ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2013.204.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 204 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
56° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
31.7.2013 |
IT |
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L 204/1 |
Avviso concernente l'applicazione provvisoria della parte IV ("Commercio") dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra (Nicaragua)
In attesa che siano espletate le procedure necessarie per la conclusione dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra, firmato a Tegucigalpa il 29 giugno 2012, la sua parte IV relativa al commercio è applicata, conformemente all'articolo 353, paragrafo 4, dello stesso, a titolo provvisorio tra l'Unione europea e il Nicaragua a decorrere dal 1o agosto 2013. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della decisione del Consiglio del 25 giugno 2012 relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo, l'articolo 271 non è applicato su base provvisoria.
31.7.2013 |
IT |
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L 204/1 |
Avviso concernente l'applicazione provvisoria della parte IV ("Commercio") dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra (Panama)
In attesa che siano espletate le procedure necessarie per la conclusione dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra, firmato a Tegucigalpa il 29 giugno 2012, la sua parte IV relativa al commercio è applicata, conformemente all'articolo 353, paragrafo 4, dello stesso, a titolo provvisorio tra l'Unione europea e Panama a decorrere dal 1o agosto 2013. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della decisione del Consiglio del 25 giugno 2012 relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo, l'articolo 271 non è applicato su base provvisoria.
31.7.2013 |
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L 204/1 |
Avviso concernente l'applicazione provvisoria della parte IV ("Commercio") dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra (Honduras)
In attesa che siano espletate le procedure necessarie per la conclusione dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra, firmato a Tegucigalpa il 29 giugno 2012, la sua parte IV relativa al commercio è applicata, conformemente all'articolo 353, paragrafo 4, dello stesso, a titolo provvisorio tra l'Unione europea e l'Honduras a decorrere dal 1o agosto 2013. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della decisione del Consiglio del 25 giugno 2012 relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo, l'articolo 271 non è applicato su base provvisoria.
31.7.2013 |
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L 204/2 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 31 luglio 2012
relativa alla conclusione dell’accordo di cooperazione sugli usi pacifici dell’energia nucleare tra la Comunità europea dell’energia atomica e il governo della Repubblica del Sud Africa
(2013/408/Euratom)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 101, secondo comma,
vista l’approvazione del Consiglio,
considerando quanto segue:
È necessario concludere l’accordo di cooperazione sugli usi pacifici dell’energia nucleare tra la Comunità europea dell’energia atomica e il governo della Repubblica del Sud Africa,
DECIDE:
Articolo 1
È approvato, a nome della Comunità europea dell’energia atomica, l’accordo di cooperazione sugli usi pacifici dell’energia nucleare tra la Comunità europea dell’energia atomica e il governo della Repubblica del Sud Africa. Il testo dell’accordo è allegato alla presente decisione.
Articolo 2
Un membro della Commissione è autorizzato a firmare l’accordo e ad espletare tutte le procedure necessarie per l’entrata in vigore dello stesso, che viene concluso a nome della Comunità europea dell’energia atomica.
Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2012
Per la Commissione
Günther OETTINGER
Membro della Commissione
31.7.2013 |
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L 204/3 |
ACCORDO
di cooperazione sugli usi pacifici dell’energia nucleare tra il governo della Repubblica del Sud Africa e la Comunità europea dell’energia atomica (Euratom)
Il governo della Repubblica del Sud Africa, di seguito denominata «Sud Africa», e la Comunità europea dell’energia atomica (Euratom), di seguito denominata «la Comunità», di seguito denominati «le parti»,
CONSIDERANDO le relazioni di amicizia e cooperazione esistenti tra le due parti;
PRENDENDO atto con soddisfazione dell’esito positivo della cooperazione economica, tecnica e scientifica tra le parti;
TENENDO conto dell’accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica del Sud Africa, dall’altro, concluso l’11 ottobre 1999;
TENENDO conto dell’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato il 23 giugno 2000;
DESIDERANDO promuovere la cooperazione sull’uso dell’energia nucleare per scopi pacifici;
RIAFFERMANDO il fermo impegno della Repubblica del Sud Africa, della Comunità e dei governi dei suoi Stati membri a favore della non proliferazione nucleare e per il rafforzamento e l’efficiente applicazione dei relativi controlli di sicurezza e sulle esportazioni, nel rispetto dei quali si svolge la cooperazione tra la Repubblica del Sud Africa e la Comunità sugli usi pacifici dell’energia nucleare;
RIAFFERMANDO il sostegno della Repubblica del Sud Africa, della Comunità e dei governi dei suoi Stati membri agli obiettivi dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica, di seguito denominata «AIEA», e al suo sistema di controlli di sicurezza;
RIAFFERMANDO il fermo impegno della Repubblica del Sud Africa, della Comunità e dei suoi Stati membri nei confronti della convenzione internazionale sulla protezione fisica dei materiali nucleari, firmata il 3 marzo 1980;
CONSIDERANDO che la Repubblica del Sud Africa e tutti gli Stati membri della Comunità sono parti del trattato di non proliferazione delle armi nucleari, firmato il 1o luglio 1968, di seguito denominato «TNP»;
PRENDENDO ATTO che i controlli di sicurezza nucleari sono applicati in tutti gli Stati membri della Comunità conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, di seguito denominato «il trattato Euratom», e agli accordi sui controlli di sicurezza conclusi tra la Comunità, i suoi Stati membri e l’AIEA;
TENENDO conto del trattato relativo alla zona africana libera da armi nucleari (trattato di Pelindaba), concluso l’11 aprile 1996 ed entrato in vigore il 15 luglio 2009;
PRENDENDO ATTO che la Repubblica del Sud Africa e i governi di tutti gli Stati membri della Comunità fanno parte del gruppo dei paesi fornitori di materiale nucleare;
PRENDENDO ATTO che è necessario tener conto degli impegni assunti dalla Repubblica del Sud Africa e dal governo di ciascuno Stato membro della Comunità nell’ambito del gruppo dei paesi fornitori di materiale nucleare;
RICONOSCENDO il principio fondamentale della libera circolazione nel mercato interno nel territorio dell’Unione europea;
CONVENENDO che il presente accordo deve essere conforme agli obblighi internazionali assunti dall’Unione europea e dalla Repubblica del Sud Africa nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio;
REITERANDO l’impegno della Repubblica del Sud Africa e dei governi degli Stati membri della Comunità ad applicare i rispettivi accordi bilaterali sugli usi pacifici dell’energia nucleare,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo I
Definizioni
Ai fini del presente accordo, salvo disposizione contraria, si intende per:
1) «autorità competente»:
a) |
per la Repubblica del Sud Africa, il Dipartimento per l’energia; |
b) |
per la Comunità, la Commissione europea, oppure un’altra autorità che la parte interessata ha facoltà di notificare per iscritto in qualsiasi momento all’altra parte; |
2) «apparecchiatura»: i materiali elencati nell’allegato B, sezioni 1, 3, 4, 5, 6 e 7 della circolare informativa dell’AIEA INFCIRC/254/Rev.10/Parte 1 (Linee guida per i trasferimenti nucleari);
3) «informazioni»: dati tecnici o scientifici, risultati o metodi di ricerca e sviluppo derivanti da progetti comuni di ricerca e qualsiasi altra informazione ritenuta necessaria dalle parti e/o dai partecipanti impegnati in progetti comuni di ricerca, da fornire o scambiare nel quadro del presente accordo o delle ricerche effettuate ai sensi dello stesso;
4) «proprietà intellettuale»: ha il significato di cui all’articolo 2 della convenzione di Stoccolma del 14 luglio 1967 che istituisce l’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale, modificata il 28 settembre 1979, e può comprendere altri elementi concordati dalle parti;
5) «progetti comuni di ricerca»: l’attività di ricerca e sviluppo tecnologico condotta con o senza il sostegno finanziario di una delle parti o di entrambe, che comporti la collaborazione di partecipanti sia della Comunità che del Sud Africa e che sia designata per iscritto come ricerca comune dalle parti o da agenzie e organismi scientifici e tecnologici delle parti incaricati dell’attuazione dei programmi di ricerca scientifica. Se il finanziamento è erogato da una sola parte, la designazione spetta alla parte finanziatrice e ai partecipanti al progetto;
6) «materiale nucleare»: qualsiasi materiale grezzo o materiale fissile speciale nel senso definito dall’articolo XX dello statuto dell’AIEA. Ogni decisione del consiglio dei governatori dell’AIEA presa in virtù dell’articolo XX dello statuto dell’AIEA e volta a modificare l’elenco dei materiali considerati «materiale grezzo» o «materiale fissile speciale» è valida agli effetti del presente accordo soltanto se entrambe le parti del medesimo si sono reciprocamente informate per iscritto del fatto che accettano tale decisione;
7) «materiali non nucleari»:
a) |
deuterio, acqua pesante (ossido di deuterio) e qualsiasi altro composto di deuterio in cui il rapporto deuterio/idrogeno sia superiore a 1:5000, utilizzabile nei reattori nucleari di cui all’allegato B, punto 1.1, della circolare dell’AIEA INFCIRC/254/Rev.10/Parte 1; |
b) |
grafite di qualità nucleare: grafite utilizzabile nei reattori nucleari di cui all’allegato B, punto 1.1, della circolare dell’AIEA INFCIRC/254/Rev.10/Parte 1, avente un grado di purezza superiore a 5 ppm di boro equivalente e densità superiore a 1,5 g/cm3; |
8) «partecipante»: qualsiasi persona, istituto di ricerca, soggetto giuridico o impresa o qualsiasi altro organismo altrimenti autorizzato da una delle parti a partecipare ad attività di cooperazione o a progetti comuni di ricerca nell’ambito del presente accordo, comprese le parti stesse;
9) «persona»: qualsiasi persona fisica, impresa o altra entità soggetta alle leggi e ai regolamenti vigenti nella rispettiva giurisdizione territoriale delle parti, ad esclusione delle parti stesse;
10) «risultati di attività intellettuale»: informazioni e/o proprietà intellettuale;
11) «Parti»: la Repubblica del Sud Africa, da un lato, e la Comunità, dall’altro;
«la Comunità»:
a) |
sia la persona giuridica istituita dal trattato Euratom; |
b) |
sia i territori cui si applica il trattato Euratom; |
12) «tecnologia»: ha il significato di cui all’allegato A della circolare dell’AIEA INFCIRC/254/Rev.10/Parte 1.
Articolo II
Obiettivo
1. Il presente accordo mira a promuovere e ad agevolare, sulla base del mutuo vantaggio, dell’uguaglianza e della reciprocità, la cooperazione sugli usi pacifici dell’energia nucleare allo scopo di rafforzare le relazioni globali di cooperazione tra la Comunità il Sud Africa, in funzione delle esigenze e priorità dei rispettivi programmi nucleari.
2. Il presente accordo mira altresì a promuovere la cooperazione scientifica tra la Comunità e il Sud Africa e, in particolare, a facilitare la partecipazione degli enti di ricerca sudafricani a progetti realizzati nell’ambito dei pertinenti programmi di ricerca della Comunità e garantire una partecipazione reciproca degli enti di ricerca della Comunità e dei suoi Stati membri a progetti realizzati dal Sud Africa in settori di ricerca affini.
3. Nessuna disposizione del presente accordo deve essere interpretata in modo da vincolare le parti a qualsivoglia forma di esclusiva e ciascuna parte ha il diritto di esercitare attività commerciali in modo indipendente dall’altra se le esigenze di mercato lo richiedono.
Articolo III
Ambito e forme di cooperazione
1. Il materiale nucleare, le apparecchiature, il materiale non nucleare e il materiale nucleare ottenuto come sottoprodotto sono utilizzati esclusivamente per scopi pacifici e non possono essere usati per dispositivi esplosivi nucleari, per la ricerca o lo sviluppo di tali dispositivi o per qualsiasi altro scopo militare.
2. La cooperazione oggetto del presente accordo verte sugli usi pacifici dell’energia nucleare e può comprendere tra l’altro:
a) |
la ricerca e lo sviluppo nel settore dell’energia nucleare (comprese le tecnologie di fusione); |
b) |
l’impiego di materiali e tecnologie nucleari, quali applicazioni in campo sanitario o in agricoltura; |
c) |
trasferimenti di materiali e apparecchiature nucleari; |
d) |
sicurezza nucleare, gestione dei residui radioattivi e del combustibile esaurito, disattivazione, radioprotezione, incluse la preparazione e la risposta alle emergenze; |
e) |
controlli di sicurezza nucleare; |
f) |
altri settori concordati dalle parti che rientrino nell’ambito dei loro rispettivi programmi. |
3. La cooperazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo può rivestire le seguenti forme:
a) |
la fornitura di materiali nucleari, di materiali non nucleari, di apparecchiature e delle tecnologie correlate; |
b) |
la fornitura di servizi per il ciclo del combustibile nucleare; |
c) |
se necessario, la creazione di gruppi di lavoro incaricati di realizzare specifici studi e progetti nel settore della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico; |
d) |
lo scambio di esperti e di informazioni scientifiche e tecnologiche, l’organizzazione di seminari e conferenze scientifiche, la formazione del personale amministrativo, tecnico e scientifico; |
e) |
consultazioni su soggetti di ricerca e aspetti tecnologici e attività comuni di ricerca nell’ambito di programmi concordati; |
f) |
attività di cooperazione volte a promuovere la sicurezza nucleare; nonché |
g) |
altre forme di cooperazione che le parti potranno definire per iscritto. |
4. La cooperazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo può svolgersi anche tra persone e imprese autorizzate stabilite nei rispettivi territori delle parti.
Articolo IV
Materiali soggetti all’accordo
1. Il presente accordo si applica al materiale nucleare, al materiale non nucleare e alle apparecchiature trasferite tra le parti o tra le loro rispettive persone, direttamente o attraverso un paese terzo. I suddetti materiali sono soggetti alle disposizioni del presente accordo fin dal loro ingresso nel territorio sottoposto alla giurisdizione della parte che li riceve, a condizione che la parte fornitrice abbia notificato per iscritto alla parte ricevente il trasferimento previsto, in conformità di procedure definite dalle disposizioni amministrative, e che il previsto destinatario, se diverso dalla parte ricevente, sia una persona autorizzata nella giurisdizione territoriale della parte ricevente.
2. Il materiale nucleare, il materiale non nucleare e le apparecchiature di cui al paragrafo 1 del presente articolo restano soggetti alle disposizioni del presente accordo fino a quando, conformemente alle procedure previste dalle disposizioni amministrative, sia stato stabilito:
a) |
che tali materiali sono stati trasferiti fuori dalla giurisdizione della parte ricevente in conformità delle pertinenti disposizioni del presente accordo; oppure |
b) |
che il materiale nucleare non è più utilizzabile per alcuna attività nucleare sottoposta ai controlli di sicurezza di cui all’articolo VI, paragrafo 1, del presente accordo o è diventato praticamente irrecuperabile; oppure |
c) |
che le apparecchiature e i materiali non nucleari non sono più utilizzabili per scopi nucleari; oppure |
d) |
che le parti convengono che i materiali in questione non sono più soggetti alle disposizioni del presente accordo. |
3. Il trasferimento di tecnologia è soggetto al presente accordo per gli Stati membri della Comunità che hanno espresso la loro volontà di includere tali trasferimenti nel campo di applicazione del presente accordo mediante comunicazione scritta indirizzata alla Commissione europea. Ogni trasferimento è previamente notificato tra lo (gli) Stato(i) membro(i) interessato(i) e la Commissione europea, da un lato, e il Sud Africa, dall’altro.
Articolo V
Scambi di materiale nucleare, di materiale non nucleare e di apparecchiature
1. Ogni trasferimento di materiale nucleare, di materiale non nucleare o di apparecchiature effettuato nell’ambito delle attività di cooperazione è realizzato in conformità ai pertinenti impegni internazionali assunti dalla Comunità, dai suoi Stati membri e dalla Repubblica del Sud Africa in relazione agli usi pacifici dell’energia nucleare di cui all’articolo VI del presente accordo.
2. Le parti si prestano, nella misura del possibile, reciproca assistenza per l’appalto di materiale nucleare, di materiale non nucleare o di apparecchiature ad opera delle parti o di persone stabilite nel territorio della Comunità o soggette alla giurisdizione della Repubblica del Sud Africa.
3. Il proseguimento della cooperazione prevista dal presente accordo dipende dall’applicazione, soddisfacente per entrambe le parti, del sistema di controlli di sicurezza istituito dalla Comunità conformemente al trattato Euratom e del sistema di controlli di sicurezza del materiale nucleare, del materiale non nucleare e delle apparecchiature istituito dalla Repubblica del Sud Africa.
4. Le disposizioni del presente accordo non sono utilizzate per ostacolare l’applicazione del principio della libera circolazione nel mercato interno nel territorio dell’UE.
5. I trasferimenti di materiale nucleare soggetto al presente accordo e la prestazione dei servizi corrispondenti sono effettuati ad eque condizioni commerciali e non pregiudicano gli obblighi internazionali delle parti nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio. L’applicazione del presente paragrafo lascia impregiudicati il trattato Euratom e la legislazione da esso derivata, nonché le leggi e i regolamenti del Sud Africa.
6. I ritrasferimenti di tutti i materiali nucleari, i materiali non nucleari, le apparecchiature o la tecnologia soggetti al presente accordo al di fuori del territorio sottoposto alla giurisdizione delle parti sono effettuati unicamente nel quadro degli impegni assunti dai governi dei singoli Stati membri della Comunità e dalla Repubblica del Sud Africa in seno al gruppo dei paesi fornitori di materiale nucleare («Nuclear Suppliers Group»). In particolare, ai ritrasferimenti di tutti i materiali nucleari, i materiali non nucleari, le apparecchiature o la tecnologia soggetti al presente accordo si applicano le Linee guida per i trasferimenti nucleari di cui alla circolare dell’AIEA INFCIRC/254/Rev. 10/Parte 1.
7. Qualora le linee guida per i trasferimenti nucleari di cui al paragrafo 6 del presente articolo richiedano l’autorizzazione preliminare della parte fornitrice per un ritrasferimento, essa deve essere ottenuta per iscritto preliminarmente a qualsiasi ritrasferimento verso un paese non compreso nell’elenco dei paesi terzi della parte fornitrice, stabilito conformemente al paragrafo 8 del presente articolo.
8. Al momento dell’entrata in vigore del presente accordo, le parti si scambiano elenchi dei paesi terzi verso i quali sono autorizzati ritrasferimenti ai sensi del paragrafo 7 del presente articolo senza che sia necessario ottenere l’autorizzazione preliminare della parte fornitrice. Ciascuna parte notifica all’altra parte le modifiche apportate al proprio elenco di paesi terzi.
Articolo VI
Condizioni applicabili al materiale nucleare soggetto all’accordo
1. Il materiale nucleare cui si applica il presente accordo è soggetto alle seguenti condizioni:
a) |
nella Comunità, ai controlli di sicurezza Euratom conformemente al trattato Euratom e ai controlli di sicurezza dell’AIEA, conformemente agli accordi seguenti, ove rilevanti e nella versione eventualmente aggiornata o sostituita, se e in quanto ciò sia previsto dalle clausole del trattato di non proliferazione delle armi nucleari:
|
b) |
in Sud Africa, ai controlli di sicurezza dell’AIEA a norma dell’accordo tra il governo della Repubblica del Sud Africa e l’AIEA relativo all’applicazione dei controlli di sicurezza in connessione con il trattato di non proliferazione delle armi nucleari, firmato ed entrato in vigore il 16 settembre 1991 e pubblicato nel documento INFCIRC/394, integrato da un protocollo addizionale, firmato ed entrato in vigore il 13 settembre 2002, e al trattato relativo alla zona africana esente da armi nucleari, firmato l’11 aprile 1996 ed entrato in vigore il 15 luglio 2009. |
2. Qualora l’applicazione di uno degli accordi conclusi con l’AIEA di cui al paragrafo 1 del presente articolo sia sospesa o venga a cessare, per qualsiasi motivo, nella Comunità o in Sud Africa, la parte interessata conclude con l’AIEA un accordo che garantisca un’efficacia e una copertura equivalenti a quelle degli accordi sui controlli di sicurezza di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), del presente articolo, oppure, se ciò non è possibile,
a) |
la Comunità, dal canto suo, applica controlli di sicurezza basati sul sistema Euratom e idonei a garantire un’efficacia e una copertura equivalenti a quelle degli accordi sui controlli di sicurezza di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo; oppure, se ciò non è possibile, |
b) |
le parti stipulano accordi per l’applicazione dei controlli di sicurezza che garantiscano un’efficacia e una copertura equivalenti a quelle degli accordi sui controlli di sicurezza di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), del presente articolo. |
3. Le misure di protezione fisica sono sempre applicate a livelli che soddisfino almeno i criteri stabiliti nell’allegato C della circolare dell’AIEA INFCIRC/254/Rev.10/Parte 1; in aggiunta a questa circolare, gli Stati membri della Comunità, la Commissione europea, se del caso, e il Sud Africa faranno riferimento, nell’applicare le misure di protezione fisica, agli obblighi loro incombenti in virtù della convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, del 3 marzo 1980, con gli eventuali emendamenti in vigore per ciascuna delle parti, nonché alle raccomandazioni concernenti la protezione fisica di materiali e installazioni nucleari contenute nella circolare dell’AIEA INFCIRC/225/Rev.5 della serie n. 13 dell’AIEA sulla sicurezza nucleare. Il trasporto internazionale è soggetto alle disposizioni della convenzione internazionale sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, con gli eventuali emendamenti in vigore per ciascuna delle parti, e ai regolamenti AIEA per la sicurezza dei trasporti di materiali radioattivi (Standard di sicurezza AIEA – Serie n. TS-R-1).
4. La sicurezza nucleare e la gestione dei residui sono soggette alla convenzione sulla sicurezza nucleare (circolare dell’AIEA INFCIRC/449), alla convenzione congiunta sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi (circolare dell’AIEA INFCIRC/546), alla convenzione sull’assistenza in caso di incidenti nucleari o di emergenza radiologica (circolare dell’AIEA INFCIRC/336) e della convenzione sulla notifica tempestiva di un incidente nucleare (circolare dell’AIEA INFCIRC/335).
Articolo VII
Scambio di informazioni e proprietà intellettuale
L’utilizzo e la diffusione delle informazioni e dei diritti di proprietà intellettuale, compresi i diritti di proprietà industriale, i diritti conferiti dai brevetti e i diritti d’autore, e la tecnologia trasferita nell’ambito delle attività di cooperazione intraprese a norma del presente accordo sono conformi alle disposizioni dell’allegato del presente accordo.
Articolo VIII
Applicazione dell’accordo
1. Le disposizioni del presente accordo sono applicate in buona fede e in modo tale da evitare ostacoli, ritardi o indebite interferenze nelle attività nucleari in Sud Africa e nella Comunità e da conformarsi a una prassi di gestione oculata necessaria allo svolgimento sicuro ed economico delle attività nucleari.
2. Le disposizioni del presente accordo non devono essere utilizzate allo scopo di assicurarsi vantaggi commerciali o industriali, né per interferire con interessi commerciali o industriali, sia nazionali che internazionali, di una delle parti o delle persone da queste autorizzate, né allo scopo di interferire con la politica nucleare seguita da una delle parti o dai governi degli Stati membri della Comunità, né allo scopo di ostacolare la promozione dell’utilizzo dell’energia nucleare per fini pacifici e non esplosivi, né per ostacolare il movimento di materiali soggetti al presente accordo (o di cui sia stata fatta la relativa notificazione) nella giurisdizione territoriale rispettiva delle parti o fra il Sud Africa e la Comunità.
3. Il materiale nucleare soggetto al presente accordo è gestito in base ai principi di equivalenza, fungibilità e proporzionalità dei materiali nucleari.
4. Qualsiasi modifica dei documenti pubblicati dall’AIEA menzionati agli articoli I, V e VI del presente accordo incide sul presente accordo solo se le parti si comunicano reciprocamente per iscritto, attraverso le vie diplomatiche, che accettano la modifica in questione.
Articolo IX
Disposizioni amministrative
1. Le autorità competenti di entrambe le parti adottano disposizioni amministrative atte a garantire l’effettiva applicazione delle disposizioni del presente accordo.
2. Dette disposizioni amministrative possono comprendere, tra l’altro, disposizioni finanziarie, attribuzione di responsabilità gestionali e disposizioni particolareggiate sulla divulgazione delle informazioni e sui diritti di proprietà intellettuale.
3. Le disposizioni amministrative adottate ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo possono essere modificate come concordato per iscritto dalle autorità competenti.
Articolo X
Diritto applicabile
La cooperazione di cui al presente accordo è conforme alle leggi e ai regolamenti vigenti in Sud Africa e nell’Unione europea, nonché agli accordi internazionali sottoscritti dalle parti. Nel caso della Comunità, il diritto applicabile comprende il trattato Euratom e gli atti da esso derivati.
Articolo XI
Inadempienza
1. Se una delle due parti o uno Stato membro della Comunità viola una qualsiasi disposizione sostanziale del presente accordo, l’altra parte può, dandone preavviso scritto, sospendere o cessare in tutto o in parte la cooperazione di cui al presente accordo.
2. Prima che una delle parti proceda in tal senso, le parti si consultano allo scopo di raggiungere un’intesa sulle eventuali misure correttive da prendere e sui tempi entro i quali devono essere attuate. Si procede in tal senso soltanto se non sia stato possibile prendere le misure concordate nei termini convenuti dalle parti o, qualora non sia stato possibile pervenire a una soluzione, decorso un periodo di tempo concordato dalle parti.
3. Salvo se diversamente concordato dalle parti, la denuncia del presente accordo lascia impregiudicata l’attuazione di eventuali accordi e/o contratti conclusi durante il periodo di validità dello stesso, ma non ancora ultimati alla data della sua denuncia.
Articolo XII
Consultazione e risoluzione delle controversie
1. I rappresentanti delle parti si riuniscono, su richiesta di una di esse, per consultarsi su questioni scaturite dall’interpretazione o dall’applicazione del presente accordo, sorvegliarne l’esecuzione e concordare modalità di cooperazione supplementari a quelle previste dal presente accordo. Tali consultazioni possono anche assumere la forma di scambi di lettere.
2. Ogni controversia sull’interpretazione o l’applicazione del presente accordo, non risolta direttamente tra le parti mediante negoziato o in altra forma, è deferita, su richiesta di una delle parti, a un tribunale arbitrale composto da tre arbitri. Ciascuna parte designa un arbitro e i due arbitri così designati ne eleggono un terzo, non avente la nazionalità di alcuna delle due parti, che ricopre la funzione di presidente. Se entro trenta giorni dalla richiesta di arbitrato una delle due parti non ha designato un arbitro, l’altra parte può chiedere al presidente della Corte internazionale di giustizia di nominare un arbitro per la parte che non ha provveduto a designarlo. Se entro trenta giorni dalla designazione o dalla nomina degli arbitri di entrambe le parti, il terzo arbitro non è stato eletto, l’una o l’altra parte può chiedere al presidente della Corte internazionale di giustizia di nominare il terzo arbitro. La maggioranza dei membri del tribunale arbitrale costituisce il quorum e tutte le decisioni del tribunale arbitrale sono prese a maggioranza dei voti dei suoi membri. La procedura di arbitrato è stabilita dal tribunale stesso. Le decisioni del tribunale arbitrale sono vincolanti per entrambe le parti e da queste applicate. Gli onorari degli arbitri sono fissati in base alle stesse tariffe in vigore per i giudici ad hoc della Corte internazionale di giustizia.
3. Ai fini della risoluzione delle controversie fa fede la versione inglese del presente accordo.
Articolo XIII
Disposizioni complementari
1. Il presente accordo lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di concludere accordi bilaterali con il Sud Africa, nel rispetto delle competenze degli Stati membri, da un lato, e della Comunità, dall’altro, purché tali accordi bilaterali siano pienamente conformi agli obiettivi e ai termini del presente accordo. Gli accordi bilaterali conclusi da alcuni Stati membri anteriormente all’entrata in vigore dell’accordo tra la Comunità e il Sud Africa possono continuare ad applicarsi.
2. Ove del caso, si adotteranno disposizioni volte a collegare gli accordi summenzionati con il presente accordo, in conformità delle rispettive competenze delle parti e previo consenso delle parti interessate.
Articolo XIV
Modifiche e status dell’allegato
1. Le parti possono consultarsi, su richiesta di una di esse, su eventuali modifiche del presente accordo, in particolare per tener conto di sviluppi internazionali nel settore dei controlli di sicurezza nucleare.
2. Il presente accordo può essere modificato se le parti decidono in tal senso.
3. Le eventuali modifiche entrano in vigore alla data a tal fine specificata dalle parti mediante scambio di note diplomatiche.
4. L’allegato forma parte integrante del presente accordo e può essere modificato in conformità dei paragrafi da 1 a 3 del presente articolo.
Articolo XV
Entrata in vigore e durata
1. Il presente accordo entra in vigore alla data dell’ultima notifica scritta dell’avvenuto espletamento, ad opera delle parti, delle procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.
2. Il presente accordo è concluso per un periodo di dieci anni. Successivamente, l’accordo è automaticamente rinnovato per ulteriori periodi di cinque anni, a meno che una delle parti non notifichi per iscritto all’altra parte, almeno sei mesi prima della scadenza di uno dei periodi supplementari, la propria intenzione di risolvere l’accordo.
3. A prescindere dalla sospensione, dalla risoluzione o dalla scadenza del presente accordo o dalla cessazione, per qualsiasi motivo, di ogni forma di cooperazione intrapresa in applicazione dello stesso, gli obblighi di cui agli articoli III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X del presente accordo restano validi fintantoché ogni materiale nucleare, ogni materiale non nucleare e ogni apparecchiatura soggetti ai predetti articoli rimangano nel territorio dell’altra parte o in qualsiasi luogo sotto la sua giurisdizione o controllo, o fintantoché non sia stato stabilito, conformemente alle disposizioni dell’articolo IV del presente accordo, che il materiale nucleare in questione non è più utilizzabile o è diventato praticamente irrecuperabile ai fini di un trattamento che lo renda utilizzabile in una qualsiasi attività nucleare sottoposta ai controlli di sicurezza.
Fatto a Pretoria, addì diciotto luglio duemilatredici, in duplice copia in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.
Per la Comunità europea dell’energia atomica
Andris PIEBALGS
Per il governo della Repubblica del Sud Africa
Ben MARTINS
ALLEGATO
Orientamenti per l’attribuzione dei diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle attività comuni di ricerca svolte nel quadro dell’accordo di cooperazione sugli usi pacifici dell’energia nucleare
I. PROPRIETÀ, ATTRIBUZIONE ED ESERCIZIO DEI DIRITTI
1. |
Il presente allegato si applica alle attività cooperative di ricerca nell’ambito del presente accordo, se non altrimenti concordato dalle parti. Le parti elaborano congiuntamente programmi di gestione della tecnologia in materia di proprietà e di utilizzo, inclusa la pubblicazione, delle informazioni e dei diritti di proprietà intellettuale che dovessero derivare dalle attività di cooperazione. Tali piani sono approvati dalle parti prima della conclusione di specifici contratti di cooperazione nel campo della ricerca e sviluppo cui si riferiscono. Nel formulare i programmi di gestione della tecnologia si tiene conto degli obiettivi delle attività di cooperazione, dei contributi relativi dei partecipanti, delle peculiarità della concessione di licenze per territorio o per settore d’impiego specifici, dei requisiti imposti dalle leggi applicabili e degli altri fattori ritenuti pertinenti dai partecipanti. Il programma di gestione della tecnologia comune definisce anche i diritti e gli obblighi in materia di risultati di attività intellettuali spettanti ai ricercatori ospiti nell’ambito del presente accordo in relazione alle ricerche da loro condotte. |
2. |
I risultati di attività intellettuali prodotti nel corso di attività di cooperazione non contemplati dal programma di gestione della tecnologia sono assegnati, con l’approvazione delle parti, conformemente ai principi esposti nel programma di gestione della tecnologia. In caso di disaccordo, detti risultati di attività intellettuali appartengono congiuntamente a tutti i partecipanti coinvolti nella ricerca comune dalla quale tali risultati sono scaturiti. Ciascun partecipante cui si applica la presente disposizione ha il diritto di utilizzare tali risultati di attività intellettuali, anche a fini di sfruttamento commerciale, senza limiti geografici. |
3. |
Ciascuna parte provvede affinché siano attribuiti all’altra parte e ai partecipanti di questa i diritti di proprietà intellettuale loro spettanti in virtù dei presenti principi. |
4. |
Pur mantenendo le condizioni di concorrenza nei settori contemplati dal presente accordo, ciascuna parte si adopera per garantire che i diritti acquisiti a norma del presente accordo e gli accordi stipulati in base ad esso siano esercitati in maniera da promuovere, in particolare:
|
II. OPERE OGGETTO DI DIRITTO D’AUTORE
Nell’ambito del presente accordo, ai diritti d’autore appartenenti alle parti o ai loro partecipanti si accorda un trattamento conforme alla convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche (Atto di Parigi del 1971).
III. PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
Fatta salva la sezione IV del presente allegato e sempre che non sia altrimenti disposto dal programma di gestione della tecnologia, le parti o i partecipanti alle attività di cooperazione pubblicano congiuntamente i risultati di queste ultime. Nel rispetto della regola generale di cui sopra, si applicano le seguenti procedure:
a) |
qualora una delle parti o gli altri suoi partecipanti pubblichino in riviste, articoli, saggi e libri di carattere scientifico e tecnico, incluse videoregistrazioni e software, i risultati delle attività di cooperazione svolte ai sensi del presente accordo, l’altra parte o gli altri suoi partecipanti hanno diritto a una licenza non esclusiva, irrevocabile ed esente dal pagamento di diritti d’autore per tutti i paesi, sulla traduzione, la riproduzione, l’adattamento, la trasmissione e la distribuzione al pubblico di tali lavori; |
b) |
le parti prendono opportune disposizioni affinché le pubblicazioni di tipo scientifico derivanti da attività di cooperazione svolte ai sensi del presente accordo e pubblicate da editori indipendenti abbiano la massima diffusione possibile; |
c) |
tutte le copie di un’opera tutelata dai diritti d’autore, destinata alla divulgazione al pubblico e redatta in base alle disposizioni del presente accordo, riportano il nome o lo pseudonimo dell’autore o degli autori, a meno che l’autore o gli autori non abbiano richiesto espressamente di non essere menzionati. Le copie recano inoltre un riconoscimento chiaramente visibile del sostegno congiunto delle parti e/o dei loro rappresentanti e/o organizzazioni. |
IV. INFORMAZIONI RISERVATE
1. Informazioni riservate di carattere documentale
a) |
Ciascuna delle parti, o eventualmente i partecipanti delle stesse, specifica quanto prima, possibilmente nel programma di gestione della tecnologia, le informazioni che desidera rimangano riservate in relazione all’accordo, tenendo conto tra l’altro dei seguenti criteri:
Salvo disposizione diversa, in determinati casi le parti e i loro partecipanti possono concordare un divieto totale o parziale di divulgazione delle informazioni fornite, scambiate o create nel corso delle attività di cooperazione svolte a norma dell’accordo. |
b) |
Ciascuna parte garantisce che le informazioni riservate comunicate nel quadro del presente accordo e la conseguente natura privilegiata siano facilmente riconoscibili dall’altra parte, ad esempio mediante un chiaro contrassegno o mediante una dicitura restrittiva. Ciò vale anche per le riproduzioni, integrali o parziali, di dette informazioni. Una parte che riceve informazioni riservate in conformità del presente accordo ne rispetta la segretezza. Queste limitazioni cessano automaticamente di avere effetto nel momento in cui il detentore divulga senza restrizioni le informazioni in questione agli esperti del settore. |
c) |
Le informazioni riservate comunicate ai sensi del presente accordo possono essere diffuse dalla parte ricevente a persone residenti sul suo territorio o alle sue dipendenze, nonché ad altri servizi o organismi interessati aventi sede sul suo territorio autorizzati ai fini specifici delle attività di cooperazione in corso, sempre che la diffusione di qualsiasi informazione riservata avvenga nell’ambito di una specifica intesa di riservatezza e che il carattere riservato di tale informazione sia facilmente riconoscibile, secondo le modalità sopra indicate. |
d) |
La parte ricevente può dare alle informazioni riservate ad essa fornite ai sensi del presente accordo una diffusione più ampia di quanto altrimenti previsto alla lettera c), previo consenso scritto della parte che le ha fornite. Le parti cooperano all’elaborazione di procedure volte a chiedere ed ottenere il consenso scritto preventivo per tale più ampia diffusione e ciascuna delle parti concede tale approvazione nella misura consentita dalle sue politiche interne, dalle sue leggi e dai suoi regolamenti. |
2. Informazioni riservate di carattere non documentale
Le parti e i loro partecipanti applicano alle informazioni non documentali riservate o alle altre informazioni confidenziali o privilegiate fornite nel corso di seminari e altri incontri organizzati nel quadro del presente accordo, nonché alle informazioni derivanti dal distacco di personale, dall’uso di impianti o da progetti comuni, un trattamento conforme ai principi specificati per le informazioni documentali nel presente allegato, a condizione, tuttavia, che al destinatario di tali informazioni riservate, confidenziali o privilegiate sia stato segnalato il loro carattere riservato nel momento in cui gli sono state comunicate.
3. Controllo
Entrambe le parti si impegnano a garantire che le informazioni non divulgate ricevute in base al presente accordo siano sottoposte ai controlli ivi previsti. Qualora una delle parti ritenga di non poter rispettare, o di rischiare di non poter rispettare, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 sulla riservatezza, ne informa immediatamente la controparte. Successivamente le parti si consultano per definire una linea di condotta adeguata.
V. CARATTERISTICHE INDICATIVE DI UN PROGRAMMA DI GESTIONE DELLA TECNOLOGIA
Il programma di gestione della tecnologia è un accordo specifico che i partecipanti devono concludere fra loro sull’esecuzione delle attività di cooperazione e sui rispettivi diritti e obblighi. In relazione ai risultati di attività intellettuali, detti piani riguardano fra l’altro: la proprietà, la protezione, i diritti degli utilizzatori per la ricerca e lo sviluppo, lo sfruttamento e la diffusione, incluse le intese per pubblicazioni comuni, i diritti e gli obblighi dei ricercatori ospiti e le procedure per la risoluzione delle controversie. I piani possono inoltre riguardare le informazioni specifiche e generali, le licenze e i risultati previsti.
REGOLAMENTI
31.7.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 204/11 |
REGOLAMENTO (UE) N. 733/2013 DEL CONSIGLIO
del 22 luglio 2013
che modifica il regolamento (CE) n. 994/98 sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 109,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio (1) autorizza la Commissione a dichiarare, mediante regolamenti, che alcune determinate categorie di aiuti sono compatibili con il mercato interno e sono dispensate dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). |
(2) |
L’aiuto di Stato è una nozione oggettiva definita all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Il potere della Commissione di adottare esenzioni per categoria previsto dal regolamento (CE) n. 994/98 si applica soltanto alle misure che soddisfano tutti i criteri dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e che costituiscono pertanto un aiuto di Stato. L’inserimento di una determinata categoria di aiuti nel regolamento (CE) n. 994/98 o in un regolamento di esenzione non predefinisce la qualifica di una misura come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 994/98 autorizza la Commissione a dichiarare che, a determinate condizioni, sono compatibili con il mercato interno e non sono soggetti all’obbligo di notificagli aiuti a favore delle piccole e medie imprese (PMI), gli aiuti in favore della ricerca e dello sviluppo, gli aiuti in favore della tutela dell’ambiente, gli aiuti in favore dell’occupazione e della formazione e gli aiuti conformi alla mappa approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro per l’erogazione degli aiuti a finalità regionale. |
(4) |
Il regolamento (CE) n. 994/98 autorizza la Commissione a esentare dall’obbligo di notifica gli aiuti a favore della ricerca e dello sviluppo, ma non quelli a favore dell’innovazione. In seguito l’innovazione è diventata una priorità politica dell’Unione nel quadro de «L’Unione dell’innovazione», una delle iniziative faro della strategia Europa 2020. Molte misure di aiuto a favore dell’innovazione hanno inoltre una portata relativamente ridotta e non determinano significative distorsioni della concorrenza. |
(5) |
Nel settore della cultura e della conservazione del patrimonio, alcune misure adottate dagli Stati membri potrebbero non costituire aiuti in quanto non soddisfano tutti i criteri dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, ad esempio perché il beneficiario non svolge un’attività economica o perché non vi sono effetti sugli scambi tra Stati membri. Tuttavia, a condizione che le misure nel settore della cultura e della conservazione del patrimonio costituiscano effettivamente un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, gli Stati membri sono attualmente tenuti a notificarle alla Commissione. Il regolamento (CE) n. 994/98 autorizza la Commissione a esentare dall’obbligo di notifica gli aiuti concessi alle PMI, ma nel settore della cultura tale esenzione sarebbe di scarsa utilità in quanto i beneficiari sono spesso grandi imprese. Tuttavia, i piccoli progetti relativi alla cultura, alla creazione artistica e alla conservazione del patrimonio, anche se realizzati da grandi imprese, di norma non danno luogo a una distorsione significativa della concorrenza e hanno effetti limitati sugli scambi, come dimostrato recentemente da alcuni casi. |
(6) |
Le esenzioni nel settore della cultura e della conservazione del patrimonio potrebbero essere concepite in base all’esperienza della Commissione illustrata negli orientamenti, come per le opere cinematografiche e audiovisive, o elaborate caso per caso. Nel formulare tali esenzioni per categoria, la Commissione dovrebbe tener conto del fatto che esse dovrebbero riguardare soltanto le misure che costituiscono aiuti di Stato, che dovrebbero in teoria focalizzarsi su misure che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi della «Modernizzazione degli aiuti di Stato dell’UE» e che l’esenzione per categoria si applica soltanto agli aiuti per cui la Commissione ha già una notevole esperienza. Si dovrebbe inoltre tenere conto della competenza primaria degli Stati membri nel settore della cultura, della tutela speciale di cui gode la diversità culturale a norma dell’articolo 167, paragrafo 1, TFUE, nonché del particolare carattere della cultura. |
(7) |
Gli Stati membri sono inoltre tenuti a notificare alla Commissione le misure di aiuto di Stato destinate a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali. Gli importi concessi in questo ambito sono in genere limitati ed è possibile definire chiare condizioni di compatibilità. Il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio autorizza la Commissione a esentare tali aiuti dall’obbligo di notifica solo se sono concessi a favore di PMI. Tuttavia, anche le grandi imprese possono subire danni a causa delle calamità naturali. In base all’esperienza della Commissione, tali aiuti non danno luogo a distorsioni significative della concorrenza ed è possibile definire chiare condizioni di compatibilità sulla base dell’esperienza acquisita. |
(8) |
Gli Stati membri sono inoltre tenuti a notificare alla Commissione le misure di aiuto di Stato destinate ad ovviare ai danni arrecati da determinate condizioni meteorologiche avverse nel settore della pesca. Gli importi concessi in questo ambito sono in genere limitati ed è possibile definire chiare condizioni di compatibilità. Il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio autorizza la Commissione a esentare tali aiuti dall’obbligo di notifica solo se sono concessi a favore di PMI. Tuttavia, anche le grandi imprese del settore della pesca possono subire danni a causa delle avverse condizioni meteorologiche. In base all’esperienza della Commissione, tali aiuti non danno luogo a distorsioni significative della concorrenza ed è possibile definire chiare condizioni di compatibilità sulla base dell’esperienza acquisita. |
(9) |
Conformemente all’articolo 42 TFUE, le norme in materia di aiuti di Stato non si applicano, a determinate condizioni, a talune misure di aiuto a favore di prodotti agricoli elencati nell’allegato I del TFUE. L’articolo 42 non si applica alla silvicoltura o ai prodotti non elencati nell’allegato I. Attualmente, a norma del regolamento (CE) n. 994/98, gli aiuti a favore della silvicoltura e della promozione di prodotti nel settore alimentare non elencati nell’allegato I possono pertanto beneficiare di un’esenzione soltanto se sono concessi a PMI. La Commissione dovrebbe avere la possibilità di esentare taluni tipi di aiuti a favore della silvicoltura, compresi gli aiuti contenuti nei programmi di sviluppo rurale e anche quelli che favoriscono la promozione e la pubblicità di prodotti nel settore alimentare non elencati nell’allegato I qualora, in base all’esperienza della Commissione, le distorsioni della concorrenza siano limitate e sia possibile definire chiare condizioni di compatibilità. |
(10) |
Conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (2), gli articoli 107, 108 e 109 TFUE si applicano agli aiuti concessi dagli Stati membri alle imprese del settore della pesca, ad eccezione dei pagamenti erogati dagli Stati membri a norma e in conformità del regolamento (CE) n. 1198/2006. Aiuti di Stato supplementari per la conservazione delle risorse biologiche del mare e di acqua dolce hanno solitamente effetti limitati sugli scambi tra Stati membri, contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi dell’Unione nel campo della politica marittima e della pesca e non creano gravi distorsioni della concorrenza. Gli importi concessi in questo ambito sono in genere limitati ed è possibile definire chiare condizioni di compatibilità. |
(11) |
Nel settore dello sport, in particolare nell’ambito delle attività sportive amatoriali, alcune misure adottate dagli Stati membri potrebbero non costituire un aiuto in quanto non soddisfano tutti i criteri dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, ad esempio perché il beneficiario non svolge un’attività economica o perché non vi sono effetti sugli scambi tra Stati membri. Tuttavia, a condizione che le misure nel settore dello sport costituiscano effettivamente un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, gli Stati membri sono attualmente tenuti a notificarle alla Commissione. Spesso le misure di aiuto di Stato a favore dello sport, specie quelle nell’ambito delle attività sportive amatoriali o quelle di portata limitata, hanno effetti limitati sugli scambi tra Stati membri e non creano gravi distorsioni della concorrenza. Anche gli importi concessi sono in genere limitati. È possibile definire chiare condizioni di compatibilità sulla base dell’esperienza maturata in modo da garantire che gli aiuti a favore dello sport non diano luogo ad alcuna distorsione significativa. |
(12) |
Per quanto riguarda gli aiuti nel settore del trasporto aereo e marittimo, in base all’esperienza della Commissione, gli aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote quali isole e regioni ultraperiferiche, compresi gli Stati membri insulari regionali e le regioni scarsamente popolate, non danno luogo a distorsioni significative della concorrenza, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall’identità del vettore. Inoltre, è possibile definire chiare condizioni di compatibilità. |
(13) |
Per quanto riguarda gli aiuti a favore di infrastrutture a banda larga, negli ultimi anni la Commissione ha acquisito una vasta esperienza e ha elaborato orientamenti in materia (3). In base all’esperienza della Commissione, gli aiuti per determinati tipi di infrastruttura a banda larga non danno luogo a distorsioni significative della concorrenza e potrebbero beneficiare di un’esenzione per categoria a condizione che siano rispettate determinate condizioni di compatibilità e che l’infrastruttura sia sviluppata in «aree bianche», che sono zone in cui non esistono infrastrutture della stessa categoria [a banda larga o reti di accesso di prossima generazione (NGA) ad altissima velocità] e dove è improbabile che siano sviluppate nel prossimo futuro, come accennato nei criteri elaborati negli orientamenti. Si tratta in questo caso di aiuti relativi alla fornitura di banda larga di base, nonché di aiuti per misure individuali di piccola entità che riguardano reti NGA e di aiuti per opere di ingegneria civile relative alla banda larga e per infrastrutture passive a banda larga. |
(14) |
Per quanto riguarda le infrastrutture, alcune misure adottate dagli Stati membri potrebbero non costituire un aiuto in quanto non soddisfano tutti i criteri dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, ad esempio perché il beneficiario non svolge un’attività economica, perché non ci sono effetti sugli scambi tra Stati membri o perché la misura costituisce una compensazione per un servizio di interesse economico generale che risponde a tutti i criteri della giurisprudenza sul caso Altmark (4). Tuttavia, a condizione che il finanziamento delle infrastrutture costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, gli Stati membri sono tenuti a notificarlo alla Commissione. Per quanto riguarda le infrastrutture, aiuti di importo limitato per progetti infrastrutturali possono rappresentare un modo efficace di sostenere gli obiettivi dell’Unione a condizione che i costi siano ridotti al minimo e che le potenziali distorsioni della concorrenza siano limitate. La Commissione dovrebbe pertanto poter esentare gli aiuti di Stato per i progetti infrastrutturali a sostegno degli obiettivi menzionati nel presente regolamento e a sostegno di altri obiettivi di interesse comune, in particolare gli obiettivi della strategia Europa 2020 (5). Vi potrebbe rientrare il sostegno a progetti che comportano reti o strutture multisettoriali per i quali sono necessari aiuto di importo relativamente limitato. Tuttavia, i progetti infrastrutturali possono beneficiare di esenzioni per categoria solo se la Commissione avrà maturato un’esperienza sufficiente per poter definire criteri di compatibilità chiari e rigorosi tali da garantire che il rischio di potenziale distorsione della concorrenza sia limitato e che gli aiuti di notevole entità restino soggetti all’obbligo di notifica a norma dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE. |
(15) |
È opportuno pertanto estendere l’ambito d’applicazione del regolamento (CE) n. 994/98 al fine di includere nuove categorie di aiuti. Tale inclusione non pregiudica la qualifica di una misura come aiuto di Stato per le categorie o i settori in cui gli Stati membri sono già attivi. |
(16) |
Il regolamento (CE) n. 994/98 prevede, per ciascuna categoria di aiuto per la quale la Commissione adotta un regolamento di esenzione per categoria, che i massimali siano espressi o in termini di intensità dell’aiuto in relazione ad un insieme di costi ammissibili o in termini di importi massimi. Tale condizione rende difficile pertanto l’applicazione di un’esenzione per categoria a taluni tipi di misure di aiuto di Stato le quali, vista la loro particolare impostazione, non possono essere espresse con esattezza in termini di intensità o di importi massimi dell’aiuto, come avviene ad esempio per gli strumenti di ingegneria finanziaria o per alcune forme di misure destinate a promuovere gli investimenti in capitale di rischio. Ciò è dovuto in particolare al fatto che tali misure complesse possono comportare aiuti a diversi livelli: beneficiari diretti, beneficiari intermedi e beneficiari indiretti. Vista l’importanza crescente di tali misure e il loro contributo alla realizzazione degli obiettivi dell’Unione, occorrerebbe una maggiore flessibilità per consentire di esentarle dall’obbligo di notifica. Dovrebbe pertanto essere possibile, per quanto riguarda tali misure, definire i massimali per una particolare erogazione di aiuti in termini di livelli massimi di sostegno statale a favore di o in relazione a dette misure. I livelli massimi di sostegno statale possono comprendere un elemento di sostegno, che può non essere aiuto di Stato, purché la misura adottata preveda almeno alcuni elementi, che contengono aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e che non costituiscono elementi marginali. |
(17) |
Il regolamento (CE) n. 994/98 impone agli Stati membri di trasmettere una sintesi delle informazioni relative ai regimi di aiuto da essi attuati che rientrano in un regolamento di esenzione. La pubblicazione di tali sintesi è necessaria per garantire la trasparenza delle misure adottate dagli Stati membri. La loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea rappresentava il mezzo più efficace per garantire la trasparenza al momento dell’adozione del regolamento (CE) n. 994/98. Tuttavia, con l’aumento dei mezzi di comunicazione elettronici, la pubblicazione delle sintesi sul sito Internet della Commissione è un metodo più rapido ed efficace che garantisce una maggiore trasparenza a beneficio delle parti interessate. Pertanto, anziché essere pubblicate nella Gazzetta ufficiale, tali sintesi dovrebbero essere pubblicate sul sito Internet della Commissione. |
(18) |
Analogamente, i progetti di regolamenti e altri documenti che devono essere esaminati dal Comitato consultivo in materia di aiuti di Stato conformemente al regolamento (CE) n. 994/98 dovrebbero essere pubblicati sul sito Internet della Commissione, anziché nella Gazzetta ufficiale, al fine di garantire una maggiore trasparenza e di ridurre l’onere amministrativo e i ritardi di pubblicazione. |
(19) |
La procedura di consultazione di cui all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 994/98 prevede che il Comitato consultivo in materia di aiuti di Stato sia consultato prima della pubblicazione di un progetto di regolamento. Tuttavia, ai fini di una maggiore trasparenza, è opportuno che il progetto di regolamento sia pubblicato sul sito Internet della Commissione nello stesso momento in cui la Commissione consulta il comitato consultivo per la prima volta. |
(20) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 994/98, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 994/98 è così modificato:
1) |
il titolo del regolamento è sostituito dal seguente: «Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali»; |
2) |
l’articolo 1 è così modificato:
|
3) |
all’articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Non appena sono messi in atto regimi di aiuti o singoli aiuti concessi al di fuori di un regime, esentati a norma dei regolamenti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, ai fini della pubblicazione sul sito Internet della stessa, una sintesi delle informazioni relative a tali regimi di aiuti o singoli aiuti che non rientrano in un regime di aiuto esentato.»; |
4) |
l’articolo 8 è così modificato:
|
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2013
Per il Consiglio
Il presidente
C. ASHTON
(1) GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.
(2) GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.
(3) Comunicazione della Commissione, intitolata «Orientamenti dell’Unione europea per l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga» (GU C 25 del 26.1.2013, pag. 1).
(4) Sentenza della Corte di giustizia del 24 luglio 2003, causa C-280/00 Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg contro Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH [(2003) Racc. I-7747].
(5) Cfr. raccomandazione 2010/410/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, sugli orientamenti di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell’Unione (GU L 191 del 23.7.2010, pag. 28) e decisione 2010/707/UE del Consiglio, del 21 ottobre 2010, relativa a orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione (GU L 308 del 24.11.2010, pag. 46).
31.7.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 204/15 |
REGOLAMENTO (UE) N. 734/2013 DEL CONSIGLIO
del 22 luglio 2013
che modifica il regolamento (CE) n. 659/1999 recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 109,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) |
Nel quadro di una profonda modernizzazione delle norme in materia di aiuti di Stato volta a contribuire all’attuazione della strategia Europa 2020 per la crescita (1) e al risanamento di bilancio, è opportuno applicare l’articolo 107 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) in modo efficace e uniforme in tutta l’Unione. Il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio (2) ha codificato e rafforzato la precedente prassi della Commissione di accrescere la certezza del diritto e sostenere lo sviluppo di una politica in materia di aiuti di Stato in un contesto trasparente. Tuttavia, alla luce dell’esperienza acquisita nella sua applicazione e dei recenti sviluppi, quali l’allargamento dell’Unione e la crisi economica e finanziaria, è opportuno modificare taluni aspetti del regolamento (CE) n. 659/1999 per consentire alla Commissione di essere più efficace. |
(2) |
Per valutare la compatibilità con il mercato interno di qualsiasi aiuto di Stato notificato o illegale per il quale la Commissione ha la competenza esclusiva a norma dell’articolo 108 TFUE, è opportuno garantire che la Commissione abbia il potere, ai fini dell’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato, di chiedere tutte le informazioni di mercato necessarie a qualsiasi Stato membro, impresa o associazione di imprese, qualora nutra dubbi circa la compatibilità della misura in questione con le norme dell’Unione e abbia quindi avviato un procedimento di indagine formale. In particolare, la Commissione dovrebbe avvalersi di tale potere nei casi in cui appare necessaria una valutazione sostanziale complessa. Nel decidere se avvalersi di detto potere, la Commissione dovrebbe tenere debito conto della durata dell’indagine preliminare. |
(3) |
Ai fini della valutazione della compatibilità di una misura di aiuto a seguito dell’avvio del procedimento di indagine formale, in particolare in casi tecnicamente complessi soggetti a una valutazione sostanziale, la Commissione dovrebbe poter richiedere, mediante semplice domanda o decisione, a qualsiasi Stato membro, impresa o associazione di imprese, tutte le informazioni di mercato necessarie per completare la sua valutazione, qualora le informazioni fornite dallo Stato membro interessato nel corso dell’indagine preliminare non siano sufficienti, tenendo debito conto del principio di proporzionalità, in particolare per quanto riguarda le piccole e medie imprese. |
(4) |
Alla luce del rapporto particolare tra i beneficiari di aiuti e lo Stato membro interessato, la Commissione dovrebbe poter richiedere informazioni ad un beneficiario di aiuti unicamente con il consenso dello Stato membro interessato. La fornitura di informazioni da parte del beneficiario della misura di aiuto in questione non costituisce una base giuridica per negoziati bilaterali tra la Commissione e il beneficiario interessato. |
(5) |
La Commissione dovrebbe selezionare i destinatari delle richieste di informazioni sulla base di criteri oggettivi, appropriati per ciascun caso, assicurando nel contempo che, in caso di richiesta rivolta ad un campione di imprese o associazioni di imprese, il campione selezionato sia rappresentativo di ciascuna categoria. Le informazioni richieste dovrebbero consistere, in particolare, in dati aziendali e di mercato fattuali e in un’analisi basata sui fatti del funzionamento del mercato. |
(6) |
La Commissione, in quanto promotrice del procedimento, dovrebbe essere responsabile di verificare sia la trasmissione di informazioni da parte degli Stati membri, delle imprese o delle associazioni di imprese sia l’asserita riservatezza per la divulgazione di informazioni. |
(7) |
La Commissione dovrebbe poter esigere l’adempimento delle richieste di informazioni che essa presenta a qualsiasi impresa o associazione di imprese, se del caso mediante ammende e penalità di mora proporzionate. Nel fissare gli importi di ammende e penalità di mora, la Commissione dovrebbe tenere debito conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza, in particolare per quanto riguarda le piccole e medie imprese. È opportuno tutelare i diritti delle parti invitate a fornire informazioni dando loro l’opportunità di esprimersi prima che sia adottata qualsiasi decisione sull’applicazione di ammende o penalità di mora. La Corte di giustizia dell’Unione europea dovrebbe avere una competenza giurisdizionale anche di merito per quanto riguarda le ammende e le penalità di mora, conformemente all’articolo 261 TFUE. |
(8) |
Tenendo debito conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza, la Commissione dovrebbe poter ridurre le penalità di mora o rinunciarvi completamente qualora i destinatari delle richieste forniscano le informazioni richieste, anche una volta scaduto il termine. |
(9) |
Le ammende e le penalità di mora non sono applicabili agli Stati membri in quanto, conformemente all’articolo 4 del trattato sull’Unione europea (TUE), essi sono tenuti a cooperare lealmente con la Commissione e a fornirle tutte le informazioni necessarie per consentirle di adempiere ai compiti previsti dal regolamento (CE) n. 659/1999. |
(10) |
Affinché siano tutelati i diritti di difesa dello Stato membro interessato, quest’ultimo dovrebbe ricevere copia delle richieste di informazioni inviate ad altri Stati membri, a imprese o associazioni di imprese e poter presentare le sue osservazioni sui commenti pervenuti. Esso dovrebbe inoltre essere informato dei nomi delle imprese e delle associazioni di imprese consultate, qualora queste non abbiano dimostrato un legittimo interesse alla protezione della propria identità. |
(11) |
La Commissione dovrebbe tener debito conto dei legittimi interessi delle imprese alla protezione dei segreti aziendali. Essa non dovrebbe poter utilizzare, in una decisione, le informazioni riservate fornite in risposta ad una richiesta d’informazioni che non è possibile aggregare o altrimenti rendere anonime, tranne ove abbia precedentemente ottenuto il consenso degli interessati alla divulgazione di tali informazioni allo Stato membro interessato. |
(12) |
Per i casi di informazioni contrassegnate come riservate che non sembrano protette da segreto professionale, è opportuno istituire un meccanismo per cui la Commissione possa decidere in quale misura tali informazioni siano divulgabili. Qualsiasi decisione che respinge la richiesta di considerare tali informazioni riservate dovrebbe precisare un termine oltre il quale le informazioni saranno divulgate, di modo che il destinatario possa avvalersi di ogni tutela giudiziaria disponibile, anche mediante misure provvisorie. |
(13) |
La Commissione dovrebbe potere, di propria iniziativa, esaminare informazioni su aiuti illegali di qualsiasi fonte, al fine di assicurare il rispetto dell’articolo 108 TFUE, in particolare degli obblighi di notifica e della clausola di sospensione di cui all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, e di valutare la compatibilità di un aiuto con il mercato interno. In tale contesto, le denunce sono una fonte essenziale di informazione per individuare casi di infrazione delle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato. |
(14) |
Per migliorare la qualità delle denunce presentate alla Commissione, garantendo al contempo maggiore trasparenza e certezza del diritto, è opportuno definire le condizioni che una denuncia dovrebbe rispettare affinché la Commissione possa entrare in possesso di informazioni su presunti aiuti illegali e avviare un esame preliminare. Le comunicazioni di informazioni non rispondenti a tali condizioni dovrebbero essere trattate come informazioni generali di mercato e non dovrebbero necessariamente portare ad indagini d’ufficio. |
(15) |
È opportuno che sia fatto obbligo ai denuncianti di dimostrare di essere parti interessate ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e dell’articolo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 659/1999. È altresì opportuno che essi siano tenuti a fornire un certo numero di informazioni in un formato che la Commissione dovrebbe avere facoltà di definire con disposizioni di attuazione. Per non scoraggiare possibili denuncianti, tali disposizioni di attuazione dovrebbero tenere conto del fatto che i requisiti imposti alle parti interessate per la presentazione di una denuncia non dovrebbero essere onerosi. |
(16) |
Per motivi di certezza del diritto, è opportuno fissare termini di prescrizione per l’applicazione e l’esecuzione di ammende e penalità di mora. |
(17) |
Al fine di garantire un trattamento coerente da parte della Commissione di questioni simili in tutto il mercato interno, è opportuno integrare i poteri esistenti della Commissione introducendo una base giuridica specifica per l’avvio delle indagini per settori economici e per taluni strumenti di aiuto nei diversi Stati membri. Per motivi di proporzionalità e alla luce dei pesanti oneri amministrativi connessi a tali indagini, le indagini settoriali dovrebbero essere svolte solo quando le informazioni disponibili avvalorino il ragionevole sospetto che le misure di aiuto di Stato in un particolare settore possano comportare rilevanti restrizioni o distorsioni della concorrenza nel mercato interno di diversi Stati membri o che misure di aiuto esistenti in un particolare settore in diversi Stati membri non siano o non siano più compatibili con il mercato interno. Tali indagini consentirebbero alla Commissione di trattare in modo efficiente e trasparente i problemi di aiuti di Stato di tipo orizzontale e di ottenere una visione di insieme ex ante del settore interessato. |
(18) |
L’applicazione coerente delle norme in materia di aiuti di Stato richiede l’istituzione di meccanismi di cooperazione fra i giudici degli Stati membri e la Commissione. Tale cooperazione investe tutti i giudici degli Stati membri che applicano l’articolo 107, paragrafo 1 e l’articolo 108 TFUE. In particolare, i giudici nazionali dovrebbero poter rivolgersi alla Commissione per ottenere informazioni o un parere sull’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato. Anche la Commissione dovrebbe poter formulare osservazioni per iscritto o oralmente ai giudici chiamati ad applicare l’articolo 107, paragrafo 1, o l’articolo 108 TFUE. Nel fornire assistenza ai giudici nazionali in tale contesto, la Commissione dovrebbe agire conformemente al dovere di difendere l’interesse pubblico. |
(19) |
Tali osservazioni e pareri della Commissione non dovrebbero pregiudicare l’articolo 267 TFUE e non essere giuridicamente vincolanti per i giudici nazionali. Esse dovrebbero essere presentate nel quadro delle regole di procedura e prassi nazionali, comprese quelle intese a tutelare i diritti delle parti, nel pieno rispetto dell’indipendenza dei giudici nazionali. Le osservazioni presentate di propria iniziativa dalla Commissione dovrebbero essere limitate a casi che rivestono importanza per l’applicazione coerente dell’articolo 107, paragrafo 1, o dell’articolo 108 TFUE, in particolare a casi rilevanti per l’applicazione o l’ulteriore sviluppo della giurisprudenza dell’Unione in materia di aiuti di Stato. |
(20) |
Per motivi di trasparenza e di certezza del diritto, si dovrebbe dare pubblicità alle decisioni della Commissione. È quindi opportuno pubblicare le decisioni che applicano ammende o penalità di mora, in quanto incidono sugli interessi delle fonti interessate. Nel dare pubblicità alle proprie decisioni, la Commissione dovrebbe rispettare le norme riguardanti il segreto professionale, compresa la protezione di tutte le informazioni riservate e dei dati personali, conformemente all’articolo 339 TFUE. |
(21) |
La Commissione, in stretto collegamento con il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato, dovrebbe essere autorizzata a adottare disposizioni di attuazione per stabilire le modalità relative alla forma, al contenuto e ad altri criteri applicabili alle denunce presentate conformemente al regolamento (CE) n. 659/1999. |
(22) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 659/1999, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 659/1999 è così modificato:
1) |
il titolo del regolamento è sostituito dal seguente: «REGOLAMENTO (CE) N. 659/1999 DEL CONSIGLIO, DEL 22 MARZO 1999, RECANTE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 108 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA»; |
2) |
la rubrica dell’articolo 5 è sostituita dalla seguente: «Richiesta di informazioni allo Stato membro notificante»; |
3) |
sono inseriti i seguenti articoli: «Articolo 6 bis Richiesta di informazioni ad altre fonti 1. Dopo l’avvio del procedimento d’indagine formale di cui all’articolo 6, in particolare in casi tecnicamente complessi soggetti a una valutazione sostanziale, la Commissione, se le informazioni fornite dallo Stato membro interessato nel corso dell’indagine preliminare non sono sufficienti, può richiedere a un altro Stato membro, a un’impresa o a un’associazione di imprese di fornire tutte le informazioni di mercato necessarie per consentirle di completare la valutazione della misura in questione, tenendo debito conto del principio di proporzionalità, in particolare per quanto riguarda le piccole e medie imprese. 2. La Commissione può richiedere informazioni unicamente:
3. Le imprese o associazioni di imprese che forniscono informazioni a seguito di una richiesta di informazioni di mercato della Commissione ai sensi dei paragrafi 6 e 7 trasmettono la loro risposta simultaneamente alla Commissione e allo Stato membro interessato, qualora i documenti forniti non contengano informazioni riservate nei confronti di tale Stato membro. La Commissione dirige e controlla la trasmissione di informazioni tra gli Stati membri, le imprese o le associazioni di imprese interessati e verifica l’asserita riservatezza delle informazioni trasmesse. 4. La Commissione richiede soltanto informazioni a disposizione degli Stati membri, delle imprese o delle associazioni di imprese interessati dalla richiesta. 5. Gli Stati membri forniscono le informazioni sulla base di una semplice richiesta ed entro un termine stabilito dalla Commissione che di norma non dovrebbe superare un mese. Se uno Stato membro non fornisce le informazioni richieste entro detto termine o fornisce informazioni incomplete, la Commissione invia un sollecito. 6. La Commissione, mediante semplice domanda, può richiedere informazioni a un’impresa o associazione di imprese. Nell’inviare una semplice domanda d’informazioni a un’impresa o associazione di imprese, la Commissione indica la base giuridica e lo scopo della domanda, precisa le informazioni richieste e stabilisce un termine adeguato entro il quale le informazioni devono essere fornite. Essa fa riferimento altresì alle sanzioni previste dall’articolo 6 ter, paragrafo 1, nel caso in cui siano fornite informazioni inesatte o fuorvianti. 7. La Commissione, mediante decisione, può richiedere informazioni a un’impresa o associazione di imprese. Quando richiede a un’impresa o associazione di imprese di comunicare informazioni mediante decisione, la Commissione indica la base giuridica e lo scopo della richiesta, precisa le informazioni richieste e stabilisce un termine adeguato entro il quale le informazioni devono essere fornite. Essa indica altresì le sanzioni previste dall’articolo 6 ter, paragrafo 1, e indica o irroga le penalità di mora di cui all’articolo 6 ter, paragrafo 2, ove opportuno. Inoltre, essa fa menzione del diritto dell’impresa o dell’associazione di imprese di presentare ricorso contro la decisione dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea. 8. Quando presenta una richiesta a norma del paragrafo 1 o 6 o adotta una decisione a norma del paragrafo 7, la Commissione simultaneamente ne fornisce anche una copia allo Stato membro interessato. La Commissione indica i criteri in base ai quali essa ha selezionato i destinatari della richiesta o della decisione. 9. I proprietari delle imprese o i loro rappresentanti o, se si tratta di persone giuridiche, di società, o di associazioni non dotate di personalità giuridica, coloro che, per legge o in base allo statuto, ne hanno la rappresentanza forniscono le informazioni richieste o necessarie a loro nome. Le persone debitamente incaricate possono fornire le informazioni a nome dei loro clienti. Questi ultimi sono tuttavia considerati pienamente responsabili qualora le informazioni fornite siano inesatte, incomplete o fuorvianti. Articolo 6 ter Ammende e penalità di mora 1. La Commissione può, se ritenuto necessario e proporzionato, irrogare mediante decisione alle imprese o associazioni di imprese ammende di importo non superiore all’1 % del loro fatturato totale realizzato durante l’esercizio sociale precedente, quando esse, intenzionalmente o per negligenza grave:
2. La Commissione può, mediante decisione, irrogare penalità di mora alle imprese o associazioni di imprese quando un’impresa o un’associazione di imprese non fornisce informazioni complete ed esatte, come richiesto dalla Commissione mediante decisione adottata a norma dell’articolo 6 bis, paragrafo 7. Le penalità di mora non sono superiori al 5 % del fatturato medio giornaliero dell’impresa o dell’associazione interessata, realizzato durante l’esercizio sociale precedente per ogni giorno lavorativo di ritardo, calcolato a decorrere dalla data fissata nella decisione, finché essa non fornisca informazioni complete ed esatte, come richiesto o prescritto dalla Commissione. 3. Nel determinare l’ammontare dell’ammenda o della penalità di mora, si considerano la natura, la gravità e la durata dell’infrazione, tenendo debito conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza, in particolare per quanto riguarda le piccole e medie imprese. 4. Quando le imprese o associazioni di imprese hanno adempiuto all’obbligo per la cui osservanza è stata inflitta la penalità di mora, la Commissione può ridurre l’ammontare definitivo della penalità di mora rispetto a quella a norma della decisione originaria che irroga tali penalità. La Commissione può anche rinunciare al pagamento di ogni penalità di mora. 5. Prima di adottare una decisione conformemente al paragrafo 1 o 2, la Commissione fissa un termine di due settimane per ricevere le informazioni di mercato mancanti dalle imprese o associazioni di imprese interessate e dà loro inoltre modo di esprimersi. 6. La Corte di giustizia dell’Unione europea ha competenza giurisdizionale anche di merito ai sensi dell’articolo 261 TFUE per controllare le ammende o penalità di mora irrogate dalla Commissione. Essa può annullare, ridurre o aumentare l’ammenda o la penalità di mora irrogata.»; |
4) |
all’articolo 7, sono aggiunti i seguenti paragrafi: «8. Prima di adottare una decisione conformemente ai paragrafi da 2 a 5, la Commissione dà allo Stato membro interessato l’opportunità di esprimersi, entro un termine di norma non superiore ad un mese, sulle informazioni da essa ricevute e fornite allo Stato membro interessato a norma dell’articolo 6 bis, paragrafo 3. 9. La Commissione non utilizza, in una decisione adottata conformemente ai paragrafi da 2 a 5, le informazioni riservate fornite in risposta ad una richiesta d’informazioni che non è possibile aggregare o altrimenti rendere anonime, salvo ove abbia ottenuto il consenso degli interessati alla divulgazione di tali informazioni allo Stato membro interessato. La Commissione può adottare una decisione motivata, che è notificata all’impresa o associazione di imprese interessata, in cui constata che le informazioni fornite in risposta ad una richiesta d’informazioni e contrassegnate come riservate non sono protette e fissa una data dalla quale le informazioni saranno divulgate. Tale termine non può essere inferiore a un mese. 10. La Commissione tiene debito conto dei legittimi interessi delle imprese alla protezione del segreto aziendale e di altre informazioni riservate. Un’impresa o un’associazione di imprese che fornisca informazioni a norma dell’articolo 6 bis e che non sia beneficiaria della misura di aiuto di Stato in questione può richiedere, adducendo un danno potenziale, che la propria identità non sia rivelata allo Stato membro interessato.»; |
5) |
all’articolo 10 i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Fatto salvo l’articolo 20, la Commissione può, di propria iniziativa, esaminare informazioni su presunti aiuti illegali provenienti da qualsiasi fonte. La Commissione esamina senza indebito ritardo la denuncia presentata da una parte interessata conformemente all’articolo 20, paragrafo 2 e assicura che lo Stato membro interessato sia pienamente e regolarmente informato dei progressi e del risultato dell’esame. 2. Se necessario, la Commissione richiede informazioni allo Stato membro interessato. Si applicano in tal caso, mutatis mutandis, l’articolo 2, paragrafo 2 e l’articolo 5, paragrafi 1 e 2. Una volta avviato il procedimento di indagine formale, la Commissione può anche richiedere informazioni ad un altro Stato membro, ad un’impresa o ad un’associazione di imprese conformemente agli articoli 6 bis e 6 ter, che si applicano mutatis mutandis.»; |
6) |
dopo l’articolo 14 è inserito il titolo del capo seguente: «CAPO III BIS PRESCRIZIONE»; |
7) |
la rubrica dell’articolo 15 è sostituita dalla seguente: «Prescrizione per il recupero degli aiuti»; |
8) |
sono inseriti i seguenti articoli: «Articolo 15 bis Prescrizione in materia di irrogazione di ammende e penalità di mora 1. I poteri conferiti alla Commissione dall’articolo 6 ter sono soggetti a un termine di prescrizione di tre anni. 2. Il termine previsto al paragrafo 1 decorre dal giorno in cui è commessa l’infrazione di cui all’articolo 6 ter. Tuttavia, per quanto concerne le infrazioni continuate o ripetute, il termine decorre dal giorno in cui cessa l’infrazione. 3. La prescrizione riguardante l’irrogazione di ammende o di penalità di mora si interrompe con qualsiasi atto della Commissione destinato all’accertamento o alla repressione dell’infrazione di cui all’articolo 6 ter, a partire dal giorno in cui l’atto è notificato all’impresa o associazione di imprese interessata. 4. Dopo ogni interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione. La prescrizione opera tuttavia al più tardi allo spirare di sei anni del termine, senza che la Commissione abbia irrogato un’ammenda o una penalità di mora. Detto termine è prolungato della durata della sospensione della prescrizione conformemente al paragrafo 5. 5. La prescrizione in materia di irrogazione di ammende o di penalità di mora è sospesa fin quando la decisione della Commissione è oggetto di un procedimento dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Articolo 15 ter Prescrizione in materia d’esecuzione di ammende e penalità di mora 1. Il potere della Commissione di procedere all’esecuzione delle decisioni adottate a norma dell’articolo 6 ter è soggetto ad un termine di prescrizione di cinque anni. 2. Il termine previsto al paragrafo 1 inizia a decorrere dal giorno in cui la decisione adottata a norma dell’articolo 6 ter diventa definitiva. 3. La prescrizione prevista al paragrafo 1 è interrotta:
4. Dopo ogni interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione. 5. La prescrizione prevista al paragrafo 1 è sospesa fino a quando:
|
9) |
l’articolo 16 è sostituito dal seguente: «Articolo 16 Aiuti attuati in modo abusivo Fatto salvo l’articolo 23, la Commissione può, nei casi di aiuti attuati in modo abusivo, avviare il procedimento d’indagine formale di cui all’articolo 4, paragrafo 4. Si applicano, mutatis mutandis, gli articoli 6, 6 bis, 6 ter, 7, 9 e 10, l’articolo 11, paragrafo 1 e gli articoli da 12 a 15.»; |
10) |
all’articolo 20, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Ogni parte interessata può presentare denuncia per informare la Commissione di presunti aiuti illegali o della presunta attuazione abusiva di aiuti. A tal fine, la parte interessata compila un modulo, in un formato definito con le disposizioni di attuazione di cui all’articolo 27, e fornisce le informazioni obbligatorie ivi richieste. La Commissione, se ritiene che la parte interessata non rispetta l’obbligo di ricorrere al modulo di denuncia o gli elementi di fatto e di diritto presentati dalla parte interessata non sono sufficienti a dimostrare, in base a un esame prima facie, l’esistenza di un aiuto illegale o l’attuazione abusiva di aiuti, ne informa la parte interessata invitandola a presentare osservazioni entro un termine stabilito, di norma non superiore a un mese. Se la parte interessata non presenta osservazioni entro il termine stabilito, la denuncia può considerarsi ritirata. La Commissione informa lo Stato membro interessato si considera che una denuncia è stata ritirata. La Commissione invia copia al denunciante della decisione adottata su un caso riguardante l’oggetto della denuncia.»; |
11) |
dopo l’articolo 20 è inserito il seguente capo: «CAPO VI BIS INDAGINI PER SETTORI ECONOMICI E PER STRUMENTI DI AIUTO Articolo 20 bis Indagini per settori economici e per strumenti di aiuto 1. Se le informazioni disponibili avvalorano il ragionevole sospetto che le misure di aiuto di Stato in un particolare settore o basate su un particolare strumento di aiuto comportano rilevanti restrizioni o distorsioni della concorrenza nel mercato interno di diversi Stati membri, oppure che misure di aiuto esistenti in un particolare settore in diversi Stati membri non sono o non sono più compatibili con il mercato interno, la Commissione può svolgere un’indagine in diversi Stati membri in un settore economico o riguardo all’uso di uno strumento di aiuto. Nel corso di tale indagine la Commissione può richiedere agli Stati membri e/o alle imprese o associazioni di imprese interessate di fornire le informazioni necessarie per l’applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE, tenendo debito conto del principio di proporzionalità. La Commissione motiva l’indagine e la scelta dei destinatari in tutte le richieste di informazioni inviate a norma del presente articolo. La Commissione pubblica una relazione sui risultati della sua indagine in particolari settori dell’economia o per particolare strumento di aiuto in diversi Stati membri e invita gli Stati membri e le imprese o associazioni di imprese interessate a presentare osservazioni. 2. Le informazioni ottenute da indagini settoriali possono essere utilizzate nel quadro delle procedure ai sensi del presente regolamento. 3. Si applicano gli articoli 5, 6 bis e 6 ter, mutatis mutandis.»; |
12) |
dopo l’articolo 23 è inserito il seguente capo: «CAPO VII BIS COOPERAZIONE CON I GIUDICI NAZIONALI Articolo 23 bis Cooperazione con i giudici nazionali 1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, e dell’articolo 108 TFUE, i giudici degli Stati membri possono chiedere alla Commissione di trasmettere loro le informazioni in suo possesso o i suoi pareri su questioni relative all’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato. 2. Ove necessario ai fini dell’applicazione coerente dell’articolo 107, paragrafo 1, o dell’articolo 108 TFUE, la Commissione può, di propria iniziativa, presentare osservazioni scritte ai giudici degli Stati membri responsabili dell’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato. Essa, previa autorizzazione del giudice in questione, può inoltre presentare osservazioni orali. Prima di presentare formalmente osservazioni, la Commissione informa lo Stato membro interessato della sua intenzione di farlo. Al fine esclusivo della preparazione delle sue osservazioni, la Commissione può chiedere al giudice competente dello Stato membro di trasmetterle i documenti a sua disposizione necessari alla Commissione per la valutazione della questione.»; |
13) |
l’articolo 25 è sostituito dal seguente: «Articolo 25 Destinatario delle decisioni 1. Le decisioni adottate a norma dell’articolo 6 bis, paragrafo 7, dell’articolo 6 ter, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 7, paragrafo 9, sono indirizzate all’impresa o associazione di imprese interessata. La Commissione notifica la decisione al destinatario senza indugio e gli dà l’opportunità di indicarle quali informazioni ritiene debbano essere protette da segreto professionale. 2. Tutte le altre decisioni della Commissione adottate a norma dei capi II, III, IV, V e VII sono indirizzate allo Stato membro interessato. La Commissione gli notifica senza indugio le decisioni e gli dà l’opportunità di indicarle quali informazioni ritiene debbano essere coperte da segreto professionale.»; |
14) |
all’articolo 26 è inserito il seguente paragrafo: «2 bis. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea le decisioni da essa adottate a norma dell’articolo 6 ter, paragrafi 1 e 2.»; |
15) |
l’articolo 27 è sostituito dal seguente: «Articolo 27 Disposizioni di attuazione La Commissione è autorizzata ad adottare, secondo la procedura di cui all’articolo 29, disposizioni di attuazione riguardanti:
|
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2013
Per il Consiglio
Il presidente
C. ASHTON
(1) Comunicazione della Commissione «Europa 2020 — Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva», del 3.3.2010 [COM(2010) 2020 final].
(2) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.
31.7.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 204/23 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 735/2013 DEL CONSIGLIO
del 30 luglio 2013
che attua il regolamento (UE) n. 101/2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio, del 4 febbraio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 4 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 101/2011. |
(2) |
È opportuno sostituire le voci relative a tre persone che figurano nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011 e fornire nuove motivazioni riguardo alla loro designazione. |
(3) |
È opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2013
Per il Consiglio
Il presidente
L. LINKEVIČIUS
(1) GU L 31 del 5.2.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Le voci relative alle persone che figurano nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011 elencate in appresso sono sostituite dalle seguenti voci:
|
Nome |
Informazioni per l’identificazione |
Motivi |
1. |
Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI |
Tunisino, nato a Sabha (Libia) il 7 gennaio 1980, figlio di Yamina SOUIEI, amministratore di società, coniugato con Inès LEJRI, domicilio presso résidence de l’Étoile du Nord - suite B - settimo piano - apt. n. 25 - Centre urbain du nord - Cité El Khadra - Tunisi, titolare della CIN n. 04524472. |
Persona sottoposta a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per complicità in usurpazione di titolo da parte di un pubblico funzionario (nella fattispecie l’ex presidente e direttore generale della Société Tunisienne de Banque e l’ex presidente e direttore generale della Banque Nationale Agricole) per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione. |
2. |
Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI |
Tunisino, nato a Tunisi il 2 dicembre 1981, figlio di Naïma BOUTIBA, coniugato con Nesrine BEN ALI, titolare della CIN n. 04682068 |
Persona sottoposta a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per esercizio di influenza indebita sul titolare di una carica pubblica (l’ex presidente Ben Ali) allo scopo di ottenere direttamente o indirettamente un vantaggio per un’altra persona, complicità in abuso d’ufficio da parte del titolare di una carica pubblica (l’ex presidente Ben Ali) allo scopo di procurare un ingiustificato vantaggio a un terzo e arrecare danno all’amministrazione e complicità in appropriazione indebita di denaro pubblico tunisino da parte del titolare di una carica pubblica (l’ex presidente Ben Ali). |
3. |
Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB |
Tunisino, nato il 13 gennaio 1959, figlio di Leïla CHAIBI, coniugato con Dorsaf BEN ALI, presidente e direttore generale di società, domicilio presso rue du Jardin - Sidi Bousaid - Tunisi, titolare della CIN n. 00400688. |
Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per influenza indebita nei confronti di un pubblico funzionario (nella fattispecie l’ex presidente Ben Ali) allo scopo di ottenere direttamente o indirettamente un vantaggio per un’altra persona e complicità in usurpazione di titolo da parte di un pubblico funzionario per procurare a terzi un ingiustificato vantaggio e arrecare pregiudizio all’amministrazione. |
31.7.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 204/25 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 736/2013 DELLA COMMISSIONE
del 17 maggio 2013
recante modifica del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la durata del programma di lavoro per l’esame dei principi attivi biocidi esistenti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 89, paragrafo 1, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 528/2012 prevede la continuazione del programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti utilizzati nei biocidi, avviato in conformità all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (2). |
(2) |
L’articolo 89, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012 dispone che il programma di lavoro sia concluso entro il 14 maggio 2014. |
(3) |
Secondo le stime più recenti della Commissione, come indicato nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo a norma dell’articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, riguardante la posizione del Consiglio in merito all’adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato e all’uso dei biocidi (3), l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti utilizzati nei biocidi potrà essere concluso solo per il 31 dicembre 2024. |
(4) |
È pertanto opportuno estendere il programma di lavoro fino a tale data, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:
«1. La Commissione porta avanti il programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti avviato in conformità all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE, al fine di concluderlo entro il 31 dicembre 2024. A tal fine, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 83 riguardo allo svolgimento del programma di lavoro e alla definizione dei relativi diritti e obblighi per le autorità competenti e i partecipanti al programma.».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
(2) GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.
(3) COM(2011) 498 definitivo.
31.7.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 204/26 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 737/2013 DELLA COMMISSIONE
del 30 luglio 2013
che modifica il regolamento (CE) n. 501/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi (1), in particolare gli articoli 4, 5 e 15,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 501/2008 (2) della Commissione definisce le norme relative all’elaborazione, alla selezione, all’attuazione, al finanziamento e al controllo di azioni di informazione e di promozione di cui al regolamento (CE) n. 3/2008. |
(2) |
L’elenco dei temi e dei prodotti per cui possono essere realizzate azioni sul mercato interno, a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3/2008, figura nell’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 501/2008. L’elenco dei prodotti che possono beneficiare di azioni promozionali nei paesi terzi, a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 3/2008 figura nell’allegato II, parte A, del regolamento (CE) n. 501/2008. Tali elenchi devono essere rivisti ogni due anni. |
(3) |
Le linee direttrici di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3/2008 figurano nell’allegato I, parte B, del regolamento (CE) n. 501/2008. |
(4) |
Nel contesto della crisi del settore delle carni ovine e al fine di sensibilizzare il pubblico in merito alla carne ovina, alla sua produzione e al suo consumo, sarebbe opportuno dare a organizzazioni professionali e interprofessionali la possibilità di beneficiare di un cofinanziamento dell’Unione per programmi di informazione e promozione relativi alla carne ovina comune originaria dell’Unione. |
(5) |
Le indicazioni facoltative di qualità, introdotte dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (3), rappresentano il secondo livello dei sistemi di qualità che generano valore aggiunto. Esse possono essere diffuse sul mercato interno e fare riferimento a caratteristiche orizzontali specifiche, con riguardo a una o più categorie di prodotti, metodi di produzione o modalità di trasformazione che si applicano in settori specifici. Al fine di rendere i programmi di promozione interamente disponibili sul mercato interno per tutti i sistemi di qualità esistenti, è opportuno che i prodotti che beneficiano del regime relativo alle indicazioni facoltative di qualità siano considerati prodotti ammissibili a tali programmi, alla stregua dei prodotti che beneficiano dei regimi relativi alle denominazioni d’origine protette (DOP), alle indicazioni geografiche protette (IGP) o alle specialità tradizionali garantite (STG). |
(6) |
Le ragioni che determinavano l’ammissibilità delle carni di pollame ad azioni promozionali non sono più valide, dato che il periodo successivo alla crisi dell’influenza aviaria è stato sufficientemente lungo da ripristinare la fiducia dei consumatori. È pertanto opportuno eliminare il riferimento alle carni di pollame. |
(7) |
La selezione dei paesi terzi da includere nell’allegato II, parte B, del regolamento (CE) n. 501/2008 deve tener conto dei mercati dei paesi terzi in cui esiste una domanda reale o potenziale. In ragione dell’aumento costante del consumo, del potenziale e dell’interesse nei prodotti agricoli dell’Unione, nonché della continua diffusione di programmi e progetti di cooperazione, è opportuno considerare nuovi paesi e nuove aree come mercati idonei a beneficiare dei programmi promozionali. |
(8) |
Nel quadro dell’adesione della Croazia all’Unione il 1o luglio 2013, è opportuno eliminare tale paese dall’elenco dei paesi terzi ammissibili a tali azioni promozionali. |
(9) |
Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 501/2008. |
(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati I, II, e III del regolamento (CE) n. 501/2008 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 3 del 5.1.2008, pag. 1.
(2) GU L 147 del 6.6.2008, pag. 3.
(3) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
ALLEGATO
Gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 501/2008 sono così modificati:
(1) |
L’allegato I è così modificato:
|
(2) |
L’allegato II è così modificato:
|
(3) |
L’allegato III è così modificato:
|
31.7.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 204/32 |
REGOLAMENTO (UE) N. 738/2013 DELLA COMMISSIONE
del 30 luglio 2013
che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di taluni additivi nei surrogati di uova di pesce a base di alghe
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 istituisce un elenco dell’Unione degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e specifica le condizioni del loro impiego. |
(2) |
Su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda, tale elenco può essere modificato conformemente alla procedura uniforme di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2). |
(3) |
Una domanda di autorizzazione per l’impiego di diversi additivi nei surrogati di prodotti ittici a base di alghe è stata presentata il 1o febbraio 2011 ed è stata resa disponibile agli Stati membri. |
(4) |
I surrogati di uova di pesce a base di alghe sono stati sviluppati a partire da estratti di alghe, pari a circa l’85 % del prodotto. Gli altri ingredienti includono acqua, spezie e additivi autorizzati. I surrogati di uova di pesce a base di alghe appartengono alla categoria di alimenti 04.2.4.1 «Preparazioni di frutta e ortaggi, tranne la composta», conformemente alla parte D dell’elenco UE degli additivi alimentari di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008. |
(5) |
Poiché questi prodotti non sono visivamente attraenti, è necessario l’uso di taluni coloranti alimentari. L’impiego di edulcoranti è necessario per correggere il sapore, per nascondere il gusto amaro e al contempo per evitare che l’uso di zuccheri limiti la stabilità microbiologica e la durata di conservazione di tali prodotti. Sono necessari additivi aggiuntivi come stabilizzanti e antiossidanti. |
(6) |
I surrogati di uova di pesce a base di alghe sono destinati principalmente a essere utilizzati come guarnizioni o decorazioni di pietanze, in alternativa alle uova di pesce. L’esposizione supplementare dovuta all’uso di tali additivi sarebbe quindi trascurabile rispetto al loro impiego in altri prodotti alimentari e non è tale da incidere sulla salute umana. È pertanto opportuno autorizzare l’impiego di taluni coloranti, edulcoranti, antiossidanti e stabilizzanti nei surrogati di uova di pesce. |
(7) |
A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l’elenco UE degli additivi alimentari di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, la Commissione non è tenuta a chiedere il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare quando gli aggiornamenti in questione non hanno ripercussioni sulla salute umana. Poiché l’autorizzazione all’impiego di curcumina (E 100), riboflavine (E 101), cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio (E 120), complessi delle clorofille e delle clorofilline con rame (E 141), caramelli semplici (E 150a), carbone vegetale (E 153), caroteni (E 160a), estratto di paprica, capsantina, capsorubina (E 160c), acido beta-apo-8’-carotenale (C 30) (E 160e), rosso di barbabietola, betanina (E 162), antociani (E 163), biossido di titanio (E 171), ossidi e idrossidi di ferro (E 172), estratti di rosmarino (E 392), acido fosforico — fosfati — di- tri- e polifosfati (E 338-452) e saccarina e suoi sali Na, K e Ca (E 954) nei surrogati delle uova di pesce a base di alghe costituisce un aggiornamento di tale elenco che si ripercuote sulla salute umana, non è necessario chiedere il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare. |
(8) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.
(2) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.
ALLEGATO
Nella parte E dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, la categoria di alimenti 04.2.4.1 «Preparazioni di frutta e ortaggi, tranne la composta», è modificata come segue:
1) |
vengono inserite in ordine numerico le voci che seguono:
|
2) |
dopo la nota a piè di pagina (34) è inserita la seguente nota a piè di pagina:
|
31.7.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 204/35 |
REGOLAMENTO (UE) N. 739/2013 DELLA COMMISSIONE
del 30 luglio 2013
che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’impiego di fitosteroli ricchi di stigmasterolo come stabilizzante nei cocktail alcolici pronti da congelare e l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda le specifiche dell’additivo alimentare «fitosteroli ricchi di stigmasterolo»
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 3, e l’articolo 14,
visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco UE degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e specifica le condizioni del loro uso. |
(2) |
Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (3), stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008. |
(3) |
Tali elenchi possono essere aggiornati conformemente alla procedura uniforme di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, che può essere avviata su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda. |
(4) |
Una domanda di autorizzazione all’impiego di fitosteroli ricchi di stigmasterolo come stabilizzante nei cocktail alcolici pronti da congelare è stata presentata l’11 febbraio 2011 e resa accessibile agli Stati membri. |
(5) |
L’impiego di fitosteroli ricchi di stigmasterolo come agente stabilizzante e nucleante del ghiaccio è necessario da un punto di vista tecnologico per produrre e mantenere la presenza di dispersioni di ghiaccio all’interno di una varietà di cocktail alcolici pronti da congelare. Questi prodotti sono destinati a essere acquistati in forma liquida dal consumatore e messi nei congelatori domestici per produrre una bevanda semicongelata. Se aggiunti a un cocktail come agente nucleante del ghiaccio (stabilizzante), i fitosteroli ricchi di stigmasterolo garantiscono la congelazione del cocktail e la produzione di una bevanda semicongelata nel congelatore del consumatore. Senza l’impiego di fitosteroli ricchi di stigmasterolo, può verificarsi il sottoraffreddamento della bevanda e la formazione di ghiaccio non può essere garantita, con conseguente inadeguatezza del prodotto. |
(6) |
L’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008 stabilisce che la Commissione chiede il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare per aggiornare l’elenco UE degli additivi alimentari figurante nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008. |
(7) |
L’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha valutato la sicurezza dei fitosteroli ricchi di stigmasterolo utilizzati come additivo alimentare nei cocktail alcolici pronti da congelare e ha presentato il suo parere il 14 maggio 2012 (4). Essa ha concluso che i dati tossicologici disponibili sui fitosteroli ricchi di stigmasterolo sono insufficienti per fissare una dose giornaliera ammissibile. Tuttavia, sulla base dei dati disponibili, essa ha concluso che l’impiego proposto e i livelli di impiego dei fitosteroli ricchi di stigmasterolo come stabilizzante nei cocktail alcolici pronti da congelare non presentano problemi di sicurezza. L’Autorità ritiene inoltre che l’assunzione giornaliera media, tenendo conto dell’esposizione stimata ai fitosteroli provenienti da tutte le fonti (cioè da nuove applicazioni, da fonti naturali e come nuovo ingrediente alimentare aggiunto) non possa superare 3 g/giorno. |
(8) |
È pertanto opportuno autorizzare l’impiego di fitosteroli ricchi di stigmasterolo come stabilizzanti nei cocktail alcolici pronti da congelare e attribuire a tale additivo alimentare il numero E 499. |
(9) |
I fitosteroli, i fitostanoli e i loro esteri sono stati precedentemente valutati da varie autorità scientifiche, tra cui il comitato scientifico dell’alimentazione umana, il comitato misto FAO/OMS di esperti sugli additivi alimentari e l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e sono autorizzati per l’impiego in diversi prodotti alimentari all’interno dell’Unione a livelli di assunzione non superiori a 3 g/giorno. Tali sostanze sono utilizzate come nuovi ingredienti alimentari per aiutare i soggetti affetti da ipercolesterolemia a controllare il livello di colesterolo LDL nel sangue. |
(10) |
Il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione, del 31 marzo 2004, relativo all’etichettatura di prodotti e ingredienti alimentari addizionati di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli e/o esteri di fitostanolo (5) prescrive indicazioni obbligatorie sull’etichettatura di tali alimenti, in aggiunta a quelle elencate nell’articolo 3 della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (6). Tali prescrizioni in materia di etichettatura si riferiscono agli effetti dei fitosteroli, degli esteri di fitosterolo, dei fitostanoli e/o degli esteri di fitostanolo sui livelli di colesterolo nel sangue. |
(11) |
Dato che i livelli di fitosteroli ricchi di stigmasterolo destinati all’impiego previsto nelle bevande alcoliche non sono tali da influire sui livelli di colesterolo nel sangue, i cocktail alcolici pronti da congelare contenenti fitosteroli ricchi di stigmasterolo vanno esentati dall’osservanza delle prescrizioni in materia di etichettatura del regolamento (CE) n. 608/2004. |
(12) |
Occorre quindi inserire le specifiche dei fitosteroli ricchi di stigmasterolo nel regolamento (UE) n. 231/2012. |
(13) |
Nel suo parere sulla sicurezza dei fitosteroli ricchi di stigmasterolo, del 14 maggio 2012, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha esaminato le specifiche relative a tale additivo alimentare come proposte dal richiedente e indicate nell’allegato II del presente regolamento. Essa ha concluso che le specifiche sono basate su quelle che sono state stabilite per i fitosteroli, i fitostanoli e i loro esteri dal comitato misto FAO/OMS di esperti sugli additivi alimentari (7) e che i risultati dell’analisi dei fitosteroli ricchi di stigmasterolo hanno confermato che il processo di produzione permette di ottenere un prodotto omogeneo che corrisponde alle specifiche proposte. |
(14) |
Nell’aggiornare le specifiche stabilite dal regolamento (UE) n. 231/2012 è necessario tenere conto delle specifiche e delle tecniche di analisi relative agli additivi indicate nel Codex Alimentarius, come definite dal comitato misto FAO/OMS di esperti sugli additivi alimentari. |
(15) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1333/2008 e (UE) n. 231/2012. |
(16) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e a esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.
L’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.
(2) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.
(3) GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1.
(4) Gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sugli additivi alimentari e sulle fonti di nutrienti aggiunti agli alimenti (ANS); parere scientifico sulla sicurezza dei fitosteroli ricchi di stigmasterolo come additivo alimentare. EFSA Journal 2012; 10(5):2659.
(5) GU L 97 dell’1.4.2004, pag. 44.
(6) GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.
(7) Comitato misto FAO/OMS di esperti per gli additivi alimentari, 2008. Fitosteroli, fitostanoli e i loro esteri. In: Compendium of Food Additive Specifications. Preparato nella 69a riunione del comitato JECFA (2008), FAO JECFA Monographs 5.
ALLEGATO I
L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:
1) |
nella parte B, punto 3, dopo la voce relativa all’additivo E 495 è inserita la seguente voce relativa all’additivo E 499:
|
2) |
nella parte E, la categoria di alimenti 14.2.8 «Altre bevande alcoliche, comprese miscele di bevande alcoliche e analcoliche e bevande spiritose con grado alcolico inferiore al 15 %» è così modificata:
|
ALLEGATO II
Nell’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012, dopo la voce relativa all’additivo E 495 è inserita la seguente voce relativa all’additivo E 499:
«E 499 FITOSTEROLI RICCHI DI STIGMASTEROLO
Sinonimi |
|
Definizione |
I fitosteroli ricchi di stigmasterolo sono estratti da semi di soia e sono una miscela semplice chimicamente definita che comprende almeno il 95 % di fitosteroli (stigmasterolo, β-sitosterolo, campesterolo e brassicasterolo) e almeno l’85 % di stigmasterolo. |
EINECS |
|
Denominazione chimica |
|
Stigmasterolo |
(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-(5-etil-6-metil-ept-3-en-2-il)-10,13-dimetil-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecaidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-olo |
β-sitosterolo |
(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-[(2S,5S)-5-etil-6-metileptan-2-il]-10,13-dimetil-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecaidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-olo |
Campesterolo |
(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-(5,6-dimetileptan-2-il)-10,13-dimetil-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecaidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-olo |
Brassicasterolo |
(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-[(E,2R,5R)-5,6-dimetilept-3-en-2-il]-10,13-dimetil-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecaidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-olo |
Formula chimica |
|
Stigmasterolo |
C29H48O |
β-sitosterolo |
C29H50O |
Campesterolo |
C28H48O |
Brassicasterolo |
C28H46O |
Peso molecolare |
|
Stigmasterolo |
412,6 g/mol |
β-sitosterolo |
414,7 g/mol |
Campesterolo |
400,6 g/mol |
Brassicasterolo |
398,6 g/mol |
Tenore (prodotti contenenti solo steroli e stanoli liberi) |
Almeno il 95 % su un totale di steroli/stanoli liberi su base anidra |
Descrizione |
Polveri, pillole o pastiglie scorrevoli bianche o biancastre; liquidi incolori o giallo chiaro |
Identificazione |
|
Solubilità |
Praticamente insolubile in acqua. Fitosteroli e fitostanoli sono solubili in acetone e acetato di etile |
Tenore di stigmasterolo |
Pari o superiore all’85 % (p/p) |
Altri steroli/stanoli vegetali: singoli o in combinazione, comprendenti brassicasterolo, campestanolo, compesterolo, Δ-7-campesterolo, colesterolo, clerosterolo, sitostanolo e β-sitosterolo. |
Non superiore al 15 % (p/p) |
Purezza |
|
Totale ceneri |
Non più dello 0,1 % |
Solventi residui |
Etanolo: non più di 5 000 mg/kg |
Metanolo: non più di 50 mg/kg |
|
Contenuto d’acqua |
Non più del 4 % (metodo Karl Fischer) |
Arsenico |
Non più di 3 mg/kg |
Piombo |
Non più di 1 mg/kg |
Criteri microbiologici |
|
Conta batterica totale |
Non più di 1 000 CFU/g |
Lieviti |
Non più di 100 CFU/g |
Muffe |
Non più di 100 CFU/g |
Escherichia coli |
Non più di 10 CFU/g |
Salmonella spp. |
Assente in 25 g» |
31.7.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 204/40 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 740/2013 DELLA COMMISSIONE
del 30 luglio 2013
concernente le deroghe alle norme di origine di cui all’allegato II dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall’altra, che si applicano nell’ambito di contingenti per taluni prodotti originari della Colombia
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la decisione 2012/735/UE del Consiglio, del 31 maggio 2012, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall’altra (1), in particolare l’articolo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
Con la decisione 2012/735/UE, il Consiglio ha autorizzato la firma, a nome dell’Unione, dell’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall’altra («l’accordo»). In conformità della decisione 2012/735/UE, l’accordo è applicato in via provvisoria, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione. L’accordo si applica in via provvisoria a decorrere dal 1o agosto 2013. |
(2) |
L’allegato II dell’accordo riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa. Per un certo numero di prodotti, l’appendice 2A di detto allegato prevede deroghe alle norme di origine stabilite nello stesso allegato, nell’ambito di contingenti annui. È pertanto necessario stabilire le condizioni per l’applicazione di queste deroghe alle importazioni dalla Colombia. |
(3) |
I contingenti che figurano nell’allegato II, appendice 2A, vanno gestiti dalla Commissione secondo il principio «primo arrivato, primo servito», in conformità del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (2). |
(4) |
L’ammissibilità a beneficiare delle concessioni tariffarie deve essere subordinata alla presentazione alle autorità doganali dell’apposita prova d’origine, come disposto dall’accordo. |
(5) |
Considerato che l’accordo si applica a decorrere dal 1o agosto 2013, il presente regolamento deve essere applicato dalla stessa data. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le norme d’origine di cui all’allegato II, appendice 2A, dell’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall’altra, (di seguito «l’accordo»), si applicano nell’ambito dei contingenti stabiliti nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Per beneficiare della deroga di cui all’articolo 1, i prodotti elencati nell’allegato sono accompagnati da una prova d’origine in conformità dell’allegato II dell’accordo.
Articolo 3
I contingenti elencati nell’allegato sono gestiti dalla Commissione secondo le disposizioni previste agli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2013.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 354 del 21.12.2012, pag. 1.
(2) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.
ALLEGATO
Colombia
Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto l’ambito del regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC esistenti al momento dell’adozione del presente regolamento.
Numero d’ordine |
Codice NC |
Designazione delle merci |
Periodo contingentale |
Volume del contingente annuale (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione) |
09.7140 |
3920 |
Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie |
Dal 1o agosto al 31 luglio |
15 000 |
09.7141 |
6108 22 00 |
Slip e mutandine per donna o ragazza, a maglia, di fibre sintetiche o artificiali |
Dal 1o agosto al 31 luglio |
200 |
09.7142 |
6112 31 |
Costumi, mutandine e slip da bagno per uomo o ragazzo, a maglia, di fibre sintetiche |
Dal 1o agosto al 31 luglio |
25 |
09.7143 |
6112 41 |
Costumi, mutandine e slip da bagno per donna o ragazza, a maglia, di fibre sintetiche |
Dal 1o agosto al 31 luglio |
100 |
09.7144 |
6115 10 |
Calzemaglie (collant), calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, compresi quelli a compressione graduata (per esempio: le calze per varici), a maglia |
Dal 1o agosto al 31 luglio |
25 |
09.7145 |
6115 21 00 |
Altre calzemaglie (collant), di fibre sintetiche con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex, a maglia |
Dal 1o agosto al 31 luglio |
40 |
09.7146 |
6115 22 00 |
Altre calzemaglie (collant), di fibre sintetiche con titolo, in filati semplici, uguale o superiore a 67 decitex, a maglia |
Dal 1o agosto al 31 luglio |
15 |
09.7147 |
6115 30 |
Altre calze e calzettoni da donna (gambaletti) con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex, a maglia |
Dal 1o agosto al 31 luglio |
25 |
09.7148 |
6115 96 |
Altri, di fibre sintetiche, a maglia |
Dal 1o agosto al 31 luglio |
175 |
09.7161 |
7321 |
Stufe, caldaie a focolaio, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), graticole, bracieri, fornelli a gas, scaldapiatti ed apparecchi non elettrici simili per uso domestico e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio |
Dal 1o agosto al 31 luglio |
20 000 numero di articoli |
09.7162 |
7323 |
Oggetti per uso domestico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio |
Dal 1o agosto al 31 luglio |
50 000 |
09.7163 |
7325 |
Altri lavori gettati in forma (fusi), di ghisa, ferro o acciaio |
Dal 1o agosto al 31 luglio |
50 000 |
31.7.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 204/43 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 741/2013 DELLA COMMISSIONE
del 30 luglio 2013
recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell’Unione per i prodotti agricoli originari della Colombia
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la decisione 2012/735/UE del Consiglio, del 31 maggio 2012, relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria dell’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall’altra (1), in particolare l’articolo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
Con la decisione 2012/735/UE, il Consiglio ha autorizzato la firma, a nome dell’Unione, dell’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall’altra («l’accordo»). In conformità della decisione 2012/735/UE, l’accordo è applicato in via provvisoria, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione. L’accordo si applica in via provvisoria a decorrere dal 1o agosto 2013. |
(2) |
L’allegato I, appendice 1, sezione B, sottosezione 1 dell’accordo concerne il calendario di soppressione dei dazi da parte dell’UE per le merci originarie della Colombia. Per un certo numero di prodotti specifici, è prevista l’applicazione di contingenti tariffari. È pertanto necessario aprire contingenti tariffari per i prodotti in questione. |
(3) |
I contingenti tariffari devono essere gestiti dalla Commissione secondo il principio «primo arrivato, primo servito», in conformità del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (2). |
(4) |
L’ammissibilità a beneficiare delle concessioni tariffarie deve essere subordinata alla presentazione alle autorità doganali dell’apposita prova d’origine, come disposto dall’accordo. |
(5) |
Nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (3), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione (4), figurano nuovi codici NC che sono diversi da quelli indicati nell’accordo. I nuovi codici devono pertanto essere riportati nell’allegato del presente regolamento. |
(6) |
Considerato che l’accordo si applica a decorrere dal 1o agosto 2013, il presente regolamento deve essere applicato dalla stessa data. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Sono aperti contingenti tariffari dell’Unione per le merci originarie della Colombia elencate nell’allegato.
Articolo 2
I dazi doganali applicabili all’importazione nell’Unione delle merci originarie della Colombia elencate in allegato sono sospesi nei limiti dei rispettivi contingenti tariffari che figurano nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 3
I contingenti tariffari indicati in allegato sono gestiti dalla Commissione in conformità alle disposizioni degli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2013.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 354 del 21.12.2012, pag. 1.
(2) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.
(3) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(4) GU L 304 del 31.10.2012, pag. 1.
ALLEGATO
Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto l’ambito del regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC esistenti al momento dell’adozione del presente regolamento.
Numero d’ordine |
Codice NC |
Designazione delle merci |
Periodo contingentale |
Volume del contingente annuale (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione) |
09.7230 |
0201 30 0202 30 |
Carni bovine disossate, fresche, refrigerate o congelate |
Dall’1.8.2013 al 31.12.2013 |
2 334 |
Dall’1.1.2014 al 31.12.2014 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12 |
6 160 (1) |
|||
09.7231 |
0711 51 |
Funghi del genere Agaricus temporaneamente conservati, ma non atti all’alimentazione nello stato in cui sono presentati |
Dall’1.8.2013 al 31.12.2013 |
42 |
2003 10 |
Funghi del genere Agaricus, preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico |
Dall’1.1.2014 al 31.12.2014 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12 |
105 (2) |
|
09.7232 |
2208 40 51 2208 40 99 |
Rum e altre acquaviti ottenuti mediante distillazione di derivati della canna da zucchero fermentati, presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri |
Dall’1.8.2013 al 31.12.2013 |
625 hl (espressi in equivalente alcole puro) |
Dall’1.1.2014 al 31.12.2014 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12 |
1 600 hl (espressi in equivalente alcole puro) (3) |
|||
09.7233 |
0710 40 0711 90 30 2001 90 30 2004 90 10 2005 80 |
Granturco dolce |
Dall’1.8.2013 al 31.12.2013 |
84 |
2008 99 85 |
Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata), altrimenti preparato o conservato senza aggiunta di alcole e di zuccheri |
Dall’1.1.2014 al 31.12.2014 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12 |
210 (4) |
|
09.7234 |
0403 10 |
Yogurt |
Dall’1.8.2013 al 31.12.2013 |
42 |
Dall’1.1.2014 al 31.12.2014 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12 |
105 (2) |
|||
09.7235 |
1701 13 1701 14 1701 91 1701 99 |
Zuccheri di canna, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, diversi dagli zuccheri greggi, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti |
Dall’1.8.2013 al 31.12.2013 |
25 834 (espresse in equivalente zucchero greggio) |
Dall’1.1.2014 al 31.12.2014 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12 |
63 860 (espresse in equivalente zucchero greggio) (5) |
|||
09.7236 |
Ex17049099 |
Altri prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao, aventi tenore, in peso, di saccarosio pari o superiore al 70 % |
Dall’1.8.2013 al 31.12.2013 |
8 334 |
1806 10 30 1806 10 90 |
Cacao in polvere, avente tenore, in peso, di saccarosio o d’isoglucosio calcolato in saccarosio, pari o superiore al 65 % |
Dall’1.1.2014 al 31.12.2014 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12 |
20 600 (6) |
|
Ex18062095 |
Altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg oppure allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg, aventi tenore, in peso, di burro di cacao inferiore al 18 % e, in peso, di saccarosio pari o superiore al 70 % |
|
|
|
Ex19019099 |
Altre preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, sgrassata, aventi tenore, in peso, di saccarosio pari o superiore al 70 % |
|
|
|
Ex20060031 Ex20060038 |
Frutta (esclusi frutta tropicale e zenzero), ortaggi, frutti a guscio (esclusi i frutti tropicali), scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate), aventi tenore, in peso, di saccarosio pari o superiore al 70 % |
|
|
|
Ex20079110 Ex20079920 Ex20079931 Ex20079933 Ex20079935 Ex20079939 |
Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, aventi tenore, in peso, di saccarosio pari o superiore al 70 % |
|
|
|
Ex20 09 |
Succhi di frutta (esclusi il succo di pomodoro, i succhi di frutta tropicale e i miscugli di succhi di frutta tropicale) o di ortaggi e legumi, di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto, non fermentati e senza aggiunta di alcole, aventi tenore, in peso, di zuccheri aggiunti pari o superiore al 30 % |
|
|
|
Ex21011298 Ex21012098 |
Preparazioni a base di caffè, tè o mate, aventi tenore, in peso, di saccarosio pari o superiore al 70 % |
|
|
|
Ex21069098 |
Altre preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, aventi un tenore, in peso, di saccarosio pari o superiore al 70 % |
|
|
|
Ex33021029 |
Miscugli di sostanze odorifere e miscugli a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande, contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda, con titolo alcolometrico effettivo non superiore a 0,5 % vol, contenenti, in peso, 70 % o più di saccarosio |
|
|
|
09.7237 |
0402 99 |
Latte e crema di latte, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non in polvere, in granuli o in altre forme solide |
Dall’1.8.2013 al 31.12.2013 |
42 |
Dall’1.1.2014 al 31.12.2014 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12 |
105 (2) |
(1) Dall’1.1.2014 al 31.12.2014 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12
(2) Dall’1.1.2014 al 31.12.2014 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12
(3) Con un aumento di 100 hl (espressi in equivalente alcole puro) all’anno a partire dal 2015.
(4) Con un aumento di 10 tm all’anno a partire dal 2015.
(5) Con un aumento di 10 tm all’anno a partire dal 2015.
(6) Con un aumento di 10 tm all’anno a partire dal 2015.
31.7.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 204/47 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 742/2013 DELLA COMMISSIONE
del 30 luglio 2013
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0707 00 05 |
TR |
147,7 |
ZZ |
147,7 |
|
0709 93 10 |
TR |
124,7 |
ZZ |
124,7 |
|
0805 50 10 |
AR |
78,1 |
BO |
73,4 |
|
CL |
73,3 |
|
TR |
71,0 |
|
UY |
86,6 |
|
ZA |
93,5 |
|
ZZ |
79,3 |
|
0806 10 10 |
CL |
140,3 |
EG |
221,6 |
|
MA |
158,2 |
|
MX |
242,3 |
|
TR |
174,6 |
|
ZZ |
187,4 |
|
0808 10 80 |
AR |
135,2 |
BR |
96,6 |
|
CL |
121,1 |
|
CN |
111,1 |
|
NZ |
141,8 |
|
US |
151,0 |
|
ZA |
125,9 |
|
ZZ |
126,1 |
|
0808 30 90 |
AR |
96,7 |
CL |
149,3 |
|
NZ |
112,3 |
|
TR |
161,6 |
|
ZA |
109,6 |
|
ZZ |
125,9 |
|
0809 10 00 |
TR |
192,1 |
ZZ |
192,1 |
|
0809 29 00 |
CA |
303,6 |
TR |
339,3 |
|
ZZ |
321,5 |
|
0809 30 |
TR |
147,1 |
ZZ |
147,1 |
|
0809 40 05 |
BA |
57,9 |
TR |
115,1 |
|
XS |
66,6 |
|
ZZ |
79,9 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DIRETTIVE
31.7.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 204/49 |
DIRETTIVA 2013/44/UE DELLA COMMISSIONE
del 30 luglio 2013
recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere la polvere di pannocchie di granturco come principio attivo negli allegati I e IA della direttiva
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (2), fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I, nell’allegato IA o nell’allegato IB della direttiva 98/8/CE. L’elenco comprende la polvere di pannocchie di granturco. |
(2) |
Ai sensi del regolamento (CE) n. 1451/2007, la polvere di pannocchie di granturco è stata oggetto di valutazione in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 14, rodenticidi, come definito nell’allegato V della medesima direttiva. |
(3) |
Il 22 ottobre 2009 la Francia, che è stata designata Stato membro relatore, ha presentato alla Commissione la relazione dell’autorità competente accompagnata da una raccomandazione, in conformità all’articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007. |
(4) |
La relazione dell’autorità competente è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione con la partecipazione del richiedente. Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1451/2007, il 21 settembre 2012 i risultati della valutazione sono stati integrati nella relazione di valutazione del comitato permanente sui biocidi. |
(5) |
La relazione di valutazione giunge alla conclusione che i biocidi utilizzati come rodenticidi e contenenti polvere di pannocchie di granturco sarebbero in grado di soddisfare i requisiti di cui all’articolo 5 della direttiva 98/8/CE, e pertanto raccomanda l’iscrizione della polvere di pannocchie di granturco, ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 14, nell’allegato I di tale direttiva. È opportuno accogliere tale raccomandazione. |
(6) |
La relazione di valutazione conclude inoltre che i biocidi utilizzati come rodenticidi e contenenti polvere di pannocchie di granturco dovrebbero presentare soltanto rischi limitati per l’uomo, gli animali non bersaglio e l’ambiente, in particolare per quanto riguarda l’uso che è stato esaminato e specificato nella relazione di valutazione, ossia l’uso sotto forma di pellet in locali asciutti. La relazione raccomanda pertanto l’iscrizione della polvere di pannocchie di granturco destinata a tale uso nell’allegato IA della direttiva 98/8/CE. È opportuno accogliere tale raccomandazione. |
(7) |
Conformemente alla prassi attuale, e a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE, è opportuno limitare la validità dell’iscrizione a un periodo di dieci anni. |
(8) |
A livello dell’Unione non sono stati valutati tutti i possibili usi e scenari di esposizione. Pertanto è opportuno disporre che gli Stati membri valutino gli usi o gli scenari di esposizione e i rischi per la popolazione e i comparti ambientali che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa nell’ambito della valutazione dei rischi effettuata a livello dell’Unione e, nel rilasciare le autorizzazioni per i prodotti, assicurino che siano prese opportune misure o che siano imposte condizioni specifiche al fine di ridurre i rischi rilevati a livelli accettabili. |
(9) |
È opportuno che le disposizioni adottate a norma della presente direttiva siano applicate simultaneamente in tutti gli Stati membri, in modo da garantire sul mercato dell’Unione parità di trattamento dei biocidi del tipo di prodotto 14 contenenti il principio attivo della polvere di pannocchie di granturco nonché, in generale, al fine di favorire il corretto funzionamento del mercato dei biocidi. |
(10) |
Occorre prevedere un congruo periodo prima dell’iscrizione di un principio attivo nell’allegato I e nell’allegato IA della direttiva 98/8/CE, per permettere agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a soddisfare i nuovi requisiti prescritti e per garantire che i richiedenti che hanno presentato il fascicolo possano beneficiare pienamente del periodo decennale di protezione dei dati che, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera c), punto ii), della direttiva 98/8/CE, decorre dalla data di iscrizione. |
(11) |
Dopo l’iscrizione, agli Stati membri deve essere concesso un congruo periodo di tempo per applicare l’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE. |
(12) |
Occorre pertanto modificare la direttiva 98/8/CE. |
(13) |
Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (3), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. |
(14) |
Il comitato istituito ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE non ha espresso alcun parere relativamente alle misure di cui al presente regolamento e la Commissione ha pertanto sottoposto al Consiglio una proposta relativa a tali misure e l’ha trasmessa al Parlamento europeo. Il Consiglio non ha deliberato entro il termine di due mesi previsto dall’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4) e la Commissione ha pertanto sottoposto senza indugio la proposta al Parlamento europeo. Il Parlamento europeo non si è opposto alle misure entro quattro mesi dalla suddetta trasmissione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Gli allegati I e IA della direttiva 98/8/CE sono modificati conformemente all’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 gennaio 2014, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o febbraio 2015.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.
(2) GU L 325 dell’11.12.2007, pag. 3.
(3) GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.
(4) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
ALLEGATO
1) |
Nell’allegato I della direttiva 98/8/CE è aggiunta la seguente voce:
|
2) |
Nell’allegato IA della direttiva 98/8/CE è aggiunta la seguente voce:
|
(1) La purezza indicata in questa colonna è il grado minimo di purezza del principio attivo utilizzato per la valutazione effettuata a norma dell’articolo 11. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l’equivalenza tecnica con il principio valutato.
(2) Per i prodotti contenenti più di un principio attivo cui si applica l’articolo 16, paragrafo 2, il termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, è quello che si applica all’ultimo dei suoi principi attivi da iscrivere nel presente allegato. Per i prodotti per i quali la prima autorizzazione è stata concessa oltre 120 giorni prima della scadenza del termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, ed è stata presentata una domanda completa di riconoscimento reciproco a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, entro 60 giorni dalla concessione della prima autorizzazione, il termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, in relazione a detta domanda è portato a 120 giorni dalla data di ricezione della domanda completa di riconoscimento reciproco. Per i prodotti per i quali uno Stato membro ha proposto di derogare al reciproco riconoscimento a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, il termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, è portato a 30 giorni dalla data di adozione della decisione della Commissione a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma.
(3) Per l’attuazione dei principi comuni dell’allegato VI, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito Internet della Commissione: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm
(4) Per l’attuazione dei principi comuni dell’allegato VI, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito Internet della Commissione: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm
DECISIONI
31.7.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 204/52 |
DECISIONE DI ESECUZIONE 2013/409/PESC DEL CONSIGLIO
del 30 luglio 2013
che attua la decisione 2011/72/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 31, paragrafo 2,
vista la decisione 2011/72/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 31 gennaio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/72/PESC. |
(2) |
È opportuno sostituire le voci relative a tre persone che figurano nell’elenco delle persone e delle entità di cui all’allegato della decisione 2011/72/PESC e fornire nuove motivazioni riguardo alla loro designazione. |
(3) |
È opportuno modificare di conseguenza l’allegato della decisione 2011/72/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato della decisione 2011/72/PESC è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2013
Per il Consiglio
Il presidente
L. LINKEVIČIUS
(1) GU L 28 del 2.2.2011, pag. 62.
ALLEGATO
Le voci relative alle persone che figurano nell’elenco delle persone e delle entità di cui all’allegato della decisione 2011/72/PESC elencate in appresso sono sostituite dalle seguenti:
|
Nome |
Informazioni per l’identificazione |
Motivi |
1. |
Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI |
Tunisino, nato a Sabha (Libia) il 7 gennaio 1980, figlio di Yamina SOUIEI, amministratore di società, coniugato con Inès LEJRI, domicilio presso Résidence de l’Étoile du Nord - suite B - settimo piano - apt. n. 25 - Centre urbain du nord - Cité El Khadra - Tunisi, titolare della CIN n. 04524472. |
Persona sottoposta a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per complicità in usurpazione di titolo da parte di un pubblico funzionario (nella fattispecie l’ex presidente e direttore generale della Société Tunisienne de Banque e l’ex presidente e direttore generale della Banque Nationale Agricole) per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione. |
2. |
Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI |
Tunisino, nato a Tunisi il 2 dicembre 1981, figlio di Naïma BOUTIBA, coniugato con Nesrine BEN ALI, titolare della CIN n. 04682068 |
Persona sottoposta a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per esercizio di influenza indebita sul titolare di una carica pubblica (l’ex presidente Ben Ali) allo scopo di ottenere direttamente o indirettamente un vantaggio per un’altra persona, complicità in abuso d’ufficio da parte del titolare di una carica pubblica (l’ex presidente Ben Ali) allo scopo di procurare un ingiustificato vantaggio a un terzo e arrecare danno all’amministrazione e complicità in appropriazione indebita di denaro pubblico tunisino da parte del titolare di una carica pubblica (l’ex presidente Ben Ali). |
3. |
Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB |
Tunisino, nato il 13 gennaio 1959, figlio di Leïla CHAIBI, coniugato con Dorsaf BEN ALI, presidente e direttore generale di società, domicilio presso rue du Jardin - Sidi Bousaid - Tunisi, titolare della CIN n. 00400688. |
Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per influenza indebita nei confronti di un pubblico funzionario (nella fattispecie l’ex presidente Ben Ali) allo scopo di ottenere direttamente o indirettamente un vantaggio per un’altra persona e complicità in usurpazione di titolo da parte di un pubblico funzionario per procurare a terzi un ingiustificato vantaggio e arrecare pregiudizio all’amministrazione. |
31.7.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 204/54 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 10 luglio 2013
relativa a una partecipazione finanziaria dell’Unione ai programmi di controllo delle attività di pesca degli Stati membri per il 2013
[notificata con il numero C(2013) 4256]
(I testi nelle lingue bulgara, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovena, spagnola, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)
(2013/410/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un’azione finanziaria della Comunità per l’attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare (1), in particolare l’articolo 21,
considerando quanto segue:
(1) |
Nella sua lettera del 9 ottobre 2012 la Commissione ha definito i settori prioritari che possono beneficiare di un finanziamento dell’Unione nell’ambito dei programmi di controllo della pesca. Tali settori prioritari comprendono interventi di miglioramento del sistema di controllo di uno Stato membro, la misurazione della potenza motrice e la tracciabilità dei prodotti della pesca. Nella sua lettera del 14 maggio 2012 la Commissione ha inoltre specificato i requisiti previsti per gli operatori e gli Stati membri che effettuano investimenti destinati a progetti di tracciabilità. |
(2) |
Gli Stati membri hanno presentato alla Commissione il rispettivo programma di controllo delle attività di pesca per il 2013, in conformità all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 861/2006, comprese le domande di partecipazione finanziaria dell’Unione alle spese da sostenere per l’esecuzione dei progetti che fanno parte di tale programma. |
(3) |
Visti i limiti imposti dal bilancio, sono state respinte, in quanto non dedicate ai settori prioritari summenzionati, alcune domande contenute nei programmi di finanziamento dell’Unione per azioni non prioritarie, quali l’installazione di sistemi di identificazione automatica (AIS) a bordo dei pescherecci, i programmi di formazione non correlati ai miglioramenti da apportare ai sistemi di controllo degli Stati membri, nonché l’acquisto o l’ammodernamento di navi e aerei pattuglia. |
(4) |
È opportuno stabilire gli importi massimi e il tasso della partecipazione finanziaria dell’Unione entro i limiti fissati all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 861/2006 e definire le condizioni cui è subordinata la concessione di detta partecipazione. |
(5) |
Con riguardo ai progetti in materia di tracciabilità, è importante garantire che vengano elaborati sulla base di norme internazionalmente riconosciute, secondo il disposto dell’articolo 67, paragrafo 8, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell’8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (2). |
(6) |
Le domande di finanziamento unionale devono essere valutate in relazione alla loro conformità alle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 391/2007 della Commissione, dell’11 aprile 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio per quanto riguarda le spese sostenute dagli Stati membri per l’attuazione dei sistemi di controllo e monitoraggio applicabili nell’ambito della politica comune della pesca (3). |
(7) |
La Commissione ha valutato i progetti il cui costo non eccedeva 40 000 EUR, IVA esclusa, e ha scelto quelli per i quali un cofinanziamento dell’Unione risulta giustificato in considerazione dei miglioramenti che possono apportare al sistema di controllo degli Stati membri richiedenti. |
(8) |
Al fine di promuovere gli investimenti nei settori prioritari definiti dalla Commissione e tenuto conto dell’impatto negativo della crisi finanziaria sui bilanci degli Stati membri, è opportuno che le spese relative ai summenzionati settori prioritari beneficino di un tasso di cofinanziamento elevato, entro i limiti stabiliti all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 861/2006. |
(9) |
Ai fini dell’ammissibilità alla partecipazione, è necessario che i dispositivi automatici di localizzazione e i dispositivi elettronici di registrazione e comunicazione presenti a bordo dei pescherecci siano conformi ai requisiti stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011. |
(10) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Oggetto
La presente decisione prevede, per il 2013, una partecipazione finanziaria dell’Unione alle spese sostenute dagli Stati membri nel 2013 per l’attuazione dei sistemi di controllo e monitoraggio applicabili nell’ambito della politica comune della pesca (PCP), di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 861/2006.
Articolo 2
Liquidazione degli impegni residui
Tutti i pagamenti per i quali è presentata domanda di rimborso sono effettuati dallo Stato membro interessato entro il 30 giugno 2017. I pagamenti effettuati da uno Stato membro successivamente a tale data non sono ammissibili al rimborso. Gli stanziamenti di bilancio relativi alla presente decisione sono disimpegnati entro il 31 dicembre 2018.
Articolo 3
Nuove tecnologie e reti informatiche
1. Le spese sostenute, in relazione ai progetti di cui all’allegato I, per l’allestimento di nuove tecnologie e di reti informatiche destinate a garantire una raccolta e una gestione dei dati sicure ed efficaci ai fini del controllo, del monitoraggio e della sorveglianza delle attività di pesca, nonché per la verifica della potenza del motore, beneficiano di una partecipazione finanziaria pari al 90 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nel suddetto allegato.
2. Con riguardo ai progetti in materia di tracciabilità, il contributo dell’Unione è limitato a 1 000 000 EUR nel caso di investimenti effettuati dalle autorità degli Stati membri e a 250 000 EUR nel caso di investimenti privati. Possono essere accettati al massimo 2 progetti di operatori privati per Stato membro e per decisione di finanziamento. Il numero massimo totale di progetti relativi alla tracciabilità realizzati da operatori privati è di 8 per Stato membro e per decisione di finanziamento.
3. Per poter beneficiare del contributo finanziario di cui al paragrafo 2, tutti i progetti cofinanziati a norma della presente decisione devono soddisfare i requisiti applicabili previsti dal regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (4) e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.
4. Qualsiasi altra spesa sostenuta in relazione ai progetti di cui all’allegato I beneficia di una partecipazione finanziaria pari al 50 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nel suddetto allegato.
Articolo 4
Dispositivi automatici di localizzazione
1. Le spese sostenute, in relazione ai progetti di cui all’allegato II, per l’acquisto e l’installazione a bordo dei pescherecci di dispositivi automatici di localizzazione che consentano ad un centro di controllo della pesca di sorvegliare a distanza le navi mediante un sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS) beneficiano di una partecipazione finanziaria pari al 90 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nel suddetto allegato.
2. La partecipazione finanziaria di cui al paragrafo 1 è calcolata sulla base di un prezzo fissato a un massimo di 2 500 EUR per peschereccio.
3. Per poter beneficiare della partecipazione finanziaria di cui al paragrafo 1, i dispositivi automatici di localizzazione devono essere conformi ai requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 2244/2003della Commissione (5).
Articolo 5
Sistemi elettronici di registrazione e comunicazione
Le spese sostenute, in relazione ai progetti di cui all’allegato III, per lo sviluppo, l’acquisto e l’installazione, compresa l’assistenza tecnica, dei componenti necessari per i sistemi elettronici di registrazione e comunicazione (ERS) destinati a garantire uno scambio di dati sicuro ed efficace ai fini del controllo, del monitoraggio e della sorveglianza delle attività di pesca beneficiano di una partecipazione finanziaria pari al 90 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nel suddetto allegato.
Articolo 6
Dispositivi elettronici di registrazione e comunicazione
1. Le spese sostenute, in relazione ai progetti di cui all’allegato IV, per l’acquisto e l’installazione a bordo dei pescherecci di dispositivi ERS che consentano alle navi di registrare e comunicare per via elettronica i dati relativi alle attività di pesca a un centro di controllo della pesca beneficiano di una partecipazione finanziaria pari al 90 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nel suddetto allegato.
2. Fatto salvo il paragrafo 4, la partecipazione finanziaria di cui al paragrafo 1 è calcolata sulla base di un prezzo fissato a un massimo di 3 000 EUR per peschereccio.
3. Per poter beneficiare di una partecipazione finanziaria, i dispositivi ERS devono essere conformi ai requisiti stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.
4. Per i dispositivi che combinano funzioni ERS e VMS e che risultano conformi ai requisiti stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011, la partecipazione finanziaria di cui al paragrafo 1 è calcolata sulla base di un prezzo fissato a un massimo di 4 500 EUR per peschereccio.
Articolo 7
Progetti pilota
Le spese sostenute, in relazione ai progetti di cui all’allegato V, per progetti pilota riguardanti nuove tecnologie di controllo beneficiano di una partecipazione finanziaria pari al 50 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nel suddetto allegato.
Articolo 8
Partecipazione massima dell’Unione
La partecipazione massima dell’Unione per Stato membro è la seguente:
(EUR) |
|||
Stato membro |
Spesa prevista dal programma nazionale di controllo della pesca |
Spesa per progetti selezionati nell’ambito della presente decisione |
Partecipazione massima dell’Unione |
Belgio |
1 369 250 |
1 369 250 |
1 232 325 |
Bulgaria |
15 339 |
15 339 |
13 805 |
Danimarca |
6 801 633 |
5 226 502 |
4 691 350 |
Germania |
17 502 400 |
4 291 800 |
3 794 200 |
Estonia |
280 000 |
280 000 |
252 000 |
Irlanda |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 080 000 |
Grecia |
1 370 029 |
1 370 029 |
1 153 026 |
Spagna |
12 186 266 |
9 137 042 |
7 562 370 |
Francia |
5 373 796 |
5 363 796 |
4 811 416 |
Italia |
7 480 000 |
2 160 000 |
1 944 000 |
Cipro |
600 000 |
600 000 |
540 000 |
Lettonia |
192 735 |
192 735 |
173 462 |
Lituania |
389 539 |
389 539 |
350 585 |
Malta |
1 375 002 |
1 228 802 |
636 605 |
Paesi Bassi |
3 264 205 |
2 389 410 |
2 142 252 |
Polonia |
3 422 251 |
3 322 251 |
2 990 026 |
Portogallo |
1 608 900 |
703 500 |
633 150 |
Romania |
769 000 |
419 000 |
313 100 |
Slovenia |
315 100 |
293 400 |
241 500 |
Finlandia |
1 682 500 |
1 682 500 |
1 514 250 |
Svezia |
1 392 838 |
1 392 838 |
1 253 555 |
Regno Unito |
1 039 444 |
1 039 444 |
816 423 |
Totale |
69 630 227 |
44 067 177 |
38 139 400 |
Articolo 9
Destinatari
Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Cipro, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2013
Per la Commissione
Maria DAMANAKI
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 14.6.2006, pag. 1.
(2) GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1.
(3) GU L 97 del 12.4.2007, pag. 30.
(4) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(5) GU L 333 del 20.12.2003, pag. 17.
ALLEGATO I
NUOVE TECNOLOGIE E RETI INFORMATICHE
(EUR) |
|||
Stato membro e codice progetto |
Spesa prevista dal programma nazionale di controllo della pesca |
Spesa per progetti selezionati nell’ambito della presente decisione |
Partecipazione massima dell’Unione |
Belgio |
|||
BE/13/01 |
240 000 |
240 000 |
216 000 |
BE/13/02 |
30 000 |
30 000 |
27 000 |
BE/13/03 |
30 000 |
30 000 |
27 000 |
BE/13/05 |
60 000 |
60 000 |
54 000 |
BE/13/06 |
30 000 |
30 000 |
27 000 |
BE/13/08 |
4 250 |
4 250 |
3 825 |
BE/13/09 |
825 000 |
825 000 |
742 500 |
Totale parziale |
1 219 250 |
1 219 250 |
1 097 325 |
Bulgaria |
|||
BG/13/01 |
15 339 |
15 339 |
13 805 |
Totale parziale |
15 339 |
15 339 |
13 805 |
Danimarca |
|||
DK/13/01 |
536 215 |
536 215 |
482 593 |
DK/13/03 |
402 161 |
402 161 |
361 945 |
DK/13/04 |
335 134 |
0 |
0 |
DK/13/05 |
268 107 |
268 107 |
241 297 |
DK/13/06 |
335 134 |
335 134 |
301 621 |
DK/13/07 |
536 215 |
0 |
0 |
DK/13/08 |
201 080 |
201 080 |
180 972 |
DK/13/09 |
134 054 |
134 054 |
120 648 |
DK/13/10 |
335 134 |
335 134 |
301 621 |
DK/13/11 |
402 161 |
402 161 |
361 945 |
DK/13/12 |
100 540 |
0 |
0 |
DK/13/13 |
134 054 |
0 |
0 |
DK/13/14 |
536 215 |
536 215 |
482 593 |
DK/13/15 |
201 080 |
0 |
0 |
DK/13/16 |
268 107 |
0 |
0 |
DK/13/17 |
1 125 000 |
1 125 000 |
1 000 000 |
DK/13/18 |
73 000 |
73 000 |
65 700 |
DK/13/19 |
275 000 |
275 000 |
247 500 |
DK/13/20 |
268 107 |
268 107 |
241 296 |
Totale parziale |
6 466 498 |
4 891 368 |
4 389 731 |
Germania |
|||
DE/13/09 |
60 000 |
60 000 |
54 000 |
DE/13/10 |
75 000 |
75 000 |
67 500 |
DE/13/12 |
90 000 |
90 000 |
81 000 |
DE/13/15 |
2 880 000 |
2 880 000 |
2 592 000 |
DE/13/14 |
170 000 |
170 000 |
153 000 |
DE/13/17 |
353 800 |
353 800 |
250 000 |
DE/13/18 |
110 000 |
110 000 |
99 000 |
DE/13/19 |
350 000 |
0 |
0 |
DE/13/20 |
95 000 |
0 |
0 |
DE/13/21 |
443 100 |
0 |
0 |
DE/13/22 |
650 000 |
0 |
0 |
DE/13/23 |
970 000 |
0 |
0 |
DE/13/24 |
275 000 |
0 |
0 |
DE/13/25 |
420 000 |
0 |
0 |
DE/13/26 |
250 000 |
0 |
0 |
DE/13/27 |
105 500 |
105 500 |
94 950 |
Totale parziale |
7 297 400 |
3 844 300 |
3 391 450 |
Grecia |
|||
EL/13/02 |
300 000 |
300 000 |
270 000 |
EL/13/03 |
200 000 |
200 000 |
100 000 |
EL/13/04 |
300 000 |
300 000 |
270 000 |
EL/13/05 |
50 000 |
50 000 |
45 000 |
EL/13/06 |
50 000 |
50 000 |
45 000 |
EL/13/08 |
169 694 |
169 694 |
152 724 |
EL/13/09 |
230 335 |
230 335 |
207 302 |
Totale parziale |
1 300 029 |
1 300 029 |
1 090 026 |
Irlanda |
|||
IE/13/01 |
50 000 |
50 000 |
45 000 |
IE/13/02 |
50 000 |
50 000 |
45 000 |
Totale parziale |
100 000 |
100 000 |
90 000 |
Spagna |
|||
ES/13/01 |
651 500 |
651 500 |
325 750 |
ES/13/02 |
205 971 |
205 971 |
185 374 |
ES/13/03 |
377 698 |
377 698 |
339 928 |
ES/13/04 |
252 976 |
252 976 |
227 678 |
ES/13/05 |
256 514 |
256 514 |
230 863 |
ES/13/06 |
527 423 |
527 423 |
474 680 |
ES/13/07 |
298 291 |
298 291 |
268 462 |
ES/13/09 |
353 996 |
353 996 |
318 596 |
ES/13/10 |
63 457 |
63 457 |
57 111 |
ES/13/11 |
72 922 |
72 922 |
65 630 |
ES/13/12 |
183 900 |
183 900 |
165 510 |
ES/13/13 |
215 814 |
215 814 |
194 233 |
ES/13/14 |
786 000 |
786 000 |
707 400 |
ES/13/15 |
186 567 |
186 567 |
167 910 |
ES/13/16 |
367 543 |
367 543 |
330 789 |
ES/13/17 |
186 754 |
186 754 |
168 079 |
ES/13/18 |
178 000 |
178 000 |
160 200 |
ES/13/20 |
115 000 |
115 000 |
103 500 |
ES/13/21 |
230 000 |
230 000 |
207 000 |
ES/13/22 |
142 400 |
0 |
0 |
ES/13/23 |
25 000 |
25 000 |
22 500 |
ES/13/24 |
90 000 |
90 000 |
81 000 |
ES/13/25 |
250 000 |
0 |
0 |
ES/13/27 |
160 000 |
0 |
0 |
ES/13/29 |
95 557 |
95 557 |
86 001 |
ES/13/30 |
95 410 |
95 410 |
85 869 |
ES/13/33 |
33 000 |
33 000 |
29 700 |
ES/13/34 |
54 000 |
54 000 |
48 600 |
ES/13/35 |
681 000 |
0 |
0 |
ES/13/36 |
780 000 |
0 |
0 |
ES/13/37 |
518 710 |
518 710 |
250 000 |
ES/13/39 |
258 000 |
258 000 |
232 200 |
ES/13/40 |
481 698 |
481 698 |
250 000 |
ES/13/41 |
379 119 |
263 294 |
236 966 |
Totale parziale |
9 554 220 |
7 424 995 |
6 021 529 |
Francia |
|||
FR/13/02 |
180 000 |
180 000 |
162 000 |
FR/13/03 |
150 000 |
150 000 |
135 000 |
FR/13/04 |
400 000 |
400 000 |
360 000 |
FR/13/06 |
1 000 300 |
1 000 300 |
900 270 |
FR/13/07 |
1 080 600 |
1 080 600 |
972 540 |
FR/13/08 |
1 080 600 |
1 080 600 |
972 540 |
FR/13/09 |
211 500 |
211 500 |
190 350 |
FR/13/10 |
269 350 |
269 350 |
242 415 |
FR/13/11 |
51 446 |
51 446 |
46 301 |
Totale parziale |
4 423 796 |
4 423 796 |
3 981 416 |
Italia |
|||
IT/13/01 |
260 000 |
260 000 |
234 000 |
IT/13/02 |
120 000 |
0 |
0 |
IT/13/03 |
500 000 |
500 000 |
450 000 |
IT/13/04 |
1 000 000 |
1 000 000 |
900 000 |
IT/13/05 |
300 000 |
300 000 |
270 000 |
IT/13/07 |
800 000 |
0 |
0 |
IT/13/08 |
2 000 000 |
0 |
0 |
IT/13/09 |
2 400 000 |
0 |
0 |
Totale parziale |
7 380 000 |
2 060 000 |
1 854 000 |
Cipro |
|||
CY/13/01 |
50 000 |
50 000 |
45 000 |
CY/13/02 |
150 000 |
150 000 |
135 000 |
CY/13/03 |
400 000 |
400 000 |
360 000 |
Totale parziale |
600 000 |
600 000 |
540 000 |
Lettonia |
|||
LV/13/01 |
11 200 |
11 200 |
10 080 |
LV/13/02 |
58 350 |
58 350 |
52 515 |
LV/13/03 |
123 185 |
123 185 |
110 867 |
Totale parziale |
192 735 |
192 735 |
173 462 |
Lituania |
|||
LT/13/01 |
144 810 |
144 810 |
130 329 |
LT/13/03 |
13 033 |
13 033 |
11 730 |
Totale parziale |
157 843 |
157 843 |
142 059 |
Malta |
|||
MT/13/01 |
55 510 |
55 510 |
49 959 |
MT/13/02 |
1 173 292 |
1 173 292 |
586 646 |
Totale parziale |
1 228 802 |
1 228 802 |
636 605 |
Paesi Bassi |
|||
NL/13/01 |
278 172 |
278 172 |
250 000 |
NL/13/02 |
277 862 |
277 862 |
250 000 |
NL/13/03 |
286 364 |
286 364 |
250 000 |
NL/13/04 |
276 984 |
276 984 |
249 285 |
NL/13/05 |
129 398 |
129 398 |
116 458 |
NL/13/06 |
200 000 |
0 |
0 |
NL/13/07 |
230 000 |
0 |
0 |
NL/13/08 |
36 120 |
36 120 |
32 508 |
NL/13/09 |
89 860 |
0 |
0 |
NL/13/10 |
129 500 |
129 500 |
116 550 |
NL/13/11 |
125 010 |
125 010 |
112 450 |
NL/13/12 |
72 908 |
0 |
0 |
NL/13/13 |
282 027 |
0 |
0 |
NL/13/14 |
200 000 |
200 000 |
180 000 |
NL/13/15 |
400 000 |
400 000 |
360 000 |
NL/13/16 |
50 000 |
50 000 |
45 000 |
Totale parziale |
3 064 205 |
2 189 410 |
1 962 251 |
Polonia |
|||
PL/13/04 |
1 000 000 |
1 000 000 |
900 000 |
PL/13/05 |
540 000 |
440 000 |
396 000 |
PL/13/06 |
227 350 |
227 350 |
204 615 |
PL/13/07 |
240 300 |
240 300 |
216 270 |
PL/13/08 |
172 600 |
172 600 |
155 340 |
PL/13/09 |
323 000 |
323 000 |
290 700 |
PL/13/10 |
208 760 |
208 760 |
187 884 |
PL/13/11 |
416 000 |
416 000 |
374 400 |
PL/13/12 |
40 500 |
40 500 |
36 450 |
Totale parziale |
3 168 510 |
3 068 510 |
2 761 659 |
Portogallo |
|||
PT/13/01 |
834 000 |
0 |
0 |
Totale parziale |
834 000 |
0 |
0 |
Romania |
|||
RO/13/03 |
155 000 |
155 000 |
139 500 |
RO/13/04 |
120 000 |
120 000 |
60 000 |
RO/13/05 |
40 000 |
40 000 |
20 000 |
RO/13/06 |
104 000 |
104 000 |
93 600 |
Totale parziale |
419 000 |
419 000 |
313 100 |
Slovenia |
|||
SI/13/01 |
42 000 |
42 000 |
37 800 |
SI/13/02 |
7 300 |
0 |
0 |
SI/13/03 |
1 200 |
1 200 |
600 |
SI/13/04 |
14 400 |
0 |
0 |
SI/13/05 |
5 000 |
5 000 |
2 500 |
SI/13/06 |
1 200 |
1 200 |
600 |
SI/13/07 |
40 000 |
40 000 |
36 000 |
SI/13/08 |
40 000 |
40 000 |
36 000 |
SI/13/10 |
45 000 |
45 000 |
40 500 |
SI/13/12 |
49 000 |
49 000 |
24 500 |
SI/13/13 |
20 000 |
20 000 |
18 000 |
Totale parziale |
265 100 |
243 400 |
196 500 |
Finlandia |
|||
FI/13/01 |
1 000 000 |
1 000 000 |
900 000 |
FI/13/03 |
200 000 |
200 000 |
180 000 |
FI/13/04 |
150 000 |
150 000 |
135 000 |
Totale parziale |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 215 000 |
Svezia |
|||
SE/13/01 |
348 210 |
348 210 |
313 389 |
SE/13/02 |
464 280 |
464 280 |
417 852 |
SE/13/03 |
580 348 |
580 348 |
522 314 |
Totale parziale |
1 392 838 |
1 392 838 |
1 253 555 |
Regno Unito |
|||
UK/13/01 |
496 155 |
496 155 |
446 539 |
Totale parziale |
496 155 |
496 155 |
446 539 |
Totale |
50 925 720 |
36 617 770 |
31 570 012 |
ALLEGATO II
DISPOSITIVI AUTOMATICI DI LOCALIZZAZIONE
(EUR) |
|||
Stato membro e codice progetto |
Spesa prevista dal programma nazionale di controllo della pesca |
Spesa per progetti selezionati nell’ambito della presente decisione |
Partecipazione massima dell’Unione |
Germania |
|||
DE/13/08 |
12 500 |
12 500 |
11 250 |
DE/13/28 |
367 500 |
0 |
0 |
DE/13/02 |
493 500 |
0 |
0 |
DE/13/04 |
50 000 |
50 000 |
45 000 |
Totale parziale |
923 500 |
62 500 |
56 250 |
Malta |
|||
MT/13/03 |
146 200 |
0 |
0 |
Totale parziale |
146 200 |
0 |
0 |
Romania |
|||
RO/13/07 |
100 000 |
0 |
0 |
Totale parziale |
100 000 |
0 |
0 |
Slovenia |
|||
SI/13/09 |
10 000 |
10 000 |
9 000 |
Totale parziale |
10 000 |
10 000 |
9 000 |
Spagna |
|||
ES/13/19 |
1 256 340 |
1 256 340 |
1 130 706 |
ES/13/31 |
326 124 |
326 124 |
293 512 |
Totale parziale |
1 582 464 |
1 582 464 |
1 424 218 |
Regno Unito |
|||
UK/13/03 |
245 597 |
245 597 |
221 037 |
Totale parziale |
245 597 |
245 597 |
221 037 |
Totale |
3 007 761 |
1 900 561 |
1 710 505 |
ALLEGATO III
SISTEMI ELETTRONICI DI REGISTRAZIONE E COMUNICAZIONE
(EUR) |
|||
Stato membro e codice progetto |
Spesa prevista dal programma nazionale di controllo della pesca |
Spesa per progetti selezionati nell’ambito della presente decisione |
Partecipazione massima dell’Unione |
Belgio |
|||
BE/13/04 |
70 000 |
70 000 |
63 000 |
BE/13/07 |
80 000 |
80 000 |
72 000 |
Totale parziale |
150 000 |
150 000 |
135 000 |
Danimarca |
|||
DK/13/02 |
335 134 |
335 134 |
301 619 |
Totale parziale |
335 134 |
335 134 |
301 619 |
Germania |
|||
DE/13/11 |
75 000 |
75 000 |
67 500 |
DE/13/13 |
140 000 |
140 000 |
126 000 |
DE/13/16 |
170 000 |
170 000 |
153 000 |
Totale parziale |
385 000 |
385 000 |
346 500 |
Estonia |
|||
EE/13/01 |
110 000 |
110 000 |
99 000 |
EE/13/02 |
90 000 |
90 000 |
81 000 |
EE/13/03 |
80 000 |
80 000 |
72 000 |
Totale parziale |
280 000 |
280 000 |
252 000 |
Irlanda |
|||
IE/13/03 |
1 100 000 |
1 100 000 |
990 000 |
Totale parziale |
1 100 000 |
1 100 000 |
990 000 |
Francia |
|||
FR/13/05 |
910 000 |
900 000 |
810 000 |
Totale parziale |
910 000 |
900 000 |
810 000 |
Italia |
|||
IT/13/06 |
100 000 |
100 000 |
90 000 |
Totale parziale |
100 000 |
100 000 |
90 000 |
Lituania |
|||
LT/13/02 |
231 696 |
231 696 |
208 526 |
Totale parziale |
231 696 |
231 696 |
208 526 |
Paesi Bassi |
|||
NL/13/17 |
200 000 |
200 000 |
180 000 |
Totale parziale |
200 000 |
200 000 |
180 000 |
Polonia |
|||
PL/13/01 |
170 948 |
170 948 |
153 853 |
PL/13/02 |
60 000 |
60 000 |
54 000 |
PL/13/03 |
27 793 |
27 793 |
20 514 |
Totale parziale |
253 741 |
253 741 |
228 367 |
Portogallo |
|||
PT/13/03 |
492 500 |
492 500 |
443 250 |
PT/13/05 |
211 000 |
211 000 |
189 900 |
Totale parziale |
703 500 |
703 500 |
633 150 |
Slovenia |
|||
SI/13/11 |
40 000 |
40 000 |
36 000 |
Totale parziale |
40 000 |
40 000 |
36 000 |
Spagna |
|||
ES/13/08 |
129 582 |
129 582 |
116 624 |
Totale parziale |
129 582 |
129 582 |
116 624 |
Totale |
4 818 653 |
4 808 653 |
4 327 786 |
ALLEGATO IV
DISPOSITIVI ELETTRONICI DI REGISTRAZIONE E COMUNICAZIONE
(EUR) |
|||
Stato membro e codice progetto |
Spesa prevista dal programma nazionale di controllo della pesca |
Spesa per progetti selezionati nell’ambito della presente decisione |
Partecipazione massima dell’Unione |
Finlandia |
|
|
|
FI/13/02 |
157 500 |
157 500 |
141 750 |
FI/13/05 |
175 000 |
175 000 |
157 500 |
Totale parziale |
332 500 |
332 500 |
299 250 |
Totale |
332 500 |
332 500 |
299 250 |
ALLEGATO V
PROGETTI PILOTA
(EUR) |
|||
Stato membro e codice progetto |
Spesa prevista dal programma nazionale di controllo della pesca |
Spesa per progetti selezionati nell’ambito della presente decisione |
Partecipazione massima dell’Unione |
Spagna |
|||
ES/13/28 |
100 000 |
0 |
0 |
ES/13/32 |
530 000 |
0 |
0 |
ES/13/38 |
250 000 |
0 |
0 |
Totale parziale |
880 000 |
0 |
0 |
Francia |
|||
FR/13/01 |
40 000 |
40 000 |
20 000 |
Totale parziale |
40 000 |
40 000 |
20 000 |
Regno Unito |
|||
UK/13/02 |
297 693 |
297 693 |
148 846 |
Totale parziale |
297 693 |
297 693 |
148 846 |
Totale |
1 217 693 |
337 693 |
168 846 |
ALLEGATO VI
PROGRAMMI DI FORMAZIONE E DI SCAMBIO
(EUR) |
|||
Stato membro e codice progetto |
Spese previste dai programmi nazionali di controllo della pesca |
Spesa per progetti selezionati nell’ambito della presente decisione |
Partecipazione massima dell’Unione |
Germania |
|||
DE/13/03 |
15 000 |
0 |
0 |
DE/13/06 |
1 500 |
0 |
0 |
Totale parziale |
16 500 |
0 |
0 |
Grecia |
|||
EL/13/01 |
70 000 |
70 000 |
63 000 |
Totale parziale |
70 000 |
70 000 |
63 000 |
Romania |
|||
RO/13/01 |
200 000 |
0 |
0 |
RO/13/02 |
50 000 |
0 |
0 |
Totale parziale |
250 000 |
0 |
0 |
Spagna |
|||
ES/13/26 |
40 000 |
0 |
0 |
Totale parziale |
40 000 |
0 |
0 |
Totale |
376 500 |
70 000 |
63 000 |
ALLEGATO VII
IMPORTI DELLE DOMANDE RESPINTE RELATIVE A PROGRAMMI PILOTA IN MATERIA DI ISPEZIONE E OSSERVATORI, INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE ALLE NORME DELLA PCP E ACQUISTO O AMMODERNAMENTO DI NAVI E AEREI PATTUGLIA
(EUR) |
|||
Natura della spesa |
Spese previste dai programmi nazionali di controllo della pesca |
Spesa per progetti selezionati nell’ambito della presente decisione |
Partecipazione massima dell’Unione |
Programmi pilota in materia di ispezione e osservatori |
36 000 |
0 |
0 |
Iniziative di sensibilizzazione alle norme della PCP |
35 400 |
0 |
0 |
Navi e aerei pattuglia |
8 880 000 |
0 |
0 |
Totale |
8 951 400 |
0 |
0 |