ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2014.066.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 66

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57° anno
6 marzo 2014


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 209/2014 della Commissione, del 5 marzo 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 605/2010 per quanto concerne le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l’introduzione nell’Unione europea di colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano ( 1 )

11

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 210/2014 della Commissione, del 5 marzo 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

24

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina

26

 

 

2014/120/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 4 marzo 2014, che istituisce l’elenco degli ispettori dell’Unione di cui all’articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio [notificata con il numero C(2014) 1178]

31

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

6.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 66/1


REGOLAMENTO (UE) N. 208/2014 DEL CONSIGLIO

del 5 marzo 2014

concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (1)

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 20 febbraio 2014 il Consiglio ha condannato con la massima fermezza l’uso della violenza in Ucraina, lanciando un appello per l’immediata cessazione della violenza e chiedendo il pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Ucraina. Il Consiglio ha invitato il governo ucraino a dar prova della massima moderazione e i leader dell’opposizione a prendere le distanze da quanti ricorrono ad azioni radicali, inclusa la violenza.

(2)

Il 3 marzo 2014 il Consiglio ha convenuto di concentrare le misure restrittive sul congelamento e sul recupero dei beni delle persone identificate come responsabili di appropriazione indebita di fondi statali ucraini e delle persone responsabili di violazioni dei diritti umani in Ucraina.

(3)

Il 5 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/119/PESC.

(4)

La decisione 2014/119/PESC dispone il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di persone identificate come responsabili di appropriazione indebita di fondi statali ucraini e di persone responsabili di violazioni dei diritti umani in Ucraina, e di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi a esse associate, con l’obiettivo di consolidare e sostenere lo stato di diritto e il rispetto dei diritti umani in Ucraina. Tali persone, entità e organismi, sono elencati nell’allegato della detta decisione.

(5)

Le misure rientrano nell’ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, pertanto, al fine, in particolare, di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione.

(6)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, segnatamente, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare i diritti a un ricorso effettivo, a un giudice imparziale e alla protezione dei dati di carattere personale. È opportuno che il presente regolamento sia applicato conformemente a tali diritti e principi.

(7)

Il potere di modificare l’elenco di cui all’allegato I del presente regolamento dovrebbe essere esercitato dal Consiglio, data la grave situazione politica in Ucraina, e al fine di assicurare la coerenza con la procedura di modifica e revisione dell’allegato della decisione 2014/119/PESC.

(8)

La procedura per la modifica dell’elenco di cui all’allegato I del presente regolamento dovrebbe prevedere che si comunichino alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi designati, affinché abbiano l’opportunità di dedurre osservazioni. Qualora siano dedotte osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio dovrebbe riesaminare la decisione alla luce di tali osservazioni e informarne opportunamente le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati.

(9)

Ai fini dell’applicazione del presente regolamento e per garantire la massima certezza giuridica all’interno dell’Unione, è opportuno pubblicare i nomi e gli altri dati pertinenti relativi alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi i cui fondi e le cui risorse economiche devono essere congelati a norma del presente regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali dovrebbe essere conforme al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(10)

È opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a)   «richiesta»: qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente o posteriormente al 6 marzo 2014, derivante da un contratto o da una transazione o a essi collegata, comprese in particolare:

i)

una richiesta volta a ottenere l’adempimento di un obbligo derivante da un contratto o da una transazione o a essi collegata;

ii)

una richiesta volta a ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma;

iii)

una richiesta di compensazione relativa a un contratto o a una transazione;

iv)

una domanda riconvenzionale;

v)

una richiesta volta a ottenere, anche mediante exequatur, il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza, di un lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati pronunziati;

b)   «contratto o transazione»: qualsiasi transazione, indipendentemente dalla sua forma e dalla legge a essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine «contratto» include qualsiasi garanzia o indennità, in particolare una garanzia o indennità finanziaria, e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da siffatta transazione o a essa correlata;

c)   «autorità competenti»: le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web elencati nell’allegato II;

d)   «risorse economiche»: le attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;

e)   «congelamento di risorse economiche»: il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, anche ma non esclusivamente attraverso la vendita, la locazione e le ipoteche;

f)   «congelamento di fondi»: il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o gestire i fondi o di avere accesso a essi in modo da modificarne il volume, l’importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l’uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio;

g)   «fondi»: tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, ma si tratta di un elenco non limitativo:

i)

i contanti, gli assegni, le cambiali, i vaglia postali e gli altri strumenti di pagamento;

ii)

i depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi sui conti, i debiti e le obbligazioni di debito;

iii)

i titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti obbligazionari, compresi le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati;

iv)

gli interessi, i dividendi o altri redditi o di valore provenienti o generati dalle attività;

v)

il credito, il diritto di compensazione, le garanzie, le fideiussioni o altri impegni finanziari;

vi)

le lettere di credito, le polizze di carico e gli atti di cessione, e

vii)

i documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;

h)   «territorio dell’Unione»: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.

Articolo 2

1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, entità o organismi elencati nell’allegato I.

2.   È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione di una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, entità o organismi elencati nell’allegato I, o destinarli a loro vantaggio.

Articolo 3

1.   Nell’allegato I figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell’articolo 1 della decisione 2014/119/PESC, come responsabili dell’appropriazione indebita di fondi statali ucraini, e le persone responsabili di violazioni di diritti umani in Ucraina e le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi a esse associati.

2.   L’allegato I include i motivi dell’inserimento nell’elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi in questione.

3.   L’allegato I include, se disponibili, informazioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi in questione. Riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d’identità, il sesso, l’indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Riguardo alle persone giuridiche, alle entità e agli organismi, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.

Articolo 4

1.   In deroga all’articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono:

a)

necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi, elencati nell’allegato I, e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;

b)

destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c)

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; o

d)

necessari per coprire spese straordinarie, purché l’autorità competente interessata abbia comunicato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, prima dell’autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa una determinata autorizzazione.

2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.

Articolo 5

1.   In deroga all’articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati a condizione che:

a)

i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell’inserimento nell’allegato I della persona fisica o giuridica, dell’entità o dell’organismo di cui all’articolo 2, o di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell’Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;

b)

i fondi o le risorse economiche saranno usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei titolari di tali crediti;

c)

la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo elencato all’allegato I; e

d)

il riconoscimento della decisione non sia contrario all’ordine pubblico dello Stato membro interessato.

2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.

Articolo 6

1.   In deroga all’articolo 2, e purché un pagamento da parte di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo di cui all’allegato I sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso dalla persona fisica o giuridica, dall’entità o dall’organismo in questione o di un’obbligazione sorta per la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo in questione prima della data di inserimento nell’allegato I di tale persona fisica o giuridica, entità o organismo, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati, purché l’autorità competente interessata abbia accertato che:

a)

i fondi o le risorse economiche sono usati per un pagamento da una persona fisica o giuridica, da un’entità o da un organismo di cui all’allegato I; e

b)

il pagamento non viola l’articolo 2, paragrafo 2.

2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.

Articolo 7

1.   L’articolo 2, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso il conto di una persona fisica o giuridica, entità od organismo che figura nell’elenco, purché qualsiasi accredito su tali conti sia anch’esso congelato. L’ente finanziario o creditizio informa senza indugio l’autorità competente in merito a tali transazioni.

2.   L’articolo 2, paragrafo 2, non si applica all’accredito sui conti congelati di:

a)

interessi o altri profitti dovuti su detti conti;

b)

pagamenti dovuti nel quadro di contratti o accordi conclusi o obbligazioni sorte anteriormente alla data in cui la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 2 è stato inserito nell’allegato I; o

c)

pagamenti dovuti nel quadro di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse in uno Stato membro o esecutive nello Stato membro interessato;

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell’articolo 2, paragrafo 1

Articolo 8

1.   Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi sono tenuti:

a)

a fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali le informazioni relative ai conti e agli importi congelati a norma dell’articolo 2, all’autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso lo Stato membro, alla Commissione; e

b)

a collaborare con l’autorità competente alla verifica di tali informazioni.

2.   Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione degli Stati membri.

3.   Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.

4.   Il paragrafo 3 non impedisce agli Stati membri di condividere tali informazioni, conformemente al loro diritto nazionale, con le autorità competenti dell’Ucraina e di altri Stati membri, ove necessario, al fine di assistere il recupero dei fondi di appropriazione indebita.

Articolo 9

È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere le misure di cui all’articolo 2.

Articolo 10

1.   Il congelamento di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti per negligenza.

2.   Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi non comportano alcun genere di responsabilità a loro carico se non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato i divieti previsti dal presente regolamento.

Articolo 11

1.   Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

a)

persone fisiche o giuridiche, entità od organismi designati elencati nell’allegato I;

b)

qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, entità od organismi di cui alla lettera a).

2.   In ogni procedura volta all’esercizio di un diritto, l’onere della prova che l’esercizio del diritto non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo che intende esercitare tale diritto.

3.   Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale dell’inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento.

Articolo 12

1.   La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e condividono qualsiasi altra informazione pertinente a loro disposizione riguardante il presente regolamento, a intervalli trimestrali, in particolare le informazioni:

a)

per quanto riguarda i fondi congelati di cui all’articolo 2 e le autorizzazioni concesse ai sensi degli articoli 4, 5 e 6;

b)

per quanto riguarda le violazioni e i problemi di applicazione e le sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

2.   Gli Stati membri si comunicano reciprocamente e comunicano immediatamente alla Commissione qualsiasi altra informazione a loro disposizione che possa influire sull’efficace applicazione del presente regolamento.

Articolo 13

La Commissione ha il potere di modificare l’allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.

Articolo 14

1.   Qualora decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un’entità o a un organismo le misure di cui all’articolo 2, il Consiglio modifica di conseguenza l’allegato I

2.   Il Consiglio trasmette la sua decisione alla persona fisica o giuridica, [all’entità o all’organismo di cui al paragrafo 1, incluse le ragioni dell’inserimento nell’elenco, direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo la possibilità di presentare osservazioni

3.   Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa opportunamente la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo.

4.   L’elenco di cui all’allegato I è riesaminato periodicamente e almeno ogni dodici mesi.

Articolo 15

1.   Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l’attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione le norme di cui al paragrafo 1 subito dopo il 6 marzo 2014, come pure ogni successiva modifica.

Articolo 16

1.   Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano sui siti web elencati nell’allegato II. Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali modifiche degli indirizzi dei loro siti web elencati nell’allegato II.

2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione le proprie autorità competenti, compresi gli estremi delle stesse, subito dopo l’entrata in vigore del presente regolamento e informano immediatamente la Commissione di qualsiasi successiva modifica.

3.   Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l’indirizzo e gli altri estremi da usare per queste comunicazioni sono quelli indicati nell’allegato II.

Articolo 17

Il presente regolamento si applica:

a)

nel territorio dell’Unione, compreso il suo spazio aereo;

b)

a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c)

a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all’interno o all’esterno del territorio dell’Unione;

d)

a qualsiasi persona fisica, entità od organismo che si trovi all’interno o all’esterno del territorio dell’Unione e sia costituito conformemente al diritto di uno Stato membro;

e)

a qualsiasi persona fisica, entità od organismo relativamente ad attività economiche esercitate, interamente o parzialmente, all’interno dell’Unione.

Articolo 18

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2014

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)  Cfr. pagina 26 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(3)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).


ALLEGATO I

Elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all’articolo 2

 

Nome

Informazioni identificative

Motivazioni

Data di inserimento nell'elenco

1.

Viktor Fedorovych Yanukovych

nato il 9 luglio 1950, ex Presidente dell'Ucraina

Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.

6.3.2014

2.

Vitalii Yuriyovych Zakharchenko

nato il 20 gennaio 1963, ex Ministro dell'interno

Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.

6.3.2014

3.

Viktor Pavlovych Pshonka

nato il 6 febbraio 1954, ex Procuratore generale dell'Ucraina

Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.

6.3.2014

4.

Oleksandr Hryhorovych Yakymenko

nato il 22 dicembre 1964, ex Capo del servizio di sicurezza dell'Ucraina

Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.

6.3.2014

5.

Andriy Volodymyrovych Portnov

nato il 27 ottobre 1973, ex Consigliere del Presidente dell'Ucraina

Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.

6.3.2014

6.

Olena Leonidivna Lukash

nato il 12 novembre 1976, ex Ministro della giustizia

Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.

6.3.2014

7.

Andrii Petrovych Kliuiev

nato il 12 agosto 1964, ex Capo dell'amministrazione presidenziale dell'Ucraina

Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.

6.3.2014

8.

Viktor Ivanovych Ratushniak

nato il 16 ottobre 1959, ex Vice Ministro dell'interno

Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.

6.3.2014

9.

Oleksandr Viktorovych Yanukovych

nato il 1o luglio 1973, figlio dell'ex Presidente, uomo d'affari

Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.

6.3.2014

10.

Viktor Viktorovych Yanukovych

nato il 16 luglio 1981, figlio dell'ex Presidente, Membro della Verkhovna Rada (Consiglio supremo) dell'Ucraina

Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.

6.3.2014

11.

Artem Viktorovych Pshonka

nato il 19 marzo 1976, figlio dell'ex Procuratore generale, Vice Capo del gruppo parlamentare del Partito delle regioni alla Verkhovna Rada dell'Ucraina

Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.

6.3.2014

12.

Serhii Petrovych Kliuiev

nato il 12 agosto 1969, uomo d'affari, fratello del sig. Andrii K1iuiev

Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.

6.3.2014

13.

Mykola Yanovych Azarov

nato il 17 dicembre 1947, Primo Ministro dell'Ucraina fino al gennaio 2014

Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.

6.3.2014

14.

Oleksii Mykolayovych Azarov

figlio dell'ex Primo Ministro Azarov

Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.

6.3.2014

15.

Serhiy Vitaliyovych Kurchenko

nato il 21 settembre 1985, uomo d'affari

Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.

6.3.2014

16.

Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk

nato il 28 novembre 1963, ex Ministro dell'istruzione e della scienza

Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.

6.3.2014

17.

Raisa Vasylivna Bohatyriova

nato il 6 gennaio 1953, ex Ministro della sanità

Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.

6.3.2014

18.

Ihor Oleksandrovych Kalinin

nato il 28 dicembre 1959, ex Consigliere del Presidente dell'Ucraina

Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.

6.3.2014


ALLEGATO II

Siti web contenenti informazioni sulle autorità competenti e indirizzo per le notifiche alla commissione europea

BELGIO

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

REPUBBLICA CECA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIMARCA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

GERMANIA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRECIA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPAGNA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANCIA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

CROAZIA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CIPRO

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUSSEMBURGO

http://www.mae.lu/sanctions

UNGHERIA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

PAESI BASSI

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

http://www.msz.gov.pl

PORTOGALLO

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVACCHIA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDIA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVEZIA

http://www.ud.se/sanktioner

REGNO UNITO

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:

Commissione europea

Servizio degli strumenti di politica estera (FPI)

SEAE 02/309

B-1049 Bruxelles

Belgio

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu.


6.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 66/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 209/2014 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 2014

che modifica il regolamento (UE) n. 605/2010 per quanto concerne le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l’introduzione nell’Unione europea di colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 8, frase introduttiva, l’articolo 8, punto 1), primo comma, l’articolo 8, punto 4) e l’articolo 9, paragrafo h4,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (2), in particolare l’articolo 9, secondo comma,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l’articolo 11, paragrafo 1, e l’articolo 16, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale destinate agli operatori del settore alimentare. Secondo tale regolamento gli operatori del settore alimentare che producono latte crudo e prodotti a base di latte e colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano devono rispettare le disposizioni del suo allegato III.

(2)

Il regolamento (CE) n. 853/2004 dispone inoltre che gli operatori del settore alimentare che importano prodotti di origine animale da paesi terzi provvedano affinché l’importazione avvenga esclusivamente se il paese terzo di spedizione figura in un elenco compilato a norma del regolamento (CE) n. 854/2004 e il prodotto soddisfi, tra l’altro, i requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 853/2004 e le condizioni di importazione previste dalla normativa dell’Unione che disciplina i controlli all’importazione dei prodotti di origine animale.

(3)

Il regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione (4) stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e i requisiti di certificazione per l’introduzione nell’Unione europea di partite di latte crudo e prodotti a base di latte. Esso fissa inoltre l’elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l’introduzione nell’Unione di tali partite.

(4)

Il regolamento (UE) n. 605/2010 prevede diverse condizioni di importazione a seconda della situazione zoosanitaria del paese terzo esportatore in relazione all’afta epizootica e alla peste bovina. I paesi terzi indenni da afta epizootica senza vaccinazione e da peste bovina per il periodo di almeno 12 mesi precedente l’importazione sono elencati nell’allegato I, colonna A, del regolamento (UE) n. 605/2010 e le importazioni nell’Unione di latte crudo e di prodotti a base di latte, derivati dal latte crudo importato da tali paesi terzi, sono autorizzate senza essere state sottoposte a trattamenti specifici.

(5)

La Commissione ha ricevuto varie richieste da alcuni Stati membri e partner commerciali affinché stabilisca condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nell’Unione di colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano.

(6)

Il regolamento (UE) n. 605/2010 non si applica al colostro e ai prodotti a base di colostro. Tuttavia, il colostro presenta gli stessi rischi per la salute animale del latte crudo in relazione all’afta epizootica. Il colostro può quindi essere importato in tutta sicurezza dai paesi da cui è già autorizzata l’importazione di latte crudo, elencati nell’allegato I, colonna A, del regolamento (UE) n. 605/2010.

(7)

Vari prodotti commerciali sono ottenuti da colostro pastorizzato o sterilizzato. Tuttavia, dato che gli effetti della pastorizzazione e della sterilizzazione non sono stati convalidati per il colostro che ha un elevato contenuto cellulare, è opportuno che il colostro pastorizzato o sterilizzato e i prodotti a base di colostro pastorizzato o sterilizzato siano importati solo dai paesi terzi indenni da afta epizootica senza vaccinazione, elencati nell’allegato I, colonna A, del regolamento (UE) n. 605/2010.

(8)

Gli articoli 11, 12 e 13 della direttiva 97/78/CE del Consiglio (5) fissano le norme e le condizioni per i controlli da eseguire sulle partite di prodotti di origine animale importate nell’Unione ma destinate a un paese terzo, mediante il transito immediato o dopo il magazzinaggio nell’Unione.

(9)

Per consentire l’introduzione nell’Unione del colostro e dei prodotti a base di colostro, occorre aggiungere un nuovo modello di certificato sanitario relativo a tali prodotti nell’allegato II, parte 2, del regolamento (UE) n. 605/2010 e modificare il modello di certificato sanitario relativo al latte crudo e ai prodotti a base di latte destinati al consumo umano a fini di transito o magazzinaggio nell’Unione, figurante nell’allegato II, parte 3, di tale regolamento, perché comprenda il colostro e i prodotti a base di colostro.

(10)

Per includere il colostro e i prodotti a base di colostro nel campo di applicazione del documento veterinario comune di entrata di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 136/2004 (6) è necessario fornire nel modello di certificato sanitario relativo a tali prodotti il codice appropriato del sistema armonizzato indicato nell’allegato I, capitolo 4, della decisione 2007/275/CE della Commissione (7).

(11)

Per evitare perturbazioni negli scambi è opportuno autorizzare per un periodo transitorio l’utilizzo del certificato sanitario relativo al latte crudo e ai prodotti a base di latte destinati al consumo umano e al transito o magazzinaggio nell’Unione, rilasciato a norma del regolamento (UE) n. 605/2010.

(12)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 605/2010.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 605/2010

Il regolamento (UE) n. 605/2010 è così modificato:

1)

il titolo è sostituito dal seguente:

«REGOLAMENTO (UE) N. 605/2010 DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 2010

che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l’introduzione nell’Unione europea di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano»;

2)

all’articolo 1, primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e i requisiti di certificazione per l’introduzione nell’Unione europea di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro;»

3)

l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Importazioni di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, di cui all’allegato I, colonna A

Gli Stati membri autorizzano l’importazione di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, di cui all’allegato I, colonna A.»;

4)

l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Condizioni di transito e magazzinaggio

L’introduzione nell’Unione europea di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro non destinate all’importazione nell’Unione europea ma ad un paese terzo mediante il transito immediato o dopo il magazzinaggio nell’Unione, conformemente agli articoli 11, 12 o 13 della direttiva 97/78/CE del Consiglio è autorizzata solo alle seguenti condizioni:

a)

le partite provengono da un paese terzo o da una parte di un paese terzo autorizzato ad introdurre nell’Unione europea partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro o prodotti a base di colostro e soddisfano gli appropriati requisiti di trattamento termico per tali partite di cui agli articoli 2, 3 e 4;

b)

le partite soddisfano le specifiche condizioni di polizia sanitaria per l’importazione nell’Unione europea di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro o prodotti a base di colostro, conformemente all’attestato di polizia sanitaria di cui alla parte II.1 del pertinente modello di certificato sanitario figurante nell’allegato II, parte 2;

c)

le partite sono accompagnate da un certificato sanitario istituito conformemente al modello appropriato di cui all’allegato II, parte 3, per la partita in questione e compilato conformemente alle note esplicative figuranti in tale allegato, parte 1;

d)

l’idoneità delle partite al transito e, se del caso, al magazzinaggio, è certificata dal documento veterinario comune di entrata di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, firmato dal veterinario ufficiale del posto d’ispezione frontaliero di introduzione nell’Unione.»;

5)

l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Trattamenti specifici

Le partite di prodotti a base di latte e di prodotti a base di colostro autorizzate ad entrare nell’Unione europea conformemente agli articoli 2, 3, 4, 6 o 7 provenienti da paesi terzi o da parti dei medesimi in cui si è verificato un focolaio di afta epizootica nei 12 mesi precedenti la data del certificato sanitario o che hanno eseguito la vaccinazione contro questa malattia durante quel periodo, possono essere autorizzate ad entrare nell’Unione europea solo se tali prodotti sono stati sottoposti ad uno dei trattamenti di cui all’articolo 4.»;

6)

gli allegati I e II sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Disposizioni transitorie

Per un periodo transitorio fino al 6 settembre 2014 l’introduzione nell’Unione europea di partite di latte crudo e prodotti a base di latte non destinate all’importazione nell’Unione europea ma ad un paese terzo mediante il transito immediato o dopo magazzinaggio nell’Unione, conformemente agli articoli 11, 12 o 13 della direttiva 97/78/CE, accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello figurante nell’allegato II, parte 2, del regolamento (UE) n. 605/2010, nella versione precedente l’entrata in vigore del presente regolamento, è autorizzata a condizione che il certificato sia stato firmato entro il 26 luglio 2014.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

(3)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

(4)  Regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, del 2 luglio 2010, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l’introduzione nell’Unione europea di latte crudo e prodotti a base di latte destinati al consumo umano (GU L 175 del 10.7.2010, pag. 1).

(5)  Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9).

(6)  Regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d’ispezione frontalieri della Comunità sui prodotti importati da paesi terzi (GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11).

(7)  Decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile 2007, relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d’ispezione frontalieri a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE (GU L 116 del 4.5.2007, pag. 9).


ALLEGATO

Gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 605/2010 sono così modificati:

1)

l'allegato I è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

Elenco dei paesi terzi o di parti dei medesimi autorizzati per l'introduzione nell'Unione europea di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro (*1) e prodotti a base di colostro (*1), indicante il tipo di trattamento termico prescritto per tali prodotti

“+”

:

il paese terzo è autorizzato

“0”

:

il paese terzo non è autorizzato


Codice ISO del paese terzo

Paese terzo o parte del medesimo

Colonna A

Colonna B

Colonna C

AE

Emirato del Dubai degli Emirati arabi uniti (1)

0

0

+ (2)

AD

Andorra

+

+

+

AL

Albania

0

0

+

AR

Argentina

0

0

+

AU

Australia

+

+

+

BR

Brasile

0

0

+

BW

Botswana

0

0

+

BY

Bielorussia

0

0

+

BZ

Belize

0

0

+

BA

Bosnia-Erzegovina

0

0

+

CA

Canada

+

+

+

CH

Svizzera (*2)

+

+

+

CL

Cile

0

+

+

CN

Cina

0

0

+

CO

Colombia

0

0

+

CR

Costa Rica

0

0

+

CU

Cuba

0

0

+

DZ

Algeria

0

0

+

ET

Etiopia

0

0

+

GL

Groenlandia

0

+

+

GT

Guatemala

0

0

+

HK

Hong Kong

0

0

+

HN

Honduras

0

0

+

IL

Israele

0

0

+

IN

India

0

0

+

IS

Islanda

+

+

+

KE

Kenya

0

0

+

MA

Marocco

0

0

+

MG

Madagascar

0

0

+

MK (*3)

ex Repubblica jugoslava di Macedonia

0

+

+

MR

Mauritania

0

0

+

MU

Maurizio

0

0

+

MX

Messico

0

0

+

NA

Namibia

0

0

+

NI

Nicaragua

0

0

+

NZ

Nuova Zelanda

+

+

+

PA

Panama

0

0

+

PY

Paraguay

0

0

+

RS (*4)

Serbia

0

+

+

RU

Russia

0

0

+

SG

Singapore

0

0

+

SV

El Salvador

0

0

+

SZ

Swaziland

0

0

+

TH

Thailandia

0

0

+

TN

Tunisia

0

0

+

TR

Turchia

0

0

+

UA

Ucraina

0

0

+

US

Stati Uniti

+

+

+

UY

Uruguay

0

0

+

ZA

Sud Africa

0

0

+

ZW

Zimbabwe

0

0

+

2)

l'allegato II è così modificato:

a)

la parte 1 è sostituita dalla seguente:

«PARTE 1

Modelli di certificati sanitari

“Milk-RM”

:

certificato sanitario relativo al latte crudo proveniente dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, autorizzati nell'allegato I, colonna A, e destinato all'ulteriore trasformazione nell'Unione europea prima dell'utilizzo per il consumo umano.

“Milk-RMP”

:

certificato sanitario relativo ai prodotti a base di latte crudo destinati al consumo umano, provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, autorizzati nell'allegato I, colonna A, e destinati all'importazione nell'Unione europea.

“Milk-HTB”

:

certificato sanitario relativo ai prodotti a base di latte di vacche, pecore, capre e bufale, destinati al consumo umano, provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, autorizzati nell'allegato I, colonna B, e destinati all'importazione nell'Unione europea.

“Milk-HTC”

:

certificato sanitario relativo ai prodotti a base di latte destinati al consumo umano, provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, autorizzati nell'allegato I, colonna C, e destinati all'importazione nell'Unione europea.

“Colostrum-C/CPB”

:

certificato sanitario relativo al colostro di vacche, pecore, capre e bufale e ai prodotti a base di colostro delle stesse specie, provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, indicati nell'allegato I, colonna A, e destinati all'importazione nell'Unione europea per il consumo umano.

“Milk/ Colostrum-T/S”

:

certificato di polizia sanitaria relativo al latte crudo, al colostro e ai prodotti a base di latte o di colostro destinati al consumo umano e al transito o al magazzinaggio nell'Unione europea.

Note esplicative

a)

I certificati sanitari sono rilasciati dalle autorità competenti del paese terzo di origine, in conformità al modello appropriato riportato nella parte 2 del presente allegato, secondo il formato del modello relativo al latte crudo, al colostro e ai prodotti a base di latte o di colostro in questione. Essi contengono, seguendo la numerazione che figura nel modello, gli attestati richiesti per qualsiasi paese terzo e, se del caso, le garanzie supplementari richieste per il paese terzo esportatore in questione.

b)

L'originale del certificato sanitario è composto da un unico foglio stampato su entrambi i lati oppure, nei casi in cui occorrono più pagine, è costituito in modo tale che i fogli formino un tutto unico e indivisibile.

c)

Un unico certificato sanitario distinto va presentato per ciascuna partita del prodotto in questione, esportata verso la stessa destinazione da un paese terzo indicato nella tabella dell'allegato I e trasportata nello stesso vagone ferroviario, automezzo, aereo o nella stessa nave.

d)

L'originale del certificato sanitario e le etichette previste nel modello di certificato sono redatti in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui si svolge l'ispezione frontaliera e dello Stato membro di destinazione. Tali Stati membri possono tuttavia consentire l'uso di un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea diversa dalla propria, accompagnata se necessario da una traduzione ufficiale.

e)

Qualora al certificato sanitario siano allegate pagine supplementari per l'identificazione dei prodotti che compongono la partita, anche queste pagine sono considerate parte integrante del certificato originale, purché su ciascuna di esse siano apposti la firma e il timbro del veterinario ufficiale che procede alla certificazione.

f)

Se il certificato sanitario si compone di più pagine, ciascuna pagina deve recare, in basso, una numerazione del tipo “–x(numero di pagina) di y(numero totale di pagine)–” e, in alto, il numero di riferimento del certificato attribuito dall'autorità competente.

g)

L'originale del certificato sanitario deve essere compilato e firmato da un rappresentante dell'autorità responsabile della verifica e della certificazione della conformità del latte crudo, del colostro o dei prodotti a base di latte o colostro ai requisiti sanitari di cui all'allegato III, capitolo I, sezione IX, del regolamento (CE) n. 853/2004 e alla direttiva 2002/99/CE.

h)

Le autorità competenti del paese terzo esportatore accertano la conformità a criteri di certificazione equivalenti a quelli stabiliti nella direttiva 96/93/CE del Consiglio (3).

i)

Il colore della firma del veterinario ufficiale deve essere diverso da quello del testo stampato sul certificato sanitario. La stessa norma si applica anche ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.

j)

L'originale del certificato sanitario deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero di introduzione nell' Unione europea.

k)

Qualora il modello di certificato preveda la scelta tra varie diciture, quelle non pertinenti possono essere barrate con l'apposizione della sigla e del timbro del funzionario che procede alla certificazione oppure possono essere soppresse del tutto dal certificato.

(3)  GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28.»"

b)

nella parte 2 è aggiunto il seguente modello di certificato:

Image 1

Testo di immagine

Image 2

Testo di immagine

Image 3

Testo di immagine

c)

la parte 3 è sostituita dalla seguente:

«PARTE 3

Image 4

Testo di immagine

Image 5

Testo di immagine

Image 6

Testo di immagine

(3)  GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28.»”


(*1)  Il colostro e i prodotti a base di colostro possono essere introdotti nell'Unione europea solo in provenienza dai paesi autorizzati indicati nella colonna A.

(*2)  Certificati conformi all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

(*3)  Ex Repubblica iugoslava di Macedonia; la nomenclatura definitiva per questo paese sarà concordata in seguito alla conclusione degli attuali negoziati a livello ONU.

(*4)  Escluso il Kosovo, attualmente posto sotto amministrazione internazionale a norma della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

(1)  Solo i prodotti a base di latte di camelidi della specie Camelus dromedarius.

(2)  Sono autorizzati i prodotti a base di latte di camelidi della specie Camelus dromedarius.»


6.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 66/24


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 210/2014 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 2014

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2014

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

72,5

TN

71,5

TR

101,6

ZZ

81,9

0707 00 05

EG

182,1

JO

182,1

MA

176,8

TR

157,8

ZZ

174,7

0709 91 00

EG

51,3

ZZ

51,3

0709 93 10

MA

42,6

TR

82,6

ZZ

62,6

0805 10 20

EG

44,2

IL

66,6

MA

58,0

TN

48,8

TR

74,4

ZZ

58,4

0805 50 10

TR

78,4

ZZ

78,4

0808 10 80

CN

115,7

MK

30,8

US

154,1

ZZ

100,2

0808 30 90

AR

146,4

CL

137,6

CN

68,4

TR

156,2

US

120,3

ZA

102,6

ZZ

121,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

6.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 66/26


DECISIONE 2014/119/PESC DEL CONSIGLIO

del 5 marzo 2014

relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 20 febbraio 2014 il Consiglio ha condannato nel modo più assoluto il ricorso alla violenza in Ucraina. Ha esortato all'immediata cessazione delle violenze in Ucraina e al pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Ha rivolto un appello al governo ucraino affinché dia prova di massima moderazione e ai leader dell'opposizione affinché prendano distanza da quanti ricorrono ad azioni radicali, inclusa la violenza.

(2)

Il 3 marzo 2014 il Consiglio ha convenuto di concentrare le misure restrittive sul congelamento e sul recupero dei beni delle persone identificate come responsabili dell'appropriazione indebita di fondi statali ucraini e delle persone responsabili di violazioni di diritti umani, con l'obiettivo di consolidare e sostenere lo stato di diritto e il rispetto dei diritti umani in Ucraina.

(3)

È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare alcune misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da persone identificate come responsabili dell'appropriazione indebita di fondi statali ucraini e dalle persone responsabili di violazioni di diritti umani in Ucraina, e da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi a essi associate, elencati nell'allegato.

2.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato.

3.   Alle condizioni che ritiene appropriate, l'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche siano messi a disposizione, previa determinazione che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

a)

necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche elencate nell'allegato e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;

b)

destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c)

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; o

d)

necessari per coprire spese straordinarie, purché prima dell'autorizzazione l'autorità competente abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione i motivi per cui ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica almeno due settimane prima dell'autorizzazione.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.

4.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

i fondi o le risorse economiche sono oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui al paragrafo 1, nell'allegato, o di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione, o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;

b)

i fondi o le risorse economiche saranno usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti;

c)

la decisione non va a favore di una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui all’allegato; e

d)

il riconoscimento della decisione non è contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.

5.   Il paragrafo 1 non osta a che una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo inserito nell’elenco effettui un pagamento dovuto nell’ambito di un contratto concluso prima della data in cui tale persona, entità od organismo è stato inserito nell’elenco di cui all'allegato, purché lo Stato membro interessato abbia determinato che il pagamento non è percepito, direttamente o indirettamente, da una persona, da un’entità o da un organismo di cui al paragrafo 1.

6.   Il paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di:

a)

interessi o altri profitti dovuti su detti conti;

b)

pagamenti dovuti in virtù di contratti, accordi o obblighi che sono stati conclusi o sono sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2; o

c)

pagamenti dovuti in virtù di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell'Unione o esecutive nello Stato membro interessato,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino a essere soggetti alle misure di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

1.   Il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, decide di stabilire e modificare l'elenco riportato nell'allegato.

2.   Il Consiglio trasmette la decisione di cui al paragrafo 1, compresi i motivi dell'inserimento nell'elenco alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo interessato direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando a tale persona, entità od organismo la possibilità di presentare osservazioni.

3.   Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione di cui al paragrafo 1 e ne informa di conseguenza la persona, l'entità o l'organismo interessato.

Articolo 3

1.   L'allegato include i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

2.   L'allegato contiene inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie a identificare le persone fisiche e giuridiche, le entità o gli organismi interessati. Con riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle persone giuridiche, alle entità e agli organismi, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.

Articolo 4

Per massimizzare l'impatto delle misure di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, l'Unione incoraggia i paesi terzi ad adottare misure restrittive analoghe a quelle di cui alla presente decisione.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La presente decisione si applica fino al 6 marzo 2015.

La presente decisione è costantemente riesaminata. Se del caso, è prorogata o modificata qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2014

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


ALLEGATO

Elenco delle persone, entità e organismi di cui all'articolo 1

 

Nome

Informazioni identificative

Motivazioni

Data di inserimento nell'elenco

1.

Viktor Fedorovych Yanukovych

nato il 9 luglio 1950, ex Presidente dell'Ucraina

Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.

6.3.2014

2.

Vitalii Yuriyovych Zakharchenko

nato il 20 gennaio 1963, ex Ministro dell'interno

Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.

6.3.2014

3.

Viktor Pavlovych Pshonka

nato il 6 febbraio 1954, ex Procuratore generale dell'Ucraina

Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.

6.3.2014

4.

Oleksandr Hryhorovych Yakymenko

nato il 22 dicembre 1964, ex Capo del servizio di sicurezza dell'Ucraina

Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.

6.3.2014

5.

Andriy Volodymyrovych Portnov

nato il 27 ottobre 1973, ex Consigliere del Presidente dell'Ucraina

Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.

6.3.2014

6.

Olena Leonidivna Lukash

nato il 12 novembre 1976, ex Ministro della giustizia

Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.

6.3.2014

7.

Andrii Petrovych Kliuiev

nato il 12 agosto 1964, ex Capo dell'amministrazione presidenziale dell'Ucraina

Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.

6.3.2014

8.

Viktor Ivanovych Ratushniak

nato il 16 ottobre 1959, ex Vice Ministro dell'interno

Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.

6.3.2014

9.

Oleksandr Viktorovych Yanukovych

nato il 1o luglio 1973, figlio dell'ex Presidente, uomo d'affari

Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.

6.3.2014

10.

Viktor Viktorovych Yanukovych

nato il 16 luglio 1981, figlio dell'ex Presidente, Membro della Verkhovna Rada (Consiglio supremo) dell'Ucraina

Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.

6.3.2014

11.

Artem Viktorovych Pshonka

nato il 19 marzo 1976, figlio dell'ex Procuratore generale, Vice Capo del gruppo parlamentare del Partito delle regioni alla Verkhovna Rada dell'Ucraina

Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.

6.3.2014

12.

Serhii Petrovych Kliuiev

nato il 12 agosto 1969, uomo d'affari, fratello del sig. Andrii K1iuiev

Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.

6.3.2014

13.

Mykola Yanovych Azarov

nato il 17 dicembre 1947, Primo Ministro dell'Ucraina fino al gennaio 2014

Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.

6.3.2014

14.

Oleksii Mykolayovych Azarov

figlio dell'ex Primo Ministro Azarov

Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.

6.3.2014

15.

Serhiy Vitaliyovych Kurchenko

nato il 21 settembre 1985, uomo d'affari

Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.

6.3.2014

16.

Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk

nato il 28 novembre 1963, ex Ministro dell'istruzione e della scienza

Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.

6.3.2014

17.

Raisa Vasylivna Bohatyriova

nato il 6 gennaio 1953, ex Ministro della sanità

Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.

6.3.2014

18.

Ihor Oleksandrovych Kalinin

nato il 28 dicembre 1959, ex Consigliere del Presidente dell'Ucraina

Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.

6.3.2014


6.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 66/31


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 2014

che istituisce l’elenco degli ispettori dell’Unione di cui all’articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio

[notificata con il numero C(2014) 1178]

(2014/120/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l’articolo 79, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1224/2009 istituisce un regime comunitario di controllo, ispezione ed esecuzione, al fine di garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca. Il regolamento (CE) n. 1224/2009 prevede che, fatta salva la responsabilità primaria degli Stati membri costieri, gli ispettori dell’Unione effettuino ispezioni in conformità di detto regolamento nelle acque dell’Unione e su pescherecci dell’Unione al di fuori delle acque dell’Unione. L’elenco degli ispettori dell’Unione deve essere stabilito in conformità della procedura prevista dal regolamento (CE) n. 1224/2009.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell’8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (2), stabilisce le modalità di applicazione del sistema di controllo dell’Unione europea istituito dal regolamento (CE) n. 1224/2009.

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 prevede che l’elenco degli ispettori dell’Unione sia stabilito sulla base delle notifiche degli Stati membri e dell’Agenzia europea di controllo della pesca.

(4)

Un primo elenco di ispettori dell’Unione è stato adottato con la decisione di esecuzione 2011/883/UE della Commissione (3). Tale elenco è stato sostituito da un nuovo elenco di ispettori dell’Unione adottato con la decisione di esecuzione 2013/174/UE della Commissione (4). A norma dell’articolo 120 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011, una volta stabilito l’elenco iniziale, gli Stati membri e l’Agenzia europea di controllo della pesca notificano, entro il mese di ottobre di ogni anno, le eventuali modifiche che intendono apportare all’elenco per l’anno civile successivo e la Commissione modifica l’elenco di conseguenza entro il 31 dicembre.

(5)

Alcuni Stati membri hanno notificato elenchi interi dei rispettivi ispettori. È pertanto opportuno sostituire l’elenco stabilito nella decisione di esecuzione 2013/174/UE e stabilire nell’allegato alla presente decisione un nuovo elenco di ispettori dell’Unione sulla base di queste notifiche e delle notifiche relative alle modifiche dell’elenco iniziale trasmesso dagli Stati membri.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la pesca e l’acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’elenco degli ispettori dell’Unione figura in allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La decisione di esecuzione 2013/174/UE è abrogata.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2014

Per la Commissione

Maria DAMANAKI

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1.

(3)  GU L 343 del 23.12.2011, pag. 123.

(4)  GU L 101 del 10.4.2013, pag. 31.


ALLEGATO

ELENCO DEGLI ISPETTORI DELL’UNIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 79, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1224/2009

Paese

Ispettori

Belgio

De Vleeschouwer, Guy

Devogel, Geert

Lieben, Richard

Monteyne, Ian

Bulgaria

Kamenov, Vladimir Angelov

Kerekov, Nikolay Ivanov

Repubblica ceca

non applicabile

Danimarca

Akselsen, Ole

Andersen, Dan Søgård

Andersen, Hanne Skjæmt

Andersen, Lars Ole

Andersen, Martin Burgwaldt

Andersen, Mogens Godsk

Andersen, Niels Jørgen Anton

Andersen, Peter Bunk

Anderson, Jacob Edward

Bache, René

Bang, Mai

Barrit, Jørgen

Beck, Bjarne Baagø

Bendtsen, Lars Kjærsgaard

Bernholm, Kristian

Carl, Morten Hansen

Christensen, Frantz Viggo

Christensen, Jesper Just

Christensen, Peter Grim

Christensen, Thomas

Christiansen, Michael Koustrup

Damsgaard, Kresten

Degn, Jesper Leon

Due-Boje, Thomas Zinck

Dølling, Robert

Ebert, Thomas Axel Regaard

Eiersted, Jesper Bech

Eilers, Bjarne

Elnef, Frank Godt

Fick, Carsten

Frandsen, Rene Brian

Frederiksen, Torben Broe

Gotved, Jesper Hovby

Groth, Niels

Grupe, Poul

Gaarde, Børge

Handrup, Jacob

Hansen, Bruno Ellekær

Hansen, Gunnar Beck

Hansen, Henning Skødt

Hansen, Ina Kjærgaard

Hansen, Jan Duval

Hansen, John Daugaard

Hansen, Martin

Hansen, Martin Baldur

Hansen, Ole

Hansen, Thomas

Harbo, Christen Christensen

Heldager, Peter

Hestbek, Flemming

Høgild, Lars

Højrup, Torben

Jaeger, Michael Wassermann

Jensen, Anker Mark

Jensen, Flemming Bergtorp

Jensen, Hanne Juul

Jensen, Jimmy Langelund

Jensen, Jonas Krøyer

Jensen, Jørn Uth

Jensen, Lars Henrik

Jensen, Lone Agathon

Jensen, René Sandholt

Jespersen, René

Johansen, Allan

Johnsen, Stine Lykke

Juul, Torben

Jørgensen, Kristian Sandal

Jørgensen, Lasse Elmgren

Jørgensen, Ole Holmberg

Karlsen, Jesper Herning

Knudsen, Malene

Knudsen, Niels Christian

Knudsen, Ole Hvid

Kofoed, Kim Windahl

Kokholm, Peder

Kristensen, Henrik

Kristensen, Jeanne Marie

Kristensen, Peter Holmgaard

Larsen, Michael Søeballe

Larsen, Peter Hjort

Larsen, Tim Bonde

Lorenzen, Arne

Lundbæk, Tommy Oldenborg

Madsen, Arne

Madsen, Jens-Erik

Madsen, Johnny Gravesen

Mortensen, Erik

Mortensen, Jan Lindholdt

Møller, Gert

Munkholm, Iben Astrup

Nielsen, Christian

Nielsen, Dan Randum

Nielsen, Dion

Nielsen, Hans Henrik

Nielsen, Henrik

Nielsen, Henrik Frühstück

Nielsen, Henrik Kruse

Nielsen, Jeppe

Nielsen, Kim Tage

Nielsen, Niels Kristian

Nielsen, Steen

Nielsen, Søren

Nielsen, Søren Egelund

Nielsen, Trine Fris

Nørgaard, Max Reno Bang

Olesen, Kaj Bernhardt

Paulsen, Kim Thor

Pedersen, Bent Lykke

Pedersen, Knud Jan

Petersen, Christina Holmer

Petersen, Henning Juul

Petersen, Jimmy Torben

Porsmose, Tommy

Poulsen, Bue

Poulsen, Janni Branderup

Poulsen, John

Ramm, Heine

Risager, Preben

Rømer, Jan

Schjoldager, Tim Rasmussen

Schmidt, Stefan Göttsche

Schou, Kasper

Schultz, Flemming

Siegumfeldt, Jeanette

Simonsen, Kjeld

Simonsen, Morten

Skrivergaard, Lennart

Skaaning, Per

Sørensen, Allan Lindgaard

Thomsen, Bjarne Kondrup

Thomsen, Klaus Ringive Solgaard

Thorsen, Michael

Trab, Jens Ole

Vistrup, Annette Klarlund

Wille, Claus

Wind, Bernt Paul

Østergård, Lars

Aasted, Lars Jerne

Germania

Abs, Volker

Angermann, Henry

Baumann, Jörg

Bembenek, Jörg

Bergmann, Udo

Bernhagen, Sven

Bieder, Mathias

Birkholz, Siegfried

Bloch, Ralf

Borchardt, Erwin

Bordolo, Jan

Borowy, Matthias

Bösherz, Andreas

Brunnlieb, Jürgen

Buchholz, Matthias

Büttner, Harald

Cassens, Enno

Christiansen, Dirk

Claßen, Michael

Döhnert, Tilman

Drenkhahn, Michael

Dürbrock, Dierk

Ehlers, Klaus

Erdmann, Christian

Fink, Jens

Franke, Hermann

Franz, Martin

Frenz, Sandro

Garbe, Robert

Golz, Ulrich

Gräfe, Roland

Grawe, André

Griemberg, Lars

Haase, Christian

Hänse, Dirk

Hansen, Hagen

Heidkamp, Max

Heisler, Lars

Herda, Heinrich

Hickmann, Michael

Homeister, Alfred

Hoyer, Oliver

Käding, Christian

Keidel, Quirin

Kersten, Mickel

Klimeck, Uwe

Köhn, Thorsten

Kollath, Mark

Kopec, Reinhard

Kraack, Sönke

Krüger, Martin

Krüger, Torsten

Kupfer, Christian

Kutschke, Holger

Lange, Michael

Lehmann, Jan

Lorenzen, Alexander

Lübke, Torsten

Lührs, Carsten

Möhring, Torsten

Mücher, Martin

Mundt, Mario

Nickel, Jörg

Nöckel, Stefan

Pauls, Werner

Perkuhn, Martin

Raabe, Karsten

Radzanowski, Sven

Ramm, Jörg

Reimers, Andre

Remitz, Lutz

Rutz, Dietmar

Sauerwein, Dirk

Schmidt, Harald

Schmiedeberg, Christian

Schuchardt, Karsten

Schuler, Claas

Sehne, Dirk

Skrey, Erich

Slabik, Peter

Springer, Gunnar

Stüber, Jan

Sturm, Jochen

Sween, Gorm

Taubert, Christian

Teetzmann, Julian

Thieme, Stefan

Thomas, Raik

Tiedemann, Harald

Vetterick, Arno

Wagner, Ralf

Welz, Henning

Welz, Oliver

Wessels, Heinz

Wichert, Peter

Wolken, Hans

Estonia

Grossmann, Meit

Lasn, Margus

Nigu, Silver

Ninemaa, Endel

Pai, Aare

Parts, Erik

Ulla, Indrek

Varblane, Viljar

Irlanda

Allan, Damien

Amrien, Rudi

Andersson, Kareen

Barber, Kevin

Barcoe, Michael

Barrett, Elizabeth

Brophy, James

Browne, Brendan

Brunicardi, Michael

Buckley, Anthony

Bugler, Andrew

Burke, Jason

Butler, John

Byrne, Kenneth

Byrne, Paul

Cagney, Daniel

Chute, Killian

Clarke, Tadhg

Connaghan, Fintan

Connery, Paul

Connolly, Stephen

Connors, Niall

Corish, Cormac

Corrigan, Kevin

Cotter, Jamie

Coughlan, Susan

Counihan, Martin

Craven, Cormac

Cronin, Philip

Cummins, William

Cunningham, Diarmuid

Curran, Donal

Daly, Brendan

Devaney, Michael

Doherty, Anita

Doherty, Patrick

Donaldson, Stuart

Duane, Paul

Ducker, Nigel

Dullea, Michael

Falvey, John

Farrelly, Emmett

Fenton, Gary

Finegan, Ultan

Fitzgerald, Brian,

Fitzgerald, Richard

Fitzpatrick, Gerard

Fleming, David

Foley, Brendan

Foley, Kevin

Foran, Bryan

Gallagher, Neil

Gallagher, Paddy

Gleeson, Marie

Gormanly, Breda

Greenwood, Mark

Hamilton, Ken

Hanly, Bryan

Hannon, Gary

Harkin, Patrick

Healy, Jeffrey

Healy, John

Hederman, John

Heffernan, Bernard

Hegarthy, Mark

Henson, Marie

Hewson, Kevin

Hickey, Adrian

Humphries, Daniel

Ivory, Sean

Kearney, Brendan

Keeley, David

Keirse, Gavin

Kennedy, Liam,

Keogh, Mark

Kickham, Jon-Laurence

Kinsella, Gordon

Kirwan, Conor

Laide, Cathal

Landy, Glenn

Leahy, Brian

Linehan, Sean

Lynch, Gerard

Lynch, Grainne

Lynch, Robert

MacGabhann, Declan

Maguire, Paul

Mallon, Keith

Maloney, Nessa

Maunsell, Blaithin

McCaffrey, Lesley

McCarthy, Mike

McDermott, Paul

McGee, Paul

McGrath, Owen

McGrath, Richard

McGroary, Peter

Mc Keown, Amelia

Mc Laughlin, Ronan

McNamara, Ken

McNamara, Paul

McWilliams, Stuart

Meredith, Helen

Minehane, Ken

Molloy, John Paul

Moloney, Kara

Mooney, Gerard

Mooney, Keith

Moore, Conor

Mullane, Patrick

Mullery, Alan

Mundy, Brendan

Murphy, Aidan

Murphy, Barry

Murphy, Christopher

Murphy, Claire

Murran, Sean

Murray, Paul

Nalty, Christopher

Ni Cionnach Pic, Dubheasa

Nolan, Brian

O Brien, Jason

O Callaghan, Maria

O Ceallaigh, Kevin

O Donovan, Michael

O Dowd, Brendan

O Regan, Alan

O Seaghdha, Ciaran

O’Brien, Amanda

O’Donovan, Bernard

O’Neill, Shane

O’Regan, Cliona

O’Sullivan, Aileen

Patterson, Adrienne

Patterson, John

Pender, Darragh

Piper, David

Plante, Thomas

Power-Moylotte, Gillian

Pyke, Gavin

Pyne, Alan

Quigg, James

Quigley, Declan

Raferty, Damien

Reidy, Patrick

Ridge, Patrick

Robinson, Niall

Ryan, Fergal

Scalici, Fabio

Shalloo, Jim

Sills, Barry

Sinnott, Lee

Smyth, Eoin

Snowdon, Edward

Troy, Ivan

Valls Senties, Virginia

Verling, Ronan

Wall, Vanessa

Wallace, Eugene

Walsh, Conleth

Walsh, Karen

Ward, Terry

Weldon, James

White, John

Whoriskey, David

Wise, James

Grecia

Αβραμίδης, Παναγιώτης

Αδαμαντιάδου, Γεωργία

Αδαμοπούλου, Γεωργία

Ακριβός, Δημήτριος

Αλεξίου Νικόλαος

Αλυφαντάκης, Εμμανουήλ

Ανασότζης, Κωνσταντίνος

Ανδριοπούλου, Μαρία

Αντωνίου, Ευθύμιος

Αποστολίδης, Δημήτριος

Βαΐτσης, Γεώργιος

Βαρδιδάκη, Ευρύκλεια

Βαρελόπουλος, Ευάγγελος-Χρήστος

Βαρλάς, Χρήστος

Βασιλείου, Βάσω

Βελισσαρόπουλος, Αλέξανδρος

Βεργίνης, Αναστάσιος

Βέρρας, Ανδρέας

Βιδάλη, Μαρία

Βορτελίνας, Γεώργιος

Βουρλέτσης, Σωτήριος

Γαβαλάς, Αντώνιος

Γαλανάκης, Ανδρέας

Γαλούζης, Γεώργιος

Γεωργαντζόπουλος Θεόδωρος

Γεωργατζής, Ιωάννης

Γεωργιάδη, Μαρία

Γιαννούσης, Βασίλειος

Γκάζας, Γεώργιος

Γκανατσούλα, Ελένη

Γκορίτσας, Γεώργιος

Γογοδώνης, Δημήτριος

Γυπαράκης, Νικόλαος

Δαδρώνης, Κωνσταντίνος

Δημόπουλος, Απόστολος

Διαμαντάκης, Αθανάσιος

Δοκιανάκης, Κωνσταντίνος

Δομαζινάκη, Αλεξάνδρα

Δούνας, Προκόπιος

Δούτσης, Δημήτριος

Δρόλαπα, Ευθυμία

Δροσάκης, Σπυρίδων

Δρόσος, Ιάκωβος

Δροσούνης, Στέφανος

Ελευθερίου, Κωνσταντίνος

Ευαγγελάτος, Νικόλαος

Ευμορφούλης, Χαρίλαος

Ζαβιτσάνος, Βασίλειος

Ζακυνθινός, Κωνσταντίνος

Ζαμπετάκης, Νικόλαος

Ζαφειράκης, Διονύσιος

Ζήσης, Μαρίνος

Ζησιμόπουλος, Νεκτάριος

Ζουριδάκης Μιλτιάδης

Ζώγαλης Παναγιώτης

Ηλίου Σπυρίδωνας

Θεοδωράκη Βασιλική

Θεοδωρούλη Αιμιλία

Θεοχαρόπουλος Αθανάσιος

Κάβουρας Ιωάννης

Καλλίνικος, Κωνσταντίνος

Καλογήρου, Νικόλαος

Καπέλος Ιωάννης

Καρακοντής Αντώνιος

Καραπαναγιώτης Ευστράτιος

Καραραμπατζάκης Ιωάννης

Καρατζής Σπυρίδων

Καρούντζος Ιωάννης

Καρυστιανός Στέφανος

Κάσση Βασιλική

Καστάνης Χρήστος

Κατσακούλης, Παράσχος

Κατσάμπας, Νικόλαος

Κάτσης, Αναστάσιος

Κατσιγιάννης, Κωνσταντίνος

Καψάσκης, Παρασκευάς

Κιαγιάς, Χαράλαμπος

Κοκκάλας, Νικόλαος

Κοκολογιαννάκης, Ευάγγελος

Κομνηνός, Δημήτριος

Κοντοβάς, Γρηγόριος

Κοντογιάννης, Κωνσταντίνος

Κοντοπούλου, Ελένη

Κοντός, Παναγιώτης

Κορωναίος Γεώργιος

Κοσμάς Στυλιανός

Κοτρώτσος Αντώνιος

Κουζίλου, Σταυρούλα

Κουκάρας, Ευάγγελος

Κουκλατζής, Δημήτριος

Κουλαξίδης, Δρακούλης

Κουμπανάκη, Θεοδώρα

Κουρελή Ιωάννα

Κουρούλης, Στυλιανός

Κούτσικου Χριστίνα

Κραουνάκης, Γεώργιος

Κυριάκου Ιωάννης

Κυρίτσης Ιωάννης

Κωνσταντέλλος Θεόδωρος

Κωστάκης, Μιχαήλ

Λεκάκος Θεόδωρος

Λεονταράκης Παναγιώτης

Λυγκώνη Ελένη

Λυμπέρης Σπυρίδων

Μαΐλης, Στέφανος

Μαλαμάκης Γεώργιος

Μαλαφούρης, Σπυρίδων

Μάλλιος, Γεώργιος

Μανιάτη, Ανδριάνα

Μανιδάκης, Δημήτριος

Μανούσος, Αντώνιος

Μαραγκού, Άννα

Μαραθάκης, Κωνσταντίνος

Μαργώνης, Γεώργιος

Μαρινάκη, Βασιλική

Μαρκέλος, Θεοδόσιος

Μαρκουλάκη, Κυριακή

Μαχαιρίδης, Νικόλαος

Μηνάς, Σωκράτης

Μήτρου, Παντελεήμων

Μητσάκου, Ελένη

Μήτσου, Σαπφώ

Μόσχος, Δημήτριος

Μουστάκας, Γρηγόριος

Μπαλατσούκας, Θεοφάνης

Μπαμπάνης, Ευάγγελος

Μπαξεβανάκης, Γρηγόριος

Μπάρλας, Αθανάσιος

Μπαρούνης, Δημήτριος

Μπαχλιτζανάκης, Μιχάλης

Μπεζιργιάννης, Αντώνιος

Μπεθάνης, Γεώργιος

Μπεΐνταρης, Ιωάννης

Μπισμπιρούλας, Δημήτριος

Μπίχας, Βασίλειος

Μπότσης, Παναγιώτης

Μπουζουνιεράκης, Νικόλαος

Μπουραζάνης, Ιωάννης

Μπραουδάκης, Γεώργιος

Μπρεζάτης, Ευάγγελος

Μυλωνά, Ελένη

Νάκη, Νικολέτα

Νικολόπουλος, Ασημάκης

Νικολόπουλος, Παναγιώτης

Νταφούλης, Γεώργιος

Ντέλλας, Ευάγγελος

Οικονομάκος, Ιωάννης

Ουζουνόγλου, Ραλλού

Παναγιώτου Στυλιανός

Παπακωνσταντίνου, Νικόλαος

Παπανώτας Γεώργιος

Παράβαλος Φαίδωνας

Παρδάλης Αριστοτέλης

Πασχαλάκης, Χρήστος

Πατεράκης, Γεώργιος

Πατίλας Κωνσταντίνος

Πέγιος, Γεώργιος

Πετροπούλου, Βασιλική

Πέττας, Κωνσταντίνος

Πιπιγκάκης Νικόλαος

Πλατής, Κωνσταντίνος

Πολιτίδης, Νικόλαος

Ρηγούλης, Ζαχαρίας

Σαραντάκος, Ιωάννης

Σαραντίδης, Ιωάννης

Σηφάκης, Μιχαήλ

Σιάρμπας, Στυλιανός

Σιγανός, Εμμανουήλ

Σιολτζίδης, Σταύρος

Σκαλίμης, Ευστάθιος

Σκυλοδήμος, Βασίλειος

Σλανκίδης, Βασίλειος

Σλιαράς, Αργύριος

Σταματελάτος, Σπυρίδων

Σταυρινουδάκης, Νικόλαος

Σταυρουλάκης, Γεώργιος

Στελιάτος, Δημήτριος

Στουπάκης, Μάριος

Στουπάκης, Μιχαήλ

Στρατηγάκης, Διονύσιος-Γεώργιος

Σωτηροπούλου, Ελένη

Ταφειάδης, Νικόλαος

Τετράδη, Γεωργία

Τζεσούρης, Γεώργιος

Τζιόλας, Ιωάννης

Τοπάλογλου, Κωνσταντίνος

Τρίχας, Χρήστος

Τσαγκάρης Θεόφιλος

Τσανδήλας Παναγιώτης

Τσαπατσάρης, Νικόλαος

Τσαχπάζης, Δημήτριος

Τσέλης, Ανδρέας

Τσιμηρίκα, Αγγελική

Τσιούλκας, Γεώργιος

Φίλιππα, Ευαγγελία

Φλωράκης, Νικόλαος

Φραγκούλης, Ιωάννης

Φραζής, Εμμανουήλ

Φρυσούλης, Νικόλαος

Φωτεινός, Σταμάτιος

Φωτιάδης, Στέφανος

Χαριτάκης, Ανδρέας

Χαριτάκης, Ιωάννης

Χασανίδης, Γεώργιος

Χατζηνικήτα, Γεωργία

Χατζηπασχάλης, Κωνσταντίνος

Χρηστέας, Κυριάκος

Ψαρογιάννης, Αθανάσιος

Ψαρράς, Άγγελος

Ψηλός, Κωνσταντίνος

Spagna

Acuña Barros, José Antonio

Almagro Carrobles, Jorge

Alonso Sánchez, Beatriz

Álvarez Gómez, Marco Antonio

Amunárriz Emazabel, Sebastián

Arteaga Sánchez, Ana

Avedillo Contreras, Buenaventura

Barandalla Hernando, Eduardo

Boy Carmona, Esther

Boy Carmona, Sara

Bravo Téllez, Guillermo

Brotons Martínez, José Jordi

Calderón Gómez, José Gabriel

Carmona Castaño, Francisco de Borja

Carmona Mazaira, Manuel

Carro Martínez, Pedro

Ceballos Pérez-Canales, Alba

Chamizo Catalán, Carlos

Climent de Castro, Luis Miguel

Cortés Fernández, Natalia

Couce Prieto, Carlos

Criado Bará, Bernardo

De la Rosa Cano, Franscico Javier

Del Castillo Jurado, Ángeles

Del Hierro Suanzes, Javier

Del Hierro Suanzes, Maria

Elices López, Juan Manuel

Fariña Clavero, Irene

Fernández Costas, Antonio

Ferreño Martínez, José Antonio

Fontán Aldereguía, Manuel

Fontanet Domenech, Felipe

García Antoni, Mónica

García González, Francisco Javier

Genovés Ferriols, José Carlos

Gil Gamundi, Juan Luis

Gómez Delgado, Raquel

Gómez Cayuelas, Carmen

González Fernández, Manuel A.

González Fernández, Marta

Guerrero Claros, María

Guisado Sancho, María Jesús

Gundín Payero, Laura

Iglesias Prada, Juan Antonio

Jimenez Álvarez, Ignacio

Juárez Carreño, Katia

Lado Codesido, Beatriz

Lastra Torre, Ruth

Lestón Leal, Juan Manuel

López González, María

Lorenzo Sentis, José Manuel

Marra-López Porta, Julio

Martínez González, Jesús

Martínez Velasco, Carolina

Mayoral Vázquez, Fernando

Mayoral Vázquez, Gonzalo

Mayordomo Montiel, Jaime

Medina García, Estebán

Méndez-Villamil Mata, María

Miranda Almón, Fernando

Munguia Corredor, Noemi

Ochando Ramos, Ana María

Orgueira Pérez Vanessa

Ortigueira Gil, Adolfo

Ossorio González, Carlos

Ovejero González, David

Pérez González, Virgilio

Perujo Dávalos, Florencio

Piñón Lourido, Jesús

Ponte Fernández, Gerardo

Prieto Estévez, Laura

Ríos Cidrás, Manuel

Ríos Cidrás, Xosé

Rodríguez Bonet, Jordi

Rodríguez Moreno, Alberto

Rodríguez Muñiz, José Manuel

Rueda Aguirre, Luzdivina

Ruiz Gómez, Sonia

Rull Del Águila, Laura

Saavedra España, Jesús

Sáenz Arteche, Idoia

Sánchez Sánchez, Esmeralda

Santalices López, Marta

Santas Barge, Verònica

Santos Pinilla, Beatriz

Sendra Gamero, Ma Esther

Serrano Sánchez, Daniel

Sieira Rodríguez, José

Tenorio Rodríguez, José Luis

Torre González, Miguel A.

Tubío Rodríguez, Xosé

Valcarce Arenas, Paula Isabel

Váquez Pérez Ivan

Vicente Castro, José

Vidal Maneiro, Juan Manuel

Yeregui Velasco, Pablo

Zamora de Pedro, Carlos

Francia

Baillet, Bertrand

Belz, Jean-Pierre

Ben Khemis, Patricia

Beyaert, Frédéric

Bigot, Jean-Paul

Boittelle, Catherine

Bon, Philippe

Borlot, Xavier

Bouniol, Anthony

Bourbigot, Jean-Marc

Cacitti, Raymond

Caillat, Marc

Celton Arnaud

Ceres, Michel

Chaigneau, Gaëlle

Charbonnier, Alexandre

Cluzel, Stéphane

Crochard, Thierry

Croville, Serge

Curaudeau, Patrick

Daden, Nicolas

Dambron, François

Darsu, Philippe

Davies, Philippe

Deric, William

Desforges, Jean-Luc

Desson, Patrick

Dolou, Claude

Donnart, Christian

Ducrocq, Philippe

Fernandez, Gabriel

Fortier, Eric

Fouchet, Michel

Fournier, Philippe

Gauvain, Benoît

Gehanne, Laurent

Gloaguen, Maurice

Goron, Xavier

Guillemette, Jean Luc

Harel, David

Hitier, Sébastien

Isore, Pascal

Kersale, Yves

Lacombe, Thomas

Le Berrigaud, Thierry

Le Corre, Joseph

Le Cousin, Jean-Luc

Le Dreau, Gilbert

Lecul, Mathieu

Legouedec, Loïg

Legourrierec, Stevan

Lenormand, Daniel

Lescroel, Yann

Loarer, Melaine

Maingraud, Dominique

Malassigne, Jean-Paul

Masseaux, Yanick

Menuge, Gilles

Moussaron, Hervé

Moussay, David

Ogor, Bernard

Pasquereau, Rebecca

Peron, Olivier

Peron, Pascal

Petit, François

Radius, Caroline

Raguet, José

Richou, Fabrice

Rondeau, Arnold

Rousselet, Pascal

Schneider, Frédéric

Semelin, Gérard

Serna, Mathieu

Sottiaux, David

Trividic, Bernard

Urvoy, Jonathan

Vesque Arnaud

Vilbois, Pierre

Villenave, Patrick

Villenave, Yorrick

Croazia

Aćimov, Dejan

Aunedi, Jure

Dolić, Nedjeljko

Jeftimijades, Ivor

Kuzmanić, Andrea

Lešić, Lidija

Miletić, Ivana

Novak, Danijel

Paparić, Neven

Škorjanec, Mario

Italia

Abate, Massimiliano

Abbate, Marco

Affinita, Enrico

Albani, Emidio

Annicchiarico, Dario

Antonioli, Giacomo

Apollonio, Cristian

Aprile, Giulio

Aquilano, Donato

Arena, Enrico

Astelli, Gabriele

Barraco, Francesco

Basile, Giuseppe

Battista, Filomena

Benvenuto, Salvatore Giovanni

Bernadini, Stefano

Biondo, Fortunato

Bizzari, Simona

Bizzarro, Federico

Boccoli, Fabrizio

Bonsignore, Antonino

Bove, Gian Luigi

Buccioli, Andrea

Burlando, Michele

Caforio, Cosimo

Caiazzo, Luigia

Calandrino, Salvatore

Cambareri, Michelangelo

Camicia, Ciro

Cappelli, Salvatore

Carafa, Simone

Carini, Vito

Carta, Sebastiano

Castellano, Sergio

Cau, Dario

Cesareo, Michele

Chionchio, Alessandro

Cianci, Vincenzo

Cignini, Innocenzo

Colarossi, Mauro

Colazzo, Massimiliano

Colucciello, Roberto

Comuzzi, Alberto

Conte, Fabio

Conte, Plinio

Corallo, Domenico

Cormio, Carlo

Cortese, Raffaele

Costanzo, Antonino

Criscuolo, Enrico

Croce, Aldo

Cuciniello, Luigi

Cuscela, Michel

D’Acunto, Francesco

D’Agostino, Gianluca

D’Amato, Fabio

Dammicco, Luigi

D’Arrigo, Antonio

De Crescenzo, Salvatore

De Pinto, Giuseppe

De Quarto, Enrico

Del Monaco, Ettore

D’Erchia, Alessandro

De Santis, Antonio

Di Benedetto, Luigi

Di Domenico, Marco

Di Donato, Eliana

Di Matteo, Michele

Di Santo, Giovanni

Doria, Angelo

D’Orsi, Francesco Paolo

Errante, Domenico

Esibini, Daniele

Esposito, Francesco

Esposito Robertino

Fanizzi, Tommaso

Fava, Antonello

Ferioli, Debora

Ferrara, Manfredo

Fioravanti, Andrea

Fiore, Fabrizio

Fogliano, Pasquale

Folliero, Alessandro

Francolino, Giuseppe

Fuggetta, Pasquale

Gallo, Antonio

Gangemi, Roberto Francesco

Genchi, Paolo

Giannone, Giuseppe Claudio

Giovannone, Vittorio

Gismondi, Tommaso

Golizia, Pasquale

Graziani, Walter

Greco, Giuseppe

Guida, Giuseppe

Guido, Alessandro

Guzzi, Davide

Iemma, Oreste

Isaia, Sergio

L’Abbate, Giuseppe

La Porta, Santi Alessandro

Lambertucci, Alessandro

Lanza, Alfredo

Leto, Antonio

Lo Pinto, Nicola

Lo Priesti, Matteo

Loggia, Carlo

Lombardi, Pasquale

Longo, Pierino Paolo

Luperto, Giuseppe

Maggio, Giuseppe

Magnolo, Lorenzo Giovanni

Maio, Giuseppe

Mariotti, Massimiliano

Marrello Luigi

Martina, Francesco

Martinez, Giuliano

Martire, Antonio

Marzio, Paolo

Mastrobattista, Giovanni Eligio

Matera, Riccardo

Messina, Gianluca

Minò, Alessandro

Monaco, Paolo

Morelli, Alessio

Mostacci, Sergio Massimo

Mugnaini, Dany

Mule, Vincenzo

Musella, Stefano

Nacarlo, Amadeo

Nardelli, Giuseppe

Negro, Mirco

Novaro, Giovanni

Palombella, Fabio Luigi

Panconi, Federico

Pantaleo, Cosimo

Paolillo, Francesco

Patalano, Andrea

Pavese, Paolo

Pepe, Angelo

Pino, Filippo

Pipino, Leonardo

Piroddi, Paola

Pisano, Paolo

Piscopello, Luciano

Pisino, Tommaso

Pistorio, Angelo

Poli, Mario

Porru, Massimiliano

Postiglione, Vito

Praticò, Daniele

Puca, Michele

Puddinu, Fabrizio

Puleo, Isidoro

Quinci, Gianbattista

Rallo, Tommaso

Ravanelli, Marco

Restuccia, Marco

Rivalta, Fabio

Romanazzi, Francesco

Romanazzi, Valentina

Ronca, Gianluca

Rossano, Michele

Sacco, Giuseppe

Salce, Paolo

Santini, Paolo

Sarpi, Stefano

Sassanelli, Michele

Schiattino, Andrea

Scuccimarri, Gianluca

Sebastio, Luciano

Siano, Gianluca

Signanini, Claudio

Silvia, Salvatore

Siniscalchi, Francesco

Solidoro, Sergio Antonio

Spagnuolo, Matteo

Stramandino, Rosario

Sufrà, Emanuele

Tersigni, Tonino

Tesauro, Antonio

Tescione, Francesco

Tesone, Luca

Tordoni, Maurizio

Torrisi, Ivano

Trapani, Salvatore

Triolo, Alessandro

Troiano, Primiano

Tumbarello, Davide

Tumminello, Salvatore

Turiano, Giuseppe

Uopi, Alessandro

Vangelo, Pietro

Vellucci, Alfredo

Vero, Pietro

Virdis, Antonio

Vitali, Daniele

Zaccaro, Giuseppe Saverio

Zippo, Luigi

Cipro

Apostolou, Antri

Avgousti, Antonis

Christodoulou, Lakis

Christoforou, Christiana

Christou, Nikoletta

Flori, Panayiota

Fylaktou, Anthi

Georgiou, Markella

Heracleous, Andri

Ioannou, Georgios

Ioannou, Theodosis

Karayiannis, Christos

Konnaris, Kostas

Korovesis, Christos

Kyriacou, Kyriacos

Kyriacou, Yiannos

Manitara, Yiannis

Michael, Michael

Nicolaou Nicolas

Pavlou George

Prodromou, Pantelis

Savvides, Andreas

Lettonia

Barsukovs, Vladislavs

Brants, Jānis

Brente, Elmārs

Feldmane, Gundega

Freimanis, Marks

Gronska, Ieva

Holštroms, Artūrs

Junkurs, Andris

Kalējs, Rūdolfs

Kalņiņa, Ingūna

Kaptelija, Liene

Klagišs, Felikss

Labzars, Māris

Leja Jānis

Naumova, Daina

Priediens, Ainārs

Pūsilds, Aigars

Putniņš, Raitis

Smane Jolanta

Sproģis, Eduards

Štraubis, Valērijs

Tīģeris, Ģirts

Upmale, Sarmīte

Vāsbergs, Janis

Veide, Andris

Veinbergs, Miks

Lituania

Balnis, Algirdas

Dambrauskis, Tomas

Jonaitis, Arūnas

Kazlauskas, Tomas

Lendzbergas, Erlandas

Vaitkus, Giedrius

Zartun, Vitalij

Lussemburgo

non applicabile

Ungheria

non applicabile

Malta

Abela, Claire

Attard, Glen

Attard, Godwin

Baldacchino, Duncan

Balzan, Gilbert

Borg, Benjamin

Borg, Jonathan

Borg, Robert

Cachia, Pierre

Calleja, Martin

Camilleri, Aldo

Carabott, Paul

Caruana, Raymond

Caruana, Francis

Caruana, Gary

Caruana, Maria Christina

Cassar, Gaetano

Cassar Jonathan

Cassar Lucienne

Cauchi David

Cuschieri, Roderick

Farrugia, Omar

Fenech, Melvin

Farrugia, Paul

Formosa, Owen

Galea, Rachel

Gatt, Joseph

Gatt, Mervin

Gatt, William

Grima, Paul

Micallef, Rundolf

Muscat, Christian

Musu, Matthew

Piscopo, Christine

Psaila, Kevin

Psaila, Mark Anthony

Sammut, Adem

Sciberras, Christopher

Seguna, Marvin

Tabone, Clint

Tabone, Mark

Theuma, Johann

Vassallo, Benjamin

Vella, Anthony

Vella, Leo

Zahra, Dione

Paesi Bassi

Bakker, Jan

Beij, Wim

Boone, Jan Cees

de Boer, Meindert

de Mol, Gert

Dieke, Richard

Duinstra, Jacob

Freke, Hans

Kleczewski-Schoon, Anneke

Kleinen, Tom

Koenen, Gerard

Kraaijenoord, Jaap

Kramer, Willem

Krijnen, Hans

Kwakman, Jeroen

Leenheer, Adrie

Meijer, Cor

Meijer, Willem

Miedema, Anco

Parlevliet, Koos

Ros, Michel

Schneider, Leendert

van den Berg, Dirk

van der Molen, Ton

van der Veer, Siemen

Velt, Eddy

Wijkhuisen, Eddy

Zegel, Gerrit

Zevenbergen, Jan

Zweers, Gerco

Austria

non applicabile

Polonia

Anulewicz, Adam

Augustynowicz, Mariusz

Bartczak, Tomasz

Belej, Konrad

Dębski, Jarosław

Domachowski, Marian

Górski, Marcin

Jamioł, Waldemar

Jóźwiak, Marek

Kasperek, Stanisław

Kołodziejczak, Michał

Konefał, Szymon

Korthals, Jakub

Kościelny, Jarosław

Kowalska, Justyna

Kozłowski, Piotr

Kucharski, Tadeusz

Kunachowicz, Tomasz

Letki, Pawel

Lisiak, Agnieszka

Łukaszewicz, Paweł

Łuczkiewicz, Tomasz

Maciejewski, Maciej

Mystek, Marcin

Niewiadomski, Piotr

Nowak, Włodzimierz

Pankowski, Piotr

Patyk, Konrad

Prażanowski, Krystian

Sikora, Marek

Skibior, Sławomir

Słowinski, Roman

Smolarski, Łukasz

Sokołowski, Paweł

Szumicki, Tomasz

Tomaszewski, Tomasz

Trzepacz, Michał

Wereszczyński, Leszek

Wiliński, Adam

Zięba, Marcin

Portogallo

Albuquerque, José

Brabo, Rui

Canato, Francisco

Cabeçadas, Paula

Coelho, Alexandre

Diogo, João

Escudeiro, João

Ferreira, Carlos

Fonseca, Álvaro

Matos, André

Moura, Nuno

Pedroso, Rui

Quintans, Miguel

Silva, António Miguel

Romania

Bârsan, Marilena

Bucatos, Radu

Chiriac, Marian

Conțolencu, Radu

Gherghișan, Cristinel George

Larie, Gabriel

Novac, Vasile

Rusu, Laurențiu

Serștiuc, Mihai Dorin

Țăranu, Sorin

Slovenia

Smoje, Robert

Smoje, Vinko

Slovacchia

non applicabile

Finlandia

Heikkinen, Pertti

Hiltunen, Jouni

Komulainen, Unto

Koivisto, Kare

Lähde, Jukka

Leskinen, Jari

Linder, Jukka

Moilanen, Jouko

Nikiforow, Mikael

Nousiainen, Kyösti

Pyykönen, Pekka

Ruotsalainen, Eeva

Savola, Petri

Sundqvist, Lars

Suominen, Ari

Suominen, Paavo

Toivonen, Ville

Ulenius, Niklas

Vanninen, Vesa

Svezia

Åberg, Christian

Ahnlund, Jenny

Almström, Petter

Andersen, Kasper

Andersson, Karin

Andersson, Per-Olof

Andersson, Per-Olof Vidar

Andersson, Roger

Antonsson, Jan-Eric

Bäckman, Johan

Baltzer, Martin

Bergman, Daniel

Bjerner, Martin

Borg, Calle

Boussard, Peter

Brännström, Lennart

Cardell, Christina

Carlsson, Christian

Dagbro, Carina

Englund, Raymond

Eriksson, Örjan

Erlandsson, Björn

Evert, Rolf

Falk, David

Frejd, Maud

Göransson, Roger

Hansson, Erling

Hartman Bergqvist, Désirée

Havh, Johan

Hedman, Elin

Hellberg, Stefan

Höglund, Jan

Ingeby-Olsson, Lena

Jakobsson, Magnus

Jansson, Anders

Jeppsson, Tobias

Johansson, Daniel

Johansson, Thomas

Jönsson, Dennis

Joxelius, Paul

Karlsson, Kent

Karlsson, Zineth

Kempe, Clas

Kjällgren, Curt

Koivula, Mikael

Kottelin, Kaj

Kurtsson, Morgan

Laine, Sirpa

Larsson, Mats

Lindved, Martin

Lundh, Emelie

Lundh, Henrik

Lundkvist, Mats

Lundqvist, Annica

Malmström, John

Martini, Martin

Mattson, Olof

Montan, Anders

Nilsson, Pierre

Nilsson, Stefan

Norrby, Bengt

Norrby, Tom

Näsman, Lars

Olovsson, Bo

Olson, Magnus

Olsson, Kenneth

Olsson, Lars

Penson, Lena

Persson, Göran

Persson, Mats

Peterson, Jan

Petterson, Joel

Petterson, Johan

Pettersson, Lena

Philipsson, Gunnar

Piltonen, Janne

Podsedkowski, Zenek

Rendahl, Malin

Reuterljung, Thomas

Rinaldo, Joakim

Rönnblom, Agneta

Sandblom, Örjan

Sjödin, Ronny

Skölderud, Svante

Snäckerström, Leif

Stålnacke, Erik

Strandberg, Magnus

Stührenberg, Björn

Sundberg, Andreas

Sundberg, Patrick

Svärd, Lars-Erik

Svensson, Rutger

Svensson, Tony

Thelmén, Fredrik

Timan, Hans

Toresson, Martin

Turesson, Andreas

Uppman, Kerstin

Werner, Lars

Westerlund, Emma

Wilson, Pierre

Regno Unito

Adamson, Gary

Alexander, Stephen

Anderson, Reid

Ashby, Peter

Bailey Roberta

Barclay, Michael

Bateman, Pia

Becker, Tom

Bell, Stuart

Bennett, Neil

Berry, Tim

Billing, Mark

Billson, Carol

Bourne, Adam

Bowers, Claire

Boyce, Sean

Brough, Derek

Brown, Katie

Bruce, John

Caldwell, Mark

Campbell, Colin

Campbell, Iain

Campbell, Jonathan

Campbell, Murray

Carpenter, Bryony

Carroll, David

Cook, David

Corner, Nigel

Cowan, Christopher

Craig, Ian

Craig, Stephen

Croucher, Tim

Crowe, Michael

Cunningham, George

Davis, Danielle

Dawkins, Matthew

Dawson, Liam

Deadman, Ross

Dixon-Lack, Emma

Douglas, Sean

Draper, Peter

Dunkerely, Sabrina

Ebdy, Jim

Eccles, David

Ellison, Peter

Elson, Carley

Evans, David

Farbridge, Joshua

Faulds, Mike

Fenwick, Peter

Ferguson, Adam

Ferguson, Simon

Ferrari, Richard

Filewod, Roger

Fitzgibbon, John-Paul

Fitzpatrick, DeeAnn

Fletcher, Norman

Fletcher, Paul

Flint, Toby

Fordham, Philip

Ford-Keyte, Graham

Foster, Pam

Foy, Jacqueline

Fraser, Uilleam

Fullerton, Gareth

Gibson, Philip

Gillett, David

Goodall, William

Gooding, Colin

Goodwin, Aaron

Gough, Callum

Graham, Chris

Gray, Neil

Gregor, Stuart

Griffin, Stuart

Griffiths, Greg

Harradine, Sam

Hamilton, Ian

Hanbury, Rachel

Hanlon, Nicholas

Harris, William

Hay, David

Hay, John

Hazeldine, Oliver

Henderson, Rod

Henning, Alan

Hepburn, Ian

Hepburn, Jim

Hepples, Stephen

Higgins, Frank

Hill, Katie

Holbrook, Joanna

Howarth, Dan

Hudson, John

Hughes, Greta

Irish, Rachel

John, Barrie

Johnson, Matthew

Johnson, Paul

Johnston, Steve

Johnston, Isobel

Kelly, Kevin

Kelly, Patrick

Kemp, Gareth

Laird, Iain

Lander, Ben

Laverty, Bob

Law, Garry

Legge, James

Lindsay, Andrew

Lister, Jane

Littleton, Richard

Livingston, Andrew

Lockwood, Mark

MacCallum, Archie

MacEachan, Iain

MacGregor, Duncan

MacIver, Roderick

MacLean, Paula

MacLean, Robin

Marshall, Phil

Mason, Liam

Mason, Roger

Matheson, Louise

McAlister, Gerald

McBain, Billy

McCaughan, Mark

McComiskey, Stephen

McCowan, Alisdair

McCrindle, John

McCubbin, Stuart

McCusker, Simon

McDonnell, Alistair

McHardy, Adam

McKay, Andrew

McKenzie, Gregor

McKeown, Nick

McMillan, Robert

McQuillan, David

Merrilees, Kenny

Milligan, David

Mills, John

Mitchell,Hugh

Mitchell, John

Morris, Chris

Morrison, Donald

Muir, James

Mynard, Nick

Nelson, Paul

Newlands, Andrew

Nicholson, Chris

Oakley, Sarah

O’Hare, Jonathon

Okuda, Rebecca

Ord, Vivian

Owen, Gary

Parr, Jonathan

Pateman, Jason

Paterson, Craig

Paterson, Kelly

Paton, Robert

Perry, Andrew

Phillips, Michael

Pole Mark

Pool, Beshlie

Poulding, Daniel

Preece, David

Pringle, Geoff

Putt, David

Quinn, Barry

Radford, Angus

Raine, Katherine

Reeves, Adam

Reeves, Jennie

Reid, Adam

Reid, Peter

Rendall, Colin

Renwick, Lee

Rhodes, Glen

Richardson, David

Richens, Scott

Riley, Joanne

Roberts, Julian

Robertson, Tom

Robinson, Neil

Rogers-Clark, Nathalie

Rylah, Joshua

Scarrf, David

Skelton, Richard

Skillen, Damien

Smart, Barrie

Smith, Don

Smith, Pam

Sooben, Jeremy

Steele, Gordon

Stipetic, John

Strang, Nicol

Stray, Sloyan

Styles, Mario

Sutton, Andrew

Sykes, Will

Taylor, Helen

Taylor, Mark

Templeton, John

Thain, Marc

Thompson, Dan

Thompson, Gerald

Thompson, Luke

Todd, Ian

Turnbull, James

Turner, Alun

Turner, Patrick

Tyack, Paul

Watt, Barbara

Ward, Daniel

Ward, Mark

Warren, John

Watson, Stacey

Watt, James

Wellum, Neil

Wensley, Phil

Weychan, Paul

Whelton, Karen

Whitby, Phil

White, Clare

Wilkinson, Dave

Williams, Carolyn

Williams, Justin

Wilson, Tom

Windebank, James

Wood, Ben

Worsnop, Mark

Wright, Nicholas

Young, Ally

Yuille, Derek

Commissione europea

Alcaide, Mario

Aláez Pons, Ester

Casier, Maarten

Duarte, Rafael

Griffin Robert

Janiak, Katarzyna

Janakakisz, Marta

Jensen Ulrik

Jury, Justine

Kelterbaum, Richard

Lansley, Jon

Lehtla, Reigo

Libioulle Jean-Marc

Mitrakis, Nikolaos

Martins E Amorim, Sergio Luis

Nordstrom Saba

Pagliarani, Giuliano

Peyronnet, Arnaud

Scalco, Silvia

Schutyser Frederik

Skountis Vasileios

Skrey, Hans

Spezzani, Aronne

Stulgis, Maris

Van den Bossche, Koen

Verborgh, Jacques

Agenzia europea di controllo della pesca

Allen, Patrick

Cederrand, Stephen

Chapel, Vincent

De Almeida Pires, Maria Teresa

Del Hierro, Belén

Del Zompo, Michele

Dias Garçao, José

Fulton, Grant

Koskinen, Aki

Lesueur, Sylvain

Mueller, Wolfgang

Papaioannou, Themis

Pinto, Pedro

Quelch, Glenn

Roobrouck, Christ

Sorensen, Svend

Spaniol, Petra

Stewart, William

Tahon, Sven