ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2013.225.ita |
||
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 225 |
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
56o anno |
|
|
||
|
* |
||
|
* |
Avviso ai lettori — forma di citazione degli atti (vedi terza pagina di copertina) |
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
23.8.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 225/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 801/2013 DELLA COMMISSIONE
del 22 agosto 2013
recante modifica del regolamento (CE) n. 1275/2008 per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio e recante modifica del regolamento (CE) n. 642/2009 in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei televisori
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,
sentito il forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) prevede la possibilità di adottare una misura di esecuzione con carattere prioritario volta a ridurre le perdite in stand-by per un gruppo di prodotti. |
(2) |
Il consumo di energia elettrica dalla rete delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio nel modo stand-by è stato oggetto di uno studio di tipo tecnico, ambientale ed economico realizzato nel biennio 2006/2007 sulle perdite in modo stand-by e spento, da cui è emerso che la connettività di rete era destinata a diventare una caratteristica comune delle apparecchiature domestiche e da ufficio. Il 21 giugno 2008 il comitato di regolamentazione sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti che utilizzano energia ha raccomandato di affrontare la questione del consumo di energia elettrica dalla rete in modo stand-by in un processo distinto a causa della mancanza di dati in quel momento. |
(3) |
Il piano di lavoro 2009-2011 in materia di progettazione ecocompatibile ha inserito tra le priorità il problema dello stand-by in rete. Per questo motivo nel biennio 2010/2011 la Commissione ha condotto uno studio preparatorio per analizzare gli aspetti tecnici, ambientali ed economici dello stand-by in rete. Lo studio è stato realizzato in associazione con le parti interessate dell’Unione europea e di paesi terzi e i suoi risultati sono stati resi pubblici. |
(4) |
Lo studio ha stimato che il consumo di energia delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio vendute nella Comunità e con condizioni che consentono lo stand-by in rete ammontava a 54 TWh nel 2010, corrispondente a 23 Mt di emissioni di CO2. In assenza di misure specifiche tale consumo dovrebbe salire a 90 TWh nel 2020. Lo studio ha concluso che il consumo di energia elettrica relativo allo stand-by in rete può essere significativamente ridotto. Il presente regolamento dovrebbe favorire la penetrazione sul mercato di tecnologie che consentano di migliorare l’efficienza energetica nel modo stand-by in rete, con risparmi annui di energia stimati nell’ordine di 36 TWh nel 2020 e 49 TWh nel 2025 rispetto ad uno scenario che lasci immutata la situazione attuale. |
(5) |
In particolare, lo studio ha concluso che la funzione di gestione dell’energia che fa passare l’apparecchiatura in una condizione di standby in rete quando non fornisce la funzione principale costituisce un fattore essenziale per generare potenziali risparmi. Si riconosce che l’apparecchiatura, riattivata esternamente o internamente, può rimanere in un modo attivo per un periodo di tempo limitato, indipendentemente dalle sue principali funzioni, ad esempio per consentire la manutenzione o il download di software. La gestione dell’energia dovrebbe garantire che l’apparecchiatura torni in condizione di standby in rete dopo l’esecuzione delle operazioni. |
(6) |
Lo studio preparatorio ha evidenziato che per lo standby in rete è necessaria una differenziazione delle specifiche a seconda del grado di disponibilità della rete. A tal fine, è stato identificato un numero limitato di apparecchi HiNa, tra cui router, interruttori di rete, punti di accesso alla rete senza fili, hub e modem la cui funzione principale è il trattamento del traffico della rete. Poiché tali apparecchi devono reagire immediatamente al traffico in entrata, la condizione standby in rete può essere equivalente al modo inattivo. |
(7) |
Poiché le funzionalità nelle condizioni di stand-by e stand-by in rete sono tra loro collegate e l’ambito di applicazione del prodotto è equivalente, il 14 settembre 2011 il forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti ha espresso il parere che le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al modo stand-by in rete siano fissate da un atto modificativo dell’attuale regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione (3). |
(8) |
È opportuno che le specifiche relative ai modi stand-by e spento e stand-by in rete siano oggetto di revisione congiunta. Poiché la data del riesame prevista dal regolamento (CE) n. 1275/2008 è precedente alla data di entrata in vigore della prima fase delle specifiche relative allo stand-by in rete, è opportuno posporre di un anno la data del riesame indicata nel regolamento. |
(9) |
Poiché i televisori che sono soggetti a una misura di esecuzione per la progettazione ecocompatibile specifica per prodotto sono stati esentati dall’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1275/2008, le specifiche di progettazione ecocompatibile per la funzione di stand-by in rete dei televisori sono incluse nel regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione (4). Lo studio di tipo tecnico, ambientale ed economico sul modo stand-by in rete ha stimato che l’adozione di specifiche di progettazione ecocompatibile per lo stand-by in rete dei televisori potrebbe garantire un risparmio di 10 TWh entro il 2020. |
(10) |
Nel caso delle macchine da caffè, il forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti (5), riunitosi il 16 dicembre 2011 e il 18 aprile 2012, si è espresso contro l’adozione di una misura di esecuzione specifica per prodotto, indicando, tuttavia, che le specifiche in materia di stand-by, di cui al regolamento (CE) n. 1275/2008 dovrebbero essere rese più esplicite per quanto riguarda le macchine da caffè. |
(11) |
Il presente regolamento introduce specifiche per l’applicazione di requisiti in materia di gestione dell’energia alle macchine da caffè per quanto riguarda il tempo predefinito dopo il quale l’apparecchio passa automaticamente al modo stand-by/spento. |
(12) |
Dallo studio di tipo tecnico, ambientale ed economico effettuato sulle macchine da caffè per uso domestico nell’ambito della direttiva sulla progettazione ecocompatibile è emerso che una riduzione del tempo predefinito dopo il quale l’apparecchio passa automaticamente al modo stand-by/spento consentirà di ottenere entro il 2020 risparmi supplementari superiori a 2 TWh. Tali risparmi non sono stati considerati nelle stime sui risparmi di cui al regolamento (CE) n. 1275/2008, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (CE) n. 1275/2008
Il regolamento (CE) n. 1275/2008 è così modificato:
1) |
il titolo è sostituito dal seguente: |
2) |
l’articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione Il presente regolamento definisce specifiche per la progettazione ecocompatibile in relazione al consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento e stand-by in rete ai fini dell’immissione sul mercato di apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio. Il presente regolamento non si applica agli apparecchi elettrici ed elettronici domestici e da ufficio immessi sul mercato il cui funzionamento presuppone un alimentatore esterno a bassa tensione per funzionare come previsto»; |
3) |
all’articolo 2 sono aggiunte le seguenti definizioni:
|
4) |
l’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Specifiche per la progettazione ecocompatibile Le specifiche per la progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia nei modi stand-by e spento e stand-by in rete sono fissate nell’allegato II.»; |
5) |
l’articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Revisione Entro il 7 gennaio 2016 la Commissione procede a una revisione del presente regolamento presenta i risultati di tale revisione al forum consultivo alla luce del progresso tecnologico. Tale revisione concerne in particolar modo il campo di applicazione e le specifiche relative ai modi stand-by e spento e la conformità e il livello delle specifiche relative al modo stand-by in rete rispetto alla terza fase di attuazione (2019). Il riesame potrebbe includere, tra l’altro, apparecchiature e prodotti professionali dotati di motori elettrici azionati da un comando a distanza.»; |
6) |
l’articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il punto 1 dell’allegato II entra in vigore a partire dal 7 gennaio 2010. Il punto 2 dell’allegato II entra in vigore a partire dal 7 gennaio 2013. Il punto 3 dell’allegato II entra in vigore a partire dal 1o gennaio 2015. Il punto 4 dell’allegato II entra in vigore a partire dal 1o gennaio 2017. Il punto 5 dell’allegato II entra in vigore a partire dal 1o gennaio 2019. Il punto 6 dell’allegato II entra in vigore a partire dal 1o gennaio 2015. Il punto 7 dell’allegato II entra in vigore a partire dal 1o gennaio 2015. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.»; |
7) |
l’allegato II è così modificato:
|
8) |
all’allegato III è aggiunto quanto segue: «Per quanto concerne le specifiche di cui all’allegato II, punto 2, lettera d), le autorità degli Stati membri applicano la pertinente procedura sopradescritta per misurare il consumo di energia, una volta che la funzione di gestione dell’energia, o una funzione analoga, ha messo l’apparecchio nel modo e nella condizione applicabile. Per quanto concerne le specifiche di cui all’allegato II, punto 3, lettera c), e punto 4, lettera a), le autorità degli Stati membri applicano la pertinente procedura sopradescritta, dopo aver disattivato e/o attivato, a seconda del caso, tutte le porte di rete dell’unità. Nell’effettuare i controlli di sorveglianza del mercato, di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), le autorità degli Stati membri attuano la seguente procedura di verifica per quanto riguarda le specifiche di cui all’allegato II, punti 3 e 4, a seconda dei casi. Le autorità degli Stati membri sottopongono a prova una singola apparecchiatura nel modo seguente:
Oltre alle procedure di cui sopra, le autorità degli Stati membri utilizzano procedure di misurazione affidabili, accurate e riproducibili che tengono conto dello stato dell’arte generalmente riconosciuto, compresi i metodi definiti nei documenti i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
9) |
nell’allegato IV, dopo l’ultima frase è aggiunto il seguente testo: «Stand-by in rete: 3 W per gli apparecchi HiNA; 1 W (o meno) per gli apparecchi diversi dagli HiNA.» |
Articolo 2
Modifiche del regolamento (CE) n. 642/2009
Il regolamento (CE) n. 642/2009 è così modificato:
1) |
all’articolo 2 sono aggiunte le seguenti definizioni:
|
2) |
l’allegato I è così modificato:
|
3) |
nell’allegato II, la parte 2 è sostituita dalla seguente: «2. Misurazioni del consumo di energia in modo stand-by/spento e stand-by in rete Le misurazioni del consumo di energia di cui all’allegato I, parti 2 e 3, devono soddisfare tutte le condizioni di seguito elencate: Il consumo di energia di cui al punto 2.1, lettere a) e b), al punto 2.2, lettere a) e b), al punto 3.1, lettera d) e al punto 3.2 lettera c), è verificato mediante una procedura di misurazione affidabile, accurata e riproducibile, che tenga conto dello stato dell’arte generalmente riconosciuto.»; |
4) |
l’allegato III è sostituito dal seguente: «ALLEGATO III PROCEDURA DI VERIFICA A. Procedura di verifica per le specifiche di cui alle parti 1, 2, 4 e 5 dell’allegato I
B. Procedura di verifica per le specifiche di cui alla parte 3 dell’allegato I Nell’effettuare i controlli di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE nell’ambito della sorveglianza del mercato, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura di verifica per quanto riguarda le specifiche di cui all’allegato I, parte 3, punto 1, lettera d) e punto 2, lettera c), se del caso. Essi utilizzano la procedura applicabile sottoindicata, dopo aver disattivato e/o scollegato, a seconda dei casi, tutte le porte di rete dell’apparecchio. Le autorità degli Stati membri sottopongono a prova un singolo apparecchio nel modo seguente: Se, come indicato nella documentazione tecnica, il televisore è dotato di un solo tipo di porta di rete e se sono disponibili due o più porte dello stesso tipo, una di esse, scelta casualmente, è collegata alla rete appropriata che rispetta le specifiche massime della porta. Nel caso di porte di rete multiple senza fili dello stesso tipo, le altre porte senza fili devono essere disattivate, se possibile. Nel caso in cui vi siano porte multiple della rete cablata dello stesso tipo per la verifica delle specifiche di cui all’allegato I, parte 2, le altre porte della rete devono essere disattivate se possibile. Se è disponibile solo una porta di rete, questa è collegata alla rete appropriata che rispetta le specifiche massime della porta. Mettere l’apparecchio in modo acceso. Una volta che l’apparecchio in modo acceso funziona correttamente, si può creare la condizione che consente lo stand-by in rete e misurare il consumo di energia. Inviare quindi l’apposito segnale al televisore mediante la porta di rete e verificare che il televisore sia riattivato. Se il televisore è dotato, come indicato nella documentazione tecnica, di più di un tipo di porta di rete, il seguente procedimento viene ripetuto per ciascun tipo di porta di rete. Se sono disponibili due o più porte di rete di un tipo, una di esse scelta casualmente per ciascun tipo di porta di rete è collegata alla rete appropriata che rispetta le specifiche massime della porta. Se, per un determinato tipo di porta di rete, è disponibile solo una porta, questa è collegata alla rete appropriata che presenta le specifiche massime della porta. Le porte senza fili non utilizzate sono disattivate, se possibile. In caso di verifica delle specifiche di cui all’allegato II, parte 3, le porte della rete cablata non utilizzate sono disattivate se possibile. Mettere l’apparecchio in modo acceso. Una volta che l’apparecchio in modo acceso funziona correttamente, si può creare la condizione che consente lo stand-by in rete e misurare il consumo di energia. Inviare quindi l’apposito segnale al televisore mediante la porta di rete e verificare che il televisore sia riattivato. Nel caso in cui l’accesso a una porta di rete sia fisicamente condiviso da due o più tipi di porte di rete (logiche), questa procedura è ripetuta per ciascun tipo di porta di rete logica, scollegando (a livello logico) le altre porte di rete logiche. Si considera che il modello sia conforme alle disposizioni del presente regolamento se i risultati per ciascun tipo di porta di rete non superano il valore limite di oltre 7 %. In caso contrario, sono sottoposti a prova altri tre apparecchi. Si considera che il modello sia conforme alle disposizioni del presente regolamento se la media dei risultati delle ultime tre prove per ciascun tipo di porta di rete non supera il valore limite di oltre 7 %. In caso contrario, il modello non è ritenuto conforme. Le autorità degli Stati membri trasmettono i risultati delle prove e altre informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione entro un mese dall’adozione della decisione relativa alla non conformità del modello. C. Controllo di conformità Ai fini della verifica della conformità alle specifiche, le autorità degli Stati membri seguono la procedura di cui all’allegato II e procedure di misurazione affidabili, accurate e riproducibili che tengono conto dello stato dell’arte generalmente riconosciuto, compresi i metodi stabiliti nei documenti i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.
(2) GU L 191 del 22.7.2005, pag. 29.
(3) GU L 339 del 18.12.2008, pag. 45.
(4) GU L 191 del 23.7.2009, pag. 42.
(5) GU L 190 del 18.7.2008, pag. 22.
(6) GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.»;
(7) GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.»
23.8.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 225/13 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 802/2013 DELLA COMMISSIONE
del 22 agosto 2013
che approva la sostanza attiva fluopyram a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2, e l’articolo 78, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009 dispone che la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (2) si applica, per quanto riguarda la procedura e le condizioni di approvazione, alle sostanze attive per le quali è stata adottata una decisione conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva prima del 14 giugno 2011. Per il fluopyram le condizioni di cui all’articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatte dalla decisione 2009/464/CE della Commissione (3). |
(2) |
A norma dell’articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE, il 30 giugno 2008 la Germania ha ricevuto da Bayer CropScience AG una domanda di iscrizione della sostanza attiva fluopyram nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2009/464/CE ha riconosciuto la completezza del fascicolo, ritenendolo in linea di massima conforme ai requisiti relativi ai dati ed alle informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE. |
(3) |
Gli effetti della sostanza attiva in questione sulla salute umana e animale e sull’ambiente sono stati valutati per gli impieghi proposti dal richiedente, conformemente alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE. Il 30 agosto 2011 lo Stato membro relatore designato ha presentato un progetto di relazione di valutazione. |
(4) |
Tale progetto è stato riesaminato dagli Stati membri e dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l’Autorità»). Il 17 dicembre 2012 quest’ultima ha presentato alla Commissione le sue conclusioni (4) sulla valutazione del rischio della sostanza attiva fluopyram come antiparassitario. Il progetto di relazione di valutazione e le conclusioni dell’Autorità sono stati riesaminati dagli Stati membri e dalla Commissione in seno al Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e approvati il 16 luglio 2013 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione sul fluopyram. |
(5) |
Sulla scorta dei vari esami effettuati, i prodotti fitosanitari contenenti fluopyram possono essere considerati in generale conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È pertanto opportuno approvare il fluopyram. |
(6) |
A norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l’articolo 6 dello stesso regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, occorre tuttavia introdurre alcune condizioni e restrizioni. Occorre in particolare chiedere ulteriori informazioni di conferma. |
(7) |
È opportuno lasciar trascorrere un periodo di tempo ragionevole prima dell’approvazione per consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a soddisfare le nuove prescrizioni derivanti dall’approvazione. |
(8) |
Fatti salvi gli obblighi conseguenti all’approvazione stabiliti dal regolamento (CE) n. 1107/2009 e tenuto conto della particolare situazione dovuta alla transizione dalla direttiva 91/414/CEE al regolamento (CE) n. 1107/2009, vanno tuttavia applicate le seguenti disposizioni. Va concesso agli Stati membri un periodo di sei mesi a decorrere dall’approvazione per riesaminare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti fluopyram. Gli Stati membri sono tenuti a modificare, sostituire o revocare, secondo i casi, le autorizzazioni in vigore. In deroga al termine suddetto va previsto un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE, per ciascun prodotto fitosanitario e per ogni impiego cui è destinato, in conformità ai principi uniformi. |
(9) |
L’esperienza acquisita con le iscrizioni nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell’11 dicembre 1992, recante disposizioni d’attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (5), ha dimostrato che possono presentarsi difficoltà d’interpretazione per quanto riguarda gli obblighi dei titolari delle autorizzazioni esistenti in relazione all’accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà risulta quindi necessario chiarire gli obblighi degli Stati membri, specialmente quello di verificare che il titolare di un’autorizzazione dimostri di avere accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II di detta direttiva. Tale chiarimento non introduce tuttavia alcun nuovo obbligo per gli Stati membri o per i titolari di autorizzazioni, oltre a quelli già previsti dalle direttive finora adottate, che modificano l’allegato I di detta direttiva, o dai regolamenti di approvazione delle sostanze attive. |
(10) |
In conformità all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre pertanto modificare l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (6). |
(11) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Approvazione della sostanza attiva
La sostanza attiva fluopyram di cui all’allegato I è approvata alle condizioni in esso stabilite.
Articolo 2
Riesame dei prodotti fitosanitari
1. In conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 gli Stati membri, ove necessario, modificano o revocano entro il 31 luglio 2014 le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti fluopyram come sostanza attiva.
Entro tale data essi verificano in particolare che vengano rispettate le condizioni di cui all’allegato I del presente regolamento, ad esclusione di quelle riportate nella colonna relativa alle disposizioni specifiche di tale allegato, e che il titolare dell’autorizzazione possieda o abbia accesso ad un fascicolo conforme ai requisiti di cui all’allegato II della direttiva 91/414/CEE, conformemente alle condizioni di cui all’articolo 13, paragrafi da 1 a 4, di tale direttiva, e all’articolo 62 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
2. In deroga al paragrafo 1 ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente fluopyram come unica sostanza attiva o come una di più sostanze attive, tutte iscritte entro il 31 gennaio 2014 nell’elenco di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, è riesaminato dagli Stati membri secondo i principi uniformi enunciati all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in base a un fascicolo conforme ai requisiti di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE e tenuto conto della colonna relativa alle disposizioni specifiche dell’allegato I del presente regolamento. In base a tale valutazione essi stabiliscono se il prodotto risponde alle condizioni di cui all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
In base a quanto stabilito, gli Stati membri:
a) |
nel caso di un prodotto contenente fluopyram come unica sostanza attiva, modificano o revocano, ove necessario, l’autorizzazione entro il 31 luglio 2015; oppure |
b) |
nel caso di un prodotto contenente fluopyram come una di più sostanze attive, modificano o revocano, ove necessario, l’autorizzazione entro il 31 luglio 2015 o entro il termine, se successivo, fissato per tale modifica o revoca dall’atto o dagli atti con cui la sostanza o le sostanze in questione sono state approvate o iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. |
Articolo 3
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.
Articolo 4
Entrata in vigore e data di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o febbraio 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
(3) GU L 151 del 16.6.2009, pag. 37.
(4) EFSA Journal 2013; 11(1):3052. Disponibile online all’indirizzo: http://www.efsa.europa.eu/it/
(5) GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.
(6) GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO I
Nome comune, numeri d’identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (1) |
Data di approvazione |
Scadenza dell’approvazione |
Disposizioni specifiche |
||||
Fluopyram N. CAS 658066-35-4 N. CIPAC 807 |
N-{2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]ethyl}-α,α,α-trifluoro-o-toluamide |
≥ 960 g/kg |
1o febbraio 2014 |
31 gennaio 2024 |
Ai fini dell’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, vanno considerate le conclusioni del rapporto di riesame sul fluopyram, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 16 luglio 2013. In tale valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione ai rischi per gli uccelli e gli organismi acquatici. Se del caso, le condizioni d’impiego comprendono misure di attenuazione dei rischi. Il richiedente presenta informazioni di conferma riguardanti:
Il richiedente comunica alla Commissione, agli Stati membri ed all’Autorità le informazioni di cui al punto 1 entro il 1o febbraio 2016 e le informazioni di cui al punto 2 entro due anni dall’adozione delle corrispondenti linee direttrici dell’OCSE per la realizzazione dei test sull’alterazione del sistema endocrino. |
(1) Ulteriori dettagli sull’identità e sulla specifica della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.
ALLEGATO II
Alla parte B dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è aggiunta la seguente voce:
Numero |
Nome comune, numeri d’identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (1) |
Data di approvazione |
Scadenza dell’approvazione |
Disposizioni specifiche |
||||
«51 |
Fluopyram N. CAS 658066-35-4 N. CIPAC 807 |
N-{2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]ethyl}-α,α,α-trifluoro-o-toluamide |
≥ 960 g/kg |
1o febbraio 2014 |
31 gennaio 2024 |
Ai fini dell’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, vanno considerate le conclusioni del rapporto di riesame sul fluopyram, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 16 luglio 2013. In tale valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione ai rischi per gli uccelli e gli organismi acquatici. Se del caso, le condizioni d’impiego comprendono misure di attenuazione dei rischi. Il richiedente presenta informazioni di conferma riguardanti:
Il richiedente comunica alla Commissione, agli Stati membri ed all’Autorità le informazioni cui al punto 1 entro il 1o febbraio 2016 e le informazioni di cui al punto 2 entro due anni dall’adozione delle corrispondenti linee direttrici dell’OCSE per la realizzazione dei test sull’alterazione del sistema endocrino.» |
(1) Ulteriori dettagli sull’identità e sulla specifica della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.
23.8.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 225/17 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 803/2013 DELLA COMMISSIONE
del 22 agosto 2013
relativo all’autorizzazione dell’acido folico come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 dispone che gli additivi destinati all’alimentazione animale siano soggetti a un’autorizzazione e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L’articolo 10 del summenzionato regolamento contempla la rivalutazione degli additivi autorizzati in forza della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2). |
(2) |
L’acido folico è stato autorizzato a tempo indeterminato a norma della direttiva 70/524/CEE come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali in quanto sostanza appartenente al gruppo «vitamine, provitamine e sostanze con effetto analogo chimicamente ben definite». Successivamente detto prodotto è stato inserito nel registro degli additivi per mangimi dell’Unione europea come prodotto esistente, in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(3) |
A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l’articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione dell’acido folico come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, con la richiesta che venga classificato nella categoria «additivi nutrizionali». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti richiesti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(4) |
Nel suo parere del 24 aprile 2012 (3) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che l’acido folico, alle condizioni d’impiego proposte per i mangimi, non ha effetti dannosi sulla salute degli animali e dei consumatori e non dovrebbe presentare rischi supplementari per l’ambiente. L’Autorità ha altresì concluso che la sostanza non presenta rischi per la sicurezza degli utilizzatori purché si adottino misure di protezione adeguate. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento, istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(5) |
La valutazione dell’acido folico dimostra che le condizioni di autorizzazione stabilite nell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. Di conseguenza può essere autorizzato l’impiego di tale sostanza secondo quanto specificato nell’allegato del presente regolamento. |
(6) |
Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l’immediata applicazione delle modifiche delle condizioni di autorizzazione, è opportuno prevedere un periodo transitorio per lo smaltimento delle scorte esistenti dell’additivo nonché delle premiscele e dei mangimi composti che lo contengono, come autorizzato dalla direttiva 70/524/CEE. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il preparato di cui all’allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «vitamine, pro-vitamine e sostanze a effetto analogo chimicamente ben definite», è autorizzato come additivo per l’alimentazione animale alle condizioni stabilite nell’allegato.
Articolo 2
Il preparato di cui all’allegato e i mangimi contenenti tale preparato, prodotti ed etichettati prima del 12 marzo 2014 in conformità alla normativa applicabile prima del 12 settembre 2013 possono continuare ad essere commercializzati ed impiegati fino a esaurimento delle scorte.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.
(3) The EFSA Journal 2012; 10(5):2674.
ALLEGATO
Numero d’identificazione dell’additivo |
Nome del titolare dell’autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||||||||||||||||
mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
|||||||||||||||||||||||||||
Categoria: additivi nutrizionali. Gruppo funzionale: vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite |
|||||||||||||||||||||||||||
3a316 |
— |
Acido folico |
|
Tutte le specie animali |
— |
— |
— |
|
12 settembre 2023 |
(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx
23.8.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 225/20 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 804/2013 DELLA COMMISSIONE
del 22 agosto 2013
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0707 00 05 |
TR |
95,4 |
ZZ |
95,4 |
|
0709 93 10 |
TR |
121,9 |
ZZ |
121,9 |
|
0805 50 10 |
AR |
118,3 |
CL |
112,4 |
|
TR |
70,0 |
|
UY |
99,9 |
|
ZA |
104,1 |
|
ZZ |
100,9 |
|
0806 10 10 |
EG |
182,8 |
MA |
135,8 |
|
TR |
145,7 |
|
ZZ |
154,8 |
|
0808 10 80 |
AR |
186,2 |
BR |
108,7 |
|
CL |
140,9 |
|
CN |
95,5 |
|
NZ |
125,1 |
|
US |
129,8 |
|
ZA |
117,7 |
|
ZZ |
129,1 |
|
0808 30 90 |
AR |
196,9 |
CL |
148,9 |
|
TR |
147,4 |
|
ZA |
87,4 |
|
ZZ |
145,2 |
|
0809 30 |
TR |
142,6 |
ZZ |
142,6 |
|
0809 40 05 |
BA |
52,6 |
MK |
57,7 |
|
TR |
101,0 |
|
ZZ |
70,4 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
23.8.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 225/s3 |
AVVISO AI LETTORI
Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
In conformità con il regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU L 69 del 13.3.2013, pag. 1), dal 1o luglio 2013 solo l’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale sarà considerata autentica e produrrà effetti legali.
Laddove non sia possibile pubblicare l’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale per circostanze impreviste o eccezionali, l’edizione cartacea sarà autentica e produrrà effetti legali in conformità con i termini e le condizioni stabiliti nell’articolo 3 del regolamento (UE) n. 216/2013.
23.8.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 225/s3 |
AVVISO AI LETTORI — FORMA DI CITAZIONE DEGLI ATTI
Dal 1o luglio 2013, la forma di citazione degli atti è modificata.
Durante un periodo di transizione, la nuova forma coesisterà con la precedente.