ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2013.218.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 218

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

56o anno
14 agosto 2013


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2013/38/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, recante modifica della direttiva 2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo ( 1 )

1

 

*

Direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio

8

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione n. 778/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macro-finanziaria alla Georgia

15

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 779/2013 della Commissione, del 13 agosto 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

24

 

 

DECISIONI

 

 

2013/430/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 12 agosto 2013, concernente gli importi trasferiti per l’esercizio finanziario 2014 dai programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo al regime di pagamento unico, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 [notificata con il numero C(2013) 5180]

26

 

 

2013/431/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 12 agosto 2013, che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le sostanze attive benalaxyl-M e valifenalate [notificata con il numero C(2013) 5184]  ( 1 )

28

 

 

 

*

Avviso ai lettori — Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (vedi terza pagina di copertina)

s3

 

*

Avviso ai lettori — forma di citazione degli atti(vedi terza pagina di copertina)

s3

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

DIRETTIVE

14.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 218/1


DIRETTIVA 2013/38/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 agosto 2013

recante modifica della direttiva 2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 febbraio 2006 l’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) ha adottato la convenzione sul lavoro marittimo del 2006 (CLM 2006) al fine di creare un unico strumento coerente che incorpori, nella misura del possibile, tutte le norme più aggiornate delle convenzioni e raccomandazioni internazionali vigenti sul lavoro marittimo, nonché i principi fondamentali di altre convenzioni internazionali sul lavoro.

(2)

La decisione 2007/431/CE del Consiglio (3) ha autorizzato gli Stati membri, nell’interesse della Comunità europea, a ratificare la CLM 2006. È pertanto opportuno che gli Stati membri la ratifichino il prima possibile.

(3)

Nell’effettuare ispezioni nel quadro del controllo da parte dello Stato di approdo ai sensi della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (4), in relazione a materie disciplinate da convenzioni che non hanno ancora ratificato e che prevedono che ogni nave sia soggetta al controllo di funzionari debitamente autorizzati quando si trova in un porto di altro Stato o parte contraente, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per conformarsi alle procedure e pratiche previste da dette convenzioni e dovrebbero quindi astenersi dal fare rapporto, riguardo al controllo da parte dello Stato di approdo, all’Organizzazione marittima internazionale (IMO) e/o all’OIL. Gli Stati membri che non hanno ancora ratificato una convenzione internazionale di cui alla direttiva 2009/16/CE all’atto della sua entrata in vigore dovrebbero adoperarsi per stabilire a bordo delle loro navi condizioni analoghe a quelle previste da tale convenzione.

(4)

Per garantire un approccio armonizzato all’efficace applicazione delle norme internazionali da parte degli Stati membri nell’esecuzione di ispezioni di controllo dello Stato di bandiera e dello Stato di approdo ed evitare conflitti tra diritto internazionale e diritto dell’Unione, gli Stati membri dovrebbero mirare a ratificare le convenzioni entro la data della loro entrata in vigore, almeno per quanto riguarda le parti delle convenzioni che rientrano nella competenza dell’Unione.

(5)

La CLM 2006 stabilisce norme per il lavoro marittimo applicabili a tutti i lavoratori marittimi, a prescindere dalla loro nazionalità e dalla bandiera della nave su cui lavorano.

(6)

Ai fini della direttiva 2009/16/CE è preferibile, invece di definire i termini «marittimo» e «equipaggio», intenderli in ciascun caso nel modo in cui sono definiti o intesi nelle pertinenti convenzioni internazionali. In particolare, per le questioni relative all’applicazione della CLM 2006, il termine «equipaggio» dovrebbe essere inteso nel senso di «marittimo» secondo la definizione contenuta nella CLM 2006.

(7)

Per le questioni disciplinate dalla presente direttiva che concernono l’applicazione della CLM 2006, incluso per le navi alle quali non si applica il codice internazionale per la gestione della sicurezza, i riferimenti a «compagnia» nella direttiva 2009/16/CE dovrebbero essere intesi nel senso di «armatore» secondo la definizione figurante nella pertinente disposizione della CLM 2006, in quanto quest’ultima definizione corrisponde meglio alle esigenze specifiche della CLM 2006.

(8)

Una parte sostanziale delle norme della CLM 2006 è attuata nel diritto dell’Unione dalla direttiva 2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009, recante attuazione dell’accordo concluso dall’Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 (5), e dalla direttiva 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all’accordo sull’organizzazione dell’orario di lavoro della gente di mare concluso dall’Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell’Unione europea (FST) (6). Le norme della CLM 2006 che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/13/CE o della direttiva 1999/63/CE devono essere attuate dagli Stati membri conformemente a tali direttive.

(9)

In linea di massima, le misure adottate per attuare la presente direttiva non dovrebbero in alcun caso costituire per gli Stati membri un motivo per giustificare una riduzione del livello generale di protezione dei marittimi a bordo delle navi battenti bandiera di uno Stato membro ai sensi del diritto sociale dell’Unione applicabile.

(10)

La CLM 2006 contempla disposizioni di applicazione che definiscono le responsabilità degli Stati che assolvono gli obblighi in materia di controllo da parte dello Stato di approdo. Al fine di proteggere la sicurezza e di evitare distorsioni della concorrenza, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a verificare il rispetto delle disposizioni della CLM 2006 su tutte le navi che fanno scalo nei loro porti o ancoraggi, a prescindere dallo Stato di bandiera.

(11)

Il controllo da parte dello Stato di approdo è disciplinato dalla direttiva 2009/16/CE, che dovrebbe citare la CLM 2006 fra le convenzioni la cui attuazione è verificata dalle autorità degli Stati membri nei loro porti.

(12)

Nell’effettuare ispezioni nel quadro del controllo da parte dello Stato di approdo in applicazione della direttiva 2009/16/CE, gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle disposizioni della CLM 2006 che prevedono che il certificato di lavoro marittimo e la dichiarazione di conformità del lavoro marittimo debbano essere accettati come elementi di prova prima facie della conformità alle prescrizioni della CLM 2006.

(13)

Il diritto dell’Unione dovrebbe inoltre riflettere le procedure stabilite nella CLM 2006 con riguardo alla gestione a terra degli esposti inerenti alle materie da essa contemplate.

(14)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 2009/16/CE, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Alla Commissione dovrebbe essere consentito di adottare atti di esecuzione: per applicare un metodo per l’esame dei parametri di rischio generici riguardanti in particolare i criteri dello Stato di bandiera e i criteri relativi alle prestazioni della compagnia; per garantire condizioni uniformi per la portata delle ispezioni estese, compresi i settori a rischio da controllare; per garantire l’applicazione uniforme delle procedure per i controlli di sicurezza delle navi; per stabilire un formato elettronico armonizzato per la trasmissione degli esposti riguardanti la CLM 2006; per stabilire procedure armonizzate destinate ad essere utilizzate da piloti e autorità o organismi portuali per segnalare anomalie apparenti e registrare il seguito dato dagli Stati membri; nonché per stabilire le modalità di pubblicazione delle informazioni sulle compagnie con un livello di prestazione basso o molto basso, i criteri per l’aggregazione dei dati pertinenti e la frequenza degli aggiornamenti. Si tratta di un esercizio altamente tecnico da effettuare nel quadro dei principi e criteri stabiliti dalla citata direttiva. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (7).

(15)

Gli atti di esecuzione relativi al metodo per la valutazione dei parametri di rischio generici riguardanti in particolare i criteri dello Stato di bandiera e i criteri relativi alle prestazioni della compagnia, ai rapporti dei piloti e delle autorità o organismi portuali, incluse le procedure armonizzate destinate ad essere utilizzate da piloti e autorità o organismi portuali per segnalare anomalie apparenti e registrare il seguito dato dagli Stati membri, e alle modalità di pubblicazione delle informazioni sulle compagnie con un livello di prestazione basso o molto basso non dovrebbero essere adottati dalla Commissione qualora il comitato di cui alla presente direttiva non esprima alcun parere sul progetto di atto di esecuzione presentato dalla Commissione.

(16)

Nello stabilire le modalità di attuazione, la Commissione dovrebbe tenere specificamente conto della competenza e dell’esperienza acquisite con l’uso del sistema di ispezione nell’ambito dell’Unione e basarsi sulle competenze del memorandum d’intesa relativo al controllo delle navi da parte dello Stato d’approdo, firmato a Parigi il 26 gennaio 1982, nella versione aggiornata («MOU di Parigi»).

(17)

Le modalità di attuazione, inclusi i riferimenti alle istruzioni e agli orientamenti del MOU di Parigi, non dovrebbero compromettere l’esercizio del giudizio personale degli ispettori o dell’autorità competente, né la flessibilità nella direttiva 2009/16/CE.

(18)

È opportuno adattare e sviluppare la banca dati sulle ispezioni di cui alla direttiva 2009/16/CE in linea con le modifiche introdotte dalla presente direttiva o le modifiche adottate nel contesto del MOU di Parigi.

(19)

Il MOU di Parigi è inteso a sopprimere l’utilizzo di navi che non soddisfano le norme attraverso un sistema armonizzato di controllo da parte dello Stato di approdo, comprendente un’ispezione coordinata delle navi che attraccano ai porti, compresi quelli degli Stati membri, nella regione del MOU di Parigi. Tali ispezioni intendono verificare che le navi soddisfino le norme internazionali in materia di sicurezza, protezione e ambiente e che i marittimi abbiano condizioni di vita e di lavoro adeguate, in conformità con le vigenti convenzioni internazionali. Allorché si effettuano ispezioni e si fa riferimento alle istruzioni e agli orientamenti del MOU di Parigi, è opportuno tenere conto del fatto che tali istruzioni ed orientamenti sono elaborati e adottati per assicurare la coerenza e orientare le ispezioni allo scopo di favorire il massimo grado di convergenza possibile.

(20)

Il controllo delle condizioni di vita e di lavoro dei marittimi a bordo delle navi, della loro formazione e delle loro qualifiche, al fine di verificare che queste rispettino le prescrizioni della CLM 2006, richiede che gli ispettori dispongano del necessario livello di formazione. L’Agenzia europea per la sicurezza marittima e gli Stati membri dovrebbero promuovere il tema della formazione per gli ispettori ai fini della verifica dell’osservanza della CLM 2006.

(21)

Al fine di consentire alla Commissione di aggiornare rapidamente le procedure pertinenti, contribuendo in tal modo alla creazione di condizioni di parità a livello globale per il trasporto marittimo, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea riguardo alle modifiche dell’allegato VI della direttiva 2009/16/CE, contenente l’elenco delle «istruzioni» adottate dal MOU di Parigi, al fine di mantenere le procedure applicabili ed esecutive nel territorio degli Stati membri, in linea con quelle convenute a livello internazionale e conformemente alle pertinenti convenzioni. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(22)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della portata o degli effetti dell’azione, essere conseguiti meglio a livello dell’Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(23)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2009/16/CE.

(24)

Ai sensi del suo articolo VIII, la CLM 2006 entra in vigore dodici mesi dopo la data in cui siano registrate le ratifiche di almeno trenta membri dell’OIL rappresentanti una quota totale pari al 33 per cento della stazza lorda della flotta mercantile mondiale. Tale condizione si è realizzata il 20 agosto 2012, cosicché la CLM 2006 entra in vigore il 20 agosto 2013.

(25)

La presente direttiva dovrebbe entrare in vigore lo stesso giorno della CLM 2006,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2009/16/CE

La direttiva 2009/16/CE è così modificata:

1)

l’articolo 2 è così modificato:

a)

il punto 1 è così modificato:

i)

la lettera g) è soppressa;

ii)

sono aggiunte le lettere seguenti:

«i)

convenzione sul lavoro marittimo del 2006 (CLM 2006);

j)

convenzione internazionale sul controllo dei sistemi antivegetativi dannosi sulle navi del 2001 (AFS 2001);

k)

convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti dall’inquinamento determinato dal carburante delle navi, del 2001 (convenzione «Bunker Oil» 2001).»;

b)

sono aggiunti i punti seguenti:

«23)

«certificato di lavoro marittimo» il certificato di cui alla regola 5.1.3 della CLM 2006;

24)

«dichiarazione di conformità del lavoro marittimo» la dichiarazione di cui alla regola 5.1.3 della CLM 2006.»;

c)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«Tutti i riferimenti fatti nella presente direttiva a convenzioni, codici e risoluzioni internazionali, inclusi quelli per i certificati e altri documenti, sono intesi come riferimenti a tali convenzioni, codici e risoluzioni internazionali nella loro versione aggiornata.»;

2)

l’articolo 3 è così modificato:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nell’ispezionare una nave battente bandiera di uno stato che non ha sottoscritto una convenzione, gli Stati membri si accertano che la nave e il relativo equipaggio non godano di un trattamento più favorevole di quello riservato alle navi battenti bandiera di uno stato firmatario di tale convenzione. Tale nave è sottoposta ad un’ispezione più dettagliata secondo le procedure istituite dal MOU di Parigi.»;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.   Le misure adottate per applicare la presente direttiva non comportano una riduzione del livello generale di protezione dei marittimi previsto dal diritto sociale dell’Unione nei settori a cui si applica la presente direttiva, in confronto alla situazione già esistente in ciascuno Stato membro. Nell’attuare tali misure, se l’autorità competente dello Stato di approdo viene a conoscenza di una chiara violazione del diritto dell’Unione a bordo di navi battenti bandiera di uno Stato membro, essa informa immediatamente, conformemente al diritto e alla pratica nazionali, qualsiasi altra autorità competente interessata, al fine di intraprendere, se del caso, ulteriori azioni.»;

3)

all’articolo 8, il paragrafo 4 è soppresso;

4)

all’articolo 10, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Alla Commissione sono attribuite competenze di esecuzione ai fini dell’applicazione di un metodo per l’esame dei parametri di rischio generici riguardanti in particolare i criteri dello Stato di bandiera e i criteri relativi alle prestazioni della compagnia. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 31, paragrafo 3.»;

5)

all’articolo 14, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   La portata di un’ispezione estesa, compresa l’indicazione dei settori a rischio da controllare, è stabilita nell’allegato VII. La Commissione può adottare misure particolareggiate per garantire condizioni uniformi di applicazione dell’allegato VII. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 31, paragrafo 3.»;

6)

all’articolo 15, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   La Commissione può adottare misure particolareggiate per garantire l’applicazione uniforme delle procedure di cui al paragrafo 1 e dei controlli di sicurezza di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 31, paragrafo 3.»;

7)

all’articolo 17 sono aggiunti i commi seguenti:

«Qualora un’ispezione più dettagliata accerti condizioni di vita e di lavoro sulla nave difformi dalle prescrizioni della CLM 2006, l’ispettore segnala immediatamente le carenze al comandante della nave, stabilendo anche i termini previsti per la correzione della situazione.

Qualora un ispettore ritenga che le carenze siano rilevanti o qualora esse riguardino un possibile esposto a norma dell’allegato V, parte A, punto 19, segnala le stesse anche alle pertinenti organizzazioni degli armatori e dei marittimi nello Stato membro in cui è effettuata l’ispezione e può:

a)

darne notifica ad un rappresentante dello Stato di bandiera;

b)

fornire alle competenti autorità del successivo porto di scalo le informazioni pertinenti.

Riguardo a materie legate alla CLM 2006, lo Stato membro in cui è effettuata l’ispezione ha la facoltà di trasmettere copia della relazione dell’ispettore, corredata delle eventuali repliche pervenute entro il termine prescritto dalle competenti autorità dello Stato di bandiera, al direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro, affinché l’azione possa essere ritenuta pertinente e idonea al fine di garantire che i dati in questione siano registrati e trasmessi ai soggetti eventualmente interessati ad avvalersi delle procedure di ricorso pertinenti.»;

8)

all’articolo 18, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«L’identità della persona che presenta un esposto non è rivelata al comandante o al proprietario della nave in questione. L’ispettore adotta le misure necessarie per salvaguardare la riservatezza degli esposti dei marittimi, ivi compresa la riservatezza durante i colloqui con i marittimi.»;

9)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 18 bis

Procedure per la gestione a terra degli esposti relativi alla CLM 2006

1.   L’esposto di un marittimo concernente una violazione delle prescrizioni della CLM 2006 (inclusi i diritti dei marittimi) può essere trasmesso a un ispettore nel porto in cui ha fatto scalo la nave del marittimo. In tali casi l’ispettore effettua una prima indagine.

2.   Se del caso, a seconda dalla natura dell’esposto, l’indagine iniziale include la valutazione del rispetto delle procedure per presentare un esposto a bordo previste ai sensi della regola 5.1.5 della CLM 2006. L’ispettore può anche effettuare un’ispezione più dettagliata in conformità dell’articolo 13 della presente direttiva.

3.   L’ispettore cerca, se del caso, di favorire una soluzione in relazione all’esposto a bordo della nave.

4.   Nel caso in cui dall’indagine o dall’ispezione emerga una mancata conformità che rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 19, si applica detto articolo.

5.   Qualora il paragrafo 4 non si applichi e non sia stata trovata, a bordo della nave, una soluzione in relazione all’esposto di un marittimo relativo a materie contemplate dalla CLM 2006, l’ispettore ne dà immediata notifica allo Stato di bandiera chiedendo a quest’ultimo di presentare, entro un termine impartito, un parere e un piano di azione correttivo. Una relazione di ogni ispezione effettuata è trasmessa per via elettronica alla banca dati sulle ispezioni di cui all’articolo 24.

6.   Qualora non sia stata trovata una soluzione in relazione all’esposto a seguito dell’azione intrapresa conformemente al paragrafo 5, lo Stato di approdo trasmette alla direzione generale dell’Ufficio internazionale del lavoro una copia della relazione dell’ispettore, accompagnata dall’eventuale risposta ricevuta dalla competente autorità dello Stato di bandiera entro il termine impartito. Sono analogamente informate le pertinenti organizzazioni dei marittimi e degli armatori nello Stato di approdo. Inoltre, lo Stato di approdo presenta periodicamente alla direzione generale dell’Ufficio internazionale del lavoro dati statistici e informazioni riguardanti gli esposti in relazione ai quali è stata trovata una soluzione.

Tali trasmissioni sono effettuate affinché, sulla base delle azioni ritenute appropriate e opportune, sia tenuto un registro di tali informazioni che sia portato a conoscenza delle parti, incluse le organizzazioni dei marittimi e degli armatori, che potrebbero essere interessate ad avvalersi delle pertinenti procedure di ricorso.

7.   Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, sono attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire un formato elettronico armonizzato e la procedura di comunicazione del seguito dato dagli Stati membri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 31, paragrafo 3.

8.   Il presente articolo fa salvo l’articolo 18. L’articolo 18, quarto comma, si applica altresì agli esposti relativi a materie contemplate dalla CLM 2006.»;

10)

l’articolo 19 è così modificato:

a)

è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis.   In caso di condizioni di vita e di lavoro a bordo che rappresentino un evidente pericolo per l’incolumità, la salute o la sicurezza dei marittimi oppure di carenze che costituiscano una grave o ripetuta violazione delle prescrizioni della CLM 2006 (inclusi i diritti dei marittimi), l’autorità competente dello Stato di approdo in cui la nave è ispezionata assicura che questa sia sottoposta a fermo o che sia interrotto lo svolgimento dell’operazione durante la quale sono emerse le carenze.

Il provvedimento di fermo o di interruzione di un’operazione non è revocato fino a quando non si sia posto rimedio alle carenze riscontrate oppure finché l’autorità competente non abbia accettato un piano d’azione per correggere le carenze stesse e si sia accertata che il piano sarà attuato in modo rapido. Prima di accettare un piano d’azione, l’ispettore può consultare lo Stato di bandiera.»;

b)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Qualora si proceda ad un fermo, l’autorità competente informa immediatamente per iscritto, e accludendo il rapporto di ispezione, l’amministrazione dello Stato di bandiera o, quando ciò non sia possibile, il console o, in sua assenza, la più vicina rappresentanza diplomatica di tale Stato in merito a tutte le circostanze che hanno reso necessario l’intervento. Sono inoltre informati gli ispettori nominati o gli organismi riconosciuti responsabili del rilascio dei certificati di classificazione o dei certificati obbligatori conformemente alle convenzioni, se del caso. Inoltre, se è fatto divieto a una nave di riprendere il mare a causa di una grave o ripetuta violazione delle prescrizioni della CLM 2006 (inclusi i diritti dei marittimi) oppure a motivo di condizioni di vita e di lavoro a bordo che rappresentano un evidente pericolo per l’incolumità, la salute o la sicurezza dei lavoratori marittimi, l’autorità competente ne informa immediatamente lo Stato di bandiera e invita un rappresentante di quest’ultimo ad essere presente, se possibile, chiedendo allo Stato di bandiera di rispondere entro un termine impartito. L’autorità competente informa immediatamente anche le pertinenti organizzazioni dei marittimi e degli armatori nello Stato di approdo in cui è stata effettuata l’ispezione.»;

11)

all’articolo 23, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Alla Commissione sono attribuite competenze di esecuzione affinché adotti le misure necessarie per l’applicazione del presente articolo, incluse le procedure armonizzate destinate ad essere utilizzate da piloti e autorità o organismi portuali per segnalare anomalie apparenti e registrare il seguito dato dagli Stati membri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 31, paragrafo 3.»;

12)

all’articolo 27, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Alla Commissione sono attribuite competenze di esecuzione affinché stabilisca le modalità di pubblicazione delle informazioni di cui al primo comma, i criteri per l’aggregazione dei dati pertinenti e la frequenza degli aggiornamenti. Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 31, paragrafo 3.»;

13)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 30 bis

Atti delegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 30 ter riguardo alle modifiche dell’allegato VI al fine di aggiungere all’elenco figurante in detto allegato ulteriori istruzioni relative al controllo da parte dello Stato di approdo adottate dall’organizzazione del MOU di Parigi.

Articolo 30 ter

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 30 bis è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 20 agosto 2013. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 30 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 30 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;

14)

l’articolo 31 è sostituito dal seguente:

«Articolo 31

Comitato

1.   La Commissione è assistita dal Comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi (COSS), istituito dall’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere su un progetto di atto di esecuzione da adottare rispettivamente a norma dell’articolo 10, paragrafo 3, dell’articolo 23, paragrafo 5, e dell’articolo 27, secondo comma, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

15)

l’articolo 32 è soppresso;

16)

l’articolo 33 è sostituito dal seguente:

«Articolo 33

Modalità di attuazione

Nello stabilire le modalità di attuazione di cui all’articolo 10, paragrafo 3, all’articolo 14, paragrafo 4, all’articolo 15, paragrafo 4, all’articolo 18 bis, paragrafo 7, all’articolo 23, paragrafo 5, e all’articolo 27 secondo le procedure di cui all’articolo 31, paragrafo 3, la Commissione fa particolare attenzione a che dette modalità tengano conto della competenza e dell’esperienza acquisite con il sistema di ispezione nell’ambito dell’Unione e basandosi sulle competenze maturate nell’ambito del MOU di Parigi.»;

17)

all’allegato I, parte II, il punto 2B è così modificato:

a)

il testo del quinto trattino è sostituito dal seguente:

«—

Navi che sono state oggetto di rapporto o di un esposto, incluso un esposto a terra, da parte del comandante, di un membro dell’equipaggio o di persone o organismi aventi un interesse legittimo alla sicurezza di esercizio della nave, alle condizioni di vita e di lavoro a bordo o alla prevenzione dell’inquinamento, a meno che lo Stato membro in questione ritenga che il rapporto o l’esposto siano manifestamente infondati.»;

b)

è aggiunto il trattino seguente:

«—

Navi per le quali è stato approvato un piano d’azione inteso a correggere le carenze di cui all’articolo 19, paragrafo 2 bis, ma in relazione alle quali l’attuazione di tale piano non è stata controllata da un ispettore.»;

18)

l’allegato IV è così modificato:

a)

i punti 14, 15 e 16 sono sostituiti dai seguenti:

«14.

Certificati medici (cfr. CLM 2006).

15.

Tabella delle disposizioni di lavoro a bordo (cfr. CLM 2006 e STCW 78/95).

16.

Registro delle ore di lavoro e di riposo dei marittimi (cfr. CLM 2006).»;

b)

sono aggiunti i punti seguenti:

«45.

Certificato di lavoro marittimo.

46.

Dichiarazione di conformità del lavoro marittimo, parti I e II.

47.

Certificato internazionale del sistema antivegetativo.

48.

Certificato di assicurazione o altra garanzia finanziaria relativa alla responsabilità civile per i danni derivanti dall’inquinamento determinato dal carburante delle navi.»;

19)

all’allegato V, parte A, sono aggiunti i punti seguenti:

«16.

I documenti richiesti ai sensi della CLM 2006 non sono prodotti o non sono aggiornati, oppure non sono aggiornati in modo veritiero, o i documenti prodotti non contengono le informazioni richieste dalla CLM 2006 o non sono validi per altri motivi.

17.

Le condizioni di vita e di lavoro a bordo della nave non sono conformi alle prescrizioni della CLM 2006.

18.

Esistono ragionevoli motivi per ritenere che la nave abbia cambiato bandiera per evitare di dover conformarsi alla CLM 2006.

19.

È stato presentato un esposto relativo ad una presunta non conformità delle condizioni di vita e di lavoro a bordo della nave alle prescrizioni della CLM 2006.»;

20)

all’allegato X, il punto 3.10 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Ambito di pertinenza della CLM 2006»;

b)

sono aggiunti i punti seguenti:

«8.

Le condizioni a bordo presentano un chiaro rischio per l’incolumità, la salute o la sicurezza dei marittimi.

9.

La non conformità costituisce una violazione grave o ripetuta delle prescrizioni della CLM 2006 (inclusi i diritti dei marittimi) relative alle condizioni di vita e di lavoro dei marittimi a bordo della nave, quale previsto dal certificato di lavoro marittimo della nave e dalla dichiarazione di conformità del lavoro marittimo.»

Articolo 2

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 21 novembre 2014. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il 20 agosto 2013, giorno dell’entrata in vigore della CLM 2006.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

L. LINKEVIČIUS


(1)  GU C 299 del 4.10.2012, pag. 153.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 2 luglio 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 22 luglio 2013.

(3)  GU L 161 del 22.6.2007, pag. 63.

(4)  GU L 131 del 28.5.2009, pag. 57.

(5)  GU L 124 del 20.5.2009, pag. 30.

(6)  GU L 167 del 2.7.1999, pag. 33.

(7)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(8)  GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1.»;


14.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 218/8


DIRETTIVA 2013/40/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 agosto 2013

relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 83, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Gli obiettivi della presente direttiva sono ravvicinare il diritto penale degli Stati membri nel settore degli attacchi contro i sistemi di informazione, stabilendo norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni rilevanti, e migliorare la cooperazione fra le autorità competenti, compresi la polizia e gli altri servizi specializzati degli Stati membri incaricati dell’applicazione della legge, nonché le competenti agenzie e gli organismi specializzati dell’Unione, come Eurojust, Europol e il suo Centro europeo per la criminalità informatica, e l’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA).

(2)

I sistemi di informazione sono un elemento chiave dell’interazione politica, sociale ed economica nell’Unione. La società è fortemente e sempre più dipendente da tali sistemi. Il buon funzionamento e la sicurezza di questi sistemi nell’Unione sono fondamentali per lo sviluppo del mercato interno e di un’economia competitiva e innovativa. La garanzia di un adeguato livello di protezione dei sistemi di informazione dovrebbe rientrare in un efficace quadro globale di misure di prevenzione a corredo delle risposte alla criminalità informatica nell’ambito del diritto penale.

(3)

Gli attacchi ai danni dei sistemi di informazione, in particolare gli attacchi connessi alla criminalità organizzata, sono una minaccia crescente a livello di Unione e mondiale, e la preoccupazione per la possibilità di attacchi terroristici o di matrice politica contro sistemi di informazione che fanno parte dell’infrastruttura critica degli Stati membri e dell’Unione è in aumento. Ciò costituisce una minaccia per la creazione di una società dell’informazione più sicura e di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, e richiede pertanto una risposta a livello di Unione, nonché un migliore coordinamento e una migliore cooperazione a livello internazionale.

(4)

Vi sono nell’Unione infrastrutture critiche la cui distruzione o il cui danneggiamento avrebbe un significativo impatto transfrontaliero. Dalla necessità di rafforzare la capacità di protezione delle infrastrutture critiche nell’Unione risulta evidente che le misure contro gli attacchi informatici dovrebbero essere integrate con sanzioni penali rigorose che rispecchino la gravità di tali attacchi. Per infrastrutture critiche si potrebbe intendere un elemento, un sistema o parte di questo ubicato negli Stati membri che è essenziale per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza e del benessere economico o sociale delle persone, come gli impianti energetici, le reti di trasporto o le reti governative, e il cui danneggiamento o la cui distruzione avrebbe un impatto significativo in uno Stato membro a causa dell’impossibilità di mantenere tali funzioni.

(5)

Si registra chiaramente una tendenza a perpetrare attacchi su larga scala sempre più pericolosi e ricorrenti contro sistemi di informazione che possono spesso essere critici per gli Stati membri o per particolari funzioni del settore pubblico o privato. Questa tendenza va di pari passo con lo sviluppo di metodi sempre più sofisticati, quali la creazione e l’uso delle cosiddette «botnet», che implica un reato costituito da più stadi, in cui ciascuno stadio singolarmente potrebbe mettere seriamente a rischio i pubblici interessi. La presente direttiva mira, tra l’altro, a introdurre sanzioni penali per la creazione delle «botnet», ossia per l’azione con cui si stabilisce il controllo a distanza di un numero rilevante di computer infettandoli con software maligni per mezzo di attacchi informatici mirati. Una volta creata, la rete infettata di computer che costituiscono la «botnet» può essere attivata a insaputa degli utenti per lanciare un attacco informatico su larga scala, che, solitamente, è in grado di causare danni gravi, ai sensi della presente direttiva. Gli Stati membri possono stabilire cosa costituisce danno grave ai sensi del loro diritto e della loro prassi nazionali, come ad esempio le perturbazioni dei servizi di sistema di rilevante interesse pubblico o la creazione di costi finanziari esorbitanti o la perdita di dati personali o di informazioni sensibili.

(6)

Gli attacchi informatici su larga scala possono causare notevoli danni economici sia attraverso l’interruzione dei sistemi di informazione e delle comunicazioni sia attraverso la perdita o l’alterazione di informazioni riservate commercialmente importanti o di altri dati. Si dovrebbe prestare particolare attenzione alla sensibilizzazione delle piccole e medie imprese innovative con riguardo alle minacce relative a tali attacchi e alla loro vulnerabilità agli stessi, in conseguenza della loro crescente dipendenza dal corretto funzionamento e dalla disponibilità dei sistemi di informazione, e della disponibilità, spesso limitata, di risorse da dedicare alla sicurezza delle informazioni.

(7)

Per garantire un approccio coerente degli Stati membri nell’applicazione della presente direttiva è importante disporre, in questo settore, di definizioni comuni.

(8)

È necessario giungere a un approccio comune nei confronti degli elementi costitutivi dei reati mediante l’introduzione dei reati comuni di accesso illecito a sistemi di informazione, di interferenza illecita relativamente ai sistemi, di interferenza illecita relativamente ai dati e di intercettazione illecita.

(9)

L’intercettazione comprende, ma non si limita necessariamente a, l’ascolto, il monitoraggio o la sorveglianza del contenuto di comunicazioni e il rilevamento del contenuto dei dati direttamente, mediante l’accesso e l’utilizzo dei sistemi di informazione, o indirettamente, mediante l’uso di dispositivi elettronici di intercettazione elettromagnetica o di intercettazione sulla linea tramite strumenti tecnici.

(10)

Gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni per gli attacchi ai danni di sistemi di informazione. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive e comprendere pene detentive e/o pecuniarie.

(11)

La presente direttiva prevede sanzioni penali almeno nei casi che non siano di minore gravità. Gli Stati membri possono stabilire cosa costituisce un caso di minore gravità ai sensi del loro diritto e della loro prassi nazionali. Un caso può essere considerato di minore gravità, ad esempio, qualora il danno causato dal reato e/o il rischio per gli interessi pubblici o privati, ad esempio per l’integrità di un sistema di informazione o per dati informatici, o per l’integrità, i diritti o altri interessi di una persona, sia insignificante o di natura tale da non rendere necessario imporre una sanzione penale entro i limiti di legge o stabilire una responsabilità penale.

(12)

L’individuazione e la comunicazione di minacce e rischi posti dagli attacchi informatici, nonché la relativa vulnerabilità dei sistemi di informazione, costituiscono un elemento rilevante per un’efficace prevenzione e risposta agli attacchi informatici e del miglioramento della sicurezza dei sistemi di informazione. La previsione di incentivi per la segnalazione di lacune in materia di sicurezza potrebbe contribuire a tal fine. È opportuno che gli Stati membri si adoperino per rendere possibili l’individuazione legale e la segnalazione delle lacune in materia di sicurezza.

(13)

È opportuno prevedere sanzioni più severe quando un attacco contro un sistema di informazione è perpetrato da un’organizzazione criminale quale definita nella decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (3), quando un attacco informatico è condotto su larga scala, in tal modo colpendo un numero significativo di sistemi di informazione, anche quando è diretto alla creazione di una «botnet», o quando un attacco informatico causa danni gravi, anche nel caso in cui sia perpetrato attraverso una «botnet». È altresì opportuno prevedere sanzioni più severe quando un attacco è condotto contro un’infrastruttura critica degli Stati membri o dell’Unione.

(14)

Altro elemento importante di un approccio intergrato alla criminalità informatica è l’istituzione di efficaci misure contro il furto d’identità e altri reati connessi all’identità. L’eventuale bisogno di un’azione dell’Unione contro tale tipo di comportamento criminale potrebbe anche essere considerato nel contesto di una valutazione della necessità di uno strumento orizzontale e globale dell’Unione.

(15)

Nelle conclusioni del 27-28 novembre 2008, il Consiglio ha indicato che dovrebbe essere elaborata una nuova strategia con gli Stati membri e la Commissione, tenendo conto del contenuto della Convenzione del 2001 del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica. Tale Convenzione è il quadro giuridico di riferimento per la lotta contro la criminalità informatica, compresi gli attacchi contro i sistemi di informazione. La presente direttiva si basa su tale Convenzione. Il completamento del processo di ratifica di tale Convenzione il prima possibile da parte di tutti gli Stati membri dovrebbe essere considerata una priorità.

(16)

Tenuto conto delle varie modalità con cui possono essere effettuati gli attacchi e della rapida evoluzione degli hardware e dei software, la presente direttiva fa riferimento a strumenti che possono essere utilizzati per commettere i reati in essa previsti. Tali strumenti potrebbero includere software maligni, fra cui quelli capaci di creare botnet, usati per perpetrare attacchi informatici. Anche se un tale strumento è idoneo o particolarmente idoneo a commettere i reati previsti nella presente direttiva, è possibile che sia stato prodotto per fini legittimi. Data la necessità di evitare una criminalizzazione di tali strumenti, quando essi siano prodotti e commercializzati per fini legittimi, come la verifica dell’affidabilità dei prodotti di tecnologia dell’informazione o la sicurezza dei sistemi di informazione, oltre al requisito dell’intenzione generale, deve essere soddisfatto anche il requisito dell’intenzione diretta di utilizzare tali strumenti per commettere uno o più reati previsti nella presente direttiva.

(17)

La presente direttiva non prevede responsabilità penale qualora siano soddisfatti i criteri oggettivi dei reati previsti nella presente direttiva, ma gli atti siano compiuti senza dolo, ad esempio qualora una persona non sappia che l’accesso non è autorizzato o nel caso di incarichi di collaudo o di protezione di sistemi di informazione, ad esempio qualora una persona sia incaricata da un’impresa o da un venditore di verificare la resistenza del loro sistema di sicurezza. Nel contesto della presente direttiva, per gli obblighi o gli accordi contrattuali intesi a limitare l’accesso ai sistemi di informazione tramite norme d’uso o condizioni del servizio, nonché per controversie lavorative riguardo all’accesso e all’uso di sistemi di informazione di un datore di lavoro per scopi privati, non dovrebbe essere prevista responsabilità penale, quando l’accesso in tali circostanze sia ritenuto non autorizzato e, pertanto, costituisca l’unico presupposto per l’esercizio dell’azione penale. La presente direttiva non pregiudica il diritto di accesso alle informazioni, quale stabilito nel diritto nazionale e dell’Unione, ma al contempo non può costituire una giustificazione per l’accesso illecito o arbitrario alle informazioni.

(18)

Gli attacchi informatici potrebbero essere agevolati da svariate circostanze, come nel caso in cui l’autore del reato nell’ambito dell’esercizio della sua attività lavorativa abbia accesso ai sistemi di sicurezza connessi ai sistemi di informazione colpiti. È opportuno che, nel contesto del diritto nazionale, tali circostanze siano tenute in considerazione durante i procedimenti penali, ove opportuno.

(19)

Gli Stati membri dovrebbero prevedere nel loro diritto nazionale circostanze aggravanti in conformità delle norme applicabili stabilite nei rispettivi ordinamenti giuridici in materia di circostanze aggravanti. Essi dovrebbero garantire che tali circostanze aggravanti possano essere tenute in conto dai giudici allorché giudicano gli autori di reati. La valutazione di tali circostanze, assieme agli altri elementi fattuali della singola fattispecie, resta discrezione del giudice.

(20)

La presente direttiva non disciplina le condizioni per l’esercizio della competenza giurisdizionale su uno dei reati da essa contemplati, quali una querela della vittima nel luogo in cui il reato è stato commesso o una segnalazione dello Stato in cui è stato commesso, o il fatto che l’autore del reato non sia stato perseguito nel luogo in cui è stato commesso il reato.

(21)

Nel contesto della presente direttiva gli Stati e gli organismi pubblici sono del tutto vincolati a garantire il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, conformemente ai vigenti obblighi internazionali.

(22)

La presente direttiva rafforza l’importanza delle reti, come la rete di punti di contatto del G8 o quella del Consiglio d’Europa, disponibili ventiquattr’ore su ventiquattro e sette giorni su sette. Tali punti di contatto dovrebbero poter prestare un’efficace assistenza, ad esempio agevolando lo scambio di pertinenti informazioni disponibili e la fornitura di consulenza tecnica o di informazioni giuridiche ai fini delle indagini o dei procedimenti relativi a reati connessi a sistemi di informazione e dati a essi associati che coinvolgono lo Stato membro richiedente. Per assicurare il buon funzionamento delle reti, ciascun punto di contatto dovrebbe essere in grado di comunicare con la massima urgenza con il punto di contatto di un altro Stato membro avvalendosi, tra l’altro, del supporto di personale addestrato e attrezzato. Data la rapidità con cui possono essere lanciati gli attacchi informatici su larga scala, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di rispondere prontamente alle richieste urgenti provenienti da questa rete di punti di contatto. In casi siffatti può essere opportuno che la richiesta di informazioni, per garantirne la rapida evasione da parte dello Stato membro richiesto, sia accompagnata da un contatto telefonico e che i riscontri siano forniti entro otto ore.

(23)

La cooperazione tra le autorità pubbliche da un lato, e il settore privato e la società civile dall’altro, è di grande importanza per prevenire e combattere gli attacchi contro i sistemi di informazione. È necessario promuovere e migliorare la cooperazione tra fornitori di servizi, produttori, organismi preposti all’applicazione della legge e autorità giudiziarie, nel pieno rispetto dello stato di diritto. Tale cooperazione potrebbe includere, ad esempio, l’assistenza da parte dei fornitori di servizi al fine di conservare possibili prove, fornire elementi che aiutino a identificare gli autori dei reati e, in ultima istanza, disattivare totalmente o parzialmente, conformemente al diritto e alla prassi nazionali, i sistemi di informazione o le funzioni che siano stati compromessi o utilizzati a fini illegali. Gli Stati membri dovrebbero altresì prendere in considerazione la creazione di reti di cooperazione e di partenariato con fornitori di servizi e produttori per lo scambio di informazioni relativamente ai reati che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva.

(24)

È necessario raccogliere dati comparabili sui reati previsti nella presente direttiva. I dati pertinenti dovrebbero essere messi a disposizione delle agenzie e degli organismi specializzati dell’Unione, come Europol ed ENISA, in linea con le loro funzioni e necessità di informazione, per ottenere un quadro più completo del problema della criminalità informatica e della sicurezza delle reti e dell’informazione a livello di Unione e contribuire così alla formulazione di una risposta più efficace. Gli Stati membri dovrebbero trasmettere informazioni sul modus operandi degli autori dei reati a Europol e al suo Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica ai fini dell’effettuazione di valutazioni delle minacce e di analisi strategiche in merito alla criminalità informatica conformemente alla decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l’Ufficio europeo di Polizia (Europol) (4). La comunicazione di informazioni può agevolare una migliore comprensione delle minacce attuali e future, contribuendo così a una più idonea e mirata formulazione di decisioni sulla lotta e la prevenzione degli attacchi contro i sistemi di informazione.

(25)

La Commissione dovrebbe presentare una relazione sull’applicazione della presente direttiva e formulare eventuali proposte legislative necessarie che potrebbero portare ad un ampliamento del suo ambito di applicazione, tenendo conto dell’evoluzione nell’ambito della criminalità informatica. Tale evoluzione potrebbe comprendere gli sviluppi tecnologici, ad esempio quelli che consentono un’applicazione più efficace della legge nel settore degli attacchi contro i sistemi di informazione o che facilitano la prevenzione di tali attacchi o la riduzione al minimo del loro impatto. A tal fine, la Commissione dovrebbe tenere conto delle analisi e delle relazioni disponibili, realizzate da attori pertinenti e, in particolare, da Europol e dall’ENISA.

(26)

Al fine di combattere efficacemente la criminalità informatica, è necessario aumentare la resilienza dei sistemi di informazione, adottando le misure adeguate per proteggerli in modo più efficace contro gli attacchi informatici. Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per proteggere le loro infrastrutture critiche dagli attacchi informatici e in tale ambito dovrebbero prendere in considerazione la protezione dei loro sistemi di informazione e dei dati associati. Costituisce parte essenziale di un approccio globale a una lotta efficace contro la criminalità informatica assicurare un adeguato livello di protezione e di sicurezza dei sistemi di informazione a opera di persone giuridiche, ad esempio in relazione ai servizi di comunicazione elettronica di pubblico accesso, conformemente alla vigente legislazione dell’Unione in materia di vita privata e comunicazioni elettroniche e protezione dei dati. Dovrebbero essere forniti livelli di protezione adeguati contro le minacce e le vulnerabilità ragionevolmente individuabili in maniera corrispondente allo stato dell’arte degli specifici settori e alle specifiche situazioni di trattamento dei dati. Il costo e l’onere di tale protezione dovrebbero essere commisurati al danno potenziale procurato da un attacco informatico ai soggetti interessati. Gli Stati membri sono incoraggiati a prevedere, nell’ambito del loro diritto nazionale, pertinenti misure per l’attribuzione di responsabilità per i casi un cui una persona giuridica non abbia manifestamente fornito un adeguato livello di protezione contro gli attacchi informatici.

(27)

Le rilevanti lacune e le notevoli differenze nel diritto e nelle procedure penali degli Stati membri nel settore degli attacchi contro i sistemi di informazione possono ostacolare la lotta contro la criminalità organizzata e il terrorismo e possono complicare un’efficace cooperazione di polizia e giudiziaria in questo settore. Il carattere transnazionale e senza frontiere dei moderni sistemi di informazione fa sì che gli attacchi contro tali sistemi abbiano una dimensione transfrontaliera, e rende evidente la necessità urgente di adottare azioni ulteriori per il ravvicinamento del diritto penale in questo settore. L’attuazione e l’applicazione adeguate della decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all’esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali (5), dovrebbero inoltre agevolare il coordinamento dell’azione penale nei casi di attacchi contro i sistemi di informazione. Gli Stati membri, in collaborazione con l’Unione, dovrebbero altresì cercare di migliorare la cooperazione internazionale relativamente alla sicurezza dei sistemi di informazione, delle reti informatiche e dei dati informatici. Qualsiasi accordo internazionale riguardante lo scambio di dati dovrebbe tenere debito conto della sicurezza del trasferimento e dello stoccaggio dei dati.

(28)

Una migliore cooperazione tra competenti organismi preposti all’applicazione della legge e autorità giudiziarie in tutta l’Unione è essenziale ai fini di una lotta efficace contro la criminalità informatica. In tale contesto, si dovrebbe incoraggiare l’intensificazione degli sforzi, intesi a fornire una formazione adeguata alle pertinenti autorità, al fine di aumentare la comprensione della criminalità informatica e del suo impatto e promuovere la cooperazione e lo scambio di migliori pratiche, ad esempio attraverso le competenti agenzie e organismi specializzati dell’Unione. Tale formazione dovrebbe mirare, tra l’altro, ad aumentare il grado di conoscenza dei diversi ordinamenti giuridici nazionali, delle possibili sfide giuridiche e tecniche da affrontare nelle indagini penali e della ripartizione delle competenze tra le competenti autorità nazionali.

(29)

La presente direttiva rispetta i diritti umani e le libertà fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, inclusi la protezione dei dati personali, il diritto alla riservatezza, la libertà di espressione e d’informazione, il diritto a un processo equo, la presunzione di innocenza e i diritti della difesa così come i principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene. In particolare, la presente direttiva è volta a garantire il pieno rispetto di tali diritti e principi e deve essere attuata di conseguenza.

(30)

La protezione dei dati personali costituisce un diritto fondamentale conformemente all’articolo 16, paragrafo 1, TFUE e all’articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali. Pertanto, qualsiasi trattamento di dati personali nell’ambito dell’attuazione della presente direttiva dovrebbe avvenire nel pieno rispetto del pertinente diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati.

(31)

A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, detti Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all’adozione e all’applicazione della presente direttiva.

(32)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(33)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, segnatamente assoggettare gli attacchi ai danni di sistemi di informazione in tutti gli Stati membri a sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive, e migliorare e incoraggiare la cooperazione giudiziaria, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, e possono dunque, a motivo della loro portata o dei loro effetti, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(34)

La presente direttiva mira a modificare e ampliare le disposizioni della decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione (6). Poiché le modifiche da apportare sono sostanziali per numero e natura, a fini di chiarezza, è opportuno che la decisione quadro 2005/222/GAI sia integralmente sostituita per gli Stati membri che partecipano all’adozione della presente direttiva,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce norme minime per la definizione dei reati e delle sanzioni nel settore degli attacchi contro i sistemi di informazione. Essa mira inoltre a facilitare la prevenzione di tali reati e a migliorare la cooperazione tra autorità giudiziarie e altre autorità competenti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva s’intende per:

a)   «sistema di informazione»: un’apparecchiatura o gruppo di apparecchiature interconnesse o collegate, uno o più dei quali svolge un trattamento automatico di dati informatici secondo un programma, nonché i dati informatici immagazzinati da tale apparecchiatura o gruppo di apparecchiature, trattati, estratti o trasmessi dagli stessi ai fini della loro gestione, uso, protezione e manutenzione;

b)   «dati informatici»: una rappresentazione di fatti, informazioni o concetti in una forma che può essere trattata in un sistema di informazione, compreso un programma atto a far svolgere una funzione a un sistema di informazione;

c)   «persona giuridica»: un’entità che ha lo status di persona giuridica in forza del diritto applicabile; la definizione non include gli Stati o gli organismi pubblici che agiscono nell’esercizio dell’autorità statale o le organizzazioni pubbliche internazionali;

d)   «senza diritto»: una condotta di cui alla presente direttiva, ivi inclusi l’accesso, l’interferenza o l’intercettazione, che non è autorizzata da parte del proprietario o da un altro titolare di diritti sul sistema o su una sua parte, ovvero non consentiti a norma del diritto nazionale.

Articolo 3

Accesso illecito a sistemi di informazione

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, se intenzionale, l’accesso senza diritto a un sistema di informazione o a una parte dello stesso, sia punibile come reato qualora sia commesso in violazione di una misura di sicurezza, almeno per i casi che non sono di minore gravità.

Articolo 4

Interferenza illecita relativamente ai sistemi

Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che l’atto di ostacolare gravemente o interrompere il funzionamento di un sistema di informazione mediante l’immissione di dati informatici, la trasmissione, il danneggiamento, la cancellazione, il deterioramento, l’alterazione o la soppressione di tali dati o rendendo tali dati inaccessibili, compiuto intenzionalmente e senza diritto, sia punito come reato almeno per i casi che non sono di minore gravità.

Articolo 5

Interferenza illecita relativamente ai dati

Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che l’atto di cancellare, danneggiare, deteriorare, alterare, sopprimere dati informatici in un sistema di informazione, o di rendere tali dati inaccessibili, compiuto intenzionalmente e senza diritto, sia punibile come reato, almeno per i casi che non sono di minore gravità.

Articolo 6

Intercettazione illecita

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l’intercettazione, tramite strumenti tecnici, di trasmissioni non pubbliche di dati informatici verso, da o all’interno di un sistema di informazione, incluse le emissioni elettromagnetiche da un sistema di informazione che trasmette tali dati informatici, compiuta intenzionalmente e senza diritto, sia punibile come reato, almeno per i casi che non sono di minore gravità.

Articolo 7

Strumenti utilizzati per commettere i reati

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la fabbricazione, la vendita, l’approvvigionamento per l’uso, l’importazione, la distribuzione o la messa a disposizione in altro modo intenzionali di uno dei seguenti strumenti, compiuti senza diritto e con l’intenzione di utilizzarli al fine di commettere uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 6, siano punibili come reato, almeno per i casi che non sono di minore gravità:

a)

un programma per computer, destinato o modificato principalmente al fine di commettere uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 6;

b)

una password di un computer, un codice d’accesso, o dati simili che permettono di accedere in tutto o in parte a un sistema di informazione.

Articolo 8

Istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo

1.   Gli Stati membri garantiscono che l’istigazione o il favoreggiamento e il concorso nella commissione di un reato di cui agli articoli da 3 a 7 siano punibili come reato.

2.   Gli Stati membri garantiscono che il tentativo di commettere un reato di cui agli articoli 4 e 5 sia punibile come reato.

Articolo 9

Sanzioni

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che i reati di cui agli articoli da 3 a 8 siano punibili con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che i reati di cui agli articoli da 3 a 7 siano punibili con una pena detentiva massima non inferiore a due anni, almeno per i casi che non sono di minore gravità.

3.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che i reati di cui agli articoli 4 e 5, se commessi intenzionalmente, siano punibili con una pena detentiva massima non inferiore a tre anni, se un numero significativo di sistemi di informazione è stato colpito avvalendosi di uno degli strumenti di cui all’articolo 7, destinato o modificato principalmente a tal fine.

4.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che i reati di cui agli articoli 4 e 5 siano punibili con una pena detentiva massima non inferiore a cinque anni, qualora:

a)

siano commessi nell’ambito di un’organizzazione criminale quale definita nella decisione quadro 2008/841/GAI, indipendentemente dalla sanzione ivi prevista;

b)

causino danni gravi; o

c)

siano commessi ai danni di un sistema di informazione di un’infrastruttura critica.

5.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che, qualora i reati di cui agli articoli 4 e 5 siano commessi abusando dei dati personali di un’altra persona allo scopo di guadagnare la fiducia di terzi, in tal modo arrecando un danno al legittimo proprietario dell’identità, ciò possa, conformemente al diritto nazionale, essere considerato una circostanza aggravante, purché tale circostanza non sia già contemplata da un altro reato punibile a norma del diritto nazionale.

Articolo 10

Responsabilità delle persone giuridiche

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di cui agli articoli da 3 a 8, commessi a loro vantaggio da qualsiasi persona, che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organismo della persona giuridica, e che detenga una posizione dominante in seno alla persona giuridica basata:

a)

sul potere di rappresentanza della persona giuridica;

b)

sul potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica;

c)

sul potere di esercitare il controllo in seno alla persona giuridica.

2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di una persona di cui al paragrafo 1 abbia permesso la commissione, da parte di una persona sotto la sua autorità, di uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 8 a vantaggio di tale persona giuridica.

3.   La responsabilità delle persone giuridiche a norma dei paragrafi 1 e 2 non esclude l’avvio di procedimenti penali contro le persone fisiche che siano autori o istigatori o abbiano concorso in uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 8.

Articolo 11

Sanzioni applicabili alle persone giuridiche

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che una persona giuridica ritenuta responsabile a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, sia punibile con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendano sanzioni pecuniarie penali o non penali e che possano comprendere altre sanzioni, quali:

a)

l’esclusione dal godimento di un beneficio o aiuto pubblico;

b)

l’interdizione temporanea o permanente dall’esercizio di attività commerciali;

c)

l’assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;

d)

provvedimenti giudiziari di scioglimento;

e)

la chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti che sono stati usati per commettere il reato.

2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che una persona giuridica ritenuta responsabile a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, sia punibile con sanzioni o altre misure effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 12

Competenza giurisdizionale

1.   Gli Stati membri stabiliscono la propria competenza giurisdizionale relativamente ai reati di cui agli articoli da 3 a 8 quando il reato sia stato commesso:

a)

in tutto o in parte sul loro territorio; o

b)

da un loro cittadino, quanto meno nei casi in cui l’atto costituisce un reato nel luogo in cui è stato commesso.

2.   Nello stabilire la propria competenza giurisdizionale conformemente al paragrafo 1, lettera a), uno Stato membro assicura di avere competenza giurisdizionale qualora:

a)

l’autore abbia commesso il reato mentre era fisicamente presente nel suo territorio, indipendentemente dal fatto che il reato sia stato o meno commesso contro un sistema di informazione nel suo territorio; o

b)

il reato sia stato commesso contro un sistema di informazione nel suo territorio, indipendentemente dal fatto che l’autore del reato fosse o meno fisicamente presente nel suo territorio al momento della commissione del reato.

3.   Uno Stato membro informa la Commissione ove decida di stabilire la competenza giurisdizionale per un reato di cui agli articoli da 3 a 8 commesso al di fuori del suo territorio, anche qualora:

a)

l’autore del reato risieda abitualmente nel suo territorio; o

b)

il reato sia commesso a vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel suo territorio.

Articolo 13

Scambio di informazioni

1.   Per lo scambio di informazioni relative ai reati di cui agli articoli da 3 a 8, gli Stati membri garantiscono di predisporre un punto di contatto operativo nazionale e di utilizzare la rete esistente di punti di contatto operativi disponibili ventiquattr’ore su ventiquattro e sette giorni su sette. Gli Stati membri garantiscono inoltre di predisporre procedure tali da consentire all’autorità competente, in caso di richieste urgenti di assistenza, di indicare, entro otto ore dalla richiesta, almeno se la richiesta sarà soddisfatta e la forma e il tempo stimato per tale risposta.

2.   Gli Stati membri informano la Commissione in merito al proprio punto di contatto di cui al paragrafo 1. La Commissione trasmette tali informazioni agli altri Stati membri e alle competenti agenzie e organismi specializzati dell’Unione.

3.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che siano disponibili idonei canali di comunicazione per agevolare le comunicazioni alle autorità nazionali competenti sui reati di cui all’articolo da 3 a 6 senza indebito ritardo.

Articolo 14

Monitoraggio e statistiche

1.   Gli Stati membri provvedono a predisporre un sistema di registrazione, produzione e fornitura di dati statistici sui reati di cui agli articoli da 3 a 7.

2.   I dati statistici di cui al paragrafo 1 riguardano come minimo i dati esistenti sul numero dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 registrati dagli Stati membri e il numero di persone che sono state oggetto di un procedimento giudiziario e che sono state condannate per i reati di cui agli articoli da 3 a 7.

3.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati raccolti a norma del presente articolo. La Commissione provvede alla pubblicazione di una revisione consolidata delle relazioni statistiche e a trasmetterla alle competenti agenzie e organismi specializzati dell’Unione.

Articolo 15

Sostituzione della decisione quadro 2005/222/GAI

La decisione quadro 2005/222/GAI è sostituita in relazione agli Stati membri che partecipano all’adozione della presente direttiva, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi al termine per il recepimento della decisione quadro nel diritto nazionale.

In relazione agli Stati membri che partecipano all’adozione della presente direttiva, i riferimenti alla decisione quadro 2005/222/GAI si intendono fatti alla presente direttiva.

Articolo 16

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 4 settembre 2015.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni che recepiscono nei rispettivi diritti nazionali gli obblighi imposti dalla presente direttiva.

3.   Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

Articolo 17

Relazione

Entro il 4 settembre 2017 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuta in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva, corredata, se del caso, di proposte legislative. La Commissione tiene altresì conto degli sviluppi tecnici e giuridici in materia di criminalità informatica, con particolare riguardo all’ambito di applicazione della presente direttiva.

Articolo 18

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 19

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

L. LINKEVIČIUS


(1)  GU C 218 del 23.7.2011, pag. 130.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 4 luglio 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 22 luglio 2013.

(3)  GU L 300 dell’11.11.2008, pag. 42.

(4)  GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37.

(5)  GU L 328 del 15.12.2009, pag. 42.

(6)  GU L 69 del 16.3.2005, pag. 67.


DECISIONI

14.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 218/15


DECISIONE N. 778/2013/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 agosto 2013

relativa alla concessione di ulteriore assistenza macro-finanziaria alla Georgia

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, visto il progetto comune approvato il 26 giugno 2013 dal comitato di conciliazione (1),

considerando quanto segue:

(1)

Le relazioni tra la Georgia e l'Unione europea si sviluppano nell'ambito della politica europea di vicinato. Nel 2006 la Comunità e la Georgia hanno concordato un piano d'azione per la politica europea di vicinato che stabilisce le priorità a medio termine delle relazioni UE-Georgia. Nel 2010 l'Unione e la Georgia hanno avviato i negoziati per un accordo di associazione che dovrebbe sostituire l'accordo vigente di partenariato e di cooperazione UE-Georgia (2). Il quadro delle relazioni UE-Georgia è ulteriormente rafforzato dal partenariato orientale varato di recente.

(2)

La riunione straordinaria del Consiglio europeo del 1o settembre 2008 ha confermato la volontà dell'Unione di rafforzare le relazioni UE-Georgia all'indomani del conflitto armato dell'agosto 2008 tra la Georgia e la Federazione russa.

(3)

A partire dal terzo trimestre del 2008 l'economia georgiana ha risentito della crisi finanziaria internazionale, con il calo della produzione, la riduzione delle entrate fiscali e l'incremento del fabbisogno di finanziamenti esterni.

(4)

Alla conferenza internazionale dei donatori tenutasi il 22 ottobre 2008, la comunità internazionale si è impegnata a sostenere la ripresa economica della Georgia in linea con la valutazione congiunta dei bisogni condotta dalle Nazioni Unite e dalla Banca mondiale.

(5)

L'Unione ha annunciato che provvederà a un'assistenza finanziaria per un massimo di 500 milioni di EUR alla Georgia.

(6)

La ripresa economica e il risanamento della Georgia sono sostenuti dall'assistenza finanziaria del Fondo monetario internazionale (FMI). Nel settembre 2008 le autorità georgiane hanno concluso con l'FMI un accordo stand-by di 750 milioni di dollari USA per sostenere l'economia georgiana nell'operare gli aggiustamenti necessari alla luce della crisi finanziaria.

(7)

A seguito di un ulteriore deterioramento della situazione economica della Georgia e di una necessaria revisione delle ipotesi economiche sottese al programma dell'FMI nonché dell'incremento del fabbisogno di finanziamenti esterni della Georgia, la Georgia e l'FMI hanno raggiunto un accordo per un incremento del prestito di 424 milioni di dollari USA delle risorse messe a disposizione nell'ambito dell'accordo stand-by, approvato dal comitato esecutivo dell'FMI nell'agosto 2009.

(8)

Nel quadro dello strumento europeo di vicinato e di partenariato (ENPI) per il 2010-2012 l'Unione ha stanziato, a favore della Georgia, sovvenzioni a sostegno del bilancio per un importo di 24 milioni di EUR l'anno in media.

(9)

Alla luce del deterioramento della sua situazione economica e delle sue prospettive future, la Georgia ha chiesto all'Unione assistenza macro-finanziaria.

(10)

Considerato che nella bilancia dei pagamenti della Georgia permane un fabbisogno residuo di finanziamenti, l'assistenza macro-finanziaria è considerata una risposta appropriata alla richiesta della Georgia di sostenere, nelle attuali circostanze eccezionali, la stabilizzazione economica assieme all'attuale programma dell'FMI.

(11)

È opportuno che l'assistenza macro-finanziaria dell'Unione a favore della Georgia («assistenza macro-finanziaria dell'Unione») non si limiti a integrare i programmi e le risorse dell'FMI e della Banca mondiale, ma garantisca il valore aggiunto dell'intervento dell'Unione.

(12)

È opportuno che la Commissione assicuri che l'assistenza macro-finanziaria dell'Unione sia coerente, sotto il profilo giuridico e sostanziale, con le misure adottate nei vari settori dell'azione esterna e con le altre pertinenti politiche dell'Unione.

(13)

È opportuno che gli obiettivi specifici dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione rafforzino l'efficacia, la trasparenza e la responsabilità. Tali obiettivi dovrebbero essere regolarmente sorvegliati dalla Commissione.

(14)

È opportuno che le condizioni sulle quali poggia l'erogazione dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione riflettano i principi e gli obiettivi fondamentali della politica condotta dall'Unione nei confronti della Georgia.

(15)

Per assicurare la tutela efficace degli interessi finanziari dell'Unione in relazione all'assistenza macro-finanziaria dell'Unione, è opportuno che la Georgia adotti misure appropriate di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità relativa all'assistenza in oggetto. È opportuno altresì che la Commissione garantisca l'effettuazione di controlli adeguati e che la Corte dei conti provveda alle opportune revisioni contabili.

(16)

L'erogazione dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione lascia impregiudicati i poteri dell'autorità di bilancio.

(17)

È opportuno che l'assistenza macro-finanziaria dell'Unione sia gestita dalla Commissione. Al fine di garantire che il Parlamento europeo e il comitato economico e finanziario possano seguire l'attuazione della presente decisione, è opportuno che la Commissione li informi periodicamente in merito agli sviluppi relativi all'assistenza macro-finanziaria dell'Unione e fornisca loro i documenti pertinenti.

(18)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente decisione, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (3).

(19)

In tale contesto, occorre ricordare che ai sensi di detto regolamento la procedura consultiva dovrebbe applicarsi, come regola generale, in tutti i casi diversi da quelli previsti da detto regolamento. Considerando l'impatto potenzialmente rilevante delle operazioni che superano la soglia di 90 milioni di EUR, per dette operazioni è opportuno ricorrere alla procedura d'esame. In considerazione dell'importo dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione alla Georgia, si dovrebbe applicare la procedura consultiva per l'adozione del protocollo d'intesa o per la riduzione, la sospensione o l'annullamento dell'assistenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   L'Unione mette a disposizione della Georgia l'assistenza macro-finanziaria per un importo massimo di 46 milioni di EUR, al fine di sostenerne la stabilizzazione economica e di alleggerirne il fabbisogno della bilancia dei pagamenti, quale individuato nel programma in corso dell'FMI. Di detto importo massimo, fino a 23 milioni di EUR sono forniti sotto forma di sovvenzioni e fino a 23 milioni di EUR sotto forma di prestiti. L'erogazione dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione è subordinata all'approvazione del bilancio dell'Unione del 2013 da parte dell'autorità di bilancio.

2.   La Commissione ha la facoltà di prendere in prestito le risorse necessarie a nome dell'Unione al fine di finanziare la parte di assistenza macro-finanziaria dell'Unione costituita dal prestito. La durata massima del prestito è di quindici anni.

3.   L'erogazione dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione è gestita dalla Commissione in linea con gli accordi o le intese tra l'FMI e la Georgia e con i principi e gli obiettivi fondamentali della riforma economica esposti nell'accordo di partenariato e di cooperazione UE-Georgia. La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo e il comitato economico e finanziario in merito all'evoluzione della gestione dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione e fornisce loro i documenti pertinenti.

4.   L'assistenza macro-finanziaria dell'Unione è messa a disposizione per un periodo di due anni e sei mesi a decorrere dal primo giorno successivo all'entrata in vigore del protocollo di intesa di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

Articolo 2

1.   La Commissione adotta, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 6, paragrafo 2, un protocollo d'intesa che stabilisce le condizioni finanziarie e di politica economica alle quali è subordinata l'assistenza macro-finanziaria dell'Unione, compreso un calendario per il soddisfacimento di tali condizioni. Le condizioni finanziarie e di politica economica stabilite dal protocollo d'intesa sono compatibili con gli accordi o con le intese di cui all'articolo 1, paragrafo 3. In particolare, tali condizioni mirano a rafforzare l'efficienza, la trasparenza e la responsabilità dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione, compresi i sistemi di gestione delle finanze pubbliche in Georgia. I progressi compiuti nel conseguimento di tali obiettivi sono oggetto di un controllo regolare da parte della Commissione. Le condizioni finanziarie dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione sono stabilite in dettaglio negli accordi di sovvenzione e di prestito tra la Commissione e le autorità georgiane.

2.   Nel corso dell'attuazione dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione, la Commissione verifica la solidità dei meccanismi finanziari, delle procedure amministrative e dei meccanismi di controllo interni ed esterni della Georgia, che sono pertinenti ai fini dell'assistenza in oggetto, nonché il rispetto da parte della Georgia del calendario convenuto.

3.   La Commissione verifica a intervalli regolari che le politiche economiche della Georgia siano in linea con gli obiettivi dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione e che siano rispettate in modo soddisfacente le condizioni di politica economica concordate. A tal fine, la Commissione opera in stretto coordinamento con l'FMI e con la Banca mondiale e, ove richiesto, con il comitato economico e finanziario.

Articolo 3

1.   Alle condizioni di cui al paragrafo 2, la Commissione mette a disposizione l'assistenza macro-finanziaria dell'Unione in due rate, consistenti ognuna in una sovvenzione e in un prestito. L'importo di ciascuna rata è fissato nel protocollo d'intesa.

2.   La Commissione decide di versare le rate a condizione che siano rispettate in modo soddisfacente le condizioni di politica economica e finanziarie concordate nel protocollo d'intesa. Il versamento della seconda rata è effettuato non prima di tre mesi dopo il versamento della prima rata.

3.   I fondi dell'Unione sono versati alla Banca nazionale della Georgia. Alle condizioni che saranno stabilite nel protocollo d'intesa, fra cui una conferma del fabbisogno residuo di finanziamento del bilancio, i fondi dell'Unione possono essere trasferiti al Tesoro della Georgia come beneficiario finale.

Articolo 4

1.   Le operazioni di assunzione ed erogazione del prestito relative alla parte di assistenza macro-finanziaria dell'Unione costituita dal prestito sono effettuate in euro utilizzando una data di valuta identica e non coinvolgono l'Unione in alcun cambiamento di scadenza, rischio di cambio o di tasso d'interesse o altri rischi commerciali.

2.   La Commissione, se la Georgia ne fa richiesta, adotta le disposizioni necessarie per garantire che nelle condizioni del prestito sia inserita una clausola di rimborso anticipato e che essa sia accompagnata da una clausola analoga nelle condizioni della Commissione per le operazioni di assunzione del prestito.

3.   Qualora le circostanze consentano un miglioramento del tasso di interesse sul prestito e la Georgia ne faccia richiesta, la Commissione può procedere a un rifinanziamento della totalità o di parte dei prestiti iniziali e a una revisione delle relative condizioni finanziarie. Le operazioni di rifinanziamento o di ristrutturazione sono effettuate alle condizioni di cui al paragrafo 1 e non possono comportare una proroga della durata media del prestito assunto, né un aumento dell'ammontare del capitale non ancora rimborsato alla data delle suddette operazioni.

4.   Tutte le spese sostenute dall'Unione che concernono le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti di cui alla presente decisione sono a carico della Georgia.

5.   La Commissione tiene informati il Parlamento europeo e il comitato economico e finanziario sull'andamento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 5

L'assistenza macro-finanziaria dell'Unione è fornita conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (4), e relative modalità di esecuzione (5). In particolare, il protocollo d'intesa, l'accordo di prestito e l'accordo di sovvenzione da concludere con le autorità georgiane prevedono l'adozione di misure specifiche di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità che riguardi l'assistenza macro-finanziaria dell'Unione. Per garantire maggiore trasparenza nella gestione e nell'erogazione dei fondi, il protocollo d'intesa, l'accordo di prestito e l'accordo di sovvenzione prevedono inoltre controlli, compresi accertamenti e verifiche in loco, da parte della Commissione e dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode. Tali documenti prevedono altresì verifiche contabili, all'occorrenza in loco, da parte della Corte dei conti.

Articolo 6

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 7

1.   Entro il 30 giugno di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente decisione nel corso dell'anno precedente, comprensiva della relativa valutazione. La relazione indica il legame tra le condizioni di politica economica e finanziarie definite nel protocollo d'intesa, i risultati economici e di bilancio della Georgia in corso e le decisioni della Commissione di versare le rate dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione.

2.   Non oltre due anni dalla scadenza del periodo di disponibilità di cui all'articolo 1, paragrafo 4, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione ex post.

Articolo 8

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

L. LINKEVIČIUS


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 10 maggio 2011 (GU C 377 E del 7.12.2012, pag. 211) e posizione del Consiglio in prima lettura del 10 maggio 2012 (GU C 291 E del 27.9.2012, pag. 1). Posizione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 luglio 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 9 luglio 2013.

(2)  Accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall'altro (GU L 205 del 4.8.1999, pag. 3).

(3)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(4)  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(5)  Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).


Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio adottata unitamente alla decisione relativa alla concessione di ulteriore assistenza macro-finanziaria alla Georgia

Il Parlamento europeo e il Consiglio:

convengono che l'adozione della decisione relativa alla concessione di ulteriore assistenza macro-finanziaria alla Georgia debba essere vista nel contesto più ampio della necessità di un quadro che garantisca l'adozione di decisioni corrette ed efficaci in materia di concessione di assistenza macro-finanziaria ai paesi terzi,

convengono che l'adozione delle decisioni relative alle future operazioni di assistenza macro-finanziaria debba basarsi sulle considerazioni e sui principi enunciati in appresso per la concessione dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione ai paesi e ai territori terzi ammissibili, fermi restando il diritto di iniziativa legislativa e la forma giuridica eventualmente assunta da un futuro strumento di formalizzazione di tali considerazioni e principi,

si impegnano a rispecchiare pienamente tali considerazioni e principi nelle future singole decisioni relative alla concessione dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione.

PARTE A —   CONSIDERAZIONI

1)

L'Unione è uno dei principali fornitori di assistenza economica, finanziaria e tecnica ai paesi terzi. L'assistenza macro-finanziaria dell'Unione («assistenza macro-finanziaria») ha dimostrato di essere un efficiente strumento di stabilizzazione economica e una forza trainante per le riforme strutturali nei paesi e nei territori che beneficiano di tale assistenza («beneficiari»). Conformemente alla politica generale adottata nei confronti dei paesi candidati effettivi e potenziali e dei paesi limitrofi, è opportuno che l'Unione sia in grado di prestare assistenza macro-finanziaria a tali paesi allo scopo di sviluppare un'area di stabilità, sicurezza e prosperità condivise.

2)

L'assistenza macro-finanziaria dovrebbe fondarsi su decisioni ad hoc specifiche per paese del Parlamento europeo e del Consiglio. Questi principi mirano a migliorare l'efficienza e l'efficacia del processo decisionale che porta a tali decisioni e della loro attuazione, nonché a rafforzare l'osservanza da parte del beneficiario delle condizioni politiche preliminari per ottenere la concessione dell'assistenza macro-finanziaria e a migliorare la trasparenza e il controllo democratico dell'assistenza stessa.

3)

Nella risoluzione sull'attuazione dell'assistenza macro-finanziaria ai paesi terzi del 3 giugno 2003 il Parlamento europeo ha auspicato l'introduzione di un regolamento quadro per l'assistenza macro-finanziaria al fine di accelerarne il processo decisionale e dotare tale strumento finanziario di una base formale e trasparente.

4)

Nelle conclusioni dell'8 ottobre 2002 il Consiglio ha stabilito i criteri (i cosiddetti criteri di Genval) che disciplinano le operazioni di assistenza macro-finanziaria. Sarebbe opportuno aggiornare e chiarire tali criteri, tra cui i criteri per determinare la forma appropriata di assistenza (un prestito, una sovvenzione o una loro combinazione).

5)

Questi principi dovrebbero consentire all'Unione di far sì che l'assistenza macro-finanziaria sia disponibile in tempi brevi, in particolare quando le circostanze richiedono un'azione immediata, e di aumentare la chiarezza e la trasparenza dei criteri applicabili all'attuazione dell'assistenza macro-finanziaria.

6)

È opportuno che la Commissione assicuri che l'assistenza macro-finanziaria sia conforme ai principi fondamentali, agli obiettivi fissati e alle misure adottate nei vari settori dell'azione esterna e nel quadro delle altre politiche pertinenti dell'Unione.

7)

L'assistenza macro-finanziaria dovrebbe sostenere la politica esterna dell'Unione. I servizi della Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) dovrebbero lavorare a stretto contatto durante l'intera operazione di assistenza macro-finanziaria al fine di coordinare la politica esterna dell'Unione e garantirne la coerenza.

8)

È opportuno che l'assistenza macro-finanziaria sostenga l'impegno dei beneficiari nei confronti dei valori comuni condivisi con l'Unione, tra cui la democrazia, lo stato di diritto, il buon governo, il rispetto dei diritti umani, lo sviluppo sostenibile e la riduzione della povertà e i principi di un commercio aperto, disciplinato da regole ed equo.

9)

È opportuno che la concessione dell'assistenza macro-finanziaria sia subordinata alla messa in atto, da parte del paese ammissibile a beneficiarne, di meccanismi democratici effettivi, basati in particolare su sistemi parlamentari multipartitici, sullo stato di diritto e sul rispetto dei diritti umani. È opportuno che il rispetto di tali condizioni preliminari sia regolarmente monitorato dalla Commissione.

10)

È opportuno che tra gli obiettivi specifici delle singole decisioni relative all'assistenza macro-finanziaria figuri anche il rafforzamento dell'efficienza, della trasparenza e della responsabilità nella gestione delle finanze pubbliche nei paesi beneficiari. È opportuno che il conseguimento di tali obiettivi sia regolarmente monitorato dalla Commissione.

11)

L'assistenza macro-finanziaria dovrebbe mirare a sostenere il ripristino della sostenibilità della situazione finanziaria esterna dei paesi e territori terzi che si trovano di fronte a una carenza di valuta estera e alle relative difficoltà di finanziamento esterno. L'assistenza macro-finanziaria non dovrebbe fornire un sostegno finanziario regolare, né avere come obiettivo primario quello di sostenere lo sviluppo economico e sociale dei beneficiari.

12)

È opportuno che l'assistenza macro-finanziaria sia complementare alle risorse concesse dal Fondo monetario internazionale (FMI) e da altre istituzioni finanziarie multilaterali, e che gli oneri siano equamente ripartiti tra l'Unione e gli altri donatori. È opportuno infine che l'assistenza macro-finanziaria garantisca il valore aggiunto dell'intervento dell'Unione.

13)

Per assicurare una tutela efficace degli interessi finanziari dell'Unione connessi all'assistenza macro-finanziaria, i beneficiari dovrebbero adottare misure appropriate in materia di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità in relazione all'assistenza in oggetto e prevedere controlli da parte della Commissione e verifiche contabili da parte della Corte dei conti.

14)

La scelta della procedura per l'adozione dei protocolli d'intesa dovrebbe essere decisa conformemente ai criteri di cui al regolamento (UE) n. 182/2011. In tale contesto, come regola generale dovrebbe applicarsi la procedura consultiva, ma, considerando l'impatto potenzialmente rilevante delle operazioni che superano la soglia indicata nella parte B, per tali operazioni è opportuno ricorrere alla procedura d'esame.

PARTE B —   PRINCIPI

1.   Obiettivo dell'assistenza

a)

L'assistenza macro-finanziaria dovrebbe essere uno strumento finanziario eccezionale di sostegno non vincolato e non specifico alla bilancia dei pagamenti dei paesi e territori terzi ammissibili. Essa dovrebbe mirare al ripristino della sostenibilità della situazione finanziaria esterna dei paesi e territori ammissibili che si trovano a fronteggiare difficoltà di finanziamento esterno. L'assistenza macro-finanziaria dovrebbe sostenere l'attuazione di un programma di politica che preveda energiche misure di risanamento e di riforma strutturale volte a migliorare la situazione della bilancia dei pagamenti, in particolare durante il periodo di validità del programma, e rafforzare l'attuazione dei pertinenti accordi e programmi con l'Unione.

b)

L'assistenza macro-finanziaria dovrebbe essere subordinata all'esistenza di un considerevole fabbisogno di finanziamento esterno residuo, definito dalla Commissione di concerto con le istituzioni finanziarie multilaterali, superiore alle risorse concesse dall'FMI e da altre istituzioni multilaterali, nonostante la messa in atto di rigorosi programmi di riforma e stabilizzazione economica da parte del paese o territorio interessato.

c)

L'assistenza macro-finanziaria dovrebbe essere a breve termine e cessare non appena la situazione finanziaria esterna torna a essere sostenibile.

2.   Paesi e territori ammissibili

I paesi e territori terzi ammissibili a beneficiare dell'assistenza macro-finanziaria sono i seguenti:

i paesi candidati effettivi e potenziali,

i paesi e i territori interessati dalla politica europea di vicinato,

in casi eccezionali e debitamente giustificati, altri paesi terzi che svolgono un ruolo determinante per la stabilità regionale, sono di importanza strategica per l'Unione, e sono politicamente, economicamente e geograficamente vicini all'Unione.

3.   Forma dell'assistenza

a)

L'assistenza macro-finanziaria dovrebbe essere concessa in linea generale sotto forma di prestito. In casi eccezionali, tuttavia, l'assistenza può essere fornita sotto forma di sovvenzione o di una combinazione di prestito e sovvenzione. Nel determinare la quota appropriata di un possibile elemento di sovvenzione, la Commissione, nell'elaborare la sua proposta, dovrebbe prendere in considerazione il livello di sviluppo economico del beneficiario, misurato in funzione del reddito pro capite e degli indici di povertà, nonché la sua capacità di rimborso basata su un'analisi della sostenibilità del debito, garantendo nel contempo il rispetto del principio di un'equa ripartizione degli oneri tra l'Unione e gli altri donatori. A tal fine, la Commissione dovrebbe anche tenere conto della misura in cui le istituzioni finanziarie internazionali e altri donatori applicano condizioni agevolate al paese in questione.

b)

Se l'assistenza macro-finanziaria è concessa sotto forma di prestito, la Commissione, a nome dell'Unione, dovrebbe avere la facoltà di prendere in prestito le risorse necessarie sui mercati dei capitali o da istituti finanziari, per poi concedere a sua volta in prestito il ricavato al paese beneficiario.

c)

Le operazioni di assunzione e di erogazione del prestito dovrebbero essere eseguite in euro applicando una data di valuta identica, e non dovrebbero comportare per l'Unione né modifiche della scadenza né rischi di cambio o di tasso d'interesse.

d)

Tutte le spese sostenute dall'Unione per le operazioni di assunzione o di erogazione di prestiti dovrebbero essere a carico del beneficiario.

e)

Su richiesta del paese beneficiario, e qualora le circostanze consentano un miglioramento del tasso d'interesse sui prestiti, la Commissione può decidere di procedere a un rifinanziamento della totalità o di parte dei prestiti da essa inizialmente assunti o a una ristrutturazione delle relative condizioni finanziarie. Le operazioni di rifinanziamento e di ristrutturazione dovrebbero essere eseguite alle condizioni di cui al punto 3, lettera d), e non dovrebbero comportare una proroga della durata media del prestito assunto né un aumento dell'ammontare del capitale non ancora rimborsato alla data delle suddette operazioni.

4.   Disposizioni finanziarie

a)

Gli importi dell'assistenza macro-finanziaria fornita sotto forma di sovvenzione dovrebbero essere in linea con gli stanziamenti di bilancio definiti nel quadro finanziario pluriennale.

b)

Per gli importi dell'assistenza macro-finanziaria fornita sotto forma di prestito dovrebbe essere prevista una dotazione ai sensi del regolamento che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne. Gli importi della dotazione dovrebbero essere in linea con gli stanziamenti di bilancio definiti nel quadro finanziario pluriennale.

c)

Gli stanziamenti annuali dovrebbero essere autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario pluriennale.

5.   Importo dell'assistenza

a)

La determinazione dell'importo dell'assistenza dovrebbe basarsi sul fabbisogno di finanziamento esterno residuo del paese o territorio ammissibile, e tenere conto della sua capacità di autofinanziarsi con le proprie risorse, e in particolare le riserve internazionali a sua disposizione. Tale fabbisogno di finanziamento dovrebbe essere determinato dalla Commissione di concerto con le istituzioni finanziarie internazionali, sulla base di una valutazione quantitativa completa e di una documentazione di supporto trasparente. In particolare, la Commissione dovrebbe fare riferimento alle ultime previsioni elaborate dall'FMI relative alla bilancia dei pagamenti del paese o territorio in questione, prendendo altresì in considerazione i previsti contribuiti finanziari da parte di donatori multilaterali, nonché la preesistente mobilitazione di altri strumenti finanziari esterni dell'Unione in tale paese o territorio ammissibile.

b)

La documentazione della Commissione dovrebbe contenere informazioni sullo stock previsto di riserve di valuta estera in assenza di assistenza macro-finanziaria rispetto ai livelli ritenuti adeguati, misurato in funzione di indicatori pertinenti quali il rapporto tra riserve e debito estero a breve termine e il rapporto tra riserve e importazioni del paese beneficiario.

c)

La determinazione dell'importo dell'assistenza macro-finanziaria concessa dovrebbe tenere conto anche della necessità di garantire un'equa ripartizione degli oneri tra l'Unione e gli altri donatori e del valore aggiunto della partecipazione complessiva dell'Unione.

d)

Qualora il fabbisogno di finanziamento del beneficiario diminuisca radicalmente nel corso del periodo di erogazione dell'assistenza macro-finanziaria rispetto alle previsioni iniziali, la Commissione, deliberando secondo la procedura consultiva quando l'assistenza è pari o inferiore a 90 milioni di EUR, e secondo la procedura d'esame quando l'assistenza è superiore a 90 milioni di EUR, dovrebbe ridurre l'importo di tale assistenza o sospenderla o cancellarla.

6.   Condizionalità

a)

È opportuno che la concessione dell'assistenza macro-finanziaria sia subordinata alla messa in atto da parte del paese o territorio ammissibile di meccanismi democratici effettivi, basati in particolare su sistemi parlamentari multipartitici, sullo tato di diritto e sul rispetto dei diritti umani. La Commissione dovrebbe fornire una valutazione pubblicamente disponibile (1) del rispetto di tale condizione preliminare e monitorarlo durante l'intero ciclo di attuazione dell'assistenza macro-finanziaria. La presente lettera dovrebbe essere applicata conformemente alla decisione che fissa l'organizzazione e il funzionamento del SEAE.

b)

L'assistenza macro-finanziaria dovrebbe essere subordinata all'esistenza di un accordo di credito non cautelare tra il paese o territorio ammissibile e l'FMI, che soddisfi le seguenti condizioni:

il fatto che lo scopo dell'accordo sia coerente con l'obiettivo dell'assistenza macro-finanziaria, consistente nell'alleviare le difficoltà a breve termine a livello di bilancia dei pagamenti,

l'attuazione di energiche misure di risanamento coerenti con l'obiettivo dell'assistenza macro-finanziaria, quale definito al punto 1, lettera a).

c)

L'erogazione dell'assistenza dovrebbe essere subordinata alla realizzazione costantemente soddisfacente di un programma di politica sostenuto dall'FMI e al rispetto della condizione preliminare di cui alla lettera a) del presente punto. Essa dovrebbe inoltre essere subordinata all'attuazione, secondo un calendario specifico, di una serie di misure di politica economica chiaramente definite e incentrate sulle riforme strutturali e sulla solidità delle finanze pubbliche, concordate tra la Commissione e il beneficiario e stabilite in un protocollo d'intesa.

d)

Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e rafforzare la governance dei beneficiari, il protocollo d'intesa dovrebbe contenere misure volte a migliorare l'efficienza, la trasparenza e la responsabilità nei sistemi di gestione delle finanze pubbliche.

e)

La definizione delle misure di politica prende inoltre in debita considerazione i progressi conseguiti sul piano dell'apertura reciproca dei mercati, dello sviluppo di un commercio disciplinato da regole ed equo nonché di altre priorità inerenti alle politiche esterne dell'Unione.

f)

Le misure di politica dovrebbero essere in linea con i vigenti accordi di partenariato, di cooperazione o di associazione conclusi tra l'Unione e il beneficiario, nonché con i programmi di risanamento macroeconomico e di riforma strutturale attuati dal beneficiario con il sostegno dell'FMI.

7.   Procedura

a)

Un paese o territorio che intenda beneficiare dell'assistenza macro-finanziaria dovrebbe presentare una domanda scritta alla Commissione. La Commissione dovrebbe verificare se le condizioni di cui ai punti 1, 2, 4 e 6 sono soddisfatte e ha la facoltà, se del caso, di presentare una proposta di decisione al Parlamento europeo e al Consiglio.

b)

La decisione di concessione di un prestito dovrebbe specificare l'importo, la durata media massima e il numero massimo di rate dell'assistenza macro-finanziaria. Se la decisione comprende un elemento di sovvenzione, dovrebbe altresì indicare l'importo della stessa e il numero massimo di rate. La decisione di concessione di una sovvenzione dovrebbe essere accompagnata da una giustificazione della sovvenzione (o dell'elemento di sovvenzione) di assistenza. In entrambi i casi è opportuno che sia definito il periodo durante il quale l'assistenza macro-finanziaria é disponibile. Tale periodo di norma non dovrebbe superare i tre anni. Nel presentare una proposta concernente una nuova decisione di concessione di assistenza macro-finanziaria, la Commissione dovrebbe fornire le informazioni di cui al punto 12, lettera c).

c)

In seguito all'adozione della decisione di concessione dell'assistenza macroeconomica, la Commissione, deliberando secondo la procedura consultiva quando l'assistenza è pari o inferiore a 90 milioni di EUR, e secondo la procedura d'esame quando l'assistenza è superiore a 90 milioni di EUR, dovrebbe concordare con il beneficiario nel protocollo d'intesa le misure di politica di cui al punto 6, lettere c), d), e) e f).

d)

In seguito all'adozione della decisione di concessione dell'assistenza macro-finanziaria, la Commissione dovrebbe concordare con il beneficiario le condizioni finanziarie dettagliate dell'assistenza. È opportuno che tali condizioni finanziarie dettagliate siano specificate in un accordo di sovvenzione o di prestito.

e)

È opportuno che la Commissione informi il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all'evoluzione dell'assistenza specifica per paese, comprese le relative erogazioni, e fornisca per tempo a dette istituzioni i documenti pertinenti.

8.   Attuazione e gestione finanziaria

a)

La Commissione dovrebbe attuare l'assistenza macro-finanziaria conformemente alle norme finanziarie dell'Unione.

b)

L'attuazione dell'assistenza macro-finanziaria dovrebbe essere soggetta alla gestione centralizzata diretta.

c)

Gli impegni di bilancio dovrebbero essere assunti sulla base di decisioni adottate dalla Commissione conformemente al presente punto. Laddove l'attuazione dell'assistenza macro-finanziaria si estende su diversi esercizi finanziari, gli impegni di bilancio relativi a tale assistenza possono essere suddivisi in rate annuali.

9.   Erogazione dell'assistenza

a)

L'assistenza macro-finanziaria dovrebbe essere erogata alla banca centrale del beneficiario.

b)

L'assistenza macro-finanziaria dovrebbe essere erogata in rate successive, subordinatamente al rispetto della condizione preliminare di cui al punto 6, lettera a), e delle condizioni di cui al punto 6, lettere b) e c).

c)

A cadenza regolare la Commissione dovrebbe verificare che le condizioni stabilite al punto 6, lettere b) e c), continuino a essere soddisfatte.

d)

Qualora la condizione preliminare di cui al punto 6, lettera a), e le condizioni di cui al punto 6, lettere b) e c), non siano soddisfatte, la Commissione dovrebbe temporaneamente sospendere o cancellare l'erogazione dell'assistenza macro-finanziaria. In tali casi, dovrebbe comunicare al Parlamento europeo e al Consiglio le ragioni della sospensione o della cancellazione.

10.   Misure di sostegno

Le risorse di bilancio dell'Unione possono essere impiegate per coprire le spese necessarie per l'attuazione dell'assistenza macro-finanziaria.

11.   Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

a)

Gli accordi conclusi nell'ambito di ciascuna decisione specifica per paese dovrebbero contenere disposizioni intese a garantire che i beneficiari verifichino a cadenza regolare che i finanziamenti provenienti dal bilancio dell'Unione sono stati correttamente utilizzati, adottino misure atte a prevenire irregolarità e frodi e, se necessario, intraprendano azioni legali per il recupero dei fondi concessi nell'ambito di ciascuna decisione specifica per paese che sono stati oggetto di appropriazione indebita.

b)

Qualunque accordo concluso nell'ambito di una decisione specifica per paese dovrebbe contenere disposizioni intese a garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, in particolare per quanto riguarda la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità, conformemente al diritto dell'Unione in materia.

c)

Il protocollo d'intesa di cui al punto 6, lettera c), dovrebbe conferire espressamente alla Commissione e alla Corte dei conti il diritto di procedere ad audit durante e dopo il periodo di disponibilità dell'assistenza macro-finanziaria, compresi gli audit documentali e sul campo come le valutazioni operative. Il protocollo dovrebbe inoltre autorizzare espressamente la Commissione o i suoi rappresentanti a effettuare accertamenti e ispezioni in loco.

d)

Nel corso dell'attuazione dell'assistenza macro-finanziaria la Commissione dovrebbe controllare, per mezzo di valutazioni operative, la solidità dei dispositivi finanziari, delle procedure amministrative e dei meccanismi di controllo interni ed esterni del beneficiario che sono pertinenti ai fini di tale assistenza.

e)

Qualunque accordo concluso nell'ambito di una decisione specifica per paese dovrebbe contenere disposizioni intese a garantire che l'Unione abbia diritto alla piena restituzione della sovvenzione e/o al rimborso anticipato del prestito qualora si riscontri che, in relazione alla gestione dell'assistenza macro-finanziaria, un beneficiario sia stato coinvolto in atti di frode o di corruzione o in altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.

12.   Relazione annuale

a)

La Commissione dovrebbe esaminare i progressi compiuti nell'attuazione dell'assistenza macro-finanziaria e trasmettere al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sulla materia entro il 30 giugno di ogni anno.

b)

La relazione annuale dovrebbe valutare la situazione economica e le prospettive dei beneficiari, così come i progressi ottenuti nell'attuazione delle misure di politica di cui al punto 6, lettera c).

c)

La relazione annuale dovrebbe altresì fornire informazioni aggiornate sulle risorse di bilancio disponibili sotto forma di prestiti e sovvenzioni, tenendo conto delle operazioni previste.

13.   Valutazione

a)

La Commissione dovrebbe trasmettere al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni di valutazione ex-post che analizzino i risultati e l'efficienza delle operazioni di assistenza macro-finanziaria recentemente completate e in quale misura queste ultime abbiano contribuito agli obiettivi dello strumento di assistenza.

b)

La Commissione dovrebbe valutare periodicamente, e almeno ogni quattro anni, la prestazione di assistenza macro-finanziaria, fornendo al Parlamento europeo e al Consiglio una panoramica dettagliata dell'assistenza macro-finanziaria. Lo scopo di tale valutazione dovrebbe essere quello di accertare se gli obiettivi dell'assistenza macro-finanziaria siano stati conseguiti e se le condizioni dell'assistenza macro-finanziaria, tra cui la soglia di cui al punto 7, lettera c), continuino a essere soddisfatte, e di consentire alla Commissione di formulare raccomandazioni ai fini del miglioramento delle operazioni future. Nella valutazione la Commissione dovrebbe inoltre esaminare la cooperazione con le istituzioni finanziarie europee o multilaterali nell'ambito della prestazione di assistenza macro-finanziaria.


(1)  Tale valutazione sarà basata sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo prevista nel quadro strategico e piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia (conclusioni del Consiglio sui diritti umani e la democrazia, del 25 giugno 2012).


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

14.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 218/24


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 779/2013 DELLA COMMISSIONE

del 13 agosto 2013

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0709 93 10

TR

138,1

ZZ

138,1

0805 50 10

AR

89,8

CL

100,4

TR

70,0

UY

107,6

ZA

102,4

ZZ

94,0

0806 10 10

EG

185,9

MA

161,8

MX

263,5

TR

156,3

ZZ

191,9

0808 10 80

AR

188,5

BR

106,6

CL

134,6

CN

74,0

NZ

136,5

US

164,7

ZA

110,9

ZZ

130,8

0808 30 90

AR

177,3

CL

146,4

NZ

194,4

TR

153,8

ZA

110,4

ZZ

156,5

0809 30

TR

146,5

ZZ

146,5

0809 40 05

BA

47,7

MK

61,9

TR

83,7

ZZ

64,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

14.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 218/26


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 agosto 2013

concernente gli importi trasferiti per l’esercizio finanziario 2014 dai programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo al regime di pagamento unico, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007

[notificata con il numero C(2013) 5180]

(I testi in lingua francese, greca, inglese, maltese e spagnola sono i soli facenti fede)

(2013/430/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 103 octovicies in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 103 quindecies del regolamento (CE) n. 1234/2007, la ripartizione delle risorse finanziarie dell’Unione disponibili e i massimali di bilancio per i programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo sono fissati nell’allegato X ter di detto regolamento.

(2)

A norma dell’articolo 103 sexdecies del regolamento (CE) n. 1234/2007, entro il 1o dicembre 2012 gli Stati membri potevano decidere di concedere un sostegno ai viticoltori per l’esercizio finanziario 2014, assegnando loro diritti all’aiuto ai sensi del titolo III, capitolo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (2).

(3)

Gli Stati membri che intendano concedere un sostegno ai sensi dell’articolo 103 sexdecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 hanno comunicato gli importi corrispondenti. Per motivi di chiarezza la Commissione deve pubblicare tali importi.

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli importi trasferiti dai programmi nazionali di sostegno di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 al regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 per l’esercizio finanziario 2014 figurano nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Malta e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 2013

Per la Commissione

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.


ALLEGATO

Importi trasferiti dai programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo al regime di pagamento unico (esercizio finanziario 2014)

(in migliaia di EUR)

Esercizio finanziario

2014

Grecia

16 000

Spagna

142 749

Lussemburgo

588

Malta

402

Regno Unito

120


14.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 218/28


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 agosto 2013

che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le sostanze attive benalaxyl-M e valifenalate

[notificata con il numero C(2013) 5184]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/431/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1, quarto comma,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (2), in particolare l’articolo 80, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009, la direttiva 91/414/CEE continua ad applicarsi alle sostanze attive per le quali è stata adottata una decisione conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva, prima del 14 giugno 2011.

(2)

In conformità all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nel febbraio 2002 il Portogallo ha ricevuto dalla ISAGRO IT una domanda di iscrizione della sostanza attiva benalaxyl-M nell’allegato I di tale direttiva. La decisione 2003/35/CE della Commissione (3) ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.

(3)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nel settembre 2005 l’Ungheria ha ricevuto dalla ISAGRO SpA una domanda di iscrizione della sostanza attiva valifenalate nell’allegato I di tale direttiva. La decisione 2006/586/CE della Commissione (4) ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.

(4)

La conferma della completezza dei fascicoli era necessaria per procedere a un esame dettagliato e per consentire agli Stati membri di rilasciare autorizzazioni provvisorie, della durata massima di tre anni, per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione, nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda la valutazione particolareggiata delle sostanze attive e dei prodotti fitosanitari in base alle prescrizioni di tale direttiva.

(5)

Gli effetti di dette sostanze attive sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati in conformità alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE per gli impieghi proposti dai richiedenti. Gli Stati membri relatori hanno presentato alla Commissione i progetti delle relazioni di valutazione in data 21 novembre 2003 (benalaxyl-M) e in data 19 febbraio 2008 (valifenalate).

(6)

In seguito alla presentazione dei progetti di relazione di cui sopra da parte degli Stati membri relatori, si è ritenuto necessario domandare ai richiedenti ulteriori informazioni e agli Stati membri relatori di esaminarle e presentare una loro valutazione. L’esame del fascicolo è pertanto ancora in corso e non sarà possibile ultimare la valutazione entro i termini stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE, in combinato disposto con la decisione di esecuzione 2011/671/UE della Commissione (5).

(7)

Dato che finora da tale valutazione non sono emersi motivi di allarme immediato, occorre concedere agli Stati membri, in conformità all’articolo 8 della direttiva 91/414/CEE, la possibilità di prorogare per un periodo di 24 mesi le autorizzazioni provvisorie rilasciate per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione, in modo che l’esame dei fascicoli possa proseguire. Si prevede che il processo di valutazione e decisione per un’eventuale approvazione delle sostanze attive benalaxyl-M e valifenalate in conformità all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si concluderà entro 24 mesi.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri possono prorogare le autorizzazioni provvisorie per i prodotti fitosanitari contenenti benalaxyl-M o valifenalate al più tardi fino al 31 agosto 2015.

Articolo 2

La presente decisione scade il 31 agosto 2015.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 2013

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(3)  GU L 11 del 16.1.2003, pag. 52.

(4)  GU L 236 del 31.8.2006, pag. 31.

(5)  GU L 267 del 12.10.2011, pag. 19.


14.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 218/s3


AVVISO AI LETTORI

Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

In conformità con il regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU L 69 del 13.3.2013, pag. 1), dal 1o luglio 2013 solo l’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale sarà considerata autentica e produrrà effetti legali.

Laddove non sia possibile pubblicare l’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale per circostanze impreviste o eccezionali, l’edizione cartacea sarà autentica e produrrà effetti legali in conformità con i termini e le condizioni stabiliti nell’articolo 3 del regolamento (UE) n. 216/2013.


14.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 218/s3


AVVISO AI LETTORI — FORMA DI CITAZIONE DEGLI ATTI

Dal 1o luglio 2013, la forma di citazione degli atti è modificata.

Durante un periodo di transizione, la nuova forma coesisterà con la precedente.