ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2013.213.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 213

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

56o anno
8 agosto 2013


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) n. 759/2013 della Commissione, del 30 aprile 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 809/2004 per quanto riguarda gli obblighi d’informativa sui titoli di debito convertibili e scambiabili ( 1 )

1

 

*

Regolamento (UE) n. 760/2013 della Commissione, del 6 agosto 2013, recante divieto di pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo per le navi e le tonnare battenti bandiera portoghese o immatricolate in Portogallo

10

 

*

Regolamento (UE) n. 761/2013 della Commissione, del 6 agosto 2013, recante divieto di pesca del cicerello e delle catture accessorie connesse nelle acque UE delle zone IIa, IIIa e IV e nelle acque UE delle zone di gestione del cicerello 1, 2, 3, 4 e 6, escluse le acque entro sei miglia nautiche dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula per le navi battenti bandiera del Regno Unito

12

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 762/2013 della Commissione, del 7 agosto 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive clorpirifos, clorpirifos metile, mancozeb, maneb, MCPA, MCPB e metiram ( 1 )

14

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 763/2013 della Commissione, del 7 agosto 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 637/2009 relativo alla classificazione di talune specie vegetali al fine di valutare l’ammissibilità delle denominazioni varietali ( 1 )

16

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 764/2013 della Commissione, del 7 agosto 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

18

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva di esecuzione 2013/45/UE della Commissione, del 7 agosto 2013, che modifica le direttive 2002/55/CE e 2008/72/CE del Consiglio e la direttiva 2009/145/CE della Commissione riguardo alla denominazione botanica del pomodoro ( 1 )

20

 

 

DECISIONI

 

 

2013/427/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 2 agosto 2013, relativa a un contributo finanziario dell’Unione per il piano di vaccinazione di emergenza contro la peste suina classica in Lettonia e Bielorussia e l’attuazione di misure di sorveglianza in Lettonia, Lituania e Bielorussia, nel contesto delle misure di emergenza adottate per la lotta contro tale malattia [notificata con il numero C(2013) 4980]

22

 

 

 

*

Avviso ai lettori — Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (vedi terza pagina di copertina)

s3

 

*

Avviso ai lettori — forma di citazione degli atti(vedi terza pagina di copertina)

s3

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

8.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 213/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 759/2013 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 809/2004 per quanto riguarda gli obblighi d’informativa sui titoli di debito convertibili e scambiabili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l’inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari (2) specifica le informazioni minime da includere nel prospetto, per i diversi tipi di strumenti finanziari, al fine di conformarsi all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/71/CE.

(2)

Lo schema di documento di registrazione relativo ad azioni deve essere applicabile alle azioni e agli altri strumenti negoziabili equivalenti ad azioni, nonché ad altri strumenti finanziari che diano accesso al capitale dell’emittente tramite conversione o scambio, laddove le azioni sottostanti non siano già ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato.

(3)

Quando l’emittente delle azioni sottostanti appartiene allo stesso gruppo dell’emittente dei titoli di debito convertibili o scambiabili, ma le azioni sottostanti non sono ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato, gli investitori non sono in grado di disporre agevolmente di informazioni sull’emittente. A tali azioni sottostanti deve pertanto applicarsi lo schema di registrazione relativo ad azioni, che va aggiunto alle combinazioni utilizzate per la redazione del prospetto.

(4)

Quando i titoli con warrant o gli strumenti derivati conferiscono il diritto di acquistare azioni dell’emittente o del gruppo non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato, devono essere fornite agli investitori le informazioni pertinenti riportate nello schema della nota informativa sugli strumenti finanziari relativa a strumenti derivati.

(5)

Quando i titoli di debito sono scambiabili o convertibili in azioni già ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato, le informazioni sulle azioni sottostanti sono già generalmente disponibili per gli azionisti e gli investitori. Occorre pertanto precisare che è sufficiente aggiungere, nelle combinazioni utilizzate per redigere la nota informativa sugli strumenti finanziari del prospetto, una dichiarazione che indichi il tipo di sottostante e specifichi dove sono reperibili informazioni al riguardo.

(6)

Quando i titoli di debito sono convertibili o scambiabili con azioni che sono o saranno emesse dall’emittente del titolo o da altra entità appartenente allo stesso gruppo ma che non sono ancora ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato, occorre fornire agli investitori anche una dichiarazione relativa al capitale circolante e una dichiarazione sui fondi propri e sull’indebitamento dell’emittente delle azioni sottostanti. Grazie a tali dichiarazioni, la nota informativa sugli strumenti finanziari permette agli investitori di ottenere le stesse informazioni di cui disporrebbero se investissero direttamente nelle azioni circa la capacità dell’emittente delle azioni sottostanti di garantire la continuità operativa e circa il suo livello di indebitamento rispetto ai fondi propri.

(7)

Quando le azioni sottostanti sono emesse da un terzo e non sono ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato, gli investitori non hanno facilmente accesso a una loro descrizione. Occorre pertanto aggiungere, nelle combinazioni utilizzate per redigere la nota informativa sugli strumenti finanziari del prospetto, un modulo di informazione aggiuntivo che descriva tali azioni.

(8)

Ai fini della certezza del diritto occorre precisare, nella tabella dell’allegato XVIII del regolamento (CE) n. 809/2004, come gli schemi e i moduli di informazione vadano combinati nella redazione del prospetto, indicando: i casi in cui sono necessari soltanto determinati elementi di informazione degli schemi e moduli; i casi in cui taluni elementi di informazione possono non applicarsi a motivo delle combinazioni specifiche di schemi e moduli della fattispecie; i casi in cui l’emittente, l’offerente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato può scegliere tra vari schemi e moduli in funzione di soglie specifiche, come il valore nominale minimo dei titoli di debito, o in base a condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 809/2004.

(9)

Ai fini della coerenza terminologica interna del regolamento (CE) n. 809/2004, occorre sostituire il termine «obbligazioni» con «titoli di debito».

(10)

Dato che l’applicazione del modulo delle informazioni finanziarie proforma, di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 809/2004, è subordinata a una variazione significativa delle dimensioni dell’emittente, per rispecchiare tale applicabilità condizionata dell’allegato II del regolamento occorre aggiungere nell’allegato XVIII dello stesso l’espressione «se del caso» nell’intestazione della colonna «MODULO» applicabile al documento di registrazione.

(11)

Laddove i titolari decidano di esercitare il diritto di sottoscrizione, i titoli di debito convertibili o scambiabili possono dare accesso alle azioni nuove dell’emittente. Di conseguenza, anche le emissioni di diritti di opzione riguardanti titoli di debito convertibili o scambiabili con azioni nuove dell’emittente devono poter godere del regime d’informativa proporzionato previsto all’articolo 26 bis del regolamento (CE) n. 809/2004, a condizione che le azioni sottostanti siano azioni nuove emesse dalla stessa entità che emette i titoli di debito. Deve beneficiare del regime d’informativa proporzionato previsto all’articolo 26 ter del regolamento (CE) n. 809/2004 anche il prospetto concernente l’offerta o l’ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato di titoli di debito convertibili o scambiabili con azioni dell’emittente emesse da piccole e medie imprese e da società con ridotta capitalizzazione di mercato. Occorre pertanto includere nell’allegato XVIII la combinazione di schemi e moduli applicabili alle emissioni di diritti di opzione riguardanti titoli di debito convertibili o scambiabili con azioni dell’emittente o ai titoli di debito convertibili o scambiabili emessi da piccole e medie imprese e da società con ridotta capitalizzazione di mercato.

(12)

In considerazione della necessità di concedere agli emittenti un periodo transitorio per adeguarsi ai nuovi obblighi introdotti, occorre che il presente regolamento si applichi solo ai prospetti e ai prospetti di base approvati da un’autorità competente alla data della sua entrata in vigore o successivamente.

(13)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 809/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 809/2004

Il regolamento (CE) n. 809/2004 è così modificato:

1)

all’articolo 6 è aggiunto il paragrafo 3 seguente:

«3.   Quando le azioni con warrant conferiscono il diritto di acquistare azioni dell’emittente non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato, sono fornite anche le informazioni richieste dallo schema di cui all’allegato XII, ad eccezione del punto 4.2.2.»;

2)

all’articolo 8 sono aggiunti i paragrafi 3, 4 e 5 seguenti:

«3.   Quando i titoli di debito sono scambiabili o convertibili in azioni già ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato, sono fornite anche le informazioni richieste dal punto 4.2.2 dello schema di cui all’allegato XII.

4.   Quando i titoli di debito sono convertibili o scambiabili con azioni che sono o saranno emesse dall’emittente del titolo di debito o da altra entità appartenente allo stesso gruppo che non sono ancora ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato, sono fornite anche le informazioni sull’emittente delle azioni sottostanti richieste dai punti 3.1 e 3.2 dello schema di cui all’allegato III o, secondo il caso, dello schema proporzionato di cui all’allegato XXIV.

5.   Quando i titoli di debito con warrant conferiscono il diritto di acquistare azioni dell’emittente non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato, sono fornite anche le informazioni richieste dallo schema di cui all’allegato XII, ad eccezione del punto 4.2.2.»;

3)

all’articolo 15, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Lo schema si applica agli strumenti finanziari che non rientrano nell’ambito di applicazione degli altri schemi di nota informativa sugli strumenti finanziari di cui agli articoli 6, 8 e 16, tranne nei casi di cui all’articolo 6, paragrafo 3, all’articolo 8, paragrafi 3 e 5, e all’articolo 16, paragrafi 3 e 5. Lo schema si applica a taluni strumenti finanziari per i quali l’obbligazione di pagamento e/o di consegna è legata ad un sottostante.»;

4)

all’articolo 16, sono aggiunti i paragrafi 3, 4 e 5 seguenti:

«3.   Quando i titoli di debito sono scambiabili o convertibili in azioni già ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato, sono fornite anche le informazioni richieste dal punto 4.2.2 dello schema di cui all’allegato XII.

4.   Quando i titoli di debito sono convertibili o scambiabili con azioni che sono o saranno emesse dall’emittente del titolo di debito o da altra entità appartenente allo stesso gruppo che non sono ancora ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato, sono fornite anche le informazioni sull’emittente delle azioni sottostanti richieste dai punti 3.1 e 3.2 dello schema di cui all’allegato III o, secondo il caso, dello schema proporzionato di cui all’allegato XXIV.

5.   Quando i titoli di debito con warrant conferiscono il diritto di acquistare azioni dell’emittente non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato, sono fornite anche le informazioni richieste dallo schema di cui all’allegato XII, ad eccezione del punto 4.2.2.»;

5)

all’articolo 17, paragrafo 2, il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

purché tali azioni o altri strumenti negoziabili equivalenti ad azioni siano emessi o saranno emessi dall’emittente dello strumento finanziario, da un’entità appartenente al gruppo di detto emittente o da un terzo e non siano ancora negoziati su un mercato regolamentato o equivalente al di fuori dell’Unione al momento dell’approvazione del prospetto relativo agli strumenti finanziari, e purché per le azioni sottostanti o per gli altri strumenti negoziabili sottostanti equivalenti ad azioni il regolamento avvenga tramite consegna dei titoli.»;

6)

il titolo dell’allegato XIV è sostituito dal seguente:

«Modulo di informazione aggiuntivo relativo alle azioni sottostanti»;

7)

l’allegato XVIII è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Disposizione transitoria

1.   Il presente regolamento non si applica all’approvazione di supplementi di prospetti o di prospetti di base quando il prospetto o il prospetto di base è stato approvato prima della data di cui all’articolo 3.

2.   Quando conformemente all’articolo 18 della direttiva 2003/71/CE l’autorità competente dello Stato membro di origine notifica all’autorità competente dello Stato membro ospitante un certificato di approvazione in relazione a un prospetto o a un prospetto di base approvato prima della data di cui all’articolo 3, l’autorità competente dello Stato membro di origine indica in modo chiaro ed esplicito nel certificato che il prospetto o il prospetto di base è stato approvato prima della data di cui all’articolo 3.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64.

(2)  GU L 149 del 30.4.2004, pag. 1.


ALLEGATO

«ALLEGATO XVIII

PARTE I

Tabella di combinazioni

n.

ALLEGATO XVIII

Parte I

DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE

SCHEMI

MODULO

SCHEMI

TIPI DI STRUMENTI FINANZIARI

Azioni

Titoli di debito e derivati

(< 100 000 EUR)

Titoli di debito e derivati

(> o = 100 000 EUR)

Strumenti finanziari emessi a fronte di cartolarizzazione

Titoli di debito e derivati delle banche

Informazioni pro forma

(se del caso)

Organismi di investimento collettivo di tipo chiuso

Stati e loro enti regionali e locali

Organismi internazionali di carattere pubblico/Titoli di debito garantiti da uno Stato membro dell’OCSE

1

Azioni (privilegiate, redimibili, con diritto di sottoscrizione privilegiato ecc.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Titoli di debito (ordinari, legati al reddito dell’impresa, strutturati ecc.) con valore nominale inferiore a 100 000 EUR

 

O

 

 

O

 

 

 

 

3

Titoli di debito (ordinari, legati al reddito dell’impresa, strutturati ecc.) con valore nominale pari ad almeno 100 000 EUR

 

 

O

 

O

 

 

 

 

4

Titoli di debito garantiti da un terzo

 

O

O

 

O

 

 

 

 

5

Derivati garantiti da un terzo

 

O

O

 

O

 

 

 

 

6

Strumenti finanziari emessi a fronte di cartolarizzazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Titoli di debito scambiabili o convertibili in azioni di terzi o in azioni dell’emittente o del gruppo ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato

 

O

O

 

O

 

 

 

 

8

Titoli di debito scambiabili o convertibili in azioni di terzi non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato

Emittente dei titoli di debito scambiabili o convertibili

 

O

O

 

O

 

 

 

 

Emittente delle azioni (sottostanti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Titoli di debito scambiabili o convertibili in azioni dell’emittente non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Titoli di debito scambiabili o convertibili in azioni del gruppo non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato

Emittente dei titoli di debito scambiabili o convertibili

 

O

O

 

O

 

 

 

 

Emittente delle azioni (sottostanti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Titoli di debito con warrant per l’acquisto di azioni dell’emittente non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Azioni con warrant per l’acquisto di azioni dell’emittente non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Derivati che conferiscono il diritto di sottoscrivere o di acquisire azioni dell’emittente non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Derivati che conferiscono il diritto di acquisire azioni del gruppo non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato

 

O

O

 

O

 

 

 

 

15

Derivati che conferiscono il diritto di sottoscrivere o di acquisire azioni dell’emittente o del gruppo ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato, e derivati legati a qualsiasi altro tipo di sottostante diverso dalle azioni dell’emittente o del gruppo non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato (ivi compresi i derivati che danno diritto a regolamento per differenziale)

 

O

O

 

O

 

 

 

 


n.

ALLEGATO XVIII

Parte I

NOTA INFORMATIVA SUGLI STRUMENTI FINANZIARI

SCHEMI

MODULI AGGIUNTIVI

TIPI DI STRUMENTI FINANZIARI

Azioni

Titoli di debito

(< 100 000 EUR)

Titoli di debito

(> o = 100 000 EUR)

Derivati

Garanzie

Strumenti finanziari emessi a fronte di cartolarizzazione

Azioni sottostanti

1

Azioni (privilegiate, redimibili, con diritto di sottoscrizione privilegiato ecc.)

 

 

 

 

 

 

 

2

Titoli di debito (ordinari, legati al reddito dell’impresa, strutturati ecc.) con valore nominale inferiore a 100 000 EUR

 

 

 

 

 

 

 

3

Titoli di debito (ordinari, legati al reddito dell’impresa, strutturati ecc.) con valore nominale pari ad almeno 100 000 EUR

 

 

 

 

 

 

 

4

Titoli di debito garantiti da un terzo

 

O

O

 

 

 

 

5

Derivati garantiti da un terzo

 

 

 

 

 

 

 

6

Strumenti finanziari emessi a fronte di cartolarizzazione

 

O

O

 

 

 

 

7

Titoli di debito scambiabili o convertibili in azioni di terzi o in azioni dell’emittente o del gruppo ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato

 

O

O

E solo punto 4.2.2

 

 

 

8

Titoli di debito scambiabili o convertibili in azioni di terzi non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato

Titoli di debito scambiabili o convertibili

 

O

O

 

 

 

 

Azioni (sottostanti)

 

 

 

 

 

 

E tranne punto 2

9

Titoli di debito scambiabili o convertibili in azioni dell’emittente non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato

E solo punti 3.1 e 3.2

O

O

 

 

 

 

10

Titoli di debito scambiabili o convertibili in azioni del gruppo non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato

Titoli di debito scambiabili o convertibili

 

O

O

 

 

 

 

Azioni (sottostanti)

E solo punti 3.1 e 3.2

 

 

 

 

 

 

11

Titoli di debito con warrant per l’acquisto di azioni dell’emittente non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato

 

O

O

E tranne punto 4.2.2

 

 

 

12

Azioni con warrant per l’acquisto di azioni dell’emittente non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato

 

 

 

E tranne punto 4.2.2

 

 

 

13

Derivati che conferiscono il diritto di sottoscrivere o di acquisire azioni dell’emittente non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato

 

 

 

E tranne punto 4.2.2

 

 

 

14

Derivati che conferiscono il diritto di acquisire azioni del gruppo non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato

 

 

 

E tranne punto 4.2.2

 

 

 

15

Derivati che conferiscono il diritto di sottoscrivere o di acquisire azioni dell’emittente o del gruppo ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato, e derivati legati a qualsiasi altro tipo di sottostante diverso dalle azioni dell’emittente o del gruppo non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato (ivi compresi i derivati che danno diritto a regolamento per differenziale)

 

 

 

 

 

 

 

PARTE II

Tabella di combinazioni per le emissioni di diritti di opzione riguardanti titoli di debito convertibili o scambiabili con azioni dell’emittente e titoli di debito convertibili o scambiabili con azioni dell’emittente in caso di emissioni di diritti di opzione e di titoli di debito da parte di piccole e medie imprese («PMI») o di società con ridotta capitalizzazione di mercato («small CAP») (regime d’informativa proporzionato — RIP)

L’emittente può comunque optare per il prospetto redatto secondo il regime d’informativa completo.

n.

ALLEGATO XVIII

Parte II — RIP

DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE

SCHEMI

MODULO

SCHEMI

TIPI DI STRUMENTI FINANZIARI

Azioni

Titoli di debito e derivati

(< 100 000 EUR)

Titoli di debito e derivati

(> o = 100 000 EUR)

Strumenti finanziari emessi a fronte di cartolarizzazione

Titoli di debito e derivati delle banche

Informazioni pro forma

(se del caso)

Organismi di investimento collettivo di tipo chiuso

Stati e loro enti regionali e locali

Organismi internazionali di carattere pubblico/Titoli di debito garantiti da uno Stato membro dell’OCSE

1

Emissioni di diritti di opzione riguardanti titoli di debito convertibili o scambiabili con azioni dell’emittente quando questo ha azioni della stessa classe già ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 26 bis, paragrafo 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Titoli di debito di PMI e small CAP scambiabili o convertibili in azioni di terzi o in azioni dell’emittente o del gruppo ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato

 

O

O

 

O

 

 

 

 

3

Titoli di debito di PMI e small CAP scambiabili o convertibili in azioni di terzi non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato

Titoli di debito scambiabili o convertibili

 

O

O

 

O

 

 

 

 

Azioni (sottostanti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Titoli di debito di PMI e small CAP scambiabili o convertibili in azioni dell’emittente non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Titoli di debito di PMI e small CAP scambiabili o convertibili in azioni del gruppo non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato

Titoli di debito scambiabili o convertibili

 

O

O

 

O

 

 

 

 

Azioni (sottostanti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


n.

ALLEGATO XVIII

Parte II — RIP

NOTA INFORMATIVA SUGLI STRUMENTI FINANZIARI

SCHEMI

MODULI AGGIUNTIVI

TIPI DI STRUMENTI FINANZIARI

Azioni

Titoli di debito

(< 100 000 EUR)

Titoli di debito

(> o = 100 000 EUR)

Derivati

Garanzie

Strumenti finanziari emessi a fronte di cartolarizzazione

Azioni sottostanti

1

Emissioni di diritti di opzione riguardanti titoli di debito scambiabili o convertibili in azioni dell’emittente quando questo ha azioni della stessa classe già ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 26 bis, paragrafo 2

E solo punti 3.1 e 3.2

O

O

 

 

 

E tranne punto 2

2

Titoli di debito di PMI e small CAP scambiabili o convertibili in azioni di terzi o in azioni dell’emittente o del gruppo ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato

 

O

O

E solo punto 4.2.2

 

 

 

3

Titoli di debito di PMI e small CAP scambiabili o convertibili in azioni di terzi non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato

Titoli di debito scambiabili o convertibili

 

O

O

 

 

 

 

Azioni sottostanti

 

 

 

 

 

 

E tranne punto 2

4

Titoli di debito di PMI e small CAP scambiabili o convertibili in azioni dell’emittente non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato

E solo punti 3.1 e 3.2

O

O

 

 

 

 

5

Titoli di debito di PMI e small CAP scambiabili o convertibili in azioni del gruppo non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato

Titoli di debito

 

O

O

 

 

 

 

Azioni (sottostanti)

E solo punti 3.1 e 3.2»

 

 

 

 

 

 


8.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 213/10


REGOLAMENTO (UE) N. 760/2013 DELLA COMMISSIONE

del 6 agosto 2013

recante divieto di pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo per le navi e le tonnare battenti bandiera portoghese o immatricolate in Portogallo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 40/2013 del Consiglio, del 21 gennaio 2013, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all'UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (2), fissa i contingenti per il 2013.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi e tonnare battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2013.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2013 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi e tonnare battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, mettere in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento, prelevare, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi o dalle tonnare suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  GU L 23 del 25.1.2013, pag. 54.


ALLEGATO

N.

16/TQ40

Stato membro

Portogallo

Stock

BFT/AE45WM

Specie

Tonno rosso (Thunnus thynnus)

Zona

Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e Mar Mediterraneo

Data

4.7.2013


8.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 213/12


REGOLAMENTO (UE) N. 761/2013 DELLA COMMISSIONE

del 6 agosto 2013

recante divieto di pesca del cicerello e delle catture accessorie connesse nelle acque UE delle zone IIa, IIIa e IV e nelle acque UE delle zone di gestione del cicerello 1, 2, 3, 4 e 6, escluse le acque entro sei miglia nautiche dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula per le navi battenti bandiera del Regno Unito

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 40/2013 del Consiglio, del 21 gennaio 2013, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all'UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (2), fissa i contingenti per il 2013.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2013.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2013 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  GU L 23 del 25.1.2013, pag. 54.


ALLEGATO

N.

17/TQ40

Stato membro

Regno Unito

Stock

SAN/2A3A4. e zone di gestione SAN/123_1, _2, _3, _4, _6

Specie

Cicerello e catture accessorie connesse (Ammodytes spp.)

Zona

Acque UE delle zone IIa, IIIa e IV; acque UE delle zone di gestione del cicerello 1, 2, 3, 4 e 6 (escluse le acque entro sei miglia nautiche dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula)

Data

4.7.2013


8.8.2013   

IT

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L 213/14


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 762/2013 DELLA COMMISSIONE

del 7 agosto 2013

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive clorpirifos, clorpirifos metile, mancozeb, maneb, MCPA, MCPB e metiram

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE del Consiglio e 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

La parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (2) elenca le sostanze attive che si ritengono approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(2)

Le approvazioni delle sostanze attive clorpirifos, clorpirifos metile, mancozeb, maneb, MCPA, MCPB e metiram scadranno tra il 30 aprile 2016 e il 30 giugno 2016. Sono state presentate domande di rinnovo delle approvazioni delle suddette sostanze attive. Dato che a tali sostanze attive si applicano le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l’attuazione della procedura di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (3), è necessario concedere ai richiedenti il tempo sufficiente per completare la procedura di rinnovo nel rispetto di tale regolamento. Di conseguenza è probabile che l’approvazione delle suddette sostanze attive scada prima che sia stata adottata una decisione in merito al loro rinnovo. È quindi necessario prorogare il loro periodo di approvazione.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(4)

Considerate le finalità dell’articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in cui non vengano presentati fascicoli supplementari a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 al più tardi 30 mesi prima della rispettiva data di scadenza di cui all’allegato del presente regolamento, la Commissione fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento o alla prima possibile data successiva.

(5)

Considerate le finalità dell’articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in cui la Commissione adotti un regolamento che stabilisce che l’approvazione di una sostanza attiva di cui all’allegato del presente regolamento non viene rinnovata poiché i criteri di approvazione non sono rispettati, la Commissione fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento o, se tale data è successiva, alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce che l’approvazione della sostanza attiva non è rinnovata.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1.

(3)  GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26.


ALLEGATO

La parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificata:

1)

nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione» della riga numero 107, MCPA, la data «30 aprile 2016» è sostituita dalla data «31 ottobre 2017»;

2)

nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione» della riga numero 108, MCPB, la data «30 aprile 2016» è sostituita dalla data «31 ottobre 2017»;

3)

nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione» della riga numero 111, Clorpirifos, la data «30 giugno 2016» è sostituita dalla data «31 gennaio 2018»;

4)

nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione» della riga numero 112, Clorpirifos metile, la data «30 giugno 2016» è sostituita dalla data «31 gennaio 2018»;

5)

nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione» della riga numero 113, Maneb, la data «30 giugno 2016» è sostituita dalla data «31 gennaio 2018»;

6)

nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione» della riga numero 114, Mancozeb, la data «30 giugno 2016» è sostituita dalla data «31 gennaio 2018»;

7)

nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione» della riga numero 115, Metiram, la data «30 giugno 2016» è sostituita dalla data «31 gennaio 2018».


8.8.2013   

IT

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L 213/16


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 763/2013 DELLA COMMISSIONE

del 7 agosto 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 637/2009 relativo alla classificazione di talune specie vegetali al fine di valutare l’ammissibilità delle denominazioni varietali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 6,

vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (2), in particolare l’articolo 9, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Per quanto concerne talune specie è necessario un adeguamento delle classi enunciate nell’allegato I del regolamento (CE) n. 637/2009, del 22 luglio 2009, che stabilisce le modalità di applicazione per ciò che riguarda l’ammissibilità delle denominazioni varietali delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi (3), al fine di tener conto delle variazioni relative alla classificazione botanica internazionale. L’Ufficio comunitario delle varietà vegetali già includeva, nel novembre del 2012, suddette variazioni nelle «Linee guida con note esplicative sull’articolo 63 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, relativo alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali».

(2)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 637/2009.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 637/2009 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1.

(2)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.

(3)  GU L 191 del 23.7.2009, pag. 10.


ALLEGATO

L’allegato del regolamento (CE) n. 637/2009 è modificato nel modo seguente:

1)

nella tabella 1, Classi nell’ambito dello stesso genere, le righe relative alle classi 4.1 e 4.2 sono modificate come segue:

Classi

Nome scientifico

«Classe 4.1

Solanum tuberosum

Classe 4.2

Solanum lycopersicum, innesti di pomodoro e ibridi interspecifici

Classe 4.3

Solanum melongena

Classe 4.4

Solanum diverso dalle classi 4.1, 4.2 e 4.3»

2)

nella tabella 2, Classi che comprendono più di un genere, le righe relative alle classi 201 e 203 sono modificate come segue:

Classi

Nome scientifico

«Classe 201

Secale, Triticum, xTriticosecale

Classe 203 (*)

Agrostis, Dactylis, Festuca, xFestulolium, Lolium, Phalaris, Phleum e Poa»


8.8.2013   

IT

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L 213/18


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 764/2013 DELLA COMMISSIONE

del 7 agosto 2013

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0709 93 10

TR

140,7

ZZ

140,7

0805 50 10

AR

87,9

BO

85,6

CL

99,9

TR

71,0

UY

86,0

ZA

100,0

ZZ

88,4

0806 10 10

EG

190,1

MA

180,7

TR

160,6

ZZ

177,1

0808 10 80

AR

155,3

BR

97,9

CL

126,0

CN

88,2

NZ

127,7

US

144,3

ZA

104,6

ZZ

120,6

0808 30 90

AR

134,7

CL

161,4

NZ

194,4

TR

153,4

ZA

108,5

ZZ

150,5

0809 29 00

TR

369,1

ZZ

369,1

0809 30

TR

146,0

ZZ

146,0

0809 40 05

BA

44,4

MK

61,9

TR

92,3

XS

57,7

ZZ

64,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DIRETTIVE

8.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 213/20


DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2013/45/UE DELLA COMMISSIONE

del 7 agosto 2013

che modifica le direttive 2002/55/CE e 2008/72/CE del Consiglio e la direttiva 2009/145/CE della Commissione riguardo alla denominazione botanica del pomodoro

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 2, l’articolo 44, paragrafo 2 l'articolo 45 e l'articolo 48, paragrafo 1, lettera b),

vista la direttiva 2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi (2), in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Alla luce del progresso delle conoscenze scientifiche il Codice internazionale di nomenclatura botanica (International Code of Botanical Nomenclature — ICBN) è stato riveduto, in particolare per quanto riguarda la denominazione botanica di specie di pomodoro.

(2)

In seguito a tale sviluppo occorre pertanto modificare le direttive 2002/55/CE e 2008/72/CE nonché la direttiva 2009/145/CE della Commissione, del 26 novembre 2009, che prevede talune deroghe per l’ammissione di ecotipi e varietà vegetali tradizionalmente coltivati in località e regioni particolari e minacciati dall’erosione genetica, nonché di varietà vegetali prive di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà (3).

(3)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2002/55/CE

La direttiva 2002/55/CE è così modificata:

1)

all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b) i termini «Lycopersicon esculentum Mill.» sono sostituiti da «Solanum lycopersicum L.»;

2)

nella tabella di cui al punto 3, lettera a), dell’allegato II, i termini «Lycopersicon esculentum» sono sostituiti dai termini «Solanum lycopersicum L.»;

3)

nella tabella di cui al punto 2 dell’allegato III, i termini «Lycopersicon esculentum» sono sostituiti dai termini «Solanum lycopersicum L.».

Articolo 2

Modifiche della direttiva 2008/72/CE

Nella tabella di cui all’allegato II della direttiva 2008/72/CE i termini «Lycopersicon esculentum Mill.» sono sostituiti dai termini «Solanum lycopersicum L.».

Articolo 3

Modifiche della direttiva 2009/145/CE

La direttiva 2009/145/CE è così modificata:

1)

nella tabella di cui all’allegato I, i termini «Lycopersicon esculentum Mill.» sono sostituiti da «Solanum lycopersicum L.»;

2)

nella tabella di cui all’allegato II, i termini «Lycopersicon esculentum Mill.» sono sostituiti da «Solanum lycopersicum L.».

Articolo 4

Recepimento

1.   Gli Stati membri pongono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 marzo 2014. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 5

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 6

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.

(2)  GU L 205 dell’1.8.2008, pag. 28.

(3)  GU L 312 del 27.11.2009, pag. 44.


DECISIONI

8.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 213/22


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 agosto 2013

relativa a un contributo finanziario dell’Unione per il piano di vaccinazione di emergenza contro la peste suina classica in Lettonia e Bielorussia e l’attuazione di misure di sorveglianza in Lettonia, Lituania e Bielorussia, nel contesto delle misure di emergenza adottate per la lotta contro tale malattia

[notificata con il numero C(2013) 4980]

(I testi in lingua lettone e lituana sono i soli facenti fede)

(2013/427/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 3, paragrafi 3 e 6, e l’articolo 8,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (2), in particolare l’articolo 84,

considerando quanto segue:

(1)

Dato che il piano approvato dalla decisione di esecuzione 2013/90/UE della Commissione (3) è un quadro sufficientemente dettagliato ai sensi dell’articolo 94 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012 recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (4), la presente decisione costituisce una decisione di finanziamento per le spese previste nel programma di lavoro in materia di sovvenzioni.

(2)

La peste suina classica è una malattia virale contagiosa dei suini domestici e selvatici che perturba gli scambi all’interno dell’Unione e le esportazioni verso i paesi terzi.

(3)

Nel caso di un focolaio di peste suina classica, sussiste un rischio che l’agente patogeno possa diffondersi ad altri allevamenti di suini dello Stato membro interessato, ad altri Stati membri e a paesi terzi attraverso il commercio di suini vivi e di prodotti, sperma, ovuli ed embrioni di suini nonché attraverso i suini selvatici.

(4)

La direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (5) fissa le misure da adottare nel caso di un focolaio per impedire l’ulteriore diffusione del virus.

(5)

In caso di conferma della presenza del virus della peste suina classica nei suini selvatici e se i dati epidemiologici disponibili indicano che esiste il pericolo di diffusione, la vaccinazione orale dei suini selvatici nella zona a rischio è la misura veterinaria più efficace ed efficiente per contenere la diffusione della malattia.

(6)

Il 20 novembre 2012 la Lettonia ha notificato due casi primari di peste suina classica nei suini selvatici nelle contee di Dagda e Zilupe, molto vicine alla frontiera con la Bielorussia e la Russia.

(7)

In seguito alla comparsa di questi focolai la Lettonia ha provveduto alla sorveglianza della febbre suina classica nei suini selvatici e successivamente nei suini domestici degli allevamenti a carattere familiare delle zone circostanti i casi primari, in modo da definire la zona infetta.

(8)

La decisione di esecuzione 2013/90/UE della Commissione ha approvato il piano presentato dalla Lettonia per l’eradicazione della peste suina classica e la vaccinazione di emergenza dei suini selvatici nelle zone designate, non appena le condizioni ambientali lo consentono, in conformità all’articolo 16, paragrafo 1, e all’articolo 20, paragrafo 2, quarto comma, della direttiva 2001/89/CE.

(9)

In conformità alla legislazione lettone, il focolaio di peste suina classica è considerato un’emergenza e con l’accordo del Consiglio dei ministri è stata autorizzata la procedura urgente per l’acquisto dei vaccini senza gara d’appalto al fine di garantire la disponibilità del vaccino per la campagna di vaccinazione nella primavera 2013.

(10)

Data la vicinanza dell’area infetta alla Bielorussia non può essere escluso che i suini selvatici infetti attraversino la frontiera tra la Lettonia e la Bielorussia; anche il gruppo veterinario comunitario d’emergenza ha raccomandato, dopo una visita effettuata sul posto nel febbraio 2013, di estendere la zona di vaccinazione a una zona cuscinetto di 50 km sul territorio della Bielorussia lungo la frontiera lettone.

(11)

Per valutare l’evoluzione epidemiologica della malattia nei suini selvatici e nei suini degli allevamenti a carattere familiare a rischio, è stato opportuno organizzare urgentemente attività di sorveglianza armonizzate ed indagini epidemiologiche basate sui test di laboratori sierologici e virologici per il virus della peste suina classica in alcune zone ad alto rischio nelle vicinanze dell’area infetta all’interno della Lettonia, della Bielorussia ed anche della Lituania.

(12)

La Lettonia ha presentato la stima dei costi del piano di vaccinazione di emergenza contro la peste suina classica dei suini selvatici, indicando il numero approssimativo di dosi di vaccino necessarie per il territorio della Lettonia e la zona cuscinetto di vaccinazione della Bielorussia e la stima dei costi per l’esecuzione di queste vaccinazioni. I costi stimati per la vaccinazione di emergenza ammontano a 221 800 EUR.

(13)

Nella prima settimana dell’aprile 2013 la Lettonia e la Lituania hanno presentato una stima iniziale dei costi che dovranno essere sostenuti per realizzare un’indagine epidemiologica e misure di sorveglianza della peste suina classica nel contesto di altre misure di emergenza adottate per la lotta contro tale malattia nel territorio della Lettonia, della Lituania e della Bielorussia. I costi stimati per le misure di sorveglianza ammontano a 227 000 EUR in Lettonia e in Bielorussia e a 17 000 EUR in Lituania.

(14)

L’ammissibilità retroattiva dei costi sostenuti dalla Lettonia a partire dalla data di notifica dei focolai e dalla Lituania e dalla Bielorussia dall’inizio delle attività di sorveglianza è giustificata poiché queste azioni sono essenziali per definire l’area di vaccinazione e per riuscire a eradicare la malattia.

(15)

L’articolo 3, paragrafo 6, della decisione 2009/470/CE stabilisce che il contributo finanziario dell’Unione ammonta al 100 % del costo di fornitura del vaccino e al 50 % delle spese sostenute per l’esecuzione della vaccinazione. Data la necessità di evitare spese eccessive per il bilancio dell’Unione, occorre tuttavia stabilire importi massimi che riflettano una previsione ragionevole del costo di fornitura del vaccino e delle spese sostenute per l’esecuzione della vaccinazione. Una previsione ragionevole è una previsione del costo di un materiale o un servizio a prezzi proporzionati rispetto a quelli di mercato. In attesa dei controlli sul posto effettuati dalla Commissione, è ora necessario approvare un contributo finanziario specifico dell’Unione alla Lettonia e fissare l’importo della prima rata di tale contributo.

(16)

A norma del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (6), le misure veterinarie sono finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia. Ai fini del controllo finanziario si applicano gli articoli 9, 36 e 37 di tale regolamento.

(17)

Il versamento del contributo finanziario è subordinato all’effettiva esecuzione delle azioni previste e alla presentazione alla Commissione di tutte le informazioni necessarie da parte delle autorità.

(18)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Nel contesto delle misure di emergenza adottate per la lotta contro la peste suina classica nel 2013, la Lettonia ha diritto a un contributo specifico dell’Unione per il piano di vaccinazione di emergenza dei suini selvatici contro la peste suina classica da attuare in Lettonia e in Bielorussia, che ammonta:

a)

al 100 % del costo (IVA esclusa) di fornitura delle dosi di vaccino;

b)

al 50 % del costo delle retribuzioni e degli onorari pagati al personale che esegue le vaccinazioni in Lettonia e al 50 % del costo (IVA esclusa) delle spese direttamente connesse alle vaccinazioni in Lettonia.

2.   Gli importi massimi rimborsabili alla Lettonia per i costi di cui al paragrafo 1 non possono superare:

a)

per l’acquisto del vaccino, 0,91 EUR in media per dose;

b)

per la vaccinazione, 0,18 EUR in media per dose di vaccino distribuita in Lettonia;

c)

130 800 EUR per le spese di vaccinazione in Lettonia;

d)

91 000 EUR per le spese di vaccinazione in Bielorussia.

Articolo 2

1.   Nel contesto delle misure di emergenza adottate per la lotta contro la peste suina classica, la Lettonia e la Lituania hanno diritto a un contributo finanziario dell’Unione per le spese sostenute per i test di laboratorio nel quadro delle misure di sorveglianza sierologiche e virologiche nei suini domestici e selvatici effettuati a decorrere dal 1o aprile 2013 in Lituania e in Bielorussia e dal 20 novembre 2012 in Lettonia.

2.   Il contributo finanziario dell’Unione è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Lettonia e dalla Lituania per le attività di cui al paragrafo 1 e non possono superare:

i)

227 000 EUR per la Lettonia;

ii)

17 000 EUR per la Lituania.

3.   Le spese massime rimborsabili alla Lettonia e alla Lituania per le attività di cui al paragrafo 1 non possono superare in media:

i)

0,5 EUR per suino domestico sottoposto a campionamento;

ii)

5 EUR per suino selvatico sottoposto a campionamento;

iii)

2 EUR per il test ELISA;

iv)

10 EUR per il test PCR;

v)

10 EUR per il test virologico.

Articolo 3

A seconda dei risultati dei controlli effettuati sul posto in conformità all’articolo 11, paragrafo 1, della decisione 2009/470/CE, verrà versata una prima rata secondo le seguenti modalità:

a)

fino a 224 300 EUR;

b)

come parte del contributo finanziario dell’Unione di cui agli articoli 1 e 2.

Tale versamento sarà effettuato sulla base di una richiesta ufficiale di rimborso presentata dalla Lettonia.

Articolo 4

Le spese che possono beneficiare di un contributo finanziario dell’Unione per le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono limitate alle spese sostenute dagli Stati membri per le misure di cui ai paragrafi da 1 a 4.

1.

Campionamento:

a)

il personale che, indipendentemente dalla categoria, è incaricato in modo specifico, esclusivamente o in parte, dell’esecuzione del campionamento; le spese si limitano alle retribuzioni effettive, ai contributi sociali e alle altre spese stabilite per legge come facenti parte della retribuzione; e

b)

le spese generali pari al 7 % della somma delle spese di cui alla lettera a).

2.

Test di laboratorio:

a)

l’acquisto di kit per le analisi, di reagenti e di tutto il materiale necessario utilizzato specificamente per effettuare test di laboratorio;

b)

il personale che, indipendentemente dalla categoria, è incaricato in modo specifico, esclusivamente o in parte, dell’esecuzione dei test nei locali del laboratorio; le spese sono limitate alle retribuzioni effettive, ai contributi sociali e alle altre spese stabilite per legge come facenti parte della retribuzione; e

c)

le spese generali pari al 7 % della somma delle spese di cui alle lettere a) e b).

3.

Acquisto e magazzinaggio delle dosi di vaccino e/o dei vaccini nonché delle esche per gli animali selvatici.

4.

Distribuzione di vaccini e di esche per animali selvatici:

a)

il personale che, indipendentemente dalla categoria, è incaricato in modo specifico, esclusivamente o in parte, della distribuzione di esche vaccino; le spese sono limitate alle retribuzioni effettive, ai contributi sociali e alle altre spese stabilite per legge come facenti parte della retribuzione;

b)

le spese generali pari al 7 % della somma delle spese di cui alla lettera a).

Articolo 5

1.   Il contributo finanziario dell’Unione di cui agli articoli 1 e 2 sarà versato sulla base:

a)

di una relazione tecnica finale, conformemente all’allegato I, relativa all’esecuzione tecnica della vaccinazione di emergenza, comprendente i risultati ottenuti nel periodo dal 1o aprile 2013 al 31 dicembre 2013;

b)

di una relazione tecnica finale, conformemente all’allegato II, relativa all’esecuzione tecnica delle misure di sorveglianza, comprendente i risultati ottenuti in Lettonia dal 20 novembre 2012 al 31 dicembre 2013 e in Lituania dal 1o aprile 2013 al 31 dicembre 2013;

c)

di una relazione finanziaria finale in formato elettronico, conformemente all’allegato III, relativa alle spese sostenute in Lettonia dal 20 novembre 2012 al 31 dicembre 2013 e in Lituania dal 1o aprile 2013 al 31 dicembre 2013;

d)

dei risultati di tutti i controlli sul posto eseguiti in conformità all’articolo 11, paragrafo 1, della decisione 2009/470/CE.

I documenti giustificativi delle relazioni di cui alle lettere da a) a c) dovranno essere messi a disposizione della Commissione per i controlli sul posto di cui alla lettera d).

2.   La relazione tecnica finale e la relazione finanziaria finale di cui al paragrafo 1, lettere da a) a c), sono presentate entro il 1o aprile 2014. Se tale limite di tempo non è rispettato, il contributo finanziario specifico dell’Unione verrà ridotto del 25 % per ogni mese civile di ritardo, eccetto se esistono circostanze debitamente giustificate per tale ritardo.

Articolo 6

La Repubblica di Lettonia e la Repubblica di Lituania sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2013

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

(2)  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(3)  GU L 47 del 20.2.2013, pag. 70.

(4)  GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1.

(5)  GU L 316 dell’1.12.2001, pag. 5.

(6)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.


ALLEGATO I

Relazione tecnica finale relativa alla vaccinazione di emergenza contro la peste suina classica nei suini selvatici

Stato membro: …

Data: …

1.

Valutazione tecnica della situazione:

1.1.

Mappe epidemiologiche:

2.

Informazioni sulla vaccinazione:

2.1.

Descrizione del vaccino utilizzato:

2.2.

Numero di dosi di vaccino distribuite:

Regione/zona di uno Stato membro o di un paese terzo

Numero di dosi di vaccino Primavera 2013

Numero di dosi di vaccino Estate 2013

Numero di dosi di vaccino Autunno 2013

Numero di dosi di vaccino TOTALE 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totali

 

 

 

 

3.

Conseguimento degli obiettivi e difficoltà tecniche:


ALLEGATO II

Relazione tecnica finale relativa alle misure di sorveglianza per la peste suina classica nei suini selvatici e domestici

Stato membro: …

Data: …

1.

Valutazione tecnica della situazione:

1.1.

Mappe epidemiologiche:

1.2.

Informazioni sulla sorveglianza:

Regione/zona di uno Stato membro o di un paese terzo

Numero di suini domestici sottoposti a campionamento

Numero di suini selvatici sottoposti a campionamento

Tipo di test (1)

Numero di test

Numero di suini domestici positivi

Numero di suini selvatici positivi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totali 2013

 

 

 

 

 

 

2.

Conseguimento degli obiettivi e difficoltà tecniche:

3.

Informazioni epidemiologiche supplementari: indagini epidemiologiche, ritrovamento di animali morti, distribuzione per età degli animali risultati positivi, lesioni riscontrate ecc.:


(1)  Indicare: ELISA, PCR, Ag-ELISA, isolamento, altro (specificare).


ALLEGATO III

Relazione finanziaria finale

Stato membro: …

Data: …

1.

Vaccinazione di emergenza contro la peste suina classica nei suini selvatici:

 

Numero di dosi di vaccino distribuite

(1)

Prezzo d’acquisto delle dosi di vaccino distribuite (1)

(2)

Spese per retribuzioni e onorari (del personale appositamente assunto) per la distribuzione dei vaccini (1)

(3)

Spese generali (7 %) (1)

Formula

Costo totale (1)

Formula

Primavera (doppio: 2 × campagna di distribuzione)

 

 

 

 

 

Estate (doppio: 2 × campagna di distribuzione)

 

 

 

 

 

Autunno (doppio: 2 × campagna di distribuzione)

 

 

 

 

 

Totale 2013

 

 

 

 

 

2.

Misure di sorveglianza relative alla peste suina classica nei suini selvatici e domestici

Test di laboratorio

 

Numero di test eseguiti

Costo dei test (2)

Test di laboratorio

(1)

Personale

(2)

Spese generali

Formula

Costo totale

Formula

Test sierologici

(ELISA)

 

 

 

 

 

Test PCR

 

 

 

 

 

Test virologici

 

 

 

 

 

Campionamento

 

 

Costi del campionamento (2)

Personale

(1)

Spese generali

Formula

Costo totale

Formula

Numero di suini domestici sottoposti a campionamento

 

 

 

 

Numero di suini selvatici sottoposti a campionamento

 

 

 

 

Certifico che:

le spese di cui sopra sono state effettivamente sostenute e contabilizzate con esattezza e sono ammissibili conformemente alle disposizioni della presente decisione,

tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sono disponibili per i controlli,

per queste misure non è stato chiesto nessun altro contributo dell’Unione e tutte le entrate derivanti da operazioni effettuate nel quadro di tali misure sono dichiarate alla Commissione,

il programma è stato attuato in conformità alla normativa pertinente dell’Unione,

sono state applicate in particolare procedure di controllo per verificare l’esattezza degli importi dichiarati e per prevenire, individuare e correggere le irregolarità.

Data:

Nome e firma del direttore operativo:


(1)  Tutti i costi non includono l’IVA

(2)  Tutti i costi non includono l’IVA


8.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 213/s3


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Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

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Dal 1o luglio 2013, la forma di citazione degli atti è modificata.

Durante un periodo di transizione, la nuova forma coesisterà con la precedente.