ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2013.354.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 354

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

56° anno
28 dicembre 2013


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio

1

 

*

Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio

22

 

*

Regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che istituisce un programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020 ( 1 )

62

 

*

Regolamento (UE) n. 1382/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che istituisce un programma Giustizia per il periodo 2014-2020 ( 1 )

73

 

*

Regolamento (UE) n. 1383/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 99/2013 relativo al programma statistico europeo 2013-2017 ( 2 )

84

 

*

Regolamento (UE) n. 1384/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio recante preferenze commerciali autonome per la Repubblica moldova

85

 

*

Regolamento (UE) n. 1385/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 850/98 e (CE) n. 1224/2009, e i regolamenti (CE) n. 1069/2009, (UE) n. 1379/2013 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in conseguenza della modifica dello status, nei confronti dell'Unione europea, di Mayotte

86

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d’acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE ( 1 )

90

 

*

Direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (regolamento IMI) ( 1 )

132

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell’Unione in materia di ambiente fino al 2020 Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta ( 1 )

171

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 1344/2011

201

 

*

Regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 7/2010

319

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

 

(2)   Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

28.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 354/1


REGOLAMENTO (UE) N. 1379/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO,

dell'11 dicembre 2013

relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42 e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

L'ambito di applicazione della politica comune della pesca ("PCP") si estende alle misure riguardanti il mercato per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione. L'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ("OCM") è parte integrante della PCP e dovrebbe contribuire alla realizzazione dei suoi obiettivi. Poiché la PCP è attualmente in fase di revisione, l'OCM dovrebbe essere adattata di conseguenza.

(2)

Il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (4), deve essere rivisto al fine di tener conto delle carenze rilevate nell'attuazione delle disposizioni attualmente in vigore, dei recenti sviluppi sui mercati dell'Unione e del mondo, nonché dell'evoluzione delle attività della pesca e dell'acquacoltura.

(3)

La pesca svolge un ruolo particolarmente importante nelle economie delle regioni costiere dell'Unione, comprese le regioni ultraperiferiche. Poiché tale attività è la fonte di reddito dei pescatori in queste regioni, è opportuno favorire la stabilità del mercato e una più stretta correlazione tra offerta e domanda.

(4)

Le disposizioni sull'OCM dovrebbero essere attuate nel rispetto degli impegni internazionali assunti dall'Unione, in particolare per quanto concerne gli impegni ai sensi delle disposizioni dell'Organizzazione mondiale del commercio. Nel commercio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con i paesi terzi dovrebbero essere assicurate le condizioni per una leale concorrenza, in particolare attraverso il rispetto della sostenibilità e l'applicazione di norme sociali equivalenti a quelle applicate ai prodotti dell'Unione.

(5)

È importante che la gestione dell'OCM sia guidata dai principi di buona governance della PCP.

(6)

Affinché l'OCM abbia successo, è essenziale che i consumatori siano informati, tramite campagne di commercializzazione ed educative, in merito al valore alimentare del pesce e alla grande varietà di specie disponibili nonché in merito all'importanza della comprensione delle informazioni contenute nelle etichette.

(7)

Le organizzazioni di produttori nel settore della pesca e dell'acquacoltura ("organizzazioni di produttori") svolgono un ruolo chiave per il raggiungimento degli obiettivi della PCP e dell'OCM. Occorre pertanto rafforzarne le responsabilità e fornire il necessario sostegno finanziario per consentire loro di svolgere un ruolo più significativo nella gestione quotidiana della pesca, nel rispetto del quadro definito dagli obiettivi della PCP. Occorre inoltre garantire che i loro aderenti svolgano le attività di pesca e di acquacoltura in modo sostenibile, migliorino l'immissione sul mercato dei prodotti, raccolgano informazioni sull'acquacoltura e aumentino i propri redditi. Nel conseguire tali obiettivi, le organizzazioni di produttori dovrebbero tener conto delle diverse condizioni di esercizio della pesca e dell'acquacoltura che si presentano nell'Unione, anche nelle regioni ultraperiferiche, e in particolare delle caratteristiche specifiche della pesca artigianale e dell'acquacoltura estensiva. Le autorità nazionali competenti dovrebbero poter essere incaricate dell'attuazione di tali obiettivi, lavorando in stretta collaborazione con le organizzazioni di produttori sulle questioni di gestione, comprese, se del caso, l'assegnazione delle quote e la gestione dello sforzo di pesca, in funzione delle esigenze di ciascun tipo di pesca.

(8)

È opportuno adottare misure per incoraggiare una partecipazione adeguata e rappresentativa dei piccoli produttori.

(9)

Per rafforzare la competitività e la sostenibilità delle organizzazioni di produttori, è opportuno definire chiaramente criteri adeguati per la loro istituzione.

(10)

Le organizzazioni interprofessionali, che consistono di varie categorie di operatori nei settori della pesca e dell'acquacoltura, hanno la capacità di contribuire a migliorare il coordinamento delle attività di commercializzazione lungo la catena di approvvigionamento e ad elaborare misure rilevanti per l'intero settore.

(11)

È opportuno stabilire condizioni comuni per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali da parte degli Stati membri, per l'estensione delle norme adottate dalle organizzazioni di produttori e dalle organizzazioni interprofessionali e per la ripartizione dei costi derivanti da tale estensione. L'estensione delle norme dovrebbe essere soggetta ad autorizzazione da parte della Commissione.

(12)

Dato che gli stock ittici sono una risorsa condivisa, il loro sfruttamento può in alcuni casi essere realizzato in modo più sostenibile ed efficiente da organizzazioni con aderenti provenienti da diversi Stati membri e da regioni differenti. Occorre pertanto incoraggiare anche la creazione di organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori a livello nazionale o transnazionale sulla base, ove opportuno, delle regioni biogeografiche. Tali organizzazioni dovrebbero essere dei partenariati volti a stabilire norme comuni e vincolanti e ad assicurare condizioni di parità per tutti gli attori del settore della pesca. Nella costituzione di tali organizzazioni, è necessario garantire che esse restino soggette alle norme di concorrenza previste dal presente regolamento e rispettino la necessità di mantenere il collegamento tra le singole comunità costiere e i tipi di pesca e le acque da esse storicamente sfruttati.

(13)

La Commissione dovrebbe incoraggiare misure di sostegno per favorire la partecipazione delle donne alle organizzazioni di produttori dell'acquacoltura.

(14)

Per poter orientare i propri aderenti verso attività di pesca e di acquacoltura sostenibili, le organizzazioni di produttori dovrebbero elaborare e sottoporre alle autorità competenti degli Stati membri un piano di produzione e di commercializzazione contenente le misure necessarie per conseguire i propri obiettivi.

(15)

Per conseguire gli obiettivi della PCP in materia di rigetti, occorre generalizzare l'impiego di attrezzature da pesca selettive per evitare la cattura di esemplari non conformi ai criteri relativi alle taglie minime.

(16)

La natura imprevedibile delle attività di pesca rende opportuno predisporre un meccanismo per l'ammasso dei prodotti della pesca destinati al consumo umano per favorire una maggiore stabilità dei mercati e accrescere le entrate derivanti dai prodotti, in particolare grazie alla creazione di valore aggiunto. Tale meccanismo dovrebbe contribuire alla stabilizzazione e alla convergenza dei mercati locali nell'Unione ai fini della realizzazione degli obiettivi del mercato interno.

(17)

Per tener conto della disparità dei prezzi nel territorio dell'Unione, ciascuna organizzazione di produttori ittici dovrebbe avere la facoltà di proporre un prezzo che determini l'attivazione del meccanismo di ammasso. Tale prezzo limite di attivazione dovrebbe essere fissato in modo da mantenere una equa concorrenza tra gli operatori.

(18)

L'istituzione e l'applicazione di norme comuni di commercializzazione dovrebbe consentire di approvvigionare il mercato con prodotti sostenibili, di realizzare pienamente il potenziale del mercato interno dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e di facilitare le attività di mercato basate su una concorrenza equa, contribuendo in tal modo a migliorare la redditività della produzione. A tal fine dovrebbero continuare ad applicarsi le norme di commercializzazione vigenti.

(19)

È necessario garantire che i prodotti importati che entrano nel mercato dell'Unione rispettino gli stessi requisiti e le stesse norme di commercializzazione che i produttori dell'Unione sono tenuti a rispettare.

(20)

Per garantire un livello elevato di tutela della salute umana, i prodotti della pesca e dell'acquacoltura immessi sul mercato dell'Unione, indipendentemente dalla loro origine, dovrebbero essere conformi alle norme applicabili in materia di sicurezza degli alimenti e igiene.

(21)

Al fine di permettere ai consumatori di effettuare scelte informate, è necessario che vengano loro fornite informazioni chiare e complete, tra l'altro, sull'origine e sul metodo di produzione dei prodotti.

(22)

L'utilizzo di un marchio di qualità ecologica per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che provengano dall'Unione o da paesi terzi, offre la possibilità di fornire informazioni chiare sulla sostenibilità ecologica di tali prodotti. È pertanto necessario che la Commissione esamini la possibilità di elaborare e stabilire criteri minimi per la creazione di un marchio di qualità ecologica per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura a livello dell'Unione.

(23)

Al fine di tutelare il consumatore, le autorità nazionali competenti a controllare e assicurare il rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento dovrebbero utilizzare appieno le tecnologie disponibili, incluso l'esame del DNA, per impedire che gli operatori etichettino in maniera ingannevole le catture.

(24)

Le norme di concorrenza relative agli accordi, alle decisioni e alle pratiche di cui all'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE") dovrebbero essere applicate alla produzione e al commercio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, nei limiti in cui la loro applicazione non ostacoli il funzionamento dell'OCM e non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'articolo 39 TFUE.

(25)

È opportuno stabilire norme in materia di concorrenza applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, tenendo conto delle caratteristiche specifiche del settore e in particolare della sua frammentazione, del fatto che il pesce è una risorsa condivisa e del volume elevato delle importazioni, alle quali dovrebbero applicarsi le stesse norme che valgono per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione. Nell'interesse della semplificazione, le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1184/2006 del Consiglio (5), dovrebbero essere integrate nel presente regolamento. Il regolamento (CE) n. 1184/2006 non dovrebbe pertanto più applicarsi ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

(26)

Occorre migliorare la raccolta, il trattamento e la divulgazione delle informazioni economiche relative ai mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione.

(27)

Alla Commissione dovrebbero essere attribuite competenze di esecuzione delle disposizioni del presente regolamento con riguardo a: i termini; le procedure e la presentazione delle domande di riconoscimento di un produttore e di organizzazioni interprofessionali e la revoca di tale riconoscimento; il formato, i termini e le procedure degli Sati membri per comunicare le decisioni di accordare o revocare il riconoscimento; la presentazione e la procedura da rispettare per la notifica da parte degli Stati membri delle regole vincolanti per i produttori e gli operatori; il formato e la struttura dei piani di produzione e di commercializzazione, nonché la procedura e i termini per la presentazione e la loro approvazione; la forma della pubblicazione da parte degli Stati membri dei prezzi limite. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(28)

Il regolamento (CE) n. 104/2000 dovrebbe essere abrogato. Tuttavia, al fine di garantire la continuità nella fornitura di informazioni ai consumatori, è opportuno continuare ad applicarne l'articolo 4 fino al 12 dicembre 2014.

(29)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'istituzione dell'organizzazione comune dei mercati per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri a causa della natura comune del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti nonché della necessità di un'azione comune, può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(30)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1.   È istituita un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ("OCM").

2.   L'OCM è composta dai seguenti elementi:

a)

organizzazioni professionali;

b)

norme di commercializzazione;

c)

informazione del consumatore;

d)

norme di concorrenza;

e)

informazioni sul mercato.

3.   Per quanto riguarda gli aspetti esterni, l'OCM è integrata dal regolamento (UE) n. 1220/2012 del Consiglio (7) e dal regolamento (UE) n. 1026/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

4.   L'attuazione dell'OCM può beneficiare del sostegno finanziario dell'Unione conformemente al futuro atto giuridico dell'Unione che stabilisce le condizioni per il sostegno finanziario alla politica in materia di affari marittimi e di pesca per il periodo 2014-2020.

Articolo 2

Ambito di applicazione

L'OCM si applica ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'allegato I del presente regolamento, commercializzati nell'Unione.

Articolo 3

Obiettivi

Gli obiettivi dell'OCM sono quelli stabiliti all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

Articolo 4

Principi

L'OCM è guidata dai principi di buona governance stabiliti all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 5

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013nonché quelle di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (10), all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 (12) e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (13). Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a)   "prodotti della pesca": gli organismi acquatici ottenuti da qualunque attività di pesca o i prodotti da essi derivati quali elencati nell'allegato I;

b)   "prodotti dell'acquacoltura": gli organismi acquatici, a ogni stadio del loro ciclo vitale, ottenuti da qualunque attività di acquacoltura o i prodotti da essi derivati quali elencati nell'allegato I;

c)   "produttore": le persone fisiche o giuridiche che attivano i mezzi di produzione atti a consentire l'ottenimento di prodotti della pesca o dell'acquacoltura ai fini della loro immissione sul mercato;

d)   "settore della pesca e dell'acquacoltura": il settore economico che comprende tutte le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca o dell'acquacoltura;

e)   "messa a disposizione sul mercato": la fornitura di un prodotto della pesca o dell'acquacoltura per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel quadro di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

f)   "immissione sul mercato": la prima messa a disposizione di un prodotto della pesca o dell'acquacoltura sul mercato dell'Unione;

g)   "commercio al dettaglio": la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe, i negozi, i centri di distribuzione per supermercati e i punti di vendita all'ingrosso;

h)   "prodotto preimballato della pesca e dell'acquacoltura": i prodotti della pesca e dell'acquacoltura che sono "alimenti preimballati" ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera e) del regolamento (CE) n. 1169/2011.

CAPO II

ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI

SEZIONE I

Costituzione, obiettivi e misure

Articolo 6

Costituzione di organizzazioni di produttori del settore della pesca e di organizzazioni di produttori del settore dell'acquacoltura

1.   Le organizzazioni di produttori del settore della pesca e le organizzazioni di produttori del settore dell'acquacoltura ("organizzazioni di produttori") possono essere costituite su iniziativa dei produttori, di prodotti della pesca o dell'acquacoltura in uno o più Stati membri e riconosciute conformemente alla sezione II.

2.   Ove pertinente, al momento della costituzione delle organizzazioni di produttori si tiene conto, se del caso, della situazione specifica dei piccoli produttori.

3.   Un'organizzazione di produttori rappresentativa delle attività della pesca e dell'acquacoltura può essere costituita come organizzazione comune di produttori dei settori della pesca e dell'acquacoltura.

Articolo 7

Obiettivi delle organizzazioni di produttori

1.   Le organizzazioni di produttori del settore della pesca perseguono i seguenti obiettivi:

a)

promuovere l'esercizio di attività di pesca redditizie e sostenibili da parte dei propri aderenti in piena conformità della politica di conservazione prevista, in particolare, dal regolamento (UE) n. 1380/2013 e del diritto ambientale, rispettando nel contempo la politica sociale e, ove lo Stato membro interessato lo preveda, la partecipazione alla gestione delle risorse biologiche marine;

b)

evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture indesiderate di stock commerciali e, ove necessario, farne il miglior uso possibile senza creare un mercato per tali catture che sono al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione, in conformità dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013;

c)

contribuire alla tracciabilità dei prodotti della pesca e all'accesso dei consumatori ad un'informazione chiara e completa;

d)

contribuire all'eliminazione delle pratiche di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

2.   Le organizzazioni di produttori del settore dell'acquacoltura perseguono i seguenti obiettivi:

a)

promuovere l'esercizio di attività di acquacoltura sostenibili da parte dei propri aderenti mediante l'offerta di possibilità di sviluppo in piena conformità con, in particolare, il regolamento (UE) n. 1380/2013 e il diritto ambientale, rispettando nel contempo la politica sociale;

b)

accertare che le attività dei propri aderenti siano conformi ai piani strategici nazionali di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) n. 1380/2013;

c)

puntare a garantire che i mangimi per l'acquacoltura di origine ittica provengano da attività di pesca gestite in modo sostenibile.

3.   Le organizzazioni di produttori perseguono, oltre agli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2, due o più dei seguenti obiettivi:

a)

migliorare le condizioni di immissione sul mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dei propri aderenti;

b)

migliorare il rendimento economico;

c)

stabilizzare i mercati;

d)

contribuire all'approvvigionamento alimentare e promuovere elevati parametri di qualità e sicurezza alimentare, favorendo nel contempo l'occupazione nelle zone costiere e rurali;

e)

ridurre l'impatto ambientale della pesca, anche mediante misure volte a migliorare la selettività degli attrezzi da pesca.

4.   Le organizzazioni di produttori possono perseguire obiettivi complementari.

Articolo 8

Misure applicabili dalle organizzazioni di produttori

1.   Al fine di conseguire gli obiettivi fissati all'articolo 7, le organizzazioni di produttori possono, tra le altre, avvalersi delle seguenti misure:

a)

adeguare la produzione alle esigenze di mercato;

b)

canalizzare l'offerta e la commercializzazione dei prodotti dei loro aderenti;

c)

promuovere i prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione dei loro aderenti in modo non discriminatorio servendosi, ad esempio, della certificazione dei prodotti, e, in particolare, di denominazioni di origine, marchi di qualità, denominazioni geografiche, specialità tradizionali garantite e meriti dei prodotti in termini di sostenibilità;

d)

verificare che le attività dei loro aderenti siano conformi alle norme stabilite dall'organizzazione di produttori interessata e adottare misure per garantire tale conformità;

e)

promuovere programmi di formazione professionale e di cooperazione al fine di incoraggiare i giovani ad entrare nel settore;

f)

ridurre l'impatto ambientale della pesca, anche mediante misure volte a migliorare la selettività degli attrezzi da pesca;

g)

promuovere l'uso della tecnologia dell'informazione e della comunicazione per migliorare la commercializzazione ed i prezzi;

h)

agevolare l'accesso dei consumatori all'informazione sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

2.   Le organizzazioni di produttori del settore della pesca possono inoltre avvalersi delle seguenti misure:

a)

pianificare e gestire collettivamente le attività di pesca dei loro aderenti, fatta salva l'organizzazione della gestione delle risorse biologiche marine da parte degli Stati membri, anche mediante lo sviluppo e l'attuazione di misure volte a migliorare la selettività delle attività di pesca e la consulenza alle autorità competenti;

b)

evitare e ridurre al minimo le catture indesiderate partecipando all'elaborazione e all'applicazione di misure tecniche e fare il miglior uso possibile delle catture indesiderate di stock commerciali senza creare un mercato per tali catture che sono al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione, in conformità, secondo il caso, dell'articolo 15, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e dell'articolo 34, paragrafo 2, del presente regolamento;

c)

gestire l'ammasso temporaneo di prodotti della pesca conformemente agli articoli 30 e 31 del presente regolamento.

3.   Le organizzazioni di produttori del settore dell'acquacoltura possono inoltre avvalersi delle seguenti misure:

a)

promuovere attività di acquacoltura sostenibili, soprattutto in termini di protezione dell'ambiente e di salute e benessere degli animali;

b)

raccogliere informazioni sui prodotti commercializzati, incluse informazioni economiche sulle prime vendite nonché sulle previsioni di produzione;

c)

raccogliere informazioni di tipo ambientale;

d)

pianificare la gestione delle attività di acquacoltura dei loro aderenti;

e)

sostenere programmi per operatori professionisti volti a promuovere i prodotti dell'acquacoltura sostenibile.

Articolo 9

Costituzione di associazioni di organizzazioni di produttori

1.   Un'associazione di organizzazioni di produttori può essere costituita su iniziativa delle organizzazioni di produttori riconosciute in uno o più Stati membri.

2.   Salvo indicazione contraria, le disposizioni del presente regolamento applicabili alle organizzazioni di produttori si applicano anche alle associazioni di organizzazioni di produttori.

Articolo 10

Obiettivi delle associazioni di organizzazioni di produttori

1.   Le associazioni di organizzazioni di produttori perseguono i seguenti obiettivi:

a)

realizzare, in modo più efficace e sostenibile, ogni obiettivo delle organizzazioni di produttori aderenti enunciato all'articolo 7;

b)

coordinare e sviluppare attività di interesse comune per le organizzazioni di produttori aderenti.

2.   Le associazioni di organizzazioni di produttori possono beneficiare del sostegno finanziario conformemente al futuro atto giuridico dell'Unione che stabilisce le condizioni per il sostegno finanziario alla politica in materia di affari marittimi e di pesca per il periodo 2014-2020.

Articolo 11

Costituzione di organizzazioni interprofessionali

Le organizzazioni interprofessionali possono essere costituite su iniziativa dei produttori di prodotti della pesca e dell'acquacoltura in uno o più Stati membri e riconosciute conformemente alla sezione II.

Articolo 12

Obiettivi delle organizzazioni interprofessionali

Le organizzazioni interprofessionali migliorano il coordinamento e le condizioni di messa a disposizione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura sul mercato dell'Unione.

Articolo 13

Misure applicabili dalle organizzazioni interprofessionali

Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 12, le organizzazioni interprofessionali possono avvalersi delle seguenti misure:

a)

redigere contratti tipo compatibili con la normativa dell'Unione;

b)

promuovere i prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione in modo non discriminatorio servendosi, ad esempio, della certificazione dei prodotti, e, in particolare di denominazioni di origine, marchi di qualità, denominazioni geografiche, specialità tradizionali garantite e meriti dei prodotti in termini di sostenibilità;

c)

definire, con riguardo alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, norme più restrittive rispetto a quelle previste dalla normativa dell'Unione o dal diritto nazionale;

d)

migliorare la qualità, la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, svolgere attività di formazione e di perfezionamento professionali, ad esempio in materia di qualità e tracciabilità e di sicurezza alimentare, al fine di incoraggiare le iniziative di ricerca;

e)

realizzare ricerche e studi di mercato e sviluppare tecniche volte a ottimizzare il funzionamento del mercato, anche mediante tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché raccogliere dati socioeconomici;

f)

fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per garantire un'offerta sostenibile di cui la quantità, la qualità e il prezzo corrispondano alle esigenze di mercato e alle aspettative dei consumatori;

g)

promuovere presso i consumatori le specie provenienti da stock ittici il cui stato è sostenibile, che hanno un apprezzabile valore nutritivo e di cui non si fa ampio consumo;

h)

verificare che le attività dei loro aderenti siano conformi alle norme stabilite dall'organizzazione interprofessionale interessata e adottare misure per garantire tale conformità.

SEZIONE II

Riconoscimento

Articolo 14

Riconoscimento delle organizzazioni di produttori

1.   Gli Stati membri possono riconoscere come organizzazioni di produttori tutti i gruppi istituiti su iniziativa di produttori del settore della pesca o dell'acquacoltura che richiedono tale riconoscimento, a condizione che:

a)

osservino i principi di cui all'articolo 17 e le norme adottate per la loro applicazione;

b)

svolgano un'attività economica sufficiente sul territorio dello Stato membro interessato o su parte di esso, in particolare per quanto riguarda il numero di aderenti o il volume di produzione commercializzabile;

c)

siano dotati di personalità giuridica a norma del diritto nazionale dello Stato membro interessato, siano stabiliti e abbiano la propria sede statutaria nel territorio di tale Stato;

d)

siano in grado di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 7;

e)

osservino le norme di concorrenza di cui al capo V;

f)

non abusino di una posizione dominante su un determinato mercato; e

g)

forniscano informazioni dettagliate e pertinenti relative agli aderenti, alla governance e alle fonti di finanziamento.

2.   Le organizzazioni di produttori riconosciute prima di 29 dicembre 2013 sono considerate come organizzazioni di produttori ai fini del presente regolamento, obbligate a conformarsi alle sue disposizioni.

Articolo 15

Sostegno finanziario alle organizzazioni di produttori o alle associazioni di organizzazioni di produttori

Le misure a favore della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura finalizzate alla costituzione o alla ristrutturazione di organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori possono beneficiare di un sostegno finanziario in conformità del futuro atto giuridico dell'Unione che stabilisce le condizioni per il sostegno finanziario alla politica in materia di affari marittimi e di pesca per il periodo 2014-2020.

Articolo 16

Riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali

1.   Gli Stati membri possono riconoscere come organizzazioni interprofessionali i gruppi di operatori stabiliti nel proprio territorio che richiedono tale riconoscimento, a condizione che:

a)

osservino i principi di cui all'articolo 17 e le norme adottate per la loro applicazione;

b)

rappresentino una parte significativa dell'attività di produzione e di una o entrambe le attività di trasformazione e commercializzazione, riguardanti prodotti della pesca e dell'acquacoltura o prodotti trasformati provenienti da prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

c)

non svolgano direttamente attività di produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura o di prodotti trasformati a base di prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

d)

siano dotati di personalità giuridica a norma del diritto nazionale di uno Stato membro, siano ivi stabiliti e abbiano la propria sede statutaria nel proprio territorio;

e)

siano in grado di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 12;

f)

tengano conto degli interessi dei consumatori;

g)

non ostacolino il buon funzionamento dell'OCM; e

h)

rispettino le norme di concorrenza applicabili di cui al Capo V.

2.   Le organizzazioni costituite prima di 29 dicembre 2013 possono essere riconosciute come organizzazioni interprofessionali ai fini del presente regolamento a condizione che lo Stato membro interessato abbia conoscenza che esse ottemperano alle disposizioni del presente regolamento relative alle organizzazioni interprofessionali.

3.   Le organizzazioni interprofessionali riconosciute in precedenza 29 dicembre 2013 sono considerate organizzazioni interprofessionali riconosciute ai fini del presente regolamento, obbligate a conformarsi alle sue disposizioni.

Articolo 17

Funzionamento interno delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali

Il funzionamento interno delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali di cui agli articoli 14 e 16 si basa sui seguenti principi:

a)

rispetto, da parte degli aderenti, delle norme adottate dall'organizzazione in materia di sfruttamento, produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca;

b)

assenza di discriminazioni tra gli aderenti, in particolare con riguardo alla nazionalità o al luogo di stabilimento;

c)

imposizione di un contributo finanziario agli aderenti per il finanziamento dell'organizzazione;

d)

funzionamento democratico che consenta agli aderenti di controllare l'organizzazione e le sue decisioni;

e)

applicazione di sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate in caso di inosservanza degli obblighi stabiliti dal regolamento interno dell'organizzazione interessata, in particolare in caso di mancato pagamento dei contributi finanziari;

f)

definizione di regole relative all'ammissione di nuovi aderenti e all'esclusione degli aderenti;

g)

definizione delle regole contabili e di bilancio necessarie per la gestione dell'organizzazione.

Articolo 18

Controlli e revoca del riconoscimento da parte degli Stati membri

1.   Gli Stati membri effettuano controlli a intervalli regolari per verificare che le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali rispettino le condizioni per il riconoscimento previste, rispettivamente, agli articoli 14 e 16. Una mancata conformità può determinare la revoca del riconoscimento.

2.   Lo Stato membro che ospita la sede statutaria di un'organizzazione di produttori o un'organizzazione interprofessionale con aderenti di diversi stati membri o di un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta in Stati membri diversi instaura i rapporti di collaborazione amministrativa necessari per l'esercizio dei controlli sulle attività dell'organizzazione o dell'associazione in questione in collaborazione con gli altri Stati membri interessati.

Articolo 19

Attribuzione di possibilità di pesca

Nello svolgimento dei propri compiti, un'organizzazione di produttori i cui aderenti sono cittadini di Stati membri diversi o un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciute in Stati membri diversi rispettano le disposizioni che regolano l'attribuzione di possibilità di pesca fra gli Stati membri conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 20

Controlli da parte della Commissione

1.   Per accertare che le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali rispettino le condizioni per il riconoscimento previste rispettivamente agli articoli 14 e 16, la Commissione può svolgere controlli e, se del caso, chiede agli Stati membri di revocare il riconoscimento delle suddette organizzazioni.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per via elettronica, ogni decisione relativa alla concessione o alla revoca di un riconoscimento. La Commissione rende pubbliche tutte queste informazioni.

Articolo 21

Atti di esecuzione

1.   La Commissione adotta atti di esecuzione relativi:

a)

ai termini e alle procedure e alla forma delle domande per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali a norma, rispettivamente, degli articoli 14 e 16 o per la revoca di tale riconoscimento a norma dell'articolo 18;

b)

al formato, ai termini e alle procedure che devono essere applicati dagli Stati membri per la comunicazione alla Commissione di ogni decisione relativa alla concessione o alla revoca di un riconoscimento a norma dell'articolo 20, paragrafo 2.

Gli atti di esecuzione adottati a norma della lettera a) sono, ove opportuno, adattati alle caratteristiche specifiche della pesca e dell'acquacoltura su piccola scala.

2.   Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 43, paragrafo 2.

SEZIONE III

Estensione delle norme

Articolo 22

Estensione delle norme delle organizzazioni di produttori

1.   Gli Stati membri possono decidere che le norme approvate nell'ambito di un'organizzazione di produttori siano vincolanti per i produttori non aderenti all'organizzazione che commercializzano i prodotti nella zona in cui l'organizzazione è rappresentativa, a condizione che:

a)

l'organizzazione di produttori sia stata costituita da almeno un anno e sia considerata rappresentativa della produzione e della commercializzazione, compreso, se del caso, del settore della piccola pesca e della pesca artigianale, in uno Stato membro e presenti una domanda alle autorità nazionali competenti;

b)

le norme da estendere riguardino le misure relative alle organizzazioni di produttori di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere a), b) e c), all'articolo 8 paragrafo 2, lettere a) e b) e all'articolo 8,paragrafo 3, lettere da a) a e).

c)

siano rispettate le norme in materia di concorrenza di cui al capo V.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), un'organizzazione di produttori del settore della pesca è considerata rappresentativa se da essa proviene almeno il 55 % dei quantitativi del prodotto in questione commercializzati nel corso dell'anno precedente nella zona in cui si propone di estendere le norme.

3.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), un'organizzazione di produttori del settore dell'acquacoltura è considerata rappresentativa se da essa proviene almeno il 40 % dei quantitativi del prodotto in questione commercializzati nel corso dell'anno precedente nella zona in cui si propone di estendere le norme.

4.   Le norme da estendere ai non aderenti si applicano per un periodo compreso fra 60 giorni e 12 mesi.

Articolo 23

Estensione delle norme delle organizzazioni interprofessionali

1.   Gli Stati membri possono decidere che alcuni degli accordi, delle decisioni o delle pratiche approvati nell'ambito di un'organizzazione interprofessionale siano vincolanti in una o più zone specifiche per altri operatori che non appartengono a tale organizzazione, a condizione che:

a)

l'organizzazione interprofessionale copra almeno il 65 % delle attività svolte in almeno due dei seguenti settori: produzione, trasformazione o commercializzazione del prodotto in questione nel corso dell'anno precedente nella zona o nelle zone interessate di uno Stato membro, e ne faccia apposita domanda alle autorità nazionali competenti; e

b)

le norme da estendere ad altri operatori riguardino le misure relative alle organizzazioni interprofessionali di cui all'articolo 13, lettere da a) a g) e non arrechino danni ad altri operatori nello Stato membro interessato o nell'Unione.

2.   L'estensione delle norme può essere resa vincolante per un massimo di tre anni, fatto salvo l'articolo 25, paragrafo 4.

Articolo 24

Responsabilità finanziaria

Quando le norme sono estese a operatori non aderenti ai sensi degli articoli 22 e 23, lo Stato membro interessato può decidere che essi debbano rendere conto all'organizzazione di produttori o all'organizzazione interprofessionale dell'equivalente di una parte o della totalità dei costi sostenuti dagli aderenti in ragione dell'applicazione delle norme estese nei confronti dei non aderenti.

Articolo 25

Autorizzazione da parte della Commissione

1.   Gli Stati membri notificano alla Commissione le norme che intendono rendere obbligatorie per tutti i produttori o gli operatori di una o più zone determinate ai sensi degli articoli 22 e 23.

2.   La Commissione adotta una decisione che autorizza l'estensione delle norme di cui al paragrafo 1 a condizione che:

a)

siano rispettate le disposizioni degli articoli 22 e 23;

b)

siano rispettate le norme di cui al capo V in materia di concorrenza;

c)

l'estensione non costituisca una minaccia per il libero scambio; e

d)

non sia compromesso il conseguimento degli obiettivi dell'articolo 39 TFUE.

3.   Entro un mese dal ricevimento della notifica, la Commissione adotta una decisione che autorizza o rifiuta di autorizzare l'estensione delle norme e ne informa gli Stati membri. Se non ha preso una decisione entro un mese dalla notifica, si presume che la Commissione abbia autorizzato l'estensione delle norme.

4.   L'autorizzazione dell'estensione delle norme può continuare ad applicarsi dopo la scadenza del termine iniziale, anche mediante tacito accordo, senza un esplicito rinnovo dell'autorizzazione, a condizione che lo Stato membro interessato abbia notificato alla Commissione, almeno un mese prima della scadenza di detto termine iniziale, l'ulteriore termine di applicazione e che la Commissione abbia autorizzato tale estensione o non abbia sollevato obiezioni entro un mese dal ricevimento di detta notifica.

Articolo 26

Revoca dell'autorizzazione

La Commissione può effettuare verifiche e revocare l'autorizzazione di estensione delle norme nei casi in cui accerti il mancato rispetto di uno o più requisiti previsti per l'autorizzazione. La Commissione informa gli Stati membri di tale revoca.

Articolo 27

Atti di esecuzione

La Commissione adotta atti di esecuzione relativi al formato e alla procedura di notifica di cui all'articolo 25, paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 43, paragrafo 2.

SEZIONE IV

Pianificazione della produzione e della commercializzazione

Articolo 28

Piano di produzione e di commercializzazione

1.   Ciascuna organizzazione di produttori trasmette per approvazione alle proprie autorità nazionali competenti come minimo un piano di produzione e di commercializzazione per le principali specie commercializzate. Siffatti piani di produzione e commercializzazione sono volti al conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 3 e 7.

2.   Il piano di produzione e commercializzazione include:

a)

un programma di produzione per le specie catturate o allevate;

b)

una strategia di commercializzazione per adeguare il volume, la qualità e la presentazione dell'offerta alle esigenze del mercato;

c)

le misure che l'organizzazione di produttori deve adottare per contribuire agli obiettivi di cui all'articolo 7;

d)

misure preventive specifiche di adeguamento dell'offerta per le specie che incontrano solitamente difficoltà di commercializzazione nel corso dell'anno;

e)

le sanzioni applicabili agli aderenti che contravvengono alle decisioni stabilite per l'esecuzione del programma interessato.

3.   Le autorità nazionali competenti procedono all'approvazione del piano di produzione e di commercializzazione. Una volta approvato, il piano è immediatamente applicato dall'organizzazione di produttori.

4.   Le organizzazioni di produttori possono rivedere il piano di produzione e di commercializzazione e, in tal caso, lo sottopongono per approvazione alle autorità nazionali competenti.

5.   L'organizzazione di produttori elabora una relazione annuale delle proprie attività nell'ambito del piano di produzione e di commercializzazione e la trasmette per approvazione alle autorità nazionali competenti.

6.   Le organizzazioni di produttori possono beneficiare di un sostegno finanziario per l'elaborazione e l'attuazione dei piani di produzione e di commercializzazione conformemente al un futuro atto giuridico dell'Unione che stabilisce le condizioni per il sostegno finanziario alla politica in materia di affari marittimi e di pesca per il periodo 2014-2020.

7.   Gli Stati membri effettuano verifiche per garantire che ciascuna organizzazione di produttori soddisfi gli obblighi previsti dal presente articolo. La mancata conformità può determinare la revoca del riconoscimento.

Articolo 29

Atti di esecuzione

1.   La Commissione adotta atti di esecuzione concernenti:

a)

il formato e alla struttura del piano di produzione e di commercializzazione di cui all'articolo 28;

b)

la procedura e i termini per la presentazione, da parte delle organizzazioni di produttori, e dell'approvazione, da parte degli Stati membri, dei piani di produzione e di commercializzazione di cui all'articolo 28.

2.   Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 43, paragrafo 2.

SEZIONE V

Stabilizzazione dei mercati

Articolo 30

Meccanismo di ammasso

Le organizzazioni di produttori del settore della pesca possono beneficiare di un sostegno finanziario per l'ammasso dei prodotti della pesca di cui all'allegato II, a condizione che:

a)

siano rispettate le condizioni di ammasso, di cui al futuro atto giuridico dell'Unione che stabilisce le condizioni per il sostegno finanziario alla politica in materia di affari marittimi e di pesca per il periodo 2014-2020;

b)

i prodotti siano stati immessi sul mercato da organizzazioni di produttori del settore della pesca e non sia stato possibile trovare loro un acquirente al prezzo limite di cui all'articolo 31;

c)

i prodotti soddisfino le norme comuni di commercializzazione stabilite a norma dell'articolo 33 e siano di qualità adeguata per il consumo umano;

d)

i prodotti siano stati stabilizzati o trasformati e immagazzinati in serbatoi o gabbie, mediante congelamento (a bordo dei pescherecci o in apposite strutture sulla terraferma), salatura, essiccatura, marinatura o, se del caso, bollitura e pastorizzazione e, oltre eventualmente a tali processi, filettatura, taglio o, se del caso, asportazione della testa;

e)

i prodotti siano reintrodotti sul mercato dopo l'ammasso per il consumo umano in una fase successiva;

f)

i prodotti rimangano in ammasso per almeno cinque giorni.

Articolo 31

Prezzi limite di attivazione del meccanismo di ammasso

1.   Prima dell'inizio di ogni anno, ciascuna organizzazione di produttori del settore della pesca può proporre individualmente un prezzo limite di attivazione del meccanismo di ammasso di cui all'articolo 30 per i prodotti della pesca di cui all'allegato II.

2.   Il prezzo limite non supera l'80 % del prezzo medio ponderato registrato per il prodotto in questione nella zona di attività dell'organizzazione di produttori interessata nel corso dei tre anni immediatamente precedenti all'anno per il quale il prezzo limite è fissato.

3.   Per la determinazione del prezzo limite si tiene conto dei seguenti elementi:

a)

l'andamento della produzione e della domanda;

b)

la stabilizzazione dei prezzi di mercato;

c)

la convergenza dei mercati;

d)

i redditi dei produttori;

e)

gli interessi dei consumatori.

4.   Gli Stati membri, dopo aver esaminato le proposte delle organizzazioni di produttori riconosciute nel loro territorio, determinano i prezzi limite che devono essere applicati dalle organizzazioni di produttori. Tali prezzi sono fissati in conformità ai criteri di cui ai paragrafi 2 e 3. Essi sono resi pubblici.

Articolo 32

Atti di esecuzione

La Commissione adotta atti di esecuzione relativi al formato della pubblicazione da parte degli Stati membri dei prezzi limite a norma dell'articolo 31, paragrafo 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 43, paragrafo 2.

CAPO III

NORME COMUNI DI COMMERCIALIZZAZIONE

Articolo 33

Fissazione di norme di commercializzazione

1.   Fatto salvo l'articolo 47, per i prodotti della pesca elencati nell'allegato I destinati al consumo umano, indipendentemente dalla loro origine (unionale o di importazione), possono essere fissate norme comuni di commercializzazione.

2.   Le norme di cui al paragrafo 1 possono riguardare la qualità, le dimensioni, il peso, l'imballaggio, la presentazione o l'etichettatura dei prodotti e in particolare:

a)

le taglie minime di commercializzazione definite sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili. Tali taglie minime di commercializzazione corrispondono, se del caso, alle taglie minime di riferimento per la conservazione, conformemente all'articolo 15, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

b)

le specifiche relative ai prodotti in conserva conformemente ai requisiti di conservazione e agli obblighi internazionali.

3.   I paragrafi 1 e 2 si applicano fatto salvo:

a)

il regolamento (CE) n. 178/2002;

b)

il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (14);

c)

il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (15);

d)

il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (16);

e)

il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (17);

f)

il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio (18); e

g)

il regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 34

Rispetto delle norme comuni di commercializzazione

1.   I prodotti destinati al consumo umano per i quali sono definite norme comuni di commercializzazione possono essere messi a disposizione sul mercato dell'Unione solo in conformità di tali norme.

2.   Tutti i prodotti della pesca sbarcati, compresi quelli non conformi alle norme comuni di commercializzazione, possono essere utilizzati per fini diversi dal consumo umano diretto, compresi farina e olio di pesce, additivi alimentari, alimenti per animali familiari, prodotti farmaceutici o cosmetici.

CAPO IV

INFORMAZIONE DEI CONSUMATORI

Articolo 35

Informazioni obbligatorie

1.   Fatto salvo il regolamento (UE) n. 1169/2011, i prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'allegato I del presente regolamento commercializzati nell'Unione, indipendentemente dall'origine e dal loro metodo di commercializzazione, possono essere offerti per la vendita al consumatore finale o a una collettività solo a condizione che un contrassegno o un'etichettatura adeguati indichino:

a)

la denominazione commerciale della specie e il suo nome scientifico;

b)

il metodo di produzione, in particolare mediante i termini "…pescato…" o "…pescato in acque dolci…" o "…allevato…",

c)

la zona in cui il prodotto è stato catturato o allevato e la categoria di attrezzi da pesca usati nella cattura di pesci, come previsto nella prima colonna dell'allegato III del presente regolamento;

d)

se il prodotto è stato scongelato;

e)

il termine minimo di conservazione, se appropriato.

Il requisito di cui alla lettera d) non si applica:

a)

agli ingredienti presenti nel prodotto finito;

b)

agli alimenti per i quali il congelamento costituisce una fase tecnologicamente necessaria del processo di produzione;

c)

ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura precedentemente congelati per ragioni di sicurezza sanitaria, conformemente all'allegato III, sezione VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004;

d)

ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura che sono stati scongelati prima di essere sottoposti ad affumicatura, salatura, cottura, marinatura, essiccatura o ad una combinazione di uno di questi processi.

2.   Per i prodotti non preimballati della pesca e dell'acquacoltura le informazioni obbligatorie elencate al paragrafo 1 possono essere fornite per la vendita al dettaglio tramite informazioni commerciali come cartelloni pubblicitari o poster.

3.   Quando sia offerto per la vendita al consumatore finale o a una collettività un miscuglio di specie identiche il cui metodo di produzione è diverso, occorre indicare il metodo di produzione di ogni partita. Quando sia offerto per la vendita al consumatore finale o a una collettività un miscuglio di specie identiche le cui zone di cattura o i cui paesi di allevamento sono diversi, occorre indicare almeno la zona della partita quantitativamente più rappresentativa, con l'avvertenza che il prodotto proviene anch'esso, quando si tratta di un prodotto della pesca, da zone di cattura diverse e, quando si tratta di prodotti d'allevamento, da paesi diversi.

4.   Lo Stato membro può esonerare dagli obblighi di cui al paragrafo 1 i piccoli quantitativi di prodotti venduti direttamente dal peschereccio al consumatore, purché non superino il valore di cui all'articolo 58, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

5.   I prodotti della pesca e dell'acquacoltura e i loro imballaggi che sono etichettati o contrassegnati prima del 31 dicembre 2014 e che non sono conformi a quest'ultimo possono essere commercializzati fino ad esaurimento di detti stock.

Articolo 36

Informazioni sulla certificazione ecologica

Previa consultazione degli Stati membri e dei soggetti interessati, entro il 1o gennaio 2015 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di fattibilità concernente le opzioni per un sistema di certificazione ecologica per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in particolare per quanto riguarda l'istituzione di un siffatto sistema a livello di Unione e la fissazione di requisiti minimi per l'uso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione da parte degli Stati membri.

Articolo 37

Denominazione commerciale

1.   Ai fini dell'articolo 35, gli Stati membri redigono e pubblicano un elenco delle denominazioni commerciali ammesse nel proprio territorio, accompagnate dal loro nome scientifico. Tale elenco reca:

a)

il nome scientifico di ciascuna specie quale riportato nel sistema d'informazione FishBase o nel database ASFIS dell'organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), se del caso;

b)

la denominazione commerciale:

i)

il nome della specie nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro interessato;

ii)

se del caso, ogni altro nome accettato o autorizzato a livello locale o regionale.

2.   Qualsiasi specie di pesce che costituisca un ingrediente di un altro alimento, può essere denominata "pesce", purché la denominazione e la presentazione di tale alimento non facciano riferimento a una precisa specie.

3.   Qualsiasi modifica nell'elenco delle denominazioni commerciali autorizzate da uno Stato membro è immediatamente notificata alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 38

Indicazione della zona di cattura o di produzione

1.   L'indicazione della zona di cattura o di produzione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettera c) reca:

a)

nel caso di prodotti della pesca catturati in mare, la denominazione scritta della sottozona o divisione compresa nelle zone di pesca della FAO, nonché la denominazione di tale zona espressa in termini comprensibili per il consumatore, oppure una carta o un pittogramma indicante detta zona o, a titolo di deroga da tale requisito, per i prodotti della pesca catturati in acque diverse dall'Atlantico nord-orientale (zona di pesca FAO 27) e dal Mediterraneo e dal Mar Nero (zona di pesca FAO 37), la denominazione della zona di pesca FAO;

b)

nel caso di prodotti della pesca catturati in acque dolci, la menzione del corpo idrico di origine dello Stato membro o del paese terzo di origine del prodotto;

c)

nel caso di prodotti dell'acquacoltura, la menzione dello Stato membro o del paese terzo in cui il prodotto ha raggiunto oltre la metà del suo peso finale o è rimasto oltre la metà del periodo di allevamento o, nel caso di molluschi e crostacei, è stato sottoposto alla fase finale del processo di allevamento o di coltura per almeno sei mesi.

2.   In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, gli operatori possono indicare una zona di cattura o di produzione più precisa.

Articolo 39

Informazioni supplementari facoltative

1.   In aggiunta alle informazioni obbligatorie richieste a norma dell'articolo 35, le informazioni seguenti possono essere fornite su base volontaria, a condizione che siano chiare e inequivocabili:

a)

la data di cattura dei prodotti della pesca o della raccolta dei prodotti dell'acquacoltura;

b)

la data dello sbarco dei prodotti della pesca o informazioni riguardanti il porto di sbarco dei prodotti;

c)

informazioni più dettagliate sul tipo di attrezzi da pesca ai sensi della seconda colonna dell'allegato III;

d)

nel caso di prodotti della pesca catturati in mare, informazioni sullo Stato di bandiera del peschereccio che ha catturato tali prodotti;

e)

informazioni di tipo ambientale;

f)

informazioni di tipo etico e/o sociale;

g)

informazioni sulle tecniche e sulle pratiche di produzione;

h)

informazioni sul contenuto nutrizionale del prodotto.

2.   Può essere utilizzato un codice di risposta rapida (QR) contenente una parte o la totalità delle informazioni di cui all'articolo 35, paragrafo 1.

3.   L'indicazione delle informazioni facoltative non occupa lo spazio disponibile per le informazioni obbligatorie sul marchio o sull'etichettatura.

4.   Non sono fornite informazioni facoltative che non sia possibile verificare.

CAPO V

NORME DI CONCORRENZA

Articolo 40

Applicazione delle norme di concorrenza

Gli articoli da 101 a 106 TFUE e le relative disposizioni di applicazione si applicano a tutti gli accordi, decisioni e pratiche di cui all'articolo 101, paragrafo 1, e all'articolo 102 TFUE relativi alla produzione o alla commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Articolo 41

Eccezioni all'applicazione delle norme di concorrenza

1.   In deroga all'articolo 40 del presente regolamento, l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche delle organizzazioni di produttori relativi alla produzione, alla vendita, all'uso di strutture comuni per il magazzinaggio, il trattamento o la trasformazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura che

a)

risultano necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE;

b)

non prevedono l'obbligo di praticare un prezzo determinato;

c)

non determinano alcuna forma di compartimentazione dei mercati all'interno dell'Unione;

d)

non escludono la concorrenza; e

e)

non eliminano la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti in questione.

2.   In deroga all'articolo 40 del presente regolamento, l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche delle organizzazioni interprofessionali che

a)

risultano necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE;

b)

non prevedono l'obbligo di praticare un prezzo determinato;

c)

non determinano alcuna forma di compartimentazione dei mercati all'interno dell'Unione;

d)

non applicano agli altri partner commerciali condizioni diverse per prestazioni equivalenti, ponendoli in tal modo in una situazione di svantaggio competitivo;

e)

non eliminano la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti in questione; e

f)

non introducono limiti alla concorrenza che non siano indispensabili al conseguimento degli obiettivi della PCP.

CAPO VI

INFORMAZIONI SUL MERCATO

Articolo 42

Informazioni sul mercato

1.   La Commissione:

a)

raccoglie, analizza e diffonde attraverso l'intera catena di approvvigionamento le conoscenze e la comprensione degli aspetti economici del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione, tenendo conto del contesto internazionale;

b)

fornisce sostegno pratico alle organizzazioni di produttori e alle organizzazioni interprofessionali al fine di migliorare il coordinamento delle informazioni tra gli operatori di mercato e i trasformatori;

c)

vigila regolarmente sui prezzi dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura nel mercato dell'Unione attraverso la catena di approvvigionamento e svolge analisi sulle tendenze di mercato;

d)

svolge studi di mercato ad hoc e fornisce un metodo per la realizzazione di indagini sulla formazione dei prezzi.

2.   Per attuare il paragrafo 1, la Commissione si avvale delle seguenti misure:

a)

facilita l'accesso ai dati disponibili sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura raccolti conformemente al diritto dell'Unione;

b)

mette a disposizione di tutti i soggetti interessati e del grande pubblico, in modo accessibile e comprensibile, informazioni di mercato quali indagini sui prezzi e analisi e studi di mercato, fermo restando il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (19).

3.   Gli Stati membri contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1.

CAPO VII

DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Articolo 43

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 44

Modifica del regolamento (CE) n. 1184/2006

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1184/2006 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le norme sull’applicabilità degli articoli da 101 a 106 e dell’articolo 108, paragrafi 1 e 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) relative alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'allegato I del TFUE ad eccezione dei prodotti contemplati dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (20) e del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (21).

Articolo 45

Modifiche del regolamento (CE) n. 1224/2009

Il regolamento (CE) n. 1224/2009 è così modificato:

1)

all'articolo 57, paragrafo 1, sono aggiunte le frasi seguenti:

"Gli Stati membri effettuano controlli per garantire la conformità. I controlli possono aver luogo in tutte le fasi di commercializzazione e durante il trasporto.";

2)

l'articolo 58, paragrafo 5, è così modificato

a)

la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g)

informazioni ai consumatori previste all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (22);

b)

la lettera h) è soppressa.

Articolo 46

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 104/2000 è abrogato. Tuttavia, l'articolo 4 si applica fino al 12 dicembre 2014.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV.

Articolo 47

Regolamentazioni che stabiliscono norme comuni di commercializzazione

Le regolamentazioni che stabiliscono norme comuni di commercializzazione, in particolare il regolamento (CEE) n. 2136/89 del Consiglio (23), il regolamento (CEE) n. 1536/92 del Consiglio (24), il regolamento (CE) n. 2406/96 del Consiglio (25) ed altre regolamentazioni adottate per l'applicazione di norme comuni di commercializzazione, quali il regolamento (CEE) n. 3703/85 della Commissione (26), continuano ad applicarsi.

Articolo 48

Riesame

La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati dell'applicazione del presente regolamento entro il 31 dicembre 2022.

Articolo 49

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014, ad eccezione del capo IV e dell'articolo 45, che si applicano a decorrere dal 13 dicembre 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, l'11 dicembre 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  GU C 181 del 21.6.2012, pag. 183.

(2)  GU C 225 del 27.7.2012, pag. 20.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 12 settembre 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 17 ottobre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 9 dicembre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(4)  Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22).

(5)  Regolamento (CE) n. 1184/2006 del Consiglio, del 24 luglio 2006, relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli (GU L 214 del 4.8.2006, pag. 7).

(6)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(7)  Regolamento (UE) n. 1220/2012 del Consiglio, del 3 dicembre 2012, relativo a misure di carattere commerciale atte a garantire ai trasformatori dell'Unione l'approvvigionamento in determinati prodotti della pesca nel periodo dal 2013 al 2015 (GU L 349 del 19.12.2012, pag. 4).

(8)  Regolamento (UE) n. 1026/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo a talune misure ai fini della conservazione degli stock ittici relative ai paesi che autorizzano una pesca non sostenibile (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 34).

(9)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 del Consiglio e (CE) n. 1224/2009 e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e, (CE) n. 639/2004 e la decisione 2004/585/CE del Consiglio (Cfr. la pagina 22 della presente Gazzetta ufficiale).

(10)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009).

(11)  Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).

(12)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

(13)  Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).

(14)  Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

(15)  Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

(16)  Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83).

(17)  Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

(18)  Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

(19)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(20)  Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recanti organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

(21)  Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1)".

(22)  Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, sull'organizzazione comune dei mercati per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).";

(23)  Regolamento (CEE) n. 2136/89 del Consiglio, del 21 giugno 1989, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per le conserve di sardine (GU L 212 del 22.7.1989, pag. 79).

(24)  Regolamento (CEE) n. 1536/92 del Consiglio, del 9 giugno 1992, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per le conserve di tonno e di palamita (GU L 163 del 17.6.1992, pag. 1).

(25)  Regolamento (CE) n. 2406/96 del Consiglio del 26 novembre 1996 che stabilisce norme comuni di commercializzazione per taluni prodotti della pesca (GU L 334 del 23.12.1996, pag. 1).

(26)  Regolamento (CEE) n. 3703/85 della Commissione del 23 dicembre 1985 che stabilisce le modalità d'applicazione delle norme comuni di commercializzazione per alcuni pesci freschi o refrigerati (GU L 351 del 28.12.1985, pag. 63).


ALLEGATO I

PRODOTTI DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA DI CUI ALL'OCM

Codice NC

Designazione delle merci

(a)

0301

Pesci vivi

0302

Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce ed altra carne di pesci della voce 0304

0303

Pesci congelati, esclusi i filetti di pesce ed altra carne di pesci della voce 0304

0304

Filetti di pesce ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati

(b)

0305

Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesce, atti all'alimentazione umana

(c)

0306

Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana

0307

Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana

(d)

 

Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capi 1 o 3, non atti all'alimentazione umana

altri:

Prodotti di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici; animali morti del capo 3:

0511 91 10

Cascami di pesci

0511 91 90

altri

(e)

1212 20 00

alghe

(f)

 

Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

1504 10

Oli di fegato di pesci e loro frazioni

1504 20

Grassi e oli di pesci e loro frazioni, diversi dagli oli di fegato

(g)

1603 00

Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

(h)

1604

Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce

(i)

1605

Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati

(j)

 

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato

1902 20

Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):

1902 20 10

contenenti, in peso, più di 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici

(k)

 

Farine, polveri e agglomerati in forma di pellet, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli:

2301 20 00

Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

(l)

 

Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali

2309 90

altre:

ex 2309 90 10

Solubili di pesce


ALLEGATO II

PRODOTTI DELLA PESCA SOGGETTI AL MECCANISMO DI AMMASSO

Codice NC

Designazione delle merci

0302 22 00

Passere di mare (Pleuronectes platessa)

ex 0302 29 90

Limande (Limanda limanda)

0302 29 10

Rombi gialli (Lepidorhombus spp.)

ex 0302 29 90

Passere artiche (Platichthys flesus)

0302 31 10

e

0302 31 90

Tonni bianchi o alalunga (Thunnus alalunga)

ex 0302 40

Aringhe della specie Clupea harengus

0302 50 10

Merluzzi bianchi della specie Gadus morhua

0302 61 10

Sardine della specie Sardina pilchardus

ex 0302 61 80

Spratto (sprattus sprattus)

0302 62 00

Eglefini (Melanogrammus aeglefinus)

0302 63 00

Merluzzi carbonari (Pollachius virens)

ex 0302 64

Sgombri delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus

0302 65 20

e

0302 65 50

Spinaroli e gattucci (Squalus acanthias e Scyliorhinus spp.)

0302 69 31

e

0302 69 33

Scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.)

0302 69 41

Merlani (Merlangius merlangus)

0302 69 45

Molve (Molva spp.)

0302 69 55

Acciughe (Engraulis spp.)

ex 0302 69 68

Naselli della specie Merluccius merluccius

0302 69 81

Rane pescatrici (Lophius spp.)

ex 0302 69 99

Lampuga (Coryphaena hippurus)

ex 0307 41 10

Seppie (Sepia officinalis e Rossia macrosoma)

ex 0306 23 10

ex 0306 23 31

ex 0306 23 39

Gamberetti della specie Crangon crangon e gamberelli boreali (Pandalus borealis)

0302 23 00

Sogliole (Solea spp.)

0306 24 30

Granchi porri (Cancer pagurus)

0306 29 30

Scampi (Nephrops norvegicus)

0303 31 10

Ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides)

0303 78 11

0303 78 12

0303 78 13

0303 78 19

e

0303 29 55

0304 29 56

0304 29 58

Naselli del genere Merluccius

0303 79 71

Orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus spp.

0303 61 00

0304 21 00

0304 91 00

Pesci spada (Xiphias gladius)

0306 13 40

0306 13 50

ex 0306 13 80

Gamberetti della famiglia Penaeidae

0307 49 18

0307 49 01

Seppie (Sepia officinalis e Rossia macrosoma) e seppiole (Sepiola rondeletti)

0307 49 31

0307 49 33

0307 49 35

e

0307 49 38

Calamari (Loligo spp.)

0307 49 51

Calamari (Ommastrephes sagittatus)

0307 59 10

Polpi o piovre (Octopus spp.)

0307 99 11

Totani (Illex spp.)

0303 41 10

Tonni bianchi o alalunga (Thunnus alalunga)

0302 32 10

0303 42 12

0303 42 18

0303 42 42

0303 42 48

Tonni albacora (Thunnus albacares)

0302 33 10

0303 43 10

Tonnetti striati (Katsuwomus pelamis)

0303 45 10

Tonni rossi (Thunnus Thynnus)

0302 39 10

0302 69 21

0303 49 30

0303 79 20

Altre specie dei generi Thunnus e Euthynnus

ex 0302 29 90

Sogliola limanda (Microstomus kitt)

0302 35 10

e

0302 35 90

Tonno rosso (Thunnus thynnus)

ex 0302 69 51

Merluzzo giallo (Pollachius pollachius)

0302 69 75

Pesce castagna (Brama spp.)

ex 0302 69 82

Melù o potassolo (Micromesistius poutassou)

ex 0302 69 99

Gado barbato (Trisopterus luscus) e merluzzo capellano (Trisopterus minutus)

ex 0302 69 99

Boga (Boops boops)

ex 0302 69 99

Menola (Spicara smaris)

ex 0302 69 99

Grongo (Conger conger)

ex 0302 69 99

Cappone (Trigla spp.)

ex 0302 69 91

ex 0302 69 99

Suro (Trachurus spp.)

ex 0302 69 99

Cefalo (Mugil spp.)

ex 0302 69 99

e

ex 0304 19 99

Razza (Raja spp.)

ex 0302 69 99

Pesce sciabola (Lepidopus caudatus e Aphanopus carbo)

ex 0307 21 00

Conchiglia dei pellegrini (Pecten maximus)

ex 0307 91 00

Buccino (Buccinum undatum)

ex 0302 69 99

Triglia di scoglio o triglia di fango (Mullus surmuletus, Mullus barbatus)

ex 0302 69 99

Tanuta (Spondyliosoma cantharus)


ALLEGATO III

INFORMAZIONI SUGLI ATTREZZI DA PESCA

Informazioni obbligatorie sulla categoria di attrezzi da pesca

Informazioni più dettagliate sui corrispondenti attrezzi e codici, conformemente al regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione (1) ed al regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione (2)

Sciabiche

Sciabica da spiaggia

SB

Sciabica danese

SDN

Sciabica scozzese

SSC

Sciabica a coppia

SPR

Reti da traino

Sfogliare

TBB

Reti a strascico a tavoloni

OTB

Reti a strascico in coppia

PTB

Reti da traino pelagica a divergenti

OTM

Reti da traino pelagiche a coppia

PTM

Reti da traino gemelle a divergenti

OTT

Reti da imbrocco e reti analoghe

Reti da posta (ancorate)

GNS

Reti da posta derivanti

GND

Reti da posta circuitanti

GNC

Tremagli

GTR

Reti combinate (da imbrocco-tremagli)

GTN

Reti da circuizione e reti da raccolta

Ciancioli

PS

Lampare

LA

Reti da raccolta manovrate da natanti

LNB

Reti da raccolta fisse manovrate da terra

LNS

Ami e palangari

Lenze a mano

LHP

Lenze a mano e lenze a canna (meccanizzate)

LHM

Palangari fissi

LLS

Palangari derivanti

LLD

Lenze al traino

LTL

Draghe

Draghe tirate da natanti

DRB

Draghe a mano usate a bordo di un natante

DRH

Draghe automatiche, inclusa la draga aspirante

HMD

Nasse e trappole

Nasse (trappole)

FPO


(1)  Regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 25).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell' 8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).


ALLEGATO IV

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 104/2000

Presente regolamento

Articolo 1

Articoli da 1 a 5

Articoli 2 e 3

Articoli 33 e 34

Articolo 4

Articoli da 35 a 39

Articolo 5, paragrafo 1

Articoli 6, 7, 8

Articolo 5, paragrafo 2, articolo 5, paragrafo 3, articolo 5, paragrafo 4, e articolo 6

Articoli 14, da 18 a 21

Articolo 7

Articoli 22 e da 24 a 27

Articolo 8

Articoli da 9 a 12

Articoli 28, 29

Articolo 13

Articoli 11, 12, 13, 16, 18, 20 e 21

Articolo 14

Articolo 41, paragrafo 2

Articolo 15

Articolo 23

Articolo 16

Articoli da 24 a 27

Articoli da 17 a 27

Articoli 30, 31 e 32

Articolo 33

Articolo 34

Articoli 20, paragrafo 2, 21 e 32

Articolo 35

Articolo 36

Articolo 37

Articolo 43

Articoli 38 e 39

Articolo 43

Articolo 40

Articolo 41

Articolo 48

Articolo 42

Articoli 44, 45 e 46

Articolo 43

Articolo 49

Articolo 40

Articolo 41, paragrafo 1

Articolo 42


28.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 354/22


REGOLAMENTO (UE) N. 1380/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO,

dell'11 dicembre 2013

relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio (4) ha istituito un sistema comunitario per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (PCP).

(2)

L'ambito di applicazione della PCP comprende la conservazione delle risorse biologiche marine e la gestione delle attività di pesca dirette a sfruttare tali risorse. La PCP comprende, inoltre, le misure di mercato e le misure finanziarie a sostegno dei suoi obiettivi, le risorse biologiche di acqua dolce e le attività di acquacoltura, nonché la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, ove tali attività siano realizzate nel territorio degli Stati membri o nelle acque unionali, anche da parte di pescherecci battenti bandiera di paesi terzi o in essi immatricolati, o da pescherecci unionali o cittadini degli Stati membri, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera e tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 117 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 (5) (UNCLOS).

(3)

Poiché la pesca ricreativa può avere un impatto significativo sulle risorse ittiche, gli Stati membri dovrebbero pertanto provvedere affinché essa sia effettuata in maniera compatibile con gli obiettivi della PCP.

(4)

La PCP dovrebbe garantire che le attività di pesca e di acquacoltura contribuiscano alla sostenibilità a lungo termine sotto il profilo ambientale, economico e sociale. Essa dovrebbe comprendere norme miranti ad assicurare la tracciabilità, la sicurezza e la qualità dei prodotti commercializzati nell'Unione. Inoltre, la PCP dovrebbe contribuire a un aumento della produttività, a un equo tenore di vita per il settore della pesca, compresa la pesca su piccola scala, e alla stabilità dei mercati, nonché dovrebbe garantire la disponibilità delle risorse alimentari e la fornitura di tali risorse ai consumatori a prezzi ragionevoli. La PCP dovrebbe contribuire alla realizzazione della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, nonché al conseguimento degli obiettivi ivi definiti.

(5)

L'Unione è parte contraente dell'UNCLOS (6) e conformemente alla decisione 98/414/CE del Consiglio (7), dell'accordo delle Nazioni Unite sull'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 4 dicembre 1995 (8) ("accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici"), e, conformemente alla decisione 96/428/CE del Consiglio (9), dell'accordo dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura delle Nazioni Unite inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare del 24 novembre 1993 (10).

(6)

Questi accordi internazionali prevedono, in particolare, obblighi di conservazione, compresi tra l'altro l'obbligo di adottare misure di conservazione e di gestione intese a mantenere o riportare le risorse marine a livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile sia nell'ambito delle zone marine soggette alla giurisdizione nazionale che in alto mare, nonché di cooperare con gli altri Stati a tal fine, l'obbligo di applicare su base generalizzata l'approccio precauzionale alla conservazione, alla gestione e allo sfruttamento degli stock ittici, l'obbligo di garantire la compatibilità delle misure di conservazione e di gestione nei casi in cui le risorse marine si trovino in zone marine aventi uno statuto giurisdizionale diverso e l'obbligo di tenere nella debita considerazione gli altri usi legittimi dei mari. La PCP dovrebbe perciò contribuire all'attuazione, da parte dell'Unione, dei suoi obblighi internazionali nel quadro di detti strumenti internazionali. Quando gli Stati membri adottano le misure di conservazione e di gestione per le quali è stata loro conferita competenza nell'ambito della PCP, essi dovrebbero anche agire in modo pienamente coerente con gli obblighi internazionali in materia di conservazione e di cooperazione previsti dagli strumenti internazionali sopra indicati.

(7)

Nell'ambito del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg del 2002, l'Unione e i suoi Stati membri si sono impegnati a intervenire contro il costante declino di numerosi stock ittici. L'Unione dovrebbe pertanto migliorare la propria PCP al fine di garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine ricostituisca e mantenga, entro un lasso di tempo ragionevole, le popolazioni degli stock sfruttati al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. I tassi di sfruttamento dovrebbero essere raggiunti entro il 2015. Un ritardo rispetto a tale data dovrebbe essere autorizzato solo nei casi in cui rispettare il termine del 2015 comprometterebbe gravemente la sostenibilità sociale ed economica delle flotte da pesca interessate. Dopo il 2015, i tassi dovrebbero essere raggiunti il prima possibile e comunque non oltre il 2020. Qualora le informazioni scientifiche siano insufficienti per determinare tali livelli, si potrebbero prendere in considerazione parametri approssimativi.

(8)

Le decisioni gestionali relative al rendimento massimo sostenibile nella pesca multispecifica dovrebbero tenere conto della difficoltà di attingere a tutti gli stock contemporaneamente in una pesca multispecifica, rispettando il rendimento massimo sostenibile, in particolare nei casi in cui le perizie scientifiche indichino che è estremamente difficile evitare il fenomeno delle "choke species" (specie la cui cattura è rigorosamente limitata) aumentando la selettività degli attrezzi da pesca impiegati. In tali casi è opportuno chiedere agli organismi scientifici appropriati di fornire un parere sui livelli adeguati di mortalità per pesca.

(9)

La PCP dovrebbe garantire la coerenza con gli obiettivi in materia di pesca stabiliti nella decisione della Conferenza delle parti della convenzione sulla diversità biologica sul piano strategico per la biodiversità 2011-2020 e con gli obiettivi in materia di biodiversità adottati dal Consiglio europeo del 25 e 26 marzo 2010.

(10)

Lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine dovrebbe basarsi in ogni momento sull'approccio precauzionale, a sua volta basato sul principio di precauzione di cui all'articolo 191, paragrafo 2, primo comma, del trattato, tenendo conto dei dati scientifici disponibili.

(11)

La PCP dovrebbe contribuire alla protezione dell'ambiente marino, alla gestione sostenibile di tutte le specie sfruttate commercialmente e, in particolare, al conseguimento di un buono stato ecologico entro il 2020, secondo quanto previsto all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

(12)

La PCP dovrebbe contribuire altresì all'approvvigionamento di alimenti di elevato valore nutrizionale sul mercato dell'Unione e alla riduzione della dipendenza del mercato dell'Unione dalle importazioni di alimenti, nonché alla creazione di occupazione diretta e indiretta e allo sviluppo economico delle zone costiere.

(13)

Occorre applicare alla gestione della pesca un approccio basato sugli ecosistemi, limitare l'impatto ambientale delle attività di pesca nonché evitare e ridurre nella misura del possibile le catture accidentali.

(14)

È importante che la gestione della PCP sia guidata da principi di buona governance. Tali principi prevedono un processo decisionale basato sui migliori pareri scientifici disponibili, un ampio coinvolgimento delle parti interessate e una prospettiva a lungo termine. Una gestione efficace della PCP dipende anche da una chiara definizione delle responsabilità sia a livello dell'Unione che a livello regionale, nazionale e locale, nonché dalla compatibilità reciproca delle misure adottate e dalla loro coerenza con le altre politiche dell'Unione.

(15)

La PCP dovrebbe contribuire a migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro degli operatori del settore.

(16)

Se del caso, la PCP dovrebbe tener conto adeguatamente degli aspetti legati alla salute e al benessere degli animali nonché alla sicurezza degli alimenti e dei mangimi.

(17)

La PCP dovrebbe essere attuata in maniera coerente con le altre politiche dell'Unione e, in particolare, in modo da tener conto delle interazioni con le azioni dell'Unione nelle altre politiche marittime, riconoscendo che tutte le questioni connesse agli oceani e ai mari europei sono legate fra loro. È opportuno garantire coerenza nella gestione delle diverse politiche settoriali nell'ambito del Mar Baltico, del Mare del Nord, dei Mari Celtici, del Golfo di Guascogna nonché della costa iberica e dei bacini del Mediterraneo e del Mar Nero.

(18)

I pescherecci unionali dovrebbero avere parità di accesso alle acque e alle risorse unionali nel rispetto delle norme della PCP.

(19)

Le norme esistenti che limitano l'accesso alle risorse comprese nella zona delle 12 miglia nautiche degli Stati membri hanno funzionato in maniera soddisfacente, apportando benefici sul piano della conservazione attraverso la limitazione dello sforzo di pesca nelle acque unionali maggiormente sensibili. Tali norme hanno inoltre preservato le attività di pesca tradizionali da cui in larga misura dipende lo sviluppo sociale ed economico di alcune comunità costiere. È pertanto opportuno che tali norme continuino ad essere applicate. Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per concedere un accesso preferenziale ai pescatori che svolgono attività di pesca su piccola scala, artigianale o costiera.

(20)

Le piccole isole in mare aperto che dipendono dalla pesca dovrebbero, se del caso, essere oggetto di una considerazione e di un sostegno particolare per consentire la loro futura sopravvivenza e prosperità.

(21)

Le risorse biologiche marine intorno alle regioni ultraperiferiche dell'Unione di cui all'articolo 349, paragrafo 1, del trattato dovrebbero godere di una protezione speciale poiché contribuiscono alla salvaguardia dell'economia locale di tali territori, tenuto conto della loro situazione strutturale e socioeconomica. Alcune attività di pesca in tali acque dovrebbero pertanto essere limitate ai pescherecci registrati nei porti di tali territori.

(22)

Per contribuire alla conservazione delle risorse acquatiche viventi e degli ecosistemi marini, l'Unione dovrebbe provvedere a proteggere le zone biologicamente sensibili designandole come zone protette. In tali zone dovrebbe essere possibile limitare o vietare le attività di pesca. Nel decidere quali zone designare, si dovrebbe prestare particolare attenzione a quelle in cui è chiaramente dimostrato che esistono elevate concentrazioni di pesci di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento e di zone di deposito delle uova, e alle zone considerate biogeograficamente sensibili. Si dovrebbe tenere conto inoltre delle zone di conservazione esistenti. Per facilitare il processo di designazione, gli Stati membri dovrebbero individuare le zone idonee, comprese quelle che formano parte di una rete coerente e, se del caso, cooperare tra loro all'elaborazione e all'invio di raccomandazioni comuni alla Commissione. Alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di stabilire con maggiore efficacia le zone protette nel quadro di un piano pluriennale. Onde garantire un livello adeguato di responsabilità e controllo democratici, dovrebbe riferire periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito al funzionamento delle stesse.

(23)

Per conseguire più efficacemente l'obiettivo di uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine è opportuno adottare una strategia pluriennale di gestione della pesca, stabilendo in via prioritaria piani pluriennali che tengano conto delle specificità dei vari tipi di pesca.

(24)

Ove possibile, i piani pluriennali dovrebbero riguardare una molteplicità di stock nei casi in cui tali stock siano oggetto di una pesca congiunta. I piani pluriennali dovrebbero elaborare un quadro per lo sfruttamento sostenibile degli stock e degli ecosistemi marini interessati, definendo limiti temporali chiari e meccanismi di salvaguardia in caso di avvenimenti imprevisti. Essi dovrebbero inoltre essere soggetti a obiettivi di gestione ben definiti, al fine di contribuire allo sfruttamento sostenibile degli stock e alla protezione degli ecosistemi marini interessati, ed essere adottati in consultazione con i consigli consultivi, gli operatori del settore della pesca, gli scienziati e gli altri soggetti aventi un interesse nella gestione delle attività di pesca.

(25)

La direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12), la direttiva 92/43/CEE del Consiglio (13) e la direttiva 2008/56/CE impongono determinati obblighi agli Stati membri rispettivamente in materia di zone di protezione speciale, zone speciali di conservazione e zone marine protette. Tali misure potrebbero rendere necessaria l'adozione di misure contemplate dalla PCP. È pertanto opportuno autorizzare gli Stati membri ad adottare, nelle acque poste sotto la loro sovranità o giurisdizione, le misure di conservazione necessarie per adempiere gli obblighi previsti dai suddetti atti dell'Unione se tali misure non pregiudicano gli interessi di altri Stati membri in materia di pesca. Qualora tali misure possano pregiudicare gli interessi di altri Stati membri in materia di pesca, il potere di adottarle dovrebbe essere accordato alla Commissione e si dovrebbe ricorrere alla cooperazione regionale tra gli Stati membri interessati.

(26)

Occorrono misure volte a ridurre i livelli attualmente elevati di catture accidentali e ad eliminare gradualmente i rigetti in mare. Le catture accidentali e i rigetti costituiscono di fatto uno spreco considerevole e incidono negativamente sullo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine e sugli ecosistemi marini nonché sulla redditività finanziaria delle attività alieutiche. È opportuno stabilire e attuare progressivamente un obbligo di sbarco per tutte le catture ("obbligo di sbarco") di specie soggette a limiti di cattura e, nel Mediterraneo, anche per le catture soggette a taglie minime effettuate nell'ambito di attività di pesca nelle acque unionali o da parte di pescherecci unionali; tale obbligo dovrebbe essere accompagnato dall'abrogazione delle norme che hanno finora imposto ai pescatori il rigetto in mare.

(27)

L'obbligo di sbarco dovrebbe essere introdotto in modo differenziato a seconda delle varie attività di pesca. È opportuno che ai pescatori sia consentito continuare a rigettare in mare le specie che, secondo i migliori pareri scientifici disponibili, presentano un elevato tasso di sopravvivenza quando sono rilasciate in mare.

(28)

Al fine di rendere praticabile l'obbligo di sbarco e mitigare l'effetto delle variazioni annuali nella composizione delle catture, è opportuno che agli Stati membri sia consentito trasferire contingenti da un anno all'altro, entro una certa percentuale.

(29)

Nella gestione dell'obbligo di sbarco, gli Stati membri dovrebbero adoprarsi al massimo per ridurre le catture accidentali. A tal fine, occorre accordare un'elevata priorità al miglioramento delle tecniche di pesca selettive per evitare e ridurre, nella misura del possibile, le catture accidentali. È importante che gli Stati membri ripartiscano i contingenti tra i pescherecci secondo una composizione che rifletta per quanto possibile quella prevista delle specie nell'attività di pesca. La mancata corrispondenza tra contingenti disponibili e reali caratteristiche di pesca potrebbe essere corretta mediante scambi di contingenti con altri Stati membri, anche a titolo permanente. Gli Stati membri potrebbero inoltre considerare la possibilità di facilitare il raggruppamento di contingenti individuali da parte degli armatori, ad esempio nel quadro di organizzazioni di produttori o di gruppi di armatori. Un'ultima opzione dovrebbe consistere nell'imputare le catture accessorie ai contingenti delle specie bersaglio, a seconda dallo stato di conservazione delle catture accessorie.

(30)

La destinazione degli sbarchi delle catture di esemplari di dimensioni inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione dovrebbe essere limitata ed escludere la vendita per il consumo umano.

(31)

Per le catture accidentali che sono inevitabili anche quando si applicano tutte le misure per ridurle, dovrebbero essere stabilite alcune esenzioni de minimis dall'obbligo di sbarco per le attività di pesca cui si applica tale obbligo, principalmente mediante piani pluriennali.

(32)

Previo parere scientifico, senza compromettere gli obiettivi di rendimento massimo sostenibile e senza aumentare il tasso di mortalità per pesca, ove vige l'obbligo di sbarco, compreso l'obbligo di documentare le catture, è opportuno prevedere un aumento delle possibilità di pesca connesse, al fine di tenere conto del fatto che gli esemplari precedentemente riversati in mare saranno sbarcati.

(33)

L'accesso alle risorse alieutiche dovrebbe essere basato su criteri trasparenti e obiettivi, tra l'altro di carattere ambientale, sociale ed economico. Gli Stati membri dovrebbero promuovere una pesca responsabile prevedendo incentivi per gli operatori che pescano nel modo meno dannoso possibile per l'ambiente e che offrono i maggiori benefici per la società.

(34)

Per gli stock in relazione ai quali non sono stati disposti piani pluriennali è opportuno garantire tassi di sfruttamento che producano il rendimento massimo sostenibile mediante la definizione di limiti di cattura o di sforzo. Se i dati disponibili sono insufficienti, la gestione della pesca dovrebbe basarsi su parametri approssimativi.

(35)

Considerata la situazione economica precaria del settore della pesca e il grado di dipendenza dalla pesca di alcune comunità costiere, è necessario garantire la stabilità relativa delle attività di pesca ripartendo le possibilità di pesca fra gli Stati membri, sulla base di una quota prevedibile degli stock per ciascuno Stato membro.

(36)

Tale stabilità relativa delle attività di pesca, vista la situazione biologica temporanea degli stock, dovrebbe salvaguardare e tener conto pienamente delle particolari esigenze delle regioni in cui le comunità locali sono particolarmente dipendenti dalla pesca e dalle attività connesse, conformemente a quanto deciso dal Consiglio nella risoluzione del 3 novembre 1976 (14), in particolare nell'allegato VII.

(37)

Il concetto di stabilità relativa dovrebbe essere pertanto inteso in tal senso.

(38)

La Commissione dovrebbe essere autorizzata ad adottare misure temporanee qualora le attività di pesca comportino un grave rischio per la conservazione delle risorse biologiche marine o per l'ecosistema marino, tale da richiedere un intervento immediato. Tali misure dovrebbero essere stabilite entro calendari definiti ed essere operative per un periodo di tempo determinato.

(39)

È opportuno stabilire un quadro generale per la cooperazione regionale degli Stati membri che hanno un interesse diretto alla gestione per quanto riguarda l'introduzione di talune misure di conservazione rispetto alle quali in un atto futuro può essere riconosciuto il potere di adottare atti delegati o di esecuzione. Nell'ambito di tale quadro generale, gli Stati membri dovrebbero cooperare a livello regionale allo scopo di adottare raccomandazioni e altri strumenti comuni per l'elaborazione e l'attuazione di misure di conservazione e di misure che interessano l'attività di pesca nelle zone protette dal diritto ambientale. Nel quadro della cooperazione regionale la Commissione dovrebbe adottare misure di conservazione mediante atti di esecuzione o atti delegati solo se tutti gli Stati membri interessati in una regione raggiungono un accordo su una raccomandazione comune. In assenza di una raccomandazione comune, la Commissione dovrebbe presentare una proposta per le corrispondenti misure utilizzando la procedura applicabile prevista a norma del trattato.

(40)

Agli Stati membri dovrebbe essere delegato il potere di adottare, per gli stock nelle acque unionali, misure di conservazione e di gestione applicabili unicamente ai pescherecci unionali battenti la loro bandiera.

(41)

Agli Stati membri dovrebbe essere delegato il potere di adottare, nella rispettiva zona delle 12 miglia nautiche, misure di conservazione e di gestione applicabili a tutti i pescherecci unionali purché le misure adottate, nei casi in cui si applichino a pescherecci unionali appartenenti ad altri Stati membri, non siano discriminatorie e siano state oggetto di una consultazione preliminare fra gli altri Stati membri interessati e purché l'Unione non abbia adottato misure specifiche di conservazione e di gestione per la zona delle 12 miglia nautiche interessata.

(42)

Gli Stati membri dovrebbero poter introdurre un sistema di concessioni di pesca trasferibili.

(43)

Gli Stati membri dovrebbero adottare misure specifiche destinate ad adeguare il numero di pescherecci unionali alle risorse disponibili sulla base delle loro valutazioni in merito all'equilibrio tra la capacità di pesca dei loro pescherecci e le possibilità di pesca di cui dispongono. Le valutazioni dovrebbero essere effettuate conformemente agli orientamenti della Commissione. Le relazioni annuali risultanti dovrebbero essere pubblicate. Ciascuno Stato membro dovrebbe avere la possibilità di scegliere le misure e gli strumenti che intende adottare al fine di ridurre la capacità di pesca eccessiva.

(44)

Inoltre, ai fini della gestione e dell'adeguamento della capacità di pesca dovrebbero essere mantenuti i limiti massimi obbligatori di capacità delle flotte e i regimi nazionali di entrata/uscita in relazione agli aiuti per il disarmo.

(45)

Gli Stati membri dovrebbero registrare le informazioni minime relative alle caratteristiche e alle attività dei pescherecci unionali battenti la loro bandiera. Tali dati dovrebbero essere messi a disposizione della Commissione affinché possa sorvegliare la dimensione delle flotte degli Stati membri.

(46)

Per garantire una gestione della pesca basata sui migliori pareri scientifici disponibili è necessario poter disporre di serie di dati armonizzati, affidabili e precisi. Gli Stati membri dovrebbero pertanto raccogliere dati sulle flotte e sulle loro attività di pesca, in particolare dati biologici sulle catture, inclusi i rigetti, e informazioni provenienti da indagini sugli stock ittici e sull'impatto ambientale potenziale delle attività di pesca sull'ecosistema marino. Gli Stati membri dovrebbero gestire i dati raccolti e metterli a disposizione degli utilizzatori finali e delle altre parti interessate. Gli Stati membri dovrebbero collaborare fra loro e con la Commissione al fine di coordinare le attività di raccolta dei dati. Con riguardo alla raccolta dei dati, ove necessario gli Stati membri dovrebbero inoltre collaborare con i paesi terzi. Gli Stati membri dovrebbero fornire alla Commissione, per la sua valutazione, una relazione annuale delle loro attività di raccolta dati, che è resa pubblica.

(47)

La raccolta di dati dovrebbe includere informazioni che facilitino la valutazione economica delle imprese attive nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, nonché delle tendenze occupazionali in tali settori.

(48)

Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) istituito con decisione 2005/629/CE della Commissione (15) può essere consultato sulle questioni relative alla conservazione e alla gestione delle risorse biologiche marine, al fine di garantire la necessaria assistenza di personale scientifico altamente qualificato, in particolare nell'applicazione di discipline di tipo biologico, economico, ambientale, sociale e tecnico.

(49)

Le conoscenze scientifiche orientate alla politica della pesca dovrebbero essere rafforzate mediante programmi adottati a livello nazionale per la raccolta di dati scientifici sulla pesca, la ricerca e l'innovazione in coordinamento con gli altri Stati membri nonché nell'ambito dei quadri dell'Unione per la ricerca e l'innovazione. Dovrebbe altresì essere promossa una migliore cooperazione tra il settore e il mondo scientifico.

(50)

L'Unione dovrebbe promuovere a livello internazionale gli obiettivi della PCP assicurando che le attività di pesca dell'Unione al di fuori delle acque di quest'ultima si basino sugli stessi principi e le stesse norme applicabili a norma del diritto dell'Unione e promuovendo condizioni di parità per gli operatori dell'Unione e gli operatori di paesi terzi. A tal fine, l'Unione dovrebbe cercare di guidare il processo di rafforzamento dell'operato delle organizzazioni regionali e internazionali per permettere loro di meglio conservare e gestire le risorse marine viventi comprese nel loro ambito di competenza, compreso per quanto riguarda la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN). L'Unione dovrebbe cooperare con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali ai fini di un maggiore rispetto delle misure internazionali, compresa la lotta contro la pesca INN. La posizione dell'Unione dovrebbero basarsi sui migliori pareri scientifici disponibili.

(51)

Gli accordi di partenariato con i paesi terzi nel settore della pesca sostenibile dovrebbero garantire che le attività di pesca dell'Unione nelle acque dei paesi terzi si basino sui migliori pareri scientifici disponibili e su scambi di informazioni pertinenti al fine di giungere allo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine, alla trasparenza per quanto riguarda la determinazione del surplus e, di conseguenza, a una gestione delle risorse coerente con gli obiettivi della PCP. Tali accordi, che prevedono la concessione dell'accesso a risorse commisurate agli interessi della flotta dell'Unione in cambio di un contributo finanziario dell'Unione, dovrebbero contribuire alla creazione di un contesto di governance di elevata qualità al fine di garantire, in particolare, misure efficienti in materia di raccolta dei dati, monitoraggio, controllo e sorveglianza.

(52)

Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani, enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e negli altri strumenti internazionali pertinenti sui diritti umani, nonché del principio dello stato di diritto, dovrebbe costituire un elemento essenziale degli accordi di partenariato nel settore della pesca sostenibile che dovrebbero contenere una clausola specifica sui diritti umani. L'introduzione di una clausola sui diritti umani negli accordi di partenariato nel settore della pesca sostenibile dovrebbe essere pienamente coerente con gli obiettivi generali delle politiche di sviluppo dell'Unione.

(53)

L'acquacoltura dovrebbe contribuire a salvaguardare il potenziale di produzione alimentare e le forniture alimentari nonché la crescita e l'occupazione su basi sostenibili in tutta l'Unione al fine di garantire a lungo termine la sicurezza alimentare, compresi l'approvvigionamento alimentare, la crescita e l'occupazione per i cittadini dell'Unione, e contribuire a far fronte alla crescente domanda mondiale di alimenti acquatici.

(54)

La strategia della Commissione per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura europea adottata nel 2009, accolta favorevolmente e approvata dal Consiglio e appoggiata dal Parlamento europeo, ha sottolineato la necessità di creare e promuovere condizioni di equità per l'acquacoltura che servano da base per il suo sviluppo sostenibile.

(55)

Le attività di acquacoltura nell'Unione risentono delle diverse condizioni esistenti al di là dei confini nazionali, anche per quanto riguarda le autorizzazioni concesse agli operatori. Occorre pertanto elaborare orientamenti strategici dell'Unione per piani strategici nazionali al fine di migliorare la competitività del settore dell'acquacoltura, sostenerne lo sviluppo e l'innovazione e favorire l'attività economica, la diversificazione e una migliore qualità della vita nelle zone costiere e interne. Inoltre, occorre introdurre meccanismi di scambio di informazioni e buone prassi fra gli Stati membri tramite un metodo aperto di coordinamento delle misure nazionali riguardanti la sicurezza delle attività economiche, l'accesso alle acque e al territorio unionali e la semplificazione delle procedure di concessione di licenze.

(56)

La natura specifica dell'acquacoltura rende necessaria la creazione di un consiglio consultivo per la consultazione delle parti interessate su elementi delle politiche dell'Unione che potrebbero incidere sull'acquacoltura.

(57)

È necessario rafforzare la competitività del settore della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione e semplificare tale settore per sostenere una migliore gestione della produzione e delle attività di mercato; l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dovrebbe garantire condizioni di parità per tutti i prodotti della pesca e dell'acquacoltura commercializzati nell'Unione a prescindere dalla loro origine, mettere i consumatori in grado di effettuare scelte più informate e incoraggiare modelli di consumo responsabili nonché migliorare le conoscenze economiche e la comprensione dei mercati dell'Unione lungo l'intera filiera.

(58)

L'organizzazione comune dei mercati dovrebbe essere attuata nel rispetto degli impegni internazionali assunti dall'Unione, in particolare per quanto concerne le disposizioni dell'Organizzazione mondiale del commercio.

(59)

Per garantire il rispetto delle norme della PCP occorre istituire un sistema efficace di controllo, ispezione e attuazione che includa la lotta contro le attività di pesca INN.

(60)

Nell'ambito del regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione occorre promuovere l'uso di tecnologie moderne ed efficaci. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero avere la possibilità di condurre progetti pilota relativi alle nuove tecnologie di controllo e ai sistemi di gestione dei dati.

(61)

Al fine di garantire condizioni comparabili nell'applicazione delle norme in materia di controllo ed esecuzione nei vari Stati membri, dovrebbe essere incoraggiata tra di essi una cooperazione per la definizione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

(62)

Al fine di garantire la partecipazione degli operatori alla raccolta di dati e al regime di controllo, ispezione ed esecuzione dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero poter chiedere ai loro operatori di contribuire proporzionalmente ai corrispondenti costi operativi.

(63)

Gli obiettivi della PCP non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri da soli, tenuto conto dei problemi incontrati in materia di sviluppo e gestione del settore alieutico nonché delle risorse finanziarie limitate degli Stati membri. Pertanto, al fine di contribuire al conseguimento di questi obiettivi, dovrebbe essere concesso un sostegno finanziario pluriennale dell'Unione, che sia incentrato sulle priorità della PCP e adeguato alle caratteristiche specifiche del settore in ciascuno Stato membro.

(64)

Il sostegno finanziario dell'Unione dovrebbe essere subordinato al rispetto delle norme della PCP da parte degli Stati membri e degli operatori, compresi gli armatori. Fatte salve norme specifiche che dovranno essere adottate, nei casi di mancata osservanza di un obbligo specifico ai sensi della PCP da parte di uno Stato membro o di un'infrazione grave di tali norme da parte di un operatore, il sostegno finanziario dell'Unione dovrebbe essere interrotto, sospeso o rettificato.

(65)

Il dialogo con le parti interessate si è rivelato essenziale ai fini del conseguimento degli obiettivi della PCP. Tenuto conto della diversità di situazioni esistenti nelle acque unionali e della crescente regionalizzazione della PCP, i consigli consultivi dovrebbero permettere, nell'attuazione della PCP, di beneficiare delle conoscenze e dell'esperienza di tutte le parti interessate.

(66)

In considerazione delle caratteristiche specifiche delle regioni ultraperiferiche, dell'acquacoltura, dei mercati e del Mar Nero, è opportuno istituire un nuovo consiglio consultivo per ciascuno di questi ambiti.

(67)

Dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato riguardo all'adozione di misure di conservazione connesse a taluni obblighi ambientali imposti agli Stati membri, all'adeguamento dell'obbligo di sbarco conformemente agli obblighi internazionali assunti dall'Unione, all'estensione dell'obbligo di sbarco ad altre specie attraverso il processo di regionalizzazione, all'adozione di piani specifici relativi ai rigetti mediante il processo di regionalizzazione, all'adozione di esenzioni de minimis all'obbligo di sbarco ove non siano state adottate altre misure di attuazione di tale obbligo e all'istituzione dei dettagli del funzionamento dei consigli consultivi. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione simultanea dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(68)

Al fine di garantire condizioni uniformi all'esecuzione delle disposizioni del presente regolamento per quanto riguarda le misure temporanee volte a fronteggiare un grave rischio per la conservazione delle risorse biologiche marine, il piano di entrata/uscita nell'ambito della gestione della flotta nonché la registrazione, il formato e la trasmissione dei dati per il registro della flotta peschereccia unionale dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (16).

(69)

In ottemperanza al principio di proporzionalità sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire i suoi obiettivi.

(70)

E' opportuno abrogare la decisione 2004/585/CE del Consiglio (17) in concomitanza con l'entrata in vigore delle disposizioni corrispondenti a norma del presente regolamento.

(71)

Tenuto conto del numero e dell'entità delle modifiche da apportare, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 2371/2002,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.   La politica comune della pesca (PCP) riguarda:

a)

la conservazione delle risorse biologiche marine e la gestione delle attività di pesca e delle flotte che sfruttano tali risorse;

b)

nel quadro di misure di mercato e di misure finanziarie destinate al sostegno dell'attuazione della PCP: le risorse biologiche di acqua dolce, l'acquacoltura nonché la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

2.   La PCP riguarda le attività di cui al paragrafo 1 quando esse sono svolte:

a)

nel territorio degli Stati membri cui si applica il trattato;

b)

nelle acque unionali, anche da parte di pescherecci battenti bandiera di paesi terzi e immatricolati in tali paesi;

c)

da pescherecci unionali al di fuori delle acque unionali, o

d)

da cittadini degli Stati membri, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera.

Articolo 2

Obiettivi

1.   La PCP garantisce che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare.

2.   La PCP applica alla gestione della pesca l'approccio precauzionale ed è volta a garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.

Per conseguire l'obiettivo consistente nel ricostituire gradualmente e mantenere le popolazioni degli stock ittici al di sopra di livelli di biomassa in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile, il tasso di sfruttamento del rendimento massimo sostenibile deve essere ottenuto entro il 2015, ove possibile, e progressivamente al più tardi entro il 2020 per tutti gli stock.

3.   La PCP applica alla gestione della pesca l'approccio basato sugli ecosistemi al fine di garantire che le attività di pesca abbiano un impatto negativo ridotto al minimo sugli ecosistemi marini e provvede ad assicurare che le attività di acquacoltura e di pesca evitino il degrado dell'ambiente marino.

4.   La PCP contribuisce alla raccolta di dati scientifici.

5.   La PCP provvede in particolare a:

a)

eliminare gradualmente i rigetti caso per caso e tenendo conto dei migliori pareri scientifici disponibili, evitando e riducendo, per quanto possibile, le catture accidentali e facendo sì che, progressivamente, le catture vengano sbarcate;

b)

ove necessario, fare il miglior uso possibile delle catture accidentali, senza creare un mercato per tali catture che sono al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione;

c)

creare le condizioni necessarie per rendere il settore delle catture e della trasformazione e le attività a terra connesse alle attività di pesca economicamente redditizi e competitivi;

d)

prevedere misure per adeguare la capacità di pesca delle flotte ai livelli delle possibilità di pesca conformemente al paragrafo 2, in modo da disporre di flotte economicamente redditizie senza sfruttare in modo eccessivo le risorse biologiche marine;

e)

promuovere lo sviluppo delle attività di acquacoltura sostenibile dell'Unione per contribuire all'approvvigionamento alimentare e alla sicurezza del medesimo nonché all'occupazione;

f)

contribuire ad offrire un equo tenore di vita a coloro che dipendono dalle attività di pesca, tenendo conto della pesca costiera e degli aspetti socioeconomici;

g)

contribuire ad un mercato interno dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura efficiente e trasparente e a garantire condizioni di parità per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura commercializzati nell'Unione;

h)

tener conto degli interessi sia dei consumatori che dei produttori;

i)

promuovere le attività di pesca costiera, tenendo conto degli aspetti socioeconomici;

j)

essere coerente con la normativa ambientale dell'Unione, in particolare con l'obiettivo del conseguimento del buono stato ecologico entro il 2020 come stabilito all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE, nonché con le altre politiche dell'Unione.

Articolo 3

Principi di buona governance

La PCP si ispira ai seguenti principi di buona governance:

a)

chiara definizione delle responsabilità a livello dell'Unione nonché a livello regionale, nazionale e locale;

b)

considerazione delle specificità regionali mediante un approccio regionalizzato;

c)

definizione di misure conformi ai migliori pareri scientifici disponibili;

d)

prospettiva a lungo termine;

e)

efficienza in termini di costi sul piano amministrativo;

f)

adeguato coinvolgimento delle parti interessate, in particolare dei consigli consultivi, in tutte le fasi, dalla concezione all'attuazione delle misure;

g)

responsabilità primaria dello Stato di bandiera;

h)

coerenza con le altre politiche dell'Unione;

i)

se del caso, uso di valutazioni di impatto;

j)

coerenza tra dimensione interna e dimensione esterna della PCP;

k)

trasparenza del trattamento dei dati conformemente ai requisiti di legge in vigore, con il debito rispetto della vita privata, della protezione dei dati personali e delle norme in materia di riservatezza; disponibilità dei dati per gli organismi scientifici competenti, altri organismi con interesse scientifico o di gestione ed altri particolari utilizzatori finali.

Articolo 4

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

"acque unionali": le acque poste sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri, ad eccezione delle acque adiacenti ai territori di cui all'allegato II del trattato;

2)

"risorse biologiche marine": le specie acquatiche marine vive disponibili e accessibili, comprese le specie anadrome e catadrome durante la loro vita in mare;

3)

"risorse biologiche di acqua dolce": le specie acquatiche di acqua dolce vive disponibili e accessibili;

4)

"peschereccio": qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine o una tonnara;

5)

"peschereccio unionale": un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione;

6)

"inserimento nella flotta peschereccia": l'immatricolazione di un peschereccio nel registro dei pescherecci di uno Stato membro;

7)

"rendimento massimo sostenibile": il rendimento di equilibrio teorico più elevato che può essere prelevato con continuità in media da uno stock alle condizioni ambientali esistenti medie senza provocare conseguenze significative per il processo di riproduzione;

8)

"approccio precauzionale in materia di gestione della pesca": un approccio quale definito all'articolo 6 dell'accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici secondo cui la mancanza di dati scientifici adeguati non dovrebbe giustificare il rinvio o la mancata adozione di misure di gestione per la conservazione delle specie bersaglio, delle specie associate o dipendenti, nonché delle specie non bersaglio e del relativo habitat;

9)

"approccio ecosistemico in materia di gestione della pesca": un approccio integrato alla gestione della pesca entro limiti ecologicamente significativi che cerchi di gestire l'utilizzazione delle risorse naturali, tenendo conto delle attività di pesca e di altre attività umane, pur preservando la ricchezza biologica e i processi biologici necessari per salvaguardare la composizione, la struttura e il funzionamento degli habitat dell'ecosistema interessato, tenendo conto delle conoscenze ed incertezze riguardo alle componenti biotiche, abiotiche e umane degli ecosistemi;

10)

"rigetti in mare": catture che sono rigettate in mare;

11)

"pesca a basso impatto": l'utilizzo di tecniche di pesca selettive con un basso impatto negativo sugli ecosistemi marini e/o che possono risultare in emissioni di carburante poco elevate;

12)

"pesca selettiva": la pesca con metodi o attrezzi di pesca che scelgono come bersaglio e catturano determinati organismi in base alle dimensioni o alla specie nel corso delle operazioni di pesca, consentendo di evitare o liberare indenni gli esemplari non bersaglio;

13)

"tasso di mortalità per pesca": il tasso di rimozione della biomassa o degli individui dallo stock mediante attività di pesca in un determinato periodo;

14)

"stock": una risorsa biologica marina presente in una zona di gestione determinata;

15)

"limite di catture": a seconda dei casi, il limite quantitativo applicabile alle catture di uno stock o di un gruppo di stock ittici nel corso di un dato periodo qualora tale stock o gruppo di stock ittici sia soggetto all'obbligo di sbarco, oppure il limite quantitativo applicabile agli sbarchi di uno stock o di un gruppo di stock ittici nel corso di un dato periodo per il quale non si applica l'obbligo di sbarco;

16)

"valore di riferimento per la conservazione": i valori dei parametri relativi alla popolazione degli stock ittici (quali la biomassa o il tasso di mortalità per pesca) utilizzati nella gestione della pesca, ad esempio per quanto concerne un livello accettabile di rischio biologico o un livello di rendimento auspicato;

17)

"taglia minima di riferimento per la conservazione": le dimensioni di una specie acquatica marina viva, che tengano conto della crescita, quale stabilita dal diritto dell'Unione, al di sotto delle quali si applicano restrizioni o incentivi volti ad evitare la cattura dovuta all'attività di pesca; dette dimensioni sostituiscono eventualmente la taglia minima di sbarco;

18)

"stock al di sotto dei limiti biologici di sicurezza": lo stock con un'elevata probabilità che la biomassa di riproduzione, stimata per tale stock alla fine dell'anno precedente, sia superiore al limite minimo per la biomassa di riproduzione (Blim) e il tasso di mortalità per pesca, stimato per l'anno precedente, sia inferiore al limite massimo per la mortalità per pesca (Flim);

19)

"misura di salvaguardia": una misura precauzionale intesa a evitare eventi indesiderati;

20)

"misura tecnica": la misura che disciplina, attraverso l'istituzione di condizioni per l'uso e la struttura degli attrezzi da pesca nonché restrizioni di accesso alle zone di pesca, la composizione delle catture in termini di specie e dimensioni, nonché gli effetti sugli elementi dell'ecosistema risultanti dalle attività di pesca;

21)

"sforzo di pesca": il prodotto della capacità e dell'attività di un peschereccio; per un gruppo di pescherecci si tratta della somma dello sforzo di pesca di tutti i pescherecci del gruppo;

22)

"Stato membro avente un interesse di gestione diretto": uno Stato membro che ha un interesse qualificato o da possibilità di pesca o da un'attività di pesca che avviene nella zona economica esclusiva dello Stato membro interessato o, nel Mar Mediterraneo, da un'attività di pesca tradizionale in alto mare;

23)

"concessioni di pesca trasferibili", il diritto revocabile all'utilizzo di una parte specifica delle possibilità di pesca assegnate ad uno Stato membro o stabilite nell'ambito di un piano di gestione adottato da uno Stato membro conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio (18), che il titolare può trasferire;

24)

"capacità di pesca": la stazza di una nave espressa in GT (stazza lorda) e la sua potenza motrice espressa in kW (kilowatt), quali definite agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio (19);

25)

"acquacoltura": l'allevamento o la coltura di organismi acquatici che comporta l'impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell'ambiente, la resa degli organismi in questione; questi ultimi rimangono di proprietà di una persona fisica o giuridica durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compresa la raccolta;

26)

"licenza di pesca": la licenza quale definita all’articolo 4, punto 9, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (20);

27)

"autorizzazione di pesca": l'autorizzazione quale definita all’articolo 4, punto 10, del regolamento (CE) n. 1224/2009;

28)

"attività di pesca": attività connessa alla ricerca del pesce, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all’ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca;

29)

"prodotti della pesca": organismi acquatici ottenuti da una qualsiasi attività di pesca o i prodotti da essi derivati;

30)

"operatore": la persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un’impresa che svolge attività connesse a una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;

31)

"infrazione grave": un'infrazione quale definita nel pertinente diritto dell'Unione, compreso l'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio (21) e l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009;

32)

"utilizzatore finale di dati scientifici": un organismo avente un interesse di ricerca o di gestione nell’analisi scientifica dei dati relativi al settore della pesca;

33)

"surplus di catture ammissibili", la parte di catture ammissibili che uno Stato costiero non pesca, il che comporta il mantenimento del tasso di sfruttamento totale per i singoli stock al di sotto dei livelli in grado di consentirne la ricostituzione e delle popolazioni di specie sfruttate al di sopra dei livelli auspicati in base ai migliori pareri scientifici disponibili;

34)

"prodotti dell'acquacoltura": gli organismi acquatici, a ogni stadio del loro ciclo vitale, provenienti da qualunque attività di acquacoltura o i prodotti da essi derivati;

35)

"biomassa riproduttiva": una stima della massa di pesci di uno stock particolare che si riproduce in un momento determinato, inclusi sia i maschi che le femmine nonché le specie vivipare;

36)

"pesca multispecifica": l'attività di pesca in cui è presente più di una specie ittica e laddove differenti specie siano catturabili nella stessa operazione di pesca;

37)

"accordi di partenariato per una pesca sostenibile": accordi internazionali conclusi con uno Stato terzo al fine di ottenere accesso alle acque e alle risorse di tale Stato al fine di sfruttare in modo sostenibile una quota delle risorse biologiche marine eccedentarie in cambio di una compensazione finanziaria da parte dell'Unione che può comprendere un sostegno settoriale.

2.   Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni delle zone geografiche:

a)   "Mare del Nord": zone CIEM (22) IIIa e IV;

b)   "Mar Baltico": zone CIEM IIIb, IIIc e IIId;

c)   "acque nordoccidentali": zone CIEM V (eccetto la zona Va e solo le acque unionali della zona Vb), VI e VII;

d)   "acque sudoccidentali": zone CIEM VIII, IX e X (acque intorno alle Azzorre) e zone COPACE (23) 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0 (acque intorno a Madera e alle isole Canarie);

e)   "Mar Mediterraneo": acque marittime del Mediterraneo ad est del meridiano 5°36′ di longitudine ovest;

f)   "Mar Nero": la sottozona geografica della CGPM (Consiglio generale per la pesca nel Mediterraneo), quale definita nella risoluzione CGPM/33/2009/2.

PARTE II

ACCESSO ALLE ACQUE

Articolo 5

Norme generali sull'accesso alle acque

1.   I pescherecci unionali hanno pari accesso alle acque e alle risorse in tutte le acque unionali ad esclusione di quelle di cui ai paragrafi 2 e 3, fatte salve le misure adottate conformemente alla parte III.

2.   Nelle acque situate entro 12 miglia nautiche dalle linee di base soggette alla propria sovranità o giurisdizione, gli Stati membri sono autorizzati, fino al 31 dicembre 2022, a limitare le attività di pesca ai pescherecci che pescano tradizionalmente in tali acque e che provengono da porti situati sulla costa adiacente, ferme restando le disposizioni relative ai pescherecci unionali battenti bandiera di altri Stati membri previste dalle relazioni di vicinato esistenti tra Stati membri e le disposizioni contenute nell'allegato I che stabilisce, per ciascuno Stato membro, le zone geografiche delle fasce costiere di altri Stati membri in cui tali attività di pesca vengono esercitate nonché le specie interessate. Gli Stati membri informano la Commissione delle restrizioni imposte a norma del presente paragrafo.

3.   Nelle acque situate entro 100 miglia nautiche dalle linee di base delle regioni ultraperiferiche dell'Unione di cui all'articolo 349, paragrafo 1, del trattato, gli Stati membri interessati sono autorizzati, fino al 31 dicembre 2022, a limitare l'esercizio della pesca ai pescherecci immatricolati nei porti di tali territori. Tali restrizioni non si applicano ai pescherecci unionali che pescano tradizionalmente in tali acque, a condizione che tali pescherecci non superino lo sforzo di pesca tradizionalmente messo in atto. Gli Stati membri informano la Commissione delle restrizioni imposte a norma del presente paragrafo.

4.   Le misure che devono essere applicate dopo lo scadere delle modalità di cui ai paragrafi 2 e 3 sono adottate entro il 31 dicembre 2022.

PARTE III

MISURE PER LA CONSERVAZIONE E LO SFRUTTAMENTO SOSTENIBILE DELLE RISORSE BIOLOGICHE MARINE

TITOLO I

Misure di conservazione

Articolo 6

Disposizioni generali

1.   Al fine di conseguire gli obiettivi della PCP relativamente alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine, come stabilito all'articolo 2, l'Unione adotta le misure per la conservazione di cui all'articolo 7.

2.   Nell'applicazione del presente regolamento la Commissione consulta i competenti organismi consultivi ed i competenti organismi scientifici. Le misure di conservazione sono adottate tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili inclusi, se pertinenti, le relazioni del CSTEP e di altri organismi consultivi, i pareri dei consigli consultivi e le raccomandazioni comuni degli Stati membri a norma dell'articolo 17.

3.   Gli Stati membri possono cooperare tra di loro al fine di adottare misure a norma degli articoli 11, 15 e 18.

4.   Gli Stati membri si coordinano tra di loro prima di adottare misure nazionali a norma dell'articolo 20, paragrafo 2.

5.   In casi specifici, in particolare per quanto riguarda la regione del Mediterraneo, gli Stati membri possono essere abilitati ad adottare atti giuridicamente vincolanti nel settore della PCP, ivi incluse misure di conservazione. Se del caso, si applica l'articolo 18.

Articolo 7

Tipi di misure di conservazione

1.   Le misure per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine possono includere, fra l'altro:

a)

piani pluriennali di cui agli articoli 9 e 10;

b)

obiettivi specifici per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile degli stock e misure correlate intese a ridurre al minimo l'impatto della pesca sull’ambiente marino;

c)

misure intese ad adeguare la capacità di pesca dei pescherecci alle possibilità di pesca disponibili;

d)

incentivi, anche di natura economica quali le possibilità di pesca, per promuovere metodi di pesca che contribuiscono ad una pesca più selettiva, ad evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture accidentali e ad una pesca con scarso impatto sull'ecosistema marino e le riscorse alieutiche;

e)

misure sulla fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca;

f)

misure finalizzate a perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 15;

g)

taglie minime di riferimento per la conservazione;

h)

progetti pilota su tipi alternativi di tecniche di gestione della pesca e su attrezzi da pesca che aumentano la selettività o riducono al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca sull'ambiente marino;

i)

misure necessarie per il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa ambientale dell'Unione adottata a norma dell'articolo 12;

j)

misure tecniche di cui al paragrafo 2.

2.   Le misure tecniche possono includere, tra l'altro:

a)

le caratteristiche degli attrezzi da pesca e le norme che ne disciplinano l'uso;

b)

specifiche relative alla costruzione degli attrezzi da pesca, comprendenti:

i)

modifiche o dispositivi supplementari volti a migliorare la selettività o a ridurre al minimo l'impatto negativo sull'ecosistema;

ii)

modifiche o dispositivi supplementari volti a ridurre le catture accidentali di specie in via di estinzione, minacciate e protette nonché a ridurre altre catture accidentali;

c)

limitazioni o divieti dell'utilizzo di determinati attrezzi da pesca, e delle attività di pesca, in zone o periodi specifici;

d)

l'interruzione delle attività di pesca dei pescherecci in una zona determinata per un periodo minimo definito al fine di proteggere aggregazioni temporanee di specie in via di estinzione, stock ittici in riproduzione, pesci di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione ed altre risorse marine vulnerabili;

e)

misure specifiche destinate a ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca sulla biodiversità marina e sugli ecosistemi marini, ivi incluse misure destinate a evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture accidentali;

Articolo 8

Istituzione di riserve di ricostituzione degli stock ittici

1.   L'Unione, tenendo debito conto delle zone di conservazione esistenti, si adopera per istituire zone protette sulle basi della loro sensibilità biologica, ivi incluse le zone ove sia chiaramente dimostrato che esistono elevate concentrazioni di pesci di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione e zone di deposito delle uova. In tali zone le attività di pesca possono essere limitate o vietate per contribuire alla conservazione delle risorse acquatiche vive e degli ecosistemi marini. L'Unione continua ad accrescere la protezione delle zone biologicamente sensibili esistenti.

2.   A tal fine gli Stati membri individuano, ove possibile, zone adeguate che possano far parte di una rete coerente e, ove opportuno, formulano raccomandazioni comuni ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 7, affinché la Commissione presenti una proposta, conformemente al trattato.

3.   In un piano pluriennale può essere conferito alla Commissione il potere di istituire tali zone biologicamente sensibili protette; si applica l'articolo 18, paragrafi da 1 a 6. La Commissione riferisce periodicamente al Parlamento europeo ed al Consiglio in merito alle zone protette.

TITOLO II

Misure specifiche

Articolo 9

Principi e obiettivi dei piani pluriennali

1.   I piani pluriennali sono adottati in via prioritaria sulla base di pareri scientifici, tecnici ed economici e contengono misure di conservazione volte a ricostituire e mantenere gli stock ittici al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile conformemente all'articolo 2, paragrafo 2.

2.   Qualora non sia possibile determinare gli obiettivi specifici relativi al rendimento massimo sostenibile di cui all'articolo 2, paragrafo 2, a causa di dati insufficienti, i piani pluriennali prevedono misure basate sull'approccio precauzionale che garantiscano almeno un livello comparabile di conservazione degli stock in questione.

3.   I piani pluriennali riguardano:

a)

singole specie; o

b)

nel caso di pesca multispecifica, o qualora le dinamiche degli stock si intersechino, le attività di pesca che sfruttano diversi stock in una zona geografica interessata, tenendo conto delle conoscenze sulle interazioni tra gli stock ittici, le attività di pesca e gli ecosistemi marini.

4.   Le misure da includere nei piani pluriennali e la tempistica relativa alla loro attuazione sono proporzionate agli obiettivi nonché agli obiettivi specifici e al calendario previsto. Prima di includere le misure nei piani pluriennali, occorre tener conto del loro probabile impatto economico e sociale.

5.   I piani pluriennali possono contenere obiettivi e misure di conservazione specifici basati sull'approccio ecosistemico, al fine di affrontare problemi specifici delle attività di pesca multispecifica in relazione al conseguimento degli obiettivi stabiliti all'articolo 2, paragrafo 2, per svariati stock compresi nel piano qualora i pareri scientifici indichino che è impossibile aumentare la selettività. Ove necessario, il piano pluriennale include misure di conservazione specifiche alternative, basate sull'approccio ecosistemico, per alcuni degli stock compresi nel piano stesso.

Articolo 10

Contenuto dei piani pluriennali

1.   Se del caso e fatte salve le rispettive competenze ai sensi del trattato, un piano pluriennale include:

a)

l'ambito di applicazione di ciascun piano pluriennale in termini di stock, attività di pesca e zona;

b)

obiettivi coerenti con quelli fissati all'articolo 2 e con le disposizioni pertinenti degli articoli 6 e 9;

c)

obiettivi specifici quantificabili quali il tasso di mortalità per la pesca e/o la biomassa riproduttiva;

d)

scadenze ben definite per conseguire gli obiettivi quantificabili;

e)

valori di riferimento per la conservazione coerenti con gli obiettivi di cui all'articolo 2;

f)

obiettivi per misure di conservazione e misure tecniche da adottare allo scopo di conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 15 e misure intese a ridurre o ad evitare, per quanto possibile, le catture accidentali;

g)

misure di salvaguardia per garantire il conseguimento degli obiettivi specifici quantificabili e azioni correttive, se necessario, anche per le situazioni in cui il deterioramento della disponibilità o della qualità dei dati mette a rischio la sostenibilità dello stock.

2.   Un piano pluriennale può includere inoltre:

a)

altre misure di conservazione, in particolare misure per eliminare gradualmente i rigetti tenendo conto dei migliori pareri scientifici disponibili o ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca sull'ecosistema, da specificare ulteriormente, ove appropriato, conformemente all'articolo 18;

b)

indicatori quantificabili per la sorveglianza e la valutazione periodiche dei progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi del piano pluriennale;

c)

se del caso, obiettivi specifici per la parte del ciclo vitale in acqua dolce delle specie anadrome e catadrome.

3.   Un piano pluriennale prevede la sua revisione dopo un'iniziale valutazione ex post, segnatamente per tenere conto dell'evoluzione dei pareri scientifici.

Articolo 11

Misure di conservazione necessarie per il rispetto degli obblighi imposti dalla normativa ambientale dell'Unione

1.   Gli Stati membri hanno il potere di adottare misure di conservazione, che non interessano i pescherecci di altri Stati membri, applicabili alle acque poste sotto la loro sovranità o giurisdizione e che sono necessarie ai fini del rispetto dei loro obblighi ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4 della direttiva 2008/56/CE, dell'articolo 4 della direttiva 2009/147/CE o dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE, a condizione che tali misure siano compatibili con gli obiettivi stabiliti all'articolo 2 del presente regolamento, rispondano all'obiettivo del pertinente normativa unionale che essi intendono attuare, e non siano meno vincolanti delle misure del diritto dell'Unione.

2.   Qualora uno Stato membro ("lo Stato membro che ha preso l'iniziativa") ritenga che occorra adottare misure ai fini del rispetto degli obblighi di cui al paragrafo 1 'e qualora altri Stati membri abbiano un interesse di gestione diretto nella pesca sulla quale tali misure influirebbero, la Commissione ha il potere di adottare, mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 46, su richiesta, tali misure. A tal fine si applica l'articolo 18, paragrafi da 1 a 4, e paragrafo 6, mutatis mutandis.

3.   Lo Stato membro che ha preso l'iniziativa fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri aventi un interesse di gestione diretto le informazioni pertinenti sulle misure richieste, ivi comprese le motivazioni, le prove scientifiche e i dettagli relativi all'attuazione pratica e all'esecuzione. Lo Stato membro che ha preso l'iniziativa e gli altri Stati membri aventi un interesse di gestione diretto possono presentare una raccomandazione comune ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, entro sei mesi dalla trasmissione di informazioni sufficienti. La Commissione adotta le misure tenendo conto di tutti i pareri scientifici disponibili entro tre mesi dal ricevimento di una richiesta completa.

Se non tutti gli Stati membri riescono a concordare una raccomandazione comune da presentare alla Commissione conformemente al primo comma entro il termine ivi previsto o se la raccomandazione comune non è ritenuta compatibile con i requisiti di cui al paragrafo 1, la Commissione può presentare una proposta conformemente al trattato.

4.   In deroga al paragrafo 3, in assenza di una raccomandazione comune di cui al paragrafo 3, la Commissione adotta, in caso di urgenza, le misure. Le misure da adottare in caso di urgenza sono limitate a quelle in mancanza delle quali viene messo a rischio il conseguimento degli obiettivi associati con l'introduzione delle misure di conservazione in questione, conformemente alle direttive di cui al paragrafo 1, e alle intenzioni degli Stati membri.

5.   Le misure di cui al paragrafo 4 si applicano per un periodo massimo di dodici mesiche può essere prorogato per un periodo massimo di dodici mesi ove continuino a sussistere le condizioni di cui a detto paragrafo.

6.   La Commissione facilita la cooperazione tra lo Stato membro interessato e gli altri Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nella pesca in questione nel processo di attuazione ed esecuzione delle misure adottate ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 4.

Articolo 12

Misure della Commissione in caso di grave minaccia alle risorse biologiche marine

1.   Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati relativi a una grave minaccia per la conservazione delle risorse biologiche marine o per l'ecosistema marino dimostrata con prove, la Commissione, su richiesta motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, può, per attenuare la minaccia, 'adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili per un periodo massimo di sei mesi secondo la procedura di cui all'articolo 47, paragrafo 3.

2.   Lo Stato membro comunica la richiesta di cui al paragrafo 1 simultaneamente alla Commissione, agli altri Stati membri e ai consigli consultivi interessati. Gli altri Stati membri e i consigli consultivi possono trasmettere le proprie osservazioni per iscritto entro sette giorni lavorativi dalla data di ricevimento della notifica. La Commissione decide entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 1.

3.   Prima della scadenza del periodo iniziale di applicazione di una misura di emergenza adottata ai sensi del paragrafo 1, la Commissione, se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, può estendere l'applicazione della misura di emergenza mediante un atto di esecuzione immediatamente applicabile per un periodo massimo di sei mesi, adottato conformemente alla procedura di cui all'articolo 47, paragrafo 3.

Articolo 13

Misure di emergenza adottate da uno Stato membro

1.   Sulla base della prova dell'esistenza di una grave minaccia per la conservazione delle risorse biologiche marine o per l'ecosistema marino connessa all'attività di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di uno Stato membro che richiede un intervento immediato, lo Stato membro interessato può adottare misure di emergenza volte ad attenuare la minaccia. Tali misure sono compatibili con gli obiettivi stabiliti all'articolo 2 e perlomeno altrettanto vincolanti di quelle previste dal diritto unionale. Tali misure si applicano per un periodo massimo di tre mesi.

2.   Quando le misure di emergenza che uno Stato membro deve adottare rischiano di avere conseguenze sui pescherecci di altri Stati membri, tali misure sono adottate solo previa consultazione della Commissione, degli Stati membri in questione e dei consigli consultivi interessati, ai quali è presentato il progetto di misure corredato di motivazioni. Ai fini di tale consultazione lo Stato membro che ha avviato la consultazione può fissare un termine ragionevole che, tuttavia, non è inferiore a un mese.

3.   Qualora ritenga che una misura adottata ai sensi del presente articolo non rispetti le condizioni di cui al paragrafo 1, la Commissione può, presentando le pertinenti motivazioni, chiedere allo Stato membro interessato di modificare o abrogare la misura in questione.

Articolo 14

Prevenzione e riduzione al minimo delle catture accidentali

1.   Per facilitare l'introduzione dell'obbligo di sbarcare tutte le catture ("obbligo di sbarco") effettuate nel corso della rispettiva attività di pesca a norma dell'articolo 15, gli Stati membri possono condurre progetti pilota intesi ad esplorare approfonditamente tutti i metodi praticabili, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e tenendo conto dei pareri dei consigli consultivi pertinenti, al fine di evitare, ridurre al minimo ed eliminare le catture accidentali effettuate nel corso di un'attività di pesca.

2.   Gli Stati membri possono, inoltre, compilare un "atlante dei rigetti" che indica il livello dei rigetti in mare in ciascuna delle attività di pesca disciplinate all'articolo 15, paragrafo 1.

Articolo 15

Obbligo di sbarco

1.   Tutte le catture di specie soggette a limiti di cattura e, nel Mediterraneo, anche le catture di specie soggette a taglie minime quali definite nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006, effettuate nel corso di attività di pesca nelle acque unionali o da pescherecci unionali al di fuori delle acque unionali in acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi, nei luoghi di pesca e nelle zone geografiche elencati di seguito sono portate e mantenute a bordo dei pescherecci, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti, se del caso, salvo qualora vengano utilizzate come esche vive, secondo il seguente calendario:

a)

al più tardi a decorrere dal 1o gennaio 2015:

piccola pesca pelagica, vale a dire pesca di sgombro, aringa, sugarello, melù, pesce tamburo, acciuga, argentina, sardina, spratto;

grande pesca pelagica, vale a dire pesca di tonno rosso, pesce spada, tonno bianco, tonno obeso, marlin blu e bianco;

pesca a fini industriali (fra l'altro, pesca di capelin, cicerello e pesce gatto di Norvegia);

pesca del salmone nel Mar Baltico;

b)

al più tardi a decorrere dal 1o gennaio 2015: per le specie che definiscono le attività di pesca ed entro il 1o gennaio 2017 - per tutte le altre specie nelle attività di pesca nelle acque unionali del Mar Baltico per le specie soggette a limiti di cattura diversi da quelli di cui alla lettera a);

c)

al più tardi a decorrere dal 1o gennaio 2016: per le specie che definiscono le attività di pesca ed entro il 1o gennaio 2019 per tutte le altre specie nel:

i)

Mare del Nord

pesca del merluzzo bianco, dell'eglefino, del merlano, del merluzzo carbonaro;

pesca dello scampo;

pesca della sogliola comune e della passera di mare;

pesca del nasello;

pesca del gambero boreale;

ii)

Acque nordoccidentali

pesca del merluzzo bianco, dell'eglefino, del merlano, del merluzzo carbonaro;

pesca dello scampo;

pesca della sogliola comune e della passera di mare;

pesca del nasello;

iii)

Acque sudoccidentali

pesca dello scampo;

pesca della sogliola comune e della passera di mare;

pesca del nasello;

iv)

altre attività di pesca di specie soggette a limiti di cattura;

d)

al più tardi a decorrere dal 1o gennaio 2017: per le specie che definiscono le attività di pesca ed entro il 1o gennaio 2019 per tutte le altre specie nelle attività di pesca che non sono oggetto della lettera a), nel Mediterraneo, nel Mar Nero e in tutte le altre acque unionali e in acque non unionali e non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi.

2.   Il paragrafo 1 fa salvi gli obblighi internazionali dell'Unione. La Commissione è autorizzata ad adottare atti delegati, a norma dell'articolo 55, allo scopo di modificare il diritto dell'Unione onde recepire tali obblighi internazionali, comprese, in particolare, deroghe all'obbligo di sbarco stabilito dal presente articolo.

3.   Qualora tutti gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto in una determinata specie concordino sull'opportunità che l'obbligo di sbarco si applichi a specie diverse da quelle elencate al paragrafo 1, essi possono presentare una raccomandazione comune finalizzata a estendere l'applicazione dell'obbligo di sbarco di cui al paragrafo 1 a tali altre specie. A tal fine si applica l'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, mutatis mutandis. Ove sia presentata una siffatta raccomandazione comune, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 46, contenenti tali misure.

4.   L'obbligo di sbarco di cui al paragrafo 1 non si applica alle:

a)

specie la cui pesca è vietata e che sono identificate come tali in un atto giuridico dell'Unione adottato nel settore della PCP;

b)

specie per le quali prove scientifiche dimostrano alti tassi di sopravvivenza, tenendo conto delle caratteristiche degli attrezzi, delle pratiche di pesca e dell'ecosistema;

c)

catture rientranti nelle esenzioni de minimis.

5.   I dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarco di cui al paragrafo 1 sono specificati nei piani pluriennali di cui agli articoli 9 e 10 e, se del caso, ulteriormente specificati conformemente all'articolo 18, comprese:

a)

disposizioni specifiche riguardanti attività di pesca o specie cui si applica l'obbligo di sbarco di cui al paragrafo 1;

b)

l'indicazione delle esenzioni dall'obbligo di sbarco di specie di cui al paragrafo 4, lettera b);

c)

disposizioni per le esenzioni de minimis fino al 5 % del totale annuo delle catture di tutte le specie soggette all'obbligo di sbarco di cui al paragrafo 1. L'esenzione de minimis si applica nei casi seguenti:

i)

qualora sia scientificamente dimostrato che è molto difficile conseguire gli aumenti di selettività; o

ii)

per evitare costi sproporzionati di trasformazione delle catture accidentali, per gli attrezzi da pesca per i quali le catture accidentali per attrezzo non rappresentano più di una certa percentuale, da fissare in un piano pluriennale, del totale annuo delle catture effettuate dall'attrezzo in questione.

Le catture di cui alle disposizioni della lettera c) non sono imputate ai contingenti pertinenti, ma sono registrate a tutti gli effetti.

Per un periodo transitorio di quattro anni, la percentuale del totale annuo delle catture di cui alla lettera c) aumenta:

i)

di due punti percentuali nei primi due anni di applicazione dell'obbligo di sbarco; e

ii)

di un punto percentuale nei due anni successivi;

d)

disposizioni sulla documentazione delle catture;

e)

se del caso, fissazione delle taglie minime di riferimento per la conservazione, conformemente al paragrafo 10.

6.   Qualora per l'attività di pesca in questione non sia adottato un piano pluriennale o un piano di gestione a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1967/2006, la Commissione ha il potere di adottare, ai sensi dell'articolo 18 del presente regolamento, atti delegati conformemente all'articolo 46 del presente regolamento, su base temporanea e per un periodo non superiore a tre anni, un piano specifico di rigetto contenenti le indicazioni di cui al paragrafo 5, lettere da a) a e), del presente articolo. Gli Stati membri possono cooperare, a norma dell'articolo 18 del presente regolamento, nell'elaborazione di tale piano di rigetto affinché la Commissione adotti tali atti o sottoponga una proposta secondo la procedura legislativa ordinaria.

7.   Qualora non siano state adottate misure per precisare l'esenzione de minimis nell'ambito di un piano pluriennale adottato a norma del paragrafo 5 o di un piano specifico di rigetto a norma del paragrafo 6, la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 46, che stabiliscano l'esenzione de minimis di cui al paragrafo 2, lettera c), che, fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 5, lettera c), punto i) o ii), non superi il 5 % del totale annuo delle catture di tutte le specie soggette all'obbligo di sbarco ai sensi del paragrafo 1. Tale esenzione de minimis è adottata in modo da applicarsi dalla data di applicazione del pertinente obbligo di sbarcare le catture.

8.   In deroga all'obbligo di imputare le catture ai contingenti pertinenti ai sensi del paragrafo 1, le catture di specie soggette all'obbligo di sbarco che superano i contingenti degli stock in questione o le catture di specie per le quali lo Stato membro non dispone di contingenti, possono essere detratte dal contingente della specie bersaglio purché non superino il 9 % del contingente della specie bersaglio. Tale disposizione si applica solo quando lo stock delle specie non bersaglio si mantiene entro i limiti biologici di sicurezza.

9.   Per gli stock soggetti all'obbligo di sbarco, gli Stati membri possono avvalersi di una flessibilità interannuale fino al 10 % degli sbarchi consentiti. A tal fine, uno Stato membro può autorizzare lo sbarco di quantitativi supplementari dello stock soggetto all'obbligo di sbarco a condizione che tali quantitativi non superino il 10 % del contingente assegnatogli. Si applica l'articolo 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

10.   Al fine di assicurare la protezione del novellame, si possono stabilire taglie minime di riferimento per la conservazione.

11.   Per le specie soggette all'obbligo di sbarco di cui al paragrafo 1, l'uso delle catture di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione è autorizzato unicamente a fini diversi dal consumo umano diretto, compresi la farina di pesce, l'olio di pesce, gli alimenti per animali, gli additivi alimentari, i prodotti farmaceutici e cosmetici.

12.   Per le specie non soggette all'obbligo di sbarco di cui al paragrafo 1, le catture di specie la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione non sono conservate a bordo, ma sono rigettate immediatamente in mare.

13.   Al fine di monitorare il rispetto dell'obbligo di sbarco, gli Stati membri garantiscono una documentazione dettagliata e accurata di tutte le bordate di pesca nonché capacità e mezzi adeguati, quali osservatori e sistemi di televisione a circuito chiuso (CCTV) e altri. In tale contesto gli Stati membri rispettano il principio di efficacia e proporzionalità.

Articolo 16

Possibilità di pesca

1.   Le possibilità di pesca assegnate agli Stati membri garantiscono la stabilità relativa delle attività di pesca di ciascuno Stato membro per ciascuno stock ittico o ciascun tipo di pesca. Nell'assegnare nuove possibilità di pesca si tiene conto degli interessi di ciascuno Stato membro.

2.   Quando è introdotto un obbligo di sbarco per uno stock ittico, le possibilità di pesca sono stabilite tenendo conto del passaggio da una definizione delle possibilità di pesca volta a evidenziare gli sbarchi a una definizione delle possibilità di pesca volta ad evidenziare le catture basandosi sul fatto che per il primo anno e per quelli successivi non saranno più consentiti rigetti in mare di quello stock.

3.   Qualora nuove prove scientifiche mostrino l'esistenza di un divario significativo tra le possibilità di pesca fissate per un determinato stock e la reale situazione di tale stock, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto possono presentare una richiesta motivata alla Commissione affinché presenti una proposta volta ad attenuare tale divario nel rispetto degli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

4.   Le possibilità di pesca sono assegnate conformemente agli obiettivi stabiliti all'articolo 2, paragrafo 2, e conformemente agli obiettivi specifici quantificabili, ai calendari e ai margini stabiliti ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, e all'articolo 10, paragrafo 1, lettere b) e c).

5.   Le misure sulla fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca disponibili per i paesi terzi in acque unionali sono stabilite conformemente al trattato.

6.   Ogni Stato membro decide, per le navi battenti la sua bandiera, come ripartire le possibilità di pesca ad esso assegnate e non soggette a un sistema di concessioni di pesca trasferibili, ad esempio creando possibilità di pesca individuali. Esso informa la Commissione del metodo di ripartizione utilizzato.

7.   Per l'assegnazione di possibilità di pesca relative ad attività di pesca multispecifica, gli Stati membri tengono conto della composizione probabile delle catture effettuate dalle navi che partecipano a tali attività.

8.   Previa notifica alla Commissione, gli Stati membri possono procedere allo scambio di una parte o della totalità delle possibilità di pesca loro assegnate.

Articolo 17

Criteri per l'assegnazione delle possibilità di pesca da parte degli Stati membri

In sede di assegnazione delle possibilità di pesca a loro disposizione in virtù dell'articolo 16, gli Stati membri utilizzano criteri trasparenti e oggettivi anche di tipo ambientale, sociale ed economico. Tra i criteri da applicare possono figurare, tra l'altro, l'impatto della pesca sull'ambiente, i precedenti in termini di conformità, il contributo all'economia locale e i livelli storici di cattura. Nell'ambito delle possibilità di pesca loro assegnate, gli Stati membri si adoperano per prevedere incentivi per i pescherecci che impiegano attrezzi da pesca selettivi o che utilizzano tecniche di pesca caratterizzate da un ridotto impatto ambientale quali un minor consumo energetico o danni agli habitat più contenuti.

TITOLO III

Regionalizzazione

Articolo 18

Cooperazione regionale sulle misure di conservazione

1.   Se, rispetto a una misura di conservazione dell'Unione che si applica a un'area geografica pertinente, anche nell'ambito di piani pluriennali stabiliti a norma degli articoli 9 e 10, nonché a misure ai sensi dell'articolo 11 e a piani specifici di rigetto ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 6, alla Commissione è stato conferito il potere di adottare misure mediante atti delegati o di esecuzione, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto sul quale tali misure influiscono possono, entro un termine da stabilire nella misura di conservazione e/o nel piano pluriennale pertinente, convenire di presentare raccomandazioni comuni intese a conseguire gli obiettivi delle pertinenti misure di conservazione dell'Unione e/o dei piani pluriennali e/o dei piani specifici di rigetto, da adottare conformemente all'articolo 15. La Commissione non adotta tali atti delegati o di esecuzione prima della scadenza del termine di presentazione delle raccomandazioni comuni da parte degli Stati membri.

2.   Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto sul quale influiscono le misure di cui al paragrafo 1, cooperano tra di loro nel formulare raccomandazioni comuni. Essi consultano inoltre i pertinenti consigli consultivi. La Commissione facilita la cooperazione tra gli Stati membri, anche, ove necessario, provvedendo affinché ottengano un contributo scientifico dagli organismi scientifici competenti.

3.   Ove una raccomandazione sia presentata ai sensi del paragrafo 1, la Commissione adotta tali misure mediante atti delegati o di esecuzione, a condizione che tale raccomandazione sia compatibile con la misura di conservazione pertinente e/o con il piano pluriennale pertinente.

4.   Qualora la misura di conservazione si applichi a uno specifico stock ittico condiviso con paesi terzi e gestito da organizzazioni multilaterali della pesca o in virtù di accordi bilaterali o multilaterali, l'Unione si adopera per concordare con i pertinenti partner le misure necessarie per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2.

5.   Gli Stati membri provvedono affinché le raccomandazioni comuni sulle misure di conservazione da adottare a norma del paragrafo 1 siano basate sui migliori pareri scientifici disponibili e rispettino tutti i requisiti seguenti:

a)

siano compatibili con gli obiettivi fissati all'articolo 2;

b)

siano compatibili con l'ambito di applicazione e con gli obiettivi della misura di conservazione pertinente;

c)

siano compatibili con l'ambito di applicazione e realizzino in modo efficace gli obiettivi generali e gli obiettivi specifici quantificabili fissati nell'ambito di un pertinente piano pluriennale;

d)

siano vincolanti almeno quanto le misure previste dal diritto dell'Unione.

6.   Se non tutti gli Stati membri riescono a raggiungere un accordo su raccomandazioni comuni da presentare alla Commissione conformemente al paragrafo 1 entro il termine stabilito, o qualora le raccomandazioni comuni sulle misure di conservazione non siano ritenute compatibili con gli obiettivi generali e gli obiettivi specifici quantificabili delle misure di conservazione in questione, la Commissione può presentare una proposta di misure appropriate conformemente al trattato.

7.   Oltre ai casi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nell'attività di pesca di un'area geograficamente definita possono inoltre elaborare raccomandazioni comuni per la Commissione su misure che essa dovrebbe proporre o adottare.

8.   Come metodo supplementare o alternativo di cooperazione regionale, gli Stati membri saranno autorizzati, relativamente ad una misura di conservazione dell'Unione applicabile a una pertinente area geografica, anche nell'ambito di un piano pluriennale stabilito a norma degli articoli 9 e 10, ad adottare entro un termine prefissato misure che precisino ulteriormente tale misura di conservazione. Gli Stati membri interessati cooperano strettamente all'adozione di tali misure. I paragrafi 2, 4 e 5 del presente articolo si applicano mutatis mutandis. La Commissione è coinvolta e le sue osservazioni sono tenute in considerazione. Lo Stato membro può adottare solo le rispettive misure nazionali, qualora tutti gli Stati membri interessati abbiano raggiunto un accordo sul contenuto delle misure. Qualora ritenga che la misura di uno Stato membro non rispetti le condizioni di cui alla misura di conservazione pertinente, la Commissione può, presentando le pertinenti motivazioni, chiedere allo Stato membro interessato di modificare o abrogare la misura in questione.

TITOLO IV

Misure nazionali

Articolo 19

Misure degli Stati membri applicabili ai pescherecci battenti la loro bandiera o alle persone stabilite nel loro territorio

1.   Uno Stato membro può adottare misure per la conservazione degli stock ittici nelle acque unionali a condizione che tali misure rispettino tutti i requisiti seguenti:

a)

si applichino unicamente ai pescherecci battenti bandiera dello Stato membro interessato o, nel caso di attività di pesca non condotte da un peschereccio, a persone stabilite nel loro territorio cui si applica il trattato;

b)

siano compatibili con gli obiettivi fissati all'articolo 2;

c)

siano vincolanti almeno quanto le misure previste nel diritto dell'Unione.

2.   Uno Stato membro informa, a fini di controllo, gli altri Stati membri interessati in merito alle disposizioni adottate in applicazione del paragrafo 1.

3.   Gli Stati membri rendono pubblicamente disponibili le informazioni relative alle misure adottate a norma del presente articolo.

Articolo 20

Misure adottate dagli Stati membri nella zona delle 12 miglia nautiche

1.   Uno Stato membro può adottare misure non discriminatorie per la conservazione e la gestione degli stock ittici e per la salvaguardia o il miglioramento dello stato di conservazione degli ecosistemi marini nella zona delle 12 miglia nautiche dalle proprie linee di base, purché l'Unione non abbia adottato misure di conservazione e di gestione specificamente per questa zona o che affrontino specificamente il problema individuato dallo Stato membro interessato. Le misure dello Stato membro sono compatibili con gli obiettivi enunciati all'articolo 2 e all'articolo 3 e sono vincolanti almeno quanto le misure previste nel diritto dell'Unione.

2.   Quando le misure di conservazione e di gestione che uno Stato membro deve adottare rischiano di avere conseguenze sui pescherecci di altri Stati membri, tali misure sono adottate solo previa consultazione della Commissione, degli Stati membri in questione e dei consigli consultivi interessati in merito al progetto di misure corredato di una relazione dalla quale si evinca, altresì, che tali misure non sono discriminatorie. Ai fini di tale consultazione lo Stato membro che chiede la consultazione può fissare un termine ragionevole che, tuttavia, non può essere inferiore a due mesi.

3.   Gli Stati membri rendono pubblicamente disponibili informazioni pertinenti relative alle misure adottate a norma del presente articolo.

4.   Qualora ritenga che una misura adottata ai sensi del presente articolo non rispetti le condizioni di cui al paragrafo 1 la Commissione può, presentando le pertinenti motivazioni, chiedere allo Stato membro interessato di modificare o abrogare la misura in questione.

PARTE IV

GESTIONE DELLA CAPACITÀ DI PESCA

Articolo 21

Istituzione di sistemi di concessioni di pesca trasferibili

Gli Stati membri possono introdurre un sistema di concessioni di pesca trasferibili. Gli Stati membri aventi un siffatto sistema istituiscono e mantengono un registro delle concessioni di pesca trasferibili.

Articolo 22

Adeguamento e gestione della capacità di pesca

1.   Gli Stati membri mettono in atto misure per l'adeguamento progressivo della capacità di pesca delle loro flotte alle loro possibilità di pesca, tenendo conto delle tendenze e sulla base dei migliori pareri scientifici, nell'intento di conseguire un equilibrio stabile e duraturo tra capacità e possibilità.

2.   Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1, entro il 31 maggio di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sull'equilibrio fra le capacità di pesca delle loro flotte e le loro possibilità di pesca. Per favorire un'impostazione comune in tutta l'Unione, tale relazione è stilata conformemente ad orientamenti comuni che possono essere elaborati dalla Commissione indicando i pertinenti parametri tecnici, sociali ed economici.

La relazione contiene una valutazione annuale della capacità della flotta nazionale e di tutti i segmenti della flotta di ogni Stato membro e mirano, per ciascun segmento, a individuare la sovracapacità strutturale e a valutare la redditività a lungo termine. La relazione è resa pubblica.

3.   Per quanto riguarda le valutazioni di cui al paragrafo 1 bis, secondo comma, gli Stati membri basano la loro analisi sull'equilibrio tra la capacità di pesca delle loro flotte e le loro possibilità di pesca. Formano oggetto di valutazioni separate le flotte operanti nelle regioni ultraperiferiche e le navi operanti esclusivamente fuori dalle acque unionali.

4.   Se la valutazione mostra chiaramente che la capacità di pesca non è ben equilibrata rispetto alle possibilità di pesca, lo Stato membro prepara e inserisce nella sua relazione un piano d'azione per i segmenti di flotta di cui è stata rilevata la sovracapacità strutturale. Il piano d'azione illustra gli obiettivi di adeguamento e gli strumenti per raggiungere l'equilibrio, nonché un calendario preciso per la sua attuazione.

La Commissione elabora annualmente una relazione per il Parlamento europeo e per il Consiglio sull'equilibrio tra la capacità di pesca delle flotte degli Stati membri e le loro possibilità di pesca conformemente agli orientamenti di cui al paragrafo 2, primo comma. La relazione include i piani d'azione di cui al primo comma del presente paragrafo. La prima relazione è presentata entro il 31 marzo 2015.

La mancata elaborazione della relazione di cui al paragrafo 2 e/o la mancata attuazione del piano d'azione di cui al secondo comma del presente paragrafo, possono dar luogo ad una sospensione o interruzione proporzionale del corrispondente sostegno finanziario dell'Unione allo Stato membro in questione per investimenti nel segmento o nei segmenti interessati della flotta in conformità con le disposizioni del futuro atto giuridico dell'Unione che stabilisce le condizioni del sostegno finanziario alla politica in materia di pesca e affari marittimi per il periodo 2014-2020.

5.   Il ritiro di una nave dalla flotta cofinanziato con aiuti pubblici è consentito solo se preceduto dal ritiro della licenza di pesca e delle autorizzazioni di pesca.

6.   La capacità di pesca corrispondente ai pescherecci ritirati con aiuti pubblici non è sostituita.

7.   Gli Stati membri provvedono affinché a decorrere dal 1 gennaio 2014 la capacità di pesca delle loro flotte non superi in alcun momento i limiti di capacità di pesca stabiliti nell'allegato II.

Articolo 23

Piano di entrata/uscita

1.   Gli Stati membri gestiscono l'entrata e l'uscita di navi dalla flotta in modo tale che l'entrata di una nuova capacità nella flotta senza aiuti pubblici sia compensata dal ritiro preliminare senza aiuti pubblici di una capacità almeno identica.

2.   Le modalità di applicazione del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 47, paragrafo 2.

3.   Al più tardi entro il 30 dicembre 2018, la Commissione valuta il piano di entrata/uscita alla luce dell'evolversi del rapporto tra la capacità della flotta e le possibilità di pesca previste e propone, se del caso, una modifica di tale piano.

Articolo 24

Registri della flotta peschereccia

1.   Gli Stati membri registrano le informazioni relative alla proprietà, alle caratteristiche delle navi e degli attrezzi nonché alle attività dei pescherecci unionali battenti la loro bandiera necessarie alla gestione delle misure stabilite a norma del presente regolamento.

2.   Gli Stati membri presentano alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1.

3.   La Commissione tiene un registro della flotta peschereccia unionale contenente le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 2 e rende tale registro accessibile al pubblico, garantendo al tempo stesso un'adeguata tutela dei dati personali.

4.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i requisiti tecnico-operativi per la registrazione, il formato e le modalità di trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 47, paragrafo 2.

PARTE V

BASI SCIENTIFICHE PER LA GESTIONE DELLA PESCA

Articolo 25

Dati richiesti ai fini della gestione della pesca

1.   Gli Stati membri, conformemente alle norme adottate nel settore della raccolta dei dati, raccolgono e gestiscono dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici necessari ai fini della gestione della pesca e li mettono a disposizione degli utilizzatori finali, inclusi gli organismi designati dalla Commissione. L'acquisizione e la gestione di tali dati possono beneficiare del finanziamento a titolo del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) in conformità del futuro atto giuridico dell'Unione che stabilisce le condizioni del sostegno finanziario alla politica in materia di pesca e affari marittimi per il periodo 2014-2020. Tali dati consentono in particolare di valutare:

a)

lo stato delle risorse biologiche marine sfruttate;

b)

il livello della pesca e l'impatto delle attività di pesca sulle risorse biologiche marine e sugli ecosistemi marini, e

c)

i risultati socioeconomici ottenuti dai settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione all'interno e all'esterno delle acque unionali.

2.   La raccolta, la gestione e l'uso dei dati si basano sui seguenti principi:

a)

precisione e affidabilità e raccolta tempestiva;

b)

uso di meccanismi di coordinamento per evitare che gli stessi dati siano raccolti più volte per scopi diversi;

c)

conservazione in condizioni di sicurezza e protezione dei dati raccolti in banche dati informatizzate e loro accessibilità al pubblico, ove opportuno, anche in forma aggregata per garantirne la riservatezza;

d)

accesso da parte della Commissione, o degli organismi da essa designati, alle banche dati e ai sistemi nazionali utilizzati per il trattamento dei dati raccolti a fini di verifica dell'esistenza e qualità dei dati;

e)

tempestiva disponibilità dei dati pertinenti e delle metodologie con cui sono ottenuti per gli organismi aventi un interesse di ricerca o di gestione nell’analisi scientifica dei dati relativi al settore della pesca e per le parti interessate, salvo in circostanze in cui si richiedono protezione e riservatezza in base al diritto dell'Unione applicabile.

3.   Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione annuale sull'attuazione dei loro programmi nazionali di raccolta dei dati e la rendono pubblica.

La Commissione valuta la relazione annuale sulla raccolta dei dati previa consultazione del suo organismo scientifico consultivo e, se del caso, delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) di cui l'Unione è parte contraente od osservatore nonché dei competenti organismi scientifici internazionali.

4.   Gli Stati membri provvedono al coordinamento nazionale della raccolta e gestione dei dati scientifici, compresi i dati socioeconomici, per la gestione della pesca. A tal fine, essi designano un corrispondente nazionale e organizzano ogni anno una riunione nazionale di coordinamento. La Commissione è informata in merito alle attività nazionali di coordinamento ed è invitata alle riunioni di coordinamento.

5.   Gli Stati membri, in stretta cooperazione con la Commissione, coordinano le proprie attività di raccolta dei dati con altri Stati membri della stessa regione e si prodigano per coordinare le proprie azioni con i paesi terzi che esercitano la sovranità o la giurisdizione su acque della stessa regione.

6.   La raccolta, la gestione e l'uso dei dati avvengono in modo efficiente sotto il profilo dei costi.

7.   La mancata raccolta e/o fornitura tempestiva dei dati agli utilizzatori finali da parte di uno Stato membro possono dar luogo ad una sospensione o interruzione proporzionale del corrispondente sostegno finanziario dell'Unione allo Stato membro in questione, in conformità del futuro atto giuridico dell'Unione che stabilisce le condizioni del sostegno finanziario alla politica in materia di pesca e affari marittimi per il periodo 2014-2020.

Articolo 26

Consultazione di organismi scientifici

La Commissione consulta appropriati organismi scientifici. Il CSTEP è consultato, ove opportuno, sulle tematiche relative alla conservazione e alla gestione delle risorse marine vive, compresi gli aspetti biologici, economici, ambientali, sociali e tecnici. La consultazione degli organismi scientifici tiene conto della corretta gestione dei fondi pubblici, allo scopo di evitare la duplicazione dei lavori da parte di tali organismi.

Articolo 27

Ricerca e consulenza scientifica

1.   Gli Stati membri realizzano programmi di ricerca e innovazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Essi coordinano i propri programmi di ricerca, innovazione e consulenza scientifica sulla pesca con gli altri Stati membri, in stretta collaborazione con la Commissione, nell'ambito dei quadri di ricerca e innovazione dell'Unione associandovi, se opportuno, i consigli consultivi competenti. Tali attività sono ammesse a beneficiare di finanziamenti a titolo del bilancio dell'Unione conformemente ai pertinenti atti giuridici dell'Unione.

2.   Gli Stati membri, con la partecipazione delle parti interessate, avvalendosi anche delle risorse finanziarie disponibili dell'Unione e attraverso il coordinamento della loro azione, assicurano la disponibilità delle pertinenti competenze e risorse umane necessarie per il processo di consulenza scientifica.

PARTE VI

POLITICA ESTERNA

Articolo 28

Obiettivi

1.   Al fine di assicurare lo sfruttamento e la gestione sostenibili e la conservazione delle risorse biologiche marine e dell'ambiente marino, l'Unione conduce le relazioni esterne in materia di pesca conformemente ai suoi obblighi internazionali e ai suoi obiettivi strategici, nonché agli obiettivi e ai principi di cui agli articoli 2 e 3.

2.   In particolare, l'Unione:

a)

sostiene attivamente e contribuisce allo sviluppo delle conoscenze e delle consulenze scientifiche;

b)

migliora la coerenza politica delle iniziative dell'Unione, con particolare riguardo alle attività ambientali, commerciali e di sviluppo, e rafforza la coerenza delle azioni adottate nel contesto della cooperazione allo sviluppo e della cooperazione scientifica, tecnica ed economica;

c)

contribuisce ad attività di pesca sostenibili economicamente redditizie e promuove l'occupazione nell'Unione;

d)

assicura che le attività di pesca dell'Unione al di fuori delle acque di quest'ultima si basino sugli stessi principi e le stesse norme applicabili a norma del diritto dell'Unione nell'ambito della PCP, promuovendo nel contempo condizioni di parità per gli operatori dell'Unione nei confronti degli operatori di paesi terzi;

e)

promuove e sostiene, in tutti gli ambiti internazionali, le azioni necessarie per eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN);

f)

promuove l'istituzione e il rafforzamento dei comitati per la conformità delle ORGP, verifiche periodiche indipendenti dei risultati e appropriate azioni correttive, comprese sanzioni effettive e dissuasive, che devono essere applicate in modo trasparente e non discriminatorio.

3.   Le disposizioni della presente parte non pregiudicano le disposizioni specifiche degli accordi internazionali adottati a norma dell'articolo 218 del trattato.

TITOLO I

Organizzazioni internazionali della pesca

Articolo 29

Attività dell'Unione nelle organizzazioni internazionali della pesca

1.   L'Unione sostiene attivamente e contribuisce alle attività delle organizzazioni internazionali che operano nel settore della pesca, incluse le ORGP.

2.   Le posizioni dell'Unione nell'ambito delle organizzazioni internazionali che operano nel settore della pesca e nell'ambito delle ORGP si basano sui migliori pareri scientifici disponibili al fine di garantire che le risorse alieutiche siano gestite conformemente agli obiettivi stabiliti all'articolo 2, in particolare il paragrafo 2 e il paragrafo 5, lettera c). L'Unione cerca di guidare il processo di rafforzamento dell'operato delle ORGP per permettere loro di meglio conservare e gestire le risorse marine vive comprese nel loro ambito di competenza.

3.   L'Unione sostiene attivamente la messa a punto di meccanismi appropriati e trasparenti di assegnazione delle possibilità di pesca.

4.   L'Unione promuove la cooperazione fra le ORGP, la coerenza tra i quadri normativi di queste ultime ed offre il proprio sostegno allo sviluppo delle conoscenze e dei pareri scientifici al fine di garantire che le loro raccomandazioni si basino su tali pareri scientifici.

Articolo 30

Rispetto delle disposizioni internazionali

L'Unione, anche tramite l'Agenzia europea di controllo della pesca ("Agenzia"), collabora con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali che operano nel settore della pesca, incluse le ORGP, per rafforzare il rispetto delle misure, in particolare le misure di contrasto della pesca INN, così da assicurare la rigorosa osservanza delle misure adottate da tali organizzazioni internazionali.

TITOLO II

Accordi di partenariato per una pesca sostenibile

Articolo 31

Principi e obiettivi degli accordi di partenariato per una pesca sostenibile

1.   Gli accordi di partenariato per una pesca sostenibile con i paesi terzi istituiscono un contesto di governance giuridica, ambientale, economica e sociale per le attività di pesca condotte dai pescherecci unionali nelle acque dei paesi terzi.

Tale contesto può comprendere:

a)

lo sviluppo e il sostegno degli istituti scientifici e di ricerca necessari;

b)

le capacità di monitoraggio, controllo e sorveglianza,

c)

altri elementi che consentano di rafforzare le capacità di sviluppo di una politica della pesca sostenibile del paese terzo.

2.   Al fine di assicurare lo sfruttamento sostenibile del surplus di risorse biologiche marine, l'Unione si adopera affinché gli accordi di partenariato per una pesca sostenibile con i paesi terzi siano reciprocamente vantaggiosi per l'Unione e per il paese terzo interessato, ivi compresi la popolazione e il settore della pesca locali, e affinché contribuiscano al prosieguo dell'attività delle flotte dell'Unione e si prefiggano di ottenere una condivisione appropriata del surplus disponibile, commisurata all'interesse delle flotte dell'Unione.

3.   Al fine di assicurare che le navi dell'Unione che pescano nell'ambito di accordi di partenariato per una pesca sostenibile operino, ove opportuno, in base a norme analoghe a quelle applicate ai pescherecci unionali che pescano nelle acque unionali, l'Unione si adopera per includere disposizioni appropriate riguardanti gli obblighi di sbarco del pesce e dei prodotti della pesca negli accordi di partenariato per una pesca sostenibile.

4.   I pescherecci unionali catturano unicamente il surplus di catture ammissibili di cui all'articolo 62, paragrafi 2 e 3, dell'UNCLOS, identificato, in modo chiaro e trasparente, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e delle informazioni pertinenti scambiate fra l'Unione e il paese terzo con riguardo allo sforzo totale di pesca di tutte le flotte per gli stock interessati. Per quanto riguarda gli stock ittici transzonali o altamente migratori, la determinazione delle risorse accessibili dovrebbe tenere debitamente conto delle valutazioni scientifiche condotte a livello regionale, nonché delle misure di conservazione e di gestione adottate dalle competenti ORGP.

5.   I pescherecci unionali non possono operare nelle acque di un paese terzo con cui è in vigore un accordo di partenariato per una pesca sostenibile a meno che non siano in possesso di un'autorizzazione di pesca emessa in conformità di tale accordo.

6.   L'Unione provvede affinché gli accordi di partenariato per una pesca sostenibile contengano una clausola sul rispetto dei principi democratici e dei diritti umani, che costituisca un elemento essenziale di tali accordi.

Tali accordi, nella misura del possibile, contengono inoltre:

a)

una clausola che vieta di concedere alle diverse flotte che pescano in quelle acque condizioni più favorevoli di quelle accordate agli operatori economici dell'Unione, ivi comprese le condizioni concernenti la conservazione, lo sviluppo e la gestione delle risorse, gli accordi finanziari, i canoni e i diritti relativi al rilascio di autorizzazioni di pesca;

b)

una clausola di esclusività concernente la norma di cui al paragrafo 5.

7.   L'Unione si adopera al fine di monitorare le attività dei pescherecci unionali che operano in acque non unionali fuori del quadro di accordi di partenariato per una pesca sostenibile.

8.   Gli Stati membri assicurano che i pescherecci unionali che battono la loro bandiera e operano fuori delle acque unionali siano in grado di fornire una documentazione dettagliata e accurata di tutte le attività di pesca e di trasformazione.

9.   L'autorizzazione di pesca di cui al paragrafo 5 non è concessa ad una nave che sia uscita dal registro della flotta peschereccia unionale e vi sia successivamente rientrata nell'arco di 24 mesi, a meno che il proprietario effettivo della nave in questione non abbia fornito alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera tutti i dati necessari per stabilire che, nel suddetto periodo, l'operato della nave è stato pienamente conforme alle norme applicabili ad una nave battente bandiera dell'Unione.

Inoltre, deve essere dimostrato che, qualora lo Stato che concede la propria bandiera nel periodo in cui la nave non figura nel registro della flotta dell'Unione sia stato riconosciuto a norma del diritto dell'Unione come Stato che non coopera per prevenire, scoraggiare e far cessare la pesca INN o come Stato che consente lo sfruttamento non sostenibile delle risorse marine vive, le operazioni di pesca della nave siano cessate ed il proprietario abbia preso provvedimenti immediati per cancellare la nave dal registro dello Stato in questione.

10.   La Commissione predispone valutazioni indipendenti ex ante ed ex post di ciascun protocollo di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile e le mette a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio in tempo utile prima di presentare a quest'ultimo una raccomandazione volta ad autorizzare l'apertura di negoziati per il successivo protocollo. Una sintesi di tali valutazioni è resa pubblica.

Articolo 32

Sostegno finanziario

1.   L'Unione fornisce sostegno finanziario ai paesi terzi nell'ambito degli accordi di partenariato per una pesca sostenibile al fine di:

a)

prendere in carico una parte dei costi di accesso alle risorse alieutiche nelle acque dei paesi terzi; la parte dei costi di accesso alle risorse alieutiche che devono pagare gli armatori dell'Unione è valutata per ciascun accordo di partenariato nel settore della pesca sostenibile o relativo protocollo, deve essere equa, non discriminatoria e commensurata ai vantaggi ottenuti mediante le condizioni di accesso;

b)

istituire il contesto di governance, che include lo sviluppo e il mantenimento degli istituti scientifici e di ricerca necessari, promuovere processi di consultazione con i gruppi di interesse e le capacità di monitoraggio, controllo e sorveglianza e altri elementi che consentano di rafforzare le capacità di elaborazione di una politica della pesca sostenibile da parte del paese terzo. Tale sostegno finanziario è subordinato al conseguimento di risultati specifici ed è complementare e coerente con i progetti e programmi di sviluppo realizzati nel paese terzo in questione.

2.   Nell'ambito di ciascun accordo di partenariato per una pesca sostenibile, il sostegno finanziario per l'aiuto settoriale è disaccoppiato dai pagamenti per l'accesso alle risorse alieutiche. L'Unione impone risultati specifici quale condizione per i pagamenti a titolo del sostegno finanziario e segue attentamente i progressi compiuti.

TITOLO III

Gestione di stock di interesse comune

Articolo 33

Principi e obiettivi della gestione di stock di interesse comune per l'Unione e i paesi terzi e degli accordi in materia di scambio e gestione congiunta

1.   Qualora stock di interesse comune siano sfruttati anche da paesi terzi, l'Unione avvia un dialogo con tali paesi terzi al fine di garantire che gli stock in questione siano gestiti in modo sostenibile conformemente al presente regolamento, in particolare all'obiettivo stabilito all'articolo 2, paragrafo 2. Qualora non sia raggiunto un accordo formale, l'Unione compie ogni sforzo in vista della conclusione di intese comuni per la pesca di tali stock al fine di renderne possibile la gestione sostenibile, in particolare con riguardo all'obiettivo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, promuovendo in tal modo condizioni di parità per gli operatori dell'Unione.

2.   Al fine di assicurare uno sfruttamento sostenibile degli stock condivisi con paesi terzi e di garantire la stabilità delle operazioni di pesca delle sue flotte, l'Unione si adopera per concludere, nel rispetto dell'UNCLOS, accordi bilaterali o multilaterali con i paesi terzi per la gestione congiunta degli stock, che definiscono tra l'altro, ove opportuno, le modalità di accesso alle acque e alle risorse e le condizioni per tale accesso, l'armonizzazione delle misure di conservazione e lo scambio di possibilità di pesca.

PARTE VII

ACQUACOLTURA

Articolo 34

Promozione dell'acquacoltura sostenibile

1.   Al fine di promuovere la sostenibilità e di contribuire all'approvvigionamento alimentare e alla sicurezza del medesimo, nonché alla crescita e all'occupazione, la Commissione definisce orientamenti strategici dell'Unione non vincolanti relativi alle priorità e agli obiettivi specifici comuni per lo sviluppo delle attività di acquacoltura sostenibile. Tali orientamenti strategici tengono conto delle rispettive posizioni di partenza e delle diverse situazioni all'interno dell'Unione e costituiscono la base di piani strategici nazionali pluriennali volti a:

a)

migliorare la competitività del settore dell'acquacoltura e sostenere lo sviluppo e l'innovazione;

b)

ridurre l'onere amministrativo e rendere l'attuazione del diritto dell'Unione più efficace e rispondente alle esigenze delle parti interessate;

c)

favorire l'attività economica;

d)

diversificare e migliorare la qualità della vita nelle zone costiere e interne;

e)

integrare le attività di acquacoltura nella pianificazione dello spazio marittimo, costiero e delle zone interne.

2.   Gli Stati membri definiscono un piano strategico nazionale pluriennale per lo sviluppo delle attività di acquacoltura sul loro territorio entro 30 juin 2014

3.   Il piano strategico nazionale pluriennale include gli obiettivi degli Stati membri e le misure e le tempistiche richieste per realizzarli.

4.   I piani strategici nazionali pluriennali intendono in particolare realizzare le seguenti finalità:

a)

semplificazione amministrativa, in particolare per quanto riguarda valutazioni e studi d'impatto e licenze;

b)

ragionevole certezza per gli operatori del settore dell'acquacoltura per quanto riguarda l'accesso alle acque e al territorio;

c)

fissazione di indicatori di sostenibilità ambientale, economica e sociale;

d)

valutazione di altri possibili effetti transfrontalieri, specialmente sulle risorse biologiche marine e sugli ecosistemi marini negli Stati membri limitrofi;

e)

creazione di sinergie tra i programmi di ricerca nazionali e collaborazione tra il settore e la comunità scientifica;

f)

promozione del vantaggio competitivo di alimenti sostenibili e di qualità elevata;

g)

promozione delle pratiche e della ricerca relative all'acquacoltura per accentuare gli effetti positivi sull'ambiente e sulle risorse alieutiche e ridurre gli impatti negativi, anche tramite una minore pressione sugli stock ittici usati per la produzione di alimenti ed un uso più efficiente delle risorse.

5.   Gli Stati membri provvedono allo scambio di informazioni e buone pratiche tramite un metodo aperto di coordinamento delle misure nazionali contenute nei piani strategici nazionali pluriennali.

6.   La Commissione incoraggia lo scambio d'informazioni e di migliori prassi tra gli Stati membri ed agevola il coordinamento delle misure nazionali previste nei piani strategici nazionali pluriennali.

PARTE VIII

ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI

Articolo 35

Obiettivi

1.   È istituita un'organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (organizzazione comune dei mercati) al fine di:

a)

contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti all'articolo 2 e in particolare allo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine vive;

b)

consentire al settore della pesca e dell'acquacoltura di applicare la PCP al livello adeguato;

c)

rafforzare la competitività del settore della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione, in particolare per quanto riguarda i produttori;

d)

migliorare la trasparenza e la stabilità dei mercati, in particolare per quanto riguarda le conoscenze economiche e la comprensione dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione lungo la catena di approvvigionamento, garantire un maggior equilibrio nella distribuzione del valore aggiunto lungo la catena di approvvigionamento del settore, nonché rafforzare l'informazione e la consapevolezza dei consumatori attraverso comunicazioni e un'etichettatura che forniscano informazioni comprensibili;

e)

contribuire a garantire condizioni di parità per tutti i prodotti commercializzati nell'Unione promuovendo uno sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche;

f)

contribuire a garantire ai consumatori un'offerta di prodotti della pesca e dell'acquacoltura diversificata;

g)

fornire al consumatore informazioni verificabili e precise sull'origine del prodotto e sul suo modo di produzione, in particolare tramite la marchiatura e l'etichettatura.

2.   L'organizzazione comune dei mercati si applica ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (24) che sono commercializzati nell'Unione.

3.   L'organizzazione comune dei mercati comprende in particolare:

a)

l'organizzazione del settore, incluse misure di stabilizzazione dei mercati;

b)

piani di produzione e commercializzazione delle organizzazioni di produttori del settore della pesca e dell'acquacoltura;

c)

norme comuni di commercializzazione;

d)

informazione dei consumatori.

PARTE IX

CONTROLLO ED ESECUZIONE

Articolo 36

Obiettivi

1.   Il rispetto delle norme della PCP è garantito grazie a un efficace regime unionale di controllo della pesca che prevede fra l'altro la lotta contro la pesca INN.

2.   Il controllo e l'esecuzione relativi alla PCP comprendono e si basano in particolare su quanto segue:

a)

un approccio globale, integrato e comune;

b)

la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri, la Commissione e l'Agenzia;

c)

il rapporto costo-efficacia e la proporzionalità;

d)

l'uso di tecnologie di controllo efficienti al fine di garantire la disponibilità e la qualità dei dati relativi alla pesca;

e)

un contesto unionale di controllo, ispezione ed esecuzione;

f)

una strategia basata sul rischio e incentrata su controlli incrociati sistematici e automatizzati di tutti i dati pertinenti disponibili;

g)

la diffusione di una cultura del rispetto delle norme e della collaborazione fra tutti gli operatori e i pescatori.

L'Unione adotta misure adeguate nei confronti dei paesi terzi che consentono la pesca non sostenibile.

3.   Gli Stati membri adottano misure adeguate per assicurare il controllo, l’ispezione e l’esecuzione delle attività esercitate nell’ambito della PCP, ivi inclusa l'introduzione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 37

Gruppo di esperti incaricato del rispetto delle norme

1.   La Commissione istituisce un gruppo di esperti incaricato del rispetto delle norme affinché valuti, faciliti e rafforzi l'attuazione e il rispetto degli obblighi previsti dal regime unionale di controllo della pesca.

2.   Il gruppo di esperti incaricato del rispetto delle norme è composto da rappresentanti della Commissione e degli Stati membri. La Commissione può invitare il Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo, ad inviare esperti per partecipare alle riunioni del gruppo di esperti. L'Agenzia può assistere in qualità di osservatore alle riunioni del gruppo di esperti.

3.   Il gruppo di esperti provvede in particolare a:

a)

esaminare periodicamente le questioni inerenti al rispetto e all'attuazione nell'ambito del regime unionale di controllo della pesca e individuare eventuali difficoltà di interesse comune nell'attuazione delle norme della PCP;

b)

formulare pareri in merito all'attuazione delle norme della PCP, anche per quanto riguarda la definizione delle priorità in termini di sostegno finanziario dell'Unione; e

c)

scambiare informazioni sulle attività di controllo e ispezione, compresa la lotta contro le attività di pesca INN.

4.   Il gruppo di esperti tiene il Parlamento europeo e il Consiglio periodicamente ed esaurientemente informati sulle attività in materia di rispetto delle norme di cui al paragrafo 3.

Articolo 38

Progetti pilota sulle nuove tecnologie di controllo e sui nuovi sistemi per la gestione dei dati

La Commissione e gli Stati membri possono condurre progetti pilota sulle nuove tecnologie di controllo e sui nuovi sistemi per la gestione dei dati.

Articolo 39

Contributo ai costi di controllo, ispezione, esecuzione e raccolta dei dati

Gli Stati membri possono chiedere ai loro operatori di contribuire in misura proporzionale ai costi operativi di attuazione del regime unionale di controllo della pesca e della raccolta dei dati.

PARTE X

STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 40

Obiettivi

L'Unione può concedere un sostegno finanziario per contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti all'articolo 2.

Articolo 41

Condizioni per la concessione di un sostegno finanziario agli Stati membri

1.   Sulla base delle condizioni da specificare negli atti giuridici dell'Unione applicabili, l'Unione concede un sostegno finanziario agli Stati membri a condizione che essi rispettino le norme della PCP.

2.   Il mancato rispetto da parte degli Stati membri delle norme delle PCP può comportare l'interruzione o la sospensione dei pagamenti ovvero l'applicazione di una rettifica finanziaria al sostegno finanziario erogato dall'Unione nell'ambito della PCP. Tali misure sono proporzionate alla natura, alla gravità, alla durata e alla ripetizione dell'inadempienza.

Articolo 42

Condizioni per la concessione di un sostegno finanziario agli operatori

1.   Sulla base delle condizioni da specificare negli atti giuridici dell'Unione applicabili, l'Unione concede un sostegno finanziario agli operatori a condizione che essi rispettino le norme della PCP.

2.   Sulla base di norme specifiche da adottare, le violazioni gravi delle norme della PCP da parte degli operatori danno luogo a divieti temporanei o permanenti di accesso al sostegno finanziario dell'Unione e/o all'applicazione di riduzioni finanziarie. Tali misure, adottate dallo Stato membro, sono dissuasive, effettive e sono proporzionate alla natura, alla gravità, alla durata e alla ripetizione delle violazioni gravi.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno finanziario dell'Unione sia concesso solo a condizione che l'operatore interessato non sia stato oggetto di sanzioni per violazioni gravi nel periodo di un anno precedente alla data di domanda del sostegno.

PARTE XI

CONSIGLI CONSULTIVI

Articolo 43

Istituzione di consigli consultivi

1.   Sono istituiti consigli consultivi per ciascuna zona geografica o ciascun ambito di competenza di cui all'allegato III, al fine di promuovere una rappresentazione equilibrata di tutte le parti interessate, in conformità dell'articolo 45, paragrafo 1, nonché di contribuire al conseguimento degli obiettivi fissati all'articolo 2.

2.   In particolare sono istituiti, in conformità dell'allegato III, i seguenti nuovi consigli consultivi:

a)

un consiglio consultivo per le regioni ultraperiferiche, suddiviso in tre sezioni corrispondenti ai seguenti bacini marittimi: Atlantico occidentale, Atlantico orientale e Oceano indiano;

b)

un consiglio consultivo per l'acquacoltura;

c)

un consiglio consultivo per i mercati;

d)

un consiglio consultivo per il Mar Nero.

3.   Ciascun consiglio consultivo stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 44

Compiti dei consigli consultivi

1.   Nell'applicare il presente regolamento la Commissione consulta, ove opportuno, i consigli consultivi.

2.   I consigli consultivi possono:

a)

trasmettere alla Commissione e allo Stato membro interessato raccomandazioni e suggerimenti su questioni concernenti la gestione della pesca e gli aspetti socioeconomici e relativi alla conservazione della pesca e dell'acquacoltura. In particolare, i consigli consultivi possono trasmettere raccomandazioni su come semplificare le norme in materia di gestione della pesca;

b)

informare la Commissione e gli Stati membri in merito ai problemi connessi alla gestione e agli aspetti socioeconomici e relativi alla conservazione della pesca e, se del caso, dell'acquacoltura nelle zone geografiche o negli ambiti di loro competenza e proporre soluzioni per superare tali problemi;

c)

contribuire, in stretta collaborazione con esperti scientifici, alla raccolta, fornitura e analisi dei dati necessari per lo sviluppo di misure di conservazione.

Se una questione interessa due o più consigli consultivi, questi ultimi coordinano le loro posizioni al fine di adottare raccomandazioni comuni sulla questione di cui trattasi.

3.   I consigli consultivi sono consultati in merito alle raccomandazioni comuni a norma dell'articolo 18. Tali consigli possono essere inoltre consultati dalla Commissione e dagli Stati membri anche in merito ad altre misure. Si tiene conto del loro parere. Tali consultazioni fanno salva la facoltà di consultare il CSTEP o altri organismi scientifici. I pareri dei consigli consultivi possono essere trasmessi a tutti gli Stati membri interessati e alla Commissione.

4.   La Commissione e, ove del caso, lo Stato membro interessato, rispondono entro due mesi a ogni raccomandazione, suggerimento o informazione ricevuti a norma del paragrafo 1. Qualora le misure definitive adottate divergano dai pareri, dalle raccomandazioni e dai suggerimenti dei consigli consultivi ricevuti a norma del paragrafo 1, la Commissione o lo Stato membro interessato fornisce spiegazioni dettagliate sui motivi della divergenza.

Articolo 45

Composizione, funzionamento e finanziamento dei consigli consultivi

1.   I consigli consultivi sono composti da:

a)

organizzazioni che rappresentano gli operatori del settore della pesca e, ove pertinente, dell'acquicoltura e rappresentanti dei settori della trasformazione e della commercializzazione;

b)

altri gruppi di interesse su cui incide la PCP, ad esempio organizzazioni ambientaliste e associazioni di consumatori.

2.   Ciascun consiglio consultivo è composto da un'assemblea generale e da un comitato esecutivo compresa, ove appropriato, l'istituzione di un segretariato e di gruppi di lavoro per trattare le questioni di cooperazione regionale ai sensi dell'articolo 18, e adotta le misure necessarie per provvedere al suo funzionamento.

3.   I consigli consultivi funzionano e ricevono finanziamenti secondo quanto stabilito all'allegato III.

4.   La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 46 con riguardo ai particolari del funzionamento dei consigli consultivi.

PARTE XII

DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Articolo 46

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 11, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafi 2, 3, 6 e 7 e all'articolo 45, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 29 dicembre 2013. La Commissione redige una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si opponga a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 11, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafi 2, 3, 6 e 7 e all'articolo 45, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Essa prende effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'articolo 15, paragrafi 2, 3, 6 e 7 e dell'articolo 45, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 47

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato per la pesca e l'acquacoltura. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere su un progetto di atto di esecuzione da adottare a norma dell'articolo 23, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con l'articolo 5 del medesimo regolamento.

PARTE XIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 48

Abrogazioni e modifiche

1.   Il regolamento (CE) n. 2371/2002 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

2.   La decisione 2004/585/CE è abrogata con effetto a decorrere dall'entrata in vigore delle norme adottate conformemente all'articolo 45, paragrafo 4 del presente regolamento.

3.   L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio (25) è soppresso.

4.   Il regolamento (CE) n. 639/2004 del Consiglio (26) è abrogato.

5.   All'articolo 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009 è inserito il paragrafo seguente:

"3 bis.   In deroga ai paragrafi 2 e 3, non si applica alcun fattore moltiplicatore alle catture soggette all'obbligo di sbarcare conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (27), a condizione che la misura dell'attività di pesca eccessiva in relazione agli sbarchi consentiti non superi il 10 %.

Articolo 49

Revisione

La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito al funzionamento della PCP entro il 31 dicembre 2022.

Articolo 50

Relazione annuale

La Commissione riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai progressi realizzati nell'attuazione del rendimento massimo sostenibile ed alla situazione degli stock ittici, quanto prima dopo l'adozione del regolamento annuale del Consiglio che stabilisce le possibilità di pesca concesse nelle acque unionali e, in determinate acque non unionali, per i pescherecci unionali.

Articolo 51

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, l'11 dicembre 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  GU C 181 del 21.6.2012, pag. 183.

(2)  GU C 225 del 27.7.2012, pag. 20.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 6 febbraio 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 17 ottobre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 9 dicembre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(4)  Regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59).

(5)  Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e accordo sull'attuazione della parte XI della convenzione (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 3).

(6)  Decisione 98/392/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e dell'accordo del 28 luglio 1994 relativo all'attuazione della parte XI della convenzione (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1).

(7)  Decisione 98/414/CE del Consiglio, dell'8 giugno 1998, relativa alla ratifica, da parte della Comunità europea, dell'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (GU L 189 del 3.7.1998, pag. 14)

(8)  Accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (GU L 189 del 3.7.1998, pag. 16).

(9)  Decisione 96/428/CE del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativa all'accettazione della Comunità all'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare (GU L 177 del 16.7.1996, pag. 24).

(10)  Accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare (GU L 177 del 16.7.1996, pag. 26).

(11)  Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

(12)  Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

(13)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

(14)  Risoluzione del Consiglio, del 3 novembre 1976, concernente taluni aspetti esterni dell'istituzione nella Comunità, a decorrere dal 1o gennaio 1977, di una zona di pesca che si estende fino a 200 miglia (GU C 105 del 7.5.1981, pag. 1).

(15)  Decisione 2005/629/CE della Commissione del 26 agosto 2005 che istituisce un comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (GU L 225, 31.8.2005, pag. 18).

(16)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(17)  Decisione 2004/585/CE del Consiglio, del 19 luglio 2004, relativa all'istituzione di consigli consultivi regionali nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 256 del 3.8.2004, pag. 17).

(18)  Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11).

(19)  Regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, che definisce le caratteristiche dei pescherecci (GU L 274 del 25.9.1986, pag. 1).

(20)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(21)  Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

(22)  Le zone CIEM (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare) sono definite nel regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-orientale (rifusione) (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).

(23)  Le zone COPACE (Atlantico centro-orientale o 34 zone di pesca principali della FAO) sono definite nel regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (GU L GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1).

(24)  Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

(25)  Regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie che modifica il regolamento (CE) n. 2847/93 e che abroga i regolamenti (CE) n. 685/95 e (CE) n. 2027/95 (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1).

(26)  Regolamento (CE) n. 639/2004 del Consiglio, del 30 marzo 2004, relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche della Comunità (GU L 102 del 7.4.2004, pag. 9).

(27)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio e la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 23)".


ALLEGATO I

ACCESSO ALLE ACQUE COSTIERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 2

1.   Acque costiere del regno unito

A.   ACCESSO PER LA FRANCIA

Zona geografica

Specie

Volume o caratteristiche particolari

Costa del Regno Unito (6-12 miglia nautiche)

 

 

1.

Berwick-upon-Tweed east

Coquet Island east

Aringa

Illimitato

2.

Flamborough Head east

Spurn Head east

Aringa

Illimitato

3.

Lowestoft east

Lyme Regis south

Tutte le specie

Illimitato

4.

Lyme Regis south

Eddystone south

Demersali

Illimitato

5.

Eddystone south

Longships south-west

Demersali

Illimitato

Pettinidi

Illimitato

Astici

Illimitato

Aragoste

Illimitato

6.

Longships south-west

Hartland Point north-west

Demersali

Illimitato

Aragoste

Illimitato

Astici

Illimitato

7.

Da Hartland Point fino ad una linea tracciata dal nord di Lundy Island

Demersali

Illimitato

8.

Da una linea tracciata da Lundy Island verso ovest fino a Cardigan Harbour

Tutte le specie

Illimitato

9.

Point Lynas North

Morecambe Light Vessel east

Tutte le specie

Illimitato

10.

County Down

Demersali

Illimitato

11.

New Island north-east

Sanda Island south-west

Tutte le specie

Illimitato

12.

Port Stewart north

Barra Head west

Tutte le specie

Illimitato

13.

Latitudine 57° 40' N

Butt of Lewis west

Tutte le specie, crostacei e molluschi esclusi

Illimitato

14.

St Kilda, Flannan Islands

Tutte le specie

Illimitato

15.

Ad ovest della linea che unisce il faro di Butt of Lewis al punto 59° 30' N-5° 45' O

Tutte le specie

Illimitato


B.   ACCESSO PER L'IRLANDA

Zona geografica

Specie

Volume o caratteristiche particolari

Costa del Regno Unito (6-12 miglia nautiche)

 

 

1.

Point Lynas north

Mull of Galloway south

Demersali

Illimitato

Scampi

Illimitato

2.

Mull of Oa west

Barra Head west

Demersali

Illimitato

Scampi

Illimitato


C.   ACCESSO PER LA GERMANIA

Zona geografica

Specie

Volume o caratteristiche particolari

Costa del Regno Unito (6-12 miglia nautiche)

 

 

1.

Ad est delle Shetland e Fair Isle entro le linee tracciate verso sud-est dal faro di Sumbrugh Head, verso nord-est dal faro di Skroo e verso sud-ovest dal faro di Skadan

Aringa

Illimitato

2.

Berwick-upon-Tweed east, Whitby High lighthouse east

Aringa

Illimitato

3.

North Foreland lighthouse east, Dungeness new lighthouse south

Aringa

Illimitato

4.

Zona intorno a St Kilda

Aringa

Illimitato

Sgombro

Illimitato

5.

Butt of Lewis lighthouse west fino alla linea che congiunge il faro di Butt of Lewis col punto 59° 30' N-5° 45' O

Aringa

Illimitato

6.

Zona intorno a Nord Rona e a Sulisker (Sulasgeir)

Aringa

Illimitato


D.   ACCESSO PER I PAESI BASSI

Zona geografica

Specie

Volume o caratteristiche particolari

Costa del Regno Unito (da 6 a 12 miglia nautiche)

 

 

1.

Ad est delle Shetland e Fair Isle entro le linee tracciate verso sud-est dal faro di Sumburgh Head, verso nord-est dal faro di Skroo e verso sud-ovest dal faro di Skadan

Aringa

Illimitato

2.

Berwick upon Tweed east, Flamborough Head east

Aringa

Illimitato

3.

North Foreland east, Dungeness new lighthouse south

Aringa

Illimitato


E.   ACCESSO PER IL BELGIO

Zona geografica

Specie

Volume o caratteristiche particolari

Costa del Regno Unito (da 6 a 12 miglia nautiche)

 

 

1.

Berwick upon Tweed east

Coquet Island east

Aringa

Illimitato

2.

Cromer north

North Foreland east

Demersali

Illimitato

3.

North Foreland east

Dungeness new lighthouse south

Demersali

Illimitato

Aringa

Illimitato

4.

Dungeness new lighthouse south, Selsey Bill south

Demersali

Illimitato

5.

Straight Point south-east, South Bishop north-west

Demersali

Illimitato

2.   Acque costiere dell'irlanda

A.   ACCESSO PER LA FRANCIA

Zona geografica

Specie

Volume o caratteristiche particolari

Costa dell'Irlanda (6-12 miglia nautiche)

 

 

1.

Erris Head north-west

Sybil Point west

Demersali

Illimitato

Scampi

Illimitato

2.

Mizen Head south

Stags south

Demersali

Illimitato

Scampi

Illimitato

Sgombro

Illimitato

3.

Stags south

Cork south

Demersali

Illimitato

Scampi

Illimitato

Sgombro

Illimitato

Aringa

Illimitato

4.

Cork south, Carnsore Point south

Tutte le specie

Illimitato

5.

Carnsore Point south, Haulbowline south-east

Tutte le specie, crostacei e molluschi esclusi

Illimitato


B.   ACCESSO PER IL REGNO UNITO

Zona geografica

Specie

Volume o caratteristiche particolari

Costa dell'Irlanda (6-12 miglia nautiche)

 

 

1.

Mine Head south

Hook Point

Demersali

Illimitato

Aringa

Illimitato

Sgombro

Illimitato

2.

Hook Point

Carlingford Lough

Demersali

Illimitato

Aringa

Illimitato

Sgombro

Illimitato

Scampi

Illimitato

Pettinidi

Illimitato


C.   ACCESSO PER I PAESI BASSI

Zona geografica

Specie

Volume o caratteristiche particolari

Costa dell'Irlanda (6-12 miglia nautiche)

 

 

1.

Stags south

Carnsore Point south

Aringa

Illimitato

Sgombro

Illimitato


D.   ACCESSO PER LA GERMANIA

Zona geografica

Specie

Volume o caratteristiche particolari

Costa dell'Irlanda (6-12 miglia nautiche)

 

 

1.

Old Head of Kinsale south

Carnsore Point south

Aringa

Illimitato

2.

Cork south

Carnsore Point south

Sgombro

Illimitato


E.   ACCESSO PER IL BELGIO

Zona geografica

Specie

Volume o caratteristiche particolari

Costa dell'Irlanda (6-12 miglia nautiche)

 

 

1.

Cork south

Carnsore Point south

Demersali

Illimitato

2.

Wicklow Head east

Carlingford Lough south-east

Demersali

Illimitato

3.   Acque costiere del belgio

Zona geografica

Stato membro

Specie

Volume o caratteristiche particolari

3-12 miglia nautiche

Paesi Bassi

Tutte le specie

Illimitato

 

Francia

Aringa

Illimitato

4.   Acque costiere della danimarca

Zona geografica

Stato membro

Specie

Volume o caratteristiche particolari

Costa del Mare del Nord (Frontiera Danimarca/Germania fino ad Hanstholm) (6-12 miglia nautiche)

 

 

 

 

 

Frontiera Danimarca/Germania fino a Blåvands Huk

Germania

Pesce piatto

Illimitato

Gamberi e gamberetti

Illimitato

Paesi Bassi

Pesce piatto

Illimitato

Pesce tondo

Illimitato

Blåvands Huk fino a Bovbjerk

Belgio

Merluzzo bianco

Illimitato solo dal 1o giugno al 31 luglio

Eglefino

Illimitato solo dal 1o giugno al 31 luglio

Germania

Pesce piatto

Illimitato

Paesi Bassi

Passera di mare

Illimitato

Sogliola

Illimitato

Thyborøn fino a Hanstholm

Belgio

Merlano

Illimitato solo dal 1o giugno al 31 luglio

Passera di mare

Illimitato solo dal 1o giugno al 31 luglio

Germania

Pesce piatto

Illimitato

Spratto

Illimitato

Merluzzo bianco

Illimitato

Merluzzo carbonaro

Illimitato

Eglefino

Illimitato

Sgombro

Illimitato

Aringa

Illimitato

Merlano

Illimitato

Paesi Bassi

Merluzzo bianco

Illimitato

Passera di mare

Illimitato

Sogliola

Illimitato

Skagerrak

(Hanstholm fino a Skagen)

(4-12 miglia nautiche)

Belgio

Passera di mare

Illimitato solo dal 1o giugno al 31 luglio

Germania

Pesce piatto

Illimitato

Spratto

Illimitato

Merluzzo bianco

Illimitato

Merluzzo carbonaro

Illimitato

Eglefino

Illimitato

Sgombro

Illimitato

Aringa

Illimitato

Merlano

Illimitato

Paesi Bassi

Merluzzo bianco

Illimitato

Passera di mare

Illimitato

Sogliola

Illimitato

Kattegat (3-12 miglia)

Germania

Merluzzo bianco

Illimitato

Pesce piatto

Illimitato

Scampi

Illimitato

Aringa

Illimitato

Nord dello Zeeland al parallelo della latitudine che passa per il faro Forsnæs

Germania

Spratto

Illimitato

Mar Baltico

(inclusi Belts, Sound, Bornholm)

(3-12 miglia nautiche)

Germania

Pesce piatto

Illimitato

Merluzzo bianco

Illimitato

Aringa

Illimitato

Spratto

Illimitato

Anguilla

Illimitato

Salmone

Illimitato

Merlano

Illimitato

Sgombro

Illimitato

Skagerrak

(4-12 miglia)

Svezia

Tutte le specie

Illimitato

Kattegat

(3 -12 miglia (1))

Svezia

Tutte le specie

Illimitato

Mar Baltico

(3-12 miglia)

Svezia

Tutte le specie

Illimitato

5.   Acque costiere della germania

Zona geografica

Stato membro

Specie

Volume o caratteristiche particolari

Costa del Mare del Nord

(3-12 miglia nautiche)

tutta la costa

Danimarca

Demersali

Illimitato

Spratto

Illimitato

Cicerello

Illimitato

Paesi Bassi

Demersali

Illimitato

Gamberi e gamberetti

Illimitato

Frontiera Danimarca/Germania fino alla punta nord di Amrum a 54° 43' N

Danimarca

Gamberi e gamberetti

Illimitato

Zona intorno a Helgoland

Regno Unito

Merluzzo bianco

Illimitato

Passera di mare

Illimitato

Costa del Mar Baltico

(3-12 miglia)

Danimarca

Merluzzo bianco

Illimitato

Passera di mare

Illimitato

Aringa

Illimitato

Spratto

Illimitato

Anguilla

Illimitato

Merlano

Illimitato

Sgombro

Illimitato

6.   Acque costiere della francia e dei dipartimenti d'oltremare

Zona geografica

Stato membro

Specie

Volume o caratteristiche particolari

Costa dell'Atlantico nordorientale

(6-12 miglia nautiche)

 

 

 

Frontiera Belgio/Francia ad est del dipartimento della Manica (Estuario della Vire-Grandcamp les Bains 49° 23' 30" N-1° 2' O direzione nord-nord-est)

Belgio

Demersali

Illimitato

Pettinidi

Illimitato

Paesi Bassi

Tutte le specie

Illimitato

Dunkerque (2° 20' E) fino a Cap d'Antifer (0° 10' E)

Germania

Aringa

Illimitato solo dal 1o ottobre al 31 dicembre

Frontiera Belgio/Francia fino a Cap d'Alprech ovest

(50° 42' 30" N — 1° 33' 30" E)

Regno Unito

Aringa

Illimitato

Costa atlantica (6-12 miglia nautiche)

 

 

 

Frontiera Spagna/Francia fino a 46° 08' N

Spagna

Acciughe

Pesca specializzata, illimitato, solo dal 1o marzo al 30 giugno

Pesca con esca viva, solo dal 1o luglio al 31 ottobre

Sardine

Illimitato, solo dal 1o gennaio al 28 febbraio e dal 1o luglio al 31 dicembre

Inoltre, le attività concernenti le specie sopra indicate sono esercitate in conformità e nei limiti delle attività praticate nel corso del 1984

Costa mediterranea

(6-12 miglia nautiche)

 

 

 

Frontiera Spagna/Capo Leucate

Spagna

Tutte le specie

Illimitato

7.   Acque costiere della spagna

Zona geografica

Stato membro

Specie

Volume o caratteristiche particolari

Costa atlantica (6-12 miglia nautiche)

 

 

 

Frontiera Francia/Spagna fino al faro del Cap Mayor (3° 47' O)

Francia

Pelagiche

Illimitato, in conformità e nei limiti delle attività praticate nel corso del 1984

Costa mediterranea

(6-12 miglia nautiche)

 

 

 

Frontiera Francia/Capo Creus

Francia

Tutte le specie

Illimitato

8.   Acque costiere della croazia  (2)

Zona geografica

Stato membro

Specie

Volume o caratteristiche particolari

12 miglia limitate al tratto di mare sotto la sovranità della Croazia situato a nord del parallelo di latitudine nord 45o 10' lungo la costa occidentale dell'Istria, dal limite esterno delle acque territoriali della Croazia, dove detto parallelo tocca la costa occidentale dell'Istria (capo Grgatov rt Funtana)

Slovenia

Specie demersali e piccole specie pelagiche, comprese la sardina e l'acciuga

100 tonnellate per un numero massimo di 25 pescherecci tra cui 5 pescherecci dotati di reti a strascico

9.   Acque costiere dei paesi bassi

Zona geografica

Stato membro

Specie

Volume o caratteristiche particolari

(3-12 miglia nautiche), tutta la costa

Belgio

Tutte le specie

Illimitato

Danimarca

Demersali

Illimitato

Spratto

Illimitato

Cicerello

Illimitato

Suro

Illimitato

Germania

Merluzzo bianco

Illimitato

Gamberi e gamberetti

Illimitato

(6-12 miglia nautiche), tutta la costa

Francia

Tutte le specie

Illimitato

Punta sud di Texel, ovest fino alla frontiera Paesi Bassi/Germania

Regno Unito

Demersali

Illimitato

10.   Acque costiere della slovenia  (3)

Zona geografica

Stato membro

Specie

Volume o caratteristiche particolari

12 miglia limitate al tratto di mare sotto la sovranità della Croazia situato a nord del parallelo di latitudine nord 45o 10' lungo la costa occidentale dell'Istria, dal limite esterno delle acque territoriali della Croazia, dove detto parallelo tocca la costa occidentale dell'Istria (capo Grgatov rt Funtana)

Croazia

Specie demersali e piccole specie pelagiche, comprese la sardina e l'acciuga

100 tonnellate per un numero massimo di 25 pescherecci tra cui 5 pescherecci dotati di reti a strascico

11.   Acque costiere della finlandia

Zona geografica

Stato membro

Specie

Volume o caratteristiche particolari

Mar Baltico (4-12 miglia) (4)

Svezia

Tutte le specie

Illimitato

12.   Acque costiere della svezia

Zona geografica

Stato membro

Specie

Volume o caratteristiche particolari

Skagerrak (4-12 miglia nautiche)

Danimarca

Tutte le specie

Illimitato

Kattegat (3 - 12 miglia) (5)

Danimarca

Tutte le specie

Illimitato

Mar Baltico (4-12 miglia)

Danimarca

Tutte le specie

Illimitato

Finlandia

Tutte le specie

Illimitato


(1)  Misurate dalla linea costiera.

(2)  Il regime summenzionato si applica a decorrere dalla piena attuazione del lodo arbitrale derivante dall'accordo arbitrale tra il governo della Repubblica di Slovenia e il governo della Repubblica di Croazia firmato a Stoccolma il 4 novembre 2009.

(3)  Il regime summenzionato si applica a decorrere dalla piena attuazione del lodo arbitrale derivante dall'accordo arbitrale tra il governo della Repubblica di Slovenia e il governo della Repubblica di Croazia firmato a Stoccolma il 4 novembre 2009.

(4)  3-12 miglia intorno alle isole Bogskär.

(5)  Misurate dalla linea costiera.


ALLEGATO II

LIMITI DI CAPACITÀ DI PESCA

Limiti di capacità

Stato membro

GT

kW

Belgio

18 962

51 586

Bulgaria

7 250

62 708

Danimarca

88 762

313 333

Germania

71 117

167 078

Estonia

21 677

52 566

Irlanda

77 568

210 083

Grecia

84 123

469 061

Spagna (comprese le regioni ultraperiferiche)

423 550

964 826

Francia (comprese le regioni ultraperiferiche)

214 282

1 166 328

Croazia

53 452

426 064

Italia

173 506

1 070 028

Cipro

11 021

47 803

Lettonia

46 418

58 496

Lituania

73 489

73 516

Malta

14 965

95 776

Paesi Bassi

166 859

350 736

Polonia

38 270

90 650

Portogallo (comprese le regioni ultraperiferiche)

114 549

386 539

Romania

1 908

6 356

Slovenia

675

8 867

Finlandia

18 066

181 717

Svezia

43 386

210 829

Regno Unito

231 106

909 141


Limiti di capacità

Regioni ultraperiferiche dell’Unione

GT

kW

Spagna

Isole Canarie: L (1)< 12 m. Acque unionali

2 617

20 863

Isole Canarie: L> 12 m. Acque unionali

3 059

10 364

Isole Canarie: L > 12 m. Acque internazionali e di paesi terzi

28 823

45 593

Francia

Isola della Riunione: specie demersali e pelagiche. L < 12 m

1 050

19 320

Isola della Riunione: specie pelagiche. L > 12 m.

10 002

31 465

Guyana francese: specie demersali e pelagiche. L < 12 m

903

11 644

Guyana francese: pescherecci per gamberi

7 560

19 726

Guyana francese: specie pelagiche. Pescherecci d'altura

3 500

5 000

Martinica: specie demersali e pelagiche. L < 12 m

5 409

142 116

Martinica: specie pelagiche. L > 12 m.

1 046

3 294

Guadalupa: specie demersali e pelagiche. L < 12 m

6 188

162 590

Guadalupa: specie pelagiche. L > 12 m.

500

1 750

Portogallo

Madera: specie demersali. L < 12 m

604

3 969

Madera: specie demersali e pelagiche. L > 12 m.

4 114

12 734

Madera: specie pelagiche L > 12 m

181

777

Azzorre: specie demersali. L < 12 m

2 617

29 870

Azzorre: specie demersali e pelagiche. L > 12 m.

12 979

25 721


(1)  "L" significa lunghezza fuoritutto di una nave.


ALLEGATO III

CONSIGLI CONSULTIVI

1.   Nome e zona di competenza dei consigli consultivi

Nome

Zone di competenza

Mar Baltico

Zone CIEM IIIb, IIIc e IIId

Mar Nero

Sottozona geografica della CGPM quale definita nella risoluzione CGPM/33/2009/2

Mar Mediterraneo

Acque marittime del Mediterraneo ad est del meridiano 5°36′ di longitudine ovest

Mare del Nord

Zone CIEM IV e IIIa

Acque nordoccidentali

Zone CIEM V (eccetto la zona Va e solo le acque UE della zona Vb), VI e VII

Acque sudoccidentali

Zone CIEM VIII, IX e X (acque intorno alle Azzorre) e zone COPACE 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0 (acque intorno a Madera e alle isole Canarie)

Regioni ultraperiferiche

Acque unionali intorno alle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349, primo comma, del trattato suddivise in tre bacini marittimi: Atlantico occidentale, Atlantico orientale e Oceano indiano

Stock pelagici (melù, sgombri, suri, aringhe e pesci tamburo)

Tutte le zone geografiche escluso il Mar Baltico e il Mar Mediterraneo

Flotta d'alto mare/oceanica

Tutte le acque non appartenenti all'Unione

Acquacoltura

Acquacoltura quale definita all'articolo 5

Mercati

Tutti i settori di mercato

2.   Funzionamento e finanziamento dei comitati consultivi

a)

Nell'assemblea generale e nel comitato esecutivo, il 60 % dei seggi è attribuito a rappresentanti dei pescatori ed a operatori del consiglio consultivo per l'acquacoltura e del settore dell'acquacoltura, nonché a rappresentanti dei settori della trasformazione e della commercializzazione, e il 40 % a rappresentanti degli altri gruppi di interesse su cui incide la PCP, ad esempio organizzazioni ambientali e associazioni di consumatori.

b)

Salvo per il consiglio consultivo per l'acquacoltura e per il consiglio consultivo per i mercati, il comitato esecutivo comprende almeno un rappresentante del sottosettore delle catture di ciascuno Stato membro interessato.

c)

Le raccomandazioni sono adottate dai membri del comitato esecutivo, per quanto possibile, per consenso. Se non è possibile raggiungere un consenso, nelle raccomandazioni adottate dalla maggioranza dei membri presenti e votanti è fatta menzione dei pareri dissenzienti espressi.

d)

Ogni consiglio consultivo nomina per consenso un presidente. Il presidente agisce in modo imparziale.

e)

Ciascun consiglio consultivo adotta le misure necessarie a garantire la trasparenza e il rispetto di tutte le opinioni espresse.

f)

Le raccomandazioni adottate dal comitato esecutivo sono messe immediatamente a disposizione dell'assemblea generale, della Commissione, degli Stati membri interessati nonché del pubblico che ne abbia fatto richiesta.

g)

Le riunioni dell'assemblea generale sono pubbliche. Le riunioni del comitato esecutivo sono pubbliche a meno che la maggioranza del comitato esecutivo non decida eccezionalmente altrimenti.

h)

Le organizzazioni europee e nazionali rappresentanti il settore della pesca e altri gruppi di interesse possono fare proposte agli Stati membri interessati riguardo ai membri. Questi ultimi si mettono d'accordo per quanto riguarda i membri dell'assemblea generale.

i)

Possono partecipare in qualità di osservatori attivi alle riunioni dei consigli consultivi i rappresentanti delle amministrazioni nazionali e regionali che hanno interessi in materia di pesca nella zona interessata e i ricercatori degli istituti scientifici e di ricerca nel settore della pesca degli Stati membri e quelli delle istituzioni scientifiche internazionali che forniscono consulenza alla Commissione. Possono altresì essere invitati altri scienziati qualificati.

j)

Rappresentanti del Parlamento europeo e della Commissione possono partecipare come osservatori attivi alle riunioni dei consigli consultivi.

k)

Quando sono discusse questioni che li riguardano, i rappresentanti del settore della pesca e di altri gruppi di interesse dei paesi terzi, tra cui i rappresentanti di ORGP, che hanno interessi in materia di pesca nella zona o nelle attività di pesca di competenza di un consiglio consultivo possono essere invitati a partecipare in qualità di osservatori attivi.

l)

I consigli consultivi possono chiedere un sostegno finanziario dell'Unione in quanto organismi che perseguono uno scopo d'interesse generale europeo.

m)

La Commissione stipula con ciascun consiglio consultivo una convenzione di sovvenzione per contribuire alle relative spese di funzionamento, comprese le spese di traduzione e interpretazione.

n)

La Commissione può svolgere tutte le verifiche che consideri necessarie per assicurare il rispetto dei compiti assegnati ai consigli consultivi.

o)

Ogni consiglio consultivo trasmette annualmente il proprio bilancio e una relazione sulle sue attività alla Commissione e agli Stati membri interessati.

p)

La Commissione o la Corte dei conti possono in qualsiasi momento organizzare una revisione contabile che sarà effettuata da un organismo esterno di loro scelta oppure dai loro stessi servizi.

q)

Ogni consiglio consultivo nomina un revisore contabile certificato per il periodo durante il quale tale consiglio consultivo beneficia dei finanziamenti dell'Unione.


28.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 354/62


REGOLAMENTO (UE) N. 1381/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2013

che istituisce un programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l'articolo 19, paragrafo 2, l'articolo 21, paragrafo 2, e gli articoli 114, 168, 169 e 197,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

L'Unione europea si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello stato di diritto e del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini. Le persone hanno il diritto di godere nell'Unione dei diritti conferiti loro dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e dal trattato sull'Unione europea (TUE). Inoltre, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la "Carta"), divenuta giuridicamente vincolante in tutta l'Unione con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, enuncia i diritti e le libertà fondamentali di cui godono le persone nell'Unione. Questi diritti devono essere promossi e rispettati. Si deve garantirne il pieno godimento, così come dei diritti derivanti dalle convenzioni internazionali cui l'Unione ha aderito, quali la convenzione della Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, e rimuovere tutti gli ostacoli che lo impediscono. Inoltre, il godimento di tali diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future.

(2)

Nel programma di Stoccolma (4) il Consiglio europeo ha ribadito la priorità di sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia e ha indicato quale priorità politica la realizzazione di un'Europa dei diritti. L’intervento finanziario è stato riconosciuto come uno degli strumenti determinanti per il successo dell'attuazione delle priorità politiche fissate dal programma di Stoccolma. É opportuno realizzare gli obiettivi ambiziosi fissati dai trattati e dal programma di Stoccolma stabilendo, tra l'altro, per il periodo 2014-2020, un programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza ("programma") flessibile ed efficace che faciliti la pianificazione e l'attuazione. L'obiettivo generale e gli obiettivi specifici del programma dovrebbero essere interpretati in conformità con i pertinenti orientamenti strategici definiti dal Consiglio europeo.

(3)

La comunicazione della Commissione, del 3 marzo 2010, sulla strategia "Europa 2020" definisce una strategia per la crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva. Sostenere e promuovere i diritti delle persone nell'Unione, combattere le discriminazioni e le ineguaglianze e promuovere la cittadinanza dell'Unione contribuisce a realizzare gli obiettivi specifici e le iniziative faro della strategia Europa 2020.

(4)

La non discriminazione è un principio fondamentale dell'Unione. L’articolo 19 TFUE dispone che si prendano provvedimenti per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. La non discriminazione è inoltre sancita dall'articolo 21 della Carta da applicarsi entro i limiti e in conformità dell'articolo 51 della Carta. Occorre considerare le caratteristiche specifiche delle varie forme di discriminazione e, per prevenire e combattere la discriminazione fondata su uno o più motivi, dovrebbero essere elaborate in parallelo adeguate misure.

(5)

Il programma dovrebbe essere attuato in modo sinergico con altre attività dell'Unione aventi gli stessi obiettivi, in particolare con quelle di cui alla comunicazione della Commissione del 5 aprile 2011 intitolata "Quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020" e le conclusioni del Consiglio del 19 maggio 2011 su un quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020 (5), che invita gli Stati membri ad affrontare l'esclusione sociale ed economica dei Rom in quattro settori cruciali - istruzione, occupazione, assistenza sanitaria e alloggio - garantendo nel contempo che i Rom non siano discriminati, ma ottengano il riconoscimento paritario dei loro diritti fondamentali, e ad adottare misure intese ad eliminare la segregazione, laddove essa esista, segnatamente nei settori dell'istruzione e dell'alloggio.

(6)

Il razzismo, la xenofobia, l'omofobia e le altre forme di intolleranza costituiscono violazioni dirette dei principi di libertà, di democrazia, di rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché dello stato di diritto, principi sui quali l'Unione è fondata e che sono comuni agli Stati membri. Combattere questi fenomeni è pertanto un obiettivo costante che richiede un intervento coordinato, anche tramite l'assegnazione di finanziamenti. Tali fenomeni comprendono, tra l'altro, l’istigazione pubblica alla violenza o all’odio nei confronti di un gruppo di persone, o di un suo membro, nonché altri reati a sfondo razzista, xenofobo od omofobo. In tale contesto, occorre inoltre prestare particolare attenzione alla prevenzione e lotta contro tutte le forme di violenza, odio, segregazione e stigmatizzazione, nonché alla lotta contro il bullismo, le molestie e i trattamenti intolleranti, ad esempio, nella pubblica amministrazione, nella polizia, nella magistratura, nelle scuole e sul luogo di lavoro.

(7)

La parità tra donne e uomini è uno dei valori su cui si fonda l'Unione. La disparità di trattamento tra donne e uomini viola i diritti fondamentali. Inoltre, la promozione dell'uguaglianza dei sessi contribuisce anche al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020. L'obiettivo della promozione della parità tra donne e uomini dovrebbe essere attuato in modo sinergico con altre attività dell'Unione o degli Stati membri aventi gli stessi obiettivi, in particolare con quelle di cui al Patto europeo per la parità di genere per il periodo 2011-2020.

(8)

La discriminazione fondata sul sesso include, in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, la discriminazione derivante dal cambiamento di genere. Nell'attuare il presente programma, occorre inoltre tenere presenti gli sviluppi del diritto dell'Unione europea e della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea per quanto riguarda ulteriori aspetti connessi al genere, inclusa l'identità di genere.

(9)

Il diritto a un trattamento dignitoso sul luogo di lavoro e nella società in generale è espressione di tali valori ed è necessario un intervento coordinato per consentire attività mirate in relazione al mercato del lavoro. Pertanto, gli interventi in materia di parità di genere e non discriminazione dovrebbero includere la promozione della parità tra donne e uomini e la lotta contro la discriminazione sul luogo di lavoro e sul mercato del lavoro.

(10)

La violenza contro i bambini, i giovani e le donne, nonché contro altri gruppi a rischio, in tutte le sue forme costituisce una violazione dei diritti fondamentali e una grave minaccia per la salute. Tale violenza è diffusa in tutta l'Unione e ha gravi ripercussioni sulla salute fisica e mentale delle vittime, nonché sulla società nel suo insieme. Per affrontarla e proteggere le vittime sono necessarie una forte volontà politica e un'azione coordinata basata sui metodi e i risultati dei programmi Daphne (6). Combattere la violenza contro le donne contribuisce a promuovere la parità fra donne e uomini. Poiché i finanziamenti Daphne sono stati un vero successo fin dal loro lancio nel 1997, sia in termini di popolarità presso i soggetti interessati (autorità pubbliche, istituzioni accademiche ed organizzazioni non governative (ONG)) che in termini di efficacia dei progetti finanziati, è essenziale mantenere nell'attuazione del programma il nome "Daphne" in relazione all'obiettivo specifico diretto alla prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti di bambini, giovani e donne, in modo da mantenere la massima visibilità dei programmi Daphne.

(11)

In virtù dell'articolo 3, paragrafo 3, TUE, l'Unione promuove la protezione dei diritti del minore, combattendo al contempo le discriminazioni. I minori sono vulnerabili, specialmente in situazioni di povertà, esclusione sociale e disabilità o in altre situazioni specifiche che li espongono a rischi, come nei casi di abbandono, sottrazione e sparizione. Occorre intervenire per promuovere i diritti dei minori e contribuire a proteggerli contro i danni e la violenza, che mettono in pericolo la loro salute fisica o mentale e costituiscono una violazione dei loro diritti allo sviluppo, alla tutela e alla dignità.

(12)

I dati personali devono continuare a essere protetti efficacemente in un contesto di costante sviluppo tecnologico e globalizzazione. Il quadro giuridico dell'Unione europea per la protezione dei dati dev'essere applicato in modo efficace e coerente sul territorio dell'Unione. A questo scopo, l'Unione dev'essere in grado di sostenere gli sforzi profusi dagli Stati membri per attuare tale quadro giuridico, sottolineando in modo particolare l'importanza di garantire che le persone possano effettivamente esercitare i loro diritti.

(13)

I cittadini dovrebbero avere maggiore consapevolezza dei propri diritti derivanti dalla cittadinanza dell'Unione, segnatamente il diritto di circolare e soggiornare liberamente nell'Unione, il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali nel loro Stato membro di residenza, alle medesime condizioni dei cittadini di tale Stato, il diritto di petizione al Parlamento europeo in una qualsiasi delle lingue del trattato, il diritto di presentare iniziative dei cittadini e il diritto di presentare una denuncia al Mediatore europeo contro la cattiva amministrazione delle istituzioni, e dovrebbero essere in grado di esercitare tali diritti. Incoraggiare i cittadini ad una maggiore partecipazione alla vita democratica a livello di Unione rafforzerà la società civile europea e favorirà lo sviluppo di un'identità europea. I cittadini devono sentirsi a loro agio quando vivono, viaggiano, studiano, lavorano e partecipano a un'attività di volontariato in un altro Stato membro, e dovrebbero avere la certezza di poter riporre la loro fiducia nella parità di accesso, nella piena applicazione e tutela dei loro diritti senza alcuna discriminazione, indipendentemente dallo Stato dell'Unione in cui si trovano.

(14)

Nel mercato interno le persone, in qualità di consumatori o imprenditori, dovrebbero essere in grado di far valere i propri diritti derivanti dal diritto dell'Unione nel contesto transfrontaliero.

(15)

Conformemente agli articoli 8 e 10 TFUE, in tutte le sue attività il programma dovrà far propri i principi della parità dei sessi e della non discriminazione. È opportuno svolgere periodicamente monitoraggi e valutazioni per esaminare il modo in cui, nelle attività del programma, si affrontano le questioni relative alla parità tra donne e uomini e alla lotta contro la discriminazione.

(16)

L’esperienza acquisita negli interventi a livello di Unione ha mostrato che il conseguimento degli obiettivi del programma richiede, nella pratica, la combinazione di vari strumenti tra cui atti giuridici, iniziative politiche e il finanziamento. Quest’ultimo costituisce uno strumento cruciale che completa le misure legislative.

(17)

Oltre all'effettivo valore rappresentato per i beneficiari, le azioni finanziate nell'ambito del programma possono consentire la raccolta di dati utili a migliorare l'elaborazione delle politiche a livello nazionale e di Unione. Ad esempio, i programmi Daphne hanno permesso l'effettivo trasferimento di apprendimento e buone prassi tra tutte le parti interessate, inclusi gli Stati membri, in relazione alla prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti di bambini, giovani e donne.

(18)

La comunicazione della Commissione, del 29 giugno 2011, intitolata "Un bilancio per l’Europa 2020" sottolinea la necessità di razionalizzare e semplificare i finanziamenti dell’Unione. Soprattutto in considerazione dell'attuale crisi economica, è della massima importanza che i fondi dell'Unione siano strutturati e gestiti nel modo più accurato possibile. Una semplificazione sostanziale e una gestione efficiente dei finanziamenti possono essere ottenute attraverso una riduzione del numero dei programmi e mediante la razionalizzazione, semplificazione e armonizzazione di norme e procedure relative al finanziamento.

(19)

In risposta all'esigenza di semplificazione, efficiente gestione delle risorse e accesso più facile al finanziamento, il programma dovrebbe continuare e sviluppare le attività svolte in passato nell'ambito della sezione 4 ("diversità e lotta contro la discriminazione") e della sezione 5 ("parità fra uomini e donne") del programma Progress stabilito dalla decisione n. 1672/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), il programma per i diritti fondamentali e la cittadinanza, definiti rispettivamente dalla decisione 2007/252/CE del Consiglio (8), e dal programma Daphne III. Le valutazioni intermedie di tali programmi includono raccomandazioni intese a migliorare l'attuazione del programma. Nell'attuare il programma, occorre tenere conto delle conclusioni di tali valutazioni intermedie, nonché delle conclusioni delle rispettive valutazioni ex post.

(20)

Garantire un utilizzo ottimale delle risorse finanziarie e migliorare l'efficienza della spesa dovrebbero rappresentare i principi guida per il conseguimento degli obiettivi del programma. Si dovrebbero garantire adeguati finanziamenti per sostenere gli sforzi intesi a istituire un'Europa dei diritti. È importante garantire un'attuazione del programma quanto più possibile semplice ed efficace, assicurando nel contempo la certezza del diritto e l'accessibilità dello strumento per tutti i partecipanti. Onde facilitare l'accesso di tutti i potenziali beneficiari ai finanziamenti, le procedure di presentazione delle domande e ai requisiti in materia di gestione finanziaria dovrebbero essere semplificate, e gli oneri amministrativi dovrebbero essere rimossi.

(21)

La comunicazione della Commissione del 19 ottobre 2010 intitolata "La revisione del bilancio dell'Unione europea" e la comunicazione della Commissione del 29 giugno 2011 intitolata "Un bilancio per la strategia Europa 2020" sottolineano l’importanza di concentrare i finanziamenti su attività che presentino un evidente valore aggiunto europeo, ossia in cui l’intervento dell’Unione possa apportare un valore aggiuntivo rispetto all’azione isolata degli Stati membri. Le azioni disciplinate dal presente regolamento dovrebbero contribuire ad accrescere la fiducia reciproca tra gli Stati membri, a incrementare la cooperazione e il lavoro di rete a livello transfrontaliero e ad applicare il diritto dell'Unione in modo corretto, coerente e uniforme. È auspicabile che il finanziamento delle attività contribuisca altresì a diffondere una migliore e più efficace conoscenza del diritto e delle politiche dell’Unione da parte di tutti i soggetti interessati e fornisca una base analitica solida per il sostegno e lo sviluppo del diritto e delle politiche dell’Unione, contribuendo in tal modo alla loro corretta applicazione e attuazione. L'intervento dell'Unione europea permette di perseguire tali azioni in modo coerente in tutto il suo territorio e porta a realizzare economie di scala. Inoltre, l'Unione europea è in una posizione migliore rispetto agli Stati membri per affrontare le situazioni transfrontaliere e per fornire una piattaforma europea per l'apprendimento reciproco.

(22)

Nel selezionare le azioni da finanziare a titolo del programma, la Commissione dovrebbe valutare le proposte sulla base di criteri predeterminati. Tali criteri dovrebbero comprendere una valutazione del valore aggiunto europeo delle azioni proposte. I progetti nazionali e i progetti su piccola scala possono anche avere un valore aggiunto europeo.

(23)

Gli organismi e le entità che perseguono un obiettivo di interesse europeo generale nei settori interessati dal programma dovrebbero essere considerati attori chiave nella misura in cui abbiano dimostrato o ci si possa attendere che dimostrino di avere una notevole incidenza sulla realizzazione di questo obiettivo e dovrebbero ricevere finanziamenti conformemente alle procedure e ai criteri previsti dai programmi di lavoro annuali adottati dalla Commissione ai sensi del presente regolamento.

(24)

I servizi armonizzati a valenza sociale dovrebbero essere interpretati ai sensi dell'articolo 2 della decisione n. 116/2007/CE della Commissione (9).

(25)

Gli organismi e le entità che hanno accesso al programma dovrebbero includere le autorità nazionali, regionali e locali.

(26)

Il presente regolamento istituisce una dotazione finanziaria per l'intera durata del programma che deve costituire, per l’autorità di bilancio durante la procedura annuale di bilancio, il riferimento privilegiato ai sensi del punto 17 dell’accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (10).

(27)

Al fine di garantire che il programma sia sufficientemente flessibile per rispondere al cambiamento delle esigenze e alle corrispondenti priorità politiche attraverso la sua durata, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica delle percentuali riportate nell'allegato del presente regolamento per ogni obiettivo specifico che superi tali percentuali di più di 5 punti percentuali. Al fine di valutare la necessità di tale atto delegato, tali percentuali dovrebbero essere calcolate sulla base della dotazione finanziaria del programma per la sua intera durata, piuttosto che sulla base degli stanziamenti annuali. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(28)

È opportuno che il presente regolamento sia attuato nel pieno rispetto del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) ("regolamento finanziario"). In particolare, riguardo alle condizioni di ammissibilità in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) pagata dai beneficiari di sovvenzioni, l'ammissibilità dell'IVA non dovrebbe dipendere dallo status giuridico dei beneficiari per le attività che possono essere svolte da organismi ed entità private e pubbliche alle stesse condizioni giuridiche. In considerazione della natura specifica degli obiettivi e delle attività di cui al presente regolamento, dovrebbe essere chiarito negli inviti a presentare proposte che per le attività che possono essere svolte sia da organismi ed entità pubbliche che private l'IVA non deducibile sostenuta da organismi ed entità pubbliche è ammissibile nella misura in cui è pagata per l'attuazione di attività, quali la formazione o la sensibilizzazione, che non possono essere considerate esercizio di pubblica autorità. Il presente regolamento dovrebbe altresì impiegare gli strumenti di semplificazione del regolamento finanziario. Inoltre, è opportuno che i criteri per individuare le azioni da finanziare mirino a conferire le risorse finanziarie disponibili alle azioni che sono in grado di produrre l'effetto maggiore rispetto all'obiettivo perseguito.

(29)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione nel rispetto dell'adozione dei programmi di lavoro annuali. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (12).

(30)

I programmi di lavoro annuali adottati dalla Commissione ai sensi del presente regolamento, dovrebbero garantire una distribuzione dei fondi appropriata tra le sovvenzioni e i contratti di appalti pubblici. Il programma dovrebbe innanzi tutto assegnare fondi alle sovvenzioni, mantenendo nel contempo livelli sufficienti di finanziamento per gli appalti. La percentuale minima delle spese annuali da destinare alle sovvenzioni dovrebbe essere fissata nei programmi di lavoro annuali e non dovrebbe essere inferiore al 65%. Onde facilitare la pianificazione e il cofinanziamento dei progetti da parte dei soggetti interessati la Commissione dovrebbe stabilire un preciso calendario per gli inviti a presentare proposte, la selezione dei progetti e le decisioni di aggiudicazione.

(31)

Al fine di garantire una distribuzione efficiente delle risorse del bilancio generale dell'Unione, è auspicabile ricercare coerenza, complementarità e sinergie tra i programmi di finanziamento a sostegno di settori strategici che presentano stretti legami tra loro, in particolare tra il presente programma e il programma Giustizia istituito dal regolamento (UE) n. 1382/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (13), il programma «L'Europa per i cittadini», il programma dell'Unione europea per l'impiego e l'innovazione sociale istituito dal regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) e altri programmi in materia di occupazione e affari sociali, affari interni, salute e tutela dei consumatori, istruzione, formazione, gioventù e sport, società dell'informazione e allargamento, in particolare lo strumento di assistenza preadesione (IPA II) e i fondi strutturali e di investimento europei stabiliti dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (15).

(32)

La Commissione dovrebbe assicurare la coerenza complessiva, la complementarità e le sinergie con le attività degli organi, degli uffici e delle agenzie dell'Unione, quali l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere e l'Agenzia per i diritti fondamentali, e dovrebbe tener conto delle attività di altri attori nazionali ed internazionali, nei settori interessati dal programma.

(33)

Gli interessi finanziari dell’Unione dovrebbero essere tutelati durante l’intero ciclo di spesa tramite misure proporzionate, ivi compresi la prevenzione, l’individuazione e l’investigazione degli illeciti, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, l'imposizione di sanzioni amministrative e finanziarie in conformità al regolamento finanziario.

(34)

Al fine di applicare il principio di sana gestione finanziaria, è opportuno che il presente regolamento preveda strumenti adeguati per valutare la sua efficacia. A questo scopo, è auspicabile che esso definisca obiettivi di carattere generale e specifico. Per misurare il conseguimento di detti obiettivi specifici, occorre definire una serie di indicatori concreti e quantificabili validi per l'intera durata del programma. La Commissione dovrebbe presentare annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di controllo che dovrebbe essere basata, tra l'altro, sugli indicatori di cui al presente regolamento e che dovrebbe dare informazioni sull'uso dei fondi disponibili.

(35)

Nell'attuare il programma, la Commissione dovrebbe tenere conto dell'obiettivo di un'equa distribuzione geografica dei fondi e dovrebbe fornire assistenza in quegli Stati membri in cui il numero delle azioni finanziate è relativamente basso. Nell'attuare il programma, la Commissione dovrebbe inoltre considerare se - in base a organismi di controllo/indici riconosciuti a livello internazionale - sia necessario intervenire in alcuni Stati membri per garantire l'efficace conseguimento degli obiettivi del programma e sostenere l'azione degli Stati membri o della società civile in tali settori.

(36)

A norma dell'articolo 180, paragrafo 1, lettera l), del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione (16) ("regolamento di applicazione"), le convenzioni di sovvenzione dovrebbero stabilire disposizioni in materia di visibilità dell'intervento finanziario dell'Unione, tranne in casi debitamente motivati in cui la pubblicità non sia possibile ovvero opportuna.

(37)

Ai sensi dell'articolo 35, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario e dell'articolo 21 del regolamento di applicazione, la Commissione dovrebbe mettere a disposizione, in modo appropriato e tempestivo, informazioni relative ai destinatari, nonché alla natura e la scopo delle misure finanziate dal bilancio generale dell'Unione. Tali informazioni dovrebbero essere fornite nel rispetto delle esigenze di riservatezza e sicurezza, in particolare la tutela dei dati personali.

(38)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire contribuire all'ulteriore sviluppo di uno spazio in cui l'uguaglianza e i diritti delle persone, quali sanciti dal TUE, dal TFUE, dalla Carta e dalle convenzioni internazionali in materia di diritti umani cui l'UE ha aderito, siano promossi, protetti ed attuati in modo efficace, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(39)

Al fine di garantire la continuità del finanziamento delle attività precedentemente svolte sulla base delle sezioni 4 e 5 della decisione n. 1672/2006/CE, della decisione 2007/252/CE e della decisione n. 779/2007/CE, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Istituzione e durata del programma

1.   Il presente regolamento istituisce un programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza ("programma").

2.   Il programma è istituito per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.

Articolo 2

Valore aggiunto europeo

1.   Il programma finanzia azioni con un valore aggiunto europeo. A tal fine, la Commissione assicura che le azioni selezionate ai fini del finanziamento siano destinate a produrre risultati con un valore aggiunto europeo.

2.   Il valore aggiunto europeo delle azioni, compreso quello delle azioni su piccola scala e nazionali, è valutato sulla base di criteri quali il loro contributo all'applicazione coerente ed uniforme del diritto dell'Unione e alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui diritti che ne derivano, la loro capacità di sviluppare la fiducia reciproca tra gli Stati membri e di migliorare la cooperazione transfrontaliera, il loro impatto transnazionale, il loro contributo all'elaborazione e alla diffusione di migliori prassi o il loro potenziale di creare norme minime, strumenti e soluzioni pratici per affrontare sfide a livello transfrontaliero o dell'Unione.

Articolo 3

Obiettivo generale

L'obiettivo generale del programma è contribuire, conformemente all'articolo 4, all'ulteriore sviluppo di uno spazio in cui l'uguaglianza e i diritti delle persone, quali sanciti dal TUE, dal TFUE, dalla Carta e dalle convenzioni internazionali in materia di diritti umani cui l'Unione ha aderito, siano promossi, protetti ed attuati in modo efficace.

Articolo 4

Obiettivi specifici

1.   Al fine di conseguire l’obiettivo generale di cui all’articolo 3, il programma prevede i seguenti obiettivi specifici:

a)

promuovere l'attuazione efficace del divieto di discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale e rispettare il divieto di discriminazioni fondate sui motivi di cui all'articolo 21 della Carta;

b)

prevenire e combattere il razzismo, la xenofobia, l'omofobia e le altre forme di intolleranza;

c)

promuovere e proteggere i diritti delle persone con disabilità;

d)

promuovere la parità tra donne e uomini nonché l'integrazione di genere;

e)

prevenire e combattere tutte le forme di violenza nei confronti di bambini, giovani e donne, nonché la violenza contro altri gruppi a rischio, in particolare i gruppi a rischio di violenza nelle relazioni strette, e proteggere le vittime di tale violenza;

f)

promuovere e tutelare i diritti del minore;

g)

contribuire a garantire il livello più elevato di protezione della privacy e dei dati personali;

h)

promuovere e rafforzare l'esercizio dei diritti derivanti dalla cittadinanza dell'Unione;

i)

fare in modo che nel mercato interno le persone, in qualità di consumatori o imprenditori, possano far valere i propri diritti derivanti dal diritto dell'Unione, tenendo conto dei progetti finanziati a titolo del programma per la tutela dei consumatori.

2.   Gli obiettivi specifici del programma sono perseguiti provvedendo, in particolare, a:

a)

incrementare la consapevolezza e conoscenza del diritto e delle politiche dell’Unione, nonché dei diritti, valori e principi su cui è fondata l'Unione;

b)

sostenere l'attuazione e l'applicazione efficace, completa e coerente degli strumenti e delle politiche del diritto dell'Unione negli Stati membri ed il loro monitoraggio e valutazione;

c)

promuovere la cooperazione transfrontaliera, migliorare la conoscenza reciproca e rafforzare la fiducia reciproca tra tutte le parti interessate;

d)

migliorare la conoscenza e la comprensione dei potenziali ostacoli all'esercizio dei diritti e dei principi sanciti dal TUE, dal TFUE, dalla Carta, dalle convenzioni internazionali cui l'Unione ha aderito e dalla legislazione derivata dell'Unione.

Articolo 5

Tipi di azioni

1.   Il programma finanzia, fra l'altro, i seguenti tipi di azioni:

a)

attività di analisi, come la raccolta di dati e statistiche; l' elaborazione di metodologie e, se del caso, di indicatori o criteri di riferimento comuni; studi, ricerche, analisi e indagini; valutazioni; l' elaborazione e la pubblicazione di guide, relazioni e materiale didattico; convegni, seminari, riunioni di esperti e conferenze;

b)

attività di formazione, come scambi di personale, convegni, seminari, eventi di formazione per formatori e lo sviluppo di moduli di formazione online o di altro tipo;

c)

attività di apprendimento reciproco, cooperazione, sensibilizzazione e divulgazione, quali l'individuazione e lo scambio di buone prassi, nonché di approcci ed esperienze innovativi; l'organizzazione di valutazioni a pari livello e di apprendimento reciproco; l'organizzazione di conferenze, seminari, campagne mediatiche, inclusi i media online; campagne d’informazione, compresa la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi generali del programma; la raccolta e la pubblicazione di materiali al fine di divulgare informazioni relative al programma e ai suoi risultati, lo sviluppo, la gestione e l'aggiornamento di sistemi e strumenti che utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

d)

sostegno ai principali attori le cui attività contribuiscono all'attuazione degli obiettivi del programma, come il sostegno alle ONG nell'attuazione di azioni che presentino un valore aggiunto europeo, il sostegno a importanti attori europei e a reti di livello europeo e servizi armonizzati a valenza sociale; il sostegno agli Stati membri nell'attuazione delle norme e delle politiche dell'Unione; e il sostegno al lavoro di rete a livello europeo tra organi ed entità specializzati nonché tra autorità nazionali, regionali e locali EONG, incluso il sostegno tramite sovvenzioni di azioni o sovvenzioni di funzionamento.

2.   Per garantire una prospettiva inclusiva, i beneficiari incoraggiano la partecipazione dei pertinenti gruppi di riferimento alle azioni finanziate dal programma.

Articolo 6

Partecipazione

1.   L’accesso al programma è aperto a tutti gli organismi e le entità aventi la propria sede legale:

a)

negli Stati membri;

b)

nei paesi dell'associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo, conformemente a tale accordo;

c)

nei paesi candidati, potenziali candidati e in via di adesione all'Unione, conformemente ai principi e alle condizioni generali sanciti per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e decisioni del Consiglio di associazione o accordi simili.

2.   Gli organismi e le entità a scopo di lucro hanno accesso al programma soltanto in associazione con organizzazioni senza scopo di lucro o pubbliche.

3.   Organismi ed entità aventi la propria sede legale in paesi terzi diversi da quelli che partecipano al programma ai sensi del paragrafo 1, lettere b) e c), in particolare nei paesi in cui si applica la politica europea di vicinato, possono essere associati a loro spese alle azioni del programma, qualora ciò sia utile alla realizzazione di tali azioni.

4.   La Commissione può cooperare con organizzazioni internazionali alle condizioni stabilite nei pertinenti programmi di lavoro annuali. L’accesso al programma è aperto alle organizzazioni internazionali attive nei settori interessati dal programma in conformità del regolamento finanziario e del pertinente programma di lavoro annuale.

Articolo 7

Bilancio

1.   La dotazione finanziaria per l’attuazione del programma per il periodo 2014-2020 è fissata a 439 473 000 EUR.

2.   La dotazione finanziaria del programma può coprire anche costi relativi ad attività di preparazione, monitoraggio, controllo, revisione contabile e valutazione necessarie alla gestione del programma e alla valutazione del conseguimento dei suoi obiettivi. La dotazione finanziaria può coprire le spese relative agli studi, alle riunioni di esperti e alle azioni di informazione e comunicazione necessari, compresa la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione, nella misura in cui sono connesse agli obiettivi generali del presente regolamento, nonché le spese legate a reti della tecnologia dell'informazione destinate all’elaborazione e allo scambio delle informazioni e ad altra assistenza tecnica e amministrativa necessaria per la gestione del programma da parte della Commissione.

3.   Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio, entro i limiti stabiliti dal quadro finanziario pluriennale istituito dal regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (17).

4.   Nell'ambito della dotazione finanziaria del programma, gli importi sono assegnati a ciascun obiettivo specifico secondo le percentuali indicate nell'allegato.

5.   La Commissione non si discosta di più di 5 punti percentuali dalla dotazione finanziaria, quale stabilita nell'allegato, assegnata a ciascun obiettivo specifico. Qualora il superamento di detto limite si rendesse necessario, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 8, per modificare ciascuna delle cifre in allegato di oltre 5 e fino a 10 punti percentuali.

Articolo 8

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per la durata del programma.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 7, paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 9

Misure di esecuzione

1.   La Commissione attua il programma a norma del regolamento finanziario.

2.   Al fine di attuare il programma, la Commissione adotta programmi di lavoro annuali nella forma di atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

3.   Ciascun programma di lavoro annuale attua gli obiettivi del programma stabilendo quanto segue:

a)

le azioni da intraprendere, conformemente agli obiettivi generali e specifici definiti all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 1, inclusa la ripartizione indicativa delle risorse finanziarie;

b)

i criteri essenziali di ammissibilità, selezione e attribuzione di cui avvalersi per selezionare le proposte cui saranno concessi i contributi finanziari conformemente all'articolo 84 del regolamento finanziario e all'articolo 94 delle sue modalità di applicazione.

c)

la percentuale minima delle spese annuali da destinare alle sovvenzioni.

4.   È assicurata un'adeguata ed equa distribuzione del sostegno finanziario tra i vari settori interessati dagli obiettivi specifici di cui all'articolo 4, paragrafo 1, tenendo conto al contempo del livello di finanziamento già stanziato dai precedenti programmi 2007-2013 istituiti dalle decisioni di cui all'articolo 15. Nel decidere l'assegnazione dei fondi a tali settori nei programmi di lavoro annuali, la Commissione tiene conto della necessità di mantenere livelli di finanziamento sufficienti e di garantire la continuità delle azioni e la prevedibilità dei finanziamenti per tutti i settori interessati dagli obiettivi specifici stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1.

5.   Gli inviti a presentare proposte sono pubblicati su base annuale.

Articolo 10

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 11

Complementarità

1.   La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, assicura la coerenza complessiva, la complementarità e le sinergie con altri strumenti dell'Unione, tra cui il programma Giustizia, il programma "Europa per i cittadini", il programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale e altri programmi in materia di occupazione e affari sociali, affari interni, salute e tutela dei consumatori, istruzione, formazione, gioventù e sport, società dell'informazione; e allargamento, in particolare lo strumento di assistenza preadesione (IPA II) e i fondi strutturali e di investimento europei.

2.   La Commissione assicura altresì la coerenza complessiva, la complementarità e le sinergie con i lavori degli organi, organismi e servizi dell'Unione che operano nei settori interessati dagli obiettivi del programma.

3.   Le risorse del programma possono essere messe in comune con quelle di altri strumenti dell'Unione, in particolare il programma Giustizia, per realizzare azioni che rispondano agli obiettivi di entrambi i programmi. Un’azione per la quale sono state stanziate risorse del programma può ottenere la concessione di fondi anche dal programma Giustizia, a condizione che il finanziamento non copra le stesse voci di spesa.

Articolo 12

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1.   La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate ai sensi del presente programma, gli interessi finanziari dell’Unione siano tutelati mediante l’applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie efficaci, proporzionate e dissuasive.

2.   La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, esercitabile sia sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell’Unione a titolo del programma.

3.   L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini, inclusi controlli e verifiche sul posto, conformemente alle disposizioni e alle procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (18) e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (19) al fine di accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione in relazione a convenzioni o decisioni di sovvenzione o contratti finanziati a titolo del programma.

4.   Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, le convenzioni di sovvenzione, le decisioni di sovvenzione e i contratti risultanti dall'applicazione del presente programma contengono disposizioni che abilitano espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a svolgere gli audit e le indagini di cui al tali paragrafi conformemente alle loro rispettive competenze.

Articolo 13

Monitoraggio e valutazione

1.   La Commissione monitora annualmente il programma al fine di seguire l’attuazione delle azioni intraprese nell’ambito dello stesso nonché il conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 4. Tale monitoraggio costituisce anche un mezzo per valutare il modo in cui, nell’ambito delle azioni del programma, sono state affrontate questioni di uguaglianza di genere, non discriminazione e protezione dei minori.

2.   La Commissione fornisce al Parlamento europeo e al Consiglio:

a)

una relazione annuale di monitoraggio basata sugli indicatori di cui all'articolo 14, paragrafo 2, e sull'impiego dei finanziamenti disponibili;

b)

una relazione di valutazione intermedia entro il 30 giugno 2018;

c)

una relazione di valutazione ex post entro il 31 dicembre 2021.

3.   La relazione di valutazione intermedia esamina il conseguimento degli obiettivi del programma, l'efficienza dell'utilizzo delle risorse e il valore aggiunto europeo del programma, al fine di determinare se il finanziamento nei settori ricompresi dal programma debba essere rinnovato, modificato o sospeso dopo il 2020. Specifica anche se sia opportuna una semplificazione del programma, se questo abbia una coerenza interna ed esterna e se tutti gli obiettivi e le azioni continuino a essere pertinenti. Essa tiene conto dei risultati delle valutazioni ex post dei precedenti programmi 2007-2013 istituiti dalle decisioni di cui all’articolo 15.

4.   La relazione di valutazione ex post esamina l'impatto a lungo termine del programma e la sostenibilità dei suoi effetti, allo scopo di fornire elementi per una decisione in merito ad un programma successivo.

Articolo 14

Indicatori

1.   A norma dell'articolo 13, gli indicatori stabiliti al paragrafo 2 del presente articolo servono quale base per monitorare e valutare in che misura ciascuno degli obiettivi specifici del programma di cui all'articolo 4 sia stato conseguito attraverso le azioni previste all'articolo 5. Essi sono misurati in base a valori di riferimento predefiniti che riflettono la situazione antecedente l'attuazione delle azioni. Laddove opportuno, gli indicatori sono ripartiti, tra l'altro, per sesso, età e disabilità.

2.   Gli indicatori di cui al paragrafo 1 includono, tra gli altri:

a)

numero e percentuale di persone nel gruppo di riferimento che hanno beneficiato di attività di sensibilizzazione finanziate dal programma;

b)

numero di soggetti interessati che hanno partecipato, tra l'altro, ad attività di formazione, scambi, visite di studio, laboratori e seminari finanziati dal programma;

c)

miglioramento del livello di conoscenza del diritto e delle politiche dell'Unione e, se del caso, dei diritti, valori e principi su cui è fondata l'Unione nei gruppi partecipanti ad azioni finanziate dal programma rispetto al gruppo di riferimento nel suo complesso;

d)

numero di casi, attività e risultati della cooperazione transfrontaliera;

e)

valutazione ad opera dei partecipanti delle attività cui hanno preso parte e della loro (attesa)sostenibilità;

f)

copertura geografica delle attività finanziate dal programma;

g)

numero di richieste e sovvenzioni per ciascun obiettivo specifico;

h)

livello dei finanziamenti chiesti dai richiedenti e concessi in relazione a ciascun obiettivo specifico.

3.   Oltre agli indicatori di cui al paragrafo 2, le relazioni di valutazione intermedia ed ex post del programma esaminano, tra l'altro:

a)

il valore aggiunto europeo del programma, compresa una valutazione delle attività del programma alla luce di iniziative analoghe sviluppate a livello nazionale o europeo che non ricevono un sostegno da un finanziamento dell'Unione, nonché dei relativi risultati (attesi) e dei vantaggi e/o degli svantaggi di un finanziamento dell'Unione rispetto ad un finanziamento nazionale per il tipo di attività in questione;

b)

il livello di finanziamento rispetto ai risultati ottenuti (efficienza);

c)

gli eventuali ostacoli amministrativi, organizzativi e/o strutturali ad una più agevole, efficace ed efficiente attuazione del programma (possibilità di semplificazione).

Articolo 15

Misure transitorie

Le azioni avviate in virtù delle sezioni 4 (lotta contro la discriminazione e diversità) e 5 (parità fra uomini e donne) della decisione n. 1672/2006/CE, della decisione n. 2007/252/CE o della decisione n. 779/2007/CE restano disciplinate dalle disposizioni di tali decisioni fino al loro completamento. Per quanto riguarda tali azioni, i riferimenti ai comitati di cui all'articolo 13 della decisione n. 1672/2006/CE, all'articolo 10 della decisione 2007/252/CE e all’articolo 10 della decisione n. 779/2007/CE sono interpretati come riferimenti al comitato di cui all’articolo 9, paragrafo 1 del presente regolamento.

Articolo 16

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

L. LINKEVIČIUS


(1)  GU C 191 del 29.6.2012, pag. 108

(2)  GU C 277 del 13.9.2012, pag. 43.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 11 dicembre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio del 16 dicembre 2013.

(4)  GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.

(5)  GU C 258 del 2.9.2011, pag. 6.

(6)  Decisione n. 293/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 gennaio 2000, relativa ad un programma d'azione comunitaria sulle misure preventive intese a combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne (2000-2003) (programma DAPHNE) (GU L 34 del 9.2.2000, pag. 1); Decisione n. 803/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce un programma di azione comunitaria (2004-2008) per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (programma Daphne II) (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 1); Decisione n. 779/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che istituisce per il periodo 2007-2013 un programma specifico per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (programma Daphne III) nell’ambito del programma generale Diritti fondamentali e giustizia (GU L 173 del 3.7.2007, pag. 19).

(7)  Decisione n. 1672/2006/CE Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 2006 che istituisce un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale — Progress (GU L 315 del 15.11.2006, pag. 1).

(8)  Decisione 2007/252/CE del Consiglio, del 19 aprile 2007, che istituisce il programma specifico "Diritti fondamentali e cittadinanza" per il periodo 2007-2013 come parte del programma generale "Diritti fondamentali e giustizia" (GU L 110 del 27.4.2007, pag. 33).

(9)  Decisione 116/2007/CE della Commissione del 15 febbraio 2007 che riserva l'arco di numerazione nazionale che inizia con "116" a numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale (GU L 49 del 17.2.2007, pag. 30).

(10)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(11)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(12)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(13)  Regolamento (UE) n. 1382/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 che istituisce un programma Giustizia per il periodo 2014-2020 (Cfr. pag. 73 della presente Gazzetta ufficiale).

(14)  Regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013 relativo a un programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale ("EaSI") e recante modifica della decisione n. 283/2010/UE che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 238).

(15)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

(16)  Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

(17)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014 - 2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

(18)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(19)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).


ALLEGATO

RIPARTIZIONE DEI FINANZIAMENTI

Nell'ambito della dotazione finanziaria del programma, gli importi sono ripartiti, tra i gruppi di obiettivi specifici di cui all'articolo 4, paragrafo 1, come segue:

Gruppi di obiettivi specifici

Quota della dotazione finanziaria (in %)

Gruppo 1

57 %

promuovere l'attuazione efficace del divieto di discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale e rispettare il divieto di discriminazioni fondate sui motivi di cui all'articolo 21 della Carta;

prevenire e combattere il razzismo, la xenofobia, l'omofobia e le altre forme di intolleranza;

promuovere e proteggere i diritti delle persone con disabilità;

promuovere la parità tra donne e uomini e promuovere l'integrazione di genere;

Gruppo 2

43 %

prevenire e combattere tutte le forme di violenza nei confronti di bambini, giovani e donne, nonché la violenza contro altri gruppi a rischio, in particolare i gruppi a rischio di violenza nelle relazioni strette, e proteggere le vittime di tale violenza;

promuovere e tutelare i diritti del minore;

contribuire a garantire il livello più elevato di protezione della privacy e dei dati personali;

promuovere e rafforzare l'esercizio dei diritti derivanti dalla cittadinanza dell'Unione;

fare in modo che le persone, in qualità di consumatori o imprenditori nel mercato interno, possano far valere i loro diritti derivanti dalla legislazione dell'Unione, tenendo conto dei progetti finanziati a titolo del programma per la tutela dei consumatori.


28.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 354/73


REGOLAMENTO (UE) N. 1382/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2013

che istituisce un programma Giustizia per il periodo 2014-2020

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 81, paragrafi 1 e 2, l’articolo 82, paragrafo 1, e l’articolo 84,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato sociale ed economico europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) prevede la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui le persone siano libere di circolare. A tal fine, l’Unione può adottare misure per sviluppare la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, nonché promuovere e sostenere l’azione degli Stati membri nel campo della prevenzione della criminalità. Nell'ulteriore sviluppo di uno spazio europeo di giustizia, occorre garantire il rispetto dei diritti fondamentali nonché di principi comuni quali la non discriminazione, la parità di genere, l'accesso effettivo alla giustizia per tutti, lo stato di diritto e un sistema giudiziario indipendente ben funzionante.

(2)

Nel programma di Stoccolma (4) il Consiglio europeo ha ribadito la priorità di sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia e ha indicato quale priorità politica la realizzazione di un'Europa del diritto e della giustizia. L’intervento finanziario è stato riconosciuto come uno degli strumenti determinanti per il successo dell'attuazione delle priorità politiche fissate dal programma di Stoccolma. È opportuno realizzare gli obiettivi ambiziosi fissati dai trattati e dal programma di Stoccolma stabilendo, tra l'altro, per il periodo 2014 - 2020, un programma Giustizia ("programma") flessibile ed efficace che faciliti la pianificazione e l'attuazione. L'obiettivo generale e gli obiettivi specifici del programma dovrebbero essere interpretati in conformità con i pertinenti orientamenti strategici definiti dal Consiglio europeo.

(3)

La comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 sulla strategia “Europa 2020” definisce una strategia per la crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva. È opportuno che si sviluppi uno spazio di giustizia funzionante, in cui siano eliminati gli ostacoli ai procedimenti giudiziari transfrontalieri e all’accesso alla giustizia in situazioni transnazionali, essendo ciò un fattore chiave per sostenere gli obiettivi specifici e le iniziative faro della strategia Europa 2020 e facilitare meccanismi destinati a promuovere la crescita.

(4)

Ai fini del presente regolamento i termini "membro della magistratura e operatore giudiziario" dovrebbero essere interpretati nel senso di includere giudici, magistrati delle procure e ausiliari di giustizia, nonché altri operatori del diritto associati all'attività giudiziaria, quali avvocati, notai, ufficiali giudiziari, funzionari addetti alla sorveglianza di individui affidati in prova al servizio sociale e/o in regime di semilibertà, mediatori e interpreti presso i tribunali.

(5)

La formazione giudiziaria è fondamentale per rafforzare la fiducia reciproca e migliorare la cooperazione tra autorità e operatori giudiziari nei vari Stati membri. La formazione giudiziaria dovrebbe essere considerata un elemento essenziale nella promozione di un'autentica cultura giudiziaria europea nel contesto della comunicazione della Commissione del 13 settembre 2013 intitolata "Alimentare la fiducia in una giustizia europea: una nuova dimensione per la formazione giudiziaria europea", della risoluzione del Consiglio relativa alla formazione dei giudici, del procuratori e degli operatori giudiziari nell'Unione europea (5), delle conclusioni del Consiglio del 27 e 28 ottobre 2011 sulla formazione giudiziaria europea e della risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2012 sulla formazione giudiziaria.

(6)

La formazione giudiziaria può coinvolgere attori diversi, quali le autorità legali, giudiziarie e amministrative degli Stati membri, le istituzioni accademiche, gli organismi nazionali responsabili della formazione giudiziaria, le organizzazioni o reti di formazione di livello europeo o le reti di coordinatori del diritto dell'Unione. Gli organismi e le entità che perseguono un obiettivo di interesse europeo generale nel settore della formazione giudiziaria, come la Rete europea di formazione giudiziaria (REFG), l'Accademia di diritto europeo (ERA), la Rete europea dei Consigli di Giustizia (ENCJ), l'Associazione dei Consigli di Stato e delle giurisdizioni amministrative supreme dell'Unione europea (ACA-Europa), la Rete dei presidenti delle Corti supreme giudiziarie dell'Unione europea (RPCSGUE) e l'Istituto europeo di amministrazione pubblica (EIPA) dovrebbero continuare a svolgere il ruolo di promozione dei programmi di formazione per i magistrati e gli operatori giudiziari nel quadro di un'autentica dimensione europea e potrebbero pertanto ricevere un sostegno finanziario appropriato conformemente alle procedure e ai criteri previsti dai programmi di lavoro annuali adottati dalla Commissione a norma del presente regolamento.

(7)

L'Unione dovrebbe facilitare le attività di formazione sull'attuazione del diritto dell'Unione considerando gli stipendi dei magistrati e degli operatori giudiziari partecipanti pagati dalle autorità degli Stati membri quali costi ammissibili o cofinanziamento in natura, conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) ("regolamento finanziario").

(8)

L'accesso alla giustizia dovrebbe includere, in particolare, l'accesso agli organi giurisdizionali, a metodi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, nonché a titolari di cariche pubbliche tenuti per legge a fornire alle parti una consulenza legale indipendente e imparziale.

(9)

Nel dicembre del 2012, il Consiglio ha approvato la strategia dell'Unione europea in materia di droga (2013-2020) (7), che mira ad adottare un approccio equilibrato basato sulla contemporanea riduzione della domanda e dell'offerta di droga riconoscendo che la riduzione della domanda di droga e la riduzione dell'offerta di droga sono elementi che si rafforzano a vicenda nella politica contro le droghe illecite. Tale strategia mantiene tra i suoi obiettivi principali quello di contribuire ad una riduzione quantificabile della domanda di droga, della tossicodipendenza e dei rischi e danni per la salute e la società correlati alla droga. Mentre il programma Prevenzione e informazione in materia di droga, istituito dalla decisione n. 1150/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8), era fondato su una base giuridica relativa alla sanità pubblica e comprendeva quindi tali aspetti, il programma è fondato su una base giuridica diversa e dovrebbe mirare all'ulteriore sviluppo di uno spazio europeo di giustizia basato sul riconoscimento reciproco e la fiducia reciproca, in particolare attraverso la promozione della cooperazione giudiziaria. In risposta all'esigenza di semplificazione e conformemente alla base giuridica di ciascun programma, il programma Salute per la crescitapuò pertanto sostenere misure destinate a completare l'azione degli Stati membri volta al conseguimento dell'obiettivo di ridurre i danni alla salute connessi al consumo di droga, incluse l'informazione e la prevenzione.

(10)

Un altro elemento importante della strategia dell'Unione europea in materia di droga (2013-2020) consiste nella riduzione dell'offerta di droga. Mentre lo strumento per il sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi, quale parte del Fondo Sicurezza interna dovrebbe sostenere azioni intese a prevenire e combattere il narcotraffico e altri tipi di reato, e segnatamente misure di contrasto della produzione, della fabbricazione, dell'estrazione, della vendita, del trasporto, dell'importazione e dell'esportazione di droghe illecite, compresi il possesso e l'acquisto finalizzati alla partecipazione ad attività di narcotraffico, il programma dovrebbe riguardare gli aspetti della politica in materia di droga che non sono contemplati dallo strumento per il sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi, quale parte del Fondo Sicurezza interna o dal programma Salute per la crescita e che sono strettamente connessi al suo obiettivo generale.

(11)

In ogni caso si dovrebbe garantire la prosecuzione del finanziamento delle priorità nell'ambito del periodo di programmazione 2007-2013 che sono state mantenute come obiettivi nel quadro della nuova strategia dell'Unione europea in materia di droga (2013-2020); pertanto i fondi dovrebbero essere disponibili nell'ambito del programma Salute per la crescita, dello strumento per il sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi, quale parte del Fondo Sicurezza interna e del programma conformemente alle rispettive priorità e basi giuridiche, evitando nel contempo qualsiasi duplicazione del finanziamento.

(12)

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE), all'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta")e alla Convenzione delle Nazioni Unite del 1989 sui diritti del fanciullo, il programma dovrebbe sostenere la protezione dei diritti del minore, compresi il diritto a un giusto processo, il diritto a comprendere il procedimento, al rispetto della vita privata e familiare e all'integrità e dignità. Il programma dovrebbe mirare, in particolare, ad aumentare la protezione dei minori nell'ambito dei sistemi giudiziari e il loro accesso alla giustizia e ad integrare la promozione dei diritti del minore nell'attuazione di tutte le sue azioni.

(13)

Conformemente agli articoli 8 e 10 TFUE, il programma dovrebbe far propri i principi della parità tra uomini e donne e della non discriminazione in tutte le sue attività. È opportuno svolgere periodicamente monitoraggi e valutazioni per esaminare il modo in cui, nelle attività del programma, si affrontano le questioni relative alla parità di genere e alla non discriminazione.

(14)

L’esperienza acquisita negli interventi a livello di Unione ha mostrato che il conseguimento degli obiettivi del programma richiede, nella pratica, la combinazione di vari strumenti tra cui atti giuridici, iniziative strategiche e finanziamento. Quest’ultimo costituisce uno strumento cruciale che completa le misure legislative.

(15)

Nelle conclusioni del 22 e 23 settembre 2011 sul miglioramento dell'efficacia dei futuri programmi finanziari dell'Unione volti a sostenere la cooperazione giudiziaria, il Consiglio ha sottolineato l'importante ruolo svolto dai programmi di finanziamento dell'Unione nell'attuazione efficace dell'acquis dell'Unione e ha ribadito la necessità di un accesso più trasparente, flessibile, coerente e semplificato ai programmi.

(16)

La comunicazione della Commissione, del 29 giugno 2011, intitolata “Un bilancio per l’Europa 2020” sottolinea la necessità di razionalizzare e semplificare i finanziamenti dell’Unione. Soprattutto in considerazione dell'attuale crisi economica, è della massima importanza che i fondi dell'Unione siano strutturati e gestiti nel modo più accurato possibile. Una semplificazione sostanziale e una gestione efficiente dei finanziamenti possono essere ottenute attraverso una riduzione del numero dei programmi e mediante la razionalizzazione, semplificazione e armonizzazione di norme e procedure relative al finanziamento.

(17)

In risposta all'esigenza di semplificazione, efficiente gestione delle risorse e accesso più facile al finanziamento, il programma dovrebbe continuare a sviluppare le attività svolte in passato nell’ambito di tre programmi, definiti dalla decisione 2007/126/GAI del Consiglio (9), dalla decisione n. 1149/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10),e dalla decisione n. 1150/2007/CE. Le valutazioni intermedie di questi programmi includono raccomandazioni volte a migliorare l'attuazione di tali programmi. I risultati di tali valutazioni intermedie, così come i risultati delle rispettive valutazioni ex post, devono essere prese in considerazione per l'attuazione del programma.

(18)

La comunicazione della Commissione del 19 ottobre 2010 intitolata “La revisione del bilancio dell'Unione europea” e la comunicazione della Commissione del 29 giugno 2011 intitolata “Un bilancio per la strategia Europa 2020” sottolineano altresì l’importanza di concentrare i finanziamenti su attività che presentino un evidente valore aggiunto europeo, ossia in cui l’intervento dell’Unione possa apportare un valore aggiuntivo rispetto all’azione isolata degli Stati membri. Le azioni disciplinate dal presente regolamento dovrebbero contribuire alla creazione di uno spazio europeo di giustizia, promuovendo il principio del mutuo riconoscimento, sviluppando la fiducia reciproca tra gli Stati membri, incrementando la cooperazione e il lavoro di rete transfrontalieri e conseguendo la corretta, coerente ed uniforme applicazione del diritto dell’Unione. È auspicabile che il finanziamento delle attività contribuisca altresì a diffondere una migliore e più efficace conoscenza del diritto e delle politiche dell’Unione da parte di tutti i soggetti interessati, e fornisca una base analitica solida per il sostegno e lo sviluppo del diritto e delle politiche dell’Unione, contribuendo in tal modo alla loro corretta applicazione e attuazione. L'intervento dell'Unione permette di perseguire tali azioni in modo coerente in tutta l'Unione e porta a realizzare economie di scala. Inoltre, l'Unione è in una posizione migliore rispetto agli Stati membri per affrontare le situazioni transfrontaliere e per fornire una piattaforma europea per l'apprendimento reciproco.

(19)

Nel selezionare le azioni da finanziare a titolo del programma, la Commissione dovrebbe valutare le proposte sulla base di criteri predeterminati. Tali criteri dovrebbero comprendere una valutazione del valore aggiunto europeo delle azioni proposte. I progetti nazionali e i progetti su piccola scala possono altresì avere un valore aggiunto europeo.

(20)

Gli organismi e le entità che hanno accesso al programma dovrebbero includere le autorità nazionali, regionali e locali.

(21)

Il presente regolamento istituisce una dotazione finanziaria per l'intera durata del programma il riferimento privilegiato per il Parlamento europeo e il Consiglio durante la procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 17 dell’accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (11).

(22)

Al fine di garantire che il programma sia sufficientemente flessibile per rispondere al cambiamento delle esigenze e alle corrispondenti priorità politiche attraverso la sua durata, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica delle percentuali riportate nell'allegato del presente regolamento per ogni obiettivo specifico che superi tali percentuali di più di 5 punti percentuali. Al fine di valutare la necessità di tale atto delegato, tali percentuali dovrebbero essere calcolate sulla base della dotazione finanziaria del programma per la sua intera durata, piuttosto che sulla base degli stanziamenti annuali. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(23)

È opportuno che il presente regolamento sia attuato nel pieno rispetto del regolamento finanziario. In particolare per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) pagata dai beneficiari di sovvenzioni, l'ammissibilità dell'IVA non dovrebbe dipendere dallo status giuridico dei beneficiari per le attività che possono essere svolte da organismi ed entità privati e pubblici alle stesse condizioni giuridiche. In considerazione della natura specifica degli obiettivi e delle attività di cui al presente regolamento, è opportuno chiarire negli inviti a presentare proposte che, per le attività che possono essere svolte sia da organismi ed entità pubblici che privati, l'IVA non deducibile sostenuta da organismi ed entità pubblici deve essere ammissibile nella misura in cui è pagata per l'attuazione di attività, quali la formazione o la sensibilizzazione, che non possono essere considerate intervento della pubblica autorità. Il presente regolamento dovrebbe altresì impiegare gli strumenti di semplificazione del regolamento finanziario. Inoltre è opportuno che i criteri per individuare le azioni da finanziare mirino a conferire le risorse finanziarie disponibili alle azioni che sono in grado di produrre l'effetto maggiore rispetto all'obiettivo perseguito.

(24)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione nel rispetto dell'adozione dei programmi di lavoro annuali. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (12).

(25)

I programmi di lavoro annuali, adottati dalla Commissione ai sensi del presente regolamento, dovrebbero garantire una distribuzione dei fondi appropriata tra le sovvenzioni e i contratti di appalti pubblici. Il programma dovrebbe innanzi tutto assegnare fondi alle sovvenzioni, mantenendo nel contempo livelli sufficienti di finanziamento per gli appalti. La percentuale minima delle spese annuali da destinare alle sovvenzioni dovrebbe essere fissata nei programmi di lavoro annuali e non dovrebbe essere inferiore al 65%. Onde facilitare la pianificazione e il cofinanziamento del progetto da parte dei soggetti interessati è opportuno che la Commissione stabilisca un preciso calendario per gli inviti a presentare proposte, la selezione dei progetti e le decisioni di aggiudicazione.

(26)

Al fine di garantire una distribuzione efficiente delle risorse del bilancio generale dell’Unione, è auspicabile che siano ricercate coerenza, complementarità e sinergie tra i programmi di finanziamento a sostegno di settori strategici che presentano stretti legami tra loro, in particolare tra il programma e il programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza istituito dal regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (13), lo strumento per il sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi, quale parte del Fondo Sicurezza interna, il programma Salute per la crescita, il programma Erasmus+ istituito dal regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (14), il programma quadro “Orizzonte 2020” istituito dal regolamento n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (15), e lo strumento di assistenza preadesione (IPA II).

(27)

Gli interessi finanziari dell’Unione dovrebbero essere tutelati durante l’intero ciclo di spesa attraverso misure proporzionate, ivi compresi la prevenzione, l’individuazione e l’investigazione degli illeciti, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, l'imposizione di sanzioni amministrative e finanziarie in conformità del regolamento finanziario.

(28)

Al fine di applicare il principio di sana gestione finanziaria, è opportuno che il presente regolamento preveda strumenti adeguati per valutare la sua efficacia. A questo scopo è auspicabile che esso definisca obiettivi di carattere generale e specifico. Per misurare il conseguimento di detti obiettivi specifici, occorre definire una serie di indicatori concreti e quantificabili, validi per l'intera durata del programma. La Commissione dovrebbe presentare ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che dovrebbe essere basata, fra l'altro, sugli indicatori enunciati nel presente regolamento e che dovrebbe dare informazioni circa l'impiego dei fondi disponibili.

(29)

Il programma dovrebbe essere attuato in modo efficace, rispettando la sana gestione finanziaria e consentendo nel contempo ai potenziali richiedenti l'effettivo accesso al programma. Al fine di sostenere l'effettivo accesso al programma, la Commissione dovrebbe impegnarsi al meglio per semplificare e armonizzare le procedure e la documentazione per la presentazione delle domande, le formalità amministrative e i requisiti in materia di gestione finanziaria, per eliminare gli oneri amministrativi e incoraggiare le domande di sovvenzione di entità situate in Stati membri che sono sottorappresentati nel programma. La Commissione dovrebbe pubblicare, su una pagina web dedicata, informazioni riguardanti il programma, i suoi obiettivi, i vari inviti a presentare proposte e relativi calendari. I documenti di base e gli orientamenti relativi agli inviti a presentare proposte dovrebbero essere disponibili in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione.

(30)

A norma dell'articolo 180, paragrafo 1, lettera l), del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione (16) ("modalità di applicazione"), la convenzione di sovvenzione dovrebbe stabilire disposizioni in materia di visibilità dell'intervento finanziario dell'Unione, tranne in casi debitamente motivati in cui la pubblicità non sia possibile ovvero opportuna.

(31)

A norma dell'articolo 35, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario e dell'articolo 21 delle modalità di applicazione, la Commissione dovrebbe mettere a disposizione, nella forma appropriata e in modo tempestivo, le informazioni riguardanti i destinatari nonché la natura e lo scopo delle misure finanziate dal bilancio generale dell'Unione. Tali informazioni dovrebbero essere messe a disposizione nel debito rispetto dei requisiti in materia di riservatezza e di sicurezza, in particolare la tutela dei dati personali.

(32)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire contribuire all'ulteriore sviluppo di uno spazio di giustizia europeo fondato sul riconoscimento e sulla fiducia reciproci, in particolare attraverso la promozione della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(33)

A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione ed applicazione del presente regolamento.

(34)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(35)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(36)

Al fine di garantire la continuità del finanziamento delle attività precedentemente svolte sulla base della decisione 2007/126/GAI, della decisione n. 1149/2007/CE e della decisione n. 1150/2007/CE, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Istituzione e durata del programma

1.   Il presente regolamento istituisce un programma Giustizia ("programma").

2.   Il programma è istituito per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.

Articolo 2

Valore aggiunto europeo

1.   Il programma finanzia azioni con un valore aggiunto europeo che contribuiscono all'ulteriore sviluppo di uno spazio europeo di giustizia. A tal fine la Commissione assicura che le azioni selezionate ai fini del finanziamento siano destinate a produrre risultati con un valore aggiunto europeo.

2.   Il valore aggiunto europeo delle azioni, compreso quello delle azioni su piccola scala e nazionali, è valutato sulla base di criteri quali il loro contributo all'applicazione coerente ed uniforme del diritto dell'Unione e alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui diritti che ne derivano, la loro capacità di sviluppare la fiducia reciproca tra gli Stati membri e di migliorare la cooperazione transfrontaliera, il loro impatto transnazionale, il loro contributo all'elaborazione e alla diffusione di migliori prassi o il loro potenziale di creare strumenti e soluzioni pratici per affrontare sfide a livello transfrontaliero o dell'Unione.

Articolo 3

Obiettivo generale

L’obiettivo generale del programma è contribuire all'ulteriore sviluppo di uno spazio europeo di giustizia basato sul riconoscimento reciproco e la fiducia reciproca, in particolare attraverso la promozione della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale.

Articolo 4

Obiettivi specifici

1.   Al fine di conseguire l’obiettivo generale di cui all’articolo 3, il programma prevede i seguenti obiettivi specifici:

a)

facilitare e sostenere la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale;

b)

sostenere e promuovere la formazione giudiziaria, compresa la formazione linguistica sulla terminologia giuridica, al fine di promuovere una cultura giuridica e giudiziaria comune;

c)

facilitare l'accesso effettivo alla giustizia per tutti, e promuovere e sostenere i diritti delle vittime della criminalità, rispettando i diritti della difesa;

d)

sostenere iniziative, nell'ambito della politica in materia di droga, sugli aspetti della cooperazione giudiziaria e della prevenzione della criminalità strettamente connessi all'obiettivo generale del programma, nella misura in cui non sono contemplati dallo strumento per il sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi, quale parte del Fondo Sicurezza interna o dal programma "Salute per la crescita";

2.   Gli obiettivi specifici del programma sono perseguiti provvedendo, in particolare, a:

a)

incrementare la consapevolezza e conoscenza del diritto e delle politiche dell’Unione da parte dell'opinione pubblica;

b)

migliorare la conoscenza del diritto dell'Unione, comprese le norme sostanziali e procedurali, gli strumenti di cooperazione giudiziaria e la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, nonché il diritto comparato, al fine di garantire un'efficace cooperazione giudiziaria in materia civile e penale;

c)

sostenere l'attuazione e l'applicazione efficaci, completi e coerenti degli strumenti dell'Unione negli Stati membri nonché il loro monitoraggio e la loro valutazione;

d)

promuovere la cooperazione transfrontaliera, migliorare la conoscenza e la comprensione reciproche del diritto civile e penale, nonché dei sistemi giuridici e giudiziari degli Stati membri e rafforzare la fiducia reciproca;

e)

migliorare la conoscenza e la comprensione dei potenziali ostacoli al buon funzionamento di uno spazio europeo di giustizia;

f)

migliorare l'efficacia dei sistemi giudiziari e la loro cooperazione attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, compresa l'interoperabilità transfrontaliera dei sistemi e delle applicazioni.

Articolo 5

Integrazione

Nell'attuazione di tutte le sue azioni, il programma mira a promuovere la parità tra uomini e donne nonché i diritti dei minori, tra l'altro mediante una giustizia a misura di bambino. Rispetta inoltre il divieto di qualsiasi forma di discriminazione fondata su uno dei motivi elencati nell'articolo 21 della Carta, conformemente all'articolo 51 della Carta ed entro i limiti da esso fissati.

Articolo 6

Tipi di azioni

1.   Il programma finanzia, fra l'altro, i seguenti tipi di azioni:

a)

attività di analisi, come la raccolta di dati e statistiche; l'elaborazione di metodologie e, se del caso, di indicatori o criteri di riferimento comuni; studi, ricerche, analisi e indagini; valutazioni; l'elaborazione e la pubblicazione di guide, relazioni e materiale didattico; convegni, seminari, riunioni di esperti e conferenze;

b)

attività di formazione, come scambi di personale, convegni, seminari, eventi di formazione per formatori, comprese attività di formazione linguistica sulla terminologia giuridica e lo sviluppo di moduli di formazione in linea o di moduli di formazione di altro tipo per i membri della magistratura e gli operatori giudiziari;

c)

attività di apprendimento reciproco, cooperazione, sensibilizzazione e divulgazione, quali l'individuazione e lo scambio di buone prassi nonché di approcci ed esperienze innovativi; l'organizzazione di valutazioni a pari livello e di apprendimento reciproco; l'organizzazione di conferenze, seminari, campagne d’informazione, compresa la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi generali del programma; la raccolta e la pubblicazione di materiali al fine di divulgare informazioni relative al programma e ai suoi risultati; lo sviluppo, la gestione e l'aggiornamento di sistemi e strumenti che utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, compreso l'ulteriore sviluppo del portale europeo della giustizia elettronica quale strumento per migliorare l'accesso degli cittadini alla giustizia;

d)

sostegno ai principali attori le cui attività contribuiscono all'attuazione degli obiettivi del programma, come il sostegno agli Stati membri nella fase di attuazione del diritto e delle politiche dell’Unione, il sostegno a importanti attori europei e a reti di livello europeo, anche nel campo della formazione giudiziaria; e sostegno al lavoro di rete a livello europeo tra organi ed entità specializzati nonché tra autorità nazionali, regionali e locali ed organizzazioni non governative.

2.   La rete europea di formazione giudiziaria riceve una sovvenzione di funzionamento destinata a cofinanziare le spese associate al suo programma di lavoro permanente.

Articolo 7

Partecipazione

1.   L’accesso al programma è aperto a tutti gli organismi e le entità aventi la propria sede legale:

a)

negli Stati membri;

b)

nei paesi dell'associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo, conformemente a tale accordo;

c)

nei paesi candidati, potenziali candidati e in via d'adesione all'Unione, conformemente ai principi e alle condizioni generali sanciti per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e decisioni del Consiglio di associazione o accordi simili.

2.   Gli organismi e le entità a scopo di lucro hanno accesso al programma soltanto in associazione con organizzazioni senza scopo di lucro o pubbliche.

3.   Organismi ed entità aventi la propria sede legale in paesi terzi diversi da quelli che partecipano al programma ai sensi del paragrafo 1, lettere b) e c), in particolare nei paesi in cui si applica la politica europea di vicinato, possono essere associati a loro spese alle azioni del programma, qualora ciò sia utile alla realizzazione di tali azioni.

4.   La Commissione può cooperare con organizzazioni internazionali alle condizioni stabilite nel pertinente programma di lavoro annuale. L’accesso al programma è aperto alle organizzazioni internazionali attive nei settori interessati dal programma in conformità del regolamento finanziario e del pertinente programma di lavoro annuale.

Articolo 8

Bilancio

1.   La dotazione finanziaria per l’attuazione del programma per il periodo 2014-2020 è fissata a 377 604 000 EUR.

2.   La dotazione finanziaria del programma può coprire anche costi relativi ad attività di preparazione, monitoraggio, controllo, revisione contabile e valutazione, necessarie alla gestione del programma e alla valutazione del conseguimento dei suoi obiettivi. La dotazione finanziaria può coprire le spese relative agli studi, alle riunioni di esperti e alle azioni di informazione e comunicazione necessari, compresa la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione, nella misura in cui sono connesse agli obiettivi generali del presente regolamento, nonché le spese legate a reti della tecnologia dell'informazione destinate all’elaborazione e allo scambio delle informazioni e ad altra assistenza tecnica e amministrativa necessaria per la gestione del programma da parte della Commissione.

3.   Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio, entro i limiti stabiliti dal quadro finanziario pluriennale istituito dal regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (17).

4.   Nell'ambito della dotazione finanziaria del programma, gli importi sono assegnati a ciascun obiettivo specifico secondo le percentuali indicate nell'allegato.

5.   La Commissione non si discosta di più di 5 punti percentuali dalla dotazione finanziaria, quale stabilita nell'allegato, assegnata a ciascun obiettivo specifico. Qualora il superamento di detto limite si rendesse necessario, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 per modificare ciascuna delle cifre in allegato di oltre 5 e fino a 10 punti percentuali.

Articolo 9

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 8, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per la durata del programma.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 8, paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisone nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 10

Misure di esecuzione

1.   La Commissione attua il programma in conformità del regolamento finanziario.

2.   Al fine di attuare il programma, la Commissione adotta programmi di lavoro annuali nella forma di atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

3.   Ciascun programma di lavoro annuale attua gli obiettivi del programma stabilendo quanto segue:

a)

le azioni da intraprendere, conformemente agli obiettivi generali e specifici definiti all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 1, inclusa la ripartizione indicativa delle risorse finanziarie;

b)

i criteri essenziali di ammissibilità, selezione e attribuzione di cui avvalersi per selezionare le proposte cui saranno concessi i contributi finanziari, conformemente all'articolo 84 del regolamento finanziario e all'articolo 94 delle sue modalità di applicazione.

c)

la percentuale minima delle spese annuali da destinare alle sovvenzioni.

4.   È assicurata un'adeguata ed equa distribuzione del sostegno finanziario tra i vari settori interessati dal presente regolamento. Nel decidere l'assegnazione di fondi a tali settori nei programmi di lavoro annuali, la Commissione tiene conto della necessità di mantenere livelli di finanziamento sufficienti per la giustizia civile e penale, nonché per la formazione giudiziaria e per iniziative nell'ambito della politica in materia di droga rientranti nell'ambito del programma.

5.   Gli inviti a presentare proposte sono pubblicati su base annuale.

6.   Per agevolare le attività di formazione giudiziaria, nel fornire i finanziamenti corrispondenti si tiene conto, conformemente al regolamento finanziario, dei costi associati alla partecipazione dei membri della magistratura e degli operatori giudiziari a tali attività e sostenuti dalle autorità degli Stati membri.

Articolo 11

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 12

Complementarità

1.   La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, assicura la coerenza complessiva, la complementarità e le sinergie con altri strumenti dell’Unione, tra cui il programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza, lo strumento per il sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi, quale parte del Fondo Sicurezza interna, il programma Salute per la crescita, il programma Erasmus+, il programma quadro “Orizzonte 2020” e lo strumento di assistenza preadesione.

2.   La Commissione assicura altresì la coerenza complessiva, la complementarità e le sinergie con i lavori degli organi, organismi e servizi dell'Unione che operano nei settori interessati dagli obiettivi del programma, come Eurojust, istituito dalla decisione 2002/187/GAI del Consiglio (18) e l'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT), istituito dal regolamento (CE) n. 1920/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (19).

3.   Le risorse del programma possono essere messe in comune con quelle di altri strumenti dell'Unione, in particolare il programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza, per realizzare azioni che rispondano agli obiettivi di entrambi i programmi. Un’azione per la quale sono state stanziate risorse del programma può ottenere la concessione di fondi anche dal programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza, a condizione che il finanziamento non copra le stesse voci di spesa.

Articolo 13

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1.   La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate nell’ambito del programma, gli interessi finanziari dell’Unione siano tutelati mediante l’applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive.

2.   La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, esercitabile sia sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione a titolo del programma.

3.   L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, conformemente alle disposizioni e alle procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (20) e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (21) al fine di accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione in relazione a convenzioni o decisioni di sovvenzione o a contratti finanziati a titolo del programma.

4.   Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, le convenzioni di sovvenzione, le decisioni di sovvenzione e i contratti risultanti dall'applicazione del programma contengono disposizioni che abilitano espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a svolgere gli audit e le indagini di cui a tali paragrafi conformemente alle loro rispettive competenze.

Articolo 14

Monitoraggio e valutazione

1.   La Commissione monitora annualmente il programma al fine di seguire l’attuazione delle azioni intraprese nell’ambito dello stesso, nonché il conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 4. Tale monitoraggio costituisce anche un mezzo per valutare il modo in cui, nell’ambito delle azioni del programma, sono state affrontate questioni di uguaglianza di genere e non-discriminazione.

2.   La Commissione fornisce al Parlamento europeo e al Consiglio:

a)

una relazione annuale di monitoraggio basata sugli indicatori di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e sull'impiego dei finanziamenti disponibili;

b)

una relazione di valutazione intermedia entro il 30 giugno 2018;

c)

una relazione di valutazione ex post entro il 31 dicembre 2021.

3.   La relazione di valutazione intermedia esamina il conseguimento degli obiettivi del programma, l'efficienza dell'utilizzo delle risorse e il valore aggiunto europeo del programma, al fine di determinare se il finanziamento nei settori ricompresi dal programma debba essere rinnovato, modificato o sospeso dopo il 2020. Specifica anche se sia opportuna una semplificazione del programma, se questo abbia una coerenza interna ed esterna e se tutti gli obiettivi e le azioni continuino a essere pertinenti. Essa tiene conto dei risultati delle valutazioni ex post dei precedenti programmi 2007-2013 istituiti dalle decisioni di cui all’articolo 16.

4.   La relazione di valutazione ex post esamina l'impatto a lungo termine del programma e la sostenibilità dei suoi effetti, allo scopo di fornire elementi per una decisione in merito ad un programma successivo.

5.   Le valutazioni esaminano anche il modo in cui, nell’ambito delle azioni del programma, sono state affrontate le questioni di uguaglianza di genere e le questioni relative alla non-discriminazione.

Articolo 15

Indicatori

1.   A norma dell'articolo 14, gli indicatori stabiliti al paragrafo 2 del presente articolo servono quale base per monitorare e valutare in che misura ciascuno degli obiettivi specifici del programma di cui all'articolo 4 sia stato conseguito attraverso le azioni previste all'articolo 6. Essi sono misurati in base a valori di riferimento predefiniti che riflettono la situazione antecedente l'attuazione delle azioni. Laddove opportuno, gli indicatori sono ripartiti, tra l'altro, per sesso, età e disabilità.

2.   Gli indicatori di cui al paragrafo 1 includono, tra gli altri, i seguenti:

a)

numero e percentuale di persone nel gruppo di riferimento che hanno beneficiato di attività di sensibilizzazione finanziate dal programma;

b)

numero e percentuale di membri della magistratura e operatori giudiziari in un gruppo di riferimento che hanno partecipato ad attività di formazione, scambi di personale, visite di studio, convegni e seminari finanziati dal programma;

c)

miglioramento del livello di conoscenza del diritto e delle politiche dell'Unione nei gruppi di partecipanti ad azioni finanziate dal programma rispetto al gruppo di riferimento nel suo complesso;

d)

numero di casi, attività e risultati della cooperazione transfrontaliera, anche mediante strumenti e procedure informatici stabiliti a livello dell'Unione;

e)

valutazione ad opera dei partecipanti delle attività cui hanno preso parte e della loro (attesa) sostenibilità;

f)

copertura geografica delle attività finanziate dal programma.

3.   Oltre agli indicatori di cui al paragrafo 2, le relazioni di valutazione intermedia ed ex post del programma esaminano, tra l'altro:

a)

l'effetto percepito del programma sull'accesso alla giustizia in base ai dati qualitativi e quantitativi raccolti a livello europeo;

b)

il numero e la qualità degli strumenti e mezzi sviluppati attraverso azioni finanziate dal programma;

c)

il valore aggiunto europeo del programma, compresa una valutazione delle attività del programma alla luce di iniziative analoghe sviluppate a livello nazionale o europeo che non ricevono un sostegno da un finanziamento dell'Unione, nonché dei relativi risultati (attesi) e dei vantaggi e/o degli svantaggi di un finanziamento dell'Unione rispetto ad un finanziamento nazionale per il tipo di attività in questione;

d)

il livello di finanziamento rispetto ai risultati ottenuti (efficienza);

e)

gli eventuali ostacoli amministrativi, organizzativi e/o strutturali ad una più agevole, efficace ed efficiente attuazione del programma (possibilità di semplificazione).

Articolo 16

Misure transitorie

Le azioni avviate in virtù della decisione 2007/126/GAI, della decisione n. 1149/2007/CE o della decisione n. 1150/2007/CE restano disciplinate dalle disposizioni di tali decisioni fino al loro completamento. Per quanto riguarda tali azioni, i riferimenti ai comitati di cui all’articolo 9 della decisione 2007/126/GAI, agli articoli 10 e 11 della decisione n. 1149/2007/CE, e all’articolo 10 della decisione n. 1150/2007/CE sono interpretati come riferimenti al comitato di cui all’articolo 11, paragrafo 1 del presente regolamento.

Articolo 17

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

L. LINKEVIČIUS


(1)  GU C 299 del 4.10.2012, pag. 103.

(2)  GU C 277 del 13.9.2012, pag. 43.

(3)  Posizione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio del 16 dicembre 2013.

(4)  GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.

(5)  GU C 299 del 22.11.2008, pag. 1.

(6)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012).

(7)  GU C 402 del 29.12.2012, pag. 1.

(8)  Decisione n. 1150/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 settembre 2007, che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico Prevenzione e informazione in materia di droga nell’ambito del programma generale Diritti fondamentali e giustizia (GU L 257 del 3.10.2007, pag. 23).

(9)  Decisione 2007/126/GAI del Consiglio, del 12 febbraio 2007, che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico Giustizia penale, quale parte del programma generale su diritti fondamentali e giustizia (GU L 58 del 24.2.2007, pag. 13).

(10)  Decisione n. 1149/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 settembre 2007, che istituisce il programma specifico Giustizia civile per il periodo 2007-2013 come parte del programma generale Diritti fondamentali e giustizia (GU L 257 del 3.10.2007, pag. 16).

(11)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(12)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011).

(13)  Regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che istituisce un programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020 (Cfr. pag. 62 della presente Gazzetta ufficiale)

(14)  Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, 1720/2006/CE e 1298/2008/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50).

(15)  Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

(16)  Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

(17)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

(18)  Decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1).

(19)  Regolamento (CE) n. 1920/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 1).

(20)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(21)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).


ALLEGATO

RIPARTIZIONE DEI FINANZIAMENTI

Nell'ambito della dotazione finanziaria del programma, gli importi sono assegnati a ciascun obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, come segue:

 

Obiettivi specifici

Quota della dotazione finanziaria (in %)

a)

facilitare e sostenere la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale

30 %

b)

sostenere e promuovere la formazione giudiziaria, compresa la formazione linguistica sulla terminologia giuridica, al fine di promuovere una cultura giuridica e giudiziaria comune

35 %

c)

facilitare l'accesso effettivo alla giustizia per tutti, tra l'altro promuovere e sostenere i diritti delle vittime della criminalità rispettando i diritti della difesa

30 %

d)

sostenere iniziative, nell'ambito della politica in materia di droga, sugli aspetti della cooperazione giudiziaria e della prevenzione della criminalità strettamente connessi all'obiettivo generale del programma, nella misura in cui non sono contemplati dal Fondo sicurezza interna o dal programma Salute per la crescita

5 %.


28.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 354/84


REGOLAMENTO (UE) N. 1383/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2013

che modifica il regolamento (UE) n. 99/2013 relativo al programma statistico europeo 2013-2017

(Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) definisce il quadro e fissa gli obiettivi e i risultati per la produzione, lo sviluppo e la diffusione di statistiche europee nel periodo 2013-2017.

(2)

Il regolamento (UE) n. 99/2013 definisce solo la dotazione finanziaria per il 2013, che è inclusa nel periodo di programmazione 2007-2013, e invita la Commissione a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa che introduca la dotazione finanziaria per il periodo 2014-2017 entro tre mesi dall'adozione del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020.

(3)

Il regolamento (UE) n. 1311/2013 (3) è stato adottato il 2 dicembre 2013.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 99/2013.

(5)

Al fine di garantire che le misure previste dal presente regolamento siano effettive, esso dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 7 del regolamento (UE) n. 99/2013 è sostituito dal seguente:

"Articolo 7

Finanziamento

1.   La dotazione finanziaria dell'Unione per l'attuazione del programma per il 2013 è pari a 57,3 milioni di EUR, coperti dal periodo di programmazione 2007-2013. La dotazione finanziaria dell'Unione per l'attuazione del programma per il periodo compreso 2014-2017 è pari a 234,8 milioni di EUR, coperti dal periodo di programmazione 2014-2020.

2.   La Commissione attua il sostegno finanziario dell'Unione conformemente al regolamento finanziario.

3.   La Commissione adotta la decisione in merito agli stanziamenti annuali nel rispetto delle prerogative del Parlamento europeo e del Consiglio.".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

L. LINKEVIČIUS


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 11 dicembre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 16 dicembre 2013.

(2)  Regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo al programma statistico europeo 2013-2017 (GU L 39 del 9.2.2013 pag. 12).

(3)  Regolamento (UE) n. 1311/2013 del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo di programmazione 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).


28.12.2013   

IT

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L 354/85


REGOLAMENTO (UE) N. 1384/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio recante preferenze commerciali autonome per la Repubblica moldova

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio (2) definisce un sistema specifico di preferenze commerciali autonome per la Repubblica moldova ("Moldova"). Tale regime offre libero accesso al mercato dell'Unione a tutti i prodotti originari della Moldova, ad eccezione di taluni prodotti agricoli elencati nell'allegato I di tale regolamento per cui sono previste concessioni limitate sia sotto forma di esenzione da dazi doganali nel limite dei contingenti tariffari che sotto forma di riduzione di dazi doganali.

(2)

Nel quadro della politica europea di vicinato (PEV), del programma d'azione PEV UE-Moldova e del partenariato orientale, la Moldova ha adottato un ambizioso programma di associazione politica e di ulteriore integrazione economica con l'Unione. La Moldova ha inoltre già registrato importanti progressi nel ravvicinamento delle normative, volto alla convergenza con il diritto e gli standard dell'Unione.

(3)

I negoziati su un nuovo accordo di associazione, che include la creazione di una zona di libero scambio globale e approfondito tra l'Unione e la Moldova, sono iniziati nel gennaio 2010 e si sono conclusi nel giugno 2013. Tale accordo prevede la completa liberalizzazione del commercio bilaterale del vino.

(4)

Al fine di sostenere gli sforzi della Moldova nel rispetto della PEV e del partenariato orientale, e di offrire un mercato attraente e affidabile per le sue esportazioni di vino, è opportuno liberalizzare senza indugio l'importazione di vino dalla Moldova nell'Unione.

(5)

Al fine di garantire la prosecuzione dei flussi commerciali provenienti dalla Moldova e la certezza giuridica per gli operatori economici, è necessario che le preferenze commerciali autonome si applichino senza interruzione fino alla data di scadenza fissata nel regolamento (CE) n. 55/2008.

(6)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 55/2008,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 55/2008 è così modificato:

1)

all'articolo 16 sono soppressi i commi terzo, quarto e quinto;

2)

nella tabella di cui all'allegato I, punto 1, l'ultima riga recante il numero d'ordine 09.0514 "Vini di uve fresche, esclusi i vini spumanti" è soppressa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

L. LINKEVIČIUS


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 10 dicembre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 16 dicembre 2013.

(2)  Regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio, del 21 gennaio 2008, recante preferenze commerciali autonome per la Repubblica moldova nonché modifica del regolamento (CE) n. 980/2005 e della decisione 2005/924/CE della Commissione (GU L 20 del 24.1.2008, pag. 1).


28.12.2013   

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L 354/86


REGOLAMENTO (UE) N. 1385/2013 DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2013

che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 850/98 e (CE) n. 1224/2009, e i regolamenti (CE) n. 1069/2009, (UE) n. 1379/2013 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in conseguenza della modifica dello status, nei confronti dell'Unione europea, di Mayotte

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 349,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 2012/419/UE del Consiglio europeo (3), quest'ultimo ha deciso di modificare lo status, nei confronti dell'Unione, di Mayotte con effetto dal 1o gennaio 2014. A decorrere da tale data Mayotte cesserà di essere un paese o territorio d'oltremare e diventerà una regione ultraperiferica dell'Unione ai sensi dell'articolo 349 e dell'articolo 355, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). A seguito di tale modifica dello status giuridico di Mayotte, il diritto dell'Unione si applicherà a Mayotte dal 1o gennaio 2014. Tenendo conto della particolare situazione socioeconomica strutturale di Mayotte, aggravata dalla sua grande distanza, dall'insularità, dalla superficie ridotta, dalla topografia e dal clima difficili, in diversi settori è opportuno prevedere alcune misure specifiche.

(2)

Nel settore della pesca e della salute degli animali, è opportuno modificare i regolamenti indicati in prosieguo.

(3)

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio (4), è opportuno includere le acque circostanti Mayotte in quanto nuova regione ultraperiferica nell'ambito di applicazione di tale regolamento ed è opportuno vietare l'uso di reti a circuizione sui banchi di tonni e scomberoidi nell'area compresa entro 24 miglia dalle linee di base dell'isola, al fine di preservare i banchi di grandi pesci migratori in prossimità dell'isola di Mayotte.

(4)

Per quanto riguarda il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), considerando i sistemi di commercializzazione molto frammentati e sottosviluppati di Mayotte, l'applicazione delle norme sull'etichettatura dei prodotti della pesca comporterebbe per i rivenditori un onere sproporzionato rispetto all'entità delle informazioni che sarebbero trasmesse al consumatore. Risulta pertanto appropriato prevedere una deroga temporanea alle norme concernenti l'etichettatura dei prodotti della pesca posti in vendita al dettaglio al consumatore finale a Mayotte.

(5)

Per quanto riguarda il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), è opportuno introdurre misure specifiche in tema di capacità di pesca e di registro della flotta peschereccia.

(6)

Una parte considerevole della flotta battente bandiera della Francia e operante dal dipartimento francese di Mayotte consta di navi di lunghezza inferiore ai 10 metri che sono sparse intorno all'isola, che non dispongono di punti specifici di sbarco e che devono ancora essere identificate, misurate e munite delle dotazioni minime di sicurezza necessarie per l'iscrizione nel registro dei pescherecci dell'Unione. La Francia non sarà pertanto in grado di completare tale registro fino al 31 dicembre 2021. È opportuno tuttavia che la Francia tenga un registro provvisorio della flotta peschereccia per garantire un'identificazione minima delle navi di tale segmento al fine di evitare la proliferazione di pescherecci non ufficiali.

(7)

Considerando che la Francia ha presentato alla Commissione per il tonno dell'Oceano indiano (IOTC) un piano di sviluppo che descrive le dimensioni indicative della flotta di Mayotte e l'evoluzione prevista della flotta al momento scarsamente sviluppata di pescherecci con palangari meccanici di lunghezza inferiore ai 23 metri e di pescherecci con reti a circuizione operante a Mayotte in quanto nuova regione ultraperiferica, piano al quale nessuna parte contraente della IOTC, compresa l'Unione, ha opposto obiezioni, è appropriato utilizzare i livelli di riferimento di tale piano come massimali per la capacità della flotta di pescherecci con palangari meccanici di lunghezza inferiore ai 23 metri e di pescherecci con reti a circuizione registrata nei porti di Mayotte. In deroga alle norme dell'Unione generalmente applicabili e considerata la situazione attuale specifica socioeconomica di Mayotte, è opportuno prevedere un congruo periodo di tempo per consentire alla Francia di aumentare le capacità del segmento scarsamente sviluppato della propria flotta di piccole imbarcazioni fino al 2025.

(8)

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), è opportuno notare che Mayotte non dispone di alcuna capacità industriale per la trasformazione dei sottoprodotti di origine animale. Risulta pertanto appropriato accordare alla Francia un periodo di cinque anni per sviluppare le infrastrutture necessarie per l'identificazione, la manipolazione, il trasporto, il trattamento e lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale a Mayotte nel pieno rispetto del regolamento (CE) n. 1069/2009.

(9)

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (8), sembra che la Francia non sarà in grado di adempiere tutti gli obblighi di controllo dell'Unione per il segmento "Mayotte. Specie pelagiche e demersali. Lunghezza < 10 m" della flotta di Mayotte entro la data in cui quest'ultima diventerà una regione ultraperiferica. Le navi di tale segmento, che si trovano sparse attorno all'isola, non dispongono di punti di sbarco specifici e devono ancora essere identificate. È inoltre necessario formare i pescatori e i controllori nonché predisporre le infrastrutture fisiche e amministrative appropriate. Risulta pertanto necessario, per tale segmento della flotta peschereccia, prevedere una deroga temporanea a determinate norme riguardanti il controllo delle navi da pesca e delle relative caratteristiche, delle attività in mare, degli attrezzi e delle catture in tutte le fasi comprese tra l'attività a bordo della nave e l'arrivo delle catture sul mercato. Per realizzare almeno alcuni degli obiettivi più importanti del regolamento (CE) n. 1224/2009, è tuttavia opportuno che la Francia istituisca un sistema nazionale di controllo che permetta una sorveglianza delle attività di tale segmento della flotta peschereccia e che consenta di adempiere gli obblighi internazionali dell'Unione in tema di presentazione delle relazioni.

(10)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1224/2009, (UE) n. 1379/2013 e (UE) n. 1380/2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 850/98

Il regolamento (CE) n. 850/98 è così modificato:

1)

all'articolo 2, paragrafo 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

"h)

Regione 8

Tutte le acque al largo delle coste dei dipartimenti francesi di Riunione e di Mayotte soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Francia.";

2)

è inserito il seguente articolo:

"Articolo 34 octies

Limiti alle attività di pesca nella zona riservata di 24 miglia intorno a Mayotte

È vietato alle imbarcazioni l'uso di qualsiasi rete a circuizione su banchi di tonni e scomberoidi nell'area compresa entro 24 miglia dalle coste di Mayotte in quanto regione ultraperiferica ai sensi dell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, misurata dalle linee di base che servono a delimitare le acque territoriali.".

Articolo 2

Modifica del regolamento (UE) n. 1379/2013

All'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1379/2013, è inserito il seguente paragrafo:

"6.   Fino al 31 dicembre 2021 i paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano ai prodotti posti in vendita al dettaglio al consumatore finale a Mayotte in quanto regione ultraperiferica ai sensi dell'articolo 349 TFUE.".

Articolo 3

Modifiche del regolamento (UE) n. 1380/2013

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 è modificato come segue:

1)

all'articolo 23, è aggiunto il seguente paragrafo:

"4.   In deroga al paragrafo 1, fino al 31 dicembre 2025 la Francia è autorizzata a introdurre nuova capacità senza dover ritirare una capacità equivalente per i diversi segmenti a Mayotte in quanto regione ultraperiferica ai sensi dell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (3mayotte") di cui all'allegato II.";

2)

all'articolo 36, sono aggiunti i seguenti paragrafi:

"5.   In deroga al paragrafo 1, fino al 31 dicembre 2021 la Francia è esonerata dall'obbligo di iscrivere nel proprio registro della flotta peschereccia dell'Unione quelle navi di lunghezza complessiva inferiore ai 10 metri e che operano da Mayotte.

6.   Fino al 31 dicembre 2021 la Francia tiene un registro provvisorio dei pescherecci di lunghezza complessiva inferiore ai 10 metri e che operano da Mayotte. Tale registro contiene almeno il nome, la lunghezza complessiva e un codice d'identificazione di ogni peschereccio. I pescherecci registrati nel registro provvisorio sono considerati pescherecci registrati a Mayotte.";

3)

le voci relative a Mayotte contenute nell'allegato del presente regolamento sono inserite nella tabella di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1380/2013 dopo la voce "Guadalupa: Specie pelagiche, L> 12m".

Articolo 4

Modifica del regolamento (CE) n. 1069/2009

Nel regolamento (CE) n. 1069/2009 l'articolo 56 è sostituito dal seguente:

"Articolo 56

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 4 marzo 2011.

L'articolo 4 si applica tuttavia a Mayotte in quanto regione ultraperiferica ai sensi dell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("Mayotte") a decorrere dal 1o gennaio 2021. I sottoprodotti animali e i prodotti derivati generati a Mayotte anteriormente al 1o gennaio 2021 sono smaltiti conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.".

Articolo 5

Modifica del regolamento (CE) n. 1224/2009

Nel regolamento (CE) n. 1224/2009, è inserito il seguente articolo:

"Articolo 2 bis

Applicazione del regime di controllo dell'Unione a determinati segmenti della flotta di Mayotte in quanto regione ultraperiferica

1.   Fino al 31 dicembre 2021 l'articolo 5, paragrafo 3, e gli articoli 6, 8, 41, 56, da 58 a 62, 66, 68 e 109 non si applicano alla Francia per quanto riguarda i pescherecci di lunghezza complessiva inferiore ai 10 metri e che operano da Mayotte, una regione ultraperiferica ai sensi dell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("Mayotte"), nonché per quanto riguarda le attività e le catture di tali pescherecci.

2.   Entro il 30 settembre 2014 la Francia istituisce un regime semplificato e provvisorio di controllo applicabile ai pescherecci di lunghezza complessiva inferiore ai 10 metri e che operano da Mayotte. Tale regime tratta le seguenti questioni:

a)

conoscenza della capacità di pesca;

b)

accesso alle acque di Mayotte;

c)

ottemperanza agli obblighi di dichiarazione;

d)

designazione delle autorità responsabili delle attività di controllo;

e)

misure atte a garantire che l'attuazione delle norme relative ai pescherecci di lunghezza superiore ai 10 metri avvenga in modo non discriminatorio.

Entro il 30 settembre 2020 la Francia presenta alla Commissione un piano d'intervento che stabilisce le misure da adottare per garantire la piena attuazione, a decorrere dal 1o gennaio 2022, del regolamento (CE) n. 1224/2009 per quanto riguarda i pescherecci di lunghezza complessiva inferiore ai 10 metri che operano da Mayotte. Tale piano d'intervento è oggetto di dialogo tra la Francia e la Commissione. La Francia adotta tutti i provvedimenti necessari per attuare detto piano d'intervento.".

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2013

Per il Consiglio

Il presidente

L. LINKEVIČIUS


(1)  Parere del 12 dicembre 2013 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU C 341 del 21.11.2013, pag. 97.

(3)  Decisione 2012/419/UE del Consiglio europeo, dell'11 luglio 2012, che modifica lo status, nei confronti dell’Unione europea, di Mayotte (GU L 204 del 31.7.2012, pag. 131).

(4)  Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1).

(5)  Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(6)  Cfr. pag. 22 della presente Gazzetta ufficiale.

(7)  Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

(8)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).


ALLEGATO

MASSIMALI DI CAPACITÀ DI PESCA PER LE FLOTTE DI PESCA REGISTRATE A MAYOTTE IN QUANTO REGIONE ULTRAPERIFERICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 349 TFUE

Mayotte. Pescherecci con reti a circuizione

13 916 (1)

24 000 (1)

Mayotte.

Pescherecci con palangari meccanici < 23 m

2 500 (1)

8 500 (1)

Mayotte

Specie demersali e pelagiche. Pescherecci < 10 m

p.m. (2)

p.m. (2)


(1)  Conformemente al piano di sviluppo presentato all'IOTC il 7 gennaio 2011.

(2)  I massimali saranno indicati nella presente tabella non appena disponibili, al più tardi il 31 dicembre 2025.


DIRETTIVE

28.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 354/90


DIRETTIVA 2013/53/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 novembre 2013

relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d’acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto (3), è stata adottata nel quadro della realizzazione del mercato interno al fine di armonizzare le caratteristiche di sicurezza delle imbarcazioni da diporto in tutti gli Stati membri e di rimuovere gli ostacoli al commercio delle imbarcazioni da diporto tra Stati membri.

(2)

In origine, la direttiva 94/25/CE si applicava unicamente alle imbarcazioni da diporto aventi una lunghezza minima dello scafo di 2,5 metri e una lunghezza massima di 24 metri. La direttiva 2003/44/CE del Consiglio e del Parlamento europeo, del 16 giugno 2003, che modifica la direttiva 94/25/CE (4), ha esteso l’ambito di applicazione della direttiva 94/25/CE, includendovi le moto d’acqua, e ha integrato i requisiti di protezione ambientale nella direttiva modificata, adottando limiti di emissione di gas di scarico (CO, HC, NOx e particolato) e limiti di rumorosità per i motori di propulsione, sia ad accensione spontanea che ad accensione comandata.

(3)

La direttiva 94/25/CE è basata sui principi del nuovo approccio, stabiliti nella risoluzione del Consiglio, del 7 maggio 1985, relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e di normalizzazione (5). Essa stabilisce dunque unicamente i requisiti essenziali applicabili alle imbarcazioni da diporto, mentre i dettagli tecnici sono adottati dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) e del Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (Cenelec), conformemente alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (6). La conformità alle norme armonizzate così adottate, i cui numeri di riferimento sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, pone in essere una presunzione di conformità alle prescrizioni della direttiva 94/25/CE. L’esperienza dimostra che tali principi di base hanno dato buoni risultati in questo settore e che dovrebbero essere mantenuti e anche ulteriormente promossi.

(4)

Gli sviluppi tecnologici del mercato, tuttavia, hanno sollevato nuovi problemi riguardo ai requisiti ambientali della direttiva 94/25/CE. Per tenere conto di tali sviluppi e chiarire il quadro nell’ambito del quale i prodotti oggetto della presente direttiva possono essere commercializzati, è opportuno rivedere e migliorare alcuni aspetti della direttiva 94/25/CE e, per chiarezza, abrogare tale direttiva e sostituirla con la presente direttiva.

(5)

Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti (7), stabilisce disposizioni orizzontali sull’accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, sulla marcatura CE e sul quadro dell’Unione in materia di vigilanza del mercato nonché sui controlli dei prodotti che entrano nel mercato dell’Unione, che si applicano anche ai prodotti oggetto della presente direttiva.

(6)

La decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti (8), prevede principi comuni e disposizioni di riferimento ai fini della normativa basata sui principi del nuovo approccio. Per assicurare la coerenza con la normativa di settore relativa ad altri prodotti, è opportuno allineare alcune disposizioni della presente direttiva a tale decisione, a meno che aspetti settoriali specifici non richiedano soluzioni differenti. È opportuno pertanto allineare a detta decisione alcune definizioni, gli obblighi generali degli operatori economici, la presunzione di conformità, le norme sulla marcatura CE, le prescrizioni relative agli organismi di valutazione della conformità e alle procedure di notifica, nonché le disposizioni riguardanti le procedure relative a prodotti che comportano rischi. Il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea (9), prevede una procedura per le obiezioni alle norme armonizzate laddove tali norme non soddisfino completamente le prescrizioni della presente direttiva.

(7)

Al fine di facilitare la comprensione e l’applicazione uniforme della presente direttiva da parte degli operatori economici e delle autorità nazionali, è opportuno chiarire l’ambito di applicazione e le definizioni della direttiva 94/25/CE. In particolare, è opportuno chiarire che i mezzi anfibi sono esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva. È inoltre necessario specificare che tipi di canoe e kayak sono esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva e chiarire che quest’ultima riguarda solo le moto d’acqua destinate ad attività sportive e ricreative.

(8)

È inoltre opportuno fornire le definizioni di «unità da diporto costruita per uso personale», di «lunghezza dello scafo» e di «importatore privato» specifiche a questo settore al fine di facilitare la comprensione e l’applicazione uniforme della presente direttiva. È necessario estendere l’attuale definizione di «motore di propulsione» anche alle soluzioni di propulsione innovative.

(9)

I prodotti oggetto della presente direttiva che sono immessi sul mercato dell’Unione o messi in servizio dovrebbero soddisfare la pertinente normativa dell’Unione e gli operatori economici dovrebbero essere responsabili della conformità dei prodotti, in funzione del loro ruolo rispettivo nella catena di fornitura, in modo da garantire un elevato livello di protezione degli interessi pubblici, quali la salute e la sicurezza e la protezione dei consumatori e dell’ambiente, e da garantire una concorrenza leale sul mercato dell’Unione.

(10)

Tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e di distribuzione dovrebbero adottare opportune misure per garantire che i prodotti oggetto della presente direttiva non mettano in pericolo la salute e la sicurezza delle persone, le cose o l’ambiente quando siano fabbricati in modo corretto e sottoposti ad una corretta manutenzione e che siano messi a disposizione sul mercato solo i prodotti che soddisfano la pertinente normativa dell’Unione. La presente direttiva dovrebbe prevedere una ripartizione chiara e proporzionata degli obblighi corrispondenti al ruolo di ogni operatore nella catena di fornitura e di distribuzione.

(11)

Poiché taluni compiti possono essere assolti solo dal fabbricante, è necessario distinguere chiaramente tra fabbricante e operatori successivi nella catena di distribuzione. Occorre anche distinguere chiaramente tra importatore e distributore, in quanto l’importatore introduce nel mercato dell’Unione prodotti originari di paesi terzi. L’importatore dovrebbe dunque assicurarsi che tali prodotti siano conformi alle pertinenti prescrizioni dell’Unione.

(12)

Il fabbricante, che possiede conoscenze dettagliate del processo di progettazione e di produzione, è nella posizione migliore per eseguire la procedura completa di valutazione della conformità. La valutazione della conformità dovrebbe quindi rimanere obbligo del solo fabbricante.

(13)

È necessario garantire che i prodotti oggetto della presente direttiva che entrano nel mercato dell’Unione da paesi terzi siano conformi a tutte le prescrizioni dell’Unione applicabili e, in particolare, che i fabbricanti abbiano eseguito adeguate procedure di valutazione in relazione a tali prodotti. È pertanto opportuno prevedere che gli importatori si assicurino che i prodotti che immettono sul mercato siano conformi alle prescrizioni applicabili e che non immettano sul mercato prodotti che non sono conformi a tali prescrizioni o sono pericolosi. Per lo stesso motivo è anche opportuno prevedere che gli importatori si assicurino che siano state eseguite procedure di valutazione della conformità e che la marcatura CE e la documentazione predisposta dai fabbricanti siano disponibili per controlli da parte delle autorità di vigilanza.

(14)

Se il distributore mette a disposizione sul mercato un prodotto oggetto della presente direttiva dopo che questo sia stato immesso sul mercato dal fabbricante o dall’importatore, esso dovrebbe agire con la dovuta diligenza per garantire che la manipolazione del prodotto da parte sua non incida negativamente sulla conformità. Sia gli importatori che i distributori sono tenuti ad agire con la dovuta diligenza in relazione alle prescrizioni applicabili ogniqualvolta immettono o mettono a disposizione prodotti sul mercato.

(15)

All’atto dell’immissione sul mercato di un prodotto oggetto della presente direttiva, gli importatori dovrebbero indicare sul prodotto il proprio nome e l’indirizzo al quale possono essere contattati. Dovrebbero essere previste eccezioni qualora le dimensioni o la natura di un componente non consentano tale indicazione.

(16)

Qualsiasi operatore economico che immetta sul mercato un prodotto con il proprio nome o marchio commerciale oppure modifichi un prodotto in modo tale da incidere sulla conformità alle prescrizioni applicabili dovrebbe essere considerato il fabbricante e dovrebbe pertanto assumersi i relativi obblighi.

(17)

I distributori e gli importatori, vista la loro vicinanza al mercato, dovrebbero essere coinvolti nei compiti di vigilanza del mercato eseguiti dalle competenti autorità nazionali e dovrebbero essere disposti a parteciparvi attivamente, fornendo a tali autorità tutte le informazioni necessarie sul prodotto in questione.

(18)

L’importazione nell’Unione di imbarcazioni da diporto e di moto d’acqua originari di paesi terzi da parte di persone fisiche o giuridiche stabilite nell’Unione è una caratteristica specifica di questo settore. Tuttavia, la direttiva 94/25/CE contiene un numero limitato di disposizioni che si applicano o che si potrebbe considerare si applichino agli importatori privati per quanto riguarda l’esecuzione della valutazione della conformità (valutazione post-costruzione). Pertanto, è necessario chiarire gli altri obblighi degli importatori privati che in linea di principio dovrebbero essere armonizzati con quelli dei fabbricanti, con alcune eccezioni relative al carattere non commerciale delle loro attività.

(19)

Garantire la rintracciabilità di un prodotto in tutta la catena di fornitura contribuisce a semplificare la vigilanza del mercato e a migliorarne l’efficienza. Un sistema efficiente di rintracciabilità facilita il compito delle autorità di vigilanza del mercato di rintracciare gli operatori economici che hanno messo a disposizione sul mercato prodotti non conformi.

(20)

Per ragioni di chiarezza e di coerenza con altre direttive fondate sul nuovo approccio, è necessario specificare in modo esplicito che i prodotti oggetto della presente direttiva possono essere immessi sul mercato o messi in servizio unicamente se soddisfano la prescrizione generale di non mettere in pericolo la salute e la sicurezza delle persone, le cose o l’ambiente, e solo a condizione che soddisfino i requisiti essenziali stabiliti nella presente direttiva.

(21)

Per quanto riguarda i motori adattati per uso marino come motori di propulsione, nel caso in cui il motore di origine sia già omologato conformemente alla direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali (10), o al regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all’omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all’accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo (11), le persone che adattano i motori dovrebbero poter fare affidamento sulla prova di conformità rilasciata dal fabbricante del motore originale qualora tali adattamenti non abbiano alterato le caratteristiche di emissione di gas di scarico.

(22)

Nella relazione sulle possibilità di ulteriori miglioramenti delle caratteristiche ambientali dei motori delle imbarcazioni da diporto, presentata a norma dell’articolo 2 della direttiva 2003/44/CE, sono state valutate opzioni per ridurre ulteriormente i limiti di emissione di gas di scarico dei motori delle imbarcazioni da diporto. Tale relazione ha concluso che è opportuno fissare limiti più severi di quelli previsti nella direttiva 2003/44/CE. Tali limiti dovrebbero essere fissati ad un livello che rifletta l’evoluzione tecnica delle tecnologie più pulite per i motori marini e che permetta di progredire verso l’armonizzazione dei limiti di emissione di gas di scarico a livello mondiale. I limiti di CO dovrebbero invece essere innalzati per consentire una significativa riduzione di altri inquinanti atmosferici al fine di riflettere la fattibilità tecnologica e di ottenere l’applicazione più rapida possibile, garantendo nel contempo che l’impatto socioeconomico su questo settore economico sia accettabile.

(23)

A seconda della categoria di carburante e potenza, per i motori per applicazioni marine si dovrebbero utilizzare i cicli di prova descritti nella pertinente norma armonizzata e, finché sono disponibili, quelli descritti nella pertinente norma ISO, tenendo conto dei valori fissati all’allegato I, parte B, punto 2.3. È opportuno sviluppare cicli di prova per tutti i motori a combustione che fanno parte del sistema di propulsione, compresi gli impianti ibridi.

(24)

I carburanti di prova utilizzati per valutare la conformità delle imbarcazioni ai limiti di emissione di gas di scarico dovrebbero rispecchiare la composizione dei carburanti utilizzati nel mercato in questione e pertanto si dovrebbero usare carburanti di prova europei per l’omologazione nell’Unione. Tuttavia, poiché i fabbricanti di paesi terzi possono non avere accesso ai carburanti di riferimento europei, occorre permettere alle autorità di omologazione di accettare che i motori siano testati con altri carburanti di riferimento. La scelta dei carburanti di riferimento, tuttavia, dovrebbe limitarsi alle specifiche previste dalla pertinente norma ISO al fine di garantire la qualità e la comparabilità dei risultati delle prove.

(25)

Al fine di contribuire alla protezione dell’ambiente marino, è opportuno adottare una prescrizione che imponga l’installazione obbligatoria di serbatoi sulle unità da diporto fornite di servizi igienici.

(26)

Le statistiche sugli incidenti mostrano che il rischio di rovesciamento delle imbarcazioni da diporto multiscafo abitabili è basso. Nonostante il rischio ridotto, è opportuno considerare che esiste un rischio di rovesciamento delle imbarcazioni da diporto multiscafo abitabili e, se suscettibili di rovesciamento, tali imbarcazioni dovrebbero restare a galla in posizione rovesciata e offrire la possibilità di evacuazione.

(27)

Conformemente al principio di sussidiarietà, le disposizioni della presente direttiva non dovrebbero pregiudicare la facoltà degli Stati membri di adottare le prescrizioni che reputino necessarie in materia di navigazione in determinate acque ai fini della tutela dell’ambiente, anche dall’inquinamento acustico, e della configurazione delle vie navigabili, nonché per garantire la sicurezza sulle vie navigabili, purché tali disposizioni non obblighino ad apportare modifiche alle unità da diporto conformi alla presente direttiva e siano giustificate e proporzionate agli obiettivi da raggiungere.

(28)

La marcatura CE, che indica la conformità di un prodotto, è la conseguenza visibile di un intero processo che comprende la valutazione della conformità in senso lato. I principi generali che disciplinano la marcatura CE sono enunciati nel regolamento (CE) n. 765/2008. Nella presente direttiva dovrebbero essere fissate norme relative all’apposizione della marcatura CE sulle unità da diporto, sui componenti e sui motori di propulsione. È opportuno estendere l’obbligo di apporre la marcatura CE anche a tutti i motori entrobordo ed entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato considerati conformi alle prescrizioni essenziali stabilite nella presente direttiva.

(29)

È indispensabile chiarire per i fabbricanti, gli importatori privati e gli utenti che, apponendo la marcatura CE sul prodotto, il fabbricante ne dichiara la conformità a tutte le prescrizioni applicabili e se ne assume la piena responsabilità.

(30)

La marcatura CE dovrebbe essere l’unica marcatura di conformità da cui risulti che il prodotto oggetto della presente direttiva è conforme alla normativa di armonizzazione dell’Unione. È tuttavia opportuno permettere l’uso di altre marcature, purché contribuiscano a migliorare la protezione dei consumatori e non siano disciplinate dalla normativa di armonizzazione dell’Unione.

(31)

Per garantire il rispetto delle prescrizioni essenziali, è necessario stabilire adeguate procedure di valutazione della conformità cui i fabbricanti devono attenersi. Tali procedure dovrebbero essere stabilite facendo riferimento ai moduli di valutazione della conformità di cui alla decisione n. 768/2008/CE. Tali procedure dovrebbero essere concepite in funzione del grado di rischio che possono comportare le unità da diporto, i motori e i componenti. Pertanto, per ogni categoria di conformità dovrebbe essere prevista una procedura adeguata o la possibilità di scegliere tra varie procedure equivalenti.

(32)

L’esperienza ha dimostrato che è opportuno consentire una più ampia gamma di moduli di valutazione della conformità per i componenti. Riguardo alla valutazione della conformità alle prescrizioni sulle emissioni di gas di scarico e sulle emissioni acustiche, si dovrebbe distinguere tra i casi in cui le norme armonizzate sono state utilizzate e i casi in cui non lo sono state, dato che in questi ultimi casi è giustificato esigere una procedura di valutazione della conformità più rigorosa. Inoltre è opportuno eliminare, perché superflua, la possibilità di usare i dati sull’imbarcazione di riferimento ai fini delle prove per le emissioni acustiche, dal momento che non è stata utilizzata nella pratica.

(33)

Al fine di fornire informazioni chiare circa l’ambiente operativo accettabile delle unità da diporto, i titoli delle categorie di progettazione delle unità da diporto dovrebbero essere basati unicamente sulle condizioni ambientali essenziali per la navigazione, ossia la forza del vento e l’altezza d’onda significativa. Quattro categorie di progettazione, A, B, C e D, precisano le scale di forza del vento e di altezza d’onda significativa ai fini della progettazione e sono corredate di note esplicative.

(34)

La direttiva 94/25/CE contiene norme sulla valutazione post-costruzione delle imbarcazioni da diporto condotta da qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio nel caso in cui il fabbricante non ottemperi alle responsabilità relative alla conformità del prodotto alla direttiva. Per ragioni di coerenza, è opportuno estendere l’ambito di applicazione della valutazione post-costruzione per coprire non solo le imbarcazioni da diporto, ma anche le moto d’acqua. Ai fini di chiarezza, è opportuno specificare in quali situazioni si può utilizzare la valutazione post-costruzione. Inoltre, con riguardo all’importazione, è opportuno limitare il suo uso ai casi di importazione non commerciale da parte di importatori privati per evitare abusi della valutazione post-costruzione a scopi commerciali. È altresì necessario ampliare l’obbligo della persona che chiede la valutazione post-costruzione di fornire documenti all’organismo notificato al fine di garantire un’attendibile valutazione della conformità del prodotto da parte dell’organismo notificato.

(35)

Poiché è necessario garantire un livello uniformemente elevato delle prestazioni degli organismi che effettuano la valutazione della conformità dei prodotti oggetto della presente direttiva in tutta l’Unione e dal momento che tutti questi organismi dovrebbero svolgere le loro funzioni allo stesso livello e in condizioni di concorrenza leale, è opportuno stabilire prescrizioni obbligatorie per gli organismi di valutazione della conformità che desiderano essere notificati al fine di fornire servizi di valutazione della conformità a norma della presente direttiva.

(36)

Per garantire un livello coerente di qualità nella prestazione della valutazione della conformità dei prodotti oggetto della presente direttiva, è necessario non solo consolidare le prescrizioni cui si devono attenere gli organismi di valutazione della conformità che desiderano essere notificati, ma anche, parallelamente, stabilire le prescrizioni cui si devono attenere le autorità di notifica e gli altri organismi coinvolti nella valutazione, nella notifica e nel monitoraggio degli organismi notificati.

(37)

Il regolamento (CE) n. 765/2008 completa e rafforza l’attuale quadro in materia di vigilanza del mercato dei prodotti oggetto della normativa di armonizzazione dell’Unione, compresi i prodotti oggetto della presente direttiva. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero organizzare ed effettuare la vigilanza del mercato per tali prodotti conformemente a tale regolamento e, se del caso, alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (12).

(38)

Per aumentare la trasparenza e ridurre i tempi procedurali è necessario migliorare l’attuale procedura di salvaguardia che consente alla Commissione di esaminare la giustificazione di una misura adottata da uno Stato membro nei confronti di prodotti che ritiene non conformi, con l’obiettivo di renderla più efficiente e di valorizzare le competenze disponibili negli Stati membri.

(39)

Il sistema attuale dovrebbe essere completato da una procedura che consenta alle parti interessate di essere informate delle misure adottate nei confronti dei prodotti oggetto della presente direttiva che comportano un rischio per la salute e la sicurezza delle persone o per altri aspetti legati alla tutela dell’interesse pubblico. Esso dovrebbe consentire inoltre alle autorità di vigilanza del mercato, in cooperazione con gli operatori economici interessati, di intervenire in una fase precoce per quanto riguarda tali prodotti.

(40)

Nei casi in cui gli Stati membri e la Commissione concordino sul fatto che una misura adottata da uno Stato membro sia giustificata, non dovrebbero essere previsti ulteriori interventi da parte della Commissione.

(41)

Al fine di tener conto dei progressi delle conoscenze tecniche e dei nuovi dati scientifici, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea per modificare l’allegato I, punti 2.3, 2.4 e 2.5 nonché la parte B, sezione 3, e la parte C, sezione 3, nonché gli allegati V, VII e IX. In futuro, ciò consentirà alla Commissione di includere cicli di prova per motori ibridi e di introdurre carburanti di prova miscelati con biocarburanti nella tabella dei carburanti di prova una volta che tali carburanti di prova siano stati accettati a livello internazionale. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(42)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (13).

(43)

Per l’adozione di atti di esecuzione con cui si chiede allo Stato membro notificante di adottare le necessarie misure correttive nei confronti degli organismi notificati che non soddisfano o non soddisfano più le prescrizioni relative alla loro notifica, si dovrebbe far ricorso alla procedura consultiva.

(44)

Per l’adozione di atti di esecuzione intesi a garantire l’applicazione uniforme della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda le disposizioni aggiuntive di cui all’articolo 24 sulle procedure di valutazione della conformità e le prescrizioni relative alle categorie di progettazione delle unità da diporto, all’identificazione delle unità da diporto, alla targhetta del costruttore, al manuale del proprietario, all’impianto del gas, alla prevenzione degli scarichi, al questionario informativo e ai fanali di navigazione, si dovrebbe far ricorso alla procedura d’esame.

(45)

La Commissione dovrebbe determinare, mediante atti di esecuzione e, in virtù della loro natura speciale, senza applicare il regolamento (UE) n. 182/2011, se le misure adottate dagli Stati membri in relazione ad un prodotto che comporti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, per le cose o per l’ambiente siano giustificate.

(46)

Ove sussistano, in casi debitamente giustificati connessi alla valutazione della conformità, alle categorie di progettazione delle unità da diporto, ai fanali di navigazione, alla prevenzione degli scarichi e agli apparecchi a gas che comportano un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, per le cose o per l’ambiente, imperativi motivi di urgenza, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili.

(47)

In linea con la prassi in uso, il comitato istituito dalla presente direttiva può svolgere un ruolo utile esaminando le questioni concernenti l’applicazione della presente direttiva che possono essere sollevate dal suo presidente o dal rappresentante di uno Stato membro conformemente al suo regolamento interno.

(48)

Per garantire il monitoraggio e l’efficacia della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero compilare un questionario sull’applicazione della presente direttiva. La Commissione dovrebbe in seguito redigere e pubblicare una relazione sull’applicazione della presente direttiva.

(49)

Gli Stati membri dovrebbero stabilire le norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazione della presente direttiva e garantirne l’applicazione. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(50)

Per concedere ai fabbricanti e ad altri operatori economici il tempo sufficiente per adeguarsi alle prescrizioni stabilite dalla presente direttiva, è necessario prevedere un congruo periodo transitorio dopo l’entrata in vigore della presente direttiva, durante il quale i prodotti conformi alla direttiva 94/25/CE possano ancora essere immessi sul mercato.

(51)

Per facilitare l’applicazione della presente direttiva da parte di piccoli e medi fabbricanti di motori di propulsione fuoribordo ad accensione comandata con una potenza pari o inferiore a 15 kW e per consentire loro di adeguarsi alle nuove prescrizioni, è opportuno prevedere un periodo transitorio specifico per tali fabbricanti.

(52)

Poiché l’obiettivo della presente direttiva, segnatamente garantire un livello elevato di protezione della salute e della sicurezza umana e di tutela dell’ambiente, al contempo garantendo il funzionamento del mercato interno mediante l’introduzione di prescrizioni armonizzate per i prodotti oggetto della presente direttiva e di requisiti minimi in materia di vigilanza del mercato, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(53)

È opportuno pertanto abrogare la direttiva 94/25/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei prodotti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, e le norme sulla loro libera circolazione nell’Unione.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   La presente direttiva si applica ai seguenti prodotti:

a)

imbarcazioni da diporto e imbarcazioni da diporto parzialmente completate;

b)

moto d’acqua e moto d’acqua parzialmente completate;

c)

componenti elencati all’allegato II se immessi sul mercato dell’Unione separatamente, in prosieguo denominati «componenti»;

d)

motori di propulsione installati o specificamente destinati a essere installati su o in unità da diporto;

e)

motori di propulsione installati su o in unità da diporto oggetto di una modifica rilevante del motore;

f)

unità da diporto oggetto di una trasformazione rilevante.

2.   La presente direttiva non si applica ai seguenti prodotti:

a)

per quanto riguarda i requisiti di progettazione e di costruzione di cui all’allegato I, parte A:

i)

unità da diporto destinate unicamente alle regate, comprese le imbarcazioni a remi e le imbarcazioni per l’addestramento al canottaggio, e identificate in tal senso dal fabbricante;

ii)

canoe e kayak progettati unicamente per la propulsione umana, gondole e pedalò;

iii)

tavole da surf progettate unicamente per la propulsione eolica e per essere manovrate da una o più persone in piedi;

iv)

tavole da surf;

v)

riproduzioni storiche originali e singole di unità da diporto storiche, progettate prima del 1950, ricostruite principalmente con i materiali originali e identificate in tal senso dal fabbricante;

vi)

unità da diporto sperimentali, a condizione che non siano immesse sul mercato dell’Unione;

vii)

unità da diporto costruite per uso personale, a condizione che non siano successivamente immesse sul mercato dell’Unione durante un periodo di cinque anni a decorrere dalla messa in servizio dell’unità da diporto;

viii)

unità da diporto specificamente destinate a essere dotate di equipaggio e a trasportare passeggeri a fini commerciali, fatto salvo il paragrafo 3, indipendentemente dal numero di passeggeri;

ix)

sommergibili;

x)

veicoli a cuscino d’aria;

xi)

aliscafi;

xii)

unità da diporto a vapore a combustione esterna, alimentate a carbone, coke, legna, petrolio o gas;

xiii)

mezzi anfibi, ossia veicoli a motore, su ruote o cingoli, in grado di operare sia sull’acqua sia sulla terraferma;

b)

per quanto riguarda i requisiti relativi alle emissioni di scarico di cui all’allegato I, parte B:

i)

motori di propulsione installati o specificamente destinati a essere installati sui seguenti prodotti:

unità da diporto destinate unicamente alle regate e identificate in tal senso dal fabbricante,

unità da diporto sperimentali, a condizione che non siano immesse sul mercato dell’Unione,

unità da diporto specificamente destinate a essere dotate di equipaggio e a trasportare passeggeri a fini commerciali, fatto salvo il paragrafo 3, indipendentemente dal numero di passeggeri,

sommergibili,

veicoli a cuscino d’aria,

aliscafi,

mezzi anfibi, ossia veicoli a motore, su ruote o cingoli, in grado di operare sia sull’acqua sia sulla terraferma;

ii)

riproduzioni originali e singole di motori di propulsione storici, basati su un progetto anteriore al 1950, non prodotti in serie e montati sulle unità da diporto di cui alla lettera a), punti v) o vii);

iii)

motori di propulsione costruiti per uso personale, a condizione che non siano successivamente immessi sul mercato dell’Unione durante un periodo di cinque anni a decorrere dalla messa in servizio dell’unità da diporto;

c)

per quanto riguarda i requisiti per le emissioni acustiche di cui all’allegato I, parte C:

i)

tutte le unità da diporto di cui alla lettera b);

ii)

unità da diporto costruite per uso personale, a condizione che non siano successivamente immesse sul mercato dell’Unione durante un periodo di cinque anni a decorrere dalla messa in servizio dell’unità da diporto.

3.   Il fatto che la stessa unità da diporto possa essere utilizzata anche per noleggio o per l’addestramento per attività sportive e ricreative non la esclude dall’ambito d’applicazione della presente direttiva quando è immessa sul mercato dell’Unione a fini di diporto.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1)

«unità da diporto», un’imbarcazione da diporto o una moto d’acqua;

2)

«imbarcazione da diporto», un’unità da diporto di qualsiasi tipo, escluse le moto d’acqua, destinata ad attività sportive e ricreative con lunghezza dello scafo compresa tra 2,5 e 24 metri, indipendentemente dal mezzo di propulsione;

3)

«moto d’acqua», un’unità da diporto destinata ad attività sportive e ricreative con lunghezza dello scafo inferiore a 4 metri che utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d’acqua come fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata da una o più persone sedute, in piedi, o inginocchiate sullo scafo, anziché al suo interno;

4)

«unità da diporto costruita per uso personale», un’unità da diporto costruita prevalentemente dal suo utente futuro per il proprio uso personale;

5)

«motore di propulsione», qualsiasi motore a combustione interna, ad accensione comandata o spontanea, utilizzato direttamente o indirettamente a fini di propulsione;

6)

«modifica rilevante del motore», la modifica di un motore di propulsione che potrebbe avere per effetto il superamento dei valori limite di emissione stabiliti all’allegato I, parte B, o che determina un aumento superiore al 15 % della potenza nominale del motore;

7)

«trasformazione rilevante dell’imbarcazione», una trasformazione di un’unità da diporto che ne modifica il mezzo di propulsione, che comporta una modifica rilevante del motore o che altera l’unità da diporto in misura tale che potrebbe non soddisfare i requisiti essenziali applicabili in materia di sicurezza e ambiente previsti dalla presente direttiva;

8)

«mezzo di propulsione», il metodo con cui è assicurata la propulsione dell’unità da diporto;

9)

«famiglia di motori», il raggruppamento, effettuato dal fabbricante, di motori che, per la loro progettazione, presentano caratteristiche di emissione di gas di scarico o acustiche simili;

10)

«lunghezza dello scafo», la lunghezza dello scafo misurata conformemente alla norma armonizzata;

11)

«messa a disposizione sul mercato», la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato dell’Unione nel quadro di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

12)

«immissione sul mercato», la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell’Unione;

13)

«messa in servizio», il primo impiego nell’Unione di un prodotto oggetto della presente direttiva da parte del suo utilizzatore finale;

14)

«fabbricante», qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto o lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza sotto il proprio nome o marchio;

15)

«rappresentante autorizzato», qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti;

16)

«importatore», qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione un prodotto originario di un paese terzo;

17)

«importatore privato», qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che importa nell’Unione, nel quadro di un’attività non commerciale, un prodotto originario di un paese terzo al fine della sua messa in servizio per uso proprio;

18)

«distributore», qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato un prodotto;

19)

«operatori economici», il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l’importatore e il distributore;

20)

«norma armonizzata», una norma armonizzata quale definita all’articolo 2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;

21)

«accreditamento», l’accreditamento quale definito all’articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008;

22)

«organismo nazionale di accreditamento», un organismo nazionale di accreditamento quale definito all’articolo 2, punto 11, del regolamento (CE) n. 765/2008;

23)

«valutazione della conformità», la procedura atta a dimostrare se le prescrizioni della presente direttiva relative ad un prodotto siano state rispettate;

24)

«organismo di valutazione della conformità», un organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;

25)

«richiamo», qualsiasi provvedimento volto a ottenere la restituzione di un prodotto che è già stato messo a disposizione dell’utilizzatore finale;

26)

«ritiro», qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto nella catena di fornitura;

27)

«vigilanza del mercato», le attività svolte e i provvedimenti adottati dalle pubbliche autorità per garantire che i prodotti siano conformi ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell’Unione e non pregiudichino la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto legato alla tutela dell’interesse pubblico;

28)

«marcatura CE», una marcatura mediante cui il fabbricante indica che il prodotto è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell’Unione che ne prevede l’apposizione;

29)

«normativa di armonizzazione dell’Unione», la normativa dell’Unione che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti.

Articolo 4

Requisiti essenziali

1.   I prodotti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, possono essere messi a disposizione o messi in servizio solo se non mettono in pericolo la salute e la sicurezza delle persone, le cose o l’ambiente quando siano sottoposti a manutenzione in modo corretto e utilizzati conformemente alla loro destinazione, e solo a condizione che soddisfino i requisiti essenziali di cui all’allegato I.

2.   Gli Stati membri garantiscono che i prodotti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, non siano messi a disposizione sul mercato o messi in servizio salvo che essi soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 1.

Articolo 5

Disposizioni nazionali in materia di navigazione

La presente direttiva non osta a che gli Stati membri adottino disposizioni sulla navigazione in determinate acque per proteggere l’ambiente e la configurazione delle vie navigabili e per garantire la sicurezza sulle vie navigabili, purché tali disposizioni non comportino l’obbligo di modificare unità da diporto conformi alla presente direttiva e siano giustificate e proporzionate.

Articolo 6

Libera circolazione

1.   Gli Stati membri non impediscono la messa a disposizione sul mercato o, fatto salvo l’articolo 5, la messa in servizio nel loro territorio di unità da diporto conformi alla presente direttiva.

2.   Gli Stati membri non impediscono la messa a disposizione sul mercato di unità da diporto parzialmente completate nel caso in cui il fabbricante o l’importatore dichiari, conformemente all’allegato III, che sono destinate a essere completate da altri.

3.   Gli Stati membri non impediscono la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio di componenti conformi alla presente direttiva destinati a essere incorporati in unità da diporto conformemente alla dichiarazione del fabbricante o dell’importatore di cui all’articolo 15.

4.   Gli Stati membri non impediscono la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio dei seguenti motori di propulsione:

a)

motori, anche se non installati in unità da diporto, conformi alla presente direttiva;

b)

motori installati in unità da diporto e omologati conformemente alla direttiva 97/68/CE che sono conformi ai limiti di emissione della fase III A, della fase III B o della fase IV per i motori ad accensione spontanea (AS) utilizzati in applicazioni diverse dalla propulsione di navi della navigazione interna, di locomotive e di automotrici ferroviarie, come previsto all’allegato I, punto 4.1.2, di tale direttiva, conformi alla presente direttiva, ad esclusione dei requisiti relativi alle emissioni di scarico di cui all’allegato I, parte B;

c)

motori installati in unità da diporto e omologati conformemente al regolamento (CE) n. 595/2009, conformi alla presente direttiva, ad esclusione dei requisiti relativi alle emissioni di scarico di cui all’allegato I, parte B.

Il primo comma, lettere b) e c), si applica a condizione che, in caso di adattamento di un motore ai fini dell’installazione in un’unità da diporto, la persona che procede all’adattamento assicuri che quest’ultimo tenga pienamente conto dei dati e delle altre informazioni resi disponibili dal fabbricante del motore per garantire che, se installato secondo le istruzioni d’installazione fornite dalla persona che adatta il motore, quest’ultimo continuerà a soddisfare i requisiti relativi alle emissioni di scarico di cui alla direttiva 97/68/CE o al regolamento (CE) n. 595/2009, come dichiarato dal fabbricante del motore. La persona che adatta il motore dichiara, ai sensi dell’articolo 15, che il motore continuerà a soddisfare i requisiti relativi alle emissioni di scarico di cui alla direttiva 97/68/CE o al regolamento (CE) n. 595/2009, come dichiarato dal fabbricante del motore, se installato secondo le istruzioni di installazione da essa fornite.

5.   In occasione di fiere, mostre, dimostrazioni e altri eventi analoghi, gli Stati membri non impediscono la presentazione dei prodotti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, che non sono conformi alla presente direttiva, purché un’indicazione visibile indichi chiaramente che detti prodotti non sono conformi alla presente direttiva e non saranno messi a disposizione o messi in servizio nell’Unione fino a che non saranno resi conformi.

CAPO II

OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI E DEGLI IMPORTATORI PRIVATI

Articolo 7

Obblighi dei fabbricanti

1.   All’atto dell’immissione dei loro prodotti sul mercato, i fabbricanti garantiscono che siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 1 e all’allegato I.

2.   I fabbricanti preparano la documentazione tecnica conformemente all’articolo 25 ed eseguono, o fanno eseguire, la procedura di valutazione della conformità applicabile conformemente agli articoli da 19 a 22 e all’articolo 24.

Qualora la conformità di un prodotto ai requisiti applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, i fabbricanti redigono una dichiarazione ai sensi dell’articolo 15 e attribuiscono e appongono la marcatura CE secondo quanto previsto agli articoli 17 e 18.

3.   I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e una copia della dichiarazione di cui all’articolo 15 per un periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato.

4.   I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme. Si tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche del prodotto nonché delle modifiche delle norme armonizzate in riferimento a cui è dichiarata la conformità di un prodotto.

Ove ritenuto opportuno alla luce dei rischi presentati da un prodotto, i fabbricanti, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, eseguono prove a campione dei prodotti messi a disposizione sul mercato, esaminano i reclami e, se necessario, tengono un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami di prodotti e informano i distributori di tale monitoraggio.

5.   I fabbricanti garantiscono che i loro prodotti rechino un numero di tipo, di lotto o di serie o qualsiasi altro elemento che ne consenta l’identificazione, oppure, qualora le dimensioni o la natura dei componenti non lo consentano, a che le informazioni prescritte siano fornite sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto.

6.   I fabbricanti indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo al quale possono essere contattati sul prodotto oppure, ove ciò non sia possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto. L’indirizzo indica un unico punto in cui il fabbricante può essere contattato.

7.   I fabbricanti provvedono a che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza nel manuale del proprietario in una o più lingue che possono essere facilmente comprese dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato.

8.   I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno immesso sul mercato non sia conforme alla presente direttiva adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo o richiamarlo. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.

9.   I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che hanno immesso sul mercato.

Articolo 8

Rappresentanti autorizzati

1.   Un fabbricante può, mediante mandato scritto, nominare un rappresentante autorizzato.

2.   Gli obblighi di cui all’articolo 7, paragrafo 1, e l’elaborazione della documentazione tecnica non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato.

3.   Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al rappresentante autorizzato almeno:

a)

di tenere a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza una copia della dichiarazione di cui all’articolo 15 e la documentazione tecnica per dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato;

b)

a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, di fornire a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un prodotto;

c)

di cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che rientrano nel suo mandato.

Articolo 9

Obblighi degli importatori

1.   Gli importatori immettono sul mercato dell’Unione solo prodotti conformi.

2.   Prima di immettere un prodotto sul mercato, gli importatori si accertano che il fabbricante abbia eseguito l’appropriata procedura di valutazione della conformità. Essi si assicurano che il fabbricante abbia elaborato la documentazione tecnica, che il prodotto rechi la marcatura CE di cui all’articolo 17 e sia corredato dei documenti necessari conformemente all’articolo 15 e all’allegato I, parte A, punto 2.5, all’allegato I, parte B, punto 4, e all’allegato I, parte C, punto 2, e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all’articolo 7, paragrafi 5 e 6.

Se l’importatore ritiene o ha motivo di credere che un prodotto non sia conforme ai requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 1 e all’allegato I, esso non immette il prodotto sul mercato finché non sia stato reso conforme. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, l’importatore ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.

3.   Gli importatori indicano sul prodotto oppure, ove ciò non sia possibile nel caso di componenti, sull’imballaggio o in un documento che accompagna il prodotto il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo al quale possono essere contattati.

4.   Gli importatori assicurano che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza nel manuale del proprietario in una o più lingue che possono essere facilmente comprese dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato.

5.   Gli importatori garantiscono che, mentre un prodotto è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non ne mettano a rischio la conformità ai requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 1 e all’allegato I.

6.   Ove ritenuto opportuno alla luce dei rischi presentati da un prodotto, gli importatori, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, eseguono prove a campione dei prodotti messi a disposizione sul mercato, esaminano i reclami e, se necessario, tengono un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami di prodotti e informano i distributori di tale monitoraggio.

7.   Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno immesso sul mercato non sia conforme alla presente direttiva adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo o richiamarlo. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, gli importatori ne informano immediatamente le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.

8.   Per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato, gli importatori tengono una copia della dichiarazione di cui all’articolo 15 a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato e assicurano che la documentazione tecnica possa essere resa disponibile, su richiesta, a dette autorità.

9.   Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un prodotto in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che hanno immesso sul mercato.

Articolo 10

Obblighi dei distributori

1.   Quando mettono un prodotto a disposizione sul mercato, i distributori agiscono con la dovuta diligenza in relazione alle prescrizioni della presente direttiva.

2.   Prima di mettere un prodotto a disposizione sul mercato, i distributori verificano che il prodotto rechi la marcatura CE di cui all’articolo 17, che sia accompagnato dai documenti di cui all’articolo 7, paragrafo 7, all’articolo 15, all’allegato I, parte A, punto 2.5, all’allegato I, parte B, punto 4 e all’allegato I, parte C, punto 2, nonché da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una o più lingue che possono essere facilmente comprese dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali nello Stato membro in cui il prodotto deve essere messo a disposizione sul mercato e che il fabbricante e l’importatore abbiano rispettato le prescrizioni di cui all’articolo 7, paragrafi 5 e 6, e all’articolo 9, paragrafo 3.

Se il distributore ritiene o ha motivo di credere che un prodotto non sia conforme ai requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 1 e all’allegato I, non mette il prodotto a disposizione sul mercato finché non sia stato reso conforme. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l’importatore e le autorità di vigilanza del mercato.

3.   I distributori garantiscono che, mentre un prodotto è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la conformità ai requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 1 e all’allegato I.

4.   I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno messo a disposizione sul mercato non sia conforme alla presente direttiva si assicurano che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo o richiamarlo. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, i distributori ne informano immediatamente le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato il prodotto, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.

5.   I distributori, a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che hanno messo a disposizione sul mercato.

Articolo 11

Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori

Un importatore o un distributore che immette un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio commerciale oppure modifica un prodotto già immesso sul mercato in modo tale da poterne influenzare la conformità ai requisiti di cui alla presente direttiva è considerato un fabbricante ai fini della presente direttiva ed è soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all’articolo 7.

Articolo 12

Obblighi degli importatori privati

1.   Se il fabbricante non ottempera alle responsabilità ai fini della conformità del prodotto alla presente direttiva, un importatore privato, prima di mettere il prodotto in servizio, si accerta che esso sia stato progettato e fabbricato conformemente ai requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 1 e all’allegato I e assolve o fa assolvere gli obblighi del fabbricante di cui all’articolo 7, paragrafi 2, 3, 7 e 9.

2.   Se la documentazione tecnica necessaria non è resa disponibile da parte del fabbricante, l’importatore privato la fa elaborare ricorrendo a competenze adeguate.

3.   L’importatore privato provvede affinché il nome e l’indirizzo dell’organismo notificato che ha effettuato la valutazione della conformità del prodotto siano indicati sul prodotto.

Articolo 13

Identificazione degli operatori economici

1.   Su richiesta, gli operatori economici identificano per le autorità di vigilanza del mercato:

a)

qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro un prodotto;

b)

qualsiasi operatore economico cui essi abbiano fornito un prodotto.

Gli operatori economici sono in grado di presentare le informazioni di cui al primo comma per un periodo di dieci anni dal momento in cui sia stato loro fornito il prodotto e per un periodo di dieci anni dal momento in cui essi abbiano fornito il prodotto.

2.   Gli importatori privati, su richiesta, indicano alle autorità di vigilanza del mercato l’operatore economico che ha fornito loro il prodotto.

Gli importatori privati sono in grado di presentare le informazioni di cui al primo comma per un periodo di dieci anni dal momento che sia stato loro fornito il prodotto.

CAPO III

CONFORMITÀ DEL PRODOTTO

Articolo 14

Presunzione di conformità

I prodotti conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea si presumono conformi ai requisiti oggetto di dette norme o parti di esse di cui all’articolo 4, paragrafo 1 e all’allegato I.

Articolo 15

Dichiarazione di conformità UE e dichiarazione conformemente all’allegato III

1.   La dichiarazione di conformità UE attesta che è stato dimostrato il rispetto dei requisiti specificati all’articolo 4, paragrafo 1 e all’allegato I o di quelli di cui all’articolo 6, paragrafo 4, lettere b) o c).

2.   La dichiarazione di conformità UE ha la struttura del modello di cui all’allegato IV della presente direttiva, contiene gli elementi specificati nei pertinenti moduli stabiliti nell’allegato II della decisione n. 768/2008/CE nonché nell’allegato V della presente direttiva ed è continuamente aggiornata. Essa è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro sul cui mercato il prodotto è messo a disposizione o messo in servizio.

3.   Redigendo la dichiarazione di conformità UE, il fabbricante, l’importatore privato o la persona che adatta il motore di cui all’articolo 6, paragrafo 4, lettere b) e c), si assume la responsabilità della conformità del prodotto.

4.   La dichiarazione di conformità UE di cui al paragrafo 3 accompagna i seguenti prodotti quando sono messi a disposizione sul mercato o messi in servizio:

a)

unità da diporto;

b)

componenti immessi sul mercato separatamente;

c)

motori di propulsione.

5.   La dichiarazione del fabbricante o dell’importatore di cui all’allegato III per le unità da diporto parzialmente completate contiene gli elementi specificati in tale allegato e accompagna le unità da diporto parzialmente completate. Essa è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro sul cui mercato il prodotto è messo a disposizione.

Articolo 16

Principi generali della marcatura CE

La marcatura CE è soggetta ai principi generali stabiliti all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.

Articolo 17

Prodotti soggetti alla marcatura CE

1.   I seguenti prodotti sono soggetti alla marcatura CE quando sono messi a disposizione sul mercato o messi in servizio:

a)

unità da diporto;

b)

componenti;

c)

motori di propulsione.

2.   Gli Stati membri presumono che i prodotti di cui al paragrafo 1 che recano la marcatura CE siano conformi alla presente direttiva.

Articolo 18

Norme e condizioni per l’apposizione della marcatura CE

1.   La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sui prodotti di cui all’articolo 17, paragrafo 1. Nel caso di componenti, laddove ciò non sia possibile o giustificato a causa delle dimensioni o della natura del prodotto, la marcatura CE è apposta sull’imballaggio e sui documenti di accompagnamento. Nel caso di unità da diporto, la marcatura CE è apposta sulla targhetta del costruttore dell’unità da diporto, separata dal numero d’identificazione dell’unità da diporto. Nel caso di un motore di propulsione, la marcatura CE è apposta sul motore.

2.   La marcatura CE è apposta prima che il prodotto sia immesso sul mercato o messo in servizio. La marcatura CE e il numero di identificazione di cui al paragrafo 3 possono essere seguiti da un pittogramma o da qualsiasi altro marchio indicante un rischio o un impiego particolare.

3.   La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato, qualora tale organismo intervenga nella fase di controllo della produzione o nella valutazione post-costruzione.

Il numero di identificazione dell’organismo notificato è apposto dall’organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato, oppure dalla persona di cui all’articolo 19, paragrafi 2, 3 o 4.

CAPO IV

VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

Articolo 19

Procedure di valutazione della conformità applicabili

1.   Il fabbricante applica le procedure indicate nei moduli di cui agli articoli 20, 21 e 22 prima dell’immissione sul mercato dei prodotti di cui all’articolo 2, paragrafo 1.

2.   L’importatore privato applica la procedura di cui all’articolo 23 prima della messa in servizio di un prodotto di cui all’articolo 2, paragrafo 1, se il fabbricante non ha effettuato la valutazione della conformità per il prodotto in questione.

3.   Chiunque immetta sul mercato o metta in servizio un motore di propulsione o un’unità da diporto dopo una modifica o conversione rilevante dello stesso o della stessa, o chiunque modifichi la destinazione d’uso di un’unità da diporto non contemplata dalla presente direttiva in modo tale da farla rientrare nel suo ambito di applicazione applica la procedura di cui all’articolo 23 prima dell’immissione sul mercato o della messa in servizio del prodotto.

4.   Chiunque immetta sul mercato un’unità da diporto costruita per uso personale prima della scadenza del periodo di cinque anni di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punto vii), applica la procedura di cui all’articolo 23 prima dell’immissione sul mercato del prodotto.

Articolo 20

Progettazione e costruzione

1.   Per quanto riguarda la progettazione e la costruzione di imbarcazioni da diporto si applicano le seguenti procedure di cui all’allegato II della decisione n. 768/2008/CE:

a)

per le categorie di progettazione A e B di cui all’allegato I, parte A, punto 1:

i)

per le imbarcazioni da diporto con lunghezza dello scafo pari o superiore a 2,5 metri e inferiore a 12 metri, uno dei seguenti moduli:

modulo A1 (controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto),

modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F,

modulo G (conformità basata sulla verifica dell’unità),

modulo H (conformità basata sulla garanzia qualità totale);

ii)

per le imbarcazioni da diporto con lunghezza dello scafo compresa tra 12 e 24 metri, uno dei seguenti moduli:

modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F,

modulo G (conformità basata sulla verifica dell’unità),

modulo H (conformità basata sulla garanzia qualità totale);

b)

per la categoria di progettazione C di cui all’allegato I, parte A, punto 1:

i)

per le imbarcazioni da diporto con lunghezza dello scafo pari o superiore a 2,5 metri e inferiore a 12 metri, uno dei seguenti moduli:

se le norme armonizzate relative all’allegato I, parte A, punti 3.2 e 3.3, sono rispettate: modulo A (controllo interno della produzione), modulo A1 (controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto), modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F, modulo G (conformità basata sulla verifica dell’unità) o modulo H (conformità basata sulla garanzia qualità totale),

se le norme armonizzate relative all’allegato I, parte A, punti 3.2 e 3.3, non sono rispettate: modulo A1 (controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto), modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F, modulo G (conformità basata sulla verifica dell’unità) o modulo H (conformità basata sulla garanzia qualità totale);

ii)

per le imbarcazioni da diporto con lunghezza dello scafo compresa tra 12 e 24 metri, uno dei seguenti moduli:

modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F,

modulo G (conformità basata sulla verifica dell’unità),

modulo H (conformità basata sulla garanzia qualità totale);

c)

per la categoria di progettazione D di cui all’allegato I, parte A, punto 1:

per le imbarcazioni da diporto con lunghezza dello scafo compresa tra 2,5 metri e 24 metri, uno dei seguenti moduli:

modulo A (controllo interno della produzione),

modulo A1 (controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto),

modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F,

modulo G (conformità basata sulla verifica dell’unità),

modulo H (conformità basata sulla garanzia qualità totale).

2.   Per quanto riguarda la progettazione e la costruzione di moto d’acqua si applica una delle seguenti procedure di cui all’allegato II della decisione n. 768/2008/CE:

a)

modulo A (controllo interno della produzione);

b)

modulo A1 (controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto);

c)

modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F;

d)

modulo G (conformità basata sulla verifica dell’unità);

e)

modulo H (conformità basata sulla garanzia qualità totale).

3.   Per quanto riguarda la progettazione e la costruzione di componenti si applica una delle seguenti procedure di cui all’allegato II della decisione n. 768/2008/CE:

a)

modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F;

b)

modulo G (conformità basata sulla verifica dell’unità);

c)

modulo H (conformità basata sulla garanzia qualità totale).

Articolo 21

Emissioni di gas di scarico

Riguardo all’emissione di gas di scarico, per i prodotti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere d) ed e), il fabbricante del motore applica le seguenti procedure di cui all’allegato II della decisione n. 768/2008/CE:

a)

se le prove sono effettuate applicando la norma armonizzata, uno dei seguenti moduli:

i)

modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F;

ii)

modulo G (conformità basata sulla verifica dell’unità);

iii)

modulo H (conformità basata sulla garanzia qualità totale);

b)

se le prove sono effettuate senza applicare la norma armonizzata, uno dei seguenti moduli:

i)

modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C 1;

ii)

modulo G (conformità basata sulla verifica dell’unità).

Articolo 22

Emissioni acustiche

1.   Per quanto riguarda le emissioni acustiche delle imbarcazioni da diporto dotate di motore di propulsione entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato e delle imbarcazioni da diporto dotate di motore di propulsione entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato oggetto di una trasformazione rilevante e successivamente immesse sul mercato entro cinque anni dalla trasformazione, il fabbricante applica le seguenti procedure di cui all’allegato II della decisione n. 768/2008/CE:

a)

se le prove sono effettuate applicando la norma armonizzata per la misurazione del rumore, uno dei seguenti moduli:

i)

modulo A1 (controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto);

ii)

modulo G (conformità basata sulla verifica dell’unità);

iii)

modulo H (conformità basata sulla garanzia qualità totale);

b)

se le prove sono effettuate senza applicare la norma armonizzata per la misurazione del rumore, il modulo G (conformità basata sulla verifica dell’unità);

c)

se per la valutazione si utilizzano il numero di Froude e il rapporto potenza/dislocamento, uno dei seguenti moduli:

i)

modulo A (controllo interno della produzione);

ii)

modulo G (conformità basata sulla verifica dell’unità);

iii)

modulo H (conformità basata sulla garanzia qualità totale).

2.   Per quanto riguarda le emissioni acustiche delle moto d’acqua, dei motori di propulsione fuoribordo e dei motori di propulsione entrobordo con comando a poppa con scarico integrato destinati all’installazione su imbarcazioni da diporto, il fabbricante della moto d’acqua o del motore applica le seguenti procedure di cui all’allegato II della decisione n. 768/2008/CE:

a)

se le prove sono effettuate applicando la norma armonizzata per la misurazione del rumore, uno dei seguenti moduli:

i)

modulo A1 (controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto);

ii)

modulo G (conformità basata sulla verifica dell’unità);

iii)

modulo H (conformità basata sulla garanzia qualità totale);

b)

se le prove sono effettuate senza applicare la norma armonizzata per la misurazione del rumore, il modulo G (conformità basata sulla verifica dell’unità).

Articolo 23

Valutazione post-costruzione

La valutazione post-costruzione di cui all’articolo 19, paragrafi 2, 3 e 4 è effettuata come indicato nell’allegato V.

Articolo 24

Requisiti supplementari

1.   Quando si usa il modulo B dell’allegato II della decisione n. 768/2008/CE, l’esame UE per tipo è effettuato secondo le modalità indicate nel punto 2, secondo trattino, di tale modulo.

Un tipo di produzione di cui al modulo B può applicarsi a più varianti di un prodotto, a condizione che:

a)

le differenze tra le varianti non influiscano sul livello di sicurezza e su altri requisiti riguardanti le prestazioni del prodotto; e

b)

le varianti del prodotto siano indicate nel corrispondente certificato di esame UE per tipo, se necessario attraverso modifiche al certificato originale.

2.   Quando si usa il modulo A1 dell’allegato II della decisione n. 768/2008/CE, i controlli sul prodotto sono effettuati su uno o più unità da diporto che rappresentino la produzione del fabbricante e si applicano i requisiti supplementari di cui all’allegato VI della presente direttiva.

3.   Non si applica la possibilità di ricorrere a organismi interni accreditati di cui ai moduli A1 e C1 dell’allegato II della decisione n. 768/2008/CE.

4.   Quando si usa il modulo F dell’allegato II della decisione n. 768/2008/CE, si applica la procedura descritta all’allegato VII della presente direttiva per la valutazione della conformità ai requisiti relativi alle emissioni di gas di scarico.

5.   Quando si usa il modulo C dell’allegato II della decisione n. 768/2008/CE, per quanto riguarda la valutazione della conformità ai requisiti relativi alle emissioni di gas di scarico della presente direttiva e se il fabbricante non opera a norma di un adeguato sistema qualità quale descritto nel modulo H dell’allegato II della decisione n. 768/2008/CE, un organismo notificato scelto dal fabbricante esegue o fa eseguire controlli sui prodotti a intervalli casuali determinati da tale organismo, al fine di verificare la qualità dei controlli interni sul prodotto. Se il livello qualitativo risulta insoddisfacente o se appare necessario verificare la validità dei dati presentati dal fabbricante, si applica la procedura di cui all’allegato VIII della presente direttiva.

Articolo 25

Documentazione tecnica

1.   La documentazione tecnica di cui all’articolo 7, paragrafo 2, contiene tutti i dati e i dettagli pertinenti relativi ai mezzi utilizzati dal fabbricante per garantire la conformità del prodotto ai requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 1 e all’allegato I. Essa contiene, in particolare, i documenti pertinenti elencati all’allegato IX.

2.   La documentazione tecnica assicura che la progettazione, la costruzione, il funzionamento e la valutazione della conformità possano essere compresi chiaramente.

CAPO V

NOTIFICA DEGLI ORGANISMI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

Articolo 26

Notifica

Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi autorizzati a svolgere in qualità di terzi compiti di valutazione della conformità a norma della presente direttiva.

Articolo 27

Autorità notificanti

1.   Gli Stati membri designano un’autorità notificante responsabile dell’istituzione ed esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità ai fini della presente direttiva e per il controllo degli organismi notificati, inclusa il rispetto delle disposizioni dell’articolo 32.

2.   Gli Stati membri possono decidere che la valutazione e il controllo di cui al paragrafo 1 siano eseguiti da un organismo nazionale di accreditamento ai sensi e conformemente al regolamento (CE) n. 765/2008.

3.   Se l’autorità notificante delega o altrimenti affida la valutazione, la notifica o il controllo di cui al paragrafo 1 a un organismo che non sia un ente pubblico, detto organismo è una persona giuridica e rispetta mutatis mutandis le prescrizioni di cui all’articolo 28. Inoltre, tale organismo adotta disposizioni per coprire la responsabilità civile connessa alle proprie attività.

4.   L’autorità notificante si assume la piena responsabilità per i compiti svolti dall’organismo di cui al paragrafo 3.

Articolo 28

Prescrizioni relative alle autorità notificanti

1.   L’autorità notificante è stabilita in modo che non sorgano conflitti di interesse con gli organismi di valutazione della conformità.

2.   L’autorità notificante è organizzata e gestita in modo che sia salvaguardata l’obiettività e l’imparzialità delle sue attività.

3.   L’autorità notificante è organizzata in modo che ogni decisione relativa alla notifica di un organismo di valutazione della conformità sia presa da persone competenti, diverse da quelle che hanno eseguito la valutazione.

4.   L’autorità notificante non offre e non fornisce attività eseguite da organismi di valutazione della conformità né servizi di consulenza su base commerciale o concorrenziale.

5.   L’autorità notificante garantisce la riservatezza delle informazioni da essa ottenute.

6.   L’autorità notificante ha a sua disposizione un numero di dipendenti competenti sufficiente per l’adeguata esecuzione dei suoi compiti.

Articolo 29

Obbligo di informazione a carico delle autorità notificanti

Gli Stati membri informano la Commissione delle loro procedure per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e il controllo degli organismi notificati, nonché di eventuali relative modifiche.

La Commissione rende pubbliche tali informazioni.

Articolo 30

Prescrizioni relative agli organismi notificati

1.   Ai fini della notifica a norma della presente direttiva, un organismo di valutazione della conformità rispetta le prescrizioni di cui ai paragrafi da 2 a 11.

2.   Un organismo di valutazione della conformità è stabilito a norma del diritto nazionale e ha personalità giuridica.

3.   Un organismo di valutazione della conformità è un organismo terzo indipendente dall’organizzazione o dal prodotto che valuta.

Un organismo appartenente a un’associazione di imprese o a una federazione professionale che rappresenti le imprese coinvolte nella progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura, nell’assemblaggio, nell’utilizzo o nella manutenzione dei prodotti che esso valuta può essere considerato un organismo di tale tipo, a condizione che siano dimostrate la sua indipendenza e l’assenza di qualsiasi conflitto di interesse.

4.   Un organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale incaricato di svolgere le funzioni di valutazione della conformità non sono né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né l’installatore, né l’acquirente, né il proprietario, né l’utilizzatore o il responsabile della manutenzione dei prodotti che essi valutano, né il rappresentante di uno di tali soggetti. Ciò non preclude l’uso dei prodotti valutati che sono necessari per il funzionamento dell’organismo di valutazione della conformità o l’uso di tali prodotti per scopi privati.

L’organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale incaricato di svolgere le funzioni di conformità non intervengono direttamente nella progettazione o fabbricazione, nella commercializzazione, nell’installazione, nell’utilizzo o nella manutenzione di tali prodotti, né rappresentano i soggetti impegnati in tali attività. Essi non intraprendono alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrità per quanto riguarda le attività di valutazione della conformità per cui sono notificati. Ciò vale in particolare per i servizi di consulenza.

Gli organismi di valutazione della conformità garantiscono che le attività delle loro affiliate o dei loro subappaltatori non si ripercuotano sulla riservatezza, sull’obiettività o sull’imparzialità delle loro attività di valutazione della conformità.

5.   Gli organismi di valutazione della conformità e il loro personale svolgono le attività di valutazione della conformità con il massimo grado di integrità professionale e competenza tecnica richiesta nel campo specifico e sono liberi da qualsiasi pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro attività di valutazione della conformità, in particolare da parte di persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attività.

6.   Un organismo di valutazione della conformità è in grado di svolgere le funzioni di valutazione della conformità a esso conferite dalle disposizioni degli articoli da 19 a 24 e per i quali è stato notificato, indipendentemente dal fatto che tali funzioni siano svolte dall’organismo di valutazione della conformità stesso oppure per suo conto e sotto la sua responsabilità.

In ogni momento, per ogni procedura di valutazione della conformità e per ogni tipo o categoria di prodotti per i quali è stato notificato, l’organismo di valutazione della conformità ha a sua disposizione:

a)

personale necessario con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente e appropriata per svolgere le funzioni di valutazione della conformità;

b)

descrizioni adeguate delle procedure secondo le quali avviene la valutazione della conformità, garantendo la trasparenza e la riproducibilità di tali procedure.

Esso predispone una politica e procedure appropriate che distinguono le funzioni svolte in qualità di organismo notificato dalle altre attività;

c)

procedure per svolgere le attività che tengano debitamente conto delle dimensioni di un’impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del prodotto in questione e della natura seriale o di massa del processo produttivo.

Esso dispone dei mezzi necessari per svolgere le funzioni tecniche e amministrative connesse alle attività di valutazione della conformità in modo appropriato e ha accesso a tutti gli strumenti o impianti necessari.

7.   Il personale responsabile dell’esecuzione delle attività di valutazione della conformità dispone di quanto segue:

a)

solida formazione tecnica e professionale per tutte le attività di valutazione della conformità in relazione alle quali l’organismo di valutazione della conformità è stato notificato;

b)

soddisfacenti conoscenze delle prescrizioni relative alle valutazioni che esegue e un’adeguata autorità per eseguire tali valutazioni;

c)

conoscenza e comprensione adeguate dei requisiti essenziali, delle norme armonizzate applicabili, della pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione e della normativa nazionale applicabile;

d)

capacità di redigere certificati, verbali e relazioni atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite.

8.   È garantita l’imparzialità degli organismi di valutazione della conformità, dei loro alti dirigenti e del personale addetto alle valutazioni.

La remunerazione degli alti dirigenti e del personale addetto alle valutazioni di un organismo di valutazione della conformità non dipende dal numero di valutazioni eseguite o dai risultati di tali valutazioni.

9.   Gli organismi di valutazione della conformità sottoscrivono un contratto di assicurazione di responsabilità civile, a meno che tale responsabilità non sia coperta dallo Stato membro conformemente al proprio diritto nazionale o che lo Stato membro stesso non sia direttamente responsabile della valutazione della conformità.

10.   Il personale di un organismo di valutazione della conformità è tenuto al segreto professionale su tutte le informazioni di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni a norma degli articoli da 19 a 24 o di qualsiasi disposizione di diritto interno che vi dà effetto, tranne nei confronti delle autorità competenti dello Stato membro in cui esercita le sue attività. Sono tutelati i diritti di proprietà.

11.   Gli organismi di valutazione della conformità partecipano alle attività di normalizzazione pertinenti e alle attività del gruppo di coordinamento degli organismi notificati istituito a norma dell’articolo 42, o garantiscono che il loro personale addetto alle valutazioni ne sia informato, e applicano come orientamenti generali le decisioni ed i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.

Articolo 31

Presunzione di conformità

Qualora dimostri la propria conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o in parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, un organismo di valutazione della conformità è considerato conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 30, nella misura in cui le norme applicabili armonizzate coprano tali prescrizioni.

Articolo 32

Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati

1.   Un organismo notificato, qualora subappalti funzioni specifiche connesse alla valutazione della conformità oppure ricorra a un’affiliata, garantisce che il subappaltatore o l’affiliata rispettino le prescrizioni di cui all’articolo 30 e ne informa l’autorità notificante.

2.   Gli organismi notificati si assumono la completa responsabilità delle funzioni eseguite da subappaltatori o affiliate, ovunque questi siano stabiliti.

3.   Le attività possono essere subappaltate o eseguite da un’affiliata solo con il consenso del cliente.

4.   Gli organismi notificati mantengono a disposizione dell’autorità notificante i documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell’affiliata e del lavoro eseguito da questi ultimi a norma degli articoli da 19 a 24.

Articolo 33

Domanda di notifica

1.   L’organismo di valutazione della conformità presenta una domanda di notifica all’autorità notificante dello Stato membro in cui è stabilito.

2.   La domanda di cui al paragrafo 1 è accompagnata da una descrizione delle attività di valutazione della conformità, del modulo o dei moduli di valutazione della conformità e del prodotto o dei prodotti per i quali tale organismo dichiara di essere competente, nonché da un certificato di accreditamento, se disponibile, rilasciato da un organismo nazionale di accreditamento che attesti che l’organismo di valutazione della conformità è conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 30.

3.   Qualora non possa fornire un certificato di accreditamento, l’organismo di valutazione della conformità fornisce all’autorità notificante tutte le prove documentali necessarie per la verifica, il riconoscimento e il controllo periodico della sua conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 30.

Articolo 34

Procedura di notifica

1.   Le autorità notificanti possono notificare solo gli organismi di valutazione della conformità che rispettino le prescrizioni di cui all’articolo 30.

2.   Le autorità notificanti notificano alla Commissione e agli altri Stati membri utilizzando lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito dalla Commissione.

3.   La notifica include tutti i dettagli delle attività di valutazione della conformità, il modulo o i moduli di valutazione della conformità, il prodotto o i prodotti interessati e la relativa attestazione di competenza.

4.   Qualora una notifica non sia basata su un certificato di accreditamento di cui all’articolo 33, paragrafo 2, l’autorità notificante fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri le prove documentali che attestino la competenza dell’organismo di valutazione della conformità nonché le disposizioni predisposte per fare in modo che tale organismo sarà controllato periodicamente e continuerà a soddisfare le prescrizioni di cui all’articolo 30.

5.   L’organismo interessato può eseguire le attività di organismo notificato solo se non sono sollevate obiezioni da parte della Commissione o degli altri Stati membri entro due settimane dalla notifica, qualora sia usato un certificato di accreditamento, o entro i due mesi successivi a una notifica, qualora non sia usato un accreditamento.

Solo tale organismo è considerato un organismo notificato ai fini della presente direttiva.

6.   Eventuali modifiche pertinenti successive riguardanti la notifica sono comunicate alla Commissione e agli altri Stati membri.

Articolo 35

Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati

1.   La Commissione assegna un numero di identificazione a ciascun organismo notificato.

Essa assegna un numero unico anche se l’organismo è notificato a norma di diversi atti dell’Unione.

Gli Stati membri assegnano inoltre un codice di identificazione all’organismo notificato che è stato autorizzato da un’autorità notificante ad effettuare le valutazioni della conformità post-costruzione.

2.   La Commissione rende pubblico l’elenco degli organismi notificati a norma della presente direttiva, inclusi i numeri e, se del caso, i codici di identificazione loro assegnati e le attività per le quali sono stati notificati.

La Commissione garantisce che tale elenco sia tenuto aggiornato.

Articolo 36

Modifiche delle notifiche

1.   Qualora accerti o sia informata del fatto che un organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 30 o non adempie ai suoi obblighi, l’autorità notificante limita, sospende o ritira la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell’inadempimento di tali obblighi. L’autorità notificante ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.

2.   In caso di limitazione, sospensione o ritiro della notifica, o quando l’organismo notificato abbia cessato la propria attività, lo Stato membro notificante adotta le misure appropriate per garantire che le pratiche di tale organismo siano evase da un altro organismo notificato o siano messe a disposizione delle autorità notificanti e di vigilanza del mercato responsabili, su loro richiesta.

Articolo 37

Contestazione della competenza degli organismi notificati

1.   La Commissione indaga su tutti i casi in cui abbia dubbi o siano portati alla sua attenzione dubbi sulla competenza di un organismo notificato o sul rispetto di un organismo notificato delle prescrizioni e responsabilità cui è soggetto.

2.   Lo Stato membro notificante fornisce alla Commissione, su richiesta, tutte le informazioni relative alla base della notifica o del mantenimento della competenza dell’organismo in questione.

3.   La Commissione garantisce la riservatezza di tutte le informazioni sensibili raccolte nel corso delle sue indagini.

4.   La Commissione, qualora accerti che un organismo notificato non soddisfa o non soddisfa più le prescrizioni per la sua notifica, adotta un atto di esecuzione con cui chiede allo Stato membro notificante di adottare le misure correttive necessarie, incluso, se necessario, il ritiro della notifica.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 50, paragrafo 2.

Articolo 38

Obblighi operativi degli organismi notificati

1.   Gli organismi notificati eseguono le valutazioni della conformità secondo le procedure di valutazione della conformità di cui agli articoli da 19 a 24.

2.   Le valutazioni della conformità sono eseguite in modo proporzionale, evitando oneri superflui per gli operatori economici e gli importatori privati. Gli organismi di valutazione della conformità svolgono le loro attività tenendo debitamente conto delle dimensioni di un’impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del prodotto in questione e della natura di massa o seriale del processo produttivo.

Nel far ciò essi rispettano tuttavia il grado di rigore e il livello di protezione necessari per la conformità del prodotto alla presente direttiva.

3.   Qualora un organismo notificato riscontri che i requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e all’allegato I o alle norme armonizzate corrispondenti non sono state rispettate da un fabbricante o da un importatore privato, chiede a tale fabbricante o importatore privato di adottare le misure correttive appropriate e non rilascia un certificato di conformità.

4.   Un organismo notificato che nel corso del monitoraggio della conformità successivo al rilascio di un certificato riscontri che un prodotto non è più conforme chiede al fabbricante di adottare le misure correttive opportune e, se necessario, sospende o ritira il certificato.

5.   Qualora non siano adottate misure correttive o queste non producano il risultato richiesto, l’organismo notificato limita, sospende o ritira i certificati, a seconda dei casi.

Articolo 39

Procedura di ricorso

Gli Stati membri garantiscono la disponibilità di una procedura di ricorso contro le decisioni degli organismi notificati.

Articolo 40

Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati

1.   Gli organismi notificati informano l’autorità notificante:

a)

di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di un certificato;

b)

di qualunque circostanza che possa influire sull’ambito e sulle condizioni della notifica;

c)

di eventuali richieste di informazioni che abbiano ricevuto dalle autorità di vigilanza del mercato in relazione alle attività di valutazione della conformità;

d)

su richiesta, delle attività di valutazione della conformità eseguite nell’ambito della loro notifica e di qualsiasi altra attività, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.

2.   Gli organismi notificati forniscono agli altri organismi notificati a norma della presente direttiva che esercitano attività di valutazione della conformità simili che coprono gli stessi prodotti, informazioni pertinenti sulle questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, ai risultati positivi delle valutazioni della conformità.

Articolo 41

Scambio di esperienze

La Commissione provvede all’organizzazione di uno scambio di esperienze tra le autorità nazionali degli Stati membri responsabili della politica di notifica.

Articolo 42

Coordinamento degli organismi notificati

La Commissione garantisce che sia istituito un appropriato sistema di coordinamento e di cooperazione tra organismi notificati a norma della presente direttiva e che funzioni correttamente sotto forma di gruppo settoriale o di gruppo di organismi notificati.

Gli Stati membri garantiscono che gli organismi da essi notificati partecipino al lavoro di tale o tali gruppi direttamente o mediante rappresentanti designati.

CAPO VI

VIGILANZA DEL MERCATO DELL’UNIONE, CONTROLLO DEI PRODOTTI CHE ENTRANO NEL MERCATO DELL’UNIONE E PROCEDURE DI SALVAGUARDIA

Articolo 43

Vigilanza del mercato dell’Unione e controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell’Unione

L’articolo 15, paragrafo 3 e gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008 si applicano ai prodotti oggetto della presente direttiva.

Articolo 44

Procedura a livello nazionale per i prodotti che comportano rischi

1.   Le autorità di vigilanza del mercato di uno degli Stati membri, qualora abbiano sufficienti ragioni per ritenere che un prodotto oggetto della presente direttiva rappresenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, per le cose o per l’ambiente, effettuano una valutazione del prodotto interessato che investa i requisiti pertinenti di cui alla presente direttiva. Gli operatori economici interessati o l’importatore privato cooperano, ove necessario, con le autorità di vigilanza del mercato.

Nel caso di un operatore economico, se, attraverso tale valutazione, le autorità di vigilanza del mercato concludono che il prodotto non rispetta i requisiti di cui alla presente direttiva, esse chiedono tempestivamente all’operatore economico interessato di adottare le opportune misure correttive al fine di rendere il prodotto conforme ai suddetti requisiti, di ritirarlo dal mercato o di richiamarlo entro un termine ragionevole, proporzionato alla natura del rischio, da esse prescritto.

Nel caso di un importatore privato, qualora, nel corso di tale valutazione, le autorità di vigilanza del mercato constatino che il prodotto non rispetta i requisiti di cui alla presente direttiva, l’importatore privato è informato tempestivamente delle opportune misure correttive da adottare al fine di rendere il prodotto conforme a detti requisiti, sospenderne la messa in servizio o sospenderne l’uso, in proporzione alla natura del rischio.

Le autorità di vigilanza del mercato ne informano l’organismo notificato competente.

L’articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008 si applica alle misure di cui al presente paragrafo, secondo e terzo comma.

2.   Qualora ritengano che la non conformità non sia limitata al territorio nazionale, le autorità di vigilanza del mercato informano la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e dei provvedimenti che hanno chiesto all’operatore economico interessato di adottare.

3.   L’operatore economico assicura che siano adottate le opportune misure correttive nei confronti di tutti i prodotti interessati che esso ha messo a disposizione sul mercato in tutta l’Unione.

L’importatore privato assicura che siano adottate le opportune misure correttive nei confronti del prodotto che ha importato nell’Unione per uso proprio.

4.   Qualora l’operatore economico interessato non adotti le misure correttive adeguate entro il termine di cui al paragrafo 1, secondo comma, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le opportune misure provvisorie per proibire o limitare la messa a disposizione del prodotto sul loro mercato nazionale, per ritirarlo da tale mercato o per richiamarlo.

Qualora l’importatore privato non adotti le misure correttive adeguate, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le opportune misure provvisorie per proibire la messa in servizio del prodotto o vietarne o limitarne l’uso nel loro territorio.

Le autorità di vigilanza del mercato informano senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri di tali misure.

5.   Le informazioni di cui al paragrafo 4 includono tutti gli elementi disponibili, in particolare i dati necessari per identificare il prodotto non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformità e dei rischi connessi, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonché gli argomenti espressi dall’operatore economico interessato o dall’importatore privato. In particolare, le autorità di vigilanza del mercato indicano se la non conformità sia dovuta:

a)

alla mancata rispondenza del prodotto alle prescrizioni relative alla salute o alla sicurezza delle persone e alla tutela delle cose o dell’ambiente previste dalla presente direttiva; o

b)

a carenze delle norme armonizzate di cui all’articolo 14 che conferiscono la presunzione di conformità.

6.   Gli Stati membri diversi dallo Stato membro che ha avviato la procedura a norma del presente articolo informano senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri di tutti i provvedimenti adottati, di ogni informazione supplementare a loro disposizione sulla non conformità del prodotto interessato e, in caso di disaccordo con la misura nazionale notificata, delle loro obiezioni.

7.   Qualora, entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 4, uno Stato membro o la Commissione non sollevino obiezioni contro la misura provvisoria adottata da uno Stato membro, tale misura è ritenuta giustificata.

8.   Gli Stati membri garantiscono che siano adottate senza indugio le opportune misure restrittive in relazione al prodotto in questione, quale il ritiro del prodotto dal loro mercato.

Articolo 45

Procedura di salvaguardia dell’Unione

1.   Se, al termine della procedura di cui all’articolo 44, paragrafi 3 e 4, sono sollevate obiezioni contro una misura adottata da uno Stato membro o se la Commissione ritiene la misura nazionale contraria alla normativa dell’Unione, la Commissione si consulta senza indugio con gli Stati membri e con l’operatore o gli operatori economici interessati o l’importatore privato e valuta la misura nazionale. Sulla base dei risultati di tale valutazione, la Commissione adotta un atto di esecuzione inteso a determinare se la misura nazionale sia giustificata o meno.

La Commissione indirizza la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica immediatamente ad essi e all’operatore o agli operatori economici interessati o all’importatore privato.

2.   Se la misura nazionale è ritenuta giustificata, tutti gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che il prodotto non conforme sia ritirato dal loro mercato e ne informano la Commissione. Se la misura nazionale è ritenuta ingiustificata, lo Stato membro interessato provvede a ritirarla.

3.   Se la misura nazionale è ritenuta giustificata e la non conformità del prodotto è attribuita a carenze delle norme armonizzate di cui all’articolo 44, paragrafo 5, lettera b), della presente direttiva, la Commissione applica la procedura di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012.

Articolo 46

Non conformità formale

1.   Fatto salvo l’articolo 44, se uno Stato membro giunge a una delle seguenti conclusioni, chiede all’operatore economico interessato o all’importatore privato di porre fine allo stato di non conformità in questione:

a)

la marcatura CE è stata apposta in violazione dell’articolo 16, dell’articolo 17 o dell’articolo 18;

b)

la marcatura CE di cui all’articolo 17 non è stata apposta;

c)

la dichiarazione di conformità UE o la dichiarazione di cui all’allegato III non è stata redatta;

d)

la dichiarazione di conformità UE o la dichiarazione di cui all’allegato III non sono state redatte correttamente;

e)

la documentazione tecnica non è disponibile o non è completa;

f)

le informazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 6, o all’articolo 9, paragrafo 3, sono assenti, false o incomplete;

g)

qualsiasi altra prescrizione amministrativa di cui all’articolo 7 o all’articolo 9 non è rispettata.

2.   Se la non conformità di cui al paragrafo 1 permane, lo Stato membro interessato adotta tutte le opportune misure per limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato del prodotto o garantisce che sia richiamato o ritirato dal mercato oppure, nel caso di un prodotto importato da un importatore privato per uso proprio, che il suo uso sia vietato o limitato.

CAPO VII

ATTI DELEGATI E ATTI DI ESECUZIONE

Articolo 47

Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 48 per modificare quanto segue:

a)

al fine di tener conto dei progressi delle conoscenze tecniche e dei nuovi dati scientifici:

i)

l’allegato I, punti 2.3, 2.4 e 2.5 nonché la parte B, sezione 3, e la parte C, sezione 3;

ii)

gli allegati VII e IX; e

b)

l’allegato V al fine di tener conto dei progressi delle conoscenze tecniche, dell’opportunità di assicurare la conformità equivalente e dei nuovi dati scientifici.

Articolo 48

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 47 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 17 gennaio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 47 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 47 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 49

Atti di esecuzione

1.   Al fine di tener conto dei progressi delle conoscenze tecniche e assicurare l’applicazione uniforme della presente direttiva, la Commissione può adottare atti di esecuzione in merito a quanto segue:

a)

procedure particolareggiate per l’attuazione dell’articolo 24, tenendo conto delle specifiche esigenze della valutazione della conformità dei prodotti oggetto della presente direttiva;

b)

l’applicazione dettagliata delle categorie di progettazione delle unità da diporto di cui all’allegato I, parte A, punto 1, anche con riguardo all’uso della terminologia relativa alle condizioni atmosferiche e le scale di misurazione ivi utilizzate;

c)

procedure particolareggiate per l’identificazione dell’unità da diporto di cui all’allegato I, parte A, punto 2.1, compresi il chiarimento della terminologia e l’assegnazione e la gestione dei codici dei fabbricanti assegnati ai fabbricanti stabiliti fuori dell’Unione;

d)

le informazioni sulla targhetta del costruttore di cui all’allegato I, parte A, punto 2.2;

e)

l’applicazione delle normative sui fanali di navigazione di cui all’allegato I, parte A, punto 5.7;

f)

disposizioni relative alla prevenzione degli scarichi di cui all’allegato I, parte A, punto 5.8, in particolare per quanto riguarda il funzionamento dei serbatoi;

g)

l’installazione e il collaudo degli apparecchi a gas e degli impianti del gas fissi sulle unità da diporto;

h)

il formato e il contenuto dei manuali del proprietario;

i)

il formato e il contenuto del questionario informativo che deve essere compilato dagli Stati membri previsto all’articolo 51.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 50, paragrafo 3.

2.   Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, qualora un prodotto comporti un rischio grave per la sicurezza e la salute delle persone, per le cose o per l’ambiente, con riguardo al paragrafo 1, lettere a), b), e), f) e g), la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all’articolo 50, paragrafo 4.

Articolo 50

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con l’articolo 5.

5.   Il comitato è consultato dalla Commissione su qualsiasi questione per la quale il regolamento (UE) n. 1025/2012 o altra normativa dell’Unione richiedono la consultazione di esperti di settore.

6.   Il comitato può inoltre esaminare qualsiasi altra questione relativa all’applicazione della presente direttiva sollevata dal suo presidente o da un rappresentante di uno Stato membro conformemente al suo regolamento interno.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE SPECIFICHE

Articolo 51

Informazione

Entro il 18 gennaio 2021, e successivamente ogni cinque anni, gli Stati membri compilano un questionario predisposto dalla Commissione sull’applicazione della presente direttiva.

Entro il 18 gennaio 2022, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione, tenuto conto delle risposte degli Stati membri al questionario di cui al primo comma, elabora e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione della presente direttiva.

Articolo 52

Riesame

Entro il 18 gennaio 2022 la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio su quanto segue:

a)

la fattibilità tecnica di un’ulteriore riduzione delle emissioni dei motori di propulsione marini e dell’introduzione di requisiti per le emissioni evaporative e i sistemi di alimentazione del carburante applicabili a motori e sistemi di propulsione, tenendo conto dell’efficienza in termini di costi delle tecnologie e della necessità di concordare valori armonizzati a livello mondiale per il settore, tenendo in considerazione eventuali importanti iniziative di mercato; e

b)

l’impatto sulle informazioni al consumatore e sui fabbricanti, in particolare le piccole e medie imprese, delle categorie di progettazione delle unità da diporto di cui all’allegato I, che si basano sulla resistenza alla forza del vento e all’altezza d’onda significativa, tenendo conto dell’evoluzione nella normalizzazione internazionale. Tale relazione comprende una valutazione dell’opportunità di prevedere ulteriori specifiche o suddivisioni per le categorie di progettazione delle unità da diporto e propone, se del caso, ulteriori sottocategorie.

Le relazioni di cui al primo comma, lettere a) e b), sono corredate, se del caso, di proposte legislative.

Articolo 53

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni, che possono comprendere sanzioni penali per le violazioni gravi, applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l’applicazione.

Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive e possono essere inasprite se l’operatore economico o l’importatore privato interessato ha precedentemente commesso un’analoga violazione della presente direttiva.

CAPO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 54

Recepimento

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 18 gennaio 2016, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 18 gennaio 2016. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 55

Periodo transitorio

1.   Gli Stati membri non impediscono la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio dei prodotti contemplati dalla direttiva 94/25/CE conformi a tale direttiva e immessi sul mercato o messi in servizio prima del 18 gennaio 2017.

2.   Gli Stati membri non impediscono la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio dei motori di propulsione ad accensione comandata (AC) fuoribordo con potenza pari o inferiore a 15 kW conformi ai limiti di emissione di gas di scarico della fase I di cui all’allegato I, parte B, punto 2.1, fabbricati da piccole e medie imprese come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (14) e immessi sul mercato prima del 18 gennaio 2020.

Articolo 56

Abrogazione

La direttiva 94/25/CE è abrogata a decorrere dal 18 gennaio 2016. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva.

Articolo 57

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 58

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 20 novembre 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  GU C 43 del 15.2.2012, pag. 30.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 9 ottobre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 15 novembre 2013.

(3)  GU L 164 del 30.6.1994, pag. 15.

(4)  GU L 214 del 26.8.2003, pag. 18.

(5)  GU C 136 del 4.6.1985, pag. 1.

(6)  GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

(7)  GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.

(8)  GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82.

(9)  GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

(10)  GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1.

(11)  GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1.

(12)  GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

(13)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(14)  GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.


ALLEGATO I

REQUISITI ESSENZIALI

A.   Requisiti essenziali per la progettazione e la costruzione dei prodotti di cui all’articolo 2, paragrafo 1

1.   CATEGORIE DI PROGETTAZIONE DELLE UNITÀ DA DIPORTO

Categoria di progettazione

Forza del vento

(scala Beaufort)

Altezza d’onda significativa

(H ⅓, metri)

A

superiore a 8

superiore a 4

B

fino a 8 compreso

fino a 4 compreso

C

fino a 6 compreso

fino a 2 compreso

D

fino a 4 compreso

fino a 0,3 compreso

Note esplicative:

A.

Un’imbarcazione da diporto cui è attribuita la categoria di progettazione A è considerata progettata per venti che possono superare forza 8 (scala Beaufort) e un’altezza d’onda significativa superiore a 4 metri ad esclusione di circostanze anomale come tempeste, tempeste violente, uragani, tornado e condizioni estreme di navigabilità o onde anomale.

B.

Un’imbarcazione da diporto cui è attribuita la categoria di progettazione B è considerata progettata per una forza del vento fino a 8, compreso, e un’altezza d’onda significativa fino a 4 metri, compresi.

C.

Un’unità da diporto cui è attribuita la categoria di progettazione C è considerata progettata per una forza del vento fino a 6, compreso, e un’altezza d’onda significativa fino a 2 metri, compresi.

D.

Un’unità da diporto cui è attribuita la categoria di progettazione D è considerata progettata per una forza del vento fino a 4, compreso, e un’altezza d’onda significativa fino a 0,3 metri, compresi, con onde occasionali di altezza massima pari a 0,5 metri.

Le unità da diporto di ciascuna categoria di progettazione devono essere progettate e costruite per rispettare i parametri di stabilità, galleggiamento e altri pertinenti requisiti essenziali elencati nel presente allegato, nonché per essere dotate di buone caratteristiche di manovrabilità.

2.   REQUISITI GENERALI

2.1.   Identificazione dell’unità da diporto

Ogni unità da diporto è contrassegnata con un numero di identificazione, comprendente le seguenti informazioni:

1)

codice del paese del fabbricante;

2)

codice unico del fabbricante assegnato dall’autorità nazionale dello Stato membro;

3)

numero di serie unico;

4)

mese e anno di produzione;

5)

anno del modello.

I requisiti dettagliati relativi al numero di identificazione di cui al primo comma sono stabiliti nella relativa norma armonizzata.

2.2.   Targhetta del costruttore dell’unità da diporto

Ogni unità da diporto reca una targhetta fissata in modo inamovibile, separata dal numero d’identificazione dell’unità da diporto, contenente almeno le seguenti informazioni:

a)

il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato nonché il recapito del fabbricante;

b)

la marcatura CE di cui all’articolo 18;

c)

la categoria di progettazione dell’unità da diporto conformemente alla sezione 1;

d)

la portata massima consigliata dal fabbricante desunta dal punto 3.6 escluso il peso del contenuto dei serbatoi fissi pieni;

e)

il numero di persone raccomandato dal fabbricante per cui l’unità da diporto è stata progettata.

Nel caso di valutazione post-costruzione, i recapiti e i requisiti di cui alla lettera a) comprendono quelli dell’organismo notificato che ha effettuato la valutazione della conformità.

2.3.   Protezione contro la caduta in mare e mezzi di rientro a bordo

Le unità da diporto sono progettate in modo da ridurre al minimo il rischio di caduta in mare e da facilitare il rientro a bordo. I mezzi di rientro a bordo sono accessibili o utilizzabili da una persona in acqua senza l’aiuto di altre persone.

2.4.   Visibilità a partire dalla posizione principale di pilotaggio

In condizioni normali di uso (velocità e carico), la posizione principale di governo delle imbarcazioni da diporto consente al timoniere una buona visibilità a 360°.

2.5.   Manuale del proprietario

Ogni prodotto è dotato di un manuale del proprietario conformemente all’articolo 7, paragrafo 7, e all’articolo 9, paragrafo 4. Tale manuale fornisce tutte le informazioni necessarie per l’uso sicuro del prodotto attirando particolarmente l’attenzione su messa in opera, manutenzione, funzionamento regolare, prevenzione dei rischi e gestione dei rischi.

3.   RESISTENZA E REQUISITI STRUTTURALI

3.1.   Struttura

La scelta e la combinazione dei materiali e la costruzione dell’unità da diporto assicurano una resistenza adatta sotto tutti gli aspetti. Particolare attenzione è prestata alla categoria di progettazione conformemente alla sezione 1 e alla portata massima consigliata dal fabbricante di cui al punto 3.6.

3.2.   Stabilità e bordo libero

L’unità da diporto ha una stabilità e un bordo libero adatti alla propria categoria di progettazione, conformemente alla sezione 1, nonché alla portata massima consigliata dal fabbricante conformemente al punto 3.6.

3.3.   Galleggiabilità

L’unità da diporto è costruita in modo da garantire caratteristiche di galleggiabilità adeguate alla propria categoria di progettazione conformemente alla sezione 1 e alla portata massima consigliata dal fabbricante conformemente al punto 3.6. Tutte le imbarcazioni da diporto multiscafo abitabili suscettibili di rovesciamento hanno una sufficiente galleggiabilità per restare a galla in posizione rovesciata.

Le unità da diporto inferiori a 6 metri hanno una riserva di galleggiabilità per consentire loro di galleggiare in caso di allagamento se usate secondo la loro categoria di progettazione.

3.4.   Aperture nello scafo, nel ponte e nella sovrastruttura

Eventuali aperture nello scafo, nel ponte o nei ponti e nella sovrastruttura non pregiudicano la resistenza strutturale dell’unità da diporto e la sua resistenza agli agenti atmosferici quando si trovano in posizione chiusa.

Finestre, oblò, porte e portelli dei boccaporti resistono alla pressione dell’acqua prevedibile nella loro posizione specifica, nonché alle eventuali punte di carico applicate dalla massa delle persone che si muovono in coperta.

Le tubazioni che attraversano lo scafo, progettate per consentire il passaggio di acqua dentro o fuori dello scafo, al di sotto della linea di galleggiamento corrispondente alla portata massima consigliata dal fabbricante di cui al punto 3.6, sono munite di chiusure prontamente accessibili.

3.5.   Allagamento

Tutte le unità da diporto sono progettate in modo da ridurre al minimo il rischio di affondamento.

Se del caso, particolare attenzione è riservata:

a)

ai pozzetti e gavoni, che dovrebbero essere autosvuotanti o disporre di altri mezzi efficaci per impedire all’acqua di penetrare all’interno dell’unità da diporto;

b)

agli impianti di ventilazione;

c)

all’evacuazione dell’acqua con apposite pompe o altri mezzi.

3.6.   Portata massima consigliata dal fabbricante

La portata massima consigliata dal fabbricante [carburante, acqua, provviste, attrezzi vari e persone (in chilogrammi)] per la quale l’unità da diporto è stata progettata è determinata conformemente alla categoria di progettazione (sezione 1), alla stabilità e al bordo libero (punto 3.2) e alla galleggiabilità (punto 3.3).

3.7.   Alloggiamento della zattera di salvataggio

Tutte le imbarcazioni da diporto delle categorie di progettazione A e B, nonché quelle appartenenti alle categorie di progettazione C e D di lunghezza superiore ai 6 metri sono munite di uno o più alloggiamenti per una o più zattere di salvataggio sufficientemente capienti per contenere il numero di persone raccomandato dai fabbricanti per il trasporto delle quali l’imbarcazione da diporto è progettata. L’alloggiamento o gli alloggiamenti per le zattere di salvataggio sono facilmente accessibili in qualsiasi momento.

3.8.   Evacuazione

Tutte le imbarcazioni da diporto multiscafo abitabili suscettibili di rovesciamento sono munite di mezzi di evacuazione efficaci in caso di rovesciamento. Se è previsto un mezzo di evacuazione da usare in posizione rovesciata, esso non compromette la struttura (punto 3.1), la stabilità (punto 3.2) o la galleggiabilità (punto 3.3), indipendentemente dal fatto che l’imbarcazione da diporto si trovi in posizione dritta o rovesciata.

Ogni imbarcazione da diporto abitabile è munita di mezzi di evacuazione efficaci in caso di incendio.

3.9.   Ancoraggio, ormeggio e rimorchio

A seconda della categoria di progettazione e delle caratteristiche, tutte le unità da diporto sono munite di uno o più attacchi per punti d’ancoraggio o di altro dispositivo atto a reggere in condizioni di sicurezza i carichi di ancoraggio, di ormeggio e di rimorchio.

4.   CARATTERISTICHE DI MANOVRA

Il fabbricante provvede affinché le caratteristiche di manovra dell’unità da diporto, anche se munita del motore di propulsione più potente per il quale l’unità da diporto è progettata e costruita, siano soddisfacenti. Per tutti i motori di propulsione la potenza massima nominale del motore è specificata nel manuale del proprietario.

5.   REQUISITI DI INSTALLAZIONE

5.1.   Motori e compartimenti motore

5.1.1.   Motore entrobordo

Tutti i motori entrobordo si trovano in un vano chiuso e isolato dai locali alloggio e sono installati in modo da ridurre al minimo il rischio di incendi o di propagazione di incendi nonché i pericoli derivanti da fumi tossici, calore, rumore o vibrazioni nei locali alloggio.

Le parti del motore e gli accessori che richiedono una frequente ispezione e/o manutenzione sono facilmente accessibili.

I materiali isolanti posti all’interno dei compartimenti motore non alimentano la combustione.

5.1.2.   Ventilazione

Il compartimento motore è ventilato. Si deve ridurre al minimo l’ingresso di acqua nel compartimento motore attraverso le aperture.

5.1.3.   Parti esposte

Le parti esposte del motore in movimento o calde, che potrebbero causare lesioni alle persone, sono efficacemente protette, a meno che il motore non sia protetto da una copertura o isolato nel proprio vano.

5.1.4.   Avviamento del motore di propulsione fuoribordo

Ogni motore di propulsione fuoribordo montato su qualsiasi unità da diporto è dotato di un dispositivo atto a impedire che il motore sia avviato a marcia inserita, tranne il caso in cui:

a)

il motore fornisca meno di 500 newton (N) di spinta statica;

b)

il motore disponga di un dispositivo di strozzamento che limiti la spinta a 500 N al momento dell’avviamento.

5.1.5.   Moto d’acqua funzionanti senza conducente

Le moto d’acqua sono progettate o con un dispositivo automatico di arresto del motore di propulsione o con un dispositivo automatico che obbliga il veicolo a descrivere un movimento circolare in avanti a velocità ridotta quando il conducente scende deliberatamente dall’imbarcazione o cade in acqua.

5.1.6.   I motori di propulsione fuoribordo a timone sono dotati di un dispositivo di arresto d’emergenza che può essere collegato al timoniere.

5.2.   Sistema di alimentazione del carburante

5.2.1.   In generale

I dispositivi e le installazioni destinati a rabbocco, stivaggio, sfiato e alimentazione di carburante sono progettati ed installati in modo da ridurre al minimo il rischio d’incendio e di esplosione.

5.2.2.   Serbatoi di carburante

I serbatoi, le tubazioni e le manichette per il carburante sono posti in una posizione sicura e separati o protetti da qualsiasi fonte significativa di calore. Il materiale dei serbatoi e i loro sistemi di costruzione sono adatti alla loro capacità e al tipo di carburante.

Gli spazi contenenti i serbatoi di benzina sono ventilati.

I serbatoi di benzina non fanno parte dello scafo e sono:

a)

protetti da incendi provenienti da qualsiasi motore e da ogni altra fonte di ignizione;

b)

isolati dai locali di alloggio.

I serbatoi di carburante diesel possono essere parte integrante dello scafo.

5.3.   Sistema elettrico

Gli impianti elettrici sono progettati e installati in modo da garantire un funzionamento corretto dell’unità da diporto in condizioni di uso normale e ridurre al minimo il rischio d’incendio e di elettrocuzione.

Tutti i circuiti elettrici, ad eccezione dei circuiti di accensione del motore alimentati da batterie, rimangono sicuri se esposti al sovraccarico.

I circuiti di propulsione elettrica non interagiscono con altri circuiti in modo tale da renderli inidonei al funzionamento previsto.

È garantita una ventilazione per evitare l’accumulo di gas esplosivi, eventualmente emessi dalle batterie. Le batterie sono assicurate fermamente e protette da infiltrazioni d’acqua.

5.4.   Sistema di governo

5.4.1.   In generale

I sistemi di governo e controllo della propulsione sono progettati, costruiti e installati in modo da garantire la trasmissione delle forze di governo in condizioni di funzionamento prevedibili.

5.4.2.   Dispositivi di emergenza

Ogni imbarcazione da diporto a vela e ogni imbarcazione da diporto non a vela con un solo motore di propulsione dotata di sistemi di governo con comando a distanza è munita di dispositivi di emergenza per il governo dell’imbarcazione da diporto a velocità ridotta.

5.5.   Impianto del gas

Gli impianti del gas per uso domestico sono del tipo a prelievo di vapore e sono progettati e installati in modo da evitare perdite e il rischio di esplosione e in modo da controllarne la tenuta. I materiali e i componenti sono adatti al tipo specifico di gas utilizzato per resistere alle sollecitazioni e agli agenti incontrati in ambiente marino.

Ogni apparecchio a gas destinato dal fabbricante all’impiego per il quale è utilizzato è installato secondo le istruzioni del fabbricante. Ogni apparecchio che consuma gas deve essere alimentato da un ramo distinto del sistema di distribuzione e ogni apparecchio deve essere controllato da un dispositivo di chiusura separato. Deve essere prevista una ventilazione adeguata per prevenire i rischi dovuti ad eventuali perdite e prodotti di combustione.

Tutte le unità da diporto aventi un impianto del gas fisso sono dotate di un compartimento isolato per contenere le bombole del gas. Il compartimento è isolato dai locali di alloggio, accessibile solo dall’esterno e ventilato verso l’esterno in modo che qualsiasi fuga di gas sia convogliata fuoribordo.

In particolare, gli impianti del gas fissi sono collaudati dopo l’installazione.

5.6.   Protezione antincendio

5.6.1.   In generale

Il tipo di equipaggiamento installato e l’allestimento dell’unità da diporto tengono conto del rischio d’incendio e di propagazione del fuoco. Particolare attenzione è riservata all’ambiente circostante degli apparecchi a fiamma libera, alle zone calde o ai motori e alle macchine ausiliarie, ai traboccamenti di olio e di carburante, alle conduttore di olio e carburante non ricoperte nonché a mantenere il percorso dei fili elettrici lontano da fonti di calore e parti calde.

5.6.2.   Attrezzatura antincendio

Le imbarcazioni da diporto sono munite di attrezzature antincendio adeguate al tipo di rischio, oppure sono indicate la posizione e la capacità dell’attrezzatura antincendio adeguata al tipo di rischio. Le imbarcazioni non sono messe in servizio fino all’installazione di un’adeguata attrezzatura antincendio. I compartimenti dei motori a benzina sono protetti con un sistema estintore che consente di evitare l’apertura del compartimento in caso di incendio. Gli estintori portatili sono fissati in punti facilmente accessibili e uno è collocato in modo da poter essere afferrato facilmente dalla posizione principale di governo dell’imbarcazione da diporto.

5.7.   Fanali di navigazione, sagome e segnali acustici

Laddove siano installati fanali di navigazione, sagome e segnali acustici, essi sono conformi al COLREG 1972 (regolamento internazionale per prevenire le collisioni in mare) o al CEVNI (Codice europeo delle vie di navigazione interna), a seconda del caso.

5.8.   Prevenzione degli scarichi e impianti che consentono di trasferire i rifiuti a terra

Le unità da diporto sono costruite in modo da evitare lo scarico accidentale di prodotti inquinanti (olio, carburante ecc.) in mare.

I servizi igienici installati in un’imbarcazione da diporto sono unicamente collegati ad un sistema di serbatoi o ad un sistema di trattamento dell’acqua.

Le imbarcazioni da diporto con serbatoi installati sono muniti di un collegamento di scarico standard per consentire di collegare i tubi degli impianti di raccolta alla tubazione di scarico dell’imbarcazione da diporto.

Inoltre, le tubazioni destinate all’evacuazione dei rifiuti umani che attraversano lo scafo sono dotate di valvole che ne consentono la chiusura.

B.   Requisiti essenziali relativi alle emissioni di scarico dei motori di propulsione

I motori di propulsione sono conformi ai requisiti essenziali per le emissioni allo scarico stabiliti alla presente parte.

1.   IDENTIFICAZIONE DEL MOTORE DI PROPULSIONE

1.1.

Ogni motore riporta in modo chiaro le seguenti informazioni:

a)

il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e il recapito del fabbricante del motore; e, se applicabile, il nome e il recapito della persona che adatta il motore;

b)

il tipo di motore, la famiglia di motori, se applicabile;

c)

il numero di serie unico del motore;

d)

la marcatura CE come previsto all’articolo 18.

1.2.

Le indicazioni di cui al punto 1.1 devono avere una durata pari alla normale durata del motore e devono essere chiaramente leggibili e indelebili. Se si utilizzano etichette o targhette, esse devono essere apposte in maniera tale che il fissaggio abbia una durata pari alla normale durata del motore e che le etichette o targhette non possano essere rimosse senza essere distrutte o cancellate.

1.3.

Le indicazioni devono essere apposte su una parte del motore necessaria per il normale funzionamento dello stesso e che non deve, in linea di massima, essere sostituita per tutta la vita del motore.

1.4.

Le indicazioni devono trovarsi in una posizione facilmente visibile dopo che il motore è stato assemblato con tutti i componenti necessari al suo funzionamento.

2.   REQUISITI RELATIVI ALL’EMISSIONE DI GAS DI SCARICO

I motori di propulsione sono progettati, costruiti e assemblati in modo che, se correttamente installati e in condizioni d’uso normale, le emissioni non superino i valori limite risultanti al punto 2.1, tabella 1, e al punto 2.2, tabelle 2 e 3:

2.1.   Valori applicabili ai fini dell’articolo 55, paragrafo 2, e della tabella 2, punto 2.2:

Tabella 1

(g/kWh)

Tipo

Ossido di carbonio

Formula

Idrocarburi

Formula

Ossidi di azoto

NOX

Particolato

PT

 

A

B

n

A

B

n

 

 

Accensione comandata a 2 tempi

150,0

600,0

1,0

30,0

100,0

0,75

10,0

Non applicabile

Accensione comandata a 4 tempi

150,0

600,0

1,0

6,0

50,0

0,75

15,0

Non applicabile

Accensione spontanea

5,0

0

0

1,5

2,0

0,5

9,8

1,0

Se A, B e n sono valori costanti secondo la tabella, PN è la potenza nominale del motore in kW.

2.2.   Valori applicabili a partire dal 18 gennaio 2016:

Tabella 2

Limiti di emissioni di gas di scarico per motori ad accensione spontanea (AS)  (2)

Cilindrata

SV

(l/cil)

Potenza nominale del motore PN

(kW)

Particolato

PT

(g/kWh)

Idrocarburi + Ossidi di azoto

Formula

(g/kWh)

Formula

Formula

I valori di cui alla tabella 1

Formula

 (1)

0,30

4,7

Formula

0,15

5,8

Formula

Formula

0,14

5,8

Formula

0,12

5,8

Formula

0,12

5,8

Formula

0,11

5,8


Tabella 3

Limiti di emissioni di gas di scarico per motori ad accensione comandata (AC)

Tipo di motore

Potenza nominale del

motore PN

(kW)

Ossido di carbonio

CO

(g/kWh)

Idrocarburi + Ossidi di azoto

Formula

(g/kWh)

Entrobordo ed entrobordo con comando a poppa

Formula

75

5

Formula

350

16

Formula

350

22

Motori fuoribordo e PWC

Formula

Formula

30

Formula

Formula

Formula

Formula

300

Formula

2.3.   Cicli di prova:

Cicli di prova e fattori di ponderazione da applicare:

Si applicano i seguenti requisiti della norma ISO 8178-4:2007, tenendo conto dei valori di cui alla tabella in appresso.

Per motori AS a velocità variabile si applica il ciclo di prova E1 o E5 o, in alternativa, al di sopra di 130 kW, può essere applicato il ciclo di prove E3. Per motori ad AC a velocità variabile si applica il ciclo di prova E4.

Ciclo E1, numero di modalità

1

2

3

4

5

Velocità

Velocità nominale

Velocità intermedia

Velocità minima

Coppia, %

100

75

75

50

0

Fattore di ponderazione

0,08

0,11

0,19

0,32

0,3

Velocità

Velocità nominale

Velocità intermedia

Velocità minima

Ciclo E3, numero di modalità

1

2

3

4

 

Velocità, %

100

91

80

63

 

Potenza, %

100

75

50

25

 

Fattore di ponderazione

0,2

0,5

0,15

0,15

 

Ciclo E4, numero di modalità

1

2

3

4

5

Velocità, %

100

80

60

40

Inattivo

Coppia, %

100

71,6

46,5

25,3

0

Fattore di ponderazione

0,06

0,14

0,15

0,25

0,40

Ciclo E5, numero di modalità

1

2

3

4

5

Velocità, %

100

91

80

63

Inattivo

Potenza, %

100

75

50

25

0

Fattore di ponderazione

0,08

0,13

0,17

0,32

0,3

Gli organismi notificati possono accettare prove effettuate sulla base di altri cicli di prova specificati in una norma armonizzata e applicabili al ciclo di funzionamento del motore.

2.4.   Applicazione della famiglia di motori di propulsione e scelta del motore di propulsione capostipite

Il fabbricante del motore è responsabile di stabilire quali motori della sua gamma devono essere inclusi in una famiglia di motori.

Il motore capostipite è scelto da una famiglia di motori in modo tale che le sue caratteristiche di emissione siano rappresentative di tutti i motori di quella famiglia di motori. Di norma dovrebbe essere selezionato come motore capostipite della famiglia il motore che possiede le caratteristiche che dovrebbero risultare nel più alto quantitativo di emissioni specifiche (espresse in g/kWh), misurate nel ciclo di prova applicabile.

2.5.   Carburanti di prova

Il carburante di prova utilizzato per le prove di emissione di scarico risponde alle seguenti caratteristiche:

Benzina

Proprietà

RF-02-99

Senza piombo

RF-02-03

Senza piombo

 

min

max

min

max

Numero di ottano ricerca

95

95

Numero di ottano motore

85

85

Densità a 15 °C (kg/m3)

748

762

740

754

Punto di ebollizione iniziale (°C)

24

40

24

40

Frazione di massa di zolfo (mg/kg)

100

10

Contenuto di piombo (mg/l)

5

5

Tensione di vapore Reid (kPa)

56

60

Tensione di vapore (DVPE) (kPa)

56

60

Diesel

Proprietà

RF-06-99

RF-06-03

 

min

max

min

max

Numero di cetano

52

54

52

54

Densità a 15 °C (kg/m3)

833

837

833

837

Punto di ebollizione finale (°C)

370

370

Punto di infiammabilità (°C)

55

55

Frazione di massa di zolfo (mg/kg)

Da comunicare

300 (50)

10

Frazione di massa delle ceneri (%)

Da comunicare

0,01

0,01

Gli organismi notificati possono accettare prove effettuate sulla base di altri carburanti di prova specificati in una norma armonizzata.

3.   DURATA

Il fabbricante del motore fornisce istruzioni per l’installazione e la manutenzione del motore che, se applicate, dovrebbero consentire al motore in condizioni d’uso normale di continuare a rispettare i limiti di cui ai punti 2.1 e 2.2 per tutta la normale durata del motore e in condizioni normali di utilizzo.

Tali informazioni sono ottenute dal fabbricante del motore effettuando preliminarmente una prova di resistenza, basata su cicli di funzionamento normali, e calcolando l’usura dei componenti in modo che il fabbricante possa preparare le istruzioni di manutenzione necessarie e rilasciarle con tutti i nuovi motori alla loro prima immissione sul il mercato.

La durata normale del motore è la seguente:

a)

per i motori AS: 480 ore di funzionamento o dieci anni, a seconda del caso che si verifica per primo;

b)

per motori AC entrobordo o entrobordo con o senza scarico integrato:

i)

per la categoria di motori

Formula

: 480 ore di funzionamento o dieci anni, a seconda del caso che si verifica per primo;

ii)

per i motori nella categoria

Formula

: 150 ore di funzionamento o tre anni, a seconda del caso che si verifica per primo;

iii)

per i motori nella categoria

Formula

: 50 ore di funzionamento o un anno, a seconda del caso che si verifica per primo;

c)

motori di moto d’acqua: 350 ore di funzionamento o cinque anni, a seconda del caso che si verifica per primo,

d)

motori fuoribordo: 350 ore di funzionamento o dieci anni, a seconda del caso che si verifica per primo,

4.   MANUALE DEL PROPRIETARIO

Ogni motore è dotato di un manuale del proprietario redatto in una o più lingue che possono essere facilmente comprese dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro in cui il motore deve essere commercializzato.

Il manuale del proprietario:

a)

fornisce istruzioni per l’installazione, l’uso e la manutenzione necessarie per il corretto funzionamento del motore al fine di soddisfare i requisiti di cui alla sezione 3 (durata);

b)

specifica la potenza del motore misurata conformemente alla norma armonizzata.

C.   Requisiti essenziali per le emissioni acustiche

Le imbarcazioni da diporto con motori entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato, le moto d’acqua, i motori fuoribordo e i motori entrobordo con comando a poppa con scarico integrato sono conformi ai requisiti essenziali per le emissioni acustiche stabiliti nella presente parte.

1.   LIVELLI DI EMISSIONE ACUSTICA

1.1.

Le imbarcazioni da diporto con motori entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato, le moto d’acqua, i motori fuoribordo e i motori entrobordo con comando a poppa con scarico integrato sono progettati, costruiti e assemblati così che le emissioni acustiche non superino i valori limite illustrati nella seguente tabella:

Potenza nominale del motore

(un solo motore)

in kW

Livello massimo di pressione sonora = LpASmax

in dB

Formula

67

Formula

72

Formula

75

in cui PN = potenza nominale del motore in kW di un solo motore alla velocità nominale e L pASmax = livello massimo di pressione sonora in dB.

Per le unità con due o più motori di tutti i tipi, si può applicare una tolleranza di 3 dB.

1.2.

In alternativa al test di misurazione del suono, le imbarcazioni da diporto con motore entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato, sono ritenute conformi ai requisiti acustici di cui al punto 1.1 se il numero di Froude è ≤ 1,1 e se il rapporto potenza/dislocamento è ≤ 40 e se il motore e il sistema di scarico sono installati conformemente alle specifiche del fabbricante del motore.

1.3.

Il «numero di Froude» Fn è calcolato dividendo la velocità massima dell’imbarcazione da diporto V (m/s) per la radice quadrata della lunghezza al galleggiamento lwl (m) moltiplicata per una data costante di accelerazione gravitazionale, g, di 9,8 m/s2.

Formula

Il «rapporto potenza/dislocamento» è calcolato dividendo la potenza nominale del motore PN (in kW) per il dislocamento dell’imbarcazione da diporto D (in tonnellate).

Formula

2.   MANUALE DEL PROPRIETARIO

Per le imbarcazioni da diporto dotate di motore entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato e per le moto d’acqua, il manuale del proprietario di cui alla parte A, punto 2.5, contiene le informazioni necessarie per mantenere l’imbarcazione da diporto e il sistema di scarico in condizioni che, per quanto possibile, garantiranno la conformità ai valori limite di rumore specificati per l’uso normale.

Per i motori fuoribordo ed entrobordo con comando a poppa con scarico integrato, il manuale del proprietario richiesto alla parte B, sezione 4, fornisce le informazioni necessarie a mantenere il motore in condizioni che, per quanto possibile, garantiranno la conformità ai valori limite di rumore specificati per l’uso normale.

3.   DURATA

Le disposizioni sulla durata di cui alla parte B, sezione 3, si applicano, mutatis mutandis, al rispetto delle prescrizioni sulle emissioni acustiche di cui alla presente parte, sezione 1.


(1)  

+

In alternativa, i motori ad accensione spontanea con potenza nominale pari o superiore a 37 kW e inferiore a 75 kW e con una cilindrata inferiore a 0,9 l/cil non superano il limite di emissione PT di 0,20 g/kWh e il limite di emissione combinata

Formula

di 5,8 g/kWh.

(2)  

++

Ogni motore ad accensione spontanea non supera il limite di emissione di monossido di carbonio (CO) di 5,0 g/kWh.


ALLEGATO II

COMPONENTI DELLE UNITÀ DA DIPORTO

1)

Protezione antincendio per motori entrobordo ed entrobordo con comando a poppa a benzina e per gli spazi contenenti serbatoi di benzina;

2)

Dispositivo che impedisce l’avviamento dei motori fuoribordo con marcia innestata;

3)

Timone a ruota, meccanismo di sterzo e cablaggi;

4)

Serbatoi di carburante destinati a impianti fissi e tubazioni del carburante;

5)

Boccaporti e oblò prefabbricati.


ALLEGATO III

DICHIARAZIONE DEL FABBRICANTE O DELL’IMPORTATORE DI UNITÀ DA DIPORTO PARZIALMENTE COMPLETATE (ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2)

La dichiarazione del fabbricante o dell’importatore stabilito nell’Unione di cui all’articolo 6, paragrafo 2, contiene i seguenti elementi:

a)

il nome e l’indirizzo del fabbricante;

b)

il nome e l’indirizzo del rappresentante autorizzato del fabbricante stabilito nell’Unione o, se del caso, della persona responsabile dell’immissione sul mercato;

c)

una descrizione dell’unità da diporto parzialmente completata;

d)

una dichiarazione che l’unità da diporto parzialmente completata è conforme ai requisiti essenziali che si applicano in questa fase di costruzione; tale dichiarazione contiene riferimenti alle rilevanti norme armonizzate utilizzate o riferimenti alle specifiche in relazione alle quali si dichiara la conformità in questa fase di costruzione; inoltre, è destinata a essere completata da altre persone giuridiche o fisiche nel pieno rispetto della presente direttiva.


ALLEGATO IV

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE N. xxxxx  (1)

1.

N. xxxxx (Prodotto: prodotto, lotto, tipo o numero di serie):

2.

Nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato [il rappresentante autorizzato deve indicare anche la ragione sociale e l’indirizzo del fabbricante] o dell’importatore privato.

3.

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l’esclusiva responsabilità del fabbricante o dell’importatore privato o della persona di cui all’articolo 19, paragrafo 3 o 4, della direttiva 2013/53/UE.

4.

Oggetto della dichiarazione (identificazione del prodotto che ne consenta la rintracciabilità. Essa può comprendere una fotografia, se opportuno):

5.

L’oggetto della dichiarazione di cui al punto 4 è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione:

6.

Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o riferimenti alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità:

7.

Se del caso, l’organismo notificato … (nome, numero) ha effettuato … (descrizione dell’intervento) e rilasciato il certificato:

8.

Identificazione del firmatario abilitato a impegnare il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato

9.

Indicazioni complementari:

 

La dichiarazione di conformità UE include una dichiarazione del fabbricante del motore di propulsione e della persona che adatta un motore conformemente all’articolo 6, paragrafo 4, lettere b) e c), secondo cui:

a)

se installato in un’unità da diporto secondo le istruzioni di installazione che accompagnano il motore, quest’ultimo soddisferà:

i)

i requisiti relativi alle emissioni di scarico previsti dalla presente direttiva;

ii)

i valori limite di cui alla direttiva 97/68/CE per quanto riguarda i motori omologati conformemente alla direttiva 97/68/CE che sono conformi ai limiti di emissione della fase III A, della fase III B o della fase IV per i motori ad accensione spontanea utilizzati in applicazioni diverse dalla propulsione di navi della navigazione interna, di locomotive e di automotrici ferroviarie, come previsto all’allegato I, punto 4.1.2, di tale direttiva; o

iii)

i valori limite di cui al regolamento (CE) n. 595/2009 per quanto riguarda i motori omologati conformemente a tale regolamento.

 

Il motore non deve essere messo in servizio finché l’unità da diporto in cui deve essere installato sia stata dichiarata conforme, se previsto, con la pertinente disposizione della presente direttiva.

 

Se il motore è stato immesso sul mercato durante l’ulteriore periodo transitorio di cui all’articolo 55, paragrafo 2, la dichiarazione di conformità UE ne fa menzione.

 

Firmato a nome e per conto di:

 

(Luogo e data di rilascio)

 

(nome, funzione) (firma)


(1)  L’attribuzione di un numero alla dichiarazione di conformità è facoltativa.


ALLEGATO V

CONFORMITÀ EQUIVALENTE SULLA BASE DI UNA VALUTAZIONE POST-COSTRUZIONE (MODULO APC)

1.   La conformità basata su una valutazione post-costruzione è la procedura atta a valutare la conformità equivalente di un prodotto nel caso in cui il fabbricante non si sia assunto la responsabilità della conformità del prodotto con la presente direttiva, e con cui la persona fisica o giuridica di cui all’articolo 19, paragrafi 2, 3 o 4, che immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio sotto la propria responsabilità si assume la responsabilità della conformità equivalente del prodotto. Tale persona adempie agli obblighi di cui ai punti 2 e 4 e accerta e dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che il prodotto in questione, soggetto alle disposizioni del punto 3, è conforme ai requisiti applicabili della presente direttiva.

2.   La persona che immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio presenta una domanda di valutazione post-costruzione del prodotto a un organismo notificato e deve fornire all’organismo notificato i documenti e il fascicolo tecnico che consentano all’organismo notificato di valutare la conformità del prodotto ai requisiti della presente direttiva e tutte le informazioni disponibili sull’uso del prodotto dopo la sua prima messa in servizio.

La persona che mette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio tiene tali documenti e informazioni a disposizione delle autorità nazionali per i dieci anni successivi alla valutazione del prodotto relativamente alla sua conformità equivalente, conformemente alla procedura di valutazione post-costruzione.

3.   L’organismo notificato esamina il prodotto e procede agli opportuni calcoli, prove e altre verifiche, nella misura necessaria a garantire la dimostrazione della conformità equivalente del prodotto ai corrispondenti requisiti della direttiva.

L’organismo notificato redige e rilascia un certificato e una relativa relazione di conformità concernente la valutazione eseguita e tiene una copia del certificato e della relativa relazione di conformità a disposizione delle autorità nazionali per i dieci anni successivi al loro rilascio.

L’organismo notificato appone il proprio numero di identificazione accanto alla marcatura CE sul prodotto approvato o lo fa apporre sotto la propria responsabilità.

Nel caso in cui il prodotto valutato sia un’unità da diporto, l’organismo notificato avrà apposto, sotto la propria responsabilità, il numero di identificazione dell’unità da diporto di cui all’allegato I, parte A, punto 2.1, in cui il campo dedicato al codice del paese del fabbricante è utilizzato per indicare il paese in cui è stabilito l’organismo notificato e i campi dedicati al codice unico del fabbricante assegnato dall’autorità nazionale dello Stato membro sono utilizzati per indicare il codice di identificazione della valutazione post-costruzione assegnato all’organismo notificato, seguito dal numero di serie del certificato di valutazione post-costruzione. I campi nel numero di identificazione dell’unità da diporto per il mese e l’anno di produzione e per l’anno del modello sono utilizzati per indicare il mese e l’anno della valutazione post-costruzione.

4.   Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE

4.1.

La persona che immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio appone la marcatura CE e, sotto la responsabilità dell’organismo notificato di cui alla sezione 3, il numero di identificazione di quest’ultimo per il prodotto per il quale l’organismo notificato ha effettuato la valutazione e certificato la conformità equivalente ai pertinenti requisiti della presente direttiva.

4.2.

La persona che immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio stila una dichiarazione di conformità UE e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per i dieci anni successivi alla data in cui sia stato rilasciato il certificato di valutazione post-costruzione. La dichiarazione di conformità identifica il prodotto per il quale è stata redatta.

Su richiesta, una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti.

4.3.

Nel caso in cui il prodotto valutato sia un’unità da diporto, la persona che immette l’unità da diporto sul mercato o la mette in servizio vi appone la targhetta del costruttore di cui all’allegato I, parte A, punto 2.2, che comprende la menzione «valutazione post-costruzione», e il numero di identificazione dell’unità da diporto di cui all’allegato I, parte A, punto 2.1, conformemente alle disposizioni di cui alla sezione 3.

5.   L’organismo notificato informa la persona che immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio in merito ai suoi obblighi a norma della presente procedura di valutazione post-costruzione.


ALLEGATO VI

REQUISITI SUPPLEMENTARI IN CASO DI UTILIZZO DEL CONTROLLO INTERNO DELLA PRODUZIONE E DELLE PROVE DI PRODUZIONE CON SUPERVISIONE DI CUI AL MODULO A1 (ARTICOLO 24, PARAGRAFO 2)

Progettazione e costruzione

Su una o più unità da diporto rappresentanti la produzione del fabbricante sono eseguite una o più delle seguenti prove, calcoli equivalenti o controlli da parte del fabbricante o a suo nome:

a)

prova di stabilità conformemente all’allegato I, parte A, punto 3.2;

b)

prova delle caratteristiche di galleggiabilità conformemente all’allegato I, parte A, punto 3.3.

Emissioni acustiche

Per le imbarcazioni da diporto dotate di motore entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato e per le moto d’acqua, in una o più unità da diporto rappresentanti la produzione del fabbricante delle unità da diporto, le prove di emissione sonora definite nell’allegato I, parte C, sono effettuate dal fabbricante delle unità da diporto, o per suo conto, sotto la responsabilità di un organismo notificato scelto dal fabbricante.

Per i motori fuoribordo ed entrobordo con comando a poppa con scarico integrato, in uno o più motori di ciascuna famiglia di motori rappresentanti la produzione del fabbricante di motori, le prove di emissione sonora definite nell’allegato I, parte C, sono effettuate dal fabbricante del motore, o per suo conto, sotto la responsabilità di un organismo notificato scelto dal fabbricante.

Qualora siano testati più motori di un’unica famiglia di motori, per assicurare la conformità del campione si applica il metodo statistico descritto nell’allegato VII.


ALLEGATO VII

VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE PER QUANTO RIGUARDA LE EMISSIONI DI GAS DI SCARICO E ACUSTICHE

1.

La verifica della conformità di una famiglia di motori è effettuata su un campione di motori di serie. Il fabbricante decide la dimensione (n) del campione, d’intesa con l’organismo notificato.

2.

La media aritmetica X dei risultati ottenuti dal campione è calcolata per ciascun componente regolamentato delle emissioni di gas di scarico e acustiche. La produzione della serie è considerata conforme ai requisiti («decisione d’autorizzazione») se la condizione seguente è soddisfatta:

Formula

S è la deviazione standard, dove:

Formula

X

=

media aritmetica dei risultati ottenuti dal campione

x

=

singoli risultati ottenuti dal campione

L

=

valore limite appropriato

n

=

numero di motori nel campione

k

=

fattore statistico dipendente da n (cfr. tabella in appresso)

n

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

k

0,973

0,613

0,489

0,421

0,376

0,342

0,317

0,296

0,279

0,265

0,253

0,242

0,233

0,224

0,216

0,210

0,203

0,198

Se n ≥ 20 allora Formula.


ALLEGATO VIII

PROCEDURA SUPPLEMENTARE DA APPLICARE IN CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SUL CONTROLLO INTERNO DELLA PRODUZIONE (MODULO C)

Nei casi di cui all’articolo 24, paragrafo 5, quando il livello qualitativo appare insoddisfacente si applica la seguente procedura:

un motore è prelevato dalla serie e sottoposto alla prova descritta nell’allegato I, parte B. I motori di prova sono rodati, parzialmente o completamente, conformemente alle specifiche del fabbricante. Se le emissioni di gas di scarico specifiche del motore prelevato dalla serie superano i valori limite di cui all’allegato I, parte B, il fabbricante può chiedere che le misure siano effettuate su un campione di motori di serie comprendente il motore prelevato inizialmente. Per garantire la conformità del campione di motori con i requisiti della presente direttiva, si applica il metodo statistico descritto nell’allegato VII.


ALLEGATO IX

DOCUMENTAZIONE TECNICA

Nella misura in cui siano rilevanti ai fini della valutazione, la documentazione tecnica di cui all’articolo 7, paragrafo 2, e all’articolo 25 contiene i seguenti elementi:

a)

una descrizione generale del tipo;

b)

i disegni di progettazione e fabbricazione, nonché schemi di componenti, sottoinsiemi, circuiti e altri dati pertinenti;

c)

le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere tali disegni e schemi e per comprendere il funzionamento del prodotto;

d)

un elenco delle norme di cui all’articolo 14, applicate interamente o parzialmente, nonché una descrizione delle soluzioni adottate per rispondere ai requisiti essenziali qualora non siano state applicate le norme di cui all’articolo 14;

e)

i risultati dei calcoli di progettazione, degli esami effettuati e altri dati rilevanti;

f)

i risultati delle prove o i calcoli relativi alla stabilità di cui all’allegato I, parte A, punto 3.2, e i calcoli relativi alla galleggiabilità di cui all’allegato I, parte A, punto 3.3;

g)

i rapporti di prova delle emissioni di gas di scarico che dimostrano la conformità all’allegato I, parte B, sezione 2;

h)

i rapporti di prova delle emissioni acustiche che dimostrino la conformità all’allegato I, parte C, sezione 1.


28.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 354/132


DIRETTIVA 2013/55/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 novembre 2013

recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 46, l’articolo 53, paragrafo 1, e l’articolo 62,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (3) ha consolidato un sistema di riconoscimento reciproco che inizialmente era basato su 15 direttive. Essa prevede un riconoscimento automatico per un numero limitato di professioni sulla base di requisiti minimi di formazione armonizzati (professioni settoriali), un sistema generale di riconoscimento dei titoli legati alla formazione e un riconoscimento automatico dell’esperienza professionale. La direttiva 2005/36/CE ha inoltre istituito un nuovo sistema di libera prestazione di servizi. È opportuno ricordare che i familiari di cittadini dell’Unione originari di paesi terzi godono di eguale trattamento, conformemente alla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (4). Anche i cittadini di paesi terzi possono beneficiare della parità di trattamento per quanto attiene al riconoscimento di diplomi, certificati e altre qualifiche professionali, secondo le rispettive procedure nazionali, in base a specifici atti giuridici dell’Unione quali quelli sui soggiornanti di lungo periodo, i rifugiati, i titolari di carta blu e i ricercatori scientifici.

(2)

Nella comunicazione del 27 ottobre 2010 dal titolo «L’atto per il mercato unico. Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia. Insieme per una nuova crescita», la Commissione ha identificato la necessità di ammodernare il diritto dell’Unione in questo settore. Il 23 ottobre 2011 il Consiglio europeo ha sostenuto, nelle proprie conclusioni, tale ammodernamento e ha sollecitato il Parlamento europeo e il Consiglio a raggiungere un accordo politico sulla revisione della direttiva 2005/36/CE entro la fine del 2012. Anche il Parlamento europeo, nella risoluzione del 15 novembre 2011 sull’attuazione della direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali (2005/36/CE) (5), ha invitato la Commissione a presentare una proposta in materia. La relazione 2010 sulla cittadinanza dell’UE, del 27 ottobre 2010, dal titolo «Eliminare gli ostacoli all’esercizio dei diritti dei cittadini dell’UE», sottolinea l’esigenza di ridurre gli oneri amministrativi connessi al riconoscimento delle qualifiche professionali.

(3)

I notai nominati con atto ufficiale della pubblica amministrazione dovrebbero essere esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva 2005/36/CE alla luce dei diversi regimi specifici a essi applicabili nei singoli Stati membri per quanto concerne l’accesso alla professione e il suo esercizio.

(4)

Al fine di rafforzare il mercato interno e di promuovere la libera circolazione dei professionisti, garantendo al contempo un più efficiente e trasparente riconoscimento delle qualifiche professionali, una tessera professionale europea costituirebbe un valore aggiunto. In particolare, tale tessera sarebbe utile per favorire la mobilità temporanea e il riconoscimento ai sensi del sistema di riconoscimento automatico nonché per promuovere un processo semplificato di riconoscimento in base al sistema generale. L’obiettivo della tessera professionale europea è di semplificare il processo di riconoscimento e di introdurre l’efficienza economica e operativa a vantaggio dei professionisti e delle autorità competenti. L’introduzione di una tessera professionale europea dovrebbe tenere conto del punto di vista della professione interessata e dovrebbe essere preceduta da una valutazione della sua adeguatezza per tale professione e del suo impatto sugli Stati membri. Tale valutazione dovrebbe essere condotta in collaborazione con gli Stati membri, se necessario. La tessera professionale europea dovrebbe essere rilasciata su richiesta di un professionista e in seguito alla presentazione dei documenti necessari e all’espletamento da parte dell’autorità competente delle corrispondenti procedure di verifica. Se la tessera professionale europea è rilasciata ai fini dello stabilimento, essa dovrebbe costituire una decisione di riconoscimento ed essere trattata come qualsiasi altra decisione di riconoscimento di cui alla direttiva 2005/36/CE. Essa dovrebbe integrare piuttosto che sostituire eventuali requisiti di registrazione legati all’accesso a una determinata professione. Non é necessario introdurre la tessera professionale europea per le professioni legali per le quali sono già state introdotte tessere professionali nel quadro del sistema previsto dalla direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (6) e dalla direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica (7).

(5)

Il funzionamento della tessera professionale europea dovrebbe essere basato sul sistema di informazione del mercato interno (IMI) istituito con regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). La tessera e l’IMI dovrebbero rafforzare le sinergie e la fiducia tra le autorità competenti, eliminando al contempo la duplicazione dei compiti amministrativi e delle procedure di riconoscimento per le autorità competenti stesse e creando maggiore trasparenza e sicurezza per i professionisti.

(6)

Il processo di domanda e di rilascio della tessera professionale europea dovrebbe essere chiaramente strutturato e incorporare garanzie e diritti di ricorso al richiedente. È opportuno specificare mediante atti di esecuzione gli obblighi in materia di traduzione e le modalità di pagamento delle eventuali spese che un richiedente deve sostenere in modo che l’iter all’interno dell’IMI non sia perturbato o ostacolato e che il trattamento della domanda non subisca ritardi. La definizione del livello delle spese è di competenza degli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia comunicare alla Commissione il livello delle spese definito. La tessera professionale europea e il relativo iter all’interno dell’IMI dovrebbero garantire integrità, autenticità e riservatezza dei dati archiviati ed evitare l’accesso illecito e non autorizzato alle informazioni ivi contenute.

(7)

La direttiva 2005/36/CE si applica unicamente ai professionisti che intendono esercitare la medesima professione in un altro Stato membro. Vi sono casi in cui, nello Stato membro ospitante, le attività interessate fanno parte di una professione con un ambito di attività più esteso che nello Stato membro di origine. Se le differenze tra ambiti di attività sono così vaste da esigere che il professionista segua un programma completo di istruzione e formazione per compensare le lacune e se il professionista stesso ne fa richiesta, in presenza di tali circostanze particolari lo Stato membro ospitante dovrebbe garantire un accesso parziale. Ciononostante, qualora vi siano motivi imperativi di interesse generale, quali definiti dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella giurisprudenza concernente gli articoli 49 e 56 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e suscettibili di ulteriori evoluzioni, uno Stato membro dovrebbe poter rifiutare tale accesso parziale. Questo può essere il caso delle professioni sanitarie se hanno implicazioni sulla salute pubblica o sulla sicurezza dei pazienti. La concessione dell’accesso parziale dovrebbe avvenire senza pregiudizio del diritto delle parti sociali di organizzarsi.

(8)

Nell’interesse della protezione dei consumatori locali nello Stato membro ospitante, la prestazione temporanea e occasionale di servizi negli Stati membri dovrebbe essere subordinata a garanzie, in particolare all’obbligo di aver maturato almeno un anno di esperienza professionale nel corso dei dieci anni che precedono la prestazione dei servizi, qualora la professione non sia regolamentata nello Stato membro d’origine. Nel caso delle attività stagionali, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di effettuare controlli per verificare il carattere temporaneo e occasionale dei servizi prestati sul loro territorio. A tal fine, lo Stato membro ospitante dovrebbe poter chiedere, una volta all’anno, informazioni in merito ai servizi effettivamente prestati sul suo territorio, qualora tali informazioni non siano già state comunicate su base volontaria dal prestatore di servizi.

(9)

La direttiva 2005/36/CE consente agli Stati membri di sottoporre a verifica le qualifiche professionali del prestatore di servizi anteriormente alla prima prestazione del servizio, nel caso di professioni regolamentate aventi implicazioni legate alla salute pubblica o alla sicurezza. Ciò ha determinato un’incertezza giuridica in quanto ha lasciato all’autorità competente il potere discrezionale di decidere se tale verifica preliminare sia necessaria. Al fine di garantire la certezza del diritto, i professionisti dovrebbero essere informati sin dall’inizio riguardo alla necessità di una verifica preliminare delle qualifiche professionali e ai termini entro i quali può essere prevista una decisione in tal senso. In ogni caso le condizioni relative a tali verifiche preliminari delle qualifiche professionali nell’ambito della libera prestazione di servizi non dovrebbero essere più rigorose di quelle previste dalle norme di stabilimento. Nel caso di professioni regolamentate aventi implicazioni legate alla salute pubblica o alla sicurezza, la direttiva 2005/36/CE dovrebbe lasciare impregiudicata la possibilità degli Stati membri di imporre l’obbligo di copertura assicurativa per gli atti professionali, conformemente alle norme applicabili di cui alla direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera (9), nonché alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (10).

(10)

I sistemi di istruzione e formazione professionale si sono dimostrati un utile strumento per garantire l’occupazione giovanile e agevolare il passaggio dalla formazione alla vita lavorativa. Il riesame della direttiva 2005/36/CE dovrebbe quindi tenere pienamente conto delle loro specificità.

(11)

Allo scopo di applicare il meccanismo di riconoscimento in base al sistema generale, è necessario raggruppare i vari sistemi nazionali di istruzione e formazione in diversi livelli. Questi livelli, stabiliti soltanto ai fini del funzionamento del sistema generale, non dovrebbero avere effetti sulle strutture nazionali di istruzione e di formazione e neppure sulle competenze degli Stati membri in questo ambito, ivi inclusa la politica nazionale mirata all’attuazione del quadro europeo delle qualifiche (EQF). L’EQF è uno strumento volto a favorire la trasparenza e la comparabilità delle qualifiche professionali, oltre a rivelarsi un’utile fonte di informazione supplementare per le autorità preposte all’esame delle qualifiche professionali rilasciate in altri Stati membri. In conseguenza del processo di Bologna, gli istituti di insegnamento superiore hanno adeguato la struttura dei propri programmi introducendo un sistema basato su due cicli, la laurea e la laurea magistrale. Al fine di garantire che i cinque livelli previsti dalla direttiva 2005/36/CE siano coerenti con questa nuova struttura di insegnamento, la laurea dovrebbe essere classificata al livello d e la laurea magistrale, la laurea specialistica o il Diploma di laurea al livello e. I cinque livelli stabiliti per il funzionamento del sistema generale dovrebbero, in linea di principio, non essere più utilizzati come criterio di esclusione dei cittadini dell’Unione dall’ambito di applicazione della direttiva 2005/36/CE, qualora ciò sia in contrasto con il principio di istruzione e apprendimento permanente.

(12)

Le richieste di riconoscimento da parte dei professionisti provenienti da Stati membri che non regolamentano le professioni e aventi un anno di esperienza professionale dovrebbero essere gestite in modo analogo a quelle dei professionisti provenienti da uno Stato membro che le regolamenta. Le loro qualifiche professionali dovrebbero essere comparate alla qualifica professionale richiesta nello Stato membro ospitante sulla base della qualifica professionale prevista nella direttiva 2005/36/CE. In caso di differenze sostanziali, l’autorità competente dovrebbe poter esigere misure di compensazione. I meccanismi di valutazione delle conoscenze teoriche e delle abilità pratiche eventualmente richiesti per l’accesso alla professione come misure di compensazione dovrebbero garantire e rispettare i principi di trasparenza e imparzialità.

(13)

In assenza di armonizzazione delle condizioni minime di formazione per l’accesso alle professioni regolamentate dal sistema generale, dovrebbe rimanere per lo Stato membro ospitante la possibilità di imporre una misura di compensazione. Eventuali misure di questo tipo dovrebbero essere proporzionate e in particolare tenere conto delle conoscenze, abilità e competenze acquisite dal richiedente nel corso della propria esperienza professionale o dell’apprendimento permanente, formalmente convalidate a tal fine da un organismo competente. La decisione di introdurre una misura di compensazione dovrebbe essere debitamente giustificata, così da permettere al richiedente di comprendere meglio la propria situazione e di chiedere un riesame a un tribunale nazionale a norma della direttiva 2005/36/CE.

(14)

La revisione della direttiva 2005/36/CE ha evidenziato l’esigenza di aggiornare e di definire con maggiore flessibilità gli elenchi delle attività di carattere industriale, commerciale e artigianale di cui all’allegato IV, mantenendo al contempo in essere, un sistema di riconoscimento automatico per tali attività basato sull’esperienza professionale. L’allegato IV si fonda attualmente sulla classificazione internazionale tipo, per industrie, di tutti i rami di attività economica (ISIC) risalente al 1958 e che non rispecchia più l’attuale struttura delle attività economiche. La classificazione ISIC è stata riveduta più volte a partire dal 1958. Pertanto, la Commissione dovrebbe poter adeguare l’allegato IV al fine di mantenere inalterato il sistema di riconoscimento automatico.

(15)

Lo sviluppo professionale continuo contribuisce alla sicurezza e all’efficacia delle prestazioni dei professionisti che beneficiano del riconoscimento automatico delle loro qualifiche professionali. È importante incoraggiare l’ulteriore rafforzamento dello sviluppo professionale continuo per queste professioni. Gli Stati membri dovrebbero in particolare incoraggiare lo sviluppo professionale continuo di medici, medici specialisti, medici generici, infermieri responsabili dell’assistenza generale, dentisti, dentisti specializzati, veterinari, ostetriche, farmacisti e architetti. Le misure adottate dagli Stati membri per promuovere lo sviluppo professionale continuo di tali professioni dovrebbero essere comunicate alla Commissione, e gli Stati membri dovrebbero procedere allo scambio delle migliori prassi in questo settore. Lo sviluppo professionale continuo dovrebbe contemplare gli sviluppi tecnici, scientifici, normativi ed etici e incoraggiare i professionisti a partecipare all’apprendimento permanente relativo alla loro professione.

(16)

Il sistema di riconoscimento automatico basato su requisiti minimi di formazione armonizzati si fonda sulla notifica tempestiva di titoli di formazione nuovi o modificati da parte degli Stati membri nonché sulla relativa pubblicazione da parte della Commissione. In caso contrario, i titolari di tali qualifiche non hanno la garanzia di beneficiare di un riconoscimento automatico. Al fine di incrementare la trasparenza e semplificare l’esame dei titoli di recente notifica, gli Stati membri dovrebbero fornire informazioni in merito alla durata e al contenuto dei programmi di formazione, che devono essere conformi ai requisiti minimi di formazione stabiliti dalla direttiva 2005/36/CE.

(17)

I crediti del sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS) sono già utilizzati da una larga parte degli istituti di insegnamento superiore dell’Unione e il loro impiego sta diventando pratica comune anche per i corsi che consentono di conseguire le qualifiche richieste per l’esercizio di una professione regolamentata. Risulta pertanto necessario introdurre la possibilità di indicare la durata di un programma anche in ECTS. Tale possibilità non dovrebbe incidere sugli altri requisiti relativi al riconoscimento automatico. Un credito ECTS corrisponde a 25-30 ore di studio, mentre per il completamento di un anno accademico sono di norma richiesti 60 crediti.

(18)

Al fine di assicurare un elevato livello di salute pubblica e di sicurezza dei pazienti nell’Unione nonché in un’ottica di modernizzazione della direttiva 2005/36/CE, è necessario modificare i criteri utilizzati per definire la formazione medica di base, in modo che le condizioni relative al numero minimo di anni e di ore diventino cumulative. L’obiettivo di questa modifica è di evitare un abbassamento dei requisiti di formazione dell’istruzione medica di base.

(19)

Al fine di incrementare la mobilità dei medici specializzati che hanno già conseguito una qualifica specialistica in tale settore e seguono successivamente un’altra formazione specializzata, gli Stati membri dovrebbero poter concedere l’esenzione da alcune parti della formazione successiva se queste sono già state completate durante il precedente programma di formazione medica specialistica in uno Stato membro. Gli Stati membri dovrebbero poter concedere tali esenzioni, entro certi limiti, per le specializzazioni mediche che rientrano nel sistema di riconoscimento automatico.

(20)

La professione infermieristica ha subito una forte spinta evolutiva negli ultimi tre decenni: assistenza sanitaria di comunità, impiego di terapie maggiormente complesse e tecnologia in costante sviluppo presuppongono una capacità di gestire accresciute responsabilità da parte degli infermieri. La formazione in cure infermieristiche, la cui organizzazione varia tuttora in funzione delle diverse tradizioni nazionali, dovrebbe fornire garanzie più solide e più orientate ai risultati in merito all’acquisizione, da parte del professionista, di determinate conoscenze e abilità nel corso della formazione e alla sua capacità di mettere in atto almeno alcune competenze per esercitare le attività inerenti alla professione.

(21)

Affinché le ostetriche siano in grado di affrontare le complesse esigenze sanitarie relative alle loro attività, i candidati a questa professione dovrebbero possedere una solida base di istruzione generale prima di iniziare la propria formazione. È opportuno pertanto innalzare i requisiti per l’ammissione alla formazione di ostetrica/o a dodici anni di istruzione generale o di superamento di un esame di livello equivalente, salvo nel caso dei professionisti che sono già qualificati infermieri responsabili dell’assistenza generale. La formazione da ostetrica dovrebbe fornire migliori garanzie in merito all’acquisizione, da parte del professionista, di determinate conoscenze e abilità necessarie per esercitare le attività di ostetrica di cui alla direttiva 2005/36/CE.

(22)

Allo scopo di semplificare il sistema di riconoscimento automatico delle specializzazioni mediche e odontoiatriche, queste dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione della direttiva 2005/36/CE qualora siano comuni ad almeno due quinti degli Stati membri.

(23)

Un numero significativo di Stati membri ha deciso di concedere l’accesso a tutte le attività nell’ambito della farmacia e all’esercizio di tali attività sulla base del riconoscimento delle qualifiche di farmacista acquisite in un altro Stato membro sin dall’entrata in vigore della direttiva 2005/36/CE. Tale riconoscimento di una qualifica professionale acquisita in un altro Stato membro non dovrebbe però impedire a uno Stato membro di mantenere in essere norme non discriminatorie atte a disciplinare la distribuzione geografica delle farmacie sul suo territorio, in quanto la direttiva 2005/36/CE non coordina tali norme. Tuttavia, eventuali deroghe dal riconoscimento automatico delle qualifiche che siano ancora necessarie per uno Stato membro non dovrebbero più escludere i farmacisti già riconosciuti dallo Stato membro che ha utilizzato tale deroga e che esercitano la professione di farmacista lecitamente ed effettivamente già da un certo periodo di tempo sul territorio di tale Stato membro.

(24)

Il funzionamento del sistema di riconoscimento automatico si fonda sulla fiducia nelle condizioni di formazione che sono alla base delle qualifiche dei professionisti. È pertanto di fondamentale importanza che le condizioni di formazione minime per gli architetti riflettano i nuovi sviluppi nella formazione del settore, in particolare con riferimento all’esigenza riconosciuta di supportare la formazione accademica con un’esperienza professionale acquisita sotto la supervisione di architetti qualificati. Al contempo, le condizioni di formazione minime dovrebbero essere sufficientemente flessibili al fine di evitare di restringere indebitamente la capacità degli Stati membri di organizzare i propri sistemi d’istruzione.

(25)

La direttiva 2005/36/CE, attraverso l’introduzione di principi comuni di formazione, dovrebbe promuovere un carattere maggiormente automatico del riconoscimento delle qualifiche professionali per le professioni che di norma non ne beneficiano. A tale riguardo si dovrebbe tenere in considerazione la competenza degli Stati membri a determinare le qualifiche professionali richieste per l’esercizio delle professioni sul loro territorio, nonché i contenuti e l’organizzazione dei rispettivi sistemi di istruzione e di formazione. I principi comuni di formazione dovrebbero tradursi in quadri comuni di formazione, fondati su un insieme comune di conoscenze, abilità e competenze o prove di formazione. Dovrebbe essere possibile che i quadri comuni di formazione includano anche specializzazioni che attualmente non beneficiano del riconoscimento automatico ai sensi della direttiva 2005/36/CE e che si riferiscono a professioni contemplate dal titolo III, capo III, alle quali sono riservate attività specifiche chiaramente definite. I quadri comuni di formazione relativi a tali specializzazioni, in particolare in ambito medico, dovrebbero assicurare un elevato livello di protezione della salute pubblica e della sicurezza dei pazienti. Le qualifiche professionali conseguite ai sensi dei quadri comuni di formazione dovrebbero essere automaticamente riconosciute dagli Stati membri. Le organizzazioni professionali rappresentative a livello dell’Unione e, in determinate circostanze, le organizzazioni professionali di livello nazionale o le autorità competenti a livello nazionale dovrebbero poter presentare alla Commissione suggerimenti in relazione ai principi comuni di formazione, al fine di consentire una valutazione, insieme ai coordinatori nazionali, delle possibili conseguenze di tali principi sui sistemi nazionali di istruzione e formazione come pure sulle norme nazionali che disciplinano l’accesso alle professioni regolamentate.

(26)

La direttiva 2005/36/CE prevede già, per i professionisti, l’obbligo in materia di conoscenze linguistiche necessarie. La revisione dell’applicazione di tale obbligo ha evidenziato la necessità di chiarire il ruolo delle autorità competenti e dei datori di lavoro, in particolare per garantire in modo più efficace la sicurezza dei pazienti. Le autorità competenti dovrebbero poter effettuare controlli linguistici dopo il riconoscimento delle qualifiche professionali. È importante, in particolare per le professioni aventi implicazioni per la sicurezza dei pazienti, che i controlli linguistici di cui alla direttiva 2005/36/CE siano effettuati prima che il professionista abbia accesso alla professione nello Stato membro ospitante. I controlli linguistici dovrebbero tuttavia essere ragionevoli e necessari per le professioni in oggetto e non dovrebbero essere finalizzati all’esclusione di professionisti di altri Stati membri dal mercato del lavoro dello Stato membro ospitante. Al fine di assicurare il rispetto del principio di proporzionalità e di rafforzare la mobilità dei professionisti nell’Unione, i controlli effettuati da un’autorità competente o sotto la sua supervisione dovrebbero essere limitati alla conoscenza di una lingua ufficiale o amministrativa dello Stato membro ospitante, a condizione che quest’ultima sia anche una lingua ufficiale dell’Unione. Ciò non dovrebbe impedire agli Stati membri ospitanti di incoraggiare i professionisti ad acquisire la conoscenza di un’altra lingua in una fase successiva qualora risulti necessario per l’attività professionale da esercitare. Anche i datori di lavoro dovrebbero continuare a svolgere un ruolo importante nell’accertare la conoscenza delle lingue necessarie per lo svolgimento delle attività professionali sul luogo di lavoro.

(27)

Le norme nazionali che disciplinano l’accesso alle professioni regolamentate non dovrebbero costituire un ostacolo alla mobilità dei giovani diplomati. Pertanto, quando un diplomato porta a termine un tirocinio professionale in un altro Stato membro, il tirocinio in questione dovrebbe essere riconosciuto nel momento in cui il diplomato presenta una domanda di accesso a una professione regolamentata nel proprio Stato membro d’origine. Il riconoscimento di un tirocinio professionale completato in un altro Stato membro dovrebbe fondarsi su una chiara descrizione scritta degli obiettivi di apprendimento e delle mansioni affidate, stabilite dal supervisore del tirocinante nello Stato membro ospitante. I tirocini professionali effettuati nei paesi terzi dovrebbero essere tenuti in considerazione dagli Stati membri in sede di esame di una domanda di accesso a una professione regolamentata.

(28)

La direttiva 2005/36/CE prevede un sistema di punti nazionali di contatto. A seguito dell’entrata in vigore della direttiva 2006/123/CE e dell’insediamento di punti di contatto unici ai sensi della stessa direttiva, sussiste un rischio di sovrapposizione. Pertanto, i punti nazionali di contatto stabiliti dalla direttiva 2005/36/CE dovrebbero divenire centri di assistenza focalizzati sulle attività di consulenza e assistenza ai cittadini, ivi inclusa una consulenza diretta, al fine di garantire che l’applicazione quotidiana delle norme sul mercato interno, in complessi casi specifici riguardanti i cittadini, sia eseguita a livello nazionale. Laddove necessario, i centri di assistenza fungeranno da collegamento con le autorità competenti e i centri di assistenza di altri Stati membri. Per quanto concerne la tessera professionale europea, gli Stati membri dovrebbero essere liberi di decidere se i centri di assistenza debbano o fungere da autorità competente nello Stato membro d’origine o assistere la pertinente autorità competente nella gestione delle domande di tessera professionale europea e nel trattamento dei fascicoli individuali dei richiedenti creati nell’ambito dell’IMI (fascicolo IMI). Nell’ambito della libera prestazione di servizi, se la professione in questione non è regolamentata nello Stato membro d’origine i centri di assistenza possono altresì partecipare allo scambio di informazioni previsto ai fini della cooperazione amministrativa.

(29)

La presente direttiva contribuisce a garantire un elevato grado di tutela della salute e dei consumatori. La direttiva 2005/36/CE già prevede obblighi dettagliati a carico degli Stati membri in materia di scambio di informazioni. Tali obblighi dovrebbero essere rafforzati. In futuro gli Stati membri non dovrebbero solo reagire alle richieste di informazioni, ma le loro autorità competenti dovrebbero altresì avere il potere, nei limiti delle rispettive competenze, di allertare in modo proattivo le autorità competenti di altri Stati membri in merito a professionisti che non sono più abilitati a esercitare la loro professione. Un sistema di allerta specifico è necessario per i professionisti del settore sanitario ai sensi della direttiva 2005/36/CE. Ciò dovrebbe applicarsi anche ai veterinari nonché ai professionisti che esercitano attività inerenti all’istruzione dei minori, inclusi i professionisti che lavorano nell’assistenza e nell’istruzione della prima infanzia. L’obbligo di trasmettere un messaggio di allerta si dovrebbe applicare solo agli Stati membri in cui tali professioni sono regolamentate. Tutti gli Stati membri dovrebbero essere allertati se un professionista non è più abilitato, a causa di un’azione disciplinare o di una condanna penale, a esercitare, anche temporaneamente, le sue attività professionali in uno Stato membro. Il messaggio di allerta dovrebbe includere tutti i dettagli disponibili in merito al periodo definito o indefinito al quale si applica la limitazione o il divieto. Tale allerta dovrebbe essere attivata tramite l’IMI indipendentemente dal fatto che il professionista abbia esercitato un qualsivoglia diritto ai sensi della direttiva 2005/36/CE oppure abbia presentato domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali attraverso il rilascio di una tessera professionale europea oppure attraverso altro metodo previsto dalla stessa direttiva. La procedura di allerta dovrebbe essere conforme al diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati personali e dei diritti fondamentali. La procedura di allerta non dovrebbe essere destinata a sostituire o modificare eventuali accordi tra gli Stati membri in materia di cooperazione nell’ambito della giustizia e degli affari interni. Le autorità competenti a norma della direttiva 2005/36/CE non dovrebbero altresì essere obbligate a contribuire a tale cooperazione attraverso le allerte di cui alla suddetta direttiva.

(30)

Una delle maggiori difficoltà che un cittadino dell’Unione deve affrontare, se interessato a lavorare in un altro Stato membro, riguarda la complessità e il grado di incertezza delle procedure amministrative a cui deve conformarsi. La direttiva 2006/123/CE già impone agli Stati membri di favorire l’accesso semplificato alle informazioni e di rendere possibile il completamento delle procedure attraverso i punti di contatto unici. I cittadini che intendono far riconoscere le proprie qualifiche professionali ai sensi della direttiva 2005/36/CE possono già utilizzare i punti di contatto unici se la loro situazione è contemplata dalla direttiva 2006/123/CE. Tuttavia, le persone alla ricerca di impiego e i professionisti del settore sanitario non sono coperti dalla direttiva 2006/123/CE e le informazioni disponibili rimangono scarse. Sussiste pertanto la necessità, dal punto di vista dell’utente, di specificare tali informazioni e di garantire che le stesse siano facilmente reperibili. Inoltre, è importante che gli Stati membri non solo si assumano la responsabilità a livello nazionale, ma cooperino anche gli uni con gli altri e con la Commissione al fine di garantire che i professionisti, all’interno di tutta l’Unione, possano facilmente accedere a informazioni di facile approccio e multilingue nonché completare agevolmente le procedure tramite i punti di contatto unici o le pertinenti autorità competenti. I collegamenti dovrebbero essere resi disponibili attraverso altri siti web, quali il portale «La tua Europa».

(31)

Al fine di integrare o modificare taluni elementi non essenziali della direttiva 2005/36/CE, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE intesi ad aggiornare le conoscenze e le abilità di cui all’articolo 21, paragrafo 6, ad aggiornare l’allegato I, ad aggiornare e chiarire le attività elencate all’allegato IV, ad adeguare i punti da 5.1.1 a 5.1.4 nonché i punti 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1 dell’allegato V, ad adeguare i periodi minimi di formazione per le specializzazioni in medicina e odontoiatria, a includere nuove specializzazioni mediche al punto 5.1.3 dell’allegato V, a introdurre modifiche all’elenco di cui ai punti 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 e 5.6.1 dell’allegato V, a includere nuove specializzazioni odontoiatriche al punto 5.3.3 dell’allegato V, a specificare le condizioni di applicazione dei quadri comuni di formazione nonché le condizioni di applicazione delle prove di formazione comuni. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(32)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 2005/36/CE, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (11).

(33)

In considerazione della natura tecnica di tali atti di esecuzione, la procedura di esame dovrebbe essere utilizzata per l’adozione di atti di esecuzione per quanto concerne l’introduzione di tessere professionali europee per determinate professioni, il formato della tessera professionale europea, il trattamento delle domande scritte, le traduzioni che il richiedente deve fornire a sostegno di una domanda di rilascio di una tessera professionale europea, i dettagli relativi ai documenti richiesti a norma della direttiva 2005/36/CE per presentare una domanda completa, le procedure di pagamento e di trattamento dei pagamenti in relazione a tale tessera, le norme che stabiliscono come, quando e per quale tipo di documenti, le autorità competenti possono chiedere copie certificate per la professione interessata, le specifiche tecniche e le misure necessarie per garantire integrità, riservatezza e accuratezza delle informazioni contenute nella tessera professionale europea e nel fascicolo dell’IMI, le condizioni e le procedure per il rilascio della tessera professionale europea, le norme concernenti le condizioni di accesso al fascicolo IMI, le procedure e i mezzi tecnici per verificare l’autenticità e la validità della tessera professionale europea e l’applicazione del sistema di allerta.

(34)

La Commissione dovrebbe, mediante atti di esecuzione e, in virtù della loro speciale natura, senza fare ricorso all’applicazione del regolamento (UE) n. 182/2011, decidere di respingere una richiesta di aggiornamento dell’allegato I qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui alla direttiva 2005/36/CE, chiedere allo Stato membro pertinente di non applicare la deroga relativa alla scelta tra il tirocinio di adattamento e la prova attitudinale qualora tale deroga non sia appropriata o non sia conforme al diritto dell’Unione, respingere le richieste di modifica dei punti da 5.1.1 a 5.1.4 nonché dei punti 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 o 5.7.1 dell’allegato V qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui alla direttiva 2005/36/CE, elencare le qualifiche e i titoli professionali nazionali che beneficiano del riconoscimento automatico nell’ambito del quadro comune di formazione, elencare gli Stati membri in cui devono essere organizzate le prove di formazione comuni, la loro frequenza in un anno solare e altre disposizioni necessarie alla loro organizzazione, nonché consentire allo Stato membro in questione di derogare alle pertinenti disposizioni della direttiva 2005/36/CE per un periodo limitato.

(35)

A seguito dell’esperienza positiva avuta con la valutazione reciproca ai sensi della direttiva 2006/123/CE, è opportuno introdurre un sistema di valutazione analogo nella direttiva 2005/36/CE. Gli Stati membri dovrebbero notificare le professioni soggette a regolamentazioni, le ragioni di ciò nonché avviare una discussione sui risultati ottenuti. Tale sistema contribuirebbe a incrementare la trasparenza nel mercato dei servizi professionali.

(36)

La Commissione dovrebbe valutare a tempo debito il regime di riconoscimento applicabile ai titoli di formazione di infermiere responsabile dell’assistenza generale rilasciati in Romania. Tale valutazione dovrebbe essere basata sui risultati di uno speciale programma di rivalorizzazione, che la Romania dovrebbe istituire conformemente alle proprie disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali e in relazione al quale dovrebbe stabilire contatti con gli altri Stati membri e con la Commissione. Il suddetto programma di rivalorizzazione dovrebbe essere inteso a consentire ai partecipanti di aggiornare le loro qualifiche professionali affinché soddisfino pienamente tutti i requisiti minimi di formazione di cui alla direttiva 2005/36/CE.

(37)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire razionalizzazione, semplificazione e miglioramento delle norme per il riconoscimento delle qualifiche professionali, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, in quanto ciò porterebbe inevitabilmente a requisiti e procedure divergenti, rendendo la regolamentazione ancora più complessa e creando ostacoli ingiustificati alla mobilità dei professionisti, ma, per motivi di coerenza, trasparenza e compatibilità, possono essere conseguiti meglio a livello dell’Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(38)

Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (12), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(39)

Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (13), e ha espresso un parere in data 8 marzo 2012 (14).

(40)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2005/36/CE e il regolamento (UE) n. 1024/2012,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2005/36/CE

La direttiva 2005/36/CE è così modificata:

1)

all’articolo 1, è aggiunto il comma seguente:

«La presente direttiva definisce altresì le regole relative all’accesso parziale a una professione regolamentata nonché al riconoscimento di tirocini professionali effettuati in un altro Stato membro.»;

2)

l’articolo 2 è così modificato:

a)

al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

«La presente direttiva si applica anche a tutti i cittadini di uno Stato membro che hanno effettuato un tirocinio professionale al di fuori dello Stato membro d’origine.»;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   La presente direttiva non si applica ai notai nominati con atto ufficiale della pubblica amministrazione.»;

3)

l’articolo 3 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

le lettere f) e h) sono sostituite dalle seguenti:

«f)   “esperienza professionale”: l’esercizio effettivo e legittimo della professione in questione in uno Stato membro, a tempo pieno o a tempo parziale per un periodo equivalente;

h)   “prova attitudinale”: una verifica riguardante le conoscenze, le abilità e le competenze professionali del richiedente, effettuata o riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante allo scopo di valutare l’idoneità del richiedente a esercitare in tale Stato membro una professione regolamentata.

Per consentire che la verifica sia effettuata, le autorità competenti predispongono un elenco delle materie che, in base a un confronto tra la formazione e l’istruzione richiesta nello Stato membro ospitante e quella ricevuta dal richiedente, non sono coperte dal diploma o dai titoli di formazione del richiedente.

La prova attitudinale deve tener conto del fatto che il richiedente è un professionista qualificato nello Stato membro d’origine o di provenienza. Essa verte su materie da scegliere tra quelle che figurano nell’elenco e la cui conoscenza è essenziale per poter esercitare la professione in questione nello Stato membro ospitante. Tale prova può altresì comprendere la conoscenza delle regole professionali applicabili alle attività in questione nello Stato membro ospitante.

Le modalità dettagliate della prova attitudinale nonché lo status di cui gode, nello Stato membro ospitante, il richiedente che desidera prepararsi alla prova attitudinale in detto Stato membro sono determinate dalle autorità competenti di detto Stato membro;»

ii)

sono aggiunte le lettere seguenti:

«j)   “tirocinio professionale”: fatto salvo l’articolo 46, paragrafo 4, un periodo di pratica professionale effettuato sotto supervisione, purché costituisca una condizione per l’accesso a una professione regolamentata e che può svolgersi durante o dopo il completamento di un’istruzione che conduce a un diploma;

k)   “tessera professionale europea”: un certificato elettronico attestante o che il professionista ha soddisfatto tutte le condizioni necessarie per fornire servizi, su base temporanea e occasionale, in uno Stato membro ospitante o il riconoscimento delle qualifiche professionali ai fini dello stabilimento in uno Stato membro ospitante;

l)   “apprendimento permanente”: l’intero complesso di istruzione generale, istruzione e formazione professionale, istruzione non formale e apprendimento informale intrapresi nel corso della vita che comporta un miglioramento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze, che può includere l’etica professionale;

m)   “motivi imperativi di interesse generale”: motivi riconosciuti tali dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea;

n)   “Sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti o crediti ECTS”: il sistema di crediti per l’istruzione superiore utilizzato nello Spazio europeo dell’istruzione superiore.»;

b)

al paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Quando uno Stato membro riconosce un’associazione o un organismo di cui al primo comma, ne informa la Commissione. La Commissione esamina se tale associazione o organismo rispetta le condizioni di cui al secondo comma. Al fine di tenere debitamente conto delle evoluzioni normative negli Stati membri, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 57 quater, al fine di aggiornare l’allegato I, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al secondo comma.

Qualora le condizioni di cui al secondo comma non siano soddisfatte, la Commissione adotta atti di esecuzione al fine di respingere la richiesta di aggiornamento dell’allegato I.»;

4)

l’articolo 4 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il riconoscimento delle qualifiche professionali da parte dello Stato membro ospitante permette ai beneficiari di accedere in tale Stato membro alla stessa professione per la quale essi sono qualificati nello Stato membro d’origine e di esercitarla nello Stato membro ospitante alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato membro.»;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   In deroga al paragrafo 1, l’accesso parziale a una professione nello Stato membro ospitante è garantito alle condizioni stabilite all’articolo 4 septies.»;

5)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 4 bis

Tessera professionale europea

1.   Gli Stati membri sono tenuti a rilasciare una tessera professionale europea ai titolari di una qualifica professionale, su richiesta degli stessi e a condizione che la Commissione abbia adottato i relativi atti di esecuzione di cui al paragrafo 7.

2.   Qualora sia stata introdotta una tessera professionale europea per una particolare professione mediante gli atti di esecuzione pertinenti adottati a norma del paragrafo 7, il titolare della qualifica professionale in questione può scegliere di presentare domanda per tale tessera o ricorrere alle procedure di cui ai titoli II e III.

3.   Gli Stati membri sono tenuti a garantire che il titolare di una tessera professionale europea benefici di tutti i diritti conferiti dagli articoli da 4 ter a 4 sexies.

4.   Nel caso in cui il titolare di una qualifica professionale intenda prestare a norma del titolo II servizi diversi da quelli contemplati all’articolo 7, paragrafo 4, l’autorità competente dello Stato membro d’origine rilascia la tessera professionale europea conformemente agli articoli 4 ter e 4 quater. La tessera professionale europea costituisce, ove applicabile, la dichiarazione di cui all’articolo 7.

5.   Qualora il titolare di una qualifica professionale intenda stabilirsi in un altro Stato membro a norma del titolo III, capi da I a III bis, o fornire servizi a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, l’autorità competente dello Stato membro d’origine completa tutte le fasi preparatorie concernenti il fascicolo personale del richiedente creato nell’ambito del sistema di informazione del mercato interno (IMI) (fascicolo IMI) di cui agli articoli 4 ter e 4 quinquies. L’autorità competente dello Stato membro ospitante rilascia la tessera professionale europea conformemente agli articoli 4 ter e 4 quinquies.

Ai fini dello stabilimento, il rilascio della tessera professionale europea non conferisce un diritto automatico all’esercizio di una particolare professione se esistono requisiti di registrazione o altre procedure di controllo già vigenti nello Stato membro ospitante prima dell’introduzione della tessera professionale europea per quella professione.

6.   Gli Stati membri designano le autorità competenti per la gestione dei fascicoli IMI e il rilascio delle tessere professionali europee. Dette autorità sono tenute a garantire un trattamento imparziale, obiettivo e tempestivo delle domande di tessera professionale europea. I centri di assistenza di cui all’articolo 57 ter possono anche agire come autorità competenti. Gli Stati membri sono tenuti a garantire che le autorità competenti e i centri di assistenza informino i cittadini, inclusi i potenziali richiedenti, in merito al funzionamento e al valore aggiunto di una tessera professionale europea, in relazione alle professioni per le quali essa è disponibile.

7.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, misure necessarie a garantire l’applicazione uniforme delle disposizioni riguardanti le tessere professionali europee per quelle professioni che soddisfano le condizioni di cui al secondo comma del presente paragrafo, incluse le misure relative al formato di tali tessere, il trattamento delle domande scritte, le traduzioni che il richiedente deve fornire a supporto di ogni richiesta di una tessera professionale europea, i dettagli relativi ai documenti richiesti a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, o dell’allegato VII per presentare una domanda completa e le procedure di pagamento e di trattamento dei pagamenti in relazione a tale tessera, tenendo presente le specificità della professione interessata. La Commissione specifica inoltre mediante atti di esecuzione le norme che stabiliscono come, quando e per quale tipo di documenti le autorità competenti possono chiedere copie certificate, conformemente all’articolo 4 ter, paragrafo 3, secondo comma, e all’articolo 4 quinquies, paragrafi 2 e 3, per la professione interessata.

L’introduzione di una tessera professionale europea per una determinata professione, mediante l’adozione di atti di esecuzione pertinenti a norma del primo comma, è soggetta alle seguenti condizioni:

a)

esistenza di una significativa mobilità, o una significativa potenziale mobilità, nella professione interessata;

b)

esistenza di un sufficiente interesse manifestato dalle parti interessate;

c)

la professione o l’istruzione e la formazione che portano all’esercizio della professione sono regolamentate in un numero significativo di Stati membri.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 58, paragrafo 2.

8.   Tutti gli oneri a carico dei richiedenti in relazione a procedure amministrative connesse al rilascio della tessera professionale europea devono essere ragionevoli, proporzionati e commisurati ai costi sostenuti dagli Stati membri d’origine e ospitanti e non devono dissuadere dal richiedere una tessera professionale europea.

Articolo 4 ter

Domanda di tessera professionale europea e creazione di un fascicolo IMI

1.   Lo Stato membro d’origine consente al titolare di una qualifica professionale di richiedere il rilascio di una tessera professionale europea mediante uno strumento online, fornito dalla Commissione, che crea automaticamente un fascicolo IMI per il singolo richiedente. Qualora uno Stato membro d’origine consenta anche di presentare domande scritte, predispone tutte le misure necessarie per la creazione del fascicolo IMI, per l’invio di tutte le informazioni necessarie al richiedente e per il rilascio della tessera professionale europea.

2.   Le domande sono corredate dei documenti richiesti negli atti di esecuzione adottati a norma dell’articolo 4 bis, paragrafo 7.

3.   Entro una settimana dal ricevimento della domanda, l’autorità competente dello Stato membro d’origine accusa ricezione della domanda e informa il richiedente di eventuali documenti mancanti.

Se del caso, l’autorità competente dello Stato membro d’origine rilascia ogni certificato di supporto, richiesto sulla base della presente direttiva. L’autorità competente dello Stato membro d’origine verifica che il richiedente sia legalmente stabilito in tale Stato nonché l’autenticità e la validità di tutti i documenti necessari rilasciati dallo Stato stesso. In caso di dubbi debitamente giustificati, l’autorità competente dello Stato membro d’origine consulta l’organismo competente e può chiedere al richiedente copie certificate dei documenti. Se il medesimo richiedente presenta ulteriori domande, le autorità competenti degli Stati membri d’origine e ospitanti non possono chiedere nuovamente la presentazione dei documenti già inclusi nel fascicolo IMI e ancora validi.

4.   La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le specifiche tecniche, le misure necessarie per garantire l’integrità, la riservatezza e l’accuratezza delle informazioni contenute nella tessera professionale europea e nel fascicolo IMI, e le condizioni e le procedure per rilasciare al titolare la tessera stessa, inclusa la possibilità di scaricarla o di produrre aggiornamenti per il fascicolo IMI. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 58, paragrafo 2.

Articolo 4 quater

Tessera professionale europea per la prestazione temporanea e occasionale di servizi diversi da quelli previsti all’articolo 7, paragrafo 4

1.   L’autorità competente dello Stato membro d’origine è tenuta a verificare la domanda e i documenti giustificativi nel fascicolo IMI e a rilasciare la tessera professionale europea per la prestazione temporanea e occasionale di servizi diversi da quelli previsti all’articolo 7, paragrafo 4, entro tre settimane. Il periodo decorre dal ricevimento dei documenti mancanti di cui all’articolo 4 ter, paragrafo 3, primo comma, oppure, se non sono stati richiesti ulteriori documenti, alla scadenza del periodo di una settimana previsto in tale comma. Essa quindi trasmette immediatamente la tessera professionale europea all’autorità competente di ciascuno Stato membro ospitante interessato e ne informa di conseguenza il richiedente. Lo Stato membro ospitante non può richiedere nessuna ulteriore dichiarazione di cui all’articolo 7 per i successivi diciotto mesi.

2.   La decisione dell’autorità competente dello Stato membro d’origine, oppure l’assenza di decisione entro il termine di tre settimane di cui al paragrafo 1, è soggetto a ricorso in base al diritto interno.

3.   Il titolare di una tessera professionale europea, che intenda prestare servizi in Stati membri diversi da quelli menzionati inizialmente nella domanda di cui al paragrafo 1, può fare domanda per tale estensione. Qualora il titolare intenda continuare a prestare i servizi oltre il periodo di diciotto mesi indicato nel paragrafo 1, ne informa di conseguenza l’autorità competente. In entrambi i casi, il titolare fornisce anche tutte le informazioni relative a mutamenti oggettivi della situazione comprovata nel fascicolo IMI che potrebbero essere richieste dall’autorità competente dello Stato membro d’origine conformemente agli atti di esecuzione adottati a norma dell’articolo 4 bis, paragrafo 7. L’autorità competente dello Stato membro d’origine trasmette la tessera professionale europea aggiornata agli Stati membri ospitanti interessati.

4.   La tessera professionale europea è valida sull’intero territorio di tutti gli Stati membri ospitanti interessati per tutto il tempo in cui il rispettivo titolare conserva il diritto di esercitare, sulla base dei documenti e delle informazioni contenute nel fascicolo IMI.

Articolo 4 quinquies

Tessera professionale europea per lo stabilimento e la prestazione temporanea e occasionale di servizi a norma dell’articolo 7, paragrafo 4

1.   L’autorità competente dello Stato membro d’origine è tenuta a verificare entro un mese l’autenticità e la validità dei documenti giustificativi nel fascicolo IMI ai fini del rilascio di una tessera professionale europea per lo stabilimento o la prestazione temporanea e occasionale di servizi a norma dell’articolo 7, paragrafo 4. Il periodo decorre dal ricevimento dei documenti mancanti di cui all’articolo 4 ter, paragrafo 3, primo comma oppure, se non sono stati richiesti ulteriori documenti, alla scadenza del termine di una settimana previsto in tale comma. Essa trasmette poi immediatamente la domanda all’autorità competente dello Stato membro ospitante. Lo Stato membro d’origine informa il richiedente in merito allo stato della domanda nel momento in cui la trasmette allo Stato membro ospitante.

2.   Nei casi previsti agli articoli 16, 21, 49 bis e 49 ter, lo Stato membro ospitante decide se rilasciare una tessera professionale europea ai sensi del paragrafo 1 entro un mese a decorrere dalla data di ricevimento della domanda trasmessa dallo Stato membro d’origine. In caso di dubbi debitamente giustificati, lo Stato membro ospitante può chiedere ulteriori informazioni allo Stato membro d’origine o l’inclusione della copia certificata di un documento da parte dello Stato membro d’origine, che quest’ultimo è tenuto a presentare non oltre due settimane dalla presentazione della richiesta. Fatto salvo il paragrafo 5, secondo comma, si applica il periodo di un mese, nonostante eventuali domande di questo tipo.

3.   Nei casi previsti all’articolo 7, paragrafo 4, e all’articolo 14, lo Stato membro ospitante decide, entro due mesi dal ricevimento della domanda trasmessa dallo Stato membro d’origine, se intende rilasciare una tessera professionale europea oppure se assoggettare il titolare di una qualifica professionale a misure compensative. In caso di dubbi debitamente giustificati, lo Stato membro ospitante può chiedere ulteriori informazioni allo Stato membro d’origine o l’inclusione della copia certificata di un documento da parte dello Stato membro d’origine, che quest’ultimo è tenuto a presentare non oltre due settimane dalla presentazione della domanda. Fatto salvo il paragrafo 5, secondo comma, si applica il periodo di due mesi, nonostante eventuali domande di questo tipo.

4.   Nel caso in cui lo Stato membro ospitante non riceva, da parte dello Stato membro d’origine o del richiedente, le informazioni necessarie, che può richiedere conformemente alla presente direttiva per decidere in merito al rilascio della tessera professionale europea, può rifiutarsi di rilasciare la tessera. Tale rifiuto è debitamente giustificato.

5.   Qualora uno Stato membro ospitante non adotti una decisione entro il termine stabilito ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo o non organizzi una prova attitudinale conformemente all’articolo 7, paragrafo 4, la tessera professionale europea si considera rilasciata ed è inviata automaticamente, mediante il sistema IMI, al titolare di una qualifica professionale.

Lo Stato membro ospitante ha la possibilità di estendere di due settimane il termine di cui ai paragrafi 2 e 3 per il rilascio automatico della tessera professionale europea. Esso spiega le ragioni della proroga e ne informa il richiedente. Tale proroga può essere ripetuta una volta sola e unicamente quando essa è strettamente necessaria, in particolare per ragioni relative alla salute pubblica o alla sicurezza dei destinatari del servizio.

6.   Le misure intraprese dallo Stato membro di origine conformemente al paragrafo 1 sostituiscono qualsivoglia domanda di riconoscimento di qualifiche professionali ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro ospitante.

7.   Le decisioni degli Stati membri d’origine e ospitante adottate ai sensi dei paragrafi da 1 a 5 oppure l’assenza di una qualsivoglia decisione da parte dello Stato membro d’origine sono soggette a un ricorso in base al diritto interno dello Stato membro interessato.

Articolo 4 sexies

Elaborazione e accesso ai dati riguardanti la tessera professionale europea

1.   Fatta salva la presunzione di innocenza, le autorità competenti degli Stati membri d’origine e ospitante aggiornano tempestivamente il corrispondente fascicolo IMI con le informazioni riguardanti le azioni disciplinari o le sanzioni penali relative a un divieto o una restrizione e che hanno conseguenze sull’esercizio delle attività da parte del titolare di una tessera professionale europea ai sensi della presente direttiva. Nel compiere tale attività esse rispettano le norme sulla protezione dei dati personali stabilite dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (15), e dalla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (16). Tali aggiornamenti includono la soppressione di informazioni che non sono più richieste. Il titolare della tessera professionale europea e le autorità competenti che hanno accesso al corrispondente fascicolo IMI devono essere informate immediatamente di ogni aggiornamento. Tale obbligo lascia impregiudicati gli obblighi di allerta a carico degli Stati membri di cui all’articolo 56 bis.

2.   Il contenuto degli aggiornamenti delle informazioni di cui al paragrafo 1 si limita a indicare:

a)

l’identità del professionista;

b)

la professione interessata;

c)

le informazioni riguardanti l’autorità o il tribunale nazionale che ha adottato la decisione di divieto o restrizione;

d)

l’ambito di applicazione della restrizione o del divieto; nonché

e)

il periodo nel quale si applica la restrizione o il divieto.

3.   L’accesso alle informazioni contenute nel fascicolo IMI è limitato alle autorità competenti degli Stati membri d’origine e ospitanti conformemente alla direttiva 95/46/CE. Le autorità competenti informano il titolare della tessera professionale europea, su richiesta di quest’ultimo, in merito al contenuto del fascicolo IMI.

4.   Le informazioni contenute nella tessera professionale europea si limitano alle informazioni necessarie per accertare il diritto del titolare all’esercizio della professione per la quale la tessera è stata rilasciata, vale a dire nome, cognome, data e luogo di nascita, professione, qualifiche formali del titolare e regime applicabile, autorità competenti coinvolte, numero di tessera, caratteristiche di sicurezza e riferimento a un documento di identità valido. Le informazioni relative all’esperienza professionale acquisita dal titolare della tessera professionale europea, o le misure compensative superate, sono incluse nel fascicolo IMI.

5.   I dati personali inclusi nel fascicolo IMI possono essere trattati per tutto il tempo necessario ai fini della procedura di riconoscimento in quanto tale e come prova del riconoscimento o della trasmissione della dichiarazione prevista all’articolo 7. Gli Stati membri assicurano che il titolare della tessera professionale europea abbia il diritto di chiedere, in qualsivoglia momento e senza costi, la rettifica di dati inesatti o incompleti, oppure la soppressione o il blocco del fascicolo IMI interessato. Il titolare è informato di tale diritto al momento del rilascio della tessera professionale europea e gli si ricorda tale diritto ogni due anni dopo il rilascio della tessera. Qualora la domanda iniziale di tessera professionale europea sia presentata online, tale promemoria è inviato automaticamente mediante il sistema IMI.

In caso di richiesta di soppressione di un fascicolo IMI collegato a una tessera professionale europea rilasciata per lo stabilimento o la prestazione temporanea e occasionale di servizi a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, le autorità competenti dello Stato membro ospitante interessato rilasciano al titolare di qualifiche professionali un attestato di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali.

6.   Con riguardo all’elaborazione di dati personali contenuti nella tessera professionale europea e in tutti i fascicoli IMI, le autorità competenti degli Stati membri sono considerate autorità di controllo ai sensi dell’articolo 2, lettera d),della direttiva 95/46/CE. In relazione alle responsabilità che a essa incombono a norma dei paragrafi da 1 a 4 del presente articolo e all’elaborazione dei dati personali ivi contemplati, la Commissione è considerata un’autorità di controllo ai sensi dell’articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (17).

7.   Fatto salvo il paragrafo 3, gli Stati membri ospitanti prevedono la possibilità per datori di lavoro, consumatori, pazienti, autorità pubbliche e altre parti interessate di verificare l’autenticità e la validità di una tessera professionale europea presentata loro dal titolare della stessa.

La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, le norme in materia di accesso al fascicolo IMI e i mezzi tecnici e le procedure di verifica di cui al primo comma. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 58, paragrafo 2.

Articolo 4 septies

Accesso parziale

1.   L’autorità competente dello Stato membro ospitante accorda l’accesso parziale, previa valutazione di ciascun singolo caso, a un’attività professionale sul proprio territorio unicamente se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

il professionista è pienamente qualificato per esercitare nello Stato membro d’origine l’attività professionale per la quale si chiede un accesso parziale nello Stato membro ospitante;

b)

le differenze tra l’attività professionale legalmente esercitata nello Stato membro d’origine e la professione regolamentata nello Stato membro ospitante sono così rilevanti che l’applicazione di misure compensative comporterebbe per il richiedente di portare a termine il programma completo di istruzione e formazione previsto dallo Stato membro ospitante al fine di avere accesso all’intera professione regolamentata in detto Stato;

c)

l’attività professionale può essere oggettivamente separata da altre attività che rientrano nella professione regolamentata dello Stato membro ospitante.

Ai fini della lettera c), l’autorità competente dello Stato membro ospitante prende in considerazione se l’attività professionale può essere esercitata autonomamente nello Stato membro d’origine.

2.   L’accesso parziale può essere rifiutato se ciò è giustificato da un motivo imperativo di interesse generale, che permette di conseguire l’obiettivo perseguito e si limita a quanto necessario per raggiungere tale obiettivo.

3.   Le domande ai fini dello stabilimento in uno Stato membro ospitante sono esaminate conformemente al titolo III, capi I e IV.

4.   Le domande ai fini della prestazione di servizi temporanei e occasionali nello Stato membro ospitante, concernenti attività professionali che hanno implicazioni a livello di salute pubblica o di sicurezza, sono oggetto di esame conformemente al titolo II.

5.   In deroga all’articolo 7, paragrafo 4, sesto comma, e all’articolo 52, paragrafo 1, l’attività professionale è esercitata con il titolo professionale dello Stato membro d’origine una volta accordato l’accesso parziale. Lo Stato membro ospitante può richiedere che tale titolo professionale sia utilizzato nelle lingue di tale Stato membro. I professionisti che beneficiano dell’accesso parziale indicano chiaramente ai destinatari del servizio l’ambito delle proprie attività professionali.

6.   Il presente articolo non si applica ai professionisti che beneficiano del riconoscimento automatico delle qualifiche professionali a norma del titolo III, capi II, III e III bis.

6)

all’articolo 5, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

in caso di spostamento del prestatore, se questi ha esercitato tale professione in uno o più Stati membri per almeno un anno nel corso dei dieci anni che precedono la prestazione di servizi, se la professione non è regolamentata nello Stato membro di stabilimento. La condizione che esige un anno di esercizio della professione non si applica se la professione o la formazione che porta alla professione è regolamentata.»;

7)

l’articolo 7 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:

«d)

nei casi di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), una prova con qualsiasi mezzo che il prestatore ha esercitato l’attività in questione per almeno un anno nel corso dei dieci anni che precedono la prestazione di servizi,

e)

per le professioni nel settore della sicurezza, nel settore della sanità e per le professioni inerenti all’istruzione dei minori, inclusa l’assistenza e l’istruzione della prima infanzia, qualora lo Stato membro lo richieda per i propri cittadini, un attestato che confermi l’assenza di sospensioni temporanee o definitive dall’esercizio della professione o di condanne penali;»

ii)

sono aggiunte le lettere seguenti:

«f)

per le professioni che hanno implicazioni per la sicurezza dei pazienti, una dichiarazione della conoscenza, da parte del richiedente, della lingua necessaria all’esercizio della professione nello Stato membro ospitante;

g)

per le professioni riguardanti le attività di cui all’articolo 16 e che sono state notificate da uno Stato membro conformemente all’articolo 59, paragrafo 2, un certificato concernente la natura e la durata dell’attività, rilasciato dall’autorità o dall’organismo competente dello Stato membro in cui il fornitore dei servizi è stabilito.»;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis.   La presentazione della richiesta dichiarazione da parte del prestatore conformemente al paragrafo 1 consente a tale prestatore di servizi di avere accesso all’attività di servizio o di esercitarla sull’intero territorio dello Stato membro interessato. Uno Stato membro può richiedere le informazioni supplementari elencate al paragrafo 2, per quanto concerne le qualifiche professionali del fornitore di servizi se:

a)

la professione è regolamentata in modo diverso in parti del territorio di tale Stato membro;

b)

tale regolamentazione è applicabile anche a tutti i cittadini di tale Stato membro;

c)

le differenze in tale regolamentazione sono giustificate da motivi imperativi di interesse generale relative alla salute pubblica o alla sicurezza dei destinatari del servizio; e

d)

lo Stato membro non può ottenere diversamente tali informazioni.»;

c)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   All’atto della prima prestazione di servizi, nel caso delle professioni regolamentate aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, che non beneficiano del riconoscimento automatico ai sensi del titolo III, capo II, III o III bis, l’autorità competente dello Stato membro ospitante può procedere a una verifica delle qualifiche professionali del prestatore prima della prima prestazione di servizi. Questa verifica preventiva è possibile unicamente se è finalizzata a evitare danni gravi per la salute o la sicurezza del destinatario del servizio per la mancanza di qualifica professionale del prestatore e non va oltre quanto è necessario a tal fine.

Non oltre un mese dopo la ricezione della dichiarazione e dei documenti che la corredano, di cui ai paragrafi 1 e 2, l’autorità competente informa il prestatore della sua decisione:

a)

di non procedere alla verifica delle sue qualifiche professionali;

b)

previa verifica delle sue qualifiche professionali:

i)

di esigere dal prestatore una prova attitudinale; o

ii)

di consentire la prestazione dei servizi.

Qualora vi sia una difficoltà che causi un ritardo nell’adottare la decisione di cui al secondo comma, l’autorità competente notifica entro lo stesso termine al prestatore il motivo del ritardo. La difficoltà è risolta entro un mese dalla notifica e la decisione è presa non più tardi dei due mesi successivi alla risoluzione della difficoltà.

In caso di differenze sostanziali tra le qualifiche professionali del prestatore e la formazione richiesta nello Stato membro ospitante, nella misura in cui tale differenza sia tale da nuocere alla salute pubblica o alla sicurezza e non possa essere compensata dall’esperienza professionale del prestatore o da conoscenze, abilità e competenze acquisite attraverso l’apprendimento permanente, formalmente convalidate a tal fine da un organismo competente, lo Stato membro ospitante è tenuto a offrire al prestatore la possibilità di dimostrare, mediante una prova attitudinale di cui alla lettera b) del secondo comma, di avere acquisito le conoscenze, le abilità o le competenze mancanti. Su tale base lo Stato membro ospitante decide se consentire la prestazione di servizi. A ogni modo, la prestazione di servizi deve poter essere effettuata entro un mese dalla decisione adottata in applicazione del secondo comma.

In mancanza di reazioni da parte dell’autorità competente entro il termine fissato al secondo e al terzo comma, la prestazione di servizi può essere effettuata.

Nei casi in cui le qualifiche professionali sono state verificate ai sensi del presente paragrafo, la prestazione di servizi è effettuata con il titolo professionale dello Stato membro ospitante.»;

8)

all’articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono chiedere alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento, ove sussistano giustificati dubbi, di fornire qualsivoglia informazione pertinente circa la legalità dello stabilimento del prestatore e la sua buona condotta del prestatore nonché l’assenza di sanzioni disciplinari o penali di natura professionale. Qualora decidano di procedere alla verifica delle qualifiche professionali del prestatore, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono chiedere informazioni circa i corsi di formazione seguiti dal prestatore alle competenti autorità dello Stato membro di stabilimento, nella misura necessaria per la valutazione delle differenze sostanziali potenzialmente pregiudizievoli per la sicurezza o la sanità pubblica. Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento forniscono dette informazioni conformemente all’articolo 56. Nel caso delle professioni non regolamentate nello Stato membro d’origine, anche i centri assistenza di cui all’articolo 57 ter possono fornire anche tali informazioni.»;

9)

l’articolo 11 è così modificato:

a)

il primo comma è così modificato:

i)

la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Ai fini dell’articolo 13 e dell’articolo 14, paragrafo 6, le qualifiche professionali sono raggruppate nei seguenti livelli:»;

ii)

alla lettera c), il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii)

una formazione o un’istruzione regolamentata oppure, nel caso delle professioni regolamentate, una formazione professionale a struttura particolare, con competenze che vanno oltre quanto previsto al livello b, equivalenti al livello di formazione indicato al punto i), se tale formazione conferisce un analogo livello professionale e prepara a un livello analogo di responsabilità e funzioni, a condizione che detto diploma sia corredato da un certificato dello Stato membro di origine;»

iii)

le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:

«d)

un diploma attestante che il titolare ha completato con successo una formazione a livello di insegnamento post-secondario di una durata minima di tre anni e non superiore a quattro anni, o di una durata equivalente a tempo parziale, che può essere espressa anche sottoforma di un numero equivalente di crediti ECTS, presso un’università o un istituto di insegnamento superiore ovvero altro istituto di livello equivalente e, se del caso, il completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

e)

un diploma attestante che il titolare ha completato un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni o di una durata equivalente a tempo parziale, che può essere anche espressa sotto forma di un numero equivalente di crediti ECTS, presso un’università o un istituto di insegnamento superiore ovvero altro istituto di livello equivalente e, se del caso, che ha completato con successo la formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari.»;

b)

il secondo comma è soppresso;

10)

all’articolo 12, il primo comma è sostituito dal seguente:

«È assimilato a un titolo di formazione di cui all’articolo 11, anche per quanto riguarda il livello, ogni titolo di formazione o insieme di titoli di formazione rilasciato da un’autorità competente di uno Stato membro che sancisce il completamento con successo di una formazione acquisita nell’Unione, a tempo pieno o parziale, nell’ambito o al di fuori di programmi formali, che è riconosciuta da tale Stato membro come di livello equivalente, e che conferisce al titolare gli stessi diritti di accesso o di esercizio a una professione o prepara al relativo esercizio.»;

11)

l’articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

Condizioni del riconoscimento

1.   Se, in uno Stato membro ospitante, l’accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali, l’autorità competente di tale Stato membro permette l’accesso alla professione e ne consente l’esercizio, alle stesse condizioni previste per i suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell’attestato di competenza o del titolo di formazione di cui all’articolo 11, prescritto da un altro Stato membro per accedere alla stessa professione ed esercitarla sul suo territorio.

Gli attestati di competenza o i titoli di formazione sono rilasciati da un’autorità competente di uno Stato membro, designata nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di detto Stato membro.

2.   L’accesso a una professione e il suo esercizio descritti al paragrafo 1 sono consentiti anche ai richiedenti che, nel corso dei precedenti dieci anni, abbiano esercitato a tempo pieno tale professione per un anno, o per una durata complessiva equivalente a tempo parziale, in un altro Stato membro che non regolamenta detta professione e che abbiano uno o più attestati di competenza o uno o più titoli di formazione rilasciati da un altro Stato membro che non regolamenta tale professione.

Gli attestati di competenza e i titoli di formazione soddisfano le seguenti condizioni:

a)

sono rilasciati da un’autorità competente di uno Stato membro, designata nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di detto Stato membro;

b)

attestano la preparazione del titolare all’esercizio della professione in questione.

Tuttavia, l’anno di esperienza professionale di cui al primo comma non può essere richiesto se i titoli di formazione posseduti dal richiedente sanciscono una formazione e un’istruzione regolamentata.

3.   Lo Stato membro ospitante accetta il livello attestato ai sensi dell’articolo 11 dallo Stato membro di origine nonché il certificato mediante il quale lo Stato membro di origine attesta che la formazione e l’istruzione regolamentata o la formazione professionale con una struttura particolare di cui all’articolo 11, lettera c), punto ii), è di livello equivalente a quello previsto all’articolo 11, lettera c), punto i).

4.   In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e all’articolo 14, l’autorità competente dello Stato membro ospitante può rifiutare l’accesso alla professione e l’esercizio della stessa ai titolari di un attestato di competenza classificato a norma dell’articolo 11, lettera a), qualora la qualifica professionale nazionale richiesta per esercitare tale professione sul suo territorio sia classificata a norma dell’articolo 11, lettera e).»;

12)

l’articolo 14 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’articolo 13 non impedisce allo Stato membro ospitante di esigere dal richiedente un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o una prova attitudinale se:

a)

la formazione dallo stesso ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto nello Stato membro ospitante;

b)

la professione regolamentata nello Stato membro ospitante include una o più attività professionali regolamentate mancanti nella corrispondente professione nello Stato membro di origine del richiedente e la formazione richiesta nello Stato membro ospitante riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle oggetto dell’attestato di competenza o del titolo di formazione del richiedente.»;

b)

al paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Se la Commissione ritiene che la deroga di cui al secondo comma sia inappropriata o non conforme al diritto dell’Unione, essa adotta, al più tardi entro tre mesi dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie, un atto di esecuzione per chiedere allo Stato membro interessato di astenersi dall’adottare la misura prevista. In mancanza di una reazione della Commissione entro il suddetto termine la deroga può essere applicata.»;

c)

al paragrafo 3 sono aggiunti i commi seguenti:

«In deroga al principio enunciato nel paragrafo 2, che lascia al richiedente il diritto di scelta, lo Stato membro ospitante può richiedere un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale nel caso di:

a)

un titolare di una delle qualifiche professionali di cui all’articolo 11, lettera a), che abbia presentato domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali, se la qualifica professionale nazionale richiesta è classificata a norma dell’articolo 11, lettera c); o

b)

un titolare di una delle qualifiche professionali di cui all’articolo 11, lettera b), che abbia presentato domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali, se la qualifica professionale nazionale richiesta è classificata a norma dell’articolo 11, lettere d) o e).

Nel caso di un titolare di una qualifica professionale di cui all’articolo 11, lettera a), che abbia presentato domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali, se la qualifica professionale nazionale richiesta è classificata a norma dell’articolo 11, lettera d), lo Stato membro ospitante può imporre un tirocinio di adattamento unitamente a una prova attitudinale.»;

d)

i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4.   Ai fini dei paragrafi 1 e 5, per «materie sostanzialmente diverse» si intendono quelle la cui conoscenza, le abilità e le competenze acquisite, sono essenziali per l’esercizio della professione, e in relazione alle quali la formazione ricevuta dal migrante presenta significative differenze in termini di contenuto rispetto alla formazione richiesta dallo Stato membro ospitante.

5.   Il paragrafo 1 si applica nel rispetto del principio di proporzionalità. In particolare, se lo Stato membro ospitante intende esigere dal richiedente un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale, esso deve innanzitutto verificare se le conoscenze, le abilità e le competenze, formalmente convalidate a tal fine da un organismo competente, acquisite dal richiedente stesso nel corso della propria esperienza professionale ovvero mediante apprendimento permanente in un qualsiasi Stato membro o in un paese terzo, siano per loro natura in grado di coprire, in tutto o in parte, le materie sostanzialmente diverse di cui al paragrafo 4.»;

e)

sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«6.   La decisione di imporre un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale è debitamente motivata. In particolare al richiedente sono comunicate le seguenti informazioni:

a)

il livello di qualifica professionale richiesto nello Stato membro ospitante e il livello di qualifica professionale detenuto dal richiedente secondo la classificazione stabilita dall’articolo 11; e

b)

le differenze sostanziali di cui al paragrafo 4 e le ragioni per cui tali differenze non possono essere compensate dalle conoscenze, dalle abilità e dalle competenze acquisite nel corso dell’esperienza professionale ovvero mediante apprendimento permanente formalmente convalidate a tal fine da un organismo competente.

7.   Gli Stati membri garantiscono che un richiedente abbia la possibilità di svolgere la prova attitudinale di cui al paragrafo 1 entro sei mesi dalla decisione iniziale di imporre tale prova al richiedente.»;

13)

l’articolo 15 è soppresso;

14)

l’articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Articolo 20

Adeguamento della lista delle attività di cui all’allegato IV

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 57 quater riguardo all’adeguamento delle liste di attività di cui all’allegato IV soggetti al riconoscimento dell’esperienza professionale ai sensi dell’articolo 16, ai fini dell’aggiornamento o della chiarificazione delle attività elencate all’allegato IV, in particolare per specificarne ulteriormente la portata e tenere debitamente conto degli ultimi sviluppi nel campo della nomenclatura per attività, a condizione che ciò non comporti alcun restringimento dell’ambito di applicazione delle attività collegate alle singole categorie o che non vi sia alcun trasferimento delle attività tra le attuali liste I, II e III dell’allegato IV.»;

15)

l’articolo 21 è così modificato:

a)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   In relazione all’operatività delle farmacie non soggette a restrizioni territoriali, gli Stati membri possono, a titolo di deroga, decidere di non ritenere validi i titoli di formazione di cui al punto 5.6.2 dell’allegato V per l’apertura al pubblico di nuove farmacie. Ai fini dell’applicazione del presente paragrafo sono altresì considerate nuove farmacie quelle aperte da meno di tre anni.

Tale deroga non può trovare applicazione in riferimento ai farmacisti, i cui titoli siano già stati riconosciuti dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante per altri fini, che abbiano effettivamente esercitato in maniera legale l’attività professionale di farmacista per almeno tre anni consecutivi nello Stato membro stesso.»;

b)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Ogni Stato membro subordina l’accesso alle attività professionali di medico, infermiere responsabile dell’assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica e farmacista nonché il relativo esercizio al possesso di uno dei titoli di formazione di cui rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2 dell’allegato V attestante, se del caso, l’acquisizione nel corso della propria formazione complessiva, da parte del professionista interessato, delle conoscenze, delle abilità e delle competenze di cui all’articolo 24, paragrafo 3, all’articolo 31, paragrafi 6 e 7, all’articolo 34, paragrafo 3, all’articolo 38, paragrafo 3, all’articolo 40, paragrafo 3 e all’articolo 44, paragrafo 3.

Al fine di tenere conto del progresso scientifico e tecnologico generalmente riconosciuto, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 57 quater per aggiornare le conoscenze e le abilità di cui all’articolo 24, paragrafo 3, all’articolo 31, paragrafo 6, all’articolo 34, paragrafo 3, all’articolo 38, paragrafo 3, all’articolo 40, paragrafo 3, all’articolo 44, paragrafo 3, e all’articolo 46, paragrafo 4, in modo da riflettere l’evoluzione del diritto dell’Unione avente implicazioni dirette per i professionisti interessati.

Detti aggiornamenti non devono comportare la modifica di principi legislativi essenziali vigenti negli Stati membri in materia di organizzazione delle professioni per quanto concerne la formazione e le condizioni di accesso delle persone fisiche. Gli aggiornamenti rispettano la responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda l’organizzazione dei sistemi di istruzione di cui all’articolo 165, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).»;

c)

il paragrafo 7 è soppresso;

16)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 21 bis

Procedura di notifica

1.   Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate in materia di rilascio dei titoli di formazione relativi alle professioni disciplinate dal presente capo.

Per quanto riguarda i titoli di formazione di cui alla sezione 8, la notifica ai sensi del primo comma è inoltre trasmessa agli altri Stati membri.

2.   La notifica di cui al paragrafo 1 comprende informazioni in merito alla durata e al contenuto dei programmi di formazione.

3.   La notifica di cui al paragrafo 1 è trasmessa mediante il sistema IMI.

4.   Al fine di tenere debitamente conto delle evoluzioni legislative e amministrative negli Stati membri e a condizione che le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative notificate a norma del paragrafo 1 del presente articolo siano conformi alle condizioni stabilite dal presente capo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 57 quater al fine di modificare i punti da 5.1.1 a 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1 dell’allegato V, riguardo all’aggiornamento delle denominazioni adottate dagli Stati membri per identificare i titoli di formazione e, se del caso, dell’organismo che rilascia detti titoli, del certificato che li accompagna e del corrispondente titolo professionale.

5.   Se le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative notificate a norma del paragrafo 1 non sono conformi alle condizioni stabilite dal presente capo, la Commissione adotta un atto di esecuzione con cui respinge la modifica richiesta dei punti da 5.1.1 a 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 o 5.7.1 dell’allegato V.»;

17)

l’articolo 22 è così modificato:

a)

al primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

gli Stati membri, ciascuno secondo le proprie procedure specifiche, assicurano, favorendo l’aggiornamento professionale continuo, la possibilità, per i professionisti le cui qualifiche rientrano nell’ambito di applicazione del capo III del presente titolo, di aggiornare le rispettive conoscenze, abilità e competenze in modo da mantenere prestazioni professionali sicure ed efficaci nonché tenersi al passo con i progressi della professione.»;

b)

è aggiunto il comma seguente:

«Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate a norma del primo comma, lettera b), entro il 18 gennaio 2016.»;

18)

all’articolo 24, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La formazione medica di base comprende almeno cinque anni di studio complessivi, che possono essere espressi in aggiunta anche in crediti ECTS equivalenti, consistenti in almeno 5 500 ore di insegnamento teorico e pratico svolte presso o sotto la supervisione di un’università.

Per i professionisti che hanno iniziato gli studi prima del 1o gennaio 1972, il programma di formazione di cui al primo comma può comportare una formazione pratica di livello universitario di sei mesi, effettuata a tempo pieno sotto il controllo delle autorità competenti.»;

19)

l’articolo 25 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’ammissione alla formazione medica specialistica è subordinata al completamento e alla convalida di un programma di formazione medica di base ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, nel corso del quale siano state acquisite le opportune conoscenze di medicina di base.»;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis.   Gli Stati membri possono prevedere nelle legislazioni nazionali esenzioni parziali, per alcune parti dei corsi di formazione medica specialistica, elencati al punto 5.1.3 dell’allegato V, da applicare caso per caso, a condizione che dette parti siano già state seguite in un altro corso di specializzazione figurante nell’elenco di cui al punto 5.1.3 dell’allegato V per il quale il professionista abbia già ottenuto la qualifica professionale in uno Stato membro. Gli Stati membri garantiscono che l’esenzione accordata non superi la metà della durata minima del corso di formazione medica specialistica in questione.

Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione e agli altri Stati membri la legislazione nazionale applicabile in materia per ognuna delle citate esenzioni parziali.»;

c)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 57 quater riguardo all’adattamento dei periodi minimi di formazione di cui al punto 5.1.3 dell’allegato V al livello del progresso scientifico e tecnico.»;

20)

all’articolo 26, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Al fine di tenere debitamente conto delle modifiche alla legislazione nazionale e al fine di aggiornare la presente direttiva, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 57 quater riguardo all’inclusione, nel punto 5.1.3 dell’allegato V, di nuove specializzazioni mediche comuni ad almeno i due quinti degli Stati membri.»;

21)

all’articolo 27 è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis.   Gli Stati membri riconoscono le qualifiche di medico specialista acquisite in Italia, ed elencate ai punti 5.1.2 e 5.1.3 dell’allegato V, ai medici che abbiano iniziato la loro formazione specialistica dopo il 31 dicembre 1983 e prima del 1o gennaio 1991, nonostante la citata formazione non soddisfi tutti i requisiti previsti dall’articolo 25, la qualifica sia corredata di un attestato rilasciato dalla competenti autorità italiane da cui risulti che il medico interessato ha effettivamente e in maniera legale esercitato l’attività di medico specialista in Italia, nella stessa area specialistica in questione, per almeno sette anni consecutivi durante i dieci anni che precedono il conferimento dell’attestato.»;

22)

all’articolo 28, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’ammissione alla formazione specifica in medicina generale presuppone il completamento e la convalida di un programma di formazione medica di base di cui all’articolo 24, paragrafo 2, nel corso del quale il tirocinante ha acquisito le conoscenze necessarie di medicina di base.»;

23)

l’articolo 31 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’ammissione alla formazione di infermiere responsabile dell’assistenza generale è subordinata:

a)

al completamento di una formazione scolastica generale di dodici anni sancita da un diploma, attestato o altro titolo rilasciato da autorità od organi competenti di uno Stato membro, o da un certificato attestante il superamento di un esame di livello equivalente che dia accesso all’università o a istituti di insegnamento superiore di un livello riconosciuto come equivalente; o

b)

al completamento di una formazione scolastica generale di almeno dieci anni sancita da un diploma, attestato o altro titolo rilasciato da autorità od organi competenti di uno Stato membro, o da un certificato attestante il superamento di un esame di livello equivalente che dia accesso alle scuole professionali o ai programmi di formazione professionale per infermieri.»;

b)

al paragrafo 2, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 57 quater riguardo alle modifiche dell’elenco di cui al punto 5.2.1 dell’allegato V, al fine di adeguarlo al progresso scientifico e tecnico.

Le modifiche di cui al secondo comma non devono comportare la modifica di principi legislativi essenziali vigenti negli Stati membri in materia di organizzazione delle professioni per quanto concerne la formazione e le condizioni di accesso delle persone fisiche. Esse rispettano la responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda l’organizzazione dei sistemi di istruzione di cui all’articolo 165, paragrafo 1, TFUE.»;

c)

al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«La formazione di infermiere responsabile dell’assistenza generale comprende almeno tre anni di studi complessivi, che possono essere espressi in aggiunta anche in crediti ECTS equivalenti, consistenti in almeno 4 600 ore di insegnamento teorico e clinico in cui l’insegnamento teorico rappresenta almeno un terzo e quello clinico almeno la metà della durata minima della formazione. Gli Stati membri possono accordare esenzioni parziali ai professionisti che hanno acquisito parte della loro formazione nel quadro di altre formazioni di livello almeno equivalente.»;

d)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   L’istruzione teorica è la parte della formazione di infermiere dalla quale gli aspiranti infermieri apprendono le conoscenze, le abilità e le competenze professionali richieste ai sensi dei paragrafi 6 e 7. La formazione è impartita da insegnanti di scienze infermieristiche e da altro personale competente presso università, istituti di insegnamento superiore di un livello riconosciuto come equivalente o scuole professionali o attraverso programmi di formazione professionale per infermieri.»;

e)

al paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

«5.   L’insegnamento clinico è la parte della formazione di infermiere nella quale gli aspiranti infermieri apprendono, nell’ambito di un gruppo e a diretto contatto con individui e/o collettività sani o malati, a organizzare, dispensare e valutare le necessarie cure infermieristiche globali in base alle conoscenze, alle abilità e alle competenze acquisite. L’aspirante infermiere apprende, oltre che a lavorare come membro di una squadra, a dirigere una squadra e ad organizzare l’assistenza infermieristica globale, anche per quanto concerne l’educazione alla salute per singoli individui e piccoli gruppi in seno alle istituzioni sanitarie o alla collettività.»;

f)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   La formazione di infermiere responsabile dell’assistenza generale garantisce l’acquisizione da parte del professionista in questione delle conoscenze e abilità seguenti:

a)

un’estesa conoscenza delle scienze che sono alla base dell’assistenza infermieristica generale, compresa una sufficiente conoscenza dell’organismo, delle funzioni fisiologiche e del comportamento delle persone sane e malate, nonché delle relazioni esistenti tra lo stato di salute e l’ambiente fisico e sociale dell’essere umano;

b)

una conoscenza della natura e dell’etica della professione e dei principi generali riguardanti la salute e l’assistenza infermieristica;

c)

un’adeguata esperienza clinica; tale esperienza, che deve essere selezionata in base al corrispondente valore formativo, deve essere acquisita sotto il controllo di personale infermieristico qualificato e in strutture dotate di un numero di personale qualificato e delle attrezzature adeguate per l’assistenza infermieristica dei pazienti;

d)

la capacità di partecipare alla formazione pratica del personale sanitario e un’esperienza di collaborazione con tale personale;

e)

un’esperienza di collaborazione con gli esponenti di altre professioni del settore sanitario.»;

g)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«7.   Il titolo di infermiere responsabile dell’assistenza generale sancisce la capacità del professionista in questione di applicare almeno le seguenti competenze, a prescindere dal fatto che la formazione si sia svolta in università, in istituti di insegnamento superiore di un livello riconosciuto come equivalente o in scuole professionali ovvero nell’ambito di programmi di formazione professionale infermieristica:

a)

la competenza di individuare autonomamente le cure infermieristiche necessarie utilizzando le conoscenze teoriche e cliniche attuali nonché di pianificare, organizzare e prestare le cure infermieristiche nel trattamento dei pazienti, sulla base delle conoscenze e delle abilità acquisite ai sensi del paragrafo 6, lettere a), b) e c), in un’ottica di miglioramento della pratica professionale;

b)

la competenza di lavorare efficacemente con altri operatori del settore sanitario, anche per quanto concerne la partecipazione alla formazione pratica del personale sanitario sulla base delle conoscenze e delle abilità acquisite ai sensi del paragrafo 6, lettere d) ed e);

c)

la competenza di orientare individui, famiglie e gruppi verso stili di vita sani e l’autoterapia, sulla base delle conoscenze e delle abilità acquisite ai sensi del paragrafo 6, lettere a) e b);

d)

la competenza di avviare autonomamente misure immediate per il mantenimento in vita e di intervenire in situazioni di crisi e catastrofi;

e)

la competenza di fornire autonomamente consigli, indicazioni e supporto alle persone bisognose di cure e alle loro figure di appoggio;

f)

la competenza di garantire autonomamente la qualità delle cure infermieristiche e di valutarle;

g)

la competenza di comunicare in modo esaustivo e professionale e di cooperare con gli esponenti di altre professioni del settore sanitario;

h)

la competenza di analizzare la qualità dell’assistenza in un’ottica di miglioramento della propria pratica professionale come infermiere responsabile dell’assistenza generale.»;

24)

l’articolo 33 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è soppresso;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Gli Stati membri riconoscono i titoli di infermiere che:

a)

sono stati rilasciati in Polonia agli infermieri che abbiano completato anteriormente al 1o maggio 2004 la corrispondente formazione che non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui all’articolo 31; e

b)

sono attestati dal diploma di «licenza di infermiere» ottenuto sulla base di uno speciale programma di rivalorizzazione di cui:

i)

all’articolo 11 della legge del 20 aprile 2004 che modifica la legge sulle professioni di infermiere e ostetrica e taluni altri atti giuridici (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 2004 n. 92, pag. 885 e del 2007, n. 176, pag. 1237), e il regolamento del ministro della Sanità dell’11 maggio 2004 sulle condizioni dettagliate riguardanti i corsi impartiti agli infermieri e alle ostetriche, che sono titolari di un certificato di scuola secondaria (esame finale - maturità) e che hanno conseguito un diploma di infermiere e di ostetrica presso un liceo medico o una scuola professionale medica (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 2004, n. 110, pag. 1170 e del 2010, n. 65, pag. 420), o

ii)

dall’articolo 52, paragrafo 3, della legge del 15 luglio 2011 relativa alle professioni di infermiere e ostetrica (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 2011, n. 174, pag. 1039) e al regolamento del ministro della Sanità del 14 giugno 2012 sulle condizioni dettagliate riguardanti i corsi di istruzione universitaria impartiti agli infermieri e alle ostetriche che sono titolari di un certificato di scuola secondaria (esame finale — maturità) e che hanno conseguito un diploma di infermiere e di ostetrica presso una scuola medica secondaria o un istituto di studi superiori (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 2012, pag. 770);

allo scopo di verificare che gli infermieri interessati siano in possesso di un livello di conoscenza e di competenza paragonabile a quello degli infermieri in possesso delle qualifiche di cui alla lista per la Polonia, al punto 5.2.2 dell’allegato V.»;

25)

l’articolo 33 bis è sostituito dal seguente:

«Per quanto riguarda la qualifica rumena di infermiere responsabile dell’assistenza generale, si applicano solo le disposizioni relative ai diritti acquisiti di seguito illustrate.

Per i cittadini degli Stati membri che hanno completato in Romania una formazione di infermiere responsabile dell’assistenza generale che non soddisfa i requisiti minimi di cui all’articolo 31, gli Stati membri riconoscono come prova sufficiente i seguenti titoli di formazione di infermiere responsabile dell’assistenza generale a condizione che tale prova sia corredata di un certificato da cui risulti che i cittadini di Stati membri in questione hanno effettivamente esercitato in maniera legale l’attività di infermiere responsabile dell’assistenza generale in Romania, con piena responsabilità anche per la pianificazione, l’organizzazione e la prestazione delle cure infermieristiche ai pazienti, per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni precedenti la data di emissione del certificato:

a)

“Certificat de competențe profesionale de asistent medical generalist” conseguito mediante istruzione post-secondaria presso una “scoala postliceala”, da cui si evinca che la formazione è iniziata prima del 1o gennaio 2007;

b)

“Diploma de absolvire de asistent medical generalist” conseguito a seguito di corso di laurea breve, da cui si evinca che la formazione è iniziata prima del 1o ottobre 2003;

c)

“Diploma de licența de asistent medical generalist” conseguito a seguito di corso di laurea specialistica, da cui si evinca che la formazione è iniziata prima del 1o ottobre 2003.»;

26)

all’articolo 34, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La formazione di dentista di base è di almeno cinque anni di studio complessivi come minimo, che possono essere espressi in aggiunta anche in crediti ECTS equivalenti, e consiste in almeno 5 000 ore di insegnamento teorico e pratico a tempo pieno, comprendente quanto meno il programma di cui all’allegato V, punto 5.3.1 e che è dispensato presso un’università, un istituto superiore di livello riconosciuto come equivalente o comunque sotto il controllo di un ateneo.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 57 quater riguardo alla modifica dell’elenco di cui al punto 5.3.1 dell’allegato V al fine di adattarlo al progresso scientifico e tecnico.

Le modifiche di cui al secondo comma non devono comportare la modifica di principi legislativi essenziali vigenti negli Stati membri in materia di organizzazione delle professioni per quanto concerne la formazione e le condizioni di accesso delle persone fisiche. Esse rispettano la responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda l’organizzazione dei sistemi di istruzione secondo quanto stabilito dall’articolo 165, paragrafo 1, TFUE.»;

27)

l’articolo 35 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’ammissione alla formazione di dentista specialista è subordinata al compimento e alla convalida di una formazione di dentista base di cui all’articolo 34 o al possesso degli attestati di cui agli articoli 23 e 37.»;

b)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«I corsi di formazione di dentista specialista a tempo pieno hanno una durata minima di tre anni e si svolgono sotto la supervisione delle autorità o degli organi competenti. Essa richiede la partecipazione personale del dentista candidato alla specializzazione nell’attività e alle responsabilità dell’istituto in questione.»;

ii)

il terzo comma è soppresso;

c)

sono inseriti i paragrafi seguenti:

«4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 57 quater riguardo all’adeguamento al progresso scientifico e tecnico del periodo minimo di formazione di cui al paragrafo 2.

5.   Per tenere in debita considerazione i cambiamenti apportati alla legislazione nazionale e al fine di aggiornare la presente direttiva, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 57 quater riguardo all’inclusione, nell’allegato V, punto 5.3.3, di nuove specializzazioni odontoiatriche comuni ad almeno due quinti degli Stati membri.»;

28)

all’articolo 37 sono inseriti i paragrafi seguenti:

«3.   In materia di riconoscimento dei titoli ufficiali di formazione di dentista, gli Stati membri riconoscono detti titoli di formazione a norma dell’articolo 21 se i richiedenti hanno iniziato la propria formazione il o anteriormente al 18 gennaio 2016.

4.   Ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione in medicina rilasciati in Spagna ai professionisti che hanno iniziato la formazione universitaria in medicina tra il 1o gennaio 1986 e il 31 dicembre 1997, accompagnati da un attestato rilasciato dalle competenti autorità spagnole.

L’attestato conferma il rispetto delle tre condizioni che seguono:

a)

il professionista interessato ha concluso proficuamente almeno tre anni di studio, certificato dalle competenti autorità spagnole come equivalenti alla formazione di cui all’articolo 34;

b)

il professionista in questione ha esercitato effettivamente, in maniera legale e a titolo principale in Spagna le attività di cui all’articolo 36, per almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque precedenti il rilascio dell’attestato;

c)

il professionista in questione è autorizzato a esercitare o esercita effettivamente, in maniera legale e a titolo principale le attività di cui all’articolo 36 alle stesse condizioni dei titolari del titolo di formazione indicato per la Spagna all’allegato V, punto 5.3.2.»;

29)

l’articolo 38 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1.   «La formazione di veterinario comprende almeno cinque anni di studi teorici e pratici a tempo pieno, che possono essere in aggiunta anche espressi in crediti ECTS equivalenti, presso un’università, un istituto superiore di livello riconosciuto equivalente o sotto la sorveglianza di un’università, che vertano almeno sul programma di studi di cui all’allegato V, punto 5.4.1.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 57 quater riguardo alla modifica dell’elenco di cui all’allegato V, punto 5.4.1, al fine di adattarlo al progresso scientifico e tecnico.

Le modifiche di cui al secondo comma non possono comportare, per alcuno Stato membro, una qualsiasi modifica dei principi legislativi essenziali vigenti concernenti la struttura delle professioni per quanto riguarda la formazione e le condizioni di accesso per le persone fisiche. Dette modifiche rispettano la responsabilità degli Stati membri in materia di organizzazione dei sistemi di istruzione di cui all’articolo 165, paragrafo 1, TFUE.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   La formazione di veterinario garantisce l’acquisizione da parte del professionista interessato delle conoscenze e abilità seguenti:

a)

adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fondano le attività di veterinario e della pertinente legislazione dell’Unione;

b)

adeguate conoscenze della struttura, delle funzioni, del comportamento e delle esigenze fisiologiche degli animali, nonché delle abilità e competenze richieste per il loro allevamento, la loro alimentazione, il loro benessere, la loro riproduzione e la loro igiene in generale;

c)

abilità e competenze cliniche, epidemiologiche e analitiche necessarie ai fini della prevenzione, della diagnosi e delle terapie delle malattie degli animali, compresa anestesia, chirurgia asettica e morte senza dolore, sia individualmente che collettivamente, nonché una conoscenza specifica delle malattie trasmissibili all’uomo;

d)

adeguate conoscenze, abilità e competenze di medicina preventiva, tra cui competenze in materia di indagini e certificazione;

e)

adeguate conoscenze dell’igiene e della tecnologia per ottenere, fabbricare e immettere in commercio i mangimi animali o i prodotti alimentari di origine animale destinati al consumo umano, apportando le abilità e competenze necessarie alla comprensione e spiegazione delle buone prassi in materia;

f)

conoscenze, abilità e competenze necessarie all’utilizzo responsabile e ragionato dei prodotti medicinali veterinari, al fine di trattare e assicurare la sicurezza della catena alimentare e la protezione dell’ambiente.»;

30)

l’articolo 40 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 57 quater riguardo alla modifica della lista di cui all’allegato V, punto 5.5.1, al fine di adattarlo al progresso scientifico e tecnico.

Le modifiche di cui al terzo comma non possono comportare, per alcuno Stato membro, una qualsiasi modifica dei principi legislativi essenziali vigenti concernenti la struttura delle professioni per quanto riguarda la formazione e le condizioni di accesso per le persone fisiche. Dette modifiche rispettano la responsabilità degli Stati membri in materia di organizzazione dei sistemi di istruzione nei termini di cui all’articolo 165, paragrafo 1, TFUE.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   L’ammissione alla formazione in ostetricia è subordinato a una delle condizioni che seguono:

a)

compimento di almeno dodici anni di istruzione scolastica generale o possesso di un certificato che attesti il superamento di un esame, di livello equivalente, per l’ammissione a una scuola di ostetricia per il percorso I;

b)

possesso di un titolo di formazione d’infermiere responsabile dell’assistenza generale di cui all’allegato V, punto 5.2.2, per il percorso II.»;

c)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   La formazione in ostetricia dà la garanzia che il professionista in questione ha acquisito le conoscenze e le abilità seguenti:

a)

conoscenza dettagliata delle scienze che sono alla base delle attività di ostetrica/o, in particolare delle scienze ostetriche, dell’ostetricia e della ginecologia;

b)

conoscenza adeguata della deontologia della professione e della legislazione pertinente ai fini dell’esercizio della professione;

c)

conoscenza adeguata di nozioni di medicina generale (funzioni biologiche, anatomia e fisiologia) e di farmacologia nel settore dell’ostetricia e per quanto riguarda il neonato, nonché conoscenza dei nessi esistenti tra lo stato di salute e l’ambiente fisico e sociale dell’essere umano e del proprio comportamento;

d)

esperienza clinica adeguata acquisita presso istituzioni approvate per cui l’ostetrica/o è in grado in modo indipendente e sotto la propria responsabilità, per quanto necessario e a esclusione del quadro patologico, di gestire l’assistenza prenatale, condurre il parto e le sue conseguenze in istituzioni approvate e controllare travaglio e nascita, assistenza postnatale e rianimazione neonatale in attesa dell’intervento di un medico;

e)

comprensione adeguata della formazione del personale sanitario ed esperienza della collaborazione con tale personale.»;

31)

all’articolo 41, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   I titoli di formazione di ostetrica di cui all’allegato V, punto 5.5.2, beneficiano del riconoscimento automatico ai sensi dell’articolo 21 se soddisfano uno dei seguenti requisiti:

a)

una formazione a tempo pieno in ostetricia di almeno tre anni, che possono essere anche espressi, in aggiunta, in crediti ECTS equivalenti, consistente in almeno 4 600 ore di formazione teorica e pratica, di cui almeno un terzo della durata minima in pratica clinica diretta;

b)

una formazione a tempo pieno in ostetricia di almeno due anni che possono essere anche espressi, in aggiunta, in crediti ECTS equivalenti, consistente in almeno 3 600 ore, subordinata al possesso di un titolo di formazione d’infermiere responsabile dell’assistenza generale di cui all’allegato V, punto 5.2.2;

c)

una formazione a tempo pieno in ostetricia di almeno 18 mesi, che possono anche essere espressi in aggiunta in crediti ECTS equivalenti, consistente in almeno 3 000 ore, subordinata al possesso di un titolo di formazione d’infermiere responsabile dell’assistenza generale di cui all’allegato V, punto 5.2.2 e seguita da una pratica professionale di un anno per la quale sia rilasciato un attestato ai sensi del paragrafo 2.»;

32)

l’articolo 43 è così modificato:

a)

è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   Per i titoli di formazione in ostetricia, gli Stati membri riconoscono automaticamente le qualifiche professionali se il richiedente ha iniziato la formazione prima del 18 gennaio 2016 e i criteri di ammissione prevedevano all’epoca dieci anni di formazione scolastica generale o un livello equivalente, per la possibilità I, oppure ha completato la formazione come infermiere responsabile dell’assistenza generale confermato da un titolo di formazione di cui all’allegato V, punto 5.2.2, prima di iniziare la formazione in ostetricia, nell’ambito della possibilità II.»;

b)

il paragrafo 3 è soppresso;

c)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Gli Stati membri riconoscono i titoli di ostetrica/o che:

a)

sono stati rilasciati in Polonia a ostetriche/i che hanno completato anteriormente al 1o maggio 2004 la corrispondente formazione che non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui all’articolo 40; e

b)

è sancita dal titolo di «licenza di infermiere» ottenuto sulla base di uno speciale programma di aggiornamento di cui:

i)

all’articolo 11 della legge del 20 aprile 2004 che modifica la legge sulle professioni di infermiere e ostetrica e taluni altri atti giuridici (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 2004 n. 92, pag. 885 e del 2007, n. 176, pag. 1237), e al regolamento del ministro della sanità dell’11 maggio 2004 sulle condizioni dettagliate riguardanti i corsi impartiti agli infermieri e alle ostetriche, che sono titolari di un certificato di scuola secondaria (esame finale - maturità) e che hanno conseguito un diploma presso un liceo medico o una scuola professionale medica per l’insegnamento di una professione di infermiere e ostetrica (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 2004, n. 110, pag. 1170 e del 2010, n. 65, pag. 420), o

ii)

all’articolo 53, paragrafo 3, della legge del 15 luglio 2011 relativa alle professioni di infermiere e ostetrica (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 2011, n. 174, pag. 1039), e il regolamento del ministro della sanità del 14 giugno 2012 sulle condizioni dettagliate riguardanti i corsi di insegnamento universitario impartiti agli infermieri e alle ostetriche, che sono titolari di un certificato di scuola secondaria (esame finale - maturità) e che hanno conseguito un diploma di infermiere e di ostetrica presso una scuola medica secondaria o un istituto di studi superiori per l’insegnamento di una professione di infermiere e ostetrica (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 2012, pag. 770),

allo scopo di verificare che le ostetriche/i interessate/i sono in possesso di un livello di conoscenze e di competenze paragonabili a quello delle ostetriche/i in possesso delle qualifiche di cui alla lista per la Polonia all’allegato V, punto 5.5.2.»;

33)

all’articolo 44, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il titolo di formazione di farmacista sancisce una formazione della durata di almeno cinque anni, che può essere anche espressa in aggiunta in crediti ECTS equivalenti, di cui almeno:

a)

quattro anni d’insegnamento teorico e pratico a tempo pieno in un’università, un istituto superiore di livello riconosciuto equivalente o sotto la sorveglianza di un’università;

b)

durante o al termine della formazione teorica e pratica, sei mesi di tirocinio in una farmacia aperta al pubblico o in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico di quest’ultimo.

Il programma di formazione a cui si fa riferimento nel presente paragrafo include almeno il programma di cui all’allegato V, punto 5.6.1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 57 quater riguardo alla modifica dell’elenco di cui all’allegato V, punto 5.6.1, al fine di adattarlo al progresso scientifico e tecnico, compresa l’evoluzione della prassi farmacologica.

Le modifiche di cui al secondo comma non devono comportare, per alcuno Stato membro, una qualsiasi modifica dei principi legislativi essenziali vigenti concernenti la struttura delle professioni per quanto riguarda la formazione e le condizioni di accesso per le persone fisiche. Le suddette modifiche rispettano la responsabilità degli Stati membri in materia di organizzazione dei sistemi di istruzione nei termini di cui all’articolo 165, paragrafo 1, TFUE.»;

34)

all’articolo 45, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli Stati membri assicurano che i titolari di un titolo di formazione in farmacia, rilasciato da un istituto universitario o da un istituto di livello riconosciuto come equivalente, che soddisfi i requisiti dell’articolo 44, siano autorizzati ad accedere ed esercitare almeno le attività sotto elencate, con l’eventuale riserva, laddove appropriata, di un’esperienza professionale complementare:

a)

preparazione della forma farmaceutica dei medicinali;

b)

fabbricazione e controllo dei medicinali;

c)

controllo dei medicinali in un laboratorio di controllo dei medicinali;

d)

immagazzinamento, conservazione e distribuzione dei medicinali nella fase di commercio all’ingrosso;

e)

approvvigionamento, preparazione, controllo, immagazzinamento, distribuzione e consegna di medicinali sicuri e di qualità nelle farmacie aperte al pubblico;

f)

preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione di medicinali sicuri e di qualità negli ospedali;

g)

diffusione di informazioni e di consigli sui medicinali in quanto tali, compreso il loro uso corretto;

h)

segnalazione alle autorità competenti degli effetti indesiderati dei prodotti farmaceutici;

i)

accompagnamento personalizzato dei pazienti che praticano l’automedicazione;

j)

contributo a campagne istituzionali di sanità pubblica.»;

35)

l’articolo 46 è sostituito dal seguente:

«Articolo 46

Formazione di architetto

1.   La formazione di un architetto prevede:

a)

almeno cinque anni di studi a tempo pieno, in un’università o un istituto di insegnamento comparabile, sanciti dal superamento di un esame di livello universitario; o

b)

non meno di quattro anni di studi a tempo pieno, in un’università o un istituto di insegnamento comparabile, sanciti dal superamento di un esame di livello universitario, accompagnati da un attestato che certifica il completamento di due anni di tirocinio professionale a norma del paragrafo 4.

2.   L’architettura deve essere l’elemento principale della formazione di cui al paragrafo 1. Questo insegnamento deve mantenere un equilibrio tra gli aspetti teorici e pratici della formazione in architettura e deve garantire almeno l’acquisizione delle seguenti conoscenze, abilità e competenze:

a)

capacità di realizzare progetti architettonici che soddisfino le esigenze estetiche e tecniche;

b)

adeguata conoscenza della storia e delle teorie dell’architettura nonché delle arti, tecnologie e scienze umane a essa attinenti;

c)

conoscenza delle belle arti in quanto fattori che possono influire sulla qualità della concezione architettonica;

d)

adeguata conoscenza in materia di urbanistica, pianificazione e tecniche applicate nel processo di pianificazione;

e)

capacità di cogliere i rapporti tra uomo e opere architettoniche e tra opere architettoniche e il loro ambiente, nonché la capacità di cogliere la necessità di adeguare tra loro opere architettoniche e spazi, in funzione dei bisogni e della misura dell’uomo;

f)

capacità di capire l’importanza della professione e delle funzioni dell’architetto nella società, in particolare elaborando progetti che tengano conto dei fattori sociali;

g)

conoscenza dei metodi d’indagine e di preparazione del progetto di costruzione;

h)

conoscenza dei problemi di concezione strutturale, di costruzione e di ingegneria civile connessi con la progettazione degli edifici;

i)

conoscenza adeguata dei problemi fisici e delle tecnologie nonché della funzione degli edifici, in modo da renderli internamente confortevoli e proteggerli dai fattori climatici, nel contesto dello sviluppo sostenibile;

j)

capacità tecnica che consenta di progettare edifici che rispondano alle esigenze degli utenti, nei limiti imposti dal fattore costo e dai regolamenti in materia di costruzione;

k)

conoscenza adeguata delle industrie, organizzazioni, regolamentazioni e procedure necessarie per realizzare progetti di edifici e per l’integrazione dei piani nella pianificazione generale.

3.   Il numero di anni di insegnamento accademico di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere anche espresso in aggiunta in crediti ECTS equivalenti.

4.   Il tirocinio professionale di cui alla lettera b) del paragrafo 1 deve aver luogo solo dopo il completamento dei primi tre anni di insegnamento accademico. Almeno un anno del tirocinio professionale deve fare riferimento alle conoscenze, abilità e competenze acquisite nel corso dell’insegnamento di cui al paragrafo 2. A tal fine il tirocinio professionale deve essere effettuato sotto la supervisione di una persona o di un organismo autorizzato dall’autorità competente dello Stato membro di origine. Detto tirocinio sotto supervisione può aver luogo in ogni paese. Il tirocinio professionale è valutato dall’autorità competente dello Stato membro di origine.»;

36)

l’articolo 47 è sostituito dal seguente:

«Articolo 47

Deroghe alle condizioni della formazione di architetto

In deroga all’articolo 46, è riconosciuta soddisfacente ai sensi dell’articolo 21 anche: la formazione acquisita nel quadro della promozione sociale o di studi universitari a tempo parziale, che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 46, paragrafo 2, sancita dal superamento di un esame in architettura da parte di un professionista che lavori da sette anni o più nel settore dell’architettura sotto il controllo di un architetto o di un ufficio di architetti. L’esame deve essere di livello universitario ed equivalente all’esame finale di cui all’articolo 46, paragrafo 1, lettera b).»;

37)

l’articolo 49 è così modificato:

a)

è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   Il paragrafo 1 si applica inoltre ai titoli di formazione di architetto di cui all’allegato V qualora la formazione abbia avuto inizio prima del 18 gennaio 2016.»;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   Ai fini dell’accesso e dell’esercizio delle attività professionali di architetto, ogni Stato membro deve accordare ai titoli di formazione da esso stesso rilasciati gli stessi effetti nel suo territorio: titolo di completamento della formazione vigente al 5 agosto 1985 e iniziata non oltre il 17 gennaio 2014, impartita da “Fachhochschulen” nella Repubblica federale di Germania per un periodo di tre anni, conforme ai requisiti di cui all’articolo 46, paragrafo 2 e idonea all’accesso alle attività di cui all’articolo 48 in detto Stato membro con il titolo professionale di “architetto” purché la formazione sia completata da un periodo di esperienza professionale di 4 anni, nella Repubblica federale di Germania, attestato da un certificato rilasciato dall’autorità competente cui è iscritto l’architetto che desidera beneficiare delle disposizioni della presente direttiva.»;

38)

al titolo III è aggiunto il capo seguente:

«Capo III bis

Riconoscimento automatico sulla base di principi di formazione comuni

Articolo 49 bis

Quadro comune di formazione

1.   Ai fini del presente articolo, per “quadro comune di formazione” si intende l’insieme di conoscenze, abilità e competenze minime necessarie per l’esercizio di una determinata professione. Un quadro comune di formazione non si sostituisce ai programmi nazionali di formazione a meno che uno Stato membro non decida altrimenti a norma della legislazione nazionale. Ai fini dell’accesso e dell’esercizio della professione nello Stato membro che la disciplina, uno Stato membro deve accordare alle qualifiche professionali acquisite sulla base di detto quadro comune gli stessi effetti sul suo territorio riconosciuti ai titoli di formazione da esso stesso rilasciati, a condizione che il predetto quadro sia conforme alle condizioni di cui al paragrafo 2.

2.   Un quadro comune di formazione deve rispettare le seguenti condizioni:

a)

consente la mobilità fra Stati membri a un numero maggiore di professionisti;

b)

la professione cui si applica il quadro comune di formazione è regolamentata o il percorso scolastico e formativo verso di essa è regolamentato in almeno un terzo degli Stati membri;

c)

l’insieme condiviso di conoscenze, abilità e competenze riunisce le conoscenze, le abilità e le competenze richieste nei sistemi di istruzione e formazione applicabili in almeno un terzo degli Stati membri; è irrilevante che le conoscenze, le abilità e le competenze siano state acquisite nell’ambito di un corso di formazione generale presso un’università o un istituto di istruzione superiore ovvero nell’ambito di un corso di formazione professionale;

d)

il quadro comune di formazione è basato sui livelli dell’EQF, come definito nell’allegato II della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (18);

e)

la professione in questione non è inclusa in un altro quadro di formazione comune e non è soggetta al riconoscimento automatico ai sensi del titolo III, capo III;

f)

il quadro di formazione comune è stato elaborato secondo una procedura equa e trasparente, con la partecipazione anche delle parti interessate pertinenti di Stati membri in cui la professione in oggetto non è regolamentata;

g)

il quadro di formazione comune consente ai cittadini di un qualsiasi Stato membro di acquisire la qualifica professionale prevista nell’ambito di detto quadro senza dover essere già membri di una qualsiasi organizzazione professionale o essere iscritti presso detta organizzazione.

3.   I rappresentanti delle organizzazioni professionali rappresentative a livello dell’Unione, così come le organizzazioni professionali a livello nazionale o le autorità competenti di almeno un terzo degli Stati membri possono presentare alla Commissione suggerimenti riguardo al quadro di formazione comune conformi alle condizioni di cui al paragrafo 2.

4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 57 quater per stabilire un quadro di formazione comune per determinate professioni alle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

5.   Uno Stato membro è esentato dall’obbligo di introdurre un quadro di formazione comune di cui al paragrafo 4 nel proprio territorio e dall’obbligo di rilasciare il riconoscimento automatico delle qualifiche professionali acquisito a titolo del quadro di formazione comune ove sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a)

nel proprio territorio non esistono istituzioni di insegnamento o formazione che offrono formazione per la professione in questione;

b)

l’introduzione del quadro di formazione comune avrebbe effetti avversi sull’organizzazione del suo sistema di istruzione e formazione professionale;

c)

sussistono differenze sostanziali tra il quadro di formazione comune e la formazione richiesta nel proprio territorio, con gravi rischi per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza, la salute pubblica o la sicurezza dei destinatari dei servizi o della protezione dell’ambiente.

6.   Entro sei mesi dall’entrata in vigore dell’atto delegato di cui al paragrafo 4, uno Stato membro notifica alla Commissione e agli altri Stati membri:

a)

le qualifiche nazionali e, se del caso, i titoli professionali nazionali conformi al quadro di formazione comune; o

b)

ogni ricorso alla deroga di cui al paragrafo 5, corredata di una motivazione in relazione a quali condizioni previste da tale paragrafo siano state soddisfatte. Entro tre mesi la Commissione può richiedere ulteriori chiarimenti se ritiene che lo Stato membro abbia fornito alcuna o insufficiente giustificazione relativamente a una di queste condizioni che devono essere soddisfatte. Lo Stato membro trasmette la replica entro tre mesi dalla richiesta.

La Commissione può adottare un atto di esecuzione con l’elenco delle qualifiche e dei titoli professionali nazionali che fruiscono del riconoscimento automatico ai sensi del quadro di formazione comune adottato a norma del paragrafo 4.

7.   Il presente articolo si applica alle specializzazioni di una professione, purché esse riguardino attività professionali il cui accesso ed esercizio è regolamentato negli Stati membri, ove la professione sia già soggetta a riconoscimento automatico ai sensi del capo III del titolo III, ma non la specializzazione di cui trattasi.

Articolo 49 ter

Prove di formazione comuni

1.   Ai fini del presente articolo, per “prova di formazione comune” si intende una prova attitudinale standardizzata disponibile tra gli Stati membri partecipanti e riservata ai titolari di determinate qualifiche professionali. Il superamento di detta prova in uno Stato membro abilita il titolare di una determinata qualifica professionale all’esercizio della professione nello Stato membro ospitante alle stesse condizioni applicabili ai possessori di qualifiche professionali acquisite in detto Stato membro.

2.   Ogni prova di formazione comune deve rispettare le seguenti condizioni:

a)

consentire la mobilità fra Stati membri a un numero maggiore di professionisti;

b)

la professione alla quale si applica la prova di formazione comune è regolamentata o il percorso scolastico e formativo verso di essa è regolamentato in almeno un terzo degli Stati membri;

c)

la prova di formazione comune è stata preparata seguendo una procedura trasparente, con la partecipazione anche delle parti interessate pertinenti di Stati membri in cui la professione in oggetto non è regolamentata;

d)

la prova di formazione comune permette ai cittadini di altri Stati membri di partecipare alla prova stessa e alla sua organizzazione pratica in altri Stati membri, senza dover essere già membri di una qualsiasi organizzazione professionale o essere iscritti presso detta organizzazione.

3.   I rappresentanti delle organizzazioni professionali rappresentative a livello dell’Unione, così come le organizzazioni professionali a livello nazionale o le autorità competenti di almeno un terzo degli Stati membri possono presentare alla Commissione suggerimenti riguardo alla prova professionale comune conformi alle condizioni di cui al paragrafo 2.

4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 57 quater per fissare i contenuti di una prova professionale comune e le condizioni richieste per prendervi parte e superarla.

5.   Uno Stato membro è esentato dall’obbligo di organizzare una prova di formazione comune di cui al paragrafo 4 nel proprio territorio e dall’obbligo di rilasciare il riconoscimento automatico ai professionisti che hanno superato la prova di formazione comune ove sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a)

la professione in questione non è regolamentata nel suo territorio;

b)

i contenuti della prova di formazione comune non attenuano in misura adeguata gravi rischi per la salute pubblica o la sicurezza dei destinatari dei servizi corrispondenti nel proprio territorio;

c)

i contenuti della prova di formazione comune renderebbero l’accesso alla professione significativamente meno attraente rispetto ai requisiti nazionali.

6.   Entro sei mesi dall’entrata in vigore dell’atto delegato di cui al paragrafo 4, uno Stato membro notifica alla Commissione e agli altri Stati membri:

a)

la capacità disponibile per organizzare dette prove; o

b)

ogni ricorso alla deroga di cui al paragrafo 5, corredata di una motivazione in relazione a quali condizioni previste da tale paragrafo siano state soddisfatte. Entro tre mesi la Commissione può richiedere ulteriori chiarimenti se ritiene che lo Stato membro abbia fornito alcuna o insufficiente giustificazione relativamente a una di queste condizioni che devono essere soddisfatte. Lo Stato membro trasmette la replica entro tre mesi dalla richiesta.

La Commissione può adottare un atto di esecuzione con l’elenco degli Stati membri in cui devono essere organizzate le prove di formazione comuni a norma del paragrafo 4, la frequenza nel corso dell’anno e altri dettagli necessari all’organizzazione di prove di formazione comuni negli Stati membri.

39)

all’articolo 50 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«3 bis.   In caso di dubbio fondato, lo Stato membro ospitante può chiedere alle autorità competenti di uno Stato membro conferma del fatto che il richiedente non è oggetto di sospensione o di divieto a esercitare detta professione a causa di gravi mancanze professionali o di condanne penali connesse all’esercizio di una delle sue attività professionali.

3 ter.   Lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dei diversi Stati membri ai sensi del presente articolo ha luogo attraverso l’IMI.»;

40)

all’articolo 52 è inserito il paragrafo seguente:

«3.   Uno Stato membro non può riservare l’impiego di un titolo professionale ai possessori di specifiche qualifiche professionali se non ha notificato l’associazione o l’organizzazione alla Commissione e agli altri Stati membri a norma dell’articolo 3, paragrafo 2.»;

41)

l’articolo 53 è sostituito dal seguente:

«Articolo 53

Conoscenza delle lingue

1.   I professionisti che beneficiano del riconoscimento delle qualifiche professionali possiedono la conoscenza delle lingue necessaria all’esercizio della professione nello Stato membro ospitante.

2.   Uno Stato membro assicura che controlli effettuati da un’autorità competente o sotto la sua supervisione per controllare il rispetto dell’obbligo di cui al paragrafo 1 siano limitati alla conoscenza di una lingua ufficiale dello Stato membro ospitante o di una lingua amministrativa dello Stato membro ospitante, a condizione che quest’ultima sia anche una delle lingue ufficiali dell’Unione.

3.   I controlli svolti a norma del paragrafo 2 possono essere imposti se la professione da praticarsi ha ripercussioni sulla sicurezza dei pazienti. I controlli possono essere imposti nei confronti di altre professioni nei casi in cui sussista un serio e concreto dubbio in merito alla sussistenza di una conoscenza sufficiente della lingua di lavoro con riguardo alle attività professionali che il professionista intende svolgere.

I controlli possono essere effettuati solo dopo il rilascio di una tessera professionale europea a norma dell’articolo 4 quinquies o dopo il riconoscimento di una qualifica professionale, a seconda dei casi.

4.   Il controllo linguistico è proporzionato all’attività da eseguire. Il professionista interessato può presentare ricorso ai sensi del diritto nazionale contro tali controlli.»;

42)

al titolo IV è aggiunto l’articolo seguente:

«Articolo 55 bis

Riconoscimento del tirocinio professionale

1.   Se l’accesso a una professione regolamentata nello Stato membro di origine è subordinata al compimento di un tirocinio professionale, l’autorità competente dello Stato membro di origine, al momento di prendere in esame una richiesta di autorizzazione all’esercizio di una professione regolamentata, riconosce i tirocini professionali effettuati in un altro Stato membro, a condizione che il tirocinio si attenga alle linee guida pubblicate di cui al paragrafo 2, e tiene conto dei tirocini professionali svolti in un paese terzo. Tuttavia, gli Stati membri possono fissare nella legislazione nazionale un limite ragionevole alla durata della parte del tirocinio professionale che può essere svolta all’estero.

2.   Il riconoscimento del tirocinio professionale non sostituisce i requisiti previsti per superare un esame al fine di ottenere l’accesso alla professione in questione. Le autorità competenti pubblicano le linee guida sull’organizzazione e il riconoscimento dei tirocini professionali effettuati in un altro Stato membro o in un paese terzo, in particolare sul ruolo del supervisore del tirocinio professionale.»;

43)

il titolo del titolo V è sostituito dal seguente:

44)

l’articolo 56 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le autorità competenti dello Stato membro d’origine e dello Stato membro ospitante si scambiano informazioni concernenti l’azione disciplinare o le sanzioni penali adottate o qualsiasi altra circostanza specifica grave che potrebbero avere conseguenze sull’esercizio delle attività previste dalla presente direttiva, nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali di cui alle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE.»;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis.   Ai fini dei paragrafi 1 e 2, le autorità competenti devono utilizzare il sistema IMI.»;

c)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Ogni Stato membro designa un coordinatore per le attività delle autorità competenti di cui al paragrafo 1 e ne informa gli altri Stati membri e la Commissione.

I coordinatori hanno i seguenti compiti:

a)

promuovere l’applicazione uniforme della presente direttiva;

b)

riunire ogni utile informazione per l’applicazione della presente direttiva e in particolare quelle relative alle condizioni d’accesso alle professioni regolamentate negli Stati membri;

c)

esaminare proposte di quadri comuni di formazione e di prove di formazione comuni;

d)

scambiare informazioni e migliori prassi al fine di ottimizzare il continuo sviluppo professionale negli Stati membri;

e)

scambiare informazioni e migliori prassi sull’applicazione delle misure compensative di cui all’articolo 14.

Ai fini dello svolgimento del compito di cui alla lettera b) del presente paragrafo, i coordinatori possono sollecitare l’aiuto dei centri di assistenza di cui all’articolo 57 ter.»;

45)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 56 bis

Meccanismo di allerta

1.   Le autorità competenti di uno Stato membro informano le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri circa un professionista al quale le autorità o le autorità giudiziarie nazionali abbiano limitato o vietato, anche solo a titolo temporaneo, l’esercizio totale o parziale sul territorio di detto Stato membro delle seguenti attività professionali:

a)

medico e medico generico, in possesso di un titolo di formazione di cui all’allegato V, punti 5.1.1 e 5.1.4;

b)

medico specialista, in possesso di un titolo di cui all’allegato V, punto 5.1.3;

c)

infermiere responsabile dell’assistenza generale, in possesso di un titolo di formazione di cui all’allegato V, punto 5.2.2;

d)

dentista in possesso di un titolo di formazione di cui all’allegato V, punto 5.3.2;

e)

dentista specialista in possesso di un titolo di formazione di cui all’allegato V, punto 5.3.3;

f)

veterinario in possesso di un titolo di formazione di cui all’allegato V, punto 5.4.2;

g)

ostetrica in possesso di un titolo di formazione di cui all’allegato V, punto 5.5.2;

h)

farmacista in possesso di un titolo di formazione di cui all’allegato V, punto 5.6.2;

i)

possessori dei certificati di cui all’allegato VII, punto 2, attestanti che il possessore ha completato una formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui rispettivamente agli articoli 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 o 44, ma che è iniziata prima delle date di riferimento per i titoli di cui all’allegato V, punti 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2;

j)

possessori di attestati di diritti acquisiti di cui agli articoli 23, 27, 29, 33, 33 bis, 37, 43 e 43 bis;

k)

altri professionisti che esercitano attività aventi ripercussioni sulla sicurezza dei pazienti, ove il professionista eserciti una professione regolamentata in detto Stato membro;

l)

professionisti che esercitano attività relative all’istruzione dei minori, tra cui l’assistenza e l’istruzione della prima infanzia, ove il professionista eserciti una professione regolamentata in detto Stato membro.

2.   Le autorità competenti trasmettono le informazioni di cui al paragrafo 1 mediante un’allerta con il sistema IMI entro un termine di tre giorni dalla data di adozione della decisione che limita o vieta l’esercizio totale o parziale dell’attività professionale al professionista in oggetto. Tali informazioni riguardano:

a)

l’identità del professionista;

b)

la professione in questione;

c)

le informazioni circa l’autorità o il giudice nazionale che adotta la decisione sulla limitazione o il divieto;

d)

l’ambito di applicazione della limitazione o del divieto; nonché

e)

il periodo durante il quale si applica la limitazione o il divieto.

3.   Le autorità competenti di uno Stato membro interessato informano, entro al massimo tre giorni dalla data di adozione della decisione del tribunale, le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri, mediante un’allerta con il sistema IMI, circa l’identità dei professionisti che hanno presentato domanda di riconoscimento di una qualifica ai sensi della presente direttiva e che sono stati successivamente giudicati dai tribunali responsabili di aver falsificato le qualifiche professionali in questo contesto.

4.   Il trattamento dei dati personali ai fini dello scambio di informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 deve essere effettuato nel rispetto delle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE. Il trattamento dei dati personali da parte della Commissione deve avvenire nel rispetto del regolamento (CE) n. 45/2001.

5.   Le autorità competenti di tutti gli Stati membri sono informate senza indugio circa la scadenza di un divieto o di una restrizione di cui al paragrafo 1. A tal fine, l’autorità competente dello Stato membro che fornisce l’informazione di cui al paragrafo 1 è altresì tenuta a fornire la data di scadenza, così come ogni successiva modifica a tale data.

6.   Gli Stati membri fanno in modo che i professionisti nei confronti dei quali un messaggio di allerta è inviato ad altri Stati membri siano informati per iscritto, contemporaneamente all’invio, di detta procedura di allerta e possano presentare ricorso ai sensi del diritto nazionale contro tali decisioni, o chiederne la rettifica, e abbiano accesso a mezzi di tutela al fine di compensare eventuali danni causati da allerte ingiustificate inviate ad altri Stati membri, e in tali casi occorre indicare che contro la decisione sull’allerta il professionista ha intentato un ricorso.

7.   I dati relativi ai messaggi di allerta possono essere trattati all’interno dell’IMI solo fintanto che sono validi. Le allerte sono eliminate entro tre giorni dalla data di adozione della decisione di revoca o dalla scadenza del divieto o della limitazione di cui al paragrafo 1.

8.   La Commissione adotta atti di esecuzione per l’applicazione del sistema di allerta. Tali atti di esecuzione includono disposizioni sulle autorità legittimate a inviare o ricevere allerte e sul ritiro e la conclusione delle allerte, e sulle misure intese a garantire la sicurezza durante il periodo di trattamento. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 58, paragrafo 2.»;

46)

l’articolo 57 è sostituito dal seguente:

«Articolo 57

Accesso centralizzato online alle informazioni

1.   Gli Stati membri devono garantire che le seguenti informazioni siano disponibili online attraverso i punti di contatto unici, di cui all’articolo 6 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (19), e regolarmente aggiornate:

a)

elenco di tutte le professioni regolamentate nello Stato membro, che rechi gli estremi delle autorità competenti per ciascuna professione regolamentata e dei centri di assistenza di cui all’articolo 57 ter;

b)

elenco delle professioni per le quali è disponibile una tessera professionale europea, il funzionamento di detta tessera, compresi tutti i diritti a carico dei professionisti, e le autorità competenti per il rilascio;

c)

elenco di tutte le professioni per le quali lo Stato membro applica l’articolo 7, paragrafo 4, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali;

d)

elenco delle formazioni regolamentate e delle formazioni a struttura particolare di cui all’articolo 11, lettera c), punto ii);

e)

i requisiti e le procedure indicati agli articoli 7, 50, 51 e 53 per le professioni regolamentate nello Stato membro, compresi i diritti che i cittadini devono corrispondere e i documenti che devono presentare alle autorità competenti;

f)

modalità di ricorso, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, avverso le decisioni delle autorità competenti adottate ai sensi della presente direttiva.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui al paragrafo 1 siano fornite in modo chiaro e comprensibile agli utenti, siano facilmente accessibili mediante connessione remota e per via elettronica e siano aggiornate.

3.   Gli Stati membri verificano che a qualsiasi richiesta di informazione rivolta ai punti di contatto unici si risponda quanto prima possibile.

4.   Gli Stati membri e la Commissione adottano misure di accompagnamento intese a incoraggiare i punti di contatto unici a fornire le informazioni di cui al paragrafo 1 in altre lingue ufficiali dell’Unione europea. Ciò non ha ripercussioni a livello di legislazione degli Stati membri sulle lingue utilizzate nel rispettivo territorio.

5.   Gli Stati membri collaborano tra loro e con la Commissione ai fini dell’attuazione dei paragrafi 1, 2 e 4.

47)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 57 bis

Procedure per via elettronica

1.   Gli Stati membri assicurano che tutti i requisiti, le procedure e le formalità relative alle materie disciplinate dalla presente direttiva possano essere espletate, con facilità, mediante connessione remota e per via elettronica attraverso il punto di contatto unico pertinente o la pertinente autorità competente. Ciò non impedisce alle autorità competenti degli Stati membri di richiedere le copie autenticate in una fase successiva, in caso di dubbio fondato e ove strettamente necessario.

2.   Il paragrafo 1 non si applica allo svolgimento del periodo di adattamento o della prova attitudinale.

3.   Nei casi in cui è giustificata la richiesta da parte degli Stati membri di utilizzare le firme elettroniche avanzate, come indicato all’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, concernente un quadro comunitario per le firme elettroniche (20), per l’espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri sono tenuti ad accettare firme elettroniche conformi alla decisione 2009/767/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che stabilisce misure per facilitare l’uso di procedure per via elettronica mediante i punti di contatto unici di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno (21) e a prevedere strumenti tecnici per l’elaborazione dei documenti con le firme elettroniche avanzate in formati definiti nella decisione 2011/130/UE della Commissione, del 25 febbraio 2011, che istituisce requisiti minimi per il trattamento transfrontaliero dei documenti firmati elettronicamente dalle autorità competenti a norma della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno (22).

4.   Tutte le procedure sono eseguite a norma dell’articolo 8 della direttiva 2006/123/CE relativa ai punti di contatto unici. I limiti temporali procedurali di cui all’articolo 7, paragrafo 4 e all’articolo 51 della presente direttiva iniziano a decorrere dal momento in cui un cittadino presenta una richiesta o un documento mancante presso un punto di contatto unico o direttamente alla pertinente autorità competente. Qualsiasi richiesta di copie autenticate di cui al paragrafo 1 del presente articolo non è considerata come una richiesta di documenti mancanti.

Articolo 57 ter

Centri di assistenza

1.   Ciascuno Stato membro designa, al più tardi il 18 gennaio 2016, un centro di assistenza incaricato di fornire ai cittadini, nonché ai centri di assistenza degli altri Stati membri l’assistenza necessaria in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali interessate dalla presente direttiva, incluse le informazioni sulla legislazione nazionale che disciplina le professioni e l’esercizio delle stesse, sulla legislazione sociale ed eventualmente sul codice deontologico.

2.   I centri di assistenza degli Stati membri ospitanti sono tenuti ad assistere i cittadini che esercitano i diritti loro conferiti dalla presente direttiva, eventualmente in collaborazione con il centro di assistenza dello Stato membro d’origine nonché con le autorità competenti e i punti di contatto unici nello Stato membro ospitante.

3.   Tutte le autorità competenti dello Stato membro d’origine o ospitante devono prestare piena collaborazione al centro di assistenza dello Stato membro ospitante e, se del caso, dello Stato membro d’origine e trasmettere tutte le informazioni pertinenti su singoli casi ai centri di assistenza negli Stati membri ospitanti che ne fanno richiesta e fatte salve le disposizioni in materia di protezione dei dati conformemente alle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE.

4.   Su richiesta della Commissione i centri di assistenza informano quest’ultima sull’esito delle domande che essa sta trattando, entro due mesi dal ricevimento della richiesta.

Articolo 57 quater

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 3, paragrafo 2, terzo comma, all’articolo 20, all’articolo 21, paragrafo 6, secondo comma, all’articolo 21 bis, paragrafo 4, all’articolo 25, paragrafo 5, all’articolo 26, secondo comma, all’articolo 31, paragrafo 2, secondo comma, all’articolo 34, paragrafo 2, secondo comma, all’articolo 35, paragrafi 4 e 5, all’articolo 38, paragrafo 1, secondo comma, all’articolo 40, paragrafo 1, terzo comma, all’articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, all’articolo 49 bis, paragrafo 4 e all’articolo 49 ter, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 17 gennaio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 3, paragrafo 2, terzo comma, all’articolo 20, all’articolo 21, paragrafo 6, secondo comma, all’articolo 21 bis, paragrafo 4, all’articolo 25, paragrafo 5, all’articolo 26, secondo comma, all’articolo 31, paragrafo 2, secondo comma, all’articolo 34, paragrafo 2, secondo comma, all’articolo 35, paragrafi 4 e 5, all’articolo 38, paragrafo 1, terzo comma, all’articolo 40, paragrafo 1, secondo comma, all’articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, all’articolo 49 bis, paragrafo 4 e all’articolo 49 ter, paragrafo 4, può essere revocato in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   Un atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, terzo comma, dell’articolo 20, dell’articolo 21, paragrafo 6, secondo comma, dell’articolo 21 bis, paragrafo 4, dell’articolo 25, paragrafo 5, dell’articolo 26, secondo comma, dell’articolo 31, paragrafo 2, secondo comma, dell’articolo 34, paragrafo 2, secondo comma, dell’articolo 35, paragrafi 4 e 5, dell’articolo 38, paragrafo 1, terzo comma, dell’articolo 40, paragrafo 1, secondo comma, dell’articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, dell’articolo 49 bis, paragrafo 4 e dell’articolo 49 ter, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

48)

l’articolo 58 è sostituito dal seguente:

«Articolo 58

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato per il riconoscimento delle qualifiche professionali. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.»;

49)

l’articolo 59 è sostituito dal seguente:

«Articolo 59

Trasparenza

1.   Gli Stati membri notificano alla Commissione un elenco delle professioni regolamentate specificando le attività contemplate da ogni professione, e un elenco delle tipologie regolamentate di istruzione e formazione, e di formazione con una struttura particolare, di cui all’articolo 11, lettera c), punto ii), nel loro territorio entro il 18 gennaio 2016. Le eventuali modifiche apportate a tali elenchi sono notificate senza indebito indugio alla Commissione. La Commissione sviluppa e tiene aggiornata una banca dati accessibile al pubblico delle professioni regolamentate, ivi compresa una descrizione generale delle attività che rientrano in ciascuna professione.

2.   Entro il 18 gennaio 2016 gli Stati membri notificano alla Commissione l’elenco delle professioni per le quali è necessaria una verifica preliminare delle qualifiche ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4. Gli Stati membri forniscono alla Commissione una giustificazione specifica per l’inserimento in tale elenco di ciascuna di queste professioni.

3.   Gli Stati membri valutano se i requisiti stabiliti nel loro ordinamento giuridico per limitare l’accesso a una professione o il suo esercizio ai possessori di una specifica qualifica professionale, inclusi l’impiego di titoli professionali e le attività professionali autorizzate in base a tale titolo, indicati all’articolo come «requisiti», sono compatibili con i seguenti principi:

a)

i requisiti non devono essere direttamente o indirettamente discriminatori sulla base della nazionalità o del luogo di residenza;

b)

i requisiti devono essere giustificati da un motivo imperativo di interesse generale;

c)

i requisiti devono essere tali da garantire il raggiungimento dell’obiettivo perseguito e non vanno al di là di quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo.

4.   Il paragrafo 1 si applica inoltre alle professioni regolamentate in uno Stato membro da un’associazione o un’organizzazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, e agli eventuali requisiti in materia di adesione a tali organizzazioni o associazioni.

5.   Entro il 18 gennaio 2016, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni sui requisiti che intendono mantenere e sui motivi per ritenere detti requisiti conformi al disposto del paragrafo 3. Gli Stati membri trasmettono informazioni sui requisiti successivamente introdotti e sui motivi per ritenere detti requisiti conformi al paragrafo 3 entro sei mesi dall’adozione della misura.

6.   Entro il 18 gennaio 2016 e successivamente ogni due anni, gli Stati membri presentano una relazione concernente i requisiti che sono stati eliminati o resi meno rigidi.

7.   La Commissione trasmette le relazioni di cui al paragrafo 6 agli altri Stati membri e questi presentano le loro osservazioni entro un termine di sei mesi. Durante questo periodo di sei mesi, la Commissione consulta le parti interessate, compresi i professionisti interessati.

8.   La Commissione presenta una relazione di sintesi, basata sulle informazioni inviate dagli Stati membri, al gruppo di coordinatori istituito con la decisione 2007/172/CE della Commissione, del 19 marzo 2007, che istituisce un gruppo di coordinatori per il riconoscimento delle qualifiche professionali (23), che può formulare osservazioni in merito a detta relazione.

9.   Alla luce delle osservazioni di cui ai paragrafi 7 e 8, la Commissione presenta, entro il 18 gennaio 2017, le proprie conclusioni definitive al Parlamento europeo e al Consiglio, eventualmente accompagnate da proposte di nuove iniziative.

50)

l’articolo 60 è così modificato:

a)

al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

«A partire dal 18 gennaio 2016 la rilevazione statistica delle decisioni prese di cui al primo comma deve contenere informazioni dettagliate sul numero e la tipologia delle decisioni adottate conformemente alla presente direttiva, comprese le tipologie di decisioni in materia di accesso parziale avviate dalle autorità competenti a norma dell’articolo 4 septies, e una descrizione dei principali problemi derivanti dall’applicazione della presente direttiva.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Entro il 18 gennaio 2019, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione pubblica una relazione sull’attuazione della presente direttiva.

La prima relazione verte in particolare sui nuovi elementi introdotti nella presente direttiva e prenderà in considerazione in particolare i seguenti temi:

a)

il funzionamento della tessera professionale europea;

b)

la modernizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze per le professioni di cui al capo III del titolo III, tra cui l’elenco delle competenze di cui all’articolo 31, paragrafo 7;

c)

il funzionamento dei quadri comuni di formazione e delle prove di formazione comuni;

d)

i risultati dello speciale programma di rivalorizzazione previsto dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative rumene per i titolari di titolo di formazione di cui all’articolo 33 bis, nonché per i titolari di un titolo di formazione di livello post-secondario, al fine di valutare la necessità di rivedere le attuali disposizioni che disciplinano il regime dei diritti acquisiti applicabili al titolo di formazione rumeno d’infermiere responsabile dell’assistenza generale.

Gli Stati membri forniscono tutte le informazioni necessarie per la stesura della relazione.»;

51)

all’articolo 61, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Eventualmente la Commissione adotta un atto di esecuzione per permettere allo Stato membro interessato di derogare, per un certo periodo, all’applicazione della norma in questione.»;

52)

gli allegati II e III sono soppressi;

53)

all’allegato VII, punto 1, è aggiunta la lettera seguente:

«g)

laddove lo Stato membro lo richieda ai propri cittadini, un attestato che confermi l’assenza di sospensioni temporanee o definitive dall’esercizio della professione o di condanne penali.»

Articolo 2

Modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012

Nell’allegato del regolamento (UE) n. 1024/2012, il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (24): articoli da 4 bis a 4 sexies, articolo 8, articolo 21 bis, articolo 50, articolo 56 e articolo 56 bis.

Articolo 3

Attuazione

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 18 gennaio 2016.

2.   Ogni Stato membro che al 17 gennaio 2014 fornisce l’accesso alla formazione in ostetricia per la possibilità I, di cui all’articolo 40, paragrafo 2 della direttiva 2005/36/CE, dopo il compimento di almeno i primi dieci anni di istruzione scolastica generale, mette in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ai requisiti di ammissione alla formazione di ostetrica di cui all’articolo 40, paragrafo 2, lettera a), di tale direttiva entro il 18 gennaio 2020.

3.   Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle misure di cui al paragrafo 1 e 2.

4.   Quando gli Stati membri adottano le misure di cui ai paragrafi 1 e 2, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

5.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle misure di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 20 novembre 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  GU C 191 del 29.6.2012, pag. 103.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 9 ottobre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 15 novembre 2013.

(3)  GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.

(4)  GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.

(5)  GU C 153 E del 31.5.2013, pag. 15.

(6)  GU L 78 del 26.3.1977, pag. 17.

(7)  GU L 77 del 14.3.1998, pag. 36.

(8)  GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1.

(9)  GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45.

(10)  GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.

(11)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(12)  GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

(13)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(14)  GU C 137 del 12.5.2012, pag. 1.

(15)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(16)  GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

(17)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.»;

(18)  GU C 111 del 6.5.2008, pag. 1.»;

(19)  GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.»;

(20)  GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.

(21)  GU L 274 del 20.10.2009, pag. 36.

(22)  GU L 53 del 26.2.2011, pag. 66.»;

(23)  GU L 79 del 20.3.2007, pag. 38.»;

(24)  GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22


Dichiarazione della Commissione

Nel preparare gli atti delegati di cui all’articolo 57 quater, paragrafo 2, la Commissione provvederà alla trasmissione contestuale, tempestiva e appropriata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio, e svolgerà con largo anticipo consultazioni adeguate e trasparenti, anche con esperti degli organi e delle autorità competenti, delle associazioni professionali e degli istituti di istruzione di tutti gli Stati membri nonché, se del caso, con esperti delle parti sociali.


DECISIONI

28.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 354/171


DECISIONE N. 1386/2013/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 novembre 2013

su un programma generale di azione dell’Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta»

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

L’Unione si è prefissata l’obiettivo di diventare un’economia intelligente, sostenibile e inclusiva entro il 2020, ponendo in essere una serie di politiche e di azioni intese a renderla un’economia efficiente nell’uso delle risorse e a basse emissioni di carbonio (4).

(2)

I programmi di azione per l’ambiente susseguitisi dal 1973 hanno formato il quadro per l’azione dell’Unione in materia ambientale.

(3)

Il Sesto programma di azione per l’ambiente (5) (6o PAA) si è concluso nel luglio 2012, ma molte delle misure e delle azioni avviate nell’ambito di quel programma sono tuttora in via di realizzazione.

(4)

La valutazione finale del 6o PAA ha concluso che il programma ha recato benefici all’ambiente e ha delineato un orientamento strategico generale per la politica ambientale. Nonostante questi risultati positivi, persistono tendenze non sostenibili nei quattro settori prioritari indicati nel 6o PAA: cambiamenti climatici; natura e biodiversità; ambiente, salute e qualità della vita; nonché risorse naturali e rifiuti.

(5)

La valutazione finale del 6o PAA ha evidenziato alcune carenze. Il conseguimento degli obiettivi fissati nel Settimo programma di azione per l’ambiente (7o PAA) richiede pertanto il pieno impegno degli Stati membri e delle istituzioni dell’Unione competenti e la volontà di assumersi la responsabilità per la realizzazione dei vantaggi previsti dal programma.

(6)

Secondo la relazione dell’Agenzia europea dell’ambiente, intitolata «L’ambiente in Europa - Stato e prospettive nel 2010» (SOER 2010), restano ancora da affrontare grandi sfide in materia di ambiente e si avranno gravi ripercussioni se non si farà nulla per raccoglierle.

(7)

Le tendenze e le sfide sistemiche a livello mondiale, inerenti alle dinamiche demografiche, all’urbanizzazione, alle malattie e pandemie, alle trasformazioni tecnologiche in via di accelerazione e ad una crescita economica non sostenibile, rendono ancora più complicato affrontare le sfide ambientali e conseguire uno sviluppo sostenibile a lungo termine. Per assicurare la prosperità dell’Unione nel lungo periodo è necessario intraprendere ulteriori azioni che permettano di affrontare tali sfide.

(8)

È indispensabile che gli obiettivi prioritari dell’Unione per il 2020 siano fissati in linea con una chiara visione di lungo periodo per il 2050. Ciò creerebbe anche un contesto stabile per gli investimenti sostenibili e la crescita. Il 7o PAA dovrebbe portare avanti le iniziative politiche della strategia Europa 2020 (6), compreso il pacchetto dell’Unione su clima ed energia (7), la comunicazione della Commissione su una tabella di marcia verso un’economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050 (8), la strategia dell’UE per la biodiversità fino al 2020 (9), la tabella di marcia verso un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse (10), l’iniziativa faro «L’Unione dell’innovazione» (11) e la strategia dell’Unione europea per lo sviluppo sostenibile.

(9)

Il 7o PAA dovrebbe contribuire a realizzare gli obiettivi in materia di ambiente e di cambiamenti climatici già approvati dall’Unione e ad individuare carenze nelle politiche per le quali occorre fissare obiettivi supplementari.

(10)

L’Unione si è prefissa di ridurre le emissioni di gas a effetto serra (GES) nell’Unione di almeno il 20 % entro il 2020 (30 % a condizione che altri paesi sviluppati si impegnino a realizzare riduzioni analoghe e che i paesi in via di sviluppo contribuiscano adeguatamente secondo le loro capacità e responsabilità), di portare al 20 % entro il 2020 la quota del consumo energetico proveniente da fonti di energia rinnovabili e di conseguire una riduzione del 20 % nel consumo di energia primaria rispetto ai livelli preventivati, grazie al miglioramento dell’efficienza energetica (12).

(11)

L’Unione si è prefissa di porre fine alla perdita di biodiversità e al degrado dei servizi ecosistemici nell’Unione entro il 2020, ripristinarli nei limiti del possibile e, al tempo stesso, intensificare il contributo dell’Unione per scongiurare la perdita di biodiversità a livello mondiale (13).

(12)

L’Unione sostiene l’obiettivo di porre fine alla perdita di copertura boschiva del pianeta entro il 2030 e quello di ridurre la deforestazione tropicale lorda di almeno il 50 % rispetto ai livelli del 2008 entro il 2020 (14).

(13)

L’Unione si è prefissa di raggiungere un buono stato di tutte le acque unionali entro il 2015, comprese le acque dolci (fiumi, laghi e acque sotterranee), le acque di transizione (estuari e delta) e le acque costiere nel limite di un miglio nautico dalla costa (15).

(14)

L’Unione si è prefissa di raggiungere un buono stato ecologico di tutte le acque marine dell’Unione entro il 2020 (16).

(15)

L’Unione si è prefissa di raggiungere livelli di qualità dell’aria che non presentino impatti o rischi significativi per la salute umana e l’ambiente (17).

(16)

L’Unione si è prefissa di raggiungere, entro il 2020, l’obiettivo di produrre e utilizzare le sostanze chimiche in modo tale da contenere entro livelli minimi gli effetti nocivi rilevanti per la salute umana e l’ambiente (18).

(17)

L’Unione si è prefissa di proteggere l’ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo l’impatto negativo della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell’uso delle risorse e migliorandone l’efficienza, mediante l’applicazione della seguente gerarchia dei rifiuti: prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo e smaltimento (19).

(18)

L’Unione si è prefissa di incoraggiare la transizione verso un’economia verde e di addivenire a una completa dissociazione della crescita economica dal degrado ambientale (20).

(19)

L’Unione si è prefissa di realizzare l’obiettivo di un mondo esente dal degrado del suolo nel contesto dello sviluppo sostenibile (21).

(20)

A norma dell’articolo 191, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), la politica dell’Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell’Unione e si fonda sui principi di precauzione e di azione preventiva, sul principio della correzione dei danni causati all’ambiente, in via prioritaria alla fonte, nonché sul principio «chi inquina paga».

(21)

L’azione tesa a realizzare gli obiettivi prioritari del 7o PAA dovrebbe essere intrapresa a diversi livelli di governance, in conformità del principio di sussidiarietà.

(22)

La collaborazione trasparente con attori non governativi è importante per la buona riuscita del 7o PAA e per il conseguimento degli obiettivi prioritari dello stesso.

(23)

La perdita di biodiversità e il degrado degli ecosistemi nell’Unione non hanno solo implicazioni considerevoli per l’ambiente e per il benessere umano, ma hanno anche un impatto sulle future generazioni e sono onerosi per la società nel suo insieme e in particolare per gli operatori economici dei settori che dipendono direttamente da servizi ecosistemici.

(24)

Nell’Unione resta ancora molto da fare per ridurre le emissioni di GES e promuovere un uso più efficiente dell’energia e delle risorse. Così facendo si allenterà la pressione sull’ambiente, si otterrà un aumento della competitività e si verranno a creare nuove fonti di crescita e di occupazione grazie ai risparmi derivanti dall’aumento dell’efficienza, dalla commercializzazione di soluzioni innovative e da una migliore gestione delle risorse nel corso del loro intero ciclo di vita. Al fine di realizzare questo potenziale, occorre che una politica dell’Unione in materia di cambiamenti climatici che persegua un approccio globale riconosca la necessità che tutti i settori dell’economia contribuiscano alla lotta ai cambiamenti climatici.

(25)

I problemi e gli impatti ambientali comportano tuttora rischi rilevanti per la salute e il benessere della popolazione, mentre misure volte a migliorare lo stato dell’ambiente possono essere benefiche.

(26)

La piena e uniforme attuazione dell’acquis ambientale in tutta l’Unione rappresenta un investimento oculato per l’ambiente, per la salute umana e per l’economia.

(27)

La politica ambientale dell’Unione dovrebbe continuare a fondarsi su solide basi cognitive e dovrebbe garantire che le basi scientifiche su cui si basano le decisioni politiche, compresi i casi in ci è stato invocato il principio di precauzione, possano essere meglio comprese a tutti i livelli.

(28)

Gli obiettivi ambientali e climatici dovrebbero tradursi in adeguati investimenti e i fondi dovrebbero essere spesi in modo più efficace in linea con tali obiettivi. Occorre incoraggiare l’uso di iniziative pubbliche-private.

(29)

L’integrazione ambientale in tutti i pertinenti settori politici è essenziale per allentare le pressioni sull’ambiente determinate dalle politiche e dalle attività condotte in altri settori e per il conseguimento degli obiettivi climatico-ambientali.

(30)

L’Unione è un territorio densamente popolato, in cui oltre il 70 % della sua popolazione vive in zone urbane e periurbane confrontate a specifiche sfide d’ordine ambientale e climatico.

(31)

Molte delle sfide ambientali si presentano su scala mondiale e possono essere affrontate soltanto attraverso un approccio d’insieme a livello planetario, mentre altre sono caratterizzate da una spiccata dimensione regionale. Ciò richiede una cooperazione con i paesi partner, tra cui i paesi vicini e i paesi e territori d’oltremare.

(32)

È opportuno che il 7o PAA sostenga, in seno all’Unione e a livello internazionale, l’attuazione degli esiti e degli impegni assunti alla conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile del 2012 (Rio + 20) intesi a trasformare l’economia mondiale in un’economia inclusiva e verde nel contesto dello sviluppo sostenibile e della riduzione della povertà.

(33)

Un’opportuna combinazione di strumenti politici aiuterebbe gli operatori economici e i consumatori ad acquisire una migliore comprensione dell’impatto ambientale delle loro attività e a gestirlo. Tali strumenti politici consistono, tra l’altro, in incentivi economici, strumenti di mercato, obblighi di informazione, nonché in misure e strumenti volontari che impegnano i portatori d’interesse a vari livelli, ad integrazione dei quadri legislativi.

(34)

Tutte le misure, le azioni e gli obiettivi previsti nel nuovo 7o PAA dovrebbero essere portati avanti secondo i principi della «regolamentazione intelligente» (22) e, ove opportuno, sottoposti a una valutazione d’impatto generale.

(35)

I progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi del 7o PAA dovrebbero essere monitorati, analizzati e valutati sulla base di indicatori concordati.

(36)

A norma dell’articolo 192, paragrafo 3, TFUE gli obiettivi prioritari per quanto riguarda la politica dell’Unione in materia ambientale dovrebbero essere fissati in un programma generale d’azione.

(37)

Per gli obiettivi prioritari di cui alla presente decisione, nell’allegato sono individuate una serie di misure e di azioni definite dal 7o PAA e finalizzate al conseguimento di tali obiettivi,

(38)

Poiché l’obiettivo della presente decisione, vale a dire stabilire un programma generale di azione dell’Unione in materia di ambiente che stabilisca obiettivi prioritari, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell’azione in questione, può essere conseguito meglio a livello dell’Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È adottato un programma generale di azione dell’Unione in materia di ambiente per il periodo fino al 31 dicembre 2020 («7o programma di azione per l’ambiente» o «7o PAA»), quale stabilito nell’allegato.

Articolo 2

1.   Il 7o programma di azione per l’ambiente persegue i seguenti obiettivi prioritari:

a)

proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell’Unione;

b)

trasformare l’Unione in un’economia a basse emissioni di carbonio, efficiente nell’impiego delle risorse, verde e competitiva;

c)

proteggere i cittadini dell’Unione da pressioni e rischi d’ordine ambientale per la salute e il benessere;

d)

sfruttare al massimo i vantaggi della legislazione dell’Unione in materia di ambiente migliorandone l’applicazione;

e)

migliorare le basi cognitive e scientifiche della politica ambientale dell’Unione;

f)

garantire investimenti a sostegno delle politiche in materia di ambiente e clima e tener conto delle esternalità ambientali;

g)

migliorare l’integrazione ambientale e la coerenza delle politiche;

h)

migliorare la sostenibilità delle città dell’Unione;

i)

aumentare l’efficacia dell’azione unionale nell’affrontare le sfide ambientali e climatiche a livello internazionale.

2.   Il 7o PAA è fondato sul principio di precauzione, sui principi di azione preventiva e di riduzione dell’inquinamento alla fonte e sul principio «chi inquina paga»,

3.   Il 7o PAA contribuisce a un elevato livello di protezione ambientale e a una migliore qualità della vita e del benessere dei cittadini.

4.   Tutte le misure, le azioni e gli obiettivi previsti nel 7o PAA sono proposti e realizzati secondo i principi della «regolamentazione intelligente» e, ove opportuno, secondo una valutazione d’impatto generale.

Articolo 3

1.   Le istituzioni competenti dell’Unione e gli Stati membri sono responsabili per l’adozione delle azioni appropriate ai fini della realizzazione degli obiettivi prioritari stabiliti nel 7o PAA. Le azioni sono adottate tenendo in debita considerazione i principi di attribuzione, di sussidiarietà e di proporzionalità, in conformità dell’articolo 5 del trattato sull’Unione europea.

2.   Le autorità pubbliche a tutti i livelli attuano il 7o PAA in collaborazione con gli operatori economici, le parti sociali, i rappresentanti della società civile e i privati cittadini.

Articolo 4

1.   La Commissione garantisce che l’attuazione degli elementi pertinenti del 7o PAA sia monitorata nel contesto del normale processo di monitoraggio della strategia Europa 2020. Tale processo si basa sugli indicatori dell’Agenzia europea dell’ambiente sullo stato dell’ambiente nonché sugli indicatori utilizzati per monitorare i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi e della legislazione esistenti in ambito ambientale e climatico, quali gli obiettivi in materia di clima e di energia, di biodiversità e le tappe miliari per il raggiungimento dell’efficienza nell’uso delle risorse.

2.   La Commissione procede anche a una valutazione del 7o PAA. Tale valutazione si basa, tra l’altro, sulla relazione dell’Agenzia europea dell’ambiente sullo stato dell’ambiente e su una consultazione con i soggetti interessati. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione fondata su tale valutazione a tempo debito prima della fine del 7o PAA.

3.   Alla luce di detta valutazione e di altri sviluppi politici in materia, la Commissione presenta, se del caso, una proposta relativa a un 8o PAA in tempo utile al fine di evitare un vuoto tra il 7o PAA e l’8o PAA.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Strasburgo, il 20 novembre 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  GU C 161 del 6.6.2013, pag. 77.

(2)  GU C 218 del 30.7.2013, pag. 53.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 24 ottobre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 15 novembre 2013.

(4)  COM(2010)2020 e conclusioni del Consiglio europeo del 17 giugno 2010 (EUCO 13/10).

(5)  Decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1).

(6)  COM(2010)2020.

(7)  Regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell’ambito dell’approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO 2 dei veicoli leggeri (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1), direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16), direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 63), direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l’introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra e che modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto riguarda le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 88), direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e che modifica la direttiva 85/337/CEE del Consiglio e le direttive 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114), decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136).

(8)  COM(2011) 112. La tabella di marcia è stata rilevata dal Consiglio nelle sue conclusioni del 17 maggio 2011 ed è stata approvata dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 15 marzo 2012 [P7_TA(2012)0086].

(9)  COM(2011) 244.

(10)  COM(2011) 571.

(11)  COM(2010) 546.

(12)  Consiglio europeo dell’8 e 9 marzo 2007.

(13)  Conclusioni del Consiglio europeo del 25 e 26 marzo 2010 (EUCO 7/10); conclusioni del Consiglio del 15 marzo 2010 (7536/10); COM(2011) 244.

(14)  Conclusioni del Consiglio del 4 dicembre 2008 (16852/08).

(15)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

(16)  Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

(17)  Decisione n. 1600/2002/CE; direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa (GU L 152 dell’11.6.2008, pag. 1).

(18)  Decisione n. 1600/2002/CE; piano di attuazione di Johannesburg (Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile 2002).

(19)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

(20)  Conclusioni del Consiglio dell’11 giugno 2012 (11186/12), COM(2011)571.

(21)  Risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite A/Res/66/288 del 27 luglio 2012 sui risultati della conferenza Rio + 20 dal titolo «The Future We Want» (Il futuro che vogliamo).

(22)  COM(2010) 543.


ALLEGATO

SETTIMO PROGRAMMA DI AZIONE PER L’AMBIENTE FINO AL 2020 — «VIVERE BENE ENTRO I LIMITI DEL NOSTRO PIANETA»

1.

La seguente visione per il 2050 intende ispirare le azioni che saranno realizzate entro il 2020 e oltre tale data.

Nel 2050 vivremo bene nel rispetto dei limiti ecologici del nostro pianeta. Prosperità e ambiente sano saranno basati su un’economia circolare senza sprechi, in cui le risorse naturali sono gestite in modo sostenibile e la biodiversità è protetta, valorizzata e ripristinata in modo tale da rafforzare la resilienza della nostra società. La nostra crescita sarà caratterizzata da emissioni ridotte di carbonio e sarà da tempo sganciata dall’uso delle risorse, scandendo così il ritmo di una società globale sicura e sostenibile.

PROGRAMMA DI AZIONE FINO AL 2020

2.

Negli ultimi 40 anni grazie a un’intensa attività legislativa in materia ambientale sono stati raggiunti i più elevati standard moderni a livello internazionale, che hanno aiutato a fare fronte ad alcune delle principali preoccupazioni dei cittadini e degli operatori economici dell’Unione riguardo all’ambiente.

3.

Negli ultimi anni è stata registrata una diminuzione significativa delle emissioni di inquinanti nell’aria, nelle acque e nel suolo, cui negli ultimi anni si è affiancata una diminuzione delle emissioni di GES. La legislazione dell’Unione sulle sostanze chimiche è stata aggiornata e l’uso di numerose sostanze tossiche o pericolose come il piombo, il cadmio e il mercurio è stato limitato nei prodotti di uso comune. I cittadini dell’Unione hanno accesso a un’acqua tra le migliori al mondo in termini qualitativi e oltre il 18 % del territorio dell’Unione, nonché il 4 % dei mari che lo bagnano, è stato dichiarato area naturale protetta.

4.

La politica ambientale dell’Unione ha favorito l’innovazione e gli investimenti in prodotti e servizi legati all’ambiente, creando posti di lavoro e opportunità di esportazione (1). Gli allargamenti che si sono succeduti hanno esteso gli elevati standard di protezione ambientale a una buona parte del continente europeo e l’Unione ha contribuito al crescente impegno internazionale volto a contrastare i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità, nonché al successo delle iniziative prese a livello globale per bandire le sostanze che riducono lo stato di ozono e i carburanti che contengono piombo.

5.

Sono stati raggiunti risultati notevoli anche nell’integrazione degli obiettivi ambientali in altre politiche e attività dell’Unione. Nel quadro della politica agricola comune (PAC), dal 2003 i pagamenti diretti ai contadini sono subordinati ai requisiti di mantenimento dei terreni in buone condizioni agricole e ambientali e di rispetto della legislazione ambientale pertinente. La lotta contro i cambiamenti climatici è diventata parte integrante della politica energetica e sono stati compiuti dei progressi nell’integrazione di aspetti legati all’efficienza delle risorse, ai cambiamenti climatici e all’efficienza energetica in altri settori fondamentali, come i trasporti e il settore immobiliare.

6.

Tuttavia molte tendenze in materia ambientale nell’Unione continuano a destare preoccupazione, non da ultimo a causa di un’attuazione insoddisfacente della vigente legislazione ambientale dell’Unione. Solo il 17 % delle specie e degli habitat contemplati dalla direttiva habitat (2) sono in buono stato di conservazione e il degrado e la perdita di capitale naturale stanno compromettendo gli sforzi intesi a raggiungere gli obiettivi dell’Unione in materia di biodiversità e di cambiamenti climatici. Tale stato delle specie e degli habitat, nonché il degrado e la perdita di capitale naturale comportano costi elevati non ancora debitamente valutati nel nostro sistema economico e sociale. Il 30 % del territorio dell’Unione è fortemente frammentato incide sulla connettività e sulla salute egli ecosistemi e sulla loro capacità di offrire servizi e costituire un valido habitat per diverse specie. Mentre a livello di Unione sono stati compiuti dei progressi nel dissociare la crescita dalle emissioni di gas a effetto serra, l’uso delle risorse e dagli impatti ambientali, l’uso delle risorse è tutt’ora in gran parte insostenibile e inefficiente, mentre i rifiuti non sono gestiti al meglio. Di conseguenza, gli operatori economici dell’Unione non sfruttano appieno le opportunità che l’efficienza nell’uso delle risorse può offrire in termini di competitività, riduzioni dei costi, aumento di produttività e sicurezza di approvvigionamento. I livelli di qualità dell’acqua e di inquinamento atmosferico sono tutt’ora problematici in diverse parti d’Europa e i cittadini dell’Unione continuano ad essere esposti a sostanze pericolose e potenzialmente nocive per la loro salute e il loro benessere. L’uso non sostenibile dei terreni porta a un consumo di suolo fertile, e il degrado del suolo continua, con risvolti sul piano della sicurezza alimentare globale e del raggiungimento degli obiettivi in favore della biodiversità.

7.

I cambiamenti ambientali e climatici nell’Unione sono prevalentemente dovuti a evoluzioni di portata globale, anche in rapporto ai dati demografici, legati a prassi produttive e commerciali e alla rapidità dei progressi tecnologici. Tali sviluppi potrebbero aprire interessanti prospettive di crescita economica e di benessere sociale ma implicano problematiche e incertezze per l’economia e la società unionali, creando un degrado ambientale che assume dimensioni globali (3).

8.

Gli attuali sistemi di produzione e di consumo dell’economia globale generano molti rifiuti e assieme alla domanda crescente di beni e servizi e all’esaurimento delle risorse contribuiscono ad aumentare i costi di materie prime fondamentali, minerali ed energia, generando ancora più inquinamento e rifiuti, aumentando le emissioni globali di GES e inasprendo il degrado del suolo, la deforestazione e la perdita di biodiversità. Quasi due terzi degli ecosistemi mondiali sono in declino (4) ed è comprovato che i limiti del pianeta per la biodiversità, i cambiamenti climatici e il ciclo dell’azoto sono già stati superati (5). È realistico ritenere che entro il 2030 si dovrà far fronte a una riduzione del 40 % delle risorse idriche, a meno che non siano compiuti progressi considerevoli per un uso più efficiente delle risorse. Vi è inoltre il rischio che i cambiamenti climatici aggravino ulteriormente questi problemi e che comportino costi ingenti (6). Nel 2011 le catastrofi dovute in parte ai cambiamenti climatici hanno causato danni economici globali per oltre 300 miliardi di EUR. L’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha lanciato un monito affermando che il degrado e l’erosione costanti del capitale naturale rischiano di provocare cambiamenti irreversibili che potrebbero mettere a repentaglio due secoli di miglioramenti del nostro standard di vita e implicare costi significativi (7).

9.

Per affrontare alcune di queste problematiche complesse è necessario sfruttare appieno il potenziale in termini di tecnologie ambientali e garantire che le industrie sviluppino costantemente e diffondano le migliori tecniche disponibili e le innovazioni emergenti, come pure un maggiore ricorso agli strumenti di mercato. Sono inoltre necessari progressi rapidi in ambiti dall’elevato potenziale scientifico e tecnologico. Tutto ciò dovrebbe essere realizzato facendo leva sulla ricerca e creando condizioni che spianino la strada ad investimenti privati nella ricerca. Al contempo c’è bisogno di una maggiore comprensione dei potenziali rischi per l’ambiente e per la salute umana associati alle nuove tecnologie nonché di una migliore valutazione e gestione di tali tecnologie. Questa è una precondizione per l’accettazione pubblica delle nuove tecnologie, così come per la capacità dell’Unione di individuare gli sviluppi tecnologici e contrastare i potenziali rischi ad essi associati in maniera efficace e puntuale. Le principali innovazioni tecnologiche dovrebbero essere accompagnate da dialoghi politici e da processi partecipativi.

10.

Per vivere un futuro nel benessere occorre agire ora, in maniera coordinata e con urgenza, per migliorare la resilienza ecologica e sfruttare al massimo i potenziali vantaggi delle politiche ambientali per l’economia e la società, nel rispetto dei limiti ecologici del pianeta. Il 7o PAA riflette l’impegno dell’Unione di trasformarsi in un’economia verde inclusiva che garantisca crescita e sviluppo, tuteli la salute e il benessere dell’uomo, crei posti di lavoro dignitosi, riduca le ineguaglianze, investa sulla biodiversità, compresi i servizi ecosistemici che presta (il capitale naturale) per il suo valore intrinseco e per il suo contributo essenziale al benessere umano e alla prosperità economica e sulla sua protezione.

11.

La trasformazione in un’economia verde inclusiva richiede l’integrazione degli aspetti ambientali in altre politiche, come l’energia, i trasporti, l’agricoltura, la pesca, gli scambi commerciali, l’economia e l’industria, la ricerca e l’innovazione, l’occupazione, lo sviluppo, gli affari esteri, la sicurezza, l’istruzione e la formazione, nonché la politica sociale e il turismo, in modo tale da dare vita a un approccio coerente e comune. Le azioni realizzate all’interno dell’Unione dovrebbero essere inoltre affiancate da azioni rafforzate sul piano internazionale e da una cooperazione con i paesi vicini volta ad affrontare le sfide comuni.

12.

L’Unione ha avviato questa trasformazione attraverso strategie integrate e a lungo termine finalizzate ad arginare la perdita di biodiversità (8), a rendere più efficiente l’impiego delle risorse (9) e ad accelerare il processo di transizione verso un’economia a bassa intensità di carbonio sicura e sostenibile (10). La Commissione ha ulteriormente integrato le problematiche e gli obiettivi in materia ambientale nelle recenti iniziative in altre aree strategiche fondamentali, tra cui l’energia (11) e i trasporti (12), e si è impegnata per ottenere benefici ancora maggiori per l’ambiente procedendo alla riforma delle politiche dell’Unione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la coesione, sulla base dei progressi finora compiuti. A tale riguardo, la condizionalità è particolarmente importante per contribuire alla sostenibilità dell’agricoltura, promuovendo la protezione degli ecosistemi vulnerabili come i corpi idrici, il suolo e gli habitat per le specie.

13.

L’Unione ha aderito a un gran numero di impegni giuridicamente vincolanti nell’ambito di accordi internazionali multilaterali in materia ambientale, nonché a impegni ambientali politicamente vincolanti, compreso l’impegno assunto nel quadro della conferenza della Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile (Rio + 20) (13). Il documento conclusivo di Rio + 20 riconosce che l’economia sostenibile e verde è un importante strumento per il raggiungimento di uno sviluppo sostenibile. Il documento delinea un quadro d’azione che copre le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile (ambientale, sociale ed economica), molti aspetti delle quali si riflettono negli obiettivi prioritari del 7o PAA. In occasione di Rio + 20 è stato inoltre deciso di elaborare obiettivi di sviluppo sostenibile che siano coerenti con l’agenda di sviluppo delle Nazioni Unite post-2015 e integrati in essa, al fine di rafforzare il quadro istituzionale e definire una strategia di finanziamento per lo sviluppo sostenibile. Rio + 20 ha inoltre adottato un quadro globale decennale di programmi sulla produzione e sul consumo sostenibili. È ora opportuno che l’Unione e i suoi Stati membri garantiscano l’attuazione di tali impegni nell’Unione e che ne promuovano l’attuazione a livello mondiale.

14.

Il 7o PAA integra tali impegni definendo degli obiettivi prioritari per l’Unione da raggiungere entro il 2020. Il 7o PAA sostiene l’attuazione e favorisce l’azione a tutti i livelli, oltre a promuovere gli investimenti in materia di ambiente e di clima anche in una prospettiva che va oltre il 2020.

15.

In molti casi le azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi prioritari saranno di natura prevalentemente nazionale, regionale o locale, in linea con il principio di sussidiarietà. In altri casi sarà necessario intervenire con misure supplementari a livello di Unione e internazionale. Occorre che anche il pubblico svolga un ruolo attivo e sia adeguatamente informato sulla politica ambientale. Poiché nell’Unione la politica ambientale è un ambito di competenza concorrente, uno dei fini del 7o PAA è creare un senso di identificazione nei traguardi e negli obiettivi comuni e garantire condizioni paritarie a operatori economici e autorità pubbliche. La determinazione di traguardi e obiettivi comuni fornisce inoltre un orientamento e un chiaro quadro di riferimento per le azioni ai responsabili politici e ad altri portatori d’interesse, comprese le regioni e i comuni, gli operatori economici e le parti sociali, nonché i cittadini.

16.

Lo sviluppo, integrato e coerente, della politica ambientale e climatica può contribuire a garantire che l’economia e la società dell’Unione siano ben preparate ad affrontare le sfide summenzionate. Tale azione richiederà di concentrarsi su tre obiettivi tematici:

a)

proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell’Unione;

b)

trasformare l’Unione in un’economia a basse emissioni di carbonio, efficiente nell’impiego delle risorse, verde e competitiva;

c)

proteggere i cittadini dell’Unione da pressioni e rischi d’ordine ambientale per la salute e il benessere.

Detti tre obiettivi tematici sono correlati e dovrebbero essere perseguiti parallelamente. Le azioni intraprese in relazione a un obiettivo spesso contribuiscono al conseguimento degli altri obiettivi. Ad esempio, un impiego più efficiente delle risorse allenterà la pressione sul capitale naturale, mentre l’aumento della resilienza del capitale naturale dell’Unione apporterà benefici alla salute e al benessere umani. Gli interventi per mitigare e adattarsi ai cambiamenti climatici aumenteranno la resilienza dell’economia e della società dell’Unione, stimolando l’innovazione e proteggendo le risorse naturali dell’Unione.

PRIORITÀ TEMATICHE

Obiettivo prioritario 1:   proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell’Unione

17.

La prosperità economica e il benessere nell’Unione dipendono dal suo capitale naturale, vale a dire la sua biodiversità, compresi gli ecosistemi da cui trarre beni e servizi essenziali, il suolo fertile e le foreste multifunzionali, i terreni e i mari produttivi, le acque dolci di buona qualità e l’aria pura, l’impollinazione, la regolazione del clima e la protezione dalle catastrofi naturali. L’Unione ha adottato un solido corpus legislativo per proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale, tra cui la direttiva quadro sulle acque (14), la direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino (15), la direttiva sulle acque reflue urbane (16), la direttiva sui nitrati (17), la direttiva sulle alluvioni (18), la direttiva sulle sostanze prioritarie (19), la direttiva sulla qualità dell’aria e le direttive ad essa correlate (20) nonché la direttiva Habitat e la direttiva Uccelli (21). Anche la legislazione in materia di cambiamenti climatici, sostanze chimiche, emissioni industriali e rifiuti contribuiscono ad allentare la pressione cui sono esposti il suolo e la biodiversità, compresi gli ecosistemi, le specie e gli habitat, nonché la riduzione del rilascio di nutrienti.

18.

Tuttavia, valutazioni recenti dimostrano che nell’Unione il problema della perdita di biodiversità non è stato ancora risolto e che la maggior parte degli ecosistemi è colpita da un forte degrado (22) a causa di pressioni di vario tipo. Ad esempio, le specie esotiche invasive comportano rischi maggiori rispetto a quanto si ritenesse in precedenza per la flora, la salute umana e animale, l’ambiente e l’economia. La strategia dell’UE sulla biodiversità fino al 2020 stabilisce gli obiettivi e le azioni necessari per invertire queste tendenze negative, arrestare la perdita di biodiversità e il degrado dei servizi ecosistemici entro il 2020 e ripristinarli nei limiti del possibile (23). È pertanto necessario accelerare l’attuazione di tale strategia e conseguire gli obiettivi in essa contenuti per permettere all’Unione di raggiungere il suo obiettivo principale sulla biodiversità entro il 2020. Essa comprende misure volte all’attuazione delle direttive Uccelli e Habitat, compresa la rete Natura 2000, ma il raggiungimento dell’obiettivo principale richiederà la piena attuazione dell’intera legislazione esistente finalizzata alla protezione del capitale naturale.

19.

Nonostante l’obbligo previsto dalla direttiva quadro sulle acque di proteggere, potenziare e ripristinare tutti i corpi idrici delle acque di superficie e sotterrane, e nonostante i considerevoli sforzi profusi finora, entro il 2015 verosimilmente solo circa il 53 % dei corpi idrici superficiali dell’Unione sarà conforme all’obiettivo del «buono stato ecologico» (24). L’obiettivo di «buono stato ambientale» entro il 2020 stabilito dalla direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino è esposto a pressioni notevoli, tra l’altro a causa di un costante sovrasfruttamento delle risorse ittiche, di fattori inquinanti (tra cui anche l’inquinamento acustico sottomarino e la presenza di rifiuti marini), unitamente agli effetti del surriscaldamento globale quali l’acidificazione, nei mari europei. In particolare nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero, dove la maggior parte degli stati costieri non sono Stati membri dell’Unione, una stretta collaborazione in seno all’Unione e con i paesi limitrofi sarà essenziale per fronteggiare tali sfide in modo efficace. Se da un lato le politiche dell’Unione in materia di emissioni aeree ed emissioni industriali hanno contribuito a ridurre molte forme di inquinamento, dall’altro lato gli ecosistemi sono tutt’ora colpiti da depositi eccessivi di azoto e zolfo e inquinamento da ozono associati alle emissioni del settore dei trasporti, alla produzione energetica e a pratiche agricole non sostenibili.

20.

Pertanto per proteggere, conservare, migliorare e valorizzare il capitale naturale dell’Unione è necessario affrontare i problemi alla radice mirando, tra l’altro, a una migliore integrazione degli obiettivi relativi al capitale naturale nello sviluppo e nell’attuazione di altre politiche per garantire che le politiche siano coerenti e che diano mutui benefici. Gli elementi legati all’ambiente contenuti nelle proposte di riforma della Commissione, in particolare per le politiche unionali in materia di agricoltura, pesca e politica di coesione, sono ripresi anche nelle proposte di «inverdimento» del bilancio dell’Unione nel quadro del quadro finanziario pluriennale 2014-2020 e sono intesi a sostenere tali obiettivi. Poiché rappresentano insieme il 78 % della copertura del suolo nell’Unione, l’agricoltura e la silvicoltura svolgono un ruolo importante nella preservazione delle risorse naturali, in particolare dell’acqua e del suolo di buona qualità, come pure della biodiversità e dei diversi paesaggi culturali. L’«inverdimento» della PAC incoraggerà pratiche agricole e forestali favorevoli all’ambiente quali la diversificazione delle colture, la protezione dei pascoli permanenti e delle praterie e l’agrosilvicoltura sostenibile, nonché promuoverà, la creazione e la conservazione di zone agricole e forestali di interesse ecologico, anche attraverso pratiche estensive e tradizionali. Esso rafforzerà altresì la capacità del settore dell’utilizzazione dei suoli, del cambiamento della destinazione dei suoli e della silvicoltura di fungere da «pozzo di assorbimento del carbonio». Un’agricoltura sostenibile è caratterizzata essenzialmente da una gestione responsabile nei confronti delle generazioni future, vale a dire una produttività unita a un risparmio delle risorse.

21.

L’Unione possiede il più grande territorio marino del mondo e pertanto ha una significativa responsabilità nel garantire la protezione dell’ambiente marino. Nel caso dell’ambiente marino, il settore offre opportunità economiche nella pesca, nei trasporti marittimi e nell’acquacoltura, così come nelle materie prime, nell’energia offshore e nelle biotecnologie marine, ma bisogna fare in modo che tale sfruttamento sia compatibile con la conservazione e la gestione sostenibile degli ecosistemi marini e costieri. Insieme, la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere all’interno degli Stati membri e tra di essi può svolgere un ruolo efficace nel coordinamento dell’uso sostenibile delle acque marine e delle zone costiere, se si applica l’approccio basato sugli ecosistemi alla gestione delle diverse attività settoriali in queste zone. L’ambiente marino non è protetto in modo adeguato in parte a causa del ritardo nel completamento della rete Natura 2000, che necessita di ulteriori sforzi da parte degli Stati membri. Le aree marittime protette devono essere gestite in modo più efficiente.

22.

La politica dell’Unione sui cambiamenti climatici dovrebbe tenere maggiormente in considerazione gli approcci basati sugli ecosistemi volti alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento agli stessi e che hanno risvolti positivi anche per la biodiversità e per la prestazione di altri servizi ecosistemici. Altri obiettivi ambientali, invece, come la conservazione della biodiversità e la protezione delle acque e del suolo, dovrebbero essere presi debitamente in considerazione nelle decisioni legate alle energie rinnovabili. Infine, dovrebbero essere adottate misure per contrastare l’inquinamento atmosferico dovuto ai trasporti e le emissioni di CO2  (25).

23.

Il degrado, la frammentazione e l’uso non sostenibile del suolo nell’Unione stanno compromettendo la fornitura di diversi servizi ecosistemici importanti, minacciando la biodiversità e aumentando la vulnerabilità dell’Europa rispetto ai cambiamenti climatici e alle catastrofi naturali, oltre a favorire il degrado del suolo e la desertificazione. Oltre il 25 % del territorio dell’Unione è colpito dall’erosione del suolo dovuta all’acqua, un fenomeno che compromette le stesse funzionalità del suolo e si ripercuote sulla qualità dell’acqua dolce. Un ulteriore problema è dato dalla contaminazione e dall’impermeabilizzazione del suolo. Si stima che oltre mezzo milione di siti in tutta l’Unione siano contaminati e finché non saranno individuati e valutati, continueranno a costituire rischi potenzialmente gravi per l’ambiente, l’economia, la società e la salute. Ogni anno più di 1 000 km2 di terreni vengono destinati a usi edilizi, industriali, di trasporto o ricreativi. È difficile e costoso invertire queste tendenze a lungo termine, e quasi sempre ciò richiede dei compromessi tra le varie esigenze di ordine sociale, economico ed ambientale. Le considerazioni ambientali, inclusa la protezione delle acque e la conservazione della biodiversità, dovrebbero essere integrate nelle decisioni che riguardano la pianificazione dell’uso dei terreni in modo da renderli più sostenibili, per progredire verso il conseguimento dell’obiettivo del «consumo netto di suolo pari a zero» entro il 2050.

24.

Vari livelli di progressi sono stati compiuti a livello di Stati membri per garantire la protezione del suolo, inclusa l’identificazione dei siti contaminati, la sensibilizzazione, la ricerca e lo sviluppo di sistemi di monitoraggio, variano alquanto, i progressi degli sforzi basati sui rischi e di altri sforzi di risanamento sono disomogenei e i risultati in materia di informativa a livello di Unione sono limitati. In risposta alle preoccupazioni quali le incidenze negative sul ciclo naturale dell’acqua, la Commissione ha elaborato linee guida sull’impermeabilizzazione dei suoli (26). Ulteriori sforzi per rafforzare il contesto regolamentare, sviluppare reti, condividere conoscenze, elaborare linee guida e individuare esempi di prassi corrette possono contribuire a una migliore protezione del suolo. La Commissione ha presentato una proposta di direttiva che istituisce un quadro per la protezione del suolo e che modifica la direttiva 2004/35/CE (27).

25.

Al fine di ridurre le pressioni più forti che l’uomo esercita sui terreni, sul suolo e su altri ecosistemi in Europa, si interverrà per garantire che le decisioni relative all’uso dei terreni a tutti i livelli di pertinenza tengano debitamente conto degli impatti ambientali, sociali ed economici. Le conclusioni di Rio + 20, riconoscendo l’importanza economica e sociale di una buona gestione del territorio, hanno invocato un mondo esente dal degrado del suolo. L’Unione e i suoi Stati membri dovrebbero riflettere sul modo migliore per concretizzare questo impegno nei limiti delle rispettive competenze. L’Unione e i suoi Stati membri dovrebbero altresì riflettere quanto prima su come affrontare le problematiche legate alla qualità del suolo all’interno di un quadro giuridico vincolante utilizzando un approccio basato sui rischi mirato e proporzionato. Dovrebbero inoltre essere stabiliti degli obiettivi per un uso sostenibile dei terreni e del suolo.

26.

Nonostante gli apporti di azoto e fosforo nell’ambiente dell’Unione siano diminuiti sostanzialmente negli ultimi 20 anni, il rilascio eccessivo di nutrienti continua a gravare sulla qualità dell’aria e dell’acqua e a ripercuotersi negativamente sugli ecosistemi, causando problemi significativi alla salute dell’uomo. In particolare, il problema del rilascio di ammoniaca dovuto a una gestione inefficiente e a un trattamento inadeguato delle acque reflue deve essere affrontato con urgenza al fine di ridurre considerevolmente tali sostanze. È inoltre necessario impegnarsi maggiormente per una gestione del ciclo dei nutrienti più efficace ed efficiente e sostenibile nell’impiego delle risorse e di migliorare l’efficienza d’impiego dei fertilizzanti. Tali sforzi richiedono investimenti nella ricerca e miglioramenti nella coerenza e attuazione della legislazione dell’Unione in materia ambientale, al fine di affrontare le sfide in questione, rendere più stringenti le norme laddove necessario e disciplinare il ciclo dei nutrienti nel quadro di un approccio di natura più olistica che integri e si intrecci con le politiche dell’Unione in vigore e che contribuisca a contrastare l’eutrofizzazione e l’eccessivo rilascio di nutrienti ed eviti situazioni in cui le emissioni di nutrienti sono spostate tra comparti ambientali.

27.

Le azioni intraprese nell’ambito della strategia dell’UE per la biodiversità sono volte a ripristinare almeno il 15 % degli ecosistemi degradati nell’Unione e a diffondere l’uso delle infrastrutture verdi (uno strumento per creare vantaggi ecologici, economici e sociali attraverso soluzioni naturali, incorporando spazi verdi, ecosistemi acquatici e altre caratteristiche fisiche nelle zone terrestri e marine) contribuiranno a contrastare il fenomeno della frammentazione dei terreni. Tali azioni, in combinazione con la piena attuazione delle direttive Uccelli e Habitat, supportate dai quadri d’azione prioritaria, miglioreranno ulteriormente il capitale naturale e rafforzeranno la resilienza dell’ecosistema, oltre ad offrire diverse opzioni efficienti sotto il profilo dei costi per mitigare i cambiamenti climatici e adattarsi agli stessi nonché per gestire il rischio di catastrofe. Nel frattempo gli sforzi degli Stati membri volti alla mappatura e alla valutazione degli ecosistemi e dei relativi servizi miglioreranno la disponibilità di dati e, assieme all’iniziativa intesa a garantire che non vi siano perdite nette negli ecosistemi, prevista per il 2015, contribuiranno a preservare le riserve di capitale naturale a vari livelli. L’integrazione del valore economico dei servizi ecosistemici nei sistemi di contabilità e rendicontazione a livello di Unione e nazionale entro il 2020 migliorerà la gestione del capitale naturale dell’Unione.

28.

Al fine di proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell’Unione, il 7o PAA garantisce che entro il 2020:

a)

la perdita di biodiversità e il degrado dei servizi ecosistemici, compresa l’impollinazione, siano stati debellati, gli ecosistemi e i relativi servizi siano preservati e almeno il 15 % degli ecosistemi degradati sia stato ripristinato;

b)

l’impatto delle pressioni sulle acque di transizione, costiere e dolci (comprese le acque di superficie e le acque sotterranee) sia considerevolmente ridotto per raggiungere, preservare o migliorare il buono stato, così come definito nella direttiva quadro sulle acque;

c)

l’impatto delle pressioni sulle acque marine sia ridotto per raggiungere o preservare il buono stato, così come richiesto dalla direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino, e le zone costiere siano gestite in modo sostenibile;

d)

l’inquinamento atmosferico e i suoi impatti sugli ecosistemi e la biodiversità siano ulteriormente ridotti con l’obiettivo di lungo termine di non superare carichi e livelli critici;

e)

i terreni siano gestiti in maniera sostenibile all’interno dell’Unione, il suolo sia adeguatamente protetto e la bonifica dei siti contaminati sia ben avviata;

f)

il ciclo dei nutrienti (azoto e fosforo) sia gestito in maniera più sostenibile ed efficiente nell’impiego delle risorse;

g)

la gestione delle foreste sia sostenibile, le foreste, la loro biodiversità e i servizi che offrono siano protetti e rafforzati nei limiti del fattibile, e la resilienza delle foreste verso i cambiamenti climatici, gli incendi, le tempeste, le infestazioni di parassiti e le malattie sia migliorata.

A tal fine è necessario, in particolare:

i)

accelerare senza indugi l’attuazione della strategia dell’UE per la biodiversità, onde realizzarne gli obiettivi;

ii)

dare piena attuazione al Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee (28), tenendo pienamente conto delle situazioni specifiche degli Stati membri e garantendo che gli obiettivi relativi alla qualità dell’acqua siano adeguatamente supportati da misure strategiche applicabili alla fonte;

iii)

intensificare urgentemente, tra l’altro, l’impegno volto a garantire riserve ittiche sane in linea con la politica comune della pesca, la direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino e gli obblighi internazionali. Contrastare l’inquinamento e quantificare un obiettivo principale di riduzione dei rifiuti marini a livello di Unione supportato da misure applicabili alla fonte, e tenere conto delle strategie per l’ambiente marino definite dagli Stati membri; completare la rete di aree marine protette Natura 2000 e garantire che le zone costiere siano gestite in modo sostenibile;

iv)

stabilire e attuare una strategia dell’Unione per l’adattamento ai cambiamenti climatici (29) che preveda, tra l’altro, l’integrazione di questo tema nei principali settori d’intervento e nelle iniziative politiche chiave dell’Unione;

v)

rafforzare l’impegno per raggiungere il pieno rispetto della legislazione dell’Unione sulla qualità dell’aria e definire azioni e obiettivi strategici oltre il 2020;

vi)

intensificare gli sforzi per ridurre l’erosione del suolo e aumentare la materia organica presente al suo interno, per bonificare i siti contaminati e migliorare l’integrazione degli aspetti legati all’uso del suolo in processi decisionali coordinati, coinvolgendo le istanze decisionali a tutti i livelli pertinenti e integrandoli con l’adozione di obiettivi relativi al suolo e ai terreni in quanto risorsa nonché di obiettivi di pianificazione territoriale;

vii)

avviare ulteriori iniziative per eliminare le emissioni di azoto e di fosforo, nonché le emissioni dovute alle acque reflue urbane e industriali e all’uso di fertilizzanti, tra l’altro attraverso un migliore controllo alla fonte e il recupero dei residui di fosforo;

viii)

sviluppare e attuare una strategia rinnovata per le foreste dell’Unione che tenga conto sia delle numerose esigenze, sia dei vantaggi delle foreste e che contribuisca a un approccio più strategico alla protezione e al miglioramento delle stesse, anche attraverso una loro gestione sostenibile;

ix)

migliorare la trasmissione di informazioni ai cittadini dell’Unione e la loro sensibilizzazione ed educazione in materia di politica ambientale.

Obiettivo prioritario 2:   trasformare l’Unione in un’economia a basse emissioni di carbonio, efficiente nell’impiego delle risorse, verde e competitiva

29.

La strategia Europa 2020 ha lo scopo di promuovere una crescita sostenibile sviluppando un’economia a basse emissioni di carbonio più competitiva che faccia un uso efficace e sostenibile delle risorse. La sua iniziativa faro per un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse è volta a sostenere la transizione verso un’economia che usi in maniera efficiente tutte le risorse, dissoci imperativamente la crescita economica dall’uso delle risorse e dell’energia e dai relativi impatti ambientali, che riduca le emissioni di gas a effetto serra, che aumenti la competitività grazie all’efficienza e all’innovazione e che promuova una maggiore sicurezza nell’ambito energetico e delle risorse, anche attraverso un uso globale ridotto di queste ultime. La tabella di marcia verso un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse e la tabella di marcia verso un’economia competitiva a basse emissioni di carbonio (30) sono elementi cardine dell’iniziativa faro, poiché stabiliscono il quadro per le azioni future volte a raggiungere tali obiettivi, e dovrebbero essere supportate dallo scambio di migliori prassi fra Stati membri. Inoltre, un partenariato tra l’Unione, i suoi Stati membri e l’industria, nel quadro della politica industriale integrata dell’Unione, consentirà di accelerare gli investimenti e l’innovazione in sei mercati in crescita connessi all’economia verde (31).

30.

In tutti i settori economici è necessario puntare sull’innovazione per migliorare l’efficienza delle risorse e migliorare la competitività in un contesto caratterizzato da un aumento del prezzo delle risorse, dalla carenza di risorse, da restrizioni sul fronte dell’offerta di materie prime e dalla dipendenza dalle importazioni. Gli operatori economici sono il principale motore dell’innovazione, compresa l’eco-innovazione. Tuttavia, i mercati da soli non daranno i risultati desiderati e, ai fini di un miglioramento delle loro prestazioni ambientali, le piccole e medie imprese (PMI), in particolare, necessitano di un’assistenza specifica per l’adozione di nuove tecnologie, anche attraverso partenariati di ricerca e innovazione nel settore dei rifiuti (32). È pertanto essenziale un intervento governativo a livello di Unione e di Stati membri, al fine di fornire il giusto quadro di riferimento per gli investimenti e l’eco-innovazione, favorendo lo sviluppo di un commercio e di soluzioni tecnologiche sostenibili in risposta alle sfide ambientali e promuovendo modelli sostenibili di uso delle risorse (33).

31.

Detto requisito fondamentale per fare fronte alle sfide ambientali comporta anche dei vantaggi socio-economici e può stimolare la competitività. La potenziale crescita in termini di occupazione dovuta alla trasformazione in un’economia a basse emissioni di carbonio, sicura e sostenibile nell’impiego efficiente delle risorse è essenziale per il raggiungimento degli obiettivi sull’occupazione di Europa 2020 (34). Negli ultimi anni l’occupazione nel settore delle tecnologie e dei servizi in ambito ambientale nell’Unione ha segnato una crescita di circa il 3 % annuo (35). Si stima che il valore del mercato globale delle eco-industrie sia di almeno 3 000 miliardi di EUR (36) e, secondo le previsioni, tale valore dovrebbe almeno raddoppiarsi nel prossimo decennio. Gli operatori economici europei primeggiano già a livello internazionale nel riciclaggio e nell’efficienza energetica e dovrebbero essere incoraggiati a beneficiare della crescita della domanda globale con il sostegno del piano d’azione per l’eco-innovazione (37). Ad esempio, si prevede che entro il 2020 già il solo settore delle energie rinnovabili in Europa genererà più di 400 000 nuovi posti di lavoro (38). Una bio-economia sostenibile può altresì contribuire a una crescita intelligente e verde in Europa e, al tempo stesso, trarrà vantaggio da una maggiore efficienza nell’uso delle risorse.

32.

La piena attuazione del pacchetto dell’Unione su clima ed energia è essenziale per raggiungere le tappe previste per il 2020 e per creare un’economia competitiva, sicura e sostenibile, e a basse emissioni di carbonio entro il 2050. Se da un lato l’Unione sta attualmente rispettando l’impegno di ridurre, entro il 2020, le emissioni di gas a effetto serra interne del 20 % rispetto ai livelli del 1990, il raggiungimento dell’obiettivo legato all’efficienza energetica richiederà che i miglioramenti in questo ambito, così come i cambiamenti di comportamento, avvengano in tempi molto più rapidi. Ci si aspetta che la direttiva sull’efficienza energetica (39) dia un contributo significativo a questa causa; essa potrebbe essere integrata da requisiti di efficienza per il consumo energetico dei prodotti immessi sul mercato dell’Unione. Una valutazione globale della disponibilità di biomassa sostenibile è importante anche alla luce della domanda energetica in continua crescita e del dibattito in corso sui conflitti tra l’uso dei terreni per la produzione di alimenti e per la bioenergia. È altresì essenziale assicurare che la biomassa in tutte le sue forme sia prodotta e utilizzata in modo sostenibile ed efficace durante tutto il suo ciclo di vita, così da ridurre al minimo o da evitare impatti negativi sull’ambiente e il clima, e tenendo debitamente conto del contesto economico dei diversi usi della biomassa quale risorsa. Ciò contribuirebbe alla creazione di un’economia a basse emissioni di carbonio.

33.

Se l’Unione deve dare il giusto contributo a livello internazionale, tutti i settori economici dovranno concorrere alla riduzione delle emissioni di GES. L’Unione deve ora concordare i prossimi passi per il suo quadro per il clima e l’energia oltre il 2020 per prepararsi ai negoziati internazionali su un nuovo strumento giuridicamente vincolante, ma anche per dare agli Stati membri, all’industria e ad altri settori un quadro e uno (o più) obiettivi chiari e giuridicamente vincolanti per effettuare i necessari investimenti, a medio e a lungo termine, nella riduzione delle emissioni, l’efficienza energetica e l’energia rinnovabile. È pertanto necessario che l’Unione valuti delle opzioni strategiche per effettuare la transizione a un’economia a basse emissioni di carbonio in modo graduale ed efficiente sotto il profilo dei costi, e rispettando le tappe indicative di cui nella tabella di marcia verso un’economia competitiva a basse emissioni di carbonio entro il 2050, che dovrebbe servire da base per i lavori futuri. Il Libro verde «Un quadro per le politiche dell’energia e del clima all’orizzonte 2030» (40) rappresenta un passo importante al riguardo. La tabella di marcia per l’energia 2050 e il Libro bianco sui trasporti devono essere avallati da un solido quadro politico. Inoltre, è necessario che gli Stati membri elaborino e mettano in pratica strategie di sviluppo a lungo termine, efficienti nell’utilizzo delle risorse e a basse emissioni di carbonio intese a raggiungere l’obiettivo dell’Unione di ridurre le emissioni di gas a effetto serra tra l’80 % e il 95 % rispetto ai valori del 1990 entro la metà del secolo, nel quadro dell’impegno globale di limitare l’aumento medio delle temperature a un valore inferiore a 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e nel contesto delle riduzioni che, secondo le risultanze fornite dal gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), i paesi sviluppati devono realizzare in gruppo. Il sistema di scambio di quote di emissione dell’Unione continuerà a costituire un pilastro fondamentale della politica dell’Unione in materia di clima anche dopo il 2020 e dovrebbe essere strutturalmente riformato per incentivare gli investimenti nelle tecnologie a basse emissioni di carbonio. Per coerenza con i suoi impegni internazionali, l’Unione, unitamente ad altre parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), dovrebbe sostenere i paesi in via di sviluppo nei loro sforzi volti a mitigare i cambiamenti climatici attraverso il rafforzamento delle capacità, l’assistenza finanziaria e il trasferimento di tecnologia.

34.

La diffusione nell’industria delle migliori tecniche disponibili previste dalla direttiva sulle emissioni industriali (41) consentirà di migliorare i modelli di utilizzo delle risorse e di ridurre le emissioni degli oltre 50 000 principali impianti industriali dell’Unione. Ciò darà un forte impulso allo sviluppo di tecniche innovative, all’inverdimento dell’economia e alla riduzione dei costi industriali a lungo termine. Tale evoluzione può essere ulteriormente incoraggiata con la messa in atto di sistemi di gestione ambientale, come l’EMAS (42), da parte dell’industria.

35.

Alcuni strumenti di politica esistenti in materia di produzione e di consumo sono di portata limitata. Vi è la necessità di un quadro che fornisca segnali adeguati ai produttori e ai consumatori per promuovere l’efficienza nell’uso delle risorse e l’economia circolare. Saranno adottate misure volte a migliorare ulteriormente la prestazione ambientale di beni e servizi sul mercato dell’Unione nel corso del loro intero ciclo di vita, comprese iniziative che mirano ad aumentare l’offerta di prodotti sostenibili per l’ambiente e a stimolare una transizione significativa nella domanda di tali prodotti da parte dei consumatori. Ciò sarà raggiunto grazie una combinazione equilibrata di incentivi per i consumatori e per gli operatori economici (comprese le PMI), nonché di strumenti di mercato e norme finalizzati alla riduzione degli impatti ambientali delle proprie operazioni e dei propri prodotti. I consumatori dovrebbero ricevere informazioni precise, facilmente comprensibili e affidabili sui prodotti che acquistano, attraverso un’etichettatura chiara e coerente, anche in relazione alle asserzioni ambientali. È opportuno ottimizzare gli imballaggi per ridurre al minimo gli impatti ambientali nonché sostenere modelli commerciali efficienti nell’uso delle risorse come i sistemi di prodotto-servizio, compreso il leasing di prodotti. La legislazione sui prodotti in vigore, tra cui figurano le direttive sulla progettazione ecocompatibile e sull’etichettatura energetica (43) nonché il regolamento sull’Ecolabel (44) saranno riviste con l’obiettivo di migliorare la performance ambientale e l’efficienza nell’impiego delle risorse dei prodotti nel corso del loro intero ciclo di vita e di affrontare le disposizioni in vigore attraverso un quadro politico e legislativo più coerente per la produzione e il consumo sostenibili nell’Unione (45). Questo quadro supportato da indicatori del ciclo di vita dovrebbe affrontare la frammentazione e i limiti della portata dell’attuale acquis in materia di consumo e produzione sostenibili (CPS), e identificare e, se necessario, colmare le lacune in termini di politica, incentivi e legislazione per garantire che siano fissati requisiti minimi relativi alla performance ambientale dei prodotti e dei servizi.

36.

Visto che l’80 % di tutti gli impatti ambientali associati a un prodotto nel suo ciclo di vita si decide in fase di progettazione, il quadro politico dell’Unione dovrebbe garantire che i prodotti prioritari commercializzati nel mercato dell’Unione siano progettati in maniera ecocompatibile e nell’ottica di un’ottimizzazione dell’efficienza delle risorse e dei materiali, tenendo conto anche di aspetti quali la sostenibilità, la riparabilità, la riusabilità, la riciclabilità, la presenza di contenuto riciclato e la durata di vita dei prodotti. I prodotti dovrebbero essere di provenienza sostenibile e progettati per essere riusabili o riciclabili. Queste prescrizioni dovranno essere tali da poter essere attuate e rispettate. A livello unionale e nazionale saranno profusi sforzi intesi a rimuovere le barriere all’eco-innovazione (46) e a sfruttare appieno il potenziale delle eco-industrie, con vantaggi in termini di posti di lavoro e crescita «verdi».

37.

Al fine di stabilire un quadro d’azione per il miglioramento degli aspetti legati all’efficienza delle risorse che vadano oltre le emissioni di gas a effetto serra saranno stabiliti degli obiettivi volti a ridurre l’impatto ambientale globale dei consumi nell’arco del ciclo di vita, in particolare nel settore alimentare, dell’edilizia e della mobilità (47). Insieme, essi costituiscono circa l’80 % degli impatti ambientali relativi al consumo. Occorre altresì prendere in considerazione a tale riguardo indicatori e obiettivi per l’impronta sulla terra, l’impronta idrica, l’impronta sui materiali e l’impronta di carbonio, come anche il loro ruolo nel quadro del semestre europeo. Dalla conferenza di Rio + 20 è emersa la necessità di ridurre considerevolmente le perdite post-raccolto e altre perdite relative agli alimenti nonché gli sprechi in tutta la catena di approvvigionamento. La Commissione dovrebbe quindi presentare una strategia globale per combattere gli sprechi alimentari inutili e cooperare con gli Stati membri nella lotta contro la produzione eccessiva di rifiuti alimentari. In tal senso sarebbero utili misure intese ad aumentare, se del caso, il compostaggio e la digestione anaerobica degli scarti alimentari.

38.

Oltre ai requisiti vincolanti in materia di appalti pubblici verdi per determinate categorie di prodotti (48), la maggior parte degli Stati membri ha adottato piani d’azione facoltativi e molti di essi hanno stabilito degli obiettivi per specifici gruppi di prodotti. Tuttavia, per le amministrazioni a tutti i livelli vi è ancora un considerevole margine di azione per ridurre l’impatto ambientale grazie alle loro decisioni di acquisto. È auspicabile che gli Stati membri e le regioni intraprendano ulteriori iniziative per raggiungere l’obiettivo di applicare i criteri sugli appalti pubblici verdi ad almeno il 50 % delle gare pubbliche. La Commissione valuterà la possibilità di proporre atti legislativi specifici per settore al fine di stabilire requisiti vincolanti in materia di appalti pubblici verdi per ulteriori categorie di prodotti e la portata di un monitoraggio periodico dei progressi compiuti dagli Stati membri sulla base di dati adeguati forniti da questi ultimi, tenendo conto nel contempo della necessità di ridurre al minimo il livello dell’onere amministrativo. Dovrebbero inoltre essere sviluppate reti volontarie di acquirenti verdi.

39.

Vi è inoltre un grande potenziale di miglioramento della prevenzione e della gestione dei rifiuti nell’Unione per giungere a un miglior utilizzo delle risorse, aprire nuovi mercati, creare nuovi posti di lavoro e ridurre la dipendenza dalle importazioni di materie prime, consentendo di ridurre gli impatti ambientali (49). Ogni anno nell’Unione si generano 2,7 miliardi di tonnellate di rifiuti, di cui 98 milioni di tonnellate (il 4 %) sono rifiuti pericolosi. Nel 2011 la produzione pro capite di rifiuti urbani in tutta l’Unione è stata in media di 503 kg, mentre per quanto riguarda i singoli Stati membri è compresa fra 298 e 718 kg. In media solo il 40 % dei rifiuti solidi è preparato per il riutilizzo o riciclato, mentre alcuni Stati membri raggiungono un tasso del 70 %, dimostrando così che è possibile utilizzare i rifiuti come una risorsa fondamentale nell’Unione. Al contempo in molti Stati membri il 75 % dei rifiuti urbani è destinato alle discariche (50).

40.

Trasformare i rifiuti in una risorsa, come invocato nel quadro della tabella di marcia verso un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse, richiede una piena applicazione della legislazione unionale sui rifiuti in tutta l’Unione, basata su un’applicazione rigorosa della gerarchia dei rifiuti e che disciplini i diversi tipi di rifiuti (51). Sono pertanto necessari ulteriori sforzi per ridurre la produzione di rifiuti pro capite e la produzione di rifiuti in termini assoluti. Per raggiungere gli obiettivi di efficienza nell’uso delle risorse, è altresì necessario limitare il recupero energetico di materiali non riciclabili (52), dismettere le discariche di rifiuti riciclabili o recuperabili (53), garantire un riciclaggio di elevata qualità laddove l’uso del materiale riciclato non ha complessivamente impatti negativi sull’ambiente e la salute umana, e sviluppare dei mercati per materie prime secondarie. I rifiuti pericolosi dovranno essere gestiti in modo tale da minimizzare gli effetti dannosi per la salute umana e l’ambiente, così come concordato in occasione di Rio + 20. Per raggiungere tale proposito è auspicabile che in tutta l’Unione si ricorra in maniera più sistematica a strumenti di mercato e ad altre misure che favoriscano la prevenzione, il riciclaggio e il riutilizzo, compresa la responsabilità ampliata del produttore, mentre andrebbe sostenuto lo sviluppo di cicli di materiali non tossici. È opportuno rimuovere gli ostacoli alle attività di riciclaggio nel mercato interno dell’Unione e riesaminare gli obiettivi esistenti in materia di prevenzione, riutilizzo, riciclaggio, recupero e di alternative alla discarica per progredire verso un’economia «circolare» basata sul ciclo di vita, con un uso senza soluzione di continuità delle risorse e rifiuti residui che sia quasi inesistente.

41.

Anche l’efficienza delle risorse nel settore idrico sarà trattata come una priorità al fine di garantire un buono stato delle acque. Sebbene siccità e carenze idriche siano fenomeni in continua espansione in Europa, si stima che ad oggi il 20-40 % dell’acqua disponibile in Europa sia sprecata, ad esempio, a causa di perdite nel sistema di distribuzione o dell’adozione inadeguata di tecnologie di efficienza idrica. Dai modelli disponibili emerge un potenziale di miglioramento considerevole in termini di efficienza idrica nell’Unione. Inoltre, si prevede che l’aumento della domanda e gli impatti dei cambiamenti climatici aggraveranno significativamente la pressione cui sono esposte le risorse idriche europee. Viste tali premesse, occorre che l’Unione e gli Stati membri intervengano per garantire che, entro il 2020, i cittadini abbiano accesso a un’acqua pulita e che le attività di estrazione idrica avvengano nel rispetto dei limiti delle risorse idriche rinnovabili, allo scopo di preservare, raggiungere o migliorare il buono stato delle acque in conformità della direttiva quadro sulle acque, migliorando, tra l’altro, l’efficienza idrica attraverso il ricorso a meccanismi di mercato quali una tariffazione delle acque che rispecchi l’effettivo valore dell’acqua, come anche altri strumenti educativi e di sensibilizzazione (54). I principali settori di consumo, vale a dire l’energia e l’agricoltura, dovrebbero essere incoraggiati a dare la priorità ad un uso più efficiente dell’acqua. Il progresso sarà agevolato da una dimostrazione e una diffusione accelerati di tecnologie nonché di sistemi e modelli commerciali innovativi che si basano sul piano strategico di attuazione del partenariato europeo per l’innovazione relativo all’acqua.

42.

La realizzazione di un chiaro quadro politico a lungo termine in tutti questi ambiti contribuirà a stimolare gli investimenti e le azioni necessarie per sviluppare appieno i mercati delle tecnologie più verdi e promuovere soluzioni commerciali sostenibili. Indicatori e obiettivi relativi all’efficienza delle risorse, basati su una raccolta di dati solidi, fornirebbero gli orientamenti del caso alle istanze decisionali pubbliche e private per trasformare la nostra economia. Non appena saranno concordati a livello di Unione, tali indicatori e obiettivi diventeranno parte integrante del 7o PAA. Per contribuire a tale processo, entro il 2015 dovrebbero essere messe a punto metodologie di misurazione dell’efficienza d’uso dell’acqua, del suolo, dei materiali e del carbonio.

43.

Al fine di trasformare l’Unione in un’economia a basse emissioni di carbonio, efficiente nell’impiego delle risorse, verde e competitiva, il 7o PAA garantisce che entro il 2020:

a)

l’Unione abbia raggiunto i propri obiettivi sul clima e l’energia e si stia adoperando per ridurre entro il 2050 le emissioni di GES dell’80-95 % rispetto ai livelli del 1990, nel quadro dell’impegno generale di limitare l’aumento della temperatura media sotto i 2 °C rispetto ai livelli preindustriali, con la definizione di un quadro per il clima e l’energia per il 2030 come passo fondamentale del processo;

b)

l’impatto ambientale globale di tutti i principali settori dell’economia dell’Unione sia stato ridotto sensibilmente a fronte di una maggiore efficienza nell’uso delle risorse e della messa a punto di metodologie di riferimento e di misurazione e siano messi in atto incentivi commerciali e strategici che promuovano gli investimenti degli operatori economici nell’efficienza a livello dell’uso delle risorse, e la crescita verde sia stimolata attraverso misure volte a promuovere l’innovazione;

c)

i cambiamenti strutturali a livello di produzione, tecnologia e innovazione nonché di modelli di consumo e stili di vita abbiano ridotto l’impatto ambientale globale della produzione e del consumo, in particolare nei settori dell’alimentazione, dell’edilizia e della mobilità;

d)

i rifiuti siano gestiti responsabilmente alla stregua di una risorsa e così da evitare pregiudizi alla salute e all’ambiente, la produzione di rifiuti in termini assoluti e i rifiuti pro capite siano in declino, le discariche siano limitate ai rifiuti residui (vale a dire non riciclabili e non recuperabili), in linea con i rinvii di cui all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva relativa alle discariche di rifiuti (55) e il recupero energetico sia limitato ai materiali non riciclabili, tenuto conto dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva quadro sui rifiuti (56);

e)

si prevenga o si sia significativamente ridotto lo stress idrico nell’Unione.

A tal fine è necessario, in particolare:

i)

dare piena attuazione al pacchetto su clima ed energia e accordarsi urgentemente sul quadro unionale di politiche per il clima e l’energia 2030, tenendo debitamente conto della relazione di valutazione più recente dell’IPCC e delle tappe indicative di cui nella tabella di marcia verso un’economia competitiva a basse emissioni di carbonio, come anche degli sviluppi intervenuti nel quadro dell’UNFCCC e di altri processi pertinenti;

ii)

applicare a tappeto le migliori prassi disponibili nel quadro della direttiva sulle emissioni industriali e intensificare gli sforzi intesi a promuovere la diffusione di tecnologie, processi e servizi innovativi emergenti;

iii)

dare un nuovo impulso alla ricerca e all’innovazione necessarie per lo sviluppo e l’utilizzo di tecnologie, sistemi e modelli commerciali innovativi che consentiranno di ridurre i tempi e diminuire i costi della transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio, efficiente nell’impiego delle risorse, sicura e sostenibile; sviluppare ulteriormente l’approccio stabilito nel piano d’azione per l’eco-innovazione, individuare priorità per un’innovazione incrementale come anche modifiche del sistema, promuovere una quota di mercato più ampia per le tecnologie verdi nell’Unione e rafforzare la competitività dell’eco-industria europea; stabilire indicatori e fissare obiettivi realistici e raggiungibili in materia di efficienza nell’impiego delle risorse;

iv)

mettere a punto entro il 2015 metodologie di misurazione e di riferimento per l’efficienza d’uso del suolo, del carbonio, dell’acqua e dei materiali, e valutare se sia opportuno introdurre un indicatore e un obiettivo principale nell’ambito del semestre europeo;

v)

stabilire un quadro di politica più coerente per la produzione e il consumo sostenibili che includa, se del caso, il consolidamento degli strumenti esistenti in un quadro giuridico coerente; sottoporre a revisione la legislazione sui prodotti al fine di migliorare la performance ambientale e l’efficienza nell’impiego delle risorse dei prodotti nel corso del loro intero ciclo di vita; stimolare la domanda da parte dei consumatori di prodotti e servizi sostenibili sul piano ambientale attraverso politiche che ne aumentino la disponibilità, l’accessibilità, la funzionalità e l’attrattività; sviluppare indicatori e determinare obiettivi realistici e realizzabili per ridurre l’impatto globale dei consumi;

vi)

sviluppare programmi di formazione miranti ai mestieri verdi;

vii)

intensificare gli sforzi in vista del raggiungimento degli obiettivi esistenti e rivedere gli approcci agli appalti pubblici verdi, compreso il loro ambito di applicazione, al fine di aumentarne l’efficacia; istituire una rete volontaria di acquirenti verdi per gli operatori economici dell’Unione;

viii)

dare piena attuazione alla legislazione dell’Unione in materia di rifiuti. Tale attuazione richiederà anche l’applicazione della gerarchia dei rifiuti in conformità della direttiva quadro sui rifiuti e un uso efficace degli strumenti e di altre misure di mercato per garantire che: 1) le discariche siano limitate ai rifiuti residui (vale a dire non riciclabili e non recuperabili), tenuto conto dei rinvii di cui all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva relativa alle discariche di rifiuti; 2) il recupero energetico sia limitato ai materiali non riciclabili, tenuto conto dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva quadro sui rifiuti; 3) i rifiuti riciclati siano usati come fonte principale e affidabile di materie prime per l’Unione, attraverso lo sviluppo di cicli di materiali non tossici; 4) i rifiuti pericolosi siano gestiti responsabilmente e che ne sia limitata la produzione; 5) i trasporti di rifiuti illegali siano sradicati, con il supporto di un monitoraggio rigoroso; e 6) i rifiuti alimentari siano ridotti. Si sta procedendo a un riesame della legislazione in vigore sui prodotti e i rifiuti, compreso un riesame dei principali obiettivi delle principali direttive sui rifiuti, basandosi sulla tabella di marcia verso un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse, così da orientarsi verso un’economia circolare e far sì che gli ostacoli presenti sul mercato interno alle attività di riciclaggio ecocompatibili siano rimossi; È necessario che si organizzino campagne pubbliche di informazione in vista di una maggiore consapevolezza e comprensione della politica in materia di rifiuti nonché per stimolare un cambiamento di comportamento;

ix)

migliorare l’efficienza idrica stabilendo degli obiettivi a livello di bacini idrografici e monitorandoli, sulla base di una metodologia comune per lo sviluppo degli obiettivi di efficienza idrica nel contesto del processo della strategia comune di attuazione, e adottando meccanismi di mercato come la tariffazione delle acque, come previsto all’articolo 9 della direttiva quadro sulle acque e, se del caso, altre misure di mercato; sviluppare approcci per gestire l’uso delle acque reflue trattate.

Obiettivo prioritario 3:   proteggere i cittadini dell’Unione da pressioni legate all’ambiente e da rischi per la salute e il benessere

44.

La legislazione dell’Unione in materia di ambiente ha comportato benefici considerevoli in termini di salute e benessere dei cittadini. Tuttavia l’inquinamento dell’acqua, atmosferico e chimico sono tutt’ora tra i principali problemi legati all’ambiente nell’Unione (57). L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) stima che i fattori di stress per l’ambiente sono responsabili per il 15-20 % delle morti in 53 paesi europei (58). Secondo l’OCSE entro il 2050, in tutto il mondo, l’inquinamento atmosferico urbano diventerà la prima causa di mortalità legata all’ambiente.

45.

Una buona parte della popolazione dell’Unione è tutt’ora esposta a livelli di inquinamento atmosferico, compreso l’inquinamento atmosferico negli ambienti chiusi, che superano i valori di riferimento raccomandati dall’OMS (59). Ad esempio, il riscaldamento a carbone locale e i motori e gli impianti a combustione rappresentano un’importante fonte di idrocarburi policiclici e aromatici mutageni e cancerogeni (IPA) e di emissioni pericolose di particolato (PM 10, PM 2.5 e PM 1). È necessario intervenire soprattutto in ambiti, come all’interno di agglomerati urbani, in cui la popolazione, in particolare le categorie sociali sensibili o vulnerabili, e gli ecosistemi sono esposti a livelli elevati di agenti inquinanti. Al fine di garantire un ambiente sano per tutti, occorre completare le misure locali con una politica adeguata a livello sia nazionale che unionale.

46.

L’accesso a risorse idriche di qualità soddisfacente è ancora problematico in diverse zone rurali nell’Unione. Tuttavia, garantire una buona qualità delle acque di balneazione europee giova sia alla salute umana, sia all’industria del turismo dell’Unione. Sempre più spesso le alluvioni e la siccità hanno ripercussioni negative sulla salute umana e le attività economiche, in parte riconducibili a cambiamenti al ciclo idrologico e all’uso del suolo.

47.

L’attuazione lacunosa delle politiche adottate fa sì che nell’Unione non si raggiungano adeguati standard di qualità dell’aria e dell’acqua. L’Unione aggiornerà gli obiettivi in base alle più recenti scoperte scientifiche e si impegnerà più attivamente a creare sinergie con altri obiettivi politici in settori come i cambiamenti climatici, la mobilità e i trasporti, la biodiversità e l’ambiente marino e terrestre. Ad esempio, ridurre determinati inquinanti atmosferici, fra cui quelli climatici di breve durata, può contribuire considerevolmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Gli ulteriori impegni in questa direzione si baseranno su un riesame approfondito della legislazione dell’Unione sulla qualità dell’aria e sulla messa in atto del Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee.

48.

Affrontare il problema dell’inquinamento alla radice rimane una priorità e l’attuazione della direttiva sulle emissioni industriali comporterà un’ulteriore riduzione delle emissioni generate dai principali settori industriali. Il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nella tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti aumenterà anche la mobilità sostenibile nell’Unione, contrastando così un’importante fonte di inquinamento acustico e atmosferico a livello locale.

49.

Dai dati disponibili riguardo all’esposizione media a lungo termine risulta che il 65 % degli europei che vivono in grandi zone urbane è esposto a livelli elevati di rumore (60) e che più del 20 % è esposto a livelli di rumore notturno che hanno spesso effetti negativi per la salute.

50.

La legislazione orizzontale sulle sostanze chimiche (REACH (61) e i regolamenti sulla classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio (62)) nonché la legislazione sui biocidi (63) e i prodotti fitosanitari (64) costituiscono una protezione di base per la salute umana e l’ambiente, assicurano la stabilità e la prevedibilità per gli operatori economici e promuovono la diffusione di metodi emergenti non testati sugli animali. Tuttavia permane una certa incertezza sugli impatti complessivi sulla salute umana e sull’ambiente derivanti dagli effetti combinati di diverse sostanze chimiche (miscele), nanomateriali, sostanze chimiche che interferiscono con il sistema endocrino (perturbatori endocrini) e le sostanze chimiche contenute nei prodotti. La ricerca indica che alcuni prodotti chimici hanno proprietà di interferenza endocrina che possono causare un certo numero di effetti negativi sulla salute e sull’ambiente, nonché sullo sviluppo dei bambini, potenzialmente anche a dosi molto basse, e che tali effetti giustificano la presa in considerazione di un’azione preventiva.

In considerazione di ciò, occorre intensificare gli sforzi per garantire che, entro il 2020, tutte le sostanze pertinenti che destano forti preoccupazioni, comprese quelle con proprietà di interferenza endocrina, siano inserite nell’elenco REACH di sostanze «candidate». Vi è la necessità di intervenire per affrontare queste sfide, in particolare visto l’impegno che l’Unione ha assunto in occasione del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile del 2002, riaffermato a Rio + 20 e accolto anche quale obiettivo dell’Approccio strategico alla gestione internazionale dei prodotti chimici, in particolare per garantire che entro il 2020 siano contenuti entro livelli minimi gli effetti negativi significativi delle sostanze chimiche sulla salute umana e l’ambiente e per rispondere a problematiche e sfide nuove ed emergenti in maniera efficace, efficiente, coerente e coordinata. L’Unione continuerà a sviluppare e ad adottare diversi approcci volti a contrastare gli effetti combinati delle sostanze chimiche e ad affrontare i problemi di sicurezza legati ai perturbatori endocrini in tutta la pertinente legislazione dell’Unione.

In particolare, l’Unione svilupperà criteri armonizzati basati sul rischio per l’individuazione dei perturbatori endocrini. L’Unione metterà altresì a punto un approccio globale per minimizzare l’esposizione alle sostanze pericolose, tra cui le sostanze chimiche contenute nei prodotti. La gestione responsabile e sostenibile dei nanomateriali e dei materiali con proprietà simili sarà garantita nel quadro di un approccio globale che terrà conto anche della valutazione e della gestione dei rischi, dell’informazione e del monitoraggio. Si nutrono preoccupazioni anche riguardo al potenziale impatto sull’ambiente e sulla salute umana di materiali che contengono particolato le cui dimensioni li escludono dalla definizione di nanomateriali, ma che possono avere proprietà simili a questi ultimi. Tali preoccupazioni dovrebbero essere approfondite al momento nel contesto del riesame della definizione di nanomateriali previsto dalla Commissione per il 2014, alla luce dell’esperienza e dell’evoluzione scientifica e tecnologica. L’azione congiunta di questi approcci aumenterà la base di conoscenze in ambito chimico e fornirà un quadro di riferimento per l’elaborazione di soluzioni più sostenibili.

51.

Nel frattempo l’espansione del mercato dei prodotti, delle sostanze chimiche e dei materiali a base biologica può offrire dei vantaggi dati, ad esempio, da una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e da nuove opportunità commerciali, ma bisogna garantire che l’intero ciclo di vita di tali prodotti sia sostenibile e far sì che non inasprisca la concorrenza relativa ai terreni o alle risorse idriche o non aumenti i livelli di emissione.

52.

I cambiamenti climatici graveranno ulteriormente sui problemi ambientali provocando siccità prolungate e ondate di caldo, alluvioni, tempeste, incendi boschivi, erosione del suolo e delle coste, così come nuove e più virulente forme di patologie umane, animali o vegetali. È necessario intervenire in maniera mirata per fare in modo che l’Unione abbia i mezzi per affrontare le pressioni e le nuove situazioni derivanti dai cambiamenti climatici, rafforzando la resilienza ambientale, economica e sociale. Poiché diversi settori sono e saranno sempre più soggetti agli impatti dei cambiamenti climatici, le considerazioni legate all’adeguamento e alla gestione del rischio di catastrofe dovranno essere maggiormente integrate nelle politiche dell’Unione.

53.

Inoltre, le misure volte ad aumentare la resilienza ecologica e climatica, come il ripristino dell’ecosistema e le infrastrutture verdi, possono comportare importanti vantaggi socioeconomici, tra l’altro in termini di salute pubblica. È necessario che le sinergie e i potenziali compromessi tra obiettivi climatici e altri obiettivi ambientali, legati ad esempio alla qualità dell’aria, siano gestiti correttamente. Ad esempio, il passaggio a determinati combustibili a basse emissioni di carbonio deciso in ragione di considerazioni climatiche o di sicurezza di approvvigionamento potrebbe comportare aumenti considerevoli di particolato e di emissioni nocive, soprattutto in mancanza di appropriate tecnologie di abbattimento delle emissioni.

54.

Al fine di proteggere i cittadini dell’Unione da pressioni legate all’ambiente e da rischi per la salute e il benessere, entro il 2020 il 7o PAA garantisce:

a)

un significativo miglioramento della qualità dell’aria esterna nell’Unione, che si avvicini ai livelli raccomandati dall’OMS, accompagnato da un miglioramento della qualità dell’aria interna, sulla base dei pertinenti orientamenti dell’OMS;

b)

una significativa riduzione dell’inquinamento acustico nell’Unione che lo avvicini ai livelli raccomandati dall’OMS;

c)

standard elevati per l’acqua potabile e per le acque di balneazione per tutti i cittadini dell’Unione;

d)

una risposta efficace, in tutta la pertinente legislazione dell’Unione, agli effetti combinati delle sostanze chimiche e alle preoccupazioni legate ai perturbatori endocrini, nonché una valutazione e una limitazione entro livelli minimi dei rischi per l’ambiente e la salute associati all’uso di sostanze pericolose, in particolare per i bambini, tra cui le sostanze chimiche contenute nei prodotti; l’individuazione di azioni a lungo termine nell’ottica di conseguire l’obiettivo di un ambiente non tossico;

e)

un uso dei prodotti fitosanitari che non comporti alcun effetto negativo per la salute umana o che non abbia incidenze inaccettabili sull’ambiente, nonché l’uso sostenibile di detti prodotti;

f)

una risposta efficace delle preoccupazioni di sicurezza relative ai nanomateriali e ai materiali con proprietà simili nel quadro di un approccio coerente e trasversale tra le diverse legislazioni;

g)

il conseguimento di progressi decisivi nell’adeguamento agli impatti dei cambiamenti climatici.

A tal fine è necessario, in particolare:

i)

dare attuazione alla politica dell’Unione sulla qualità dell’aria, in base alle più recenti conoscenze scientifiche, e definire e attuare misure per affrontare il problema dell’inquinamento dell’aria alla radice, tenendo conto delle differenze tra le fonti di inquinamento dell’aria interna ed esterna;

ii)

dare attuazione alla politica dell’Unione sull’inquinamento acustico già oggetto di revisione, in base alle più recenti conoscenze scientifiche, e intraprendere misure per affrontare il problema dell’inquinamento acustico alla radice, includendo miglioramenti a livello della progettazione urbana;

iii)

intensificare gli sforzi intesi a dare attuazione alla direttiva quadro sulle acque, alla direttiva sulle acque di balneazione (65) e alla direttiva sull’acqua potabile (66), in particolare per i piccoli fornitori di acqua, nonché alla direttiva sulle acque di balneazione;

iv)

proseguire la messa in atto di REACH con lo scopo di garantire un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente, come anche la libera circolazione delle sostanze chimiche nel mercato interno, migliorando nel contempo la competitività e l’innovazione tenendo conto delle esigenze specifiche delle PMI; sviluppare, entro il 2018, una strategia dell’Unione per un ambiente non tossico, che si traduca in innovazione e nello sviluppo di alternative sostenibili fra cui soluzioni non chimiche, sulla base di misure orizzontali da intraprendere entro il 2015 con lo scopo di garantire: 1) la sicurezza dei nanomateriali di sintesi e dei materiali con proprietà simili; 2) la riduzione al minimo dell’esposizione ai perturbatori endocrini; 3) approcci normativi adeguati volti a contrastare gli effetti combinati delle sostanze chimiche e 4) la riduzione al minimo dell’esposizione alle sostanze chimiche contenute nei prodotti, ivi compresi i prodotti importati, nell’ottica di promuovere cicli di materiali non tossici e di ridurre l’esposizione a sostanze dannose in ambienti chiusi;

v)

monitorare l’attuazione della legislazione dell’Unione sull’uso sostenibile dei biocidi e dei prodotti fitosanitari e, se del caso, riesaminarla per aggiornarla sulla base delle più recenti conoscenze scientifiche;

vi)

adottare e attuare una strategia dell’Unione per l’adattamento ai cambiamenti climatici, che preveda, tra l’altro, l’integrazione di questo tema e di considerazioni relative alla gestione del rischio di catastrofe nei principali settori d’intervento e nelle iniziative politiche chiave dell’Unione.

IL QUADRO DI SOSTEGNO

55.

Il raggiungimento dei succitati obiettivi prioritari tematici richiede la realizzazione di un quadro di sostegno delle azioni concrete. Saranno adottate misure volte a migliorare i quattro pilastri fondamentali di tale quadro di sostegno: migliorare le modalità di attuazione generali della normativa dell’Unione in materia ambientale; migliorare le conoscenze e gli elementi scientifici alla base delle politiche ambientali; garantire investimenti e creare i giusti incentivi per la protezione dell’ambiente e migliorare l’integrazione ambientale e la coerenza delle politiche sia nel quadro della politica ambientale, e tra la politica ambientale e le altre politiche. I benefici di natura orizzontale della politica dell’Unione in materia di ambiente si estenderanno oltre l’ambito di applicazione e l’orizzonte temporale del 7o PAA.

Obiettivo prioritario 4:   sfruttare al massimo i vantaggi della legislazione dell’Unione in materia di ambiente migliorandone l’attuazione

56.

Oltre ai vantaggi significativi per la salute e l’ambiente, i vantaggi dati dall’effettiva attuazione della legislazione dell’Unione in materia di ambiente sono triplici: la creazione di parità di condizioni per i soggetti economici che operano nel mercato interno, lo stimolo all’innovazione e la promozione dei vantaggi «del primo arrivato» nei diversi settori per le imprese europee. I costi associati alla mancata attuazione della legislazione, per contro, sono elevati e secondo le stime ammontano a circa 50 miliardi di EUR all’anno, comprensivi dei costi legati all’avvio di procedimenti d’infrazione (67). Già nel solo 2009 erano in corso 451 procedimenti d’infrazione legati alla legislazione dell’Unione in materia ambientale, mentre nel 2011 ne sono stati riportati altri 299 cui se ne sono poi aggiunti altri 114 (68), cifre che fanno dell’acquis ambientale quello che ha dato origine a più procedimenti d’infrazione. La Commissione riceve inoltre diverse denunce direttamente dai cittadini dell’Unione, che in molti casi sarebbe più indicato rivolgere al proprio Stato membro o alle autorità locali.

57.

Pertanto nei prossimi anni sarà data priorità assoluta a una migliore attuazione dell’acquis dell’Unione in materia ambientale a livello di Stati membri. Si registrano differenze significative in termini di attuazione tra i diversi Stati membri e al loro interno. È necessario fornire ai soggetti coinvolti nell’attuazione della legislazione ambientale a livello di Unione e a livello nazionale, regionale e locale le conoscenze, gli strumenti e le capacità per trarre maggiori vantaggi dalla legislazione in oggetto e migliorare la governance del processo di attuazione.

58.

Il numero elevato di infrazioni, denunce e petizioni in materia ambientale evidenzia la necessità di mettere in atto un sistema efficace e pragmatico di controlli e contrappesi a livello nazionale che contribuisca a individuare e a risolvere i problemi di attuazione, così come la necessità di adottare misure che prevengano il problema a monte, ad esempio instaurando un collegamento tra le amministrazioni incaricate della messa in atto e gli esperti durante la fase di elaborazione della politica. A tale proposito gli sforzi fino al 2020 saranno incentrati sui miglioramenti in quattro ambiti fondamentali.

59.

In primo luogo, sarà migliorato il modo in cui sono raccolte e divulgate le conoscenze sull’attuazione, in modo tale da aiutare i cittadini e chi opera in campo ambientale a comprendere appieno lo scopo e i vantaggi della normativa legislazione dell’Unione, nonché le modalità con cui le amministrazioni nazionali e locali danno effetto agli impegni assunti a livello di Unione (69). L’uso appropriato degli strumenti disponibili online potrebbe contribuire al raggiungimento di tale obiettivo. Le problematiche legate all’attuazione all’interno di uno specifico Stato membro saranno affrontate al fine di fornire un adeguato sostegno, analogamente all’approccio personalizzato seguito nel processo del semestre europeo. Ad esempio, saranno concordati contratti di partenariato per l’attuazione che coinvolgeranno la Commissione e i singoli Stati membri e che saranno finalizzati a trattare aspetti legati al reperimento di un sostegno finanziario per l’attuazione e a migliori sistemi di informazione per valutare i progressi. Al fine di massimizzare l’efficacia di tale approccio, gli Stati membri dovrebbero, se del caso e in conformità delle rispettive disposizioni amministrative, incoraggiare la partecipazione delle autorità locali e regionali. La piattaforma tecnica per la cooperazione ambientale, istituita dal Comitato delle regioni e dalla Commissione, faciliterà il dialogo e lo scambio di informazioni onde migliorare l’attuazione della legislazione a livello locale.

60.

In secondo luogo, l’Unione estenderà gli obblighi relativi alle ispezioni e alla sorveglianza all’insieme del diritto dell’Unione in materia ambientale, e svilupperà ulteriormente la capacità di supporto delle ispezioni a livello di Unione, facendo ricorso a strutture esistenti, fra l’altro per soddisfare le richieste di assistenza degli Stati membri, per affrontare situazioni di legittima preoccupazione e per agevolare la cooperazione in tutta l’Unione. Devono essere incoraggiati il rafforzamento della procedura di valutazione inter pares e la condivisione delle migliori prassi, come anche accordi relativi a ispezioni congiunte all’interno degli Stati membri su loro richiesta.

61.

In terzo luogo, saranno migliorate, se del caso, le modalità di gestione e il seguito dato a livello nazionale alle denunce sull’attuazione del diritto ambientale dell’Unione.

62.

In quarto luogo, i cittadini dell’Unione beneficeranno di un accesso effettivo alla giustizia per le tematiche ambientali e di una tutela giuridica efficiente, in linea con la Convenzione di Aarhus e gli sviluppi subentrati grazie all’entrata in vigore del trattato di Lisbona e della recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. Si promuoverà inoltre la risoluzione stragiudiziale delle controversie per evitare vertenze.

63.

Il livello generale di governance ambientale in tutta l’Unione sarà ulteriormente migliorato rafforzando la cooperazione a livello di Unione, come anche a livello internazionale, tra i professionisti che lavorano nell’ambito della protezione dell’ambiente – compresi avvocati dello Stato, pubblici ministeri, difensori civici, giudici e ispettori – come la rete dell’Unione europea per l’attuazione e il controllo del rispetto del diritto dell’ambiente (IMPEL), e incoraggiandoli a condividere le buone prassi.

64.

Oltre ad aiutare gli Stati membri a migliorare l’applicazione (70), la Commissione continuerà a dare il proprio contributo per garantire che la legislazione rifletta le più recenti conoscenze scientifiche, tenga conto delle esperienze a livello di Stato membro in materia di esecuzione degli impegni dell’Unione e sia coerente e proporzionata al suo scopo. Come regola generale, se un’applicazione armonizzata in tutti gli Stati membri è ritenuta il modo più efficace per realizzare gli obiettivi dell’Unione, gli obblighi giuridici sufficientemente chiari e precisi saranno racchiusi in regolamenti, che hanno effetti diretti e misurabili e che danno meno spazio a incoerenze in sede di attuazione. La Commissione ricorrerà maggiormente a schede di valutazione e ad altri mezzi per monitorare i progressi compiuti dagli Stati membri nell’attuazione di determinati aspetti della legislazione.

65.

Per sfruttare al massimo i vantaggi della legislazione dell’Unione in materia di ambiente migliorandone l’attuazione, entro il 2020 il 7o PAA garantisce che:

a)

il pubblico abbia accesso a informazioni chiare, da cui si evincano le modalità con cui si attua il diritto ambientale dell’Unione, in linea con la Convenzione di Aarhus;

b)

sia migliorato il rispetto della legislazione specifica in materia di ambiente;

c)

sia messo in atto il diritto ambientale dell’Unione a tutti i livelli amministrativi e che siano garantite condizioni paritarie nel mercato interno;

d)

sia rafforzata la fiducia dei cittadini nel diritto ambientale dell’Unione e nella relativa applicazione;

e)

sia facilitato il principio di una protezione giuridica efficace per i cittadini e le loro organizzazioni.

A tal fine è necessario, in particolare:

i)

assicurare che sistemi a livello nazionale divulghino attivamente le informazioni in merito alle modalità con cui è data attuazione alla legislazione dell’Unione in materia ambientale, insieme ad una visione generale dei risultati conseguiti dai singoli Stati membri a livello di Unione;

ii)

redigere contratti di partenariato per l’attuazione su base volontaria tra Stati membri e Commissione, includendo se del caso la partecipazione locale e regionale;

iii)

estendere gli obblighi vincolanti per le ispezioni e la sorveglianza degli Stati membri sull’insieme della legislazione dell’Unione in materia ambientale, e sviluppare ulteriormente la capacità di supporto delle ispezioni a livello di Unione, facendo ricorso a strutture esistenti, con il sostegno a reti di professionisti come l’IMPEL, il rafforzamento della procedura di revisione inter pares e la condivisione delle migliori prassi, al fine di accrescere l’efficienza e l’efficacia delle ispezioni;

iv)

garantire meccanismi coerenti ed efficaci a livello nazionale per la gestione delle denunce relative all’attuazione del diritto dell’Unione sull’ambiente;

v)

garantire che le disposizioni nazionali sull’accesso alla giustizia siano in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e promuovere la risoluzione stragiudiziale delle controversie per trovare soluzioni efficaci in via amichevole per le controversie in ambito ambientale.

Obiettivo prioritario 5:   migliorare le basi di conoscenza e le basi scientifiche della politica ambientale dell’Unione

66.

La politica ambientale dell’Unione si basa sul monitoraggio ambientale, nonché su dati, valutazioni e indicatori connessi all’attuazione della legislazione dell’Unione, ai quali si aggiungono i risultati della ricerca scientifica convenzionale e delle iniziative scientifiche promosse dai cittadini. Queste basi di conoscenza sono state notevolmente rafforzate e hanno portato sia i responsabili politici sia i cittadini ad acquisire maggiore consapevolezza e ad avere fiducia negli elementi giustificativi che sono il fondamento della politica, comprese le politiche in cui è stato applicato il principio di precauzione. Ciò ha facilitato una migliore comprensione delle sfide complesse in ambito ambientale e a livello sociale.

67.

È opportuno intraprendere azioni a livello internazionale e dell’Unione per rafforzare e migliorare ulteriormente l’interfaccia tra scienza e politiche ambientali nonché il coinvolgimento dei cittadini, ad esempio attraverso la nomina di consulenti scientifici di rilievo, come hanno già provveduto a fare la Commissione e alcuni Stati membri, oppure utilizzando meglio le istituzioni o gli organismi specializzati nell’adeguamento del sapere scientifico per le politiche pubbliche, quali le agenzie nazionali dell’ambiente e l’Agenzia europea dell’ambiente, nonché la rete europea d’informazione e monitoraggio dell’ambiente (EIONET).

68.

Tuttavia, l’incalzare degli sviluppi attuali e le incertezze che caratterizzano alcune probabili tendenze future richiedono ulteriori azioni che mantengano e rafforzino la presenza di queste basi scientifiche e cognitive per assicurare che le politiche dell’Unione continuino a fondarsi su una solida consapevolezza riguardo allo stato dell’ambiente, le possibili risposte in materia e le conseguenze che ne derivano.

69.

Negli ultimi decenni è migliorato il modo in cui sono raccolte e utilizzate le informazioni e le statistiche ambientali, sia a livello unionale e nazionale, regionale e locale che a livello mondiale. Tuttavia, i metodi di raccolta dei dati e la loro qualità continuano a essere eterogenei e la presenza di una molteplicià di fonti li rende difficilmente accessibili. Occorre provvedere quindi a investimenti continui per assicurare a tutti coloro che sono coinvolti nella definizione e nell’attuazione delle politiche la disponibilità e l’accessibilità di dati credibili, confrontabili e di qualità certa. È necessario progettare sistemi di informazione ambientale nei quali possano essere facilmente inserite nuove informazioni sui temi emergenti. È opportuno sviluppare ulteriormente lo scambio elettronico di dati a livello di Unione, con un grado di flessibilità tale da abbracciare anche nuovi ambiti.

70.

L’ulteriore attuazione del principio «produrre una volta, riutilizzare molte volte», presente all’interno del Sistema comune di informazioni ambientali (71), nonché gli approcci e le norme condivise sull’acquisizione e la raccolta di informazioni territoriali nell’ambito dei sistemi INSPIRE (72) e Copernicus (73), nonché di altri sistemi europei di informazione sull’ambiente (quali il sistema europeo di informazione sulla biodiversità (BISE) e il sistema europeo di informazione sull’acqua (WISE)], saranno d’aiuto per evitare una sovrapposizione degli sforzi ed eliminare ogni inutile onere amministrativo sulle autorità pubbliche, come lo saranno gli sforzi per razionalizzare gli obblighi di comunicazione imposti a norma dei diversi atti legislativi pertinenti. È opportuno realizzare progressi in materia di disponibilità e armonizzazione dei dati statistici, anche per quanto riguarda i rifiuti. Gli Stati membri dovrebbero rendere più accessibili al pubblico le informazioni raccolte (ad esempio tramite valutazioni ambientali strategiche o valutazioni di impatto ambientale) per la valutazione degli impatti di piani, programmi e progetti.

71.

Continuano a sussistere gravi lacune nelle conoscenze, alcune di queste particolarmente rilevanti rispetto agli obiettivi prioritari del 7o PAA. È quindi essenziale investire ulteriormente nella raccolta dati e la ricerca per colmarle al fine di garantire che le pubbliche autorità e gli operatori economici siano in grado di formulare le loro decisioni a partire da solide basi, in modo che riflettano pienamente costi e benefici sociali, economici e ambientali. Cinque lacune meritano particolare attenzione:

1)

le lacune che riguardano dati e conoscenze, che necessitano di una ricerca più avanzata per colmarle, e strumenti di modellizzazione adeguati per una migliore comprensione delle problematiche complesse pertinenti ai cambiamenti ambientali, ad esempio rispetto all’impatto dei cambiamenti climatici e delle catastrofi naturali, oppure alle implicazioni della perdita di biodiversità per i servizi ecosistemici, gli effetti soglia e i punti di non ritorno sotto il profilo ecologico. Sebbene i dati concreti giustifichino pienamente azioni preventive in tali ambiti, per trovare le risposte più appropriate in materia è necessario promuovere ulteriori ricerche che esplorino i limiti del pianeta per la biodiversità, i rischi sistemici e la capacità della nostra società di affrontarli. Per farlo sono necessari investimenti che permettano di colmare le lacune inerenti a dati e conoscenze, di procedere a una mappatura e a una valutazione dei servizi ecosistemici, di capire come la biodiversità possa sostenere questi ultimi, nonché di capire come la biodiversità si adatti ai cambiamenti climatici e come la perdita della biodiversità incida sulla salute umana;

2)

il passaggio a un’economia verde inclusiva richiede che si tenga debitamente conto dell’interazione tra fattori socio-economici e ambientali. Capire meglio i modelli di consumo e produzione sostenibile, tenere in considerazione più attentamente i costi e i benefici dell’agire o i costi del non agire, capire come i cambiamenti nei comportamenti a livello individuale o della società possono contribuire a ottenere risultati ambientali e come le megatendenze globali possano incidere sull’ambiente europeo: tutto ciò può essere d’aiuto per definire iniziative politiche più mirate con l’obiettivo di migliorare l’uso efficiente delle risorse e alleviare la pressione sull’ambiente;

3)

esistono ancora incertezze riguardo alla salute umana e alle implicazioni ambientali degli interferenti endocrini, gli effetti combinati di diverse sostanze chimiche, di talune sostanze chimiche contenute nei prodotti e di taluni nanomateriali. Se verranno colmate le restanti lacune cognitive, il processo decisionale può risultarne accelerato e sarà possibile sviluppare ulteriormente le norme riguardanti le sostanze chimiche e affrontare più puntualmente le preoccupazioni in questo ambito, contribuendo altresì a incentivare un approccio più sostenibile all’impiego delle sostanze in questione. È opportuno prendere in considerazione una banca dati a livello di Unione al fine di rafforzare la trasparenza e la vigilanza normativa dei nanomateriali. Una migliore comprensione dei fattori ambientali e dei livelli di esposizione che incidono sulla salute umana e sull’ambiente consentirebbe di intraprendere un’azione politica preventiva. Un biomonitoraggio umano mirato, se giustificato da preoccupazioni specifiche, può offrire alle autorità un quadro più esaustivo dell’effettiva esposizione della popolazione alle sostanze inquinanti, in particolare dei gruppi sensibili della popolazione, come ad esempio i bambini, e fornire gli elementi di prova per orientare le risposte adeguate;

4)

al fine di mettere a punto un approccio globale per ridurre al minimo l’esposizione alle sostanze pericolose, in particolare dei gruppi sensibili della popolazione, tra cui bambini e donne in stato di gravidanza, sarà creata una base cognitiva sull’esposizione alle sostanze chimiche e sulla loro tossicità. Ciò, unitamente all’elaborazione di una documentazione di orientamento sui metodi di sperimentazione e sulle metodologie di valutazione del rischio, accelererà il processo decisionale in maniera adeguata ed efficiente, contribuendo all'innovazione e allo sviluppo di alternative sostenibili, tra cui soluzioni non chimiche;

5)

per garantire che tutti i settori contribuiscano agli sforzi necessari a combattere i cambiamenti climatici è necessario avere un quadro chiaro delle misurazioni pertinenti alle emissioni di gas a effetto serra, del monitoraggio e della raccolta di dati, che è però attualmente carente per alcuni settori essenziali.

L’iniziativa Orizzonte 2020 fornisce l’opportunità di concentrare gli sforzi della ricerca e di mobilitare il potenziale innovativo europeo, in quanto può rappresentare un punto d’incontro tra risorse e conoscenze in diversi settori e discipline, sia all’interno dell’Unione che a livello mondiale.

72.

La nascita di problematiche nuove ed emergenti a seguito di sviluppi tecnologici che avvengono così rapidamente da non permettere alle politiche di tenersi al passo con i tempi, come ad esempio i nanomateriali e materiali con proprietà analoghe, le fonti energetiche non convenzionali, la cattura e lo stoccaggio del carbonio e le onde elettromagnetiche, costituiscono una sfida per la gestione del rischio e possono far sorgere conflitti d’interesse, bisogni e aspettative. A sua volta, ciò può suscitare preoccupazioni sempre maggiori presso i cittadini e, potenzialmente, generare ostilità nei confronti delle nuove tecnologie. È quindi necessario garantire un dibattito pubblico sempre più ampio riguardo ai rischi ambientali e agli eventuali compromessi che, in quanto cittadini, siamo disposti ad accettare alla luce di informazioni a volte incomplete e incerte sui rischi emergenti e su come affrontarli. Un approccio sistematico alla gestione del rischio ambientale migliorerà la capacità dell’Unione di seguire gli sviluppi tecnologici, agire tempestivamente su di essi e contemporaneamente rassicurare i cittadini a riguardo.

73.

Per migliorare le basi cognitive e scientifiche delle politiche ambientali dell’Unione, entro il 2020 il 7o PAA dovrà fare in modo che:

a)

i responsabili politici e i soggetti interessati dispongano di informazioni più adeguate per sviluppare e attuare politiche ambientali e in materia di clima, incluse la comprensione delle incidenze ambientali delle attività umane e la misurazione dei costi e benefici dell’agire e dei costi del non agire;

b)

sia notevolmente migliorata la nostra comprensione dei rischi ambientali e climatici emergenti e la nostra capacità di valutarli e gestirli;

c)

l’interfaccia tra politica ambientale e scienza risulti rafforzata, inclusa l’accessibilità dei dati per i cittadini e il contributo del coinvolgimento del pubblico nella ricerca scientifica («citizens’ science»);

d)

sia rafforzata l’incidenza dell’Unione e dei suoi Stati membri nei forum internazionali di scienza-politica allo scopo di migliorare la base cognitiva per la politica ambientale internazionale.

A tal fine è necessario, in particolare:

i)

coordinare, condividere e promuovere gli sforzi della ricerca a livello dell’Unione e degli Stati membri, in modo da affrontare le lacune critiche in materia di conoscenze ambientali, compresi il rischio di superamento del punto di non ritorno e dei limiti planetari;

ii)

adottare un approccio sistematico e integrato in materia di gestione del rischio, con particolare riferimento alla valutazione e gestione di settori d’intervento nuovi ed emergenti e dei relativi rischi, come pure all’adeguatezza e coerenza delle risposte normative. Ciò potrebbe incentivare ulteriori ricerche sui pericoli rappresentati dai nuovi prodotti, processi e tecnologie;

iii)

semplificare, razionalizzare e modernizzare i dati pertinenti all’ambiente e ai cambiamenti climatici nonché la raccolta, gestione, diffusione e il reimpiego, tra cui lo sviluppo e l’attuazione di un Sistema comune di informazioni ambientali;

iv)

sviluppare un’ampia base cognitiva sull’esposizione alle sostanze chimiche e sulla loro tossicità, alimentata dai dati ottenuti possibilmente senza il ricorso alla sperimentazione sugli animali. Proseguire l’approccio coordinato a livello di Unione alla biovigilanza umana e ambientale inclusa, se del caso, la normalizzazione dei protocolli di ricerca e dei criteri di valutazione;

v)

intensificare la cooperazione a livello internazionale, unionale e nazionale riguardo all’interfaccia tra scienza e politiche ambientali.

Obiettivo prioritario 6:   garantire investimenti a sostegno delle politiche in materia di ambiente e clima e tener conto delle esternalità ambientali;

74.

Gli sforzi richiesti per raggiungere gli obiettivi precedentemente esposti nel 7o PAA necessiteranno di investimenti adeguati da fonti private e pubbliche. Contemporaneamente occorre evidenziare che, sebbene molti paesi trovino difficile fronteggiare la crisi economico-finanziaria, la necessità di operare riforme economiche e ridurre il debito pubblico rappresenta un’opportunità per transitare rapidamente verso un’economia a basse emissioni di carbonio, più efficiente nell’impiego delle risorse, sicura e sostenibile.

75.

Attualmente è difficile attrarre finanziamenti destinati ad alcuni settori, soprattutto a causa dell’assenza di segnali di prezzo dal mercato, o della loro distorsione, imputabile a un’incapacità di dare adeguatamente conto dei costi ambientali o dalla presenza di sovvenzioni per attività dannose per l’ambiente.

76.

L’Unione e i suoi Stati membri dovranno mettere a punto condizioni giuste per garantire che si tenga adeguatamente conto delle esternalità ambientali, anche assicurando che pervengano i giusti segnali di mercato al settore privato, facendo attenzione ad eventuali impatti sociali negativi. Per far ciò, occorrerà applicare il principio «chi inquina paga» in modo più sistematico, in particolare attraverso l’eliminazione graduale delle sovvenzioni dannose per l’ambiente a livello di Unione e di Stati membri e sotto la guida della Commissione, avvalendosi di un strategia d’azione, anche nell’ambito del semestre europeo, e prendere in considerazione misure fiscali a sostegno di un impiego sostenibile delle risorse, ad esempio operando uno spostamento sostanziale dalla tassazione della manodopera verso la tassazione sull’inquinamento. La sempre maggiore scarsità delle risorse naturali potrebbe determinare un incremento della loro redditività economica e dei profitti associati al loro possesso o uso esclusivo. Un intervento pubblico che garantisca che tali rendite non siano eccessive e che le esternalità siano prese in considerazione porterà a un uso più efficiente di tali risorse e contribuirà a evitare distorsioni del mercato, generando al contempo entrate pubbliche. Le priorità in materia di ambiente e clima saranno perseguite nel quadro del semestre europeo, anche attraverso indicatori chiave qualora tali priorità siano particolarmente rilevanti per le prospettive di crescita sostenibile dei singoli Stati membri ai quali vengono rivolte raccomandazioni specifiche. Occorre far maggiore ricorso, a livello dell’Unione e nazionale, ad altri strumenti di mercato quali i pagamenti per i servizi ecosistemici, per incentivare il coinvolgimento del settore privato e la gestione sostenibile del capitale naturale.

77.

Il settore privato, in particolare le PMI, dovrebbe venir incoraggiato anche a cogliere le opportunità offerte nel contesto del nuovo quadro finanziario dell’Unione, al fine di aumentarne il coinvolgimento negli sforzi intrapresi per raggiungere gli obiettivi ambientali e climatici, in particolare riguardo alla partecipazione ad attività eco-innovative e all’adozione di nuove tecnologie. Le iniziative pubblico-privato per l’ecoinnovazione dovrebbero essere promosse nell’ambito dei partenariati europei per l’innovazione, ad esempio il partenariato europeo per l’innovazione relativo all’acqua (74). Grazie al nuovo quadro per gli strumenti finanziari innovativi (75), l’accesso del settore privato a finanziamenti destinati all’ambiente, in particolare nell’ambito della biodiversità e dei cambiamenti climatici, dovrebbe risultare più facile. Le imprese europee dovrebbero essere ulteriormente incoraggiate a divulgare informazioni ambientali all’interno dei loro rendiconti finanziari, spingendosi oltre a quanto stabilito ai sensi dell’attuale legislazione dell’Unione (76).

78.

Nelle proposte relative al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, la Commissione ha integrato maggiormente gli obiettivi in materia di ambiente e clima in tutti gli strumenti unionali di finanziamento, offrendo agli Stati membri l’opportunità di raggiungere obiettivi pertinenti a questi ambiti. La Commissione ha inoltre proposto di incrementare la spesa pertinente al clima fino ad arrivare ad almeno il 20 % dell’intero bilancio. Per settori politici critici quali l’agricoltura, lo sviluppo rurale e le politica di coesione, dovrebbero essere rafforzati gli incentivi alla fornitura di beni e servizi pubblici con effetti positivi sull’ambiente, nonché i finanziamenti connessi a condizionalità ex ante a carattere ambientale, tra cui misure di sostegno («di accompagnamento»). Ciò dovrebbe garantire una maggiore efficacia nell’impiego dei finanziamenti, conformemente agli obiettivi in materia di ambiente e clima. Tali proposte prevedono di abbinare le politiche dell’Unione a risorse finanziarie adeguate per la loro attuazione e ulteriori fondi per l’ambiente e i cambiamenti climatici, in modo da garantire, nella pratica, benefici coerenti e concreti a livello locale e regionale.

79.

Oltre all’integrazione di cui sopra, il programma LIFE (77) consentirà di combinare i finanziamenti allineandoli meglio con le priorità politiche e fornendo un sostegno più strategico e più attento ai costi per le misure in materia di ambiente e clima, e ciò grazie all’avvio di una serie di progetti, anche di tipo «integrato».

80.

L’aumento del capitale messo a disposizione della Banca europea per gli investimenti (BEI) nel quadro del patto per la crescita e l’occupazione del 2012 rappresenta un’ulteriore fonte di finanziamenti (78), che dovrebbe essere utilizzata in linea con gli obiettivi dell’Unione in materia di ambiente e clima.

81.

Le esperienze acquisite nel corso del periodo di programmazione 2007-2013 dimostrano che, nonostante le numerose fonti di finanziamento a disposizione dell’ambiente, l’assorbimento degli stanziamenti a tutti i livelli nel corso dei primi anni è stato molto disomogeneo, compromettendo almeno potenzialmente la possibilità di raggiungere gli obiettivi e i traguardi concordati. Per evitare il ripetersi della situazione, gli Stati membri dovrebbero integrare gli obiettivi in materia di ambiente e clima nelle strategie di finanziamento e nei programmi di coesione economica e sociale, nonché nelle politiche marittime e di sviluppo rurale; dovrebbero inoltre dare priorità all’assorbimento tempestivo degli stanziamenti destinati all’ambiente e ai cambiamenti climatici, e rafforzare la capacità degli organismi di esecuzione di fornire investimenti sostenibili ed economicamente efficienti, in modo da garantire il supporto finanziario adeguato, nonché necessario, per gli investimenti in questi ambiti.

82.

Inoltre, l’individuazione delle spese connesse alla biodiversità e al clima si è dimostrata un compito arduo. Per valutare i progressi relativi a questi obiettivi, dovrebbe essere istituito un sistema di rilevamento e rendicontazione a livello dell’Unione e degli Stati membri. Stabilire un tale sistema è un passo importante per lo sforzo globale dell’Unione in materia di accordi multilaterali sulla biodiversità e i cambiamenti climatici. In tale contesto, l’Unione contribuirà al processo intergovernativo varato nel corso del vertice Rio + 20, che mira a valutare il fabbisogno finanziario e a proporre opzioni per una strategia finanziaria efficace e sostenibile.

83.

Occorre continuare a lavorare allo sviluppo di indicatori per il monitoraggio dei progressi economici: si tratta di indicatori che integrano e vanno oltre il prodotto interno lordo (PIL). Una corretta valutazione dei beni ambientali è essenziale al fine di garantire la disponibilità di finanziamenti trasparenti e sostenibili. Sarà necessario un ulteriore sforzo per misurare il valore da attribuire ai nostri ecosistemi e i costi associati al loro esaurimento, nonché gli incentivi corrispondenti, in modo da poter formulare di conseguenza le decisioni in materia di politiche e investimenti. Occorre aumentare gli sforzi per sviluppare un sistema di conti ambientali, che comprenda conti fisici e monetari per il capitale naturale e i servizi ecosistemici. Ciò andrà a sostegno delle conclusioni raggiunte al vertice Rio + 20, che ha riconosciuto la necessità di introdurre misure più ampie al fine di una migliore valutazione degli indici di benessere e sostenibilità, per integrarli nel dato relativo al PIL di un paese.

84.

Per essere in grado di garantire investimenti a favore delle politiche in materia di ambiente e clima e tener conto delle esternalità ambientali, entro il 2020 il 7o PAA dovrà fare in modo che:

a)

gli obiettivi delle politiche in materia di ambiente e clima siano ottenuti in modo efficiente sotto il profilo dei costi e siano sostenuti da finanziamenti adeguati;

b)

aumentino i finanziamenti provenienti dai settori pubblico e privato destinati alle spese collegate all’ambiente e al clima;

c)

il valore del capitale naturale e dei servizi ecosistemici, nonché i costi del loro degrado, siano opportunamente valutati e presi in considerazione ai fini della definizione delle politiche e delle strategie di investimento.

A tal fine è necessario, in particolare:

i)

eliminare gradualmente le sovvenzioni dannose per l’ambiente a livello unionale e degli Stati membri e riferire sui progressi compiuti grazie ai programmi nazionali di riforma; fare maggiore ricorso a strumenti di mercato, quali ad esempio le misure fiscali, nonché prezzi e tariffe degli Stati membri, ed espandere i mercati per i beni e i servizi ambientali facendo però attenzione agli eventuali impatti sociali negativi, avvalendosi di un strategia d’azione sostenuta e verificata dalla Commissione, anche nell’ambito del semestre europeo;

ii)

agevolare lo sviluppo di strumenti finanziari innovativi e di finanziamenti per l’ecoinnovazione, come pure l’accesso agli stessi;

iii)

rispecchiare adeguatamente le priorità ambientali e climatiche nelle politiche e nelle strategie di finanziamento, a sostegno di una coesione economica, sociale e territoriale;

iv)

operare uno sforzo particolare per assicurare l’utilizzo completo ed efficiente dei finanziamenti messi a disposizione dall’Unione per le misure ambientali, anche attraverso il miglioramento significativo della capacità di assorbimento tempestiva degli stanziamenti a titolo del quadro finanziario pluriennale dell’Unione per il periodo 2014-2020 e la destinazione del 20 % del bilancio alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento ai medesimi, attraverso l’integrazione delle azioni per il clima e collegando tali investimenti a parametri di riferimento chiari, obiettivi definiti, monitoraggio e rendicontazione;

v)

sviluppare e attuare, entro il 2014, un sistema di rendicontazione e tracciabilità delle spese relative all’ambiente nel bilancio dell’Unione, in particolare per le spese in materia di cambiamenti climatici e biodiversità;

vi)

integrare le considerazioni sull’ambiente e sul clima nel semestre europeo, in quanto contesto in cui esse assumono importanza nelle prospettive dei singoli Stati membri in materia di crescita sostenibile e sono appropriate per le raccomandazioni specifiche per paese;

vii)

sviluppare e applicare indicatori alternativi che integrino e contemporaneamente vadano oltre il PIL per monitorare l’effettiva sostenibilità dei progressi e continuare a lavorare affinché gli indicatori economici vengano integrati con quelli ambientali e sociali, anche mediante la contabilizzazione del capitale naturale;

viii)

sviluppare ulteriormente e incoraggiare i pagamenti per i regimi di servizi ecosistemici;

ix)

porre in essere incentivi e metodologie che incoraggino le imprese a misurare i costi ambientali delle loro attività e gli utili derivanti dal ricorso ai servizi ambientali e divulgare informazioni ambientali nell’ambito della reportistica annuale. Incoraggiare le imprese all’esercizio del dovere di diligenza, anche attraverso la loro catena di approvvigionamento.

Obiettivo prioritario 7:   migliorare l’integrazione ambientale e la coerenza delle politiche

85.

Sebbene già a partire dal 1997 l’integrazione delle considerazioni in materia ambientale nelle politiche e nelle attività dell’Unione sia una condizione sancita dal trattato, lo stato globale in cui si trova l’ambiente in Europa indica che i progressi compiuti finora, anche se apprezzabili in alcuni ambiti, non sono stati sufficienti a invertire tutte le tendenze negative. Il raggiungimento degli obiettivi prioritari contenuti nel programma sarà necessario integrare più incisivamente le considerazioni ambientali e climatiche nelle altre politiche, accompagnandole ad approcci più coerenti e condivisi in grado di determinare molteplici vantaggi. In questo modo sarà possibile gestire tempestivamente i difficili compromessi che si presentano, invece di affrontarli nella fase di attuazione, e mitigare più efficacemente gli inevitabili impatti. Occorre che le misure richieste siano definite a tempo debito, onde garantire il conseguimento degli obiettivi previsti. La direttiva sulla valutazione ambientale strategica (79) e la direttiva sulla valutazione dell’impatto ambientale (80), se correttamente applicate, sono strumenti efficaci per assicurare che i requisiti per la protezione dell’ambiente siano integrati nei piani e nei programmi e non solo nei progetti.

86.

Le autorità locali e regionali, generalmente responsabili delle decisioni in materia di uso del suolo e delle zone marine, giocano un ruolo particolarmente importante nella valutazione degli impatti ambientali e per proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale in tal modo aumentando inoltre la resilienza agli impatti dei cambiamenti climatici e delle catastrofi naturali.

87.

La prevista espansione delle reti energetiche e dei trasporti, comprese le infrastrutture offshore, dovrà essere compatibile con l’obiettivo di proteggere la natura e con i bisogni e gli obblighi derivanti dall’adattamento ai cambiamenti climatici. Incorporando le infrastrutture verdi in piani e programmi pertinenti è possibile contribuire a superare la frammentazione degli habitat e salvaguardare o ripristinare la connettività ecologica, migliorare la resilienza degli ecosistemi e di conseguenza assicurare la continuità nella fornitura di servizi ecosistemici, compreso il sequestro del carbonio e l’adattamento ai cambiamenti climatici, offrendo allo stesso tempo ai cittadini ambienti sani e spazi ricreativi godibili.

88.

Il 7o PAA comprende un certo numero di obiettivi prioritari intesi a migliorare l’integrazione. La Commissione nelle proposte di riforma in merito alla politica agricola comune, alla politica comune di pesca, alle reti transeuropee e alla politica di coesione, ha incluso ulteriori misure a sostegno dell’integrazione ambientale e della sostenibilità. Perché il programma ottenga i risultati sperati, queste politiche dovrebbero contribuire ulteriormente al conseguimento di obiettivi e traguardi relativi all’ambiente. Allo stesso modo, anche gli sforzi tesi in primo luogo a ottenere miglioramenti ambientali dovrebbero essere progettati, ogniqualvolta possibile, in modo da dare luogo a benefici trasversali per altri settori politici. Ad esempio, le azioni volte a ripristinare gli ecosistemi possono essere progettate anche per fornire benefici ad habitat e specie o per assorbire anidride carbonica, e allo stesso tempo per migliorare la fornitura di servizi ecosistemici vitali per molti settori economici, quali l’impollinazione o la depurazione delle acque nel settore agricolo, nonché per la creazione di posti di lavoro «verdi».

89.

Per migliorare l’integrazione ambientale e la coerenza delle politiche, entro il 2020 il 7o PAA dovrà garantire che:

a)

le politiche settoriali a livello di Unione e di Stati membri siano sviluppate e attuate in modo da sostenere obiettivi e traguardi importanti in relazione all’ambiente e al clima.

A tal fine è necessario, in particolare:

i)

integrare le condizionalità e gli incentivi legati all’ambiente e al clima nelle iniziative politiche, senza dimenticare il riesame e la riforma della politica esistente nonché il varo di nuove iniziative, a livello di Unione e di Stati membri;

ii)

effettuare valutazioni ex ante dell’impatto ambientale, sociale ed economico delle iniziative politiche all’idoneo livello dell’Unione e degli Stati membri, al fine di garantire la loro coerenza ed efficacia;

iii)

dare piena attuazione alla direttiva sulla valutazione ambientale strategica e alla direttiva sulla valutazione dell’impatto ambientale;

iv)

utilizzare le informazioni sulle valutazioni ex post riguardo all’esperienza acquisita nell’attuazione dell’acquis in materia ambientale, allo scopo di migliorarne l’attinenza e la coerenza;

v)

tenere conto dei potenziali compromessi in tutte le politiche al fine di massimizzare le sinergie ed evitare, ridurre e, possibilmente, ovviare agli effetti negativi involontari sull’ambiente.

AFFRONTARE LE SFIDE A LIVELLO LOCALE, REGIONALE E GLOBALE

Obiettivo prioritario 8:   migliorare la sostenibilità delle città dell’Unione

90.

Il territorio dell’Unione è densamente popolato e si prevede che, entro il 2020, l’80 % della sua popolazione vivrà in zone urbane o periurbane. La qualità di vita dipenderà direttamente dallo stato in cui si trova l’ambiente urbano. Gli impatti ambientali dovuti alle città arrivano ben oltre i loro confini fisici, in quanto le città dipendono in modo sostanziale dalle regioni periurbane e rurali che devono provvedere alle loro esigenze in termini di cibo, energia, spazio e risorse, nonché gestire i loro rifiuti.

91.

La maggior parte delle città deve affrontare un insieme di problemi ambientali di base simili, che comprendono la qualità dell’aria, i livelli di rumore alti, la congestione del traffico, le emissioni di gas a effetto serra, la perdita e il degrado della biodiversità, la scarsità d’acqua, le alluvioni e tempeste, la scomparsa degli spazi verdi, i siti contaminati, le aree industriali dismesse e una gestione inadeguata dei rifiuti e dell’energia. Contemporaneamente, le città dell’Unione sono all’avanguardia nello stabilire norme per la sostenibilità urbana e spesso esplorano soluzioni pionieristiche per affrontare le sfide ambientali (81), anche per l’efficienza nell’uso delle risorse e l’economia verde attinenti alla strategia Europa 2020. Un numero sempre maggiore di città europee sta mettendo la sostenibilità ambientale al centro delle proprie strategie di sviluppo urbano.

92.

La crescente urbanizzazione dell’Unione ha suscitato una presa di coscienza circa l’importanza dell’ambiente naturale nelle zone urbane. La conservazione della biodiversità mediante interventi quali la reintroduzione della dimensione naturale nell’ambiente urbano e interventi di riassetto urbano, risulta sempre più evidente. Occorre valutare e migliorare le prestazioni delle città europee in termini di biodiversità. Tale valutazione potrebbe fondarsi su uno specifico parametro di biodiversità, come ad esempio l’indice di Singapore presentato alla Conferenza delle Nazioni Unite sulla biodiversità di Nagoya, nel 2010.

93.

I cittadini dell’Unione, che vivano in città o in zone rurali, traggono vantaggio da una serie di politiche e iniziative dell’Unione a favore dello sviluppo sostenibile delle aree urbane. Tuttavia, tale sviluppo sostenibile richiede una coordinazione efficace ed efficiente tra i diversi livelli dell’amministrazione, al di là dei confini amministrativi e il coinvolgimento sistematico delle autorità regionali e locali nella programmazione, formulazione e sviluppo di politiche che hanno un impatto sulla qualità dell’ambiente urbano. Il meccanismo di coordinamento rafforzato a livello nazionale e regionale proposto nell’ambito del quadro strategico comune per il prossimo periodo di finanziamento e la creazione di una rete sullo sviluppo urbano (82) sono iniziative che possono contribuire a perseguire questo obiettivo, coinvolgendo allo stesso tempo un maggior numero di gruppi di portatori d’interesse e i cittadini in generale in decisioni che li riguardano direttamente. Le autorità locali e regionali trarrebbero beneficio anche dall’ulteriore sviluppo di strumenti che semplifichino la raccolta e la gestione dei dati ambientali e che facilitino lo scambio di informazioni e migliori prassi; esse beneficeranno inoltre degli sforzi in corso per migliorare l’attuazione del diritto ambientale a livello locale, regionale, nazionale e dell’Unione (83). Tutto ciò è in sintonia con l’impegno preso al vertice Rio + 20 di promuovere un approccio integrato per programmare, costruire e gestire città e insediamenti urbani sostenibili. Per poter assicurare che le comunità urbane siano luoghi di vita e di lavoro sostenibili, efficienti e sani è essenziale ricorrere ad approcci integrati alla pianificazione urbana e del territorio nei quali, contemporaneamente alle sfide economiche, sociali e territoriali, siano prese pienamente in conto le considerazioni ambientali a lungo termine.

94.

L’Unione dovrebbe promuovere ancora più a fondo e, dove appropriato, espandere le iniziative già esistenti a sostegno dell’innovazione e delle migliori prassi urbane nonché del collegamento in rete e degli scambi, e incoraggiare le città a dimostrare la loro capacità di agire in prima linea per lo sviluppo urbano sostenibile (84). Le istituzioni dell’Unione e gli Stati membri dovrebbero facilitare e incoraggiare l’assorbimento dei finanziamenti dell’Unione a titolo della politica di coesione e di altri stanziamenti, a sostegno degli sforzi intrapresi dalle città per uno sviluppo urbano più sostenibile, per sensibilizzare l’opinione pubblica e incoraggiare il coinvolgimento delle realtà locali (85). Lo sviluppo di una serie di criteri di sostenibilità per le città, sui quali venga raggiunto un accordo, in base a consultazioni con gli Stati membri e altri soggetti interessati, può rappresentare una base di riferimento per simili iniziative e promuovere un approccio coerente e integrato in materia di sviluppo urbano sostenibile (86).

95.

Per migliorare la sostenibilità delle città dell’Unione, entro il 2020 il 7o PAA deve garantire che:

a)

la maggioranza delle città dell’Unione attuino politiche in materia di pianificazione e progettazione urbana sostenibile, tra cui approcci innovativi ai trasporti e alla mobilità pubblici nell’ambiente urbano, agli edifici sostenibili, all’efficienza energetica e alla conservazione della biodiversità urbana.

A tal fine è necessario, in particolare:

i)

definire una serie di criteri per valutare le prestazioni ambientali delle città, tenendo presente gli impatti economici, sociali e territoriali;

ii)

assicurare che le città abbiano un migliore accesso alle informazioni riguardo ai finanziamenti disponibili per interventi di miglioramento della sostenibilità urbana nonché ai finanziamenti stessi;

iii)

condividere prassi eccellenti tra le città, sia all’interno dell’Unione che a livello internazionale, riguardo alle innovazioni e allo sviluppo urbano sostenibile;

iv)

nel contesto delle iniziative in corso e delle reti esistenti dell’Unione europea, creare e promuovere una comprensione comune del modo in cui contribuire a migliorare l’ambiente urbano, concentrandosi sull’integrazione dell’urbanistica agli obiettivi connessi all’efficienza delle risorse, a un’economia a basse emissioni di carbonio, innovativa, sicura e sostenibile, all’uso sostenibile del territorio urbano, alla mobilità urbana sostenibile, alla gestione e alla conservazione della biodiversità urbana, alla resilienza degli ecosistemi, alla gestione delle risorse idriche, alla salute umana, alla partecipazione dei cittadini ai processi decisionali e all’educazione e alla sensibilizzazione ambientale.

Obiettivo prioritario 9:   aumentare l’efficacia dell’azione unionale nell’affrontare le sfide ambientali e climatiche a livello regionale e internazionale

96.

Assicurare l’uso sostenibile delle risorse costituisce oggi una delle sfide più urgenti su scala mondiale e riveste un’importanza centrale nella lotta per debellare la povertà e garantire al mondo un avvenire sostenibile (87). Nel corso del vertice Rio + 20 i leader mondiali hanno riaffermato il loro impegno per lo sviluppo sostenibile e per la promozione di un avvenire sostenibile del pianeta da un punto di vista economico, sociale e ambientale per le generazioni presenti e future. Hanno riconosciuto altresì che l’importanza di un’economia verde e inclusiva quale strumento per raggiungere lo sviluppo sostenibile. Il vertice di Rio + 20 ha evidenziato che, alla luce dell’aumento della popolazione e in un mondo sempre più urbanizzato, queste sfide richiedono azioni internazionali in diversi ambiti, quali ad esempio l’acqua, gli oceani, il territorio e gli ecosistemi sostenibili, l’efficienza nell’uso delle risorse (in particolare riguardo ai rifiuti), la corretta gestione delle sostanze chimiche, l’energia sostenibile e i cambiamenti climatici. Anche l’eliminazione graduale delle sovvenzioni dannose per l’ambiente, ivi comprese quelle ai combustibili fossili, richiede un intervento supplementare. Oltre a tradurre questi impegni in azioni a livello locale, nazionale e unionale, l’Unione parteciperà in modo proattivo agli sforzi intrapresi a livello internazionale per sviluppare le soluzioni necessarie a garantire uno sviluppo sostenibile a livello mondiale.

97.

Il vertice Rio + 20 ha deciso di sostituire la commissione delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile con un forum politico ad alto livello, incaricato di rafforzare l’integrazione delle tre dimensioni dello sviluppo sostenibile, nonché di seguire ed esaminare i progressi compiuti verso l’attuazione delle conclusioni di Rio + 20 e delle pertinenti conclusioni di altri vertici e conferenze delle Nazioni Unite, contribuendo in tal modo alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile nell’ambito del quadro generale post 2015.

98.

Molti degli obiettivi prioritari indicati nel 7o PAA possono essere pienamente raggiunti solo all’interno di un approccio globale e cooperando con paesi partner e con paesi e territori d’oltremare. Per questa ragione l’Unione e gli Stati membri dovrebbero impegnarsi in maniera risoluta, precisa, coerente e unitaria nei pertinenti processi internazionali, regionali e bilaterali. È opportuno prestare particolare attenzione al Mar Nero e alle regioni artiche, per le quali si ravvisa la necessità di intensificare la cooperazione e rafforzare la partecipazione dell’Unione, anche mediante l’adesione alla convenzione sulla protezione del Mar Nero contro l’inquinamento e l’ottenimento dello status di osservatore permanente in seno al Consiglio artico, allo scopo di affrontare nuove sfide ambientali comuni. L’Unione e i suoi Stati membri dovrebbero continuare a promuovere un efficace quadro normativo per una politica ambientale globale, al quale affiancare un approccio più efficace e strategico in cui il dialogo e la cooperazione politica, a livello sia regionale che bilaterale, siano costruiti in funzione, rispettivamente, dei partner strategici dell’Unione, dei paesi candidati e vicini e dei paesi in via di sviluppo, con un sostegno finanziario adeguato.

99.

Il periodo su cui si estende il 7o PAA corrisponde alle fasi cruciali della politica internazionale in materia di clima, biodiversità e sostanze chimiche. Per rispettare il limite dei 2 °C, le emissioni globali di gas a effetto serra devono essere ridotte di almeno il 50 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2050. Tuttavia, gli impegni assunti finora dai paesi per ridurre le emissioni di gas a effetto serra permetteranno di conseguire soltanto un terzo delle riduzioni richieste entro il 2020 (88). In assenza di un’azione globale più incisiva, è improbabile che si riescano a ridurre i cambiamenti climatici. Anche nella migliore delle ipotesi, le nazioni si troveranno a dover fronteggiare sempre più gli inevitabili impatti dei cambiamenti climatici a causa delle emissioni storiche di gas a effetto serra e dovranno sviluppare strategie di adattamento a tali cambiamenti. Nel quadro della piattaforma di Durban per un’azione rafforzata, occorre arrivare a un accordo globale e solido, applicabile universalmente, adottato entro il 2015 e da attuare a partire dal 2020. L’Unione continuerà a restare coinvolta proattivamente in questo processo, anche partecipando a discussioni su come colmare il divario esistente tra gli attuali impegni a ridurre le emissioni sottoscritti rispettivamente dai paesi industrializzati e dai paesi in via di sviluppo, nonché su quali azioni intraprendere in materia di emissioni per proseguire su una strada che sia compatibile con l’obiettivo del limite di 2 °C, sulla scorta degli ultimi risultati della IPCC. L’attuazione delle conclusioni di Rio + 20 deve garantire altresì la coerenza e la complementarietà con tale processo in modo da rafforzarsi reciprocamente. Il seguito di Rio + 20 dovrebbe inoltre contribuire a ridurre le emissioni di GES, sostenendo così la lotta ai cambiamenti climatici. Parallelamente, l’Unione dovrebbe perseguire e intensificare ulteriormente i partenariati in materia di cambiamenti climatici che coinvolgono partner strategici e dovrebbe intraprendere ulteriori azioni per integrare le considerazioni sull’ambiente e sui cambiamenti climatici nelle sue politiche commerciale e di sviluppo, tenendo presenti gli impegni e i vantaggi reciproci.

100.

Gli obiettivi mondiali in materia di biodiversità (89) stabiliti nel quadro della convenzione sulla diversità biologica (CDB) devono essere conseguiti entro il 2020, come punto di partenza per arrestare ed eventualmente invertire la tendenza della perdita di biodiversità a livello mondiale. L’Unione contribuirà quanto più possibile a questi sforzi, anche relativamente al raddoppio dei flussi totali delle risorse in materia di biodiversità verso i paesi in via di sviluppo entro il 2015, mantenendoli come minimo allo stesso livello fino al 2020, conformemente a quanto previsto tra gli obiettivi preliminari concordati nel contesto della strategia per la mobilitazione di risorse della CDB (90). Occorre altresì che l’Unione contribuisca attivamente alla piattaforma scientifica intergovernativa sulla biodiversità e i servizi ecosistemici (IPBES) non appena ne sarà membro a pieno titolo, al fine di istituire un collegamento tra articolazione locale, regionale e internazionale in materia di governance della biodiversità. L’Unione continuerà a sostenere l’attuazione della convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta alla desertificazione (UNCCD), in particolare adottando provvedimenti intesi a realizzare un mondo esente dal degrado del suolo come concordato nella conferenza Rio + 20. Intensificherà inoltre gli sforzi per conseguire l’obiettivo concernente la corretta gestione delle sostanze chimiche durante il loro ciclo di vita, e dei rifiuti pericolosi, come ribadito alla conferenza di Rio + 20, nonché per sostenere le altre convenzioni correlate. L’Unione continuerà a svolgere un ruolo attivo e costruttivo, aiutando i processi in corso a raggiungere i loro obiettivi.

101.

L’Unione può contare su buoni risultati per quanto concerne l’appartenenza ad accordi multilaterali sull’ambiente (AMA), sebbene un certo numero di Stati membri non abbia ancora ratificato gli accordi più importanti. Questo fatto compromette la credibilità dell’Unione nei negoziati pertinenti. Gli Stati membri e l’Unione dovrebbero garantire, rispettivamente, una ratifica ed un’approvazione tempestiva di tutti gli accordi multilaterali sull’ambiente dei quali sono firmatari.

102.

L’Unione e i suoi Stati membri dovrebbero impegnarsi in modo proattivo nell’ambito dei negoziati internazionali su questioni nuove ed emergenti, in particolare su nuove convenzioni, accordi e valutazioni e, in tale contesto, affermare con forza la loro determinazione a continuare a perseguire l’apertura, nel più breve tempo possibile, di negoziati, nell’ambito dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, su un accordo di attuazione, nel quadro della UNCLOS (Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare), relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina di aree non soggette alla giurisdizione nazionale e sostenere il completamento della prima «valutazione mondiale degli oceani».

103.

L’Unione dovrebbe anche far valere la propria posizione, in quanto mercato tra i più grandi del mondo, per promuovere politiche e approcci che limitino la pressione sulle risorse naturali mondiali. Può farlo modificando i modelli del consumo e della produzione, anche adottando le misure necessarie a promuovere una gestione sostenibile delle risorse a livello internazionale e ad attuare il quadro decennale di programmi sulla produzione e sul consumo sostenibili, ma anche assicurandosi che le politiche commerciali e quelle relative al mercato interno sostengano il raggiungimento degli obiettivi ambientali e climatici e forniscano incentivi ad altri paesi per aggiornare e applicare il loro quadro regolamentare e le norme in materia di ambiente, allo scopo di contrastare il dumping ambientale. L’Unione continuerà a promuovere lo sviluppo sostenibile negoziando e applicando disposizioni specifiche nei propri accordi in materia di commercio internazionale e degli accordi di partenariato su base volontaria per l’applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale, che garantiscono che solo il legname prodotto legalmente possa entrare nel territorio dell’Unione in provenienza da paesi partner. In tale contesto, il regolamento dell’Unione in materia di legno (91) serve da base giuridica per un’azione dell’Unione intesa ad affrontare il problema mondiale del disboscamento illegale attraverso la propria domanda di legname e prodotti del legname. Saranno esaminate anche altre opzioni politiche per ridurre l’impatto dei consumi dell’Unione sull’ambiente a livello globale, tra cui la deforestazione e il degrado delle foreste.

104.

L’Unione dovrebbe inoltre rafforzare ulteriormente il proprio contributo alle iniziative che facilitano la transizione verso un’economia verde e inclusiva a livello internazionale, quali la promozione di adeguate condizioni favorevoli e lo sviluppo di strumenti e indicatori di mercato che vadano oltre il PIL, coerentemente con le sue politiche interne.

105.

L’Unione dovrebbe continuare a promuovere pratiche commerciali rispettose dell’ambiente. I nuovi obblighi definiti nel quadro dell’iniziativa dell’Unione in materia di responsabilità sociale d’impresa (92) per le imprese del settore estrattivo e del settore del legname che operano in foreste primarie, siano esse quotate oppure non quotate ma di grandi dimensioni, impongono una rendicontazione per i pagamenti versati ai governi e porteranno a maggiore trasparenza e responsabilità riguardo alle modalità di sfruttamento delle risorse naturali. Essendo uno dei principali fornitori di beni e servizi ambientali, l’Unione dovrebbe promuovere norme «verdi» a livello globale, il libero scambio di beni e servizi ambientali, una maggior diffusione delle tecnologie rispettose dell’ambiente e attente ai cambiamenti climatici, la tutela degli investimenti e dei diritti di proprietà intellettuale e lo scambio delle migliori prassi a livello internazionale.

106.

Per aumentare l’efficacia dell’Unione nell’affrontare le sfide ambientali e climatiche a livello internazionale, entro il 2020 il 7o PAA deve garantire che:

a)

i risultati di Rio + 20 siano pienamente integrati nelle politiche esterne e interne dell’Unione e che quest’ultima contribuisca efficacemente agli sforzi su scala mondiale per attuare gli impegni assunti, inclusi quelli nel quadro delle convenzioni di Rio, e alle iniziative intese a promuovere la transizione a livello planetario verso un’economia verde e inclusiva nel contesto dello sviluppo sostenibile e dell’eliminazione della povertà;

b)

l’Unione sostenga efficacemente gli sforzi intrapresi a livello nazionale, regionale e internazionale per far fronte alle sfide ambientali e climatiche e per assicurare uno sviluppo sostenibile;

c)

venga ridotto l’impatto dei consumi interni dell’Unione sull’ambiente al di fuori dei confini unionali.

A tal fine è necessario, in particolare:

i)

impegnarsi, nell’ambito di un approccio post 2015 coerente e di ampio respiro alle sfide universali del debellamento della povertà e dello sviluppo sostenibile, e mediante un processo inclusivo e collaborativo, per l’adozione di obiettivi per lo sviluppo sostenibile che:

siano coerenti con gli attuali obiettivi e indicatori concordati a livello internazionale riguardo, tra l’altro, alla biodiversità, al cambiamento climatico, all’inclusione sociale e alle piattaforme in materia di protezione sociale,

affrontino, a livello nazionale e internazionale, gli ambiti prioritari, quali energia, risorse idriche, sicurezza alimentare, oceani, nonché consumo e produzione sostenibili, lavoro dignitoso, buon governo e stato di diritto,

siano universalmente applicabili e coprano tutte e tre le dimensioni dello sviluppo sostenibile,

vengano valutati e siano corredati da obiettivi e indicatori, tenendo conto nel contempo delle diverse circostanze, capacità e livello di sviluppo nazionali e

siano coerenti agli altri impegni internazionali, e di sostegno agli stessi, quali il cambiamento climatico e la biodiversità,

ii)

contribuire a creare un più efficace programma dell’ONU per lo sviluppo sostenibile, in particolare la sua dimensione ambientale:

rafforzando ulteriormente il programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP), secondo le conclusioni raggiunte al vertice Rio + 20; partendo dalla decisione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite di modificare la denominazione del consiglio di amministrazione dell’UNEP in Assemblea ambientale dell’UNEP (93), pur continuando a impegnarsi per riconoscere all’UNEP lo status di agenzia specializzata,

sostenendo gli sforzi per aumentare le sinergie tra i diversi accordi multilaterali sull’ambiente, in particolare sulle sostanze chimiche e i rifiuti e sui poli di biodiversità; nonché

contribuendo a garantire che le questioni ambientali siano portate avanti con una voce forte e autorevole nell’ambito dei lavori del forum politico ad alto livello sullo sviluppo sostenibile,

iii)

aumentare l’impatto delle diverse fonti di finanziamento, anche attraverso misure fiscali e il reperimento di risorse interne, investimenti privati, nuovi partenariati e fonti di finanziamento innovative, nonché sviluppare soluzioni per l’utilizzo degli aiuti allo sviluppo in modo da catalizzare queste e altre fonti di finanziamento nel quadro sia della strategia di finanziamento di uno sviluppo sostenibile, sia delle stesse politiche dell’Unione e anche all’interno degli impegni internazionali in materia di finanziamenti per il clima e la biodiversità;

iv)

cooperare più strategicamente con i paesi partner. Si tratta di sviluppare la cooperazione con:

partner strategici, per promuovere le migliori prassi nelle politiche e nella legislazione interne sull’ambiente nonché la convergenza nei negoziati multilaterali in materia di ambiente,

paesi che rientrano nella politica europea di vicinato, per un graduale ravvicinamento alle principali politiche e norme ambientali e climatiche dell’Unione e una maggiore cooperazione per affrontare le sfide ambientali e climatiche a livello ragionale,

paesi in via di sviluppo, per sostenere i loro sforzi nella protezione dell’ambiente, nella lotta ai cambiamenti climatici e nella riduzione delle catastrofi naturali, nonché per onorare gli impegni internazionali sull’ambiente assunti quali contributo alla riduzione della povertà e allo sviluppo sostenibile,

v)

impegnarsi in modo più proattivo, coerente ed efficace negli attuali e nuovi processi multilaterali in materia di ambiente e altri progetti pertinenti, tra cui la tempestiva instaurazione di contatti con paesi terzi e altri soggetti interessati, in modo da assicurare che gli impegni per il 2020 siano rispettati a livello unionale e promossi a livello mondiale, nonché per arrivare a un accordo sulle azioni da intraprendere a livello internazionale dopo il 2020 e ratificare e intensificare gli sforzi per attuare tutti i principali accordi multilaterali in materia di ambiente con largo anticipo rispetto al 2020. Attuare il quadro decennale di programmi sulla produzione e sul consumo sostenibili;

vi)

valutare l’impatto sull’ambiente, in un contesto globale, dei consumi di cibo e beni non alimentari all’interno dell’Unione e, se de caso, formulare proposte d’intervento per tener conto degli esiti di tali valutazioni, nonché prendere in esame lo sviluppo di un piano d’azione dell’Unione in materia di deforestazione e degrado delle foreste;

vii)

promuovere l’ulteriore sviluppo e l’attuazione di sistemi di scambio di quote di emissioni su scala mondiale e agevolare i collegamenti tra di essi;

viii)

garantire il conseguimento del progresso economico e sociale nel rispetto della capacità di sostentamento della Terra, attraverso una sensibilizzazione ai limiti del pianeta, anche per quanto riguarda lo sviluppo del quadro post-2015, al fine di garantire benessere e prosperità a lungo termine.


(1)  «The economic benefits of environmental policy», (IES, Libera università di Amsterdam, 2009); COM(2012)173; «Implementing EU legislation for Green Growth» (BIO Intelligence Service 2011).

(2)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

(3)  SEC(2011)1067; «The European Environment - State and Outlook 2010: Assessment of Global Megatrends» («SOER 2010»).

(4)  Relazione del gruppo di alto livello sulla sostenibilità mondiale del segretariato generale dell’ONU dal titolo «Resilient People, Resilient Planet: A future worth choosing», 2012.

(5)  Sono state individuate le soglie associate a nove «limiti del pianeta» che, una volta superati, rischiano di generare cambiamenti irreversibili con conseguenze potenzialmente disastrose per gli esseri umani, tra cui: cambiamenti climatici, perdita di biodiversità, uso globale dell’acqua potabile, acidificazione degli oceani, cambiamenti dei cicli dell’azoto e del fosforo e cambiamenti dell’uso del suolo (Ecology and Society, volume 14, n. 2, 2009).

(6)  Secondo il rapporto Stern sull’economia dei cambiamenti climatici, in assenza d’intervento, i costi complessivi dei cambiamenti climatici saranno equivalenti almeno a una perdita annuale del 5 % del prodotto interno lordo (PIL) mondiale. Includendo una più vasta gamma di rischi e impatti, tale quota potrebbe giungere sino al 20 % del PIL.

(7)  OCSE Environmental Outlook al 2050: Le conseguenze dell’inerzia (relazione 2012).

(8)  COM(2011) 244.

(9)  COM(2011) 571.

(10)  COM(2011) 112.

(11)  COM(2011) 885.

(12)  COM(2011) 144.

(13)  Risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite A/Res/66/288.

(14)  Direttiva 2000/60/CE.

(15)  Direttiva 2008/56/CE.

(16)  Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40).

(17)  Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1).

(18)  Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (GU L 288 del 6.11.2007, pag. 27).

(19)  Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84).

(20)  Direttiva 2008/50/CE e direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l’arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell’aria ambiente (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 3).

(21)  Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7) e direttiva 92/43/CEE.

(22)  Relazione tecnica dell’Agenzia europea dell’ambiente, 12/2010.

(23)  Il paragrafo 14 delle conclusioni del Consiglio europeo del 26 marzo 2010 (EUCO 7/10) recita: «C’è una necessità urgente di invertire le tendenze di perdita di biodiversità e degrado dell’ecosistema. Il Consiglio europeo è impegnato nella visione a lungo termine in materia di biodiversità 2050 e nell’obiettivo 2020 fissati nelle conclusioni del Consiglio del 15 marzo 2010.»

(24)  COM(2012) 673.

(25)  COM(2011) 144.

(26)  SWD(2012)101.

(27)  COM(2006) 232.

(28)  COM(2012) 673.

(29)  COM(2013)216.

(30)  COM(2011) 112.

(31)  COM(2012) 582 dal titolo «Un’industria europea più forte per la crescita e la ripresa economica».

(32)  Il principio IX dello «Small Business Act» per l’Europa propone azioni intese a permettere alle PMI di trasformare le sfide ambientali in opportunità [COM(2008) 394].

(33)  «Fostering Innovation for Green Growth» (OCSE 2011) e «The Eco-Innovation Gap: An economic opportunity for business» (EIO 2012).

(34)  COM(2012) 173.

(35)  Il settore dell’eco-industria dell’Unione occupava circa 2,7 milioni di persone nel 2008, mentre nel 2012 la percentuale potrebbe attestarsi attorno ai 3,4 milioni (Ecorys, 2012).

(36)  «The number of Jobs dependent on the Environment and Resource Efficiency improvements» (ECORYS 2012).

(37)  COM(2011) 899.

(38)  «The impact of renewable energy policy on economic growth and employment in the EU» (Employ-RES 2009).

(39)  Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

(40)  COM(2013) 169.

(41)  Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

(42)  Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1).

(43)  Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10) e direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 1).

(44)  Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) (GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1).

(45)  Per la legislazione sulla progettazione ecocompatibile, sull’etichettatura energetica, sull’Ecolabel, sul piano di aiuti per la gestione dell’energia e sulle pratiche commerciali sleali è prevista una revisione entro il 2015.

(46)  COM(2011) 899.

(47)  Ogni anno nell’Unione sprechiamo circa 89 milioni di tonnellate di cibo, ossia 179 kg a testa (BIO Intelligence Service 2010). Gli impatti aggregati dell’edilizia e delle infrastrutture costituiscono circa il 15-30 % delle pressioni ambientali complessive associate al consumo in Europa e generano circa 2,5 tonnellate equivalenti di CO2 a testa all’anno [SEC(2011)1067].

(48)  Regolamento (CE) n. 106/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un programma comunitario di etichettatura relativa a un uso efficiente dell’energia per le apparecchiature per ufficio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 1); direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (GU L 120 del 15.5.2009, pag. 5) e la direttiva sull’efficienza energetica.

(49)  Ad esempio, la piena attuazione della legislazione dell’Unione sui rifiuti consentirebbe di risparmiare 72 miliardi di EUR l’anno, di aumentare il fatturato annuo dell’Unione di 42 miliardi di EUR nel settore della gestione e del riciclaggio dei rifiuti e di creare oltre 400 000 posti di lavoro entro il 2020.

(50)  Eurostat Stat 13/33 — Rifiuti urbani 2011.

(51)  Direttiva 2008/98/CE.

(52)  Il «riciclaggio» è definito all’articolo 3, punto 17, della direttiva 2008/98/CE come «qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento».

(53)  Il «recupero» è definito all’articolo 3, punto 15, della direttiva 2008/98/CE come «qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale, […]».

(54)  COM(2012) 673.

(55)  Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).

(56)  Direttiva 2008/98/CE.

(57)  Speciale sondaggio Eurobarometro 365 (2011).

(58)  SOER 2010.

(59)  SOER 2010.

(60)  Per «livelli elevati di rumore» si intendono quelli superiori a 55dB Lden e a 50dB Lnight.

(61)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche e che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione così come la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE della Commissione (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

(62)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

(63)  Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

(64)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

(65)  Direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE (GU L 64 del 4.3.2006, pag. 37).

(66)  Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32).

(67)  I costi della non attuazione dell’acquis in materia ambientale (COWI 2011).

(68)  29a relazione annuale sul controllo dell’applicazione del diritto dell’Unione europea (2011) [COM(2012) 714].

(69)  COM(2012) 095.

(70)  COM(2008) 773.

(71)  COM(2008) 046.

(72)  Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

(73)  Regolamento (UE) n. 911/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo al programma europeo di monitoraggio della terra (GMES) e alla sua fase iniziale di operatività (2011-2013) (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 1) e COM(2013) 312 su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Copernicus e abroga il regolamento (UE) n. 911/2010.

(74)  COM(2012) 216.

(75)  COM(2011) 662.

(76)  COM(2011) 681.

(77)  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull’istituzione di un programma per l’ambiente e l’azione per il clima (LIFE) [COM(2011) 874, 2011/0428(COD)].

(78)  Conclusioni del Consiglio europeo del 29 giugno 2012 (EUCO 76/2012).

(79)  Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).

(80)  Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).

(81)  Cfr. ad esempio la relazione «Cities of tomorrow» (Commissione europea, 2011) e SWD(2012)0101.

(82)  COM(2011) 615.

(83)  Ad esempio il sistema di informazione sulle acque per l’Europa (Water Information System for Europe — WISE), il sistema informativo europeo sulla biodiversità (Biodiversity Information System for Europe — BISE) e la piattaforma europea sull’adattamento ai cambiamenti climatici (Climate — ADAPT).

(84)  Alcuni esempi: il Partenariato europeo per l’innovazione su «Città e comunità intelligenti», COM(2012)4701, il premio «Capitale verde europea» e l’iniziativa di programmazione congiunta nel settore della ricerca «Europa urbana».

(85)  La Commissione ha proposto di accantonare un minimo del 5 % degli stanziamenti del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) in ogni Stato membro per finanziare lo sviluppo urbano sostenibile integrato.

(86)  Tale approccio dovrebbe basarsi su iniziative analoghe, quali ad esempio l’Agenda locale 21, e su altre prassi eccellenti.

(87)  Rapporto sullo sviluppo umano (UNDP, 2011).

(88)  Il rapporto «Bridging the Emissions Gap» (Colmare il divario delle emissioni), del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP) sottolinea che gli impegni incondizionati comportano riduzioni di circa 4 GtCO2e a fronte di una media stimata di 14 GtCO2e di riduzioni necessarie per rimanere al di sotto della soglia dei 2 °C.

(89)  CBD Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020.

(90)  Decisione CDB XI/4.

(91)  Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23).

(92)  Proposte di modifica della direttiva sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza [COM(2011) 683, 2011/0307(COD)] e le direttive relative ai bilanci [COM(2011) 684, 2011/0308(COD)].

(93)  Decisione adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, A/67/784, del 7 marzo 2013, sulla raccomandazione inerente al consiglio di amministrazione dell’UNEP.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

28.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 354/201


REGOLAMENTO (UE) N. 1387/2013 DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2013

recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 1344/2011

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La produzione dell'Unione dei prodotti agricoli e industriali di cui all'allegato I è attualmente inadeguata o inesistente e, pertanto, il fabbisogno delle industrie utilizzatrici nell'Unione non può essere soddisfatto.

(2)

Di conseguenza, è nell'interesse dell'Unione sospendere parzialmente o totalmente i dazi autonomi della tariffa doganale comune per questi prodotti.

(3)

Il regolamento (UE) n. 1344/2011 del Consiglio (1) è stato modificato più volte. Inoltre, a seguito della sua modifica da parte del regolamento (UE) n. 1220/2012 del Consiglio (2), i prodotti della pesca sono stati esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1344/2011. A fini di trasparenza, è pertanto opportuno procedere alla integrale sostituzione del regolamento (UE) n. 1344/2011.

(4)

I regolamenti recanti sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali e agricoli hanno rinnovato in larga misura le misure precedenti. Pertanto, al fine di razionalizzare l'applicazione delle misure in questione, è opportuno non limitare il periodo di validità del presente regolamento, in quanto è possibile adeguarne la portata e prevedere l'inserimento o la soppressione di alcuni prodotti nell'allegato I del presente regolamento mediante un regolamento del Consiglio.

(5)

In considerazione del loro carattere temporaneo, le sospensioni elencate nell'allegato I del presente regolamento dovrebbero essere sistematicamente riesaminate e, al più tardi cinque anni dopo la loro data di applicazione o di rinnovo. Inoltre, potrebbe essere necessario in qualsiasi momento sopprimere talune sospensioni, in seguito a una proposta della Commissione in base a una revisione condotta di propria iniziativa o su richiesta di uno o più Stati membri, qualora non sia più nell'interesse dell'Unione mantenere le sospensioni oppure a causa dell'evoluzione tecnica dei prodotti, del mutare delle circostanze o delle tendenze economiche del mercato.

(6)

Le statistiche per taluni prodotti elencati nell'allegato I del presente regolamento sono spesso espresse in unità, metri quadrati o unità di misura diverse dal peso. Tuttavia, tali unità supplementari non sono riprese nella nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (3). Occorre pertanto prevedere che nella dichiarazione d'immissione in libera pratica per le importazioni dei prodotti interessati sia indicato non soltanto il peso in chilogrammi o in tonnellate, ma anche le pertinenti unità supplementari.

(7)

Poiché le sospensioni stabilite nel presente regolamento devono prendere effetto a decorrere dal 1o gennaio 2014, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2014.

(8)

In ottemperanza al principio di proporzionalità, per conseguire gli obiettivi fondamentali di migliorare la capacità competitiva dell'industria dell'Unione, consentendo così a quest'ultima di mantenere o creare posti di lavoro e di ammodernare le proprie strutture, è necessario e opportuno stabilire norme applicabili alla sospensione dei dazi della tariffa doganale comune per i prodotti di cui all'allegato I. Conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea, il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi autonomi della tariffa doganale comune per i prodotti agricoli e industriali elencati nell'allegato I sono sospesi.

Articolo 2

1.   La Commissione può in qualsiasi momento procedere al riesame delle sospensioni per i prodotti elencati nell'allegato I nei seguenti casi:

a)

di propria iniziativa;

b)

su richiesta degli Stati membri.

2.   La Commissione procede al riesame delle sospensioni nell'anno stabilito nell'allegato I.

Articolo 3

Alla presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica per i prodotti classificabili ai codici NC o TARIC elencati nell'allegato II, l'unità supplementare di cui a detto allegato deve essere indicata nel campo corrispondente della dichiarazione.

Articolo 4

Il regolamento (UE) n. 1344/2011 è abrogato.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2013

Per il Consiglio

Il presidente

L. LINKEVIČIUS


(1)  Regolamento (UE) n. 1344/2011 del Consiglio, del 19 dicembre 2011, recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1255/96 (GU L 349 del 31.12.2011, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) n. 1220/2012 del Consiglio, del 3 dicembre 2012, relativo a misure di carattere commerciale atte a garantire ai trasformatori dell'Unione l'approvvigionamento in determinati prodotti della pesca nel periodo dal 2013 al 2015, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 104/2000 e (UE) n. 1344/2011 (GU L 349 del 19.12.2012, pag. 4).

(3)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).


ALLEGATO I

Codice NC

TARIC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi autonomi

Data prevista per il riesame obbligatorio

ex 0710 21 00

10

Piselli da granella della specie Pisum sativum della varietà Hortense axiphium, congelati, aventi uno spessore totale uguale o inferiore a 6 mm, destinati ad essere utilizzati, nei loro baccelli, per la fabbricazione di piatti preparati (1)  (2)

0 %

31.12.2018

ex 0710 80 95

50

Germogli di bambù, congelati, non condizionati per la vendita al minuto

0 %

31.12.2018

ex 0711 59 00

11

Funghi, esclusi i funghi dei generi Agaricus, Calocybe, Clitocybe, Lepista, Leucoagaricus, Leucopaxillus, Lyophyllum e Tricholoma, temporaneamente conservati in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati, destinati all'industria delle conserve alimentari (1)

0 %

31.12.2016

ex 0712 32 00

ex 0712 33 00

ex 0712 39 00

10

10

31

Funghi, esclusi i funghi del genere Agaricus, disseccati, presentati interi, a fette o in pezzi riconoscibili, destinati a subire qualsiasi lavorazione, escluso il semplice ricondizionamento per la vendita al minuto (1)  (2)

0 %

31.12.2018

ex 0804 10 00

30

Datteri, freschi o secchi, utilizzati per la produzione (ad esclusione dell'imballaggio) di prodotti dell'industria delle bevande o alimentare (1)

0 %

31.12.2018

ex 0810 40 50

10

Mirtilli rossi della specie Vaccinium macrocarpon, freschi, destinati ad essere utilizzati per la fabbricazione (ad esclusione dell'imballaggio) di prodotti dell'industria delle bevande o alimentare (1)

0 %

31.12.2018

0811 90 50

0811 90 70

ex 0811 90 95

70

Frutti del genere Vaccinium, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, senza aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti

0 %

31.12.2018

ex 0811 90 95

20

"Boysenberries", congelati, senza aggiunta di zucchero, non condizionati per la vendita al minuto

0 %

31.12.2018

ex 0811 90 95

30

Ananas (Ananas comosus), in pezzi, congelato

0 %

31.12.2018

ex 0811 90 95

40

Frutti della rosa canina, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, senza aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti

0 %

31.12.2018

ex 1511 90 19

ex 1511 90 91

ex 1513 11 10

ex 1513 19 30

ex 1513 21 10

ex 1513 29 30

10

10

10

10

10

10

Olio di palma, olio di cocco (olio di copra), olio di palmisti, destinati alla fabbricazione di:

acidi grassi monocarbossilici industriali della sottovoce 3823 19 10,

esteri metilici di acidi grassi delle voci 2915 o 2916,

alcoli grassi delle sottovoci 2905 17, 2905 19 e 3823 70 utilizzati per la fabbricazione di cosmetici, detergenti o prodotti farmaceutici,

alcoli grassi della sottovoce 2905 16, puri o misti, utilizzati per la fabbricazione di cosmetici, detergenti o prodotti farmaceutici,

acido stearico della sottovoce 3823 11 00 o

prodotti della voce 3401 (1)

0 %

31.12.2018

ex 1515 90 99

92

Olio vegetale, raffinato, contenente, in peso, 35 % o più e non più di 50 % di acido arachidonico o 35 % o più e non più di 50 % di acido docosaesaenoico

0 %

31.12.2018

ex 1516 20 96

20

Olio di jojoba, idrogenato e interesterificato, senza ulteriori modificazioni chimiche e non soggetto ad alcun processo di testurizzazione

0 %

31.12.2014

ex 1517 90 99

10

Oli vegetali, raffinati, contenenti, in peso, 25 % o più ma non più di 50 % di acido arachidonico o 12 % o più ma non più di 50 % di acido docosaesaenoico e standardizzati con olio di girasole ad alto contenuto oleico (HOSO)

0 %

31.12.2016

ex 1902 30 10

ex 1903 00 00

10

20

Tagliatelle trasparenti, tagliate in pezzi, a base di fagioli (Vigna radiata (L.) Wilczek), non condizionati per la vendita al minuto

0 %

31.12.2018

ex 2005 91 00

10

Germogli di bambù, preparati o conservati, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 5 kg

0 %

31.12.2018

ex 2007 99 50

ex 2007 99 50

81

91

Concentrato di purea di acerola:

del genere Malpighia spp.,

avente tenore di zucchero, in peso, compreso tra 13 % e 30 %,

destinato alla fabbricazione di prodotti dell'industria alimentare e delle bevande (1)

9 % (3)

31.12.2017

ex 2007 99 50

ex 2007 99 50

82

92

Concentrato acidificato di purea di banana, ottenuto mediante cottura:

del genere Musa cavendish,

avente tenore di zucchero, in peso, compreso tra 13 % e 30 %,

destinato alla fabbricazione di prodotti dell'industria alimentare e delle bevande (1)

11,5 % (3)

31.12.2017

ex 2007 99 50

ex 2007 99 50

ex 2007 99 93

83

93

10

Concentrato di purea di mango, ottenuto mediante cottura:

del genere Mangifera spp.,

avente tenore di zucchero, in peso, non superiore a 30 %,

destinato alla fabbricazione di prodotti dell'industria alimentare e delle bevande (1)

6 % (3)

31.12.2017

ex 2007 99 50

ex 2007 99 50

84

94

Concentrato di purea di papaia, ottenuto mediante cottura:

del genere Carica spp.,

avente tenore di zucchero, in peso, compreso tra 13 % e 30 %,

destinato alla fabbricazione di prodotti dell'industria alimentare e delle bevande (1)

7,8 % (3)

31.12.2017

ex 2007 99 50

ex 2007 99 50

85

95

Concentrato di purea di guava, ottenuto mediante cottura:

del genere Psidium spp.,

több mint 13 tömegszázalék, de legfeljebb 30 tömegszázalék cukortartalommal,

destinato alla fabbricazione di prodotti dell'industria alimentare e delle bevande (1)

6 % (3)

31.12.2017

ex 2008 93 91

20

Mirtilli rossi secchi dolcificati, escluso il solo imballaggio in quanto trasformazione, destinati alla fabbricazione di prodotti delle industrie di trasformazione alimentare (4)

0 %

31.12.2017

ex 2008 99 48

94

Purea di mango:

non prodotto da concentrato,

del genere Mangifera,

di un valore Brix pari o superiore a 14 e inferiore o uguale a 20,

utilizzato nella fabbricazione di prodotti dell'industria delle bevande (1)

6 %

31.12.2015

ex 2008 99 49

ex 2008 99 99

30

40

Purea di boysenberry senza alcole aggiunto, con o senza aggiunta di zucchero

0 %

31.12.2014

ex 2008 99 49

ex 2008 99 99

70

11

Foglie di vite sbollentate del genere Karakishmish, in salamoia, contenenti:

più del 6 % di concentrazione di sale,

tenore in acidità espressa in acido citrico, monoidrato, da 0,1 % a 1,4 % ma non superiore

anche con aggiunta di 2 000 mg/kg di benzoato di sodio, ma non oltre, ai sensi del Codice generale standard per gli additivi alimentari (CODEX STAN 192-1995)

destinate alla produzione di foglie di vite farcite di riso (1)

0 %

31.12.2017

ex 2009 41 92

ex 2009 41 99

20

70

Succo di ananasso:

non prodotto da concentrato,

del genere Ananas,

di un valore Brix pari o superiore a 11 e inferiore o uguale a 16,

utilizzato nella fabbricazione di prodotti dell'industria delle bevande (1)

8 %

31.12.2015

ex 2009 49 30

91

Succo di ananasso, non in polvere:

di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67,

di valore superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto,

contenente zuccheri addizionati

utilizzato nella fabbricazione di prodotti dell'industria alimentare e delle bevande (1)

0 %

31.12.2014

ex 2009 81 31

10

Concentrato di succo di mirtilli rossi:

di un valore Brix pari o superiore a 40 e inferiore o uguale a 66,

in imballaggi immediati di contenuto netto di 50 litri o più

0 %

31.12.2014

ex 2009 89 79

20

Succo di boysenberry concentrato, con un valore Brix compreso tra 61 e 67, congelato, in imballaggi immediati di contenuto uguale o superiore a 50 litri

0 %

31.12.2016

ex 2009 89 79

30

Concentrato congelato di succo di acerola:

con un valore Brix compreso tra 48 e 67,

in imballaggi immediati aventi un contenuto netto di almeno 50 litri

0 %

31.12.2018

ex 2009 89 79

85

Succo concentrato di bacche di acai:

della specie Euterpe oleracea,

congelato,

non dolcificato,

non in polvere,

di valore Brix pari o superiore a 23 e inferiore o uguale a 32,

in imballaggi immediati di contenuto pari o superiore a 10 kg

0 %

31.12.2016

ex 2009 89 99

93

Acqua di cocco, congelata, non trattata, in imballaggi immediati di contenuto uguale o superiore a 50 litri

0 %

31.12.2016

ex 2106 10 20

10

Isolato di proteine di soia, contenente, in peso, 6,6 % o più e non più di 8,6 % di fosfato di calcio

0 %

31.12.2018

ex 2106 90 92

45

Preparazione contenente, in peso, una percentuale:

superiore al 30 % ma non superiore al 35 % di estratto di liquirizia,

superiore al 65 % ma non superiore al 70 % di tricaprylin,

standardizzata in peso al 3 % o più ma non più del 4 % di glabridina

0 %

31.12.2016

ex 2519 90 10

10

Magnesia fusa elettricamente, di purezza, in peso, uguale o superiore al 97 %

0 %

31.12.2016

ex 2804 50 90

10

Tellurio di purezza in peso pari o superiore al 99,99 % ma non superiore al 99,999 % (CAS RN 13494-80-9)

0 %

31.12.2018

2804 70 00

 

Fosforo

0 %

31.12.2018

ex 2805 19 90

10

Litio metallico di purezza, in peso, di 99,7 % o più (CAS RN 7439-93-2)

0 %

31.12.2017

ex 2805 30 10

10

Lega di cerio e di altri metalli di terre rare, contenente, in peso, 47 % o più di cerio

0 %

31.12.2018

ex 2805 30 90

ex 2805 30 90

ex 2805 30 90

45

55

65

Metalli delle terre rare, scandio e ittrio, di purezza, in peso, non inferiore al 95 %

0 %

31.12.2015

ex 2811 19 80

10

Acido solfammidico (CAS RN 5329-14-6)

0 %

31.12.2018

ex 2811 19 80

20

Ioduro di idrogeno (CAS RN 10034-85-2)

0 %

31.12.2016

ex 2811 19 80

30

Acido fosforoso (CAS RN 10294-56-1)/Acido fosfonico (CAS RN 13598-36-2) utilizzati come ingredienti per la produzione di additivi destinati all'industria del policloruro di vinile (1)

0 %

31.12.2017

ex 2811 22 00

10

Diossido di silicio (CAS RN 7631-86-9) sotto forma di polvere, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di colonne cromatografiche liquide ad alte prestazioni (HPLC) e cartucce per la preparazione di campioni (1)

0 %

31.12.2018

ex 2811 22 00

30

Microsfere di silice bianca porosa di diametro superiore a 1 μm destinate alla produzione di cosmetici (1)

0 %

31.12.2016

ex 2812 90 00

10

Trifluoruro di azoto (CAS RN 7783-54-2)

0 %

31.12.2018

ex 2816 40 00

10

Idrossido di bario (CAS RN 17194-00-2)

0 %

31.12.2017

ex 2818 10 91

10

Corindone sinterizzato, con struttura microcristallina, contenente in peso:

94 % o più, ma non più del 98,5 % di α-Al2O3 (CASRN1344-28-1),

2 %(±1,5 %) di spinello di magnesio (CASRN1309-48-4),

1 %(±0,6 %) di ossido di ittrio (CASRN131436-9),

e

2 %(±1,2 %) di ossido di lantanio (CASRN1312-81-8)

o 2 %(±1,2 %) di ossido di lantanio (CASRN1312-81-8) e ossido di neodimio (CASRN1313-97-9)

con meno del 50 % del peso totale avente una dimensione delle particelle superiore a 10 mm

0 %

31.12.2015

ex 2818 20 00

10

Allumina attivata avente una superficie specifica superiore a 350 m2/g

0 %

31.12.2014

ex 2818 30 00

10

Ossido idrossido di alluminio, sotto forma di pseudo-boehmite

4 %

31.12.2018

2819 10 00

 

Triossido di cromo (CAS RN 1333-82-0)

0 %

31.12.2016

ex 2819 90 90

10

Triossido di dicromo da utilizzare nella metallurgia (CAS RN 1308-38-9) (1)

0 %

31.12.2016

ex 2823 00 00

10

Diossido di titanio (CAS RN 13463-67-7):

di purezza in peso, del 99,9 % o più,

di granulometria media compresa fra 1,2 μm e 1,8 μm

di superficie specifica compresa fra 5,0 m2/g e 7,5 m2/g

0 %

31.12.2017

ex 2823 00 00

20

Diossido di titanio (CAS RN 13463-67-7) di purezza di 99,7 % o più e contenente in peso:

meno dello 0,005 % di potassio e sodio combinati (espressi come sodio e potassio elementare),

meno dello 0,01 % di fosforo (espresso come fosforo elementare),

per usi metallurgici (1)

0 %

31.12.2017

ex 2825 10 00

10

Cloruro di idrossilammonio (CAS RN 5470-11-1)

0 %

31.12.2017

ex 2825 50 00

20

Ossido di rame (I o II) contenente, in peso, 78 % o più di rame e non più di 0,03 % di cloruro

0 %

31.12.2018

ex 2825 60 00

10

Diossido di zirconio (CAS RN 1314-23-4)

0 %

31.12.2017

ex 2826 19 90

10

Esafloruro di tungsteno con grado di purezza pari o maggiore del 99,9 % in peso (CAS RN 7783-82-6)

0 %

31.12.2015

ex 2826 90 80

15

Esafluorofosfato di litio (CAS RN 21324-40-3)

0 %

31.12.2016

ex 2827 39 85

10

Monocloruro di rame di purezza, in peso, di 96 % o più e non più di 99 % (CAS RN 7758-89-6)

0 %

31.12.2018

ex 2827 39 85

20

Pentacloruro di antimonio di purezza, in peso, di 99 % o più (CAS RN 7647-18-9)

0 %

31.12.2016

ex 2827 39 85

30

Dicloruro di manganese (CAS RN 7773-01-5)

0 %

31.12.2014

ex 2827 49 90

10

Ossicloruro di zirconio idratato

0 %

31.12.2018

ex 2830 10 00

10

Tetrasolfuro di disodio, contenente, in peso, 38 % o meno di sodio sul prodotto secco

0 %

31.12.2018

ex 2833 29 80

20

Manganese solfato monoidrato (CAS RN 10034-96-5)

0 %

31.12.2018

ex 2833 29 80

30

Solfato di zirconio (CAS RN 14644-61-2)

0 %

31.12.2015

ex 2835 10 00

10

Ipofosfito di sodio, monoidrato (CAS RN 10039-56-2)

0 %

31.12.2017

ex 2836 91 00

20

Carbonato di litio, contenente una o più delle impurezze seguenti al livello indicato:

2 mg/kg o più di arsenico,

200 mg/kg o più di calcio,

200 mg/kg o più di cloruri

20 mg/kg o più di ferro,

150 mg/kg o più di magnesio,

20 mg/kg o più di metalli pesanti,

300 mg/kg o più di potassio,

300 mg/kg o più di sodio,

200 mg/kg o più di solfati,

misurati secondo i metodi della Farmacopea Europea

0 %

31.12.2018

ex 2836 99 17

20

Carbonato basico di zirconio (IV) (CAS RN 15667-84-2)

0 %

31.12.2018

ex 2837 19 00

20

Cianuro di rame (CAS RN 544-92-3)

0 %

31.12.2018

ex 2837 20 00

10

Esacianoferrato (II) di tetrasodio (CAS RN 13601-19-9)

0 %

31.12.2016

ex 2837 20 00

20

Esacianoferrato (II) di ammonio e ferro (III) (CAS RN 25869-00-5)

0 %

31.12.2017

ex 2839 19 00

10

Disilicato di disodio (CAS RN 13870-28-5)

0 %

31.12.2017

ex 2839 90 00

20

Silicato di calcio (CAS RN 1344-95-2)

0 %

31.12.2018

2841 30 00

 

Dicromato di sodio (CAS RN 10588-01-9)

0 %

31.12.2018

ex 2841 80 00

10

Wolframato di diammonio (paratungstato di ammonio) (CAS RN 11120-25-5)

0 %

31.12.2017

ex 2841 90 85

10

Ossido di litio e cobalto (III) con un tenore di cobalto pari almeno al 59 % (CAS RN 12190-79-3)

0 %

31.12.2017

ex 2841 90 85

20

Ossido di titanio e potassio in polvere avente purezza pari o superiore al 99 % (CAS RN 12056-51-8)

0 %

31.12.2018

ex 2842 10 00

10

Polvere di zeolite beta sintetica

0 %

31.12.2018

ex 2842 10 00

20

Polvere di zeolite sintetica di tipo cabasite

0 %

31.12.2014

ex 2842 90 10

10

Selenato di sodio (CAS RN 13410-01-0)

0 %

31.12.2014

ex 2843 29 00

10

Ossido di argento, esente da nitrati e carbonati, con un tenore di argento di almeno il 99,99 % in peso, per la fabbricazione di pile all'ossido di argento (1)

0 %

31.12.2016

2845 10 00

 

Acqua pesante (ossido di deuterio) (Euratom) (CAS RN 7789-20-0)

0 %

31.12.2018

2845 90 10

 

Deuterio ed altri composti del deuterio; idrogeno e suoi composti, arricchiti in deuterio; miscele e soluzioni contenenti tali prodotti (Euratom)

0 %

31.12.2018

ex 2845 90 90

10

Elio-3 (CAS RN 14762-55-1)

0 %

31.12.2016

ex 2845 90 90

20

Acqua arricchita al 95 % o più di ossigeno-18 (CAS RN 14314-42-2)

0 %

31.12.2018

ex 2845 90 90

30

(13C)Monossido di carbonio (CAS RN 1641-69-6)

0 %

31.12.2016

ex 2845 90 90

40

Boruro di ferro arricchito con boro-10 per oltre il 95 % in peso (CAS RN 200513-39-9)

0 %

31.12.2018

ex 2846 10 00

ex 3824 90 97

10

48

Concentrato di terre rare contenente, in peso, 60 % o più e non più di 95 % di ossidi di terre rare e non più di 1 % ciascùno di ossido di zirconio, di ossido di alluminio o di ossido di ferro, e con una perdita alla combustione di 5 % o più in peso

0 %

31.12.2018

ex 2846 10 00

20

Tricarbonato di dicerio, anche idratato (CAS RN 537-01-9)

0 %

31.12.2018

ex 2846 10 00

30

Carbonato di cerio e di lantanio, anche idratato

0 %

31.12.2018

ex 2846 10 00

40

Carbonato di cerio, di lantanio, di neodimio e di praseodimio, anche idratato

0 %

31.12.2014

2846 90 00

 

Composti, inorganici od organici, dei metalli delle terre rare, dell'ittrio o dello scandio o di miscele di tali metalli, diversi da quelli della sottovoce 2846 10 00

0 %

31.12.2018

ex 2848 00 00

10

Fosfina (CAS RN 7803-51-2)

0 %

31.12.2018

ex 2850 00 20

10

Silano (CAS RN 7803-62-5)

0 %

31.12.2018

ex 2850 00 20

20

Arsina (CAS RN 7784-42-1)

0 %

31.12.2018

ex 2850 00 20

30

Nitruro di titanio con particelle di dimensioni non superiori a 250 nm (CAS RN 25583-20-4)

0 %

31.12.2017

ex 2850 00 20

40

Tetraidruro di germanio (CAS RN 7782-65-2)

0 %

31.12.2016

ex 2850 00 20

50

Tetraidroborato di sodio (CAS RN 16940-66-2) avente:

purezza in peso di 98 % o più e

tenore in ferro inferiore a 10 ppm

utilizzato come additivo nella fabbricazione di articoli polimeri che fungono da barriera per l'ossigeno (1)

0 %

31.12.2017

ex 2850 00 60

10

Azoturo di sodio (CAS RN 26628-22-8)

0 %

31.12.2018

ex 2853 00 90

10

Isocianato di clorosolfonile (CAS RN 1189-71-5)

0 %

31.12.2016

ex 2903 39 90

10

Tetrafluoruro di carbonio (tetrafluorometano) (CAS RN 75-73-0)

0 %

31.12.2018

ex 2903 39 90

15

Perfluoro(4-metil-2-pentene) (CAS RN 84650-68-0)

0 %

31.12.2016

ex 2903 39 90

25

2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene (CAS RN 754-12-1)

0 %

31.12.2017

ex 2903 39 90

30

Perfluoroetano (CAS RN 76-16-4)

0 %

31.12.2018

ex 2903 39 90

40

1,1-Difluoroetano (CAS RN 75-37-6)

0 %

31.12.2018

ex 2903 39 90

50

1,1,1,3,3-Pentafluoropropano (CAS RN 460-73-1)

0 %

31.12.2018

ex 2903 39 90

70

1,1,1,2–Tetrafluoretano, certificato inodore, contenente un massimo di:

600 ppm in peso di 1,1,2,2-tetrafluoretano

2 ppm in peso di pentafluoretano

2 ppm in peso di clorodifluorometano

2 ppm in peso di cloropentafluoretano

2 ppm in peso di diclorodifluorometano

destinato alla fabbricazione di propellente di qualità farmaceutica per inalatori-dosatori ad uso medico (CAS RN 811-97-2) (1)

0 %

31.12.2016

ex 2903 39 90

75

Trans-1,3,3,3-tetrafluoroprop-1-ene (CAS RN1645-83-6)

0 %

31.12.2018

ex 2903 39 90

80

Esafluoropropene (CAS RN 116-15-4)

0 %

31.12.2016

ex 2903 77 30

10

1,1,1-Triclorotrifluoroetano (CAS RN 354-58-5)

0 %

31.12.2018

ex 2903 77 90

10

Clorotrifluoroetilene (CAS RN 79-38-9)

0 %

31.12.2016

ex 2903 89 90

10

1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecacloropentaciclo [12.2.1.16,9.02,13.05,10]ottadeca-7,15-diene (CAS RN 13560-89-9)

0 %

31.12.2018

ex 2903 89 90

30

Octafluorociclopentene (CAS RN 559-40-0)

0 %

31.12.2016

ex 2903 89 90

40

Esabromociclododecano

0 %

31.12.2016

ex 2903 89 90

50

Clorociclopentano (CAS RN 930-28-9)

0 %

31.12.2017

ex 2903 99 90

20

1,2-Bis(pentabromofenil)etano (CAS RN 84852-53-9)

0 %

31.12.2018

ex 2903 99 90

40

2,6-Diclorotoluene, di purezza, in peso, di 99 % o più e contenente:

0,001 mg/kg o meno di tetraclorodibenzodiossina,

0,001 mg/kg o meno di tetraclorodibenzofurano,

0,2 mg/kg o meno di tetraclorobifenile

0 %

31.12.2018

ex 2903 99 90

50

Fluorobenzene (CAS RN 462-06-6)

0 %

31.12.2018

ex 2903 99 90

70

α,α,α′,α′-Tetracloro-o-xilene (CAS RN 25641-99-0)

0 %

31.12.2015

ex 2903 99 90

80

1-Bromo-3,4,5-trifluorobenzene (CAS RN 138526-69-9)

0 %

31.12.2018

ex 2903 99 90

85

2-Bromo-9H-fluorene (CAS RN 1133-80-8)

0 %

31.12.2018

ex 2904 10 00

30

p-Stirensolfonato di sodio (CAS RN 2695-37-6)

0 %

31.12.2014

ex 2904 10 00

50

2-Metilprop-2-en-1-solfonato di sodio (CAS RN 1561-92-8)

0 %

31.12.2014

ex 2904 20 00

10

Nitrometano (CAS RN 75-52-5)

0 %

31.12.2015

ex 2904 20 00

20

Nitroetano (CAS RN 79-24-3)

0 %

31.12.2015

ex 2904 20 00

30

1-Nitropropano (CAS RN 108-03-2)

0 %

31.12.2015

ex 2904 20 00

40

2-Nitropropano (CAS RN 79-46-9)

0 %

31.12.2014

ex 2904 90 40

10

Tricloronitrometano, destinato alla fabbricazione di prodotti della sottovoce 3808 92 (CAS RN 76-06-2) (1)

0 %

31.12.2014

ex 2904 90 95

20

1-Cloro-2,4-dinitrobenzene (CAS RN 97-00-7)

0 %

31.12.2014

ex 2904 90 95

30

Cloruro di tosile (CAS RN 98-59-9)

0 %

31.12.2014

ex 2904 90 95

40

Cloruro di 4-clorobenzensolfonile (CAS RN 98-60-2)

0 %

31.12.2017

ex 2904 90 95

50

Cloruro di etansolfonile (CAS RN 594-44-5)

0 %

31.12.2018

ex 2905 19 00

11

Terz-butanolato di potassio (CAS RN 865-47-4), anche sotto forma di soluzione in tetraidrofurano ai sensi della nota 1 al Capitolo 29 della NC

0 %

31.12.2018

ex 2905 19 00

30

2,6-Dimetileptan-4-olo (CAS RN 108-82-7)

0 %

31.12.2018

ex 2905 19 00

40

2,6-Dimetileptan-2-olo (CAS RN 13254-34-7)

0 %

31.12.2014

ex 2905 19 00

70

Tetrabutanolato di titanio (CAS RN 5593-70-4)

0 %

31.12.2017

ex 2905 19 00

80

Tetraisopropossido di titanio (CAS RN 546-68-9)

0 %

31.12.2017

ex 2905 19 00

85

Tetraetanolato di titanio (CAS RN 3087-36-3)

0 %

31.12.2018

ex 2905 29 90

10

3,5-Dimetiles-1-in-3-olo (CAS RN 107-54-0)

0 %

31.12.2014

ex 2905 29 90

20

Dec-9-en-1-olo (CAS RN 13019-22-2)

0 %

31.12.2014

ex 2905 29 90

30

Dodeca-8,10-dien-1-olo (CAS RN 33956-49-9)

0 %

31.12.2015

ex 2905 39 95

10

Propan-1,3-diolo (CAS RN 504-63-2)

0 %

31.12.2015

ex 2905 39 95

20

Butan-1,2-diolo (CAS RN 584-03-2)

0 %

31.12.2016

ex 2905 39 95

30

2,4,7,9-Tetrametil-4,7-decanediol (CAS RN 17913-76-7)

0 %

31.12.2016

ex 2905 39 95

40

Decan-1,10-diolo (CAS RN 112-47-0)

0 %

31.12.2017

ex 2905 39 95

50

2-Metil-2-propilpropan-1,3-diolo (CAS RN 78-26-2)

0 %

31.12.2018

ex 2905 49 00

10

Etilidintrimetanolo (CAS RN 77-85-0)

0 %

31.12.2014

ex 2905 59 98

20

2,2,2-Trifluoroetanolo(CAS RN 75-89-8)

0 %

31.12.2014

2906 11 00

 

Mentolo (CAS RN 1490-04-6)

0 %

31.12.2018

ex 2906 19 00

10

Cicloes-1,4-ilendimetanolo (CAS RN 105-08-8)

0 %

31.12.2018

ex 2906 19 00

20

4,4′-Isopropilidendicicloesanolo (CAS RN 80-04-6)

0 %

31.12.2018

ex 2906 29 00

10

2,2′-(m-Fenilene)dipropan-2-olo (CAS RN 1999-85-5)

0 %

31.12.2014

ex 2906 29 00

20

1-Idrossimetil-4-metil-2,3,5,6-tetrafluorobenzene (CAS RN 79538-03-7)

0 %

31.12.2018

ex 2906 29 00

30

2-Feniletanolo (CAS RN 60-12-8)

0 %

31.12.2017

ex 2907 15 90

10

2-Naftolo (CAS RN 135-19-3)

0 %

31.12.2016

ex 2907 19 90

10

2,3,5-Trimetilfenolo (CAS RN 697-82-5)

0 %

31.12.2014

ex 2907 19 90

20

Bifenil-4-olo (CAS RN 92-69-3)

0 %

31.12.2018

ex 2907 21 00

10

Resorcinolo (CAS RN 108-46-3)

0 %

31.12.2018

ex 2907 23 00

10

4,4′-Isopropilidendifenolo (CAS RN 80-05-7)

0 %

31.12.2017

ex 2907 29 00

15

6,6′-Di-terz-butil-4,4′-butilidendi-m-cresolo (CAS RN 85-60-9)

0 %

31.12.2018

ex 2907 29 00

20

4,4′-(3,3,5-Trimetilcicloesiliden)difenolo (CAS RN 129188-99-4)

0 %

31.12.2018

ex 2907 29 00

30

4,4′,4″-Etilidinetrifenolo (CAS RN 27955-94-8)

0 %

31.12.2018

ex 2907 29 00

35

4-[2-(4-Idrossi-3-prop-2-enilfenil)propan-2-il]-2-prop-2-enilfenolo (CAS RN 1745-89-7)

0 %

31.12.2016

ex 2907 29 00

40

2,3,5-Trimetilidrochinone (CAS RN 700-13-0)

0 %

31.12.2016

ex 2907 29 00

45

2-Metilidrochinone (CAS RN 95-71-6)

0 %

31.12.2016

ex 2907 29 00

50

6,6′,6″-Tricicloesil-4,4′,4″-butan-1,1,3-triiltri(m-cresolo) (CAS RN 111850-25-0)

0 %

31.12.2018

ex 2907 29 00

55

Bifenil-2,2′-diolo (CAS RN 1806-29-7)

0 %

31.12.2017

ex 2907 29 00

70

2,2′,2″,6,6′,6″-Esa-terz-butil-α,α′,α″-(mesitilen-2,4,6-triil)tri-p-cresolo (CAS RN 1709-70-2)

0 %

31.12.2018

ex 2907 29 00

85

Floroglucinolo, anche idratato

0 %

31.12.2018

ex 2908 19 00

10

Pentafluorofenolo (CAS RN 771-61-9)

0 %

31.12.2018

ex 2908 19 00

20

4,4′-(Perfluoroisopropiliden)difenolo (CAS RN 1478-61-1)

0 %

31.12.2018

ex 2908 99 00

30

4-Nitrofenolo (CAS RN 100-02-7)

0 %

31.12.2018

ex 2908 99 00

40

Acido 4,5-diidrossinaftalen-2,7-disolfonico (CAS RN 148-25-4)

0 %

31.12.2017

ex 2909 19 90

20

Ossido di bis(2-cloroetile) (CAS RN 111-44-4)

0 %

31.12.2018

ex 2909 19 90

30

Miscela di isomeri di ossido di nonafluorobutile e metile o di ossido di nonafluorobutile e etile, di purezza, in peso, di 99 % o più

0 %

31.12.2018

ex 2909 19 90

50

3-Etossi-perfluoro-2-metilesano (CAS RN 297730-93-9)

0 %

31.12.2016

ex 2909 19 90

60

1-Metossieptafluoropropano (CAS RN 375-03-1)

0 %

31.12.2018

ex 2909 20 00

10

Metil Cedril Etere (CAS RN 19870-74-7)

0 %

31.12.2016

ex 2909 30 38

10

Ossido di bis(pentabromofenile) (CAS RN 1163-19-5)

0 %

31.12.2018

ex 2909 30 38

20

1,1′-Propano-2,2-diilbis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromopropossi)benzene] (CAS RN 21850-44-2)

0 %

31.12.2016

ex 2909 30 90

10

2-(fenilmetossi)naftalene (CAS RN 613-62-7)

0 %

31.12.2014

ex 2909 30 90

20

1,2-Bis(3-metilfenossi)etano (CAS RN 54914-85-1)

0 %

31.12.2014

ex 2909 30 90

30

3,4,5-Trimetossitoluene (CAS RN 6443-69-2)

0 %

31.12.2015

ex 2909 50 00

10

4-(2-Metossietil)fenolo (CAS RN 56718-71-9)

0 %

31.12.2018

ex 2909 50 00

20

Ubiquinol (CAS RN 992-78-9)

0 %

31.12.2015

ex 2909 60 00

10

Bis(α,α-dimetilbenzil)perossido (CAS RN 80-43-3)

0 %

31.12.2018

ex 2909 60 00

20

1,4-Di-(2-terz-butilperossiisopropil)benzene (CAS RN 25155-25-3)

0 %

31.12.2016

ex 2910 90 00

15

1,2-Epossicicloesano (CAS RN 286-20-4)

0 %

31.12.2018

ex 2910 90 00

30

2,3-Epossipropan-1-olo (glicidolo) (CAS RN 556-52-5)

0 %

31.12.2018

ex 2910 90 00

80

Ossido di allile e glicidile (CAS RN 106-92-3)

0 %

31.12.2016

ex 2912 29 00

40

(2E,4E,6E,8E,10E,12E)-2,7,11-Trimetil-13-(2,6,6-trimetill-1-cicloesen-1-il)-2,4,6,8,10,12-tridecaesaenale (CAS RN 1638-05-7)

0 %

31.12.2016

ex 2912 29 00

50

4-Isobutilbenzaldeide (CAS RN 40150-98-9)

0 %

31.12.2017

ex 2912 29 00

60

3,4-Dimetilbenzaldeide(CAS RN 5973-71-7)

0 %

31.12.2018

ex 2912 49 00

10

3-Fenossibenzaldeide (CAS RN 39515-51-0)

0 %

31.12.2018

ex 2912 49 00

20

4-Idrossibenzaldeide (CAS RN 123-08-0)

0 %

31.12.2017

ex 2912 49 00

30

Salicilaldeide (CAS RN 90-02-8)

0 %

31.12.2015

ex 2914 19 90

20

Eptan-2-one (CAS RN 110-43-0)

0 %

31.12.2017

ex 2914 19 90

30

3-Metilbutanone (CAS RN 563-80-4)

0 %

31.12.2017

ex 2914 19 90

40

Pentan-2-one (CAS RN 107-87-9)

0 %

31.12.2017

ex 2914 29 00

20

Cicloesadec-8-enone (CAS RN 3100-36–5)

0 %

31.12.2018

ex 2914 29 00

30

(R)-p-Menta-1(6),8-dien-2-one (CAS RN 6485-40-1)

0 %

31.12.2015

ex 2914 29 00

40

Canfora

0 %

31.12.2018

ex 2914 29 00

50

trans-β-Damascone (CAS RN 23726-91-2)

0 %

31.12.2016

ex 2914 39 00

30

Benzofenone (CAS RN 119-61-9)

0 %

31.12.2017

ex 2914 39 00

50

4-Fenilbenzofenone (CAS RN 2128-93-0)

0 %

31.12.2018

ex 2914 39 00

60

4-Metilbenzofenone (CAS RN 134-84-9)

0 %

31.12.2018

ex 2914 39 00

70

Benzile (CAS RN 134-81-6)

0 %

31.12.2017

ex 2914 39 00

80

4′-Metilacetofenone (CAS RN 122-00-9)

0 %

31.12.2017

ex 2914 50 00

20

3′-Idrossiacetofenone (CAS RN 121-71-1)

0 %

31.12.2015

ex 2914 50 00

25

4′-Metossiacetofenone (CAS RN 100-06-1)

0 %

31.12.2018

ex 2914 50 00

30

2′-Idrossiacetofenone (CAS RN 118-93-4)

0 %

31.12.2018

ex 2914 50 00

36

2,7-Diidrossifluoren-9-one (CAS RN 42523-29-5)

0 %

31.12.2018

ex 2914 50 00

40

4-(4-Idrossifenil)butan-2-one (CAS RN 5471-51-2)

0 %

31.12.2016

ex 2914 50 00

45

3,4-Diidrossibenzofenone (CAS RN 10425-11-3)

0 %

31.12.2017

ex 2914 50 00

60

2-Fenil-2,2-dimetossiacetofenone (CAS RN 24650-42-8)

0 %

31.12.2017

ex 2914 50 00

70

16α,17α-Epossi-3β-idrossipregn-5-en-20-one (CAS RN 974-23-2)

0 %

31.12.2017

ex 2914 50 00

80

2′,6′-Diidrossiacetofenone (CAS RN 699-83-2)

0 %

31.12.2018

ex 2914 69 90

10

2-Etilantrachinone (CAS RN 84-51-5)

0 %

31.12.2018

ex 2914 69 90

20

2-Pentilantrachinone (CAS RN 13936-21-5)

0 %

31.12.2014

ex 2914 69 90

30

1,4-Diidrossiantrachinone (CAS RN 81-64-1)

0 %

31.12.2018

ex 2914 69 90

40

p-Benzochinone (CAS RN 106-51-4)

0 %

31.12.2016

ex 2914 70 00

20

2,4′-Difluorobenzofenone (CAS RN 342-25-6)

0 %

31.12.2017

ex 2914 70 00

40

Perfluoro(2-metilpentan-3-one) (CAS RN 756-13-8)

0 %

31.12.2018

ex 2914 70 00

50

3′-Cloropropiofenone (CAS RN 34841-35-5)

0 %

31.12.2018

ex 2914 70 00

60

4′-terz-Butil-2′,6′-dimetil-3′,5′-dinitroacetofenone (CAS RN 81-14-1)

0 %

31.12.2015

ex 2914 70 00

70

4-Cloro-4′-idrossibenzofenone (CAS RN 42019-78-3)

0 %

31.12.2016

ex 2915 29 00

10

Triacetato di antimonio (CAS RN 6923-52-0)

0 %

31.12.2018

ex 2915 39 00

20

Acetato di isopentile (CAS RN 123-92-2)

0 %

31.12.2017

ex 2915 39 00

40

Acetato di terz-butile (CAS RN 540-88-5)

0 %

31.12.2018

ex 2915 39 00

50

Acetato di 3-acetilfenile (CAS RN 2454-35-5)

0 %

31.12.2014

ex 2915 39 00

60

Acetato di dodec-8-enile (CAS RN 28079-04-1)

0 %

31.12.2015

ex 2915 39 00

65

Acetato di dodeca-7, 9-dienile (CAS RN 54364-62-4)

0 %

31.12.2015

ex 2915 39 00

70

Acetato di dodec-9-enile (CAS RN 16974-11-1)

0 %

31.12.2015

ex 2915 39 00

75

Acetato di isobornile (CAS RN 125-12-2)

0 %

31.12.2016

ex 2915 39 00

80

Acetato di 1-feniletile (CAS RN 93-92-5)

0 %

31.12.2016

ex 2915 39 00

85

Acetato di 2 terz-butilcicloesile (CAS RN 88-41-5)

0 %

31.12.2018

ex 2915 60 19

10

Butirrato di etile (CAS RN 105-54-4)

0 %

31.12.2017

ex 2915 90 70

30

Cloruro di 3,3-dimetilbutirrile (CAS RN 7065-46-5)

0 %

31.12.2017

ex 2915 90 70

40

Acido nonanoico (acido pelargonico) (CAS RN 112-05-0)

0 %

31.12.2018

ex 2915 90 70

50

Eptanoato di allile (CAS RN 142-19-8)

0 %

31.12.2014

ex 2915 90 70

55

Ortoformiato di trietile (CAS RN 122-51-0)

0 %

31.12.2018

ex 2915 90 70

60

Etil-6,8-dicloroottanoato (CAS RN 1070-64-0)

0 %

31.12.2015

ex 2915 90 70

70

Complessi di neodecanoato e di borato di cobalto aventi purezza, in peso, pari o superiore al 92 % (CAS RN 68457-13-6)

0 %

31.12.2016

ex 2915 90 70

75

Cloruro di 2,2-dimetilbutirril (CAS RN 5856-77-9)

0 %

31.12.2017

ex 2915 90 70

80

Difluoroacetato di etile (CAS RN 454-31-9)

0 %

31.12.2016

ex 2916 12 00

10

Acrilato di 2-terz-butil-6-(3-terz-butil-2-idrossi-5-metilbenzil)-4-metilfenile (CAS RN 61167-58-6)

0 %

31.12.2018

ex 2916 12 00

40

2,4-Di-tert-pentil-6-[1-(3,5-di-tert-pentil-2-idrossifenil)etil]fenilacrilato (CAS RN 123968-25-2)

0 %

31.12.2018

ex 2916 12 00

70

Acrilato di 2-(2-vinilossietossi)etile (CAS RN 86273-46-3)

0 %

31.12.2017

ex 2916 13 00

10

Polvere di metacrilato di idrossizinco (CAS RN 63451-47-8)

0 %

31.12.2014

ex 2916 13 00

20

Dimetacrilato di zinco, sotto forma di polvere (CAS RN 13189-00-9)

0 %

31.12.2018

ex 2916 14 00

10

Metacrilato di 2,3-epossipropile (CAS RN 106-91-2)

0 %

31.12.2018

ex 2916 19 95

20

3,3-Dimetilpent-4-enoato di metile (CAS RN 63721-05-1)

0 %

31.12.2018

ex 2916 19 95

40

Acido sorbico utilizzato per la fabbricazione di mangimi (CAS RN 110-44-1) (1)

0 %

31.12.2018

ex 2916 20 00

50

2,2-Dimetil-3-(2-metilpropenil)ciclopropancarbossilato di etile (CAS RN 97-41-6)

0 %

31.12.2018

ex 2916 20 00

60

Acido 3-cicloesilpropionico (CAS RN 701-97-3)

0 %

31.12.2015

ex 2916 31 00

10

Benzoato di benzile (CAS RN 120-51-4)

0 %

31.12.2016

ex 2916 39 90

10

Acido 2,3,4,5-tetrafluorobenzoico (CAS RN 1201-31-6)

0 %

31.12.2016

ex 2916 39 90

15

Acido 2-cloro-5-nitrobenzoico (CAS RN 2516-96-3)

0 %

31.12.2016

ex 2916 39 90

20

Cloruro di 3,5-diclorobenzoile (CAS RN 2905-62-6)

3,6 %

31.12.2018

ex 2916 39 90

25

2-Metil-3-(4-Fluorofenil)-propionil cloruro (CAS RN 1017183-70-8)

0 %

31.12.2015

ex 2916 39 90

30

Cloruro di 2,4,6-trimetilbenzoilo (CAS RN 938-18-1)

0 %

31.12.2015

ex 2916 39 90

35

4-terz-Butilbenzoato di metile (CAS RN 26537-19-9)

0 %

31.12.2018

ex 2916 39 90

38

Acido 6-bromonaftalen-2-carbossilico (CAS RN 5773-80-8)

0 %

31.12.2018

ex 2916 39 90

45

Acido 2-clorobenzoico (CAS RN 118-91-2)

0 %

31.12.2016

ex 2916 39 90

50

Cloruro di 3,5-dimetilbenzoile (CAS RN 6613-44-1)

0 %

31.12.2018

ex 2916 39 90

55

Acido 4-terz-butilbenzoico (CAS RN 98-73-7)

0 %

31.12.2017

ex 2916 39 90

60

Cloruro di 4-etilbenzoile (CAS RN 16331-45-6)

0 %

31.12.2018

ex 2916 39 90

70

Ibuprofene (DCI) (CAS RN 15687-27-1)

0 %

31.12.2018

ex 2916 39 90

75

Acido m-toluico (CAS RN 99-04-7)

0 %

31.12.2017

ex 2916 39 90

85

Acido (2,4,5-trifluorofenil)acetico (CAS RN 209995-38-0)

0 %

31.12.2017

ex 2917 11 00

20

Ossalato di bis(p-metilbenzile) (CAS RN 18241-31-1)

0 %

31.12.2018

ex 2917 11 00

30

Ossalato di cobalto (CAS RN 814-89-1)

0 %

31.12.2014

ex 2917 19 10

10

Malonato di dimetile (CAS RN 108-59-8)

0 %

31.12.2014

ex 2917 19 10

20

Malonato di dietile (CAS RN 105-53-3)

0 %

31.12.2017

ex 2917 19 90

20

1,2-Bis(cicloesilossicarbonil)etansolfonato di sodio (CAS RN 23386-52-9)

0 %

31.12.2018

ex 2917 19 90

30

Brassilato di etilene (CAS RN 105-95-3)

0 %

31.12.2014

ex 2917 19 90

50

Acido tetradecandioico (CAS RN 821-38-5)

0 %

31.12.2015

ex 2917 19 90

70

Acido itaconico (CAS RN 97-65-4)

0 %

31.12.2018

ex 2917 20 00

30

Anidride 1,4,5,6,7,7-esacloro-8,9,10-trinorborn-5-en-2,3-dicarbossilica (CAS RN 115-27-5)

0 %

31.12.2018

ex 2917 20 00

40

Anidride 3-metil-1,2,3,6-tetraidroftalico (CAS RN 5333-84-6)

0 %

31.12.2018

ex 2917 34 00

10

Ftalato di diallile (CAS RN 131-17-9)

0 %

31.12.2018

ex 2917 39 95

20

Dibutil-1,4-benzenedicarbossilato (CAS RN 1962-75-0)

0 %

31.12.2015

ex 2917 39 95

30

Dianidride benzen-1,2:4,5-tetracarbossilica (CAS RN 89-32-7)

0 %

31.12.2015

ex 2918 16 00

20

Digluconato di calcio monoidrato (CAS RN 66905-23-5) da utilizzare nella fabbricazione di gluconato lattato di calcio (CAS RN 11116-97-5) (1)

0 %

31.12.2018

ex 2918 19 98

20

Acido L-malico (CAS RN 97-67-6)

0 %

31.12.2018

ex 2918 29 00

10

Acidi monoidrossinaftoici

0 %

31.12.2018

ex 2918 29 00

35

3,4,5-Triidrossibenzoato di propile (CAS RN 121-79-9)

0 %

31.12.2017

ex 2918 29 00

50

Bis[3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato] di esametilene (CAS RN 35074-77-2)

0 %

31.12.2018

ex 2918 29 00

60

Esteri metilico, etilico, propilico o butilico dell'acido 4-idrossibenzoico o loro sali di sodio (CAS RN 35285-68-8, 99-76-3, 5026-62-0, 94-26-8, 94-13-3, 35285-69-9, 120-47-8, 36457-20-2 or 4247-02-3)

0 %

31.12.2016

ex 2918 30 00

30

2-benzoilbenzoato di metile (CAS RN 606-28-0)

0 %

31.12.2018

ex 2918 30 00

50

Acetoacetato di etile (CAS RN 141-97-9)

0 %

31.12.2017

ex 2918 99 90

10

3,4-Epossicicloesancarbossilato di 3,4-epossicicloesilmetile (CAS RN 2386-87-0)

0 %

31.12.2018

ex 2918 99 90

15

2,3-Epossi-3-fenilbutirrato di etile (CAS RN 77-83-8)

0 %

31.12.2017

ex 2918 99 90

20

3-Metossiacrilato di metile (CAS RN 5788-17-0)

0 %

31.12.2014

ex 2918 99 90

30

2-(4-Idrossifenossi)propionato di metile (CAS RN 96562-58-2)

0 %

31.12.2018

ex 2918 99 90

40

Acido trans-4-idrossi-3-metossicinnamico (CAS RN 1135-24-6)

0 %

31.12.2018

ex 2918 99 90

50

3,4,5-Trimetossibenzoato di metile (CAS RN 1916-07-0)

0 %

31.12.2018

ex 2918 99 90

60

Acido 3,4,5-trimetossibenzoico (CAS RN 118-41-2)

0 %

31.12.2018

ex 2918 99 90

70

(3-Metilbutossi) acetato di allile (CAS RN 67634-00-8)

0 %

31.12.2014

ex 2918 99 90

80

Sodio 5-[2-cloro-4-(trifluorometil)fenossi]-2-nitrobenzoato (CAS RN 62476-59-9)

0 %

31.12.2016

ex 2919 90 00

10

Sale di monosodio di fosfato di 2,2′-metilenebis(4,6-di-terz-butilfenile) (CAS RN 85209-91-2)

0 %

31.12.2018

ex 2919 90 00

30

Idrossibis[2,2′-metilenbis(4,6-di-terz-butilfenil)fosfato] di alluminio (CAS RN 151841-65-5)

0 %

31.12.2018

ex 2919 90 00

40

Tri-n-esilfosfato (CAS RN 2528-39-4)

0 %

31.12.2018

ex 2919 90 00

50

Fosfato di trietile (CAS RN 78-40-0)

0 %

31.12.2016

ex 2920 19 00

10

Fenitrotion (ISO) (CAS RN 122-14-5)

0 %

31.12.2018

ex 2920 19 00

20

Tolclofos-metil (ISO) (CAS RN 57018-04-9)

0 %

31.12.2018

ex 2920 90 10

10

Solfato di dietile (CAS RN 64-67-5)

0 %

31.12.2018

ex 2920 90 10

20

Dicarbonato di diallile e 2,2′-ossidietile (CAS RN 142-22-3)

0 %

31.12.2018

ex 2920 90 10

40

Dimetilcarbonato (CAS RN 616-38-6)

0 %

31.12.2018

ex 2920 90 10

50

Dicarbonato di di-ter-butile (CAS RN 24424-99-5)

0 %

31.12.2018

ex 2920 90 10

60

Carbonato di 2,4-di-terz-butil-5-nitrofenil metile (CAS RN 873055-55-1)

0 %

31.12.2017

2920 90 30

 

Fosfito di trimetile (CAS RN 121-45-9)

0 %

31.12.2018

2920 90 40

 

Fosfito de trietile (CAS RN 122-52-1)

0 %

31.12.2016

ex 2920 90 85

10

O,O'-Diottadecilbis(fosfito) di pentaeritritolo (CAS RN 3806-34-6)

0 %

31.12.2018

ex 2920 90 85

20

Fosfito di tris(metilfenile) (CAS RN 25586-42-9)

0 %

31.12.2015

ex 2920 90 85

30

2,2′-[[3,3′,5,5′-Tetrachis(1,1-dimetiletil)[1,1′-bifenil]-2,2′-diil]bis(ossi)bis[bifenil-1,3,2-diossafosfepin], (CAS RN 138776-88-2)

0 %

31.12.2015

ex 2920 90 85

40

Difosfito di bis(2,4-dicumilfenil) pentaeritritolo (CAS RN 154862-43-8)

0 %

31.12.2015

ex 2920 90 85

50

Fosetil-alluminio (CAS RN 39148-24-8)

0 %

31.12.2018

ex 2920 90 85

60

Bis(neopentilglicolato)diboron (CAS RN 201733-56-4)

0 %

31.12.2018

ex 2921 19 50

ex 2929 90 00

10

20

Dietilamino-trietossilano (CAS RN 35077-00-0)

0 %

31.12.2014

ex 2921 19 60

10

Cloridrato di cloruro di 2-(N,N-Dietilammino)etile (CAS RN 869-24-9)

0 %

31.12.2017

ex 2921 19 99

20

Etil(2-metilallil)ammina (CAS RN 18328-90-0)

0 %

31.12.2018

ex 2921 19 99

30

Allilammina (CAS RN 107-11-9)

0 %

31.12.2018

ex 2921 19 99

60

Tetrakis(etilmetilamino)zirconio (IV), (CAS RN 175923-04-3)

0 %

31.12.2018

ex 2921 19 99

70

Tricloro(N,N-dimetilottilammina)boro (1:1) (CAS RN 34762-90-8)

0 %

31.12.2017

ex 2921 29 00

20

Tris[3-(dimetilammino)propil]ammina (CAS RN 33329-35-0)

0 %

31.12.2018

ex 2921 29 00

30

Bis[3-(dimetilammino)propil]metilammina (CAS RN 3855-32-1)

0 %

31.12.2018

ex 2921 29 00

40

Decametilendiammina (CAS RN 646-25-3)

0 %

31.12.2015

ex 2921 29 00

50

N'-[3-(Dimetilammino)propil]-N,N-dimetilpropan-1,3-diammina, (CAS RN 6711-48-4)

0 %

31.12.2016

ex 2921 30 99

30

1,3-Cicloesanodimetanammina (CAS RN 2579-20-6)

0 %

31.12.2015

ex 2921 30 99

40

Ciclopropilammina (CAS RN 765-30-0)

0 %

31.12.2017

ex 2921 42 00

15

Acido 4-ammino-3-nitrobenzensolfonico (CAS RN 616-84-2)

0 %

31.12.2018

ex 2921 42 00

20

3-Cloroanilina (CAS RN 108-42-9)

0 %

31.12.2018

ex 2921 42 00

25

Idrogeno-2-amminobenzen-1,4-disolfonato di sodio (CAS RN 24605-36-5)

0 %

31.12.2018

ex 2921 42 00

35

2-Nitroanilina (CAS RN 88-74-4)

0 %

31.12.2018

ex 2921 42 00

45

2,4,5-Tricloroanilina (CAS RN 636-30-6)

0 %

31.12.2018

ex 2921 42 00

50

Acido 3-amminobenzensolfonico (CAS RN 121-47-1)

0 %

31.12.2018

ex 2921 42 00

70

Acido 2-amminobenzen-1,4-disolfonico (CAS RN 98-44-2)

0 %

31.12.2014

ex 2921 42 00

80

4-Cloro-2-nitroanilina (CAS RN 89-63-4)

0 %

31.12.2018

ex 2921 42 00

82

2-Cloro-4-nitroanilina (CAS RN 121-87-9)

0 %

31.12.2015

ex 2921 42 00

85

3,5-Dicloroanilina (CAS RN 626-43-7)

0 %

31.12.2018

ex 2921 42 00

86

2,5-Dicloroanilina, di una purezza in peso pari almeno a 99,5 % (CAS RN 95-82-9)

0 %

31.12.2017

ex 2921 42 00

87

N-Metilanilina (CAS RN 100-61-8)

0 %

31.12.2017

ex 2921 42 00

88

Acido 3,4-dicloroanilina-6-solfonico (CAS RN 6331-96-0)

0 %

31.12.2017

ex 2921 43 00

20

Acido 4-ammino-6-clorotoluen-3-solfonico (CAS RN 88-51-7)

0 %

31.12.2018

ex 2921 43 00

30

3-Nitro-p-toluidina (CAS RN 119-32-4)

0 %

31.12.2018

ex 2921 43 00

40

Acido 4-amminotoluen-3-solfonico (CAS RN 88-44-8)

0 %

31.12.2018

ex 2921 43 00

50

4-Amminobenzotrifluoruro (CAS RN 455-14-1)

0 %

31.12.2015

ex 2921 43 00

60

3-Amminobenzotrifluoruro (CAS RN 98-16-8)

0 %

31.12.2015

ex 2921 43 00

70

N-Etil-m-toluidina (CAS RN 102-27-2)

0 %

31.12.2016

ex 2921 43 00

80

6-Cloro-α,α,α-trifluoro-m-toluidina (CAS RN 121-50-6)

0 %

31.12.2017

ex 2921 44 00

20

Difenilammina (CAS RN 122-39-4)

0 %

31.12.2018

ex 2921 45 00

10

Idrogeno-3-amminonaftalen-1,5-disolfonato di sodio (CAS RN 4681-22-5)

0 %

31.12.2014

ex 2921 45 00

20

Acido 2-amminonaftalen-1,5-disolfonico (CAS RN 117-62-4) oppure uno dei suoi sali di sodio (CAS RN 19532-03-7) o (CAS RN 62203-79-6)

0 %

31.12.2018

ex 2921 45 00

40

1-Naftilammina (CAS RN 134-32-7)

0 %

31.12.2014

ex 2921 45 00

50

Acido 7-amminonaftalen-1,3,6-trisolfonico (CAS RN 118-03-6)

0 %

31.12.2018

ex 2921 49 00

20

Pendimetalina (ISO) (CAS RN 40487-42-1)

3,5 %

31.12.2018

ex 2921 49 00

40

N-1-Naftilanilina (CAS RN 90-30-2)

0 %

31.12.2018

ex 2921 49 00

60

N-Benzil-N-etilanilina (CAS RN 92-59-1)

0 %

31.12.2014

ex 2921 49 00

70

2-Clorobenzilammina (CAS RN 89-97-4)

0 %

31.12.2015

ex 2921 49 00

80

4-Eptafluoroisopropil-2-metilanilina (CAS RN 238098-26-5)

0 %

31.12.2015

ex 2921 49 00

85

4-Isopropilanilina (CAS RN 99-88-7)

0 %

31.12.2017

ex 2921 51 19

20

Toluendiammina (TDA) contenente una percentuale in peso compresa tra 78e 82di 4 metil m fenilendiammina e una percentuale in peso compresa tra 18e 22di 2 metil m fenilendiammina, con un tenore residuo di catrame non superiore ad una percentuale in peso di 0,23

0 %

31.12.2018

ex 2921 51 19

30

Solfato di 2-metil-p-fenilendiammina (CAS RN 615-50-9)

0 %

31.12.2018

ex 2921 51 19

40

p-Fenilendiammina (CAS RN 106-50-3)

0 %

31.12.2016

ex 2921 51 19

50

Mono- e dicloro derivati della p-fenilendiammina e del p-diamminotoluene

0 %

31.12.2014

ex 2921 51 19

60

Acido 2,4-diamminobenzensolfonico (CAS RN 88-63-1)

0 %

31.12.2018

ex 2921 59 90

10

Miscela di isomeri di 3,5-dietiltoluenediammina

0 %

31.12.2018

ex 2921 59 90

30

Dicloridrato di 3,3′-diclorobenzidina (CAS RN 612-83-9)

0 %

31.12.2017

ex 2921 59 90

40

Acido 4,4′-diamminostilben-2,2′-disolfonico (CAS RN 81-11-8)

0 %

31.12.2018

ex 2921 59 90

50

N-Etil-N',N'-dimetil-N-fenil-etilene-1,2-diammina (CAS RN 27692-91-7)

0 %

31.12.2014

ex 2921 59 90

60

Dicloridato (2R, 5R)-1,6-difenilesano-2,5-diammina (CAS RN 1247119-31-8)

0 %

31.12.2017

ex 2922 19 85

20

Cloridrato di 2-(2-metossifenossi)etilammina (CAS RN 64464-07-9)

0 %

31.12.2017

ex 2922 19 85

25

Bis(trietanolammina)diisopropossido di titanio (CAS RN 36673-16-2)

0 %

31.12.2017

ex 2922 19 85

30

N,N,N',N'-Tetrametil-2,2′-ossibis(etilammina) (CAS RN 3033-62-3)

0 %

31.12.2018

ex 2922 19 85

40

Benzoato di 2-(dimetilammino)etile (CAS RN 2208-05-1)

0 %

31.12.2014

ex 2922 19 85

45

2-[2-Idrossietil(octadecil)ammino]etanolo (CAS RN 10213-78-2)

0 %

31.12.2016

ex 2922 19 85

50

2-(2-Metossifenossi)etilammina (CAS RN 1836-62-0)

0 %

31.12.2018

ex 2922 19 85

60

N,N,N'-Trimetil-N'-(2-idrossi-etil)2,2′-ossibis(etilammina), (CAS RN 83016-70-0)

0 %

31.12.2018

ex 2922 19 85

65

trans-4-Amino cicloesanolo (CAS RN 27489-62-9)

0 %

31.12.2018

ex 2922 19 85

70

D-(-)-treo-2-ammino-1-(p-nitrofenil)propan-1,3-diolo (CAS RN 716-61-0)

0 %

31.12.2016

ex 2922 19 85

75

2-Etossietilammina (CAS RN 110-76-9)

0 %

31.12.2018

ex 2922 19 85

80

N-[2-[2-(Dimetilammino)etossi]etil]-N-metil-1,3-propandiammina, (CAS RN 189253-72-3)

0 %

31.12.2014

ex 2922 19 85

85

(1S,4R)-cis-4-Amino-2-ciclopentene-1-metanolo-D-tartrato (CAS RN 229177-52-0)

0 %

31.12.2018

ex 2922 21 00

10

Acido 2-ammino-5-idrossinaftalen-1,7-disolfonico (CAS RN 6535-70-2)

0 %

31.12.2018

ex 2922 21 00

30

Acido 6-ammino-4-idrossinaftalen-2-solfonico (CAS RN 90-51-7)

0 %

31.12.2014

ex 2922 21 00

40

Acido 7-ammino-4-idrossinaftalen-2-solfonico (CAS RN 87-02-5)

0 %

31.12.2018

ex 2922 21 00

50

Idrogeno-4-ammino-5-idrossinaftalen-2,7-disolfonato di sodio, (CAS RN 5460-09-3)

0 %

31.12.2014

ex 2922 21 00

60

Acido 4-ammino-5-idrossinaftalen-2,7-disolfonico avente purezza, in peso, uguale o superiore all'80 %, (CAS RN 90-20-0)

0 %

31.12.2018

ex 2922 29 00

20

3-Amminofenolo (CAS RN 591-27-5)

0 %

31.12.2018

ex 2922 29 00

25

5-Amino-o-cresolo (CAS RN 2835-95-2)

0 %

31.12.2018

ex 2922 29 00

45

Anisidine

0 %

31.12.2018

ex 2922 29 00

55

Acido 3-ammino-4-idrossibenzensolfonico (CAS RN 98-37-3)

0 %

31.12.2014

ex 2922 29 00

65

4-Trifluorometossianilina (CAS RN 461-82-5)

0 %

31.12.2014

ex 2922 29 00

70

4-Nitro-o-anisidina (CAS RN 97-52-9)

0 %

31.12.2018

ex 2922 29 00

75

4-(2-Amminoetil)fenolo (CAS RN 51-67-2)

0 %

31.12.2015

ex 2922 29 00

80

3-Dietilamminofenolo (CAS RN 91-68-9)

0 %

31.12.2018

ex 2922 29 00

85

4-Benzilossianilina, cloridrato (CAS RN 51388-20-6)

0 %

31.12.2018

ex 2922 39 00

10

Acido 1-ammino-4-bromo-9,10-diossoantracen-2-solfonico e suoi sali

0 %

31.12.2018

ex 2922 39 00

20

2-Ammino-5-clorobenzofenone (CAS RN 719-59-5)

0 %

31.12.2015

ex 2922 39 00

70

p-[(2-Cloroetil)etilamino]benzaldeide (CAS RN 2643-07-4)

0 %

31.12.2016

ex 2922 43 00

10

Acido antranilico (CAS RN 118-92-3)

0 %

31.12.2018

ex 2922 49 85

10

Aspartato di ornitina (DCIM) (CAS RN 3230-94-2)

0 %

31.12.2018

ex 2922 49 85

15

DL-acido aspartico usato nella fabbricazione di integratori alimentari, (CAS RN 617-45-8) (1)

0 %

31.12.2014

ex 2922 49 85

20

Acido 3-ammino-4-clorobenzoico (CAS RN 2840-28-0)

0 %

31.12.2017

ex 2922 49 85

40

Norvalina

0 %

31.12.2018

ex 2922 49 85

45

Glicina (CAS RN 56-40-6)

0 %

31.12.2015

ex 2922 49 85

50

D-(-)-Diidrofenilglicina (CAS RN 26774-88-9)

0 %

31.12.2014

ex 2922 49 85

60

4-dimetilamminobenzoato di etile (CAS RN 10287-53-3)

0 %

31.12.2017

ex 2922 49 85

70

4-Dimetilamminobenzoato di 2-etilesile (CAS RN 21245-02-3)

0 %

31.12.2018

ex 2922 50 00

20

Cloridrato di 1-[2-ammino-1-(4-metossifenil)-etil]-cicloesanolo, (CAS RN 130198-05-9)

0 %

31.12.2014

ex 2922 50 00

70

Acetato di 2-(1-idrossicicloesil)-2-(4-metossifenil)etilammonio

0 %

31.12.2018

ex 2923 90 00

10

Idrossido di tetrametilammonio, sotto forma di soluzione acquosa contenente 25 % (± 0,5 %) in peso di idrossido di tetrametilammonio

0 %

31.12.2018

ex 2923 90 00

25

Tetrachis(dimetilditetradecilammonio)molibdato, (CAS RN 117342-25-3)

0 %

31.12.2018

ex 2923 90 00

45

Idrossido di tetrabutilammonio sotto forma di soluzione acquosa contenente il 55 % (± 1 %), in peso, di idrossido di tetrabutilammonio, (CAS RN 2052-49-5)

0 %

31.12.2014

ex 2923 90 00

70

Idrossido di tetrapropilammonio, sotto forma di soluzione acquosa contenente:

40 % (± 2 %) in peso di idrossido di tetrapropilammonio,

0,3 % in peso o meno di carbonato,

0,1 % in peso o meno di tripropilammina,

500 mg/kg o meno di bromuro e

25 mg/kg o meno di potassio e di sodio complessivi

0 %

31.12.2018

ex 2923 90 00

75

Idrossido di tetraetilammonio, sotto forma di soluzione acquosa contenente:

35 % (± 0,5 %) in peso di idrossido di tetraetilammonio,

non oltre 1 000 mg/kg di cloruro,

non oltre 2 mg/kg di ferro e

non oltre 10 mg/kg di potassio

0 %

31.12.2015

ex 2923 90 00

80

Cloruro di diallildimetilammonio, sotto forma di soluzione acquosa contenente, in peso, 63 % o più e non più di 67 % di cloruro di diallildimetilammonio, (CAS RN 7398-69-8)

0 %

31.12.2018

ex 2924 19 00

10

Acido 2-acrilammido-2-metilpropansolfonico (CAS RN 15214-89-8) o suoi sali di sodio (CAS RN 5165-97-9) o di ammonio (CAS RN 58374-69-9)

0 %

31.12.2018

ex 2924 19 00

30

2-Acetammido-3-cloropropionato di metile (CAS RN 87333-22-0)

0 %

31.12.2018

ex 2924 19 00

40

N-(1,1-Dimetil-3-ossobutil)acrilammide (CAS RN 2873-97-4)

0 %

31.12.2018

ex 2924 19 00

50

Acrilammide (CAS RN 79-06-1)

0 %

31.12.2018

ex 2924 19 00

60

N,N-Dimetilacrilammide (CAS RN 2680-03-7)

0 %

31.12.2016

ex 2924 19 00

70

Carbammato di metile (CAS RN 598-55-0)

0 %

31.12.2018

ex 2924 19 00

80

Tetrabutilurea (CAS RN 4559-86-8)

0 %

31.12.2017

ex 2924 21 00

10

Acido 4,4′-diidrossi-7,7′-ureilendi(naftalen-2-solfonico) e suoi sali di sodio

0 %

31.12.2018

ex 2924 21 00

20

Cloridrato (3-amminofenil)urea (CAS RN 59690-88-9)

0 %

31.12.2018

ex 2924 29 98

10

Alacloro (ISO), (CAS RN 15972-60-8)

0 %

31.12.2018

ex 2924 29 98

12

Acido 4-acetilammino-2-amminobenzenesolfonico (CAS RN 88-64-2)

0 %

31.12.2018

ex 2924 29 98

15

Acetocloro (ISO), (CAS RN 34256-82-1)

0 %

31.12.2018

ex 2924 29 98

20

2-Cloro-N-(2-etil-6-metilfenil)-N-(propan-2-ilossimetil)acetammide, (CAS RN 86763-47-5)

0 %

31.12.2014

ex 2924 29 98

27

2-Bromo-4-fluoroacetanilide (CAS RN 1009-22-9)

0 %

31.12.2016

ex 2924 29 98

40

N,N'-1,4-Fenilenebis[3-ossobutirrammide], (CAS RN 24731-73-5)

0 %

31.12.2015

ex 2924 29 98

45

Propoxur (ISO) (CAS RN 114-26-1)

0 %

31.12.2015

ex 2924 29 98

50

N,N'-(2,5-Dicloro-1,4-fenilene)bis[3-ossobutirrammide], (CAS RN 42487-09-2)

0 %

31.12.2015

ex 2924 29 98

51

2-Amino-4-[[(2,5-diclorofenil)ammino]carbonil]benzoato di metile (CAS RN 59673-82-4)

0 %

31.12.2017

ex 2924 29 98

53

4-Ammino-N-[4-(amminocarbonil)fenil]benzammide (CAS RN 74441-06-8)

0 %

31.12.2017

ex 2924 29 98

55

N,N'-(2,5-Dimetil-1,4-fenilene)bis[3-ossobutirrammide], (CAS RN 24304-50-5)

0 %

31.12.2015

ex 2924 29 98

60

N,N'-(2-Cloro-5-metil-1,4-fenilene)bis[3-ossobutirrammide], (CAS RN 41131-65-1)

0 %

31.12.2015

ex 2924 29 98

63

N-Etil-2-(isopropil)-5-metilcicloesanocarbossamide (CAS RN 39711-79-0)

0 %

31.12.2016

ex 2924 29 98

65

2-(4-Idrossifenil)acetammide (CAS RN 17194-82-0)

0 %

31.12.2018

ex 2924 29 98

75

3-Ammino-p-anisanilide (CAS RN 120-35-4)

0 %

31.12.2018

ex 2924 29 98

80

5′-Cloro-3-idrossi-2′,4′-dimetossi-2-naftanilide (CAS RN 92-72-8)

0 %

31.12.2018

ex 2924 29 98

85

p-Amminobenzammide (CAS RN 2835-68-9)

0 %

31.12.2018

ex 2924 29 98

86

Antranilammide di purezza, in peso, di 99,5 % o più (CAS RN 88-68-6)

0 %

31.12.2017

ex 2924 29 98

87

Paracetamolo (INN) (CAS RN 103-90-2)

0 %

31.12.2018

ex 2924 29 98

88

5′-Cloro-3-idrossi-2′-metil-2-naftanilide (CAS RN 135-63-7)

0 %

31.12.2018

ex 2924 29 98

89

Flutolanil (ISO) (CAS RN 66332-96-5)

0 %

31.12.2018

ex 2924 29 98

91

3-Idrossi-2′-metossi-2-naftanilide (CAS RN 135-62-6)

0 %

31.12.2018

ex 2924 29 98

92

3-Idrossi-2-naftanilide (CAS RN 92-77-3)

0 %

31.12.2014

ex 2924 29 98

93

3-Idrossi-2′-metil-2-naftanilide (CAS RN 135-61-5)

0 %

31.12.2018

ex 2924 29 98

94

2′-Etossi-3-idrossi-2-naftanilide (CAS RN 92-74-0)

0 %

31.12.2018

ex 2924 29 98

97

1,1-Cicloesanodiacetico acido monoamide (CAS RN 99189-60-3)

0 %

31.12.2018

ex 2925 11 00

20

Saccarina e suo sale di sodio

0 %

31.12.2018

ex 2925 19 95

10

N-Fenilmaleimmide (CAS RN 941-69-5)

0 %

31.12.2018

ex 2925 19 95

20

4,5,6,7-Tetraidroisoindole-1,3-dione (CAS RN 4720-86-9)

0 %

31.12.2017

ex 2925 19 95

30

N,N'-(m-Fenilene)dimaleimide (CAS RN 3006-93-7)

0 %

31.12.2017

ex 2925 29 00

10

Dicicloesilcarbodiimmide (CAS RN 538-75-0)

0 %

31.12.2018

ex 2925 29 00

20

Cloridrato N-[3-(Dimetilammino)propil]-N'-etilcarbodiimide, (CAS RN 25952-53-8)

0 %

01.01.2018

ex 2926 90 95

13

alfa-Bromo-o-toluonitrile (CAS RN 22115-41-9)

0 %

31.12.2018

ex 2926 90 95

20

2-(m-Benzoilfenil)propiononitrile (CAS RN 42872-30-0)

0 %

31.12.2014

ex 2926 90 95

25

2,2-Dibromo-3-nitrilo propionammide (CAS RN 10222-01-2)

0 %

31.12.2016

ex 2926 90 95

30

Cloridrato di 2-ammino-3-(3,4-dimetossifenil)-2-metilpropannitrile, (CAS RN 2544-13-0)

0 %

31.12.2015

ex 2926 90 95

50

Estere alchil o alcossialchil di acido cianoacetico

0 %

31.12.2018

ex 2926 90 95

55

Metil-2-ciano-2-fenilbutirrato (CAS RN 24131-07-5)

0 %

31.12.2016

ex 2926 90 95

60

Acido cianoacetico sotto forma cristallina (CAS RN 372-09-8)

0 %

31.12.2014

ex 2926 90 95

61

Acido m-(1-cianoetil)benzoico (CAS RN 5537-71-3)

0 %

31.12.2016

ex 2926 90 95

63

1-(Cianoacetil)-3-etilurea (CAS RN 41078-06-2)

0 %

31.12.2014

ex 2926 90 95

64

Esfenvalerate di purezza, in peso, di 83 % o più, in miscela con i propri isomeri (CAS RN 66230-04-4)

0 %

31.12.2014

ex 2926 90 95

65

Malononitrile (CAS RN 109-77-3)

0 %

31.12.2018

ex 2926 90 95

70

Metacrilonitrile (CAS RN 126-98-7)

0 %

31.12.2014

ex 2926 90 95

74

Clorotalonil (ISO) (CAS RN 1897-45-6)

0 %

31.12.2014

ex 2926 90 95

75

2-Ciano-2-etil-3-metilesanoato di etile (CAS RN 100453-11-0)

0 %

31.12.2014

ex 2926 90 95

80

2-Ciano-2-fenilbutirrato di etile (CAS RN 718-71-8)

0 %

31.12.2018

ex 2926 90 95

86

Etilendiamminatetraacetonitrile (CAS RN 5766-67-6)

0 %

31.12.2018

ex 2926 90 95

89

Butirronitrile (CAS RN 109-74-0)

0 %

31.12.2018

ex 2927 00 00

10

Dicloridrato di 2,2′-dimetil-2,2′-azodipropionamidina

0 %

31.12.2018

ex 2927 00 00

20

Idrogenosolfato di 4-anilino-2-metossibenzenediazonio (CAS RN 36305-05-2)

0 %

31.12.2018

ex 2927 00 00

30

Acido 4′-amminoazobenzen-4-solfonico (CAS RN 104-23-4)

0 %

31.12.2018

ex 2927 00 00

70

3,3′-[Azossibis[(2-metossi-4,1-fenilene)azo]]bis[4,5-diidrossinaftalene-2,7-bisolfonato] di tetrasodio, (CAS RN 83968-64-3)

0 %

31.12.2014

ex 2927 00 00

80

Acido 4-[(2,5-Diclorofenil)azo]-3-idrossi-2-naftoico (CAS RN 51867-77-7)

0 %

31.12.2017

ex 2928 00 90

10

3,3′-Bis(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)-N,N′-bipropionammide (CAS RN 32687-78-8)

0 %

31.12.2018

ex 2928 00 90

25

Acetaldossima in soluzione acquosa (CAS RN 107-29-9)

0 %

31.12.2015

ex 2928 00 90

30

N-Isopropilidrossilamina (CAS RN 5080-22-8)

0 %

31.12.2016

ex 2928 00 90

35

2-Cloro-N-metossi-N-metilacetammide (CAS RN 67442-07-3)

0 %

31.12.2018

ex 2928 00 90

40

O-Etilidrossilammina, sotto forma di soluzione acquosa (CAS RN 624-86-2)

0 %

31.12.2018

ex 2928 00 90

45

Tebufenozide (ISO) (CAS RN 112410-23-8)

0 %

31.12.2018

ex 2928 00 90

55

Idrogenocarbonato di amminoguanidinio (CAS RN 2582-30-1)

0 %

31.12.2018

ex 2928 00 90

60

Adipoidrazide (CAS RN 1071-93-8)

0 %

31.12.2018

ex 2928 00 90

70

Butanonossima (CAS RN 96-29-7)

0 %

31.12.2018

ex 2928 00 90

75

Metaflumizone (ISO) (CAS RN 139968-49-3)

0 %

31.12.2016

ex 2928 00 90

80

Cyflufenamid (ISO) (CAS RN 180409-60-3)

0 %

31.12.2018

ex 2928 00 90

85

Daminozide (ISO) avente purezza, in peso, pari o superiore al 99 % (CAS RN 1596-84-5)

0 %

31.12.2016

ex 2929 10 00

10

Diisocianati di metilendicicloesile (CAS RN 28605-81-4)

0 %

31.12.2018

ex 2929 10 00

15

Diisocianato di 3,3′-dimetilbifenil-4,4′-diile (CAS RN 91-97-4)

0 %

31.12.2014

ex 2929 10 00

20

Isocianato di butile (CAS RN 111-36-4)

0 %

31.12.2017

ex 2929 10 00

40

Isocianato di m-isopropenil-α,α-dimetilbenzile (CAS RN 2094-99-7)

0 %

31.12.2018

ex 2929 10 00

50

Diisocianato di m-fenilenodiisopropilidene (CAS RN 2778-42-9)

0 %

31.12.2018

ex 2929 10 00

55

2,5 (e 2,6)-Bis(isocianatometil)biciclo[2.2.1]eptano (CAS RN 74091-64-8)

0 %

31.12.2015

ex 2929 10 00

60

Miscele di isomeri di diisocianato di trimetilesametilene

0 %

31.12.2018

ex 2929 10 00

80

1,3-Bis(isocianatometil)benzene (CAS RN 3634-83-1)

0 %

31.12.2016

ex 2930 20 00

10

Prosulfocarb (ISO) (CAS RN 52888-80-9)

0 %

31.12.2017

ex 2930 20 00

20

2-Isopropiletiltiocarbammato (CAS RN 141-98-0)

0 %

31.12.2016

ex 2930 90 99

10

2,3-Bis((2-mercaptoetil)tio)-1-propantiolo (CAS RN 131538-00-6)

0 %

31.12.2015

ex 2930 90 99

13

Mercaptamina, cloridrato (CAS RN 156-57-0)

0 %

31.12.2016

ex 2930 90 99

14

4-(Metiltio)benzaldeide (CAS RN 3446-89-7)

0 %

31.12.2018

ex 2930 90 99

15

Etoprofos (ISO) (CAS RN 13194-48-4)

0 %

31.12.2018

ex 2930 90 99

17

Idrogenosolfato di 2-(3-amminofenilsolfonil)etile (CAS RN 2494-88-4)

0 %

31.12.2018

ex 2930 90 99

18

1-Metil-5-[3-metil-4-[4-[(trifluorometil)tio]fenossi]fenil]biureto (CAS RN 106310-17-2)

0 %

31.12.2016

ex 2930 90 99

20

2-Metossi-N-[2-nitro-5-(feniltio)fenil]acetamide (CAS RN 63470-85-9)

0 %

31.12.2015

ex 2930 90 99

23

Biscarbammato di dimetil [(metilsolfonil)metililidene] (CAS RN 34840-23-8)

0 %

31.12.2018

ex 2930 90 99

25

Tiofanato-metil (ISO), (CAS RN 23564-05-8)

0 %

31.12.2018

ex 2930 90 99

30

4-(4-Isopropossifenilsolfonil)fenolo (CAS RN 95235-30-6)

0 %

31.12.2018

ex 2930 90 99

35

Glutatione (CAS RN 70-18-8)

0 %

31.12.2016

ex 2930 90 99

40

Acido 3,3′-tiodipropionico (CAS RN 111-17-1)

0 %

31.12.2018

ex 2930 90 99

45

Idrogenosolfato di 2-[(p-amminofenil)solfonil]etile (CAS RN 2494-89-5)

0 %

31.12.2018

ex 2930 90 99

50

[S-(R*,R*)]-2-Ammino-1-[4-(Metilltio)-fenil]-1,3-Propanediolo, (CAS RN 23150-35-8)

0 %

31.12.2015

ex 2930 90 99

55

Tiourea (CAS RN 62-56-6)

0 %

31.12.2015

ex 2930 90 99

60

Solfuro di fenile e metile (CAS RN 100-68-5)

0 %

31.12.2018

ex 2930 90 99

62

Bis(benzenesolfinato) di zinco (CAS RN 24308-84-7)

0 %

31.12.2014

ex 2930 90 99

64

Solfuro di 3-cloro-2-metilfenil-metile (CAS RN 82961-52-2)

0 %

31.12.2014

ex 2930 90 99

65

Tetrachis(3-mercaptopropionato) di pentaeritritolo (CAS RN 7575-23-7)

0 %

31.12.2015

ex 2930 90 99

66

Solfuro di difenile (CAS RN 139-66-2)

0 %

31.12.2017

ex 2930 90 99

67

Acido 3-bromometil-2-cloro-4 -(metilsulfonil)- benzoico (CAS RN 120100-05-2)

0 %

31.12.2018

ex 2930 90 99

68

Clethodim (ISO) (CAS RN 99129-21-2)

0 %

31.12.2017

ex 2930 90 99

77

4-[4-(2-Propenilossi)fenilsulfonil]fenolo (CAS RN 97042-18-7)

0 %

31.12.2018

ex 2930 90 99

78

4- Mercaptometil-3,6-ditia-1,8-ottanditiolo (CAS RN 131538-00-6)

0 %

31.12.2016

ex 2930 90 99

80

Captano (ISO) (CAS RN 133-06-2)

0 %

31.12.2018

ex 2930 90 99

81

1,6-Bis(tiosolfato) di esametilene disodico diidratato (CAS RN 5719-73-3)

3 %

31.12.2014

ex 2930 90 99

83

Metil-p-tolil solfone (CAS RN 3185-99-7)

0 %

31.12.2017

ex 2930 90 99

84

Acido 2-cloro-4-(metilsolfonil)-benzoico (CAS RN 53250-83-2)

0 %

31.12.2014

ex 2930 90 99

87

Acido 3-solfinobenzoico (CAS RN 15451-00-0)

0 %

31.12.2018

ex 2930 90 99

89

Sale potassico o sodico di O-etil-, O-isopropil-, O-butil-, O-isobutil- o O-pentil-ditiocarbonati

0 %

31.12.2016

ex 2931 90 90

05

Butiletilmagnesio (CAS RN 62202-86-2), sotto forma di soluzione in eptano

0 %

31.12.2018

ex 2931 90 90

10

Dietilmetossiborano (CAS RN 7397-46-8), anche sotto forma di soluzione in tetraidrofurano ai sensi della nota 1 al Capitolo 29 della NC

0 %

31.12.2015

ex 2931 90 90

14

Diisobutil ditiofosfato di sodio (CAS RN 13360-78-6) in soluzione acquosa

0 %

31.12.2017

ex 2931 90 90

15

Trietilborano (CAS RN 97-94-9)

0 %

31.12.2015

ex 2931 90 90

18

Ossido di triottilfosfina (CAS RN 78-50-2)

0 %

31.12.2016

ex 2931 90 90

20

Metilciclopentadienil tricarbonil di manganese, contenente non più del 4,9 % in peso di ciclopentadienil tricarbonil di manganese, (CAS RN 12108-13-3)

0 %

31.12.2014

ex 2931 90 90

24

Metil tris (2-pentanone ossima) silano (CAS RN 37859-55-5)

0 %

31.12.2014

ex 2931 90 90

30

Isopropossido di dietilborano (CAS RN 74953-03-0)

0 %

31.12.2015

ex 2931 90 90

35

Acido (Z)-prop-1-en-1-il fosfonico (CAS RN 25383-06-6)

0 %

31.12.2017

ex 2931 90 90

40

Acido N-(fosfonometil)imminodiacetico (CAS RN 5994-61-6)

0 %

31.12.2014

ex 2931 90 90

50

Acido bis(2,4,4-trimetilpentil)fosfinico (CAS RN 83411-71-6)

0 %

31.12.2018

ex 2931 90 90

55

Dimetil[dimetilsilildiindenil]afnio (CAS RN 220492-55-7)

0 %

31.12.2014

ex 2931 90 90

70

Tetrachis(pentafluorofenil)borato di N,N-dimetilanilinio (CAS RN 118612-00-3)

0 %

31.12.2014

ex 2931 90 90

72

Dicloruro fenilfosfonico (CAS RN 824-72-6)

0 %

31.12.2016

ex 2931 90 90

75

Cloruro di tetrachis(idrossimetil)fosfonio (CAS RN 124-64-1)

0 %

31.12.2016

ex 2931 90 90

86

Miscela degli isomeri 9-icosil-9-fosfabiciclo[3.3.1]nonano e 9-icosil-9-fosfabiciclo[4.2.1]nonano

0 %

31.12.2018

ex 2931 90 90

87

Tris(4-metilpentan-2-ossimmino)metilsilano (CAS RN 37859-57-7)

0 %

31.12.2018

ex 2931 90 90

89

Acetato di tetrabutilfosfonio, sotto forma di soluzione acquosa (CAS RN 30345-49-4)

0 %

31.12.2014

ex 2931 90 90

91

Trimetilsilano (CAS RN 993-07-7)

0 %

31.12.2016

ex 2931 90 90

92

Trimetilborano (CAS RN 593-90-8)

0 %

31.12.2014

ex 2931 90 90

96

Acido 3-(idrossifenilfosfinoil)propionico (CAS RN 14657-64-8)

0 %

31.12.2018

ex 2932 13 00

10

Alcole tetraidrofurfurilico (CAS RN 97-99-4)

0 %

31.12.2018

ex 2932 19 00

40

Furano (CAS RN 110-00-9) di purezza, in peso, di 99 % o più

0 %

31.12.2014

ex 2932 19 00

41

2,2 di(tetraidrofuril)propano (CAS RN 89686-69-1)

0 %

31.12.2014

ex 2932 19 00

45

1,6-Dicloro-1,6-dideossi-β-D-frutto-furanosil 4-cloro-4-deossi-α-D-galattopiranoside, (CAS RN 56038-13-2)

0 %

31.12.2014

ex 2932 19 00

50

2-Metilfurano (CAS RN 534-22-5)

0 %

31.12.2015

ex 2932 19 00

70

Furfurilammina (CAS RN 617-89-0)

0 %

31.12.2014

ex 2932 19 00

75

Tetraidro-2-metilfurano (CAS RN 96-47-9)

0 %

31.12.2018

ex 2932 19 00

80

Di(acetato) di 5-nitrofurfurilidene (CAS RN 92-55-7)

0 %

31.12.2016

ex 2932 20 90

10

2′-Anilino-6′-[etil(isopentil)ammino]-3′-metilspiro[isobenzofuran-1(3H),9′-xanten]-3-one (CAS RN 70516-41-5)

0 %

31.12.2018

ex 2932 20 90

15

Cumarina (CAS RN 91-64-5)

0 %

31.12.2016

ex 2932 20 90

20

Etil 6′-(dietilammino)-3-osso-3H-spiro[2-benzofuran-1,9′-xantene]-2′-carbossilato (CAS RN 154306-60-2)

0 %

31.12.2017

ex 2932 20 90

35

6′-Dietilammino-3′-metil-2′-(2,4-xilidino)spiro[isobenzofuran-1(3H),9′-xanten]-3-one (CAS RN 36431-22-8)

0 %

31.12.2018

ex 2932 20 90

40

(S)-(-)-α-Ammino-γ-butirrolattone bromidrato (CAS RN 15295-77-9)

0 %

31.12.2017

ex 2932 20 90

55

6-Dimetilammino-3,3-bis(4-dimetilamminofenil)ftalide (CAS RN 1552-42-7)

0 %

31.12.2018

ex 2932 20 90

60

6′-(Dietilamino)-3′-metil-2′-(fenilamino)-spiro[isobenzofurano-1(3H),9′-[9H]xanten]-3-one (CAS RN 29512-49-0)

0 %

31.12.2016

ex 2932 20 90

70

3′,6′-Bis(etilammino)-2′,7′-dimetilspiro[isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]-xanten]-3-one, (CAS RN 41382-37-0)

0 %

31.12.2018

ex 2932 20 90

71

6′-(Dibutilamino)-3′-metil-2′-(fenilamino)-spiro[isobenzofurano-1(3H),9′-[9H]xanten]-3-one (CAS RN 89331-94-2)

0 %

31.12.2016

ex 2932 20 90

72

2′-[Bis(fenilmetil)amino]6′-(dietilamino)-spiro[isobenzofurano-1(3H),9′-[9H]xanten]-3-one (CAS RN 34372-72-0)

0 %

31.12.2016

ex 2932 20 90

80

Acido gibberellico con purezza minima dell'88 % in peso (CAS RN 77-06-5)

0 %

31.12.2018

ex 2932 20 90

84

Decaidro-3a,6,6,9a-tetrametilnafto [2,1-b] furan-2 (1H)-one (CAS RN 564-20-5)

0 %

31.12.2018

ex 2932 99 00

10

Bendiocarb (ISO) (CAS RN 22781-23-3)

0 %

31.12.2018

ex 2932 99 00

15

1,3,4,6,7,8-Esaidro-4,6,6,7,8,8,-esametilindeno[5,6-c]pirano (CAS RN 1222-05-5)

0 %

31.12.2016

ex 2932 99 00

20

Etil-2-metil-1,3-diossolano-2-acetato (CAS RN 6413-10-1)

0 %

31.12.2016

ex 2932 99 00

25

Acido 1-(2,2-difluorobenzo[d][1,3]diossolo-5-il)ciclopropanocarbossilico (CAS RN 862574-88-7)

0 %

31.12.2017

ex 2932 99 00

35

1,2,3-Trideoxi-4,6:5,7-bis-O-[(4-propilfenil)metilene]-nonitol, (CAS RN 882073-43-0)

0 %

31.12.2018

ex 2932 99 00

40

1,3:2,4-bis-O-(3,4-dimetilbenziliden)-D-glucitolo (CAS RN 135861-56-2)

0 %

31.12.2018

ex 2932 99 00

45

2-Butilbenzofurano (CAS RN 4265-27-4)

0 %

31.12.2018

ex 2932 99 00

50

7-Metil-3,4-diidro-2H-1,5-benzodioxepin-3-one (CAS RN 28940-11-6)

0 %

31.12.2015

ex 2932 99 00

55

Acido 6-fluoro-3,4-diidro-2H-1-benzopiran-2-carbossilico (CAS RN 99199-60-7)

0 %

31.12.2018

ex 2932 99 00

70

1,3:2,4-bis-O-Benzilidene-D-glucitolo (CAS RN 32647-67-9)

0 %

31.12.2016

ex 2932 99 00

75

3-(3,4-Metilendiossifenile)-2-metilpropanale (CAS RN 1205-17-0)

0 %

31.12.2016

ex 2932 99 00

80

1,3:2,4-bis-O-(4-Metilbenzilidene)-D-glucitolo (CAS RN 32647-67-9)

0 %

31.12.2016

ex 2933 19 90

30

3-Metil-1-p-tolil-5-pirazolone (CAS RN 86-92-0)

0 %

31.12.2018

ex 2933 19 90

40

Edaravone (INN) (CAS RN 89-25-8)

0 %

31.12.2018

ex 2933 19 90

50

Fenpiroximate (ISO) (CAS RN 134098-61-6)

0 %

31.12.2014

ex 2933 19 90

60

Piraflufen-etile (ISO) (CAS RN 129630-19-9)

0 %

31.12.2014

ex 2933 19 90

70

Solfato di 4,5-diammino-1-(2-idrossietil)-pirazolo (CAS RN 155601-30-2)

0 %

31.12.2018

ex 2933 19 90

80

Acido 3-(4,5-diidro-3-metil-5-osso-1H-pirazolo-1-il)benzenesolfonico (CAS RN 119-17-5)

0 %

31.12.2017

ex 2933 19 90

85

5-Ammino-4-(2-metilfenil)-3-osso-2,3-diidro-1H-1-pirazolcarbotioato di allile (CAS RN 473799-16-5)

0 %

31.12.2017

ex 2933 21 00

50

1-Bromo-3-cloro-5,5-dimetilidantoin (CAS RN 16079-88-2)

0 %

31.12.2016

ex 2933 21 00

60

DL-p-Idrossifenilidantoin (CAS RN 2420-17-9)

0 %

31.12.2016

ex 2933 21 00

70

α-(4-Metossibenzoil)-α-(1-benzil-5-etossi-3-idantoinil)-2-cloro-5-dodecilossicarbonilacetanilide, (CAS RN 70950-45-7)

0 %

31.12.2016

ex 2933 21 00

80

5,5-Dimetilidantoina (CAS RN 77-71-4)

0 %

31.12.2015

ex 2933 29 90

15

4-(1-idrossi-1-metiletil)-2-propilimidazolo-5-carbossilato di etile (CAS RN 144689-93-0)

0 %

31.12.2018

ex 2933 29 90

25

Procloraz (ISO) (CAS RN 67747-09-5)

0 %

31.12.2018

ex 2933 29 90

35

1-tritil-4-formilimidazolo (CAS RN 33016-47-6)

0 %

31.12.2018

ex 2933 29 90

40

Triflumizolo (ISO) (CAS RN 68694-11-1)

0 %

31.12.2014

ex 2933 29 90

45

Procloraz cloruro rameico (ISO) (CAS RN 156065-09-1)

0 %

31.12.2018

ex 2933 29 90

50

1,3-Dimetilimidazolidin-2-one (CAS RN 80-73-9)

0 %

31.12.2018

ex 2933 29 90

60

1-Cyano-2-methyl-1-[2-(5-methylimidazol-4-ylmethylthio)ethyl]isothiourea (CAS RN 52378-40-2)

0 %

31.12.2016

ex 2933 29 90

70

Ciazofamide (ISO) (CAS RN 120116-88-3)

0 %

31.12.2016

ex 2933 29 90

80

Imazalil (ISO) (CAS RN 35554-44-0)

0 %

31.12.2017

ex 2933 39 99

12

2,3-Dicloropiridina (CAS RN 2402-77-9)

0 %

31.12.2017

ex 2933 39 99

15

Acido piridin-2,3-dicarbossilico (CAS RN 89-00-9)

0 %

31.12.2018

ex 2933 39 99

18

6-Cloro-3-nitropiridin-2-ilammina (CAS RN 27048-04-0)

0 %

31.12.2017

ex 2933 39 99

20

Rame piritione in polvere (CAS RN 14915-37-8)

0 %

31.12.2014

ex 2933 39 99

24

Cloridrato di 2-clorometil-4-metossi-3,5-dimetilpiridina (CAS RN 86604-75-3)

0 %

31.12.2014

ex 2933 39 99

25

Imazethapyr (ISO) (CAS RN 81335-77-5)

0 %

31.12.2018

ex 2933 39 99

30

Fluazinam (ISO) (CAS RN 79622-59-6)

0 %

31.12.2014

ex 2933 39 99

32

Cloruro di 2-clorometil-3,4-dimetossipiridinio (CAS RN 72830-09-2)

0 %

31.12.2016

ex 2933 39 99

35

Aminopiralide (ISO) (CAS RN 150114-71-9)

0 %

31.12.2018

ex 2933 39 99

37

Soluzione acquosa di 1-ossido di piridin-2-tiolo, sale di sodio (CAS RN 3811-73-2)

0 %

31.12.2016

ex 2933 39 99

40

2-Cloropiridina (CAS RN 109-09-1)

0 %

31.12.2018

ex 2933 39 99

42

2,2,6,6-Tetrametilpiperidina (CAS RN 768-66-1)

0 %

31.12.2016

ex 2933 39 99

45

5-Difluorometossi-2-[[(3,4-dimetossi-2-piridil)metil]tio]-1H-benzimidazolo, (CAS RN 102625-64-9)

0 %

31.12.2014

ex 2933 39 99

47

(-)-trans-4-(4′-Fluorofenil)-3-idrossimetil-N-metilpiperidina (CAS RN 105812-81-5)

0 %

31.12.2014

ex 2933 39 99

48

Flonicamide (ISO) (CAS RN 158062-67-0)

0 %

31.12.2014

ex 2933 39 99

49

2-[[[3-Metil-4-(2,2,2-trifluoroetossi)-2-piridinil]metil]tio-1H-benzimidazolo, (CAS RN 103577-40-8)

0 %

31.12.2015

ex 2933 39 99

50

N-Fluoro-2,6-dicloropiridinio tetrafluoroborato (CAS RN 140623-89-8)

0 %

31.12.2016

ex 2933 39 99

53

3-Bromopiridina (CAS RN 626-55-1)

0 %

31.12.2018

ex 2933 39 99

55

Piriprossifene (ISO) di purezza, in peso, di 97 % o più (CAS RN 95737-68-1)

0 %

31.12.2014

ex 2933 39 99

57

Terz-butil 3-(6-ammino-3-metilpiridin-2-il)benzoato (CAS RN 1083057-14-0)

0 %

31.12.2017

ex 2933 39 99

60

2-Fluoro-6-(trifluorometil)piridina (CAS RN 94239-04-0)

0 %

31.12.2018

ex 2933 39 99

63

Cloridrato di 2-amminometil-3-cloro-5-trifluorometilpiridina (CAS RN 326476-49-7)

0 %

31.12.2018

ex 2933 39 99

65

Acetamiprid (ISO) (CAS RN 135410-20-7)

0 %

31.12.2018

ex 2933 39 99

67

(1R,3S,4S)-terz-butil 3-(6-bromo-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)-2-azabiciclo[2.2.1]eptan-2-carbossilato (CAS RN 1256387-74-2)

0 %

31.12.2018

ex 2933 39 99

70

2,3-Dicloro-5-trifluorometilpiridina (CAS RN 69045-84-7)

0 %

31.12.2016

ex 2933 39 99

72

5,6-Dimetossi-2-[(4-piperidinil)metil]indan-1-one (CAS RN 120014-30-4)

0 %

31.12.2016

ex 2933 39 99

77

Imazamox (ISO) (CAS RN 114311-32-9)

0 %

31.12.2018

ex 2933 39 99

85

2-Cloro-5-clorometilpiridina (CAS RN 70258-18-3)

0 %

31.12.2015

ex 2933 49 10

10

Quinmerac (ISO) (CAS RN 90717-03-6)

0 %

31.12.2018

ex 2933 49 10

20

Acido 3-idrossi-2-metilchinolin-4-carbossilico (CAS RN 117-57-7)

0 %

31.12.2018

ex 2933 49 10

30

4-Osso-1,4-diidrochinolina-3-carbossilato di etile (CAS RN 52980-28-6)

0 %

31.12.2017

ex 2933 49 90

30

Chinolina (CAS RN 91-22-5)

0 %

31.12.2015

ex 2933 49 90

40

Isochinolina (CAS RN 119-65-3)

0 %

31.12.2015

ex 2933 49 90

60

5,6,7,8-Tetraidrochinolina (CAS RN 10500-57-9)

0 %

31.12.2014

ex 2933 49 90

70

Chinolin-8-olo (CAS RN 148-24-3)

0 %

31.12.2018

ex 2933 52 00

10

Malonilurea (acido barbiturico) (CAS RN 67-52-7)

0 %

31.12.2016

ex 2933 59 95

15

Sitagliptin fosfato monoidrato (CAS RN 654671-77-9)

0 %

01.07.2014

ex 2933 59 95

17

N,N'-(4,6-dicloropirimidin-2,5-diyl)diformammide (CAS RN 116477-30-6)

0 %

31.12.2018

ex 2933 59 95

20

2,4-Diammino-6-cloropirimidina (CAS RN 156-83-2)

0 %

31.12.2018

ex 2933 59 95

23

6-Cloro-3-metiluracile (CAS RN 4318-56-3)

0 %

31.12.2018

ex 2933 59 95

27

2-[(2-ammino-6-oxo-1,6-diidro-9H-purin-9-yl)metossi]-3-idrossipropilacetato (CAS RN 88110-89-8)

0 %

31.12.2018

ex 2933 59 95

30

Mepanipyrim (ISO) (CAS RN 110235-47-7)

0 %

31.12.2018

ex 2933 59 95

45

1-[3-(Idrossimetil)piridin-2-il]-4-metil-2-fenilpiperazina (CAS RN 61337-89-1)

0 %

31.12.2014

ex 2933 59 95

50

2-(2-Piperazin-1-iletossi)etanolo (CAS RN 13349-82-1)

0 %

31.12.2014

ex 2933 59 95

55

Thiopental (DCIM) (CAS RN 76-75-5)

0 %

31.12.2014

ex 2933 59 95

60

2,6-Dicloro-4,8-dipiperidinopirimido[5,4-d]pirimidina (CAS RN 7139-02-8)

0 %

31.12.2018

ex 2933 59 95

65

Bis(tetrafluoroborato) di 1-clorometil-4-fluoro-1,4-diazoniabiciclo[2.2.2]ottano, (CAS RN 140681-55-6)

0 %

31.12.2014

ex 2933 59 95

70

N-(4-Etil-2,3-diossopiperazin-1-ilcarbonil)-D-2-fenilglicina (CAS RN 63422-71-9)

0 %

31.12.2018

ex 2933 59 95

72

Triacetilganciclovir (CAS RN 86357-14-4)

0 %

31.12.2016

ex 2933 59 95

75

Cloridrato di (2R,3S/2S,3R)-3-(6-cloro-5-fluoro pirimidin-4-il)-2-(2,4-difluorofenil)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-olo, (CAS RN 188416-20-8)

0 %

31.12.2014

ex 2933 59 95

77

Cloridrato di 3-(trifluorometil)-5,6,7,8-tetraidro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pirazina (1:1) (CAS RN 762240-92-6)

0 %

31.12.2017

ex 2933 69 80

25

Monofosfato di 1,3,5-triazin-2,4,6-triammina (CAS RN 20208-95-1)

0 %

31.12.2016

ex 2933 69 80

40

Troclosene sodico (INNM) (CAS RN 2893-78-9)

0 %

31.12.2016

ex 2933 69 80

50

1,3,5-Tris(2,3-dibromopropil)-1,3,5-triazinan-2,4,6-trione (CAS RN 52434-90-9)

0 %

31.12.2018

ex 2933 69 80

55

Terbutrina (ISO) (CAS RN 886-50-0)

0 %

31.12.2015

ex 2933 69 80

60

Acido Cianurico (CAS RN 108-80-5)

0 %

31.12.2015

ex 2933 69 80

80

Tris(2-idrossietil)-1,3,5-triazintrione (CAS RN 839-90-7)

0 %

31.12.2018

ex 2933 79 00

30

5-Vinil-2-pirrolidone (CAS RN 7529-16-0)

0 %

31.12.2017

ex 2933 79 00

50

6-Bromo-3-metil-3H-dibenz(f,ij)isoquinoline-2,7-dione (CAS RN 81-85-6)

0 %

31.12.2018

ex 2933 79 00

60

3,3-Pentametilene-4-butirrolattame (CAS RN 64744-50-9)

0 %

31.12.2014

ex 2933 79 00

70

(S)-N-[(Dietilamino)metil]-alfa-etil-2-oxo-1-pirridolina acetamide L-(+)-tartrato, (CAS RN 754186-36-2)

0 %

31.12.2015

ex 2933 99 80

10

2-(2H-Benzotriazol-2-il)-4,6-di-terz-butilfenolo (CAS RN 3846-71-7)

0 %

31.12.2018

ex 2933 99 80

13

5-Difluorometossi-2-mercapto-1-H-benzimidazolo (CAS RN 97963-62-7)

0 %

31.12.2016

ex 2933 99 80

15

2-(2H-Benzotriazol-2-il)-4,6-di-terz-pentilfenolo (CAS RN 25973-55-1)

0 %

31.12.2018

ex 2933 99 80

18

4,4′-[(9-Butil-9H-carbazolo-3-yl)metilene]bis[N-metil-N-fenilalanina] (CAS RN 67707-04-4)

0 %

31.12.2017

ex 2933 99 80

20

2-(2H-Benzotriazol-2-il)-4,6-bis(1-metil-1-feniletil)fenolo (CAS RN 70321-86-7)

0 %

31.12.2018

ex 2933 99 80

22

(2S)-2-Benzil-N,N-dimetilaziridina-1-solfonammide (CAS RN 902146-43-4)

0 %

31.12.2017

ex 2933 99 80

24

1,3-Dihydro-5,6-diamino-2H-benzimidazol-2-one (CAS RN 55621-49-3)

0 %

31.12.2017

ex 2933 99 80

28

N-(2,3-Diidro-2-osso-1H-benzimidazol-5-il)-3-idrossinaftalene-2-carbossamide (CAS RN 26848-40-8)

0 %

31.12.2017

ex 2933 99 80

30

Quizalofop-P-etile (ISO) (CAS RN 100646-51-3)

0 %

31.12.2018

ex 2933 99 80

32

5-[4′-(Bromometil)bifenil-2-il]-2-tritil-2H-tetrazolo (CAS RN 133051-88-4)

0 %

31.12.2014

ex 2933 99 80

35

1,3,3-Trimetil-2-metilenindolina (CAS RN 118-12-7)

0 %

31.12.2014

ex 2933 99 80

37

8-Cloro-5,10-diidro-11H-dibenzo [b,e] [1,4]diazepin-11-one (CAS RN 50892-62-1)

0 %

31.12.2014

ex 2933 99 80

40

trans-4-Idrossi-L-prolina (CAS RN 51-35-4)

0 %

31.12.2018

ex 2933 99 80

43

2,3-Diidro-1H-pirrolo[3,2,1-ij]chinolina (CAS RN 5840-01-7)

0 %

31.12.2017

ex 2933 99 80

45

Idrazide maleico (ISO) (CAS RN 123-33-1)

0 %

31.12.2018

ex 2933 99 80

47

Paclobutrazolo (ISO) (CAS RN 76738-62-0)

0 %

31.12.2017

ex 2933 99 80

50

Metconazolo (ISO) (CAS RN 125116-23-6)

3,2 %

31.12.2018

ex 2933 99 80

53

(S)-5-(ter-butossicarbonil)-5-azaspiro[2.4]eptano-6-carbossilato di potassio (CUS0133723-1) (5)

0 %

31.12.2018

ex 2933 99 80

55

Pyridaben (ISO) (CAS RN 96489-71-3)

0 %

31.12.2014

ex 2933 99 80

57

2-(5-Metossiindol-3-il)etilammina (CAS RN 608-07-1)

0 %

31.12.2018

ex 2933 99 80

62

Acido 1H-indol-6-carbossilico (CAS RN 1670-82-2)

0 %

31.12.2018

ex 2933 99 80

64

Cloridrato di (3R)-1-{(1R,2R)-2-[2-(3,4-Dimetossifenil) etossi]cicloesil}pirrolidin-3-olo, (CAS RN 748810-28-8)

0 %

31.12.2015

ex 2933 99 80

67

Estere etilico di Candesartan (INNM) (CAS RN 139481-58-6)

0 %

31.12.2016

ex 2933 99 80

71

10-Methoxyiminostilbene (CAS RN 4698-11-7)

0 %

31.12.2018

ex 2933 99 80

72

1,4,7-trimetil-1,4,7- triazaciclononano

0 %

31.12.2018

ex 2933 99 80

74

Cloridrato d'imidazo [1,2-b] piridazina (CAS RN 18087-70-2)

0 %

31.12.2018

ex 2933 99 80

76

Manganese(2+), bis(ottaidro-1,4,7-trimetil-1H-1,4,7-triazonin- N1,N4,N7) tri-μ-oxodi-, acetato (1:2) (CAS RN 916075-10-0)

0 %

31.12.2014

ex 2933 99 80

78

3-Amino-3-azabiciclo (3.3.0) ottano cloridrato (CAS RN 58108-05-7)

0 %

31.12.2018

ex 2933 99 80

81

1,2,3-Benzotriazolo (CAS RN 95-14-7)

0 %

31.12.2016

ex 2933 99 80

82

Toliltriazolo (CAS RN 29385-43-1)

0 %

31.12.2018

ex 2933 99 80

88

2,6-Diclorochinossalina (CAS RN 18671-97-1)

0 %

31.12.2014

ex 2933 99 80

89

Carbendazina (ISO) (CAS RN 10605-21-7)

0 %

31.12.2018

ex 2934 10 00

10

Essitiazox (ISO) (CAS RN 78587-05-0)

0 %

31.12.2018

ex 2934 10 00

15

Carbonato di 4-nitrofenil e di tiazol-5-ilmetile (CAS RN 144163-97-3)

0 %

31.12.2017

ex 2934 10 00

20

2-(4-Metiltiazol-5-il)etanolo (CAS RN 137-00-8)

0 %

31.12.2018

ex 2934 10 00

25

Ossalato di (S)-etil 2-(3-((2-isopropiltiazolo-4-il)metil)-3-metilureido)-4-morfolinobutanoato (CAS RN 1247119-36-3)

0 %

31.12.2017

ex 2934 10 00

35

(2-Isopropiltiazol-4-il)-N-metilmetanammina dicloridrato (CAS RN 1185167-55-8)

0 %

31.12.2017

ex 2934 10 00

40

Acido (Z)-2-(2-tert-butossicarbonilamminotiazol-4-il)-2-pentenoico (CAS RN 86978-24-7)

0 %

31.12.2018

ex 2934 10 00

60

Fosthiazate (ISO) (CAS RN 98886-44-3)

0 %

31.12.2014

ex 2934 10 00

70

Cloridrato di 2-(formilammino)-4-tiazolacetilcloruro (CAS RN 372092-18-7)

0 %

31.12.2016

ex 2934 10 00

80

3,4-Dicloro-5-carbossiisotiazolo (CAS RN 18480-53-0)

0 %

31.12.2016

ex 2934 20 80

20

S-1,3-Benzotiazol-2-il)-(2Z)-(5-ammino-1,2,4-tiadiazol-3-il)(metossimmino)etantioato (CAS RN 89604-91-1)

0 %

31.12.2016

ex 2934 20 80

30

Estere metilico dell'acido 2-[[(Z)-[1-(2-ammino-4-tiazolil)-2-(2-benzotiazoliltio)-2-ossoetilidene]ammino]ossiacetico (CAS RN 246035-38-1)

0 %

31.12.2016

ex 2934 20 80

40

1,2-Benzisotiazol-3(2H)-one (Benziothiazolinon (BIT)) (CAS RN 2634-33-5)

0 %

31.12.2017

ex 2934 20 80

50

S-(1,3-Benzotiazolo-2-il)-(Z)-2-(2-amminotiazol-4-il)-2-(acetilossiimino)tioacetato, (CAS RN 104797-47-9)

0 %

31.12.2018

ex 2934 20 80

60

Benzotiazol-2-ile-(Z)-2-tritilossiimmino-2-(2-aminotiazol-4-ile)-tioacetato (CAS RN 143183-03-3)

0 %

31.12.2015

ex 2934 20 80

70

N,N-Bis(1,3-benziotazolo-2-ylsulphanyl)-2-metilpropane-2-ammina (CAS RN 3741-80-8)

0 %

31.12.2015

ex 2934 30 90

10

2-Metil-tiofenotiazina (CAS RN 7643-08-5)

0 %

31.12.2017

ex 2934 99 90

11

Metil 3-{1,4-dioxaspiro[4,5]dec-8-yl[(trans-4-metilcicloesil)carbonil]ammino}-5-iodotiofen-2-carbossilato (CAS RN 1026785-65-8)

0 %

31.12.2018

ex 2934 99 90

12

Dimetomorf (ISO) (CAS RN 110488-70-5)

0 %

31.12.2018

ex 2934 99 90

13

Buprofezin (ISO) di purezza, in peso, uguale o superiore al 98,5 % (CAS RN 953030-84-7)

0 %

31.12.2018

ex 2934 99 90

14

Etil N-{[1-metil-2-({[4-(5-osso-4,5-diidro-1,2,4-ossadiazol-3-il)fenil]ammino}metil)-1H-benzimidazol-5-il]carbonil}-N-piridin-2-il-b-alaninato (CAS RN 872728-84-2)

0 %

31.12.2017

ex 2934 99 90

15

Carbossina (ISO) (CAS RN 5234-68-4)

0 %

31.12.2018

ex 2934 99 90

17

Metil(1,8-dietil-1,3,4,9-tetraidropirano[3,4-b]indol-1-il)acetato (CAS RN 122188-02-7)

0 %

31.12.2016

ex 2934 99 90

18

3,3-Bis(2-Metil-1-ottil-1H-indole-3-yl)ftalide (CAS RN 50292-95-0)

0 %

31.12.2017

ex 2934 99 90

20

Tiofene (CAS RN 110-02-1)

0 %

31.12.2014

ex 2934 99 90

22

7-[4-(Dietilamino)-2-etossifenil]-7-(2-metil-1-ottil-1H-indol-3-ile) furo[3,4-b]piridin-5(7H)-one (CAS RN 87563-89-1)

0 %

31.12.2017

ex 2934 99 90

23

Bromuconazolo (ISO) avente purezza, in peso, pari o superiore al 96 % (CAS RN 116255-48-2)

0 %

31.12.2016

ex 2934 99 90

25

2,4-Dietil-9H-tioxanten-9-one (CAS RN 82799-44-8)

0 %

31.12.2015

ex 2934 99 90

28

Dicloridrato di 11-(piperazin-1-il)dibenzo[b,f][1,4]tiazepina (CAS RN 111974-74-4)

0 %

31.12.2016

ex 2934 99 90

30

Dibenzo[b,f][1,4]tiazepin-11(10H)-one (CAS RN 3159-07-7)

0 %

31.12.2014

ex 2934 99 90

33

[2,2′-Tio-bis(4-tert-octilfenolato)]-n-butilammina nickel (CAS RN 14516-71-3)

0 %

31.12.2016

ex 2934 99 90

35

Dimetenammide (ISO) (CAS RN 87674-68-8)

0 %

31.12.2018

ex 2934 99 90

37

4-Propan-2-il morfolina (CAS RN 1004-14-4)

0 %

31.12.2017

ex 2934 99 90

40

2-Tiofene etilammina (CAS RN 30433-91-1)

0 %

31.12.2015

ex 2934 99 90

43

Clopidogrel acido idrocloridrico (CAS RN 144750-42-5)

0 %

31.12.2016

ex 2934 99 90

45

Tris(2,3-epossipropil)-1,3,5-triazinantrione (CAS RN 2451-62-9)

0 %

31.12.2018

ex 2934 99 90

48

Propan-2-ol – 2-metil-4-(4-metilpiperazin-1-il)-10H-tieno[2,3-b][1,5]benzodiazepina (1:2) diidrato (CAS RN 864743-41-9)

0 %

31.12.2016

ex 2934 99 90

50

Esafluorofosfato di 10-[1,1′-bifenil]-4-ile-2-(1-metiletil)-9-osso-9H-thioxanthenium, (CAS RN 591773-92-1)

0 %

31.12.2015

ex 2934 99 90

55

Olmesartano medoxomil (DCI) (CAS RN 144689-63-4)

0 %

31.12.2018

ex 2934 99 90

60

Cloridrato di DL-omocisteinatiolattone (CAS RN 6038-19-3)

0 %

31.12.2018

ex 2934 99 90

66

1,1-Diossido di tetraidrotiofene (CAS RN 126-33-0)

0 %

31.12.2018

ex 2934 99 90

72

1-[3-(5-Nitro-2-furil)allilidenammino]imidazolidin-2,4-dione (CAS RN 1672-88-4)

0 %

31.12.2018

ex 2934 99 90

74

2-Isopropiltioxantone (CAS RN 5495-84-1)

0 %

31.12.2017

ex 2934 99 90

75

(4R-cis)-1,1-Dimetiletil-6-[2[2-(4-fluorofenil)-5-(1-isopropil)-3-fenil-4-[(fenilamino)carbonil]-1H-pirrol-1-il]etil]-2,2-dimetil-1,3-diossano-4-acetato (CAS RN 125971-95-1)

0 %

31.12.2016

ex 2934 99 90

ex 3204 20 00

76

10

2,5-Bis-tiofendiilbis(5-terz-butil-1,3-benzossazolo) (CAS RN 7128-64-5)

0 %

31.12.2016

ex 2934 99 90

77

Potassio 5-metil-1,3,4-ossadiazolo-2-carbossilato (CAS RN 888504-28-7)

0 %

31.12.2016

ex 2934 99 90

79

Tiofen-2-etanolo (CAS RN 5402-55-1)

0 %

31.12.2018

ex 2934 99 90

83

Flumioxazin (ISO), legalább96 tömegszázalék tisztaságú (CAS RN 103361-09-7)

0 %

31.12.2014

ex 2934 99 90

84

Etoxasole (ISO) di purezza, in peso, di 94,8 % o più (CAS RN 153233-91-1)

0 %

31.12.2014

ex 2934 99 90

85

Anidride N2-[1-(S)-etossicarbonil-3-fenilpropil]-N6-trifluoroacetil-L-lisil-N2-carbossilica (CAS RN 126586-91-2)

0 %

31.12.2015

ex 2934 99 90

86

Ditianon (ISO) (CAS RN 3347-22-6)

0 %

31.12.2015

ex 2934 99 90

87

2,2′-(1,4-Fenilene) bis(4H-3,1-benzossazin-4-one) (CAS RN 18600-59-4)

0 %

31.12.2015

ex 2935 00 90

15

Flupyrsulfuron-metil-sodio (ISO) (CAS RN 144740-54-5)

0 %

31.12.2018

ex 2935 00 90

17

6-Metil-4-osso-5,6-diidro-4H-tieno [2,3-b] tiopirano-2-solfonammide (CAS RN 120279-88-1)

0 %

31.12.2018

ex 2935 00 90

20

Toluensolfonammide

0 %

31.12.2018

ex 2935 00 90

23

N-[4-(Cloroacetil)fenil]metansolfonammide (CAS RN 64488-52-4)

0 %

31.12.2016

ex 2935 00 90

25

Triflusulfuron-metil (ISO) (CAS RN 126535-15-7)

0 %

31.12.2018

ex 2935 00 90

27

Metil (3R,5S,6E)-7-{4-(4-fluorofenil)-6-isopropil-2-[metil(metilsulfonil)ammino]pirimidin-5-il}-3,5-diidrossiept-6-enoato (CAS RN 147118-40-9)

0 %

31.12.2016

ex 2935 00 90

28

N-fluorobenzensulfonimmide (CAS RN 133745-75-2)

0 %

31.12.2018

ex 2935 00 90

30

Miscela di isomeri costituita di N-etiltoluen-2-solfonammide e di N-etiltoluen-4-solfonammide

0 %

31.12.2014

ex 2935 00 90

35

Chlorsulfuron (ISO) (CAS RN 64902-72-3)

0 %

31.12.2018

ex 2935 00 90

40

Imazosulfuron (ISO), di purezza, in peso, non inferiore a 98 % (CAS RN 122548-33-8)

0 %

31.12.2015

ex 2935 00 90

42

Penoxsulam (ISO) (CAS RN 219714-96-2)

0 %

31.12.2015

ex 2935 00 90

45

Rimsulfuron (ISO) (CAS RN 122931-48-0)

0 %

31.12.2018

ex 2935 00 90

48

(3R,5S,6E)-7-[4-(4-Fluorofenil)-2-[metil(metilsulfonil)amino]-6-(propan-2-il)pirimidin-5-yl]-3,5-diidrossiept-6-enoico acido – 1-[(R)-(4-clorofenil)(fenil)metil]piperazina (1:1) (CAS RN 1235588-99-4)

0 %

31.12.2016

ex 2935 00 90

50

4,4′-Ossidi(benzensolfonoidrazide) (CAS RN 80-51-3)

0 %

31.12.2018

ex 2935 00 90

53

Acido 2,4-dicloro-5-sulfamoilbenzoico (CAS RN 2736-23-4)

0 %

31.12.2014

ex 2935 00 90

55

Thifensulfuron-metil (ISO) (CAS RN 79277-27-3)

0 %

31.12.2018

ex 2935 00 90

63

Nicosulfuron (ISO), di purezza, in peso, di 91 % o più (CAS RN 111991-09-4)

0 %

31.12.2014

ex 2935 00 90

65

Tribenuron-metil (ISO) (CAS RN 101200-48-0)

0 %

31.12.2018

ex 2935 00 90

75

Metsulfuron-metil (ISO) (CAS RN 74223-64-6)

0 %

31.12.2018

ex 2935 00 90

77

Estere etilico dell'acido [[4-[2-[[(3-etil-2,5-diidro-4-metil-2-osso-1H-pirrol-1-il)carbonil]ammino] etil]fenil]sulfonil]-carbammico, (CAS RN 318515-70-7)

0 %

31.12.2014

ex 2935 00 90

82

N-(5,7-Dimetossi[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il)-2-metossi-4-(trifluorometil)piridina-3-sulfonamide, (CAS RN 422556-08-9)

0 %

31.12.2014

ex 2935 00 90

85

Cloridrato di N-[4-(isopropilamminoacetil)fenil]metansolfonammide

0 %

31.12.2018

ex 2935 00 90

88

N-(2-(4-Ammino-N-etil-m-toluidino)etil)metanosolfonammide sesquisolfato monoidrato, (CAS RN 25646-71-3)

0 %

31.12.2018

ex 2935 00 90

89

3-(3-Bromo-6-fluoro-2-metilindol-1-ilsulfonil)-N,N-dimetil-1,2,4-triazolo-1-sulfonamide (CAS RN 348635-87-0)

0 %

31.12.2016

ex 2938 90 30

10

Glicirrizato di ammonio (CAS RN 53956-04-0)

0 %

31.12.2015

ex 2938 90 90

10

Esperidina (CAS RN 520-26-3)

0 %

31.12.2018

ex 2938 90 90

20

Etilvanillina beta-D-glucopiranoside (CAS RN 122397-96-0)

0 %

31.12.2018

ex 2941 20 30

10

Solfato di diidrostreptomicina (CAS RN 5490-27-7)

0 %

31.12.2016

ex 3102 50 00

10

Nitrato di sodio naturale

0 %

31.12.2017

3201 20 00

 

Estratto di mimosa

0 %

31.12.2018

ex 3201 90 90

20

Estratti tannici derivati dal gambier e dai frutti del mirobalano

0 %

31.12.2018

ex 3204 11 00

20

Colorante C.I. Disperse Yellow 241 (CAS RN 83249-52-9), avente purezza pari o superiore a 97 % determinata mediante cromatografia liquida ad alta pressione

0 %

31.12.2015

ex 3204 11 00

30

Preparazione di coloranti in dispersione contenente:

C.I. Disperse Orange 61,

C.I. Disperse Blue 291:1,

C.I. Disperse Violet 93:1,

C.I. Disperse Red 54

0 %

31.12.2015

ex 3204 11 00

40

Colorante C.I. Disperse Red 60 (CAS RN 17418-58-5)

0 %

31.12.2016

ex 3204 11 00

50

Colorante C.I. Disperse Blue 72 (CAS RN 81-48-1)

0 %

31.12.2016

ex 3204 11 00

60

Colorante C.I. Disperse Blue 359 (CAS RN 213328-78-0)

0 %

31.12.2016

ex 3204 11 00

70

Colorante C.I. Disperse Red 343 (CAS RN 99035-78-6)

0 %

31.12.2017

ex 3204 11 00

80

Preparazione colorante, non ionogenica, contenente:

N-[5-(acetilammino)-4-[(2-cloro-4,6-dinitrofenil)azo]-2-metossifenil]- 2-osso-2-(fenilmetossi)etil-β-alanina (CAS RN 159010-67-0)

N-[4-[(2-ciano-4-nitrofenil)azo]fenil]-N-metil-2-(1,3-diidro-1,3-diosso-2H-isoindol-2-il)etil-β-alanina (CAS RN 170222-39-6) e

N-[2-cloro-4-[(4-nitrofenil)azo]fenil]-2-[2-(1,3-diidro-1,3-diosso-2H-isoindol-2-il)etossi]-2-ossoetil-β-alanina (CAS RN 371921-34-5)

0 %

31.12.2017

ex 3204 12 00

10

Colorante C.I. Acid Blue 9 (CAS RN 3844-45-9)

0 %

31.12.2016

ex 3204 12 00

20

Preparazione colorante, anionica, contentente, in peso, 75 % o più di 7-((4-cloro-6-(dodecilammino)-1,3,5-triazin-2-il)ammino)-4-idrossi-3-((4-((4-sulfofenil)azo)fenil)azo)-2-naftalenesulfonato di disodio (CAS RN 145703-76-0)

0 %

31.12.2017

ex 3204 12 00

30

Preparazione colorante acida, anionica, contenente:

litio-ammino-4-(4-terz-butilanilino)antraquinone-2-solfonato (CAS RN 125328-86-1),

Colorante C.I. Acid Green 25 (CAS RN 4403-90-1) e

Colorante C.I. Acid Blue 80 (CAS RN 4474-24-2)

0 %

31.12.2017

ex 3204 12 00

40

Preparazione colorante liquida contenente colorante acido anionico C.I. Acid Blue 182 (CAS RN 12219-26-0)

0 %

31.12.2018

ex 3204 13 00

10

Colorante C.I. Basic Red 1(CAS RN 989-38-8)

0 %

31.12.2016

ex 3204 13 00

20

(2,2′-(3,3′-Diossidobifenil-4,4′-diildiazo)bis(6-(4-(3-(dietilammino)propilammino)-6-(3-(dietilammonio)propilammino)-1,3,5-triazin-2-ilammino)-3-sulfonato-1-naftolato))dirame(II) acetato lattato (CAS RN 159604-94-1)

0 %

31.12.2017

ex 3204 13 00

30

Colorante C.I. Basic Blue 7 (CAS RN 2390-60-5)

0 %

31.12.2017

ex 3204 13 00

40

Colorante C.I. Basic Violet 1 (CAS RN 603-47-4)/(CAS RN 8004-87-3)

0 %

31.12.2017

ex 3204 15 00

10

Colorante C.I. Vat Orange 7 (C.I. Pigment Orange 43) (CAS RN 4424-06-0)

0 %

31.12.2017

ex 3204 15 00

60

Colorante CI Vat Blue 4 (CAS RN 81-77-6)

0 %

31.12.2018

ex 3204 17 00

10

Colorante C.I. Pigment Yellow 81 (CAS RN 22094-93-5)

0 %

31.12.2018

ex 3204 17 00

15

Colorante C.I. Pigment Green 7 (CAS RN 1328-53-6)

0 %

31.12.2016

ex 3204 17 00

20

Colorante C.I. Pigment Blue 15:3 (CAS RN 147-14-8)

0 %

31.12.2016

ex 3204 17 00

25

Colorante C.I. Pigment Yellow 14 (CAS RN 5468-75-7)

0 %

31.12.2016

ex 3204 17 00

30

Colorante C.I. Pigment Yellow 97 (CAS RN 12225-18-2)

0 %

31.12.2017

ex 3204 17 00

35

Colorante C.I. Pigment Red 202 (CAS RN 3089-17-6)

0 %

31.12.2016

ex 3204 17 00

40

Colorante C.I. Pigment Yellow 120 (CAS RN 29920-31-8)

0 %

31.12.2014

ex 3204 17 00

50

Colorante C.I. Pigment Yellow 180 (CAS RN 77804-81-0)

0 %

31.12.2014

ex 3204 17 00

60

Colorante C.I. Pigment Red 53:1 (CAS RN 5160-02-1)

0 %

31.12.2016

ex 3204 17 00

65

Colorante C.I. Pigment Red 53 (CAS RN 2092-56-0)

0 %

31.12.2016

ex 3204 17 00

70

Colorante C.I. Pigment Yellow 13 (CAS RN 5102-83-0)

0 %

31.12.2016

ex 3204 17 00

75

Colorante C.I. Pigment Orange 5 (CAS RN 3468-63-1)

0 %

31.12.2017

ex 3204 17 00

80

Colorante C.I. Pigment Red 207 (CAS RN 71819-77-7)

0 %

31.12.2017

ex 3204 17 00

85

Colorante C.I. Pigment Blue 61(CAS RN 1324-76-1)

0 %

31.12.2017

ex 3204 17 00

88

Colorante C.I. Pigment Violet 3 (CAS RN 1325-82-2)

0 %

31.12.2017

ex 3204 19 00

11

Colorante fotocromatico,3-(4-butossifenil-6,7-dimetossi-3-(4-metossifenil)-13,13-dimetil-3,13-diidrobenzo[h]indeno[2,1-f]cromene-11-carbonitrile

0 %

31.12.2014

ex 3204 19 00

21

Colorante fotocromatico, 4-(3-(4-butossifenil)-6-metossi-3-(4-metossifenil)-13,13-dimetil-11-(trifluorometil)-3,13-diidrobenzo[h]indeno[2,1-f]cromene-7-yl)morfolina (CAS RN 1021540-64-6)

0 %

31.12.2014

ex 3204 19 00

31

Colorante fotocromatico, N-esil -6,7-dimetossi-3,3-bis(4-metossifenil)-13,13-dimetil-3,13-diidrobenzo[h]indeno[2,1-f]cromene-11-carbossamide

0 %

31.12.2014

ex 3204 19 00

41

Colorante fotocromatico,4,4′-(13,13-dimetil-3,13-diidrobenzo[h]indeno[2,1-f]cromene-3,3-diil)difenolo

0 %

31.12.2014

ex 3204 19 00

43

Colorante fotocromatico, bis(2-(4-(7-metossi-3-(4-metossifenil)-11-fenil-13, 13-dipropil-3, 13-diidrobenzo[h]indeno[2,1-f]cromen-3-il)fenossi)etil) decandioato (CUS 0133724-2) (5)

0 %

31.12.2018

ex 3204 19 00

47

Colorante fotocromatico, 4-(4-(13,13-dimetil-3,11-difenil-3,13-diidrobenzo[h]indeno[2,1-f]cromen-3-il)fenil)morfolina (CUS 0133726-4) (5)

0 %

31.12.2018

ex 3204 19 00

51

Colorante fotocromatico,4-(4-(6,11-difluoro-13,13-dimetil-3-fenil-3,13-diidrobenzo[h]indeno[2,1-f ]cromene-3-il)fenil)morfolina(CAS RN 1360882-72-6)

0 %

31.12.2014

ex 3204 19 00

53

Colorante fotocromatico, 3-(4-butossifenil)-3-(4-fluorofenil)-6,7-dimetossi-13,13-dimetil-3,13-diidrobenzo[h]indeno[2,1-f]cromen-11-carbonitrile (CUS 0133725-3) (5)

0 %

31.12.2018

ex 3204 19 00

55

Colorante fotocromatico, 4, 4′-(7-metossi-11-fenil-13, 13-dipropil-3, 13-diidrobenzo[h]indeno[2, 1-f]cromene-3, 3-diil)difenolo (CUS 0133728-6) (5)

0 %

31.12.2018

ex 3204 19 00

57

Colorante fotocromatico, bis(2-{4-[11-ciano-3-(4-fluorofenil)-6,7-dimetossi-13,13-dimetil-3, 13-diidrobenzo[h]indeno[2,1-f]cromen-3-il]fenossi}etil) decandioato (CUS 0133729-7) (5)

0 %

31.12.2018

ex 3204 19 00

61

Colorante fotocromatico, 3-(4-butossifenil)-6,7-dimetossi-3-(4-metossifenil)-13,13-dimetil-11-(trifluorometil)-3,13-diidrobenzo[h]indeno[2,1-f ]cromene (CAS RN 1021540-61-3)

0 %

31.12.2014

ex 3204 19 00

63

Colorante fotocromatico, 1-{4-(6-metossi-3-(4-metossifenil)-13, 13-dimetil-3,13-diidrobenzo[h]indeno[2,1-f]cromen-3-il)fenil}piperidina (CUS 0133727-5) (5)

0 %

31.12.2018

ex 3204 19 00

70

Colorante C.I. Solvent Red 49 (CAS RN 509-34-2)

0 %

31.12.2018

ex 3204 19 00

71

Colorante C.I. Solvent Brown 53 (CAS RN 64696-98-6)

0 %

31.12.2015

ex 3204 19 00

73

Colorante C.I. Solvent Blue 104 (CAS RN 116-75-6), avente purezza pari o superiore a 97 % determinata mediante cromatografia liquida ad alta pressione

0 %

31.12.2015

ex 3204 19 00

77

Colorante C.I. Solvent Yellow 98 (CAS RN 27870-92-4)

0 %

31.12.2016

ex 3204 19 00

84

Colorante C.I. Solvent Blue 67 (CAS RN 12226-78-7)

0 %

31.12.2017

ex 3204 19 00

85

Colorante C.I. Solvent Red HPR

0 %

31.12.2017

ex 3204 20 00

20

Colorante C.I. Fluorescent Brightener 71 (CAS RN 16090-02-1)

0 %

31.12.2016

ex 3204 20 00

30

Colorante C.I. Fluorescent Brightener 351 (CAS RN 38775-22-3)

0 %

31.12.2016

ex 3204 20 00

40

Disodio 5-[[4-anilino-6-[2-idrossietil(metil)ammino]-1,3,5-triazin-2-il]ammino]-2-[(E)-2-[4-[[4-anilino-6-[2-idrossietil(metil)ammino]-1,3,5-triazin-2-il]ammino]-2-solfonatofenil]etenil]benzensolfonato (CAS RN 13863-31-5)

0 %

31.12.2018

ex 3205 00 00

10

Lacche di alluminio preparate a partire da coloranti, destinate ad essere utilizzate nella fabbricazione di pigmenti utilizzati nell'industria farmaceutica (1)

0 %

31.12.2018

ex 3205 00 00

20

Colorante C.I. Carbon Black 7 Lake

0 %

31.12.2016

ex 3206 11 00

10

Diossido di titanio rivestito di triisostearato di isopropossititanio, contenente, in peso, 1,5 % o più e non più di 2,5 % di triisostearato di isopropossititanio

0 %

31.12.2018

ex 3206 19 00

10

Preparazione contenente, in peso:

72 % (±2 %) di mica (CAS RN 12001-26-2) e

28 % (±2 %) di biossido di titanio (CAS RN 13463-67-7)

0 %

31.12.2016

ex 3206 42 00

10

Litopone (CAS RN 1345-05-7)

0 %

31.12.2018

3206 50 00

 

Prodotti inorganici dei tipi utilizzati come "sostanze luminescenti"

0 %

31.12.2018

ex 3207 30 00

10

Preparazione contenente:

non più dell'85 % d'argento in peso,

non meno del 2 % di palladio in peso,

titanato di bario,

terpineolo e

etilcellulosa,

utilizzata per la serigrafia nella produzione di condensatori multistrato in ceramica (1)

0 %

31.12.2018

ex 3207 40 85

20

Pagliette di vetro rivestite di argento, di diametro medio di 40 (± 10) μm

0 %

31.12.2018

ex 3207 40 85

40

Fiocchi di vetro (CAS RN 65997-17-3):

di spessore compreso tra 0,3 μm e 10 μm e

ricoperti di diossido di titanio (CAS RN 13463-67-7) o di ossido di ferro (CAS RN 18282-10-5)

0 %

31.12.2017

ex 3208 10 90

ex 3707 90 90

10

60

Rivestimento antiriflesso costituito da un polimero a base di estere, modificato da un gruppo cromoforo, sotto forma di soluzione acetata di 2-metossi-1-propanolo, di acetato di 2-metossi-1-metiletile o di 2-idrossiisobutirrato di metile, contenente, in peso, non più del 10 % di polimero

0 %

31.12.2018

ex 3208 20 10

10

Copolimero di N-vinilcaprolattame, di N-vinil-2-pirrolidone e di metacrilato di dimetilamminoetile, sotto forma di soluzione in etanolo contenente, in peso, 34 % o più e non più di 40 % di copolimero

0 %

31.12.2018

ex 3208 20 10

20

Soluzione di strati di finitura per immersione con contenuto in peso pari o superiore allo 0,5 % ma non superiore al 15 % di copolimeri di acrilato-metacrilato-alchenesulfonato con catene laterali fluorate, in una soluzione di n-butanolo e/o 4-metil-pentanolo e/o diisoamiletere

0 %

31.12.2018

ex 3208 90 19

10

Copolimero di acido maleico e di ossido di metile e vinile, monoesterificato con gruppi etil e/o isopropil e/o butil, sotto forma di soluzione in etanolo, etanolo e butanolo, isopropanolo o isopropanolo e butanolo

0 %

31.12.2018

ex 3208 90 19

ex 3902 90 90

15

94

Poliolefine modificate e clorurate, anche in soluzione o dispersione

0 %

31.12.2018

ex 3208 90 19

ex 3208 90 91

25

20

Copolimero di tetrafluoroetilene in una soluzione di acetato di butile con un contenuto di solvente del 50 % (±2 %) in peso

0 %

31.12.2017

ex 3208 90 19

35

Siliconi contenenti in peso 50 % o più di xilene del tipo destinato alla fabbricazione di impianti chirurgici a lungo termine

0 %

31.12.2018

ex 3208 90 19

40

Polimero di metilsilossano, sotto forma di soluzione in una miscela di acetone, di butanolo, di etanolo e di isopropanolo, contenente, in peso, 5 % o più e non più di 11 % di polimero di metilsilossano

0 %

31.12.2018

ex 3208 90 19

50

Soluzione contenente, in peso,:

(65 ± 10) % di γ-butirrolattone,

(30 ± 10) % di resina poliammide,

(3,5 ± 1,5) % di derivato estere di naftochinone e

(1,5 ± 0,5) % di acido arilsilicico

0 %

31.12.2018

ex 3208 90 19

60

Copolimero di idrossistirene contenente uno o più dei seguenti elementi:

stirene,

alcossistirene,

alchilacrilati,

disciolti in lattato di etile

0 %

31.12.2016

ex 3208 90 19

75

Copolimero di acenaftaleno in soluzione di lattato di etile

0 %

31.12.2017

ex 3208 90 99

10

Soluzione a base di polimeri naturali modificati chimicamente, contenente due o più dei seguenti coloranti:

8′-acetossi-1,3,3,5,6-pentametil-2,3-diidrospiro[1H-indol-2,3′-nafto[2,1-b][1,4]ossazina]-9′-carbossilato di metile,

6-(isobutirrilossi)-2,2-difenil-2H-benzo[h]cromen-5-carbossilato di metile,

13-isopropil-3,3-bis(4-metossifenil)-6,11-dimetil-3,13-diidrobenzo [h]indeno[2,1-f]cromen-13-olo,

8-metil-2,2-difenil-2H-benzo[h]cromen-5-carbossilato di etossicarbonilmetile,

13-etil-3-[4-(morfolino)fenil]-3-fenil-3,13-diidrobenzo [h]indeno[2,1-f]cromen-13-olo

0 %

31.12.2018

ex 3215 11 00

ex 3215 19 00

10

10

Inchiostro da stampa, liquido, consistente in una dispersione di un copolimero di acrilato di vinile e di pigmenti coloranti in isoparaffine, contenente, in peso, non più di 13 % di copolimero di acrilato di vinile e di pigmenti coloranti

0 %

31.12.2018

ex 3215 19 00

20

Inchiostro:

composto da un polimero di poliestere e una dispersione di argento (CAS RN 7440-22-4) e di cloruro di argento(CAS RN 7783-90-6) in metilpropilchetone (CAS RN 107-87-9),

avente un contenuto solido totale, in peso, compreso fra il 55 % e il 57 %,

di densità compresa tra 1,40 g/cm3 e 1,60 g/cm3,

utilizzato per la stampa di elettrodi (1)

0 %

31.12.2017

ex 3215 90 00

10

Formulazione d'inchiostro, destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di cartucce a getto d'inchiostro (1)

0 %

31.12.2018

ex 3215 90 00

20

Inchiostro termosensibile fissato su un foglio di materia plastica

0 %

31.12.2018

ex 3215 90 00

30

Inchiostro in cartucce monouso con un contenuto, in peso:

pari o superiore al 5 %, ma non superiore al 10 %, di diossido di silicio amorfo oppure

pari o superiore al 3,8 % di colorante C.I. Solvent Black 7 in solventi organici

utilizzato per marcare circuiti integrati (1)

0 %

31.12.2018

ex 3215 90 00

40

Polvere di inchiostro secco con una base di resina ibrida (composta da resina in acrilico polistirene e resina in poliestere) miscelata con:

cera;

un polimero a base di vinile

un agente colorante

destinata alla fabbricazione di toner per fotocopiatrici, fax, stampanti e dispositivi multifunzione (1)

0 %

31.12.2015

3301 12 10

 

Oli essenziali di arancio, non deterpenati

0 %

31.12.2018

ex 3402 11 90

10

Sodio metil lauril isetionato

0 %

31.12.2015

ex 3402 13 00

10

Tensioattivo a base di un copolimero di vinile in polipropilene glicole

0 %

31.12.2018

ex 3402 13 00

20

Tensioattivo contenente 1,4-dimetil-1,4-bis(2- metilpropil)-2butino-1,4 diyl polimerizzato con ossirano, metile terminale

0 %

31.12.2017

ex 3402 13 00

30

Acido12-idrossistearicopoliossietilenico (CAS RN 70142-34-6)

0 %

31.12.2018

ex 3402 90 10

20

Miscela di docusato sodico (DCI) e di benzoato di sodio

0 %

31.12.2018

ex 3402 90 10

30

Preparazione tensioattiva costituita da una miscela di docusato sodico e di 2,4,7,9-tetrametildec-5-in-4,7-diolo etossilato (CAS RN 577-11-7 and 9014-85-1)

0 %

31.12.2015

ex 3402 90 10

50

Preparazione tensioattiva a base di una miscela di polisilossano e di poli(etilenglicolo)

0 %

31.12.2015

ex 3402 90 10

60

Preparazione tensioattiva contenente 2-etilesilossimetilossirano

0 %

31.12.2014

ex 3402 90 10

70

Preparazione tensioattiva, contenente 2,4,7,9-tetrametil-5-decin-4,7-diolo etossilato (CAS RN 9014-85-1)

0 %

31.12.2014

ex 3403 99 00

10

Fluido da taglio a base di una soluzione acquosa di polipeptidi sintetici

0 %

31.12.2018

ex 3504 00 90

10

Avidina (CAS RN 1405-69-2)

0 %

31.12.2014

ex 3505 10 50

20

Derivato O-(2-idrossietilico) di amido di granturco idrolizzato (CAS RN 9005-27-0)

0 %

31.12.2018

ex 3506 91 00

10

Adesivo a base di una dispersione acquosa di un miscela di colofonia dimerizzata e un copolimero di etilene e di acetato di vinile (EVA)

0 %

31.12.2018

ex 3506 91 00

30

Microcapsule di adesivo epossidico a due componenti disperse in solvente

0 %

31.12.2018

ex 3506 91 00

40

Adesivo in acrilico sensibile alla pressione con uno spessore pari o superiore a 0,076 mm e inferiore a 0,127 mm, confezionato in rotoli di larghezza pari o superiore a 45,7 cm e inferiore a 132 cm, forniti su un realease liner con un valore di aderenza iniziale non inferiore a 15N/25 mm (misurato conformemente alla norma ASTM D3330)

0 %

31.12.2014

ex 3601 00 00

10

Polveri pirotecniche in granuli di forma cilindrica, composte da nitrato di stronzio o nitrato di rame in una soluzione di nitroguanidina, agglutinante e additivi, utilizzate come componenti nei sistemi di gonfiaggio degli airbag (1)

0 %

31.12.2016

ex 3701 30 00

10

Lastra tipografica in rilievo, del tipo utilizzato per la stampa su carta da giornale, costituita da un sostrato metallico rivestito d'uno strato di fotopolimero di spessore di 0,2 mm o più ed uguale o inferiore a 0,8 mm, non ricoperta da pellicola di protezione amovibile, di spessore totale uguale o inferiore a 1 mm

0 %

31.12.2018

ex 3701 30 00

20

Lastra fotosensibile consistente in uno strato di fotopolimero posato su un foglio di poliester dello spessore totale di almeno 0,43 mm, ma non più di 3,18 mm

0 %

31.12.2014

ex 3701 99 00

10

Lastra di quarzo o di vetro, ricoperta da una pellicola di cromo e rivestita di uno strato di resina fotosensibile oppure elettronsensibile, del tipo utilizzato per i prodotti della voce 8541 o 8542

0 %

01.07.2014

ex 3705 90 90

10

Fotomaschere per il trasferimento fotografico di schemi di circuiti su piastrine semiconduttrici

0 %

31.12.2014

ex 3707 10 00

10

Emulsione fotosensibile destinata alla sensibilizzazione di disco di silicio (1)

0 %

31.12.2018

ex 3707 10 00

15

Emulsione per sensibilizzare le superfici, costituita di:

una percentuale in peso non superiore al 12 % di estere di acido diazoossonaftalensolfonico

resine fenoliche

in una soluzione contenente quanto meno acetato di 2-metossi-1-metiletile o lattato di etile o metil 3-metossipropionato 2-eptanone

0 %

31.12.2018

ex 3707 10 00

25

Emulsione per sensibilizzare le superfici contenente:

resine fenoliche o acriliche

in peso, fino al 2 % di precursore acido fotosensibile,

in una soluzione contenente acetato di 2-metossi-1-metiletile o lattato di etile

0 %

31.12.2018

ex 3707 10 00

30

Preparazione a base di un polimero fotosensibile acrilico, contenente pigmenti colorati, 2-metossi-1-metiletilacetato e cicloesanone e contenente o meno etil-3-etossipropionato

0 %

31.12.2018

ex 3707 10 00

ex 3707 90 90

35

70

Emulsione o preparazione per sensibilizzare le superfici costituita da uno o più dei seguenti componenti:

polimeri di acrilato,

polimeri di metacrilato,

derivati di polimeri di stirene,

contenente, in peso, non più del 7 % di precursori di acidi fotosensibili disciolti in un solvente organico contenente almeno acetato 2-metossi-1-metiletile

0 %

31.12.2016

ex 3707 10 00

40

Emulsione fotosensibilizzante, contenente:

non oltre il 10 % in peso di esteri di naftoquinonediazide,

dal 2 % al 20 % in peso di copolimeri di idrossistirene

non oltre il 7 % in peso di derivati epossidici

dissolta in 1-etossi-2-propil acetato e/o etil lattato

0 %

31.12.2016

ex 3707 10 00

45

Emulsione fotosensibile costituita da poliisoprene ciclizzato contenente:

55 % o più, ma non oltre il 75 %, in peso, di xilene, e

12 % o più, ma non oltre il 18 %, in peso, di etilbenzene

0 %

31.12.2014

ex 3707 10 00

50

Emulsione fotosensibile contenente, in peso:

20 % o più, ma non oltre 45 %, di copolimeri di acrilati e/o metacrilati e derivati dell'idrossistirene

25 % o più, ma non oltre 50 %, di solvente organico contenente almeno lattatto di etile e/o acetato di propilene glicolmetiletere

5 % o più, ma non oltre 30 %, di acrilati

non più del 12 % di un fotoiniziatore

0 %

31.12.2014

ex 3707 10 00

55

Strato dielettrico, che ammortizza le sollecitazioni meccaniche, costituito da un precursore di poliammide strutturabile fotonicamente per reazione radicale, contenente carbonio insaturo nelle catene laterali e convertibile in poliimmide, sotto forma di soluzione di N-metil-2-pirrolidone o N-etil-2-pirrolidone, con un tenore in peso di polimero di almeno il 10 %

0 %

31.12.2018

ex 3707 90 20

10

Polvere di inchiostro secco o miscela di toner, costituita da un copolimero di stirene e di acrilato di butile e o di magnetite o di nerofumo, destinati ad essere utilizzati come rivelatore nella fabbricazione di cartucce per telecopiatrici (telefax), stampanti per computer o fotocopiatrici (1)

0 %

31.12.2018

ex 3707 90 20

20

Polvere di inchiostro secco o miscela di toner, a base di una resina di poliolo, destinata ad essere utilizzata come rivelatore nella fabbricazione di cartucce per telecopiatrici (telefax), stampanti per computer o fotocopiatrici (1)

0 %

31.12.2018

ex 3707 90 20

40

Polvere di inchiostro secco o miscela di toner, a base di una resina di poliolo, fabbricata mediante un processo di polimerizzazione, destinata ad essere utilizzata come rivelatore nella fabbricazione di cartucce per telecopiatrici (telefax), stampanti per computer o fotocopiatrici (1)

0 %

31.12.2018

ex 3707 90 20

50

Polvere d'inchiostro secco o miscela di toner, costituita da:

copolimero stirene acrilato/butadiene

nerofumo o pigmento organico

con o senza poliolefine o silice amorfa

utilizzata come rivelatore nella fabbricazione di bottiglie o cartucce di inchiostro/toner per telecopiatrici (telefax), stampanti per computer e fotocopiatrici (1)

0 %

31.12.2017

ex 3707 90 90

10

Rivestimento antiriflettente, costituito da un polimero metacrilico modificato, contenente, in peso, non più del 10 % di polimero, sotto forma di soluzione in due o tre delle seguenti sostanze:

acetato di 1-metil-2-metossietile (CAS RN 108-65-6);

1-metossipropan-2-olo (CAS RN 107-98-2);

lattato di etile (CAS RN 97-64-3)

0 %

31.12.2018

ex 3707 90 90

40

Rivestimento antiriflesso, sotto forma di soluzione acquosa, contenente in peso:

non più del 2 % di acido alchilsolfonico esente da alogeni e

non più del 5 % di un polimero fluorurato

0 %

31.12.2014

ex 3707 90 90

80

Rivestimento antiriflesso, costituito da un polimero di silossano o da un polimero organico con un gruppo idrossifenolico modificato da un gruppo cromoforo, sotto forma di soluzione di solvente organico contenente acetato 1-etossi-2-propanolo oppure 2-metossi-1-metiletile, con un tenore, in peso, di polimero non superiore al 10 %

0 %

31.12.2015

ex 3707 90 90

85

Rotoli contenenti:

uno strato secco di resina acrilica fotosensibile

su un lato un foglio protettivo di poli(etilentereftalato)

sull'altro lato un foglio protettivo di polietilene

0 %

31.12.2014

ex 3801 90 00

10

Grafite espandibile (CAS RN 90387-90-9 e CAS RN 12777-87-6)

0 %

31.12.2016

ex 3802 90 00

11

Terra di diatomee, calcinata con un flusso di soda, lavata in acido, destinata a fungere da filtro nella preparazione di prodotti farmaceutici e/o biochimici (1)

0 %

31.12.2017

3805 90 10

 

Olio di pino

1,7 %

31.12.2018

ex 3806 10 00

ex 3909 40 00

20

50

Resina fenolica modificata con colofonia

contenente 60 % o più e non più di 75 % di colofonia,

con un valore di acidità non superiore a 25,

del tipo utilizzato nella stampa offset

0 %

31.12.2016

ex 3808 91 90

10

Indoxacarb (ISO) e suo isomero (R), fissati su un supporto di diossido di silicio

0 %

31.12.2018

ex 3808 91 90

30

Preparazione contenente endospore e cristalli di proteine derivate da:

Bacillus thuringiensis Berliner subsp. aizawai o kurstaki oppure,

Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki oppure,

Bacillus thuringiensis subsp. israelensis oppure,

Bacillus thuringiensis subsp. aizawai oppure,

Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis

0 %

31.12.2014

ex 3808 91 90

40

Spinosad (ISO)

0 %

31.12.2018

ex 3808 91 90

60

Spinetoram (ISO) (CAS RN 935545-74-7), preparazione di due componenti dello spinosyn (3′-etossi-5,6-diidro spinosyn J) e (3′-etossi- spinosyn L)

0 %

31.12.2017

ex 3808 92 90

10

Fungicida sotto forma di polvere, contenente, in peso, 65 % o più e non più di 75 % di hymexazole (ISO), non condizionato per la vendita al minuto

0 %

31.12.2018

ex 3808 92 90

30

Preparazione costituita da una sospensione di zinco piritione (INN) in acqua, contenente in peso:

una percentuale pari o superiore al 24 % ma non superiore al 26 % di zinco piritione (INN), o

una percentuale pari o superiore al 39 % ma non superiore al 41 % di zinco piritione (INN)

0 %

31.12.2018

ex 3808 92 90

50

Preparazioni a base di rame piritione (CAS RN 14915-37-8)

0 %

31.12.2014

ex 3808 93 15

10

Preparazione a base di un concentrato contenente in peso una percentuale pari o superiore al 45 % ma non superiore al 55 % dell'ingrediente attivo erbicida Penoxsulam in sospensione acquosa

0 %

31.12.2017

ex 3808 93 23

10

Erbicida contenente flazasulfuron (ISO) come principio attivo

0 %

31.12.2014

ex 3808 93 27

40

Preparazione costituita da una sospensione di tepraloxydim (ISO), contenente in peso:

un tenore pari o superiore al 30 % di tepraloxydim (ISO),

non più di 70 % di una frazione di petrolio costituita da idrocarburi aromatici

0 %

31.12.2016

ex 3808 93 90

10

Preparazione sotto forma di granuli, contenente in peso:

almeno il 38,8 %, ma non più del 41,2 % di gibberelline A3, o

almeno il 9,5 %, ma non più del 10,5 % di gibberelline A4 e A7

0 %

31.12.2014

ex 3808 93 90

20

Preparazione composta da benzil(purin-6-il)ammina in una soluzione di glicole, contenente in peso:

1,88 % o più ma non più del 2,00 % di benzil(purin-6-yl)ammina

del tipo utilizzato nei regolatori di crescita per piante

0 %

31.12.2015

ex 3808 93 90

30

Soluzione acquosa contenente, in peso:

1,8 % di para-nitrofenolato di sodio,

1,2 % di orto-nitrofenolato di sodio,

0,6 % di 5-nitroguaiacolato di sodio,

destinata alla produzione di un regolatore di crescita per piante (1)

0 %

31.12.2015

ex 3808 93 90

40

Polvere bianca mista contenente in peso:

3 % o più ma non più del 3,6 % di 1-metilciclopropene con una purezza di oltre il 96 % e

contenente meno dello 0,05 % di impurità di 1-cloro-2-metilpropene e meno dello 0,05 % di impurità di 3-cloro-2-metilpropene

destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di regolatori di crescita post-raccolta di frutti, ortaggi e piante ornamentali per l'uso con un generatore specifico (1)

0 %

31.12.2015

ex 3808 93 90

50

Preparazione sotto forma di polvere, contenente in peso:

55 % o più di gibberellina A4,

1 % o più ma non più di 35 % di gibberellina A7,

90 % o più di gibberellina A4 e gibberellina A7 combinate

non più del 10 % di una combinazione di acqua e di altre gibberelline naturali

del tipo utilizzato nei regolatori di crescita per piante

0 %

31.12.2015

ex 3808 99 90

10

Oxamil (ISO) (CAS RN 23135-22-0) in una soluzione di cicloesanone e acqua

0 %

31.12.2015

ex 3808 99 90

20

Abamectina (ISO) (CAS RN 71751-41-2)

0 %

31.12.2018

ex 3809 91 00

10

Miscela di metilfosfonato di metile e di 5-etil-2-metil-2-osso-1,3,2λ 5-diossafosforan-5-ilmetile e di metilfosfonato di bis(5-etil-2-metil-2-osso-1,3,2λ 5-diossafosforan-5-ilmetile)

0 %

31.12.2018

ex 3809 92 00

20

Agente antischiuma costituito da una miscela di ossidipropanolo e 2,5,8,11tetrametildodec-6-in-5,8-diolo

0 %

31.12.2014

ex 3810 10 00

10

Pasta per saldare e fondere, composta di una miscela di metalli e di resine contenenti, in peso:

tra il 70 % e il 90 % di stagno;

non più del 10 % di uno o più metalli di argento, rame, bismuto, zinco o indio,

destinata all'industria elettrotecnica (1)

0 %

31.12.2018

ex 3811 19 00

10

Soluzione di più del 61 % ma non più del 63 % in peso di manganese metilciclopentadienile tricarbonile in un solvente di idrocarburi aromatici, contenente in peso non più di:

4,9 % di 1,2,4-trimetil-benzene,

4,9 % di naftalene e

0,5 % di 1,3,5-trimetil-benzene

0 %

31.12.2014

ex 3811 21 00

10

Sali dell'acido dinonilnaftalensolfonico, sotto forma di soluzione in oli minerali

0 %

31.12.2018

ex 3811 21 00

20

Additivi per oli lubrificanti, a base di composti organici complessi di molibdeno, sotto forma di soluzione in olio minerale

0 %

31.12.2018

ex 3811 21 00

30

Additivi per oli lubrificanti, contenenti oli minerali, consistenti in sali di calcio dei prodotti della reazione del fenolo sostituito da poliisobutilene con acido salicilico e formaldeide, usati come additivo concentrato per la produzione di oli per motore mediante processo di miscelatura

0 %

31.12.2017

ex 3811 21 00

40

Additivi per oli lubrificanti, contenenti oli minerali, a base di una miscela di dodecilfenolo solfuro di sali di calcio (CAS RN 68784-26-9), usati come additivo concentrato per la produzione di oli per motore mediante processo di miscelatura

0 %

31.12.2017

ex 3811 21 00

50

Additivi per oli lubrificanti,

a base di alchilbenzensulfonati C16-24 di calcio (CAS RN 70024-69-0),

contenenti oli minerali,

usati come additivo concentrato per la produzione di oli per motore mediante processo di miscelatura

0 %

31.12.2017

ex 3811 21 00

60

Additivi per oli lubrificanti, contenenti oli minerali,

a base di benzensulfonato sostituito da polipropilenile (CAS RN 75975-85-8), avente un contenuto in peso compreso fra il 25 % e il 35 %,

con un totale di basicità (TBN) compreso tra 280 e 320,

usati come additivo concentrato per la produzione di oli per motore mediante processo di miscelatura

0 %

31.12.2017

ex 3811 21 00

70

Additivi per oli lubrificanti,

contenenti poliisobutilene succinimide derivato da prodotti di reazione delle polietilenepoliammine con anidride poliisobutenilsuccinica (CAS RN 84605-20-9),

contenenti oli minerali,

avente un contenuto di cloro compreso fra il 0,05 % e lo 0,25 % in peso,

con un totale di basicità (TBN) superiore a 20,

usati come additivo concentrato per la produzione di oli per motore mediante processo di miscelatura

0 %

31.12.2017

ex 3811 29 00

20

Additivi per oli lubrificanti, consistenti in prodotti della reazione di bis(2-metilpentan-2-il)acido ditiofosforico con propilene ossido, anidride fosforica e ammine delle catene alchiliche C12-14, usati come additivo concentrato per la produzione di oli per motore mediante processo di miscelatura

0 %

31.12.2017

ex 3811 29 00

30

Additivi per oli lubrificanti, contenenti oli minerali, consistenti in prodotti della reazione di butil-cicloesa-3-enecarbossilato, zolfo e fosfito di trifenile (CAS RN 93925-37-2), usati come additivo concentrato per la produzione di oli per motore mediante processo di miscelatura

0 %

31.12.2017

ex 3811 29 00

40

Additivi per oli lubrificanti, consistenti in prodotti della reazione di 2-metil-prop-1-ene con monocloruro di zolfo e solfuro di sodio (CAS RN68511-50-2), aventi un contenuto di cloro in peso compreso fra lo 0,05 % e lo 0,5 %, usati come additivo concentrato per la produzione di oli per motore mediante processo di miscelatura

0 %

31.12.2017

ex 3811 29 00

50

Additivi per oli lubrificanti, consistenti in una miscela di N,N-dialchil -2-idrossiacetamidi con catene alchiliche aventi una lunghezza compresa fra 12 e 18 atomi di carbonio (CAS RN 866259-61-2), usati come additivo concentrato per la produzione di oli per motore mediante processo di miscelatura

0 %

31.12.2017

ex 3811 90 00

10

Sale dell'acido dinonilnaftalensolfonico, in forma di soluzione in olio minerale

0 %

31.12.2018

ex 3811 90 00

40

Soluzione di un sale di ammonio quaternario a base di poliisobutenil-succinimmide, contenente in peso fra il 20 % e il 29,9 % di 2-etilesanolo

0 %

31.12.2017

ex 3812 10 00

10

Accelerante di vulcanizzazione a base di granuli di difenil-guanidina (CAS RN 102-06-7)

0 %

31.12.2016

ex 3812 20 90

10

plastificante, contenente:

bis(2-etilexil)-1,4-benzene dicarbossilato (CAS RN 6422-86-2)

fra il 10 % e il 60 % in peso di tereftalato di dibutile (CAS RN 1962-75-0)

0 %

31.12.2018

ex 3812 30 80

20

Miscela contenente essenzialmente sebacato di bis(2,2,6,6-tetrametil-1-ottilossi-4-piperidile)

0 %

31.12.2018

ex 3812 30 80

25

Fotostabilizzante UV contenente le seguenti sostanze:

α-[3-[3-(2H-Benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-idrossifenil]-1-oxopropil]-ω-idrossipoli(ossi-1,2-etanediil) (CAS RN 104810-48-2);

α-[3-[3-(2H-Benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-idrossifenil]-1-oxopropil]-ω-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-idrossifenil]-1-oxopropossi]poli (ossi-1,2-etanediil) (CAS RN 104810-47-1);

polietilenglicole con peso molecolare medio (pm) pari a 300 (CAS RN 25322-68-3);

sebacato di bis (1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) (CAS RN 41556-26-7), e

sebacato di metil-1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil (CAS RN82919-37-7)

0 %

31.12.2018

ex 3812 30 80

30

Stabilizzanti composti contenenti, in peso, 15 % o più e non più di 40 % di perclorato di sodio e non più di 70 % di 2-(2-metossietossi)etanolo

0 %

31.12.2014

ex 3812 30 80

35

Miscela contenente, in peso:

tra il 25 % e il 50 % di una miscela di esteri di tetrametilpiperidinil C15-18 (CAS RN 86403-32-9);

non più del 20 % di altri composti organici;

su substrato di polipropilene (CAS RN 9003-07-0)

0 %

31.12.2018

ex 3812 30 80

40

Miscela di:

80 % (± 10 %) in peso di 10-etil-4,4-dimetil-7-osso-8-ossa-3,5-ditia-4-stannatetradecanoato di 2-etilesile, e

20 % (± 10 %) in peso di 10-etil-4-[[2-[(2-etilesile)ossi]-2-ossoetil]-tio]-4-metil-7-osso-8-ossa-3,5-ditia-4-stannatetradecanoato di 2-etilesile

0 %

31.12.2018

ex 3812 30 80

55

Stabilizzante UV contenente:

2-(4,6-bis(2,4-dimetilfenil)-1,3,5-triazin-2-il)-5-(ottilossi)-fenolo (CAS RN 2725-22-6); e

polimero di N,N'-bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperindil)-1,6–esandiammina e di 2,4-dicloro-6-(4-morfolinil)-1,3,5-triazina (CAS RN 193098-40-7); o

polimero di N,N'-bis(,2,2,6,6-tetrametil-4-piperindil)-1,6-esandiammina e di 2,4-dicloro-6-(4-morfolinil)-1,3,5-triazina (CAS RN 82451-48-7)

0 %

31.12.2016

ex 3812 30 80

60

Fotostabilizzante, costituito da esteri alchilici ramificati e lineari di 3-(2H-benzotriazolil)-5-(1,1-di-metiletil)-acido 4-idrossi-benzenepropanoico (CAS RN 127519-17-9)

0 %

31.12.2016

ex 3812 30 80

65

Stabilizzante per materie plastiche contenente:

10-etil-4,4-dimetil-7-osso-8-ossa-3,5-ditia-4-stannatetradecanoato di 2-etilesile (CAS RN 57583-35-4),

10-etil-4-[[2-[(2-etilesile)ossi]-2-ossoetil]-tio]-4-metil-7-osso-8-ossa-3,5-ditia-4-stannatetradecanoato di 2-etilesile (CASRN57583-34-3), e

mercaptoacetato di 2-etilesile (CAS RN 7659-86-1)

0 %

31.12.2016

ex 3812 30 80

70

Fotostabilizzante, contenente:

esteri alchilici ramificati e lineari di acido 3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1- dimetiletil)-4-idrossibenzenpropanoico (CAS RN 127519-17-9), e

acetato di 1-metossi-2-propile (CAS RN 108-65-6)

0 %

31.12.2016

ex 3812 30 80

75

Polimero di N,N'-bis(,1,2,2,6,6-pentametil-4-piperindil)-1,6-esandiammina e di 2,4-dicloro-6-(4-morfolinil)-1,3,5-triazina (CAS RN 193098-40-7)

0 %

31.12.2017

ex 3812 30 80

80

Stabilizzante UV contenente:

ammina bloccata: polimero di N,N'-bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperindil)-1,6-esandiammina e di 2,4-dicloro-6-(4-morfolinil)-1,3,5-triazina (CAS RN 193098-40-7) e

o un assorbitore di raggi UV con o-idrossifenil triazina o

un composto fenolico modificato chimicamente

0 %

31.12.2017

ex 3814 00 90

20

Miscela contenente, in peso,:

69 % o più e non più di 71 % di 1-metossipropan-2-olo,

29 % o più e non più di 31 % di acetato di 1-metil-2-metossietile

0 %

31.12.2018

ex 3814 00 90

40

Miscele azeotropiche contenenti isomeri di etere nonafluorbutilmetilico e/o di etere nonafluorbutiletilico

0 %

31.12.2018

ex 3815 12 00

10

Catalizzatore, sotto forma di granuli o di anelli di diametro di 3 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm, costituito da argento fissato su un supporto di ossido di alluminio, e contenente, in peso, 8 % o più e non più di 40 % di argento

0 %

31.12.2018

ex 3815 19 90

10

Catalizzatore, costituito da triossido di cromo, triossido di dicromo o composti organometallici di cromo, fissato su un supporto di diossido di silicio, con un volume dei pori di 2 cm3/g o più, determinato secondo il metodo di assorbimento dell'azoto

0 %

31.12.2016

ex 3815 19 90

15

Catalizzatore, sotto forma di polvere, costituito da una miscela di ossidi di metalli fissati su un supporto di diossido di silicio, contenente in peso 20 % o più e non più di 40 % di molibdeno, bismuto e ferro calcolato insieme, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di acrilonitrile (1)

0 %

31.12.2018

ex 3815 19 90

25

Catalizzatore sotto forma di sfere aventi diametro compreso fra 4,2 mm e 9 mm, costituito da una miscela di ossidi metallici contenenti principalmente ossidi di molibdeno, nichel, cobalto e ferro, fissato su un supporto di ossido di alluminio, destinato all'uso nella fabbricazione di aldeide acrilica (1)

0 %

31.12.2018

ex 3815 19 90

30

Catalizzatore contenente tetracloruro di titanio fissato su supporto di dicloruro di magnesio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di polipropilene (1)

0 %

31.12.2018

ex 3815 19 90

40

Catalizzatore, sotto forma di sfere di diametro di 4,2 mm o più ed uguale o inferiore a 9 mm, costituito da una miscela di ossidi di metalli contenente essenzialmente ossidi di molibdeno, di vanadio e di rame, fissata su un supporto di diossido di silicio e/o di ossido di alluminio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di acido acrilico (1)

0 %

31.12.2018

ex 3815 19 90

60

Catalizzatore, costituito di triossido di dicromo, fissato su un supporto di ossido di alluminio

0 %

31.12.2014

ex 3815 19 90

65

Catalizzatore costituito di acido fosforico legato chimicamente ad un supporto di diossido di silicio

0 %

31.12.2018

ex 3815 19 90

70

Catalizzatore costituito di composti organo-metallici di alluminio e di zirconio, fissati su un supporto di diossido di silicio

0 %

31.12.2018

ex 3815 19 90

75

Catalizzatore costituito di composti organo-metallici di alluminio e di cromo, fissati su un supporto di diossido di silicio

0 %

31.12.2018

ex 3815 19 90

80

Catalizzatore costituito di composti organo-metallici di magnesio e di titanio, fissati su un supporto di diossido di silicio, sotto forma di sospensione in oli minerali

0 %

31.12.2018

ex 3815 19 90

85

Catalizzatore costituito di composti organo-metallici di alluminio, magnesio e titanio, fissati su un supporto di diossido di silicio, sotto forma di polvere

0 %

31.12.2018

ex 3815 19 90

86

Catalizzatore contenente tetracloruro di titanio su un supporto di dicloruro di magnesio, da utilizzare per la produzione di poliolefine (1)

0 %

31.12.2018

ex 3815 19 90

ex 8506 90 00

87

10

Catodo, in rotoli, per pile a bottone zinco-aria (pile per protesi acustiche) (1)

0 %

31.12.2016

ex 3815 90 90

16

Iniziatore a base di dimetilaminopropilurea

0 %

31.12.2017

ex 3815 90 90

18

Catalizzatore di ossidazione con un ingrediente attivo di di[manganese (1+)], 1,2-bis(ottaidro-4,7-dimetil-1H-1,4,7-triazonina-1-il-kN1, kN4, kN7)etano-di-μ-osso-μ-(etanoato-kO, kO')-, di[cloruro(1-)], usato per accelerare l'ossidazione chimica o lo sbiancamento (CAS RN 1217890-37-3)

0 %

31.12.2017

ex 3815 90 90

20

Catalizzatore, sotto forma di polvere, costituito da una miscela di tricoloruro di titanio e cloruro di alluminio, contenente, in peso:

20 % o più e non più di 30 % di titanio e

55 % o più e non più di 72 % di cloro

0 %

31.12.2018

ex 3815 90 90

27

Catalizzatore, sotto forma di cilindri cavi di lunghezza pari o superiore a 5 mm e pari o inferiore a 9 mm, costituito da una miscela di ossidi di metalli contenente essenzialmente ossidi di molibdeno, di bismuto, di ferro e di nickel, e contenente anche una carica di biossido di silicio, destinato alla fabbricazione di acido acrilico (1)

0 %

31.12.2018

ex 3815 90 90

30

Catalizzatore costituito da una sospensione in olio minerale di:

complessi di tetraidrofurano di cloruro di magnesio e di cloruro di titanio (III) e

biossido di silicio

contenente 6,6 % (± 0,6 %) in peso di magnesio; e

contenente 2,3 % (± 0,2 %) in peso di titanio

0 %

31.12.2015

ex 3815 90 90

33

Catalizzatore costituito da una miscela di diversi acidi solfonici di alchilnaftaleni, con catene di idrocarburi alifatici contenenti da 12 a 56 atomi di carbonio

0 %

31.12.2018

ex 3815 90 90

50

Catalizzatore contenente tricloruro di titanio, sotto forma di sospensione in esano o eptano contenente, in peso, sul prodotto senza esano o eptano, 9 % o più e non più di 30 % di titanio

0 %

31.12.2018

ex 3815 90 90

70

Catalizzatore, costituito da una miscela di formiato di (2-idrossipropil)trimetilammonio e dipropilenglicoli

0 %

31.12.2014

ex 3815 90 90

71

Catalizzatore, contenente N-(2-idrossipropilammonio)diazabiciclo (2,2,2) ottano-2-etil esanoato, dissolto in etano-1,2-diolo

0 %

31.12.2016

ex 3815 90 90

80

Catalizzatore costituito essenzialmente di acido dinonilnaftalendisolfonico sotto forma di soluzione in isobutanolo

0 %

31.12.2014

ex 3815 90 90

81

Catalizzatore, contenente, in peso, 69 % o più e non più di 79 % di 2-etilesanoato di (2-idrossi-1-metiletil)trimetilammonio

0 %

31.12.2018

ex 3815 90 90

85

Catalizzatore a base di alluminosilicato (zeolite), destinato all'alchilazione di idrocarburi aromatici, alla transalchilazione di idrocarburi alchilaromatici o all'oligomerizzazione di olefine (1)

0 %

31.12.2017

ex 3815 90 90

86

Catalizzatore, sotto forma di barrette tonde, costituito da silicato di alluminio (zeolite), contenente, in peso, 2 % o più e non più di 3 % di ossidi di metalli delle terre rare e meno di 1 % di ossido di disodio

0 %

31.12.2018

ex 3815 90 90

88

Catalizzatori, a base di cloruro di titanio e di cloruro di magnesio, con un tenore in peso calcolato sul prodotto privato di oli o esano:

uguale o superiore a 4 %, ma non superiore a 10 % di titanio e

uguale o superiore a 10 %, ma non superiore a 20 % di magnesio

0 %

31.12.2018

ex 3815 90 90

89

Batteri Rhodococcus rhodocrous J1, contenenti enzimi, in una sospensione di gel di poliacrilamide o nell'acqua, destinati ad essere utilizzati come catalizzatore nella produzione di acrilamide mediante idratazione dell'acrilonitrile (1)

0 %

31.12.2016

ex 3817 00 50

10

Miscela di alchilbenzeni (C 14-26) contenente in peso:

tra il 35 % e il 60 % di eicosilbenzene;

tra il 25 % e il 50 % di docosilbenzene;

tra il 5 % e il 25 % di tetracosilbenzene

0 %

31.12.2018

ex 3817 00 80

10

Miscela di alchilbenzeni, con tenore, in peso:

di esadecilnaftalene pari a 88 % o più ma non superiore a 98 %

di diesadecilnaftalene pari a 2 % o più ma non superiore a 12 %

0 %

31.12.2018

ex 3817 00 80

20

Miscela di alchilbenzeni ramificati contentente principalmente dodecilbenzeni

0 %

31.12.2018

ex 3817 00 80

30

Alchilnaftaleni in miscele, modificati con catene alifatiche di lunghezza variabile da 12 a 56 atomi di carbonio

0 %

31.12.2016

ex 3819 00 00

20

Fluido idraulico resistente al fuoco a base di estere fosfato

0 %

31.12.2018

ex 3823 19 30

20

Distillato di acidi grassi di palma, idrogenati e non, con tenore di acidi grassi liberi dell'80 % o superiore, destinati alla fabbricazione di:

acidi grassi monocarbossilici industriali della sottovoce 3823;

acido stearico della sottovoce 3823;

acido stearico della sottovoce 2915;

acido palmitico della sottovoce 2915 o

preparazioni di alimenti per animali della sottovoce 2309 (1)

0 %

31.12.2018

ex 3823 19 90

20

Oli acidi di palma di raffinazione destinati alla fabbricazione di:

acidi grassi monocarbossilici industriali della sottovoce 3823;

acido stearico della sottovoce 3823;

acido stearico della sottovoce 2915;

acido palmitico della sottovoce 2915;

preparazioni di alimenti per animali della sottovoce 2309 (1)

0 %

31.12.2018

ex 3824 90 15

10

Silicato di alluminio acido (zeolite artificiale del tipo Y), sotto forma di sodio, contenente, in peso, 11 % o meno di sodio calcolato come ossido di sodio, sotto forma di barrette tonde

0 %

31.12.2018

ex 3824 90 97

05

Miscela di metacrilato di metile monomero e di acrilato di butile monomero in una soluzione di xilene e acetato di butile con un contenuto, in peso, di solventi superiore al 54 %, ma inferiore o uguale al 56 %

0 %

31.12.2014

ex 3824 90 97

06

Paraffina con un livello di clorazione pari a 70 % o superiore

0 %

31.12.2014

ex 3824 90 97

07

Pellicola costituita da ossidi di bario o calcio combinati con ossidi di titanio o zirconio, mescolati a un legante acrilico

0 %

31.12.2014

ex 3824 90 97

08

Miscela di isomeri di divinilbenzene e di isomeri di etilvinilbenzene, contenente, in peso, il 56 % o più di divinilbenzene ma non più dell'85 % (CAS RN 1321-74-0)

0 %

31.12.2014

ex 3824 90 97

09

Preparazioni anticorrosione, costituite da sali di acidi dinonilnaftalensolfonico, presentate sia:

su un supporto di cera minerale, anche modificata chimicamente, sia

sotto forma di soluzione in solventi organici

0 %

31.12.2018

ex 3824 90 97

10

Bauxite calcinata (refrattaria)

0 %

31.12.2018

ex 3824 90 97

11

Miscela di fitosteroli, non sotto forma di polvere, avente tenore, in peso:

pari o superiore al 40 %, ma non superiore al 58 %, di betasitosteroli;

pari o superiore al 20 %, ma non superiore al 28 %, di campesteroli;

pari o superiore al 14 %, ma non superiore al 23 %, di stigmasteroli;

pari o superiore allo 0 %, ma non superiore al 15 %, di altri steroli

0 %

31.12.2014

ex 3824 90 97

12

Oligomero di tetrafluoroetilene, con un gruppo terminale iodoetilico

0 %

31.12.2018

ex 3824 90 97

13

Preparazioni contenenti non meno di 92 % ma non più di 96,5 %, in peso, di 1,3:2,4-bis-O-(4-metilbenzilidene)-D-glucitolo e contenenti anche derivati dell'acido carbossilico e un alchilsolfato

0 %

31.12.2016

ex 3824 90 97

14

Fosfonato fenato di calcio, disciolto in olio minerale

0 %

31.12.2016

ex 3824 90 97

15

Fosfato strutturato di silicato di alluminio

0 %

31.12.2014

ex 3824 90 97

16

Miscela di bis{4-(3-(3-fenoxicarbonilamino)tolil)ureido}fenilsulfone, difniltoluene-2,4-dicarbamato e 1-[4-(4-aminobenzolosulfonil)-fenil]-3-(3-fenoxicarbonilamino-tolil)-urea

0 %

31.12.2018

ex 3824 90 97

17

Miscela di acetati di 3-butilene-1,2-diol con un contenuto in peso pari o superiore al 65 % ma non superiore al 90 %

0 %

31.12.2018

ex 3824 90 97

18

Poli(tetrametilenglicole) bis[9-ossi-9H-tioxanten-1-ilossi)acetato] con una lunghezza media della catena polimerica inferiore a 5 unità monomeriche (CAS RN 515136-48-8)

0 %

31.12.2014

ex 3824 90 97

20

Preparazione costituita di 83 % o più, in peso, di 3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metanoindene (diciclopentadiene), di gomma sintetica, anche contenente, in peso, 7 % o più di triciclopentadiene, e:

sia di un composto di alluminio-alchile,

sia di un complesso organico di tungsteno

sia di un complesso organico di molibdeno

0 %

31.12.2018

ex 3824 90 97

21

Miscela di acido 2-propenoico, (1-metiletilidene)bis(4,1-fenileneossi-2,1-etanediloxi-2,1-etandiolo)estere con acido acroleico, (2,4,6-trioxo-1,3,5-triazina-1,3,5(2H,4H,6H)-triil)tri-2,1-etanediolo estere e 1-idrossi-cicloesil-fenile chetone in una soluzione di metiletilcetone e toluene

0 %

31.12.2014

ex 3824 90 97

22

Preparazioni contenenti non meno di 47 %, in peso, di 1,3:2,4-bis-O-benzilidene-D-glucitolo

0 %

31.12.2016

ex 3824 90 97

23

Miscela di acrilati uretanici, glicoldiacrilato di tripropilene, acrilato di bisfenol A etossilato e diacrilato di poli(etilenglicole) 400

0 %

31.12.2014

ex 3824 90 97

24

Soluzione di clorometil)bis(4-fluorofenil)metilsilano al 65 % della concentrazione nominale nel toluene

0 %

31.12.2015

ex 3824 90 97

26

Dispersione acquosa, contenente in peso:

76 % (± 0,5 %) di carburo di silicio (CAS RN 409-21-2)

4,6 % (± 0,05 %) di ossido di alluminio (CAS RN 1344-28-1) e

2,4 % (± 0,05 %) di ossido di ittrio (CAS RN 1314-36-9)

0 %

31.12.2016

ex 3824 90 97

27

Preparazione consistente in una miscela di 2,4,7,9-tetrametildec-5-in-4,7-diolo e di propan-2-olo

0 %

31.12.2015

ex 3824 90 97

28

Preparazione contenente, in peso, una percentuale:

uguale o superiore all'85 % ma non superiore al 95 % di α-4-(2-ciano-2-butossicarbonil)vinil-2-metossi-fenil-ω-idrossiesa(ossietilene), e

uguale o superiore al 5 % ma non superiore al 15 % di monopalmitato di poliossietilene (20) sorbitano

0 %

31.12.2015

ex 3824 90 97

29

Preparazione costituita essenzialmente di γ-butirrolattone e di sali di ammonio quaternario, destinata alla fabbricazione di condensatori elettrolitici (1)

0 %

31.12.2018

ex 3824 90 97

30

2,4,7,9-Tetrametildec-5-in-4,7-diolo, idrossietilato

0 %

31.12.2014

ex 3824 90 97

31

Dietilmetossiborano (CAS RN 7397-46-8) sotto forma di soluzione in tetraidrofurano

0 %

31.12.2015

ex 3824 90 97

32

Miscela di:

carbonato basico di zirconio (CAS RN 57219-64-4) e

carbonato di cerio (CAS RN 537-01-9)

0 %

31.12.2016

ex 3824 90 97

33

Preparazione, contenente:

ossido di trioctilfosfina (CAS RN 78-50-2),

ossido di dioctilessilfosfina (CAS RN 31160-66-4),

ossido di octildiessilfosfina (CAS RN 31160-64-2) e

ossido di triessilfosfina (CAS RN 9084-48-8)

0 %

31.12.2016

ex 3824 90 97

35

Miscela di:

3,3-bis(2-metil-1-ottil-1H-indol-3-il)ftalide (CAS RN 50292-95-0) e

etil-6′-(dietilammino)-3-osso-spiro-[isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]xantene]-2′-carbossilato (CAS RN 154306-60-2)

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97

36

Preparazione a base di etossilato di 2,5,8,11-tetrametil-6-dodecyn-5,8-diol (CAS RN 169117-72-0)

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97

37

Miscela di cristalli liquidi da adoperare nella fabbricazione di schermi (1)

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97

38

Preparazione a base di carbonato di alchile che contiene anche un dispositivo assorbente di raggi ultravioletti, adoperata nella fabbricazione di lenti per occhiali (1)

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97

39

Miscela contenente, in peso, 40 % o più e non più di 50 % di metacrilato di 2-idrossietile e 40 % o più e non più di 50 % di estere di glicerolo di acido borico

0 %

31.12.2018

ex 3824 90 97

40

Acido azelaico di purezza, in peso, di 75 % o più e non più di 85 %

0 %

31.12.2014

ex 3824 90 97

41

Preparazione, costituita da:

dipropilenglicole

tripropilenglicole

tetrapropilenglicole e

pentapropilenglicole

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97

42

Miscela di ossidi di metalli, sotto forma di polvere, contenente, in peso:

sia 5 % o più di bario, di neodimio o di magnesio e 15 % o più di titanio,

sia 30 % o più di piombo e 5 % o più di niobio,

destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di pellicola dielettrica o destinata ad essere utilizzata come materiale dielettrico nella fabbricazione di condensatori ceramici multistrati (1)

0 %

31.12.2018

ex 3824 90 97

43

Nickel idrossido, drogato con zinco idrossido e cobalto idrossido in peso compreso fra il 12 % e il 18 %, del tipo usato per produrre elettrodi positivi per accumulatori

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97

44

Miscela di fitosteroli, non in polvere, contenente in peso:

75 % o più di steroli,

non più del 25 % di stanoli,

destinata alla fabbricazione di stanoli o steroli o esteri di stanoli o esteri di steroli (1)

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97

45

Preparazione costituita essenzialmente di glicole etilenico e:

sia di glicole dietilenico, di acido dodecandioico e di ammoniaca,

sia di N,N-dimetilformammide,

sia di γ-butirrolattone,

sia di ossido di silicio,

sia di idrogenoazelato di ammonio,

sia di idrogenoazelato di ammonio e di ossido di silicio,

sia di acido dodecandioico, di ammoniaca e di ossido di silicio,

destinata alla fabbricazione di condensatori elettrolitici (1)

0 %

31.12.2018

ex 3824 90 97

47

Ossido di platino (CAS RN 12035-82-4) fissato su un supporto porosodi ossido di alluminio (CAS RN 1344-28-1), contenente, in peso:

0,1 % o più ma non più di 1 % di platino e

0,5 % o più ma non più di 5 % di dicloruro di etilalluminio (CAS RN 563-43-9)

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97

49

Preparazione contenente:

C,C'-azodi(formamide) (CAS RN 123-77-3),

ossido di magnesio (CAS RN 1309-48-4) e

bis(p-toluene solfinato) di zinco (CAS RN 24345-02-6)

in cui la formazione di gas di C,C'-azodi(formammide) ha luogo a 135 °C

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97

50

Miscela di polveri contenente, in peso:

l'85 % o più di diacrilato di zinco (CAS RN 14643-87-9)

e non più del 5 % di 2,6-di-terz-butil-alfa-dimetilamino-p-cresolo (CAS RN 88-27-7)

0 %

31.12.2018

ex 3824 90 97

51

Complessi di dietileneglicole, propilenglicole e titanato di trietanolammina (CAS RN 68784-48-5) disciolti in dietilenglicole (CAS RN 111-46-6)

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97

52

Poli(tetrametilene glicole) bis[(2-benzoile-fenossi)acetato] con una lunghezza media della catena polimerica inferiore a 5 unità monomeriche

0 %

31.12.2014

ex 3824 90 97

53

Poli(etilenglicol) bis(p-dimetil)amminobenzoato con una lunghezza media della catena polimerica inferiore a 5 unità monomeriche

0 %

31.12.2014

ex 3824 90 97

54

2-Idrossibenzonitrile, sotto forma di soluzione in N,N-dimetilformammide, contenente, in peso, 45 % o più e non più di 55 % di 2-idrossibenzonitrile

0 %

31.12.2018

ex 3824 90 97

55

Preparazione costituita da:

50 % (±2 %) in peso di chelati di alluminio etil acetoacetati bi-alcossilati,

in un solvente di olio da inchiostro (minerale bianco)

con punto di ebollizione tra 160 °C e 180 °C

0 %

31.12.2018

ex 3824 90 97

56

Terz-butanolato di potassio (CAS RN 865-47-4) sotto forma di soluzione in tetraidrofurano

0 %

31.12.2018

ex 3824 90 97

58

Anidride N2-[1-(S)-etossicarbonil-3-fenilpropil]-N6-trifluoroacetil-L-lisil-N2-carbossilica, in una soluzione di diclorometano al 37 %

0 %

31.12.2015

ex 3824 90 97

59

3′,4′,5′-Trifluorobifenile-2-ammina, sotto forma di soluzione in toluene contenente in peso 80 % o più, ma non oltre il 90 % di 3′,4′,5′-Trifluorobifenile-2-ammina

0 %

31.12.2015

ex 3824 90 97

60

α-Fenossicarbonil-ω-fenossipoli[ossi(2,6-dibromo-1,4-fenilene) isopropilidene(3,5-dibromo-1,4-fenilene)ossicarbonil]

0 %

31.12.2018

ex 3824 90 97

62

Magnesia fusa elettricamente, contenente in peso 15 % o più di triossido di dicromo

0 %

31.12.2016

ex 3824 90 97

64

Silicato di alluminio e sodio, sotto forma di sfere di diametro di:

sia 1,6 mm o più ed uguale o inferiore a 3,4 mm,

sia 4 mm o più ed uguale o inferiore a 6 mm

0 %

31.12.2018

ex 3824 90 97

65

Preparazione contenente, in peso:

89 % o più ma non più di 98,9 % di 1,2,3-trideoxi-4,6:5,7-bis-O-[(4-propilfenil)metilene]-nonitol;

0,1 % o più ma non più di 1 % di coloranti;

1 % o più ma non più di 10 % di fluoropolimeri

0 %

31.12.2016

ex 3824 90 97

66

Miscela di terz-alchilammine primarie

0 %

31.12.2014

ex 3824 90 97

78

Miscela di fitosteroli derivati dal legno e da olii a base di legno (tallolio), sotto forma di polvere con particelle di dimensioni pari o inferiori a 300 μm, contenenti in peso:

una percentuale di sitosteroli pari o superiore al 60 % ma non superiore all'80 %,

una percentuale di campesteroli non superiore al 15 %,

una percentuale di stigmasteroli non superiore al 5 %,

una percentuale di betasitonastoli non superiore al 15 %

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97

79

Miscela di 80 % (± 10 %) di 1-[2-(2-amminobutossi)etossi]but-2-ilammina e 20 % (± 10 %) di 1-({[2-(2-amminobutossi)etossi]metil} propossi)but-2-ilammina

0 %

31.12.2014

ex 3824 90 97

82

α-(2,4,6-Tribromofenil)-ω-(2,4,6-tribromofenossi)poli[ossi(2,6-dibromo-1,4-fenilen)isopropiliden(3,5-dibromo-1,4-fenilen)ossicarbonile]

0 %

31.12.2018

ex 3824 90 97

84

Prodotto di reazione, contenente, in peso,:

1 % o più e non più di 40 % di ossido di molibdeno,

10 % o più e non più di 50 % di ossido di nichel,

30 % o più e non più di 70 % di ossido di tungsteno

0 %

31.12.2014

ex 3824 90 97

87

Pasta con un contenuto in peso:

di rame pari o superiore al 75 % ma non superiore all'85 % e

ossidi inorganici,

cellulosa di etile e

un solvente

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97

88

Prodotto di reazione oligomerica, costituito di bis(4-idrossifenil)solfone e di 1,1′-ossibis(2-cloroetano)

0 %

31.12.2014

ex 3824 90 97

89

Oligomero di tetrafluoroetilene, avente gruppi terminali tetrafluoroiodoetil

0 %

31.12.2018

ex 3824 90 97

90

Sfere cave di alluminosilicato fuso contenenti alluminosilicato amorfo al 65-80 % con le seguenti caratteristiche:

punto di fusione tra i 1 600 °C e i 1 800 °C,

densità di 0,6 – 0,8 g/cm3,

utilizzate nella produzione di filtri di particelle per veicoli a motore (1)

0 %

31.12.2018

ex 3824 90 97

92

Preparazione costituita da 2,4,7,9-tetrametildec-5-in-4,7-diolo e biossido di silicio

0 %

31.12.2014

ex 3824 90 97

94

Particelle di diossido di silicio sulle quali sono legati in modo covalente composti organici, destinate ad essere utilizzate nella fabbricazione di colonne cromatografiche liquide ad alte prestazioni (HPLC) e cartucce per la preparazione di campioni (1)

0 %

31.12.2018

ex 3824 90 97

95

Miscela di fitosteroli, sotto forma di fiocchi e sfere, contenente, in peso, 80 % o più di steroli e non più di 4 % di stanoli

0 %

31.12.2014

ex 3824 90 97

97

Preparazioni contenenti una percentuale, in peso, uguale o superiore a 10 %, ma non superiore a 20 %, di esafluorofosfato di litio o uguale o superiore a 5 %, ma non superiore a 10 %, in peso, di perclorato di litio, miscelate con solventi organici

0 %

31.12.2018

ex 3826 00 10

ex 3826 00 10

20

29

Miscela di metil esteri degli acidi grassi (MEAG) contenenti, in peso, almeno:

tra il 65 % e il 75 % di MEAG C12;

tra il 21 % e il 28 % di MEAG C14;

tra il 4 % e l'8 %, di MEAG C16,

destinati alla fabbricazione di detergenti e di prodotti per l'igiene personale e della casa (1)

0 %

31.12.2018

ex 3826 00 10

ex 3826 00 10

30

39

Miscela di metil esteri degli acidi grassi (MEAG) contenenti, in peso, almeno:

tra il 50 % e il 58 % di MEAG C8;

tra il 35 % e il 50 % di MEAG C10,

destinati alla chimica agraria e alla fabbricazione di ingredienti alimentari (per l'uomo e gli animali), di additivi per lubrificanti, di solventi, di componenti di olio lampante e accendifuoco (1)

0 %

31.12.2018

ex 3826 00 10

ex 3826 00 10

40

49

Miscela di metil esteri degli acidi grassi (MEAG) contenenti, in peso, almeno:

tra il 15 % e il 32 % di MEAG C16;

tra il 65 % e l'85 % di MEAG C18,

destinati alla fabbricazione di detergenti e di prodotti per l'igiene personale e della casa, alla chimica agraria, alla fabbricazione di ingredienti alimentari (per l'uomo e gli animali), di additivi per lubrificanti, di solventi, di componenti di olio lampante e accendifuoco (1)

0 %

31.12.2018

ex 3901 10 90

20

Polietilene, sotto forma di granuli, con densità relativa di 0,925 (± 0,0015) e indice di fluidità (melt flow index) di 0,3 g/10 min (± 0,05 g/10 min), destinato alla fabbricazione di fogli soffiati con valore di torbidità non superiore al 6 % e con allungamento a rottura (MD/TD) di 210/340 (1)

0 %

31.12.2018

ex 3901 10 90

30

Granuli di polietilene, contenenti in peso 10 % o più ma non più di 25 % di rame

0 %

31.12.2016

ex 3901 20 90

10

Polietilene, in una delle forme dalla nota 6 b) del capitolo 39, di densità di 0,945 o più ed uguale o inferiore a 0,985, destinato alla fabbricazione di pellicola per nastri inchiostratori per macchine da scrivere o nastri inchiostratori simili (1)

0 %

31.12.2018

ex 3901 20 90

20

Polietilene, contenente, in peso, 35 % o più e non più di 45 % di mica

0 %

31.12.2018

ex 3901 30 00

80

Copolimero di etilene e di acetato di vinile,

avente tenore di acetato di vinile, in peso, pari o superiore a 27,8 % ma non superiore a 29,3 %

con indice di fluidità a caldo pari o superiore a 22 g/10 min ma non superiore a 28 g/10 min

contenente non più di 15 mg/kg di monomero di acetato di vinile

0 %

31.12.2015

ex 3901 30 00

82

Copolimero di etilene e di acetato di vinile,

avente tenore di acetato di vinile, in peso, pari o superiore a 9,8 % ma non superiore a 10,8 %

con indice di fluidità a caldo pari o superiore a 2,5 g/10 min ma non superiore a 3,5 g/10 min

contenente non più di 15 mg/kg di monomero di acetato di vinile

0 %

31.12.2015

ex 3901 90 90

80

Copolimero a blocchi di etilene con ottene in forma granulare:

di densità pari o superiore a 0,862 ma non superiore a 0,865,

estensibile fino ad almeno 200 % della sua lunghezza originale,

con isteresi del 50 % (±10 %),

con deformazione permanente uguale o inferiore al 20 %,

destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di pannolini per neonati (1)

0 %

31.12.2015

ex 3901 90 90

82

Copolimero di etilene e acido metacrilico

0 %

31.12.2015

ex 3901 90 90

91

Resina ionomera, costituita di un sale di copolimero di etilene e di acido metacrilico

4 %

31.12.2018

ex 3901 90 90

92

Polietilene clorosolfonato

0 %

31.12.2018

ex 3901 90 90

93

Copolimero di etilene, di acetato di vinile e di monossido di carbonio, destinato ad essere utilizzato come plastificante nella fabbricazione di coperture di tetti (1)

0 %

31.12.2018

ex 3901 90 90

94

Miscela di copolimero a blocchi A-B, di polistirene e di copolimero etilene-butilene, e di copolimero a blocchi A-B-A, di polistirene, di copolimero etilene-butilene e di polistirene, contenente, in peso, 35 % o meno di stirene

0 %

31.12.2018

ex 3901 90 90

97

Polietilene clorato, sotto forma di polvere

0 %

31.12.2018

ex 3902 10 00

10

Polipropilene senza plastificante e contenente non più di:

7 mg/kg di alluminio,

2 mg/kg di ferro,

1 mg/kg di magnesio,

8 mg/kg di cloruro

0 %

31.12.2018

ex 3902 10 00

20

Polipropilene, senza plastificante,

di punto di fusione di più di 150 °C (secondo il metodo ASTM D 3 417),

di calore di fusione di 15 J/g o più e non più di 70 J/g,

di allungamento a rottura di 1 000 % o più (secondo il metodo ASTM D 638),

di modulo elastico a trazione (tensile modulus) di 69 MPa o più e non più di 379 MPa (secondo il metodo ASTM D 638)

0 %

31.12.2018

ex 3902 10 00

30

Polipropilene, contenente non più di 1 mg/kg di alluminio, 0,05 mg/kg di ferro, 1 mg/kg di magnesio e 1 mg/kg di cloruro, destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di imballaggi per lenti a contatto usa e getta (1)

0 %

31.12.2018

ex 3902 10 00

40

Polipropilene, senza plastificanti, dalle seguenti caratteristiche:

resistenza alla trazione tra 32 e60 MPa (secondo il metodo ASTM D638);

resistenza alla flessione tra 50 e90 MPa (secondo il metodo ASTM D790);

indice di fluidità (melt flow rate) a 230 °C/2,16 kgtra 5 e 15 g/10 min (secondo il metodo ASTM D1238);

contenente:

almeno il 40 %, ma non più dell'80 % del peso, di polipropilene,

almeno il 10 %, ma non più del 30 % del peso, di fibra di vetro,

almeno il 10 %, ma non più del 30 %del peso, di mica

0 %

31.12.2014

ex 3902 10 00

50

Polipropilene altamente isotattico, colorato o meno, destinato alla fabbricazione di componenti in plastica per purificatori d'aria aventi le seguenti caratteristiche:

densità pari, o superiore, a 0,880 g/cm3 ma inferiore a 0,913 g/cm3 (misurato secondo il metodo ASTM D1505),

carico di snervamento pari, o superiore a, 350 kg/cm2 ma inferiore a 390 kg/cm2 (misurato secondo il metodo ASTM D638),

temperatura d'inflessione pari, o superiore a, 135 °C sotto un carico di 0,45 MPa (misurato secondo il metodo ASTM 648) (1)

0 %

31.12.2015

ex 3902 20 00

10

Poliisobutilene, di massa molecolare media in numero (Mn) di 700 o più ed uguale o inferiore a 800

0 %

31.12.2018

ex 3902 20 00

20

Poliisobutene idrogenato, sotto forma liquida

0 %

31.12.2018

ex 3902 30 00

91

Copolimero a blocchi A-B, di polistirene e un copolimero di etilene e di propilene, contenente, in peso, 40 % o meno di stirene, in una delle forme previste dalla nota 6 b) del capitolo 39

0 %

31.12.2018

ex 3902 30 00

95

Copolimero a blocchi A-B-A, costituito da:

un copolimero di propilene ed etilene e

21 % (± 3 %) in peso di polistirene

0 %

31.12.2016

ex 3902 30 00

97

Copolimero di etilene e propilene liquido con:

un punto di infiammabilità pari o superiore a 250 °C,

un indice di viscosità pari o superiore a 150,

una massa molecolare media in numero (Mn) pari o superiore a 650

0 %

31.12.2016

ex 3902 90 90

52

Miscela amorfa di copolimero poli-alfa-olefina di poli(propilene-co-1-butene) e resine idrocarburiche da petrolio

0 %

31.12.2018

ex 3902 90 90

55

Elastomero termoplastico con struttura copolimera con sequenza A-B-A di polistirene, poliisobutilene e polistirene, con un contenuto in peso di polistirene pari o superiore al 10 % ma non superiore al 35 %

0 %

31.12.2018

ex 3902 90 90

60

Resina alifatica 100 % non idrogenata (polimero), avente le seguenti caratteristiche:

liquida a temperatura ambiente

ottenuta mediante polimerizzazione cationica di monomeri di alcheni C-5

con un peso molecolare medio numerico (Mn) di 370 (± 50)

con un peso molecolare medio ponderale (Mw) di 500 (± 100)

0 %

31.12.2014

ex 3902 90 90

84

Miscela di copolimero a blocchi stirenici idrogenati, cera di polietilene, e resina adesivante, in forma di granuli, contenente in peso:

70 (±5) % di copolimero stirenico a blocchi

15 (±5) % di cera di polietilene, e

15 (±5) % di resina adesivante

con le seguenti proprietà fisiche:

estensibile di almeno 200 % rispetto alla sua lunghezza originale

con isteresi del 50 % (±10 %)

con deformazione permanente uguale o inferiore a 20 %

destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di pannolini per neonati e oggetti di igiene simili (1)

0 %

31.12.2015

ex 3902 90 90

92

Polimero di 4-metilpent-1-ene

0 %

31.12.2018

ex 3902 90 90

93

Poli-alfa-olefine sintetiche di viscosità non inferiore a 38 × 10-6m2s-1 (38 centistokes) a 100 °C, secondo il metodo ASTM D 445

0 %

31.12.2016

ex 3902 90 90

98

Poli-alfa-olefina sintetica con una viscosità a 100 °Celsius (misurata secondo il metodo ASTM D 445) compresa fra 3 e 9 centistokes e ottenuta mediante polimerizzazione di un miscuglio di dodecene e tetradecene, contenente al massimo il 40 % di tetradecene

0 %

31.12.2016

ex 3903 11 00

10

Sfere bianche di polistirene espanso aventi una conducibilità termica non superiore a 0,034 W/mK ad una densità di 14,0 kg/m3 (± 1,5 kg/m3), contenenti il 50 % di materiale riciclato

0 %

31.12.2018

ex 3903 19 00

30

Polistirene cristallino con un punto di fusione compreso tra 268 °C e 272 °C e un punto di solidificazione compreso tra 232 °C e 242 °C, contenente o non contenente additivi e materiale di riempimento

0 %

31.12.2016

ex 3903 90 90

10

Pellets o granuli di un copolimero di butadiene-stirene con:

una densità di 1,05 (±0,02),

un indice di fusione a 200 °C/5 kg di 13 g/10 min (±1 g/10 min)

0 %

31.12.2016

ex 3903 90 90

15

Polvere di inchiostro secco o miscela di toner, costituita da un copolimero di stirene, acrilato di n-butile, metacrilato di n-butile, acido metacrilico e cera poliolefinica, destinata ad essere utilizzata come rivelatore nella fabbricazione di cartucce per telecopiatrici (telefax), stampanti per computer o fotocopiatrici (1)

0 %

31.12.2016

ex 3903 90 90

20

Polvere di inchiostro secco o miscela di toner, costituita da un copolimero di stirene, acrilato di n-butile, metacrilato di n-butile e cera poliolefinica, destinata ad essere utilizzata come rivelatore nella fabbricazione di cartucce per telecopiatrici (telefax), stampanti per computer o fotocopiatrici (1)

0 %

31.12.2016

ex 3903 90 90

25

Polvere di inchiostro secco o miscela di toner, costituita da un copolimero di stirene, acrilato di n-butile, acido metacrilico e cera poliolefinica, destinata ad essere utilizzata come rivelatore nella fabbricazione di cartucce per telecopiatrici (telefax), stampanti per computer o fotocopiatrici (1)

0 %

31.12.2016

ex 3903 90 90

30

Pellets o granuli di un copolimero di butadiene-stirene con un punto di fusione di 85 °C (±5 °C), contenenti in peso:

2 % o più ma non più di 4 % di tris(tribromofenil) triazina,

5 % o più ma non più di 10 % di 1,2-bis(pentabromofenil) etano,

3 % o più ma non più di 5 % di triossido di antimonio

0 %

31.12.2016

ex 3903 90 90

ex 3911 90 99

35

43

Copolimero di α-metilstirene e stirene, con punto di rammollimento superiore a 113 oC

0 %

31.12.2018

ex 3903 90 90

ex 3911 90 99

40

50

Copolimero di stirene, di α-metilstirene e di acido acrilico, di massa molecolare media in numero (Mn) di 500 o più ed uguale o inferiore a 6 000

0 %

31.12.2018

ex 3903 90 90

50

Copolimero cristallino in stilene e p-metilstilene:

il cui punto di fusione è pari, o superiore, a 240 °C ma inferiore a 260 °C,

avente tenore di p-methylstyrene, calcolato in peso, compreso tra il 5 % e il 15 %

0 %

31.12.2015

ex 3903 90 90

ex 3911 90 99

60

60

Copolimero di stirene e di anidride maleica, parzialmente esterificato o interamente modificato chimicamente, avente peso molecolare medio (Mn) non superiore a 4 500, sotto forma di fiocchi o di polvere

0 %

31.12.2016

ex 3903 90 90

75

Copolimero di stirene e di pirrolidone di vinile, contenente, in peso, non più di 1 % di solfato di sodio e dodecile, sotto forma di emulsione acquosa, destinato alla fabbricazione di prodotti della sottovoce 3305 20 00 o di tinturi per capelli della sottovoce 3305 90 (1)

0 %

31.12.2014

ex 3903 90 90

80

Granuli di copolimeri di stirene e divinilbenzene con diametro minimo di 150 μm e diametro massimo di 800 μm, contenenti, in peso:

non meno del 65 % di stirene

non più del 25 % di divinilbenzene

da utilizzare per la produzione di resine a scambio di ioni (1)

0 %

31.12.2018

ex 3903 90 90

86

Miscela contenente in peso:

fra il 45 % e il 65 % di polimeri di stirene

fra il 35 % e il 45 % di etere polifenilenico

non più del 10 % di altri additivi

e con uno o più dei seguenti effetti speciali di colorazione:

effetto metallico o perlescente con un metamerismo angolare dovuto alla presenza di almeno lo 0,3 % di pigmento a scaglie

effetto fluorescente, caratterizzato da emissione di luce durante l'assorbimento di radiazioni ultraviolette

effetto bianco brillante, caratterizzato da L*non inferiore a 92, b* non superiore a 2 e a* compreso tra -5 e 7 sulla scala colorimetrica CIELab

0 %

31.12.2018

ex 3904 10 00

20

Polvere di cloruro di polivinile, non mescolata con altre sostanze o non contenente monomeri di acetato di vinile, con:

un grado di polimerizzazione di 1 000 (± 300) unità di monomero,

un coefficiente di trasmissione del calore (valore K) pari o superiore a 60 ma non superiore a 70,

un contenuto di materiale volatile in peso inferiore al 2,00 %,

un tasso di rifiuto al setaccio con maglie da 120 μm non superiore all'1 % in peso,

destinata alla fabbricazione di separatori di batterie (1)

0 %

31.12.2014

ex 3904 30 00

20

Copolimero di cloruro di vinile con acetato di vinile e acido maleico, contenente, in peso:

tra l'80,5 % e l'81,5 % di cloruro di vinile,

tra il 16,5 % e il 17,5 % di acetato di vinile e

tra l'1,5 % e il 2,5 % di acido maleico,

da utilizzare, in campo industriale, per la termosaldatura di materiali plastici su supporto d'acciaio (1)

0 %

31.12.2014

ex 3904 30 00

ex 3904 40 00

30

91

Copolimero di cloruro di vinile, di acetato di vinile e di alcole vinilico, contenente, in peso:

87 % o più e non più di 92 % di cloruro di vinile,

2 % o più e non più di 9 % di acetato di vinile e

1 % o più e non più di 8 % di alcole vinilico,

in una delle forme previste dalle note 6 a) e b) del capitolo 39, destinato alla fabbricazione di prodotti delle voci 3215 o 8523 o ad essere utilizzato nella fabbricazione di rivestimenti per recipienti e sistemi di chiusura del tipo utilizzato per le derrate alimentari e le bevande (1)

0 %

31.12.2018

ex 3904 40 00

93

Copolimero di cloruro di vinile e di acrilato di metile, contenente, in peso, 80 % (± 1 %) di cloruro di vinile e 20 % (± 1 %) di acrilato di metile, sotto forma di emulsione acquosa

0 %

31.12.2018

ex 3904 50 90

92

Copolimero di metacrilato e cloruro di vinilidene destinato alla fabbricazione di monofilamenti (1)

0 %

31.12.2014

ex 3904 61 00

20

Copolimero di tetrafluoroetilene e di trifluoro(eptafluoropropossi)etilene, contenente 3,2 % o più e non più di 4,6 % in peso di trifluoro(eptafluoropropossi)etilene e meno di 1 mg/kg di ioni fluoruro estraibili

0 %

31.12.2018

ex 3904 61 00

30

Politetrafluoroetilene, sotto forma di polvere, di una superficie specifica di 8 m2/g o più ed uguale o inferiore a 12 m2/g, di una distribuzione di dimensione di particella di 10 % inferiore a 10 μm e di 90 % inferiore a 35 μm e di una dimensione di particella media di 20 μm

0 %

31.12.2018

ex 3904 69 80

81

Polifluoruro di vinilidene (CAS RN 24937-79-9)

0 %

31.12.2015

ex 3904 69 80

85

Copolimero di etilene con clorotrifluoroetilene, modificato o no con esafluoroisobutilene, in polvere, con o senza carica

0 %

31.12.2017

ex 3904 69 80

93

Copolimero di etilene e di clorotrifluoroetilene, in una della forme previste dalla nota 6 b) del capitolo 39

0 %

31.12.2018

ex 3904 69 80

94

Copolimero di etilene e di tetrafluoroetilene

0 %

31.12.2018

ex 3904 69 80

96

Policlorotrifluoroetilene, in una delle forme previste dalle note 6 a) e b) del capitolo 39

0 %

31.12.2018

ex 3904 69 80

97

Copolimero di clorotrifluoretilene e di difluoruro di vinilidene

0 %

31.12.2018

ex 3905 30 00

10

Preparazione viscosa, composta essenzialmente di poli(alcole vinilico) (CAS RN 9002-89-5), un solvente organico e acqua, destinata al rivestimento di protezione dei dischi (wafers) nella fabbricazione di semiconduttori (1)

0 %

31.12.2017

ex 3905 91 00

20

Copolimero idrosolubile di etilene e alcole vinilico, contenente, in peso, non più del 13 % dell'unità monomerica etilene (CAS RN 026221-27-2)

0 %

31.12.2017

ex 3905 99 90

92

Polimero di vinilpirrolidone e di metacrilato di dimetilamminoetile, contenente, in peso, 97 % o più e non più di 99 % di vinilpirrolidone, sotto forma di soluzione in acqua

0 %

31.12.2018

ex 3905 99 90

95

Polivinilpirrolidone esadecilata o eicosilata

0 %

31.12.2018

ex 3905 99 90

96

Polimero di formale di vinile, in una delle forme previste dalla nota 6b) del capitolo 39, di pesomolecolare medio ponderale (Mw) di 25 000 o più ed uguale o inferiore a 150 000 e contenente, in peso:

9,5 % o più e non più di 13 % dei gruppi acetile, calcolati come acetato di vinile e

5 % o più e non più di 6,5 % dei gruppi idrossi, calcolati come alcole vinilico

0 %

31.12.2018

ex 3905 99 90

97

Povidone (DCI)-iodio (CAS RN 25655-41-8)

0 %

31.12.2018

ex 3905 99 90

98

Poli(pirrolidone di vinile) parzialmente sostituito con gruppi triacontilici, contenente, in peso, 78 % o più e non più di 82 % di gruppi triacontilici

0 %

31.12.2018

3906 90 60

 

Copolimero di acrilato di metile, di etilene e di un monomero contenente come sostituente un gruppo carbossilico non terminale, contenente, in peso, 50 % o più di acrilato di metile, anche miscelato a diossido di silicio

0 %

31.12.2018

ex 3906 90 90

10

Prodotto di polimerizzazione di acido acrilico con piccole quantità di monomero polinsaturo, destinato alla fabbricazione di medicamenti delle voci 3003 o 3004 (1)

0 %

31.12.2018

ex 3906 90 90

15

Resina fotosensibile costituita da acrilato modificato, monomero acrilico, catalizzatore (fotoiniziatore) e stabilizzatore

0 %

31.12.2018

ex 3906 90 90

27

Copolimero di metacrilato stearilico, acrilato isoottilico e acido acrilico, disciolto in palmitato di isopropile

0 %

31.12.2017

ex 3906 90 90

30

Copolimero di stirene, di metacrilato di idrossietile e di acrilato di 2-etilesile, di peso molecolare medio numerico (Mn) di 500 o più ed uguale o inferiore a 6 000

0 %

31.12.2018

ex 3906 90 90

35

Polvere bianca di copolimero di 1,2-etandiolo dimetacrilato di metilmetacrilato avente particelle di dimensione non superiore a 18 μm, insolubile in acqua

0 %

31.12.2018

ex 3906 90 90

40

Polimero acrilico trasparente in imballaggi di peso non superiore a 1 kg, e non destinati alla vendita al dettaglio avente:

viscosità pari o inferiore a 50 000 Pa·s a 120 °C, misurata secondo la norma ASTM D 3835,

peso molecolare medio ponderale (Mw) compreso tra 500 000 e 1 200 000, misurato con cromatografia di gelpermeazione (GPC),

un contenuto residuo di monomero inferiore all'1 %

0 %

31.12.2015

ex 3906 90 90

41

Poli(acrilato di metile) con una catena di alchil estere da C10 a C30

0 %

31.12.2014

ex 3906 90 90

45

Granuli di un copolimero di acrilonitrile-butadiene-stirene-metilmetacrilato con:

un punto di fusione di 96 °C (±3 °C),

una densità pari o superiore a 1,03 ma non superiore a 1,07 e

contenenti in peso:

25 % o più ma non più di 50 % di acrilonitrile-butadiene-stirene e

50 % o più ma non più di 75 % di metilmetacrilato

0 %

31.12.2016

ex 3906 90 90

50

Polimeri di esteri dell'acido acrilico, che presentano uno o più dei seguenti monomeri nella catena:

ossido di clorometile e vinile,

ossido di cloroetile e vinile,

clorometilstirene,

cloroacetato di vinile,

acido metacrilico,

estere monobutilico di acido butendioico,

contenenti, in peso, non più di 5 % di ciascuna delle unità monomeriche, in una delle forme dalla nota 6 b) del capitolo 39

0 %

31.12.2018

ex 3906 90 90

65

Poliacrilato di alchile, chimicamente modificato con cobalto, con una temperatura di fusione (Tm) di 65 °C (± 5 °C), misurata con analisi calorimetrica differenziale (DSC)

0 %

31.12.2018

ex 3906 90 90

80

Polidimetilsilossano-graft-(poliacrilati; polimetacrilati)

0 %

31.12.2018

ex 3906 90 90

85

Dispersione non acquosa di polimeri a base di esteri di acido acrilico con un gruppo silile idrosolubile ad una o alle due estremità dei polimeri

0 %

31.12.2014

ex 3907 20 11

10

Poli(ossido di etilene) di peso molecolare medio numerico (Mn) di 100 000 o più

0 %

31.12.2018

ex 3907 20 11

20

Bis[Metossipoli[etileneglicole)]-maleimidopropionammide, chimicamente modificato con lisina, avente peso molecolare medio numerico (Mn) di 40 000

0 %

31.12.2018

ex 3907 20 11

40

Polietilenglicole con una lunghezza della catena dell'ossido di etilene non superiore a 30, avente gruppi terminali di butil-2-ciano 3-(4-idrossifenil) acrilato, da utilizzare come barriera per i raggi UV nelle mescole madri liquide (1)

0 %

31.12.2015

ex 3907 20 11

50

[3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-idrossifenil]-1-ossopropil]-idrossipoli(osso-1,2-etanedil) (CAS RN 104810-48-2)

0 %

31.12.2016

ex 3907 20 11

60

Preparazione contenente:

α-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-idrossifenil]-1-ossopropil]-ω-idrossipoli(ossi-1,2-etandil) (CAS RN 104810-48-2) e

α-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-idrossifenil]-1-ossopropil]-ω-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-idrossifenil]-1-ossopropossi]poli(ossi-1,2-etaniledil) (CAS RN 104810-47-1)

0 %

31.12.2016

ex 3907 20 20

20

Politetrametilene-glicol-etere di peso molecolare medio ponderale Mw compreso tra 2 700 e 3 100 (CAS RN 25190-06-1)

0 %

31.12.2017

ex 3907 20 20

30

Miscela contenente, in peso, 70 % o più ma non oltre 80 % di un polimero di glicerolo e di 1,2-epossipropano e 20 % o più ma non oltre 30 % di un copolimero di maleato di dibutile e di N-vinil-2-pirrolidone

0 %

31.12.2018

ex 3907 20 20

40

Copolimero di tetraidrofurano e tetraidro-3-metilfurano con peso molecolare medio numerico (Mn) di 3 500 (± 100)

0 %

31.12.2018

ex 3907 20 99

15

Poli(ossipropilene) avente gruppi terminali di alcossisilile

0 %

31.12.2018

ex 3907 20 99

30

Omopolimero di 1-cloro-2,3-epossipropano (epicloridrina)

0 %

31.12.2018

ex 3907 20 99

35

Polietilenglicole modificato chimicamente con un gruppo isocianato contenente un gruppo carbodiimmide, sotto forma di soluzione in acetato di 1-metil-2-metossietile

0 %

31.12.2018

ex 3907 20 99

45

Copolimero di ossido di etilene e di ossido di propilene, avente gruppi terminali amminopropil e metossi

0 %

31.12.2018

ex 3907 20 99

50

Polimero di perfluoropolietere con terminazione in vinile-silil o insieme di due componenti comprendente lo stesso polimero di tipo perfluoropolietere con terminazione in vinile-silil come ingrediente principale

0 %

31.12.2018

ex 3907 20 99

55

Estere di succinimidile di acido propionico metossi di glicole di poli(etilene), di massa molecolare media in numero (Mn) di 5 000

0 %

31.12.2018

ex 3907 20 99

60

Ossido di politetrametilene di-p-aminobenzoato

0 %

31.12.2016

ex 3907 20 99

65

L-lisina N-idrossisuccinimidil estere. alfa,.epsilon.-bis(carbammato di polietilene glicole monometiletere) (CAS RN 266318-38-1) di massa molecolare media in numero (Mn) di 38 000 o più ed uguale o inferiore a 40 000

0 %

31.12.2018

ex 3907 30 00

ex 3926 90 97

40

70

Resina epossidica, contenente, in peso, 70 % o più di diossido di silicio, destinata al incapsulamento di prodotti delle voci 8533, 8535, 8536, 8541, 8542 o 8548 (1)

0 %

31.12.2018

ex 3907 30 00

50

Resina epossidica liquida di 2-propenenitrile/epossido di 1,3-butadiene copolimero, priva di qualsiasi solvente, con:

un contenuto di zinco borato idrato non superiore al 40 % in peso,

un contenuto di triossido di diantimonio non superiore al 5 % in peso

0 %

31.12.2018

ex 3907 30 00

60

Resina di poliglicerolo poliglicidiletere (CAS RN 105521-63-9)

0 %

31.12.2017

ex 3907 40 00

10

Pellets o granuli di policarbonato:

contenenti, in peso, tra 7 % e 15 % di ritardante di fiamma non alogeno e

con una densità di 1,20 (±0,01)

0 %

31.12.2016

ex 3907 40 00

20

Pellets o granuli di policarbonato con una densità di 1,32(±0,03), contenenti il 20 %(±5 %) di fibra di vetro

0 %

31.12.2016

ex 3907 40 00

30

Pellets o granuli di policarbonato con una densità uguale o superiore a 1,18 ma non superiore a 1,25, contenenti in peso:

77 % o più ma non più di 90 % di policarbonato,

8 % o più ma non più di 20 % di estere di acido fosforico,

0,1 % o più ma non più di 1 % di antiossidante e

anche con aggiunta di 1 % o più ma non più di 5 % di ritardante di fiamma

0 %

31.12.2016

ex 3907 40 00

40

Granuli di policarbonato con:

indice di fusione di 18 g/10 min/300 °C/1,2 kg (secondo la norma ASTM D 1238)

resistenza alla trazione di 69 MPa secondo la norma ASTM D 638 e

resistenza alla flessione di 112 MPa secondo la norma ASTM D 790

0 %

31.12.2016

ex 3907 40 00

50

Pellets o granuli di resina di policarbonato con:

densità di 1,20 (±0,05),

temperatura d'inflessione di 146 °C (±3 °C) a 4,6 kgf/cm2 e

un indice di fusione di 20 (±10) g/10 min a 300 °C/1,2 kg

0 %

31.12.2016

ex 3907 40 00

60

Pellets o granuli di policarbonato/acrilonitrile-butadiene-stirene con una densità di 1,20(±0,05), contenenti in peso:

65 % o più ma non più di 90 % di policarbonato,

5 % o più ma non più di 15 % di acrilonitrile-butadiene-stirene,

5 % o più ma non più di 20 % di estere di acido fosforico e

0,1 % o più ma non più di 5 % di antiossidante

0 %

31.12.2016

ex 3907 60 80

10

Copolimero di acido tereftalico e di acido isoftalico con etilenglicole, butan-1,4-diolo e esan-1,6-diolo

0 %

31.12.2018

ex 3907 60 80

30

Concentrato fissatore di ossigeno composto di una miscela di:

un copolimero ottenuto da poli(etilene tereftalato), dianidride piromellitica (PMDA) e polibutadiene sostituito da gruppi idrossilici;

un copolimero barriera (determinato con il metodo ASTM F1115-95 (2001)), ottenuto da xililene diammine e acido adipico e

coloranti organici e/o pigmenti organici e inorganici

in cui il primo copolimero è quello dominante

0 %

31.12.2014

ex 3907 60 80

40

Pellets o granuli di poli(etilene tereftalato):

con una densità uguale o superiore a 1,23 ma non superiore a 1,27 a 23 °C e

contenenti, in peso, non più di 10 % di altri agenti modificanti o additivi

0 %

31.12.2016

ex 3907 60 80

50

Pacchetti flessibili (per polimeri sensibili all'ossigeno) prodotti da un laminato di:

non oltre 75 μm di polietilene,

non oltre 50 μm di poliammide,

non oltre 15 μm di polietilene tereftalato e

non oltre 9 μm di alluminio

aventi una resistenza alla trazione superiore a 70 N/15 mm e una velocità di trasmissione dell'osssigeno inferiore a 0,1 cm3/m2/24 h a 0,1 MPa

0 %

31.12.2017

3907 70 00

 

Poli(acido lattico)

0 %

31.12.2018

ex 3907 91 90

10

Prepolimero di ftalato di diallile, sotto forma di polvere

0 %

31.12.2014

ex 3907 99 90

10

Poli(ossi-1,4-fenilenecarbonile) (CAS RN 26099-71-8), sotto forma di polvere

0 %

31.12.2018

ex 3907 99 90

20

Copoliestere a cristalli liquidi con un punto di fusione di non meno di 270 oC, con o senza carica

0 %

31.12.2018

ex 3907 99 90

25

Copolimero, contenente il 72 % in peso di acido tereftalico e/o relativi isomeri e cicloesandimetanolo

0 %

31.12.2017

ex 3907 99 90

ex 3913 90 00

30

20

Poli(idrossialcanoati), consistenti prevalentemente in poli(3-idrossibutirrato)

0 %

31.12.2015

ex 3907 99 90

60

Copolimero di acido tereftalico e di acido isoftalico con bisfenolo A

0 %

31.12.2017

ex 3907 99 90

70

Copolimero di poli(etilene tereftalato) e di cicloesandimetanolo contenente più del 10 %, in peso, di icloesandimetanolo

0 %

31.12.2014

ex 3907 99 90

80

Copolimero, composto dal 72 % o più in peso di acido tereftalico e/o suoi derivati e da cicloesandimetanolo, completato da dioli ciclici e/o lineari

0 %

31.12.2015

ex 3908 90 00

10

Poli(imminometilene-1,3-fenilenemetileneimminoadipoile), in una delle forme previste dalla nota 6 b) del capitolo 39

0 %

31.12.2018

ex 3908 90 00

30

Prodotto della reazione di miscele di acidi ottadecancarbossilici polimerizzati con politerdiamine alifatico

0 %

31.12.2018

ex 3908 90 00

50

Concentrato fissatore di ossigeno composto di una miscela di:

un copolimero ottenuto da polietilene tereftalato, dianidride piromellitica (PMDA) e polibutadiene sostituito da gruppi idrossilici;

un copolimero barriera (determinato con il metodo ASTM F1115-95 (2001)), ottenuto da xililene diammine e acido adipico e

coloranti organici e/o pigmenti organici e inorganici

in cui il secondo copolimero è quello dominante

0 %

31.12.2014

ex 3908 90 00

60

Copolimero, costituito da:

acido esandioico

acido 12-amminododecanoico

esaidro-2H-azepin-2-one e

1,6-esandiammina

0 %

31.12.2017

ex 3909 40 00

10

Prodotto di policondensazione di fenolo e di formaldeide, sotto forma di sfere cave di diametro inferiore a 150 μm

0 %

31.12.2018

ex 3909 40 00

20

Polvere di particelle in resina termoindurente nella quale le particelle magnetiche sono state distribuite uniformemente, destinata alla fabbricazione di toner per fotocopiatrici, fax, stampanti e dispositivi multifunzione (1)

0 %

31.12.2015

ex 3909 40 00

30

Miscela di:

resina alchilfenol-formaldeide, bromurata o no, e

ossido di zinco

0 %

31.12.2017

ex 3909 40 00

40

Polimero in polvere composto da:

polimero di resina fenolica (CAS RN 9003-35-4) pari in peso all'80 % o più ma non oltre il 90 %,

fenolo (CAS RN 108-95-2) pari a non più del 5 %,

esametilentetrammina (CAS RN 100-97-0) pari in peso al 5 % o più ma non oltre il 15 %

0 %

31.12.2018

ex 3909 50 90

10

Fotopolimero liquido idrosolubile induribile a UV costituito da una miscela contenente, in peso:

il 60 % o più di oligomeri bifunzionali di poliuretano acrilato

il 30 % (± 8 %) di (met)acrilati monofunzionali e trifunzionali e

il 10 % (± 3 %) di (met)acrilati monofunzionali ossidrilati

0 %

31.12.2014

ex 3910 00 00

20

Copolimero a blocchi di poli(metil-3,3,3-trifluoropropilsilossano) e di poli[metil(vinil)silossano]

0 %

31.12.2018

ex 3910 00 00

40

Siliconi biocompatibili destinati alla fabbricazione di impianti chirurgici a lungo termine (1)

0 %

31.12.2016

ex 3910 00 00

50

Adesivo a base di silicone sensibile alla pressione in un solvente contenente gomma copolimerica (dimetilsilossano/difenilsilossano)

0 %

31.12.2017

ex 3910 00 00

60

Polidimetilsilossano, anche con glicole polietilenico e trifluoropropil sostituiti, con gruppi terminali metacrilato

0 %

31.12.2014

ex 3910 00 00

70

Rivestimento di passivazione in silicone in forma primaria utilizzato per proteggere i bordi e impedire i cortocircuiti nei dispositivi a semiconduttore

0 %

31.12.2018

ex 3911 10 00

81

Resina idrocarburica non idrogenata ottenuta mediante polimerizzazione di più del 75 % in peso di alcheni cicloalifatici da C-5 a C-12 e più del 10 % ma non più del 25 % in peso di alcheni aromatici che danno una resina idrocarburica con:

un indice di iodio superiore a 120 e

un colore Gardner di più di 10 per il prodotto puro o

un colore Gardner di più di 8 per una soluzione al 50 % in peso di toluene (da determinarsi con il metodo ASTM D6166)

0 %

31.12.2018

ex 3911 90 19

10

Poli(ossi-1,4-fenilensolfonil-1,4-fenilenossi-4,4′-bifenilene)

0 %

31.12.2018

ex 3911 90 19

30

Copolimero di etilenoimina e ditiocarbamato di etilenoimina, in una soluzione acquosa di idrossido di sodio

0 %

31.12.2017

ex 3911 90 19

40

Resina di formaldeide m-xilene

0 %

31.12.2016

ex 3911 90 99

25

Copolimero di viniltoluene e di α-metilstirene

0 %

31.12.2018

ex 3911 90 99

30

1,4:5,8- dimetanonaftalene, 2-etilidene-1,2,3,4,4a,5,8,8a-ottaidro-, polimero con 3a,4,7,7a- tetraidro- 4,7-metano-1H-indene, idrogenato

0 %

31.12.2015

ex 3911 90 99

31

Copolimeri di butadiene e acido maleico, contenenti o meno i suoi sali di ammonio

0 %

31.12.2014

ex 3911 90 99

35

Copolimero alternato di etilene e anidride maleica (EMA)

0 %

31.12.2015

ex 3911 90 99

40

Sale misto di calcio e di sodio di un copolimero di acido maleico e di ossido di metile e vinile, con un tenore in calcio di 9 % o più ed uguale o inferiore a 16 % in peso

0 %

31.12.2018

ex 3911 90 99

45

Copolimero di acido maleico e di ossido di metile e vinile

0 %

31.12.2018

ex 3911 90 99

53

Polimero idrogenato di 1,2,3,4,4a,5,8,8a-ottaidro-1,4:5,8-dimetanonaftalene con 3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metano-1H-indene e 4,4a,9,9a-tetraidro-1,4-metano-1H-fluorene (CAS RN 503442-46-4)

0 %

31.12.2017

ex 3911 90 99

57

Polimero idrogenato di 1,2,3,4,4a,5,8,8a-ottaidro-1,4:5,8-dimetanonaftalene con 4,4a,9,9a-tetraidro-1,4-metano-1H-fluorene (CAS RN 503298-02-0)

0 %

31.12.2017

ex 3911 90 99

65

Sale di calcio e di zinco di un copolimero di acido maleico e di ossido di metile e vinile

0 %

31.12.2018

ex 3911 90 99

86

Copolimero di metil vinil etere e anidride dell'acido maleico (CAS RN 9011-16-9)

0 %

31.12.2016

ex 3912 11 00

30

Triacetato di cellulosa (CAS RN 9012-09-3)

0 %

31.12.2016

ex 3912 11 00

40

Polvere di diacetato di cellulosa

0 %

31.12.2015

ex 3912 20 11

10

Nitrocellulosa (CAS RN 9004-70-0)

0 %

31.12.2016

ex 3912 39 85

10

Etilcellulosa non plastificata

0 %

31.12.2018

ex 3912 39 85

20

Etilcellulosa, sotto forma di dispersione acquosa contenente esadecan-1-olo e solfato di sodio e dodecile, contenente, in peso, (27 ± 3) % di etilcellulosa

0 %

31.12.2018

ex 3912 39 85

30

Cellulosa, idrossietilata e alchilata con catena di alchile di lunghezza di 3 atomi di carbonio o più

0 %

31.12.2018

ex 3912 39 85

40

Ipromellosa (INN) (CAS RN 9004-65-3)

0 %

31.12.2016

ex 3912 90 10

10

Acetato propionato di cellulosa, non plastificato, sotto forma di polvere:

contenente, in peso, 25 % o più di propionile (secondo il metodo ASTM D 817-72) e

di viscosità uguale o inferiore a 120 poise (secondo il metodo ASTM D 817-72),

destinato alla fabbricazione di inchiostri di stampa, di pitture, vernici e altri rivestimenti, e di rivestimenti reprografici (1)

0 %

31.12.2018

ex 3912 90 10

20

Idrossipropil-metilcellulosa ftalato

0 %

31.12.2018

ex 3913 90 00

85

Ialuronato di sodio sterile (CAS RN 9067-32-7)

0 %

31.12.2018

ex 3913 90 00

92

Proteine, modificate chimicamente per carbossilazione e/o aggiunta di acido ftalico, con peso molecolare medio ponderale (Mw) compreso tra 100 000 e 300 000

0 %

31.12.2018

ex 3913 90 00

94

Granuli contenenti, in peso:

35 % o più ma meno di 75 % di un biopolimero estruso ad alto tenore di amilosio prodotto dall'amido di granturco,

5 % o più ma meno di 16 % di alcol polivinilico,

10 % o più ma meno di 46 % di plastificanti polioli,

0,25 % o più ma meno di 3 % di acido stearico,

anche contenente 30 % (± 10 %) di resina poliestere biodegradabile ma mai a un livello superiore alla quantità del biopolimero ad alto tenore di amilosio

0 %

31.12.2016

ex 3913 90 00

95

Acido condroitinsolforico, sale di sodio (CAS RN 9082-07-9)

0 %

31.12.2018

ex 3913 90 00

96

Polvere costituita dal 90 % (± 5 %), in peso, di un biopolimero estruso ad alto tenore di amilosio prodotto dall'amido di granturco, dal 10 % (± 5 %), in peso, di un polimero sintetico e dallo 0,5 % (± 0,25 %) di acido stearico

0 %

31.12.2016

ex 3916 20 00

91

Profili di poli(cloruro di vinile) del tipo utilizzato nella fabbricazione dipalancolate e rivestimenti, contenenti i seguenti additivi:

diossido di titanio

poli(metacrilato di metile)

carbonato di calcio

agenti agglutinanti

0 %

31.12.2014

ex 3916 90 10

10

Barre con struttura cellulare contenenti in peso:

poliammide-6 o anidride (poli)epossidica

dal 7 % al 9 % dipolitetrafluoroetilene se presente

dal 10 % al 25 % di filler inorganici

0 %

31.12.2018

ex 3917 32 00

91

Tubo costituito di un copolimero a blocchi di politetrafluoroetilene e di poliperfluoroalcossitrifluoroetilene, di lunghezza uguale o inferiore a 600 mm, di diametro uguale o inferiore a 85 mm e di uno spessore di parete di 30 μm o più e uguale o inferiore a 110 μm

0 %

31.12.2018

ex 3917 40 00

91

Connettori in plastica dotati di guarnizioni O-ring, una molla di fissaggio e un sistema di rilascio per l'inserimento nei tubi flessibili del carburante delle automobili

0 %

31.12.2014

ex 3919 10 19

ex 3919 10 80

ex 3919 90 00

10

25

31

Foglio riflettente costituito da uno strato di poliuretano avento, su un lato, contrassegni di sicurezza e perle di vetro incastrate e, sull'altro lato, uno strato adesivo, ricoperto su un lato o su entrambi i lati da una pellicola di protezione amovibile

0 %

31.12.2018

ex 3919 10 19

20

Rotoli di nastro adesivo (sui due lati):

ricoperti di gomma non vulcanizzata naturale o sintetica

di larghezza pari o superiore a 20 mm ma non superiore a 40 mm,

contenenti silicone, idrossido di alluminio, acrilico e uretano

0 %

31.12.2018

ex 3919 10 80

ex 3919 90 00

ex 3920 61 00

21

21

20

Foglio riflettente, costituito da:

una pellicola di policarbonato o di polimero acrilico integralmente stampata a secco su un lato con un motivo regolare,

ricoperto su entrambi i lati da uno o più strati di materia plastica,

ed eventualmente ricoperto su un lato da uno strato adesivo e da un foglio di protezione amovibile

0 %

31.12.2018

ex 3919 10 80

23

Pellicola riflettente, costituita da diversi strati comprendenti:

poli(cloruro di vinile);

poliuretano con, su un lato, stampe contro la contraffazione, la modifica o la sostituzione di dati o la duplicazione, e, sull'altro lato, uno strato di microsfere di vetro;

uno strato che incorpora un marchio di sicurezza e/o un marchio ufficiale che cambia aspetto secondo l'angolo di visualizzazione;

alluminio metallizzato;

e un adesivo, ricoperto su un lato da un rivestimento amovibile

0 %

31.12.2014

ex 3919 10 80

ex 3919 90 00

27

20

Pellicola di poliestere:

rivestita, da un lato, di un adesivo acrilico che si stacca col calore a temperature di 90 °C o più, ma non superiori a 200 °C, e di uno strato di poliestere e,

dall'altro lato, non rivestita o rivestita di un adesivo acrilico sensibile alla pressione o di un adesivo acrilico che si stacca col calore a temperature di 90 °C o più, ma non superiori a 200 °C, e di uno strato di poliestere

0 %

31.12.2014

ex 3919 10 80

30

Nastro biadesivo in resina epossidica modificata, in rotoli di larghezza di 10-20 cm, di lunghezza di 10 – 210 m e di spessore totale di 10-50 μm, non destinato alla vendita al dettaglio

0 %

31.12.2016

ex 3919 10 80

32

Foglio di politetrafluoroetilene:

avente uno spessore di almeno 110 μm,

avente una resistenza di superficie fra 102 e 1014 ohms misurata conformemente alla norma ASTM D 257,

rivestito da un lato con un adesivo acrilico sensibile alla pressione

0 %

31.12.2014

ex 3919 10 80

35

Foglio riflettente, formato da uno strato di poli(cloruro di vinile), da uno strato di poliestere alchidico, recante, su un lato, contrassegni di sicurezza contro la contraffazione, l'alterazione e la sostituzione dei dati o contro la duplicazione, o un contrassegno ufficiale per un determinato uso, visibile unicamente tramite illuminazione retroriflettente, e perle di vetro incastrate e, sull'altro lato, da uno strato adesivo, ricoperto su uno o entrambi i lati da uno strato di protezione amovibile

0 %

31.12.2018

ex 3919 10 80

37

Foglio di politetrafluoroetilene:

avente uno spessore di almeno 100 μm,

avente una resistenza alla trazione di non più del 100 %,

rivestito da un lato con un adesivo al silicone sensibile alla pressione

0 %

31.12.2014

ex 3919 10 80

ex 3919 90 00

40

43

Pellicola di poli(cloruro di vinile) nera:

con brillantezza superiore a 30 gradi, conformemente al metodo di analisi ASTM D2457,

ricoperta o no, su un lato, da una pellicola protettiva in poli(etilene tereftalato) e, sull'altro, da un adesivo sensibile alla pressione con scanalature e una pellicola protettiva amovibile

0 %

31.12.2016

ex 3919 10 80

ex 3919 90 00

43

26

Foglio di etilene/acetato di vinile:

avente uno spessore di almeno 100 μm,

rivestito da un lato da un adesivo acrilico sensibile alla pressione o agli UV e una pellicola di poliestere

0 %

31.12.2014

ex 3919 10 80

ex 3919 90 00

45

45

Nastro rinforzato in schiuma polietilene, rivestito su entrambi i lati di adesivo in acrilico con microcanali sensibile alla pressione e su un lato di un foglio con uno spessore di applicazione pari o superiore a 0,38 mm e inferiore a 1,53 mm

0 %

31.12.2017

ex 3919 10 80

ex 3919 90 00

47

32

Foglio di poliestere, poliuretano o policarbonato:

con adesivo in polimero siliconico sensibile alla pressione,

di spessore totale non superiore a 0,7 mm,

di larghezza totale pari o superiore a 1 cm, ma non superiore a 1 m,

anche in rotoli

del tipo utilizzato per la protezione della superficie di prodotti delle voci 8521 e 8528

0 %

31.12.2017

ex 3919 10 80

ex 3919 90 00

ex 3920 10 89

50

41

25

Pellicola adesiva costituita da una base di copolimero di etilene e di acetato di vinile (EVA) di spessore di 70 μm o più e da una parte adesiva di tipo acrilico dello spessore di 5 μm o più, da utilizzare nei processi di rettifica e / o taglio di dischi di silicio (1)

0 %

31.12.2018

ex 3919 10 80

ex 3919 90 00

ex 3920 10 28

ex 3920 10 89

53

34

93

50

Foglio di polietilene:

dotato di adesivo sensibile alla pressione, non a base di gomma, in grado di aderire unicamente su superifici pulite e lisce,

di spessore totale compreso tra 0,025 mm e 0,7 mm, e

di larghezza totale compresa tra 6 cm e 1 m,

anche in rotoli,

del tipo utilizzato per la protezione della superficie dei prodotti di cui alle voci 8521 e 8528

0 %

31.12.2017

ex 3919 10 80

ex 3919 90 00

55

53

Nastro di schiuma acrilica, rivestito su un lato da un adesivo attivabile dal calore o da un adesivo acrilico sensibile alla pressione e sull'altro lato da un adesivo acrilico sensibile alla pressione e da un foglio di protezione amovibile, di un adesione (peel adhesion) ad un angolo di 90 o superiore a 25 N/cm (secondo il metodo ASTM D 3330)

0 %

31.12.2017

ex 3919 10 80

60

Lastre laminate riflettenti che presentano un motivo regolare, costituite successivamente da uno strato di poli(metilmetacrilato), uno strato di polimero acrilico contenente microprismi, uno strato di poli(metilmetacrilato), uno strato di colla e di un foglio staccabile

0 %

31.12.2018

ex 3919 10 80

ex 3919 90 00

65

57

Foglio riflettente adesivo, eventualmente segmentato:

che presenta un motivo regolare,

con o senza uno strato di nastro di applicazione,

costituito da una pellicola di polimero acrilico seguita da uno strato di polimetilmetacrilato contenente microprismi,

con o senza uno strato supplementare di poliestere e

con o senza adesivo e pellicola di protezione amovibile

0 %

31.12.2018

ex 3919 10 80

ex 3919 90 00

70

75

Rotoli di foglio di polietilene:

dotata di un lato autoadesivo,

di uno spessore totale uguale o superiore a 0,025 mm ma non superiore a 0,09 mm,

di una larghezza totale uguale o superiore a 60 mm ma non superiore a 1 110 mm,

del tipo utilizzato per la protezione della superficie di prodotti delle voci 8521o 8528

0 %

31.12.2016

ex 3919 10 80

ex 3919 90 00

75

80

Foglio riflettente autoadesivo costituito da diversi strati comprendenti:

un copolimero di resina acrilica,

poliuretano,

uno strato metallizzato recante, su un lato, marcature laser contro la contraffazione, l'alterazione o la sostituzione dei dati o la duplicazione, oppure un contrassegno speciale per un uso specifico,

microsfere di vetro e

uno strato adesivo con un rivestimento amovibile su uno o entrambi i lati

0 %

31.12.2016

ex 3919 10 80

ex 3919 90 00

80

83

Nastro acrilico presentato in rotoli:

autoadesivo sui due lati,

con uno spessore totale compreso tra 0,04 mm e 1,25 mm,

con una larghezza totale compresa tra 5 mm e 1 205 mm,

destinato alla fabbricazione di prodotti delle voci 8521 e 8528 (1)

0 %

31.12.2016

ex 3919 10 80

ex 3919 90 00

85

28

Pellicola di poli(cloruro di vinile) o di polietilene o di qualsiasi altro poliolefine:

di uno spessore pari o superiore a 65 μm,

ricoperta, su un lato, da un adesivo acrilico sensibile ai raggi UV e da una protezione amovibile in poliestere

0 %

31.12.2014

ex 3919 90 00

19

Pellicola autoadesiva trasparente in poli(etilene tereftalato):

senza impurità o difetti,

ricoperta, su un lato, con un adesivo acrilico sensibile alla pressione e da una pellicola protettiva amovibile e, sull'altro lato, con uno strato antistatico di colina, composto organico ionizzato,

con o senza uno strato stampabile antipolvere costituito da un composto organico alchilico a catena lunga modificato,

di spessore totale, esclusa la pellicola protettiva amovibile, pari o superiore a 54μm ma non superiore a.64μm, e

di larghezza superiore a 1 295 mm ma non superiore a 1 305 mm

0 %

31.12.2018

ex 3919 90 00

22

Foglio di polipropilene nero:

avente una brillantezza di oltre 20 gradi, misurata conformemente alla norma ASTM D2457,

ricoperta o meno su un lato da una pellicola protettiva di poli(etilene tereftalato) e, sull'altro, da un adesivo a contatto con canali e da una pellicola amovibile

0 %

31.12.2014

ex 3919 90 00

23

Foglio costituito da 1 a 3 spessori stratificati di poli(etilene tereftalato) e di un copolimero di acido tereftalico, di acido sebacico e di etilenglicole coperto su un lato da un rivestimento acrilico resistente all'abrasione e sull'altro lato da un adesivo acrilico sensibile alla pressione, da un rivestimento di metilcellulosa solubile nell'acqua e da un foglio di protezione di poli(etilene tereftalato)

0 %

31.12.2018

ex 3919 90 00

24

Foglio stratificato riflettente:

costituito da uno strato di epossiacrilato stampato a secco su un lato in modo regolare,

ricoperto, su entrambi i lati, da uno o più strati di materia plastica e

su un lato da uno strato adesivo e da una pellicola amovibile

0 %

31.12.2014

ex 3919 90 00

25

Pellicola consistente di un insieme a più strati di poli(etilene tereftalato) e di un copolimero di butilacrilato e di metilmetacrilato, ricoperto su un lato di uno strato di acrilico resistente all'abrasione contenente nanoparticelle di ossido di stagno e antimonio e nerofumo e sull'altro lato di un adesivo in acrilico sensibile alla pressione e di un foglio di protezione di poli(etilene tereftalato) rivestito di silicone

0 %

31.12.2017

ex 3919 90 00

27

Pellicola di poli(etilene tereftalato) con forza adesiva non superiore a 0,147 N/25 mm e scarica elettrostatica non superiore a 500 V

0 %

31.12.2018

ex 3919 90 00

29

Pellicola di poliestere rivestita su ambedue i lati di un adesivo in acrilico e/o lattice sensibile alla pressione confezionato in rotoli di larghezza pari o superiore 45,7 cm e non superiore a 132 cm (e fornito con un release liner)

0 %

31.12.2014

ex 3919 90 00

33

Pellicola trasparente autoadesiva in poli(etilene), priva di impurità e difetti, rivestita su un lato da un adesivo in acrilico sensibile alla pressione, con uno spessore compreso tra 54 μm e 64 μm e una larghezza compresa tra 1 245 mm e 1 255 mm

0 %

31.12.2018

ex 3919 90 00

35

Rotoli di fogli riflettenti a strati, di larghezza superiore a 20 cm, goffrati con motivo regolare, consistenti in una pellicola di cloruro di polivinile rivestita su un lato di:

uno strato di poliuretano contenente microperle di vetro,

uno strato di polietilene vinilacetato,

uno strato adesivo, e

un foglio amovibile

0 %

31.12.2018

ex 3919 90 00

ex 3920 49 10

36

95

Foglio laminato stampato con uno strato centrale di poli(cloruro di vinile), ricoperto da entrambi i lati di uno strato di poli(fluoruro di vinile),

anche con uno strato adesivo termosensibile o sensibile alla pressione,

anche con una pellicola di protezione amovibile,

con una tossicità, determinata con il metodo di prova ABD 0031, non superiore a 70 ppm di fluoruro di idrogeno, 120 ppm di cloruro di idrogeno, 10 ppm di cianuro di idrogeno, 10 ppm di ossidi di azoto, 300 ppm di monossido di carbonio e 10 ppm di solfuro di diidrogeno e anidride solforosa considerati complessivamente,

con infiammabilità entro 60 secondi, determinata con il metodo di prova FAR 25 App.F Pt. I Amdt.83, non superiore a 130 mm,

con peso (esclusa la pellicola di protezione amovibile) di 240 g/m2 (± 30 g/m2) senza lo strato adesivo, di 340 g/m2 (± 40 g/m2) con lo strato adesivo termosensibile o di 330 g/m2 (± 40 gm2) con lo strato adesivo sensibile alla pressione

0 %

31.12.2017

ex 3919 90 00

37

Pellicola di poli(cloruro di vinile) assorbente i raggi UV

di spessore pari o superiore a 78 μm,

ricoperta su un lato con uno strato adesivo e con una pellicola protettiva amovibile,

con forza adesiva pari o superiore a 1 764 mN / 25 mm

0 %

31.12.2014

ex 3919 90 00

38

Pellicola autoadesiva costituita da:

uno strato superficiale composto principalmente di poliuretano mescolato con emulsioni di polimeri acrilici e biossido di titanio,

anche con un secondo strato contenente una miscela di copolimeri di etilene e di acetato di vinile reticolabile emulsioni polimere di acetato di vinile,

non più del 6 %, in peso, di altri additivi,

un adesivo sensibile alla pressionee

ricoperta su un lato da una pellicola di protezione amovibile,

anche dotata di una pellicola protettiva sovralaminata con autoadesivo separato,

di spessore totale non superiore a 400 μm

0 %

31.12.2017

ex 3919 90 00

39

Fogli di poli(cloruro di vinile), di spessore inferiore a 1 mm, stratificati con sfere di vetro di diametro uguale o inferiore a 100 μm incorporate in una sostanza adesiva

0 %

31.12.2018

ex 3919 90 00

40

Pellicola con uno spessore totale uguale o superiore a 40 μm, costituita da uno o più strati di pellicola di poliestere trasparente:

contenente almeno uno strato che riflette gli infrarossi con una riflettanza normale totale, secondo la norma EN 12898, uguale o superiore a 80 %,

avente su un lato uno strato la cui emissività normale, secondo la norma EN 12898, non è superiore a 0,2,

ricoperta sull'altro lato da un adesivo sensibile alla pressione e da una pellicola di protezione amovibile

0 %

31.12.2017

ex 3919 90 00

42

Pellicola autoadesiva costituita da:

un primo strato contenente una miscela di poliuretano termoplastico e di antiadesivo,

un secondo strato contenente un copolimero di anidride maleica,

un terzo strato contenente una miscela di polietilene a bassa densità, biossido di titanio e additivi,

un quarto strato contente una miscela di polietilene a bassa densità, biossido di titanio, additivi e pigmenti colorati,

un adesivo sensibile alla pressionee

ricoperta su un lato da una pellicola di protezione amovibile,

anche dotata di una pellicola protettiva sovralaminata con autoadesivo separato,

di uno spessore non superiore a 400 μm

0 %

31.12.2017

ex 3919 90 00

ex 3921 90 60

44

95

Foglio laminato stampato

con uno strato centrale di fibra di vetro, ricoperto su ciascun lato da uno strato di poli(cloruro di vinile),

ricoperto su un lato da uno strato di poli(fluoruro di vinile),

anche con uno strato adesivo sensibile alla pressione e una pellicola di protezione amovibile sull'altro lato,

con una tossicità, determinata dal metodo di prova ABD 0031, non superiore a 50 ppm di fluoruro di idrogeno, 85 ppm di cloruro di idrogeno, 10 ppm di cianuro di idrogeno, 10 ppm di ossidi di azoto, 300 ppm di monossido di carbonio e 10 ppm di solfuro di diidrogeno e anidride solforosa considerati complessivamente,

con infiammabilità entro 60 secondi, determinata con il metodo di prova FAR 25 App.F Pt. I Amdt.83, non superiore a 110 mm,

con peso (esclusa la pellicola di protezione amovibile) di 490 g/m2 (± 45 g/m2) senza lo strato adesivo o di 580 g/m2 (± 50 g/m2) con lo strato adesivo sensibile alla pressione

0 %

31.12.2017

ex 3919 90 00

ex 9001 20 00

47

40

Pellicola polarizzatrice in rotoli, composta da un foglio multistrato di alcool polivinilico inserito tra due fogli protettivi di triacetato di cellulosa, con una pellicola adesiva amovibile sensibile alla pressione su uno dei due lati

0 %

31.12.2017

ex 3919 90 00

49

Fogli laminati riflettenti costituiti da una pellicola di poli(metilmetacrilato) goffrata su un lato con un motivo regolare, da uno pellicola di polimero contenente microsfere di vetro, da uno strato adesivo e da un foglio staccabile

0 %

31.12.2018

ex 3919 90 00

51

Foglio biassialmente orientato di poli(metacrilato di metile), di spessore compreso tra 50 μm e 90 μm, coperto su un lato da uno strato adesivo e da una pellicola amovibile

0 %

31.12.2018

ex 3919 90 00

60

Foglio riflettente contenente:

uno strato di poli(cloruro di vinile),

uno strato di poliuretano,

uno strato di microsfere di vetro,

uno strato contenente eventualmente un marchio di sicurezza e/o un marchio ufficiale che cambia aspetto secondo l'angolo di visualizzazione,

uno strato di alluminio metallizzato, e

un adesivo, ricoperto su un lato da un rivestimento amovibile

0 %

31.12.2015

ex 3919 90 00

63

Pellicola coestrusa a tre strati,

ogni strato contenente una miscela di polipropilene e polietilene,

contenente, in peso, non più del 3 % di altri polimeri,

contenente o meno biossido di titanio nello strato centrale,

rivestita con un adesivo acrilico sensibile alla pressione e

con una pellicola amovibile

dallo spessore totale uguale o inferiore a 110 μm

0 %

31.12.2015

ex 3919 90 00

65

Pellicola autoadesiva di spessore pari o superiore a 40 μm ma non superiore a 400 μm, consistente in uno o più strati di poli(etilene tereftalato) transparente metallizzato, ricoperto su un lato da un rivestimento resistente alle scalfitture e dall'altro da un adesivo sensibile alla pressione e da una pellicola antiadesiva

0 %

31.12.2015

ex 3919 90 00

70

Dischi autoadesivi per lucidare, anche rivestiti di un cuscinetto, in poliuretano microporoso

0 %

31.12.2015

ex 3919 90 00

81

Pellicola con spessore minimo di 0,36 mm, composta di:

uno strato di poliestere goffrato,

uno strato di copolimero di isocianato caprolattone-cicloesilene,

un adesivo sensibile alla pressione

con rivestimento amovibile su un lato

0 %

31.12.2018

ex 3919 90 00

85

Pellicola multistrato di poli(metacrilato di metile) e strati metallizzati di argento e di rame:

con una riflettanza minima di 93,5 % misurata secondo la norma ASTM G173-03,

ricoperta su un lato con uno strato asportabile di polietilene,

ricoperta sull'altro lato con un adesivo in acrilico sensibile alla pressione e uno strato di poliestere siliconato

0 %

31.12.2016

ex 3919 90 00

87

Pellicola autoadesiva trasparente, avente una trasmissione superiore al 90 % e un valore di opacità inferiore a 3 % (in base alla norma ASTM D1003), costituita da diversi strati tra cui:

uno strato adesivo di tipo acrilico di spessore compreso tra 20 μm e 70 μm,

uno strato a base di poliuretano di spessore compreso tra 100 μm e 300 μm

0 %

31.12.2016

ex 3920 10 25

ex 3920 10 89

10

20

Fogli di spessore inferiore o uguale a 0,20 mm, di una miscela di polietilene e di un copolimero di etilene e di ottene-1, che presentano delle impressioni a forma di losanga, destinati a ricoprire su entrambi i lati una pellicola di gomma non vulcanizzata (1)

0 %

31.12.2018

ex 3920 10 25

20

Foglio di polietilene, del tipo utilizzato per i nastri inchiostratori per macchine da scrivere

0 %

31.12.2018

ex 3920 10 28

91

Pellicola di poli(etilene) con impresso un motivo grafico ottenuto utilizzando quattro colori di base a inchiostro oltre a colori specialistici, per ottenere diversi colori a inchiostro su un lato della pellicola e un colore sul lato opposto. Il motivo grafico presenta inoltre le seguenti caratteristiche:

è ripetitivo e presenta la stessa spaziatura per tutta la lunghezza della pellicola;

presenta lo stesso allineamento sia che lo si guardi dal lato anteriore che da quello posteriore della pellicola

0 %

31.12.2018

ex 3920 10 40

30

Pellicola coestrusa avente da sette a nove strati, essenzialmente di copolimeri di etilene o di polimeri funzionalizzati di etilene, consistente in:

una barriera a tre strati con un nucleo essenzialmente di etilene vinilalcole rivestito su ambo i lati da uno strato essenzialmente di polimeri ciclici di olefina,

ricoperto su entrambi i lati da uno o più strati di materiali polimerici,

dallo spessore complessivo non superiore a 110 μm

0 %

31.12.2017

ex 3920 10 89

30

Foglio di etilene/acetato di vinile (EVA) con:

una superficie in rilievo con ondulazioni goffrate e

uno spessore superiore a 0,125 mm

0 %

31.12.2016

ex 3920 10 89

40

Foglio composito formato da un rivestimento acrilico e laminato in uno strato di polietilene ad alta densità, di spessore totale uguale o superiore a 0,8 mm, ma inferiore a 1,2 mm

0 %

31.12.2016

ex 3920 20 21

30

Fogli di polipropilene biassialmente orientati, rivestiti di uno strato esterno di polietilene, di spessore totale uguale o superiore a 11,5 μm, ma non superiore a 13,5 μm

0 %

31.12.2018

ex 3920 20 21

40

Fogli di pellicola di polipropilene a orientazione biassiale:

con spessore non superiore a 0,1 mm,

stampati su entrambi i lati con rivestimenti speciali per la stampa di elementi di sicurezza delle banconote

0 %

31.12.2016

ex 3920 20 29

ex 8507 90 30

50

95

Foglio di polipropilene in forma di rotolo caratterizzato da:

uno spessore uguale o inferiore a 30 μm,

una larghezza uguale o inferiore a 210 mm,

conforme alla norma ASTM D882,

destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di separatori per batterie agli ioni di litio per veicoli elettrici (1)

0 %

31.12.2016

ex 3920 20 29

ex 3920 20 80

55

93

Pellicola coestrusa avente da sette a nove strati, essenzialmente di copolimeri di propilene, consistente in:

una barriera a tre strati con un nucleo essenzialmente di etilene vinilalcole rivestito su ambo i lati da uno strato essenzialmente di polimeri ciclici di olefine,

ricoperta su entrambi i lati da uno o più strati di materiali polimerici,

dallo spessore complessivo non superiore a 110 μm

0 %

31.12.2017

ex 3920 20 29

92

Foglio orientato monoassialmente, di spessore totale non superiore a 75 μm, costituito da due o tre strati, ognuno dei quali costituito da una miscela di polipropilene e polietilene e da uno strato centrale contenente o no biossido di titanio, avente:

una resistenza alla trazione in direzione di macchina compresa tra 140 MPa e 270 MPa

una resistenza alla trazione in direzione trasversale compresa tra 20 MPa e 40 MPa

determinate con il metodo di prova ASTM D882/ISO 527-3

0 %

31.12.2018

ex 3920 20 29

93

Foglio orientato monoassialmente, costituito da tre strati, ognuno dei quali costituito da una miscela di polipropilene e da un copolimero di etilene e acetato di vinile, avente:

uno spessore di 55 μm o più ed uguale o inferiore a 97 μm,

un modulo di elasticità in direzione di macchina di 0,75 GPa o più ed uguale o inferiore a 1,45 GPa e

un modulo di elasticità in direzione trasversale di 0,20 GPa o più ed uguale o inferiore a 0,55 GPa

0 %

31.12.2014

ex 3920 20 29

94

Foglio coestruso a tre strati,

ciascuno dei quali costituito da una miscela di polipropilene e polietilene,

contenente, in peso, non più del 3 % di altri polimeri,

con uno strato centrale contenente o no biossido di titanio,

con uno spessore totale uguale o inferiore a 70 μm

0 %

31.12.2016

ex 3920 20 80

92

Foglio o nastro stratificato, costituito da uno foglio di spessore di 181 μm o più ed uguale o inferiore a 223 μm da una miscela di un copolimero di propilene e di etilene e di un copolimero di stirene-etilene-butilene-stirene (SEBS) ricoperto su un lato di uno strato di un copolimero di stirene-etilene-butilene-stirene (SEBS) e di uno strato di poliestere

0 %

31.12.2018

ex 3920 20 80

95

Foglio di polipropilene, confezionato in rotoli, avente le seguenti caratteristiche:

classe di infiammabilità: UL94V-0 per spessori superiori a 0,25 mm e UL94VTM-0 per spessori superiori a 0,05 mm ma inferiori a0,25 mm (determinata in base allo standard di infiammabilità UL-94)

tensione di ripartizione dielettrica compresa tra 13,1kV e 60,0kV (determinata in base al metodo di prova ASTMD149)

resistenza alla trazione in direzione di macchina compresa tra 30 MPa e 33 MPa (determinata in base al metodo di prova ASTMD882)

resistenza alla trazione in direzione trasversale compresa tra 22 MPa e 25 MPa (determinata in base al metodo di prova ASTMD882)

intervallo di densità compreso tra 0,988 g/cm3 e 1,035 g/cm3 (determinato in base al metodo di prova ASTM D792)

assorbimento d'acqua compreso tra 0,01 % e 0,06 % (determinato in base al metodo di prova ASTMD570)

destinato alla fabbricazione di isolanti utilizzati nell'industria elettronica e elettrotecnica (1)

0 %

31.12.2017

ex 3920 43 10

92

Fogli di poli(cloruro di vinile), stabilizzati o contenenti stabilizzanti contro i raggi ultravioletti, senza fori, di spessore di 60 μm o più ed uguale o inferiore a 80 μm, e contenenti 30 parti o più e non più di 40 parti di plastificanti per 100 parti di poli(cloruro di vinile)

0 %

31.12.2018

ex 3920 43 10

ex 3920 49 10

94

93

Foglio di una riflessione speculare uguale o superiore a 70, misurata ad un angolo di 60° utilizzando un lucentimetro (secondo il metodo ISO 2813:2000), costituito da uno o due strati di poli(cloruro di vinile) rivestiti su entrambi i lati da uno strato di materia plastica, di spessore di 0,26 mm o più ed uguale o inferiore a 1,0 mm, ricoperto sulla superficie brillante da un foglio protettivo di polietilene, in rotoli di larghezza di 1 000 mm o più ed uguale o inferiore a 1 450 mm, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di prodotti della voce 9403 (1)

0 %

31.12.2018

ex 3920 43 10

95

Foglio stratificato riflettente, costituito da una pellicola di poli(cloruro di vinile) e da una pellicola di un'altra materia plastica totalmente imbutita in modo regolare piramidale, ricoperto su un lato da una pellicola di protezione amovibile

0 %

31.12.2018

ex 3920 49 10

30

Pellicola di copolimero di cloruro (di polivinile)

contenente in peso almeno il 45 % di filler

su supporto (1)

0 %

31.12.2018

ex 3920 51 00

20

Lastre di poli(metacrilato di metile) contenente triidrossido di alluminio, di spessore di 3,5 mm o più ed uguale o inferiore a 19 mm

0 %

31.12.2018

ex 3920 51 00

30

Foglio biassialmente orientato di poli(metacrilato di metile), di spessore compreso tra 50 μm e 90 μm

0 %

31.12.2018

ex 3920 51 00

40

Fogli di polimetilmetacrilato conformi alla norma EN 4366 (MIL-PRF-25690)

0 %

31.12.2018

ex 3920 59 90

10

Foglio non cellulare e non lamitato di copolimero modificato di acrilonitrile-metilacrilato con spessore compreso tra 1,0 mm e 1,3 mm, in rotoli

0 %

31.12.2016

ex 3920 59 90

20

Foglio stratificato riflettente, costituito da uno strato di epossiacrilato con stampato in rilievo, su un lato, un motivo di forma regolare e ricoperto su entrambi i lati da uno o più strati di materia plastica

0 %

31.12.2014

ex 3920 59 90

30

Foglio riflettente non autoadesivo costituito da diversi strati comprendenti:

un copolimero di resina acrilica,

poliuretano,

uno strato metallizzato recante, su un lato, marcature laser contro la contraffazione, l'alterazione o la sostituzione dei dati o la duplicazione, oppure un contrassegno speciale per un uso specifico,

microsfere di vetro e

un rivestimento permanente di poli(etilene tereftalato)

0 %

31.12.2016

ex 3920 62 19

02

Foglio opaco coestruso di poli(etilene tereftalato), di spessore di 50 μm o più ed uguale o inferiore a 350 μm, costituito in particolare da uno strato contenente nerofumo

0 %

31.12.2018

ex 3920 62 19

08

Pellicola di poli(etilene tereftalato), non ricoperta di adesivo, di spessore uguale o inferiore a 25 μm:

unicamente tinta in massa,

oppure tinta in massa e metallizzata su un lato

0 %

31.12.2018

ex 3920 62 19

12

Fogli di poli(etilene tereftalato) soltanto, di spessore totale uguale o inferiore a 120 μm, costituiti da uno o due strati contenenti ciascuno nella massa un colorante e/o un materiale assorbente gli UV, non rivestito di adesivi o altro materiale

0 %

31.12.2018

ex 3920 62 19

18

Fogli stratificati di poli(etilene tereftalato) soltanto, di spessore totale uguale o inferiore a 120 μm, costituiti da uno strato soltanto metallizzato e da uno o due strati contenenti ciascuno nella massa un colorante e/o un materiale assorbente gli UV, non rivestito di adesivi o altro materiale

0 %

31.12.2018

ex 3920 62 19

20

Fogli di poliestere, riflettenti, che presentano delle impressioni a forma di piramide, destinati alla fabbricazione di autoadesivi e fasce di sicurezza, di indumenti di sicurezza e loro accessori, o di cartelle, sacchi,sacchetti ed altri contenitori simili (1)

0 %

31.12.2018

ex 3920 62 19

25

Pellicola di poli(etilene tereftalato) avente uno spessore compreso tra 186 μm e 191 μm, rivestita da un lato con uno strato acrilico con modello a matrice

0 %

31.12.2014

ex 3920 62 19

38

Foglio di poli(etilene tereftalato), di spessore uguale o inferiore a 12 μm, rivestito su un lato da uno strato di ossido di alluminio uguale o inferiore a 35 nm

0 %

31.12.2018

ex 3920 62 19

48

Fogli o rotoli di poli(etilene tereftalato):

ricoperti su entrambi i lati da uno strato di resina epossidica acrilica,

di uno spessore totale di 37 μm (± 3 μm)

0 %

31.12.2015

ex 3920 62 19

52

Pellicola di poli(etilene tereftalato), di polietilene naftalato o di un poliestere simile, ricoperta su un lato di metalli e/o di ossidi di metalli, contenente, in peso, meno di 0,1 % di alluminio, di spessore inferiore o uguale a 300 μm e di resistività di surperficie inferiore o uguale a 10 000 ohm (par quadrato) (secondo il metodo ASTM D 257-99)

0 %

31.12.2018

ex 3920 62 19

ex 3920 69 00

73

40

Pellicola iridescente di poliestere e poli(metacrilato di metile)

0 %

31.12.2018

ex 3920 62 19

76

Foglio trasparente di poli(etilene tereftalato):

rivestito su entrambi i lati da strati di sostanze organiche su base acrilica aventi uno spessore di almeno 7 nm, ma non superiore a 80 nm, e con le seguenti caratteristiche:

tensione superficiale di almeno 36 dyne/cm, ma non superiore a 39 dyne/cm,

trasmissione della luce superiore al 93 %,

valore di opacità non superiore a 1,3 %,

spessore totale di almeno 10 μm, ma non superiore a 350 μm,

ampiezza di almeno 800 mm, ma non superiore a 1 600 mm

0 %

31.12.2018

ex 3920 62 19

81

Pellicola di poli(etilene tereftalato):

di spessore non superiore a 20 μm,

rivestita su almeno un lato da uno strato impermeabile ai gas costituito da una matrice polimerica in cui è dispersa della silice e di spessore non superiore a 2 μm

0 %

31.12.2017

ex 3920 69 00

20

Fogli di poli(etilene naftalen-2,6-dicarbossilato)

0 %

31.12.2018

ex 3920 91 00

51

Film di butirrale di polivinile contenente, in peso, almeno il 25 %, ma non più del 28 %, di fosfato di tri-isobutile come plastificante

0 %

31.12.2014

ex 3920 91 00

52

Pellicola di poli(butirale di vinile):

contenente in peso una percentuale pari o superiore al 26 % ma inferiore al 30 % di bis(2-etil esanoato) di trietilene glicole come plastificante,

con uno spessore pari o superiore a 0,73 mm ma non superiore a 1,50 mm

0 %

31.12.2014

ex 3920 91 00

91

Pellicola di poli(butirrale di vinile), avente una superficie colorata

3 %

31.12.2018

ex 3920 91 00

92

Pellicola plastificata di polivinilbutirrale, contenente, in peso:

14,5 % o più e non più di 17,5 % di adipato di diesile,

oppure 14,5 % o più e non più di 28,5 % di sebacato di dibutile

0 %

31.12.2014

ex 3920 91 00

93

Foglio di poli(etilentereftalato), anche metallizzato su una o due facce, o foglio stratificato di fogli di poli(etilentereftalato), metallizzato soltanto sulle facce esterne, che presenta le caratteristiche seguenti:

una trasmissione della luce visibile pari o superiore al 50 %,

ricoperto su una o su entrambe le facce di uno strato di poli(butirrale di vinile) ma non spalmato di sostanza adesiva o altri materiali diversi dal poli(butirrale di vinile),

spessore totale non superiore a 0,2 mm, senza tener conto della presenza del poli(butirrale di vinile), e spessore del poli(butirrale di vinile) superiore a 0,2 mm,

destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di vetro stratificato termoriflettente o decorativo (1)

0 %

31.12.2014

ex 3920 91 00

95

Pellicola di poli(butirrale di vinile) coestruso a tre strati, con una striscia colorata graduata, con un contenuto in peso pari o superiore al 29 % ma non superiore al 31 % di 2,2′-etilenediossidietil bis(2-etilesanoato) come plastificante

0 %

31.12.2018

ex 3920 92 00

30

Fogli di poliammide,

di spessore non superiore a 20 μm,

rivestiti su entrambi i lati da uno strato impermeabile ai gas costituito da una matrice polimerica in cui è dispersa della silice di uno spessore non superiore a 2 μm

0 %

31.12.2018

ex 3920 99 28

35

Fogli in polieterimide, in rotoli, con

spessore da 5 μm a 14 μm,

larghezza da 478 mm a 532 mm,

resistenza alla trazione di almeno 78 MPa (secondo la specifica JIS C-2318 per uno spessore di 50 μm),

allungamento a rottura del 50 % o superiore (secondo la specifica JIS C-2318 per uno spessore di 50 μm),

temperatura di transizione vetrosa (Tg) di 226 °C,

temperatura di esercizio continuo di 180 °C (secondo la specifica UL-746 B per uno spessore di 50 μm),

infiammabilità VTM-0 (secondo la specifica UL-94 per uno spessore di 25 μm)

0 %

31.12.2018

ex 3920 99 28

40

Pellicola di polimeri contenente i seguenti monomeri:

politetrametilene-glicol-etere

bis(4-cicloesil isocianato)metano,

1,4-butandiolo o 1,3-butandiolo,

con uno spessore uguale o superiore a 0,25 mm ma non superiore a 5,0 mm,

decorato con un motivo regolare a rilievo su una superficie

e ricoperto con un foglio protettivo staccabile

0 %

31.12.2018

ex 3920 99 28

45

Pellicola trasparente di poliuretano metallizzata su un lato:

con una brillantezza superiore a 90 gradi conformemente al metodo di analisi ASTM D2457

ricoperta sul lato metallizzato di uno strato adesivo termoaderente in polietilene/polipropilene copolimero

ricoperta sull'altro lato di una pellicola protettiva in poli(etilene tereftalato)

con uno spessore totale di oltre 204 μm ma non superiore a 244 μm

0 %

31.12.2018

ex 3920 99 28

50

Pellicola termoplastica di poliuretano con spessore compreso tra 250 μm e 350 μm, ricoperta da un lato con una pellicola protettiva rimovibile

0 %

31.12.2016

ex 3920 99 28

55

Pellicola termoplastica di poliuretano estruso avente le seguenti caratteristiche:

non autodesiva,

indice di giallo superiore a 1,0 ma inferiore o uguale a 2,5 per 10 mm di pellicola sovrapposta(determinato in base al metodo di prova ASTM E 313-10),

trasmissione luminosa superiore a 87 % per 10 mm di pellicola sovrapposta (determinata in base al metodo di prova ASTM D 1003-11),

spessore totale compreso tra 0,38 mm e 7,6 mm,

larghezza compresa tra 99 cm e 305 cm,

del tipo utilizzato per la produzione di vetro stratificato di sicurezza

0 %

31.12.2017

ex 3920 99 28

60

Nastri, lamine o strisce di silicone:

di uno spessore totale uguale o superiore a 2 mm ma non superiore a9 mm,

di una larghezza totale uguale o superiore a 12 mm ma non superiore a 65 mm,

destinati alla fabbricazione di prodotti delle voci 8521o 8528 (1)

0 %

31.12.2016

ex 3920 99 28

70

Fogli su rotoli di resina epossidica, con proprietà conduttrici, contenenti:

microsfere con un rivestimento metallico, incluse le leghe d'oro,

uno strato adesivo,

uno strato protettivo di silicone o poli(etilene tereftalato) su un lato,

uno strato protettivo di poli(etilene tereftalato) sull'altro lato e

di una larghezza uguale o superiore a 5 cm ma non superiore a 100 cm e

di una lunghezza uguale o inferiore a 2 000 m

0 %

31.12.2016

ex 3920 99 59

25

Pellicola di poli(1-clorotrifluoroetilene)

0 %

31.12.2018

ex 3920 99 59

50

Foglio di politetrafluoroetilene, non microporoso, sotto forma di rotoli, di spessore di 0,019 mm o più ed uguale o inferiore a 0,14 mm, impermeabile al vapor d'acqua

0 %

31.12.2018

ex 3920 99 59

55

Membrane scambiatrici di ioni, di materie plastiche fluorurate

0 %

31.12.2018

ex 3920 99 59

60

Foglio di un copolimero di alcole vinilico, solubile in acqua fredda, di spessore di 34 μm o più ed uguale o inferiore a 90 μm, di un carico di rottura a trazione uguale o superiore a 20 MPa, ma non superiore a 45 MPa e di un allungamento a rottura uguale o superiore a 250 %, ma non superiore a 900 %

0 %

31.12.2018

ex 3920 99 90

20

Pellicola conduttiva anisotropa, in rotoli, di larghezza di 1,5 mm o più ma non superiore a 3,15 mm e di lunghezza massima di 300 m, usata per unire componenti elettronici nella produzione di schermi LCD o al plasma

0 %

31.12.2018

ex 3921 13 10

10

Foglio di schiuma di poliuretano, di spessore pari a 3 mm (± 15 %) e di densità pari a 0,09435 o più ma non superiore a 0,10092

0 %

31.12.2018

ex 3921 13 10

20

Rotoli di schiuma di poliuretano a cellule aperte:

aventi uno spessore di 2,29 mm (± 0,25 mm),

trattati in superficie con un promotore di adesione foraminoso e

laminati con una pellicola di poliestere e con uno strato di materiale tessile

0 %

31.12.2017

ex 3921 19 00

30

Blocchi con struttura cellulare, contenenti in peso:

poliammide-6 o anidride poli(epossidica)

dal 7 % al 9 % di politetrafluoroetilenese presente

dal 10 % al 25 % di filler inorganici

0 %

31.12.2018

ex 3921 19 00

91

Foglio di polipropilene microporoso di spessore uguale o inferiore a 100 μm

0 %

31.12.2018

ex 3921 19 00

93

Striscia di politetrafluoroetilene microporoso su un supporto di stoffa non tessuto, destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di filtri per apparecchiature per dialisi renale (1)

0 %

31.12.2018

ex 3921 19 00

95

Foglio di polietersolfone, di spessore uguale o inferiore a 200 μm

0 %

31.12.2018

ex 3921 19 00

96

Foglio alveolare, costituito da uno strato di polietilene di spessore di 90 μm o più ed uguale o inferiore a 140 μm e da uno strato di cellulosa rigenerata di spessore di 10 μm o più ed uguale o inferiore a 40 μm

0 %

31.12.2018

ex 3921 90 10

10

Lastra composita di poli(etilene tereftalato) oppure di poli(butilene tereftalato), rinforzata con fibre di vetro

0 %

31.12.2018

ex 3921 90 10

20

Pellicola di poli(etilene tereftalato), rinforzata su uno o entrambi i lati con uno strato di fibre monodirezionali in poli(etilene tereftalato) e impregnato di poliuretano o di resina epossidica

0 %

31.12.2018

ex 3921 90 55

20

Fibra di vetro preimpregnata rinforzata contenente una resina di estere di cianato o una resina di bismaleimide (B) triazina (T), avente le seguenti misure:

469,9 mm (±2 mm) × 622,3 mm (±2 mm), o

469,9 mm (±2 mm) × 414,2 mm (±2 mm), o

546,1 mm (±2 mm) × 622,3 mm (±2 mm)

destinata alla fabbricazione di pannelli di circuiti stampati (1)

0 %

31.12.2018

ex 3921 90 55

ex 7019 40 00

25

20

Fogli o rotoli preimpregnati contenenti resina polimmidica

0 %

31.12.2014

ex 3921 90 55

30

Fogli o rotoli preimpregnati contenenti resina epossi-bromurata rinforzata con fibra di vetro, avente

un flusso di non più di 3,6 mm (misurato conformemente alla norma IPC-TM 650.2.3.17.2), e

una temperatura di transizione vetrosa di oltre 170 °C (misurata conformemente alla norma IPC-TM 650.2.4.25)

destinato alla fabbricazione di pannelli di circuiti stampati (1)

0 %

31.12.2014

ex 3921 90 60

ex 5407 71 00

ex 5903 90 99

91

20

10

Tessuto di politetrafluoroetilene, spalmato o ricoperto di copolimero di tetrafluoroetilene e trifluoroetilene, con catene laterali di alcossi perfluorurati terminanti in gruppi acido carbossilico o acido solfonico, anche sotto forma di sali di sodio o di potassio

0 %

31.12.2018

ex 3921 90 60

93

Foglio, di una riflessione speculare di 30 o più ed uguale o inferiore a 60 misurata ad un angolo di 60° utilizzando un lucentimetro (secondo il metodo ISO 2813:2000), costituito da uno strato di poli(etilene tereftalato) e da uno strato di poli(cloruro di vinile) colorato, congiunti da un rivestimento adesivo metallizzato, destinato a ricoprire pannelli e porte del tipo utilizzato nella fabbricazione di apparecchi domestici (1)

0 %

31.12.2018

ex 3921 90 90

ex 8507 90 80

10

50

Rotolo di laminato in metallo-polimero costituito da:

uno strato di poli(etilene tereftalato),

uno strato di alluminio,

uno strato di polipropilene,

con una larghezza uguale o inferiore a 275 mm,

con uno spessore totale non superiore a 165 μm, e

conforme alle norme ASTM D1701-91 e ASTM D882-95,

destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di batterie agli ioni di litio per veicoli elettrici (1)

0 %

31.12.2016

ex 3923 10 00

10

Alloggiamenti per fotomaschere e piastrine:

composti di materiali antistatici o di miscele termoplastiche che dimostrano specifiche proprietà di scarica elettrostatica e di degasaggio;

aventi proprietà di superficie non porosa, resistente all'abrasione o ai colpi;

muniti di un sistema di fissaggio appositamente progettato che protegge la fotomaschera o la piastrina da danni superficiali o estetici, e

equipaggiati o meno con una guarnizione di tenuta,

del tipo utilizzato nella produzione fotolitografica o negli altri tipi di produzione di semiconduttori per alloggiare fotomaschere o piastrine

0 %

31.12.2016

ex 3923 30 90

10

Contenitore di polietilene, per idrogeno compresso:

con componenti di alluminio a entrambe le estremità,

completamente avvolto da una copertura di fibre impregnate di resina epossidica,

di diametro pari o superiore a 213 mm ma non superiore a 368 mm,

di lunghezza pari o superiore a 860 mm ma non superiore a 1 260 mm e

di capacità pari o superiore a 18 litri ma non superiore a 50 litri

0 %

31.12.2018

ex 3926 90 92

20

Fogli o pellicole riflettenti, costituiti da una faccia superiore di poli(cloruro di vinile) con impressioni regolari a forma di piramide, sigillati a caldo in linee parallele o in forma di griglia ad un dorso di materia plastica o di tessuto o di maglia, ricoperto da un lato di materia plastica

0 %

31.12.2018

ex 3926 90 97

10

Microsfere di polimero di divinilbenzene, di diametro di 4,5 μm o più ed uguale o inferiore a 80 μm

0 %

31.12.2018

ex 3926 90 97

15

Molla trasversale a balestra in plastica di fibra di vetro rinforzata destinata alla fabbricazione di sistemi di sospensione per autoveicoli a motore (1)

0 %

31.12.2018

ex 3926 90 97

25

Microsfere non espansibili di un copolimero di acrilonitrile, di metacrilonitrile e di metacrilato di isobornile, di diametro di 3 μm o più ed uguale o inferiore a 4,6 μm

0 %

31.12.2018

ex 3926 90 97

55

Prodotto piatto di polietilene perforato in direzioni opposte, di spessore di 600 μm o più ed uguale o inferiore a 1 200 μm e di peso di 21 g/m2 o più ed uguale o inferiore a 42 g/m2

0 %

31.12.2018

ex 3926 90 97

65

Elemento decorativo pressofuso in resina policarbonata, ricoperto di

vernice acrilica di colore argento,

vernice trasparente antigraffio

del genere utilizzato nella fabbricazione di frontalini per autoradio

0 %

31.12.2018

ex 3926 90 97

80

Parti di frontalini per autoradio

di acrilonitrile-butadiene-stirene contenenti o meno policarbonato,

ricoperti di strati di rame, di nichel e di cromo,

con uno spessore totale del rivestimento compreso tra 5,54 μm e 22,3 μm

0 %

31.12.2016

ex 4007 00 00

10

Fili e corde di gomma vulcanizzata e siliconata

0 %

31.12.2018

ex 4016 99 97

20

Tappo a tenuta ermetica in gomma morbida destinato alla fabbricazione di condensatori elettrolitici (1)

0 %

31.12.2018

ex 4016 99 97

30

Camera d'aria per la produzione a stampo di pneumatici

0 %

31.12.2016

ex 4104 41 19

10

Cuoi di bufalo, spaccati, conciati al cromo, riconciati sinteticamente (in crosta) allo stato secco

0 %

31.12.2017

4105 10 00

4105 30 90

 

Pelli depilate di ovini, preparate, diverse da quelle della voce 4114, conciate o riconciate ma senza altre ulteriori preparazioni, anche spaccate

0 %

31.12.2018

4106 21 00

4106 22 90

 

Pelli depilate di caprini, preparate, diverse da quelle della voce 4114, conciate o riconciate, ma senza altre ulteriori preparazioni, anche spaccate

0 %

31.12.2018

4106 31 00

4106 32 00

4106 40 90

4106 92 00

 

Pelli depilate di altri animali e pelli di animali senza peli, preparate, diverse da quelle della voce 4114, semplicemente conciate

0 %

31.12.2018

ex 5004 00 10

10

Filato di seta (diverso dal filato ottenuto dal cascame di seta) non confezionato per la vendita al minuto, greggio, sgommato o imbianchito, interamente di seta

0 %

31.12.2016

ex 5005 00 10

ex 5005 00 90

10

10

Filati interamente di cascami di seta (schappe), non condizionati per la vendita al minuto

0 %

31.12.2018

ex 5205 31 00

10

Filato ritorto di cotone imbianchito a sei fili, avente un titolo compreso tra 925 dtex e 989 dtex per filo, destinato alla fabbricazione di tamponi (1).

0 %

31.12.2018

5208 11 10

 

Garza per fasciatura

5,2 %

31.12.2018

ex 5402 45 00

20

Filati totalmente costituiti di poliammide aromatica ottenuta per policondensazione di m-fenilendiammina e di acido isoftalico

0 %

31.12.2018

ex 5402 47 00

10

Filo di filamenti sintetici bicomponenti, non testurizzati, senza torsione, con un titolo di 1 650 decitex o più ma non più di 1 800 decitex, costituito di 110 filamenti o più ma non più di 120 filamenti, ciascuno con un'anima di poli(etilene tereftalato) e da un rivestimento di poliammide-6, contenente, in peso, 75 % o più, ma non più di 77 % di poli(etilene tereftalato), destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di coperture per tetti (roofings) (1)

0 %

31.12.2016

ex 5402 47 00

20

Monofilamento bicomponente, avente un titolo pari, o inferiore, a 30 dtex, composto da:

un'anima in poli(etilene tereftalato) e

un rivestimento esterno in copolimero di poli(etilene tereftalato) e poli(etilene isoftalato),

destinato alla fabbricazione di tessuti per filtrazione (1)

0 %

31.12.2015

ex 5402 49 00

30

Filati di un copolimero di acido glicolico e di acido lattico, destinati alla fabbricazione di legature per suture chirurgiche (1)

0 %

31.12.2018

ex 5402 49 00

50

Filati di poli(alcole vinilico), non testurizzati

0 %

31.12.2018

ex 5402 49 00

70

Filati di filamenti sintetici, non ritorti, contenenti, in peso, 85 % o più di acrilonitrile, sotto forma di fascio contenente 1 000 fili continui o più e non più di 25 000 fili continui, di peso per metro di 0,12 g o più ed uguale o inferiore a 3,75 g e di lunghezza di 100 m o più, destinati alla fabbricazione di filati di fibre di carbonio (1)

0 %

31.12.2018

ex 5404 19 00

20

Monofilamenti di poli(1,4-diossanone)

0 %

31.12.2018

ex 5404 19 00

30

Monofilamenti non sterili di copolimero di 1,3-diossan-2-one e di 1,4-diossan-2,5-dione, destinati alla fabbricazione di legature per suture chirurgiche (1)

0 %

31.12.2014

ex 5404 19 00

50

Monofilamenti di poliestere o di poli(butilene tereftalato), di cui la più grande dimensione della sezione trasversale uguale o superiore a 0,5 mm ed inferiore o uguale a 1 mm, destinata alla fabbricazione delle chiusure a slittamento (1)

0 %

31.12.2018

ex 5404 90 90

20

Lamella di poliimmide

0 %

31.12.2018

ex 5407 10 00

10

Tessuto costituito da fili di filamenti d'ordito di poliammide-6,6 e da fili di filamenti di trama di poliammide-6,6, di poliuretano e di un copolimero di acido tereftalico, di p-fenilendiammina e di 3,4′-ossibis (fenilenammina)

0 %

31.12.2017

ex 5503 11 00

ex 5601 30 00

10

40

Fibre sintetiche in fiocco di un copolimero di acido tereftalico, di p-fenilendiammina e di 3,4′-ossibis(fenilenammina), di lunghezza uguale o inferiore a 7 mm

0 %

31.12.2018

ex 5503 40 00

10

Fibre cave in fiocco di polipropilene:

aventi un titolo uguale o superiore a 6 decitex ma non superiore a 10 decitex,

di resistenza pari o superiore a 3,5 cN/dtex,

di diametro pari o superiore a 30 μm

utilizzate nella fabbricazione di pannolini per bambini e prodotti di igiene simili (1)

0 %

31.12.2016

ex 5503 90 00

ex 5506 90 00

ex 5601 30 00

20

10

10

Fibre di poli(alcole vinilico), anche acetalizzate

0 %

31.12.2018

ex 5603 11 10

ex 5603 11 90

ex 5603 12 10

ex 5603 12 90

ex 5603 91 10

ex 5603 91 90

ex 5603 92 10

ex 5603 92 90

10

10

10

10

10

10

10

10

Stoffe non tessute di poli(alcole vinilico), in pezza o semplicemente tagliate in forma quadrata o rettangolare:

di spessore di 200 μm o più ed uguale o inferiore a 280 μm e

di peso di 20 g/m2 o più ed uguale o inferiore a 50 g/m2

0 %

31.12.2018

ex 5603 11 10

ex 5603 11 90

20

20

Stoffe non tessute, di peso non superiore a 20 g/m2, contenenti filamenti continui saldati ottenuti con fusione e soffiatura, sovrapposti in tre strati in modo che i due strati esterni contengano filamenti continui fini (di diametro superiore a 10 μm ma non superiore a 20 μm) e lo strato interno contenga filamenti continui superfini (di diametro superiore a 1 μm ma non superiore a 5 μm), destinate alla fabbricazione di pannolini per neonati e articoli sanitari simili (1)

0 %

31.12.2017

ex 5603 12 90

ex 5603 13 90

ex 5603 14 90

ex 5603 92 90

ex 5603 93 90

ex 5603 94 90

30

30

10

60

40

30

Stoffe non tessute, di poliammide aromatica ottenuta per policondensazione di m-fenilendiammina e di acido isoftalico, in pezza o semplicemente tagliate in forma quadrata o rettangolare

0 %

31.12.2018

ex 5603 12 90

50

Tessuto non-tessuto:

di peso uguale o superiore a 30 g/m2, ma non superiore a 60 g/m2,

contenente fibre di polipropilene o di polipropilene e polietilene,

anche stampato, nel quale:

su un lato, il 65 % della superficie totale presenta pompon del diametro di 4 mm, composti da fibre arricciate, non unite, rialzate e fissate alla base, atte ad aderire a uncini estrusi, e il restante 35 % della superficie è composto da fibre unite,

e l'altro lato è costituito da una superficie non testurizzata liscia,

utilizzato nella fabbricazione di pannolini per bambini piccoli e oggetti di igiene simili (1)

0 %

31.12.2017

ex 5603 12 90

ex 5603 13 90

60

60

Stoffe non tessute di polietilene ottenute mediante filatura diretta (spunbonded), di peso superiore a 60 g/m2 ed inferiore o uguale a 80 g/m2 e di resistenza all'aria (Gurley) di 8 s o più ed inferiore o uguale a 36 s (secondo il metodo ISO 5636/5)

0 %

31.12.2018

ex 5603 12 90

ex 5603 13 90

ex 5603 92 90

ex 5603 93 90

70

70

40

10

Stoffe non tessute di polipropilene con:

una nappa di fibre ottenute per polverizzazione del polimero fuso, sigillata termicamente su ciascuna faccia a una nappa di filamenti di polipropilene ottenuti mediante filatura diretta,

un peso uguale o inferiore a 150 g/m2,

in pezza o semplicemente tagliate a quadrati o rettangoli, e

non impregnate

0 %

31.12.2018

ex 5603 13 10

ex 5603 14 10

10

10

Stoffe non tessute non elettroconduttrici, consistenti in un foglio centrale di poli(etilene tereftalato) laminato su entrambi i lati con fibre allineate unidirezionalmente di poli(etilene tereftalato), ricoperto su entrambi i lati di resina non elettroconduttrice resistente a temperature elevate, di un peso compreso tra 147 g/m2 e 265 g/m2, dotato di resistenza alla trazione anisotropa in entrambe le direzioni, da utilizzare come materiale per l'isolamento elettrico

0 %

31.12.2018

ex 5603 13 10

20

Stoffe non tessute di polietilene ottenuto per filatura diretta, con rivestimento,

di peso superiore a 80 g/m2 ma non superiore a 105 g/m2 e

con resistenza all'aria (Gurley) di 8 secondi o maggiore, ma inferiore o uguale a 75 secondi (secondo il metodo ISO 5636/5)

0 %

31.12.2015

ex 5603 14 90

40

Tessuti non tessuti "spun-bonded" in polietilene tereftalato:

di peso uguale o superiore a 160 g/m2 ma non superiore a 300 g/m2,

anche laminati su un lato con una membrana o una membrana e alluminio,

dei tipi utilizzati per la fabbricazione di filtri industriali

0 %

31.12.2018

ex 5603 92 90

ex 5603 93 90

20

20

Stoffe non tessute costituite da una nappa di fibre di elastomero termoplastico ottenuta per polverizzazione del polimero fuso, sigillata termicamente su ciascuna faccia ad una nappa di filamenti di polipropilene ottenuta mediante filatura diretta

0 %

31.12.2018

ex 5603 92 90

ex 5603 94 90

70

40

Stoffe non tessute, costituite da vari strati di una miscela di fibre ottenute per polverizzazione del polimero fuso e da fibre in fiocco di polipropilene e di poliestere, anche stratificato su un lato o sui due lati con filamenti di polipropilene ottenuti per filatura diretta

0 %

31.12.2018

ex 5603 92 90

ex 5603 93 90

80

50

Tessuto non tessuto di poliolefina costituito da uno strato elastomerico laminato su entrambi i lati con filamenti di poliolefina:

di peso compreso fra 25 g/m2 e 150 g/m2,

in pezza o semplicemente tagliato a quadrati o rettangoli,

non impregnato,

con proprietà elastiche in senso trasversale o nel senso della macchina

utilizzato nella fabbricazione di prodotti per la cura di neonati e bambini (1)

0 %

31.12.2016

ex 5603 94 90

20

Bastoncini di fibre acriliche, di lunghezza uguale o inferiore a 50 cm, destinati alla fabbricazione di punte per evidenziatori (1)

0 %

31.12.2018

ex 5607 50 90

10

Spaghi, non sterili, totalmente di poli(acido glicolico) o di poli(acido glicolico) e suoi copolimeri con acido lattico, intrecciati, con anima interna, destinati alla fabbricazione di legature per suture chirurgiche (1)

0 %

31.12.2014

ex 5803 00 10

91

Tessuto a punto di garza di cotone, di una larghezza inferiore a 1 500 mm

0 %

31.12.2018

ex 5903 10 90

ex 5903 20 90

ex 5903 90 99

10

10

20

Tessuti o stoffe a maglia, spalmati o ricoperti su un lato di uno strato di materie plastiche artificiali, nel quale sono incorporate delle microsfere

0 %

31.12.2018

ex 5906 99 90

10

Tessuto gommato, costituito di fili d'ordito di poliammide-6,6 e di fili di trama di poliammide-6,6, di poliuretano e di un copolimero di acido tereftalico, di p-fenilendiammina e di 3,4′-ossibis(fenilenammina)

0 %

31.12.2018

ex 5907 00 00

10

Tessuti, spalmati di una sostanza adesiva nella quale sono incorporate sfere di diametro uguale o inferiore a 150 μm

0 %

31.12.2016

ex 5911 10 00

10

Feltri all'ago di fibra sintetica, non contenenti poliesteri, anche contenenti particelle catalitiche intrappolate nelle fibre sintetiche, ricoperti o spalmati su di un lato con una pellicola di politetrafluoroetilene, destinati alla fabbricazione di prodotti filtranti (1)

0 %

31.12.2018

ex 5911 90 90

ex 8421 99 00

30

92

Elementi per la depurazione dell'acqua mediante osmosi inversa, costituiti essenzialmente di membrane su base di materia plastica rinforzate internamente con materie tessili o non, avvolte attorno ad un tubo perforato racchiuso in un contenitore cilindrico di materia plastica la cui parete ha uno spessore inferiore o uguale a 4 mm, anche inserite in un contenitore cilindrico la cui parete ha uno spessore di 5 mm o più

0 %

31.12.2018

ex 5911 90 90

40

Tamponi lucidanti in poliestere non tessuto multistrato, impregnati di poliuretano

0 %

31.12.2014

ex 6813 89 00

10

Guarnizioni di frizione, di spessore inferiore a 20 mm, non montati, destinati alla fabbricazione di componenti di frizione dei tipi utilizzati in cambi e frizioni automatici (1)

0 %

31.12.2018

ex 6814 10 00

10

Mica agglomerata, con uno spessore non superiore a 0,15 mm, in rotoli, anche calcinata, anche rinforzata con fibre di aramide, destinata alla fabbricazione di prodotti per l'isolamento in strutture ad alta tensione (1)

0 %

31.12.2018

ex 6903 90 90

20

Tubi e supporti di reattori di carburo di silicio, del tipo utilizzato per equipaggiare forni di diffusione e di ossidazione per la produzione di materiali semiconduttori

0 %

31.12.2018

ex 6909 19 00

15

Anello ceramico avente sezione trasversale rettangolare, diametro esterno compreso fra 19 mm (+ 0,00 mm/- 0,10 mm) e 29 mm (+ 0,00 mm/- 0,20 mm), diametro interno compreso fra 10 mm (+ 0,00 mm/- 0,20 mm) e 19 mm (+ 0,00 mm/- 0,30 mm), spessore variabile da 2 mm (± 0,10 mm) a 3,70 mm (± 0,20 mm) e resistenza al calore almeno 240 °C, contenente in peso:

90 % (± 1,5 %) di ossido di alluminio

7 % (± 1 %) di ossido di titanio

0 %

31.12.2017

ex 6909 19 00

20

Rulli o sfere in nitruro di silicio (Si3N4)

0 %

31.12.2015

ex 6909 19 00

30

Supporti di catalizzatori formati da pezzi ceramici di cordierite o mullite porosa, di volume totale uguale o inferiore a 65 l, con almeno uno canale continuo oppure otturato ad una estremità per cm2 della sezione trasversale

0 %

31.12.2018

ex 6909 19 00

ex 6914 90 00

50

20

Lavori di ceramica fatti di filamenti continui di ossidi di ceramica, contenente, in peso:

2 % o più di triossido di diboro,

28 % o meno di diossido di silicio e

60 % o più di triossido di dialluminio

0 %

31.12.2018

ex 6909 19 00

60

Supporti di catalizzatori, formati da pezzi di ceramica porosa, sulla base di una miscela di carburo di silicio e di silicio, aventi una durezza inferiore a 9 su scala Mohs, di volume totale uguale o inferiore a 65 l., con almeno un canale otturato ad un'estremità per cm2 della sezione trasversale

0 %

31.12.2018

ex 6909 19 00

70

Supporti per catalizzatori o filtri, costituiti da parti in ceramica porosa, principalmente a base di ossidi di alluminio e titanio, di volume totale non superiore a 65 litri e dotati di almeno un canale (aperto ad una o entrambe le estremità) per cm2 della sezione trasversale

0 %

31.12.2018

ex 6909 19 00

80

Dissipatori di calore in ceramica, contenenti in peso:

66 % o più di carburo di silicio,

15 % o più di ossido di alluminio

per mantenere la temperatura di funzionamento di transistor, diodi e circuiti integrati nei prodotti delle voci 8521 o 8528 (1)

0 %

31.12.2016

ex 6914 90 00

30

Microsfere di ceramica, trasparenti, ottenute a partire da diossido di silicio e diossido di zirconio, di diametro di più di 125 μm

0 %

31.12.2018

ex 7005 10 30

10

Vetro "flotté":

di spessore uguale o superiore a 4,0 mm ma non superiore a 4,2 mm,

con una trasmissione della luce pari o superiore al 91 % misurata con una fonte luminosa di tipo D,

ricoperto su un lato di SnO2 laccato al fluoro come strato riflettente

0 %

31.12.2017

ex 7006 00 90

70

Vetro "flotté":

di spessore uguale o superiore a 1,7 mm ma non superiore a 1,9 mm,

con una trasmissione della luce pari o superiore al 91 % misurata con una fonte luminosa di tipo D,

ricoperto su un lato di diossido di stagno laccato al fluoro come strato riflettente,

con bordi lavorati

0 %

31.12.2016

ex 7007 19 20

10

Schermo di vetro avente una diagonale compresa tra 81,28 cm (± 1,5cm) e 185,42 cm (± 1,5 cm), costituito di vetro temprato; rivestito o di una struttura reticolare e una pellicola che assorbe i raggi infrarossi, oppure di uno strato conduttore applicato per polverizzazione catodica, eventualmente rivestito di uno strato antiriflettente su almeno una faccia, destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di prodotti classificati nella posizione 8528 (1)

0 %

31.12.2018

ex 7007 29 00

10

Schermo di vetro avente una diagonale compresa tra 81,28 cm (± 1,5 cm) e 185,42 cm (± 1,5 cm), costituito da due superfici di vetro stratificate; rivestito o di una struttura reticolare e una pellicola che assorbe i raggi infrarossi, oppure di uno strato conduttore applicato per polverizzazione catodica, eventualmente rivestito di uno strato antiriflettente su almeno una faccia

0 %

31.12.2018

ex 7009 10 00

10

Vetro elettrocromico auto-oscurante per gli specchi retrovisivi di veicoli a motore:

con o senza piastra di supporto in plastica;

con o senza elemento riscaldante;

con o senza modulo Blind Spot (BSM) di visualizzazione

0 %

31.12.2017

ex 7009 91 00

10

Specchi di vetro non incorniciati caratterizzati da:

lunghezza di 1 516 mm (± 1 mm);

larghezza di 553 mm (± 1 mm);

spessore di 3 mm (± 0,1 mm);

retro dello specchio coperto da una pellicola protettiva di polietilene (PE), con uno spessore minimo di 0,11 mm e massimo di 0,13 mm;

contenuto in piombo non superiore a 90 mg/kg e

resistenza alla corrosione di 72 ore o maggiore secondo la prova in nebbia salina ISO 9227

0 %

31.12.2015

7011 20 00

 

Ampolle e involucri tubolari, aperti, e loro parti, di vetro, senza guarnizioni, per tubi catodici

0 %

31.12.2018

ex 7014 00 00

10

Elementi di ottica di vetro (diversi da quelli della voce 7015), non lavorati otticamente, diversi da vetrerie per segnalazione

0 %

31.12.2018

ex 7019 12 00

ex 7019 12 00

01

21

Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings), con titolo di 2 600 tex o più ed inferiore o uguale a 3 300 tex e di perdita di ignizione di 4 % o più ed inferiore o uguale a 8 % in peso (secondo il metodo ASTM D 2584-94)

0 %

31.12.2018

ex 7019 12 00

ex 7019 12 00

02

22

Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings), con titolo di 650 tex o più e non più di 2 500 tex, ricoperti da uno strato di poliuretano, anche in miscuglio con altri materiali

0 %

31.12.2018

ex 7019 12 00

ex 7019 12 00

03

23

Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings), con titolo di 392 tex o più e non più di 2 884 tex, ricoperti da uno strato di un copolimero acrilico

0 %

31.12.2018

ex 7019 12 00

ex 7019 12 00

05

25

Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings), con titolo compreso fra 1 980 e 2 033 tex, composti da filamenti continui di vetro di 9μm (±0,5 μm)

0 %

31.12.2017

ex 7019 19 10

10

Filati di 33 tex o di un multiplo di 33 tex (± 7,5 %), ottenuti da fibre tessili di vetro continue di diametro nominale di 3,5 μm o di 4,5 μm, aventi prevalentemente un diametro di 3 μm o più ed uguale o inferiore a 5,2 μm, diversi da quelli trattati per fissare elastomeri

0 %

31.12.2018

ex 7019 19 10

15

Filati di tipo S-glass di 33 tex o di un multiplo di 33 tex (±13 %), ottenuti da fibre tessili di vetro continue di diametro di 9 μm (- 1 μm / + 1,5 μm)

0 %

31.12.2017

ex 7019 19 10

20

Filati di 10,3 tex o più ma non più di 11,9 tex, ottenuti da filamenti continui di vetro, in cui prevalgono i filamenti con diametro di 4,83 μm o più ma non più di 5,83 μm

0 %

31.12.2015

ex 7019 19 10

25

Filati di 5,1 tex o più ma non più di 6,0 tex, ottenuti da filamenti continui di vetro, in cui prevalgono i filamenti con diametro di 4,83 μm o più ma non più di 5,83 μm

0 %

31.12.2015

ex 7019 19 10

30

Filati di 22 tex (± 1,6 tex), ottenuti a partire da fibre tessili di vetro a filamento continuo di diametro nominale di 7 μm, avente prevalentemente un diametro di 6,35 μm o più ed uguale o inferiore a 7,61 μm

0 %

31.12.2014

ex 7019 19 10

50

Filati con titolo di 11 tex o un multiplo di 11 tex (± 7,5 %), ottenuti da fibre tessili di vetro continue, contenenti in peso 93 % o più di diossido di silicio, aventi un diametro nominale di 6 μm o 9 μm, diversi da quelli trattati

0 %

31.12.2016

ex 7019 19 10

55

Cavo in vetro impregnato di gomma o plastica, ottenuto da filamenti di vetro K o U, costituito da:

un valore compreso tra 9 % e 16 % di ossido di magnesio,

un valore compreso tra 19 % e 25 % di ossido di alluminio,

un valore compreso tra 0 % e 2 % di ossido di boro,

senza ossido di calcio,

rivestito con un lattice contenente almeno una resina di resorcinolo-formaldeide e polietilene clorosolfonato

0 %

31.12.2014

ex 7019 19 10

ex 7019 90 00

60

30

Corda di vetro ad alto modulo (di tipo K) impregnata di gomma, ottenuta da filamenti di vetro ritorti ad alto modulo, rivestita da lattice comprendente una resina di resorcinolo-formaldeide con o senza vinilpiridina e/o gomma di acrilonitrile butadiene idrogenato (HNBR)

0 %

31.12.2018

ex 7019 19 10

ex 7019 90 00

70

20

Corda di vetro impregnata di gomma o di materia plastica, ottenuta da filati di filamenti di vetro ritorti, rivestita di una lattice comprendente perlomeno una resina di resorcinolo-formaldeide-vinilpiridina e una gomma acrilonitrile-butadiene (NBR)

0 %

31.12.2018

ex 7019 19 10

ex 7019 90 00

80

40

Corda di vetro impregnata di gomma o di materia plastica, ottenuta da filati di filamenti di vetro ritorti, rivestita di una lattice comprendente perlomeno una resina di resorcinolo-formaldeide e di polietilene clorosolfonato

0 %

31.12.2018

ex 7019 39 00

50

Prodotto non tessuto in fibre di vetro non tessili, destinato alla fabbricazione di filtri d'aria o catalizzatori (1)

0 %

31.12.2016

ex 7019 40 00

10

Tessuto di fibre di vetro impregnato di resina epossidica, con un coefficiente di espansione termica fra 30 °C e 120 °C (determinato secondo il metodo IPC-TM 650) pari o superiore a:

10ppm per°C ma non superiore a 12ppm per°C in lunghezza e larghezza e pari o superiore a

20ppm per°C ma non superiore a 30ppm per°C in spessore, con una temperatura di transizione vetrosa pari o superiore a 152 °C ma non superiore a 153 °C (determinata secondo il metodo IPC-TM-650)

0 %

31.12.2018

ex 7019 90 00

10

Fibre di vetro, non tessili, aventi prevalentemente un diametro inferiore a 4,6 μm

0 %

31.12.2018

ex 7020 00 10

ex 7616 99 90

10

77

Base di sostegno per televisore con o senza staffe per il fissaggio e la stabilizzazione dell'apparecchio

0 %

31.12.2016

ex 7201 10 11

10

Lingotti di ghisa greggia di lunghezza non superiore a 350 mm, di larghezza non superiore a 150 mm, di altezza non superiore a 150 mm

0 %

31.12.2016

ex 7201 10 30

10

Lingotti di ghisa greggia di lunghezza non superiore a 350 mm, di larghezza non superiore a 150 mm, di altezza non superiore a 150 mm, contenenti, in peso, non più di 1 % di silicio

0 %

31.12.2016

7202 50 00

 

Ferro-silico-cromo

0 %

31.12.2018

ex 7202 99 80

10

Lega ferro-disprosio, contenente, in peso:

78 % o più di disprosio e

18 % o più, ma non più del 22 %, di ferro

0 %

31.12.2015

ex 7318 14 99

ex 7318 14 99

20

29

Bullone di ancoraggio:

a forma di vite autofilettante,

con una lunghezza di oltre 300 mm,

del tipo usato per le armature di miniera

0 %

31.12.2016

ex 7320 90 10

91

Molle a spirali piatte in acciaio temperato:

di spessore uguale o superiore a 2,67 mm, ma non superiore a 4,11 mm,

di larghezza uguale o superiore a 12,57 mm, ma non superiore a 16,01 mm,

di coppia uguale o superiore a 18.05Nm, ma non superiore a 73.5Nm

con angolo tra posizione libera e posizione nominale di esercizio uguale o superiore a 76°, ma non superiore a 218°,

utilizzate nella fabbricazione di tensionatori di cinghie di trasmissione per motori a scoppio (1)

0 %

31.12.2018

ex 7325 99 10

20

Testa dell'ancora in ghisa duttile galvanizzata a caldo, del tipo utilizzato per la produzione di ancore da terra

0 %

31.12.2014

ex 7326 20 00

20

Feltro metallico, consistente in una massa di fili di acciaio inossidabile di diametro compreso fra 0,017 mm e 0,070 mm, compattato mediante sinterizzazione e laminazione

0 %

31.12.2016

ex 7410 11 00

ex 8507 90 80

ex 8545 90 90

10

60

30

Rotolo di foglio laminato di grafite e rame, caratterizzato da:

una larghezza pari o superiore a 610 mm ma non superiore a 620 mm, e

un diametro pari o superiore a 690 mm ma non superiore a 710 mm,

destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di batterie agli ioni di litio per veicoli elettrici (1)

0 %

31.12.2016

ex 7410 21 00

10

Fogli o lastre di politetrafluoroetilene, contenenti ossido di alluminio o diossido di titanio come carica o rinforzate con tessuto di fibre di vetro, ricoperte su entrambi i lati con un foglio di rame

0 %

31.12.2018

ex 7410 21 00

30

Foglio di poliimmide, contenente o meno resina epossidica e/o fibre di vetro, ricoperto su un lato o su entrambi i lati con un foglio di rame

0 %

31.12.2018

ex 7410 21 00

40

Fogli o lastre

costituiti da almeno uno strato centrale di carta o uno strato centrale di qualsiasi tipo di fibra non tessuta, ricoperto su entrambi i lati da un tessuto di fibre di vetro e impregnato di resina epossidica, oppure

costituiti da più strati di carta, impregnati di resina fenolica,

rivestiti su un lato o su entrambi i lati di una lamina di rame di spessore non superiore a 0,15 mm

0 %

31.12.2018

ex 7410 21 00

50

Piastre

costituite da almeno uno strato di tessuto in fibra di vetro impregnato di resina epossidica,

ricoperte su uno o su entrambi i lati da un foglio di rame di spessore non superiore a 0,15 mm e

con permittività elettrica (DK) inferiore a 3,9 e un fattore di perdita (Df) inferiore a 0,015 alla frequenza di misurazione di 10 GHz, misurata con il metodo IPC-TM-650

0 %

31.12.2018

ex 7410 21 00

60

Lastre, rotoli e fogli di resina sintetica o artificiale:

con spessore massimo di 25 μm,

rivestiti su entrambi i lati di una lamina di rame di spessore non superiore a 0,15 mm,

con una capacità di 1,09 pF/mm2 o superiore,

destinati all'utilizzo nella fabbricazione di circuiti stampati (1)

0 %

31.12.2018

ex 7410 21 00

70

Lastre, rotoli o fogli:

con almeno uno strato di fibra di vetro, impregnati di resina sintetica o artificiale ignifuga con temperatura di transizione vetrosa (Tg) di oltre 170 °C (secondo la specifica IPC-TM-650, metodo 2.4.25),

rivestiti su un lato o su entrambi i lati di unalamina di rame di spessore non superiore a 0,15 mm,

destinati all'utilizzo nella fabbricazione di circuiti stampati (1)

0 %

31.12.2018

ex 7419 99 90

ex 7616 99 90

91

60

Disco di materiale di deposizione, costituito di siliciuro di molibdeno:

contenente 1 mg/kg o meno di sodio e

montato su un supporto di rame o di alluminio

0 %

31.12.2018

7601 20 20

 

Placche e billette di leghe di alluminio greggio

4 %

31.12.2018

ex 7601 20 20

10

Placche e billette di lega di alluminio contenente litio

0 %

31.12.2017

ex 7604 21 00

ex 7604 29 90

10

30

Profilati in lega di alluminio EN AW-6063 T5

anodizzati,

laccati o no,

con pareti di spessore pari a 0,5 mm (±1,2 %) o più, ma non superiore a 0,8 mm (±1,2 %)

destinati ad essere utilizzati per la fabbricazione delle merci di cui alla voce 8302 (1)

0 %

31.12.2018

ex 7604 29 10

ex 7606 12 99

10

20

Fogli e barre in leghe di alluminio-litio

0 %

31.12.2015

ex 7605 19 00

10

Filo di alluminio non legato, di diametro di 2 mm o più ed uguale o inferiore a 6 mm, ricoperto di uno strato di rame di spessore di 0,032 mm o più ed uguale o inferiore a 0,117 mm

0 %

31.12.2018

ex 7606 12 92

ex 7607 11 90

20

20

Nastro in lega di alluminio e magnesio:

in rotoli,

di spessore uguale o superiore a 0,14 mm ma non superiore a 0,40 mm,

di larghezza uguale o superiore a 12,5 mm ma non superiore a 359 mm,

con una resistenza alla trazione uguale o superiore a 285 N/mm2 e

un allungamento a rottura uguale o superiore all'1 % e

contenente in peso:

93,3 % o più di alluminio,

2,2 % o più ma non più di 5 % di magnesio e

non più di 1,8 % di altri elementi

0 %

31.12.2017

ex 7607 11 90

10

Foglio di alluminio naturale avente i seguenti parametri:

contenuto di alluminio del 99,98 % o più

spessore di 0,070 mm o più ma non più di 0,125 mm

un struttura cubica

del tipo usato per incisione ad alta tensione (1)

0 %

31.12.2016

ex 7607 11 90

40

Fogli di alluminio in rotoli:

con grado di purezza pari al 99,99 % in peso,

di uno spessore compreso tra 0,021 mm e 0,2 mm,

di una larghezza di 500 mm,

con uno strato di ossidi in superficie avente uno spessore da 3 a 4 nm,

e con tessitura cubica superiore al 95 %

0 %

31.12.2016

ex 7607 19 90

ex 8507 90 80

10

80

Foglio in forma di rotolo composto da un laminato di litio e manganese unito ad un foglio di alluminio, caratterizzato da:

una larghezza pari o superiore a 595 mm ma non superiore a 605 mm, e

un diametro pari o superiore a 690 mm ma non superiore a 710 mm,

destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di catodi per batterie agli ioni di litio per veicoli elettrici (1)

0 %

31.12.2016

ex 7607 20 90

10

Foglio stratificato di alluminio di spessore complessivo non superiore a 0,123 mm, costituito da uno strato di alluminio di spessore non superiore a 0,040 mm, da un foglio di base di poliammide e polipropilene nonché da un rivestimento protettivo contro la corrosione da acido idrofluorico, destinato alla fabbricazione di batterie al litio polimeri (1)

0 %

31.12.2017

ex 7607 20 90

20

Foglio lubrificante per la perforazione dallo spessore totale inferiore o uguale a 350 μm, composto da:

uno strato in foglio di alluminio con uno spessore pari o superiore a 70 μm ma non superiore a 150 μm,

uno strato di lubrificante idrosolubile con uno spessore pari o superiore a 20 μm ma non superiore a 200 μm e solido a temperatura ambiente

0 %

31.12.2015

ex 7613 00 00

20

Recipiente di alluminio, senza saldatura, per gas naturale compresso o idrogeno compresso, interamente inguainato da una copertura di composito epossi-fibre di carbonio, di capacità di 172 l (± 10 %) e di peso a vuoto non superiore a 64 kg

0 %

31.12.2018

ex 7616 99 90

15

Blocchi di alluminio a struttura alveolare del tipo utilizzato per la costruzione di parti di aeromobili

0 %

31.12.2018

ex 7616 99 90

ex 8482 80 00

ex 8803 30 00

70

10

40

Elementi di giunzione destinati alla fabbricazione di alberi di rotore di coda per elicotteri (1)

0 %

31.12.2016

ex 7616 99 90

75

Parti in forma di telaio rettangolare:

di alluminio verniciato,

di lunghezza compresa tra 1 011 mm e 1 500 mm,

di larghezza compresa tra 622 mm e 900 mm,

con uno spessore di 0,6 mm (± 0,1 mm),

del tipo utilizzato per la fabbricazione di televisori

0 %

31.12.2017

ex 8102 10 00

10

Molibdeno in polvere

di purezza, in peso, di 99 % o più, e

di una dimensione di particella di 1,0 μm o più ma non superiore a 5,0 μm

0 %

31.12.2017

8104 11 00

 

Magnesio greggio, contenente almeno 99,8 %, in peso, di magnesio

0 %

31.12.2018

ex 8104 30 00

30

Polvere di magnesio:

di purezza in peso, del 99,5 % o più,

con particelle di dimensione pari o superiore a 0,2 mm ma non superiore a 0,8 mm

0 %

31.12.2015

ex 8104 90 00

10

Fogli di magnesio smerigliati e levigati, di dimensioni uguale o inferiore a 1 500 mm × 2 000 mm, rivestiti su un lato di resina epossidica insensibile alla luce

0 %

31.12.2018

ex 8105 90 00

10

Barre o fili di lega di cobalto contenenti, in peso:

35 % (± 2 %) di cobalto,

25 % (± 1 %) di nichel,

19 % (± 1 %) di cromo e

7 % (± 2 %) di ferro,

conformi alle specifiche dei materiali AMS 5842, del tipo utilizzato nell'industria aerospaziale

0 %

31.12.2017

ex 8108 20 00

10

Spugna di titanio

0 %

31.12.2018

ex 8108 20 00

30

Titanio in polvere con un tasso di passaggio al setaccio con maglie da 0,224 mm superiore o pari al 90 % in peso

0 %

31.12.2018

ex 8108 30 00

10

Cascami e avanzi di titanio e leghe di titanio, eccetto quelle con tenore di alluminio, in peso, pari a 1 % o più ma non superiore a 2 %

0 %

31.12.2018

ex 8108 90 30

10

Barre in lega di titanio conformi alle norme EN 2002-1, EN 4267 o DIN 65040

0 %

31.12.2014

ex 8108 90 30

20

Barre, aste e cavi in lega di titanio e alluminio, contenenti un peso di alluminio pari o superiore all'1 % ma non superiore al 2 %, destinati alla fabbricazione di marmitte e tubi di scappamento delle sottovoci 8708 92 o 8714 10 00 (1)

0 %

31.12.2017

ex 8108 90 30

30

Cavo in lega di titanio-alluminio-vanadio (TiAI6V4), conforme alle norme AMS 4228 e 4967

0 %

31.12.2015

ex 8108 90 30

40

Filo composto da una lega di titanio contenente in peso:

22 % (± 3 %) di vanadio e

4 % (± 0,5 %) di alluminio

0 %

31.12.2016

ex 8108 90 50

10

Lega di titanio e di alluminio, con tenore di alluminio, in peso, pari a 1 % o più ma non superiore a 2 %, in fogli o rotoli, di spessore pari a 0,49 mm o più ma non superiore a 3,1 mm, di larghezza pari a 1 000 mm o più ma non superiore a 1 254 mm, destinata alla fabbricazione di prodotti di cui alla sottovoce 8714 10 00 (1)

0 %

31.12.2018

ex 8108 90 50

30

Lega di titanio e silicio, contenente in peso una percentuale di silicio pari o superiore allo 0,15 % ma non superiore allo 0,60 %, in lastre o rotoli, destinata alla fabbricazione di:

sistemi di scappamento per motori a combustione interna o

tubi della sottovoce 8108 90 60 (1)

0 %

31.12.2017

ex 8108 90 50

50

Piastre, fogli, strisce e lamine di una lega di titanio, rame e niobio, contenenti un peso di rame pari o superiore allo 0,8 % ma non superiore all'1,2 % e un peso di niobio pari o superiore allo 0,4 % ma non superiore allo 0,6 %

0 %

31.12.2017

ex 8108 90 50

60

Lamiere, nastri e fogli di una lega di titanio, alluminio, silicio e niobio contenente in peso:

almeno lo 0,4 % ma non oltre lo 0,6 % di alluminio,

almeno lo 0,35 % ma non oltre lo 0,55 % di silicio e

almeno lo 0,1 % ma non oltre lo 0,3 % di niobio

0 %

31.12.2018

ex 8108 90 50

70

Nastri costituiti da una lega di titanio contenente in peso:

15 (± 1) % di vanadio,

3 (± 0,5) % di cromo,

3 (± 0,5) % di stagno e

3 (± 0,5) % di alluminio

0 %

31.12.2016

ex 8108 90 50

75

Lamiere, nastri e fogli in lega di titanio laminata a freddo contenti in peso:

0,3 % o più ma non più di 0,7 % di alluminio e

0,25 % o più ma non più di 0,6 % di silicio

0 %

31.12.2016

ex 8108 90 50

85

Lamiere, nastri e fogli di titanio non legato

0 %

31.12.2017

ex 8108 90 90

ex 9003 90 00

20

10

Parti per montature di occhiali, comprese le viti del tipo utilizzato per montature per occhiali in una lega di titanio

0 %

31.12.2016

ex 8109 20 00

10

Zirconio non legato, sotto forma di spugne o lingotti, contenente, in peso, più di 0,01 % di afnio destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di tubi, barre o lingotti ottenuti mediante rifusione per l'industria chimica (1)

0 %

31.12.2018

ex 8110 10 00

10

Antimonio sotto forma di lingotti

0 %

31.12.2018

ex 8112 99 30

10

Leghe di niobio (colombio) e titanio, sotto forma di barre

0 %

31.12.2018

ex 8113 00 20

10

Blocchi di cermet aventi tenore, in peso, di alluminio pari al 60 % o più e di carburo di boro pari al 5 % o più

0 %

31.12.2016

ex 8113 00 90

10

Piastra di supporto in carburo di silicio di alluminio (AlSiC-9) per circuiti elettronici

0 %

31.12.2017

ex 8207 30 10

10

Insieme di strumenti per lo stampaggio per trasferimento e/o tandem, per formare a freddo, stampare, trafilare, tagliare, punzonare, curvare, calibrare, rifilare e scanalare fogli di metallo, destinati alla produzione di parti di telaio di veicoli a motore (1)

0 %

31.12.2017

ex 8301 60 00

ex 8413 91 00

ex 8419 90 85

ex 8438 90 00

ex 8468 90 00

ex 8476 90 00

ex 8479 90 80

ex 8481 90 00

ex 8503 00 99

ex 8515 90 00

ex 8531 90 85

ex 8536 90 85

ex 8543 90 00

ex 8708 91 99

ex 8708 99 97

ex 9031 90 85

10

20

20

10

10

10

87

20

45

20

20

96

50

10

30

30

Tastiere, costituite interamente da silicone o policarbonato, comprendenti tasti stampati con elementi di contatto elettrico

0 %

31.12.2015

ex 8309 90 90

10

Coperchi per barattoli in alluminio ad apertura totale con anello a strappo con un diametro di 136,5 mm (± 1 mm)

0 %

31.12.2018

ex 8401 30 00

20

Cartucce esagonali non irradiate, destinate alla fabbricazione di reattori nucleari (1)

0 %

31.12.2018

ex 8405 90 00

ex 8708 21 10

ex 8708 21 90

10

10

10

Involucro metallico per generatori di gas dei pretensionatori delle cinture di sicurezza delle automobili

0 %

31.12.2014

ex 8407 33 20

ex 8407 33 80

ex 8407 90 80

ex 8407 90 90

10

10

10

10

Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla, di cilindrata uguale o superiore a 300 cm3 e di potenza uguale o superiore a 6 kW, ma non superiore a 20,0 kW, destinati alla fabbricazione:

di tosatrici da prato semoventi munite d'un sedile della sottovoce 8433 11 51, e di tosatrici da prato azionate a mano della sottovoce 8433 11 90

di trattori della sottovoce 8701 90 11 che hanno per funzione principale quella di tosatrice da prato,

di motofalciatrici con motore a quattro tempi d'una capacità di cilindrata non inferiore a 300 cm3 della sottovoce 8433 20 10 o

di spazzaneve della sottovoce 8430 20 (1)

0 %

31.12.2017

ex 8407 90 10

10

Motori a benzina a quattro tempi con cilindrata non superiore a 250 cm3, destinati alla fabbricazione di tosatrici da prato della sottovoce 8433 11, otofalciatrici della sottovoce 8433 20 10, motozappatrici della sottovoce 8432 29 50 o trituratrici da giardino della sottovoce 8436 80 90 (1)

0 %

31.12.2016

ex 8407 90 90

20

Motore compatto al gas di petrolio liquefatto (GPL) dotato di:

6 cilindri,

potenza pari o superiore a 75 kW ma non superiore a 80 kW,

valvole di aspirazione e di scarico modificate allo scopo di funzionare in maniera continua in applicazioni pesanti,

destinato alla fabbricazione dei veicoli di cui alla voce 8427 (1)

0 %

31.12.2015

ex 8408 90 41

20

Motori diesel di potenza inferiore o uguale a 15 kW, a due o tre cilindri, destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di sistemi di regolazione della temperatura negli autoveicoli (1)

0 %

31.12.2018

ex 8408 90 43

20

Motori diesel di potenza inferiore o uguale a 30 kW, a 4 cilindri, destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di sistemi di regolazione della temperatura negli autoveicoli (1)

0 %

31.12.2018

ex 8408 90 43

ex 8408 90 45

ex 8408 90 47

30

20

30

Motore a quattro cilindri a quattro tempi, ad accensione per compressione e raffreddato a liquido, di:

cilindrata massima di 3 850 cm3 e

di potenza nominale pari o superiore a 15 kW ma non superiore a 55 kW,

destinato alla fabbricazione dei veicoli di cui alla voce 8427 (1)

0 %

31.12.2017

ex 8408 90 47

40

Motore ad accensione spontanea raffreddato a liquido con 4 cilindri e 4 cicli avente:

una capacità massima di 3 850 cm3,

una potenza nominale da 55 kW a 85 kW,

destinato all'utilizzo nella fabbricazione di veicoli della voce 8427 (1)

0 %

31.12.2018

ex 8409 91 00

ex 8409 99 00

10

20

Collettore di scarico conforme alla norma DIN EN 1385, con o senza alloggiamento turbina, con quattro fori di entrata, destinato alla fabbricazione di collettori di scarico che vengono torniti, fresati, forati e/o lavorati con altri mezzi (1)

0 %

31.12.2016

ex 8409 99 00

ex 8479 90 80

10

85

Iniettori con valvola a solenoide per un'atomizzazione ottimizzata nella camera di combustione del motore

0 %

31.12.2016

ex 8411 99 00

30

Componente per turbina a gas a forma di ruota munito di lame, del tipo utilizzato nei turbocompressori:

di una lega a base di nickel in fusione di precisione conforme alla norma DIN G- NiCr13Al16 moNb o DIN NiCo10W10Cr9AlTi o AMS AISI:686;

avente una resistenza al calore non superiore a 1 100 °C;

avente un diametro tra 30 mm e 80 mm;

avente un'altezza tra 30 mm e 50 mm

0 %

31.12.2017

ex 8411 99 00

40

Componente di turbine a gas spiraliforme del tipo utilizzato nei turbocompressori:

in lega inossidabile,

avente una resistenza al calore non superiore a 1 050 °C,

avente un diametro compreso tra 100 mm e 200 mm,

avente un'altezza tra 100 mm e 150 mm,

con o senza collettore di scarico del motore

0 %

31.12.2018

ex 8411 99 00

50

Azionatore per turbocompressore monofase:

con corno conduttore e manicotto di connessione integrati,

in lega d'acciaio inossidabile,

con corni conduttori aventi una distanza operativa di 20 mm,

di lunghezza non superiore a 350 mm,

avente un diametro non superiore a 75 mm,

avente un'altezza non superiore a 50 mm

0 %

31.12.2018

ex 8413 70 35

20

Pompa centrifuga monofase con le seguenti caratteristiche:

capacità minima di scarico di 400 cm3 fluidi al minuto,

livello sonoro non superiore a 6 dBA,

diametro interno dell'apertura di suzione e dell'apertura di scarico non superiore a 15 mm, e

funzionamento a temperature ambienti fino a -10 °C

0 %

31.12.2015

ex 8414 30 81

50

Compressori elettrici a spirale orbitante, ermetici o semi-ermetici e a velocità variabile, con potenza nominale di 0,5 kW o superiore, ma inferiore a 10 kW, di cilindrata non superiore a 35 cm3, del tipo utilizzato negli apparecchi di refrigerazione

0 %

31.12.2014

ex 8414 30 89

20

Elemento di impianto di condizionamento dell'aria per autoveicoli, consistente in un compressore alternativo ad albero aperto di potenza compresa tra 0,4 kW e 10 kW

0 %

31.12.2018

ex 8414 59 20

30

Ventilatore assiale:

con motore elettrico,

di potenza inferiore o uguale a 125W

utilizzato nella fabbricazione di computer (1)

0 %

31.12.2018

ex 8414 59 20

40

Ventilatore assiale con motore elettrico, di potenza non superiore a 2W, destinato alla fabbricazione di prodotti di cui alla voce 8521 o 8528 (1)

0 %

31.12.2015

ex 8414 59 80

ex 8414 90 00

40

60

Ventilatore tangenziale:

di altezza compresa tra un minimo di 575 mm (± 1,0 mm) e un massimo di 850 mm (± 1,0 mm),

del diametro di 95 mm (± 0,6 mm) o di 102 mm (± 0,6 mm),

in plastica antistatica, antibatterica e termoresistente, rinforzata con il 30 % di fibra di vetro, avente una resistenza minima alla temperatura di 70 °C (± 5 °C),

da usare per la fabbricazione di condizionatori interni di tipo split (1).

0 %

31.12.2016

ex 8414 90 00

20

Pistoni di alluminio, destinati ad essere inseriti in compressori di apparecchi per il condizionamento dell'aria di autoveicoli (1)

0 %

31.12.2014

ex 8414 90 00

30

Regolatore di pressione, destinato ad essere inserito in compressori di apparecchi per il condizionamento dell'aria di autoveicoli (1)

0 %

31.12.2018

ex 8414 90 00

40

Parte di trasmissione, destinata ad essere incorporata nei compressori per macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria negli autoveicoli (1)

0 %

31.12.2018

ex 8415 90 00

20

Evaporatore di alluminio, destinato alla fabbricazione di macchine per il condizionamento dell'aria nelle automobili (1)

0 %

31.12.2016

ex 8418 99 10

50

Evaporatore costituito da alette in alluminio e da una serpentina in rame del tipo utilizzato negli apparecchi di refrigerazione

0 %

31.12.2014

ex 8418 99 10

60

Condensatore costituito da due tubi concentrici in rame del tipo utilizzato negli apparecchi di refrigerazione

0 %

31.12.2014

ex 8421 99 00

91

Elementi per la depurazione dell'acqua mediante osmosi inversa, costituiti da un fascio di fibre cave permeabili di materia plastica, collegate ad una estremità ad un elemento di materia plastica e che attraversa, all'altra estremità, un altro elemento di materia plastica, il tutto inserito o non in un contenitore cilindrico

0 %

31.12.2018

ex 8421 99 00

93

Elementi di apparecchi per separare o purificare gas da miscele gassose, costituiti da un fascio di fibre cave permeabili inserito in un contenitore anche perforato di lunghezza di 300 mm o più ed uguale o inferiore a 3 700 mm e di diametro uguale o inferiore a 500 mm

0 %

31.12.2018

ex 8422 30 00

ex 8479 89 97

10

30

Macchine e apparecchi, esclusi gli apparecchi per stampaggio a iniezione, destinati alla fabbricazione di cartucce per stampanti a getto dinchiostro (1)

0 %

31.12.2018

ex 8424 90 00

30

Contenitori di poli(etilene tereftalato), con capienza da 50 ml a 600 ml, dotati di ugello, del genere utilizzato come parte di apparecchi meccanici per la polverizzazione di liquidi

0 %

31.12.2018

ex 8431 20 00

30

Gruppo di asse motore, comprendente differenziale, ingranaggi di riduzione, corona dentata, organi di trasmissione, mozzi delle ruote, freni e bracci di fissazione dell'albero, destinato alla fabbricazione dei veicoli di cui alla voce 8427 (1)

0 %

31.12.2017

ex 8439 99 00

10

Involucri per rulli di aspirazione, prodotti mediante getto centrifugato, senza perforazione, sotto forma di tubi in lega di acciaio, di lunghezza pari o superiore a 3 000 mm e diametro esterno pari o superiore a 550 mm

0 %

31.12.2018

ex 8467 99 00

ex 8536 50 11

10

35

Interruttori meccanici per la connessioone di circuiti elettrici aventi:

una tensione uguale o superiore a 14,4 V, ma inferiore a 42 V,

un'intensità uguale o superiore a 10 A, ma inferiore a 42 A,

destinati alla fabbricazione di prodotti della voce 8467 (1)

0 %

31.12.2014

ex 8477 80 99

10

Macchine per la fusione e la lavorazione della superficie delle membrane di materie plastiche della voce 3921

0 %

31.12.2018

ex 8479 89 97

40

Scambiatore di pressione isobarico con velocità di flusso non superiore a 50 m3/hr, provvisto o no di pompa di sovralimentazione

0 %

31.12.2014

ex 8479 89 97

ex 8479 90 80

50

80

Macchinari, componenti di una linea di produzione per la fabbricazione di batterie agli ioni di litio per veicoli passeggeri a motore elettrico, utilizzati per la costruzione della suddetta linea (1)

0 %

31.12.2015

ex 8481 30 91

91

Valvole di non ritorno in acciaio con:

pressione di apertura massima di 800 kPa

diametro esterno massimo di 37 mm

0 %

31.12.2014

ex 8481 80 59

10

Valvola per la regolazione dell'aria, costituita di un motore passo passo e di una valvola a spillo, per la regolazione del minimo nei motori a iniezione di carburante

0 %

31.12.2018

ex 8481 80 69

60

Valvola reversibile a quattro vie per refrigeranti, consistente in:

una valvola pilota a solenoide

un corpo di valvola in ottone comprensivo di rubinetto corsoio e connettori di rame

destinati a una pressione d'esercizio non superiore a 4,5 MPa

0 %

31.12.2017

ex 8481 80 79

20

Valvola a solenoide resistente a una pressione di 875 bar

0 %

31.12.2018

ex 8481 80 99

50

Valvola di servizio, formata da una combinazione di una valvola a due vie sul condotto del liquido e di una valvola a tre vie sul condotto del gas con:

una pressione di chiusura minima di 30 kgf/cm2,

una pressione di resistenza minima di 45 kgf/cm2,

destinata alla fabbricazione di impianti di condizionamento dell'aria esterni (1)

0 %

31.12.2016

ex 8481 80 99

60

Valvola a quattro vie, formata da:

un nucleo mobile centrale,

un nucleo mobile sigillante,

un solenoide da 220V-240V AC 50/60 Hz,

una pressione di lavoro fino a 4,3 MPa,

un alloggiamento

per orientare il flusso del refrigerante, destinata alla fabbricazione di impianti per il condizionamento dell'aria esterni (1)

0 %

31.12.2016

ex 8483 30 38

30

Alloggiamento cilindrico per cuscinetti

di ghisa grigia in fusione di precisione conforme alla norma DIN EN 1561;

con camere d'olio;

senza cuscinetti;

avente un diametro tra 60 mm e 180 mm;

avente un'altezza tra 60 mm e 120 mm;

con o senza camere d'acqua e connettori

0 %

31.12.2017

ex 8483 40 29

50

Set di ingranaggi cicloidali con:

una coppia nominale uguale o superiore a 50 Nm ma non superiore a 7 000 Nm,

un rapporto standard uguale o superiore a 1:50 ma non superiore a 1:270,

un movimento a vuoto uguale o inferiore a un minuto d'arco,

un rendimento superiore all'80 %

del tipo utilizzato nei bracci robotici

0 %

31.12.2016

ex 8483 40 29

60

Treno epicicloidale, del genere utilizzato negli utensili elettrici portatili dotato di:

coppia nominale da 25 Nm a 70 Nm,

rapporto di trasmissione standard da 1:12,7 a 1:64,3

0 %

31.12.2018

ex 8483 40 51

20

Cambio di velocità, avente un differenziale con assiale, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di tosatrici da prato semoventi, munite di un sedile, della sottovoce 8433 11 51 (1)

0 %

31.12.2018

ex 8483 40 59

20

Riduttore idrostatico di velocità, avente una pompa idraulica e un differenziale con assiale, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di tosatrici da prato semoventi, munite di un sedile, della sottovoce 8433 11 51 (1)

0 %

31.12.2018

ex 8483 40 90

80

Scatola del cambio, dotata di:

3 marce al massimo,

un sistema di decelerazione automatico e

un sistema di retromarcia assistita,

destinata ad essere utilizzata per la fabbricazione delle merci di cui alla voce 8427 (1)

0 %

31.12.2015

ex 8501 10 99

54

Motore a corrente continua, senza spazzole, con diametro non superiore a 25,4 mm, velocità nominale di 2 260 (±15 %) o 5 420 (±15 %) giri al minuto e tensione di alimentazione di 1,5 V o 3 V

0 %

31.12.2018

ex 8501 10 99

60

Motore a corrente continua:

con una velocità del rotore pari ad almeno 3 500 giri/minuto ma non superiore a 5 000 giri/minuto una volta carico e a 6 500 giri/minuto a vuoto

con una tensione di alimentazione di 100 V o più ma non superiore a 240 V

destinato alla fabbricazione di friggitrici (1)

0 %

31.12.2017

ex 8501 10 99

79

Motore a corrente continua, con spazzole e rotore interno, con avvolgimento trifase, con o senza vite senza fine, di una gamma di temperatura specificata compresa almeno tra - 20 °C e + 70 °C

0 %

31.12.2018

ex 8501 10 99

80

Motore passo-passo a corrente continua, con

angolo di passo di 7,5° (± 0,5°),

coppia sincrona massima, a 25 °C,

pari o superiore a 25 mNm,

frequenza di impulso di pull-out pari o superiore a 1 960impulsi al secondo,

avvolgimento a due fasi e

tensione nominale compresa tra 10,5V e 16,0V

0 %

31.12.2018

ex 8501 10 99

81

Motore passo a passo a corrente continua, con angolo di passo di 18° o più, coppia di bloccaggio di 0,5 mNm o più, supporto di accoppiamento di dimensioni non superiori a 22 mm × 68 mm, avvolgimento a due fasi e potenza non superiore a 5 W

0 %

31.12.2018

ex 8501 10 99

82

Motore a corrente continua, senza spazzole, con diametro non superiore a 29 mm, velocità nominale di 1 500 (±15 %) o 6 800 (±15 %) giri al minuto e tensione di alimentazione di 2 V o 8 V

0 %

31.12.2014

ex 8501 31 00

30

Motore a corrente continua, senza spazzole, con avvolgimento trifase, di diametro esterno compreso fra 85 mm e 115 mm, con coppia nominale pari a 2,23 Nm (± 1,0 Nm), di potenza calcolata a 1 550 t/m (± 350 t/m) compresa fra 120 W e 520 W, funzionante a una tensione di alimentazione di 12 V, provvisto di un circuito elettrico munito di sensori a effetto Hall, destinato a essere utilizzato con un dispositivo di servosterzo elettrico (motore per servosterzo elettrico) (1)

0 %

31.12.2016

ex 8501 31 00

40

Motore a corrente continua a eccitazione permanente che presenta:

avvolgimento multifase,

diametro esterno di 30 mm o superiore, ma inferiore a 80 mm,

velocità di rotazione non superiore a 15 000 giri/min,

potenza di 45 W o superiore, ma inferiore a 300 W e

tensione di alimentazione di 9 V o superiore, ma inferiore a 25 V

0 %

31.12.2014

ex 8501 31 00

45

Motori a corrente continua, senza spazzole, con:

diametro esterno da 90 mm a 110 mm,

velocità nominale non superiore a 3 680 giri al minuto,

potenza tra 600 W e 740 W a 2 300 giri al minuto e a 80 °C,

tensione di alimentazione di 12 V,

coppia non superiore a 5,67 Nm,

sensore di posizione del rotore,

relè elettronico con centro stella,

destinati all'utilizzo con un dispositivo di servosterzo elettrico

0 %

31.12.2018

ex 8501 31 00

55

Motore a corrente continua avente:

un diametro esterno da 27,5 mm a 45 mm,

una velocità nominale da 11 000 a 23 200 giri al minuto,

una tensione nominale da 3,6 V a 230 V,

una potenza in uscita non superiore a 529 W,

una corrente di carico a vuoto non superiore a 3,1 A,

un'efficienza massima del 54 % o superiore,

per gli strumenti elettrici portatili

0 %

31.12.2018

ex 8501 31 00

60

Motore a corrente continua senza spazzole con rotazione anche in senso antiorario, dalle seguenti caratteristiche:

tensione d'ingresso compresa tra 264 V e 391 V,

diametro esterno compreso tra 81 mm (± 2,5 mm) e 150 mm (± 0,8 mm),

potenza non superiore a 125 W,

isolamento dell'avvolgimento di classe E o B,

destinato alla fabbricazione di impianti split interni o esterni per il condizionamento dell'aria (1)

0 %

31.12.2016

ex 8501 31 00

65

Modulo con celle a combustibile, comprendentecelle a membrana elettrolitica polimerica, in alloggiamento, con un sistema di raffreddamento integrato, destinato alla fabbricazione di sistemi di propulsione per veicoli a motore (1)

0 %

31.12.2018

ex 8501 31 00

70

Motori CC,senza spazzole:

aventi un diametro esterno tra 80 mm e 100 mm,

di tensione di alimentazione di 12 V,

di potenza a 20 °C tra 300 W e 550 W,

aventi una coppia a 20 °C tra 2,90 Nm e 5,30 Nm,

una velocità di rotazione nominalea 20 °C tra 600 rpm e 1 200 rpm,

muniti di sensore della posizione dell'angolo del rotore di tipo risolutore o di tipo "effetto hall"

del tipo utilizzato nei sistemi sterzanti con assistenza per Ie automobili

0 %

31.12.2017

ex 8501 33 00

ex 8501 40 80

ex 8501 53 50

30

50

10

Motopropulsore elettrico per autoveicoli, di potenza non superiore a 315 kW, che comprende:

un motore a corrente continua o a corrente alternata con o senza trasmissione,

elettronica di potenza connessa via cavo

0 %

31.12.2016

ex 8501 51 00

ex 8501 52 20

30

50

Servomotore sincrono AC con resolver e freno per una velocità massima non superiore a 6 000 rpm con:

una potenza uguale o superiore a 340 W ma non superiore a 7,4 kW,

una flangia di dimensioni non superiori a 180 mm × 180 mm e

una lunghezza dalla flangia all'estremità del resolver non superiore a 271 mm

0 %

31.12.2016

ex 8501 62 00

30

Sistema di celle a combustibile

composto da, quanto meno, celle a combustibile ad acido fosforico (del tipo PAFC)

in un involucro dotato di gestione dell'acqua e trattamento del gas integrati

destinato alla fornitura fissa e permanente di energia

0 %

31.12.2017

ex 8503 00 91

ex 8503 00 99

31

32

Rotore, munito all'interno di 1 o 2 anelli magnetici incorporati o non in un anello di acciaio

0 %

31.12.2018

ex 8503 00 99

31

Collettore stampato di un motore elettrico, con un diametro non superiore a 16 mm

0 %

31.12.2018

ex 8503 00 99

33

Statore per motore senza spazzole di servosterzo elettrico con tolleranza di ovalizzazione di 50 μm

0 %

31.12.2016

ex 8503 00 99

34

Rotore per motore senza spazzole di servosterzo elettrico con tolleranza di ovalizzazione di 50 μm

0 %

31.12.2016

ex 8503 00 99

35

Trasmettitore risolutore per motori senza spazzole con servosterzo elettrico

0 %

31.12.2014

ex 8503 00 99

40

Membrana per celle a combustibile, in rotoli o in fogli, di una larghezza non superiore a 150 cm, del tipo usato esclusivamente per le celle a combustibile della voce 8501

0 %

31.12.2017

ex 8504 31 80

20

Trasformatore destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di invertitori nei moduli LCD (1)

0 %

31.12.2017

ex 8504 31 80

30

Trasformatori di commutazione di capacità non superiore a 1 kVA destinati alla fabbricazione di convertitori statici (1)

0 %

31.12.2018

ex 8504 31 80

40

Trasformatori elettrici:

aventi capacità non superiore a 1 kVA

senza spine né cavi,

per uso interno nella fabbricazione di ricevitori e televisori (1)

0 %

31.12.2017

ex 8504 40 82

40

Circuito stampato dotato di un raddrizzatore a ponte e di altri componenti attivi e passivi e avente le seguenti caratteristiche:

due connettori di uscita

due connettori di ingresso che possono essere montati e utilizzati contemporaneamente

possibilità di commutare il modo di funzionamento da luminoso a scuro

tensione di ingresso di 40 V (+ 25 % -15 %) o di 42 V (+ 25 % -15 %) in modo di funzionamento luminoso e tensione di ingresso di 30 V (± 4 V) in modo di funzionamento scuro, oppure

tensione di ingresso di 230 V (+ 20 % -15 %) in modo di funzionamento luminoso e tensione di ingresso di 160 V (± 15 %) in modo di funzionamento scuro, oppure

tensione di ingresso di 120 V (15 % -35 %) in modo di funzionamento luminoso e tensione di ingresso di 60 V (± 20 %) in modo di funzionamento scuro

la corrente di ingresso raggiunge l'80 % del suo valore nominale nell'arco di 20 ms

frequenza di ingresso pari o superiore a 45 Hz, ma non superiore a 65 Hz, per le versioni a 42 V e 230 V, e compresa tra 45 e 70 Hz per le versioni a 120 V

picco massimo di corrente transitoria non superiore al 250 % della corrente di ingresso

durata del picco massimo di corrente transitoria non superiore a 100 ms

picco minimo di corrente transitoria non inferiore al 50 % della corrente di ingresso

durata del picco minimo di corrente transitoria non superiore a 20 ms

corrente di uscita preimpostabile

la corrente di uscita raggiunge il 90 % del suo valore nominale preimpostato nell'arco di 50 ms

la corrente di uscita raggiunge il valore zero entro 30 ms dall'interruzione della tensione di ingresso

stato di errore definito in caso di mancanza di carico o di carico eccessivo (funzione "end-of-life")

0 %

31.12.2017

ex 8504 40 82

50

Raddrizzatore in un alloggiamento avente:

una potenza nominale non superiore a 250 W

una tensione in ingresso di almeno 90 V, ma non superiore a 305 V

una frequenza di alimentazione certificata di almeno 47 Hz, ma non superiore a 440 Hz

una corrente costante in uscita di almeno 350 mA, ma non superiore a 15 mA

una corrente di chiusura del circuito non superiore a 10 A

temperature d'esercizio comprese fra - 40 °C e + 85 °C

destinato all'accensione di fonti di luce a LED

0 %

31.12.2017

ex 8504 40 90

20

Convertitore di corrente continua in corrente continua

0 %

31.12.2018

ex 8504 40 90

30

Convertitori statici comprendenti un circuito di commutazione della potenza con transistor bipolari a porta isolata (IGBT), inseriti in un contenitore, destinati alla fabbricazione di forni a microonde della sottovoce 8516 50 00 (1)

0 %

31.12.2018

ex 8504 40 90

40

Moduli di alimentazione semiconduttori:

con transistori di potenza,

con circuiti integrati,

contenenti o meno diodi e con o senza termistori,

con tensione di funzionamento non superiore a 600V,

con non più di tre uscite elettriche, contenenti ciascuna due interruttori di potenza (di tipo MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field-Effect Transistor, transistor metallo-ossido-semiconduttore a effetto di campo) o IGBT (Insulated Gate Bi-polar Transistors, transistor bipolare con gate isolato)) e drive interni e

con valore quadratico medio (RMS - root mean square) non superiore a 15,7A

0 %

31.12.2018

ex 8504 40 90

50

Dispositivo di azionamento per robot industriali con:

da una a sei uscite motore trifase da 3 × 32 A massimo,

alimentazione principale da 220 V a 480 V CA oppure da 280 V a 800 V CC,

alimentazione logica da 24 V CC,

interfaccia di comunicazione EtherCat,

dimensioni comprese tra 150 × 140 × 120 mm e 335 × 430 × 179 mm

0 %

31.12.2018

ex 8504 40 90

60

Modulo di alimentazione a semiconduttore con stampaggio per trasferimento composto di:

transistor di potenza,

circuiti integrati,

con o senza diodi e termistori,

configurazione delcircuito,

piattaforma di azionamento diretto con tensione di esercizio di oltre 600 V

oppure piattaforma di azionamento diretto con tensione di esercizio massima di 600 V e corrente RMS superiore a 15,7 A,

oppure uno o più moduli di rifasamento

0 %

31.12.2018

ex 8504 50 95

20

Bobina di reattanza, con una induttanza non superiore a 62 mH

0 %

31.12.2018

ex 8504 50 95

40

Induttore toroidale con le seguenti caratteristiche:

induttanza di 4,7 μH (± 20 %),

resistenza in corrente continua non superiore a 0,1 Ohms,

resistenza d'isolamento di 100 MOhms o superiore a 500 V (corrente continua)

destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di schede d'alimentazione per moduli LCD e LED (1)

0 %

31.12.2015

ex 8504 50 95

50

Solenoide con:

un consumo non superiore a 6 W,

una resistenza d'isolamento superiore a 100 M ohm, e

unforo d'ingresso compreso fra 11,4 mm e11,8 mm

0 %

31.12.2017

ex 8504 90 11

10

Nuclei di ferrite, esclusi i gioghi di deflessione

0 %

31.12.2018

ex 8505 11 00

31

Calamita permanente, con magnetismo residuo di 455 mT (±15 mT)

0 %

31.12.2018

ex 8505 11 00

33

Calamite permanenti composti da una lega di neodimio, ferro e boro, a forma di rettangolo arrotondato di dimensioni non superiori a 15 mm × 10 mm × 2 mm, oppure a forma di disco con diametro non superiore a 90 mm, con o senza foro al centro

0 %

31.12.2018

ex 8505 11 00

35

Magneti permanenti composti di una lega di neodimio, ferro e boro o di samario e cobalto rivestiti per passivazione inorganica (rivestimento inorganico) utilizzando fosfato di zinco, destinati alla fabbricazione industriale di prodotti per applicazioni motrici o sensoriali (1)

0 %

31.12.2017

ex 8505 11 00

50

Barre di forma specifica destinate a diventare magneti permanenti dopo magnetizzazione contenenti neodimio, ferro e boro, delle dimensioni seguenti:

lunghezza pari o superiore a 15 mm ma non superiore a 52 mm,

larghezza pari o superiore a 5 mm ma non superiore a 42 mm,

del tipo utilizzato nella produzione di servomotori elettrici per l'automazione industriale

0 %

31.12.2017

ex 8505 11 00

60

Anelli, tubi, filiere o collari di una lega di neodimio, ferro e boro, con:

diametro non superiore a 45 mm,

altezza non superiore a 45 mm,

del tipo usato nella fabbricazione di calamite permanenti dopo magnetizzazione

0 %

31.12.2017

ex 8505 11 00

70

Disco:

con diametro massimo di 90 mm,

con o senza foro centrale,

in lega di neodimio, ferro e boro, ricoperto di nichel e destinato a divenire, in seguito alla magnetizzazione, un magnete permanente

del genere utilizzato negli altoparlanti per auto

0 %

31.12.2018

ex 8505 11 00

80

Articoli di forma triangolare, quadrata o rettangolare, destinati a divenire magneti permanenti in seguito alla magnetizzazione e contenenti neodimio, ferro e boro, delle seguenti dimensioni:

lunghezza da 15 mm a 105 mm,

larghezza da 5 mm a 105 mm,

altezza da 3 mm a 55 mm

0 %

31.12.2018

ex 8505 19 90

30

Articoli di ferrite agglomerata a forma di disco aventi un diametro non superiore a 120 mm, con foro centrale, destinati a diventare magneti permanenti in seguito alla magnetizzazione, con rimanenza compresa tra 350 mT e 470 mT

0 %

31.12.2018

ex 8505 20 00

30

Innesto elettromagnetico per la fabbricazione di compressori per macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria negli autoveicoli (1)

0 %

31.12.2018

ex 8505 90 20

91

Solenoide con nucleo emergente, operante con tensione di alimentazione nominale di 24 V con una corrente continua nominale di 0,08 A, destinato alla fabbricazione di prodotti della voce 8517 (1)

0 %

31.12.2018

ex 8506 50 90

10

Pile al litio-iodio con dimensioni non superiori a 9 mm × 23 mm × 45 mm, e tensione massima di 2,8 V

0 %

31.12.2018

ex 8506 50 90

20

Unità costituita da non più di 2 pile al litio inserita in un supporto per circuiti integrati, con non più di 32 contatti e con un circuito di controllo incorporato

0 %

31.12.2018

ex 8506 50 90

30

Pile al litio-iodio con dimensioni non superiori a 28 mm × 45 mm × 15 mm, e con una capacità non inferiore a 1,05 Ah

0 %

31.12.2018

ex 8507 10 20

80

Batteria di avviamento al piombo con:

capacità di ricarica di 200 % o maggiore del livello di una batteria al piombo convenzionale equivalente nei primi 5 secondi di ricarica,

un elettrolita liquido,

destinata alla fabbricazione di automobili e di veicoli commerciali leggeri che utilizzano regolatori di alternatore ad alto recupero o sistemi di avviamento/arresto con regolatori di alternatore ad alto recupero (1)

0 %

31.12.2015

ex 8507 30 20

30

Accumulatore al nichel-cadmio, di forma cilindrica, di lunghezza di 65,3 mm (±1,5 mm) e di diametro di 14,5 mm (±1 mm), con una capacità nominale di 1 000 mAh o più, destinato alla fabbricazione di batterie ricaricabili (1)

0 %

31.12.2018

ex 8507 50 00

ex 8507 60 00

20

20

Accumulatore, di forma rettangolare, di lunghezza non superiore a 69 mm, di larghezza non superiore a 36 mm e di spessore non superiore a 12 mm, destinato alla fabbricazione di batterie ricaricabili (1)

0 %

31.12.2018

ex 8507 50 00

30

Accumulatore all'idruro di nichel, di forma cilindrica, di diametro non superiore a 14,5 mm, destinato alla fabbricazione di batterie ricaricabili (1)

0 %

31.12.2018

ex 8507 60 00

25

Moduli rettangolari da incorporare in batterie ricaricabili agli ioni di litio:

di una larghezza di: 352,5 mm (±1 mm) o 367,1 mm (±1 mm)

di una profondità di: 300 mm (±2 mm) o 272,6 mm (±1 mm)

di un'altezza di: 268,9 mm (±1,4 mm) o 229,5 mm (±1 mm)

di un peso di: 45,9 kg o 46,3 kg

di una capacità di: 75Ah e

di una tensione nominale di: 60V

0 %

31.12.2017

ex 8507 60 00

30

Accumulatore al litio-ione, di forma cilindrica, di lunghezza di 63 mm o più e di diametro di 17,2 mm o più, con una capacità nominale di 1 200 mAh o più, destinato alla fabbricazione di batterie ricaricabili (1)

0 %

31.12.2014

ex 8507 60 00

35

Batterie ricaricabili agli ioni di litio:

di una lunghezza pari ad almeno 1 475 mm ma non superiore a 2 200 mm,

di una larghezza pari ad almeno 935 mm ma non superiore a 1 400 mm,

di un'altezza pari ad almeno 260 mm ma non superiore a 310 mm,

di un peso pari ad almeno 320 kg ma non superiore a 390 kg,

di una capacità nominale pari ad almeno 18,4 Ah ma non superiore a 130 Ah,

in pacchi da 12 o da 16 moduli

0 %

31.12.2017

ex 8507 60 00

40

Batterie ricaricabili per accumulatori elettrici agli ioni di litio aventi le seguenti caratteristiche:

una lunghezza compresa fra 1 203 mm e 1 297 mm,

una larghezza compresa fra 282 mm e 772 mm,

un'altezza compresa fra 792 mm e 839 mm,

un peso compreso fra 260 kg e 293 kg,

una potenza di 22 o di 26 kWh e

sotto forma di 24 o 48 moduli

0 %

31.12.2017

ex 8507 60 00

50

Moduli per l'assemblaggio di accumulatori elettrici a batterie agli ioni di litio aventi:

una lunghezza compresa tra 298 mm e 408 mm,

una larghezza compresa tra 33,5 mm e 209 mm,

un'altezza compresa tra 138 mm e 228 mm,

un peso compreso tra 3,6 kg e 17 kg, e

una potenza compresa tra 458 kWh e 2 158 kWh

0 %

31.12.2017

ex 8507 60 00

55

Accumulatore agli ioni di litio di forma cilindrica,

con una base a forma di ellissi appiattita al centro,

di lunghezza pari a minimo 49 mm (senza connessioni),

di larghezza pari a minimo 33,5 mm,

di spessore pari a minimo 9,9 mm,

con una capacità nominale pari ad almeno 1,75 Ah,

e un voltaggio nominale pari a 3,7 V,

destinato alla fabbricazione di batterie ricaricabili (1)

0 %

31.12.2017

ex 8507 60 00

57

Accumulatore agli ioni di litio di forma cubica,

con angoli parzialmente arrotondati,

di lunghezza pari ad almeno 76 mm (senza connessioni),

di larghezza pari ad almeno 54,5 mm,

di spessore pari ad almeno a 5,2 mm,

con una capacità nominale pari ad almeno 3 100 mAh,

e un voltaggio nominale pari a 3,7 V,

destinato alla fabbricazione di batterie ricaribili (1)

0 %

31.12.2017

ex 8507 60 00

60

Batterie ricaricabili agli ioni di litio, con:

lunghezza pari o superiore a 1 213 mm ma non superiore a 1 575 mm,

una larghezza pari o superiore a 245 mm ma non superiore a 1 200 mm,

un'altezza pari o superiore a 265 mm ma non superiore a 755 mm,

un peso pari o superiore a 265 kg ma non superiore a 294 kg,

capacità nominale di 66,6 Ah,

in pacchi da 48 moduli

0 %

31.12.2015

ex 8507 60 00

65

Pila agli ioni di litio, di forma cilindrica, dalle seguenti caratteristiche:

tensione compresa tra 3,5 Vcc e 3,8 Vcc,

capacità compresa tra 300 mAh e 900 mAh,

diametro compreso tra 10 mm e 14,5 mm

0 %

31.12.2016

ex 8507 60 00

70

Moduli rettangolari da incorporare in batterie ricaricabili agli ioni di litio:

lunghezza 350 mm o 312 mm,

larghezza 79,8 mm o 225 mm,

altezza 168 mm o 35 mm,

peso 6,2 kg o 3,95 kg,

capacità 129 Ah o 66,6 Ah

0 %

31.12.2015

ex 8507 60 00

75

Accumulatore agli ioni di litio, di forma rettangolare, dalle seguenti caratteristiche:

involucro metallico,

lunghezza di 173 mm (± 0,15 mm),

larghezza di 21 mm (± 0,1 mm),

altezza di 91 mm (± 0,15 mm),

tensione nominale di 3,3 V,

capacità nominale di almeno 21 Ah

0 %

31.12.2016

ex 8507 60 00

80

Accumulatore al litio-ione di forma rettangolare,

provvisto di involucro metallico, avente

lunghezza di 171 mm (± 3 mm),

larghezza di 45,5 mm (± 1 mm),

altezza di 115 mm (± 1 mm),

tensione nominale di 3,75 V e

capacità nominale di 50 Ah

destinato alla fabbricazione di batterie ricaricabili per veicoli a motore (1)

0 %

31.12.2015

ex 8507 90 80

70

Piastra tagliata in foglio di rame placcato in nichel caratterizzata da:

una larghezza di 70 mm (± 5 mm),

uno spessore di 0,4 mm (± 0,2 mm),

una lunghezza non superiore a 55 mm,

destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di batterie agli ioni di litio per veicoli elettrici (1)

0 %

31.12.2016

ex 8508 70 00

ex 8537 10 99

10

96

Scheda a circuito elettronico senza alloggiamento separato per attivare e controllare le spazzole dell'aspirapolvere avente una potenza inferiore o uguale a 300 W

0 %

31.12.2015

ex 8508 70 00

ex 8537 10 99

20

98

Schede a circuito elettronico che:

sono connesse attraverso fili o radio frequenza tra di loro e alla scheda di controllo motore, e

regolano il funzionamento (accensione e spegnimento, capacità di aspirazione) degli aspirapolvere, grazie ad un programma registrato,

con o senza indicatori che visualizzano il funzionamento dell'aspirapolvere (capacità di aspirazione e/o sacchetto per la polvere pieno e/o filtro pieno)

0 %

31.12.2015

ex 8512 40 00

ex 8516 80 20

10

20

Pellicola riscaldante per specchietto retrovisore per auto:

con due contatti elettrici,

con uno strato adesivo su entrambi i lati (sul lato del corpo in plastica e su quello dello specchietto retrovisore),

con pellicola protettiva di carta su entrambi i lati

0 %

31.12.2018

ex 8516 90 00

60

Elemento di ventilazione di una friggitrice elettrica

dotato di motore con potenza di 8 W a 4 600 rpm,

comandato da un circuito elettronico,

funzionante a una temperatura ambiente di 110 °C o superiore,

dotato di termostato di regolazione

0 %

31.12.2014

ex 8516 90 00

70

Vasca interna:

munita di aperture laterali e centrali,

di alluminio ricotto,

con un rivestimento in ceramica, resistente a temperature superiori ai 200 °C

da utilizzare nella fabbricazione di friggitrici (1)

0 %

31.12.2017

ex 8518 29 95

30

Diffusori aventi:

un'impedenza compresa tra 4 Ohm e 16 Ohm,

una potenza nominale compresa tra 2 W e 20 W,

con o senza braccio di plastica, e

con o senza cavo elettrico munito di connettori,

del tipo utilizzato per la produzione di apparecchi TV monitor video

0 %

31.12.2017

ex 8518 30 95

20

Auricolare o cuffie, per apparecchi che agevolano l'audizione, inserito in un contenitore di dimensioni, cavi esclusi, non superiori a 5 mm × 6 mm × 8 mm

0 %

31.12.2018

ex 8518 40 80

91

Sottoinsieme di circuto stampato, comprendente decodifica digitale del segnale audio, trattamento e amplificazione del segnale audio con funzionalità a due canali e/o multicanale

0 %

31.12.2014

ex 8518 40 80

92

Componenti di circuito stampato, comprendenti circuiti di alimentazione, circuiti equalizzatori attivi e circuiti amplificatori di potenza

0 %

31.12.2015

ex 8518 90 00

91

Nocciolo di acciaio ottenuto mediante imbutitura, in un solo pezzo, sotto forma di disco munito su un lato di un nucleo cilindrico, destinato alla fabbricazione di altoparlanti (1)

0 %

31.12.2018

ex 8521 90 00

20

Videoregistratore digitale:

senza unità di disco rigido,

anche con DVD-RW,

con rilevatore di movimento o capacità di rilevare il movimento tramite connessione IP grazie a un connettore LAN

anche con porta seriale USB,

destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di sistemi di sorveglianza tramite televisori a circuito chiuso (TVCC) (1)

0 %

31.12.2014

ex 8522 90 49

50

Assemblaggio elettronico per una testina di lettura laser di un lettore di "compact-disc", costituito di:

un circuito stampato,

un foto-rilevatore, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore,

3 connettori al massimo,

1 transistore al massimo,

3 resistenze variabili e 4 resistenze fisse, al massimo,

5 condensatori al massimo,

il tutto montato su un supporto

0 %

31.12.2018

ex 8522 90 49

ex 8527 99 00

ex 8529 90 65

60

10

25

Sistema scheda a circuiti stampati comprendente:

un sintonizzatore radio (in grado di ricevere e decodificare segnali radio e trasmettere tali segnali all'interno del sistema) non in grado di elaborare i segnali,

un microprocessore in grado di ricevere messaggi da un telecomando e di controllare il chipset del sintonizzatore

destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di sistemi di intrattenimento domestico (1)

0 %

31.12.2014

ex 8522 90 49

ex 8527 99 00

ex 8529 90 65

65

20

40

Sottosistema scheda a circuiti stampati comprendente:

un sintonizzatore in grado di ricevere e decodificare segnali radio e trasmetterli all'interno del sistema, dotato di decodificatore di segnale,

un ricevitore telecomandato a radiofrequenza (RF),

un trasmettitore di segnale telecomandato a infrarossi,

un generatore di segnale SCART

un sensore di stato per la TV

destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di sistemi di intrattenimento domestico (1)

0 %

31.12.2014

ex 8522 90 49

70

Assiemaggio, comprendente almeno un circuito stampato flessibile, un circuito integrato a comando laser ed un circuito integrato a convertitore di segnale

0 %

31.12.2018

ex 8522 90 80

15

Dissipatori di calore e alette di raffreddamento di alluminio, destinati a mantenere la temperatura ottimale per il funzionamento di transistori e/o di circuiti integrati nei prodotti della voce 8521

0 %

31.12.2017

ex 8522 90 80

ex 8529 90 92

30

30

Supporto, elemento di fissazione o di rinforzo interno di metallo, utilizzato nella fabbricazione di televisori, monitor e lettori video (1)

0 %

31.12.2016

ex 8522 90 80

65

Accoppiamenti per dischi ottici, consistenti tra l'altro in un'unità ottica e motori a corrente continua, compatibili anche per registrazione doppio strato

0 %

31.12.2018

ex 8522 90 80

70

Assiemaggio per la videoregistrazione o la videoriproduzione, comprendente almeno un motore e una scheda a circuiti stampati contenente circuiti integrati con funzione di pilotaggio o di controllo, anche provvisto di un trasformatore, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di prodotti della voce 8521 (1)

0 %

31.12.2018

ex 8522 90 80

75

Testina di lettura ottica per lettore di CD, costituita da un diodo laser, un circuito integrato fotorilevatore e un divisore di fascio

0 %

31.12.2018

ex 8522 90 80

80

Assiemaggio di unità di lettura ottica mediante fascio laser (cosiddette "unità meccaniche") per la registrazione e/o la riproduzione di segnali digitali video e/o audio, comprendenti almeno un'unità di lettura e/o scrittura ottica mediante fascio laser, un o più motori a corrente continua e non comprendenti un circuito stampato o comprendenti un circuito stampato non in grado di trattare suoni e immagini, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di prodotti delle voci 8519, 8521, 8526, 8527, 8528 o 8543 (1)

0 %

31.12.2018

ex 8522 90 80

81

Pickup ottico al laser per la riproduzione di segnali ottici di CD o DVD e la registrazione di segnale ottico su DVD, comprendente almeno

un diodo laser,

un circuito integrato a comando laser,

un circuito integrato fotorilevatore,

un circuito integrato per monitor frontale e un attuatore,

destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione dei prodotti della voce 8521 (1)

0 %

31.12.2016

ex 8522 90 80

83

Pick-up ottico Blu-ray, registrabile o meno, per CD, DVD e dischi Blu-ray, comprendente almeno:

diodi laser operanti a tre diverse lunghezze d'onda,

un circuito integrato fotorilevatore e

un attuatore,

destinato alla fabbricazione di prodotti della voce 8521 (1)

0 %

31.12.2018

ex 8522 90 80

84

Meccanismo Blu-ray, registrabile o meno, per CD, DVD e dischi Bluray, comprendente almeno:

un pick-up ottico con diodi laser operanti a tre diverse lunghezze d'onda,

un motore mandrino,

un motore passo a passo

0 %

31.12.2018

ex 8522 90 80

85

Tamburo della testina video, con testine video o testine audio-video e motore elettrico, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di prodotti della voce 8521 (1)

0 %

31.12.2018

ex 8522 90 80

96

Disco rigido destinato ad essere incorporato in prodotti della posizione tariffaria 8521 (1)

0 %

31.12.2017

ex 8522 90 80

ex 8529 90 65

97

50

Sintonizzatore che trasforma segnali ad alta frequenza in segnali a media frequenza, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di prodotti classificati alle voci 8521 e 8528 (1)

0 %

31.12.2016

ex 8525 80 19

20

Modulo per telecamera di dimensioni uguale o inferiore a 10 mm × 15 mm × 18 mm, comprendente un sensore di immagine, un obiettivo e un processore a colori, con una risoluzione di immagine uguale o inferiore a 1 024 × 1 280 pixel, anche con cavo e/o rivestimento, destinato alla fabbricazione di prodotti della sottovoce 8517 12 00 (1)

0 %

31.12.2018

ex 8525 80 19

25

Telecamera infrarossi di lunghezza d'onda lunga (conformemente a ISO/TS 16949), caratterizzata da:

sensibilità nella zona di lunghezza d'onda di 8 μm o superiore, ma inferiore a 14 μm,

risoluzione di 324 × 256 pixels,

peso non superiore a 400 g,

misure non superiori a 70 mm × 67 mm × 75 mm,

alloggiamento impermeabile e presa di qualità adeguata ai veicoli a motore e

deviazione del segnale di produzione sull'intera gamma di temperature di funzionamento non superiore al 20 %

0 %

31.12.2014

ex 8525 80 19

ex 8525 80 91

31

10

Telecamera a circuito chiuso (CCTV):

dal peso non superiore ai 5,9 kg,

senza alloggiamento,

dalle dimensioni non superiori ai 405 mm×315 mm,

con un sensore unico di tipo CCD (Charge-Couple-Device) oppure un sensore di tipo CMOS (Complementary Metal–Oxide–Semiconductor),

con un numero di pixel effettivi uguale o inferiore a 5 megapixel,

destinata ad essere utilizzata nei sistemi di sorveglianza CCTV (1)

0 %

01.07.2014

ex 8525 80 19

35

Telecamere a scansione d'immagine che utilizzano:

un sistema "Dynamic overlay lines" (sovrapposizione dinamica di linee),

segnale video in uscita NTSC,

tensione di 6,5 V,

valore dell'illuminamento di 0,5 lux o superiore

0 %

31.12.2014

ex 8525 80 19

40

Modulo per camere utilizzate nei computer portatili (notebook) di dimensioni uguali o inferiori a 15 mm × 25 mm × 25 mm, comprendente un sensore di immagine, un obiettivo e un processore a colori, con una risoluzione di immagine uguale o inferiore a 1 600 × 1 200 pixel, anche con cavo e/o rivestimento, anche montato su una base e contenente un chip a LED (1)

0 %

31.12.2016

ex 8525 80 19

45

Modulo camera avente una risoluzione di 1 280 * 720 P HD, con due microfoni, da utilizzare nella fabbricazione dei prodotti della voce 8528 (1)

0 %

31.12.2017

ex 8526 91 20

ex 8527 29 00

80

10

Modulo audio integrato (IAM) con un'uscita video digitale per connessione a schermo tattile LCD, collegato alla rete MOST (Media Oriented Systems Transport) e trasferito sul protocollo di alto livello MOST, con o senza:

una scheda a circuiti stampati (PCB), incorporante un ricevitore GPS, un giroscopio e un sintonizzatore per canali per messaggi di traffico (TMC),

un'unità hard disk capace di supportare mappe multiple,

una radio HD,

un sistema di riconoscimento vocale,

un lettore CD e DVD,

e comprendente

la possibilità di connessione Bluetooth, MP3, USB,

una tensione pari o superiore a 10V ma non superiore a 16V,

destinato alla fabbricazione dei veicoli di cui al capitolo 87 (1)

0 %

31.12.2015

ex 8527 91 99

ex 8529 90 65

10

35

Assemblaggio consistente almeno di:

un'unità di amplificazione di frequenza audio, comprendente almeno un amplificatore di frequenza audio e un generatore di suono,

un trasformatore e

una radio ricetrasmittente

0 %

31.12.2014

ex 8528 49 10

10

Videomonitor costituito da:

un tubo catodico monocromo a schermo piatto, con diagonale dello schermo non superiore a 110 mm, fornito di bobina di deviazione, e

un circuito stampato su cui sono montati l'unità di deviazione, il videoamplificatore e il trasformatore,

il tutto anche se montato su telaio, destinato alla fabbricazione di videocitofoni, videotelefoni o apparecchi di sorveglianza (1)

0 %

31.12.2018

ex 8528 59 70

10

Monitor a colori a cristalli liquidi, esclusi quelli combinati con altri apparecchi, con una potenza d'ingresso CC compresa fra 7 V e 30 V, con una diagonale di schermo non superiore a 33,2 cm,

sia senza alloggiamento, con coperchio posteriore e quadro di supporto,

sia con alloggiamento,

utilizzato per l'incorporazione o il montaggio permanente, durante l'assemblaggio industriale, in merci dei capitoli da 84 a 90 e 94 (1)

0 %

30.06.2014

ex 8529 10 80

20

Assemblaggio di filtri ceramici costituito da 2 filtri ceramici e da un risuonatore ceramico per una frequenza di 10,7 MHz (±30 kHz), inserito in un contenitore

0 %

31.12.2018

ex 8529 10 80

50

Filtro ceramico per una frequenza centrale di 450 kHz (±1,5 kHz) o di 455 kHz (±1,5 kHz), con una banda passante non superiore a 30 kHz a 6 dB e non superiore a 70 kHz a 40 dB, inserito in un contenitore

0 %

31.12.2018

ex 8529 10 80

60

Filtro, diverso dai filtri ad onda acustica di superficie, per una frequenza centrale di 485 MHz o più ma non superiore a 1 990 MHz, con una perdita d'inserzione non superiore a 3,5 dB, inserito in un contenitore

0 %

31.12.2018

ex 8529 90 65

ex 8548 90 90

30

44

Parti di televisori, con funzioni di microprocessore e videoprocessore, comprendenti almeno una microunità di comando e un videoprocessore, montate su un braccio di connessione (leadframe) e contenute in un alloggiamento di materia plastica

0 %

31.12.2018

ex 8529 90 65

45

Modulo radioricevente via satellite che trasforma i segnali ad alta frequenza del satellite in segnali audio digitali codificati, destinato alla fabbricazione di prodotti della voce 8527 (1)

0 %

31.12.2014

ex 8529 90 65

55

Circuito a led per luce ambiente da inserire in prodotti della voce 8528 (1)

0 %

31.12.2015

ex 8529 90 65

60

Sintonizzatore che converte i segnali ad alta frequenza in segnali a media frequenza, utilizzato nella fabbricazione di ricevitori per set-top box per la televisione terrestre o via satellite (1)

0 %

31.12.2016

ex 8529 90 65

65

Circuito stampato che distribuisce tensione di alimentazione e segnali di comando direttamente a un circuito di controllo sullo schermo di vetro TFT di un modulo LCD

0 %

31.12.2015

ex 8529 90 65

70

Lamine ottiche, di diffusione, riflettenti o prismatiche, piastre di diffusione non stampate, con o senza proprietà polarizzanti, tagliate appositamente, destinate alla produzione di moduli LCD (1)

0 %

31.12.2016

ex 8529 90 65

75

Moduli contenenti quanto meno chip semiconduttori per:

generare segnali di controllo per indirizzare i pixel, o per

controllare l'indirizzamento dei pixel

0 %

31.12.2017

ex 8529 90 92

25

Moduli LCD, non combinati con un dispositivo di schermo tattile, costituiti esclusivamente da:

una o più celle di vetro o di plastica TFT,

un dissipatore termico, pressofuso,

un'unità di retroilluminazione,

un circuito stampato con microcontrollore, e

un'interfaccia LVDS (Low Voltage Differential Signaling),

destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di radio per autoveicoli (1)

0 %

31.12.2015

ex 8529 90 92

32

Unità ottica per proiezione video, con un sistema di separazione dei colori, un meccanismo di allineamento e lenti, destinata alla fabbricazione di prodotti della voce 8528 (1)

0 %

31.12.2018

ex 8529 90 92

40

Assiemaggio comprendente prismi, dispositivo a microspecchio digitale (chip DMD) e circuiti di controllo elettronici, destinato alla fabbricazione di teleproiettori o di videoproiettori (1)

0 %

31.12.2018

ex 8529 90 92

41

Componenti digitali a microspecchi (Digital micromirror device-DMD), destinati alla fabbricazione di videoproiettori (1)

0 %

31.12.2018

ex 8529 90 92

42

Dissipatori di calore e alette di raffreddamento di alluminio, destinati ad mantenere la temperatura ottimale per il funzionamento di transistori e circuiti integrati negli apparecchi televisivi (1)

0 %

31.12.2018

ex 8529 90 92

43

Modulo di schermo al plasma contenente esclusivamente elettrodi di indirizzo e di visualizzazione, anche con driver e/o componenti elettroniche di controllo unicamente per indirizzo pixel, con o senza alimentatore

0 %

31.12.2018

ex 8529 90 92

44

Modulo con dispositivo a cristalli liquidi, costituito esclusivamente da una o più celle di vetro o di plastica TFT, non combinato con un dispositivo di schermo tattile, con o senza unità di controluce, con o senza alimentazione per controluce, e con una o più schede a circuiti stampati che consente/ono unicamente il controllo elettronico dell'indirizzamento dei pixel

0 %

31.12.2018

ex 8529 90 92

45

Unità a circuito integrato con apparecchio ricevente per la televisione, comprendente un chip per decodificatore, un chip per sintonizzatore, un chip per le funzioni di alimentazione, filtri GSM, componenti passivi discreti e incorporati nei circuiti per la ricezione di segnali videodigitali in formato DVB-T e DVB-H

0 %

31.12.2018

ex 8529 90 92

47

Sensore d'immagine di superficie ("progressive scan" Interline CCD-Sensor o CMOS Sensor) per videocamere digitali sotto forma di circuito integrato monolitico analogico o digitale, i cui pixel hanno una superficie inferiore a 12 μm × 12 μm in versione monocromatica, avente una rete di microlenti con una lente montata su ogni pixel; o in versione a colori con un filtro colore, altresì avente una rete di microlenti con una lente montata su ogni pixel.

0 %

31.12.2014

ex 8529 90 92

48

Dissipatore di calore, fuso in alluminio, per mantenere la temperatura di funzionamento di transistor e circuiti integrati, destinato alla fabbricazione di prodotti della voce 8527 (1)

0 %

31.12.2014

ex 8529 90 92

ex 8536 69 90

49

83

Presa a corrente alternata (c.a.) con filtro antirumore costituita da:

una presa c.a. (per cavo di alimentazione) di 230 V,

un filtro antirumore integrato composto di condensatori e induttori,

un connettore di cavo per collegare la presa c.a. con l'unità di alimentazione elettrica del televisore al plasma,

un supporto metallico di adattamento della presa c.a. al televisore al plasma, o senza tale supporto

0 %

31.12.2014

ex 8529 90 92

50

Schermo a colori LCD per monitor LCD della voce 8528:

con una misura diagonale dello schermo uguale o superiore a 14,48 cm ma non superiore a 31,24 cm,

con retroilluminazione, microunità di comando,

con sistema di comando CAN (Controller area network) dotato di interfaccia LVDS (Low-voltage differential signaling) e presa di alimentazione CAN/corrente elettrica o con un controller APIX con interfaccia APIX,

in un alloggiamento con o senza pozzo caldo sul retro dello stesso,

non dotato di modulo di elaborazione del segnale,

destinato alla fabbricazione degli autoveicoli di cui al capitolo 87 (1)

0 %

31.12.2015

ex 8529 90 92

70

Telaio rettangolare di fissaggio e copertura:

di una lega di alluminio contenente silicio e magnesio,

di lunghezza compresa tra 900 mm e 1 500 mm,

di larghezza compresa tra 600 mm e 950 mm,

del tipo utilizzato per la produzione di televisori

0 %

31.12.2017

ex 8531 80 95

40

Trasduttore elettroacustico

0 %

31.12.2018

ex 8535 90 00

20

Circuito integrato in forma di piastre costituite di materiale isolante con collegamenti elettrici e punti saldati, utilizzato nella costruzione di unità di retroilluminazione per moduli LCD (1)

0 %

31.12.2018

ex 8535 90 00

ex 8536 50 80

30

83

Interruttore modulare a semiconduttore in apposito alloggiamento:

costituito da un microprocessore a transistor IGBT e da un microprocessore a diodo su uno o più telai conduttori (lead frames),

per una tensione di 600 V o 1 200 V

0 %

31.12.2015

ex 8536 30 30

11

Interruttore termoelettrico con una caduta di corrente di 50 A o più, comprendente un interruttore elettromeccanico a scatto, da montare direttamente sulla bobina di un motore elettrico, inserito in un contenitore ermeticamente chiuso

0 %

31.12.2018

ex 8536 49 00

91

Relè termico contenuto in un'ampolla di vetro ermeticamente chiusa di lunghezza non superiore a 35 mm, fili esclusi, e il cui tasso di perdita non supera 10-6 cm3 di elio al secondo ad 1 bar e ad una temperatura compresa tra 0 oC e 160 oC, destinato ad essere montato in compressori per gruppi frigoriferi (1)

0 %

31.12.2018

ex 8536 50 11

31

Commutatore del tipo per montaggio su un circuito stampato, operante con una forza di 4,9 N (±0,9 N), inserito in un contenitore

0 %

31.12.2018

ex 8536 50 11

32

Interruttore tattile meccanico per la connessione di circuiti elettronici, funzionante ad una tensione inferiore o uguale a 60V e ad un'intensità inferiore o uguale a 50 mA, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di prodotti delle voci 8521 o 8528 (1)

0 %

31.12.2018

ex 8536 50 19

91

Commutatore ad effetto Hall, comprendente un magnete, un sensore ad effetto Hall e 2 condensatori, inserito in un contenitore con 3 contatti

0 %

31.12.2018

ex 8536 50 19

ex 8536 50 80

93

97

Unità con funzioni regolabili di comando e di collegamento, comprendenti uno o più circuiti integrati monolitici, combinati o no con elementi semiconduttori, montate su un braccio di connessione (leadframe) e contenute in un alloggiamento di materia plastica

0 %

31.12.2018

ex 8536 50 80

81

Interruttori meccanici regolatori di velocità per la connessione di circuiti elettrici aventi:

una tensione uguale o superiore a 240 V, ma inferiore a 250 V,

un'intensità uguale o superiore a 4 A, ma inferiore a 6 A,

destinati alla fabbricazione di prodotti della voce 8467 (1)

0 %

31.12.2014

ex 8536 50 80

82

Interruttori meccanici per la connessione di circuiti elettrici aventi:

una tensione uguale o superiore a 240 V, ma inferiore a 300 V,

un'intensità uguale o superiore a 3 A, ma inferiore a 15 A,

destinati alla fabbricazione di prodotti della voce 8467 (1)

0 %

31.12.2014

ex 8536 50 80

93

Unità di commutazione per cavo coassiale, comprendente 3 commutatori elettromagnetici, con un tempo di commutazione non superiore a 50 ms e una corrente di azionamento non superiore a 500 mA a una tensione di 12 V

0 %

31.12.2018

ex 8536 50 80

98

Interruttore meccanico a tasto o pulsante per la connessione di circuiti elettronici, funzionante ad una tensione di 220V o più ed uguale o inferiore a 250V e ad un'intensità uguale o inferiore a 5A, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di prodotti delle voci 8521 o 8528 (1)

0 %

31.12.2018

ex 8536 69 90

51

Connettori di tipo SCART, inseriti in un involucro di plastica o di metallo, con 21 pin disposti su 2 file, utilizzati per la fabbricazione di prodotti delle voci 8521 e 8528 (1)

0 %

31.12.2017

ex 8536 69 90

81

Connettore a passo destinato alla fabbricazione di apparecchiature di ricezione televisiva LCD (1)

0 %

31.12.2017

ex 8536 69 90

82

Presa o spina modulare per reti locali (LAN), anche combinata con altre prese, avente almeno:

un trasformatore di impulsi, comprendente un nucleo di ferrite a banda larga,

una bobina di tipo comune,

una resistenza,

un consensatore,

destinata alla fabbricazione di prodotti delle voci 8521 o 8528 (1)

0 %

31.12.2014

ex 8536 69 90

84

Presa o connettore USB (Universal Serial Bus) in forma singola o multipla per la connessione con altri dispositivi USB, destinata/o alla fabbricazione delle merci di cui alle voci 8521 o 8528 (1)

0 %

31.12.2015

ex 8536 69 90

85

Presa o connettore, inserita/o in un involucro di plastica o di metallo, con un massimo di 8 pin, utilizzata/o per la fabbricazione di prodotti delle voci 8521 o 8528 (1)

0 %

31.12.2016

ex 8536 69 90

86

Presa o spina elettrica di tipo Interfaccia multimediale ad alta definizione (HDMI), inserita in un involucro di plastica o di metallo, con 19 o 20 pin disposti su 2file, utilizzata per la fabbricazione di prodotti delle voci 8521 o 8528 (1)

0 %

31.12.2016

ex 8536 69 90

87

Presa o spina elettrica di tipo D-subminiatura (D-sub), inserita in un involucro di plastica o di metallo, con 15pin disposti su 3file, utilizzata per la fabbricazione di prodotti delle voci 8521 o 8528 (1)

0 %

31.12.2016

ex 8536 69 90

88

Connettori femmina per schede Secure Digital (SD), CompactFlash, "Smart Card" e a 64 pin per PC, del tipo usato per saldatura su circuiti stampati, per connettere apparecchi elettrici e circuiti e commutare o proteggere i circuiti elettrici con un voltaggio non superiore a 1 000 V

0 %

31.12.2017

ex 8536 70 00

10

Presa o connettore ottico, utilizzata/o nella fabbricazione delle merci di cui alle voci 8521 o 8528 (1)

0 %

31.12.2016

ex 8536 70 00

20

Spine, prese di corrente e connettori metallici inseriti in un involucro di plastica o di metallo per l'allineamento ottico e meccanico dei cavi di fibre ottiche:

con una temperatura di funzionamento uguale o superiore a -20 °C ma non superiore a 70 °C,

con una velocità di trasmissione del segnale non superiore a 25 Mbps,

con una tensione di alimentazione almeno uguale o superiore a - 0,5 V, ma non superiore a 7 V,

con una tensione di ingresso almeno uguale o superiore a - 0,5 V, ma non superiore a 7,5 V,

senza un circuito integrato

utilizzati per la fabbricazione di prodotti delle voci 8521 e 8528 (1)

0 %

31.12.2016

ex 8536 90 85

92

Nastro di metallo stampato, con contatti

0 %

31.12.2018

ex 8536 90 85

ex 8544 49 93

94

10

Connettore elastomerico, di gomma o di silicone, costituito da uno o più elementi conduttori

0 %

31.12.2018

ex 8536 90 85

97

Alloggiamento per schede di memoria del formato Secure Digital (SD), di tipo a doppia pressione (push-push) o a pressione-estrazione (push-pull), utilizzato nella fabbricazione di merci delle voci 8521 o 8528 (1)

0 %

31.12.2016

ex 8537 10 91

30

Modulo per pannello di controllo per veicoli destinato a elaborare e analizzare dati, funzionante attraverso il protocollo CAN-bus, contenente almeno:

relè a microprocessore,

motore passo-passo,

memoria EEPROM, e

altri componenti passivi (come connettori, diodi, stabilizzatori di potenza, resistenze, condensatori, transistor),

con una tensione di 13,5 V

0 %

31.12.2017

ex 8537 10 99

92

Pannello tattile, formato da una griglia conduttiva posta fra due lastre o fogli di plastica o di vetro, fornito di conduttori ed elementi di contatto elettrici

0 %

31.12.2018

ex 8537 10 99

93

Apparecchi di comando elettronico per una tensione pari a 12 V, destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di sistemi di regolazione della temperatura negli autoveicoli (1)

0 %

31.12.2018

ex 8537 10 99

ex 8543 70 90

94

20

Unità consistente in due transistor ad effetto di campo a giunzione, contenuti in un involucro a doppio leadframe

0 %

31.12.2018

ex 8537 10 99

97

Scheda a controllo elettronico per attivare e controllare un motore elettrico con collettore a corrente alternata, monofase con una potenza uguale o superiore a 750 W e una potenza di ingresso superiore a 1 600 W ma non superiore a 2 700 W

0 %

31.12.2015

ex 8538 90 99

92

Parte di una valvola elettrotermica, costituita da un filo di rame ricoperto di stagno collegato a un contenitore cilindrico di dimensioni non superiori a 5 mm × 48 mm

0 %

31.12.2018

ex 8538 90 99

95

Piastra di base in rame, del tipo utilizzato come dissipatore di calore per la fabbricazione di moduli IGBT della voce 8535 o 8536 con una tensione compresa tra 650 V e 1 200 V (1)

0 %

31.12.2018

ex 8539 39 00

20

Lampade fluorescenti a catodo freddo (CCFL) o ad elettrodi esterni (EEFL), di diametro inferiore o uguale a 5 mm e di lunghezza superiore a 120 mm ma inferiore o uguale a 1 570 mm

0 %

31.12.2016

ex 8540 11 00

93

Tubo catodico a colori, con cannoni elettronici posti gli uni a fianco agli altri (tecnologia in-line), con diagonale dello schermo non inferiore a 79 cm

0 %

31.12.2016

ex 8540 20 80

91

Fotomoltiplicatore

0 %

31.12.2016

ex 8540 71 00

20

Magnetron per regime continuo a frequenza fissa di 2 460 MHz, magnete imballato, portata sonda, destinato alla fabbricazione di prodotti del codice NC 8516 50 00 (1)

0 %

31.12.2018

ex 8540 89 00

91

Indicatori consistenti in un tubo di vetro montato su una base di dimensioni non superiori a 300 mm × 350 mm, esclusi i terminali. Il tubo contiene una o più file di caratteri o scale disposte in file. Ciascuno dei caratteri o scale è composto di elementi fosforescenti o fluorescenti montati su una base metallizzata ricoperta di sostanze fluorescenti o sali fosforescenti che diventano luminosi quando sono colpiti da elettroni

0 %

31.12.2018

ex 8540 89 00

92

Tubo di visualizzazione sotto vuoto, fluorescente

0 %

31.12.2018

ex 8543 70 90

ex 9405 40 39

ex 9405 40 99

23

50

03

Dispositivo a semiconduttore che trasforma l'energia elettrica in raggi infrarossi o in raggi ultravioletti visibili:

dotato di alloggiamento,

avente congiunzioni elettriche,

contenente uno o più chip semiconduttori a emissione di luce, collegabili tra di loro elettricamente e che possono essere equipaggiati di uno o più diodi di protezione,

che formano un corpo unico quasi indivisibile,

destinato alla fabbricazione di apparecchi per l'illuminazione generale (1)

0 %

31.12.2018

ex 8543 70 90

30

Amplificatore, costituito di elementi attivi e passivi fissati su un circuito stampato, inserito in un contenitore

0 %

31.12.2018

ex 8543 70 90

35

Modulatore di frequenze radio (RF), operante in una gamma di frequenze da 43 MHz a 870 MHz, che permette la commutazione di segnali VHF e UHF, costituito di elementi attivi e passivi fissati su un circuito stampato, inserito in un contenitore

0 %

31.12.2018

ex 8543 70 90

40

Amplificatore ad alta frequenza comprendente uno o più circuiti integrati e chip condensatori discreti su flangia metallica, in apposito alloggiamento

0 %

31.12.2015

ex 8543 70 90

45

Oscillatore a cristalli piezoelettrici a frequenza fissa, in una gamma di frequenza da 1,8 MHz a 67 MHz, inserito in un contenitore

0 %

31.12.2018

ex 8543 70 90

55

Circuito optoelettronico comprendente uno o più diodi emettitori di luce (LED), muniti o no di un circuito integrato pilota, e un fotodiodo con circuito amplificatore, con o senza un circuito integrato a matrici di porte logiche (gate array), oppure comprendente uno o più diodi emettitori di luce e almeno 2 fotodiodi con un circuito amplificatore, con o senza un circuito integrato a matrici di porte logiche o altri circuiti integrati, contenuto in un involucro

0 %

31.12.2018

ex 8543 70 90

60

Oscillatore, con una frequenza centrale di 20 GHz o più ma non superiore a 42 GHz, costituito di elementi attivi e passivi non montati su un supporto, inserito in un contenitore

0 %

31.12.2018

ex 8543 70 90

65

Circuito per la registrazione e la riproduzione audio, che permette la memorizzazione di dati audio stereo, la registrazione e la riproduzione simultanee, comprendente 2 o 3 circuiti integrati monolitici fissati su un circuito stampato o su un quadro conduttore (lead frame), inserito in un contenitore

0 %

31.12.2018

ex 8543 70 90

80

Oscillatore a compensazione termica, comprendente un circuito stampato sul quale sono montati almeno un cristallo piezoelettrico e un condensatore regolabile, inserito in un contenitore

0 %

31.12.2018

ex 8543 70 90

85

Oscillatore controllato in tensione (VCO), esclusi gli oscillatori a compensazione termica, costituito di elementi attivi e passivi fissati su un circuito stampato, inserito in un continetore

0 %

31.12.2018

ex 8543 70 90

95

Modulo di controllo e visualizzazione per telefono cellulare composto da:

alimentazione/presa di uscita CAN (Controller area network)

ingressi USB e audio IN/OUT e

un dispositivo di accensione/spegnimento video per l'interfaccia di sistemi operativi per smart phone con rete MOST (Media Orientated Systems Transport)

destinato alla fabbricazione dei veicoli di cui al capitolo 87 (1)

0 %

31.12.2015

ex 8543 90 00

20

Catodo di acciaio inossidabile sotto forma di una lastra con barra di sospensione, anche con bande laterali di materia plastica

0 %

31.12.2014

ex 8543 90 00

30

Assemblaggio di prodotti della voce 8541 o 8542 montati su un circuito stampato, inserito in un contenitore

0 %

31.12.2018

ex 8543 90 00

40

Parte di uno strumento per l'elettrolisi, composto da un pannello in nichel fornito di una rete in nichel, fissato con nervature in nichel, e da un pannello in titanio fornito di una rete in titanio, fissato con nervature in titanio, i cui due pannelli sono fissati assieme dorso a dorso

0 %

31.12.2017

ex 8544 20 00

ex 8544 42 90

ex 8544 49 93

ex 8544 49 95

10

20

20

10

Cavo flessibile isolato in PET/PVC c

tensione non superiore a 60 V,

corrente non superiore a 1 A,

resistenza al calore non superiore a 105 °C,

singoli cavi con spessore non superiore a 0,1 mm (± 0,01 mm) e larghezza non superiore 0,8 mm (± 0,03 mm),

distanza tra i conduttori non superiore a 0,5 mm e

passo (distanza tra gli assi centrali dei conduttori) non superiore a 1,25 mm

0 %

31.12.2018

ex 8544 42 90

10

Cavo per la trasmissione di dati con velocità di trasmissione pari o superiore a 600 Mbit/s, con le seguenti caratteristiche:

tensione di 1,25V (± 0,25V)

connettori a una o a entrambe le estremità, uno dei quali, almeno, con contatti con passo di1 mm,

schermatura esterna,

utilizzato esclusivamente per la comunicazione tra un pannello LCD, PDP o OLED e circuiti elettronici per il trattamento di video

0 %

31.12.2018

ex 8544 42 90

30

Conduttore elettrico isolato in PET con:

10 o 80 cavi singoli,

una lunghezza compresa fra 50 mm e 800 mm,

connettore/i e/o spina/e a entrambe le estremità,

destinato alla fabbricazione di prodotti di cui alle voci 8521 e 8528 (1)

0 %

31.12.2017

ex 8545 19 00

20

Elettrodi di carbonio, destinati alla fabbricazione di pile secche al carbonio/zinco (1)

0 %

31.12.2018

ex 8545 90 90

20

Carta in fibra di carbonio del tipo utilizzato per strati di diffusione gassosa in elettrodi per celle a combustibile

0 %

31.12.2015

ex 8547 10 00

10

Pezzo isolante in ceramica, contenente, in peso, 90 % o più di ossido di alluminio, metallizzato, sotto forma di un corpo cilindrico cavo di diametro esterno di 20 mm o più ed uguale o inferiore a 250 mm, destinato alla fabbricazione di interruttori a vuoto (1)

0 %

31.12.2018

ex 8548 10 29

10

Accumulatori elettrici fuori uso agli ioni di litio o all'idruro di nichel metallico

0 %

31.12.2016

ex 8548 90 90

41

Unità, costituita da 1 risonatore operante ad una gamma di frequenze di 1,8 MHz o più ma non superiore a 40 MHz e da 1 condensatore, inserito in un contenitore

0 %

31.12.2018

ex 8548 90 90

43

Ricevitore di immagine a mezzo contatto

0 %

31.12.2018

ex 8548 90 90

47

Unità consistente in due o più chip a diodi elettroluminescenti funzionanti ad una lunghezza d'onda tipica di 440 nm o più ma non superiore a 660 nm, contenuti in involucro a doppio leadframe dotato di apertura circolare le cui dimensioni esterne, senza accessori, non superano 12 mm × 12 mm

0 %

31.12.2018

ex 8548 90 90

48

Unità ottica consistente in almeno un diodo laser e un fotodiodo funzionante ad una lunghezza d'onda tipica di 635 nm o più ma non superiore a 815 nm

0 %

31.12.2018

ex 8548 90 90

49

Modulo con dispositivo a cristalli liquidi, costituito esclusivamente da una o più celle di vetro o di plastica TFT, combinato con un dispositivo di schermo tattile, con o senza unità di controluce, con o senza alimentazione per controluce, e con una o più schede a circuiti stampati che consente/ono unicamente il controllo elettronico dell'indirizzamento dei pixel

0 %

31.12.2018

ex 8548 90 90

50

Filtri con nucleo ferromagnetico, usati per eliminare il rumore ad alta frequenza nei circuiti elettronici, per la fabbricazione di televisori e monitor della voce 8528 (1)

0 %

31.12.2017

ex 8704 23 91

20

Telaio per autoveicoli con una capacità di autoaccensione di almeno 8 000 cm3, munito di cabina su 3, 4 o 5 ruote con un interasse di almeno 480 cm, non contenente ingranaggi, da installare su veicoli di larghezza di 300 cm o più (1)

0 %

31.12.2017

ex 8708 30 91

10

Freno di stazionamento di tipo a tamburo:

funzionante all'interno del disco del freno di servizio,

con un diametro pari o superiore a 170 mm ma non superiore a 175 mm,

destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di autoveicoli (1)

0 %

31.12.2015

ex 8708 99 97

20

Tappi per alloggiamenti metallici assemblati in bracci di bilanciamento o cuscinetti sferici usati nei sistemi di sospensione delle ruote anteriori dei veicoli a motore (1)

0 %

31.12.2016

ex 8803 30 00

50

Alberi preformati di rotore per elicottero

di sezione circolare

di lunghezza compresa tra 1 249,68 mm e 1 496,06 mm

di diametro esterno compreso tra 81,356 mm e 82,2198 mm

aventi alle due estremità un diametro esterno compreso tra 63,8683 mm e 66,802 mm

sottoposti a trattamento termico secondo le norme MIL-H-6088, AMS 2770 o AMS 2772

0 %

31.12.2016

ex 9001 10 90

10

Invertitore d'immagine costituito da un insieme di fibre ottiche

0 %

31.12.2018

ex 9001 10 90

30

Fibra ottica polimerica con:

un nucleo in polimetilmetacrilato,

un rivestimento in fluoropolimero,

un diametro non superiore a 3,0 mm, e

una lunghezza non superiore a 150 m

del tipo utilizzato nella fabbricazione di cavi in fibra polimerica

0 %

31.12.2016

ex 9001 20 00

10

Materiale costituito da una pellicola polarizzante, in rotoli o no, con o senza strato adesivo, rinforzata su uno o entrambi i lati da materiale trasparente, ricoperta su uno o entrambi i lati da uno strato di protezione amovibile

0 %

31.12.2017

ex 9001 20 00

ex 9001 90 00

20

55

Lamine ottiche, di diffusione, riflettenti o prismatiche, piastre di diffusione non stampate, con o senza proprietà polarizzanti, tagliate appositamente

0 %

31.12.2018

ex 9001 90 00

21

Pellicola a percorso ottico multiplo (MOP), in rotoli, di un materiale a base di poli(etilene tereftalato) (PET), con:

spessore totale non inferiore a 100 μm e non superiore a 240 μm,

trasmissione totale non inferiore a 55 % e non superiore a 65 %, determinata con il metodo normalizzato JIS K7105 conforme a ASTM D1003 e

opacità non inferiore a 70 % e non superiore a 80 %, determinata con il metodo normalizzato JIS K7105 conforme a ASTM D1003

0 %

31.12.2014

ex 9001 90 00

25

Elementi di ottica non montati fabbricati a partire da vetro calcogenuro in stampo a trasmissione di infrarossi o a partire da una combinazione di vetro calcogenuro a trasmissione di infrarossi e altro materiale per lenti

0 %

31.12.2017

ex 9001 90 00

35

Schermo di retroproiezione, comprendente una piastra lenticolare di plastica

0 %

31.12.2018

ex 9001 90 00

45

Barra, in materiale granato, di ittrio-alluminio (YAG) drogato al neodimio, smerigliata alle 2 estremità

0 %

31.12.2018

ex 9001 90 00

60

Fogli riflettenti o di diffusione in rulli

0 %

31.12.2018

ex 9001 90 00

65

Pellicola ottica usata nella fabbricazione di schermi per proiezione frontale, composta da almeno 5 strutture multistrato, fra cui un riflettore posteriore, un rivestimento anteriore e un filtro di contrasto con un passo di almeno 0,65 μm (1)

0 %

31.12.2014

ex 9001 90 00

70

Pellicola di poli(tereftalato di etilene) con spessore inferiore a 300 μm, conforme alla norma ASTM D2103, avente su un lato prismi di resina acrilica, con un angolo di prisma di 90° e un passo di 50 μm

0 %

31.12.2016

ex 9001 90 00

75

Filtro anteriore composto da pannelli in vetro con trattamento a stampa e pellicole di rivestimento speciali, destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di moduli di schermi al plasma (1)

0 %

31.12.2017

ex 9001 90 00

85

Pannello con guida luminosa realizzato in poli(metil metacrilato),

anche inciso,

anche stampato,

destinato ad essere utilizzato nella produzione di unità retroilluminate per televisori a schermo piatto (1)

0 %

31.12.2015

ex 9002 11 00

10

Obiettivo regolabile di lunghezza focale uguale o superiore a 90 mm ed inferiore o uguale a 180 mm, costituito da 4 fino a 8 lenti, di vetro o di metacrilato, aventi diametro uguale o superiore a 120 mm ed inferiore o uguale a 180 mm e ricoperte almeno su un lato di uno strato di fluoruro di magnesio, destinato alla fabbricazione di video proiettori (1)

0 %

31.12.2018

ex 9002 11 00

20

Obiettivi

le cui dimensioni non superano 80 mm × 55 mm × 50 mm,

con una risoluzione di almeno 160 linee/mm e

con un fattore di zoom pari a 18

del tipo utilizzato nella produzione di visualizzatori o di telecamere destinate alla trasmissione di immagini in diretta

0 %

31.12.2017

ex 9002 11 00

30

Obiettivi

le cui dimensioni non superano 180 mm × 100 mm × 100 mm per una distanza focale massima di oltre 200 mm,

con una risoluzione di almeno130 linee/mm e

con un fattore di zoom pari a 18

del tipo utilizzato nella produzione di visualizzatori o di telecamere destinate alla trasmissione di immagini in diretta

0 %

31.12.2017

ex 9002 11 00

40

Obiettivi

le cui dimensioni non superano 125 mm × 65 mm × 65 mm,

con una risoluzione di almeno 125 linee/mm e

con un fattore di zoom pari a 16

del tipo utilizzato nella produzione di visualizzatori o di telecamere destinate alla trasmissione di immagini in diretta

0 %

31.12.2017

ex 9002 11 00

50

Obiettivo di lunghezza focale uguale o superiore a 25 mm ed inferiore o uguale a 150 mm, costituito da lenti di vetro o di materia plastica, aventi un diametro uguale o superiore a 60 mm ed inferiore o uguale a 190 mm

0 %

31.12.2018

ex 9002 11 00

70

Obiettivi

le cui dimensioni non superano 180 mm×100 mm×100 mm per una distanza focale massima di oltre 200 mm,

con un valore di almeno 7steradianti al mm2 e

con un fattore di zoom pari a 16

del tipo utilizzato nella produzione di visualizzatori o di telecamere destinate alla trasmissione di immagini in diretta

0 %

31.12.2017

ex 9002 20 00

10

Filtro, costituito da una membrana polarizzante in plastica, una piastra di vetro e una pellicola trasparente di protezione, fissato su un telaio metallico, destinato alla fabbricazione di prodotti della voce 8528 (1)

0 %

31.12.2018

ex 9002 90 00

20

Lente, montata, di lunghezza focale fissa di 3,8 mm (±0,19 mm) o di 8 mm (±0,4 mm), con apertura relativa di F2.0 e diametro non superiore a 33 mm, destinata alla fabbricazione di telecamere con trasferimento di carico (CCD) (1)

0 %

31.12.2018

ex 9002 90 00

30

Unità ottica comprendente uno o due strati di fibre ottiche di vetro sotto forma di lenti con diametro di 0,85 mm o più ma non superiore a 1,15 mm, inserita tra 2 lastre di plastica

0 %

31.12.2018

ex 9002 90 00

40

Lenti montate fabbricate a partire da vetro calcogenuro a trasmissione di infrarossi o a partire da una combinazione di vetro calcogenuro a trasmissione di infrarossi e altro materiale per lenti

0 %

31.12.2017

ex 9012 90 90

10

Filtri di energia da installare sulla colonna dei microscopi ad elettroni

0 %

31.12.2016

ex 9013 20 00

10

Laser ad anidride carbonica ad alta frequenza, con potenza d'uscita compresa tra 12 e 200 W

0 %

31.12.2018

ex 9013 20 00

20

Gruppi di testa laser utilizzati nella fabbricazione di macchine per la misura o il controllo di dischi (wafers) o di dispositivi a semiconduttore (1)

0 %

31.12.2018

ex 9013 20 00

30

Laser utilizzati nella fabbricazione di macchine per la misura o il controllo di dischi (wafers) o di dispositivi a semiconduttore (1)

0 %

31.12.2018

ex 9022 90 00

10

Pannelli per apparecchi a raggi X (sensori per pannelli piatti a raggi X/sensori a raggi X) costituiti da una lastra di vetro dotata di una matrice di transistori a strato sottile, ricoperta di una pellicola di silicio amorfo, rivestita di uno strato di scintillatore al cesio ioduro e da uno strato protettivo metallizzato, con una superficie attiva di 409,6 mm2 × 409,6 mm2 e una dimensione del pixel di 200 μm2 × 200 μm2

0 %

31.12.2018

ex 9025 80 40

30

Sensore di pressione barometrica elettronico a semiconduttori, in alloggiamento, composto principalmente di:

una combinazione di uno o più circuiti integrati ASIC (Application-Specific Integrated Circuit) monoblocco

uno o più sensori microelettromeccanici (MEMS) fabbricati con la tecnologia dei semiconduttori, con componenti meccanici disposti in strutture tridimensionali sul materiale semiconduttore

0 %

31.12.2018

ex 9027 10 90

10

Elemento di sensore per analisi di gas o di fumi, negli autoveicoli, consistenti essenzialmente in un elemento in ceramica-zirconio, alloggiato in una scatola metallica

0 %

31.12.2018

ex 9029 10 00

20

Dispositivo di misurazione della velocità di marcia dei veicoli a motore (sensore di velocità a semiconduttore) composto da:

un circuito integrato monolitico in alloggiamento,

uno o più condensatori SMD discreti collegati in parallelo al circuito integrato,

sensore magnetico permanente

che rileva il movimento di un generatore di impulsi

0 %

31.12.2018

ex 9031 80 34

30

Macchine di misura dell'angolo e del senso di rotazione di autoveicoli, costituito da almeno un sensore di velocità d'imbardata che si presenta in forma di quarzo monocristallino, anche combinato con uno o più sensori, il tutto alloggiato in una scatola

0 %

31.12.2018

ex 9031 80 38

10

Dispositivo di misura dell'accelerazione per applicazioni su automobili, comprendente uno o più elementi attivi e/o passivi e un i o più sensori, il tutto inserito in un contenitore

0 %

31.12.2018

ex 9031 80 38

20

Accelerometro elettronico a semiconduttori, in alloggiamento, composto principalmente di:

una combinazione di uno o più circuiti integrati ASIC (Application-Specific Integrated Circuit) monoblocco

uno o più sensori microelettromeccanici (MEMS) fabbricati con la tecnologia dei semiconduttori, con componenti meccanici disposti in strutture tridimensionali sul materiale semiconduttore,

destinati a essere utilizzati nei prodotti descritti nei capitoli 84 - 90 e 94

0 %

31.12.2018

ex 9031 90 85

20

Assemblaggio per sensori di allineamento a raggio laser, sotto forma di un circuito stampato comprendente filtri ottici, un ricevitore d'immagine a trasferimento di carico (CCD), il tutto inserito in un contenitore

0 %

31.12.2018

ex 9032 89 00

20

Sensore d'urto per cuscini di protezione (airbag) per automobile, con un contatto che permette la commutazione di una corrente di 12 A per una tensione di 30 V, con una resistenza di contatto tipico di 80 mOhm

0 %

31.12.2018

ex 9032 89 00

30

Controllore elettronico di servosterzo elettrico (EPS controller)

0 %

31.12.2018

ex 9032 89 00

40

Controllore digitale di valvole per la regolazione di liquidi e di gas

0 %

31.12.2017

ex 9401 90 80

10

Ruota dentata del tipo utilizzato nella fabbricazione di sedili reclinabili per automobili

0 %

31.12.2015

ex 9401 90 80

20

Longherone con uno spessore da 0,8 mm a 3 mm, utilizzato nella fabbricazione di sedili reclinabili per automobili (1)

0 %

31.12.2018

ex 9401 90 80

30

Supporto in acciaio per il montaggio di sedili muniti di dispositivi di sicurezza, con spessore da 1 mm a 2,5 mm, utilizzato nella fabbricazione di sedili reclinabili per automobili (1)

0 %

31.12.2018

ex 9401 90 80

40

Maniglie in acciaio per il controllo del meccanismo di regolazione dei sedili reclinabili per automobili (1)

0 %

31.12.2018

ex 9405 40 35

10

Apparato di illuminazione elettrica in materiale sintetico contenente 3 tubi fluorescenti (RBG) di un diametro di 3,0 mm (±0,2 mm) e di una lunghezza di 420 mm (±1 mm) o più ma non superiore a 600 mm (±1 mm), destinato alla fabbricazione di prodotti della voce 8528 (1)

0 %

31.12.2018

ex 9405 40 39

10

Modulo di luce ambiente, di lunghezza compresa fra 300 mm e 600 mm, basato su un dispositivo di luce costituito da una serie di diodi specifici (il cui numero è compreso fra 3 e 9) a luce rossa, verde e blu montati su un circuito stampato, con la luce accoppiata alla parte anteriore e/o posteriore del televisore a schermo piatto (Flat TV) (1)

0 %

31.12.2018

ex 9405 40 39

20

Apparecchi elettrici per l'illuminazione di silicio bianco, costituiti essenzialmente da:

un modulo a matrice di LED che misura 38,6 mm×20,6 mm(±0,1 mm), dotato di 128 LED-chip rossi e verdi, e

un circuito stampato flessibile, munito di un termistore a coefficiente di temperatura negativo

0 %

31.12.2018

ex 9405 40 39

60

Componenti LED muniti di diodi elettroluminescenti, costituiti dai seguenti elementi:

alloggiamento in plastica,

uno o più chip a diodi elettroluminescenti chip fabbricati con la tecnica del film sottile, denominati anche «chip emettitori Saphir»,

uno o più chip opzionali a semiconduttore aventi una funzione di protezione elettrica,

destinati alla fabbricazione di apparecchi per l'illuminazione generale (1)

0 %

31.12.2018

ex 9405 40 99

06

Componenti LED muniti di diodi elettroluminescenti, costituiti dai seguenti elementi:

alloggiamento in ceramica o platino,

uno o più chip a diodi elettroluminescenti chip fabbricati con la tecnica del film sottile, denominati anche «chip emettitori Saphir»

uno o più chip opzionali a semiconduttore aventi una funzione di protezione elettrica,

destinati alla fabbricazione di apparecchi per l'illuminazione generale (1)

0 %

31.12.2018

ex 9503 00 75

ex 9503 00 95

10

10

Modelli ridotti di teleferiche, in plastica, anche con motore, per la stampa (1)

0 %

31.12.2015

ex 9608 91 00

10

Punta non fibrosa in materia plastica, per stilografi, avente un canale intero

0 %

31.12.2018

ex 9608 91 00

20

Punte di feltro o altre punte porose per pennarelli, senza canale interno

0 %

31.12.2018

ex 9612 10 10

10

Nastri inchiostratori di materia plastica composti da più segmenti di colori diversi, nei quali il colore viene fissato per calore in un supporto (cosiddetta sublimazione di sostanze coloranti)

0 %

31.12.2018


(1)  La sospensione dei dazi è subordinata alle disposizioni degli articoli da 291a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

(2)  Tuttavia non è possibile beneficiare della misura se il trattamento è effettuato da imprese di vendita al minuto o di ristorazione.

(3)  È applicabile il dazio specifico.

(4)  In conformità della procedura di cui all'articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93, è istituita una sorveglianza delle importazioni di merci cui si applica la presente sospensione tariffaria.

(5)  A ogni voce ECICS viene assegnato un numero CUS (Customs Union and Statistics Number).ECICS (European Customs Inventory of Chemical Substances, inventario doganale europeo dei prodotti chimici) è uno strumento di informazione gestito dalla Commissione europea, direzione generale della Fiscalità e dell'unione doganale.Ulteriori informazioni sono reperibili al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/databases/ecics/index_en.htm


ALLEGATO II

Codice NC

TARIC

Unità supplementare

ex 6909 19 00

15

Numero dei pezzi (p/st)

ex 7020 00 10

10

p/st

ex 7616 99 90

77

p/st

ex 6909 19 00

80

p/st

ex 7006 00 90

70

p/st

ex 7009 91 00

10

p/st

7011 20 00

 

p/st

ex 7320 90 10

91

p/st

ex 7325 99 10

20

p/st

ex 7604 21 00

10

p/st

ex 7604 29 90

30

p/st

ex 7613 00 00

20

p/st

ex 7616 99 90

15

p/st

ex 7616 99 90

70

p/st

ex 8482 80 00

10

p/st

ex 8803 30 00

40

p/st

ex 7616 99 90

75

p/st

ex 8108 90 90

20

p/st

ex 9003 90 00

10

p/st

ex 8207 30 10

10

p/st

ex 8301 60 00

10

p/st

ex 8413 91 00

20

p/st

ex 8419 90 85

20

p/st

ex 8438 90 00

10

p/st

ex 8468 90 00

10

p/st

ex 8476 90 00

10

p/st

ex 8479 90 80

87

p/st

ex 8481 90 00

20

p/st

ex 8503 00 99

45

p/st

ex 8515 90 00

20

p/st

ex 8531 90 85

20

p/st

ex 8536 90 85

96

p/st

ex 8543 90 00

50

p/st

ex 8708 91 99

10

p/st

ex 8708 99 97

30

p/st

ex 9031 90 85

30

p/st

ex 8309 90 90

10

p/st

ex 8405 90 00

10

p/st

ex 8409 91 00

10

p/st

ex 8409 99 00

20

p/st

ex 8409 99 00

10

p/st

ex 8479 90 80

85

p/st

ex 8411 99 00

30

p/st

ex 8414 90 00

20

p/st

ex 8414 90 00

30

p/st

ex 8414 90 00

40

p/st

ex 8415 90 00

20

p/st

ex 8418 99 10

50

p/st

ex 8418 99 10

60

p/st

ex 8421 99 00

91

p/st

ex 8421 99 00

93

p/st

ex 8422 30 00

10

p/st

ex 8479 89 97

30

p/st

ex 8431 20 00

30

p/st

ex 8439 99 00

10

p/st

ex 8467 99 00

10

p/st

ex 8536 50 11

35

p/st

ex 8477 80 99

10

p/st

ex 8479 89 97

40

p/st

ex 8479 89 97

50

p/st

ex 8479 90 80

80

p/st

ex 8481 30 91

91

p/st

ex 8481 80 59

10

p/st

ex 8481 80 69

60

p/st

ex 8481 80 79

20

p/st

ex 8481 80 99

50

p/st

ex 8481 80 99

60

p/st

ex 8483 30 38

30

p/st

ex 8483 40 29

50

p/st

ex 8483 40 51

20

p/st

ex 8483 40 59

20

p/st

ex 8483 40 90

80

p/st

ex 8503 00 91

31

p/st

ex 8503 00 99

32

p/st

ex 8503 00 99

31

p/st

ex 8503 00 99

33

p/st

ex 8503 00 99

34

p/st

ex 8503 00 99

35

p/st

ex 8503 00 99

40

p/st

ex 8504 40 82

40

p/st

ex 8504 40 82

50

p/st

ex 8504 40 90

20

p/st

ex 8504 40 90

30

p/st

ex 8504 40 90

40

p/st

ex 8504 50 95

20

p/st

ex 8504 50 95

40

p/st

ex 8504 50 95

50

p/st

ex 8504 90 11

10

p/st

ex 8505 11 00

31

p/st

ex 8505 11 00

33

p/st

ex 8505 11 00

35

p/st

ex 8505 11 00

50

p/st

ex 8505 20 00

30

p/st

ex 8505 90 20

91

p/st

ex 8507 90 80

70

p/st

ex 8508 70 00

10

p/st

ex 8508 70 00

96

p/st

ex 8516 90 00

60

p/st

ex 8516 90 00

70

p/st

ex 8518 30 95

20

p/st

ex 8518 90 00

91

p/st

ex 8522 90 49

50

p/st

ex 8522 90 49

60

p/st

ex 8529 90 65

25

p/st

ex 8522 90 49

65

p/st

ex 8529 90 65

40

p/st

ex 8522 90 49

70

p/st

ex 8522 90 80

15

p/st

ex 8522 90 80

30

p/st

ex 8529 90 92

30

p/st

ex 8522 90 80

65

p/st

ex 8522 90 80

70

p/st

ex 8522 90 80

75

p/st

ex 8522 90 80

80

p/st

ex 8522 90 80

81

p/st

ex 8522 90 80

83

p/st

ex 8522 90 80

84

p/st

ex 8522 90 80

85

p/st

ex 8522 90 80

96

p/st

ex 8522 90 80

97

p/st

ex 8529 90 65

50

p/st

ex 8529 10 80

20

p/st

ex 8529 10 80

50

p/st

ex 8529 10 80

60

p/st

ex 8529 90 65

30

p/st

ex 8548 90 90

44

p/st

ex 8529 90 65

45

p/st

ex 8529 90 65

55

p/st

ex 8529 90 65

60

p/st

ex 8529 90 65

65

p/st

ex 8529 90 65

70

p/st

ex 8529 90 65

75

p/st

ex 8529 90 92

25

p/st

ex 8529 90 92

32

p/st

ex 8529 90 92

40

p/st

ex 8529 90 92

41

p/st

ex 8529 90 92

42

p/st

ex 8529 90 92

43

p/st

ex 8529 90 92

44

p/st

ex 8529 90 92

45

p/st

ex 8529 90 92

47

p/st

ex 8529 90 92

48

p/st

ex 8529 90 92

49

p/st

ex 8536 69 90

83

p/st

ex 8529 90 92

50

p/st

ex 8529 90 92

70

p/st

ex 8531 80 95

40

p/st

ex 8535 90 00

20

p/st

ex 8535 90 00

30

p/st

ex 8536 50 80

83

p/st

ex 8536 30 30

11

p/st

ex 8536 49 00

91

p/st

ex 8536 50 11

31

p/st

ex 8536 50 11

32

p/st

ex 8536 50 19

91

p/st

ex 8536 50 19

93

p/st

ex 8536 50 80

97

p/st

ex 8536 50 80

81

p/st

ex 8536 50 80

82

p/st

ex 8536 50 80

93

p/st

ex 8536 50 80

98

p/st

ex 8536 69 90

51

p/st

ex 8536 69 90

81

p/st

ex 8536 69 90

82

p/st

ex 8536 69 90

84

p/st

ex 8536 69 90

85

p/st

ex 8536 69 90

86

p/st

ex 8536 69 90

87

p/st

ex 8536 69 90

88

p/st

ex 8536 70 00

10

p/st

ex 8536 70 00

20

p/st

ex 8536 90 85

92

p/st

ex 8536 90 85

94

p/st

ex 8544 49 93

10

p/st

ex 8536 90 85

97

p/st

ex 8537 10 91

30

p/st

ex 8537 10 99

92

p/st

ex 8537 10 99

93

p/st

ex 8537 10 99

94

p/st

ex 8543 70 90

20

p/st

ex 8537 10 99

97

p/st

ex 8538 90 99

92

p/st

ex 8543 70 90

30

p/st

ex 8543 70 90

35

p/st

ex 8543 70 90

40

p/st

ex 8543 70 90

45

p/st

ex 8543 70 90

55

p/st

ex 8543 70 90

60

p/st

ex 8543 70 90

65

p/st

ex 8543 70 90

80

p/st

ex 8543 70 90

85

p/st

ex 8543 70 90

95

p/st

ex 8543 90 00

20

p/st

ex 8543 90 00

30

p/st

ex 8543 90 00

40

p/st

ex 8544 42 90

10

p/st

ex 8545 19 00

20

p/st

ex 8547 10 00

10

p/st

ex 8548 90 90

41

p/st

ex 8548 90 90

43

p/st

ex 8548 90 90

47

p/st

ex 8548 90 90

48

p/st

ex 8548 90 90

49

p/st

ex 8548 90 90

50

p/st

ex 8708 30 91

10

p/st

ex 8708 99 97

20

p/st

ex 8803 30 00

50

p/st

ex 9001 90 00

75

p/st

ex 9002 90 00

20

p/st

ex 9002 90 00

30

p/st

ex 9002 90 00

40

p/st

ex 9012 90 90

10

p/st

ex 9013 20 00

10

p/st

ex 9013 20 00

20

p/st

ex 9013 20 00

30

p/st

ex 9022 90 00

10

p/st

ex 9031 80 34

30

p/st

ex 9031 80 38

10

p/st

ex 9031 90 85

20

p/st

ex 9032 89 00

20

p/st

ex 9032 89 00

30

p/st

ex 9032 89 00

40

p/st

ex 9401 90 80

10

p/st

ex 9405 40 35

10

p/st

ex 9405 40 39

10

p/st

ex 9405 40 39

20

p/st

ex 9503 00 75

10

p/st

ex 9503 00 95

10

p/st

ex 3919 90 00

36

Metro quadrato (m2)

ex 3919 90 00

44

m2

ex 3920 49 10

95

m2

ex 3921 90 60

95

m2

ex 5603 11 10

10

m2

ex 5603 11 10

20

m2

ex 5603 11 90

10

m2

ex 5603 11 90

20

m2

ex 5603 12 10

10

m2

ex 5603 12 90

10

m2

ex 5603 12 90

50

m2

ex 5603 12 90

60

m2

ex 5603 12 90

70

m2

ex 5603 13 10

10

m2

ex 5603 13 10

20

m2

ex 5603 13 90

60

m2

ex 5603 13 90

70

m2

ex 5603 14 10

10

m2

ex 5603 91 10

10

m2

ex 5603 91 90

10

m2

ex 5603 92 10

10

m2

ex 5603 92 90

10

m2

ex 5603 92 90

40

m2

ex 5603 92 90

80

m2

ex 5603 93 90

10

m2

ex 5603 93 90

50

m2

ex 3824 90 97

90

Metro cubo (m3)

ex 3901 10 90

20

m3

ex 3901 20 90

10

m3

ex 3902 10 00

50

m3

ex 3903 11 00

10

m3

ex 3903 90 90

10

m3

ex 3907 40 00

50

m3

ex 3907 40 00

60

m3

ex 3907 60 80

40

m3

ex 3920 20 80

95

m3

ex 5402 49 00

70

Metro (m)

ex 3215 19 00

20

Litro (l)


28.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 354/319


REGOLAMENTO (UE) N. 1388/2013 DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2013

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 7/2010

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La produzione dell'Unione di taluni prodotti agricoli e industriali è insufficiente per soddisfare il fabbisogno delle industrie utilizzatrici nell'Unione. L'approvvigionamento dell'Unione per i prodotti in questione dipende pertanto in misura considerevole dalle importazioni da paesi terzi. È opportuno provvedere senza indugio alle necessità di approvvigionamento più urgenti dell'Unione per tali prodotti alle condizioni più favorevoli. È opportuno pertanto aprire contingenti tariffari dell'Unione a dazi preferenziali per volumi adeguati, che tengano conto della necessità di non perturbare i mercati di tali prodotti né impedire l'avvio o lo sviluppo della produzione dell'Unione.

(2)

Occorre garantire l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori dell'Unione a detti contingenti nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote di dazi previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri fino a esaurimento dei contingenti stessi.

(3)

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (1) prevede un sistema di gestione dei contingenti tariffari che garantisce l'uguaglianza e la continuità di accesso ai contingenti nonché l'applicazione ininterrotta delle aliquote e segue l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica. I contingenti tariffari aperti dal presente regolamento dovrebbero pertanto essere gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri in base a tale sistema.

(4)

I volumi dei contingenti sono di solito espressi in tonnellate. Per alcuni prodotti per i quali è aperto un contingente tariffario autonomo il volume contingentale è fissato in un'altra unità di misura. Ove la nomenclatura combinata figurante nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2) non preveda un'unità di misura supplementare per tali prodotti, possono sorgere dubbi in relazione all'unità di misura utilizzata. A fini di chiarezza e per una migliore gestione dei contingenti è pertanto necessario prevedere che, per beneficiare dei suddetti contingenti tariffari autonomi, si indichi il quantitativo esatto dei prodotti importati nella dichiarazione di immissione in libera pratica utilizzando l'unità di misura del volume contingentale fissata per tali prodotti nell'allegato del presente regolamento.

(5)

Il regolamento (UE) n. 7/2010 del Consiglio (3) è stato modificato più volte. A fini di trasparenza e per aiutare gli operatori economici a reperire le merci soggette a contingenti tariffari autonomi, è opportuno sostituire integralmente il regolamento (UE) n. 7/2010.

(6)

In ottemperanza al principio di proporzionalità, per conseguire l'obiettivo fondamentale di promuovere gli scambi fra Stati membri e paesi terzi, è necessario e opportuno stabilire regole intese a equilibrare gli interessi commerciali degli operatori economici dell'Unione senza modificare l'elenco dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) relativo all'Unione. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti, conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea,

(7)

Poiché i contingenti tariffari devono prendere effetto a decorrere dal 1o gennaio 2014, è opportuno che il presente regolamento entri immediatamente in vigore dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e che si applicchi a decorrere dal 1o gennaio 2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i prodotti elencati nell'allegato sono aperti contingenti tariffari autonomi dell'Unione nell'ambito dei quali i dazi autonomi della tariffa doganale comune sono sospesi per i periodi, alle aliquote di dazio e nei limiti dei volumi ivi indicati.

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 del presente regolamento sono gestiti dalla Commissione conformemente agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 3

Quando è presentata una dichiarazione di immissione in libera pratica per un prodotto indicato nel presente regolamento il cui volume contingentale sia espresso in un'unità di misura diversa dal peso in tonnellate o chilogrammi e dal valore, per i prodotti per i quali la nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 non prevede un'unità di misura supplementare, il quantitativo esatto dei prodotti importati è indicato nella «Casella n. 41: Unità supplementari» di detta dichiarazione, utilizzando l'unità di misura del volume contingentale di tali prodotti stabilita nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 4

Il regolamento (UE) n. 7/2010 è abrogato.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1 gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2013

Per il Consiglio

Il presidente

L. LINKEVIČIUS


(1)  Regolamento (CE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

(2)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 7/2010 del Consiglio, del 22 dicembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (CE) n. 2505/96 (GU L 3, del 7.1.2010, pag. 1).


ALLEGATO

Numero d’ordine

Codice NC

TARIC

Designazione delle merci

Periodo contingentale

Volume contingentale

Dazio contingentale (%)

09.2849

ex 0710 80 69

10

Funghi della specie Auricularia polytricha, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati, destinati alla fabbricazione di piatti preparati (1)  (2)

1.1.-31.12.

700 tonnellate

0 %

09.2663

ex 1104 29 17

10

Chicchi di sorgo lavorati secondo una tecnica mugnaia, almeno mondati e privati del germe, destinati alla fabbricazione di prodotti riempitivi per imballaggio (1)

1.1.-31.12.

1 500 tonnellate

0 %

09.2664

ex 2008 60 19

30

Ciliege dolci con l’aggiunta di spirito, con o senza un contenuto di zucchero del 9 % in peso, di diametro non superiore a 19,9mm, con il nocciolo, destinate a essere utilizzate in prodotti di cioccolato (1)

1.1.-31.12.

1 000 tonnellate

10 % (3)

ex 2008 60 39

30

09.2913

ex 2401 10 35

91

Tabacco greggio o non lavorato, anche tagliato in forma regolare, avente valore doganale non inferiore a 450 Euro/100 kg netti, destinato a essere utilizzato come fascia esterna o come sottofascia nella fabbricazione di prodotti della sottovoce 2402 10 00 (1)

1.1.-31.12.

6 000 tonnellate

0 %

ex 2401 10 70

10

ex 2401 10 95

11

ex 2401 10 95

21

ex 2401 10 95

91

ex 2401 20 35

91

ex 2401 20 70

10

ex 2401 20 95

11

ex 2401 20 95

21

ex 2401 20 95

91

09.2928

ex 2811 22 00

40

Materiale di riempimento in silice sotto forma di granuli, con tenore minimo di diossido di silicio del 97 %

1.1.-31.12.

1 700 tonnellate

0 %

09.2703

ex 2825 30 00

10

Ossidi e idrossidi di vanadio, destinati esclusivamente alla fabbricazione di leghe (1)

1.1.-31.12.

13 000 tonnellate

0 %

09.2806

ex 2825 90 40

30

Triossido di tungsteno, ivi compreso l’ossido di tungsteno blu (CAS RN 1314-35-8+ 39318-18-8)

1.1.-31.12.

12 000 tonnellate

0 %

09.2929

2903 22 00

 

Tricloroetilene (CAS RN 79-01-6)

1.1.-31.12.

10 000 tonnellate

0 %

09.2837

ex 2903 79 90

10

Bromoclorometano (CAS RN 74-97-5)

1.1.-31.12.

600 tonnellate

0 %

09.2933

ex 2903 99 90

30

1,3-Diclorobenzene (CAS RN 541-73-1)

1.1.-31.12.

2 600 tonnellate

0 %

09.2950

ex 2905 59 98

10

2-Cloroetanolo, destinato alla fabbricazione di tioplasti liquidi della sottovoce 4002 99 90 (CAS RN 107-07-3) (1)

1.1.-31.12.

15 000 tonnellate

0 %

09.2851

ex 2907 12 00

10

o-Cresolo di purezza, in peso, non inferiore al 98,5 % (CAS RN 95-48-7)

1.1.-31.12.

20 000 tonnellate

0 %

09.2624

2912 42 00

 

Etilvanillina (3-etossi-4-idrossibenzaldeide) (CAS RN 121-32-4)

1.1.-31.12.

950 tonnellate

0 %

09.2852

ex 2914 29 00

60

Ciclopropilmetilchetone (CAS RN 765-43-5)

1.1.-31.12.

300 tonnellate

0 %

09.2638

ex 2915 21 00

10

Acido acetico di purezza, in peso, del 99 % o più (CAS RN 64-19-7)

1.1.-31.12.

1 000 000 tonnellate

0 %

09.2972

2915 24 00

 

Anidride acetica (CAS RN 108-24-7)

1.1.-31.12.

20 000 tonnellate

0 %

09.2665

ex 2916 19 95

30

(E,E)-Esa-2,4-dienoato di potassio (CAS RN 24634-61-5)

1.1.-31.12.

8 000 tonnellate

0 %

09.2769

ex 2917 13 90

10

Sebacato di dimetile (CAS RN 106-79-6)

1.1.-31.12.

1 000 tonnellate

0 %

09.2634

ex 2917 19 90

40

Acido dodecandioico, di purezza, in peso, di più di 98,5 % (CAS RN693-23-2)

1.1.-31.12.

4 600 tonnellate

0 %

09.2808

ex 2918 22 00

10

Acido o-acetilsalicilico (CAS RN 50-78-2)

1.1.-31.12.

120 tonnellate

0 %

09.2975

ex 2918 30 00

10

Dianidride benzofenon-3,3’,4,4’-tetracarbossilica (CAS RN 2421-28-5)

1.1.-31.12.

1 000 tonnellate

0 %

09.2602

ex 2921 51 19

10

o-Fenilendiammina (CAS RN 95-54-5)

1.1.-31.12.

1 800 tonnellate

0 %

09.2854

ex 2924 19 00

85

3-Iodoprop-2-inil N-butilcarbammato (CAS RN 55406-53-6)

1.1.-31.12.

1 300 tonnellate

0 %

09.2977

2926 10 00

 

Acrilonitrile (CAS RN 107-13-1)

1.1.-31.12.

75 000 tonnellate

0 %

09.2856

ex 2926 90 95

84

2-Nitro-4-(trifluorometil)benzonitrile (CAS RN 778-94-9)

1.1.-31.12.

500 tonnellate

0 %

09.2838

ex 2927 00 00

85

C,C’-Azodi(formammide) (CAS RN 123-77-3) con:

un pH compreso tra 6,5 e 7,5, e

un contenuto di semicarbazide (CAS RN 57-56-7) non superiore a 1 500 mg/kg, determinato mediante cromatografia liquida spettrometria di massa (LC-MS),

intervallo di temperature di decomposizione: da 195 oC a 205 oC,

gravità specifica compresa tra 1,64 e 1,66, e

calore di combustione 215 - 220 Kcal/mol

1.1.-31.12.

100 tonnellate

0 %

09.2603

ex 2930 90 99

79

Tetrasolfuro di bis(3-trietossisililpropile) (CAS RN 40372-72-3)

1.1.-31.12.

9 000 tonnellate

0 %

09.2955

ex 2932 19 00

60

Flurtamone (ISO) (CAS RN 96525-23-4)

1.1.-31.12.

300 tonnellate

0 %

09.2812

ex 2932 20 90

77

Esan-6-olide (CAS RN 502-44-3)

1.1.-31.12.

4 000 tonnellate

0 %

09.2858

2932 93 00

 

Piperonale (CAS RN 120-57-0)

1.1.-31.12.

220 tonnellate

0 %

09.2860

ex 2933 69 80

30

1,3,5-Tris[3-(dimetilammino)propil]esaidro-1,3,5-triazina (CAS RN 15875-13-5)

1.1.-31.12.

300 tonnellate

0 %

09.2658

ex 2933 99 80

73

5-(Acetoacetilammino)benzimidazolone (CAS RN 26576-46-5)

1.1.-31.12.

200 tonnellate

0 %

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-Xilosio (CAS RN 58-86-6)

1.1.-31.12.

400 tonnellate

0 %

09.2862

ex 3105 40 00

10

Fosfato monoammonico (CAS RN 7722-76-1)

1.1.-31.12.2014

45 000 tonnellate

0 %

09.2666

ex 3204 17 00

55

Colorante C.I. Pigment Red 169 (CAS RN 12237-63-7)

1.1.-31.12

40 tonnellate

0 %

09.2659

ex 3802 90 00

19

Terra di diatomee, calcinata con un flusso di soda

1.1.-31.12

30 000 tonnellate

0 %

09.2908

ex 3804 00 00

10

Lignosolfonato di sodio

1.1.-31.12.

40 000 tonnellate

0 %

09.2889

3805 10 90

 

Essenza di cellulosa al solfato

1.1.-31.12.

25 000 tonnellate

0 %

09.2935

ex 3806 10 00

10

Colofonie ed acidi resinici di gemma

1.1.-31.12.

280 000 tonnellate

0 %

09.2814

ex 3815 90 90

76

Catalizzatore costituito da biossido di titanio e triossido di tungsteno

1.1.-31.12.

3 000 tonnellate

0 %

09.2829

ex 3824 90 97

19

Estratto solido del residuo, insolubile nei solventi alifatici, ottenuto durante l’estrazione di colofonia dal legno, che presenta le seguenti caratteristiche:

tenore, in peso, di acidi resinici non superiore a 30 %,

numero di acidità non superiore a 110,

e

punto di fusione non inferiore a 100° C

1.1.-31.12.

1 600 tonnellate

0 %

09.2907

ex 3824 90 97

86

Miscela di fitosteroli, in polvere, contenente in peso:

75 % o più di steroli,

non più del 25 % di stanoli,

destinata alla fabbricazione di stanoli o steroli o esteri di stanoli o esteri di steroli (1)

1.1.-31.12.

2 500 tonnellate

0 %

09.2644

ex 3824 90 97

96

Preparazione contenente en peso:

il 55 %, ma non più del 78 % di glutarato di dimetile

il 10 %, ma non più del 30 % di adipato di dimetile e

non più del 35 % di succinato di dimetile

1.1.-31.12.

10 000 tonnellate

0 %

09.2140

ex 3824 90 97

98

Miscuglio di ammine terziarie, contenente in peso:

2,0-4,0 % di N,N-dimetil-1-octanamine

94 % come minimo di N,N-dimetil-1-decanamine

2 % al massimo di N,N-dimetil-1-dodecanamine

1.1.-31.12.

4 500 tonnellate

0 %

09.2660

ex 3902 30 00

96

Copolimero di etilene e propilene, caratterizzato da una viscosità di fusione non superiore a 1 700 mPa a 190 oC in base al metodo ASTM D 3236

1.1.-31.12.

500 tonnellate

0 %

09.2639

3905 30 00

 

Poli(alcole vinilico), anche contenente gruppi di acetato non idrolizzato

1.1.-31.12.

18 000 tonnellate

0 %

09.2930

ex 3905 30 00

30

Copolimero di alcole vinilico contenente gruppi di acetato non idrolizzato e sali di sodio dell'acido metilenbutandioico (CAS RN 122625-12-1) del tipo utilizzato per la fabbricazione della carta termica

1.1.-30.06.

192 tonnellate

0 %

09.2671

ex 3905 99 90

81

Poli(butirrale di vinile) (CAS RN 63148-65-2):

contenente in peso dal 17,5 al 20 % di gruppi idrossili e

con mediana delle particelle (D50) superiore a 0,6 mm

1.1.-31.12.

11 000 tonnellate

0 %

09.2616

ex 3910 00 00

30

Polidimetilsiloxan con un grado di polimerizzazione di 2 800 unità monomeriche (± 100)

1.1.-31.12.

1 300 tonnellate

0 %

09.2816

ex 3912 11 00

20

Fiocchi di acetato di cellulosa

1.1.-31.12.

75 000 tonnellate

0 %

09.2864

ex 3913 10 00

10

Alginato di sodio, estratto da alghe brune (CAS RN 9005-38-3)

1.1.-31.12.

1 000 tonnellate

0 %

09.2641

ex 3913 90 00

87

Ialuronato di sodio, non sterile, caratterizzato da:

peso molecolare medio ponderale (Mw) non superiore a 900 000

livello di endotossina non superiore a 0,008 unità di endotossina (EU)/mg

un tenore di etanolo non superiore all’1 % in peso

un tenore di isopropanolo non superiore allo 0,5 % in peso

1.1.-31.12.

200 kg

0 %

09.2661

ex 3920 51 00

50

Fogli di polimetilmetacrilato conformi alle norme:

EN 4364 (MIL-P-5425E) e DTD5592A, oppure

EN 4365 (MIL-P-8184) e DTD5592A

1.1.-31.12.

100 tonnellate

0 %

09.2645

ex 3921 14 00

20

Masso cellulare di cellulosa rigenerata, impregnato di acqua contenente cloruro di magnesio e ammonio quaternario, che misura 100 cm (± 10 cm) x 100 cm (± 10 cm) x 40 cm (± 5 cm)

1.1.-31.12.

1 300 tonnellate

0 %

09.2818

ex 6902 90 00

10

Mattoni refrattari

che hanno una lunghezza dello spigolo superiore a 300 mm e

che hanno un tenore in peso di TiO2 non superiore all’1 % e

che hanno un tenore in peso di Al2O3 non superiore a 0,4 % e

che presentano una variazione di volume inferiore al 9 % a 1 700° C

1.1.-31.12.

75 tonnellate

0 %

09.2628

ex 7019 52 00

10

Fibra di vetro a maglia, con armatura in vetroresina plastificata, di peso pari a 120 g/m2(± 10 g/m2), normalmente utilizzata per la fabbricazione di zanzariere avvolgibili con telaio fisso

1.1.-31.12.

3 000 000 m2

0 %

09.2799

ex 7202 49 90

10

Ferrocromo contenente, in peso, 1,5 % o più, ma non più di 4 % di carbonio e non più di 70 % di cromo

1.1.-31.12.

50 000 tonnellate

0 %

09.2629

ex 7616 99 90

85

Manico telescopico in alluminio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di valigie (1)

1.1.-31.12.

800 000 pezzi

0 %

ex 8302 49 00

91

09.2840

ex 8104 30 00

20

Polvere di magnesio:

di purezza, in peso, pari o superiore al 98 %, ma non superiore al 99,5 %;

con particelle di dimensione pari o superiore a 0,2 mm ma non superiore a 0,8 mm

1.1.-31.12.

2 000 tonnellate

0 %

09.2642

ex 8501 40 20

30

Unità costituita da

motore elettrico a collettore a corrente alterna, monofase, di potenza uguale o superiore a 480 W, ma non superiore a 1 400 W, di potenza in ingresso superiore a 900 W, ma non superiore a 1 600 W, di diametro esterno superiore a 119,8 mm, ma non superiore a 135,2 mm, e velocità nominale superiore a 30 000 giri al minuto, ma non superiore a 50 000 giri al minuto, e

un ventilatore a induzione

destinata alla fabbricazione di aspirapolveri (1)

1.1.-31.12.

120 000 pezzi

0 %

ex 8501 40 80

40

09.2763

ex 8501 40 80

30

Motore elettrico a collettore a corrente alterna, monofase, con una potenza superiore a 750 W, una potenza di ingresso superiore a 1 600 W, ma non superiore a 2 700 W, un diametro esterno di oltre 120 mm (± 0,2 mm) ma non superiore a 135 mm (± 0,2 mm), una velocità nominale di oltre 30 000 rpm ma non superiore a 50 000 rpm, attrezzato con un ventilatore a induzione, utilizzato nella fabbricazione di aspirapolveri (1)

1.1.-31.12.

2 000 000 pezzi

0 %

09.2633

ex 8504 40 82

20

Raddrizzatore elettrico di potenza non superiore a 1 kVA, impiegato nella fabbricazione di apparecchi di cui alle voci 8509 80 e 8510 (1)

1.1.-31.12.

4 500 000 pezzi

0 %

09.2643

ex 8504 40 82

30

Schede di alimentazione destinate ad essere utilizzate nella fabbricazione di prodotti di cui alle voci 8521 e 8528 (1)

1.1.-31.12.

1 038 000 pezzi

0 %

09.2620

ex 8526 91 20

20

Unità del sistema GPS avente la funzione di determinare la posizione, non dotata di visualizzatore, di peso non superiore a 2 500 g

1.1.-31.12.

3 000 000 pezzi

0 %

09.2672

ex 8529 90 92

75

Circuito stampato con diodi LED:

anche dotato di prismi/lenti e

anche provvisto di connettore/connettori,

destinato alla fabbricazione di unità di retroilluminazione per i prodotti di cui alla voce 8528 (1)

1.1.-31.12.

115 000 000 pezzi

0 %

ex 9405 40 39

70

09.2003

ex 8543 70 90

63

Generatore di frequenze controllato in tensione, consistente di elementi attivi e passivi montati su un circuito stampato e contenuti in una cassa le cui dimensioni non superano 30 mm x 30 mm

1.1.-31.12.

1 400 000 pezzi

0 %

09.2668

ex 8714 91 10

21

Telaio di bicicletta in fibre di carbonio e resina artificiale, dipinto, verniciato e/o lucidato, destinato alla fabbricazione di biciclette (1)

1.1.-31.12.

76 000 pezzi

0 %

ex 8714 91 10

31

09.2669

ex 8714 91 30

21

Forcella anteriore di bicicletta in fibre di carbonio e resina artificiale, dipinta, verniciata e/o lucidata, destinata alla fabbricazione di biciclette (1)

1.1.-31.12.

52 000 pezzi

0 %

ex 8714 91 30

31

09.2631

ex 9001 90 00

80

Lenti, prismi ed elementi cementati in vetro, non montati, usati per la fabbricazione di merci dei codici NC 9002, 9005, 9013 10 e 9015 (1)

1.1.-31.12.

5 000 000 pezzi

0 %


(1)  La sospensione dei dazi è subordinata alle disposizioni degli articoli da 291a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

(2)  Tuttavia non è possibile beneficiare della misura se il trattamento è effettuato da imprese di vendita al minuto o di ristorazione.

(3)  È applicabile il dazio specifico.