ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2014.069.ita |
||
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 69 |
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
57.° anno |
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
8.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 69/1 |
Informazioni sulla data di entrata in vigore del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro
Dopo la firma il 18 settembre 2012, il governo della Danimarca, il governo locale della Groenlandia e l'Unione europea hanno notificato, rispettivamente in data 21 dicembre 2012, 28 dicembre 2012 e 29 gennaio 2014, di avere espletato le procedure interne per la conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca.
Il protocollo è pertanto entrato in vigore il 29 gennaio 2014 a norma dell'articolo 13, paragrafo 1 dello stesso.
8.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 69/2 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
dell'11 febbraio 2014
sulla firma, a nome della Unione europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo all’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, riguardante la partecipazione della Repubblica di Croazia quale parte contraente in seguito alla sua adesione all’Unione europea
(2014/122/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 217 in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5, e con l’articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,
visto l’atto di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 24 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati con la Confederazione svizzera relativi all’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, riguardante la partecipazione della Repubblica di Croazia quale parte contraente in vista dell’allargamento dell’Unione europea. La Croazia ha aderito all’Unione europea il 1o luglio 2013. |
(2) |
I negoziati sul protocollo si sono recentemente conclusi. |
(3) |
È opportuno, pertanto, che il protocollo sia firmato a nome dell’Unione europea e dei suoi Stati membri, con riserva della sua conclusione in data successiva, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La firma, a nome della Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo all’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, riguardante la partecipazione della Repubblica di Croazia quale parte contraente in seguito alla sua adesione all’Unione europea, è approvata con riserva della conclusione del protocollo stesso.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione e dei suoi Stati membri.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.
Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2014
Per il Consiglio
Il presidente
E. VENIZELOS
REGOLAMENTI
8.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 69/3 |
REGOLAMENTO (UE) N. 214/2014 DELLA COMMISSIONE
del 25 febbraio 2014
che modifica gli allegati II, IV, XI, XII e XVIII della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (1), in particolare l’articolo 39, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2007/46/CE istituisce un quadro armonizzato recante le disposizioni amministrative e i requisiti tecnici generali per tutti i nuovi veicoli. In particolare, essa elenca gli atti normativi che fissano i requisiti tecnici che i veicoli devono soddisfare al fine di ottenere l’omologazione CE. Inoltre, la direttiva 2007/46/CE ha reso obbligatoria l’omologazione CE dei veicoli completi per i veicoli per uso speciale, secondo il calendario di cui all’allegato XIX della medesima. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha introdotto nuovi dispositivi di sicurezza per i veicoli e ha disposto l’abrogazione di alcune direttive e la loro sostituzione con i regolamenti corrispondenti della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE). |
(3) |
L’allegato XI della direttiva 2007/46/CE reca un elenco degli atti normativi per l’omologazione CE dei veicoli per uso speciale, nonché disposizioni specifiche per tali veicoli. È essenziale adattare l’allegato XI per tener conto dei cambiamenti introdotti dal regolamento (CE) n. 661/2009. Si applica la data di messa in applicazione del regolamento (CE) n. 661/2009. |
(4) |
Per conseguire l’armonizzazione dei requisiti tecnici applicabili all’omologazione CE dei veicoli completi per uso speciale, è indispensabile modificare l’allegato II della direttiva 2007/46/CE e stabilire requisiti più rigorosi per le ambulanze e i veicoli con accesso per sedie a rotelle. Per consentire all’industria di adeguare i propri veicoli, tali requisiti più rigorosi vanno applicati solo ai nuovi tipi di veicoli. |
(5) |
L’allegato XVIII della direttiva 2007/46/CE era pertinente per l’immatricolazione dei veicoli per uso speciale basata su veicoli incompleti ai quali era stata rilasciata un’omologazione nazionale. Poiché le omologazioni CE sostituiranno le omologazioni nazionali secondo il calendario di cui all’allegato XIX della direttiva 2007/46/CE, è opportuno sopprimere l’allegato XVIII al termine del periodo transitorio previsto nell’allegato XIX della direttiva 2007/46/CE. |
(6) |
Nell’allegato IV, parte II, della direttiva 2007/46/CE sono elencati i regolamenti UNECE riconosciuti come alternativi alle direttive menzionate nella parte I dell’allegato IV. In vista dell’abrogazione della maggior parte di tali direttive con il regolamento (CE) n. 661/2009 a decorrere dal 1o novembre 2014 e dell’adozione di un nuovo regolamento UNECE sulla sicurezza dei pedoni, è opportuno aggiornare le voci pertinenti dell’allegato IV, parte II, della direttiva 2007/46/CE. Inoltre, è opportuno procedere alla correzione di alcuni errori nell’allegato IV di tale direttiva. |
(7) |
L’allegato XII della direttiva 2007/46/CE è stato modificato lo stesso giorno dal regolamento (UE) n. 1229/2012 (3) della Commissione e dal regolamento (UE) n. 1230/2012 (4) della Commissione, e ciò potrebbe determinare una mancanza di chiarezza in merito al numero di unità ammesse per i veicoli in possesso di un’omologazione di piccole serie, poiché il regolamento (UE) n. 1229/2012 era stato redatto per essere pubblicato dopo il regolamento (UE) n. 1230/2012. Per eliminare questa incertezza, è opportuno pubblicare nuovamente la versione consolidata dell’allegato XII come modificato da questi due testi giuridici. |
(8) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2007/46/CE. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato tecnico — Veicoli a motore, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La direttiva 2007/46/CE è così modificata:
1) |
gli allegati II, IV, XI e XII sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento; |
2) |
l’allegato XVIII è soppresso. |
Articolo 2
A decorrere dal 1o novembre 2014, le autorità nazionali non considereranno più validi i certificati di conformità dei veicoli ai fini dell’articolo 26, paragrafo 1, salvo che le omologazioni in questione non siano state aggiornate per soddisfare i requisiti dell’allegato XI della direttiva 2007/46/CE, come modificato dal presente regolamento.
Tuttavia, i requisiti supplementari riguardanti il vano delle ambulanze adibito al trasporto del paziente, di cui all’allegato XI, appendice 1, della direttiva 2007/46/CE, e i requisiti supplementari per sottoporre a prova il dispositivo di blocco delle sedie a rotelle e il sistema di ritenuta degli occupanti dei veicoli con accesso per sedie a rotelle, di cui all’allegato XI, appendice 3, della direttiva 2007/46/CE, si applicano a decorrere dal 1o novembre 2014 solo ai nuovi tipi di veicoli.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’articolo 1, paragrafo 2, l’articolo 2, il punto 1, lettera a) e il punto 2, lettera b), punto i), dell’allegato si applicano a decorrere dal 1o novembre 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 1229/2012 della Commissione, del 10 dicembre 2012, che modifica gli allegati IV e XII della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 353 del 21.12.2012, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione, del 12 dicembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di omologazione per le masse e le dimensioni dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 353 del 21.12.2012, pag. 31).
ALLEGATO
La direttiva 2007/46/CE è così modificata:
1) |
Nell’allegato II, parte A,
|
2) |
L’allegato IV è così modificato:
|
3) |
L’allegato XI è sostituito dal seguente: «ALLEGATO XI NATURA E DISPOSIZIONI APPLICABILI ALL’OMOLOGAZIONE CE DEI VEICOLI PER USO SPECIALE Appendice 1 Autocaravan — Ambulanze — Carri funebri
Requisiti aggiuntivi per le ambulanze Il vano delle ambulanze adibito al trasporto del paziente deve soddisfare le prescrizioni della norma EN 1789:2007 + A1:2010 + A2:2014 relative ai veicoli medici e alla loro attrezzatura — autoambulanze, ad eccezione della sezione 6.5 “Elenco delle attrezzature”. La prova di conformità deve essere fornita mediante una relazione di prova di un servizio tecnico. Se è previsto uno spazio per sedie a rotelle, valgono le prescrizioni di cui all’appendice 3, relative ai sistemi di blocco delle sedie a rotelle e di ritenuta dei loro occupanti. Appendice 2 Veicoli blindati
Appendice 3 Veicoli con accesso per sedie a rotelle
Requisiti supplementari per sottoporre a prova il dispositivo di blocco delle sedie a rotelle e il sistema di ritenuta degli occupanti
0. Definizioni
1. Prescrizioni generali
2. Prove statiche a bordo del veicolo 2.1. Ancoraggi del sistema di ritenuta dell’occupante della sedia a rotelle
2.2. Ancoraggi del dispositivo di blocco della sedia a rotelle Gli ancoraggi del dispositivo di blocco della sedia a rotelle devono resistere alle seguenti forze, per almeno 0,2 secondi, applicate attraverso l’SWC (o un modello di sedia a rotelle adatto, il cui interasse, la cui altezza della seduta e i cui punti di fissaggio del dispositivo di blocco siano conformi alle specifiche dell’SWC), ad una altezza di 300 ± 100 mm dalla superficie su cui poggia l’SWC:
2.3. Componenti del sistema
3. Prove dinamiche a bordo del veicolo
Appendice 4 Altri veicoli per uso speciale (inclusi gruppo speciale, veicoli predisposti per attrezzature intercambiabili e caravan) È necessario soddisfare nella misura del possibile i requisiti di cui all’allegato IV. L’applicazione delle deroghe è consentita esclusivamente se il fabbricante fornisce all’autorità di omologazione la prova, da questa giudicata sufficiente, che il veicolo, in virtù della sua funzione particolare, non può soddisfare tutte le prescrizioni.
Appendice 5 Gru mobili
Appendice 6 Veicoli per trasporto eccezionale
Significato delle note
|
4) |
L’allegato XII è sostituito dal seguente: «ALLEGATO XII LIMITI DELLE PICCOLE SERIE E DEI VEICOLI DI FINE SERIE A. LIMITI DELLE PICCOLE SERIE
B. LIMITI DEI VEICOLI DI FINE SERIE Il numero massimo di veicoli completi o completati messi in circolazione in ogni Stato membro secondo la procedura “fine serie” è limitato in base ad uno dei seguenti metodi, a scelta dello Stato membro:
|
(1) Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico
(2) Qualsiasi sistema di protezione frontale fornito con il veicolo deve essere conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 78/2009, essere dotato di un numero di omologazione e recare il relativo marchio.
8.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 69/65 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 215/2014 DELLA COMMISSIONE
del 7 marzo 2014
che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 8, terzo comma, l'articolo 22, paragrafo 7, quinto comma e l'articolo 96, paragrafo 2, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 1303/2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), che forniscono sostegno a titolo della politica di coesione e attualmente operano nell'ambito di un quadro comune. |
(2) |
Le disposizioni di cui al presente regolamento, inerenti alle norme specifiche di ciascuno dei cinque fondi strutturali e di investimento europei (i fondi «SIE»), sono strettamente correlate ad aspetti comuni a tre o più di essi, vale a dire una metodologia per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento, e tutte incidono sul contenuto dei programmi. Al fine di garantire la coerenza tra tali disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente per agevolare la programmazione strategica dei fondi SIE e per consentire a tutti i residenti nell'Unione di avere una visione completa e un accesso uniforme agli stessi, è auspicabile riunire in un unico regolamento tali elementi inerenti alla programmazione dei fondi SIE, da disciplinare mediante atti di esecuzione come prescritto dal regolamento (UE) n. 1303/2013. |
(3) |
A norma dell'articolo 8, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, è necessario adottare una metodologia comune per determinare il livello di sostegno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici per ciascuno dei cinque fondi SIE. Tale metodologia dovrebbe consistere nell'assegnare una ponderazione specifica al sostegno fornito a titolo dei fondi SIE a un livello corrispondente alla misura in cui il sostegno stesso apporta un contributo agli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi. La ponderazione specifica attribuita dovrebbe essere differenziata valutando se il sostegno fornisce un contributo rilevante o intermedio agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici. Se il sostegno non concorre a detti obiettivi o il contributo è insignificante, dovrebbe essere assegnata la ponderazione zero. La ponderazione standard dovrebbe essere utilizzata per garantire un approccio armonizzato alla sorveglianza delle spese connesse ai cambiamenti climatici in diverse politiche dell'Unione. In ogni caso è opportuno che la metodologia rispecchi le differenze negli interventi di ciascuno dei vari fondi SIE. A norma del regolamento (UE) n. 1303/2013, per quanto riguarda FESR, FSE e Fondo di coesione la ponderazione dovrebbe essere attribuita alle categorie di intervento stabilite nella nomenclatura adottata dalla Commissione. Per quanto riguarda il FEASR la ponderazione dovrebbe essere attribuita ai settori prioritari definiti nel regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e per quanto riguarda il FEAMP alle misure definite in un futuro atto giuridico dell'Unione, che stabilisce le condizioni per il sostegno finanziario alla politica marittima e della pesca per il periodo di programmazione 2014-2020. |
(4) |
A norma dell'articolo 22, paragrafo 7, quinto comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, è altresì necessario stabilire modalità dettagliate per determinare i target intermedi e i target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per ciascuna priorità inclusa nei programmi finanziati dai fondi SIE e per valutare il conseguimento di tali target intermedi e target finali. |
(5) |
La verifica dell'ottemperanza dei target intermedi e dei target finali rispetto alle condizioni di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1303/2013 richiede la registrazione delle informazioni utilizzate a tale scopo e dell'approccio metodologico adottato per definire il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione. Sebbene l'inserimento di tali informazioni nei programmi dovrebbe essere facoltativo, è opportuno che detta documentazione sia resa disponibile sia allo Stato membro sia alla Commissione per fornire informazioni in merito allo sviluppo di un quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione coerente con l'allegato II del regolamento (UE) n. 1303/2013. |
(6) |
Il conseguimento dei target intermedi stabiliti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione è una condizione indispensabile per la dotazione definitiva della riserva di efficacia dell'attuazione e una grave carenza nel conseguire i target intermedi può determinare la sospensione dei pagamenti intermedi. È pertanto importante stabilire modalità dettagliate per definire i target intermedi e per precisare in che cosa consiste il loro conseguimento. |
(7) |
Dato che il conseguimento dei target finali previsti per la fine del periodo di programmazione costituisce una misura importante per l'erogazione dei fondi SIE e una grave carenza nel conseguire detti target può condurre ad una rettifica finanziaria, è importante indicare chiaramente le modalità per la definizione dei target finali e precisare in che cosa consiste il loro conseguimento o una grave carenza nel raggiungerli. |
(8) |
Allo scopo di tenere conto dei progressi nell'attuazione delle operazioni nell'ambito di una priorità, è necessario definire le caratteristiche delle fasi di attuazione principali. |
(9) |
Nell'intento di garantire che il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione rispecchi adeguatamente gli obiettivi e i risultati perseguiti per ciascun fondo o per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e per categoria di regioni è necessario, se del caso, stabilire disposizioni specifiche sulla struttura del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e sulla valutazione del conseguimento dei target intermedi e dei target finali, qualora una priorità riguardi più di un fondo o di una categoria di regioni. Poiché solo il FSE e il FESR prevedono dotazioni finanziarie per categoria di regioni, queste non dovrebbero essere considerate pertinenti ai fini dell'istituzione di un quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per il Fondo di coesione, il FEASR e il FEAMP. |
(10) |
A norma dell'articolo 96, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013 è necessario specificare categorie comuni di intervento per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione per consentire agli Stati membri di trasmettere alla Commissione, per tutta la durata del periodo di attuazione di un programma, informazioni coerenti sull'uso programmato di tali fondi nonché informazioni sulla dotazione complessiva, sulla spesa relativa a detti fondi per categoria e sul numero di interventi. Si intende in tal modo consentire alla Commissione di informare in modo adeguato le altre istituzioni e i cittadini dell'Unione in merito all'uso dei fondi. Ad eccezione delle categorie di intervento che corrispondono direttamente agli obiettivi tematici o alle priorità di investimento di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013 e ai regolamenti specifici di ciascun fondo, le categorie di intervento possono essere applicate a un sostegno nell'ambito di diversi obiettivi tematici. |
(11) |
Al fine di consentire la rapida applicazione delle misure di cui al presente regolamento, esso dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
(12) |
Le misure di cui al presente regolamento sono in linea con quanto disposto dall'articolo 150, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, poiché il comitato di coordinamento per i fondi strutturali e di investimento europei, istituito dall'articolo 150, paragrafo 1, del regolamento medesimo, ha formulato un parere in tal senso, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
METODOLOGIA PER DETERMINARE IL SOSTEGNO AGLI OBIETTIVI IN MATERIA DI CAMBIAMENTI CLIMATICI PER CIASCUNO DEI FONDI SIE
(A norma dell'articolo 8, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013)
Articolo 1
Metodologia per il calcolo del sostegno a titolo del FESR, del FSE e del Fondo di coesione per gli obiettivi in materia di cambiamenti climatici
1. Il calcolo del sostegno da destinare agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici a titolo del FESR e del Fondo di coesione è effettuato in due fasi, come segue:
a) |
i coefficienti di cui alla tabella 1 dell'allegato I del presente regolamento si applicano, in base al codice del campo di intervento, ai dati finanziari registrati per tali codice; |
b) |
per quanto concerne i dati finanziari registrati in relazione ai codici dei campi di intervento che presentano un coefficiente pari a zero, qualora i dati finanziari figurino nella dimensione dell'obiettivo tematico ai codici 04 e 05 di cui alla tabella 5 dell'allegato I del presente regolamento, ai dati si attribuisce una ponderazione corrispondente ad un coefficiente del 40 % in termini di contributo apportato agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici. |
2. I coefficienti relativi ai cambiamenti climatici di cui alla tabella 1 dell'allegato I del presente regolamento si applicano anche alle rispettive categorie nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, istituito in forza dell'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
3. Il calcolo del sostegno a favore degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici a titolo del FSE viene effettuato rilevando i dati finanziari registrati al codice della dimensione 01 «Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio«, in conformità alla dimensione 6 «Codici relativi alla dimensione tematica secondaria nel quadro del Fondo sociale europeo» di cui alla tabella 6 dell'allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
Metodologia per il calcolo del sostegno a titolo del FEASR per gli obiettivi in materia di cambiamenti climatici
1. L'importo indicativo del sostegno da destinare agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici a titolo del FEASR in ciascun programma, come indicato all'articolo 27, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013, è calcolato applicando i coefficienti di cui all'allegato II del presente regolamento alle spese programmate figuranti nel piano di finanziamento di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda le priorità e i settori prioritari di cui all'articolo 5, punto 3, lettera b), punti 4, 5 e punto 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013.
2. Ai fini della registrazione delle informazioni in merito al sostegno utilizzato per gli obiettivi in materia di cambiamenti climatici nella relazione di attuazione annuale a norma dell'articolo 50, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013, i coefficienti di cui al paragrafo 1 si applicano alle informazioni sulle spese di cui all'articolo 75, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013.
Articolo 3
Metodologia per il calcolo del sostegno a titolo del FEAMP per gli obiettivi in materia di cambiamenti climatici
1. Il contributo apportato dal FEAMP in materia di cambiamenti climatici è calcolato applicando a ciascuna delle principali misure finanziate dal FEAMP coefficienti che riflettono la pertinenza di ciascuna di tali misure in materia di cambiamenti climatici.
Il sostegno a titolo del FEAMP agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici è calcolato sulla scorta delle seguenti informazioni:
a) |
l'importo indicativo del sostegno da utilizzare dal FEAMP per gli obiettivi in materia di cambiamenti climatici in ciascun programma di cui all'articolo 27, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013; |
b) |
i coefficienti stabiliti per le principali misure finanziate dal FEAMP di cui all'allegato III del presente regolamento; |
c) |
le informazioni fornite dagli Stati membri sulle dotazioni finanziarie e sulle spese per ciascuna misura nelle relazioni di attuazione annuali a norma dell'articolo 50, paragrafi 4 e 5, del regolamento n. 1303/2013; |
d) |
le informazioni e i dati forniti dagli Stati membri sulle operazioni selezionate per il finanziamento a norma di un futuro atto giuridico dell'Unione, che stabilisce le condizioni per il sostegno finanziario alla politica marittima e della pesca per il periodo di programmazione 2014-2020 (di seguito «il regolamento FEAMP»). |
2. Uno Stato membro può proporre nel proprio programma operativo che un coefficiente del 40 % sia assegnato a una misura cui è attribuito un coefficiente pari allo 0 % nell'allegato III del presente regolamento, a condizione che possa dimostrare la pertinenza di tale misura nell'ambito della mitigazione dei cambiamenti climatici o dell'adattamento ai medesimi.
CAPO II
DETERMINAZIONE DEI TARGET INTERMEDI E DEI TARGET FINALI NEL QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE E VALUTAZIONE DEL LORO CONSEGUIMENTO
(A norma dell'articolo 22, paragrafo 7, quinto comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013)
Articolo 4
Informazioni da registrare a cura degli organismi deputati alla preparazione dei programmi
1. Gli organismi deputati alla preparazione dei programmi registrano le informazioni sulle metodologie e sui criteri applicati alla selezione degli indicatori per il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, al fine di garantire che i corrispondenti target intermedi e target finali soddisfino le condizioni di cui all'allegato II, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 per tutti i programmi e le priorità che beneficiano del sostegno dei fondi SIE nonché della dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile («IOG») di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), soggetta alle eccezioni di cui all'allegato II, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
2. Le informazioni registrate a cura degli organismi deputati alla preparazione dei programmi consentono la verifica della conformità alle condizioni di cui all'allegato II, punto 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto concerne i target intermedi e i target finali. Ciò comprende quanto segue:
a) |
dati o elementi di prova utilizzati per stimare il valore dei target intermedi e dei target finali e il metodo di calcolo, come i dati sui costi unitari, i parametri di riferimento, il tasso di attuazione standard o un tasso di attuazione precedente, i pareri degli esperti e le conclusioni della valutazione ex ante; |
b) |
informazioni sulla quota della dotazione finanziaria rappresentata dalle operazioni, alla quale corrispondono gli indicatori di output e le fasi di attuazione principali di cui al quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione nonché la spiegazione del metodo adottato per il calcolo di tale quota; |
c) |
informazioni sulle modalità di applicazione della metodologia e dei meccanismi atti a garantire la coerenza nel funzionamento del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, stabiliti dall'accordo di partenariato conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), punto iv), del regolamento (UE) n. 1303/2013; |
d) |
una spiegazione relativa alla selezione degli indicatori di risultato o delle fasi di attuazione principali, laddove questi siano stati inclusi nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione. |
3. Le informazioni sulle metodologie e sui criteri applicati per selezionare gli indicatori per il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione nonché per fissare i corrispondenti target intermedi e target finali registrati dagli organismi deputati alla preparazione dei programmi sono rese disponibili su richiesta della Commissione.
4. I requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo si applicano anche alla revisione dei target intermedi e dei target finali conformemente all'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1303/2013.
Articolo 5
Istituzione dei target intermedi e dei target finali
1. I target intermedi e i target finali sono fissati a livello di priorità, fatta eccezione per i casi di cui all'articolo 7. Gli indicatori di output e le fasi di attuazione principali di cui al quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione corrispondono ad oltre il 50 % della dotazione finanziaria della priorità. Allo scopo di stabilire detto importo, una dotazione relativa ad un indicatore o ad una fase di attuazione principale non viene contata più di una volta.
2. Per tutti i fondi SIE, tranne che per il FEASR, il target intermedio e il target finale per un indicatore finanziario si riferiscono all'importo totale delle spese ammissibili, contabilizzato nel sistema contabile dell'autorità di certificazione e certificato da tale autorità in conformità all'articolo 126, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013.
Per il FEASR essi si riferiscono all'importo totale della spesa pubblica sostenuta, contabilizzato nel sistema comune per il monitoraggio e la valutazione.
3. Per tutti i fondi SIE, tranne che per il FSE e il FEASR, il target intermedio e il target finale per un indicatore di output si riferiscono ad operazioni, laddove tutte le azioni che hanno portato a output siano state integralmente attuate ma per le quali non tutti i pagamenti siano necessariamente stati effettuati.
Per il FSE e per il FEASR, per le misure di cui all'articolo 16, all'articolo 19, paragrafo 1, lettera c), all'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), agli articoli 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, del regolamento (UE) n. 1305/2013, essi possono riguardare anche il valore conseguito per operazioni avviate, qualora alcune delle azioni che producono gli output siano ancora in corso.
Per altre misure nel quadro del FEASR essi si riferiscono alle operazioni completate conformemente all'articolo 2, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
4. Una fase di attuazione principale è una fase importante nell'attuazione di operazioni nell'ambito di una priorità, il cui completamento è verificabile e può essere espresso mediante un numero o una percentuale. Ai fini degli articoli 6 e 7 del presente regolamento, le fasi di attuazione principali sono trattate come indicatori.
5. Un indicatore di risultato viene utilizzato soltanto se del caso e strettamente correlato agli interventi strategici che beneficiano di sostegno.
6. Qualora risulti che le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento siano basate su supposizioni inesatte che conducono ad una sottostima o ad una sovrastima dei target intermedi o dei target finali, ciò può costituire un caso debitamente giustificato conformemente all'allegato II, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
Articolo 6
Conseguimento dei target intermedi e dei target finali
1. Il conseguimento dei target intermedi e dei target finali viene valutato tenendo conto di tutti gli indicatori e delle fasi di attuazione principali inclusi nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, stabiliti al livello di priorità a norma dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1303/2013, salvo nei casi di cui all'articolo 7 del presente regolamento.
2. I target intermedi o i target finali di una priorità sono ritenuti conseguiti se per tutti gli indicatori inclusi nel rispettivo quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione è stato conseguito almeno l'85 % del valore del target intermedio entro la fine del 2018 o almeno l'85 % del valore del target finale entro la fine del 2023. A titolo di deroga, laddove il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione comprenda tre o più indicatori, i target intermedi o finali di una priorità possono essere considerati conseguiti se tutti gli indicatori, ad eccezione di uno, conseguono l'85 % del valore dei rispettivi target intermedi entro la fine del 2018 o l'85 % del valore dei rispettivi target finali entro la fine del 2023. L'indicatore che non consegue l'85 % del valore del rispettivo target intermedio o finale non può conseguire meno del 75 % del valore del rispettivo target intermedio o finale.
3. Per una priorità il cui quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione include non oltre due indicatori, viene considerata una grave carenza nel conseguire i target intermedi non raggiungere almeno il 65 % del valore del target intermedio entro la fine del 2018 per uno dei due. Viene considerata una grave carenza nel conseguire i target finali non raggiungere almeno il 65 % del valore del target finale entro la fine del 2023 per uno dei due indicatori.
4. Per una priorità il cui quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione comprende oltre due indicatori viene considerata una grave carenza nel conseguire i target intermedi non raggiungere almeno il 65 % del valore del target intermedio entro la fine del 2018 per almeno due di tali indicatori. Viene considerata una grave carenza nel conseguire i target finali non raggiungere almeno il 65 % del valore del target finale entro la fine del 2023 per almeno due di tali indicatori.
Articolo 7
Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per gli assi prioritari di cui all'articolo 96, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1303/2013 e per gli assi prioritari che integrano la IOG
1. Gli indicatori e le fasi di attuazione principali selezionati per il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, i corrispondenti target intermedi e target finali nonché i valori conseguiti sono ripartiti per fondo e, per il FESR e il FSE, per categoria di regioni.
2. Le informazioni richieste all'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento sono formulate per fondo e per categoria di regioni, se del caso.
3. Il conseguimento dei target intermedi e dei target finali viene valutato separatamente per ciascun fondo e per ciascuna categoria di regioni nell'ambito della priorità, tenendo conto degli indicatori, dei corrispondenti target intermedi e target finali nonché dei relativi valori conseguiti, ripartiti per fondo e per categoria di regioni. Gli indicatori di output e le fasi di attuazione principali di cui al quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione corrispondono ad oltre il 50 % della dotazione finanziaria del fondo e della categoria di regioni, se del caso. Allo scopo di stabilire detto importo, una dotazione relativa ad un indicatore o ad una fase di attuazione principale non viene contata più di una volta.
4. Qualora le risorse per la IOG siano programmate quale parte di un asse prioritario a norma dell'articolo 18, lettera c), del regolamento (UE) n. 1304/2013, un quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione viene istituito separatamente per la IOG e il conseguimento dei target intermedi stabiliti per la IOG viene valutato separatamente rispetto all'altra parte dell'asse prioritario.
CAPO III
NOMENCLATURA DELLE CATEGORIE DI INTERVENTO PER IL FESR, IL FSE E IL FONDO DI COESIONE NELL'AMBITO DELL'OBIETTIVO «INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE»
Articolo 8
Categorie di intervento per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione
(A norma dell'articolo 96, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013)
1. La nomenclatura per le categorie di intervento di cui all'articolo 96, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, è indicata nelle tabelle da 1 a 8 dell'allegato I del presente regolamento. I codici figuranti in queste tabelle si applicano al FESR con riguardo all'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione», al Fondo di coesione, al FSE e all'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, come specificato ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
2. I codici da 001 a 101 di cui alla tabella 1 dell'allegato I del presente regolamento si applicano esclusivamente al FESR e al Fondo di coesione.
I codici da 102 a 120 di cui alla tabella 1 dell'allegato I del presente regolamento si applicano esclusivamente al FSE.
Solo il codice 103 di cui alla tabella 1 dell'allegato I del presente regolamento si applica all'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile.
I codici 121, 122 e 123 di cui alla tabella 1 dell'allegato I del presente regolamento si applicano al FESR, al Fondo di coesione e al FSE.
3. I codici di cui alle tabelle da 2 a 4, 7 e 8 dell'allegato I del presente regolamento si applicano al FESR, al FSE, alla IOG e al Fondo di coesione.
I codici di cui alla tabella 5 dell'allegato I del presente regolamento si applicano esclusivamente al FESR e al Fondo di coesione.
I codici di cui alla tabella 6 dell'allegato I del presente regolamento si applicano esclusivamente al FSE e all'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 9
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'articolo 3 e l'allegato III del presente regolamento si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento FEAMP.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.
(2) Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).
(3) Regolamento. (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259).
(4) Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 181/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470).
ALLEGATO I
Nomenclatura per le categorie di intervento dei fondi (1) nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" e dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile
TABELLA 1: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE "CAMPO DI INTERVENTO"
|
Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici |
||
I Investimento produttivo: |
|||
|
0 % |
||
|
0 % |
||
|
40 % |
||
|
0 % |
||
II Infrastrutture che forniscono servizi di base e relativi investimenti: |
|||
Infrastrutture energetiche |
|
||
|
0 % |
||
|
0 % |
||
|
0 % |
||
|
0 % |
||
|
100 % |
||
|
100 % |
||
|
100 % |
||
|
100 % |
||
|
100 % |
||
|
100 % |
||
|
100 % |
||
|
100 % |
||
Infrastrutture ambientali |
|
||
|
0 % |
||
|
0 % |
||
|
0 % |
||
|
0 % |
||
|
40 % |
||
|
0 % |
||
|
100 % |
||
Infrastrutture di trasporto |
|
||
|
40 % |
||
|
40 % |
||
|
40 % |
||
|
40 % |
||
|
0 % |
||
|
0 % |
||
|
0 % |
||
|
0 % |
||
|
0 % |
||
|
0 % |
||
|
0 % |
||
|
40 % |
||
|
40 % |
||
|
0 % |
||
|
0 % |
||
|
40 % |
||
|
40 % |
||
|
40 % |
||
|
40 % |
||
Trasporti sostenibili |
|
||
|
40 % |
||
|
40 % |
||
Infrastrutture delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) |
|
||
|
0 % |
||
|
0 % |
||
|
0 % |
||
|
0 % |
||
III Infrastrutture sociali, sanitarie e didattiche e relativi investimenti: |
|||
|
0 % |
||
|
0 % |
||
|
0 % |
||
|
0 % |
||
|
0 % |
||
|
0 % |
||
|
0 % |
||
IV Sviluppo del potenziale endogeno: |
|||
Ricerca e sviluppo e innovazione |
|
||
|
0 % |
||
|
0 % |
||
|
0 % |
||
|
0 % |
||
|
0 % |
||
|
0 % |
||
|
0 % |
||
|
0 % |
||
|
0 % |
||
|
100 % |
||
Sviluppo delle imprese |
|
||
|
0 % |
||
|
0 % |
||
|
100 % |
||
|
40 % |
||
|
100 % |
||
|
100 % |
||
|
0 % |
||
|
0 % |
||
|
0 % |
||
|
0 % |
||
|
0 % |
||
|
0 % |
||
Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) — promozione della domanda, applicazioni e servizi |
|
||
|
0 % |
||
|
0 % |
||
|
0 % |
||
|
0 % |
||
|
0 % |
||
Ambiente |
|
||
|
40 % |
||
|
40 % |
||
|
40 % |
||
|
40 % |
||
|
100 % |
||
|
0 % |
||
|
0 % |
||
|
100 % |
||
|
0 % |
||
|
0 % |
||
|
0 % |
||
|
0 % |
||
|
0 % |
||
Altro |
|
||
|
0 % |
||
|
0 % |
||
|
0 % |
||
|
0 % |
||
|
40 % |
||
|
0 % |
||
V Promozione dell'occupazione sostenibile e di qualità e sostegno alla mobilità dei lavoratori: |
|||
|
0 % |
||
|
0 % |
||
|
0 % |
||
|
0 % |
||
|
0 % |
||
|
0 % |
||
|
0 % |
||
VI Promozione dell'inclusione sociale, lotta alla povertà e a qualsiasi discriminazione: |
|||
|
0 % |
||
|
0 % |
||
|
0 % |
||
|
0 % |
||
|
0 % |
||
|
0 % |
||
VII Investimenti nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per sviluppare capacità e favorire l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita: |
|||
|
0 % |
||
|
0 % |
||
|
0 % |
||
|
0 % |
||
VIII Rafforzamento della capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e dell'efficienza della pubblica amministrazione: |
|||
|
0 % |
||
|
0 % |
||
IX Assistenza tecnica: |
|||
|
0 % |
||
|
0 % |
||
|
0 % |
TABELLA 2: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE "FORME DI FINANZIAMENTO"
2. FORME DI FINANZIAMENTO |
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
TABELLA 3: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE "TERRITORIO"
3. TIPO DI TERRITORIO |
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
TABELLA 4: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE "MECCANISMI DI EROGAZIONE TERRITORIALE"
4. MECCANISMI DI EROGAZIONE TERRITORIALE |
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
TABELLA 5: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE "OBIETTIVO TEMATICO"
5. OBIETTIVO TEMATICO (FESR e Fondo di coesione) |
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
TABELLA 6: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE TEMATICA SECONDARIA NELL'AMBITO DEL FSE
|
Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici |
||
|
100 % |
||
|
0 % |
||
|
0 % |
||
|
0 % |
||
|
0 % |
||
|
0 % |
||
|
0 % |
||
|
0 % |
TABELLA 7: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE "ATTIVITÀ ECONOMICA"
7. ATTIVITÀ ECONOMICA |
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
TABELLA 8: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE "UBICAZIONE"
8. UBICAZIONE (2) |
|
Codice |
Ubicazione |
|
Codice della regione o della zona in cui è ubicata o effettuata l'operazione, come illustrato nella classificazione delle unità territoriali per la statistica (NUTS) che figura nell'allegato del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) |
(1) Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo di coesione e Fondo sociale europeo.
(2) Limitatamente a investimenti collegati alla tutela ambientale o integrati dagli investimenti necessari per attenuarne o ridurne l'impatto negativo sull'ambiente.
(3) Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).
ALLEGATO II
Coefficienti per calcolare gli importi del sostegno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale a norma dell'articolo 2
Articolo del regolamento (CE) n. 1305/2013 (1) |
Settore prioritario |
Coefficiente |
Articolo 5, paragrafo 3, lettera b) |
Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali |
40 % |
Articolo 5, paragrafo 4 |
Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura (tutti settori prioritari) |
100 % |
Articolo 5, paragrafo 5 |
Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale (tutti settori prioritari) |
100 % |
Articolo 5, paragrafo 6, lettera b) |
Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali |
40 % |
(1) Regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).
ALLEGATO III
Coefficienti per calcolare gli importi del sostegno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici per quanto riguarda il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca a norma dell'articolo 3
|
Titolo della misura |
Numerazione provvisoria |
Coefficiente |
|
Innovazione |
articolo 28 |
0%* (1) |
|
Servizi di consulenza |
articolo 29 |
0% |
|
Partenariati tra esperti scientifici e pescatori |
articolo 30 |
0%* |
|
Promuovere il capitale umano e il dialogo sociale - formazione, collegamenti in rete, dialogo sociale |
articolo 31 |
0%* |
|
Promuovere il capitale umano e il dialogo sociale – sostegno ai coniugi e ai conviventi |
articolo 31, paragrafo 2 |
0%* |
|
Promuovere il capitale umano e il dialogo sociale – tirocinanti a bordo di imbarcazioni per PCPS |
articolo 31, paragrafo 3 |
0%* |
|
Diversificazione e nuove forme di reddito |
articolo 32 |
0%* |
|
Sostegno all'avviamento per i giovani pescatori |
articolo 32 bis |
0% |
|
Salute e sicurezza |
articolo 33 |
0% |
|
Arresto temporaneo delle attività di pesca |
articolo 33 bis |
40% |
|
Arresto definitivo delle attività di pesca |
articolo 33 ter |
100% |
|
Fondi comuni per eventi climatici avversi e incidenti ambientali |
articolo 33 quater |
40% |
|
Sostegno ai sistemi di concessione di possibilità di pesca |
articolo 34 |
40% |
|
Sostegno all'elaborazione e all'attuazione di misure di conservazione |
articolo 35 |
0% |
|
Limitazione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino e adeguamento della pesca alla protezione delle specie |
articolo 36 |
40% |
|
Innovazione connessa alla conservazione delle risorse biologiche marine |
articolo 37 |
40% |
|
Protezione e ripristino della biodiversità marina – raccolta di rifiuti |
articolo 38, paragrafo 1, lettera a) |
0% |
|
Protezione e ripristino della biodiversità marina – contributo a una migliore gestione o conservazione, costruzione, installazione o ammodernamento di elementi fissi o mobili, elaborazione di piani di protezione e gestione relativi ai siti NATURA 2000 e alle zone soggette a misure di protezione speciale, gestione, ripristino e sorveglianza delle zone marine protette, compresi i siti NATURA 2000, consapevolezza ambientale, partecipazione ad altre azioni volte a mantenere e favorire la biodiversità e i servizi ecosistemici |
articolo 38, paragrafo 1, lettere b)-e), ea), f) |
40% |
|
Protezione e ripristino della biodiversità marina – regimi per il risarcimento dei danni alle catture causati da mammiferi e uccelli |
articolo 38, paragrafo 1, lettera eb) |
0% |
|
Mitigazione dei cambiamenti climatici – investimenti a bordo |
articolo 39, paragrafo 1, lettera a) |
100% |
|
Mitigazione dei cambiamenti climatici – audit e regimi di efficienza energetica |
articolo 39, paragrafo 1, lettera b) |
100% |
|
Efficienza energetica – studi per valutare il contributo dei sistemi di propulsione alternativi e della progettazione di scafi |
articolo 39, paragrafo 1, lettera c) |
40% |
|
Sostituzione o ammodernamento di motori principali o ausiliari |
articolo 39, paragrafo 2 |
100% |
|
Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate |
articolo 40 |
0% |
|
Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca – investimenti destinati a migliorare le infrastrutture dei porti e delle sale per la vendita all'asta o i luoghi di sbarco e i ripari di pesca |
articolo 41, paragrafo 1 |
40% |
|
Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca – investimenti destinati a facilitare l'osservanza dell'obbligo di sbarcare tutte le catture |
articolo 41, paragrafo 2 |
0% |
|
Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca – investimenti destinati a migliorare la sicurezza dei pescatori |
articolo 41, paragrafo 3 |
0% |
|
Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne. Investimenti a bordo o destinati a singole attrezzature di cui all'articolo 33 |
articolo 42, paragrafo 1, lettera a) |
0*% |
Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne. Investimenti in attrezzature e tipi di interventi di cui agli articoli 36 e 37 |
articolo 42, paragrafo 1, lettera b) |
||
Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne. Investimenti a bordo e audit e regimi di efficienza energetica |
articolo 42, paragrafo 1, lettera c) |
||
|
Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne. Promozione del capitale umano e del dialogo sociale |
articolo 42, paragrafo 1, lettera aa) |
0% |
|
Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne. Porti, ripari di pesca e luoghi di sbarco |
articolo 42, paragrafo 1, lettera d) |
0% |
|
Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne. Investimenti destinati a migliorare il valore o la qualità del pesce catturato |
articolo 42, paragrafo 1, lettera da) |
0% |
|
Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne. Avviamento per i giovani pescatori |
articolo 42, paragrafo 1 bis |
0% |
|
Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne. Sviluppo e agevolazione dell'innovazione |
articolo 42, paragrafo 1 ter |
0%* |
|
Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne. Proteggere e sviluppare la fauna e la flora acquatiche |
articolo 42, paragrafo 5 |
40% |
|
Innovazione |
articolo 45 |
0%* |
|
Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura |
articolo 46 |
0%* |
|
Servizi di gestione, di sostituzione e di consulenza per le imprese acquicole |
articolo 48 |
0%* |
|
Promozione del capitale umano e del collegamento in rete |
articolo 49 |
0%* |
|
Aumento del potenziale dei siti di acquacoltura |
articolo 50 |
40% |
|
Promozione di nuovi acquacoltori |
articolo 51 |
0% |
|
Conversione ai sistemi di ecogestione e audit e all'acquacoltura biologica |
articolo 53 |
40% |
|
Prestazione di servizi ambientali da parte dell'acquacoltura |
articolo 54 |
40% |
|
Misure sanitarie |
articolo 55 |
0% |
|
Misure relative alla salute e al benessere degli animali |
articolo 56 |
0% |
|
Assicurazione degli stock acquicoli |
articolo 57 |
40% |
|
Sostegno preparatorio |
articolo 63, paragrafo 1, lettera a) |
0% |
|
Attuazione di strategie di sviluppo locale |
articolo 65 |
40% |
|
Attività di cooperazione |
articolo 66 |
0%* |
|
Costi di gestione e di animazione |
articolo 63, paragrafo 1, lettera d) |
0% |
|
Piani di produzione e di commercializzazione |
articolo 69 |
0%* |
|
Aiuto al magazzinaggio |
articolo 70 |
0% |
|
Misure a favore della commercializzazione |
articolo 71 |
0%* |
|
Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura |
articolo 72 |
40% |
|
Regime di compensazione |
articolo 73 |
0% |
|
Controllo ed esecuzione |
articolo 78 |
0% |
|
Raccolta di dati |
articolo 79 |
0%* |
|
Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri |
articolo 79 bis |
0% |
|
Sorveglianza marittima integrata |
articolo 79 ter, paragrafo 1, lettera a) |
40% |
|
Promozione della protezione dell'ambiente marino e sfruttamento sostenibile delle risorse marine e costiere |
articolo 79 ter, paragrafo 1, lettera b) |
40% |
(1) Una ponderazione del 40 % può essere attribuita alle misure contrassegnate con un * nella tabella, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2.
8.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 69/85 |
REGOLAMENTO (UE) N. 216/2014 DELLA COMMISSIONE
del 7 marzo 2014
recante modifica del regolamento (CE) n. 2075/2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 18, punti 6, 8, 10 e 12,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni (2) prevede norme per il campionamento delle carcasse di specie a rischio di contaminazione da Trichine per la determinazione della qualifica sanitaria di aziende e regioni e delle condizioni di importazione di carni nell’Unione. Prevede inoltre metodi di riferimento e metodi equivalenti per l’individuazione di Trichine nei campioni prelevati dalle carcasse. |
(2) |
Il 3 ottobre 2011 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato un parere scientifico sui rischi per la sanità pubblica cui far fronte mediante l’ispezione delle carni (suine) (3), in cui si afferma che il consumo di carni suine contaminate da Trichine comporta un livello di rischio medio per la sanità pubblica e si conclude che, relativamente ai metodi ispettivi per i rischi biologici, l’unico modo per assicurare un controllo efficace dei principali fattori di pericolosità consiste nel garantire la sicurezza della carcassa suina mediante una serie di misure preventive e controlli integrati effettuati in aziende e macelli. |
(3) |
L’EFSA ha individuato alcuni indicatori epidemiologici in materia di contaminazione da Trichine. Tali indicatori possono essere applicati a livello nazionale, regionale, di macello o di azienda, a seconda dell’obiettivo e della situazione epidemiologica del paese. |
(4) |
L’EFSA riconosce la presenza sporadica di Trichine nell’Unione, soprattutto nei suini allevati allo stato brado e in quelli da cortile. Identifica inoltre il tipo di sistema produttivo come principale fattore di rischio per le infezioni da Trichine. I dati disponibili dimostrano inoltre che il rischio di infezioni da Trichine nei suini allevati in condizioni di stabulazione controllata ufficialmente riconosciute è trascurabile. |
(5) |
In ambito internazionale l’Organizzazione mondiale per la sanità animale (OIE) non riconosce più paesi o regioni a rischio «trascurabile». Tale riconoscimento è invece connesso a comparti composti da una o più aziende che applichino specifiche condizioni di stabulazione controllata. |
(6) |
Per ragioni di coerenza con le norme internazionali e al fine di promuovere un sistema di controllo in linea con i reali rischi per la sanità pubblica, è opportuno adeguare, razionalizzare e semplificare le misure volte a ridurre il rischio di presenza di Trichine, comprese le condizioni di importazione, nei macelli e le condizioni per la determinazione della qualifica sanitaria di paesi, regioni o aziende rispetto alla presenza di Trichine. |
(7) |
Nel 2011 Belgio e Danimarca hanno comunicato una condizione di rischio trascurabile riguardo alla presenza di Trichine nel territorio nazionale in conformità del regolamento (CE) n. 2075/2005. Tale condizione di rischio trascurabile non è tuttavia più riconosciuta per paesi e regioni. Le aziende e i comparti di Belgio e Danimarca che soddisfano le condizioni di stabulazione controllata alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono comunque autorizzati ad applicare la deroga per tali aziende e comparti senza ulteriori condizioni preliminari, quali ulteriori prescrizioni di riconoscimento post-ufficiale da parte dell’autorità competente. |
(8) |
Il laboratorio di riferimento dell’UE per i parassiti ha raccomandato di chiarire il testo del regolamento in merito alle procedure di alcuni metodi equivalenti di rilevazione della presenza di Trichine. |
(9) |
È necessario disporre affinché gli operatori garantiscano che gli animali morti vengano tempestivamente raccolti, identificati e trasportati in conformità degli articoli 21 e 22 del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (4) e dell’allegato VIII del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (5). |
(10) |
Il numero di casi (importati e autoctoni) di Trichine nell’uomo e i relativi dati epidemiologici vanno comunicati a norma della decisione 2000/96/CE della Commissione, del 22 dicembre 1999, relativa alle malattie trasmissibili da inserire progressivamente nella rete comunitaria in forza della decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6). |
(11) |
È quindi necessario modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2075/2005. |
(12) |
Le prescrizioni di cui al presente regolamento comportano un adeguamento delle pratiche correnti sia per gli operatori del settore alimentare che per le autorità competenti. Risulta pertanto opportuno consentire l’applicazione differita di alcune delle disposizioni del presente regolamento. |
(13) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 2075/2005 è modificato come segue:
1) |
l’articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
|
2) |
gli articoli 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 2 Campionamento delle carcasse 1. Si prelevano campioni dalle carcasse di suini domestici, nei mattatoi, nell’ambito degli esami post mortem secondo le modalità descritte qui di seguito:
Al fine di individuare la presenza di Trichine, in un laboratorio designato dall’autorità competente viene prelevato un campione da ciascuna carcassa, utilizzando uno dei seguenti metodi:
2. In attesa dei risultati dell’esame per la rilevazione della presenza di Trichine, e purché la piena tracciabilità sia garantita dall’operatore del settore alimentare, le carcasse in questione possono essere sezionate in sei parti al massimo, nel mattatoio o in un laboratorio di sezionamento situato negli stessi locali del mattatoio (“i locali”). In deroga a quanto indicato nel primo comma e previa approvazione dell’autorità competente, le carcasse in questione possono essere sezionate in un laboratorio di sezionamento annesso o distinto dal mattatoio, a condizione che:
3. Le carcasse di equidi, cinghiali e altre specie animali d’allevamento o selvatiche a rischio di contaminazione da Trichine sono sottoposte sistematicamente a campionamento nei mattatoi o negli stabilimenti di trattamento della selvaggina, nell’ambito dell’esame post mortem. Viene prelevato un campione da ciascuna carcassa e viene esaminato conformemente a quanto disposto negli allegati I e III, in un laboratorio designato dall’autorità competente. Articolo 3 Deroghe 1. In deroga all’articolo 2, paragrafo 1, le carni di suini domestici sottoposte a trattamento di congelazione conformemente all’allegato II, sotto il controllo dell’autorità competente sono esenti dall’esame atto ad individuare la presenza di Trichine. 2. In deroga all’articolo 2, paragrafo 1, le carcasse e le carni di suini domestici non svezzati di età inferiore a 5 settimane sono esenti dall’esame atto ad individuare la presenza di Trichine. 3. In deroga all’articolo 2, paragrafo 1, le carcasse e le carni di suini domestici possono essere esentate dall’esame atto ad individuare la presenza di Trichine nel caso in cui gli animali provengano da un “azienda o da un comparto ufficialmente riconosciuti per l’applicazione di condizioni di stabulazione controllata conformemente all‘allegato IV, qualora:
4. Nel caso in cui uno Stato membro applichi la deroga di cui al paragrafo 3, esso ne informa la Commissione e gli altri Stati membri nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e presenta alla Commissione una relazione annuale contenente le informazioni di cui all’allegato IV, capitolo II. La Commissione pubblica l’elenco degli Stati membri che applicano la deroga sul suo sito web. Nel caso in cui uno Stato membro non presenti la relazione in questione, ovvero la relazione sia ritenuta inadeguata ai fini del presente articolo, la deroga cessa di essere applicata allo Stato membro in questione.» |
3) |
gli articoli da 8 a 12 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 8 Riconoscimento ufficiale delle aziende che applicano condizioni di stabulazione controllata 1. Ai fini del presente regolamento laddove siano soddisfatte le prescrizioni di cui all’allegato IV l’autorità competente può riconoscere ufficialmente un’azienda o un comparto che applicano condizioni di stabulazione controllata. 2. Le aziende o un comparto che, alla data di applicazione del presente regolamento, applicano condizioni di stabulazione controllata in Danimarca e Belgio conformemente all’articolo 3, paragrafo 3, lettera c), sono considerati ufficialmente riconosciuti per l’applicazione delle condizioni di stabulazione controllata di cui all’allegato IV del presente regolamento. Articolo 9 Obbligo d’informazione da parte degli operatori del settore alimentare Gli operatori del settore alimentare delle aziende ufficialmente riconosciute per l’applicazione di condizioni si stabulazione controllata informano le autorità competenti nel caso in cui una delle condizioni di cui all’allegato IV non sia più rispettata, ovvero nel caso in cui si verifichino cambiamenti che potrebbero avere conseguenze sulla qualifica dell’azienda rispetto alle Trichine. Articolo 10 Ispezioni presso le aziende ufficialmente riconosciute per l’applicazione di condizioni di stabulazione controllata L’autorità competente si assicura che le aziende ufficialmente riconosciute per l’applicazione di condizioni di stabulazione controllata vengano sottoposte periodicamente ad ispezione. La frequenza delle ispezioni si basa sul rischio, prendendo in considerazione i precedenti per quanto riguarda la contaminazione e la prevalenza della stessa, le rilevazioni precedenti, la zona geografica, la fauna selvatica locale interessata, le pratiche di allevamento, il controllo veterinario e la conformità degli allevatori. L’autorità competente si assicura che i suini domestici provenienti da tali da aziende siano esaminati conformemente alle disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 1. Articolo 11 Programmi di monitoraggio L’autorità competente può attuare un programma di monitoraggio dei suini domestici provenienti da aziende o comparti ufficialmente riconosciuti per l’applicazione di condizioni di stabulazione controllata al fine di verificare che tale popolazione animale sia effettivamente esente da Trichine. Nel programma di monitoraggio figurano la frequenza dei test, il numero di animali da sottoporre a controllo e il piano di campionamento. A questo scopo sono prelevati ed esaminati campioni di carni al fine di individuare la presenza di Trichine conformemente a quanto disposto all’allegato I, capitoli I o II. Il programma di monitoraggio può comprendere metodi sierologici quale strumento supplementare, purché convalidati dal laboratorio di riferimento dell’UE. Articolo 12 Ritiro della qualifica ufficiale relativa all’applicazione di condizioni di stabulazione controllata 1. Nel caso in cui i risultati delle ispezioni condotte conformemente all’articolo 10 dimostrino che le condizioni di cui all’allegato IV non sono più soddisfatte, l’autorità competente revoca immediatamente la qualifica ufficiale delle aziende. 2. Nel caso in cui i suini domestici provenienti da un’azienda ufficialmente riconosciuta per l’applicazione di condizioni di stabulazione controllata risultino positivi al test di individuazione della presenza di Trichine, l’autorità competente procede immediatamente a:
3. A seguito della revoca del riconoscimento, è possibile per le aziende ottenere nuovamente il riconoscimento ufficiale una volta che i problemi identificati siano stati risolti e il rispetto delle prescrizioni di cui all’allegato IV sia stato comprovato dall’autorità competente. 4. Nel caso in cui dall’ispezione sia emersa un’inosservanza dell’articolo 9 o un risultato positivo in un ‘azienda facente parte di un comparto, quest’ultima deve essere rimossa da tale comparto finché non sia stata ristabilita la conformità.» |
4) |
l’articolo 13 è sostituito dal seguente: «Articolo 13 Condizioni sanitarie per l‘importazione Le carni di specie animali che possono essere portatrici di Trichine, contenenti muscolatura striata e provenienti da un paese terzo, possono essere importate nell’Unione soltanto se, prima dell’esportazione, sono state sottoposte a un esame per l’individuazione della presenza di Trichine in conformità degli articoli 2 e 3 nel paese terzo in questione.» |
5) |
l’articolo 14 è soppresso; |
6) |
l’articolo 15 è sostituito dal seguente: «Articolo 15 Documenti Il certificato sanitario che accompagna le importazioni di carni di cui all’articolo 13 è corredato da una dichiarazione del veterinario ufficiale attestante che l’esame volto ad accertare la presenza di Trichine effettuato nel paese terzo di origine è stato eseguito conformemente all’articolo 13. Il documento originale accompagna la partita, salvo nel caso in cui sia stata concessa una deroga conformemente all’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 854/2004.» |
7) |
l’allegato I è modificato in conformità all’allegato I del presente regolamento, |
8) |
l’allegato IV è sostituito dall’allegato II del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o giugno 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.
(2) GU L 338 del 22.12.2005, pag. 60.
(3) EFSA Journal 2011; 9(10): 2351 [198 pagg.], pubblicato il 3 ottobre 2011.
(4) GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.
(5) GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1.
(6) GU L 28 del 3.2.2000, pag. 50.
ALLEGATO I
L’allegato I del regolamento (CE) n. 2075/2005 è modificato come segue:
1) |
nel Capitolo I, al punto 3. Procedura è aggiunto il seguente paragrafo: «IV. Procedure di pulizia e decontaminazione applicate a seguito di un risultato positivo o incerto Nel caso in cui la prova dell’agglutinazione al lattice di un campione aggregato o individuale dia un esito positivo o incerto, tutto il materiale a contatto con le carni (vaschetta di miscelazione, becher, barretta per rimescolare, sensore di temperatura, imbuto conico di filtrazione, setaccio e pinza) deve essere accuratamente decontaminato mediante immersione per alcuni secondi in acqua calda (65 °C-90 °C). I residui di carne o le larve inattivate che dovessero restare sulla loro superficie possono essere rimossi con una spugna pulita e acqua corrente. Se necessario, è possibile aggiungere alcune gocce di detergente per sgrassare l’attrezzatura. Si raccomanda poi di risciacquare accuratamente ogni elemento per rimuoverne ogni traccia.» |
2) |
al capitolo II, il punto 3 della parte D è sostituito dal seguente: «3. Procedura I. Per aggregati completi (100 g di campioni alla volta):
II. Aggregati di campione di meno di 100 g come previsto al capitolo I.3.II Per gli aggregati di campione di meno di 100 g va seguita la procedura di cui al capitolo I.3.II. III. Risultati positivi o incerti Nel caso in cui la prova di agglutinazione al lattice di un campione aggregato dia un esito positivo o incerto, si preleva da ciascun suino un ulteriore campione di 20 g, conformemente al punto 2, lettera a), del capitolo I. I campioni di 20 g prelevati da cinque suini vengono raggruppati ed esaminati secondo il metodo di cui alla sezione I. In questo modo devono essere esaminati campioni provenienti da 20 gruppi di cinque suini ciascuno. Nel caso in cui la prova di agglutinazione al lattice sia positiva per un gruppo di cinque suini, si procede all’ulteriore prelievo di campioni di 20 g dai singoli suini del gruppo e ciascuno viene esaminato separatamente applicando uno dei metodi descritti nella sezione I. Nel caso in cui la prova di agglutinazione al lattice sia positiva o incerta, si procede a inviare al laboratorio nazionale di riferimento almeno 20 g di muscolo di suino per le analisi di conferma mediante uno dei metodi descritti al capitolo I. I campioni contenenti parassiti vanno conservati in alcool etilico al 90 % per l’identificazione della specie presso il laboratorio di riferimento nazionale o dell’UE. Una volta prelevati i parassiti, i liquidi positivi devono essere decontaminati mediante riscaldamento a una temperatura minima di 60 °C. IV. Procedure di pulizia e decontaminazione applicate a seguito di un risultato positivo o incerto. Nel caso in cui la prova dell’agglutinazione al lattice di un campione aggregato o individuale dia un esito positivo o incerto, tutto il materiale a contatto con le carni (vaschetta di miscelazione, becher, barretta per rimescolare, sensore di temperatura, imbuto di filtraggio conico, setaccio e pinza) deve essere accuratamente decontaminato mediante immersione per alcuni secondi in acqua calda (65 °C-90 °C). I residui di carne o le larve inattivate che dovessero restare sulla loro superficie possono essere rimossi con una spugna pulita e acqua corrente. Se necessario, è possibile aggiungere alcune gocce di detergente per sgrassare l’attrezzatura. Si raccomanda poi di risciacquare accuratamente ogni elemento per rimuoverne ogni traccia.» |
ALLEGATO II
«ALLEGATO IV
CAPITOLO I
RICONOSCIMENTO UFFICIALE DI UN’AZIENDA O DI UN COMPARTO PER L’APPLICAZIONE DI CONDIZIONI DI STABULAZIONE CONTROLLATA
A. |
Gli operatori del settore alimentare sono tenuti a rispettare le seguenti condizioni per ottenere il riconoscimento ufficiale delle aziende:
|
B. |
Gli operatori del settore alimentare delle aziende ufficialmente riconosciute per l’applicazione di condizioni di stabulazione controllata informano le autorità competenti nel caso in cui le condizioni di cui al punto A non siano più rispettate o qualora siano intervenuti cambiamenti che potrebbero compromettere la qualifica dell’azienda. |
C. |
Le autorità competenti degli Stati membri possono riconoscere un ‘azienda o una categoria di aziende solo a condizione di aver verificato il soddisfacimento delle condizioni di cui al punto A. |
CAPITOLO II
RELAZIONE SULLA SITUAZIONE RELATIVA ALLE TRICHINE
a) |
Il numero di casi (importati e autoctoni) di contaminazione da Trichine nell’uomo, compresi i relativi dati epidemiologici, deve essere comunicato conformemente alla decisione 2000/96/CE della Commissione (4). |
b) |
Il numero e i risultati delle prove intese ad accertare la presenza di Trichine nei suini domestici, nei cinghiali, negli equidi, nella selvaggina e negli altri animali sensibili devono essere comunicati conformemente all’allegato IV della direttiva 2003/99/CE. I dati sugli animali domestici della specie suina devono almeno contenere informazioni specifiche in merito a:
|
(1) GU L 35 dell’8.2.2005, pag. 1.
(2) GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.
8.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 69/93 |
REGOLAMENTO (UE) N. 217/2014 DELLA COMMISSIONE
del 7 marzo 2014
che modifica il regolamento (CE) n. 2073/2005 per quanto riguarda la salmonella nelle carcasse di suini
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione (2) stabilisce i criteri microbiologici per taluni microrganismi e le norme di attuazione che gli operatori del settore alimentare devono rispettare nell’applicazione delle misure di igiene generali e specifiche di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 852/2004, in particolare un criterio di igiene del processo per la salmonella nelle carcasse di suini, al fine di prevenire la contaminazione durante la macellazione. |
(2) |
Il 3 ottobre 2011 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato un parere scientifico sui pericoli per la salute pubblica a cui far fronte tramite l’ispezione delle carni (suine) (3), che definisce la salmonella un rischio di grande rilevanza per la salute pubblica in relazione al consumo di carni suine e raccomanda la prevenzione della contaminazione delle carcasse di suini con salmonella. L’EFSA raccomanda tra l’altro il rafforzamento del criterio di igiene del processo per la salmonella nelle carcasse di suini. |
(3) |
Al fine di ridurre la diffusione della salmonella nelle carcasse di suini, occorre rafforzare il controllo delle condizioni di igiene durante la macellazione, in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) n. 218/2014, del 7 marzo 2014, che modifica gli allegati dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio nonché il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione (4), riducendo quindi il numero di campioni positivi. |
(4) |
Dato che le prescrizioni del regolamento comportano l’adeguamento delle prassi attuali degli operatori del settore alimentare è opportuno consentire l’applicazione differita del presente regolamento. |
(5) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2073/2005. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell’allegato I, capitolo 2, del regolamento (CE) n. 2073/2005, la riga 2.1.4 è sostituita dalla seguente:
|
Salmonella |
50 (5) |
3 (6) |
Assente nell’area esaminata per carcassa |
EN/ISO 6579 |
Carcasse dopo la macellazione, ma prima del raffreddamento |
Miglioramento delle condizioni igieniche della macellazione e revisione dei controlli del processo, dell’origine degli animali e delle misure di biosicurezza nelle aziende di origine» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o giugno 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.
(2) GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1.
(3) EFSA Journal 2011; 9(10):2351.
(4) Cfr. pag. 95 della presente Gazzetta ufficiale.
8.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 69/95 |
REGOLAMENTO (UE) N. 218/2014 DELLA COMMISSIONE
del 7 marzo 2014
che modifica gli allegati dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 1,
visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2), in particolare l’articolo 17, paragrafo 1, e l’articolo 18, punti 3 e 10,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, destinate agli operatori del settore alimentare. In conformità dell’allegato II di tale regolamento, gli operatori del settore alimentare che gestiscono i macelli devono richiedere, ricevere, controllare le informazioni sulla catena alimentare nonché intervenire per tutti gli animali diversi dalla selvaggina selvatica, avviati o destinati ad essere avviati al macello. Tali informazioni comprendono lo status sanitario dell’azienda di provenienza. |
(2) |
Il regolamento (UE) n. 216/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 2075/2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni (3), concede delle deroghe alle disposizioni in materia di controlli alle aziende che applicano condizioni di stabulazione controllata. Tali informazioni devono quindi essere incluse tra le informazioni sulla catena alimentare da fornire al macello al fine di consentire agli Stati membri di applicare l’opportuno regime di test per accertare la presenza di Trichine. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 853/2004 fissa le condizioni alle quali le carni ottenute da animali sottoposti a macellazione d’urgenza fuori dal macello sono considerate idonee al consumo umano. Poiché le carni di animali sottoposti a macellazione d’urgenza che abbiano superato l’ispezione non costituiscono un rischio per la salute pubblica l’obbligo di uno speciale marchio sanitario e la restrizione al mercato nazionale relativa alle carni di animali macellati d’urgenza devono essere soppressi da tale regolamento. Il requisito dello speciale bollo sanitario per le carni di animali sottoposti a macellazione d’urgenza deve essere altresì eliminato dal regolamento (CE) n. 854/2004. |
(4) |
Il regolamento (CE) n. 854/2004 stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale. In particolare l’allegato I di tale regolamento fissa le norme per l’ispezione ante mortem e post mortem, compresa l’ispezione visiva, e per rischi specifici nelle carni fresche. |
(5) |
Il regolamento (CE) n. 854/2004 prevede che gli assistenti specializzati ufficiali possono assistere, con determinate limitazioni, il veterinario ufficiale nell’ambito dei controlli ufficiali. In relazione all’ispezione ante mortem e ai controlli relativi al benessere degli animali, gli assistenti specializzati ufficiali devono essere autorizzati ad assistere il veterinario ufficiale nell’ambito della preselezione di animali che presentano anomalie. |
(6) |
L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato il 3 ottobre 2011 un parere scientifico sui rischi per la salute pubblica cui far fronte tramite l’ispezione delle carni (suine) (4) in cui si conclude che il requisito vigente relativo alla palpazione ed all’incisione durante l’ispezione post mortem comporta un rischio di contaminazione crociata. Al fine di evitare contaminazioni crociate le tecniche di palpazione ed incisione non sono più richieste per gli animali in condizioni normali ma solo per quelli che presentino anomalie. In tale parere l’EFSA stabilisce che gli agenti patogeni all’origine dell’endocardite nei suini non hanno alcun impatto sulla salute pubblica. Poiché l’incisione sistematica del cuore non è necessaria ai fini della sicurezza, questa non deve essere più richiesta. |
(7) |
Nello stesso parere l’EFSA conclude che la salmonellosi presenta un elevato rischio per la salute pubblica connesso al consumo di carni suine e raccomanda di evitare la contaminazione da Salmonella delle carcasse di suino. |
(8) |
L’allegato I, sezione IV, capo IX del regolamento (CE) n. 854/2004 stabilisce disposizioni relative ai compiti del veterinario ufficiale connessi a rischi specifici. La Salmonella deve costituire anch’essa oggetto di compiti specifici del veterinario ufficiale, in particolare in caso di non conformità a specifiche normative dell’Unione. In particolare è opportuno integrare nell’ispezione delle carni suine il controllo del vigente criterio di igiene del processo per la Salmonella sulle carcasse di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (5), e l’adozione di provvedimenti da parte dell’operatore del settore alimentare in caso di non conformità con la specifica normativa dell’Unione. Tale controllo contempla inoltre uno strumento efficiente in termini di costi per fornire informazioni circa il controllo obbligatorio della Salmonella nella catena di produzione delle carni suine conformemente alla direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio (6). |
(9) |
Il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all’organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (7) stabilisce prescrizioni specifiche per il controllo visivo post mortem facoltativo sui suini. Le modifiche proposte nel presente regolamento alle normali prescrizioni relative all’ispezione post mortem di cui al regolamento (CE) n. 854/2004 rendono irrilevanti per i suini le prescrizioni relative al controllo visivo facoltativo dei suini di cui al regolamento (CE) n. 2074/2005. Queste devono essere di conseguenza modificate. |
(10) |
Le prescrizioni di cui al regolamento comportano un adeguamento delle pratiche correnti sia per gli operatori del settore alimentare che per le autorità competenti. È pertanto opportuno consentire un’applicazione differita del presente regolamento. |
(11) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 2074/2005. |
(12) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e a esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (CE) n. 853/2004
Il regolamento (CE) n. 853/2004 è così modificato:
1) |
all’allegato II, sezione III, punto 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
2) |
all’allegato III, sezione I, capitolo VI, il punto 9 è soppresso. |
Articolo 2
Modifiche del regolamento (CE) n. 854/2004
L’allegato I del regolamento (CE) n. 854/2004 è modificato come segue:
1) |
alla sezione I, capo III, il punto 7 è soppresso; |
2) |
alla sezione III, capo I, il punto 2 è sostituito dal seguente:
|
3) |
alla sezione IV, capo IV, parte B, i punti 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
|
4) |
alla sezione IV, capo IX, è aggiunta la seguente parte G: «G. Salmonella
|
Articolo 3
Modifiche del regolamento (CE) n. 2074/2005
All’allegato VI ter, punto 3, del regolamento (CE) n. 2074/2005 la lettera a) è soppressa.
Articolo 4
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o giugno 2014.
Tuttavia l’allegato I, sezione IV, capo IX, parte G, punto 3 del regolamento (CE) n. 854/2004 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.
(2) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.
(3) Cfr. pag. 85 della presente Gazzetta ufficiale.
(4) The EFSA Journal 2011; 9(10):2351.
(5) GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1.
(6) GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31.
(7) GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27.
(8) GU L 338 del 22.12.2005, pag. 60.»;
(9) GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1.
(10) Se tutti negativi la certezza statistica è pari al 95 % a condizione che la prevalenza sia inferiore al 6 %.
(11) GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31.»
8.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 69/99 |
REGOLAMENTO (UE) N. 219/2014 DELLA COMMISSIONE
del 7 marzo 2014
che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per l’ispezione post mortem di animali della specie suina domestica
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 1, e l’articolo 18, punto7,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 854/2004 stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale. Esso dispone, fra le altre cose, che gli Stati membri assicurino che i controlli ufficiali sulle carni fresche vengano effettuati in conformità dell’allegato I. Il regolamento (CE) n. 854/2004 dispone altresì che il veterinario ufficiale effettui compiti ispettivi nei macelli, centri di lavorazione della selvaggina e laboratori di sezionamento che immettono sul mercato carni fresche, tra l’altro in conformità dei requisiti specifici di cui alla sezione IV dell’allegato I del regolamento. |
(2) |
La sezione IV, capo IV, parte B dell’allegato I al regolamento (CE) n. 854/2004 stabilisce i requisiti specifici per le ispezioni post mortem dei suini domestici. |
(3) |
L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato il 3 ottobre 2011 un parere scientifico sui rischi per la salute pubblica cui far fronte tramite l’ispezione delle carni (suine) (2) in cui si conclude che il requisito vigente relativo alla palpazione e all’incisione durante l’ispezione post mortem comporta un rischio di contaminazione incrociata. |
(4) |
L’EFSA è giunta inoltre alla conclusione che la palpazione e l’incisione attualmente utilizzate nelle ispezioni post mortem devono essere omesse nei suini sottoposti a macellazione normale, perché il rischio di contaminazione microbica incrociata è più elevato del rischio associato ad un possibile ridotto rilevamento delle condizioni su cui si concentrano tali tecniche. L’uso di tali tecniche manuali durante l’ispezione post mortem va limitato ai suini sospetti individuati, fra l’altro, mediante riconoscimento visivo delle pertinenti anomalie post mortem. |
(5) |
Alla luce del parere dell’EFSA, è opportuno modificare le norme specifiche per le ispezioni post mortem di suini domestici di cui alla sezione IV, capo IV, parte B dell’allegato I al regolamento (CE) n. 854/2004. |
(6) |
Qualora i dati epidemiologici o di altra natura trasmessi dall’azienda di provenienza degli animali, le informazioni sulla catena alimentare o i risultati dell’ispezione ante mortem o del riconoscimento visivo post mortem delle pertinenti anomalie indichino possibili rischi per la salute pubblica o la salute e il benessere degli animali, il veterinario ufficiale deve anche avere la possibilità di decidere quali palpazioni e incisioni vadano effettuate nel corso dell’ispezione post mortem al fine di decidere se le carni sono idonee al consumo umano. |
(7) |
Le prescrizioni di cui al presente regolamento modificano il regolamento (CE) n. 854/2004 comportando un adeguamento delle pratiche correnti sia per gli operatori del settore alimentare che per le autorità competenti. È pertanto opportuno consentire l’applicazione differita del presente regolamento. |
(8) |
Il regolamento (CE) n. 854/2004 va quindi modificato di conseguenza. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nella sezione IV, capo IV, dell’allegato I al regolamento (CE) n. 854/2004, la parte B è sostituita dalla seguente:
«B. ISPEZIONE POST MORTEM
1. |
Le carcasse e frattaglie dei suini sono sottoposte alle seguenti procedure di ispezione post mortem:
|
2. |
Il veterinario ufficiale effettua ulteriori procedure di ispezione post mortem mediante incisione e palpazione della carcassa e delle frattaglie nel caso in cui, a suo parere, una delle seguenti voci indichi un possibile rischio per la salute umana, la salute o il benessere degli animali:
|
3. |
A seconda dei rischi individuati, le ulteriori procedure di ispezione post mortem di cui al paragrafo 2 possono comprendere:
|
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o giugno 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.
(2) Gruppi di esperti dell’EFSA sui rischi biologici (BIOHAZ), sui contaminanti nella catena alimentare (CONTAM) e sulla salute e il benessere degli animali (AHAW); parere scientifico sui rischi per la sanità pubblica cui far fronte mediante l’ispezione delle carni (suine), EFSA Journal 2011; 9(10):2351.
8.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 69/101 |
REGOLAMENTO (UE) N. 220/2014 DELLA COMMISSIONE
del 7 marzo 2014
che modifica il regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio per quanto riguarda i riferimenti al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (1), in particolare l'articolo 17,
considerando quanto segue:
(1) |
Le definizioni dei termini «pubblico», «disavanzo» e «investimento» sono formulate nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato ai trattati e nel regolamento (CE) n. 479/2009, con riferimento al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (di seguito «SEC 1995») istituito dal regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (2). |
(2) |
Il regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (di seguito «SEC 2010») (3) contiene il quadro di riferimento per le norme, le definizioni, le classificazioni e le regole contabili comuni ai fini dell'elaborazione dei conti degli Stati membri per le esigenze statistiche dell'Unione e permette in tal modo di ottenere risultati comparabili fra Stati membri. |
(3) |
Il SEC 2010 costituisce una revisione del SEC 1995 e richiede quindi l'introduzione di nuovi riferimenti nel regolamento (CE) n. 479/2009. |
(4) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 479/2009. |
(5) |
Al fine di evitare ogni confusione per quanto riguarda l'applicazione dei nuovi riferimenti al SEC 2010, i provvedimenti previsti dal presente regolamento si applicano a decorrere dal 1o settembre 2014, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 479/2009 è così modificato:
1. |
tutti i riferimenti a «SEC 1995» sono sostituiti da «SEC 2010»; |
2. |
all'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «Ai fini del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi e ai fini del presente regolamento, i termini che figurano nei paragrafi da 2 a 6 sono definiti conformemente al regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (di seguito “SEC 2010”). I codici tra parentesi si riferiscono al SEC 2010.»; |
3. |
all'articolo 1, il paragrafo 3 è così modificato:
|
4. |
all'articolo 1, paragrafo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il debito pubblico è costituito dalle passività delle amministrazioni pubbliche classificate nelle categorie seguenti: biglietti, monete e depositi (AF.2), titoli di debito (AF.3) e prestiti (AF.4), secondo le definizioni del SEC 2010.» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1o settembre 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1.
(2) GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1.
(3) GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1.
8.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 69/102 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 221/2014 DELLA COMMISSIONE
del 7 marzo 2014
recante modifica del regolamento (CE) n. 288/2009 relativamente alla fissazione della ripartizione indicativa dell'aiuto nell'ambito del programma frutta e verdura nelle scuole
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1370/2013 fissa l'importo complessivo dell'aiuto dell'Unione per la distribuzione ai bambini di ortofrutticoli freschi, di ortofrutticoli trasformati, di banane e prodotti derivati di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) (in appresso denominato il «programma frutta e verdura nelle scuole»). Inoltre, l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1370/2013 fissa il tasso di cofinanziamento massimo ed un importo minimo per questo aiuto per Stato membro. |
(2) |
La Commissione deve fissare la ripartizione indicativa dell'aiuto nell'ambito del programma frutta e verdura nelle scuole per ogni Stato membro sulla base dei criteri di cui all'articolo 23, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013. La Commissione deve inoltre valutare periodicamente se la ripartizione indicativa continui ad essere conforme a tali criteri. |
(3) |
L’allegato II del regolamento (CE) n. 288/2009 della Commissione (3) stabilisce l'importo della ripartizione indicativa dell'aiuto dell’Unione per Stato membro in base al bilancio complessivo dell’Unione di 90 milioni di EUR. Poiché il regolamento (UE) n. 1370/2013 porta il bilancio generale per il programma frutta e verdura nelle scuole a 150 milioni di EUR e stabilisce nuovi tassi di cofinanziamento, è necessario fissare una nuova ripartizione indicativa. |
(4) |
La nuova ripartizione indicativa deve prendere in considerazione anche i criteri di cui all'articolo 23, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013, sulla base dei più recenti dati disponibili a partire dal 2012 relativamente al numero di bambini nella fascia di età compresa fra i sei e i dieci anni, in termini di percentuale della popolazione delle regioni dello Stato membro considerato. |
(5) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 288/2009. Per tener conto della periodicità dell'anno scolastico, la nuova ripartizione indicativa deve applicarsi a decorrere dal 1o agosto 2014. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO
Articolo 1
Modifica del regolamento (CE) n. 288/2009
L’allegato II è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 346 del 20.12.2013, pag. 12.
(2) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).
(3) Regolamento (CE) n. 288/2009 della Commissione, del 7 aprile 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la distribuzione di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da esse derivati ai bambini negli istituti scolastici, nell'ambito del programma Frutta nelle scuole (GU L 94 dell'8.4.2009, pag. 38).
ALLEGATO
«ALLEGATO II
Ripartizione indicativa dell'aiuto dell'Unione per Stato membro
Staro membro |
Tasso di cofinanziamento in % |
Bambini (6-10) cifre assolute |
EUR |
Austria |
75 % |
406 322 |
2 239 273 |
Belgio |
75 % |
611 450 |
3 369 750 |
Bulgaria |
90 % |
316 744 |
2 094 722 |
Croazia |
90 % |
205 774 |
1 360 845 |
Cipro |
75 % |
44 823 |
290 000 |
Repubblica ceca |
88 % |
480 495 |
3 124 660 |
Danimarca |
75 % |
328 182 |
1 808 638 |
Estonia |
90 % |
66 436 |
439 361 |
Finlandia |
75 % |
290 308 |
1 599 911 |
Francia |
76 % |
4 051 279 |
22 500 145 |
Germania |
75 % |
3 575 991 |
19 707 575 |
Grecia |
81 % |
529 648 |
3 143 600 |
Ungheria |
86 % |
482 160 |
3 031 022 |
Irlanda |
75 % |
319 126 |
1 758 729 |
Italia |
80 % |
2 853 098 |
16 719 794 |
Lettonia |
90 % |
95 861 |
633 957 |
Lituania |
90 % |
136 285 |
901 293 |
Lussemburgo |
75 % |
29 473 |
290 000 |
Malta |
75 % |
19 511 |
290 000 |
Paesi-Bassi |
75 % |
986 118 |
5 434 576 |
Polonia |
88 % |
1 802 733 |
11 645 350 |
Portogallo |
85 % |
527 379 |
3 284 967 |
Romania |
89 % |
1 054 185 |
6 869 985 |
Slovacchia |
89 % |
262 703 |
1 709 502 |
Slovenia |
83 % |
91 095 |
554 291 |
Spagna |
75 % |
2 337 457 |
12 939 604 |
Svezia |
75 % |
518 322 |
2 856 514 |
Regno Unito |
76 % |
3 494 635 |
19 401 935 |
UE 28 |
79 % |
25 917 593 |
150 000 000» |
8.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 69/105 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 222/2014 DELLA COMMISSIONE
del 7 marzo 2014
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2014
Per la Commissione, a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
MA |
77,7 |
TN |
77,7 |
|
TR |
99,1 |
|
ZZ |
84,8 |
|
0707 00 05 |
EG |
182,1 |
JO |
182,1 |
|
TR |
155,6 |
|
ZZ |
173,3 |
|
0709 91 00 |
EG |
45,1 |
ZZ |
45,1 |
|
0709 93 10 |
MA |
44,0 |
TR |
89,5 |
|
ZZ |
66,8 |
|
0805 10 20 |
EG |
54,5 |
IL |
66,9 |
|
MA |
57,1 |
|
TN |
49,9 |
|
TR |
56,7 |
|
ZZ |
57,0 |
|
0805 50 10 |
TR |
66,3 |
ZZ |
66,3 |
|
0808 10 80 |
CN |
116,1 |
MK |
30,8 |
|
US |
205,8 |
|
ZZ |
117,6 |
|
0808 30 90 |
AR |
105,9 |
CL |
139,4 |
|
CN |
68,3 |
|
TR |
156,2 |
|
US |
226,5 |
|
ZA |
92,9 |
|
ZZ |
131,5 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
8.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 69/107 |
DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 4 febbraio 2014
che individua gli enti creditizi soggetti alla valutazione approfondita
(BCE/2014/3)
(2014/123/UE)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 127, paragrafo 6,
Visto il Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), in particolare gli articoli 4, paragrafo 3 e 33, paragrafi 3 e 4,
vista la proposta del Consiglio di vigilanza,
considerando quanto segue:
(1) |
A decorrere dal 3 novembre 2013, in vista dell’assunzione dei propri compiti di vigilanza, la Banca centrale europea (BCE) può richiedere alle autorità nazionali competenti e ai soggetti di cui all’articolo 10, paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 1024/2013, di fornire tutte le informazioni utili affinché la BCE possa effettuare una valutazione approfondita degli enti creditizi degli Stati membri partecipanti, compreso lo stato patrimoniale. La BCE è tenuta ad effettuare tale valutazione almeno con riguardo agli enti creditizi non contemplati dall’articolo 6, paragrafo 4 del Regolamento (UE) n. 1024/2013. |
(2) |
Il 23 ottobre 2013, la BCE ha pubblicato la lista degli enti inclusi nella valutazione approfondita, nonché un quadro preliminare degli aspetti chiave della valutazione approfondita. |
(3) |
Sulla base dei criteri di cui all’articolo 6, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1024/2013, la BCE ha individuato gli enti creditizi in riferimento ai quali intende condurre una valutazione approfondita, compreso lo stato patrimoniale, in conformità all’articolo 33, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1024/2013. Nell’applicazione dei predetti criteri, la BCE ha tenuto conto di eventuali modifiche suscettibili di verificarsi, in qualunque momento, a causa delle dinamiche delle attività degli enti creditizi e le relative ripercussioni sul valore totale delle loro attività. Di conseguenza, essa ha incluso enti creditizi che, attualmente, non soddisfano i criteri di significatività, ma potrebbero soddisfarli in un prossimo futuro, e dovrebbero quindi essere soggetti alla valutazione approfondita. La BCE provvederà, quindi, a condurre una valutazione approfondita in riferimento agli enti creditizi, alle società di partecipazione finanziaria o alle società di partecipazione finanziaria mista le cui attività eccedono il valore totale di 27 miliardi di EUR. A prescindere dai predetti criteri, la BCE condurrà altresì una valutazione approfondita dei tre enti più significativi in ciascuno degli Stati membri partecipanti dell’area dell’euro. L’identificazione degli enti creditizi in riferimento ai quali la BCE intende condurre una valutazione approfondita fa salva la valutazione definitiva dei criteri fondata sulla metodologia specifica inclusa nel quadro di cui all’articolo 6 del Regolamento (UE) n. 1024/2013. |
(4) |
Gli enti creditizi e le autorità nazionali competenti sono tenute a fornire tutte le informazioni necessarie alla BCE al fine di condurre la valutazione approfondita, in conformità all’articolo 33, paragrafo 4 del Regolamento (UE) n. 1024/2013. |
(5) |
La BCE può chiedere alle autorità nazionali competenti e ai soggetti menzionati all’articolo 10, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 di fornire tutte le informazioni di cui necessita al fine di condurre la valutazione approfondita. |
(6) |
I membri del Consiglio di vigilanza, il personale della BCE e il personale distaccato dagli Stati membri partecipanti sono vincolati al segreto professionale previsto all’articolo 37 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e nel pertinente diritto dell’Unione. In particolare, la BCE e le autorità nazionali competenti sono soggette alle disposizioni relative allo scambio di informazioni e al segreto professionale di cui alla Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Soggetti sottoposti alla valutazione approfondita
1. I soggetti elencati nell’allegato sono sottoposti alla valutazione approfondita da parte della BCE entro il 3 novembre 2014.
2. In conformità all’articolo 33, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1024/2013, l’autorità nazionale competente responsabile della vigilanza degli enti creditizi elencati nell’allegato trasmette tutte le informazioni rilevanti richieste dalla BCE in riferimento a tali enti ai fini della valutazione approfondita. L’autorità nazionale competente verifica le informazioni, con le modalità che reputa appropriate in relazione all’esercizio, effettuando, ove necessario, ispezioni in loco e, ove ne ravvisi l’opportunità, anche con il coinvolgimento di parti terze.
3. L’autorità nazionale competente responsabile della vigilanza delle filiazioni di un gruppo sottoposto a vigilanza su base consolidata nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico è responsabile di tale verifica per le filiazioni autorizzate nel proprio Stato membro.
Articolo 2
Poteri d'indagine
In conformità all’articolo 33, paragrafi 3 e 4 del Regolamento (UE) n. 1024/2013, la BCE può esercitare i suoi poteri di indagine in relazione agli enti creditizi individuati nell’allegato.
Articolo 3
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il 6 febbraio 2014.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 4 febbraio 2014
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.
(2) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese d'investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176, 27.6.2013, pag. 338).
ALLEGATO
ENTI INCLUSI NELLA VALUTAZIONE APPROFONDITA
Belgio
AXA Bank Europe SA
Belfius Banque SA
Dexia NV (1)
Investar (società di partecipazione di Argenta Bank- en Verzekeringsgroep)
KBC Group NV
The Bank of New York Mellon SA
Germania
Aareal Bank AG
Bayerische Landesbank
Commerzbank AG
DekaBank Deutsche Girozentrale
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Deutsche Bank AG
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
HASPA Finanzholding
HSH Nordbank AG
Hypo Real Estate Holding AG
IKB Deutsche Industriebank AG
KfW IPEX-Bank GmbH
Landesbank Baden-Württemberg
Landesbank Berlin Holding AG
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
Landeskreditbank Baden-Württemberg-Förderbank
Landwirtschaftliche Rentenbank
Münchener Hypothekenbank eG
Norddeutsche Landesbank-Girozentrale
NRW.Bank
SEB AG
Volkswagen Financial Services AG
WGZ Bank AG Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank
Wüstenrot & Württembergische AG in riferimento a Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank e Wüstenrot Bausparkasse AG
Estonia
AS DNB Bank
AS SEB Pank
Swedbank AS
Irlanda
Allied Irish Banks plc
Merrill Lynch International Bank Limited
Permanent tsb plc.
The Governor and Company of the Bank of Ireland
Ulster Bank Ireland Limited
Grecia
Alpha Bank, SA.
Eurobank Ergasias, SA.
National Bank of Greece, SA.
Piraeus Bank, SA.
Spagna
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA.
Banco de Sabadell, SA.
Banco Financiero y de Ahorros, SA.
Banco Mare Nostrum, SA.
Banco Popular Español, SA.
Banco Santander, SA.
Bankinter, SA.
Caja de Ahorros y M.P. de Zaragoza, Aragón y Rioja
Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona
Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, CAMP
Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito
Catalunya Banc, SA.
Kutxabank, SA.
Liberbank, SA.
MPCA Ronda, Cádiz, Almería, Málaga, Antequera y Jaén
NCG Banco, SA.
Francia
Banque Centrale de Compensation (LCH Clearnet)
Banque PSA Finance
BNP Paribas
C.R.H. - Caisse de Refinancement de l’Habitat
Groupe BPCE
Groupe Crédit Agricole
Groupe Crédit Mutuel
HSBC France
La Banque Postale
BPI France (Banque Publique d’Investissement)
RCI Banque
Société de Financement Local
Société Générale
Italia
Banca Carige S.P.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA
Banca Piccolo Credito Valtellinese, Società Cooperativa
Banca Popolare Dell’Emilia Romagna - Società Cooperativa
Banca Popolare Di Milano - Società Cooperativa A Responsabilità Limitata
Banca Popolare di Sondrio, Società Cooperativa per Azioni
Banca Popolare di Vicenza - Società Cooperativa per Azioni
Banco Popolare - Società Cooperativa
Credito Emiliano SpA
Iccrea Holding S.p.A
Intesa Sanpaolo SpA
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA
UniCredit SpA
Unione Di Banche Italiane Società Cooperativa Per Azioni
Veneto Banca S.C.P.A.
Cipro
Bank of Cyprus Public Company Ltd
Co-operative Central Bank Ltd
Hellenic Bank Public Company Ltd
Russian Commercial Bank (Cyprus) Ltd
Lituania
ABLV Bank, AS
AS SEB banka
Swedbank
Lussemburgo
Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg
Clearstream Banking SA.
Precision Capital SA (Società di partecipazione di Banque Internationale à Luxembourg and KBL European Private Bankers SA)
RBC Investor Services Bank SA.
State Street Bank Luxembourg SA.
UBS (Luxembourg) SA.
Malta
Bank of Valletta plc
HSBC Bank Malta plc
Paesi Bassi
ABN AMRO Bank N.V.
Bank Nederlandse Gemeenten N.V.
Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.
ING Bank N.V.
Nederlandse Waterschapsbank N.V.
The Royal Bank of Scotland N.V.
SNS Bank N.V.
Austria
BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG
Erste Group Bank AG
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG
Raiffeisen Zentralbank Österreich AG
Österreichische Volksbanken-AG, unitamente agli enti creditizi affiliati, in conformità all’articolo 10 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2)
Portogallo
Banco BPI, SA
Banco Comercial Português, SA
Caixa Geral de Depósitos, SA
Espírito Santo Financial Group, SA
Slovenia
Nova Kreditna Banka Maribor d.d.
Nova Ljubljanska banka d. d., Ljubljana
SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana
Finlandia
Danske Bank Oyj
Nordea Bank Finland Abp
OP-Pohjola Group
Casi in cui uno o più enti creditizi fra i più significativi in uno Stato membro partecipante sono filiazioni di gruppi bancari già inclusi nella lista di cui sopra:
Malta
Deutsche Bank (Malta) Ltd
Slovacchia
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Všeobecná úverová banka, a.s.
Tatra banka, a.s.
(1) La metodologia di valutazione applicata a questo gruppo terrà debitamente conto della sua situazione specifica e, in particolare, del fatto che è già stata condotta un’ampia valutazione della sua situazione finanziaria e del suo profilo di rischio nel quadro del piano avviato nell’ottobre 2011 e approvato dalla Commissione europea il 28 dicembre 2012.
(2) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese d'investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176, del 27.6.2013, pag. 1).
RACCOMANDAZIONI
8.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 69/112 |
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
del 7 marzo 2014
sul potenziamento del principio della parità retributiva tra donne e uomini tramite la trasparenza
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2014/124/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 2 e l’articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea sanciscono il diritto alla parità tra donne e uomini quale valore e compito fondamentale dell’Unione. |
(2) |
Conformemente all’articolo 8 e all’articolo 10 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), l’Unione mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità tra uomini e donne e a combattere le discriminazioni fondate sul sesso in tutti i suoi settori di attività. |
(3) |
L’articolo 157, paragrafo 1, del TFUE pone l’obbligo per ciascuno Stato membro di assicurare l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore. |
(4) |
L’articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea stabilisce che la parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione. |
(5) |
La parità di retribuzione per lo stesso lavoro o per un lavoro di pari valore è una delle cinque priorità stabilite dalla Carta per le donne, che ribadisce l’impegno della Commissione a mobilitare con efficacia tutti gli strumenti, sia legislativi che non legislativi, atti a colmare le differenze di retribuzione tra uomini e donne. Basandosi sulle priorità della Carta per le donne, la strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015 formalizza l’intento della Commissione di esplorare le possibilità di migliorare la trasparenza delle retribuzioni. |
(6) |
La direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) stabilisce che, per uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore, occorre eliminare la discriminazione diretta e indiretta basata sul sesso e concernente un qualunque aspetto o condizione delle retribuzioni. In particolare, qualora si utilizzi un sistema di classificazione professionale per determinare le retribuzioni, questo deve basarsi su principi comuni per i lavoratori di sesso maschile e per quelli di sesso femminile ed essere elaborato in modo da eliminare le discriminazioni fondate sul sesso. |
(7) |
Nell’Unione europea le donne guadagnano tuttora in media il 16,2 % in meno rispetto agli uomini per ogni ora lavorata (Eurostat 2011), nonostante vantino grandi progressi in termini di risultati scolastici e esperienza lavorativa. Questo dato rende conto del persistente divario retributivo di genere che fino ad oggi è regredito a un ritmo molto lento. |
(8) |
La comunicazione della Commissione COM(2007) 424 definitivo (2) conclude che le discriminazioni retributive e le disuguaglianze sul mercato del lavoro di cui le donne sono vittime frenano la piena realizzazione del loro potenziale produttivo. Sebbene sia raro incorrere in eclatanti discriminazioni salariali dirette a fronte di un lavoro esattamente uguale, il quadro giuridico in essere si è dimostrato meno efficace nel garantire l’attuazione del principio della parità retributiva per un lavoro di pari valore. Se queste discriminazioni sono portate di rado davanti ai giudici non è solo perché le vittime potenziali non ne sono probabilmente a conoscenza, ma anche perché è più difficile far valere efficacemente il principio della parità retributiva. Per invertire l’onere della prova sul datore di lavoro, la vittima deve infatti produrre elementi di fatto in base ai quali si possa presumere che ci sia stata discriminazione. La difficoltà in questo caso è alimentata da strutture retributive poco trasparenti e dall’indisponibilità di informazioni sui livelli salariali dei dipendenti che svolgono uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore. |
(9) |
Nella comunicazione COM(2010) 543 definitivo (3) la Commissione individua la necessità di migliorare ulteriormente il recepimento, l’applicazione e l’attuazione della legislazione dell’Unione tra le sue priorità in materia di regolamentazione intelligente. |
(10) |
Il 18 novembre 2008 (4) e il 24 maggio 2012 (5) il Parlamento europeo ha adottato due risoluzioni sulla parità di retribuzione tra donne e uomini, formulando raccomandazioni per una migliore applicazione del principio della parità retributiva, quale l’introduzione di misure per la trasparenza salariale e di sistemi di valutazione e classificazione del lavoro neutri sotto il profilo del genere. |
(11) |
Nelle conclusioni del 6 dicembre 2010 sul rafforzamento dell’impegno e intensificazione dell’azione per colmare il divario di retribuzione tra i generi, nonché revisione dell’attuazione della piattaforma d’azione di Pechino (6), il Consiglio sollecita gli Stati membri a porre in essere misure che affrontino le cause del divario di retribuzione tra i generi, e nello specifico misure atte a promuovere la trasparenza retributiva e la valutazione e la classificazione neutre delle professioni. |
(12) |
La comunicazione COM(2013) 83 definitiva (7) della Commissione invita gli Stati membri a colmare il divario retributivo tra le donne e gli uomini, a eliminare altri ostacoli alla partecipazione delle donne nel mercato del lavoro e a incoraggiare i datori di lavoro a porre fine alle discriminazioni sul luogo di lavoro nell’ambito degli sforzi volti a perseguire una strategia di inclusione attiva. |
(13) |
La relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM(2013) 861 definitiva (8) sottolinea che l’attuazione del principio della parità retributiva è ostacolata dalla mancanza di trasparenza dei sistemi retributivi, dalla mancanza di certezza del diritto sul concetto di lavoro di pari valore e da ostacoli procedurali. Tra questi, l’indisponibilità delle informazioni di cui i lavoratori hanno bisogno per intentare una causa che abbia buone possibilità di riuscita, in particolare le informazioni sulle retribuzioni del personale che svolge lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore. |
(14) |
Un intervento a livello dell’Unione che agevoli l’applicazione del principio della parità retributiva aiuterebbe le autorità nazionali e le parti interessate a intensificare gli sforzi volti a colmare il divario retributivo di genere e a eliminare le discriminazioni salariali, tramite una migliore attuazione degli attuali requisiti di legge. È necessario garantire un’applicazione più efficace del principio della parità retributiva negli Stati membri, pur nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà. |
(15) |
È opportuno concentrare la presente raccomandazione su un elemento essenziale dell’applicazione efficace del principio della parità retributiva: la trasparenza delle categorie salariali. Una maggiore trasparenza salariale all’interno di un’impresa o di un’organizzazione può rivelare pregiudizi e discriminazioni di genere, consentendo così a dipendenti, datori di lavoro e parti sociali di intervenire adeguatamente per ripristinare il rispetto della parità retributiva. Scopo della presente raccomandazione è proporre una gamma di misure che aiutino gli Stati membri a adottare un approccio su misura per garantire una maggiore trasparenza salariale. È opportuno incoraggiare gli Stati membri a adottare le misure che meglio si adeguano alle rispettive circostanze nazionali e a attuare almeno una delle principali misure a favore della trasparenza proposte in questa sede (diritto di accedere alle informazioni salariali, relazioni aziendali, audit salariali, parità retributiva in sede di contrattazione collettiva). |
(16) |
Riconoscere ai lavoratori il diritto di accedere a informazioni sui livelli retributivi (compresi elementi complementari o variabili come bonus e pagamenti in natura), ripartite per genere e riguardanti le categorie di dipendenti che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore, renderebbe più trasparente la politica salariale di una data azienda o organizzazione e offrirebbe maggiori possibilità di riuscita alle cause per discriminazione davanti ai giudici nazionali, con un conseguente effetto dissuasivo. |
(17) |
La trasparenza salariale potrebbe migliorare anche se i datori di lavoro fossero tenuti a presentare regolarmente relazioni sulle retribuzioni, ripartite per genere e suddivise per categoria di dipendenti e posizioni; queste relazioni costituirebbero una base su cui discutere, dati alla mano, le misure in grado di applicare il principio della parità retributiva. Perché questa forma di pubblicazione collettiva dei salari non costituisca un onere eccessivo, ne dovrebbero essere esentate le imprese o le organizzazioni con meno di 50 dipendenti che rispondono alla definizione di piccola impresa secondo i criteri degli effettivi di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (9). |
(18) |
Gli audit salariali aiuterebbero a analizzare gli aspetti di genere delle retribuzioni e a fare un bilancio sull’applicazione del principio della parità retributiva. Su questi audit potrebbero basarsi le discussioni tra datori di lavoro e rappresentanti dei lavoratori mirate a eliminare le discriminazioni retributive di genere. Per evitare che questa misura generi un onere eccessivo, ne dovrebbero essere esenti le imprese o le organizzazioni con meno di 250 dipendenti che rispondono alla definizione di impresa media secondo i criteri degli effettivi di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione. |
(19) |
Incoraggiare o obbligare le parti sociali a discutere e prestare particolare attenzione, in sede di contrattazione collettiva, alle questioni riguardanti la parità retributiva è un altro modo per aumentare la trasparenza salariale e colmare il divario retributivo di genere. |
(20) |
Per poter analizzare e monitorare come cambia il divario salariale tra uomini e donne a livello europeo è fondamentale che gli Stati membri compilino statistiche salariali suddivise per genere e trasmettano dati completi e accurati a Eurostat. Le statistiche sulla struttura delle retribuzioni che gli Stati membri sono tenuti a produrre ogni quattro anni in forza del regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio (10) facilitano il calcolo del divario retributivo di genere. Per il 2006 e per il 2010 il divario retributivo è stato calcolato in base ai dati raccolti nel quadro dell’indagine sulla struttura delle retribuzioni. Per il 2007 e per il 2009 i dati sul divario retributivo di genere sono stati comunicati su base volontaria, spesso in ritardo e sotto forma di bozza da rivedere. Disporre di statistiche annue di elevata qualità favorirebbe la trasparenza e permetterebbe di conoscere meglio il problema della disparità retributiva di genere. La disponibilità e la comparabilità di questi dati è fondamentale per poter valutare gli sviluppi realizzati in tutta l’Unione. |
(21) |
In assenza di una definizione del concetto di lavoro di pari valore e di criteri di valutazione chiari che permettano di paragonare diverse posizioni, le vittime di discriminazioni retributive incontrano notevoli ostacoli nel far valere i propri diritti in tribunale. Per valutare se alcuni dipendenti svolgono un lavoro di pari valore, occorre tener presente una serie di fattori, tra cui la natura delle mansioni e i requisiti in termini di lavoro e formazione. Includere nella normativa nazionale la definizione di lavoro di pari valore, insieme a criteri di valutazione e classificazione del lavoro, faciliterebbe i ricorsi dinanzi ai giudici nazionali nei casi di discriminazione salariale. |
(22) |
Sistemi di valutazione e classificazione del lavoro neutri sotto il profilo del genere contribuiscono a creare un sistema salariale trasparente: misurando e paragonando mansioni di contenuto diverso ma di valore equivalente, questi sistemi permettono di individuare discriminazioni retributive indirette dovute a una sottovalutazione dei posti ricoperti tipicamente da donne e permettono quindi di sostenere il principio del lavoro di pari valore. Gli Stati membri, le parti sociali e i datori di lavoro sono invitati a promuovere lo sviluppo e l’uso di sistemi di valutazione e classificazione del lavoro non discriminatori, ispirandosi all’allegato 1 del documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la relazione sull’applicazione della direttiva 2006/54/CE (11). |
(23) |
Il coinvolgimento delle autorità per le pari opportunità è un fattore essenziale per un’applicazione efficace del principio della parità retributiva. È quindi opportuno che i loro poteri e il loro mandato coprano i casi di discriminazione retributiva e gli eventuali obblighi di trasparenza. Gli ostacoli in termini di costi e procedure che incontrano le vittime di discriminazioni retributive potrebbero essere diminuiti permettendo a queste autorità di rappresentare i singoli dipendenti. Questo ridurrebbe i rischi legati al processo a carico di singoli lavoratori e potrebbe porre rimedio al numero attualmente molto ridotto di cause per disparità retributiva. |
(24) |
Le attività di sensibilizzazione permettono di far conoscere l’esistenza e l’importanza del principio della parità retributiva. Gli Stati membri andrebbero incoraggiati a condurre campagne di sensibilizzazione rivolte a imprese e organizzazioni, alle parti sociali e al grande pubblico in modo da promuovere efficacemente questo principio, introdurre metodi di valutazione e classificazione del lavoro neutri sotto il profilo del genere e colmare il divario retributivo più in generale. Occorrono inoltre interventi da parte delle imprese e delle organizzazioni, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
I. OGGETTO
1) |
Scopo della presente raccomandazione è fornire agli Stati membri orientamenti che li aiutino a garantire un’applicazione migliore e più efficace del principio della parità retributiva, che permetta di contrastare le discriminazioni salariali e contribuire a colmare il persistente divario retributivo tra i sessi. |
II. TRASPARENZA SALARIALE
2) |
Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare i datori di lavoro pubblici e privati e le parti sociali a adottare politiche che garantiscano la trasparenza della composizione e delle strutture salariali. Gli Stati membri dovrebbero porre in essere misure specifiche atte a promuovere la trasparenza salariale, che includano in particolare almeno una delle azioni di cui ai punti da 3 a 6, secondo un approccio concepito in funzione della specifica situazione nazionale. |
Diritto dei lavoratori di accedere alle informazioni sui livelli salariali
3) |
Gli Stati membri dovrebbero porre in essere misure adeguate e proporzionate per garantire ai dipendenti di poter chiedere informazioni sui livelli salariali, ripartite per genere e in funzione delle categorie di lavoratori che svolgono uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore. Oltre al salario di base fisso queste informazioni dovrebbero comprendere elementi complementari o variabili, come pagamenti in natura e bonus. |
Relazioni sulle retribuzioni
4) |
Gli Stati membri dovrebbero porre in essere misure che assicurino che i datori di lavoro in imprese e organizzazioni con almeno 50 effettivi informino regolarmente i dipendenti, i rappresentanti dei lavoratori e le parti sociali sulla retribuzione media per categoria di dipendente o posizione, ripartita per genere. |
Audit salariali
5) |
Gli Stati membri dovrebbero adottare misure adeguate per garantire la conduzione di audit salariali nelle imprese e organizzazioni con almeno 250 dipendenti. Questi audit dovrebbero comportare un’analisi della percentuale di donne e uomini in ciascuna categoria di dipendenti o posizione e dei sistemi di valutazione e classificazione del lavoro utilizzati, e fornire informazioni dettagliate sulle remunerazioni e sui differenziali retributivi di genere. Gli audit salariali dovrebbero essere messi a disposizione dei rappresentanti dei lavoratori e delle parti sociali su richiesta. |
Contrattazione collettiva
6) |
Fatta salva l’autonomia delle parti sociali e nel rispetto delle norme e delle prassi nazionali, gli Stati membri dovrebbero garantire che la questione della parità retributiva, compresi gli audit salariali, sia discussa al livello adeguato di contrattazione collettiva. |
Statistiche e dati amministrativi
7) |
Gli Stati membri dovrebbero migliorare la disponibilità di dati aggiornati sul divario retributivo di genere trasmettendo tempestivamente a Eurostat statistiche annue. Queste statistiche, calcolate su base annua, dovrebbero essere suddivise per sesso, settore economico (12), orario di lavoro (tempo pieno/tempo parziale), controllo economico (pubblico/privato) e età. |
8) |
Gli Stati membri dovrebbero inoltre fornire alla Commissione i dati sul tipo e sul numero di casi di discriminazione retributiva al momento della notifica di cui al punto 18. |
Protezione dei dati
9) |
Nella misura in cui le informazioni trasmesse in forza di misure adottate in applicazione dei punti da 3 a 8 divulghino dati personali, occorre garantirne la conformità alle normative nazionali in materia di protezione dei dati, in particolare quelle che attuano la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13). |
Concetto di lavoro di pari valore
10) |
Conformemente con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, è opportuno che gli Stati membri chiariscano il concetto di «lavoro di pari valore» nel proprio ordinamento. Il valore del lavoro dovrebbe essere valutato e paragonato in base a criteri oggettivi quali i requisiti professionali, di istruzione e di formazione, le competenze, l’impegno e le responsabilità, il lavoro svolto e la natura dei compiti assegnati. |
Sistemi di valutazione e classificazione del lavoro
11) |
Per prevenire, individuare e eliminare scarti retributivi dovuti a tabelle salariali discriminatorie, gli Stati membri dovrebbero promuovere, anche in quanto datori di lavoro del settore pubblico, lo sviluppo e l’uso di sistemi di valutazione e classificazione del lavoro neutri sotto il profilo del genere, incoraggiandone nello specifico l’adozione da parte dei datori di lavoro e delle parti sociali. |
12) |
Per quanto riguarda i sistemi di valutazione e classificazione professionale neutri sotto il profilo del genere, gli Stati membri sono incoraggiati a ispirarsi all’allegato 1 del documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la relazione sull’applicazione della direttiva 2006/54/CE. |
III. DISPOSIZIONI ORIZZONTALI
Autorità per le pari opportunità
13) |
Gli Stati membri dovrebbero assicurare che i poteri e il mandato dell’autorità nazionale per le pari opportunità coprano le questioni collegate alle discriminazioni retributive di genere, inclusi gli obblighi di trasparenza. Ove opportuno gli Stati membri dovrebbero riconoscere a queste autorità il diritto di accedere alle informazioni e agli audit di cui ai punti 4 e 5 della presente raccomandazione. |
14) |
Gli Stati membri dovrebbero ridurre gli ostacoli procedurali che impediscono di intentare cause per discriminazione salariale, consentendo alle autorità per le pari opportunità di rappresentare i singoli dipendenti nelle cause per discriminazioni retributive. |
15) |
Gli Stati membri dovrebbero garantire una cooperazione e un coordinamento più intensi tra l’autorità nazionale per le pari opportunità e gli organismi nazionali con funzioni ispettive sul mercato del lavoro. |
Controllo e applicazione
16) |
Gli Stati membri dovrebbero monitorare costantemente l’applicazione del principio della parità retributiva e di tutti i mezzi di ricorso previsti nei casi di discriminazione retributiva. |
Attività di sensibilizzazione
17) |
Gli Stati membri dovrebbero svolgere attività di sensibilizzazione presso le imprese e le organizzazioni pubbliche e private, le parti sociali e il grande pubblico in modo da promuovere il principio della parità retributiva per un lavoro di pari valore e la trasparenza salariale, eliminare le cause del divario retributivo di genere e elaborare strumenti che permettano di analizzare e valutare le disparità salariali. |
IV. FOLLOW-UP
18) |
È opportuno che gli Stati membri adottino le misure necessarie per garantire l’applicazione della presente raccomandazione e sono invitati a notificare tali misure alla Commissione entro il 31 dicembre 2015 onde permetterle di seguire da vicino la situazione, estendere una relazione sui progressi realizzati nell’attuazione della raccomandazione e valutare, su tale base, ulteriori provvedimenti necessari. |
V. DISPOSIZIONI FINALI
19) |
Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione. Ne sono inoltre destinatarie le parti sociali, soprattutto negli Stati membri dove rivestono, secondo le norme e le prassi nazionali, particolari responsabilità nell’applicazione del principio della parità retributiva in qualità di negoziatori di contratti collettivi. |
Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2014
Per la Commissione
Viviane REDING
Vicepresidente
(1) Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23).
(2) Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Combattere il divario di retribuzione tra donne e uomini», del 18 luglio 2007.
(3) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, «Legiferare con intelligenza nell’Unione europea», dell’8 ottobre 2010.
(4) GU C 16 E del 22.1.2010, pag. 21.
(5) P7_TA(2012)0225.
(6) GU C 345 del 18.12.2010, pag. 1.
(7) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, «Investire nel settore sociale a favore della crescita e della coesione, in particolare attuando il Fondo sociale europeo nel periodo 2014-2020» (pag. 13).
(8) Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull’applicazione della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.
(9) Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
(10) Regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio, del 9 marzo 1999, relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro (GU L 63 del 12.3.1999, pag. 6).
(11) Commission Staff Working Document accompanying the Report from the Commission to the Council and the European Parliament on the application of Directive 2006/54/EC of the European Parliament and of the Council of 5 July 2006 on the implementation of the principle of equal opportunities and equal treatment of men and women in matters of employment and occupation, SWD(2013)512 final.
(12) Almeno NACE Rev.2, sezioni da B a S esclusa la sezione O.
(13) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, del 23.11.1995, pag. 31).