ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2013.225.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 225

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

56o anno
23 agosto 2013


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 801/2013 della Commissione, del 22 agosto 2013, recante modifica del regolamento (CE) n. 1275/2008 per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio e recante modifica del regolamento (CE) n. 642/2009 in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei televisori ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 802/2013 della Commissione, del 22 agosto 2013, che approva la sostanza attiva fluopyram a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 1 )

13

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 803/2013 della Commissione, del 22 agosto 2013, relativo all’autorizzazione dell’acido folico come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ( 1 )

17

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 804/2013 della Commissione, del 22 agosto 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

20

 

 

 

*

Avviso ai lettori — Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (vedi terza pagina di copertina)

s3

 

*

Avviso ai lettori — forma di citazione degli atti (vedi terza pagina di copertina)

s3

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

23.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 225/1


REGOLAMENTO (UE) N. 801/2013 DELLA COMMISSIONE

del 22 agosto 2013

recante modifica del regolamento (CE) n. 1275/2008 per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio e recante modifica del regolamento (CE) n. 642/2009 in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei televisori

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,

sentito il forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) prevede la possibilità di adottare una misura di esecuzione con carattere prioritario volta a ridurre le perdite in stand-by per un gruppo di prodotti.

(2)

Il consumo di energia elettrica dalla rete delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio nel modo stand-by è stato oggetto di uno studio di tipo tecnico, ambientale ed economico realizzato nel biennio 2006/2007 sulle perdite in modo stand-by e spento, da cui è emerso che la connettività di rete era destinata a diventare una caratteristica comune delle apparecchiature domestiche e da ufficio. Il 21 giugno 2008 il comitato di regolamentazione sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti che utilizzano energia ha raccomandato di affrontare la questione del consumo di energia elettrica dalla rete in modo stand-by in un processo distinto a causa della mancanza di dati in quel momento.

(3)

Il piano di lavoro 2009-2011 in materia di progettazione ecocompatibile ha inserito tra le priorità il problema dello stand-by in rete. Per questo motivo nel biennio 2010/2011 la Commissione ha condotto uno studio preparatorio per analizzare gli aspetti tecnici, ambientali ed economici dello stand-by in rete. Lo studio è stato realizzato in associazione con le parti interessate dell’Unione europea e di paesi terzi e i suoi risultati sono stati resi pubblici.

(4)

Lo studio ha stimato che il consumo di energia delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio vendute nella Comunità e con condizioni che consentono lo stand-by in rete ammontava a 54 TWh nel 2010, corrispondente a 23 Mt di emissioni di CO2. In assenza di misure specifiche tale consumo dovrebbe salire a 90 TWh nel 2020. Lo studio ha concluso che il consumo di energia elettrica relativo allo stand-by in rete può essere significativamente ridotto. Il presente regolamento dovrebbe favorire la penetrazione sul mercato di tecnologie che consentano di migliorare l’efficienza energetica nel modo stand-by in rete, con risparmi annui di energia stimati nell’ordine di 36 TWh nel 2020 e 49 TWh nel 2025 rispetto ad uno scenario che lasci immutata la situazione attuale.

(5)

In particolare, lo studio ha concluso che la funzione di gestione dell’energia che fa passare l’apparecchiatura in una condizione di standby in rete quando non fornisce la funzione principale costituisce un fattore essenziale per generare potenziali risparmi. Si riconosce che l’apparecchiatura, riattivata esternamente o internamente, può rimanere in un modo attivo per un periodo di tempo limitato, indipendentemente dalle sue principali funzioni, ad esempio per consentire la manutenzione o il download di software. La gestione dell’energia dovrebbe garantire che l’apparecchiatura torni in condizione di standby in rete dopo l’esecuzione delle operazioni.

(6)

Lo studio preparatorio ha evidenziato che per lo standby in rete è necessaria una differenziazione delle specifiche a seconda del grado di disponibilità della rete. A tal fine, è stato identificato un numero limitato di apparecchi HiNa, tra cui router, interruttori di rete, punti di accesso alla rete senza fili, hub e modem la cui funzione principale è il trattamento del traffico della rete. Poiché tali apparecchi devono reagire immediatamente al traffico in entrata, la condizione standby in rete può essere equivalente al modo inattivo.

(7)

Poiché le funzionalità nelle condizioni di stand-by e stand-by in rete sono tra loro collegate e l’ambito di applicazione del prodotto è equivalente, il 14 settembre 2011 il forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti ha espresso il parere che le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al modo stand-by in rete siano fissate da un atto modificativo dell’attuale regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione (3).

(8)

È opportuno che le specifiche relative ai modi stand-by e spento e stand-by in rete siano oggetto di revisione congiunta. Poiché la data del riesame prevista dal regolamento (CE) n. 1275/2008 è precedente alla data di entrata in vigore della prima fase delle specifiche relative allo stand-by in rete, è opportuno posporre di un anno la data del riesame indicata nel regolamento.

(9)

Poiché i televisori che sono soggetti a una misura di esecuzione per la progettazione ecocompatibile specifica per prodotto sono stati esentati dall’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1275/2008, le specifiche di progettazione ecocompatibile per la funzione di stand-by in rete dei televisori sono incluse nel regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione (4). Lo studio di tipo tecnico, ambientale ed economico sul modo stand-by in rete ha stimato che l’adozione di specifiche di progettazione ecocompatibile per lo stand-by in rete dei televisori potrebbe garantire un risparmio di 10 TWh entro il 2020.

(10)

Nel caso delle macchine da caffè, il forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti (5), riunitosi il 16 dicembre 2011 e il 18 aprile 2012, si è espresso contro l’adozione di una misura di esecuzione specifica per prodotto, indicando, tuttavia, che le specifiche in materia di stand-by, di cui al regolamento (CE) n. 1275/2008 dovrebbero essere rese più esplicite per quanto riguarda le macchine da caffè.

(11)

Il presente regolamento introduce specifiche per l’applicazione di requisiti in materia di gestione dell’energia alle macchine da caffè per quanto riguarda il tempo predefinito dopo il quale l’apparecchio passa automaticamente al modo stand-by/spento.

(12)

Dallo studio di tipo tecnico, ambientale ed economico effettuato sulle macchine da caffè per uso domestico nell’ambito della direttiva sulla progettazione ecocompatibile è emerso che una riduzione del tempo predefinito dopo il quale l’apparecchio passa automaticamente al modo stand-by/spento consentirà di ottenere entro il 2020 risparmi supplementari superiori a 2 TWh. Tali risparmi non sono stati considerati nelle stime sui risparmi di cui al regolamento (CE) n. 1275/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 1275/2008

Il regolamento (CE) n. 1275/2008 è così modificato:

1)

il titolo è sostituito dal seguente:

2)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento definisce specifiche per la progettazione ecocompatibile in relazione al consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento e stand-by in rete ai fini dell’immissione sul mercato di apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio.

Il presente regolamento non si applica agli apparecchi elettrici ed elettronici domestici e da ufficio immessi sul mercato il cui funzionamento presuppone un alimentatore esterno a bassa tensione per funzionare come previsto»;

3)

all’articolo 2 sono aggiunte le seguenti definizioni:

«10)

"rete", un’infrastruttura di comunicazione con una topologia di collegamenti, un’architettura, compresi i componenti fisici, principi organizzativi, procedure e formati di comunicazione (protocolli);

11)

"stand-by in rete", la condizione in cui un apparecchio è in grado di ritornare a una determinata funzione grazie a un’attivazione a distanza proveniente da una connessione di rete;

12)

"attivazione a distanza", un segnale che proviene dall’esterno dell’apparecchio attraverso una rete;

13)

"porta di rete", un’interfaccia fisica, cablata o senza fili, della connessione di rete presente sull’apparecchio, attraverso la quale quest’ultimo può essere attivato a distanza;

14)

"porta di rete logica", la tecnologia di rete che opera con una porta di rete fisica;

15)

"porta di rete fisica", il supporto fisico (hardware) di una porta di rete. Una porta di rete fisica può ospitare due o più tecnologie di rete;

16)

"disponibilità della rete", la capacità dell’apparecchio di riprendere le sue funzioni quando un segnale di attivazione a distanza viene registrato dalla porta di rete;

17)

"apparecchi collegati in rete", gli apparecchi che possono connettersi a una rete e che dispongono di una o più porte di rete;

18)

"apparecchi collegati in rete con grande disponibilità della rete" (apparecchi HiNA), gli apparecchi con una o più delle funzionalità principali elencate di seguito (ma non altre): router, commutatori di rete, punti di accesso alla rete senza fili, concentratori (hub), modem, telefoni VoIP, videotelefoni;

19)

"apparecchi collegati in rete con funzionalità di grande disponibilità della rete" (apparecchi con funzionalità HiNA), i dispositivi che non sono HiNA ma che svolgono una o più delle seguenti funzioni: router, commutatore di rete, punto di accesso alla rete senza fili o una loro combinazione;

20)

"router", un apparecchio di rete la cui principale funzione è individuare il percorso più appropriato su cui instradare il traffico di rete. I router trasmettono pacchetti da una rete all’altra, sulla base delle informazioni a livello di rete (L3);

21)

"commutatore di rete", un dispositivo di rete la cui principale funzione è filtrare, indirizzare e distribuire i pacchetti (frame), in funzione dell’indirizzo di destinazione di ciascuno di essi. Tutti i commutatori agiscono a livello di collegamento dati (data link) (L2);

22)

"punto di accesso alla rete senza fili", un dispositivo la cui funzione principale è fornire connettività IEEE 802.11 (Wi-Fi) a più dispositivi;

23)

"concentratore" (hub), un dispositivo di rete multiporta utilizzato per collegare i segmenti di una rete locale (LAN);

24)

"modem", un dispositivo la cui funzione principale è trasmettere e ricevere segnali analogici a modulazione numerica su una rete cablata;

25)

"stampanti", apparecchi che trasferiscono dati elettronici su supporto cartaceo. Le stampanti possono essere dotate di funzioni aggiuntive ed essere vendute come dispositivi o prodotti multifunzione;

26)

"stampanti per stampe di grande formato", apparecchi progettati per stampare su supporti di formato A2 o superiore, compresi quelli progettati per accettare supporti a moduli continui di larghezza pari ad almeno 406 mm;

27)

"sistema di telepresenza", un sistema specifico di videoconferenze e collaborazioni video ad alta definizione che comprende un’interfaccia utente, una videocamera ad alta definizione, uno schermo, un sistema audio e capacità di elaborazione per codificare e decodificare dati audio e video;

28)

"macchina da caffè per uso domestico", un apparecchio non commerciale per preparare il caffè;

29)

"macchina da caffè con filtro per uso domestico", una macchina da caffè a uso domestico che estrae il caffè tramite percolatore;

30)

"elemento termico", un componete della macchina da caffè che converte l’elettricità in calore per scaldare l’acqua;

31)

"scaldatazze", una funzione che permette di scaldare le tazze poste sulla macchina da caffè;

32)

"ciclo di infusione", il processo che deve essere portato a termine per preparare il caffè;

33)

"autopulizia", un processo che la macchina da caffè svolge per pulire il suo interno. Tale processo può constare di un semplice risciacquo o di un processo di lavaggio che utilizza appositi additivi;

34)

"decalcificazione", un processo che la macchina da caffè svolge per eliminare totalmente o parzialmente le eventuali incrostazioni al suo interno;

35)

"desktop thin client", un computer la cui funzionalità dipende da una connessione a risorse informatiche remote (ad esempio un server o un terminal remoto) e che non dispone di supporti di stoccaggio a rotazione integrati. L’unità principale di un desktop thin client deve essere progettata per essere collocata in una posizione permanente (per esempio su una scrivania) e non per essere trasportata. I desktop thin client possono trasmettere informazioni sia a uno schermo esterno o, se parte del prodotto, a uno schermo integrato;

36)

"stazione di lavoro", un computer monoutente ad elevate prestazioni, generalmente utilizzato per applicazioni di grafica, CAD (computer aided design), per lo sviluppo di software o per applicazioni finanziarie e scientifiche oltre che per altre funzionalità ad elevata intensità di calcolo, e che presenta le seguenti caratteristiche:

a)

ha un tempo medio tra due guasti (MTBF) di almeno 15 000 ore;

b)

ha un codice autocorrettore (EEC) e/o una memoria tampone;

c)

possiede tre delle cinque caratteristiche seguenti:

1)

dispone di un’alimentazione supplementare per grafica di elevata qualità (ossia un sistema di alimentazione supplementare PCI-E 6-pin 12 V);

2)

il suo sistema è collegato per più di × 4 PCI-E sulla scheda madre oltre allo/agli slot grafico/i e/o allo slot PCI-X;

3)

non supporta la grafica UMA (uniform memory access);

4)

include cinque o più slot PCI, PCI-E o PCI-X;

5)

è in grado di fornire un supporto multiprocessore per due o più CPU (deve supportare fisicamente pacchetti/socket di CPU separati, ossia non avere un supporto per una CPU singola multicore);

37)

"stazione di lavoro mobile", un computer monoutente ad elevate prestazioni, generalmente utilizzato per applicazioni di grafica, CAD (computer aided design), per lo sviluppo di software o per applicazioni finanziarie e scientifiche oltre che per altre funzionalità ad elevata intensità di calcolo, esclusi i videogiochi, e che è progettato specificatamente come apparecchiatura portatile e per funzionare per lunghi periodi con o senza connessioni dirette a fonti di alimentazione AC. Tali dispositivi dispongono di uno schermo integrato e sono in grado di funzionare con una batteria integrata o altre fonti di energia portatili. La maggior parte delle stazioni di lavoro mobili utilizza una fonte di alimentazione esterna ed è dotata di tastiera e dispositivo di puntamento integrati.

Una stazione di lavoro portatile presenta le seguenti caratteristiche:

a)

ha un tempo medio tra due guasti (MTBF) di almeno 13 000 ore;

b)

è dotata di almeno una scheda grafica discreta (dGfx) che rientri nella classe G3 (con larghezza di dati del frame buffer > 128-bit), G4, G5, G6 o G7;

c)

supporta l’inserimento di tre o più dispositivi di memorizzazione interni;

d)

supporta almeno 32 GB di memoria di sistema;

38)

"server di piccole dimensioni", un tipo di computer che normalmente utilizza componenti desktop in un computer desktop, ma è fondamentalmente progettato per servire da host per altri computer e per eseguire funzioni quali la fornitura di servizi nel contesto di un’infrastruttura di rete e hosting di dati/media; un server di piccole dimensioni presenta le seguenti caratteristiche:

a)

è progettato come impianto a piedistallo, a torre o di altro tipo simile a quello di un desktop in modo tale che tutte le attività di elaborazione dati, archiviazione e interfaccia di rete siano contenute in un unico contenitore;

b)

è progettato per essere operativo 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana;

c)

è essenzialmente progettato per operare in situazioni di multi-uso simultaneo, al servizio di vari utenti mediante unità client collegate in rete;

d)

quando viene immesso sul mercato con un sistema operativo, tale sistema operativo è progettato per applicazioni server destinate a uso domestico o di bassa gamma;

e)

non viene commercializzato con una scheda grafica discreta (dGfx) che non rientri nella classe G1;

39)

"server informatico", un apparecchio informatico che fornisce servizi e gestisce risorse in rete per i dispositivi client, come ad esempio i computer da tavolo (desktop), i computer portatili, i desktop thin client, i telefoni IP, o altri server informatici. Un server informatico è generalmente immesso sul mercato per essere utilizzato nei centri di dati e presso uffici e realtà aziendali; vi si accede principalmente tramite connessioni di rete, e non attraverso componenti per l’immissione dati direttamente dall’utente, quali una tastiera o un mouse.

Un server informatico presenta le seguenti caratteristiche:

a)

è progettato per supportare i sistemi operativi per server informatici e/o gli hypervisor, e per l’esecuzione di applicativi aziendali installati dall’utente;

b)

supporta il codice autocorrettore (EEC) e/o una memoria tampone [compresi i moduli di memoria DIMM (dual in-line memory modules) e le configurazioni con memoria BOB (buffered on board)];

c)

viene commercializzato con una o più alimentazioni CA-CC;

d)

tutti i processori hanno accesso a una memoria di sistema condivisa e sono visibili in maniera indipendente da un unico OS o hypervisor.»;

4)

l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Specifiche per la progettazione ecocompatibile

Le specifiche per la progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia nei modi stand-by e spento e stand-by in rete sono fissate nell’allegato II.»;

5)

l’articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Revisione

Entro il 7 gennaio 2016 la Commissione procede a una revisione del presente regolamento presenta i risultati di tale revisione al forum consultivo alla luce del progresso tecnologico. Tale revisione concerne in particolar modo il campo di applicazione e le specifiche relative ai modi stand-by e spento e la conformità e il livello delle specifiche relative al modo stand-by in rete rispetto alla terza fase di attuazione (2019).

Il riesame potrebbe includere, tra l’altro, apparecchiature e prodotti professionali dotati di motori elettrici azionati da un comando a distanza.»;

6)

l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il punto 1 dell’allegato II entra in vigore a partire dal 7 gennaio 2010.

Il punto 2 dell’allegato II entra in vigore a partire dal 7 gennaio 2013.

Il punto 3 dell’allegato II entra in vigore a partire dal 1o gennaio 2015.

Il punto 4 dell’allegato II entra in vigore a partire dal 1o gennaio 2017.

Il punto 5 dell’allegato II entra in vigore a partire dal 1o gennaio 2019.

Il punto 6 dell’allegato II entra in vigore a partire dal 1o gennaio 2015.

Il punto 7 dell’allegato II entra in vigore a partire dal 1o gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.»;

7)

l’allegato II è così modificato:

a)

Il punto 2, lettera d), è sostituito dal seguente:

«d)

Gestione dell’energia di tutte le apparecchiature diverse dalle apparecchiature collegate in rete

L’apparecchiatura, a meno che non sia inadeguata per l’uso cui è destinata, offre una funzione di gestione dell’energia o una funzione analoga. Quando l’apparecchiatura non fornisce la funzione principale e un altro o altri prodotti che consumano energia non dipendono dalle sue funzioni, la funzione di gestione dell’energia, dopo un lasso di tempo il più breve possibile ma adeguato all’uso cui è destinata l’apparecchiatura, fa passare automaticamente quest’ultima in:

modo stand-by, oppure

modo spento, oppure

un’altra condizione che non superi i limiti applicabili di consumo di energia previsti per i modi spento e/o stand-by quando l’apparecchiatura è collegata alla fonte di alimentazione principale.

La funzione di gestione dell’energia deve essere attivata.»;

b)

sono aggiunti i seguenti nuovi punti 3, 4, 5, 6, 7.

3.   Dal 1o gennaio 2015:

a)

Possibilità di disattivare la o le connessioni alla rete senza fili

Ogni apparecchiatura collegata in rete che dispone di connettività senza fili deve essere dotata di una funzione che consenta all’utente di disattivare la o le connessioni alla rete senza fili. Questa specifica non si applica ai prodotti che, per l’uso cui sono destinati, utilizzano un unico collegamento a una rete senza fili e non dispongono di un collegamento cablato alla rete.

b)

Gestione dell’energia degli apparecchi collegati in rete

L’apparecchio, a meno che non sia inadeguato per l’uso cui è destinato, offre una funzione di gestione dell’energia o una funzione analoga. Quando l’apparecchio non fornisce la funzione principale e altri prodotti che consumano energia non dipendono dalle sue funzioni, la funzione di gestione dell’energia, dopo un lasso di tempo il più breve possibile ma adeguato all’uso cui è destinata l’apparecchio, fa passare automaticamente quest’ultima in una condizione di stand-by di rete.

In condizioni che consentono lo stand-by in rete, la funzione di gestione dell’energia mette automaticamente l’apparecchio in modo stand-by o spento o in un’altra condizione che non superi i limiti applicabili di consumo di energia previsti per i modi stand-by e/o spento.

La funzione di gestione dell’energia, o una funzione analoga, deve essere disponibile per tutte le porte di rete dell’apparecchiatura collegata in rete.

La funzione di gestione dell’energia, o una funzione analoga, deve essere attivata, a meno che tutte le porte di rete non siano disattivate. In quest’ultimo caso, la funzione di gestione dell’energia, o una funzione analoga, deve essere attivata quando una delle porte di rete è riattivata.

Il lasso di tempo predefinito al termine del quale la funzione di gestione dell’energia, o una funzione analoga, fa passare automaticamente l’apparecchiatura in una condizione che consente lo stand-by in rete non deve superare i venti minuti.

c)

Le apparecchiature collegate in rete dotate di uno o più modi stand-by devono rispettare le specifiche previste per ciascun modo stand-by quando tutte le porte di rete sono disattivate.

d)

Le apparecchiature collegate in rete diverse dagli apparecchi HiNA devono essere conformi alle specifiche di cui al punto 2, lettera d), quando tutte le porte di rete siano disattivate.

e)

Consumo di energia in una condizione che consente lo stand-by in rete

Il consumo di energia degli apparecchi HiNA o degli apparecchi con funzionalità HiNA in condizioni di stand-by in rete, attivato grazie alla funzione di gestione dell’energia dell’apparecchio o a una funzione analoga, non deve superare i 12,00 W.

Il consumo di energia di altri apparecchi collegati in rete in condizioni di stand-by in rete, attivato dalla funzione di gestione dell’energia dell’apparecchio o da una funzione analoga, non deve superare i 6,00 W.

I limiti di consumo energetico di cui alla lettera e) non si applicano:

i)

alle stampanti con un’alimentazione di potenza nominale superiore a 750 W;

ii)

alle stampanti per stampe di grande formato;

iii)

ai sistemi di telepresenza;

iv)

ai desktop thin client;

v)

alle stazioni di lavoro;

vi)

alle stazioni di lavoro mobili;

vii)

ai server di piccole dimensioni;

viii)

ai server informatici.

4.   Dal 1o gennaio 2017:

In aggiunta alle specifiche di cui al punto 3, lettere a) e b), si applicano le seguenti disposizioni:

a)

Gli apparecchi collegati in rete dotati di uno o più modi stand-by devono rispettare le specifiche previste per ciascun modo stand-by quando tutte le porte di accesso alla rete cablata sono scollegate e quando tutte le porte di accesso alla rete senza fili sono disattivate.

b)

Un apparecchio collegato in rete diverso da un apparecchio HiNA deve rispettare le specifiche di cui al punto 2, lettera d), quando tutte le porte di accesso alla rete cablata sono scollegate e quando tutte le porte di accesso alla rete senza fili sono disattivate.

c)

Consumo di energia in condizioni di «stand-by in rete»

 

Il consumo di energia degli apparecchi HiNA o degli apparecchi con funzionalità HiNA in condizioni di stand-by in rete, attivato dalla funzione di gestione dell’energia dell’apparecchio o da una funzione analoga, non deve superare gli 8,00 W.

 

Il consumo di energia di altri apparecchi collegati in rete in condizioni di stand-by in rete, attivato dalla funzione di gestione dell’energia dell’apparecchio o da una funzione analoga, non deve superare i 3,00 W.

 

I limiti di consumo energetico di cui alla lettera c) non si applicano:

i)

alle stampanti per stampe di grande formato;

ii)

ai desktop thin client;

iii)

alle stazioni di lavoro;

iv)

alle stazioni di lavoro mobili;

v)

ai server di piccole dimensioni;

vi)

ai server informatici.

5.   Dal 1o gennaio 2019:

In aggiunta alle specifiche di cui al punto 3, lettere a) e b), al punto 4, lettere a), b) e c), la disposizione seguente si applica alle apparecchiature di rete diverse dalle apparecchiature HiNA o con funzionalità HiNA:

Il consumo di energia degli apparecchi collegati in rete diversi dagli apparecchi HiNA o dagli apparecchi con funzionalità HiNA in condizioni di stand-by in rete attivato dalla funzione di gestione dell’energia dell’apparecchio o da una funzione analoga, non deve superare i 2,00 W.

6.   Dal 1o gennaio 2015:

Per le macchine da caffè, il lasso di tempo al termine del quale l’apparecchio passa automaticamente nei modi e nelle condizioni descritti al punto 2, lettera d), dell’allegato II, è il seguente:

per le macchine da caffè con filtro ad uso domestico che conservano il caffè in una caraffa isolata, massimo cinque minuti dopo la fine dell’ultimo ciclo di infusione oppure 30 minuti al termine del processo di disincrostazione o del ciclo di autopulizia,

per le macchine da caffè con filtro che conservano il caffè in una caraffa non isolata, massimo 40 minuti dopo la fine dell’ultimo ciclo di infusione oppure 30 minuti al termine del processo di decalcificazione del ciclo di autopulizia,

per le macchine da caffè a uso domestico diverse dalle macchine con filtro, massimo 30 minuti dopo la fine dell’ultimo ciclo di infusione, oppure massimo 30 minuti dopo l’attivazione dell’elemento termico, oppure massimo 60 minuti dopo l’attivazione della funzione scaldatazze, oppure massimo 30 minuti dopo la fine del processo di disincrostazione o di autopulizia, a meno che non sia stato attivato un allarme che richiede l’intervento dell’utente per prevenire eventuali danni o incidenti.

Le specifiche di progettazione ecocompatibile di cui all’allegato II, punto 2, lettera d), non si applicano fino alla data sopraindicata.

7.   Specifiche in materia di informazioni sul prodotto

A decorrere dal 1o gennaio 2015, le seguenti informazioni, relative agli apparecchi collegati in rete, sono pubblicate in modo visibile sui siti Internet liberamente accessibili dei fabbricanti:

a)

per ogni modo stand-by e/o spento e per le condizioni che consentono lo stand-by di rete attivato dalla funzione di gestione dell’energia o da una funzione analoga dell’apparecchio:

i dati sul consumo di energia espressi in Watt arrotondati al primo decimale,

il lasso di tempo al termine del quale la funzione di gestione dell’energia, o una funzione analoga, mette automaticamente l’apparecchio in modo stand-by e/o spento e/o in condizione di stand-by in rete;

b)

il consumo di energia del prodotto in condizioni di standby in rete se tutte le porte della rete cablata sono collegate e tutte le porte della rete senza fili sono attivate;

c)

informazioni su come attivare e disattivare le porte della rete senza fili.

Il consumo di energia del prodotto in condizioni di standby in rete di cui alla lettera b) e le informazioni di cui alla lettera c), sono anch’esse incluse nel manuale di istruzioni.»;

c)

il punto 3 è sostituito dal nuovo punto 8:

«8.   Misurazioni

Il consumo di energia di cui al punto 1, lettere a) e b), al punto 2, lettere a) e b), al punto 3, lettera e), al punto 4, lettera c), e al punto 5, nonché i tempi di cui al punto 6, sono verificati mediante una procedura di misurazione affidabile, accurata e riproducibile, che tiene conto dello stato dell’arte generalmente riconosciuto.»;

d)

il punto 4 è sostituito dal nuovo punto 9:

«9.   Informazioni fornite dai fabbricanti

Ai fini della valutazione di conformità di cui all’articolo 4, la documentazione tecnica deve contenere i seguenti elementi:

a)

per ciascun modo stand-by e/o spento:

i dati sul consumo di energia espressi in Watt arrotondati al primo decimale,

il metodo di misurazione utilizzato,

la descrizione di come è stato selezionato o programmato il modo dell’apparecchio,

la sequenza di operazioni che crea le condizioni necessarie affinché l’apparecchio cambi automaticamente modo,

eventuali osservazioni relative al funzionamento dell’apparecchio, ad esempio, informazioni sul modo in cui l’utente fa passare l’apparecchio in una condizione di standby in rete,

se del caso, il lasso di tempo predefinito dopo il quale la funzione di gestione dell’energia, o una funzione analoga, mette l’apparecchiatura nel modo risparmio di energia o nella condizione applicabile;

b)

per le apparecchiature collegate in rete:

il numero e il tipo di porte di rete e, tranne per le porte delle reti senza fili, l’ubicazione delle porte sull’apparecchio; occorre in particolar modo precisare se una stessa porta di rete fisica permette di collegare due o più tipi di porte di rete,

se tutte le porte di rete sono state disattivate prima della consegna,

se l’apparecchiatura può essere considerato "apparecchio HiNA" o "apparecchio con funzionalità HiNA"; in assenza di informazioni, non sarà considerato tale;

per ciascun tipo di porta di rete:

il lasso di tempo predefinito al termine del quale la funzione di gestione dell’energia, o una funzione analoga, mette l’apparecchiatura in condizione di stand-by di rete,

il segnale di attivazione utilizzato per riattivare l’apparecchio,

le specifiche di prestazione (massima),

il consumo (massimo) di energia dell’apparecchiatura in una condizione che consente lo stand-by in rete, attivato grazie alla funzione di gestione dell’energia o da una funzione analoga, se per l’attivazione a distanza è utilizzata soltanto la porta in questione,

il protocollo di comunicazione utilizzato dall’apparecchiatura.

In assenza di informazioni al riguardo, l’apparecchiatura non è considerata un'apparecchiatura collegata in rete a meno che non presenti le funzionalità di router, di commutatore di rete, di punto di accesso alla rete senza fili (ma non di terminale), di hub, di modem, di telefono VoIP, di videotelefono;

c)

parametri di prova per le misurazioni:

temperatura ambiente,

tensione di prova in V e frequenza in Hz,

distorsione armonica totale del sistema di alimentazione elettrica,

informazioni e documentazione su strumentazione, configurazione e circuiti utilizzati per le prove elettriche;

d)

le caratteristiche delle apparecchiature necessarie per la verifica della conformità con le specifiche di cui al punto 1, lettera c) o al punto 2, lettere c) e/o d) o al punto 3, lettera b), a seconda dei casi, incluso il tempo necessario per il passaggio automatico al modo stand-by e/o spento o a un’altra condizione che non superi i limiti applicabili di consumo di energia previsti per i modi spento e/o stand-by.

In particolare, e se applicabile, deve essere fornita la giustificazione tecnica del fatto che le specifiche di cui al punto 1, lettera c) o al punto 2, lettere c) e/o d), o al punto 3, lettera b), a seconda dei casi, sono inappropriate per l’uso cui è destinata l’apparecchiatura. L’esigenza di mantenere una o più connessioni rete o di aspettare un segnale di attivazione a distanza non è considerata una giustificazione tecnica per venir meno alle specifiche di cui al punto 2, lettera d), nel caso di un apparecchio che non è definito "apparecchio collegato in rete" dal fabbricante.»;

8)

all’allegato III è aggiunto quanto segue:

«Per quanto concerne le specifiche di cui all’allegato II, punto 2, lettera d), le autorità degli Stati membri applicano la pertinente procedura sopradescritta per misurare il consumo di energia, una volta che la funzione di gestione dell’energia, o una funzione analoga, ha messo l’apparecchio nel modo e nella condizione applicabile.

Per quanto concerne le specifiche di cui all’allegato II, punto 3, lettera c), e punto 4, lettera a), le autorità degli Stati membri applicano la pertinente procedura sopradescritta, dopo aver disattivato e/o attivato, a seconda del caso, tutte le porte di rete dell’unità.

Nell’effettuare i controlli di sorveglianza del mercato, di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), le autorità degli Stati membri attuano la seguente procedura di verifica per quanto riguarda le specifiche di cui all’allegato II, punti 3 e 4, a seconda dei casi.

Le autorità degli Stati membri sottopongono a prova una singola apparecchiatura nel modo seguente:

 

Se, come indicato nella documentazione tecnica, l’apparecchiatura è dotata di un solo tipo di porta di rete e se sono disponibili due o più porte dello stesso tipo, una di esse, scelta casualmente, è collegata alla rete appropriata che rispetta le specifiche massime della porta. Nel caso di porte multiple senza fili dello stesso tipo, le altre porte senza fili devono essere disattivate, se possibile. Nel caso in cui vi siano porte multiple della rete cablata dello stesso tipo per la verifica delle specifiche di cui all’allegato II, punto 3, le altre porte della rete sono disattivate se possibile. Se è disponibile solo una porta di rete, questa è collegata alla rete appropriata che rispetta le specifiche massime della porta.

 

Mettere l’apparecchio in modo acceso. Una volta che l’apparecchio in modo acceso funziona correttamente, si può creare la condizione che consente lo stand-by in rete e misurare il consumo di energia. Inviare quindi l’apposito segnale all’apparecchio mediante la porta di rete e verificare che l’apparecchio sia riattivato.

 

Se, come indicato nella documentazione tecnica, l’apparecchio è dotato di più di un tipo di porta di rete, il seguente procedimento viene ripetuto per ogni tipo di porta di rete. Se sono disponibili due o più porte della rete di un tipo, una di esse scelta casualmente per ciascun tipo di porta è collegata alla rete appropriata che rispetta le specifiche massime della porta.

 

Se, per un determinato tipo di porta di rete, solo una porta è disponibile, questa è collegata rete appropriata che presenta le specifiche massime della porta. Le porte senza fili non utilizzate sono disattivate, se possibile. In caso di verifica delle specifiche di cui all’allegato II, punto 3, le porte della rete cablata non utilizzate sono disattivate se possibile.

 

Mettere l’apparecchio in modo acceso. Una volta che l’apparecchio in modo acceso funziona correttamente, si può creare la condizione che consente lo stand-by in rete e misurare il consumo di energia. Inviare quindi l’apposito segnale all’apparecchio mediante la porta di rete e verificare che l’apparecchio sia riattivato. Nel caso in cui l’accesso a una porta di rete sia fisicamente condiviso da due o più tipi di porte di rete (logiche), questa procedura è ripetuta per ciascun tipo di porta di rete logica, scollegando (a livello logico) le altre porte di rete logiche.

 

Si considera che il modello sia conforme alle disposizioni del presente regolamento se i risultati per ciascun tipo di porta di rete non superano il valore limite di oltre 10 %.

 

In caso contrario, sono sottoposti a prova altri tre apparecchi. Si considera che il modello sia conforme alle disposizioni del presente regolamento se la media dei risultati delle ultime tre prove per ciascun tipo di porta di rete non supera il valore limite di oltre 10 %.

 

In caso contrario, il modello non è ritenuto conforme.

 

Le autorità degli Stati membri trasmettono i risultati delle prove e altre informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione entro un mese dall’adozione della decisione relativa alla non conformità del modello.

Oltre alle procedure di cui sopra, le autorità degli Stati membri utilizzano procedure di misurazione affidabili, accurate e riproducibili che tengono conto dello stato dell’arte generalmente riconosciuto, compresi i metodi definiti nei documenti i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

9)

nell’allegato IV, dopo l’ultima frase è aggiunto il seguente testo:

«Stand-by in rete: 3 W per gli apparecchi HiNA; 1 W (o meno) per gli apparecchi diversi dagli HiNA.»

Articolo 2

Modifiche del regolamento (CE) n. 642/2009

Il regolamento (CE) n. 642/2009 è così modificato:

1)

all’articolo 2 sono aggiunte le seguenti definizioni:

«12)

"rete", un’infrastruttura di comunicazione con una topologia di collegamenti, un’architettura comprendente componenti fisici, principi organizzativi, procedure e formati di comunicazione (protocolli);

13)

"porta di rete", un’interfaccia fisica, cablata o senza fili, della connessione di rete presente sul televisore, attraverso la quale quest’ultimo può essere attivato a distanza;

14)

"televisore collegato in rete", un televisore che può connettersi a una rete e che dispone di una o più porte di rete;

15)

"disponibilità di rete", la capacità del televisore di riprendere le sue funzioni quando la porta di rete registra un segnale di attivazione a distanza;

16)

"segnale di attivazione a distanza", un segnale che proviene dall’esterno del televisore attraverso una rete;

17)

"stand-by in rete", la condizione in cui un televisore è in grado di ritornare a una determinata funzione grazie a un segnale di attivazione a distanza proveniente da una connessione di rete;

18)

"televisore collegato in rete con funzionalità di grande disponibilità di rete" (televisori con funzionalità HiNA), televisore con la funzione di router, commutatore di rete, punto di accesso alla rete senza fili (ma non terminali) o una loro combinazione;

19)

"router", un apparecchio di rete la cui principale funzione è individuare il percorso più appropriato su cui instradare il traffico di rete. I router trasmettono pacchetti da una rete all’altra, sulla base delle informazioni a livello di rete (L3);

20)

"commutatore di rete", un dispositivo di rete la cui principale funzione è filtrare, indirizzare e distribuire i pacchetti (frame), in funzione dell’indirizzo di destinazione di ciascuno di essi. Tutti i commutatori agiscono a livello di collegamento dati (data link) (L2);

21)

"punto di accesso alla rete senza fili", un dispositivo la cui funzione principale è fornire connettività IEEE 802.11 (Wi-Fi) a più dispositivi.»;

2)

l’allegato I è così modificato:

a)

è aggiunta la seguente parte 3:

«3.   CONSUMO DI ENERGIA NEL MODO STAND-BY IN RETE

Per i televisori in rete, si applicano le seguenti specifiche:

1.

Dal 1o gennaio 2015:

a)

Possibilità di disattivare la o le connessioni alla rete senza fili

Se un televisore collegato in rete ha la capacità di connettersi ad una rete senza fili, deve essere possibile per l’utente disattivare la o le connessioni di rete senza fili. Questa specifica non si applica ai prodotti che, per l’uso cui sono destinati, utilizzano un unico collegamento a una rete senza fili e non dispongono di un collegamento cablato alla rete.

b)

Gestione dell’energia dei televisori collegati in rete

I televisori collegati in rete devono disporre di una funzione con le caratteristiche seguenti:

 

Dopo non oltre quattro ore in modo acceso dall’ultima interazione dell’utente e/o dall’ultimo cambio di canale, il televisore passa automaticamente dal modo acceso ad una condizione di standby in rete o a qualsiasi altra condizione che non superi le specifiche applicabili relative al consumo di energia previste per le condizioni che consentono lo standby in rete.

 

Un messaggio di avviso deve apparire sui televisori prima di passare in automatico dal modo acceso ai modi/alle condizioni applicabili. Questa funzione deve essere preimpostata.

 

In una condizione che consente lo stand-by in rete, la funzione di gestione dell’energia mette automaticamente il televisore in modo stand-by o spento o in un’altra condizione che non superi i limiti applicabili di consumo di energia previsti per i modi spento e/o standby.

 

La funzione di gestione dell’energia, o una funzione analoga, deve essere disponibile per tutte le porte di rete del televisore collegato in rete.

 

La funzione di gestione dell’energia, o una funzione analoga, deve essere attivata, a meno che tutte le porte di rete senza fili non siano disattivate. In quest’ultimo caso, la funzione di gestione dell’energia, o una funzione analoga, deve essere attivata quando una delle porte di rete è attivata.

c)

Un televisore collegato in rete dotato di uno o più modi stand-by deve rispettare le specifiche previste per ciascun modo stand-by quando tutte le porte della rete senza fili sono disattivate.

d)

Consumo di energia in una condizione che consente lo stand-by in rete

 

Il consumo di energia di un televisore con funzionalità HiNA in una condizione che consente lo stand-by in rete attivato dalla funzione di gestione dell’energia o da una funzione simile, non deve eccedere 12,00 W.

 

Il consumo di energia di un televisore senza funzionalità HiNA in una condizione che consente lo stand-by in rete attivato dalla funzione di gestione dell’energia o da una funzione simile, non deve eccedere 6,00 W.

2.

Dal 1o gennaio 2017:

In aggiunta alle specifiche di cui al punto 1, lettere a) e b), si applicano le seguenti disposizioni:

a)

Un televisore collegato in rete dotato di uno o più modi stand-by deve rispettare le specifiche previste per ciascun modo stand-by quando tutte le porte di accesso alla rete cablata sono scollegate e quando tutte le porte di accesso alla rete senza fili sono disattivate.

b)

Un televisore collegato in rete deve conformarsi alle disposizioni di cui al punto 2.2, lettera d), quando tutte le porte di rete cablate sono scollegate e quando tutte le porte di rete sono disattivate.

c)

Consumo di energia in condizioni di stand-by in rete

 

Il consumo di energia di un televisore con funzionalità HiNA in una condizione che consente lo stand-by in rete attivato dalla funzione di gestione dell’energia o da una funzione simile, non deve eccedere 8,00 W.

 

Il consumo di energia di un televisore senza funzionalità HiNA in una condizione che consente lo stand-by in rete attivato dalla funzione di gestione dell’energia o da una funzione simile, non deve eccedere i 3,00 W.

3.

A partire dal 1o gennaio 2019:

In aggiunta alle specifiche di cui al punto 1, lettere a) e b), e al punto 2, lettere a), b) e c), le disposizioni seguenti si applicano per ai televisori collegati in rete diversi dalle apparecchiature HiNA o dai televisori con funzionalità HiNA:

Il consumo di energia di un televisore senza funzionalità HiNA in una condizione che consente lo stand-by in rete attivato dalla funzione di gestione dell’energia o da una funzione simile, non deve eccedere i 2,00 W.»;

b)

la parte 3 diventa parte 4;

c)

la parte 4 diventa parte 5;

d)

la parte 5 diventa parte 6;

e)

al punto 5.1 (nuovo punto 6.1) è aggiunta la seguente nuova lettera e) dopo la lettera d):

«e)

Per la condizione stand-by in rete

il numero e il tipo di porte di rete e, tranne per le porte delle reti senza fili, l’ubicazione delle porte suddette nel televisore; occorre in particolar modo precisare se una stessa porta di rete fisica permette di collegare due o più tipi di porte di rete,

se tutte le porte di rete sono state disattivate prima della consegna,

se il televisore può essere considerato un televisore con funzionalità HiNA; in assenza di informazioni in merito, il televisore è considerato come un televisore non HiNA o un televisore privo di funzionalità HiNA.»;

f)

al punto 5.1 (nuovo punto 6.1) è aggiunta la seguente nuova lettera f) dopo la nuova lettera e):

«f)

Per ciascun tipo di porta di rete:

il lasso di tempo predefinito al termine del quale la funzione di gestione dell’energia, o una funzione analoga, mette il televisore in una condizione che consente lo stand-by in rete,

il segnale di attivazione utilizzato per riattivare l’apparecchio,

le specifiche di prestazione (massima),

il consumo (massimo) di energia del televisore in una condizione che consente lo stand-by in rete, attivato grazie alla funzione di gestione dell’energia o da una funzione analoga, se per l’attivazione a distanza è utilizzata soltanto la porta in questione.

In assenza di informazioni in merito il televisore è considerato come non collegato in rete.»;

g)

il punto 5.1, lettera e) diventa il nuovo punto 6.1, lettera g);

h)

al punto 5.2 (nuovo punto 6.2), il secondo trattino è sostituito dal seguente:

«—

per ciascun modo stand-by e/o spento e per la condizione che consente lo stand-by in rete, i dati relativi al consumo di energia espressi in Watt arrotondati alla seconda cifra decimale»;

3)

nell’allegato II, la parte 2 è sostituita dalla seguente:

«2.   Misurazioni del consumo di energia in modo stand-by/spento e stand-by in rete

Le misurazioni del consumo di energia di cui all’allegato I, parti 2 e 3, devono soddisfare tutte le condizioni di seguito elencate:

Il consumo di energia di cui al punto 2.1, lettere a) e b), al punto 2.2, lettere a) e b), al punto 3.1, lettera d) e al punto 3.2 lettera c), è verificato mediante una procedura di misurazione affidabile, accurata e riproducibile, che tenga conto dello stato dell’arte generalmente riconosciuto.»;

4)

l’allegato III è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III

PROCEDURA DI VERIFICA

A.   Procedura di verifica per le specifiche di cui alle parti 1, 2, 4 e 5 dell’allegato I

1.

Nell’effettuare i controlli nell’ambito della sorveglianza del mercato, di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE DEL Parlamento europeo e del Consiglio (7), le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura di verifica per quanto riguarda le specifiche di cui all’allegato I, parti 1, 2, 4 e 5.

Le autorità degli Stati membri sottopongono a prova un singolo televisore.

Si considera che il modello sia conforme alle disposizioni di cui all’allegato I, se:

a)

il risultato riguardante il consumo di energia in modo acceso non supera di oltre il 7 % il valore limite applicabile di cui all’allegato I, punti 1 e 2, della parte 1; nonché

b)

i risultati riguardanti il consumo di energia in modo spento/stand-by non superano di oltre 0,10 Watt i valori limite applicabili di cui all’allegato I, punto 1, lettere a) e b), e punto 2, lettere a) e b), della parte 2; nonché

c)

il risultato riguardante la percentuale di luminanza di picco di cui all’allegato I, parte 5, non è inferiore a 60 %.

Se i risultati di cui al punto 1, lettere a), b) o c), non vengono raggiunti, occorre sottoporre a prova tre ulteriori unità dello stesso modello.

2.

Dopo aver sottoposto a prova tre ulteriori unità dello stesso modello, questo viene considerato conforme alle specifiche di cui all’allegato I se:

a)

la media dei risultati relativi al consumo di energia in modo acceso delle tre unità non supera di oltre 7 % il valore limite applicabile di cui all’allegato I, parte 1, punti 1 e 2; nonché

b)

la media dei risultati riguardanti il consumo di energia in modo spento/condizione stand-by, ove applicabile, delle tre unità non supera di oltre 0,10 Watt i valori limite applicabili di cui all’allegato I, parte 2, punto 1, lettere a) e b), e punto 2, lettere a) e b); nonché

c)

la media dei risultati riguardanti la percentuale di luminanza di picco delle tre unità di cui all’allegato I, parte 5, non è inferiore a 60 %.

Se i risultati di cui al punto 2, lettere a), b) e c), non vengono raggiunti, il modello è da ritenersi non conforme alle specifiche.

B.   Procedura di verifica per le specifiche di cui alla parte 3 dell’allegato I

Nell’effettuare i controlli di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE nell’ambito della sorveglianza del mercato, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura di verifica per quanto riguarda le specifiche di cui all’allegato I, parte 3, punto 1, lettera d) e punto 2, lettera c), se del caso. Essi utilizzano la procedura applicabile sottoindicata, dopo aver disattivato e/o scollegato, a seconda dei casi, tutte le porte di rete dell’apparecchio.

Le autorità degli Stati membri sottopongono a prova un singolo apparecchio nel modo seguente:

Se, come indicato nella documentazione tecnica, il televisore è dotato di un solo tipo di porta di rete e se sono disponibili due o più porte dello stesso tipo, una di esse, scelta casualmente, è collegata alla rete appropriata che rispetta le specifiche massime della porta. Nel caso di porte di rete multiple senza fili dello stesso tipo, le altre porte senza fili devono essere disattivate, se possibile. Nel caso in cui vi siano porte multiple della rete cablata dello stesso tipo per la verifica delle specifiche di cui all’allegato I, parte 2, le altre porte della rete devono essere disattivate se possibile. Se è disponibile solo una porta di rete, questa è collegata alla rete appropriata che rispetta le specifiche massime della porta.

Mettere l’apparecchio in modo acceso. Una volta che l’apparecchio in modo acceso funziona correttamente, si può creare la condizione che consente lo stand-by in rete e misurare il consumo di energia. Inviare quindi l’apposito segnale al televisore mediante la porta di rete e verificare che il televisore sia riattivato.

Se il televisore è dotato, come indicato nella documentazione tecnica, di più di un tipo di porta di rete, il seguente procedimento viene ripetuto per ciascun tipo di porta di rete. Se sono disponibili due o più porte di rete di un tipo, una di esse scelta casualmente per ciascun tipo di porta di rete è collegata alla rete appropriata che rispetta le specifiche massime della porta.

Se, per un determinato tipo di porta di rete, è disponibile solo una porta, questa è collegata alla rete appropriata che presenta le specifiche massime della porta. Le porte senza fili non utilizzate sono disattivate, se possibile. In caso di verifica delle specifiche di cui all’allegato II, parte 3, le porte della rete cablata non utilizzate sono disattivate se possibile.

Mettere l’apparecchio in modo acceso. Una volta che l’apparecchio in modo acceso funziona correttamente, si può creare la condizione che consente lo stand-by in rete e misurare il consumo di energia. Inviare quindi l’apposito segnale al televisore mediante la porta di rete e verificare che il televisore sia riattivato.

Nel caso in cui l’accesso a una porta di rete sia fisicamente condiviso da due o più tipi di porte di rete (logiche), questa procedura è ripetuta per ciascun tipo di porta di rete logica, scollegando (a livello logico) le altre porte di rete logiche.

Si considera che il modello sia conforme alle disposizioni del presente regolamento se i risultati per ciascun tipo di porta di rete non superano il valore limite di oltre 7 %.

In caso contrario, sono sottoposti a prova altri tre apparecchi. Si considera che il modello sia conforme alle disposizioni del presente regolamento se la media dei risultati delle ultime tre prove per ciascun tipo di porta di rete non supera il valore limite di oltre 7 %.

In caso contrario, il modello non è ritenuto conforme.

Le autorità degli Stati membri trasmettono i risultati delle prove e altre informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione entro un mese dall’adozione della decisione relativa alla non conformità del modello.

C.   Controllo di conformità

Ai fini della verifica della conformità alle specifiche, le autorità degli Stati membri seguono la procedura di cui all’allegato II e procedure di misurazione affidabili, accurate e riproducibili che tengono conto dello stato dell’arte generalmente riconosciuto, compresi i metodi stabiliti nei documenti i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.

(2)  GU L 191 del 22.7.2005, pag. 29.

(3)  GU L 339 del 18.12.2008, pag. 45.

(4)  GU L 191 del 23.7.2009, pag. 42.

(5)  GU L 190 del 18.7.2008, pag. 22.

(6)  GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.»;

(7)  GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10


23.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 225/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 802/2013 DELLA COMMISSIONE

del 22 agosto 2013

che approva la sostanza attiva fluopyram a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2, e l’articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009 dispone che la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (2) si applica, per quanto riguarda la procedura e le condizioni di approvazione, alle sostanze attive per le quali è stata adottata una decisione conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva prima del 14 giugno 2011. Per il fluopyram le condizioni di cui all’articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatte dalla decisione 2009/464/CE della Commissione (3).

(2)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE, il 30 giugno 2008 la Germania ha ricevuto da Bayer CropScience AG una domanda di iscrizione della sostanza attiva fluopyram nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2009/464/CE ha riconosciuto la completezza del fascicolo, ritenendolo in linea di massima conforme ai requisiti relativi ai dati ed alle informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.

(3)

Gli effetti della sostanza attiva in questione sulla salute umana e animale e sull’ambiente sono stati valutati per gli impieghi proposti dal richiedente, conformemente alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE. Il 30 agosto 2011 lo Stato membro relatore designato ha presentato un progetto di relazione di valutazione.

(4)

Tale progetto è stato riesaminato dagli Stati membri e dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l’Autorità»). Il 17 dicembre 2012 quest’ultima ha presentato alla Commissione le sue conclusioni (4) sulla valutazione del rischio della sostanza attiva fluopyram come antiparassitario. Il progetto di relazione di valutazione e le conclusioni dell’Autorità sono stati riesaminati dagli Stati membri e dalla Commissione in seno al Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e approvati il 16 luglio 2013 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione sul fluopyram.

(5)

Sulla scorta dei vari esami effettuati, i prodotti fitosanitari contenenti fluopyram possono essere considerati in generale conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È pertanto opportuno approvare il fluopyram.

(6)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l’articolo 6 dello stesso regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, occorre tuttavia introdurre alcune condizioni e restrizioni. Occorre in particolare chiedere ulteriori informazioni di conferma.

(7)

È opportuno lasciar trascorrere un periodo di tempo ragionevole prima dell’approvazione per consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a soddisfare le nuove prescrizioni derivanti dall’approvazione.

(8)

Fatti salvi gli obblighi conseguenti all’approvazione stabiliti dal regolamento (CE) n. 1107/2009 e tenuto conto della particolare situazione dovuta alla transizione dalla direttiva 91/414/CEE al regolamento (CE) n. 1107/2009, vanno tuttavia applicate le seguenti disposizioni. Va concesso agli Stati membri un periodo di sei mesi a decorrere dall’approvazione per riesaminare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti fluopyram. Gli Stati membri sono tenuti a modificare, sostituire o revocare, secondo i casi, le autorizzazioni in vigore. In deroga al termine suddetto va previsto un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE, per ciascun prodotto fitosanitario e per ogni impiego cui è destinato, in conformità ai principi uniformi.

(9)

L’esperienza acquisita con le iscrizioni nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell’11 dicembre 1992, recante disposizioni d’attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (5), ha dimostrato che possono presentarsi difficoltà d’interpretazione per quanto riguarda gli obblighi dei titolari delle autorizzazioni esistenti in relazione all’accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà risulta quindi necessario chiarire gli obblighi degli Stati membri, specialmente quello di verificare che il titolare di un’autorizzazione dimostri di avere accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II di detta direttiva. Tale chiarimento non introduce tuttavia alcun nuovo obbligo per gli Stati membri o per i titolari di autorizzazioni, oltre a quelli già previsti dalle direttive finora adottate, che modificano l’allegato I di detta direttiva, o dai regolamenti di approvazione delle sostanze attive.

(10)

In conformità all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre pertanto modificare l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (6).

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione della sostanza attiva

La sostanza attiva fluopyram di cui all’allegato I è approvata alle condizioni in esso stabilite.

Articolo 2

Riesame dei prodotti fitosanitari

1.   In conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 gli Stati membri, ove necessario, modificano o revocano entro il 31 luglio 2014 le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti fluopyram come sostanza attiva.

Entro tale data essi verificano in particolare che vengano rispettate le condizioni di cui all’allegato I del presente regolamento, ad esclusione di quelle riportate nella colonna relativa alle disposizioni specifiche di tale allegato, e che il titolare dell’autorizzazione possieda o abbia accesso ad un fascicolo conforme ai requisiti di cui all’allegato II della direttiva 91/414/CEE, conformemente alle condizioni di cui all’articolo 13, paragrafi da 1 a 4, di tale direttiva, e all’articolo 62 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

2.   In deroga al paragrafo 1 ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente fluopyram come unica sostanza attiva o come una di più sostanze attive, tutte iscritte entro il 31 gennaio 2014 nell’elenco di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, è riesaminato dagli Stati membri secondo i principi uniformi enunciati all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in base a un fascicolo conforme ai requisiti di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE e tenuto conto della colonna relativa alle disposizioni specifiche dell’allegato I del presente regolamento. In base a tale valutazione essi stabiliscono se il prodotto risponde alle condizioni di cui all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

In base a quanto stabilito, gli Stati membri:

a)

nel caso di un prodotto contenente fluopyram come unica sostanza attiva, modificano o revocano, ove necessario, l’autorizzazione entro il 31 luglio 2015; oppure

b)

nel caso di un prodotto contenente fluopyram come una di più sostanze attive, modificano o revocano, ove necessario, l’autorizzazione entro il 31 luglio 2015 o entro il termine, se successivo, fissato per tale modifica o revoca dall’atto o dagli atti con cui la sostanza o le sostanze in questione sono state approvate o iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 3

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 4

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o febbraio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(3)  GU L 151 del 16.6.2009, pag. 37.

(4)  EFSA Journal 2013; 11(1):3052. Disponibile online all’indirizzo: http://www.efsa.europa.eu/it/

(5)  GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.

(6)  GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO I

Nome comune, numeri d’identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Disposizioni specifiche

Fluopyram

N. CAS 658066-35-4

N. CIPAC 807

N-{2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]ethyl}-α,α,α-trifluoro-o-toluamide

≥ 960 g/kg

1o febbraio 2014

31 gennaio 2024

Ai fini dell’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, vanno considerate le conclusioni del rapporto di riesame sul fluopyram, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 16 luglio 2013.

In tale valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione ai rischi per gli uccelli e gli organismi acquatici.

Se del caso, le condizioni d’impiego comprendono misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente presenta informazioni di conferma riguardanti:

1)

il rischio a lungo termine per gli uccelli insettivori;

2)

il potenziale rischio di alterazioni del sistema endocrino nei vertebrati non bersaglio diversi dai mammiferi.

Il richiedente comunica alla Commissione, agli Stati membri ed all’Autorità le informazioni di cui al punto 1 entro il 1o febbraio 2016 e le informazioni di cui al punto 2 entro due anni dall’adozione delle corrispondenti linee direttrici dell’OCSE per la realizzazione dei test sull’alterazione del sistema endocrino.


(1)  Ulteriori dettagli sull’identità e sulla specifica della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.


ALLEGATO II

Alla parte B dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è aggiunta la seguente voce:

Numero

Nome comune, numeri d’identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Disposizioni specifiche

«51

Fluopyram

N. CAS 658066-35-4

N. CIPAC 807

N-{2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]ethyl}-α,α,α-trifluoro-o-toluamide

≥ 960 g/kg

1o febbraio 2014

31 gennaio 2024

Ai fini dell’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, vanno considerate le conclusioni del rapporto di riesame sul fluopyram, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 16 luglio 2013.

In tale valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione ai rischi per gli uccelli e gli organismi acquatici.

Se del caso, le condizioni d’impiego comprendono misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente presenta informazioni di conferma riguardanti:

1)

il rischio a lungo termine per gli uccelli insettivori;

2)

il potenziale rischio di alterazioni del sistema endocrino nei vertebrati non bersaglio diversi dai mammiferi.

Il richiedente comunica alla Commissione, agli Stati membri ed all’Autorità le informazioni cui al punto 1 entro il 1o febbraio 2016 e le informazioni di cui al punto 2 entro due anni dall’adozione delle corrispondenti linee direttrici dell’OCSE per la realizzazione dei test sull’alterazione del sistema endocrino.»


(1)  Ulteriori dettagli sull’identità e sulla specifica della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.


23.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 225/17


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 803/2013 DELLA COMMISSIONE

del 22 agosto 2013

relativo all’autorizzazione dell’acido folico come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 dispone che gli additivi destinati all’alimentazione animale siano soggetti a un’autorizzazione e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L’articolo 10 del summenzionato regolamento contempla la rivalutazione degli additivi autorizzati in forza della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2).

(2)

L’acido folico è stato autorizzato a tempo indeterminato a norma della direttiva 70/524/CEE come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali in quanto sostanza appartenente al gruppo «vitamine, provitamine e sostanze con effetto analogo chimicamente ben definite». Successivamente detto prodotto è stato inserito nel registro degli additivi per mangimi dell’Unione europea come prodotto esistente, in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l’articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione dell’acido folico come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, con la richiesta che venga classificato nella categoria «additivi nutrizionali». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti richiesti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

Nel suo parere del 24 aprile 2012 (3) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che l’acido folico, alle condizioni d’impiego proposte per i mangimi, non ha effetti dannosi sulla salute degli animali e dei consumatori e non dovrebbe presentare rischi supplementari per l’ambiente. L’Autorità ha altresì concluso che la sostanza non presenta rischi per la sicurezza degli utilizzatori purché si adottino misure di protezione adeguate. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento, istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

La valutazione dell’acido folico dimostra che le condizioni di autorizzazione stabilite nell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. Di conseguenza può essere autorizzato l’impiego di tale sostanza secondo quanto specificato nell’allegato del presente regolamento.

(6)

Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l’immediata applicazione delle modifiche delle condizioni di autorizzazione, è opportuno prevedere un periodo transitorio per lo smaltimento delle scorte esistenti dell’additivo nonché delle premiscele e dei mangimi composti che lo contengono, come autorizzato dalla direttiva 70/524/CEE.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all’allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «vitamine, pro-vitamine e sostanze a effetto analogo chimicamente ben definite», è autorizzato come additivo per l’alimentazione animale alle condizioni stabilite nell’allegato.

Articolo 2

Il preparato di cui all’allegato e i mangimi contenenti tale preparato, prodotti ed etichettati prima del 12 marzo 2014 in conformità alla normativa applicabile prima del 12 settembre 2013 possono continuare ad essere commercializzati ed impiegati fino a esaurimento delle scorte.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.

(3)  The EFSA Journal 2012; 10(5):2674.


ALLEGATO

Numero d’identificazione dell’additivo

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi nutrizionali. Gruppo funzionale: vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite

3a316

Acido folico

 

Composizione dell’additivo

Preparato di acido folico in forma solida

 

Caratterizzazione della sostanza attiva

Nome: acido folico

Formula chimica: C19H19N7O6

Numero CAS: 59-30-3

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: non meno del 96 % di acido folico, base anidra

Criteri di purezza: Farmacopea europea, 6a edizione 01/2008/0067

 

Metodo di analisi  (1)

Determinazione del contenuto totale di acido folico negli additivi per mangimi e nelle premiscele: cromatografia liquida ad alta prestazione a fase inversa, utilizzando un rivelatore UV (RP-HPLC-UV).

Determinazione del contenuto totale di folati (compreso l’acido folico aggiunto) negli alimenti e nell’acqua: analisi microbiologica, basata sul metodo EN 14131 CEN convalidato da una prova interlaboratorio.

Tutte le specie animali

1.

Se il preparato contiene un additivo tecnologico o materie prime per mangimi per le quali è stabilito un tenore massimo o che sono soggetti ad altre limitazioni, il produttore dell’additivo trasmette tale informazione agli acquirenti.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela occorre indicare le condizioni di magazzinaggio.

3.

L’acido folico può essere somministrato anche nell’acqua da bere.

4.

Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione per l’apparato respiratorio, gli occhi e la cute durante la manipolazione.

12 settembre 2023


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


23.8.2013   

IT

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L 225/20


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 804/2013 DELLA COMMISSIONE

del 22 agosto 2013

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0707 00 05

TR

95,4

ZZ

95,4

0709 93 10

TR

121,9

ZZ

121,9

0805 50 10

AR

118,3

CL

112,4

TR

70,0

UY

99,9

ZA

104,1

ZZ

100,9

0806 10 10

EG

182,8

MA

135,8

TR

145,7

ZZ

154,8

0808 10 80

AR

186,2

BR

108,7

CL

140,9

CN

95,5

NZ

125,1

US

129,8

ZA

117,7

ZZ

129,1

0808 30 90

AR

196,9

CL

148,9

TR

147,4

ZA

87,4

ZZ

145,2

0809 30

TR

142,6

ZZ

142,6

0809 40 05

BA

52,6

MK

57,7

TR

101,0

ZZ

70,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


23.8.2013   

IT

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L 225/s3


AVVISO AI LETTORI

Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

In conformità con il regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU L 69 del 13.3.2013, pag. 1), dal 1o luglio 2013 solo l’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale sarà considerata autentica e produrrà effetti legali.

Laddove non sia possibile pubblicare l’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale per circostanze impreviste o eccezionali, l’edizione cartacea sarà autentica e produrrà effetti legali in conformità con i termini e le condizioni stabiliti nell’articolo 3 del regolamento (UE) n. 216/2013.


23.8.2013   

IT

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L 225/s3


AVVISO AI LETTORI — FORMA DI CITAZIONE DEGLI ATTI

Dal 1o luglio 2013, la forma di citazione degli atti è modificata.

Durante un periodo di transizione, la nuova forma coesisterà con la precedente.