ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2013.328.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 328 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
56° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
7.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 328/1 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 15 novembre 2013
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca fra l'Unione europea e il Regno del Marocco
(2013/720/UE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 22 maggio 2006 il Consiglio ha approvato l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco (1) (nel prosieguo «accordo di partenariato») adottando il regolamento (CE) n. 764/2006 (2). |
(2) |
L'applicazione dell'ultimo protocollo di questo accordo di partenariato che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato (3) ha cessato di produrre effetti il 20 dicembre 2011. |
(3) |
Il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un nuovo protocollo che conferisce alle navi dell'Unione possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Regno del Marocco in materia di pesca. All'esito di tali negoziati, il 24 luglio 2013 è stato siglato un nuovo protocollo. |
(4) |
Occorre firmare questo nuovo protocollo, fatta salva la sua conclusione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma del protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca fra l'Unione europea e il Regno del Marocco (di seguito «protocollo»), fatta salva la conclusione del suddetto protocollo.
Il testo del protocollo è allegato alla presente decisione.
Articolo 2
Il segretariato generale del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione
Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2013
Per il Consiglio
Il presidente
R. ŠADŽIUS
(1) GU L 141 del 29.5.2006, pag. 4.
(2) Regolamento (CE) n. 764/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco (GU L 141 del 29.5.2006, pag. 1).
(3) Protocollo tra l’Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco (GU L 202 del 5.8.2011, pag. 3).
7.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 328/2 |
PROTOCOLLO
tra l’Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e il Regno del Marocco
Articolo 1
Principi generali
Il protocollo, con il relativo allegato e le appendici, costituisce parte integrante dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e il Regno del Marocco del 28 febbraio 2007 (di seguito: «l’accordo di pesca»), che rientra nel quadro dell’accordo euro-mediterraneo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e il Regno del Marocco del 26 febbraio 1996 (di seguito: «l’accordo di associazione»). Esso contribuisce alla realizzazione degli obiettivi generali dell’accordo di associazione ed è volto a garantire la sostenibilità della risorsa alieutica sul piano ecologico, economico e sociale.
L’attuazione del presente protocollo avviene conformemente all’articolo 1 dell’accordo di associazione, relativo allo sviluppo del dialogo e della cooperazione, e all’articolo 2 dello stesso accordo, relativo al rispetto dei principi democratici e dei diritti fondamentali dell’uomo.
Articolo 2
Periodo di applicazione, durata e possibilità di pesca
A decorrere dalla data di applicazione e per un periodo di quattro anni, le possibilità di pesca concesse a norma dell’articolo 5 dell’accordo di pesca sono fissate nella tabella allegata al presente protocollo.
Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 4 e 5 del presente protocollo.
A norma dell’articolo 6 dell’accordo di pesca, le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea (UE) possono svolgere attività di pesca nella zona di pesca marocchina soltanto se in possesso di una licenza di pesca rilasciata nell’ambito del presente protocollo secondo le modalità descritte nel relativo allegato.
Articolo 3
Contropartita finanziaria
1. Per il periodo di cui all’articolo 2, il valore annuo totale stimato del protocollo ammonta a 40 000 000 EUR, di cui:
a) |
30 000 000 EUR a titolo della contropartita finanziaria di cui all’articolo 7 dell’accordo di pesca, ripartiti come segue:
|
b) |
10 000 000 EUR corrispondenti all’importo stimato dei canoni a carico degli armatori per le licenze di pesca rilasciate in forza dell’articolo 6 dell’accordo di pesca, secondo le modalità previste al capo I, sezioni D ed E, dell’allegato del presente protocollo. |
2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 4, 5, 6 e 8 del presente protocollo.
3. Fatto salvo il disposto dell’articolo 6, paragrafo 9, il pagamento da parte dell’UE della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1, lettera a), è effettuato, per il primo anno, entro tre mesi dalla data di applicazione del presente protocollo ed entro la ricorrenza anniversaria del protocollo per gli anni successivi.
4. La contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1, lettera a), è versata al tesoriere generale del Regno del Marocco su un conto aperto presso la Tesoreria generale del Regno del Marocco, le cui coordinate sono comunicate dalle autorità marocchine.
5. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 6 del presente protocollo, l’impiego della contropartita finanziaria è di esclusiva competenza delle autorità del Marocco.
Articolo 4
Coordinamento nel settore scientifico e della pesca sperimentale
1. Conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, dell’accordo, le parti si impegnano a garantire, periodicamente e in caso di necessità, l’organizzazione di riunioni scientifiche volte ad esaminare le questioni di ordine scientifico sollevate dalla commissione mista per la gestione e la sorveglianza tecnica del presente protocollo. Il mandato, la composizione e il funzionamento delle riunioni scientifiche sono stabiliti dalla commissione mista prevista all’articolo 10 dell’accordo di pesca.
2. Le due parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nella zona di pesca marocchina, in base al principio della non discriminazione tra le varie flotte pescherecce operanti in tale zona.
3. A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’accordo di pesca le due parti, sulla base delle conclusioni delle riunioni del comitato scientifico, si consultano nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 10 dell’accordo e prendono di comune accordo le misure eventualmente necessarie a garantire la gestione sostenibile delle risorse alieutiche.
4. La pesca sperimentale nella zona di pesca marocchina può essere intrapresa su domanda della commissione mista per fini di ricerca e miglioramento delle conoscenze scientifiche. Le modalità di attuazione della pesca sperimentale sono adottate conformemente alle disposizioni previste al capo IV dell’allegato al presente protocollo.
Articolo 5
Revisione delle possibilità di pesca
1. Le possibilità di pesca di cui all’articolo 2 possono essere riviste di comune accordo dalla commissione mista a condizione che tale revisione abbia come finalità la sostenibilità delle risorse alieutiche marocchine.
2. In caso di aumento, la contropartita finanziaria di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), è maggiorata proporzionalmente alle possibilità di pesca e pro rata temporis. L’aumento sarà tuttavia adeguato in modo che l’importo complessivo della contropartita finanziaria versata dall’Unione europea non superi il doppio dell’importo indicato all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i). Nel caso in cui le parti decidano di ridurre le possibilità di pesca previste all’articolo 2, la contropartita finanziaria è ridotta proporzionalmente a tali possibilità, pro rata temporis.
3. Le due parti possono altresì rivedere, di comune accordo, la ripartizione delle possibilità di pesca tra le varie categorie di pescherecci, nel quadro delle condizioni di sostenibilità degli stock che potrebbero essere interessati da tale ridistribuzione. Ove ciò sia giustificato dalla ridistribuzione delle possibilità di pesca, le parti concordano il corrispondente adeguamento della contropartita finanziaria.
Articolo 6
Sostegno alla politica settoriale della pesca in Marocco
1. La contropartita finanziaria di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del presente protocollo contribuisce allo sviluppo e all’attuazione della politica settoriale della pesca in Marocco nel quadro della strategia «Halieutis» di sviluppo del settore della pesca.
2. Tale dotazione è impiegata e gestita dal Marocco in funzione degli obiettivi concordati dalle due parti in sede di commissione mista e della conseguente programmazione annuale e pluriennale in conformità alla strategia «Halieutis», nonché di una stima dell’impatto previsto dei progetti da realizzare.
3. Per il primo anno di validità del protocollo, la destinazione del contributo di cui al paragrafo 1 stabilita dal Marocco è comunicata all’Unione europea successivamente all’approvazione, in sede di commissione mista, degli orientamenti e obiettivi e dei relativi criteri e indicatori di valutazione. Per ciascuno degli anni successivi, tale destinazione è comunicata dal Marocco all’UE entro il 30 settembre dell’anno precedente.
4. Qualsiasi modifica degli orientamenti, degli obiettivi, dei criteri e degli indicatori di valutazione è approvata dalle due parti in sede di commissione mista.
5. Il Marocco elabora uno stato di avanzamento dei progetti messi in atto nel quadro del sostegno settoriale previsto a norma del presente protocollo, che sarà presentato ed esaminato in sede di commissione mista.
6. Secondo la natura dei progetti e la durata della loro realizzazione, il Marocco presenta in sede di commissione mista una relazione sull’attuazione dei progetti giunti a termine nel quadro del sostegno settoriale previsto a norma del presente protocollo, includendovi le ricadute economiche e sociali previste, in particolare gli effetti sull’occupazione e sugli investimenti, nonché ogni impatto quantificabile delle azioni realizzate e la loro distribuzione geografica. Questi dati saranno elaborati sulla base di indicatori che dovranno essere definiti con maggiore precisione in sede di commissione mista.
7. Il Marocco presenta inoltre, prima della scadenza del protocollo, una relazione finale sull’attuazione del sostegno settoriale previsto a norma del presente protocollo, includendovi gli elementi di cui ai paragrafi precedenti.
8. Se necessario, le due parti continueranno a monitorare l’attuazione del sostegno settoriale dopo la scadenza del presente protocollo e, ove del caso, durante la sua sospensione, secondo le modalità previste dal presente protocollo.
9. Il pagamento della contropartita finanziaria specifica di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del presente protocollo avviene per scaglioni, sulla base di un approccio fondato sull’analisi dei risultati dell’attuazione del sostegno settoriale e delle necessità identificate al momento della programmazione.
10. Il quadro di attuazione operativo sarà definito in sede di commissione mista.
Articolo 7
Integrazione economica degli operatori dell’Unione nel settore della pesca in Marocco
Le due parti, conformemente alla legislazione e ai regolamenti in vigore, incoraggiano i contatti e contribuiscono alla cooperazione tra gli operatori economici nei seguenti settori:
— |
sviluppo dell’industria legata alla pesca, in particolare la costruzione e la riparazione navale, la fabbricazione dei materiali e degli attrezzi da pesca; |
— |
sviluppo degli scambi in materia di conoscenze professionali e formazione dei quadri per il settore della pesca marittima; |
— |
commercializzazione dei prodotti della pesca; |
— |
marketing; |
— |
acquacoltura. |
Articolo 8
Sospensione dell’applicazione del protocollo a seguito di controversie nell’interpretazione o nell’applicazione
1. Qualsiasi controversia tra le parti in merito all’interpretazione e all’applicazione delle disposizioni del presente protocollo è oggetto di consultazione tra le parti nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 10 dell’accordo di pesca, se del caso convocata in riunione straordinaria.
2. L’applicazione del presente protocollo può essere sospesa su iniziativa di una parte se la controversia tra le due parti è considerata grave e le consultazioni condotte nell’ambito della commissione mista in conformità del paragrafo 1 non hanno permesso di giungere a una composizione amichevole.
3. La parte interessata è tenuta a notificare per iscritto la propria intenzione di sospendere l’applicazione dell’accordo almeno tre mesi prima della prevista decorrenza della sospensione stessa.
4. In caso di sospensione le parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Se le parti raggiungono un’intesa, il protocollo riprende ad essere applicato. L’importo della contropartita finanziaria è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione.
Articolo 9
Mancato rispetto degli obblighi tecnici derivanti dal protocollo
Conformemente al disposto del presente protocollo e della legislazione in vigore, il Marocco si riserva il diritto di applicare le sanzioni previste negli allegati in caso di mancato rispetto delle disposizioni e degli obblighi derivanti dall’applicazione del presente protocollo.
Articolo 10
Scambio elettronico di dati
Il Marocco e l’UE si impegnano a predisporre quanto prima i sistemi necessari per lo scambio elettronico di tutte le informazioni e i documenti connessi alla gestione tecnica del protocollo, come i dati relativi alle catture, le posizioni VMS delle navi e le notifiche di entrata e di uscita dalla zona di pesca.
Articolo 11
Disposizioni applicabili del diritto nazionale
Le attività delle navi operanti in applicazione del presente protocollo e del relativo allegato, con particolare riguardo al trasbordo, all’uso dei servizi portuali e all’acquisto di forniture, sono disciplinate dalle leggi vigenti in Marocco.
Articolo 12
Entrata in vigore
Il presente protocollo e il suo allegato entrano in vigore alla data in cui le parti si notificano l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie a tal fine.
Possibilità di pesca
Pesca artigianale |
Pesca demersale |
Pesca pelagica industriale |
Pesca pelagica industriale fresca |
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Pesca pelagica nord: sciabiche |
Pesca artigianale sud: lenze e canne |
Pesca artigianale nord: palangari di fondo |
Pesca tonniera artigianale: canne |
Pescherecci con palangari di fondo e reti a strascico |
Reti da traino pelagiche o semi-pelagiche |
Reti da traino pelagiche o semi-pelagiche |
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Stock C Contingente: 80 000 tonnellate |
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20 unità |
10 unità |
35 unità |
27 unità |
16 unità |
18 unità |
Съставено в Брюксел на осемнадесети ноември две хиляди и тринадесета година.
Hecho en Bruselas, el dieciocho de noviembre de dos mil trece.
V Bruselu dne osmnáctého listopadu dva tisíce třináct.
Udfærdiget i Bruxelles den attende november to tusind og tretten.
Geschehen zu Brüssel am achtzehnten November zweitausenddreizehn.
Kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta novembrikuu kaheksateistkümnendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Νοεμβρίου δύο χιλιάδες δεκατρία.
Done at Brussels on the eighteenth day of November in the year two thousand and thirteen.
Fait à Bruxelles, le dix-huit novembre deux mille treize.
Sastavljeno u Bruxellesu osamnaestog studenoga dvije tisuće trinaeste.
Fatto a Bruxelles, addì diciotto novembre duemilatredici.
Briselē, divi tūkstoši trīspadsmitā gada astoņpadsmitajā novembrī.
Priimta du tūkstančiai tryliktų metų lapkričio aštuonioliktą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenharmadik év november havának tizennyolcadik napján.
Magħmul fi Brussell, fit-tmintax-il jum ta’ Novembru tas-sena elfejn u tlettax.
Gedaan te Brussel, de achttiende november tweeduizend dertien.
Sporządzono w Brukseli dnia osiemnastego listopada roku dwa tysiące trzynastego.
Feito em Bruxelas, em dezoito de novembro de dois mil e treze.
Întocmit la Bruxelles la optsprezece noiembrie două mii treisprezece.
V Bruseli osemnásteho novembra dvetisíctrinásť.
V Bruslju, dne osemnajstega novembra leta dva tisoč trinajst.
Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakolmetoista.
Som skedde i Bryssel den artonde november tjugohundratretton.
За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
За Кралство Мароко
Por el Reino de Marruecos
Za Marocké království
For Kongeriget Marokko
Für das Königreich Marokko
Maroko Kuningriigi nimel
Για τo Βασιλείου του Μαρόκου
For the Kingdom of Marocco
Pour le Royaume du Maroc
Za Kraljevinu Maroko
Per il Regno de Marocco
Marokas Karalistes vārdā –
Maroko Karalystės vardu
A Marokkói Királyság részéről
Għar-Renju tal-Marokk
Voor het Koninkrijk Marokko
W imieniu Królestwa Marokańskiego
Pelo Reino de Marrocos
Pentru Regatul Maroc
Za Marocké král'ovstvo
Za Kraljevino Maroko
Marokon kuningaskunnan puolesta
För Konungariket Marocko
ALLEGATO
CONDIZIONI PER L’ESERCIZIO DELLA PESCA NELLA ZONA DI PESCA MAROCCHINA DA PARTE DELLE NAVI DELL’UNIONE EUROPEA
CAPO I
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RICHIESTA E AL RILASCIO DELLE LICENZE
A. Domande di licenza
1. |
Possono ottenere una licenza di pesca nella zona di pesca del Marocco soltanto le navi che ne hanno diritto. |
2. |
L’armatore, il comandante e la nave stessa detengono questo diritto se non è stato loro vietato l’esercizio dell’attività di pesca in Marocco e se la nave non è ufficialmente registrata come nave INN. |
3. |
Tali soggetti devono essere in regola nei confronti dell’amministrazione marocchina, ossia devono avere assolto tutti i precedenti obblighi derivanti dalle loro attività di pesca in Marocco nell’ambito degli accordi di pesca conclusi con l’Unione europea. |
4. |
Le autorità competenti dell’Unione europea (di seguito: «Commissione») presentano al ministero dell’Agricoltura e della pesca marittima - dipartimento della Pesca marittima (di seguito: «dipartimento»), almeno 20 giorni prima della data di inizio del periodo di validità delle licenze richieste, gli elenchi delle navi che intendono esercitare attività di pesca entro i limiti stabiliti nelle schede tecniche allegate al protocollo. Tali elenchi sono trasmessi elettronicamente in un formato compatibile con i programmi utilizzati nel dipartimento. Gli elenchi specificano, per ciascuna categoria e zona di pesca, il numero di navi nonché, per ciascuna nave, le principali caratteristiche, l’ammontare dei pagamenti suddivisi per rubrica e gli attrezzi che saranno utilizzati nel periodo di validità richiesto. Per la categoria «Pesca pelagica industriale», l’elenco fornisce inoltre per ciascuna nave il contingente richiesto in tonnellate di catture sotto forma di previsioni mensili. Se, nel corso di un determinato mese, le catture raggiungono il contingente previsionale mensile della nave prima della fine del mese in questione, l’armatore avrà la possibilità di trasmettere al dipartimento, per il tramite della Commissione, un adattamento delle previsioni mensili di cattura e una domanda di estensione del suddetto contingente previsionale mensile. Se, nel corso di un determinato mese, le catture restano al di sotto del contingente previsionale mensile della nave, la quantità corrispondente del contingente o del canone sarà accreditata il mese successivo. |
5. |
Le singole domande di licenza, raggruppate per categoria di pesca, sono presentate al dipartimento contestualmente agli elenchi di cui ai punti 4 e 5, conformemente al modello di formulario riportato nell’appendice 1. |
6. |
Ogni domanda di licenza è accompagnata dai seguenti documenti:
|
7. |
All’atto del rinnovo annuale di una licenza nell’ambito del protocollo in vigore, per una nave le cui caratteristiche tecniche non sono state modificate, la domanda di rinnovo sarà accompagnata unicamente dalle prove di pagamento dei diritti di licenza di pesca, dei canoni e delle spese relative all’osservatore. |
8. |
I formulari di domanda di licenza nonché tutti i documenti menzionati al paragrafo 6, contenenti le informazioni necessarie per il rilascio delle licenze di pesca, possono essere trasmessi elettronicamente in un formato compatibile con i software utilizzati dal dipartimento. |
B. Rilascio delle licenze
1. |
Le licenze di pesca sono rilasciate dal dipartimento alla Commissione tramite la delegazione dell’Unione europea in Marocco (di seguito: «delegazione») per tutte le navi entro un termine di 15 giorni dal ricevimento della documentazione completa di cui al precedente punto 6. Se del caso, il dipartimento comunica alla Commissione i motivi per i quali la licenza è stata negata. |
2. |
Le licenze di pesca sono compilate sulla base dei dati contenuti nelle schede tecniche allegate al protocollo e indicano, in particolare, la zona di pesca, la distanza dalla costa, i dati relativi al sistema di posizionamento e localizzazione permanente via satellite (numero di serie del trasponditore VMS), gli attrezzi autorizzati, le specie principali, le dimensioni di maglia autorizzate, le catture accessorie ammissibili nonché, per la categoria «Pesca pelagica industriale», i contingenti previsionali mensili di cattura autorizzati per la nave. Un’estensione del contingente previsionale mensile della nave può essere attribuita entro i limiti di cattura previsti nella scheda tecnica corrispondente. |
3. |
Il rilascio delle licenze di pesca è subordinato all’espletamento di tutte le formalità amministrative a tal fine necessarie. |
4. |
Le due parti si accordano per promuovere la creazione di un sistema di licenze elettroniche. |
C. Validità e utilizzo delle licenze
1. |
I periodi di validità delle licenze corrispondono all’anno civile, ad eccezione del primo periodo, che ha inizio alla data della domanda e termina il 31 dicembre, e dell’ultimo periodo, che ha inizio il 1o gennaio e termina alla data di scadenza del protocollo. |
2. |
La validità della licenza di pesca è limitata al periodo per il quale è pagato il canone nonché alla zona di pesca, ai tipi di attrezzi e alla categoria precisati nella licenza stessa. |
3. |
Ciascuna licenza di pesca è rilasciata a nome di una nave determinata e non è trasferibile. Tuttavia, in caso di forza maggiore dimostrata, come la perdita o l’immobilizzazione prolungata di una nave a seguito di un’avaria tecnica grave debitamente accertata dalle autorità competenti dello Stato di bandiera e su richiesta dell’Unione europea, la licenza di una nave è sostituita nel più breve tempo possibile da una licenza a nome di un’altra nave appartenente alla stessa categoria di pesca, di stazza non superiore a quella della nave che presenta l’avaria. |
4. |
L’armatore della nave che presenta l’avaria o il suo rappresentante consegna la licenza di pesca annullata al dipartimento. |
5. |
La licenza di pesca deve essere tenuta permanentemente a bordo della nave che ne è titolare e presentata per qualunque controllo alle autorità a tal fine abilitate. |
6. |
Le licenze di pesca hanno validità annuale (anno civile), semestrale o trimestrale. Un semestre corrisponde a uno dei periodi di sei mesi che iniziano il 1o gennaio o il 1o luglio, ad eccezione del primo e dell’ultimo periodo di applicazione del protocollo. Un trimestre corrisponde ad uno dei periodi di tre mesi che iniziano il 1o gennaio, il 1o aprile, il 1o luglio o il 1o ottobre, ad eccezione del primo e dell’ultimo periodo di applicazione del protocollo. |
D. Diritti di licenza di pesca e canoni
1. |
I diritti annui di licenza di pesca sono stabiliti dalla legislazione vigente in Marocco. |
2. |
I diritti di licenza coprono l’anno civile nel quale è rilasciata la licenza e devono essere versati all’atto della prima domanda di licenza dell’anno in corso. Gli importi corrispondenti alle licenze comprendono tutti i diritti e le tasse applicabili, ad eccezione delle tasse portuali e degli oneri per prestazioni di servizi. |
3. |
Oltre ai diritti di licenza di pesca, i canoni sono calcolati per ogni nave sulla base dei tassi fissati nelle schede tecniche allegate al protocollo. |
4. |
Il calcolo del canone è effettuato in proporzione alla durata di validità effettiva della licenza di pesca, tenuto conto di eventuali fermi biologici. |
5. |
Qualsiasi modifica della normativa riguardante le licenze di pesca è comunicata alla Commissione almeno due mesi prima dell’entrata in vigore. |
E. Modalità di pagamento
Il pagamento dei diritti per la licenza di pesca, dei canoni e delle spese relative agli osservatori è effettuato a favore del tesoriere ministeriale del ministero dell’Agricoltura e della pesca marittima sul conto bancario numero 0018100078000 20110750201, aperto presso la banca Al Maghrib (Marocco), prima del rilascio delle licenze di pesca.
Il pagamento del canone per i contingenti attribuiti ai pescherecci da traino della categoria «Pesca pelagica industriale» è effettuato nel modo seguente:
— |
il canone corrispondente al contingente previsionale mensile della nave chiesto dall’armatore viene versato precedentemente all’inizio dell’attività di pesca, ossia il 1o di ogni mese; |
— |
in caso di estensione del contingente previsionale mensile, secondo quanto previsto al capo I, sezione A, punto 6, il canone corrispondente a questa estensione deve essere riscosso dalle autorità marocchine prima del proseguimento delle attività di pesca; |
— |
in caso di superamento del contingente previsionale mensile e della sua eventuale estensione, l’importo del canone corrispondente a tale superamento è maggiorato di un fattore pari a 3. Il saldo mensile, calcolato sulla base delle catture effettive, è versato nei due mesi successivi al mese in cui tali catture sono state effettuate. |
CAPO II
DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE TONNIERE
1. |
Il canone è fissato a 35 EUR per tonnellata pescata nella zona di pesca marocchina. |
2. |
Le licenze sono rilasciate per un anno civile previo versamento di un anticipo forfettario di 7 000 EUR per nave. |
3. |
L’anticipo è calcolato in proporzione alla durata di validità della licenza. |
4. |
I comandanti delle navi titolari di licenze per la pesca di specie altamente migratorie tengono un giornale di bordo secondo il modello riportato nell’appendice 6 del presente allegato e provvedono ad aggiornarlo regolarmente. |
5. |
Essi trasmettono copia del predetto giornale di bordo alle loro autorità competenti entro 15 giorni dallo sbarco delle catture. Le suddette autorità trasmettono senza indugio le copie alla Commissione, che provvede a inoltrarle al dipartimento. |
6. |
Entro il 30 aprile la delegazione presenta al dipartimento il computo dei canoni dovuti per la precedente campagna annuale, effettuato sulla base delle dichiarazioni di cattura compilate da ciascun armatore e verificate dagli istituti scientifici competenti degli Stati membri e del Marocco, quali l’IRD (Institut de Recherche pour le Développement), l’IEO (Instituto Español de Oceanografía), l’IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera) e l’INRH (Institut National de Recherche Halieutique). |
7. |
Per l’ultimo anno di applicazione, il computo dei canoni dovuti per la campagna precedente è notificato entro quattro mesi dalla scadenza del protocollo. |
8. |
Il computo definitivo è trasmesso agli armatori interessati, che dispongono di 30 giorni, calcolati a decorrere dalla notifica dell’approvazione dei dati da parte del dipartimento, per assolvere i loro obblighi finanziari. La prova del pagamento da parte dell’armatore, da effettuare in euro a favore del tesoriere generale del Marocco sul conto di cui al capo I, sezione E, è trasmessa dalla Commissione al dipartimento entro un mese e mezzo dalla suddetta notifica. |
9. |
Tuttavia, se il computo è inferiore all’importo dell’anticipo di cui sopra, la somma residua corrispondente non è rimborsata. |
10. |
Gli armatori prendono tutti i provvedimenti necessari per garantire che la trasmissione delle copie del giornale di bordo e l’esecuzione di eventuali pagamenti complementari abbiano luogo entro i termini indicati ai punti 5 e 8. |
11. |
Se gli armatori non assolvono gli obblighi previsti ai punti 5 e 8, la licenza di pesca viene automaticamente sospesa fino a che tali obblighi risultino adempiuti. |
CAPO III
ZONE DI PESCA
Il Marocco comunica all’Unione europea, precedentemente alla data di applicazione del protocollo, le coordinate geografiche delle linee di base e della sua zona di pesca nonché di ogni zona di divieto all’interno di quest’ultima, diverse dalla zona mediterranea del Marocco ad est di 35°47′18″N – 5°55′33″O (Capo Spartel), che è esclusa dal presente protocollo.
Le zone di pesca per ciascuna categoria di pesca nella zona atlantica del Marocco sono definite nelle schede tecniche (appendice 2).
CAPO IV
MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA PESCA SPERIMENTALE
Le due parti decidono di comune accordo in merito i) agli operatori europei autorizzati a praticare la pesca sperimentale, ii) al periodo a tal fine più propizio e ii) alle relative condizioni. Al fine di agevolare le attività di esplorazione delle navi il dipartimento trasmette le informazioni scientifiche e gli altri dati di base disponibili. Le due parti si accordano sul protocollo scientifico da applicare a sostegno della suddetta pesca sperimentale, da trasmettere agli operatori interessati.
L’industria alieutica locale è strettamente associata a tale processo (coordinamento e dialogo sulle condizioni di attuazione della pesca sperimentale).
La durata delle campagne varia da un minimo di tre mesi a un massimo di sei mesi, salvo variazioni decise di comune accordo dalle parti.
La Commissione comunica alle autorità marocchine le domande di licenza di pesca sperimentale. Essa trasmette a dette autorità un fascicolo tecnico contenente i seguenti elementi:
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caratteristiche tecniche della nave, |
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livello di esperienza degli ufficiali di bordo sulla pesca in questione, |
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parametri tecnici proposti per la campagna di pesca (durata, attrezzo, zone oggetto di esplorazione ecc.), |
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modalità di finanziamento. |
Se necessario, il dipartimento promuove un dialogo sugli aspetti tecnici e finanziari con la Commissione ed eventualmente con gli armatori interessati.
Prima di avviare la campagna di pesca sperimentale, la nave dell’Unione europea deve presentarsi in un porto marocchino per sottoporsi alle ispezioni di cui al capo IX, punti 1.1 e 1.2, del presente allegato.
Prima dell’inizio della campagna, gli armatori forniscono al dipartimento e alla Commissione:
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una dichiarazione delle catture già detenute a bordo, |
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le caratteristiche tecniche dell’attrezzo da pesca che sarà utilizzato nel corso della campagna, |
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la garanzia del rispetto dei requisiti previsti dalla normativa del Marocco in materia di pesca. |
Nel corso della campagna in mare, gli armatori:
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trasmettono al dipartimento e alla Commissione una relazione settimanale sulle catture realizzate giornalmente e per ciascuna cala, in cui siano precisati i parametri tecnici della campagna (posizione, profondità, data e ora, catture e altre osservazioni o commenti); |
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comunicano la posizione, la velocità e la direzione della nave mediante VMS; |
— |
garantiscono la presenza a bordo di un osservatore scientifico di nazionalità marocchina o scelto dalle autorità del Marocco. Tale osservatore ha il compito di acquisire informazioni scientifiche dalle catture e di operare un campionamento delle stesse. All’osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. Le spese di vitto e alloggio dell’osservatore durante la sua permanenza a bordo sono a carico dell’armatore. La decisione relativa alla durata della permanenza dell’osservatore a bordo e ai porti di imbarco e di sbarco è adottata di concerto con le autorità marocchine. Salvo diverso accordo tra le parti, la nave non può essere obbligata a rientrare in porto più di una volta ogni due mesi; |
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su richiesta delle autorità del Marocco, sottopongono la loro nave ad ispezione prima dell’uscita dalla zona di pesca marocchina; |
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rispettano la normativa del Marocco in materia di pesca. |
Le catture realizzate nel corso della campagna scientifica, comprese le catture accessorie, restano di proprietà dell’armatore, purché siano rispettate le disposizioni adottate a tale riguardo dalla commissione mista e quelle contenute nel protocollo scientifico.
Il dipartimento designa una persona di riferimento incaricata di far fronte ad eventuali problemi imprevisti che potrebbero ostacolare lo svolgimento della pesca sperimentale.
CAPO V
DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONTROLLO VIA SATELLITE DELLE NAVI DA PESCA DELL’UE OPERANTI NELLA ZONA DI PESCA MAROCCHINA NELL’AMBITO DEL PRESENTE ACCORDO
Disposizioni generali
1. |
La legislazione del Marocco che disciplina il funzionamento dei dispositivi di posizionamento e di localizzazione via satellite è applicabile alle navi dell’Unione europea che svolgono o intendono svolgere attività nella zona di pesca marocchina nell’ambito del presente protocollo. Lo Stato di bandiera vigila affinché le navi battenti la sua bandiera si conformino alle disposizioni della suddetta legislazione. |
2. |
Ai fini del controllo via satellite, le autorità marocchine comunicano alla parte europea le coordinate (latitudine e longitudine) della zona di pesca marocchina, nonché ogni zona vietata alla pesca.
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3. |
Lo Stato di bandiera e il Marocco designano ciascuno un corrispondente VMS che servirà da punto di contatto.
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Dati VMS
4. |
La posizione delle navi è determinata con un margine di errore inferiore a 100 m e con un intervallo di confidenza del 99 %. |
5. |
Ogniqualvolta una nave operante nell’ambito dell’accordo e soggetta a sorveglianza via satellite in forza del presente protocollo entra nella zona di pesca marocchina, il CSCP dello Stato di bandiera trasmette immediatamente i successivi rapporti di posizione al CSCP del Marocco. I suddetti messaggi sono trasmessi come segue:
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6. |
Le posizioni VMS sono inoltre identificate come segue:
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7. |
Gli elementi dei programmi informatici e le attrezzature del sistema di sorveglianza via satellite:
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8. |
È vietato spostare, disconnettere, distruggere, danneggiare o disattivare il sistema di localizzazione permanente via satellite presente a bordo della nave per la trasmissione dei dati o alterare volontariamente, utilizzare in modo improprio o falsificare i dati emessi o registrati da tale sistema. |
9. |
I comandanti delle navi provvedono in ogni momento affinché:
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10. |
Le parti si impegnano a scambiarsi, su richiesta, informazioni sull’attrezzatura utilizzata per il controllo satellitare, per verificare che le varie attrezzature siano pienamente compatibili con le esigenze dell’altra parte ai fini delle presenti disposizioni nonché al fine di stabilire eventuali protocolli di scambio in caso di integrazione di funzionalità che consentano il trasferimento di dati relativi alle catture. |
Guasto tecnico o avaria del dispositivo di sorveglianza a bordo della nave
11. |
In caso di guasto tecnico o avaria del dispositivo di sorveglianza permanente via satellite a bordo della nave da pesca, il dipartimento e la Commissione devono essere informati senza indugio dallo Stato di bandiera. |
12. |
L’attrezzatura difettosa è sostituita entro un termine di 10 giorni lavorativi successivamente alla conferma del mancato funzionamento. Trascorso tale termine, la nave in questione deve uscire dalla zona di pesca marocchina o rientrare in uno dei porti del Marocco per la riparazione. |
13. |
Fino a quando l’attrezzatura non viene sostituita, il comandante della nave trasmette manualmente ogni 4 ore, per via elettronica, via radio o via fax, un rapporto di posizione globale comprendente i rapporti di posizione quali registrati dal comandante della nave alle condizioni previste al punto 5. |
14. |
Questi messaggi manuali sono trasmessi al CSCP dello Stato di bandiera, che li trasmette senza indugio al CSCP marocchino. |
Mancato ricevimento dei dati VMS da parte del CSCP marocchino
15. |
Se il CSCP del Marocco constata che lo Stato di bandiera non comunica le informazioni previste al punto 5, la Commissione e lo Stato di bandiera interessato ne vengono immediatamente informati. |
16. |
Il CSCP dello Stato di bandiera inadempiente e/o il CSCP marocchino devono comunicare immediatamente ogni anomalia di funzionamento per quanto concerne la comunicazione e il ricevimento dei messaggi di posizione tra i CSCP al fine di trovare una soluzione tecnica quanto prima. La Commissione deve essere informata della soluzione trovata dai due CSCP. |
17. |
Tutti i messaggi non trasmessi durante il periodo in cui si verifica il malfunzionamento devono essere ritrasmessi non appena la comunicazione tra il CSCP dello Stato di bandiera e il CSCP marocchino viene ristabilita. |
18. |
Il CSCP dello Stato di bandiera e il CSCP marocchino stabiliscono di comune accordo, prima dell’entrata in vigore del presente protocollo, i mezzi di comunicazione elettronica alternativi che dovranno essere utilizzati per la trasmissione dei dati VMS in caso di problemi operativi dei CSCP e si informano senza indugio di qualunque modifica. |
19. |
Le interruzioni delle comunicazioni tra il CSCP del Marocco e quelli degli Stati di bandiera dell’UE non devono incidere sul normale svolgimento delle attività di pesca delle navi. Tuttavia, deve essere fatto immediato ricorso alle modalità di trasmissione decise nel quadro del punto 4.4. |
20. |
Il Marocco informa i suoi servizi di controllo competenti affinché le navi dell’UE non siano considerate in infrazione a causa della mancata trasmissione dei dati VMS dovuta ai problemi operativi di un CSCP e li informa del mezzo di trasmissione deciso in virtù del punto 4.4. |
Tutela dei dati VMS
21. |
Tutti i dati relativi alla sorveglianza comunicati da una delle parti all’altra parte secondo le presenti disposizioni sono destinati esclusivamente al monitoraggio, al controllo e alla sorveglianza, da parte delle autorità marocchine, della flotta europea operante nell’ambito del presente accordo, nonché agli studi di ricerca condotti dalla parte marocchina nel quadro della gestione e dello sviluppo della pesca. |
22. |
Indipendentemente dalla ragione, in nessun caso tali dati possono essere comunicati a terzi. |
23. |
Qualsiasi controversia sull’interpretazione o sull’applicazione delle presenti disposizioni è oggetto di consultazioni tra le parti nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 10 dell’accordo, che delibera sulla materia. |
24. |
Se necessario, le parti convengono di riesaminare le presenti disposizioni nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 10 dell’accordo. |
CAPO VI
DICHIARAZIONE DELLE CATTURE
1) Giornale di bordo
1. |
I comandanti delle navi utilizzano il giornale di bordo specificamente previsto per l’esercizio della pesca nella zona di pesca marocchina, il cui modello figura nell’appendice 7 dell’allegato, e lo aggiornano in conformità di quanto disposto nella relativa nota esplicativa. |
2. |
Gli armatori trasmettono copia del giornale di bordo alle loro autorità competenti entro 15 giorni dallo sbarco delle catture. Le suddette autorità trasmettono senza indugio le copie alla Commissione, che provvede a inoltrarle al dipartimento. |
3. |
Se gli armatori non assolvono gli obblighi previsti ai precedenti punti 1 e 2, la licenza di pesca viene automaticamente sospesa fino a che tali obblighi risultino adempiuti. la Commissione è informata senza indugio di tale decisione. |
2) Dichiarazioni di cattura trimestrali
1. |
Entro la fine del terzo mese di ogni trimestre, la Commissione comunica al dipartimento i quantitativi catturati da tutti i pescherecci dell’Unione nel corso del trimestre precedente, conformemente ai modelli riportati nelle appendici 8 e 9 del presente allegato. |
2. |
I dati comunicati sono mensili e ripartiti per categoria, per nave e per ciascuna delle specie indicate nel giornale di bordo. |
3. |
I dati sono altresì trasmessi al dipartimento in un file informatico di formato compatibile con i software utilizzati dal ministero. |
3) Attendibilità dei dati
Le informazioni contenute nei documenti di cui ai precedenti punti 1 e 2 devono rispecchiare la situazione reale delle attività di pesca, in modo da poter costituire una delle basi per il controllo dell’evoluzione degli stock.
4) Transizione verso un sistema elettronico
Le due parti hanno stabilito un protocollo per lo scambio elettronico dell’insieme dei dati relativi alle catture e alle dichiarazioni («Electronic Reporting System» – sistema elettronico di trasmissione dei dati), detti «dati ERS», che figura all’appendice 11. Le due parti provvedono all’applicazione del presente protocollo e alla sostituzione della versione cartacea della dichiarazione delle catture con i dati ERS non appena il Marocco abbia predisposto le attrezzature e i programmi necessari.
5) Sbarchi fuori dal Marocco
Gli armatori trasmettono alle loro autorità competenti le dichiarazioni di sbarco delle catture effettuate nel quadro del presente protocollo entro 15 giorni dallo sbarco di tali catture. Le suddette autorità trasmettono senza indugio le copie alla delegazione, che provvede a inoltrarle.
CAPO VII
IMBARCO DI MARINAI MAROCCHINI
1. |
Per l’intera durata della loro permanenza nella zona di pesca marocchina, gli armatori titolari di una licenza di pesca nell’ambito del presente accordo imbarcano marinai marocchini secondo le disposizioni fissate nelle schede tecniche che figurano nell’appendice 2. |
2. |
Gli armatori scelgono i marinai da imbarcare sulle proprie navi a partire dall’elenco ufficiale dei diplomati delle scuole di formazione marittima trasmesso dal dipartimento alla Commissione e comunicato da quest’ultima agli Stati di bandiera interessati. L’elenco è aggiornato ogni anno al 1o febbraio. Tra i diplomati, gli armatori scelgono liberamente i candidati in possesso delle migliori competenze e dell’esperienza più adeguata. |
3. |
I contratti di lavoro dei marinai marocchini, di cui è consegnata copia ai firmatari, sono conclusi tra i rappresentanti degli armatori e i marinai e/o i loro sindacati o rappresentanti di concerto con l’autorità competente del Marocco. Tali contratti garantiscono ai marinai l’iscrizione al regime di previdenza sociale pertinente, che comprende un’assicurazione su vita, malattia e infortuni. |
4. |
L’armatore o il suo rappresentante deve comunicare una copia del contratto al dipartimento per il tramite della delegazione, non appena tale contratto sia stato siglato dalle autorità competenti dello Stato membro interessato. |
5. |
L’armatore o un suo rappresentante comunica al dipartimento, per il tramite della delegazione, i nomi dei marinai marocchini imbarcati a bordo della nave in questione, specificandone la posizione nell’equipaggio. |
6. |
La delegazione comunica al dipartimento, il 1o febbraio e il 1o agosto, un riepilogo semestrale, per ciascuna nave, dei marinai marocchini imbarcati a bordo delle navi dell’UE, indicandone i numeri di matricola. |
7. |
La Dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro si applica di diritto ai marittimi imbarcati sui pescherecci dell’UE. Ciò vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l’eliminazione della discriminazione in materia occupazionale e professionale. |
8. |
Il salario dei marinai marocchini è a carico degli armatori. Esso è stabilito prima del rilascio delle licenze, di comune accordo tra gli armatori o i loro rappresentanti e i marinai marocchini interessati o i loro rappresentanti. Tuttavia le condizioni di retribuzione dei marinai marocchini non possono essere inferiori a quelle che si applicano agli equipaggi marocchini; esse devono essere conformi, e in ogni caso non inferiori, alle norme dell’OIL. |
9. |
Se uno o più marinai ingaggiati non si presentano all’ora fissata per la partenza della nave, questa è autorizzata a intraprendere la bordata dopo avere informato le autorità competenti del porto di imbarco del fatto che non è stato raggiunto il numero prescritto di marinai e dopo avere aggiornato il suo ruolo di equipaggio. Dette autorità trasmettono tale informazione al dipartimento. |
10. |
Entro e non oltre la bordata successiva, l’armatore prende gli opportuni provvedimenti per garantire che la sua nave imbarchi il numero di marinai prescritto dal presente accordo. |
11. |
In caso di mancato imbarco di marinai marocchini per ragioni diverse da quelle contemplate al punto precedente, gli armatori delle navi dell’UE in questione sono tenuti a versare un importo forfettario di 20 EUR per marinaio non imbarcato e per ogni giorno di pesca nella zona di pesca marocchina. Tale versamento è effettuato entro un termine massimo di tre mesi. |
12. |
L’importo in questione, da versare sul conto numero 0018100078000 20110750201, aperto presso la banca Al Maghrib - Marocco, è utilizzato per la formazione dei marinai pescatori marocchini. |
13. |
Salvo nel caso previsto al punto 9, la reiterata inosservanza, da parte degli armatori, dell’obbligo di imbarcare il numero prescritto di marinai marocchini comporta la sospensione automatica della licenza di pesca fino all’adempimento dell’obbligo in questione. La delegazione è informata senza indugio di tale decisione. |
CAPO VIII
CONTROLLO E OSSERVAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PESCA
A. Osservazione delle attività di pesca
1. |
Le navi autorizzate a praticare attività di pesca nella zona di pesca marocchina nell’ambito del presente protocollo imbarcano gli osservatori designati dal Marocco alle condizioni di seguito precisate.
|
2. |
Nel caso dei pescherecci da traino pelagici l’osservatore è permanentemente presente a bordo. Per le altre categorie di pesca la durata della permanenza a bordo dell’osservatore corrisponde a una bordata per peschereccio. |
3. |
Le condizioni dell’imbarco dell’osservatore sono stabilite di comune accordo dall’armatore o dal suo rappresentante e dalle autorità del Marocco. |
4. |
L’osservatore è imbarcato, in un porto scelto dall’armatore, all’inizio della prima bordata effettuata nella zona di pesca marocchina successivamente alla notifica dell’elenco delle navi designate. |
5. |
Gli armatori interessati comunicano con almeno due settimane di anticipo le date e i porti del Marocco previsti per l’imbarco degli osservatori. |
6. |
In caso di imbarco in un porto straniero le spese di viaggio dell’osservatore sono a carico dell’armatore. Se una nave avente a bordo un osservatore del Marocco lascia la zona di pesca marocchina, occorre adottare i provvedimenti atti a garantire il rimpatrio dell’osservatore nel più breve tempo possibile, a spese dell’armatore. |
7. |
Qualora il mancato rispetto degli impegni assunti dall’armatore renda inutile la trasferta dell’osservatore, l’armatore è tenuto a pagare, per i giorni di inattività dell’osservatore, spese di viaggio e indennità giornaliere di ammontare pari a quelle percepite dai funzionari nazionali marocchini di grado equivalente. Allo stesso modo, se l’imbarco è ritardato per motivi imputabili all’armatore, quest’ultimo versa all’osservatore le indennità giornaliere sopra specificate. Qualsiasi modifica della normativa riguardante le indennità giornaliere è comunicata alla delegazione almeno due mesi prima dell’entrata in vigore. |
8. |
Qualora l’osservatore non si presenti nel luogo e al momento convenuto o nelle dodici ore che seguono, l’armatore sarà automaticamente dispensato dall’obbligo di prenderlo a bordo. |
9. |
All’osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. Egli assolve i compiti di seguito elencati:
|
10. |
Il comandante prende tutti i provvedimenti che gli competono affinché all’osservatore siano garantiti il rispetto della sua persona e la sicurezza nell’esercizio delle sue funzioni. |
11. |
L’osservatore gode di tutte le agevolazioni necessarie per l’esercizio delle sue funzioni. Il comandante mette a sua disposizione i mezzi di comunicazione necessari per lo svolgimento delle sue mansioni nonché i documenti inerenti alle attività di pesca della nave, compresi il giornale di bordo e il libro di navigazione, e gli consente di accedere alle varie parti della nave nella misura necessaria all’espletamento dei compiti di sua competenza. |
12. |
Durante la permanenza a bordo, l’osservatore:
|
13. |
Al termine del periodo di osservazione e prima dello sbarco l’osservatore redige un rapporto di attività che è trasmesso alle autorità competenti del Marocco, con copia alla delegazione. L’osservatore firma tale rapporto alla presenza del comandante, che può aggiungervi o farvi aggiungere le osservazioni che ritiene opportune, seguite dalla propria firma. Una copia della relazione è consegnata al comandante della nave al momento dello sbarco dell’osservatore. |
14. |
Le spese di vitto e alloggio degli osservatori sono a carico dell’armatore, che garantisce loro condizioni analoghe a quelle riservate agli ufficiali, tenuto conto delle possibilità della nave. |
15. |
La retribuzione dell’osservatore e i relativi oneri sociali sono a carico delle autorità marocchine competenti. |
16. |
Al fine di rimborsare al Marocco le spese derivanti dalla permanenza a bordo degli osservatori, oltre al canone a carico degli armatori è previsto il pagamento di appositi diritti a copertura dei costi di osservazione, calcolati sulla base di 5,5 EUR/GT/trimestre per ciascuna nave operante nella zona di pesca del Marocco. Tali diritti sono corrisposti secondo le modalità di pagamento previste al capo I, sezione E, dell’allegato. |
17. |
Se gli armatori non assolvono gli obblighi previsti al precedente punto 4, la licenza di pesca viene automaticamente sospesa fino a che tali obblighi risultino adempiuti. La delegazione è informata senza indugio di tale decisione. |
B. Sistema congiunto di sorveglianza della pesca
1. |
Le parti contraenti istituiscono un sistema congiunto di sorveglianza e osservazione del controllo degli sbarchi a terra volto a rafforzare l’efficacia di tale controllo in ottemperanza alle disposizioni del presente protocollo. |
2. |
Le parti elaborano una programmazione annuale di sorveglianza congiunta comprendente tutte le categorie di pesca contemplate dal presente protocollo. |
3. |
A tal fine le autorità competenti di ciascuna parte contraente designano un rappresentante incaricato di assistere al controllo degli sbarchi e di osservarne le modalità di svolgimento e comunicano all’altra parte il nominativo del rappresentante designato. |
4. |
Il rappresentante dell’autorità del Marocco assiste in qualità di osservatore alle ispezioni degli sbarchi delle navi che hanno operato nella zona di pesca marocchina, effettuate dai servizi nazionali di controllo degli Stati membri. |
5. |
Egli accompagna gli ispettori nazionali nel corso delle loro visite nei porti, a bordo delle navi, al molo, nei mercati di prima vendita, nei centri di vendita all’ingrosso, nei depositi frigoriferi e in altri locali connessi allo sbarco e al magazzinaggio del pescato nella fase precedente la prima vendita e ha accesso ai documenti che sono oggetto di tali ispezioni. |
6. |
Il rappresentate dell’autorità del Marocco redige e presenta una relazione sul controllo o i controlli cui ha assistito. Una copia di tale relazione è trasmessa alla delegazione. |
7. |
Il dipartimento comunica alla delegazione, con un preavviso di un mese, la sua intenzione di assistere alle missioni di ispezione programmate nei porti di sbarco. |
8. |
Su richiesta della Commissione, gli ispettori di pesca dell’Unione europea possono assistere in veste di osservatori alle ispezioni effettuate dalle autorità del Marocco sulle operazioni di sbarco dei pescherecci unionali nei porti marocchini. |
9. |
Le modalità pratiche di tali operazioni sono definite di comune accordo dalle autorità competenti delle due parti. |
CAPO IX
CONTROLLO
1. Ispezioni tecniche
1.1. |
Una volta all’anno, nonché a seguito di modifiche delle caratteristiche tecniche o a seguito di una domanda di cambiamento della categoria di pesca che comporti l’uso di attrezzi da pesca di tipo diverso, le navi dell’Unione europea titolari di una licenza a norma delle disposizioni del presente protocollo devono presentarsi in un porto del Marocco per sottoporsi alle ispezioni prescritte dalla normativa vigente. Tali ispezioni sono obbligatoriamente effettuate entro 48 ore dall’arrivo in porto della nave. |
1.2. |
Ai comandanti delle navi risultate conformi è rilasciato un attestato avente la stessa durata di validità della licenza; la validità dell’attestato è automaticamente prorogata se la licenza è rinnovata nel corso dell’anno, per una durata non superiore a un anno. L’attestato deve essere sempre tenuto a bordo della nave. |
1.3. |
L’ispezione tecnica è volta a verificare la conformità delle caratteristiche tecniche degli attrezzi presenti a bordo, il funzionamento del dispositivo di posizionamento e localizzazione via satellite installato a bordo e l’osservanza delle disposizioni relative all’equipaggio locale. |
1.4. |
Le spese relative alle ispezioni sono a carico degli armatori e vengono determinate in base alla tariffa stabilita dalla normativa del Marocco. Esse non possono superare gli importi generalmente pagati dalle altre navi per le stesse prestazioni. |
1.5. |
Se l’armatore non assolve gli obblighi di cui ai precedenti punti 1.1 e 1.2, la licenza di pesca viene automaticamente sospesa fino a che tali obblighi risultino adempiuti. La delegazione è informata senza indugio di tale decisione. |
2. Entrata e uscita dalla zona
2.1. |
Le navi dell’Unione europea titolari di una licenza a norma delle disposizioni del presente protocollo notificano al dipartimento, con un anticipo minimo di sei ore, la loro intenzione di entrare o di uscire dalla zona di pesca marocchina, nonché le seguenti informazioni:
|
2.2. |
Tali comunicazioni vengono trasmesse di preferenza via fax e, per le imbarcazioni che ne sono sprovviste, via radio (si vedano in proposito i riferimenti riportati nell’appendice 10). |
2.3. |
Per le navi della categoria «Pesca pelagica industriale», l’uscita definitiva dalla zona di pesca marocchina è soggetta a un’autorizzazione preventiva da parte del dipartimento. Tale autorizzazione è rilasciata nelle 24 ore successive alla presentazione della domanda da parte del comandante o del raccomandatario della nave, fatto salvo il caso di una domanda pervenuta alla vigilia di un fine settimana, per la quale la relativa autorizzazione è rilasciata a partire dal lunedì successivo. Qualora l’autorizzazione venga negata, il dipartimento notifica senza indugio all’armatore della nave e alla Commissione europea i motivi di tale rifiuto. |
2.4. |
Una nave sorpresa a esercitare attività di pesca senza aver avvertito il dipartimento è considerata sprovvista di licenza. |
2.5. |
I numeri di fax e di telefono della nave nonché l’indirizzo e-mail del comandante sono indicati dall’armatore sul formulario di domanda della licenza di pesca. |
3. Procedure di controllo
3.1. |
I comandanti delle navi dell’Unione europea titolari di una licenza di pesca a norma del presente protocollo permettono l’accesso a bordo di qualsiasi funzionario marocchino incaricato dell’ispezione e del controllo delle attività di pesca e lo agevolano nell’esercizio delle sue funzioni. |
3.2. |
La presenza a bordo di tali funzionari non deve superare il tempo necessario per lo svolgimento delle loro mansioni. |
3.3. |
Al termine di ogni ispezione e controllo è rilasciato un attestato al comandante della nave. |
4. Fermo
4.1. |
Quanto prima e comunque entro un termine massimo di 48 ore, il dipartimento informa la delegazione di qualsiasi fermo o sanzione imposti a una nave dell’Unione europea nella zona di pesca marocchina. |
4.2. |
Alla Commissione è trasmessa nel contempo una breve relazione sulle circostanze e sui motivi che sono all’origine del fermo. |
5. Verbale di fermo
5.1. |
L’autorità del Marocco preposta al controllo compila un verbale di accertamento che è firmato dal comandante del peschereccio. |
5.2. |
Tale firma non pregiudica i diritti e i mezzi di difesa che il comandante può far valere nei riguardi dell’infrazione che gli viene contestata. |
5.3. |
Il comandante deve condurre la propria nave nel porto indicato dalle autorità di controllo del Marocco. La nave che ha violato la vigente normativa marocchina in materia di pesca marittima è trattenuta in porto fino all’espletamento delle consuete formalità amministrative. |
6. Regolarizzazione dell’infrazione
6.1. |
Orima di avviare qualsiasi procedura giudiziaria si cerca di regolarizzare la presunta infrazione nell’ambito di una procedura transattiva. Questa procedura deve concludersi entro tre giorni lavorativi dal fermo. |
6.2. |
In caso di procedura transattiva l’importo dell’ammenda applicata è determinato in conformità alla normativa marocchina in materia di pesca. |
6.3. |
Qualora non sia stato possibile definire la controversia mediante procedura transattiva ed essa venga quindi portata davanti a un organo giudiziario, l’armatore deposita presso una banca designata dalle competenti autorità marocchine una cauzione bancaria fissata tenendo conto dei costi comportati dal fermo e dell’ammontare delle ammende e dei risarcimenti di cui sono passibili i responsabili dell’infrazione. |
6.4. |
La cauzione bancaria non può essere revocata prima della conclusione del procedimento giudiziario. Essa è svincolata non appena la controversia si risolva senza condanna. Analogamente, qualora la condanna comporti un’ammenda inferiore alla cauzione depositata, l’importo rimanente è sbloccato dalle competenti autorità del Marocco. |
6.5. |
La nave è autorizzata a lasciare il porto:
|
7. Trasbordi
7.1. |
Nella zona di pesca marocchina è vietata qualsiasi operazione di trasbordo in mare delle catture. Tuttavia i pescherecci da traino pelagici industriali dell’Unione europea titolari di una licenza a norma delle disposizioni del presente protocollo che intendono trasbordare catture nella zona di pesca marocchina effettuano tale operazione in un porto marocchino o in un altro luogo designato dalle autorità competenti del Marocco, previa autorizzazione del dipartimento. Il trasbordo è effettuato sotto la supervisione dell’osservatore o di un rappresentate della delegazione della pesca marittima e delle autorità di controllo. Chiunque contravvenga a questa disposizione incorre nelle sanzioni previste dalla normativa marocchina in vigore. |
7.2. |
Prima di qualsiasi operazione di trasbordo gli armatori delle navi interessate trasmettono al dipartimento, con almeno 24 ore di anticipo, le seguenti informazioni:
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7.3. |
La parte marocchina si riserva il diritto di negare l’autorizzazione al trasbordo qualora la nave da trasporto abbia esercitato attività di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate all’interno o all’esterno della zona di pesca marocchina. |
7.4. |
Il trasbordo è considerato come un’uscita dalla zona di pesca marocchina. Le navi devono pertanto trasmettere al dipartimento le rispettive dichiarazioni di cattura, specificando se intendono proseguire l’attività di pesca oppure uscire dalla zona di pesca marocchina. |
7.5. |
I comandanti dei pescherecci da traino pelagici industriali dell’Unione europea titolari di una licenza a norma delle disposizioni del presente protocollo, impegnati in operazioni di sbarco o di trasbordo in un porto marocchino, consentono agli ispettori del Marocco di procedere al controllo di tali operazioni e ne agevolano l’operato. Al termine di ogni ispezione e controllo in porto è rilasciato un attestato al comandante della nave. |
CAPO X
SBARCO DELLE CATTURE
Le parti contraenti, consapevoli della necessità di rafforzare l’integrazione per consentire lo sviluppo parallelo dei rispettivi settori della pesca, hanno deciso di adottare le seguenti disposizioni in relazione allo sbarco nei porti marocchini di parte delle catture effettuate nella zona di pesca marocchina dalle navi dell’Unione europea titolari di una licenza a norma delle disposizioni del presente protocollo.
Lo sbarco obbligatorio è effettuato in base alle disposizioni indicate nelle schede tecniche allegate al presente protocollo.
Incentivi finanziari
1. |
Sbarchi Le tonniere e le navi di tipo RSW (Refrigerated Sea Water) dell’Unione europea (operanti sugli stock C di piccoli pelagici), titolari di una licenza a norma delle disposizioni del presente protocollo e che sbarcano in un porto marocchino un quantitativo di catture superiore alla soglia obbligatoria del 25 % prevista nelle schede tecniche n. 5 e 6 beneficiano di una riduzione del 5 % del canone per ogni tonnellata sbarcata oltre tale soglia. |
2. |
Modalità di applicazione Ai fini della tracciabilità dei prodotti, al momento delle operazioni di sbarco i mercati generali compilano una distinta di pesatura. Per le vendite effettuate ai mercati generali del pesce è compilato un attestato denominato «computo delle vendite e trattenute» (décompte des ventes et retenues - DVR). Copie delle distinte di pesatura e degli attestati DVR sono trasmesse alla delegazione della pesca marittima del porto di sbarco. Gli importi che verranno restituiti sono comunicati agli armatori interessati previa approvazione del dipartimento. Tali importi saranno dedotti dai canoni relativi alle domande di licenza successive. |
3. |
Valutazione Il livello degli incentivi finanziari è adeguato in sede di commissione mista in funzione dell’impatto socioeconomico generato dagli sbarchi realizzati. |
4. |
Penali previste in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali Le navi delle categorie soggette a sbarco obbligatorio che non rispettano tale obbligo, quale previsto nelle schede tecniche corrispondenti, sono passibili di una maggiorazione del 5 % sul pagamento del canone successivo. In caso di recidiva, le suddette penalità sono riviste in sede di commissione mista. |
Appendici
1) |
Formulario per la domanda di licenza |
2) |
Schede tecniche |
3) |
Comunicazione dei messaggi VMS al Marocco, rapporto di posizione |
4) |
Coordinate delle zone di pesca |
5) |
Coordinate del CSCP del Marocco |
6) |
Giornale di bordo dell’ICCAT per la pesca del tonno |
7) |
Giornale di bordo (altri tipi di pesca) |
8) |
Formulario di dichiarazione delle catture (pesca pelagica industriale) |
9) |
Formulario di dichiarazione delle catture (pesca diversa dalla pesca pelagica industriale e dalla pesca del tonno) |
10) |
Caratteristiche della stazione radio del dipartimento della Pesca marittima del Marocco |
11) |
Protocollo ERS |
Appendice 1
ACCORDO DI PESCA MAROCCO — UNIONE EUROPEA
DOMANDA DI LICENZA DI PESCA
NUMERO DELLA CATEGORIA DI PESCA
Appendice 2
Le condizioni di pesca per ciascuna categoria sono definite ogni anno di comune accordo prima del rilascio delle licenze.
Scheda tecnica di pesca n. 1
Pesca artigianale al nord: specie pelagiche
Numero di navi autorizzate |
20 |
Attrezzo autorizzato |
Sciabica Dimensioni massime autorizzate corrispondenti alle condizioni prevalenti nella zona: 500 m × 90 m Divieto di pesca alla lampara |
Tipo di nave |
< 100 GT |
Canone |
75 EUR/GT/trimestre |
Limite geografico della zona autorizzata |
A nord di 34°18′00″ È consentita un’estensione fino al parallelo 33°25′00″ per 5 navi alla volta, operanti con un sistema di rotazione e soggette a osservazione scientifica Al di là delle 2 miglia marine |
Specie bersaglio |
Sardine, acciughe e altre specie di piccoli pelagici |
Obbligo di sbarco in Marocco |
30 % delle catture dichiarate |
Riposo biologico |
Due mesi: febbraio e marzo |
Obbligo di imbarco |
3 marinai marocchini per nave |
Osservazioni |
L’estensione a sud del parallelo 34°18′00 N dell’attività di 5 pescherecci con sciabica sarà oggetto di una valutazione a distanza di un anno dall’inizio dell’applicazione per misurare l’effetto di eventuali interazioni con la flotta nazionale e l’impatto sulla risorsa. |
Scheda tecnica di pesca n. 2
Pesca artigianale al nord
Numero di navi autorizzate |
35 |
||||
Attrezzo autorizzato |
Palangaro di fondo Cat. a) < 40 GT - Numero massimo di ami autorizzato per palangaro: 10 000 ami armati, montati e pronti all’uso, con un massimo di 5 palangari di fondo Cat. b) ≥ 40 GT e < 150 GT – 15 000 ami armati, montati e pronti all’uso, con un massimo di 8 palangari di fondo |
||||
Tipo di nave |
|
||||
Canone |
67 EUR/GT/trimestre |
||||
Limite geografico della zona autorizzata |
A nord di 34°18′00″ N È consentita un’estensione fino al parallelo 33°25′00″ per 4 navi alla volta (1), operanti con un sistema di rotazione e soggette a osservazione scientifica Al di là delle 6 miglia marine |
||||
Specie bersaglio |
Pesce sciabola, sparidi e altre specie demersali |
||||
Obbligo di sbarco in Marocco |
Sbarco volontario |
||||
Riposo biologico |
Dal 15 marzo al 15 maggio |
||||
Catture accessorie |
0 % di pesci spada e squali pelagici |
||||
Obbligo di imbarco |
< 100 GT: volontario ≥ 100 GT: 1 marinaio marocchino |
||||
Osservazioni |
L’estensione a sud del parallelo 34°18′00 N dell’attività di 4 pescherecci con palangari sarà oggetto di una valutazione a distanza di un anno dall’inizio dell’applicazione per misurare l’effetto di eventuali interazioni con la flotta nazionale e l’impatto sulla risorsa. |
Scheda tecnica di pesca n. 3
Pesca artigianale al sud
Numero di navi autorizzate |
10 |
Attrezzi autorizzati |
Lenze e canne |
Tipo di nave |
< 80 GT |
Canone |
67 EUR/GT/trimestre |
Limite geografico della zona autorizzata |
A sud di 30°40′00″ N Al di là delle 3 miglia marine |
Specie bersaglio |
Ombrine e sparidi |
Obbligo di sbarco in Marocco |
Sbarco volontario |
Riposo biologico |
— |
Sciabica autorizzata per la cattura di esche vive |
Maglie di 8 mm per la cattura di esche vive Sciabica utilizzata al di là delle 3 miglia marine |
Catture accessorie |
0 % di cefalopodi e crostacei 5 % di altre specie demersali |
Obbligo di imbarco |
2 marinai marocchini per nave |
Scheda tecnica di pesca n. 4
Pesca demersale
Numero di navi autorizzate |
16 navi: 5 pescherecci da traino e 11 palangari |
||||||||||||||||
Attrezzo autorizzato |
|
||||||||||||||||
Tipo di nave |
|
||||||||||||||||
Canone |
60 EUR/GT/trimestre |
||||||||||||||||
Limite geografico della zona autorizzata |
A sud di 29°N Al di là dell’isobata di 200 metri per i pescherecci da traino Al di là delle 12 miglia marine per i pescherecci con palangari |
||||||||||||||||
Specie bersaglio |
Nasello, pesce sciabola, leccia/palamita bianca |
||||||||||||||||
Obbligo di sbarco in Marocco |
30 % delle catture per bordata |
||||||||||||||||
Riposo biologico |
— |
||||||||||||||||
Catture accessorie |
0 % di cefalopodi e crostacei e 5 % di squali di profondità |
||||||||||||||||
Obbligo di imbarco |
4 marinai marocchini per i pescherecci con palangari 7 marinai marocchini per i pescherecci da traino |
Scheda tecnica di pesca n. 5
Pesca del tonno
Numero di navi autorizzate |
27 |
Attrezzi autorizzati |
Canne e lenze trainate |
Limite geografico della zona autorizzata |
Al di là delle 3 miglia Tutta la zona atlantica del Marocco, ad eccezione della zona protetta situata ad est della linea che va da 33°30′N/7°35′O a 35°48′N/6°20′O |
Specie bersaglio |
Tonnidi |
Obbligo di sbarco in Marocco |
25 % delle catture dichiarate composte di tonnetto striato (Katsuwonus pelamis), palamita (Sarda sarda) e tombarello (Auxis thazard) per bordata |
Riposo biologico |
— |
Sciabica autorizzata per la cattura di esche vive |
Maglia di 8 mm per la cattura di esche vive, sciabica utilizzata al di là delle 3 miglia marine |
Canoni |
35 EUR per tonnellata pescata |
Anticipo |
All’atto della domanda di licenza annuale è versato un anticipo forfettario di 7 000 EUR |
Obbligo di imbarco |
3 marinai marocchini per nave |
Scheda tecnica di pesca n. 6
Pesca pelagica industriale
Numero di navi autorizzate |
18 |
||||||||
Attrezzi autorizzati |
Reti da traino pelagiche o semi-pelagiche |
||||||||
Contingente assegnato |
80 000 tonnellate all’anno
|
||||||||
Tipo di nave |
Peschereccio da traino pelagici per la pesca industriale |
||||||||
Numero di navi autorizzate |
Ripartizione delle navi autorizzate a pescare:
|
||||||||
Stazza massima autorizzata per nave |
7 765 GT, tenuto conto della struttura della flotta peschereccia dell’Unione europea |
||||||||
Limite geografico della zona autorizzata |
A sud di 29°N
|
||||||||
Specie bersaglio |
Sardine, alacce, sgombri, suri e acciughe |
||||||||
Composizione delle catture (per gruppo di specie) |
Questa composizione delle catture può essere rivista nell’ambito della commissione mista |
||||||||
Obbligo di sbarco in Marocco |
25 % delle catture per bordata |
||||||||
Riposo biologico |
I pescherecci autorizzati devono osservare i periodi di riposo biologici stabiliti dal dipartimento nella zona di pesca autorizzata e sospendere qualsiasi attività di pesca in detta zona (2) |
||||||||
Rete autorizzata |
La dimensione minima di maglia (maglie stirate) della rete da traino pelagica o semipelagica è di 40 mm. Il sacco della rete da traino pelagica o semipelagica può essere rinforzato da una pezza avente dimensione minima di maglia di 400 mm (maglie stirate) e da cinte di rinforzo poste a una distanza minima di un metro e mezzo (1,5 m) l’una dall’altra, ad eccezione della cinta situata sulla parte posteriore della rete da traino, che deve trovarsi ad almeno 2 m dalla finestra del sacco. È vietato rinforzare o doppiare il sacco con qualsiasi altro dispositivo. La rete da traino non deve essere in alcun caso utilizzata per catturare specie diverse da quelle autorizzate (piccoli pelagici). |
||||||||
Catture accessorie |
Al massimo il 2 % di altre specie L’elenco delle specie autorizzate nell’ambito delle catture accessorie è fissato dalla legislazione marocchina relativa alla «pesca di piccoli pelagici dell’Atlantico meridionale» |
||||||||
Trasformazione industriale |
È rigorosamente vietata la trasformazione industriale delle catture in farina e/o olio di pesce. Tuttavia i pesci danneggiati o deteriorati nonché gli scarti derivanti dalla manipolazione delle catture possono essere trasformati in farina o in olio di pesce a condizione di non superare il 5 % delle catture totali autorizzate. |
||||||||
Canoni |
Per i pescherecci da traino industriali congelatori adibiti alla pesca pelagica:
Per i pescherecci da traino industriali adibiti alla pesca pelagica (senza congelazione):
In caso di superamento delle catture autorizzate, il canone è maggiorato di un fattore pari a 3 |
||||||||
Obbligo di imbarco |
Stazza della nave < 150 GT:
150 GT ≤ Stazza della nave < 1 500 GT:
1 500 GT ≤ Stazza della nave < 5 000 GT:
5 000 GT ≤ Stazza della nave < 7 765 GT:
|
(1) A distanza di un anno, qualora la situazione si presenti favorevole e su parere della commissione mista, il numero di navi autorizzate ad operare nella zona di estensione potrà essere rivisto.
(2) Il dipartimento notifica anticipatamente tale decisione alla Commissione, specificando il periodo o i periodi di sospensione della pesca e le zone interessate.
Appendice 3
COMUNICAZIONE DEI MESSAGGI VMS AL MAROCCO
RAPPORTO DI POSIZIONE
Dato |
Codice |
Obbligatorio/facoltativo |
Contenuto |
Inizio della registrazione |
SR |
O |
Dato relativo al sistema che indica l’inizio della registrazione |
Destinatario |
AD |
O |
Dato relativo al messaggio – Destinatario, codice alfa-3 del paese (ISO-3166) |
Mittente |
FR |
O |
Dato relativo al messaggio – Mittente, codice alfa-3 del paese (ISO-3166) |
Stato di bandiera |
FS |
O |
Dato relativo al messaggio – Codice alfa-3 dello Stato di bandiera (ISO-3166) |
Tipo di messaggio |
TM |
O |
Dato relativo al messaggio – Tipo di messaggio (ENT, POS, EXI) |
Indicativo di chiamata (IRCS) |
RC |
O |
Dato relativo alla nave – Indicativo internazionale di chiamata della nave (IRCS) |
Numero di riferimento interno della parte contraente |
IR |
F |
Dato relativo alla nave – Numero unico della parte contraente, codice alfa-3 (ISO-3166) seguito dal numero |
Numero di immatricolazione esterno |
XR |
O |
Dato relativo alla nave – Numero indicato sulla fiancata della nave (ISO 8859.1) |
Latitudine |
LT |
O |
Dato relativo alla posizione della nave – Posizione in gradi e gradi decimali N/S GG.ggg (WGS84) |
Longitudine |
LG |
O |
Dato relativo alla posizione della nave – Posizione in gradi e gradi decimali E/O GG.ggg (WGS84) |
Rotta |
CO |
O |
Rotta della nave su scala di 360° |
Velocità |
SP |
O |
Velocità della nave in decimi di nodi |
Data |
DA |
O |
Dato relativo alla posizione della nave – Data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG) |
Ora |
TI |
O |
Dato relativo alla posizione della nave – Ora di registrazione della posizione UTC (OOMM) |
Fine della registrazione |
ER |
O |
Dato relativo al sistema che indica la fine della registrazione |
Al momento della trasmissione, per permettere al CSCP marocchino di identificare il CSCP emittente devono essere fornite le seguenti informazioni:
— |
indirizzo IP del server CSCP e/o riferimenti DNS |
— |
certificato SSL (catena completa delle autorità di certificazione) |
la trasmissione dei dati è strutturata come segue:
1. |
i caratteri utilizzati devono essere conformi alla norma ISO 8859.1 |
2. |
una doppia barra obliqua (//) e il codice «SR» indicano l’inizio del messaggio. |
3. |
ogni dato è identificato dal suo codice e separato dagli altri dati da una doppia barra obliqua (//). |
4. |
una barra obliqua unica (/) separa il codice dal dato. |
5. |
il codice «ER» seguito da una doppia barra obliqua (//) indica la fine del messaggio. |
6. |
i dati facoltativi devono essere inseriti tra l’inizio e la fine del messaggio. |
Appendice 4
COORDINATE DELLE ZONE DI PESCA
Scheda tecnica |
Categoria |
Zona di pesca (latitudine) |
Distanza dalla costa |
1 |
Pesca artigianale al nord: specie pelagiche |
34°18′00″N— 35°48′00″N (estensione fino a 33°25′00″N, secondo le condizioni previste nella scheda tecnica n. 1) |
Al di là delle 2 miglia |
2 |
Pesca artigianale al nord: palangari |
34°18′00″N— 35°48′00″N (estensione fino a 33°25′00″N, secondo le condizioni previste nella scheda tecnica n. 2) |
Al di là delle 6 miglia |
3 |
Pesca artigianale al sud |
A sud di 30°40′00″ |
Al di là delle 3 miglia |
4 |
Pesca demersale |
A sud di 29°00′00″ |
Palangari: al di là delle 12 miglia |
Pescherecci da traino: al di là dell’isobata di 200 metri |
|||
5 |
Pesca del tonno |
Tutto l’Atlantico, eccetto la zona delimitata dai seguenti punti: 35°48′N; 6°20′O/33°30′N; 7°35′O |
Al di là delle 3 miglia (3 miglia per le esche) |
6 |
Pesca pelagica industriale |
A sud di 29°00′00″N |
Al di là delle 15 miglia (pescherecci congelatori) |
Al di là delle 8 miglia (navi RSW) |
Prima dell’entrata in vigore del protocollo, il dipartimento comunica alla Commissione le coordinate geografiche della linea di base marocchina, della zona di pesca marocchina e delle zone vietate alla navigazione e alla pesca. Il dipartimento comunica inoltre, con almeno un mese di anticipo, ogni modifica relativa a queste delimitazioni.
Appendice 5
COORDINATE DEL CSCP DEL MAROCCO
Nome del CSCP del Marocco: CNSNP (Centro nazionale di sorveglianza delle navi da pesca)
Tel. CNSNP: +212 5 37 68 81 45/46
Fax CNSNP: +212 5 37 68 83 29/82
E-mail: CNSNP:
|
cnsnp@mpm.gov.ma |
|
cnsnp.radio@mpm.gov.ma |
Coordinate della stazione radio:
Indicativo di chiamata: CNM
Bande |
Frequenza di emissione della nave: |
Frequenza di ricezione della nave: |
8 |
8 285 khz |
8 809 khz |
12 |
12 245 khz |
13 092 khz |
16 |
16 393 khz |
17 275 khz |
Indirizzi e-mail dei responsabili del protocollo di trasmissione dei dati VMS:
|
boukhanfra@mpm.gov.ma |
|
belhad@mpm.gov.ma |
|
abida@mpm.gov.ma |
Appendice 6
GIORNALE DI BORDO DELL’ICCAT PER LA PESCA DEL TONNO
Appendice 7
GIORNALE DI PESCA (NON TONNIERA)
Il formato del giornale di pesca corrispondente alle attività diverse dalla pesca tonniera sarà stabilito di comune accordo prima dell’entrata in vigore del presente protocollo.
Appendice 8
Appendice 9
Appendice 10
CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE RADIO DEL DIPARTIMENTO DELLA PESCA MARITTIMA DEL MAROCCO
MMSI: |
242 069 000 |
Indicativo di chiamata: |
CNM |
Ubicazione |
Rabat |
Gamma di frequenza: |
da 1,6 a 30 MHz |
Classe di emissione: |
SSB-AIA-J2B |
Potenza di emissione: |
800 W |
Frequenze di lavoro
Bande |
Canali |
Emissione |
Ricezione |
Banda 8 |
831 |
8 285 kHz |
8 809 kHz |
Banda 12 |
1206 |
12 245 kHz |
13 092 kHz |
Banda 16 |
1612 |
16 393 kHz |
17 275 kHz |
Operatività della stazione
Periodo |
Orari |
Giorni lavorativi |
dalle 8.30 alle 16.30 |
Sabato, domenica e giorni festivi |
dalle 9.30 alle 14.00 |
VHF: |
Canale 16 |
Canale 70 ASN |
Radiotelex: |
|
|
|
Tipo: |
DP-5 |
|
Classe di emissione: |
ARQ-FEC |
|
Numero: |
31356 |
Fax |
|
|
|
Numeri: |
212 5 37 68 8329 |
Appendice 11
PROTOCOLLO PER L’INQUADRAMENTO E L’ATTUAZIONE DEL SISTEMA ELETTRONICO PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ DI PESCA (SISTEMA ERS)
Disposizioni generali
1. |
Ogni nave da pesca dell’UE deve essere dotata di un sistema elettronico, di seguito denominato «sistema ERS», in grado di registrare e trasmettere i dati relativi all’attività di pesca della nave, di seguito denominati «dati ERS», quando la nave opera nella zona di pesca marocchina. |
2. |
Le navi dell’UE non dotate di un sistema ERS, o dotate di un sistema ERS non funzionante, non sono autorizzate ad entrare nella zona di pesca marocchina per svolgervi attività di pesca. |
3. |
I dati ERS sono trasmessi conformemente alle procedure dello Stato di bandiera della nave al Centro di sorveglianza e di controllo della pesca (di seguito: «CSCP») dello Stato di bandiera. |
4. |
Il CSCP dello Stato di bandiera trasmette automaticamente e senza indugio i messaggi istantanei (COE, COX, PNO) provenienti dalla nave al CSCP del Marocco. Le dichiarazioni di cattura giornaliere (FAR) sono messe a disposizione automaticamente e senza indugio al CSCP del Marocco. |
5. |
Lo Stato di bandiera e il Marocco si accertano che i rispettivi CSCP dispongano delle attrezzature informatiche e dei programmi necessari per la trasmissione automatica dei dati ERS nel formato XML disponibile sul sito della direzione generale della Pesca e degli affari marittimi della Commissione europea, nonché di procedure di salvaguardia in grado di registrare e immagazzinare i dati ERS in un formato leggibile tramite computer per un periodo di almeno 3 anni. |
6. |
Eventuali modifiche o aggiornamenti del formato vengono identificati e datati e devono essere operativi dopo un termine di 6 mesi dalla loro introduzione. |
7. |
La trasmissione dei dati ERS deve avvalersi dei mezzi di comunicazione elettronici gestiti dalla Commissione europea a nome dell’UE, identificati come DEH (Data Exchange Highway). |
8. |
Lo Stato di bandiera e il Marocco designano ciascuno un corrispondente ERS che servirà da punto di contatto. |
9. |
I corrispondenti ERS sono designati per un periodo minimo di 6 mesi. |
10. |
I CSCP dello Stato di bandiera e del Marocco si comunicano le coordinate (nome, indirizzo, telefono, telex, e-mail) del rispettivo corrispondente ERS non appena il sistema ERS diventa operativo. Ogni modifica delle coordinate del corrispondente ERS deve essere comunicata quanto prima. |
Compilazione e comunicazione dei dati ERS
11. |
La nave da pesca dell’UE deve:
|
12. |
Il comandante è responsabile dell’esattezza dei dati ERS registrati e trasmessi. |
13. |
Il CSCP dello Stato di bandiera mette i dati ERS a disposizione del CSCP del Marocco automaticamente e senza indugio nel formato XML di cui al paragrafo 5. |
14. |
Il CSCP del Marocco è tenuto a confermare la ricezione di tutti i messaggi ERS ricevuti mediante l’invio di un messaggio di risposta (RET). |
15. |
Il CSCP del Marocco tratta tutti i dati ERS come informazioni riservate. |
Guasto del sistema ERS a bordo della nave e/o mancata trasmissione di dati tra la nave e il CSCP dello Stato di bandiera
16. |
Lo Stato di bandiera informa senza indugio il comandante e/o il proprietario di una nave battente la sua bandiera, o il suo rappresentante, di qualsiasi guasto tecnico del sistema ERS installato a bordo o del mancato funzionamento della trasmissione dei dati ERS tra la nave e il CSCP dello Stato di bandiera. |
17. |
Lo Stato di bandiera informa il Marocco in merito al guasto rilevato e alle misure correttive adottate. |
18. |
In caso di avaria del sistema ERS a bordo della nave, il comandante e/o il proprietario garantiscono la riparazione o la sostituzione del sistema ERS entro un termine di 10 giorni lavorativi. Se entro tale termine di 10 giorni lavorativi la nave effettua uno scalo, essa potrà riprendere le attività di pesca nella zona di pesca marocchina solo quando il suo sistema ERS sarà in perfetto stato di funzionamento, salvo autorizzazione concessa dal Marocco. |
19. |
Una nave da pesca non può lasciare un porto a seguito di un guasto tecnico del proprio sistema ERS:
|
20. |
Ogni nave dell’UE operante nella zona di pesca marocchina con un sistema ERS difettoso trasmette quotidianamente, e al massimo entro le 23:59 UTC, i dati ERS al CSCP dello Stato di bandiera con ogni altro mezzo di comunicazione elettronica disponibile. |
21. |
I dati ERS di cui al paragrafo 11 che non hanno potuto essere messi a disposizione del Marocco a causa di un guasto sono trasmessi dal CSCP dello Stato di bandiera al CSCP del Marocco in una forma elettronica alternativa concordata. Questa trasmissione alternativa è considerata prioritaria, essendo inteso che i termini di trasmissione normalmente applicabili possano non essere rispettati. |
22. |
Se il CSCP del Marocco non riceve i dati ERS di una nave per 3 giorni consecutivi, il Marocco può dare istruzione alla nave di recarsi immediatamente in un porto da esso designato a fini di indagine. |
Problemi operativi dei CSCP - Mancato ricevimento dei dati ERS da parte del CSCP del Marocco
23. |
Quando un CSCP non riceve dati ERS, il suo corrispondente ERS ne informa senza indugio il corrispondente ERS dell’altro CSCP e, se necessario, collabora alla risoluzione del problema per tutto il tempo necessario a tale scopo. |
24. |
Il CSCP dello Stato di bandiera e il CSCP del Marocco stabiliscono di comune accordo sui mezzi di comunicazione elettronica alternativi che dovranno essere utilizzati per la trasmissione dei dati ERS in caso di problemi operativi dei CSCP e si informano senza indugio di qualunque modifica. |
25. |
Quando il CSCP del Marocco segnala il mancato ricevimento di dati ERS, il CSCP dello Stato di bandiera identifica le cause del problema e adotta le misure adeguate ai fini della sua risoluzione. Il CSCP dello Stato di bandiera informa il CSCP del Marocco e l’UE, entro un termine di 24 ore, in merito ai risultati della sua analisi e alle misure adottate. |
26. |
Se la soluzione del problema richiede più di 24 ore, il CSCP dello Stato di bandiera trasmette senza indugio i dati ERS mancanti al CSCP del Marocco ricorrendo al mezzo elettronico alternativo di cui al punto 24. |
27. |
Il Marocco informa i suoi servizi di controllo competenti affinché le navi dell’UE non siano considerate in infrazione a causa della mancata trasmissione dei dati ERS dovuta a un problema operativo di un CSCP. |
Manutenzione di un CSCP
28. |
Gli interventi di manutenzione pianificati di un CSCP (programma di manutenzione) che possono incidere sugli scambi di dati ERS devono essere notificati all’altro CSCP con almeno 72 ore di anticipo, indicando se possibile la data e la durata dell’intervento. Per gli interventi non pianificati, queste informazioni sono inviate all’altro CSCP non appena possibile. |
29. |
Nel corso dell’intervento di manutenzione, la disponibilità dei dati ERS può essere sospesa fino a quando il sistema non torni ad essere operativo. I dati ERS interessati vengono messi a disposizione subito dopo la fine dell’intervento di manutenzione. |
30. |
Se l’intervento di manutenzione richiede più di 24 ore, i dati ERS sono trasmessi all’altro CSCP ricorrendo al mezzo elettronico alternativo di cui al punto 24. |
31. |
Il Marocco informa i suoi servizi di controllo competenti affinché le navi dell’UE non siano considerate in infrazione a causa della mancata trasmissione dei dati ERS dovuta a un intervento di manutenzione di un CSCP. |
REGOLAMENTI
7.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 328/40 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1270/2013 DEL CONSIGLIO
del 15 novembre 2013
relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo tra l’Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca fra l’Unione europea e il Regno del Marocco
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 22 maggio 2006 il Consiglio ha approvato l’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco (1) (nel prosieguo «accordo di partenariato») adottando il regolamento (CE) n. 764/2006 (2). |
(2) |
L’Unione europea ha negoziato con il Regno del Marocco un nuovo protocollo dell’accordo di partenariato (di seguito: «nuovo protocollo») che conferisce alle navi dell’Unione possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Regno del Marocco in materia di pesca. Il nuovo protocollo è stato siglato il 24 luglio 2013. |
(3) |
Il 15 novembre 2013, il Consiglio ha adottato la decisione 2013/1270/UE (3) relativa alla firma del nuovo protocollo. |
(4) |
È opportuno definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri per il periodo di applicazione del nuovo protocollo. |
(5) |
Conformemente all’articolo 10, paragrafo 1,del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (4), qualora risulti che le possibilità di pesca concesse all’Unione nell’ambito del nuovo protocollo non siano pienamente utilizzate, la Commissione ne informa gli Stati membri interessati. La mancata risposta entro il termine fissato dal Consiglio è da considerarsi conferma del fatto che le navi dello Stato membro interessato non fanno pieno uso delle loro possibilità di pesca nel periodo considerato. Tale termine deve essere stabilito dal Consiglio. |
(6) |
È opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dall’entrata in vigore del nuovo protocollo. |
(7) |
Considerata l’urgenza del caso in oggetto, dovrebbe essere ammessa un’eccezione al periodo di otto settimane di cui all’articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Le possibilità di pesca a norma del protocollo tra l’Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca fra l’Unione europea e il Regno del Marocco (di seguito: «il protocollo») sono così distribuite tra gli Stati membri:
Categoria di pesca |
Tipo di nave |
Stato membro |
Licenze o contingente |
||||||
Pesca artigianale al nord, specie pelagiche |
Pescherecci con reti a circuizione < 100 GT |
Spagna |
20 |
||||||
Pesca artigianale al nord |
Pescherecci con palangari di fondo < 40 GT |
Spagna |
25 |
||||||
Portogallo |
7 |
||||||||
Pescherecci con palangari di fondo ≥ 40 GT < 150 GT |
Portogallo |
3 |
|||||||
Pesca artigianale al sud |
Pescherecci con lenze e canne < 80 GT |
Spagna |
10 |
||||||
Pesca demersale |
Pescherecci con palangari di fondo |
Spagna |
7 |
||||||
Portogallo |
4 |
||||||||
Pescherecci con reti da traino |
Spagna |
5 |
|||||||
Italia |
0 |
||||||||
Pesca del tonno |
Pescherecci con lenze e canne |
Spagna |
23 |
||||||
Francia |
4 |
||||||||
Pesca pelagica industriale |
80 000 tonnellate all’anno con un massimo di 10 000 t al mese per l’insieme della flotta, salvo per i mesi da agosto a ottobre, in cui il limite mensile di catture è portato a 15 000 t Ripartizione delle navi autorizzate a pescare:
|
Germania |
6 467 t |
||||||
Lituania |
20 693 t |
||||||||
Lettonia |
11 640 t |
||||||||
Paesi Bassi |
24 567 t |
||||||||
Irlanda |
2 917 t |
||||||||
Polonia |
4 525 t |
||||||||
Regno Unito |
4 525 t |
||||||||
Spagna |
467 t |
||||||||
Portogallo |
1 555 t |
||||||||
Francia |
2 644 t |
2. Il regolamento (CE) n. 1006/2008 si applica fermo restando l’accordo di partenariato.
3. Se le domande di autorizzazione di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 del presente articolo non esauriscono tutte le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione prende in esame le domande di autorizzazione di pesca presentate da qualsiasi altro Stato membro, conformemente all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008.
4. Il termine entro cui gli Stati membri sono tenuti a confermare che non fanno pieno uso delle possibilità di pesca concesse, quale previsto all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008, è fissato a dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la Commissione informa gli Stati membri che le possibilità di pesca non sono completamente esaurite.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dall’entrata in vigore del protocollo.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2013
Per il Consiglio
Il presidente
R. ŠADŽIUS
(1) GU L 141 del 29.5.2006, pag. 4.
(2) Regolamento (CE) n. 764/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco (GU L 141 del 29.5.2006, pag. 1).
(3) Cfr. pag. 40 della presente Gazzetta Ufficiale.
(4) Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all’accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 1627/94 e abroga il regolamento (CE) n. 3317/94 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33).
7.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 328/42 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1271/2013 DELLA COMMISSIONE
del 30 settembre 2013
che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 208,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione (2) che reca regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti dalle Comunità si basava sul regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (3). Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 è stato sostituito dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. Occorre pertanto rivedere il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002. A fini di chiarezza è necessario sostituire il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002. |
(2) |
Occorre tenere conto della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio dell’UE e della Commissione europea sulle agenzie decentrate del 19 luglio 2012. |
(3) |
Occorre rivedere alcune disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 per tenere conto dell’esperienza acquisita nella loro applicazione. |
(4) |
Il presente regolamento deve stabilire i principi generali e le regole di base applicabili agli organismi istituiti a norma del TFUE e del trattato Euratom (in appresso: «organismi dell’Unione») che ricevono contributi a carico del bilancio, fatto salvo l’atto costitutivo. Sulla base del presente regolamento gli organismi dell’Unione devono adottare la propria regolamentazione finanziaria, che può discostarsi dal regolamento soltanto se lo impongano esigenze specifiche e previo accordo della Commissione. |
(5) |
Tuttavia, per motivi di coerenza gli organismi dell’Unione interamente autofinanziati, ai quali il presente regolamento non si applica, dovrebbero stabilire una regolamentazione analoga, se del caso. Conformemente alla dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione europea del 19 luglio 2012, tali organismi presentano al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione annuale sull’esecuzione del loro bilancio e tengono conto delle loro richieste e raccomandazioni. |
(6) |
Gli organismi dell’Unione devono stabilire ed eseguire il loro bilancio nel rispetto dei cinque principi della legge di bilancio (unità, verità, universalità, specializzazione e annualità), e dei principi del pareggio, dell’unità di conto, della sana gestione finanziaria e della trasparenza. |
(7) |
Va sottolineata la funzione di riequilibrio svolta dal contributo dell’Unione. La parte del risultato di bilancio positivo del bilancio dell’organismo dell’Unione che supera l’importo del contributo dell’Unione versato nel corso dell’esercizio deve essere riversata al bilancio dell’Unione. |
(8) |
Se l’atto costitutivo prevede che le entrate sono costituite da tasse e canoni oltre al contributo dell’Unione e che le entrate risultanti da tasse e canoni sono destinate specificamente a finanziare spese determinate, gli organismi dell’Unione devono avere la possibilità di riportare il saldo sotto forma di entrate con destinazione specifica. |
(9) |
Le tasse vanno fissate a un livello tale da coprire i costi della fornitura dei servizi ed evitare l’accumulo di eccedenze. |
(10) |
La delega di compiti di esecuzione del bilancio agli organismi dell’Unione deve essere debitamente giustificata dalle caratteristiche dei compiti stessi e dalla competenza specifica dell’organismo dell’Unione, garantendo al tempo stesso la sana gestione finanziaria e l’efficienza in termini di costi. I compiti delegati devono essere compatibili con l’atto costitutivo. |
(11) |
Agli organismi dell’Unione dovrebbe essere consentito di ricevere sovvenzioni ad hoc soltanto se ciò è esplicitamente previsto nei pertinenti atti di base e autorizzato nell’atto costitutivo. |
(12) |
Conformemente all’articolo 50 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, l’organismo dell’Unione deve partecipare a un esercizio di analisi comparativa con altri organismi e istituzioni dell’Unione. |
(13) |
Occorre stabilire le regole relative al piano d’azione per dare seguito alle conclusioni delle valutazioni periodiche generali, onde assicurarne l’efficace attuazione. |
(14) |
Per garantire la coerenza della programmazione, è necessario che l’organismo dell’Unione prepari un documento contenente la programmazione annuale e pluriennale, tenendo conto degli orientamenti della Commissione. |
(15) |
L’organismo dell’Unione deve allineare il calendario della programmazione annuale e pluriennale alla procedura di bilancio per garantire l’efficacia e la coerenza di tutti i documenti di programmazione. |
(16) |
È necessario chiarire la struttura attuale delle funzioni di revisione contabile interna e di controllo interno e razionalizzare gli obblighi in materia di relazioni. La funzione di revisione contabile interna in seno all’organismo dell’Unione deve essere svolta dal revisore contabile interno della Commissione, che deve effettuare controlli ove lo giustifichino i rischi esistenti. Occorre stabilire le norme relative alla creazione e al funzionamento delle capacità di revisione contabile interna. |
(17) |
Occorre razionalizzare gli obblighi in materia di relazioni. Gli organismi dell’Unione devono fornire una relazione annuale di attività consolidata contenente informazioni esaustive sull’attuazione del loro programma di lavoro, sul loro bilancio, sul loro piano in materia di politica del personale e sui loro sistemi di gestione e di controllo interno. |
(18) |
Per migliorare l’efficienza in termini di costi degli organismi dell’Unione, occorre prevedere la possibilità di condividere i servizi o di trasferirli a un altro organismo dell’Unione o alla Commissione. In particolare, l’efficienza in termini di costi può essere migliorata permettendo che il contabile della Commissione venga incaricato della totalità o di una parte dei compiti del contabile dell’organismo dell’Unione. |
(19) |
Come previsto dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, occorre stabilire che gli impegni di bilancio per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti in frazioni annue solo quando ciò è previsto dall’atto di base o se si tratta di spese amministrative. |
(20) |
Per allineare le norme in materia di entrate con destinazione specifica con quelle del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 occorre stabilire regole per quanto riguarda la differenziazione tra le entrate con destinazione specifica (interne ed esterne) e il loro riporto. |
(21) |
Per allineare le regole relative al trattamento degli interessi generati dal contributo dell’Unione all’organismo dell’Unione a quelle del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, occorre stabilire che gli interessi non sono dovuti al bilancio. |
(22) |
Il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 prevede, in determinati casi, la possibilità di contrarre un impegno giuridico prima di procedere a un impegno di bilancio. Questa possibilità va estesa anche agli organismi dell’Unione. |
(23) |
Per garantire la coerenza tra il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 e il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, non dovrebbero essere consentite disposizioni specifiche in materia di appalti e sovvenzioni. L’applicazione di un insieme unico di regole assicura la semplificazione delle attività dell’organismo dell’Unione e permette di utilizzare gli orientamenti e i modelli preparati dalla Commissione. |
(24) |
È opportuno prevedere che l’organismo dell’Unione possa attribuire premi, al fine di allineare le disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 a quelle del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. |
(25) |
Per individuare e gestire adeguatamente il rischio di conflitto di interessi reale o percepito, gli organismi dell’Unione dovrebbero essere tenuti ad adottare regole in materia di prevenzione e gestione dei conflitti di interessi. Tali regole dovrebbero tenere conto degli orientamenti elaborati dalla Commissione in seguito alla dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione europea del 19 luglio 2012. |
(26) |
Le disposizioni in materia di politica immobiliare, compresa l’introduzione della possibilità e delle condizioni che consentono agli organismi dell’Unione di contrarre prestiti, devono essere allineate al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per garantire un’applicazione coerente delle nuove norme da parte di tutti gli organismi e tutte le istituzioni dell’Unione. |
(27) |
Occorre prevedere disposizioni transitorie per la programmazione e la presentazione di relazioni, tenuto conto del fatto che alla Commissione occorre tempo per elaborare gli orientamenti opportuni in cooperazione con gli organismi dell’Unione. |
(28) |
È necessario stabilire che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, per consentire l’adozione in tempo utile del regolamento finanziario rivisto degli organismi dell’Unione entro il 1o gennaio 2014, al fine di garantire l’applicazione di regole coerenti al prossimo quadro finanziario pluriennale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le regole finanziarie fondamentali in base alle quali l’organismo dell’Unione deve adottare la propria regolamentazione finanziaria. La regolamentazione finanziaria dell’organismo dell’Unione può discostarsi dal presente regolamento soltanto se lo impongano esigenze specifiche e previo accordo della Commissione.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
— «atto costitutivo»: l’atto di diritto dell’Unione che disciplina gli aspetti essenziali relativi alla creazione e al funzionamento dell’organismo dell’Unione,
— «bilancio dell’organismo dell’Unione»: lo strumento che prevede e autorizza, per ciascun esercizio, tutte le entrate e le spese ritenute necessarie per l’organismo dell’Unione,
— «organismo dell’Unione»: qualunque organismo di cui all’articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012,
— «consiglio di amministrazione»: l’organo decisionale principale a livello interno in materie finanziarie e di bilancio dell’organismo dell’Unione, indipendentemente dalla sua denominazione nell’atto costitutivo,
— «direttore»: la persona incaricata di eseguire le decisioni del consiglio di amministrazione nonché il bilancio dell’organismo dell’Unione in qualità di ordinatore, indipendentemente dalla sua denominazione nell’atto costitutivo,
— «comitato esecutivo»: l’organo interno che assiste il consiglio di amministrazione e le cui responsabilità e regolamento interno sono definiti nell’atto costitutivo.
Articolo 3
Periodi di tempo, date e termini
Salvo altrimenti disposto, il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (4) si applica ai termini fissati dal presente regolamento.
Articolo 4
Protezione dei dati personali
Il presente regolamento non pregiudica i requisiti della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) né quelli del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).
Articolo 5
Rispetto dei principi di bilancio
Alle condizioni di cui al presente regolamento, la formazione e l’esecuzione del bilancio dell’organismo dell’Unione rispettano i principi dell’unità, della verità del bilancio, dell’annualità, del pareggio, dell’unità di conto, dell’universalità, della specializzazione, della sana gestione finanziaria, che richiede un controllo interno efficace ed efficiente, e della trasparenza.
TITOLO II
PRINCIPI DI BILANCIO
CAPO 1
Principi dell’unità e della verità di bilancio
Articolo 6
Ambito di applicazione del bilancio dell’organismo dell’Unione
1. Il bilancio dell’organismo dell’Unione comprende:
a) |
entrate proprie in cui rientrano tutti i canoni e le tasse che l’organismo dell’Unione è autorizzato a percepire in virtù dei compiti ad esso affidati, nonché altre eventuali entrate; |
b) |
entrate in cui rientrano eventuali contributi finanziari degli Stati membri che accolgono l’organismo; |
c) |
un contributo accordato dall’Unione; |
d) |
entrate con destinazione specifica volte a finanziare spese specifiche secondo l’articolo 23, paragrafo 1; |
e) |
le spese dell’organismo dell’Unione, comprese le spese amministrative. |
2. Le entrate in cui rientrano i canoni e le tasse hanno destinazione specifica solo in casi eccezionali e debitamente giustificati, previsti nell’atto costitutivo.
3. Se uno o più atti costitutivi prevedono che alcuni compiti ben definiti siano finanziati separatamente o se l’organismo dell’Unione svolge compiti che gli sono affidati in virtù di un accordo di delega, esso tiene una contabilità separata delle operazioni di entrata e di spesa. L’organismo dell’Unione identifica chiaramente ciascun gruppo di compiti nella sua programmazione delle risorse umane contenuta nel documento di programmazione annuale e pluriennale di cui all’articolo 32.
Articolo 7
Sovvenzioni ad hoc
1. Gli organismi dell’Unione possono ricevere sovvenzioni ad hoc dal bilancio soltanto se ciò è autorizzato dall’atto costitutivo ed esplicitamente previsto dall’atto di base.
2. Se l’organismo dell’Unione è stato autorizzato a ricevere sovvenzioni ad hoc, i compiti finanziati da tali sovvenzioni sono inclusi nel programma di lavoro annuale di cui all’articolo 32, paragrafo 3.
Articolo 8
Accordi di delega
1. All’organismo dell’Unione non sono affidati compiti di esecuzione del bilancio da parte della Commissione tranne se ciò è giustificato dalla natura particolare dell’azione e dalla competenza specifica dell’organismo dell’Unione.
2. Nella scelta dell’organismo dell’Unione si tiene debito conto:
a) |
del rapporto costi/benefici connesso alla scelta di delegare tali compiti; |
b) |
dell’impatto sulla struttura di governance dell’organismo e sulle sue risorse finanziarie e umane. |
3. Laddove la Commissione in via eccezionale affida compiti all’organismo dell’Unione:
a) |
l’articolo 60 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 si applica all’organismo dell’Unione per quanto riguarda i fondi destinati a tali compiti e gli articoli 108 e 109 del presente regolamento non si applicano; |
b) |
i compiti affidati devono essere menzionati nel programma di lavoro annuale dell’organismo dell’Unione di cui all’articolo 32, paragrafo 3, unicamente a titolo informativo. |
4. Fatto salvo il paragrafo 2, l’ordinatore consulta il consiglio di amministrazione prima di firmare l’accordo di delega.
Articolo 9
Norme specifiche sui principi dell’unità e della verità del bilancio
1. La riscossione delle entrate e il pagamento delle spese possono essere effettuati solo mediante imputazione a una linea del bilancio dell’organismo dell’Unione.
2. Nessuna spesa può essere impegnata né autorizzata in eccedenza agli stanziamenti autorizzati dal bilancio dell’organismo dell’Unione.
3. Uno stanziamento può essere iscritto nel bilancio dell’organismo dell’Unione solo se corrisponde a una spesa ritenuta necessaria.
4. Gli interessi generati dai versamenti di prefinanziamenti effettuati a partire dal bilancio dell’organismo dell’Unione non sono dovuti a quest’ultimo.
CAPO 2
Principio dell’annualità
Articolo 10
Definizione
Gli stanziamenti iscritti nel bilancio dell’organismo dell’Unione sono autorizzati per la durata di un esercizio, che inizia il 1o gennaio e termina il 31 dicembre.
Articolo 11
Tipologia degli stanziamenti
1. Il bilancio dell’organismo dell’Unione comporta stanziamenti non dissociati e, ove le esigenze operative lo giustifichino, stanziamenti dissociati. Gli stanziamenti dissociati danno luogo a stanziamenti di impegno e a stanziamenti di pagamento.
2. Gli stanziamenti di impegno coprono il costo totale degli impegni giuridici sottoscritti durante l’esercizio.
3. Gli stanziamenti di pagamento coprono i pagamenti derivanti dall’esecuzione degli impegni giuridici sottoscritti durante l’esercizio o durante gli esercizi precedenti.
Articolo 12
Contabilità per entrate e stanziamenti
1. Le entrate dell’organismo dell’Unione di cui all’articolo 6 sono imputate a un esercizio sulla base degli importi riscossi nel corso dell’esercizio stesso.
2. Le entrate dell’organismo dell’Unione danno luogo a un importo equivalente di stanziamenti di pagamento.
3. Gli stanziamenti assegnati a titolo di un esercizio sono utilizzati solo per coprire le spese impegnate e pagate nel corso di tale esercizio e per coprire gli importi dovuti a titolo di impegni relativi a esercizi precedenti.
4. Gli impegni di stanziamenti sono contabilizzati sulla base degli impegni giuridici effettuati fino al 31 dicembre.
5. I pagamenti sono contabilizzati a titolo di un esercizio sulla base dei pagamenti effettuati dal contabile entro il 31 dicembre dell’esercizio stesso.
Articolo 13
Impegno di stanziamenti
Gli stanziamenti iscritti nel bilancio dell’organismo dell’Unione possono essere impegnati con decorrenza di effetti dal 1o gennaio, non appena il bilancio dell’organismo dell’Unione è stato definitivamente adottato.
Articolo 14
Annullamento e riporto di stanziamenti
1. Gli stanziamenti non utilizzati entro la fine dell’esercizio per il quale sono stati iscritti sono annullati. Tuttavia, possono essere oggetto di una decisione di riporto limitato unicamente all’esercizio successivo, adottata entro il 15 febbraio dal consiglio di amministrazione o, se l’atto costitutivo lo consente, dal comitato esecutivo, conformemente ai paragrafi 3 e 4, o possono essere oggetto di un riporto di diritto conformemente al paragrafo 5.
2. Gli stanziamenti relativi alle spese di personale non possono essere oggetto di riporto.
3. Per gli stanziamenti di impegno dissociati e gli stanziamenti non dissociati non ancora impegnati alla fine dell’esercizio il riporto può riguardare:
a) |
gli importi corrispondenti agli stanziamenti di impegno; |
b) |
gli importi corrispondenti agli stanziamenti non dissociati relativi ai progetti immobiliari, per i quali la maggior parte delle fasi preparatorie della procedura d’impegno è stata completata al 31 dicembre. Le fasi preparatorie della procedura d’impegno sono definite nelle modalità di esecuzione del regolamento finanziario di ciascun organismo dell’Unione. |
Tali importi possono essere impegnati fino al 31 marzo dell’anno successivo o fino al 31 dicembre dell’anno successivo per gli importi relativi ai progetti immobiliari.
4. Per gli stanziamenti di pagamento il riporto può riguardare gli importi necessari per coprire impegni anteriori o impegni connessi a stanziamenti di impegno riportati, se gli stanziamenti di pagamento previsti alle rispettive linee del bilancio dell’esercizio successivo non sono sufficienti per coprire il fabbisogno.
L’organismo dell’Unione interessato impiega in via prioritaria gli stanziamenti autorizzati per l’esercizio in corso e ricorre agli stanziamenti riportati soltanto quando i primi siano esauriti.
5. Gli stanziamenti non dissociati corrispondenti a obblighi regolarmente contratti alla fine dell’esercizio sono riportati di diritto unicamente all’esercizio successivo.
6. Gli stanziamenti riportati non impegnati al 31 marzo dell’esercizio N + 1 sono annullati di diritto e riportati nella contabilità.
Articolo 15
Norme in materia di riporto delle entrate con destinazione specifica
Al riporto delle entrate con destinazione specifica di cui all’articolo 23, e degli stanziamenti non utilizzati e disponibili al 31 dicembre a titolo di tali entrate, si applicano le seguenti disposizioni:
a) |
le entrate con destinazione specifica esterne sono oggetto di un riporto di diritto e sono utilizzate integralmente entro il completamento di tutte le operazioni connesse al programma o all’azione cui sono destinate; le entrate con destinazione specifica esterne riscosse nell’ultimo anno del programma o dell’azione possono essere utilizzate durante il primo anno del programma o dell’azione seguente; |
b) |
le entrate con destinazione specifica interne sono oggetto di riporto per un unico esercizio, fatta eccezione per le entrate con destinazione specifica interne di cui all’articolo 23, paragrafo 3, lettera f), che sono oggetto di un riporto di diritto. |
Entro e non oltre il 1o giugno dell’anno N + 1, l’organismo dell’Unione informa la Commissione circa l’esecuzione delle entrate con destinazione specifica oggetto di riporto.
Articolo 16
Disimpegno di stanziamenti
I disimpegni che intervengono nel corso degli esercizi successivi all’esercizio per il quale gli stanziamenti sono stati iscritti nel bilancio dell’organismo dell’Unione, conseguenti alla mancata esecuzione totale o parziale delle azioni alle quali gli stanziamenti sono stati assegnati, danno luogo all’annullamento degli stanziamenti corrispondenti.
Articolo 17
Impegni
1. Le spese di gestione corrente possono, a decorrere dal 15 ottobre di ogni anno, essere oggetto di impegni anticipati a carico degli stanziamenti previsti per l’esercizio successivo. Tali impegni non possono tuttavia superare un quarto degli stanziamenti decisi dal consiglio di amministrazione che figurano sulla corrispondente linea di bilancio per l’esercizio in corso. Tali impegni non possono riguardare spese nuove il cui principio non sia stato ancora ammesso nell’ultimo bilancio dell’organismo dell’Unione regolarmente adottato.
2. Le spese che, come gli affitti, devono essere effettuate in anticipo, possono dar luogo a decorrere dal 1o dicembre a un pagamento a valere sugli stanziamenti previsti per l’esercizio successivo. In questo caso non si applica il limite di cui al paragrafo 1.
Articolo 18
Norme applicabili in caso di tardiva adozione del bilancio dell’organismo dell’Unione
1. Se all’inizio dell’esercizio il bilancio dell’organismo dell’Unione non è stato ancora definitivamente adottato, si applicano le norme di cui ai paragrafi da 2 a 6.
2. Le operazioni d’impegno e di pagamento possono essere effettuate entro i limiti stabiliti al paragrafo 3.
3. Le operazioni d’impegno possono essere effettuate, per capitolo, entro i limiti di un quarto dell’insieme degli stanziamenti autorizzati per il pertinente capitolo per l’esercizio precedente, aumentato di un dodicesimo per ciascun mese trascorso.
Il limite degli stanziamenti previsti nello stato previsionale delle entrate e delle spese non può essere superato.
Le operazioni di pagamento possono essere effettuate mensilmente, per capitolo, entro i limiti di un dodicesimo degli stanziamenti autorizzati per il pertinente capitolo per l’esercizio precedente, senza poter superare il dodicesimo degli stanziamenti previsti nello stesso capitolo dello stato previsionale delle entrate e delle spese.
4. Come stanziamenti autorizzati nel pertinente capitolo dell’esercizio precedente, di cui ai paragrafi 2 e 3, si intendono gli stanziamenti votati nel bilancio dell’organismo dell’Unione, compresi i bilanci rettificativi, dopo le rettifiche apportate in funzione degli storni effettuati nel corso di tale esercizio.
5. Su richiesta del direttore, se la continuità dell’azione dell’organismo dell’Unione e le esigenze di gestione lo rendono necessario, il consiglio di amministrazione può autorizzare simultaneamente spese superiori a un dodicesimo provvisorio, ma non superiori al totale di quattro dodicesimi provvisori, salvo in casi debitamente giustificati, sia per le operazioni d’impegno sia per le operazioni di pagamento in aggiunta a quelli resi automaticamente disponibili a norma dei paragrafi 2 e 3.
I dodicesimi supplementari sono autorizzati per intero e non sono frazionabili.
6. Se, per un determinato capitolo, l’autorizzazione di quattro dodicesimi provvisori, accordata conformemente al paragrafo 5, non permette di fare fronte alle spese necessarie per evitare un’interruzione della continuità dell’azione dell’organismo dell’Unione nel settore contemplato dal capitolo in questione, può essere autorizzato, a titolo eccezionale, il superamento dell’importo degli stanziamenti iscritti nel corrispondente capitolo del bilancio dell’organismo dell’Unione dell’esercizio precedente. Il consiglio di amministrazione delibera secondo le procedure di cui al paragrafo 5. L’importo globale degli stanziamenti disponibile nel bilancio dell’organismo dell’Unione dell’esercizio precedente o nel progetto di bilancio proposto dall’organismo dell’Unione non può tuttavia in nessun caso essere superato.
CAPO 3
Principio del pareggio
Articolo 19
Definizione e portata
1. Entrate e stanziamenti di pagamento devono risultare in pareggio.
2. Gli stanziamenti d’impegno non possono superare l’importo del contributo dell’Unione, più le entrate proprie e le altre eventuali entrate di cui all’articolo 6.
3. Per gli organismi le cui entrate sono costituite da tasse e canoni oltre al contributo dell’Unione, le tasse vanno fissate a un livello tale da evitare l’accumulo di eccedenze. Ove si ripresenti un elevato risultato di bilancio positivo o negativo, ai sensi dell’articolo 97, il livello delle tasse e dei canoni viene adeguato.
4. L’organismo dell’Unione non può sottoscrivere prestiti entro il quadro del suo bilancio.
5. Il contributo dell’Unione all’organismo dell’Unione costituisce per il bilancio di quest’ultimo un contributo al pareggio e può essere frazionato in più versamenti.
6. L’organismo dell’Unione applica una gestione rigorosa della tesoreria, tenendo debito conto delle entrate con destinazione specifica, al fine di assicurare che i suoi saldi di cassa siano limitati alle necessità debitamente giustificate. Nelle sue richieste di pagamento, l’organismo dell’Unione presenta previsioni dettagliate e aggiornate sulle sue effettive esigenze di tesoreria nel corso dell’esercizio, comprese le informazioni sulle entrate con destinazione specifica.
Articolo 20
Risultato di bilancio dell’esercizio
1. Se il risultato di bilancio ai sensi dell’articolo 97 è positivo, viene rimborsato alla Commissione a concorrenza del contributo versato nel corso dell’esercizio. La parte del risultato di bilancio che supera l’importo del contributo dell’Unione versato nel corso dell’esercizio è iscritta nel bilancio dell’organismo dell’Unione dell’esercizio successivo fra le entrate.
Il primo comma si applica anche nel caso in cui le entrate dell’organismo dell’Unione siano costituite da tasse e canoni oltre al contributo dell’Unione.
La differenza fra il contributo iscritto nel bilancio e quello effettivamente versato all’organismo dell’Unione è oggetto di un annullamento.
L’organismo dell’Unione trasmette, entro il 31 gennaio dell’anno N, una stima del risultato di bilancio dell’anno N - 1, da riversare successivamente al bilancio nel corso dell’anno N, al fine di completare le informazioni già disponibili riguardanti il risultato di bilancio dell’anno N - 2. La Commissione terrà debito conto di tali informazioni al momento di valutare il fabbisogno finanziario dell’organismo dell’Unione per l’anno N + 1.
2. In casi eccezionali, quando l’atto costitutivo stabilisce che le entrate derivanti da tasse e canoni sono volte a finanziare spese specifiche, l’organismo dell’Unione può riportare il saldo delle tasse e dei canoni come entrate con destinazione specifica per le attività connesse alla fornitura dei servizi per cui tali tasse sono dovute.
3. Se il risultato di bilancio ai sensi dell’articolo 97 è negativo, viene iscritto nel bilancio dell’organismo dell’Unione per l’esercizio successivo come stanziamenti di pagamento o, se del caso, detratto dal risultato di bilancio positivo dell’organismo dell’Unione degli esercizi successivi.
4. Le entrate o gli stanziamenti di pagamento sono iscritti nel bilancio dell’organismo dell’Unione nel corso della procedura di bilancio utilizzando la procedura della lettera rettificativa di cui all’articolo 39 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 oppure, se il bilancio dell’organismo dell’Unione è in corso di esecuzione, mediante un bilancio rettificativo.
CAPO 4
Principio dell’unità di conto
Articolo 21
Utilizzo dell’euro
Il bilancio dell’organismo dell’Unione è formato, è eseguito ed è oggetto di rendiconto in euro. Per le esigenze di tesoreria, tuttavia, il contabile e, nel caso delle casse di anticipi, gli amministratori degli anticipi sono autorizzati a effettuare operazioni in altre monete, alle condizioni precisate nella regolamentazione finanziaria di ciascun organismo dell’Unione.
CAPO 5
Principio dell’universalità
Articolo 22
Definizione e portata
Fatto salvo l’articolo 23, l’insieme delle entrate copre l’insieme degli stanziamenti di pagamento. Fatto salvo l’articolo 25, tutte le entrate e le spese sono iscritte senza contrazione fra di esse.
Articolo 23
Entrate con destinazione specifica
1. Le entrate con destinazione specifica esterne e le entrate con destinazione specifica interne sono destinate a finanziare spese determinate.
2. Costituiscono entrate con destinazione specifica esterne:
a) |
i contributi finanziari degli Stati membri e dei paesi terzi, incluse in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, entità o persone fisiche, per talune attività dell’organismo dell’Unione, a condizione che ciò sia previsto dall’accordo concluso tra l’organismo dell’Unione e gli Stati membri, i paesi terzi o le agenzie pubbliche, entità o persone fisiche in questione; |
b) |
le entrate aventi una destinazione specifica, quali redditi da fondazioni, sussidi, donazioni e legati; |
c) |
i contributi finanziari, non coperti dalla lettera a), di paesi terzi o di vari organismi non dell’Unione ad attività degli organismi dell’Unione,
|
d) |
le entrate con destinazione specifica interne di cui al paragrafo 3, nella misura in cui sono accessorie rispetto alle altre entrate di cui alle lettere da a) a c) del presente paragrafo; |
e) |
le entrate provenienti dalle tasse e dai canoni di cui all’articolo 6, paragrafo 2. |
3. Costituiscono entrate con destinazione specifica interne:
a) |
le entrate provenienti da terzi per forniture, prestazione di servizi o lavori effettuati su loro richiesta, fatta eccezione per i canoni e le tasse di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a); |
b) |
i proventi della vendita di autoveicoli, macchinari, impianti, materiali e apparecchiature scientifiche e tecniche che sono sostituiti o rottamati quando il valore contabile è completamente ammortizzato; |
c) |
le entrate provenienti dalla restituzione, a norma dell’articolo 62, di somme indebitamente pagate; |
d) |
i proventi di forniture, prestazioni di servizi e lavori effettuati a favore delle istituzioni dell’Unione o di altri organismi dell’Unione; |
e) |
l’importo delle indennità di assicurazione riscosse; |
f) |
le entrate provenienti da indennità locative; |
g) |
le entrate provenienti dalla vendita di pubblicazioni e film, anche su supporto elettronico; |
h) |
le entrate provenienti da successivi rimborsi di oneri fiscali a norma dell’articolo 25, paragrafo 3, lettera b). |
4. Fatto salvo l’articolo 23, paragrafo 2, lettera e), il pertinente atto costitutivo può anche prescrivere di destinare le entrate da esso previste a spese determinate. Salvo diversamente specificato nel pertinente atto costitutivo, tali entrate costituiscono entrate con destinazione specifica interne.
5. Qualsiasi entrata ai sensi del paragrafo 2, lettere da a) a c), e del paragrafo 3, lettere a) e d), deve coprire la totalità delle spese dirette o indirette sostenute nel quadro dell’azione o della destinazione in oggetto.
6. Il bilancio dell’organismo dell’Unione prevede per le entrate con destinazione specifica esterne e per le entrate con destinazione specifica interne una struttura d’accoglienza e, per quanto possibile, il loro importo.
Le entrate con destinazione specifica possono essere incluse nello stato previsionale delle entrate e delle spese soltanto per gli importi certi alla data di formazione dello stato previsionale.
Articolo 24
Atti di liberalità
1. Il direttore può accettare qualsiasi atto di liberalità a favore dell’organismo dell’Unione, in particolare fondazioni, sussidi, donazioni e legati.
2. L’accettazione di liberalità che potrebbero comportare oneri è soggetta all’autorizzazione del consiglio di amministrazione, oppure, se l’atto costitutivo lo consente, del comitato esecutivo, il quale si pronuncia entro due mesi a decorrere dalla data in cui la domanda gli è stata presentata. Se il consiglio di amministrazione o, se l’atto costitutivo lo consente, il comitato esecutivo non delibera entro tale termine, la liberalità si considera accettata.
Articolo 25
Norme in materia di detrazioni e compensazione dei tassi di cambio
1. Si possono effettuare le seguenti detrazioni dall’importo delle richieste di pagamento, che in tal caso sono oggetto di un ordine di pagamento al netto:
a) |
sanzioni imposte alle parti di contratti d’appalto o ai beneficiari; |
b) |
sconti, rimborsi e ribassi concessi su singole fatture e rendiconti di spesa; |
c) |
ripetizioni delle somme indebitamente pagate. |
Le ripetizioni di cui alla lettera c) del primo comma possono essere operate mediante detrazione diretta in occasione di un nuovo pagamento intermedio o di un nuovo pagamento a saldo a favore del medesimo beneficiario, effettuata sullo stesso capitolo, articolo ed esercizio ai quali l’indebito pagamento è stato imputato.
Le norme contabili dell’Unione si applicano alle detrazioni di cui al primo comma, lettera c).
2. I prezzi di prodotti o prestazioni forniti all’organismo dell’Unione che comprendono oneri fiscali oggetto di rimborso da parte degli Stati membri in forza del protocollo sui privilegi e le immunità dell’Unione europea sono imputati al bilancio dell’organismo dell’Unione con il loro importo al netto delle tasse, purché tale protocollo si applichi all’organismo dell’Unione.
3. I prezzi di prodotti o prestazioni forniti all’organismo dell’Unione che comprendono oneri fiscali oggetto di rimborso da parte di paesi terzi in forza delle pertinenti convenzioni possono essere imputati al bilancio dell’organismo dell’Unione con il loro importo:
a) |
al netto delle tasse; oppure |
b) |
al lordo delle tasse. In tal caso, i successivi rimborsi di oneri fiscali sono assimilati a entrate con destinazione specifica interne. |
4. Gli oneri fiscali nazionali eventualmente sostenuti dall’organismo dell’Unione a titolo temporaneo in applicazione dei paragrafi 2 e 3 sono iscritti su un conto provvisorio fino al loro rimborso da parte degli Stati interessati.
5. Un eventuale risultato di bilancio negativo viene iscritto come spesa nel bilancio dell’organismo dell’Unione.
6. Le differenze di cambio registrate nel corso dell’esecuzione del bilancio dell’organismo dell’Unione possono essere compensate. Il risultato finale, positivo o negativo, è riportato nel risultato di bilancio dell’esercizio.
CAPO 6
Principio della specializzazione
Articolo 26
Disposizioni generali
Gli stanziamenti sono specificati per titoli e per capitoli. I capitoli sono suddivisi in articoli e in voci.
Articolo 27
Storni
1. Il direttore può procedere a storni di stanziamenti:
a) |
da titolo a titolo fino ad un massimo del 10 % degli stanziamenti dell’esercizio iscritti alla linea dalla quale viene effettuato lo storno; |
b) |
da capitolo a capitolo e da articolo ad articolo senza limiti. |
2. Al di là del limite di cui al paragrafo 1, il direttore può proporre al consiglio di amministrazione o, se l’atto costitutivo lo consente, al comitato esecutivo storni di stanziamenti da titolo a titolo. Il consiglio di amministrazione o, se l’atto costitutivo lo consente, il comitato esecutivo dispone di tre settimane per opporsi a detti storni. Trascorso tale termine gli storni sono considerati adottati.
3. Le proposte di storni e gli storni effettuati conformemente ai paragrafi 1 e 2 sono accompagnati da giustificazioni adeguate e dettagliate da cui emerge l’esecuzione degli stanziamenti nonché le previsioni del fabbisogno fino a fine esercizio, tanto per le linee da rafforzare quanto per quelle da cui sono prelevati gli stanziamenti.
4. Il direttore informa al più presto il consiglio di amministrazione degli storni effettuati. Il direttore informa il Parlamento europeo e il Consiglio degli storni eseguiti a norma del paragrafo 2.
Articolo 28
Norme specifiche in materia di storni
1. Possono essere dotate di stanziamenti mediante storno solo le linee del bilancio dell’organismo dell’Unione per le quali detto bilancio autorizza uno stanziamento o che recano la menzione «per memoria».
2. Gli stanziamenti corrispondenti a entrate con destinazione specifica possono essere oggetto di storno solo a condizione che tali entrate conservino la loro destinazione.
CAPO 7
Principio della sana gestione finanziaria
Articolo 29
Principi di economia, efficienza ed efficacia/Principio della sana gestione finanziaria
1. Gli stanziamenti sono utilizzati secondo il principio di una sana gestione finanziaria, vale a dire secondo i principi di economia, efficienza ed efficacia.
2. Secondo il principio dell’economia, le risorse impiegate dall’organismo dell’Unione nella realizzazione delle proprie attività sono messe a disposizione in tempo utile, nella quantità e qualità appropriate e al prezzo migliore.
Secondo il principio dell’efficienza, deve essere ricercato il miglior rapporto tra i mezzi impiegati e i risultati conseguiti.
Secondo il principio dell’efficacia, gli obiettivi specifici fissati devono essere raggiunti e devono essere conseguiti i risultati attesi.
3. L’organismo dell’Unione partecipa all’esercizio di analisi comparativa di cui all’articolo 50 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
L’esercizio di analisi comparativa comprende:
— |
un esame dell’efficienza dei servizi orizzontali dell’organismo dell’Unione, |
— |
un’analisi costi/benefici di una condivisione dei servizi o di un loro trasferimento integrale a un altro organismo dell’Unione o alla Commissione. |
Al momento di svolgere l’esercizio di analisi comparativa di cui al primo e al secondo comma, l’organismo dell’Unione adotta le disposizioni necessarie per evitare ogni conflitto d’interessi.
4. Sono stabiliti obiettivi specifici, misurabili, realizzabili, pertinenti e corredati di un termine per tutti i settori di attività contemplati dal bilancio dell’organismo dell’Unione. La realizzazione di tali obiettivi è verificata mediante indicatori di performance stabiliti per ciascuna attività e le relative informazioni sono trasmesse al consiglio d’amministrazione dal direttore. Tali informazioni sono fornite ogni anno entro i termini più brevi e al più tardi nei documenti che accompagnano il progetto di bilancio dell’organismo dell’Unione.
5. Per migliorare il processo decisionale, l’organismo dell’Unione procede a valutazioni ex ante ed ex post in conformità degli orientamenti definiti dalla Commissione. Sono soggetti a valutazione tutti i programmi e le attività che comportano spese importanti e i risultati di tale valutazione sono comunicati al consiglio di amministrazione.
6. Il direttore prepara un piano d’azione per dare seguito alle conclusioni delle valutazioni di cui al paragrafo 5 e riferisce in merito ai progressi compiuti due volte l’anno alla Commissione e periodicamente al consiglio di amministrazione.
7. Il consiglio di amministrazione esamina l’attuazione del piano d’azione di cui al paragrafo 6.
Articolo 30
Controllo interno dell’esecuzione del bilancio
1. Il bilancio dell’organismo dell’Unione viene eseguito secondo il principio di un controllo interno efficace ed efficiente.
2. Ai fini dell’esecuzione del bilancio dell’organismo dell’Unione, il controllo interno è definito come un processo applicabile a tutti i livelli di gestione e destinato a fornire ragionevoli garanzie quanto al conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) |
efficacia, efficienza ed economia delle operazioni; |
b) |
affidabilità delle relazioni; |
c) |
salvaguardia degli attivi e informazione; |
d) |
prevenzione, individuazione e rettifica delle frodi e irregolarità e seguito dato a tali frodi e irregolarità; |
e) |
adeguata gestione dei rischi connessi alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, tenendo conto del carattere pluriennale dei programmi, nonché della natura dei pagamenti in questione. |
3. Un controllo interno efficace si basa sulle migliori pratiche internazionali e include, in particolare, quanto segue:
a) |
separazione dei compiti; |
b) |
un’adeguata strategia di gestione e controllo dei rischi, compresi i controlli presso i beneficiari; |
c) |
prevenzione dei conflitti d’interesse; |
d) |
adeguate piste di controllo e integrità dei dati nei sistemi informatici; |
e) |
procedure per la vigilanza sul rendimento e su eventuali inadeguatezze e lacune individuate nei controlli interni; |
f) |
verifica periodica del valido funzionamento del sistema di controllo interno. |
4. Un controllo interno efficiente si basa sugli elementi seguenti:
a) |
attuazione di un’adeguata strategia di gestione e controllo dei rischi, coordinata tra le persone addette alle varie fasi del controllo; |
b) |
accessibilità per tutte le persone addette alle varie fasi del controllo dei risultati dei controlli svolti; |
c) |
ricorso, se del caso, a pareri indipendenti sulla revisione contabile, a condizione che il lavoro sottostante sia adeguato e accettabile e che sia stato svolto conformemente alle norme convenute; |
d) |
applicazione tempestiva di misure correttive, comprese, ove opportuno, sanzioni dissuasive; |
e) |
eliminazione di controlli multipli; |
f) |
miglioramento del rapporto costi/benefici dei controlli. |
CAPO 8
Principio della trasparenza
Articolo 31
Pubblicazione dei conti, dei bilanci e delle relazioni
1. Il bilancio dell’organismo dell’Unione è formato, eseguito ed è oggetto di rendiconto conformemente al principio della trasparenza.
2. Una sintesi del bilancio dell’organismo dell’Unione e degli eventuali bilanci rettificativi dell’organismo dell’Unione, definitivamente adottati, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea entro tre mesi dalla loro adozione.
Questa sintesi presenta le cinque principali linee di bilancio delle entrate, le cinque principali linee di bilancio delle spese del bilancio amministrativo e operativo dell’organismo dell’Unione, la tabella dell’organico e una stima del numero di agenti contrattuali, espressa in equivalenti tempo pieno, per i quali sono iscritti a bilancio stanziamenti, nonché degli esperti nazionali distaccati. Essa presenta anche le cifre dell’esercizio precedente.
3. Il bilancio dell’organismo dell’Unione, compresi la tabella dell’organico e i bilanci rettificativi dell’organismo dell’Unione, definitivamente adottati, e la stima del numero di agenti contrattuali, espressa in equivalenti tempo pieno, per i quali sono iscritti a bilancio stanziamenti, nonché degli esperti nazionali distaccati, sono trasmessi per informazione al Parlamento europeo e al Consiglio, alla Corte dei conti e alla Commissione, e pubblicati sul sito Internet dell’organismo dell’Unione entro quattro settimane dalla loro adozione.
4. L’organismo dell’Unione pubblica sul proprio sito Internet, entro il 30 giugno dell’esercizio successivo, informazioni sui destinatari di fondi provenienti dal proprio bilancio, compresi gli esperti assunti conformemente all’articolo 89, conformemente all’articolo 21, paragrafi 2, 3 e 4 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 (7) della Commissione e secondo una presentazione standardizzata. Le informazioni pubblicate devono essere facilmente accessibili, chiare ed esaurienti. Tali informazioni sono messe a disposizione nel debito rispetto dei requisiti in materia di riservatezza e di sicurezza, in particolare per quanto riguarda la tutela dei dati personali di cui al regolamento (CE) n. 45/2001.
TITOLO III
FORMAZIONE E STRUTTURA DEL BILANCIO
CAPO 1
Formazione del bilancio dell’organismo dell’Unione
Articolo 32
Programmazione annuale e pluriennale
1. L’organismo dell’Unione redige un documento di programmazione contenente la programmazione pluriennale e annuale tenendo conto degli orientamenti definiti dalla Commissione.
2. Il programma pluriennale presenta:
— |
la programmazione strategica globale, compresi gli obiettivi, i risultati previsti e gli indicatori di performance, |
— |
la programmazione delle risorse, compreso il bilancio pluriennale e il personale. |
La programmazione delle risorse comprende informazioni qualitative e quantitative sulle risorse umane e sulle questioni di bilancio ai fini dell’elaborazione delle relazioni, segnatamente:
— |
per gli anni N – 1 e N, informazioni sul numero di funzionari, agenti temporanei e contrattuali quali definiti nello statuto, nonché di esperti nazionali distaccati, |
— |
per l’anno N – 1 una stima delle operazioni di bilancio ai sensi dell’articolo 97 e informazioni sui contributi in natura concessi dallo Stato membro ospitante all’organismo dell’Unione, |
— |
per l’anno N + 1 una stima del numero di funzionari, agenti temporanei e contrattuali quali definiti nello statuto, |
— |
per gli anni successivi, un bilancio e una programmazione delle risorse umane indicativi. |
La Commissione trasmette all’organismo dell’Unione il parere dei suoi servizi competenti sul progetto di programmazione delle risorse umane.
Se l’organismo dell’Unione non tiene pienamente conto del parere dei servizi della Commissione, deve fornire a quest’ultima spiegazioni adeguate.
La programmazione delle risorse viene aggiornata ogni anno. La programmazione strategica viene aggiornata ove opportuno, in particolare per tenere conto dell’esito dell’insieme delle valutazioni menzionate nell’atto costitutivo.
3. Il programma di lavoro annuale dell’organismo dell’Unione comprende gli obiettivi dettagliati e i risultati attesi, compresi gli indicatori di prestazione. Esso contiene inoltre una descrizione delle azioni da finanziare e un’indicazione delle risorse finanziarie e umane assegnate a ciascuna azione. Il programma di lavoro annuale è coerente con il programma pluriennale di cui al paragrafo 1.
Esso indica chiaramente quali compiti dell’organismo dell’Unione sono stati aggiunti, modificati o soppressi rispetto all’esercizio precedente.
4. Qualsiasi modifica sostanziale del programma di lavoro annuale è adottata conformemente alla procedura utilizzata per il programma di lavoro iniziale, secondo le disposizioni dell’atto costitutivo e dell’articolo 33 del presente regolamento.
Il consiglio di amministrazione può delegare all’ordinatore dell’organismo dell’Unione il potere di apportare modifiche non sostanziali al programma di lavoro annuale.
Articolo 33
Formazione del bilancio
1. Il bilancio è formato conformemente alle disposizioni dell’atto costitutivo.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno l’organismo dell’Unione trasmette alla Commissione un progetto di stato di previsione delle proprie entrate e spese e gli orientamenti generali che le giustificano.
3. Conformemente all’articolo 37 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, l’organismo dell’Unione trasmette alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio uno stato di previsione delle proprie entrate e spese come indicato nell’atto costitutivo.
4. Lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell’organismo dell’Unione comprende:
a) |
una tabella dell’organico che fissa il numero di posti permanenti e temporanei, la cui presa a carico sarà autorizzata entro i limiti degli stanziamenti di bilancio, per grado e per categoria; |
b) |
in caso di variazione dell’organico, la giustificazione motivata della richiesta di nuovi posti; |
c) |
una previsione trimestrale di tesoreria dei pagamenti e delle riscossioni; |
d) |
informazioni sulla realizzazione di tutti gli obiettivi precedentemente fissati per le varie attività. I risultati delle valutazioni sono esaminati e utilizzati per dimostrare i vantaggi che potrebbero derivare da un aumento o una diminuzione del bilancio proposto dell’organismo dell’Unione rispetto al suo bilancio per l’anno N. |
5. Entro il 31 gennaio di ogni anno l’organismo dell’Unione trasmette alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio il progetto di documento di programmazione di cui all’articolo 32, nonché eventuali versioni aggiornate di tale documento.
6. Nel quadro della procedura relativa all’adozione del bilancio, la Commissione trasmette lo stato di previsione dell’organismo dell’Unione al Parlamento europeo e al Consiglio e propone l’importo del contributo destinato all’organismo stesso e l’organico che ritiene necessario per esso. Non appena ha stabilito il progetto di bilancio, la Commissione stabilisce il progetto di tabella dell’organico degli organismi dell’Unione nonché una stima del numero di agenti contrattuali e di esperti nazionali distaccati, espressa in equivalenti tempo pieno, per i quali sono proposti stanziamenti.
7. Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano la tabella dell’organico dell’organismo dell’Unione, nonché ogni eventuale modifica ad esso, nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 38, paragrafo 1. La tabella dell’organico è pubblicata in un allegato alla Sezione III — Commissione — del bilancio.
8. Il bilancio dell’organismo dell’Unione e la tabella dell’organico nonché il documento di programmazione di cui all’articolo 32 sono adottati dal consiglio di amministrazione. Essi diventano definitivi dopo l’approvazione definitiva del bilancio che fissa l’importo del contributo nonché la tabella dell’organico; se del caso, il bilancio dell’organismo dell’Unione e la tabella dell’organico vengono adeguati di conseguenza.
9. Quando affida nuovi compiti a un organismo dell’Unione, la Commissione, fatte salve le procedure legislative relative alla modifica dell’atto costitutivo, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio le informazioni necessarie per valutare l’incidenza di questi nuovi compiti sulle risorse dell’organismo dell’Unione al fine di rivedere, se necessario, il suo finanziamento.
Articolo 34
Bilanci rettificativi
Qualsiasi modifica del bilancio dell’organismo dell’Unione, nonché della tabella dell’organico, è oggetto di un bilancio rettificativo adottato conformemente alla procedura utilizzata per il bilancio iniziale dell’organismo dell’Unione, secondo le disposizioni dell’atto costitutivo e dell’articolo 33 del presente regolamento.
CAPO 2
Struttura e presentazione del bilancio dell’organismo dell’Unione
Articolo 35
Struttura del bilancio dell’organismo dell’Unione
Il bilancio dell’organismo dell’Unione comporta uno stato delle entrate e uno stato delle spese.
Articolo 36
Nomenclatura di bilancio
Nella misura in cui ciò sia giustificato dalla natura delle attività dell’organismo dell’Unione, lo stato delle spese è presentato secondo una nomenclatura che comporta una classificazione per destinazione. Tale nomenclatura è definita dall’organismo dell’Unione e distingue chiaramente tra stanziamenti amministrativi e stanziamenti operativi.
Articolo 37
Presentazione del bilancio dell’organismo dell’Unione
Il bilancio dell’organismo dell’Unione presenta:
1. |
nello stato delle entrate:
|
2. |
nello stato delle spese:
|
Articolo 38
Norme in materia di tabelle dell’organico
1. La tabella dell’organico di cui all’articolo 33 riporta accanto al numero di posti autorizzati a titolo dell’esercizio il numero di posti autorizzati per l’esercizio precedente, nonché il numero di posti realmente coperti. Essa costituisce, per l’organismo dell’Unione, un limite tassativo; nessuna nomina può essere fatta oltre detto limite.
Il consiglio di amministrazione può tuttavia procedere a modifiche della tabella dell’organico, fino a concorrenza del 10 % dei posti autorizzati, tranne che per i gradi AD 16, AD 15, AD 14 e AD 13, e rispettando le seguenti condizioni:
a) |
non incidere sul volume degli stanziamenti per il personale corrispondenti a un esercizio pieno; |
b) |
non superare il limite del numero totale di posti autorizzati dalla tabella dell’organico; |
c) |
l’organismo dell’Unione ha partecipato a un esercizio di analisi comparativa con altri organismi dell’Unione quale avviato dall’esercizio di screening del personale della Commissione. |
2. In deroga al paragrafo 1, secondo comma, possono essere compensati i casi di attività a orario ridotto autorizzati dall’autorità che ha il potere di nomina, conformemente allo statuto dei funzionari. Quando un membro del personale chiede la revoca dell’autorizzazione prima della scadenza del periodo accordato, l’organismo dell’Unione adotta tempestivamente le misure atte a rispettare il limite di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera b).
TITOLO IV
ESECUZIONE DEL BILANCIO DELL’ORGANISMO DELL’UNIONE
CAPO 1
Disposizioni generali
Articolo 39
Esecuzione del bilancio in conformità del principio della sana gestione finanziaria
1. Le funzioni di ordinatore sono esercitate dal direttore, che esegue il bilancio in entrate e in spese conformemente al regolamento finanziario dell’organismo dell’Unione e al principio della sana gestione finanziaria, sotto la sua responsabilità ed entro i limiti degli stanziamenti autorizzati.
2. A prescindere dalle responsabilità dell’ordinatore in merito alla prevenzione e individuazione delle frodi e irregolarità, l’organismo dell’Unione partecipa alle attività di prevenzione delle frodi dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode.
Articolo 40
Delega dei poteri d’esecuzione del bilancio
1. Il direttore può delegare i poteri d’esecuzione del bilancio al personale dell’organismo dell’Unione soggetto allo statuto, alle condizioni stabilite nella regolamentazione finanziaria dell’organismo dell’Unione adottata dal consiglio di amministrazione. I titolari di delega possono operare soltanto entro i limiti dei poteri loro espressamente conferiti.
2. Il delegatario può sottodelegare i poteri ricevuti alle condizioni precisate nelle modalità di esecuzione del presente regolamento di cui all’articolo 114. Ogni atto di sottodelega richiede l’accordo esplicito del direttore.
Articolo 41
Conflitto d’interessi
1. Gli agenti finanziari ai sensi del capo 2 del presente titolo e le altre persone partecipanti all’esecuzione del bilancio e alla gestione, compresi i relativi atti preparatori, alla revisione contabile o al controllo non adottano azioni da cui possa derivare un conflitto tra i loro interessi e quelli dell’organismo dell’Unione.
Laddove esista un rischio di questo tipo, la persona in questione si astiene da tali azioni e ne informa l’autorità competente, che conferma per iscritto l’esistenza di un conflitto d’interessi. Qualora si accerti l’esistenza di un conflitto d’interessi, la persona in questione cessa ogni sua attività nella materia. L’autorità competente intraprende qualsiasi altra azione appropriata.
2. Ai fini del paragrafo 1, esiste un conflitto d’interessi quando l’esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni di un agente finanziario o di un’altra persona di cui al paragrafo 1 è compromesso da motivi familiari, affettivi, da affinità politica o nazionale, da interesse economico o da qualsiasi altra comunanza d’interessi con il destinatario.
3. L’autorità competente di cui al paragrafo 1 è il superiore gerarchico del membro del personale. Se quest’ultimo è il direttore, l’autorità competente è il consiglio di amministrazione o, se l’atto costitutivo lo consente, il comitato esecutivo.
4. L’organismo dell’Unione adotta regole in materia di prevenzione e gestione del conflitto d’interessi.
Articolo 42
Metodo d’esecuzione del bilancio dell’organismo dell’Unione
1. Il bilancio dell’organismo dell’Unione è eseguito dal direttore nei servizi posti sotto la sua autorità.
2. Nella misura in cui ciò si rivela indispensabile, possono essere affidati, mediante contratto, a entità o organismi esterni di diritto privato compiti preparatori o accessori che non comportano attribuzioni di servizio pubblico né l’esercizio di poteri di apprezzamento discrezionale.
CAPO 2
Agenti finanziari
Articolo 43
Separazione delle funzioni
Le funzioni di ordinatore e di contabile sono separate e tra loro esclusive.
Articolo 44
Poteri e funzioni dell’ordinatore
1. L’ordinatore è incaricato di eseguire le entrate e le spese secondo il principio della sana gestione finanziaria e di garantirne la legittimità e la regolarità.
2. Ai fini del paragrafo 1 l’ordinatore pone in atto, conformemente alle norme minime stabilite dal consiglio di amministrazione o, se l’atto costitutivo lo consente, dal comitato esecutivo sulla base delle norme equivalenti fissate dalla Commissione per i propri servizi e tenendo conto dei rischi inerenti alle caratteristiche della gestione e alla natura delle azioni finanziate, la struttura organizzativa nonché i sistemi di controllo interno adeguati all’esecuzione dei compiti dell’ordinatore.
L’istituzione della struttura e dei sistemi in questione si fonda su un’analisi globale dei rischi che tiene conto del loro rapporto costo/efficacia.
In particolare l’ordinatore può introdurre, nell’ambito dei suoi servizi, una funzione di perizia tecnica e di consulenza per assisterlo nel controllo dei rischi connessi alle sue attività.
3. Per eseguire le spese, l’ordinatore procede agli impegni di bilancio e giuridici, alla liquidazione delle spese e all’emissione degli ordini di pagamento, nonché agli atti preliminari necessari per l’esecuzione degli stanziamenti.
4. L’esecuzione delle entrate comporta la formazione delle previsioni di crediti, l’accertamento dei diritti da recuperare e l’emissione degli ordini di riscossione. Comporta anche, se necessario, la rinuncia ai crediti accertati.
5. L’ordinatore conserva i documenti giustificativi relativi alle operazioni eseguite per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della decisione di discarico sull’esecuzione del bilancio dell’organismo dell’Unione. I dati personali contenuti nei documenti giustificativi vanno cancellati, se possibile, quando tali dati non sono necessari ai fini del discarico del bilancio, del controllo o della revisione contabile. In ogni caso, per quanto riguarda la conservazione dei dati relativi al traffico delle comunicazioni, si applicano le disposizioni dell’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001.
Articolo 45
Controlli ex ante
1. Ogni operazione di cui all’articolo 44 è sottoposta ad almeno un controllo ex ante fondato su un’analisi documentale e sui risultati disponibili di controlli già effettuati, concernente gli aspetti operativi e finanziari dell’operazione.
I controlli ex ante comprendono l’avvio e la verifica di un’operazione.
2. Per avvio di un’operazione si intende il complesso delle operazioni preparatorie all’adozione degli atti di esecuzione del bilancio dell’organismo dell’Unione da parte degli ordinatori di cui agli articoli 33 e 34.
3. Per verifica ex ante di un’operazione si intendono tutti i controlli ex ante realizzati dall’ordinatore per verificarne gli aspetti operativi e finanziari.
4. I controlli ex ante verificano la coerenza fra i documenti giustificativi richiesti e le altre informazioni disponibili. La portata, in termini di frequenza e intensità, dei controlli ex ante è determinata dall’ordinatore responsabile in base a considerazioni inerenti ai rischi e all’efficienza in termini di costi. In caso di dubbio, l’ordinatore incaricato di convalidare il pagamento in questione richiede informazioni supplementari o effettua un controllo in loco al fine di ottenere una affidabilità ragionevole dal controllo ex ante.
I controlli ex ante hanno lo scopo di constatare in particolare quanto segue:
a) |
la regolarità e la conformità della spesa rispetto alle disposizioni applicabili; |
b) |
l’applicazione del principio della sana gestione finanziaria di cui all’articolo 29. |
Ai fini dei controlli, l’ordinatore può ritenere che costituisca un’unica operazione una serie di singole operazioni analoghe riguardanti spese regolari per retribuzioni, pensioni, rimborsi di spese di missione e di spese mediche.
5. Per una data operazione, la verifica è effettuata da funzionari diversi da quelli che hanno avviato l’operazione. I funzionari che effettuano la verifica non sono subordinati ai funzionari che hanno avviato l’operazione.
Articolo 46
Controlli ex post
1. L’ordinatore può predisporre controlli ex post per verificare operazioni già autorizzate in esito a controlli ex ante. Tali controlli possono essere organizzati come controlli a campione in funzione del rischio.
2. I controlli ex post possono essere svolti su base documentale o, se necessario, sul posto.
I controlli ex post verificano la corretta esecuzione delle operazioni finanziate dal bilancio dell’organismo dell’Unione e in particolare il rispetto dei criteri di cui all’articolo 45, paragrafo 4.
I risultati dei controlli ex post sono esaminati dall’ordinatore almeno una volta l’anno onde individuare eventuali problemi sistemici. L’ordinatore adotta le misure necessarie per affrontare tali problemi.
L’analisi del rischi di cui al paragrafo 1 è rivista alla luce dei risultati dei controlli e di altre informazioni pertinenti.
In caso di programmi pluriennali, l’ordinatore definisce una strategia di controllo pluriennale, precisando la natura e la portata dei controlli per tale periodo e la maniera in cui i risultati devono essere misurati anno per anno ai fini del processo annuale di garanzia dell’affidabilità.
3. I controlli ex ante sono svolti da funzionari diversi da quelli responsabili dei controlli ex post. I funzionari responsabili dei controlli ex post non sono subordinati ai funzionari responsabili dei controlli ex ante.
Qualora l’ordinatore esegua audit finanziari di beneficiari quali controlli ex post, le relative norme in materia di audit sono chiare, coerenti e trasparenti, e rispettano sia i diritti dell’organismo dell’Unione che quelli dei servizi sottoposti ad audit.
4. I funzionari incaricati del controllo della gestione delle operazioni finanziarie di cui al paragrafo 3 dispongono delle necessarie competenze professionali. Essi rispettano uno specifico codice deontologico adottato dall’organismo dell’Unione e basato sulle norme fissate dalla Commissione per i propri servizi.
Articolo 47
Relazione annuale di attività consolidata
1. L’ordinatore rende conto al consiglio di amministrazione dell’esercizio delle sue funzioni mediante una relazione annuale di attività consolidata contenente:
a) |
informazioni riguardanti:
|
b) |
una dichiarazione dell’ordinatore che indica che, se non diversamente specificato nelle riserve collegate a determinati settori di entrate e spese, ha la ragionevole certezza che:
|
La relazione annuale di attività consolidata illustra i risultati delle sue operazioni a fronte degli obiettivi che gli sono stati assegnati, i rischi associati alle operazioni, l’impiego delle risorse messe a sua disposizione e l’efficienza ed efficacia dei sistemi di controllo interno, compresa una valutazione globale dei costi e benefici dei controlli.
La relazione annuale di attività consolidata è presentata per valutazione al consiglio di amministrazione.
2. Entro il 1o luglio di ogni anno il consiglio di amministrazione trasmette alla Corte dei conti, alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio la relazione annuale di attività consolidata, accompagnata dalla sua valutazione.
3. Ulteriori obblighi di informazione possono essere stabiliti dall’atto costitutivo in casi debitamente giustificati, in particolare se lo esige la natura del settore in cui opera l’organismo.
Articolo 48
Tutela degli interessi finanziari dell’Unione
1. Se un funzionario partecipante alla gestione finanziaria e al controllo delle operazioni ritiene irregolare o contraria ai principi della sana gestione finanziaria o alle regole deontologiche che vincolano i funzionari una decisione la cui applicazione o accettazione gli sia stata imposta da un superiore, ne informa per iscritto il direttore, che risponde per iscritto. In caso d’inerzia del direttore o qualora egli confermi la decisione o l’istruzione iniziale e il funzionario consideri tale conferma insufficiente rispetto alla sua preoccupazione, il funzionario ne informa l’istanza pertinente di cui all’articolo 54, paragrafo 5, e il consiglio di amministrazione.
2. In caso di attività illecite, di frode o di corruzione che possano ledere gli interessi dell’Unione, il funzionario informa le autorità e le istanze designate dalla legislazione in vigore. I contratti conclusi con revisori esterni che sottopongono a revisione contabile la gestione finanziaria dell’organismo dell’Unione prevedono, per il revisore esterno, l’obbligo di informare l’ordinatore in merito a qualsiasi sospetto di attività illecita, frode o corruzione che possano ledere gli interessi dell’Unione.
Articolo 49
Delega dell’esecuzione del bilancio
Nel caso in cui si proceda a una delega o sottodelega dei poteri d’esecuzione del bilancio, conformemente all’articolo 40, si applica agli ordinatori delegati o sottodelegati, mutatis mutandis, l’articolo 44, paragrafi 1, 2 e 3.
Articolo 50
Poteri e funzioni del contabile
1. Il consiglio di amministrazione nomina un contabile soggetto allo statuto, che è interamente indipendente nell’esercizio delle sue funzioni. Il contabile è incaricato, presso l’organismo dell’Unione, di quanto segue:
a) |
provvedere alla corretta esecuzione dei pagamenti, all’incasso delle entrate e al recupero dei crediti accertati; |
b) |
preparare e presentare i conti conformemente al titolo IX; |
c) |
tenere la contabilità conformemente al titolo IX; |
d) |
attuare, conformemente al titolo IX, le norme contabili, nonché il piano contabile in conformità delle disposizioni adottate dal contabile della Commissione; |
e) |
definire e convalidare i sistemi contabili e, se necessario, convalidare i sistemi stabiliti dall’ordinatore e destinati a fornire o giustificare informazioni contabili; al riguardo, il contabile è abilitato a verificare in qualsiasi momento il rispetto dei criteri di liquidazione; |
f) |
provvedere alla gestione della tesoreria. |
2. Due o più organismi dell’Unione possono nominare lo stesso contabile.
Gli organismi dell’Unione possono inoltre convenire con la Commissione che il contabile della Commissione svolga anche le funzioni di contabile dell’organismo dell’Unione.
Gli organismi dell’Unione possono altresì affidare al contabile della Commissione una parte dei compiti del contabile dell’organismo dell’Unione, tenendo conto dell’analisi costi/benefici di cui all’articolo 29.
Nel caso di cui al presente comma, essi adottano le disposizioni necessarie per evitare ogni conflitto d’interessi.
3. Il contabile ottiene dall’ordinatore tutte le informazioni necessarie all’elaborazione di conti che forniscano un’immagine fedele della situazione finanziaria dell’organismo dell’Unione e dell’esecuzione del bilancio. L’ordinatore garantisce l’affidabilità di tali informazioni.
4. Prima della loro adozione da parte del direttore, il contabile approva i conti, attestando in tal modo di avere la ragionevole certezza che i conti forniscono un’immagine fedele della situazione finanziaria dell’organismo dell’Unione.
Ai fini del primo comma, il contabile verifica che i conti siano stati preparati nel rispetto delle norme contabili di cui all’articolo 143 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e che tutte le entrate e le spese siano contabilizzate.
L’ordinatore trasmette al contabile le informazioni di cui ha bisogno per svolgere i suoi compiti.
Gli ordinatori restano pienamente responsabili dell’utilizzo corretto dei fondi da loro gestiti, della legittimità e regolarità delle spese sotto il loro controllo e della completezza ed esattezza delle informazioni trasmesse al contabile.
5. Il contabile è abilitato a verificare le informazioni ricevute nonché a eseguire qualsiasi controllo supplementare che egli ritenga necessario per approvare i conti.
Il contabile formula riserve, se necessario, illustrando con precisione la natura e la portata di dette riserve.
6. Fatto salvo il paragrafo 7 del presente articolo nonché l’articolo 51, solo il contabile è autorizzato a gestire denaro contante ed equivalenti di liquidità. Il contabile è responsabile della custodia dei medesimi.
7. Nell’esercizio dei suoi compiti e se ciò si rivela indispensabile a tal fine, il contabile può delegare alcune delle proprie funzioni a personale soggetto allo statuto, posto sotto la sua responsabilità gerarchica.
8. L’atto di delega definisce i compiti, i diritti e gli obblighi conferiti ai delegatari.
Articolo 51
Casse di anticipi
Se ciò si rivela indispensabile in vista del pagamento di spese di importo limitato, nonché dell’incasso di altre entrate di cui all’articolo 6, possono essere create casse di anticipi. Le casse di anticipi sono alimentate dal contabile e sono poste sotto la responsabilità di amministratori degli anticipi designati dal contabile.
L’importo massimo di ogni entrata o spesa che l’amministratore degli anticipi può versare a terzi non supera 60 000 EUR ed è precisato da ciascun organismo dell’Unione per ogni voce di spesa o di entrata. I pagamenti della cassa di anticipi possono essere effettuati mediante bonifico bancario, anche con il sistema di addebito diretto di cui all’articolo 74, paragrafo 1, mediante assegno o mediante altri mezzi di pagamento, secondo le istruzioni impartite dal contabile.
CAPO 3
Responsabilità degli agenti finanziari
Articolo 52
Revoca e sospensione delle deleghe conferite ad agenti finanziari
1. L’autorità che li ha nominati può ritirare, in qualsiasi momento, temporaneamente o definitivamente, la delega o la sottodelega conferita agli ordinatori delegati e sottodelegati. L’ordinatore può in qualsiasi momento ritirare il proprio accordo in merito a una sottodelega specifica.
2. Il consiglio di amministrazione può sospendere, in qualsiasi momento, temporaneamente o definitivamente, il contabile o l’amministratore degli anticipi o entrambi dalle loro funzioni. In tale caso il consiglio di amministrazione nomina un contabile provvisorio.
3. I paragrafi 1 e 2 fanno salve eventuali misure disciplinari adottate rispetto agli attori finanziari di cui agli stessi paragrafi.
Articolo 53
Responsabilità degli agenti finanziari in caso di attività illecita, frode o corruzione
1. Gli articoli da 52 a 56 fanno salva l’eventuale responsabilità penale degli agenti finanziari di cui all’articolo 52, secondo il diritto nazionale applicabile e le disposizioni vigenti concernenti la tutela degli interessi finanziari dell’Unione e la lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari dell’Unione o degli Stati membri.
2. Fatti salvi gli articoli 54, 55 e 56, ogni ordinatore, contabile o amministratore degli anticipi è responsabile sotto il profilo disciplinare e patrimoniale, conformemente allo statuto dei funzionari. In caso di attività illecita, di frode o di corruzione che possono ledere gli interessi dell’Unione, sono adite le autorità e istanze designate dalla legislazione vigente, in particolare l’Ufficio europeo per la lotta antifrode.
Articolo 54
Disposizioni relative agli ordinatori
1. L’ordinatore è tenuto a risarcire il danno alle condizioni previste dallo statuto dei funzionari.
2. L’obbligo di risarcire il danno si applica in particolare se l’ordinatore, intenzionalmente o per negligenza grave da parte sua:
a) |
accerta i diritti da recuperare o emette ordini di riscossione, impegna una spesa o firma un ordine di pagamento senza conformarsi al presente regolamento o, se del caso, alle modalità di applicazione del regolamento finanziario dell’organismo dell’Unione; |
b) |
trascura di compilare un documento che dia luogo a un credito, trascura o ritarda l’emissione di ordini di riscossione, oppure ritarda l’emissione di un ordine di pagamento, generando in tal modo una responsabilità civile dell’organismo dell’Unione nei confronti di terzi. |
3. Gli ordinatori delegati o sottodelegati che ritengano che una decisione di loro competenza sia inficiata da irregolarità o contravvenga al principio della sana gestione finanziaria, ne informano per iscritto l’autorità delegante. Se l’autorità delegante dà istruzione motivata per iscritto all’ordinatore delegato o sottodelegato di prendere tale decisione, quest’ultimo è esente da responsabilità.
4. In caso di delega, l’ordinatore resta responsabile dell’efficienza e dell’efficacia dei sistemi di gestione e di controllo interno istituiti e della scelta dell’ordinatore delegato.
5. L’istanza specializzata in materia di irregolarità finanziarie istituita dalla Commissione o alla quale la Commissione partecipa conformemente all’articolo 73, paragrafo 6, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, esercita nei confronti dell’organismo dell’Unione le stesse competenze di cui dispone nei confronti dei servizi della Commissione, tranne se il consiglio di amministrazione o, se l’atto costitutivo lo consente, il comitato esecutivo decide di istituire un’istanza specializzata, indipendente a livello funzionale, o di partecipare a un’istanza comune creata da vari organismi. Per i casi presentati dagli organismi dell’Unione, l’istanza specializzata in materia di irregolarità finanziarie istituita dalla Commissione o alla quale la Commissione partecipa comprende un membro del personale di un organismo dell’Unione.
Sulla base del parere dell’istanza di cui al primo comma, il direttore decide l’avvio di un procedimento volto ad accertare la responsabilità disciplinare o volto ad accertare una responsabilità del risarcimento del danno. Se l’istanza ha individuato problemi sistemici, presenta all’ordinatore e al revisore interno della Commissione una relazione accompagnata da raccomandazioni. Se il parere chiama in causa il direttore, l’istanza lo trasmette al comitato di direzione e al revisore interno della Commissione. Il direttore fa riferimento, in forma anonima, ai pareri dell’istanza nella sua relazione annuale d’attività e indica le misure adottate per darvi seguito.
6. Ogni membro del personale può essere chiamato a risarcire, in tutto o in parte, il danno subito dall’organismo dell’Unione per colpa personale grave da lui commessa nell’esercizio o in occasione dell’esercizio delle sue funzioni. La decisione motivata viene presa dall’autorità che ha il potere di nomina, previo adempimento delle formalità prescritte in materia disciplinare dallo statuto.
Articolo 55
Disposizioni relative ai contabili
Il contabile è responsabile disciplinarmente e del risarcimento del danno alle condizioni e secondo le procedure di cui allo statuto dei funzionari. Il contabile può rispondere personalmente in particolare nelle fattispecie seguenti:
a) |
perdita o deterioramento di fondi, valori e documenti che ha in custodia o responsabilità di tale perdita o deterioramento per negligenza; |
b) |
indebita modificazione di conti bancari o di conti correnti postali; |
c) |
recuperi o pagamenti non conformi ai corrispondenti ordini di riscossione o di pagamento; |
d) |
mancato incasso di entrate dovute. |
Articolo 56
Disposizioni relative agli amministratori degli anticipi
Un amministratore degli anticipi impegna, alle condizioni e secondo le procedure di cui allo statuto dei funzionari, la propria responsabilità disciplinare o del risarcimento del danno. Un amministratore degli anticipi risponde personalmente in particolare nelle fattispecie seguenti:
a) |
perdita o deterioramento di fondi, valori e documenti che ha in custodia o responsabilità di tale perdita o deterioramento per negligenza; |
b) |
impossibilità di fornire documenti giustificativi regolari per i pagamenti eseguiti; |
c) |
pagamento a soggetti non aventi diritto; |
d) |
mancato incasso di entrate dovute. |
CAPO 4
Operazioni di entrata
Articolo 57
Richiesta di pagamento
L’organismo dell’Unione presenta alla Commissione, alle condizioni e alle scadenze con essa convenute, delle richieste di pagamento della totalità o di una parte del contributo dell’Unione, a norma dell’articolo 19, paragrafo 6.
Articolo 58
Trattamento degli interessi
Gli interessi generati da fondi versati all’organismo dell’Unione dalla Commissione a titolo di contributo non sono dovuti al bilancio.
Articolo 59
Previsione di crediti
1. Allorché l’ordinatore è in possesso di informazioni sufficienti e attendibili in merito a ogni misura o situazione eventualmente costitutiva di un credito dell’organismo dell’Unione, egli procede a effettuare una previsione di crediti.
2. L’ordinatore adegua la previsione di crediti non appena viene a conoscenza di un evento che modifica la misura o la situazione che ha determinato la formazione della previsione.
All’atto della fissazione di un ordine di riscossione relativo a una misura o a una situazione da cui era precedentemente scaturita una previsione di crediti, l’ordinatore adegua conseguentemente i relativi importi.
Allorché l’ordine di riscossione è emesso per lo stesso importo della previsione di crediti originaria, tale previsione è ridotta a zero.
Articolo 60
Accertamento dei crediti
1. L’accertamento di un credito è l’atto con cui l’ordinatore:
a) |
verifica l’esistenza dei debiti; |
b) |
determina o verifica l’esistenza e l’importo del debito; |
c) |
verifica l’esigibilità del debito. |
2. Ogni credito appurato come certo, liquido ed esigibile è oggetto di accertamento mediante un ordine di riscossione destinato al contabile, seguito da una nota di addebito indirizzata al debitore; entrambi i documenti sono emessi dall’ordinatore.
3. Gli importi indebitamente pagati sono recuperati.
4. Qualsiasi credito non rimborsato alla data di scadenza fissata nella nota di addebito produce interessi conformemente al regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.
5. In casi debitamente giustificati, alcune entrate correnti possono essere oggetto di accertamenti provvisori. Un accertamento provvisorio copre più recuperi singoli che non devono essere pertanto oggetto di un accertamento individuale. Prima della chiusura dell’esercizio, l’ordinatore è tenuto a effettuare le modifiche degli accertamenti provvisori affinché questi corrispondano ai crediti realmente accertati.
Articolo 61
Ordine di riscossione
L’ordine di riscossione è l’atto con il quale l’ordinatore impartisce al contabile l’istruzione di recuperare un credito stabilito dall’ordinatore.
Articolo 62
Disposizioni in materia di recupero
1. Il contabile prende a carico gli ordini di riscossione dei crediti debitamente stabiliti dall’ordinatore. Il contabile è tenuto ad assicurare con la dovuta diligenza l’afflusso delle entrate dell’organismo dell’Unione e garantisce che i diritti di quest’ultimo siano conservati.
2. Se alla scadenza prevista nella nota di addebito il recupero effettivo non ha avuto luogo, il contabile ne informa l’ordinatore e avvia immediatamente la procedura di recupero, con qualsiasi via legale, compresa, se necessario, la compensazione, e se questa non è possibile, con l’esecuzione forzata.
3. Il contabile procede al recupero mediante compensazione e a debita concorrenza dei crediti dell’organismo dell’Unione, se il debitore è titolare a sua volta di un credito nei confronti dell’organismo dell’Unione. Tale credito è certo, liquido ed esigibile.
4. Quando l’ordinatore intenda rinunciare, anche parzialmente, a recuperare un credito accertato, si assicura che la rinuncia sia regolare e conforme ai principi della sana gestione finanziaria e di proporzionalità. La decisione di rinuncia è motivata. L’ordinatore può delegare detta decisione di rinuncia unicamente per crediti d’importo inferiore a 5 000 EUR.
La decisione di rinuncia specifica le azioni esplicate ai fini del recupero e gli elementi di diritto e di fatto sui quali è fondata.
5. L’ordinatore annulla, in tutto o in parte, un credito accertato quando si constata che un credito non era stato correttamente accertato. L’annullamento si manifesta mediante una decisione dell’ordinatore ed è oggetto di una motivazione adeguata.
Articolo 63
Formalità per l’incasso
1. Il recupero contabile registra nei conti il recupero effettivo e ne informa l’ordinatore.
2. Per qualsiasi versamento in contanti alla cassa del contabile viene rilasciata una ricevuta.
3. Il rimborso parziale da parte di un debitore destinatario di vari ordini di riscossione deve essere imputato innanzitutto al credito più remoto, salvo diversamente precisato dal debitore.
Ogni pagamento parziale viene imputato in primo luogo agli interessi di mora.
Articolo 64
Concessione di dilazioni di pagamento
1. Il contabile, in collegamento con l’ordinatore, può accordare dilazioni dei termini di pagamento solamente dietro domanda scritta e motivata del debitore, alla duplice condizione seguente:
a) |
che il debitore si impegni a pagare gli interessi al tasso previsto all’articolo 83 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 per tutto il periodo della dilazione accordatagli a decorrere dalla scadenza di cui all’articolo 80, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012; |
b) |
che costituisca, per tutelare i diritti dell’organismo dell’Unione, una garanzia finanziaria, accettata dal contabile dell’organismo dell’Unione, che copra il debito sia in capitale che in interessi. |
La garanzia di cui al primo comma, lettera b), può essere sostituita da una fideiussione in solido di un terzo approvata dal contabile dell’organismo dell’Unione.
2. In circostanze eccezionali, previa domanda del debitore il contabile può rinunciare a richiedere la garanzia di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), allorché valuti che il debitore vuole e può effettuare il pagamento entro il periodo della dilazione ma non è in grado di costituire siffatta garanzia e si trova in una situazione difficile.
Articolo 65
Elenco dei crediti
1. Il contabile tiene un elenco degli importi da recuperare. I crediti dell’organismo dell’Unione sono raggruppati in tale elenco in funzione della data dell’ordine di riscossione. Il contabile indica altresì le decisioni di rinunciare, anche parzialmente, a recuperare un credito accertato. Tale elenco va allegato alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’organismo dell’Unione.
2. L’organismo dell’Unione compila, indicando l’identità dei debitori e l’importo del debito, l’elenco dei suoi crediti relativamente ai quali il rimborso sia stato ingiunto con provvedimento giudiziario passato in giudicato e nessun rimborso significativo sia intervenuto nell’anno successivo alla pronuncia. Tale elenco viene pubblicato nel rispetto dei requisiti in materia di protezione dei dati personali a norma del regolamento (CE) n. 45/2001.
Per quanto riguarda i dati personali relativi alle persone fisiche, le informazioni pubblicate sono soppresse non appena l’importo del debito sia stato integralmente rimborsato. Lo stesso vale per i dati personali relativi a persone giuridiche per le quali il titolo ufficiale individua una o più persone fisiche.
La decisione di inserire il debitore nell’elenco dei crediti dell’organismo dell’Unione è presa nel rispetto del principio di proporzionalità e tiene conto in particolare dell’entità dell’importo.
Articolo 66
Prescrizione
I crediti dell’organismo dell’Unione nei confronti di terzi ed i crediti di terzi nei confronti dell’organismo dell’Unione sono soggetti a un termine di prescrizione di cinque anni.
Articolo 67
Disposizioni specifiche applicabili alle tasse e ai canoni
Se l’organismo dell’Unione percepisce tasse e canoni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), essi sono oggetto di una stima globale provvisoria all’inizio di ogni esercizio.
Se le tasse e i canoni sono determinate interamente dalla legislazione o dalle decisioni del consiglio di amministrazione, l’ordinatore può astenersi dall’emettere ordini di recupero e compilare direttamente note di addebito, dopo avere accertato il credito. In questo caso vengono registrate tutte le informazioni relative al credito dell’organismo dell’Unione. L’ordinatore compila un elenco di tutte le note di addebito e ne indica il numero e l’importo globale nella relazione dell’organismo dell’Unione sulla gestione finanziaria e di bilancio.
Se l’organismo dell’Unione utilizza un sistema di fatturazione distinto, il contabile iscrive periodicamente nei conti, con cadenza almeno mensile, l’importo cumulato delle tasse e dei canoni percepiti.
La prestazione di servizi in virtù di compiti conferiti è effettuata dall’organismo dell’Unione solo dopo il pagamento integrale dell’importo del canone o della tassa corrispondenti. Tuttavia, a titolo eccezionale la prestazione di servizi può avvenire senza preventivo pagamento della tassa o del canone corrispondenti. Se i servizi sono stati prestati senza preventivo pagamento della tassa o del canone corrispondenti, si applicano gli articoli da 60 a 66.
CAPO 5
Operazioni di spesa
Articolo 68
Decisioni di finanziamento
1. Tutte le spese sono oggetto di un impegno, di una liquidazione, dell’emissione di un ordine di pagamento e di un pagamento.
2. Ogni impegno di spesa è preceduto da una decisione di finanziamento.
3. Il programma di lavoro annuale dell’organismo dell’Unione vale quale decisione di finanziamento per le attività di cui si occupa, a condizione che gli elementi indicati all’articolo 32, paragrafo 3, siano chiaramente individuati.
4. Gli stanziamenti amministrativi possono essere eseguiti senza che siano preceduti da una decisione di finanziamento.
Articolo 69
Tipi di impegni
1. Un impegno di bilancio consiste nell’operazione con la quale sono riservati gli stanziamenti necessari all’esecuzione di successivi pagamenti in esecuzione di impegni giuridici.
2. Un impegno giuridico è l’atto con il quale l’ordinatore crea o constata un’obbligazione dalla quale deriva un onere.
3. Gli impegni di bilancio rientrano in una delle seguenti tre categorie:
a) |
specifico: l’impegno di bilancio è specifico quando il destinatario e l’importo della spesa sono determinati; |
b) |
globale: l’impegno di bilancio è globale quando almeno uno degli elementi necessari a definire l’impegno come specifico rimane indeterminato; |
c) |
accantonato: l’impegno di bilancio è accantonato quando è destinato a coprire spese correnti di natura amministrativa il cui importo o i cui beneficiari finali non sono determinati in modo definitivo. |
L’impegno di bilancio accantonato è attuato o con la conclusione di uno o più impegni giuridici specifici che costituiscono il diritto a pagamenti ulteriori, oppure, in taluni casi eccezionali riguardanti le spese di gestione del personale, direttamente con i pagamenti.
4. Gli impegni di bilancio per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue solo quando ciò è previsto dall’atto costitutivo o dall’atto di base o se si tratta di spese amministrative.
Articolo 70
Disposizioni relative agli impegni
1. Per qualsiasi misura da cui derivi una spesa a carico del bilancio dell’organismo dell’Unione, l’ordinatore procede previamente a un impegno di bilancio prima di concludere un impegno giuridico nei confronti di terzi.
2. L’obbligo stabilito dal paragrafo 1 di procedere a un impegno di bilancio prima di concludere un impegno giuridico non si applica agli impegni giuridici contratti a seguito di una dichiarazione di situazione di crisi nel quadro di un piano di continuità operativa, secondo le procedure adottate dall’organismo dell’Unione.
3. Gli impegni di bilancio globali coprono il costo totale dei relativi impegni giuridici specifici contratti fino al 31 dicembre dell’anno N + 1.
Salvo il disposto dell’articolo 69, paragrafo 4, e dell’articolo 87, paragrafo 2, gli impegni giuridici specifici riferentisi a impegni di bilancio specifici o accantonati sono conclusi entro il 31 dicembre dell’anno N.
Alla scadenza dei periodi di cui al primo e secondo comma, il saldo non eseguito di questi impegni di bilancio è disimpegnato dall’ordinatore.
L’importo corrispondente a ciascun impegno giuridico specifico adottato a seguito di un impegno di bilancio globale è registrato dall’ordinatore, prima della firma, nella contabilità di bilancio, mediante imputazione dell’impegno di bilancio globale.
4. Gli impegni di bilancio e giuridici contratti per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi comportano, tranne quando si tratta di spese di personale, un termine finale d’esecuzione fissato conformemente al principio della sana gestione finanziaria.
Le frazioni di questi impegni non eseguite nei sei mesi successivi alla data di cui al primo comma del presente paragrafo sono oggetto di disimpegno, a norma dell’articolo 16.
L’importo di un impegno di bilancio, corrispondente a un impegno giuridico, per il quale non è stato effettuato alcun pagamento ai sensi dell’articolo 75 entro i due anni successivi alla firma dell’impegno giuridico è oggetto di disimpegno, salvo ove tali importi siano relativi a un caso oggetto di contenzioso in sede giudiziaria o arbitrale o in presenza di disposizioni specifiche stabilite negli atti di base.
Articolo 71
Controlli relativi agli impegni
1. Quando procede all’adozione di un impegno di bilancio, l’ordinatore verifica quanto segue:
a) |
l’esattezza dell’imputazione al bilancio dell’organismo dell’Unione; |
b) |
la disponibilità degli stanziamenti; |
c) |
la conformità della spesa alle disposizioni applicabili, in particolare quelle dell’atto costitutivo, della regolamentazione finanziaria di ciascun organismo dell’Unione, nonché di qualsiasi atto adottato in esecuzione di essi; |
d) |
il rispetto del principio della sana gestione finanziaria. |
2. Quando procede alla registrazione di un obbligo giuridico tramite firma materiale o elettronica, l’ordinatore verifica quanto segue:
a) |
la copertura dell’obbligo tramite il corrispondente impegno di bilancio; |
b) |
la legalità, regolarità e conformità della spesa alle disposizioni applicabili, in particolare quelle dell’atto costitutivo, della regolamentazione finanziaria di ciascun organismo dell’Unione, nonché di qualsiasi atto adottato in esecuzione di essi. |
c) |
il rispetto del principio della sana gestione finanziaria. |
Articolo 72
Liquidazione delle spese
La liquidazione di una spesa è l’atto con cui l’ordinatore:
a) |
verifica l’esistenza dei diritti del creditore; |
b) |
determina o verifica l’esistenza e l’importo del credito; |
c) |
verifica le condizioni di esigibilità del credito. |
Articolo 73
Liquidazione e forma concreta del «visto per pagamento»
1. La liquidazione di una spesa è basata su documenti giustificativi che attestano i diritti del creditore, sulla base dell’accertamento di servizi effettivamente resi, di forniture effettivamente consegnate o di lavori effettivamente eseguiti, oppure sulla base di altri titoli che giustificano il pagamento, compresi i pagamenti ricorrenti di abbonamenti o corsi di formazione.
2. Prima di prendere la decisione di liquidazione della spesa, l’ordinatore procede personalmente all’esame dei documenti giustificativi o verifica, sotto la propria responsabilità, che l’esame sia stato effettuato.
3. Vale decisione di liquidazione la firma di un «visto per pagamento» da parte dell’ordinatore.
4. In un sistema non computerizzato, il «visto per pagamento» è costituito dal timbro con la firma dell’ordinatore.
In un sistema computerizzato, il «visto per pagamento» è costituito dalla convalida coperta da parola d’accesso personale dell’ordinatore.
Articolo 74
Ordinazione delle spese
1. L’ordinazione delle spese è l’atto con il quale l’ordinatore, previa verifica della disponibilità degli stanziamenti, dà al contabile, mediante l’emissione di un ordine di pagamento, l’istruzione di pagare l’importo della spesa di cui ha effettuato la liquidazione.
Nei casi in cui vengono effettuati pagamenti periodici riguardo a servizi prestati, compresi i servizi di locazione, o beni forniti, e fatta salva l’analisi dei rischi da parte dell’ordinatore, quest’ultimo può ordinare l’applicazione di un sistema di addebito diretto.
2. L’ordine di pagamento è datato e firmato dall’ordinatore, quindi trasmesso al contabile. I documenti giustificativi sono conservati dall’ordinatore in conformità dell’articolo 44, paragrafo 5.
3. Se necessario, l’ordine di pagamento trasmesso al contabile è accompagnato da un attestato che certifica l’iscrizione dei beni negli inventari di cui all’articolo 106, paragrafo 1.
Articolo 75
Tipi di pagamenti
1. Il pagamento si basa sulla prova che l’azione corrispondente è stata realizzata in conformità alle disposizioni dell’atto di base o del contratto o della convenzione di sovvenzione, e consiste in uno o più dei seguenti atti:
a) |
il pagamento della totalità degli importi dovuti; |
b) |
il pagamento degli importi dovuti, secondo le modalità seguenti:
|
Il prefinanziamento fornisce un fondo di tesoreria. Esso può essere frazionato in diversi versamenti secondo il principio della sana gestione finanziaria.
Il pagamento intermedio, che può essere rinnovato, può coprire le spese sostenute per l’attuazione della decisione o convenzione o per pagare i servizi, le forniture o i lavori completati e/o consegnati in una fase intermedia del contratto. Può liquidare in tutto o in parte il prefinanziamento, salvo il disposto dell’atto di base.
La chiusura delle spese assume la forma di un saldo di pagamento, che non può essere rinnovato e liquida i pagamenti che lo hanno preceduto, ovvero di un ordine di recupero.
2. Nella preparazione dei conti di bilancio i diversi tipi di pagamento di cui al paragrafo 1 sono distinti al momento dell’esecuzione di ogni pagamento.
Articolo 76
Pagamento limitato ai fondi disponibili
Il pagamento delle spese è eseguito dal contabile nei limiti dei fondi disponibili.
Articolo 77
Termini
Il pagamento delle spese è effettuato entro i termini di tempo e secondo le disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.
CAPO 6
Sistemi informatici
Articolo 78
Gestione elettronica delle operazioni
Qualora le entrate e le spese siano gestite mediante sistemi informatici, le firme possono essere apposte mediante procedura informatizzata o elettronica.
Articolo 79
Amministrazione elettronica («e-Government»)
L’organismo dell’Unione istituisce e applica norme uniformi per lo scambio elettronico di informazioni con i terzi che partecipano alle procedure di appalti pubblici e sovvenzioni. In particolare, esso elabora e applica quanto più possibile soluzioni per la presentazione, l’archiviazione e il trattamento dei dati presentati nelle procedure di sovvenzione e di appalto e a tal fine realizza un unico spazio di interscambio dei dati elettronici per i richiedenti, i candidati e gli offerenti.
Articolo 80
Buona amministrazione
1. L’ordinatore rende nota senza indugio la necessità di fornire prove e/o documentazione, la forma delle medesime e il loro contenuto essenziale nonché, se del caso, il calendario indicativo relativo al completamento di procedure di aggiudicazione.
2. Qualora, a causa di un evidente errore amministrativo da parte del richiedente o del concorrente, si verifichi una mancata presentazione di prove o dichiarazioni, il comitato di valutazione o, se del caso, l’ordinatore chiede, salvo in casi debitamente motivati, al richiedente o al concorrente di fornire le informazioni mancanti o di chiarire i documenti giustificativi. Tali informazioni o chiarimenti non modificano in modo sostanziale la proposta né mutano i termini dell’offerta.
Articolo 81
Indicazione dei mezzi di ricorso
Qualora un atto procedurale di un ordinatore leda i diritti di un richiedente o offerente, beneficiario o contraente, l’atto stesso riporta l’indicazione dei mezzi amministrativi e/o di ricorso giudiziario per l’impugnazione.
Sono indicati, in particolare, la natura del ricorso, l’istanza o le istanze che possono essere adite nonché i termini per l’esercizio del ricorso.
CAPO 7
Revisore interno
Articolo 82
Designazione, poteri e funzioni del revisore interno
1. L’organismo dell’Unione dispone di una funzione di revisione contabile interna, che viene esercitata nel rispetto delle pertinenti norme internazionali.
2. La funzione di revisione contabile interna è esercitata dal revisore interno della Commissione. Il revisore interno non può essere né ordinatore né contabile dell’organismo dell’Unione o della Commissione.
3. Il revisore interno consiglia l’organismo dell’Unione riguardo al controllo dei rischi, esprimendo pareri indipendenti sulla qualità dei sistemi di gestione e di controllo e formulando raccomandazioni mirate a migliorare le condizioni di esecuzione delle operazioni e a promuovere una sana gestione finanziaria.
Il revisore interno è incaricato in particolare di quanto segue:
a) |
verificare l’adeguatezza e l’efficacia dei sistemi interni di gestione, nonché delle prestazioni dei servizi nella realizzazione dei programmi e delle azioni in relazione ai rischi ad essi associati; |
b) |
valutare l’efficienza e l’efficacia dei sistemi di controllo e di revisione contabile interni relativi a ciascuna operazione di esecuzione del bilancio dell’organismo dell’Unione. |
4. Il revisore interno esercita le proprie funzioni in relazione all’insieme delle attività e dei servizi dell’organismo dell’Unione. Il revisore interno può accedere integralmente e senza limiti a qualsiasi informazione necessaria per l’esercizio delle sue funzioni.
5. Il revisore interno prende conoscenza della relazione annuale di attività consolidata dell’ordinatore e degli altri elementi d’informazione individuati.
6. Il revisore interno presenta al consiglio di amministrazione e al direttore una relazione con le sue constatazioni e raccomandazioni.
Inoltre, il revisore interno riferisce nei seguenti casi:
— |
se non è stato dato seguito a rischi gravi e raccomandazioni essenziali, |
— |
se vi sono ritardi significativi nell’attuazione delle raccomandazioni formulate in anni precedenti. |
Il consiglio di amministrazione o, se l’atto costitutivo lo consente, il comitato esecutivo e il direttore adottano le misure necessarie per assicurare un controllo periodico dell’attuazione delle raccomandazioni scaturite dalla revisione contabile. Il consiglio di amministrazione o, se l’atto costitutivo lo consente, il comitato esecutivo esaminano le informazioni di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera a), e verificano se le raccomandazioni sono state attuate pienamente e tempestivamente.
7. L’organismo dell’Unione comunica i dati di contatto del revisore interno a qualunque persona fisica o giuridica associata alle operazioni di spesa affinché possa contattare in forma riservata il revisore interno.
8. Le relazioni e le constatazioni del revisore interno sono accessibili al pubblico solo dopo la convalida da parte del revisore interno delle misure adottate per la loro attuazione.
Articolo 83
Indipendenza del revisore interno
L’indipendenza del revisore interno, la sua responsabilità circa le misure prese nell’esercizio delle sue funzioni e il suo diritto di avviare un’azione dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea sono determinati conformemente alle disposizioni dell’articolo 100 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
Articolo 84
Creazione di una struttura di revisione contabile interna
1. Il consiglio di amministrazione o, se l’atto costitutivo lo consente, il comitato esecutivo creano, tenendo conto del rapporto costo/efficacia e del valore aggiunto, una struttura di revisione contabile interna che svolge i suoi compiti nel rispetto delle pertinenti norme internazionali.
Il mandato, l’autorità e la responsabilità della struttura di revisione contabile interna sono stabiliti nella carta della revisione contabile interna e sono sottoposti all’approvazione del consiglio di amministrazione o, se l’atto costitutivo lo consente, del comitato esecutivo.
Il piano annuale della struttura di revisione contabile interna è preparato dal responsabile di tale struttura, tenendo conto tra l’altro, della valutazione, da parte del direttore, del rischio nell’organismo dell’Unione.
Il piano è rivisto e approvato dal consiglio di amministrazione o, se l’atto costitutivo lo consente, dal comitato esecutivo.
La struttura di revisione contabile interna presenta al consiglio di amministrazione e al direttore le sue constatazioni e raccomandazioni.
2. Se la struttura di revisione contabile interna di un organismo dell’Unione non è efficace in termini di costi o non è in grado di rispettare le norme internazionali, tale organismo può decidere di condividere una struttura di revisione contabile interna con altri organismi dell’Unione che operano nello stesso settore.
In questi casi il consiglio di amministrazione o, se l’atto costitutivo lo consente, il comitato esecutivo degli organismi dell’Unione in questione stabiliscono le modalità pratiche della struttura di audit interno condivisa.
3. I soggetti della revisione contabile interna collaborano efficacemente scambiandosi informazioni e relazioni di revisione contabile interna e, se del caso, stilando valutazioni comuni del rischio e svolgendo revisioni contabili congiunte.
Il consiglio di amministrazione o, se l’atto costitutivo lo consente, il comitato esecutivo e il direttore adottano le misure necessarie per assicurare un controllo periodico dell’attuazione delle raccomandazioni della struttura di revisione contabile interna.
TITOLO V
APPALTI PUBBLICI
Articolo 85
Disposizioni generali
1. Per quanto riguarda l’aggiudicazione degli appalti pubblici, si applicano le disposizioni del titolo V del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012, fatto salvo l’articolo 86.
2. L’organismo dell’Unione può chiedere di essere associato, in qualità di amministrazione aggiudicatrice, all’aggiudicazione di appalti della Commissione o di appalti interistituzionali, nonché all’aggiudicazione di appalti di altri organismi dell’Unione.
3. L’organismo dell’Unione partecipa alla banca dati centrale sull’esclusione istituita e gestita dalla Commissione conformemente all’articolo 108 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
Articolo 86
Procedure di aggiudicazione degli appalti
1. L’organismo dell’Unione può stipulare con la Commissione, con gli uffici interistituzionali e con il Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea istituito dal regolamento (CE) n. 2965/94 (8) del Consiglio contratti per la fornitura di beni, la prestazione di servizi o l’esecuzione di lavori da parte loro senza ricorrere a una procedura di appalto pubblico.
2. L’organismo dell’Unione può ricorrere a procedure di aggiudicazione congiunte con le amministrazioni aggiudicatrici dello Stato membro ospitante per coprire le sue necessità amministrative. In questo caso si applica, mutatis mutandis, l’articolo 133 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI SPECIFICHE RIGUARDANTI GLI STANZIAMENTI AMMINISTRATIVI
Articolo 87
Stanziamenti amministrativi
1. Gli stanziamenti amministrativi sono stanziamenti non dissociati.
2. Le spese amministrative risultanti da contratti conclusi per periodi superiori alla durata dell’esercizio, in conformità delle pratiche locali o perché relativi alla fornitura di materiale di dotazione, sono imputate al bilancio dell’organismo dell’Unione dell’esercizio nel corso del quale sono effettuate.
3. L’organismo dell’Unione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 1o luglio di ogni anno, un documento di lavoro sulla sua politica immobiliare che include le seguenti informazioni:
a) |
per ogni edificio, la spesa e la superficie coperte dagli stanziamenti delle linee di bilancio corrispondenti nel bilancio dell’organismo dell’Unione; |
b) |
la prevedibile evoluzione della programmazione globale della superficie e delle ubicazioni per gli anni successivi, con una descrizione dei progetti immobiliari in fase di progettazione già identificati; |
c) |
le condizioni e i costi definitivi nonché le informazioni utili per quanto riguarda la realizzazione di nuovi progetti immobiliari già presentati al Parlamento europeo e al Consiglio secondo la procedura di cui all’articolo 88, e non inclusi nei documenti di lavoro dell’anno precedente. |
Articolo 88
Progetti immobiliari
1. Per qualsiasi progetto di natura immobiliare che possa avere incidenze finanziarie significative sul bilancio dell’organismo dell’Unione, quest’ultimo informa quanto prima il Parlamento europeo e il Consiglio della superficie immobiliare necessaria e del programma provvisorio prima che abbia luogo qualsiasi esplorazione del mercato locale nel caso di contratti immobiliari o prima della pubblicazione dei bandi di gara nel caso di lavori di costruzione.
2. Per qualsiasi progetto di natura immobiliare che possa avere incidenze finanziarie significative sul bilancio dell’organismo dell’Unione, quest’ultimo presenta il progetto immobiliare, inclusi una stima dettagliata dei costi e il suo finanziamento, nonché un elenco dei progetti di contratto destinati a essere utilizzati, e chiede l’approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio prima della conclusione dei contratti. Su richiesta dell’organismo dell’Unione, i documenti presentati concernenti il progetto immobiliare sono trattati in via riservata.
Salvo in casi di forza maggiore, il Parlamento europeo e il Consiglio si pronunciano sul progetto immobiliare entro quattro settimane dal suo ricevimento da parte delle due istituzioni.
Il progetto immobiliare si considera approvato alla scadenza del termine di quattro settimane, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non adottino una decisione contraria alla proposta entro tale periodo.
Se durante tale periodo di quattro settimane il Parlamento europeo e/o il Consiglio avanzano obiezioni debitamente giustificate, tale periodo è prorogato una volta di due settimane.
Se il Parlamento europeo e/o il Consiglio adottano una decisione contraria al progetto immobiliare, l’organismo dell’Unione ritira la proposta e può presentarne una nuova.
3. In casi di forza maggiore, le informazioni di cui al paragrafo 4 possono essere presentate unitamente al progetto immobiliare. Il Parlamento europeo e il Consiglio si pronunciano sul progetto immobiliare entro due settimane dal suo ricevimento da parte delle due istituzioni. Il progetto immobiliare si considera approvato alla scadenza del termine di due settimane, a meno che il Parlamento europeo e/o il Consiglio non adottino una decisione contraria alla proposta entro tale periodo.
4. Sono considerati progetti immobiliari che possono comportare conseguenze finanziarie significative per il bilancio dell’organismo dell’Unione:
a) |
qualsiasi acquisto di terreni; |
b) |
l’acquisto, la vendita, la ristrutturazione, la costruzione di edifici o qualsiasi progetto di importo superiore ai 3 000 000 EUR che abbini questi elementi da realizzarsi durante lo stesso periodo; |
c) |
qualsiasi nuovo contratto immobiliare (inclusi l’usufrutto, i contratti di locazione a lungo termine e il rinnovo di contratti immobiliari esistenti a condizioni meno favorevoli) non coperto dalla lettera b) con un costo annuale di almeno 750 000 EUR; |
d) |
la proroga o il rinnovo di contratti immobiliari esistenti (compresi l’usufrutto e i contratti di locazione a lungo termine) a condizioni identiche o meno favorevoli con un costo annuale di almeno 3 000 000 EUR. |
5. Fatto salvo l’articolo 19, paragrafo 4, un progetto di acquisto immobiliare può essere finanziato mediante un prestito previa approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio.
I prestiti sono contratti e rimborsati conformemente al principio della sana gestione finanziaria e tenendo in debita considerazione l’interesse finanziario dell’Unione europea.
Se l’organismo dell’Unione propone di finanziare l’acquisto mediante un prestito, il piano finanziario che deve essere presentato, unitamente alla richiesta di approvazione preventiva dell’organismo dell’Unione, precisa in particolare il livello massimo del finanziamento, il periodo di finanziamento, il tipo di finanziamento, le condizioni finanziarie e i risparmi ottenuti rispetto ad altri tipi di condizioni contrattuali.
Il Parlamento europeo e il Consiglio si pronunciano, previa richiesta di approvazione preventiva, entro un periodo di quattro settimane, prorogabile una volta di due settimane, dal suo ricevimento da parte delle due istituzioni. L’acquisto tramite un prestito è da considerarsi respinto se il Parlamento europeo e il Consiglio non lo approvano esplicitamente entro tale termine.
TITOLO VII
ESPERTI
Articolo 89
Esperti esterni retribuiti
Le disposizioni dell’articolo 287 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 si applicano, mutatis mutandis, alla selezione di esperti. Questi esperti sono pagati sulla base di un importo fisso preventivamente annunciato e sono scelti in funzione della loro capacità professionale. La selezione avviene in base a criteri che rispettano i principi di non discriminazione, parità di trattamento e assenza di conflitto d’interesse.
TITOLO VIII
SOVVENZIONI E PREMI ATTRIBUITI DALL’ORGANISMO DELL’UNIONE
Articolo 90
Sovvenzioni
Quando l’organismo dell’Unione può attribuire sovvenzioni conformemente alle disposizioni dell’atto costitutivo o per delega della Commissione conformemente all’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto iv), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, si applicano le disposizioni pertinenti di tale regolamento e del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.
Articolo 91
Premi
Quando l’organismo dell’Unione può attribuire premi conformemente alle disposizioni dell’atto costitutivo o per delega della Commissione conformemente all’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto iv), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, si applicano le disposizioni pertinenti di tale regolamento e del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.
TITOLO IX
RENDICONTO E CONTABILITÀ
CAPO 1
Presentazione dei conti
Articolo 92
Struttura contabile
I conti dell’organismo dell’Unione comprendono quanto segue:
a) |
gli stati finanziari dell’organismo dell’Unione; |
b) |
le relazioni sull’esecuzione del bilancio dell’organismo dell’Unione. |
Articolo 93
Relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria
1. Ogni organismo dell’Unione prepara una relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria dell’esercizio.
2. Il direttore trasmette la relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti entro il 31 marzo che segue l’esercizio chiuso.
3. La relazione di cui al paragrafo 2 fornisce, almeno, in termini sia assoluti che percentuali, informazioni sul tasso di esecuzione degli stanziamenti insieme a una sintesi sugli storni di stanziamenti fra le varie voci del bilancio.
Articolo 94
Norme relative alla contabilità
1. Il contabile dell’organismo dell’Unione applica le norme adottate dal contabile della Commissione sul modello delle norme contabili internazionalmente ammesse per il settore pubblico.
2. I conti dell’organismo dell’Unione di cui all’articolo 92 devono rispettare i principi di bilancio stabiliti dagli articoli da 5 a 31. Essi forniscono un’immagine fedele delle operazioni di bilancio in entrate e in spese.
Articolo 95
Principi contabili
Gli stati finanziari di cui all’articolo 92 presentano le informazioni, comprese le informazioni sui metodi contabili, in maniera che garantiscano che sono pertinenti, affidabili, confrontabili e comprensibili. Gli stati finanziari sono formati in conformità dei principi contabili generalmente ammessi enunciati nelle norme contabili di cui all’articolo 143 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
Articolo 96
Stati finanziari
1. Gli stati finanziari sono presentati in euro e comprendono quanto segue:
a) |
il bilancio finanziario e il conto economico, che rappresentano l’intera situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico al 31 dicembre dell’esercizio precedente; sono presentati conformemente alle norme contabili di cui all’articolo 143 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; |
b) |
la situazione dei flussi di cassa che fa apparire gli incassi e gli esborsi dell’esercizio e la situazione finale di tesoreria; |
c) |
la situazione di variazione dell’attivo netto che presenta una sintesi dei movimenti che durante l’esercizio hanno interessato le riserve e gli utili accantonati. |
2. Le note degli stati finanziari completano e commentano le informazioni presentate negli stati di cui al paragrafo 1 e forniscono tutte le informazioni supplementari prescritte dalla pratica contabile ammessa a livello internazionale, quando tali informazioni sono pertinenti in relazione alle attività dell’organismo dell’Unione.
Articolo 97
Relazioni sull’esecuzione del bilancio
1. Le relazioni sull’esecuzione del bilancio sono presentate in euro. Esse comprendono:
a) |
le relazioni che comprendono la totalità delle operazioni di bilancio dell’esercizio in entrate e in spese; |
b) |
le note esplicative che completano e commentano le informazioni fornite nelle relazioni. |
2. Il risultato di bilancio consiste nella differenza tra:
— |
l’insieme delle entrate riscosse per tale esercizio, |
— |
l’ammontare dei pagamenti effettuati sugli stanziamenti dello stesso esercizio, aumentato dell’ammontare degli stanziamenti del medesimo esercizio riportati. |
Alla differenza di cui al primo comma vengono aggiunti o detratti, da un lato, l’importo netto risultante dagli annullamenti di stanziamenti riportati dagli esercizi precedenti e, dall’altro:
— |
gli importi versati in eccesso, a causa di variazioni dei tassi di cambio, di pagamenti corrispondenti a stanziamenti non dissociati riportati dall’esercizio precedente, |
— |
l’importo del saldo derivante da guadagni e perdite dovuti ai tassi di cambio, nel corso dell’esercizio, realizzati e non realizzati. |
3. La struttura delle relazioni sull’esecuzione del bilancio è identica a quella del bilancio dell’organismo dell’Unione stesso.
Articolo 98
Conti provvisori
1. Il contabile dell’organismo dell’Unione comunica i conti provvisori al contabile della Commissione e alla Corte dei conti entro il 1o marzo che segue l’esercizio chiuso.
2. Il contabile dell’organismo dell’Unione comunica inoltre al contabile della Commissione, entro il 1o marzo che segue l’esercizio chiuso, la documentazione contabile in un formato standard stabilito dal contabile della Commissione ai fini del consolidamento.
Articolo 99
Approvazione dei conti definitivi
1. Conformemente alle disposizioni dell’articolo 148, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, la Corte dei conti formula, entro il 1o giugno che segue l’esercizio chiuso, le sue osservazioni sui conti provvisori dell’organismo dell’Unione.
2. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori dell’organismo dell’Unione, il contabile redige i conti definitivi dell’organismo dell’Unione conformemente all’articolo 50. Il direttore li trasmette al consiglio di amministrazione, che formula un parere su tali conti.
3. Il contabile trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio di amministrazione, al contabile della Commissione, alla Corte dei conti, al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 1o luglio che segue l’esercizio chiuso.
Il contabile dell’organismo dell’Unione comunica inoltre al contabile della Commissione, entro il 1o luglio, la documentazione contabile in un formato standard stabilito dal contabile della Commissione ai fini del consolidamento.
4. Il contabile dell’organismo dell’Unione trasmette altresì alla Corte dei conti, e in copia al contabile della Commissione, contemporaneamente a tali conti definitivi, una dichiarazione a essi relativa.
I conti definitivi sono corredati di una nota redatta dal contabile nella quale quest’ultimo dichiara che i conti definitivi sono stati elaborati nel rispetto del presente titolo e dei principi, delle norme e dei metodi contabili applicabili.
I conti definitivi dell’organismo dell’Unione sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea entro il 15 novembre che segue l’esercizio chiuso.
5. Il direttore invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni da essa formulate nel quadro della sua relazione annuale entro il 30 settembre che segue l’esercizio chiuso. L’organismo dell’Unione comunica le sue risposte contemporaneamente alla Commissione.
CAPO 2
Contabilità e inventario delle immobilizzazioni
Articolo100
Il sistema contabile
1. Il sistema contabile dell’organismo dell’Unione permette di organizzare l’informazione di bilancio e finanziaria che permette di iscrivere, classificare e registrare dati in cifre.
2. Il sistema contabile si compone di una contabilità generale e di una contabilità di bilancio. Le due contabilità sono tenute in euro per esercizio.
3. L’ordinatore può anche tenere una contabilità analitica.
Articolo 101
Prescrizioni comuni per i sistemi contabili delle istituzioni
Le norme e il piano contabile armonizzato che devono essere applicati dall’organismo dell’Unione sono adottati dal contabile della Commissione conformemente all’articolo 152 del regolamento (CE, Euratom) n. 966/2012.
Articolo 102
Contabilità generale
La contabilità generale riproduce in forma cronologica, secondo il metodo della partita doppia, gli eventi e le operazioni che intervengono nella situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’organismo dell’Unione.
Articolo 103
Scritture contabili
1. I saldi e i movimenti di ciascun conto sono iscritti nei libri contabili.
2. Ogni scrittura contabile, comprese le rettifiche contabili, è basata su documenti giustificativi ai quali essa fa riferimento.
3. Il sistema contabile permette di risalire con chiarezza a tutte le scritture contabili.
Articolo 104
Rettifiche contabili
Dopo la chiusura dell’esercizio e fino alla data di presentazione dei conti definitivi, il contabile dell’organismo dell’Unione procede alle correzioni che, senza comportare esborsi o incassi a carico dell’esercizio, sono necessarie per una presentazione regolare, fedele e sincera dei conti. Tali rettifiche rispettano le norme contabili di cui all’articolo 101.
Articolo 105
Contabilità di bilancio
1. La contabilità di bilancio fornisce un quadro dettagliato dell’esecuzione del bilancio dell’organismo dell’Unione.
2. Ai fini del paragrafo 1, la contabilità di bilancio registra tutti gli atti d’esecuzione del bilancio in entrate e in spese previsti al titolo IV.
Articolo 106
Inventario delle immobilizzazioni
1. L’organismo dell’Unione tiene, conformemente al modello stabilito dal contabile della Commissione, inventari in numero e in valore di tutte le immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie che costituiscono il patrimonio dell’Unione.
L’organismo dell’Unione verifica la concordanza tra le scritture d’inventario e la situazione di fatto.
2. Le vendite di immobilizzazioni materiali dell’organismo dell’Unione sono oggetto di una pubblicità adeguata.
TITOLO X
REVISIONE CONTABILE ESTERNA, DISCARICO E LOTTA CONTRO LA FRODE
Articolo 107
Revisione contabile esterna
1. Un revisore contabile esterno indipendente verifica che i conti annuali dell’organismo dell’Unione presentino correttamente le entrate, le spese e la situazione finanziaria dell’organismo dell’Unione prima del consolidamento nei conti definitivi dell’organismo dell’Unione.
Salvo disposizione contraria nell’atto costitutivo, la Corte dei conti elabora una relazione annuale specifica relativa all’organismo dell’Unione conformemente alle prescrizioni dell’articolo 287, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Nel preparare la relazione di cui al secondo comma, la Corte esamina la revisione contabile svolta dal revisore esterno indipendente di cui al primo comma e le azioni adottate in risposta alle risultanze.
2. L’organismo dell’Unione trasmette alla Corte dei conti il proprio bilancio definitivamente adottato. Esso informa quest’ultima, al più presto, di tutte le sue decisioni e di tutti i provvedimenti adottati in esecuzione degli articoli 10, 14, 19 e 23.
3. Il controllo effettuato dalla Corte dei conti è disciplinato dagli articoli da 158 a 163 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
Articolo 108
Calendario della procedura di discarico
1. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, dà atto al direttore, entro il 15 maggio dell’anno N + 2, salvo diversamente previsto nell’atto costitutivo, dell’esecuzione del bilancio dell’esercizio N. Il direttore informa il consiglio d’amministrazione delle osservazioni del Parlamento europeo contenute nella risoluzione che accompagna la decisione di discarico.
2. Se la data di cui al paragrafo 1 non può essere rispettata, il Parlamento europeo o il Consiglio informano il direttore dei motivi per cui la decisione ha dovuto essere differita.
3. Qualora il Parlamento europeo rinvii la decisione di discarico, il direttore, di concerto con il consiglio d’amministrazione, si adopera per prendere, al più presto, misure che consentano e facilitino la rimozione degli ostacoli che si frappongono alla decisione.
Articolo 109
La procedura di discarico
1. La decisione di discarico riguarda i conti della totalità delle entrate e delle spese dell’organismo dell’Unione, nonché il relativo saldo, e l’attivo e il passivo dell’organismo dell’Unione descritti negli stati finanziari.
2. In vista del discarico, il Parlamento europeo esamina, successivamente al Consiglio, i conti e gli stati finanziari dell’organismo dell’Unione. Esamina anche la relazione annuale della Corte dei conti, accompagnata dalle risposte del direttore dell’organismo dell’Unione, nonché le sue relazioni speciali pertinenti, riguardo all’esercizio interessato, e la sua dichiarazione attestante l’affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni.
3. Il direttore presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest’ultimo, e secondo le modalità previste dall’articolo 165, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l’esercizio in causa.
Articolo 110
Misure di follow-up
1. Il direttore adotta ogni misura utile per dar seguito alle osservazioni che accompagnano la decisione di discarico del Parlamento europeo e ai commenti che accompagnano la raccomandazione di discarico adottata dal Consiglio.
2. Su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, il direttore riferisce in merito alle misure adottate a seguito di tali osservazioni e commenti. Il direttore trasmette copia della relazione alla Commissione e alla Corte dei conti.
Articolo 111
Verifiche sul posto della Commissione, della Corte dei conti e dell’OLAF
1. L’organismo dell’Unione concede al personale della Commissione e alle altre persone da essa autorizzate, nonché alla Corte dei conti, l’accesso ai propri siti e locali, nonché a tutti dati e a tutte le informazioni, anche in formato elettronico, necessarie per effettuare i controlli.
2. L’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini, inclusi controlli e verifiche sul posto, conformemente alle disposizioni e alle procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (10) al fine di determinare se vi sia stata frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione in relazione a una sovvenzione attribuita o a un appalto aggiudicato a norma del presente regolamento.
3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, gli accordi con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, i contratti, le sovvenzioni e gli appalti dell’organismo dell’Unione contengono disposizioni che abilitano espressamente la Corte dei conti europea e l’OLAF a svolgere tali controlli e indagini in base alle rispettive competenze.
TITOLO XI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 112
Richieste di informazioni del Parlamento europeo e del Consiglio
Per le questioni di bilancio di loro rispettiva competenza, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione possono ottenere dall’organismo dell’Unione qualsiasi informazione o giustificazione pertinente.
Articolo 113
Adozione del nuovo regolamento finanziario dell’organismo dell’Unione
Ogni organismo di cui all’articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 è tenuto ad adottare un nuovo regolamento finanziario in vista della sua entrata in vigore il 1o gennaio 2014 o, in ogni caso, entro sei mesi a decorrere dalla data in cui un organismo rientra nel campo di applicazione del suddetto articolo 208, a seguito della concessione di un contributo iscritto nel bilancio.
Articolo 114
Modalità di esecuzione del regolamento finanziario dell’organismo dell’Unione
Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore, adotta, per quanto necessario e con la previa autorizzazione della Commissione, le modalità di esecuzione del regolamento finanziario dell’organismo dell’Unione.
Articolo 115
Abrogazione
Il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 è abrogato con effetto dal 1o gennaio 2014. Tuttavia, l’articolo 40 si applica fino al 31 dicembre 2014 e l’articolo 27, paragrafi 4 e 7, si applicano fino al 31 dicembre 2015.
Articolo 116
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014. Tuttavia, l’articolo 47 e l’articolo 82, paragrafo 5, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2015, l’articolo 32 e l’articolo 33, paragrafi 5 e 8, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
(2) Regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72).
(3) Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).
(4) Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell’8.6.1971, pag. 1).
(5) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
(6) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(7) Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).
(8) Regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo all’istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea (GU L 314 del 7.12.1994, pag. 1).
(9) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
(10) Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
7.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 328/69 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1272/2013 DELLA COMMISSIONE
del 6 dicembre 2013
recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda gli idrocarburi policiclici aromatici
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l’articolo 68, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il benzo[a]pyrene, il benzo[e]pyrene, il benzo[a]anthracene, il chrysene, il benzo[b]fluoranthene, il benzo[j]fluoranthene, il benzo[k]fluoranthene e il dibenz(a, h)anthracene [di seguito «gli idrocarburi policiclici aromatici» (IPA)], sono classificati come sostanze cancerogene di categoria 1B a norma dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (2). |
(2) |
Questi IPA possono essere presenti nelle parti in plastica e in gomma di un’ampia gamma di articoli di consumo. Sono presenti come impurezze in alcune materie prime utilizzate nella produzione di tali articoli, in particolare negli oli diluenti e nel nerofumo. Non vengono aggiunti intenzionalmente agli articoli e non svolgono alcuna funzione specifica come componenti delle parti in plastica o in gomma. |
(3) |
Il punto 28 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 proibisce la vendita al pubblico di questi IPA come sostanze o nelle miscele. Inoltre, il punto 50 dell’allegato XVII di tale regolamento limita la presenza degli IPA negli oli diluenti utilizzati per la produzione di pneumatici. |
(4) |
Le informazioni trasmesse dalla Germania alla Commissione indicano che gli articoli contenenti IPA possono presentare rischi per la salute dei consumatori in caso di ingestione, assorbimento cutaneo, e, in alcuni casi, per inalazione. |
(5) |
La conclusione relativa al rischio per i consumatori si è basata sulle stime dell’esposizione agli IPA per via cutanea derivante dall’uso di taluni articoli di consumo, nelle peggiori condizioni d’uso realistiche. Tale esposizione è risultata superiore ai livelli derivati con effetti minimi (DMEL) (3) determinati per il benzo[a]pyrene, che è stato utilizzato come surrogato di tossicità di altri IPA. |
(6) |
La Commissione ha valutato le informazioni fornite dalla Germania ed è giunta alla conclusione che gli articoli contenenti IPA possono presentare un rischio per i consumatori, che risulterebbe limitato ponendo in essere una restrizione. La Commissione ha consultato anche l’industria del settore e altre parti interessate in merito alle ripercussioni di una limitazione della presenza di IPA negli articoli fruibili dai consumatori. |
(7) |
Al fine di tutelare la salute dei consumatori dai rischi derivanti dall’esposizione agli IPA contenuti negli articoli di consumo, occorre fissare dei limiti al tenore di IPA nelle parti accessibili in plastica o in gomma di tali articoli, e vietare l’immissione in commercio di articoli contenenti un IPA in concentrazione superiore a 1 mg/kg in tali parti. |
(8) |
In considerazione della vulnerabilità dei bambini, è necessario fissare un limite inferiore. Occorre pertanto vietare l’immissione in commercio di giocattoli e articoli di puericultura contenenti un IPA in concentrazione superiore a 0,5 mg/kg nelle loro parti accessibili in plastica o in gomma. |
(9) |
Tale restrizione va applicata solo alle parti degli articoli che vengono a contatto sia diretto e prolungato oppure ripetuto e a breve termine con la pelle umana o con la cavità orale in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili. Gli articoli o le loro parti che entrano in contatto con la pelle o la cavità orale solo brevemente e non di frequente non devono essere interessati da tale restrizione in quanto l’esposizione agli IPA che ne deriva non risulterebbe significativa. Occorre elaborare ulteriori orientamenti a tale proposito. |
(10) |
Nel mercato dell’Unione sono state identificate materie prime alternative contenenti bassi livelli di IPA. Queste comprendono il nerofumo e gli oli che soddisfano i requisiti del regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (4). |
(11) |
La Commissione deve riesaminare gli attuali valori limite adottati in tale restrizione, in particolare alla luce dei nuovi dati scientifici, compresi quelli relativi alla migrazione degli IPA presenti nei materiali in plastica e in gomma degli articoli interessati, nonché quelli relativi alle materie prime alternative. Tale riesame dei nuovi dati scientifici deve inoltre tenere conto della disponibilità di metodi di prova. |
(12) |
Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1907/2006. |
(13) |
È opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole per consentire alle parti interessate di adottare le misure necessarie a conformarsi alle misure contemplate dal presente regolamento. |
(14) |
Potrebbe essere difficile far rispettare la restrizione all’immissione in commercio di articoli di seconda mano e di articoli presenti nella catena di approvvigionamento alla data di applicazione del presente regolamento. Tale restrizione non si applica pertanto agli articoli immessi in commercio prima di detta data. |
(15) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso è applicabile dal 27 dicembre 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(2) GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.
(3) http://www.echa.europa.eu/documents/10162/13643/information_requirements_part_b_it.pdf
(4) GU L 12 del 15.1.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Nell'allegato XVII al regolamento (CE) n. 1907/2006, alla colonna 2 del punto 50, sono aggiunti i seguenti paragrafi 5, 6, 7 e 8:
|
|
7.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 328/72 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1273/2013 DELLA COMMISSIONE
del 6 dicembre 2013
che modifica il regolamento (UE) n. 454/2011 relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «applicazioni telematiche per i servizi passeggeri» del sistema ferroviario transeuropeo
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 7 del regolamento (UE) n. 454/2011 della Commissione, del 5 maggio 2011, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «applicazioni telematiche per i passeggeri» del sistema ferroviario transeuropeo (2) (in appresso «la STI TAP») impone la modifica del regolamento prendendo in considerazione i risultati della fase 1, descritta al paragrafo 7.2 dell’allegato I della STI TAP. |
(2) |
Il paragrafo 7.2.2.2 dell’allegato I della STI TAP dispone che l’Agenzia ferroviaria europea (in appresso «ERA») deve valutare i risultati prodotti dalle parti interessate in termini di specifiche tecniche IT, di governance e di piano generale di attuazione al fine di determinare se gli obiettivi perseguiti nella fase 1 siano stati raggiunti. |
(3) |
La Commissione ha ricevuto dall’Agenzia ferroviaria europea la raccomandazione ERA/REC/09-2012/INT, del 31 ottobre 2012, che include una serie di proposte di modifica della STI TAP. |
(4) |
Il comitato direttivo istituito dal paragrafo 7.2.1 della STI TAP ha discusso la raccomandazione dell’ERA e, in particolare, lo status giuridico dei risultati della fase 1. Lo stesso ha deciso di modificare lo status di alcune specifiche IT in guide applicative. |
(5) |
È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 454/2011. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 454/2011 è così modificato:
a) |
l’articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Le imprese ferroviarie, i gestori dell’infrastruttura, i gestori di stazione, i venditori dei biglietti e l’Agenzia sostengono i lavori della fase 2, secondo quanto specificato al paragrafo 7.3 dell’allegato I, fornendo competenza ed informazioni funzionali e tecniche.»; |
b) |
l’articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Gli organismi che rappresentano il settore ferroviario a livello europeo, definiti nell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), insieme a un rappresentante dei venditori dei biglietti e a un rappresentante dei passeggeri europei, sviluppano ulteriormente il sottosistema Applicazioni telematiche per i passeggeri secondo quanto specificato al paragrafo 7.3 dell’allegato I. L’Agenzia ferroviaria europea rende disponibili pubblicamente sul proprio sito web i risultati della fase 1 (guide applicative, architettura, governance e piano generale di attuazione).»; |
c) |
l’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Gli Stati membri assicurano che le imprese ferroviarie, i gestori dell’infrastruttura, i gestori di stazione e i venditori dei biglietti siano informati del presente regolamento e designano un punto di contatto nazionale (NCP — Nationa Contact Point) per il seguito della sua attuazione. Il ruolo del punto di contatto nazionale è descritto all’allegato VI.»; |
d) |
l’articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 1. Il presente regolamento viene modificato prendendo in considerazione i risultati della fase 2, descritta al paragrafo 7.3 dell’allegato I. 2. L’Agenzia ferroviaria europea modifica il documento tecnico B.60 (Architettura) prendendo in considerazione i risultati della fase 1 e applicando la procedura di cui all’articolo 3.» |
Articolo 2
Gli allegati del regolamento (UE) n. 454/2011 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1.
(2) GU L 123 del 12.5.2011, pag. 11.
ALLEGATO
Gli allegati al regolamento (UE) n. 454/2011sono modificati come segue:
1. |
L’allegato I è modificato come segue:
|
2) |
L’allegato III è sostituito dall’allegato III seguente: «ALLEGATO III Elenco dei documenti tecnici
|
3) |
Il testo del punto C.1 dell’allegato IV è sostituito dal testo seguente: «C.1. Tariffe NRT Il contenuto principale dei dati sulle tariffe NRT deve essere quello riportato di seguito:
Le tariffe NRT devono essere rese disponibili in anticipo in base alle loro condizioni di vendita.»; |
4) |
È aggiunto il seguente allegato V: «ALLEGATO V Elenco dei documenti tecnici per l’architettura IT “retail”, la governance e il piano generale di attuazione
|
5) |
È aggiunto il seguente allegato VI: «ALLEGATO VI Compiti del punto di contatto nazionale TAF/TAP (NCP — National Contact Point)
|
7.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 328/79 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1274/2013 DELLA COMMISSIONE
del 6 dicembre 2013
che modifica e rettifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda alcuni additivi alimentari
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 3, l’articolo 14 e l’articolo 30, paragrafo 5,
visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 presenta un elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e ne specifica le condizioni d’uso. |
(2) |
L’allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 presenta un elenco UE degli additivi alimentari autorizzati negli additivi alimentari, negli enzimi alimentari, negli aromi alimentari e nei nutrienti e ne specifica le condizioni d’uso. |
(3) |
Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (3) stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008. |
(4) |
Tali elenchi possono essere aggiornati conformemente alla procedura uniforme di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, che può essere avviata su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda. |
(5) |
Quando si aggiornano le specifiche è opportuno tener conto delle specifiche e delle tecniche di analisi per gli additivi alimentari così come stabilite dal comitato misto di esperti FAO/OMS sugli additivi alimentari e adottate dalla Commissione del Codex Alimentarius, nonché del sistema di numerazione internazionale per gli additivi alimentari, ossia delle denominazioni INS (4). |
(6) |
Il colorante alimentare attualmente autorizzato «Nero brillante BN, nero PN» (E 151) va ridenominato «Nero brillante PN» nell’elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e condizioni del loro uso nonché nelle specifiche relative a tale additivo a fini di chiarezza e per armonizzarlo con la denominazione registrata nel sistema di numerazione internazionale. |
(7) |
Attualmente la definizione dell’additivo alimentare «Caroteni derivati dalle alghe» [E 160a (iv)] nelle specifiche recita «I caroteni misti possono anche essere ottenuti dall’alga Dunaliella salina, che cresce in grandi laghi salini nella regione di Whyalla, Australia meridionale. […]» facendo quindi riferimento al luogo specifico in cui crescono tali alghe, ossia la regione di Whyalla. Negli ultimi anni tuttavia la domanda mondiale di caroteni derivati dalle alghe è aumentata e sono stati realizzati altri laghi salini in Australia e in altri paesi. Non esistono riferimenti o restrizioni circa i luoghi in cui coltivare la Dunaliella salina né nelle specifiche in vigore relative ai caroteni derivati dalle alghe (5) del comitato misto di esperti FAO/OMS sugli additivi alimentari né nel parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare relativo al riesame dei caroteni misti [E 160a (i)] e del betacarotene [E 160a (ii)] come additivi alimentari (6). Al fine di evitare perturbazioni del mercato va pertanto modificata la descrizione dei caroteni derivati dalle alghe [E 160a (iv)] nelle specifiche. |
(8) |
Il regolamento (UE) n. 231/2012 presenta errori nelle specifiche relative al bisolfito di calcio (E 227) e al bisolfito di potassio (E 228). Occorre rettificare tali errori. |
(9) |
Il regolamento (UE) n. 231/2012 stabilisce inoltre le specifiche relative alla cellulosa microcristallina [E 460 (i)], in cui si precisa che il sinonimo di tale additivo alimentare è «gel di cellulosa». Poiché nel Codex alimentarius è stata adottata una denominazione duplice per la cellulosa microcristallina [E 460 (i)] la denominazione INS di detto additivo è «Cellulosa microcristallina (gel di cellulosa)». Tenendo conto delle pratiche precedenti (7), e al fine di garantire coerenza e di evitare perturbazioni del mercato, è opportuno adottare la denominazione duplice «Cellulosa microcristallina (gel di cellulosa)» per l’additivo alimentare [E 460 (i)]. La denominazione «gel di cellulosa» va quindi soppressa dalla voce «Sinonimi» nelle specifiche relative all’additivo alimentare in questione e va pertanto modificata la sua denominazione nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008. |
(10) |
L’additivo alimentare «Carbossimetilcellulosa, carbossimetilcellulosa sodica, gomma di cellulosa» (E 466) va ridenominato «Carbossimetilcellulosa sodica, gomma di cellulosa» nell’elenco UE degli additivi alimentari di cui agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 e nelle specifiche relative a tale additivo a fini di chiarezza e per armonizzarlo con la sua denominazione INS registrata. |
(11) |
A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l’elenco UE degli additivi alimentari di cui all’allegato II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 la Commissione non è tenuta a chiedere il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») quando gli aggiornamenti in questione non hanno un potenziale effetto sulla salute umana. Poiché gli aggiornamenti degli elenchi UE di cui sopra non hanno un potenziale effetto sulla salute umana non è necessario chiedere il parere dell’Autorità. |
(12) |
Occorre pertanto modificare e rettificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1333/2008 e (UE) n. 231/2012. |
(13) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 sono modificati conformemente all’allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
L’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Gli additivi alimentari «Nero brillante BN, nero PN» (E 151) o «Carbossimetilcellulosa, carbossimetilcellulosa sodica, gomma di cellulosa» (E 466) nonché gli alimenti contenenti tali additivi alimentari etichettati o immessi sul mercato fino a ventiquattro mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento e che non rispettano le prescrizioni di cui al presente regolamento possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.
(2) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.
(3) GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1.
(4) Sistema di numerazione internazionale per gli additivi alimentari (INS).
(5) Monografia 4 (2007) sui caroteni (alghe) disponibile sul seguente sito web: http://www.fao.org/ag/agn/jecfa-additives/specs/Monograph1/Additive-114.pdf
(6) Gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sugli additivi alimentari e sulle fonti di nutrienti aggiunti agli alimenti (ANS); parere scientifico relativo al riesame dei caroteni misti [E 160a (i)] e del betacarotene [E 160a (ii)] come additivi alimentari. EFSA Journal 2012; 10(3):2593.
(7) La modifica proposta è in linea con altri casi simili, quali la carbossimetilcellulosa sodica (E 466), la carbossimetilcellulosa sodica reticolata (E 468) e la carbossimetilcellulosa idrolizzata enzimaticamente (E 469), alle quali è stata attribuita una denominazione duplice.
ALLEGATO I
A. |
L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:
|
B. |
L’allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:
|
ALLEGATO II
L’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è così modificato:
1) |
alla voce relativa a E 160a (iv) «Caroteni derivati dalle alghe» le specifiche riguardanti la definizione sono sostituite dalle seguenti:
|
2) |
la voce relativa a E 151 «Nero brillante BN, nero PN» è così modificata:
|
3) |
alla voce relativa a E 227 «Calcio bisolfito» l’intestazione è sostituita dalla seguente: «E 227 IDROGENO SOLFITO DI CALCIO» |
4) |
alla voce relativa a E 228 «Potassio solfito acido» l’intestazione è sostituita dalla seguente: «E 228 IDROGENO SOLFITO DI POTASSIO» |
5) |
la voce relativa a E 460 (i) «Cellulosa microcristallina» è così modificata:
|
6) |
la voce relativa a E 466 «Carbossimetilcellulosa sodica, carbossimetilcellulosa, gomma di cellulosa» è così modificata:
|
7.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 328/86 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1275/2013 DELLA COMMISSIONE
del 6 dicembre 2013
che modifica l’allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di arsenico, cadmio, piombo, nitriti, essenza volatile di senape e impurità botaniche nocive
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2002/32/CE vieta l’uso di prodotti destinati all’alimentazione degli animali che presentino un contenuto di sostanze indesiderabili superiore ai livelli massimi fissati nell’allegato I della medesima. |
(2) |
Alcune formule a rilascio prolungato dei mangimi complementari destinati a particolari fini nutrizionali, ad elevata concentrazione di oligoelementi, contengono inevitabilmente quantità di arsenico, cadmio o piombo superiori ai livelli massimi stabiliti per i metalli pesanti suddetti nei mangimi complementari. Livelli massimi più elevati di tali metalli pesanti nelle formule a rilascio prolungato non costituiscono tuttavia un rischio per la salute pubblica o degli animali o per l’ambiente poiché l’esposizione degli animali ai metalli pesanti derivante dall’uso di queste specifiche formule a rilascio prolungato è decisamente inferiore rispetto al caso in cui si impieghino altri mangimi complementari contenenti oligoelementi. Di conseguenza, è opportuno stabilire livelli massimi più elevati di tali metalli pesanti nelle formule a rilascio prolungato contenenti livelli elevati di oligoelementi. |
(3) |
Dai dati ricevuti risulta che, in seguito al cambiamento della zona di produzione, il livello di arsenico contenuto nel carbonato ferroso impiegato come additivo nei mangimi supera in certi casi il livello massimo attuale. Al fine di garantire l’approvvigionamento di carbonato ferroso sul mercato europeo è opportuno aumentare il livello massimo di arsenico nel carbonato ferroso. Questo aumento non compromette la salute pubblica e degli animali, né ha conseguenze negative per l’ambiente, in quanto il livello massimo fissato per l’arsenico nei mangimi complementari e nei mangimi completi rimane invariato. |
(4) |
Recentemente il laboratorio di riferimento dell’Unione europea per i metalli pesanti nei mangimi e alimenti (EURL-HM) ha individuato una differenza notevole tra i risultati analitici ottenuti dall’applicazione dei diversi metodi di estrazione attualmente in uso per la determinazione del piombo nell’argilla caolinitica e nei mangimi che la contengono (2). In precedenza non erano state osservate differenze rilevanti tra i livelli dei metalli pesanti contenuti nei mangimi minerali a fronte dell’applicazione di metodi di estrazione diversi (3). I livelli massimi dei metalli pesanti contenuti nei mangimi si riferiscono «a una determinazione analitica del piombo, in cui l’estrazione è effettuata in acido nitrico (5 % p/p) per 30 minuti a temperatura di ebollizione». Occorre pertanto impiegare tale metodo di estrazione per la determinazione del piombo nell’argilla caolinitica. |
(5) |
Per quanto concerne il nitrito attualmente non si applica alcun livello massimo ai prodotti e ai sottoprodotti della barbabietola da zucchero e della canna da zucchero e a quelli derivanti dalla produzione di amido. Alla luce degli sviluppi delle conoscenze scientifiche e tecniche è opportuno applicare la medesima disciplina ai prodotti e ai sottoprodotti della produzione di bevande alcoliche. |
(6) |
Alla luce degli sviluppi delle conoscenze scientifiche e tecniche è opportuno fissare il livello massimo dell’essenza volatile di senape nella Camelina sativa e nei suoi derivati a un livello pari al livello massimo previsto per i panelli di colza. |
(7) |
La specie Brassica è stata inserita tra le impurità botaniche nocive a causa dell’elevato livello di essenza volatile di senape (espressa come isotiocianati di allile). L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha concluso nel suo parere sui glucosinolati (isotiocianati di allile) quali sostanze indesiderabili nei mangimi (4) che gli effetti negativi sugli animali sono stati generalmente correlati ai glucosinolati totali presenti nella dieta. Se si misurassero i glucosinolati totali sarebbe possibile individuare anche le impurità determinate da prodotti derivanti da Brassica juncea ssp., Brassica nigra e Brassica carinata. È pertanto opportuno sopprimere i prodotti, ad eccezione dei semi, di tali specie elencati nella sezione VI dell’allegato I sulle impurità botaniche nocive e fissare - per le materie prime per mangimi derivate dalle specie Brassica sopra menzionate – lo stesso livello massimo di essenza volatile di senape di quello previsto per i panelli di colza. |
(8) |
È opportuno utilizzare la denominazione delle materie prime per mangimi di cui al regolamento (UE) n. 68/2013 della Commissione, del 16 gennaio 2013, concernente il catalogo delle materie prime per mangimi (5). |
(9) |
È pertanto opportuno modificare la direttiva 2002/32/CE. |
(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I della direttiva 2002/32/CE è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10.
(2) Determinazione del piombo totale ed estraibile nell’argilla caolinitica. Assistenza tecnica dell’EURL-HM alla direzione generale per la Salute e i consumatori — JRC 69122 — Centro comune di ricerca - Istituto dei materiali e misure di riferimento.
(3) IMEP-111: Cadmio, piombo, arsenico, mercurio e rame totali e cadmio e piombo estraibili nei mangimi minerali. Rapporto dell’undicesimo circuito interlaboratorio organizzato dal laboratorio di riferimento dell’Unione europea per i metalli pesanti nei mangimi e negli alimenti. EUR 24758 EN — Centro comune di ricerca — Istituto dei materiali e misure di riferimento.
(4) Parere del gruppo scientifico sui contaminanti nella catena alimentare a seguito di una richiesta della Commissione europea sui glucosinolati quali sostanze indesiderabili nei mangimi, The EFSA Journal (2008) 590, 1-76.
(5) GU L 29 del 30.1.2013, pag. 1.
ALLEGATO
L’allegato I della direttiva 2002/32/CE è così modificato:
1) |
La riga 1 della sezione I, arsenico, è sostituita dalla seguente:
|
2) |
La riga 2 della sezione I, cadmio, è sostituita dalla seguente:
|
3) |
La riga 4 della sezione I, piombo, è sostituita dalla seguente:
|
4) |
La riga 6 della sezione I, nitrito, è sostituita dalla seguente:
|
5) |
La riga 5 della sezione III, essenza volatile di senape, è sostituita dalla seguente:
|
6) |
La Sezione VI «Impurità botaniche nocive» è sostituita dalla seguente: «SEZIONE VI: IMPURITÀ BOTANICHE NOCIVE
|
(1) Per la determinazione del piombo nell’argilla caolinitica e nei mangimi contenenti argilla caolinitica, i livelli massimi si riferiscono a una determinazione analitica del piombo, in cui l’estrazione è effettuata in acido nitrico (5 % p/p) per 30 minuti a temperatura di ebollizione. Possono essere applicate procedure di estrazione equivalenti per le quali si possa dimostrare che la procedura di estrazione utilizzata ha un’efficacia d’estrazione equivalente.»
(2) Su richiesta delle autorità competenti l’operatore responsabile deve eseguire un’analisi per dimostrare che il contenuto totale di glucosinolati è inferiore a 30 mmol/kg. Il metodo di analisi usato di riferimento è EN-ISO 9167-1:1995.»
(3) Per quanto determinabile mediante microscopia analitica.
(4) Comprende frammenti del guscio dei semi.»
7.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 328/93 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1276/2013 DELLA COMMISSIONE
del 6 dicembre 2013
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
AL |
45,1 |
MA |
75,2 |
|
TN |
78,7 |
|
TR |
84,0 |
|
ZZ |
70,8 |
|
0707 00 05 |
AL |
59,9 |
MA |
154,0 |
|
TR |
118,1 |
|
ZZ |
110,7 |
|
0709 93 10 |
MA |
147,0 |
TR |
94,4 |
|
ZZ |
120,7 |
|
0805 10 20 |
AR |
28,0 |
AU |
88,3 |
|
MA |
36,7 |
|
TR |
54,5 |
|
UY |
36,0 |
|
ZA |
56,9 |
|
ZW |
22,6 |
|
ZZ |
46,1 |
|
0805 20 10 |
AU |
135,6 |
MA |
57,8 |
|
ZZ |
96,7 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
TR |
58,3 |
ZZ |
58,3 |
|
0805 50 10 |
TR |
68,2 |
ZZ |
68,2 |
|
0808 10 80 |
BA |
42,7 |
MK |
32,3 |
|
NZ |
160,5 |
|
US |
165,4 |
|
ZA |
199,9 |
|
ZZ |
120,2 |
|
0808 30 90 |
TR |
130,4 |
US |
211,2 |
|
ZZ |
170,8 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
7.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 328/95 |
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
del 9 ottobre 2013
sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011, sezione II — Consiglio europeo e Consiglio
(2013/721/UE)
IL PARLAMENTO EUROPEO,
— |
visto il bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011 (1), |
— |
visti i conti annuali consolidati dell’Unione europea relativi all’esercizio 2011 [COM(2012) 436 – C7-0226/2012] (2), |
— |
vista la relazione annuale della Corte dei conti sull’esecuzione del bilancio per l’esercizio finanziario 2011, corredata delle risposte delle istituzioni (3), |
— |
vista la dichiarazione attestante l’affidabilità (4) dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l’esercizio 2011 a norma dell’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, |
— |
viste la sua decisione del 17 aprile 2013 (5) che rinvia la decisione sul discarico per l’esercizio 2011 e la risoluzione allegata, |
— |
visti l’articolo 314, paragrafo 10, e gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, |