ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2014.004.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 4

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57° anno
9 gennaio 2014


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2014/5/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 16 dicembre 2013, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles

1

 

 

Protocollo che fissa le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles

3

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 11/2014 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca ai sensi del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica delle Seychelles

38

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 12/2014 della Commissione, dell’8 gennaio 2014, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Salinātā rudzu rupjmaize (STG)]

40

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 13/2014 della Commissione, dell'8 gennaio 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

42

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 14/2014 della Commissione, dell'8 gennaio 2014, recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 3 gennaio 2014 nell’ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 969/2006 per il granturco

44

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva delegata 2014/1/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa al piombo come elemento di lega in cuscinetti a sfera e superfici sottoposte a usura di apparecchiature mediche esposte a radiazioni ionizzanti ( 1 )

45

 

*

Direttiva delegata 2014/2/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa al cadmio nei rivestimenti dei fosfori degli amplificatori di immagini radiografiche fino al 31 dicembre 2019 e nei pezzi di ricambio per sistemi radiografici immessi sul mercato unionale prima del 1o gennaio 2020 ( 1 )

47

 

*

Direttiva delegata 2014/3/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa all’acetato di piombo utilizzato come marcatore nei caschi stereotassici usati per la TAC e la risonanza magnetica nonché nei sistemi di posizionamento delle apparecchiature gammaterapiche e adroterapiche ( 1 )

49

 

*

Direttiva delegata 2014/4/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa al piombo come saldante ermetico tra l’alluminio e l’acciaio in amplificatori di immagini radiografiche ( 1 )

51

 

*

Direttiva delegata 2014/5/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa al piombo in saldature per circuiti stampati, rivestimenti di terminazioni di componenti elettrici ed elettronici e rivestimenti di circuiti stampati, saldature per la connessione di fili e cavi, saldature per la connessione di trasduttori e sensori utilizzati per periodi di tempo prolungati a temperature inferiori a – 20 °C in condizioni di funzionamento normale e di stoccaggio ( 1 )

53

 

*

Direttiva delegata 2014/6/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa al piombo nei rivestimenti di superficie dei sistemi di connettori a pin che necessitano di connettori non magnetici e che sono utilizzati per periodi prolungati a una temperatura inferiore a – 20 °C in condizioni normali di funzionamento e di stoccaggio ( 1 )

55

 

*

Direttiva delegata 2014/7/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa al piombo in saldature, nei rivestimenti delle terminazioni di componenti elettrici ed elettronici nonché dei circuiti stampati, fili elettrici, schermi e annessi connettori usati a) in campi magnetici in una sfera di 1 m di diametro intorno all’isocentro del magnete nell’attrezzatura per la risonanza magnetica, compresi gli schermi per il paziente progettati per essere utilizzati entro tale sfera, o b) in campi magnetici a una distanza di 1 m dalle superfici esterne dei magneti del ciclotrone e dei magneti per il trasporto del fascio e il controllo della direzione del fascio applicato in adroterapia ( 1 )

57

 

*

Direttiva delegata 2014/8/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa al piombo nelle saldature usate per l’assemblaggio di circuiti stampati utilizzati per montare moduli digitali di rivelatori, quali i rivelatori digitali con tellururo di cadmio e tellururo di cadmio-zinco ( 1 )

59

 

*

Direttiva delegata 2014/9/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, per adeguarlo al progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa a piombo e cadmio in legami metallici che consentono di creare circuiti magnetici superconduttori nella risonanza magnetica e nei sensori SQUID, NMR (risonanza magnetica nucleare) o FTMS (spettrometro di massa a trasformata di Fourier) ( 1 )

61

 

*

Direttiva delegata 2014/10/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa al piombo in leghe come superconduttore e conduttore termico, utilizzato negli scambiatori freddi di criorefrigeratori e/o in sonde criogeniche criorefrigerate e/o in sistemi equipotenziali di collegamento criorefrigerati, in dispositivi medici (categoria 8) e/o in strumenti di monitoraggio e controllo industriali ( 1 )

63

 

*

Direttiva delegata 2014/11/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa al cromo esavalente nei diffusori di sostanze alcaline utilizzati per creare fotocatodi negli amplificatori di immagini radiografiche fino al 31 dicembre 2019 e nei pezzi di ricambio per sistemi radiografici immessi sul mercato unionale prima del 1o gennaio 2020 ( 1 )

65

 

*

Direttiva delegata 2014/12/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa al piombo nelle saldature usate per l’assemblaggio di circuiti stampati utilizzati per montare rilevatori e unità di acquisizione dati per tomografi a emissione di positroni integrati in apparecchiature per la risonanza magnetica per immagini ( 1 )

67

 

*

Direttiva delegata 2014/13/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa al piombo nelle saldature usate per l’assemblaggio di circuiti stampati popolati utilizzati nei dispositivi medici mobili appartenenti alle classi IIa e IIb della direttiva 93/42/CEE diversi dai defibrillatori di emergenza portatili ( 1 )

69

 

*

Direttiva delegata 2014/14/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa a un quantitativo di 3,5 mg di mercurio per lampada nelle lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) per usi generali di illuminazione < 30 W aventi una durata di vita di almeno 20000 ore ( 1 )

71

 

*

Direttiva delegata 2014/15/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, per adeguarlo al progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa a piombo, cadmio e cromo esavalente nei pezzi di ricambio riutilizzati, recuperati da dispositivi medici immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2014 e utilizzati nelle apparecchiature appartenenti alla categoria 8 immesse sul mercato anteriormente al 22 luglio 2021, purché il riutilizzo avvenga in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa e che la presenza di parti riutilizzate sia comunicata al consumatore ( 1 )

73

 

*

Direttiva delegata 2014/16/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, per adeguarlo al progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa al piombo come attivatore della polvere fluorescente delle lampade a scarica utilizzate come lampade di fotoferesi extracorporea contenenti sostanze fosforescenti BSP (BaSi2O5:Pb) ( 1 )

75

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

9.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 4/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2013

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles

(2014/5/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 5 ottobre 2006 il Consiglio ha approvato l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles (1) («accordo») mediante il regolamento (CE) n. 1562/2006 (2).

(2)

Le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo erano fissate in un protocollo (3). Il protocollo più recente scade il 17 gennaio 2014.

(3)

Il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare con la Repubblica delle Seychelles, a nome dell'Unione, un nuovo protocollo che fissi le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo («nuovo protocollo»).

(4)

In esito a tali negoziati, il 10 maggio 2013 è stato siglato il nuovo protocollo.

(5)

Al fine di garantire la continuità delle attività di pesca delle navi dell'Unione, è opportuno applicare il nuovo protocollo a titolo provvisorio a decorrere dal 18 gennaio 2014.

(6)

È opportuno firmare il nuovo protocollo, con riserva della sua conclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma, a nome dell'Unione, del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles («protocollo») è autorizzata, con riserva della conclusione di tale protocollo.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell’Unione.

Articolo 3

Il protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dal 18 gennaio 2014, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2013

Per il Consiglio

Il presidente

V. JUKNA


(1)  GU L 290 del 20.10.2006, pag. 2.

(2)  Regolamento (CE) n. 1562/2006 del Consiglio, del 5 ottobre 2006, relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles (GU L 290 del 20.10.2006, pag. 1).

(3)  GU L 345 del 30.12.2010, pag. 3.


9.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 4/3


PROTOCOLLO

che fissa le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles


Articolo 1

Periodo di applicazione e possibilità di pesca

1.   Per un periodo di sei anni a decorrere dalla data di inizio dell'applicazione provvisoria, le possibilità di pesca, concesse a norma dell'articolo 5 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca, sono stabilite come segue:

a)

40 pescherecci con reti a circuizione per la pesca del tonno, e

b)

6 pescherecci con palangari di superficie.

2.   Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 6 del presente protocollo.

3.   A norma dell'articolo 6 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca, le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea possono svolgere attività di pesca nelle zone di pesca situate nella zona economica esclusiva (ZEE) delle Seychelles soltanto se in possesso di una autorizzazione di pesca rilasciata nell'ambito del presente protocollo in conformità dell'allegato del medesimo.

Articolo 2

Contributo finanziario - modalità di pagamento

1.   Per il periodo di cui all'articolo 1, il contributo finanziario totale previsto all'articolo 7 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca è stabilito a 30 700 000 EUR per l'intero periodo di validità del presente protocollo.

2.   Questo contributo finanziario totale comprende:

a)

un importo annuo per accedere alla ZEE delle Seychelles pari a 2 750 000 EUR per il primo e secondo anno di applicazione del protocollo e a 2 500 000 EUR per gli anni successivi (dal terzo al sesto), pari ad un quantitativo di riferimento annuo di 50 000 tonnellate, e

b)

un importo specifico di 2 600 000 EUR per il primo e secondo anno di applicazione del protocollo e di 2 500 000 EUR per gli anni successivi (dal terzo al sesto) destinato al sostegno e all’attuazione della politica marittima e del settore della pesca delle Seychelles.

3.   Il paragrafo 1 si applica fatti salvi gli articoli 3, 4, 5 e 6 del presente protocollo.

4.   L’Unione europea versa ogni anno l’importo totale di cui al paragrafo 2, lettera a) e lettera b), del presente articolo durante il periodo di applicazione del presente protocollo. Il pagamento avviene entro novanta giorni dalla data di inizio dell'applicazione provvisoria del protocollo ed entro la ricorrenza anniversaria del protocollo per gli anni successivi.

5.

a)

Le autorità delle Seychelles attuano un monitoraggio dell'andamento delle attività di pesca da parte delle navi dell'Unione europea al fine di garantire un'adeguata gestione del quantitativo di riferimento annuo di 50 000 tonnellate. Nell'ambito di tale monitoraggio le Seychelles informano l'UE quando le catture totali da parte di navi dell'Unione europea registrate nella zona di pesca delle Seychelles raggiungono l'80% del quantitativo di riferimento. Non appena ricevuta tale notifica, l'Unione europea ne informa immediatamente gli Stati membri.

b)

Una volta raggiunto l'80% del quantitativo di riferimento, le Seychelles effettuano un monitoraggio giornaliero del livello delle catture effettuate dalla flotta dell'Unione europea e informano immediatamente l'Unione europea in caso di superamento del quantitativo di riferimento. Non appena ricevuta tale notifica dalle Seychelles, l'Unione europea ne informa immediatamente gli Stati membri.

c)

A decorrere dalla data della notifica inviata dalle Seychelles all'Unione europea, di cui alla precedente lettera b), e fino alla scadenza del periodo delle autorizzazioni di pesca annue per le navi, il prezzo unitario versato per le catture aggiuntive corrisponde al tasso totale unitario per l'anno in questione. Di tale importo gli armatori sono tenuti a versare un importo equivalente a quello previsto alla sezione 2 dell'allegato sulle Condizioni relative all'autorizzazione di pesca per l'anno in questione.

d)

L'Unione europea versa l'importo equivalente al saldo tra il prezzo unitario da pagare per l'anno in questione e l'importo versato dagli armatori. Tuttavia l’importo annuo complessivo versato dall’Unione europea non può superare il doppio dell’importo indicato all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a). Nel caso in cui i quantitativi catturati dalle navi dell'Unione europea superino i quantitativi corrispondenti al doppio dell’importo complessivo del pagamento annuo erogato dall'Unione europea, l’importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l’anno successivo.

6.   La destinazione del contributo finanziario di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), è di competenza esclusiva delle Seychelles.

7.   Il contributo finanziario è versato su un conto unico del Tesoro pubblico delle Seychelles aperto presso la Banca centrale delle Seychelles. Il numero di conto è indicato dalle autorità delle Seychelles.

Articolo 3

Promozione di una pesca sostenibile e responsabile nelle acque delle Seychelles

1.   Entro novanta giorni dalla data di inizio dell'applicazione provvisoria, l'Unione europea e le Seychelles concordano, nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 9 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca, un programma settoriale pluriennale e le relative modalità di applicazione, in particolare:

a)

i programmi, annuali e pluriennali, in base ai quali sarà utilizzato l’importo specifico della contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b);

b)

gli obiettivi da conseguire, su base annuale e pluriennale, ai fini dell'instaurazione, nel tempo, di una pesca sostenibile e responsabile, tenuto conto delle priorità espresse dalle Seychelles nel quadro della loro politica marittima e nazionale della pesca e di altre politiche in grado di incidere sulla promozione di una pesca responsabile e sostenibile, tra cui le aree marine protette;

c)

i criteri e le procedure da utilizzare ai fini della valutazione dei risultati ottenuti su base annuale.

2.   Qualsiasi proposta di modifica del programma settoriale pluriennale è approvata dalle parti in sede di commissione mista.

3.   Se una delle parti chiede che si tenga una riunione straordinaria della commissione mista, come previsto dall'articolo 9 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca, tale parte presenta per iscritto una richiesta in tal senso almeno quattordici giorni prima della data proposta per la riunione.

4.   Ogni anno, le Seychelles possono destinare, se necessario, un importo supplementare al contributo finanziario di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), ai fini dell'attuazione del programma pluriennale. Tale assegnazione è notificata all’Unione europea.

Articolo 4

Cooperazione scientifica per una pesca responsabile

1.   Le parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle acque delle Seychelles, basata sul principio di non discriminazione tra le diverse flotte che operano in tali acque.

2.   Nel periodo di applicazione del presente protocollo l'Unione europea e le Seychelles si adoperano per monitorare lo stato delle risorse alieutiche nella ZEE delle Seychelles.

3.   Le parti si scambiano inoltre informazioni pertinenti di tipo statistico, biologico, ambientale e attinenti alla conservazione che possono essere necessarie a fini di gestione e conservazione delle risorse biologiche.

4.   Le parti si impegnano a rispettare le raccomandazioni e le risoluzioni della Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano (CTOI) per quanto riguarda la conservazione e la gestione responsabile della pesca.

5.   Sulla base delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell'ambito della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (CTOI) e dei migliori pareri scientifici disponibili nonché, ove opportuno, dei risultati di una riunione scientifica congiunta, prevista all'articolo 4 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca, le parti possono consultarsi reciprocamente nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 9 dell'accordo e, se necessario, decidere le misure per garantire la gestione sostenibile delle risorse alieutiche delle Seychelles.

Articolo 5

Adeguamento delle possibilità di pesca e revisione delle disposizioni tecniche di comune accordo in sede di commissione mista

1.   Come stabilito dall'articolo 9 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca, la commissione mista può riesaminare le possibilità di pesca di cui all’articolo 1, che possono essere modificate di comune accordo in sede di commissione mista a condizione che le raccomandazioni e le risoluzioni adottate dalla CTOI confermino che tale modifica garantisce la gestione sostenibile di tonnidi e specie affini nell’Oceano Indiano.

2.   In tal caso la contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), è adeguata proporzionalmente, pro rata temporis. Tuttavia l’importo annuo complessivo versato dall’Unione europea non può superare il doppio dell’importo indicato all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a).

3.   Di comune accordo la commissione mista può inoltre riesaminare le disposizioni tecniche del protocollo e dell'allegato.

Articolo 6

Nuove possibilità di pesca

1.   Nel caso in cui i pescherecci dell’Unione europea siano interessati ad attività di pesca non contemplate dall’articolo 1 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca, le parti si consultano prima dell’eventuale concessione della relativa autorizzazione e, se del caso, concordano le condizioni applicabili alle nuove possibilità di pesca e apportano le necessarie modifiche al presente protocollo e al relativo allegato.

2.   Le parti incoraggiano la pesca sperimentale, in particolare delle specie di alto mare presenti nelle acque delle Seychelles. A tal fine, su richiesta di una delle parti, si consultano e stabiliscono caso per caso le specie, le condizioni e gli altri parametri pertinenti.

3.   Le parti effettuano operazioni di pesca sperimentale conformemente ai parametri da esse concordati, eventualmente nell’ambito di un accordo amministrativo. Le autorizzazioni per la pesca sperimentale sono accordate per un periodo massimo di sei mesi.

4.   Qualora le parti ritengano che le campagne sperimentali abbiano dato risultati positivi, il governo delle Seychelles può concedere possibilità di pesca delle nuove specie alla flotta dell'Unione europea fino allo scadere del presente protocollo. La contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del presente protocollo è aumentata di conseguenza. I canoni degli armatori e le condizioni che figurano nell’allegato sono modificati di conseguenza.

Articolo 7

Sospensione e revisione del pagamento della contropartita finanziaria

1.   In deroga al disposto dell'articolo 8 del presente protocollo, il contributo finanziario di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), è riveduto o sospeso, previa consultazione tra le parti, a condizione che l'Unione europea abbia versato la totalità degli importi dovuti al momento della sospensione:

a)

se circostanze eccezionali, diverse da fenomeni naturali, impediscono l'esercizio della pesca nella zona di pesca all'interno della ZEE delle Seychelles;

b)

a seguito di importanti mutamenti negli orientamenti politici di una delle parti che incidono sulle disposizioni pertinenti del presente protocollo;

c)

se l’Unione europea constata una violazione di elementi essenziali e fondamentali in materia di diritti umani stabiliti dall’articolo 9 dell’accordo di Cotonou e in seguito alla procedura di cui agli articoli 8 e 96 dello stesso. In questo caso, tutte le attività di pesca delle navi dell'Unione europea sono sospese.

2.   L'Unione europea si riserva il diritto di sospendere, del tutto o in parte, il pagamento del contributo specifico previsto all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), quando i risultati ottenuti nella politica di sostegno settoriale siano giudicati sostanzialmente non conformi alla programmazione di bilancio in seguito a consultazione e ad una valutazione effettuata nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 3 del presente protocollo.

3.   Il versamento del contributo finanziario e le attività di pesca possono riprendere con il ritorno alla situazione precedente gli avvenimenti menzionati se le parti, dopo essersi consultate, si dichiarano d'accordo.

Articolo 8

Sospensione dell’applicazione del protocollo

1.   L'applicazione del presente protocollo è sospesa su iniziativa di una delle parti, previa consultazione e accordo tra le parti nell'ambito della commissione prevista all'articolo 9 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca:

a)

se circostanze eccezionali, diverse da fenomeni naturali, impediscono l'esercizio della pesca nella zona di pesca all'interno della ZEE delle Seychelles;

b)

quando l’Unione europea omette di effettuare i versamenti previsti all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), per ragioni diverse da quelle indicate all’articolo 7 del presente protocollo;

c)

quando tra le parti sorge una controversia in merito all'interpretazione e all'applicazione del presente protocollo e il relativo allegato che non può essere risolta;

d)

se una delle parti non rispetta le disposizioni del presente protocollo e del relativo allegato;

e)

a seguito di importanti mutamenti negli orientamenti politici di una delle parti che incidano sulle disposizioni pertinenti del presente protocollo;

f)

se una delle parti constata una violazione di elementi essenziali e fondamentali in materia di diritti umani stabiliti all'articolo 9 dell'accordo di Cotonou e in seguito alla procedura di cui agli articoli 8 e 96 dello stesso;

g)

in caso di inosservanza della Dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, di cui all’articolo 3, paragrafo 5, dell’accordo di partenariato nel settore della pesca.

2.   Ai fini della sospensione dell’applicazione del presente protocollo la parte interessata è tenuta a notificare la propria intenzione per iscritto almeno tre (3) mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione.

3.   In caso di sospensione dell'applicazione, le parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Se le parti raggiungono un'intesa, riprende l'applicazione del presente protocollo e l'importo del contributo finanziario è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione.

Articolo 9

Diritto applicabile

1.   Le attività delle navi da pesca dell'Unione europea nella ZEE delle Seychelles sono soggette alle leggi e ai regolamenti delle Seychelles salvo disposizione contraria del presente protocollo e del relativo allegato.

2.   Le parti si notificano reciprocamente e sollecitamente eventuali modifiche delle rispettive legislazioni e politiche nel settore della pesca.

Articolo 10

Riservatezza

Entrambe le parti si assicurano che siano resi di pubblico dominio esclusivamente i dati aggregati relativi alle attività di pesca nelle acque delle Seychelles in conformità delle disposizioni della pertinente risoluzione della CTOI. I dati che, altrimenti, sono considerati riservati sono utilizzati esclusivamente per l'attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca e a fini di gestione, monitoraggio, sorveglianza e controllo delle attività di pesca da parte delle autorità competenti.

Articolo 11

Scambi elettronici di dati

1.   Le Seychelles e l’Unione europea si impegnano ad applicare i sistemi necessari per lo scambio elettronico di tutte le informazioni e dei documenti connessi all’attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca e del presente protocollo. I documenti su supporto informatico sono considerati equivalenti a tutti gli effetti ai documenti cartacei.

2.   Le parti si comunicano reciprocamente l'esistenza di eventuali guasti del sistema informatico che impediscano tale scambio. In tali circostanze, le informazioni e i documenti connessi all’attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca e del presente protocollo sono automaticamente sostituiti dalla loro versione cartacea secondo le modalità definite in allegato.

Articolo 12

Revisione intermedia

Le parti concordano che, al fine di valutare il funzionamento e l'efficacia del presente protocollo, sia effettuata una revisione intermedia dello stesso tre anni dopo la data di inizio della sua applicazione provvisoria.

Articolo 13

Denuncia

1.   In caso di denuncia del presente protocollo, la parte interessata notifica per iscritto all’altra parte la propria intenzione di denunciare il protocollo con almeno sei (6) mesi di anticipo rispetto alla data alla quale la denuncia prende effetto.

2.   L’invio della notifica di cui al precedente paragrafo comporta l’avvio di consultazioni tra le parti.

Articolo 14

Obblighi in caso di scadenza o denuncia del protocollo

1.   In caso di scadenza del protocollo o di denuncia dello stesso, di cui all'articolo 12, gli armatori di navi dell'Unione europea continuano a rispondere di eventuali violazioni dell'accordo di partenariato nel settore della pesca o del presente protocollo o delle leggi delle Seychelles intervenute anteriormente alla scadenza o denuncia del presente protocollo, come pure dei canoni di licenza o di altri importi non pagati al momento della scadenza o della denuncia.

2.   Se necessario, le due parti proseguono il monitoraggio dell'attuazione del sostegno strutturale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del presente protocollo.

Articolo 15

Applicazione provvisoria

Il presente protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dal 18 gennaio 2014.

Articolo 16

Entrata in vigore

Il presente protocollo entra in vigore alla data in cui le parti si notificano l’espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

Съставено в Брюксел на осемнадесети декември две хиляди и тринадесета година.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de diciembre de dos mil trece.

V Bruselu dne osmnáctého prosince dva tisíce třináct.

Udfærdiget i Bruxelles den attende december to tusind og tretten.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Dezember zweitausenddreizehn.

Kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta detsembrikuu kaheksateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δεκατρία.

Done at Brussels on the eighteenth day of December in the year two thousand and thirteen.

Fait à Bruxelles, le dix-huit décembre deux mille treize.

Sastavljeno u Bruxellesu osamnaestog prosinca dvije tisuće trinaeste.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto dicembre duemilatredici.

Briselē, divi tūkstoši trīspadsmitā gada astoņpadsmitajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai tryliktų metų gruodžio aštuonioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenharmadik év december havának tizennyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmintax-il jum ta’ Diċembru tas-sena elfejn u tlettax.

Gedaan te Brussel, de achttiende december tweeduizend dertien.

Sporządzono w Brukseli dnia osiemnastego grudnia roku dwa tysiące trzynastego.

Feito em Bruxelas, em dezoito de dezembro de dois mil e treze.

Întocmit la Bruxelles la optsprezece decembrie două mii treisprezece.

V Bruseli osemnásteho decembra dvetisíctrinásť.

V Bruslju, dne osemnajstega decembra leta dva tisoč trinajst.

Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakolmetoista.

Som skedde i Bryssel den artonde december tjugohundratretton.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Република Сейшели

Por la República de Seychelles

Za Seychelskou republiku

For Republikken Seychellerne

Für die Republik Seychellen

Seišelli Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία των Σεϋχελλών

For the Republic of Seychelles

Pour la République des Seychelles

Za Republiku Sejšele

Per la Repubblica delle Seychelles

Seišelu Salu Republikas vārdā –

Seišelių Respublikos vardu

A Seychelle Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tas-Seychelles

Voor de Republiek der Seychellen

W imieniu Republiki Seszeli

Pela República das Seicheles

Pentru Republica Seychelles

Za Seychelskú republiku

Za Republiko Sejšeli

Seychellien tasavallan puolesta

För Republiken Seychellerna

Image


ALLEGATO

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI PESCA DA PARTE DELLE NAVI DELL'UNIONE EUROPEA NELLE ACQUE DELLE SEYCHELLES

CAPO I

MISURE DI GESTIONE

Sezione 1

Richiesta e rilascio delle autorizzazioni di pesca

1.

Possono ottenere una autorizzazione di pesca nelle acque delle Seychelles soltanto le navi dell'Unione europea che ne hanno diritto a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles.

2.

Per «autorizzazione di pesca» si intende il diritto valido o la licenza di praticare attività di pesca in conformità ai termini dell'autorizzazione di pesca stabilita dal protocollo.

3.

L'armatore, il comandante e la stessa nave dell'Unione europea detengono questo diritto se non è stato loro interdetto l'esercizio dell'attività di pesca nelle Seychelles. Essi devono essere in regola con la normativa delle Seychelles e devono avere assolto tutti i precedenti obblighi derivanti dalla loro attività di pesca nelle Seychelles nell'ambito degli accordi di pesca conclusi con l'Unione europea. Essi devono inoltre ottemperare al regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio relativo alle autorizzazioni di pesca.

4.

Tutte le navi dell'Unione europea che chiedono una autorizzazione di pesca sono rappresentate da un rappresentante residente nelle Seychelles. La domanda di autorizzazione di pesca reca il nome e l’indirizzo di tale rappresentante.

5.

Le autorità competenti dell'Unione europea presentano alle autorità competenti delle Seychelles, come prevede l'articolo 2 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca, una domanda di autorizzazione di pesca per ogni nave che intende esercitare attività di pesca in virtù del suddetto accordo almeno venti giorni prima della data di inizio del periodo di validità.

6.

Se una domanda di autorizzazione di pesca non è stata presentata prima del periodo di validità di cui al punto 5, può essere presentata dall'armatore attraverso l'UE durante il periodo di validità stesso, entro venti giorni dall'inizio delle attività di pesca. In tal caso gli armatori versano l'intero anticipo dovuto per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione di pesca.

7.

Le domande di autorizzazione sono presentate all'autorità competente delle Seychelles su un formulario redatto secondo il modello riportato nell'appendice 1 e sono accompagnate dai seguenti documenti:

a)

la prova del pagamento dell'anticipo per il periodo di validità della autorizzazione di pesca;

b)

qualsiasi altro documento o attestato previsto dalle disposizioni specifiche applicabili in funzione del tipo di nave in virtù del presente protocollo.

8.

Il pagamento del canone è effettuato sul conto specificato dalle autorità delle Seychelles.

9.

Il canone comprende tutte le tasse nazionali e locali, escluse le tasse portuali e gli oneri per prestazioni di servizi.

10.

Le autorizzazioni per tutte le navi sono rilasciate dall'autorità competente delle Seychelles agli armatori o ai loro rappresentanti entro quindici giorni dal ricevimento della documentazione prevista al punto 7.

Una copia delle autorizzazioni di pesca è inviata alla delegazione della Commissione europea competente per le Seychelles.

11.

L’autorizzazione di pesca è rilasciata per una nave determinata e non è trasferibile tranne in caso di forza maggiore, come indicato al punto 12 infra.

12.

Se viene provata la forza maggiore, su richiesta dell'Unione europea, l'autorizzazione di pesca di una nave è trasferita, per il periodo di validità residuo, a un’altra nave avente caratteristiche simili, senza che debba essere versato un nuovo canone. Tuttavia, per i pescherecci con palangari, se il tonnellaggio di stazza lorda (TSL) della nave sostitutiva è superiore, la differenza di canone andrà pagata pro rata temporis.

13.

L'armatore della nave da sostituire, o il suo rappresentante, consegna la autorizzazione di pesca annullata all'autorità competente delle Seychelles tramite la delegazione dell'Unione europea competente per le Seychelles.

14.

La data di inizio di validità della nuova autorizzazione di pesca è quella in cui l'armatore consegna l'autorizzazione annullata all'autorità competente delle Seychelles. Il trasferimento dell'autorizzazione di pesca è notificato alla delegazione della Commissione europea competente per le Seychelles.

15.

L'autorizzazione di pesca deve trovarsi sempre a bordo della nave, nonostante le disposizioni di cui al capo VII, Controllo, punto 1, del presente allegato.

Sezione 2

Condizioni relative all'autorizzazione di pesca - canoni e anticipi

1.

Le autorizzazioni di pesca sono valide per un anno, dalla data di inizio dell'applicazione provvisoria del protocollo e sono rinnovabili, a condizione che vengano soddisfatte le condizioni esposte alla sezione 1 supra.

2.

I canoni a carico degli armatori sono calcolati sulla base del seguente tasso per tonnellata di pesce catturato:

 

per il primo anno di applicazione del protocollo, 55 EUR per tonnellata;

 

per il secondo anno di applicazione del protocollo, 60 EUR per tonnellata;

 

per il terzo anno di applicazione del protocollo, 65 EUR per tonnellata;

 

per il quarto e quinto anno di applicazione del protocollo, 70 EUR per tonnellata;

 

per il sesto anno di applicazione del protocollo, 75 EUR per tonnellata.

3.

Al momento della presentazione della domanda di rilascio dell'autorizzazione di pesca alle autorità delle Seychelles, gli armatori sono tenuti al versamento degli anticipi sottoriportati:

a)

Navi con reti a circuizione per la pesca del tonno

 

Per il primo anno di applicazione del protocollo l'anticipo è fissato a 38 500 EUR, ovvero l'equivalente di 55 EUR per tonnellata per 700 tonnellate di tonnidi o specie affini catturate nelle zone di pesca delle Seychelles.

 

Per il secondo anno di applicazione del protocollo l'anticipo è fissato a 42 000 EUR, ovvero l'equivalente di 60 EUR per tonnellata per 700 tonnellate di tonnidi o specie affini catturate nelle zone di pesca delle Seychelles.

 

Per il terzo anno di applicazione del protocollo l'anticipo è fissato a 45 500 EUR, ovvero l'equivalente di 65 EUR per tonnellata per 700 tonnellate di tonnidi o specie affini catturate nelle zone di pesca delle Seychelles.

 

Per il quarto e quinto anno di applicazione del protocollo l'anticipo è fissato a 49 000 EUR, ovvero l'equivalente di 70 EUR per tonnellata per 700 tonnellate di tonnidi o specie affini catturate nelle zone di pesca delle Seychelles.

 

Per il sesto anno di applicazione del protocollo l'anticipo è fissato a 52 500 EUR, ovvero l'equivalente di 75 EUR per tonnellata per 700 tonnellate di tonnidi o specie affini catturate nelle zone di pesca delle Seychelles.

b)

Pescherecci con palangari (al di sopra di 250 GRT)

 

Per il primo anno di applicazione del protocollo l'anticipo è fissato a 6 600 EUR, ovvero l'equivalente di 55 EUR per tonnellata per 120 tonnellate di tonnidi o specie affini catturate nelle zone di pesca delle Seychelles.

 

Per il secondo anno di applicazione del protocollo l'anticipo è fissato a 7 200 EUR, ovvero l'equivalente di 60 EUR per tonnellata per 120 tonnellate di tonnidi o specie affini catturate nelle zone di pesca delle Seychelles.

 

Per il terzo anno di applicazione del protocollo l'anticipo è fissato a 7 800 EUR, ovvero l'equivalente di 65 EUR per tonnellata per 120 tonnellate di tonnidi o specie affini catturate nelle zone di pesca delle Seychelles.

 

Per il quarto e quinto anno di applicazione del protocollo l'anticipo è fissato a 8 400 EUR, ovvero l'equivalente di 70 EUR per tonnellata per 120 tonnellate di tonnidi o specie affini catturate nelle zone di pesca delle Seychelles.

 

Per il sesto anno di applicazione del protocollo l'anticipo è fissato a 9 000 EUR, ovvero l'equivalente di 75 EUR per tonnellata per 120 tonnellate di tonnidi o specie affini catturate nelle zone di pesca delle Seychelles.

c)

Pescherecci con palangari (al di sotto di 250 GRT)

 

Per il primo anno di applicazione del protocollo l'anticipo è fissato a 4 950 EUR, ovvero l'equivalente di 55 EUR per tonnellata per 90 tonnellate di tonnidi o specie affini catturate nelle zone di pesca delle Seychelles.

 

Per il secondo anno di applicazione del protocollo l'anticipo è fissato a 5 400 EUR, ovvero l'equivalente di 60 EUR per tonnellata per 90 tonnellate di tonnidi o specie affini catturate nelle zone di pesca delle Seychelles.

 

Per il terzo anno di applicazione del protocollo l'anticipo è fissato a 5 850 EUR, ovvero l'equivalente di 65 EUR per tonnellata per 90 tonnellate di tonnidi o specie affini catturate nelle zone di pesca delle Seychelles.

 

Per il quarto e quinto anno di applicazione del protocollo l'anticipo è fissato a 6 300 EUR, ovvero l'equivalente di 70 EUR per tonnellata per 90 tonnellate di tonnidi o specie affini catturate nelle zone di pesca delle Seychelles.

 

Per il sesto anno di applicazione del protocollo l'anticipo è fissato a 6 750 EUR, ovvero l'equivalente di 75 EUR per tonnellata per 90 tonnellate di tonnidi o specie affini catturate nelle zone di pesca delle Seychelles.

4.

In circostanze eccezionali connesse a fenomeni di pirateria, che rappresentano una grave minaccia sotto il profilo della sicurezza per le navi che operano nell'ambito dell'accordo di partenariato nel settore della pesca obbligandole ad abbandonare l'Oceano Indiano, le parti studiano la possibilità di applicare pagamenti pro rata temporis su base individuale su singole richieste da parte degli armatori inviate attraverso la Commissione europea.

5.

Le autorità delle Seychelles effettuano il computo dei canoni dovuti per l'anno civile precedente sulla base delle dichiarazioni di cattura presentate dai pescherecci dell'Unione europea e delle altre informazioni da esse detenute.

6.

Detto computo è inviato anteriormente al 31 marzo dell'anno in corso alla Commissione, che lo trasmette, anteriormente al 15 aprile, simultaneamente agli armatori e alle autorità nazionali degli Stati membri interessati.

7.

Qualora contestino il computo presentato dalle autorità delle Seychelles, gli armatori possono consultare gli istituti scientifici competenti per la verifica delle statistiche relative alle catture, quali l’IRD (Institut de Recherche pour le Développement), l’IEO (Instituto Español de Oceanografia) e l’IPIMAR (Instituto de Investigação das Pescas e do Mar), e concertarsi quindi con le autorità delle Seychelles, che ne informano la Commissione, per definire il computo definitivo anteriormente al 31 maggio dell’anno in corso. Qualora entro tale data gli armatori non abbiano formulato osservazioni entro tale data, il computo presentato dalle autorità delle Seychelles è considerato definitivo. Se il computo definitivo è inferiore all'ammontare dell'anticipo di cui al punto 2, l'importo residuo corrispondente non viene rimborsato all'armatore.

Sezione 3

Navi di appoggio

1.

Le navi di appoggio alle navi da pesca dell'Unione europea che operano nell'ambito del presente protocollo sono soggette alle stesse disposizioni, canoni e condizioni applicabili alle altre navi nell'ambito della legislazione scritta delle Seychelles. In caso di eventuali modifiche delle disposizioni, dei canoni e delle condizioni, le Seychelles ne informano la Commissione prima della loro entrata in vigore.

2.

Le navi di appoggio battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea sono soggette alla stessa procedura che regola la trasmissione delle domande di autorizzazione di pesca descritta alla Sezione 1 sopra, nella misura in cui è applicabile.

CAPO II

ZONE DI PESCA

1.

Le zone di pesca sono definite come la ZEE delle Seychelles, ad eccezione delle zone soggette a limitazioni o divieti. Nell'appendice 2 sono riportate le coordinate della ZEE delle Seychelles e delle zone soggette a limitazioni o divieti.

2.

Al fine di non nuocere alla pesca artigianale nelle acque delle Seychelles, le navi dell'Unione europea non sono autorizzate a pescare all'interno delle zone soggette a limitazioni o divieti in virtù della legislazione delle Seychelles, quale definita nell'appendice 2, punto 2, le cui posizioni geografiche sono comunicate ai rappresentanti o agli agenti degli armatori.

CAPO III

MONITORAGGIO

Sezione 1

Sistema di registrazione delle catture

1.

Tutte le navi autorizzate a pescare nelle acque delle Seychelles nell'ambito dell'accordo di partenariato nel settore della pesca sono tenute a notificare le rispettive catture all'autorità competente delle Seychelles secondo le modalità in appresso specificate, fino a quando entrambe le parti non abbiano attuato il sistema elettronico di dichiarazione delle catture (ERS).

1.1

Per ciascuna bordata nelle acque delle Seychelles, le navi dell'Unione europea provviste di autorizzazione alla pesca nelle acque medesime sono tenute a compilare ogni giorno una scheda di computo delle catture conforme ai modelli riportati nelle appendici 3 e 4. Le schede devono essere compilate anche in assenza di catture. Le schede sono compilate in modo leggibile e firmate dal comandante della nave o dal suo rappresentante.

1.2

Quando si trovano nelle acque delle Seychelles, le navi dell'Unione europea comunicano ogni tre (3) giorni alla autorità competenti di tale paese le informazioni richieste nel formato di cui all'appendice 5.

1.3

Per quanto riguarda la presentazione delle schede di computo delle catture di cui ai punti 1.1 e 1.3, le navi dell'Unione europea sono tenute:

nel caso in cui facciano scalo a Victoria, a consegnare la scheda compilata alle autorità delle Seychelles entro cinque (5) giorni dall'arrivo e comunque prima di lasciare il porto se la partenza avviene prima che siano trascorsi cinque giorni;

negli altri casi, a trasmettere la scheda compilata alle autorità delle Seychelles entro quattordici (14) giorni dall'arrivo in un porto diverso da Victoria.

1.4

Copie delle schede di computo delle catture devono essere inviate contemporaneamente agli istituti scientifici di cui al capo I, sezione 2, punto 6, entro lo stesso arco di tempo previsto al punto 1.2 supra.

2.

Per quanto riguarda i periodi nei quali la nave non si trova nella ZEE delle Seychelles, nella scheda è inserita la dicitura «Fuori dalle acque delle Seychelles».

3.

Le due parti si impegnano ad attuare entro il 1o giugno 2014 un sistema per lo scambio elettronico di dati sulle catture e le comunicazioni in relazione alle attività di pesca delle navi dell'Unione europea nelle acque delle Seychelles, come stabilito negli orientamenti dell'appendice 6.

4.

Dopo l'introduzione del sistema elettronico di dichiarazione delle catture, in caso di problemi tecnici o di malfunzionamento, le dichiarazioni relative alle catture vengono effettuate in conformità del punto 1 supra.

Sezione 2

Comunicazione delle catture: entrata e uscita dalle acque delle seychelles

1.

Ai fini del presente allegato, la durata della bordata di una nave dell'Unione europea è definita come segue:

il periodo compreso tra un'entrata e un'uscita dalle acque delle Seychelles, oppure;

il periodo compreso tra un'entrata nelle acque delle Seychelles e un trasbordo, oppure;

il periodo compreso tra un'entrata nelle acque delle Seychelles e uno sbarco nelle Seychelles.

2.

Le navi dell'Unione europea notificano alle autorità competenti delle Seychelles, con un anticipo minimo di (6) ore, la propria intenzione di entrare nelle acque delle Seychelles o di uscirne; durante le attività di pesca nelle acque delle Seychelles, inoltre, esse notificano loro ogni tre giorni le catture effettuate nel periodo considerato.

3.

Nel notificare l'entrata o l'uscita, le navi comunicano altresì la propria posizione al momento della comunicazione nonché i quantitativi e le specie delle catture detenute a bordo. Tali comunicazioni sono effettuate secondo il modello che figura all'appendice 5, via fax o per posta elettronica, all'indirizzo indicato nell'appendice medesima.

4.

Le autorità delle Seychelles possono esentare i pescherecci con palangari di superficie che non dispongono delle attrezzature di comunicazione adatte dall'obbligo di comunicare le informazioni nel formato di cui all'appendice 4, menzionato al punto precedente, autorizzandoli a comunicare tali informazioni via radio mediante la frequenza indicata nell'appendice 7, punto 3.

5.

I pescherecci dell'Unione europea sorpresi a praticare attività di pesca senza averne informato le autorità competenti delle Seychelles sono considerati sprovvisti di autorizzazione di pesca. In tal caso si applicano le sanzioni indicate al capo VIII, punto 1.1.

Sezione 3

Sbarco

1.

Il porto designato per le attività di sbarco nelle Seychelles è Victoria, Mahé.

2.

Le navi che desiderano sbarcare le catture nei porti designati delle Seychelles comunicano alle autorità competenti delle Seychelles, con almeno 24 ore di anticipo, le seguenti informazioni:

a)

il porto di sbarco;

b)

il nome e l'IRCS della nave che effettua lo sbarco;

c)

la data e l’ora dello sbarco;

d)

il quantitativo da sbarcare in chilogrammi, ripartito per specie (arrotondato ai 100 chilogrammi più vicini);

e)

la forma di presentazione dei prodotti.

3.

Gli sbarchi sono considerati un'uscita dalle acque delle Seychelles di cui alla sezione 2.1. Le navi devono pertanto trasmettere alle autorità competenti delle Seychelles le dichiarazioni di sbarco entro ventiquattro (24) ore dal completamento dello stesso o, in ogni caso, prima che la nave cedente lasci il porto, se ciò avviene prima che siano trascorse ventiquattro ore.

4.

Le tonniere con reti a circuizione fanno in modo di fornire il tonno all'industria conserviera delle Seychelles e/o all'industria locale ai prezzi del mercato internazionale.

5.

Le tonniere con reti a circuizione che effettuano sbarchi nel porto di Victoria fanno in modo di mettere a disposizione localmente le catture accessorie ai prezzi del mercato locale.

Sezione 4

Trasbordo

1.

Le navi che intendono trasbordare catture nelle acque delle Seychelles effettuano tale operazione unicamente nei porti delle Seychelles. Le operazioni di trasbordo in mare sono vietate e chiunque contravvenga a questa disposizione incorre nelle sanzioni previste dalla normativa vigente nelle Seychelles.

2.

Gli armatori o i loro agenti comunicano alle autorità competenti delle Seychelles, con almeno 24 ore di anticipo, le seguenti informazioni:

a)

il porto di trasbordo o la zona in cui avviene il trasbordo;

b)

il nome e l'IRCS della nave cedente;

c)

il nome e l'IRCS della nave ricevente e/o nave frigorifera che effettua lo sbarco;

d)

la data e l’ora del trasbordo;

e)

il quantitativo da trasbordare in chilogrammi, ripartito per specie (arrotondato ai 100 chilogrammi più vicini);

f)

la forma di presentazione dei prodotti.

3.

I trasbordi sono considerati un'uscita dalle acque delle Seychelles di cui alla sezione 2.1. Le navi comunicano alle autorità competenti delle Seychelles le dichiarazioni di cattura entro ventiquattro (24) ore dal completamento del trasbordo o, in ogni caso, prima che la nave cedente lasci il porto, se ciò avviene prima che siano trascorse ventiquattro ore.

Sezione 5

Sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS)

Per quanto riguarda il sistema di controllo dei pescherecci via satellite, tutti i pescherecci dell'UE che svolgono, o intendono svolgere, attività di pesca nelle zone di pesca della ZEE delle Seychelles nell'ambito del presente accordo devono essere conformi alle disposizioni dell'appendice 8.

CAPO IV

IMBARCO DI MARINAI

1.

Durante la bordata nelle acque delle Seychelles ciascuna tonniera con reti a circuizione imbarca almeno due marinai qualificati delle Seychelles designati dal rappresentante della nave, d'intesa con l'armatore, scegliendoli fra quelli compresi in un elenco presentato dall'autorità competente delle Seychelles. Le linee guida per l'imbarco di marinai delle Seychelles sulle navi dell'Unione europea figurano nell'appendice 9.

2.

Al momento dell'entrata in vigore del protocollo e, successivamente, con cadenza annuale, le autorità competenti forniscono agli armatori o ai loro rappresentanti una copia dell'elenco dei marinai qualificati designati dalle Seychelles. Le autorità competenti comunicano immediatamente (e comunque entro un massimo di quarantotto ore) agli armatori o ai loro rappresentanti le eventuali modifiche apportate a tale elenco. Se gli armatori o i loro rappresentanti non sono in grado di assumere marinai qualificati, il peschereccio viene sollevato da questo obbligo e dagli obblighi ad esso connessi a norma del presente capo, e in particolare da quelli del successivo punto 10.

3.

Se possibile, in sostituzione dell'obbligo di imbarcare due marinai delle Seychelles, gli armatori fanno in modo di imbarcare due tirocinanti. I due tirocinanti qualificati possono essere designati dal rappresentante del peschereccio, in accordo con l'armatore, sulla base di un elenco di nomi presentato dalle autorità delle Seychelles.

4.

Gli armatori fanno il possibile per imbarcare ulteriori marinai delle Seychelles.

5.

L'armatore o il suo rappresentante comunica all'autorità competente delle Seychelles i nominativi e i dati personali dei marinai delle Seychelles che possono essere imbarcati sulla nave in questione, specificandone le mansioni.

6.

La Dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro si applica di diritto ai marinai imbarcati su navi dell'Unione europea. Ciò vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l’eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.

7.

In caso di imbarco di marinai delle Seychelles, i loro contratti di lavoro sono conclusi tra i rappresentanti degli armatori e i marinai e/o i loro sindacati o rappresentanti di concerto con le autorità competenti delle Seychelles. Tali contratti garantiscono ai marinai l'iscrizione al regime di previdenza sociale pertinente, che comprende un'assicurazione su vita, malattia e infortuni, nonché i benefici pensionistici, come pure la retribuzione di base da corrispondere a norma delle disposizioni del presente accordo. Una copia del contratto è consegnata ai firmatari.

8.

In caso di imbarco di marinai delle Seychelles, la loro retribuzione è corrisposta dagli armatori. Le condizioni retributive di base, ovvero il salario minimo al netto dei bonus, garantite ai marinai delle Seychelles sono fissate sulla base della legislazione delle Seychelles o sulla base degli standard minimi fissati dall'OIL. Le condizioni salariali minime non possono essere inferiori a quelle che si applicano per mansioni analoghe agli equipaggi delle Seychelles e, in ogni caso, a quanto previsto dalle norme dell'OIL.

9.

Ai fini dell'attuazione e dell'applicazione della legislazione sul lavoro delle Seychelles, il rappresentante dell'armatore ne è considerato il rappresentante locale. Il contratto stipulato tra il rappresentante e i marinai include anche le condizioni di rimpatrio e le prestazioni pensionistiche cui hanno diritto i marinai.

10.

I marinai occupati a bordo di navi dell'Unione europea sono tenuti a presentarsi al comandante della nave il giorno precedente a quello proposto per l'imbarco. Se un marinaio non si presenta alla data e all'ora previste per l'imbarco, l'armatore sarà automaticamente dispensato dall'obbligo di imbarcarlo.

11.

Se il numero di marinai o tirocinanti qualificati delle Seychelles a bordo di tonniere con reti a circuizione non raggiunge il livello minimo previsto al punto 1 per ragioni diverse da quelle contemplate al punto 9, gli armatori sono tenuti a versare un importo forfettario corrispondente al numero di giorni nei quali la loro flotta ha operato nelle acque delle Seychelles, prendendo come riferimento l'entrata della prima nave e l'uscita dell'ultima, moltiplicato per l'importo giornaliero fisso di 20 euro. L'importo forfettario è versato alle autorità delle Seychelles non oltre novanta giorni dalla fine del periodo di validità dell'autorizzazione di pesca.

CAPO V

OSSERVATORI

1.

Le parti riconoscono l'importanza di rispettare gli obblighi della risoluzione 11/04 della Commissione per il tonno dell'Oceano indiano (CTOI) per quanto riguarda il Programma di osservatori scientifici.

2.

A fini di conformità, le disposizioni sugli osservatori sono le seguenti, tranne nel caso di limitazioni spaziali dovute a motivi di sicurezza.

2.1

Le navi autorizzate a praticare attività di pesca nelle acque delle Seychelles nell'ambito dell'accordo di partenariato imbarcano gli osservatori designati dalle autorità delle Seychelles alle condizioni precisate di seguito.

2.1.1

Su richiesta delle autorità delle Seychelles, i pescherecci dell'Unione europea imbarcano, se possibile, un osservatore nel quadro di un programma regionale di osservazione.

2.1.2

Le autorità delle Seychelles redigono l'elenco delle navi designate per imbarcare un osservatore, nonché l'elenco degli osservatori designati per l'imbarco. Tali elenchi devono essere mantenuti aggiornati. I suddetti elenchi vengono comunicati alla Commissione europea al momento in cui vengono redatti e, successivamente, ogni tre mesi, con gli eventuali aggiornamenti.

2.1.3

Le autorità competenti delle Seychelles comunicano agli armatori interessati, o ai loro rappresentanti, il nome dell'osservatore designato per essere imbarcato sulle rispettive navi; tale comunicazione è effettuata non oltre quindici giorni prima della data prevista per l'imbarco dell'osservatore.

3.

La durata della permanenza a bordo dell'osservatore è fissata dalle autorità delle Seychelles, ma in linea di massima non deve superare il tempo necessario all'espletamento delle sue funzioni, salvo nei casi in cui l'osservatore sia designato nel quadro di un programma regionale di osservazione e resti a bordo per svolgere i compiti che gli incombono nel contesto del programma. La durata di permanenza a bordo è comunicata dall'autorità competente delle Seychelles agli armatori o ai loro rappresentanti all'atto della notifica del nome dell'osservatore designato per l'imbarco.

4.

Le condizioni d'imbarco dell'osservatore sono stabilite di comune accordo dall'armatore o dal suo rappresentante e dalle autorità delle Seychelles dopo la notifica dell'elenco delle navi designate.

5.

Gli armatori interessati comunicano entro due settimane e con un preavviso di dieci giorni le date e i porti delle Seychelles previsti per l'imbarco degli osservatori.

6.

In caso di imbarco in un porto straniero, le spese di viaggio dell’osservatore sono a carico dell’armatore. Se una nave avente a bordo un osservatore (o due) delle Seychelles lascia le acque di queste ultime, occorre adottare i provvedimenti atti a garantire il rimpatrio dell'osservatore nel più breve tempo possibile, a spese dell'armatore.

7.

Qualora l’osservatore non si presenti nel luogo e al momento convenuti o nelle dodici ore successive, l’armatore sarà automaticamente dispensato dall’obbligo di prenderlo a bordo.

8.

All'osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. Esso assolve i compiti di seguito elencati:

8.1

osserva le attività di pesca delle navi;

8.2

verifica la posizione delle navi impegnate in operazioni di pesca;

8.3

prende nota degli attrezzi da pesca utilizzati;

8.4

verifica i dati sulle catture effettuate nelle acque delle Seychelles riportati nel giornale di bordo;

8.5

verifica le percentuali delle catture accessorie ed effettua una stima del volume dei rigetti;

8.6

comunica settimanalmente via fax, per posta elettronica o con altri mezzi di comunicazione i dati di pesca, compreso il volume delle catture principali e accessorie effettuate nelle acque delle Seychelles e detenute a bordo.

9.

Il comandante fa quanto ragionevolmente possibile per garantire l'incolumità e il benessere degli osservatori durante la loro permanenza a bordo.

10.

L'osservatore gode di tutte le agevolazioni necessarie per l'esercizio delle sue funzioni. Il comandante mette a sua disposizione i mezzi di comunicazione necessari per lo svolgimento delle sue mansioni, nonché i documenti inerenti alle attività di pesca della nave, compresi il giornale di bordo e il libro di navigazione, e gli consente di accedere alle varie parti della nave nella misura necessaria all'espletamento dei compiti di sua competenza.

11.

Durante la permanenza a bordo, l'osservatore:

11.1

adotta le disposizioni necessarie affinché le condizioni del suo imbarco e la sua presenza a bordo non interrompano né ostacolino le operazioni di pesca;

11.2

rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo, nonché la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave.

12.

Al termine del periodo di osservazione e prima dello sbarco l'osservatore redige e firma un rapporto di attività, trasmesso alle autorità competenti delle Seychelles con copia alla Commissione europea, che viene firmato dagli osservatori. Una copia del rapporto è consegnata al comandante della nave al momento dello sbarco dell'osservatore.

13.

Le spese di vitto e alloggio dell'osservatore sono a carico dell'armatore, che gli garantisce condizioni analoghe a quelle riservate agli ufficiali.

14.

La retribuzione e le relative imposte dell'osservatore sono a carico delle autorità competenti delle Seychelles.

CAPO VI

ATTREZZATURE PORTUALI E USO DI FORNITURE E SERVIZI

Per quanto possibile i pescherecci dell'Unione europea si procurano nelle Seychelles le forniture e i servizi necessari per le loro operazioni. Le autorità delle Seychelles stabiliscono, d'intesa con gli armatori, le condizioni d'impiego delle attrezzature portuali ed eventualmente delle forniture e dei servizi.

CAPO VII

CONTROLLO

Le navi sono tenute a rispettare le leggi scritte delle Seychelles per quanto riguarda gli attrezzi da pesca, le relative specifiche e qualsiasi altra misura tecnica applicabile alle loro attività di pesca, nonché le misure in materia di conservazione, gestione e di altro tipo adottate dalla CTOI.

1.   Elenco dei pescherecci

L'Unione europea tiene un elenco aggiornato delle navi cui è rilasciata una autorizzazione di pesca in conformità delle disposizioni del presente protocollo. Tale elenco è notificato alle autorità delle Seychelles preposte al controllo della pesca subito dopo che è stato redatto e in occasione di ogni successivo aggiornamento.

2.   Procedure di controllo

2.1

I comandanti delle navi dell'Unione europea impegnate in attività di pesca nelle acque delle Seychelles collaborano con qualsiasi funzionario - autorizzato e debitamente identificato - delle Seychelles incaricato dell'ispezione e del controllo delle attività di pesca.

2.2

Al fine di agevolare lo svolgimento delle procedure di ispezione in sicurezza, senza arrecare pregiudizio alla legislazione delle Seychelles, il fermo deve avvenire in modo che le piattaforme di ispezione e gli ispettori siano identificati in quanto ufficiali autorizzati dalle Seychelles.

2.3

Le Seychelles mettono a disposizione dell'Unione europea un elenco di tutte le piattaforme di ispezione utilizzate per le ispezioni in mare, conformemente alle raccomandazioni dell'accordo UNFSA della FAO. L'elenco deve comprendere tra l'altro:

i nomi della navi pattuglia (FPV);

informazioni dettagliate sulle navi pattuglia;

fotografie delle navi pattuglia.

2.4

Le Seychelles possono, su richiesta, autorizzare l'Unione europea, o un organo da questa designato, ad autorizzare ispettori dell'UE a osservare le attività delle navi dell'Unione europea, tra cui i trasbordi, durante controlli effettuati a terra.

2.5

Quando l'ispezione è stata completata e l'ispettore ha firmato la relativa relazione, quest'ultima è messa a disposizione del comandante che può firmarla e apporvi eventuali commenti e osservazioni. Tale firma non pregiudica i diritti delle parti in eventuali procedimenti di infrazione. Prima di lasciare la nave gli ispettori consegnano una copia della relazione di ispezione al comandante della nave.

2.6

La presenza a bordo dei funzionari autorizzati non deve superare il tempo necessario per lo svolgimento delle loro mansioni.

3.   I comandanti delle navi dell'Unione europea impegnate in operazioni di sbarco o di trasbordo in un porto delle Seychelles consentono agli ispettori delle Seychelles di procedere al controllo di tali operazioni e ne agevolano l'operato.

4.   In caso di violazione delle disposizioni del presente capo il governo delle Seychelles si riserva il diritto di sospendere l'autorizzazione di pesca della nave contravventrice sino ad espletamento delle formalità e di applicare la sanzione prevista dalla vigente normativa delle Seychelles. Lo Stato membro di bandiera e la Commissione europea sono informati di tali provvedimenti.

CAPO VIII

ESECUZIONE

1.   Sanzioni

1.1

La mancata ottemperanza a una delle disposizioni dei capi che precedono, delle misure di gestione e di conservazione delle risorse biologiche o delle leggi scritte delle Seychelles, comporta l'esposizione alle sanzioni previste nelle leggi scritte delle Seychelles.

1.2

Lo Stato membro di bandiera e la Commissione europea devono essere immediatamente e pienamente informati in merito alle eventuali sanzioni e a tutte le circostanze attinenti.

1.3

Quando una sanzione assume la forma della sospensione o revoca di un'autorizzazione di pesca, durante il periodo di validità residuo della autorizzazione di pesca che è stata sospesa o revocata, la Commissione europea può chiedere un'altra autorizzazione di pesca che sarebbe stata altrimenti applicabile, per una nave di un altro armatore.

2.   Fermo e sequestro di pescherecci

Le autorità delle Seychelles informano immediatamente, e comunque entro un termine massimo di quarantotto ore, la delegazione dell'Unione europea competente per le Seychelles e lo Stato di bandiera dell'Unione europea, del fermo di qualsiasi nave da pesca operante nell'ambito dell'accordo di partenariato nel settore della pesca e trasmettono una copia della relazione sulle circostanze e i motivi all'origine del fermo e/o sequestro.

3.   Procedura di scambio di informazioni in caso di fermo e/o sequestro

3.1

Pur rispettando i termini e le procedure dei procedimenti legali previsti dalle leggi scritte delle Seychelles relativi al fermo e/o sequestro, si tiene una riunione di consultazione, al ricevimento delle suddette informazioni, tra la Commissione europea e le autorità competenti delle Seychelles, alla quale partecipa possibilmente anche un rappresentante dello Stato membro interessato.

3.2

Nel corso di tale concertazione le parti si scambiano ogni documento o informazione utile a chiarire le circostanze dei fatti constatati. L'armatore o il suo rappresentante è informato dell'esito della concertazione e delle eventuali conseguenze del fermo e/o sequestro.

4.   Risoluzione del fermo e/o sequestro

4.1

Viene fatto un tentativo di risolvere la presunta infrazione in via amichevole. Tale procedura deve concludersi entro tre giorni lavorativi dal fermo e/o sequestro, in conformità delle leggi scritte delle Seychelles.

4.2

In caso di soluzione in via amichevole l’importo dell’ammenda applicata è determinato in conformità delle leggi scritte delle Seychelles. Se una soluzione in via amichevole non è possibile, è avviato il procedimento legale.

4.3

Il fermo della nave viene revocato e il suo comandante sollevato dalle accuse dopo che gli obblighi previsti dalla composizione amichevole sono stati soddisfatti e il procedimento legale sia giunto al termine.

5.   La Commissione europea, attraverso la delegazione dell'Unione europea, viene tenuta al corrente dei procedimenti avviati e delle sanzioni applicate.

Appendici

Appendice 1 - Modulo di domanda di autorizzazione di pesca

Appendice 2 - Coordinate geografiche

1)

ZEE delle Seychelles

2)

Settori soggetti a divieti o restrizioni

Appendice 3 - Giornale di pesca - Tonniere con reti a circuizione

Appendice 4 - Giornale di pesca - Pescherecci con palangari

Appendice 5 - Formato di comunicazione delle relazioni

Appendice 6 - Orientamenti quadro ERS

Appendice 7 - Informazioni di contatto alle Seychelles

1)

Autorità delle Seychelles responsabile per la pesca

2)

Autorità di autorizzazione delle Seychelles

3)

Centro di controllo della pesca (CCP) delle Seychelles

Appendice 8 - Quadro VMS

Appendice 9 - Linee guida per l'imbarco di marinai delle Seychelles sui pescherecci dell'Unione europea con reti a circuizione

Appendice 1

AUTORITÀ DI AUTORIZZAZIONE DELLE SEYCHELLES

Domanda di autorizzazione di pesca per una nave straniera

Image

Image

Appendice 2

1.   Coordinate geografiche

ZEE delle Seychelles

Punto

Latitudine

Longitudine

1

07° 46′ S

43° 15′ E

2

06° 04′ S

46° 41′ E

3

06° 19′ S

47° 49′ E

4

06° 30′ S

48° 40′ E

5

05° 41′ S

49° 57′ E

6

04° 32′ S

50° 04′ E

7

01° 38′ S

52° 36′ E

8

00° 29′ S

56° 03′ E

9

02° 39′ S

58° 48′ E

10

04° 01′ S

59° 15′ E

11

05° 34′ S

59° 09′ E

12

07° 10′ S

59° 30′ E

13

08° 27′ S

59° 22′ E

14

08° 33′ S

58° 23′ E

15

08° 45′ S

56° 25′ E

16

08° 56′ S

54° 30′ E

17

09° 39′ S

53° 53′ E

18

12° 17′ S

53° 49′ E

19

12° 47′ S

53° 14′ E

20

11° 31′ S

50° 29′ E

21

11° 05′ S

50° 42′ E

22

10° 17′ S

49° 26′ E

23

11° 01′ S

48° 30′ E

24

10° 47′ S

47° 33′ E

25

10° 37′ S

46° 56′ E

26

11° 12′ S

45° 47′ E

27

10° 55′ S

45° 31′ E

28

10° 27′ S

44° 51′ E

29

08° 05′ S

43° 10′ E

2.   Coordinate geografiche

Zone di pesca soggette a restrizioni e divieti nella ZEE delle Seychelles

(Quali definite nella legislazione delle Seychelles, Fisheries Act Chapter 82, edizione rivista 2010)

Zona 1 -   Mahe Island e Seychelles Bank

 

Latitudine

Longitudine

Punto '01

5° 22.0′ S

57° 23.04′ E

Punto '02

3° 40.0′ S

56° 06.9′ E

Punto '03

3° 30.0′ S

55° 11.0′ E

Punto '04

3° 55.0′ S

54° 23.0′ E

Punto '05

4° 44.0′ S

56° 08.0′ E

Punto '06

5° 38.0′ S

56° 08.0′ E

Punto '07

6° 34.04′ S

56° 02.0′ E

Punto '08

6° 34.0′ S

56° 23.0′ E, e di ritorno al punto 1, punto di inizio


Zona 2 -   Platte Island

 

Latitudine

Longitudine

Punto '01

6° 06.3′ S

55° 35.6′ E

Punto '02

5° 39.0′ S

55° 35.6′ E

Punto '03

5° 39.0′ S

55° 10.0′ E

Punto '04

5° 39.0′ S

55° 10.0′ E, e di ritorno al punto 1, punto di inizio


Zona 3 -   Coetivy Island

 

Latitudine

Longitudine

Punto '01

7° 23.0′ S

56° 25.0′ E

Punto '02

6° 53.0′ S

56° 35.0′ E

Punto '03

6° 53.0′ S

56° 06.0′ E

Punto '04

6° 06.3′ S

55° 10.0′ E, e di ritorno al punto 1, punto di inizio


Zona 4 -   Fortune Bank

 

Latitudine

Longitudine

Punto '01

7° 35.0′ S

57° 13.0′ E

Punto '02

7° 01.0′ S

56° 56.0′ E

Punto '03

7° 01.0′ S

56° 45.0′ E

Punto '04

7° 16.0′ S

56° 40.0′ E

Punto '05

7° 35.0′ S

56° 49.0′ E, e di ritorno al punto 1, punto di inizio


Zona 5 -   Amirantes Islands

 

Latitudine

Longitudine

Punto '01

5° 45.0′ S

53° 55.0′ E

Punto '02

4° 41.0′ S

53° 35.6′ E

Punto '03

4° 41.0′ S

53° 13.0′ E

Punto '04

6° 09.0′ S

52° 36.0′ E

Punto '05

6° 33.0′ S

53° 06.0′ E, e di ritorno al punto 1, punto di inizio


Zona 6 -   Alphonse Island

 

Latitudine

Longitudine

Punto '01

7° 21.5′ S

52° 56.5′ E

Punto '02

6° 48.0′ S

52° 56.5′ E

Punto '03

6° 48.0′ S

52° 32.0′ E

Punto '04

7° 21.5′ S

52° 32.0′ E, e di ritorno al punto 1, punto di inizio


Zona 7 -   Province, Farquhar e St Pierre e Wizard Reef

 

Latitudine

Longitudine

Punto '01

10° 20.0′ S

51° 29.0′ E

Punto '02

8° 39.0′ S

51° 12.0′ E

Punto '03

9° 04.0′ S

50° 28.0′ E

Punto '04

10° 30.0′ S

50° 46.0′ E, e di ritorno al punto 1, punto di inizio


Zona 8 -   Cosmoledo e Astove islands

 

Latitudine

Longitudine

Punto '01

10° 18.0′ S

48° 02.0′ E

Punto '02

9° 34.0′ S

47° 49.0′ E

Punto '03

9° 23.0′ S

47° 34.0′ E

Punto '04

9° 39.0′ S

47° 14.0′ E

Punto '05

10° 18.0′ S

47° 36.0′ E, e di ritorno al punto 1, punto di inizio


Zona 9 -   Aldabra e Assomption Islands

 

Latitudine

Longitudine

Punto '01

9° 54.0′ S

46° 44.0′ E

Punto '02

9° 10.0′ S

46° 44.0′ E

Punto '03

9° 10.0′ S

46° 01.0′ E

Punto '04

9° 59.0′ S

46° 01.0′ E, e di ritorno al punto 1, punto di inizio

Appendice 3

Scheda di dichiarazione di catture per tonniere con reti a circuizione

DEPART / SALIDA / DEPARTURE

ARRIVEE / LLEGADA / ARRIVAL

NAVIRE / BARCO / VESSEL

PATRON / PATRON / MASTER

FEUILLE

PORT / PUERTO / PORT DATE / FECHA / DATE HEURE / HORA / HOUR LOCH / CORREDERA / LOCH

PORT / PUERTO / PORT DATE / FECHA / DATE HEURE / HORA / HOUR LOCH / CORREDERA / LOCH

 

 

HOJA / SHEET No


DATE

FECHA

DATE

POSITION (chaque calée ou midi)

POSICION (cada lance o mediadia)

POSITION (each set or midday)

CALEE

LANCE

SET

CAPTURE ESTIMEE

ESTIMACION DE LA CAPTURA

ESTIMATED CATCH

ASSOCIATION

ASSOCIACION

ASSOCIATION

COMMENTAIRES

OBSERVACIONES

COMMENTS

 

COURANT

CORRIENTE

CURRENT

 

 

 

 

 

 

1

ALBACORE

RABIL

YELLOWFIN

2

LISTAO

LISTADO

SKIPJACK

3

PATUDO

PATUDO

BIGEYE

AUTRE ESPECE préciser le/les nom(s)

OTRA ESPECIE dar el/los nombre(s)

OTHER SPECIES give name(s)

REJETS préciser le/les nom(s)

DESCARTES dar el/los nombre(s)

DISCARDS give name(s)

 

 

 

 

 

 

Route/Recherche, problèmes divers, type d'épave (naturelle/artificielle, balisée, bateau), prise accessoire, taille du banc, autres associations, …

Ruta/Busca, problemas varios, tipo de objeto (natural/artificial, con baliza, barco), captura accesoria, talla del banco, otras asociaciones, …

Steaming/Searching, miscellaneous problems, log type (natural/artificial, with radio beacon, vessel), by catch, school size, other associations, …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Nom

Nombre

Name

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Nom

Nombre

Name

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une calée par ligne / Uno lance cada línea / One set by line

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA DATA

Appendice 4

Image

Appendice 5

Formato di comunicazione dei rapporti

Rapporto di entrata (COE)  (1)

Contenuto

Trasmissione

Destinazione

SFA

Codice dell'azione

COE

Nome della nave

 

IRCS

 

Posizione di entrata

LT/LG

Data e ora (UTC) di entrata

GG/MM/AAAA HH:MM

Quantitativo (Mt) di pesci a bordo

 

Yellowfin (YFT)(Albacora)

(Mt)

Bigeye Tuna (BET) Tonno obeso

(Mt)

Skipjack (SKJ) (Tonnetto striato)

(Mt)

Altro (specificare)

(Mt)


Rapporto di uscita (COX)  (2)

Contenuto

Trasmissione

Destinazione

SFA

Codice dell'azione

COX

Nome della nave

 

IRCS

 

Posizione di entrata

LT/LG

Data e ora (UTC) di uscita

GG/MM/AAAA HH:MM

Quantitativo (Mt) di pesci a bordo

 

Yellowfin (YFT) (Albacora)

(Mt)

Bigeye Tuna (BET) Tonno obeso

(Mt)

Skipjack (SKJ) (Tonnetto striato)

(Mt)

Altro (specificare)

(Mt)


Formato del rapporto sulle catture (CAT) una volta all'interno delle zone di pesca della ZEE delle Seychelles  (3)

Contenuto

Trasmissione

Destinazione

SFA

Codice dell'azione

CAT

Nome della nave

 

IRCS

 

Data e ora (UTC) del rapporto

GG/MM/AAAA HH:MM

Quantitativo (Mt) di pesci a bordo

 

Yellowfin (YFT) (Albacora)

(Mt)

Bigeye Tuna (BET) Tonno obeso

(Mt)

Skipjack (SKJ) (Tonnetto striato)

(Mt)

Altro (specificare)

(Mt)

Numero di cale effettuate dall'ultimo rapporto

 

Tutti i rapporti devono essere trasmessi alle autorità competenti utilizzando i seguenti recapiti:

E-mail: fmcsc@sfa.sc

Fax: +248 4225 957

Indirizzo postale: Seychelles Fishing Authority, P.O. Box 449, Fishing Port, Mahé, Seychelles


(1)  Inviato sei (6) ore prima di accedere alle zone di pesca della ZEE delle Seychelles

(2)  Inviato sei (6) ore prima di accedere alle zone di pesca della ZEE delle Seychelles

(3)  Inviato ogni tre (3) giorni a partire dall'ingresso nelle zone di pesca della ZEE delle Seychelles

Appendice 6

Orientamenti quadro per l'applicazione e la gestione del sistema elettronico di registrazione e comunicazione dei dati relativi alle attività di pesca (sistema ERS)

Disposizioni generali

1.

Ogni nave da pesca dell'Unione europea deve essere dotata di un sistema elettronico («sistema ERS»), in grado di registrare e trasmettere i dati relativi all'attività di pesca della nave ( «dati ERS»), quando la nave opera nelle acque delle Seychelles.

2.

Le navi dell'Unione europea non dotate di un sistema ERS, o il cui sistema ERS installato a bordo non funziona, non sono autorizzate ad entrare nelle acque delle Seychelles per svolgervi attività di pesca.

3.

I dati ERS sono trasmessi, in conformità ai presenti orientamenti, al centro di controllo della pesca (nel prosieguo «CCP») dello Stato di bandiera, che ne assicura la trasmissione automatica al CCP delle Seychelles.

4.

Lo Stato di bandiera e le Seychelles si assicurano che i rispettivi CCP siano muniti delle apparecchiature e dei programmi necessari per la trasmissione automatica dei dati ERS nel formato XML disponibile al seguente indirizzo [http://ec.europa.eu/cfp/control/codes/index_en.htm], e che dispongano di procedure di backup atte a registrare e conservare i dati ERS in formato elettronico per un periodo di almeno 3 anni.

5.

Eventuali modifiche o aggiornamenti del formato di cui al punto 3 sono identificati e datati e devono essere operativi dopo un termine di sei mesi dalla loro applicazione.

6.

La trasmissione dei dati ERS deve avvalersi dei mezzi di comunicazione elettronici gestiti dalla Commissione europea per conto dell'UE, identificati come DEH (Data Exchange Highway).

7.

Lo Stato di bandiera e le Seychelles devono designare singoli punti di contatto per l'ERS:

a)

Tali punti di contatto sono operativi per un periodo minimo di sei mesi;

b)

i CCP dello Stato di bandiera e delle Seychelles si comunicano reciprocamente, prima del 1o aprile 2014, i riferimenti (nome, indirizzo, telefono, telex, e-mail) dei rispettivi singoli punti di contatto ERS;

c)

eventuali cambiamenti dei punti di contatto sopramenzionati devono essere comunicati sollecitamente.

Registrazione e trasmissione di dati ers

8.

I pescherecci dell'Unione europea devono:

a)

trasmettere quotidianamente i dati ERS per ciascun giorno trascorso nelle acque delle Seychelles;

b)

registrare per ciascuna cala i quantitativi di ciascuna specie catturati e detenuti a bordo in quanto specie bersaglio o cattura accessoria e/o di ciascuna specie rigettata in mare;

c)

per ciascuna specie identificata nell'autorizzazione di pesca rilasciata dalle Seychelles, dichiarare anche le catture uguali a zero;

d)

ciascuna specie deve essere identificata mediante il rispettivo codice alfa-3 della FAO;

e)

i quantitativi sono espressi in chilogrammi di peso vivo e, se richiesto, numero di esemplari;

f)

registrare nei dati ERS, per ciascuna specie identificata nell'autorizzazione di pesca rilasciata dalle Seychelles, i quantitativi che sono trasbordati e/o sbarcati;

g)

registrare nei dati ERS, al momento di ciascuna entrata (COE) e uscita (COX) dalle acque delle Seychelles, un messaggio specifico contenente, per ciascuna specie identificata nell'autorizzazione di pesca rilasciata dalle Seychelles, i quantitativi detenuti a bordo al momento dell'entrata o dell'uscita;

h)

trasmettere quotidianamente, entro le 23:59 UTC, i dati ERS al CCP dello Stato di bandiera nel formato di cui al precedente punto 3.

9.

Il comandante è responsabile dell’esattezza dei dati ERS registrati e trasmessi.

10.

Il CCP dello Stato di bandiera trasmette automaticamente e senza indugio i dati ERS al CCP delle Seychelles.

11.

Il CCP delle Seychelles conferma il ricevimento dei dati ERS con un messaggio di risposta e considera tali dati come riservati.

Guasto del sistema ERS a bordo della nave e/o mancata trasmissione di dati tra la nave e il CCP dello stato di bandiera

12.

Lo Stato di bandiera informa senza indugio il comandante e/o l'armatore di una nave battente la sua bandiera, o il suo rappresentante, di qualsiasi guasto tecnico del sistema ERS installato a bordo o della mancata trasmissione dei dati ERS tra la nave e il CCP dello Stato di bandiera.

13.

Lo Stato di bandiera informa le Seychelles in merito al guasto rilevato e alle misure correttive adottate.

14.

In caso di guasto del sistema ERS a bordo della nave, il comandante e/o l'armatore provvedono alla sua riparazione o sostituzione entro dieci giorni. Se entro tale termine di dieci giorni lavorativi la nave effettua uno scalo, essa può riprendere le attività di pesca nelle acque delle Seychelles solo quando il suo sistema ERS è di nuovo in perfetto stato di funzionamento, salvo autorizzazione concessa dalle Seychelles.

15.

La nave non può lasciare il porto se il sistema ERS non funziona, a meno che:

a)

il sistema non torni a funzionare in modo ritenuto soddisfacente dallo Stato di bandiera e dalle Seychelles;

oppure,

b)

se la nave non intende continuare le attività di pesca nelle acque delle Seychelles, riceva l'autorizzazione dallo Stato di bandiera. In questo caso, lo Stato di bandiera comunica alle Seychelles la sua decisione prima che la nave lasci il porto.

16.

Una nave dell'UE che opera nelle acque delle Seychelles con un sistema ERS guasto deve trasmettere quotidianamente, entro al più tardi le 23:59 UTC, i dati ERS al CCP dello Stato di bandiera con altri mezzi elettronici di comunicazione disponibili e accessibili alle Seychelles fino a quando il sistema ERS non sia stato riparato nei termini di cui al punto 14.

17.

I dati ERS che non possono essere messi a disposizione delle Seychelles a causa di un guasto di cui al punto 12 sono trasmessi dal CCP dello Stato di bandiera al CCP delle Seychelles in un formato elettronico alternativo concordato. La trasmissione alternativa è considerata prioritaria, dato che i termini di trasmissione normalmente applicabili possono non essere rispettati.

18.

Se il CCP delle Seychelles non riceve i dati ERS di una nave per tre giorni consecutivi, le Seychelles possono dare istruzione alla nave di recarsi immediatamente in un porto da esse designato a fini di indagine.

Problemi di funzionamento del CCP - mancato ricevimento dei dati ERS da parte del CCP delle Seychelles

19.

Quando uno dei CCP non riceve i dati ERS, il punto di contatto singolo ERS informa immediatamente il punto di contatto singolo ERS dell'altro CCP.

20.

I CCP dello Stato di bandiera e delle Seychelles stabiliscono di comune accordo mezzi di comunicazione elettronica alternativi da utilizzare per la trasmissione dei dati ERS in caso di problemi di funzionamento di un CCP e si comunicano sollecitamente qualunque modifica.

21.

Ogniqualvolta il CCP delle Seychelles comunica di non aver ricevuto i dati ERS, il CCP dello Stato di bandiera identifica le cause del problema e adotta le misure adeguate ai fini della sua risoluzione. Il CCP dello Stato di bandiera informa il CCP delle Seychelles e l'UE in merito ai risultati della sua analisi e alle misure adottate entro un termine di 24 ore dalla constatazione del mancato funzionamento.

22.

Se la soluzione del problema richiede più di 24 ore, il CCP dello Stato di bandiera trasmette senza indugio i dati ERS mancanti al CCP delle Seychelles utilizzando i mezzi di comunicazione alternativi di cui al punto 17.

23.

Le Seychelles ne informano i propri servizi di monitoraggio, sorveglianza e controllo in modo che le navi dell'Unione europea non siano oggetto di procedimenti di infrazione per mancato ricevimento dei dati ERS da parte del CCP delle Seychelles a causa dei problemi di funzionamento del CCP dello Stato di bandiera.

Manutenzione di un CCP

24.

Gli interventi di manutenzione pianificati di un CCP (programma di manutenzione) che possono incidere sugli scambi di dati ERS devono essere notificati all'altro CCP con almeno 72 ore di anticipo, indicando se possibile la data e la durata dell'intervento. Gli interventi di manutenzione non pianificati devono essere comunicati quanto prima all'altro CCP.

25.

Nel corso dell'intervento di manutenzione, la disponibilità dei dati ERS può essere sospesa fino a quando il sistema non torni ad essere operativo. I pertinenti dati ERS vengono messi a disposizione subito dopo la fine dell'intervento di manutenzione.

26.

Se l'intervento di manutenzione richiede più di 24 ore, i dati ERS sono trasmessi all'altro CCP utilizzando i mezzi di comunicazione alternativi di cui al punto 17.

27.

Le Seychelles ne informano i propri servizi di monitoraggio, sorveglianza e controllo in modo che le navi dell'Unione europea non siano oggetto di procedimenti di infrazione per mancata trasmissione dei dati ERS a causa della manutenzione del CCP dello Stato di bandiera.

Appendice 7

Informazioni di contatto delle Seychelles

1.   Autorità delle Seychelles responsabile per la pesca

Indirizzo:

E-mail:

Telefono:

Fax:

2.   Autorità di autorizzazione delle Seychelles

Indirizzo:

E-mail:

Telefono:

Fax:

3.   Centro di controllo della pesca (CCP) delle Seychelles

Indirizzo:

E-mail:

Telefono:

Fax:

Punti di contatto

Nome:

E-mail:

Telefono cellulare:

Appendice 8

Sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS)

Principi generali

1.

Per quanto riguarda il sistema di controllo dei pescherecci via satellite, di cui al capo 3, sezione 5, dell'allegato al protocollo, tutti i pescherecci che svolgono, o intendono svolgere, attività di pesca nelle zone di pesca delle Seychelles devono essere conformi alle disposizioni specificate di seguito.

2.

Le navi dell'Unione europea non dotate di un sistema VMS di localizzazione delle navi (VLD), o il cui sistema VLD installato a bordo non funziona, non sono autorizzate ad entrare nelle acque delle Seychelles per svolgervi attività di pesca.

3.

La posizione e i movimenti delle navi sono monitorate tra l'altro mediante sistemi di controllo satellitare (VMS), senza discriminazioni, a norma delle disposizioni riportate di seguito.

4.

Ai fini del controllo via satellite, le autorità delle Seychelles comunicano ai centri di controllo della pesca (CCP) degli Stati di bandiera le coordinate geografiche (latitudine e longitudine) delle acque di pesca delle Seychelles.

5.

Le autorità delle Seychelles trasmettono tali informazioni all'Unione europea in formato elettronico, espresse in gradi decimali, nel sistema WGS-84 datum. Le coordinate sono riportate nell'appendice 2, n. 1, del presente allegato.

6.

Le autorità delle Seychelles e i CCP nazionali procedono a uno scambio di informazioni relativo alle rispettive informazioni di contatto, ovvero indirizzi elettronici in formato https o, se del caso, in un altro protocollo di comunicazione sicuro, nonché alle specifiche da utilizzare nei rispettivi CCP, come pure ai mezzi alternativi di comunicazione da utilizzare in caso di guasti. Tutte le informazioni di cui sopra sono riportate nell'appendice 7, n. 2, del presente allegato.

7.

A bordo di tutte le navi titolari di un’autorizzazione di pesca è installato un dispositivo di localizzazione delle navi (VLD) perfettamente funzionante che consenta la comunicazione automatica e continua delle loro coordinate geografiche al centro di controllo della pesca (CCP) del rispettivo Stato di bandiera. La trasmissione è effettuata con frequenza oraria.

8.

Le parti si impegnano a scambiarsi, su richiesta, le informazioni sulle apparecchiature VMS utilizzate per verificare che siano pienamente compatibili con i requisiti dell'altra parte ai fini delle presenti disposizioni.

9.

Le parti convengono di riesaminare le presenti disposizioni se e quando opportuno, includendo l'analisi pertinente di guasti o anomalie che interessano singole navi. Tali situazioni sono sempre notificate dalle autorità delle Seychelles agli Stati di bandiera dell'Unione europea e alla Commissione europea almeno quindici giorni prima della riunione di revisione, che si tiene in sede di commissione mista.

10.

Qualsiasi controversia sull’interpretazione o l’applicazione delle presenti disposizioni è oggetto di consultazioni tra le parti nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 9 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca.

Integrità dei dispositivi VMS

1.

Quando la nave opera nelle acque delle Seychelles, il comandante della nave, o qualsiasi persona da lui autorizzata, non deve per nessun motivo disattivare il VLD, ostacolarne il funzionamento o manipolare in qualsiasi forma i dati trasmessi al CCP dello Stato di bandiera.

2.

Il comandante è responsabile dell’esattezza dei dati VMS registrati e trasmessi.

3.

In particolare, il comandante si accerta che:

a)

i dati non siano in alcun modo modificati;

b)

l'antenna o le antenne collegate all'impianto di localizzazione via satellite non siano in alcun modo ostruite;

c)

l'alimentazione elettrica del dispositivo di localizzazione satellitare non sia interrotta;

d)

il dispositivo di localizzazione delle navi non sia stato ritirato dalla nave o dal luogo in cui è stato originariamente installato;

e)

l'eventuale sostituzione del dispositivo di localizzazione della nave venga immediatamente comunicata alle autorità competenti delle Seychelles.

f)

Qualsiasi violazione degli obblighi summenzionati può comportare per il comandante le sanzioni previste dalle leggi scritte delle Seychelles.

4.

I componenti hardware e software del sistema VMS devono essere, per quanto possibile, a prova di manomissione, ovvero non devono permettere di introdurre o estrarre posizioni false e non devono consentire la cancellazione manuale dei dati.

5.

Il sistema è interamente automatico ed è pienamente operativo in ogni momento, a prescindere dalle condizioni ambientali. È vietato distruggere, danneggiare, disattivare o comunque manomettere l'impianto di localizzazione via satellite.

6.

La posizione delle navi è determinata con un margine di errore inferiore a 100 m e con un intervallo di confidenza del 99 %.

Trasmissione dei dati VMS

1.

Ogniqualvolta una nave operante nell'ambito dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e le Seychelles entra nelle acque di pesca delle Seychelles, il CCP dello Stato di bandiera invia automaticamente, in tempo reale, rapporti sulla sua posizione al CCP delle Seychelles con la frequenza di cui al precedente punto 7.

2.

I messaggi VMS comunicati sono identificati utilizzando i seguenti codici a tre lettere:

a)

«ENT», prima comunicazione di dati VMS trasmessa da ciascuna nave al suo ingresso nelle acque di pesca delle Seychelles;

b)

«POS», ogni comunicazione di dati VMS trasmessa da ciascuna nave durante la sua permanenza nelle acque di pesca delle Seychelles;

c)

«EXI», prima comunicazione di dati VMS trasmessa da ciascuna nave all'uscita dalle acque di pesca delle Seychelles.

3.

La frequenza delle trasmissioni può essere modificata sulla base di un massimo di 30 minuti quando seri elementi di prova dimostrano che la nave si trova in infrazione.

a)

Tali elementi di prova devono essere comunicati dal CCP delle Seychelles al CCP dello Stato di bandiera nonché alla Commissione europea, assieme alla richiesta di modifica della frequenza. Il CCP dello Stato di bandiera deve quindi inviare i dati al CCP delle Seychelles, in tempo reale, immediatamente dopo aver ricevuto la richiesta.

b)

Il CCP delle Seychelles notifica immediatamente la fine della procedura di monitoraggio al CCP dello Stato di bandiera e alla Commissione europea.

c)

Il CCP dello Stato di bandiera e la Commissione europea vengono informati del seguito dato ad ogni procedura di ispezione basata sulla richiesta speciale di cui al punto 9 supra.

4.

I messaggi di cui al punto 7 sono trasmessi per via elettronica nel formato https, o in un altro protocollo di comunicazione sicuro, concordato in precedenza dai CCP interessati.

Malfunzionamento del sistema VMS a bordo della nave

1.

In caso di guasto tecnico o di malfunzionamento del dispositivo di monitoraggio satellitare installato a bordo del peschereccio, il comandante della nave trasmette, con una delle modalità di comunicazione concordate di cui al precedente punto 6, le informazioni di cui al punto 7 al CCP dello Stato di bandiera interessato, dal momento in cui il guasto tecnico o il malfunzionamento sono stati comunicati dalle autorità competenti delle Seychelles.

2.

Durante il periodo di permanenza della nave nelle acque delle Seychelles deve essere trasmesso almeno un rapporto di posizione globale ogni quattro ore. Detto rapporto di posizione globale comprende le posizioni registrate su base oraria dal comandante della nave nelle quattro ore in questione.

3.

Il CCP dello Stato di bandiera o il peschereccio invia immediatamente tali messaggi al CCP delle Seychelles. In caso di dubbi o di necessità, l'autorità competente delle Seychelles può chiedere a un determinato peschereccio di trasmettere rapporti di posizione con cadenza oraria.

4.

Le apparecchiature difettose devono essere riparate o sostituite al termine della bordata. La nave in questione non può effettuare una nuova bordata finché tali apparecchiature non siano state riparate o sostituite e non abbia ricevuto la pertinente autorizzazione dello Stato di bandiera, che comunica la propria decisione alle autorità delle Seychelles.

Problemi di funzionamento del CCP - mancato ricevimento dei dati VMS da parte del CCP delle Seychelles

1.

Quando uno dei CCP non riceve i dati VMS, ne informa immediatamente il punto di contatto singolo dell'altro CCP e, se necessario, essi cooperano per risolvere il problema.

2.

I CCP dello Stato di bandiera e delle Seychelles stabiliscono di comune accordo entro il 18 gennaio 2014 mezzi di comunicazione elettronica alternativi da utilizzare per la trasmissione dei dati VMS in caso di problemi di funzionamento di un CCP e si comunicano sollecitamente qualunque modifica in tal senso.

3.

Ogniqualvolta il CCP delle Seychelles comunica di non aver ricevuto i dati VMS, il CCP dello Stato di bandiera identifica le cause del problema e adotta le misure adeguate ai fini della sua risoluzione. Il CCP dello Stato di bandiera informa il CCP delle Seychelles in merito ai risultati della sua analisi e alle misure adottate entro un termine di 24 ore dalla constatazione del mancato funzionamento.

4.

Se la soluzione del problema richiede più di 24 ore, il CCP dello Stato di bandiera trasmette senza indugio i dati VMS mancanti al CCP delle Seychelles utilizzando i mezzi di comunicazione alternativi di cui al precedente punto 6.

5.

Le Seychelles ne informano i propri servizi di monitoraggio, sorveglianza e controllo in modo che le navi dell'Unione europea non siano oggetto di procedimenti di infrazione a causa del mancato ricevimento dei dati VMS da parte del CCP delle Seychelles dovuto a problemi di funzionamento dei sistemi del CCP dello Stato di bandiera.

Manutenzione di un CCP

1.

Gli interventi di manutenzione pianificati di un CCP (programma di manutenzione) che possono incidere sugli scambi di dati VMS devono essere notificati all'altro CCP con almeno 72 ore di anticipo, indicando se possibile la data e la durata dell'intervento. Gli interventi di manutenzione non pianificati devono essere comunicati quanto prima all'altro CCP.

2.

Nel corso dell'intervento di manutenzione, la disponibilità dei dati VMS può essere sospesa fino a quando il sistema non torni ad essere operativo. I pertinenti dati VMS vengono messi a disposizione subito dopo la fine dell'intervento di manutenzione.

3.

Se l'intervento di manutenzione richiede più di 24 ore, i dati VMS sono trasmessi all'altro CCP utilizzando i mezzi di comunicazione alternativi di cui al punto 6.

4.

Le autorità delle Seychelles ne informano i propri servizi di monitoraggio, sorveglianza e controllo in modo che le navi dell'Unione europea non siano oggetto di procedimenti di infrazione per mancata trasmissione dei dati VMS a causa della manutenzione del CCP dello Stato di bandiera.

Appendice

COMUNICAZIONE DI MESSAGGI VMS ALLE SEYCHELLES

RAPPORTO DI POSIZIONE (POS)

A.   Contenuto della comunicazione riguardante la posizione e definizione dei dati

Dato

Codice

Obbligatorio/ Facoltativo

Osservazioni

Inizio della registrazione

SR

O

Dato relativo al sistema; indica l’inizio della registrazione

Indirizzo

AD

O

Dato relativo al messaggio; destinatario, codice ISO Alpha 3 del paese

Proveniente da

FR

O

Dato relativo al messaggio; mittente, codice ISO alfa 3 del paese

Tipo di messaggio

TM

O

Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio, «POS»

Indicativo di chiamata

RC

O

Dato relativo alla nave; indicativo internazionale di chiamata della nave

Numero di riferimento interno

IR

F

Dato relativo alla nave; numero individuale della nave (codice ISO alfa 3 dello Stato di bandiera seguito da un numero)

Numero di immatricolazione esterno (1)

XR

F

Dato relativo alla nave; numero sulla fiancata della nave

Latitudine

LA

O

Dato relativo alla posizione della nave; posizione in gradi e primi N/S GGMM (WGS-84)

Longitudine

LO

O

Dato relativo alla posizione della nave; posizione in gradi e primi E/O GGGMM (WGS-84)

Velocità

SP

O

Dato relativo alla posizione della nave; velocità della nave in decimi di nodi

Rotta

CO

O

Dato relativo alla posizione della nave; rotta della nave in scala a 360°

Data

DA

O

Dato relativo alla posizione della nave; data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG)

Ora

TI

O

Dato relativo alla posizione della nave; ora di registrazione della posizione UTC (HHMM)

Fine della registrazione

ER

O

Dato relativo al sistema; indica la fine della registrazione

(1)

Obbligatorio per i pescherecci dell’Unione europea.

(2)

Il segno più (+) non deve essere trasmesso, gli zeri che precedono possono essere omessi.

B.   Struttura delle comunicazioni riguardanti la posizione

La trasmissione di dati è strutturata nel modo seguente:

una doppia barra (//) e il codice «SR» indicano l'inizio della trasmissione;

una doppia barra(//) e un codice indicano l'inizio di un dato;

una barra unica (/) separa il codice dal dato;

le coppie di dati sono separate da uno spazio;

e lettere «ER» e una doppia barra (//) indicano la fine della comunicazione.

Appendice 9

Linee guida per l'imbarco di marinai delle Seychelles sui pescherecci UE con reti a circuizione

Le Seychelles si assicurano che il personale assunto per essere imbarcato sulle navi dell'Unione europea presenti i seguenti requisiti:

l'età minima dei marinai deve essere 18 anni;

i marinai devono disporre di un certificato medico in corso di validità attestante che sono idonei dal punto di vista fisico a svolgere i compiti previsti a bordo della nave; il certificato deve essere rilasciato da un medico debitamente qualificato;

i marinai devono essersi sottoposti alle vaccinazioni necessarie a scopo di profilassi nella regione;

i marinai devono disporre, quantomeno, di una certificazione valida attestante che hanno seguito una formazione di base in materia di sicurezza in relazione ai seguenti aspetti:

tecniche di sopravvivenza personale, compreso l'uso dei giubbotti di salvataggio;

prevenzione e lotta antincendio;

primo soccorso elementare;

sicurezza personale e responsabilità sociale; nonché

prevenzione dell'inquinamento marino.

In particolare, per quanto riguarda i pescherecci di grandi dimensioni, i marinai devono:

conoscere la terminologia marittima e le istruzioni normalmente impartite a bordo dei pescherecci;

essere al corrente dei rischi connessi con le operazioni di pesca;

essere a conoscenza delle condizioni operative dei pescherecci e dei rischi ad esse connessi;

avere una conoscenza teorica e pratica dell'uso delle attrezzature di pesca impiegate nelle attività di pesca con le reti a circuizione;

avere una conoscenza e una comprensione generali della stabilità e del corrispondente stato di navigabilità di una nave; nonché

avere una conoscenza generale delle operazioni di ormeggio e dell'impiego e usi connessi, delle funi da ormeggio.


REGOLAMENTI

9.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 4/38


REGOLAMENTO (UE) N. 11/2014 DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2013

relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca ai sensi del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica delle Seychelles

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 5 ottobre 2006 il Consiglio ha approvato l’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles (1) («accordo») mediante adozione del regolamento (CE) n. 1562/2006 (2).

(2)

Le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo erano fissate in un protocollo (3). Il protocollo più recente scade il 17 gennaio 2014.

(3)

Il Consiglio ha negoziato con la Repubblica delle Seychelles un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo («nuovo protocollo»). Il nuovo protocollo è stato siglato il 10 maggio 2013.

(4)

In data 16 dicembre 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/5/UE (4), relativa alla firma e all’applicazione provvisoria del nuovo protocollo.

(5)

È opportuno ripartire le possibilità di pesca tra gli Stati membri per il periodo di applicazione del nuovo protocollo.

(6)

In conformità al regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (5), se risulta che le possibilità di pesca assegnate all’Unione non sono pienamente utilizzate, la Commissione deve informare gli Stati membri interessati. La mancata risposta entro il termine fissato dal Consiglio è da considerarsi conferma del fatto che le navi dello Stato membro interessato non fanno pieno uso delle loro possibilità di pesca nel periodo considerato. È necessario stabilire tale termine.

(7)

È opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla data di applicazione provvisoria del nuovo protocollo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le possibilità di pesca stabilite ai sensi del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica delle Seychelles («protocollo») sono ripartite tra gli Stati membri come segue:

a)

tonniere con reti a circuizione:

Spagna

22 unità

Francia

16 unità

Italia

2 unità;

b)

pescherecci con palangari di superficie:

Spagna

2 unità

Francia

2 unità

Portogallo

2 unità.

2.   Il regolamento (CE) n. 1006/2008 si applica fatti salvi l’accordo e il protocollo.

3.   Se le domande di autorizzazione di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono tutte le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione prende in esame le domande di autorizzazione di pesca presentate da qualsiasi altro Stato membro, in conformità all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008.

4.   Il termine entro il quale gli Stati membri sono tenuti a confermare che non utilizzano pienamente le possibilità di pesca concesse loro, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008, è fissato a dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la Commissione li informa che le possibilità di pesca non sono pienamente esaurite.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 18 gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2013

Per il Consiglio

Il presidente

V. JUKNA


(1)  GU L 290 del 20.10.2006, pag. 2.

(2)  Regolamento (CE) n. 1562/2006 del Consiglio, del 5 ottobre 2006, relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seicelle (GU L 290 del 20.10.2006, pag. 1).

(3)  GU L 345 del 30.12.2010, pag. 3.

(4)  Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(5)  Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all’accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 1627/94 e abroga il regolamento (CE) n. 3317/94 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33).


9.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 4/40


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 12/2014 DELLA COMMISSIONE

dell’8 gennaio 2014

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Salinātā rudzu rupjmaize (STG)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Salinātā rudzu rupjmaize» presentata dalla Lettonia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Salinātā rudzu rupjmaize» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 gennaio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU C 177 del 22.6.2013, pag. 12.


ALLEGATO

Prodotti agricoli e alimentari elencati nell’allegato I, parte I, del regolamento (UE) n. 1151/2012:

Classe 2.4.   Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

LETTONIA

Salinātā rudzu rupjmaize (STG)


9.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 4/42


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 13/2014 DELLA COMMISSIONE

dell'8 gennaio 2014

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 2014

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

97,3

MA

76,0

TN

82,8

TR

133,7

ZZ

97,5

0707 00 05

MA

158,2

TR

122,0

ZZ

140,1

0709 93 10

MA

67,7

TR

117,4

ZZ

92,6

0805 10 20

EG

43,7

MA

79,9

TR

84,4

ZA

42,6

ZZ

62,7

0805 20 10

MA

67,9

ZZ

67,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

76,8

JM

93,8

MA

117,6

TR

81,6

ZZ

92,5

0805 50 10

EG

64,2

TR

67,6

ZZ

65,9

0808 10 80

CN

110,7

MK

27,7

US

126,6

ZZ

88,3

0808 30 90

CN

53,4

US

136,5

ZZ

95,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


9.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 4/44


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 14/2014 DELLA COMMISSIONE

dell'8 gennaio 2014

recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 3 gennaio 2014 nell’ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 969/2006 per il granturco

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) no 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 e (CE) no 1234/2007 del Consiglio (1), e in particolare l'articolo 188,

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 969/2006 della Commissione (3) ha aperto un contingente tariffario annuo per l’importazione di 277 988 tonnellate di granturco (numero d’ordine 09.4131).

(2)

L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 969/2006 ha fissato a 138 994 tonnellate il quantitativo per il sottoperiodo n. 1 per il periodo 1o gennaio - 30 giugno 2014.

(3)

Dalla comunicazione effettuata a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 969/2006, risulta che le domande presentate dal 1o al 3 gennaio 2014 a partire dalle ore 13 (ora di Bruxelles), secondo il disposto dell’articolo 4, paragrafo 1, dello stesso regolamento, superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti.

(4)

È inoltre opportuno che non siano più rilasciati titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 969/2006 per il periodo contingentale in corso.

(5)

Ai fini di un’efficace gestione della procedura di rilascio dei titoli di importazione, è necessario che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Ogni domanda di titolo d’importazione per il granturco, nell’ambito del contingente di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 969/2006, presentata dal 1o al 3 gennaio 2014 a partire dalle ore 13 (ora di Bruxelles), dà luogo al rilascio di un titolo per i quantitativi richiesti previa applicazione di un coefficiente di attribuzione del 2,367163 %.

2.   È sospeso, per il sotto-periodo contingentale in corso, il rilascio di titoli per i quantitativi richiesti a partire dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 3 gennaio 2014.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 2014

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.

(3)  GU L 176 del 30.6.2006, pag. 44.


DIRETTIVE

9.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 4/45


DIRETTIVA DELEGATA 2014/1/UE DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 2013

che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa al piombo come elemento di lega in cuscinetti a sfera e superfici sottoposte a usura di apparecchiature mediche esposte a radiazioni ionizzanti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2011/65/UE vieta l’uso di piombo nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato.

(2)

L’unico materiale lubrificante secco a lunga durata di vita che non si decompone all’esposizione a radiazioni ionizzanti è dato da leghe contenenti particelle di piombo.

(3)

Attualmente l’uso del piombo come elemento di lega in cuscinetti a sfera e superfici sottoposte a usura in apparecchiature mediche esposte a radiazioni ionizzanti non può essere eliminato né esistono sostituti adeguati.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato IV della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo all’entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 88.


ALLEGATO

Nell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE è aggiunto il seguente punto 23:

«23.

Piombo come elemento di lega in cuscinetti a sfere e superfici sottoposte a usura di apparecchiature mediche esposte a radiazioni ionizzanti. Scade il 30 giugno 2021.»


9.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 4/47


DIRETTIVA DELEGATA 2014/2/UE DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 2013

che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa al cadmio nei rivestimenti dei fosfori degli amplificatori di immagini radiografiche fino al 31 dicembre 2019 e nei pezzi di ricambio per sistemi radiografici immessi sul mercato unionale prima del 1o gennaio 2020

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2011/65/UE vieta l’uso di cadmio nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato.

(2)

L’impatto negativo complessivo delle alternative sull’ambiente e sulla salute è superiore ai benefici della sostituzione del cadmio nei rivestimenti dei fosfori degli amplificatori di immagini radiografiche e nei pezzi di ricambio dei sistemi radiografici.

(3)

È pertanto opportuno esentare dal divieto l’uso di cadmio nei rivestimenti dei fosfori degli amplificatori di immagini radiografiche e nei pezzi di ricambio dei sistemi radiografici.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato IV della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo all’entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 88.


ALLEGATO

Nell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE è aggiunto il seguente punto 21:

«21.

Cadmio nei rivestimenti dei fosfori degli amplificatori di immagini radiografiche fino al 31 dicembre 2019 e nei pezzi di ricambio per sistemi radiografici immessi sul mercato unionale prima del 1o gennaio 2020.»


9.1.2014   

IT

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L 4/49


DIRETTIVA DELEGATA 2014/3/UE DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 2013

che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa all’acetato di piombo utilizzato come marcatore nei caschi stereotassici usati per la TAC e la risonanza magnetica nonché nei sistemi di posizionamento delle apparecchiature gammaterapiche e adroterapiche

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2011/65/UE vieta l’uso di piombo nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato.

(2)

L’acetato di piombo è una sostanza ideale per fungere da marcatore nei caschi stereotassici usati nel posizionamento in radioterapia e gammaterapia durante le procedure di estrazione delle neoplasie.

(3)

Attualmente è scientificamente e tecnicamente impraticabile sostituire o eliminare il piombo nell’applicazione in questione né sembra che nell’immediato futuro sarà disponibile un sostituto praticabile.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato IV della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo all’entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 88.


ALLEGATO

Nell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE è aggiunto il seguente punto 22:

«22.

Acetato di piombo utilizzato come marcatore nei caschi stereotassici usati per la TAC e la risonanza magnetica nonché nei sistemi di posizionamento delle apparecchiature gammaterapiche e adroterapiche. Scade il 30 giugno 2021.»


9.1.2014   

IT

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L 4/51


DIRETTIVA DELEGATA 2014/4/UE DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 2013

che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa al piombo come saldante ermetico tra l’alluminio e l’acciaio in amplificatori di immagini radiografiche

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2011/65/UE vieta l’uso di piombo nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato.

(2)

Il piombo è usato in amplificatori di immagini radiografiche per consentire saldature ermetiche tra l’alluminio e l’acciaio.

(3)

La sostituzione del piombo risulterebbe in amplificatori d’immagini poco attendibili e deve essere considerata attualmente come impraticabile dal punto di vista tecnico. In considerazione della salute e della sicurezza dei pazienti, la prosecuzione dell’impiego di piombo come saldante ermetico tra l’alluminio e l’acciaio in amplificatori di immagini radiografiche è ancora necessaria.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato IV della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo all’entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 88.


ALLEGATO

Nell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE è aggiunto il seguente punto 24:

«24.

Piombo come saldante ermetico tra l’alluminio e l’acciaio in amplificatori di immagini radiografiche. Scade il 31 dicembre 2019.»


9.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 4/53


DIRETTIVA DELEGATA 2014/5/UE DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 2013

che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa al piombo in saldature per circuiti stampati, rivestimenti di terminazioni di componenti elettrici ed elettronici e rivestimenti di circuiti stampati, saldature per la connessione di fili e cavi, saldature per la connessione di trasduttori e sensori utilizzati per periodi di tempo prolungati a temperature inferiori a – 20 °C in condizioni di funzionamento normale e di stoccaggio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2011/65/UE vieta l’uso di piombo nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato.

(2)

La sostituzione o l’eliminazione del piombo in saldature per circuiti stampati, rivestimenti di terminazioni di componenti elettrici ed elettronici e rivestimenti di circuiti stampati, saldature per la connessione di fili e cavi, saldature per la connessione di trasduttori e sensori utilizzati per periodi di tempo prolungati a temperature inferiori a – 20 °C in condizioni di funzionamento normale e di stoccaggio non è attualmente praticabile.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato IV della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo all’entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 88.


ALLEGATO

Nell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE è aggiunto il seguente punto 26:

«26.

Piombo in

saldature per circuiti stampati,

rivestimenti di terminazioni di componenti elettrici ed elettronici e rivestimenti di circuiti stampati,

saldature per la connessione di fili e cavi,

saldature per la connessione di trasduttori e sensori,

utilizzati per periodi di tempo prolungati a temperature inferiori a – 20 °C in condizioni di funzionamento normale e di stoccaggio.

Scade il 30 giugno 2021.»


9.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 4/55


DIRETTIVA DELEGATA 2014/6/UE DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 2013

che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa al piombo nei rivestimenti di superficie dei sistemi di connettori a pin che necessitano di connettori non magnetici e che sono utilizzati per periodi prolungati a una temperatura inferiore a – 20 °C in condizioni normali di funzionamento e di stoccaggio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2011/65/UE vieta l’uso di piombo nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato.

(2)

Non esistono sostituti praticabili e sufficientemente affidabili dal punto di vista tecnico per l’applicazione del piombo nei rivestimenti di superficie dei sistemi di connettori a pin che necessitano di connettori non magnetici e che sono utilizzati per periodi prolungati ad una temperatura inferiore a – 20 °C in condizioni normali di funzionamento e di stoccaggio.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato IV della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo all’entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 88.


ALLEGATO

Nell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE è aggiunto il seguente punto 25:

«25.

Piombo nei rivestimenti di superficie dei sistemi di connettori a pin che necessitano di connettori non magnetici e che sono utilizzati per periodi prolungati ad una temperatura inferiore a – 20 °C in condizioni normali di funzionamento e di stoccaggio. Scade il 30 giugno 2021.»


9.1.2014   

IT

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L 4/57


DIRETTIVA DELEGATA 2014/7/UE DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 2013

che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa al piombo in saldature, nei rivestimenti delle terminazioni di componenti elettrici ed elettronici nonché dei circuiti stampati, fili elettrici, schermi e annessi connettori usati a) in campi magnetici in una sfera di 1 m di diametro intorno all’isocentro del magnete nell’attrezzatura per la risonanza magnetica, compresi gli schermi per il paziente progettati per essere utilizzati entro tale sfera, o b) in campi magnetici a una distanza di 1 m dalle superfici esterne dei magneti del ciclotrone e dei magneti per il trasporto del fascio e il controllo della direzione del fascio applicato in adroterapia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2011/65/UE vieta l’uso di piombo nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato.

(2)

Il piombo è attualmente usato nelle saldature, nei rivestimenti delle terminazioni di componenti elettrici ed elettronici nonché di circuiti stampati, fili elettrici, schermi e annessi connettori usati a) in campi magnetici in una sfera di 1 m di diametro intorno all’isocentro del magnete nell’attrezzatura per la risonanza magnetica, compresi gli schermi per il paziente progettati per essere utilizzati entro tale sfera, e in campi magnetici a una distanza di 1 m dalle superfici esterne dei magneti del ciclotrone, dei magneti per il trasporto del fascio e il controllo della direzione del fascio applicato in adroterapia.

(3)

Attualmente non è disponibile una possibilità scientificamente o tecnicamente praticabile né sufficientemente affidabile per sostituire il piombo nell’applicazione in questione. I produttori hanno bisogno di più tempo per identificare soluzioni affidabili e sicure senza piombo.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato IV della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo all’entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 88.


ALLEGATO

Nell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE è aggiunto il seguente punto 27:

«27.

Piombo

nelle saldature,

nei rivestimenti delle terminazioni di componenti elettrici ed elettronici nonché di circuiti stampati,

nei fili elettrici, schermi e annessi connettori,

usati

a)

in campi magnetici in una sfera di 1 m di diametro intorno all’isocentro del magnete nell’attrezzatura per la risonanza magnetica, compresi gli schermi per il paziente progettati per essere utilizzati entro tale sfera, o

b)

in campi magnetici a una distanza di 1 m dalle superfici esterne dei magneti del ciclotrone e dei magneti per il trasporto del fascio e il controllo della direzione del fascio applicato in adroterapia.

Scade il 30 giugno 2020.»


9.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 4/59


DIRETTIVA DELEGATA 2014/8/UE DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 2013

che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa al piombo nelle saldature usate per l’assemblaggio di circuiti stampati utilizzati per montare moduli digitali di rivelatori, quali i rivelatori digitali con tellururo di cadmio e tellururo di cadmio-zinco

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2011/65/UE vieta l’uso di piombo nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato.

(2)

L’affidabilità dei sostituti del piombo nelle saldature usate per l’assemblaggio di circuiti stampati utilizzati per montare moduli digitali di rivelatori, quali i rivelatori digitali con tellururo di cadmio e tellururo di cadmio-zinco, non è garantita.

(3)

È necessario disporre di tempo per le prove di affidabilità e il reperimento di soluzioni alternative.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato IV della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo all’entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 88.


ALLEGATO

Nell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE è aggiunto il seguente punto 28:

«28.

Piombo nelle saldature usate per l’assemblaggio di circuiti stampati utilizzati per montare moduli digitali di rivelatori, quali i rivelatori digitali con tellururo di cadmio e tellururo di cadmio-zinco. Scade il 31 dicembre 2017.»


9.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 4/61


DIRETTIVA DELEGATA 2014/9/UE DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 2013

che modifica, per adeguarlo al progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa a piombo e cadmio in legami metallici che consentono di creare circuiti magnetici superconduttori nella risonanza magnetica e nei sensori SQUID, NMR (risonanza magnetica nucleare) o FTMS (spettrometro di massa a trasformata di Fourier)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2011/65/UE vieta l’uso di piombo e cadmio nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato.

(2)

L’esenzione n. 12 vigente copre solo la risonanza magnetica e i sensori SQUID ma è altresì necessaria un’esenzione per le applicazioni industriali della sottocategoria 9.

(3)

La sostituzione o l’eliminazione del piombo e del cadmio non è attualmente praticabile nella risonanza magnetica e nei sensori SQUID, NMR e FTMS.

(4)

È necessario un certo periodo di tempo per sottoporre a prova l’affidabilità e la sicurezza delle soluzioni alternative.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato IV della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo all’entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 88.


ALLEGATO

Nell’allegato IV della direttiva 2011/65/CE, il punto 12 è sostituito dal seguente:

«12.

Piombo e cadmio in legami metallici che consentono di creare circuiti magnetici superconduttori nella risonanza magnetica e nei sensori SQUID, NMR (risonanza magnetica nucleare) o FTMS (spettrometro di massa a trasformata di Fourier). Scade il 30 giugno 2021.»


9.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 4/63


DIRETTIVA DELEGATA 2014/10/UE DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 2013

che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa al piombo in leghe come superconduttore e conduttore termico, utilizzato negli scambiatori freddi di criorefrigeratori e/o in sonde criogeniche criorefrigerate e/o in sistemi equipotenziali di collegamento criorefrigerati, in dispositivi medici (categoria 8) e/o in strumenti di monitoraggio e controllo industriali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2011/65/UE vieta l’uso di piombo nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato.

(2)

Attualmente la sostituzione o l’eliminazione del piombo dalle leghe come superconduttore e conduttore termico, utilizzato negli scambiatori freddi di criorefrigeratori e/o in sonde criogeniche criorefrigerate e/o in sistemi equipotenziali di collegamento criorefrigerati, in dispositivi medici (categoria 8) e/o in strumenti di monitoraggio e controllo industriali non è possibile. Attualmente non esistono sul mercato dispositivi senza piombo praticabili per questa applicazione.

(3)

È necessario disporre di tempo per le prove di affidabilità e la registrazione di prodotto di soluzioni alternative.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato IV della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo all’entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 88.


ALLEGATO

Nell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE è aggiunto il seguente punto 29:

«29.

Piombo in leghe come superconduttore e conduttore termico, utilizzato negli scambiatori freddi di criorefrigeratori e/o in sonde criogeniche criorefrigerate e/o in sistemi equipotenziali di collegamento criorefrigerati, in dispositivi medici (categoria 8) e/o in strumenti di monitoraggio e controllo industriali. Scade il 30 giugno 2021.»


9.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 4/65


DIRETTIVA DELEGATA 2014/11/UE DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 2013

che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa al cromo esavalente nei diffusori di sostanze alcaline utilizzati per creare fotocatodi negli amplificatori di immagini radiografiche fino al 31 dicembre 2019 e nei pezzi di ricambio per sistemi radiografici immessi sul mercato unionale prima del 1o gennaio 2020

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2011/65/UE vieta l’uso del cromo esavalente nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato.

(2)

Il cromo esavalente è impiegato in diffusori di sostanze alcaline utilizzate allo scopo di creare fotocatodi in amplificatori di immagini radiografiche. L’eliminazione o la sostituzione del cromo esavalente nel processo di fabbricazione dei fotocatodi non è praticabile in quanto attualmente i sostituti e le tecnologie alternative non sono sufficientemente affidabili o la loro disponibilità non è sufficiente a coprire l’insieme della domanda del prodotto.

(3)

Una parte del cromo esavalente utilizzato durante il processo di fabbricazione dei fotocatodi rimane inevitabilmente all’interno del prodotto che viene immesso sul mercato.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato IV della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo all’entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 88.


ALLEGATO

Nell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE è aggiunto il seguente punto 30:

«30.

Cromo esavalente nei diffusori di sostanze alcaline utilizzati per creare fotocatodi negli amplificatori di immagini radiografiche fino al 31 dicembre 2019 e nei pezzi di ricambio per sistemi radiografici immessi sul mercato unionale prima del 1o gennaio 2020.»


9.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 4/67


DIRETTIVA DELEGATA 2014/12/UE DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 2013

che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa al piombo nelle saldature usate per l’assemblaggio di circuiti stampati utilizzati per montare rilevatori e unità di acquisizione dati per tomografi a emissione di positroni integrati in apparecchiature per la risonanza magnetica per immagini

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2011/65/UE vieta l’uso di piombo nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato.

(2)

Nei tomografi a emissione di positroni integrati in apparecchiature per la risonanza magnetica si verificano forti vibrazioni. La ricerca ha dimostrato che le saldature senza piombo sottoposte a prova vibrazionale sono maggiormente suscettibili di subire danni precoci dovuti alle condizioni di forte vibrazione rispetto alle saldature effettuate con una lega di stagno-piombo. Le condizioni specifiche e le restrizioni geometriche delle apparecchiature limitano la fruibilità di misure meccaniche in grado di eliminare o attenuare in misura sufficiente gli effetti delle vibrazioni intense.

(3)

L’eliminazione o la sostituzione del piombo non è praticabile sotto il profilo tecnico o scientifico. È necessaria un’esenzione temporanea per consentire ai produttori un tempo sufficiente affinché la ricerca identifichi materiali e procedure senza piombo adeguati.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato IV della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo all’entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 88.


ALLEGATO

Nell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE è aggiunto il seguente punto 32:

«32.

Piombo nelle saldature usate per l’assemblaggio di circuiti stampati utilizzati per montare rilevatori e unità di acquisizione dati per tomografi a emissione di positroni integrati in apparecchiature per la risonanza magnetica per immagini. Scade il 31 dicembre 2019.»


9.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 4/69


DIRETTIVA DELEGATA 2014/13/UE DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 2013

che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa al piombo nelle saldature usate per l’assemblaggio di circuiti stampati popolati utilizzati nei dispositivi medici mobili appartenenti alle classi IIa e IIb della direttiva 93/42/CEE diversi dai defibrillatori di emergenza portatili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2011/65/UE vieta l’uso di piombo nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato.

(2)

I dispositivi medici portatili sono dispositivi medici progettati e approvati da un organismo notificato a norma della direttiva 93/42/CEE del Consiglio (2) per essere portati a mano, o trasportati su rotelle proprie, su un carrello o un carro o in un veicolo, aeromobile o nave durante o fra le operazioni d’uso.

(3)

Attualmente la sostituzione o l’eliminazione del piombo dai circuiti stampati popolati dei dispositivi medici portatili è tecnicamente impraticabile. È necessaria un’esenzione temporanea per consentire l’uso continuato delle saldature di piombo affinché si svolga un’ulteriore ricerca per identificare leghe affidabili per il normale funzionamento dei dispositivi medici portatili.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato IV della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo all’entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 88.

(2)  GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1.


ALLEGATO

Nell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE è aggiunto il seguente punto 33:

«33.

Piombo nelle saldature usate per l’assemblaggio di circuiti stampati popolati utilizzati nei dispositivi medici mobili appartenenti alle classi IIa e IIb della direttiva 93/42/CEE diversi dai defibrillatori di emergenza portatili. Scade il 30 giugno 2016 per la classe IIa e il 31 dicembre 2020 per la classe IIb.»


9.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 4/71


DIRETTIVA DELEGATA 2014/14/UE DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 2013

che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa a un quantitativo di 3,5 mg di mercurio per lampada nelle lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) per usi generali di illuminazione < 30 W aventi una durata di vita di almeno 20 000 ore

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2011/65/UE vieta l’uso di mercurio nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato.

(2)

Le lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) per usi generali di illuminazione < 30 W aventi una durata di vita di almeno 20 000 ore hanno bisogno di 3,5 mg di mercurio per evitare perdite di emissioni luminose durante l’arco di vita del prodotto. Al momento non esistono sostituti adeguati.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo all’entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 88.


ALLEGATO

Nell’allegato III della direttiva 2011/65/UE è aggiunto il seguente punto:

«1 g)

Per usi generali di illuminazione < 30 W aventi una durata di vita di almeno 20 000 ore: 3,5 mg

Scade il 31 dicembre 2017»


9.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 4/73


DIRETTIVA DELEGATA 2014/15/UE DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 2013

che modifica, per adeguarlo al progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa a piombo, cadmio e cromo esavalente nei pezzi di ricambio riutilizzati, recuperati da dispositivi medici immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2014 e utilizzati nelle apparecchiature appartenenti alla categoria 8 immesse sul mercato anteriormente al 22 luglio 2021, purché il riutilizzo avvenga in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa e che la presenza di parti riutilizzate sia comunicata al consumatore

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2011/65/UE vieta l’uso di piombo, cadmio e cromo esavalente nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato.

(2)

Le parti di dispositivi medici più comunemente riutilizzate sono i tubi a raggi X, le bobine RMI, i circuiti stampati, provenienti da diversi tipi di apparecchiature, i rilevatori e i loro componenti (ad esempio i rilevatori di radiazioni). Alcune di queste parti contengono piccole quantità di piombo, cadmio e cromo esavalente.

(3)

Il confronto, dal punto di vista ambientale, fra l’uso di parti riciclate nei casi summenzionati e l’uso di nuove parti, dimostra che l’impatto ambientale negativo complessivo sull’ambiente, sulla salute e sulla sicurezza dei consumatori derivante dalla sostituzione sarebbe superiore ai benefici complessivi della stessa.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato IV della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo all’entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 88.


ALLEGATO

Nell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE è aggiunto il seguente punto 31:

«31.

Piombo, cadmio e cromo esavalente nei pezzi di ricambio riutilizzati, recuperati da dispositivi medici immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2014 e utilizzati nelle apparecchiature appartenenti alla categoria 8 immesse sul mercato anteriormente al 22 luglio 2021, purché il riutilizzo avvenga in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa e che la presenza di parti riutilizzate sia comunicata al consumatore. Scade il 21 luglio 2021.»


9.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 4/75


DIRETTIVA DELEGATA 2014/16/UE DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 2013

che modifica, per adeguarlo al progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa al piombo come attivatore della polvere fluorescente delle lampade a scarica utilizzate come lampade di fotoferesi extracorporea contenenti sostanze fosforescenti BSP (BaSi2O5:Pb)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2011/65/UE vieta l’uso di piombo nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato.

(2)

Il piombo è usato come attivatore della polvere fluorescente delle lampade a scarica utilizzate come lampade di fotoferesi extracorporea contenenti sostanze fosforescenti BSP (BaSi2O5:Pb). Attualmente non esiste ancora una possibilità praticabile dal punto di vista scientifico e tecnico per la sostituzione o l’eliminazione del piombo nella suddetta applicazione.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato IV della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo all’entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 88.


ALLEGATO

Nell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE è aggiunto il seguente punto 34:

«34.

Piombo come attivatore della polvere fluorescente delle lampade a scarica utilizzate come lampade di fotoferesi extracorporea contenenti sostanze fosforescenti BSP (BaSi2O5:Pb). Scade il 22 luglio 2021.»