ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2014.040.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 40

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57° anno
11 febbraio 2014


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione 2014/71/PESC del Consiglio, del 18 novembre 2013, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile che istituisce un quadro per la partecipazione della Repubblica del Cile alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi

1

 

 

Accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile che istituisce un quadro per la partecipazione della Repubblica del Cile alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi

2

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 124/2014 del Consiglio, del 10 febbraio 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

8

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 125/2014 del Consiglio, del 10 febbraio 2014, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 714/2013

9

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 126/2014 della Commissione, del 5 febbraio 2014, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Paprika Žitava / Žitavská paprika (DOP)]

12

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 127/2014 della Commissione, del 5 febbraio 2014, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Jamón de Teruel/Paleta de Teruel (DOP)]

14

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 128/2014 della Commissione, del 5 febbraio 2014, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Gofio Canario (IGP)]

16

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 129/2014 della Commissione, del 10 febbraio 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

18

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2014/18/UE della Commissione, del 29 gennaio 2014, che modifica la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco di prodotti per la difesa ( 1 )

20

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione 2014/72/PESC del Consiglio, del 10 febbraio 2014, che aggiorna e modifica l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e che abroga la decisione 2013/395/PESC

56

 

*

Decisione 2014/73/PESC del Consiglio, del 10 febbraio 2014, relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica Centrafricana (EUFOR RCA)

59

 

*

Decisione 2014/74/PESC del Consiglio, del 10 febbraio 2014, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria

63

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

11.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 40/1


DECISIONE 2014/71/PESC DEL CONSIGLIO

del 18 novembre 2013

relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile che istituisce un quadro per la partecipazione della Repubblica del Cile alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 37, in combinato diisposto con l’articolo 218, paragrafi 5 e 6, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Le condizioni per la partecipazione di Stati terzi alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi dovrebbero essere fissate in un accordo che istituisce un quadro per tale possibile partecipazione futura, anziché essere definite caso per caso per ciascuna operazione in questione.

(2)

A seguito dell’adozione da parte del Consiglio, il 26 aprile 2010, di una decisione che autorizza l’avvio di negoziati, l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha negoziato un accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile che istituisce un quadro per la partecipazione della Repubblica del Cile alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi («l’accordo»).

(3)

È opportuno approvare l’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile che istituisce un quadro per la partecipazione della Repubblica del Cile alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi è approvato a nome dell’Unione europea.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo allo scopo di impegnare l’Unione.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista all’articolo 16, paragrafo 1, dell’accordo (1).

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2013

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON


(1)  La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


11.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 40/2


TRADUZIONE

ACCORDO

tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile che istituisce un quadro per la partecipazione della Repubblica del Cile alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi

L’UNIONE EUROPEA («Unione») o («UE»),

da un lato, e

LA REPUBBLICA DEL CILE

dall’altra,

in seguito denominate le «parti»,

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

RICONOSCENDO l’importanza della pace nel mondo per lo sviluppo di tutti gli Stati e l’obbligo di tutte le nazioni di collaborare nel realizzala e nel mantenerla;

RAMMENTANDO gli obiettivi e gli intenti delle parti, quali enunciati nell’accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica del Cile, dall’altro, firmato il 18 novembre 2002;

CONSIDERANDO che per l’Unione il mantenimento della pace nell’ambito della sua zona d’influenza, in particolare organizzando ed appoggiando operazioni di gestione delle crisi, costituisce una delle principali preoccupazioni;

TENENDO PRESENTE l’assoluta libertà con cui l’Unione agisce nel decidere di intraprendere operazioni di gestioni delle crisi, come pure nell’invitare Stati non membri dell’UE a prendervi parte o nell’approvare definitivamente che uno di essi vi partecipi e vi contribuisca;

RICONOSCENDO che l’esistenza di un accordo quadro sulla possibile partecipazione della Repubblica del Cile ad una o più fra le operazioni di gestione delle crisi decise e gestite dall’Unione agevolerà la partecipazione e il contributo della Repubblica del Cile, per quanto le condizioni specifiche debbano essere convenute in ciascuna occasione;

TENENDO PRESENTE che la conclusione del presente accordo non pregiudica l’autonomia decisionale dell’Unione né l’intenzione o la facoltà della Repubblica del Cile di decidere caso per caso se partecipare ad un’operazione dell’UE di gestione delle crisi;

TENENDO PRESENTE che la conclusione del presente accordo quadro ha effetto irretroattivo e non pregiudica la partecipazione della Repubblica del Cile ad operazioni dell’UEdi gestione delle crisi già in corso.

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Decisioni relative alla partecipazione

1.   In seguito alla decisione dell’Unione di invitare la Repubblica del Cile a partecipare ad un’operazione dell’UE di gestione delle crisi, e una volta che la Repubblica del Cile ha deciso di partecipare a tale operazione, la Repubblica del Cile informa l’Unione in merito al contributo proposto.

2.   La valutazione da parte dell’Unione del contributo proposto dalla Repubblica del Cile è condotta in consultazione con quest’ultima.

3.   L’Unione, invitando la Repubblica del Cile a partecipare, fornisce una prima indicazione del probabile contributo ai costi comuni dell’operazione e dell’accordo sullo status delle forze/della missione, se disponibile, il più presto possibile al fine di assistere la Repubblica del Cile nella formulazione della sua offerta.

4.   L’Unione comunica il risultato della valutazione alla Repubblica del Cile per iscritto tramite canali diplomatici per assicurare la partecipazione della Repubblica del Cile conformemente alle disposizioni del presente accordo.

Articolo 2

Contesto

1.   La Repubblica del Cile si associa alla decisione del Consiglio con la quale il Consiglio dell’Unione europea decide che l’Unione condurrà un’operazione di gestione delle crisi nonché a qualsiasi altra decisione con la quale il Consiglio dell’Unione europea decide di prorogare un’operazione dell’UE di gestione delle crisi, a norma del disposto del presente accordo e di ulteriori disposizioni di attuazione eventualmente necessarie.

2.   Il contributo della Repubblica del Cile ad un’operazione dell’UE di gestione delle crisi lascia impregiudicata l’autonomia decisionale dell’Unione.

3.   Il paragrafo 1 lascia impregiudicato il diritto della Repubblica del Cile di ritirare la propria partecipazione a un’operazione dell’UE di gestione delle crisi se non concorda con una decisione di cui al paragrafo in questione.

Articolo 3

Status del personale e delle forze

1.   Lo status del personale distaccato a un’operazione dell’UE di gestione civile delle crisi e/o delle forze messe a disposizione di un’operazione dell’UE di gestione militare delle crisi da parte della Repubblica del Cile è disciplinato dall’accordo sullo status delle forze/della missione, se disponibile, concluso tra l’Unione e lo/gli Stato/i in cui l’operazione è condotta.

2.   Lo status del personale messo a disposizione di comandi o elementi di comando situati al di fuori dello/degli Stato/i in cui ha luogo l’operazione dell’UE di gestione delle crisi è disciplinato da disposizioni stabilite fra i comandi e gli elementi di comando interessati e la Repubblica del Cile.

3.   Fatto salvo l’accordo sullo status delle forze/della missione di cui al paragrafo 1, la Repubblica del Cile esercita la giurisdizione sul suo personale partecipante a un’operazione dell’UE delle crisi. Qualora le forze della Repubblica del Cile operino a bordo di una nave o di un aeromobile di uno Stato membro dell’UE quest’ultimo esercita la giurisdizione nel rispetto degli accordi bilaterali o multilaterali esistenti e/o futuri, conformemente alle proprie leggi e regolamenti.

4.   La Repubblica del Cile è competente a soddisfare le richieste di indennizzo connesse alla partecipazione ad un’operazione dell’UE di gestione delle crisi, formulate da o concernenti un qualsiasi membro del suo personale civile o militare. La Repubblica del Cile è competente ad avviare eventuali azioni, in particolare azioni legali o disciplinari, nei confronti di un qualsiasi membro del suo personale, conformemente alle proprie leggi, regolamenti e procedure.

5.   Le parti convengono di rinunciare, nella misura consentita dalla rispettiva legislazione interna, a richieste di indennizzo, diverse da quelle risultanti dall’applicazione di un contratto, per i danni, la perdita o la distruzione di mezzi di loro proprietà o da esse gestiti, o per le lesioni o il decesso di membri del personale di ciascuna parte, causati nello svolgimento delle funzioni ufficiali loro assegnate nel quadro delle attività previste dal presente accordo, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso.

6.   La Repubblica del Cile si impegna a formulare una dichiarazione riguardante la rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti di uno Stato membro partecipante a un’operazione dell’UE di gestione delle crisi cui partecipa la Repubblica del Cile e a farlo all’atto della firma del presente accordo.

7.   L’Unione si impegna ad assicurare che gli Stati membri dell’UE formulino una dichiarazione riguardante la rinuncia a richieste di indennizzo per qualsiasi futura partecipazione della Repubblica del Cile a un’operazione dell’UE di gestione delle crisi e a farlo all’atto della firma del presente accordo.

Articolo 4

Informazioni classificate

1.   La Repubblica del Cile adotta misure adeguate per garantire che le informazioni classificate UE siano protette conformemente alle norme di sicurezza del Consiglio dell’Unione europea, contenute nella decisione 2011/292/UE del Consiglio (1) e in future decisioni del Consiglio sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE, e conformemente agli ulteriori orientamenti formulati dalle autorità competenti, tra cui il comandante dell’operazione dell’UE per le operazioni dell’UE di gestione militare delle crisi o il capomissione per le operazioni dell’UE di gestione civile delle crisi.

2.   L’Unione adotta misure adeguate per garantire che le informazioni classificate del Cile siano protette conformemente alle norme di sicurezza di cui al paragrafo 1.

3.   Qualora le parti concludano un accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate, tale accordo si applica nell’ambito di un’operazione dell’UE di gestione delle crisi.

SEZIONE II

DISPOSIZIONI SULLA PARTECIPAZIONE A OPERAZIONI CIVILI DI GESTIONE DELLE CRISI

Articolo 5

Personale distaccato presso un’operazione dell’UE di gestione civile delle crisi

1.   La Repubblica del Cile:

a)

garantisce che il personale da essa distaccato presso un’operazione dell’UE di gestione civile delle crisi effettui la propria missione conformemente

i)

alla decisione del Consiglio e successive modifiche di cui all’articolo 2, paragrafo 1;

ii)

al piano operativo;

iii)

alle misure di attuazione.

b)

informa a tempo debito il capomissione e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («AR») di qualsiasi modifica del suo contributo all’operazione civile dell’UE di gestione delle crisi.

2.   Il personale distaccato ad un’operazione dell’UE di gestione civile delle crisi è sottoposto ad un esame medico e a vaccinazione, ed è riconosciuto idoneo dal punto di vista medico all’esercizio delle sue funzioni da una competente autorità della Repubblica del Cile. Il personale distaccato presso un’operazione dell’UE di gestione civile delle crisi fornisce una copia di tale certificazione.

Articolo 6

Catena di comando

1.   Il personale distaccato dalla Repubblica del Cile conforma l’esercizio delle sue funzioni e la sua condotta ai soli interessi dell’operazione dell’UE di gestione civile delle crisi.

2.   Tutto il personale resta pienamente subordinato alle proprie autorità nazionali.

3.   Le autorità nazionali trasferiscono il controllo operativo all’Unione.

4.   Il capomissione assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo dell’operazione dell’UE di gestione civile delle crisi a livello di teatro operativo.

5.   Il capomissione guida l’operazione civile dell’UE di gestione delle crisi e ne assume la gestione quotidiana.

6.   La Repubblica del Cile ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell’operazione, degli Stati membri dell’UE che partecipano all’operazione, conformemente agli strumenti giuridici di cui all’articolo 2, paragrafo 1.

7.   Il capomissione è responsabile del controllo disciplinare del personale dell’operazione dell’UE di gestione civile delle crisi. Se necessario l’azione disciplinare è esercitata dall’autorità nazionale interessata.

8.   Un punto di contatto del contingente nazionale «NPC» è nominato dalla Repubblica del Cile per rappresentarne il contingente nazionale in seno all’operazione. L’ «NPC» riferisce al capomissione su questioni nazionali ed è responsabile della disciplina quotidiana del contingente.

9.   La decisione di terminare l’operazione è presa dall’Unione previa consultazione della Repubblica del Cile, se tale Stato contribuisce ancora all’operazione dell’UE di gestione civile delle crisi alla data di conclusione dell’operazione.

Articolo 7

Aspetti finanziari

1.   Fatto salvo l’articolo 8, la Repubblica del Cile sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all’operazione tranne i costi d’esercizio, in base al bilancio operativo dell’operazione.

2.   In caso di decesso, lesioni, perdite o danni causati a persone fisiche o giuridiche dello/degli Stato/i in cui è condotta l’operazione, le questioni inerenti a eventuali responsabilità della Repubblica del Cile ed eventuali indennizzi che questa deve pagare sono regolate alle condizioni previste dall’accordo applicabile sullo status della missione di cui all’articolo 3, paragrafo 1 o disposizioni alternative applicabili.

Articolo 8

Contributo al bilancio operativo

1.   La Repubblica del Cile contribuisce al finanziamento del bilancio dell’operazione dell’UE di gestione civile delle crisi.

2.   Il contributo finanziario della Repubblica del Cile al bilancio operativo è calcolato in base alla formula, tra le due seguenti, da cui risulta l’importo inferiore:

a)

la quota dell’importo di riferimento che è proporzionale al rapporto tra il reddito nazionale lordo (RNL) della Repubblica del Cile e l’importo complessivo degli RNL di tutti gli Stati che contribuiscono al bilancio operativo dell’operazione, oppure

b)

la quota dell’importo di riferimento per il bilancio operativo che è proporzionale al rapporto tra il numero dei membri del personale della Repubblica del Cile che partecipa all’operazione e il numero totale del personale di tutti gli Stati che partecipano all’operazione.

3.   Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, la Repubblica del Cile non contribuisce al finanziamento delle indennità giornaliere pagate al personale degli Stati membri dell’UE.

4.   Fatto salvo il paragrafo 1, l’Unione esonera in linea di principio la Repubblica del Cile dai contributi finanziari per quanto riguarda un’operazione specifica dell’UE di gestione civile delle crisi quando:

a)

l’Unione decide che la Repubblica del Cile fornisce un contributo importante che è essenziale per tale operazione;

oppure

b)

la Repubblica del Cile ha un RNL pro capite che non supera quello di qualsiasi Stato membro dell’UE.

5.   È firmato un accordo tra il capomissione e i pertinenti servizi amministrativi della Repubblica del Cile sul pagamento dei contributi della Repubblica del Cile al bilancio operativo dell’operazione dell’UE di gestione civile delle crisi. Tale accordo contempla tra l’altro disposizioni riguardanti:

a)

l’importo del contributo finanziario in questione;

b)

le modalità di pagamento del contributo finanziario;

c)

la procedura di verifica contabile.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI SULLA PARTECIPAZIONE A OPERAZIONI MILITARI DI GESTIONE DELLE CRISI

Articolo 9

Partecipazione all’operazione dell’UE di gestione militare delle crisi

1.   La Repubblica del Cile garantisce che le sue forze e il suo personale che partecipano a un’operazione militare dell’UE di gestione delle crisi effettuino la propria missione conformemente:

a)

alla decisione del Consiglio e successive modifiche di cui all’articolo 2, paragrafo 1;

b)

al piano operativo;

c)

alle misure di attuazione.

2.   Il personale distaccato dalla Repubblica del Cile conforma l’esercizio delle sue funzioni e la sua condotta ai soli interessi dell’operazione dell’UE di gestione militare delle crisi.

3.   La Repubblica del Cile informa a tempo debito il comandante dell’operazione dell’UE di qualsiasi modifica della propria partecipazione all’operazione.

Articolo 10

Catena di comando

1.   L’insieme delle forze e del personale che partecipano all’operazione militare dell’UE di gestione delle crisi resta pienamente subordinato alle proprie autorità nazionali.

2.   Le autorità nazionali trasferiscono il controllo operativo e/o tattico delle loro forze e del loro personale al comandante dell’operazione dell’UE che può delegare i suoi poteri.

3.   La Repubblica del Cile ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell’operazione, degli Stati membri dell’Unione europea partecipanti.

4.   Il comandante dell’operazione dell’UE può - previa consultazione della Repubblica del Cile - richiedere in qualsiasi momento il ritiro del contributo della Repubblica del Cile.

5.   Un Alto rappresentante militare («SMR») è nominato dalla Repubblica del Cile per rappresentarne il contingente nazionale in seno all’operazione dell’UE di gestione militare delle crisi. L’ SMR consulta il comandante della forza dell’UE su tutte le questioni inerenti all’operazione ed è responsabile della disciplina quotidiana del personale cileno.

Articolo 11

Aspetti finanziari

1.   Fatto salvo l’articolo 12 del presente accordo, la Repubblica del Cile sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all’operazione, a meno che tali costi non siano soggetti a finanziamento comune in base agli strumenti giuridici di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del presente accordo e alla decisione 2011/871/PESC del Consiglio (2).

2.   In caso di decesso, lesioni, perdite o danni causati a persone fisiche o giuridiche dello/degli Stato/i in cui è condotta l’operazione, le questioni inerenti a eventuali responsabilità della Repubblica del Cile ed eventuali indennizzi che questa deve pagare sono regolate alle condizioni previste dall’accordo applicabile sullo status delle forze di cui all’articolo 3, paragrafo 1 o disposizioni alternative applicabili.

Articolo 12

Contributo ai costi comuni

1.   La Repubblica del Cile contribuisce al finanziamento dei costi comuni dell’operazione dell’UE di gestione militare delle crisi.

2.   Il contributo finanziario della Repubblica del Cile ai costi comuni è calcolato in base alla formula, tra le due seguenti, da cui risulta l’importo inferiore:

a)

la quota dell’importo di riferimento che è proporzionale al rapporto tra il reddito nazionale lordo (RNL) della Repubblica del Cile e l’importo complessivo degli RNL di tutti gli Stati che contribuiscono al bilancio operativo dell’operazione, oppure

b)

la quota dei costi comuni che è proporzionale al rapporto tra il numero dei membri del personale della Repubblica del Cile che partecipa all’operazione e il numero totale del personale di tutti gli Stati che partecipano all’operazione.

Qualora sia utilizzata la formula di cui alla lettera b) e la Repubblica del Cile fornisce personale soltanto al comando dell’operazione o della forza, il rapporto utilizzato quello fra il suo personale e il totale del personale messo a disposizione dai rispettivi comandi. Altrimenti, il rapporto è quello fra l’insieme del personale fornito dalla Repubblica del Cile e il totale del personale partecipante all’operazione.

3.   Fatto salvo il paragrafo 1, l’Unione esonera,in linea di principio, gli Stati terzi dai contributi finanziari per quanto riguarda i costi comuni di una specifica operazione dell’UE di gestione militare delle crisi quando:

a)

l’Unione decide che lo Stato terzo partecipante all’operazione fornisce un contributo importante per quanto riguarda i mezzi e/o le capacità che sono essenziali per tale operazione,

oppure

b)

lo Stato terzo partecipante all’operazione ha un RNL pro capite che non supera quello di qualsiasi Stato membro dell’UE.

4.   È firmato un accordo tra l’amministratore previsto dalla decisione 2011/871/PESC, da un lato, e le autorità amministrative competenti della Repubblica del Cile, dall’altro. Tale accordo contempla, tra l’altro, disposizioni riguardanti:

a)

l’importo del contributo finanziario in questione;

b)

le modalità di pagamento del contributo finanziario;

c)

la procedura di verifica contabile.

SEZIONE IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13

Disposizioni di attuazione dell’accordo

Fatti salvi l’articolo 8, paragrafo 5, e l’articolo 12, paragrafo 4, eventuali intese tecniche e amministrative necessarie ai fini dell’attuazione del presente accordo sono concluse tra l’Unione e le autorità competenti della Repubblica del Cile.

Articolo 14

Inadempienze

Qualora una delle parti non adempia agli obblighi di cui al presente accordo, l’altra parte ha il diritto di denunciare il presente accordo con preavviso di sei mesi.

Articolo 15

Composizione delle controversie

Le controversie connesse all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo sono composte per via diplomatica tra le parti.

Articolo 16

Entrata in vigore

1.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente per iscritto la conclusione delle procedure interne necessarie a tal fine.

2.   Le parti possono tenere riunioni periodiche per valutare l’attuazione del presente accordo.

3.   Il presente accordo può essere modificato sulla base di un accordo scritto concluso tra le parti. Le modifiche entrano in vigore alle stesse condizioni previste al paragrafo 1.

4.   Il presente accordo può essere denunciato da una delle parti con notifica scritta di denuncia all’altra parte. Tale denuncia prende effetto sei mesi dopo che l’altra parte ha ricevuto la notifica tramite canali diplomatici.

Il presente accordo è redatto in lingua inglese e spagnola, ciascun testo facente ugualmente fede.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2014

Per l’Unione europea

Per la Repubblica del Cile


(1)  Decisione 2011/292/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (GU L 141 del 27.5.2011, pag. 17).

(2)  Decisione 2011/871/PESC del Consiglio, del 19 dicembre 2011, relativa all’istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell’Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (Athena) (GU L 343 del 23.12.2011, pag. 35).


Dichiarazione degli Stati membri dell’UE

«Gli Stati membri dell’Unione europea che applicano una decisione del Consiglio dell’UE relativa ad un’operazione dell’UE di gestione delle crisi cui partecipa la Repubblica del Cile cercheranno, per quanto lo consentano i rispettivi ordinamenti giuridici interni, di rinunciare nella misura del possibile a richieste di indennizzo nei confronti della Repubblica del Cile per le lesioni riportate da membri del loro personale o per il loro decesso, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di loro proprietà usati nell’operazione dell’UE di gestione delle crisi, qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:

siano stati causati da membri del personale della Repubblica del Cile nell’esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell’operazione dell’UE di gestione delle crisi, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso; oppure

risultino dall’uso di mezzi appartenenti alla Repubblica del Cile, purché l’uso sia connesso all’operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell’operazione dell’UE di gestione delle crisi proveniente dalla Repubblica del Cile nell’utilizzare detti mezzi.»


Dichiarazione della Repubblica del Cile

«La Repubblica del Cile che applica una decisione del Consiglio dell’UE relativa a un’operazione dell’UE di gestione delle crisi cercherà, per quanto lo consenta il suo ordinamento giuridico interno, di rinunciare nella misura del possibile a richieste di indennizzo nei confronti di qualsiasi Stato membro che partecipa all’operazione dell’UE di gestione delle crisi per le lesioni riportate da membri del suo personale o per il loro decesso, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di sua proprietà usati nell’operazione dell’UE di gestione delle crisi, qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:

siano stati causati da membri del personale nell’esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro di un’operazione dell’UE di gestione delle crisi, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso; oppure

risultino dall’uso di mezzi appartenenti agli Stati che partecipano all’operazione dell’UE di gestione delle crisi purché l’uso di tali mezzi sia connesso all’operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell’operazione dell’UE di gestione delle crisi nell’utilizzare detti mezzi.»


REGOLAMENTI

11.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 40/8


REGOLAMENTO (UE) N. 124/2014 DEL CONSIGLIO

del 10 febbraio 2014

che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (1),

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 36/2012 (2) attua la maggior parte delle misure di cui alla decisione 2013/255/PESC.

(2)

Il 10 febbraio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/74/PESC (3), che modifica la decisione 2013/255/PESC.

(3)

Occorre introdurre nel regolamento (UE) n. 36/2012 un’ulteriore deroga al congelamento dei beni per consentire lo svincolo di fondi o risorse economiche di entità di proprietà dello Stato siriano o della Banca Centrale della Siria ai fini dell’esecuzione, per conto della Repubblica araba siriana, di pagamenti a favore dell’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) per attività connesse alla missione di verifica dell’OPCW e alla distruzione delle armi chimiche siriane.

(4)

Tale misura rientra nell’ambito del trattato e la sua attuazione richiede quindi un’azione normativa a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 36/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 16, primo comma, del regolamento (UE) n. 36/2012 è aggiunta la lettera seguente:

«i)

destinati esclusivamente a pagamenti eseguiti, per conto della Repubblica araba siriana, da entità di proprietà dello Stato siriano o dalla Banca Centrale della Siria, indicate negli allegati II e II bis, a favore dell’OPCW per attività connesse alla missione di verifica dell’OPCW e alla distruzione delle armi chimiche siriane, in particolare pagamenti a favore del fondo fiduciario speciale dell’OPCW per quanto riguarda le attività connesse alla distruzione totale delle armi chimiche siriane al di fuori del territorio della Repubblica araba siriana».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 147 dell’1.6.2013, pag. 14.

(2)  Regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1).

(3)  Cfr. pagina 63 della presente Gazzetta Ufficiale.


11.2.2014   

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L 40/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 125/2014 DEL CONSIGLIO

del 10 febbraio 2014

che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 714/2013

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il 25 luglio 2013 il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 714/2013 (2) che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 che aggiorna l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001 («elenco»).

(2)

Il Consiglio ha fornito alla totalità delle persone, dei gruppi e delle entità, qualora fosse praticamente possibile, la motivazione del loro inserimento nell’elenco.

(3)

Mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, il Consiglio ha informato le persone, i gruppi e le entità figuranti nell’elenco di avere deciso di mantenerli nell’elenco stesso. Il Consiglio ha altresì informato le persone, i gruppi e le entità in questione della possibilità di presentare una richiesta volta ad ottenere la motivazione del Consiglio per il loro inserimento nell’elenco, laddove una motivazione non fosse già stata loro comunicata.

(4)

Il Consiglio ha riesaminato l’elenco, come prescritto dall’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001. A tale riguardo, ha tenuto conto delle osservazioni presentate al Consiglio dalle persone interessate.

(5)

Il Consiglio ha stabilito che non esiste più alcun motivo per mantenere talune persone nell’elenco.

(6)

Il Consiglio ha altresì concluso che le altre persone, gruppi ed entità presenti nell’elenco sono stati coinvolti in atti terroristici ai sensi dell’articolo 1, paragrafi 2 e 3, della posizione comune 2001/931/PESC (3), che è stata presa una decisione nei loro confronti da parte di un’autorità competente ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, di tale posizione comune e che essi dovrebbero continuare a essere soggetti alle misure restrittive specifiche previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001.

(7)

È opportuno aggiornare di conseguenza l’elenco e abrogare il regolamento di esecuzione (UE) n. 714/2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 è quello figurante nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 714/2013 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 714/2013 del Consiglio, del 25 luglio 2013, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1169/2012 (GU L 201 del 26.7.2013, pag. 10).

(3)  Posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93).


ALLEGATO

Elenco delle persone, dei gruppi e delle entità di cui all’articolo 1

1.   PERSONE

1.

ABDOLLAHI Hamed (pseudonimo Mustafa Abdullahi), nato l’11 agosto 1960 in Iran. Passaporto n.: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, nato a Al Ihsa (Arabia saudita), cittadinanza saudita.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, nato il 16.10.1966 a Tarut (Arabia saudita), cittadinanza saudita.

4.

ARBABSIAR Manssor (pseudonimo Mansour Arbabsiar), nato il 6 o il 15 marzo 1955 in Iran. Cittadinanza iraniana e USA. Passaporto n.: C2002515 (iraniano); passaporto n.: 477845448 (USA). Documento d’identità nazionale n.: 07442833, data di scadenza 15 marzo 2016 (patente di guida USA).

5.

BOUYERI, Mohammed (pseudonimi: Abu ZUBAIR; SOBIAR; Abu ZOUBAIR), nato l’8.3.1978 ad Amsterdam (Paesi Bassi) — membro dell’«Hofstadgroep».

6.

FAHAS, Sofiane Yacine, nato il 10.9.1971 ad Algeri (Algeria) — membro di «al-Takfir» e «al-Hijra».

7.

IZZ-AL-DIN, Hasan (pseudonimi: GARBAYA, Ahmed; SA-ID; SALWWAN, Samir), Libano, nato nel 1963 in Libano, cittadinanza libanese.

8.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (pseudonimi: ALI, Salem; BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; HENIN, Ashraf Refaat Nabith; WADOOD, Khalid Adbul), nato il 14.4.1965 oppure l’1.3.1964 in Pakistan, passaporto n. 488555.

9.

SHAHLAI Abdul Reza (pseudonimi: Abdol Reza Shalài; Abd-al Reza Shalai; Abdorreza Shahlai; Abdolreza Shahlài; Abdul-Reza Shahlaee; Hajj Yusef; Haji Yusif; Hajji Yasir; Hajji Yusif; Yusuf Abu-al-Karkh), nato all’incirca nel 1957 in Iran. Indirizzi: 1) Kermanshah, Iran; 2) base militare di Mehran, provincia di Ilam, Iran.

10.

SHAKURI Ali Gholam, nato all’incirca nel 1965 a Teheran, Iran.

11.

SOLEIMANI Qasem (pseudonimi: Ghasem Soleymani; Qasmi Sulayman; Qasem Soleymani; Qasem Solaimani; Qasem Salimani; Qasem Solemani; Qasem Sulaimani; Qasem Sulemani), nato l’11 marzo 1957 in Iran. Cittadino iraniano. Passaporto n.: 008827 (diplomatico iraniano), rilasciato nel 1999. Titolo: maggiore generale.

2.   GRUPPI ED ENTITÀ

1.

«Organizzazione Abu Nidal» – «ANO» (anche nota come «Consiglio rivoluzionario Fatah»; «Brigate rivoluzionarie arabe»; «Settembre nero»; «Organizzazione rivoluzionaria dei musulmani socialisti»).

2.

«Brigata dei martiri di Al-Aqsa».

3.

«Al-Aqsa e.V.».

4.

«Al-Takfir» e «Al-Hijra».

5.

«Babbar Khalsa».

6.

«Partito comunista delle Filippine», incluso «New People’s Army» — «NPA» («Nuovo esercito popolare»), Filippine.

7.

«Gamàa al-Islamiyya» (anche noto come «Al-Gamàa al-Islamiyya») («Islamic Group» — «IG»).

8.

«İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi» — «IBDA-C» («Fronte islamico dei combattenti del grande oriente»).

9.

«Hamas» (incluso «Hamas-Izz al-Din al-Qassem»).

10.

«Ala militare di Hezbollah» [«Hizballah Military Wing», anche nota come «Hezbollah Military Wing», anche nota come «Hizbullah Military Wing», anche nota come «Hizbollah Military Wing», anche nota come «Hezballah Military Wing», anche nota come «Hisbollah Military Wing», anche nota come «Hizbùllah Military Wing», anche nota come «Hizb Allah Military Wing», anche nota come «Consiglio della Jihad» (e tutte le unità che dipendono da essa, compresa l’Organizzazione per la sicurezza esterna)].

11.

«Hizbul Mujahideen» — «HM».

12.

«Hofstadgroep».

13.

«Holy Land Foundation for Relief and Development» («Fondazione della Terra Santa per il soccorso e lo sviluppo»).

14.

«International Sikh Youth Federation» — «ISYF» (Federazione giovanile internazionale Sikh).

15.

«Khalistan Zindabad Force» — «KZF».

16.

«Partito dei lavoratori del Kurdistan» — «PKK» (anche noto come «KADEK» o come «KONGRA-GEL»).

17.

«Tigri per la liberazione della patria Tamil» — «LTTE».

18.

«Ejército de Liberación Nacional» («Esercito di Liberazione Nazionale»).

19.

«Jihad islamica palestinese» — «PIJ».

20.

«Fronte popolare di liberazione della Palestina» — «PFLP».

21.

«Fronte popolare di liberazione della Palestina — Comando generale» (anche noto come «Comando generale del PFLP»).

22.

«Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia» — «FARC» («Forze armate rivoluzionarie della Colombia»).

23.

«Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi» — «DHKP/C» [anche noto come «Devrimci Sol» («Sinistra rivoluzionaria») o come «Dev Sol» («Esercito/Fronte/Partito rivoluzionario popolare di liberazione»)].

24.

«Sendero Luminoso» — «SL» («Sentiero luminoso»).

25.

«Teyrbazen Azadiya Kurdistan» — «TAK» [anche noto come «Kurdistan Freedom Falcons», o come «Kurdistan Freedom Hawks» («Falchi per la libertà del Kurdistan»)].


11.2.2014   

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L 40/12


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 126/2014 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 2014

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Paprika Žitava / Žitavská paprika (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Paprika Žitava» / «Žitavská paprika» presentata dalla Slovacchia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Paprika Žitava» / «Žitavská paprika» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2014

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU C 247 del 28.8.2013, pag. 7.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.8.   Altri prodotti dell’allegato I del trattato (spezie, ecc.)

SLOVACCHIA

Paprika Žitava/Žitavská paprika (DOP)


11.2.2014   

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L 40/14


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 127/2014 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 2014

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Jamón de Teruel/Paleta de Teruel (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Spagna relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Jamón de Teruel»/«Paleta de Teruel», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2).

(2)

Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3), in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa alla denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2014

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1.

(3)  GU C 242 del 23.8.2013, pag. 17.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.2.   Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.)

SPAGNA

Jamón de Teruel / Paleta de Teruel (DOP)


11.2.2014   

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L 40/16


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 128/2014 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 2014

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Gofio Canario (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Gofio Canario» presentata dalla Spagna è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Gofio Canario» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2014

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU C 251 del 31.8.2013, pag. 13.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.6.   Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

SPAGNA

Gofio Canario (IGP)


11.2.2014   

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L 40/18


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 129/2014 DELLA COMMISSIONE

del 10 febbraio 2014

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2014

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

107,2

MA

53,3

TN

78,4

TR

82,5

ZZ

80,4

0707 00 05

MA

163,4

TR

149,1

ZZ

156,3

0709 91 00

EG

91,5

ZZ

91,5

0709 93 10

MA

40,3

TR

113,5

ZZ

76,9

0805 10 20

EG

48,0

IL

67,9

MA

58,1

TN

52,2

TR

68,8

ZZ

59,0

0805 20 10

IL

120,0

MA

75,7

ZZ

97,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

60,3

IL

130,5

JM

113,2

KR

142,9

MA

146,8

PK

55,3

TR

89,9

ZZ

105,6

0805 50 10

AL

43,6

TR

73,5

ZZ

58,6

0808 10 80

CN

89,0

MK

28,7

US

171,5

ZZ

96,4

0808 30 90

CL

189,6

CN

46,0

TR

131,9

US

195,3

ZA

99,7

ZZ

132,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DIRETTIVE

11.2.2014   

IT

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L 40/20


DIRETTIVA 2014/18/UE DELLA COMMISSIONE

del 29 gennaio 2014

che modifica la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco di prodotti per la difesa

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all’interno delle Comunità di prodotti per la difesa (1), in particolare l’articolo 13,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2009/43/CE si applica a tutti i prodotti per la difesa figuranti nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea adottato dal Consiglio il 19 marzo 2007.

(2)

L’11 marzo 2013 il Consiglio ha adottato una versione aggiornata dell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea (2).

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2009/43/CE.

(4)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del Comitato per i trasferimenti UE di prodotti per la difesa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato della direttiva 2009/43/CE è sostituito dall’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 12 maggio 2014, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 17 maggio 2014.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1.

(2)  GU C 90 del 27.3.2013, pag. 1.


ALLEGATO

«ALLEGATO

ELENCO DI PRODOTTI PER LA DIFESA

Nota 1

I termini tra “virgolette” sono termini definiti. Si rimanda alla sezione “Definizioni dei termini usati nel presente elenco” allegata al presente elenco.

Nota 2

In taluni casi le sostanze chimiche sono elencate con il nome e il numero CAS. L’elenco si applica alle sostanze chimiche aventi la stessa formula strutturale (compresi gli idrati) indipendentemente dal nome o dal numero CAS. I numeri CAS sono indicati come ausilio per identificare una particolare sostanza chimica o miscela, a prescindere dalla nomenclatura. I numeri CAS non possono essere utilizzati come identificatori unici, poiché alcune forme delle sostanze chimiche elencate hanno vari numeri CAS e le miscele contenenti una di tali sostanze hanno anch’esse numeri CAS diversi.

ML1
Armi ad anima liscia di calibro inferiore a 20 mm, altre armi e armi automatiche di calibro uguale o inferiore a 12,7 mm (calibro 0,50 pollici) e accessori, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

Nota

Il punto ML1 non si applica a:

a.

armi da fuoco appositamente progettate per munizioni a salve e incapaci di scaricare un proiettile;

b.

armi da fuoco appositamente progettate per il lancio di proiettili filoguidati non ad alta carica esplosiva e senza link di comunicazione, aventi una gittata inferiore o pari a 500 m;

c.

armi che utilizzano cartucce non a percussione centrale, purché non completamente automatiche.

a.

fucili e fucili combinati, armi corte, mitragliatrici, pistole mitragliatrici e armi da fuoco pluricanna

Nota

Il punto ML1.a non si applica:

a.

ai fucili e ai fucili combinati fabbricati prima del 1938;

b.

alle riproduzioni di fucili e di fucili combinati i cui originali sono stati fabbricati prima del 1890;

c.

alle armi corte, alle armi da fuoco pluricanna e alle mitragliatrici fabbricate prima del 1890 e relative riproduzioni.

b.

armi ad anima liscia come segue:

1.

armi ad anima liscia appositamente progettate per impiego militare;

2.

altre armi ad anima liscia, come segue:

a.

armi completamente automatiche;

b.

armi semiautomatiche o con ricaricamento a pompa;

Nota

Il punto ML1.b. non si applica:

a.

alle armi ad anima liscia fabbricate prima del 1938;

b.

alle riproduzioni di armi ad anima liscia, i cui originali sono stati fabbricati prima del 1890;

c.

armi ad anima liscia utilizzate per la caccia o a fini sportivi. Tali armi non devono essere appositamente progettate per impiego militare e non devono essere completamente automatiche;

d.

armi ad anima liscia appositamente progettate per uno dei seguenti fini:

1.

macellazione di animali domestici;

2.

sedazione di animali;

3.

test sismici;

4.

esplosione di proiettili ad uso industriale; o

5.

inibizione di dispositivi esplosivi improvvisati (IED).

NB:

Per gli inibitori cfr. il punto ML4. e la voce 1A006 dell’elenco dell’UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.

c.

armi che impiegano munizioni senza bossolo;

d.

caricatori staccabili, soppressori o attenuatori di rumore, affusti speciali, congegni di mira ottici e soppressore di bagliore per le armi di cui ai punti ML1.a, ML1.b o ML1.c.

Nota

Il punto ML1.d non si applica ai congegni di mira ottici senza trattamento elettronico dell’immagine, con un ingrandimento pari o inferiore a 9 volte, purché non siano appositamente progettati o modificati per uso militare, né incorporino reticoli appositamente progettati per uso militare.

ML2
Armi ad anima liscia di calibro uguale o superiore a 20 mm, altre armi o armamenti di calibro superiore a 12,7 mm (calibro 0,50 pollici), lanciatori e accessori, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

a.

bocche da fuoco, obici, cannoni, mortai, armi anticarro, lanciaproiettili, lanciafiamme militari, fucili, cannoni senza rinculo, armi ad anima liscia e loro dispositivi di riduzione di vampa;

Nota 1

Il punto ML2.a include iniettori, dispositivi di misura, serbatoi di stoccaggio ed altri componenti appositamente progettati per essere utilizzati con cariche propulsive liquide per qualunque materiale di cui al medesimo punto.

Nota 2

Il punto ML2.a non si applica alle armi come segue:

a.

fucili, armi ad anima liscia e fucili combinati fabbricati prima del 1938;

b.

riproduzioni di fucili, armi ad anima liscia e fucili combinati i cui originali sono stati fabbricati prima del 1890;

c.

bocche da fuoco, obici, cannoni e mortai fabbricati prima del 1890;

d.

armi ad anima liscia utilizzate per la caccia o a fini sportivi. Tali armi non devono essere appositamente progettate per impiego militare e non devono essere completamente automatiche;

e.

armi ad anima liscia appositamente progettate per uno dei seguenti fini:

1.

macellazione di animali domestici;

2.

sedazione di animali;

3.

test sismici;

4.

esplosione di proiettili ad uso industriale; o

5.

inibizione di dispositivi esplosivi improvvisati (IED).

NB:

Per gli inibitori cfr. il punto ML4. e la voce 1A006 dell’elenco dell’UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.

f.

lanciatori portatili appositamente progettati per il lancio di proiettili filoguidati non ad alta carica esplosiva e senza link di comunicazione, aventi una gittata inferiore o pari a 500 m.

b.

lanciatori o generatori di fumo, gas e materiali pirotecnici, appositamente progettati o modificati per uso militare;

Nota

Il punto ML2.b non si applica alle pistole da segnalazione.

c.

congegni di mira e supporti per congegni di mira, aventi tutti le caratteristiche seguenti:

1.

appositamente progettati per uso militare; e

2.

appositamente progettati per le armi di cui al punto ML2.a;

d.

supporti e caricatori staccabili appositamente progettati per le armi di cui al punto ML2.a.

ML3
Munizioni e dispositivi di graduazione di spolette, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

a.

munizioni per le armi di cui ai punti ML1, ML2 o ML12;

b.

dispositivi di graduazione di spolette appositamente progettati per le munizioni di cui al punto ML3.a.

Nota 1

I componenti appositamente progettati di cui al punto ML3 comprendono:

a.

prodotti in metallo o in plastica quali inneschi a percussione, nastri per cartucce, caricatori, cinture/corone di forzamento ed elementi metallici di munizioni;

b.

dispositivi di sicurezza e di armamento, spolette, sensori e dispositivi d’innesco;

c.

dispositivi di alimentazione ad elevata potenza di uscita funzionanti una sola volta;

d.

bossoli combustibili per cariche esplosive;

e.

submunizioni, comprese le bombette, mine di ridotte dimensioni e proiettili a guida terminale.

Nota 2

Il punto ML3.a non si applica alle munizioni a salve (con chiusura a stella) prive di proiettile e alle munizioni demilitarizzate con bossolo forato.

Nota 3

Il punto ML3.a non si applica alle cartucce appositamente progettate per uno dei seguenti fini:

a.

segnalazione;

b.

allontanamento volatili; o

c.

accensione di fiaccole a gas nei pozzi petroliferi.

ML4
Bombe, siluri, razzi, missili, altri dispositivi esplosivi e cariche, nonché relative apparecchiature e accessori, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

NB: 1:

Per le apparecchiature di guida e navigazione, cfr. punto ML11.

NB: 2:

Per i sistemi di protezione degli aeromobili contro i missili, cfr. punto ML4.c

a.

bombe, siluri, granate, contenitori fumogeni, razzi, mine, missili, cariche di profondità, cariche di demolizione, dispositivi e kit di demolizione, dispositivi “pirotecnici”, cartucce e simulatori (ossia apparecchiature che simulano le caratteristiche di uno di questi materiali), appositamente progettati per uso militare;

Nota

Il punto ML4.a comprende:

a.

granate fumogene, spezzoni incendiari, bombe incendiarie e dispositivi esplosivi;

b.

ugelli per motori a razzo di missile e ogive dei veicoli di rientro.

b.

apparecchiature aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.

appositamente progettate per uso militare; e

2.

appositamente progettate per “attività” relative a quanto segue:

a.

materiali di cui al punto ML4.a; o

b.

dispositivi esplosivi improvvisati (IED).

Nota tecnica

Ai fini del punto ML4.b.2, il termine “attività” si applica al maneggio, al lancio, al posizionamento, al controllo, al disinnesco, alla detonazione, all’accensione, alla motorizzazione per una sola missione operativa, all’inganno, all’interferenza, al dragaggio, alla rilevazione, all’interruzione o all’eliminazione.

Nota 1

Il punto ML4.b comprende:

a.

apparecchiature mobili per la liquefazione di gas, in grado di produrre 1 000 kg o più al giorno di gas sotto forma liquida;

b.

cavi elettrici conduttori galleggianti per il dragaggio di mine magnetiche.

c.

sistemi di protezione degli aeromobili contro i missili (Aircraft Missile Protection Systems, AMPS)

Nota

Il punto ML4.c non si applica agli AMPS aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a.

sensori antimissile dei tipi seguenti:

1.

sensori passivi con una risposta di picco compresa tra 100 e 400 nm; o

2.

sensori attivi ad impulsi Doppler;

b.

sistemi di contromisure;

c.

fiaccole con segnatura visibile e segnatura infrarossa per ingannare missili terra-aria; e

d.

installati su un “aeromobile civile” e aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.

l’AMPS è utilizzabile solo nello specifico “aeromobile civile” nel quale è installato e per il quale è stato rilasciato:

a.

un certificato di tipo per uso civile; o

b.

un documento equivalente riconosciuto dall’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO);

2.

l’AMPS comporta mezzi di protezione per impedire l’accesso non autorizzato ai “software”; e

3.

l’AMPS è dotato di un meccanismo attivo che impedisce al sistema di funzionare in caso di rimozione dall’“aeromobile civile” in cui è installato.

ML5
Apparecchiature per la direzione del tiro, e relative apparecchiature d’allarme e di allertamento, e relativi sistemi, apparecchiature di prova, di allineamento e di contromisura, come segue, appositamente progettati per uso militare, e loro componenti e accessori appositamente progettati:

a.

congegni di mira, calcolatori per il bombardamento, apparati di puntamento e sistemi per il controllo delle armi;

b.

sistemi di acquisizione, designazione, telemetria, sorveglianza o inseguimento del bersaglio; apparecchiature di rilevazione, fusione dati, riconoscimento o identificazione e apparecchiature per l’integrazione dei sensori;

c.

apparecchiature di contromisura per i materiali di cui ai punti ML5.a o ML5.b;

Nota

Ai fini del punto ML5.c, le apparecchiature di contromisura comprendono le apparecchiature di individuazione.

d.

apparecchiature di prova sul campo o di allineamento, appositamente progettate per i materiali di cui ai punti ML5.a, ML5.b o ML5.c.

ML6
Veicoli terrestri e loro componenti, come segue:

NB:

Per le apparecchiature di guida e navigazione, cfr. punto ML11.

a.

veicoli terrestri e loro componenti, appositamente progettati o modificati per uso militare;

Ai fini del punto ML6.a, l’espressione veicoli terrestri comprende anche i rimorchi.

b.

altri veicoli terrestri e loro componenti, come segue:

1.

veicoli aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a.

fabbricati o equipaggiati con materiali o componenti atti a fornire protezione balistica fino al livello III (NIJ 0108.01, settembre 1985, o norma nazionale comparabile) o superiore;

b.

trasmissione con trazione simultanea anteriore e posteriore, inclusi veicoli dotati di ruote supplementari a fini di sostegno del carico, con o senza trazione;

c.

peso lordo massimo autorizzato (GVWR) superiore a 4 500 kg; e

d.

progettati o modificati come fuoristrada;

2.

componenti aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a.

appositamente progettati per i veicoli di cui al punto ML6.b.1; e

b.

atti a fornire protezione balistica fino al livello III (NIJ 0108.01, settembre 1985, o norma nazionale comparabile) o superiore.

NB:

Cfr. anche punto ML13.a.

Nota 1

Il punto ML6.a comprende:

a.

carri armati ed altri veicoli militari armati e veicoli militari equipaggiati con supporti per armi o equipaggiati per la posa delle mine o per il lancio delle munizioni di cui al punto ML4;

b.

veicoli corazzati;

c.

veicoli anfibi e veicoli in grado di guadare acque profonde;

d.

veicoli di soccorso e veicoli per il rimorchio o il trasporto di munizioni o di sistemi d’arma e relativi macchinari per movimentare carichi.

Nota 2

La modifica per uso militare di un veicolo terrestre di cui al punto ML6.a comporta una variante di natura strutturale, elettrica o meccanica che interessa uno o più componenti appositamente progettati per uso militare. Tali componenti comprendono:

a.

copertoni di pneumatici di tipo appositamente progettato a prova di proiettile;

b.

protezioni corazzate per parti vitali (ad esempio, per serbatoi di carburante o cabine di guida);

c.

speciali rinforzi o assemblaggi per armi;

d.

dispositivi di schermatura dell’illuminazione.

Nota 3

Il punto ML6 non si applica ai veicoli civili progettati o modificati per il trasporto di valori.

Nota 4

Il punto ML6 non si applica ai veicoli aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a.

sono stati costruiti prima del 1946;

b.

non posseggono i prodotti di cui all’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE e sono stati costruiti dopo il 1945, ad eccezione delle riproduzioni di componenti o accessori originali per il veicolo in questione; e

c.

non incorporano le armi di cui al punto ML1., ML2. o ML4, a meno che le stesse siano inutilizzabili e incapaci di scaricare un proiettile.

ML7
Agenti chimici o biologici tossici, “agenti antisommossa”, materiali radioattivi, relative apparecchiature, componenti e materiali, come segue:

a.

agenti biologici o materiali radioattivi, “adattati per essere utilizzati in guerra” per produrre danni alle popolazioni o agli animali, per degradare attrezzature o danneggiare le colture o l’ambiente;

b.

agenti per la guerra chimica, comprendenti:

1.

agenti nervini per guerra chimica:

a.

O-alchil (uguale o inferiore a C10, incluso il cicloalchil) alchil (metil, etil, n-propil o isopropil) - fosfonofluorurati, quali:

 

Sarin (GB):O-isopropil metilfosfonofluorurato (CAS 107-44-8); e

 

Soman (GD):O-pinacolil metilfosfonofluorurato (CAS 96-64-0);

b.

O-alchil (uguale o inferiore a C10, incluso il cicloalchil) N,N-dialchil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosforamidocianurati, quali:

Tabun (GA):O-etil N, N-dimetilfosforamidocianurati (CAS 77-81-6);

c.

O-alchil (H o uguale o inferiore a C10, incluso il cicloalchil) S-2-dialchil (metil, etil, n-propil o isopropil)-aminoetil alchil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosfonotiolati e loro corrispondenti sali alchilati e protonati, quali:

VX: O-etil S-2-diisopropilaminoetil metil fosfonotiolato (CAS 50782-69-9);

2.

agenti vescicanti per guerra chimica:

a.

ipriti allo zolfo, quali:

1.

solfuro di 2-cloroetile e di clorometile (CAS 2625-76-5);

2.

solfuro di bis (2-cloroetile) (CAS 505-60-2);

3.

bis (2-cloroetiltio) metano (CAS 63869-13-6);

4.

1,2-bis (2-cloroetiltio) etano (CAS 3563-36-8);

5.

1,3-bis (2-cloroetiltio)-n-propano (CAS 63905-10-2);

6.

1,4-bis (2-cloroetiltio)-n-butano (CAS 142868-93-7);

7.

1,5-bis (2-cloroetiltio)-n-pentano (CAS 142868-94-8);

8.

bis (2-cloroetiltiometile) etere (CAS 63918-90-1);

9.

bis (2-cloroetiltioetile) etere (CAS 63918-89-8);

b.

lewisiti, quali:

1.

2-clorovinildicloroarsina (CAS 541-25-3);

2.

tris (2-clorovinil) arsina (CAS 40334-70-1);

3.

bis (2-clorovinil) cloroarsina (CAS 40334-69-8);

c.

ipriti all’azoto, quali:

1.

HN1: bis (2-cloroetil) etilammina (CAS 538-07-8);

2.

HN2: bis (2-cloroetil) metilammina (CAS 51-75-2);

3.

HN3: tris (2-cloroetil) ammina (CAS 555-77-1);

3.

agenti inabilitanti per guerra chimica, quali:

a.

benzilato di 3-quinuclidinile (BZ) (CAS 6581-06-2);

4.

agenti defolianti per guerra chimica, quali:

a.

butil 2-cloro-4-fluorofenossiacetato (LNF);

b.

acido 2,4,5-triclorofenossiacetico (CAS 93-76-5) miscelato con acido 2,4-diclorofenossiacetico (CAS 94-75-7) [agente arancione) (CAS 39277-47-9)];

c.

precursori binari e precursori chiave per la guerra chimica come segue:

1.

alchil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosforil difluoruri, quali:

DF: metilfosfonildifluoruro (CAS 676-99-3);

2.

O-alchil (H o uguale o inferiore a C10, incluso il cicloalchil) O-2-dialchil (metil, etil, n-propil o isopropil)-aminoetil alchil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosfonati e loro corrispondenti sali alchilati e protonati, quali:

QL: O-etil-2-di-isopropilammino e metilfosfonato (CAS 57856-11-8);

3.

clorosarin: O-isopropil metilfosfonoclorurato (CAS 1445-76-7);

4.

clorosoman: O-pinacolil metilfosfonoclorurato (CAS 7040-57-5);

d.

“agenti antisommossa”, sostanze chimiche attive e relative combinazioni, comprendenti:

1.

α-Bromobenzeneacetonitrile, (cianuro di bromobenzile) (CA) (CAS 5798-79-8);

2.

[(2-Clorofenil) metilene] propanedinetrile, (o-clorobenzilidenemalononitrile) (CS) (CAS 2698-41-1);

3.

2-Cloro-1-feniletanone, fenil-acil-cloruoro (ω-cloroacetofenone) (CN) (CAS 532-27-4);

4.

dibenz-(b, f)-1,4-ossazina, (CR) (CAS 257-07-8);

5.

10-Cloro-5,10-diidrofenarsazina (cloruro di fenarsazina) (adamsite), (DM) (CAS 578-94-9)

6.

N-Nonanoilmorfolina (MPA) (CAS 5299-64-9);

Nota 1

Il punto ML7.d non si applica agli “agenti antisommossa” singolarmente confezionati per difesa personale.

Nota 2

Il punto ML7.d non si applica alle sostanze chimiche attive, e relative combinazioni, identificate e confezionate per la produzione alimentare e per scopi sanitari.

e.

apparecchiature appositamente progettate o modificate per uso militare, progettate o modificate per la disseminazione dei seguenti materiali, e loro componenti appositamente progettati:

1.

materiali o agenti di cui al punto ML7.a, ML7.b o ML7.d; o

2.

agenti per guerra chimica costituiti dai precursori di cui al punto ML7.c;

f.

equipaggiamenti di protezione e decontaminazione appositamente progettati o modificati per uso militare, componenti e miscele chimiche, come segue:

1.

equipaggiamenti progettati o modificati per difendersi contro i materiali di cui al punto ML7.a, ML7.b o ML7.d, e loro componenti appositamente progettati;

2.

equipaggiamenti progettati o modificati per la decontaminazione di oggetti contaminati dai materiali di cui al punto ML7.a o ML7.b e loro componenti appositamente progettati;

3.

miscele chimiche specificamente sviluppate o formulate per la decontaminazione di oggetti contaminati dai materiali di cui al punto ML7.a o ML7.b;

Nota

Il punto ML7.f.1 comprende:

a.

i condizionatori d’aria appositamente progettati o modificati per il filtraggio nucleare, biologico o chimico;

b

gli indumenti protettivi.

NB:

per le maschere civili antigas e gli equipaggiamenti di protezione e decontaminazione, cfr. anche la voce 1A004 dell’elenco dell’UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.

g.

equipaggiamenti appositamente progettati o modificati per uso militare, progettati o modificati per individuare o identificare i materiali di cui al punto ML7.a, ML7.b o ML7.d, e loro componenti appositamente progettati;

Nota

Il punto ML7.g non si applica ai dosimetri personali per il controllo delle radiazioni. NB:

NB:

Cfr. anche voce 1A004 dell’elenco dell’UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.

h.

“biopolimeri” appositamente progettati o trattati per l’individuazione o l’identificazione degli agenti di guerra chimica di cui al punto ML7.b e colture di cellule specifiche utilizzate per la loro produzione;

i.

“biocatalizzatori” per la decontaminazione o la degradazione di agenti per la guerra chimica, e loro sistemi biologici, come segue:

1.

“biocatalizzatori” appositamente progettati per la decontaminazione o la degradazione degli agenti per la guerra chimica di cui al punto ML7.b, risultanti da una appropriata selezione di laboratorio o da una manipolazione genetica di sistemi biologici;

2.

sistemi biologici contenenti l’informazione genetica specifica per la produzione dei “biocatalizzatori” di cui al punto ML7.i.1, come segue:

a.»

“vettori di espressione”;

b.

virus;

c.

colture di cellule.

Nota 1

I punti ML7.b e ML7.d non si applicano alle seguenti sostanze:

a.

cloruro di cianogeno (CAS 506-77-4). Cfr. voce 1C450.a.5 dell’elenco dell’UE dei beni a duplice uso;

b.

acido cianidrico (CAS 74-90-8);

c.

cloro (CAS 7782-50-5);

d.

cloruro di carbonile (fosgene) (CAS 75-44-5). Cfr. voce 1C450.a.4 dell’elenco dell’UE dei beni a duplice uso;

e.

difosgene (cloroformiato di tricloro-metile) (CAS 503-38-8);

f.

non utilizzato dal 2004;

g.

bromuro di xilile, orto-: (CAS 89-92-9), meta-: (CAS 620-13-3), para-: butacene (CAS 104-81-4);

h.

bromuro di benzile (CAS 100-39-0);

i.

ioduro di benzile (CAS 620-05-3);

j.

bromo acetone (CAS 598-31-2);

k.

bromuro di cianogeno (CAS 506-68-3);

l.

bromo-metiletilchetone (CAS 816-40-0);

m.

cloro-acetone (CAS 78-95-5);

n.

iodoacetato di etile (CAS 623-48-3);

o.

iodoacetone (CAS 3019-04-3);

p.

cloropicrina (CAS 76-06-2). Cfr. voce 1C450.a.7 dell’elenco dell’UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.

Nota 2

Le colture di cellule e i sistemi biologici di cui ai punti ML7.h e ML7.i.2 sono esclusivi per la guerra chimica e pertanto i medesimi non si applicano alle cellule o ai sistemi biologici destinati ad usi civili (agricoli, farmaceutici, sanitari, veterinari, ambientali, trattamento dei rifiuti o industria alimentare).

ML8
“Materiali energetici”, e relative sostanze, come segue:

N.B.1:

Cfr. anche voce 1C011 dell’elenco dell’UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.

N.B.2:

Per le cariche e i dispositivi, cfr. il punto ML4 e la voce 1A008 dell’elenco dell’UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso

Note tecniche

1.

Ai fini del punto ML8, il termine miscela si riferisce a una composizione di due o più sostanze di cui almeno una è elencata nelle sottovoci del punto ML8.

2.

Ogni sostanza elencata nelle sottovoci del punto ML8 è oggetto del presente elenco, anche se utilizzata in un’applicazione diversa da quella indicata (per esempio il TAGN è utilizzato prevalentemente come esplosivo, ma può essere utilizzato anche come combustibile o ossidante).

a.

“esplosivi”, come segue, e relative miscele:

1.

ADNBF (ammino dinitrobenzo-furoxano o 7-ammino-4,6-dinitrobenzofurazano-1-ossido) (CAS 97096-78-1);

2.

BNCP [perclorato di cis-bis (5-nitrotetrazolato) tetra-ammina cobalto (III)] (CAS 117412-28-9);

3.

CL-14 (diammino dinitrobenzofuroxano o 5,7-diammino-4,6-dinitrobenzofurazano-1-ossido) (CAS 11907-74-1);

4.

CL-20 (HNIW o esanitroesaziosowurtzitano) (CAS 135285-90-4); clatrati di CL-20 (cfr. anche voci ML8.g.3 e g.4 per i relativi “precursori”);

5.

CP [perclorato di 2-(5-cianotetrazolato) penta-ammina cobalto (III)] (CAS 70247-32-4);

6.

DADE (1,1-diammino-2,2-dinitroetilene, FOX7) (CAS 145250-81-3);

7.

DATB (diamminotrinitrobenzene) (CAS 1630-08-6);

8.

DDFP (1,4-dinitrodifurazanpiperazina);

9.

DDPO (2,6-diammino-3,5-dinitropirazina-1-ossido, PZO) (CAS 194486-77-6);

10.

DIPAM (3,3′-diammino-2,2′,4,4′,6,6′-esanitrobifenolo o dipicrammide) (CAS 17215-44-0);

11.

DNGU (DINGU o dinitroglicolurile) (CAS 55510-04-8);

12.

furazani, come segue:

a.

DAAOF (diamminoazossifurazano);

b.

DAAzF (diamminoazofurazano) (CAS 78644-90-3);

13.

HMX e derivati (cfr. anche ML8.g.5 per i relativi “precursori”), come segue:

a.

HMX (ciclotetrametilentetranitroammina, ottaidro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazina, 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraza-ciclottano, octogen o octogene) (CAS 2691-41-0);

b.

difluoroamminati analoghi di HMX;

c.

K-55 (2,4,6,8-tetranitro-2,4,6,8-tetrazobiciclo [3,3,0]-ottanone-3, tetranitrosemiglicourile o cheto-biciclico HMX) (CAS 130256-72-3);

14.

HNAD (esanitroadamantano) (CAS 143850-71-9);

15.

HNS (esanitrostilbene) (CAS 20062-22-0);

16.

imidazoli, come segue:

a.

BNNII (ottaidro-2,5-bis(nitroimino)imidazo[4,5-d]imidazolo);

b.

DNI (2,4-dinitroimidazolo) (CAS 5213-49-0);

c.

FDIA (1-fluoro-2,4-dinitroimidazolo);

d.

NTDNIA (N-(2-nitrotriazolo)-2,4-dinitroimidazolo);

e.

PTIA (1-picril-2,4,5-trinitroimidazolo);

17.

NTNMH (1-(2-nitrotriazolo)-2-dinitrometilene di idrazina);

18.

NTO (ONTA o 3-nitro-1,2,4-triazol-5-one) (CAS 932-64-9);

19.

polinitrocubani con più di 4 gruppi nitro;

20.

PYX (2,6-Bis(picrilammino)-3,5-dinitropiridina) (CAS 38082-89-2);

21.

RDX e derivati, come segue:

a.

RDX (ciclotrimetilenetrinitrammina, ciclonite, T4, esaidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazina, 1,3,5-trinitro-1,3,5-triazo-cicloesano, hexogen o hexogene) (CAS 121-82-4);

b.

Keto-RDX (K-6 o 2,4,6-trinitro-2,4,6-triazo-ciclo-esanone) (CAS 115029-35-1);

22.

TAGN (nitrato di triamminoguanidina) (CAS 4000-16-2);

23.

TATB (triamminotrinitrobenzene) (CAS 3058-38-6) (cfr. anche ML8.g.7 per i relativi “precursori”);

24.

TEDDZ (3,3,7,7-tetrabis(difluoroammina) ottaidro-1,5-dinitro-1,5-diazocina);

25.

tetrazoli, come segue:

a.

NTAT (nitrotriazolo amminotetrazolo);

b.

NTNT (1-N-(2-nitrotriazolo)-4-nitrotetrazolo);

26.

tetrile (trinitrofenilmetilnitrammina) (CAS 479-45-8);

27.

TNAD (1,4,5,8-tetranitro-1,4,5,8-tetrazodecalina) (CAS 135877-16-6) (cfr. anche punto ML8.g.6 per i relativi “precursori”);

28.

TNAZ (1,3,3-trinitroazetidina) (CAS 97645-24-4) (cfr. anche punto ML8.g.2 per i relativi “precursori”);

29.

TNGU (SORGUYL o tetranitroglicolurile) (CAS 55510-03-7);

30.

TNP (1,4,5,8-tetranitro-piridazino[4,5-d]piridazina) (CAS 229176-04-9);

31.

triazine, come segue:

a.

DNAM (2-ossi-4,6-dinitroammino-s-triazina) (CAS 19899-80-0);

b.

NNHT (2-nitroimino-5-nitroesaidro-1,3,5-triazina) (CAS 130400-13-4);

32.

triazoli, come segue:

a.

5-azido-2-nitrotriazolo;

b.

ADHTDN (4-ammino-3,5-diidrazino-1,2,4-triazolo dinitrammide) (CAS 1614-08-0);

c.

ADNT (1-ammino-3,5-dinitro-1,2,4-triazolo);

d.

BDNTA ([bis-dinitrotriazolo]ammina);

e.

DBT (3,3′-dinitro-5,5-bi-1,2,4-triazolo) (CAS 30003-46-4);

f.

DNBT (dinitrobistriazolo) (CAS 70890-46-9);

g.

non utilizzato dal 2010;

h.

NTDNT (1-N-(2-nitrotriazolo)3,5-dinitrotriazolo);

i.

PDNT (1-picril-3,5-dinitrotriazolo);

j.

TACOT (tetranitrobenzotriazolobenzotriazolo) (CAS 25243-36-1);

33.

esplosivi non elencati altrove nel punto ML8.a e aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.

una velocità di detonazione superiore a 8 700 m/s a densità massima o

b.

una pressione di detonazione superiore a 34 GPa (340 Kbar);

34.

esplosivi organici non elencati altrove nel punto ML8.a e aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a.

sono in grado di produrre pressioni di detonazione uguali o superiori a 25 Gpa (250 Kbar) e

b.

restano stabili per un periodo uguale o superiore a 5 minuti a temperature uguali o superiori a 523 K (250 C);

b.

“propellenti”, come segue:

1.

qualsiasi “propellente” solido che rientri nella classe 1.1 delle Nazioni Unite, avente un impulso teorico specifico (in condizioni standard) maggiore di 250 secondi per composti non metallizzati, o maggiore di 270 secondi per composti di alluminio;

2.

qualsiasi “propellente” solido che rientri nella classe 1.3 delle Nazioni Unite, avente un impulso teorico specifico (in condizioni standard) maggiore di 230 secondi per composti non alogenati, 250 secondi per composti non metallizzati e 266 secondi per composti metallizzati;

3.

“propellenti” dotati di forza costante superiore a 1 200 Kjoule/kg;

4.

“propellenti” che possono mantenere un tasso lineare di combustione costante superiore a 38 mm/s in condizioni standard di pressione (misurate sotto forma di filamento singolo inibito) di 6,89 Mpa (68,9 bar) e alla temperatura di 294 K (21 °C);

5.

“propellenti” basati su elastomeri modificati su doppia fusione (EMCDB) con allungamento al massimo sforzo superiore al 5 % a 233 K (-40 °C);

6.

qualsiasi “propellente” che contenga sostanze di cui al punto ML8.a;

7.

“propellenti”, non contemplati altrove nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE, appositamente progettati per uso militare;

c.

materiali “pirotecnici”, combustibili e relative sostanze, come segue, e loro miscele:

1.

combustibili per aeromobili appositamente concepiti per uso militare;

Nota

I combustibili per aeromobili di cui al punto ML8.c.1 sono i prodotti finiti e non i loro costituenti.

2.

alano (ibrido di alluminio (CAS 7784-21-6);

3.

carborani; decaborano (CAS 17702-41-9); pentaborani (CAS 19624-22-7 e 18433-84-6) e relativi derivati;

4.

idrazina e derivati, come segue (cfr. anche punti ML8.d.8 e d.9 per i derivati ossidanti dell’idrazina):

a.

idrazina (CAS 302-01-2) in concentrazioni uguali o superiori al 70 %;

b.

monometilidrazina (CAS 60-34-4);

c.

dimetilidrazina simmetrica (CAS 540-73-8);

d.

dimetilidrazina asimmetrica (CAS 57-14-7);

Nota

Il punto ML8.c.4.a. non si applica alle “miscele” di idrazina formulate appositamente per il controllo della corrosione.

5.

combustibili metallici sotto forma di particelle sferiche, atomizzate, sferoidali, in fiocchi o polverizzate, con tenore uguale o superiore al 99 % di uno qualsiasi degli elementi seguenti:

a.

metalli, come segue, e relative miscele:

1.

berillio (CAS 7440-41-7) con dimensioni delle particelle inferiori a 60 μm;

2.

polvere di ferro (CAS 7439-89-6) con particelle di dimensioni uguali o inferiori a 3 μm prodotte per riduzione dell’ossido di ferro con l’idrogeno;

b.

miscele, contenenti uno degli elementi seguenti:

1.

zirconio (CAS 7440-67-7), magnesio (CAS 7439-95-4) o leghe di questi con dimensioni delle particelle inferiori a 60 μm; o

2.

combustibili al boro (CAS 7440-42-8) o al carburo di boro (CAS 12069-32-8) con purezza uguale o superiore all’85 % e dimensioni delle particelle inferiori a 60 μm;

Nota 1

Il punto ML8.c.5 si applica agli esplosivi e ai combustibili, indipendentemente dal fatto che i metalli o le leghe siano incapsulati o no in alluminio, magnesio, zirconio o berillio.

Nota 2

Il punto ML8.c.5.b. si applica esclusivamente ai combustibili metallici sotto forma di particelle quando sono miscelati con altre sostanze per formare una miscela formulata per uso militare, quali propellenti ad impasto liquido, propellenti solidi o miscele pirotecniche.

Nota 3

Il punto ML8.c.5.b.2 non si applica al boro e al carburo di boro arricchito con boro-10 (contenuto di boro-10 uguale o superiore al 20 %).

6.

materiali militari che contengono gelificanti per carburanti idrocarburici formulati appositamente per l’impiego dei lanciafiamme o delle munizioni incendiarie, come gli stearati o i palmitati metallici [chiamati anche Octal (CAS 637-12-7)] e i gelificanti M1, M2 e M3;

7.

perclorati, clorati e cromati mescolati a polvere di metallo o ad altri componenti di combustibile ad alto contenuto energetico;

8.

polvere di alluminio (CAS 7429-90-5) di forma sferica con dimensioni delle particelle uguali o inferiori a 60 μm, fabbricate con materiali aventi tenore in alluminio uguale o superiore al 99 %;

9.

sub-idruri di titanio (TiHn) con stechiometria equivalente a n = 0,65-1,68;

d.

ossidanti, come segue, e relative miscele:

1.

ADN (dinitrammide di ammonio o SR12) (CAS 140456-78-6);

2.

AP (perclorato di ammonio) (CAS 7790-98-9);

3.

composti costituiti da fluoro e uno degli elementi seguenti:

a.

altri alogeni;

b.

ossigeno; o

c.

azoto;

Nota 1

Il punto ML8.d.3 non si applica al trifluoruro di cloro (CAS 7790-91-2).

Nota 2

Il punto ML8.d.3 non si applica al trifluoruro di azoto (CAS 7783-54-2) allo stato gassoso.

4.

DNAD (1,3-dinitro-1,3-diazetidina) (CAS 78246-06-7);

5.

HAN (nitrato di idrossiammonio) (CAS 13465-08-2);

6.

HAP (perclorato di idrossiammonio) (CAS 15588-62-2);

7.

HNF (nitroformiato di idrazinio) (CAS 20773-28-8);

8.

nitrato di idrazina (CAS 37836-27-4);

9.

perclorato di idrazina (CAS 27978-54-7);

10.

ossidanti liquidi costituiti da o contenenti acido nitrico fumante rosso inibito (IRFNA) (CAS 8007-58-7);

Nota

Il punto ML8.d.10 non si applica all’acido nitrico fumante non inibito.

e.

leganti, plastificanti, monomeri e polimeri, come segue:

1.

AMMO (azidometilmetilossetano e suoi polimeri) (CAS 90683-29-7) (cfr. anche punto ML8.g.1 per i relativi “precursori”);

2.

BAMO (bisazidometilossetano e suoi polimeri) (CAS 17607-20-4) (cfr. anche punto ML8.g.1 per i relativi “precursori”);

3.

BDNPA [bis(2,2-dinitropropil) di aldeide acetica] (CAS 5108-69-0);

4.

BDNPF [bis(2,2-dinitropropil) di aldeide formica] (CAS 5917-61-3);

5.

BTTN (trinitrato di butantriolo) (CAS 6659-60-5) (cfr. anche punto ML8.g.8 per i relativi “precursori”);

6.

monomeri energetici, plastificanti o polimeri, appositamente progettati per uso militare e contenenti uno degli elementi seguenti:

a.

gruppi nitrici;

b.

nitruri;

c.

nitrati;

d.

nitrazo; o

e.

difluoroammino;

7.

FAMAO (3-difluoroamminometil-3-azidometilossetano) e suoi polimeri;

8.

FEFO [bis-(2-fluoro-2,2-dinitroetil)formal] (CAS 17003-79-1);

9.

FPF-1 (poli-2,2,3,3,4,4-esafluoropentano-1,5-diol formal) (CAS 376-90-9);

10.

FPF-3 (poli-2,4,4,5,5,6,6-eptafluoro-2-tri-fluorometil-3-ossaeptano-1,7-diol formal);

11.

GAP (polimero di azoturo di glicidile) (CAS 143178-24-9) e suoi derivati;

12.

HTPB (polibutadiene con radicali ossidrilici terminali), avente funzionalità ossidrilica maggiore o uguale a 2,2 e uguale o inferiore a 2,4, valore ossidrilico inferiore a 0,77 meq/g e viscosità a 30 °C inferiore a 47 poise (CAS 69102-90-5);

13.

alcool funzionalizzati, poli(epicloroidrina) con peso molecolare inferiore a 10 000, come segue:

a.

poli(epicloroidrindiolo);

b.

poli(epicloroidrintriolo);

14.

NENA (composti di nitratoetilnitrammina) (CAS 17096-47-8, 85068-73-1, 82486-83-7, 82486-82-6 e 85954-06-9);

15.

PGN [poli-GLYN, poliglicidilnitrato o poli(nitratometil ossirano)] (CAS 27814-48-8);

16.

poli-NIMMO (polinitratometilmetilossetano) o poli-NMMO (poli[3-nitratometil-3-metilossetano]) (CAS 84051-81-0);

17.

polinitroortocarbonati;

18.

TVOPA (1,2,3-tris[1,2-bis(difluoroammino)etossi] propano o tris vinossi propano addotto) (CAS 53159-39-0);

f.

“additivi”, come segue:

1.

salicilato di rame basico (CAS 62320-94-9);

2.

BHEGA (bis-2-idrossietilglicolammide) (CAS 17409-41-5);

3.

BNO (nitrileossido di butadiene);

4.

derivati del ferrocene, come segue:

a.

butacene (CAS 125856-62-4);

b.

catocene (propano 2,2-bis-etilferrocenile) (CAS 37206-42-l);

c.

acidi carbossilici del ferrocene, inclusi:

 

acido carbossilico del ferroceneCAS 1271-42-7),

 

1,1′-acido ferrocendicarbossilico (CAS 1293-87-4);

d.

n-butil-ferrocene (CAS 31904-29-7);

e.

altri polimeri derivati dal ferrocene;

5.

betaresorcilato di piombo (CAS 20936-32-7);

6.

citrato di piombo (CAS 14450-60-3);

7.

chelati di piombo e di rame betaresorcilati o salicilati (CAS 68411-07-4);

8.

maleato di piombo (CAS 19136-34-6);

9.

salicilato di piombo (CAS 15748-73-9);

10.

stannato di piombo (CAS 12036-31-6);

11.

MAPO [tris-1-(2-metil) aziridinil fosfin ossido] (CAS 57-39-6); BOBBA 8 (ossido di fosfina bis(2-metil aziridinil) 2-(2-idrossipropanossi) propilammino) e altri derivati del MAPO;

12.

metil BAPO (ossido di fosfina bis(2-metilaziridinil) metilammino) (CAS 85068-72-0);

13.

N-metil-p-nitroanilina (CAS 100-15-2);

14.

3-nitrazo-1,5 pentano diisocianato (CAS 7406-61-9);

15.

agenti di accoppiamento organometallici, come segue:

a.

neopentil (diallile) ossi, tris (diottile) fosfato titanato (CAS 103850-22-2); chiamato anche titanio IV, 2,2[bis 2-propenolato-metil, butanolato, tris (diottile) fosfato] (CAS 110438-25-0); o LICA 12 (CAS 103850-22-2);

b.

titanio IV, [(2-propenolato-1)-metil, n-propanolatometil] butanolato-1, tris (diottile) pirofosfato o KR3538;

c.

titanio IV, [(2-propenolato-1)-metil, n-propanolatometil] butanolato-1, tris (diottile) fosfato;

16.

policianodifluoramminoetilenossido;

17.

ammidi di aziridina polifunzionali con strutture di rinforzo isoftaliche, trimesiche (BITA o butilene immina trimessammide), isocianuriche o trimetiladipiche e sostituzioni di 2-metil o 2-etil sull’anello azirdinico;

18.

propilenimmina (2-metilaziridina) (CAS 75-55-8);

19.

ossido ferrico sopraffino (Fe2O3) (CAS 1317-60-8) avente una superficie specifica superiore a 250 m2/g e una dimensione media di particelle uguale o inferiore a 3,0 nm;

20.

TEPAN (tetraetilenepentamminaacrilonitrile) (CAS 68412-45-3); poliammine cianoetilate e loro sali;

21.

TEPANOL (tetraetilenepentaminaacrilonitrileglicidile) (CAS 68412-46-4); poliammine cianoetilate addotte con glicidolo e loro sali;

22.

TPB (trifenilbismuto) (CAS 603-33-8);

g.

“precursori” come segue:

NB:

Nel punto ML8.g i riferimenti sono fatti ai “materiali energetici” ivi indicati, fabbricati dalle sostanze seguenti.

1.

BCMO (bis-clorometilossetano) (CAS 142173-26-0) (cfr. anche punti ML8.e.1 e ML8.e.2);

2.

sali di tert-butil-dinitroazotidina (CAS 125735-38-8) (cfr. anche punto ML8.a.28);

3.

HBIW (esabenzilesaazoisowurtzitano) (CAS 124782-15-6) (cfr. anche punto ML8.a.4);

4.

TAIW (tetraacetildibenzilesaazoisowurtzitano) (cfr. anche punto ML8.a.4); butacene (CAS 182763-60-6);

5.

TAT (1,3,5,7 tetraacetil-1,3,5,7,-tetraaza ciclo-ottano) (CAS 41378-98-7) (cfr. anche punto ML8.a.13);

6.

1,4,5,8 tretraazadecalina (CAS 5409-42-7) (cfr. anche punto ML8.a.27);

7.

1,3,5-triclorobenzene (CAS 108-70-3) (cfr. anche punto ML8.a.23);

8.

1,2,4 triidrossibutano (1,2,4-butantriolo) (CAS 3068-00-6) (cfr. anche punto ML8.e.5);

Nota 1

Il punto ML8 non si applica alle sostanze seguenti, a meno che siano composte o miscelate con i “materiali energetici” di cui al punto ML8.a o con le polveri di metallo di cui al punto ML8.c:

a.

picrato di ammonio (CAS 131-74-8);

b.

polvere nera;

c.

esanitrodifenilammina (CAS 131-73-7); d.

d

difluoroammina (CAS 10405-27-3);

e.

nitroamido (CAS9056-38-6);

f.

nitrato di potassio (CAS 7757-79-1);

g.

tetranitronaftalina;

h.

trinitroanisolo;

i.

trinitronaftalina;

j.

trinitrossilene;

k.

N-pirrolidinone; 1-metil-2-pirrolidinone (CAS 872-50-4);

l.

diottimaleato (CAS 142-16-5);

m.

etilesilacrilato (CAS 103-11-7);

n.

trietilalluminio (TEA) (CAS 97-93-8), trimetilalluminio (TMA) (CAS 75-24-1), ed altri alchili pirofolici metallici ed arili di litio, sodio, magnesio, zinco e boro;

o.

nitrocellulosa (CAS 9004-70-0);

p.

nitroglicerina (o trinitrato di glicerina, trinitroglicerina) (NG) (CAS 55-63-0;

q.

2,4,6-trinitrotoluene (TNT) (CAS 118-96-7);

r.

etiletilendiamminodinitrato (EDDN) (CAS 20829-66-7);

s.

pentaeritritetetranitrato (PETN) (CAS 78-11-5);

t.

azoturo di piombo (CAS 13424-46-9), stifnato normale di piombo(CAS 15245-44-0) e stifnato basico di piombo (CAS 12403-82-6) ed esplosivi primari o composizioni di innesco contenenti azoturi o complessi di azoturi;

u.

trietileneglicoldinitrato (TEGDN) (CAS 111-22-8);

v.

2,4,6-trinitroresorcina (acido stifnico) (CAS 82-71-3);

w.

dietildifenilurea (CAS 85-98-3); dimetildifenilurea (CAS 611-92-7); metiletildifenilurea [centraliti];

x.

N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica) (CAS 603-54-3);

y.

metil-N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica di metile); (CAS 13114-72-2);

z.

etil-N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica di etile); (CAS 64544-71-4);

aa.

2-nitrodifenilammina (2-NDPA)(CAS 119-75-5);

bb.

4-nitrodifenilammina (4-NDPA)(CAS 836-30-6);

cc.

2,2-dinitropropanolo(CAS 918-52-5);

dd.

nitroguanidina (CAS 556-88-7) (cfr. voce 1C011.d dell’elenco dell’UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso).

Nota 2

Il punto ML8 non si applica al perclorato di ammonio (ML8.d.2.) e NTO (ML8.a.18.), appositamente confezionati e formulati per dispositivi per la generazione di gas per uso civile ed aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a.

composti o miscelati con leganti o plastificanti termoindurenti non attivi;

b.

aventi un massimo dell’80 % di perclorato di ammonio (ML8.d.2.) in termini di massa di materiale attivo;

c.

aventi un contenuto di NTO (ML8.a.18.) inferiore o uguale a 4 g; e

d.

aventi massa individuale inferiore a 250 g.

ML9
Navi da guerra (di superficie o subacquee), attrezzature navali speciali, accessori, componenti e altre navi di superficie, come segue:

NB:

Per le apparecchiature di guida e navigazione, cfr. punto ML11.

a.

Navi e componenti, come segue:

1.

navi (di superficie o subacquee) appositamente progettate o modificate per uso militare, qualunque sia il loro stato di riparazione o la loro condizione operativa, e dotate o meno di sistemi d’arma o di corazzature, e loro scafi o parti di scafi, e loro componenti appositamente progettati per uso militare;

2.

navi di superficie, diverse da quelle di cui al punto ML9.a.1., aventi uno dei seguenti elementi fissi o integrati nella nave:

a.

armi automatiche di calibro uguale o superiore a 12,7 mm di cui al punto ML1 o armi di cui ai punti ML2, ML4, ML12 o ML19, o ‘supporti o rinforzi per tali armi;

Nota tecnica

Il termine “supporti” si riferisce ai supporti per armi o ai rinforzi strutturali al fine di installare armi.

b.

sistemi per la direzione del tiro di cui al punto ML5;

c.

aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.

“protezione di tipo chimico, biologico, radiologico e nucleare (CBRN)”; e

2.

“sistema di prelavaggio o di lavaggio a fondo” progettato a fini di decontaminazione; o

Note tecniche

1.

La “protezione CBRN” è uno spazio interno autonomo con caratteristiche quali sovrapressurizzazione, isolamento dei sistemi di ventilazione, aperture limitate per l’aerazione con filtri CBRN e punti di accesso del personale limitati dotati di serrande per l’aria.

2.

Il “sistema di prelavaggio o di lavaggio a fondo” è un sistema di nebulizzazione di acqua di mare in grado di bagnare simultaneamente la sovrastruttura esterna e i ponti esterni di una nave.

d.

sistemi attivi di contromisura per armi di cui ai punti ML4.b., ML5.c. o ML11.a. e aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.

“protezione CBRN”;

2.

scafo e sovrastruttura appositamente progettati per ridurre la superficie radar equivalente;

3.

dispositivi di riduzione della segnatura termica, (ad esempio un sistema di raffreddamento dei gas di scarico), esclusi quelli appositamente progettati per aumentare l’efficienza complessiva dell’impianto energia/propulsione o ridurre l’impatto ambientale; o

4.

un sistema di compensazione magnetica progettato per ridurre la segnatura magnetica dell’intera nave;

b.

motori e sistemi di propulsione, come segue, appositamente progettati per uso militare e loro componenti appositamente progettati per uso militare:

1.

motori diesel appositamente progettati per sottomarini e aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a.

potenza all’asse superiore o uguale a 1,12 MW (1 500 hp); e

b.

velocità di rotazione uguale o superiore a 700 giri/min;

2.

motori elettrici appositamente progettati per sottomarini, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a.

potenza all’asse superiore a 0,75 MW (1 000 hp);

b.

inversione rapida;

c.

raffreddati a liquido; e

d.

totalmente ermetici;

3.

motori diesel amagnetici aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a.

potenza all’asse uguale o superiore a 37,3 KW (50 hp); e

b.

contenuto di materiale amagnetico superiore al 75 % della massa totale;

4.

“sistemi di propulsione indipendenti dall’aria” appositamente progettati per sottomarini;

Nota tecnica

La “propulsione indipendente dall’aria” consente al sottomarino in immersione di far funzionare il sistema di propulsione, senza accesso all’ossigeno atmosferico, per una durata superiore a quella altrimenti consentita dalla batteria. Ai fini del punto ML9.b.4, la propulsione indipendente dall’aria non include l’energia nucleare.

c.

apparecchiature di scoperta subacquea, appositamente progettate per uso militare, loro sistemi di controllo e loro componenti appositamente progettati per uso militare;

d.

reti antisommergibile e reti antisiluri appositamente progettate per uso militare;

e.

non utilizzato dal 2003;

f.

passaggi a scafo e connettori appositamente progettati per uso militare che permettono l’interazione con apparecchiature esterne alla nave e loro componenti appositamente progettati per uso militare;

Nota

Il punto ML9.f include i connettori per uso navale a conduttore singolo, multiplo, coassiale o a guida d’onda ed i passaggi a scafo, in grado di rimanere stagni e di mantenere le caratteristiche richieste a profondità superiori a 100 m; ed i connettori a fibre ottiche e i passaggi a scafo di tipo ottico appositamente progettati per la trasmissione di fasci “laser” a qualsiasi profondità. Il punto ML9.f non si applica ai normali passaggi a scafo per gli assi di propulsione né agli assi di controllo delle superfici idrodinamiche.

g.

cuscinetti silenziosi aventi una delle caratteristiche seguenti, loro componenti e apparecchiature che contengono tali cuscinetti, appositamente progettati per uso militare:

1.

sospensioni a gas o magnetiche;

2.

controlli attivi per la soppressione della segnatura; o

3.

controlli per la soppressione delle vibrazioni.

ML10
“Aeromobili”, “veicoli più leggeri dell’aria”, velivoli senza pilota (“UAV”), motori aeronautici ed apparecchiature per “aeromobili”, relative apparecchiature e componenti, appositamente progettati o modificati per uso militare, come segue:

NB:

Per le apparecchiature di guida e navigazione, cfr. punto ML11.

a.

“Aeromobili” e “veicoli più leggeri dell’aria” con equipaggio e loro componenti appositamente progettati;

b.

non utilizzato dal 2011;

c.

aeromobili senza pilota e relative apparecchiature, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

1.

“UAV”, veicoli con guida a distanza (RPV), veicoli autonomi programmabili e “veicoli più leggeri dell’aria” senza equipaggio;

2.

lanciatori, apparecchiature di recupero e apparecchiature e assiemi di supporto a terra;

3.

attrezzature progettate per il comando o il controllo;

d.

motori aeronautici a propulsione e loro componenti appositamente progettati;

e.

attrezzature per il rifornimento in volo, appositamente progettate o modificate per quanto segue, e loro componenti appositamente progettati:

1.

“aeromobili” di cui al punto ML10.a.; o

2.

aeromobili senza pilota di cui al punto ML10.c.;

f.

“apparecchiature a terra” specificamente progettate per gli aeromobili di cui al punto ML10.a. o i motori aeronautici di cui al punto ML10.d.;

Nota tecnica

Le “apparecchiature a terra” comprendono le apparecchiature per il rifornimento sotto pressione e le apparecchiature progettate per facilitare il funzionamento in aree circoscritte.

g.

apparecchiature per la sopravvivenza dell’equipaggio, apparecchiature per la sicurezza dell’equipaggio e altri dispositivi di eiezione di emergenza, non contemplate al punto ML10.a., progettate per gli “aeromobili” di cui al punto ML10.a.;

Nota

Il punto ML10.g. non sottopone ad autorizzazione gli elmetti per l’equipaggio che non incorporano le apparecchiature di cui all’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE, né hanno supporti o accessori ad esse destinati.

NB:

Per gli elmetti cfr. anche il punto ML13.c.

h.

paracadute, paracadute frenanti e relative apparecchiature, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

1.

paracadute non contemplati altrove nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE,

2.

paracadute frenanti;

3.

apparecchiature appositamente progettate per paracadutisti di alta quota (per esempio tute, caschi speciali, sistemi di respirazione, apparecchi di navigazione);

i.

apparecchiature per apertura controllata o sistemi automatici di guida, progettati per carichi paracadutati.

Nota 1

Il punto ML10.a non si applica agli “aeromobili” e “veicoli più leggeri dell’aria” o varianti di tali “aeromobili”, appositamente progettati per uso militare e aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a.

non sono aeromobili da combattimento

b.

non configurati per uso militare e non equipaggiati con apparecchiature o attacchi appositamente progettati o modificati per uso militare; e

c.

certificati per uso civile dalle autorità dell’aviazione civile di uno Stato membro dell’UE o di uno Stato partecipante all’intesa di Wassenaar.

Nota 2

Il punto ML10.d non si applica a:

a

motori aeronautici progettati o modificati per uso militare e successivamente certificati dalle autorità dell’aviazione civile di uno Stato membro dell’UE o di uno Stato partecipante all’intesa di Wassenaar per l’impiego su “aeromobili civili”, o loro componenti appositamente progettati;

b.

motori a pistoni o loro componenti appositamente progettati, eccetto quelli appositamente progettati per “UAV”.

Nota 3

Ai fini dei punti ML10.a e ML10.d, per quanto attiene ai componenti appositamente progettati e alle relative apparecchiature per “aeromobili” o motori aeronautici non militari modificati per uso militare, si applicano solo ai componenti militari e alle relative apparecchiature militari necessari alla modifica per uso militare.

Nota 4

Ai fini del punto ML10.a., l’uso militare include: combattimento, ricognizione militare, attacco, addestramento militare, supporto logistico, trasporto e lancio di truppe o di equipaggiamenti militari.

Nota 5

Il punto ML10.a. non si applica agli “aeromobili” aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a.

sono stati costruiti per la prima volta prima del 1946;

b.

non incorporano prodotti specificati nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE, a meno che i prodotti siano necessari per soddisfare norme di sicurezza o di navigabilità aerea di uno Stato membro dell’UE o di uno Stato partecipante all’intesa di Wassenaar; e

c.

non incorporano le armi specificate nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE, a meno che le stesse siano inutilizzabili e che non possano essere rimesse in funzione.

ML11
Apparecchiature elettroniche, “veicoli spaziali” e loro componenti, non indicati in altre voci dell’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE, come segue:

a.

apparecchiature elettroniche appositamente progettate per uso militare, e loro componenti appositamente progettati;

Nota

Il punto ML11.a comprende:

a.

apparati di contromisura elettronica (ECM) e di contro-contromisura elettronica (ECCM) (cioè, apparati progettati per introdurre segnali estranei o erronei nei radar o nei ricevitori di radiocomunicazioni, o per ostacolare in qualsiasi altra maniera la ricezione, il funzionamento o l’efficacia dei ricevitori elettronici avversari, compresi i loro apparati di contromisura), incluse le apparecchiature di disturbo e di controdisturbo;

b.

tubi ad agilità di frequenza;

c.

sistemi elettronici o apparecchiature elettroniche progettati per la sorveglianza ed il monitoraggio dello spettro elettromagnetico a fini di intelligence o di sicurezza militare, o per contrastare tale sorveglianza e monitoraggio;

d.

apparecchiature di contromisura subacquee, compresi ingannatori e disturbatori acustici e magnetici, progettate per introdurre segnali estranei o erronei nei ricevitori sonar;

e.

apparecchiature di sicurezza per il trattamento dei dati, apparecchiature per la sicurezza dei dati ed apparecchiature di sicurezza per linee di trasmissione e di segnalazione, utilizzanti procedimenti di cifratura;

f.

apparecchiature per l’identificazione, l’autenticazione ed il caricamento di chiavi crittografiche ed apparecchiature per la gestione, produzione e distribuzione di chiavi crittografiche;

g.

apparecchiature di guida e navigazione.

h.

apparecchiatura per la trasmissione di comunicazioni radio digitali a diffusione troposferica;

i.

demodulatori digitali appositamente progettati per messaggi di intelligence;

j.

“sistemi automatizzati di comando e di controllo”.

NB:

Per il “software” associato al sistema radio definito dal “software” (SDR), cfr. punto ML21.

b.

apparecchiature di disturbo dei sistemi globali di navigazione satellitare (GNSS) e loro componenti appositamente progettati;

c.

“veicoli spaziali” appositamente progettati o modificati per uso militare, e componenti di “veicoli spaziali” appositamente progettati per uso militare.

ML12
Sistemi d’arma ad energia cinetica ad alta velocità e relative apparecchiature, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

a.

sistemi d’arma ad energia cinetica appositamente progettati per distruggere un bersaglio o far fallire la missione del medesimo;

b.

impianti di collaudo e valutazione appositamente progettati e modelli di collaudo, inclusi la strumentazione diagnostica e i bersagli, per il collaudo dinamico di proiettili e sistemi ad energia cinetica.

NB:

Per i sistemi d’arma che impiegano munizioni costituite da sottocalibri o che utilizzano solo propulsione chimica, e relativo munizionamento, cfr. punti da ML1 a ML4.

Nota 1

Il punto ML12 comprende quanto segue se appositamente progettato per sistemi d’arma a energia cinetica:

a.

sistemi di lancio-propulsione in grado di accelerare masse superiori a 0,1 g a velocità maggiori di 1,6 km/s, a fuoco singolo o rapido;

b.

apparecchiature di produzione di potenza immediatamente disponibile, di schermatura elettrica, di immagazzinamento di energia, di gestione del calore, di condizionamento, di commutazione o di manipolazione del combustibile; interfacce elettriche tra l’alimentazione di energia, il cannone e le altre funzioni di comando elettrico della torretta;

c.

sistemi di acquisizione e di inseguimento del bersaglio, di controllo del tiro e di valutazione del danno;

d.

sistemi autoguidati di ricerca, di guida o di propulsione deviata (accelerazione laterale) per proiettili.

Nota 2

Il punto ML12 si applica ai sistemi d’arma che utilizzano uno dei seguenti metodi di propulsione:

a.

elettromagnetico;

b.

elettrotermico;

c.

a plasma;

d.

a gas leggero; o

e.

chimico (se usato in combinazione con uno dei suddetti metodi).

ML13
Corazzature o equipaggiamenti di protezione e costruzioni e componenti, come segue:

a.

piastre blindate aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.

costruite per ottemperare a uno standard o una specifica militare; o

2.

impiegabili per uso militare;

NB:

per le piastre antibalistiche, cfr. il punto ML13.d.2.

b.

costruzioni di materiali metallici o non metallici o relative combinazioni appositamente progettate per fornire protezione balistica per sistemi militari, e loro componenti appositamente progettati;

c.

elmetti fabbricati in accordo a standard o specifiche militari o a standard nazionali equiparabili, e loro componenti appositamente progettati (ossia il guscio, la cuffia e l’imbottitura di conforto degli elmetti);

d.

giubbetti antibalistici o indumenti protettivi, e loro componenti, come segue:

1.

giubbetti antibalistici o indumenti protettivi leggeri, fabbricati in accordo con standard o specifiche militari, o loro equivalenti, e loro componenti appositamente progettati;

Nota

Ai fini del punto ML13.d.1., gli standard o le specifiche militari includono almeno le specifiche per la protezione dalla frammentazione.

2.

piastre per giubbetti antibalistici pesanti che offrono protezione balistica uguale o superiore al livello III (NIJ 0101.06, luglio 2008) o equivalenti nazionali.

Nota 1

Il punto ML13.b include materiali appositamente progettati per realizzare blindature reattive all’esplosione o per costruire shelter militari.

Nota 2

Il punto ML13.c non si applica agli elmetti di acciaio di tipo convenzionale che non siano equipaggiati, modificati o progettati per ricevere qualsiasi tipo di dispositivo accessorio.

Nota 3

I punti ML13.c e ML13.d non si applicano agli elmetti, né ai giubbetti antibalistici né agli indumenti protettivi se sono al seguito dell’utente a scopo di protezione personale.

Nota 4

Gli unici elmetti appositamente progettati per il personale addetto alla bonifica di ordigni esplosivi ad essere sottoposti ad autorizzazione dal punto ML13 sono quelli appositamente progettati per uso militare.

NB: 1:

Cfr. anche voce 1A005 dell’elenco dell’UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.

NB: 2:

Per i “materiali fibrosi o filamentosi” utilizzati per la fabbricazione di indumenti antibalistici ed elmetti, cfr. voce 1C010 dell’elenco dell’UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.

ML14
“Apparecchiature specializzate per l’addestramento militare” o per la simulazione di scenari militari, simulatori appositamente progettati per l’addestramento all’uso delle armi o delle armi da fuoco di cui al punto ML1 o ML2, e loro componenti ed accessori appositamente progettati.

Nota tecnica

Il termine “apparecchiature specializzate per l’addestramento militare” comprende modelli militari di addestratori d’attacco, di simulatori di volo operativo, di addestratori al bersaglio radar, di generatori di bersagli radar, di apparecchiature di addestramento al tiro, di addestratori per la guerra antisommergibile, di simulatori di volo (comprese le centrifughe previste per l’uomo, destinate alla formazione di piloti ed astronauti), di addestratori radar, di simulatori di volo IFR, di simulatori di navigazione, di simulatori di lancio di missili, di materiali per bersagli, di “aeromobili” teleguidati, di addestratori d’armamento, di addestratori per la guida di “aeromobili” teleguidati, di unità di addestramento mobili e di apparecchiature di addestramento per operazioni militari terrestri.

Nota 1

Il punto ML14 comprende i sistemi di generazione di immagine e sistemi interattivi di scenari per simulatori appositamente progettati o modificati per uso militare.

Nota 2

Il punto ML14 non si applica alle apparecchiature appositamente progettate per l’addestramento all’uso di armi da caccia o armi sportive.

ML15
Apparecchiature per la visione di immagini o di contromisura, come segue, appositamente progettate per uso militare, e loro componenti ed accessori appositamente progettati:

a.

registratori e apparecchiature per il trattamento delle immagini;

b.

apparecchi da ripresa, apparecchiature fotografiche e apparecchiature per lo sviluppo di pellicole fotografiche;

c.

apparecchiature per l’intensificazione delle immagini;

d.

apparecchiature per la visione all’infrarosso o termica;

e.

apparecchiature per l’elaborazione di immagini radar;

f.

apparecchiature di contromisura o di contro-contromisura per le apparecchiature di cui ai punti da ML15.a a ML15.e.

Nota

Il punto ML15.f comprende apparecchiature appositamente progettate per degradare il funzionamento o l’efficacia dei sistemi militari di visione o per ridurre gli effetti di tale degradazione.

Nota 1

Al punto ML15, il termine componenti appositamente progettati comprende i materiali seguenti quando appositamente progettati per uso militare:

a.

tubi convertitori di immagine all’infrarosso;

b.

tubi intensificatori di immagine (non della prima generazione);

c.

placche a microcanali;

d.

tubi di telecamere a bassa luminosità;

e.

assiemi di rilevazione (compresi i sistemi elettronici di interconnessione elettronica o di lettura);

f.

tubi piroelettrici per telecamere;

g.

sistemi di raffreddamento per sistemi di visione;

h.

otturatori a scatto elettrico, del tipo a funzione fotocromatica o elettroottica, aventi tempi di chiusura inferiori a 100 μs, ad esclusione di otturatori che sono parti essenziali di cineprese ad alta velocità;

i.

invertitori di immagine a fibra ottica;

j.

fotocatodi a semiconduttori composti.

Nota 2

Il punto ML15 non si applica ai “tubi intensificatori di immagine di prima generazione” o alle apparecchiature appositamente progettate per incorporarli.

NB:

Per la classificazione dei congegni di mira incorporanti “tubi intensificatori di immagine di prima generazione”, cfr. punti ML1, ML2 e ML5.a. NB:

NB:

Cfr. anche voci 6A002.a.2 e 6A002.b dell’elenco dell’UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.

ML16
Forgiati, fusioni ed altri prodotti semilavorati, appositamente progettati per i materiali di cui ai punti da ML1 a ML4, ML6, ML9, ML10, ML12 o ML19.

Nota

Il punto ML16 si applica ai prodotti semilavorati quando sono identificabili dalla composizione dei materiali, dalla forma o dalla funzione.

ML17
Apparecchiature varie, materiali e “librerie”, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

a.

autorespiratori subacquei ed apparecchiature per il nuoto subacqueo, come segue:

1.

apparecchiature a circuito chiuso e semichiuso (a rigenerazione d’aria) appositamente progettate per uso militare (cioè appositamente progettate per essere amagnetiche);

2.

componenti appositamente progettati per essere impiegati per la conversione all’uso militare di apparecchiature a circuito aperto;

3.

articoli esclusivamente progettati per uso militare in combinazione con autorespiratori subacquei ed apparecchiature di nuoto subacqueo;

b.

apparecchiature da costruzione appositamente progettate per uso militare;

c.

accessori, rivestimenti e trattamenti per la soppressione delle segnature, appositamente progettati per uso militare;

d.

apparecchiature per l’assistenza tecnica sul campo appositamente progettate per essere utilizzate in zona di combattimento;

e.

“robot”, unità di comando di “robot” e “dispositivi di estremità” di “robot”, aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.

appositamente progettate per uso militare;

2.

dotati di mezzi di protezione dei collegamenti idraulici contro perforazioni prodotte dall’esterno causate da frammenti balistici (ad esempio sistemi di autosigillatura dei collegamenti idraulici) e progettati per l’uso di fluidi idraulici con punto di infiammabilità superiore a 839 K (566 °C); o

3.

appositamente progettati o predisposti per funzionare in ambiente sottoposto ad impulsi elettromagnetici (EMP);

Nota tecnica

L’espressione impulsi elettromagnetici non si riferisce all’interferenza non intenzionale causata dalle radiazioni elettromagnetiche provenienti da materiale situato nelle vicinanze (ad esempio macchine, apparecchiature o materiali elettronici) o da un fulmine.

f.

“librerie” (banche dati tecniche parametriche) appositamente progettate per uso militare con le apparecchiature di cui all’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE;

g.

apparecchiature nucleari per la generazione di energia o apparecchiature per la propulsione, compresi i “reattori nucleari”, appositamente progettate per uso militare e loro componenti appositamente progettati o “modificati per uso militare”;

h.

apparecchiature e materiali, rivestiti o trattati per la soppressione della segnatura, appositamente progettati per uso militare, diversi da quelli di cui ad altre voci dell’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE;

i.

simulatori appositamente progettati per i “reattori nucleari” militari;

j.

officine mobili appositamente progettate o “modificate” per la manutenzione di apparecchiature militari;

k.

generatori da campo appositamente progettati o “modificati” per uso militare;

l.

container appositamente progettati o “modificati” per uso militare;

m.

traghetti non contemplati altrove nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE, ponti e pontoni, appositamente progettati per uso militare;

n.

modelli di collaudo appositamente progettati per lo “sviluppo” dei prodotti di cui ai punti ML4, ML6, ML9 o ML10;

o.

apparecchiature di protezione laser (ad esempio, protezione degli occhi e dei sensori) appositamente progettate per uso militare.

p.

“celle a combustibile” diverse da quelle di cui ad altre voci dell’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE, appositamente progettate o “modificate” per uso militare.

Note tecniche

1.

Ai fini del punto ML17, il termine “libreria” (banca dati tecnica parametrica) significa una raccolta di informazioni tecniche di natura militare, la cui consultazione potrebbe incrementare le prestazioni di apparecchiature o sistemi militari.

2.

Ai fini del punto ML17, per “modificato” si intende qualsiasi cambiamento strutturale, elettrico, meccanico o di altro genere che conferisce a un prodotto non militare capacità equivalenti a quelle di un prodotto appositamente progettato per uso militare.

ML18
Apparecchiature di produzione e relativi componenti, come segue:

a.

apparecchiature di “produzione” appositamente progettate o modificate per la “produzione” dei prodotti di cui all’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE e loro componenti appositamente progettati;

b.

impianti appositamente progettati per prove ambientali, e loro apparecchiature appositamente progettate, per la certificazione, la qualificazione o il collaudo di prodotti di cui all’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE.

Nota tecnica

Ai fini del punto ML18, il termine “produzione” comprende sviluppo, valutazione, lavorazione, controllo e collaudo.

Nota

I punti ML18.a e ML18.b comprendono le seguenti apparecchiature:

a.

nitratori di tipo continuo;

b.

apparati o apparecchiature di collaudo utilizzanti la forza centrifuga, aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.

azionati da uno o più motori di potenza nominale totale superiore a 298 kW (400 hp);

2.

in grado di sopportare un carico utile uguale o superiore a 113 kg; o

3.

in grado di esercitare un’accelerazione centrifuga uguale o superiore a 8 g su un carico utile uguale o superiore a 91 kg;

c.

presse per disidratazione;

d.

estrusori a vite appositamente progettati o modificati per l’estrusione di esplosivi militari;

e.

macchine per il taglio a misura di propellenti estrusi;

f.

barilatrici di diametro uguale o superiore a 1,85 m e aventi una capacità di prodotto superiore a 227 kg;

g.

miscelatori ad azione continua per propellenti solidi;

h.

mole idrauliche per frantumare o macinare gli ingredienti degli esplosivi militari;

i.

apparecchiature per ottenere sia la sfericità che l’uniformità delle particelle della polvere metallica di cui al punto ML8.c.8;

j.

convertitori di corrente di convezione per la conversione delle sostanze di cui al punto ML8.c.3.

ML19
Sistemi d’arma ad energia diretta, apparecchiature associate o di contromisura e modelli di collaudo, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

a.

sistemi a “laser” appositamente progettati per distruggere un bersaglio o far fallire la missione del medesimo;

b.

sistemi a fascio di particelle in grado di distruggere un bersaglio o far fallire la missione del medesimo;

c.

sistemi a radio frequenza ad elevata potenza in grado di distruggere un bersaglio o far fallire la missione del medesimo;

d.

apparecchiature appositamente progettate per l’individuazione o l’identificazione dei sistemi di cui ai punti da ML19.a a ML19.c, o per la difesa contro tali sistemi;

e.

modelli di collaudo fisico per i sistemi, le apparecchiature e i componenti di cui al punto ML19;

f.

sistemi “laser” appositamente progettati per causare cecità permanente alla visione non corretta, cioè alla visione a occhio nudo o alla visione con dispositivi di correzione visiva.

Nota 1

I sistemi d’arma ad energia diretta sottoposti ad autorizzazione dal punto ML19 includono i sistemi le cui possibilità derivano dall’applicazione controllata di:

a.

“laser” di potenza sufficiente per effettuare una distruzione simile a quella ottenuta con munizioni convenzionali;

b.

acceleratori di particelle che proiettano un fascio di particelle cariche o neutre con potenza distruttiva;

c.

emettitori a fascio di onde a radiofrequenza di elevata potenza impulsiva o di elevata potenza media, in grado di produrre campi sufficientemente intensi da rendere inutilizzabili i circuiti elettronici di un bersaglio distante.

Nota 2

Il punto ML19 comprende quanto segue se appositamente progettato per sistemi d’arma a energia diretta:

a.

apparecchiature di produzione di potenza immediatamente disponibile, di immagazzinamento o di commutazione di energia, di condizionamento di potenza o di manipolazione di combustibile;

b.

sistemi di acquisizione o di inseguimento del bersaglio;

c

sistemi in grado di valutare i danni causati al bersaglio, la distruzione o il fallimento della missione del medesimo;

d.

apparecchiature di manipolazione, di propagazione o di puntamento del fascio;

e.

apparecchiature a scansione rapida del fascio per le operazioni rapide contro bersagli multipli;

f.

apparecchiature ottico-adattive e dispositivi di coniugazione di fase;

g.

iniettori di corrente per fasci di ioni negativi di idrogeno;

h.

componenti di acceleratore “qualificati per impiego spaziale”;

i.

apparecchiature di focalizzazione di fasci di ioni negativi;

j.

apparecchiature per il controllo e la scansione di un fascio di ioni ad alta energia;

k.

nastri “qualificati per impiego spaziale” per la neutralizzazione di fasci di isotopi di idrogeno negativi.

ML20
Apparecchiature criogeniche e a “superconduttori”, come segue, e loro componenti ed accessori appositamente progettati:

a.

apparecchiature appositamente progettate o configurate per essere installate a bordo di veicoli per applicazioni militari terrestri, navali, aeronautiche o spaziali, in grado di funzionare durante il moto e di produrre o mantenere temperature inferiori a 103 K (– 170 °C);

Nota

Il punto ML20.a include i sistemi mobili contenenti o utilizzanti accessori o componenti fabbricati con materiali non metallici o non conduttori di elettricità, come le materie plastiche o i materiali impregnati di resine epossidiche.

b.

apparecchiature elettriche a “superconduttori” (macchine rotanti e trasformatori), appositamente progettate o configurate per essere installate a bordo di veicoli per applicazioni militari terrestri, navali, aeronautiche o spaziali, e in grado di funzionare durante il moto.

Nota

Il punto ML20.b non si applica ai generatori omopolari ibridi di corrente continua con armature metalliche normali ad un solo polo ruotante in un campo magnetico prodotto dalle bobine superconduttrici, a condizione che queste bobine rappresentino il solo elemento superconduttore del generatore.

ML21
“Software”, come segue:

a.

“software” appositamente progettato o modificato per lo “sviluppo”, la “produzione” o la “utilizzazione” di apparecchiature, materiali o “software” contemplati dall’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE;

b.

“software” specifico, diverso da quello di cui al punto ML21.a, come segue:

1.

“software” appositamente progettato per uso militare e appositamente progettato per modellare, simulare o valutare sistemi d’arma militari;

2.

“software” appositamente progettato per uso militare e appositamente progettato per modellare o simulare scenari operativi militari;

3.

“software” per determinare gli effetti di armi convenzionali, nucleari, chimiche o biologiche;

4.

“software” appositamente progettato per uso militare e appositamente progettato per applicazioni di comando, comunicazione, controllo e informazione (C3I) o applicazioni di comando, comunicazione, controllo, computer e informazione (C4I);

c.

“software” non indicato ai punti ML21.a o ML21.b. appositamente progettato o modificato per consentire alle apparecchiature non contemplate dall’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE di espletare le funzioni militari delle apparecchiature di cui all’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE.

ML22
“Tecnologia”, come segue:

a.

“tecnologia”, diversa dalla tecnologia specificata al punto ML22.b, “necessaria” allo “sviluppo”, alla “produzione” o alla “utilizzazione” dei prodotti di cui all’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE;

b.

“tecnologia”, come segue:

1.

“tecnologia”“necessaria” per la progettazione di impianti completi di produzione, per l’assemblaggio di componenti in tali impianti e per il funzionamento, la manutenzione e la riparazione di detti impianti per i prodotti contemplati dall’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea, anche se i componenti medesimi non sono contemplati;

2.

“tecnologia”“necessaria” allo “sviluppo” e alla “produzione” di armi portatili, anche se utilizzata per la riproduzione di armi portatili antiche;

3.

“tecnologia”“necessaria” allo “sviluppo”, alla “produzione” o alla “utilizzazione” di agenti tossici, loro attrezzature o componenti di cui ai punti da ML7.a a ML7.g.;

4.

“tecnologia”“necessaria” allo “sviluppo”, alla “produzione” o alla “utilizzazione” dei “biopolimeri” o delle colture di cellule specifiche di cui al punto ML7.

5.

“tecnologia”“necessaria” esclusivamente per l’incorporazione dei “biocatalizzatori” di cui al punto ML7.i.l in sostanze vettori militari o materiali militari.

Nota 1

La “tecnologia”“necessaria” allo “sviluppo”, alla “produzione” o alla “utilizzazione” dei prodotti di cui all’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE rimane sottoposta ad autorizzazione anche quando utilizzabile per prodotti non contemplati dall’elenco delle attrezzature militari dell’UE.

Nota 2

Il punto ML22 non si applica a:

a.

la “tecnologia” minima necessaria per l’installazione, il funzionamento, la manutenzione (verifica) e la riparazione di quei prodotti che non sono sottoposti ad autorizzazione o per quei prodotti la cui esportazione sia stata autorizzata;

b.

alla “tecnologia” di “pubblico dominio”, “per la ricerca scientifica di base” e per le informazioni minime necessarie per la richiesta di brevetti;

c.

alla “tecnologia” per l’induzione magnetica per la propulsione continua di dispositivi di trasporto civile.

DEFINIZIONI DEI TERMINI USATI NEL PRESENTE ELENCO

Le definizioni dei termini usati nel presente elenco, in ordine alfabetico, sono le seguenti:

Nota 1

Le definizioni si applicano in tutto l’elenco. I riferimenti sono puramente indicativi e non hanno effetto sull’applicazione universale dei termini definiti nell’elenco.

Nota 2

Le espressioni e i termini contenuti nel presente elenco di definizioni assumono il significato definito solo quando sono riportati “tra virgolette doppie”. Le definizioni di termini tra “virgolette singole” saranno riportate in una Nota tecnica che segue la pertinente voce. Negli altri casi hanno il significato comunemente accettato (dizionario).

ML7   “Adattato per essere utilizzato in guerra”

Qualsiasi modifica o selezione (tale da alterare la purezza, la durata di inutilizzo, la virulenza, le caratteristiche di disseminazione o la resistenza ai raggi UV) volta ad accrescere l’efficacia nel produrre il numero di vittime umane o animali, degradare le attrezzature, o danneggiare i raccolti o l’ambiente.

ML8   “Additivi”

Sostanze impiegate nella formulazione di un esplosivo per migliorarne la qualità.

ML8, 10, 14   “Aeromobile”

Veicolo aereo ad ala fissa, ala a geometria variabile, ala rotante (elicottero), rotore basculante o ala basculante.

ML4, 10   “Aeromobile civile”

Gli “aeromobili” elencati per deliberazione nelle liste pubbliche di certificazione di navigabilità aerea emesse dai servizi dell’aviazione civile per linee commerciali civili nazionali ed internazionali o per uso dichiaratamente civile, privato o di affari.

ML7   “Agenti antisommossa”

Sostanze che, nelle condizioni d’uso previste per fini antisommossa, provocano rapidamente temporanea irritazione o incapacità fisica che scompare in alcuni minuti dal termine dell’esposizione alle medesime. (I gas lacrimogeni sono un sottogruppo degli “agenti antisommossa”).

ML7, 22   “Biocatalizzatori”

Enzimi per specifiche reazioni chimiche o biochimiche o altri composti biologici che si legano agli agenti per la guerra chimica e ne accelerano la degradazione.

Nota tecnica

Per “enzimi” si intendono i “biocatalizzatori” per specifiche reazioni chimiche o biochimiche.

ML7, 22   “Biopolimeri”

Macromolecole biologiche come segue:

a.

enzimi per specifiche reazioni chimiche o biochimiche;

b.

anticorpi, monoclonali, policlonali o anti-idiotipici;

c.

recettori appositamente progettati o trattati.

Note tecniche

1.

Per “anticorpi anti-idiotipici” si intendono gli anticorpi che si fissano agli specifici siti del legame antigene specifico di altri anticorpi.

2.

Per “anticorpi monoclonali” si intendono le proteine che si fissano al sito antigenico e sono prodotte da un singolo clone di cellule.

3.

Per “anticorpi policlonali” si intende un insieme di proteine che si fissa ad un antigene specifico e è prodotto da più di un clone di cellule.

4.

Per “recettori” si intendono le strutture macromolecolari biologiche in grado di unire legamenti il cui collegamento ha effetto sulle funzioni fisiologiche.

ML 17   “Cella a combustibile”

Un dispositivo elettrochimico che converte l’energia chimica direttamente in elettricità a corrente continua (c.c.) consumando combustibile da una fonte esterna.

ML22   “Di pubblico dominio”

Si applica al presente elenco e qualifica la “tecnologia” o il “software” disponibile senza restrizioni per un’ulteriore diffusione.

Nota:

Le restrizioni conseguenti ad un copyright non impediscono ad una “tecnologia” o “software” di essere considerati come “di pubblico dominio”.

ML17   “Dispositivi di estremità”

Pinze, unità attive di lavorazione ed ogni altro attrezzo collegato alla piastra terminale del braccio di manipolazione del “robot”.

Nota tecnica

“Unità attiva di lavorazione”: dispositivo per l’applicazione di potenza motrice, di energia di lavorazione o di sensibilità al pezzo da lavorare.

ML8, 18   “Esplosivi”

Sostanze o miscele di sostanze solide, liquide o gassose che, utilizzate come cariche di innesco, di booster o cariche principali in teste esplosive, dispositivi di demolizione ed altre applicazioni, servono per la detonazione.

ML9, 19   “Laser”

Assieme di componenti in grado di produrre nel tempo e nello spazio luce coerente amplificata per emissione stimolata di radiazione.

ML 8   “Materiali energetici”

Sostanze o miscele che reagiscono chimicamente producendo l’energia necessaria per l’applicazione prevista. “Esplosivi”, “Materiali pirotecnici” e “Propellenti” sono sottoclassi dei materiali energetici.

ML13   “Materiali fibrosi o filamentosi”

Comprendono:

a.

monofilamenti continui;

b.

filati e fasci di fibre continui;

c.

nastri, tessuti e mat irregolari e passamaneria;

d.

coperture in fibre tagliate, filati e fibre agglomerate;

e.

materiali filiformi monocristallini o policristallini di qualsiasi lunghezza;

f.

pasta di poliammide aromatica.

ML22   “Necessaria”

Nel modo in cui è applicato alla “tecnologia”, si riferisce soltanto a quella porzione di “tecnologia” particolarmente responsabile del raggiungimento o del superamento di livelli di prestazione, caratteristiche o funzioni sottoposti ad autorizzazione. Tale “tecnologia”“necessaria” può essere condivisa da prodotti differenti.

ML8   “Precursori”

Specialità chimiche impiegate nella fabbricazione di esplosivi.

ML4, 8   “Prodotti pirotecnici”

Miscele di combustibili e di ossidanti solidi o liquidi che, quando innescati, subiscono una reazione chimica a velocità controllata generatrice di energia con l’intento di produrre determinati ritardi pirici o quantità di calore, di rumore, di fumo, di luce visibile o di radiazioni infrarosse. I prodotti piroforici sono un sottogruppo di prodotti pirotecnici che non contengono ossidanti ma che si infiammano spontaneamente al contatto dell’aria.

ML18, 21, 22   “Produzione”

Comprende tutti gli stadi di produzione quali: ingegneria della produzione, fabbricazione, integrazione, assemblaggio (montaggio), ispezione, collaudo, assicurazione qualità.

ML8   “Propellenti”

Sostanze o miscele che reagiscono chimicamente per produrre ingenti quantità di gas caldi a velocità controllate per effettuare un lavoro meccanico.

ML19   “Qualificato per impiego spaziale”

Progettato, fabbricato o qualificato attraverso prove con esito positivo, per funzionare ad altitudini superiori a 100 km dalla superficie terrestre.

Nota

La determinazione di “qualificato per impiego spaziale” di uno specifico prodotto mediante prove non implica che altri prodotti della stessa serie o dello stesso modello di fabbricazione siano “qualificati per impiego spaziale” se non sono stati sottoposti a prove individuali.

ML17   “Reattore nucleare”

Comprende i materiali che si trovano nel contenitore del reattore o a questo direttamente fissati, le apparecchiature di regolazione della potenza del nocciolo ed i componenti che normalmente contengono il fluido refrigerante primario del nocciolo del reattore, che entrano in contatto diretto con questo fluido o ne permettono la regolazione.

ML22   “Ricerca scientifica di base”

Lavori sperimentali o teorici intrapresi essenzialmente per acquisire nuove conoscenze dei principi fondamentali di fenomeni e di fatti osservabili, non principalmente orientati verso obiettivi o scopi specifici pratici.

ML17   “Robot”

Meccanismo di manipolazione del tipo a traiettoria continua o punto a punto che può utilizzare sensori ed avente tutte le caratteristiche seguenti:

a.

in grado di eseguire più funzioni;

b.

in grado di posizionare o orientare materiali, pezzi, utensili o dispositivi speciali tramite movimenti variabili nello spazio tridimensionale;

c.

avente tre o più dispositivi di asservimento ad anello chiuso o aperto (compresi i motori passo-passo); e

d.

dotato di “programmabilità accessibile all’utente” usando il metodo di apprendimento (impara e ripeti) o mediante calcolatore elettronico che può essere un controllore logico programmabile, ad esempio senza intervento meccanico.

Nota

La definizione sopra riportata non comprende i dispositivi seguenti:

1.

meccanismi di manipolazione a comando esclusivamente manuale o controllabili tramite telecomando;

2.

meccanismi di manipolazione a sequenza fissa, cioè dispositivi che si muovono in modo automatizzato funzionanti secondo movimenti programmati con limitazione meccanica. I movimenti programmati sono limitati meccanicamente da fermi fissi quali spine o camme. La sequenza dei movimenti e la scelta delle traiettorie o degli angoli non sono variabili o modificabili con mezzi meccanici, elettronici o elettrici;

3.

meccanismi di manipolazione a sequenza variabile ed a regolazione meccanica, cioè dispositivi mobili automatizzati i cui movimenti sono programmati e delimitati tramite mezzi meccanici. I movimenti programmati sono delimitati meccanicamente da fermi fissi ma regolabili quali spine o camme. La sequenza dei movimenti e la scelta delle traiettorie o degli angoli sono variabili nel quadro della configurazione programmata. Le variazioni o le modifiche della configurazione programmata (ad esempio cambi di spine o scambi di camme) su uno o più assi di movimento sono realizzate esclusivamente con operazioni meccaniche;

4.

meccanismi di manipolazione a sequenza variabile ed a regolazione meccanica, cioè dispositivi mobili automatizzati i cui movimenti sono programmati e delimitati tramite mezzi meccanici. Il programma è variabile, ma la sequenza è attivata solo dal segnale binario proveniente dai dispositivi elettrici binari o dai fermi regolabili fissati meccanicamente;

5.

carrelli gru a piattaforma definiti come sistemi di manipolazione funzionanti a coordinate cartesiane, costruiti come parte integrale di una cortina verticale di scompartimenti di immagazzinamento e progettati per accedere al contenuto degli scompartimenti per immagazzinare o prelevare.

ML11   “Sistemi automatizzati di comando e di controllo”.

Sistemi elettronici mediante i quali sono introdotte, elaborate e trasmesse informazioni essenziali per il l’efficienza operativa del gruppo, della formazione principale, della formazione tattica, dell’unità, della nave, della sottounità o delle armi soggette al comando. Ciò si realizza tramite l’uso di calcolatori o altro hardware specializzato progettato per sostenere un’organizzazione militare di comando e controllo nelle sue funzioni. Le principali funzioni di un sistema automatizzato di comando e di controllo sono le seguenti: raccolta, accumulazione, memorizzazione ed elaborazione automatizzate efficaci delle informazioni; visualizzazione della situazione e delle circostanze che influiscono sulla preparazione e sulla condotta di operazioni di combattimento; calcoli operativi e tattici per l’assegnazione di risorse tra i gruppi della forza o gli elementi dell’ordine operativo di battaglia o dello spiegamento di battaglia in funzione della missione o della fase dell’operazione; preparazione di dati per la valutazione della situazione e la presa di decisioni in qualsiasi momento dell’operazione o della battaglia; simulazione delle operazioni tramite calcolatore.

ML21   “Software”

Raccolta di uno o più “programmi” o “microprogrammi” fissati su qualsiasi supporto tangibile di espressione.

ML 20   “Superconduttori”

Materiali, cioè metalli, leghe o composti che possono perdere tutta la resistenza elettrica (cioè che possono raggiungere una conduttività elettrica infinita e trasportare grandissime correnti elettriche senza produrre calore per effetto Joule).

La “temperatura critica” (a volte denominata temperatura di transizione) di un uno specifico materiale “superconduttore” è la temperatura alla quale il materiale perde ogni resistenza al flusso di una corrente elettrica continua.

Nota tecnica

Lo stato “superconduttore” di un materiale è individualmente caratterizzato da una “temperatura critica”, un campo magnetico critico, che è funzione della temperatura ed una densità di corrente critica che è funzione sia del campo magnetico che della temperatura.

ML21, 22   “Sviluppo”

È relativo a tutti gli stadi che precedono la produzione di serie, quali: progettazione, ricerca di progetto, analisi di progetto, metodologia di progetto, assemblaggio e collaudo di prototipi, piani di produzione pilota, dati di progettazione, processo di trasformazione dei dati di progetto in un prodotto, progettazione di configurazione, progettazione di integrazione, rappresentazioni grafiche.

ML22   “Tecnologia”

Informazioni specifiche necessarie allo “sviluppo”, “produzione”, o “utilizzazione” di un prodotto. L’informazione può rivestire la forma sia di “dati tecnici” che di “assistenza tecnica”.

Note tecniche

1.

I “dati tecnici” possono presentarsi sotto forma di copie cianografiche, piani, diagrammi, modelli, formule, schemi e specifiche di ingegneria, manuali ed istruzioni scritte o registrate su supporti o dispositivi quali dischi, nastri, memorie a sola lettura.

2.

L'“assistenza tecnica” può rivestire varie forme quali istruzione, trasferimento di specializzazioni, addestramento, organizzazione del lavoro e servizi di consulenza. L'“assistenza tecnica” può comportare il trasferimento di “dati tecnici”.

ML15   “Tubi intensificatori di immagine di prima generazione”

Tubi focalizzati elettrostaticamente, che utilizzano fibre ottiche o piastre vetrificate in ingresso ed uscita, fotocatodi multi-alcalini (S-20 o S-25), ma non con amplificatori di piastra a microcanali.

ML21, 22   “Utilizzazione”

Funzionamento, installazione (inclusa installazione in sito), manutenzione (verifiche), riparazione, revisione e rimessa a nuovo.

ML10   “Veicoli più leggeri dell’aria”

Palloni e dirigibili che, per innalzarsi, utilizzano aria calda o altri gas più leggeri dell’aria, quali l’elio o l’idrogeno.

ML 11   “Veicoli spaziali”

Satelliti attivi e passivi e sonde spaziali.

ML 10   “Velivoli senza pilota” (“UAV”)

“Aeromobile”, qualsiasi velivolo capace di alzarsi in volo e di eseguire il volo controllato e la navigazione senza presenza umana a bordo.

ML7   “Vettori di espressione”

Portatori (cioè plasmidi o virus) utilizzati per introdurre materiale genetico in cellule ospiti.»


DECISIONI

11.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 40/56


DECISIONE 2014/72/PESC DEL CONSIGLIO

del 10 febbraio 2014

che aggiorna e modifica l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e che abroga la decisione 2013/395/PESC

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 27 dicembre 2001 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2001/931/PESC relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (1).

(2)

Il 25 luglio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/395/PESC (2), che aggiorna e modifica l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC.

(3)

Conformemente all’articolo 1, paragrafo 6, della posizione comune 2001/931/PESC, è necessario riesaminare regolarmente l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità, onde accertarsi che il loro mantenimento nell’elenco sia giustificato.

(4)

Nella presente decisione figura il risultato del riesame effettuato dal Consiglio con riguardo alle persone, ai gruppi e alle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC.

(5)

Il Consiglio ha stabilito che non esiste più alcun motivo per mantenere talune persone nell’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC.

(6)

Il Consiglio ha concluso che le persone, i gruppi e le entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della detta posizione comune sono stati coinvolti in atti terroristici ai sensi dell’articolo 1, paragrafi 2 e 3, della posizione comune 2001/931/PESC, che è stata presa una decisione nei loro confronti da parte di un’autorità competente ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, di tale posizione comune e che essi dovrebbero continuare a essere soggetti alle misure restrittive specifiche ivi previste.

(7)

È opportuno aggiornare di conseguenza l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC e abrogare la decisione 2013/395/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC è quello figurante nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La decisione 2013/395/PESC è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON


(1)  Posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93).

(2)  Decisione 2013/395/PESC del Consiglio, del 25 luglio 2013, che aggiorna e modifica l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e che abroga la decisione 2012/765/PESC (GU L 201 del 26.7.2013, pag. 57).


ALLEGATO

Elenco delle persone, dei gruppi e delle entità di cui all’articolo 1

1.   PERSONE

1.

ABDOLLAHI Hamed (pseudonimo Mustafa Abdullahi), nato l’11 agosto 1960 in Iran. Passaporto n.: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, nato ad Al Ihsa (Arabia saudita), cittadinanza saudita.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, nato il 16 ottobre 1966 a Tarut (Arabia saudita), cittadinanza saudita.

4.

ARBABSIAR Manssor (pseudonimo Mansour Arbabsiar), nato il 6 o il 15 marzo 1955 in Iran. Cittadinanza iraniana e USA. Passaporto n.: C2002515 (iraniano); passaporto n.: 477845448 (USA). Documento d’identità nazionale n.: 07442833, data di scadenza 15 marzo 2016 (patente di guida USA).

5.

BOUYERI, Mohammed (pseudonimi: Abu ZUBAIR; SOBIAR; Abu ZOUBAIR), nato l’8 marzo 1978 ad Amsterdam (Paesi Bassi) – membro dell’«Hofstadgroep».

6.

FAHAS, Sofiane Yacine, nato il 10 settembre 1971 ad Algeri (Algeria) – membro di «al-Takfir» e «al-Hijra».

7.

IZZ-AL-DIN, Hasan (pseudonimi: GARBAYA, Ahmed; SA-ID; SALWWAN, Samir), Libano, nato nel 1963 in Libano, cittadinanza libanese.

8.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (pseudonimi: ALI, Salem; BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; HENIN, Ashraf Refaat Nabith; WADOOD, Khalid Adbul), nato il 14 aprile 1965 oppure il 1o marzo 1964 in Pakistan, passaporto n. 488555.

9.

SHAHLAI Abdul Reza (pseudonimi: Abdol Reza Shalài; Abd-al Reza Shalai; Abdorreza Shahlai; Abdolreza Shahlài; Abdul-Reza Shahlaee; Hajj Yusef; Haji Yusif; Hajji Yasir; Hajji Yusif; Yusuf Abu-al-Karkh), nato all’incirca nel 1957 in Iran. Indirizzi: 1) Kermanshah, Iran, 2) base militare di Mehran, provincia di Ilam, Iran.

10.

SHAKURI Ali Gholam, nato all’incirca nel 1965 a Teheran, Iran.

11.

SOLEIMANI Qasem (pseudonimi: Ghasem Soleymani; Qasmi Sulayman; Qasem Soleymani; Qasem Solaimani; Qasem Salimani; Qasem Solemani; Qasem Sulaimani; Qasem Sulemani), nato l’11 marzo 1957 in Iran. Cittadinanza iraniana. Passaporto n.: 008827 (diplomatico iraniano), rilasciato nel 1999. Titolo: Maggiore generale.

2.   GRUPPI ED ENTITÀ

1.

«Organizzazione Abu Nidal» – «ANO» (anche nota come «Consiglio rivoluzionario Fatah»; «Brigate rivoluzionarie arabe»; «Settembre nero»; «Organizzazione rivoluzionaria dei musulmani socialisti»).

2.

«Brigata dei martiri di Al-Aqsa».

3.

«Al-Aqsa e.V.».

4.

«Al-Takfir» e «Al-Hijra».

5.

«Babbar Khalsa».

6.

«Partito comunista delle Filippine», incluso «New People’s Army» – «NPA» («Nuovo esercito popolare»), Filippine.

7.

«Gamàa al-Islamiyya» (anche noto come «Al-Gamàa al-Islamiyya») («Islamic Group» – «IG»).

8.

«İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi» – «IBDA-C» («Fronte islamico dei combattenti del grande oriente»).

9.

«Hamas» (incluso «Hamas-Izz al-Din al-Qassem»).

10.

«Ala militare di Hezbollah» («Hizballah Military Wing») [anche nota come «Hezbollah Military Wing», anche nota come «Hizbullah Military Wing», anche nota come «Hizbollah Military Wing», anche nota come «Hezballah Military Wing», anche nota come «Hisbollah Military Wing», anche nota come «Hizbùllah Military Wing», anche nota come «Hizb Allah Military Wing», anche nota come «Consiglio della Jihad» (e tutte le unità che dipendono da essa, compresa l’Organizzazione per la sicurezza esterna)].

11.

«Hizbul Mujahideen» – «HM».

12.

«Hofstadgroep».

13.

«Holy Land Foundation for Relief and Development» («Fondazione della Terra Santa per il soccorso e lo sviluppo»).

14.

«International Sikh Youth Federation» – «ISYF» (Federazione giovanile internazionale Sikh).

15.

«Khalistan Zindabad Force» – «KZF».

16.

«Partito dei lavoratori del Kurdistan» – «PKK» (anche noto come «KADEK» o come «KONGRA-GEL»).

17.

«Tigri per la liberazione della patria Tamil» – «LTTE».

18.

«Ejército de Liberación Nacional» («Esercito di Liberazione Nazionale»).

19.

«Jihad islamica palestinese» – «PIJ».

20.

«Fronte popolare di liberazione della Palestina» – «PFLP».

21.

«Fronte popolare di liberazione della Palestina – Comando generale» (anche noto come «Comando generale del PFLP»).

22.

«Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia» – «FARC» («Forze armate rivoluzionarie della Colombia»).

23.

«Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi» – «DHKP/C» (anche noto come «Devrimci Sol» («Sinistra rivoluzionaria») o come «Dev Sol» («Esercito/Fronte/Partito rivoluzionario popolare di liberazione»)].

24.

«Sendero Luminoso» – «SL» («Sentiero luminoso»).

25.

«Teyrbazen Azadiya Kurdistan» – «TAK» [anche noto come «Kurdistan Freedom Falcons», o come «Kurdistan Freedom Hawks» («Falchi per la libertà del Kurdistan»)].


11.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 40/59


DECISIONE 2014/73/PESC DEL CONSIGLIO

del 10 febbraio 2014

relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica Centrafricana (EUFOR RCA)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 42, paragrafo 4, e 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Nella risoluzione 2127 (2013) sulla situazione nella Repubblica Centrafricana, adottata il 5 dicembre 2013, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha espresso profonda preoccupazione per il continuo deterioramento della situazione riguardante la sicurezza e per le molteplici e crescenti violazioni del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani nel paese. Ha inoltre autorizzato lo spiegamento, per un periodo di dodici mesi, della missione internazionale di sostegno alla Repubblica Centrafricana sotto guida africana (AFISM-CAR), nonché lo spiegamento, per un periodo temporaneo, delle forze francesi nella Repubblica Centrafricana, al fine di adottare tutte le misure necessarie a sostenere AFISM-CAR nell'assolvimento del suo mandato.

(2)

In seguito alle conclusioni del Consiglio del 21 ottobre 2013 e del 16 dicembre 2013, il Consiglio europeo, nelle sue conclusioni del 20 dicembre 2013, si è detto estremamente preoccupato per il persistente deterioramento della crisi nella Repubblica Centrafricana e per le sue gravi conseguenze sul piano umanitario e dei diritti umani. Ha accolto con favore l'intervento militare francese a sostegno delle forze africane per aiutare a ripristinare la sicurezza, nonché il coerente impegno dei suoi partner africani per stabilizzare la situazione. Nel quadro di un approccio globale, ha confermato la disponibilità dell'Unione a esaminare l'impiego dei pertinenti strumenti per contribuire agli sforzi in corso per la stabilizzazione del paese, anche nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), nelle sue due dimensioni militare e civile. Ha invitato l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR) a presentare una proposta a tale proposito in previsione di una decisione in sede di Consiglio nel gennaio del 2014.

(3)

Il 20 gennaio 2014 il Consiglio ha approvato il concetto di gestione della crisi concernente un'operazione militare «ponte» nell'ambito della PSDC nella Repubblica Centrafricana («EUFOR RCA»), sulla scorta di una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite adottata a norma del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite. Il Consiglio ha sottolineato l'importanza di una stretta cooperazione con i partner, in particolare l'ONU, l'Unione africana (UA) e le autorità centrafricane, nonché con l'operazione francese Sangaris.

(4)

Il 28 gennaio 2014 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2134 (2014) che autorizza l'istituzione di un'operazione dell'UE, EUFOR RCA.

(5)

Il 23 gennaio 2014 il segretariato generale della Comunità economica degli Stati dell'Africa centrale (CEEAC) ha accolto con compiacimento l'istituzione di un'operazione dell'UE nella Repubblica Centrafricana.

(6)

Il 24 gennaio 2014, in una lettera indirizzata all'AR, il presidente ad interim della Repubblica Centrafricana ha accolto con compiacimento l'operazione dell'UE autorizzata dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2134 (2014).

(7)

EUFOR RCA dovrebbe schierare il più rapidamente possibile la piena capacità operativa (FOC), al fine di contribuire alla stabilizzazione della situazione. Dovrebbe svolgere i compiti assegnati in vista di un passaggio ad AFISM-CAR entro quattro-sei mesi dal raggiungimento della FOC.

(8)

Conformemente all'articolo 38 del trattato sull'Unione europea (TUE), il comitato politico e di sicurezza (CPS) deve esercitare, sotto la responsabilità del Consiglio e dell'AR, il controllo politico sull'operazione di gestione della crisi, assicurarne la direzione strategica e adottare le decisioni pertinenti al riguardo.

(9)

È necessario negoziare e concludere accordi internazionali relativi allo status delle unità e del personale dell'Unione e alla partecipazione di Stati terzi alle operazioni dell'Unione.

(10)

A norma dell'articolo 41, paragrafo 2, TUE e della decisione 2011/871/PESC del Consiglio (1), le spese operative derivanti dalla presente decisione, che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, devono essere a carico degli Stati membri.

(11)

A norma dell’articolo 5 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’elaborazione e all’attuazione di decisioni e azioni dell’Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa pertanto all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione e non partecipa al finanziamento della presente operazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Missione

1.   L'Unione conduce un'operazione militare «ponte» nella Repubblica Centrafricana, EUFOR RCA, per contribuire alla fornitura di un ambiente sicuro e protetto, con un passaggio alla missione internazionale di sostegno alla Repubblica Centrafricana sotto guida africana (AFISM-CAR) entro un temine da quattro a sei mesi dalla piena capacità operativa conformemente al mandato definito nella risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2134 (2014) e concentrando la sua azione nella zona di Bangui.

2.   EUFOR RCA opera secondo gli obiettivi politici, strategici e politico-militari figuranti nel concetto di gestione della crisi approvato dal Consiglio il 20 gennaio 2014.

Articolo 2

Nomina del comandante dell'operazione dell'UE

Il Maggiore Generale Philippe Pontiès è nominato comandante dell'operazione dell'UE EUFOR RCA.

Articolo 3

Designazione della sede del comando operativo dell'UE

Il comando operativo di EUFOR RCA ha sede a Larissa in Grecia.

Articolo 4

Pianificazione e avvio dell'operazione

1.   Le regole di ingaggio necessarie per la fase preparatoria di EUFOR RCA sono approvate dal Consiglio il più presto possibile dopo l'adozione della presente decisione.

2.   La decisione sull'avvio di EUFOR RCA è adottata dal Consiglio previa approvazione del piano operativo e delle regole di ingaggio necessarie all'esecuzione del mandato.

Articolo 5

Controllo politico e direzione strategica

1.   Il CPS esercita, sotto la responsabilità del Consiglio e dell'AR, il controllo politico e la direzione strategica di EUFOR RCA. Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti a norma dell'articolo 38 TUE. Tale autorizzazione include le competenze necessarie per modificare i documenti di pianificazione, compreso il piano operativo, la catena di comando e le regole di ingaggio. Essa include inoltre le competenze necessarie per adottare decisioni relative alla nomina del comandante dell’operazione dell’UE e del comandante della forza dell'UE. Le competenze decisionali riguardanti gli obiettivi e la conclusione dell'operazione militare dell'UE restano attribuite al Consiglio.

2.   Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.

3.   Il presidente del Comitato militare dell'UE (EUMC) riferisce periodicamente al CPS sulla condotta di EUFOR RCA. Il CPS può invitare alle sue riunioni, secondo i casi, il comandante dell'operazione dell'UE o il comandante della forza dell'UE.

4.   Il CPS valuta i progressi di EUFOR RCA tre mesi dopo l'avvio dell'operazione in base a una relazione scritta.

Articolo 6

Direzione militare

1.   L'EUMC sorveglia la corretta esecuzione di EUFOR RCA condotta sotto la responsabilità del comandante dell'operazione dell'UE.

2.   Il comandante dell'operazione dell'UE riferisce periodicamente all'EUMC. Quest'ultimo può invitare alle sue riunioni, secondo i casi, il comandante dell'operazione dell'UE o il comandante della forza dell'UE.

3.   Il presidente dell'EUMC agisce in qualità di punto di contatto primario con il comandante dell'operazione dell'UE.

Articolo 7

Coerenza della risposta dell'Unione e coordinamento

1.   L'AR garantisce l'attuazione della presente decisione e ne assicura altresì la coerenza con l'azione esterna dell'Unione nel suo complesso, inclusi i programmi di sviluppo dell'Unione e la sua assistenza umanitaria.

2.   Fatta salva la catena di comando, il comandante dell'operazione dell'UE riceve orientamenti politici a livello locale dal capo della delegazione dell'UE a Bangui.

3.   L'AR, assistito dal Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), agisce in qualità di punto di contatto principale con le Nazioni Unite, le autorità della Repubblica Centrafricana e i paesi limitrofi, l'UA, la CEEAC, nonché con altri pertinenti attori internazionali e bilaterali.

4.   Le modalità di coordinamento pertinenti all'operazione tra il comandante dell'operazione dell'UE, gli attori dell'Unione e i principali partner strategici a livello locale sono definite nel documento di pianificazione operativa.

Articolo 8

Partecipazione di Stati terzi

1.   Senza pregiudizio dell'autonomia decisionale dell'Unione o del quadro istituzionale unico e in base agli orientamenti pertinenti del Consiglio europeo, gli Stati terzi possono essere invitati a partecipare all'operazione.

2.   Il Consiglio autorizza il CPS a invitare gli Stati terzi a offrire un contributo e ad adottare, su raccomandazione del comandante dell'operazione dell'UE e dell'EUMC, le pertinenti decisioni in merito all'accettazione dei contributi proposti.

3.   Le disposizioni particolareggiate per la partecipazione di Stati terzi sono oggetto di accordi conclusi a norma dell'articolo 37 TUE e secondo la procedura di cui all'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Quando l’Unione e uno Stato terzo hanno concluso un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di quest’ultimo alle missioni di gestione delle crisi dell’Unione, le disposizioni di detto accordo si applicano nell’ambito di EUFOR RCA.

4.   Gli Stati terzi che forniscono contributi militari significativi a EUFOR RCA hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell'operazione, degli Stati membri che vi partecipano.

5.   Il Consiglio autorizza il CPS ad adottare le pertinenti decisioni sull’istituzione di un comitato dei contributori, qualora Stati terzi forniscano contributi militari significativi.

Articolo 9

Status del personale diretto dall'Unione

Lo status delle unità e del personale diretti dall'Unione, compresi i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per l'espletamento e il corretto svolgimento della loro missione, è oggetto di un accordo concluso ai sensi dell'articolo 37 TUE e secondo la procedura di cui all'articolo 218 TFUE.

Articolo 10

Disposizioni finanziarie

1.   I costi comuni dell'operazione militare dell'UE sono gestiti a norma della decisione 2011/871/PESC.

2.   L'importo di riferimento finanziario per i costi comuni di EUFOR RCA è pari a 25,9 milioni di EUR. La percentuale dell'importo di riferimento di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della decisione 2011/871/PESC è pari al 50%.

Articolo 11

Comunicazione di informazioni

1.   L’AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione, secondo necessità e in funzione delle esigenze di EUFOR RCA, le informazioni classificate dell’UE che sono prodotte ai fini dell'operazione, conformemente alla decisione 2013/488/UE del Consiglio (2), come segue

a)

fino al livello previsto nei pertinenti accordi sulla sicurezza delle informazioni conclusi tra l'Unione e lo Stato terzo in questione; o

b)

fino al livello «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» negli altri casi.

2.   L’AR è altresì autorizzato a comunicare all'ONU e all'UA, in funzione delle necessità operative di EUFOR RCA, le informazioni classificate UE fino al livello «RESTREINT UE/UE RESTRICTED» che sono prodotte ai fini di EUFOR RCA, a norma della decisione 2013/488/UE. A tal fine sono concordate disposizioni tra l'AR e le autorità competenti dell'ONU e dell'UA.

3.   Qualora insorgano necessità operative specifiche e immediate, l'AR è parimenti autorizzato a comunicare allo Stato ospitante le informazioni classificate UE fino al livello «RESTREINT UE/UE RESTRICTED» che sono prodotte ai fini dell'operazione, a norma della decisione 2013/488/UE. A tal fine sono concordate disposizioni tra l'AR e le competenti autorità dello Stato ospitante.

4.   L'AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione documenti non classificati dell'UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative all'operazione, coperti dall'obbligo del segreto professionale a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio (3).

5.   L'AR può delegare tali autorizzazioni, nonché la capacità di concludere le disposizioni di cui al presente articolo, a funzionari del SEAE, al comandante dell'operazione dell'UE o al comandante della forza dell'UE conformemente all'allegato VI, parte VII, della decisione 2013/488/UE.

Articolo 12

Entrata in vigore e termine

1.   La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

2.   EUFOR RCA cessa di produrre effetti al più tardi sei mesi dopo aver raggiunto la FOC.

3.   La presente decisione è abrogata a decorrere dalla data di chiusura della sede del comando operativo dell'UE, conformemente alla pianificazione approvata per la conclusione di EUFOR RCA e fatte salve le procedure per la verifica e la presentazione dei conti di EUFOR RCA di cui alla decisione 2011/871/PESC.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON


(1)  Decisione 2011/871/PESC del Consiglio, del 19 dicembre 2011, relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (Athena) (GU L 343 del 23.12.2011, pag. 35).

(2)  Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).

(3)  Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 35).


11.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 40/63


DECISIONE 2014/74/PESC DEL CONSIGLIO

del 10 febbraio 2014

che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

vista la decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il 31 maggio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/255/PESC.

(2)

Nell’ambito della misura di congelamento dei beni è necessario introdurre nella decisione 2013/255/PESC un’esenzione per consentire lo sblocco dei fondi e delle risorse economiche della Banca centrale della Siria e degli enti statali siriani, al fine di effettuare pagamenti per conto della Repubblica araba siriana per l’Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche (OPAC) per le attività connesse alla missione di verifica OPCW e la distruzione delle armi chimiche siriane, e in particolare al fondo fiduciario speciale relativo alla Siria dell’OPCW per le attività connesse alla completa distruzione delle armi chimiche siriane al di fuori del territorio della Repubblica araba siriana.

(3)

È necessaria un’ulteriore azione dell’Unione per attuare determinate misure.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2013/255/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 28, paragrafo 3, della decisione 2013/255/PESC, è aggiunta la lettera seguente:

«h)

destinate alla Banca centrale della Siria o a entità statali siriane, elencate negli allegati I e II, per effettuare pagamenti in nome della Repubblica araba siriana all’OPCW per le attività connesse alla missione di verifica OPCW e la distruzione delle armi chimiche siriane, e in particolare al fondo fiduciario speciale relativo alla Siria dell’OPCW per le attività connesse alla completa distruzione delle armi chimiche siriane al di fuori del territorio della Repubblica araba siriana.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 147 dell’1.6.2013, pag. 14.