ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2013.287.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 287

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

56o anno
29 ottobre 2013


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 1021/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, recante modifica delle direttive 1999/4/CE e 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e delle direttive 2001/111/CE, 2001/113/CE e 2001/114/CE del Consiglio per quanto riguarda le competenze da conferire alla Commissione ( 1 )

1

 

*

Regolamento (UE) n. 1022/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), per quanto riguarda l’attribuzione di compiti specifici alla Banca centrale europea ai sensi del regolamento del Consiglio (UE) n. 1024/2013

5

 

*

Regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea

15

 

*

Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi

63

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (rifusione) (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1)

90

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

29.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 287/1


REGOLAMENTO (UE) N. 1021/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 9 ottobre 2013

recante modifica delle direttive 1999/4/CE e 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e delle direttive 2001/111/CE, 2001/113/CE e 2001/114/CE del Consiglio per quanto riguarda le competenze da conferire alla Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2, e l’articolo 114, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria (3), la direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all’alimentazione umana (4), la direttiva 2001/111/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a determinati tipi di zucchero destinati all’alimentazione umana (5), la direttiva 2001/113/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all’alimentazione umana (6), e la direttiva 2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all’alimentazione umana (7), conferiscono alla Commissione competenze ai fini dell’esecuzione di alcune disposizioni di tali direttive. Tali competenze sono state esercitate conformemente alle procedure previste dalla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (8). È opportuno, a seguito dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona, allineare tale conferimento di competenze all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

(2)

In particolare, le direttive 2000/36/CE, 2001/111/CE, 2001/113/CE e 2001/114/CE conferiscono alla Commissione competenze al fine di adottare le misure necessarie per l’esecuzione di tali direttive relativamente all’adeguamento al progresso tecnico. Tali misure sono attualmente sottoposte, nel caso della direttiva 2000/36/CE, alla procedura di regolamentazione con controllo e, nel caso delle direttive 2001/111/CE, 2001/113/CE e 2001/114/CE, alla procedura di regolamentazione. È opportuno, a seguito dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona, allineare tale conferimento di competenze all’articolo 290 TFUE e rivederne la portata.

(3)

Gli allegati delle direttive 2000/36/CE, 2001/111/CE e 2001/113/CE contengono elementi tecnici che potrebbero dover essere adattati o aggiornati per tenere conto dell’evoluzione delle norme internazionali pertinenti. Tuttavia, le direttive 2000/36/CE e 2001/111/CE non conferiscono alla Commissione competenze adeguate per modificarne rapidamente gli allegati al fine di tenere conto di tale evoluzione. Pertanto, al fine di garantire un’attuazione coerente delle direttive 2000/36/CE e 2001/111/CE, è opportuno delegare alla Commissione competenze supplementari per modificare i punti C e D dell’allegato I della direttiva 2000/36/CE e la parte B dell’allegato della direttiva 2001/111/CE al fine di tenere conto dell’evoluzione delle norme internazionali pertinenti. Inoltre, la direttiva 2001/113/CE conferisce competenze alla Commissione che le consentono di adeguare tale direttiva all’evoluzione delle norme internazionali pertinenti secondo la procedura di regolamentazione. È opportuno, a seguito dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona, allineare tale conferimento di competenze all’articolo 290 TFUE e rivederne la portata.

(4)

Pertanto, al fine di tenere conto del progresso tecnico e dell’evoluzione delle norme internazionali pertinenti, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo alla modifica dei punti C e D dell’allegato I della direttiva 2000/36/CE, alla modifica della parte B dell’allegato della direttiva 2001/111/CE e alla modifica dell’allegato II e della parte B dell’allegato III della direttiva 2001/113/CE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(5)

A seguito dell’adozione del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (9), che si applica a tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di derrate alimentari e alimenti per animali a livello dell’Unione e a livello nazionale, le disposizioni generali dell’Unione relative alle derrate alimentari si applicano direttamente ai prodotti oggetto delle direttive 1999/4/CE, 2000/36/CE, 2001/111/CE, 2001/113/CE e 2001/114/CE. Di conseguenza, non è più necessario che la Commissione disponga di competenze per allineare le disposizioni di tali direttive alle disposizioni generali dell’Unione in materia di derrate alimentari. Occorre pertanto abrogare le disposizioni che conferiscono tali competenze.

(6)

Il presente regolamento si limita ad allineare all’articolo 290 TFUE l’attuale conferimento di competenze alla Commissione a norma delle direttive 1999/4/CE, 2000/36/CE, 2001/111/CE, 2001/113/CE e 2001/114/CE e, se del caso, a riesaminare la portata delle competenze stesse. Poiché rimane il fatto che gli obiettivi di dette direttive non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere conseguiti meglio a livello dell’Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire i suoi obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(7)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza le direttive 1999/4/CE, 2000/36/CE, 2001/111/CE, 2001/113/CE e 2001/114/CE.

(8)

Poiché le modifiche da apportare alla direttive 1999/4/CE, 2000/36/CE, 2001/111/CE, 2001/113/CE e 2001/114/CE riguardano esclusivamente i poteri della Commissione, non occorre che siano recepite dagli Stati membri,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 1999/4/CE

Gli articoli 4 e 5 della direttiva 1999/4/CE sono soppressi.

Articolo 2

Modifiche della direttiva 2000/36/CE

La direttiva 2000/36/CE è così modificata:

1)

l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Al fine di tenere conto del progresso tecnico e dell’evoluzione delle norme internazionali pertinenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 6 riguardo alla modifica dei punti C e D dell’allegato I.»;

2)

l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

1.   Il potere di adottare gli atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 5 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 18 novembre 2013. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 5 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 5 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»

Articolo 3

Modifiche della direttiva 2001/111/CE

La direttiva 2001/111/CE è così modificata:

1)

l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Al fine di tenere conto del progresso tecnico e dell’evoluzione delle norme internazionali pertinenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 5 riguardo alla modifica della parte B dell’allegato.»;

2)

l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 4 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 18 novembre 2013. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 4 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 4 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»

Articolo 4

Modifiche della direttiva 2001/113/CE

La direttiva 2001/113/CE è così modificata:

1)

l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Al fine di tenere conto del progresso tecnico e dell’evoluzione delle norme internazionali pertinenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 6 riguardo alla modifica dell’allegato II e della parte B dell’allegato III.»;

2)

l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

1.   Il potere di adottare gli atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 5 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 18 novembre 2013. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 5 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 5 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»

Articolo 5

Modifiche della direttiva 2001/114/CE

Gli articoli 5 e 6 della direttiva 2001/114/CE sono soppressi.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 9 ottobre 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  GU C 229 del 31.7.2012, pag. 143.

(2)  Posizione del Parlamento europeo dell’11 settembre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 26 settembre 2013.

(3)  GU L 66 del 13.3.1999, pag. 26.

(4)  GU L 197 del 3.8.2000, pag. 19.

(5)  GU L 10 del 12.1.2002, pag. 53.

(6)  GU L 10 del 12.1.2002, pag. 67.

(7)  GU L 15 del 17.1.2002, pag. 19.

(8)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(9)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.


29.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 287/5


REGOLAMENTO (UE) N. 1022/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 22 ottobre 2013

recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), per quanto riguarda l’attribuzione di compiti specifici alla Banca centrale europea ai sensi del regolamento del Consiglio (UE) n. 1024/2013

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 giugno 2012 i capi di Stato e di governo della zona euro hanno invitato la Commissione a presentare proposte per un meccanismo di vigilanza unico con la partecipazione della Banca centrale europea (BCE). Nelle conclusioni del 29 giugno 2012, il Consiglio europeo ha invitato il suo presidente a elaborare, in stretta collaborazione con il presidente della Commissione, il presidente dell’Eurogruppo e il presidente della BCE, una tabella di marcia specifica e circoscritta nel tempo per la realizzazione di un’autentica unione economica e monetaria, che comprendesse proposte concrete volte a preservare l’unità e l’integrità del mercato interno dei servizi finanziari.

(2)

La previsione di un meccanismo di vigilanza unico è il primo passo verso la creazione di un’unione bancaria europea, fondata su un autentico corpus unico di norme sui servizi finanziari e su un nuovo quadro normativo in materia di garanzia dei depositi e di risoluzione delle crisi bancarie.

(3)

Al fine di istituire un meccanismo di vigilanza unico, il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (4) attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi degli Stati membri la cui moneta è l’euro e consente agli altri Stati membri di cooperare strettamente con la BCE.

(4)

L'attribuzione di compiti di vigilanza alla BCE nei confronti di enti creditizi di alcuni degli Stati membri non dovrebbe in alcun modo ostacolare il funzionamento del mercato interno dei servizi finanziari. L'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) ("ABE"), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), dovrebbe pertanto mantenere il suo ruolo e conservare tutti gli attuali compiti e prerogative: continuare a sviluppare e contribuire all'applicazione coerente di un corpus unico di norme valido per tutti gli Stati membri e rafforzare la convergenza delle prassi di vigilanza in tutta l'Unione.

(5)

È essenziale che l'unione bancaria preveda meccanismi di responsabilità democratica.

(6)

Nell'assolvimento dei suoi compiti istituzionali e tenendo in debita considerazione l'obiettivo primario di assicurare la sicurezza e la solidità degli enti creditizi, è opportuno che l'ABE tenga pienamente conto della loro diversità, delle loro dimensioni e del loro modello aziendale come pure dei benefici sistemici della diversità nel settore bancario europeo.

(7)

Al fine di promuovere le migliori prassi di vigilanza nel mercato interno, riveste importanza fondamentale che il corpus unico di norme sia accompagnato da un manuale di vigilanza europeo per gli istituti finanziari, predisposto dall'ABE in consultazione con le autorità competenti. Tale manuale dovrebbe identificare le migliori prassi adottate in tutta l'Unione in materia di metodologie e processi di vigilanza per promuovere la conformità a principi internazionali e unionali di base. Il manuale non dovrebbe assumere la forma di atto legalmente vincolante e non dovrebbe limitare l'esercizio di un'attività di vigilanza fondata sulla valutazione della situazione. Esso dovrebbe coprire tutte le materie che rientrano fra le competenze dell'ABE comprese, se del caso, la protezione dei consumatori e la lotta contro il riciclaggio di denaro. Dovrebbe anche indicare parametri e metodologie per la valutazione del rischio, identificare i segnali di pre-allarme e definire criteri per l'azione di vigilanza. Il manuale dovrebbe essere utilizzato dalle autorità competenti. Il suo impiego dovrebbe essere considerato come importante elemento ai fini della valutazione della convergenza delle prassi di vigilanza e della verifica inter pares di cui al regolamento (UE) n. 1093/2010.

(8)

L'ABE dovrebbe poter richiedere informazioni agli istituti finanziari conformemente al regolamento (UE) n. 1093/2010 in relazione alle informazioni cui tali istituti finanziari hanno accesso legale, compresi i dati informativi detenuti da persone remunerate da tali istituti per lo svolgimento delle relative attività, le revisioni contabili fornite a tali istituti da società di revisione esterne e copie di documenti, libri e registri contabili.

(9)

Le richieste di informazione dell'ABE dovrebbero essere debitamente giustificate e motivate. Eventuali obiezioni a specifiche richieste di informazioni fondate sulla mancata conformità con il regolamento (UE) n. 1093/2010 dovrebbero essere sollevate secondo le pertinenti procedure. Ove il destinatario di una richiesta di informazioni sollevi tali obiezioni, ciò non dovrebbe esonerarlo dal fornire le informazioni richieste. La Corte di giustizia dell'Unione europea dovrebbe avere la competenza per decidere, in conformità delle procedure stabilite dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, se una specifica richiesta di informazioni dell'ABE sia conforme a tale regolamento.

(10)

È opportuno garantire il mercato interno e la coesione dell'Unione. A tale riguardo, dovrebbero essere esaminate con attenzione questioni relative alla governance e alle modalità di voto dell'ABE e dovrebbe essere garantita la parità di trattamento tra gli Stati membri partecipanti al meccanismo di vigilanza unico (MVU) istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2013 e gli altri Stati membri.

(11)

Considerato che l'ABE, alle cui attività partecipano tutti gli Stati membri con pari diritti, è stata istituita con l'obiettivo di sviluppare e contribuire all'applicazione coerente del corpus unico di norme nonché per accrescere la coerenza delle prassi di vigilanza in seno all'Unione, e considerato che la BCE ha un ruolo di primo piano all'interno dell'MVU, è opportuno dotare l'ABE di strumenti adeguati che le consentano di svolgere efficacemente i compiti ad essa conferiti per quanto riguarda l'integrità del mercato interno.

(12)

Alla luce dei compiti di vigilanza attribuiti alla BCE dal regolamento (UE) n. 1024/2013, l'ABE dovrebbe poter assolvere i suoi compiti nei confronti della BCE allo stesso modo che nei confronti di altre autorità competenti. In particolare, i vigenti meccanismi di risoluzione delle controversie e di intervento in situazioni di emergenza dovrebbero, per restare efficaci, essere opportunamente adattati.

(13)

Per essere in grado di svolgere i suoi compiti di facilitazione e di coordinamento in situazioni di emergenza, l’ABE dovrebbe essere pienamente informata dei relativi sviluppi ed essere invitata a partecipare, in qualità di osservatore, a tutte le riunioni delle competenti autorità in materia, compreso il diritto di prendere la parola o di fornire ogni altro contributo.

(14)

Per assicurare che gli interessi di tutti gli Stati membri siano adeguatamente presi in considerazione e permettere il corretto funzionamento dell’ABE, al fine di mantenere e rafforzare il mercato interno dei servizi finanziari, è opportuno adeguare le modalità di voto all'interno del consiglio delle autorità di vigilanza.

(15)

È opportuno che le decisioni in materia di violazione del diritto dell’Unione e di risoluzione delle controversie siano esaminate da un gruppo di esperti indipendente composto dai membri votanti del consiglio delle autorità di vigilanza che non hanno conflitti d'interesse e nominati dallo stesso consiglio. Le proposte di decisione presentate dal gruppo di esperti al consiglio delle autorità di vigilanza dovrebbero essere adottate a maggioranza semplice dei membri votanti del consiglio delle autorità di vigilanza, che dovrebbe comprendere la maggioranza semplice dei suoi membri rappresentanti le autorità competenti degli Stati membri partecipanti all'MVU ("Stati membri partecipanti") e la maggioranza semplice dei suoi membri rappresentanti le autorità competenti degli Stati membri che non sono Stati membri partecipanti ("Stati membri non partecipanti").

(16)

Le decisioni concernenti l'intervento in situazioni di emergenza dovrebbero essere adottate dal consiglio delle autorità di vigilanza a maggioranza semplice, che dovrebbe comprendere la maggioranza semplice dei suoi membri rappresentanti le autorità competenti degli Stati membri partecipanti e la maggioranza semplice dei suoi membri rappresentanti le autorità competenti degli Stati membri non partecipanti.

(17)

Le decisioni concernenti gli atti di cui agli articoli da 10 a 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 e le misure e decisioni adottate in base all’articolo 9, paragrafo 5, terzo comma, e al capo VI di tale regolamento dovrebbero essere adottate dal consiglio delle autorità di vigilanza a maggioranza qualificata, che dovrebbe comprendere almeno la maggioranza semplice dei suoi membri rappresentanti le autorità competenti degli Stati membri partecipanti e la maggioranza semplice dei suoi membri rappresentanti le autorità competenti degli Stati membri non partecipanti.

(18)

È opportuno che l’ABE elabori per il gruppo di esperti un regolamento interno che ne garantisca l’indipendenza e l’obiettività.

(19)

La composizione del consiglio di amministrazione dovrebbe essere equilibrata e assicurare che gli Stati membri non partecipanti siano adeguatamente rappresentati.

(20)

È opportuno che le nomine dei membri degli organi e dei comitati interni dell'ABE assicurino un equilibrio geografico tra gli Stati membri.

(21)

Per assicurare il corretto funzionamento dell’ABE e l’adeguata rappresentanza di tutti gli Stati membri, è opportuno che le modalità di voto, la composizione del consiglio di amministrazione e la composizione del gruppo di esperti indipendente siano monitorati e sottoposti a revisione dopo un periodo di tempo adeguato tenendo conto delle esperienze acquisite e degli sviluppi.

(22)

Nessuno Stato membro o gruppo di Stati membri dovrebbe essere discriminato, direttamente o indirettamente, quale sede di servizi finanziari.

(23)

L'ABE dovrebbe essere dotata delle risorse finanziarie e umane necessarie per assolvere in modo adeguato eventuali compiti aggiuntivi assegnatile a norma del presente regolamento. La procedura di cui agli articoli 63 e 64 del regolamento (UE) n. 1093/2010 relativamente all'elaborazione, esecuzione e controllo del bilancio dovrebbe tenere debitamente conto di tali compiti aggiuntivi. L'ABE dovrebbe assicurare il soddisfacimento degli standard più elevati di efficienza.

(24)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire assicurare in tutti gli Stati membri una regolamentazione e una vigilanza prudenziale altamente efficaci e uniformi, garantire l'integrità, l'efficienza e il regolare funzionamento del mercato interno e mantenere la stabilità del sistema finanziario, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della portata dell'azione, essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(25)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1093/2010,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1093/2010 è così modificato:

1)

l'articolo 1 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.   L’Autorità opera nel quadro dei poteri conferiti dal presente regolamento e nell’ambito di applicazione della direttiva 94/19/CE, della direttiva 2002/87/CE, del regolamento (CE) n. 1781/2006, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (6), della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (7), e, nella misura in cui tali atti si applicano agli enti creditizi e agli istituti finanziari e alle relative autorità di vigilanza competenti, nell’ambito di applicazione delle parti pertinenti delle direttive 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2007/64/CE e 2009/110/CE, nonché delle direttive, dei regolamenti e delle decisioni basati sui predetti atti e di ogni altro atto giuridicamente vincolante dell’Unione che attribuisca compiti all’Autorità. L'Autorità opera altresì in conformità del regolamento del Consiglio (UE) n. 1024/2013 (8).

b)

al paragrafo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"A tali fini, l'Autorità contribuisce all'applicazione uniforme, efficiente ed efficace degli atti di cui al paragrafo 2, favorisce la convergenza in materia di vigilanza, fornisce pareri al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione ed effettua analisi economiche dei mercati per promuovere il raggiungimento degli obiettivi dell’Autorità.";

c)

al paragrafo 5, il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Nello svolgimento dei suoi compiti l'Autorità agisce in modo indipendente, obiettivo e non discriminatorio, nell'interesse di tutta l'Unione.";

2)

all’articolo 2, paragrafo 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f)

le autorità competenti o le autorità di vigilanza specificate negli atti dell'Unione indicati all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, compresa la Banca centrale europea relativamente ai compiti ad essa attribuiti dal regolamento (UE) n. 1024/2013. del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010.";

3)

l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

Responsabilità delle Autorità

Le Autorità di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a d), sono responsabili dinanzi al Parlamento europeo e al Consiglio. La Banca centrale europea è responsabile dinanzi al Parlamento europeo e al Consiglio relativamente all'esercizio dei poteri di vigilanza ad essa attribuiti dal regolamento (UE) n. 1024/2013 in conformità del regolamento stesso.";

4)

all'articolo 4, punto 2, il punto i) è sostituito dal seguente:

"i)

le autorità competenti quali definite dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 40, del regolamento (UE) n. 575/2013 e nella direttiva 2013/36/UE, compresa la Banca centrale europea relativamente ai compiti ad essa attribuiti dal regolamento (UE) n. 1024/2013, e nella direttiva 2007/64/CE e di cui alla direttiva 2009/110/CE;";

5)

l'articolo 8 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a)

contribuisce all’elaborazione di norme e prassi comuni di regolamentazione e vigilanza di elevata qualità, in particolare fornendo pareri alle istituzioni dell’Unione ed elaborando orientamenti, raccomandazioni, progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione e altre atte misure che sono basate sugli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2;

a bis)

elabora e mantiene aggiornato, tenendo fra l'altro conto dell'evoluzione delle prassi e dei modelli aziendali degli istituti finanziari, un manuale europeo sulla vigilanza degli istituti finanziari per tutta l'Unione, il quale contiene le migliori prassi in materia di metodologie e processi di vigilanza;";

ii)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c)

facilita la delega di compiti e responsabilità tra autorità competenti;";

iii)

la lettera i) è sostituita dalla seguente:

"i)

conformemente agli articoli da 21 a 26, promuove il funzionamento uniforme e coerente dei collegi delle autorità di vigilanza; la sorveglianza, la valutazione e la misurazione del rischio sistemico; lo sviluppo e il coordinamento dei piani di risanamento e di risoluzione delle crisi, fornendo un livello elevato di protezione ai depositanti e agli investitori in tutta l'Unione e sviluppando metodi per la risoluzione delle crisi degli istituti finanziari in fallimento nonché la valutazione dell'esigenza di idonei strumenti finanziari, al fine di promuovere la cooperazione fra le autorità competenti per la gestione delle crisi degli istituti transfrontalieri che pongono potenziali rischi sistemici;";

iv)

la lettera l) è soppressa;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

"1 bis.   Nell'assolvimento dei suoi compiti in conformità del presente regolamento l'Autorità:

a)

fa uso di tutti i poteri di cui dispone e,

b)

tenendo in debita considerazione l'obiettivo primario di assicurare la sicurezza e la solidità degli enti creditizi, tiene pienamente conto delle loro diverse tipologie, dimensioni e modelli di business.";

c)

è aggiunto il paragrafo seguente:

"2 bis.   Nello svolgimento dei compiti di cui al paragrafo 1 e nell'esercizio dei poteri di cui al presente paragrafo 2, l'Autorità tiene debitamente conto dei principi del "legiferare meglio" nonché dei risultati delle analisi dei costi e benefici prodotte in conformità del presente regolamento.";

6)

l'articolo 9 è così modificato:

a)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4.   L'Autorità istituisce, come parte integrante dell'Autorità stessa, un comitato sull'innovazione finanziaria, che riunisce tutte le pertinenti autorità di vigilanza competenti al fine di conseguire un approccio coordinato nella regolamentazione e nella vigilanza delle attività finanziarie nuove o innovative e di fornire all'Autorità consulenza da sottoporre al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.";

b)

al paragrafo 5, il quarto comma è sostituito dal seguente:

"L’Autorità può altresì valutare la necessità di vietare o limitare determinati tipi di attività finanziaria e, qualora si presenti tale necessità, informarne la Commissione e le autorità competenti per facilitare l’adozione di un tale divieto o una tale limitazione.";

7)

l'articolo 18 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.   In caso di sviluppi negativi che possano seriamente compromettere il regolare funzionamento e l’integrità dei mercati finanziari nonché la stabilità generale o parziale del sistema finanziario nell’Unione, l’Autorità facilita attivamente e, ove ritenuto necessario, coordina le misure adottate dalle pertinenti autorità di vigilanza competenti.

Per essere in grado di svolgere tale compito di facilitazione e coordinamento, l’Autorità è pienamente informata di tutti i relativi sviluppi ed è invitata dalle pertinenti autorità di vigilanza competenti a partecipare in qualità di osservatore a tutte le riunioni pertinenti.";

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3.   Se il Consiglio ha adottato una decisione ai sensi del paragrafo 2 e in casi eccezionali se è necessaria un'azione coordinata delle autorità competenti per rispondere a sviluppi negativi che possano seriamente compromettere il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o la stabilità generale o parziale del sistema finanziario dell'Unione, l’Autorità può adottare decisioni individuali per chiedere alle autorità competenti di prendere le misure necessarie conformemente alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, per affrontare tali sviluppi, assicurando che gli istituti finanziari e le autorità competenti rispettino gli obblighi fissati in tale normativa.";

8)

all’articolo 19, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"1.   Fatti salvi i poteri di cui all’articolo 17, se un’autorità competente è in disaccordo con la procedura seguita o il contenuto di una misura adottata da un’altra autorità competente o con l’assenza di intervento da parte di quest’ultima in atti dell'Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, l’Autorità può, su richiesta di una o più autorità competenti interessate, prestare loro assistenza per trovare un accordo secondo la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 4 del presente articolo.";

9)

è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 20 bis

Convergenza del processo di revisione prudenziale

L'Autorità promuove nell'ambito dei suoi poteri la convergenza del processo di revisione e valutazione prudenziale in conformità della direttiva 2013/36/UE onde pervenire a solidi standard di vigilanza nell'Unione.";

10)

l'articolo 21 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.   L’Autorità promuove nell'ambito dei suoi poteri il funzionamento efficiente, efficace e uniforme dei collegi delle autorità di vigilanza di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 e alla direttiva 2013/36/UE e favorisce l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione in tutti i collegi delle autorità di vigilanza. Con l’obiettivo di far convergere le migliori prassi in materia di vigilanza, l'Autorità promuove piani di vigilanza comuni e indagini congiunte e il personale dell’Autorità può partecipare alle attività dei collegi delle autorità di vigilanza, comprese le indagini in loco, effettuate congiuntamente da due o più autorità competenti.";

b)

al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

"2.   L'Autorità guida le attività volte ad assicurare un funzionamento coerente dei collegi delle autorità di vigilanza per gli istituti transfrontalieri a livello dell'Unione, tenendo conto del rischio sistemico costituito dagli istituti finanziari di cui all'articolo 23, e convoca all'occorrenza una riunione di collegio.";

11)

all'articolo 22 è inserito il paragrafo seguente:

"1 bis.   Almeno una volta l'anno l'Autorità esamina l'opportunità di condurre a livello dell'Unione valutazioni della resilienza degli istituti finanziari a norma dell'articolo 32 e informa il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione delle sue motivazioni. Se tali valutazioni a livello dell'Unione sono effettuate, e l'Autorità ritiene opportuno procedere in tal modo, ne rende noti i risultati per ognuno degli istituti finanziari partecipanti.";

12)

all’articolo 25, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.   L'Autorità contribuisce e partecipa attivamente a elaborare e coordinare piani efficaci, coerenti e aggiornati di risanamento e risoluzione delle crisi per gli istituti finanziari. Inoltre, se previsto dagli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, l'Autorità presta assistenza all'elaborazione di procedure di emergenza e di misure preventive per ridurre al minimo l’impatto sistemico di eventuali fallimenti.";

13)

all'articolo 27, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

"2.   L'Autorità fornisce una propria valutazione dell'esigenza di un sistema di meccanismi di finanziamento coerenti, solidi e credibili, con idonei strumenti di finanziamento connessi a una serie di modalità di gestione coordinata delle crisi.";

14)

all’articolo 29, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

"Per costruire una cultura comune della vigilanza, l'Autorità elabora e mantiene aggiornato, tenendo fra l'altro conto dell'evoluzione delle prassi e dei modelli di business degli istituti finanziari, un manuale europeo sulla vigilanza degli istituti finanziari per tutta l'Unione. Il manuale europeo di vigilanza espone le migliori prassi di vigilanza per quanto riguarda metodologie e processi.";

15)

all’articolo 30, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3.   Sulla base di una verifica inter pares, l’Autorità può formulare orientamenti e raccomandazioni a norma dell’articolo 16. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, le autorità competenti si adoperano per attenersi a tali orientamenti e raccomandazioni. Nell’elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione o di attuazione in conformità degli articoli da 10 a 15, l’Autorità tiene conto dei risultati della verifica inter pares e di ogni altra informazione acquisita nello svolgimento dei propri compiti, al fine di assicurare la convergenza di standard e prassi della qualità più elevata.

3 bis.   Ogni volta che la verifica inter pares od ogni altra informazione acquisita nello svolgimento dei propri compiti mostri la necessità di un'iniziativa legislativa per garantire l'ulteriore armonizzazione delle regole prudenziali, l'Autorità presenta un parere alla Commissione.";

16)

all'articolo 31, il secondo comma è così modificato:

a)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b)

determinando la portata e verificando, ove appropriato, l’affidabilità delle informazioni che dovrebbero essere messe a disposizione di tutte le autorità competenti interessate;";

b)

le lettere d), e) e f) sono sostituite dalle seguenti:

"d)

informando senza indugio il CERS, il Consiglio e la Commissione di ogni potenziale situazione di emergenza;

e)

adottando tutte le misure opportune in caso di sviluppi che possano compromettere il funzionamento dei mercati finanziari, al fine di coordinare le misure adottate dalle pertinenti autorità competenti;

f)

centralizzando le informazioni ricevute, a norma degli articoli 21 e 35, dalle autorità competenti in conseguenza degli obblighi regolamentari di informativa degli istituti. L’Autorità condivide tali informazioni con le altre autorità competenti interessate.";

17)

l'articolo 32 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.   In cooperazione con il CERS, l’Autorità avvia e coordina le valutazioni a livello dell’l'Unione sulla resilienza degli istituti finanziari agli sviluppi negativi dei mercati. A tale scopo elabora:

a)

metodologie comuni per valutare l'effetto di scenari economici sulla situazione finanziaria di un istituto;

b)

strategie comuni di comunicazione dei risultati di tali valutazioni sulla resilienza degli istituti finanziari;

c)

metodologie comuni per valutare gli effetti di particolari prodotti o processi di distribuzione su un istituto, e

d)

metodologie comuni di valutazione degli attivi, ove necessario, ai fini delle prove di stress.";

b)

sono inseriti i paragrafi seguenti:

"3 bis.   Per condurre le valutazioni a livello dell’Unione della resilienza degli istituti finanziari ai sensi del presente articolo, l'Autorità può richiedere, in conformità dell'articolo 35 e alle condizioni ivi fissate, informazioni direttamente a tali istituti finanziari. L'Autorità può anche prescrivere alle autorità competenti lo svolgimento di accertamenti specifici e può chiedere loro di condurre ispezioni in loco, eventualmente con la propria partecipazione in conformità dell'articolo 21 e alle condizioni ivi fissate, al fine di assicurare comparabilità e affidabilità di metodi, prassi e risultati.

3 ter.   L'Autorità può prescrivere alle autorità competenti di imporre agli istituti finanziari di sottoporre a una revisione indipendente le informazioni che devono fornire ai sensi del paragrafo 3 bis.";

18)

l'articolo 35 è così modificato:

a)

i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"1.   Su richiesta dell’Autorità, le autorità competenti forniscono all’Autorità, in modelli specificati, tutte le informazioni necessarie per consentirle di svolgere i compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento, a condizione che tali autorità abbiano accesso legale alle informazioni in questione. Le informazioni sono accurate, coerenti, complete e tempestive.

2.   L'Autorità può anche chiedere che le informazioni le siano fornite con periodicità regolare, in modelli specificati o mediante modelli comparabili approvati dall'Autorità. Tali richieste sono presentate, ove possibile, usando modelli di comuni informativa.

3.   Su richiesta debitamente motivata di un'autorità competente, l'Autorità fornisce qualsiasi informazione necessaria per consentire all'autorità competente di svolgere i propri compiti conformemente all'obbligo del segreto professionale previsto dalla normativa settoriale e all'articolo 70.";

b)

al paragrafo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:

"6.   In mancanza di informazioni complete o accurate o quando queste non sono fornite tempestivamente ai sensi del paragrafo 1 o 5, l'Autorità può presentare una richiesta di informazioni debitamente giustificata e motivata direttamente:

a)

agli istituti finanziari interessati;

b)

alle società di partecipazione o alle succursali dell'istituto finanziario interessato;

c)

alle entità operative non regolamentate all'interno di un gruppo o conglomerato finanziario che rivestano rilevanza per le attività finanziarie degli istituti finanziari interessati.

I destinatari della richiesta forniscono all'Autorità, prontamente e senza indebito ritardo, informazioni chiare, accurate e complete.";

c)

è aggiunto il paragrafo seguente:

"7 bis.   Se i destinatari di una richiesta a norma del paragrafo 6 non forniscono prontamente informazioni chiare, accurate e complete, l'Autorità informa se del caso la Banca centrale europea e le pertinenti autorità negli Stati membri interessati che, nel rispetto del diritto nazionale, cooperano con l'Autorità per garantire il pieno accesso alle informazioni e a ogni documento, libro o registro contabile originali cui il destinatario abbia accesso legale per verificare le informazioni in questione.";

19)

l'articolo 36 è così modificato:

a)

al paragrafo 4, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Se non dà seguito a una raccomandazione, l’Autorità comunica le sue ragioni al Consiglio e al CERS. Il CERS informa il Parlamento europeo al riguardo a norma dell'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1092/2010.";

b)

al paragrafo 5, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Qualora l’autorità competente, in conformità dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1092/2010, informi il Consiglio e il CERS in merito ai provvedimenti adottati per dar seguito a una raccomandazione del CERS, essa tiene debitamente conto delle argomentazioni del consiglio delle autorità di vigilanza e ne informa anche la Commissione.";

20)

l'articolo 37 è così modificato:

a)

all'articolo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il gruppo delle parti interessate nel settore bancario si riunisce di propria iniziativa ogni volta che ne ravvisa la necessità, e comunque almeno quattro volte all’anno.";

b)

al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

"4.   L’Autorità fornisce tutte le informazioni necessarie nel rispetto del segreto professionale di cui all’articolo 70 e assicura un adeguato supporto di segreteria al gruppo delle parti interessate nel settore bancario. Ai membri del gruppo delle parti interessate nel settore bancario che rappresentano organizzazioni senza scopo di lucro è garantito un adeguato rimborso, ad esclusione dei rappresentanti delle imprese del settore. Il rimborso corrisponde almeno alle tariffe di rimborso per i funzionari di cui al titolo V, capo 1, sezione 2, dello statuto dei funzionari dell'Unione europea e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea definito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (9) (statuto dei funzionari). Il gruppo delle parti interessate nel settore bancario può istituire gruppi di lavoro su questioni tecniche. La durata del mandato dei membri del gruppo delle parti interessate nel settore bancario è di due anni e mezzo, al termine dei quali ha luogo una nuova procedura di selezione.

21)

l'articolo 40 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d)

un rappresentante nominato dal consiglio di vigilanza della Banca centrale europea, senza diritto di voto;";

b)

è inserito il paragrafo seguente:

"4 bis.   Nelle discussioni non relative a singoli istituti finanziari, come previsto dall'articolo 44, paragrafo 4, il rappresentante nominato dal consiglio di vigilanza della Banca centrale europea può essere accompagnato da un rappresentante della Banca centrale europea in possesso di competenze in materia di compiti delle banche centrali.";

22)

all'articolo 41, i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"1 bis.   Ai fini dell'articolo 17, il consiglio delle autorità di vigilanza convoca un gruppo di esperti indipendente, composto dal presidente del consiglio delle autorità di vigilanza e da altri sei membri che non siano rappresentanti dell'autorità competente imputata della violazione del diritto dell'Unione e che non abbiano alcun interesse nella questione né legami diretti con l'autorità competente interessata.

Ciascun membro del gruppo di esperti dispone di un solo voto.

Le decisioni del gruppo di esperti sono adottate se almeno quattro membri votano a favore.

2.   Ai fini dell'articolo 19, il consiglio delle autorità di vigilanza convoca un gruppo di esperti indipendente, composto dal presidente del consiglio delle autorità di vigilanza e da altri sei membri che non siano rappresentanti delle autorità competenti coinvolte nella controversia e non abbiano alcun interesse nel conflitto né legami diretti con le autorità competenti interessate.

Ciascun membro del gruppo di esperti dispone di un solo voto.

Le decisioni del gruppo di esperti sono adottate se almeno quattro membri votano a favore.

3.   I gruppi di esperti di cui al presente articolo propongono decisioni ai sensi dell'articolo 17 o dell'articolo 19 affinché siano adottate in via definitiva dal consiglio delle autorità di vigilanza.

4.   Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta il regolamento di procedura dei gruppi di esperti di cui al presente articolo.";

23)

all’articolo 42 è aggiunto il comma seguente:

"Il primo e il secondo comma si applicano fatti salvi i compiti attribuiti alla Banca centrale europea dal regolamento (UE) n. 1024/2013";

24)

l'articolo 44 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.   Le decisioni del consiglio delle autorità di vigilanza sono adottate a maggioranza semplice dei suoi membri. Ogni membro dispone di un solo voto.

Per gli atti di cui agli articoli da 10 a 16 e per le misure e decisioni adottate a norma dell’articolo 9, paragrafo 5, terzo comma, e al capo VI e in deroga al primo comma del presente paragrafo, il consiglio delle autorità di vigilanza delibera a maggioranza qualificata dei suoi membri, quale definita all’articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea e all’articolo 3 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, che comprende almeno la maggioranza semplice dei suoi membri rappresentanti le autorità competenti degli Stati membri che sono Stati membri partecipanti quali definiti all'articolo 2, punto1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 (Stati membri partecipanti) e la maggioranza semplice dei suoi membri rappresentanti le autorità competenti degli Stati membri che non sono Stati membri partecipanti quali definiti all'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 (Stati membri non partecipanti).

Per quanto riguarda le decisioni adottate ai sensi degli articoli 17 e 19, la decisione proposta dal gruppo di esperti è adottata a maggioranza semplice dei membri votanti del consiglio delle autorità di vigilanza, che comprende la maggioranza semplice dei suoi membri rappresentanti le autorità competenti degli Stati membri partecipanti e la maggioranza semplice dei suoi membri rappresentanti le autorità competenti degli Stati membri non partecipanti.

In deroga al terzo comma, dalla data in cui il numero di membri votanti rappresentanti le autorità competenti degli Stati membri non partecipanti è pari o inferiore a quattro, la decisione proposta dal gruppo di esperti è adottata a maggioranza semplice dei membri votanti del consiglio delle autorità di vigilanza, con il voto di almeno un membro rappresentante le autorità competenti degli Stati membri non partecipanti.

Ogni membro votante dispone di un solo voto.

Il consiglio delle autorità di vigilanza si adopera per raggiungere l'unanimità sulla composizione del gruppo di esperti di cui all’articolo 41, paragrafo 2. In mancanza di unanimità, le decisioni del consiglio delle autorità di vigilanza sono adottate a maggioranza dei tre quarti dei membri votanti. Ogni membro votante dispone di un solo voto.

Per quanto riguarda le decisioni adottate ai sensi dell’articolo 18, paragrafi 3 e 4, e in deroga al primo comma del presente paragrafo, il consiglio delle autorità di vigilanza delibera a maggioranza semplice dei suoi membri votanti, che comprende la maggioranza semplice dei suoi membri rappresentanti le autorità competenti degli Stati membri partecipanti e la maggioranza semplice dei suoi membri rappresentanti le autorità competenti degli Stati membri non partecipanti.";

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4.   I membri non votanti e gli osservatori, ad eccezione del presidente, del direttore esecutivo e del rappresentante della Banca centrale europea nominato dal suo consiglio di vigilanza, non assistono alle discussioni del consiglio delle autorità di vigilanza relative a singoli istituti finanziari, salvo se diversamente disposto all'articolo 75, paragrafo 3, o negli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 2.";

c)

è aggiunto il paragrafo seguente:

"4 bis.   Il presidente dell'Autorità ha la prerogativa di indire una votazione in qualsiasi momento. Fermi restando tale potere e l'efficacia delle procedure decisionali dell'Autorità, il consiglio delle autorità di vigilanza dell'Autorità si adopera per raggiungere l'unanimità nell’adottare le proprie decisioni.";

25)

all’articolo 45, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Il mandato dei membri eletti dal consiglio delle autorità di vigilanza è di due anni e mezzo. Tale mandato può essere rinnovato una volta. La composizione del consiglio di amministrazione è equilibrata e proporzionata e riflette l’insieme dell’Unione. Il consiglio di amministrazione comprende almeno due rappresentanti degli Stati membri non partecipanti. I mandati si sovrappongono e si applicano opportune modalità di rotazione.";

26)

all'articolo 47, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4.   Il consiglio di amministrazione adotta il piano dell'Autorità in materia di politica del personale e, ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 2, le necessarie misure di attuazione dello statuto dei funzionari.";

27)

è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 49 bis

Spese

Il presidente rende pubbliche le riunioni tenute e l'ospitalità ricevuta. Le spese sono registrate pubblicamente secondo quanto disposto dallo statuto dei funzionari.";

28)

è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 52 bis

Spese

Il direttore esecutivo rende pubbliche le riunioni tenute e l'ospitalità ricevuta. Le spese sono registrate pubblicamente secondo quanto disposto dallo statuto dei funzionari.";

29)

all'articolo 63, il paragrafo 7 è soppresso;

30)

all'articolo 81, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3.   Riguardo alla questione della vigilanza diretta di istituzioni o infrastrutture di portata paneuropea, la Commissione, tenuto conto degli sviluppi del mercato, della stabilità del mercato interno e della coesione dell'Unione nel suo complesso, elabora una relazione annuale sull'opportunità di attribuire all'Autorità ulteriori competenze di vigilanza in questo settore.";

31)

è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 81 bis

Revisione delle modalità di voto

A decorrere dalla data in cui gli Stati membri non partecipanti raggiungono il numero di quattro, la Commissione riesamina il funzionamento delle modalità di voto descritte agli articoli 41 e 44, tenendo conto delle esperienze acquisite nell'applicazione del presente regolamento, e ne riferisce al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio.".

Articolo 2

Fatto salvo l’articolo 81 del regolamento (UE) n. 1093/2010, entro il 31 dicembre 2015 la Commissione pubblica una relazione sull’applicazione delle disposizioni del presente regolamento in relazione ai seguenti aspetti:

a)

la composizione del consiglio di amministrazione; e

b)

la composizione dei gruppi di esperti indipendenti di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1093/2010, che preparano le decisioni ai fini degli articoli 17 e 19 di tale regolamento.

La relazione tiene conto in particolare delle variazioni del numero degli Stati membri partecipanti ed esamina se alla luce delle variazioni si rendano necessari ulteriori adeguamenti delle disposizioni per assicurare che l’ABE adotti le sue decisioni nell’interesse della preservazione e del rafforzamento del mercato interno dei servizi finanziari.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 22 ottobre 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  GU C 30 dell'1.2.2013, pag. 6.

(2)  GU C 11 del 15.1.2013, pag. 34.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 12 settembre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 15 ottobre 2013.

(4)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (Cfr. pag. 63 della presente Gazzetta ufficiale).

(5)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.

(6)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(7)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338.

(8)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287, 29.10.2013, pag. 63)";

(9)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.";


29.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 287/15


REGOLAMENTO (UE, EURATOM) N. 1023/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 22 ottobre 2013

che modifica lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 336,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, in particolare l'articolo 12,

vista la proposta della Commissione europea, presentata previa consultazione del comitato dello statuto,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Corte di giustizia (1),

visto il parere della Corte dei conti (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

L'Unione europea e le sue oltre 50 istituzioni e agenzie dovrebbero continuare a dotarsi di un'amministrazione pubblica europea di alta qualità per poter raggiungere i propri obiettivi, attuare le proprie politiche e attività e svolgere le proprie funzioni secondo lo standard più elevato possibile conformemente ai trattati per affrontare le sfide interne ed esterne a cui sarà chiamata a far fronte in futuro nonché servire i cittadini dell'Unione.

(2)

È pertanto necessario garantire un quadro per attrarre, assumere e mantenere personale altamente qualificato e multilingue, scelto su una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri e nel debito rispetto dell'equilibrio di genere, che sia indipendente e rispondente ai livelli di professionalità più elevati, e consentire a tale personale di svolgere le proprie mansioni nella maniera più efficace ed efficiente possibile. A tale proposito, è necessario superare le difficoltà registrate attualmente dalle istituzioni nell'assumere funzionari o agenti di taluni Stati membri.

(3)

Tenendo conto delle dimensioni della funzione pubblica europea se rapportate agli obiettivi dell'Unione e alla sua popolazione, è opportuno che una riduzione del personale delle istituzioni e delle agenzie dell'Unione non arrechi pregiudizio allo svolgimento dei loro compiti, mansioni e funzioni conformemente agli obblighi e alle prerogative previsti dai trattati. A questo proposito, è necessaria una maggiore trasparenza per quanto riguarda i costi per il personale sostenuti da ciascuna istituzione e agenzia riguardo a tutte le categorie di personale da esse impiegato.

(4)

La funzione pubblica europea è chiamata a rispondere agli standard più elevati in termini di deontologia professionale e a rimanere indipendente in qualsiasi circostanza. A tale fine, è opportuno precisare ulteriormente il titolo II dello statuto (4), che fornisce il quadro di riferimento relativamente ai diritti e ai doveri del funzionario. Qualsiasi mancanza a detti doveri da parte dei funzionari o degli ex funzionari dovrebbe esporli a sanzioni disciplinari.

(5)

Il valore della funzione pubblica europea si basa anche sulla sua diversità culturale e linguistica, che può essere assicurata soltanto garantendo un equilibrio adeguato per quanto riguarda la cittadinanza dei funzionari. L'assunzione e l'assegnazione dovrebbe assicurare che il personale sia occupato su una base geografica il più possibile ampia tra cittadini di tutti gli Stati membri dell'Unione europea evitando tuttavia che taluni posti siano riservati a cittadini di uno Stato membro specifico. A tal fine e per ovviare a eventuali squilibri rilevanti tra funzionari con cittadinanza diversa che non siano giustificati da criteri oggettivi, ogni istituzione dovrebbe avere la facoltà di adottare misure motivate e appropriate. Tali misure non dovrebbero mai sostanziarsi in criteri di assunzione diversi da quelli basati sul merito. É opportuno che la Commissione riferisca al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione di tali misure appropriate da parte delle istituzioni.

(6)

Per facilitare assunzioni su una base geografica quanto più possibile ampia, le istituzioni dovrebbero sforzarsi di offrire un'istruzione plurilingue e multiculturale ai figli dei propri dipendenti. È auspicabile che il contributo dell'Unione al finanziamento delle scuole europee, determinato dall'autorità di bilancio ai sensi delle disposizioni pertinenti, sia a carico del bilancio dell'Unione. Ove necessario nell'interesse del funzionamento delle istituzioni, la Commissione dovrebbe essere abilitata a chiedere alle autorità competenti di riesaminare l'ubicazione di una nuova scuola europea.

(7)

Un obiettivo più ampio dovrebbe essere rappresentato dall'ottimizzazione della gestione delle risorse umane in una funzione pubblica europea caratterizzata da eccellenza, competenza, indipendenza, lealtà, imparzialità e stabilità, nonché dalla diversità culturale e linguistica e da condizioni di assunzione attraenti.

(8)

Ogni funzionario dovrebbe effettuare un periodo di prova della durata di nove mesi. Nel decidere in merito alla nomina in ruolo di un funzionario, è opportuno che l'autorità che ha il potere di nomina consideri il rapporto compilato al termine del periodo di prova e la condotta del funzionario in prova in relazione ai doveri che incombono a quest'ultimo ai sensi dello statuto. In caso di manifesta inattitudine del funzionario in prova, dovrebbe essere possibile compilare in ogni momento un rapporto. Negli altri casi il rapporto dovrebbe essere compilato solo allo scadere del periodo di prova.

(9)

Al fine di garantire che il potere d'acquisto dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea presenti un andamento parallelo a quello dei funzionari nazionali delle amministrazioni centrali degli Stati membri, è essenziale mantenere il principio di un meccanismo pluriennale per il calcolo dell'attualizzazione della retribuzione, denominato il "metodo", prevedendone l'applicazione fino alla fine del 2023 con una revisione all'inizio del 2022, compreso un eventuale meccanismo per la proroga provvisoria del metodo. Inoltre, al fine di ovviare alle difficoltà legate all'applicazione del metodo in passato, è opportuno prevedere un metodo che consenta un'attualizzazione automatica annuale di tutti gli stipendi, le pensioni e le indennità, compresa una clausola di crisi automatica. A tal fine, gli importi corrispondenti che figurano nello statuto dei funzionari e nel regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea dovrebbero essere intesi come importi di riferimento subordinati ad attualizzazione regolare e automatica. Tali importi attualizzati dovrebbero essere pubblicati dalla Commissione a fini di informazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, Serie C. Tale meccanismo di attualizzazione dovrebbe essere parimenti utilizzato in tutti gli altri casi in cui sia prevista tale attualizzazione.

(10)

È importante garantire la qualità dei dati statistici utilizzati per attualizzare le retribuzioni e le pensioni. Conformemente al principio di imparzialità, gli istituti nazionali di statistica o altre autorità competenti negli Stati membri dovrebbero raccogliere i dati a livello nazionale e trasmetterli a Eurostat.

(11)

I vantaggi potenziali per i funzionari e gli altri agenti dell'Unione europea derivanti dall'applicazione del metodo dovrebbero essere compensati dalla reintroduzione del sistema di un "prelievo". Come nel caso del metodo, l'applicazione del prelievo di solidarietà può essere prorogata in via provvisoria. Nelle circostanze attuali si ritiene opportuno aumentare il prelievo di solidarietà rispetto al livello del prelievo speciale applicabile tra il 2004 e il 2012 e a prevedere un tasso più progressivo. Ciò al fine di tener conto di una congiuntura economica particolarmente difficile e del contesto sociale nell'Unione, nonché delle sue ripercussioni sulle finanze pubbliche di tutta l'Unione. L'esigenza di consolidare le finanze pubbliche nell'Unione, anche a breve termine, esige uno sforzo rapido e specifico di solidarietà da parte del personale delle istituzioni dell'Unione. Tale prelievo di solidarietà dovrebbe pertanto applicarsi a tutti i funzionari e agli altri agenti dell'Unione a partire dal 1o gennaio 2014.

(12)

Nelle conclusioni dell'8 febbraio 2013 sul quadro finanziario pluriennale il Consiglio europeo ha sottolineato che la necessità di risanare le finanze pubbliche a breve, medio e lungo termine richiede uno sforzo particolare da parte di ogni pubblica amministrazione e del suo personale per migliorare l'efficienza e l'efficacia e adeguarsi al contesto economico in mutamento. Tale richiamo ha ribadito in realtà l'obiettivo della proposta della Commissione del 2011 di modifica dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, la quale puntava ad assicurare efficienza in termini di costi e riconosceva che le sfide a cui deve attualmente far fronte l'Unione europea esigono uno sforzo specifico da parte di ciascuna pubblica amministrazione in Europa e di tutto il personale che ne fa parte per migliorare l'efficienza e adeguarsi al contesto socioeconomico in mutamento. Il Consiglio europeo ha chiesto inoltre, nel quadro della riforma dello statuto dei funzionari, una sospensione di due anni dell'adeguamento, attraverso il cosiddetto "metodo salariale", delle retribuzioni e delle pensioni di tutto il personale delle istituzioni dell'Unione e la reintroduzione di un nuovo prelievo di solidarietà quale parte integrante della riforma del "metodo salariale".

(13)

Alla luce di tali conclusioni e al fine di dare risposta a futuri vincoli di bilancio nonché di dimostrare la solidarietà della funzione pubblica europea con gli interventi rigorosi adottati dagli Stati membri in seguito alla crisi finanziaria senza precedenti e alla congiuntura sociale ed economica particolarmente difficile negli Stati membri e nell'Unione nel suo insieme, risulta necessario prevedere la sospensione del metodo per due anni per tutte le retribuzioni, pensioni e indennità dei funzionari e applicare il prelievo di solidarietà nonostante detta sospensione.

(14)

L'evoluzione demografica e la variazione della struttura di età della popolazione interessata impongono un aumento dell'età pensionabile, prevedendo tuttavia misure transitorie per i funzionari e gli altri agenti dell'Unione europea già in servizio. Tali misure transitorie sono necessarie al fine di rispettare i diritti acquisiti dei funzionari già in servizio, che hanno versato i loro contributi al fondo pensione virtuale per i funzionari dell'Unione europea. È inoltre opportuno rendere più flessibile l'età pensionabile, agevolando la permanenza volontaria sul lavoro fino all'età di 67 anni e ammettendo la possibilità, in circostanze eccezionali e a specifiche condizioni, di continuare a lavorare fino all'età di 70 anni.

(15)

Poiché il regime pensionistico dell'Unione europea è in equilibrio attuariale e tale equilibrio deve essere mantenuto nel breve e nel lungo termine, il personale assunto anteriormente al 1o gennaio 2014 dovrebbe essere compensato per la contribuzione al regime pensionistico mediante misure transitorie, quali un coefficiente di maturazione dei diritti a pensione meglio calibrato per gli anni di servizio successivi al conseguimento dell'età pensionabile (incentivo di Barcellona) e l'applicazione di metà della riduzione per il pensionamento anticipato tra l'età di 60 anni e l'età pensionabile statutaria.

(16)

La prassi attuariale comunemente accettata impone che, per garantire l'equilibrio dei regimi pensionistici, si osservi l'andamento dei tassi di interesse e della crescita salariale degli ultimi 20-40 anni. Le medie mobili per i tassi d'interesse e la crescita salariale dovrebbero essere pertanto portate a 30 anni, con un periodo transitorio di sette anni.

(17)

Il Consiglio ha chiesto alla Commissione di effettuare uno studio e presentare proposte adeguate in merito all'articolo 5, paragrafo 4, all'allegato I, sezione A e all'articolo 45, paragrafo 1, dello statuto, al fine di stabilire una correlazione chiara tra responsabilità e grado e per garantire che venga posto maggiormente l'accento sul livello di responsabilità all'atto di procedere all'esame comparativo dei meriti nel contesto della promozione.

(18)

Tenuto conto di tale richiesta, è opportuno che la promozione a un grado superiore sia subordinata alla dedizione personale, al miglioramento di capacità e competenze, nonché all'espletamento di mansioni la cui importanza giustifichi la nomina del funzionario a tale grado superiore.

(19)

Le carriere dei gruppi di funzioni AD e AST dovrebbero essere ristrutturate in modo tale da riservare i gradi più alti a un numero limitato di funzionari che esercitino in tale gruppo di funzioni il più alto livello di responsabilità. Pertanto gli amministratori possono avanzare fino al grado AD 12 a meno che non siano nominati in posizioni specifiche superiori a tale grado e i gradi AD 13 e 14 dovrebbero essere riservati al personale che svolge compiti di rilevante responsabilità. Analogamente, i funzionari di grado AST 9 possono essere promossi al grado AST 10 unicamente secondo la procedura di cui all'articolo 4 e all'articolo 29, paragrafo 1, dello statuto.

(20)

Al fine di adeguare ulteriormente la struttura delle carriere negli attuali ambiti di attività del personale AST ai diversi livelli di responsabilità e per offrire un contributo indispensabile al contenimento delle spese amministrative, è opportuno introdurre un nuovo gruppo di funzioni "AST/SC" per segretari e commessi. Gli stipendi e i tassi di promozione dovrebbero stabilire una congrua correlazione tra il livello di responsabilità e il livello di retribuzione. In tal modo sarà possibile mantenere una funzione pubblica europea stabile e completa. È opportuno che la Commissione valuti e riferisca la portata e gli effetti dell'introduzione di questo nuovo gruppo di funzioni, tenendo conto in particolare della situazione delle donne, in modo che possa essere garantito il mantenimento di una funzione pubblica europea stabile e completa.

(21)

Il minimo di due anni di anzianità nel grado prima della promozione di un funzionario al grado superiore è conservato al fine di consentire promozioni più rapide per i funzionari più efficienti. Ogni istituzione dovrebbe provvedere a che le proprie politiche interne di risorse umane si avvalgano delle possibilità offerte dallo statuto dei funzionari per consentire carriere appropriate ai funzionari più capaci e più efficienti.

(22)

Gli orari di lavoro delle istituzioni dovrebbero essere allineati a quelli in vigore in taluni Stati membri dell'Unione europea, al fine di compensare la riduzione del personale in servizio presso le istituzioni. Tale allineamento dovrebbe tener conto degli orari di lavoro applicati nell'amministrazione pubblica degli Stati membri. L'introduzione di un numero minimo di ore lavorative settimanali garantirà che il personale impiegato presso le istituzioni possa svolgere la mole di lavoro derivante dagli obiettivi strategici dell'Unione europea, armonizzando al contempo le condizioni di lavoro in seno alle istituzioni, per promuovere la solidarietà in tutta la funzione pubblica dell'Unione.

(23)

Le modalità di orario flessibile rappresentano un elemento essenziale di un'amministrazione pubblica moderna ed efficiente che consente condizioni di lavoro conciliabili con gli impegni familiari e un adeguato equilibrio di genere all'interno delle istituzioni. È pertanto opportuno introdurre nello statuto un riferimento esplicito a tali modalità.

(24)

Le disposizioni in materia di giorni di viaggio annuali e di rimborso annuale delle spese di viaggio tra la sede di servizio e il luogo d'origine dovrebbero essere modernizzate, razionalizzate e correlate allo status di personale espatriato, al fine di renderne l'applicazione più semplice e trasparente. In particolare, i giorni di viaggio annuali dovrebbero essere sostituiti con il congedo nel paese d'origine e limitati a un massimo di due giorni e mezzo.

(25)

Analogamente, è opportuno semplificare le disposizioni in materia di rimborso delle spese di trasloco, al fine di agevolarne l'applicazione da parte sia dell'amministrazione sia del personale interessato. A tal fine, dovrebbero essere introdotti dei massimali di costo che tengano conto della situazione familiare del funzionario o dell'agente, nonché del costo medio del trasloco e della relativa assicurazione.

(26)

Alcuni funzionari e agenti devono recarsi spesso in missione nelle altre sedi principali di lavoro della loro istituzione. Tali situazioni non sono attualmente prese adeguatamente in considerazione dalle disposizioni in materia di missioni, che dovrebbero essere pertanto adattate per consentire, in tali casi, il rimborso delle spese di alloggio sulla base di una somma forfettaria.

(27)

È opportuno, al fine di modernizzare le condizioni di lavoro del personale distaccato in paesi terzi e renderle più efficienti in termini di costi, conseguendo nel contempo risparmi sui costi. Il diritto al congedo annuale dovrebbe essere adeguato e dovrebbe essere possibile predisporre un'ampia gamma di parametri per fissare le indennità per condizioni di lavoro senza incidere sull'obiettivo generale di conseguire risparmi sui costi. Le condizioni per la concessione dell'indennità di alloggio dovrebbero essere riesaminate onde tenere meglio in conto le condizioni locali e ridurre gli oneri amministrativi.

(28)

È opportuno istituire un quadro più flessibile per l'assunzione degli agenti contrattuali. Le istituzioni dell'Unione dovrebbero pertanto poter impiegare agenti contrattuali per un periodo massimo di sei anni, ai quali affidare compiti da svolgere sotto la supervisione di funzionari o agenti temporanei. Inoltre, mentre la grande maggioranza dei funzionari continuerà a essere assunta sulla base di concorsi generali, le istituzioni dovrebbero essere autorizzate a organizzare concorsi interni i quali, a titolo eccezionale e nel rispetto di condizioni specifiche, possono essere aperti anche agli agenti contrattuali.

(29)

È opportuno adottare norme transitorie per consentire un'applicazione graduale delle nuove disposizioni e misure, rispettando al contempo i diritti acquisiti e le aspettative legittime del personale assunto prima dell'entrata in vigore delle presenti modifiche dello statuto.

(30)

Il personale delle agenzie è coperto dal regime pensionistico dell'Unione europea, insieme agli altri dipendenti cui si applica lo statuto. Attualmente, le agenzie che si autofinanziano completamente versano al regime pensionistico la quota di contributo a carico del datore di lavoro. Ai fini della trasparenza di bilancio e di una ripartizione degli oneri più equilibrata, è opportuno che le agenzie parzialmente finanziate dal bilancio generale dell'Unione europea versino la quota di contributo a carico del datore di lavoro corrispondente alla proporzione tra le entrate dell'agenzia senza il sussidio dal bilancio generale dell'Unione europea e le sue entrate complessive. Poiché questa nuova disposizione potrebbe richiedere l'adeguamento delle norme pertinenti concernenti i diritti riscossi dalle agenzie, è opportuno che essa si applichi solo con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2016. Ove necessario, la Commissione dovrebbe presentare proposte per l'adeguamento di tali norme.

(31)

Nell'interesse della semplificazione e di una politica del personale coerente, le modalità di esecuzione dello statuto adottate dalla Commissione dovrebbero applicarsi per analogia alle agenzie. Tuttavia, per tener conto, se necessario, della situazione specifica delle agenzie, queste ultime dovrebbero poter chiedere alla Commissione l'autorizzazione ad adottare modalità di esecuzione in deroga a quelle adottate dalla Commissione o a non applicare affatto le modalità della Commissione.

(32)

La Corte di giustizia dell'Unione europea dovrebbe essere incaricata di istituire e gestire un registro di tutte norme adottate per dare attuazione allo statuto. Tale registro, che potrà essere consultato da tutte le istituzioni, agenzie e Stati membri, garantirà la trasparenza e promuoverà un'applicazione coerente dello statuto.

(33)

Al fine di armonizzare e chiarire le norme in materia di adozione delle modalità di esecuzione e considerando la loro natura interna e amministrativa, è opportuno conferire i pertinenti poteri decisionali all'autorità che ha il potere di nomina e all'autorità abilitata a concludere i contratti.

(34)

Considerando il numero elevato di agenti temporanei presso le agenzie e la necessità di elaborare una politica del personale coerente, è necessario istituire una nuova categoria di agenti temporanei e stabilire norme specifiche per tale categoria.

(35)

La Commissione dovrebbe continuare a monitorare la situazione di bilancio del regime comune di assicurazione contro le malattie e compiere i passi necessari in caso di squilibrio strutturale del regime.

(36)

L'articolo 15 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea prevede che determinati dati relativi ai funzionari e agli altri agenti debbano essere comunicati ai governi degli Stati membri.

(37)

Al fine di conseguire gli obiettivi stabiliti nello statuto, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare per quanto riguarda determinati aspetti delle condizioni di lavoro. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Lo statuto dei funzionari dell'Unione europea è così modificato:

1)

l'articolo 1 quinquies è così modificato:

a)

al paragrafo 3, il termine "istituzioni" è sostituito dai termini "autorità che hanno il potere di nomina delle istituzioni;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4.   Ai fini del paragrafo 1, per persone con disabilità si intendono coloro che presentano duratura menomazione fisica, mentale, intellettuale o sensoriale che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare una loro piena ed effettiva partecipazione nella società su un piano di uguaglianza con gli altri. Tale menomazione è determinata secondo la procedura di cui all'articolo 33.

Un disabile si considera in possesso del requisito di cui all'articolo 28, lettera e), se è in grado di svolgere le funzioni essenziali dell'impiego una volta predisposti accomodamenti ragionevoli.

Per "accomodamenti ragionevoli" in rapporto con le funzioni essenziali di un impiego si intende l'adozione di misure adeguate, in base alle necessità, per consentire alla persona disabile di accedere, partecipare o avanzare nell'impiego, ovvero di seguire attività di formazione, salvo che ciò comporti un onere sproporzionato per l'istituzione.

Il principio della parità di trattamento non osta a che le autorità aventi il potere di nomina delle istituzioni mantengano o adottino misure che prevedono vantaggi specifici volti a facilitare l'esercizio di un'attività professionale da parte delle persone con disabilità, ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle loro carriere professionali.";

2)

all'articolo 1 sexies, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.   I funzionari in attività di servizio hanno accesso alle misure sociali adottate dalle istituzioni, incluse le misure specifiche volte a conciliare vita lavorativa e vita familiare, e ai servizi forniti dagli organismi di sicurezza sociale di cui all'articolo 9. Gli ex funzionari possono accedere a misure sociali specifiche limitate.";

3)

l'articolo 5 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.   Gli impieghi previsti dallo statuto sono classificati, a seconda della natura e dell'importanza delle mansioni cui corrispondono, in un gruppo di funzioni degli amministratori (in prosieguo "AD"), un gruppo di funzioni degli assistenti (in prosieguo "AST") e un gruppo di funzioni dei segretari e commessi (in prosieguo "AST/SC").";

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.   Il gruppo di funzioni AD comprende dodici gradi corrispondenti a mansioni di direzione, ideazione e analisi, nonché a mansioni linguistiche e scientifiche. Il gruppo di funzioni AST comprende undici gradi corrispondenti a mansioni esecutive e tecniche. Il gruppo di funzioni AST/SC comprende sei gradi corrispondenti a mansioni di segreteria e di ufficio.";

c)

al paragrafo 3, lettera a), dopo i termini "per il gruppo di funzioni AST" sono inseriti i termini "e il gruppo di funzioni AST/SC";

d)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4.   Una tabella riepilogativa dei diversi impieghi tipo figura all'allegato I, sezione A. Sulla base di tale tabella, l'autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione può stabilire, previo parere del comitato dello statuto, la descrizione più dettagliata delle mansioni e delle prerogative associate a ciascun impiego tipo.";

4)

l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Articolo 6

1.   Una tabella degli organici, allegata alla sezione del bilancio relativa a ciascuna istituzione, fissa il numero di posti per ciascun grado e ciascun gruppo di funzioni.

2.   Fatto salvo il principio della promozione fondata sul merito definito all'articolo 45, tale tabella garantisce che, per ciascuna istituzione, i posti che risultano vacanti in ciascun grado al 1o gennaio di ogni anno corrispondano al numero di funzionari del grado inferiore in attività di servizio al 1o gennaio dell'anno precedente, moltiplicato per la percentuale stabilita per tale grado all'allegato I, sezione B. Tali percentuali si applicano sulla base di un periodo medio di cinque anni a decorrere dal 1o gennaio 2014.

3.   Le percentuali fissate all'allegato I, sezione B, formano oggetto della relazione di cui all'articolo 113.

4.   L'attuazione delle disposizioni relative al gruppo di funzioni AST/SC e delle disposizioni transitorie stabilite all'articolo 31 dell'allegato XIII, tenendo conto dell'andamento del fabbisogno di personale che svolga mansioni di segreteria e d'ufficio in tutte le istituzioni nonché dell'andamento degli impieghi permanenti e temporanei nei gruppi di funzioni AST e AST/SC, forma oggetto della relazione di cui all'articolo 113.";

5)

l'articolo 9 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.   Fatto salvo il paragrafo 1 bis, sono istituiti presso ciascuna istituzione:

un comitato del personale, eventualmente diviso in sezioni per ciascuna sede di servizio del personale;

una o più commissione paritetiche, in base al numero di funzionari nelle sedi di servizio;

una o più commissioni di disciplina, in base al numero di funzionari nelle sedi di servizio;

una o più commissioni consultive paritetiche sull'insufficienza professionale, in base al numero di funzionari nelle sedi di servizio;

eventualmente un comitato dei rapporti;

una commissione per l'invalidità;

che esercitano le funzioni previste dal presente statuto.";

b)

il paragrafo 1 bis è sostituito dal seguente:

"1 bis.   Per l'applicazione di talune disposizioni del presente statuto può essere istituita presso due o più istituzioni una commissione paritetica comune. Le altre commissioni e il comitato di cui al paragrafo 1 possono essere istituiti come organi comuni da due o più agenzie.";

c)

al paragrafo 2, dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

"Le agenzie possono derogare alle disposizioni dell'articolo 1 dell'allegato II concernenti la composizione dei comitati del personale al fine di tener conto della composizione del proprio personale. Le agenzie possono decidere di non nominare membri supplenti nella commissione paritetica o nelle commissioni paritetiche di cui all'articolo 2 dell'allegato II.";

6)

all'articolo 10, primo comma, seconda frase, il termine "istituzioni" è sostituito da "autorità che hanno il potere di nomina delle istituzioni";

7)

l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"Articolo 11

Il funzionario esercita le sue mansioni e agisce nell'esclusivo interesse dell'Unione. Non chiede né accetta istruzioni da alcun governo, autorità, organizzazione o persona estranei all'istituzione di appartenenza. Il funzionario svolge le mansioni affidategli in maniera obiettiva e imparziale e nel rispetto del proprio dovere di lealtà verso l'Unione.

Senza l'autorizzazione dell'autorità che ha il potere di nomina, il funzionario non può accettare da un governo, né da enti o persone estranei all'istituzione di appartenenza, onorificenze, decorazioni, favori, doni, compensi di qualsiasi natura, salvo che per servizi resi, sia prima della sua nomina sia nel corso di un congedo straordinario per servizio militare o nazionale, e in relazione a tali servizi.

Prima dell'assunzione di un funzionario, l'autorità che ha il potere di nomina verifica se il candidato abbia un interesse personale di natura tale da compromettere la sua indipendenza o si trovi altrimenti in una situazione di conflitto d'interessi. A tal fine il candidato comunica all'autorità che ha il potere di nomina, mediante un apposito modulo, qualsiasi conflitto d'interessi effettivo o potenziale. In tali casi, l'autorità che ha il potere di nomina ne tiene conto in un parere debitamente motivato. Ove necessario, l'autorità che ha il potere di nomina adotta le misure di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 2.

Il presente articolo si applica per analogia ai funzionari che rientrano in servizio dopo un'aspettativa per motivi personali.";

8)

l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

"Articolo 16

Dopo la cessazione dal servizio, il funzionario è tenuto a osservare i doveri di integrità e discrezione nell'accettare determinate nomine o determinati vantaggi.

I funzionari che intendano esercitare un'attività professionale, lucrativa o meno, nei due anni successivi alla cessazione dal servizio sono tenuti a dichiararlo alla propria istituzione utilizzando un apposito modulo. Se tale attività ha un legame con il lavoro svolto dall'interessato nel corso degli ultimi tre anni di servizio e rischia di essere incompatibile con gli interessi legittimi dell'istituzione, l'autorità che ha il potere di nomina può, in funzione dell'interesse del servizio, vietare al funzionario l'esercizio di tale attività, oppure subordinarlo alle condizioni che ritenga appropriate. L'autorità che ha il potere di nomina, previa consultazione della commissione paritetica, notifica la propria decisione entro un termine di trenta giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento dell'informazione. Se nessuna decisione è notificata entro tale termine, il silenzio è considerato un assenso implicito.

L'autorità che ha il potere di nomina vieta in linea di principio agli ex funzionari di inquadramento superiore quali definiti nelle misure di applicazione, nei 12 mesi successivi alla cessazione dal servizio, di svolgere attività di lobbying o di consulenza presso il personale della loro ex istituzione di appartenenza, per conto della propria azienda, dei propri clienti o dei propri datori di lavoro, su questioni delle quali erano responsabili nel corso degli ultimi tre anni di servizio.

A norma del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), ciascuna istituzione pubblica ogni anno informazioni sull'applicazione del paragrafo 3, compreso un elenco dei casi esaminati.

9)

all'articolo 18, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.   I diritti derivanti da scritti o altri lavori eseguiti dal funzionario nell'esercizio delle sue mansioni appartengono all'Unione europea nel caso in cui tali scritti o lavori siano relativi alle sue attività o, qualora tali scritti o lavori siano relativi alle attività della Comunità europea dell'energia atomica, essi appartengono a tale Comunità. L'Unione o, se del caso, la Comunità europea dell'energia atomica, hanno il diritto farsi cedere i diritti d'autore su tali lavori.";

10)

l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

"Articolo 19

Senza l'autorizzazione dell'autorità che ha il potere di nomina, il funzionario non può a nessun titolo deporre in giudizio su fatti di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento delle sue mansioni. L'autorizzazione é negata soltanto quando lo richiedano gli interessi dell'Unione e sempreché da tale rifiuto non possano derivare conseguenze penali per il funzionario interessato. Anche dopo la cessazione dal servizio il funzionario è tenuto a osservare tale dovere.

Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano ai funzionari o ex funzionari chiamati a testimoniare dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, o dinanzi alla commissione disciplinare di un'istituzione, in un procedimento che riguardi un agente o un ex agente dell'Unione europea.";

11)

all'articolo 21 bis, è aggiunto il paragrafo seguente:

"3.   Il funzionario che riferisca ai suoi superiori di ordini che reputa irregolari o suscettibili di determinare inconvenienti gravi, non subisce alcun pregiudizio per tale motivo.";

12)

è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 22 quater

Ai sensi degli articoli 24 e 90, ogni istituzione pone in essere una procedura per la gestione dei reclami dei funzionari concernenti il trattamento da essi ricevuto a seguito o in conseguenza dell'adempimento dei propri doveri ai sensi dell'articolo 22 bis o 22 ter. L'istituzione interessata garantisce che tali reclami siano trattati in modo confidenziale e, ove giustificato dalle circostanze, prima dello scadere dei termini di cui all'articolo 90.

L'autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione stabilisce norme interne concernenti fra l'altro:

la comunicazione ai funzionari di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 1, o all'articolo 22 ter di informazioni sul trattamento dato alle loro segnalazioni,

la tutela degli interessi legittimi di tali funzionari e della loro sfera privata, e

la procedura per la gestione dei reclami di cui al primo comma del presente articolo.";

13)

all'articolo 26 bis, il termine "istituzioni" è sostituito dai termini "autorità che hanno il potere di nomina delle istituzioni";

14)

l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

"Articolo 27

Le assunzioni debbono assicurare all'istituzione la collaborazione di funzionari dotati delle più alte qualità di competenza, efficienza e integrità, assunti su una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri dell'Unione. Nessun impiego deve essere riservato ai cittadini di un determinato Stato membro.

In virtù del principio di uguaglianza dei cittadini dell'Unione, ciascuna istituzione è autorizzata ad adottare misure appropriate in seguito alla constatazione di uno squilibrio significativo tra le nazionalità dei funzionari che non sia giustificato da criteri obiettivi. Tali misure appropriate devono essere motivate e non devono mai concretizzarsi in criteri di assunzione diversi da quelli basati sul merito. Prima di adottare tali misure appropriate, l'autorità che ha il potere di nomina dell'istituzione interessata adotta disposizioni generali per l'esecuzione del presente comma ai sensi dell'articolo 110.

Al termine del periodo di tre anni che ha inizio il 1o gennaio 2014, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del secondo comma.

Per facilitare assunzioni su una base geografica quanto più ampia possibile, le istituzioni si sforzano di offrire un'istruzione plurilingue e multiculturale ai figli dei propri dipendenti.";

15)

all'articolo 29, il primo comma è sostituito dal seguente:

"1.   Prima di assegnare un posto vacante in un'istituzione, l'autorità che ha il potere di nomina, tiene anzitutto in considerazione:

a)

la possibilità di occupare il posto mediante:

i)

trasferimento; o

ii)

nomina ai sensi dell'articolo 45 bis; o

iii)

promozione,

all'interno dell'istituzione;

b)

eventuali domande di trasferimento presentate da funzionari dello stesso grado di altre istituzioni; e/o

c)

se non è risultato possibile coprire il posto vacante attraverso le possibilità indicate alle lettere a) e b), le liste di candidati idonei ai sensi dell'articolo 30, se del caso, tenendo in considerazione le disposizioni pertinenti relative ai candidati idonei di cui all'allegato III; e/o

d)

le possibilità di organizzare un concorso interno all'istituzione aperto unicamente ai funzionari e agli agenti temporanei di cui all'articolo 2 del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea;

oppure bandisce un concorso per titoli o per esami, ovvero per titoli ed esami. La procedura di concorso è stabilita nell'allegato III.

Può essere bandito un concorso anche per costituire una riserva ai fini di future assunzioni.

Fatto salvo il principio secondo cui la grande maggioranza dei funzionari deve essere assunta sulla base di concorsi generali, l'autorità che ha il potere di nomina può decidere, in deroga alla lettera d) ed esclusivamente in casi eccezionali, di organizzare un concorso interno all'istituzione aperto anche agli agenti contrattuali di cui agli articoli 3 bis e 3 ter del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea. Tale ultima categoria di personale è soggetta a restrizioni per quanto riguarda tale possibilità secondo quanto stabilito dall'articolo 82, paragrafo 7, del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea nonché per quanto riguarda i compiti specifici al cui espletamento sono abilitati in qualità di agenti contrattuali.";

16)

l'articolo 30 è sostituito dal seguente:

"Articolo 30

Per ogni concorso è nominata una commissione giudicatrice dall'autorità che ha il potere di nomina. Tale commissione redige l'elenco dei candidati dichiarati idonei.

L'autorità che ha il potere di nomina sceglie in questo elenco il candidato o i candidati che essa nomina sui posti vacanti.

Detti candidati hanno accesso a informazioni adeguate sui posti vacanti appropriati pubblicati dalle istituzioni e dalle agenzie.";

17)

all'articolo 31, paragrafo 2, la prima frase del primo comma è sostituita dalla seguente:

"Fatto salvo l'articolo 29, paragrafo 2, i funzionari possono essere assunti unicamente nei gradi da SC 1 a SC 2, da AST 1 a AST 4 o da AD 5 a AD 8.";

18)

all'articolo 32, terzo comma, il termine "istituzione" è sostituito dai termini "autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione";

19)

l'articolo 34 è sostituito dal seguente:

"Articolo 34

1.   Ogni funzionario deve compiere un periodo di prova di nove mesi prima di essere nominato in ruolo. La decisione di nominare in ruolo un funzionario è presa sulla base del rapporto di cui al paragrafo 3 nonché sulla base degli elementi a disposizione dell'autorità che ha il potere di nomina circa la condotta del funzionario in prova in relazione al titolo II.

Se durante il periodo di prova il funzionario è impossibilitato, in seguito a malattia, congedo maternità ai sensi dell'articolo 58 o infortunio, a esercitare le sue mansioni per un periodo continuativo di almeno un mese, l'autorità che ha il potere di nomina può prolungare il periodo di prova per una durata corrispondente. La durata totale del periodo di prova non può in alcun caso superare 15 mesi.

2.   In caso di manifesta inidoneità del funzionario in prova, il rapporto può essere compilato in qualsiasi momento prima della fine del periodo in parola.

Tale rapporto è comunicato all'interessato che può formulare osservazioni per iscritto entro otto giorni lavorativi. Il rapporto e le osservazioni sono immediatamente trasmessi dal superiore gerarchico del funzionario in prova all'autorità che ha il potere di nomina, la quale consulta entro tre settimane il comitato dei rapporti, costituito in modo paritetico, sul seguito da dare al periodo di prova. L'autorità che ha il potere di nomina può decidere di licenziare il funzionario in prova prima dello scadere del periodo di prova con preavviso di un mese ovvero di assegnarlo a un altro servizio per il resto del periodo di prova.

3.   Al più tardi un mese prima dello scadere del periodo di prova è compilato un rapporto sulle capacità dell'interessato a svolgere le mansioni relative al suo impiego nonché sulla sua efficienza e sulla sua condotta in servizio. Tale rapporto è comunicato all'interessato, che può formulare osservazioni per iscritto entro otto giorni lavorativi.

Se il rapporto conclude per il licenziamento o, a titolo eccezionale, per il prolungamento del periodo di prova a norma del paragrafo 1, il rapporto e le osservazioni sono immediatamente trasmessi dal diretto superiore gerarchico del funzionario in prova all'autorità che ha il potere di nomina, la quale consulta entro tre settimane il comitato dei rapporti, costituito in modo paritetico, sul seguito da dare al periodo di prova.

Il funzionario in prova il cui lavoro o la cui condotta non si siano dimostrati adeguati a una nomina in ruolo viene licenziato.

4.   A meno che non abbia la possibilità di riprendere immediatamente un'attività professionale altrove, un funzionario in prova licenziato fruisce di un'indennità pari a tre mesi del suo stipendio base se ha prestato più di un anno di servizio, a due mesi di stipendio base se ha prestato almeno sei mesi di servizio e a un mese di stipendio base se ha prestato meno di sei mesi di servizio.

5.   I paragrafi 2, 3 e 4 non si applicano al funzionario che si dimette prima della scadenza del periodo di prova.";

20)

all'articolo 35 è aggiunta la lettera seguente:

"g)

congedo nell'interesse del servizio";

21)

all'articolo 37, lettera b), secondo trattino, il termine "istituzioni" è sostituito dai termini "autorità che hanno il potere di nomina delle istituzioni";

22)

l'articolo 40 è così modificato:

a)

è inserito il paragrafo seguente:

"1 bis.   L'articolo 12 ter continua a essere d'applicazione durante il periodo di aspettativa per motivi personali. L'autorizzazione a norma dell'articolo 12 ter non è concessa al funzionario che intende esercitare un'attività professionale, lucrativa o meno, che comporta azioni di lobbying o consulenza presso la sua istituzione, e che potrebbe portare a un'incompatibilità effettiva o potenziale con gli interessi legittimi dell'istituzione,";

b)

al paragrafo 2, secondo comma, i termini "15 anni" sono sostituiti dai termini "12 anni";

c)

al paragrafo 2, terzo comma, il punto ii) è così modificato:

i)

il punto ii) è sostituito dal seguente:

"ii)

di seguire il coniuge, anch'egli funzionario o altro agente dell'Unione, tenuto, per lo svolgimento delle sue mansioni, a stabilire la propria residenza abituale a una distanza tale dalla sede di servizio dell'interessato che l'elezione della residenza coniugale comune in tale sede sarebbe, per l'interessato, causa di difficoltà per lo svolgimento delle sue mansioni; o";

ii)

è aggiunto il punto seguente:

"iii)

di assistere il coniuge, un ascendente, un discendente, un fratello o una sorella qualora colpito da una grave malattia o da una grave disabilità attestata da certificato medico;";

23)

l'articolo 42 bis è sostituito dal seguente:

"Articolo 42 bis

Il funzionario ha diritto, per ciascun figlio, a un congedo parentale di una durata massima di sei mesi, senza versamento dello stipendio di base, di cui può usufruire nei 12 anni successivi alla nascita o all'adozione del bambino. La durata di questo congedo può essere raddoppiata per le famiglie monoparentali riconosciute in virtù delle disposizioni generali di esecuzione adottate dall'autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione e per i genitori di figli a carico con una disabilità o una malattia grave riconosciuta dall'ufficiale sanitario delle istituzioni. Il congedo può essere chiesto per periodi minimi di un mese.

Durante il congedo parentale, il funzionario conserva l'iscrizione al regime di sicurezza sociale, continua a maturare diritti per la pensione e conserva il beneficio dell'assegno per figli a carico e dell'indennità scolastica. Il funzionario conserva inoltre il suo posto, i diritti all'avanzamento di scatto e l'idoneità alla promozione di grado. Il congedo può essere preso sotto forma di una cessazione totale dell'attività o di un lavoro a tempo parziale. Nel caso di un congedo parentale sotto forma di lavoro a tempo parziale, la durata massima di cui al primo comma è raddoppiata. Durante il congedo parentale, il funzionario ha diritto a un'indennità di 911,73 EUR al mese, ridotta della metà nel caso di un lavoro a tempo parziale, ma non può esercitare nessun'altra attività retribuita. Il contributo al regime di sicurezza sociale di cui agli articoli 72 e 73 è interamente a carico dell'istituzione ed è calcolato sullo stipendio di base del funzionario. Tuttavia, nel caso di un congedo sotto forma di lavoro a tempo parziale, la presente disposizione si applica unicamente alla differenza tra lo stipendio base complessivo e lo stipendio base proporzionalmente ridotto. Per la parte dello stipendio di base effettivamente percepita, il contributo del funzionario si calcola in base alle stesse percentuali applicabili in caso di lavoro a tempo pieno.

L'indennità è portata a 1 215,63 EUR al mese, o al 50 % di questo importo, nel caso di un lavoro a tempo parziale, per le famiglie monoparentali e per i genitori di figli a carico con una disabilità o una malattia grave riconosciuta dall'ufficiale sanitario di cui al primo comma e durante i primi tre mesi del congedo parentale, quando quest'ultimo è preso dal padre nel corso del congedo di maternità o da uno qualsiasi dei genitori subito dopo il congedo di maternità, durante il congedo di adozione o subito dopo il congedo di adozione.

Il congedo parentale può essere prorogato per altri sei mesi, con un'indennità limitata al 50 % dell'importo di cui al secondo comma. Per le famiglie monoparentali di cui al primo comma, il congedo parentale può essere prorogato per altri 12 mesi, con un'indennità limitata al 50 % dell'importo di cui al terzo comma.

Gli importi previsti nel presente articolo sono attualizzati in linea con le retribuzioni.";

24)

al titolo III, capo 2, è inserita la sezione seguente:

"Sezione 7

Dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio

Articolo 42 quater

Al più presto cinque anni prima dell'età pensionabile del funzionario, con decisione dell'autorità che il potere di nomina, un funzionario che abbia raggiunto un'anzianità' di servizio di almeno dieci anni può essere dispensato dall'impiego nell'interesse del servizio sulla base di esigenze organizzative legate all'acquisizione di nuove competenze all'interno delle istituzioni.

Il numero totale dei funzionari che sono ogni anno collocati in congedo nell'interesse del servizio non può eccedere il 5 % del numero totale dei funzionari di tutte le istituzioni collocati a riposo l'anno precedente. Il numero totale così calcolato è ripartito alle singole istituzioni sulla base del rispettivo numero di funzionari al 31 dicembre dell'anno precedente. Il risultato di detta ripartizione è arrotondato per eccesso al numero intero più vicino in ciascuna istituzione.

Il congedo non ha carattere di provvedimento disciplinare.

In linea di principio la durata del congedo copre il periodo fino al raggiungimento dell'età pensionabile da parte del funzionario. Tuttavia, in casi eccezionali, l'autorità che ha il potere di nomina può decidere di porre fine al congedo e di reintegrare il funzionario.

Quando il funzionario dispensato dall'impiego nell'interesse del servizio raggiunge l'età pensionabile, è collocato automaticamente a riposo.

La dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio è disciplinata dalle norme seguenti:

a)

un altro funzionario può essere assegnato all'impiego occupato dal funzionario;

b)

un funzionario dispensato dall'impiego nell'interesse del servizio non ha diritto agli scatti o alle promozioni di grado.

Il funzionario così dispensato dall'impiego percepisce un'indennità calcolata ai sensi dell'allegato IV.

Su richiesta del funzionario, l'indennità è assoggettata ai contributi al regime pensionistico, calcolati sulla base della suddetta indennità. In tal caso il periodo di servizio di un funzionario dispensato dall'impiego nell'interesse del servizio è preso in considerazione per il calcolo delle annualità ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato VIII.

All'indennità non si applica alcun coefficiente correttore.";

25)

l'articolo 43 è sostituito dal seguente:

"Articolo 43

La competenza, l'efficienza e la condotta in servizio di ciascun funzionario sono oggetto di un rapporto annuale, elaborato alle condizioni stabilite dall'autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione, ai sensi dell'articolo 110. Tale rapporto stabilisce se il livello di rendimento del funzionario è stato soddisfacente o meno. L'autorità che ha il potere di nomina di ogni istituzione stabilisce le disposizioni che conferiscono il diritto di presentare un ricorso nel quadro della procedura di valutazione. Tale diritto deve essere esercitato alla presentazione di un reclamo ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2.

A partire dal grado AST 5 il rapporto può inoltre contenere un parere indicante se il funzionario, in base alle prestazioni fornite, dispone del potenziale richiesto per assumere funzioni di amministratore.

Il rapporto viene comunicato al funzionario. Questi ha facoltà di formulare tutte le osservazioni che ritenga pertinenti al riguardo.";

26)

l'articolo 44 è sostituito dal seguente:

"Articolo 44

Il funzionario che abbia maturato due anni di anzianità in uno scatto del suo grado accede automaticamente allo scatto successivo dello stesso grado a meno che le sue prestazioni non siano state giudicate insoddisfacenti nell'ultimo rapporto annuale di cui all'articolo 43. Il funzionario accede allo scatto successivo del suo grado al più tardi dopo quattro anni, salvo nel caso in cui si applichi la procedura prevista all'articolo 51, paragrafo 1.

Se un funzionario è nominato capo unità, direttore o direttore generale nello stesso grado, e a condizione che nel corso dei primi nove mesi successivi alla nomina le sue prestazioni siano state soddisfacenti ai sensi dell'articolo 43, egli beneficia retroattivamente di un avanzamento di scatto in tale grado al momento in cui la nomina prende effetto. Tale avanzamento comporta un aumento dello stipendio base mensile pari alla percentuale di avanzamento tra il primo e il secondo scatto di ogni grado. Se l'aumento è inferiore o se il funzionario si trova già in quel momento all'ultimo scatto del suo grado, gli viene corrisposta una maggiorazione dello stipendio base che gli consente di beneficiare dell'aumento tra il primo e il secondo scatto fino a quando non prenda effetto la sua prossima promozione.";

27)

L'articolo 45 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.   La promozione è conferita con decisione dell'autorità che ha il potere di nomina tenuto conto dell'articolo 6, paragrafo 2. Salvo nel caso in cui si applichi la procedura stabilita all'articolo 4 e all'articolo 29, paragrafo 1, i funzionari possono essere promossi unicamente se occupano un impiego corrispondente a uno degli impieghi tipo figuranti all'allegato I, sezione A, per il grado immediatamente superiore. La promozione comporta per il funzionario la nomina al grado superiore del gruppo di funzioni al quale appartiene. La promozione è fatta esclusivamente a scelta tra i funzionari che abbiano maturato un minimo di due anni di anzianità nel loro grado, previo scrutinio per merito comparativo dei funzionari che hanno i requisiti per essere promossi. Ai fini dell'esame comparativo dei meriti, l'autorità che ha il potere di nomina tiene conto, in particolare, dei rapporti sui funzionari, dell'uso, nell'esercizio delle loro mansioni, di lingue diverse da quella di cui hanno dimostrato di possedere una conoscenza approfondita ai sensi dell'articolo 28, lettera f) e, se del caso, del livello di responsabilità esercitate.";

b)

al paragrafo 2, prima frase, i termini "articolo 55 del trattato sull'Unione europea" sono sostituiti da "articolo 55, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea";

c)

al paragrafo 2, seconda frase, il termine "istituzioni" è sostituito da "autorità che hanno il potere di nomina delle istituzioni";

28)

l'articolo 45 bis è così modificato:

a)

al paragrafo 2, comma 1, i termini "loro rapporti informativi periodici" sono sostituiti dai termini "rapporti annuali";

b)

al paragrafo 5, il termine "istituzioni" è sostituito da "autorità che hanno il potere di nomina di ciascuna istituzione";

29)

all'articolo 48, terzo comma, i termini "gruppo di funzioni AST" sono sostituiti dai termini "gruppi di funzioni AST e AST/SC";

30)

all'articolo 50, ottavo comma, la cifra "55" è sostituita dalla cifra "58";

31)

l'articolo 51 è sostituito dal seguente:

"Articolo 51

1.   L'autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione definisce le procedure destinate a individuare, gestire e risolvere i casi di insufficienza professionale in maniera tempestiva e appropriata.

Nel contesto dell'adozione di disposizioni interne l'autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione si attiene ai requisiti seguenti:

a)

il funzionario che, sulla base di tre rapporti annuali di valutazione di cui all'articolo 43 consecutivamente insufficienti, non dimostri ancora progressi in termini di competenza professionale è retrocesso di un grado. Se i due rapporti annuali successivi evidenziano ancora un rendimento insufficiente, il funzionario è licenziato;

b)

la proposta di retrocessione di grado o licenziamento deve indicare le ragioni che la motivano ed essere comunicata all'interessato. La proposta dell'autorità che ha il potere di nomina è trasmessa alla commissione consultiva paritetica di cui all'articolo 9, paragrafo 6.

2.   Il funzionario ha diritto di accesso integrale al suo fascicolo personale e di fare copia di tutti i documenti del procedimento. Per preparare la propria difesa, egli dispone di un termine di almeno quindici giorni, ma non superiore a trenta giorni, a decorrere dalla data di ricevimento della proposta. Il funzionario può farsi assistere da una persona di sua scelta e può presentare osservazioni scritte. Egli è ascoltato dalla commissione consultiva paritetica e può inoltre citare testimoni.

3.   Di fronte alla commissione consultiva paritetica, l'istituzione è rappresentata da un funzionario che ha ricevuto apposito mandato dall'autorità che ha il potere di nomina e che dispone degli stessi diritti dell'interessato.

4.   Sulla base della proposta di cui al paragrafo 1, lettera b), e di eventuali dichiarazioni scritte e orali dell'interessato e dei testimoni, la commissione consultiva paritetica formula a maggioranza un parere motivato, indicando la misura che considera adeguata alla luce dei fatti accertati su sua richiesta. Essa trasmette tale parere all'autorità che il potere di nomina e all'interessato entro un termine di due mesi a decorrere dal giorno in cui le è stata sottoposta la questione. Il presidente non prende parte alle decisioni della commissione consultiva paritetica, salvo quando si tratti di questioni procedurali o in caso di parità di voto.

5.   Durante il periodo definito al paragrafo 6, il funzionario licenziato per insufficienza professionale ha diritto a un'indennità mensile di licenziamento pari allo stipendio base mensile di un funzionario di grado AST 1, primo scatto. Nello stesso periodo ha inoltre diritto agli assegni familiari previsti all'articolo 67. L'assegno di famiglia è calcolato sulla base dello stipendio base mensile di un funzionario di grado AST 1 ai sensi dell'allegato VII, articolo 1.

Tale indennità non è versata qualora il funzionario si dimetta successivamente all'inizio del procedimento di cui ai paragrafi 1 e 2 o abbia diritto al pagamento immediato della pensione integrale. Qualora il funzionario abbia diritto a un'indennità di disoccupazione in forza di un regime nazionale, l'importo di tale indennità è detratto dall'indennità di cui sopra.

6.   Il periodo nel corso del quale sono effettuati i versamenti di cui al paragrafo 5 è calcolato come segue:

a)

tre mesi, quando l'interessato ha prestato meno di cinque anni di servizio alla data in cui viene presa la decisione di licenziamento;

b)

sei mesi, quando l'interessato ha prestato almeno cinque anni di servizio ma meno di dieci;

c)

nove mesi, quando l'interessato ha prestato almeno dieci anni di servizio ma meno di 20;

d)

12 mesi, quando l'interessato ha prestato almeno 20 anni di servizio.

7.   Il funzionario retrocesso di grado per insufficienza professionale, trascorso un periodo di sei anni, può chiedere che ogni riferimento a tale misura sia cancellato dal suo fascicolo personale.

8.   L'interessato ha diritto al rimborso delle spese ragionevoli sostenute nel corso del procedimento, segnatamente gli onorari dovuti a un difensore esterno all'istituzione, qualora il procedimento di cui al presente articolo si concluda senza che venga adottata nei suoi confronti una decisione di licenziamento o di retrocessione.";

32)

l'articolo 52 è sostituito dal seguente:

"Articolo 52

Salvo quanto disposto dall'articolo 50, il funzionario è collocato a riposo:

a)

d'ufficio, l'ultimo giorno del mese in cui compie 66 anni; o

b)

a sua richiesta, l'ultimo giorno del mese per il quale è stata presentata la domanda se ha raggiunto l'età pensionabile, ovvero se ha raggiunto un'età fra i 58 anni e l'età pensionabile e soddisfa alle condizioni richieste per la concessione di una pensione a godimento immediato ai sensi dell'articolo 9 dell'allegato VIII. L'articolo 48, secondo comma, seconda frase, si applica per analogia.

Tuttavia, su sua richiesta e a condizione che l'autorità che ha il potere di nomina ritenga che la domanda è giustificata dall'interesse del servizio, un funzionario può continuare a lavorare fino all'età di 67 o eccezionalmente fino all'età di 70 anni, nel qual caso viene collocato automaticamente a riposo l'ultimo giorno del mese nel corso del quale ha raggiunto la suddetta età.

Qualora l'autorità che ha il potere di nomina decida di autorizzare un funzionario a restare in servizio oltre l'età di 66 anni, tale autorizzazione è concessa per la durata massima di un anno. Essa può essere rinnovata su richiesta del funzionario.";

33)

l'articolo 55 è così modificato:

a)

i commi vengono numerati;

b)

al secondo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"La durata normale del lavoro è compresa tra le 40 e le 42 ore settimanali, effettuate conformemente all'orario generale stabilito dall'autorità che ha il potere di nomina.";

c)

al terzo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"L'autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione fissa le modalità di applicazione del presente comma previa consultazione del comitato del personale.";

d)

è aggiunto il paragrafo seguente:

"4.   L'autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione può introdurre modalità di orario di lavoro flessibile. In base a tali modalità non sono concesse intere giornate lavorative a funzionari di grado AD/AST 9 o superiori. Tali modalità non si applicano ai funzionari a cui si applicano le disposizioni dell'articolo 44, secondo comma. Tali funzionari gestiscono il proprio orario di lavoro d'intesa con i propri superiori.";

34)

all'articolo 55 bis, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.   Il funzionario ha diritto all'autorizzazione nei casi seguenti:

a)

per occuparsi di un figlio a carico di età inferiore a 9 anni;

b)

per occuparsi di un figlio a carico di età compresa tra 9 e 12 anni, a condizione che la riduzione dell'orario di lavoro non superi il 20 % dell'orario di lavoro normale;

c)

per occuparsi di un figlio a carico fino a che questi abbia raggiunto l'età di 14 anni, nel caso di famiglie monoparentali;

d)

per occuparsi di un figlio fino all'età di 14 anni, in caso di difficoltà gravi, a condizione che la riduzione dell'orario di lavoro non superi il 5 % dell'orario di lavoro normale; in tal caso, non si applicano i primi due commi dell'articolo 3 dell'allegato IV bis; ove entrambi i genitori siano occupati al servizio dell'Unione, soltanto uno dei due può beneficiare di detta riduzione;

e)

per occuparsi del coniuge, di un ascendente, di un discendente, di un fratello o di una sorella gravemente malati o disabili;

f)

per seguire una formazione complementare; o

g)

a partire dall'età di 58 anni, durante gli ultimi tre anni precedenti l'età pensionabile.

Qualora il lavoro a orario ridotto venga chiesto per seguire una formazione complementare o durante gli ultimi tre anni precedenti l'età pensionabile, ma non prima dei 58 anni, l'autorità che ha il potere di nomina può respingere la domanda o rinviare la data in cui l'autorizzazione prende effetto solo in casi eccezionali e per ragioni di interesse imperativo del servizio.

Qualora tale diritto venga esercitato per occuparsi del coniuge, di un ascendente, di un discendente, di un fratello o di una sorella gravemente malati o per seguire una formazione complementare, la durata cumulata dei periodi di orario ridotto non supera i cinque anni sull'intera carriera del funzionario.";

35)

all'articolo 56, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Come previsto all'allegato VI, le ore di lavoro straordinario effettuate dai funzionari dei gradi da SC 1 a SC 6 e dei gradi da AST 1 a AST 4 danno diritto alla concessione di un riposo compensativo ovvero, qualora le necessità del servizio non consentano la concessione del riposo compensativo nei due mesi successivi a quello durante il quale le ore di lavoro straordinario sono state effettuate, al versamento di una retribuzione.";

36)

all'articolo 56 bis il secondo comma è sostituito dal seguente:

"La Commissione, previo parere del comitato dello statuto, determina, mediante atti delegati ai sensi degli articoli 111 e 112, le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare di tali indennità.";

37)

all'articolo 56 ter il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Previo parere del comitato dello statuto, la Commissione determina, mediante atti delegati ai sensi degli articoli 111 e 112, le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare di tali indennità.";

38)

all'articolo 56 quater, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Previo parere del comitato dello statuto, la Commissione determina, mediante atti delegati ai sensi degli articoli 111 e 112, le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare di tali indennità.";

39)

all'articolo 57, primo comma, il termine "istituzioni" è sostituito dai termini "autorità che hanno il potere di nomina delle istituzioni";

40)

l'articolo 58 è sostituito dal seguente:

"Articolo 58

In aggiunta ai congedi previsti all'articolo 57, le donne in stato di gravidanza hanno diritto, su presentazione di un certificato medico, a un congedo di 20 settimane. Il congedo inizia non prima di sei settimane dalla data indicata nel certificato come data presunta per il parto e termina non prima di 14 settimane dopo la data del parto. In caso di parto gemellare o prematuro o in caso di nascita di un figlio con disabilità o affetto da una malattia grave, la durata del congedo è di 24 settimane. Ai fini della presente disposizione, s'intende per parto prematuro un parto che ha luogo prima della fine della trentaquattresima settimana di gravidanza.";

41)

l'articolo 61 è sostituito dal seguente:

"Articolo 61

Gli elenchi dei giorni festivi sono fissati di comune accordo dalle autorità che hanno il potere di nomina delle istituzioni dell'Unione, previo parere del comitato dello statuto";

42)

l'articolo 63 è sostituito dal seguente:

"Articolo 63

La retribuzione del funzionario è espressa in euro. Essa è pagata nella moneta del paese in cui il funzionario presta servizio oppure in euro.

La retribuzione pagata in una moneta diversa dall'euro è calcolata sulla base dei tassi di cambio utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea alla data del 1o luglio dell'anno in questione.

Ogni anno i tassi di cambio vengono attualizzati retroattivamente al momento dell'attualizzazione annuale del livello delle retribuzioni prevista dall'articolo 65.";

43)

l'articolo 64 è sostituito dal seguente:

"Articolo 64

Alla retribuzione del funzionario espressa in euro, è attribuito, previa deduzione delle ritenute obbligatorie previste dal presente statuto o dai regolamenti adottati per la sua applicazione, un coefficiente correttore superiore, inferiore o pari al 100 % in rapporto alle condizioni di vita nelle varie sedi di servizio.

I coefficienti correttori sono introdotti o revocati e attualizzati annualmente ai sensi dell'allegato XI. Ai fini dell'attualizzazione, tutti i valori sono considerati valori di riferimento. La Commissione pubblica, a scopo informativo, i valori aggiornati nelle due settimane successive all'attualizzazione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.

In Belgio e in Lussemburgo non sono applicabili coefficienti correttori dato il ruolo specifico di riferimento di detti luoghi di lavoro quali sedi principali e originarie della maggior parte delle istituzioni.";

44)

l'articolo 65 è sostituito dal seguente:

"Articolo 65

1.   Il livello delle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea è attualizzato ogni anno tenedo conto della politica economica e sociale dell'Unione. Si tiene conto in particolare dell'aumento degli stipendi nelle amministrazioni pubbliche degli Stati membri e del fabbisogno di personale. Le attualizzazioni delle retribuzioni sono disposte ai sensi dell'allegato XI. Tale attualizzazione ha luogo prima della fine di ogni anno sulla base di una relazione presentata dalla Commissione e fondata sui dati statistici, che rispecchiano la situazione al 1o luglio in ciascuno Stato membro, elaborati dall'Istituto statistico dell'Unione europea d'intesa con i servizi statistici nazionali degli Stati membri. Tale relazione contiene dati con riguardo all'impatto di bilancio delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari dell'Unione. Essa è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.

Gli importi di cui all'articolo 42 bis, secondo e terzo comma, agli articoli 66 e 69, all'articolo 1, paragrafo 1, all'articolo 2, paragrafo 1, all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 1, dell'allegato VII e all'articolo 8, paragrafo 2, dell'allegato XIII e all'ex articolo 4 bis dell'allegato VII che devono essere attualizzati ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, dell'allegato XIII, gli importi di cui all'articolo 24, paragrafo 3, all'articolo 28 bis, paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 28 bis, paragrafo 7, agli articoli 93 e 94, all'articolo 96, paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 96, paragrafo 7, e agli articoli 133, 134 e 136 del regime applicabile agli altri agenti, gli importi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio (6) e il coefficiente per gli importi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio (7) sono attualizzati annualmente ai sensi dell'allegato XI. La Commissione pubblica gli importi aggiornati nelle due settimane successive all'attualizzazione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.

2.   In caso di variazione sensibile del costo della vita, gli importi di cui al paragrafo 1 e i coefficienti correttori di cui all'articolo 64 sono attualizzati ai sensi dell'allegato XI. La Commissione pubblica, a scopo informativo, gli importi aggiornati e i coefficienti correttori nelle due settimane successive all'aggiornamento, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, Serie C.

3.   Gli importi di cui al paragrafo 1 e i coefficienti correttori di cui all'articolo 64 sono intesi come importi e i coefficienti correttori il cui valore effettivo in un determinato momento è soggetto ad attualizzazione senza intervento di un altro atto giuridico.

4.   Fatto salvo l'articolo 3, paragrafi 5 e 6, dell'allegato XI, negli anni 2013 e 2014 non si procede ad alcuna attualizzazione a norma dei paragrafi 1 e 2.

45)

l'articolo 66 è così modificato:

a)

la frase introduttiva del primo comma è sostituita dalla seguente:

"Gli stipendi base mensili sono fissati, per ogni scatto e grado dei gruppi di funzioni AD e AST, conformemente alla seguente tabella:";

b)

è inserito il comma seguente:

"Gli stipendi base mensili sono fissati, per ogni scatto e grado del gruppo di funzioni AST/SC, conformemente alla seguente tabella:

 

Scatto

Grado

1

2

3

4

5

SC 6

4 349,59

4 532,36

4 722,82

4 854,21

4 921,28

SC 5

3 844,31

4 005,85

4 174,78

4 290,31

4 349,59

SC 4

3 397,73

3 540,50

3 689,28

3 791,92

3 844,31

SC 3

3 003,02

3 129,21

3 260,71

3 351,42

3 397,73

SC 2

2 654,17

2 765,70

2 881,92

2 962,10

3 003,02

SC 1

2 345,84

2 444,41

2 547,14

2 617,99

2 654,17"

46)

l'articolo 66 bis è sostituito dal seguente:

"Articolo 66 bis

1.   In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 e al fine di tener conto dell'applicazione del metodo di attualizzazione delle retribuzioni e pensioni dei funzionari, fatto salvo l'articolo 65, paragrafo 3, è istituita a titolo temporaneo, per un periodo che inizia il 1o gennaio 2014 e termina il 31 dicembre 2023, una misura, denominata "prelievo di solidarietà", applicabile alle retribuzioni corrisposte dall'Unione ai funzionari in attività di servizio.

2.   Il tasso del prelievo di solidarietà, applicato alla base imponibile di cui al paragrafo 3, è fissato al 6 %. Il tasso è fissato al 7 % per i funzionari di grado AD 15, scatto 2, e superiore.

3.

a)

La base imponibile del prelievo speciale è lo stipendio base utilizzato per il calcolo della retribuzione, previa detrazione:

i)

dei contributi ai regimi di sicurezza sociale e pensionistico, nonché dell'imposta cui sarebbe soggetto, prima di qualsiasi detrazione a titolo del prelievo speciale, un funzionario del medesimo grado e scatto, senza persone a carico ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato VII; e

ii)

di un importo pari allo stipendio base corrispondente al grado AST 1, primo scatto.

b)

Gli elementi che concorrono alla determinazione della base di calcolo del prelievo di solidarietà sono espressi in euro e a essi si applica il coefficiente correttore 100.

4.   Il prelievo di solidarietà è riscosso mensilmente mediante trattenuta alla fonte; il gettito viene iscritto come entrata nel bilancio generale dell'Unione europea.";

47)

all'articolo 67, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3.   L'assegno per figli a carico può essere raddoppiato con decisione speciale e motivata dell'autorità che ha il potere di nomina, adottata sulla base di documentazione medica che dimostri che il figlio in questione ha una disabilità o una malattia cronica che impone al funzionario oneri gravosi.";

48)

l'articolo 72 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, primo comma, prima frase, e al paragrafo 1, terzo comma, il termine "istituzioni" è sostituito dai termini "autorità che hanno il potere di nomina dell'istituzione";

b)

al paragrafo 2 i termini "fino all'età di 63 anni" sono sostituiti dai termini "fino all'età pensionabile";

c)

al paragrafo 2 bis, lettere i) e ii), i termini "fino all'età di 63 anni" sono sostituiti dai termini "prima del raggiungimento dell'età pensionabile";

d)

al paragrafo 2 ter, i termini "grado 1" sono sostituiti dai termini "grado AST 1";

49)

all'articolo 73, paragrafo 1, il termine "istituzioni" è sostituito dal termine "autorità che hanno il potere di nomina delle istituzioni";

50)

all'articolo 76 bis, seconda frase, il termine "istituzioni" è sostituito dal termine "autorità che hanno il potere di nomina delle istituzioni";

51)

l'articolo 77 è sostituito dal seguente:

"Articolo 77

Il funzionario che ha compiuto almeno dieci anni di servizio ha diritto a una pensione di anzianità. Tuttavia, egli ha diritto a tale pensione prescindendo dagli anni di servizio se ha superato l'età pensionabile, ovvero non ha potuto essere reintegrato nel corso di un periodo di disponibilità, o infine in caso di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio.

L'ammontare massimo della pensione di anzianità è fissata al 70 % dell'ultimo stipendio base relativo all'ultimo grado nel quale è stato inquadrato il funzionario durante almeno un anno. L'1,80 % di tale ultimo stipendio base è pagabile al funzionario per ciascun anno di servizio calcolato in base alle disposizioni dell'articolo 3 dell'allegato VIII.

Tuttavia, per i funzionari i quali abbiano assistito una persona che assolva un mandato previsto dal trattato sull'Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il presidente eletto di un'istituzione o di un organo dell'Unione, ovvero il presidente eletto di uno dei gruppi politici presso il Parlamento europeo, i diritti alle pensioni corrispondenti agli anni di servizio compiuti nell'esercizio di detta funzione sono calcolati sulla base dell'ultimo stipendio base percepito nella posizione suddetta, sempreché tale stipendio sia superiore a quello preso in considerazione in base alle disposizioni del secondo comma del presente articolo.

L'importo della pensione di anzianità non può essere inferiore al 4 % del minimo vitale per ogni anno di servizio.

L'età pensionabile si raggiunge a 66 anni.

L'età pensionabile è valutata ogni cinque anni a decorrere dal 1o gennaio 2014 sulla base di una relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione esamina in particolare l'evoluzione dell'età pensionabile del personale delle amministrazioni pubbliche degli Stati membri e l'evoluzione della speranza di vita dei funzionari delle istituzioni.

Se del caso, la Commissione presenta proposte di modifica dell'età pensionabile in linea con le conclusioni di detta relazione, dedicando attenzione specifica agli sviluppi negli Stati membri.";

52)

l'articolo 78 è sostituito dal seguente:

"Articolo 78

Alle condizioni previste dagli articoli da 13 a 16 dell'allegato VIII, il funzionario ha diritto a un'indennità di invalidità allorché sia colpito da invalidità permanente riconosciuta come totale che lo ponga nell'impossibilità di esercitare le mansioni corrispondenti a un impiego nel suo gruppo di funzioni.

L'articolo 52 si applica per analogia ai beneficiari di un'indennità di invalidità. Se il beneficiario di un'indennità di invalidità è collocato a riposo prima dell'età di 66 anni senza aver raggiunto la percentuale massima dei diritti a pensione, si applicano le norme generali relative alla pensione di anzianità. La pensione di anzianità concessa è fissata sulla base dello stipendio relativo all'inquadramento, per grado e scatto, del funzionario al momento in cui è divenuto invalido.

Il tasso dell'indennità di invalidità è fissato al 70 % dell'ultimo stipendio base del funzionario. Tale indennità non può essere tuttavia inferiore al minimo vitale.

L'indennità di invalidità è assoggettata ai contributi al regime delle pensioni, calcolati sulla base della suddetta indennità.

Se l'invalidità è determinata da infortunio sopravvenuto nell'esercizio o in connessione con l'esercizio delle proprie mansioni, ovvero da malattia professionale o da atto di sacrificio personale compiuto nell'interesse pubblico o dal fatto di aver rischiato la propria vita per salvare quella altrui, l'indennità di invalidità non può essere inferiore al 120 % del minimo vitale. Inoltre, in tal caso, il bilancio dell'istituzione o dell'organismo di cui all'articolo 1 ter prende in carico la totalità del contributo al regime delle pensioni.";

53)

all'articolo 80, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"I diritti previsti al primo, secondo e terzo comma sono riconosciuti in caso di decesso di un ex funzionario beneficiario di un'indennità ai sensi dell'articolo 50 dello statuto, dell'articolo 5 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (8), dell'articolo 3 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 2530/72 del Consiglio (9) o dell'articolo 3 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1543/73 del Consiglio (10) nonché in caso di decesso di un ex funzionario che abbia cessato il servizio prima dell'età pensionabile e abbia richiesto che il godimento della sua pensione di anzianità fosse differito fino al primo giorno del mese civile successivo a quello nel quale avrebbe raggiunto l'età pensionabile.

54)

all'articolo 81 bis, il paragrafo 1 è così modificato:

a)

alla lettera b), la cifra "65" è sostituita dalla cifra "66";

b)

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d)

in caso di decesso di un ex funzionario che abbia cessato il servizio prima di aver raggiunto l'età pensionabile e abbia richiesto che il godimento della sua pensione di anzianità fosse differito fino al primo giorno del mese civile successivo a quello nel quale avrebbe raggiunto l'età pensionabile, l'importo della pensione di anzianità cui l'interessato, se fosse rimasto in vita, avrebbe avuto diritto al raggiungimento dell'età pensionabile, tenuto conto delle indennità e delle deduzioni di cui alla lettera b)";

c)

alla lettera e) i termini "indennità di cui agli articoli 41 o 50" sono sostituiti dai termini "indennità di cui agli articoli 41, 42 quater o 50";

55)

all'articolo 82, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.   Quando le retribuzioni sono attualizzate in applicazione dell'articolo 65, paragrafo 1, la stessa attualizzazione si applica alle pensioni.";

56)

all'articolo 83, paragrafo 1, il secondo comma è soppresso;

57)

all'articolo 83 bis, i paragrafi 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

"2.   Le agenzie che non ricevono sussidi dal bilancio generale dell'Unione europea versano a tale bilancio la totalità dei contributi necessari al finanziamento del regime delle pensioni. A decorrere dal 1o gennaio 2016 le agenzie parzialmente finanziate da tale bilancio versano la quota di contributo a carico del datore di lavoro che corrisponde alla proporzione tra le entrate dell'agenzia senza il sussidio dal bilancio generale dell'Unione europea e le sue entrate complessive;

3.   L'equilibrio del regime delle pensioni è determinato dall'età pensionabile e dall'aliquota dei contributi al regime. Al momento della valutazione attuariale quinquennale ai sensi dell'allegato XII l'aliquota dei contributi al regime delle pensioni è attualizzata per assicurare l'equilibrio del regime.

4.   Ogni anno, la Commissione aggiorna la valutazione attuariale di cui al paragrafo 3, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, dell'allegato XII. Nel caso in cui risulti uno scarto di almeno 0,25 punti tra l'aliquota dei contributi in corso di applicazione e quella necessaria al mantenimento dell'equilibrio attuariale, l'aliquota viene attualizzata secondo le modalità definite all'allegato XII.

5.   Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, si procede all'attualizzazione della cifra di riferimento indicata all'articolo 83, paragrafo 2. La Commissione pubblica a scopo informativo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, l'aliquota contributiva risultante dall'attualizzazione, nelle due settimane successive alla predetta attualizzazione;";

58)

il titolo VIII è soppresso;

59)

l'articolo 110 è sostituito dal seguente:

"Articolo 110

1.   Le disposizioni generali di applicazione del presente statuto sono adottate dall'autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione, previa consultazione del comitato del personale e previo parere del comitato dello statuto.

2.   Le norme di applicazione del presente statuto adottate dalla Commissione, comprese le disposizioni generali di applicazione di cui al paragrafo 1, si applicano per analogia alle agenzie. A tal fine, la Commissione informa le agenzie di dette modalità di esecuzione immediatamente dopo la loro adozione.

Tali norme di applicazione entrano in vigore presso le agenzie nove mesi dopo la loro entrata in vigore presso la Commissione o nove mesi dopo la data in cui la Commissione ha informato le agenzie dell'adozione della norma di applicazione in questione, se quest'ultima data è posteriore. Nondimeno, un'agenzia può decidere che tali norme di applicazione entrino in vigore a una data anteriore.

In deroga a quanto sopra, un'agenzia, prima della scadenza del termine di nove mesi di cui al secondo comma del presente paragrafo e previa consultazione del proprio comitato del personale, può sottoporre all'approvazione della Commissione norme di applicazione diverse da quelle adottate dalla Commissione. Alle stesse condizioni, un'agenzia può chiedere alla Commissione l'autorizzazione a non applicare talune delle suddette norme di applicazione. In quest'ultimo caso, la Commissione, invece di accogliere o respingere la richiesta, può chiedere all'agenzia di sottoporre alla sua approvazione norme di applicazione diverse da quelle adottate dalla Commissione.

Il termine di nove mesi di cui al secondo comma del presente paragrafo è sospeso dalla data in cui l'agenzia chiede l'autorizzazione della Commissione alla data in cui la Commissione rende nota la sua posizione.

Un'agenzia può inoltre, previo parere del proprio comitato del personale, sottoporre all'approvazione della Commissione norme di applicazione in materie diverse da quelle oggetto delle modalità di esecuzione adottate dalla Commissione.

Ai fini dell'adozione delle norme di applicazione, le agenzie sono rappresentate dal consiglio di amministrazione o dall'organo equivalente stabilito nell'atto dell'Unione che le istituisce.

3.   Ai fini dell'adozione di norme di comune accordo tra le istituzioni, le agenzie non sono assimilate alle istituzioni. Tuttavia, la Commissione consulta le agenzie prima di procedere a tale adozione.

4.   Le norme di applicazione del presente statuto, comprese le disposizioni generali di applicazione di cui al paragrafo 1, nonché le norme adottate di comune accordo dalle autorità che hanno il potere di nomina delle istituzioni, sono portate a conoscenza del personale.

5.   L'applicazione delle disposizioni dello statuto è oggetto di consultazioni regolari tra le amministrazioni delle istituzioni e delle agenzie. In occasione di tali consultazioni, le agenzie sono rappresentate congiuntamente, conformemente alle norme fissate di comune accordo tra di esse.

6.   La Corte di giustizia dell'Unione europea gestisce un registro delle modalità di esecuzione, e successive modifiche, del presente statuto adottate dall'autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione, e delle regolamentazioni, e successive modifiche, adottate dalle agenzie nella misura in cui derogano a quelle adottate dalla Commissione, secondo la procedura di cui al paragrafo 2. Le istituzioni e le agenzie hanno accesso diretto a tale registro e hanno pieno diritto di modificare le proprie norme. Gli Stati membri hanno accesso diretto al registro. Inoltre, ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle norme di applicazione del presente statuto adottate da ciascuna istituzione.";

60)

sono aggiunti gli articoli seguenti:

"Articolo 111

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 112 taluni aspetti delle condizioni di lavoro e taluni aspetti dell'applicazione delle disposizioni in materia di retribuzioni e di sistema di sicurezza sociale.

Articolo 112

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 56 bis, 56 ter, 56 quater dello statuto, all'articolo 13, paragrafo 3, dell'allegato VII e all'articolo 9 dell'allegato XI nonché agli articoli 28 bis, paragrafo 11, e 96, paragrafo 11, del regime applicabile agli altri agenti è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dal 1o gennaio 2014.

3.   La delega di potere di cui agli articoli 56 bis, 56 ter, 56 quater dello statuto, all'articolo 13, paragrafo 3, dell'allegato VII e all'articolo 9 dell'allegato XI nonché agli articoli 28 bis, paragrafo 11, e 96, paragrafo 11, del regime applicabile agli altri agenti può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 56 bis, 56 ter e 56 quater dello statuto, dell'articolo 13, paragrafo 3, dell'allegato VII o dell'articolo 9 dell'allegato XI, o degli articoli 28 bis, paragrafo 11, e 96, paragrafo 11, del regime applicabile agli altri agenti entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi a decorrere dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 113

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 31 dicembre 2020, una relazione che valuta il funzionamento del presente statuto.";

61)

l'allegato I è così modificato:

a)

la sezione A è sostituita dalla seguente:

"A.   Impieghi tipo in ciascun gruppo di funzioni di cui all'articolo paragrafo 4

1.   Gruppo di funzioni AD

Direttore generale

AD 15 - AD 16

Direttore

AD 14 - AD 15

Consigliere o equivalente

AD 13- AD 14

Capo unità o equivalente

AD 9 - AD 14

Amministratore

AD 5 - AD 12


2.   Gruppo di funzioni AST

Assistente superiore

che svolge attività amministrative, tecniche o di formazione che richiedono un livello elevato di autonomia e che comportano notevoli responsabilità in termini di gestione del personale, esecuzione del bilancio o coordinamento politico

AST 10 – AST 11

Assistente

che svolge attività amministrative, tecniche o di formazione che richiedono un certo livello di autonomia, in particolare per quanto riguarda l'esecuzione di disposizioni e regolamentazioni o istruzioni generali, o che eserciti la funzione di assistente personale di un membro dell'istituzione, del Capo di gabinetto di un membro o di un (vice) direttore generale, o di un dirigente di livello superiore equivalente

AST 1 – AST 9


3.   Gruppo di funzioni AST/SC

Segretario/commesso

che svolge mansioni d'ufficio e di segreteria, gestione di un ufficio e altre mansioni equivalenti che richiedono un certo livello di autonomia (11)

SC 1 – SC 6

b)

la sezione B è sostituita dalla seguente:

"B.   Tassi di moltiplicazione di riferimento per l'equivalenza delle carriere medie

1.

Tassi di moltiplicazione di riferimento per l'equivalenza delle carriere medie nei gruppi di funzioni AST e AD:

Grado

Assistenti

Amministratori

13

15 %

12

15 %

11

25 %

10

20 %

25 %

9

8 %

25 %

8

25 %

33 %

7

25 %

36 %

6

25 %

36 %

5

25 %

36 %

4

33 %

3

33 %

2

33 %

1

33 %

2.

Tassi di moltiplicazione di riferimento per l'equivalenza delle carriere medie nel gruppo di funzioni AST/SC:

Grado

Segretari/Commessi

SC 6

SC 5

12 %

SC 4

15 %

SC 3

17 %

SC 2

20 %

SC 1

25 %"

62)

l'allegato II è così modificato:

a)

all'articolo 1, primo comma, seconda frase, il termine "istituzione" è sostituito dai termini "autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione";

b)

all'articolo 1, secondo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"L'autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione ha tuttavia la facoltà di decidere che le condizioni di elezione siano determinate in funzione della preferenza espressa dal personale dell'istituzione nell'ambito di un referendum";

c)

all'articolo 1, quarto comma, i termini "due gruppi di funzioni" sono sostituiti dai termini "tre gruppi di funzioni";

d)

all'articolo 2, secondo comma, primo trattino, i termini ", terzo comma" sono soppressi;

63)

l'articolo unico dell'allegato IV è così modificato:

a)

al paragrafo 1, secondo comma, i termini "età di 63 anni" sono sostituiti dai termini "età di 66 anni";

b)

al paragrafo 1, il terzo comma è soppresso;

c)

nell'ultima riga della tabella di cui al paragrafo 3, i termini "da 59 a 64" sono sostituiti dai termini da "da 59 a 65";

d)

al paragrafo 4, quarto comma, i termini "età di 63 anni" sono sostituiti dai termini "età di 66 anni";

64)

l'allegato IV bis è così modificato:

a)

all'articolo 1, paragrafo 2, i termini "articolo 55 bis, paragrafo 2, lettera e)" sono sostituiti dai termini "articolo 55 bis, paragrafo 2, lettera g)";

b)

all'articolo 4, primo comma, i termini "il funzionario di età superiore a 55 anni autorizzato a lavorare a tempo parziale in preparazione del suo collocamento a riposo" sono sostituiti dai termini "il funzionario autorizzato, ai sensi dell'articolo 55 bis, paragrafo 2, lettera g), dello statuto, a lavorare a tempo parziale";

65)

l'allegato V è così modificato:

a)

l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Articolo 6

Al funzionario può essere concesso, a sua richiesta, oltre al congedo annuale, un congedo straordinario. In particolare, il congedo straordinario è concesso come segue:

matrimonio del funzionario: quattro giorni,

trasloco del funzionario: fino a due giorni,

malattia grave del coniuge: fino a tre giorni,

decesso del coniuge: quattro giorni,

malattia grave di un ascendente: fino a due giorni,

decesso di un ascendente: due giorni,

matrimonio di un figlio: due giorni,

nascita di un figlio: dieci giorni, da fruire nel corso delle 14 settimane che seguono la nascita,

nascita di un figlio con disabilità o gravemente malato: 20 giorni, da fruire nel corso delle 14 settimane che seguono la nascita,

decesso della moglie durante il congedo di maternità: un numero di giorni corrispondente al congedo di maternità residuo; se la moglie non è funzionaria, la durata del congedo di maternità residuo è determinata applicando per analogia le disposizioni dell'articolo 58 dello statuto,

malattia grave di un figlio: fino a due giorni,

malattia molto grave di un figlio certificata da un medico o ricovero ospedaliero di un figlio di età non superiore a 12 anni: fino a cinque giorni,

decesso di un figlio: quattro giorni,

adozione di un figlio: 20 settimane, portate a 24 in caso di adozione di un figlio disabile.

Ogni figlio adottato dà diritto a un solo periodo di congedo speciale, che può essere condiviso tra i genitori adottivi nel caso entrambi siano funzionari. Il congedo è concesso unicamente se il coniuge del funzionario esercita un'attività retribuita almeno a tempo parziale. Se il coniuge lavora al di fuori delle istituzioni dell'Unione e beneficia di un congedo analogo, un numero di giorni corrispondente sarà detratto dal congedo cui ha diritto il funzionario.

L'autorità che ha il potere di nomina può, in caso di necessità, concedere un congedo speciale supplementare ove la normativa nazionale del paese in cui ha luogo la procedura di adozione, se diverso dal paese in cui lavora il funzionario che adotta, esiga il soggiorno dei due genitori adottivi o di uno di essi.

Un congedo speciale di dieci giorni è concesso se il funzionario non ha diritto al congedo speciale totale di 20 o 24 settimane ai sensi della prima frase del presente trattino; tale congedo speciale supplementare è concesso solo una volta per ogni figlio adottato.

Inoltre, l'istituzione può concedere un congedo straordinario in caso di perfezionamento professionale, nei limiti previsti dal programma di perfezionamento professionale fissato dall'istituzione in applicazione dell'articolo 24 bis dello statuto.

Al funzionario che ha svolto un lavoro eccezionale che esula dai normali doveri di un funzionario può essere altresì concesso in via eccezionale un congedo straordinario. Tale congedo straordinario è concesso al più tardi tre mesi dopo che l'autorità che ha il potere di nomina si è pronunciata sul carattere eccezionale del lavoro svolto dal funzionario.

Ai fini del presente articolo, il partner non sposato del funzionario è equiparato al coniuge purché siano soddisfatte le prime tre condizioni previste all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), dell'allegato VII.

Nel caso dei congedi straordinari previsti nella presente sezione, gli eventuali giorni di viaggio sono fissati con decisione speciale, tenuto conto delle necessità specifiche.";

b)

l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Articolo 7

I funzionari aventi diritto all'indennità di dislocazione o all'indennità di espatrio hanno diritto a due giorni e mezzo di congedo supplementare all'anno per recarsi nel proprio paese d'origine.

Il primo comma si applica ai funzionari la cui sede di servizio si trova sul territorio di uno Stato membro. Se la sede di servizio si trova al di fuori di questo territorio, la durata del congedo nel paese d'origine è fissata con decisione speciale, tenuto conto delle necessità specifiche.";

66)

l'allegato VI è così modificato:

a)

l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

Entro i limiti fissati dall'articolo 56 dello statuto, le ore di lavoro straordinario effettuate dai funzionari dei gradi da SC 1 a SC 6 o dei gradi da AST 1 a AST 4 danno diritto a riposo compensativo o a retribuzione, alle seguenti condizioni:

a)

ogni ora di lavoro straordinario dà diritto a un riposo compensativo di un'ora e mezza; tuttavia se l'ora di lavoro straordinario è effettuata tra le 22 e le 7 ovvero di domenica o in giorno festivo, essa è compensata mediante la concessione di due ore di riposo compensativo; il riposo compensativo è accordato, tenuto conto delle esigenze di servizio e delle preferenze dell'interessato;

b)

se le esigenze di servizio non consentono la fruizione del riposo compensativo nei due mesi successivi a quello durante il quale sono state effettuate le ore di lavoro straordinario, l'autorità che ha il potere di nomina autorizza la retribuzione delle ore di lavoro straordinario non compensate nella misura dello 0,56 % dello stipendio base mensile per ogni ora di lavoro straordinario, previa applicazione della lettera a);

c)

per ottenere il riposo compensativo o la retribuzione di un'ora di lavoro straordinario, è necessario che la prestazione straordinaria abbia avuto una durata superiore ai 30 minuti.";

b)

l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

In deroga alle precedenti disposizioni del presente allegato, le ore di lavoro straordinario effettuate da alcuni gruppi di funzionari dei gradi da SC 1 a SC 6 e dei gradi da AST 1 a AST 4 che lavorano in condizioni particolari possono essere retribuite mediante un'indennità forfettaria, il cui importo e le cui modalità d'attribuzione sono fissati dall'autorità che ha il potere di nomina, previo parere della commissione paritetica.";

67)

l'allegato VII è così modificato:

a)

all'articolo 1, paragrafo 3, i termini "grado 3" sono sostituiti dai termini "grado AST 3";

b)

all'articolo 3, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il diritto a tale indennità sorge il primo giorno del mese nel corso del quale il figlio comincia a frequentare un istituto d'insegnamento primario e termina alla fine del mese nel corso del quale il figlio completa gli studi o alla fine del mese in cui raggiunge l'età di 26 anni se anteriore.";

c)

l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Articolo 7

1.   Il funzionario ha diritto al pagamento forfettario delle spese di viaggio per se stesso, il coniuge e le persone a carico effettivamente conviventi:

a)

in occasione dell'entrata in servizio, dal luogo di assunzione alla sede di servizio;

b)

in occasione della cessazione definitiva dal servizio, ai sensi dell'articolo 47 dello statuto, dalla sede di servizio al luogo di origine quale definito al paragrafo 4 del presente articolo;

c)

in occasione di qualsiasi trasferimento che comporti un cambiamento della sede di servizio.

In caso di decesso di un funzionario, il coniuge superstite e le persone a carico hanno diritto al pagamento forfettario alle stesse condizioni.

Le spese di viaggio per i figli che al 31 dicembre dell'anno in corso non abbiano compiuto il secondo anno di età non sono rimborsate.

2.   Il pagamento forfettario è effettuato sulla base di un'indennità calcolata per chilometro della distanza geografica tra i luoghi di cui al paragrafo 1.

L'indennità ammonta a:

0 EUR/km per il tratto di distanza tra

0 e 200 km

0,1895 EUR/km per il tratto di distanza tra

201 e 1 000 km

0,3158 EUR/km per il tratto di distanza tra

1 001 e 2 000 km

0,1895 EUR/km per il tratto di distanza tra

2 001 e 3 000 km

0,0631 EUR/km per il tratto di distanza tra

3 001 e 4 000 km

0,0305 EUR/km per il tratto di distanza tra

4 001 e 10 000 km

0 EUR/km per la distanza superiore a

10 000 km.

Un importo forfettario supplementare è aggiunto all'indennità chilometrica di cui sopra:

94,74 EUR, se la distanza geografica tra il luogo e la sede di cui al paragrafo 1 è compresa tra 600 km e 1 200 km,

189,46 EUR se la distanza geografica tra il luogo e la sede di cui al paragrafo 1 è superiore a 1 200 km.

L'indennità chilometrica e l'importo forfettario di cui sopra sono attualizzati ogni anno nella stessa proporzione della retribuzione.

3.   In deroga al paragrafo 2, le spese di viaggio relative a un trasferimento tra una sede di servizio all'interno dei territori degli Stati membri dell'Unione europea e una sede di servizio al di fuori di tali territori ovvero a un trasferimento tra sedi di servizio al di fuori di tali territori sono rimborsate sotto forma di un pagamento forfettario basato sul costo del viaggio aereo nella classe immediatamente superiore alla classe economica.

4.   Il luogo d'origine del funzionario è determinato all'atto dell'entrata in servizio di quest'ultimo, tenuto conto in linea di principio del luogo di assunzione o, su richiesta espressa e debitamente motivata, del centro dei suoi interessi. Questa determinazione può in seguito, quando l'interessato è in servizio, e in occasione della sua partenza, essere rivista con decisione speciale dell'autorità che ha il potere di nomina. Tuttavia, finché l'interessato è in servizio, tale decisione può intervenire soltanto eccezionalmente e previa presentazione, da parte del funzionario, di documenti giustificativi.

La revisione non può avere per effetto di spostare il centro d'interessi dall'interno all'esterno dei territori degli Stati membri dell'Unione, dei paesi e territori elencati nell'allegato II del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dei territori degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio.";

d)

l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Articolo 8

1.   Il funzionario avente diritto all'indennità di dislocazione o all'indennità di espatrio ha diritto annualmente, entro il limite fissato al paragrafo 2, per se stesso e, se ha diritto all'assegno di famiglia, per il coniuge e le persone a carico ai sensi dell'articolo 2, al pagamento forfettario delle spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo d'origine definito all'articolo 7.

Se due coniugi sono funzionari dell'Unione europea, ciascuno ha diritto al pagamento forfettario delle spese di viaggio, secondo le disposizioni di cui sopra, per se stesso e per le persone a carico; ogni persona a carico dà diritto a un solo pagamento. Per quanto concerne i figli a carico, il pagamento è determinato secondo la richiesta dei coniugi in base al luogo d'origine dell'uno o dell'altro coniuge.

In caso di matrimonio durante l'anno in corso, che abbia per effetto la concessione del diritto all'assegno di famiglia, le spese di viaggio per il coniuge sono calcolate proporzionalmente al periodo che intercorre tra la data del matrimonio e la fine dell'anno in corso.

Le eventuali modificazioni della base di calcolo risultanti da un mutamento della situazione familiare e avvenute dopo la data del pagamento delle somme in questione non danno luogo a rimborso da parte dell'interessato.

Le spese di viaggio per i figli che al 31 dicembre dell'anno in corso non abbiano compiuto il secondo anno di età non sono rimborsate.

2.   Il pagamento forfettario è effettuato sulla base di un'indennità calcolata per chilometro della distanza geografica tra la sede di servizio del funzionario e il suo luogo d'origine.

Qualora il luogo d'origine definito all'articolo 7 si trovi al di fuori dei territori degli Stati membri dell'Unione, dei paesi e territori elencati nell'allegato II del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dei territori degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, il pagamento forfettario è effettuato sulla base di un'indennità calcolata per chilometro della distanza geografica che separa la sede di servizio del funzionario e dalla capitale dello Stato membro di cui è cittadino. I funzionari il cui luogo d'origine si trova al di fuori dei territori degli Stati membri dell'Unione, dei paesi e territori elencati nell'allegato II del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dei territori degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio e che non sono cittadini di uno Stato membro non hanno diritto al pagamento forfettario.

L'indennità ammonta a:

0 EUR/km per il tratto di distanza tra

0 e 200 km

0,3790 EUR/km per il tratto di distanza tra

201 e 1 000 km

0,6316 EUR/km per il tratto di distanza tra

1 001 e 2 000 km

0,3790 EUR/km per il tratto di distanza tra

2 001 e 3 000 km

0,1262 EUR/km per il tratto di distanza tra

3 001 e 4 000 km

0,0609 EUR/km per il tratto di distanza tra

4 001 e 10 000 km

0 EUR per la distanza superiore a

10 000 km

Un importo forfettario supplementare è aggiunto all'indennità chilometrica di cui sopra:

189,48 EUR, se la distanza geografica che separa la sede di servizio dal luogo d'origine è compresa tra 600 km e 1 200 km,

378,93 EUR se la distanza geografica che separa la sede di servizio dal luogo d'origine è superiore a 1 200 km.

L'indennità chilometrica e l'importo forfettario di cui sopra sono attualizzati ogni anno nella stessa proporzione della retribuzione.

3.   Il funzionario che nel corso dell'anno civile cessi dal servizio per causa diversa dal decesso o fruisca di un'aspettativa per motivi personali, ha diritto, se il periodo di attività al servizio di un'istituzione dell'Unione nel corso dell'anno è inferiore a nove mesi, soltanto a una parte del pagamento forfettario di cui ai paragrafi 1 e 2, calcolata proporzionalmente al periodo trascorso in attività di servizio.

4.   I paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano ai funzionari la cui sede di servizio si trovi sul territorio di uno Stato membro. Il funzionario la cui sede di servizio si trova al di fuori del territorio degli Stati membri ha diritto, per se stesso e, se ha diritto all'assegno di famiglia, per il coniuge e le persone a carico ai sensi dell'articolo 2, per ogni anno civile, al pagamento forfettario per le spese di viaggio nel suo luogo d'origine o, entro i limiti di tali spese, al rimborso delle spese di viaggio in un altro luogo. Tuttavia, se il coniuge e le persone a carico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, non vivono con il funzionario nella sede di servizio di quest'ultimo, esse hanno diritto, per ogni anno civile, al rimborso delle spese di viaggio dal luogo d'origine alla sede di servizio o, entro il limite rappresentato dall'ammontare di tali ultime spese, al rimborso delle spese di viaggio in un altro luogo.

Il pagamento forfettario è basato sul costo di un viaggio aereo in classe economica.";

e)

l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Articolo 9

1.   Nei limiti dei massimali di costo, il funzionario che, per conformarsi alle disposizioni dell'articolo 20 dello statuto, sia costretto a spostare la sua residenza al momento dell'entrata in servizio o in occasione di una successiva variazione della sede di servizio e che non abbia ottenuto da altra fonte il rimborso delle stesse spese, ha diritto al rimborso delle spese sostenute per il trasloco del mobilio e degli effetti personali, ivi comprese le spese di assicurazione per la copertura di rischi correnti (segnatamente danni, furto, incendio).

I massimali di costo tengono conto della situazione familiare del funzionario al momento del trasloco, nonché dei costi medi del trasloco e della relativa assicurazione.

L'autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione adotta disposizioni generali per l'esecuzione del presente paragrafo.

2.   In occasione della cessazione dal servizio o in caso di decesso del funzionario, le spese di trasloco sono rimborsate dalla sede di servizio al luogo d'origine, nei limiti definiti al paragrafo 1. Qualora il funzionario deceduto sia celibe, le spese sono rimborsate agli aventi diritto.

3.   Il funzionario di ruolo deve effettuare il trasloco nell'anno successivo alla scadenza del periodo di prova. In occasione della cessazione definitiva dal servizio, il trasloco dovrà essere effettuato entro il periodo di tre anni previsto dall'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma. I traslochi effettuati dopo i termini previsti al paragrafo 1 possono dar luogo a rimborso soltanto eccezionalmente con decisione speciale dell'autorità che ha il potere di nomina.";

f)

l'articolo 13 è così modificato:

i)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3.   Gli importi stabiliti al paragrafo 2, lettera a), sono riesaminati ogni due anni dalla Commissione. Il riesame si effettua alla luce di una relazione sui prezzi degli alberghi, dei ristoranti e dei servizi di ristorazione ed è fondato sugli indici dell'evoluzione di tali prezzi. A tal fine, la Commissione agisce mediante atti delegati conformemente agli articoli 111 e 112 dello statuto.";

ii)

è aggiunto il paragrafo seguente:

"4.   In deroga al paragrafo 1, le spese di alloggio sostenute dai funzionari per le missioni nelle sedi di lavoro principali della loro istituzione, di cui al protocollo n. 6 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, possono essere rimborsate sulla base di un importo forfettario non superiore al massimale fissato per gli Stati membri in questione."

g)

all'articolo 13 bis, i termini "diverse istituzioni" sono sostituiti dai termini "autorità che hanno il potere di nomina delle diverse istituzioni";

h)

l'articolo 17 è così modificato:

i)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.   Le somme dovute al funzionario sono pagate nel luogo e nella moneta del paese ove il funzionario svolge le sue mansioni o, su richiesta del funzionario, in euro presso una banca dell'Unione europea.";

ii)

al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Alle condizioni fissate dalle norme stabilite di comune accordo dalle autorità che hanno il potere di nomina di ciascuna istituzione, previo parere del comitato dello statuto, il funzionario può fare domanda di trasferimento regolare speciale di una parte della sua retribuzione.";

iii)

al paragrafo 3, prima frase, dopo i termini "sono effettuati" sono inseriti i termini "nella moneta dello Stato membro in questione".

iv)

al paragrafo 4, prima frase, dopo i termini "verso un altro Stato membro" sono inseriti i termini "in moneta locale";

68)

l'allegato VIII è così modificato:

a)

all'articolo 3, lettera b, i termini "di cui agli articoli 41 e 50" sono sostituiti dai termini "di cui agli articoli 41, 42 quater e 50"

b)

l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Articolo 5

In deroga al disposto dell'articolo 2, il funzionario che resta in servizio dopo l'età pensionabile beneficia di una maggiorazione della pensione pari al 1,5 % dello stipendio base preso in considerazione per il calcolo della pensione, per ogni anno di servizio prestato dopo tale età; il totale della pensione stessa non può tuttavia superare il 70 % dell'ultimo stipendio base di cui, secondo il caso, al secondo o al terzo comma dell'articolo 77 dello statuto.

Tale maggiorazione è accordata anche in caso di decesso del funzionario rimasto in servizio oltre l'età pensionabile.";

c)

all'articolo 6, i termini "al primo scatto del grado 1" sono sostituiti dai termini "al primo scatto del grado AST 1";

d)

l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Articolo 9

Il funzionario che cessa il servizio prima di aver raggiunto l'età pensionabile può chiedere che il godimento della pensione di anzianità sia:

a)

differito fino al primo giorno del mese successivo a quello nel quale raggiunge l'età pensionabile, oppure

b)

immediato, a condizione che abbia raggiunto almeno l'età di 58 anni. In tal caso, la pensione di anzianità è ridotta in funzione dell'età dell'interessato alla data d'inizio del godimento della pensione.

Alla pensione si applica una riduzione del 3,5 % per anno di anticipo rispetto all'età in cui il funzionario avrebbe acquisito il diritto a una pensione di anzianità ai sensi dell'articolo 77 dello statuto. Se la differenza tra l'età in cui il diritto alla pensione di anzianità è acquisito ai sensi dell'articolo 77 dello statuto e l'età dell'interessato al momento della cessazione del servizio supera un numero esatto di anni, alla riduzione viene aggiunto un anno supplementare.";

e)

all'articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, il termine "istituzione" è sostituito dal termine "autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione";

f)

l'articolo 12 è così modificato:

i)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.   Il funzionario che non ha ancora raggiunto l'età pensionabile e che cessi definitivamente il servizio per una ragione diversa dal decesso o dall'invalidità e non possa beneficiare di una pensione di anzianità immediata o differita ha diritto, all'atto della cessazione del servizio:

a)

se ha maturato meno di un anno di servizio, e a condizione che non abbia beneficiato dell'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2, al versamento di un'indennità una tantum pari al triplo delle somme trattenute sul suo stipendio base quale contributo per la costituzione della pensione di anzianità, previa detrazione degli importi eventualmente versati in applicazione degli articoli 42 e 112 del regime applicabile agli altri agenti;

b)

negli altri casi, all'applicazione dei benefici di cui all'articolo 11, paragrafo 1 o al versamento dell'equivalente attuariale a un'assicurazione privata o a un fondo di pensione di sua scelta che garantisca:

i)

che l'interessato non potrà beneficiare del rimborso del capitale;

ii)

che un importo mensile sarà versato non prima del compimento dei 60 anni di età e al più tardi al compimento dei 66 anni di età;

iii)

che sono previste prestazioni in materia di reversibilità;

iv)

che il trasferimento verso un'altra assicurazione o un altro fondo sarà autorizzato solo alle condizioni descritte ai punti i), ii) e iii).";

ii)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.   In deroga al paragrafo 1, lettera b), il funzionario che ha raggiunto l'età pensionabile e che, a partire dall'entrata in servizio, ha effettuato versamenti per la costituzione o il mantenimento dei suoi diritti a pensione presso un regime pensionistico nazionale, un'assicurazione privata o a un fondo di pensione di sua scelta conforme alle condizioni di cui al paragrafo 1, che cessa definitivamente dal servizio per motivi diversi dal decesso o dall'invalidità e che non può beneficiare di una pensione di anzianità immediata o differita ha diritto, al momento di lasciare il servizio, al versamento di un'indennità una tantum pari all'equivalente attuariale dei diritti a pensione acquisiti al servizio delle istituzioni. In tal caso, gli importi versati per la costituzione o il mantenimento dei diritti a pensione nel regime pensionistico nazionale in applicazione degli articoli 42 o 112 del regime applicabile agli altri agenti sono detratti dall'indennità una tantum.";

g)

all'articolo 15, i termini "non abbia compiuto l'età di 63 anni" sono sostituiti dai termini "non abbia raggiunto l'età pensionabile";

h)

all'articolo 18 bis i termini "prima dei 63 anni" sono sostituiti dai termini "prima dell'età pensionabile"; "compie 63 anni" da "raggiunge l'età pensionabile" e "all'età di 63 anni" da "all'età pensionabile";

i)

all'articolo 27, secondo comma, il termine "adeguata" è sostituito dal termine "attualizzata";

j)

l'articolo 45 è così modificato:

i)

al terzo comma, i termini "del paese di residenza" sono sostituiti dai termini "dell'Unione europea";

ii)

al quarto comma, prima frase, dopo il termine "banca" sono inseriti i termini "dell'Unione europea o";

iii)

al quarto comma, seconda frase, i termini "in euro presso una banca del paese ove ha sede l'istituzione o" sono soppressi;

69)

l'allegato IX è così modificato:

a)

all'articolo 2, paragrafo 3, i termini "Le istituzioni adottano" sono sostituiti dai termini "L'autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione adotta";

b)

all'articolo 5, paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Una commissione di disciplina, in prosieguo denominata "commissione", è creata nell'ambito di ciascuna istituzione, salvo che due o più agenzie decidano di istituire una commissione comune, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 bis, dello statuto.";

c)

l'articolo 30 è sostituito dal seguente:

"Articolo 30

Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 3, l'autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione adotta, ove lo ritenga necessario e previa consultazione del comitato del personale, le modalità di applicazione del presente allegato.";

70)

l'allegato X è così modificato:

a)

l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Articolo 6

Il funzionario ha diritto, per anno civile, a un congedo annuale di due giorni lavorativi per mese di servizio.

In deroga al primo comma del presente articolo, i funzionari già assegnati a una sede di servizio ubicata in un paese terzo al 1o gennaio 2014 hanno diritto a beneficiare di:

tre giorni lavorativi, dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014,

due giorni lavorativi e mezzo dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.";

b)

l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Articolo 7

In occasione dell'entrata in servizio e della cessazione del servizio in un paese terzo, il funzionario ha diritto a un congedo di due giorni lavorativi per ogni mese intero di servizio, a un congedo di due giorni lavorativi per ogni frazione di mese che sia superiore a 15 giorni e di un giorno lavorativo per ogni frazione di mese che sia uguale o inferiore a 15 giorni.

Se il funzionario, per ragioni non imputabili a esigenze di servizio, non ha usufruito interamente del congedo annuale entro la fine dell'anno civile in corso, il riporto di congedo all'anno successivo non può superare i 14 giorni lavorativi.";

c)

all'articolo 8 è inserito il comma seguente:

"Il funzionario che partecipa a corsi di perfezionamento professionale ai sensi dell'articolo 24 bis dello statuto e al quale è stato concesso un congedo di riposo a norma del primo comma del presente articolo si adopera se del caso per combinare i periodi di perfezionamento professionale con il congedo di riposo.";

d)

all'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.   Il congedo annuale può essere goduto in una o più volte, a scelta del funzionario, compatibilmente con le esigenze del servizio. Il congedo deve comprendere almeno un periodo di due settimane consecutive.";

e)

l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Articolo 10

1.   Un'indennità correlata alle condizioni di vita è fissata, in funzione della sede di servizio del funzionario, in percentuale dell'importo di riferimento. Tale importo di riferimento è costituito dallo stipendio base complessivo nonché dall'indennità di dislocazione, dall'assegno di famiglia e dall'assegno per figli a carico, dedotte le trattenute obbligatorie contemplate dallo statuto o dai regolamenti adottati per la sua applicazione.

Detta indennità non è versata se il funzionario presta servizio in un paese le cui condizioni di vita possono considerarsi equivalenti alle condizioni normali di vita dell'Unione europea.

Per le altri sedi di servizio l'indennità correlata alle condizioni di vita è fissata tenendo conto fra l'altro dei seguenti elementi:

ambiente sanitario e ospedaliero,

sicurezza,

condizioni climatiche,

grado di isolamento,

altre condizioni locali di vita.

L'indennità correlata alle condizioni di vita fissata per ciascuna sede di servizio forma annualmente oggetto di una valutazione e, se del caso, di una revisione da parte dell'autorità che ha il potere di nomina, previo parere del Comitato del personale.

L'autorità che ha il potere di nomina può decidere di concedere un premio supplementare in aggiunta all'indennità per condizioni di vita nei casi in cui un funzionario sia stato assegnato più di una volta a una sede di servizio considerata disagiata o molto disagiata. Il premio supplementare non può superare il 5 % dell'importo di riferimento di cui al primo comma. Al fine di rispettare il principio della parità di trattamento l'autorità che ha il potere di nomina motiva debitamente le singole decisioni adottate, sulla base del grado di disagio della precedente sede di servizio.

2.   Ove le condizioni di vita nella sede di servizio siano tali da mettere in pericolo la sicurezza personale del funzionario, a quest'ultimo viene corrisposta a titolo temporaneo un'indennità complementare, con decisione speciale e motivata dell'autorità che ha il potere di nomina. Tale indennità è fissata in percentuale dell'importo di riferimento di cui al paragrafo 1, primo comma:

se l'autorità raccomanda al proprio personale di non far risiedere la famiglia o altre persone a carico nella sede di servizio in questione, a condizione che seguano tale raccomandazione;

se l'autorità decide di ridurre temporaneamente il numero degli agenti in servizio nella sede in questione.

In casi debitamente motivati l'autorità che ha il potere di nomina può decidere che un impiego debba considerarsi inidoneo per famiglie al seguito (no-family posting). L'indennità di cui sopra è versata ai membri del personale che rispettino tale decisione.

3.   Disposizioni particolareggiate di attuazione del presente articolo sono adottate dall'autorità che ha il potere di nomina.";

f)

all'articolo 11, prima frase, i termini "in Belgio" sono sostituiti dai termini "nell'Unione europea";

g)

l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

"Articolo 13

Per assicurare per quanto possibile l'equivalenza del potere d'acquisto dei funzionari, indipendentemente dalla sede di servizio, i coefficienti correttori di cui all'articolo 12 sono attualizzati una volta all'anno secondo il disposto dell'allegato XI. Ai fini dell'attualizzazione, tutti i valori si intendono come valori di riferimento. La Commissione pubblica a scopo informativo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, i valori attualizzati, nelle due settimane successive all'attualizzazione.

Tuttavia, qualora per il paese in questione la variazione del costo della vita rilevata mediante il coefficiente correttore e il tasso di cambio corrispondente risulti superiore al 5 % dopo l'ultima attualizzazione, si procede a un attualizzazione intermedia del coefficiente secondo la procedura di cui al primo comma.";

h)

l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

"Articolo 23

Sulla base di un elenco di paesi stabilito dall'autorità che ha il potere di nomina, se l'istituzione non provvede all'alloggio del funzionario, l'autorità versa all'interessato un'indennità di alloggio o gli rimborsa il canone locativo.

L'indennità di alloggio è versata su presentazione di un contratto di locazione, salvo che l'autorità che ha il potere di nomina non disponga un'esenzione da tale obbligo per cause debitamente motivate connesse alle prassi e condizioni vigenti nella sede di servizio nel paese terzo interessato. L'indennità di alloggio è calcolata innanzitutto sulla base delle mansioni dell'interessato e poi della composizione della famiglia a suo carico.

Il canone locativo è rimborsato se la sistemazione è stata esplicitamente autorizzata dall'autorità che ha il potere di nomina e se corrisponde innanzitutto al livello delle sue mansioni e poi alla composizione della famiglia a carico.

Norme particolareggiate di attuazione del presente articolo sono stabilite dall'autorità che ha il potere di nomina. L'indennità di alloggio non deve comunque mai superare i costi sostenuti dal funzionario.";

71)

l'allegato XI è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO XI

NORME DI APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 64 E 65 DELLO STATUTO

CAPO 1

ATTUALIZZAZIONE ANNUALE DEL LIVELLO DELLE RETRIBUZIONI (ARTICOLO 65, PARAGRAFO 1, DELLO STATUTO)

Sezione 1

Elementi delle attualizzazioni annuali

Articolo 1

1.   Relazione dell'Istituto statistico dell'Unione europea (Eurostat)

Ai fini dell'attualizzazione prevista all'articolo 65, paragrafo 1, dello statuto e all'allegato X, articolo 13, Eurostat compila ogni anno prima della fine del mese di ottobre una relazione sulle variazioni del costo della vita in Belgio e in Lussemburgo, sulle parità economiche fra Bruxelles e alcune località negli Stati membri e, se necessario, nei paesi terzi, e sulle variazioni del potere d'acquisto degli stipendi dei funzionari nazionali delle amministrazioni centrali.

2.   Variazioni del costo della vita in Belgio e in Lussemburgo

Eurostat stabilisce un indice per misurare le variazioni del costo della vita per i funzionari dell'Unione in servizio in Belgio e in Lussemburgo. L'indice (nel prosieguo "indice comune") è calcolato ponderando l'inflazione nazionale (misurata dall'Indice armonizzato dei prezzi al consumo (IACP) per il Belgio e dall'Indice dei prezzi al consumo (IPC) per il Lussemburgo) constatata tra il mese di giugno dell'anno precedente e il mese di giugno dell'anno in corso, in base alla distribuzione del personale in servizio in tali Stati membri.

3.   Andamento del costo della vita fuori Bruxelles

a)

Eurostat, d'intesa con gli istituti nazionali di statistica o altre autorità competenti degli Stati membri, come definiti dal regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) ("istituti nazionali di statistica o altre autorità competenti degli Stati membri"), calcola le parità economiche che determinano l'equivalenza del potere di acquisto:

i)

degli stipendi corrisposti ai funzionari dell'Unione in servizio nelle capitali degli Stati membri, a eccezione dei Paesi Bassi, dove l'indice dell'Aia è utilizzato in luogo di quello di Amsterdam, e in talune altre sedi di servizio, con riferimento a Bruxelles;

ii)

delle pensioni dei funzionari corrisposte negli Stati membri, con riferimento al Belgio.

b)

le parità economiche si riferiscono al mese di giugno di ogni anno;

c)

le parità economiche sono calcolate in modo che ogni voce elementare possa essere attualizzata due volte all'anno e sono verificate mediante un'indagine diretta svolta con periodicità almeno quinquennale. Eurostat attualizza le parità economiche in base alle variazioni dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo (HICP) degli Stati membri e degli indici più appropriati quali definiti dal gruppo di lavoro articoli 64 e 65 dello statuto, di cui all'articolo 13;

d)

le variazioni del costo della vita fuori dal Belgio e dal Lussemburgo nel corso del periodo di riferimento sono calcolate sulla base degli indici impliciti. Tali indici corrispondono al valore dell'indice comune moltiplicato per la variazione della parità economica.

4.   Variazioni del potere d'acquisto degli stipendi dei funzionari nazionali delle amministrazioni centrali (indicatori specifici)

a)

Per misurare in percentuale l'andamento positivo o negativo del potere d'acquisto degli stipendi nelle amministrazioni pubbliche nazionali, Eurostat, sulla base delle informazioni fornite entro la fine del mese di settembre dagli istituti nazionali di statistica o da altre autorità competenti degli Stati membri, calcola indicatori specifici dell'andamento delle retribuzioni reali dei funzionari nazionali delle amministrazioni centrali tra il mese di luglio dell'anno precedente e il mese di luglio dell'anno in corso. Le due retribuzioni includono un dodicesimo di tutti gli emolumenti pagati nel corso dell'anno.

Gli indicatori specifici sono di due tipi:

i)

un indicatore per ciascuno dei gruppi di funzioni quali definiti nello statuto;

ii)

un indicatore medio ponderato in base all'organico dei funzionari nazionali corrispondente a ciascun gruppo di funzioni.

Ciascun indicatore è stabilito in termini reali, lordi e netti. Per passare dal lordo al netto si tiene conto delle trattenute obbligatorie nonché delle voci fiscali generali.

Per la determinazione degli indicatori lordi e netti per l'insieme dell'Unione europea, Eurostat utilizza un campione composto dai seguenti Stati membri: Belgio, Germania, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Svezia e Regno Unito. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione ai sensi dell'articolo 336 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, possono adottare un nuovo campione che rappresenti almeno il 75 % del prodotto interno lordo (PIL) dell'Unione e che sarà d'applicazione dall'anno che segue l'adozione. I risultati per paese sono ponderati in base al pertinente aggregato del PIL nazionale misurato utilizzando le parità di potere d'acquisto, quali risultano dalle statistiche più recenti pubblicate secondo le definizioni dei conti nazionali che figurano nel sistema europeo dei conti attualmente in vigore.

b)

Gli istituti nazionali di statistica o altre autorità competenti degli Stati membri forniscono a Eurostat, su sua richiesta, le informazioni complementari che esso ritiene necessarie, allo scopo di stabilire un indicatore specifico che misuri correttamente l'andamento del potere d'acquisto dei funzionari nazionali.

Eurostat presenta un rapporto alla Commissione fornendole tutti gli elementi di valutazione se, dopo un'ulteriore consultazione degli istituti nazionali di statistica o altre autorità competenti degli Stati membri constata anomalie statistiche nelle informazioni ottenute o si trova nell'impossibilità di stabilire indicatori che misurino correttamente sotto il profilo statistico l'andamento dei redditi reali dei funzionari di un determinato Stato membro.

c)

Oltre agli indicatori specifici, Eurostat calcola opportuni indicatori di controllo. Uno di essi è costituito dai dati relativi alla massa salariale reale pro capite nelle amministrazioni centrali, determinati secondo la definizione dei conti nazionali che figurano nel Sistema europeo dei conti in vigore al momento considerato.

Eurostat correda la propria relazione sugli indicatori specifici di note esplicative in merito alle divergenze tra questi ultimi e l'andamento degli indicatori di controllo di al presente punto.

Articolo 2

Ai fini dell'articolo 15 del presente allegato la Commissione verifica regolarmente le esigenze di assunzione delle istituzioni.

Sezione 2

Modalità dell'attualizzazione annuale delle retribuzioni e delle pensioni

Articolo 3

1.

Ai sensi dell'articolo 65 dello statuto, le retribuzioni e le pensioni sono attualizzate prima della fine di ogni anno, sulla base dei criteri previsti alla sezione 1 del presente allegato, con effetto al 1o luglio.

2.

Il valore dell'attualizzazione si ottiene moltiplicando l'indice comune per l'indicatore specifico. L'attualizzazione è fissata in termini netti in percentuale uguale per tutti.

3.

Il valore dell'attualizzazione così fissato è incorporato nella tabella degli stipendi base figurante all'articolo 66 dello statuto e all'allegato XIII dello statuto, nonché agli articoli 20, 93 e 133 del regime applicabile agli altri agenti, secondo il seguente metodo:

a)

all'importo netto della retribuzione e della pensione senza coefficiente correttore si aggiunge o si sottrae il valore dell'attualizzazione di cui sopra;

b)

la nuova tabella degli stipendi base viene stabilita determinando l'importo lordo che, dopo detrazione dell'imposta operata tenendo conto del paragrafo 4 e delle trattenute obbligatorie in virtù dei regimi di sicurezza sociale e di pensione, corrisponde all'importo della retribuzione netta;

c)

per la conversione degli importi netti in importi lordi, si prende in considerazione la situazione del funzionario non coniugato che non beneficia di indennità e assegni previsti dallo statuto.

4.

Ai fini dell'applicazione del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 gli importi figuranti all'articolo 4 di tale regolamento sono moltiplicati per un fattore composto

a)

dal fattore risultante dalla precedente attualizzazione; e/o

b)

dal tasso di attualizzazione delle retribuzioni di cui al paragrafo 2.

5.

Nessun coefficiente correttore è applicabile per il Belgio e per il Lussemburgo. I coefficienti correttori applicabili:

a)

agli stipendi corrisposti ai funzionari dell'Unione europea in servizio negli altri Stati membri e in talune altre sedi di servizio,

b)

in deroga all'articolo 82, paragrafo 1, dello statuto, alle pensioni dell'Unione europea corrisposte negli altri Stati membri per la parte corrispondente ai diritti acquisiti anteriormente al 1o maggio 2004,

sono determinati in base ai rapporti fra le corrispondenti parità economiche di cui all'articolo 1 del presente allegato e i tassi di cambio previsti all'articolo 63 dello statuto per i paesi in oggetto.

Si applicano le i metodi di cui all'articolo 8 del presente allegato concernenti la retroattività degli effetti dei coefficienti correttori applicabili nelle sedi di servizio a forte inflazione.

6.

Le istituzioni procedono, con effetto retroattivo fra la data d'effetto e la data di entrata in vigore della nuova attualizzazione, alla corrispondente attualizzazione positiva o negativa delle retribuzioni dei funzionari e delle pensioni corrisposte agli ex funzionari e altri aventi diritto.

L'eventuale recupero dell'indebito versato a causa dell'attualizzazione retroattiva può essere ripartito sul periodo massimo di 12 mesi che segue la data di entrata in vigore dell'attualizzazione per l'anno successivo.

CAPO 2

ATTUALIZZAZIONI INTERMEDIE DELLE RETRIBUZIONI E DELLE PENSIONI (ARTICOLO 65, PARAGRAFO 2, DELLO STATUTO)

Articolo 4

1.

Un'attualizzazione intermedia delle retribuzioni di cui all'articolo 65, paragrafo 2, dello statuto, con effetto al 1o gennaio, viene effettuata in caso di variazione sensibile del costo della vita tra giugno e dicembre (con riferimento alla soglia di sensibilità di cui all'articolo 6, paragrafo 1 del presente allegato) e tenendo debitamente conto del prevedibile andamento del potere d'acquisto durante il periodo di riferimento annuale in corso.

2.

Tale attualizzazione intermedia è presa in considerazione al momento dell'attualizzazione annuale delle retribuzioni.

Articolo 5

1.

La previsione dell'andamento del potere d'acquisto per il periodo considerato è stabilita da Eurostat nel mese di marzo di ogni anno sulla base degli elementi forniti in occasione della riunione prevista all'articolo 13 del presente allegato.

Se da tale previsione risulta una percentuale negativa, al momento dell'attualizzazione intermedia viene presa in considerazione la metà di tale percentuale.

2.

L'andamento del costo della vita per il Belgio e il Lussemburgo è misurato mediante l'indice comune sul periodo di riferimento compreso tra giugno e dicembre dell'anno civile precedente.

3.

Per ciascuna delle sedi di servizio per la quale è stato fissato un coefficiente correttore (a esclusione del Belgio e del Lussemburgo) viene stabilita una stima delle parità economiche menzionate all'articolo 1, paragrafo 3, valida per il mese di dicembre. L'andamento del costo della vita è calcolato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

Articolo 6

1.

La soglia di sensibilità per il periodo di sei mesi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del presente allegato è fissata a una percentuale corrispondente al 6 % per un periodo di 12 mesi.

2.

Per l'applicazione della soglia di sensibilità si applica il seguente metodo, fatta salva l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma del presente allegato:

a)

se la soglia di sensibilità viene raggiunta o superata per il Belgio e il Lussemburgo (secondo i valori dell'indice comune tra giugno e dicembre), la retribuzione viene attualizzata per tutte le sedi di servizio secondo la procedura di attualizzazione annuale;

b)

se la soglia di sensibilità non è raggiunta per il Belgio e il Lussemburgo, vengono attualizzati unicamente i coefficienti correttori delle sedi in cui l'andamento del costo della vita (espresso dai valori degli indici impliciti tra giugno e dicembre) ha superato la soglia.

Articolo 7

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del presente allegato:

Il valore dell'attualizzazione è uguale all'indice comune moltiplicato, se del caso, per la metà della previsione dell'indicatore specifico se quest'ultimo è negativo.

I coefficienti correttori per le altre sedi di servizio sono pari al rapporto fra la parità economica pertinente e il tasso di cambio previsto all'articolo 63 dello statuto, moltiplicato, se la soglia dell'attualizzazione non è raggiunta per il Belgio e il Lussemburgo, per il valore dell'attualizzazione.

CAPO 3

DATA DI EFFICACIA DEL COEFFICIENTE CORRETTORE (SEDI DI SERVIZIO SOGGETTE A UN FORTE AUMENTO DEL COSTO DELLA VITA)

Articolo 8

1.

Per le sedi di servizio soggette a un forte aumento del costo della vita (calcolato in base all'evoluzione degli indici impliciti), la data di efficacia del coefficiente correttore è anteriore al 1o gennaio per l'attualizzazione intermedia o al 1o luglio per l'attualizzazione annuale. Lo scopo è di riportare la perdita di potere d'acquisto al livello che si registrerebbe in una sede in cui la variazione del costo della vita corrispondesse a quello della soglia di sensibilità.

2.

Le date di efficacia dell'attualizzazione annuale sono fissate:

a)

al 16 maggio per le sedi di servizio il cui tasso di inflazione è superiore al 6 %; e

b)

al 1o maggio per le sedi di servizio il cui tasso di inflazione è superiore al 10 %.

3.

Le date di efficacia dell'attualizzazione intermedia sono fissate:

a)

al 16 novembre per le sedi di servizio il cui tasso di inflazione è superiore al 6 %;e

b)

al 1o novembre per le sedi di servizio il cui tasso di inflazione è superiore al 10 %.

CAPO 4

ISTITUZIONE E SOPPRESSIONE DI COEFFICIENTI CORRETTORI (ARTICOLO 64 DELLO STATUTO)

Articolo 9

1.

Le autorità competenti degli Stati membri interessati, l'amministrazione di un'istituzione dell'Unione o i rappresentanti dei funzionari dell'Unione in una sede di servizio determinata possono chiedere l'istituzione di un coefficiente correttore specifico per tale sede.

La domanda a tal fine deve essere corredata di elementi oggettivi che rivelino, nell'arco di diversi anni, una distorsione sensibile del potere d'acquisto in una sede di servizio determinata rispetto a quello constatato nella capitale dello Stato membro interessato (a eccezione dei Paesi Bassi, dove L'Aia è presa come riferimento in luogo di Amsterdam). Se Eurostat conferma che si tratta di una distorsione sensibile (superiore al 5 %) e duratura, la Commissione fissa, mediante atti delegati ai sensi degli articoli 111 e 112 dello statuto, un coefficiente correttore per la sede considerata.

2.

La Commissione decide mediante atti delegati ai sensi degli articoli 111 e 112 dello statuto di ritirare l'applicazione di un coefficiente correttore specifico per una sede determinata. In tal caso, la decisione è fondata su uno dei seguenti elementi:

a)

una domanda proveniente dalle autorità competenti dello Stato membro interessato, dall'amministrazione di un'istituzione dell'Unione o dai rappresentanti dei funzionari dell'Unione in una sede di servizio determinata, da cui risulti che il costo della vita nella suddetta sede presenta una differenza (inferiore al 2 %) che non è più significativa rispetto a quello registrato nella capitale dello Stato membro interessato. Tale convergenza deve essere durevole convalidata da Eurostat;

b)

il fatto che nessun funzionario o agente temporaneo dell'Unione presta più servizio in tale sede.

CAPO 5

CLAUSOLE DI MODERAZIONE ED ECCEZIONE

Articolo 10

Il valore dell'indicatore specifico utilizzato per l'attualizzazione annuale è soggetto a un limite superiore del 2 % e a un limite di inferiore del – 2 %. Se il valore dell'indicatore specifico è più elevato del limite superiore o più basso del limite inferiore, per determinare il valore di attualizzazione si utilizza il valore limite.

Il primo comma non si applica ove si applichi l'articolo 11.

La quota residua dell'attualizzazione annuale risultante dalla differenza fra il valore di attualizzazione calcolato con l'indicatore specifico e il valore di attualizzazione calcolato con il limite, viene applicata a decorrere dal 1o aprile dell'anno successivo.

Articolo 11

1.

Qualora vi sia una flessione del PIL reale dell'Unione per l'anno in corso, come previsto dalla Commissione e l'indicatore specifico sia positivo, solo una parte di quest'ultimo viene utilizzato per il calcolo del valore di attualizzazione. La quota residua del valore di attualizzazione corrispondente alla quota residua dell'indicatore specifico si applica a decorrere da una data successiva nel corso dell'anno seguente. Di tale quota residua del valore di attualizzazione non si tiene conto ai fini dell'articolo 10. Il valore del PIL dell'Unione, le sue conseguenze in termini di ripartizione dell'indicatore specifico e la data di applicazione sono definiti conformemente alla seguente tabella:

PIL dell'Unione

Conseguenze dell'indicatore specifico

Data di pagamento della seconda quota

[– 0,1 %; – 1 %]

33 %; 67 %

1o aprile dell'anno n + 1

[– 1 %; – 3 %]

0 %; 100 %

1o aprile dell'anno n + 1

inferiore al – 3 %;

0 %

2.

Qualora si registri uno scostamento fra le previsioni indicate al paragrafo 1 e i dati definitivi sul PIL dell'Unione resi noti dalla Commissione e tali dati modifichino le conseguenze indicate nella tabella di cui al paragrafo 1, si procede, anche retroattivamente, alle necessarie correzioni, sia positive che negative, in base alla tabella stessa.

3.

Ogni attualizzazione dell'importo di riferimento risultante da una correzione è pubblicata dalla Commissione entro due settimane dalla correzione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C a fini di informazione.

4.

Qualora per effetto dell'applicazione del paragrafo 1 o 2 il valore dell'indicatore specifico non abbia portato all'attualizzazione delle retribuzioni e delle pensioni, tale valore forma la base di calcolo di un'attualizzazione futura non appena l'incremento cumulato del PIL dell'Unione calcolato dall'anno di applicazione del paragrafo 1 o 2 sia divenuto positivo. Il valore di cui alla prima frase è comunque soggetto per analogia ai limiti e ai principi enunciati all'articolo 10 del presente allegato. A tal fine Eurostat calcola con periodicità regolare l'andamento del PIL dell'Unione.

5.

Se del caso, gli effetti giuridici dell'applicazione dell'articolo 10 e del presente articolo continuano a operare pienamente anche dopo la data di scadenza del presente allegato, indicata all'articolo 15.

CAPO 6

COMPITI DI EUROSTAT E RAPPORTI CON GLI ISTITUTI NAZIONALI DI STATISTICA O ALTRE AUTORITÀ COMPETENTI DEGLI STATI MEMBRI

Articolo 12

Eurostat ha il compito di vigilare sulla qualità dei dati di base e dei metodi statistici applicati nell'elaborazione degli elementi considerati per l'attualizzazione delle retribuzioni. Esso è in particolare incaricato di formulare qualsiasi valutazione o avviare qualsiasi studio necessario a tale sorveglianza.

Articolo 13

Eurostat convoca ogni anno, nel mese di marzo, una riunione di un gruppo di lavoro composto di esperti degli istituti nazionali di statistica o di altre autorità competenti degli Stati membri e denominato "gruppo di lavoro articoli 64 e 65 dello statuto".

In tale occasione si procede a un esame della metodologia statistica e della sua applicazione per quanto concerne gli indicatori specifici e di controllo, l'indice comune e le parità economiche.

Sono altresì forniti gli elementi necessari per elaborare la previsione sull'andamento del potere d'acquisto ai fini dell'attualizzazione intermedia delle retribuzioni, unitamente ai dati relativi alle ore lavorate presso le amministrazioni centrali.

Articolo 14

Ogni Stato membro comunica a Eurostat, su richiesta di quest'ultimo, gli elementi che hanno incidenza diretta o indiretta sulla composizione e sulle variazioni delle retribuzioni dei funzionari nazionali delle amministrazioni centrali.

CAPO 7

DISPOSIZIONE FINALE E CLAUSOLA DI REVISIONE

Articolo 15

1.

Le disposizioni del presente allegato si applicano dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2023.

2.

Entro il 31 marzo 2022 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. tale relazione concerne la verifica condotta ai sensi dell'articolo 2 del presente allegato e valuta in particolare se l'evoluzione del potere di acquisto delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari dell'Unione rispecchi le variazioni del potere di acquisto degli stipendi dei funzionari nazionali delle amministrazioni centrali. Sulla base di tale relazione, la Commissione presenta se del caso una proposta di modifica del presente allegato e dell'articolo 66 bis dello statuto ai sensi dell'articolo 336 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3.

Fintantoché il Parlamento europeo e il Consiglio non abbiano approvato un regolamento sulla base di una proposta della Commissione, il presente allegato e l'articolo 66 bis dello statuto continueranno ad applicarsi provvisoriamente oltre il termine indicato al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 66 bis dello statuto.

4.

Alla fine del 2018 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia sull'applicazione del presente allegato e dell'articolo 66 bis dello statuto.";

72)

l'allegato XII è così modificato:

a)

l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Articolo 2

1.   Ogni attualizzazione dell'aliquota contributiva ha effetto a decorrere dal 1o luglio, in concomitanza con l'attualizzazione annuale delle retribuzioni prevista all'articolo 65 dello statuto. Le attualizzazioni non danno luogo a un contributo superiore o inferiore di più di un punto percentuale rispetto al tasso applicabile l'anno precedente.

2.   La differenza tra l'attualizzazione dell'aliquota di contributo che sarebbe risultata dal calcolo attuariale e l'attualizzazione risultante dalla variazione di cui al paragrafo 1, ultima frase, non può essere in alcun caso recuperata né, di conseguenza, integrata nei calcoli attuariali successivi. L'aliquota di contributo che sarebbe risultata dal calcolo attuariale è menzionata nella relazione di valutazione di cui all'articolo 1 del presente allegato.";

b)

all'articolo 4, paragrafo 6, i termini "12 anni" sono sostituiti dai termini "30 anni";

c)

all'articolo 10, paragrafo 2, e all'articolo 11, paragrafo 2, i termini "12 anni" sono sostituiti dai termini "30 anni";

d)

è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 11 bis

Fino al 2020, per l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 6, dell'articolo 10, paragrafo 2, e dell'articolo 11, paragrafo 2, del presente allegato, la media mobile è calcolata sulla base dei seguenti periodi:

 

nel 2014 – 16 anni

 

nel 2015 – 18 anni

 

nel 2016 – 20 anni

 

nel 2017 – 22 anni

 

nel 2018 – 24 anni

 

nel 2019 – 26 anni

 

nel 2020 – 28 anni.";

e)

l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Articolo 12

Il tasso di cui agli articoli 4 e 8 dell'allegato VIII per il calcolo degli interessi composti corrisponde al tasso effettivo di cui all'articolo 10 del presente allegato ed è attualizzato, se necessario, in occasione delle valutazioni attuariali quinquennali.

Con riguardo all'attualizzazione, il tasso di cui agli articoli 4 e 8 dell'allegato VIII deve intendersi come tasso di riferimento. La Commissione pubblica i valori effettivi attualizzati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, entro due settimane dall'attualizzazione, a scopo informativo.";

f)

l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

"Articolo 14

1.   Nel 2022 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione esamina le implicazioni del presente allegato per il bilancio e valuta l'equilibrio attuariale del regime delle pensioni. Sulla base di tale relazione, la Commissione presenterà se del caso una proposta di modifica del presente allegato.

2.   Nel 2018 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia sull'attuazione del presente allegato.";

73)

l'allegato XIII è così modificato:

a)

all'articolo 7, paragrafo 2, terzo comma, il termine "adeguamento" è sostituito dal termine "attualizzazione";

b)

l'articolo 10, gli articoli da 14 a 17 e l'articolo 18, paragrafo 2, sono soppressi;

c)

all'articolo 18, paragrafo 1, il termine "adeguato" è sostituito dal termine "attualizzato" e il termine "adeguamento" è sostituito dal termine "attualizzazione";

d)

l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

"Articolo 19

In deroga alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (13), gli articoli 63, 64, 65, 82 e 83 bis dello statuto, gli allegati XI e XII e l'articolo 20, paragrafo 1, nonché gli articoli 64, 92 e 132 del regime applicabile agli altri agenti in vigore prima del 1.11.2013 restano in vigore unicamente ai fini di un eventuale adeguamento richiesto per ottemperare a una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea a norma dell'articolo 266 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sull'applicazione di tali articoli.

e)

l'articolo 20 è così modificato:

i)

il paragrafo 2 è soppresso;

ii)

al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Le suddette pensioni sono soggette all'applicazione del coefficiente correttore solo se il funzionario risiede nella sua ultima sede di servizio o nel paese del suo luogo di origine ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, dell'allegato VII. Tuttavia, per ragioni di ordine familiare o medico, i funzionari titolari di una pensione possono chiedere all'autorità che ha il potere di nomina di modificare il loro luogo d'origine; tale decisione è presa su presentazione degli opportuni documenti giustificativi da parte del funzionario interessato.";

iii)

al paragrafo 4, l'ultima frase è soppressa;

f)

l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

"Articolo 21

In deroga all'articolo 77, secondo comma, seconda frase, dello statuto, il funzionario entrato in servizio anteriormente al 1o maggio 2004 matura il 2 % del trattamento salariale ivi menzionato per ogni anno di servizio che da diritto alla pensione, calcolato ai sensi dell'articolo 3 dell'allegato VIII.

Il funzionario entrato in servizio nel periodo compreso tra il 1o maggio 2004 e il 31 dicembre 2013 matura l'1,9 % del trattamento salariale ivi menzionato per ogni anno di servizio che da diritto alla pensione, calcolato ai sensi dell'articolo 3 dell'allegato VIII.";

g)

l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

"Articolo 22

1.   Per il funzionario che ha prestato 20 o più anni di servizio al 1o maggio 2004 il diritto alla pensione di anzianità matura all'età di 60 anni.

Per il funzionario di età pari o superiore a 35 anni al 1o maggio 2014 ed entrato in servizio anteriormente al 1o gennaio 2014, il diritto alla pensione di anzianità matura all'età indicata nella tabella seguente:

Età al 1o maggio 2014

Età pensionabile

Età al 1o maggio 2014

Età pensionabile

60 anni e oltre

60 anni

47 anni

62 anni 6 mesi

59 anni

60 anni 2 mesi

46 anni

62 anni 8 mesi

58 anni

60 anni 4 mesi

45 anni

62 anni 10 mesi

57 anni

60 anni 6 mesi

44 anni

63 anni 2 mesi

56 anni

60 anni 8 mesi

43 anni

63 anni 4 mesi

55 anni

61 anni

42 anni

63 anni 6 mesi

54 anni

61 anni 2 mesi

41 anni

63 anni 8 mesi

53 anni

61 anni 4 mesi

40 anni

63 anni 10 mesi

52 anni

61 anni 6 mesi

39 anni

64 anni 3 mesi

51 anni

61 anni 8 mesi

38 anni

64 anni 4 mesi

50 anni

61 anni 11 mesi

37 anni

64 anni 5 mesi

49 anni

62 anni 2 mesi

36 anni

64 anni 6 mesi

48 anni

62 anni 4 mesi

35 anni

64 anni 8 mesi

Per il funzionario di età inferiore a 35 anni al 1o maggio 2014, il diritto alla pensione di anzianità matura all'età di 65 anni.

Tuttavia, per il funzionario di età pari o superiore a 45 anni al 1o maggio 2014 entrato in servizio tra il 1o maggio 2004 e il 31 dicembre 2013, l'età pensionabile rimane fissata a 63 anni.

Per il funzionario in attività di servizio anteriormente al 1o gennaio 2014, l'età da prendere in considerazione per tutti i riferimenti all'età pensionabile che figurano nel presente statuto è determinata conformemente alle disposizioni che precedono, salvo disposizione contraria del presente statuto.

2.   Indipendentemente dalle disposizioni di cui all'articolo 2 dell'allegato VIII, il funzionario entrato in servizio anteriormente al 1o gennaio 2014 che resta in servizio dopo l'età alla quale avrebbe maturato una pensione di anzianità beneficia di una maggiorazione supplementare del 2,5 % dell'ultimo stipendio base per ogni anno di servizio prestato dopo tale età; il totale della pensione stessa non può tuttavia superare il 70 % dell'ultimo stipendio base di cui, secondo il caso, al secondo o terzo comma dell'articolo 77 dello statuto.

Tuttavia, per il funzionario di età pari o superiore a 50 anni o che ha prestato 20 o più anni di servizio al 1o maggio 2004, la maggiorazione della pensione di cui al comma precedente non può essere inferiore al 5 % dell'importo dei diritti a pensione acquisiti all'età di 60 anni.

Tale maggiorazione è altresì accordata in caso di decesso, qualora il funzionario sia rimasto in servizio oltre l'età alla quale avrebbe maturato il diritto a una pensione di anzianità.

Se, in applicazione dell'allegato IV bis, un funzionario entrato in servizio anteriormente al 1o gennaio 2014 e che lavora a orario ridotto contribuisce al regime delle pensioni in proporzione al tempo di lavoro prestato, le maggiorazioni dei diritti previste al presente paragrafo si applicano nella medesima proporzione.

3.   Se il funzionario va in pensione prima del raggiungimento dell'età pensionabile stabilita al presente articolo, per il periodo compreso tra l'età di 60 anni e l'età pensionabile viene applicata solamente metà della riduzione di cui all'articolo 9, lettera b), dell'allegato VIII.

4.   In deroga all'articolo unico, paragrafo 1, secondo comma, dell'allegato IV, un funzionario al quale si applichi un'età pensionabile inferiore a 65 anni ai sensi del paragrafo 1 percepisce l'indennità di cui all'allegato stesso, alle condizioni ivi stabilite, fino alla data in cui il funzionario raggiunge l'età pensionabile.

Tuttavia, oltre l'età suddetta e fino all'età di 65 anni, il funzionario continua a percepire l'indennità fino al raggiungimento dell'ammontare massimo della pensione di anzianità a meno che non si applichi l'articolo 42 quater dello statuto.";

h)

l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

"Articolo 23

"1.   In caso di applicazione dell'articolo 52, lettera a), dello statuto e fatte salve le disposizioni dell'articolo 50, un funzionario in servizio anteriormente al 1o gennaio 2014 è collocato a riposo d'ufficio l'ultimo giorno del mese in cui compie 65 anni. Per i funzionari in servizio anteriormente al 1o gennaio 2014, i termini "età di 66 anni" e "66 anni" di cui all'articolo 78, secondo comma, e all'articolo 81 bis, paragrafo 1, lettera b), dello statuto, nonché all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), dell'allegato VIII, si leggano "età di 65 anni" e "65 anni".

2.   In deroga all'articolo 52 dello statuto, il funzionario entrato in servizio anteriormente al 1o gennaio 2014 e che cessa dal servizio prima dell'età in cui avrebbe maturato il diritto a una pensione di anzianità ai sensi dell'articolo 22 del presente allegato può richiedere l'applicazione dell'articolo 9, lettera b), dell'allegato VIII:

a)

fino al 31 dicembre 2015, dall'età di 55 anni

b)

fino al 31 dicembre 2016, dall'età di 57 anni.

3.   In deroga all'articolo 50, ottavo comma, dello statuto, al funzionario che è collocato a riposo nell'interesse del servizio ai sensi dell'articolo 50, primo comma, dello statuto, viene riconosciuto il diritto alla pensione a norma dell'articolo 9 dell'allegato VIII in base alla tabella seguente:

Data della decisione ai sensi dell'articolo 50, primo comma

Età

Fino al 31 dicembre 2016

55 anni

Dopo il 31 dicembre 2016

58 anni"

i)

dopo l'articolo 24 è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 24 bis

Nel caso di una pensione fissata anteriormente al 1o gennaio 2014, il diritto a pensione del titolare rimane fissato dopo questa data secondo i criteri inizialmente applicati al momento della fissazione del diritto. Lo stesso principio si applica altresì alla copertura nell'ambito del regime comune di assicurazione contro le malattie.";

j)

l'articolo 28 è sostituito dal seguente:

"Articolo 28

1.   Gli agenti di cui all'articolo 2 del regime applicabile agli altri agenti il cui contratto era in corso al 1o maggio 2004 e che sono nominati funzionari successivamente a tale data e anteriormente al 1o gennaio 2014 hanno diritto, all'atto del pensionamento, a un adeguamento attuariale dei diritti a pensione acquisiti in qualità di agenti temporanei che tenga conto della modifica dell'età pensionabile di cui all'articolo 77 dello statuto.

2.   Gli agenti di cui agli articoli 2, 3 bis e 3 ter del regime applicabile agli altri agenti il cui contratto è in corso al 1o gennaio 2014 e che sono nominati funzionari successivamente a tale data hanno diritto, all'atto del pensionamento, a un adeguamento attuariale dei diritti a pensione acquisiti in qualità di agenti temporanei o contrattuali che tenga conto della modifica dell'età pensionabile ai sensi dell'articolo 77 dello statuto, qualora abbiano almeno 35 anni di età al 1o maggio 2014.";

k)

è aggiunta la sezione seguente:

"Sezione 5

Articolo 30

1.   In deroga all'allegato I, sezione A, punto 2, ai funzionari in servizio al 31 dicembre 2013 si applica la seguente tabella di impieghi tipo nel gruppo di funzioni AD:

Direttore generale

AD 15 – AD 16

Direttore

AD 14 – AD 15

Capo unità o equivalente

AD 9 – AD 14

Consigliere o equivalente

AD 13 – AD 14

Amministratore di livello superiore in transizione

AD 14

Amministratore in transizione

AD 13

Amministratore

AD 5 – AD 12

2.   Con effetto al 1o gennaio 2014, l'autorità che ha il potere di nomina inquadra i funzionari in servizio al 31 dicembre 2013 nel gruppo di funzioni AD nei seguenti impieghi tipo:

a)

i funzionari del grado AD 14 al 31 dicembre 2013 che non erano direttori o equivalenti, capi unità o equivalenti né consiglieri o equivalenti sono inquadrati come "amministratori di livello superiore in transizione";

b)

i funzionari del grado AD 13 al 31 dicembre 2013 che non erano capi unità o equivalenti né consiglieri o equivalenti sono inquadrati come "amministratori in transizione";

c)

i funzionari del grado da AD 9 ad AD 14 al 31 dicembre 2013 che erano capi unità o equivalenti sono inquadrati come "capi unità o equivalenti";

d)

i funzionari del grado AD 13 o AD 14 al 31 dicembre 2013 che erano consiglieri o equivalenti sono inquadrati come "consiglieri o equivalenti";

e)

i funzionari del grado da AD 5 ad AD 12 al 31 dicembre 2013 che non erano capi unità o equivalenti sono inquadrati come "amministratori".

3.   In deroga al paragrafo 2, i funzionari del grado da AD 9 ad AD 14 con speciali responsabilità possono essere inquadrati dall'autorità che ha il potere di nomina entro il 31 dicembre 2015 come "capi unità o equivalenti" o "consiglieri o equivalenti". Ciascuna autorità che ha il potere di nomina stabilisce le disposizioni di esecuzione del presente articolo. Il numero totale dei funzionari beneficiari alla presente disposizione non può tuttavia superare il 5 % dei funzionari del gruppo di funzioni AD al 31 dicembre 2013.

4.   L'inquadramento in un impiego tipo resta valido fintantoché il funzionario non è assegnato a una nuova funzione corrispondente a un altro impiego tipo.

5.   Purché soddisfino le condizioni di cui all'articolo 44, primo comma, ai funzionari di grado AD 12, scatto 5, inquadrati come amministratori, viene corrisposta, a decorrere dal 1o gennaio 2016, una maggiorazione dello stipendio base pari alla differenza tra lo stipendio corrispondente al grado AD 12, scatto 4, e quello corrispondente al grado AD 12, scatto 3.

6.   Ai funzionari di grado AD 12, scatto 5, inquadrati come amministratori e beneficiari della misura prevista al paragrafo 5, viene corrisposta, se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, primo comma, dopo un periodo di due anni, una maggiorazione supplementare dello stipendio base pari alla differenza tra lo stipendio corrispondente al grado AD 12, scatto 5, e quello corrispondente al grado AD 12, scatto 4.

7.   In deroga al paragrafo 5, ai funzionari di grado AD 12 inquadrati come amministratori, assunti anteriormente al 1o maggio 2004 e che non sono stati promossi tra il 1o maggio 2004 e il 31 dicembre 2013, si applicano le seguenti disposizioni:

a)

se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, primo comma, ai funzionari di scatto 8, viene corrisposta, a decorrere dal 1o gennaio 2016, una maggiorazione dello stipendio base pari alla differenza tra lo stipendio corrispondente al grado AD 12, scatto 4, e quello corrispondente al grado AD 12, scatto 3.

b)

se beneficiano della misura di cui alla lettera a), ai funzionari di scatto 8, viene corrisposta, dopo un periodo di due anni, una maggiorazione supplementare dello stipendio base pari alla differenza tra lo stipendio corrispondente al grado AD 12, scatto 5, e quello corrispondente al grado AD 12, scatto 4.

8.   Se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, primo comma, ai funzionari di grado AD 13, scatto 5, inquadrati come amministratori in transizione, viene corrisposta, a decorrere dal 1o gennaio 2016, una maggiorazione dello stipendio base pari alla differenza tra lo stipendio corrispondente al grado AD 13, scatto 4, e quello corrispondente al grado AD 13, scatto 3.

9.   Se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, primo comma, ai funzionari di grado AD 13, scatto 5, inquadrati come amministratori in transizione e beneficiari della misura prevista al paragrafo 8, viene corrisposta, dopo un periodo di due anni, una maggiorazione supplementare dello stipendio base pari alla differenza tra lo stipendio corrispondente al grado AD 13, scatto 5, e quello corrispondente al grado AD 13, scatto 4.

10.   I funzionari cui è corrisposta la maggiorazione dello stipendio base prevista ai paragrafi da 5 a 9 e successivamente nominati capi unità o equivalenti oppure consiglieri o equivalenti nello stesso grado, conservano la maggiorazione della stipendio base.

11.   In deroga all'articolo 46, prima frase, i funzionari nominati al grado superiore che percepiscono la maggiorazione dello stipendio base prevista ai paragrafi 5, 6, 8 e 9, sono inquadrati al secondo scatto del grado in questione. Essi perdono il diritto a beneficiare della maggiorazione dello stipendio base prevista ai paragrafi 5, 6, 8 e 9.

12.   La maggiorazione dello stipendio base di cui al paragrafo 7 non è corrisposta successivamente alla promozione e non è computata nella base utilizzata per determinare la maggiorazione dello stipendio base mensile di cui all'articolo 7, paragrafo 5, del presente allegato.

Articolo 31

1.   In deroga all'allegato I, sezione A, punto 2, ai funzionari in servizio al 31 dicembre 2013 si applica la seguente tabella di impieghi tipo nel gruppo di funzioni AST:

Assistente di livello superiore in transizione

AST 10 – AST 11

Assistente in transizione

AST 1 – AST 9

Assistente amministrativo in transizione

AST 1 – AST 7

Agente di supporto in transizione

AST 1 – AST 5

2.   Con effetto al 1o gennaio 2014, l'autorità che ha il potere di nomina inquadra i funzionari in attività di servizio al 31 dicembre 2013 nel gruppo di funzioni AST nei seguenti impieghi tipo:

a)

i funzionari di grado AST 10 o AST 11 al 31 dicembre 2013 sono inquadrati come "assistenti di livello superiore in transizione";

b)

i funzionari non rientranti nella lettera a) che anteriormente al 1o maggio 2004 appartenevano all'ex categoria B o alle ex categorie C o D e che sono entrati a far parte senza restrizione del gruppo di funzioni AST, nonché i funzionari di grado AST assunti dopo il 1o maggio 2004, sono inquadrati come "assistenti in transizione";

c)

i funzionari non rientranti nelle lettere a) e b) che anteriormente al 1o maggio 2004 appartenevano all'ex categoria C sono inquadrati come "assistenti amministrativi in transizione";

d)

i funzionari non rientranti nelle lettere a) e b) che anteriormente al 1o maggio 2004 appartenevano all'ex categoria D sono inquadrati come "agenti di supporto in transizione".

3.   L'inquadramento in un impiego tipo resta valido fintantoché il funzionario non è assegnato a una nuova funzione corrispondente a un altro impiego tipo. Gli assistenti amministrativi in transizione e gli agenti di supporto in transizione possono essere inquadrati come assistenti quali definiti all'allegato I, sezione A, soltanto secondo la procedura di cui all'articolo 4 e all'articolo 29, paragrafo 1, dello statuto. La promozione è consentita solamente all'interno della carriera corrispondente a ciascun impiego tipo di cui al paragrafo 1.

4.   In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, dello statuto e all'allegato I, sezione B, il numero di posti vacanti nel grado immediatamente superiore richiesto ai fini della promozione è calcolato separatamente per gli agenti di supporto in transizione. Si applicano i seguenti tassi di moltiplicazione:

 

Grado

Tasso

Agenti di supporto in transizione

5

4

10 %

3

22 %

2

22 %

1

Per quanto riguarda gli agenti di supporto in transizione, lo scrutinio per merito comparativo ai fini della promozione (articolo 45, paragrafo 1, dello statuto) è effettuato tra i funzionari del medesimo grado e inquadramento in possesso dei requisiti.

5.   Gli assistenti amministrativi in transizione e gli agenti di supporto in transizione che anteriormente al 1o maggio 2004 appartenevano all'ex categoria C o D continuano ad aver diritto a un riposo compensativo o a una retribuzione, quando le esigenze di servizio non consentono la compensazione nei due mesi successivi a quello in cui sono state effettuate le ore di lavoro straordinario, secondo quanto previsto all'allegato VI.

6.   Il funzionario autorizzato, sulla base dell'articolo 55 bis, paragrafo 2, lettera g), dello statuto e dell'articolo 4 dell'allegato IV bis dello statuto, a lavorare a orario ridotto per un periodo che inizia anteriormente al 1o gennaio 2014 e si estende oltre tale data può continuare a lavorare a orario ridotto alle stesse condizioni per un periodo complessivo della durata massima di cinque anni.

7.   Per i funzionari la cui età pensionabile ai sensi dell'articolo 22 del presente allegato è inferiore a 65 anni, il periodo di tre anni di cui all'articolo 55 bis, paragrafo 2, lettera g) dello statuto può superare la loro età pensionabile, senza tuttavia superare l'età di 65 anni.

Articolo 32

In deroga all'articolo 1, quarto comma, prima frase, dell'allegato II dello statuto, non occorre assicurare la rappresentanza del gruppo di funzioni AST/SC nel Comitato del personale fino alle prossime elezioni di un nuovo Comitato del personale in cui può essere rappresentato il personale AST/SC.

Articolo 33

In deroga all'articolo 40, paragrafo 2, dello statuto, se un funzionario, al 31 dicembre 2013, è stato in aspettativa per motivi personali per oltre dieci anni calcolati sull'intera carriera, la durata totale dell'aspettativa per motivi personali non può essere superiore a 15 anni sull'insieme della carriera del funzionario.".

Articolo 2

Il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea è così modificato:

1)

all'articolo 1, il secondo trattino è soppresso;

2)

all'articolo 2 è aggiunto il punto seguente:

"f)

l'agente assunto per occupare un impiego compreso nella tabella degli organici allegata alla sezione del bilancio relativa a un'agenzia di cui all'articolo 1 bis, paragrafo 2, dello statuto e al quale le autorità competenti in materia di bilancio abbiano conferito un carattere temporaneo, a eccezione dei direttori e vicedirettori delle agenzie di cui all'atto dell'Unione che istituisce l'agenzia, nonché dei funzionari distaccati presso un'agenzia nell'interesse del servizio.";

3)

l'articolo 3 è soppresso;

4)

all'articolo 3 ter, lettera b), il punto i) è sostituito dal seguente:

"i)

funzionari o agenti temporanei dei gruppi di funzioni AST/SC e AST;";

5)

all'articolo 8, primo comma, i termini "articolo 2, lettera a)" sono sostituiti dai termini "articolo 2, lettera a) o all'articolo 2, lettera f)";

6)

all'articolo 10, il paragrafo 4 è soppresso;

7)

l'articolo 11 è così modificato:

a)

al primo comma, prima frase, i termini "articoli da 11 a 26" sono sostituiti dai termini "articoli da 11 a 26 bis";

b)

al terzo comma, i termini "secondo comma" sono sostituiti dal termine "terzo comma";

8)

l'articolo 12 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.   L'assunzione di agenti temporanei assicura all'istituzione la collaborazione di persone dotate delle più alte qualità di competenza, efficienza e integrità, assunte su una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri dell'Unione.

Gli agenti temporanei sono scelti senza distinzione di razza, credo politico, filosofico o religioso, di sesso od orientamento sessuale e indipendentemente dal loro stato civile o dalla loro situazione familiare.

Nessun impiego deve essere riservato ai cittadini di uno Stato membro. Tuttavia, in virtù del principio di parità dei cittadini dell'Unione, ciascuna istituzione è autorizzata ad adottare misure appropriate in seguito alla constatazione di uno squilibrio significativo tra le nazionalità degli agenti temporanei che non sia giustificato da criteri obiettivi. Tali misure appropriate devono essere giustificate e non devono mai concretizzarsi in criteri di assunzione diversi da quelli basati sul merito. Prima di adottare tali misure appropriate, l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, adotta le disposizioni generali per l'esecuzione del presente comma ai sensi dell'articolo 110 dello statuto.

Al termine del periodo di tre anni che ha inizio il 1o gennaio 2014, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del precedente comma.

Per agevolare le assunzioni su una base geografica quanto più ampia possibile, le istituzioni si sforzano di sostenere un'istruzione plurilingue e multiculturale per i figli dei propri dipendenti.";

b)

al paragrafo 5, i termini "ciascuna istituzione" sono sostituiti dai termini "l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma,";

9)

l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

"Articolo 14

1.   L'agente temporaneo è tenuto a effettuare un periodo di prova della durata di nove mesi.

Se, durante il periodo di prova, l'agente temporaneo è impossibilitato, in seguito a malattia, congedo di maternità a norma dell'articolo 58 dello statuto o infortunio, a svolgere le sue mansioni per un periodo continuativo di almeno un mese, l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, può prolungare il periodo di prova per un periodo di durata corrispondente. La durata totale del periodo di prova non può in alcun caso superare 15 mesi.

2.   In caso di manifesta inidoneità dell'agente temporaneo, il rapporto può essere compilato in qualsiasi momento prima della scadenza del periodo di prova.

Tale rapporto è comunicato all'interessato che può formulare osservazioni per iscritto entro otto giorni lavorativi. Il rapporto e le osservazioni sono immediatamente trasmessi dal superiore gerarchico dell'agente temporaneo all'autorità di cui all'articolo 6, primo comma. Sulla base di detto rapporto, l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, può decidere di licenziare l'agente temporaneo prima dello scadere del periodo di prova, con preavviso di un mese oppure di assegnare l'agente temporaneo in questione a un altro servizio per il resto del periodo di prova.

3.   Al più tardi un mese prima della scadenza del periodo di prova, viene compilato un rapporto sulle capacità dell'agente temporaneo di svolgere le mansioni corrispondenti al suo impiego, nonché sulla sua efficienza e sulla sua condotta in servizio. Tale rapporto è comunicato all'agente temporaneo che può formulare osservazioni per iscritto entro otto giorni lavorativi.

Se nel rapporto si raccomanda il licenziamento o, a titolo eccezionale, il prolungamento del periodo di prova ai sensi del paragrafo 1, il rapporto stesso e le osservazioni sono immediatamente trasmessi dal superiore gerarchico dell'agente temporaneo all'autorità di cui all'articolo 6, primo comma.

L'agente temporaneo che non ha dato prova di qualità professionali sufficienti o di una condotta adeguata per essere nominato in ruolo è licenziato.

La decisione definitiva è adottata sulla base del rapporto di cui al presente paragrafo, nonché sulla base degli elementi a disposizione dell'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, circa la condotta dell'agente temporaneo in relazione al titolo II dello statuto.

4.   L'agente temporaneo in prova licenziato fruisce di un'indennità pari a un terzo dello stipendio base per ogni mese di periodo di prova compiuto.";

10)

all'articolo 15, paragrafo 1, primo comma, è aggiunta la frase seguente:

"L'agente temporaneo il cui inquadramento è stato determinato secondo i criteri d'inquadramento stabiliti dall'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, conserva l'anzianità di scatto che ha acquisito come agente temporaneo quando viene nominato agente temporaneo nello stesso grado senza che vi sia stata soluzione di continuità.";

11)

l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

"Articolo 16

Le disposizioni degli articoli 42 bis e 42 ter nonché degli articoli da 55 a 61 dello statuto, concernenti i congedi, l'orario di lavoro, le ore di lavoro straordinario, il lavoro su turni, le permanenze sul luogo di lavoro o a domicilio, i congedi e i giorni festivi, si applicano per analogia. Il congedo straordinario, il congedo parentale e il congedo per motivi familiari non possono avere durata superiore a quella del contratto. Agli agenti temporanei di cui all'articolo 29 dell'allegato XIII dello statuto, si applicano inoltre per analogia gli articoli 41, 42, 45 e 46 dello statuto, indipendentemente dalla loro data di assunzione.

Il beneficio del congedo di malattia retribuito di cui all'articolo 59 dello statuto è tuttavia limitato a tre mesi o alla durata del lavoro svolto dall'agente temporaneo, ove superiore. Il congedo non può essere prorogato oltre la durata del contratto dell'interessato.

Allo scadere dei suddetti termini, l'agente il cui contratto d'assunzione non venga risolto nonostante non possa ancora riprendere servizio, viene collocato in aspettativa senza assegni.

Tuttavia, l'agente colpito da una malattia professionale o da un infortunio sopravvenuto durante lo svolgimento delle sue mansioni continua a percepire, per l'intero periodo della sua incapacità lavorativa, la retribuzione integrale finché non sia ammesso al beneficio della pensione di invalidità prevista dall'articolo 33.";

12)

l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

"Articolo 17

A titolo eccezionale, l'agente temporaneo può ottenere, su richiesta, un'aspettativa senza assegni per motivi improrogabili di natura personale. L'articolo 12 ter dello statuto continua ad applicarsi durante il periodo di aspettativa non retribuita per motivi personali.

L'autorizzazione di cui all'articolo 12 ter non è concessa all'agente temporaneo che intenda esercitare un'attività professionale, lucrativa o meno, che comporti azioni di lobbying o di consulenza presso la propria istituzione o che potrebbe portare a un'incompatibilità, effettiva o potenziale con gli interessi legittimi dell'istituzione.

L'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, stabilisce la durata dell'aspettativa, che non può superare un quarto del periodo di servizio compiuto dall'interessato né essere superiore a:

tre mesi per l'agente con anzianità di servizio inferiore a quattro anni,

12 mesi negli altri casi.

La durata dell'aspettativa di cui al primo comma non è presa in considerazione ai fini dell'articolo 44, primo comma, dello statuto.

Per la durata dell'aspettativa dell'agente temporaneo, la copertura da parte del regime di sicurezza sociale prevista dall'articolo 28 è sospesa.

Tuttavia, l'agente temporaneo che non eserciti un'attività lucrativa a titolo professionale può chiedere, al più tardi nel mese successivo a quello in cui ha inizio l'aspettativa senza assegni, di continuare a beneficiare della copertura contro i rischi di cui all'articolo 28, purché sostenga la metà dei costi relativi ai contributi previsti da tale articolo per la durata dell'aspettativa; i contributi sono calcolati con riferimento all'ultimo stipendio base dell'agente.

Inoltre, l'agente temporaneo di cui all'articolo 2, lettera c) o d), che dimostri di non poter acquisire diritti a pensione presso un altro regime di pensione può chiedere di continuare ad acquisire gli ulteriori diritti a pensione per la durata dell'aspettativa senza assegni purché versi un contributo pari al triplo del tasso previsto all'articolo 41; il contributo è calcolato con riferimento allo stipendio base dell'agente temporaneo nel suo grado e scatto.

Alle donne il cui congedo di maternità è iniziato prima della scadenza del loro contratto sono garantiti il congedo di maternità e il pagamento dell'indennità di maternità.";

13)

l'articolo 20 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, il termine "adeguamenti" è sostituito dal termine "attualizzazioni";

b)

al paragrafo 3, i termini "prelievo speciale" sono sostituiti dai termini "prelievo di solidarietà";

c)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4.   L'articolo 44 dello statuto si applica per analogia agli agenti temporanei.";

14)

l'articolo 28 bis è così modificato:

a)

all'articolo 3, ultima frase, il termine "adeguata" è sostituito dal termine "attualizzata";

b)

al paragrafo 10 i termini "istituzioni dell'Unione" sono sostituiti dai termini "autorità delle istituzioni di cui all'articolo 6, primo comma";

c)

il paragrafo 11 è sostituito dal seguente:

"Ogni due anni la Commissione presenta una relazione sulla situazione finanziaria del regime di assicurazione contro la disoccupazione. Indipendentemente da tale relazione, la Commissione può, mediante atti delegati ai sensi degli articoli 111 e 112 dello statuto, adeguare i contributi di cui al paragrafo 7 del presente articolo nell'interesse dell'equilibrio del regime.";

15)

all'articolo 33, paragrafo 1, secondo comma, i termini "65 anni" sono sostituiti dai termini "66 anni";

16)

l'articolo 34 è sostituito dal seguente:

"Articolo 34

Gli aventi diritto di un agente deceduto, quali definiti nel capo 4 dell'allegato VIII dello statuto, beneficiano di una pensione di reversibilità alle condizioni previste dagli articoli da 35 a 38.

In caso di decesso di un ex agente che sia titolare di una indennità d'invalidità o di un ex agente ai sensi dell'articolo 2, lettere a), c), d), e) o f), che sia titolare di una pensione di anzianità oppure abbia cessato il servizio prima di aver raggiunto l'età pensionabile e abbia chiesto di differire il godimento della sua pensione di anzianità fino al primo giorno del mese civile successivo a quello di raggiungimento dell'età pensionabile, gli aventi diritto dell'agente deceduto, quali definiti al capo 4 dell'allegato VIII dello statuto, beneficiano di una pensione di reversibilità alle condizioni previste da tale allegato.

In caso di scomparsa per un periodo superiore a un anno, sia di un agente temporaneo sia di un ex agente temporaneo titolare di un'indennità d'invalidità o di una pensione di anzianità, sia di un ex agente temporaneo che abbia cessato il servizio prima di aver raggiunto l'età pensionabile e abbia chiesto di differire il godimento della sua pensione di anzianità al primo giorno del mese civile successivo a quello di raggiungimento dell'età pensionabile, le disposizioni dei capi 5 e 6 dell'allegato VIII dello statuto relative alle pensioni provvisorie si applicano per analogia anche al coniuge e alle persone riconosciute come a carico dello scomparso.";

17)

all'articolo 36, primo comma, seconda frase, i termini "articolo 2, lettera a), c) o d)" sono sostituiti dai termini "articolo 2, lettera a), c), d), e) o f)";

18)

all'articolo 37, quarto comma, i termini "63 anni di età" sono sostituiti dai termini "età pensionabile" e i termini "articolo 2, lettera a), c) o d)" sono sostituiti dai termini "articolo 2, lettera a), c), d), e) o f)";

19)

all'articolo 39, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.   All'atto della cessazione dal servizio, l'agente di cui all'articolo 2 ha diritto alla pensione di anzianità, al trasferimento dell'equivalente attuariale o all'indennità una tantum alle condizioni previste dalle disposizioni del titolo V, capo 3, e dell'allegato VIII dello statuto. Se l'agente ha diritto alla pensione di anzianità, i suoi diritti a pensione sono ridotti proporzionalmente all'importo dei versamenti effettuati a norma dell'articolo 42.";

20)

l'articolo 42, primo comma, è sostituito dal seguente:

"Alle condizioni che devono essere stabilite dall'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, un agente ha facoltà di chiedere a tale autorità di effettuare i versamenti che egli deve eseguire per costituire o mantenere i propri diritti a pensione nel proprio paese d'origine.";

21)

l'articolo 47 è sostituito dal seguente:

"Articolo 47

Il contratto dell'agente temporaneo si risolve, oltre che per decesso:

a)

alla fine del mese in cui l'agente raggiunge l'età di 66 anni o, se del caso, alla data stabilita ai sensi dell'articolo 52, secondo e terzo comma, dello statuto; o

b)

per i contratti a tempo determinato:

i)

alla data stabilita nel contratto;

ii)

alla scadenza del termine di preavviso fissato nel contratto, il quale conferisce all'agente o all'istituzione la facoltà di risolvere il contratto prima della scadenza. Il preavviso non può essere inferiore a un mese per ogni anno di servizio prestato, con un minimo di un mese e un massimo di tre mesi. Per l'agente temporaneo il cui contratto è stato rinnovato, il termine massimo è di sei mesi. Tuttavia, il periodo di preavviso non può avere inizio durante una gravidanza se attestata da un certificato medico, un congedo di maternità o di malattia, purché quest'ultimo non superi i tre mesi. È inoltre sospeso durante una gravidanza se attestata da un certificato medico e per la durata del congedo di maternità o di malattia, nei limiti suddetti. In caso di risoluzione del contratto da parte dell'istituzione, l'agente ha diritto a un'indennità pari al terzo del suo stipendio base per il periodo compreso tra la data di cessazione dal servizio e la data di scadenza del contratto;

iii)

nel caso in cui l'agente cessi di soddisfare le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), ferma restando la possibilità di ricorso alla deroga prevista dallo stesso articolo. Qualora tale deroga non sia accordata, si applica il periodo di preavviso di cui al punto ii); o

c)

per i contratti a tempo indeterminato:

i)

alla fine del periodo di preavviso fissato nel contratto; la durata del preavviso non può essere inferiore a un mese per ogni anno di servizio prestato, con un minimo di tre mesi e un massimo di dieci mesi. Tuttavia, il periodo di preavviso non può avere inizio durante una gravidanza se attestata da un certificato medico, un congedo di maternità o di malattia, purché quest'ultimo non superi i tre mesi. È inoltre sospeso durante una gravidanza se attestata da un certificato medico e per la durata del congedo di maternità o di malattia, nei limiti suddetti; o

ii)

nel caso in cui l'agente non soddisfi più le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), ferma restando la possibilità di ricorso alla deroga prevista dallo stesso articolo. Qualora tale deroga non sia accordata, si applica il periodo di preavviso di cui al punto i).";

22)

è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 48 bis

Nel corso di una qualsiasi legislatura, l'articolo 50 dello statuto può essere applicato per analogia a un massimo di cinque agenti temporanei di alto livello dei gruppi politici del Parlamento europeo di grado AD 15 o AD 16, purché abbiano raggiunto il cinquantacinquesimo anno di età e abbiano maturato 20 anni di servizio nelle istituzioni e almeno due anni e mezzo di anzianità nel loro ultimo grado.";

23)

all'articolo 50 quater, il paragrafo 2 è soppresso;

24)

al titolo II è aggiunto il capo seguente:

"CAPO 11

DISPOSIZIONI PARTICOLARI APPLICABILI AGLI AGENTI TEMPORANEI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, LETTERA F)

Articolo 51

L'articolo 37, a eccezione del primo comma, lettera b), e l'articolo 38 dello statuto si applicano per analogia agli agenti temporanei di cui all'articolo 2, lettera f).

Articolo 52

In deroga all'articolo 17, terzo comma, gli agenti temporanei di cui all'articolo 2, lettera f), con un contratto a durata indeterminata possono ottenere, indipendentemente dall'anzianità, un'aspettativa senza assegni per periodi non superiori a un anno.

La durata totale di tale aspettativa non può superare 12 anni sull'insieme della carriera dell'agente.

L'agente temporaneo può essere sostituito nel suo impiego.

Allo scadere dell'aspettativa, l'agente temporaneo è obbligatoriamente reintegrato, non appena un posto si renda vacante in un impiego corrispondente al suo grado nel suo gruppo di funzioni, sempreché sia in possesso dei requisiti prescritti per tale impiego. Qualora rifiuti l'impiego offertogli, l'agente temporaneo conserva, alle stesse condizioni, i propri diritti alla reintegrazione per il successivo posto che si renda vacante in un impiego corrispondente al suo grado nel suo gruppo di funzioni; in caso di secondo rifiuto, l'istituzione può risolvere il contratto senza preavviso. Fino alla data della reintegrazione effettiva o del comando, l'agente temporaneo rimane in aspettativa senza assegni per motivi personali.

Articolo 53

Gli agenti temporanei di cui all'articolo 2, lettera f), sono assunti sulla base di una procedura di selezione organizzata da una o più agenzie. Su richiesta, l'Ufficio europeo per la selezione del personale fornisce assistenza all'agenzia o alle agenzie interessate, in particolare mediante la definizione dei contenuti delle prove e l'organizzazione delle selezioni. L'Ufficio europeo per la selezione del personale garantisce la trasparenza delle procedure di selezione.

In caso di procedura di selezione esterna, gli agenti temporanei di cui all'articolo 2, lettera f), sono assunti unicamente nei gradi da SC1 a SC2, da AST 1 a AST 4 o da AD 5 a AD 8. Tuttavia, all'occorrenza e in casi debitamente giustificati, l'agenzia può autorizzare l'assunzione nei gradi AD 9, AD 10, AD 11 o, in via eccezionale, nel grado AD 12 per impieghi caratterizzati da responsabilità corrispondenti e nei limiti della tabella dell'organico autorizzata. Il numero totale delle assunzioni nei gradi da AD 9 a AD 12 in un'agenzia non deve superare il 20 % del numero totale di assunzioni di agenti temporanei nel gruppo di funzioni AD, calcolato su un periodo continuativo di cinque anni.

Articolo 54

Nel caso degli agenti temporanei di cui all'articolo 2, lettera f), la promozione al grado immediatamente superiore avviene esclusivamente a scelta, tra gli agenti che abbiano maturato un minimo di due anni di anzianità nel loro grado, previo scrutinio per merito comparativo di tali agenti ed esame dei rapporti di cui sono stati oggetto. L'articolo 45, paragrafo 1, ultima frase, e l'articolo 45, paragrafo 2, dello statuto si applicano per analogia. Non possono essere superati i tassi di moltiplicazione di riferimento per l'equivalenza delle carriere medie stabiliti per i funzionari all'allegato I, sezione B, dello statuto.

Ai sensi dell'articolo 110 dello statuto, ciascuna agenzia adotta disposizioni generali di esecuzione del presente articolo.

Articolo 55

Se un agente temporaneo di cui all'articolo 2, lettera f), in seguito alla pubblicazione interna di un posto, cambia impiego rimanendo nello stesso gruppo di funzioni, egli non può essere inquadrato in un grado o a uno scatto inferiori a quelli del posto precedente, sempreché il suo grado sia uno di quelli che figurano nell'avviso di posto vacante.

Le stesse disposizioni si applicano per analogia nel caso in cui l'agente temporaneo stipuli con un'agenzia un nuovo contratto immediatamente consecutivo a un precedente contratto di agente temporaneo con un'altra agenzia.

Articolo 56

Ai sensi dell'articolo 110, paragrafo 2, dello statuto, ciascuna agenzia adotta disposizioni generali concernenti le procedure che disciplinano l'assunzione e l'impiego degli agenti temporanei di cui all'articolo 2, lettera f).";

25)

il titolo III "è soppresso;

26)

all'articolo 79, paragrafo 2, il termine "ciascuna istituzione" è sostituito dal termine "l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma,";

27)

l'articolo 80 è così modificato:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3.   Sulla base di questa tabella, l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, di ciascuna istituzione, agenzia o ente di cui all'articolo 3 bis può definire in maggiore dettaglio, previo parere del comitato dello statuto, le attribuzioni connesse a ciascun tipo di mansione.";

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4.   Gli articoli 1 quinquies e 1 sexies dello statuto si applicano per analogia.";

28)

l'articolo 82 è così modificato:

a)

al paragrafo 6, i termini "ciascuna istituzione" sono sostituiti dai termini "l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma,";

b)

è inserito il paragrafo seguente:

"7.   Gli agenti contrattuali dei gruppi di funzioni II, III e IV possono essere autorizzati a partecipare a concorsi interni solamente dopo aver completato tre anni di servizio presso l'istituzione. Gli agenti contrattuali del gruppo di funzione II possono partecipare unicamente a concorsi ai gradi SC 1 e 2, quelli del gruppo di funzione III a concorsi ai gradi AST 1 e 2 e quelli del gruppo di funzione IV a concorsi ai gradi da AST 1 ad AST 4 o ai gradi da AD 5 ad AD 6. Il numero totale di candidati che sono agenti contrattuali e vengono assegnati a posti vacanti in uno qualsiasi dei gradi in questione non può mai superare il 5 % del numero totale annuo di nomine a tali gruppi di funzioni effettuate ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, dello statuto.";

29)

l'articolo 84 è sostituito dal seguente:

"Articolo 84

1.   L'agente contrattuale assunto con un contratto di almeno un anno effettua un periodo di prova nei primi sei mesi di servizio se appartiene al gruppo di funzioni I e nei primi nove mesi se appartiene a qualsiasi altro gruppo di funzioni.

Se, durante il periodo di prova, l'agente è impossibilitato, in seguito a malattia o al congedo di maternità di cui all'articolo 58 dello statuto o a infortunio, a svolgere le proprie mansioni per un periodo continuativo di almeno un mese, l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, può prolungare il periodo di prova per un periodo corrispondente. La durata totale del periodo di prova non può in alcun caso superare i 15 mesi.

2.   In caso di manifesta inidoneità dell'agente contrattuale, un rapporto può essere preparato in qualsiasi momento prima dello scadere del periodo di prova.

Tale rapporto è comunicato all'interessato, che può formulare osservazioni per iscritto entro otto giorni lavorativi. Il rapporto e le osservazioni sono immediatamente trasmessi dal superiore gerarchico dell'agente contrattuale all'autorità di cui all'articolo 6, primo comma. Sulla base del rapporto, l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, può decidere di licenziare l'agente contrattuale prima dello scadere del periodo di prova dandogli un preavviso di un mese, oppure di assegnare l'agente contrattuale in questione a un altro servizio per il resto del periodo di prova.

3.   Al più tardi un mese prima della scadenza del periodo di prova, viene preparato un rapporto sulle capacità dell'agente contrattuale di svolgere le mansioni corrispondenti al suo impiego, nonché sulla sua efficienza e sulla sua condotta in servizio. Tale rapporto è comunicato all'agente contrattuale, che può formulare osservazioni per iscritto entro otto giorni lavorativi.

Se nel rapporto si raccomanda il licenziamento o, in casi eccezionali, il prolungamento del periodo di prova ai sensi del paragrafo 1, il rapporto stesso e le osservazioni sono immediatamente trasmessi dal superiore gerarchico dell'agente contrattuale all'autorità di cui all'articolo 6, primo comma.

L'agente contrattuale che non ha dato prova di qualità professionali sufficienti o di una condotta adeguata per essere nominato in ruolo è licenziato.

La decisione definitiva è adottata sulla base del rapporto di cui al presente paragrafo, nonché sulla base degli elementi a disposizione dell'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, circa la condotta dell'agente contrattuale in relazione al titolo II dello statuto.

4.   L'agente contrattuale in prova licenziato ha diritto a un'indennità pari a un terzo dello stipendio base per ogni mese di periodo di prova compiuto.";

30)

all'articolo 85, paragrafo 3, i termini "articolo 314 del trattato CE" sono sostituiti dai termini "articolo 55, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea";

31)

all'articolo 86, il paragrafo 1 è così modificato:

a)

al secondo comma è aggiunta la frase seguente:

"Tuttavia, agli agenti contrattuali assunti al grado 1 si applica per analogia l'articolo 32, paragrafo 2, dello statuto."

b)

è aggiunto il comma seguente:

"Sono adottate norme generali di applicazione del presente paragrafo, ai sensi dell'articolo 110 dello statuto.";

32)

all'articolo 88, primo comma, lettera b), i termini "tre anni" sono sostituiti dai termini "sei anni";

33)

l'articolo 91 è sostituito dal seguente:

"Articolo 91

Gli articoli da 16 a 18 si applicano per analogia.

Agli agenti contrattuali non si applica per analogia l'articolo 55, paragrafo 4, seconda frase, dello statuto.

Le ore di lavoro straordinario prestate dagli agenti contrattuali nei gruppi di funzione III e IV non danno diritto né a compensazione né a retribuzione.

Alle condizioni fissate dall'allegato VI dello statuto, le ore di lavoro straordinario prestate degli agenti contrattuali nei gruppi di funzione I e II danno diritto alla concessione di un riposo compensativo ovvero, qualora le necessità del servizio non consentano la concessione del riposo nei due mesi successivi a quello durante il quale le ore di lavoro straordinario sono state effettuate, al versamento di una retribuzione.";

34)

all'articolo 95, i termini "63 anni" sono sostituiti dai termini "età pensionabile";

35)

l'articolo 96 è così modificato:

a)

al paragrafo 3, il termine "adeguati" è sostituito da "attualizzati";

b)

il paragrafo 11 è sostituito dal seguente:

"11.   Ogni due anni la Commissione presenta una relazione sulla situazione finanziaria del regime di assicurazione contro la disoccupazione. Indipendentemente dalla relazione, la Commissione può, mediante atti delegati ai sensi degli articoli 111 e 112 dello statuto, adeguare i contributi di cui al paragrafo 7 nell'interesse dell'equilibrio del regime.";

36)

all'articolo 101, paragrafo 1, secondo comma, seconda frase, i termini "età di 65 anni" sono sostituiti dai termini "età di 66 anni";

37)

l'articolo 103 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.   In caso di decesso di un ex agente contrattuale titolare di un'indennità d'invalidità o di una pensione di anzianità, oppure di un ex agente contrattuale che abbia cessato il servizio prima dell'età pensionabile e abbia chiesto di differire il godimento della sua pensione di anzianità al primo giorno del mese civile successivo a quello di raggiungimento dell'età pensionabile, gli aventi diritto dell'ex agente contrattuale deceduto, quali definiti nel capo 4 dell'allegato VIII dello statuto, hanno diritto a una pensione di reversibilità alle condizioni previste da tale allegato.";

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3.   Laddove, per un periodo superiore a un anno, non si abbiano notizie dell'esistenza in vita di un agente contrattuale o di un ex agente contrattuale titolare di un'indennità di invalidità o di una pensione di anzianità, oppure di un ex agente contrattuale che abbia cessato il servizio prima dell'età pensionabile e abbia chiesto di differire il godimento della sua pensione di anzianità al primo giorno del mese civile successivo a quello di raggiungimento dell'età pensionabile, le disposizioni dei capitoli 5 e 6 dell'allegato VIII dello statuto relative alle pensioni provvisorie si applicano per analogia anche al coniuge e alle persone riconosciute come a carico dello scomparso.";

38)

all'articolo 106, paragrafo 4, i termini "63 anni" sono sostituiti dai termini "età pensionabile";

39)

all'articolo 120, i termini "da ogni istituzione" sono sostituiti dai termini "dall'autorità di cui all'articolo 6, primo comma,";

40)

è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 132 bis

Conformemente alle misure di applicazione di cui all'articolo 125, paragrafo 1, e su esplicita richiesta del deputato o dei deputati che essi coadiuvano, agli assistenti parlamentari accreditati può essere corrisposta, una sola volta, un'indennità di prima sistemazione o un'indennità di nuova sistemazione a valere sull''indennità di assistenza parlamentare del rispettivo deputato, previa dimostrazione della necessità di un cambio di residenza. L'importo dell'indennità non è superiore a un mese di stipendio base dell'assistente.";

41)

l'articolo 139 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b)

alla fine del mese in cui l'assistente parlamentare accreditato raggiunge l'età di 66 anni o, in via eccezionale, alla data stabilita ai sensi dell'articolo 52, secondo e terzo comma, dello statuto;";

ii)

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d)

tenuto conto del fatto che la fiducia costituisce la base del rapporto professionale tra il deputato e il suo assistente parlamentare accreditato, alla scadenza del termine di preavviso fissato nel contratto, il quale conferisce all'assistente parlamentare accreditato o al Parlamento europeo, previa richiesta del deputato o dei deputati al Parlamento europeo per coadiuvare i quali l'assistente parlamentare accreditato è stato assunto, il diritto di risolvere il contratto stesso prima della scadenza. Il preavviso non può essere inferiore a un mese per ogni anno di servizio prestato, con un minimo di un mese e un massimo di tre mesi. Tuttavia, il periodo di preavviso non può avere inizio durante una gravidanza se attestata da un certificato medico, un congedo di maternità o di malattia, purché quest'ultimo non superi i tre mesi. È inoltre sospeso durante una gravidanza, se attestata da un certificato medico, nonché durante il congedo di maternità e di malattia, nei limiti suddetti;";

b)

è inserito il paragrafo seguente:

"3 bis.   Le misure di applicazione di cui all'articolo 125, paragrafo 1, prevedono una procedura di conciliazione che si applica prima della risoluzione del contratto dell'assistente parlamentare accreditato, su richiesta del deputato o dei deputati al Parlamento europeo per coadiuvare i quali l'assistente parlamentare accreditato è stato assunto o dell'assistente parlamentare stesso, a norma del paragrafo 1, lettera d), e del paragrafo 3.";

42)

all'articolo 141, i termini "da ogni istituzione" sono sostituiti dai termini "dall'autorità di cui all'articolo 6, primo comma,";

43)

è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 142 bis

Entro il 31 dicembre 2020 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione del funzionamento del presente regime applicabile agli altri agenti.";

44)

l'allegato è così modificato:

a)

all'articolo 1, paragrafo 1, sono aggiunte le frasi seguenti:

"L'articolo 21, l'articolo 22, a eccezione del paragrafo 4, l'articolo 23, l'articolo 24 bis e l'articolo 31, paragrafi 6 e 7, di tale allegato si applicano per analogia agli altri agenti impiegati al 31 dicembre 2013. L'articolo 30 e l'articolo 31, paragrafi 1, 2, 3 e 5 di tale allegato si applicano per analogia agli agenti temporanei impiegati al 31 dicembre 2013. Per gli agenti in servizio anteriormente al 1o gennaio 2014, i termini "età di 66" all'articolo 33, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 47, lettera a), all'articolo 101, paragrafo 1, secondo comma, e all'articolo 139, paragrafo 1, del regime applicabile agli altri agenti si leggano "età di 65.";

b)

è aggiunto l'articolo seguente:

"Articolo 6

Con effetto al 1o gennaio 2014, i contratti degli agenti temporanei a cui si applica l'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti e che sono in servizio al 31 dicembre 2013 presso un'agenzia sono convertiti, senza procedura di selezione, in contratti a norma dell'articolo 2, lettera f), di tale regime. Le altre condizioni del contratto rimangono invariate. Il presente articolo non si applica ai contratti degli agenti temporanei assunti come direttori o vicedirettori di agenzie di cui all'atto dell'Unione che istituisce l'agenzia, né ai funzionari distaccati presso un'agenzia nell'interesse del servizio.".

Articolo 3

1.   Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2014 a eccezione dell'articolo 1, punto 44, e dell'articolo 1, punto 73, lettera d), i quali si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 22 ottobre 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  Parere del 22 marzo 2012 (non pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU C 205 del 12.7.2012, pag. 1.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 2 luglio 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 10 ottobre 2013.

(4)  Statuto dei funzionari dell’Unione europea di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).";

(6)  Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni (GU L 38 del 13.2.1976, pag. 1).

(7)  Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8).";

(8)  Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).

(9)  Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 2530/72 del Consiglio, del 4 dicembre 1972, che istituisce provvedimenti speciali e temporanei per l'assunzione di funzionari delle Comunità europee in conseguenza dell'adesione di nuovi Stati membri nonché per la cessazione definitiva dal servizio per taluni funzionari di queste Comunità (GU L 272 del 5.12. 1972, pag. 1).

(10)  Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1543/73 del Consiglio, del 4 giugno 1973, che istituisce misure particolari applicabili temporaneamente ai funzionari delle Comunità europee retribuiti con gli stanziamenti per le ricerche e gli investimenti (GU L 155 dell'11.6.1973, pag. 1).";

(11)  Il numero massimo di posti di usciere parlamentare al Parlamento europeo è di 85.";

(12)  Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pagg. 164).

(13)  Regolamento (UE) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 15)";


29.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 287/63


REGOLAMENTO (UE) N. 1024/2013 DEL CONSIGLIO

del 15 ottobre 2013

che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 127, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere della Banca centrale europea,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

Negli ultimi decenni l’Unione ha compiuto progressi considerevoli nella creazione di un mercato interno dei servizi bancari. Di conseguenza, in molti Stati membri una quota significativa del mercato è detenuta da gruppi bancari aventi sede in un altro Stato membro e gli enti creditizi hanno diversificato l’attività sul piano geografico, sia all’interno che all’esterno della zona euro.

(2)

L’attuale crisi finanziaria ed economica ha mostrato che l’integrità della moneta unica e del mercato interno potrebbe essere minacciata dalla frammentazione del settore finanziario. È quindi essenziale intensificare l’integrazione della vigilanza bancaria al fine di rafforzare l’Unione, ripristinare la stabilità finanziaria e gettare le basi per la ripresa economica.

(3)

Per rilanciare la crescita economica nell’Unione e per un adeguato finanziamento dell’economia reale è essenziale mantenere e approfondire il mercato interno dei servizi bancari, sfida che tuttavia si dimostra sempre più impegnativa. La realtà dei fatti indica che l’integrazione dei mercati bancari nell’Unione sta subendo una battuta di arresto.

(4)

Nel contempo, l’esperienza maturata con la crisi finanziaria degli ultimi anni insegna che, oltre all’adozione di un quadro regolamentare rafforzato dell’Unione, le autorità di vigilanza devono intensificare l’attività di controllo ed essere in grado di vigilare su mercati ed enti estremamente complessi e interconnessi.

(5)

Nell’Unione la competenza a vigilare sui singoli enti creditizi resta principalmente a livello nazionale. Il coordinamento tra autorità di vigilanza è essenziale, ma la crisi ha dimostrato che il solo coordinamento non è sufficiente, in particolare nel contesto della moneta unica. Per preservare la stabilità finanziaria nell’Unione e aumentare gli effetti positivi sulla crescita e il benessere dell’integrazione dei mercati, è opportuno aumentare l’integrazione delle competenze di vigilanza. Ciò è particolarmente importante per garantire un controllo efficace e solido di un intero gruppo bancario e della sua salute complessiva e ridurrebbe il rischio di diverse interpretazioni e decisioni contraddittorie a livello del singolo ente.

(6)

In molti casi la stabilità di un ente creditizio è ancora strettamente legata allo Stato membro in cui è stabilito. I dubbi sulla sostenibilità del debito pubblico, sulle prospettive di crescita economica e sulla solidità degli enti creditizi hanno alimentato tendenze di mercato che si rinforzano a vicenda, con possibili conseguenze in termini sia di rischi per la solidità di alcuni enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario nella zona euro e nell’Unione nel suo complesso sia di imposizione di pesanti oneri a carico delle finanze pubbliche già in difficoltà degli Stati membri interessati.

(7)

L’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (ABE), istituita nel 2011 dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (1), e il Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF), istituito dall’articolo 2 dello stesso regolamento, e dall’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) (2) (AEAP), e dall’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (3) (AESFEM), hanno consentito di migliorare notevolmente la cooperazione tra le autorità di vigilanza bancaria nell’Unione. L’ABE contribuisce in modo rilevante alla definizione di un corpus unico di norme sui servizi finanziari nell’Unione e ha svolto un ruolo determinante nell’attuazione coerente della ricapitalizzazione di grandi enti creditizi dell’Unione decisa nell’ottobre 2011 dal vertice euro, conformemente agli orientamenti e alle condizioni in materia di aiuti di Stato adottati dalla Commissione.

(8)

Il Parlamento europeo ha invitato a più riprese ad affidare ad un organo europeo la competenza diretta di alcuni compiti di vigilanza sugli istituti finanziari, a cominciare dalle risoluzioni sulla comunicazione della Commissione «Messa in atto del quadro di azione per i servizi finanziari: piano d’azione», del 13 aprile 2000 (4), e sulle norme di vigilanza prudenziale nell’Unione europea, del 21 novembre 2002 (5).

(9)

Nelle conclusioni del 29 giugno 2012 il Consiglio europeo ha invitato il presidente del Consiglio europeo a sviluppare una tabella di marcia per la creazione di un’autentica unione economica e monetaria. Lo stesso giorno il vertice euro ha sottolineato che, una volta istituito, per le banche della zona euro, un efficace meccanismo di vigilanza unico con la partecipazione della Banca centrale europea (BCE), il meccanismo europeo di stabilità (MES) potrà, mediante decisione ordinaria, avere facoltà di ricapitalizzare direttamente gli istituti bancari, nel rispetto di adeguate condizioni, tra cui l’osservanza delle norme sugli aiuti di Stato.

(10)

Il Consiglio europeo del 19 ottobre 2012 ha concluso che il processo di approfondimento dell’unione economica e monetaria dovrebbe essere basato sul quadro istituzionale e giuridico dell’Unione e improntato all’apertura e alla trasparenza nei confronti degli Stati membri la cui moneta non è l’euro, nonché dal rispetto dell’integrità del mercato interno. Il quadro finanziario integrato disporrà di un meccanismo di vigilanza unico che sarà aperto per quanto possibile a tutti gli Stati membri che desiderino aderirvi.

(11)

È pertanto opportuno creare nell’Unione un’unione bancaria basata su un corpus unico di norme completo e dettagliato sui servizi finanziari per il mercato interno nel suo complesso e comprendente un meccanismo di vigilanza unico e nuovi quadri di garanzia dei depositi e di risoluzione delle crisi bancarie. Dati gli stretti legami e interconnessioni fra gli Stati membri la cui moneta è l’euro, è opportuno che l’unione bancaria si applichi almeno a tutti gli Stati membri della zona l’euro. Nella prospettiva di mantenere e approfondire il mercato interno, l’unione bancaria dovrebbe essere anche aperta, per quanto possibile sul piano istituzionale, alla partecipazione di altri Stati membri.

(12)

Come primo passo verso un’unione bancaria, si dovrebbe assicurare, tramite un meccanismo di vigilanza unico, che la politica dell’Unione in materia di vigilanza prudenziale sugli enti creditizi sia attuata in maniera coerente ed efficace, che il corpus unico di norme sui servizi finanziari sia applicato nella stessa maniera agli enti creditizi in tutti gli Stati membri interessati e che tali enti creditizi siano sottoposti a una vigilanza ottimale sotto il profilo qualitativo e libera da considerazioni estranee all’ottica prudenziale. In particolare, il meccanismo di vigilanza unico (MVU) dovrebbe essere coerente con il funzionamento del mercato interno dei servizi finanziari e con la libera circolazione dei capitali. Un meccanismo di vigilanza unico costituisce il punto di partenza per le tappe successive dell’unione bancaria, a concretamento del principio secondo cui il MES potrà, mediante decisione ordinaria, avere facoltà di ricapitalizzare direttamente gli istituti bancari una volta istituito un efficace meccanismo di vigilanza unico. Il Consiglio europeo ha preso atto, nelle conclusioni del 13/14 dicembre 2012, che «In un contesto in cui la vigilanza bancaria è trasferita effettivamente ad un meccanismo di vigilanza unico sarà necessario un meccanismo di risoluzione unico, dotato dei poteri atti ad assicurare che qualsiasi banca in uno Stato membro partecipante possa essere assoggettata a risoluzione mediante gli strumenti opportuni» e che «il meccanismo di risoluzione unico dovrebbe basarsi sui contributi dello stesso settore finanziario e comprendere adeguate ed efficaci misure di sostegno.».

(13)

In quanto banca centrale della zona euro dotata di ampie competenze in materia macroeconomica e di stabilità finanziaria, la BCE è l’istituzione adatta ad assolvere compiti di vigilanza chiaramente definiti nell’ottica di tutelare la stabilità del sistema finanziario dell’Unione. Molte banche centrali, infatti, sono già responsabili per vigilanza bancaria. È quindi opportuno attribuire alla BCE compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi negli Stati membri partecipanti.

(14)

La BCE e le autorità competenti degli Stati membri che non sono Stati membri partecipanti («Stati membri non partecipanti») dovrebbero concludere un memorandum d’intesa che descriva in termini generali come intendono cooperare nell’esecuzione dei loro compiti di vigilanza ai sensi del diritto dell’Unione in relazione agli enti finanziari di cui al presente regolamento. Il memorandum d’intesa potrebbe tra l’altro chiarire la consultazione relativa alle decisioni della BCE che si ripercuotono su filiazioni o succursali stabilite in uno Stato membro non partecipante la cui impresa madre è stabilita in uno Stato membro partecipante, come pure la cooperazione in situazioni di emergenza, meccanismi di allerta rapida compresi in conformità delle procedure previste dal pertinente diritto dell’Unione. Il memorandum dovrebbe essere riesaminato periodicamente.

(15)

È opportuno attribuire alla BCE compiti specifici che sono determinanti ai fini di un’attuazione coerente ed efficace della politica dell’Unione in materia di vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, lasciando altri compiti alle autorità nazionali. La BCE dovrebbe avere, tra l’altro, poteri di adozione di misure intese a garantire la stabilità macroprudenziale, fatte salve disposizioni specifiche che riflettano il ruolo delle autorità nazionali.

(16)

La sicurezza e la solidità dei grandi enti creditizi sono essenziali per assicurare la stabilità del sistema finanziario, ma l’esperienza recente insegna che anche enti creditizi più piccoli possono minacciare la stabilità finanziaria. È pertanto opportuno che la BCE possa esercitare i compiti di vigilanza su tutti gli enti creditizi autorizzati negli Stati membri partecipanti e le succursali ivi stabilite.

(17)

Nell’assolvimento dei compiti attribuitile e fatto salvo l’obiettivo di assicurare la sicurezza e la solidità degli enti creditizi, la BCE dovrebbe tenere pienamente conto della diversità degli enti creditizi stessi, delle loro dimensioni e del loro modello societario, nonché dei vantaggi sistemici della diversità nel settore bancario dell’Unione.

(18)

L’assolvimento dei compiti della BCE dovrebbe contribuire in particolare ad assicurare che gli enti creditizi internalizzino appieno tutti i costi generati dalle loro attività in modo da evitare l’azzardo morale e l’assunzione di rischi eccessivi che ne deriva. Dovrebbe tenere pienamente conto delle pertinenti condizioni macroeconomiche degli Stati membri, segnatamente la stabilità dell’offerta di credito e l’agevolazione delle attività produttive per l’economia nel suo complesso.

(19)

Nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe essere interpretata in modo da modificare il quadro di regolamentazione contabile applicabile conformemente ad altri atti del diritto dell’Unione e nazionale.

(20)

L’autorizzazione preliminare all’accesso all’attività di ente creditizio è un presidio prudenziale fondamentale per assicurare che tale attività sia svolta soltanto da operatori dotati di una base economica solida, di un’organizzazione atta a gestire i rischi specifici insiti nella raccolta di depositi e nell’erogazione di crediti e di idonei amministratori. È opportuno pertanto attribuire alla BCE il compito di autorizzare gli enti creditizi che devono stabilirsi in uno Stato membro partecipante nonché la competenza a revocare le autorizzazioni, fatte salve disposizioni specifiche che riflettano il ruolo delle autorità nazionali.

(21)

Attualmente, gli Stati membri possono prevedere, per l’autorizzazione degli enti creditizi e per i casi di relativa revoca, condizioni supplementari rispetto a quelle stabilite nel diritto dell’Unione. La BCE dovrebbe quindi assolvere i suoi compiti in materia di autorizzazione degli enti creditizi e di revoca dell’autorizzazione in caso di non conformità al diritto nazionale su proposta della pertinente autorità nazionale competente, la quale valuta il soddisfacimento delle condizioni applicabili stabilite dal diritto nazionale.

(22)

Per assicurare che la proprietà di un ente creditizio rimanga sempre idonea e solida sotto il profilo finanziario, è indispensabile valutare l’idoneità di qualsiasi nuovo proprietario prima che esso acquisti una quota rilevante nell’ente creditizio. La BCE in quanto istituzione dell’Unione è in una posizione favorevole per effettuare la necessaria valutazione senza imporre restrizioni indebite sul mercato interno. È opportuno attribuire alla BCE il compito di valutare l’acquisizione e la cessione di partecipazioni significative negli enti creditizi, tranne nel contesto della risoluzione delle crisi bancarie.

(23)

La solidità prudenziale di un ente creditizio presuppone il rispetto delle norme dell’Unione che gli impongono di detenere un dato livello di capitale a copertura dei rischi insiti nella sua attività, di limitare le esposizioni nei confronti di singole controparti, di pubblicare le informazioni relative alla sua situazione finanziaria, di disporre di attività liquide sufficienti a superare le situazioni di stress sui mercati e di limitare la leva finanziaria. La BCE dovrebbe avere il compito di assicurare il rispetto di tali norme, inclusa in La BCE dovrebbe avere il compito di assicurare il rispetto di tali norme, inclusa in particolare la concessione delle approvazioni, autorizzazioni, deroghe o esenzioni previste ai fini delle norme stesse.

(24)

Le riserve supplementari di capitale, comprese una riserva di conservazione del capitale, una riserva di capitale anticiclica per assicurare che nei periodi di crescita economica l’ente creditizio accumuli una base di capitale sufficiente a coprire le perdite nei periodi di stress, le riserve degli enti di importanza sistemica a livello globale e di altri enti sistemici e altre misure miranti ad affrontare i rischi sistemici o macroprudenziali, costituiscono strumenti prudenziali fondamentali. Per assicurare il pieno coordinamento, se le autorità nazionali competenti o le autorità nazionali designate impongono tali misure ciò dovrebbe essere debitamente notificato alla BCE. Inoltre, se necessario, la BCE dovrebbe poter applicare requisiti più elevati e misure più rigorose, fatto salvo uno stretto coordinamento con le autorità nazionali. Le disposizioni del presente regolamento relative alle misure intese ad affrontare i rischi sistemici o macroprudenziali lasciano impregiudicate eventuali procedure di coordinamento previste in altri atti del diritto dell’Unione. Le autorità nazionali competenti o le autorità nazionali designate e la BCE si conformano ad eventuali procedure di coordinamento previste in tali atti dopo aver seguito le procedure di cui al presente regolamento.

(25)

La sicurezza e la solidità di un ente creditizio dipendono anche dall’allocazione di adeguato capitale interno, in considerazione dei rischi cui potrebbe trovarsi esposto, e dalla disponibilità di strutture organizzative interne e di dispositivi di governo societario appropriati. È quindi opportuno attribuire alla BCE il compito di applicare requisiti che assicurino la presenza, negli enti creditizi degli Stati membri partecipanti, di solidi dispositivi, processi e meccanismi di governo societario, compresi processi e strategie per valutare e mantenere l’adeguatezza del capitale interno. È opportuno che la BCE sia altresì competente a imporre, qualora si riscontrino carenze, le misure del caso, compresi obblighi specifici in materia di fondi propri supplementari, trasparenza e liquidità.

(26)

I rischi per la sicurezza e la solidità di un ente creditizio possono porsi sia a livello di singolo ente sia a livello di gruppo bancario o di conglomerato finanziario. Meccanismi specifici di vigilanza per attenuare questi rischi sono importanti per assicurare la sicurezza e la solidità degli enti creditizi. È opportuno incaricare la BCE, oltre che della vigilanza sui singoli enti creditizi, anche della vigilanza su base consolidata, della vigilanza supplementare, della vigilanza sulle società di partecipazione finanziaria e della vigilanza sulle società di partecipazione finanziaria mista, esclusa la vigilanza sulle imprese di assicurazione.

(27)

Per preservare la stabilità finanziaria si dovrebbe porre rimedio al deterioramento della situazione finanziaria ed economica di un ente in una fase precoce. È opportuno attribuire alla BCE il compito di attuare le misure di intervento precoce stabilite dal diritto dell’Unione in materia, che dovrebbe tuttavia coordinare con le pertinenti autorità di risoluzione delle crisi. Fino a quando le autorità nazionali rimarranno competenti per risolvere le crisi degli enti creditizi, la BCE dovrebbe inoltre coordinarsi adeguatamente con le autorità nazionali in questione per giungere ad un’intesa circa le competenze rispettive in caso di crisi, in particolare nel contesto della gestione delle crisi dei gruppi transfrontalieri e dei collegi di risoluzione delle crisi che saranno istituiti a tal fine.

(28)

È opportuno lasciare alle autorità nazionali i compiti di vigilanza non attribuiti alla BCE, in particolare i seguenti compiti: ricevere dagli enti creditizi le notifiche in relazione al diritto di stabilimento e alla libera prestazione di servizi, esercitare la vigilanza sui soggetti che, benché non rientranti nella definizione di «ente creditizio» ai sensi del diritto dell’Unione, il diritto nazionale sottopone alla stessa vigilanza degli enti creditizi, esercitare la vigilanza sugli enti creditizi dei paesi terzi che aprono una succursale o che prestano servizi transfrontalieri nell’Unione, esercitare la vigilanza sui servizi di pagamento, effettuare le verifiche quotidiane sugli enti creditizi, assolvere nei confronti degli enti creditizi la funzione di autorità competenti in relazione ai mercati degli strumenti finanziari, prevenire l’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo e proteggere i consumatori.

(29)

È opportuno che la BCE cooperi, se del caso, pienamente con le autorità nazionali responsabili di garantire un’elevata tutela dei consumatori e la lotta contro il riciclaggio di denaro.

(30)

È opportuno che la BCE assolva i compiti attribuitile mirando ad assicurare la sicurezza e la solidità degli enti creditizi, la stabilità del sistema finanziario dell’Unione e dei singoli Stati membri partecipanti e l’unità e l’integrità del mercato interno, garantendo anche la tutela dei depositanti e migliorando il funzionamento del mercato interno, in linea con il corpus unico di norme sui servizi finanziari dell’Unione. In particolare, la BCE dovrebbe tenere debitamente conto dei principi di uguaglianza e non discriminazione.

(31)

L’attribuzione di compiti di vigilanza alla BCE dovrebbe iscriversi coerentemente nel quadro del SEVIF ed essere in linea con il relativo obiettivo di fondo di definire un corpus unico di norme e di migliorare la convergenza delle prassi di vigilanza in tutta l’Unione. È importante che le autorità di vigilanza bancaria cooperino tra loro e con le autorità di vigilanza delle assicurazioni e mercati finanziari per trattare le questioni di interesse comune e per assicurare una vigilanza adeguata sugli enti creditizi attivi anche nei settori assicurativo e mobiliare. La BCE dovrebbe pertanto cooperare strettamente con l’ABE, l’AESFEM e l’AEAP, il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) e le altre autorità che formano parte del SEVIF. È necessario che la BCE assolva i suoi compiti nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento lasciando impregiudicate le competenze e le funzioni degli altri partecipanti nell’ambito del SEVIF. Dovrebbe essere inoltre tenuta a cooperare con le pertinenti autorità di risoluzione delle crisi e con i meccanismi che finanziano assistenza finanziaria pubblica diretta o indiretta.

(32)

La BCE dovrebbe assolvere i suoi compiti conformemente al pertinente diritto dell’Unione, compresi tutto il diritto primario e derivato dell’Unione, le decisioni della Commissione in materia di aiuti di Stato, le regole di concorrenza e sul controllo delle concentrazioni e il corpus unico di norme applicabile a tutti gli Stati membri. L’ABE è incaricata di elaborare progetti di norme tecniche nonché orientamenti e raccomandazioni finalizzati alla convergenza nella vigilanza e alla coerenza dei relativi risultati nell’ambito dell’Unione. Poiché non è opportuno che subentri all’ABE nell’assolvimento di tali compiti, la BCE dovrebbe esercitare il potere di adottare regolamenti a norma dell’articolo 132 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e in conformità degli atti dell’Unione adottati dalla Commissione sulla base di progetti elaborati dall’ABE e fatto salvo l’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1039/2010.

(33)

Laddove necessario, è opportuno che la BCE stipuli memorandum d’intesa con le autorità competenti aventi responsabilità per i mercati degli strumenti finanziari, che descrivano in termini generali come intendono cooperare reciprocamente nell’esecuzione dei loro compiti di vigilanza ai sensi del diritto dell’Unione in relazione agli enti finanziari di cui al presente regolamento. Tali memorandum dovrebbero essere a disposizione del Parlamento europeo, del Consiglio e delle autorità competenti di tutti gli Stati membri.

(34)

Nell’assolvimento dei suoi compiti e nell’esercizio dei suoi poteri di vigilanza, la BCE dovrebbe applicare le norme sostanziali concernenti la vigilanza prudenziale degli enti creditizi. Queste norme sono costituite dal pertinente diritto dell’Unione, in particolare i regolamenti direttamente applicabili o le direttive, ad esempio quelle sui requisiti patrimoniali degli enti creditizi e sui conglomerati finanziari. Laddove le norme sostanziali concernenti la vigilanza prudenziale degli enti creditizi siano stabilite in direttive, la BCE dovrebbe applicare la legislazione nazionale di recepimento. Laddove il pertinente diritto dell’Unione sia costituito da regolamenti e in settori in cui, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, i suddetti regolamenti concedono esplicitamente opzioni per gli Stati membri, la BCE dovrebbe applicare anche la legislazione nazionale di esercizio di tali opzioni. Tali opzioni dovrebbero essere intese nel senso di escludere le opzioni a disposizione esclusivamente delle autorità competenti o designate. Ciò non osta al principio del primato del diritto dell’Unione. Ne consegue che la BCE, allorché adotta orientamenti o raccomandazioni o prende decisioni, dovrebbe basarsi sul pertinente diritto vincolante dell’Unione e agire in conformità di quest’ultimo.

(35)

Nell’ambito dei compiti conferiti alla BCE, il diritto nazionale conferisce alle autorità nazionali competenti taluni poteri attualmente non richiesti dal diritto dell’Unione, compresi taluni poteri cautelari e di intervento precoce. La BCE dovrebbe poter chiedere alle autorità nazionali degli Stati membri partecipanti di utilizzare tali poteri al fine di garantire l’attuazione di una vigilanza piena ed efficace nell’ambito dell’MVU.

(36)

Per assicurare che gli enti creditizi, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista applichino le norme e le decisioni in materia di vigilanza, s dovrebbero imporre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di violazione. A norma dell’articolo 132, paragrafo 3, TFUE e del regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (6), la BCE ha il potere di imporre alle imprese ammende o penalità di mora in caso di inosservanza degli obblighi imposti dai regolamenti e dalle decisioni da essa adottati. Inoltre, al fine di consentire alla BCE di assolvere efficacemente i suoi compiti relativi al controllo del rispetto delle disposizioni di vigilanza previste dal diritto dell’Unione direttamente applicabile, è necessario attribuire alla BCE il potere di imporre sanzioni pecuniarie agli enti creditizi, alle società di partecipazione finanziaria e alle società di partecipazione finanziaria mista in caso di violazione di tali norme. È opportuno che le autorità nazionali possano continuare a infliggere sanzioni in caso di mancato rispetto degli obblighi imposti dal diritto nazionale di recepimento delle direttive dell’Unione. È opportuno che la BCE possa, quando reputa che l’assolvimento dei suoi compiti richieda una sanzione per le violazioni, rimettere a tal fine la questione alle autorità nazionali competenti.

(37)

Le autorità di vigilanza nazionali vantano competenze importanti e consolidate nella vigilanza sugli enti creditizi sul rispettivo territorio e nelle relative peculiarità economiche, organizzative e culturali. Hanno assegnato a tali scopi un corpo ingente di personale apposito e altamente qualificato. Ai fini di una vigilanza di elevata qualità a livello dell’Unione, è opportuno che le autorità nazionali competenti siano responsabili dell’assistenza della BCE nella preparazione e nell’attuazione degli atti inerenti all’assolvimento dei suoi compiti di vigilanza, tra cui in particolare la valutazione giornaliera della situazione di un ente creditizio e le relative verifiche in loco.

(38)

I criteri stabiliti nel presente regolamento per la definizione dell’ambito di attività degli enti meno significativi dovrebbero essere applicati al massimo livello di consolidamento all’interno degli Stati membri partecipanti sulla base di dati consolidati. Nell’assolvere i compiti attribuitile dal presente regolamento in relazione a un gruppo di enti creditizi che non è meno significativo su base consolidata, la BCE dovrebbe procedervi su base consolidata in relazione al gruppo di enti creditizi e su base individuale in relazione alle filiazioni e succursali di tale gruppo stabilite negli Stati membri partecipanti.

(39)

I criteri stabiliti nel presente regolamento per la definizione dell’ambito di attività degli enti meno significativi dovrebbero essere specificati in un quadro adottato e pubblicato dalla BCE in consultazione con le autorità nazionali competenti. Su tale base, la BCE dovrebbe avere la responsabilità di applicare i suddetti criteri e di verificarne, attraverso propri calcoli, il rispetto. La richiesta della BCE di informazioni per effettuare i suoi calcoli non dovrebbe costringere gli enti ad applicare quadri contabili diversi da quelli ad essi applicabili ai sensi di altri atti del diritto dell’Unione e nazionale.

(40)

Qualora un ente creditizio sia stato considerato significativo o meno significativo, la valutazione non dovrebbe generalmente essere modificata più di una volta ogni dodici mesi, tranne in caso di cambiamenti strutturali nei gruppi bancari, quali fusioni o dismissioni.

(41)

Nel decidere, in seguito alla notifica di un’autorità nazionale competente, se un ente riveste importanza significativa con riguardo all’economia nazionale e deve quindi essere soggetto alla vigilanza della BCE, quest’ultima dovrebbe tenere conto di tutte le circostanze pertinenti, incluse le considerazioni legate alla parità di condizioni.

(42)

Per quanto riguarda la vigilanza di enti creditizi transfrontalieri operanti sia all’interno che all’esterno della zona euro, la BCE dovrebbe cooperare strettamente con le autorità competenti degli Stati membri non partecipanti. In qualità di autorità competente è necessario che la BCE sia soggetta ai relativi obblighi di cooperazione e di scambio di informazioni imposti dal diritto dell’Unione e partecipi pienamente nei collegi delle autorità di vigilanza. Inoltre, poiché l’esercizio di compiti di vigilanza da parte di un’istituzione dell’Unione apporta chiari benefici in termini di stabilità finanziaria e integrazione sostenibile dei mercati, anche gli Stati membri la cui moneta non è l’euro dovrebbero avere la possibilità di partecipare all’MVU. Tuttavia, l’assolvimento efficace dei compiti di vigilanza presuppone necessariamente l’attuazione piena e immediata delle decisioni in materia di vigilanza. Gli Stati membri che intendono partecipare all’MVU dovrebbero quindi impegnarsi ad assicurare che le autorità nazionali competenti si conformino alle misure richieste dalla BCE in relazione agli enti creditizi e vi diano attuazione. È opportuno che la BCE possa instaurare una cooperazione stretta con le autorità competenti di uno Stato membro la cui moneta non è l’euro. È necessario che sia tenuta a instaurare la cooperazione quando sono soddisfatte le condizioni previste nel presente regolamento.

(43)

Poiché gli Stati membri partecipanti la cui moneta non è l’euro non sono presenti nel consiglio direttivo finché non hanno adottato l’euro conformemente al TFUE e non possono fruire appieno di altri meccanismi previsti per gli Stati membri la cui moneta è l’euro, il presente regolamento prevede ulteriori garanzie da applicare nel processo decisionale. Tali garanzie, tuttavia, in particolare la possibilità per gli Stati membri partecipanti la cui moneta non è l’euro di chiedere che si ponga fine immediatamente alla stretta cooperazione previa informazione del consiglio direttivo in merito al proprio disaccordo motivato su un progetto di decisione del consiglio di vigilanza, dovrebbero essere usate in casi eccezionali debitamente giustificati e solo fintantoché si applicano le suddette circostanze specifiche. Le garanzie sono dovute alle circostanze specifiche in cui si trovano gli Stati membri partecipanti la cui moneta non è l’euro nel quadro del presente regolamento, in quanto non sono presenti nel consiglio direttivo e non possono fruire appieno di altri meccanismi previsti per gli Stati membri la cui moneta è l’euro. Pertanto, le garanzie non possono e non dovrebbero essere intese come un precedente per altri settori della politica dell’Unione.

(44)

Nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe alterare in alcun modo l’attuale quadro che disciplina la modifica della forma giuridica delle filiazioni o succursali e l’applicazione di tale quadro, né essere interpretata o applicata nel senso che incentiva tale modifica. A tale riguardo, si dovrebbe rispettare pienamente la responsabilità delle autorità competenti degli Stati membri non partecipanti, di modo che dette autorità continuino a disporre di sufficienti poteri e strumenti di vigilanza sugli enti creditizi operanti nel loro territorio per poter esercitare tale responsabilità e salvaguardare in modo effettivo la stabilità finanziaria e l’interesse pubblico. Inoltre, al fine di assistere le autorità competenti nell’esercizio delle loro responsabilità dovrebbero essere fornite tempestivamente alle autorità competenti stesse e ai depositanti informazioni su eventuali modifiche della forma giuridica delle filiazioni o succursali.

(45)

Per assolvere i suoi compiti la BCE dovrebbe disporre di adeguati poteri di vigilanza. Il diritto dell’Unione in materia di vigilanza degli enti creditizi attribuisce determinati poteri alle autorità di vigilanza designate a tal fine dagli Stati membri. Nella misura in cui tali poteri rientrano nell’ambito dei compiti di vigilanza attribuitile, si dovrebbe considerare la BCE l’autorità competente per gli Stati membri partecipanti, ed è necessario dotarla dei poteri conferiti alle autorità competenti dal diritto dell’Unione, ossia i poteri conferiti da tali atti alle autorità competenti dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante e alle autorità designate.

(46)

La BCE dovrebbe disporre del potere di vigilanza di rimuovere un membro dell’organo di amministrazione conformemente al presente regolamento.

(47)

Per assolvere efficacemente i suoi compiti di vigilanza, è necessario che la BCE possa richiedere tutte le informazioni necessarie e svolgere indagini e ispezioni in loco, ove appropriato in collaborazione con le autorità nazionali competenti. La BCE e le autorità nazionali competenti dovrebbero avere accesso alle stesse informazioni senza che gli enti creditizi siano soggetti al requisito della doppia relazione.

(48)

Il segreto professionale dell’avvocato è un principio fondamentale del diritto dell’Unione che protegge la riservatezza delle comunicazioni tra le persone fisiche o giuridiche e i loro consulenti, conformemente alle condizioni stabilite nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE).

(49)

Se ha la necessità di richiedere informazioni ad una persona stabilita in uno Stato membro non partecipante ma appartenente ad un ente creditizio, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista stabiliti in uno Stato membro partecipante, ovvero alla quale tale ente creditizio, società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista abbia esternalizzato funzioni o attività operative, e se tale richiesta non può essere fatta valere né può essere eseguita nello Stato membro non partecipante, la BCE dovrebbe coordinarsi con l’autorità competente dello Stato membro non partecipante interessato.

(50)

Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione delle norme stabilite dagli articoli 34 e 42 del protocollo n. 4 sullo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, allegato al trattato sull’Unione europea (TUE) e al TFUE («statuto del SEBC e della BCE»). Gli atti adottati dalla BCE ai sensi del presente regolamento non dovrebbero conferire diritti o imporre obblighi agli Stati membri non partecipanti, salvo quando tali atti siano conformi al pertinente diritto dell’Unione, in conformità di tale protocollo e del protocollo n. 15 su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, allegato al TUE e al TFUE.

(51)

Quando gli enti creditizi esercitano il loro diritto di stabilimento o di libera prestazione di servizi in un altro Stato membro o nel caso in cui diversi soggetti in un gruppo siano stabiliti in Stati membri diversi, il diritto dell’Unione prevede procedure specifiche nonché la ripartizione delle competenze tra gli Stati membri interessati. Nella misura in cui la BCE assume taluni compiti di vigilanza per tutti gli Stati membri partecipanti, le predette procedure e la predetta ripartizione non si dovrebbero applicare all’esercizio del diritto di stabilimento o di libera prestazione di servizi in un altro Stato membro partecipante.

(52)

Quando assolve i compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento e quando chiede assistenza alle autorità nazionali competenti, la BCE dovrebbe tenere debitamente conto di un giusto equilibrio tra il coinvolgimento di tutte le autorità nazionali competenti interessate, in linea con le responsabilità stabilite nel diritto applicabile dell’Unione in materia di vigilanza su base individuale e di vigilanza su base subconsolidata e consolidata.

(53)

Nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe essere intesa nel senso di conferire alla BCE il potere di imporre sanzioni a persone fisiche o giuridiche diverse da enti creditizi, società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista, fatto salvo il potere della BCE di chiedere alle autorità nazionali competenti di intervenire per assicurare che siano imposte sanzioni appropriate.

(54)

In quanto stabilita dai trattati, la BCE è un’istituzione dell’Unione nel suo complesso. Nelle sue procedure decisionali, dovrebbe essere soggetta alle norme e ai principi generali dell’Unione in materia di garanzie procedurali e di trasparenza. Occorre rispettare pienamente il diritto dei destinatari delle decisioni della BCE ad essere ascoltati nonché il loro diritto a chiedere un riesame delle decisioni della BCE ai sensi delle norme stabilite nel presente regolamento.

(55)

L’attribuzione di compiti di vigilanza implica per la BCE una responsabilità considerevole in termini di salvaguardia della stabilità finanziaria nell’Unione e di esercizio il più possibile efficace e proporzionato dei poteri di vigilanza. È opportuno che il passaggio di poteri di vigilanza dal livello nazionale a quello dell’Unione sia bilanciato da adeguati obblighi in materia di trasparenza e responsabilità. La BCE dovrebbe pertanto rispondere dell’esecuzione di tali compiti al Parlamento europeo e al Consiglio quali istituzioni democraticamente legittimate a rappresentare i cittadini dell’Unione e gli Stati membri. Ciò dovrebbe includere relazioni periodiche e risposte a interrogazioni e quesiti del Parlamento europeo, in conformità del suo regolamento interno, e dell’Eurogruppo, in conformità delle relative procedure. Gli obblighi di relazione dovrebbero essere vincolati al pertinente segreto professionale.

(56)

La BCE dovrebbe trasmettere anche ai parlamenti nazionali degli Stati membri partecipanti le relazioni che indirizza al Parlamento europeo e al Consiglio. I parlamenti nazionali degli Stati membri partecipanti dovrebbero poter indirizzare osservazioni o quesiti alla BCE in merito all’assolvimento dei compiti di vigilanza attribuitile, cui la BCE può rispondere. I regolamenti interni dei suddetti parlamenti nazionali dovrebbero tenere conto delle modalità delle procedure e dei meccanismi pertinenti per indirizzare osservazioni e quesiti alla BCE. In tale contesto si dovrebbe prestare particolare attenzione a osservazioni o quesiti concernenti la revoca delle autorizzazioni degli enti creditizi in relazione alla quale le autorità nazionali, conformemente alla procedura di cui al presente regolamento, hanno intrapreso azioni necessarie per la risoluzione o per il mantenimento della stabilità finanziaria. Il parlamento nazionale di uno Stato membro partecipante dovrebbe inoltre poter invitare il presidente o un rappresentante del consiglio di vigilanza a partecipare a uno scambio di opinioni in relazione alla vigilanza degli enti creditizi in detto Stato membro, insieme con un rappresentante dell’autorità nazionale competente. Tale ruolo dei parlamenti nazionali risulta opportuno alla luce del potenziale impatto delle misure di vigilanza sulle finanze pubbliche, sugli enti creditizi e i rispettivi clienti e dipendenti, nonché sui mercati degli Stati membri partecipanti. Nei casi in cui le autorità nazionali competenti intervengono a norma del presente regolamento, è opportuno che resti d’applicazione il regime di responsabilità previsto dal diritto nazionale.

(57)

Il presente regolamento non pregiudica il diritto del Parlamento europeo di istituire una commissione temporanea d’inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione o di cattiva amministrazione nell’applicazione del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 226 TFUE, né l’esercizio delle sue funzioni di controllo politico quali previste nei trattati, incluso il diritto del Parlamento europeo di prendere posizione o adottare una risoluzione su questioni che ritenga appropriate.

(58)

Nella sua azione la BCE dovrebbe rispettare i principi in materia di garanzie procedurali e di trasparenza.

(59)

I regolamenti di cui all’articolo 15, paragrafo 3, TFUE dovrebbero determinare le modalità di accesso ai documenti in possesso della BCE risultanti dall’assolvimento dei suoi compiti di vigilanza, conformemente al TFUE.

(60)

Ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la CGUE esercita un controllo di legittimità anche sugli atti della BCE, diversi da raccomandazioni e pareri, destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi.

(61)

A norma dell’articolo 340 TFUE, la BCE dovrebbe risarcire, conformemente ai principi generali comuni al diritto degli Stati membri, i danni cagionati da essa stessa o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni. Dovrebbe restare impregiudicata la responsabilità delle autorità nazionali competenti di risarcire i danni cagionati da esse stesse o dai loro agenti nell’esercizio delle loro funzioni conformemente alla legislazione nazionale.

(62)

In virtù dell’articolo 342 TFUE, alla BCE si applica il regolamento n. 1 del Consiglio, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (7).

(63)

Nel determinare se il diritto di accesso al fascicolo da parte di persone interessate debba essere limitato, la BCE dovrebbe rispettare i diritti fondamentali e osservi i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.

(64)

La BCE dovrebbe riconoscere alle persone fisiche e alle persone giuridiche la possibilità di chiedere un riesame delle decisioni adottate in virtù dei poteri conferitile dal presente regolamento e di cui dette persone sono destinatarie o che le riguardano direttamente e individualmente. La portata del riesame dovrebbe riguardare la conformità procedurale e sostanziale di tali decisioni con il presente regolamento, nel rispetto, nel contempo, del margine di discrezionalità lasciato alla BCE nel decidere sull’opportunità di adottare le decisioni stesse. A tal fine e per ragioni di semplificazione delle procedure, la BCE dovrebbe istituire una commissione amministrativa del riesame incaricata di effettuare tale riesame interno. Per costituire la commissione, il consiglio direttivo della BCE dovrebbe nominare persone di indubbio prestigio. Nella sua decisione il consiglio direttivo dovrebbe, per quanto possibile, garantire un equilibrio geografico e di genere adeguato fra tutti gli Stati membri. La procedura stabilita per il riesame dovrebbe consentire al consiglio di vigilanza di riconsiderare il precedente progetto di decisione in funzione delle esigenze.

(65)

La BCE è competente a esercitare funzioni di politica monetaria ai fini del mantenimento della stabilità dei prezzi ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 1, TFUE. L’assolvimento di compiti di vigilanza mira a tutelare la sicurezza e la solidità degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario. I compiti dovrebbero pertanto essere assolti in maniera nettamente separata per evitare conflitti di interesse e per assicurare che ciascuna funzione sia esercitata conformemente agli obiettivi applicabili. La BCE dovrebbe poter garantire che il consiglio direttivo operi in modo completamente differenziato per quanto riguarda le funzioni di politica monetaria e di vigilanza. Tale differenziazione dovrebbe almeno prevedere riunioni e ordini del giorno rigorosamente separati.

(66)

La separazione organizzativa del personale dovrebbe riguardare tutti i servizi necessari per i fini di politica monetaria indipendente e dovrebbe garantire che l’esecuzione dei compiti attribuiti dal presente regolamento sia pienamente soggetta alla responsabilità democratica e alla supervisione previste dal presente regolamento. Il personale coinvolto nell’assolvimento dei compiti attribuiti alla BCE dal presente regolamento dovrebbe riferire al presidente del consiglio di vigilanza.

(67)

È opportuno, in particolare, istituire in seno alla la BCE un consiglio di vigilanza incaricato di preparare le decisioni in materia di vigilanza, che ricomprenda le competenze specifiche delle autorità di vigilanza nazionali. È opportuno pertanto che il consiglio sia presieduto da un presidente, abbia un vicepresidente e sia composto di rappresentanti della BCE e delle autorità nazionali competenti. Le nomine del consiglio di vigilanza a norma del presente regolamento dovrebbero rispettare i principi di equilibrio di genere, esperienza e qualifica. Tutti i membri del consiglio di vigilanza dovrebbero essere informati in modo tempestivo e completo dei punti all’ordine del giorno delle sue riunioni, in modo da agevolare l’efficacia delle discussioni e il processo di elaborazione del progetto di decisione.

(68)

Nell’assolvimento dei propri compiti, il consiglio di vigilanza dovrebbe tener conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti negli Stati membri partecipanti ed esercitare le proprie funzioni nell’interesse dell’Unione nel suo complesso.

(69)

Nel pieno rispetto delle disposizioni istituzionali e in materia di voto stabilite dai trattati, il consiglio di vigilanza dovrebbe essere un organo essenziale nell’esecuzione dei compiti di vigilanza da parte della BCE, compiti di cui, sino ad ora, sono rimaste depositarie le autorità nazionali competenti. Per tale motivo, si dovrebbe conferire al Consiglio il potere di adottare una decisione di esecuzione al fine di nominare il presidente e il vicepresidente del consiglio di vigilanza. Dopo aver sentito il consiglio di vigilanza, la BCE dovrebbe presentare al Parlamento europeo, per approvazione, una proposta di nomina del presidente e del vicepresidente. Dopo l’approvazione di tale proposta, il Consiglio dovrebbe adottare la suddetta decisione di esecuzione. Il presidente dovrebbe essere scelto in base ad una procedura di selezione aperta, di cui il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero essere tenuti debitamente al corrente.

(70)

Ai fini di una rotazione adeguata e, nel contempo, a tutela della sua piena indipendenza, il presidente dovrebbe essere eletto per un mandato, non rinnovabile, non superiore a cinque anni. Per assicurare il pieno coordinamento con le attività dell’ABE e con le politiche prudenziali dell’Unione, è opportuno che il consiglio di vigilanza possa invitare l’ABE e la Commissione in veste di osservatori. Il presidente dell’autorità europea di risoluzione delle crisi, una volta istituita, dovrebbe partecipare in veste di osservatore alle riunioni del consiglio di vigilanza.

(71)

È opportuno che il consiglio di vigilanza sia assistito da un comitato direttivo, a composizione più ristretta. il comitato direttivo dovrebbe preparare le riunioni del consiglio di vigilanza, esercitare le sue funzioni unicamente nell’interesse dell’Unione nel suo complesso e cooperare con il consiglio di vigilanza in piena trasparenza.

(72)

Il consiglio direttivo della BCE dovrebbe invitare i rappresentanti degli Stati membri partecipanti la cui moneta non è l’euro quando considera di sollevare obiezioni riguardo ad un progetto di decisione preparato dal consiglio di vigilanza o quando le autorità nazionali competenti interessate comunicano al consiglio direttivo il proprio disaccordo motivato su un progetto di decisione del consiglio di vigilanza, qualora tale decisione sia indirizzata alle autorità nazionali in relazione ad enti creditizi di Stati membri partecipanti la cui moneta non è l’euro.

(73)

Per assicurare la separazione tra la politica monetaria e i compiti di vigilanza, è opportuno esigere dalla BCE la creazione di un gruppo di esperti di mediazione. L’istituzione del gruppo di esperti, e in particolare la sua composizione, dovrebbe garantire la risoluzione delle divergenze in modo equilibrato, nell’interesse dell’Unione nel suo complesso.

(74)

Il consiglio di vigilanza, il comitato direttivo e il personale della BCE con incarichi di vigilanza dovrebbero essere vincolati a un segreto professionale appropriato. Un obbligo analogo dovrebbe applicarsi allo scambio di informazioni con il personale della BCE estraneo alle attività di vigilanza. Ciò non dovrebbe impedire alla BCE di scambiare informazioni, nei limiti e alle condizioni fissati dalla pertinente legislazione dell’Unione in materia, anche con la Commissione ai fini dei compiti di cui agli articoli 107 e 108 TFUE e ai sensi del diritto dell’Unione sul miglioramento della sorveglianza economica e di bilancio.

(75)

Per assolvere efficacemente i suoi compiti di vigilanza, la BCE dovrebbe esercitare i compiti di vigilanza attribuitile in piena indipendenza, in particolare libera da indebite influenze politiche e da qualsiasi ingerenza degli operatori del settore, che potrebbero comprometterne l’indipendenza operativa.

(76)

L’uso di periodi di incompatibilità nelle autorità di vigilanza è importante per garantire l’efficienza e l’indipendenza della vigilanza esercitata da tali autorità. A tal fine e fatta salva l’applicazione di norme nazionali più rigorose, la BCE dovrebbe istituire e mantenere procedure generali e formali, inclusi periodi di riesame proporzionati, per valutare in anticipo e prevenire potenziali conflitti con l’interesse legittimo dell’MVU/della BCE nel caso in cui un ex membro del consiglio di vigilanza inizi a svolgere un’attività nel settore bancario un tempo soggetto alla sua vigilanza.

(77)

Per assolvere efficacemente i suoi compiti di vigilanza, la BCE dovrebbe disporre di risorse consone, ottenute con modalità che salvaguardino l’indipendenza della BCE da indebite influenze delle autorità nazionali competenti e dei partecipanti ai mercati e che assicurino la separazione fra politica monetaria e compiti di vigilanza. È opportuno che i costi della vigilanza siano sostenuti dai soggetti che vi sono sottoposti. L’esercizio dei compiti di vigilanza da parte della BCE dovrebbe quindi essere finanziato imponendo agli enti creditizi stabiliti negli Stati membri partecipanti il pagamento di un contributo annuale. Per coprire le spese sostenute nell’assolvimento dei suoi compiti in qualità di autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante nei confronti di succursali, la BCE dovrebbe poter imporre il pagamento di contributi alle succursali stabilite in uno Stato membro partecipante di un ente creditizio stabilito in uno Stato membro non partecipante. Qualora un ente creditizio o una succursale siano sottoposti a vigilanza su base consolidata, i contributi dovrebbero essere imposti al massimo livello di un ente creditizio all’interno del gruppo interessato stabilito negli Stati membri partecipanti. Dal calcolo dei contributi dovrebbero essere escluse le filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti.

(78)

Se un ente creditizio è incluso nella vigilanza su base consolidata, il contributo dovrebbe essere calcolato al massimo livello di consolidamento negli Stati membri partecipanti e assegnato agli enti creditizi stabiliti in uno Stato membro partecipante e inclusi nella vigilanza su base consolidata sulla base di criteri obiettivi relativi alla loro rilevanza e al loro profilo di rischio, comprese le attività ponderate per il rischio.

(79)

Una vigilanza efficace presuppone personale estremamente motivato, adeguatamente formato e imparziale. Al fine di creare un meccanismo di vigilanza realmente integrato si dovrebbe procedere ad uno scambio e un distacco adeguati di personale tra tutte le autorità nazionali competenti e tra di esse e la BCE. Per assicurare un controllo inter pares su base continuativa, in particolare nella vigilanza sui grandi enti creditizi, la BCE dovrebbe poter chiedere che i gruppi di vigilanza nazionali coinvolgano anche personale proveniente dalle autorità competenti di altri Stati membri partecipanti, consentendo l’istituzione di gruppi di vigilanza diversificati geograficamente con profili e competenze specifici. Lo scambio e il distacco di personale dovrebbero instaurare una cultura comune di vigilanza. La BCE dovrebbe fornire periodicamente informazioni in merito a quanti membri del personale proveniente dalle autorità nazionali competenti sono distaccati presso la BCE ai fini dell’MVU.

(80)

Date la globalizzazione dei servizi bancari e l’accresciuta importanza degli standard internazionali, la BCE dovrebbe assolvere i suoi compiti nel rispetto di tali standard e attraverso il dialogo e una cooperazione stretta con le autorità di vigilanza al di fuori dell’Unione, senza sovrapporsi alla funzione internazionale dell’ABE. È opportuno che sia abilitata a stabilire contatti e concludere accordi amministrativi con le autorità di vigilanza e le amministrazioni di paesi terzi, nonché con organizzazioni internazionali, in coordinamento con l’ABE e nel pieno rispetto delle funzioni esistenti e delle rispettive competenze degli Stati membri e delle istituzioni dell’Unione.

(81)

La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (8), e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (9), si applicano pienamente al trattamento dei dati personali da parte della BCE ai fini del presente regolamento.

(82)

Alla BCE si applica il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (10). La BCE ha adottato la decisione BCE/2004/11 (11), riguardante le condizioni e le modalità delle indagini dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode in seno alla Banca centrale europea.

(83)

Affinché gli enti creditizi siano sottoposti ad una vigilanza ottimale sotto il profilo qualitativo e libera da considerazioni estranee all’ottica prudenziale e per affrontare in modo tempestivo ed efficace le conseguenze negative e che si rafforzano a vicenda degli sviluppi di mercato che riguardano gli enti creditizi e gli Stati membri, la BCE dovrebbe iniziare a esercitare i compiti di vigilanza specifici il più presto possibile. Il trasferimento di tali compiti dalle autorità di vigilanza nazionali alla BCE richiede tuttavia una certa preparazione. È pertanto opportuno prevedere un periodo adeguato di introduzione graduale.

(84)

Nell’adottare le modalità operative dettagliate per l’esecuzione dei compiti attribuiti alla BCE dal presente regolamento, la BCE dovrebbe prevedere modalità transitorie che garantiscano la conclusione delle procedure di vigilanza in corso, incluse eventuali decisioni e/o misure adottate o indagini avviate prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.

(85)

La Commissione ha affermato, nella comunicazione del 28 novembre 2012 intitolata «Un piano per un’Unione economica e monetaria autentica e approfondita», che si potrebbe modificare l’articolo 127, paragrafo 6, TFUE per rendere applicabile la procedura legislativa ordinaria e per eliminare alcune delle restrizioni giuridiche che esso impone attualmente sulla configurazione dell’MVU (ad esempio, sancire la possibilità di partecipazione diretta e irrevocabile all’MVU da parte degli Stati membri la cui moneta non è l’euro, al di là del modello della «stretta cooperazione»; concedere agli Stati membri la cui moneta non è l’euro che partecipano all’MVU pieni e uguali poteri nelle decisioni della BCE e andare oltre nella separazione interna della struttura decisionale in materia di politica monetaria e di vigilanza). Ha inoltre affermato che un punto specifico da affrontare sarebbe il rafforzamento della responsabilità democratica della BCE nella sua veste di autorità di vigilanza delle banche. Si ricorda che il TUE prevede che il governo di qualsiasi Stato membro, il Parlamento europeo o la Commissione possono sottoporre progetti intesi a modificare i trattati, che possono riguardare ogni aspetto dei trattati.

(86)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, la libertà di impresa, il diritto ad un ricorso effettivo e ad un giudice imparziale, e deve essere attuato conformemente a detti diritti e principi.

(87)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire istituire un quadro efficiente ed efficace per l’esercizio di compiti specifici di vigilanza sugli enti creditizi da parte di un’istituzione dell’Unione e garantire l’applicazione uniforme del corpus unico di norme agli enti creditizi, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della struttura paneuropea del mercato bancario e dell’impatto dei fallimenti degli enti creditizi sugli altri Stati membri, essere conseguiti meglio a livello dell’Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Oggetto e definizioni

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, al fine di contribuire alla sicurezza e alla solidità degli enti creditizi e alla stabilità del sistema finanziario all’interno dell’Unione e di ciascuno Stato membro, con pieno riguardo e dovere di diligenza riguardo all’unità e all’integrità del mercato interno, in base alla parità di trattamento degli enti creditizi al fine di impedire l’arbitraggio regolamentare.

Gli enti di cui all’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (12), sono esclusi dai compiti di vigilanza attribuiti alla BCE nel conformemente all’articolo 4 del presente regolamento. La portata dei compiti di vigilanza della BCE si limita alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi ai sensi del presente regolamento. Il presente regolamento non attribuisce alla BCE compiti di vigilanza di altro tipo, ad esempio compiti relativi alla vigilanza prudenziale delle controparti centrali.

Nell’assolvere i compiti attribuitile dal presente regolamento e fatto salvo l’obiettivo di garantire la sicurezza e la solidità degli enti creditizi, la BCE tiene in debita considerazione le diverse tipologie, i modelli societari e le dimensioni degli enti creditizi.

Nessuna azione, proposta o politica della BCE discrimina, direttamente o indirettamente, uno Stato membro o un gruppo di Stati membri quale luogo di prestazione di servizi bancari o finanziari in qualsiasi valuta.

Il presente regolamento fa salve le competenze delle autorità competenti degli Stati membri partecipanti a assolvere i compiti di vigilanza non attribuiti dal presente regolamento alla BCE, e i relativi poteri.

Il presente regolamento fa altresì salve le competenze delle autorità competenti o delle autorità designate degli Stati membri partecipanti ad applicare strumenti macroprudenziali non previsti da pertinenti atti del diritto dell’Unione, e i relativi poteri.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento s’intende per:

1)   «Stato membro partecipante»: uno Stato membro la cui moneta è l’euro oppure uno Stato membro la cui moneta non è l’euro che ha instaurato una collaborazione stretta ai sensi dell’articolo 7;

2)   «autorità nazionale competente»: un’autorità nazionale competente designata da uno Stato membro partecipante a norma del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (13), e della direttiva 2013/36/UE;

3)   «ente creditizio»: un ente creditizio come definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;

4)   «società di partecipazione finanziaria»: una società di partecipazione finanziaria come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 20, del regolamento (UE) n. 575/2013;

5)   «società di partecipazione finanziaria mista»: una società di partecipazione finanziaria mista come definita all’articolo 2, punto 15, della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario (14);

6)   «conglomerato finanziario»: un conglomerato finanziario come definito all’articolo 2, punto 14, della direttiva 2002/87/CE;

7)   «autorità nazionale designata»: un’autorità designata di uno Stato membro partecipante ai sensi del pertinente diritto dell’Unione;

8)   «partecipazione qualificata»: una partecipazione qualificata come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 36, del regolamento (UE) n. 575/2013;

9)   «meccanismo di vigilanza unico» (MVU): il sistema di vigilanza finanziaria composto dalla BCE e dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri partecipanti come descritto all’articolo 6 del presente regolamento.

CAPO II

Cooperazione e compiti

Articolo 3

Cooperazione

1.   La BCE coopera strettamente con l’ABE, con l’AESFEM, con l’AEAP e con il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) nonché con le altre autorità che fanno parte del SEVIF che garantiscono un livello adeguato di regolamentazione e di vigilanza nell’Unione.

Laddove necessario, la BCE stipula memorandum d’intesa con le autorità competenti degli Stati membri aventi responsabilità per i mercati degli strumenti finanziari. Tali memorandum sono a disposizione del Parlamento europeo, del Consiglio e delle autorità competenti di tutti gli Stati membri.

2.   Ai fini del presente regolamento la BCE partecipa al consiglio delle autorità di vigilanza dell’ABE alle condizioni di cui all’articolo 40 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

3.   La BCE assolve i suoi compiti nel rispetto del presente regolamento facendo salvi le competenze e i compiti dell’ABE, dell’AESFEM, dell’AEAP e del CERS.

4.   La BCE coopera strettamente con le autorità abilitate a risolvere le crisi degli enti creditizi, anche nella preparazione dei piani di risoluzione.

5.   Fatti salvi gli articoli 1, 4 e 6, la BCE coopera strettamente con qualsiasi meccanismo di assistenza finanziaria pubblica, inclusi il Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF) e il MES, in particolare se tale meccanismo ha concesso o probabilmente concederà assistenza finanziaria diretta o indiretta a un ente creditizio soggetto all’articolo 4.

6.   La BCE e le autorità competenti degli Stati membri non partecipanti concludono un memorandum d’intesa che descrive in termini generali come intendono cooperare nell’assolvimento dei loro compiti di vigilanza ai sensi del diritto dell’Unione in relazione agli enti finanziari di cui all’articolo 2. Il memorandum è riesaminato periodicamente.

Fatto salvo il primo comma, la BCE conclude un memorandum d’intesa con l’autorità competente dei singoli Stati membri non partecipanti che siano Stati membri d’origine di almeno un ente di importanza sistemica a livello mondiale, come definito dal diritto dell’Unione.

Ciascun memorandum è riesaminato periodicamente e pubblicato, fatto salvo l’adeguato trattamento delle informazioni riservate.

Articolo 4

Compiti attribuiti alla BCE

1.   Nel quadro dell’articolo 6, conformemente al paragrafo 3 del presente articolo la BCE ha competenza esclusiva nell’assolvimento dei compiti seguenti, a fini di vigilanza prudenziale, nei confronti di tutti gli enti creditizi stabiliti negli Stati membri partecipanti:

a)

rilasciare e revocare l’autorizzazione agli enti creditizi fatto salvo l’articolo 14;

b)

nei confronti degli enti creditizi stabiliti in uno Stato membro partecipante che desiderano aprire una succursale o prestare servizi transfrontalieri in uno Stato membro non partecipante, assolvere i compiti che incombono all’autorità competente dello Stato membro di origine in virtù del pertinente diritto dell’Unione;

c)

valutare le notifiche di acquisizione e di cessione di partecipazioni qualificate in enti creditizi, tranne nel caso della risoluzione di una crisi bancaria, e fatto salvo l’articolo 15;

d)

assicurare il rispetto degli atti di cui all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, che impongono agli enti creditizi requisiti prudenziali relativamente a requisiti in materia di fondi propri, cartolarizzazione, limiti ai grandi rischi, liquidità, leva finanziaria, segnalazione e informativa al pubblico delle informazioni su tali aspetti;

e)

assicurare il rispetto degli atti di cui all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, che impongono agli enti creditizi requisiti che assicurino la presenza di solidi dispositivi di governo societario, compresi i requisiti di professionalità e onorabilità per le persone responsabili dell’amministrazione degli enti creditizi, di processi di gestione del rischio, di meccanismi di controllo interno, di politiche e prassi di remunerazione e di processi efficaci di valutazione dell’adeguatezza del capitale interno, compresi i modelli basati sui rating interni;

f)

effettuare le valutazioni prudenziali comprese, se del caso in coordinamento con l’ABE, le prove di stress e la loro eventuale pubblicazione, per accertare se i dispositivi, le strategie, i processi e meccanismi instaurati dagli enti creditizi e i fondi propri da essi detenuti permettano una gestione solida e la copertura dei rischi e, alla luce di tale valutazione prudenziale, imporre agli enti creditizi obblighi specifici in materia di fondi propri aggiuntivi, specifici requisiti di informativa e di liquidità, nonché altre misure, ove specificamente contemplati dal pertinente diritto dell’Unione;

g)

esercitare la vigilanza su base consolidata sulle imprese madri degli enti creditizi stabilite in uno degli Stati membri partecipanti, comprese le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista, e partecipare alla vigilanza su base consolidata, anche in collegi delle autorità di vigilanza, fatta salva la partecipazione delle autorità nazionali competenti a tali collegi in qualità di osservatori, sulle imprese madri non stabilite in uno degli Stati membri partecipanti;

h)

partecipare alla vigilanza supplementare dei conglomerati finanziari in relazione agli enti creditizi che ne fanno parte e assumere i compiti di coordinatore quando la BCE è nominata coordinatore per un conglomerato finanziario conformemente ai criteri fissati nel pertinente diritto dell’Unione;

i)

assolvere i compiti di vigilanza collegati ai piani di risanamento e alle misure di intervento precoce qualora un ente creditizio o gruppo nei cui confronti la BCE sia l’autorità di vigilanza su base consolidata non soddisfi o rischi di violare i requisiti prudenziali applicabili, nonché, solo nei casi previsti espressamente dal pertinente diritto dell’Unione per le autorità competenti, a cambiamenti strutturali richiesti agli enti creditizi per prevenire lo stress finanziario o il fallimento, ad esclusione dei poteri di risoluzione.

2.   Nei confronti degli enti creditizi stabiliti in uno Stato membro non partecipante che aprono una succursale o che prestano servizi transfrontalieri in uno Stato membro partecipante, la BCE assolve, nell’ambito del paragrafo 1, i compiti spettanti alle autorità competenti in conformità del pertinente diritto dell’Unione.

3.   Ai fini dell’assolvimento dei compiti attribuitile dal presente regolamento e allo scopo di assicurare standard elevati di vigilanza, la BCE applica tutto il pertinente diritto dell’Unione e, se tale diritto dell’Unione è composto da direttive, la legislazione nazionale di recepimento di tali direttive. Laddove il pertinente diritto dell’Unione sia costituito da regolamenti e al momento tali regolamenti concedano esplicitamente opzioni per gli Stati membri, la BCE applica anche la legislazione nazionale di esercizio di tali opzioni.

A tal fine, la BCE adotta orientamenti e raccomandazioni e prende decisioni fatti salvi il pertinente diritto dell’Unione e, in particolare, qualsiasi atto legislativo e non legislativo, compresi quelli di cui agli articoli 290 e 291 TFUE, e conformemente agli stessi. In particolare, è soggetta alle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione vincolanti elaborate dall’ABE e adottate dalla Commissione a norma degli articoli da 10 a 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010, all’articolo 16 di tale regolamento e alle disposizioni di tale regolamento sul manuale di vigilanza europeo predisposto dall’ABE conformemente a tale regolamento. La BCE può inoltre adottare regolamenti solo nella misura in cui ciò sia necessario per organizzare o precisare le modalità di assolvimento dei compiti attribuitile dal presente regolamento.

Prima di adottare un regolamento la BCE effettua consultazioni pubbliche e analizza potenziali costi e benefici, a meno che tali consultazioni e analisi siano sproporzionate in relazione alla portata e all’impatto del regolamento in questione, ovvero in relazione alla particolare urgenza della questione, nel qual caso la BCE dà conto dell’urgenza.

Se necessario, la BCE contribuisce, svolgendo qualsiasi ruolo partecipativo, all’elaborazione di progetti di norme tecniche di regolamentazione o di attuazione dell’ABE a norma del regolamento (UE) n. 1093/2010 o richiama l’attenzione di quest’ultima sulla potenziale necessità di presentare alla Commissione progetti di norme che modificano le attuali norme tecniche di regolamentazione o di attuazione.

Articolo 5

Compiti e strumenti macroprudenziali

1.   Ove opportuno o ritenuto necessario, e fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, le autorità nazionali competenti o le autorità nazionali designate degli Stati membri partecipanti applicano i requisiti in materia di riserve di capitale che gli enti creditizi devono detenere al livello pertinente in conformità del pertinente diritto dell’Unione in aggiunta ai requisiti in materia di fondi propri di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento, tra cui la fissazione di quote della riserva di capitale anticiclica, e ogni altra misura mirante ad affrontare i rischi sistemici o macroprudenziali prevista dalle procedure di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 e alla direttiva 2013/36/UE, e fatte salve le procedure ivi stabilite, nei casi specificati nel pertinente diritto dell’Unione. Dieci giorni lavorativi prima di adottare tale decisione, l’autorità interessata notifica debitamente la propria intenzione alla BCE. Qualora sollevi un’obiezione, la BCE dichiara le sue ragioni per iscritto entro cinque giorni lavorativi. L’autorità interessata tiene debitamente in considerazione le ragioni della BCE prima di procedere con la decisione, se del caso.

2.   La BCE può applicare, qualora lo si ritenga necessario, invece delle autorità nazionali competenti o delle autorità nazionali designate dello Stato membro partecipante, requisiti più elevati in materia di riserve di capitale rispetto a quelli applicati dalle autorità nazionali competenti o dalle autorità nazionali designate degli Stati membri partecipanti che gli enti creditizi devono detenere al livello pertinente in conformità del pertinente diritto dell’Unione in aggiunta ai requisiti in materia di fondi propri di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento tra cui la fissazione di quote della riserva di capitale anticiclica, alle condizioni di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo, e applicare misure più rigorose miranti ad affrontare i rischi sistemici o macroprudenziali al livello degli enti creditizi fatte salve le procedure stabilite nel regolamento (UE) n. 575/2013 e nella direttiva 2013/36/UE nei casi specificati nel pertinente diritto dell’Unione.

3.   Un’autorità nazionale competente o un’autorità nazionale designata può proporre alla BCE di agire ai sensi del paragrafo 2 per far fronte alla situazione specifica del sistema finanziario e dell’economia del suo Stato membro.

4.   Se intende agire conformemente al paragrafo 2, la BCE coopera strettamente con le autorità nazionali designate negli Stati membri interessati. In particolare, notifica la propria intenzione alle autorità nazionali competenti o alle autorità nazionali designate interessate dieci giorni lavorativi prima di adottare tale decisione. Qualora una delle autorità interessate sollevi un’obiezione, dichiara le sue ragioni per iscritto entro cinque giorni lavorativi. La BCE tiene debitamente in considerazione tali ragioni prima di procedere con la decisione, se del caso.

5.   Nell’assolvimento dei compiti di cui al paragrafo 2, la BCE tiene conto della situazione specifica del sistema finanziario, della situazione economica e del ciclo economico nei singoli Stati membri o in parti di essi.

Articolo 6

Cooperazione con l’MVU

1.   La BCE assolve i suoi compiti nel quadro di un meccanismo di vigilanza unico composto dalla BCE e dalle autorità nazionali competenti. La BCE è responsabile del funzionamento efficace e coerente dell’MVU.

2.   Sia la BCE che le autorità nazionali competenti sono soggette al dovere di cooperazione in buona fede e all’obbligo di scambio di informazioni.

Fatto salvo il potere della BCE di ricevere direttamente le informazioni comunicate su base continuativa dagli enti creditizi, o di accedervi direttamente, le autorità nazionali competenti forniscono in particolare alla BCE tutte le informazioni necessarie per l’assolvimento dei compiti attribuiti alla BCE stessa dal presente regolamento.

3.   Ove opportuno e fatte salve la competenza e la responsabilità della BCE in ordine ai compiti attribuitile dal presente regolamento, spetta alle autorità nazionali competenti assistere la BCE, alle condizioni stabilite nel quadro indicato nel paragrafo 7 del presente articolo, nella preparazione e nell’attuazione degli atti inerenti ai compiti di cui all’articolo 4 concernenti tutti gli enti creditizi, compresa l’assistenza nelle attività di verifica. Esse seguono le istruzioni fornite dalla BCE nell’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 4.

4.   In relazione ai compiti definiti nell’articolo 4, eccetto il paragrafo 1, lettere a) e c), la BCE ha le responsabilità di cui al paragrafo 5 del presente articolo e le autorità nazionali competenti hanno le responsabilità di cui al paragrafo 6 del presente articolo, nel quadro di cui al paragrafo 7 del presente articolo e fatte salve le procedure ivi indicate, per la vigilanza dei seguenti enti creditizi, società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista, o succursali, stabilite in Stati membri partecipanti, di enti creditizi stabiliti in Stati membri non partecipanti:

quelli meno rilevanti su base consolidata, al massimo livello di consolidamento all’interno degli Stati membri partecipanti, ovvero singolarmente, nel caso specifico di succursali, stabilite in Stati membri partecipanti, di enti creditizi stabiliti in Stati membri non partecipanti. La significatività è valutata sulla base dei seguenti criteri:

i)

dimensioni;

ii)

importanza per l’economia dell’Unione o di qualsiasi Stato membro partecipante;

iii)

significatività delle attività transfrontaliere.

Per quanto attiene al primo comma, un ente creditizio o società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista non sono considerati meno significativi, tranne se giustificato da particolari circostanze da specificare nella metodologia, qualora soddisfino una qualsiasi delle seguenti condizioni:

i)

il valore totale delle attività supera i 30 miliardi di EUR;

ii)

il rapporto tra le attività totali e il PIL dello Stato membro partecipante in cui sono stabiliti supera il 20 %, a meno che il valore totale delle attività sia inferiore a 5 miliardi di EUR;

iii)

in seguito alla notifica dell’autorità nazionale competente secondo cui tale ente riveste un’importanza significativa con riguardo all’economia nazionale, la BCE decide di confermare tale significatività sulla scorta di una sua valutazione approfondita, compreso lo stato patrimoniale, dell’ente creditizio in questione.

Inoltre la BCE può, di propria iniziativa, considerare un ente di importanza significativa quando questo ha stabilito filiazioni in più di uno Stato membro partecipante e le sue attività o passività transfrontaliere rappresentano una parte significativa delle attività o passività totali soggette alle condizioni di cui alla metodologia.

Quelli per i quali è stata richiesta o ricevuta direttamente assistenza finanziaria pubblica dal FESF o dal MES non sono considerati meno significativi.

Nonostante i commi precedenti, la BCE assolve i compiti attribuitile dal presente regolamento nei confronti dei tre enti creditizi più significativi in ciascuno Stato membro partecipante, salvo circostanze particolari.

5.   Riguardo agli enti creditizi di cui al paragrafo 4, e nel quadro definito nel paragrafo 7:

a)

la BCE emana regolamenti, orientamenti o istruzioni generali rivolti alle autorità nazionali competenti in base ai quali sono eseguiti i compiti definiti nell’articolo 4, ad esclusione del paragrafo 1, lettere a) e c), e le decisioni di vigilanza sono adottate dalle autorità nazionali competenti.

Tali istruzioni possono riferirsi ai poteri specifici di cui all’articolo 16, paragrafo 2, per gruppi o categorie di enti creditizi al fine di assicurare la coerenza dei risultati della vigilanza nell’ambito dell’MVU;

b)

allorché necessario per garantire l’applicazione coerente di standard di vigilanza elevati, la BCE può decidere in qualsiasi momento, di propria iniziativa dopo essersi consultata con le autorità nazionali competenti o su richiesta di un’autorità nazionale competente, di esercitare direttamente tutti i pertinenti poteri per uno o più enti creditizi di cui al paragrafo 4, ivi compreso il caso in cui è stata richiesta o ricevuta indirettamente l’assistenza finanziaria dal FESF o dal MES;

c)

la BCE esercita una sorveglianza sul funzionamento del sistema, sulla base delle responsabilità e delle procedure di cui al presente articolo, in particolare al paragrafo 7, lettera c);

d)

la BCE può avvalersi in qualsiasi momento dei poteri di cui agli articoli da 10 a 13;

e)

la BCE può inoltre richiedere, in casi specifici o in via permanente, informazioni alle autorità nazionali competenti in merito all’assolvimento dei compiti da esse assolti in virtù del presente articolo.

6.   Fatto salvo il paragrafo 5 del presente articolo, le autorità nazionali competenti assolvono i compiti, e ne sono responsabili, di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), da d) a g) e i), e adottano tutte le pertinenti decisioni di vigilanza in relazione agli enti creditizi menzionati al paragrafo 4, primo comma, del presente articolo nel quadro di cui al paragrafo 7 del presente articolo e fatte salve le procedure ivi stabilite.

Fatti salvi gli articoli da 10 a 13, le autorità nazionali competenti e le autorità nazionali designate mantengono il potere, conformemente al diritto nazionale, di ottenere informazioni dagli enti creditizi, dalle società di partecipazione finanziaria, dalle società di partecipazione finanziaria mista e dalle imprese incluse nella situazione finanziaria consolidata di un ente creditizio e di svolgere ispezioni in loco presso tali enti creditizi, società di partecipazione finanziaria, società di partecipazione finanziaria mista e imprese. Le autorità nazionali competenti informano la BCE, conformemente al quadro di cui al paragrafo 7 del presente articolo, delle misure adottate in virtù del presente paragrafo e coordinano strettamente tali misure con la BCE.

Le autorità nazionali competenti riferiscono periodicamente alla BCE in merito al risultato delle attività svolte in virtù del presente articolo.

7.   La BCE adotta e pubblica, in consultazione con le autorità nazionali competenti e sulla base di una proposta del consiglio di vigilanza, un quadro per l’organizzazione delle modalità pratiche di attuazione del presente articolo. Tale quadro comprende almeno quanto segue:

a)

la metodologia specifica di valutazione dei criteri di cui al paragrafo 4, primo, secondo e terzo comma, e i criteri in base ai quali il paragrafo 4, quarto comma, cessa di applicarsi a uno specifico ente creditizio e le disposizioni risultanti ai fini dell’applicazione dei paragrafi 5 e 6. Tali disposizioni e la metodologia di valutazione dei criteri di cui al paragrafo 4, primo, secondo e terzo comma, sono riesaminate per tener conto di eventuali modifiche pertinenti e garantiscono che, qualora un ente creditizio sia stato considerato significativo o meno significativo, la valutazione sia modificata solo in caso di cambiamenti sostanziali e non transitori delle circostanze, in particolare di quelle inerenti alla situazione dell’ente creditizio che sono pertinenti per tale valutazione;

b)

la definizione delle procedure, compresi i termini, e la possibilità di preparare progetti di decisione da trasmettere per esame alla BCE, per la relazione tra la BCE e le autorità nazionali competenti in merito alla vigilanza degli enti creditizi non considerati meno significativi conformemente al paragrafo 4;

c)

la definizione delle procedure, compresi i termini, per la relazione tra la BCE e le autorità nazionali competenti in merito alla vigilanza degli enti creditizi considerati meno significativi conformemente al paragrafo 4. Tali procedure richiedono in particolare alle autorità nazionali competenti, a seconda dei casi definiti nel quadro, di:

i)

notificare alla BCE qualsiasi procedura rilevante di vigilanza;

ii)

valutare ulteriormente, su richiesta della BCE, aspetti specifici della procedura;

iii)

trasmettere alla BCE progetti di decisioni rilevanti di vigilanza, su cui la BCE può esprimere le proprie opinioni.

8.   Ove la BCE sia assistita dalle autorità nazionali competenti o dalle autorità nazionali designate allo scopo di assolvere i compiti attribuitile dal presente regolamento, la BCE e le autorità nazionali competenti ottemperano alle disposizioni stabilite nei pertinenti atti dell’Unione in relazione all’attribuzione di responsabilità e alla cooperazione tra autorità competenti di diversi Stati membri.

Articolo 7

Cooperazione stretta con le autorità competenti degli Stati membri partecipanti la cui moneta non è l’euro

1.   Nei limiti stabiliti dal presente articolo, la BCE assolve i compiti di cui agli articoli 4, paragrafo 1, 4, paragrafo 2, e 5 in relazione agli enti creditizi stabiliti in uno Stato membro la cui moneta non è l’euro, laddove essa e l’autorità nazionale competente dello Stato membro in questione abbiano instaurato una cooperazione stretta a norma del presente articolo.

A tal fine, la BCE può formulare istruzioni per l’autorità nazionale competente o l’autorità nazionale designata dello Stato membro partecipante la cui moneta non è l’euro.

2.   La cooperazione stretta tra la BCE e l’autorità nazionale competente di uno Stato membro partecipante la cui moneta non è l’euro è stabilita da una decisione adottata dalla BCE, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a)

lo Stato membro interessato comunica agli altri Stati membri, alla Commissione, alla BCE e all’ABE la richiesta di instaurare una cooperazione stretta con la BCE relativamente all’esercizio dei compiti di cui agli articoli 4 e 5 per tutti gli enti creditizi in esso stabiliti, conformemente all’articolo 6;

b)

nella comunicazione lo Stato membro interessato si impegna:

ad assicurare che la propria autorità nazionale competente o autorità nazionale designata rispetti gli orientamenti o le richieste della Banca centrale europea, e

a comunicare tutte le informazioni sugli enti creditizi stabiliti in tale Stato membro di cui la BCE può aver bisogno per sottoporli ad una valutazione approfondita;

c)

lo Stato membro interessato ha adottato una pertinente normativa nazionale per assicurare che l’autorità nazionale competente sia tenuta a adottare, nei confronti degli enti creditizi, le misure chieste dalla BCE a norma del paragrafo 4.

3.   La decisione di cui al paragrafo 2 è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essa si applica quattordici giorni dopo la pubblicazione.

4.   La BCE, se reputa opportuna l’adozione da parte dell’autorità nazionale competente dello Stato membro interessato di una misura inerente ai compiti di cui al paragrafo 1 nei confronti di un ente creditizio, di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista, formula istruzioni all’indirizzo di quest’autorità indicando i termini pertinenti.

I termini non possono essere inferiori a 48 ore, a meno che un’adozione più rapida sia indispensabile per scongiurare danni irreparabili. L’autorità nazionale competente dello Stato membro interessato prende tutte le misure necessarie nel rispetto dell’obbligo di cui al paragrafo 2, lettera c).

5.   La BCE può decidere di avvertire lo Stato membro interessato che, in assenza di azioni correttive decisive, sospenderà o porrà fine alla cooperazione stretta nei seguenti casi:

a)

se, secondo la BCE, lo Stato membro interessato non soddisfa più le condizioni previste al paragrafo 2, lettere a), b) e c); oppure

b)

se, secondo la BCE, l’autorità nazionale competente dello Stato membro interessato non agisce nel rispetto dell’obbligo di cui al paragrafo 2, lettera c).

Qualora le citate azioni non siano intraprese entro quindici giorni dalla notifica dell’avvertimento, la BCE può sospendere o porre fine alla cooperazione stretta con lo Stato membro in questione.

La decisione di sospendere o porre fine alla cooperazione stretta è notificata allo Stato membro in questione ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La decisione indica la data a decorrere dalla quale si applica, tenendo nella debita considerazione l’efficacia della vigilanza e gli interessi legittimi degli enti creditizi.

6.   Lo Stato membro può chiedere alla BCE di porre fine alla cooperazione stretta in qualsiasi momento passati tre anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della decisione adottata dalla BCE che stabilisce tale cooperazione. La richiesta illustra i motivi della cessazione della cooperazione, comprese, se del caso, le potenziali conseguenze negative significative riguardo alle responsabilità di bilancio dello Stato membro. In tal caso la BCE provvede immediatamente ad adottare una decisione che pone fine alla cooperazione stretta e indica la data a decorrere dalla quale si applica entro un periodo massimo di tre mesi, tenendo nella debita considerazione l’efficacia della vigilanza e gli interessi legittimi degli enti creditizi. La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

7.   Se uno Stato membro partecipante la cui moneta non è l’euro notifica alla BCE, conformemente all’articolo 26, paragrafo 8, il suo disaccordo motivato rispetto a un’obiezione del consiglio direttivo a un progetto di decisione del consiglio di vigilanza, il consiglio direttivo esprime, entro un termine di trenta giorni, il proprio parere sul disaccordo motivato espresso dallo Stato membro e, indicandone le ragioni, conferma o ritira la sua obiezione.

Qualora il consiglio direttivo confermi la sua obiezione, lo Stato membro partecipante la cui moneta non è l’euro può notificare alla BCE che non sarà vincolato dalla potenziale decisione relativa all’eventuale progetto modificato di decisione del consiglio di vigilanza.

La BCE prende allora in considerazione l’eventuale sospensione o cessazione della cooperazione stretta con tale Stato membro, tenendo nella debita considerazione l’efficacia della vigilanza, e adotta una decisione in merito.

La BCE tiene conto, in particolare, delle seguenti considerazioni:

a)

se la mancanza di tale sospensione o cessazione possa compromettere l’integrità dell’MVU o avere conseguenze negative significative per le responsabilità di bilancio degli Stati membri;

b)

se tale sospensione o cessazione possa avere conseguenze negative significative per le responsabilità di bilancio nello Stato membro che ha notificato il disaccordo motivato ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 8;

c)

se sia stato accertato o meno che l’autorità nazionale competente interessata ha adottato misure che, a parere della BCE,

assicurano che gli enti creditizi nello Stato membro che ha notificato il proprio disaccordo motivato ai sensi del precedente comma non sono soggetti a un trattamento più favorevole degli enti creditizi negli altri Stati membri partecipanti; e

hanno pari efficacia, rispetto alla decisione del consiglio direttivo ai sensi del secondo comma del presente paragrafo, nel conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 1 e nel garantire la conformità con il pertinente diritto dell’Unione.

La BCE include tali considerazioni nella sua decisione e le comunica allo Stato membro in questione.

8.   Se uno Stato membro partecipante la cui moneta non è l’euro non concorda con un progetto di decisione del consiglio di vigilanza, comunica al consiglio direttivo il suo disaccordo motivato entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento del progetto di decisione. Il consiglio direttivo decide quindi nel merito entro cinque giorni lavorativi, tenendo pienamente conto delle motivazioni, e spiega per iscritto la sua decisione allo Stato membro interessato. Quest’ultimo può chiedere alla BCE di porre fine alla cooperazione stretta con effetto immediato e non sarà vincolato dalla successiva decisione.

9.   Se ha posto fine alla cooperazione stretta con la BCE, uno Stato membro non può instaurare una nuova cooperazione stretta prima che siano trascorsi tre anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della decisione della BCE che poneva fine a tale cooperazione.

Articolo 8

Relazioni internazionali

Fatte salve le rispettive competenze degli Stati membri e delle altre istituzioni e degli altri organismi dell’Unione, diversi dalla BCE, inclusa l’ABE, la BCE può, relativamente ai compiti attribuitile dal presente regolamento, stabilire contatti e concludere accordi amministrativi con le autorità di vigilanza, le organizzazioni internazionali e le amministrazioni di paesi terzi, fermo restando un coordinamento appropriato con l’ABE. Tali accordi non creano obblighi giuridici per l’Unione e gli Stati membri.

CAPO III

Poteri della BCE

Articolo 9

Poteri di vigilanza e di indagine

1.   Al fine esclusivo di assolvere i compiti attribuitile dall’articolo 4, paragrafo 1, dall’articolo 4, paragrafo 2, e dell’articolo 5, paragrafo 2, la BCE è considerata, ove opportuno, autorità competente o autorità designata negli Stati membri partecipanti come stabilito dal pertinente diritto dell’Unione.

Al medesimo fine esclusivo, la BCE ha tutti i poteri e obblighi di cui al presente regolamento. Ha inoltre tutti i poteri e gli obblighi che il pertinente diritto dell’Unione conferisce alle autorità competenti e designate, salvo diversamente disposto dal presente regolamento. In particolare, la BCE gode dei poteri elencati nelle sezioni 1 e 2 del presente capo.

Nella misura necessaria ad assolvere i compiti attribuitile dal presente regolamento, la BCE può chiedere, mediante istruzioni, alle autorità nazionali in questione di utilizzare i propri poteri, in virtù e in conformità delle condizioni stabilite dal diritto nazionale, qualora il presente regolamento non attribuisca tali poteri alla BCE. Le autorità nazionali in questione informano la BCE in modo esaustivo in merito all’esercizio di detti poteri.

2.   La BCE esercita i poteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo conformemente agli atti di cui all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma. Nell’esercizio dei rispettivi poteri di vigilanza e di indagine, la BCE e le autorità nazionali competenti cooperano strettamente.

3.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, riguardo agli enti creditizi stabiliti in Stati membri partecipanti la cui moneta non è l’euro la BCE esercita i suoi poteri conformemente all’articolo 7.

Sezione 1

Poteri di indagine

Articolo 10

Richiesta di informazioni

1.   Fatti salvi i poteri di cui all’articolo 9, paragrafo 1, e ferme restando le condizioni stabilite dal pertinente diritto dell’Unione, la BCE può esigere dalle seguenti persone fisiche o giuridiche, fatto salvo l’articolo 4, la comunicazione di tutte le informazioni di cui necessita per assolvere i compiti attribuitile dal presente regolamento, comprese informazioni da fornire con frequenza periodica e in formati specifici a fini di vigilanza e a relativi fini statistici:

a)

enti creditizi stabiliti negli Stati membri partecipanti;

b)

società di partecipazione finanziaria stabilite negli Stati membri partecipanti;

c)

società di partecipazione finanziaria mista stabilite negli Stati membri partecipanti;

d)

società di partecipazione mista stabilite negli Stati membri partecipanti;

e)

persone appartenenti ai soggetti di cui alle lettere da a) a d);

f)

terzi cui i soggetti di cui alle lettere da a) a d) hanno esternalizzato funzioni o attività.

2.   I soggetti di cui al paragrafo 1 comunicano le informazioni richieste. Le disposizioni relative al segreto professionale non dispensano queste persone dall’obbligo di comunicare le informazioni. La comunicazione di tali informazioni non è considerata violazione del segreto professionale.

3.   Qualora ottenga informazioni direttamente dalle persone fisiche o giuridiche di cui al paragrafo 1, la BCE mette tali informazioni a disposizione delle autorità nazionali competenti interessate.

Articolo 11

Indagini generali

1.   Ai fini dell’assolvimento dei compiti attribuitile dal presente regolamento e fatte salve altre condizioni stabilite dal pertinente diritto dell’Unione, la BCE può svolgere tutte le indagini necessarie riguardo ai soggetti di cui all’articolo 10, paragrafo 1, stabiliti o ubicati in uno Stato membro partecipante.

A tal fine la BCE ha il diritto di:

a)

chiedere la presentazione di documenti:

b)

esaminare i libri e i registri contabili dei soggetti di cui all’articolo 10, paragrafo 1, e fare copie o estratti dei suddetti libri e documenti;

c)

ottenere spiegazioni scritte o orali dai soggetti di cui all’articolo 10, paragrafo 1, o dai loro rappresentanti o dal loro personale;

d)

organizzare audizioni per ascoltare altre persone che acconsentano ad essere interpellate allo scopo di raccogliere informazioni pertinenti all’oggetto dell’indagine.

2.   I soggetti di cui all’articolo 10, paragrafo 1, sono tenute a sottoporsi alle indagini avviate a seguito di una decisione della BCE.

Quando un soggetto ostacola lo svolgimento dell’indagine, l’autorità nazionale competente dello Stato membro partecipante in cui sono ubicati i locali pertinenti presta, conformemente al diritto nazionale, l’assistenza necessaria, anche facilitando alla Banca centrale europea, nei casi di cui agli articoli 12 e 13, l’accesso ai locali commerciali delle persone giuridiche di cui all’articolo 10, paragrafo 1, in modo che i predetti diritti possano essere esercitati.

Articolo 12

Ispezioni in loco

1.   Ai fini dell’assolvimento dei compiti attribuitile dal presente regolamento e fatte salve altre condizioni stabilite dal pertinente diritto dell’Unione, la BCE può svolgere, a norma dell’articolo 13 e previa notifica all’autorità nazionale competente interessata, tutte le necessarie ispezioni in loco presso i locali commerciali delle persone giuridiche di cui all’articolo 10, paragrafo 1, e di qualsiasi altra impresa inclusa nella vigilanza su base consolidata esercitata dalla BCE in qualità di autorità di vigilanza su base consolidata a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera g). Se necessario ai fini di un’ispezione corretta ed efficace, la BCE può svolgere l’ispezione in loco senza preavviso alle suddette persone giuridiche.

2.   I funzionari della BCE e le altre persone da essa autorizzate a svolgere ispezioni in loco possono accedere a tutti i locali commerciali e ai terreni delle persone giuridiche soggette alla decisione di indagine adottata dalla BCE e possono esercitare tutti i poteri loro conferiti conformemente all’articolo 11, paragrafo 1.

3.   Le persone giuridiche di cui all’articolo 10, paragrafo 1, sono tenute a sottoporsi alle ispezioni in loco sulla base di una decisione della BCE.

4.   I funzionari e le altre persone che li accompagnano autorizzate o incaricate dall’autorità nazionale competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata l’ispezione prestano, sotto la vigilanza e il coordinamento della BCE, attivamente assistenza ai funzionari della BCE e alle altre persone autorizzate da quest’ultima. Essi dispongono a tal fine dei poteri di cui al paragrafo 2. Anche i funzionari dell’autorità nazionale competente dello Stato membro partecipante in questione hanno diritto di partecipare alle ispezioni in loco.

5.   Qualora i funzionari della BCE e le altre persone da essa autorizzate o incaricate che li accompagnano constatino che un soggetto si oppone ad un’ispezione ordinata a norma del presente articolo, l’autorità nazionale competente dello Stato membro partecipante interessato presta loro l’assistenza necessaria conformemente al diritto nazionale. Nella misura necessaria all’espletamento dell’ispezione, tale assistenza include l’apposizione di sigilli su tutti i locali commerciali e ai libri e ai registri contabili. Qualora non disponga di tale potere, l’autorità nazionale competente interessata utilizza le proprie competenze per chiedere l’assistenza necessaria delle altre autorità nazionali.

Articolo 13

Autorizzazione giudiziaria

1.   Se l’ispezione in loco di cui all’articolo 12, paragrafi 1 e 2, o l’assistenza di cui all’articolo 12, paragrafo 5, richiede l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria secondo le regole nazionali, tale autorizzazione è richiesta.

2.   Qualora sia richiesta l’autorizzazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l’autorità giudiziaria nazionale controlla l’autenticità della decisione della BCE e verifica che le misure coercitive previste non siano né arbitrarie né sproporzionate rispetto all’oggetto dell’ispezione. Nel verificare la proporzionalità delle misure coercitive, l’autorità giudiziaria nazionale può chiedere alla BCE di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali questa sospetta una violazione degli atti di cui all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, sulla gravità della sospetta violazione e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tuttavia, l’autorità giudiziaria nazionale non può mettere in discussione la necessità dell’ispezione né esigere che le siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo della BCE. Solo la CGUE esercita il controllo di legittimità sulla decisione della BCE.

Sezione 2

Poteri di vigilanza specifici

Articolo 14

Autorizzazione

1.   La domanda di autorizzazione all’accesso all’attività dell’ente creditizio che avrà sede in uno Stato membro partecipante è presentata alle autorità nazionali competenti di tale Stato nel rispetto dei requisiti previsti dal pertinente diritto nazionale.

2.   Se il richiedente soddisfa tutte le condizioni di autorizzazione previste dal pertinente diritto nazionale di detto Stato membro, l’autorità nazionale competente adotta, entro il termine previsto dal pertinente diritto nazionale, un progetto di decisione con cui propone alla BCE il rilascio dell’autorizzazione. Il progetto di decisione è notificato alla BCE e al richiedente l’autorizzazione. Negli altri casi, l’autorità nazionale competente respinge la domanda di autorizzazione.

3.   Il progetto di decisione si ritiene adottato dalla BCE a meno che quest’ultima non sollevi obiezioni entro un termine massimo di dieci giorni lavorativi, prorogabile una sola volta per lo stesso periodo in casi debitamente giustificati. La BCE solleva obiezioni al progetto di decisione solo se le condizioni di autorizzazione stabilite nel pertinente diritto dell’Unione non sono soddisfatte. La BCE espone i motivi del rigetto per iscritto.

4.   La decisione adottata a norma dei paragrafi 2 e 3 è notificata al richiedente l’autorizzazione dall’autorità nazionale competente.

5.   Fatto salvo il paragrafo 6, la BCE può revocare l’autorizzazione nei casi previsti dal pertinente diritto dell’Unione, di propria iniziativa previa consultazione dell’autorità nazionale competente dello Stato membro partecipante in cui l’ente creditizio è stabilito oppure su proposta di tale autorità nazionale competente. Tale consultazione assicura in particolare che, prima di prendere decisioni relative alla revoca, la BCE conceda un periodo di tempo sufficiente affinché le autorità nazionali decidano in merito alle necessarie azioni correttive, comprese eventuali misure di risoluzione, e ne tenga conto.

L’autorità nazionale competente che considera che l’autorizzazione da essa proposta a norma del paragrafo 1 debba essere revocata in virtù delil pertinente diritto nazionale trasmette alla BCE una proposta in tal senso. In tal caso, la BCE prende una decisione sulla proposta di revoca tenendo pienamente conto della giustificazione della revoca avanzata dall’autorità nazionale competente.

6.   Fino a quando le autorità nazionali rimarranno competenti per la risoluzione delle crisi degli enti creditizi, nei casi in cui ritengano che la revoca dell’autorizzazione pregiudicherebbe l’adeguata attuazione della risoluzione o le azioni necessarie per la stessa ovvero al fine di mantenere la stabilità finanziaria, esse notificano debitamente alla BCE la propria obiezione, illustrando nel dettaglio il danno che la revoca provocherebbe. In questi casi, la BCE si astiene dal procedere alla revoca per un periodo concordato con le autorità nazionali. La BCE può prorogare tale periodo se ritiene che siano stati compiuti sufficienti progressi. Se, tuttavia, la BCE stabilisce in una decisione motivata che le autorità nazionali non hanno attuato le opportune azioni necessarie per mantenere la stabilità finanziaria, si procede immediatamente alla revoca delle autorizzazioni.

Articolo 15

Valutazione delle acquisizioni di partecipazioni qualificate

1.   Fatte salve le deroghe di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), la notifica di acquisizione di una partecipazione qualificata in un ente creditizio stabilito in uno Stato membro partecipante ovvero ogni informazione connessa è presentata alle autorità nazionali competenti dello Stato membro nel quale è stabilito l’ente creditizio conformemente ai requisiti di cui al pertinente diritto nazionale basato sugli atti di cui all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma.

2.   L’autorità nazionale competente valuta l’acquisizione proposta e trasmette alla BCE la notifica e una proposta di decisione di vietare o di non vietare l’acquisizione, sulla base dei criteri stabiliti dagli atti di cui all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, almeno dieci giorni lavorativi prima della scadenza del termine per la valutazione stabilito dal pertinente diritto dell’Unione e assiste la BCE conformemente all’articolo 6.

3.   La BCE decide se vietare l’acquisizione sulla base dei criteri di valutazione stabiliti dal pertinente diritto dell’Unione e conformemente alla procedura ed entro i termini per la valutazione ivi stabiliti.

Articolo 16

Poteri di vigilanza

1.   Ai fini dell’assolvimento dei suoi compiti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e fatti salvi gli altri poteri ad essa conferiti, la BCE dispone dei poteri di cui al paragrafo 2 del presente articolo di imporre a qualsiasi ente creditizio, società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista negli Stati membri partecipanti di adottare per tempo le misure necessarie per affrontare problemi pertinenti in qualsiasi delle seguenti circostanze:

a)

l’ente creditizio non soddisfa i requisiti degli atti di cui all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma;

b)

la BCE dispone di prove del fatto che l’ente creditizio rischia di violare i requisiti degli atti di cui all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, entro i successivi dodici mesi;

c)

in base alla constatazione, nel quadro di una valutazione prudenziale conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), che i dispositivi, le strategie, i processi e i meccanismi attuati dall’ente creditizio e i fondi propri e la liquidità da esso detenuti non permettono una gestione solida e la copertura dei suoi rischi.

2.   Ai fini dell’articolo 9, paragrafo 1, la BCE ha, in particolare, i seguenti poteri:

a)

esigere che gli enti detengano fondi propri superiori ai requisiti patrimoniali stabiliti negli atti di cui all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, riguardo a elementi di rischio e a rischi che non rientrano nell’ambito di applicazione dei pertinenti atti dell’Unione;

b)

chiedere il rafforzamento dei dispositivi, dei processi, dei meccanismi e delle strategie;

c)

esigere che gli enti presentino un piano mirante a ripristinare la conformità ai requisiti in materia di vigilanza a norma degli atti di cui all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, e fissino un termine per la sua attuazione, compresi i miglioramenti di tale piano per quanto riguarda l’ambito di applicazione e il termine;

d)

esigere che gli enti applichino una politica di accantonamenti specifica o che riservino alle voci dell’attivo un trattamento specifico con riferimento ai requisiti in materia di fondi propri;

e)

restringere o limitare le attività, le operazioni o la rete degli enti o esigere la cessione di attività che presentano rischi eccessivi per la solidità dell’ente;

f)

esigere la riduzione del rischio connesso alle attività, ai prodotti e ai sistemi degli enti;

g)

esigere che gli enti limitino la componente variabile della remunerazione in percentuale dei ricavi netti quando è incompatibile con il mantenimento di una solida base patrimoniale;

h)

esigere che gli enti utilizzino l’utile netto per rafforzare i fondi propri;

i)

limitare o vietare le distribuzioni da parte dell’ente agli azionisti, ai soci o ai detentori di strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 se il divieto non costituisce un caso di default da parte dell’ente;

j)

imporre obblighi di segnalazione supplementari o più frequenti, anche sul capitale e sulle posizioni di liquidità;

k)

imporre requisiti specifici in materia di liquidità, comprese restrizioni ai disallineamenti di durata tra le attività e le passività;

l)

richiedere informazioni aggiuntive;

m)

rimuovere in qualsiasi momento membri dell’organo di amministrazione degli enti creditizi che non soddisfano i requisiti previsti dagli atti di cui all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma.

Articolo 17

Poteri delle autorità dello Stato membro ospitante e cooperazione in materia di vigilanza su base consolidata

1.   Tra gli Stati membri partecipanti, le procedure previste dal pertinente diritto dell’Unione per gli enti creditizi che intendono aprire una succursale o esercitare la libera prestazione di servizi svolgendo attività nel territorio di un altro Stato membro, e le relative competenze dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante, si applicano soltanto ai fini dei compiti che non sono attribuiti alla BCE dall’articolo 4.

2.   Le disposizioni previste dal pertinente diritto dell’Unione circa la cooperazione fra autorità competenti di Stati membri diversi nell’esercizio della vigilanza su base consolidata non si applicano quando la BCE è l’unita autorità competente coinvolta.

3.   Nell’assolvere i suoi compiti quali definiti agli articoli 4 e 5, la BCE rispetta un giusto equilibrio tra tutti gli Stati membri partecipanti a norma dell’articolo 6, paragrafo 8, e, nelle sue relazioni con gli Stati membri non partecipanti, l’equilibrio tra Stato membro di origine e Stato membro ospitante stabilito nel pertinente diritto dell’Unione.

Articolo 18

Sanzioni amministrative

1.   Ai fini dell’assolvimento dei compiti attribuitile dal presente regolamento, in caso di violazione dolosa o colposa, da parte degli enti creditizi, delle società di partecipazione finanziaria o delle società di partecipazione finanziaria mista, degli obblighi previsti dai pertinenti atti del diritto dell’Unione direttamente applicabili in relazione alle quali vengono messe a disposizione delle autorità competenti sanzioni amministrative pecuniarie conformemente al pertinente diritto dell’Unione, la BCE può imporre sanzioni amministrative pecuniarie fino al doppio dell’importo dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, quando questi possono essere determinati, o fino al 10 % del fatturato complessivo annuo, come definito dal pertinente diritto dell’Unione, della persona giuridica nell’esercizio finanziario precedente o altre sanzioni pecuniarie eventualmente previste dal pertinente diritto dell’Unione.

2.   Se la persona giuridica è una filiazione di un’impresa madre, il fatturato complessivo annuo di cui al paragrafo 1 è il fatturato complessivo annuo risultante nel conto consolidato dell’impresa madre capogruppo nell’esercizio finanziario precedente.

3.   Le sanzioni applicate sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Nel decidere se irrogare una sanzione e nello stabilire la sanzione appropriata, la BCE agisce conformemente all’articolo 9, paragrafo 2.

4.   La BCE applica il presente articolo in combinato disposto con gli atti di cui all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del presente regolamento, comprese le procedure previste nel regolamento (CE) n. 2532/98, se del caso.

5.   Nei casi non contemplati dal paragrafo 1 del presente articolo, laddove necessario all’assolvimento dei compiti attribuitile dal presente regolamento, la BCE può chiedere alle autorità nazionali competenti di avviare procedimenti volti a intervenire per assicurare che siano imposte sanzioni appropriate in virtù degli atti di cui all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, e di qualsiasi pertinente disposizione legislativa nazionale che conferisca specifici poteri attualmente non previsti dal diritto dell’Unione. Le sanzioni applicate dalle autorità nazionali competenti sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

Il primo comma del presente paragrafo si applica in particolare alle sanzioni pecuniarie nei confronti degli enti creditizi, delle società di partecipazione finanziaria o delle società di partecipazione finanziaria mista in caso di violazione del diritto nazionale di recepimento delle pertinenti direttive e alle misure e sanzioni amministrative nei confronti dei membri dell’organo di amministrazione di un ente creditizio, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista, o ad ogni altro soggetto responsabile, ai sensi del diritto nazionale, di una violazione da parte di un ente creditizio, di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista.

6.   La BCE pubblica le sanzioni di cui al paragrafo 1, impugnate o meno, nei casi e alle condizioni di cui al pertinente diritto dell’Unione.

7.   Fatti salvi i paragrafi da 1 a 6, ai fini dell’assolvimento dei compiti attribuitile dal presente regolamento, in caso di violazione di propri regolamenti o decisioni la BCE può imporre sanzioni a norma del regolamento (CE) n. 2532/98.

CAPO IV

Principi organizzativi

Articolo 19

Indipendenza

1.   Nell’assolvimento dei compiti ad esse attribuiti dal presente regolamento, la BCE e le autorità nazionali competenti che operano nel quadro dell’MVU agiscono in modo indipendente. I membri del consiglio di vigilanza e il comitato direttivo agiscono in piena indipendenza e obiettività nell’interesse dell’Unione nel suo complesso, senza chiedere né ricevere istruzioni da parte di istituzioni od organismi dell’Unione, dai governi degli Stati membri o da altri soggetti pubblici o privati.

2.   Le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione, i governi degli Stati membri e qualsiasi altro organo rispettano detta indipendenza.

3.   A seguito di un esame della necessità di un codice di condotta da parte del consiglio di vigilanza, il consiglio direttivo elabora e pubblica un codice di condotta per il personale e i dirigenti della BCE coinvolti nella vigilanza bancaria riguardante in particolare i conflitti di interesse.

Articolo 20

Responsabilità e relazioni

1.   La BCE risponde al Parlamento europeo e al Consiglio dell’attuazione del presente regolamento in conformità del presente capo.

2.   La BCE trasmette annualmente al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e all’Eurogruppo una relazione sull’esecuzione dei compiti attribuitile dal presente regolamento, incluse informazioni sullo sviluppo previsto della struttura e l’importo del contributo per le attività di vigilanza di cui all’articolo 30.

3.   Il presidente del consiglio di vigilanza della BCE presenta detta relazione pubblicamente al Parlamento europeo, e all’Eurogruppo in presenza di rappresentanti degli Stati membri partecipanti la cui moneta non è l’euro.

4.   Su sua richiesta, l’Eurogruppo può procedere ad audizioni del presidente del consiglio di vigilanza della BCE riguardo all’esecuzione dei compiti di vigilanza, in presenza di rappresentanti degli Stati membri partecipanti la cui moneta non è l’euro.

5.   Su richiesta del Parlamento europeo, il presidente del consiglio di vigilanza della BCE partecipa ad audizioni riguardo all’esecuzione dei compiti di vigilanza dinanzi alle commissioni competenti del Parlamento europeo.

6.   La BCE risponde oralmente o per iscritto alle interrogazioni o ai quesiti ad essa rivolti dal Parlamento europeo, o dall’Eurogruppo conformemente alle proprie procedure e in presenza di rappresentanti degli Stati membri partecipanti la cui moneta non è l’euro.

7.   Allorché esamina l’efficienza operativa della gestione della BCE ai sensi dell’articolo 27.2 dello statuto del SEBC e della BCE, la Corte dei conti europea tiene altresì conto dei compiti di vigilanza attribuiti alla BCE dal presente regolamento.

8.   Su richiesta, il presidente del consiglio di vigilanza della BCE procede a discussioni orali riservate a porte chiuse con il presidente e i vicepresidenti delle competenti commissioni del Parlamento europeo riguardo ai suoi compiti di vigilanza qualora tali discussioni siano richieste per l’esercizio dei poteri del Parlamento europeo ai sensi del TFUE. Il Parlamento europeo e la BCE concludono un accordo sulle modalità specifiche di organizzazione di tali discussioni al fine di garantire piena riservatezza conformemente agli obblighi di riservatezza imposti alla BCE in qualità di autorità competente ai sensi del pertinente diritto dell’Unione.

9.   La BCE coopera lealmente alle indagini svolte dal Parlamento europeo, nel rispetto del TFUE. La BCE e il Parlamento europeo concludono opportuni accordi sulle modalità pratiche dell’esercizio della responsabilità democratica e della supervisione sull’esecuzione dei compiti attribuiti alla BCE dal presente regolamento. Tali accordi riguardano, tra l’altro, l’accesso alle informazioni, la cooperazione alle indagini e le informazioni sulla procedura di selezione del presidente del consiglio di vigilanza.

Articolo 21

Parlamenti nazionali

1.   Allorché presenta la relazione di cui all’articolo 20, paragrafo 2, la BCE trasmette simultaneamente questa relazione direttamente ai parlamenti nazionali degli Stati membri partecipanti.

I parlamenti nazionali possono inviare alla BCE le loro osservazioni motivate su tale relazione.

2.   I parlamenti nazionali degli Stati membri partecipanti, tramite le proprie procedure, possono chiedere alla BCE di rispondere per iscritto a eventuali osservazioni o quesiti da essi sottoposti alla BCE con riferimento ai compiti che le sono attribuiti ai sensi del presente regolamento.

3.   Il parlamento nazionale di uno Stato membro partecipante può invitare il presidente o un membro del consiglio di vigilanza a partecipare a uno scambio di opinioni in relazione alla vigilanza degli enti creditizi in detto Stato membro, insieme con un rappresentante dell’autorità nazionale competente.

4.   Il presente regolamento fa salva la responsabilità delle autorità nazionali competenti nei confronti dei parlamenti nazionali conformemente al diritto nazionale per l’assolvimento di compiti che non sono attribuiti alla BCE dal presente regolamento e per lo svolgimento di attività da esse eseguite conformemente all’articolo 6.

Articolo 22

Garanzie procedurali per l’adozione di decisioni di vigilanza

1.   Prima di prendere decisioni in materia di vigilanza ai sensi dell’articolo 4 e del capo III, sezione 2, la BCE concede alle persone interessate dal procedimento la possibilità di essere sentite. La BCE basa le sue decisioni solo sugli addebiti in merito ai quali le parti interessate sono state poste in condizione di essere sentite.

Il primo comma non si applica qualora sia necessario intraprendere un’azione urgente al fine di impedire danni significativi al sistema finanziario. In tal caso, la BCE può adottare una decisione provvisoria e quanto prima possibile dopo averla adottata dà alle persone interessate la possibilità di essere sentite.

2.   Nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti della difesa delle persone interessate. Esse hanno diritto d’accesso al fascicolo della BCE, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate.

Le decisioni della BCE sono motivate.

Articolo 23

Segnalazione di violazioni

La BCE garantisce che siano instaurati meccanismi efficaci per segnalare le violazioni, da parte di enti creditizi, società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista o autorità competenti negli Stati membri partecipanti, degli atti giuridici di cui all’articolo 4, paragrafo 3, incluse procedure specifiche per il ricevimento delle segnalazioni di violazioni e la loro verifica. Tali procedure sono coerenti con la pertinente legislazione dell’Unione e garantiscono che siano rispettati i seguenti principi: un’adeguata protezione di quanti segnalano le violazioni, la protezione dei dati personali, un’adeguata protezione del presunto responsabile.

Articolo 24

Commissione amministrativa del riesame

1.   La BCE istituisce una commissione amministrativa del riesame incaricata di procedere al riesame amministrativo interno delle decisioni adottate dalla BCE nell’esercizio dei poteri attribuitile dal presente regolamento dopo che è stata presentata una richiesta di riesame conformemente al paragrafo 5. La portata del riesame amministrativo interno riguarda la conformità procedurale e sostanziale di siffatte decisioni con il presente regolamento.

2.   La commissione amministrativa del riesame è composta da cinque persone di indubbio prestigio, provenienti dagli Stati membri e in possesso di comprovate conoscenze pertinenti e di esperienza professionale, anche nell’ambito della vigilanza, di livello sufficientemente elevato nel settore dei servizi bancari o di altri servizi finanziari, esclusoil personale in servizio della BCE nonché quello delle autorità competenti o di altre istituzioni, altri organi e organismi nazionali o dell’Unione coinvolti nell’assolvimento dei compiti attribuiti alla BCE dal presente regolamento. La commissione amministrativa del riesame dispone di risorse e competenze sufficienti per valutare l’esercizio dei poteri della BCE a norma del presente regolamento. I membri della commissione amministrativa del riesame e due membri supplenti sono nominati dalla BCE per un mandato di cinque anni, che può essere rinnovato una volta, a seguito di un invito pubblico a manifestare interesse pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essi non sono vincolati da alcuna istruzione.

3.   La commissione amministrativa del riesame decide a maggioranza di almeno tre dei suoi cinque membri.

4.   I membri della commissione amministrativa del riesame agiscono in modo indipendente e nel pubblico interesse. A tal fine, essi rendono una dichiarazione pubblica d’impegni e una dichiarazione pubblica di interessi con la quale indicano eventuali interessi diretti o indiretti che possano essere ritenuti in contrasto con la loro indipendenza o l’assenza di tali interessi.

5.   Qualsiasi persona fisica o giuridica può, nei casi di cui al paragrafo 1, chiedere il riesame di una decisione della BCE ai sensi del presente regolamento, presa nei suoi confronti o che la riguardi direttamente ed individualmente. La richiesta di riesame contro una decisione del consiglio direttivo di cui al paragrafo 7 non è ammissibile.

6.   La richiesta di riesame è presentata per iscritto, insieme a una memoria contenente i relativi motivi, alla BCE entro un mese a decorrere dal giorno della notificazione della decisione alla persona che ne chiede il riesame o, in assenza di notificazione, dal giorno in cui tale persona ne ha avuto conoscenza.

7.   Dopo essersi pronunciata sull’ammissibilità del riesame, la commissione amministrativa del riesame esprime un parere entro un termine adeguato all’urgenza della questione e non oltre due mesi dalla ricezione della richiesta, e rinvia il caso al consiglio di vigilanza affinché prepari un nuovo progetto di decisione. Il consiglio di vigilanza tiene conto del parere della commissione amministrativa del riesame e presenta senza indugio al consiglio direttivo un nuovo progetto di decisione. Il nuovo progetto di decisione abroga la decisione iniziale, la sostituisce con una decisione di contenuto identico oppure la sostituisce con una decisione modificata. Il nuovo progetto di decisione si ritiene adottato a meno che il consiglio direttivo non sollevi obiezioni entro un termine massimo di dieci giorni lavorativi.

8.   Una richiesta di riesame conformemente al paragrafo 5 non ha effetto sospensivo. Tuttavia il consiglio direttivo può, su proposta della commissione amministrativa del riesame, sospendere l’esecuzione della decisione impugnata, se ritiene che le circostanze lo richiedano.

9.   Il parere espresso dalla commissione amministrativa del riesame, il nuovo progetto di decisione presentato dal consiglio di vigilanza e la decisione adottata dal consiglio direttivo ai sensi del presente articolo sono motivati e notificati alle parti.

10.   La BCE adotta una decisione che stabilisce le norme di funzionamento della commissione amministrativa del riesame.

11.   Il presente articolo fa salvo il diritto di proporre un ricorso dinanzi alla CGUE a norma dei trattati.

Articolo 25

Separazione dalla funzione di politica monetaria

1.   Nell’assolvimento dei compiti attribuitile dal presente regolamento la BCE persegue soltanto gli obiettivi in esso previsti.

2.   La BCE assolve i compiti attribuitile dal presente regolamento senza recare pregiudizio ai compiti di politica monetaria e a qualsiasi altro compito e separandoli da questi ultimi. I compiti attribuiti alla BCE dal presente regolamento non interferiscono con i compiti della BCE relativi alla politica monetaria, né sono da essi determinati. Inoltre, i compiti attribuiti alla BCE dal presente regolamento non interferiscono con i compiti relativi al CERS né con qualsiasi altro compito. La BCE informa il Parlamento europeo e il Consiglio di come si è conformata alla presente disposizione. I compiti attribuiti alla BCE dal presente regolamento non incidono sul monitoraggio continuo della solvibilità delle sue controparti di politica monetaria.

Il personale coinvolto nell’assolvimento dei compiti attribuiti alla BCE dal presente regolamento è separato dal punto di vista organizzativo, anche per quanto concerne la struttura gerarchica, dal personale impegnato nell’assolvimento degli altri compiti assegnati alla BCE.

3.   La BCE adotta e pubblica le necessarie norme interne ai fini dei paragrafi 1 e 2, comprese le norme sul segreto professionale e sullo scambio di informazioni tra i due settori funzionali.

4.   La BCE garantisce che il consiglio direttivo operi in modo completamente differenziato per quanto riguarda le funzioni di politica monetaria e di vigilanza. Tale differenziazione prevede riunioni e ordini del giorno rigorosamente separati.

5.   Al fine di garantire la separazione tra compiti di politica monetaria e compiti di vigilanza la BCE istituisce un gruppo di esperti di mediazione. Questo gruppo di esperti risolve le divergenze dei pareri espressi dalle autorità competenti degli Stati membri partecipanti interessati in ordine a un’obiezione del consiglio direttivo a un progetto di decisione del consiglio di vigilanza. Comprende un membro per Stato membro partecipante, scelto da ciascuno Stato membro tra i membri del consiglio direttivo e del consiglio di vigilanza e decide a maggioranza semplice; ciascun membro dispone di un solo voto. La BCE adotta e rende pubblico il regolamento istitutivo di tale gruppo di esperti di mediazione e il relativo regolamento interno.

Articolo 26

Consiglio di vigilanza

1.   È incaricato della pianificazione e dell’esecuzione dei compiti attribuiti alla BCE un organo interno composto di un presidente e un vicepresidente, nominati conformemente al paragrafo 3, e quattro rappresentanti della BCE, nominati conformemente al paragrafo 5, e un rappresentante dell’autorità nazionale competente di ciascuno Stato membro partecipante («consiglio di vigilanza»). Tutti i membri del consiglio di vigilanza agiscono nell’interesse dell’Unione nel suo complesso.

Qualora l’autorità competente non sia una banca centrale, il membro del consiglio di vigilanza di cui al presente paragrafo può decidere di farsi accompagnare da un rappresentante della banca centrale dello Stato membro. Ai fini della procedura di voto di cui al paragrafo 6, i rappresentanti delle autorità di uno Stato membro sono considerati come un solo membro.

2.   Le nomine del consiglio di vigilanza a norma del presente regolamento rispettano i principi di equilibrio di genere, esperienza e qualifica.

3.   Dopo aver sentito il consiglio di vigilanza, la BCE presenta al Parlamento europeo, per approvazione, una proposta di nomina del presidente e del vicepresidente. Dopo l’approvazione di tale proposta, il Consiglio adotta una decisione di esecuzione al fine di nominare il presidente e il vicepresidente del consiglio di vigilanza. Il presidente è scelto in base ad una procedura di selezione aperta, di cui il Parlamento europeo e il Consiglio sono tenuti debitamente al corrente, tra persone di riconosciuto prestigio e grande esperienza professionale in campo bancario e questioni finanziarie e che non sono membri del consiglio direttivo. Il vicepresidente del consiglio di vigilanza è scelto tra i membri del comitato esecutivo della BCE. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata senza tener conto del voto dei membri del Consiglio che non sono Stati membri partecipanti.

Una volta nominato, il presidente è un professionista impiegato a tempo pieno senza alcun incarico presso le autorità nazionali competenti. Il suo mandato ha una durata di cinque anni e non è rinnovabile.

4.   Qualora il presidente del consiglio di vigilanza non sia più in possesso dei requisiti necessari all’esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave, il Consiglio può, a seguito di una proposta della BCE, approvata dal Parlamento europeo, adottare una decisione di esecuzione per destituire il presidente dal suo incarico. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata senza tener conto del voto dei membri del Consiglio che non sono Stati membri partecipanti.

A seguito delle dimissioni d’ufficio del vicepresidente del consiglio di vigilanza in qualità di membro del comitato esecutivo, pronunciate conformemente allo statuto del SEBC e della BCE, il Consiglio può, su proposta della BCE, approvata dal Parlamento europeo, adottare una decisione di esecuzione al fine di destituire il vicepresidente dal suo incarico. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata senza tener conto del voto dei membri del Consiglio che non sono Stati membri partecipanti.

A tali fini, il Parlamento europeo o il Consiglio possono comunicare alla BCE di ritenere riunite le condizioni per la destituzione del presidente o del vicepresidente del consiglio di vigilanza dal suo incarico; la BCE risponde a tale comunicazione.

5.   I quattro rappresentanti della BCE nominati dal consiglio direttivo non assolvono compiti direttamente connessi alla funzione monetaria della BCE. Tutti i rappresentanti della BCE hanno diritto di voto.

6.   Le decisioni del consiglio di vigilanza sono adottate a maggioranza semplice dei suoi membri. Ogni membro dispone di un solo voto. In caso di parità, il voto del presidente è determinante.

7.   In deroga al paragrafo 6 del presente articolo, il consiglio di vigilanza adotta decisioni relative all’adozione dei regolamenti di cui all’articolo 4, paragrafo 3, a maggioranza qualificata dei suoi membri, quale definita all’articolo 16, paragrafo 4, TUE e all’articolo 3 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, allegato al TUE e al TFUE, per i membri che rappresentano le autorità degli Stati membri partecipanti. Ciascuno dei quattro rappresentanti della BCE nominati dal consiglio direttivo dispone di un voto uguale al voto mediano degli altri membri.

8.   Fatto salvo l’articolo 6, il consiglio di vigilanza svolge le attività preparatorie relative ai compiti di vigilanza assegnati alla BCE e propone al consiglio direttivo della BCE progetti di decisione completi che sono adottati da quest’ultimo, seguendo una procedura che sarà stabilita dalla BCE. I progetti di decisione sono trasmessi contemporaneamente alle autorità nazionali competenti degli Stati membri interessati. Un progetto di decisione è considerato adottato qualora il consiglio direttivo non muova obiezioni entro un termine stabilito nella procedura suddetta ma non superiore a un massimo di dieci giorni lavorativi. Tuttavia, se uno Stato membro partecipante la cui moneta non è l’euro non concorda con un progetto di decisione del consiglio di vigilanza, si applica la procedura di cui all’articolo 7, paragrafo 8. In situazioni di emergenza il suddetto periodo non supera le 48 ore. Se solleva obiezioni riguardo ad un progetto di decisione, il consiglio direttivo ne dà motivazione scritta, in particolare facendo riferimento alle questioni di politica monetaria. Se una decisione è modificata sulla scorta di un’obiezione del consiglio direttivo, uno Stato membro partecipante la cui moneta non è l’euro può notificare alla BCE il suo disaccordo motivato con l’obiezione e si applica la procedura di cui all’articolo 7, paragrafo 7.

9.   Un segretariato sostiene a tempo pieno le attività del consiglio di vigilanza, inclusa la preparazione delle riunioni.

10.   Il consiglio di vigilanza istituisce, votando in base alle regole di cui al paragrafo 6, un comitato direttivo, a composizione più ristretta, costituito di suoi membri e incaricato di assisterlo nelle sue attività, inclusa la preparazione delle riunioni.

Il comitato direttivo del consiglio di vigilanza non dispone di poteri decisionali. Il comitato direttivo è presieduto dal presidente o, in caso di assenza eccezionale di quest’ultimo, dal vicepresidente del consiglio di vigilanza. La composizione del comitato direttivo garantisce un giusto equilibrio e una rotazione tra le autorità nazionali competenti. Il comitato consta di non più di dieci membri inclusi il presidente, il vicepresidente e un rappresentante aggiuntivo della BCE. Il comitato direttivo assolve i suoi compiti preparatori nell’interesse dell’Unione nel suo complesso e coopera con il consiglio di vigilanza in piena trasparenza.

11.   Un rappresentante della Commissione può, su invito, partecipare alle riunioni del consiglio di vigilanza in veste di osservatore. Gli osservatori non hanno accesso alle informazioni riservate riguardanti singoli istituti.

12.   Il consiglio direttivo adotta norme interne che disciplinano in dettaglio il suo rapporto con il consiglio di vigilanza. Anche il consiglio di vigilanza adotta il proprio regolamento interno, votando secondo le regole di cui al paragrafo 6. Entrambi gli insiemi di norme sono resi pubblici. Il regolamento interno del consiglio di vigilanza garantisce parità di trattamento di tutti gli Stati membri partecipanti.

Articolo 27

Segreto professionale e scambio di informazioni

1.   I membri del consiglio di vigilanza, il personale della BCE e il personale distaccato dagli Stati membri partecipanti con incarichi di vigilanza sono vincolati, anche dopo la cessazione dalle funzioni, al segreto professionale previsto all’articolo 37 dello statuto del SEBC e della BCE e nei pertinenti atti del diritto dell’Unione.

La BCE garantisce che le persone che forniscono direttamente o indirettamente, su base permanente o occasionale, servizi relativi all’assolvimento di incarichi di vigilanza siano vincolati a obblighi equivalenti in materia di segreto professionale

2.   Ai fini dell’assolvimento dei compiti attribuitile dal presente regolamento, la BCE è autorizzata, nei limiti e alle condizioni fissati dal pertinente diritto dell’Unione, a scambiare informazioni con le autorità e gli organi nazionali o dell’Unione nei casi in cui il pertinente diritto dell’Unione consente alle autorità nazionali competenti di divulgare informazioni a detti soggetti o nei casi in cui gli Stati membri possono prevedere la divulgazione ai sensi del pertinente diritto dell’Unione.

Articolo 28

Risorse

La BCE ha la responsabilità di assegnare le risorse finanziarie e umane necessarie all’assolvimento dei compiti attribuitile dal presente regolamento.

Articolo 29

Bilancio e conti annuali

1.   Le spese sostenute dalla BCE per l’assolvimento dei compiti attribuitile dal presente regolamento figurano separate all’interno del bilancio della BCE.

2.   Nell’ambito della relazione di cui all’articolo 20, la BCE riferisce in dettaglio sul bilancio in ordine ai suoi compiti di vigilanza. I conti annuali della BCE, redatti e pubblicati in conformità dell’articolo 26.2 dello statuto del SEBC e della BCE, riportano le entrate e le uscite connesse ai compiti di vigilanza.

3.   In linea con l’articolo 27.1 dello statuto del SEBC e della BCE, la sezione dei conti annuali dedicata alla vigilanza è soggetta a revisione contabile.

Articolo 30

Contributi per le attività di vigilanza

1.   La BCE impone il pagamento di un contributo annuale per le attività di vigilanza agli enti creditizi stabiliti negli Stati membri partecipanti e alle succursali stabilite in uno Stato membro partecipante da un ente creditizio stabilito in uno Stato membro non partecipante. I contributi coprono le spese sostenute dalla BCE in relazione ai compiti attribuitile dagli articoli da 4 a 6 del presente regolamento. L’importo di tali contributi non supera le spese relative ai compiti in questione.

2.   L’importo del contributo imposto all’ente creditizio o alla succursale è calcolato, conformemente alle modalità stabilite, e pubblicato preventivamente dalla BCE.

Prima di stabilire tali modalità, la BCE effettua consultazioni pubbliche aperte e analizza i relativi costi e benefici potenziali, pubblicando i risultati di entrambi.

3.   I contributi sono calcolati al massimo livello di consolidamento nell’ambito degli Stati membri partecipanti e sono basati su criteri oggettivi in relazione alla rilevanza e al profilo di rischio dell’ente creditizio interessato, comprese le attività ponderate per il rischio.

La base di calcolo del contributo annuale per le attività di vigilanza per un dato anno civile è la spesa relativa alla vigilanza degli enti creditizi e delle succursali nell’anno in questione. La BCE può chiedere pagamenti anticipati del contributo annuale per le attività di vigilanza, basati su stime ragionevoli. La BCE comunica con l’autorità nazionale competente prima di decidere in merito al livello definitivo del contributo così da assicurare che i costi della vigilanza restino sostenibili e ragionevoli per tutti gli enti creditizi e le succursali in questione. La BCE comunica agli enti creditizi e alle succursali la base di calcolo del contributo annuale per le attività di vigilanza.

4.   La BCE riferisce conformemente all’articolo 20.

5.   Il presente articolo non pregiudica il diritto delle autorità nazionali competenti di imporre il pagamento di contributi conformemente al diritto nazionale e nella misura in cui non siano stati attribuiti compiti di vigilanza alla BCE, o relativamente ai costi di cooperazione con la BCE e di assistenza a questa fornita e allorché agiscono su istruzioni della stessa, conformemente al pertinente diritto dell’Unione e fatte salve le modalità adottate per l’attuazione del presente regolamento, in particolare degli articoli 6 e 12.

Articolo 31

Personale e scambio di personale

1.   La BCE stabilisce, insieme con tutte le autorità nazionali competenti, le modalità necessarie per assicurare un appropriato scambio e distacco di personale tra le autorità nazionali competenti e tra di esse e la BCE.

2.   La BCE può in caso disporre che i gruppi di vigilanza delle autorità nazionali competenti che, a norma del presente regolamento, intervengono nella vigilanza di un ente creditizio, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista ubicati in uno Stato membro partecipante, coinvolgano anche personale proveniente dalle autorità nazionali competenti di altri Stati membri partecipanti.

3.   La BCE istituisce e mantiene procedure generali e formali, tra cui procedure deontologiche e periodi proporzionati per valutare in anticipo e prevenire eventuali conflitti di interessi derivanti dalla successiva assunzione, entro due anni, di membri del consiglio di vigilanza e di membri del personale della BCE coinvolti in attività di vigilanza, e provvede ad opportune informative, fatte salve le norme in materia di protezione dei dati applicabili.

Tali procedure fanno salva l’applicazione di norme nazionali più rigorose. Per i membri del consiglio di vigilanza che sono rappresentanti delle autorità nazionali competenti, dette procedure sono istituite ed attuate in cooperazione con tali autorità, fatto salvo il diritto nazionale applicabile.

Per i membri del personale della BCE coinvolti in attività di vigilanza, dette procedure determinano le categorie di posti a cui la valutazione in questione si applica, nonché i periodi che sono proporzionati alle funzioni di tali membri del personale nelle attività di vigilanza durante il loro impiego presso la BCE.

4.   Le procedure di cui al paragrafo 3 prevedono che la BCE valuti se sussistono obiezioni a che i membri del consiglio di vigilanza accettino un’occupazione remunerata presso enti del settore privato per i quali la BCE ha responsabilità in materia di vigilanza, dopo la cessazione dal servizio.

Le procedure di cui al paragrafo 3 si applicano di norma nei due anni successivi alla cessazione dal servizio dei membri del consiglio di vigilanza e possono essere adeguate, in base ad una debita motivazione, in proporzione alle funzioni svolte durante il mandato e alla durata dello stesso.

5.   La relazione annuale della BCE a norma dell’articolo 20 comprende informazioni particolareggiate, tra cui dati statistici sull’applicazione delle procedure di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo.

CAPO V

Disposizioni generali e finali

Articolo 32

Riesame

Entro il 31 dicembre 2015 e, in seguito, ogni tre anni la Commissione pubblica una relazione sull’applicazione del presente regolamento, ponendo un accento particolare sul monitoraggio dell’impatto potenziale sul corretto funzionamento del mercato interno. La relazione valuta tra l’altro:

a)

il funzionamento dell’MVU nell’ambito del SEVIF e l’impatto delle attività di vigilanza della BCE sugli interessi dell’Unione nel suo complesso e sulla coerenza e l’integrità del mercato interno dei servizi finanziari, incluso l’eventuale impatto sulle strutture dei sistemi bancari nazionali nell’Unione, e in ordine all’efficacia delle disposizioni in materia di cooperazione e scambio d’informazioni tra l’MVU e le autorità competenti degli Stati membri non partecipanti;

b)

la suddivisione dei compiti tra la BCE e le autorità nazionali competenti nell’ambito dell’MVU, l’efficacia delle modalità organizzative pratiche adottate dalla BCE e l’impatto dell’MVU sul funzionamento dei restanti collegi di vigilanza;

c)

l’efficacia dei poteri di vigilanza e sanzionatori della BCE e l’adeguatezza dell’attribuzione alla BCE di ulteriori poteri sanzionatori, anche in relazione a soggetti diversi da enti creditizi, società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista;

d)

l’adeguatezza delle disposizioni stabilite rispettivamente per i compiti e gli strumenti macroprudenziali di cui all’articolo 5 e per la concessione e la revoca delle autorizzazioni di cui all’articolo 14;

e)

l’efficacia delle disposizioni sull’indipendenza e sulla responsabilità;

f)

l’interazione tra la BCE e l’ABE;

g)

l’adeguatezza delle modalità di governo societario, comprese la composizione e le modalità di voto del consiglio di vigilanza e le relazioni di questo con il consiglio direttivo, nonché la collaborazione nell’ambito del consiglio di vigilanza tra gli Stati membri la cui moneta è l’euro e gli altri Stati membri partecipanti all’MVU;

h)

l’interazione tra la BCE e le autorità competenti degli Stati membri non partecipanti e gli effetti dell’MVU su tali Stati membri;

i)

l’efficacia dei meccanismi di ricorso avverso le decisioni della BCE;

j)

l’efficacia in termini di costi dell’MVU;

k)

il possibile impatto dell’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 6, dell’articolo 7, paragrafo 7, e dell’articolo 7, paragrafo 8, sul funzionamento e l’integrità dell’MVU;

l)

l’efficacia della separazione tra le funzioni di vigilanza e di politica monetaria in seno alla BCE e della separazione delle risorse finanziarie assegnate ai compiti di vigilanza dal bilancio della BCE, tenendo conto di eventuali modifiche delle pertinenti disposizioni giuridiche anche a livello di diritto primario;

m)

gli effetti di bilancio che le decisioni di vigilanza prese dall’MVU hanno sugli Stati membri partecipanti e l’impatto degli eventuali sviluppi in relazione ai meccanismi di finanziamento della risoluzione delle crisi;

n)

le possibilità di ulteriore sviluppo dell’MVU, tenendo conto di eventuali modifiche delle pertinenti disposizioni, anche a livello di diritto primario, e considerando se non sia venuta meno nel presente regolamento la logica sottesa alle disposizioni istituzionali, inclusa la possibilità di allineare completamente i diritti e gli obblighi degli Stati membri la cui moneta è l’euro e degli altri Stati membri partecipanti.

La relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio. Se del caso, la Commissione formula proposte di accompagnamento.

Articolo 33

Disposizioni transitorie

1.   La BCE pubblica il quadro di cui all’articolo 6, paragrafo 7, entro il 4 maggio 2014.

2.   La BCE assume i compiti attribuitile dal presente regolamento il 4 novembre 2014, fatte salve le disposizioni e le misure di attuazione di cui al presente paragrafo.

Dopo il 3 novembre 2013, la BCE pubblica, mediante regolamenti e decisioni, le modalità operative dettagliate per l’esecuzione dei compiti attribuitile dal presente regolamento.

A decorrere dal 3 novembre 2013, la BCE trasmette relazioni trimestrali al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione sui progressi compiuti nell’attuazione operativa del presente regolamento.

Se, sulla base delle relazioni di cui al terzo comma del presente paragrafo e in seguito all’esame delle stesse in sede di Parlamento europeo e di Consiglio, risulta che la BCE non sarà pronta ad esercitare pienamente i suoi compiti il 4 novembre 2014, la BCE può adottare una decisione volta a fissare una data successiva a quella del primo comma del presente paragrafo per assicurare la continuità durante la transizione dalla vigilanza nazionale all’MVU e, in funzione della disponibilità di personale, l’istituzione di adeguate procedure di segnalazione e modalità di cooperazione con le autorità nazionali competenti ai sensi dell’articolo 6.

3.   Nonostante il paragrafo 2 e fatto salvo l’esercizio dei poteri di indagine attribuitile in forza del presente regolamento, a decorrere dal 3 novembre 2013 la BCE può iniziare a assolvere i compiti attribuitile dal presente regolamento, diversi dall’adozione di decisioni in materia di vigilanza, nei riguardi di enti creditizi, società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista e a seguito di una decisione indirizzata ai soggetti interessati e alle autorità nazionali competenti in questione.

Nonostante il paragrafo 2, se il MES chiede all’unanimità alla BCE di assumere la vigilanza diretta di un ente creditizio, di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista quale condizione preliminare per la ricapitalizzazione diretta, la BCE può iniziare immediatamente ad assolvere i compiti attribuitile dal presente regolamento nei riguardi di tale ente creditizio, società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista e a seguito di una decisione indirizzata ai soggetti interessati e alle autorità nazionali competenti in questione.

4.   A decorrere dal 3 novembre 2013, in vista dell’assunzione dei suoi compiti, la BCE può chiedere alle autorità nazionali competenti e ai soggetti di cui all’articolo 10, paragrafo 1, di fornire tutte le informazioni utili alla BCE per effettuare una valutazione approfondita, compreso lo stato patrimoniale, degli enti creditizi dello Stato membro partecipante. La BCE effettua tale valutazione con riguardo almeno agli enti creditizi non contemplati dall’articolo 6, paragrafo 4. L’ente creditizio e l’autorità competente comunicano le informazioni richieste.

5.   Gli enti creditizi autorizzati dagli Stati membri partecipanti al 3 novembre 2013 o, laddove pertinente, alle date indicate ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, sono considerati autorizzati a norma dell’articolo 14 e possono continuare a svolgere la loro attività. Le autorità nazionali competenti comunicano alla BCE, anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento o, laddove pertinente, anteriormente alle date indicate ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, l’identità di detti enti creditizi, specificandone in una relazione i trascorsi prudenziali e il profilo di rischio, e forniscono tutte le altre informazioni chieste dalla BCE. Le informazioni sono comunicate nel formato richiesto dalla BCE.

6.   Nonostante l’articolo 26, paragrafo 7, fino al 31 dicembre 2015, per l’adozione dei regolamenti di cui all’articolo 4, paragrafo 3, si applica il voto a maggioranza qualificata e il voto a maggioranza semplice.

Articolo 34

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 15 ottobre 2013

Per il Consiglio

Il presidente

R. ŠADŽIUS


(1)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.

(2)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48.

(3)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

(4)  GU C 40 del 7.2.2001, pag. 453.

(5)  GU C 25 E del 29.1.2004, pag. 394.

(6)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4.

(7)  GU 17 del 6.10.1958, pag. 385.

(8)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(9)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(10)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

(11)  Decisione BCE/2004/11 della Banca centrale europea, del 3 giugno 2004, riguardante le condizioni e le modalità delle indagini dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode in seno alla Banca centrale europea in materia di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU L 230 del 30.6.2004, pag. 56).

(12)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338.

(13)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(14)  GU L 35 dell’11.2.2003, pag. 1.


Rettifiche

29.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 287/90


Rettifica del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione (rifusione)

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 269 del 10.10.2013, pag. 1 )

Pagina 7, considerando 57, seconda frase

anziché:

"(…). È opportuno che le altre disposizioni si applichino a decorrere da 1 giugno 2016.",

leggasi:

"(…). È opportuno che le altre disposizioni si applichino a decorrere dal 1o maggio 2016.".

Pagina 88, articolo 288, paragrafo 2

anziché:

"2.   Gli articoli diversi da quelli di cui al paragrafo 1 si applicano a decorrere da 1 giugno 2016.",

leggasi:

"2.   Gli articoli diversi da quelli di cui al paragrafo 1 si applicano a decorrere dal 1o maggio 2016.".