ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2013.283.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 283

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

56° anno
25 ottobre 2013


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione n. 1025/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alla concessione di assistenza macro-finanziaria alla Repubblica del Kirghizistan

1

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1026/2013 del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che chiude il riesame intermedio parziale dei provvedimenti antidumping applicabili alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese ed estesi alle importazioni provenienti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che esse siano o no dichiarate originarie della Malaysia

7

 

*

Regolamento (UE) n. 1027/2013 della Commissione, del 23 ottobre 2013, recante divieto di pesca del merluzzo bianco nello Skagerrak per le navi battenti bandiera svedese

9

 

*

Regolamento (UE) n. 1028/2013 della Commissione, del 23 ottobre 2013, recante divieto di pesca dello scorfano nelle acque UE e nelle acque internazionali della zona V e nelle acque internazionali delle zone XII e XIV per le navi battenti bandiera tedesca

11

 

*

Regolamento (UE) n. 1029/2013 della Commissione, del 23 ottobre 2013, recante divieto di pesca del nasello nelle zone VI e VII, nelle acque UE e internazionali della zona Vb e nelle acque internazionali delle zone XII e XIV per le navi battenti bandiera dei Paesi Bassi

13

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1030/2013 della Commissione, del 24 ottobre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli

15

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1031/2013 della Commissione, del 24 ottobre 2013, che approva la sostanza attiva penflufen, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 1 )

17

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1032/2013 della Commissione, del 24 ottobre 2013, che approva l’acido bromoacetico come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 4 ( 1 )

22

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1033/2013 della Commissione, del 24 ottobre 2013, che approva il solfato di rame pentaidrato come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 2 ( 1 )

25

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1034/2013 della Commissione, del 24 ottobre 2013, che approva il fosfuro di alluminio che rilascia fosfina come principio attivo destinato ad essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 20 ( 1 )

28

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2013 della Commissione, del 24 ottobre 2013, che approva l’acido benzoico come principio attivo esistente destinato ad essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 3 e 4 ( 1 )

31

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1036/2013 della Commissione, del 24 ottobre 2013, che approva l’etofenprox come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18 ( 1 )

35

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1037/2013 della Commissione, del 24 ottobre 2013, per approvare l’IPBC come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 6 ( 1 )

38

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1038/2013 della Commissione, del 24 ottobre 2013, che approva il tebuconazolo come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 7 e 10 ( 1 )

40

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1039/2013 della Commissione, del 24 ottobre 2013, che modifica l’approvazione dell’acido nonanoico come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 2 ( 1 )

43

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1040/2013 della Commissione, del 24 ottobre 2013, riguardante l’autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Trichoderma reesei (MUCL 49755) e di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotto da Trichoderma reesei (MUCL 49754) come additivo per mangimi destinati a suini da ingrasso, a specie suine minori da ingrasso diverse dalla specie Sus scrofa domesticus e a tacchini da ingrasso (titolare dell’autorizzazione Aveve NV) ( 1 )

46

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1041/2013 della Commissione, del 24 ottobre 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

50

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

DECISIONI

25.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 283/1


DECISIONE N. 1025/2013/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 22 ottobre 2013

relativa alla concessione di assistenza macro-finanziaria alla Repubblica del Kirghizistan

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 209,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

La cooperazione tra l’Unione e la Repubblica del Kirghizistan si basa sull’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall’altra (2) (APC),che è entrato in vigore nel 1999. L’Unione concede alla Repubblica del Kirghizistan il trattamento conforme al sistema delle preferenze generalizzate.

(2)

L’economia kirghisa è stata colpita dalla crisi finanziaria internazionale nel 2009 e da un’esplosione di violenza interetnica nel giugno 2010. Tali avvenimenti hanno sconvolto le attività economiche, dando luogo a un sostanziale fabbisogno di spesa pubblica per la ricostruzione e l’assistenza sociale e provocando ingenti disavanzi di bilancio e lacune finanziarie nei conti con l’estero.

(3)

Nel corso di una conferenza d’alto livello dei donatori tenutasi a Bishkek il 27 luglio 2010, la comunità internazionale ha promesso aiuti d’emergenza per 1,1 miliardi di dollari USA allo scopo di sostenere la ripresa della Repubblica del Kirghizistan. In tale conferenza, l’Unione ha annunciato che provvederà a un’assistenza finanziaria per un massimo di 117,9 milioni di EUR.

(4)

Il Consiglio, riunito nella formazione «Affari esteri», nelle conclusioni formulate il 26 luglio 2010 in merito alla Repubblica del Kirghizistan si è compiaciuto degli sforzi compiuti dal nuovo governo kirghiso per creare un quadro istituzionale democratico e ha esortato la Commissione a continuare ad assistere, anche sotto forma di nuovi programmi di assistenza, le autorità della Repubblica del Kirghizistan nell’attuazione del loro programma di riforme, e a contribuire allo sviluppo economico e sociale sostenibile del paese.

(5)

Il sostegno politico ed economico dell’Unione all’incipiente democrazia parlamentare della Repubblica del Kirghizistan invierebbe un segnale politico di forte sostegno dell’Unione alle riforme democratiche nell’Asia centrale, coerentemente con le politiche dell’Unione nei confronti della regione quali stabilite nella strategia dell’Unione per l’Asia centrale (2007-2013) e nelle conclusioni del Consiglio sull’Asia centrale del 25 giugno 2012.

(6)

In linea con la dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio adottata unitamente alla decisione n. 778/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), l’assistenza macro-finanziaria dell’Unione dovrebbe essere uno strumento finanziario eccezionale di sostegno non vincolato e non specifico alla bilancia dei pagamenti, che mira al ripristino della sostenibilità della situazione finanziaria esterna di un beneficiario, e dovrebbe sostenere l’attuazione di un programma di politica che preveda energiche misure di risanamento e di riforma strutturale volte a migliorare la situazione della bilancia dei pagamenti, in particolare durante il periodo di validità del programma, e rafforzare l’attuazione dei pertinenti accordi e programmi con l’Unione.

(7)

Il processo di aggiustamento e di riforma dell’economia della Repubblica del Kirghizistan è sostenuto dall’assistenza finanziaria del Fondo monetario internazionale (FMI). Nel giugno 2011 le autorità kirghise e l’FMI hanno concordato la concessione di un «extended credit facility» triennale non cautelare («programma dell’FMI») dell’importo di 66,6 milioni di DSP (diritti speciali di prelievo) a sostegno del paese. L’FMI ha approvato la quarta valutazione di tale programma nel giugno 2013. Gli obiettivi del programma dell’FMI sono coerenti con l’obiettivo dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione, consistente nell’alleviare le difficoltà a breve termine a livello della bilancia dei pagamenti e nell’attuare energiche misure di risanamento coerenti con l’obiettivo dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione.

(8)

L’Unione fornisce alla Repubblica del Kirghizistan un sostegno settoriale di bilancio nel quadro dello strumento di cooperazione allo sviluppo per un importo totale di 33 milioni di EUR nel periodo 2011-2013, a favore delle riforme dei sistemi della protezione sociale, dell’istruzione e della gestione delle finanze pubbliche.

(9)

Nel 2010, in vista dell’aggravarsi della situazione e delle prospettive economiche, la Repubblica del Kirghizistan ha chiesto l’assistenza macro-finanziaria dell’Unione.

(10)

Data l’importanza strategica della Repubblica del Kirghizistan per l’Unione, nonché il ruolo determinante che svolge per la stabilità regionale, la Repubblica del Kirghizistan dovrebbe essere considerata, in via eccezionale, ammissibile a ricevere l’assistenza macro-finanziaria dell’Unione.

(11)

Dato che persiste un significativo fabbisogno di finanziamento esterno residuo della bilancia dei pagamenti della Repubblica del Kirghizistan, superiore alle risorse fornite dall’FMI e da altre istituzioni multilaterali, e nonostante la messa in atto di rigorosi programmi di riforma e stabilizzazione economica da parte della Repubblica del Kirghizistan, l’assistenza macro-finanziaria dell’Unione da fornire alla Repubblica del Kirghizistan («assistenza macro-finanziaria dell’Unione») è considerata, nelle attuali circostanze eccezionali, una risposta adeguata alla richiesta della Repubblica del Kirghizistan di sostenere la stabilizzazione economica congiuntamente al programma dell’FMI.

(12)

L’assistenza macro-finanziaria dell’Unione dovrebbe mirare a sostenere il ripristino della sostenibilità della situazione finanziaria esterna della Repubblica del Kirghizistan, sostenendo così il suo sviluppo economico e sociale.

(13)

La determinazione dell’importo dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione si basa su una valutazione quantitativa completa del fabbisogno di finanziamento esterno residuo della Repubblica del Kirghizistan e tiene conto della sua capacità di autofinanziarsi con le proprie risorse, in particolare le riserve internazionali a sua disposizione. L’assistenza macro-finanziaria dell’Unione dovrebbe integrare i programmi e le risorse fornite dall’FMI e dalla Banca mondiale. La determinazione dell’importo dell’assistenza tiene anche conto dei previsti contributi finanziari da parte di donatori multilaterali e della necessità di garantire un’equa ripartizione degli oneri tra l’Unione e gli altri donatori, nonché della pre-esistente mobilitazione di altri strumenti finanziari esterni dell’Unione nella Repubblica del Kirghizistan e del valore aggiunto dell’intervento complessivo dell’Unione.

(14)

Prendendo in considerazione il fabbisogno di finanziamento esterno residuo della Repubblica del Kirghizistan, il suo livello di sviluppo economico, misurato in funzione del reddito pro capite e degli indici di povertà, la sua capacità di autofinanziarsi con le proprie risorse, in particolare le riserve internazionali a sua disposizione, nonché la sua capacità di rimborso basata su un’analisi della sostenibilità del debito, una parte dell’assistenza dovrebbe essere erogata sotto forma di sovvenzioni.

(15)

È opportuno che la Commissione assicuri che l’assistenza macro-finanziaria dell’Unione sia coerente, sotto il profilo giuridico e sostanziale, con i principi fondamentali, gli obiettivi e le misure adottati nei vari settori dell’azione esterna e con le altre politiche dell’Unione pertinenti.

(16)

L’assistenza macro-finanziaria dell’Unione dovrebbe sostenere la politica esterna dell’Unione nei confronti della Repubblica del Kirghizistan. I servizi della Commissione e il servizio europeo per l’azione esterna dovrebbero lavorare a stretto contatto durante l’intera operazione di assistenza macro-finanziaria al fine di coordinare la politica esterna dell’Unione e garantirne la coerenza.

(17)

È opportuno che l’assistenza macro-finanziaria dell’Unione sostenga l’impegno della Repubblica del Kirghizistan nei confronti dei valori condivisi con l’Unione, tra cui la democrazia, lo Stato di diritto, il buon governo, il rispetto dei diritti umani, lo sviluppo sostenibile e la riduzione della povertà, nonché il suo impegno nei confronti dei principi di un commercio aperto, disciplinato da regole ed equo.

(18)

È opportuno che la concessione dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione sia subordinata alla condizione preliminare della messa in atto, da parte della Repubblica del Kirghizistan, di meccanismi democratici effettivi, basati in particolare su un sistema parlamentare multipartitico, sullo Stato di diritto e sul rispetto dei diritti umani. Inoltre, è opportuno che gli obiettivi specifici dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione rafforzino l’efficienza, la trasparenza e l’affidabilità dei sistemi di gestione delle finanze pubbliche della Repubblica del Kirghizistan. Sia il soddisfacimento della condizione preliminare che il conseguimento di tali obiettivi dovrebbero essere regolarmente monitorati dalla Commissione.

(19)

Per assicurare una tutela efficace degli interessi finanziari dell’Unione connessi all’assistenza macro-finanziaria dell’Unione, la Repubblica del Kirghizistan dovrebbe adottare misure appropriate in materia di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità relativa all’assistenza. Inoltre, è opportuno prevedere controlli da parte della Commissione e verifiche contabili da parte della Corte dei conti.

(20)

L’erogazione dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione lascia impregiudicati i poteri del Parlamento europeo e del Consiglio.

(21)

Gli importi dell’assistenza macro-finanziaria fornita sotto forma di sovvenzioni e gli importi delle prestazioni richieste per l’assistenza macro-finanziaria sotto forma di prestiti dovrebbero essere in linea con gli stanziamenti di bilancio definiti nel quadro finanziario pluriennale.

(22)

È opportuno che l’assistenza macro-finanziaria dell’Unione sia gestita dalla Commissione. Al fine di garantire che il Parlamento europeo e il Consiglio possano seguire l’attuazione della presente decisione, la Commissione dovrebbe informarli periodicamente in merito agli sviluppi relativi all’assistenza e fornire loro i documenti pertinenti.

(23)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente decisione, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(24)

L’assistenza macro-finanziaria dell’Unione dovrebbe essere soggetta a condizioni di politica economica, da stabilire in un protocollo d’intesa. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione e per ragioni di efficienza, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a negoziare tali condizioni con le autorità kirghise sotto la supervisione del comitato dei rappresentanti degli Stati membri conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011. A norma di tale regolamento, si dovrebbe fare ricorso alla procedura consultiva, come regola generale, in tutti i casi diversi da quelli previsti da detto regolamento. Considerando l’impatto potenzialmente rilevante di un’assistenza di oltre 90 milioni di EUR, si dovrebbe ricorrere alla procedura d’esame per le operazioni oltre tale soglia. In considerazione dell’importo dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione alla Repubblica del Kirghizistan, si dovrebbe fare ricorso alla procedura consultiva per l’adozione del protocollo d’intesa e per qualsiasi riduzione, sospensione o annullamento dell’assistenza.

(25)

Secondo l’FMI la Repubblica del Kirghizistan rientra nella categoria delle economie emergenti e in via di sviluppo; secondo la Banca mondiale, la Repubblica del Kirghizistan fa parte del gruppo delle economie a basso reddito e dei paesi dell’Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA); secondo l’UN-OHRLLS (5), la Repubblica del Kirghizistan rientra nella categoria dei «paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare»; il comitato per gli aiuti allo sviluppo dell’OCSE la colloca nella lista degli altri paesi a basso reddito. Pertanto la Repubblica del Kirghizistan dovrebbe essere considerata un paese in via di sviluppo ai sensi dell’articolo 208 del trattato, il che giustifica la scelta dell’articolo 209 del trattato come base giuridica della presente decisione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   L’Unione mette a disposizione della Repubblica del Kirghizistan l’assistenza macro-finanziaria («assistenza macro-finanziaria dell’Unione») per un importo massimo di 30 milioni di EUR, al fine di sostenerne la stabilizzazione economica e di soddisfarne il fabbisogno della bilancia dei pagamenti, quale individuato nel programma in corso dell’FMI. Di detto importo massimo, fino a 15 milioni di EUR sono forniti sotto forma di prestiti e fino a 15 milioni di EUR sotto forma di sovvenzioni. L’erogazione dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione è subordinata all’approvazione del bilancio dell’Unione dell’esercizio in questione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.

2.   La Commissione ha la facoltà di prendere in prestito, a nome dell’Unione, le risorse necessarie sui mercati dei capitali o da istituti finanziari allo scopo di finanziare la parte di assistenza macro-finanziaria dell’Unione costituita dal prestito, per poi concedere a sua volta in prestito il ricavato alla Repubblica del Kirghizistan. La durata massima dei prestiti è di quindici anni.

3.   L’erogazione dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione è gestita dalla Commissione in linea con gli accordi o le intese tra l’FMI e la Repubblica del Kirghizistan, nonché con i principi e gli obiettivi fondamentali delle riforme economiche esposti nell’ACP e nella strategia dell’Unione per l’Asia Centrale (2007-2013). La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all’evoluzione dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione, comprese le relative erogazioni, e fornisce i documenti pertinenti a dette istituzioni a tempo debito.

4.   L’assistenza macro-finanziaria dell’Unione è messa a disposizione per un periodo di due anni a decorrere dal primo giorno successivo all’entrata in vigore del protocollo d’intesa di cui all’articolo 3, paragrafo 1.

5.   Qualora il fabbisogno di finanziamento della Repubblica del Kirghizistan diminuisca radicalmente nel corso del periodo di erogazione dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione rispetto alle previsioni iniziali, la Commissione, deliberando secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 7, paragrafo 2, riduce l’importo dell’assistenza o la sospende o la cancella.

Articolo 2

La concessione dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione è subordinata alla condizione preliminare del rispetto, da parte della Repubblica del Kirghizistan, di meccanismi democratici effettivi, compresi un sistema parlamentare multipartitico, lo stato di diritto e il rispetto dei diritti umani. La Commissione monitora il rispetto di tale condizione preliminare durante l’intero ciclo dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione. Il presente articolo si applica conformemente alla decisione 2010/427/UE del Consiglio (6).

Articolo 3

1.   La Commissione concorda con le autorità kirghise, secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 7, paragrafo 2, condizioni di politica economica e condizioni finanziarie chiaramente definite e incentrate sulle riforme strutturali e sulla solidità delle finanze pubbliche, alle quali deve essere subordinata l’assistenza macro-finanziaria dell’Unione, da stabilire in un protocollo d’intesa («protocollo d’intesa») comprendente un calendario per il soddisfacimento di tali condizioni. Le condizioni di politica economica e le condizioni finanziarie stabilite nel protocollo d’intesa sono coerenti con gli accordi o con le intese di cui all’articolo 1, paragrafo 3, compresi i programmi di aggiustamento macro-economico e di riforma strutturale attuati dalla Repubblica del Kirghizistan con il sostegno dell’FMI.

2.   Tali condizioni mirano, in particolare, a rafforzare l’efficienza, la trasparenza e la responsabilità dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione, compresi i sistemi di gestione delle finanze pubbliche nella Repubblica del Kirghizistan. Nella definizione delle misure di politica si tengono inoltre in debita considerazione i progressi conseguiti sul piano dell’apertura reciproca dei mercati, dello sviluppo di un commercio disciplinato da regole ed equo nonché di altre priorità inerenti alle politiche esterne dell’Unione. I progressi compiuti nel conseguimento di tali obiettivi sono oggetto di un controllo regolare da parte della Commissione.

3.   Le condizioni finanziarie dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione sono stabilite in dettaglio in un accordo di sovvenzione e in un accordo di prestito tra la Commissione e le autorità kirghise.

4.   Nella fase di attuazione dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione, la Commissione verifica la solidità dei meccanismi finanziari, delle procedure amministrative e dei meccanismi di controllo interni ed esterni della Repubblica del Kirghizistan che sono pertinenti ai fini dell’assistenza, nonché il rispetto da parte della Repubblica del Kirghizistan del calendario convenuto.

5.   La Commissione verifica a intervalli regolari che le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 3, continuino ad essere soddisfatte e che le politiche economiche della Repubblica del Kirghizistan siano in linea con gli obiettivi dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione. A tal fine, la Commissione opera in stretto coordinamento con l’FMI e con la Banca mondiale e, ove necessario, con il Parlamento europeo e il Consiglio.

Articolo 4

1.   Alle condizioni di cui al paragrafo 3, la Commissione mette a disposizione l’assistenza macro-finanziaria dell’Unione in due rate, consistenti ognuna in un prestito e in una sovvenzione. L’importo di ciascuna rata è fissato nel protocollo d’intesa.

2.   Per gli importi dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione fornita sotto forma di prestiti è prevista una dotazione, ove richiesto, ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (7).

3.   La Commissione decide di versare le rate a condizione che siano rispettate tutte le condizioni seguenti:

a)

la condizione preliminare di cui all’articolo 2;

b)

una realizzazione costantemente soddisfacente dell’attuazione di un programma di politica che preveda energiche misure di risanamento e di riforma strutturale sostenuto da un accordo di credito non cautelare con l’FMI; e

c)

l’attuazione, secondo un calendario specifico, delle condizioni di politica economica stabilite nel protocollo d’intesa.

Il versamento della seconda rata non è effettuato prima di tre mesi a decorrere dal versamento della prima rata.

4.   Qualora le condizioni di cui al paragrafo 3 non siano soddisfatte, la Commissione sospende o cancella temporaneamente l’erogazione dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione. In tali casi, comunica al Parlamento europeo e al Consiglio le ragioni di tale sospensione o cancellazione.

5.   L’assistenza macro-finanziaria dell’Unione è erogata alla Banca nazionale della Repubblica del Kirghizistan. Alle condizioni che saranno stabilite nel protocollo d’intesa, fra cui una conferma del fabbisogno residuo di finanziamento del bilancio, i fondi dell’Unione possono essere trasferiti al Tesoro della Repubblica del Kirghizistan come beneficiario finale.

Articolo 5

1.   Le operazioni di assunzione ed erogazione del prestito relative alla parte di assistenza macro-finanziaria dell’Unione costituita dal prestito sono effettuate in euro utilizzando una data di valuta identica e non comportano a carico dell’Unione cambiamenti di scadenza, né la espongono a rischi di cambio o di tasso d’interesse o ad altri rischi commerciali.

2.   Se le circostanze lo consentono e qualora la Repubblica del Kirghizistan ne faccia richiesta, la Commissione può adottare le disposizioni necessarie per garantire che nelle condizioni del prestito sia inserita una clausola di rimborso anticipato e che essa sia accompagnata da una clausola analoga nelle condizioni per le operazioni di assunzione del prestito.

3.   Qualora le circostanze consentano un miglioramento del tasso di interesse sul prestito e la Repubblica del Kirghizistan ne faccia richiesta, la Commissione può decidere di procedere a un rifinanziamento della totalità o di parte dei prestiti iniziali o può procedere a una ristrutturazione delle relative condizioni finanziarie. Le operazioni di rifinanziamento o di ristrutturazione sono effettuate alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 4 e non comportano una proroga della durata dei prestiti in questione, né un aumento dell’ammontare del capitale non ancora rimborsato alla data delle suddette operazioni.

4.   Le spese sostenute dall’Unione in relazione alle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti di cui alla presente decisione sono a carico della Repubblica del Kirghizistan.

5.   La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio sull’andamento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 6

1.   L’assistenza macro-finanziaria dell’Unione è fornita conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e al regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione (9).

2.   L’attuazione dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione è soggetta a gestione diretta.

3.   Il protocollo d’intesa, l’accordo di prestito e l’accordo di sovvenzione da concludere con le autorità kirghise contengono disposizioni:

a)

che assicurano che la Repubblica del Kirghizistan verifichi a cadenza regolare che i finanziamenti provenienti dal bilancio dell’Unione siano stati correttamente utilizzati, adotti misure atte a prevenire irregolarità e frodi e, se necessario, intraprenda azioni legali per il recupero dei fondi concessi ai sensi della presente decisione che sono stati oggetto di appropriazione indebita;

b)

che assicurano la tutela degli interessi finanziari dell’Unione, in particolare prevedendo misure specifiche di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità che riguardi l’assistenza macro-finanziaria dell’Unione, conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio (10), al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (11) e al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (12);

c)

che autorizzano espressamente la Commissione, compreso l’Ufficio per la lotta antifrode, o i suoi rappresentanti a effettuare controlli, ivi inclusi accertamenti e verifiche in loco;

d)

che autorizzano espressamente la Commissione e la Corte dei conti a procedere a verifiche contabili durante e dopo il periodo di disponibilità dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione, comprese le verifiche contabili documentali e in loco come le valutazioni operative;

e)

che garantiscano che l’Unione abbia diritto alla piena restituzione della sovvenzione e/o al rimborso anticipato del prestito qualora si riscontri che, in relazione alla gestione dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione, la Repubblica del Kirghizistan sia stata coinvolta in atti di frode o di corruzione o in altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione.

4.   Nel corso dell’attuazione dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione la Commissione verifica, per mezzo di valutazioni operative, la solidità dei meccanismi finanziari, delle procedure amministrative e dei meccanismi di controllo interni ed esterni della Repubblica del Kirghizistan che sono pertinenti ai fini di tale assistenza.

Articolo 7

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 8

1.   Entro il 30 giugno di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione della presente decisione nel corso dell’anno precedente, comprensiva della valutazione di tale attuazione. La relazione:

a)

esamina i progressi ottenuti nell’attuazione dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione;

b)

valuta la situazione economica e le prospettive della Repubblica del Kirghizistan, nonché i progressi ottenuti nell’attuazione delle misure di politica di cui all’articolo 3, paragrafo 1;

c)

indica il legame tra le condizioni di politica economica definite nel protocollo d’intesa, i risultati economici e di bilancio della Repubblica del Kirghizistan in corso e le decisioni della Commissione di versare le rate dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione.

2.   Non oltre due anni dalla scadenza del periodo di disponibilità di cui all’articolo 1, paragrafo 4, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione ex post, che analizza i risultati e l’efficienza dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione completata e in quale misura essa abbia contribuito agli obiettivi dell’assistenza.

Articolo 9

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Strasburgo, il 22 ottobre 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  Posizione del Parlamento europeo dell’11 dicembre 2012 e posizione del Consiglio in prima lettura del 23 settembre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 22 ottobre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)   GU L 196 del 28.7.1999, pag. 48.

(3)  Decisione n. 778/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macro-finanziaria alla Georgia (GU L 218 del 14.8.2013, pag. 15).

(4)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(5)  Ufficio dell’Alto rappresentante per i paesi meno sviluppati, i paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare e i piccoli Stati insulari in via di sviluppo delle Nazioni Unite.

(6)  Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l’organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l’azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).

(7)  Regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 10).

(8)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(9)  Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

(10)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

(11)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(12)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

25.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 283/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1026/2013 DEL CONSIGLIO

del 22 ottobre 2013

che chiude il riesame intermedio parziale dei provvedimenti antidumping applicabili alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese ed estesi alle importazioni provenienti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che esse siano o no dichiarate originarie della Malaysia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base») e in particolare l’articolo 11, paragrafo 3, e l’articolo 13, paragrafo 4,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Provvedimenti in vigore

(1)

Con il regolamento (CE) n. 91/2009 (2), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 924/2012 (3), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio attualmente classificati ai codici NC ex 7318 12 90 , ex 7318 14 91 , ex 7318 14 99 , ex 7318 15 59 , ex 7318 15 69 , ex 7318 15 81 , ex 7318 15 89 , ex 7318 15 90 , ex 7318 21 00 ed ex 7318 22 00 , originari della Repubblica popolare cinese («provvedimenti in vigore»).

(2)

Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 (4) il Consiglio ha esteso i provvedimenti in vigore alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia («provvedimenti in vigore in forma estesa»).

1.2.   Domanda di riesame intermedio parziale

(3)

Una domanda di riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, e dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, era stata presentata dalla Malaysian Precision Manufacturing SDN BHD («il richiedente»), un produttore esportatore della Malaysia.

(4)

La domanda si limitava alla concessione al richiedente di un’esenzione dai provvedimenti in vigore in forma estesa.

(5)

Nella domanda il richiedente sosteneva di essere un produttore effettivo di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio e di essere in grado di produrre l’intero quantitativo di tali elementi da lui spediti nell’Unione dall’inizio del periodo dell’inchiesta antielusione, conclusasi con l’istituzione dei provvedimenti in vigore in forma estesa.

(6)

Il richiedente ha fornito elementi di prova diretti circa la sua attività di produttore di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio in Malaysia, avviata ben prima dell’istituzione dei provvedimenti in vigore. Il richiedente ha inoltre sostenuto che, pur essendo collegato a produttori di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio situati nella Repubblica popolare cinese, i contatti con tali società collegate sono stati stabiliti prima dell’istituzione dei provvedimenti in vigore e che tali contatti non sono stati utilizzati per eludere i provvedimenti in vigore in forma estesa.

1.3.   Apertura di un riesame intermedio parziale

(7)

Il 14 maggio 2013, dopo aver stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la domanda conteneva elementi di prova diretti sufficienti a giustificare l’apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione ha avviato un riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, e dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, limitato all’esame dell’eventuale concessione al richiedente di un’esenzione dai provvedimenti in vigore in forma estesa, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (5) («avviso di apertura»).

1.4.   Parti interessate

(8)

La Commissione ha formalmente informato il richiedente, i rappresentanti della Malaysia, quelli della Repubblica popolare cinese e l’associazione dei produttori dell’Unione dell’apertura del riesame intermedio parziale. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura. Soltanto il richiedente ha preso contatto con la Commissione. Non è stata richiesta alcuna audizione.

(9)

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta la Commissione ha inviato un questionario al richiedente, il quale non ha inviato alcuna risposta entro il termine fissato.

2.   RITIRO DELLA DOMANDA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

(10)

Il 18 giugno 2013 il richiedente ha ritirato la sua domanda di riesame intermedio parziale dei provvedimenti in vigore in forma estesa, sostenendo di non essere in grado di fornire alla Commissione i dati richiesti nel questionario relativamente alle società ad esso collegate. Il richiedente ha inoltre lamentato che la scadenza per la presentazione delle risposte al questionario fosse troppo ravvicinata. Non è stata tuttavia presentata nessuna richiesta motivata di proroga del termine per la presentazione delle risposte al questionario.

(11)

In considerazione del ritiro si è valutata l’opportunità di proseguire d’ufficio l’inchiesta di riesame. La Commissione non ha trovato motivi validi per ritenere che la chiusura non fosse nell’interesse dell’Unione. In tale contesto è opportuno chiudere l’inchiesta di riesame.

(12)

Le parti interessate sono state informate dell’intenzione di chiudere l’inchiesta di riesame e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. Non sono pervenute osservazioni.

(13)

Si conclude pertanto che il riesame intermedio parziale dei provvedimenti antidumping relativi alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese ed estesi alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio provenienti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che esse siano o no dichiarate originarie della Malaysia, debba essere chiuso senza modificare i provvedimenti antidumping in vigore in forma estesa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il riesame intermedio parziale dei provvedimenti antidumping relativi alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese ed estesi alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio provenienti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che esse siano o no dichiarate originarie della Malaysia, avviato a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, e dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009, è chiuso senza modifica del provvedimento antidumping in vigore in forma estesa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 22 ottobre 2013

Per il Consiglio

Il presidente

L. LINKEVIČIUS


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)   GU L 29 del 31.1.2009, pag. 1.

(3)   GU L 275 del 10.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 194 del 26.7.2011, pag. 6.

(5)   GU C 134 del 14.5.2013, pag. 34.


25.10.2013   

IT

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L 283/9


REGOLAMENTO (UE) N. 1027/2013 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 2013

recante divieto di pesca del merluzzo bianco nello Skagerrak per le navi battenti bandiera svedese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 40/2013 del Consiglio, del 21 gennaio 2013, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all’UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (2), fissa i contingenti per il 2013.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2013.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2013 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)   GU L 23 del 25.1.2013, pag. 54.


ALLEGATO

N.

60/TQ40

Stato membro

Svezia

Stock

COD/03AN

Specie

Merluzzo bianco (Gadus Morhua)

Zona

Skagerrak

Data

11.10.2013


25.10.2013   

IT

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L 283/11


REGOLAMENTO (UE) N. 1028/2013 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 2013

recante divieto di pesca dello scorfano nelle acque UE e nelle acque internazionali della zona V e nelle acque internazionali delle zone XII e XIV per le navi battenti bandiera tedesca

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 40/2013 del Consiglio, del 21 gennaio 2013, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all'UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (2), fissa i contingenti per il 2013.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2013.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2013 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)   GU L 23 del 25.1.2013, pag. 54.


ALLEGATO

N.

61/TQ40

Stato membro

Germania

Stock

RED/51214D

Specie

Scorfano (Sebastes spp.)

Zona

Acque UE e acque internazionali della zona V, acque internazionali delle zone XII e XIV

Data

9.10.2013


25.10.2013   

IT

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L 283/13


REGOLAMENTO (UE) N. 1029/2013 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 2013

recante divieto di pesca del nasello nelle zone VI e VII, nelle acque UE e internazionali della zona Vb e nelle acque internazionali delle zone XII e XIV per le navi battenti bandiera dei Paesi Bassi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 39/2013 del Consiglio, del 21 gennaio 2013, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse alle navi UE per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che non sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (2), fissa i contingenti per il 2013.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2013.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2013 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)   GU L 23 del 25.1.2013, pag. 1.


ALLEGATO

N.

59/TQ39

Stato membro

Paesi Bassi

Stock

HKE/571214

Specie

Nasello (Merluccius merluccius)

Zone

VI e VII; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

Data

7.10.2013


25.10.2013   

IT

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L 283/15


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1030/2013 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, l’articolo 15, paragrafo 2, e l’articolo 40,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 834/2007 stabilisce le norme fondamentali per la produzione biologica di alghe marine e di animali di acquacoltura. Le modalità di applicazione di tali norme sono definite nel regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione (2), come modificato in particolare dal regolamento (CE) n. 710/2009 della Commissione (3).

(2)

A norma dell’articolo 95, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 889/2008, le autorità nazionali possono autorizzare, per un periodo che termina il 1o luglio 2013, le unità di produzione di animali d’acquacoltura e di alghe marine istituite e operanti, prima del 1o gennaio 2009, nel rispetto di norme sulla produzione biologica riconosciute a livello nazionale, a mantenere la qualifica di unità di produzione biologica a talune condizioni.

(3)

Sette Stati membri hanno recentemente presentato richiesta di revisione delle norme relative ai prodotti, alle sostanze e alle tecniche che possono essere usate nella produzione biologica di acquacoltura. È opportuno che tali richieste siano valutate dal gruppo di esperti chiamati a fornire una consulenza tecnica sulla produzione biologica istituito dalla decisione 2009/427/CE della Commissione (4).

(4)

La produzione biologica di alghe marine e animali d’acquacoltura è un settore ancora relativamente nuovo, caratterizzato da una grande varietà e un alto livello di complessità tecnica, e si ritiene sia necessario un periodo di transizione più lungo.

(5)

Al fine di garantire la continuità, di disporre del tempo necessario per la valutazione delle richieste presentate dagli Stati membri ed evitare perturbazioni delle unità di produzione istituite e operanti, prima del 1o gennaio 2009, nel rispetto di norme riconosciute a livello nazionale, si ritiene opportuno prolungare il periodo di transizione stabilito dall’articolo 95, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 889/2008.

(6)

Al fine di evitare perturbazioni nella qualifica di «biologica» conferita a tali unità di produzione, è opportuno che il presente regolamento si applichi a partire dal 1o luglio 2013.

(7)

Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 889/2008.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 95, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 889/2008, la data «1o luglio 2013» è sostituita dalla data «1o gennaio 2015».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

(2)   GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1.

(3)   GU L 204 del 6.8.2009, pag. 15.

(4)   GU L 139 del 5.6.2009, pag. 29.


25.10.2013   

IT

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L 283/17


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1031/2013 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2013

che approva la sostanza attiva penflufen, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2, e l’articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009 dispone che la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (2) si applica, per quanto riguarda la procedura e le condizioni di approvazione, alle sostanze attive per le quali è stata adottata una decisione in conformità all’articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva prima del 14 giugno 2011. Per il penflufen le condizioni dell’articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono rispettate dalla decisione 2010/672/UE della Commissione (3).

(2)

In conformità all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il 9 dicembre 2009 il Regno Unito ha ricevuto dalla Bayer CropScience AG una domanda d’iscrizione della sostanza attiva penflufen nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2010/672/UE ha confermato che il dossier era completo, ovvero conforme, in linea di massima, alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.

(3)

Gli effetti della sostanza attiva in questione sulla salute umana e animale e sull’ambiente sono stati valutati per gli impieghi proposti dal richiedente, in conformità alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE. Lo Stato membro relatore designato ha presentato un progetto di relazione di valutazione il 4 agosto 2011.

(4)

Il progetto di relazione di valutazione è stato riesaminato dagli Stati membri e dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità»). Il 30 luglio 2012 quest’ultima ha presentato alla Commissione le sue conclusioni sul riesame della valutazione dei rischi della sostanza attiva penflufen (4) utilizzata come antiparassitario. Il progetto di relazione di valutazione e le conclusioni dell’Autorità sono stati riesaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e il progetto di relazione di valutazione è stato approvato il 15 marzo 2013 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione per il penflufen.

(5)

Dai vari esami effettuati è risultato che i prodotti fitosanitari contenenti penflufen possono essere considerati conformi, in generale, alle prescrizioni dell’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e dell’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È pertanto opportuno approvare la sostanza penflufen.

(6)

In conformità all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l’articolo 6 dello stesso regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario introdurre alcune condizioni e restrizioni. In particolare occorre chiedere ulteriori informazioni di conferma.

(7)

È opportuno lasciar trascorrere un periodo di tempo ragionevole prima dell’approvazione per consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a soddisfare le nuove prescrizioni derivanti dall’approvazione.

(8)

Fatti salvi gli obblighi conseguenti all’approvazione stabiliti dal regolamento (CE) n. 1107/2009 e tenuto conto della particolare situazione dovuta alla transizione dalla direttiva 91/414/CEE al regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tuttavia applicare le seguenti disposizioni. Agli Stati membri va concesso un periodo di sei mesi dall’approvazione per riesaminare le autorizzazioni rilasciate ai prodotti fitosanitari contenenti penflufen. Gli Stati membri dovranno eventualmente modificare, sostituire o revocare le autorizzazioni in vigore. In deroga al termine suddetto, occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del dossier completo aggiornato di cui all’allegato III per ogni prodotto fitosanitario e ogni suo impiego previsto, in conformità ai principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE.

(9)

L’esperienza acquisita con le precedenti iscrizioni nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell’11 dicembre 1992, recante disposizioni d’attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (5), ha dimostrato che possono presentarsi difficoltà d’interpretazione degli obblighi dei titolari delle autorizzazioni esistenti in relazione all’accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà occorre quindi chiarire gli obblighi degli Stati membri, in particolare quello di verificare che il titolare di un’autorizzazione dimostri di avere accesso a un dossier conforme alle prescrizioni dell’allegato II di detta direttiva. Tale chiarimento non impone tuttavia agli Stati membri o ai titolari delle autorizzazioni alcun nuovo obbligo oltre a quelli già previsti dalle direttive finora adottate che modificano l’allegato I di detta direttiva o dai regolamenti che approvano le sostanze attive.

(10)

In conformità all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (6).

(11)

Il comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale non ha espresso alcun parere in materia. È stato ritenuto necessario un atto di esecuzione e il presidente ha sottoposto il progetto di tale atto al comitato di appello per una nuova delibera. Il comitato di appello non ha espresso alcun parere,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione della sostanza attiva

La sostanza attiva penflufen, specificata all’allegato I, è approvata alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

Riesame dei prodotti fitosanitari

1.   In conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri modificano o revocano, se necessario, le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti penflufen come sostanza attiva entro il 31 luglio 2014.

Entro tale data essi verificano, in particolare, che siano rispettate le condizioni stabilite all’allegato I del presente regolamento, escluse quelle della parte B della colonna relativa alle disposizioni specifiche di detto allegato, e che il titolare dell’autorizzazione possegga o abbia accesso a un dossier conforme alle prescrizioni dell’allegato II della direttiva 91/414/CEE, conformemente alle condizioni stabilite all’articolo 13, paragrafi da 1 a 4, di tale direttiva e all’articolo 62 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

2.   In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente penflufen come unica sostanza attiva o in combinazione con altre sostanze attive, iscritte tutte entro il 31 gennaio 2014 nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, è oggetto di un riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, sulla base di un dossier conforme alle prescrizioni dell’allegato III della direttiva 91/414/CEE e tenendo conto della parte B della colonna relativa alle disposizioni specifiche dell’allegato I del presente regolamento. In base a tale valutazione essi stabiliscono se il prodotto è conforme alle condizioni di cui all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:

a)

nel caso di un prodotto contenente penflufen come unica sostanza attiva, modificano o revocano, se necessario, l’autorizzazione entro il 31 luglio 2015; oppure

b)

nel caso di un prodotto contenente penflufen in combinazione con altre sostanze attive, modificano o revocano, se necessario, l’autorizzazione entro il 31 luglio 2015 o entro la data, se successiva, fissata per tale modifica o revoca rispettivamente dall’atto o dagli atti che hanno approvato o aggiunto la/e sostanza/e in questione all’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 3

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 4

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o febbraio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)   GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(3)   GU L 290 del 6.11.2010, pag. 51.

(4)   The EFSA Journal 2012; 10(8):2860. Disponibile online all’indirizzo: www.efsa.europa.eu

(5)   GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.

(6)   GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO I

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Disposizioni specifiche

Penflufen

Numero CAS 494793-67-8

Numero CIPAC 826

2’-[(RS)-1,3-dimethylbutyl]-5-fluoro-1,3-dimethylpyrazole-4-carboxanilide

≥ 950 g/kg

1:1 (R:S) rapporto di enantiomeri

1o febbraio 2014

31 gennaio 2024

PARTE A

Può essere autorizzato solo l’impiego per trattare i tuberi-seme di patata prima o durante l’impianto, limitando l’uso a un' applicazione ogni tre anni sullo stesso campo.

PARTE B

Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul penflufen, in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 marzo 2013.

In tale valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

a)

alla protezione degli operatori;

b)

alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza è impiegata in regioni vulnerabili dal punto di vista del suolo e/o delle condizioni climatiche.

Le condizioni d’impiego prevedono all’occorrenza misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente è tenuto a presentare informazioni di conferma riguardanti:

1)

il rischio a lungo termine per gli uccelli;

2)

la rilevanza del metabolita M01 (penflufen-3-idrossi-butil) per le acque sotterranee, se la sostanza penflufen è classificata come cancerogena di categoria 2 a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità le informazioni indicate al punto 1 entro il 30 settembre 2015 e le informazioni indicate al punto 2 entro sei mesi dalla notifica della decisione di classificazione relativa a tale sostanza.

La purezza riportata sotto questa voce si basa su un sistema di produzione pilota. Lo Stato membro esaminatore informa la Commissione delle specifiche del materiale tecnico fabbricato commercialmente, in conformità all’articolo 38 del regolamento (CE) n. 1107/2009.


(1)  Ulteriori particolari sull’identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.

(2)   GU L 353 del 31.12.2008, pag.1.


ALLEGATO II

Alla parte B dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è aggiunta la seguente voce:

Numero

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (*1)

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Disposizioni specifiche

«55

Penflufen

Numero CAS 494793-67-8

Numero CIPAC 826

2’-[(RS)-1,3-dimethylbutyl]-5-fluoro-1,3-dimethylpyrazole-4-carboxanilide

≥ 950 g/kg

1:1 (R:S) rapporto di enantiomeri

1o febbraio 2014

31 gennaio 2024

PARTE A

Può essere autorizzato solo l’impiego per trattare i tuberi-seme di patata prima o durante l’impianto, limitando l’uso a un'applicazione ogni tre anni sullo stesso campo.

PARTE B

Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul penflufen, in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 marzo 2013.

In tale valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

a)

alla protezione degli operatori;

b)

alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza è impiegata in regioni vulnerabili dal punto di vista del suolo e/o delle condizioni climatiche.

Le condizioni d’impiego prevedono all’occorrenza misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente è tenuto a presentare informazioni di conferma riguardanti:

1)

il rischio a lungo termine per gli uccelli;

2)

la rilevanza del metabolita M01 (penflufen-3-idrossi-butil) per le acque sotterranee, se la sostanza penflufen è classificata come cancerogena di categoria 2 a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità le informazioni indicate al punto 1 entro il 30 settembre 2015 e le informazioni indicate al punto 2 entro sei mesi dalla notifica della decisione di classificazione relativa a tale sostanza.

La purezza riportata sotto questa voce si basa su un sistema di produzione pilota. Lo Stato membro esaminatore informa la Commissione delle specifiche del materiale tecnico fabbricato commercialmente, in conformità all’articolo 38 del regolamento (CE) n. 1107/2009.»


(*1)  Ulteriori particolari sull’identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.


25.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 283/22


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1032/2013 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2013

che approva l’acido bromoacetico come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 4

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione (2), fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I, nell’allegato IA o nell’allegato IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Tale elenco comprende l’acido bromoacetico.

(2)

L’acido bromoacetico è stato oggetto di una valutazione a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 4, disinfettanti nel settore dell’alimentazione umana e animale, come definito nell’allegato V di detta direttiva, che corrisponde al tipo di prodotto 4 definito all’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

Il 22 gennaio 2011 la Spagna, che è stata designata Stato membro relatore, ha presentato alla Commissione la relazione dell’autorità competente accompagnata da una raccomandazione, in conformità all’articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

(4)

La relazione dell’autorità competente è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione. Il 27 settembre 2013, nell’ambito del comitato permanente sui biocidi, i risultati della valutazione sono stati inseriti in una relazione di valutazione, a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

(5)

Dalla relazione di valutazione risulta che i biocidi utilizzati per il tipo di prodotto 4 e contenenti acido bromoacetico possono soddisfare i requisiti di cui all’articolo 5 della direttiva 98/8/CE.

(6)

È pertanto opportuno approvare l’acido bromoacetico destinato ad essere utilizzato nei biocidi per il tipo di prodotto 4.

(7)

Poiché la valutazione non ha preso in considerazione i nanomateriali, l’approvazione non comprende tali materiali ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(8)

La valutazione non riguardava l’incorporazione di biocidi contenenti acido bromoacetico in materiali e oggetti destinati a venire a contatto, direttamente o indirettamente, con i prodotti alimentari ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Tali materiali possono richiedere la fissazione di limiti specifici di cessione nei prodotti alimentari, come indicato all’articolo 5, paragrafo 1, lettera e) del regolamento (CE) n. 1935/2004. Occorre pertanto che l’approvazione non copra tali usi a meno che la Commissione non abbia stabilito tali limiti o non sia stato deciso a norma di tale regolamento che tali limiti non sono necessari.

(9)

Occorre prevedere un periodo ragionevole prima dell’approvazione di un principio attivo, al fine di consentire agli Stati membri, ai portatori di interesse e alla Commissione, se del caso, di prepararsi a soddisfare i nuovi requisiti previsti.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’acido bromoacetico è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 4, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all’allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 325 dell’11.12.2007, pag. 3).

(3)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4).


ALLEGATO

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri di identificazione

Grado minimo di purezza del principio attivo (1)

Data di approvazione

Scadenza dell’approva-zione

Tipo di prodotto

Condizioni specifiche (2)

Acido bromoacetico

Nome IUPAC:

2-bromo-ethanoic acid

Numero CE: 201-175-8

Numero CAS: 79-08-3

946  g/kg

1o luglio 2015

30 giugno 2025

4

La valutazione del prodotto deve prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione, a livello dell’Unione, del rischio del principio attivo.

Le autorizzazioni sono soggette alle seguenti condizioni:

1)

per gli utilizzatori industriali o professionali devono essere stabilite procedure operative sicure e misure organizzative idonee. Se l’esposizione non può essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti devono essere usati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale;

2)

per i prodotti che rischiano di lasciare residui nei prodotti alimentari per uso umano o animale, va verificata la necessità di stabilire nuovi livelli massimi di residui o di modificare quelli esistenti, in conformità del regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) oppure del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Inoltre vanno prese tutte le opportune misure di attenuazione al fine di garantire che tali limiti non siano superati;

3)

i prodotti contenenti acido bromoacetico non devono entrare in contatto con materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1935/2004, a meno che la Commissione non abbia determinato limiti specifici relativi alla cessione di acido bromoacetico nei prodotti alimentari o non abbia stabilito, a norma di tale regolamento, che tali limiti non sono necessari.

Se un articolo è stato trattato con acido bromoacetico o contiene intenzionalmente tale sostanza e se necessario a causa della possibilità di contatto con la pelle e di rilascio dell’acido bromoacetico nell’ambiente nelle normali condizioni d’impiego, la persona responsabile dell’immissione sul mercato di tale articolo trattato provvede a che l’etichetta rechi le informazioni sul rischio di sensibilizzazione cutanea, nonché le informazioni di cui all’articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.


(1)  La purezza indicata in questa colonna è il grado minimo di purezza del principio attivo utilizzato per la valutazione a norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l’equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.

(2)  Per l’attuazione dei principi comuni dell’allegato VI del regolamento (UE) n. 528/2012, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm

(3)  Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).

(4)  Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).


25.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 283/25


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1033/2013 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2013

che approva il solfato di rame pentaidrato come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 2

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione (2) fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I, nell’allegato IA o nell’allegato IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento e del Consiglio (3). Tale elenco comprende il solfato di rame.

(2)

Il solfato di rame è stato oggetto di una valutazione a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 2, disinfettanti per aree private e aree sanitarie pubbliche ed altri biocidi, come definito nell’allegato V di detta direttiva, che corrisponde al tipo di prodotto 2 definito all’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

I dati presentati ai fini della valutazione hanno consentito di trarre conclusioni solo in merito a una data forma di solfato di rame, ossia il solfato di rame pentaidrato, n. CAS 7758-99-8. La valutazione non ha consentito di trarre conclusioni relativamente ad altre sostanze conformi alla definizione di solfato di rame n. CAS 7758-99-7 del succitato elenco di sostanze attive del regolamento (CE) n. 1451/2007. Pertanto la presente approvazione riguarda esclusivamente il solfato di rame pentaidrato.

(4)

La Francia è stata designata come Stato membro relatore e il 5 aprile 2011 ha presentato alla Commissione la relazione dell’autorità competente accompagnata da una raccomandazione, in conformità dell’articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

(5)

La relazione dell’autorità competente è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione. Il 27 settembre 2013, nell’ambito del Comitato permanente sui biocidi, i risultati della valutazione sono stati inseriti in una relazione di valutazione, a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

(6)

Dalla relazione risulta che i biocidi utilizzati per il tipo di prodotto 2 e contenenti solfato di rame pentaidrato possono soddisfare i requisiti di cui all’articolo 5 della direttiva 98/8/CE.

(7)

È pertanto opportuno approvare il solfato di rame pentaidrato destinato a essere utilizzato nei biocidi per tipo di prodotto 2.

(8)

Poiché la valutazione non ha preso in considerazione i nanomateriali, l’approvazione non comprende tali materiali ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(9)

Occorre prevedere un periodo ragionevole prima dell’approvazione di una sostanza attiva, al fine di consentire agli Stati membri, ai portatori di interesse e alla Commissione, se del caso, di prepararsi a soddisfare i nuovi requisiti previsti.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il solfato di rame pentaidrato è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 2, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all’allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 325 dell’11.12.2007, pag. 3).

(3)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).


ALLEGATO

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri di identificazione

Grado minimo di purezza del principio attivo (1)

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Tipo di prodotto

Condizioni specifiche (2)

Solfato di rame pentaidrato

Nome IUPAC: Solfato di rame pentaidrato

N. CE: 231-847-6 (3)

N. CAS: 7758-99-8

999  g/kg

1o luglio 2015

30 giugno 2025

2

La valutazione del prodotto deve prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello unionale, della sostanza attiva.

Le autorizzazioni sono soggette alle seguenti condizioni:

definizione di procedure operative sicure e di adeguate misure organizzative per gli utilizzatori industriali e/o professionali e uso dei prodotti con opportuni dispositivi di protezione individuale, se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili con altri mezzi.


(1)  La purezza indicata in questa colonna è il grado minimo di purezza del principio attivo utilizzato per la valutazione a norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l’equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.

(2)  Per l’attuazione dei principi comuni dell’allegato VI del regolamento (UE) n. 528/2012, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm

(3)  Tale numero CE riguarda unicamente il solfato di rame pentaidrato.


25.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 283/28


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1034/2013 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2013

che approva il fosfuro di alluminio che rilascia fosfina come principio attivo destinato ad essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 20

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione (2) fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I, nell’allegato IA o nell’allegato IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Tale elenco comprende il fosfuro di alluminio.

(2)

Il fosfuro di alluminio è stato oggetto di una valutazione a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 23 (prodotti per il controllo di altri vertebrati), come definito nell’allegato V di detta direttiva, che corrisponde al tipo di prodotto 20 di cui all’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

Il 23 luglio 2010 la Germania, che è stata designata Stato membro relatore, ha presentato alla Commissione la relazione dell’autorità competente corredata di una raccomandazione, conformemente all’articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

(4)

La relazione dell’autorità competente è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione. Il 27 settembre 2013, nell’ambito del Comitato permanente sui biocidi, i risultati della valutazione sono stati inseriti in una relazione di valutazione, a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

(5)

Dalla relazione di valutazione risulta che i biocidi utilizzati per il tipo di prodotto 23 e contenenti fosfuro di alluminio possono soddisfare i requisiti di cui all’articolo 5 della direttiva 98/8/CE.

(6)

È pertanto opportuno approvare il fosfuro di alluminio che rilascia fosfina destinato ad essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 20.

(7)

Poiché la valutazione non ha preso in considerazione i nanomateriali, l’approvazione non comprende tali materiali ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(8)

Occorre prevedere un periodo ragionevole prima dell’approvazione di una sostanza attiva, al fine di consentire agli Stati membri, ai portatori di interesse e alla Commissione, se del caso, di prepararsi a soddisfare i nuovi requisiti previsti.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il fosfuro di alluminio che rilascia fosfina è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 20, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all’allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 325 dell’11.12.2007, pag. 3).

(3)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).


ALLEGATO

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri di identificazione

Grado minimo di purezza del principio attivo (1)

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Tipo di prodotto

Condizioni specifiche (2)

Fosfuro di alluminio che rilascia fosfina

Nome IUPAC: Fosfuro di alluminio

N. CE: 244-088-0

N. CAS: 20859-73-8

830  g/kg

1o luglio 2015

30 giugno 2025

20

La valutazione del prodotto presta particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione, a livello dell’Unione, del rischio del principio attivo.

Le autorizzazioni sono soggette alle seguenti condizioni:

1)

i prodotti sono venduti unicamente a professionisti appositamente formati e da questi utilizzati;

2)

in considerazione dei rischi rilevati a carico degli operatori, occorre prendere le opportune misure per ridurre i rischi. Tali misure comprendono, tra l’altro, l’uso di adeguate attrezzature protettive personali, l’uso di applicatori e la presentazione del prodotto in un formato idoneo a mantenere l’esposizione dell’operatore entro un livello accettabile;

3)

in considerazione dei rischi rilevati a carico delle specie terrestri non bersaglio, occorre prendere le opportune misure per ridurre i rischi. Tali misure comprendono, tra l’altro, l’esclusione dal trattamento delle zone in cui sono presenti, oltre alla specie bersaglio, altri mammiferi che vivono in tane.


(1)  La purezza indicata in questa colonna è il grado minimo di purezza del principio attivo utilizzato per la valutazione a norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l’equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.

(2)  Per l’attuazione dei principi comuni dell’allegato VI del regolamento (UE) n. 528/2012, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


25.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 283/31


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1035/2013 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2013

che approva l’acido benzoico come principio attivo esistente destinato ad essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 3 e 4

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione (2) fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I, nell’allegato IA o nell’allegato IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Tale elenco comprende l’acido benzoico.

(2)

L’acido benzoico è stato oggetto di una valutazione a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 3, biocidi per l’igiene veterinaria, e nel tipo di prodotto 4, disinfettanti nel settore dell’alimentazione umana e animale, come definiti nell’allegato V di detta direttiva, che corrispondono, rispettivamente ai tipi di prodotto 3 e 4 definiti all’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

Il 3 febbraio 2011 la Germania, che è stata designata Stato membro relatore, ha presentato alla Commissione le relazioni dell’autorità competente accompagnate da raccomandazioni, in conformità all’articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

(4)

Le relazioni dell’autorità competente sono state esaminate dagli Stati membri e dalla Commissione. Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1451/2007, il 27 settembre 2013 i risultati delle valutazioni sono stati incorporati in due relazioni di valutazione del Comitato permanente sui biocidi.

(5)

Da tali relazioni di valutazione risulta che i biocidi utilizzati per i tipi di prodotto 3 e 4 e contenenti acido benzoico possono soddisfare i requisiti di cui all’articolo 5 della direttiva 98/8/CE.

(6)

È pertanto opportuno approvare l’acido benzoico destinato ad essere utilizzato nei biocidi per i tipi di prodotto 3 e 4.

(7)

Poiché le valutazioni non hanno preso in considerazione i nanomateriali, le approvazioni non comprendono tali materiali ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(8)

Per l’utilizzo nel tipo di prodotto 4, la valutazione non riguardava l’incorporazione di biocidi contenenti acido benzoico in materiali e oggetti destinati a venire a contatto, direttamente o indirettamente, con i prodotti alimentari ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Tali materiali possono richiedere la fissazione di limiti specifici di cessione nei prodotti alimentari, come indicato all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1935/2004. Occorre pertanto che l’approvazione non copra tali usi a meno che la Commissione non abbia stabilito tali limiti o non sia stato deciso a norma di tale regolamento che tali limiti non sono necessari.

(9)

Occorre prevedere un periodo ragionevole prima dell’approvazione di un principio attivo, al fine di consentire agli Stati membri, ai portatori di interesse e alla Commissione, se del caso, di prepararsi a soddisfare i nuovi requisiti previsti.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’acido benzoico è approvato come principio attivo destinato ad essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 3 e 4, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all’allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 325 dell’11.12.2007, pag. 3).

(3)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4).


ALLEGATO

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri di identificazione

Grado minimo di purezza del principio attivo (1)

Data di approva-zione

Scadenza dell’appro-vazione

Tipo di prodotto

Condizioni specifiche (2)

Acido benzoico

Nome IUPAC: Acido benzencarbossilico

Numero CE: 200-618-2

Numero CAS: 65-85-0

990  g/kg

1o luglio 2015

30 giugno 2025

3

La valutazione del prodotto deve prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione, a livello dell’Unione, del rischio del principio attivo.

Le autorizzazioni sono soggette alle seguenti condizioni:

1)

per gli utilizzatori industriali o professionali devono essere stabilite procedure operative sicure e misure organizzative idonee. Se l’esposizione non può essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti devono essere usati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale;

2)

per i prodotti che rischiano di lasciare residui nei prodotti alimentari per uso umano o animale, va verificata la necessità di stabilire nuovi livelli massimi di residui o di modificare quelli esistenti, in conformità del regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) oppure del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Inoltre vanno prese tutte le opportune misure di attenuazione del rischio al fine di garantire che tali limiti non siano superati.

4

La valutazione del prodotto deve prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione, a livello dell’Unione, del rischio del principio attivo.

Le autorizzazioni sono soggette alle seguenti condizioni:

1)

per gli utilizzatori industriali o professionali devono essere stabilite procedure operative sicure e misure organizzative idonee. Se l’esposizione non può essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti devono essere usati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale;

2)

per i prodotti che rischiano di lasciare residui nei prodotti alimentari per uso umano o animale, va verificata la necessità di stabilire nuovi livelli massimi di residui o di modificare quelli esistenti, in conformità del regolamento (CE) n. 470/2009 oppure del regolamento (CE) n. 396/2005. Inoltre vanno prese tutte le opportune misure di attenuazione del rischio al fine di garantire che tali limiti non siano superati;

3)

i prodotti contenenti acido benzoico non devono entrare in contatto con materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1935/2004, a meno che la Commissione non abbia determinato limiti specifici relativi alla cessione di acido benzoico nei prodotti alimentari o non abbia stabilito, a norma di tale regolamento, che tali limiti non sono necessari.


(1)  La purezza indicata in questa colonna è il grado minimo di purezza del principio attivo utilizzato per la valutazione a norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l’equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.

(2)  Per l’attuazione dei principi comuni dell’allegato VI del regolamento (UE) n. 528/2012, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm

(3)  Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).

(4)  Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1)


25.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 283/35


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1036/2013 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2013

che approva l’etofenprox come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione (2) fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I, nell’allegato IA o nell’allegato IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Tale elenco comprende l’etofenprox.

(2)

L’etofenprox è stato oggetto di una valutazione a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 18, insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi, come definito nell’allegato V di detta direttiva, che corrisponde al tipo di prodotto 18 di cui all’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

Il 9 agosto 2011 l’Austria è stata designata come Stato membro relatore e ha presentato alla Commissione la relazione dell’autorità competente accompagnata da una raccomandazione, in conformità all’articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

(4)

La relazione dell’autorità competente è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione. Il 27 settembre 2013, nell’ambito del comitato permanente sui biocidi, i risultati della valutazione sono stati inseriti in una relazione di valutazione, a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

(5)

Dalla relazione risulta che i biocidi utilizzati per il tipo di prodotto 18 e contenenti etofenprox possono soddisfare i requisiti di cui all’articolo 5 della direttiva 98/8/CE.

(6)

Dalle relazioni risulta inoltre che le caratteristiche dell’etofenprox lo rendono suscettibile di essere bioaccumulabile (B) e tossico (T), a norma dei criteri di cui all’allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). È opportuno che il periodo di approvazione sia decennale, coerentemente con la prassi vigente a norma della direttiva 98/8/CE, poiché non sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. Tuttavia, ai fini dell’autorizzazione di prodotto, conformemente all’articolo 23 del suddetto regolamento, l’etofenprox è considerato candidato alla sostituzione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), del medesimo regolamento.

(7)

È pertanto opportuno approvare l’etofenprox destinato a essere utilizzato nei biocidi per il tipo di prodotto 18.

(8)

Poiché la valutazione non ha preso in considerazione i nanomateriali, l’approvazione non comprende tali materiali ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(9)

Occorre prevedere un periodo ragionevole prima dell’approvazione di una sostanza attiva, al fine di consentire agli Stati membri, ai portatori di interesse e alla Commissione, se del caso, di prepararsi a soddisfare i nuovi requisiti previsti.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’etofenprox è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all’allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 325 dell’11.12.2007, pag. 3).

(3)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006).


ALLEGATO

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri di identificazione

Grado minimo di purezza del principio attivo (1)

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Tipo di prodotto

Condizioni specifiche (2)

Etofenprox

Nome IUPAC:

3-fenossibenzil-2-(4-etossifenil)-2-metilpropiletere

N. CE: 407-980-2

N. CAS: 80844-07-1

970  g/kg

1o luglio 2015

30 giugno 2025

18

L’etofenprox è considerato un candidato alla sostituzione in conformità dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.

La valutazione del prodotto deve prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello unionale, della sostanza attiva.

Le autorizzazioni sono soggette alle seguenti condizioni:

1)

per gli utilizzatori industriali o professionali devono essere stabilite procedure operative sicure e misure organizzative idonee. Qualora l’esposizione non possa essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti devono essere usati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale;

2)

per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, gli Stati membri verificano la necessità di fissare nuovi livelli massimi di residui (LMR) o di modificare quelli esistenti in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) nonché adottare le opportune misure di riduzione del rischio intese a garantire che gli LMR applicabili non siano superati.


(1)  La purezza indicata in questa colonna è il grado minimo di purezza del principio attivo utilizzato per la valutazione a norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l’equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.

(2)  Per l’attuazione dei principi comuni dell’allegato VI del regolamento (UE) n. 528/2012, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm

(3)  Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).

(4)  Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).


25.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 283/38


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1037/2013 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2013

per approvare l’IPBC come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 6

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1451/2007 (2) della Commissione fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I, nell’allegato IA o nell’allegato IB della direttiva 98/8/CE (3). Tale elenco comprende il 3-iodo-2-propinil-butilcarbammato (IPBC).

(2)

L’IPBC è stato oggetto di una valutazione a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 6, preservanti per prodotti in scatola, come definito nell’allegato V di detta direttiva, che corrisponde al tipo di prodotto 6 definito all’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

La Danimarca è stata designata come Stato membro relatore e il 27 giugno 2011 ha presentato alla Commissione la relazione dell’autorità competente accompagnata da una raccomandazione, in conformità dell’articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

(4)

La relazione dell’autorità competente è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione. Il 27 settembre 2013, nell’ambito del comitato permanente sui biocidi, i risultati della valutazione sono stati inseriti in una relazione di valutazione, a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

(5)

Dalla relazione risulta che i biocidi utilizzati per il tipo di prodotto 6 e contenenti IPBC possono soddisfare i requisiti di cui all’articolo 5 della direttiva 98/8/CE.

(6)

È pertanto opportuno approvare l’IPBC destinato a essere utilizzato nei biocidi per tipo di prodotto 6.

(7)

Poiché la valutazione non ha preso in considerazione i nanomateriali, l’approvazione non comprende tali materiali ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(8)

Occorre prevedere un periodo ragionevole prima dell’approvazione di una sostanza attiva, al fine di consentire agli Stati membri, alle parti interessate e alla Commissione, se del caso, di prepararsi a soddisfare i nuovi requisiti previsti.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’IPBC è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 6, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all’allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 325 dell’11.12.2007, pag. 3).

(3)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).


ALLEGATO

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri di identificazione

Grado minimo di purezza del principio attivo (1)

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Tipo di prodotto

Condizioni specifiche (2)

IPBC

Nome IUPAC:

3-iodo-2-propinil-butilcarbammato

N. CE: 259-627-5

N. CAS: 55406-53-6

980  g/kg

1o luglio 2015

30 giugno 2025

6

La valutazione del prodotto deve prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello unionale, della sostanza attiva.

Le autorizzazioni sono soggette alle seguenti condizioni:

definizione di procedure operative sicure e di adeguate misure organizzative per gli utilizzatori industriali e/o professionali e uso dei prodotti con opportuni dispositivi di protezione individuale, a meno che i rischi non possano essere ridotti a livelli accettabili con altri mezzi;

se un articolo è stato trattato con IPBC o contiene intenzionalmente tale sostanza e se necessario a causa della possibilità di contatto con la pelle e di rilascio del IPBC nell’ambiente nelle normali condizioni d’impiego, la persona responsabile dell’immissione sul mercato di tale articolo trattato provvede a che l’etichetta rechi le informazioni sul rischio di sensibilizzazione cutanea, nonché le informazioni di cui all’articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.


(1)  La purezza indicata in questa colonna è il grado minimo di purezza del principio attivo utilizzato per la valutazione a norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l’equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.

(2)  Per l’attuazione dei principi comuni dell’allegato VI del regolamento (UE) n. 528/2012, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


25.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 283/40


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1038/2013 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2013

che approva il tebuconazolo come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 7 e 10

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1451/2007 (2) della Commissione fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I, nell’allegato IA o nell’allegato IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Tale elenco comprende il tebuconazolo.

(2)

Il tebuconazolo è stato oggetto di una valutazione a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 7, preservanti per pellicole, e nel tipo di prodotto 10, preservanti per lavori in muratura, come definiti nell’allegato V di detta direttiva, che corrispondono, rispettivamente ai tipi di prodotto 7 e 10 definiti all’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

Il 16 aprile 2012 la Danimarca, che è stata designata Stato membro relatore, ha presentato alla Commissione le relazioni dell’autorità competente accompagnate da raccomandazioni, in conformità all’articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

(4)

Le relazioni dell’autorità competente sono state esaminate dagli Stati membri e dalla Commissione. Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1451/2007, il 27 settembre 2013 i risultati delle valutazioni sono stati incorporati in due relazioni di valutazione del comitato permanente sui biocidi.

(5)

Da tali relazioni risulta che i biocidi utilizzati per i tipi di prodotto 7 e 10 e contenenti tebuconazolo possono soddisfare i requisiti di cui all’articolo 5 della direttiva 98/8/CE.

(6)

Dalle relazioni risulta inoltre che le caratteristiche del tebuconazolo lo rendono suscettibile di essere molto persistente (vP) e tossico (T), a norma dei criteri di cui all’allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). È opportuno che il periodo di approvazione sia decennale, coerentemente con la prassi vigente a norma della direttiva 98/8/CE, poiché non sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. Tuttavia, ai fini dell’autorizzazione di prodotto, conformemente all’articolo 23 del suddetto regolamento, il tebuconazolo è considerato candidato alla sostituzione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), del medesimo regolamento.

(7)

È pertanto opportuno approvare il tebuconazolo destinato a essere utilizzato nei biocidi per i tipi di prodotto 7 e 10.

(8)

Poiché le valutazioni non hanno preso in considerazione i nanomateriali, le approvazioni non comprendono tali materiali ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(9)

Occorre prevedere un periodo ragionevole prima dell’approvazione di un principio attivo, al fine di consentire agli Stati membri, ai portatori di interesse e alla Commissione, se del caso, di prepararsi a soddisfare i nuovi requisiti previsti.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il tebuconazolo è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 7 e 10, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all’allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 325 dell’11.12.2007, pag. 3).

(3)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri di identificazione

Grado minimo di purezza del principio attivo (1)

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Tipo di prodotto

Condizioni specifiche (2)

Tebuconazolo

Nome IUPAC:

1-(4-clorofenil)-4,4-dimetil-3-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)pentan-3-olo

Numero CE: 403-640-2

Numero CAS: 107534-96-3

950  g/kg

1o luglio 2015

30 giugno 2025

7

Il tebuconazolo è considerato un candidato alla sostituzione in conformità dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (UE) n. 528/2012.

La valutazione del prodotto deve prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione, a livello dell’Unione, del rischio del principio attivo.

Le autorizzazioni sono soggette alle seguenti condizioni:

Per gli utilizzatori industriali devono essere stabilite procedure operative sicure e misure organizzative idonee. Qualora l’esposizione non possa essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti devono essere usati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

10

Il tebuconazolo è considerato un candidato alla sostituzione in conformità dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (UE) n. 528/2012.

La valutazione del prodotto deve prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione, a livello dell’Unione, del rischio del principio attivo.

Le autorizzazioni sono soggette alle seguenti condizioni:

1)

per gli utilizzatori industriali o professionali devono essere stabilite procedure operative sicure e misure organizzative idonee. Qualora l’esposizione non possa essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti devono essere usati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale;

2)

alla luce dei rischi per il comparto suolo, il tebuconazolo non deve essere utilizzato in sigillanti per giunti verticali su muri esterni di edifici residenziali (ad esempio tra due case), a meno che nella relativa domanda di autorizzazione non venga dimostrato che i rischi possono essere ridotti a livelli accettabili con altri mezzi.


(1)  La purezza indicata in questa colonna è il grado minimo di purezza del principio attivo utilizzato per la valutazione a norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l’equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.

(2)  Per l’attuazione dei principi comuni dell’allegato VI del regolamento (UE) n. 528/2012, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


25.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 283/43


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1039/2013 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2013

che modifica l’approvazione dell’acido nonanoico come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 2

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1451/2007 (2) della Commissione fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I, nell’allegato IA o nell’allegato IB della direttiva 98/8/CE (3). Tale elenco comprende l’acido nonanoico.

(2)

L’acido nonanoico è stato iscritto nell’allegato I della direttiva 98/8/CE ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 2 dalla direttiva 2012/41/UE della Commissione (4) ed è pertanto considerato approvato per tale tipo di prodotto in virtù dell’articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

L’acido nonanoico è stato oggetto di una valutazione a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 10, preservanti per lavori in muratura, come definito nell’allegato V di detta direttiva. La valutazione verteva sull’uso come alghicida per il trattamento curativo di materiali edili. Tale uso specifico è ora disciplinato del tipo di prodotto 2 quale definito dall’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(4)

Il 3 aprile 2012 l’Austria è stata designata come Stato membro relatore e ha presentato alla Commissione la relazione dell’autorità competente accompagnata da una raccomandazione, in conformità all’articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

(5)

La relazione dell’autorità competente è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione. Il 27 settembre 2013, nell’ambito del comitato permanente sui biocidi, i risultati della valutazione sono stati inseriti in una relazione di valutazione, a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

(6)

Dalla relazione risulta che i biocidi utilizzati come alghicidi per il trattamento curativo di materiali edili e contenenti acido nonanoico possono soddisfare i requisiti di cui all’articolo 5 della direttiva 98/8/CE.

(7)

L’approvazione vigente dell’acido nonanoico per l’utilizzo nel tipo di prodotto 2 non copre le condizioni derivanti dalla valutazione dei prodotti usati come alghicidi nel trattamento curativo di materiali edili. È pertanto opportuno integrare l’approvazione vigente con dette condizioni. Al fine di consentire a tutte le parti interessate di prepararsi a soddisfare i nuovi requisiti conseguenti alla recente ridefinizione dei tipi di prodotto biocidi, è inoltre opportuno modificare la data dell’approvazione inizialmente stabilita dalla direttiva 2012/41/UE.

(8)

Poiché la valutazione non ha preso in considerazione i nanomateriali, l’approvazione non comprende tali materiali ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’acido nonanoico è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 2, subordinatamente alle specifiche, alle nuove condizioni e alla nuova data di approvazione stabilite di cui all’allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 325 dell’11.12.2007, pag. 3).

(3)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).

(4)  Direttiva 2012/41/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per estendere l’inclusione del principio attivo acido nonanoico nell’allegato I al tipo di prodotto 2 (GU L 327 del 27.11.2012, pag. 28).


ALLEGATO

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri di identificazione

Grado minimo di purezza del principio attivo (1)

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Tipo di prodotto

Condizioni specifiche (2)

Acido nonanoico, acido pelargonico

Nome IUPAC: Acido nonanoico

N. CE: 203-931-2

N. CAS: 112-05-0

896  g/kg

1o ottobre 2015

30 settembre 2025

2

La valutazione del prodotto deve prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello unionale, della sostanza attiva.

Le autorizzazioni sono soggette alle seguenti condizioni:

1)

a meno che nella domanda di autorizzazione del prodotto non si possa dimostrare che i rischi per la salute umana possono essere ridotti a livelli accettabili con altri mezzi, le autorizzazioni sono soggette alle seguenti condizioni:

a)

istruzioni per l’uso volte a informare sulle modalità per minimizzare l’esposizione ad aerosol;

b)

l’autorizzazione di prodotti per utenti non professionali è soggetta a un imballaggio elaborato per minimizzare l’esposizione dell’utilizzatore;

2)

l’autorizzazione di prodotti utilizzati come alghicidi all’esterno per il trattamento curativo di materiali edili è subordinato a procedure per l’utilizzo sicuro e a misure per la riduzione del rischio volte a proteggere l’ambiente.


(1)  La purezza indicata in questa colonna è il grado minimo di purezza del principio attivo utilizzato per la valutazione a norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l’equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.

(2)  Per l’attuazione dei principi comuni dell’allegato VI del regolamento (UE) n. 528/2012, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


25.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 283/46


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1040/2013 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2013

riguardante l’autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Trichoderma reesei (MUCL 49755) e di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotto da Trichoderma reesei (MUCL 49754) come additivo per mangimi destinati a suini da ingrasso, a specie suine minori da ingrasso diverse dalla specie Sus scrofa domesticus e a tacchini da ingrasso (titolare dell’autorizzazione Aveve NV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce le condizioni e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un nuovo impiego del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Trichoderma reesei (MUCL 49755) e di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotto da Trichoderma reesei (MUCL 49754). La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti richiesti a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

Tale domanda riguarda l’autorizzazione di un nuovo impiego del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Trichoderma reesei (MUCL 49755) e di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotto da Trichoderma reesei (MUCL 49754) come additivo per mangimi destinati a suini da ingrasso, a specie suine minori da ingrasso diverse dalla specie Sus scrofa domesticus e a tacchini da ingrasso, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».

(4)

L’impiego di tale preparato come additivo per mangimi era stato autorizzato per dieci anni dal regolamento (CE) n. 1091/2009 della Commissione (2) per quanto riguarda i polli da ingrasso, dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1088/2011 della Commissione (3) per i suinetti svezzati e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 989/2012 (4) della Commissione per galline ovaiole e specie avicole minori da ingrasso e ovaiole.

(5)

Nel parere del 12 marzo 2013 (5), l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità») ha confermato le sue precedenti conclusioni, secondo cui, alle condizioni di utilizzo proposte, il preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Trichoderma reesei (MUCL 49755) e di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotto da Trichoderma reesei (MUCL 49754) non ha effetti nocivi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente. L’Autorità ha concluso che tale additivo può migliorare il rendimento zootecnico dei suini da ingrasso e che tale conclusione può essere estesa alle specie suine minori da ingrasso diverse dalla specie Sus scrofa domesticus. L’Autorità ha inoltre concluso che l’additivo può migliorare il peso corporeo definitivo e il rapporto mangime/peso nei tacchini da ingrasso. L’Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione in commercio. Essa ha inoltre verificato il rapporto sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi presentato dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6)

La valutazione del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Trichoderma reesei (MUCL 49755) e di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotto da Trichoderma reesei (MUCL 49754) dimostra che sono soddisfatte le condizioni per l’autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Si autorizza pertanto l’impiego di tale preparato secondo quanto specificato nell’allegato del presente regolamento.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e per la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo destinato all’alimentazione animale alle condizioni stabilite nell’allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Regolamento (CE) n. 1091/2009 della Commissione, del 13 novembre 2009, riguardante l’autorizzazione di un preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Trichoderma reesei (MUCL 49755) e di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotto da Trichoderma reesei (MUCL 49754) come additivo per mangimi destinato ai polli da ingrasso (titolare dell’autorizzazione Aveve NV) (GU L 299 del 14.11.2009, pag. 6).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1088/2011 della Commissione, del 27 ottobre 2011, riguardante l’autorizzazione di un preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Trichoderma reesei (MUCL 49755) e di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotto da Trichoderma reesei (MUCL 49754) come additivo per mangimi destinato a suinetti svezzati (titolare dell’autorizzazione Aveve NV) (GU L 281 del 28.10.2011, pag. 14).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 989/2012 della Commissione, del 25 ottobre 2012, relativo all’autorizzazione dell’endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Trichoderma reesei (MUCL 49755) e dell’endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotto da Trichoderma reesei (MUCL 49754) come additivi per galline ovaiole e specie avicole minori da ingrasso e ovaiole (titolare dell’autorizzazione Aveve NV)

(GU L 297 del 26.10.2012, pag. 11.)

(5)   EFSA Journal 2013; 11(4):3171 e EFSA Journal 2013; 11(4):3172.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell’additivo

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

Unità di attività/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: promotori della digestione

4a9

Aveve NV

Endo-1,4-beta-xilanasi

EC 3.2.1.8

Endo-1,3(4)-beta-glucanasi

EC 3.2.1.6

 

Composizione dell’additivo

Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Trichoderma reesei (MUCL 49755) e di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotto da Trichoderma reesei (MUCL 49754) avente un’attività minima di: 40 000  XU (1) e 9 000  BGU (2)/g In forma solida e liquida

 

Caratterizzazione della sostanza attiva

endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma reesei (MUCL 49755) e endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da Trichoderma reesei (MUCL 49754)

 

Metodo di analisi  (3)

Caratterizzazione della sostanza attiva nell’additivo:

metodo colorimetrico basato sulla reazione dell’acido dinitrosalicilico sugli zuccheri riduttori prodotti dall’azione dell’endo-1,4-beta-xilanasi sul substrato contenente xilano;

metodo colorimetrico basato sulla reazione dell’acido dinitrosalicilico sugli zuccheri riduttori prodotti dall’azione dell’endo-1,3(4)-beta-glucanasi sul substrato contenente beta-glucano.

Caratterizzazione delle sostanze attive nei mangimi:

metodo colorimetrico di misurazione del colorante idrosolubile rilasciato grazie all’azione dell’endo-1,4-beta-xilanasi da un substrato di arabinoxilano di frumento e di colorante reticolati;

metodo colorimetrico di misurazione del colorante idrosolubile rilasciato grazie all’azione dell’endo-1,3(4)-beta-glucanasi da un substrato di beta-glucano d’orzo e di colorante reticolati.

Suini da ingrasso

Specie suine minori da ingrasso diverse dalla specie Sus scrofa domesticus

Tacchini da ingrasso

4 000  XU

900 BGU

1.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela, indicare le condizioni di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

2.

Da utilizzare in mangimi ricchi in polisaccaridi non amilacei (principalmente beta-glucani e arabinoxilani)

3.

Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione.

14 novembre 2023


(1)  1 XU è la quantità di enzima che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) al minuto a partire dallo xilano della pula di avena, con pH 4,8 e a 50 °C.

(2)  1 BGU è la quantità di enzima che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti cellobiosio) al minuto a partire dal beta-glucano d’orzo, con pH 5,0 e a 50 °C.

(3)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


25.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 283/50


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1041/2013 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2013

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

41,8

MK

56,9

ZZ

49,4

0707 00 05

MK

59,9

TR

147,7

ZZ

103,8

0709 93 10

TR

147,7

ZZ

147,7

0805 50 10

AR

12,9

CL

77,5

IL

100,2

TR

78,4

ZA

82,0

ZZ

70,2

0806 10 10

BR

315,2

TR

173,3

ZZ

244,3

0808 10 80

CL

142,9

IL

85,8

NZ

189,4

US

167,9

ZA

109,9

ZZ

139,2

0808 30 90

CN

64,1

TR

122,6

US

165,9

ZZ

117,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » corrisponde a «altre origini».