ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2014.069.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 69

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57.° anno
8 marzo 2014


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Informazioni sulla data di entrata in vigore del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro

1

 

 

2014/122/UE

 

*

Decisione del Consiglio, dell'11 febbraio 2014, sulla firma, a nome della Unione europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo all’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, riguardante la partecipazione della Repubblica di Croazia quale parte contraente in seguito alla sua adesione all’Unione europea

2

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 214/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014, che modifica gli allegati II, IV, XI, XII e XVIII della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli ( 1 )

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei

65

 

*

Regolamento (UE) n. 216/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 2075/2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni ( 1 )

85

 

*

Regolamento (UE) n. 217/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 2073/2005 per quanto riguarda la salmonella nelle carcasse di suini ( 1 )

93

 

*

Regolamento (UE) n. 218/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, che modifica gli allegati dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione ( 1 )

95

 

*

Regolamento (UE) n. 219/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per l’ispezione post mortem di animali della specie suina domestica ( 1 )

99

 

*

Regolamento (UE) n. 220/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio per quanto riguarda i riferimenti al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea

101

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 221/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 288/2009 relativamente alla fissazione della ripartizione indicativa dell'aiuto nell'ambito del programma frutta e verdura nelle scuole

102

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 222/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

105

 

 

DECISIONI

 

 

2014/123/UE

 

*

Decisione della Banca centrale europea, del 4 febbraio 2014, che individua gli enti creditizi soggetti alla valutazione approfondita (BCE/2014/3)

107

 

 

RACCOMANDAZIONI

 

 

2014/124/UE

 

*

Raccomandazione della Commissione, del 7 marzo 2014, sul potenziamento del principio della parità retributiva tra donne e uomini tramite la trasparenza ( 1 )

112

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

8.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 69/1


Informazioni sulla data di entrata in vigore del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro

Dopo la firma il 18 settembre 2012, il governo della Danimarca, il governo locale della Groenlandia e l'Unione europea hanno notificato, rispettivamente in data 21 dicembre 2012, 28 dicembre 2012 e 29 gennaio 2014, di avere espletato le procedure interne per la conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca.

Il protocollo è pertanto entrato in vigore il 29 gennaio 2014 a norma dell'articolo 13, paragrafo 1 dello stesso.


8.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 69/2


DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell'11 febbraio 2014

sulla firma, a nome della Unione europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo all’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, riguardante la partecipazione della Repubblica di Croazia quale parte contraente in seguito alla sua adesione all’Unione europea

(2014/122/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 217 in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5, e con l’articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

visto l’atto di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 24 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati con la Confederazione svizzera relativi all’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, riguardante la partecipazione della Repubblica di Croazia quale parte contraente in vista dell’allargamento dell’Unione europea. La Croazia ha aderito all’Unione europea il 1o luglio 2013.

(2)

I negoziati sul protocollo si sono recentemente conclusi.

(3)

È opportuno, pertanto, che il protocollo sia firmato a nome dell’Unione europea e dei suoi Stati membri, con riserva della sua conclusione in data successiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma, a nome della Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo all’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, riguardante la partecipazione della Repubblica di Croazia quale parte contraente in seguito alla sua adesione all’Unione europea, è approvata con riserva della conclusione del protocollo stesso.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione e dei suoi Stati membri.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

E. VENIZELOS


REGOLAMENTI

8.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 69/3


REGOLAMENTO (UE) N. 214/2014 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2014

che modifica gli allegati II, IV, XI, XII e XVIII della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (1), in particolare l’articolo 39, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2007/46/CE istituisce un quadro armonizzato recante le disposizioni amministrative e i requisiti tecnici generali per tutti i nuovi veicoli. In particolare, essa elenca gli atti normativi che fissano i requisiti tecnici che i veicoli devono soddisfare al fine di ottenere l’omologazione CE. Inoltre, la direttiva 2007/46/CE ha reso obbligatoria l’omologazione CE dei veicoli completi per i veicoli per uso speciale, secondo il calendario di cui all’allegato XIX della medesima.

(2)

Il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha introdotto nuovi dispositivi di sicurezza per i veicoli e ha disposto l’abrogazione di alcune direttive e la loro sostituzione con i regolamenti corrispondenti della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE).

(3)

L’allegato XI della direttiva 2007/46/CE reca un elenco degli atti normativi per l’omologazione CE dei veicoli per uso speciale, nonché disposizioni specifiche per tali veicoli. È essenziale adattare l’allegato XI per tener conto dei cambiamenti introdotti dal regolamento (CE) n. 661/2009. Si applica la data di messa in applicazione del regolamento (CE) n. 661/2009.

(4)

Per conseguire l’armonizzazione dei requisiti tecnici applicabili all’omologazione CE dei veicoli completi per uso speciale, è indispensabile modificare l’allegato II della direttiva 2007/46/CE e stabilire requisiti più rigorosi per le ambulanze e i veicoli con accesso per sedie a rotelle. Per consentire all’industria di adeguare i propri veicoli, tali requisiti più rigorosi vanno applicati solo ai nuovi tipi di veicoli.

(5)

L’allegato XVIII della direttiva 2007/46/CE era pertinente per l’immatricolazione dei veicoli per uso speciale basata su veicoli incompleti ai quali era stata rilasciata un’omologazione nazionale. Poiché le omologazioni CE sostituiranno le omologazioni nazionali secondo il calendario di cui all’allegato XIX della direttiva 2007/46/CE, è opportuno sopprimere l’allegato XVIII al termine del periodo transitorio previsto nell’allegato XIX della direttiva 2007/46/CE.

(6)

Nell’allegato IV, parte II, della direttiva 2007/46/CE sono elencati i regolamenti UNECE riconosciuti come alternativi alle direttive menzionate nella parte I dell’allegato IV. In vista dell’abrogazione della maggior parte di tali direttive con il regolamento (CE) n. 661/2009 a decorrere dal 1o novembre 2014 e dell’adozione di un nuovo regolamento UNECE sulla sicurezza dei pedoni, è opportuno aggiornare le voci pertinenti dell’allegato IV, parte II, della direttiva 2007/46/CE. Inoltre, è opportuno procedere alla correzione di alcuni errori nell’allegato IV di tale direttiva.

(7)

L’allegato XII della direttiva 2007/46/CE è stato modificato lo stesso giorno dal regolamento (UE) n. 1229/2012 (3) della Commissione e dal regolamento (UE) n. 1230/2012 (4) della Commissione, e ciò potrebbe determinare una mancanza di chiarezza in merito al numero di unità ammesse per i veicoli in possesso di un’omologazione di piccole serie, poiché il regolamento (UE) n. 1229/2012 era stato redatto per essere pubblicato dopo il regolamento (UE) n. 1230/2012. Per eliminare questa incertezza, è opportuno pubblicare nuovamente la versione consolidata dell’allegato XII come modificato da questi due testi giuridici.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2007/46/CE.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato tecnico — Veicoli a motore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La direttiva 2007/46/CE è così modificata:

1)

gli allegati II, IV, XI e XII sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento;

2)

l’allegato XVIII è soppresso.

Articolo 2

A decorrere dal 1o novembre 2014, le autorità nazionali non considereranno più validi i certificati di conformità dei veicoli ai fini dell’articolo 26, paragrafo 1, salvo che le omologazioni in questione non siano state aggiornate per soddisfare i requisiti dell’allegato XI della direttiva 2007/46/CE, come modificato dal presente regolamento.

Tuttavia, i requisiti supplementari riguardanti il vano delle ambulanze adibito al trasporto del paziente, di cui all’allegato XI, appendice 1, della direttiva 2007/46/CE, e i requisiti supplementari per sottoporre a prova il dispositivo di blocco delle sedie a rotelle e il sistema di ritenuta degli occupanti dei veicoli con accesso per sedie a rotelle, di cui all’allegato XI, appendice 3, della direttiva 2007/46/CE, si applicano a decorrere dal 1o novembre 2014 solo ai nuovi tipi di veicoli.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1, paragrafo 2, l’articolo 2, il punto 1, lettera a) e il punto 2, lettera b), punto i), dell’allegato si applicano a decorrere dal 1o novembre 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1229/2012 della Commissione, del 10 dicembre 2012, che modifica gli allegati IV e XII della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 353 del 21.12.2012, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione, del 12 dicembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di omologazione per le masse e le dimensioni dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 353 del 21.12.2012, pag. 31).


ALLEGATO

La direttiva 2007/46/CE è così modificata:

1)

Nell’allegato II, parte A,

a)

il punto 5.3. è così modificato:

«5.3.

Ambulanza

SC

un veicolo della categoria M adibito al trasporto di feriti o ammalati e dotato di apposite attrezzature speciali.»

b)

sono aggiunti i seguenti punti 5.11. e 5.12.:

«5.11.

Veicolo a motore per trasporti eccezionali

SL

un trattore stradale o un’unità trattrice per semirimorchi della categoria N3 che soddisfa tutte le condizioni a seguire:

a)

ha più di due assi e almeno la metà degli assi (due assi su tre nel caso di un veicolo a tre assi e mutatis mutandis nel caso di un veicolo a cinque assi) sono progettati per essere simultaneamente motori, indipendentemente dalla possibilità di disinnestare la motricità di un asse;

b)

è progettato per rimorchiare e spingere un rimorchio per trasporti eccezionali della categoria O4;

c)

ha una potenza minima del motore di 350 kW; e

d)

può essere dotato di un ulteriore dispositivo anteriore di rimorchio per le masse rimorchiabili pesanti.

5.12.

Veicolo predisposto per attrezzature intercambiabili

SM

un veicolo fuoristrada della categoria N (come definito al punto 2.3) progettato e costruito per trainare, spingere, trasportare e azionare talune attrezzature intercambiabili,

a)

con almeno due zone di montaggio di tali attrezzature;

b)

con interfacce meccaniche, idrauliche e/o elettriche standardizzate (p. es. presa di forza) per alimentare ed azionare le suddette attrezzature; e

c)

che soddisfa la definizione della norma ISO 3833-1977, sezione 3.1.4. (veicolo speciale).

Se il veicolo è dotato di una piattaforma di carico ausiliaria, la sua lunghezza massima non deve superare:

a)

nel caso di veicoli a 2 assi, 1,4 volte la larghezza di carreggiata anteriore o posteriore del veicolo, a seconda di quale sia la più larga; o

b)

nel caso di veicoli a più di 2 assi, 2,0 volte la larghezza di carreggiata anteriore o posteriore del veicolo, a seconda di quale sia la più larga.»

2)

L’allegato IV è così modificato:

a)

la parte I è così modificata:

i)

nella tabella, la voce 2 diventa 2A e la voce 38A è così modificata:

«38Ao

Poggiatesta, incorporati o meno ai sedili del veicolo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii)

nell’appendice 1, tabella 1, sono inserite le seguenti voci 3B e 38A:

«3B

Dispositivi di protezione antincastro posteriore (RUPD) e loro installazione; protezione antincastro posteriore (RUP)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 58

 

«38A

Poggiatesta

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 25

 

iii)

nell’appendice 1, tabella 2, la voce 38 è soppressa ed è inserita la seguente voce 3B:

«3B

Dispositivi di protezione antincastro posteriore (RUPD) e loro installazione; protezione antincastro posteriore (RUP)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 58

 

b)

la parte II è così modificata:

i)

i punti da 2 a 57 della tabella sono soppressi;

ii)

è aggiunto il seguente punto 58:

«58.

Protezione dei pedoni

127

00

Frenatura (servofreno)

13-H

00 (supplemento 9 e successivi)»

3)

L’allegato XI è sostituito dal seguente:

«

ALLEGATO XI

NATURA E DISPOSIZIONI APPLICABILI ALL’OMOLOGAZIONE CE DEI VEICOLI PER USO SPECIALE

Appendice 1

Autocaravan — Ambulanze — Carri funebri

Voce

Oggetto

Atto normativo di riferimento

M1 ≤ 2 500 kg (1)

M1 > 2 500 kg (1)

M2

M3

1

Livello sonoro ammissibile

Direttiva 70/157/CEE

H

G+H

G+H

G+H

2

Emissioni (Euro 5 e 6) dei veicoli commerciali leggeri/accesso alle informazioni

Regolamento (CE) n. 715/2007

Q (1)

G+Q (1)

G+Q (1)

 

3

Serbatoi di carburante/dispositivi di protezione posteriore

Direttiva 70/221/CEE

F (2)

F (2)

F (2)

F (2)

3A

Prevenzione dei rischi di incendio (serbatoi per carburante liquido)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 34

F (2)

F (2)

F (2)

F (2)

3B

Dispositivi di protezione antincastro posteriore (RUPD) e loro installazione; protezione antincastro posteriore (RUP)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 58

X

X

X

X

4

Alloggiamento posteriore della targa d’immatricolazione

Direttiva 70/222/CEE

X

X

X

X

4A

Spazio per il montaggio e il fissaggio delle targhe posteriori d’immatricolazione

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1003/2010

X

X

X

X

5

Forza sul comando

Direttiva 70/311/CEE

X

G

G

G

5A

Dispositivi di sterzo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 79

X

G

G

G

6

Serrature e cerniere delle porte

Direttiva 70/387/CEE

B

G+B

 

 

6A

Accesso e manovrabilità del veicolo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 130/2012

X

X

 

 

6B

Serrature e componenti di blocco delle porte

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 11

B

G+B

 

 

7

Segnalatore acustico

Direttiva 70/388/CEE

X

X

X

X

7A

Segnalatori e segnali acustici

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 28

X

X

X

X

8

Dispositivi per la visione indiretta

Direttiva 2003/97/CE

X

G

G

G

8A

Dispositivi per la visione indiretta e loro installazione

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 46

X

G

G

G

9

Frenatura

Direttiva 71/320/CEE

X

G

G

G

9A

Frenatura dei veicoli e dei rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 13-H

X (4)

G+A1

 

 

9B

Frenatura dei veicoli e dei rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 13

 

 

G (3)

G (3)

10

Perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica)

Direttiva 72/245/CEE

X

X

X

X

10A

Compatibilità elettromagnetica

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 10

X

X

X

X

12

Finiture interne

Direttiva 74/60/CEE

C

G+C

 

 

12A

Finiture interne

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 21

C

G+C

 

 

13

Antifurto e immobilizzatore

Direttiva 74/61/CEE

X

G

G

G

13A

Protezione dei veicoli a motore dall’impiego non autorizzato

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 18

 

 

G (4A)

G (4A)

13B

Protezione dei veicoli a motore dall’impiego non autorizzato

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 116

X

G

 

 

14

Protezione dello sterzo

Direttiva 74/297/CEE

X

G

 

 

14A

Protezione del conducente dal meccanismo dello sterzo in caso di urto

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 12

X

G

 

 

15

Resistenza dei sedili

Direttiva 74/408/CEE

D

G+D

G+D

G+D

15A

Sedili, loro ancoraggi ed eventuali poggiatesta

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 17

D

G+D

G+D (4B)

G+D (4B)

15B

Sedili dei veicoli di grandi dimensioni destinati al trasporto di persone

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 80

 

 

X

X

16

Sporgenze esterne

Direttiva 74/483/CEE

X per la cabina; A+Z per le altre parti

G per la cabina; A+Z per le altre parti

 

 

16A

Sporgenze esterne

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 26

X per la cabina; A+Z per le altre parti

G per la cabina; A+Z per le altre parti

 

 

17

Tachimetro e retromarcia

Direttiva 75/443/CEE

X

X

X

X

17A

Accesso e manovrabilità del veicolo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 130/2012

X

X

X

X

17B

Tachimetro e sua installazione

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 39

X

X

X

X

18

Targhette regolamentari

Direttiva 76/114/CEE

X

X

X

X

18A

Targhetta regolamentare del costruttore e numero di identificazione del veicolo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 19/2011

X

X

X

X

19

Ancoraggi delle cinture di sicurezza

Direttiva 76/115/CEE

D

G+L

G+L

G+L

19A

Ancoraggi delle cinture di sicurezza, sistemi di ancoraggi Isofix e ancoraggi di fissaggio superiore Isofix

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 14

D

G+L

G+L

G+L

20

Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa

Direttiva 76/756/CEE

A+N

A+G+N per la cabina; A+N per le altre parti

A+G+N per la cabina; A+N per le altre parti

A+G+N per la cabina; A+N per le altre parti

20A

Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 48

A+N

A+G+N per la cabina; A+N per le altre parti

A+G+N per la cabina; A+N per le altre parti

A+G+N per la cabina; A+N per le altre parti

21

Catarifrangenti

Direttiva 76/757/CEE

X

X

X

X

21A

Catadiottri per veicoli a motore e loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 3

X

X

X

X

22

Luci di ingombro, di posizione anteriori, di posizione posteriori, di arresto, di marcia diurna, di posizione laterali

Direttiva 76/758/CEE

X

X

X

X

22A

Luci di posizione anteriori e posteriori, luci di arresto e luci di ingombro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 7

X

X

X

X

22B

Luci di marcia diurna per veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 87

X

X

X

X

22C

Luci di posizione laterali per veicoli a motore e loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 91

X

X

X

X

23

Indicatori di direzione

Direttiva 76/759/CEE

X

X

X

X

23A

Indicatori di direzione per veicoli a motore e loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 6

X

X

X

X

24

Dispositivo di illuminazione della targa posteriore

Direttiva 76/760/CEE

X

X

X

X

24A

Illuminazione delle targhe posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 4

X

X

X

X

25

Proiettori (comprese le lampade)

Direttiva 76/761/CEE

X

X

X

X

25A

Proiettori sigillati (SB) per veicoli a motore che emettono un fascio di luce anabbagliante asimmetrico europeo o un fascio abbagliante o entrambi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 31

X

X

X

X

25B

Lampade a incandescenza utilizzate in dispositivi di illuminazione omologati sui veicoli a motore e sui loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 37

X

X

X

X

25C

Proiettori muniti di sorgente luminosa a scarica di gas per veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 98

X

X

X

X

25D

Sorgenti luminose a scarica di gas impiegate in gruppi ottici omologati a scarica di gas, montati su veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 99

X

X

X

X

25E

Proiettori per veicoli a motore che emettono un fascio di luce anabbagliante asimmetrico o un fascio abbagliante o entrambi, muniti di lampade ad incandescenza e/o moduli LED

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 112

X

X

X

X

25F

Sistemi di fari direzionali anteriori (AFS) per veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 123

X

X

X

X

26

Proiettori fendinebbia anteriori

Direttiva 76/762/CEE

X

X

X

X

26A

Proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 19

X

X

X

X

27

Dispositivi di rimorchio

Direttiva 77/389/CEE

E

E

E

E

27A

Dispositivo di rimorchio

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1005/2010

E

E

E

E

28

Proiettori fendinebbia posteriori

Direttiva 77/538/CEE

X

X

X

X

28A

Proiettori fendinebbia posteriori per veicoli a motore e loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 38

X

X

X

X

29

Proiettori di retromarcia

Direttiva 77/539/CEE

X

X

X

X

29A

Luci di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 23

X

X

X

X

30

Luci di stazionamento

Direttiva 77/540/CEE

X

X

X

X

30A

Luci di stazionamento dei veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 77

X

X

X

X

31

Cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta

Direttiva 77/541/CEE

D

G+M

G+M

G+M

31A

Cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta, sistemi di ritenuta per bambini e sistemi di ritenuta per bambini Isofix

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 16

D

G+M

G+M

G+M

32

Visibilità anteriore

Direttiva 77/649/CEE

X

G

 

 

32A

Campo di visibilità anteriore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 125

X

G

 

 

33

Identificazione di comandi, spie ed indicatori

Direttiva 78/316/CEE

X

X

X

X

33A

Collocazione e identificazione dei comandi manuali, delle spie e degli indicatori

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 121

X

X

X

X

34

Sbrinamento/disappannamento

Direttiva 78/317/CEE

X

G (5)

(5)

(5)

34A

Sistemi di sbrinamento e disappannamento del parabrezza

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 672/2010

X

G(5)

(5)

(5)

35

Lavacristalli/tergicristalli

Direttiva 78/318/CEE

X

G (6)

(6)

(6)

35A

Sistemi tergicristallo e lavacristallo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1008/2010

X

G (6)

(6)

(6)

36

Sistemi di riscaldamento

Direttiva 2001/56/CE

X

X

X

X

36A

Sistemi di riscaldamento

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 122

X

X

X

X

37

Parafanghi

Direttiva 78/549/CEE

X

G

 

 

37A

Parafanghi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1009/2010

X

G

 

 

38

Poggiatesta

Direttiva 78/932/CEE

D

G+D

 

 

38A

Poggiatesta, incorporati o meno ai sedili del veicolo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 25

D

G+D

A

A

41

Emissioni (Euro IV e V) dei veicoli pesanti

Direttiva 2005/55/CE

H (8)

G+H (8)

G+H (8)

G+H (8)

41A

Emissioni (Euro VI) dei veicoli pesanti/ accesso alle informazioni

Regolamento (CE) n. 595/2009

G+H (9)

G+H (9)

G+H (9)

G+H (9)

44

Masse e dimensioni (autovetture)

Direttiva 92/21/CEE

X

X

 

 

44A

Masse e dimensioni

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1230/2012

X

X

 

 

45

Vetrature di sicurezza

Direttiva 92/22/CEE

J

G+J

G+J

G+J

45A

Materiali per vetrature di sicurezza e loro installazione sui veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 43

J

G+J

G+J

G+J

46

Pneumatici

Direttiva 92/23/CEE

X

G

G

G

46A

Montaggio dei pneumatici

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 458/2011

X

G

G

G

46B

Pneumatici per veicoli a motore e loro rimorchi (classe C1)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 30

X

G

 

 

46C

Pneumatici per veicoli commerciali e loro rimorchi (classi C2 e C3)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 54

G

G

G

46D

Emissioni sonore prodotte dal rotolamento dei pneumatici, aderenza sul bagnato e resistenza al rotolamento (classi C1, C2 e C3)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 117

X

G

G

G

46E

Unità di scorta per uso temporaneo, sistema/pneumatici antiforatura e sistema di controllo della pressione dei pneumatici

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 64

X

G

 

 

47

Dispositivi di limitazione della velocità

Direttiva 92/24/CEE

 

 

X

X

47A

Limitazione della velocità dei veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 89

 

 

X

X

48

Masse e dimensioni (veicoli diversi da quelli di cui alla voce 44)

Direttiva 97/27/CE

 

 

X

X

48A

Masse e dimensioni

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1230/2012

 

 

X

X

50

Attacchi

Direttiva 94/20/CE

X (10)

G(10)

G(10)

G(10)

50A

Componenti dell’attacco meccanico di insiemi di veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 55

X(10)

G(10)

G(10)

G(10)

51

Infiammabilità

Direttiva 95/28/CE

 

 

 

G per la cabina; X per le altre parti

51A

Comportamento alla combustione dei materiali usati per l’allestimento interno di talune categorie di veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 118

 

 

 

G per la cabina; X per le altre parti

52

Autobus e corriere

Direttiva 2001/85/CE

 

 

A

A

52A

Veicoli delle categorie M2 e M3

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 107

 

 

A

A

52B

Resistenza meccanica della struttura di sostegno dei veicoli di grandi dimensioni adibiti al trasporto di passeggeri

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 66

 

 

A

A

53

Impatto frontale

Direttiva 96/79/CE

N/D

N/D

 

 

53A

Protezione degli occupanti in caso di collisione frontale

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 94

N/D

N/D

 

 

54

Impatto laterale

Direttiva 96/27/CE

N/D

N/D

 

 

54A

Protezione degli occupanti in caso di collisione laterale

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 95

N/D

N/D

 

 

58

Protezione dei pedoni

Regolamento (CE) n. 78/2009

X

N/D.

Tuttavia, tutti i sistemi di protezione frontale forniti con il veicolo devono essere conformi e contrassegnati

 

 

59

Riciclabilità

Direttiva 2005/64/CE

N/D

N/D

 

 

61

Sistema di condizionamento dell’aria

Direttiva 2006/40/CE

X

G (14)

 

 

62

Impianto a idrogeno

Regolamento (CE) n. 79/2009

X

X

X

X

63

Sicurezza generale

Regolamento (CE) n. 661/2009

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

64

Indicatori di cambio di marcia

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 65/2012

X

G

 

 

65

Dispositivo avanzato di frenata d’emergenza

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 347/2012

 

 

N/D (16)

N/D (16)

66

Sistema di avviso di deviazione dalla corsia

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 351/2012

 

 

N/D (17)

N/D (17)

67

Componenti specifici per gas di petrolio liquefatti (GPL) e loro installazione sui veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 67

X

X

X

X

68

Sistemi di allarme per veicoli (SAV)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 97

X

G

 

 

69

Sicurezza elettrica

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 100

X

X

X

X

70

Componenti specifici per GNC e loro installazione sui veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 110

X

X

X

X

Requisiti aggiuntivi per le ambulanze

Il vano delle ambulanze adibito al trasporto del paziente deve soddisfare le prescrizioni della norma EN 1789:2007 + A1:2010 + A2:2014 relative ai veicoli medici e alla loro attrezzatura — autoambulanze, ad eccezione della sezione 6.5 “Elenco delle attrezzature”. La prova di conformità deve essere fornita mediante una relazione di prova di un servizio tecnico. Se è previsto uno spazio per sedie a rotelle, valgono le prescrizioni di cui all’appendice 3, relative ai sistemi di blocco delle sedie a rotelle e di ritenuta dei loro occupanti.

Appendice 2

Veicoli blindati

Voce

Oggetto

Riferimento all’atto normativo

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

1

Livello sonoro ammissibile

Direttiva 70/157/CEE

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

2

Emissioni (Euro 5 e 6) dei veicoli commerciali leggeri/accesso alle informazioni

Regolamento (CE) n. 715/2007

A (1)

A (1)

 

A (1)

A (1)

 

 

 

 

 

3

Serbatoi di carburante/dispositivi di protezione posteriore

Direttiva 70/221/CEE

X (2)

X (2)

X (2)

X (2)

X (2)

X (2)

X

X

X

X

3A

Prevenzione dei rischi di incendio (serbatoi per carburante liquido)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 34

X (2)

X (2)

X (2)

X (2)

X (2)

X (2)

X

X

X

X

3B

Dispositivi di protezione antincastro posteriore (RUPD) e loro installazione; protezione antincastro posteriore (RUP)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 58

X

X

X

X

A

A

X

X

X

X

4

Alloggiamento posteriore della targa d’immatricolazione

Direttiva 70/222/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4A

Spazio per il montaggio e il fissaggio delle targhe posteriori d’immatricolazione

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1003/2010

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5

Forza sul comando

Direttiva 70/311/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5A

Dispositivi di sterzo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 79

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6

Serrature e cerniere delle porte

Direttiva 70/387/CEE

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

6A

Accesso e manovrabilità del veicolo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 130/2012

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

6B

Serrature e componenti di blocco delle porte

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 11

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

7

Segnalatore acustico

Direttiva 70/388/CEE

A+K

A+K

A+K

A+K

A+K

A+K

 

 

 

 

7A

Segnalatori e segnali acustici

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 28

A+K

A+K

A+K

A+K

A+K

A+K

 

 

 

 

8

Dispositivi per la visione indiretta

Direttiva 2003/97/CE

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

8A

Dispositivi per la visione indiretta e loro installazione

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 46

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

9

Frenatura

Direttiva 71/320/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

9A

Frenatura dei veicoli e dei rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 13

 

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

9B

Frenatura delle autovetture

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 13-H

X (4)

 

 

X (4)

 

 

 

 

 

 

10

Perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica)

Direttiva 72/245/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10A

Compatibilità elettromagnetica

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

12

Finiture interne

Direttiva 74/60/CEE

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12A

Finiture interne

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 21

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Antifurto e immobilizzatore

Direttiva 74/61/CEE

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

13A

Protezione dei veicoli a motore dall’impiego non autorizzato

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 18

 

X (4A)

X (4A)

 

X (4A)

X (4A)

 

 

 

 

13B

Protezione dei veicoli a motore dall’impiego non autorizzato

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 116

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

14

Protezione dello sterzo

Direttiva 74/297/CEE

N/D

 

 

N/D

 

 

 

 

 

 

14A

Protezione del conducente dal meccanismo dello sterzo in caso di urto

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 12

N/D

 

 

N/D

 

 

 

 

 

 

15

Resistenza dei sedili

Direttiva 74/408/CEE

X

D

D

D

D

D

 

 

 

 

15A

Sedili, loro ancoraggi ed eventuali poggiatesta

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 17

X

D (4B)

D (4B)

D

D

D

 

 

 

 

15B

Sedili dei veicoli di grandi dimensioni destinati al trasporto di persone

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 80

 

D

D

 

 

 

 

 

 

 

16

Sporgenze esterne

Direttiva 74/483/CEE

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16A

Sporgenze esterne

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 26

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Tachimetro e retromarcia

Direttiva 75/443/CEE

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

17A

Accesso e manovrabilità del veicolo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 130/2012

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

17B

Tachimetro e sua installazione

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 39

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

18

Targhette regolamentari

Direttiva 76/114/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

18A

Targhetta regolamentare del costruttore e numero di identificazione del veicolo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 19/2011

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

19

Ancoraggi delle cinture di sicurezza

Direttiva 76/115/CEE

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

19A

Ancoraggi delle cinture di sicurezza, sistemi di ancoraggi Isofix e ancoraggi di fissaggio superiore Isofix

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 14

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

20

Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa

Direttiva 76/756/CEE

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

20A

Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 48

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

21

Catarifrangenti

Direttiva 76/757/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

21A

Catadiottri per veicoli a motore e loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22

Luci di ingombro, di posizione anteriori, di posizione posteriori, di arresto, di posizione laterali e di marcia diurna

Direttiva 76/758/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22A

Luci di posizione anteriori e posteriori, luci di arresto e luci di ingombro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 7

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22B

Luci di marcia diurna per veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 87

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

22C

Luci di posizione laterali per veicoli a motore e loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 91

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23

Indicatori di direzione

Direttiva 76/759/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23A

Indicatori di direzione per veicoli a motore e loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24

Dispositivo di illuminazione della targa posteriore

Direttiva 76/760/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24A

Illuminazione delle targhe posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25

Proiettori (comprese le lampade)

Direttiva 76/761/CEE

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25A

Proiettori sigillati (SB) per veicoli a motore che emettono un fascio di luce anabbagliante asimmetrico europeo o un fascio abbagliante o entrambi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 31

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25B

Lampade a incandescenza utilizzate in dispositivi di illuminazione omologati sui veicoli a motore e sui loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 37

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25C

Proiettori muniti di sorgente luminosa a scarica di gas per veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 98

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25D

Sorgenti luminose a scarica di gas impiegate in gruppi ottici omologati a scarica di gas, montati su veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 99

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25E

Proiettori per veicoli a motore che emettono un fascio di luce anabbagliante asimmetrico o un fascio abbagliante o entrambi, muniti di lampade ad incandescenza e/o moduli LED

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 112

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25F

Sistemi di fari direzionali anteriori (AFS) per veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 123

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

26

Proiettori fendinebbia anteriori

Direttiva 76/762/CEE

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

26A

Proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 19

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

27

Dispositivi di rimorchio

Direttiva 77/389/CEE

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

27A

Dispositivo di rimorchio

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1005/2010

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

28

Proiettori fendinebbia posteriori

Direttiva 77/538/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

28A

Proiettori fendinebbia posteriori per veicoli a motore e loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 38

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29

Proiettori di retromarcia

Direttiva 77/539/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29A

Luci di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 23

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

30

Luci di stazionamento

Direttiva 77/540/CEE

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

30A

Luci di stazionamento dei veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 77

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

31

Cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta

Direttiva 77/541/CEE

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

31A

Cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta, sistemi di ritenuta per bambini e sistemi di ritenuta per bambini Isofix

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 16

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

32

Visibilità anteriore

Direttiva 77/649/CEE

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32A

Campo di visibilità anteriore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 125

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

Identificazione di comandi, spie ed indicatori

Direttiva 78/316/CEE

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

33A

Collocazione e identificazione dei comandi manuali, delle spie e degli indicatori

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 121

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

34

Sbrinamento/disappannamento

Direttiva 78/317/CEE

A

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

 

 

 

 

34A

Sistemi di sbrinamento e disappannamento del parabrezza

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 672/2010

A

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

 

 

 

 

35

Lavacristalli/tergicristalli

Direttiva 78/318/CEE

A

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

 

 

 

 

35A

Sistemi tergicristallo e lavacristallo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1008/2010

A

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

 

 

 

 

36

Sistemi di riscaldamento

Direttiva 2001/56/CE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

36A

Sistemi di riscaldamento

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 122

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

37

Parafanghi

Direttiva 78/549/CEE

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37A

Parafanghi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1009/2010

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

Poggiatesta

Direttiva 78/932/CEE

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38A

Poggiatesta, incorporati o meno ai sedili del veicolo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 25

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

Emissioni (Euro IV e V) dei veicoli pesanti

Direttiva 2005/55/CE

A (8)

X (8)

X

X (8)

X (8)

X

 

 

 

 

41A

Emissioni (Euro VI) dei veicoli pesanti/ accesso alle informazioni

Regolamento (CE) n. 595/2009

X (9)

X (9)

X

X (9)

X (9)

X

 

 

 

 

42

Protezione laterale

Direttiva 89/297/CEE

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

42A

Protezione laterale dei veicoli adibiti al trasporto di merci

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 73

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

43

Dispositivi antispruzzi

Direttiva 91/226/CEE

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

43A

Dispositivi antispruzzi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 109/2011

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

44

Masse e dimensioni (autovetture)

Direttiva 92/21/CEE

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44A

Masse e dimensioni

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1230/2012

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Vetrature di sicurezza

Direttiva 92/22/CEE

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

45A

Materiali per vetrature di sicurezza e loro installazione sui veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 43

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

46

Pneumatici

Direttiva 92/23/CEE

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

46A

Montaggio dei pneumatici

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 458/2011

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

46B

Pneumatici per veicoli a motore e loro rimorchi (classe C1)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 30

A

 

 

A

 

 

A

A

 

 

46C

Pneumatici per veicoli commerciali e loro rimorchi (classi C2 e C3)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 54

 

A

A

A

A

A

 

 

A

A

46D

Emissioni sonore prodotte dal rotolamento dei pneumatici, aderenza sul bagnato e resistenza al rotolamento (classi C1, C2 e C3)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 117

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

46E

Unità di scorta per uso temporaneo, sistema/pneumatici antiforatura e sistema di controllo della pressione dei pneumatici

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 64

A (9A)

 

 

A (9A)

 

 

 

 

 

 

47

Dispositivi di limitazione della velocità

Direttiva 92/24/CEE

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

47A

Limitazione della velocità dei veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 89

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

48

Masse e dimensioni (veicoli diversi da quelli di cui alla voce 44)

Direttiva 92/27/CE

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

48A

Masse e dimensioni

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1230/2012

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

49

Sporgenze esterne delle cabine

Direttiva 92/114/CEE

 

 

 

A

A

A

 

 

 

 

49A

Veicoli commerciali per quanto riguarda le sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 61

 

 

 

A

A

A

 

 

 

 

50

Attacchi

Direttiva 94/20/CE

X (10)

X (10)

X (10)

X (10)

X (10)

X (10)

X

X

X

X

50A

Componenti dell’attacco meccanico di insiemi di veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 55

X (10)

X (10)

X (10)

X (10)

X (10)

X (10)

X

X

X

X

50B

Dispositivo di traino chiuso (CCD); installazione di un tipo omologato di CCD

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 102

 

 

 

 

X (10)

X (10)

 

 

X (10)

X (10)

51

Infiammabilità

Direttiva 95/28/CE

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

51A

Comportamento alla combustione dei materiali usati per l’allestimento interno di talune categorie di veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 118

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

52

Autobus e corriere

Direttiva 2001/85/CE

 

A

A

 

 

 

 

 

 

 

52A

Veicoli delle categorie M2 e M3

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 107

 

A

A

 

 

 

 

 

 

 

52B

Resistenza meccanica della struttura di sostegno dei veicoli di grandi dimensioni adibiti al trasporto di passeggeri

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 66

 

A

A

 

 

 

 

 

 

 

53

Impatto frontale

Direttiva 96/79/CE

N/D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53A

Protezione degli occupanti in caso di collisione frontale

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 94

N/D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

Impatto laterale

Direttiva 96/27/CE

N/D

 

 

N/D

 

 

 

 

 

 

54A

Protezione degli occupanti in caso di collisione laterale

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 95

N/D

 

 

N/D

 

 

 

 

 

 

55

(vuota)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose

Direttiva 98/91/CE

 

 

 

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

56A

Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 105

 

 

 

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

57

Protezione antincastro anteriore

Direttiva 2000/40/CE

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

57A

Dispositivi di protezione antincastro anteriore (FUPD) e loro installazione; protezione antincastro anteriore (FUP)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 93

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

58

Protezione dei pedoni

Regolamento (CE) n. 78/2009

N/D

 

 

N/D

 

 

 

 

 

 

59

Riciclabilità

Direttiva 2005/64/CE

N/D

 

 

N/D

 

 

 

 

 

60

(vuota)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

Sistemi di condizionamento dell’aria

Direttiva 2006/40/CE

X

 

 

X (14)

 

 

 

 

 

 

62

Impianto a idrogeno

Regolamento (CE) n. 79/2009

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

63

Sicurezza generale

Regolamento (CE) n. 661/2009

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

64

Indicatori di cambio di marcia

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 65/2012

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

Dispositivo avanzato di frenata d’emergenza

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 347/2012

 

(16)

(16)

 

(16)

(16)

 

 

 

 

66

Sistema di avviso di deviazione dalla corsia

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 351/2012

 

(17)

(17)

 

(17)

(17)

 

 

 

 

67

Componenti specifici per gas di petrolio liquefatti (GPL) e loro installazione sui veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 67

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

68

Sistemi di allarme per veicoli (SAV)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 97

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

69

Sicurezza elettrica

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 100

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

70

Componenti specifici per GNC e loro installazione sui veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 110

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Appendice 3

Veicoli con accesso per sedie a rotelle

Voce

Oggetto

Atto normativo

M1

1

Livello sonoro ammissibile

Direttiva 70/157/CEE

G+W0

2

Emissioni (Euro 5 e 6) dei veicoli commerciali leggeri/accesso alle informazioni

Regolamento (CE) n. 715/2007

G+W1

3

Serbatoi di carburante/dispositivi di protezione posteriore

Direttiva 70/221/CEE

X+W2

3A

Prevenzione dei rischi di incendio (serbatoi per carburante liquido)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 34

X+W2

3B

Dispositivi di protezione antincastro posteriore (RUPD) e loro installazione; protezione antincastro posteriore (RUP)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 58

X

4

Alloggiamento posteriore della targa d’immatricolazione

Direttiva 70/222/CEE

X

4A

Spazio per il montaggio e il fissaggio delle targhe posteriori d’immatricolazione

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1003/2010

X

5

Forza sul comando

Direttiva 70/311/CEE

G

5A

Dispositivi di sterzo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 79

G

6

Serrature e cerniere delle porte

Direttiva 70/387/CEE

X

6A

Accesso e manovrabilità del veicolo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 130/2012

X

6B

Serrature e componenti di blocco delle porte

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 11

X

7

Segnalatore acustico

Direttiva 70/388/CEE

X

7A

Segnalatori e segnali acustici

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 28

X

8

Dispositivi per la visione indiretta

Direttiva 2003/97/CE

X

8A

Dispositivi per la visione indiretta e loro installazione

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 46

X

9

Frenatura

Direttiva 71/320/CEE

G

9B

Frenatura delle autovetture

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 13-H

G+A1

10

Perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica)

Direttiva 72/245/CEE

X

10A

Compatibilità elettromagnetica

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 10

X

12

Finiture interne

Direttiva 74/60/CEE

G+C

12A

Finiture interne

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 21

G+C

13

Antifurto e immobilizzatore

Direttiva 74/61/CEE

X

13B

Protezione dei veicoli a motore dall’impiego non autorizzato

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 116

X

14

Protezione dello sterzo

Direttiva 74/297/CEE

G

14A

Protezione del conducente dal meccanismo dello sterzo in caso di urto

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 12

G

15

Resistenza dei sedili

Direttiva 74/408/CEE

G+W3

15A

Sedili, loro ancoraggi ed eventuali poggiatesta

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 17

G+W3

16

Sporgenze esterne

Direttiva 74/483/CEE

G+W4

16A

Sporgenze esterne

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 26

G+W4

17

Tachimetro e retromarcia

Direttiva 75/443/CEE

X

17A

Accesso e manovrabilità del veicolo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 130/2012

X

17B

Tachimetro e sua installazione

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 39

X

18

Targhette regolamentari

Direttiva 76/114/CEE

X

18A

Targhetta regolamentare del costruttore e numero di identificazione del veicolo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 19/2011

X

19

Ancoraggi delle cinture di sicurezza

Direttiva 76/115/CEE

X+W5

19A

Ancoraggi delle cinture di sicurezza, sistemi di ancoraggi Isofix e ancoraggi di fissaggio superiore Isofix

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 14

X+W5

20

Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa

Direttiva 76/756/CEE

X

20A

Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 48

X

21

Catarifrangenti

Direttiva 76/757/CEE

X

21A

Catadiottri per veicoli a motore e loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 3

X

22

Luci di ingombro, di posizione anteriori, di posizione posteriori, di arresto, di posizione laterali e di marcia diurna

Direttiva 76/758/CEE

X

22A

Luci di posizione anteriori e posteriori, luci di arresto e luci di ingombro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 7

X

22B

Luci di marcia diurna per veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 87

X

22C

Luci di posizione laterali per veicoli a motore e loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 91

X

23

Indicatori di direzione

Direttiva 76/759/CEE

X

23A

Indicatori di direzione per veicoli a motore e loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 6

X

24

Dispositivo di illuminazione della targa posteriore

Direttiva 76/760/CEE

X

24A

Illuminazione delle targhe posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 4

X

25

Proiettori (comprese le lampade)

Direttiva 76/761/CEE

X

25A

Proiettori sigillati (SB) per veicoli a motore che emettono un fascio di luce anabbagliante asimmetrico europeo o un fascio abbagliante o entrambi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 31

X

25B

Lampade a incandescenza utilizzate in dispositivi di illuminazione omologati sui veicoli a motore e sui loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 37

X

25C

Proiettori muniti di sorgente luminosa a scarica di gas per veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 98

X

25D

Sorgenti luminose a scarica di gas impiegate in gruppi ottici omologati a scarica di gas, montati su veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 99

X

25E

Proiettori per veicoli a motore che emettono un fascio di luce anabbagliante asimmetrico o un fascio abbagliante o entrambi, muniti di lampade ad incandescenza e/o moduli LED

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 112

X

25F

Sistemi di fari direzionali anteriori (AFS) per veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 123

X

26

Proiettori fendinebbia anteriori

Direttiva 76/762/CEE

X

26A

Proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 19

X

27

Dispositivi di rimorchio

Direttiva 77/389/CEE

E

27A

Dispositivo di rimorchio

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1005/2010

E

28

Proiettori fendinebbia posteriori

Direttiva 77/538/CEE

X

28A

Proiettori fendinebbia posteriori per veicoli a motore e loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 38

X

29

Proiettori di retromarcia

Direttiva 77/539/CEE

X

29A

Luci di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 23

X

30

Luci di stazionamento

Direttiva 77/540/CEE

X

30A

Luci di stazionamento dei veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 77

X

31

Cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta

Direttiva 77/541/CEE

X+W6

31A

Cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta, sistemi di ritenuta per bambini e sistemi di ritenuta per bambini Isofix

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 16

X+W6

32

Visibilità anteriore

Direttiva 77/649/CEE

G

32A

Campo di visibilità anteriore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 125

G

33

Identificazione di comandi, spie ed indicatori

Direttiva 78/316/CEE

X

33A

Collocazione e identificazione dei comandi manuali, delle spie e degli indicatori

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 121

X

34

Sbrinamento/disappannamento

Direttiva 78/317/CEE

G (5)

34A

Sistemi di sbrinamento e disappannamento del parabrezza

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 672/2010

G(5)

35

Lavacristalli/tergicristalli

Direttiva 78/318/CEE

G(6)

35A

Sistemi tergicristallo e lavacristallo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1008/2010

G(6)

36

Sistemi di riscaldamento

Direttiva 2001/56/CE

X

36A

Sistemi di riscaldamento

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 122

X

37

Parafanghi

Direttiva 78/549/CEE

G

37A

Parafanghi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1009/2010

G

38

Poggiatesta

Direttiva 78/932/CEE

X

38A

Poggiatesta, incorporati o meno ai sedili del veicolo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 25

X

41

Emissioni (Euro IV e V) dei veicoli pesanti

Direttiva 2005/55/CE

X+W1 (8)

41A

Emissioni (Euro VI) dei veicoli pesanti/ accesso alle informazioni

Regolamento (CE) n. 595/2009

X+W1 (9)

44

Masse e dimensioni (autovetture)

Direttiva 92/21/CEE

X+W8

44A

Masse e dimensioni

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1230/2012

X+W8

45

Vetrature di sicurezza

Direttiva 92/22/CEE

G

45A

Materiali per vetrature di sicurezza e loro installazione sui veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 43

G

46

Pneumatici

Direttiva 92/23/CEE

X

46A

Montaggio dei pneumatici

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 458/2011

X

46B

Pneumatici per veicoli a motore e loro rimorchi (classe C1)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 30

X

46D

Emissioni sonore prodotte dal rotolamento dei pneumatici, aderenza sul bagnato e resistenza al rotolamento (classi C1, C2 e C3)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 117

X

46E

Unità di scorta per uso temporaneo, sistema/pneumatici antiforatura e sistema di controllo della pressione dei pneumatici

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 64

G (9A)

50

Attacchi

Direttiva 94/20/CE

X (10)

50A

Componenti dell’attacco meccanico di insiemi di veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 55

X (10)

53

Impatto frontale

Direttiva 96/79/CE

N/D

53A

Protezione degli occupanti in caso di collisione frontale

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 94

N/D

54

Impatto laterale

Direttiva 96/27/CE

N/D

54A

Protezione degli occupanti in caso di collisione laterale

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 95

N/D

58

Protezione dei pedoni

Regolamento (CE) n. 78/2009

G

59

Riciclabilità

Direttiva 2005/64/CE

N/D

61

Sistemi di condizionamento dell’aria

Direttiva 2006/40/CE

G

62

Impianto a idrogeno

Regolamento (CE) n. 79/2009

X

63

Sicurezza generale

Regolamento (CE) n. 661/2009

X (15)

64

Indicatori di cambio di marcia

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 65/2012

G

67

Componenti specifici per gas di petrolio liquefatti (GPL) e loro installazione sui veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 67

X

68

Sistemi di allarme per veicoli (SAV)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 97

X

69

Sicurezza elettrica

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 100

X

70

Componenti specifici per GNC e loro installazione sui veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 110

X

Requisiti supplementari per sottoporre a prova il dispositivo di blocco delle sedie a rotelle e il sistema di ritenuta degli occupanti

Nota:

Si applicano la sezione 1 e la sezione 2 o la sezione 3 a seguire.

0.   Definizioni

0.1.

Il modello di sedia a rotelle (surrogate wheelchair = SWC) è una sedia a rotelle di prova rigida e riutilizzabile quale definita nella sezione 3 della norma ISO 10542-1: 2012.

0.2.

Il punto P è una rappresentazione della posizione dell’anca dell’occupante della sedia a rotelle seduto nell’SWC, come definito nella sezione 3 della norma ISO 10542-1: 2012.

1.   Prescrizioni generali

1.1.

Ciascun alloggiamento per sedie a rotelle deve essere munito di ancoraggi ai quali vanno fissati un dispositivo di blocco della sedia a rotelle e un sistema di ritenuta dell’occupante (WTORS).

1.2.

Gli ancoraggi inferiori della cintura dell’occupante della sedia a rotelle devono essere situati a norma del regolamento UNECE 14-07, punto 5.4.2.2, relativo al punto P sull’SWC posto nella posizione di marcia designata dal fabbricante. L’ancoraggio o gli ancoraggi superiori effettivi devono essere situati almeno 1 100 mm al di sopra del piano orizzontale passante per i punti di contatto tra le ruote posteriori dell’SWC e il pavimento del veicolo. Questa condizione deve essere soddisfatta anche dopo la prova effettuata a norma del punto 2 a seguire.

1.3.

È necessario verificare la cintura dell’occupante del WTORS per garantirne la conformità alle disposizioni del regolamento UNECE 16-06 punti da 8.2.2 a 8.2.2.4 e da 8.3.1 a 8.3.4.

1.4.

Non è necessario specificare il numero minimo di ancoraggi dei seggiolini per bambini ISOFIX. Nel caso di un’omologazione in più fasi in cui la conversione abbia interessato un sistema di ancoraggio ISOFIX, il sistema deve essere nuovamente sottoposto a prova o gli ancoraggi devono essere resi inutilizzabili. Qualora gli ancoraggi siano resi inutilizzabili, le etichette ISOFIX devono essere rimosse e si devono fornire le opportune informazioni all’acquirente del veicolo.

2.   Prove statiche a bordo del veicolo

2.1.   Ancoraggi del sistema di ritenuta dell’occupante della sedia a rotelle

2.1.1.

Gli ancoraggi del sistema di ritenuta dell’occupante della sedia a rotelle devono resistere alle forze statiche prescritte per tali ancoraggi nel regolamento UNECE 14-07 contemporaneamente alle forze statiche applicate agli ancoraggi del dispositivo di blocco della sedia a rotelle, come specificato al punto 2.2. a seguire.

2.2.   Ancoraggi del dispositivo di blocco della sedia a rotelle

Gli ancoraggi del dispositivo di blocco della sedia a rotelle devono resistere alle seguenti forze, per almeno 0,2 secondi, applicate attraverso l’SWC (o un modello di sedia a rotelle adatto, il cui interasse, la cui altezza della seduta e i cui punti di fissaggio del dispositivo di blocco siano conformi alle specifiche dell’SWC), ad una altezza di 300 ± 100 mm dalla superficie su cui poggia l’SWC:

2.2.1.

Nel caso di una sedia a rotelle rivolta in avanti, ad una forza simultanea, coincidente con la forza applicata agli ancoraggi del sistema di ritenuta dell’occupante, di 24,5 kN e

2.2.2.

ad una seconda prova in cui si applichi una forza statica di 8,2 kN orientata verso la parte posteriore del veicolo.

2.2.3.

Nel caso di una sedia a rotelle rivolta all’indietro, ad una forza simultanea, coincidente con la forza applicata agli ancoraggi del sistema di ritenuta dell’occupante, di 8,2 kN e

2.2.4.

ad una seconda prova in cui si applichi una forza statica di 24,5 kN orientata verso la parte anteriore del veicolo.

2.3.   Componenti del sistema

2.3.1.

Tutti i componenti del WTORS devono soddisfare i requisiti pertinenti della norma ISO 10542-1: 2012. Tuttavia, la prova dinamica di cui all’allegato A e ai punti 5.2.2 e 5.2.3 della norma ISO 10542-1: 2012 deve essere effettuata sul WTORS completo utilizzando la geometria degli ancoraggi del veicolo anziché la geometria della prova specificata nell’allegato A della norma ISO 10542-1: 2012. Tale prova può essere effettuata sulla struttura del veicolo oppure su un modello di struttura rappresentativo della geometria degli ancoraggi del WTORS del veicolo. La posizione di ciascun ancoraggio deve rispettare la tolleranza di cui al punto 7.7.1 del regolamento UNECE n. 16-06.

2.3.2.

Se il sistema di ritenuta dell’occupante del WTORS è omologato a norma del regolamento UNECE n. 16-06, esso deve essere sottoposto alla prova dinamica del WTORS completo di cui al punto 2.3.1, ma le prescrizioni dei punti 5.1, 5.3 e 5.4 della norma ISO 10542-1: 2012 si considerano soddisfatte.

3.   Prove dinamiche a bordo del veicolo

3.1.

L’assemblaggio completo del WTORS deve essere sottoposto ad una prova dinamica a bordo del veicolo, conformemente ai punti 5.2.2 e 5.2.3 e all’allegato A della norma ISO 10542-1: 2012, in cui tutti i componenti/ancoraggi siano testati contemporaneamente, utilizzando una scocca nuda o una struttura rappresentativa del veicolo.

3.2.

Gli elementi costitutivi del WTORS devono soddisfare le prescrizioni pertinenti della norma ISO 10542-1: 2012, punti 5.1, 5.3 e 5.4. Tali prescrizioni si considerano soddisfatte in relazione al sistema di ritenuta dell’occupante, se esso è omologato a norma del regolamento UNECE n. 16-06.

Appendice 4

Altri veicoli per uso speciale (inclusi gruppo speciale, veicoli predisposti per attrezzature intercambiabili e caravan)

È necessario soddisfare nella misura del possibile i requisiti di cui all’allegato IV. L’applicazione delle deroghe è consentita esclusivamente se il fabbricante fornisce all’autorità di omologazione la prova, da questa giudicata sufficiente, che il veicolo, in virtù della sua funzione particolare, non può soddisfare tutte le prescrizioni.

Voce

Oggetto

Riferimento all’atto normativo

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

1

Livello sonoro ammissibile

Direttiva 70/157/CEE

H

H

H

H

H

 

 

 

 

2

Emissioni (Euro 5 e 6) dei veicoli commerciali leggeri/accesso alle informazioni

Regolamento (CE) n. 715/2007

Q (1)

 

Q+ V1 (1)

Q+ V1 (1)

 

 

 

 

 

3

Serbatoi di carburante/dispositivi di protezione posteriore

Direttiva 70/221/CEE

F (2)

F (2)

F (2)

F (2)

F (2)

X

X

X

X

3A

Prevenzione dei rischi di incendio (serbatoi per carburante liquido)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 34

F

F

F

F

F

X

X

X

X

3B

Dispositivi di protezione antincastro posteriore (RUPD) e loro installazione; protezione antincastro posteriore (RUP)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 58

X

X

A

A

A

X

X

X

X

4

Alloggiamento posteriore della targa d’immatricolazione

Direttiva 70/222/CEE

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

4A

Spazio per il montaggio e il fissaggio delle targhe posteriori d’immatricolazione

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1003/2010

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

5

Forza sul comando

Direttiva 70/311/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5A

Dispositivi di sterzo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 79

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6

Serrature e cerniere delle porte

Direttiva 70/387/CEE

 

 

B

B

B

 

 

 

 

6A

Accesso e manovrabilità del veicolo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 130/2012

X

X

B

B

B

 

 

 

 

6B

Serrature e componenti di blocco delle porte

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 11

 

 

B

 

 

 

 

 

 

7

Segnalatore acustico

Direttiva 70/388/CEE

X

X

X

X

X

 

 

 

 

7A

Segnalatori e segnali acustici

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 28

X

X

X

X

X

 

 

 

 

8

Dispositivi per la visione indiretta

Direttiva 2003/97/CE

X

X

X

X

X

 

 

 

 

8A

Dispositivi per la visione indiretta e loro installazione

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 46

X

X

X

X

X

 

 

 

 

9

Frenatura

Direttiva 71/320/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

9A

Frenatura dei veicoli e dei rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 13

X (3)

X (3)

X (3)

X+ U1 (3)

X + U1 (3)

X

X

X (3)

X (3)

9B

Frenatura delle autovetture

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 13-H

 

 

X (4)

 

 

 

 

 

 

10

Perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica)

Direttiva 72/245/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10A

Compatibilità elettromagnetica

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

13

Antifurto e immobilizzatore

Direttiva 74/61/CEE

X

X

X

X

X

 

 

 

 

13A

Protezione dei veicoli a motore dall’impiego non autorizzato

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 18

X (4A)

X (4A)

 

X (4A)

X (4A)

 

 

 

 

13B

Protezione dei veicoli a motore dall’impiego non autorizzato

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 116

 

 

X

 

 

 

 

 

 

14

Protezione dello sterzo

Direttiva 74/297/CEE

 

 

X

 

 

 

 

 

 

14A

Protezione del conducente dal meccanismo dello sterzo in caso di urto

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 12

 

 

X

 

 

 

 

 

 

15

Resistenza dei sedili

Direttiva 74/408/CEE

D

D

D

D

D

 

 

 

 

15A

Sedili, loro ancoraggi ed eventuali poggiatesta

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 17

D (4B)

D (4B)

D

D

D

 

 

 

 

15B

Sedili dei veicoli di grandi dimensioni destinati al trasporto di persone

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 80

D

D

 

 

 

 

 

 

 

17

Tachimetro e retromarcia

Direttiva 75/443/CEE

X

X

X

X

X

 

 

 

 

17A

Accesso e manovrabilità del veicolo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 130/2012

X

X

X

X

X

 

 

 

 

17B

Tachimetro e sua installazione

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 39

X

X

X

X

X

 

 

 

 

18

Targhette regolamentari

Direttiva 76/114/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

18A

Targhetta regolamentare del costruttore e numero di identificazione del veicolo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 19/2011

X

X

X

X

X

X

X

X

X

19

Ancoraggi delle cinture di sicurezza

Direttiva 76/115/CEE

D

D

D

D

D

 

 

 

 

19A

Ancoraggi delle cinture di sicurezza, sistemi di ancoraggi Isofix e ancoraggi di fissaggio superiore Isofix

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 14

D

D

D

D

D

 

 

 

 

20

Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa

Direttiva 76/756/CEE

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

20A

Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 48

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

21

Catarifrangenti

Direttiva 76/757/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

21A

Catadiottri per veicoli a motore e loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22

Luci di ingombro, di posizione anteriori, di posizione posteriori, di arresto, di posizione laterali e di marcia diurna

Direttiva 76/758/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22A

Luci di posizione anteriori e posteriori, luci di arresto e luci di ingombro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 7

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22B

Luci di marcia diurna per veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 87

X

X

X

X

X

 

 

 

 

22C

Luci di posizione laterali per veicoli a motore e loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 91

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23

Indicatori di direzione

Direttiva 76/759/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23A

Indicatori di direzione per veicoli a motore e loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24

Dispositivo di illuminazione della targa posteriore

Direttiva 76/760/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24A

Illuminazione delle targhe posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25

Proiettori (comprese le lampade)

Direttiva 76/761/CEE

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25A

Proiettori sigillati (SB) per veicoli a motore che emettono un fascio di luce anabbagliante asimmetrico europeo o un fascio abbagliante o entrambi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 31

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25B

Lampade a incandescenza utilizzate in dispositivi di illuminazione omologati sui veicoli a motore e sui loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 37

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25C

Proiettori muniti di sorgente luminosa a scarica di gas per veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 98

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25D

Sorgenti luminose a scarica di gas impiegate in gruppi ottici omologati a scarica di gas, montati su veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 99

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25E

Proiettori per veicoli a motore che emettono un fascio di luce anabbagliante asimmetrico o un fascio abbagliante o entrambi, muniti di lampade ad incandescenza e/o moduli LED

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 112

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25F

Sistemi di fari direzionali anteriori (AFS) per veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 123

X

X

X

X

X

 

 

 

 

26

Proiettori fendinebbia anteriori

Direttiva 76/762/CEE

X

X

X

X

X

 

 

 

 

26A

Proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 19

X

X

X

X

X

 

 

 

 

27

Dispositivi di rimorchio

Direttiva 77/389/CEE

A

A

A

A

A

 

 

 

 

27A

Dispositivo di rimorchio

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1005/2010

A

A

A

A

A

 

 

 

 

28

Proiettori fendinebbia posteriori

Direttiva 77/538/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

28A

Proiettori fendinebbia posteriori per veicoli a motore e loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 38

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29

Proiettori di retromarcia

Direttiva 77/539/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29A

Luci di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 23

X

X

X

X

X

X

X

X

X

30

Luci di stazionamento

Direttiva 77/540/CEE

X

X

X

X

X

 

 

 

 

30A

Luci di stazionamento dei veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 77

X

X

X

X

X

 

 

 

 

31

Cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta

Direttiva 77/541/CEE

D

D

D

D

D

 

 

 

 

31A

Cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta, sistemi di ritenuta per bambini e sistemi di ritenuta per bambini Isofix

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 16

D

D

D

D

D

 

 

 

 

33

Identificazione di comandi, spie ed indicatori

Direttiva 78/316/CEE

X

X

X

X

X

 

 

 

 

33A

Collocazione e identificazione dei comandi manuali, delle spie e degli indicatori

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 121

X

X

X

X

X

 

 

 

 

34

Sbrinamento/disappannamento

Direttiva 78/317/CEE

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

 

 

 

 

34A

Sistemi di sbrinamento e disappannamento del parabrezza

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 672/2010

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

 

 

 

 

35

Lavacristalli/tergicristalli

Direttiva 78/318/CEE

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

 

 

 

 

35A

Sistemi tergicristallo e lavacristallo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1008/2010

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

 

 

 

 

36

Sistemi di riscaldamento

Direttiva 2001/56/CE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

36A

Sistemi di riscaldamento

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 122

X

X

X

X

X

X

X

X

X

38A

Poggiatesta, incorporati o meno ai sedili del veicolo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 25

X

 

 

 

 

 

 

 

 

41

Emissioni (Euro IV e V) dei veicoli pesanti

Direttiva 2005/55/CE

H (8)

H

H (8)

H (8)

H

 

 

 

 

41A

Emissioni (Euro VI) dei veicoli pesanti/ accesso alle informazioni

Regolamento (CE) n. 595/2009

H (9)

H

H (9)

H (9)

H

 

 

 

 

42

Protezione laterale

Direttiva 89/297/CEE

 

 

 

X

X

 

 

X

X

42A

Protezione laterale dei veicoli adibiti al trasporto di merci

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 73

 

 

 

X

X

 

 

X

X

43

Dispositivi antispruzzi

Direttiva 91/226/CEE

 

 

X

X

X

X

X

X

X

43A

Dispositivi antispruzzi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 109/2011

 

 

X

X

X

X

X

X

X

45

Vetrature di sicurezza

Direttiva 92/22/CEE

J

J

J

J

J

J

J

J

J

45A

Materiali per vetrature di sicurezza e loro installazione sui veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 43

J

J

J

J

J

J

J

J

J

46

Pneumatici

Direttiva 92/23/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46A

Montaggio dei pneumatici

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 458/2011

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46B

Pneumatici per veicoli a motore e loro rimorchi (classe C1)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 30

 

 

X

 

 

X

X

 

 

46C

Pneumatici per veicoli commerciali e loro rimorchi (classi C2 e C3)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 54

X

X

X

X

X

 

 

X

X

46D

Emissioni sonore prodotte dal rotolamento dei pneumatici, aderenza sul bagnato e resistenza al rotolamento (classi C1, C2 e C3)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 117

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46E

Unità di scorta per uso temporaneo, sistema/pneumatici antiforatura e sistema di controllo della pressione dei pneumatici

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 64

 

 

X (9A)

 

 

 

 

 

 

47

Dispositivi di limitazione della velocità

Direttiva 92/24/CEE

X

X

 

X

X

 

 

 

 

47A

Limitazione della velocità dei veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 89

X

X

 

X

X

 

 

 

 

48

Masse e dimensioni (veicoli diversi da quelli di cui alla voce 44)

Direttiva 97/27/CE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

48A

Masse e dimensioni

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1230/2012

X

X

X

X

X

X

X

X

X

49

Sporgenze esterne delle cabine

Direttiva 92/114/CEE

 

 

X

X

X

 

 

 

 

49A

Veicoli commerciali per quanto riguarda le sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 61

 

 

X

X

X

 

 

 

 

50

Attacchi

Direttiva 94/20/CE

X (10)

X (10)

X (10)

X (10)

X (10)

X

X

X

X

50A

Componenti dell’attacco meccanico di insiemi di veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 55

X (10)

X (10)

X (10)

X (10)

X (10)

X

X

X

X

50B

Dispositivo di traino chiuso (CCD); installazione di un tipo omologato di CCD

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 102

 

 

 

X (10)

X (10)

 

 

X (10)

X (10)

51

Infiammabilità

Direttiva 95/28/CE

 

X

 

 

 

 

 

 

 

51A

Comportamento alla combustione dei materiali usati per l’allestimento interno di talune categorie di veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 118

 

X

 

 

 

 

 

 

 

52

Autobus e corriere

Direttiva 2001/85/CE

X

X

 

 

 

 

 

 

 

52A

Veicoli delle categorie M2 e M3

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 107

X

X

 

 

 

 

 

 

 

52B

Resistenza meccanica della struttura di sostegno dei veicoli di grandi dimensioni adibiti al trasporto di passeggeri

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 66

X

X

 

 

 

 

 

 

 

54

Impatto laterale

Direttiva 96/27/CE

 

 

A

 

 

 

 

 

 

54A

Protezione degli occupanti in caso di collisione laterale

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 95

 

 

A

 

 

 

 

 

 

56

Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose

Direttiva 98/91/CE

 

 

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

56A

Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 105

 

 

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

57

Protezione antincastro anteriore

Direttiva 2000/40/CE

 

 

 

X

X

 

 

 

 

57A

Dispositivi di protezione antincastro anteriore (FUPD) e loro installazione; protezione antincastro anteriore (FUP)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 93

 

 

 

X

X

 

 

 

 

58

Protezione dei pedoni

Regolamento (CE) n. 78/2009

 

 

N/D (2)

 

 

 

 

 

 

59

Riciclabilità

Direttiva 2005/64/CE

 

 

N/D

 

 

 

 

 

61

Sistemi di condizionamento dell’aria

Direttiva 2006/40/CE

 

 

X (14)

 

 

 

 

 

 

62

Impianto a idrogeno

Regolamento (CE) n. 79/2009

X

X

X

X

X

 

 

 

 

63

Sicurezza generale

Regolamento (CE) n. 661/2009

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

65

Dispositivo avanzato di frenata d’emergenza

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 347/2012

N/D

N/D

 

N/D

N/D

 

 

 

 

66

Sistema di avviso di deviazione dalla corsia

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 351/2012

N/D

N/D

 

N/D

N/D

 

 

 

 

67

Componenti specifici per gas di petrolio liquefatti (GPL) e loro installazione sui veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 67

X

X

X

X

X

 

 

 

 

68

Sistemi di allarme per veicoli (SAV)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 97

 

 

X

 

 

 

 

 

 

69

Sicurezza elettrica

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 100

X

X

X

X

X

 

 

 

 

70

Componenti specifici per GNC e loro installazione sui veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 110

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Appendice 5

Gru mobili

Voce

Oggetto

Riferimento all’atto normativo

N3

1

Livello sonoro ammissibile

Direttiva 70/157/CEE

T+Z1

3

Serbatoi di carburante/dispositivi di protezione posteriore

Direttiva 70/221/CEE

X (2)

3A

Prevenzione dei rischi di incendio (serbatoi per carburante liquido)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 34

X

3B

Dispositivi di protezione antincastro posteriore (RUPD) e loro installazione; protezione antincastro posteriore (RUP)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 58

A

4

Alloggiamento posteriore della targa d’immatricolazione

Direttiva 70/222/CEE

X

4A

Spazio per il montaggio e il fissaggio delle targhe posteriori d’immatricolazione

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1003/2010

X

5

Forza sul comando

Direttiva 70/311/CEE

X

Sterzatura del carrello ammessa

5A

Dispositivi di sterzo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 79

X

Sterzatura del carrello ammessa

6

Serrature e cerniere delle porte

Direttiva 70/387/CEE

A

6A

Accesso e manovrabilità del veicolo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 130/2012

A

7

Segnalatore acustico

Direttiva 70/388/CEE

X

7A

Segnalatori e segnali acustici

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 28

X

8

Dispositivi per la visione indiretta

Direttiva 2003/97/CE

A

8A

Dispositivi per la visione indiretta e loro installazione

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 46

X

9

Frenatura

Direttiva 71/320/CEE

U

9A

Frenatura dei veicoli e dei rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 13

U (3)

10

Perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica)

Direttiva 72/245/CEE

X

10A

Compatibilità elettromagnetica

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 10

X

13

Antifurto e immobilizzatore

Direttiva 74/61/CEE

X

13A

Protezione dei veicoli a motore dall’impiego non autorizzato

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 18

X (4A)

15

Resistenza dei sedili

Direttiva 74/408/CEE

D

15A

Sedili, loro ancoraggi ed eventuali poggiatesta

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 17

X

17

Tachimetro e retromarcia

Direttiva 75/443/CEE

X

17A

Accesso e manovrabilità del veicolo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 130/2012

X

17B

Tachimetro e sua installazione

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 39

X

18

Targhette regolamentari

Direttiva 76/114/CEE

X

18A

Targhetta regolamentare del costruttore e numero di identificazione del veicolo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 19/2011

X

19

Ancoraggi delle cinture di sicurezza

Direttiva 76/115/CEE

D

19A

Ancoraggi delle cinture di sicurezza, sistemi di ancoraggi Isofix e ancoraggi di fissaggio superiore Isofix

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 14

X

20

Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa

Direttiva 76/756/CEE

A+Y

20A

Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 48

A+Y

21

Catarifrangenti

Direttiva 76/757/CEE

X

21A

Catadiottri per veicoli a motore e loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 3

X

22

Luci di ingombro, di posizione anteriori, di posizione posteriori, di arresto, di posizione laterali e di marcia diurna

Direttiva 76/758/CEE

X

22A

Luci di posizione anteriori e posteriori, luci di arresto e luci di ingombro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 7

X

22B

Luci di marcia diurna per veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 87

X

22C

Luci di posizione laterali per veicoli a motore e loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 91

X

23

Indicatori di direzione

Direttiva 76/759/CEE

X

23A

Indicatori di direzione per veicoli a motore e loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 6

X

24

Dispositivo di illuminazione della targa posteriore

Direttiva 76/760/CEE

X

24A

Illuminazione delle targhe posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 4

X

25

Proiettori (comprese le lampade)

Direttiva 76/761/CEE

X

25A

Proiettori sigillati (SB) per veicoli a motore che emettono un fascio di luce anabbagliante asimmetrico europeo o un fascio abbagliante o entrambi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 31

X

25B

Lampade a incandescenza utilizzate in dispositivi di illuminazione omologati sui veicoli a motore e sui loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 37

X

25C

Proiettori muniti di sorgente luminosa a scarica di gas per veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 98

X

25D

Sorgenti luminose a scarica di gas impiegate in gruppi ottici omologati a scarica di gas, montati su veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 99

X

25E

Proiettori per veicoli a motore che emettono un fascio di luce anabbagliante asimmetrico o un fascio abbagliante o entrambi, muniti di lampade ad incandescenza e/o moduli LED

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 112

X

25F

Sistemi di fari direzionali anteriori (AFS) per veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 123

X

26

Proiettori fendinebbia anteriori

Direttiva 76/762/CEE

X

26A

Proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 19

X

27

Dispositivi di rimorchio

Direttiva 77/389/CEE

A

27A

Dispositivo di rimorchio

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1005/2010

A

28

Proiettori fendinebbia posteriori

Direttiva 77/538/CEE

X

28A

Proiettori fendinebbia posteriori per veicoli a motore e loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 38

X

29

Proiettori di retromarcia

Direttiva 77/539/CEE

X

29A

Luci di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 23

X

30

Luci di stazionamento

Direttiva 77/540/CEE

X

30A

Luci di stazionamento dei veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 77

X

31

Cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta

Direttiva 77/541/CEE

D

31A

Cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta, sistemi di ritenuta per bambini e sistemi di ritenuta per bambini Isofix

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 16

X

33

Identificazione di comandi, spie ed indicatori

Direttiva 78/316/CEE

X

33A

Collocazione e identificazione dei comandi manuali, delle spie e degli indicatori

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 121

X

34

Sbrinamento/disappannamento

Direttiva 78/317/CEE

(5)

34A

Sistemi di sbrinamento e disappannamento del parabrezza

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 672/2010

(5)

35

Lavacristalli/tergicristalli

Direttiva 78/318/CEE

(6)

35A

Sistemi tergicristallo e lavacristallo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1008/2010

(6)

36

Sistemi di riscaldamento

Direttiva 2001/56/CE

X

36A

Sistemi di riscaldamento

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 122

X

41

Emissioni (Euro IV e V) dei veicoli pesanti

Direttiva 2005/55/CE

V

41A

Emissioni (Euro VI) dei veicoli pesanti/ accesso alle informazioni

Regolamento (CE) n. 595/2009

V

42

Protezione laterale

Direttiva 89/297/CEE

X

42A

Protezione laterale dei veicoli adibiti al trasporto di merci

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 73

A

43

Dispositivi antispruzzi

Direttiva 91/226/CEE

X

43A

Dispositivi antispruzzi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 109/2011

Z1

45

Vetrature di sicurezza

Direttiva 92/22/CEE

J

45A

Materiali per vetrature di sicurezza e loro installazione sui veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 43

J

46

Pneumatici

Direttiva 92/23/CEE

X

46A

Montaggio dei pneumatici

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 458/2011

X

46C

Pneumatici destinati ai veicoli commerciali e ai loro rimorchi (classi C2 e C3)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 54

X

46D

Emissioni sonore prodotte dal rotolamento dei pneumatici, aderenza sul bagnato e resistenza al rotolamento (classi C1, C2 e C3)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 117

X

47

Dispositivi di limitazione della velocità

Direttiva 92/24/CEE

X

47A

Limitazione della velocità dei veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 89

X

48

Masse e dimensioni (veicoli diversi da quelli di cui alla voce 44)

Direttiva 97/27/CE

X

48A

Masse e dimensioni

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1230/2012

A

49

Sporgenze esterne delle cabine

Direttiva 92/114/CEE

X

49A

Veicoli commerciali per quanto riguarda le sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 61

A

50

Attacchi

Direttiva 94/20/CE

X (10)

50A

Componenti dell’attacco meccanico di insiemi di veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 55

X (10)

50B

Dispositivo di traino chiuso (CCD); installazione di un tipo omologato di CCD

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 102

X (10)

57

Protezione antincastro anteriore

Direttiva 2000/40/CE

Z1

57A

Dispositivi di protezione antincastro anteriore (FUPD) e loro installazione; protezione antincastro anteriore (FUP)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 93

X

62

Impianto a idrogeno

Regolamento (CE) n. 79/2009

X

63

Sicurezza generale

Regolamento (CE) n. 661/2009

X (15)

65

Dispositivo avanzato di frenata d’emergenza

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 347/2012

N/D (16)

66

Sistema di avviso di deviazione dalla corsia

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 351/2012

N/D (17)

67

Componenti specifici per gas di petrolio liquefatti (GPL) e loro installazione sui veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 67

X

69

Sicurezza elettrica

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 100

X

70

Componenti specifici per GNC e loro installazione sui veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 110

X

Appendice 6

Veicoli per trasporto eccezionale

Voce

Oggetto

Riferimento all’atto normativo

N3

O4

1

Livello sonoro ammissibile

Direttiva 70/157/CEE

T

 

3

Serbatoi di carburante/dispositivi di protezione posteriore

Direttiva 70/221/CEE

X (2)

X

3A

Prevenzione dei rischi di incendio (serbatoi per carburante liquido)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 34

X

X

3B

Dispositivi di protezione antincastro posteriore (RUPD) e loro installazione; protezione antincastro posteriore (RUP)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 58

A

A

4

Alloggiamento posteriore della targa d’immatricolazione

Direttiva 70/222/CEE

X

A+R

4A

Spazio per il montaggio e il fissaggio delle targhe posteriori d’immatricolazione

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1003/2010

X

A+R

5

Forza sul comando

Direttiva 70/311/CEE

X

Sterzatura del carrello ammessa

X

5A

Dispositivi di sterzo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 79

X

Sterzatura del carrello ammessa

X

6

Serrature e cerniere delle porte

Direttiva 70/387/CEE

X

 

6A

Accesso e manovrabilità del veicolo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 130/2012

X

 

7

Segnalatore acustico

Direttiva 70/388/CEE

X

 

7A

Segnalatori e segnali acustici

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 28

X

 

8

Dispositivi per la visione indiretta

Direttiva 2003/97/CE

X

 

8A

Dispositivi per la visione indiretta e loro installazione

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 46

X

 

9

Frenatura

Direttiva 71/320/CEE

U

X

9A

Frenatura dei veicoli e dei rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 13

U (3)

X (3)

10

Perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica)

Direttiva 72/245/CEE

X

X

10A

Compatibilità elettromagnetica

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 10

X

X

13

Antifurto e immobilizzatore

Direttiva 74/61/CEE

X

 

13A

Protezione dei veicoli a motore dall’impiego non autorizzato

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 18

X (4A)

 

15

Resistenza dei sedili

Direttiva 74/408/CEE

X

 

15A

Sedili, loro ancoraggi ed eventuali poggiatesta

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 17

X

 

17

Tachimetro e retromarcia

Direttiva 75/443/CEE

X

 

17A

Accesso e manovrabilità del veicolo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 130/2012

X

 

17B

Tachimetro e sua installazione

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 39

X

 

18

Targhette regolamentari

Direttiva 76/114/CEE

X

X

18A

Targhetta regolamentare del costruttore e numero di identificazione del veicolo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 19/2011

X

X

19

Ancoraggi delle cinture di sicurezza

Direttiva 76/115/CEE

X

 

19A

Ancoraggi delle cinture di sicurezza, sistemi di ancoraggi Isofix e ancoraggi di fissaggio superiore Isofix

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 14

X

 

20

Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa

Direttiva 76/756/CEE

X

A+N

20A

Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 48

X

A+N

21

Catarifrangenti

Direttiva 76/757/CEE

X

X

21A

Catadiottri per veicoli a motore e loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 3

X

X

22

Luci di ingombro, di posizione anteriori, di posizione posteriori, di arresto, di posizione laterali e di marcia diurna

Direttiva 76/758/CEE

X

X

22A

Luci di posizione anteriori e posteriori, luci di arresto e luci di ingombro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 7

X

X

22B

Luci di marcia diurna per veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 87

X

 

22C

Luci di posizione laterali per veicoli a motore e loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 91

X

X

23

Indicatori di direzione

Direttiva 76/759/CEE

X

X

23A

Indicatori di direzione per veicoli a motore e loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 6

X

X

24

Dispositivo di illuminazione della targa posteriore

Direttiva 76/760/CEE

X

X

24A

Illuminazione delle targhe posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 4

X

X

25

Proiettori (comprese le lampade)

Direttiva 76/761/CEE

X

 

25A

Proiettori sigillati (SB) per veicoli a motore che emettono un fascio di luce anabbagliante asimmetrico europeo o un fascio abbagliante o entrambi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 31

X

 

25B

Lampade a incandescenza utilizzate in dispositivi di illuminazione omologati sui veicoli a motore e sui loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 37

X

X

25C

Proiettori muniti di sorgente luminosa a scarica di gas per veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 98

X

 

25D

Sorgenti luminose a scarica di gas impiegate in gruppi ottici omologati a scarica di gas, montati su veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 99

X

 

25E

Proiettori per veicoli a motore che emettono un fascio di luce anabbagliante asimmetrico o un fascio abbagliante o entrambi, muniti di lampade ad incandescenza e/o moduli LED

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 112

X

 

25F

Sistemi di fari direzionali anteriori (AFS) per veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 123

X

 

26

Proiettori fendinebbia anteriori

Direttiva 76/762/CEE

X

 

26A

Proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 19

X

 

27

Dispositivi di rimorchio

Direttiva 77/389/CEE

A

 

27A

Dispositivo di rimorchio

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1005/2010

A

 

28

Proiettori fendinebbia posteriori

Direttiva 77/538/CEE

X

X

28A

Proiettori fendinebbia posteriori per veicoli a motore e loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 38

X

X

29

Proiettori di retromarcia

Direttiva 77/539/CEE

X

X

29A

Luci di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 23

X

X

30

Luci di stazionamento

Direttiva 77/540/CEE

X

 

30A

Luci di stazionamento dei veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 77

X

 

31

Cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta

Direttiva 77/541/CEE

X

 

31A

Cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta, sistemi di ritenuta per bambini e sistemi di ritenuta per bambini Isofix

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 16

X

 

33

Identificazione di comandi, spie ed indicatori

Direttiva 78/316/CEE

X

 

33A

Collocazione e identificazione dei comandi manuali, delle spie e degli indicatori

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 121

X

 

34

Sbrinamento/disappannamento

Direttiva 78/317/CEE

(5)

 

34A

Sistemi di sbrinamento e disappannamento del parabrezza

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 672/2010

(5)

 

35

Lavacristalli/tergicristalli

Direttiva 78/318/CEE

(6)

 

35A

Sistemi tergicristallo e lavacristallo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1008/2010

(6)

 

36

Sistemi di riscaldamento

Direttiva 2001/56/CE

X

 

36A

Sistemi di riscaldamento

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 122

X

 

41

Emissioni (Euro IV e V) dei veicoli pesanti

Direttiva 2005/55/CE

X (8)

 

41A

Emissioni (Euro VI) dei veicoli pesanti/ accesso alle informazioni

Regolamento (CE) n. 595/2009

X (9)

 

42

Protezione laterale

Direttiva 89/297/CEE

X

A

42A

Protezione laterale dei veicoli adibiti al trasporto di merci

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 73

X

A

43

Dispositivi antispruzzi

Direttiva 91/226/CEE

X

A

43A

Dispositivi antispruzzi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 109/2011

X

A

45

Vetrature di sicurezza

Direttiva 92/22/CEE

X

 

45A

Materiali per vetrature di sicurezza e loro installazione sui veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 43

X

 

46

Pneumatici

Direttiva 92/23/CEE

X

I

46A

Montaggio dei pneumatici

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 458/2011

X

I

46C

Pneumatici per veicoli commerciali e loro rimorchi (classi C2 e C3)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 54

X

I

46D

Emissioni sonore prodotte dal rotolamento dei pneumatici, aderenza sul bagnato e resistenza al rotolamento (classi C1, C2 e C3)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 117

X

I

47

Dispositivi di limitazione della velocità

Direttiva 92/24/CEE

X

 

47A

Limitazione della velocità dei veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 89

X

 

48

Masse e dimensioni (veicoli diversi da quelli di cui alla voce 44)

Direttiva 97/27/CE

X

X

48A

Masse e dimensioni

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1230/2012

A

A

49

Sporgenze esterne delle cabine

Direttiva 92/114/CEE

A

 

49A

Veicoli commerciali per quanto riguarda le sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 61

A

 

50

Attacchi

Direttiva 94/20/CE

X (10)

X

50A

Componenti dell’attacco meccanico di insiemi di veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 55

X (10)

X

50B

Dispositivo di traino chiuso (CCD); installazione di un tipo omologato di CCD

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 102

X (10)

X (10)

56

Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose

Direttiva 98/91/CE

X (13)

X (13)

56A

Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 105

X (13)

X (13)

57

Protezione antincastro anteriore

Direttiva 2000/40/CE

A

 

57A

Dispositivi di protezione antincastro anteriore (FUPD) e loro installazione; protezione antincastro anteriore (FUP)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 93

A

 

62

Impianto a idrogeno

Regolamento (CE) n. 79/2009

X

 

63

Sicurezza generale

Regolamento (CE) n. 661/2009

X (15)

X (15)

65

Dispositivo avanzato di frenata d’emergenza

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 347/2012

N/D (16)

 

66

Sistema di avviso di deviazione dalla corsia

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 351/2012

N/D (17)

 

67

Componenti specifici per gas di petrolio liquefatti (GPL) e loro installazione sui veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 67

X

 

69

Sicurezza elettrica

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 100

X

 

70

Componenti specifici per GNC e loro installazione sui veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 110

X

 

Significato delle note

X

Si applicano le prescrizioni dell’atto pertinente. Le serie di modifiche dei regolamenti UNECE obbligatoriamente applicabili sono elencate nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 661/2009. Le serie di modifiche adottate successivamente sono accettate come alternativa. Gli Stati membri possono rilasciare estensioni delle omologazioni vigenti concesse conformemente alle precedenti direttive UE abrogate dal regolamento (CE) n. 661/2009 alle condizioni stabilite all’articolo 13, paragrafo 14, di tale regolamento.

N/D

L’atto normativo non si applica a questo veicolo (nessuna prescrizione).

(1)

Per i veicoli con una massa di riferimento non superiore a 2 610 kg. Su richiesta del fabbricante, si può applicare ai veicoli con una massa di riferimento non superiore a 2 840 kg. Per quanto concerne l’accesso alle informazioni su parti diverse dal veicolo di base (p. es. il vano abitabile), è sufficiente che il fabbricante metta a disposizione le informazioni sulla riparazione e sulla manutenzione in modo rapido e facilmente accessibile.

(2)

Nel caso di veicoli dotati di un impianto GPL o GNC, è obbligatoria un’omologazione a norma dei regolamenti UNECE n. 67 o n. 110.

(3)

Il montaggio di un sistema ESC è obbligatorio a norma dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 661/2009. Si applicano le date di attuazione di cui all’allegato V del regolamento (CE) n. 661/2009. In conformità al regolamento UNECE n. 13, l’installazione di un sistema elettronico di controllo della stabilità (ESC) non è richiesta per i veicoli per uso speciale delle categorie M2, M3, N2 e N3 e per i veicoli per trasporti eccezionali e i rimorchi che dispongono di spazi destinati ai passeggeri in piedi. I veicoli della categoria N1 possono essere omologati a norma del regolamento UNECE n. 13 o del regolamento UNECE n. 13-H.

(4)

Il montaggio di un sistema ESC è obbligatorio a norma dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 661/2009. Pertanto, ai fini dell’omologazione CE dei nuovi tipi di veicoli nonché dell’immatricolazione, della vendita e dell’entrata in servizio di veicoli nuovi devono essere soddisfatte le prescrizioni dell’allegato 9, parte A, del regolamento UNECE n. 13-H. Si applicano le date di attuazione di cui all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 661/2009. I veicoli della categoria N1 possono essere omologati a norma del regolamento UNECE n. 13 o del regolamento UNECE n. 13-H.

(4A)

Se installato, il dispositivo di protezione deve essere conforme alle prescrizioni del regolamento UNECE n. 18.

(4B)

Questo regolamento si applica ai sedili che non rientrano nel campo di applicazione del regolamento UNECE n. 80.

(5)

I veicoli di categorie diverse dalla M1 non devono essere pienamente conformi all’atto, ma devono disporre di un sistema idoneo di sbrinamento e disappannamento del parabrezza.

(6)

I veicoli di categorie diverse dalla M1 non devono essere pienamente conformi all’atto, ma devono disporre di lavacristalli e tergicristalli idonei.

(8)

Per i veicoli con una massa di riferimento superiore a 2 610 kg che non hanno beneficiato della possibilità offerta alla nota (1).

(9)

Per i veicoli con una massa di riferimento superiore a 2 610 kg che non sono omologati (su richiesta del fabbricante e a condizione che la loro massa di riferimento non superi 2 840 kg) a norma del regolamento (CE) n. 715/2007. Per le parti diverse dal veicolo di base, è sufficiente che il fabbricante metta a disposizione le informazioni sulla riparazione e sulla manutenzione in modo rapido e facilmente accessibile.

Per altre opzioni, si veda l’articolo 2 del regolamento (CE) n. 595/2009.

(9A)

Si applica solo se tali veicoli sono muniti di dispositivi disciplinati dal regolamento UNECE n. 64. Il sistema di controllo della pressione dei pneumatici per i veicoli della categoria M1 si applica su base obbligatoria in conformità all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 661/2009.

(10)

Si applica solo ai veicoli muniti di attacco/i.

(11)

Si applica ai veicoli con una massa massima tecnicamente ammissibile non superiore a 2,5 tonnellate.

(12)

Si applica solo ai veicoli in cui il “punto di riferimento del sedile (punto ‘R’)” del sedile più basso non è situato a più di 700 mm dal livello del suolo.

(13)

Si applica solo se il fabbricante chiede l’omologazione di veicoli destinati al trasporto di merci pericolose.

(14)

Si applica solo ai veicoli della categoria N1, classe I (massa di riferimento ≤ 1 305 kg).

(15)

Su richiesta del fabbricante, può essere rilasciata un’omologazione sotto questa voce, in alternativa all’ottenimento delle omologazioni relative a ogni singola voce di cui al regolamento (CE) n. 661/2009.

(16)

Il montaggio di un dispositivo avanzato di frenata d’emergenza non è richiesto per i veicoli per uso speciale, conformemente all’articolo 1 del regolamento (UE) n. 347/2012.

(17)

Il montaggio di un sistema di avviso di deviazione dalla corsia non è richiesto per i veicoli per uso speciale, conformemente all’articolo 1 del regolamento (UE) n. 351/2012.

A

Le prescrizioni devono essere soddisfatte nella misura del possibile. L’autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il fabbricante dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nella scheda di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità (osservazioni — voce 52).

A1

L’installazione di un sistema ESC non è obbligatoria. Nel caso di omologazioni in più fasi, se le modifiche apportate in una determinata fase possono influire sul funzionamento del sistema ESC di base del veicolo, il fabbricante può disattivare il sistema o dimostrare che il veicolo non è stato reso insicuro o instabile. Ciò può essere dimostrato, ad esempio, effettuando manovre rapide di cambio corsia in ciascuna direzione a 80 km/h tali da indurre l’intervento del sistema ESC. Questi interventi devono essere opportunamente controllati e servire a migliorare la stabilità del veicolo. Il servizio tecnico ha il diritto di chiedere ulteriori prove, qualora lo ritenga necessario.

B

Applicazione limitata alle porte che danno accesso ai sedili destinati all’uso normale quando il veicolo circola su strada e quando la distanza tra il punto R del sedile e il piano mediano della superficie della porta, misurata perpendicolarmente al piano mediano longitudinale del veicolo, non supera 500 mm.

C

Applicazione limitata alla parte del veicolo situata davanti al sedile più arretrato destinato all’uso normale quando il veicolo circola su strada, nonché alla zona d’urto della testa definita nell’atto normativo.

D

Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strada. I sedili non destinati a essere usati quando il veicolo circola su strada vanno chiaramente indicati agli utilizzatori mediante un pittogramma o un segno con un testo appropriato. Non si applicano le prescrizioni relative ai sistemi di ritenzione dei bagagli di cui al regolamento UNECE n. 17.

E

Solo anteriori.

F

È ammissibile modificare la lunghezza e il percorso del condotto di alimentazione e riposizionare la parte interna del serbatoio.

G

Nel caso di omologazioni in più fasi, è anche possibile usare le prescrizioni secondo la categoria del veicolo di base/incompleto (p. es. il cui telaio è stato usato per costruire il veicolo per uso speciale).

H

È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l’ultimo silenziatore, senza superare i 2 m.

I

I pneumatici devono essere omologati conformemente alle prescrizioni del regolamento UNECE n. 54, anche se la velocità nominale del veicolo è inferiore a 80 km/h. La capacità di carico può essere regolata in relazione alla velocità nominale massima del rimorchio, d’accordo con il fabbricante dei pneumatici.

J

Per tutte le vetrature diverse da quella della cabina del conducente (parabrezza e finestrini laterali), il materiale può essere un vetro di sicurezza oppure una vetratura di plastica rigida.

K

Sono consentiti dispositivi supplementari di allarme d’emergenza.

L

Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strada. I sedili posteriori devono essere muniti almeno di ancoraggi per le cinture addominali. I sedili non destinati a essere usati quando il veicolo circola su strada vanno chiaramente indicati agli utilizzatori mediante un pittogramma o un segno con un testo appropriato. Non è richiesto l’ISOFIX sulle ambulanze e sui carri funebri.

M

Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strada. I sedili posteriori devono essere muniti almeno delle cinture di sicurezza addominali. I sedili non destinati a essere usati quando il veicolo circola su strada vanno chiaramente indicati agli utilizzatori mediante un pittogramma o un segno con un testo appropriato. Non è richiesto l’ISOFIX sulle ambulanze e sui carri funebri.

N

Purché siano installati tutti i dispositivi di illuminazione obbligatori e la visibilità geometrica non sia compromessa.

Q

È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l’ultimo silenziatore, senza superare i 2 m. L’omologazione CE rilasciata al veicolo di base più rappresentativo rimane valida anche se la massa di riferimento è cambiata.

R

Purché le targhe di immatricolazione di tutti gli Stati membri possano essere montate e rimanere visibili.

S

Il fattore di trasmissione della luce è di almeno 60 % e l’angolo morto corrispondente al montante “A” non supera i 10o.

T

Prova da eseguire solo sul veicolo completo/completato. Il veicolo può essere sottoposto a prova conformemente alla direttiva 70/157/CEE. Per quanto riguarda l’allegato I, punto 5.2.2.1, della direttiva 70/157/CEE, si applicano i seguenti valori limite:

a)

81 dB(A) per i veicoli con motore di potenza inferiore a 75 kW;

b)

83 dB(A) per i veicoli con motore di potenza pari o superiore a 75 kW, ma inferiore a 150 kW;

c)

84 dB(A) per i veicoli con motore di potenza pari o superiore a 150 kW.

U

Prova da eseguire solo sul veicolo completo/completato. I veicoli aventi fino a 4 assi devono essere conformi a tutte le prescrizioni dell’atto normativo. Sono ammesse deroghe per i veicoli con più di 4 assi, purché:

siano giustificate dalla particolare costruzione del veicolo,

siano soddisfatte tutte le prescrizioni in materia di efficienza di frenatura sia di stazionamento, che di servizio, che di soccorso, di cui all’atto normativo.

U1

L’ABS non è obbligatorio per i veicoli con trasmissione idrostatica.

V

In alternativa, si può applicare anche la direttiva 97/68/CE.

V1

Per i veicoli con trasmissione idrostatica, in alternativa, si può applicare anche la direttiva 97/68/CE.

W0

È consentito modificare la lunghezza del sistema di scarico senza ulteriori prove, a condizione che la contropressione sia simile. Se è richiesta una nuova prova, è consentito un incremento di 2 dB(A) dei valori limite applicabili.

W1

Le prescrizioni vanno soddisfatte, ma è ammissibile modificare il sistema di scarico, senza ulteriori prove delle emissioni allo scarico e del consumo di CO2/carburante, purché i dispositivi di controllo delle emissioni, compresi gli eventuali filtri antiparticolato, non siano interessati. Non sono necessarie ulteriori prove di evaporazione sul veicolo modificato, purché i dispositivi di controllo delle evaporazioni non subiscano modifiche rispetto a quelli montati dal fabbricante del veicolo base.

L’omologazione CE rilasciata al veicolo di base più rappresentativo rimane valida anche se la massa di riferimento è cambiata.

W2

È consentito modificare senza ulteriori prove il percorso e la lunghezza del condotto di alimentazione e delle tubazioni del carburante e dei suoi vapori. È consentito riposizionare il serbatoio del carburante originale, purché siano soddisfatte tutte le prescrizioni. Non sono comunque richieste ulteriori prove conformemente all’allegato 5 del regolamento UNECE n. 34.

W3

Il piano longitudinale della posizione di marcia prevista della sedia a rotelle deve essere parallelo al piano longitudinale del veicolo.

È necessario informare il proprietario del veicolo che per poter resistere alle forze esercitate dal sistema di ancoraggio nelle diverse condizioni di guida, si consiglia una sedia a rotelle con una struttura che soddisfi le parti pertinenti della norma ISO 7176-19:2008.

I sedili del veicolo possono essere opportunamente adattati senza ulteriori prove, se si è in grado di dimostrare al servizio tecnico che i loro ancoraggi, i loro meccanismi e i relativi poggiatesta garantiscono lo stesso livello di prestazioni.

Non si applicano le prescrizioni relative ai sistemi di ritenzione dei bagagli di cui al regolamento UNECE n. 17.

W4

Vanno soddisfatti i requisiti degli atti normativi relativi ai dispositivi di salita e di discesa in posizione di riposo.

W5

Ciascun alloggiamento per sedie a rotelle deve essere munito di ancoraggi, che soddisfino le prescrizioni supplementari di cui all’appendice 3, ai quali vanno fissati un dispositivo di blocco delle sedie a rotelle e un sistema di ritenuta degli occupanti (WTORS).

W6

Ciascun alloggiamento per sedie a rotelle deve essere munito di una cintura di ritenuta degli occupanti che soddisfi le prescrizioni supplementari di cui all’appendice 3.

Se, in seguito a conversione, i punti di ancoraggio delle cinture di sicurezza devono essere spostati al di fuori dei limiti di tolleranza di cui al punto 7.7.1 del regolamento UNECE n. 16-06, il servizio tecnico controlla se tale alterazione implica o meno un peggioramento. In caso di peggioramento, si deve effettuare la prova di cui al punto 7.7.1 del regolamento UNECE n. 16-06. Non è necessario rilasciare un’estensione dell’omologazione CE. La prova può essere eseguita utilizzando componenti che non sono stati sottoposti alla prova di condizionamento prescritta nel regolamento UNECE n. 16-06.

W8

A fini di calcolo, la massa della sedia a rotelle compreso il suo occupante è considerata pari a 160 kg. La massa va concentrata nel punto P del modello di sedia a rotelle nella posizione di marcia dichiarata dal fabbricante.

Qualsiasi limitazione del numero di passeggeri dovuta all’uso di sedie a rotelle va riportata nel manuale del proprietario, a pagina 2 del certificato di omologazione UE e nel certificato di conformità (nella sezione ‘osservazioni’).

Y

Purché siano montati tutti i dispositivi di illuminazione obbligatori.

Z

Le prescrizioni in materia di sporgenza dei finestrini aperti non si applicano al vano abitabile.

Z1

Le gru mobili con più di sei assi sono considerate veicoli fuoristrada (N3G), quando almeno tre assi sono motori e a condizione che soddisfino le disposizioni dell’allegato II, punto 4.3, lettera b), punti ii) e iii) e il punto 4.3, lettera c).

»

4)

L’allegato XII è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO XII

LIMITI DELLE PICCOLE SERIE E DEI VEICOLI DI FINE SERIE

A.   LIMITI DELLE PICCOLE SERIE

1.

Il numero di unità per tipo di veicolo da immatricolare, vendere o mettere in circolazione annualmente nell’Unione europea a norma dell’articolo 22 non supera quello sotto indicato per la categoria in questione:

Categoria

Unità

M1

1 000

M2, M3

0

N1

1 000

N2, N3

0

O1, O2

0

O3, O4

0

2.

Il numero di unità per tipo di veicolo da immatricolare, vendere o mettere in circolazione annualmente in uno Stato membro a norma dell’articolo 23 è stabilito dallo Stato membro, ma non supera quello sotto indicato per la categoria in questione:

Categoria

Unità

M1

100

M2, M3

250

N1

500 fino al 31 ottobre 2016

250 dal 1o novembre 2016

N2, N3

250

O1, O2

500

O3, O4

250

3.

Il numero di unità per tipo di veicolo da immatricolare, vendere o mettere in circolazione annualmente in uno Stato membro ai fini dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione è stabilito da ciascuno Stato membro, ma non supera quello sotto indicato per la categoria di veicoli in questione:

Categoria

Unità

M2, M3

1 000

N2, N3

1 200

O3, O4

2 000

B.   LIMITI DEI VEICOLI DI FINE SERIE

Il numero massimo di veicoli completi o completati messi in circolazione in ogni Stato membro secondo la procedura “fine serie” è limitato in base ad uno dei seguenti metodi, a scelta dello Stato membro:

1.

Il numero massimo di veicoli di uno o più tipi non può, per la categoria M1, superare il 10% e, per i veicoli di tutte le altre categorie, il 30 % dei veicoli di tutti i tipi in questione messi in circolazione nello stesso Stato membro nel corso dell’anno precedente.

Se i valori corrispondenti al 10 % o al 30 % sono inferiori a 100 veicoli, lo Stato membro può autorizzare la messa in circolazione di un numero massimo di 100 veicoli.

2.

Il numero di veicoli di un dato tipo è limitato a quelli muniti di un certificato di conformità valido, rilasciato alla data di produzione o successivamente, il quale è rimasto valido per un periodo di almeno tre mesi dopo la data del rilascio, ma ha perso la validità a seguito dell’entrata in vigore di un atto normativo.»


(1)  Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico

(2)  Qualsiasi sistema di protezione frontale fornito con il veicolo deve essere conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 78/2009, essere dotato di un numero di omologazione e recare il relativo marchio.


8.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 69/65


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 215/2014 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2014

che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 8, terzo comma, l'articolo 22, paragrafo 7, quinto comma e l'articolo 96, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), che forniscono sostegno a titolo della politica di coesione e attualmente operano nell'ambito di un quadro comune.

(2)

Le disposizioni di cui al presente regolamento, inerenti alle norme specifiche di ciascuno dei cinque fondi strutturali e di investimento europei (i fondi «SIE»), sono strettamente correlate ad aspetti comuni a tre o più di essi, vale a dire una metodologia per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento, e tutte incidono sul contenuto dei programmi. Al fine di garantire la coerenza tra tali disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente per agevolare la programmazione strategica dei fondi SIE e per consentire a tutti i residenti nell'Unione di avere una visione completa e un accesso uniforme agli stessi, è auspicabile riunire in un unico regolamento tali elementi inerenti alla programmazione dei fondi SIE, da disciplinare mediante atti di esecuzione come prescritto dal regolamento (UE) n. 1303/2013.

(3)

A norma dell'articolo 8, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, è necessario adottare una metodologia comune per determinare il livello di sostegno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici per ciascuno dei cinque fondi SIE. Tale metodologia dovrebbe consistere nell'assegnare una ponderazione specifica al sostegno fornito a titolo dei fondi SIE a un livello corrispondente alla misura in cui il sostegno stesso apporta un contributo agli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi. La ponderazione specifica attribuita dovrebbe essere differenziata valutando se il sostegno fornisce un contributo rilevante o intermedio agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici. Se il sostegno non concorre a detti obiettivi o il contributo è insignificante, dovrebbe essere assegnata la ponderazione zero. La ponderazione standard dovrebbe essere utilizzata per garantire un approccio armonizzato alla sorveglianza delle spese connesse ai cambiamenti climatici in diverse politiche dell'Unione. In ogni caso è opportuno che la metodologia rispecchi le differenze negli interventi di ciascuno dei vari fondi SIE. A norma del regolamento (UE) n. 1303/2013, per quanto riguarda FESR, FSE e Fondo di coesione la ponderazione dovrebbe essere attribuita alle categorie di intervento stabilite nella nomenclatura adottata dalla Commissione. Per quanto riguarda il FEASR la ponderazione dovrebbe essere attribuita ai settori prioritari definiti nel regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e per quanto riguarda il FEAMP alle misure definite in un futuro atto giuridico dell'Unione, che stabilisce le condizioni per il sostegno finanziario alla politica marittima e della pesca per il periodo di programmazione 2014-2020.

(4)

A norma dell'articolo 22, paragrafo 7, quinto comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, è altresì necessario stabilire modalità dettagliate per determinare i target intermedi e i target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per ciascuna priorità inclusa nei programmi finanziati dai fondi SIE e per valutare il conseguimento di tali target intermedi e target finali.

(5)

La verifica dell'ottemperanza dei target intermedi e dei target finali rispetto alle condizioni di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1303/2013 richiede la registrazione delle informazioni utilizzate a tale scopo e dell'approccio metodologico adottato per definire il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione. Sebbene l'inserimento di tali informazioni nei programmi dovrebbe essere facoltativo, è opportuno che detta documentazione sia resa disponibile sia allo Stato membro sia alla Commissione per fornire informazioni in merito allo sviluppo di un quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione coerente con l'allegato II del regolamento (UE) n. 1303/2013.

(6)

Il conseguimento dei target intermedi stabiliti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione è una condizione indispensabile per la dotazione definitiva della riserva di efficacia dell'attuazione e una grave carenza nel conseguire i target intermedi può determinare la sospensione dei pagamenti intermedi. È pertanto importante stabilire modalità dettagliate per definire i target intermedi e per precisare in che cosa consiste il loro conseguimento.

(7)

Dato che il conseguimento dei target finali previsti per la fine del periodo di programmazione costituisce una misura importante per l'erogazione dei fondi SIE e una grave carenza nel conseguire detti target può condurre ad una rettifica finanziaria, è importante indicare chiaramente le modalità per la definizione dei target finali e precisare in che cosa consiste il loro conseguimento o una grave carenza nel raggiungerli.

(8)

Allo scopo di tenere conto dei progressi nell'attuazione delle operazioni nell'ambito di una priorità, è necessario definire le caratteristiche delle fasi di attuazione principali.

(9)

Nell'intento di garantire che il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione rispecchi adeguatamente gli obiettivi e i risultati perseguiti per ciascun fondo o per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e per categoria di regioni è necessario, se del caso, stabilire disposizioni specifiche sulla struttura del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e sulla valutazione del conseguimento dei target intermedi e dei target finali, qualora una priorità riguardi più di un fondo o di una categoria di regioni. Poiché solo il FSE e il FESR prevedono dotazioni finanziarie per categoria di regioni, queste non dovrebbero essere considerate pertinenti ai fini dell'istituzione di un quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per il Fondo di coesione, il FEASR e il FEAMP.

(10)

A norma dell'articolo 96, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013 è necessario specificare categorie comuni di intervento per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione per consentire agli Stati membri di trasmettere alla Commissione, per tutta la durata del periodo di attuazione di un programma, informazioni coerenti sull'uso programmato di tali fondi nonché informazioni sulla dotazione complessiva, sulla spesa relativa a detti fondi per categoria e sul numero di interventi. Si intende in tal modo consentire alla Commissione di informare in modo adeguato le altre istituzioni e i cittadini dell'Unione in merito all'uso dei fondi. Ad eccezione delle categorie di intervento che corrispondono direttamente agli obiettivi tematici o alle priorità di investimento di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013 e ai regolamenti specifici di ciascun fondo, le categorie di intervento possono essere applicate a un sostegno nell'ambito di diversi obiettivi tematici.

(11)

Al fine di consentire la rapida applicazione delle misure di cui al presente regolamento, esso dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono in linea con quanto disposto dall'articolo 150, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, poiché il comitato di coordinamento per i fondi strutturali e di investimento europei, istituito dall'articolo 150, paragrafo 1, del regolamento medesimo, ha formulato un parere in tal senso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

METODOLOGIA PER DETERMINARE IL SOSTEGNO AGLI OBIETTIVI IN MATERIA DI CAMBIAMENTI CLIMATICI PER CIASCUNO DEI FONDI SIE

(A norma dell'articolo 8, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Articolo 1

Metodologia per il calcolo del sostegno a titolo del FESR, del FSE e del Fondo di coesione per gli obiettivi in materia di cambiamenti climatici

1.   Il calcolo del sostegno da destinare agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici a titolo del FESR e del Fondo di coesione è effettuato in due fasi, come segue:

a)

i coefficienti di cui alla tabella 1 dell'allegato I del presente regolamento si applicano, in base al codice del campo di intervento, ai dati finanziari registrati per tali codice;

b)

per quanto concerne i dati finanziari registrati in relazione ai codici dei campi di intervento che presentano un coefficiente pari a zero, qualora i dati finanziari figurino nella dimensione dell'obiettivo tematico ai codici 04 e 05 di cui alla tabella 5 dell'allegato I del presente regolamento, ai dati si attribuisce una ponderazione corrispondente ad un coefficiente del 40 % in termini di contributo apportato agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici.

2.   I coefficienti relativi ai cambiamenti climatici di cui alla tabella 1 dell'allegato I del presente regolamento si applicano anche alle rispettive categorie nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, istituito in forza dell'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

3.   Il calcolo del sostegno a favore degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici a titolo del FSE viene effettuato rilevando i dati finanziari registrati al codice della dimensione 01 «Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio«, in conformità alla dimensione 6 «Codici relativi alla dimensione tematica secondaria nel quadro del Fondo sociale europeo» di cui alla tabella 6 dell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Metodologia per il calcolo del sostegno a titolo del FEASR per gli obiettivi in materia di cambiamenti climatici

1.   L'importo indicativo del sostegno da destinare agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici a titolo del FEASR in ciascun programma, come indicato all'articolo 27, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013, è calcolato applicando i coefficienti di cui all'allegato II del presente regolamento alle spese programmate figuranti nel piano di finanziamento di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda le priorità e i settori prioritari di cui all'articolo 5, punto 3, lettera b), punti 4, 5 e punto 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013.

2.   Ai fini della registrazione delle informazioni in merito al sostegno utilizzato per gli obiettivi in materia di cambiamenti climatici nella relazione di attuazione annuale a norma dell'articolo 50, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013, i coefficienti di cui al paragrafo 1 si applicano alle informazioni sulle spese di cui all'articolo 75, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Articolo 3

Metodologia per il calcolo del sostegno a titolo del FEAMP per gli obiettivi in materia di cambiamenti climatici

1.   Il contributo apportato dal FEAMP in materia di cambiamenti climatici è calcolato applicando a ciascuna delle principali misure finanziate dal FEAMP coefficienti che riflettono la pertinenza di ciascuna di tali misure in materia di cambiamenti climatici.

Il sostegno a titolo del FEAMP agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici è calcolato sulla scorta delle seguenti informazioni:

a)

l'importo indicativo del sostegno da utilizzare dal FEAMP per gli obiettivi in materia di cambiamenti climatici in ciascun programma di cui all'articolo 27, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013;

b)

i coefficienti stabiliti per le principali misure finanziate dal FEAMP di cui all'allegato III del presente regolamento;

c)

le informazioni fornite dagli Stati membri sulle dotazioni finanziarie e sulle spese per ciascuna misura nelle relazioni di attuazione annuali a norma dell'articolo 50, paragrafi 4 e 5, del regolamento n. 1303/2013;

d)

le informazioni e i dati forniti dagli Stati membri sulle operazioni selezionate per il finanziamento a norma di un futuro atto giuridico dell'Unione, che stabilisce le condizioni per il sostegno finanziario alla politica marittima e della pesca per il periodo di programmazione 2014-2020 (di seguito «il regolamento FEAMP»).

2.   Uno Stato membro può proporre nel proprio programma operativo che un coefficiente del 40 % sia assegnato a una misura cui è attribuito un coefficiente pari allo 0 % nell'allegato III del presente regolamento, a condizione che possa dimostrare la pertinenza di tale misura nell'ambito della mitigazione dei cambiamenti climatici o dell'adattamento ai medesimi.

CAPO II

DETERMINAZIONE DEI TARGET INTERMEDI E DEI TARGET FINALI NEL QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE E VALUTAZIONE DEL LORO CONSEGUIMENTO

(A norma dell'articolo 22, paragrafo 7, quinto comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Articolo 4

Informazioni da registrare a cura degli organismi deputati alla preparazione dei programmi

1.   Gli organismi deputati alla preparazione dei programmi registrano le informazioni sulle metodologie e sui criteri applicati alla selezione degli indicatori per il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, al fine di garantire che i corrispondenti target intermedi e target finali soddisfino le condizioni di cui all'allegato II, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 per tutti i programmi e le priorità che beneficiano del sostegno dei fondi SIE nonché della dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile («IOG») di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), soggetta alle eccezioni di cui all'allegato II, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

2.   Le informazioni registrate a cura degli organismi deputati alla preparazione dei programmi consentono la verifica della conformità alle condizioni di cui all'allegato II, punto 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto concerne i target intermedi e i target finali. Ciò comprende quanto segue:

a)

dati o elementi di prova utilizzati per stimare il valore dei target intermedi e dei target finali e il metodo di calcolo, come i dati sui costi unitari, i parametri di riferimento, il tasso di attuazione standard o un tasso di attuazione precedente, i pareri degli esperti e le conclusioni della valutazione ex ante;

b)

informazioni sulla quota della dotazione finanziaria rappresentata dalle operazioni, alla quale corrispondono gli indicatori di output e le fasi di attuazione principali di cui al quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione nonché la spiegazione del metodo adottato per il calcolo di tale quota;

c)

informazioni sulle modalità di applicazione della metodologia e dei meccanismi atti a garantire la coerenza nel funzionamento del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, stabiliti dall'accordo di partenariato conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), punto iv), del regolamento (UE) n. 1303/2013;

d)

una spiegazione relativa alla selezione degli indicatori di risultato o delle fasi di attuazione principali, laddove questi siano stati inclusi nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione.

3.   Le informazioni sulle metodologie e sui criteri applicati per selezionare gli indicatori per il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione nonché per fissare i corrispondenti target intermedi e target finali registrati dagli organismi deputati alla preparazione dei programmi sono rese disponibili su richiesta della Commissione.

4.   I requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo si applicano anche alla revisione dei target intermedi e dei target finali conformemente all'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Articolo 5

Istituzione dei target intermedi e dei target finali

1.   I target intermedi e i target finali sono fissati a livello di priorità, fatta eccezione per i casi di cui all'articolo 7. Gli indicatori di output e le fasi di attuazione principali di cui al quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione corrispondono ad oltre il 50 % della dotazione finanziaria della priorità. Allo scopo di stabilire detto importo, una dotazione relativa ad un indicatore o ad una fase di attuazione principale non viene contata più di una volta.

2.   Per tutti i fondi SIE, tranne che per il FEASR, il target intermedio e il target finale per un indicatore finanziario si riferiscono all'importo totale delle spese ammissibili, contabilizzato nel sistema contabile dell'autorità di certificazione e certificato da tale autorità in conformità all'articolo 126, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Per il FEASR essi si riferiscono all'importo totale della spesa pubblica sostenuta, contabilizzato nel sistema comune per il monitoraggio e la valutazione.

3.   Per tutti i fondi SIE, tranne che per il FSE e il FEASR, il target intermedio e il target finale per un indicatore di output si riferiscono ad operazioni, laddove tutte le azioni che hanno portato a output siano state integralmente attuate ma per le quali non tutti i pagamenti siano necessariamente stati effettuati.

Per il FSE e per il FEASR, per le misure di cui all'articolo 16, all'articolo 19, paragrafo 1, lettera c), all'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), agli articoli 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, del regolamento (UE) n. 1305/2013, essi possono riguardare anche il valore conseguito per operazioni avviate, qualora alcune delle azioni che producono gli output siano ancora in corso.

Per altre misure nel quadro del FEASR essi si riferiscono alle operazioni completate conformemente all'articolo 2, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

4.   Una fase di attuazione principale è una fase importante nell'attuazione di operazioni nell'ambito di una priorità, il cui completamento è verificabile e può essere espresso mediante un numero o una percentuale. Ai fini degli articoli 6 e 7 del presente regolamento, le fasi di attuazione principali sono trattate come indicatori.

5.   Un indicatore di risultato viene utilizzato soltanto se del caso e strettamente correlato agli interventi strategici che beneficiano di sostegno.

6.   Qualora risulti che le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento siano basate su supposizioni inesatte che conducono ad una sottostima o ad una sovrastima dei target intermedi o dei target finali, ciò può costituire un caso debitamente giustificato conformemente all'allegato II, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Articolo 6

Conseguimento dei target intermedi e dei target finali

1.   Il conseguimento dei target intermedi e dei target finali viene valutato tenendo conto di tutti gli indicatori e delle fasi di attuazione principali inclusi nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, stabiliti al livello di priorità a norma dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1303/2013, salvo nei casi di cui all'articolo 7 del presente regolamento.

2.   I target intermedi o i target finali di una priorità sono ritenuti conseguiti se per tutti gli indicatori inclusi nel rispettivo quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione è stato conseguito almeno l'85 % del valore del target intermedio entro la fine del 2018 o almeno l'85 % del valore del target finale entro la fine del 2023. A titolo di deroga, laddove il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione comprenda tre o più indicatori, i target intermedi o finali di una priorità possono essere considerati conseguiti se tutti gli indicatori, ad eccezione di uno, conseguono l'85 % del valore dei rispettivi target intermedi entro la fine del 2018 o l'85 % del valore dei rispettivi target finali entro la fine del 2023. L'indicatore che non consegue l'85 % del valore del rispettivo target intermedio o finale non può conseguire meno del 75 % del valore del rispettivo target intermedio o finale.

3.   Per una priorità il cui quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione include non oltre due indicatori, viene considerata una grave carenza nel conseguire i target intermedi non raggiungere almeno il 65 % del valore del target intermedio entro la fine del 2018 per uno dei due. Viene considerata una grave carenza nel conseguire i target finali non raggiungere almeno il 65 % del valore del target finale entro la fine del 2023 per uno dei due indicatori.

4.   Per una priorità il cui quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione comprende oltre due indicatori viene considerata una grave carenza nel conseguire i target intermedi non raggiungere almeno il 65 % del valore del target intermedio entro la fine del 2018 per almeno due di tali indicatori. Viene considerata una grave carenza nel conseguire i target finali non raggiungere almeno il 65 % del valore del target finale entro la fine del 2023 per almeno due di tali indicatori.

Articolo 7

Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per gli assi prioritari di cui all'articolo 96, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1303/2013 e per gli assi prioritari che integrano la IOG

1.   Gli indicatori e le fasi di attuazione principali selezionati per il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, i corrispondenti target intermedi e target finali nonché i valori conseguiti sono ripartiti per fondo e, per il FESR e il FSE, per categoria di regioni.

2.   Le informazioni richieste all'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento sono formulate per fondo e per categoria di regioni, se del caso.

3.   Il conseguimento dei target intermedi e dei target finali viene valutato separatamente per ciascun fondo e per ciascuna categoria di regioni nell'ambito della priorità, tenendo conto degli indicatori, dei corrispondenti target intermedi e target finali nonché dei relativi valori conseguiti, ripartiti per fondo e per categoria di regioni. Gli indicatori di output e le fasi di attuazione principali di cui al quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione corrispondono ad oltre il 50 % della dotazione finanziaria del fondo e della categoria di regioni, se del caso. Allo scopo di stabilire detto importo, una dotazione relativa ad un indicatore o ad una fase di attuazione principale non viene contata più di una volta.

4.   Qualora le risorse per la IOG siano programmate quale parte di un asse prioritario a norma dell'articolo 18, lettera c), del regolamento (UE) n. 1304/2013, un quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione viene istituito separatamente per la IOG e il conseguimento dei target intermedi stabiliti per la IOG viene valutato separatamente rispetto all'altra parte dell'asse prioritario.

CAPO III

NOMENCLATURA DELLE CATEGORIE DI INTERVENTO PER IL FESR, IL FSE E IL FONDO DI COESIONE NELL'AMBITO DELL'OBIETTIVO «INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE»

Articolo 8

Categorie di intervento per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione

(A norma dell'articolo 96, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

1.   La nomenclatura per le categorie di intervento di cui all'articolo 96, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, è indicata nelle tabelle da 1 a 8 dell'allegato I del presente regolamento. I codici figuranti in queste tabelle si applicano al FESR con riguardo all'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione», al Fondo di coesione, al FSE e all'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, come specificato ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2.   I codici da 001 a 101 di cui alla tabella 1 dell'allegato I del presente regolamento si applicano esclusivamente al FESR e al Fondo di coesione.

I codici da 102 a 120 di cui alla tabella 1 dell'allegato I del presente regolamento si applicano esclusivamente al FSE.

Solo il codice 103 di cui alla tabella 1 dell'allegato I del presente regolamento si applica all'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile.

I codici 121, 122 e 123 di cui alla tabella 1 dell'allegato I del presente regolamento si applicano al FESR, al Fondo di coesione e al FSE.

3.   I codici di cui alle tabelle da 2 a 4, 7 e 8 dell'allegato I del presente regolamento si applicano al FESR, al FSE, alla IOG e al Fondo di coesione.

I codici di cui alla tabella 5 dell'allegato I del presente regolamento si applicano esclusivamente al FESR e al Fondo di coesione.

I codici di cui alla tabella 6 dell'allegato I del presente regolamento si applicano esclusivamente al FSE e all'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 3 e l'allegato III del presente regolamento si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento FEAMP.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

(2)  Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

(3)  Regolamento. (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259).

(4)  Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 181/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470).


ALLEGATO I

Nomenclatura per le categorie di intervento dei fondi  (1) nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" e dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile

TABELLA 1:   CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE "CAMPO DI INTERVENTO"

1.

CAMPO DI INTERVENTO

Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici

I   Investimento produttivo:

001

Investimenti produttivi generici nelle piccole e medie imprese ("PMI")

0 %

002

Processi di ricerca e innovazione nelle grandi imprese

0 %

003

Investimenti produttivi nelle grandi imprese collegati a un'economia a basse emissioni di carbonio

40 %

004

Investimenti produttivi collegati alla cooperazione tra grandi imprese e PMI per sviluppare prodotti e servizi nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione ("TIC") e del commercio elettronico e per stimolare la domanda di TIC

0 %

II   Infrastrutture che forniscono servizi di base e relativi investimenti:

Infrastrutture energetiche

 

005

Energia elettrica (stoccaggio e trasmissione)

0 %

006

Energia elettrica (stoccaggio e trasmissione TEN-E)

0 %

007

Gas naturale

0 %

008

Gas naturale (TEN-E)

0 %

009

Energie rinnovabili: eolica

100 %

010

Energie rinnovabili: solare

100 %

011

Energie rinnovabili: biomassa

100 %

012

Altre energie rinnovabili (inclusa quella idroelettrica, geotermica e marina) e integrazione di energie rinnovabili (incluso lo stoccaggio, l'alimentazione di infrastrutture per la produzione di gas e di idrogeno rinnovabile)

100 %

013

Rinnovo di infrastrutture pubbliche sul piano dell'efficienza energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno

100 %

014

Rinnovo della dotazione di alloggi sul piano dell'efficienza energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno

100 %

015

Sistemi di distribuzione di energia intelligenti a media e bassa tensione (comprese le reti intelligenti e i sistemi TIC)

100 %

016

Cogenerazione e teleriscaldamento ad alto rendimento

100 %

Infrastrutture ambientali

 

017

Gestione dei rifiuti domestici (comprese le misure di minimizzazione, di smistamento e di riciclaggio)

0 %

018

Gestione dei rifiuti domestici (comprese le misure per il trattamento meccanico-biologico, il trattamento termico, l'incenerimento e la discarica)

0 %

019

Gestione dei rifiuti commerciali, industriali o pericolosi

0 %

020

Fornitura di acqua per il consumo umano (estrazione, trattamento, stoccaggio e infrastrutture di distribuzione)

0 %

021

Gestione dell'acqua e conservazione dell'acqua potabile (compresa la gestione dei bacini idrografici, l'approvvigionamento di acqua, specifiche misure di adattamento ai cambiamenti climatici, la misurazione dei consumi a livello di distretti idrici e di utenti, sistemi di tariffazione e riduzione delle perdite)

40 %

022

Trattamento delle acque reflue

0 %

023

Misure ambientali volte a ridurre e/o evitare le emissioni di gas a effetto serra (incluso il trattamento e lo stoccaggio di gas metano e il compostaggio)

100 %

Infrastrutture di trasporto

 

024

Ferrovie (rete centrale RTE-T)

40 %

025

Ferrovie (rete globale RTE-T)

40 %

026

Altre reti ferroviarie

40 %

027

Infrastrutture ferroviarie mobili

40 %

028

Autostrade e strade RTE-T — rete centrale (nuova costruzione)

0 %

029

Autostrade e strade RTE-T — rete globale (nuova costruzione)

0 %

030

Collegamenti stradali secondari alle reti e ai nodi stradali RTE-T (nuova costruzione)

0 %

031

Altre strade nazionali e regionali (nuova costruzione)

0 %

032

Strade di accesso locali (nuova costruzione)

0 %

033

Strade ricostruite o migliorate RTE-T

0 %

034

Altre strade ricostruite o migliorate (autostrade, strade nazionali, regionali o locali)

0 %

035

Trasporti multimodali (RTE-T)

40 %

036

Trasporti multimodali

40 %

037

Aeroporti (RTE-T) (2)

0 %

038

Altri aeroporti (2)

0 %

039

Porti marittimi (RTE-T)

40 %

040

Altri porti marittimi

40 %

041

Vie navigabili interne e porti (RTE-T)

40 %

042

Vie navigabili interne e porti (regionali e locali)

40 %

Trasporti sostenibili

 

043

Infrastrutture e promozione di trasporti urbani puliti (compresi gli impianti e il materiale rotabile)

40 %

044

Sistemi di trasporto intelligenti (compresa l'introduzione della gestione della domanda, sistemi di pedaggio, monitoraggio informatico, sistemi di informazione e controllo)

40 %

Infrastrutture delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)

 

045

TIC: rete principale/rete di backhaul

0 %

046

TIC: rete a banda larga ad alta velocità (accesso/linea locale; >/= 30 Mbps)

0 %

047

TIC: rete a banda larga ad altissima velocità (accesso/linea locale; >/= 100 Mbps)

0 %

048

TIC: altri tipi di infrastrutture TIC/risorse informatiche/impianti di grandi dimensioni (comprese infrastrutture elettroniche, centri di dati e sensori; anche quando integrate in altre infrastrutture, quali strutture di ricerca, infrastrutture ambientali e sociali)

0 %

III   Infrastrutture sociali, sanitarie e didattiche e relativi investimenti:

049

Infrastrutture didattiche per l'istruzione terziaria

0 %

050

Infrastrutture didattiche per l'istruzione e la formazione professionale e l'apprendimento per gli adulti

0 %

051

Infrastrutture didattiche per l'istruzione scolastica (istruzione primaria e istruzione generale secondaria)

0 %

052

Infrastrutture per l'educazione e la cura della prima infanzia

0 %

053

Infrastrutture per la sanità

0 %

054

Infrastrutture edilizie

0 %

055

Altre infrastrutture sociali che contribuiscono allo sviluppo regionale e locale

0 %

IV   Sviluppo del potenziale endogeno:

Ricerca e sviluppo e innovazione

 

056

Investimenti in infrastrutture, capacità e attrezzature nelle PMI direttamente collegati alle attività di ricerca e innovazione

0 %

057

Investimenti in infrastrutture, capacità e attrezzature nelle grandi imprese direttamente collegati alle attività di ricerca e innovazione

0 %

058

Infrastrutture di ricerca e innovazione (pubbliche)

0 %

059

Infrastrutture di ricerca e innovazione (private, compresi i parchi scientifici)

0 %

060

Attività di ricerca e innovazione in centri di ricerca e centri di competenza pubblici, incluso il collegamento in rete

0 %

061

Attività di ricerca e innovazione in centri di ricerca privati, incluso il collegamento in rete

0 %

062

Trasferimento di tecnologie e cooperazione tra università e imprese, principalmente a vantaggio delle PMI

0 %

063

Sostegno ai cluster e alle reti di imprese, principalmente a vantaggio delle PMI

0 %

064

Processi di ricerca e innovazione nelle PMI (compresi i sistemi di buoni, il processo, la progettazione, il servizio e l'innovazione sociale)

0 %

065

Infrastrutture di ricerca e di innovazione, processi, trasferimento di tecnologie e cooperazione nelle imprese incentrati sull'economia a basse emissioni di carbonio e sulla resilienza ai cambiamenti climatici

100 %

Sviluppo delle imprese

 

066

Servizi avanzati di sostegno alle PMI e a gruppi di PMI (compresi i servizi di gestione, marketing e progettazione)

0 %

067

Sviluppo dell'attività delle PMI, sostegno all'imprenditorialità e all'incubazione (compreso il sostegno a spin off e spin out)

0 %

068

Efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle PMI e misure di sostegno

100 %

069

Sostegno ai processi di produzione rispettosi dell'ambiente e all'efficienza delle risorse nelle PMI

40 %

070

Promozione dell'efficienza energetica nelle grandi imprese

100 %

071

Sviluppo e promozione di imprese specializzate nella fornitura di servizi che contribuiscono all'economia a basse emissioni di carbonio e alla resilienza ai cambiamenti climatici (compreso il sostegno a tali servizi)

100 %

072

Infrastrutture commerciali per le PMI (compresi i parchi e i siti industriali)

0 %

073

Sostegno alle imprese sociali (PMI)

0 %

074

Sviluppo e promozione dei beni turistici nelle PMI

0 %

075

Sviluppo e promozione dei servizi turistici nelle o per le PMI

0 %

076

Sviluppo e promozione dei beni culturali e creativi nelle PMI

0 %

077

Sviluppo e promozione dei servizi culturali e creativi nelle o per le PMI

0 %

Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) — promozione della domanda, applicazioni e servizi

 

078

Servizi e applicazioni di e-government (compresi gli appalti elettronici, le misure TIC a sostegno della riforma della pubblica amministrazione, la sicurezza informatica, le misure relative alla fiducia e alla riservatezza, la giustizia elettronica e la democrazia elettronica)

0 %

079

Accesso alle informazioni relative al settore pubblico (compresi i dati aperti e-culture, le biblioteche digitali, i contenuti digitali e il turismo elettronico)

0 %

080

Servizi e applicazioni di inclusione digitale, accessibilità digitale, apprendimento per via elettronica e istruzione online, alfabetizzazione digitale

0 %

081

Soluzioni TIC volte ad affrontare la sfida dell'invecchiamento attivo e in buona salute nonché servizi e applicazioni per la sanità elettronica (compresa la teleassistenza e la domotica per categorie deboli)

0 %

082

Servizi ed applicazioni TIC per le PMI (compreso il commercio elettronico, l'e-business e i processi aziendali in rete, i "laboratori viventi", gli imprenditori del web e le start-up nel settore delle TIC)

0 %

Ambiente

 

083

Misure per la qualità dell'aria

40 %

084

Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento

40 %

085

Tutela e valorizzazione della biodiversità, protezione della natura e infrastrutture "verdi"

40 %

086

Tutela, ripristino e uso sostenibile dei siti Natura 2000

40 %

087

Misure di adattamento ai cambiamenti climatici, prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima, quali erosione, incendi, inondazioni, tempeste e siccità, comprese azioni di sensibilizzazione, protezione civile nonché sistemi e infrastrutture per la gestione delle catastrofi

100 %

088

Prevenzione e gestione dei rischi naturali non connessi al clima (ad esempio terremoti) e dei rischi collegati alle attività umane (ad esempio incidenti tecnologici), comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile e i sistemi e le infrastrutture per la gestione delle catastrofi

0 %

089

Recupero dei siti industriali e dei terreni contaminati

0 %

090

Piste ciclabili e percorsi pedonali

100 %

091

Sviluppo e promozione del potenziale turistico delle aree naturali

0 %

092

Protezione, sviluppo e promozione di beni turistici pubblici

0 %

093

Sviluppo e promozione di servizi turistici pubblici

0 %

094

Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio culturale pubblico

0 %

095

Sviluppo e promozione di servizi culturali pubblici

0 %

Altro

 

096

Capacità istituzionale delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici relative all'attuazione del FESR o ad azioni a sostegno di iniziative inerenti all'asse "capacità istituzionale" del FSE

0 %

097

Iniziative di sviluppo locale nelle zone urbane e rurali realizzate dalla collettività

0 %

098

Regioni ultraperiferiche: compensazione dei costi supplementari dovuti a problemi di accessibilità e frammentazione territoriale

0 %

099

Regioni ultraperiferiche: interventi specifici destinati a compensare i costi supplementari dovuti alle dimensioni del mercato

0 %

100

Regioni ultraperiferiche: sostegno destinato a compensare i costi supplementari dovuti alle condizioni climatiche e alle difficoltà di soccorso

40 %

101

Finanziamenti incrociati nel quadro del FESR (sostegno alle azioni di tipo FSE necessarie a garantire la corretta attuazione della componente FESR dell'operatività e ad essa direttamente collegate)

0 %

V   Promozione dell'occupazione sostenibile e di qualità e sostegno alla mobilità dei lavoratori:

102

Accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e le persone inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone distanti dal mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità dei lavoratori

0 %

103

Inserimento sostenibile dei giovani nel mercato del lavoro, in particolare di quelli disoccupati e non iscritti a corsi d'istruzione o di formazione, compresi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani provenienti da comunità emarginate, anche mediante l'attuazione della "garanzia per i giovani"

0 %

104

Lavoro autonomo, imprenditorialità e creazione di imprese, comprese le micro, piccole e medie imprese creative

0 %

105

Parità tra uomini e donne in tutti i campi, anche in materia di accesso al lavoro, progressione nella carriera, conciliazione tra vita professionale e vita privata e promozione della parità di retribuzione per lavoro di pari valore

0 %

106

Adattamento al cambiamento da parte di lavoratori, imprese e imprenditori

0 %

107

Invecchiamento attivo e in buona salute

0 %

108

Modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro, come i servizi di collocamento pubblici e privati e migliore soddisfazione delle esigenze del mercato del lavoro, anche attraverso interventi a favore della mobilità transnazionale dei lavoratori, nonché programmi di mobilità e una migliore cooperazione tra istituzioni e parti interessate

0 %

VI   Promozione dell'inclusione sociale, lotta alla povertà e a qualsiasi discriminazione:

109

Inclusione attiva, anche al fine di promuovere le pari opportunità, e partecipazione attiva, nonché migliore occupabilità

0 %

110

Integrazione socioeconomica delle comunità emarginate quali i Rom

0 %

111

Lotta contro tutte le forme di discriminazione e promozione delle pari opportunità

0 %

112

Miglioramento dell'accesso a servizi abbordabili, sostenibili e di qualità, compresi i servizi sociali e le cure sanitarie d'interesse generale

0 %

113

Promozione dell'imprenditoria sociale e dell'inserimento professionale nelle imprese sociali e dell'economia sociale e solidale per facilitare l'accesso al lavoro

0 %

114

Strategie di sviluppo locale realizzate dalla collettività

0 %

VII   Investimenti nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per sviluppare capacità e favorire l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita:

115

Riduzione e prevenzione dell'abbandono scolastico prematuro e promozione della parità di accesso a un'istruzione prescolare, primaria e secondaria di qualità, inclusi i percorsi di apprendimento di tipo formale, non formale e informale, per il reinserimento nell'istruzione e nella formazione

0 %

116

Miglioramento della qualità e dell'efficienza e dell'accessibilità all'istruzione terziaria e di livello equivalente al fine di aumentare la partecipazione e i livelli di istruzione, in particolare per i gruppi svantaggiati

0 %

117

Miglioramento della parità di accesso all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita per tutte le fasce di età in contesti formali, non formali e informali, innalzamento delle conoscenze, delle capacità e delle competenze della forza lavoro e promozione di percorsi di apprendimento flessibili anche attraverso l'orientamento professionale e la convalida delle competenze acquisite

0 %

118

Adozione di sistemi di istruzione e di formazione maggiormente rilevanti per il mercato del lavoro, facilitando la transizione dall'istruzione al lavoro e potenziando i sistemi di istruzione e formazione professionale e la loro qualità, anche attraverso meccanismi per l'anticipazione delle capacità, l'adeguamento dei piani di studio e l'introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e di apprendistato

0 %

VIII   Rafforzamento della capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e dell'efficienza della pubblica amministrazione:

119

Investimenti nella capacità istituzionale e nell'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale al fine di promuovere le riforme, una migliore regolamentazione e la good governance

0 %

120

Potenziamento delle capacità di tutte le parti interessate che operano nei settori dell'istruzione, dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, della formazione e delle politiche sociali, anche attraverso patti settoriali e territoriali di mobilitazione per una riforma a livello nazionale, regionale e locale

0 %

IX   Assistenza tecnica:

121

Preparazione, attuazione, sorveglianza e ispezioni

0 %

122

Valutazione e studi

0 %

123

Informazione e comunicazione

0 %


TABELLA 2:   CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE "FORME DI FINANZIAMENTO"

2.   FORME DI FINANZIAMENTO

01

Sovvenzione a fondo perduto

02

Sovvenzione rimborsabile

03

Sostegno mediante strumenti finanziari: capitale di rischio e capitale proprio o equivalente

04

Sostegno mediante strumenti finanziari: prestito o equivalente

05

Sostegno mediante strumenti finanziari: garanzia o equivalente

06

Sostegno mediante strumenti finanziari: bonifico dei tassi di interesse, bonifico sulla commissione di garanzia, supporto tecnico o equivalente

07

Premio


TABELLA 3:   CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE "TERRITORIO"

3.   TIPO DI TERRITORIO

01

Grandi aree urbane (densamente popolate > 50 000 abitanti)

02

Piccole aree urbane (mediamente popolate > 5 000 abitanti)

03

Aree rurali (scarsamente popolate)

04

Macro area di cooperazione regionale

05

Cooperazione tra aree di programmi nazionali o regionali nel contesto nazionale

06

Cooperazione transnazionale FSE

07

Non pertinente


TABELLA 4:   CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE "MECCANISMI DI EROGAZIONE TERRITORIALE"

4.   MECCANISMI DI EROGAZIONE TERRITORIALE

01

Investimento territoriale integrato — urbano

02

Altri approcci integrati allo sviluppo urbano sostenibile

03

Investimento territoriale integrato — altro

04

Altri approcci integrati allo sviluppo rurale sostenibile

05

Altri approcci integrati allo sviluppo urbano/rurale sostenibile

06

Iniziative di sviluppo locale realizzate dalla collettività

07

Non pertinente


TABELLA 5:   CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE "OBIETTIVO TEMATICO"

5.   OBIETTIVO TEMATICO (FESR e Fondo di coesione)

01

Rafforzamento della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione

02

Miglioramento dell'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché dell'impiego e della qualità delle medesime

03

Promozione della competitività delle piccole e medie imprese

04

Sostegno alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori

05

Promozione dell'adattamento ai cambiamenti climatici, della prevenzione e della gestione dei rischi

06

Preservazione e tutela dell'ambiente e promozione dell'uso efficiente delle risorse

07

Promozione di sistemi di trasporto sostenibili ed eliminazione delle strozzature nelle principali infrastrutture di rete

08

Promozione dell'occupazione sostenibile e di qualità e sostegno alla mobilità dei lavoratori

09

Promozione dell'inclusione sociale e lotta alla povertà e a qualsiasi discriminazione

10

Investimento nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per sviluppare capacità e favorire l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita

11

Rafforzamento della capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e dell'efficienza della pubblica amministrazione

12

Non pertinente (esclusivamente assistenza tecnica)


TABELLA 6:   CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE TEMATICA SECONDARIA NELL'AMBITO DEL FSE

6.

TEMATICA SECONDARIA FSE

Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici

01

Sostegno all'uso efficiente delle risorse e al passaggio ad un'economia a basse emissioni di carbonio

100 %

02

Innovazione sociale

0 %

03

Potenziamento della competitività delle PMI

0 %

04

Rafforzamento della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione

0 %

05

Miglioramento dell'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché dell'impiego e della qualità delle medesime

0 %

06

Non discriminazione

0 %

07

Parità di genere

0 %

08

Non pertinente

0 %


TABELLA 7:   CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE "ATTIVITÀ ECONOMICA"

7.   ATTIVITÀ ECONOMICA

01

Agricoltura e foreste

02

Pesca e acquacoltura

03

Industrie alimentari e delle bevande

04

Industrie tessili e dell'abbigliamento

05

Fabbricazione di mezzi di trasporto

06

Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica

07

Altre industrie manifatturiere non specificate

08

Edilizia

09

Industria estrattiva (compresa l'estrazione di materiali per la produzione di energia)

10

Energia elettrica, gas, vapore, acqua calda e aria condizionata

11

Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e decontaminazione

12

Trasporti e stoccaggio

13

Azioni di informazione e comunicazione, comprese le telecomunicazioni, le attività dei servizi d'informazione, la programmazione informatica, la consulenza e le attività connesse

14

Commercio all'ingrosso e al dettaglio

15

Turismo, servizi di alloggio e di ristorazione

16

Attività finanziarie e assicurative

17

Attività immobiliari, noleggio e servizi alle imprese

18

Pubblica amministrazione

19

Istruzione

20

Attività dei servizi sanitari

21

Attività di assistenza sociale, servizi pubblici, sociali e personali

22

Attività connesse all'ambiente e ai cambiamenti climatici

23

Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento, industrie creative

24

Altri servizi non specificati


TABELLA 8:   CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE "UBICAZIONE"

8.   

UBICAZIONE (2)

Codice

Ubicazione

 

Codice della regione o della zona in cui è ubicata o effettuata l'operazione, come illustrato nella classificazione delle unità territoriali per la statistica (NUTS) che figura nell'allegato del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (3)


(1)  Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo di coesione e Fondo sociale europeo.

(2)  Limitatamente a investimenti collegati alla tutela ambientale o integrati dagli investimenti necessari per attenuarne o ridurne l'impatto negativo sull'ambiente.

(3)  Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).


ALLEGATO II

Coefficienti per calcolare gli importi del sostegno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale a norma dell'articolo 2

Articolo del regolamento (CE) n. 1305/2013 (1)

Settore prioritario

Coefficiente

Articolo 5, paragrafo 3, lettera b)

Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali

40 %

Articolo 5, paragrafo 4

Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura (tutti settori prioritari)

100 %

Articolo 5, paragrafo 5

Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale (tutti settori prioritari)

100 %

Articolo 5, paragrafo 6, lettera b)

Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

40 %


(1)  Regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).


ALLEGATO III

Coefficienti per calcolare gli importi del sostegno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici per quanto riguarda il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca a norma dell'articolo 3

 

Titolo della misura

Numerazione provvisoria

Coefficiente

 

Innovazione

articolo 28

0%* (1)

 

Servizi di consulenza

articolo 29

0%

 

Partenariati tra esperti scientifici e pescatori

articolo 30

0%*

 

Promuovere il capitale umano e il dialogo sociale - formazione, collegamenti in rete, dialogo sociale

articolo 31

0%*

 

Promuovere il capitale umano e il dialogo sociale – sostegno ai coniugi e ai conviventi

articolo 31, paragrafo 2

0%*

 

Promuovere il capitale umano e il dialogo sociale – tirocinanti a bordo di imbarcazioni per PCPS

articolo 31, paragrafo 3

0%*

 

Diversificazione e nuove forme di reddito

articolo 32

0%*

 

Sostegno all'avviamento per i giovani pescatori

articolo 32 bis

0%

 

Salute e sicurezza

articolo 33

0%

 

Arresto temporaneo delle attività di pesca

articolo 33 bis

40%

 

Arresto definitivo delle attività di pesca

articolo 33 ter

100%

 

Fondi comuni per eventi climatici avversi e incidenti ambientali

articolo 33 quater

40%

 

Sostegno ai sistemi di concessione di possibilità di pesca

articolo 34

40%

 

Sostegno all'elaborazione e all'attuazione di misure di conservazione

articolo 35

0%

 

Limitazione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino e adeguamento della pesca alla protezione delle specie

articolo 36

40%

 

Innovazione connessa alla conservazione delle risorse biologiche marine

articolo 37

40%

 

Protezione e ripristino della biodiversità marina – raccolta di rifiuti

articolo 38, paragrafo 1, lettera a)

0%

 

Protezione e ripristino della biodiversità marina – contributo a una migliore gestione o conservazione, costruzione, installazione o ammodernamento di elementi fissi o mobili, elaborazione di piani di protezione e gestione relativi ai siti NATURA 2000 e alle zone soggette a misure di protezione speciale, gestione, ripristino e sorveglianza delle zone marine protette, compresi i siti NATURA 2000, consapevolezza ambientale, partecipazione ad altre azioni volte a mantenere e favorire la biodiversità e i servizi ecosistemici

articolo 38, paragrafo 1, lettere b)-e), ea), f)

40%

 

Protezione e ripristino della biodiversità marina – regimi per il risarcimento dei danni alle catture causati da mammiferi e uccelli

articolo 38, paragrafo 1, lettera eb)

0%

 

Mitigazione dei cambiamenti climatici – investimenti a bordo

articolo 39, paragrafo 1, lettera a)

100%

 

Mitigazione dei cambiamenti climatici – audit e regimi di efficienza energetica

articolo 39, paragrafo 1, lettera b)

100%

 

Efficienza energetica – studi per valutare il contributo dei sistemi di propulsione alternativi e della progettazione di scafi

articolo 39, paragrafo 1, lettera c)

40%

 

Sostituzione o ammodernamento di motori principali o ausiliari

articolo 39, paragrafo 2

100%

 

Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate

articolo 40

0%

 

Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca – investimenti destinati a migliorare le infrastrutture dei porti e delle sale per la vendita all'asta o i luoghi di sbarco e i ripari di pesca

articolo 41, paragrafo 1

40%

 

Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca – investimenti destinati a facilitare l'osservanza dell'obbligo di sbarcare tutte le catture

articolo 41, paragrafo 2

0%

 

Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca – investimenti destinati a migliorare la sicurezza dei pescatori

articolo 41, paragrafo 3

0%

 

Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne. Investimenti a bordo o destinati a singole attrezzature di cui all'articolo 33

articolo 42, paragrafo 1, lettera a)

0*%

Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne. Investimenti in attrezzature e tipi di interventi di cui agli articoli 36 e 37

articolo 42, paragrafo 1, lettera b)

Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne. Investimenti a bordo e audit e regimi di efficienza energetica

articolo 42, paragrafo 1, lettera c)

 

Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne. Promozione del capitale umano e del dialogo sociale

articolo 42, paragrafo 1, lettera aa)

0%

 

Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne. Porti, ripari di pesca e luoghi di sbarco

articolo 42, paragrafo 1, lettera d)

0%

 

Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne. Investimenti destinati a migliorare il valore o la qualità del pesce catturato

articolo 42, paragrafo 1, lettera da)

0%

 

Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne. Avviamento per i giovani pescatori

articolo 42, paragrafo 1 bis

0%

 

Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne. Sviluppo e agevolazione dell'innovazione

articolo 42, paragrafo 1 ter

0%*

 

Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne. Proteggere e sviluppare la fauna e la flora acquatiche

articolo 42, paragrafo 5

40%

 

Innovazione

articolo 45

0%*

 

Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura

articolo 46

0%*

 

Servizi di gestione, di sostituzione e di consulenza per le imprese acquicole

articolo 48

0%*

 

Promozione del capitale umano e del collegamento in rete

articolo 49

0%*

 

Aumento del potenziale dei siti di acquacoltura

articolo 50

40%

 

Promozione di nuovi acquacoltori

articolo 51

0%

 

Conversione ai sistemi di ecogestione e audit e all'acquacoltura biologica

articolo 53

40%

 

Prestazione di servizi ambientali da parte dell'acquacoltura

articolo 54

40%

 

Misure sanitarie

articolo 55

0%

 

Misure relative alla salute e al benessere degli animali

articolo 56

0%

 

Assicurazione degli stock acquicoli

articolo 57

40%

 

Sostegno preparatorio

articolo 63, paragrafo 1, lettera a)

0%

 

Attuazione di strategie di sviluppo locale

articolo 65

40%

 

Attività di cooperazione

articolo 66

0%*

 

Costi di gestione e di animazione

articolo 63, paragrafo 1, lettera d)

0%

 

Piani di produzione e di commercializzazione

articolo 69

0%*

 

Aiuto al magazzinaggio

articolo 70

0%

 

Misure a favore della commercializzazione

articolo 71

0%*

 

Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

articolo 72

40%

 

Regime di compensazione

articolo 73

0%

 

Controllo ed esecuzione

articolo 78

0%

 

Raccolta di dati

articolo 79

0%*

 

Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri

articolo 79 bis

0%

 

Sorveglianza marittima integrata

articolo 79 ter, paragrafo 1, lettera a)

40%

 

Promozione della protezione dell'ambiente marino e sfruttamento sostenibile delle risorse marine e costiere

articolo 79 ter, paragrafo 1, lettera b)

40%


(1)  Una ponderazione del 40 % può essere attribuita alle misure contrassegnate con un * nella tabella, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2.


8.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 69/85


REGOLAMENTO (UE) N. 216/2014 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2014

recante modifica del regolamento (CE) n. 2075/2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 18, punti 6, 8, 10 e 12,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni (2) prevede norme per il campionamento delle carcasse di specie a rischio di contaminazione da Trichine per la determinazione della qualifica sanitaria di aziende e regioni e delle condizioni di importazione di carni nell’Unione. Prevede inoltre metodi di riferimento e metodi equivalenti per l’individuazione di Trichine nei campioni prelevati dalle carcasse.

(2)

Il 3 ottobre 2011 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato un parere scientifico sui rischi per la sanità pubblica cui far fronte mediante l’ispezione delle carni (suine) (3), in cui si afferma che il consumo di carni suine contaminate da Trichine comporta un livello di rischio medio per la sanità pubblica e si conclude che, relativamente ai metodi ispettivi per i rischi biologici, l’unico modo per assicurare un controllo efficace dei principali fattori di pericolosità consiste nel garantire la sicurezza della carcassa suina mediante una serie di misure preventive e controlli integrati effettuati in aziende e macelli.

(3)

L’EFSA ha individuato alcuni indicatori epidemiologici in materia di contaminazione da Trichine. Tali indicatori possono essere applicati a livello nazionale, regionale, di macello o di azienda, a seconda dell’obiettivo e della situazione epidemiologica del paese.

(4)

L’EFSA riconosce la presenza sporadica di Trichine nell’Unione, soprattutto nei suini allevati allo stato brado e in quelli da cortile. Identifica inoltre il tipo di sistema produttivo come principale fattore di rischio per le infezioni da Trichine. I dati disponibili dimostrano inoltre che il rischio di infezioni da Trichine nei suini allevati in condizioni di stabulazione controllata ufficialmente riconosciute è trascurabile.

(5)

In ambito internazionale l’Organizzazione mondiale per la sanità animale (OIE) non riconosce più paesi o regioni a rischio «trascurabile». Tale riconoscimento è invece connesso a comparti composti da una o più aziende che applichino specifiche condizioni di stabulazione controllata.

(6)

Per ragioni di coerenza con le norme internazionali e al fine di promuovere un sistema di controllo in linea con i reali rischi per la sanità pubblica, è opportuno adeguare, razionalizzare e semplificare le misure volte a ridurre il rischio di presenza di Trichine, comprese le condizioni di importazione, nei macelli e le condizioni per la determinazione della qualifica sanitaria di paesi, regioni o aziende rispetto alla presenza di Trichine.

(7)

Nel 2011 Belgio e Danimarca hanno comunicato una condizione di rischio trascurabile riguardo alla presenza di Trichine nel territorio nazionale in conformità del regolamento (CE) n. 2075/2005. Tale condizione di rischio trascurabile non è tuttavia più riconosciuta per paesi e regioni. Le aziende e i comparti di Belgio e Danimarca che soddisfano le condizioni di stabulazione controllata alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono comunque autorizzati ad applicare la deroga per tali aziende e comparti senza ulteriori condizioni preliminari, quali ulteriori prescrizioni di riconoscimento post-ufficiale da parte dell’autorità competente.

(8)

Il laboratorio di riferimento dell’UE per i parassiti ha raccomandato di chiarire il testo del regolamento in merito alle procedure di alcuni metodi equivalenti di rilevazione della presenza di Trichine.

(9)

È necessario disporre affinché gli operatori garantiscano che gli animali morti vengano tempestivamente raccolti, identificati e trasportati in conformità degli articoli 21 e 22 del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (4) e dell’allegato VIII del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (5).

(10)

Il numero di casi (importati e autoctoni) di Trichine nell’uomo e i relativi dati epidemiologici vanno comunicati a norma della decisione 2000/96/CE della Commissione, del 22 dicembre 1999, relativa alle malattie trasmissibili da inserire progressivamente nella rete comunitaria in forza della decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(11)

È quindi necessario modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2075/2005.

(12)

Le prescrizioni di cui al presente regolamento comportano un adeguamento delle pratiche correnti sia per gli operatori del settore alimentare che per le autorità competenti. Risulta pertanto opportuno consentire l’applicazione differita di alcune delle disposizioni del presente regolamento.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2075/2005 è modificato come segue:

1)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

per “Trichina” si intende qualsiasi nematode appartenente alla specie del genere Trichinella.

2)

Per “condizioni di stabulazione controllata” si intende un tipo di allevamento nell’ambito del quale i suini sono sottoposti a titolo permanente a controlli da parte dell’operatore alimentare per quanto riguarda l’alimentazione e le condizioni di stabulazione.

3)

Per “comparto” si intende un gruppo di aziende che applicano condizioni di stabulazione controllata. Tutte le aziende che applicano condizioni di stabulazione controllata in uno Stato membro possono essere considerate come un singolo comparto.»

2)

gli articoli 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 2

Campionamento delle carcasse

1.   Si prelevano campioni dalle carcasse di suini domestici, nei mattatoi, nell’ambito degli esami post mortem secondo le modalità descritte qui di seguito:

a)

ogni anno sono sottoposte ad esame per accertare la presenza di Trichine tutte le carcasse di scrofe riproduttrici e verri riproduttori o almeno il 10 % delle carcasse di animali destinati alla macellazione provenienti da ciascuna azienda ufficialmente riconosciuta per l’applicazione delle condizioni di stabulazione controllata;

b)

sono sottoposte ad esame sistematico per accertare la presenza di Trichine tutte le carcasse provenienti da aziende non ufficialmente riconosciute per l’applicazione di condizioni di stabulazione controllata.

Al fine di individuare la presenza di Trichine, in un laboratorio designato dall’autorità competente viene prelevato un campione da ciascuna carcassa, utilizzando uno dei seguenti metodi:

a)

metodo di rilevamento di riferimento di cui all’allegato I, capitolo I; o

b)

metodo di individuazione equivalente di cui all’allegato I, capitolo II.

2.   In attesa dei risultati dell’esame per la rilevazione della presenza di Trichine, e purché la piena tracciabilità sia garantita dall’operatore del settore alimentare, le carcasse in questione possono essere sezionate in sei parti al massimo, nel mattatoio o in un laboratorio di sezionamento situato negli stessi locali del mattatoio (“i locali”).

In deroga a quanto indicato nel primo comma e previa approvazione dell’autorità competente, le carcasse in questione possono essere sezionate in un laboratorio di sezionamento annesso o distinto dal mattatoio, a condizione che:

a)

la procedura sia seguita sotto il controllo dell’autorità competente;

b)

la carcassa o le parti di carcassa siano destinate ad un unico laboratorio di sezionamento;

c)

il laboratorio di sezionamento si trovi nel territorio dello Stato membro, e

d)

in caso di risultati positivi tutte le parti siano dichiarate inadatte al consumo umano.

3.   Le carcasse di equidi, cinghiali e altre specie animali d’allevamento o selvatiche a rischio di contaminazione da Trichine sono sottoposte sistematicamente a campionamento nei mattatoi o negli stabilimenti di trattamento della selvaggina, nell’ambito dell’esame post mortem.

Viene prelevato un campione da ciascuna carcassa e viene esaminato conformemente a quanto disposto negli allegati I e III, in un laboratorio designato dall’autorità competente.

Articolo 3

Deroghe

1.   In deroga all’articolo 2, paragrafo 1, le carni di suini domestici sottoposte a trattamento di congelazione conformemente all’allegato II, sotto il controllo dell’autorità competente sono esenti dall’esame atto ad individuare la presenza di Trichine.

2.   In deroga all’articolo 2, paragrafo 1, le carcasse e le carni di suini domestici non svezzati di età inferiore a 5 settimane sono esenti dall’esame atto ad individuare la presenza di Trichine.

3.   In deroga all’articolo 2, paragrafo 1, le carcasse e le carni di suini domestici possono essere esentate dall’esame atto ad individuare la presenza di Trichine nel caso in cui gli animali provengano da un “azienda o da un comparto ufficialmente riconosciuti per l’applicazione di condizioni di stabulazione controllata conformemente all‘allegato IV, qualora:

a)

nello Stato membro non siano state rilevate contaminazioni autoctone da Trichine nei suini domestici allevati in aziende ufficialmente riconosciute per l’applicazione di condizioni di stabulazione controllata nel corso degli ultimi tre anni, periodo durante il quale gli animali sono stati costantemente sottoposti a controlli a norma dell’articolo 2; o

b)

i dati storici sui controlli cui è stata costantemente sottoposta la popolazione suina macellata garantiscano con una probabilità di almeno il 95 % che la prevalenza delle Trichine non sia superiore ad 1 caso per milione; o

c)

le aziende che applicano le condizioni di stabulazione controllata siano ubicate in Belgio e Danimarca.

4.   Nel caso in cui uno Stato membro applichi la deroga di cui al paragrafo 3, esso ne informa la Commissione e gli altri Stati membri nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e presenta alla Commissione una relazione annuale contenente le informazioni di cui all’allegato IV, capitolo II. La Commissione pubblica l’elenco degli Stati membri che applicano la deroga sul suo sito web.

Nel caso in cui uno Stato membro non presenti la relazione in questione, ovvero la relazione sia ritenuta inadeguata ai fini del presente articolo, la deroga cessa di essere applicata allo Stato membro in questione.»

3)

gli articoli da 8 a 12 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 8

Riconoscimento ufficiale delle aziende che applicano condizioni di stabulazione controllata

1.   Ai fini del presente regolamento laddove siano soddisfatte le prescrizioni di cui all’allegato IV l’autorità competente può riconoscere ufficialmente un’azienda o un comparto che applicano condizioni di stabulazione controllata.

2.   Le aziende o un comparto che, alla data di applicazione del presente regolamento, applicano condizioni di stabulazione controllata in Danimarca e Belgio conformemente all’articolo 3, paragrafo 3, lettera c), sono considerati ufficialmente riconosciuti per l’applicazione delle condizioni di stabulazione controllata di cui all’allegato IV del presente regolamento.

Articolo 9

Obbligo d’informazione da parte degli operatori del settore alimentare

Gli operatori del settore alimentare delle aziende ufficialmente riconosciute per l’applicazione di condizioni si stabulazione controllata informano le autorità competenti nel caso in cui una delle condizioni di cui all’allegato IV non sia più rispettata, ovvero nel caso in cui si verifichino cambiamenti che potrebbero avere conseguenze sulla qualifica dell’azienda rispetto alle Trichine.

Articolo 10

Ispezioni presso le aziende ufficialmente riconosciute per l’applicazione di condizioni di stabulazione controllata

L’autorità competente si assicura che le aziende ufficialmente riconosciute per l’applicazione di condizioni di stabulazione controllata vengano sottoposte periodicamente ad ispezione.

La frequenza delle ispezioni si basa sul rischio, prendendo in considerazione i precedenti per quanto riguarda la contaminazione e la prevalenza della stessa, le rilevazioni precedenti, la zona geografica, la fauna selvatica locale interessata, le pratiche di allevamento, il controllo veterinario e la conformità degli allevatori.

L’autorità competente si assicura che i suini domestici provenienti da tali da aziende siano esaminati conformemente alle disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 1.

Articolo 11

Programmi di monitoraggio

L’autorità competente può attuare un programma di monitoraggio dei suini domestici provenienti da aziende o comparti ufficialmente riconosciuti per l’applicazione di condizioni di stabulazione controllata al fine di verificare che tale popolazione animale sia effettivamente esente da Trichine.

Nel programma di monitoraggio figurano la frequenza dei test, il numero di animali da sottoporre a controllo e il piano di campionamento. A questo scopo sono prelevati ed esaminati campioni di carni al fine di individuare la presenza di Trichine conformemente a quanto disposto all’allegato I, capitoli I o II.

Il programma di monitoraggio può comprendere metodi sierologici quale strumento supplementare, purché convalidati dal laboratorio di riferimento dell’UE.

Articolo 12

Ritiro della qualifica ufficiale relativa all’applicazione di condizioni di stabulazione controllata

1.   Nel caso in cui i risultati delle ispezioni condotte conformemente all’articolo 10 dimostrino che le condizioni di cui all’allegato IV non sono più soddisfatte, l’autorità competente revoca immediatamente la qualifica ufficiale delle aziende.

2.   Nel caso in cui i suini domestici provenienti da un’azienda ufficialmente riconosciuta per l’applicazione di condizioni di stabulazione controllata risultino positivi al test di individuazione della presenza di Trichine, l’autorità competente procede immediatamente a:

a)

revocare la qualifica ufficiale dell’azienda;

b)

esaminare tutti i suini domestici di quell’azienda al momento della macellazione;

c)

rintracciare e sottoporre ad analisi tutti gli animali riproduttori arrivati nell’azienda e, nella misura del possibile, tutti quelli che hanno lasciato l’azienda nei sei mesi precedenti il risultato positivo. A tale scopo sono prelevati campioni di carne da esaminare per individuare la presenza di Trichine, usando i metodi di individuazione di cui all’allegato I, capitoli I e II;

d)

ove opportuno e possibile, studiare la diffusione della contaminazione da parassiti imputabile alla distribuzione delle carni di suini domestici macellati nel periodo precedente il risultato positivo;

e)

informare la Commissione e gli altri Stati membri;

f)

avviare, ove opportuno, un’indagine epidemiologica per individuare le cause della contaminazione;

g)

adottare misure adeguate nel caso in cui non sia possibile identificare le carcasse contaminate nel mattatoio, tra cui:

i)

aumentare le dimensioni dei campioni di carni prelevati per le analisi delle carcasse sospette; o

ii)

dichiarare le carcasse non adatte al consumo umano; e

iii)

adottare misure adeguate per l’eliminazione delle carcasse sospette e delle relative parti, nonché di quelle risultate positive ai test.

3.   A seguito della revoca del riconoscimento, è possibile per le aziende ottenere nuovamente il riconoscimento ufficiale una volta che i problemi identificati siano stati risolti e il rispetto delle prescrizioni di cui all’allegato IV sia stato comprovato dall’autorità competente.

4.   Nel caso in cui dall’ispezione sia emersa un’inosservanza dell’articolo 9 o un risultato positivo in un ‘azienda facente parte di un comparto, quest’ultima deve essere rimossa da tale comparto finché non sia stata ristabilita la conformità.»

4)

l’articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

Condizioni sanitarie per l‘importazione

Le carni di specie animali che possono essere portatrici di Trichine, contenenti muscolatura striata e provenienti da un paese terzo, possono essere importate nell’Unione soltanto se, prima dell’esportazione, sono state sottoposte a un esame per l’individuazione della presenza di Trichine in conformità degli articoli 2 e 3 nel paese terzo in questione.»

5)

l’articolo 14 è soppresso;

6)

l’articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

Documenti

Il certificato sanitario che accompagna le importazioni di carni di cui all’articolo 13 è corredato da una dichiarazione del veterinario ufficiale attestante che l’esame volto ad accertare la presenza di Trichine effettuato nel paese terzo di origine è stato eseguito conformemente all’articolo 13.

Il documento originale accompagna la partita, salvo nel caso in cui sia stata concessa una deroga conformemente all’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 854/2004.»

7)

l’allegato I è modificato in conformità all’allegato I del presente regolamento,

8)

l’allegato IV è sostituito dall’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o giugno 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

(2)  GU L 338 del 22.12.2005, pag. 60.

(3)  EFSA Journal 2011; 9(10): 2351 [198 pagg.], pubblicato il 3 ottobre 2011.

(4)  GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.

(5)  GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1.

(6)  GU L 28 del 3.2.2000, pag. 50.


ALLEGATO I

L’allegato I del regolamento (CE) n. 2075/2005 è modificato come segue:

1)

nel Capitolo I, al punto 3. Procedura è aggiunto il seguente paragrafo:

«IV.   Procedure di pulizia e decontaminazione applicate a seguito di un risultato positivo o incerto

Nel caso in cui la prova dell’agglutinazione al lattice di un campione aggregato o individuale dia un esito positivo o incerto, tutto il materiale a contatto con le carni (vaschetta di miscelazione, becher, barretta per rimescolare, sensore di temperatura, imbuto conico di filtrazione, setaccio e pinza) deve essere accuratamente decontaminato mediante immersione per alcuni secondi in acqua calda (65 °C-90 °C). I residui di carne o le larve inattivate che dovessero restare sulla loro superficie possono essere rimossi con una spugna pulita e acqua corrente. Se necessario, è possibile aggiungere alcune gocce di detergente per sgrassare l’attrezzatura. Si raccomanda poi di risciacquare accuratamente ogni elemento per rimuoverne ogni traccia.»

2)

al capitolo II, il punto 3 della parte D è sostituito dal seguente:

«3.   Procedura

I.   Per aggregati completi (100 g di campioni alla volta):

a)

versare 16 ± 0,5 ml di acido cloridrico al 25 % (percentuale finale 0,2 %) in un becher da 3 litri contenente 2,0 litri ± 200 ml di acqua di rubinetto preriscaldata a 46-48 °C. Si inserisce nel becher una barra di agitazione, il becher viene collocato su una piastra preriscaldata e si inizia l’agitazione;

b)

si aggiungono 10 ± 1 g di pepsina in polvere (o 30 ± 3 ml di pepsina liquida);

c)

nel mixer si sminuzzano 100-115 g di campioni prelevati conformemente al punto 2, con 150 ml ± 15 ml di succo di digestione preriscaldato;

d)

la carne sminuzzata viene trasferita nel becher da 3 litri contenente l’acqua, la pepsina e l’acido cloridrico;

e)

il dispositivo di triturazione del mixer viene immerso ripetutamente nel succo di digestione nel becher e la vaschetta di miscelazione viene risciacquata con una piccola quantità di succo di digestione per eliminare eventuali particelle di carne rimaste;

f)

il becher viene coperto con un foglio d’alluminio;

g)

l’agitatore magnetico deve essere regolato in modo che mantenga una temperatura costante compresa tra i 44 ed i 46 °C durante tutta l’operazione. Durante l’agitazione, il succo di digestione deve ruotare a una velocità sufficientemente elevata da formare un vortice profondo senza che si producano schizzi;

h)

il succo di digestione viene agitato fino a quando le particelle di carne scompaiono (30 minuti circa). L’agitatore viene quindi spento e il succo di digestione versato attraverso il setaccio nell’imbuto di sedimentazione. Per quanto riguarda alcuni tipi di carni (lingua, selvaggina ecc.) possono essere necessari periodi di digestione più lunghi (non superiori a 60 minuti);

i)

il processo di digestione è considerato soddisfacente se nel setaccio rimane non più del 5 % del peso del campione iniziale;

j)

il filtro in nylon con maglia di 20 μm è posizionato sul supporto di filtrazione; L’imbuto conico di filtrazione in acciaio viene fissato al supporto con il sistema di bloccaggio e sopra l’imbuto viene posto il setaccio di acciaio con maglia di 180 μm. La pompa per vuoto è collegata con il supporto di filtrazione e con il contenitore metallico o in plastica per la raccolta del succo di digestione;

k)

l processo di agitazione viene concluso ed il succo di digestione viene versato attraverso il setaccio nell’imbuto di filtrazione. Il becher è lavato con circa 250 ml di acqua calda. Il liquido di risciacquo viene versato nel dispositivo di filtrazione dopo che il succo di digestione è stato filtrato con successo;

l)

la membrana di filtrazione viene presa con le pinze, tenendola per un lato, viene piegata almeno in quattro e viene messa nel tubo conico da 15 ml. Il tubo conico scelto deve essere adeguato al pestello;

m)

la membrana è spinta sul fondo del tubo conico da 15 ml con l’aiuto del pestello e pressata con forza mediante circa 20 movimenti successivi avanti e indietro del pestello, che dovrebbe essere posizionato all’interno delle pieghe della membrana conformemente alle istruzioni del fabbricante;

n)

con una pipetta vengono aggiunti 0,5 ml ± 0,01 ml di diluente nel tubo conico da 15 ml e la membrana è omogeneizzata con il pestello con ripetuti brevi movimenti avanti e indietro per circa 30 secondi, evitando movimenti bruschi onde limitare gli spruzzi di liquido conformemente alle istruzioni del fabbricante;

o)

ogni campione, il controllo negativo e il controllo positivo, viene distribuito mediante pipette in settori differenti della cartina per agglutinazione conformemente alle istruzioni del fabbricante;

p)

le microsfere di lattice sono aggiunte mediante pipette in ciascun settore della cartina per agglutinazione conformemente alle istruzioni del fabbricante, evitando che entrino in contatto con il campione o i campioni e con i controlli. In ciascun settore le microsfere di lattice sono quindi mescolate delicatamente con un bastoncino monouso finché l’intero settore non sia coperto da un liquido omogeneo;

q)

la cartina è inserita nell’agitatore tridimensionale e agitata per 10 ± 1 minuti conformemente alle istruzioni del fabbricante;

r)

trascorso il termine fissato dal fabbricante, si spegne l’agitatore, si pone la cartina su una superficie piana e si procede alla lettura immediata dei risultati della reazione, conformemente alle istruzioni del fabbricante. Nel caso di un campione positivo le microsfere devono apparire aggregate. Nel caso di un campione negativo la sospensione resta omogenea senza aggregazioni di microsfere.

II.   Aggregati di campione di meno di 100 g come previsto al capitolo I.3.II

Per gli aggregati di campione di meno di 100 g va seguita la procedura di cui al capitolo I.3.II.

III.   Risultati positivi o incerti

Nel caso in cui la prova di agglutinazione al lattice di un campione aggregato dia un esito positivo o incerto, si preleva da ciascun suino un ulteriore campione di 20 g, conformemente al punto 2, lettera a), del capitolo I. I campioni di 20 g prelevati da cinque suini vengono raggruppati ed esaminati secondo il metodo di cui alla sezione I. In questo modo devono essere esaminati campioni provenienti da 20 gruppi di cinque suini ciascuno.

Nel caso in cui la prova di agglutinazione al lattice sia positiva per un gruppo di cinque suini, si procede all’ulteriore prelievo di campioni di 20 g dai singoli suini del gruppo e ciascuno viene esaminato separatamente applicando uno dei metodi descritti nella sezione I.

Nel caso in cui la prova di agglutinazione al lattice sia positiva o incerta, si procede a inviare al laboratorio nazionale di riferimento almeno 20 g di muscolo di suino per le analisi di conferma mediante uno dei metodi descritti al capitolo I.

I campioni contenenti parassiti vanno conservati in alcool etilico al 90 % per l’identificazione della specie presso il laboratorio di riferimento nazionale o dell’UE.

Una volta prelevati i parassiti, i liquidi positivi devono essere decontaminati mediante riscaldamento a una temperatura minima di 60 °C.

IV.   Procedure di pulizia e decontaminazione applicate a seguito di un risultato positivo o incerto.

Nel caso in cui la prova dell’agglutinazione al lattice di un campione aggregato o individuale dia un esito positivo o incerto, tutto il materiale a contatto con le carni (vaschetta di miscelazione, becher, barretta per rimescolare, sensore di temperatura, imbuto di filtraggio conico, setaccio e pinza) deve essere accuratamente decontaminato mediante immersione per alcuni secondi in acqua calda (65 °C-90 °C). I residui di carne o le larve inattivate che dovessero restare sulla loro superficie possono essere rimossi con una spugna pulita e acqua corrente. Se necessario, è possibile aggiungere alcune gocce di detergente per sgrassare l’attrezzatura. Si raccomanda poi di risciacquare accuratamente ogni elemento per rimuoverne ogni traccia.»


ALLEGATO II

«ALLEGATO IV

CAPITOLO I

RICONOSCIMENTO UFFICIALE DI UN’AZIENDA O DI UN COMPARTO PER L’APPLICAZIONE DI CONDIZIONI DI STABULAZIONE CONTROLLATA

A.

Gli operatori del settore alimentare sono tenuti a rispettare le seguenti condizioni per ottenere il riconoscimento ufficiale delle aziende:

a)

l’operatore deve aver adottato tutte le precauzioni pratiche nella costruzione e nella manutenzione degli edifici per impedire ai roditori, ad altri tipi di mammiferi e agli uccelli carnivori l’accesso agli edifici nei quali sono tenuti gli animali;

b)

l’operatore deve applicare un programma di lotta contro i parassiti, in particolare i roditori, in modo da prevenire l’infestazione dei suini. L’operatore deve conservare la documentazione relativa al programma richiesta dall’autorità competente;

c)

l’operatore deve garantire che tutti i mangimi provengano da stabilimenti di produzione che rispettano i principi descritti nel regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

d)

l’operatore deve conservare i mangimi destinati a specie a rischio di Trichine in silos chiusi o in altri contenitori inaccessibili ai roditori. Tutti gli altri mangimi devono essere sottoposti a trattamento termico o prodotti e immagazzinati nel rispetto delle disposizioni dell’autorità competente;

e)

l’operatore deve garantire che gli animali morti vengano tempestivamente raccolti, identificati e trasportati in conformità degli articoli 21 e 22 del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e dell’allegato VIII del Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (3);

f)

l’operatore deve informare l’autorità competente in caso di presenza di una discarica in prossimità dell’azienda. L’autorità competente valuta quindi il rischio connesso alla presenza della discarica e decide se l’azienda può essere riconosciuta per l’applicazione di condizioni di stabulazione controllata;

g)

l’operatore deve garantire che i lattonzoli provenienti dall’esterno e i suini acquistati siano nati e allevati in condizioni di stabulazione controllata;

h)

l’operatore deve garantire che i suini siano identificati in modo che sia possibile la tracciabilità fino all’azienda;

i)

l'operatore può introdurre nuovi animali nell’azienda solamente nel caso in cui provengano da aziende ufficialmente riconosciute per l’applicazione di condizioni di stabulazione controllata;

j)

nessun animale ha accesso a strutture esterne a meno che l’operatore dell’azienda alimentare non sia in grado di dimostrare all’autorità competente, in base ad un’analisi dei rischi, che il periodo, le strutture e le condizioni dell’accesso all’esterno non costituiscono un pericolo di introduzione di Trichine nell’azienda stessa.

B.

Gli operatori del settore alimentare delle aziende ufficialmente riconosciute per l’applicazione di condizioni di stabulazione controllata informano le autorità competenti nel caso in cui le condizioni di cui al punto A non siano più rispettate o qualora siano intervenuti cambiamenti che potrebbero compromettere la qualifica dell’azienda.

C.

Le autorità competenti degli Stati membri possono riconoscere un ‘azienda o una categoria di aziende solo a condizione di aver verificato il soddisfacimento delle condizioni di cui al punto A.

CAPITOLO II

RELAZIONE SULLA SITUAZIONE RELATIVA ALLE TRICHINE

a)

Il numero di casi (importati e autoctoni) di contaminazione da Trichine nell’uomo, compresi i relativi dati epidemiologici, deve essere comunicato conformemente alla decisione 2000/96/CE della Commissione (4).

b)

Il numero e i risultati delle prove intese ad accertare la presenza di Trichine nei suini domestici, nei cinghiali, negli equidi, nella selvaggina e negli altri animali sensibili devono essere comunicati conformemente all’allegato IV della direttiva 2003/99/CE. I dati sugli animali domestici della specie suina devono almeno contenere informazioni specifiche in merito a:

i)

prove effettuate su animali allevati in condizioni di stabulazione controllata;

ii)

prove effettuate su scrofe riproduttrici, verri riproduttori e suini da ingrasso.


(1)  GU L 35 dell’8.2.2005, pag. 1.

(2)  GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.

(3)  GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1.

(4)  GU L 28 del 3.2.2000, pag. 50


8.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 69/93


REGOLAMENTO (UE) N. 217/2014 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2014

che modifica il regolamento (CE) n. 2073/2005 per quanto riguarda la salmonella nelle carcasse di suini

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione (2) stabilisce i criteri microbiologici per taluni microrganismi e le norme di attuazione che gli operatori del settore alimentare devono rispettare nell’applicazione delle misure di igiene generali e specifiche di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 852/2004, in particolare un criterio di igiene del processo per la salmonella nelle carcasse di suini, al fine di prevenire la contaminazione durante la macellazione.

(2)

Il 3 ottobre 2011 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato un parere scientifico sui pericoli per la salute pubblica a cui far fronte tramite l’ispezione delle carni (suine) (3), che definisce la salmonella un rischio di grande rilevanza per la salute pubblica in relazione al consumo di carni suine e raccomanda la prevenzione della contaminazione delle carcasse di suini con salmonella. L’EFSA raccomanda tra l’altro il rafforzamento del criterio di igiene del processo per la salmonella nelle carcasse di suini.

(3)

Al fine di ridurre la diffusione della salmonella nelle carcasse di suini, occorre rafforzare il controllo delle condizioni di igiene durante la macellazione, in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) n. 218/2014, del 7 marzo 2014, che modifica gli allegati dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio nonché il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione (4), riducendo quindi il numero di campioni positivi.

(4)

Dato che le prescrizioni del regolamento comportano l’adeguamento delle prassi attuali degli operatori del settore alimentare è opportuno consentire l’applicazione differita del presente regolamento.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2073/2005.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato I, capitolo 2, del regolamento (CE) n. 2073/2005, la riga 2.1.4 è sostituita dalla seguente:

«2.1.4

Carcasse di suini

Salmonella

50 (5)

3 (6)

Assente nell’area esaminata per carcassa

EN/ISO 6579

Carcasse dopo la macellazione, ma prima del raffreddamento

Miglioramento delle condizioni igieniche della macellazione e revisione dei controlli del processo, dell’origine degli animali e delle misure di biosicurezza nelle aziende di origine»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o giugno 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.

(2)  GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1.

(3)  EFSA Journal 2011; 9(10):2351.

(4)  Cfr. pag. 95 della presente Gazzetta ufficiale.


8.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 69/95


REGOLAMENTO (UE) N. 218/2014 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2014

che modifica gli allegati dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2), in particolare l’articolo 17, paragrafo 1, e l’articolo 18, punti 3 e 10,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, destinate agli operatori del settore alimentare. In conformità dell’allegato II di tale regolamento, gli operatori del settore alimentare che gestiscono i macelli devono richiedere, ricevere, controllare le informazioni sulla catena alimentare nonché intervenire per tutti gli animali diversi dalla selvaggina selvatica, avviati o destinati ad essere avviati al macello. Tali informazioni comprendono lo status sanitario dell’azienda di provenienza.

(2)

Il regolamento (UE) n. 216/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 2075/2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni (3), concede delle deroghe alle disposizioni in materia di controlli alle aziende che applicano condizioni di stabulazione controllata. Tali informazioni devono quindi essere incluse tra le informazioni sulla catena alimentare da fornire al macello al fine di consentire agli Stati membri di applicare l’opportuno regime di test per accertare la presenza di Trichine.

(3)

Il regolamento (CE) n. 853/2004 fissa le condizioni alle quali le carni ottenute da animali sottoposti a macellazione d’urgenza fuori dal macello sono considerate idonee al consumo umano. Poiché le carni di animali sottoposti a macellazione d’urgenza che abbiano superato l’ispezione non costituiscono un rischio per la salute pubblica l’obbligo di uno speciale marchio sanitario e la restrizione al mercato nazionale relativa alle carni di animali macellati d’urgenza devono essere soppressi da tale regolamento. Il requisito dello speciale bollo sanitario per le carni di animali sottoposti a macellazione d’urgenza deve essere altresì eliminato dal regolamento (CE) n. 854/2004.

(4)

Il regolamento (CE) n. 854/2004 stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale. In particolare l’allegato I di tale regolamento fissa le norme per l’ispezione ante mortem e post mortem, compresa l’ispezione visiva, e per rischi specifici nelle carni fresche.

(5)

Il regolamento (CE) n. 854/2004 prevede che gli assistenti specializzati ufficiali possono assistere, con determinate limitazioni, il veterinario ufficiale nell’ambito dei controlli ufficiali. In relazione all’ispezione ante mortem e ai controlli relativi al benessere degli animali, gli assistenti specializzati ufficiali devono essere autorizzati ad assistere il veterinario ufficiale nell’ambito della preselezione di animali che presentano anomalie.

(6)

L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato il 3 ottobre 2011 un parere scientifico sui rischi per la salute pubblica cui far fronte tramite l’ispezione delle carni (suine) (4) in cui si conclude che il requisito vigente relativo alla palpazione ed all’incisione durante l’ispezione post mortem comporta un rischio di contaminazione crociata. Al fine di evitare contaminazioni crociate le tecniche di palpazione ed incisione non sono più richieste per gli animali in condizioni normali ma solo per quelli che presentino anomalie. In tale parere l’EFSA stabilisce che gli agenti patogeni all’origine dell’endocardite nei suini non hanno alcun impatto sulla salute pubblica. Poiché l’incisione sistematica del cuore non è necessaria ai fini della sicurezza, questa non deve essere più richiesta.

(7)

Nello stesso parere l’EFSA conclude che la salmonellosi presenta un elevato rischio per la salute pubblica connesso al consumo di carni suine e raccomanda di evitare la contaminazione da Salmonella delle carcasse di suino.

(8)

L’allegato I, sezione IV, capo IX del regolamento (CE) n. 854/2004 stabilisce disposizioni relative ai compiti del veterinario ufficiale connessi a rischi specifici. La Salmonella deve costituire anch’essa oggetto di compiti specifici del veterinario ufficiale, in particolare in caso di non conformità a specifiche normative dell’Unione. In particolare è opportuno integrare nell’ispezione delle carni suine il controllo del vigente criterio di igiene del processo per la Salmonella sulle carcasse di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (5), e l’adozione di provvedimenti da parte dell’operatore del settore alimentare in caso di non conformità con la specifica normativa dell’Unione. Tale controllo contempla inoltre uno strumento efficiente in termini di costi per fornire informazioni circa il controllo obbligatorio della Salmonella nella catena di produzione delle carni suine conformemente alla direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio (6).

(9)

Il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all’organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (7) stabilisce prescrizioni specifiche per il controllo visivo post mortem facoltativo sui suini. Le modifiche proposte nel presente regolamento alle normali prescrizioni relative all’ispezione post mortem di cui al regolamento (CE) n. 854/2004 rendono irrilevanti per i suini le prescrizioni relative al controllo visivo facoltativo dei suini di cui al regolamento (CE) n. 2074/2005. Queste devono essere di conseguenza modificate.

(10)

Le prescrizioni di cui al regolamento comportano un adeguamento delle pratiche correnti sia per gli operatori del settore alimentare che per le autorità competenti. È pertanto opportuno consentire un’applicazione differita del presente regolamento.

(11)

Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 2074/2005.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e a esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 853/2004

Il regolamento (CE) n. 853/2004 è così modificato:

1)

all’allegato II, sezione III, punto 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

lo status sanitario dell’azienda di provenienza o lo status sanitario del territorio regionale per quanto riguarda gli animali e il riconoscimento ufficiale dell’applicazione, da parte dell’azienda, di condizioni di stabulazione controllata in materia di Trichine conformemente all’allegato IV, capitolo I, punto a) del regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione (8);

2)

all’allegato III, sezione I, capitolo VI, il punto 9 è soppresso.

Articolo 2

Modifiche del regolamento (CE) n. 854/2004

L’allegato I del regolamento (CE) n. 854/2004 è modificato come segue:

1)

alla sezione I, capo III, il punto 7 è soppresso;

2)

alla sezione III, capo I, il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

in relazione all’ispezione ante mortem ed ai controlli relativi al benessere degli animali, gli assistenti specializzati ufficiali possono solo prestare assistenza in mansioni di carattere esclusivamente pratico che possono comprendere una preselezione di animali che presentano anomalie;»

3)

alla sezione IV, capo IV, parte B, i punti 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.

Le carcasse e frattaglie dei suini sono sottoposte alle seguenti procedure di ispezione post mortem:

a)

ispezione visiva della testa e della gola; ispezione visiva della cavità boccale, retroboccale e della lingua;

b)

ispezione visiva dei polmoni, della trachea e dell’esofago;

c)

ispezione visiva del pericardio e del cuore;

d)

ispezione visiva del diaframma;

e)

ispezione visiva del fegato e dei linfonodi periportali (Lnn. portales);

f)

ispezione visiva del tubo gastroenterico, del mesenterio e dei linfonodi gastrici e mesenterici (Lnn. gastrici, mesenterici, craniales e caudales);

g)

ispezione visiva della milza;

h)

ispezione visiva dei reni;

i)

ispezione visiva della pleura e del peritoneo;

j)

ispezione visiva degli organi genitali (ad eccezione del pene, se già scartato);

k)

ispezione visiva della mammella e dei relativi linfonodi (Lnn. supramammarii);

l)

ispezione visiva della regione ombelicale e delle articolazioni degli animali giovani.

2.

Laddove i dati epidemiologici o di altra natura trasmessi dall’azienda di provenienza degli animali, le informazioni sulla catena alimentare o i risultati dell’ispezione ante mortem e/o la rilevazione visiva di anomalie nel corso dell’ispezione post mortem indichino possibili rischi per la salute pubblica, la salute o il benessere degli animali, le carcasse e le frattaglie dei suini devono essere sottoposte ad ulteriori procedure post mortem mediante interventi di incisione e palpazione. In base ai rischi individuati tali procedure possono comprendere:

a)

incisione ed esame dei linfonodi sottomascellari (Lnn. mandibulares);

b)

palpazione dei polmoni e dei linfonodi bronchiali e mediastinici (Lnn. bifucationes, eparteriales e mediastinales). La trachea e le principali ramificazioni dei bronchi devono essere aperte mediante taglio longitudinale e i polmoni devono essere incisi nel loro terzo posteriore perpendicolarmente al loro asse maggiore; dette incisioni non sono tuttavia necessarie quando i polmoni sono esclusi dal consumo umano;

c)

incisione del cuore in senso longitudinale in modo da aprire i ventricoli e tagliare il setto interventricolare;

d)

palpazione del fegato e dei suoi linfonodi;

e)

palpazione e, se del caso, incisione dei linfonodi gastrici e mesenterici;

f)

palpazione della milza;

g)

incisione dei reni e dei linfonodi renali (Lnn. renales);

h)

incisione dei linfonodi sopramammari;

i)

palpazione della regione ombelicale e delle articolazioni degli animali giovani; e, se necessario, incisione della regione ombelicale ed apertura delle articolazioni.»

4)

alla sezione IV, capo IX, è aggiunta la seguente parte G:

«G.    Salmonella

1.

Fatto salvo l’articolo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione (9), l’autorità competente deve verificare la corretta attuazione da parte degli operatori del settore alimentare dell’allegato I, punto 2.1.4 (criteri di igiene del processo per la Salmonella nelle carcasse di suini) di detto regolamento mediante le seguenti misure:

a)

campionamento ufficiale facendo ricorso allo stesso metodo ed area campione impiegati dagli operatori del settore alimentare. In ciascun macello vengono prelevati annualmente almeno 49 (10) campioni casuali. Nei macelli di piccole dimensioni tale numero di campioni può essere ridotto in base ad una valutazione del rischio; e/o

b)

raccolta di tutte le informazioni relative al numero totale di campioni ed a quello di campioni positivi alla Salmonella prelevati dagli operatori del settore alimentare a norma dell’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2073/2005, nel quadro dell’allegato I, punto 2.1.4 dello stesso; e/o

c)

raccolta di tutte le informazioni relative al numero totale di campioni ed a quello di campioni positivi alla Salmonella prelevati nell’ambito dei programmi di controllo nazionali attuati negli Stati membri, o nelle rispettive regioni, per i quali sono state approvate garanzie speciali a norma dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 853/2004 relativamente alla produzione di carni suine.

2.

Nel caso in cui il criterio di igiene del processo venga più volte disatteso l’autorità competente richiede all’operatore del settore alimentare interessato di sottoporre un piano d’azione e vigila rigorosamente sul suo esito.

3.

Il numero totale di campioni ed il numero di campioni positivi alla Salmonella devono essere comunicati a noma dell’articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11), operando ove opportuno una distinzione tra i campioni prelevati a norma del punto 1, lettere a), b) e c).

Articolo 3

Modifiche del regolamento (CE) n. 2074/2005

All’allegato VI ter, punto 3, del regolamento (CE) n. 2074/2005 la lettera a) è soppressa.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o giugno 2014.

Tuttavia l’allegato I, sezione IV, capo IX, parte G, punto 3 del regolamento (CE) n. 854/2004 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

(2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

(3)  Cfr. pag. 85 della presente Gazzetta ufficiale.

(4)  The EFSA Journal 2011; 9(10):2351.

(5)  GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1.

(6)  GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31.

(7)  GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27.

(8)  GU L 338 del 22.12.2005, pag. 60.»;

(9)  GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1.

(10)  Se tutti negativi la certezza statistica è pari al 95 % a condizione che la prevalenza sia inferiore al 6 %.

(11)  GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31


8.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 69/99


REGOLAMENTO (UE) N. 219/2014 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2014

che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per l’ispezione post mortem di animali della specie suina domestica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 1, e l’articolo 18, punto7,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 854/2004 stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale. Esso dispone, fra le altre cose, che gli Stati membri assicurino che i controlli ufficiali sulle carni fresche vengano effettuati in conformità dell’allegato I. Il regolamento (CE) n. 854/2004 dispone altresì che il veterinario ufficiale effettui compiti ispettivi nei macelli, centri di lavorazione della selvaggina e laboratori di sezionamento che immettono sul mercato carni fresche, tra l’altro in conformità dei requisiti specifici di cui alla sezione IV dell’allegato I del regolamento.

(2)

La sezione IV, capo IV, parte B dell’allegato I al regolamento (CE) n. 854/2004 stabilisce i requisiti specifici per le ispezioni post mortem dei suini domestici.

(3)

L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato il 3 ottobre 2011 un parere scientifico sui rischi per la salute pubblica cui far fronte tramite l’ispezione delle carni (suine) (2) in cui si conclude che il requisito vigente relativo alla palpazione e all’incisione durante l’ispezione post mortem comporta un rischio di contaminazione incrociata.

(4)

L’EFSA è giunta inoltre alla conclusione che la palpazione e l’incisione attualmente utilizzate nelle ispezioni post mortem devono essere omesse nei suini sottoposti a macellazione normale, perché il rischio di contaminazione microbica incrociata è più elevato del rischio associato ad un possibile ridotto rilevamento delle condizioni su cui si concentrano tali tecniche. L’uso di tali tecniche manuali durante l’ispezione post mortem va limitato ai suini sospetti individuati, fra l’altro, mediante riconoscimento visivo delle pertinenti anomalie post mortem.

(5)

Alla luce del parere dell’EFSA, è opportuno modificare le norme specifiche per le ispezioni post mortem di suini domestici di cui alla sezione IV, capo IV, parte B dell’allegato I al regolamento (CE) n. 854/2004.

(6)

Qualora i dati epidemiologici o di altra natura trasmessi dall’azienda di provenienza degli animali, le informazioni sulla catena alimentare o i risultati dell’ispezione ante mortem o del riconoscimento visivo post mortem delle pertinenti anomalie indichino possibili rischi per la salute pubblica o la salute e il benessere degli animali, il veterinario ufficiale deve anche avere la possibilità di decidere quali palpazioni e incisioni vadano effettuate nel corso dell’ispezione post mortem al fine di decidere se le carni sono idonee al consumo umano.

(7)

Le prescrizioni di cui al presente regolamento modificano il regolamento (CE) n. 854/2004 comportando un adeguamento delle pratiche correnti sia per gli operatori del settore alimentare che per le autorità competenti. È pertanto opportuno consentire l’applicazione differita del presente regolamento.

(8)

Il regolamento (CE) n. 854/2004 va quindi modificato di conseguenza.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella sezione IV, capo IV, dell’allegato I al regolamento (CE) n. 854/2004, la parte B è sostituita dalla seguente:

«B.   ISPEZIONE POST MORTEM

1.

Le carcasse e frattaglie dei suini sono sottoposte alle seguenti procedure di ispezione post mortem:

a)

ispezione visiva della testa e della gola; ispezione visiva della cavità boccale e retroboccale e della lingua;

b)

ispezione visiva dei polmoni, della trachea e dell’esofago;

c)

ispezione visiva del pericardio e del cuore;

d)

ispezione visiva del diaframma;

e)

ispezione visiva del fegato e dei linfonodi periportali (Lnn. portales);

f)

ispezione visiva del tubo gastroenterico, del mesenterio e dei linfonodi gastrici e mesenterici (Lnn. gastrici, mesenterici, craniales e caudales);

g)

ispezione visiva della milza;

h)

ispezione visiva dei reni;

i)

ispezione visiva della pleura e del peritoneo;

j)

ispezione visiva degli organi genitali (ad eccezione del pene, se già scartato);

k)

ispezione visiva delle mammelle e dei relativi linfonodi (Lnn. supramammarii);

l)

ispezione visiva della regione ombelicale e delle articolazioni degli animali giovani.

2.

Il veterinario ufficiale effettua ulteriori procedure di ispezione post mortem mediante incisione e palpazione della carcassa e delle frattaglie nel caso in cui, a suo parere, una delle seguenti voci indichi un possibile rischio per la salute umana, la salute o il benessere degli animali:

a)

i controlli e le analisi delle informazioni sulla catena alimentare effettuati conformemente alla sezione I, capo II, parte A;

b)

i risultati dell’ispezione ante mortem condotta conformemente alla sezione I, capo II, parte B e al presente capo, parte A;

c)

i risultati delle verifiche concernenti il rispetto delle norme in materia di benessere degli animali effettuate conformemente alla sezione I, capo II, parte C;

d)

i risultati delle ispezioni post mortem effettuate conformemente alla sezione I, capo II, parte D, e al punto 1 della presente parte;

e)

ulteriori dati epidemiologici o di altra natura trasmessi dall’azienda di provenienza degli animali.

3.

A seconda dei rischi individuati, le ulteriori procedure di ispezione post mortem di cui al paragrafo 2 possono comprendere:

a)

incisione ed esame dei linfonodi sottomascellari (Lnn. mandibulares);

b)

palpazione dei polmoni e dei linfonodi bronchiali e mediastinici (Lnn. bifurcationes, eparteriales e mediastinales). La trachea e le principali ramificazioni dei bronchi devono essere aperte mediante taglio longitudinale e i polmoni devono essere incisi nel loro terzo posteriore perpendicolarmente al loro asse maggiore; tali incisioni non sono necessarie quando i polmoni sono esclusi dal consumo umano;

c)

incisione del cuore in senso longitudinale in modo da aprire i ventricoli e tagliare il setto interventricolare;

d)

palpazione del fegato e dei suoi linfonodi;

e)

palpazione e, se necessario, incisione dei linfonodi gastrici e mesenterici;

f)

palpazione della milza;

g)

incisione dei reni e dei linfonodi renali (Lnn. renales);

h)

incisione dei linfonodi sopramammari;

i)

palpazione della regione ombelicale e delle articolazioni degli animali giovani e, se necessario, incisione della regione ombelicale e apertura delle articolazioni.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o giugno 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

(2)  Gruppi di esperti dell’EFSA sui rischi biologici (BIOHAZ), sui contaminanti nella catena alimentare (CONTAM) e sulla salute e il benessere degli animali (AHAW); parere scientifico sui rischi per la sanità pubblica cui far fronte mediante l’ispezione delle carni (suine), EFSA Journal 2011; 9(10):2351.


8.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 69/101


REGOLAMENTO (UE) N. 220/2014 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2014

che modifica il regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio per quanto riguarda i riferimenti al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (1), in particolare l'articolo 17,

considerando quanto segue:

(1)

Le definizioni dei termini «pubblico», «disavanzo» e «investimento» sono formulate nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato ai trattati e nel regolamento (CE) n. 479/2009, con riferimento al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (di seguito «SEC 1995») istituito dal regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (2).

(2)

Il regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (di seguito «SEC 2010») (3) contiene il quadro di riferimento per le norme, le definizioni, le classificazioni e le regole contabili comuni ai fini dell'elaborazione dei conti degli Stati membri per le esigenze statistiche dell'Unione e permette in tal modo di ottenere risultati comparabili fra Stati membri.

(3)

Il SEC 2010 costituisce una revisione del SEC 1995 e richiede quindi l'introduzione di nuovi riferimenti nel regolamento (CE) n. 479/2009.

(4)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 479/2009.

(5)

Al fine di evitare ogni confusione per quanto riguarda l'applicazione dei nuovi riferimenti al SEC 2010, i provvedimenti previsti dal presente regolamento si applicano a decorrere dal 1o settembre 2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 479/2009 è così modificato:

1.

tutti i riferimenti a «SEC 1995» sono sostituiti da «SEC 2010»;

2.

all'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«Ai fini del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi e ai fini del presente regolamento, i termini che figurano nei paragrafi da 2 a 6 sono definiti conformemente al regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (di seguito “SEC 2010”). I codici tra parentesi si riferiscono al SEC 2010.»;

3.

all'articolo 1, il paragrafo 3 è così modificato:

a)

il codice «EDP B.9» è sostituito da «B.9»;

b)

il codice «EDP D.41» è sostituito da «D.41»;

4.

all'articolo 1, paragrafo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il debito pubblico è costituito dalle passività delle amministrazioni pubbliche classificate nelle categorie seguenti: biglietti, monete e depositi (AF.2), titoli di debito (AF.3) e prestiti (AF.4), secondo le definizioni del SEC 2010.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1o settembre 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1.

(2)  GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1.

(3)  GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1.


8.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 69/102


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 221/2014 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2014

recante modifica del regolamento (CE) n. 288/2009 relativamente alla fissazione della ripartizione indicativa dell'aiuto nell'ambito del programma frutta e verdura nelle scuole

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1370/2013 fissa l'importo complessivo dell'aiuto dell'Unione per la distribuzione ai bambini di ortofrutticoli freschi, di ortofrutticoli trasformati, di banane e prodotti derivati di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) (in appresso denominato il «programma frutta e verdura nelle scuole»). Inoltre, l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1370/2013 fissa il tasso di cofinanziamento massimo ed un importo minimo per questo aiuto per Stato membro.

(2)

La Commissione deve fissare la ripartizione indicativa dell'aiuto nell'ambito del programma frutta e verdura nelle scuole per ogni Stato membro sulla base dei criteri di cui all'articolo 23, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013. La Commissione deve inoltre valutare periodicamente se la ripartizione indicativa continui ad essere conforme a tali criteri.

(3)

L’allegato II del regolamento (CE) n. 288/2009 della Commissione (3) stabilisce l'importo della ripartizione indicativa dell'aiuto dell’Unione per Stato membro in base al bilancio complessivo dell’Unione di 90 milioni di EUR. Poiché il regolamento (UE) n. 1370/2013 porta il bilancio generale per il programma frutta e verdura nelle scuole a 150 milioni di EUR e stabilisce nuovi tassi di cofinanziamento, è necessario fissare una nuova ripartizione indicativa.

(4)

La nuova ripartizione indicativa deve prendere in considerazione anche i criteri di cui all'articolo 23, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013, sulla base dei più recenti dati disponibili a partire dal 2012 relativamente al numero di bambini nella fascia di età compresa fra i sei e i dieci anni, in termini di percentuale della popolazione delle regioni dello Stato membro considerato.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 288/2009. Per tener conto della periodicità dell'anno scolastico, la nuova ripartizione indicativa deve applicarsi a decorrere dal 1o agosto 2014.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 288/2009

L’allegato II è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 346 del 20.12.2013, pag. 12.

(2)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

(3)  Regolamento (CE) n. 288/2009 della Commissione, del 7 aprile 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la distribuzione di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da esse derivati ai bambini negli istituti scolastici, nell'ambito del programma Frutta nelle scuole (GU L 94 dell'8.4.2009, pag. 38).


ALLEGATO

«ALLEGATO II

Ripartizione indicativa dell'aiuto dell'Unione per Stato membro

Staro membro

Tasso di cofinanziamento in %

Bambini (6-10) cifre assolute

EUR

Austria

75 %

406 322

2 239 273

Belgio

75 %

611 450

3 369 750

Bulgaria

90 %

316 744

2 094 722

Croazia

90 %

205 774

1 360 845

Cipro

75 %

44 823

290 000

Repubblica ceca

88 %

480 495

3 124 660

Danimarca

75 %

328 182

1 808 638

Estonia

90 %

66 436

439 361

Finlandia

75 %

290 308

1 599 911

Francia

76 %

4 051 279

22 500 145

Germania

75 %

3 575 991

19 707 575

Grecia

81 %

529 648

3 143 600

Ungheria

86 %

482 160

3 031 022

Irlanda

75 %

319 126

1 758 729

Italia

80 %

2 853 098

16 719 794

Lettonia

90 %

95 861

633 957

Lituania

90 %

136 285

901 293

Lussemburgo

75 %

29 473

290 000

Malta

75 %

19 511

290 000

Paesi-Bassi

75 %

986 118

5 434 576

Polonia

88 %

1 802 733

11 645 350

Portogallo

85 %

527 379

3 284 967

Romania

89 %

1 054 185

6 869 985

Slovacchia

89 %

262 703

1 709 502

Slovenia

83 %

91 095

554 291

Spagna

75 %

2 337 457

12 939 604

Svezia

75 %

518 322

2 856 514

Regno Unito

76 %

3 494 635

19 401 935

UE 28

79 %

25 917 593

150 000 000»


8.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 69/105


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 222/2014 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2014

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2014

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

77,7

TN

77,7

TR

99,1

ZZ

84,8

0707 00 05

EG

182,1

JO

182,1

TR

155,6

ZZ

173,3

0709 91 00

EG

45,1

ZZ

45,1

0709 93 10

MA

44,0

TR

89,5

ZZ

66,8

0805 10 20

EG

54,5

IL

66,9

MA

57,1

TN

49,9

TR

56,7

ZZ

57,0

0805 50 10

TR

66,3

ZZ

66,3

0808 10 80

CN

116,1

MK

30,8

US

205,8

ZZ

117,6

0808 30 90

AR

105,9

CL

139,4

CN

68,3

TR

156,2

US

226,5

ZA

92,9

ZZ

131,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

8.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 69/107


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 4 febbraio 2014

che individua gli enti creditizi soggetti alla valutazione approfondita

(BCE/2014/3)

(2014/123/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 127, paragrafo 6,

Visto il Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), in particolare gli articoli 4, paragrafo 3 e 33, paragrafi 3 e 4,

vista la proposta del Consiglio di vigilanza,

considerando quanto segue:

(1)

A decorrere dal 3 novembre 2013, in vista dell’assunzione dei propri compiti di vigilanza, la Banca centrale europea (BCE) può richiedere alle autorità nazionali competenti e ai soggetti di cui all’articolo 10, paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 1024/2013, di fornire tutte le informazioni utili affinché la BCE possa effettuare una valutazione approfondita degli enti creditizi degli Stati membri partecipanti, compreso lo stato patrimoniale. La BCE è tenuta ad effettuare tale valutazione almeno con riguardo agli enti creditizi non contemplati dall’articolo 6, paragrafo 4 del Regolamento (UE) n. 1024/2013.

(2)

Il 23 ottobre 2013, la BCE ha pubblicato la lista degli enti inclusi nella valutazione approfondita, nonché un quadro preliminare degli aspetti chiave della valutazione approfondita.

(3)

Sulla base dei criteri di cui all’articolo 6, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1024/2013, la BCE ha individuato gli enti creditizi in riferimento ai quali intende condurre una valutazione approfondita, compreso lo stato patrimoniale, in conformità all’articolo 33, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1024/2013. Nell’applicazione dei predetti criteri, la BCE ha tenuto conto di eventuali modifiche suscettibili di verificarsi, in qualunque momento, a causa delle dinamiche delle attività degli enti creditizi e le relative ripercussioni sul valore totale delle loro attività. Di conseguenza, essa ha incluso enti creditizi che, attualmente, non soddisfano i criteri di significatività, ma potrebbero soddisfarli in un prossimo futuro, e dovrebbero quindi essere soggetti alla valutazione approfondita. La BCE provvederà, quindi, a condurre una valutazione approfondita in riferimento agli enti creditizi, alle società di partecipazione finanziaria o alle società di partecipazione finanziaria mista le cui attività eccedono il valore totale di 27 miliardi di EUR. A prescindere dai predetti criteri, la BCE condurrà altresì una valutazione approfondita dei tre enti più significativi in ciascuno degli Stati membri partecipanti dell’area dell’euro. L’identificazione degli enti creditizi in riferimento ai quali la BCE intende condurre una valutazione approfondita fa salva la valutazione definitiva dei criteri fondata sulla metodologia specifica inclusa nel quadro di cui all’articolo 6 del Regolamento (UE) n. 1024/2013.

(4)

Gli enti creditizi e le autorità nazionali competenti sono tenute a fornire tutte le informazioni necessarie alla BCE al fine di condurre la valutazione approfondita, in conformità all’articolo 33, paragrafo 4 del Regolamento (UE) n. 1024/2013.

(5)

La BCE può chiedere alle autorità nazionali competenti e ai soggetti menzionati all’articolo 10, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 di fornire tutte le informazioni di cui necessita al fine di condurre la valutazione approfondita.

(6)

I membri del Consiglio di vigilanza, il personale della BCE e il personale distaccato dagli Stati membri partecipanti sono vincolati al segreto professionale previsto all’articolo 37 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e nel pertinente diritto dell’Unione. In particolare, la BCE e le autorità nazionali competenti sono soggette alle disposizioni relative allo scambio di informazioni e al segreto professionale di cui alla Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Soggetti sottoposti alla valutazione approfondita

1.   I soggetti elencati nell’allegato sono sottoposti alla valutazione approfondita da parte della BCE entro il 3 novembre 2014.

2.   In conformità all’articolo 33, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1024/2013, l’autorità nazionale competente responsabile della vigilanza degli enti creditizi elencati nell’allegato trasmette tutte le informazioni rilevanti richieste dalla BCE in riferimento a tali enti ai fini della valutazione approfondita. L’autorità nazionale competente verifica le informazioni, con le modalità che reputa appropriate in relazione all’esercizio, effettuando, ove necessario, ispezioni in loco e, ove ne ravvisi l’opportunità, anche con il coinvolgimento di parti terze.

3.   L’autorità nazionale competente responsabile della vigilanza delle filiazioni di un gruppo sottoposto a vigilanza su base consolidata nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico è responsabile di tale verifica per le filiazioni autorizzate nel proprio Stato membro.

Articolo 2

Poteri d'indagine

In conformità all’articolo 33, paragrafi 3 e 4 del Regolamento (UE) n. 1024/2013, la BCE può esercitare i suoi poteri di indagine in relazione agli enti creditizi individuati nell’allegato.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 6 febbraio 2014.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 4 febbraio 2014

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

(2)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese d'investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176, 27.6.2013, pag. 338).


ALLEGATO

ENTI INCLUSI NELLA VALUTAZIONE APPROFONDITA

Belgio

AXA Bank Europe SA

Belfius Banque SA

Dexia NV (1)

Investar (società di partecipazione di Argenta Bank- en Verzekeringsgroep)

KBC Group NV

The Bank of New York Mellon SA

Germania

Aareal Bank AG

Bayerische Landesbank

Commerzbank AG

DekaBank Deutsche Girozentrale

Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG

Deutsche Bank AG

DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank

HASPA Finanzholding

HSH Nordbank AG

Hypo Real Estate Holding AG

IKB Deutsche Industriebank AG

KfW IPEX-Bank GmbH

Landesbank Baden-Württemberg

Landesbank Berlin Holding AG

Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale

Landeskreditbank Baden-Württemberg-Förderbank

Landwirtschaftliche Rentenbank

Münchener Hypothekenbank eG

Norddeutsche Landesbank-Girozentrale

NRW.Bank

SEB AG

Volkswagen Financial Services AG

WGZ Bank AG Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank

Wüstenrot & Württembergische AG in riferimento a Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank e Wüstenrot Bausparkasse AG

Estonia

AS DNB Bank

AS SEB Pank

Swedbank AS

Irlanda

Allied Irish Banks plc

Merrill Lynch International Bank Limited

Permanent tsb plc.

The Governor and Company of the Bank of Ireland

Ulster Bank Ireland Limited

Grecia

Alpha Bank, SA.

Eurobank Ergasias, SA.

National Bank of Greece, SA.

Piraeus Bank, SA.

Spagna

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA.

Banco de Sabadell, SA.

Banco Financiero y de Ahorros, SA.

Banco Mare Nostrum, SA.

Banco Popular Español, SA.

Banco Santander, SA.

Bankinter, SA.

Caja de Ahorros y M.P. de Zaragoza, Aragón y Rioja

Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona

Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, CAMP

Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito

Catalunya Banc, SA.

Kutxabank, SA.

Liberbank, SA.

MPCA Ronda, Cádiz, Almería, Málaga, Antequera y Jaén

NCG Banco, SA.

Francia

Banque Centrale de Compensation (LCH Clearnet)

Banque PSA Finance

BNP Paribas

C.R.H. - Caisse de Refinancement de l’Habitat

Groupe BPCE

Groupe Crédit Agricole

Groupe Crédit Mutuel

HSBC France

La Banque Postale

BPI France (Banque Publique d’Investissement)

RCI Banque

Société de Financement Local

Société Générale

Italia

Banca Carige S.P.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

Banca Monte dei Paschi di Siena SpA

Banca Piccolo Credito Valtellinese, Società Cooperativa

Banca Popolare Dell’Emilia Romagna - Società Cooperativa

Banca Popolare Di Milano - Società Cooperativa A Responsabilità Limitata

Banca Popolare di Sondrio, Società Cooperativa per Azioni

Banca Popolare di Vicenza - Società Cooperativa per Azioni

Banco Popolare - Società Cooperativa

Credito Emiliano SpA

Iccrea Holding S.p.A

Intesa Sanpaolo SpA

Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA

UniCredit SpA

Unione Di Banche Italiane Società Cooperativa Per Azioni

Veneto Banca S.C.P.A.

Cipro

Bank of Cyprus Public Company Ltd

Co-operative Central Bank Ltd

Hellenic Bank Public Company Ltd

Russian Commercial Bank (Cyprus) Ltd

Lituania

ABLV Bank, AS

AS SEB banka

Swedbank

Lussemburgo

Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg

Clearstream Banking SA.

Precision Capital SA (Società di partecipazione di Banque Internationale à Luxembourg and KBL European Private Bankers SA)

RBC Investor Services Bank SA.

State Street Bank Luxembourg SA.

UBS (Luxembourg) SA.

Malta

Bank of Valletta plc

HSBC Bank Malta plc

Paesi Bassi

ABN AMRO Bank N.V.

Bank Nederlandse Gemeenten N.V.

Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.

ING Bank N.V.

Nederlandse Waterschapsbank N.V.

The Royal Bank of Scotland N.V.

SNS Bank N.V.

Austria

BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG

Erste Group Bank AG

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG

Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG

Raiffeisen Zentralbank Österreich AG

Österreichische Volksbanken-AG, unitamente agli enti creditizi affiliati, in conformità all’articolo 10 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2)

Portogallo

Banco BPI, SA

Banco Comercial Português, SA

Caixa Geral de Depósitos, SA

Espírito Santo Financial Group, SA

Slovenia

Nova Kreditna Banka Maribor d.d.

Nova Ljubljanska banka d. d., Ljubljana

SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana

Finlandia

Danske Bank Oyj

Nordea Bank Finland Abp

OP-Pohjola Group

Casi in cui uno o più enti creditizi fra i più significativi in uno Stato membro partecipante sono filiazioni di gruppi bancari già inclusi nella lista di cui sopra:

Malta

Deutsche Bank (Malta) Ltd

Slovacchia

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Všeobecná úverová banka, a.s.

Tatra banka, a.s.


(1)  La metodologia di valutazione applicata a questo gruppo terrà debitamente conto della sua situazione specifica e, in particolare, del fatto che è già stata condotta un’ampia valutazione della sua situazione finanziaria e del suo profilo di rischio nel quadro del piano avviato nell’ottobre 2011 e approvato dalla Commissione europea il 28 dicembre 2012.

(2)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese d'investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176, del 27.6.2013, pag. 1).


RACCOMANDAZIONI

8.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 69/112


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2014

sul potenziamento del principio della parità retributiva tra donne e uomini tramite la trasparenza

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/124/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 2 e l’articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea sanciscono il diritto alla parità tra donne e uomini quale valore e compito fondamentale dell’Unione.

(2)

Conformemente all’articolo 8 e all’articolo 10 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), l’Unione mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità tra uomini e donne e a combattere le discriminazioni fondate sul sesso in tutti i suoi settori di attività.

(3)

L’articolo 157, paragrafo 1, del TFUE pone l’obbligo per ciascuno Stato membro di assicurare l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.

(4)

L’articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea stabilisce che la parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione.

(5)

La parità di retribuzione per lo stesso lavoro o per un lavoro di pari valore è una delle cinque priorità stabilite dalla Carta per le donne, che ribadisce l’impegno della Commissione a mobilitare con efficacia tutti gli strumenti, sia legislativi che non legislativi, atti a colmare le differenze di retribuzione tra uomini e donne. Basandosi sulle priorità della Carta per le donne, la strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015 formalizza l’intento della Commissione di esplorare le possibilità di migliorare la trasparenza delle retribuzioni.

(6)

La direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) stabilisce che, per uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore, occorre eliminare la discriminazione diretta e indiretta basata sul sesso e concernente un qualunque aspetto o condizione delle retribuzioni. In particolare, qualora si utilizzi un sistema di classificazione professionale per determinare le retribuzioni, questo deve basarsi su principi comuni per i lavoratori di sesso maschile e per quelli di sesso femminile ed essere elaborato in modo da eliminare le discriminazioni fondate sul sesso.

(7)

Nell’Unione europea le donne guadagnano tuttora in media il 16,2 % in meno rispetto agli uomini per ogni ora lavorata (Eurostat 2011), nonostante vantino grandi progressi in termini di risultati scolastici e esperienza lavorativa. Questo dato rende conto del persistente divario retributivo di genere che fino ad oggi è regredito a un ritmo molto lento.

(8)

La comunicazione della Commissione COM(2007) 424 definitivo (2) conclude che le discriminazioni retributive e le disuguaglianze sul mercato del lavoro di cui le donne sono vittime frenano la piena realizzazione del loro potenziale produttivo. Sebbene sia raro incorrere in eclatanti discriminazioni salariali dirette a fronte di un lavoro esattamente uguale, il quadro giuridico in essere si è dimostrato meno efficace nel garantire l’attuazione del principio della parità retributiva per un lavoro di pari valore. Se queste discriminazioni sono portate di rado davanti ai giudici non è solo perché le vittime potenziali non ne sono probabilmente a conoscenza, ma anche perché è più difficile far valere efficacemente il principio della parità retributiva. Per invertire l’onere della prova sul datore di lavoro, la vittima deve infatti produrre elementi di fatto in base ai quali si possa presumere che ci sia stata discriminazione. La difficoltà in questo caso è alimentata da strutture retributive poco trasparenti e dall’indisponibilità di informazioni sui livelli salariali dei dipendenti che svolgono uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore.

(9)

Nella comunicazione COM(2010) 543 definitivo (3) la Commissione individua la necessità di migliorare ulteriormente il recepimento, l’applicazione e l’attuazione della legislazione dell’Unione tra le sue priorità in materia di regolamentazione intelligente.

(10)

Il 18 novembre 2008 (4) e il 24 maggio 2012 (5) il Parlamento europeo ha adottato due risoluzioni sulla parità di retribuzione tra donne e uomini, formulando raccomandazioni per una migliore applicazione del principio della parità retributiva, quale l’introduzione di misure per la trasparenza salariale e di sistemi di valutazione e classificazione del lavoro neutri sotto il profilo del genere.

(11)

Nelle conclusioni del 6 dicembre 2010 sul rafforzamento dell’impegno e intensificazione dell’azione per colmare il divario di retribuzione tra i generi, nonché revisione dell’attuazione della piattaforma d’azione di Pechino (6), il Consiglio sollecita gli Stati membri a porre in essere misure che affrontino le cause del divario di retribuzione tra i generi, e nello specifico misure atte a promuovere la trasparenza retributiva e la valutazione e la classificazione neutre delle professioni.

(12)

La comunicazione COM(2013) 83 definitiva (7) della Commissione invita gli Stati membri a colmare il divario retributivo tra le donne e gli uomini, a eliminare altri ostacoli alla partecipazione delle donne nel mercato del lavoro e a incoraggiare i datori di lavoro a porre fine alle discriminazioni sul luogo di lavoro nell’ambito degli sforzi volti a perseguire una strategia di inclusione attiva.

(13)

La relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM(2013) 861 definitiva (8) sottolinea che l’attuazione del principio della parità retributiva è ostacolata dalla mancanza di trasparenza dei sistemi retributivi, dalla mancanza di certezza del diritto sul concetto di lavoro di pari valore e da ostacoli procedurali. Tra questi, l’indisponibilità delle informazioni di cui i lavoratori hanno bisogno per intentare una causa che abbia buone possibilità di riuscita, in particolare le informazioni sulle retribuzioni del personale che svolge lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore.

(14)

Un intervento a livello dell’Unione che agevoli l’applicazione del principio della parità retributiva aiuterebbe le autorità nazionali e le parti interessate a intensificare gli sforzi volti a colmare il divario retributivo di genere e a eliminare le discriminazioni salariali, tramite una migliore attuazione degli attuali requisiti di legge. È necessario garantire un’applicazione più efficace del principio della parità retributiva negli Stati membri, pur nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà.

(15)

È opportuno concentrare la presente raccomandazione su un elemento essenziale dell’applicazione efficace del principio della parità retributiva: la trasparenza delle categorie salariali. Una maggiore trasparenza salariale all’interno di un’impresa o di un’organizzazione può rivelare pregiudizi e discriminazioni di genere, consentendo così a dipendenti, datori di lavoro e parti sociali di intervenire adeguatamente per ripristinare il rispetto della parità retributiva. Scopo della presente raccomandazione è proporre una gamma di misure che aiutino gli Stati membri a adottare un approccio su misura per garantire una maggiore trasparenza salariale. È opportuno incoraggiare gli Stati membri a adottare le misure che meglio si adeguano alle rispettive circostanze nazionali e a attuare almeno una delle principali misure a favore della trasparenza proposte in questa sede (diritto di accedere alle informazioni salariali, relazioni aziendali, audit salariali, parità retributiva in sede di contrattazione collettiva).

(16)

Riconoscere ai lavoratori il diritto di accedere a informazioni sui livelli retributivi (compresi elementi complementari o variabili come bonus e pagamenti in natura), ripartite per genere e riguardanti le categorie di dipendenti che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore, renderebbe più trasparente la politica salariale di una data azienda o organizzazione e offrirebbe maggiori possibilità di riuscita alle cause per discriminazione davanti ai giudici nazionali, con un conseguente effetto dissuasivo.

(17)

La trasparenza salariale potrebbe migliorare anche se i datori di lavoro fossero tenuti a presentare regolarmente relazioni sulle retribuzioni, ripartite per genere e suddivise per categoria di dipendenti e posizioni; queste relazioni costituirebbero una base su cui discutere, dati alla mano, le misure in grado di applicare il principio della parità retributiva. Perché questa forma di pubblicazione collettiva dei salari non costituisca un onere eccessivo, ne dovrebbero essere esentate le imprese o le organizzazioni con meno di 50 dipendenti che rispondono alla definizione di piccola impresa secondo i criteri degli effettivi di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (9).

(18)

Gli audit salariali aiuterebbero a analizzare gli aspetti di genere delle retribuzioni e a fare un bilancio sull’applicazione del principio della parità retributiva. Su questi audit potrebbero basarsi le discussioni tra datori di lavoro e rappresentanti dei lavoratori mirate a eliminare le discriminazioni retributive di genere. Per evitare che questa misura generi un onere eccessivo, ne dovrebbero essere esenti le imprese o le organizzazioni con meno di 250 dipendenti che rispondono alla definizione di impresa media secondo i criteri degli effettivi di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.

(19)

Incoraggiare o obbligare le parti sociali a discutere e prestare particolare attenzione, in sede di contrattazione collettiva, alle questioni riguardanti la parità retributiva è un altro modo per aumentare la trasparenza salariale e colmare il divario retributivo di genere.

(20)

Per poter analizzare e monitorare come cambia il divario salariale tra uomini e donne a livello europeo è fondamentale che gli Stati membri compilino statistiche salariali suddivise per genere e trasmettano dati completi e accurati a Eurostat. Le statistiche sulla struttura delle retribuzioni che gli Stati membri sono tenuti a produrre ogni quattro anni in forza del regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio (10) facilitano il calcolo del divario retributivo di genere. Per il 2006 e per il 2010 il divario retributivo è stato calcolato in base ai dati raccolti nel quadro dell’indagine sulla struttura delle retribuzioni. Per il 2007 e per il 2009 i dati sul divario retributivo di genere sono stati comunicati su base volontaria, spesso in ritardo e sotto forma di bozza da rivedere. Disporre di statistiche annue di elevata qualità favorirebbe la trasparenza e permetterebbe di conoscere meglio il problema della disparità retributiva di genere. La disponibilità e la comparabilità di questi dati è fondamentale per poter valutare gli sviluppi realizzati in tutta l’Unione.

(21)

In assenza di una definizione del concetto di lavoro di pari valore e di criteri di valutazione chiari che permettano di paragonare diverse posizioni, le vittime di discriminazioni retributive incontrano notevoli ostacoli nel far valere i propri diritti in tribunale. Per valutare se alcuni dipendenti svolgono un lavoro di pari valore, occorre tener presente una serie di fattori, tra cui la natura delle mansioni e i requisiti in termini di lavoro e formazione. Includere nella normativa nazionale la definizione di lavoro di pari valore, insieme a criteri di valutazione e classificazione del lavoro, faciliterebbe i ricorsi dinanzi ai giudici nazionali nei casi di discriminazione salariale.

(22)

Sistemi di valutazione e classificazione del lavoro neutri sotto il profilo del genere contribuiscono a creare un sistema salariale trasparente: misurando e paragonando mansioni di contenuto diverso ma di valore equivalente, questi sistemi permettono di individuare discriminazioni retributive indirette dovute a una sottovalutazione dei posti ricoperti tipicamente da donne e permettono quindi di sostenere il principio del lavoro di pari valore. Gli Stati membri, le parti sociali e i datori di lavoro sono invitati a promuovere lo sviluppo e l’uso di sistemi di valutazione e classificazione del lavoro non discriminatori, ispirandosi all’allegato 1 del documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la relazione sull’applicazione della direttiva 2006/54/CE (11).

(23)

Il coinvolgimento delle autorità per le pari opportunità è un fattore essenziale per un’applicazione efficace del principio della parità retributiva. È quindi opportuno che i loro poteri e il loro mandato coprano i casi di discriminazione retributiva e gli eventuali obblighi di trasparenza. Gli ostacoli in termini di costi e procedure che incontrano le vittime di discriminazioni retributive potrebbero essere diminuiti permettendo a queste autorità di rappresentare i singoli dipendenti. Questo ridurrebbe i rischi legati al processo a carico di singoli lavoratori e potrebbe porre rimedio al numero attualmente molto ridotto di cause per disparità retributiva.

(24)

Le attività di sensibilizzazione permettono di far conoscere l’esistenza e l’importanza del principio della parità retributiva. Gli Stati membri andrebbero incoraggiati a condurre campagne di sensibilizzazione rivolte a imprese e organizzazioni, alle parti sociali e al grande pubblico in modo da promuovere efficacemente questo principio, introdurre metodi di valutazione e classificazione del lavoro neutri sotto il profilo del genere e colmare il divario retributivo più in generale. Occorrono inoltre interventi da parte delle imprese e delle organizzazioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

I.   OGGETTO

1)

Scopo della presente raccomandazione è fornire agli Stati membri orientamenti che li aiutino a garantire un’applicazione migliore e più efficace del principio della parità retributiva, che permetta di contrastare le discriminazioni salariali e contribuire a colmare il persistente divario retributivo tra i sessi.

II.   TRASPARENZA SALARIALE

2)

Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare i datori di lavoro pubblici e privati e le parti sociali a adottare politiche che garantiscano la trasparenza della composizione e delle strutture salariali. Gli Stati membri dovrebbero porre in essere misure specifiche atte a promuovere la trasparenza salariale, che includano in particolare almeno una delle azioni di cui ai punti da 3 a 6, secondo un approccio concepito in funzione della specifica situazione nazionale.

Diritto dei lavoratori di accedere alle informazioni sui livelli salariali

3)

Gli Stati membri dovrebbero porre in essere misure adeguate e proporzionate per garantire ai dipendenti di poter chiedere informazioni sui livelli salariali, ripartite per genere e in funzione delle categorie di lavoratori che svolgono uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore. Oltre al salario di base fisso queste informazioni dovrebbero comprendere elementi complementari o variabili, come pagamenti in natura e bonus.

Relazioni sulle retribuzioni

4)

Gli Stati membri dovrebbero porre in essere misure che assicurino che i datori di lavoro in imprese e organizzazioni con almeno 50 effettivi informino regolarmente i dipendenti, i rappresentanti dei lavoratori e le parti sociali sulla retribuzione media per categoria di dipendente o posizione, ripartita per genere.

Audit salariali

5)

Gli Stati membri dovrebbero adottare misure adeguate per garantire la conduzione di audit salariali nelle imprese e organizzazioni con almeno 250 dipendenti. Questi audit dovrebbero comportare un’analisi della percentuale di donne e uomini in ciascuna categoria di dipendenti o posizione e dei sistemi di valutazione e classificazione del lavoro utilizzati, e fornire informazioni dettagliate sulle remunerazioni e sui differenziali retributivi di genere. Gli audit salariali dovrebbero essere messi a disposizione dei rappresentanti dei lavoratori e delle parti sociali su richiesta.

Contrattazione collettiva

6)

Fatta salva l’autonomia delle parti sociali e nel rispetto delle norme e delle prassi nazionali, gli Stati membri dovrebbero garantire che la questione della parità retributiva, compresi gli audit salariali, sia discussa al livello adeguato di contrattazione collettiva.

Statistiche e dati amministrativi

7)

Gli Stati membri dovrebbero migliorare la disponibilità di dati aggiornati sul divario retributivo di genere trasmettendo tempestivamente a Eurostat statistiche annue. Queste statistiche, calcolate su base annua, dovrebbero essere suddivise per sesso, settore economico (12), orario di lavoro (tempo pieno/tempo parziale), controllo economico (pubblico/privato) e età.

8)

Gli Stati membri dovrebbero inoltre fornire alla Commissione i dati sul tipo e sul numero di casi di discriminazione retributiva al momento della notifica di cui al punto 18.

Protezione dei dati

9)

Nella misura in cui le informazioni trasmesse in forza di misure adottate in applicazione dei punti da 3 a 8 divulghino dati personali, occorre garantirne la conformità alle normative nazionali in materia di protezione dei dati, in particolare quelle che attuano la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13).

Concetto di lavoro di pari valore

10)

Conformemente con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, è opportuno che gli Stati membri chiariscano il concetto di «lavoro di pari valore» nel proprio ordinamento. Il valore del lavoro dovrebbe essere valutato e paragonato in base a criteri oggettivi quali i requisiti professionali, di istruzione e di formazione, le competenze, l’impegno e le responsabilità, il lavoro svolto e la natura dei compiti assegnati.

Sistemi di valutazione e classificazione del lavoro

11)

Per prevenire, individuare e eliminare scarti retributivi dovuti a tabelle salariali discriminatorie, gli Stati membri dovrebbero promuovere, anche in quanto datori di lavoro del settore pubblico, lo sviluppo e l’uso di sistemi di valutazione e classificazione del lavoro neutri sotto il profilo del genere, incoraggiandone nello specifico l’adozione da parte dei datori di lavoro e delle parti sociali.

12)

Per quanto riguarda i sistemi di valutazione e classificazione professionale neutri sotto il profilo del genere, gli Stati membri sono incoraggiati a ispirarsi all’allegato 1 del documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la relazione sull’applicazione della direttiva 2006/54/CE.

III.   DISPOSIZIONI ORIZZONTALI

Autorità per le pari opportunità

13)

Gli Stati membri dovrebbero assicurare che i poteri e il mandato dell’autorità nazionale per le pari opportunità coprano le questioni collegate alle discriminazioni retributive di genere, inclusi gli obblighi di trasparenza. Ove opportuno gli Stati membri dovrebbero riconoscere a queste autorità il diritto di accedere alle informazioni e agli audit di cui ai punti 4 e 5 della presente raccomandazione.

14)

Gli Stati membri dovrebbero ridurre gli ostacoli procedurali che impediscono di intentare cause per discriminazione salariale, consentendo alle autorità per le pari opportunità di rappresentare i singoli dipendenti nelle cause per discriminazioni retributive.

15)

Gli Stati membri dovrebbero garantire una cooperazione e un coordinamento più intensi tra l’autorità nazionale per le pari opportunità e gli organismi nazionali con funzioni ispettive sul mercato del lavoro.

Controllo e applicazione

16)

Gli Stati membri dovrebbero monitorare costantemente l’applicazione del principio della parità retributiva e di tutti i mezzi di ricorso previsti nei casi di discriminazione retributiva.

Attività di sensibilizzazione

17)

Gli Stati membri dovrebbero svolgere attività di sensibilizzazione presso le imprese e le organizzazioni pubbliche e private, le parti sociali e il grande pubblico in modo da promuovere il principio della parità retributiva per un lavoro di pari valore e la trasparenza salariale, eliminare le cause del divario retributivo di genere e elaborare strumenti che permettano di analizzare e valutare le disparità salariali.

IV.   FOLLOW-UP

18)

È opportuno che gli Stati membri adottino le misure necessarie per garantire l’applicazione della presente raccomandazione e sono invitati a notificare tali misure alla Commissione entro il 31 dicembre 2015 onde permetterle di seguire da vicino la situazione, estendere una relazione sui progressi realizzati nell’attuazione della raccomandazione e valutare, su tale base, ulteriori provvedimenti necessari.

V.   DISPOSIZIONI FINALI

19)

Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione. Ne sono inoltre destinatarie le parti sociali, soprattutto negli Stati membri dove rivestono, secondo le norme e le prassi nazionali, particolari responsabilità nell’applicazione del principio della parità retributiva in qualità di negoziatori di contratti collettivi.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2014

Per la Commissione

Viviane REDING

Vicepresidente


(1)  Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23).

(2)  Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Combattere il divario di retribuzione tra donne e uomini», del 18 luglio 2007.

(3)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, «Legiferare con intelligenza nell’Unione europea», dell’8 ottobre 2010.

(4)  GU C 16 E del 22.1.2010, pag. 21.

(5)  P7_TA(2012)0225.

(6)  GU C 345 del 18.12.2010, pag. 1.

(7)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, «Investire nel settore sociale a favore della crescita e della coesione, in particolare attuando il Fondo sociale europeo nel periodo 2014-2020» (pag. 13).

(8)  Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull’applicazione della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.

(9)  Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(10)  Regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio, del 9 marzo 1999, relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro (GU L 63 del 12.3.1999, pag. 6).

(11)  Commission Staff Working Document accompanying the Report from the Commission to the Council and the European Parliament on the application of Directive 2006/54/EC of the European Parliament and of the Council of 5 July 2006 on the implementation of the principle of equal opportunities and equal treatment of men and women in matters of employment and occupation, SWD(2013)512 final.

(12)  Almeno NACE Rev.2, sezioni da B a S esclusa la sezione O.

(13)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, del 23.11.1995, pag. 31).