ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2013.202.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 202

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

56o anno
27 luglio 2013


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina che modifica l'accordo tra la Comunità europea e l’Ucraina di facilitazione del rilascio dei visti

1

 

*

Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica moldova che modifica l'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 721/2013 del Consiglio, del 22 luglio 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 405/2011 che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinate barre di acciaio inossidabile originarie dell’India

2

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 722/2013 della Commissione, del 25 luglio 2013, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

6

 

*

Regolamento (UE) n. 723/2013 della Commissione, del 26 luglio 2013, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di estratti di rosmarino (E 392) in determinati prodotti a base di carne e pesce a basso contenuto di materia grassa ( 1 )

8

 

*

Regolamento (UE) n. 724/2013 della Commissione, del 26 luglio 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 231/2012 per quanto riguarda le specifiche relative a una serie di polioli ( 1 )

11

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2013 della Commissione, del 26 luglio 2013, concernente l’autorizzazione del cloruro di ammonio come additivo per mangimi destinati a ruminanti, cani e gatti (titolare dell’autorizzazione BASF SE) ( 1 )

17

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 726/2013 della Commissione, del 26 luglio 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

20

 

 

DECISIONI

 

 

2013/399/PESC

 

*

Decisione EUTM Mali/1/2013 del Comitato politico e di sicurezza, del 19 luglio 2013, relativa alla nomina del comandante della missione dell’UE per la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali)

22

 

 

2013/400/PESC

 

*

Decisione EUCAP NESTOR/3/2013 del Comitato politico e di sicurezza, del 23 luglio 2013, relativa alla nomina del capo della missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d'Africa (EUCAP NESTOR)

23

 

 

2013/401/PESC

 

*

Decisione EUCAP SAHEL Niger/1/2013 del Comitato politico e di sicurezza, del 23 luglio 2013, che proroga il mandato del capo della missione PSDC dell'Unione europea in Niger (EUCAP SAHEL Niger)

24

 

 

2013/402/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 16 aprile 2013, relativa alla misura SA.20112 (C 35/2006) alla quale la Svezia ha dato esecuzione in favore di Konsum Jämtland Ekonomisk Förening [notificata con il numero C(2013) 1913]  ( 1 )

25

 

 

2013/403/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 25 luglio 2013, che approva alcuni programmi modificati di eradicazione, di lotta e di sorveglianza delle malattie degli animali e delle zoonosi per il 2013 e che modifica la decisione di esecuzione 2012/761/UE per quanto riguarda il contributo finanziario dell’Unione a determinati programmi approvati con tale decisione [notificata con il numero C(2013) 4663]

30

 

 

2013/404/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 25 luglio 2013, che autorizza la Germania a vietare sul proprio territorio la commercializzazione di alcune varietà di canapa incluse nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, in conformità della direttiva 2002/53/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2013) 4702]

33

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

27.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 202/1


Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina che modifica l'accordo tra la Comunità europea e l’Ucraina di facilitazione del rilascio dei visti

L'accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina che modifica l'accordo tra la Comunità europea e l’Ucraina di facilitazione del rilascio dei visti è entrato in vigore il 1o luglio 2013, essendo stata espletata, in data 13 maggio 2013, la procedura prevista all'articolo 2 dell'accordo.


27.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 202/1


Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica moldova che modifica l'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova

L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica moldova che modifica l'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova è entrato in vigore il 1o luglio 2013, essendo stata espletata, in data 14 maggio 2013, la procedura prevista all'articolo 2 dell'accordo.


REGOLAMENTI

27.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 202/2


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 721/2013 DEL CONSIGLIO

del 22 luglio 2013

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 405/2011 che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinate barre di acciaio inossidabile originarie dell’India

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell’11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 19,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea, previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

1.1.   Inchiesta precedente e misure compensative in vigore

(1)

Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 405/2011 (2) («regolamento definitivo») nell’aprile 2011 il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di determinate barre di acciaio inossidabile («SSB») originarie dell’India, attualmente classificate sotto i codici NC 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81 e 7222 20 89. L’inchiesta che ha portato all’adozione del regolamento definitivo è nel seguito denominata «l’inchiesta iniziale».

(2)

Le misure definitive sono consistite in dazi compensativi ad valorem compresi tra il 3,3 % e il 4,3 % sulle importazioni da parte di esportatori iscritti nell’elenco, un’aliquota di dazio del 4,0 % per le società che hanno collaborato e non sono state inserite nel campione ed un’aliquota di dazio residuo del 4,3 % per tutte le altre società in India.

1.2.   Apertura di un riesame intermedio parziale

(3)

La Viraj Profiles Vpl. Ltd., un produttore esportatore avente sede in India («il richiedente»), ha presentato una richiesta di riesame intermedio parziale. La richiesta riguardava l’esame delle sovvenzioni limitatamente a quanto concerne il richiedente. Quest’ultimo aveva fornito elementi di prova prima facie da cui risultava che le circostanze in base alle quali erano state adottate le misure avevano subito cambiamenti significativi e di natura permanente.

(4)

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l’apertura di un riesame intermedio parziale, mediante un avviso di apertura pubblicato il 9 agosto 2012 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3) («avviso di apertura») la Commissione ha avviato un riesame intermedio parziale conformemente all’articolo 19 del regolamento di base, di portata limitata all’esame delle sovvenzioni di cui beneficia il richiedente.

1.3.   Periodo dell’inchiesta di riesame

(5)

L’inchiesta relativa alle sovvenzioni ha interessato il periodo 1o luglio 2011 - 30 giugno 2012 («periodo dell’inchiesta ai fini del riesame» o «PIR»).

1.4.   Parti interessate dall’inchiesta

(6)

La Commissione ha ufficialmente informato il richiedente, il governo dell’India (il «GOI») ed Eurofer in qualità di rappresentante dell’industria dell’Unione nell’inchiesta iniziale («l’industria dell’Unione») dell’apertura dell’inchiesta di riesame intermedio parziale. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine previsto nell’avviso di apertura.

(7)

Le osservazioni presentate dalle parti sia in forma scritta che orale sono state esaminate e, all’occorrenza, tenute in debita considerazione.

(8)

Per ottenere le informazioni necessarie ai fini dell’inchiesta la Commissione ha inviato un questionario al richiedente. Un ulteriore questionario è stato inviato al GOI.

(9)

Sia il richiedente che il governo indiano hanno risposto al questionario.

(10)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie al fine di quantificare la sovvenzione. La sede del richiedente è stata oggetto di visite di verifica.

2.   PRODOTTO IN ESAME

(11)

Il prodotto in esame è lo stesso definito nell’inchiesta iniziale, vale a dire barre di acciaio inossidabile, semplicemente ottenute o rifinite a freddo, diverse dalle barre di sezione circolare di diametro pari o superiore a 80 mm, originarie dell’India ed attualmente rientranti nei codici NC 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81 e 7222 20 89.

3.   SOVVENZIONI

3.1.   Introduzione

(12)

In base alle informazioni fornite dal governo indiano e dalle parti interessate nonché alle risposte al questionario della Commissione sono stati esaminati i seguenti regimi di cui si presume si sia avvalso il richiedente:

a)

regime di promozione delle esportazioni relativo ai beni strumentali (Export Promotion Capital Goods Scheme — EPCGS);

b)

regime per le unità orientate all’esportazione (Export Oriented Units Scheme — EOUS);

c)

regime di crediti all’esportazione (Export Credit Scheme — ECS);

(13)

I regimi a) e b) si basano sulla legge sul commercio estero (sviluppo e regolamentazione) [«Foreign Trade (Development and Regulation) Act 1992 (n. 22 of 1992)»] entrata in vigore il 7 agosto 1992 (nel seguito la «legge sul commercio estero»). Tale legge autorizza il governo indiano a pubblicare comunicazioni riguardanti la politica di esportazione e importazione, che sono sintetizzate nei documenti sulla politica del commercio estero (Foreign Trade Policy — FTP), pubblicati con cadenza quinquennale dal ministero del Commercio e periodicamente aggiornati. Il documento sulla politica del commercio estero rilevante per il PIR di questa inchiesta è il «Foreign Trade Policy 2009-2014» (FTP 09-14). Il GOI ha inoltre stabilito le procedure che regolamentano la politica del commercio estero FTP 09-14 in un manuale delle procedure intitolato «Handbook of Procedures, volume I» («HOP I 09-14»). Anche questo manuale di procedure viene aggiornato regolarmente.

(14)

Il regime ECS di cui alla lettera c) si fonda sulle sezioni 21 e 35 A del Banking Regulation Act 1949 (legge bancaria del 1949) che permette alla Banca centrale dell’India (Reserve Bank of India — RBI) di dare istruzioni alle banche commerciali riguardo ai crediti all’esportazione.

(15)

A seguito della denuncia dell’industria dell’Unione la Commissione ha inoltre valutato se il richiedente:

a)

beneficiasse del regime di esenzione dalla tassa sull’elettricità (EDES);

b)

si avvalesse di programmi di sovvenzione locali dello Stato di Maharashtra;

c)

beneficiasse della fornitura di beni e/o servizi ad un prezzo inferiore a quello che risulterebbe adeguato (Less than Adequate Remuneration — LTAR);

d)

beneficiasse di incentivi connessi con la produzione e la distribuzione di energia;

e)

acquistasse materie prime a basso costo provenienti da società offhsore collegate.

(16)

La Commissione ha infine verificato che i seguenti regimi esaminati nell’ambito dell’inchiesta iniziale:

a)

Regime di credito di dazi d’importazione (Duty Entitlement Passbook Scheme — DEPBS)

b)

Regime di autorizzazione preventiva (Advance Authorisation Scheme — AAS)

non siano tuttora utilizzati dal richiedente.

3.2.   Constatazioni

3.2.1.   Regime di promozione delle esportazioni relativo ai beni strumentali (Export Promotion Capital Goods Scheme — EPCGS)

(17)

Dall’inchiesta è emerso che il richiedente ha beneficiato di questo regime durante il PIR. È stato tuttavia constatato che gli incentivi ricevuti erano trascurabili, in quanto di valore pari allo 0,02 %. Non è stato pertanto ritenuto necessario valutare ulteriormente la compensabilità di questo regime.

3.2.2.   Regime per le unità orientate all’esportazione (Export Oriented Units Scheme — EOUS)

(18)

È stato accertato che il richiedente godeva dello stato di EOU e che durante il PIR ha ricevuto sovvenzioni nell’ambito di questo regime.

(19)

Riguardo a quest’ultimo la società ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto discostarsi dal metodo di calcolo dei vantaggi ottenuti ricevuto nell’ambito del regime EOUS, impiegato nell’inchiesta iniziale. La società ha sostenuto che alcuni dei vantaggi ottenuti nell’ambito del regime EOUS dovrebbero essere considerati come sistemi ammissibili di restituzione del dazio a termini degli allegati II e III al regolamento di base e che pertanto non dovrebbero essere oggetto di compensazione.

(20)

Poiché si è tuttavia constatato che, indipendentemente dal metodo di calcolo impiegato, il tasso di sovvenzione fissato per questo regime non supererà lo 0,22 %, per cui si avrà un margine di sovvenzione complessivo inferiore alla soglia minima, si è deciso di non analizzare ulteriormente tale tesi nel contesto della presente inchiesta di riesame.

3.2.3.   Export Credit Scheme — Regime di crediti all’esportazione

(21)

È stato accertato che durante il PIR il richiedente non beneficiava di questo regime.

3.2.4.   Regime di esenzione dalla tassa sull’elettricità

(22)

Dall’inchiesta è emerso che il richiedente ha beneficiato di questo regime durante il PIR. Si è tuttavia constatato che gli incentivi ricevuti erano di portata trascurabile. Non è stato di conseguenza ritenuto necessario valutare ulteriormente la compensabilità di questo regime.

3.2.5.   Programmi locali di sovvenzione dello Stato di Maharashtra

(23)

È stato accertato che durante il PIR il richiedente non beneficiasse di questo regime.

3.2.6.   Altri

(24)

L’inchiesta ha evidenziato che durante il PIR il richiedente non ha beneficiato di altri vantaggi in termini di acquisto di materie prime ed energia che comportassero un contributo finanziario da parte del governo indiano e avrebbero quindi potuto essere considerati come sovvenzioni a termini dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. Le affermazioni dell’industria dell’Unione di cui al considerando 15, punti da c) ad e), sono state quindi giudicate irrilevanti nel contesto del presente riesame.

4.   IMPORTO DELLE SOVVENZIONI COMPENSABILI

(25)

Si ricorda che l’inchiesta iniziale ha stabilito che l’importo (ad valorem) delle sovvenzioni compensabili per il richiedente, pari al 4,3 %.

(26)

Nel corso del PIR l’importo (ad valorem) delle sovvenzioni compensabili per il richiedente derivanti da un solo regime di sovvenzioni è risultato pari allo 0,22 %.

(27)

Stante quanto sopra si è concluso che il livello di sovvenzione del produttore esportatore interessato è diminuito.

(28)

Si è inoltre valutato se le mutate circostanze relative ai regimi esaminati possano essere considerate di carattere permanente.

(29)

Come sopra indicato i riscontri relativi al regime EPCGS nell’ambito della presente inchiesta intermedia confermano i risultati dell’inchiesta iniziale, da cui era emerso che la sovvenzione concessa nell’ambito di questo regime era irrilevante.

(30)

Mentre nel corso dell’inchiesta iniziale il richiedente aveva ricavato il principale vantaggio dal regime EOU, durante il PIR tale vantaggio è diminuito. È stato dimostrato che questo cambiamento è di natura permanente poiché è legato alla diminuzione dei dazi doganali sui rottami di acciaio inossidabile e ferro-nickel, due delle principali materie prime utilizzate dal richiedente per la fabbricazione del prodotto in esame.

5.   MISURE COMPENSATIVE

(31)

Stante quanto precede sembra appurato che il richiedente continuerà a ricevere in futuro sovvenzioni d’importo inferiore alla soglia minima. Si è quindi ritenuto opportuno modificare l’aliquota del dazio compensativo applicabile al richiedente per tenere conto dell’attuale livello di sovvenzioni. È opportuno che per il richiedente tale aliquota di dazio sia fissata allo 0 %.

(32)

Per quanto riguarda il dazio attualmente applicabile alle importazioni del prodotto in esame dai produttori esportatori elencati nell’allegato del regolamento definitivo, va notato che le attuali modalità di funzionamento dei regimi esaminati e la loro compensabilità non sono mutate rispetto all’inchiesta precedente. Non è quindi necessario ricalcolare il tasso di sovvenzione e l’aliquota del dazio per tali società. Di conseguenza le aliquote dei dazi applicabili a tutte le società elencate nell’allegato del regolamento definitivo restano invariate.

(33)

Per quanto riguarda l’aliquota del dazio applicata a tutte le altre società va notato che, nell’inchiesta iniziale, questa era stata fissata al livello della società con il margine di sovvenzione individuale più alto tra quelle prese in esame, corrispondente al margine di sovvenzione applicato al richiedente. Considerato pertanto che in seguito al presente riesame intermedio il margine applicato al richiedente è cambiato, l’aliquota per tutte le altre società andrà rivista e fissata al margine massimo di sovvenzione che segue in graduatoria. Poiché tale aliquota massima è quella applicabile alle società elencate nell’allegato, è opportuno che l’aliquota del dazio per tutte le altre società sia fissata a tale livello, ossia al 4 %.

6.   COMUNICAZIONE DELLE CONCLUSIONI

(34)

Il GOI e le altre parti interessate sono stati informati dei fatti essenziali e delle considerazioni in base alle quali si intendeva proporre di modificare l’aliquota del dazio applicabile al richiedente.

(35)

Sono state esaminate e, ove opportuno, tenute nella debita considerazione le osservazioni presentate dalle parti oralmente o per iscritto.

(36)

Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta e che hanno dimostrato di avere particolari motivi per chiedere un’audizione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 1 del regolamento di esecuzione (CE) n. 405/2011 del Consiglio, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   L’aliquota del dazio compensativo definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, è la seguente:

Società

Dazio (%)

Codice addizionale TARIC

Chandan Steel Ltd., Mumbai

3,4

B002

Venus Wire Industries Pvt. Ltd, Mumbai;

Precision Metals, Mumbai;

Hindustan inox Ltd., Mumbai;

Sieves Manufacturer India Pvt. Ltd., Mumbai

3,3

B003

Viraj Profiles Vpl. Ltd, Thane

0

B004

Società elencate nell’allegato

4,0

B005

Tutte le altre società

4,0

B999»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

(2)  GU L 108 del 28.4.2011, pag. 3.

(3)  GU C 239 del 9.8.2012, pag. 2.


27.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 202/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 722/2013 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 2013

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Ruota in plastica piena con cerchione in plastica, avente un diametro di circa 20 cm e una larghezza di circa 5 cm.

Il cerchione ha un foro centrale e un cuscinetto a sfera in acciaio al carbonio.

La ruota può essere montata su vari articoli, come carrozzelle e altri veicoli per invalidi, deambulatori e letti per usi clinici.

 (1) Cfr. l’immagine.

3926 90 97

La classificazione è determinata a norma delle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata 1, 3 b) e 6 nonché dal testo dei codici NC 3926, 3926 90 e 3926 90 97.

L’uso principale cui è destinata la ruota non dipende dalle sue caratteristiche oggettive, in quanto può essere ugualmente utilizzata per articoli, ad esempio, delle voci 8713 (carrozzelle e altri veicoli per invalidi), 9021 (deambulatori) o 9402 (letti per usi clinici). È pertanto esclusa la classificazione come parte di un articolo specifico.

La ruota è un articolo composito costituito da materiali diversi (plastica e acciaio al carbonio). Il componente che conferisce alla ruota il suo carattere essenziale è il cerchione in plastica, che contribuisce per la massima parte alla struttura della ruota.

L’articolo deve pertanto essere classificato nel codice NC 3926 90 97 fra gli altri lavori di materie plastiche.

Image


(1)  L’immagine è a scopo puramente informativo.


27.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 202/8


REGOLAMENTO (UE) N. 723/2013 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 2013

che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di estratti di rosmarino (E 392) in determinati prodotti a base di carne e pesce a basso contenuto di materia grassa

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 istituisce un elenco a livello d’Unione degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e ne specifica le condizioni d’impiego.

(2)

Tale elenco può essere modificato conformemente alla procedura uniforme di cui al regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2).

(3)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 l’elenco dell’Unione di additivi alimentari può essere aggiornato o su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.

(4)

Il 3 febbraio 2012 è stata presentata e messa a disposizione degli Stati membri una domanda di autorizzazione all’impiego di estratti di rosmarino (E 392) quali antiossidanti nelle preparazioni a base di carne, nei prodotti a base di carne trasformata a basso contenuto di materia grassa (trattata termicamente e non), nel pesce e nei prodotti della pesca trasformati a basso contenuto di materia grassa, compresi molluschi e crostacei.

(5)

Gli antiossidanti sono sostanze che proteggono gli alimenti dal deterioramento provocato dall’ossidazione, come l’irrancidimento dei grassi e le variazioni di colore. La quantità massima di estratti di rosmarino (E 392) attualmente autorizzata per l’impiego nei prodotti a base di carne trasformata, nel pesce e nei prodotti della pesca trasformati, compresi molluschi e crostacei, è fissata in funzione del contenuto di materia grassa presente nelle rispettive categorie di prodotti alimentari (ad eccezione delle salsicce essiccate e della carne disidratata). Il ricorso a detto criterio per stabilire il tenore massimo di estratti di rosmarino (E 392) non garantisce una protezione sufficiente degli alimenti a basso contenuto di materia grassa poiché per ottenere gli effetti desiderati è necessario utilizzare una dose critica minima di tale antiossidante. Gli estratti di rosmarino (E 392) potrebbero essere attualmente utilizzati in dosi che risultano efficaci nei prodotti con un contenuto di materia grassa più elevato. Anche i prodotti a basso contenuto di materia grassa potrebbero tuttavia essere soggetti a livelli significativi di ossidazione a causa di una elevata proporzione di acidi grassi insaturi. Risulta pertanto appropriato fissare il tenore massimo di estratti di rosmarino (E 392) a 15 mg/kg nei prodotti con un contenuto di materia grassa non superiore al 10 %, mantenendo nel contempo il limite autorizzato di 150 mg/kg, espresso in funzione della materia grassa, per i prodotti con un contenuto di materia grassa superiore al 10 %.

(6)

Nel 2008 l’Agenzia europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l’Autorità») ha valutato la sicurezza degli estratti di rosmarino (E 392) quali additivi alimentari (3), giungendo alla conclusione che gli impieghi ed i tenori proposti non destano preoccupazioni per la sicurezza. Utilizzando una stima prudente dell’esposizione alimentare l’Autorità ha ipotizzato un impiego degli estratti di rosmarino al tenore massimo (vale a dire a 150 mg/kg nei prodotti a base di carne, pollame, pesce e frutti di mare trasformati) in tutti gli alimenti proposti di ciascuna categoria alimentare. Tale ipotesi ha riguardato anche i prodotti a base di carne trasformata, trattata termicamente e no, il pesce ed i prodotti della pesca trasformati, compresi molluschi e crostacei, con un contenuto di materia grassa non superiore al 10 %.

(7)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008 per aggiornare l’elenco a livello d’Unione degli additivi alimentari di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 la Commissione non è tenuta a chiedere il parere dell’Autorità quando gli aggiornamenti in questione non sono atti a produrre effetti sulla salute umana. Secondo l’opinione espressa dall’Autorità nel 2008, il fatto di fissare il limite massimo d’uso degli estratti di rosmarino (E 392) a 15 mg/kg per i prodotti a base di carne trasformata, trattata termicamente e non, per il pesce e per i prodotti della pesca trasformati, compresi molluschi e crostacei, con un contenuto di materia grassa non superiore al 10 %, costituisce un aggiornamento di tale elenco che non comporta effetti sulla salute umana, cosicché non è necessario richiedere il parere dell’Autorità.

(8)

Date tali premesse occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(2)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

(3)  EFSA Journal (2008) 721, pagg. 1-29.


ALLEGATO

L’allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:

1)

nella categoria alimentare 08.2.1 «Carne trasformata non trattata termicamente» la voce relativa all’additivo «E 392 — Estratti di rosmarino — escluse le salsicce essiccate» è sostituita dalla voce seguente:

 

«E 392

Estratti di rosmarino

15

(46)

Solo carne con un contenuto di materia grassa non superiore al 10 %, escluse le salsicce essiccate

 

E 392

Estratti di rosmarino

150

(41) (46)

Solo carne con un contenuto di materia grassa superiore al 10 %, escluse le salsicce essiccate»;

2)

nella categoria alimentare 08.2.2 «Carne trasformata trattata termicamente» la voce relativa all’additivo «E 392 — Estratti di rosmarino — escluse le salsicce essiccate» è sostituita dalla voce seguente:

 

«E 392

Estratti di rosmarino

15

(46)

Solo carne con un contenuto di materia grassa non superiore al 10 %, escluse le salsicce essiccate

 

E 392

Estratti di rosmarino

150

(41) (46)

Solo carne con un contenuto di materia grassa superiore al 10 %, escluse le salsicce essiccate»;

3)

nella categoria alimentare 09.2 «Pesce e prodotti della pesca trasformati, compresi molluschi e crostacei» la voce relativa all’additivo E 392 è sostituita dalla seguente voce:

 

«E 392

Estratti di rosmarino

15

(46)

Solo pesce e prodotti della pesca, compresi molluschi e crostacei, con un contenuto di materia grassa non superiore al 10 %

 

E 392

Estratti di rosmarino

150

(41) (46)

Solo pesce e prodotti della pesca, compresi molluschi e crostacei, con un contenuto di materia grassa superiore al 10 %».


27.7.2013   

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L 202/11


REGOLAMENTO (UE) N. 724/2013 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 2013

che modifica il regolamento (UE) n. 231/2012 per quanto riguarda le specifiche relative a una serie di polioli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l’articolo 14,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (3) stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(2)

Tali specifiche possono essere aggiornate conformemente alla procedura uniforme di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, che può essere avviata su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.

(3)

Il 29 novembre 2011 è stata presentata e successivamente messa a disposizione degli Stati membri una domanda di modifica delle specifiche riguardanti una serie di polioli.

(4)

Il regolamento (UE) n. 231/2012 determina le specifiche per il mannitolo [E 421(i)] e per il mannitolo prodotto mediante fermentazione [E 421(ii)]. Ai fini di maggior chiarezza e coerenza è opportuno che la denominazione dell’additivo alimentare attualmente autorizzato «Mannitolo [E 421(i)]» venga trasformata in «Mannitolo prodotto per idrogenazione», cosicché occorre cambiarne la definizione. È quindi opportuno modificare le specifiche di tale additivo alimentare.

(5)

La produzione dell’isomalto (E 953) avviene in due fasi durante le quali lo zucchero viene prima trasformato in isomaltulosio e poi viene idrogenato. La forma cristallina è ottenuta successivamente per mezzo di un processo di essiccazione. È stata presentata una richiesta di inserire nelle specifiche determinate dal regolamento (UE) n. 231/2012 una forma diversa d’isomalto, le soluzioni acquose d’isomalto. La forma proposta rispetta tali specifiche ed è disponibile per uso commerciale. Tale forma d’isomalto permette all’industria di risparmiare tempo e denaro, cosicché risulta interessante per esempio per i fabbricanti di confetteria. Risulta quindi opportuno modificare la descrizione dell’isomalto (E 953) nelle rispettive specifiche.

(6)

Le specifiche fissate dal regolamento (UE) n. 231/2012 comprendono, tra i criteri di purezza dei polioli, il livello di demineralizzazione o dei minerali residui, più specificamente cloruri, solfati e/o ceneri solfatate. I medesimi polioli vengono usati come eccipienti nella fabbricazione di prodotti farmaceutici e la farmacopea europea ha adottato il metodo della conduttività per valutare il livello di demineralizzazione dei polioli. Tale metodo permette di sostituire una misurazione triplice (di cloruri, solfati e/o ceneri solfatate) con una misurazione singola, più semplice da effettuare, più efficiente in termini di costi e più rispettosa per l’ambiente. Occorre quindi modificare le specifiche per i seguenti additivi alimentari: sorbitolo [E 420 (i)], sciroppo di sorbitolo [E 420 (ii)], mannitolo [E 421 (i)], mannitolo prodotto mediante fermentazione [E 421 (ii)], isomalto (E 953), maltitolo [E 965 (i)], sciroppo di maltitolo [E 965 (ii)], xilitolo (E 967) ed eritritolo (E 968); occorre eliminare i criteri relativi a cloruri, solfati e ceneri solfatate e sostituirli con il criterio unico della conduttività.

(7)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008 per aggiornare l’elenco dell’Unione degli additivi alimentari la Commissione non è tenuta a chiedere il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare quando gli aggiornamenti in questione non sono atti a produrre effetti sulla salute umana. Non risulta quindi necessario chiedere il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare giacché gli aggiornamenti in questione non sono atti a produrre effetti sulla salute umana.

(8)

Il regolamento (UE) n. 231/2012 va quindi modificato di conseguenza.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(2)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

(3)  GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1.


ALLEGATO

L’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è così modificato:

1)

alla voce relativa all’additivo alimentare E 420 (i) sorbitolo le specifiche riguardanti la purezza sono sostituite dalle seguenti specifiche:

«Purezza

Acqua

Non più dell’1,5 % (metodo di Karl Fischer)

Conduttività

Non più di 20 μS/cm (in una soluzione al 20 % di sostanza secca) ad una temperatura di 20 °C

Zuccheri riducenti

Non più dello 0,3 % (espressi in glucosio su base anidra)

Zuccheri totali

Non più dell’1 % (espressi in glucosio su base anidra)

Nichel

Non più di 2 mg/kg (espresso su base anidra)

Arsenico

Non più di 3 mg/kg (espresso su base anidra)

Piombo

Non più di 1 mg/kg (espresso su base anidra)»;

2)

alla voce relativa all’additivo alimentare E 420 (ii) sciroppo di sorbitolo le specifiche riguardanti la purezza sono sostituite dalle seguenti specifiche:

«Purezza

Acqua

Non più del 31 % (metodo di Karl Fischer)

Conduttività

Non più di 10 μS/cm (sul prodotto in quanto tale) ad una temperatura di 20 °C

Zuccheri riducenti

Non più dello 0,3 % (espressi in glucosio su base anidra)

Nichel

Non più di 2 mg/kg (espresso su base anidra)

Arsenico

Non più di 3 mg/kg (espresso su base anidra)

Piombo

Non più di 1 mg/kg (espresso su base anidra)»;

3)

la voce relativa all’additivo alimentare E 421(i) mannitolo è modificata come segue:

a)

l’intestazione è sostituita dalla seguente:

«E 421 (i) MANNITOLO PRODOTTO MEDIANTE IDROGENAZIONE»;

b)

la definizione è sostituita dalla seguente:

«Definizione

Prodotto mediante idrogenazione catalitica di soluzioni carboidrate contenenti glucosio e/o fruttosio.

Il prodotto contiene almeno il 96 % di mannitolo. La frazione non costituita da mannitolo è composta principalmente da sorbitolo (2 % al massimo), maltitolo (2 % al massimo), isomalto [1,1 GPM (1-O-alfa-D-glucopiranosil-D-mannitolo deidrato): 2 % al massimo e 1,6 GPS (6-O-alfa-D-glucopiranosil-D-sorbitolo): 2 % al massimo]. Nessuna impurezza non specificata rappresenta più dello 0,1 %.»;

c)

le specifiche riguardanti la purezza sono sostituite dalle seguenti specifiche:

«Purezza

Acqua

Non più dello 0,5 % (metodo di Karl Fischer)

Conduttività

Non più di 20 μS/cm (in una soluzione al 20 % di sostanza secca) ad una temperatura di 20 °C

Zuccheri riducenti

Non più dello 0,3 % (espressi in glucosio)

Zuccheri totali

Non più dell’1 % (espressi in glucosio)

Nichel

Non più di 2 mg/kg

Piombo

Non più di 1 mg/kg»;

4)

alla voce relativa all’additivo alimentare E 421(ii) mannitolo prodotto mediante fermentazione le specifiche riguardanti la purezza sono sostituite dalle seguenti specifiche:

«Purezza

Arabitolo

Non più dello 0,3 %

Acqua

Non più dello 0,5 % (metodo di Karl Fischer)

Conduttività

Non più di 20 μS/cm (in una soluzione al 20 % di sostanza secca) ad una temperatura di 20 °C

Zuccheri riducenti

Non più dello 0,3 % (espressi in glucosio)

Zuccheri totali

Non più dell’1 % (espressi in glucosio)

Piombo

Non più di 1 mg/kg»;

5)

la voce relativa all’additivo alimentare E 953 isomalto è modificata come segue:

a)

le specifiche riguardanti la descrizione sono sostituite dalle seguenti specifiche:

«Descrizione

Massa cristallina inodore, bianca, lievemente igroscopica o soluzione acquosa con concentrazione minima del 60 %»;

b)

le specifiche riguardanti la purezza sono sostituite dalle seguenti specifiche:

«Purezza

Acqua

Non più del 7 % per il prodotto solido (metodo di Karl Fischer)

Conduttività

Non più di 20 μS/cm (in una soluzione al 20 % di sostanza secca) ad una temperatura di 20 °C

D-mannitolo

Non più del 3 %

D-sorbitolo

Non più del 6 %

Zuccheri riducenti

Non più dello 0,3 % (espressi in glucosio su base anidra)

Nichel

Non più di 2 mg/kg (espresso su base anidra)

Arsenico

Non più di 3 mg/kg (espresso su base anidra)

Piombo

Non più di 1 mg/kg (espresso su base anidra)»;

6)

alla voce relativa all’additivo alimentare E 965 (i) maltitolo le specifiche riguardanti la purezza sono sostituite dalle seguenti specifiche:

«Purezza

Aspetto della soluzione acquosa

Soluzione limpida e incolore

Acqua

Non più dell’1 % (metodo di Karl Fischer)

Conduttività

Non più di 20 μS/cm (in una soluzione al 20 % di sostanza secca) ad una temperatura di 20 °C

Zuccheri riducenti

Non più dello 0,1 % (espressi in glucosio su base anidra)

Nichel

Non più di 2 mg/kg (espresso su base anidra)

Arsenico

Non più di 3 mg/kg (espresso su base anidra)

Piombo

Non più di 1 mg/kg (espresso su base anidra)»;

7)

alla voce relativa all’additivo alimentare E 965 (ii) sciroppo di maltitolo le specifiche riguardanti la purezza sono sostituite dalle seguenti specifiche:

«Purezza

Aspetto della soluzione acquosa

Soluzione limpida e incolore

Acqua

Non più del 31 % (metodo di Karl Fischer)

Conduttività

Non più di 10 μS/cm (in una soluzione al 20 % di sostanza secca) ad una temperatura di 20 °C

Zuccheri riducenti

Non più dello 0,3 % (espressi in glucosio su base anidra)

Nichel

Non più di 2 mg/kg

Piombo

Non più di 1 mg/kg»;

8)

alla voce relativa all’additivo alimentare E 967 xilitolo le specifiche riguardanti la purezza sono sostituite dalle seguenti specifiche:

«Purezza

Acqua

Non più dell’1 % (metodo di Karl Fischer)

Conduttività

Non più di 20 μS/cm (in una soluzione al 20 % di sostanza secca) ad una temperatura di 20 °C

Zuccheri riducenti

Non più dello 0,2 % (espressi in glucosio su base anidra)

Altri alcoli poliidrici

Non più dell’1 % (espressi su base anidra)

Nichel

Non più di 2 mg/kg (espresso su base anidra)

Arsenico

Non più di 3 mg/kg (espresso su base anidra)

Piombo

Non più di 1 mg/kg (espresso su base anidra)»;

9)

alla voce relativa all’additivo alimentare E 968 eritritolo le specifiche riguardanti la purezza sono sostituite dalle seguenti specifiche:

«Purezza

Perdita all’essiccazione

Non più dello 0,2 % (70 °C, 6 ore, in un essiccatore a vuoto)

Conduttività

Non più di 20 μS/cm (in una soluzione al 20 % di sostanza secca) ad una temperatura di 20 °C

Sostanze riducenti

Non più dello 0,3 %, espresse in D-glucosio

Ribitolo e glicerolo

Non più dello 0,1 %

Piombo

Non più di 0,5 mg/kg».


27.7.2013   

IT

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L 202/17


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 725/2013 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 2013

concernente l’autorizzazione del cloruro di ammonio come additivo per mangimi destinati a ruminanti, cani e gatti (titolare dell’autorizzazione BASF SE)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 dispone che gli additivi destinati all’alimentazione animale siano soggetti a un’autorizzazione e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L’articolo 10 di tale regolamento prevede che si effettui una nuova valutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2).

(2)

La direttiva 86/525/CEE della Commissione (3) ha autorizzato l’impiego del cloruro di ammonio come additivo per mangimi, in conformità alla direttiva 70/524/CEE, a tempo indeterminato per i cani e i gatti e per un periodo limitato per tutti gli animali da compagnia eccetto i cani e i gatti. Successivamente detto additivo è stato inserito nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente, in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l’articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di nuova valutazione del cloruro di ammonio come additivo per mangimi destinati a cani e gatti e, in conformità all’articolo 7 di detto regolamento, di un nuovo impiego per i ruminanti, con la richiesta che l’additivo venga classificato nella categoria «additivi tecnologici». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

L’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso nel suo parere del 24 maggio 2012 (4) che alle condizioni di impiego proposte il cloruro di ammonio non ha effetti dannosi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente. È stato rilevato che il cloruro di ammonio è un potente acidificante urinario e una supplementazione dei mangimi destinati a ruminanti, cani e gatti comporta una riduzione del pH urinario. L’Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

La valutazione del cloruro di ammonio dimostra che sono rispettate le condizioni di autorizzazione stabilite dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza può essere autorizzato l’impiego di tale additivo secondo quanto specificato nell’allegato del presente regolamento.

(6)

Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l’immediata applicazione delle modifiche delle condizioni di autorizzazione, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare ai nuovi obblighi derivanti dall’autorizzazione.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Il cloruro di ammonio specificato nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «altri additivi zootecnici», è autorizzato come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

Misure transitorie

L’additivo specificato nell’allegato, destinato all’impiego per cani e gatti, e i mangimi contenenti tale additivo, prodotti ed etichettati prima del 16 agosto 2015 in conformità alle norme applicabili prima del 16 agosto 2013 possono continuare a essere immessi sul mercato ed impiegati fino a esaurimento delle scorte.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.

(3)  GU L 310 del 5.11.1986, pag. 19.

(4)  EFSA Journal 2012; 10(6):2738.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell’additivo

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg/kg di alimento per animali completo con un tenore di umidità del 12 %

Categoria: additivi zootecnici. Gruppo funzionale: altri additivi zootecnici (riduzione del pH urinario)

4d8

BASF SE

Cloruro di ammonio

 

Composizione dell’additivo

Cloruro di ammonio ≥ 99,0 %

(forma solida)

 

Caratterizzazione della sostanza attiva

 

Cloruro di ammonio ≥ 99,0 %

 

NH4Cl Numero CAS: 12125-02-9

 

Cloruro di sodio ≤ 0,5 %

 

Prodotto mediante sintesi chimica

 

Metodo di analisi  (1)

Quantificazione del cloruro di ammonio nell’additivo per mangimi: titolazione con idrossido di sodio (Farmacopea europea, monografia 0007) o titolazione con nitrato d’argento (JECFA, monografia «cloruro di ammonio»).

Ruminanti

10 000 per un periodo non superiore a tre mesi

5 000 per un periodo superiore a tre mesi

1.

L’additivo va incorporato nei mangimi in forma di premiscela.

2.

Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali, guanti e indumenti di protezione durante la manipolazione.

3.

Le miscele di diverse fonti di cloruro di ammonio non devono superare i livelli massimi consentiti nei mangimi completi per ruminanti

16 agosto 2023

Gatti e cani

5 000


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


27.7.2013   

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L 202/20


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 726/2013 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 2013

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0707 00 05

TR

147,7

ZZ

147,7

0709 93 10

TR

123,3

ZZ

123,3

0805 50 10

AR

85,8

CL

73,3

TR

70,0

UY

91,8

ZA

90,7

ZZ

82,3

0806 10 10

CL

206,7

EG

219,9

MA

188,7

MX

242,3

TR

170,7

ZZ

205,7

0808 10 80

AR

179,9

BR

110,4

CL

127,5

CN

96,2

NZ

144,0

US

156,0

ZA

120,9

ZZ

133,6

0808 30 90

AR

104,3

CL

147,8

CN

77,3

NZ

112,3

TR

179,1

ZA

115,4

ZZ

122,7

0809 10 00

TR

186,3

ZZ

186,3

0809 29 00

TR

338,7

ZZ

338,7

0809 30

TR

150,8

ZZ

150,8

0809 40 05

BA

62,3

TR

115,1

XS

70,8

ZZ

82,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

27.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 202/22


DECISIONE EUTM MALI/1/2013 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 19 luglio 2013

relativa alla nomina del comandante della missione dell’UE per la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali)

(2013/399/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista la decisione 2013/34/PESC del Consiglio, del 17 gennaio 2013, relativa a una missione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) (1), in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, della decisione 2013/34/PESC, il Consiglio ha autorizzato il Comitato politico e di sicurezza (CPS), a norma dell'articolo 38 del trattato sull'Unione europea, ad assumere le decisioni pertinenti per quanto riguarda il controllo politico e della direzione strategica dell'EUTM Mali, compresa quella relativa alla nomina del comandante della missione dell'UE.

(2)

A norma dell'articolo 2 della decisione 2013/34/PESC, il generale di brigata François LECOINTRE era stato nominato comandante della missione dell’UE per l'EUTM Mali.

(3)

Il 19 giugno 2013 la Francia ha proposto la nomina del generale di brigata Bruno GUIBERT come nuovo comandante della missione dell'UE per l'EUTM Mali in sostituzione del generale di brigata François LECOINTRE.

(4)

Il 28 giugno 2013 il the Comitato militare dell'UE ha raccomandato al CPS di nominare il generale di brigata Bruno GUIBERT quale comandante della missione dell'UE per l'EUTM Mali.

(5)

A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il generale di brigata Bruno GUIBERT è nominato comandante della missione dell'UE per la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) a decorrere dal 1o agosto 2013.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1o agosto 2013.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2013

Per il Comitato politico e di sicurezza

Il presidente

W. STEVENS


(1)  GU L 14 del 18.1.2013, pag. 19.


27.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 202/23


DECISIONE EUCAP NESTOR/3/2013 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 23 luglio 2013

relativa alla nomina del capo della missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d'Africa (EUCAP NESTOR)

(2013/400/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, paragrafo 3,

vista la decisione 2012/389/PESC del Consiglio, del 16 luglio 2012, relativa alla missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d'Africa (EUCAP NESTOR) (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi della decisione 2012/389/PESC del Consiglio, il Comitato politico e di sicurezza (CPS) è autorizzato, a norma dell'articolo 38 del trattato, ad adottare le decisioni pertinenti ai fini dell'esercizio del controllo politico e della direzione strategica della missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d'Africa (EUCAP NESTOR), compresa la decisione relativa alla nomina del capo della missione.

(2)

Il 16 luglio 2012 il CPS ha adottato la decisione EUCAP NESTOR/1/2012 (2), relativa alla nomina del sig. Jacques LAUNAY quale capo della missione EUCAP NESTOR a decorrere dal 17 luglio 2012.

(3)

Il 12 luglio 2013 l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto che il sig. Etienne DE MONTAIGNE DE PONCINS sia nominato capo della missione EUCAP NESTOR dal 16 luglio 2013 al 15 luglio 2014, per succedere al sig. Jacques LAUNAY,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Etienne DE MONTAIGNE DE PONCINS è nominato capo della missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d'Africa (EUCAP NESTOR) dal 16 luglio 2013 al 15 luglio 2014.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Essa si applica a decorrere dal 16 luglio 2013.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2013

Per il Comitato politico e di sicurezza

Il presidente

W. STEVENS


(1)  GU L 187 del 17.7.2012, pag. 40.

(2)  GU L 198 del 25.7.2012, pag. 16.


27.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 202/24


DECISIONE EUCAP SAHEL NIGER/1/2013 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 23 luglio 2013

che proroga il mandato del capo della missione PSDC dell'Unione europea in Niger (EUCAP SAHEL Niger)

(2013/401/PESC)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista la decisione 2012/392/PESC del Consiglio, del 16 luglio 2012, relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Niger (EUCAP Sahel Niger) (1),

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, della decisione 2012/392/PESC, il comitato politico e di sicurezza (CPS) è autorizzato, a norma dell'articolo 38 del trattato, a prendere le decisioni appropriate al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica della missione PSDC dell'Unione europea in Niger (EUCAP SAHEL Niger), compresa la decisione relativa alla nomina del capomissione.

(2)

Il 17 luglio 2012 il CPS ha adottato la decisione EUCAP SAHEL Niger/1/2012 (2), con cui ha nominato il Generale Francisco ESPINOSA NAVAS quale capo della missione EUCAP SAHEL Niger dal 17 luglio 2012 al 16 luglio 2013.

(3)

Il 9 luglio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/368/PESC (3), che ha prorogato il periodo coperto dall'importo di riferimento finanziario dell'EUCAP SAHEL Niger fino al 31 ottobre 2013.

(4)

Il 12 luglio 2013 l'alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto la proroga del mandato del Generale Francisco ESPINOSA NAVAS quale capo della missione EUCAP SAHEL Niger dal 17 luglio 2013 al 31 ottobre 2013,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il mandato del Generale Francisco ESPINOSA NAVAS quale capo della missione EUCAP SAHEL Niger è prorogato fino al 31 ottobre 2013.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione

Essa si applica a decorrere dal 17 luglio 2013.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2013

Per il Comitato politico e di sicurezza

Il presidente

W. STEVENS


(1)  GU L 187 del 17.7.2012, pag. 48.

(2)  Decisione EUCAP SAHEL Niger/1/2012 del Comitato politico e di sicurezza, del 17 luglio 2012, relativa alla nomina del capo della missione dell'Unione europea in Niger (EUCAP SAHEL Niger) (GU L 200 del 27.7.2012, pag. 17).

(3)  Decisione 2013/368/PESC del Consiglio, del 9 luglio 2013, che modifica la decisione 2012/392/PESC sulla missione dell'Unione europea in Niger (EUCAP Sahel Niger) (GU L 189 del 10.7.2013, pag. 13).


27.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 202/25


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 aprile 2013

relativa alla misura SA.20112 (C 35/2006) alla quale la Svezia ha dato esecuzione in favore di Konsum Jämtland Ekonomisk Förening

[notificata con il numero C(2013) 1913]

(Il testo in lingua svedese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/402/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli (1),

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Con la denuncia registrata il 14 novembre 2005, la fondazione Den Nya Välfärden ha informato la Commissione della vendita di un lotto di terreno da parte del comune di Åre a Konsum Jämtland Ekonomisk Förening («Konsum»), che avrebbe comportato un aiuto di Stato illegale («la vendita contestata»).

(2)

Con lettera del 3 gennaio 2006, la Commissione ha chiesto alle autorità svedesi informazioni supplementari, che le sono state trasmesse tramite lettere datate 2 e 28 marzo 2006.

(3)

Con lettera del 3 gennaio 2006, la Commissione ha chiesto alla denunciante informazioni supplementari, che le sono state trasmesse tramite lettera del 1o febbraio 2006.

(4)

Con lettera del 19 luglio 2006, la Commissione ha informato la Svezia della propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88 del trattato CE in relazione alla vendita contestata (2).

(5)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (3). La Commissione ha invitato le parti interessate a pronunciarsi in merito alla misura di cui trattasi.

(6)

Le autorità svedesi hanno trasmesso le loro osservazioni con lettera del 27 settembre 2006. Alla Commissione non sono pervenute osservazioni al riguardo da parte di terzi interessati.

(7)

Con lettera del 24 gennaio 2007, la Commissione ha chiesto alle autorità svedesi informazioni supplementari, che le sono state comunicate tramite lettera in data 21 febbraio 2007.

(8)

Il 30 gennaio 2008 la Commissione ha adottato una decisione definitiva («la decisione») (4), concludendo che la vendita contestata costituiva un aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE (5).

(9)

Konsum ha presentato ricorso contro la decisione. Nella sua sentenza del 13 dicembre 2011 nella causa T-244/08, il Tribunale ha annullato la decisione. Di conseguenza, la Commissione ha dovuto riesaminare la misura e prendere una nuova decisione sulla vendita contestata.

(10)

Con lettera del 22 marzo 2012, la Commissione ha chiesto alle autorità svedesi informazioni supplementari, che le sono state trasmesse tramite lettera datata 23 aprile 2012.

(11)

A seguito della trasmissione delle informazioni da parte delle autorità svedesi nell'aprile 2012, Den Nya Välfärden ha presentato le proprie osservazioni con lettera datata 21 maggio 2012.

(12)

Con lettera del 15 maggio 2012, Lidl Sverige KB («Lidl») ha fornito informazioni supplementari in aggiunta alle osservazioni presentate da Den Nya Välfärden. Inoltre, Den Nya Välfärden ha fornito ulteriori informazioni in occasione di un incontro con la Commissione, che si è tenuto il 25 giugno 2012.

(13)

Con lettera del 5 dicembre 2012, la Commissione ha chiesto ulteriori chiarimenti alle autorità svedesi, che hanno risposto con lettera del 23 gennaio 2013.

2.   DESCRIZIONE DELLA MISURA

2.1.   Parti interessate

(14)

Il comune di Åre («il comune») si trova nella contea dello Jämtland, Svezia, e conta all'incirca 10 100 abitanti.

(15)

Konsum, il presunto beneficiario della vendita contestata, è una società cooperativa che vende beni di consumo, ivi compresi prodotti alimentari, in tutto il territorio dello Jämtland. Il 1o gennaio 2006, Konsum si è fusa con Konsum Nord ekonomisk förening. Entrambe le società collaborano con Kooperativa förbundet, un'associazione di società cooperative svedesi. Kooperativa förbundet è la società capogruppo del KF Group che possiede, tra gli altri, rivenditori norvegesi.

(16)

Åre Centrum AB («Åre Centrum») è una società immobiliare privata che opera indipendentemente dal comune. Al momento della vendita contestata, Åre Centrum era di proprietà di SkiStar AB e altre imprese di Åre. Dal 2007, Åre Centrum fa parte della società privata DIÖS Fastigheter AB.

(17)

La denunciante, Den Nya Välfärden, è una fondazione svedese finanziata prevalentemente dalla Confederazione delle imprese svedesi. I suoi compiti comprendono, tra l'altro, la difesa degli interessi delle imprese svedesi attraverso il monitoraggio del funzionamento della libera concorrenza in Svezia. Nella sua denuncia concernente la vendita contestata, Den Nya Välfärden agisce per conto di uno dei suoi membri, Lidl.

(18)

Lidl è stato il primo operatore straniero del settore alimentare a fare il suo ingresso nel mercato svedese nel 2003 ed è diretto concorrente di Konsum nel settore della rivendita al dettaglio di prodotti alimentari.

2.2.   La vendita contestata

(19)

Secondo quanto affermato nella denuncia, il comune ha venduto a Konsum il 5 ottobre 2005 un lotto di terreno per un prezzo inferiore al valore di mercato.

(20)

La vendita faceva parte di un'operazione immobiliare di più ampia portata, che interessava diverse vendite di terreni e diverse parti. Le vendite erano finalizzate all'attuazione di un piano regolatore adottato dal comune il 21 giugno 2005. Uno degli obiettivi del piano regolatore era la realizzazione di alcuni lavori di riassetto intesi a creare una zona pedonale attorno alla piazza centrale di Åre («Åre Torg»). A questo proposito, Åre Centrum è stata scelta come società appaltatrice per l'intervento di modernizzazione di Åre Torg in linea con il piano regolatore.

(21)

Nell'ambito di tale piano, nell'ottobre 2005 si sono svolte le seguenti operazioni di vendita di terreni:

1)

con contratto del 4 ottobre 2005, Konsum ha venduto la sua proprietà in Åre Torg (designazione Mörviken 2:91) (6) ad Åre Centrum per 8,5 milioni di SEK (circa 910 000 EUR);

2)

con contratti del 3 e 5 ottobre 2005, il comune ha venduto a Konsum il terreno che comprende le proprietà Åre Prästbord 1:30, 1:68 e 1:69 (7) nell'area di Produkthuset per 2 milioni di SEK (circa 213 000 EUR) («la vendita contestata»);

3)

con contratto del 4 ottobre 2005, Åre Centrum ha venduto a Konsum per 1 milione di SEK (circa 107 000 EUR) un lotto di terreno con la designazione Åre Prästbord 1:76 (8), adiacente alle proprietà sopracitate Åre Prästbord 1:30, 1:68 and 1:69.

(22)

Inizialmente, si supponeva che il prezzo del lotto di terreno dovesse essere fissato a 1 SEK alla riunione del consiglio comunale del 24 agosto 2005. Tuttavia, con una telefonata seguita da un messaggio di posta elettronica in data 23 agosto 2005, Lidl ha presentato un'offerta di 6,6 milioni di SEK (circa 710 602 EUR) per lo stesso lotto di terreno, cosicché il prezzo di vendita è stato rinegoziato dal comune e da Konsum da 1 SEK a 1 milione di SEK (circa 107 000 EUR). Il prezzo di 1 milione di SEK è stato tuttavia revocato in seguito ad un ricorso presentato al tribunale amministrativo della contea da due consiglieri comunali.

(23)

Alla fine, il 5 ottobre 2005 il consiglio comunale ha approvato un prezzo di 2 milioni di SEK per il lotto di terreno oggetto della contestazione. Alla stessa data, Konsum e il comune hanno firmato l'accordo di vendita definitivo.

2.3.   La denuncia

(24)

Secondo la denunciante, la vendita contestata non è stata preceduta da una gara d'appalto formale, né è stata effettuata una valutazione di periti indipendenti. A suo parere, la vendita contestata è in violazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). A questo proposito, la denunciante afferma in particolare che l'offerta di Lidl era credibile, vincolante e direttamente comparabile con l'offerta presentata da Konsum e accettata dal comune. Rifiutando l'offerta di Lidl, secondo la denunciante il comune avrebbe venduto il lotto di terreno ad un prezzo inferiore al suo valore di mercato. La denunciante afferma che l'aiuto ammonta a 4,6 milioni di SEK (circa 495 268 EUR), ovvero alla differenza tra l'offerta di Lidl e il prezzo di vendita.

3.   OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

(25)

La Commissione non ha ricevuto osservazioni in merito da parte degli interessati.

4.   ULTERIORI OSSERVAZIONI DELLA DENUNCIANTE

(26)

Con lettera del 21 maggio 2012, la denunciante afferma che Konsum ha pagato 861 SEK/m2 (circa 92 EUR) per il terreno acquistato da Åre Centrum, contro 312 SEK/m2 (circa 34 EUR) per il terreno acquistato dal comune. Secondo la denunciante, questo costituisce un'ulteriore prova del fatto che la vendita contestata è avvenuta al di sotto del valore di mercato e che un operatore privato avrebbe venduto il lotto ad un prezzo superiore.

5.   OSSERVAZIONI DELLA SVEZIA

(27)

Secondo le autorità svedesi, la vendita del terreno a Konsum rientrava in una serie di operazioni immobiliari, che comprendevano in particolare la vendita da parte di Konsum di un lotto di terreno situato in un'altra zona di Åre (Åre Torg), che il comune intendeva utilizzare per un determinato piano di sviluppo.

(28)

Con la vendita del terreno in questione, Konsum avrebbe trasferito il suo punto vendita da Åre Torg, permettendo così al comune di realizzare gli obiettivi previsti nel piano regolatore, ossia la creazione di una zona pedonale attorno all'area di Åre Torg. Se invece avesse accettato l'offerta di Lidl, il comune non sarebbe stato in grado di perseguire l'obiettivo del piano regolatore, poiché Konsum sarebbe rimasta presso la sua sede di Åre Torg. Di conseguenza, l'offerta di Lidl non si poteva considerare comparabile a quella di Konsum. Inoltre, secondo le autorità svedesi l'offerta di Lidl non si poteva considerare seria e vincolante, a causa della presentazione tardiva e della mancanza di dettagli sufficienti.

(29)

In ogni caso, le autorità svedesi ritengono che la vendita contestata sia avvenuta al valore di mercato. A tale proposito, le autorità svedesi hanno presentato due perizie a sostegno del loro parere: un rapporto di valutazione elaborato da Ernst & Young Real Estate nel maggio 2003 e un rapporto di valutazione ex post elaborato da Pricewaterhouse Coopers (PwC) nell'aprile 2012 contenente una valutazione del valore del terreno al momento della vendita nell'ottobre 2005.

(30)

Il rapporto di valutazione di Ernst & Young è stato realizzato nel maggio 2003. Si basa su un'analisi dei flussi di cassa che tiene conto di parametri quali la destinazione d'uso del terreno, il futuro sviluppo del mercato nell'area, costi d'esercizio e di manutenzione per proprietà analoghe, ecc. Per stabilire il valore di mercato, nel rapporto si è fatto riferimento alla valutazione di alcuni lotti di terreno, uno dei quali (Åre Prästbord 1:76) è adiacente al terreno venduto a Konsum dal comune (Åre Prästbord 1:30, 1:68 e 1:69). Nel rapporto, il lotto direttamente adiacente è valutato all'incirca 1 000 SEK/m2 di superficie lorda (circa 110 EUR).

(31)

Secondo le autorità svedesi, il lotto adiacente a quello a cui si riferisce il rapporto di Ernst & Young è comparabile al terreno venduto a Konsum dal comune nel 2005. Alla fine, il prezzo stimato corrisponderebbe al prezzo di vendita finale dell'operazione contestata, pari a 1 200 SEK/m2 di superficie lorda (circa 129 EUR).

(32)

A tale proposito, le autorità svedesi sottolineano che nel fissare il prezzo il comune ha tenuto conto del valore per metro quadro di superficie lorda, poiché le parti prevedevano di costruire immobili commerciali sul terreno. Le autorità svedesi ritengono pertanto che i prezzi calcolati dalla denunciante e presentati come prova del fatto che la vendita contestata è avvenuta al di sotto del valore di mercato (cfr. punto (26)) non si dovrebbero tenere in considerazione, poiché si riferiscono al prezzo del terreno per metro quadro di superficie totale.

(33)

Secondo le autorità svedesi, si è tenuto conto dell'intervallo di tempo intercorso tra la data della valutazione effettuata da Ernst & Young e la data dell'effettiva operazione (2,5 anni), benché ad Åre il mercato per immobili commerciali di nuova costruzione destinati alla vendita al dettaglio fosse minimo, se non addirittura inesistente. A dimostrazione di quanto precede, le autorità svedesi hanno fatto riferimento a un indice dei prezzi al consumo in assenza di dati ufficiali sui prezzi degli immobili per il periodo e per l'area interessati. Le autorità svedesi concludono che le stima di Ernst & Young è in ogni caso comparabile al prezzo di vendita finale.

(34)

Inoltre, in risposta alla richiesta di informazioni della Commissione del 22 marzo 2012, le autorità svedesi hanno fornito una nuova valutazione ex post preparata da PwC nell'aprile 2012. Nel rapporto di PwC si conclude che il valore di mercato del terreno in questione (9) al momento della vendita (ottobre 2005) si aggirava tra 1,65 e 2,474 milioni di SEK (circa 177 000 e 265 000 EUR). Per giungere a questa fascia di valore, il rapporto effettua un'analisi dei prezzi locali in operazioni concernenti proprietà analoghe.

(35)

Le autorità svedesi fanno inoltre riferimento alla sentenza del tribunale amministrativo dello Jämtland del 24 maggio 2006, che confermava la legalità della decisione del comune di approvare la vendita del terreno a Konsum per 2 milioni di SEK. Il tribunale amministrativo locale ha stabilito che la decisione era legale e che la vendita non poteva essere considerata a favore di Konsum per le seguenti ragioni:

l'offerta di Lidl era precedente alla decisione del consiglio comunale;

la vendita riguardava un terreno al quale si applicavano condizioni d'uso particolari, in base al piano regolatore in vigore per la zona;

non esistevano prove sufficienti per dimostrare che il prezzo di vendita era inferiore al valore di mercato;

la decisione del consiglio comunale doveva essere considerata nel quadro di un piano più vasto che prevedeva la delocalizzazione di imprese dal centro della città e nel quale rientrava la vendita contestata del terreno a Konsum.

(36)

In risposta alle accuse della denunciante, secondo cui le operazioni immobiliari non avrebbero avuto luogo e Konsum sarebbe ancora il proprietario di Åre Mörviken 2:91, le autorità svedesi affermano che alle operazioni ha fatto seguito un processo di nuova lottizzazione di tutte le proprietà interessate. Quindi, dopo il completamento delle operazioni, le diverse proprietà hanno cambiato denominazione nel registro immobiliare. A tale proposito, le autorità svedesi rilevano che le proprietà vendute a Konsum dal comune e da Åre Centrum AB hanno cambiato le denominazioni da Åre Prästbord 1:30, 1:68, 1:76, e parte di 1:69, a Mörviken 2:91.

6.   VALUTAZIONE DELLA MISURA

6.1.   Presenza di un aiuto di Stato

(37)

Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE «sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

(38)

Secondo una giurisprudenza costante (10), la vendita di terreni o edifici da parte di un'autorità pubblica ad un'impresa o a un soggetto privato che eserciti un'attività economica può costituire un aiuto di Stato, segnatamente quando non sia effettuata al valore di mercato, vale a dire, al prezzo che un investitore privato, che agisce in normali condizioni di concorrenza, avrebbe potuto fissare.

(39)

A questo proposito, la Commissione rileva che le operazioni di vendita di terreni in linea di principio dovrebbero essere valutate ai sensi della comunicazione della Commissione relativa agli elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità (11) («la comunicazione sulla vendita di terreni»), che prevede una serie di orientamenti per gli Stati membri al fine di garantire che la vendita di terreni e fabbricati da parte delle autorità pubbliche sia esente da aiuti di Stato.

(40)

La comunicazione sulla vendita di terreni prevede due metodi per escludere la presenza di aiuti di Stato da tali operazioni: primo, una vendita di terreni e fabbricati sulla base di una procedura di offerta aperta e incondizionata, sufficientemente pubblicizzata, simile a una vendita all'asta, e aggiudicata al migliore o all'unico offerente; secondo, una valutazione ex ante preparata da un perito indipendente. Questi due metodi sono intesi a garantire che il prezzo di vendita del terreno da parte di un'autorità pubblica rispecchi adeguatamente, per quanto possibile, il valore di mercato del terreno, conformandosi pertanto al principio dell'investitore privato operante in un'economia di mercato, in modo da escludere la possibilità che la vendita conferisca un vantaggio economico all'acquirente del terreno. Non è escluso tuttavia che in simili casi si possano applicare anche altri metodi di valutazione, purché si garantisca che il prezzo effettivamente pagato dall'acquirente sulla base di tali metodi rispecchi per quanto possibile il valore di mercato del terreno (12).

(41)

Nel caso in esame, non si è proceduto né ad una procedura di offerta aperta e incondizionata né ad una valutazione indipendente ex ante preparata ai fini della vendita contestata. La comunicazione sulla vendita di terreni non è pertanto direttamente applicabile. Di conseguenza, il valore di mercato del lotto di terreno dev'essere dedotto da altre informazioni disponibili.

6.2.   L'offerta di Lidl

(42)

Un'offerta concreta contemporanea di un concorrente costituisce di norma un indicatore migliore del valore di mercato del terreno rispetto al valore stimato da un perito indipendente, poiché indica la cifra che il mercato è disposto a pagare per il terreno alla data della vendita. Tuttavia, per costituire un indicatore affidabile del valore di mercato del terreno, una simile offerta dev'essere credibile, vincolante e comparabile con l'offerta accettata, tenendo conto del contesto specifico dell'operazione in questione.

(43)

La Commissione rileva che le autorità svedesi hanno contestato la credibilità e il carattere vincolante dell'offerta di Lidl, sottolineando che la manifestazione d'interesse di Lidl è pervenuta per posta elettronica il giorno prima dell'adozione della decisione di procedere con la vendita contestata da parte del consiglio comunale e che non conteneva dettagli sufficienti.

(44)

La Commissione ritiene che in simili circostanze si potrebbe effettivamente mettere in dubbio la credibilità dell'offerta di Lidl. Tuttavia, anche se l'offerta di Lidl fosse considerata credibile, non sarebbe pienamente comparabile con l'offerta di Konsum, poiché Lidl e Konsum non si trovavano nella stessa situazione per quanto concerne il lotto di terreno oggetto della contestazione. Piuttosto, per quanto riguarda Konsum, la vendita contestata rientrava in una serie di operazioni immobiliari finalizzate all'attuazione del sopracitato piano regolatore del comune, che intendeva creare una zona pedonale attorno all'area di Åre Torg.

(45)

A tale proposito, in base alla giurisprudenza si dovrebbe tenere conto del contesto nel quale si svolge un'operazione per valutare se una vendita di terreni o fabbricati a un'impresa da parte di un'autorità pubblica contenga elementi di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE (13).

(46)

Mentre Lidl era interessata esclusivamente ad ottenere il lotto di terreno oggetto di contestazione, Konsum, secondo le autorità svedesi, non si sarebbe trasferita da Åre Torg se non fosse stata in grado di acquistare i due lotti di terreno adiacenti in Åre Prästbord. In effetti, la vendita contestata rientrava in una serie di operazioni immobiliari interconnesse, che perseguivano il medesimo obiettivo nel quadro del piano regolatore del comune per quell'area, segnatamente una nuova lottizzazione delle proprietà ritenuta necessaria per creare una zona pedonale attorno ad Åre Torg. Inoltre, contrariamente all'accordo concluso tra Konsum e il comune, l'offerta di Lidl non conteneva riferimenti o indicazioni specifiche in relazione al piano regolatore. L'accettazione dell'offerta di Lidl avrebbe pertanto messo a rischio la realizzazione degli obiettivi indicati nel piano regolatore. Ne consegue che, dalla prospettiva del comune, le due offerte non si possono considerare comparabili.

(47)

La Commissione conclude pertanto che, in considerazione del contesto della vendita in questione, l'offerta di Lidl non rappresenta il miglior parametro di misurazione disponibile per determinare il valore di mercato del lotto di terreno oggetto di contestazione.

6.3.   Valutazioni dei periti

(48)

Secondo quanto affermato dalle autorità svedesi, non esiste un rapporto ufficiale sull'evoluzione dei prezzi delle proprietà immobiliari nell'area di Åre all'epoca della vendita contestata a causa dell'assenza di un mercato per operazioni di quel tipo. Le autorità svedesi hanno invece presentato una valutazione di un terreno adiacente preparata da Ernst & Young nel maggio 2003. Tale valutazione è stata effettuata da un perito estimatore indipendente sulla base di criteri generalmente riconosciuti, ma risale a quasi due anni e mezzo prima della vendita contestata, per cui il valore del terreno può essere cambiato in misura significativa durante tale periodo.

(49)

A seguito della richiesta della Commissione, le autorità svedesi hanno fornito una perizia aggiuntiva sul valore di mercato del lotto di terreno in questione. Questa nuova valutazione ex post, condotta da PwC nel 2012, stima il valore di mercato del terreno all'epoca della vendita contestata, ossia ottobre 2005. Il rapporto conferma l'argomentazione delle autorità svedesi che al momento della vendita contestata nell'area erano quasi inesistenti operazioni con caratteristiche analoghe dalle quali desumere il valore di mercato della proprietà oggetto di contestazione. Ciononostante, per arrivare ad una stima del valore di mercato il rapporto effettua un'analisi dei prezzi locali di transazioni con caratteristiche analoghe. Il rapporto conclude che il valore di mercato della proprietà oggetto di contestazione nell'ottobre 2005 si aggirava tra 1,65 e 2,475 milioni di SEK.

(50)

Poiché il rapporto è stato elaborato da un perito indipendente sulla base di criteri di valutazione generalmente riconosciuti, segnatamente il metodo comparativo (ossia un'analisi di transazioni che comportano caratteristiche analoghe) per stimare il valore di mercato del terreno oggetto di contestazione alla data della vendita contestata, la Commissione ritiene che la stima costituisca il miglior parametro di misurazione disponibile per determinare il valore di mercato del terreno oggetto di contestazione. Sulla base di tale stima, il prezzo d'acquisto pagato da Konsum al comune per il lotto di terreno — 2 milioni di SEK — rientra nell'ambito considerato quale valore di mercato nell'ottobre 2005.

(51)

Infine, la Commissione tiene conto anche del fatto che le parti hanno considerato il prezzo per metro quadro di superficie lorda nel fissare il prezzo del lotto di terreno in questione. A tale proposito, il prezzo di 1 000 SEK/m2 di superficie lorda, come valutato nel rapporto di Ernst & Young, appare comparabile con il prezzo di 1 200 SEK/m2 di superficie lorda concordato per la vendita contestata.

(52)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che la vendita delle proprietà Prästbord 1:30, 1:68 e 1:69 nell'area di Produkthuset da parte del comune a Konsum il 5 ottobre 2005 per 2 milioni di SEK sia stata effettuata al prezzo di mercato e pertanto tale vendita non contiene elementi di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La misura alla quale la Svezia ha dato esecuzione in favore di Konsum Jämtland Ekonomisk Förening non costituisce un aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 2

Il Regno di Svezia è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2013

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Vicepresidente


(1)  GU C 204 del 26.8.2006, pag. 5.

(2)  Causa C-35/2006.

(3)  GU C 204 del 26.8.2006, pag. 5.

(4)  Decisione della Commissione del 30 gennaio 2008 relativa all'aiuto di Stato C 35/2006 (ex NN 37/06) accordato dalla Svezia a favore di Konsum Jämtland Ekonomisk Förening (GU L 126 del 14.5.2008, pag. 3).

(5)  Con effetto dal 1o dicembre 2009, gli articoli 87 e 88 del trattato CE sono divenuti rispettivamente gli articoli 107 e 108 del TFUE; le due serie di disposizioni in sostanza sono identiche. Ai fini della presente decisione, i riferimenti agli articoli 107 e 108 del TFUE s'intendono come riferimenti rispettivamente agli articoli 87 e 88 del trattato CE, se del caso.

(6)  Il lotto è stato rinominato dopo l'operazione.

(7)  I lotti sono stati rinominati dopo l'operazione.

(8)  Il lotto è stato rinominato dopo l'operazione.

(9)  Åre Prästbord 1:30, 1:68 e 1:69.

(10)  Causa C-239/09 Seydaland Vereinigte Agrarbetriebe, (Raccolta 2010, pag. I-13083, punto 34), e causa C-290/07 P Commissione/Scott, (Raccolta 2010, pag. I-7763, punto 68); causa T-244/08 Konsum Nord ekonomisk förening/Commissione, (Raccolta 2011, pag. II-0000, punto 61).

(11)  GU C 209 del 10.7.1997, pag. 3.

(12)  Causa C-239/09 Seydaland Vereinigte Agrarbetriebe & Co. KG/BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH, (Raccolta 2010, pag. I-13083, punto 39).

(13)  Cfr. sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2011 nella causa T-244/08 Konsum Nord ekonomisk förening/Commissione, Racc. 2011, pag. II 00000, punto 57.


27.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 202/30


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 2013

che approva alcuni programmi modificati di eradicazione, di lotta e di sorveglianza delle malattie degli animali e delle zoonosi per il 2013 e che modifica la decisione di esecuzione 2012/761/UE per quanto riguarda il contributo finanziario dell’Unione a determinati programmi approvati con tale decisione

[notificata con il numero C(2013) 4663]

(2013/403/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 27, paragrafi 5 e 6,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2009/470/CE stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria dell’Unione a programmi di eradicazione, lotta e sorveglianza di malattie animali e zoonosi.

(2)

In forza della decisione 2008/341/CE della Commissione, del 25 aprile 2008, che fissa i criteri comunitari applicabili ai programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi a talune malattie degli animali e zoonosi (2) per essere approvati a titolo del provvedimento finanziario dell’Unione di cui all’articolo 27, paragrafo 1, della decisione 2009/470/CE, i programmi di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi alle malattie degli animali e alle zoonosi di cui all’allegato di tale decisione, presentati dagli Stati membri alla Commissione, devono ottemperare almeno ai criteri fissati nell’allegato della decisione 2008/341/CE.

(3)

La decisione di esecuzione 2012/761/UE della Commissione, del 30 novembre 2012, recante approvazione dei programmi annuali e pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza di talune malattie animali e zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2013, nonché del contributo finanziario dell’Unione a tali programmi (3) approva alcuni programmi nazionali e fissa la percentuale e l’importo massimo del contributo finanziario dell’Unione per ciascun programma presentato dagli Stati membri.

(4)

La decisione 2009/719/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che autorizza determinati Stati membri a rivedere il proprio programma annuale di controllo della BSE (4), modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione 2013/76/UE (5), stabilisce che alcuni Stati membri possono porre termine all’esecuzione del test sui bovini macellati sani. Ciò influirà notevolmente sul numero di test da effettuare nell’ambito dei rispettivi programmi di sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) e di eradicazione dell’encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e della scrapie, approvati per l’esercizio 2013, e ridurrà in misura significativa il relativo fabbisogno di finanziamento.

(5)

Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Spagna, Francia, Cipro, Lettonia, Lussemburgo, Ungheria, Austria, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito hanno sottoposto all’approvazione della Commissione programmi modificati per le encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE), l’encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e la scrapie in relazione a tale modifica della decisione 2009/719/CE.

(6)

Inoltre, l’Ungheria ha presentato un programma modificato per l’eradicazione e la sorveglianza della febbre catarrale degli ovini, che apporta modifiche alle misure nazionali adottate nel quadro della sorveglianza entomologica.

(7)

In seguito all’individuazione del sierotipo 1 del virus della febbre catarrale degli ovini circolante in alcune zone del suo territorio, la Spagna ha presentato un programma modificato per l’eradicazione e la sorveglianza della febbre catarrale degli ovini, volto ad introdurre l’obbligo di vaccinazione in tali zone per lottare contro la malattia e prevenirne la diffusione.

(8)

La Grecia ha presentato un programma modificato per l’eradicazione della rabbia per delimitare le zone in cui sarà effettuata la vaccinazione orale in esito ai casi di rabbia scoperti sul suo territorio.

(9)

In seguito alla recente conclusione dei negoziati bilaterali con la Bielorussia in vista della cooperazione in tema di rabbia, la Polonia ha presentato un programma modificato per l’eradicazione, la lotta e la sorveglianza della rabbia, che prevede misure di vaccinazione orale in determinate zone di confine nel territorio di tale paese terzo, al fine di proteggere l’Unione dalla reintroduzione della rabbia tramite gli spostamenti di animali selvatici infetti che attraversano le frontiere comuni.

(10)

La Commissione ha esaminato tali programmi modificati sotto il profilo veterinario e finanziario e li ha ritenuti conformi alla legislazione veterinaria applicabile dell’Unione, in particolare ai criteri di cui alla decisione 2008/341/CE. È pertanto opportuno approvare i suddetti programmi modificati.

(11)

L’approvazione, con la presente decisione, dei programmi modificati incide sugli importi necessari per la realizzazione dei programmi di eradicazione, lotta e sorveglianza, approvati con decisione di esecuzione 2012/761/UE. È pertanto opportuno adeguare di conseguenza l’importo massimo della partecipazione finanziaria dell’Unione per alcuni dei programmi suindicati.

(12)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2012/761/UE.

(13)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I programmi modificati di sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) e di eradicazione dell’encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e della scrapie presentati dai seguenti Stati membri alle date indicate di seguito sono approvati per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013:

a)

Belgio, il 5 aprile 2013;

b)

Repubblica ceca, il 5 aprile 2013;

c)

Danimarca, il 24 aprile 2013;

d)

Germania, il 20 marzo 2013;

e)

Estonia, il 26 marzo 2013;

f)

Irlanda, il 22 marzo 2013;

g)

Spagna, il 27 marzo 2013;

h)

Francia, il 29 marzo 2013;

i)

Cipro, il 29 marzo 2013;

j)

Lettonia, il 28 marzo 2013;

k)

Lussemburgo, il 3 aprile 2013;

l)

Ungheria, il 27 marzo 2013;

m)

Austria, il 27 marzo 2013;

n)

Slovenia, il 20 marzo 2013;

o)

Slovacchia, il 26 marzo 2013;

p)

Finlandia, il 28 marzo 2013;

q)

Svezia, il 22 marzo 2013;

r)

Regno Unito, il 7 giugno 2013.

Articolo 2

I programmi modificati di eradicazione e sorveglianza della febbre catarrale degli ovini in zone endemiche e ad alto rischio presentati dai seguenti Stati membri alle date indicate di seguito sono approvati per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013:

a)

Spagna, il 26 marzo 2013;

b)

Ungheria, il 24 gennaio 2013.

Articolo 3

I programmi modificati di eradicazione della rabbia presentati dai seguenti Stati membri alle date indicate in appresso sono approvati per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013:

a)

Polonia, il 28 marzo 2013;

b)

Grecia, il 28 giugno 2013.

Articolo 4

La decisione di esecuzione 2012/761/UE è modificata come segue:

1)

all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), il punto vii) è sostituito dal seguente:

«vii)

500 000 EUR per la Spagna;»

2)

all’articolo 10, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

non deve superare i seguenti importi:

i)

290 000 EUR per il Belgio;

ii)

270 000 EUR per la Bulgaria;

iii)

500 000 EUR per la Repubblica ceca;

iv)

300 000 EUR per la Danimarca;

v)

4 700 000 EUR per la Germania;

vi)

60 000 EUR per l’Estonia;

vii)

1 210 000 EUR per l’Irlanda;

viii)

1 700 000 EUR per la Grecia;

ix)

3 290 000 EUR per la Spagna;

x)

12 600 000 EUR per la Francia;

xi)

4 800 000 EUR per l’Italia;

xii)

230 000 EUR per la Croazia;

xiii)

1 900 000 EUR per Cipro;

xiv)

80 000 EUR per la Lettonia;

xv)

420 000 EUR per la Lituania;

xvi)

50 000 EUR per il Lussemburgo;

xvii)

790 000 EUR per l’Ungheria;

xviii)

25 000 EUR per Malta;

xix)

2 200 000 EUR per i Paesi Bassi;

xx)

500 000 EUR per l’Austria;

xxi)

2 600 000 EUR per la Polonia;

xxii)

1 100 000 EUR per il Portogallo;

xxiii)

1 200 000 EUR per la Romania;

xxiv)

160 000 EUR per la Slovenia;

xxv)

250 000 EUR per la Slovacchia;

xxvi)

160 000 EUR per la Finlandia;

xxvii)

210 000 EUR per la Svezia;

xxviii)

2 520 000 EUR per il Regno Unito.»;

3)

l’articolo 11 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, lettera d), il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii)

1 500 000 EUR per la Grecia;»

b)

al paragrafo 2, lettera d), il punto vii) è sostituito dal seguente:

«vii)

6 850 000 EUR per la Polonia;»

c)

al paragrafo 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

non supera:

i)

1 260 000 EUR per la parte del programma della Lituania attuato in Bielorussia;

ii)

1 255 000 EUR per la parte del programma della Polonia attuato in Ucraina;

iii)

295 000 EUR per la parte del programma della Polonia attuato in Bielorussia.»

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2013

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

(2)  GU L 115 del 29.4.2008, pag. 44.

(3)  GU L 336 dell’8.12.2012, pag. 83.

(4)  GU L 256 del 29.9.2009, pag. 35.

(5)  GU L 35 del 6.2.2013, pag. 6.


27.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 202/33


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 2013

che autorizza la Germania a vietare sul proprio territorio la commercializzazione di alcune varietà di canapa incluse nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, in conformità della direttiva 2002/53/CE del Consiglio

[notificata con il numero C(2013) 4702]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(2013/404/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (1), in particolare l’articolo 18,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità alla direttiva 2002/53/CE, la Commissione ha iscritto alcune varietà di canapa nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(2)

Il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (2) stabilisce all’articolo 39 che, al fine di evitare che siano erogati aiuti a favore di colture illecite, le superfici utilizzate per la produzione di canapa sono ammissibili solo se le varietà coltivate hanno un tenore di tetraidrocannabinolo (THC) non superiore allo 0,2 %.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione (3) stabilisce all’articolo 40, paragrafo 3, che se il tenore medio di THC di tutti i campioni di una data varietà risulta per la seconda campagna consecutiva superiore a quello fissato dal regolamento (CE) n. 73/2009, lo Stato membro chiede l’autorizzazione di vietare la commercializzazione di tale varietà a norma della direttiva 2002/53/CE.

(4)

Il 15 novembre 2012 la Commissione ha ricevuto dalla Germania una richiesta di autorizzazione a vietare la commercializzazione delle varietà di canapa Bialobrzeskie e Carmagnola, perché il loro tenore di THC è risultato per la seconda campagna consecutiva superiore al tenore autorizzato dello 0,2 %.

(5)

Sulla base di quanto precede, occorre concedere l’autorizzazione richiesta dalla Germania.

(6)

Per consentire alla Commissione di informare gli altri Stati membri e di aggiornare il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, la Germania è tenuta ad informare la Commissione qualora decida di avvalersi dell’autorizzazione concessa con la presente decisione.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Germania è autorizzata a vietare la commercializzazione delle varietà di canapa Bialobrzeskie e Carmagnola in qualsiasi parte del proprio territorio.

Articolo 2

La Germania notifica alla Commissione la data a decorrere dalla quale si avvale dell’autorizzazione di cui all’articolo 1.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2013

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).

(3)  Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 316 del 2.12.2009, pag. 65).