ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2014.002.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 2

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57° anno
7 gennaio 2014


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 4/2014 della Commissione, del 6 gennaio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 640/2009 recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici ( 1 )

1

 

*

Regolamento (UE) n. 5/2014 della Commissione, del 6 gennaio 2014, recante modifica della direttiva 2008/38/CE, che stabilisce un elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali ( 1 )

3

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 6/2014 della Commissione, del 6 gennaio 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

10

 

 

ORIENTAMENTI

 

 

2014/2/UE

 

*

Indirizzo della Banca centrale europea, del 25 luglio 2013, sulle statistiche di finanza pubblica (BCE/2013/23)

12

 

 

2014/3/UE

 

*

Indirizzo della Banca centrale europea, del 25 luglio 2013, relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (BCE/2013/24)

34

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

7.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 2/1


REGOLAMENTO (UE) N. 4/2014 DELLA COMMISSIONE

del 6 gennaio 2014

che modifica il regolamento (CE) n. 640/2009 recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,

sentito il forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti,

considerando quanto segue:

(1)

Dall’esperienza acquisita nell’attuazione del regolamento (CE) n. 640/2009 (2) della Commissione è emersa la necessità di modificare talune disposizioni del regolamento (CE) n. 640/2009 al fine di evitare effetti indesiderati sul mercato dei motori e sul rendimento dei prodotti interessati da detto regolamento.

(2)

I recenti sviluppi nel mercato dei motori elettrici hanno determinato una serie di modifiche ai valori limite applicati ad altitudine, temperature massime e minime dell’aria ambiente e temperature del refrigerante dell’acqua. Le suddette modifiche tengono conto del fatto che i motori funzionano in condizioni estreme e richiedono pertanto caratteristiche speciali di progettazione. Questi sviluppi devono trovare riscontro nel regolamento.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2009/125/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 640/2009

Il regolamento (CE) n. 640/2009 è così modificato:

1)

L’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento istituisce specifiche per la progettazione ecocompatibile al fine di immettere in commercio e mettere in servizio i motori, anche integrati in altri prodotti.

2.   Il presente regolamento non si applica:

a)

ai motori progettati per funzionare interamente immersi in un liquido;

b)

ai motori completamente integrati in un prodotto (ad esempio in un cambio, una pompa, un ventilatore o un compressore) per i quali non è possibile testare le prestazioni energetiche autonomamente dal prodotto;

c)

ai motori progettati per funzionare esclusivamente:

i)

a più di 4 000 metri di altitudine sul livello del mare;

ii)

a temperature dell’aria ambiente superiori a 60 °C;

iii)

a una temperatura massima di esercizio superiore a 400 °C;

iv)

a temperature dell’aria ambiente inferiori a – 30 °C per qualsiasi tipo di motore o inferiori a 0 °C per motori muniti di raffreddamento ad acqua;

v)

a una temperatura del refrigerante dell’acqua in entrata al prodotto inferiore a 0 °C o superiore a 32 °C; oppure

vi)

in atmosfera potenzialmente esplosiva, quale definita nella direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3);

d)

in motori auto frenanti,

ad eccezione dei requisiti in materia d'informazioni di cui all’allegato I, punti da 2.3 a 2.6 e 2.12.

(3)  GU L 100 del 19.4.1994, pag. 1.»"

2)

L’allegato I del regolamento (CE) n. 640/2009 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica sei mesi dopo la data di entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 285, 31.10.2009, pag. 10.

(2)  GU L 191, 23.7.2009, pag. 26.


ALLEGATO

Modifiche dell’allegato I del regolamento n. (CE) 640/2009

Al punto 2 dell’allegato I dopo il terzo comma è stato aggiunto il seguente comma:

«Quando le dimensioni della targhetta non consentono di riportare tutte le informazioni di cui al punto 1, è necessario indicare solo l’efficienza nominale (η) a pieno carico e tensione nominali (UN).»


7.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 2/3


REGOLAMENTO (UE) N. 5/2014 DELLA COMMISSIONE

del 6 gennaio 2014

recante modifica della direttiva 2008/38/CE, che stabilisce un elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione (1) e in particolare l'articolo 10, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 767/2009, varie domande di autorizzazione sono state presentate alla Commissione anteriormente al 1° settembre 2010 per l'aggiornamento dell'elenco degli usi previsti di cui all'articolo 10 del suddetto regolamento.

(2)

Alcune di queste domande riguardano modifiche delle condizioni associate ai particolari fini nutrizionali «Ripresa nutrizionale, convalescenza» per quanto riguarda i cani e «Stabilizzazione della digestione fisiologica» per quanto concerne i mangimi che possono contenere additivi in tenori oltre cento volte superiori alla concentrazione massima autorizzata nei mangimi completi di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 767/2009. Le altre domande riguardano nuovi, particolari fini nutrizionali in relazione al requisito stabilito dall'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 767/2009.

(3)

In conformità dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 767/2009, alla Commissione è stata inoltre presentata una domanda di inserimento del particolare fine nutrizionale «Riduzione dei livelli di iodio nel mangime in caso di ipertiroidismo» per quanto concerne i gatti.

(4)

Una specifica modalità di alimentazione animale è la somministrazione di un bolo. Al fine di garantire un uso adeguato e sicuro di un bolo quale mangime destinato a particolari fini nutrizionali, è opportuno stabilire requisiti generali per le condizioni associate a determinati usi previsti.

(5)

La Commissione ha messo a disposizione degli Stati membri tutte le domande, compresi i relativi fascicoli.

(6)

I fascicoli inseriti nelle domande dimostrano che la composizione specifica dei rispettivi mangimi soddisfa i particolari fini nutrizionali previsti «Ripresa nutrizionale, convalescenza» per quanto riguarda i cani; «Stabilizzazione della digestione fisiologica» e «Riduzione dei livelli di iodio nel mangime in caso di ipertiroidismo» per i gatti; «Complemento per la preparazione all'attività sportiva e per il successivo recupero» per gli equidi; «Compensazione per la carenza di ferro postnatale» per i suinetti e i vitelli lattanti; «Complemento per la rigenerazione di zoccoli, zampe e pelle» per gli equini, i ruminanti e i suini; «Complemento per la preparazione dell'estro e la riproduzione» per i mammiferi e i volatili nonché «Somministrazione a lungo termine di oligoelementi e/o vitamine per animali da pascolo» per i ruminanti con un rumine funzionale.

(7)

Dalla valutazione è inoltre emerso che i mangimi interessati non comportano effetti nocivi per la salute degli animali, la salute umana, l'ambiente o il benessere degli animali. Nella valutazione dei fascicoli si è verificato che la caratteristica livello elevato di un determinato additivo per mangimi corrisponde ad un tenore rilevante del corrispondente additivo, vicino alla concentrazione massima autorizzata nei mangimi completi ma non eccedente detta concentrazione.

(8)

Le domande sono quindi valide e i particolari fini nutrizionali devono essere inseriti nell'elenco degli usi previsti; vanno inoltre modificate le condizioni associate ai particolari fini nutrizionali «Ripresa nutrizionale, convalescenza» e «Stabilizzazione della digestione fisiologica».

(9)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2008/38/CE.

(10)

Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'immediata applicazione delle modifiche per i mangimi attualmente immessi sul mercato legalmente, si ritiene opportuno concedere alle parti interessate un periodo di transizione per consentire loro di prepararsi ad ottemperare ai nuovi requisiti.

(11)

I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad essi non si sono opposti né il Parlamento europeo, né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 2008/38/CE è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

I mangimi che figurano nell'allegato del presente regolamento e di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 767/2009, che sono già stati immessi legalmente sul mercato anteriormente al 1o settembre 2010, prodotti ed etichettati entro il 27 luglio 2014 possono continuare ad essere commercializzati e utilizzati fino ad esaurimento delle scorte. Se tali mangimi sono destinati ad animali domestici, la data indicata nell'ultima frase è il 27 gennaio 2016.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 229 dell'1.9.2009, pag. 1.


ALLEGATO

L'allegato I alla Direttiva 2008/38/CE è modificato come segue:

(1)

Alla parte A, è aggiunto il seguente punto:

«10.

Qualora un mangime destinato a particolari fini nutrizionali sia commercializzato sotto forma di bolo, trattandosi di una materia prima per mangimi o di un mangime complementare destinato alla somministrazione individuale via orale mediante alimentazione forzata, l'etichetta del mangime deve indicare, se del caso, il periodo massimo di rilascio continuo del bolo e il tasso di rilascio giornaliero per ciascun additivo per il quale sia stato fissato un tenore massimo nei mangimi completi. Su richiesta dell'autorità competente, l'operatore del settore dei mangimi che immette sul mercato un bolo è tenuto a dimostrare che il livello di additivo presente a livello giornaliero nel tubo digerente non supererà, se del caso, il tenore massimo dell'additivo stabilito per kg di mangime completo durante tutto il periodo di alimentazione (effetto a rilascio lento). Si raccomanda che i mangimi sotto forma di bolo vengano somministrati da un veterinario o da qualsiasi altra persona competente.»

(2)

La parte B è modificata come segue:

Particolare fine nutrizionale

Caratteristiche nutrizionali essenziali

Specie o categoria di animali

Dichiarazioni sull'etichetta

Periodo d'impiego raccomandato

Altre disposizioni

a)

La seguente riga è inserita tra la riga del particolare fine nutrizionale «Regolazione del metabolismo dei lipidi in caso di iperlipidemia» e la riga del particolare fine nutrizionale «Riduzione del rame nel fegato»:

«Riduzione dei livelli di iodio nel mangime in caso di ipertiroidismo

Ridotto livello di iodio: massimo 0,26 mg/kg di mangime completo per animali da compagnia con un tasso di umidità del 12 %

Gatti

Iodio totale

Inizialmente fino a 3 mesi

Sull'etichetta indicare quanto segue: si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso oppure prima di estendere il periodo d'impiego.»

b)

La riga del particolare fine nutrizionale «Ripresa nutrizionale, convalescenza», specie o categorie di animali: «cani e gatti» è sostituita dalla seguente:

«Ripresa nutrizionale, convalescenza (1)

Elevato tenore energetico, elevato tenore di sostanze nutritive essenziali e ingredienti di elevata digeribilità

Cani e gatti

Ingredienti altamente digeribili, con ragguagli sul loro eventuale trattamento

Valore energetico

Tenore di acidi grassi n-3 e n-6 (se aggiunti)

Fino alla ripresa completa

Nel caso di un alimento specialmente presentato per essere somministrato per intubazione, sull'etichetta indicare quanto segue: «somministrare sotto la sorveglianza di un veterinario.»

Enterococcus faecium DSM 10663 / NCIMB 10415 (E1707)

Il mangime complementare può contenere additivi per mangimi del gruppo funzionale stabilizzatori della flora intestinale in un tenore oltre cento volte superiore alla concentrazione massima autorizzata nei mangimi completi.

Cani

Denominazione e quantità aggiunta di stabilizzatore della flora intestinale

Da 10 a 15 giorni

Le istruzioni per l'uso dei mangimi garantiscono che sia rispettato il tenore massimo di stabilizzatore della flora intestinale per i mangimi completi.

Sull'etichetta indicare quanto segue: si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso oppure prima di estendere il periodo d'impiego.

c)

La riga del particolare fine nutrizionale «Stabilizzazione della digestione fisiologica» è sostituita dalla seguente:

«Stabilizzazione della digestione fisiologica

Bassa capacità di tamponamento e ingredienti di elevata digeribilità

Suinetti

Ingredienti di elevata digeribilità, compreso eventuale trattamento

Capacità di tamponamento

Fonte(i) di sostanze astringenti (se aggiunte)

Fonte(i) di sostanze mucillaginose (se aggiunte)

Da 2 a 4 settimane

“Sull'etichetta indicare quanto segue:

in caso di rischio di problemi digestivi, durante e dopo tali problemi.”

Ingredienti di elevata digeribilità

Suini

Ingredienti di elevata digeribilità, compreso eventuale trattamento

Fonte(i) di sostanze astringenti (se aggiunte)

Fonte(i) di sostanze mucillaginose (se aggiunte)

Additivi per mangimi appartenenti al gruppo funzionale stabilizzatori della flora intestinale della categoria additivi zootecnici di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1831/2003.

Il mangime complementare può contenere additivi per mangimi del gruppo funzionale stabilizzatori della flora intestinale in un tenore oltre cento volte superiore alla concentrazione massima autorizzata nei mangimi completi.

Specie animali per le quali lo stabilizzatore della flora intestinale è autorizzato

Denominazione e quantità aggiunta di stabilizzatore della flora intestinale

Fino a 4 settimane

Sull'etichetta del mangime indicare quanto segue:

(1)

“In caso di rischio di problemi digestivi, durante e dopo tali problemi.”

(2)

se pertinente: “L'alimento contiene uno stabilizzatore per la flora intestinale in un tenore oltre cento volte superiore alla concentrazione massima autorizzata nei mangimi completi.”

Le istruzioni per l'uso del mangime garantiscono che sia rispettato il tenore massimo di stabilizzatore della flora intestinale per i mangimi completi.»

d)

Le seguenti righe sono inserite tra la riga del particolare fine nutrizionale «Riduzione del rischio di acidosi» e la riga del particolare fine nutrizionale «Stabilizzazione del bilancio idrico ed elettrolitico»:

«Somministrazio-ne a lungo termine di oligoelementi e/o vitamine per animali da pascolo

Elevato tenore di

oligoelementi

e/o

vitamine, provitamine e sostanze con effetto analogo chimicamente ben definite.

Il mangime complementare può contenere additivi per mangimi in un tenore oltre cento volte superiore alla concentrazione massima autorizzata nei mangimi completi.

Ruminanti con un rumine funzionale

Denominazioni e quantità complessive aggiunte di ciascun oligoelemento, vitamina, provitamina e sostanza con effetto analogo chimicamente ben definita.

Livello di rilascio giornaliero per ciascun oligoelemento e/o vitamina, se viene utilizzato un bolo.

Periodo massimo di rilascio continuo dell'oligoelemento o vitamina, se viene utilizzato un bolo.

Fino a 12 mesi

L'applicazione sotto forma di bolo viene consentita. Un bolo può contenere fino al 20 % di ferro su un sostrato inerte, non biodisponibile, in modo da aumentarne la densità.

Sull'etichetta del mangime indicare quanto segue:

“—

La simultanea integrazione di additivi con un tenore massimo da altre fonti in quelli incorporati in un bolo, se pertinente, deve essere evitata.

Prima dell'uso si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario o nutrizionista in merito:

(1)

all'equilibrio di oligoelementi nella razione giornaliera;

(2)

allo stato degli oligoelementi nell'allevamento.

Il bolo contiene x % di ferro inerte al fine di aumentarne la densità, se del caso.”

Compensazione per la carenza di ferro postnatale

Elevato tenore di composti ferrosi autorizzati, appartenenti al gruppo funzionale composti di oligoelementi della categoria additivi nutrizionali di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1831/2003.

Il mangime complementare può contenere ferro in un tenore oltre cento volte superiore alla concentrazione massima autorizzata nei mangimi completi.

Suinetti lattanti e vitelli

Tenore totale di ferro

Dopo la nascita fino a 3 settimane

Le istruzioni per l'uso del mangime garantiscono che sia rispettato il tenore massimo di ferro per i mangimi completi.

Complemento per la rigenerazione di zoccoli, zampe e pelle

Elevato tenore di zinco.

Il mangime complementare può contenere zinco in un tenore oltre cento volte superiore alla concentrazione massima autorizzata nei mangimi completi.

Equini, ruminanti e suini

Quantità complessiva di

zinco

metionina

Fino a 8 settimane

Le istruzioni per l'uso del mangime garantiscono che sia rispettato il tenore massimo di zinco per i mangimi completi.

Complemento per la preparazione dell'estro e la riproduzione

Elevato livello di selenio e

un tenore minimo di vitamina E per kg di mangime completo, con un tasso di umidità del 12 %, di 53 mg per i suini, di 35 mg per i conigli, di 88 mg per cani, gatti, visoni;

un contenuto minimo giornaliero di vitamina E per animale, di 100 mg per gli ovini, di 300 mg per i bovini, di 1 100 mg per gli equini

o

Elevato(i) tenore(i) di vitamina A

e/o di vitamina D e/o

un contenuto minimo giornaliero di beta-carotene pari a 300 mg per animale.

Il mangime complementare può contenere selenio, vitamina A e D in un tenore oltre cento volte superiore alla concentrazione massima autorizzata nei mangimi completi.

Mammiferi

Denominazioni e quantità totali di ciascun oligoelemento e vitamina aggiunti.

Vacche: 2 settimane prima della fine della gestazione fino alla conferma della gestazione successiva.

Scrofe: 7 giorni prima fino a 3 giorni dopo il parto e 7 giorni prima fino a 3 giorni dall'accoppiamento.

Altri mammiferi femmine: dall'ultima fase della gestazione fino alla conferma della gestazione successiva.

Maschi: durante i periodi di attività riproduttiva.

Le istruzioni per l'uso del mangime garantiscono che siano rispettati i corrispondenti tenori massimi legalmente previsti per i mangimi completi.

Sull'etichetta del mangime indicare quanto segue:

Orientamenti per le situazioni nelle quali l'impiego di questo alimento è idoneo.»

Elevato(i) tenore(i) di vitamina A e/o di vitamina D

o

Elevato(i) tenore(i) di selenio e/o di zinco e/o tenore minimo di vitamina E di 44 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

Il mangime complementare può contenere selenio, zinco, vitamine A e D in un tenore di oltre cento volte la concentrazione massima autorizzata nei mangimi completi.

Volatili

Denominazioni e quantità totali di ciascun oligoelemento e vitamina aggiunti.

Per le femmine: durante l'estro

Per i maschi: durante i periodi di attività riproduttiva.

e)

La seguente riga è inserita tra la riga del particolare fine nutrizionale «Compensazione delle perdite elettrolitiche in caso di sudorazione elevata» e la riga del particolare fine nutrizionale «Ripresa nutrizionale, convalescenza», specie o categoria di animali: «equidi»:

«Complemento per la preparazione all'attività sportiva e per il successivo recupero

Elevato livello di selenio e un tenore minimo pari a 50 mg di vitamina E/kg di mangime completo, con un tasso di umidità del 12 %.

Il mangime complementare può contenere composti di selenio in un tenore oltre cento volte superiore alla concentrazione massima autorizzata nei mangimi completi.

Equidi

Quantità complessiva di

vitamina E

selenio.

Fino a 8 settimane prima dell'attività sportiva - Fino a 4 settimane dopo l'attività sportiva

Le istruzioni per l'uso del mangime garantiscono che sia rispettato il tenore massimo di selenio per i mangimi completi.»


(1)  Il produttore può completare la casella «Particolare fine nutrizionale» facendo riferimento a «Lipidosi epatica felina».»


7.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 2/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 6/2014 DELLA COMMISSIONE

del 6 gennaio 2014

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 2014

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

55,3

MA

56,5

TN

89,8

TR

127,8

ZZ

82,4

0707 00 05

MA

158,2

TR

170,1

ZZ

164,2

0709 90 70

MA

76,1

TR

166,2

ZZ

121,2

0805 10 20

MA

49,5

TR

84,4

ZA

44,9

ZZ

59,6

0805 20 10

MA

65,6

ZZ

65,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

JM

116,9

TR

79,1

ZZ

98,0

0805 50 10

EG

64,2

TR

62,1

ZZ

63,2

0808 10 80

CN

74,5

MK

26,2

US

176,8

ZZ

92,5

0808 20 50

CN

57,2

US

154,2

ZZ

105,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


ORIENTAMENTI

7.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 2/12


INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 25 luglio 2013

sulle statistiche di finanza pubblica

(rifusione)

(BCE/2013/23)

(2014/2/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 5.1 e gli articoli 5.2, 12.1 e 14.3,

visto il Regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all’applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (1),

visto il Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (2),

considerando quanto segue

(1)

L’indirizzo BCE/2009/20 della Banca centrale europea del 31 luglio 2009 sulle statistiche di finanza pubblica (3) necessita di modifiche sostanziali e sarebbe opportuno che esso fosse oggetto di rifusione nell’interesse di una maggiore chiarezza e trasparenza.

(2)

L’aggiornamento del quadro metodologico con il passaggio dal Sistema europeo dei conti (SEC) 1995 al SEC 2010, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 549/2013, richiede l’adattamento dei concetti statistici. Per ragioni di coerenza, gli obblighi della BCE in materia di statistiche sulla finanza pubblica (SFP) dovrebbero basarsi su regole statistiche dell’Unione definite nel SEC 2010.

(3)

Per l’espletamento dei propri compiti, ai fini dell’analisi politica e monetaria, il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) necessita di statistiche sulla finanza pubblica (SFP) complete, vale a dire comprensive di tutte le operazioni, ivi incluse quelle in cui la pubblica amministrazione agisce nella funzione di agente per le istituzioni dell’Unione europea, nonché attendibili. Le procedure stabilite nel presente indirizzo non incidono sulle responsabilità né sulle competenze degli Stati membri e della Comunità.

(4)

È necessario stabilire procedure efficienti per lo scambio di SFP all’interno del SEBC al fine di assicurare, da un lato, che il SEBC disponga tempestivamente delle SFP ad esso necessarie e, dall’altro, che vi sia compatibilità tra le SFP e le previsioni riguardanti le medesime variabili fornite dalle banche centrali nazionali (BCN), a prescindere dal fatto che le statistiche siano compilate dalle BCN o da altre autorità nazionali competenti.

(5)

Parte delle informazioni necessarie a soddisfare gli obblighi statistici imposti dal SEBC in materia di SFP sono compilate da autorità nazionali competenti diverse dalle BCN. Di conseguenza, alcuni dei compiti da assolvere ai sensi del presente indirizzo necessitano la cooperazione tra il SEBC e le autorità nazionali competenti. L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (4), obbliga gli Stati membri ad organizzare i propri compiti in ambito statistico e a cooperare pienamente con il SEBC al fine di garantire l’adempimento degli obblighi derivanti dall’articolo 5 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «lo Statuto del SEBC»).

(6)

Le fonti statistiche basate sul regolamento (CE) n. 479/2009 e sul SEC 2010 non soddisfano le esigenze del SEBC dal punto di vista della copertura delle statistiche sul debito pubblico e sulle poste di raccordo tra indebitamento netto e variazione del debito e delle statistiche sulle operazioni fra gli Stati membri e il bilancio dell’Unione. Pertanto è necessaria l’ulteriore compilazione da parte delle autorità nazionali competenti.

(7)

È necessario stabilire una procedura per apportare in maniera efficace modifiche di natura tecnica agli allegati del presente indirizzo, a condizione che tali modifiche non siano tali da variarne l’assetto concettuale sottostante, né da incidere sull’onere di segnalazione, Le BCN possono proporre tali modifiche di natura tecnica al Comitato per le statistiche del SEBC del cui parere si terrà conto nell’applicazione di tale procedura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente indirizzo:

1.

Per «Stato membro dell’area dell’euro» si intende uno Stato membro la cui moneta è l’euro;

2.

Per «statistiche sulla finanza pubblica (SFP)» si intendono le statistiche su entrate, spese e avanzo/disavanzo, statistiche sulle poste di raccordo tra indebitamento netto e variazione del debito e statistiche sul debito pubblico (come indicato nell’allegato I);

3.

il termine «debito pubblico» ha il significato stabilito nell’articolo 1 del Regolamento (CE) n. 479/2009;

4.

per «prima trasmissione» si intende la trasmissione regolare eseguita dalle BCN prima del 15 aprile;

5.

Per «seconda trasmissione» si intende la trasmissione ordinaria eseguita dalle BCN prima del 15 ottobre;

Articolo 2

Obblighi di segnalazione statistica delle BCN

1.   Le BCN comunicano le SFP alla Banca centrale europea (BCE), come specificato nell’allegato I, su base annuale. I dati devono essere conformi ai principi e alle definizioni contenuti nel regolamento (CE) n. 479/2009 e nel SEC 2010, riportati in dettaglio nell’allegato II.

2.   Le BCN effettuano le segnalazioni conformemente alle definizioni metodologiche definite per settori e sottosettori nella sezione I dell’allegato II del presente indirizzo e per quanto segue nella sezione 2 dello stesso:

a)

«statistiche su entrate, spese e avanzo/disavanzo», che comprendono le statistiche contenute nelle tabelle 1 A, 1B e 1C dell’allegato I;

b)

«statistiche sulle poste di raccordo tra indebitamento netto e variazione del debito», che comprendono le statistiche contenute nelle tabelle 2 A e 2B dell’allegato I;

c)

«statistiche sul debito», che comprendono le statistiche contenute nelle tabelle 3 A e 3B dell’allegato I.

3.   La serie dei dati completa comprende tutte le categorie come definite nell’allegato I (coprendo le statistiche su entrate, spese e avanzo/disavanzo, quelle sulle poste di raccordo tra indebitamento netto e variazione del debito e quelle sul debito pubblico). I dati coprono il periodo compreso tra il 1995 e l’anno a cui si riferisce la trasmissione (anno t-1).

4.   In deroga al paragrafo 3, le BCN non hanno l’obbligo di trasmettere dati retrospettivi per categorie coperte da deroghe convenute tra la Commissione europea (Eurostat) e gli Stati membri.

5.   La trasmissione dei dati specificati nelle tabelle 1 A-C, 2 A-B, 3 A-B dell’allegato I avrà inizio nell’ottobre 2014.

6.   I dati su avanzo/disavanzo, debito, entrate, spese e prodotto interno lordo (PIL) nominale sono accompagnati dalle motivazioni per le revisioni quando l’ampiezza della variazione dell’avanzo/disavanzo determinata da revisioni è almeno dello 0,3 % del PIL o quando l’ampiezza della variazione del debito, delle entrate, delle spese o del PIL nominale determinata da revisioni è almeno dello 0,5 % del PIL.

Articolo 3

Obblighi di segnalazione statistica della BCE

1.   Sulla base dei dati comunicati dalle BCN, la BCE gestisce la «banca dati SFP», che comprende i dati relativi all’area dell’euro e quelli nazionali. La BCE rende accessibile la banca dati SFP alle BCN.

2.   Le BCN in relazione alle informazioni statistiche segnalate specificano i soggetti a cui queste possono essere trasmesse. Nel rendere accessibile la banca dati SFP, la BCE tiene conto di tale indicazione.

Articolo 4

Tempestività

1.   Le BCN trasmettono serie complete di dati due volte l’anno, ossia entro il 15 aprile ed entro il 15 ottobre.

2.   Le BCN comunicano di propria iniziativa serie di dati parziali ogni qual volta si rendano disponibili informazioni nuove di qualche rilevanza. Tale serie di dati può contenere stime relative a categorie per le quali non sono disponibili nuove informazioni.

3.   La BCE diffonde la banca dati SFP alle BCN almeno una volta al mese, entro il giorno lavorativo della BCE successivo a quello in cui la BCE stessa ha messo a punto i dati per la pubblicazione.

Articolo 5

Cooperazione con le autorità nazionali competenti

1.   Nel caso in cui i dati di cui all’articolo 2 provengano, in tutto o in parte, da autorità nazionali competenti diverse dalle BCN, queste ultime si adoperano per concordare con tali autorità adeguate modalità di cooperazione al fine di assicurare una struttura permanente di trasmissione dati che rispetti le norme e gli obblighi imposti dal SEBC, a meno che lo stesso risultato non sia già stato ottenuto sulla base della legislazione nazionale.

2.   Qualora, nel corso di tale cooperazione, a causa della mancata trasmissione a una BCN delle informazioni necessarie da parte dell’autorità nazionale competente, la stessa BCN non sia in grado di ottemperare agli obblighi stabiliti negli articoli 2 e 4, la BCE e la BCN discutono con tale autorità le modalità con le quali mettere a disposizione tali informazioni.

Articolo 6

Norme minime di trasmissione

Le informazioni statistiche richieste sono comunicate alla BCE in modo conforme ai requisiti definiti nell’allegato III. Questo requisito non preclude l’impiego di altri mezzi di trasmissione delle informazioni statistiche alla BCE quale soluzione alternativa concordata.

Articolo 7

Qualità

1.   La BCE e le BCN sorvegliano e promuovono la qualità dei dati segnalati alla BCE.

2.   Il Comitato esecutivo della BCE presenta annualmente al Consiglio direttivo della BCE una relazione sulla qualità delle SFP annuali.

3.   La relazione prende in considerazione quantomeno la copertura dei dati, il grado di conformità alle relative definizioni e la portata delle revisioni.

Articolo 8

Procedura di modifica semplificata

Tenuto conto del parere del Comitato per le statistiche, il Comitato esecutivo della BCE ha facoltà di apportare modifiche di natura tecnica agli allegati del presente indirizzo, purché esse non siano tali da variarne l’impianto concettuale sottostante, né da incidere sugli oneri di segnalazione. Il Comitato esecutivo informa senza indugio il Consiglio direttivo di tali modifiche.

Articolo 9

Abrogazione

1.   L’Indirizzo BCE/2009/20 è abrogato dal 1o settembre 2014.

2.   I riferimenti all’indirizzo abrogato sono da interpretarsi come riferimenti al presente indirizzo e sono intesi conformemente alla tabella di corrispondenza contenuta nell’allegato IV.

Articolo 10

Disposizioni finali

1.   Tutte le banche centrali dell’Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

2.   Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal 1o settembre 2014.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 25 luglio 2013

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 145 del 10.6.09, pag. 1.

(2)  GU L 174 del 26.6.13, pag. 1.

(3)  GU L 228 del 1.9.09, pag. 25.

(4)  GU L 318 del 27.11.98, pag. 8.


ALLEGATO I

OBBLIGHI RELATIVI AI DATI DA SEGNALARE

Statistiche relative a entrate, spese e avanzo/disavanzo

Tabella 1 A

Categoria

Numero e relazione lineare

Disavanzo (–) o avanzo (+)

Formula

Formula

di cui: Disavanzo (–) o avanzo (+) primario

Formula

Amministrazioni centrali

3

Amministrazioni di Stati federati

4

Amministrazioni locali

5

Enti di previdenza e assistenza sociale

6

Totale delle entrate

Formula

Totale entrate correnti

Formula

Imposte dirette

9

di cui: a carico delle società

10

di cui: a carico delle famiglie

11

Imposte indirette

12

di cui: imposta sul valore aggiunto (IVA)

13

Contributi sociali netti

14

di cui: contributi sociali effettivi a carico dei datori di lavoro

15

di cui: contributi sociali effettivi a carico delle famiglie

16

Altre entrate correnti

17

di cui: interessi attivi esigibili

18

Vendite

19

Totale entrate in conto capitale

20

di cui: imposte in conto capitale

21

Totale delle spese

Formula

Totale spese correnti

Formula

Trasferimenti correnti

Formula

Erogazioni sociali

25

Contributi

26

Altri trasferimenti correnti

27

Interessi passivi esigibili

28

Redditi da lavoro dipendente

29

di cui: retribuzioni lorde

30

Consumi intermedi

31

Totale spese in conto capitale

Formula

Investimenti

33

Altre acquisizioni nette di attività non finanziarie e variazioni delle scorte

34

Trasferimenti in conto capitale

35

Voci per memoria:

 

Saldo di parte corrente

Formula

Interessi, ivi inclusi i flussi derivanti da operazioni di swap e forward rate agreement

37

Disavanzo (–) o avanzo (+) primario come definito nella procedura per i disavanzi eccessivi

Formula

Proventi da universal mobile telecommunications system

39

Contributi sociali effettivi

Formula

Prestazioni sociali diverse dai trasferimenti sociali in natura

41


Tabella 1B

Categoria

Numero e relazione lineare

Spesa degli Stati membri rispetto al bilancio dell’Unione europea (UE)

Formula

Imposte indirette

2

Aiuti internazionali correnti

3

Trasferimenti correnti diversi

4

di cui: terza risorsa propria basata sull’IVA

5

di cui: quarta risorsa propria basata sul RNL

6

Trasferimenti in conto capitale

7

Entrate dello Stato membro provenienti dal bilancio dell’UE

Formula

Contributi

9

Trasferimenti correnti in favore di amministrazioni pubbliche

10

Trasferimenti correnti in favore di unità non appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche

11

Trasferimenti in conto capitale in favore di amministrazioni pubbliche

12

Trasferimenti in conto capitale in favore di unità non appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche

13

Saldo dello Stato membro rispetto al bilancio UE (beneficiario netto +, contributore netto –)

Formula

Voci per memoria:

 

Spese di riscossione delle risorse proprie

15


Tabella 1C

Categoria

Numero e relazione lineare

Spesa per consumi finali

Formula

Formula

Spesa per consumi individuali

2

Spesa per consumi collettivi

3

Trasferimenti sociali in natura (acquisti di beni e servizi destinabili alla vendita)

4

Ammortamenti (consumo di capitale fisso)

5

Imposte sulla produzione versate meno contributi percepiti

6

Risultato netto di gestione

7

Voci per memoria:

 

Spesa per consumi finali ai prezzi dell’anno precedente

8

Investimenti delle amministrazioni pubbliche ai prezzi dell’anno precedente

9

Prodotto interno lordo (PIL) a prezzi correnti

10

PIL ai prezzi dell’anno precedente

11

Statistiche sulle poste di raccordo tra indebitamento netto e variazione del debito

Tabella 2A

Categoria

Numero e relazione lineare

Poste di raccordo tra conti finanziari e non finanziari

Formula

Operazioni finanziarie nette (consolidate)

Formula

Attività finanziarie (consolidate)

Formula

Biglietti, monete e depositi

4

Titoli di debito

5

Prestiti

6

Partecipazioni/quote di fondi azionari e fondi d'investimento

7

Privatizzazioni (nette)

8

Conferimenti di capitale (netto)

9

Altro

10

Assicurazioni, pensioni e garanzie standard

11

Strumenti finanziari derivati e stock option conferite ai dipendenti

12

Altre attività finanziarie

13

di cui: imposte e contributi sociali maturati, ma non ancora pagati

14

Passività (consolidate)

Formula

Biglietti, monete e depositi

16

Titoli di debito a breve termine

17

Titoli di debito a lungo termine

18

Prestiti

19

di cui: prestiti concessi dalle autorità bancarie centrali

20

Assicurazioni, pensioni e garanzie standard

21

Strumenti finanziari derivati e stock option conferite ai dipendenti

22

Altre passività

23

Necessità di finanziamento delle amministrazioni pubbliche

Formula

Formula

Formula

di cui: a lungo termine

25

Denominate in moneta nazionale

26

Denominate in valute degli Stati membri dell’area dell’euro

27

Denominate in altre valute

28

Altri flussi

Formula

Effetti della valutazione sul debito

Formula

Guadagni e perdite in conto capitale su valute estere

31

Altri effetti di valutazione — valore facciale

Formula

Altre variazioni di volume del debito

33

Variazione del debito pubblico

Formula

Formula

Formula


Tabella 2B

Categoria

Numero e relazione lineare

Operazioni inerenti a titoli di debito pubblico (non consolidate)

Formula

Biglietti, monete e depositi

2

Titoli di debito a breve termine

3

Titoli di debito a lungo termine

4

Prestiti concessi dalle autorità bancarie centrali

5

Altri prestiti

6

Operazioni di consolidamento

Formula

Biglietti, monete e depositi

Formula

Titoli di debito a breve termine

Formula

Titoli di debito a lungo termine

Formula

Prestiti

Formula

Statistiche sul debito pubblico

Tabella 3A

Categoria

Numero e relazione lineare

Debito pubblico (consolidato)

Formula

Formula

Formula

Formula

Formula

Biglietti, monete e depositi

2

Titoli di debito a breve termine

3

Titoli di debito a lungo termine

4

Prestiti concessi dalle autorità bancarie centrali

5

Altri prestiti

6

Debito detenuto da residenti dello Stato membro

Formula

Autorità bancarie centrali

8

Altre istituzioni finanziarie monetarie

9

Altre istituzioni finanziarie

10

Altri residenti

11

Debito detenuto da non residenti dello Stato membro

12

Denominate in moneta nazionale

13

Denominate in valute degli Stati membri dell’area dell’euro

14

Denominate in altre valute

15

Debito a breve termine

16

Debito a lungo termine

17

di cui: a tasso di interesse variabile

18

Debito con vita residua fino a un anno

19

Debito con vita residua compresa tra uno e cinque anni

20

di cui: a tasso di interesse variabile

21

Debito con vita residua superiore a cinque anni

22

di cui: a tasso di interesse variabile

23

Voci per memoria:

 

Vita residua media del debito

24

Debito pubblico — obbligazioni a cedola zero (zero coupon)

25


Tabella 3B

Categoria

Numero e relazione lineare

Debito pubblico – non consolidato tra sottosettori

Formula

Elementi di consolidamento

Formula

Formula

Formula

Biglietti, monete e depositi

3

Titoli di credito a breve termine

4

Titoli di credito a lungo termine

5

Prestiti

6

Emesso dalle amministrazioni centrali (consolidato)

7

di cui: detenuto da altri sottosettori delle amministrazioni pubbliche

8

Emesso dalle amministrazioni centrali (consolidato)

9

di cui: detenuto da altri sottosettori delle amministrazioni pubbliche

10

Emesso dalle amministrazioni centrali (consolidato)

11

di cui: detenuto da altri sottosettori delle amministrazioni pubbliche

12

Emesso da enti di previdenza e assistenza sociale (consolidato)

13

di cui: detenuto da altri sottosettori delle amministrazioni pubbliche

14

Voci per memoria:

 

Debito detenuto dalle amministrazioni centrali emesso da altri sottosettori delle amministrazioni pubbliche

15

Debito detenuto dalle amministrazioni di Stati federati emesso da altri sottosettori delle amministrazioni pubbliche

16

Debito detenuto dalle amministrazioni locali emesso da altri sottosettori delle amministrazioni pubbliche

17

Debito detenuto dagli enti di previdenza e di assistenza sociale emesso da altri sottosettori delle amministrazioni pubbliche

18


ALLEGATO II

DEFINIZIONI METODOLOGICHE

1.   Definizioni dei settori e dei sottosettori

Settori e sottosettori del SEC 2010

Totale economia

S.1

Società non finanziarie

S.11

Società finanziarie

S.12

Autorità bancarie centrali

S.121

Istituti di deposito, escluse le autorità bancarie centrali

S.122

Fondi comuni monetari

S.123

Fondi d'investimento diversi dai FCM

S.124

Altri intermediari finanziari, escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione

S.125

Ausiliari finanziari

S.126

Prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive

S.127

Imprese di assicurazione

S.128

Fondi pensione

S.129

Istituzioni finanziarie monetarie

S.121 + S.122 + S.123

Amministrazioni pubbliche

S.13

Amministrazioni centrali (esclusi gli enti di previdenza e assistenza sociale) (S.1311)

S.1311

Amministrazioni centrali (esclusi gli enti di previdenza e assistenza sociale)

S.1312

Amministrazioni locali (esclusi gli enti di previdenza e assistenza sociale)

S.1313

Enti di previdenza e assistenza sociale

S.1314

Famiglie

S.14

Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie

S.15

Resto del mondo

S.2

Stati membri, istituzioni e organi dell’Unione europea (UE)

S.21

Stati membri dell’UE

S.211

Istituzioni e organi dell’UE

S.212

Banca centrale europea (BCE)

S.2121

Istituzioni e organi dell’Unione europea, esclusa la BCE

S.2122

Paesi non aderenti all’Unione europea e organizzazioni internazionali non residenti nell’Unione europea

S.22

2.   Definizione delle categorie  (1), (2)

Tabella 1A

1.

Disavanzo (–) o avanzo (+) [1A.1]: accreditamento netto (+)/indebitamento netto (–) (B.9) di S.13, ovvero totale delle entrate [1.A7] meno totale delle spese [1A.22] ovvero disavanzo (–) o avanzo (+) delle amministrazioni centrali [1A.3], più disavanzo (–) o avanzo (+) delle amministrazioni di Stati federati [1A.4], più disavanzo (–) o avanzo (+) delle amministrazioni locali [1A.5], più disavanzo (–) o avanzo (+) degli enti di previdenza e di assistenza sociale [1A.6].

2.

Disavanzo (–) o avanzo (+) primario [1A.2]: disavanzo (–) o avanzo (+) [1A.1], più interessi passivi [1A.28].

3.

Disavanzo (–) o avanzo (+) delle amministrazioni centrali [1o.3]: accreditamento netto (+)/indebitamento netto (–) (B.9) di S.1311.

4.

Disavanzo (–) o avanzo (+) delle amministrazioni di Stati federati [1A.4]: accreditamento netto (+)/indebitamento netto (–) (B.9) di S.1312.

5.

Disavanzo (–) o avanzo (+) delle amministrazioni locali [1A.5]: accreditamento netto (+)/indebitamento netto (–) (B.9) di S.1313.

6.

Disavanzo (–) o avanzo (+) degli enti di previdenza e di assistenza sociale [1A.6]: accreditamento netto (+)/indebitamento netto (–) (B.9) di S.1314.

7.

Totale entrate [1A.7]: entrate correnti [1A.8], più entrate in conto capitale [1A.20].

8.

Totale entrate correnti [1A.8]: imposte dirette [1A.9], più imposte indirette [1A.12], più contributi sociali netti [1A.14], più altre entrate correnti [1A.17], più vendite [1A.19].

9.

Imposte dirette [1A.9]: imposte correnti sul reddito e sul patrimonio ecc. (D.5) registrate fra le risorse di S.13.

10.

Imposte dirette a carico delle società [1A.10]: imposte correnti sul reddito e sul patrimonio ecc. (D.5) registrate fra le risorse di S.13 e gli impieghi dei settori S.11 e S.12.

11.

Imposte dirette a carico delle famiglie [1A.11]: imposte correnti sul reddito e sul patrimonio ecc. (D.5) registrate fra le risorse di S.13 e gli impieghi di S.14.

12.

Imposte indirette [1A.12]: imposte sulla produzione e sulle importazioni (D.2) registrate fra le risorse di S.13.

13.

Imposte indirette di cui imposta sul valore aggiunto (IVA) [1A.13]: imposta sul valore aggiunto (IVA) e imposte similari (D.211) registrate fra le risorse del settore S.13.

14.

Contributi sociali netti [1A.14]: contributi sociali (D.61) registrati fra le risorse di S.13.

15.

Contributi sociali netti di cui contributi sociali effettivi a carico dei datori di lavoro [1A.15]: contributi sociali effettivi a carico dei datori di lavoro (D.611) registrati fra le risorse di S.13.

16.

Contributi sociali netti di cui contributi sociali effettivi a carico delle famiglie [1A.16]: contributi sociali effettivi a carico delle famiglie (D.613) registrati fra le risorse di S.13.

17.

Altre entrate correnti [1A.17]: redditi da capitale (D.4) più altri trasferimenti correnti (D.7) registrati tra le altre risorse di S.13, escluse le risorse costituite da interessi (D.41) che costituiscono anche impieghi di S.13, più altri contributi alla produzione percepiti (D.39) che sono impieghi di S.13.

18.

Altre entrate correnti di cui interessi attivi [1A.18]: interessi (D.41) registrati fra le risorse di S.13 e gli impieghi di tutti i settori eccetto S.13.

19.

Vendite [1A.19]: produzione di beni e servizi destinabili alla vendita (P.11), più produzione di beni e servizi per proprio uso finale (P.12), più pagamenti per altra produzione di beni e servizi non destinabili alla vendita (P.131) registrati fra le risorse di S.13.

20.

Totale entrate in conto capitale [1A.20]: trasferimenti in conto capitale da ricevere (D.9) registrati fra le variazioni delle passività e del patrimonio netto di S.13, e registrati come trasferimento in conto capitale da parte di tutti i settori eccetto S.13.

21.

Totale entrate in conto capitale di cui imposte in conto capitale [1A.21]: imposte in conto capitale (D.91) registrate tra le variazioni delle passività e del patrimonio netto di S.13.

22.

Totale spese [1A.22]: totale spese correnti [1A.23], più totale spese in conto capitale [1A.32].

23.

Totale spese correnti [1A.23]: trasferimenti correnti [1A.24], più interessi passivi [1A.28], più redditi da lavoro dipendente [1A.29], più consumi intermedi [1A.31].

24.

Trasferimenti correnti [1A.24]: erogazioni sociali [1A.25], più contributi [1A.26], più altri trasferimenti correnti [1A.27].

25.

Erogazioni sociali [1A.25]: prestazioni sociali diverse dai trasferimenti sociali in natura (D.62), più trasferimenti sociali in natura relativi ad acquisti di beni e servizi destinabili alla vendita da parte delle amministrazioni pubbliche (D.632) registrati fra gli impieghi di S.13, più trasferimenti correnti diversi (D.75) registrati fra gli impieghi di S.13 e le risorse di S.15.

26.

Contributi [1A.26]: importo negativo dei contributi (-D.3) registrati fra le risorse di S.13.

27.

Altri trasferimenti correnti [1A.27]: imposte correnti sul reddito, sul patrimonio ecc. (D.5), più altre imposte sulla produzione (D.29), più redditi da capitale (D.4) esclusi gli interessi (D.41), più altri trasferimenti correnti (D.7) registrati tra gli impieghi di S.13 esclusi i trasferimenti correnti diversi (D.75) registrati fra gli impieghi di S.13 e le risorse di S.15.

28.

Interessi passivi [1A.28]: interessi (D.41) registrati fra gli impieghi di S.13 e le risorse di tutti i settori eccetto S.13.

29.

Redditi da lavoro dipendente [1A.29]: redditi da lavoro dipendente (D.1) registrati fra gli impieghi di S.13.

30.

Redditi da lavoro dipendente di cui retribuzioni lorde [1A.30]: retribuzioni lorde (D.11) registrate fra gli impieghi di S.13.

31.

Consumi intermedi [1A.31]: consumi intermedi (P.2) registrati fra gli impieghi di S.13.

32.

Totale spese in conto capitale [1A.32]: investimenti [1A.33], più altre acquisizioni nette di attività non finanziarie [1A.34], più trasferimenti in conto capitale [1A.35].

33.

Investimenti [1A.33]: investimenti fissi lordi (P.51 g) registrati fra le variazioni delle attività di S.13.

34.

Altre acquisizioni nette di attività non finanziarie e variazioni delle scorte [1A.34]: variazione delle scorte (P.52), più acquisizioni meno cessioni di oggetti di valore (P.53), più acquisizioni meno cessioni di attività non finanziarie non prodotte (NP) registrate fra le variazioni delle attività di S.13.

35.

Trasferimenti in conto capitale [1A.35]: trasferimenti in conto capitale (D.9) registrati fra le variazioni delle passività e del patrimonio netto di S.13, e registrati come trasferimento in conto capitale da ricevere da parte di tutti i settori eccetto S.13.

36.

Saldo di parte corrente [1A.36]: totale entrate correnti [1A.8], meno totale spese correnti [1A.23].

37.

Interessi, ivi inclusi i flussi derivanti da operazioni di swap e forward rate agreement [1A.37]: interessi (PDE D.41) da procedura per i disavanzi eccessivi (PDE) registrati fra gli impieghi di S.13 e le risorse di tutti i settori eccetto S.13.

38.

Disavanzo (–) o avanzo (+) da procedura per i disavanzi eccessivi (PDE) [1A.38]: accreditamento netto (+)/indebitamento netto (–) da PDE (PDE 8.9) di S.13 ovvero disavanzo (–) o avanzo (+) [1A.1], più interessi passivi [1A.28] meno interessi inclusi i flussi derivanti da operazioni di swap e forward rate agreement [1A.37]

39.

Proventi da universal mobile telecommunications system [1A.39]: ricavi provenienti dalla vendita di licenze di telefonia mobile di terza generazione, registrati come cessione di un’attività non finanziaria in conformità della decisione dell’Eurostat relativa all’assegnazione delle licenze di telefonia mobile.

40.

Contributi sociali effettivi [1A.40]: contributi sociali effettivi a carico dei datori di lavoro (D.611) [1A.15], più contributi sociali effettivi a carico delle famiglie (D.613) [1A.16] registrati tra le risorse di S.13.

41.

Prestazioni sociali diverse dai trasferimenti sociali in natura [1A.41]: prestazioni sociali diverse dai trasferimenti sociali in natura (D.62) registrate fra gli impieghi di S.13.

Tabella 1B

1.

Versamenti dallo Stato membro al bilancio dell’UE [1B.1]: imposte indirette esigibili dal bilancio UE [1B.2] più aiuti internazionali correnti (D.74) da parte delle amministrazioni pubbliche in favore del bilancio UE [1B.4], più trasferimenti correnti diversi (D.75) da parte delle amministrazioni pubbliche in favore del bilancio dell’UE [1B.5], più trasferimenti in conto capitale (D.9) da parte delle amministrazioni pubbliche in favore del bilancio dell’UE [1B.7].

2.

Imposte indirette [1B.2]: imposte sulla produzione e sulle importazioni (D.2) registrate fra le risorse di S.2122.

3.

Aiuti internazionali correnti [1B.3]: aiuti internazionali correnti (D.74) registrati fra le risorse di S.2122 e gli impieghi di S.13.

4.

Aiuti internazionali correnti diversi [1B.4]: aiuti internazionali correnti diversi (D.75) oltre risorse proprie dell’UE basate sull’imposta sul valore aggiunto (IVA) e sull’RNL (D.76) registrati fra le risorse di S.2122 e gli impieghi di S.13.

5.

Trasferimenti correnti diversi di cui terza risorsa propria basata sull’IVA [1B.5]: terza risorsa propria basata sull’IVA (D.761) registrata tra le risorse di S.2122 e gli impieghi di S.13.

6.

Trasferimenti correnti diversi di cui quarta risorsa propria basata sull’RNL [1B.6]: quarta risorsa propria basata sull’RNL (D.762) registrata tra le risorse di S.2122 e gli impieghi di S.13.

7.

Trasferimenti in conto capitale [1B.7]: trasferimenti in conto capitale (D.9) registrati fra le variazioni delle passività e del patrimonio netto di S.13 e registrati come trasferimento in conto capitale da ricevere da parte di S.2122.

8.

Entrate dello Stato membro provenienti dal bilancio dell’UE [1B.8]: contributi (D.3) da parte del bilancio dell’UE [1B.9], più altri trasferimenti correnti (D.7) da parte del bilancio dell’UE in favore delle amministrazioni pubbliche [1B.10], più altri trasferimenti correnti (D.7) da parte del bilancio dell’UE in favore di unità non appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche [1B.11], più trasferimenti in conto capitale (D.9) da parte del bilancio dell’UE in favore delle amministrazioni pubbliche [1B.12], più trasferimenti in conto capitale (D.9) da parte del bilancio dell’UE in favore di unità non appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche [1B.13]

9.

Contributi [1B.9]: contributi (D.3) registrati fra gli impieghi di S.2122.

10.

Trasferimenti correnti in favore delle amministrazioni pubbliche [1B.10]: aiuti internazionali correnti (D.74), più trasferimenti correnti diversi (D.75) registrati fra le risorse di S.13 e gli impieghi di S.2122.

11.

Trasferimenti correnti da parte del bilancio dell’UE in favore di unità non appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche [1B.11]: trasferimenti correnti diversi (D.75) registrati fra gli impieghi di S.212 e le risorse di tutti i settori eccetto S.13.

12.

Trasferimenti in conto in favore delle amministrazioni pubbliche [1B.12]: trasferimenti in conto capitale (D.9) registrati fra le variazioni delle passività e del patrimonio netto di S.13 e le variazioni delle attività di S.2122.

13.

Trasferimenti in conto capitale in favore di unità non appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche [1B.13]: trasferimenti in conto capitale (D.9) registrati fra le variazioni delle attività del settore S.2122 e le variazioni delle passività e del patrimonio netto di tutti i settori eccetto S.13.

14.

Saldo dello Stato membro rispetto al bilancio UE (beneficiario netto +, contributore netto -) [1B.14]: entrate dello Stato membro dal bilancio dell’UE [1B.8] meno spesa dello Stato membro rispetto al bilancio dell’UE [1B.1].

15.

Spese di riscossione delle risorse proprie [1B.15]: parte della produzione di beni e servizi non destinabili alla vendita (P.13) registrata fra le risorse di S.13 rappresentata dalle spese di riscossione delle risorse proprie sostenute dal bilancio dell’UE.

Tabella 1C

1.

Spesa per consumi finali [1C.1]: spesa per consumi finali (P.3) registrata fra gli impieghi di S.13.

2.

Spesa per consumi individuali [1C.2]: spesa per consumi individuali (P.31) registrata fra gli impieghi di S.13.

3.

Spesa per consumi collettivi [1C.3]: spesa per consumi collettivi (P.32) registrata fra gli impieghi di S.13.

4.

Trasferimenti sociali in natura – acquisti di beni e servizi destinabili alla vendita [1C.4]: trasferimenti sociali in natura – acquisti di beni e servizi destinabili alla vendita (D.632) registrati tra gli impieghi di S.13.

5.

Ammortamenti (consumo di capitale fisso) [1C.5]: ammortamenti (P.51c) registrati fra le variazioni delle passività e del patrimonio netto di S.13.

6.

Imposte sulla produzione versate meno contributi percepiti [1C.6]: altre imposte sulla produzione versate (D.29) registrate fra gli impieghi di S.13, meno altri contributi alla produzione percepiti (D.39) registrati fra gli impieghi di S.13.

7.

Risultato netto di gestione [1C.7]: risultato netto di gestione (B.2n) di S.13.

8.

Spesa per consumi finali ai prezzi dell’anno precedente [1C.8]: volume chain linked (P.3) registrato fra gli impieghi di S.13 ai prezzi dell’anno precedente.

9.

Investimenti delle amministrazioni pubbliche ai prezzi dell’anno precedente [1C.9]: volume chain-linked degli investimenti fissi lordi (P.51 g) registrato fra le variazioni delle attività di S.13 ai prezzi dell’anno precedente.

10.

Prodotto interno lordo (PIL) a prezzi correnti [1C.10]: prodotto interno lordo (B.1*g) ai prezzi di mercato.

11.

PIL ai prezzi dell’anno precedente [1C.11]: volume chain-linked del PIL (B1*g) ai prezzi dell’anno precedente.

Tabella 2A

1.

Poste di raccordo tra conti finanziari e non finanziari [2A.1]: disavanzo (–) o avanzo (+) [1A.1], meno operazioni nette inerenti ad attività e passività finanziarie [2A.2].

2.

Operazioni nette inerenti ad attività e passività finanziarie (consolidate) [2A.2]: operazioni inerenti all’acquisizione netta di attività finanziarie [2A.3], meno incremento netto delle operazioni inerenti a passività [2A.15].

3.

Operazioni inerenti ad attività finanziarie (consolidate) [2A.3]: operazioni consolidate inerenti a biglietti, monete e depositi (F.2) [2A.4], più operazioni inerenti a titoli di debito (F.3) [2A.5], più operazioni inerenti a prestiti (F.4) [2A.6], più operazioni inerenti a partecipazioni e quote di fondi azionari e fondi di investimento (F.5) [2A.7], più operazioni inerenti a assicurazioni, pensioni e garanzie standard (F.6) [2A.11], più operazioni inerenti a strumenti finanziari derivati e a stock option conferite ai dipendenti (F.7) [2A.12], più operazioni inerenti ad altre attività finanziarie [2A.13], registrate tra le variazioni delle attività di S.13 e le variazioni delle passività e del patrimonio netto di tutti i settori eccetto S.13.

4.

Operazioni inerenti a biglietti, monete e depositi [2A.4]: acquisizione netta di biglietti, monete e depositi (F.2) registrata fra le variazioni delle attività di S.13 e le variazioni delle passività e del patrimonio netto di tutti i settori eccetto S.13.

5.

Operazioni inerenti a titoli di debito [2A.5]: acquisizione netta di titoli di debito, monete e depositi (F.3), registrata fra le variazioni delle attività di S.13 e le variazioni delle passività e del patrimonio netto di tutti i settori eccetto S.13.

6.

Operazioni inerenti a prestiti [2A.6]: nuovi prestiti (F.4) concessi dalle amministrazioni pubbliche, al netto dei rimborsi dovuti alle stesse, registrati fra le variazioni delle attività di S.13 e le variazioni delle passività e del patrimonio netto di tutti i settori eccetto S.13.

7.

Operazioni inerenti a partecipazioni o quote di fondi azionari e fondi d'investimento[2A.7]: acquisizione netta di partecipazioni o quote di fondi azionari e fondi di investimento (F.5) registrata fra le variazioni delle attività di S.13 e le variazioni delle passività e del patrimonio netto di tutti i settori eccetto S.13.

8.

Privatizzazioni (nette) [2A.8]: operazioni inerenti a partecipazioni o quote di fondi azionari e fondi d'investimento (F.5) registrate fra le variazioni delle attività di S.13 e le variazioni delle passività e del patrimonio netto di S.11 o S.12 eseguite nel processo di rinuncia o di assunzione del controllo (SEC 10, paragrafi da 2.36 a 2.39) dell’unità debitrice da parte di S.13; tali operazioni possono essere eseguite direttamente da S.13 con l’unità debitrice, oppure con un’altra unità creditrice.

9.

Conferimenti di capitale (netti) [2A.9]: operazioni inerenti a partecipazioni o quote di fondi azionari e fondi d'investimento (F.5) registrate fra le variazioni delle attività di S.13 e le variazioni delle passività e del patrimonio netto di S.11 o S.12 non rientranti nel processo di rinuncia o di assunzione del controllo dell’unità debitrice da parte di S.13 e concluse dal settore S.13 direttamente con l’unità debitrice.

10.

Altro [2A.10]: operazioni inerenti a partecipazioni o quote di fondi azionari e fondi d' investimento (F.5) registrate fra le variazioni delle attività di S.13 e le variazioni delle passività e del patrimonio netto di tutti i settori eccetto S.13 non rientranti nel processo di rinuncia o di assunzione del controllo dell’unità debitrice da parte di S.13, né direttamente eseguite da S.13 con l’unità debitrice, ma concluse con un’altra unità creditrice.

11.

Operazioni inerenti ad assicurazioni, pensioni e garanzie standard [2A.11]: acquisizione netta di assicurazioni, pensioni e garanzie standard (F.6) registrata fra le variazioni delle attività di S.13 e le variazioni delle passività e del patrimonio netto di tutti i settori eccetto S.13.

12.

Operazioni inerenti a strumenti finanziari derivati e stock option conferite ai dipendenti [2A.12]: pagamenti netti relativi a strumenti finanziari derivati (F.7), registrati fra le variazioni delle attività di S.13 e le variazioni delle passività e del patrimonio netto di tutti i settori eccetto S.13.

13.

Operazioni inerenti ad altre attività finanziarie [2A.13]: acquisizione netta di oro monetario e diritti speciali di prelievo (DSP) (F.1) registrata fra le variazioni delle attività di S.13, più altri conti attivi (F.8) registrati fra le variazioni delle attività di S.13 e le variazioni delle passività e del patrimonio netto di tutti i settori eccetto S.13.

14.

Operazioni inerenti ad altre attività finanziarie di cui imposte e contributi sociali maturati ma non ancora pagati [2A.14]: quella parte degli altri conti attivi (attività F.8) relativa alle imposte e ai contributi sociali registrati alle voci D.2, D.5, D.61 e D.91, meno gli importi relativi alle imposte effettivamente riscosse, registrati fra le variazioni delle attività di S.13 e le variazioni delle passività e del patrimonio netto di tutti i settori eccetto S.13.

15.

Operazioni inerenti a passività (consolidate) [2A.15]: operazioni consolidate inerenti a biglietti, monete e depositi (F.2) [2A.16], più operazioni inerenti a titoli di debito a breve termine (F.31) [2A.17], operazioni inerenti a titoli di debito a lungo termine (F.32) [2A.18], più operazioni inerenti a prestiti (F.4) [2A.19], più operazioni inerenti a assicurazioni, pensioni e garanzie standard (F.6) [2A.21], più operazioni inerenti a strumenti finanziari derivati e a stock option conferite ai dipendenti (F.7) [2A.22], più operazioni inerenti ad altre passività [2A.23] registrate tra le variazioni delle passività e del patrimonio netto di S.13 e le variazioni delle attività di tutti i settori eccetto S.13.

16.

Operazioni inerenti a biglietti, monete e depositi (passività) [2A.16]: acquisizione netta di biglietti, monete e depositi (F.2) registrata fra le variazioni delle passività e del patrimonio netto di S.13 e le variazioni delle attività di tutti i settori eccetto S.13.

17.

Operazioni inerenti a titoli a breve termine [2A.17]: incremento netto relativo a titoli di debito a breve termine (F.31), con scadenza originaria inferiore o pari a un anno registrata fra le variazioni delle passività e del patrimonio netto di S.13 e le variazioni delle attività di tutti i settori eccetto S.13.

18.

Operazioni inerenti a titoli di debito a lungo termine [2A.18]: incremento netto relativo a titoli di debito a lungo termine (F.32), con scadenza originaria superiore a un anno registrata fra le variazioni delle passività e del patrimonio netto di S.13 e le variazioni delle attività di tutti i settori eccetto S.13.

19.

Operazioni inerenti a prestiti [2A.19]: nuovi prestiti (F.4) ricevuti, al netto dei rimborsi di prestiti esistenti, registrati fra le variazioni delle passività e del patrimonio netto di S.13 e le variazioni delle attività di tutti i settori eccetto S.13.

20.

Operazioni inerenti a prestiti di cui concessi dalle autorità bancarie centrali [2A.20]: operazioni inerenti a prestiti (F.4) registrate fra le variazioni delle passività e del patrimonio netto di S.13 e le variazioni delle attività di S.121.

21.

Operazioni inerenti a assicurazioni, pensioni e garanzie standard [2A.21]: acquisizione netta di assicurazioni, pensioni e garanzie standard (F.6) registrata fra le variazioni delle attività di S.13 e le variazioni delle passività e del patrimonio netto di S.13 e le variazioni delle attività di tutti i settori eccetto S.13.

22.

Operazioni inerenti a strumenti finanziari derivati e stock option conferite ai dipendenti [2A.22]: introiti netti relativi a strumenti finanziari derivati e stock option conferite ai dipendenti (F.7) registrati fra le variazioni delle passività e del patrimonio netto di S.13 e le variazioni delle attività di tutti i settori eccetto S.13.

23.

Operazioni inerenti ad altre passività [2A.23]: introiti netti relativi a oro monetario e DSP (F.1) registrati tra le variazioni delle passività e del patrimonio netto di S.13 e le variazioni delle attività di tutti i settori eccetto S.13, più partecipazioni o quote di fondi azionari e fondi d'investimento (F.5) registrate fra le variazioni delle passività e del patrimonio netto di S.13 e tra le variazioni delle attività e del patrimonio netto di tutti i settori eccetto S.13, più altri conti passivi (F.8) registrati tra le variazioni delle passività e del patrimonio netto di S.13 e tra le variazioni delle attività di tutti i settori eccetto S.13.

24.

Necessità di finanziamento delle amministrazioni pubbliche [2A.24]: incremento netto delle passività inerenti a biglietti, monete e depositi (F.2) [2A.16], più titoli di debito [2A.17 e 2A.18] (F.3), più prestiti (F.4) [2A.19]. Inoltre, operazioni consolidate inerenti a strumenti di debito emessi da amministrazioni pubbliche.

25.

Operazioni inerenti a titoli di debito a lungo termine [2A.25]: incremento netto delle passività inerenti a titoli di debito [2A.24] la cui scadenza originaria è superiore a un anno.

26.

Operazioni inerenti a titoli di debito denominati in moneta nazionale [2A.26]: incremento netto delle passività inerenti a titoli di debito [2A.24] denominati nell’unità monetaria avente corso legale nello Stato membro.

27.

Operazioni inerenti a titoli di debito denominati in valute di Stati membri dell’area dell’euro [2A.27]: incremento netto delle passività inerenti a strumenti di debito [2A.24] denominati in ECU, più strumenti di debito denominati in euro precedentemente all’adozione della moneta unica da parte di uno Stato membro, più strumenti di debito denominati nell’unità monetaria avente corso legale in uno Stato membro dell’area dell’euro prima del suo ingresso nell’area dell’euro.

28.

Operazioni inerenti a titoli di debito denominati in una valuta estera non partecipante [2A.28]: incremento netto delle passività in titoli di debito [2A.24] non incluso nelle voci [2A.26] o [2A.27].

29.

Altri flussi [2A.29]: effetti di valutazione sul debito [2A.30] più altre variazioni di volume del debito [2A.33].

30.

Effetti di rivalutazione sul debito [2A.30]: guadagni e perdite in conto capitale su valute estere [2A.31], più altri effetti di rivalutazione — valore facciale [2A.32].

31.

Guadagni e perdite in conto capitale su valute estere [2A.31]: guadagni e perdite nominali in conto capitale (K.11) sul debito [3A.1], il cui valore varia al momento della conversione in moneta nazionale a causa delle oscillazioni dei tassi di cambio.

32.

Altri effetti di valutazione — valore facciale [2A.32]: variazione del debito [2A.34], meno operazioni inerenti a titoli di debito (consolidate) [2A.24], meno guadagni e perdite in conto capitale su valute estere [2A.31], meno altre variazioni di volume del debito [2A.33].

33.

Altre variazioni di volume del debito [2A.33]: altre variazioni di volume (K.1, K.2, K.3, K.4, K.5 e K.6) delle passività classificate come biglietti, monete e depositi (AF.2), titoli di debito (AF.3) o prestiti (AF.4) che non costituiscono attività di S.13.

34.

Variazione del debito pubblico [2A.34]: debito [3A.1] nell’anno t, meno debito [3A.1] nell’anno t-1.

Tabella 2B

1.

Operazioni inerenti a titoli di debito (non consolidate) [2B.1]: operazioni inerenti a biglietti, monete e depositi non consolidate [2B.2], più operazioni inerenti a titoli di debito a breve termine [2B.3], più operazioni inerenti a titoli di debito a lungo termine [2B.4], più operazioni inerenti a prestiti concessi dalle autorità bancarie centrali [2B.5], più operazioni inerenti ad altri prestiti [2B.6].

2.

Operazioni inerenti a biglietti, monete e depositi [2B.2]: operazioni inerenti a biglietti, monete e depositi (F.2) non consolidate registrate fra le variazioni delle passività e del patrimonio netto di S.13.

3.

Operazioni inerenti a titoli di debito a breve termine [2B.3]: operazioni inerenti a titoli di debito non consolidate, (F.31), con scadenza originaria inferiore o pari a un anno, registrate fra le variazioni delle passività e del patrimonio netto di S.13.

4.

Operazioni inerenti a titoli di debito a lungo termine [2B.4]: operazioni inerenti a titoli di debito non consolidate, (F.32), con scadenza originaria superiore a un anno, registrate fra le variazioni delle passività e del patrimonio netto di S.13.

5.

Operazioni inerenti a prestiti concessi dalle autorità bancarie centrali [2B.5]: operazioni inerenti a prestiti (F.4) non consolidate registrate fra le variazioni delle passività e del patrimonio netto di S.13 e le variazioni delle attività di S.121.

6.

Operazioni inerenti ad altri prestiti [2B.6]: operazioni inerenti a prestiti (F.4) non consolidate registrate fra le variazioni delle passività e del patrimonio netto di S.13 e le variazioni delle attività di tutti i settori eccetto S.121.

7.

Operazioni di consolidamento [2B.7]: operazioni inerenti a titoli di debito (non consolidate) [2B.1], meno operazioni inerenti a titoli di debito (consolidate) [2A.24].

8.

Operazioni di consolidamento (biglietti, monete e depositi) [2B.8]: operazioni inerenti a biglietti, monete e depositi (non consolidate) [2B.2], meno operazioni consolidate inerenti a biglietti, monete e depositi [2A.16].

9.

Operazioni di consolidamento (titoli di debito a breve termine) [2B.9]: operazioni inerenti a titoli di debito a breve termine non consolidate [2B.3], meno operazioni inerenti a titoli di debito a breve termine consolidate [2A.17].

10.

Operazioni di consolidamento (titoli di debito a lungo termine) [2B.10]: operazioni inerenti a titoli di debito a lungo termine non consolidate [2B.4], meno operazioni inerenti a titoli di debito a lungo termine consolidate [2A.18].

11.

Operazioni di consolidamento (prestiti) [2B.11]: operazioni inerenti ad altri prestiti non consolidate [2B.6], meno operazioni inerenti a prestiti consolidate [2A.19], più operazioni inerenti a prestiti di cui prestiti concessi dalle autorità bancarie centrali consolidate [2A.20].

Tabella 3A

1.

Debito pubblico (consolidato) [3A.1]: debito come definito nel Regolamento (CE) n. 479/2009. Anche corrispondente alle passività consolidate di S.13 rappresentate da biglietti, monete e depositi [3A.2], più titoli di debito a breve termine [3A.3], più titoli di debito a lungo termine [3A.4], più prestiti concessi da autorità bancarie centrali [3A.5], più altri prestiti [3A.6].

2.

Debito (biglietti, monete e depositi) [3A.2]: parte del debito [3A.1] rappresentata da biglietti, monete e depositi (AF.2).

3.

Debito (titoli di debito a breve termine) [3A.3]: parte del debito [3A.1] rappresentata da titoli di debito la cui scadenza originaria è inferiore o pari a un anno (AF.31).

4.

Debito (titoli di debito a lungo termine) [3A.4]: parte del debito [3A.1] rappresentata da titoli di debito la cui scadenza originaria è superiore a un anno (AF.32).

5.

Debito (prestiti concessi dalle autorità bancarie centrali) [3A.5]: parte del debito [3A.1] rappresentata da prestiti (AF.4), che costituisce un’attività del settore S.121.

6.

Debito (altri prestiti) [3A.6]: parte del debito [3A.1] rappresentata da prestiti (AF.4) che non costituisce un’attività del settore S.121.

7.

Debito detenuto dai residenti dello Stato membro [3A.7]: debito detenuto dalle autorità bancarie centrali [3A.8], più debito detenuto da altre istituzioni finanziarie monetarie [3A.9], più debito detenuto da altre istituzioni finanziarie [3A.10], più debito detenuto da altri residenti dello Stato membro [3A.11].

8.

Debito detenuto dalle autorità bancarie centrali [3A.8]: parte del debito [3A.1] che costituisce un’attività del settore S.121.

9.

Debito detenuto da altre istituzioni finanziarie monetarie [3A.9]: parte del debito [3A.1] che costituisce un’attività del settore S.122 o S.123.

10.

Debito detenuto da altre istituzioni finanziarie [3A.10]: parte del debito [3A.1] che costituisce un’attività dei settori S.124, S.125, S.126, S.127, S.128 o S.129.

11.

Debito detenuto da altri residenti dello Stato membro [3A.11]: parte del debito [3A.1] che costituisce un’attività dei settori S.11, S.14 o S.15.

12.

Debito detenuto da non residenti dello Stato membro [3A.12]: parte del debito [3A.1] che costituisce un’attività del settore S.2.

13.

Debito denominato in moneta nazionale [3A.13]: parte del debito [3A.1] denominata nell’unità monetaria avente corso legale nello Stato membro.

14.

Debito denominato in una valuta estera di uno Stato membro dell’area dell’euro [3A.14]: parte del debito [3A.1] denominata nell’unità monetaria avente corso legale in uno degli Stati membri dell’area dell’euro (ad esclusione della moneta nazionale [3A.13]) precedentemente all’adozione della moneta unica da parte di tale Stato membro, più il debito denominato in ECU o euro.

15.

Debito denominato in altre valute [3A.15]: parte del debito [3A.1] non inclusa nelle voci [3A.13] o [3A.14].

16.

Debito a breve termine [3A.16]: parte del debito [3A.1] la cui scadenza originaria è inferiore o pari a un anno.

17.

Debito a lungo termine [3A.17]: parte del debito [3A.1] la cui scadenza originaria è superiore a un anno.

18.

Debito a lungo termine di cui a tasso d'interesse variabile [3A.18]: parte del debito a lungo termine [3A.17] il cui tasso di interesse è variabile.

19.

Debito con vita residua inferiore o pari a un anno [3A.19]: parte del debito [3A.1] con una vita residua inferiore o pari a un anno.

20.

Debito con vita residua compresa tra uno e cinque anni [3A.20]: parte del debito [3A.1] con vita residua compresa tra uno e cinque anni.

21.

Debito con vita residua compresa tra uno e cinque anni di cui a tasso d'interesse variabile [3A.21]: parte del debito [3A.1] con vita residua compresa tra uno e cinque anni [3A.20] il cui tasso di interesse è variabile.

22.

Debito con vita residua superiore a cinque anni [3A.22]: parte del debito [3A.1] con vita residua superiore a cinque anni.

23.

Debito con vita residua superiore a cinque anni di cui a tasso d'interesse variabile [3A.23]: parte del debito [3A.1] con vita residua superiore a cinque anni [3A.22] il cui tasso di interesse è variabile.

24.

Vita residua media del debito [3A.24]: vita residua media ponderata in base alle consistenze in essere, espressa in annualità.

25.

Debito pubblico (obbligazioni a zero-coupon) [3A.25]: parte del debito [3A.1] sotto forma di obbligazioni a zero-coupon, ovvero obbligazioni che non prevedono il pagamento di cedole il cui interesse è dato dalla differenza tra il prezzo di rimborso e il prezzo di emissione.

Tabella 3B

1.

Debito pubblico (non consolidato tra sottosettori) [3B.1]: passività non consolidate di S.13 ad esclusione (a) delle passività di S.131 che costituiscono al contempo attività di S.1311, (b) delle passività di S.1312 che costituiscono al contempo attività di S.1312, (c) della passività di S.131 che costituiscono al contempo attività di S.1313 e (d) della passività di S.1314 che costituiscono al contempo attività di S.1314, rappresentate dagli stessi strumenti del debito pubblico [3.A1].

2.

Elementi di consolidamento [3B.2]: passività di S.13 che costituiscono al contempo attività di S.13 ad esclusione (a) delle passività di S.1311 che costituiscono al contempo attività di S.1311, (b) della passività si S.1312 che costituiscono al contempo attività di S.1312, (c) della passività di S.1313 che costituiscono al contempo attività di S.1313 e (d) delle passività di S.1314 che costituiscono al contempo attività di S.1314, rappresentate da biglietti, monete e depositi [3B.3], più titoli di debito a breve termine [3B.4], più titoli di debito a lungo termine [3B.5], più prestiti [3B.6].

3.

Elementi di consolidamento rappresentati da biglietti, monete e depositi [3B.3]: parte degli elementi di consolidamento [3B.2] rappresentata da biglietti, monete e depositi (F.2).

4.

Elementi di consolidamento in titoli di debito a breve termine [3B.4]: parte degli elementi di consolidamento [3B.2] rappresentata da titoli di debito la cui scadenza originaria è inferiore o pari a un anno (F.31).

5.

Elementi di consolidamento in titoli di debito a lungo termine [3B.5]: parte degli elementi di consolidamento [3B.2] rappresentata da titoli di debito la cui scadenza originaria è superiore a un anno (F.32).

6.

Elementi di consolidamento nella categoria prestiti [3B.6]: parte degli elementi di consolidamento [3B.2] rappresentata da prestiti (F.4).

7.

Debito emesso dalle amministrazioni centrali (consolidato) [3B.7]: passività di S.1311, che non costituiscono attività di S.1311, nei medesimi strumenti di cui si compone il debito [3A.1].

8.

Debito emesso dalle amministrazioni centrali di cui detenuto da altri sottosettori delle amministrazioni pubbliche [3B.8]: passività di S.1311 che costituiscono attività di S.1312, S.1313 o S.1314, nei medesimi strumenti di cui si compone il debito [3A.1].

9.

Debito emesso dalle amministrazioni di Stati federati (consolidato) [3B.9]: passività di S.1312 che non costituiscono attività di S.1312, nei medesimi strumenti di cui si compone il debito [3A.1].

10.

Debito emesso dalle amministrazioni di Stati federati di cui detenuto da altri sottosettori delle amministrazioni pubbliche [3B.10]: passività di S.1312 che costituiscono attività di S.1311, S.1313 o S.1314, rappresentate dai medesimi strumenti di cui si compone il debito [3A.1].

11.

Debito emesso da amministrazioni locali (consolidato) [3B.11]: passività di S.1313 che non costituiscono attività di S.1313, rappresentate dai medesimi strumenti di cui si compone il debito.

12.

Debito emesso dalle amministrazioni locali di cui detenuto da altri sottosettori delle amministrazioni pubbliche [3B.12]: passività di S.1313 che costituiscono attività di S.1311, S.1312 o S.1314, nei medesimi strumenti di cui si compone il debito [3A.1].

13.

Debito emesso dagli enti di previdenza e di assistenza sociale (consolidato) [3B.13]: passività di S.1314 che non costituiscono attività di S.1314, rappresentate dai medesimi strumenti di cui si compone il debito [3A.1].

14.

Debito emesso dagli enti di previdenza e di assistenza sociale di cui detenuto da altri sottosettori delle amministrazioni pubbliche [3B.14]: passività di S.1314 che costituiscono attività di S.1311, S.1312 o S.1313, rappresentati dai medesimi strumenti di cui si compone il debito [3A.1].

15.

Debito detenuto dalle amministrazioni centrali emesso da unità di altri sottosettori delle amministrazioni pubbliche [3B.15]: passività di S.1312, S.1313 o S.1314 che costituiscono attività di S.1311, rappresentate dai medesimi strumenti di cui si compone il debito [3A.1].

16.

Debito detenuto dalle amministrazioni di Stati federati emesso da unità di altri sottosettori delle amministrazioni pubbliche [3B.16]: passività di S.1311, S.1313 o S.1314 che costituiscono attività di S.1312, nei medesimi strumenti di cui si compone il debito [3A.1].

17.

Debito detenuto dalle amministrazioni locali emesso da unità di altri sottosettori delle amministrazioni pubbliche [3B.17]: passività di S.1311, S.1312 o S.1314 che costituiscono attività di S.1313, rappresentate dai medesimi strumenti di cui si compone il debito [3A.1].

18.

Debito detenuto dagli enti di previdenza e di assistenza sociale emesso da unità di altri sottosettori delle amministrazioni pubbliche [3B.18]: passività di S.1311, S.1312 o S.1313 che costituiscono attività di S.1314, rappresentati dai medesimi strumenti di cui si compone il debito [3A.1].


(1)  [x.y] si riferisce alla categoria y della tabella x.

(2)  Il termine categorie, salva diversa specificazione, si riferisce al settore delle amministrazioni pubbliche.


ALLEGATO III

TRASMISSIONE DEI DATI ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA

Le banche centrali nazionali (BCN) utilizzano lo strumento fornito dal Sistema europeo di banche centrali (SEBC) basato sulla rete di telecomunicazioni del SEBC per la trasmissione elettronica delle informazioni statistiche richieste dalla Banca centrale europea (BCE). Gli scambi di dati all’interno del SEBC sono basati sul formato SDMX (Statistical Data and Metadata eXchange). Questo requisito non preclude l’impiego di altri mezzi di trasmissione delle informazioni statistiche alla BCE quale soluzione alternativa concordata.

Le BCN si attengono alle raccomandazioni di seguito elencate al fine di garantire il buon funzionamento della trasmissione dei dati.

Completezza: le BCN segnalano i dati relativi a tutta la serie di voci principali. Tralasciare alcuni di essi o inserirne altri non elencati equivale a una segnalazione incompleta. Nel caso di un’osservazione mancante, l’omissione viene indicata con il corrispondente segnalatore di stato per le osservazioni.

Identità contabili e segni convenzionali dei dati: prima di trasmettere i dati alla BCE, le BCN devono applicare le regole di convalida

Nel caso di revisioni relative ad una sola sottosezione delle voci principali, le regole di convalida sono da applicare all’intera segnalazione.


ALLEGATO IV

TABELLA DI CORRISPONDENZA

Indirizzo BCE/2009/20

Presente indirizzo

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2(1)

Articolo 2(1)

Articolo 2(2)

Articolo 2(3)

Articolo 2(3)

Articolo 2(2)

Articolo 2(4)

Articolo 2(5)

Articolo 2(5)

Articolo 2(6)

Articoli 3-8

Articoli 3-8

Articolo 9(1)

Articolo 10(2)

Articolo 9(2)

Articolo 9(1)

Articolo 9(3)

Articolo 9(2)

Articolo 10

Articolo 10(1)

Articolo 10(3)

Allegati I-III

Allegati I-III


7.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 2/34


INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 25 luglio 2013

relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali

(rifusione)

(BCE/2013/24)

(2014/3/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 5.1 e 5.2, l’articolo 12.1 e l’articolo14.3,

considerando quanto segue

(1)

L’indirizzo BCE/2002/7 del 21 novembre 2002 relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (1) è stato modificato in modo sostanziale a più riprese. Poiché ora esso deve essere nuovamente modificato, è opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.

(2)

Per l’espletamento dei propri compiti, il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) necessita di conti finanziari trimestrali completi e attendibili per il settore istituzionale, comprensivi tanto di insiemi di dati nazionali, quanto di aggregati dell’area dell’euro.

(3)

Parte delle informazioni necessarie a soddisfare gli obblighi statistici del SEBC in materia di conti finanziari trimestrali dell’area dell’euro sono compilate da autorità nazionali competenti diverse dalle banche centrali nazionali (BCN). L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (2), obbliga gli Stati membri ad organizzare i propri compiti nell’ambito statistico e a cooperare pienamente con il SEBC al fine di garantire l’adempimento degli obblighi derivanti dall’articolo 5 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.

(4)

Per ragioni di coerenza, gli obblighi della Banca centrale europea (BCE) nel settore dei conti finanziari trimestrali dovrebbero essere basati sulle regole statistiche dell’Unione definite nel regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (3) (di seguito «SEC 2010»).

(5)

Dati supplementari relativi ai conti finanziari trimestrali devono essere forniti con sufficiente tempestività al fine di consentire la compilazione di un insieme integrato di dati sui conti finanziari e non finanziari trimestrali dell’area dell’euro, idonei a fini di politica monetaria.

(6)

Inoltre, i conti finanziari trimestrali nazionali sono impiegati, in maniera sempre maggiore, per altre finalità, fra cui analisi macroprudenziali e monitoraggio di squilibri eccessivi. Tali attività, analogamente ad altre svolte nel settore della cooperazione internazionale e della ricerca, saranno agevolate dalla pubblicazione, da parte della BCE, di dati aggregati relativi all’area dell’euro compilati sulla base del presente indirizzo e dei dati raccolti a livello nazionale.

(7)

Ai fini di una migliore comprensione delle correlazioni tra settori istituzionali, i conti finanziari trimestrali nazionali dovrebbero includere informazioni relative al settore di controparte [denominate anche «informazioni da chi a chi» (from-whom-to-whom, w-t-w)], relative alle attività e passività finanziarie.

(8)

Al fine di migliorare la comprensione dell’impatto delle rivalutazioni sui bilanci, una disaggregazione dei c.d. «altri flussi» in «rivalutazioni» e «altre variazioni di volume», dovrebbe essere inclusa negli insiemi completi di dati sui conti finanziari trimestrali nazionali.

(9)

La BCE, in collaborazione con le BCN, continuerà ad affinare i metodi e le fonti impiegate per compilare dati sui conti finanziari trimestrali nazionali, al fine di migliorare la qualità dei dati, la condivisione delle migliori pratiche e la comprensione delle relazioni fra i dati trasmessi alla BCE ai sensi di vari strumenti giuridici della BCE.

(10)

La valutazione della qualità dei conti finanziari trimestrali dell’area dell’euro per il settore istituzionale dovrebbe essere condotta in conformità al Sistema di qualità delle statistiche (Statistics Quality Framework) (4). Le BCN, in collaborazione, se del caso, con altre autorità competenti, dovrebbero inoltre valutare la qualità dei dati che esse forniscono alla BCE.

(11)

Conformemente all’articolo 3 bis del regolamento (CE) n. 2533/98 e della Dichiarazione pubblica di impegno in relazione alla funzione statistica del SEBC (5), lo sviluppo, la produzione e la divulgazione delle statistiche europee da parte del SEBC sono disciplinati dai principi di imparzialità, obiettività, indipendenza professionale, efficienza in termini di costi, riservatezza delle statistiche, minimizzazione dell’onere di segnalazione e alta qualità del prodotto.

(12)

In conformità all’articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2533/98, la trasmissione di informazioni statistiche riservate nell’ambito del SEBC può avere luogo nella misura e al livello di dettaglio necessari a consentire l’adempimento dei compiti del SEBC specificati nel trattato. Laddove le autorità competenti diverse dalle BCN forniscano informazioni statistiche contrassegnate come confidenziali, tali informazioni devono essere usate dalla BCE in conformità al regolamento (CE) n. 2533/98.

(13)

È necessario stabilire una procedura per apportare in maniera efficace modifiche di natura tecnica agli allegati al presente indirizzo, a condizione che tali modifiche non siano tali da variarne l’assetto concettuale sottostante, né da incidere sull’onere di segnalazione. Nell’applicazione di tale procedura si terrà conto dei pareri del Comitato per le statistiche («CST») del SEBC. Le BCN hanno la facoltà di proporre siffatte modifiche di natura tecnica agli allegati attraverso il CST,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente indirizzo:

1.

il termine «area dell’euro» indica il territorio degli Stati membri dell’area dell’euro, la BCE e il Meccanismo europeo di stabilità;

2.

per «Stato membro dell’area dell’euro» si intende uno Stato membro la cui moneta è l’euro;

3.

per «dati nazionali» si intendono i dati corrispondenti a tutte le celle delle tabelle da 1 a 9 dell’allegato I;

4.

per «dati supplementari» si intendono i dati corrispondenti alle celle in nero nelle tabelle 1, 2, 4 e 5 dell’allegato I;

5.

per «trimestre di riferimento» si intende l’ultima osservazione trimestrale delle serie temporali da segnalare.

Articolo 2

Obblighi di segnalazione statistica delle BCN

1.   Le BCN segnalano alla BCE i dati di cui all’allegato I su base trimestrale, a partire da settembre 2014. I dati sono conformi ai principi e alle definizioni del SEC 2010.

2.   Gli obblighi in materia di «dati supplementari» coprono le operazioni e le consistenze per il periodo dall’ultimo trimestre del 2012 fino al trimestre di riferimento. Tali dati supplementari sono segnalati sulla base delle migliori stime e le informazioni in materia di dati supplementari di cui alle colonne «H», «H1» e «H2» delle tabelle 1, 2, 4 e 5 dell’allegato I (dati supplementari riferiti al settore delle amministrazioni pubbliche e relativi sottosettori) sono segnalate su base volontaria.

3.   Gli obblighi in materia di «dati nazionali» di cui alle tabelle da 1 a 5 includono:

a)

dati su operazioni, consistenze e altre variazioni di volume (operazioni e consistenze solo per la riga 33 della tabella 2 «operazioni finanziarie nette/patrimonio finanziario netto» relativamente al periodo dall’ultimo trimestre del 2012 fino al trimestre di riferimento; e

b)

dati su operazioni e consistenze per il periodo dal primo trimestre del 1999 fino al terzo trimestre del 2012. Tali dati sono segnalati sulla base delle migliori stime e le informazioni di cui alle colonne «J» e «K» delle tabelle 1 e 2 dell’allegato I (la disaggregazione per famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie) sono segnalate su base volontaria.

4.   Gli obblighi in materia di «dati nazionali» di cui alle tabelle da 6 a 9 dell’allegato I includono dati su operazioni, consistenze e altre variazioni di volume relativamente al periodo dal quarto trimestre del 2013 fino al trimestre di riferimento.

5.   I settori di controparte «residenti nell’area dell’euro diversi da quelli nazionali» e «residenti al di fuori dell’area dell’euro» di cui alle righe da 12 a 21 delle tabelle da 3 a 9 dell’allegato I sono opportunamente adattate al fine di rispecchiare la composizione dell’area dell’euro alla data di segnalazione. Tale aggiustamento deve essere effettuato non appena uno Stato membro adotta l’euro. I dati sono rivisti in linea con gli obblighi di segnalazione differenziati, come specificati ai paragrafi 3 e 4, sulla base delle migliori stime.

6.   In via derogatoria rispetto ai paragrafi da 1 a 5, le BCN non sono tenute:

a)

a trasmettere dati relativi a trimestri precedenti al primo trimestre dell’anno in cui il relativo Stato membro ha aderito all’Unione europea;

b)

a trasmettere i dati di cui al paragrafo 3, lettera b), anteriormente a settembre 2017;

c)

a trasmettere i dati di cui al paragrafo 4, anteriormente a settembre 2015;

7.   Gli obblighi di segnalazione di cui ai paragrafi da 3 a 5 sono accompagnati da informazioni esplicative concernenti:

a)

eventi specifici di rilievo osservati in relazione al trimestre di riferimento se la dimensione degli stessi è pari almeno allo 0,2 % del prodotto interno lordo trimestrale dell’area dell’euro o se la BCE richiede tali informazioni; e

b)

i motivi delle revisioni, in comparazione con gli ultimi «dati nazionali» segnalati alla BCE nel quadro del presente indirizzo, se l’ampiezza delle variazioni ai dati conseguenti a tali revisioni è pari almeno allo 0,2 % del prodotto interno lordo trimestrale dell’area dell’euro o se la BCE richiede tali informazioni.

Articolo 3

Trasmissione e pubblicazione dei dati da parte della BCE

1.   La BCE trasmette alle BCN gli aggregati dell’area dell’euro che pubblica, nonché i «dati nazionali» raccolti ai sensi dell’articolo 2, come indicato nei paragrafi da 3 a 5.

2.   La BCE pubblica gli aggregati dell’area dell’euro che essa compila, nonché i «dati nazionali» raccolti ai sensi dell’articolo 2, come indicato nei paragrafi da 3 a 5, secondo quanto ritenuto pertinente dal CST, fatta eccezione per i dati relativi alle celle nelle righe da 12 a 21 delle tabelle da 3 a 9 dell’allegato I (concernenti i settori di controparte «residenti nell’area dell’euro diversi da quelli nazionali» e «residenti al di fuori dell’area dell’euro»).

3.   La pubblicazione dei «dati nazionali» è sottoposta alle seguenti previsioni:

a)

i «dati nazionali» non sono pubblicati prima che siano trascorsi sette giorni dai termini per la trasmissione di cui all’articolo 4; e

b)

i «dati nazionali» relativi al settore delle amministrazioni pubbliche non sono pubblicati nell’aprile e nell’ottobre di ogni anno prima della pubblicazione dei dati sul disavanzo e sul debito pubblico da parte della Commissione europea, ai fini dell’applicazione del protocollo sulla procedura per disavanzi eccessivi, conformemente al regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all’applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (6), come modificato; e

c)

i «dati nazionali» di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lettera b) sono pubblicati unitamente alle note che, se del caso, informano che si tratta di dati provvisori e/o oggetto di stima. Il medesimo trattamento può essere esteso ad altri «dati nazionali» raccolti ai sensi dell’articolo 2, come descritti nei paragrafi da 3 a 5, dietro motivata richiesta da parte della BCN segnalante.

Articolo 4

Tempestività

1.   I «dati supplementari» descritti all’articolo, paragrafo 2 sono segnalati alla BCE entro un periodo non superiore a 85 giorni civili successivi alla fine del trimestre di riferimento. A partire dalla prima trasmissione nel 2017, i «dati supplementari» sono segnalati alla BCE entro un periodo non superiore a 82 giorni civili successivi alla fine del trimestre di riferimento.

2.   I «dati nazionali» di cui all’articolo 2, paragrafi da 3 a 5 e i metadati esplicativi indicati all’articolo 2, paragrafo 7 sono segnalati alla BCE entro un periodo non superiore a 100 giorni civili successivi alla fine del trimestre di riferimento. A partire dalla prima trasmissione nel 2017, i «dati nazionali» e i relativi metadati sono segnalati alla BCE entro un periodo non superiore a 97 giorni civili successivi alla fine del trimestre di riferimento.

3.   I dati di cui all’articolo 3, paragrafo 1 sono tramessi alla BCE dalle BCN non oltre il giorno lavorativo della BCE successivo al giorno in cui la BCE pubblica i dati.

Articolo 5

Cooperazione con le autorità nazionali competenti

1.   Nel caso in cui i dati e le informazioni di cui all’articolo 2 provengano, in tutto o in parte, da autorità nazionali competenti diverse dalle BCN, queste ultime si adoperano per istituire con tali autorità una cooperazione permanente che assicuri una trasmissione dei dati che rispetti le norme e gli obblighi stabiliti nel presente indirizzo, a meno che lo stesso risultato non sia già stato ottenuto sulla base della legislazione nazionale esistente.

2.   Qualora, nel corso di tale cooperazione, a causa della mancata trasmissione a una BCN dei dati o delle informazioni necessarie da parte dell’autorità nazionale competente, la stessa BCN non sia in grado di ottemperare agli obblighi stabiliti negli articoli 2 e 4, la BCE e la BCN esaminano la questione con tale autorità nazionale, al fine di assicurare che le informazioni siano rese disponibili in maniera tempestiva.

Articolo 6

Norme minime di trasmissione

Le informazioni statistiche richieste sono comunicate alla BCE in modo conforme ai requisiti definiti nell’allegato II. Tale obbligo non pregiudica la possibilità di utilizzare altri mezzi di trasmissione delle informazioni statistiche alla BCE quale soluzione di riserva concordata fra la BCE e una BCN.

Articolo 7

Qualità

1.   La BCE e le BCN monitorano e promuovono la qualità dei dati segnalati alla BCE.

2.   Il comitato esecutivo della BCE presenta annualmente al Consiglio direttivo della BCE una relazione sulla qualità dei conti finanziari trimestrali. La relazione prende in considerazione, quantomeno, la copertura dei dati, il grado di conformità alle relative definizioni e la portata delle revisioni.

Articolo 8

Procedura di modifica semplificata

Tenuto conto del parere del CST, il Comitato esecutivo della BCE ha facoltà di apportare modifiche di natura tecnica agli allegati del presente indirizzo, purché esse non siano tali da variarne l’impianto concettuale sottostante, né da incidere sugli oneri di segnalazione. Il Comitato esecutivo informa senza indugio il Consiglio direttivo di tali modifiche.

Articolo 9

Abrogazione

L’indirizzo BCE/2002/7 è abrogato dal 1o settembre 2014. I riferimenti all’indirizzo abrogato sono da intendersi come riferimenti al presente indirizzo.

Articolo 10

Disposizioni finali

1.   Tutte le banche centrali dell’Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

2.   Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal 1o settembre 2014.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 25 luglio 2013

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 334 dell'11.12.2002, pag. 24.

(2)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

(3)  GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1.

(4)  Disponibile sul sito Internet della BCE all’indirizzo www.ecb.europa.eu.

(5)  Disponibile sul sito Internet della BCE.

(6)  GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1.


ALLEGATO I

OBBLIGHI REALATIVI AI DATI DA SEGNALARE

Sintesi degli obblighi in materia di dati

Articolo

Contenuto

Tabelle

Tipologia di dati

Periodo di riferimento

Prima data di segnalazione

Tempestività

Osservazioni

Consistenze

Operazioni

Altre variazioni di volume

2.2

4.1

Dati supplementari, solo caselle in nero

T1

attività

T2

passività

T4

prestiti a breve termine (w-t-w)

T5

prestiti a lungo termine (w-t-w)

Image

Image

 

2012, trim. 4 in avanti

Set. 2014

Fino a dic. 2016: t+85

Da marzo 2017 in avanti: t+82

Migliori stime

Celle in nero nelle colonne H, H1 e H2 su base volontaria

2.3 a)

2.5

3.2

3.3

a), b)

4.2

Dati nazionali, tutte le celle

T1

attività

T2

passività

T3

depositi (w-t-w)

T4

prestiti a breve termine (w-t-w)

T5

prestiti a lungo termine (w-t-w)

Image

Image

Image

2012, trim. 4 in avanti

Set. 2014

Fino a dic. 2016: t+100

Da marzo 2017 in avanti: t+97

Accompagnati da metadati

dati nelle righe da 12 a 21 delle tabelle da T3 a T5 da adattare per rispecchiare la composizione dell’area dell’euro; sulla base delle migliori stime

dati nelle righe da 12 a 21 delle tabelle da T3 a T5, non pubblicati

2.3

b)

2.5

3.2

3.3 c)

4.2

Dati nazionali, tutte le celle

T1

attività

T2

passività

T3

depositi (w-t-w)

T4

prestiti a breve termine (w-t-w)

T5

prestiti a lungo termine (w-t-w)

Image

Image

 

1999, trim. 1-2012, trim. 3

Set. 2017

Fino a dicembre 2016: t+100

Da marzo 2017 in avanti: t+97

Migliori stime

colonne J, K di T1 e T2 su base volontaria

Accompagnati da metadati

dati nelle righe da 12 a 21 delle tabelle da T3 a T5 da adattare per rispecchiare la composizione dell’area dell’euro; sulla base delle migliori stime

dati nelle righe da 12 a 21 delle tabelle da T3 a T5, non pubblicati

2.4

2.5

3.2

3.3.

a) b)

4.2

Dati nazionali, tutte le celle

T6

titoli di debito a breve termine (w-t-w)

T7

titoli di debito a lungo termine (w-t-w)

T8

azioni quotate (w-t-w)

T9

quote di fondi di investimento (w-t-w)

Image

Image

Image

2013, trim. 4 in avanti

Set. 2015

Fino a dicembre 2016: t+100

Da marzo 2017 in avanti: t+97

Accompagnati da metadati

dati nelle righe da 12 a 21 da adattare per rispecchiare la composizione dell’area dell’euro; sulla base delle migliori stime

dati nelle righe da 12 a 21 delle tabelle da T3 a T5, non pubblicati


Tabella 1

Attività finanziarie  (1), (2)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

H.1

H.2

I

J

K

L

Settore creditore

Strumenti finanziari

 

Totale

(S.1)

Residenti

Resto del mondo

(S.2)

Società non finanziarie

(S.11)

IFM (3)

(S.121+…+S.123)

Fondi di investimento (4)

(S.124)

Altre istituzioni finanziarie

(S.125+…+S.127)

Imprese di assicurazione

(S.128)

Fondi pensione

(S.129)

Amministrazioni pubbliche

Famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (5)

Totale

(S.13)

Amministrazioni centrali

(S.1311)

Enti di previdenza e assistenza sociale

(S.1314)

Totale

(S14+S15)

Famiglie

(S.14)

Istituzioni senza scopo di lucro a servizio delle famiglie (5)

(S.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Totale attività (F)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Oro monetario e diritti speciali di prelievo (F.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Oro monetario (F.11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Diritti speciali di prelievo (F.12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Biglietti, monete e depositi (F.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Biglietti e monete (F.21)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Depositi (F.22+F.29)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Depositi trasferibili (F.22)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Altri depositi (F.29)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Titoli di credito (F.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Titoli di debito a breve termine (F.31)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Titoli di debito a lungo termine (F.32)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Prestiti (F.4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Prestiti a breve termine (F.41)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Prestiti a lungo termine (F.42)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Partecipazioni e quote in fondi di investimento (F.5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Azioni ed altre partecipazioni (F.51)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Azioni quotate (F.511)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Azioni e altre partecipazioni non quotate (F.512+F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Azioni non quotate (F.512)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Altre partecipazioni (F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Quote in fondi di investimento (F.52)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Quote in FCM (F.521)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Quote in fondi di investimento diversi dai FCM (F.522)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Assicurazioni, pensioni e garanzie standard (F.6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Riserve tecniche di assicurazioni contro i danni (F.61) e Riserve per escussioni di garanzie standard (F.66)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Diritti a rendite e assicurazioni sulla vita (F.62)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Diritti pensionistici (F.63), diritti dei fondi pensione nei confronti dei gestori dei fondi (F.64), diritti a prestazioni non pensionistiche (F.65)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Strumenti finanziari derivati e stock option conferite ai dipendenti (F.7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Altri conti attivi (F.8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

Crediti commerciali e anticipazioni (F.81)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

Altri conti attivi, esclusi i crediti commerciali e le anticipazioni (F.89)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabella 2

Passività  (6), (7)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

H.1

H.2

I

J

K

L

Settore debitore

Strumenti finanziari

 

Totale

(S.1)

Residenti

Resto del mondo

(S.2)

Società non finanziarie

(S.11)

IFM (8)

(S.121+…+S.123)

Fondi di investimento (9) diversi dai FCM

(S.124)

Altre istituzioni finanziarie

(S.125+…+S.127)

Imprese di assicurazione

(S.128)

Fondi pensione

(S.129)

Amministrazioni pubbliche

Famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (10)

Totale

(S.13)

Amministrazioni centrali

(S.1311)

Enti di previdenza e assistenza sociale

(S.1314)

Totale

(S14+S15)

Famiglie

(S.14)

Istituzioni senza scopo di lucro a servizio delle famiglie (10)

(S.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Totale passività (F)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Oro monetario e diritti speciali di prelievo (F.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Oro monetario (F.11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Diritti speciali di prelievo (F.12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Biglietti, monete e depositi (F.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Biglietti e monete (F.21)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Depositi (F.22+F.29)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Depositi trasferibili (F.22)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Altri depositi (F.29)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Titoli di debito (F.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Titoli di debito a breve termine (F.31)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Titoli di debito a lungo termine (F.32)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Prestiti (F.4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Prestiti a breve termine (F.41)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Prestiti a lungo termine (F.42)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Partecipazioni e quote in fondi di investimento (F.5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Azioni ed altre partecipazioni (F.51)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Azioni quotate (F.511)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Azioni e altre partecipazioni non quotate (F.512+F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Azioni non quotate (F.512)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Altre partecipazioni (F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Quote in fondi di investimento (F.52)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Quote in FCM (F.521)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Quote in fondi di investimento diversi dai FCM (F.522)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Assicurazioni, pensioni e garanzie standard (F.6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Riserve tecniche di assicurazioni contro i danni (F.61) e Riserve per escussioni di garanzie standard (F.66)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Diritti a rendite e assicurazioni sulla vita (F.62)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Diritti pensionistici (F.63), diritti dei fondi pensione nei confronti dei gestori dei fondi (F.64), diritti a prestazioni non pensionistiche (F.65)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Strumenti finanziari derivati e stock option conferite ai dipendenti (F.7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Altri conti passivi (F.8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

Crediti commerciali e anticipazioni (F.81)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

Altri conti passivi, esclusi i crediti commerciali e le anticipazioni (F.89)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

Operazioni finanziarie nette/patrimonio finanziario netto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabella 3

Depositi (F.22+F.29) (11), (12)

 

 

 

A

B

C

Settore debitore

Settore creditore

 

Residenti

 

Totale

(S.1) (12)

IFM (13)

(S.121+…+S.123)

Amministrazioni pubbliche

(S.13)

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Totale (S.1)

 

 

 

 

2

Residenti

Totale (S.1)

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

4

S.121+…+S.123

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

6

S.125+S.126+S.127

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

10

S.14 +S.15

 

 

 

 

11

Non residenti

Totale (S.2)

 

 

 

 

12

Residenti nell’area dell’euro diversi da quelli nazionali

Totale (S.1)

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

14

S.121+…+S.123

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

16

S.125+S.126+S.127

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

20

S.14 +S.15

 

 

 

 

21

Residenti al di fuori dell’area dell’euro

 

 

 

 


Tabella 4

Prestiti a breve termine (F.41) (14)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

H.1

I

Settore creditore

Settore debitore

 

Residenti

 

Totale

Società non finanziarie

(S.11)

IFM (15)

(S.121+…+S.123)

Fondi di investimento (16) diversi dai FCM

(S.124)

Altre istituzioni finanziarie

(S.125+…+S.127)

Imprese di assicurazione

(S.128)

Fondi pensione

(S.129)

Amministrazioni pubbliche

Famiglie, incluse le istituzioni senza scopo di lucro a servizio delle famiglie (17)

(S.14+S.15)

Totale

(S.13)

Amministrazioni centrali

(S.1311)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Totale (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Residenti

Totale (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121+…+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125+…+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14 +S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Non residenti

Totale (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Residenti nell’area dell’euro diversi da quelli nazionali

Totale (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121+…+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125+…+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14 +S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Residenti al di fuori dell’area dell’euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabella 5

Prestiti a lungo termine (F.42)  (18)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

H.1

I

Settore creditore

Settore debitore

 

Residenti

 

Totale

Società non finanziarie

(S.11)

IFM (19)

(S.121+…+S.123)

Fondi di investimento (20) diversi dai FCM (S.124)

(S.124)

Altre istituzioni finanziarie

(S.125+…+S.127)

Imprese di assicurazione

(S.128)

Fondi pensione

(S.129)

Amministrazioni pubbliche

Famiglie, incluse le istituzioni senza scopo di lucro a servizio delle famiglie (21)

(S.14+S.15)

Totale

(S.13)

Amministrazioni centrali

(S.1311)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Totale (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Residenti

Totale (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121+…+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125+…+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14 +S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Non residenti

Totale (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Residenti nell’area dell’euro diversi da quelli nazionali

Totale (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121+…+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125+…+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14 +S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Residenti al di fuori dell’area dell’euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabella 6

Titoli di debito a breve termine (F.31)  (22)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Settore creditore

Settore debitore

 

Residenti

 

Totale

Società non finanziarie

(S.11)

IFM (23)

(S.121+…+S.123)

Fondi di investimento (24) diversi dai FCM

(S.124)

Altre istituzioni finanziarie

(S.125+…+S.127)

Imprese di assicurazione

(S.128)

Fondi pensione

(S.129)

Amministrazioni pubbliche

(S.13)

Famiglie, incluse le istituzioni senza scopo di lucro a servizio delle famiglie (25)

(S.14+S.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Totale (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Residenti

Totale (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121+…+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125+…+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14 +S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Non residenti

Totale (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Residenti nell’area dell’euro diversi da quelli nazionali

Totale (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121+…+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125+…+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14 +S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Residenti al di fuori dell’area dell’euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabella 7

Titoli di debito a lungo termine (F.32)  (26)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Settore creditore

Settore debitore

 

Residenti

 

Totale

Società non finanziarie

(S.11)

IFM (27)

(S.121+…+S.123)

Fondi di investimento (28) diversi dai FCM

(S.124)

Altre istituzioni finanziarie

(S.125+…+S.127)

Imprese di assicurazione

(S.128)

Fondi pensione

(S.129)

Amministrazioni pubbliche

(S.13)

Famiglie, incluse le istituzioni senza scopo di lucro a servizio delle famiglie (29)

(S.14+S.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Totale (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Residenti

Totale (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121+…+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125+…+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14 +S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Non residenti

Totale (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Residenti nell’area dell’euro diversi da quelli nazionali

Totale (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121+…+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125+…+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14 +S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Residenti al di fuori dell’area dell’euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabella 8

Azioni quotate (F.511)  (30)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Settore creditore

Settore debitore

 

Residenti

 

Totale

Società non finanziarie

(S.11)

IFM (31)

(S.121+…+S.123)

Fondi di investimento (32) diversi dai FCM

(S.124)

Altre istituzioni finanziarie

(S.125+…+S.127)

Imprese di assicurazione

(S.128)

Fondi pensione

(S.129)

Amministrazioni pubbliche

(S.13)

Famiglie, incluse le istituzioni senza scopo di lucro a servizio delle famiglie (33)

(S.14+S.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Totale (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Residenti

Totale (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121+…+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125+…+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14 +S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Non residenti

Totale (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Residenti nell’area dell’euro diversi da quelli nazionali

Totale (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121+…+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125+…+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14 +S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Residenti al di fuori dell’area dell’euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabella 9

Quote e partecipazioni in fondi di investimento (F.52)  (34)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Settore creditore

Settore debitore

 

Residenti

 

Totale

Società non finanziarie

(S.11)

IFM (35)

(S.121+...+S.123)

Fondi di investimento (36) diversi dai FCM

(S.124)

Altre istituzioni finanziarie

(S.125+…+S.127)

Imprese di assicurazione

(S.128)

Fondi pensione

(S.129)

Amministrazioni pubbliche

(S.13)

Famiglie, incluse le istituzioni senza scopo di lucro a servizio delle famiglie (37)

(S.14+S.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Totale (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Residenti

Totale (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121+…+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125+…+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Non residenti

Totale (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Residenti nell’area dell’euro diversi da quelli nazionali

Totale (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121+…+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125+…+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14 +S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Residenti al di fuori dell’area dell’euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Gli obblighi di segnalazione per le consistenze, le operazioni e altre variazioni di volume sono identici, fatta eccezione per l'oro monetario (F.11), quale attività del Resto del mondo, che è richiesto solo per le operazioni e per le altre variazioni di volume.

(2)  I codici del SEC 2010 sono utilizzati per classificare i settori istituzionali (Capitolo 2 del SEC 2010) e le operazioni finanziarie, le altre variazioni di volume e i conti patrimoniali (Capitoli 5, 6 e 7 del SEC 2010).

(3)  Istituzioni finanziarie monetarie (IFM; S.121+S.122+S.123).

(4)  Fondo comune monetario (FCM; S.123).

(5)  Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.15)

(6)  Gli obblighi di segnalazione per le consistenze, le operazioni e altre variazioni di volume sono identici, fatta eccezione per l'oro monetario (F.11), quale attività del Resto del mondo, che è richiesto solo per le operazioni e per le altre variazioni di volume.

(7)  I codici del SEC 2010 sono utilizzati per classificare i settori istituzionali (Capitolo 2 del SEC 2010) e le operazioni finanziarie, le altre variazioni di volume e i conti patrimoniali (Capitoli 5, 6 e 7 del SEC 2010).

(8)  Istituzioni finanziarie monetarie (IFM; S.121+S.122+S.123).

(9)  Fondo comune monetario (FCM; S.123).

(10)  Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.15)

(11)  Gli obblighi di segnalazione per le consistenze, le operazioni e altre variazioni di volume sono identici.

(12)  Conformemente al SEC 2010 (paragrafo 5.79) i depositi sono contratti offerti da istituti di deposito (cioè S.121 and S.122) e, in alcuni casi, da amministrazioni centrali. Inoltre, il paragrafo 5.86 specifica che i margini rimborsabili e le operazioni di pronti contro termine (repurchase agreement) a breve termine che costituiscono passività di IFM (cioè S.121, S.122 and S.123) sono compresi nei depositi.

(13)  Istituzioni finanziarie monetarie (IFM; S.121+S.122+S.123).

(14)  Gli obblighi di segnalazione per le consistenze, le operazioni e altre variazioni di volume sono identici.

(15)  Istituzioni finanziare monetarie (IFM; S.121+S.122+S.123). Conformemente al SEC 2010 (paragrafo 5.118), prestiti a breve termine concessi a istituti di deposito (S.121+S.122) sono classificati come depositi (F.22 o F.29).

(16)  Fondi comuni monetari (FCM; S.123).

(17)  Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.15)

(18)  Gli obblighi di segnalazione per le consistenze, le operazioni e altre variazioni di volume sono identici.

(19)  Istituzioni finanziarie monetarie (IFM; S.121+S.122+S.123).

(20)  Fondo comune monetario (FCM; S.123).

(21)  Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.15)

(22)  Gli obblighi di segnalazione per le consistenze, le operazioni e altre variazioni di volume sono identici.

(23)  Istituzioni finanziarie monetarie (IFM; S.121+S.122+S.123).

(24)  Fondo comune monetario (FCM; S.123).

(25)  Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.15)

(26)  Gli obblighi di segnalazione per le consistenze, le operazioni e altre variazioni di volume sono identici.

(27)  Istituzioni finanziarie monetarie (IFM; S.121+S.122+S.123).

(28)  Fondo comune monetario (FCM; S.123).

(29)  Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.15)

(30)  Gli obblighi di segnalazione per le consistenze, le operazioni e altre variazioni di volume sono identici.

(31)  Istituzioni finanziarie monetarie (IFM; S.121+S.122+S.123).

(32)  Fondo comune monetario (FCM; S.123).

(33)  Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.15)

(34)  Gli obblighi di segnalazione per le consistenze, le operazioni e altre variazioni di volume sono identici.

(35)  Istituzioni finanziarie monetarie (IFM; S.121+S.122+S.123).

(36)  Fondo comune monetario (FCM; S.123).

(37)  Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.15)


ALLEGATO II

TRASMISSIONE DEI DATI ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA

Le banche centrali nazionali (BCN) utilizzano lo strumento fornito dal Sistema europeo di banche centrali (SEBC) basato sulla rete di telecomunicazioni del SEBC per la trasmissione elettronica delle informazioni statistiche richieste dalla Banca centrale europea (BCE). Gli scambi di dati all’interno del SEBC sono basati sul formato SDMX (Statistical Data and Metadata eXchange). Questo requisito non preclude l’impiego di altri mezzi di trasmissione delle informazioni statistiche alla BCE quale soluzione alternativa concordata.

Le BCN si attengono alle raccomandazioni di seguito elencate al fine di garantire il buon funzionamento della trasmissione dei dati:

i)

completezza: le BCN segnalano i dati relativi a tutta la serie di voci principali. Tralasciare alcuni di essi o inserirne altri non elencati equivale a una segnalazione incompleta. Nel caso di un’osservazione mancante, l’omissione viene indicata con il corrispondente segnalatore di stato per le osservazioni;

ii)

identità contabili e segni convenzionali dei dati: prima di trasmettere i dati alla BCE, le BCN devono applicare le regole di convalida.

Nel caso di revisioni relative ad una sola sottosezione delle voci principali, le regole di convalida sono da applicare all’intera segnalazione.