ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2013.295.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 295

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

56o anno
6 novembre 2013


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 1051/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali

1

 

*

Regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur)

11

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen

27

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

6.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 295/1


REGOLAMENTO (UE) N. 1051/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 22 ottobre 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafi 1 e 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

La creazione di uno spazio in cui è assicurata la libera circolazione delle persone attraverso le frontiere interne è una delle principali conquiste dell'Unione. In uno spazio senza controllo alle frontiere interne, occorre una risposta comune alle situazioni che incidono gravemente sull’ordine pubblico o sulla sicurezza interna di tale spazio, di alcune sue parti o di uno o più Stati membri, che autorizzi il ripristino temporaneo del controllo alle frontiere interne in circostanze eccezionali senza compromettere il principio della libera circolazione delle persone. Considerato l'impatto che possono avere tali misure di extrema ratio su tutti coloro che esercitano il diritto di circolare nello spazio senza controllo alle frontiere interne, è opportuno stabilire le condizioni e le procedure per il ripristino di tali misure al fine di assicurare il carattere eccezionale delle stesse e che sia rispettato il principio di proporzionalità. L’estensione e la durata del ripristino temporaneo di tali misure dovrebbero essere limitate allo stretto necessario per rispondere a una grave minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna.

(2)

La libera circolazione delle persone nello spazio senza controllo alle frontiere interne è una grande conquista dell’Unione. Poiché il ripristino temporaneo del controllo alle frontiere interne si ripercuote proprio sulla libera circolazione delle persone, è opportuno che qualunque decisione di ripristino di tale controllo sia adottata conformemente a criteri convenuti di comune accordo e sia debitamente notificata alla Commissione o raccomandata da un'istituzione dell'Unione. In ogni caso, il ripristino del controllo alle frontiere interne dovrebbe costituire un'eccezione e dovrebbe costituire una misura di ultima istanza, in misura e per una durata strettamente limitate, in base a criteri obiettivi specifici e previa valutazione della sua necessità che dovrebbe essere monitorata a livello di Unione. Qualora una grave minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza interna richieda un'azione immediata, è opportuno che uno Stato membro abbia facoltà di ripristinare il controllo alle proprie frontiere interne per un periodo non superiore a dieci giorni. Ogni proroga di tale periodo è monitorata a livello di Unione.

(3)

La necessità e la proporzionalità di ripristinare il controllo alle frontiere interne dovrebbero essere bilanciate rispetto alla minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna che giustifica la necessità di tale ripristino, e dovrebbero essere considerate possibili misure alternative a livello nazionale o di Unione, o ad entrambi i livelli, e l'impatto di tale controllo sulla libera circolazione delle persone all'interno dello spazio senza controllo alle frontiere interne.

(4)

Il ripristino del controllo alle frontiere interne può eccezionalmente essere necessario in caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna a livello di spazio senza controllo alle frontiere interne o a livello nazionale, in particolare a seguito di attentati o minacce terroristiche, o di minacce connesse alla criminalità organizzata.

(5)

La migrazione e l'attraversamento delle frontiere esterne di un gran numero di cittadini di paesi terzi non dovrebbero in sé essere considerate una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna.

(6)

Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, una deroga al principio fondamentale della libera circolazione delle persone deve essere interpretata in modo restrittivo e il concetto di ordine pubblico presuppone l'esistenza di una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave nei confronti di interessi fondamentali della società.

(7)

In base alle esperienze finora raccolte rispetto al funzionamento dello spazio senza controllo alle frontiere interne e al fine di contribuire ad assicurare l'attuazione coerente dell'acquis di Schengen, la Commissione può elaborare orientamenti in materia di ripristino del controllo alle frontiere interne nei casi che richiedono tale misura su base temporanea e nei casi che necessitano di un'azione immediata. Tali orientamenti dovrebbero prevedere indicatori chiari per facilitare la valutazione delle circostanze che potrebbero costituire minacce gravi per l'ordine pubblico o la sicurezza interna.

(8)

Qualora la relazione di valutazione, redatta in conformità del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l’applicazione dell'acquis di Schengen (2), individui gravi carenze nello svolgimento del controllo alle frontiere esterne e al fine di garantire l'osservanza delle raccomandazioni adottate ai sensi di tale regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per raccomandare che lo Stato membro valutato adotti misure specifiche quali l'invio di squadre di guardie di frontiera europee, la presentazione di piani strategici o, come extrema ratio e in considerazione della gravità della situazione, la chiusura di uno specifico valico di frontiera. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (3). Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto iii), di tale regolamento, la procedura d'esame è applicabile.

(9)

Il ripristino temporaneo del controllo di frontiera a talune frontiere interne secondo una procedura specifica a livello di Unione potrebbe parimenti essere giustificata in circostanze eccezionali e quale misura di ultima istanza, ove il funzionamento globale dello spazio senza controllo alle frontiere interne sia messo a rischio da carenze gravi e persistenti nel controllo alle frontiere esterne individuate nel contesto di un rigoroso processo di valutazione ai sensi degli articoli 14 e 15 del regolamento (UE) n. 1053/2013, se le circostanze sono tali da costituire una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna in tale spazio o in alcune sue parti. Una siffatta procedura specifica per il ripristino temporaneo di controlli di frontiera a talune frontiere interne potrebbe essere anche avviata, alle stesse condizioni, a seguito di una grave inosservanza dei suoi obblighi da parte dello Stato membro valutato. Considerata la natura politicamente sensibile di tali misure, che incidono sulle competenze nazionali di esecuzione e di applicazione della legge in materia di controllo alle frontiere interne, dovrebbero essere attribuite al Consiglio competenze di esecuzione per l'adozione di raccomandazioni, su proposta della Commissione, secondo questa specifica procedura a livello di Unione.

(10)

Prima che sia adottata qualsiasi raccomandazione di ripristino temporaneo del controllo di frontiera a talune frontiere interne, è opportuno esplorare a fondo tempestivamente la possibilità di ricorrere a misure intese a risolvere la situazione in questione, compresa l’assistenza di organi o organismi dell’Unione, quali l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (Frontex), istituita dal regolamento n. 2007/2004 del Consiglio (4), o l'Ufficio europeo di polizia (Europol), istituito dalla decisione 2009/371/GAI del Consiglio (5), e a misure di sostegno tecnico o finanziario a livello nazionale, di Unione, o a entrambi i livelli. Qualora sia individuata una grave carenza, la Commissione può essere in grado di prevedere misure di sostegno finanziario per aiutare lo Stato membro interessato. Inoltre, qualsiasi raccomandazione della Commissione e del Consiglio dovrebbe basarsi su informazioni comprovate.

(11)

Ove sussistano, in casi debitamente giustificati connessi all'esigenza di prolungare il controllo di frontiera alle frontiere interne, imperativi motivi di urgenza, la Commissione dovrebbe poter adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili.

(12)

Le relazioni di valutazione e le raccomandazioni di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento (UE) n. 1053/2013 dovrebbero costituire la base per attivare le misure specifiche in caso di carenze gravi nel controllo delle frontiere esterne e la procedura specifica in caso di circostanze eccezionali che mettono a rischio il funzionamento globale dello spazio senza controllo alle frontiere interne di cui al presente regolamento. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero effettuare congiuntamente valutazioni periodiche, oggettive e imparziali al fine verificare l'applicazione corretta del presente regolamento; la Commissione coordina le valutazioni in stretta cooperazione con gli Stati membri. Il meccanismo di valutazione consiste negli elementi seguenti: programmi di valutazione annuali e pluriennali, visite in loco con e senza preavviso da parte di una piccola squadra formata da rappresentanti della Commissione e da esperti designati dagli Stati membri, relazioni sul risultato della valutazione adottate dalla Commissione e raccomandazioni di provvedimenti correttivi adottate dal Consiglio su proposta della Commissione, adeguato follow up, monitoraggio e relazioni.

(13)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'istituzione di norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo alle frontiere esterne in circostanze eccezionali può essere conseguito solo a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(14)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen in applicazione della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

(15)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (6); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato né è soggetto alla sua applicazione.

(16)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (7); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(17)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (8) che rientra nel settore di cui all'articolo 1, punto A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (9) relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo.

(18)

Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest’ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (10) che rientra nel settore di cui all'articolo 1, punto A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (11).

(19)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (12) che rientra nel settore di cui all'articolo 1, punto A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (13).

(20)

Per quanto concerne Cipro, il presente regolamento costituisce un atto basato, o ad esso altrimenti connesso, sull'acquis di Schengen ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003.

(21)

Per quanto riguarda la Bulgaria e la Romania, il presente regolamento costituisce un atto basato, o ad esso altrimenti connesso, sull'acquis di Schengen ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005.

(22)

Per quanto riguarda la Croazia, il presente regolamento costituisce un atto basato, o ad esso altrimenti connesso, sull'acquis di Schengen ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2011.

(23)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, compresa la libertà di circolazione delle persone e di soggiorno. Il presente regolamento deve essere applicato nel rispetto di tali diritti e principi.

(24)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (14),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 562/2006 è così modificato:

1)

al titolo II è aggiunto il capo seguente:

«CAPO IV bis

Misure specifiche in caso di carenze gravi relative al controllo delle frontiere esterne

Articolo 19 bis

Misure alle frontiere esterne e sostegno dell'Agenzia

1.   Qualora una relazione di valutazione, redatta ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l’applicazione dell'acquis di Schengen (15), individui gravi carenze nello svolgimento del controllo alle frontiere esterne e per garantire l'osservanza delle raccomandazioni di cui all'articolo 15 di detto regolamento, la Commissione può raccomandare, mediante un atto di esecuzione, che lo Stato membro valutato adotti misure specifiche, che possono comprendere una o entrambi delle seguenti opzioni:

a)

avvio dell'operazione di invio di squadre europee di guardie di frontiera conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2007/2004;

b)

presentazione all'Agenzia, per un suo parere, dei suoi piani strategici basati su una valutazione dei rischi, comprese informazioni sull'invio di personale e delle attrezzature.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 33 bis, paragrafo 2.

2.   La Commissione informa regolarmente il comitato istituito a norma dell'articolo 33 bis, paragrafo 1, in merito ai progressi compiuti nell'attuazione delle misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo e del relativo effetto sulle carenze riscontrate.

Essa ne informa altresì il Parlamento europeo e il Consiglio.

3.   Qualora la relazione di valutazione di cui al paragrafo 1 abbia concluso che lo Stato membro valutato trascura gravemente i suoi obblighi e deve pertanto riferire in merito all'attuazione del pertinente piano d'azione entro tre mesi in conformità dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1053/2013 e qualora, allo scadere di tale periodo di tre mesi, la Commissione constata che la situazione persiste, essa può, ove tutte le condizioni siano soddisfatte, attivare l'applicazione della procedura di cui all'articolo 26 del presente regolamento.

2)

gli articoli da 23 a 27 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 23

Quadro generale per il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne

1.   In caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna di uno Stato membro nello spazio senza controllo alle frontiere interne, detto Stato membro può in via eccezionale ripristinare il controllo di frontiera in tutte le parti o in parti specifiche delle sue frontiere interne per un periodo limitato della durata massima di trenta giorni o per la durata prevedibile della minaccia grave se questa supera i trenta giorni. L’estensione e la durata del ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne non eccedono quanto strettamente necessario per rispondere alla minaccia grave.

2.   Il controllo di frontiera alle frontiere interne è ripristinato solo come misura di extrema ratio e in conformità degli articoli 24, 25 e 26. Ogniqualvolta si contempli la decisione di ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne ai sensi, rispettivamente, degli articoli 24, 25 o 26, sono presi in considerazione i criteri di cui agli articoli 23 bis e 26 bis, rispettivamente.

3.   Se la minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna nello Stato membro interessato perdura oltre il periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, detto Stato membro può prorogare il controllo di frontiera alle sue frontiere interne, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 23 bis e secondo la procedura di cui all'articolo 24, per gli stessi motivi indicati al paragrafo 1 del presente articolo e, tenuto conto di eventuali nuovi elementi, per periodi rinnovabili non superiori a trenta giorni.

4.   La durata totale del ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne, incluse eventuali proroghe di cui al paragrafo 3 del presente articolo, non è superiore a sei mesi. Qualora vi siano circostanze eccezionali, come quelle di cui all'articolo 26, tale durata totale può essere prolungata fino a un massimo di due anni, in conformità del paragrafo 1 di detto articolo.

Articolo 23 bis

Criteri per il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne

Qualora uno Stato membro decida, come extrema ratio, di ripristinare temporaneamente il controllo di frontiera a una o più delle sue frontiere interne o su parti delle stesse o decida di prorogare tale ripristino ai sensi dell'articolo 23 o dell'articolo 25, paragrafo 1, esso valuta fino a che punto tale misura possa rispondere in modo adeguato alla minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna e valuta la proporzionalità della misura rispetto a tale minaccia. Nell'effettuare tale valutazione, lo Stato membro tiene conto in particolare delle seguenti considerazioni:

a)

il probabile impatto della minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza interna nello Stato membro interessato, anche a seguito di attentati o minacce terroristiche, comprese quelle connesse alla criminalità organizzata;

b)

l’impatto probabile di una tale misura sulla libera circolazione delle persone all’interno dello spazio senza controllo alle frontiere interne.

Articolo 24

Procedura per il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne a norma dell'articolo 23, paragrafo 1

1.   Quando uno Stato membro intende ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, lo notifica agli altri Stati membri e alla Commissione entro quattro settimane prima del ripristino previsto, o in tempi più brevi se le circostanze che rendono necessario il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne sono note meno di quattro settimane prima del ripristino previsto. A tal fine lo Stato membro fornisce le seguenti informazioni:

a)

i motivi del ripristino proposto, compresi tutti i dati pertinenti relativi agli eventi che costituiscono una minaccia grave per il suo ordine pubblico o sicurezza interna;

b)

l’estensione del ripristino proposto, precisando la parte o le parti delle frontiere interne alle quali sarà ripristinato il controllo di frontiera;

c)

la denominazione dei valichi di frontiera autorizzati;

d)

la data e la durata del ripristino previsto;

e)

eventualmente, le misure che devono essere adottate dagli altri Stati membri.

Una notifica ai sensi del primo comma può essere presentata anche congiuntamente da due o più Stati membri.

Se necessario, la Commissione può chiedere ulteriori informazioni allo Stato membro o agli Stati membri interessati.

2.   L'informazione di cui al paragrafo 1 è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio contestualmente alla sua notifica agli altri Stati membri e alla Commissione, ai sensi del detto paragrafo.

3.   Gli Stati membri che presentano una notifica ai sensi del paragrafo 1 possono, se necessario e in conformità della legge nazionale, decidere di classificare parti delle informazioni.

Tale classificazione non preclude la trasmissione delle informazioni dalla Commissione al Parlamento europeo. La trasmissione e il trattamento delle informazioni e dei documenti trasmessi al Parlamento europeo a norma del presente articolo sono conformi alle norme concernenti la trasmissione e il trattamento delle informazioni classificate applicabili tra il Parlamento europeo e la Commissione.

4.   A seguito della notifica di uno Stato membro ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo ed in vista della consultazione di cui al paragrafo 5 del presente articolo, la Commissione o qualsiasi altro Stato membro può emettere un parere, fatto salvo l’articolo 72 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Se, sulla base delle informazioni contenute nella notifica o di eventuali informazioni supplementari ricevute, la Commissione nutre preoccupazione sulla necessità o la proporzionalità del previsto ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne, o se ritiene opportuna una consultazione su certi aspetti della notifica, emette un parere a tal fine.

5.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 ed eventuali pareri della Commissione o di uno Stato membro ai sensi del paragrafo 4 sono oggetto di consultazioni fra cui, se necessario, riunioni congiunte, tra lo Stato membro che prevede di ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne, gli altri Stati membri, specialmente quelli direttamente colpiti da tali misure, e la Commissione, al fine di organizzare, se necessario, una cooperazione reciproca tra gli Stati membri ed esaminare la proporzionalità delle misure rispetto agli avvenimenti all’origine del ripristino del controllo di frontiera e alla minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza interna.

6.   La consultazione di cui al paragrafo 5 ha luogo almeno dieci giorni prima della data prevista per il ripristino del controllo di frontiera.

Articolo 25

Procedura specifica nei casi che richiedono un’azione immediata

1.   Quando una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna di uno Stato membro richiede un'azione immediata, lo Stato membro interessato può, in via eccezionale, ripristinare immediatamente il controllo di frontiera alle frontiere interne per un periodo limitato di una durata massima di dieci giorni.

2.   Qualora decida di ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne, lo Stato membro interessato ne informa contestualmente gli altri Stati membri e la Commissione e fornisce le informazioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1, compresi i motivi che giustificano il ricorso alla procedura di cui al presente articolo. Non appena ricevuta la notifica, la Commissione può consultare gli altri Stati membri.

3.   Se la minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna perdura oltre il periodo di cui al paragrafo 1, lo Stato membro può decidere di prorogare il controllo di frontiera alle frontiere interne per periodi rinnovabili non superiori a venti giorni. Nel prorogare tale periodo, lo Stato membro interessato tiene conto dei criteri di cui all'articolo 23 bis, compresa una valutazione aggiornata della necessità e della proporzionalità della misura, nonché di eventuali nuovi elementi.

In caso di adozione di una decisione di proroga, le disposizioni dell'articolo 24, paragrafi 4 e 5, si applicano mutatis mutandis e la consultazione ha luogo senza indugio dopo la notifica della decisione di proroga alla Commissione e agli Stati membri.

4.   Fatto salvo l'articolo 23, paragrafo 4, la durata totale del ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne, sulla base del periodo iniziale di cui al paragrafo 1 e delle eventuali proroghe di cui al paragrafo 3, non è superiore a due mesi.

5.   La Commissione informa senza indugio il Parlamento europeo delle notifiche effettuate a norma del presente articolo.

Articolo 26

Procedura specifica in caso di circostanze eccezionali che mettono a rischio il funzionamento globale dello spazio senza controllo alle frontiere interne

1.   In circostanze eccezionali in cui il funzionamento globale dello spazio senza controllo alle frontiere interne è messo a rischio a seguito di carenze gravi e persistenti nel controllo di frontiera alle frontiere esterne ai sensi dell'articolo 19 bis, e nella misura in cui tali circostanze costituiscono una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna nello spazio senza controllo alle frontiere interne o su parti dello stesso, il controllo di frontiera alle frontiere interne può essere ripristinato in conformità del paragrafo 2 del presente articolo per una durata massima di sei mesi. Tale periodo può essere prorogato non più di tre volte, per ulteriori sei mesi al massimo, se le circostanze eccezionali perdurano.

2.   Il Consiglio, allorché tutte le altre misure, in particolare quelle di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 1, non hanno consentito di ridurre efficacemente la grave minaccia individuata, raccomanda a uno o più Stati membri, come extrema ratio e come misura volta a proteggere gli interessi comuni nello spazio senza controllo alle frontiere interne, di decidere di ripristinare il controllo di frontiera in tutte le rispettive frontiere interne o in parti specifiche delle stesse. La raccomandazione del Consiglio si basa su una proposta della Commissione. Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di presentare una tale proposta di raccomandazione al Consiglio.

Nella sua raccomandazione, il Consiglio indica almeno le informazioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettere da a) a e).

Il Consiglio può raccomandare una proroga secondo le condizioni e la procedura di cui al presente articolo.

Prima che uno Stato membro ripristini il controllo di frontiera in tutte le sue frontiere interne o in parti specifiche delle stesse ai sensi del presente paragrafo, esso ne informa gli altri Stati membri, il Parlamento europeo e la Commissione.

3.   Qualora la raccomandazione di cui al paragrafo 2 non sia attuata da uno Stato membro, quest'ultimo informa immediatamente la Commissione per iscritto dei propri motivi.

In tal caso la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuta i motivi indicati dallo Stato membro interessato e le conseguenze per quanto riguarda la protezione degli interessi comuni nello spazio senza controllo alle frontiere interne.

4.   Per motivi di urgenza debitamente giustificati e connessi a situazioni in cui le circostanze che rendono necessaria la proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne, conformemente al paragrafo 2, sono note meno di dieci giorni prima della fine del periodo di ripristino precedente, la Commissione può adottare le eventuali raccomandazioni necessarie mediante atti di esecuzione immediatamente applicabili ai sensi della procedura di cui all'articolo 33 bis, paragrafo 3. Entro quattordici giorni dall'adozione di tali raccomandazioni, la Commissione presenta al Consiglio una proposta di raccomandazione in conformità del paragrafo 2.

5.   Il presente articolo lascia impregiudicate le misure che gli Stati membri possono adottare in caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna a norma degli articoli 23, 24 e 25.

Articolo 26 bis

Criteri per il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in caso di circostanze eccezionali che mettono a rischio il funzionamento globale dello spazio senza controllo alle frontiere interne

1.   Allorché il Consiglio raccomanda come extrema ratio in conformità dell'articolo 26, paragrafo 2, il ripristino temporaneo del controllo di frontiera in una o più frontiere interne o in parti delle stesse, esso valuta in quale misura tale provvedimento possa costituire una risposta adeguata alla minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna nello spazio senza controllo alle frontiere interne e valuta la proporzionalità del provvedimento rispetto a tale minaccia. Tale valutazione si basa sulle informazioni dettagliate fornite dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati e dalla Commissione e su ogni altra informazione pertinente, comprese le eventuali informazioni ottenute ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo. Nell'effettuare tale valutazione si tiene conto, in particolare, delle seguenti considerazioni:

a)

la disponibilità di misure di sostegno tecnico o finanziario che potrebbero essere o che sono state disposte a livello nazionale o di Unione, o ad entrambi i livelli, compresa l’assistenza di organi o organismi dell’Unione come l'Agenzia, l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, istituito dal regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) o l'Ufficio europeo di polizia (Europol), istituito dalla decisione 2009/371/GAI del Consiglio (17), e la misura in cui tali azioni possano costituire una risposta adeguata alle minacce per l’ordine pubblico o la sicurezza interna nello spazio senza controllo alle frontiere interne;

b)

l’impatto attuale e probabile per il futuro delle carenze gravi nel controllo alle frontiere esterne individuate dalle relazioni di valutazione adottate ai sensi del regolamento (UE) n. 1053/2013 e la misura in cui tali carenze gravi costituiscano una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna nello spazio senza controllo alle frontiere interne;

c)

l’impatto probabile del ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne sulla libera circolazione delle persone all’interno dello spazio senza controllo alle frontiere interne.

2.   Prima di adottare una proposta di raccomandazione del Consiglio ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, la Commissione può:

a)

chiedere agli Stati membri, all'Agenzia, a Europol o ad altri organi o organismi dell'Unione di fornirle ulteriori informazioni;

b)

effettuare visite in loco, con il sostegno di esperti degli Stati membri e dell'Agenzia, di Europol o di qualunque altro organo o organismo dell'Unione competente, per ottenere o verificare informazioni rilevanti ai fini della detta raccomandazione.

Articolo 27

Informazione del Parlamento europeo e al Consiglio

La Commissione e lo Stato membro o gli Stati membri interessati informano quanto prima il Parlamento europeo e il Consiglio di qualunque motivo che possa determinare l'applicazione dell'articolo 19 bis e degli articoli da 23 a 26 bis.

3)

gli articoli 29 e 30 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 29

Relazione sul ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne

Entro quattro settimane dalla soppressione del controllo di frontiera alle frontiere interne, lo Stato membro che ha effettuato tale controllo di frontiera alle frontiere interne presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sul ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne precisando, in particolare, la valutazione iniziale e il rispetto dei criteri di cui agli articoli 23 bis, 25 e 26 bis, il funzionamento delle verifiche, la cooperazione pratica con gli Stati membri confinanti, l'impatto risultante sulla libera circolazione delle persone, l’efficacia del ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne, compresa una valutazione ex-post della proporzionalità del ripristino del controllo di frontiera.

La Commissione può esprimere un parere su detta valutazione ex-post del ripristino temporaneo del controllo di frontiera a una o più delle sue frontiere interne o in parti delle stesse.

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, almeno una volta l'anno, una relazione sul funzionamento dello spazio senza controllo alle frontiere interne. La relazione contiene un elenco di tutte le decisioni di ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne adottate nell'anno di riferimento.

Articolo 30

Informazione del pubblico

La Commissione e lo Stato membro interessato informano in maniera coordinata il pubblico di qualunque decisione di ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne e indicano, in particolare, le date in cui tale misura ha inizio e fine, salvo che lo impediscano imprescindibili motivi di sicurezza.»;

4)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 33 bis

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (18).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con il suo articolo 5.

5)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 37 bis

Meccanismo di valutazione

1.   Conformemente al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato sull'Unione europea e fatte salve le disposizioni ivi contenute in materia di procedure d'infrazione, l'attuazione del presente regolamento da parte di ciascuno Stato membro è valutata mediante un meccanismo di valutazione.

2.   Le norme applicabili al meccanismo di valutazione sono definite nel regolamento (UE) n. 1053/2013. Conformemente a tale meccanismo di valutazione, gli Stati membri e la Commissione effettuano congiuntamente valutazioni periodiche, oggettive e imparziali al fine di verificare la corretta applicazione del presente regolamento e la Commissione deve coordinare la valutazione in stretta cooperazione con gli Stati membri. In base a tale meccanismo, ciascuno Stato membro è valutato almeno ogni cinque anni da una piccola squadra composta di rappresentanti della Commissione e di esperti designati dagli Stati membri.

Le valutazioni possono consistere in visite in loco con o senza preavviso alle frontiere esterne o interne.

In base a tale meccanismo di valutazione, la Commissione è responsabile dell'adozione dei programmi di valutazione annuali e pluriennali e delle relazioni di valutazione.

3.   In caso di eventuali carenze, raccomandazioni sui provvedimenti correttivi possono essere indirizzate agli Stati membri.

Qualora una relazione di valutazione adottata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1053/2013 individui gravi carenze nello svolgimento del controllo alle frontiere esterne, si applicano gli articoli 19 bis e 26 del presente regolamento.

4.   Il Parlamento europeo e il Consiglio sono informati in tutte le fasi della valutazione e tutti i documenti pertinenti sono loro trasmessi conformemente alle norme applicabili ai documenti classificati.

5.   Il Parlamento europeo è informato immediatamente ed esaurientemente di eventuali proposte intese a modificare le norme di cui al regolamento (UE) n. 1053/2013.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il 22 ottobre 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 12 giugno 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 7 ottobre 2013.

(2)  Cfr. pag. 27 della presente Gazzetta ufficiale.

(3)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(4)  Regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1).

(5)  Decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l’Ufficio europeo di polizia (Europol) (GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37).

(6)  GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

(7)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

(8)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(9)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(10)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(11)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.

(12)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

(13)  GU L 160 del 18.6.2011, pag.19.

(14)  GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.

(15)  GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27.»;

(16)  GU L 132 del 29.5.2010, pag. 11.

(17)  GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37.»;

(18)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.»;


Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione si congratulano per l'adozione del regolamento che modifica il codice frontiere Schengen al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali e del regolamento che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen. Essi ritengono che questi nuovi meccanismi costituiscano una risposta adeguata all'invito espresso dal Consiglio europeo nelle conclusioni del 24 giugno 2011 di migliorare la cooperazione e la fiducia reciproca tra gli Stati membri nello spazio Schengen e creare un sistema di monitoraggio e di valutazione efficace e affidabile che garantisca l'applicazione delle regole comuni e il rafforzamento, l'adeguamento e l'estensione dei criteri in base all'acquis dell'UE, pur ricordando che le frontiere esterne dell'Europa devono essere gestite in modo efficace e coerente, in base a responsabilità comune, solidarietà e cooperazione pratica.

Dichiarano che tale modifica del codice frontiere Schengen rafforzerà il coordinamento e la cooperazione a livello dell'Unione fornendo, da una parte, criteri per un eventuale ripristino dei controlli di frontiera da parte degli Stati membri e, dall'altra, un meccanismo dell'UE per rispondere alle situazioni di autentica criticità, ove il funzionamento globale dello spazio senza controlli alle frontiere interne sia messo a rischio.

Sottolineano che il nuovo sistema di valutazione è un meccanismo dell'UE che coprirà tutti gli aspetti dell'acquis di Schengen e coinvolgerà esperti degli Stati membri, della Commissione e delle pertinenti agenzie dell'UE.

Convengono che un'eventuale futura proposta della Commissione di modifica del presente sistema di valutazione sarà sottoposta al Parlamento europeo per consultazione allo scopo di tenere conto, nella massima misura possibile, del suo parere, prima dell'adozione di un testo definitivo.


6.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 295/11


REGOLAMENTO (UE) N. 1052/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 22 ottobre 2013

che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera d),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

È necessario istituire un sistema europeo di sorveglianza delle frontiere («EUROSUR») che rafforzi lo scambio di informazioni e la cooperazione operativa tra le autorità nazionali degli Stati membri e con l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea istituita con regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio (2) («Agenzia»). EUROSUR fornirà a tali autorità e all'Agenzia le infrastrutture e gli strumenti necessari per migliorarne la conoscenza situazionale e la capacità di reazione alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione («frontiere esterne») al fine di individuare, prevenire e combattere l'immigrazione clandestina e la criminalità transfrontaliera e contribuire a garantire la protezione e la salvezza della vita dei migranti.

(2)

Il ricorso a piccole imbarcazioni insicure ha drasticamente aumentato il numero dei migranti annegati presso le frontiere esterne marittime meridionali. EUROSUR dovrebbe migliorare considerevolmente la capacità operativa e tecnica dell'Agenzia e degli Stati membri di individuare tali piccole imbarcazioni e dovrebbe potenziare la capacità di reazione degli Stati membri contribuendo a ridurre la perdita di vite di migranti.

(3)

È riconosciuto nel presente regolamento che le rotte migratorie sono percorse anche da persone che necessitano di protezione internazionale.

(4)

Gli Stati membri dovrebbero stabilire centri nazionali di coordinamento al fine di migliorare lo scambio di informazioni e la cooperazione per la sorveglianza delle frontiere tra di loro e con l'Agenzia. Per il corretto funzionamento di EUROSUR è essenziale che tutte le autorità nazionali responsabili della sorveglianza delle frontiere esterne in virtù del diritto nazionale cooperino fra loro tramite i centri nazionali di coordinamento.

(5)

Il presente regolamento non dovrebbe impedire agli Stati membri di incaricare i loro centri nazionali di coordinamento di coordinare anche lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di sorveglianza delle frontiere aeree nonché di svolgere verifiche ai valichi di frontiera.

(6)

L'Agenzia dovrebbe migliorare lo scambio di informazioni e la cooperazione con altri organi, uffici e agenzie dell'Unione, quali l'Agenzia europea per la sicurezza marittima e il centro satellitare dell'Unione europea, al fine di utilizzare meglio le informazioni, le capacità e i sistemi già disponibili a livello europeo, quale il programma europeo di monitoraggio della terra.

(7)

Il presente regolamento fa parte del modello europeo di gestione integrata delle frontiere esterne e della strategia di sicurezza interna dell'Unione europea. EUROSUR contribuirà inoltre allo sviluppo dell’ambiente comune per la condivisione delle informazioni (CISE) ai fini della sorveglianza del settore marittimo dell'Unione, fornendo un quadro più ampio per la conoscenza situazionale marittima tramite lo scambio di informazioni tra le autorità pubbliche di vari settori nell'Unione.

(8)

Al fine di garantire che le informazioni contenute in EUROSUR siano il più complete e aggiornate possibile, in particolare per quanto concerne la situazione nei paesi terzi, l'Agenzia dovrebbe collaborare con il servizio europeo per l'azione esterna. A tal fine, le delegazioni e gli uffici dell'Unione dovrebbero fornire all'Agenzia tutte le informazioni che possono essere utili per EUROSUR.

(9)

L'Agenzia dovrebbe prestare la necessaria assistenza per lo sviluppo e la gestione di EUROSUR e, ove opportuno, per lo sviluppo del CISE, compresa l'interoperabilità dei sistemi, in particolare istituendo, aggiornando e coordinando la struttura di EUROSUR.

(10)

All'Agenzia dovrebbero essere fornite le opportune risorse finanziarie e umane per assolvere in modo adeguato i compiti aggiuntivi che le sono assegnati a norma del presente regolamento.

(11)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dagli articoli 2 e 6 del trattato sull'Unione europea (TUE) e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il rispetto per la dignità umana, il diritto alla vita, la proibizione della tortura e di trattamenti o pene inumani o degradanti, la proibizione della tratta di esseri umani, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il diritto alla protezione dei dati personali, il diritto di accesso ai documenti, il diritto di asilo, la protezione contro l'allontanamento e l'espulsione, il divieto di respingimento, il divieto di discriminazione e i diritti del minore. Gli Stati membri e l'Agenzia dovrebbero applicare il presente regolamento in conformità di tali diritti e principi.

(12)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 2007/2004, il responsabile dei diritti fondamentali e il forum consultivo istituito dallo stesso regolamento dovrebbero avere accesso a tutte le informazioni riguardanti il rispetto dei diritti fondamentali in relazione a tutte le attività dell'Agenzia nella struttura di EUROSUR.

(13)

Gli scambi di dati personali all'interno del quadro situazionale europeo e del quadro comune di intelligence pre-frontaliera dovrebbero costituire un'eccezione. Essi dovrebbero svolgersi sulla base del diritto nazionale e dell'Unione esistente e nel rispetto dei requisiti specifici per la protezione dei dati personali. Qualora strumenti più specifici, quale il regolamento (CE) n. 2007/2004, non forniscano un regime completo di protezione dei dati, si applicano la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (5).

(14)

Per un avvio graduale di EUROSUR in termini geografici, è opportuno che l'obbligo di designare e attivare i centri nazionali di coordinamento si applichi in due fasi successive: in una prima fase agli Stati membri situati lungo le frontiere esterne meridionali e orientali e, in una seconda fase, agli altri Stati membri.

(15)

Il presente regolamento include le disposizioni in materia di cooperazione con i paesi terzi vicini, poiché uno scambio di informazioni e una cooperazione permanenti e ben strutturati con questi paesi, in particolare nella regione del Mediterraneo, sono fattori fondamentali per il conseguimento degli obiettivi di EUROSUR. È fondamentale che lo scambio di informazioni e qualsiasi cooperazione tra Stati membri e paesi terzi vicini siano effettuati nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e, in particolare, del principio di non respingimento.

(16)

Il presente regolamento contiene disposizioni sulla possibilità di una stretta cooperazione con l'Irlanda e il Regno Unito, che possono concorrere alla realizzazione degli obiettivi di EUROSUR.

(17)

L'Agenzia e gli Stati membri, nel dare attuazione al presente regolamento, dovrebbero utilizzare al meglio le capacità esistenti in termini di risorse umane e di attrezzature tecniche, sia a livello di Unione che a livello nazionale.

(18)

La Commissione dovrebbe valutare regolarmente i risultati dell'attuazione del presente regolamento per stabilire fino a che punto gli obiettivi di EUROSUR siano stati conseguiti.

(19)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

(20)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (6); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(21)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (7); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(22)

Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (8) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (9). La Norvegia dovrebbe istituire un centro nazionale di coordinamento in conformità del presente regolamento a decorrere dal 2 dicembre 2013.

(23)

Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest’ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (10) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (11).

(24)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (12) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (13).

(25)

L'attuazione del presente regolamento fa salvi la ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri e gli obblighi che incombono agli Stati membri in base alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, alla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e al suo protocollo per combattere il traffico di migranti via terra, via nave e via aria, alla convenzione relativa allo status dei rifugiati, alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e ad altri strumenti internazionali pertinenti.

(26)

L'attuazione del presente regolamento fa salvi il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) e le norme sulla sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall'Agenzia.

(27)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'istituzione di EUROSUR, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un quadro comune per lo scambio di informazioni e per la cooperazione tra gli Stati membri e l'Agenzia al fine di migliorare la conoscenza situazionale e di aumentare la capacità di reazione alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione («frontiere esterne»), al fine di individuare, prevenire e combattere l'immigrazione clandestina e la criminalità transfrontaliera e contribuire a garantire la protezione e la salvezza della vita dei migranti («EUROSUR»).

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica alla sorveglianza delle frontiere esterne terrestri e marittime, inclusi il monitoraggio, l'individuazione, l'identificazione, la localizzazione, la prevenzione e l'intercettazione degli attraversamenti non autorizzati delle frontiere al fine di individuare, prevenire e combattere l'immigrazione clandestina e la criminalità transfrontaliera e contribuire a garantire la protezione e la salvezza della vita dei migranti.

2.   Il presente regolamento può applicarsi altresì alla sorveglianza delle frontiere aeree, nonché ai controlli ai valichi di frontiera, qualora gli Stati membri forniscano volontariamente tali informazioni a EUROSUR.

3.   Il presente regolamento non si applica ad eventuali misure giuridiche o amministrative adottate una volta che le autorità competenti di uno Stato membro abbiano intercettato attività criminali transfrontaliere o attraversamenti non autorizzati delle frontiere esterne.

4.   Nell'applicare il presente regolamento gli Stati membri e l'Agenzia rispettano i diritti fondamentali, in particolare i principi di non respingimento e di rispetto della dignità umana e gli obblighi di protezione dei dati. Essi considerano prioritarie le speciali esigenze dei minori, dei minori non accompagnati, delle vittime della tratta di esseri umani, delle persone bisognose di assistenza medica urgente, delle persone bisognose di protezione internazionale, di quanti si trovano in pericolo in mare e di chiunque si trovi in una situazione di particolare vulnerabilità.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a)   «Agenzia»: l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, istituita dal regolamento (CE) n. 2007/2004;

b)   «conoscenza situazionale»: la capacità di monitorare, individuare, identificare, localizzare e comprendere le attività illegali transfrontaliere allo scopo di motivare le misure di reazione, combinando nuove informazioni alle conoscenze già acquisite ed essere maggiormente in grado di ridurre le perdite di vite umane di migranti alle frontiere esterne, lungo le stesse o in loro prossimità;

c)   «capacità di reazione»: la capacità di intraprendere azioni dirette a contrastare attività transfrontaliere illegali alle frontiere esterne, lungo le stesse o in loro prossimità, compresi i mezzi e i tempi necessari per reagire adeguatamente;

d)   «quadro situazionale»: un'interfaccia grafica per presentare quasi in tempo reale dati e informazioni trasmessi da varie autorità, sensori, piattaforme e altre fonti, che sono condivisi con altre autorità mediante canali di comunicazione e informazione allo scopo di ottenere una conoscenza situazionale e sostenere la capacità di reazione lungo le frontiere esterne e nella zona pre-frontaliera;

e)   «reati di criminalità transfrontaliera»: un reato grave avente una dimensione transfrontaliera perpetrato alle frontiere esterne, lungo le stesse o in loro prossimità;

f)   «sezione di frontiera esterna»: l'intera frontiera esterna terrestre o marittima di uno Stato membro o parte di essa, quale definita dal diritto nazionale o determinata dal centro nazionale di coordinamento o da altra autorità nazionale responsabile;

g)   «zona pre-frontaliera»: l'area geografica situata oltre le frontiere esterne;

h)   «situazioni di crisi»: catastrofi naturali o provocate dall'uomo, incidenti, crisi umanitarie o politiche o altri episodi gravi che si verificano alle frontiere esterne, lungo le stesse o in loro prossimità e che possono avere un'incidenza significativa sul controllo delle frontiere esterne;

i)   «episodio»: una situazione connessa all'immigrazione clandestina, alla criminalità transfrontaliera o ad un rischio per la vita dei migranti alle frontiere esterne, lungo le stesse o in loro prossimità.

TITOLO II

STRUTTURA

CAPO I

Componenti

Articolo 4

Struttura di EUROSUR

1.   Per lo scambio di informazioni e la cooperazione nel campo della sorveglianza di frontiera e tenendo in considerazione i meccanismi esistenti di scambio di informazioni e cooperazione, gli Stati membri e l'Agenzia utilizzano la struttura di EUROSUR che consiste delle seguenti componenti:

a)

centri nazionali di coordinamento;

b)

quadri situazionali nazionali;

c)

rete di comunicazione;

d)

quadro situazionale europeo;

e)

quadro comune di intelligence pre-frontaliera;

f)

applicazione comune degli strumenti di sorveglianza.

2.   I centri nazionali di coordinamento forniscono all'Agenzia, tramite la rete di comunicazione, le informazioni tratte dai loro quadri situazionali nazionali che sono necessarie per istituire e aggiornare il quadro situazionale europeo e il quadro comune di intelligence pre-frontaliera.

3.   L'Agenzia conferisce ai centri nazionali di coordinamento, tramite la rete di comunicazione, accesso illimitato al quadro situazionale europeo e al quadro comune di intelligence pre-frontaliera.

4.   Le componenti elencate al paragrafo 1 sono istituite e gestite secondo i principi stabiliti in allegato.

Articolo 5

Centro nazionale di coordinamento

1.   Ogni Stato membro istituisce, attiva e gestisce un centro nazionale di coordinamento che provvede al coordinamento e allo scambio di informazioni tra tutte le autorità incaricate della sorveglianza delle frontiere esterne a livello nazionale, con gli altri centri nazionali di coordinamento e con l'Agenzia. Ogni Stato membro comunica l'istituzione del proprio centro nazionale di coordinamento alla Commissione, che ne informa immediatamente gli altri Stati membri e l'Agenzia.

2.   Fatto salvo l'articolo 17 e nell'ambito della struttura di EUROSUR, il centro nazionale di coordinamento costituisce l'unico punto di contatto per lo scambio di informazioni e la cooperazione con altri centri nazionali di coordinamento e con l'Agenzia.

3.   Il centro nazionale di coordinamento:

a)

provvede allo scambio tempestivo di informazioni e alla cooperazione tempestiva tra tutte le autorità nazionali responsabili della sorveglianza delle frontiere esterne, nonché con gli altri centri nazionali di coordinamento e con l'Agenzia;

b)

provvede allo scambio tempestivo di informazioni, a livello nazionale, con le autorità responsabili della ricerca e salvataggio, delle attività di contrasto, dell'asilo e dell'immigrazione;

c)

contribuisce alla gestione efficace ed efficiente delle risorse e del personale;

d)

istituisce e aggiorna il quadro situazionale nazionale in conformità dell'articolo 9;

e)

assiste la pianificazione e l'attuazione delle attività nazionali di sorveglianza di frontiera;

f)

coordina il sistema nazionale di sorveglianza delle frontiere, in conformità del diritto nazionale;

g)

contribuisce a misurare a scadenze regolari gli effetti delle attività nazionali di sorveglianza di frontiera ai fini del presente regolamento;

h)

coordina le misure operative con altri Stati membri, fatte salve le competenze dell'Agenzia e degli Stati membri.

4.   Il centro nazionale di coordinamento è operativo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Articolo 6

L'Agenzia

1.   L'Agenzia:

a)

istituisce e aggiorna la rete di comunicazione di EUROSUR in conformità dell'articolo 7;

b)

istituisce e aggiorna il quadro situazionale europeo in conformità dell'articolo 10;

c)

istituisce e aggiorna il quadro comune di intelligence pre-frontaliera in conformità dell'articolo 11;

d)

coordina l'applicazione comune degli strumenti di sorveglianza in conformità dell'articolo 12.

2.   Ai fini del paragrafo 1, l'Agenzia è operativa 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Articolo 7

Rete di comunicazione

1.   L'Agenzia istituisce e aggiorna una rete per la comunicazione, al fine di fornire strumenti di comunicazione e analisi e consentire lo scambio di informazioni sensibili non classificate e di informazioni classificate, in modo sicuro e quasi in tempo reale, con i centri nazionali di coordinamento e tra questi ultimi. La rete è operativa 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 e provvede ai seguenti compiti:

a)

scambio bilaterale e multilaterale di informazioni quasi in tempo reale;

b)

audioconferenze e videoconferenze;

c)

gestione, conservazione, trasmissione e trattamento sicuri di informazioni sensibili non classificate;

d)

gestione, conservazione, trasmissione e trattamento sicuri di informazioni classificate UE fino al livello RESTREINT UE/EU RESTRICTED o a livelli di classifica nazionali equivalenti, garantendo che le informazioni classificate siano gestite, archiviate, trasmesse e trattate in una sezione distinta e debitamente accreditata della rete di comunicazione.

2.   L'Agenzia fornisce assistenza tecnica e garantisce che la rete di comunicazione sia interoperabile con ogni altro sistema di comunicazione e informazione pertinente gestito dall'Agenzia.

3.   Conformemente all'articolo 11 quinquies del regolamento (CE) n. 2007/2004, l'Agenzia scambia, tratta e conserva informazioni sensibili non classificate e informazioni classificate nella rete di comunicazione.

4.   I centri nazionali di coordinamento scambiano, trattano e conservano informazioni sensibili non classificate e informazioni classificate nella rete di comunicazione secondo regole e norme equivalenti a quelle stabilite nel regolamento interno della Commissione (15).

5.   Le autorità, le agenzie e gli altri organismi degli Stati membri che utilizzano la rete di comunicazione si assicurano che le informazioni classificate siano gestite secondo regole e norme di sicurezza equivalenti a quelle applicate dall'Agenzia.

CAPO II

Conoscenza situazionale

Articolo 8

Quadri situazionali

1.   I quadri situazionali nazionali, il quadro situazionale europeo e il quadro comune di intelligence pre-frontaliera risultano dalla raccolta e valutazione, dal confronto, dall'analisi e interpretazione, dalla produzione, visualizzazione e divulgazione di informazioni.

2.   I quadri di cui al paragrafo 1 comprendono i seguenti livelli:

a)

livello «eventi»;

b)

livello «operazioni»;

c)

livello «analisi».

Articolo 9

Quadro situazionale nazionale

1.   Il centro nazionale di coordinamento istituisce e aggiorna un quadro situazionale nazionale per fornire informazioni efficaci, esatte e tempestive a tutte le autorità responsabili a livello nazionale del controllo e, in particolare, della sorveglianza delle frontiere esterne.

2.   Il quadro situazionale nazionale consta delle informazioni raccolte dalle seguenti fonti:

a)

sistema nazionale di sorveglianza di frontiera, in conformità del diritto nazionale;

b)

sensori stazionari e mobili gestiti da autorità nazionali responsabili della sorveglianza delle frontiere esterne;

c)

pattugliamenti per la sorveglianza di frontiera e altre missioni di monitoraggio;

d)

centri di coordinamento locali, regionali e di altro tipo;

e)

altre autorità e altri sistemi nazionali pertinenti, inclusi ufficiali di collegamento, centri operativi e punti di contatto;

f)

Agenzia;

g)

centri nazionali di coordinamento degli altri Stati membri;

h)

autorità dei paesi terzi, in base agli accordi bilaterali o multilaterali e alle reti regionali di cui all'articolo 18;

i)

sistemi di segnalazione delle navi, secondo le rispettive basi giuridiche;

j)

altre organizzazioni europee e internazionali competenti;

k)

altre fonti.

3.   Il livello «eventi» del quadro situazionale nazionale comprende i seguenti sottolivelli:

a)

sottolivello sull'attraversamento non autorizzato delle frontiere, ivi incluse le informazioni, disponibili presso il centro nazionale di coordinamento, sugli episodi connessi ad un rischio per la vita dei migranti;

b)

sottolivello «reati di criminalità transfrontaliera»;

c)

sottolivello «situazioni di crisi»;

d)

sottolivello «altri eventi», contenente informazioni su veicoli, imbarcazioni e altri mezzi e persone non identificati e sospetti presenti alle frontiere esterne dello Stato membro interessato, lungo le stesse o in loro prossimità, e su qualsiasi altro evento che potrebbe avere un'incidenza significativa sul controllo delle frontiere esterne.

4.   Il centro nazionale di coordinamento attribuisce un unico livello di impatto indicativo, «basso», «medio» o «alto», a ogni episodio registrato nel livello «eventi» del quadro situazionale nazionale. Tutti gli episodi sono comunicati all'Agenzia.

5.   Il livello «operazioni» del quadro situazionale nazionale comprende i seguenti sottolivelli:

a)

sottolivello «mezzi propri, inclusi mezzi militari di assistenza ad una missione relativa ad attività di contrasto e aree operative», che contiene informazioni sulla posizione, lo stato e il tipo dei mezzi propri e sulle autorità coinvolte. Per quanto riguarda i mezzi militari di assistenza ad una missione relativa ad attività di contrasto, il centro nazionale di coordinamento può decidere, su richiesta dell'autorità nazionale responsabile di tali mezzi, di restringere l'accesso alle informazioni in base al principio della necessità di sapere;

b)

sottolivello «informazioni ambientali», che contiene o permette di accedere a informazioni sulle condizioni del terreno e meteorologiche alle frontiere esterne dello Stato membro interessato.

6.   Le informazioni sui mezzi propri del livello «operazioni» sono classificate RESTREINT UE/EU RESTRICTED.

7.   Il livello «analisi» del quadro situazionale nazionale comprende i seguenti sottolivelli:

a)

sottolivello «informazioni», contenente le principali evoluzioni e gli indicatori che sono rilevanti ai fini del presente regolamento.

b)

sottolivello «prodotti analitici», che include relazioni analitiche, tendenze della valutazione dei rischi, osservazioni regionali e note informative che sono rilevanti ai fini del presente regolamento;

c)

sottolivello «intelligence», contenente informazioni analizzate che sono rilevanti ai fini del presente regolamento e, in particolare, per l'attribuzione dei livelli di impatto alle sezioni di frontiere esterne,

d)

sottolivello «immagini e geodati», che include immagini di riferimento, mappe di contesto, validità delle informazioni analizzate e analisi dei cambiamenti (immagini di osservazione della terra) nonché rilevazione dei cambiamenti, dati georeferenziati e mappe di permeabilità delle frontiere esterne.

8.   Le informazioni contenute nel livello «analisi» e le informazioni ambientali del livello «operazioni» del quadro situazionale nazionale possono basarsi sui dati forniti dal quadro situazionale europeo e dal quadro comune di intelligence pre-frontaliera.

9.   I centri nazionali di coordinamento degli Stati membri vicini si comunicano direttamente e quasi in tempo reale il quadro situazionale delle sezioni di frontiera esterna vicine per quanto riguarda:

a)

episodi e altri eventi significativi contenuti nel livello «eventi»;

b)

relazioni tattiche di analisi dei rischi, contenute nel livello «analisi».

10.   I centri nazionali di coordinamento degli Stati membri vicini possono comunicarsi direttamente e quasi in tempo reale il quadro situazionale delle sezioni di frontiera esterna vicine per quanto riguarda le posizioni, lo stato e il tipo di mezzi propri che operano nelle sezioni di frontiera esterna vicine contenute nel livello «operazioni».

Articolo 10

Quadro situazionale europeo

1.   L'Agenzia istituisce e aggiorna un quadro situazionale europeo per fornire ai centri nazionali di coordinamento informazioni e analisi efficaci, esatte e tempestive.

2.   Il quadro situazionale europeo consta delle informazioni raccolte dalle seguenti fonti:

a)

quadri situazionali nazionali nella misura prevista dal presente articolo,

b)

Agenzia;

c)

Commissione, che fornisce informazioni strategiche sul controllo delle frontiere nonché sulle carenze rilevate nello svolgimento del controllo delle frontiere esterne;

d)

delegazioni e uffici dell'Unione;

e)

altri organi, organismi e servizi dell'Unione e organizzazioni internazionali competenti, di cui all'articolo 17;

f)

altre fonti.

3.   Il livello «eventi» del quadro situazionale europeo contiene informazioni su:

a)

episodi e altri eventi contenuti nel livello «eventi» del quadro situazionale nazionale;

b)

episodi e altri eventi contenuti nel quadro comune di intelligence pre-frontaliera;

c)

episodi nell'area operativa di un'operazione congiunta, di un progetto pilota o di un intervento rapido coordinati dall'Agenzia.

4.   Nel quadro situazionale europeo l'Agenzia tiene conto del livello di impatto che il centro nazionale di coordinamento ha attribuito a un determinato episodio nel quadro situazionale nazionale.

5.   Il livello «operazioni» del quadro situazionale europeo comprende i seguenti sottolivelli:

a)

sottolivello «mezzi propri», contenente informazioni sulla posizione, l'ora, lo stato e il tipo di mezzi che partecipano alle operazioni congiunte, ai progetti pilota e agli interventi rapidi dell'Agenzia o messi a disposizione di quest'ultima, e il piano di dispiegamento, compresa l'area di operazione, gli orari di pattugliamento e i codici di comunicazione;

b)

sottolivello «operazioni», contenente informazioni sulle operazioni congiunte, i progetti pilota e gli interventi rapidi coordinati dall'Agenzia, compresi il mandato della missione, l'ubicazione, la situazione, la durata, informazioni sugli Stati membri e su altri attori coinvolti, relazioni sulla situazione quotidiana e settimanale, dati statistici e fascicoli informativi per i media;

c)

sottolivello «informazioni ambientali», che include informazioni sulle condizioni del terreno e meteorologiche alle frontiere esterne.

6.   Le informazioni sui mezzi propri del livello «operazioni» del quadro situazionale europeo sono classificate RESTREINT UE/EU RESTRICTED.

7.   Il livello «analisi» del quadro situazionale europeo è strutturato nello stesso modo di quello del quadro situazionale nazionale stabilito all'articolo 9, paragrafo 7.

Articolo 11

Quadro comune di intelligence pre-frontaliera

1.   L'Agenzia istituisce e aggiorna un quadro comune di intelligence pre-frontaliera per fornire ai centri nazionali di coordinamento informazioni e analisi efficaci, esatte e tempestive sulla zona pre-frontaliera.

2.   Il quadro comune di intelligence pre-frontaliera consta delle informazioni raccolte dalle seguenti fonti:

a)

centri nazionali di coordinamento, comprese informazioni e relazioni ricevute dagli ufficiali di collegamento degli Stati membri attraverso le autorità nazionali competenti;

b)

delegazioni e uffici dell'Unione;

c)

Agenzia, comprese le informazioni e le relazioni ricevute dai suoi ufficiali di collegamento;

d)

altri organi, organismi e servizi dell'Unione e organizzazioni internazionali competenti di cui all'articolo 18;

e)

autorità dei paesi terzi, in base agli accordi bilaterali o multilaterali e alle reti regionali di cui all'articolo 20, attraverso i centri nazionali di coordinamento.

f)

altre fonti.

3.   Il quadro comune di intelligence pre-frontaliera può contenere informazioni utili per le operazioni di sorveglianza delle frontiere aeree e per le verifiche ai valichi di frontiera esterni.

4.   I livelli «eventi», «operazioni» e «analisi» del quadro comune di intelligence pre-frontaliera sono strutturati nello stesso modo del quadro situazionale europeo stabilito all'articolo 10.

5.   L'Agenzia attribuisce un unico livello di impatto indicativo a ogni episodio del livello «eventi» del quadro comune di intelligence pre-frontaliera. L'Agenzia informa i centri nazionali di coordinamento di qualsiasi episodio avvenuto nella zona pre-frontaliera.

Articolo 12

Applicazione comune degli strumenti di sorveglianza

1.   L'Agenzia coordina l'applicazione comune degli strumenti di sorveglianza, al fine di fornire ai centri nazionali di coordinamento e a sé medesima informazioni sulla sorveglianza delle frontiere esterne e della zona pre-frontaliera su base regolare e in modo affidabile ed economicamente efficiente.

2.   L'Agenzia fornisce a un centro nazionale di coordinamento, su sua richiesta, informazioni sulle frontiere esterne dello Stato membro richiedente e sulla zona pre-frontaliera, che possono essere ottenute tramite:

a)

monitoraggio selettivo di porti e coste del paese terzo designato che, tramite analisi dei rischi e informazioni, risultino essere punti di imbarco o di transito di imbarcazioni o altri mezzi utilizzati per l'immigrazione clandestina o la criminalità transfrontaliera;

b)

localizzazione in alto mare di imbarcazioni o altro mezzo utilizzati, o che si sospetta siano utilizzati, per l'immigrazione clandestina o la criminalità transfrontaliera;

c)

monitoraggio di aree designate nel settore marittimo al fine di individuare, identificare e localizzare imbarcazioni e altri mezzi utilizzati, o che si sospetta siano utilizzati, per l'immigrazione clandestina o la criminalità transfrontaliera;

d)

valutazione ambientale di aree designate nel settore marittimo e alla frontiera esterna terrestre, allo scopo di ottimizzare le attività di monitoraggio e pattugliamento;

e)

monitoraggio selettivo di zone pre-frontaliere designate lungo le frontiere esterne che, tramite analisi dei rischi e informazioni, risultino essere potenziali aree di partenza o di transito dell'immigrazione clandestina o della criminalità transfrontaliera.

3.   L'Agenzia fornisce le informazioni di cui al paragrafo 1 combinando e analizzando dati che possono essere raccolti dai sistemi, dai sensori e dalle piattaforme seguenti:

a)

sistemi di segnalazione delle navi, secondo le rispettive basi giuridiche;

b)

immagini satellitari;

c)

sensori montati su qualsiasi veicolo, imbarcazione o altro mezzo.

4.   L'Agenzia può respingere una richiesta presentata da un centro nazionale di coordinamento per motivi tecnici, finanziari od operativi. L'Agenzia notifica al centro nazionale di coordinamento, a tempo debito, i motivi di tale diniego.

5.   L'Agenzia può utilizzare di propria iniziativa gli strumenti di sorveglianza di cui al paragrafo 2 al fine di raccogliere informazioni utili per il quadro comune di intelligence pre-frontaliera.

Articolo 13

Trattamento dei dati personali

1.   Quando il quadro situazionale nazionale è utilizzato per il trattamento dei dati personali, tali dati sono trattati in conformità della direttiva 95/46/CE, della decisione quadro 2008/977/GAI e delle pertinenti disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati.

2.   Il quadro situazionale europeo e il quadro comune di intelligence pre-frontaliera possono essere utilizzati solo per il trattamento dei dati personali relativi al numero di identificazione delle imbarcazioni.

Tali dati sono trattati conformemente all'articolo 11 quater bis del regolamento (CE) n. 2007/2004. Essi sono trattati esclusivamente ai fini dell'individuazione, dell'identificazione e della localizzazione delle imbarcazioni e per gli scopi di cui all'articolo 11 quater, paragrafo 3, di tale regolamento. Essi sono automaticamente cancellati entro sette giorni dalla ricezione da parte dell'Agenzia o, qualora occorra più tempo per localizzare una nave, entro due mesi dalla ricezione.

CAPO III

Capacità di reazione

Articolo 14

Determinazione delle sezioni di frontiera esterna

Ai fini del presente regolamento, ogni Stato membro suddivide le sue frontiere esterne terrestri e marittime in sezioni di frontiera e le notifica all'Agenzia.

Articolo 15

Assegnazione di livelli di impatto alle sezioni di frontiera esterna

1.   Sulla base dell'analisi dei rischi eseguita dall'Agenzia e di concerto con lo Stato membro interessato, l'Agenzia assegna i seguenti livelli di impatto a ciascuna delle sezioni di frontiera esterna terrestre e marittima degli Stati membri o li modifica:

a)

livello di impatto basso, qualora gli episodi connessi all'immigrazione clandestina o alla criminalità transfrontaliera che si verificano nella pertinente sezione di frontiera abbiano un impatto irrilevante sulla sicurezza della frontiera;

b)

livello di impatto medio, qualora gli episodi connessi all'immigrazione clandestina o alla criminalità transfrontaliera che si verificano nella pertinente sezione di frontiera abbiano un impatto moderato sulla sicurezza della frontiera;

c)

livello di impatto alto, qualora gli episodi connessi all'immigrazione clandestina o alla criminalità transfrontaliera che si verificano nella pertinente sezione di frontiera abbiano un impatto significativo sulla sicurezza della frontiera.

2.   Il centro nazionale di coordinamento valuta periodicamente se sia necessario modificare il livello di impatto di una sezione di frontiera tenendo conto delle informazioni contenute nel quadro situazionale nazionale.

3.   L'Agenzia visualizza i livelli di impatto assegnati alle frontiere esterne nel quadro situazionale europeo.

Articolo 16

Determinazione delle sezioni di frontiera esterna

1.   Gli Stati membri si assicurano che le attività di sorveglianza svolte alle sezioni di frontiera esterna corrispondano ai livelli di impatto attribuiti, nei modi seguenti:

a)

se ad una sezione di frontiera esterna è attribuito un livello di impatto basso, le autorità nazionali responsabili della sorveglianza delle frontiere esterne organizzano una sorveglianza regolare sulla base delle analisi dei rischi e provvedono affinché nella zona di frontiera siano presenti personale e risorse sufficienti pronti alla localizzazione, all'identificazione e all'intercettazione;

b)

se ad una sezione di frontiera esterna è attribuito un livello di impatto medio, le autorità nazionali incaricate della sorveglianza delle frontiere esterne provvedono affinché siano adottate, per detta sezione di frontiera, misure di sorveglianza adeguate oltre alle misure di cui alla lettera a). L'adozione di tali misure di sorveglianza è notificata al centro nazionale di coordinamento. Il centro nazionale di coordinamento coordina ogni sostegno dato in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3;

c)

se ad una sezione di frontiera esterna è attribuito un livello di impatto alto, lo Stato membro interessato provvede, mediante il centro nazionale di coordinamento, affinché le autorità nazionali che operano presso tale sezione di frontiera ricevano il sostegno necessario e siano adottate misure di sorveglianza rafforzate oltre alle misure di cui alla lettera b). Detto Stato membro può chiedere sostegno all'Agenzia alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2007/2004 per l'avvio di operazioni congiunte o interventi rapidi.

2.   Il centro nazionale di coordinamento informa regolarmente l'Agenzia delle misure adottate a livello nazionale a norma del paragrafo 1, lettera c).

3.   Se ad una sezione di frontiera esterna, adiacente a una sezione di frontiera di un altro Stato membro o di un paese con cui esistono accordi o reti regionali di cui agli articoli 19 e 20, è attribuito un livello di impatto medio o alto, il centro nazionale di coordinamento contatta il centro nazionale di coordinamento dello Stato membro vicino o l'autorità competente del paese vicino e si adopera per coordinare le necessarie misure transfrontaliere.

4.   Quando uno Stato membro presenta una richiesta a norma del paragrafo 1, lettera c), l'Agenzia, nel rispondere a tale richiesta, può sostenere tale Stato membro, in particolare:

a)

riservando un trattamento prioritario all'applicazione comune degli strumenti di sorveglianza;

b)

coordinando l'impiego di squadre europee di guardie di frontiera ai sensi del regolamento (CE) n. 2007/2004;

c)

garantendo l'impiego di attrezzature tecniche a disposizione dell'Agenzia ai sensi del regolamento (CE) n. 2007/2004;

d)

coordinando ogni forma di sostegno supplementare offerta da altri Stati membri.

5.   L'Agenzia valuta, insieme allo Stato membro interessato, l'attribuzione dei livelli di impatto e le misure corrispondenti adottate a livello nazionale e dell'Unione nelle sue relazioni di analisi dei rischi.

TITOLO III

DISPOSIZIONI SPECIFICHE E FINALI

Articolo 17

Assegnazione di compiti ad altre autorità degli Stati membri

1.   Gli Stati membri possono incaricare autorità regionali, locali, funzionali o di altro tipo, che siano in grado di adottare decisioni operative, di assicurare la conoscenza situazionale e la capacità di reazione nelle rispettive aree di competenza, nonché i compiti e le competenze di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettere c), e) e f).

2.   La decisione degli Stati membri di ripartire i compiti in conformità del paragrafo 1 non compromette la capacità del centro nazionale di coordinamento di cooperare e scambiare informazioni con altri centri nazionali di coordinamento e con l'Agenzia.

3.   In casi prestabiliti, determinati a livello nazionale, il centro nazionale di coordinamento può autorizzare un'autorità di cui al paragrafo 1 a comunicare e scambiare informazioni con le autorità regionali o il centro nazionale di coordinamento di un altro Stato membro o le autorità competenti di un paese terzo, a condizione che tale autorità informi regolarmente il suo centro nazionale di coordinamento di tali comunicazioni e scambi di informazioni.

Articolo 18

Cooperazione dell'Agenzia con terzi

1.   L'Agenzia può utilizzare informazioni, capacità e sistemi esistenti disponibili presso altri organi, organismi e servizi dell'Unione e organizzazioni internazionali, nell'ambito dei rispettivi quadri giuridici.

2.   A norma del paragrafo 1, l'Agenzia coopera in particolare con le istituzioni, gli organi, gli organismi e i servizi dell'Unione e le organizzazioni internazionali seguenti:

a)

l'Ufficio europeo di polizia (Europol), per lo scambio di informazioni sulla criminalità transfrontaliera da inserire nel quadro situazionale europeo;

b)

il Centro satellitare dell'Unione europea, l'Agenzia europea per la sicurezza marittima e l'Agenzia europea di controllo della pesca, nel fornire l'applicazione comune degli strumenti di sorveglianza;

c)

la Commissione, il servizio europeo per l'azione esterna, gli organi, gli organismi e servizi dell'Unione e l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, che possono fornire all'Agenzia informazioni utili per aggiornare il quadro situazionale europeo e il quadro comune di intelligence pre-frontaliera;

d)

le organizzazioni internazionali che possono fornire all'Agenzia informazioni utili per aggiornare il quadro situazionale europeo e il quadro comune di intelligence pre-frontaliera.

3.   Ai sensi del paragrafo 1, l'Agenzia può cooperare con il Centro di analisi e operazioni contro il narcotraffico marittimo (MAOC-N) e il Centre de Coordination pour la lutte antidrogue en Méditerranée (CeCLAD-M), per lo scambio di informazioni sulla criminalità transfrontaliera da inserire nel quadro situazionale europeo.

4.   Lo scambio di informazioni tra l'Agenzia e gli organi, gli organismi e i servizi dell'Unione e le organizzazioni internazionali di cui ai paragrafi 2 e 3 avviene tramite la rete di comunicazione di cui all'articolo 7 o altre reti di comunicazione che rispondano ai criteri di disponibilità, riservatezza e integrità.

5.   La cooperazione tra l'Agenzia e gli organi, gli organismi e i servizi dell'Unione e le organizzazioni internazionali di cui ai paragrafi 2 e 3 è disciplinata quale parte di accordi di lavoro in conformità del regolamento (CE) n. 2007/2004 e della base giuridica di ciascun organo, organismo o servizio dell'Unione o organizzazione internazionale interessati. Per quanto riguarda il trattamento delle informazioni classificate, tali accordi prevedono che l'organismo, l'ufficio o l'agenzia dell'Unione o l'organizzazione internazionale interessati rispettino regole e norme di sicurezza equivalenti a quelle applicate dall'Agenzia.

6.   Gli organi, gli organismi e i servizi dell'Unione e le organizzazioni internazionali di cui ai paragrafi 2 e 3 usano le informazioni ricevute nel contesto di EUROSUR esclusivamente entro i limiti del rispettivo quadro giuridico e nel rispetto dei diritti fondamentali, compresi gli obblighi di protezione dei dati.

Articolo 19

Cooperazione con l'Irlanda e il Regno Unito

1.   Ai fini del presente regolamento lo scambio di informazioni e la cooperazione con l'Irlanda e il Regno Unito possono avvenire sulla base di accordi bilaterali o multilaterali tra l'Irlanda o il Regno Unito rispettivamente e uno o più Stati membri vicini o attraverso reti regionali basate su tali accordi. I centri nazionali di coordinamento degli Stati membri rappresentano i punti di contatto per lo scambio di informazioni con le omologhe autorità dell'Irlanda e del Regno Unito nel quadro di EUROSUR. Tali accordi, una volta conclusi, sono notificati alla Commissione.

2.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 sono limitati agli scambi di informazioni tra il centro nazionale di coordinamento di uno Stato membro e la corrispondente autorità dell'Irlanda o del Regno Unito relativi a:

a)

informazioni contenute nel quadro situazionale nazionale di uno Stato membro nella misura in cui sono trasmesse all'Agenzia ai fini del quadro situazionale europeo e del quadro comune di intelligence pre-frontaliera;

b)

informazioni raccolte dall'Irlanda e dal Regno Unito che siano utili ai fini del quadro situazionale europeo e del quadro comune di intelligence pre-frontaliera;

c)

informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 9.

3.   Le informazioni fornite nel contesto di EUROSUR dall'Agenzia o da uno Stato membro che non sia parte di un accordo di cui al paragrafo 1 non sono condivise con l'Irlanda o il Regno Unito senza la previa approvazione dell'Agenzia o di tale Stato membro. Il rifiuto di scambiare tali informazioni con l'Irlanda o il Regno Unito vincola gli Stati membri e l'Agenzia.

4.   Sono vietate la trasmissione ulteriore o altra comunicazione di informazioni scambiate ai sensi del presente articolo a paesi terzi o a parti terze.

5.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni sui costi finanziari derivanti dalla partecipazione dell'Irlanda e del Regno Unito all'attuazione degli accordi stessi.

Articolo 20

Cooperazione con i paesi terzi vicini

1.   Ai fini del presente regolamento gli Stati membri possono scambiare informazioni e cooperare con uno o più paesi terzi vicini. Tale scambio di informazioni e tale cooperazione avvengono sulla base di accordi bilaterali o multilaterali o attraverso reti regionali istituite in base a detti accordi. I centri nazionali di coordinamento degli Stati membri rappresentano i punti di contatto per lo scambio di informazioni con i paesi terzi vicini.

2.   Prima che sia concluso un accordo di cui al paragrafo 1, gli Stati membri interessati lo notificano alla Commissione, la quale verifica che le disposizioni che sono pertinenti per EUROSUR siano conformi al presente regolamento. Una volta concluso, gli Stati membri interessati notificano l’accordo alla Commissione, che ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio e l'Agenzia.

3.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 sono conformi al pertinente diritto dell'Unione e internazionale sui diritti fondamentali e sulla protezione internazionale, inclusa la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la Convenzione relativa allo status dei rifugiati, in particolare il principio di non respingimento.

4.   Lo scambio di dati personali con paesi terzi nel quadro di EUROSUR è rigorosamente limitato a quanto assolutamente necessario ai fini del presente regolamento. È effettuato in conformità della direttiva 95/46/CE, della decisione quadro 2008/977/GAI e delle pertinenti disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati.

5.   È vietato ogni scambio di informazioni ai sensi del paragrafo 1 che fornisca a un paese terzo informazioni che potrebbero essere utilizzate da un paese terzo per identificare persone o gruppi di persone la cui richiesta di accesso alla protezione internazionale è in fase d'esame o che rischiano gravemente di essere sottoposte a tortura, trattamenti o pene inumani o degradanti o altra violazione dei diritti fondamentali.

6.   Lo scambio di informazioni ai sensi del paragrafo 1 è conforme alle condizioni degli accordi bilaterali e multilaterali conclusi con paesi terzi vicini.

7.   Le informazioni fornite nel contesto di EUROSUR dall'Agenzia o da uno Stato membro che non sia parte di un accordo di cui al paragrafo 1 non sono condivise con un paese terzo nell'ambito di tale accordo senza la previa approvazione dell'Agenzia o di tale Stato membro. Il rifiuto di condividere tali informazioni con il paese terzo interessato vincola gli Stati membri e l'Agenzia.

8.   Sono vietate la trasmissione ulteriore o altra comunicazione di informazioni scambiate ai sensi del presente articolo ad altri paesi terzi o a parti terze.

9.   Qualsiasi scambio con paesi terzi di informazioni acquisite mediante l'applicazione comune degli strumenti di sorveglianza è soggetto al diritto e alle regole che disciplinano tali strumenti e alle pertinenti disposizioni della direttiva 95/46/CE, del regolamento (CE) n. 45/2001 e della decisione quadro 2008/977/GAI.

Articolo 21

Manuale

1.   La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, con l'Agenzia e con ogni altro organismo, ufficio o agenzia dell'Unione competente, pubblica un manuale pratico per l'attuazione e la gestione di EUROSUR («manuale»). Il manuale fornisce orientamenti tecnici e operativi, raccomandazioni e migliori prassi, anche in merito alla cooperazione con paesi terzi. La Commissione adotta il manuale mediante una raccomandazione.

2.   La Commissione può decidere, previa consultazione degli Stati membri e dell'Agenzia, di classificare parti del manuale come RESTREINT UE/EU RESTRICTED secondo le norme stabilite nel regolamento interno della Commissione.

Articolo 22

Monitoraggio e valutazione

1.   Ai fini del presente regolamento l'Agenzia e gli Stati membri garantiscono che siano applicate procedure per monitorare il funzionamento tecnico e operativo di EUROSUR in funzione degli obiettivi da conseguire, ossia adeguate conoscenza situazionale e capacità di reazione alle frontiere esterne, e il rispetto dei diritti fondamentali, compreso il principio di non respingimento.

2.   Entro il 1o dicembre 2015, e in seguito ogni due anni, l'Agenzia presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento di EUROSUR.

3.   Entro 1o dicembre 2016, e in seguito ogni quattro anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione generale di EUROSUR. Tale valutazione comprende un esame dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati, della persistenza della validità delle motivazioni di base, dell'applicazione del presente regolamento negli Stati membri e da parte dell'Agenzia, del rispetto dei diritti fondamentali e dell'impatto sugli stessi. Contiene inoltre una valutazione costi-benefici. La valutazione è corredata, se del caso, di adeguate proposte di modifica del presente regolamento.

4.   Gli Stati membri trasmettono all'Agenzia le informazioni necessarie per elaborare la relazione di cui al paragrafo 2.

L'Agenzia fornisce alla Commissione le informazioni necessarie per elaborare la valutazione di cui al paragrafo 3.

Articolo 23

Modifiche del regolamento (CE) n. 2007/2004

Il regolamento (CE) n. 2007/2004 è così modificato:

1)

all'articolo 2, paragrafo 1, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i)

presta la necessaria assistenza per sviluppare e gestire un sistema europeo di sorveglianza di frontiera e, ove opportuno, per sviluppare un ambiente comune di condivisione delle informazioni, compresa l'interoperabilità dei sistemi, in particolare istituendo, aggiornando e coordinando il quadro di EUROSUR conformemente al regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (16)

2)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 11 quater bis

Trattamento dei dati personali nel quadro di EUROSUR

L'Agenzia può trattare dati personali ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1052/2013, che si applica in conformità delle misure di cui all'articolo 11 bis del presente regolamento. In particolare, il trattamento di tali dati rispetta i principi di necessità e proporzionalità e sono vietate la trasmissione ulteriore o altra comunicazione di tali dati personali trattati dall'Agenzia a paesi terzi.».

Articolo 24

Entrata in vigore e applicazione

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   Il presente regolamento si applica a decorrere dal 2 dicembre 2013.

3.   La Bulgaria, l’Estonia, la Grecia, la Spagna, la Francia, la Croazia, l’Italia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, il Portogallo, la Romania, la Slovenia, la Slovacchia e la Finlandia istituiscono un centro nazionale di coordinamento in conformità dell'articolo 5 a decorrere dal 2 dicembre 2013.

Gli altri Stati membri istituiscono un centro nazionale di coordinamento in conformità dell'articolo 5 a decorrere dal 1o dicembre 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il 22 ottobre 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 22 ottobre 2013.

(2)  Regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1).

(3)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(4)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(5)  Decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60).

(6)  Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

(7)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(8)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(9)  Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

(10)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(11)  Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

(12)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

(13)  Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

(14)  Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1).

(15)  GU L 308 dell’8.12.2000, pag. 26.

(16)  Regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR) (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 11).»;


ALLEGATO

Per l'istituzione, il funzionamento e la gestione delle varie componenti della struttura di EUROSUR si tiene conto dei principi di seguito elencati:

a)

Principio delle comunità d'interessi: il centro nazionale di coordinamento e l'Agenzia formano specifiche comunità d'interessi per lo scambio di informazioni e la cooperazione nell'ambito della struttura di EUROSUR. Le comunità d'interessi sono utilizzate per organizzare lo scambio d'informazioni tra i vari centri nazionali di coordinamento e l'Agenzia, in funzione di obiettivi, obblighi e interessi comuni.

b)

Principi della gestione coerente e del ricorso a strutture già esistenti: l'Agenzia garantisce la coerenza tra le varie componenti della struttura EUROSUR, in particolare dando orientamenti e sostegno ai centri nazionali di coordinamento e promuovendo l'interoperabilità di informazioni e tecnologia. Nella misura del possibile la struttura di EUROSUR utilizza sistemi e capacità esistenti, al fine di ottimizzare l'utilizzo del bilancio generale dell'Unione ed evitare duplicazioni. In tale contesto, la rete è istituita in totale compatibilità con il CISE e contribuisce a un'impostazione coordinata ed economicamente efficiente per lo scambio intersettoriale di informazioni nell'Unione, beneficiandone nel contempo.

c)

Principi della condivisione delle informazioni e della garanzia di sicurezza delle informazioni: le informazioni fornite nell'ambito della struttura di EUROSUR sono a disposizione di tutti i centri nazionali di coordinamento e dell'Agenzia, a meno che non siano state stabilite o convenute specifiche restrizioni. I centri nazionali di coordinamento assicurano la disponibilità, la riservatezza e l'integrità delle informazioni che sono scambiate a livello nazionale, europeo e internazionale. L'Agenzia assicura la disponibilità, la riservatezza e l'integrità delle informazioni che sono scambiate a livello europeo e internazionale.

d)

Principi dell'orientamento al servizio e della normazione: le varie capacità di EUROSUR sono applicate secondo un'impostazione orientata al servizio. L'Agenzia garantisce che, nella misura del possibile, la struttura di EUROSUR sia basato su norme concordate a livello internazionale.

e)

Principio di flessibilità: l'organizzazione, l'informazione e la tecnologia sono concepite in modo da consentire ai soggetti che partecipano a EUROSUR di reagire ai cambiamenti di situazione in modo flessibile e strutturato.


Dichiarazione del Consiglio

EUROSUR contribuirà a migliorare la capacità di proteggere e salvare la vita dei migranti. Il Consiglio ricorda che la ricerca e il salvataggio in mare sono competenze degli Stati membri che questi esercitano nell'ambito delle convenzioni internazionali.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

6.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 295/27


REGOLAMENTO (UE) N. 1053/2013 DEL CONSIGLIO

del 7 ottobre 2013

che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 70,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Lo spazio Schengen senza controllo di frontiera alle frontiere interne si basa su un’effettiva ed efficace applicazione da parte degli Stati membri delle misure d’accompagnamento in materia di frontiere esterne, politica dei visti, sistema d’informazione Schengen, protezione dei dati, cooperazione di polizia, cooperazione giudiziaria in materia penale e lotta contro la droga.

(2)

La decisione del Comitato esecutivo, del 16 settembre 1998 (2) [SCH/Com-ex (98) 26 def.] («decisione del 16 settembre 1988»), ha istituito una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen, assegnandole il duplice mandato di constatare che tutte le condizioni richieste per l’abolizione del controllo di frontiera alle frontiere interne con uno Stato candidato siano adempiute e di vigilare sulla corretta applicazione dell’acquis di Schengen da parte degli Stati che già lo attuano integralmente.

(3)

È necessario uno specifico meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen data la necessità, da un lato, di garantire norme elevate e uniformi nella sua applicazione pratica e, dall’altro, di mantenere un livello elevato di fiducia reciproca fra gli Stati membri che fanno parte dello spazio senza controllo di frontiera alle frontiere interne. Un tale meccanismo dovrebbe basarsi su una stretta cooperazione fra la Commissione e gli Stati membri in questione.

(4)

Il programma dell’Aia (3) ha invitato la Commissione a presentare, una volta completata l’abolizione dei controlli delle frontiere interne, una proposta intesa a integrare l’attuale meccanismo di valutazione di Schengen con un meccanismo di controllo, che garantisca il pieno impegno degli esperti degli Stati membri, compresi i controlli senza preavviso.

(5)

Il programma di Stoccolma (4) ritiene che la valutazione dello spazio Schengen continuerà a essere di fondamentale importanza e che occorra pertanto migliorarla potenziando il ruolo dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne dell’Unione europea (Frontex), istituita dal regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio (5) in questo campo.

(6)

Sarebbe quindi opportuno rivedere di conseguenza il meccanismo di valutazione istituito dalla decisione del 16 settembre 1998 e abrogare la decisione del 16 settembre 1998.

(7)

L’esperienza acquisita dalle valutazioni finora svolte mostra la necessità di mantenere un meccanismo di valutazione coerente che riguardi tutti i settori dell’acquis di Schengen, a eccezione di quelli per i quali il diritto dell’Unione prevede già uno specifico meccanismo di valutazione.

(8)

A norma dell’articolo 70 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, dovrebbero procedere a una valutazione oggettiva e imparziale dell’attuazione delle politiche dell’Unione nell’ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Per essere efficiente, un giusto processo di valutazione dovrebbe comprendere un seguito e un monitoraggio adeguati delle relazioni di valutazione, garantiti dalla Commissione.

(9)

Affinché il meccanismo di valutazione sia più efficace, si dovrebbero inoltre garantire condizioni uniformi per l’attuazione del presente regolamento. A tal fine occorre conferire alcune competenze di esecuzione alla Commissione e altre al Consiglio.

(10)

È opportuno conferire alla Commissione le competenze relative alla preparazione e alla pianificazione delle valutazioni e la competenza relativa all’adozione delle relazioni di valutazione. Tali svariate competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (6). Ai sensi delle disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto iii) di detto regolamento, per l’adozione di tali atti si applica la procedura d’esame.

(11)

Per rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri, assicurare un loro migliore coordinamento a livello di Unione e far sì che fra di loro vi sia una maggiore pressione tra pari, è opportuno conferire al Consiglio la competenza di esecuzione di adottare raccomandazioni sul provvedimento correttivo inteso a colmare ogni carenza evidenziata nelle relazioni di valutazione. Tale competenza di esecuzione rispecchia le competenze specifiche conferite al Consiglio dal trattato, a norma dell’articolo 70 TFUE, in materia di valutazione reciproca dell’attuazione delle politiche dell’Unione nell’ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Essa rispecchia adeguatamente l’obiettivo di un meccanismo di valutazione basato su tale lex specialis, che, in questo particolare settore, e parallelamente alla competenza generale della Commissione di sovrintendere l’applicazione del diritto dell’Unione sotto il controllo della Corte di giustizia dell’Unione europea mediante le procedure d’infrazione, consiste nello svolgere una funzione complementare di monitoraggio dell’efficacia dell’attuazione pratica delle politiche dell’Unione mediante valutazioni inter pares.

Tale competenza di esecuzione conferita al Consiglio contribuisce inoltre a realizzare l’auspicio espresso dal Consiglio europeo nelle conclusioni del 23 e 24 giugno 2011, che la cooperazione nello spazio Schengen sia potenziata ulteriormente rafforzando la fiducia reciproca tra gli Stati membri e che gli Stati membri siano responsabili di garantire che tutte le regole Schengen siano applicate efficacemente in conformità delle norme comuni concordate e dei principi e delle norme fondamentali. Tale competenza di esecuzione contribuisce inoltre, conformemente alle conclusioni del Consiglio dell’8 marzo 2012, a migliorare la governance dello spazio Schengen mediante discussioni politiche a livello ministeriale sul corretto funzionamento dello spazio Schengen, anche attraverso discussioni nelle situazioni nelle quali le relazioni di valutazione hanno indicato gravi carenze. Tali discussioni si tengono in sede di Comitato misto composto dagli Stati membri dell’UE e dagli Stati associati Schengen, affinché assistano il Consiglio a prendere decisioni nell’ambito delle sue competenze per assicurare il funzionamento efficace dello spazio Schengen. Conferendo tale competenza di esecuzione al Consiglio si tiene infine adeguatamente conto della natura potenzialmente sensibile a livello politico delle raccomandazioni, che spesso incidono sulle competenze nazionali di esecuzione e di applicazione della legge.

(12)

È opportuno che il meccanismo di valutazione instauri norme trasparenti, efficaci e chiare quanto al metodo da applicare nelle valutazioni, il ricorso a esperti altamente qualificati per le visite in loco e il seguito da dare ai risultati delle valutazioni. Il metodo dovrebbe in particolare prevedere visite in loco senza preavviso, a complemento di quelle con preavviso, in particolare per quanto riguarda i controlli alle frontiere e i visti.

(13)

Il meccanismo di valutazione e monitoraggio dovrebbe coprire tutti gli aspetti dell’acquis di Schengen. Per quanto riguarda la questione delle frontiere, la valutazione e il monitoraggio del meccanismo dovrebbero coprire sia l’efficacia dei controlli di frontiera alle frontiere esterne, sia l’assenza di controlli di frontiera alle frontiere interne.

(14)

Durante la valutazione e il monitoraggio dovrebbe essere prestata particolare attenzione al rispetto dei diritti fondamentali nell’applicazione dell’acquis di Schengen.

(15)

La valutazione dovrebbe servire a garantire che gli Stati membri applichino effettivamente le norme Schengen conformemente ai principi e alle norme fondamentali. Il meccanismo di valutazione abbraccia pertanto tutta la legislazione pertinente e le attività operative che contribuiscono al funzionamento di uno spazio senza controllo di frontiera alle frontiere interne.

(16)

Al fine di rafforzare l’efficacia e l’affidabilità del meccanismo di valutazione è opportuno tener conto in tutte le valutazioni del corretto funzionamento delle autorità che applicano le pertinenti parti dell’acquis di Schengen. Ciò aumenterà la capacità del meccanismo di valutazione di garantire l’applicazione effettiva delle norme Schengen da parte degli Stati membri conformemente ai principi e alle norme fondamentali come richiesto dal Consiglio europeo nelle conclusioni del 23 e 24 giugno 2011. Esso sarà conforme alle richieste del Consiglio europeo, definite nelle sue conclusioni del 1o e 2 marzo 2012, che il meccanismo di valutazione sia indirizzato al necessario funzionamento delle istituzioni interessate nell’applicazione dell’acquis di Schengen.

(17)

Frontex dovrebbe sostenere l’attuazione del meccanismo di valutazione, principalmente nel settore dell’analisi dei rischi legati alle frontiere esterne. Il meccanismo di valutazione dovrebbe inoltre poter contare sulla competenza ed esperienza di Frontex nell’assistenza all’esecuzione delle visite in loco alle frontiere esterne su base ad hoc.

(18)

Altri organismi, uffici e agenzie dell’Unione, quali l’Ufficio europeo di polizia (Europol), istituito dalla decisione 2009/371/GAI del Consiglio (7), e Eurojust, istituito dalla decisione 2002/187/GAI del Consiglio (8), dovrebbero sostenere, ove opportuno, l’attuazione del meccanismo di valutazione nei settori contemplati dal loro mandato. Il meccanismo di valutazione dovrebbe inoltre, se del caso, poter contare sulla competenza ed esperienza di organismi, uffici o agenzie dell’Unione nell’assistenza all’esecuzione delle visite in loco collegate ai settori dell’acquis di Schengen contemplati dal loro mandato. Questo dovrebbe a esempio essere il caso del garante europeo della protezione dei dati per quanto concerne le valutazioni riguardanti la protezione dei dati, cui possono partecipare anche le autorità nazionali preposte alla protezione dei dati.

(19)

È opportuno che gli Stati membri e la Commissione garantiscano che gli esperti messi a disposizione per le visite in loco posseggano la necessaria esperienza e abbiano seguito una specifica formazione per tale finalità, anche per quanto concerne i diritti fondamentali. Gli organismi, uffici e agenzie dell’Unione interessati, come Frontex, dovrebbero dispensare appropriati corsi di formazione, e dovrebbero essere messi a disposizione degli Stati membri fondi per iniziative di formazione specifica nel campo della valutazione dell’acquis di Schengen, attraverso gli strumenti finanziari esistenti dell’Unione e lo sviluppo di tali strumenti.

(20)

Tenuto conto del ruolo particolare affidato al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali in virtù dell’ultima frase dell’articolo 70 TFUE, sottolineato all’articolo 12, lettera c), del trattato sull’Unione europea (TUE) per quanto riguarda i parlamenti nazionali, è necessario prevedere che il Consiglio e la Commissione informino pienamente il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali dei contenuti e dei risultati della valutazione. Inoltre, qualora la Commissione presentasse una proposta di modifica del presente regolamento, il Consiglio, conformemente all’articolo 19, paragrafo 7, lettera h) del suo regolamento interno, consulterebbe il Parlamento europeo al fine di tenere per quanto possibile conto del suo parere, prima di adottare un testo definitivo.

(21)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull’acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell’articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

(22)

Il Regno Unito partecipa al presente regolamento ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del protocollo n. 19 sull’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea, allegato al TUE e al TFUE, e dell’articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000 riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (9).

(23)

L’Irlanda partecipa al presente regolamento ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del protocollo n. 19 sull’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea, allegato al TUE e al TFUE, e dell’articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (10).

(24)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (11) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, della decisione 1999/437/CE (12) del Consiglio, relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo.

(25)

Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (13) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1 della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (14).

(26)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (15) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1 della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (16).

(27)

Poiché alla data di entrata in vigore del presente regolamento la valutazione di Cipro sarà già cominciata ai sensi della decisione del 16 settembre 1998, il presente regolamento non si applicherà a Cipro fino al 1o gennaio 2016.

(28)

Considerato che la verifica secondo le procedure di valutazione Schengen applicabili riguardanti la Bulgaria e la Romania era già stata completata ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2005, la verifica di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b, del presente regolamento non sarà effettuata nei confronti di tali Stati membri.

(29)

Gli esperti di Cipro, Bulgaria, Romania e Croazia dovrebbero tuttavia partecipare alla valutazione di tutte le parti dell’acquis di Schengen,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito d’applicazione

1.   Il presente regolamento istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio finalizzato a:

a)

verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen negli Stati membri in cui si applica integralmente e negli Stati membri in cui, a norma dei pertinenti protocolli allegati al TUE e al TFUE, si applica in parte;

b)

verificare che le condizioni necessarie per l’applicazione di tutte le parti pertinenti dell’acquis di Schengen siano soddisfatte negli Stati membri nei confronti dei quali non è stata presa una decisione del Consiglio in base alla quale le disposizioni dell’acquis di Schengen si applicano integralmente o parzialmente, eccettuati gli Stati la cui valutazione sarà già stata completata al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento;

2.   la verifica di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo lascia impregiudicate l’articolo 23, paragrafo 2, per quanto riguarda gli Stati membri nei quali le procedure di valutazione sono già cominciate il 26 novembre 2013.

3.   Gli esperti degli Stati membri che, ai sensi del pertinente atto di adesione, non applicano ancora integralmente l’acquis di Schengen partecipano ciononostante alla valutazione di tutte le parti di detto acquis.

Articolo 2

Definizione

Ai fini del presente regolamento, si intendono per «acquis di Schengen» le disposizioni integrate nell’ambito dell’Unione ai sensi del protocollo n. 19 allegato al TUE e al TFUE, e gli atti basati su detto acquis o a esso altrimenti connessi.

Articolo 3

Responsabilità

1.   Gli Stati membri e la Commissione sono responsabili congiuntamente dell’attuazione del meccanismo di valutazione e monitoraggio come specificato nel presente regolamento, con il sostegno degli organismi, uffici e agenzie dell’Unione coinvolti nell’attuazione dell’acquis di Schengen.

2.   La Commissione assume un ruolo di coordinamento globale per quanto riguarda l’istituzione del programma di valutazione annuale e pluriennale, l’elaborazione dei questionari e dei calendari delle visite, lo svolgimento delle visite e la redazione delle relazioni di valutazione e delle raccomandazioni. Assicura inoltre il follow-up e il monitoraggio delle relazioni di valutazione e delle raccomandazioni conformemente all’articolo 16.

3.   Gli Stati membri e la Commissione cooperano pienamente in tutte le fasi delle valutazioni al fine di svolgere i compiti a essi conferiti ai sensi del presente regolamento.

Articolo 4

Valutazioni

1.   Le valutazioni possono coprire tutti gli aspetti dell’acquis di Schengen, compresa l’effettiva ed efficace applicazione da parte degli Stati membri delle misure d’accompagnamento in materia di frontiere esterne, politica dei visti, sistema d’informazione Schengen, protezione dei dati, cooperazione di polizia, cooperazione giudiziaria in materia penale nonché l’assenza di controllo di frontiera alle frontiere interne. È opportuno che tutte le valutazioni tengano conto del funzionamento delle autorità che applicano le pertinenti parti dell’acquis di Schengen stabilite nel presente paragrafo.

2.   Le valutazioni possono essere effettuate tramite questionari e visite in loco che possono avvenire con o senza preavviso. Le visite in loco con preavviso sono precedute da un questionario. Le visite in loco e i questionari possono, se del caso, essere utilizzati separatamente o in combinazione nella valutazione degli Stati membri e/o dei settori specifici.

3.   Oltre ai questionari e alle visite in loco, lo Stato membro valutato può aggiungere presentazioni sul settore su cui verte la valutazione.

Articolo 5

Programma di valutazione pluriennale

1.   La Commissione, se del caso, previa consultazione di Frontex e Europol, stabilisce un programma di valutazione pluriennale che abbraccia un periodo di cinque anni, non oltre sei mesi prima dell’inizio del quinquennio successivo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 21, paragrafo 2. La Commissione trasmette il programma di valutazione pluriennale al Parlamento europeo e al Consiglio.

2.   Ogni Stato membro è valutato nel corso di ogni quinquennio a cui corrisponde il programma di valutazione pluriennale. Nel programma di valutazione pluriennale figura l’elenco degli Stati membri che ogni anno devono essere valutati. L’ordine in cui gli Stati membri devono essere valutati tiene conto del tempo trascorso dall’ultima valutazione e dell’equilibrio fra le diverse parti dell’acquis di Schengen da valutare.

3.   Se necessario, il programma di valutazione pluriennale può essere adattato secondo la procedura di cui al paragrafo 1.

4.   Il programma di valutazione pluriennale può contenere un riferimento alle valutazioni tematiche di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b).

5.   Il primo programma di valutazione pluriennale è stabilito entro il 27 maggio 2014. La data di inizio di tale programma è il 27 novembre 2014 e la data di conclusione è il 31 dicembre 2019.

Articolo 6

Programma di valutazione annuale

1.   La Commissione stabilisce un programma di valutazione annuale entro il 31 ottobre dell’anno precedente rispetto a quello cui il programma si riferisce, che tiene conto in particolare dell’analisi dei rischi effettuata da Frontex conformemente all’articolo 7 e, se del caso, dell’informazione fornita da Europol e da altri organismi, uffici e agenzie dell’Unione, in particolare ai sensi dell’articolo 8.

Il programma di valutazione annuale contiene proposte di valutazione:

a)

dell’applicazione dell’acquis di Schengen o di sue parti in un dato Stato membro, come indicato nel programma di valutazione pluriennale; e

b)

se del caso, dell’applicazione di specifiche parti dell’acquis di Schengen in diversi Stati membri (ossia di valutazioni tematiche).

2.   La Commissione stabilisce, attraverso atti di esecuzione, la prima parte del programma di valutazione annuale, comprendente un calendario provvisorio delle visite in loco. Tale parte elenca gli Stati membri da valutare l’anno successivo conformemente al programma di valutazione pluriennale, i settori da valutare e le visite in loco da effettuare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 21, paragrafo 2. La Commissione trasmette il programma di valutazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio.

3.   La Commissione redige e adotta la seconda parte del programma di valutazione annuale. Tale parte elenca le visite in loco senza preavviso da effettuare l’anno successivo. Essa è considerata riservata e non è comunicata.

4.   Ove necessario, il programma di valutazione annuale può essere adattato conformemente ai paragrafi 2 e 3.

5.   Il primo programma di valutazione pluriennale è stabilito entro il 27 maggio 2014. La data di inizio di tale programma è il 27 novembre 2014 e la data di conclusione è il 31 dicembre 2014.

Articolo 7

Analisi dei rischi effettuata da Frontex

1.   Entro il 31 agosto di ogni anno Frontex presenta un’analisi dei rischi alla Commissione e agli Stati membri, conformemente al suo mandato. Tale analisi tiene conto, tra l’altro, dell’immigrazione illegale e dei cambiamenti sostanziali nell’ambiente operativo alle frontiere esterne, e include raccomandazioni sulle priorità per le valutazioni dell’anno successivo. Le raccomandazioni si riferiscono a specifiche sezioni delle frontiere esterne e a specifici valichi di frontiera da valutare nell’anno successivo nell’ambito del programma di valutazione pluriennale. La Commissione trasmette senza indugio tale analisi dei rischi al Parlamento europeo e al Consiglio.

2.   Entro il 31 agosto di ogni anno Frontex presenta alla Commissione un’analisi dei rischi separata, distinta da quella di cui al paragrafo 1, che include raccomandazioni sulle priorità per valutazioni da svolgersi nell’anno successivo sotto forma di visite in loco senza preavviso, indipendentemente dall’ordine degli Stati membri da valutare ogni anno, come stabilito dal programma di valutazione pluriennale di cui all’articolo 5, paragrafo 2. Tali raccomandazioni possono riguardare ogni regione o ambito specifico e contengono un elenco di almeno dieci specifiche sezioni delle frontiere esterne e di almeno dieci specifici valichi di frontiera. La Commissione può, in qualsiasi momento, chiedere a Frontex di presentarle un’analisi dei rischi contenente raccomandazioni quanto a valutazioni da svolgersi sotto forma di visite in loco senza preavviso.

3.   L’analisi dei rischi di cui ai paragrafi 1 e 2, che dev’essere effettuata da Frontex, è presentata per la prima volta alla Commissione entro il 27 febbraio 2014.

Articolo 8

Analisi dei rischi effettuata da organismi, uffici e agenzie dell’Unione diversi da Frontex

La Commissione, ove opportuno, chiede ad altri organismi, uffici e agenzie dell’Unione diversi da Frontex, coinvolti nell’attuazione dell’acquis di Schengen, di effettuare un’analisi dei rischi, anche riguardanti la corruzione e la criminalità organizzata, nella misura in cui questi fattori possono minare l’applicazione dell’acquis di Schengen da parte degli Stati membri. Tali analisi potrebbero essere utilizzate per preparare il programma di valutazione annuale.

Articolo 9

Questionario

1.   La Commissione, attraverso atti di esecuzione, elabora e aggiorna un questionario standard in stretta collaborazione con gli Stati membri. Frontex e Europol possono essere consultati sul progetto di questionario standard. Il questionario standard verte sulla legislazione pertinente, su raccomandazioni comuni e migliori prassi, in particolare indicate nei cataloghi Schengen, e sui mezzi organizzativi e tecnici disponibili per l’attuazione dell’acquis di Schengen e sui dati statistici relativi a ciascun settore della valutazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 21, paragrafo 2.

2.   Entro il 1o luglio di ogni anno, la Commissione trasmette il questionario standard agli Stati membri che devono essere valutati nell’anno successivo. Gli Stati membri dispongono di un termine di otto settimane dalla trasmissione del questionario per inviare le loro risposte alla Commissione. La Commissione mette le risposte a disposizione degli Stati membri e informa il Parlamento europeo delle risposte. Qualora il Parlamento europeo lo richieda, in particolare a causa della gravità della questione, la Commissione informa il Parlamento europeo, caso per caso e conformemente alle norme vigenti in materia di relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione, anche del contenuto di una risposta specifica.

Articolo 10

Equipe responsabili delle visite in loco

1.   Un’equipe responsabile delle visite in loco («equipe in loco») è composta da esperti designati dagli Stati membri e da rappresentanti della Commissione.

2.   La Commissione invita gli Stati membri a designare gli esperti disponibili a partecipare alle rispettive visite in loco, indicando il loro settore di competenza.

In caso di visite in loco con preavviso, la Commissione invita gli Stati membri a designare gli esperti al più tardi tre mesi prima della data prevista per l’inizio della visita in loco. Gli Stati membri designano gli esperti entro due settimane dal ricevimento di tale invito.

In caso di visite in loco senza preavviso, la Commissione invita gli Stati membri a designare gli esperti al più tardi due settimane prima della data prevista per l’inizio della visita in loco. Gli Stati membri designano gli esperti entro 72 ore dal ricevimento di tale invito.

3.   Il numero massimo di rappresentanti della Commissione partecipanti alle visite di valutazione in loco è di due. Il numero massimo di esperti degli Stati membri partecipanti alle visite di valutazione in loco è di otto per una visita in loco con preavviso e di sei per una visita in loco senza preavviso.

Se gli esperti designati dagli Stati membri superano il numero massimo pertinente di cui al primo comma, la Commissione, previa consultazione degli Stati membri interessati, nomina i membri dell’equipe in base a un equilibrio geografico e alle competenze degli esperti.

4.   Gli esperti degli Stati membri non possono partecipare a una missione di valutazione che comprende una visita in loco nello Stato membro in cui lavorano.

5.   La Commissione può invitare Frontex, Europol o altri organismi, uffici o agenzie dell’Unione coinvolti nell’attuazione dell’acquis di Schengen a designare un rappresentante che partecipi, in qualità di osservatore, a una visita in loco relativa a un settore rientrante nel loro mandato.

6.   La direzione di una visita in loco è garantita da un rappresentante della Commissione e da un esperto di uno Stato membro, designati congiuntamente dai membri dell’equipe in loco quanto prima dopo la costituzione dell’equipe. Gli esperti che dirigono le visite sono nominati a tempo debito prima di stabilire il programma particolareggiato di cui all’articolo 13, paragrafo 2.

Articolo 11

Equipe responsabili delle valutazioni sulla base di un questionario

1.   Qualora un questionario sia utilizzato separatamente, vale a dire senza essere seguito da una visita in loco di cui all’articolo 4, paragrafo 2, l’equipe responsabile della valutazione delle risposte al questionario («equipe del questionario») è composta da esperti degli Stati membri e da rappresentanti della Commissione.

2.   Quando trasmette il questionario allo Stato membro da valutare, la Commissione invita gli Stati membri a designare esperti disponibili a partecipare alla valutazione, indicando il loro settore di competenza. Gli Stati membri designano gli esperti entro due settimane dal ricevimento di tale invito. Gli esperti sono designati conformemente all’articolo 10, paragrafi 3 e 4.

Articolo 12

Esperti

Gli esperti che partecipano alle valutazioni possiedono adeguate qualifiche, fra cui una solida conoscenza teorica ed esperienza pratica nei settori oggetto del meccanismo di valutazione nonché una solida conoscenza dei principi, delle procedure e delle tecniche di valutazione, e sanno comunicare efficacemente in una lingua comune. A tal fine gli Stati membri e la Commissione, in collaborazione con i competenti organismi, uffici o agenzie dell’Unione, provvedono affinché detti esperti ricevano una formazione adeguata, anche in materia di rispetto dei diritti fondamentali.

Articolo 13

Svolgimento delle visite in loco

1.   Le equipe in loco intraprendono tutti i preparativi necessari per garantire l’efficacia, l’accuratezza e la coerenza delle visite in loco.

2.   Il programma particolareggiato delle visite in loco con preavviso è stabilito dalla Commissione in stretta cooperazione con gli esperti che dirigono le visite e lo Stato membro interessato. Gli Stati membri sono informati su tale programma. Il programma particolareggiato delle visite in loco senza preavviso è stabilito dalla Commissione.

Lo Stato membro interessato è consultato e informato del calendario e del programma particolareggiato:

a)

almeno sei settimane prima della data stabilita, nel caso delle visite in loco con preavviso;

b)

almeno 24 ore prima della data stabilita, nel caso delle visite in loco senza preavviso.

Le visite in loco senza preavviso alle frontiere interne hanno luogo senza notifica preliminare allo Stato membro o agli Stati membri interessati. Gli orientamenti generali relativi alle modalità pratiche di tali visite sono elaborati dalla Commissione in stretta cooperazione con gli Stati membri.

3.   Tutti i membri delle equipe in loco sono muniti di un documento di identificazione che li autorizza a svolgere tali visite ai sensi del presente regolamento.

4.   Lo Stato membro da valutare provvede affinché l’equipe in loco possa svolgere il suo mandato di verifica delle attività rientranti nei settori da valutare. In particolare provvede affinché l’equipe in loco possa rivolgersi direttamente alle persone competenti e abbia accesso a tutte le aree, a tutti i locali e a tutti i documenti necessari per la valutazione.

5.   Lo Stato membro da valutare, con ogni mezzo nei limiti dei poteri conferitigli, assiste l’equipe in loco nello svolgimento dei suoi compiti.

6.   Nel caso delle visite in loco con preavviso, la Commissione comunica in anticipo allo Stato membro da valutare i nomi degli esperti che compongono l’equipe in loco. Tale Stato membro nomina un referente per gli aspetti pratici della visita in loco.

7.   Spetta alla Commissione e agli Stati membri provvedere all’organizzazione pratica del viaggio dei loro esperti che partecipano a un’equipe in loco da e verso lo o gli Stati membri da valutare. La Commissione rimborsa le spese di viaggio e alloggio sostenute dagli esperti che partecipano alle visite in loco.

Spetta allo o agli Stati membri da valutare provvedere all’organizzazione pratica dell’alloggio e prevedere il necessario trasporto sul posto. Per le visite in loco senza preavviso la Commissione facilita l’organizzazione pratica dell’alloggio degli esperti.

Articolo 14

Relazioni di valutazione

1.   Al termine di ogni valutazione è redatta una relazione di valutazione. La relazione di valutazione si basa sui risultati della visita in loco e del questionario, a seconda dei casi. Nel caso delle visite in loco, la relazione di valutazione è redatta durante la visita stessa dall’equipe in loco.

Gli esperti degli Stati membri e i rappresentanti della Commissione hanno la responsabilità generale della stesura della relazione di valutazione e della sua integrità e qualità. In caso di disaccordo l’equipe in loco o l’equipe del questionario, a seconda dei casi, cercano di raggiungere un compromesso.

2.   La relazione di valutazione esamina ogni aspetto qualitativo, quantitativo, operativo, amministrativo e organizzativo pertinente ed elenca ogni carenza riscontrata durante la valutazione.

3.   A ognuno dei risultati della relazione di valutazione è applicata una delle seguenti valutazioni:

a)

conforme;

b)

conforme ma richiede miglioramenti;

c)

non conforme.

4.   La Commissione trasmette il progetto di relazione di valutazione allo Stato membro valutato entro sei settimane dalla visita in loco o dal ricevimento della risposta al questionario, a seconda dei casi. Lo Stato membro valutato esprime le proprie osservazioni sul progetto di relazione di valutazione entro due settimane dalla sua ricezione. Su richiesta dello Stato membro valutato si tiene una riunione di redazione. Le osservazioni dello Stato membro valutato possono figurare nel progetto di relazione di valutazione.

5.   La Commissione presenta il progetto di relazione di valutazione e i relativi commenti dello Stato membro valutato agli altri Stati membri che sono invitati a formulare osservazioni sulla risposta al questionario, sul progetto di relazione di valutazione e sulle osservazioni dello Stato membro valutato.

Su tale base, la Commissione, se necessario dopo aver apportato le pertinenti modifiche al progetto di relazione di valutazione, adotta, attraverso un atto di esecuzione, la relazione di valutazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 21, paragrafo 2. La Commissione trasmette la relazione di valutazione al Parlamento europeo.

Articolo 15

Raccomandazioni

1.   Nel redigere la relazione di valutazione e alla luce dei risultati e delle valutazioni di detta relazione, gli esperti degli Stati membri e i rappresentanti della Commissione elaborano raccomandazioni sui provvedimenti correttivi tesi a colmare qualsiasi carenza riscontrata durante la valutazione e danno indicazioni sulle priorità per metterli in atto, fornendo altresì, ove opportuno, esempi di buone pratiche.

2.   La Commissione presenta al Consiglio una proposta relativa all’adozione delle raccomandazioni di cui al paragrafo 1.

3.   Il Consiglio adotta le raccomandazioni di cui al paragrafo 1 e le trasmette al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali.

Articolo 16

Follow-up e monitoraggio

1.   Entro tre mesi dall’adozione delle raccomandazioni di cui all’articolo 15, lo Stato membro valutato presenta alla Commissione e al Consiglio un piano d’azione volto a correggere ogni carenza riscontrata nella relazione di valutazione. Se le raccomandazioni concludono che lo Stato membro valutato sta gravemente trascurando i suoi obblighi, detto Stato membro presenta il piano d’azione entro un mese dall’adozione di tali raccomandazioni. La Commissione trasmette tale piano d’azione al Parlamento europeo.

2.   La Commissione, consultata l’equipe in loco o l’equipe del questionario, presenta al Consiglio una valutazione dell’adeguatezza del piano d’azione entro un mese dal ricevimento del piano d’azione presentato dallo Stato membro valutato. Gli altri Stati membri sono invitati a formulare osservazioni sul piano d’azione.

3.   Lo Stato membro valutato riferisce alla Commissione in merito all’attuazione del suo piano d’azione entro sei mesi dall’adozione delle raccomandazioni, e continua a farlo ogni tre mesi fino alla completa attuazione del piano.

4.   Nonostante il periodo di sei mesi previsto per riferire in merito all’attuazione del piano d’azione di cui al paragrafo 3, se le raccomandazioni concludono che lo Stato membro valutato sta gravemente trascurando i suoi obblighi, detto Stato membro riferisce in merito all’attuazione del proprio piano d’azione entro tre mesi dall’adozione delle raccomandazioni.

5.   A seconda della gravità delle carenze riscontrate e in funzione dei provvedimenti correttivi adottati la Commissione può programmare ulteriori visite in loco con preavviso per verificare l’attuazione del piano d’azione. La Commissione invita almeno quattro esperti che hanno partecipato alla visita in loco a partecipare alla nuova visita. La Commissione può invitare gli osservatori a partecipare alla nuova visita. La Commissione stabilisce il programma della nuova visita. Lo Stato membro valutato è informato del programma almeno un mese prima del previsto svolgimento della nuova visita. La Commissione può programmare anche nuove visite in loco senza preavviso.

6.   La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio periodicamente sull’attuazione dei piani d’azione o sulle misure migliorative di cui al presente articolo.

7.   Se una visita in loco rileva una grave carenza che si ritiene possa costituire una minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna nello spazio privo di controlli alle frontiere interne, la Commissione ne informa al più presto il Parlamento europeo e il Consiglio, di propria iniziativa o su richiesta del Parlamento europeo o di uno Stato membro.

8.   Qualora lo Stato membro sia stato ritenuto conforme, ma le raccomandazioni contengano indicazioni per eventuali ulteriori miglioramenti ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, lettera b), lo Stato membro valutato presenta alla Commissione la propria valutazione su un’eventuale attuazione di tali indicazioni entro sei mesi dall’adozione delle raccomandazioni.

Articolo 17

Informazioni sensibili

I membri dell’equipe in loco e dell’equipe del questionario considerano riservata ogni informazione acquisita nello svolgimento dei propri compiti. Le relazioni di valutazione redatte dopo le visite in loco sono classificate EU RESTRICTED/RESTREINT UE conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza. La classificazione non preclude la trasmissione delle informazioni al Parlamento europeo. La trasmissione e il trattamento delle informazioni e dei documenti al Parlamento europeo a norma del presente regolamento devono essere conformi alle norme concernenti la trasmissione e il trattamento delle informazioni classificate applicabili tra il Parlamento europeo e la Commissione. La Commissione, consultato lo Stato membro interessato, decide quali parti della relazione di valutazione possono essere rese pubbliche.

Articolo 18

Condizioni di partecipazione del Regno Unito e dell’Irlanda

1.   Gli esperti del Regno Unito e dell’Irlanda partecipano solo alla valutazione della parte dell’acquis di Schengen cui detti Stati membri sono stati autorizzati a partecipare.

2.   Le valutazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1 coprono solo l’applicazione effettiva ed efficace da parte del Regno Unito e dell’Irlanda della parte dell’acquis di Schengen cui detti Stati membri sono stati autorizzati a partecipare.

3.   Il Regno Unito e l’Irlanda partecipano all’adozione delle raccomandazioni da parte del Consiglio, come previsto all’articolo 15, paragrafo 3, solo per quanto riguarda la parte dell’acquis di Schengen cui detti Stati membri sono stati autorizzati a partecipare.

Articolo 19

Informazioni ai parlamenti nazionali

La Commissione informa i parlamenti nazionali dei contenuti e dei risultati della valutazione.

Articolo 20

Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio

Ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione esauriente sulle valutazioni effettuate conformemente al presente regolamento. Tale relazione è pubblica e contiene informazioni riguardanti le valutazioni dell’anno precedente, le conclusioni tratte da ciascuna valutazione e lo stato d’avanzamento dei provvedimenti correttivi. La Commissione trasmette tale relazione ai parlamenti nazionali.

Articolo 21

Procedura del comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 22

Riesame

La Commissione procede a un riesame del funzionamento del presente regolamento e presenta una relazione al Consiglio entro sei mesi dall’adozione di tutte le relazioni relative alle valutazioni contemplate dal primo programma di valutazione pluriennale di cui all’articolo 5, paragrafo 5. Tale riesame riguarda tutti gli elementi del presente regolamento, compreso il funzionamento delle procedure di adozione degli atti nell’ambito del meccanismo di valutazione. La Commissione trasmette la relazione al Parlamento europeo.

Articolo 23

Disposizioni transitorie e abrogazione

Fatti salvi il secondo e il terzo comma del presente paragrafo, la decisione del 16 settembre 1998 è abrogata con effetto a decorrere dal 26 novembre 2013.

La parte I della decisione di cui al primo comma deve continuare ad applicarsi fino al 1o gennaio 2016, per quanto riguarda le procedure di valutazione di uno Stato membro che sono già cominciate il 26 novembre 2013.

La parte II della decisione di cui al primo comma deve continuare ad applicarsi fino al 27 novembre 2014, per quanto riguarda le procedure di valutazione di uno Stato membro che sono già cominciate il 26 novembre 2013.

Articolo 24

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, conformemente ai trattati.

Fatto a Lussemburgo, il 7 ottobre 2013

Per il Consiglio

Il presidente

J. BERNATONIS


(1)  Opinione del 12 giugno 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 239 del 22.9.2000, pag. 138.

(3)  GU C 53 del 3.3.2005, pag. 1.

(4)  GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.

(5)  Regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1).

(6)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(7)  Decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l’Ufficio europeo di polizia (Europol) (GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37).

(8)  Decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce l’Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1).

(9)  GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.

(10)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

(11)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(12)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(13)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(14)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.

(15)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

(16)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19.


Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione si congratulano per l'adozione del regolamento che modifica il codice frontiere Schengen al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali e del regolamento che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l’applicazione dell'acquis di Schengen. Essi ritengono che questi nuovi meccanismi costituiscano una risposta adeguata all'invito espresso dal Consiglio europeo nelle conclusioni del 24 giugno 2011 di migliorare la cooperazione e la fiducia reciproca tra gli Stati membri nello spazio Schengen e creare un sistema di monitoraggio e di valutazione efficace e affidabile che garantisca l'applicazione delle regole comuni e il rafforzamento, l'adeguamento e l'estensione dei criteri in base all'acquis dell'UE, pur ricordando che le frontiere esterne dell'Europa devono essere gestite in modo efficace e coerente, in base a responsabilità comune, solidarietà e cooperazione pratica.

Dichiarano che tale modifica del codice frontiere Schengen rafforzerà il coordinamento e la cooperazione a livello dell'Unione fornendo, da una parte, criteri per un eventuale ripristino dei controlli di frontiera da parte degli Stati membri e, dall'altra, un meccanismo dell'UE per rispondere alle situazioni di autentica criticità, ove il funzionamento globale dello spazio senza controlli alle frontiere interne sia messo a rischio.

Sottolineano che il nuovo sistema di valutazione è un meccanismo dell'UE che coprirà tutti gli aspetti dell'acquis di Schengen e coinvolgerà esperti degli Stati membri, della Commissione e delle pertinenti agenzie dell'UE.

Convengono che un'eventuale futura proposta della Commissione di modifica del presente sistema di valutazione sarà sottoposta al Parlamento europeo per consultazione allo scopo di tenere conto, nella più ampia misura possibile, del suo parere, prima dell'adozione di un testo definitivo.