ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2013.182.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 182

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

56o anno
29 giugno 2013


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, i regolamenti (CE) n. 1683/95 e (CE) n. 539/2001 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

1

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio ( 1 )

19

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

29.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 182/1


REGOLAMENTO (UE) N. 610/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, i regolamenti (CE) n. 1683/95 e (CE) n. 539/2001 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

La politica dell’Unione europea nel settore delle frontiere esterne mira a una gestione integrata per garantire un livello elevato e uniforme di controllo e sorveglianza, necessario corollario alla libera circolazione delle persone nell'ambito dell'Unione e componente essenziale di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. A tal fine, dovrebbero essere istituite norme comuni in materia di criteri e procedure di controllo delle frontiere esterne, tenuto conto delle pressioni specifiche e sproporzionate cui sono sottoposti alcuni Stati membri alle rispettive frontiere esterne. Le norme dovrebbero essere governate dal principio di solidarietà tra Stati membri.

(2)

La libera circolazione delle persone all'interno dello spazio Schengen è stata uno dei maggiori successi dell'integrazione europea. La libertà di circolazione è un diritto fondamentale, le cui condizioni di esercizio sono definite nel trattato sull'Unione europea (TUE) e nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e nella direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (2).

(3)

L'abolizione dei controlli alle frontiere interne presuppone una piena fiducia reciproca tra gli Stati membri per quanto concerne le rispettive capacità di dare attuazione completa alle misure di accompagnamento che consentono di abolire detti controlli.

(4)

Il 13 ottobre 2006 è entrato in vigore il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (3).

(5)

Dopo vari anni di applicazione pratica è emersa la necessità di apportare alcune modifiche in base all'esperienza pratica degli Stati membri e della Commissione nell'applicazione del regolamento (CE) n. 562/2006, ai risultati delle valutazioni Schengen, alle relazioni e alle richieste degli Stati membri e agli sviluppi del diritto primario e secondario dell'Unione, nonché la necessità di chiarire e definire in modo più efficace i problemi tecnici critici.

(6)

La relazione della Commissione del 21 settembre 2009 sul funzionamento delle disposizioni relative all'apposizione di timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi conformemente agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 562/2006, e la relazione della Commissione del 13 ottobre 2010 sull’applicazione del titolo III (Frontiere interne) del regolamento (CE) n. 562/2006, contengono suggerimenti concreti per la modifiche tecniche al regolamento (CE) n. 562/2006.

(7)

Atti legislativi dell'Unione adottati recentemente, in particolare il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (4), e la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (5), rendono necessarie alcune modifiche del regolamento (CE) n. 562/2006.

(8)

Parimenti, dovrebbero essere modificate determinate disposizioni della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (6) ("convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen") per tener conto delle modifiche nel regolamento (CE) n. 562/2006 e dell'attuale situazione giuridica.

(9)

A seguito della causa C-241/05 Nicolae Bot contro Préfet du Val-de-Marne (7) è necessario modificare le regole per il calcolo della durata autorizzata dei soggiorni brevi nell'Unione. Regole chiare, semplici e armonizzate in tutti gli atti giuridici relativi a questa materia andrebbero a beneficio sia dei viaggiatori sia delle autorità competenti in materia di frontiera e di visti. È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 562/2006 e la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, il regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (8), il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (9), il regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (10) e il regolamento (CE) n. 810/2009.

(10)

L'adozione del regolamento (UE) n. 1168/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (11) (Frontex) ("Agenzia"), migliora la gestione integrata delle frontiere esterne e potenzia ulteriormente il ruolo dell'Agenzia, in linea con l'obiettivo dell'Unione di sviluppare una politica volta alla graduale introduzione del concetto di gestione integrata delle frontiere.

(11)

Al fine di allineare le disposizioni del regolamento (CE) n. 562/2006 al TFUE, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo all'adozione di modalità di sorveglianza supplementari e la modifica degli allegati del regolamento (CE) n. 562/2006. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(12)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire apportare modifiche tecniche alle attuali disposizioni del regolamento (CE) n. 562/2006 e della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, nonché dei regolamenti (CE) n. 1683/95, (CE) n. 539/2001, (CE) n. 767/2008 e (CE) n. 810/2009, può essere conseguito solo a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(13)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (12) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo (13).

(14)

Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (14), che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE (15).

(15)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (16) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (17).

(16)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

(17)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (18); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(18)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (19); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 562/2006

Il regolamento (CE) n. 562/2006 è così modificato:

1)

l'articolo 2 è così modificato:

a)

al punto 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c)

i porti marittimi, fluviali e lacustri degli Stati membri per i collegamenti regolari interni effettuati da traghetti;";

b)

il punto 4 è sostituito dal seguente:

"4.   "collegamento regolare interno effettuato da traghetto": qualunque collegamento effettuato da traghetto tra gli stessi due o più porti situati sul territorio degli Stati membri senza scalo in porti situati al di fuori di tali territori e comportante il trasporto di persone e veicoli in base ad un orario pubblicato;";

c)

il punto 5 è così modificato:

i)

la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

"5.

"beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale":";

ii)

alla lettera a), il riferimento all'"articolo 17, paragrafo 1," è sostituito dal riferimento all'"articolo 20, paragrafo 1,";

iii)

alla lettera b), il termine "la Comunità" è sostituito dal termine "l'Unione";

d)

al punto 6, il riferimento all'"articolo 17, paragrafo 1," è sostituito dal riferimento all'"articolo 20, paragrafo 1,";

e)

è inserito il punto seguente:

"8 bis.   "valico di frontiera condiviso": qualsiasi valico di frontiera situato sul territorio di uno Stato membro o su quello di un paese terzo, in cui guardie di frontiera dello Stato membro e guardie di frontiera del paese terzo effettuano verifiche in uscita e in entrata gli uni dopo gli altri conformemente al relativo diritto nazionale e ai sensi di un accordo bilaterale;";

f)

il punto 15 è sostituito dal seguente:

"15.   "permesso di soggiorno":

a)

tutti i permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati membri secondo il modello uniforme istituito dal regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (20), e le carte di soggiorno rilasciate conformemente alla direttiva 2004/38/CE;

b)

qualsiasi altro documento rilasciato da uno Stato membro a cittadini di paesi terzi che autorizzi questi ultimi a soggiornare sul suo territorio, che sia stato oggetto di una comunicazione e di una successiva pubblicazione ai sensi dell'articolo 34, a eccezione:

i)

dei permessi temporanei rilasciati in attesa dell’esame di una prima domanda di permesso di soggiorno ai sensi della lettera a) o di una domanda d’asilo, e

ii)

dei visti rilasciati dagli Stati membri secondo il modello uniforme di cui al regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (21);

g)

è inserito il punto seguente:

"18 bis.   "lavoratore offshore": una persona che svolge la propria attività su un'installazione offshore situata nelle acque territoriali degli Stati membri o in una loro zona di sfruttamento economico esclusivo delle risorse marine, quale definita dal diritto marittimo internazionale, e che torna periodicamente per via marittima o aerea nel territorio degli Stati membri;";

2)

all'articolo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a)

dei diritti dei beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale;";

3)

è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 3 bis

Diritti fondamentali

In sede di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri agiscono nel pieno rispetto del pertinente diritto unionale, compresa la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta dei diritti fondamentali"), del pertinente diritto internazionale, compresa la convenzione relativa allo status dei rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 ("convenzione di Ginevra"), degli obblighi inerenti all'accesso alla protezione internazionale, in particolare il principio di non-refoulement (non respingimento), e dei diritti fondamentali. Conformemente ai principi generali del diritto unionale, le decisioni adottate ai sensi del presente regolamento devono essere adottate su base individuale.";

4)

all'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.   In deroga al paragrafo 1, possono essere previste eccezioni all’obbligo di attraversare le frontiere esterne ai valichi di frontiera e durante gli orari di apertura:

a)

per persone o gruppi di persone, in presenza di una necessità di carattere particolare di attraversamento occasionale delle frontiere esterne al di fuori dei valichi di frontiera o al di fuori degli orari di apertura stabiliti, purché siano in possesso delle autorizzazioni richieste dal diritto nazionale e purché non ostino ragioni di ordine pubblico e di sicurezza interna degli Stati membri. Gli Stati membri possono stabilire regimi specifici in accordi bilaterali. Le eccezioni generali previste dal diritto nazionale e dagli accordi bilaterali sono comunicate alla Commissione a norma dell'articolo 34;

b)

per persone o gruppi di persone in caso di un’imprevista situazione d’emergenza;

c)

conformemente alle norme specifiche di cui agli articoli 18 e 19 in combinato disposto con gli allegati VI e VII.";

5)

l'articolo 5 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

"1.   Per soggiorni previsti nel territorio degli Stati membri, la cui durata non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni, il che comporta di prendere in considerazione il periodo di 180 giorni che precede ogni giorno di soggiorno, le condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi sono le seguenti:";

ii)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a)

essere in possesso di un documento di viaggio valido che autorizza il titolare ad attraversare la frontiera che soddisfi i seguenti criteri:

i)

la validità è di almeno tre mesi dopo la data prevista per la partenza dal territorio degli Stati membri. In casi di emergenza giustificati, è possibile derogare a tale obbligo;

ii)

è stato rilasciato nel corso dei dieci anni precedenti;";

b)

è inserito il paragrafo seguente:

"1bis.   Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, la data d'ingresso è considerata come il primo giorno di soggiorno sul territorio degli Stati membri e la data d'uscita è considerata come l'ultimo giorno di soggiorno sul territorio degli Stati membri. I periodi di soggiorno autorizzati nell'ambito di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno non sono presi in considerazione nel calcolo della durata di un soggiorno nel territorio degli Stati membri.";

c)

il paragrafo 4 è così modificato:

i)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a)

i cittadini di paesi terzi che non soddisfano tutte le condizioni di cui al paragrafo 1, ma che sono in possesso di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata, sono ammessi a entrare nel territorio degli altri Stati membri ai fini di transito, affinché possano raggiungere il territorio dello Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o il visto per soggiorno di lunga durata, a meno che non figurino nell’elenco nazionale delle persone segnalate dallo Stato membro alle cui frontiere esterne essi si presentano e che tale segnalazione sia accompagnata da istruzioni di respingere o rifiutare il transito;";

ii)

alla lettera b), il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

"b)

i cittadini di paesi terzi che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, salvo la lettera b), e che si presentano alla frontiera possono essere ammessi nel territorio degli Stati membri se è stato loro rilasciato un visto alla frontiera a norma degli articoli 35 e 36 del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (22).

Gli Stati membri compilano statistiche sui visti rilasciati alle frontiere conformemente all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 810/2009 e al relativo allegato XII.

6)

all'articolo 6, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"1.   Le guardie di frontiera esercitano le loro funzioni nel pieno rispetto della dignità umana, in particolare nei casi concernenti persone vulnerabili.";

7)

l'articolo 7 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, il secondo, il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

"La verifica minima di cui al primo comma costituisce la regola per i beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale.

Tuttavia quando effettuano, in modo non sistematico, verifiche minime sui beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale, le guardie di frontiera possono consultare banche dati nazionali ed europee per accertarsi che una persona non rappresenti una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per la sicurezza interna, l’ordine pubblico o le relazioni internazionali degli Stati membri oppure una minaccia per la salute pubblica.

Le conseguenze di tali consultazioni non mettono in discussione il diritto d’ingresso dei beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale nel territorio dello Stato membro interessato di cui essi godono a norma della direttiva 2004/38/CE";

b)

al paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Fatto salvo il secondo comma, i cittadini di paesi terzi sottoposti a una verifica approfondita in seconda linea sono informati per iscritto, in una lingua loro comprensibile o che si possa ragionevolmente supporre sia loro comprensibile, o in altro modo utile, sull'obiettivo e sulla procedura seguita per effettuare tale verifica.";

c)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6.   Le verifiche sui beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale sono effettuate a norma della direttiva 2004/38/CE";

d)

è aggiunto il paragrafo seguente:

"8.   In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) o b), gli Stati membri possono anche prevedere deroghe alle disposizioni stabilite nel presente articolo.";

8)

l'articolo 9 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.

a)

I beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale sono autorizzati a servirsi delle corsie indicate dal pannello di cui alla parte A ("UE, SEE, CH") dell’allegato III. Possono altresì servirsi delle corsie indicate dal pannello di cui alla parte B1 ("visto non richiesto") e alla parte B2 ("tutti i passaporti") dell’allegato III.

I cittadini di paesi terzi non tenuti a possedere un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri conformemente al regolamento (CE) n. 539/2001, e i cittadini di paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata in corso di validità possono servirsi delle corsie indicate dal pannello di cui alla parte B1 ("visto non richiesto") dell'allegato III del presente regolamento. Possono altresì servirsi delle corsie indicate dal pannello di cui alla parte B2 ("tutti i passaporti") dell'allegato III del presente regolamento.

b)

Tutte le altre persone si servono delle corsie indicate dal pannello di cui alla parte B2 ("tutti i passaporti") dell’allegato III.

Le indicazioni sui pannelli di cui alle lettere a) e b) possono figurare nella o nelle lingue ritenute appropriate da ciascuno Stato membro.

L'allestimento di corsie separate indicate dal pannello di cui alla parte B1 ("visto non richiesto") dell'allegato III non è obbligatorio. Gli Stati membri decidono se utilizzarla o meno e a quali valichi di frontiera in base alle esigenze pratiche.";

b)

il paragrafo 5 è soppresso;

9)

l'articolo 10 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente: "Apposizione di timbri sui documenti di viaggio";

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.   È apposto un timbro d’ingresso e di uscita sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi familiari di un cittadino dell’Unione ai quali si applica la direttiva 2004/38/CE, ma che non presentano la carta di soggiorno di cui alla richiamata direttiva.

È apposto un timbro d’ingresso e di uscita sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi familiari di cittadini di paesi terzi che beneficiano del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale, ma che non presentano la carta di soggiorno di cui alla direttiva 2004/38/CE.";

c)

il paragrafo 3 è così modificato:

i)

al primo comma sono aggiunte le lettere seguenti:

"f)

sui documenti di viaggio dei membri dell'equipaggio di treni passeggeri e treni merci che effettuano collegamenti internazionali;

g)

sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi che presentano una carta di soggiorno di cui alla direttiva 2004/38/CE.";

ii)

il secondo comma è sostituto dal seguente:

"Su richiesta di un cittadino di paese terzo è possibile rinunciare, in via eccezionale, all’apposizione del timbro di ingresso o di uscita qualora ciò possa causargli gravi difficoltà. In tal caso l’ingresso o l’uscita sono registrati su un foglio separato con la menzione del nome e del numero di passaporto. Questo foglio è consegnato al cittadino del paese terzo. Le autorità competenti degli Stati membri possono raccogliere statistiche su tali casi eccezionali e possono fornirle alla Commissione.";

10)

l'articolo 11 è così modificato:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3.   Se la presunzione di cui al paragrafo 1 non è confutata, il cittadino di paese terzo può essere rimpatriato conformemente alla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (23), e al diritto nazionale che rispetta detta direttiva.

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

"4.   In caso di mancanza di un timbro d'uscita si applicano mutatis mutandis le pertinenti disposizioni dei paragrafi 1 e 2.";

11)

l'articolo 12 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.   La sorveglianza si prefigge principalmente lo scopo di impedire l'attraversamento non autorizzato della frontiera, di lottare contro la criminalità transfrontaliera e di adottare misure contro le persone entrate illegalmente. Una persona che ha attraversato illegalmente una frontiera e che non ha il diritto di soggiornare sul territorio dello Stato membro interessato è fermata ed è sottoposta a procedure che rispettano la direttiva 2008/115/CE.";

b)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 33 riguardo a modalità di sorveglianza supplementari.";

12)

all'articolo 13, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5.   Gli Stati membri raccolgono statistiche sul numero di persone respinte, i motivi del respingimento, la cittadinanza delle persone il cui ingresso è stato rifiutato e il tipo di frontiera (terrestre, aerea, marittima) alla quale sono state respinte e le trasmettono annualmente alla Commissione (Eurostat) conformemente al regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale (24).

13)

all'articolo 15, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Gli Stati membri assicurano che le guardie di frontiera siano professionisti specializzati e debitamente formati, tenendo conto della base comune per la formazione delle guardie di frontiera stabilita e sviluppata dall’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri, istituita con regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio. I programmi comprendono una formazione specializzata ai fini dell'individuazione e della gestione di situazioni che coinvolgono persone vulnerabili quali minori non accompagnati e vittime della tratta di esseri umani. Gli Stati membri, con il sostegno dell'Agenzia, incoraggiano le guardie di frontiera ad apprendere le lingue necessarie per l'esercizio delle loro funzioni.";

14)

all'articolo 18, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Tali norme specifiche possono comportare deroghe agli articoli 4 e 5 e agli articoli da 7 a 13.";

15)

all'articolo 19, il paragrafo 1 è così modificato:

a)

al primo comma sono aggiunte le lettere seguenti:

"g)

servizi di soccorso, polizia e vigili del fuoco e guardie di frontiera;

h)

lavoratori off-shore.";

b)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Tali norme specifiche possono comportare deroghe agli articoli 4 e 5 e agli articoli da 7 a 13.";

16)

all’articolo 21, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d)

la possibilità per uno Stato membro di prevedere nel diritto nazionale l'obbligo per i cittadini di paesi terzi di dichiarare la loro presenza sul suo territorio ai sensi dell'articolo 22 della convenzione di Schengen.";

17)

l'articolo 32 è sostituito dal seguente:

"Articolo 32

Modifiche degli allegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 33 riguardo alle modifiche degli allegati III, IV e VIII.";

18)

l'articolo 33 è sostituito dal seguente:

"Articolo 33

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 12, paragrafo 5, e all'articolo 32 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da 19 luglio 2013.

3.   La delega di cui all'articolo 12, paragrafo 5, e all'articolo 32 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 5, e dell'articolo 32 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";

19)

all'articolo 34, il paragrafo 1 è così modificato:

a)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a)

l'elenco dei permessi di soggiorno, distinguendo fra quelli contemplati dalla lettera a) dell'articolo 2, punto 15, e quelli contemplati dalla lettera b) dell'articolo 2, punto 15, e corredati di un facsimile per i permessi di cui all'articolo 2, punto 15, lettera b). Le carte di soggiorno rilasciate conformemente alla direttiva 2004/38/CE sono appositamente specificate come tali e per le carte di soggiorno che non sono state rilasciate secondo il modello uniforme di cui al regolamento (CE) n. 1030/2002 sono forniti dei facsimile.";

b)

sono aggiunte le lettere seguenti:

"e bis)

le eccezioni alle norme concernenti l'attraversamento delle frontiere esterne di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a);

e ter)

le statistiche di cui all'articolo 10, paragrafo 3.";

20)

all'articolo 37, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Gli Stati membri notificano alla Commissione le loro disposizioni interne relative all’articolo 21, lettere c) e d), le sanzioni di cui all’articolo 4, paragrafo 3, e gli accordi bilaterali autorizzati dal presente regolamento. Le ulteriori modifiche di tali disposizioni sono notificate entro cinque giorni lavorativi.";

21)

gli allegati III, IV, VI, VII e VIII del regolamento (CE) n. 562/2006 sono modificati conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Modifiche della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen

La convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen è così modificata:

1)

all'articolo 18, paragrafo 1, i termini "tre mesi" sono sostituiti dai termini "90 giorni";

2)

l'articolo 20 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, i termini "tre mesi nel corso di un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del primo ingresso" sono sostituiti dai termini "90 giorni su un periodo di 180 giorni";

b)

al paragrafo 2, i termini "tre mesi" sono sostituiti dai termini "90 giorni";

3)

l'articolo 21 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, i termini "tre mesi su un periodo di sei mesi" sono sostituiti dai termini "90 giorni su un periodo di 180 giorni";

b)

il paragrafo 3 è soppresso;

4)

l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

"Articolo 22

Gli stranieri entrati regolarmente nel territorio di una delle Parti contraenti possono essere tenuti a dichiarare la loro presenza, alle condizioni fissate da ciascuna Parte contraente, alle autorità competenti della Parte contraente nel cui territorio entrano. Tali stranieri dichiarano la loro presenza o all'ingresso o entro tre giorni lavorativi a decorrere dall'ingresso, a discrezione della Parte contraente nel cui territorio entrano.";

5)

l'articolo 136 è soppresso.

Articolo 3

Modifica del regolamento (CE) n. 1683/95

L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1683/95 è sostituito dal seguente:

"Articolo 5

Ai fini del presente regolamento, per "visto" s'intende un visto quale definito all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (25).

Articolo 4

Modifiche del regolamento (CE) n. 539/2001

Il regolamento (CE) n. 539/2001 è così modificato:

1)

all'articolo 1, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

"I cittadini dei paesi terzi che figurano nell'elenco dell'allegato II sono esentati dall'obbligo di cui al paragrafo 1 per soggiorni la cui durata globale non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni.";

2)

l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Articolo 2

Ai fini del presente regolamento, per "visto" s'intende un visto quale definito all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (26).

Articolo 5

Modifica del regolamento (CE) n. 767/2008

All'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 767/2008, il punto iv) è sostituito dal seguente:

"iv)

ha già soggiornato per 90 giorni, nell’arco del periodo di 180 giorni in corso, sul territorio degli Stati membri in virtù di un visto uniforme o di un visto con validità territoriale limitata;".

Articolo 6

Modifiche del regolamento (CE) n. 810/2009

Il regolamento (CE) n. 810/2009 è così modificato:

1)

l'articolo 1, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

"1.   Il presente regolamento fissa le procedure e le condizioni per il rilascio del visto di transito o per soggiorni previsti sul territorio degli Stati membri non superiori a 90 giorni su un periodo di 180 giorni.";

2)

all'articolo 2, punto 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a)

del transito o di un soggiorno previsto sul territorio degli Stati membri, la cui durata non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni;";

3)

all'articolo 25, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b)

quando, per motivi ritenuti giustificati dal consolato, è rilasciato un nuovo visto per un soggiorno durante lo stesso periodo di 180 giorni a un richiedente che, al di là di questo periodo di 180 giorni, ha già utilizzato un visto uniforme o un visto con validità territoriale limitata per un soggiorno di 90 giorni";

4)

all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), il punto iv) è sostituito dal seguente:

"iv)

abbia già soggiornato per 90 giorni nell’arco del periodo di 180 giorni in corso, sul territorio degli Stati membri in virtù di un visto uniforme o di un visto con validità territoriale limitata;";

5)

gli allegati VI, VII e XI del regolamento (CE) n. 810/2009 sono modificati conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 19 luglio 2013.

L'articolo 1, paragrafo 5, lettera a), punto i), l'articolo 1, paragrafo 5, lettera b), l'articolo 2, paragrafi 1 e 2, l'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), gli articoli 3, 4, 5 e 6, l'allegato I, punto 3, e l'allegato II si applicano a decorrere dal 18 ottobre 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

A. SHATTER


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 12 giugno 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 giugno 2013.

(2)  GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.

(3)  GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.

(4)  GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1.

(5)  GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98.

(6)  GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.

(7)  Racc. 2006, pag. I-9627.

(8)  GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1.

(9)  GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1.

(10)  GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.

(11)  GU L 304 del 22.11.2011, pag. 1.

(12)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(13)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(14)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(15)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.

(16)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

(17)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19.

(18)  GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

(19)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

(20)  GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1.

(21)  GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1.";

(22)  GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1.";

(23)  GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98.";

(24)  GU L 199 del 31.7.2007, pag. 23.";

(25)  GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1.".

(26)  GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1.".


ALLEGATO I

Gli allegati del regolamento (CE) n. 562/2006 sono così modificati:

1)

l'allegato III è così modificato:

a)

la parte B è sostituita dalla seguente:

"PARTE B1:

‧visto non richiesto‧;

Image

PARTE B2:

‧tutti i passaporti‧.

Image";

b)

nella parte C, sono inseriti i pannelli seguenti fra i pannelli "UE, SEE, CH" e i pannelli "TUTTI I PASSAPORTI":

"Image Image Image";

2)

all'allegato IV, punto 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

"3.

In caso d’ingresso e uscita di cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo del visto il timbro, di norma, è apposto sulla pagina opposta a quella sulla quale figura il visto.";

3)

all'allegato V, parte B, del Modello uniforme di provvedimento di respingimento alla frontiera, la lettera F) è sostituita dalla seguente:

"

F)

Ha già soggiornato per 90 giorni nel precedente periodo di 180 giorni nel territorio degli Stati membri dell'Unione europea";

4)

l'allegato VI è così modificato:

a)

il punto 1 è così modificato:

i)

al punto 1.1., è aggiunto il punto seguente:

"1.1.4.   Valichi di frontiera condivisi

1.1.4.1.

Gli Stati membri possono concludere o mantenere accordi bilaterali con paesi terzi confinanti sull'istituzione di valichi di frontiera condivisi, in cui le guardie di frontiera dello Stato membro e le guardie di frontiera del paese terzo effettuano gli uni dopo gli altri verifiche all'ingresso e all'uscita conformemente al diritto nazionale, sul territorio dell'altra parte. I valichi di frontiera condivisi possono essere situati sul territorio dello Stato membro o sul territorio del paese terzo.

1.1.4.2.

Valichi di frontiera condivisi situati sul territorio dello Stato membro: gli accordi bilaterali che istituiscono valichi di frontiera condivisi situati sul territorio dello Stato membro autorizzano espressamente le guardie di frontiera del paese terzo a esercitare le loro funzioni nello Stato membro rispettando i seguenti principi:

a)

protezione internazionale: il cittadino di un paese terzo che chiede protezione internazionale sul territorio dello Stato membro ha accesso alle pertinenti procedure dello Stato membro conformemente all'acquis unionale in materia di asilo;

b)

arresto di una persona o sequestro di beni: se le guardie di frontiera del paese terzo vengono a conoscenza di fatti che giustificano l'arresto o la messa sotto protezione di una persona o il sequestro di beni, esse ne informano le autorità dello Stato membro, le quali assicurano un seguito appropriato in conformità del diritto nazionale, unionale e internazionale, a prescindere dalla cittadinanza dell'interessato;

c)

beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale che entrano nel territorio dell'Unione: le guardie di frontiera del paese terzo non impediscono ai beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale di entrare nel territorio dell'Unione. Se vi sono motivi che giustificano il rifiuto di uscita dal paese terzo interessato, le guardie di frontiera del paese terzo comunicano tali motivi alle autorità dello Stato membro, le quali assicurano un seguito appropriato in conformità del diritto nazionale, unionale e internazionale.

1.1.4.3.

Valichi di frontiera condivisi situati sul territorio del paese terzo: gli accordi bilaterali che istituiscono valichi di frontiera condivisi situati sul territorio del paese terzo autorizzano espressamente le guardie di frontiera dello Stato membro a esercitare le loro funzioni nel paese terzo. Ai fini del presente regolamento, i controlli effettuati dalle guardie di frontiera degli Stati membri in un valico di frontiera condiviso situato sul territorio di un paese terzo sono considerati effettuati sul territorio dello Stato membro interessato. Le guardie di frontiera degli Stati membri esercitano le loro funzioni in conformità del regolamento (CE) n. 562/2006 e nel rispetto dei seguenti principi:

a)

protezione internazionale: il cittadino di un paese terzo che ha superato il controllo all'uscita delle guardie di frontiera del paese terzo e chiede successivamente protezione internazionale alle guardie di frontiera dello Stato membro presenti nel paese terzo è autorizzato ad accedere alle pertinenti procedure degli Stati membri conformemente all'acquis unionale in materia di asilo. Le autorità del paese terzo accettano il trasferimento dell’interessato nel territorio dello Stato membro;

b)

arresto di una persona o sequestro di beni: se le guardie di frontiera dello Stato membro vengono a conoscenza di fatti che giustificano l'arresto o la messa sotto protezione di una persona o il sequestro di beni, esse agiscono in conformità del diritto nazionale, unionale e internazionale. Le autorità del paese terzo accettano il trasferimento dell'interessato o del bene in questione nel territorio dello Stato membro;

c)

accesso ai sistemi IT: le guardie di frontiera degli Stati membri sono in grado di utilizzare sistemi di informazione che elaborano dati personali in conformità dell'articolo 7. Gli Stati membri sono autorizzati a mettere a punto le misure di sicurezza tecniche e organizzative richieste dal diritto unionale per tutelare i dati personali da una distruzione accidentale o illecita ovvero da perdita accidentale, alterazione, diffusione o accesso non autorizzati, compreso l'accesso da parte delle autorità del paese terzo.

1.1.4.4.

Prima di concludere o di modificare qualunque accordo bilaterale sui valichi di frontiera condivisi con paesi terzi vicini, lo Stato membro interessato consulta la Commissione sulla compatibilità dell'accordo con il pertinente diritto unionale. Gli accordi bilaterali pre-esistenti sono comunicati alla Commissione entro il 20 gennaio 2014.

Se ritiene l'accordo incompatibile con il pertinente diritto unionale, la Commissione lo notifica allo Stato membro interessato. Lo Stato membro compie tutti i passi necessari per modificare l'accordo entro un lasso di tempo ragionevole in modo da eliminare le incompatibilità riscontrate.";

ii)

al punto 1.2., i punti 1.2.1. e 1.2.2 sono sostituiti dai seguenti:

"1.2.1.

Le verifiche sono effettuate sia sui passeggeri che sul personale ferroviario a bordo dei treni che attraversano frontiere esterne, inclusi i treni merci o i treni vuoti. Gli Stati membri possono concludere accordi bilaterali o multilaterali sulle modalità di effettuazione di tali verifiche nel rispetto dei principi enunciati al punto 1.1.4. Tali verifiche hanno luogo in uno dei modi seguenti:

nella prima stazione di arrivo o nell'ultima stazione di partenza nel territorio di uno Stato membro;

sul treno, durante il viaggio fra l'ultima stazione di partenza situata in un paese terzo e la prima stazione di arrivo sul territorio di uno Stato membro, o viceversa;

nell'ultima stazione di partenza o nella prima stazione di arrivo sul territorio di un paese terzo.

1.2.2.

Inoltre, al fine di agevolare il traffico ferroviario di treni passeggeri ad alta velocità, gli Stati membri che si trovano lungo il percorso di tali treni in provenienza da paesi terzi possono anche decidere, di comune accordo con i paesi terzi interessati, nel rispetto dei principi enunciati al punto 1.1.4., di effettuare le verifiche all’ingresso delle persone a bordo dei treni provenienti da paesi terzi in uno dei modi seguenti:

nelle stazioni di un paese terzo in cui salgono persone;

nelle stazioni sul territorio degli Stati membri in cui scendono persone;

sul treno durante il percorso fra le stazioni sul territorio di un paese terzo e le stazioni sul territorio degli Stati membri, nella misura in cui le persone restano a bordo del treno.";

b)

il punto 3.1. è sostituito dal seguente:

"3.1.   Modalità generali di verifica sul traffico marittimo

3.1.1.

Le verifiche sulle navi sono effettuate nel porto di arrivo o di partenza, o nell’area all’uopo destinata nelle immediate adiacenze della nave o a bordo della nave nelle acque territoriali quali definite dalla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Gli Stati membri possono concludere accordi in virtù dei quali le verifiche possono essere effettuate anche nel corso della traversata o, all’atto dell’arrivo o della partenza della nave, nel territorio di un paese terzo, nel rispetto dei principi enunciati al punto 1.1.4.

3.1.2.

Il comandante della nave, l'agente marittimo o qualsiasi altra persona debitamente abilitata dal comandante o legittimato in un modo accettabile per la pubblica autorità interessata (in appresso, in entrambi i casi, il "comandante") stila un elenco dei membri dell'equipaggio e degli eventuali passeggeri contenente le informazioni richieste nel formulario n. 5 (elenco dell'equipaggio) e n. 6 (elenco dei passeggeri) della convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale (convenzione FAL), così come, se del caso, i numeri del visto o del permesso del soggiorno:

al più tardi 24 ore prima dell'arrivo in porto, oppure

al momento in cui la nave lascia il porto precedente, qualora la durata del viaggio sia inferiore a 24 ore, oppure

se il porto di scalo non è noto o se è cambiato durante il viaggio, non appena questa informazione diviene disponibile.

Il comandante comunica l'elenco o gli elenchi alle guardie di frontiera o, se previsto dal diritto nazionale, ad altre autorità competenti che trasmettono senza indugio tali elenchi alle guardie di frontiera.

3.1.3.

Una conferma della ricezione (copia firmata degli elenchi o conferma di ricezione elettronica) è consegnata al comandante dalle guardie di frontiera o dalle autorità di cui al punto 3.1.2, che deve esibirla su richiesta, durante tutto il periodo della sosta nel porto.

3.1.4.

Il comandante segnala senza indugio all’autorità competente tutte le modifiche relative alla composizione dell’equipaggio o al numero di passeggeri.

Il comandante, inoltre, comunica alle autorità competenti immediatamente, ed entro i limiti di tempo stabiliti al punto 3.1.2., la presenza a bordo di passeggeri clandestini. Questi rimangono comunque sotto la responsabilità del comandante.

In deroga agli articoli 4 e 7, le persone presenti a bordo non sono oggetto di verifiche di frontiera sistematiche. Tuttavia, le guardie di frontiera procedono a una perquisizione della nave e a verifiche sulle persone a bordo solo qualora ciò sia giustificato in base a una valutazione dei rischi connessi con la sicurezza interna e l’immigrazione illegale.

3.1.5.

Il comandante comunica, a tempo debito e in conformità delle disposizioni vigenti nel porto in questione, la partenza della nave all'autorità competente.";

"c)

il punto 3.2. è così modificato:

i)

il punto 3.2.1. è sostituito dal seguente:

"3.2.1.

Il comandante della nave da crociera comunica all'autorità competente l’itinerario e il programma della crociera, non appena siano stati stabiliti e comunque entro i tempi di cui al punto 3.1.2.";

ii)

al punto 3.2.2., il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Tuttavia, sono effettuate verifiche sull’equipaggio e i passeggeri di tali navi soltanto qualora ciò sia giustificato sulla base di una valutazione dei rischi connessi con la sicurezza interna e l’immigrazione illegale.";

iii)

al punto 3.2.3., lettere a) e b), il riferimento "punto 3.2.4" è sostituito dal riferimento "punto 3.1.2.";

iv)

al punto 3.2.3., lettera e), il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Tuttavia, sono effettuate verifiche sull’equipaggio e i passeggeri di tali navi soltanto qualora ciò sia giustificato sulla base di una valutazione dei rischi connessi con la sicurezza interna e l’immigrazione illegale.";

v)

il punto 3.2.4. è soppresso;

vi)

al punto 3.2.9., il secondo comma è soppresso;

vii)

al punto 3.2.10., è aggiunta la lettera seguente:

"i)

il punto 3.1.2. (obbligo di presentare gli elenchi dei passeggeri e dei membri dell'equipaggio) non si applica. Se deve essere stilato un elenco delle persone a bordo conformemente alla direttiva 98/41/CE del Consiglio, del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità (1), il comandante ne trasmette copia all'autorità competente del porto di arrivo nel territorio degli Stati membri entro 30 minuti dalla partenza dal porto di un paese terzo.

viii)

è aggiunto il punto seguente:

"3.2.11.

Se un traghetto proveniente da un paese terzo, che effettua più scali nel territorio degli Stati membri, imbarca passeggeri esclusivamente per la restante tratta in tale territorio, i passeggeri sono sottoposti a una verifica all'uscita nel porto di partenza e a una verifica all'ingresso nel porto di arrivo.

Le verifiche sulle persone che, al momento degli scali, si trovano già a bordo del traghetto e che non si sono imbarcati nel territorio degli Stati membri, si effettuano nel porto di arrivo. La procedura inversa si applica quando il paese di destinazione è un paese terzo.";

ix)

è aggiunto il punto seguente con un titolo:

"Collegamenti merci tra Stati membri

3.2.12.

In deroga all'articolo 7, non è effettuata alcuna verifica di frontiera sui collegamenti merci tra gli stessi due o più porti situati nel territorio degli Stati membri senza scalo in porti situati al di fuori di tali territori consistenti nel trasporto di merci.

Tuttavia, sono effettuate verifiche sull’equipaggio e sui passeggeri di tali navi soltanto se giustificate sulla base di una valutazione dei rischi connessi con la sicurezza interna e l’immigrazione illegale.";

5)

l'allegato VII è così modificato:

a)

al punto 3, i punti 3.1. e 3.2. sono sostituiti dai seguenti:

"In deroga agli articoli 4 e 7, gli Stati membri possono autorizzare i marittimi in possesso di un documento di identità dei marittimi, rilasciato ai sensi delle convenzioni n. 108 (1958) o n. 185 (2003) dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui documenti d'identità dei marittimi e della convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale (convenzione FAL), nonché in base alle pertinenti disposizioni nazionali, a entrare nel territorio degli Stati membri recandosi a terra per soggiornare nella località del porto ove la loro nave fa scalo o nei comuni limitrofi, o a uscire dal territorio degli Stati membri ritornando a bordo della loro nave senza presentarsi a un valico di frontiera, a condizione che essi figurino nell’elenco dell’equipaggio, precedentemente sottoposto a verifica da parte delle autorità competenti, della nave di appartenenza.

Tuttavia, in base alla valutazione dei rischi di sicurezza interna e di immigrazione illegale, i marittimi sono soggetti a una verifica a norma dell’articolo 7 da parte delle guardie di frontiera prima del loro sbarco.";

b)

al punto 6, sono aggiunti i punti seguenti:

"6.4.

Gli Stati membri designano punti di contatto nazionali a fini di consultazione sui minori e ne informano la Commissione. La Commissione mette a disposizione degli Stati membri un elenco di questi punti di contatto nazionali.

6.5.

In caso di dubbi quanto a una delle circostanze di cui ai punti da 6.1. a 6.3., le guardie di frontiera ricorrono all'elenco dei punti di contatto nazionali a fini di consultazione sui minori.";

c)

sono aggiunti i punti seguenti:

"7.   Servizi di soccorso, polizia, vigili del fuoco e guardie di frontiera

I regimi di ingresso e uscita dei membri dei servizi di soccorso, polizia, vigili del fuoco che intervengono in situazioni d'emergenza, nonché delle guardie di frontiera che attraversano la frontiera nello svolgimento dei loro compiti professionali, sono disciplinati dal diritto nazionale. Gli Stati membri possono concludere accordi bilaterali con paesi terzi sull'ingresso e sull'uscita di tali categorie di persone. Tali regimi e accordi bilaterali possono prevedere deroghe agli articoli 4, 5 e 7.

8.   Lavoratori off-shore

In deroga agli articoli 4 e 7, i lavoratori off-shore, quali definiti all'articolo 2, punto 18 bis, che ritornano regolarmente per via marittima o aerea nel territorio degli Stati membri senza aver soggiornato nel territorio di paesi terzi non sono sottoposti sistematicamente a verifica.

Tuttavia, in particolare se le coste di un paese terzo si trovano nelle immediate vicinanze del territorio di un sito off-shore, si tiene conto di una valutazione dei rischi in materia di immigrazione illegale per determinare la frequenza delle verifiche da effettuare.";

6)

all'allegato VIII, il modello uniforme è così modificato:

a)

i termini "timbro d'ingresso" sono sostituiti dai termini "timbro d'ingresso o d'uscita";

b)

i termini "sia entrato/a" sono sostituiti dai termini "sia entrato/a o ne sia uscito/a".


(1)  GU L 188 del 2.7.1998, pag. 35.";


ALLEGATO II

Gli allegati del regolamento (CE) n. 810/2009 sono così modificati:

1)

all'allegato VI, nel "Modulo uniforme per la notificazione e la motivazione del rifiuto, dell'annullamento o della revoca di un visto", il punto 4 è sostituito dal seguente:

"4.

ha già soggiornato per 90 giorni, nell'arco del periodo di 180 giorni in corso, sul territorio degli Stati membri in forza di un visto uniforme o di un visto con validità territoriale limitata";

2)

all'allegato VII, punto 4, il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Quando un visto è valido per più di sei mesi, la durata dei soggiorni è di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.";

3)

all'allegato XI, l'articolo 5, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

"2.   È rilasciato un visto di tipo uniforme, per ingressi multipli, che autorizza un soggiorno di non più di 90 giorni per il periodo dei Giochi olimpici e/o paraolimpici.".


DIRETTIVE

29.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 182/19


DIRETTIVA 2013/34/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 2013

relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 50, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La presente direttiva tiene conto del programma per legiferare meglio della Commissione e, in particolare, della comunicazione della Commissione intitolata “Legiferare con intelligenza nell'Unione europea”, che mira a elaborare e applicare normative di elevata qualità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, assicurando al tempo stesso che gli oneri amministrativi siano commisurati ai benefici arrecati. La comunicazione della Commissione intitolata “Pensare anzitutto in piccolo - Un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno “Small Business Act” per l'Europa)”, adottata a giugno 2008 e rivista a febbraio 2011, riconosce il ruolo centrale svolto dalle piccole e medie imprese (PMI) nell'economia dell'Unione e mira a migliorare l'approccio globale allo spirito imprenditoriale e ad ancorare il principio “pensare anzitutto in piccolo” nei processi decisionali, dalla formulazione delle norme al pubblico servizio. Il Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2011 ha accolto con favore l'intenzione della Commissione di presentare l'atto per il mercato unico mettendo in rilievo le misure che creano crescita e occupazione e apportano risultati concreti ai cittadini e alle imprese.

La comunicazione della Commissione intitolata "L'atto per il mercato unico", adottata ad aprile 2011, propone di semplificare la Quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (3) e la Settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983 basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti consolidati (4), (“direttive contabili”) per quanto concerne gli obblighi in materia di informativa di bilancio e di ridurre gli oneri amministrativi, segnatamente per le PMI. Europa 2020, una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, mira a ridurre gli oneri amministrativi e a migliorare il clima imprenditoriale, specialmente per le PMI, e promuoverne l'internazionalizzazione. Il Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2011 ha altresì esortato a ridurre l'onere normativo nel suo complesso, in particolare per le PMI, a livello sia dell'Unione sia nazionale, e proposto misure intese a incrementare la produttività, ad esempio l'eliminazione degli oneri amministrativi e il miglioramento del quadro normativo per le PMI.

(2)

Il 18 dicembre 2008 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sui requisiti contabili per quanto riguarda le piccole e medie imprese, segnatamente alle microentità (5), la quale afferma che le direttive le direttive contabili sono spesso molto gravose per le piccole e medie imprese, in particolare per le microentità, e chiede alla Commissione di perseverare negli sforzi per una revisione di dette direttive.

(3)

Il coordinamento delle disposizioni nazionali riguardanti la struttura ed il contenuto dei bilanci d’esercizio e delle relazioni sulla gestione, i criteri di valutazione, nonché la pubblicità di questi documenti, per quanto attiene in particolare ad alcune tipologie di società di capitali, riveste importanza particolare per proteggere gli interessi degli azionisti, dei soci e dei terzi. Per tali tipologie di imprese si impone in questi campi un coordinamento simultaneo, dato che, da un lato, alcune di esse operano in più di uno Stato membro e, dall'altro, tali imprese offrono come tutela dei terzi soltanto il patrimonio sociale netto.

(4)

I bilanci d’esercizio perseguono vari obiettivi e non forniscono esclusivamente informazioni agli investitori nei mercati di capitali, ma rendono anche conto delle operazioni passate e favoriscono il governo societario. È necessario che la legislazione contabile dell'Unione trovi un opportuno equilibrio tra gli interessi dei destinatari dei bilanci e l'interesse delle imprese a non essere eccessivamente gravate da obblighi in materia di informativa.

(5)

Nell'ambito di applicazione della presente direttiva dovrebbero rientrare alcune società di capitali, quali le società per azioni o le società a responsabilità limitata. Inoltre esiste un numero considerevole di società in nome collettivo e di società in accomandita semplice di cui tutti i soci illimitatamente responsabili sono organizzati in società per azioni o in società a responsabilità limitata e tali società di persone dovrebbero essere dunque assoggettate alle misure di coordinamento previste dalla presente direttiva. La presente direttiva dovrebbe inoltre assicurare che le società di persone rientrino nel suo ambito di applicazione qualora i soci che non sono organizzati in società a responsabilità limitata o in società per azioni abbiano di fatto una responsabilità limitata relativamente ai loro obblighi in quanto tale responsabilità è limitata da altre imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva. L'esclusione delle imprese senza fini di lucro dall'ambito di applicazione della presente direttiva è coerente con i fini da essa perseguiti, in linea con l'articolo 50, paragrafo 2, lettera g), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

(6)

L'ambito di applicazione della presente direttiva dovrebbe fondarsi su principi ed assicurare che un'impresa non possa autoescludersi da tale ambito creando una struttura di gruppo contenente più strati di imprese stabilite all'interno o al di fuori dell'Unione.

(7)

Le disposizioni della presente direttiva dovrebbero applicarsi solo nella misura in cui non siano incongruenti con o non siano contraddette da disposizioni sull'informativa di bilancio di alcune tipologie di imprese o disposizioni concernenti la distribuzione del capitale di un'impresa contenute in altri atti legislativi in vigore adottati da una o più istituzioni dell'Unione.

(8)

È inoltre necessario che si stabiliscano condizioni giuridiche equivalenti minime nell'Unione quanto all'ampiezza delle informazioni finanziarie che dovrebbero essere fornite al pubblico da parte di imprese concorrenti.

(9)

I bilanci d’esercizio dovrebbero essere preparati in maniera prudente e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa nonché del risultato economico dell’esercizio. È possibile che, in casi eccezionali, i bilanci non forniscano tale rappresentazione veritiera e corretta quando siano applicate le disposizioni della presente direttiva. In tali casi l'impresa dovrebbe discostarsi da tali disposizioni al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta. Gli Stati membri dovrebbero poter definire i casi eccezionali e fissare il corrispondente regime derogatorio che si applica in tali casi. Per casi eccezionali si dovrebbero intendere solo operazioni particolarmente insolite e situazioni insolite ed essi non dovrebbero ad esempio riguardare interi settori specifici.

(10)

La presente direttiva dovrebbe assicurare che i requisiti relativi alle piccole imprese siano in larga misura armonizzati in tutta l'Unione. La presente direttiva si basa sul principio "pensare anzitutto in piccolo". Per evitare che su queste imprese gravino oneri amministrativi sproporzionati, gli Stati membri dovrebbero poter prescrivere solo un numero limitato di informazioni mediante note supplementari rispetto a quelle obbligatorie. Nel caso in cui esista un sistema di deposito unico, tuttavia, gli Stati membri possono in alcuni casi prescrivere un numero limitato di informazioni supplementari ove esse siano esplicitamente richieste dalla loro normativa fiscale e siano strettamente necessarie ai fini dell'esazione fiscale. Per le imprese medie e grandi gli Stati membri dovrebbero poter prescrivere requisiti che vanno al di là dei requisiti minimi prescritti dalla presente direttiva.

(11)

Laddove la presente direttiva consente agli Stati membri di imporre requisiti aggiuntivi per, ad esempio, le piccole imprese, ciò significa che essi possono avvalersi interamente o parzialmente di tale facoltà prescrivendo meno di quanto essa consente. Parimenti, laddove la presente direttiva permette agli Stati membri di applicare un'esenzione, ad esempio, alle piccole imprese, ciò significa che essi possono accordare a tali imprese un'esenzione totale o parziale.

(12)

Le imprese piccole, medie e grandi dovrebbero essere definite e distinte a seconda del totale dello stato patrimoniale, del ricavo netto delle vendite e delle prestazioni e del numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio, dato che di regola tali criteri costituiscono una prova oggettiva delle dimensioni di un'impresa. Tuttavia, qualora l'impresa madre non rediga un bilancio consolidato per il gruppo, gli Stati membri dovrebbero poter prendere le misure che ritengono necessarie per prescrivere che tale impresa sia classificata come impresa più grande, determinandone le dimensioni e la conseguente categoria su base consolidata o aggregata. Se uno Stato membro applica una o più esenzioni facoltative a favore delle microimprese, anche tali imprese dovrebbero essere definite facendo riferimento al totale dello stato patrimoniale, al ricavo netto delle vendite e delle prestazioni e al numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio. Gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a definire nella loro legislazione nazionale categorie separate per le medie e grandi imprese qualora le medie imprese siano soggette agli stessi obblighi delle grandi imprese.

(13)

Le microimprese dispongono di risorse limitate per rispettare obblighi di legge impegnativi. Quando non sono in vigore norme specifiche per le microimprese, a queste ultime si applicano le norme previste per le piccole imprese. Tali norme creano a loro carico oneri amministrativi che sono sproporzionati rispetto alle loro dimensioni e sono pertanto relativamente più onerosi per le microimprese rispetto alle altre piccole imprese. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero poter esentare le microimprese da taluni obblighi previsti per le piccole imprese che imporrebbero loro oneri amministrativi eccessivi. Tuttavia, le microimprese dovrebbero continuare ad essere soggette ad eventuali obblighi nazionali in merito alla conservazione di registri da cui risultino le loro operazioni commerciali e la loro situazione finanziaria. Inoltre, gli enti di investimento e le imprese di partecipazione finanziaria dovrebbero essere esclusi dai vantaggi delle semplificazioni applicabili alle microimprese.

(14)

Gli Stati membri dovrebbero tener conto delle condizioni e delle esigenze specifiche dei propri mercati interni nel decidere se e come attuare un regime distinto destinato alle microimprese nell'ambito della presente direttiva.

(15)

La pubblicità dei bilanci può essere onerosa per le microimprese. Al contempo, gli Stati membri devono assicurare il rispetto della presente direttiva. Di conseguenza è opportuno consentire agli Stati membri che applicano le esenzioni previste dalla presente direttiva per le microimprese di esentare queste ultime dall'obbligo generale di pubblicazione, a condizione che le informazioni sullo stato patrimoniale siano debitamente depositate, conformemente alla legislazione nazionale, presso almeno un'autorità competente designata e che le informazioni siano trasmesse al registro delle imprese, in modo che sia possibile ottenerne una copia su richiesta. In tali casi non si dovrebbe applicare l'obbligo, previsto dalla presente direttiva, di pubblicare qualsiasi documento contabile a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (6).

(16)

Per garantire che le informazioni indicate siano comparabili ed equivalenti, i criteri di rilevazione e valutazione dovrebbero includere la presunzione di continuità aziendale, la prudenza e il criterio della competenza. Non dovrebbe essere permessa la compensazione fra voci dell'attivo e del passivo, nonché fra quelle dei costi e dei ricavi, e le componenti attive e passive dovrebbero essere valutate separatamente. In casi specifici, tuttavia, si dovrebbero autorizzare gli Stati membri a consentire o imporre alle imprese di effettuare una compensazione fra voci dell'attivo e del passivo, nonché fra quelle dei costi e dei ricavi. La presentazione delle voci di bilancio dovrebbe essere fatta tenendo conto della realtà economica o della sostanza commerciale dell'operazione o dell'accordo sottostanti. Si dovrebbe tuttavia consentire agli Stati membri di esentare le imprese dall'obbligo di applicare tale principio.

(17)

Il principio di rilevanza dovrebbe regolare la rilevazione, la valutazione, la presentazione, l’informativa e il consolidamento nei bilanci. In base al principio di rilevanza, informazioni considerate irrilevanti possono ad esempio essere aggregate nei bilanci. Tuttavia, mentre un singolo elemento potrebbe essere considerato irrilevante, elementi irrilevanti di natura analoga potrebbero essere considerati rilevanti ove presi nel loro insieme. Si dovrebbe consentire agli Stati membri di limitare l'applicazione obbligatoria del principio di rilevanza alla presentazione e all’informativa. Il principio di rilevanza non dovrebbe pregiudicare eventuali obblighi nazionali relativi alla tenuta di registri completi da cui risultino le operazioni commerciali e la situazione finanziaria.

(18)

Gli elementi rilevati nei bilanci d’esercizio dovrebbero essere valutati in base al prezzo di acquisto o al costo di produzione, al fine di garantire l'affidabilità delle informazioni contenute nei bilanci. Tuttavia si dovrebbe consentire agli Stati membri di permettere o prescrivere alle imprese di rivalutare le immobilizzazioni, al fine di consentire l’indicazione di informazioni più rilevanti agli utilizzatori dei bilanci.

(19)

Ai fini della comparabilità dell'informativa di bilancio nell'Unione, è necessario prescrivere agli Stati membri di consentire l'applicazione di un criterio di valutazione al valore netto per certi strumenti finanziari. La valutazione al valore netto, inoltre, fornisce informazioni che per gli utilizzatori dei bilanci possono essere più rilevanti delle informazioni basate sul prezzo d'acquisto o sul costo di produzione. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero consentire a tutte le imprese o a talune categorie di imprese, diverse dalle microimprese che si avvalgono delle esenzioni previste dalla presente direttiva, di applicare un criterio di valutazione al valore netto tanto ai bilanci d’esercizio quanto ai bilanci consolidati oppure, ove così decida uno Stato membro, ai soli bilanci consolidati. Inoltre si dovrebbe consentire agli Stati membri di autorizzare o imporre la contabilizzazione al valore netto per le attività diverse dagli strumenti finanziari.

(20)

È necessario applicare un numero limitato di schemi per lo stato patrimoniale onde consentire agli utilizzatori dei bilanci di confrontare meglio le situazioni finanziarie delle imprese nell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero imporre l'applicazione di uno schema per lo stato patrimoniale e dovrebbero essere autorizzati a consentire la scelta tra gli schemi ammessi. Tuttavia gli Stati membri dovrebbero poter consentire o prescrivere alle imprese di modificare lo schema e presentare uno stato patrimoniale che distingua tra voci correnti o non correnti. Si dovrebbe permettere di applicare uno schema del conto economico che mostri la natura delle spese e un altro schema del medesimo conto che mostri la funzione delle spese. Gli Stati membri dovrebbero imporre l'applicazione di uno schema per il conto economico e dovrebbero essere autorizzati a consentire la scelta tra gli schemi ammessi. Gli Stati membri dovrebbero altresì poter consentire alle imprese di presentare un prospetto dell'andamento economico, invece di un conto economico, redatto conformemente a uno degli schemi consentiti. Si possono rendere disponibili per le piccole e le medie imprese versioni semplificate degli schemi prescritti. Tuttavia si dovrebbe consentire agli Stati membri di limitare gli schemi per lo stato patrimoniale ed il conto economico ove ciò sia necessario per il deposito elettronico dei bilanci.

(21)

Per motivi di comparabilità, si dovrebbe prevedere l'applicazione di un quadro sistematico per la rilevazione, la valutazione e la presentazione di vari elementi, fra cui rettifiche di valore, avviamento, fondi, rimanenze di beni e attività fungibili e i proventi e gli oneri di dimensioni o incidenza eccezionali.

(22)

La rilevazione e la valutazione di alcune voci di bilancio si basano su stime, giudizi e modelli più che su raffigurazioni esatte. A causa delle incertezze connesse alla gestione aziendale, alcuni elementi del bilancio non possono essere valutati con precisione ma possono solo essere stimati. Tali stime comportano giudizi basati sulle informazioni disponibili e affidabili più recenti. L'uso di stime è una parte essenziale della redazione del bilancio. Ciò è particolarmente vero nel caso dei fondi, che, per loro natura, sono più incerti di gran parte delle altre voci di bilancio. Le stime dovrebbero basarsi su un giudizio prudente degli amministratori dell'impresa, essere calcolate in maniera oggettiva ed essere integrate da esperienze di operazioni simili e, in alcuni casi, anche da relazioni di periti indipendenti. Le evidenze considerate dovrebbero includere ogni evidenza aggiuntiva fornita da fatti verificatisi dopo la chiusura del bilancio.

(23)

Le informazioni presentate nello stato patrimoniale e nel conto economico dovrebbero essere integrate da informazioni fornite nella nota integrativa. Solitamente gli utilizzatori dei bilanci hanno una limitata esigenza di informazioni supplementari provenienti dalle piccole imprese; inoltre può essere costoso per queste ultime raccogliere le suddette informazioni supplementari. È pertanto giustificato prevedere un regime di informativa limitato per le piccole imprese. Ove però una microimpresa o una piccola impresa ritenga utile fornire informazioni aggiuntive del tipo di quelle richieste alle medie e grandi imprese, o altre informazioni non previste dalla presente direttiva, non le si dovrebbe impedire di farlo.

(24)

L'informativa sui principi contabili è uno degli elementi chiave della nota integrativa. Tale informativa dovrebbe includere, in particolare, il criterio di valutazione applicato a diverse voci, una dichiarazione sulla conformità dei suddetti principi contabili con il concetto di continuità aziendale e qualsiasi modifica significativa dei principi contabili adottata.

(25)

Gli utilizzatori dei bilanci redatti dalle imprese medie e grandi di solito hanno esigenze più sofisticate. Pertanto in certi campi si dovrebbero fornire ulteriori informazioni. L'esenzione dall'obbligo di fornire talune informazioni è giustificato ove la relativa divulgazione possa arrecare pregiudizio a talune persone o all'impresa.

(26)

La relazione sulla gestione e la relazione sulla gestione consolidata costituiscono elementi essenziali dell'informativa di bilancio. Dovrebbero presentare almeno un fedele resoconto dell'andamento dell’attività e della situazione dell'impresa, formulato in modo compatibile con le dimensioni e la complessità dell'impresa. Le informazioni non dovrebbero limitarsi agli aspetti finanziari dell’attività dell'impresa e dovrebbe esservi un'analisi dei loro aspetti ambientali e sociali necessari per la comprensione dell'andamento, dei risultati o della situazione dell'impresa. Nei casi in cui la relazione sulla gestione consolidata e la relazione sulla gestione dell'impresa madre sono presentate in un'unica relazione, può essere opportuno dare maggiore risalto alle questioni che sono significative per l'insieme delle imprese incluse nel consolidamento. Tuttavia, considerando l'onere potenziale che grava sulle imprese di dimensioni piccole e medie, è opportuno disporre che gli Stati membri possano decidere di esentare tali imprese dall'obbligo di fornire informazioni non finanziarie nella relazione sulla gestione.

(27)

Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di esentare le piccole imprese dall'obbligo di redigere una relazione sulla gestione, purché tali imprese includano nella nota integrativa i dati concernenti l'acquisto di azioni proprie di cui all'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2012/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sul coordinamento delle garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 54, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (7).

(28)

Dato che le imprese elencate possono svolgere un ruolo molto importante nelle economie in cui operano, le disposizioni della presente direttiva relative alla relazione sul governo societario dovrebbero applicarsi alle imprese i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.

(29)

Numerose imprese sono proprietarie di altre imprese e l'obiettivo del coordinamento della legislazione in materia di bilanci consolidati è tutelare gli interessi esistenti nelle società di capitali. Per poter fornire ai soci e ai terzi informazioni finanziarie su tali imprese dovrebbero essere redatti bilanci consolidati. Si rende quindi opportuno un coordinamento delle legislazioni nazionali in materia di bilanci consolidati per conseguire gli obiettivi di comparabilità e di equivalenza delle informazioni che le imprese dovrebbero pubblicare nell'Unione. Tuttavia, data la mancanza di un prezzo di mercato delle operazioni, gli Stati membri dovrebbero poter consentire che i trasferimenti infragruppo di partecipazioni, le cosiddette operazioni sotto comune controllo, siano contabilizzati in continuità dei valori. In altre parole, il valore contabile delle azioni o quote detenute da un'impresa inclusa nel consolidamento è compensato solo con la corrispondente frazione di capitale.

(30)

La direttiva 83/349/CEE del Consiglio prevedeva l'obbligo di redigere un bilancio consolidato per i gruppi nei casi in cui l'impresa madre o una o più delle imprese figlie fossero organizzate in una delle tipologie di imprese di cui all'allegato I o all'allegato II della presente direttiva. Gli Stati membri avevano la facoltà di esentare le imprese madri dall'obbligo di redigere bilanci consolidati nei casi in cui l'impresa madre non fosse del tipo di quelle elencate nell'allegato I o nell'allegato II. La presente direttiva prescrive solo per le imprese madri dei tipi di quelle elencate nell'allegato I o, in talune circostanze, nell'allegato II l'obbligo di redigere bilanci consolidati, ma non impedisce agli Stati membri di ampliare l'ambito di applicazione della direttiva per contemplare anche altri casi. In sostanza, dunque, la situazione è rimasta invariata, giacché spetta ancora agli Stati membri decidere se prescrivere alle imprese che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva di redigere bilanci consolidati.

(31)

I bilanci consolidati dovrebbero presentare le attività di un'impresa madre e delle sue imprese figlie come se si trattasse di un'unica entità economica (un gruppo). Le imprese controllate dall'impresa madre dovrebbero essere considerate imprese figlie. Il controllo dovrebbe essere fondato sul possesso di una maggioranza dei diritti di voto, ma può essere fondato anche su accordi con azionisti o soci. In certe circostanze il controllo può essere effettivamente esercitato da un'impresa madre che detiene una partecipazione di minoranza o nessuna azione o quota nell'impresa figlia. È opportuno permettere agli Stati membri di imporre l'obbligo di includere nei bilanci consolidati le imprese che non sono soggette a controllo, ma che sono sottoposte a una direzione unica o hanno un organo comune di amministrazione, direzione o controllo.

(32)

Un'impresa figlia, qualora sia al tempo stesso un'impresa madre, dovrebbe redigere il bilancio consolidato. Nondimeno, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a esentare tale impresa madre dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato in determinate circostanze, sempre che i suoi soci e i terzi siano sufficientemente tutelati.

(33)

I piccoli gruppi dovrebbero essere esentati dall'obbligo di redigere bilanci consolidati poiché gli utilizzatori dei bilanci delle piccole imprese non hanno bisogno di informazioni sofisticate e inoltre può essere costoso redigere un bilancio consolidato in aggiunta ai bilanci d’esercizio delle imprese madre e figlie. Sempre in ragione del rapporto costi/benefici, gli Stati membri dovrebbero poter esentare i gruppi di medie dimensioni dall'obbligo di redigere bilanci consolidati a meno che un'impresa all’interno del gruppo non sia un ente di interesse pubblico.

(34)

Il consolidamento comporta l’incorporazione integrale delle voci dell'attivo e del passivo e dei proventi e degli oneri delle imprese del gruppo, con indicazione separata delle partecipazioni di minoranza nello stato patrimoniale consolidato alla voce patrimonio netto, nonché con indicazione a parte delle partecipazioni di minoranza agli utili e alle perdite del gruppo nel conto economico consolidato. È opportuno tuttavia effettuare le rettifiche necessarie per eliminare gli effetti delle relazioni finanziarie tra le imprese consolidate.

(35)

I criteri relativi alla rilevazione e alla valutazione applicabili nella redazione dei bilanci d’esercizio dovrebbero applicarsi anche alla redazione dei bilanci consolidati. Tuttavia gli Stati membri possono consentire che le disposizioni generali e i principi enunciati nella presente direttiva siano applicati in modo diverso nei bilanci d’esercizio e in quelli consolidati.

(36)

Le imprese collegate dovrebbero essere incluse nel bilancio consolidato con il metodo del patrimonio netto. Le disposizioni relative alla valutazione delle imprese collegate dovrebbero rimanere invariate nella sostanza rispetto alla direttiva 83/349/CEE e possono continuare ad essere applicati i metodi consentiti da tale direttiva. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter permettere o imporre che un'impresa figlia congiuntamente sia inclusa nel bilancio consolidato applicando il consolidamento proporzionale.

(37)

Il bilancio consolidato dovrebbe contenere nella nota integrativa tutte le informazioni relative all'insieme delle imprese incluse nel consolidamento. Per le imprese figlie, le imprese collegate, le imprese controllate congiuntamente e le partecipazioni si dovrebbero indicare anche i nomi, le sedi e le quote di partecipazione del gruppo al capitale delle imprese.

(38)

I bilanci d’esercizio di tutte le imprese cui si applica la presente direttiva dovrebbero formare oggetto di una pubblicità conformemente alla direttiva 2009/101/CE. È tuttavia opportuno prevedere la possibilità di accordare alcune deroghe in questo campo alle piccole e medie imprese.

(39)

Si devono sostenere le iniziative degli Stati membri volte ad adottare sistemi di pubblicazione elettronica che consentano alle imprese di depositare i dati contabili, compresi i bilanci obbligatori, soltanto una volta e in una forma che consenta a una molteplicità di utilizzatori di accedere e utilizzare agevolmente i dati. Riguardo alla rendicontazione contabile, la Commissione è incoraggiata ad esplorare strumenti relativi ad un formato elettronico armonizzato. Tali sistemi non dovrebbero però risultare onerosi per le piccole e medie imprese.

(40)

I membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo di un'impresa dovrebbero quanto meno assumere una responsabilità collettiva nei confronti dell'impresa per quanto riguarda la redazione e la pubblicità dei bilanci d’esercizio e delle relazioni sulla gestione annuali. La stessa responsabilità dovrebbe spettare ai membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle imprese che redigono bilanci consolidati. Tali organi operano nell'ambito delle competenze loro conferite in virtù del diritto nazionale. Ciò non dovrebbe però impedire agli Stati membri di andare oltre, prevedendo una responsabilità diretta nei confronti degli azionisti, o persino di altre parti interessate.

(41)

La responsabilità della redazione e della pubblicità dei bilanci d’esercizio e dei bilanci consolidati nonché delle relazioni sulla gestione e delle relazioni sulla gestione consolidate si basa sul diritto nazionale. I membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo di un'impresa dovrebbero essere soggetti a norme adeguate in materia di responsabilità, stabilite da ciascuno Stato membro conformemente al proprio diritto nazionale. Agli Stati membri dovrebbe essere consentito di determinare la portata di tale responsabilità.

(42)

Al fine di promuovere in tutta l'Unione processi credibili di informativa di bilancio, i membri dell'organo societario preposto alla redazione del bilancio dell'impresa dovrebbero garantire che le informazioni finanziarie incluse nel bilancio d’esercizio di un'impresa nonché nel bilancio consolidato di un gruppo forniscano una rappresentazione veritiera e corretta.

(43)

I bilanci d’esercizio e i bilanci consolidati dovrebbero essere sottoposti a revisione contabile. Il requisito secondo il quale il giudizio sul bilancio dovrebbe indicare chiaramente se i bilanci d’esercizio o i bilanci consolidati diano o meno una rappresentazione veritiera e corretta secondo lo schema di regole dell'informativa di bilancio applicato non dovrebbe essere inteso come una restrizione della portata di tale giudizio, ma come elemento che chiarisce il contesto in cui esso è espresso. I bilanci d’esercizio delle piccole imprese non dovrebbero essere sottoposti a questo obbligo di revisione, in quanto esso può rappresentare un notevole onere amministrativo per tale categoria di imprese, mentre nel caso di molte piccole imprese le stesse persone sono a un tempo azionisti e amministratori e hanno quindi un più ridotto bisogno di rassicurazioni sul bilancio destinate a terzi. Tuttavia la presente direttiva non dovrebbe impedire agli Stati membri di imporre l'obbligo di revisione contabile alle loro piccole imprese, tenendo conto delle specifiche condizioni ed esigenze delle piccole imprese e degli utilizzatori dei loro bilanci. Inoltre, è più appropriato definire il contenuto della relazione di revisione di cui alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (8). Pertanto, tale direttiva dovrebbe essere modificata di conseguenza.

(44)

Al fine di accrescere la trasparenza dei pagamenti ai governi, le grandi imprese e gli enti di interesse pubblico che sono attivi nelle industrie estrattive o che utilizzano aree forestali primarie (9) dovrebbero indicare i pagamenti rilevanti a favore dei governi dei paesi in cui essi operano in una relazione annuale a parte. Tali imprese sono attive in paesi ricchi di risorse naturali, in particolare minerali, petrolio, gas naturale nonché foreste primarie. La relazione dovrebbe indicare i tipi di pagamenti paragonabili a quelli indicati da un'impresa che partecipa all'iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive (EITI). L'iniziativa, inoltre, è complementare al piano d’azione dell’Unione europea per l’applicazione delle normative, governance e commercio nel settore forestale (FLEGT) e alle disposizioni del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (10), che assoggettano gli operatori che commercializzano i prodotti del legno al sistema di dovuta diligenza per evitare che sul mercato dell'Unione venga immesso legname illegale.

(45)

Tale relazione dovrebbe servire ad agevolare i governi dei paesi ricchi di risorse nell'applicare i principi e i criteri dell'EITI e nel rendere conto ai propri cittadini dei pagamenti che essi ricevono dalle imprese delle industrie estrattive o dalle imprese utilizzatrici di aree forestali primarie che operano nel territorio soggetto alla loro giurisdizione. La relazione dovrebbe comprendere le informazioni per paese e per progetto. Un progetto dovrebbe essere definito come le attività operative che sono regolate da un contratto, una licenza, un contratto di locazione, una concessione o simili accordi legali e costituiscono la base di un obbligo di pagamento con un governo. Nondimeno, se più accordi di tal genere sono sostanzialmente interconnessi, questi dovrebbero essere considerati un progetto. Per "accordi legali sostanzialmente interconnessi" dovrebbero intendersi una serie di contratti, licenze, contratti di locazione, concessioni o accordi collegati integrati sotto il profilo operativo e geografico con termini sostanzialmente simili, firmati con un governo, che danno luogo a obblighi di pagamento. Tali accordi possono essere disciplinati da un singolo contratto, una joint venture, un accordo di produzione condivisa o altro accordo legale generale.

(46)

I pagamenti inferiori a 100 000 EUR effettuati in un esercizio, sia che si tratti di pagamenti singoli o di una serie di pagamenti correlati, non devono essere considerati nella relazione. Ciò significa che in caso di disposizioni che prevedano pagamenti periodici o rateali (ad esempio canoni di locazione), l'impresa deve considerare l'importo aggregato dei relativi pagamenti periodici o rateali allorché determina se la soglia è stata raggiunta per detta serie di pagamenti e, di conseguenza, se è necessaria l'informativa.

(47)

Le imprese attive nel settore estrattivo o che utilizzano aree forestali primarie non dovrebbero essere sottoposte all'obbligo di disaggregare e assegnare pagamenti a un progetto se i pagamenti sono effettuati con riferimento a obblighi imposti alle imprese a livello di entità invece che a livello di progetto. Ad esempio se un'impresa ha più di un progetto in un paese ospitante e il governo di questo paese applica imposte sul reddito delle persone giuridiche a detta impresa relativamente al reddito complessivo di questa nel paese e non relativamente a un particolare progetto o operazione nel paese stesso, l'impresa sarà autorizzata a indicare il pagamento o i pagamenti dell'imposta sul reddito senza specificare i singoli progetti associati ai pagamenti.

(48)

Un'impresa attiva nel settore estrattivo o che utilizza aree forestali primarie in genere non è tenuta a indicare i dividendi versati a un governo in quanto azionista comune o ordinario di tale impresa nella misura in cui tali dividendi sono versati alle stesse condizioni degli altri azionisti. L'impresa avrà tuttavia l'obbligo di indicare i dividendi versati al posto di diritti di produzione o royalties.

(49)

Al fine di contrastare la potenziale elusione degli obblighi di informativa, la presente direttiva dovrebbe specificare che i pagamenti devono essere indicati rispetto alla sostanza dell'attività o del pagamento considerati. Pertanto, l'impresa non dovrebbe poter evitare l'informativa, ad esempio riqualificando un'attività altrimenti contemplata dalla presente direttiva. Inoltre i pagamenti o le attività non dovrebbero essere artificiosamente suddivisi o aggregati allo scopo di eludere gli obblighi di informativa.

(50)

Al fine di accertare le circostanze in cui le imprese dovrebbero essere esentate dagli obblighi di informativa di cui al capo 10, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla determinazione dei criteri da applicare nel valutare se gli obblighi di informativa dei paesi terzi sono equivalenti a quelli di cui al suddetto capo. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(51)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione dell'articolo 46, paragrafo 1, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (11).

(52)

Entro tre anni dalla scadenza del termine di recepimento della presente direttiva da parte degli Stati membri, la Commissione dovrebbe riesaminare il regime di informativa e presentare una relazione al riguardo. Il riesame dovrebbe riguardare l'efficacia di tale regime, alla luce dell'evoluzione della situazione sulla scena internazionale, in particolare sul piano della competitività e della sicurezza degli approvvigionamenti energetici. Il riesame dovrebbe anche tenere conto dell'estensione degli obblighi di informativa ad altri settori industriali, nonché dell'eventualità che la relazione stessa debba essere sottoposta a revisione. Inoltre, il riesame dovrebbe tenere conto dell'esperienza dei redattori e degli utilizzatori delle informazioni relative ai pagamenti effettuati e determinare se è opportuno o meno integrare ulteriori informazioni relative a questi ultimi, ad esempio le aliquote fiscali effettive, nonché ulteriori informazioni relative ai destinatari, quali le loro coordinate bancarie.

(53)

In linea con le conclusioni del vertice del G8 svoltosi a Deauville nel maggio 2011 e per promuovere condizioni di concorrenza omogenee a livello internazionale, è opportuno che la Commissione continui a incoraggiare tutti i partner internazionali a introdurre requisiti analoghi riguardanti l'informativa sui pagamenti ai governi. In questo contesto è essenziale un lavoro continuativo sul pertinente principio contabile internazionale.

(54)

Al fine di tenere conto di future modifiche del diritto degli Stati membri e della legislazione dell'Unione in materia di tipologie di impresa, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE al fine di aggiornare gli elenchi di imprese di cui agli allegati I e II. Il ricorso ad atti delegati è necessario anche per adeguare i criteri relativi alle dimensioni delle imprese, dato che nel tempo l'inflazione ne erode il valore reale. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(55)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva - vale a dire facilitare gli investimenti transfrontalieri e accrescere in tutta l'Unione la comparabilità e la fiducia del pubblico nei bilanci e nell'informativa di bilancio fornendo informazioni specifiche più ampie e coerenti - non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della portata e degli effetti della presente direttiva, essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(56)

La presente direttiva sostituisce le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE. Di conseguenza, tali direttive dovrebbero essere abrogate.

(57)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(58)

Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tavole di concordanza sia giustificata,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO 1

AMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E CATEGORIE DI IMPRESE E GRUPPI DI IMPRESE

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.   Le misure di coordinamento prescritte dalla presente direttiva si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le tipologie di imprese elencate:

a)

nell'allegato I;

b)

nell'allegato II, qualora tutti i soci diretti o indiretti dell'impresa, altrimenti illimitatamente responsabili, abbiano di fatto una responsabilità limitata essendo tali soci imprese:

i)

delle tipologie elencate nell'allegato I, oppure

ii)

non disciplinate dal diritto di uno Stato membro, ma aventi una forma giuridica comparabile a quelle elencate nell'allegato I.

2.   Gli Stati membri informano la Commissione, entro un lasso di tempo ragionevole, delle variazioni delle tipologie di imprese previste dal loro diritto nazionale che potrebbero pregiudicare l'accuratezza dell'allegato I o dell'allegato II. In tal caso alla Commissione è conferito il potere di aggiornare, per mezzo di atti delegati a norma dell'articolo 49, gli elenchi di imprese contenuti negli allegati I e II.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1)   "enti di interesse pubblico": le imprese rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 che sono:

2)   “partecipazioni”: i diritti al capitale di altre imprese, rappresentati o no da titoli, i quali, ponendo in essere un legame durevole con esse, sono destinati ad incrementare le attività dell'impresa titolare di tali diritti. Si presume che il possesso di una parte del capitale di un'altra impresa rappresenti una partecipazione quando supera una soglia percentuale che gli Stati membri fissano ad un livello inferiore o uguale al 20 %;

3)   “parte correlata”: definizione corrispondente a quella dei principi contabili internazionali adottati in conformità del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (15);

4)   “immobilizzazioni”: le voci dell’attivo destinate ad essere utilizzate durevolmente nell'attività dell'impresa;

5)   “ricavi netti delle vendite e delle prestazioni”: gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi, dopo aver dedotto gli sconti concessi sulle vendite, l'imposta sul valore aggiunto e le altre imposte direttamente connesse con i ricavi delle vendite e delle prestazioni;

6)   “prezzo di acquisto”: somma del prezzo da pagare e degli eventuali costi accessori, detratte eventuali riduzioni accessorie del costo di acquisto;

7)   “costo di produzione”: somma del prezzo di acquisto delle materie prime e sussidiarie e degli altri costi direttamente imputabili al prodotto considerato. Gli Stati membri autorizzano o prescrivono l'aggiunta di una congrua parte di costi generali fissi o variabili indirettamente imputabili al prodotto considerato nella misura in cui tali costi si riferiscano al periodo di fabbricazione. I costi di distribuzione restano esclusi;

8)   “rettifiche di valore”: tutte le rettifiche effettuate per tenere conto delle variazioni del valore delle attività rilevate alla data di chiusura del bilancio, indipendentemente dal fatto che queste variazioni siano definitive o meno;

9)   “impresa madre”: un'impresa che controlla una o più imprese figlie;

10)   “impresa figlia”: un'impresa controllata da un'impresa madre, inclusa l'impresa controllata da un'impresa a sua volta controllata da un’altra impresa (impresa capogruppo);

11)   “gruppo”: l'impresa madre e tutte le sue figlie;

12)   “imprese affiliate”: due o più imprese nell'ambito di un gruppo;

13)   “impresa collegata”: un'impresa in cui un'altra impresa detiene una partecipazione e sulla cui gestione e politica finanziaria esercita un'influenza notevole. Si presume che un'impresa eserciti un'influenza notevole su un'altra impresa quando detiene il 20 % o più dei diritti di voto degli azionisti o soci di tale altra impresa;

14)   “enti di investimento”:

a)

le imprese il cui unico oggetto è l’investimento dei propri fondi in valori mobiliari diversi, valori immobiliari e altre attività con l'unico scopo di ripartire i rischi d'investimento e di far beneficiare i loro investitori dei risultati della gestione delle loro attività;

b)

le imprese collegate a enti di investimento a capitale fisso, se l'unico oggetto di tali imprese collegate è l'acquisto delle azioni completamente liberate emesse da tali enti di investimento, fatto salvo l'articolo 22, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2012/30/UE;

15)   “imprese di partecipazione finanziaria”: le imprese il cui unico oggetto è l’acquisizione di partecipazioni in altre imprese, nonché la gestione e la valorizzazione di tali partecipazioni, senza coinvolgimenti diretti o indiretti nella gestione di tali imprese, senza pregiudizio per i diritti che l'impresa di partecipazione finanziaria possiede in qualità di azionista;

16)   “rilevante”: lo stato dell'informazione quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa. La rilevanza delle singole voci è giudicata nel contesto di altre voci analoghe.

Articolo 3

Categorie di imprese e di gruppi

1.   Nell'applicare una o più opzioni di cui all'articolo 36, gli Stati membri definiscono microimprese le imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

a)

totale dello stato patrimoniale: 350 000 EUR;

b)

ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 700 000 EUR;

c)

numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 10.

2.   Sono piccole imprese le imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

a)

totale dello stato patrimoniale: 4 000 000 EUR;

b)

ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 8 000 000 EUR;

c)

numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 50.

Gli Stati membri possono stabilire soglie superiori rispetto alle soglie di cui al primo comma, lettere a) e b). Tuttavia le soglie non sono superiori a 6 000 000 EUR per il totale dello stato patrimoniale e a 12 000 000 EUR per i ricavi netti delle vendite e delle prestazioni.

3.   Sono medie imprese le imprese che non rientrano nella categoria delle microimprese o delle piccole imprese e che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

a)

totale dello stato patrimoniale: 20 000 000 EUR;

b)

ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40 000 000 EUR;

c)

numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250.

4.   Sono grandi imprese le imprese che alla data di chiusura del bilancio superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

a)

totale dello stato patrimoniale: 20 000 000 EUR;

b)

ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40 000 000 EUR;

c)

numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250.

5.   I piccoli gruppi sono gruppi composti da un'impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio dell'impresa madre non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

a)

totale dello stato patrimoniale: 4 000 000 EUR;

b)

ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 8 000 000 EUR;

c)

numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 50.

Gli Stati membri possono stabilire soglie superiori rispetto alle soglie di cui al primo comma, lettere a) e b). Tuttavia le soglie non sono superiori a 6 000 000 EUR per il totale dello stato patrimoniale e a 12 000 000 EUR per i ricavi netti delle vendite e delle prestazioni.

6.   I gruppi di dimensioni medie sono gruppi che non sono piccoli gruppi e sono composti da un'impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio dell'impresa madre non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

a)

totale dello stato patrimoniale: 20 000 000 EUR;

b)

ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40 000 000 EUR;

c)

numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250.

7.   I grandi gruppi sono gruppi composti da un'impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio dell'impresa madre superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

a)

totale dello stato patrimoniale: 20 000 000 EUR;

b)

ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40 000 000 EUR;

c)

numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250.

8.   Ai fini del calcolo dei limiti numerici di cui ai paragrafi da 5 a 7 del presente articolo, gli Stati membri permettono che non si proceda né alla compensazione di cui all'articolo 24, paragrafo 3, né all'eliminazione prevista dall'articolo 24, paragrafo 7. In tali casi, i limiti numerici dei criteri relativi al totale dello stato patrimoniale e ai ricavi netti delle vendite e delle prestazioni sono maggiorati del 20 %.

9.   Per gli Stati membri che non hanno adottato l'euro, gli importi in valuta nazionale equivalenti agli importi specificati ai paragrafi da 1 a 7 sono ottenuti applicando il tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea alla data di entrata in vigore di ciascuna direttiva che stabilisca tali importi.

Ai fini della conversione nelle valute nazionali degli Stati membri che non hanno adottato l'euro, gli importi in euro di cui ai paragrafi 1, 3, 4, 6 e 7 possono essere aumentati o diminuiti di non oltre il 5 % per ottenere importi arrotondati nelle valute nazionali.

10.   Se un'impresa o un gruppo alla data di chiusura del bilancio supera o non supera più i limiti numerici di due dei tre criteri di cui ai paragrafi da 1 a 7, tale circostanza si ripercuote sull'applicazione delle deroghe previste dalla presente direttiva soltanto se si ripete per due esercizi consecutivi.

11.   Il totale dello stato patrimoniale di cui ai paragrafi da 1 a 7 del presente articolo consiste nel valore complessivo delle voci da A a D all’interno dell’”Attivo"nello schema di cui all’allegato III o nelle voci da A a E dell'attivo nello schema di cui all’allegato IV.

12.   Nel calcolo delle soglie di cui ai paragrafi da 1 a 7 gli Stati membri possono prescrivere l'inclusione dei proventi derivanti da altre fonti per le imprese per le quali i “ricavi netti delle vendite e delle prestazioni” non sono pertinenti. Gli Stati membri possono prescrivere che le imprese madri calcolino le loro soglie su base consolidata anziché su base individuale. Gli Stati membri possono altresì prescrivere che le imprese affiliate calcolino le loro soglie su base consolidata o aggregata qualora tali imprese siano state costituite al solo scopo di evitare la rendicontazione contabile di talune informazioni.

13.   Per tenere conto degli effetti dell'inflazione, almeno ogni cinque anni la Commissione riesamina e, se del caso, modifica per mezzo di atti delegati, conformemente all'articolo 49, le soglie di cui ai paragrafi da 1 a 7 del presente articolo, tenendo conto delle misure dell'inflazione pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

CAPO 2

DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI

Articolo 4

Disposizioni generali

1.   Il bilancio d’esercizio forma un insieme inscindibile e per tutte le imprese comprende almeno lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa.

Gli Stati membri possono imporre alle imprese diverse dalle piccole imprese di includere nei bilanci d’esercizio altri prospetti oltre ai documenti di cui al primo comma.

2.   I bilanci d’esercizio sono redatti con chiarezza e sono conformi alle disposizioni della presente direttiva.

3.   I bilanci d’esercizio forniscono una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, nonché del risultato economico dell’esercizio. Quando l'applicazione della presente direttiva non è sufficiente per fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria, nonché del risultato economico dell’esercizio, nella nota integrativa sono fornite le informazioni complementari necessarie per rispettare tale obbligo.

4.   Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione della presente direttiva è incompatibile con l'obbligo di cui al paragrafo 3, la disposizione in questione è disapplicata per fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, nonché del risultato economico dell’esercizio. La disapplicazione di tale disposizione è menzionata nella nota integrativa e debitamente motivata con l'indicazione della sua influenza sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, nonché sul risultato economico dell’esercizio.

Gli Stati membri possono definire i casi eccezionali e fissare il corrispondente regime derogatorio che si applica in tali casi.

5.   Gli Stati membri possono imporre a imprese diverse dalle piccole imprese di fornire nel bilancio d’esercizio informazioni aggiuntive rispetto a quelle richieste ai sensi della presente direttiva.

6.   In deroga al paragrafo 5, gli Stati membri possono prescrivere che le piccole imprese redigano, divulghino e pubblichino nei bilanci informazioni aggiuntive rispetto agli obblighi previsti dalla presente direttiva, purché dette informazioni siano raccolte in un sistema di deposito unico e l'obbligo dell'informativa sia previsto dalla normativa fiscale nazionale ai soli fini dell'esazione fiscale. Le informazioni prescritte in conformità del presente paragrafo sono inserite nella sezione pertinente del bilancio.

7.   Al momento del recepimento della presente direttiva e quando introducono nella legislazione nazionale nuovi obblighi in conformità del paragrafo 6, gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali informazioni supplementari da essi prescritte in conformità del paragrafo 6.

8.   Gli Stati membri che si avvalgono di soluzioni elettroniche per il deposito e la pubblicazione dei bilanci d’esercizio assicurano che le piccole imprese non siano tenute a pubblicare, in conformità del capo 7, le informazioni supplementari richieste dalla normativa fiscale nazionale di cui al paragrafo 6.

Articolo 5

Informazioni generali

Il documento contenente il bilancio indica il nome dell'impresa e le informazioni prescritte dall'articolo 5, lettere a) e b), della direttiva 2009/101/CE.

Articolo 6

Principi generali di bilancio

1.   Le voci esposte nei bilanci d’esercizio e consolidati sono rilevate e valutate conformemente ai seguenti principi generali:

a)

si presume la continuità aziendale dell'impresa;

b)

i principi contabili e i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro;

c)

la rilevazione e la valutazione sono effettuate secondo il principio della prudenza, e in particolare:

i)

possono essere rilevati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura del bilancio,

ii)

sono rilevate tutte le passività che hanno origine nel corso dell'esercizio o nel corso di un esercizio precedente, anche se tali passività sono note solo tra la data di chiusura del bilancio e la data di formazione del bilancio stesso; e

iii)

sono rilevate tutte le rettifiche di valore negative, sia che l'esercizio si chiuda con una perdita, sia che si chiuda con un utile;

d)

gli importi rilevati nello stato patrimoniale e nel conto economico sono rilevati secondo il principio della competenza;

e)

lo stato patrimoniale di apertura di un esercizio corrisponde allo stato patrimoniale di chiusura dell'esercizio precedente;

f)

gli elementi delle voci dell'attivo e del passivo sono valutati separatamente;

g)

è vietata la compensazione fra voci dell'attivo e del passivo, nonché fra quelle dei costi e dei ricavi;

h)

la rilevazione e la presentazione delle voci nel conto economico e nello stato patrimoniale tengono conto della sostanza dell'operazione o del contratto in questione;

i)

le voci rilevate nel bilancio sono valutate secondo il principio del prezzo di acquisto o del costo di produzione; e

j)

non occorre rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione, informativa e consolidamento previsti dalla presente direttiva quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti.

2.   In deroga al paragrafo 1, lettera g), gli Stati membri possono, in casi specifici, consentire o imporre alle imprese di effettuare una compensazione fra voci dell'attivo e del passivo, nonché fra quelle dei costi e dei ricavi, purché gli importi compensati siano indicati come importi lordi nella nota integrativa.

3.   Gli Stati membri possono esentare le imprese dagli obblighi di cui al paragrafo 1, lettera h).

4   Gli Stati membri possono limitare l'ambito di applicazione del paragrafo 1, lettera j), alla presentazione e all’informativa.

5.   Oltre agli importi rilevati in conformità del paragrafo 1, lettera c), punto ii), gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che si tenga conto di tutte le passività prevedibili e delle potenziali perdite che hanno origine nel corso dell'esercizio in questione o nel corso di un esercizio precedente, anche se tali passività o perdite sono note solo tra la data di chiusura del bilancio e la data di formazione del bilancio stesso.

Articolo 7

Valutazione alternativa delle immobilizzazioni basata sugli importi rideterminati

1.   In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera i), gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere, a tutte le imprese o a talune categorie di imprese, di valutare le immobilizzazioni con il metodo della rideterminazione dei valori. Se la legislazione nazionale prevede tale metodo, essa ne determina il contenuto, i limiti e le modalità d'applicazione.

2.   In caso di applicazione del paragrafo 1, l'importo della differenza tra la valutazione al prezzo di acquisto o al costo di produzione e la valutazione eseguita con il metodo della rideterminazione dei valori è iscritto in bilancio alla voce riserva di rivalutazione all’interno del “patrimonio netto”.

La riserva di rivalutazione può essere interamente o parzialmente convertita in capitale in qualsiasi momento.

La riserva di rivalutazione è ridotta se gli importi imputati a tale riserva non sono più necessari per l'applicazione del metodo della rideterminazione dei valori. Gli Stati membri possono prevedere norme per disciplinare l'uso della riserva di rivalutazione, purché i trasferimenti al conto economico provenienti dalla riserva di rivalutazione possano essere effettuati solo se gli importi trasferiti sono stati iscritti come oneri nel conto economico o rappresentino plusvalenze effettivamente realizzate. Nessuna parte della riserva di rivalutazione può essere distribuita, né direttamente né indirettamente, a meno che non corrisponda ad una plusvalenza realizzata.

Fatti salvi i casi previsti dal secondo e terzo comma, la riserva di rivalutazione non può essere ridotta.

3.   Le rettifiche di valore sono calcolate ogni anno sulla base dell'importo rideterminato. Tuttavia, con deroga agli articoli 9 e 13, gli Stati membri possono consentire o imporre che solo l'importo delle rettifiche di valore risultanti dall'applicazione dei metodi del prezzo di acquisto o del costo di produzione sia indicato nelle voci pertinenti degli schemi di cui agli allegati V e VI e che la differenza risultante dalla valutazione eseguita con il metodo di rideterminazione dei valori ai sensi del presente articolo sia indicata separatamente negli schemi.

Articolo 8

Valutazione alternativa basata sul valore netto

1.   In deroga alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera i), e fatte salve le condizioni di cui al presente articolo:

a)

gli Stati membri autorizzano o prescrivono, per tutte le imprese o per talune categorie di imprese, la valutazione al valore netto degli strumenti finanziari, compresi gli strumenti finanziari derivati; e

b)

gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere, per tutte le imprese o per talune categorie di imprese, che determinate categorie di attività diverse dagli strumenti finanziari siano valutate ad importi determinati facendo riferimento al valore netto.

Tale autorizzazione o obbligo possono essere limitati ai bilanci consolidati.

2.   Ai fini della presente direttiva, sono considerati strumenti finanziari derivati quelli collegati a materie prime che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, eccetto nel caso in cui tali contratti:

a)

siano stati conclusi e siano mantenuti per soddisfare le esigenze di acquisto, di vendita o di utilizzo previste dall'impresa al momento della loro conclusione e successivamente;

b)

siano stati designati sin dall'inizio come contratti relativi alle materie prime; e

c)

siano prevedibilmente regolati mediante consegna della materia prima.

3.   Il paragrafo 1, lettera a), si applica soltanto alle seguenti passività:

a)

passività detenute come elementi del portafoglio di negoziazione e

b)

strumenti finanziari derivati.

4.   La valutazione ai sensi del paragrafo 1, lettera a), non si applica:

a)

agli strumenti finanziari non derivati detenuti fino a scadenza;

b)

ai prestiti e ai crediti originati dall'impresa e non detenuti a scopo di negoziazione; e

c)

alle partecipazioni in imprese figlie, collegate e in joint venture, agli strumenti di capitale emessi dall'impresa, ai contratti che prevedono un corrispettivo potenziale nell'ambito di un'operazione di aggregazione aziendale, nonché ad altri strumenti finanziari le cui specificità esigono, secondo quanto generalmente ammesso, una contabilizzazione diversa da quella degli altri strumenti finanziari.

5.   In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera i), gli Stati membri possono autorizzare, per le attività e le passività oggetto di copertura secondo un’operazione di copertura del valore netto o per determinate parti di tali attività o passività, una valutazione al valore specifico prescritto nell'ambito di tale sistema.

6.   In deroga alle disposizioni dei paragrafi 3 e 4, gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere la rilevazione, la valutazione e l’informativa degli strumenti finanziari in conformità dei principi contabili internazionali adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002.

7.   Il valore netto a norma del presente articolo è determinato con riferimento a uno dei seguenti valori:

a)

nel caso di strumenti finanziari per i quali sia possibile individuare facilmente un mercato attendibile, al valore di mercato; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per un dato strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo;

b)

nel caso di strumenti finanziari per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attendibile, al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, purché questi modelli e tecniche di valutazione assicurino una ragionevole approssimazione al valore di mercato.

Gli strumenti finanziari che non possono essere valutati attendibilmente mediante uno dei metodi descritti alle lettere a) e b) del primo comma, sono valutati in base al prezzo di acquisto o al costo di produzione, nella misura in cui sia possibile effettuare tale valutazione.

8.   In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), se uno strumento finanziario è valutato al valore netto, le variazioni del valore sono incluse nel conto economico tranne nei casi sotto elencati, in cui tali variazioni sono imputate direttamente a una riserva di valore netto:

a)

lo strumento oggetto di valutazione è uno strumento di copertura nell'ambito di un’operazione di copertura che consente di non iscrivere nel conto economico la totalità o parte della variazione del valore; o

b)

la modifica del valore si riferisce a una differenza di cambio su un elemento monetario che è parte di un investimento netto dell'impresa in un'entità estera.

Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che la variazione del valore di un'attività finanziaria disponibile per la vendita, diversa da uno strumento finanziario derivato, sia imputata direttamente a una riserva intestata di valore netto. Tale riserva di valore netto è rettificata qualora gli importi ivi contabilizzati non siano più necessari per l'applicazione delle lettere a) e b) del primo comma.

9.   In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere, per tutte le imprese o per talune tipologie di imprese, che, quando un'attività diversa da uno strumento finanziario è valutata al valore netto, una variazione del valore sia imputata nel conto economico.

CAPO 3

STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO

Articolo 9

Disposizioni generali relative allo stato patrimoniale e al conto economico

1.   La struttura dello stato patrimoniale e del conto economico non può essere modificata da un esercizio all'altro. Tuttavia deroghe a tale principio sono ammesse in casi eccezionali allo scopo di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, nonché del risultato economico dell’esercizio. Ogni eventuale deroga, corredata delle relative motivazioni, è indicata nella nota integrativa.

2.   Nello stato patrimoniale nel conto economico si iscrivono separatamente, nell'ordine indicato, le voci previste negli allegati da III a VI. Gli Stati membri consentono una suddivisione più particolareggiata di tali voci, fatto salvo il rispetto degli schemi previsti. Gli Stati membri consentono l'aggiunta di totali parziali e nuove voci, purché il loro contenuto non sia compreso in alcuna voce degli schemi previsti. Gli Stati membri possono prescrivere tale suddivisione o totali parziali o nuove voci.

3.   La struttura, la nomenclatura e la terminologia delle voci dello stato patrimoniale e del conto economico precedute da numeri arabi sono adattate quando la particolare natura dell'impresa lo richieda. Tale adattamento può essere imposto dagli Stati membri alle imprese che operino in un determinato settore economico.

Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere il raggruppamento delle voci dello stato patrimoniale e del conto economico precedute da numeri arabi qualora esse rappresentino un importo irrilevante al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, nonché del risultato economico dell’esercizio, o qualora il raggruppamento favorisca la chiarezza, purché nella nota integrativa le voci raggruppate siano presentate distintamente.

4.   In deroga ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo gli Stati membri possono limitare la capacità dell'impresa di discostarsi dagli schemi di cui agli allegati da III a VI nella misura in cui ciò sia necessario per poter depositare elettronicamente il bilancio.

5.   Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è indicato l’importo dell'esercizio a cui si riferiscono lo stato patrimoniale e il conto economico e l’importo relativo alla voce corrispondente dell'esercizio precedente. Quando tali importi non sono comparabili, gli Stati membri possono prescrivere l'adattamento dell’importo dell'esercizio precedente. Ogni caso di non comparabilità e l'eventuale adattamento degli importi sono segnalati nella nota integrativa con le relative spiegazioni.

6.   Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere l’adattamento degli schemi dello stato patrimoniale e del conto economico al fine di includere la destinazione dell’utile o il trattamento della perdita.

7.   Per quanto riguarda il trattamento delle partecipazioni nei bilanci d’esercizio:

a)

gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che le partecipazioni siano contabilizzate utilizzando il metodo del patrimonio netto quale previsto dall'articolo 27, tenendo conto degli adeguamenti indispensabili risultanti dalle peculiarità dei bilanci d’esercizio rispetto ai bilanci consolidati;

b)

gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che la frazione dell'utile o della perdita attribuibile alla partecipazione figuri nel conto economico solo nella misura in cui corrisponde a dividendi già riscossi o esigibili; e

c)

ove la frazione dell'utile attribuibile alla partecipazione e rilevata nel conto economico superi l'importo dei dividendi già riscossi o esigibili, l'importo della differenza è iscritto in una riserva che non può essere distribuita agli azionisti.

Articolo 10

Presentazione dello stato patrimoniale

Per la presentazione dello stato patrimoniale gli Stati membri impongono di utilizzare uno o entrambi gli schemi di cui agli allegati III e IV e possono prescrivere l'uso di entrambi. Se uno Stato membro prescrive entrambi gli schemi, consente alle imprese di scegliere quale dei due adottare.

Articolo 11

Presentazione alternativa dello stato patrimoniale

Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere, per tutte le imprese o per talune tipologie di imprese, la presentazione delle voci dello stato patrimoniale, anziché secondo lo schema di cui agli allegati III e IV, secondo uno schema basato sulla distinzione tra voci correnti o non correnti, purché le informazioni fornite siano perlomeno equivalenti a quelle da fornire altrimenti in conformità degli allegati III e IV.

Articolo 12

Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale

1.   Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella voce sotto la quale esso è riportato o nella nota integrativa è annotata la sua riconducibilità anche ad altre voci.

2.   Le azioni proprie e le quote proprie, nonché le partecipazioni in imprese affiliate, non possono essere iscritte in voci diverse da quelle a tal fine previste.

3.   L'iscrizione degli elementi dell’attivo nelle immobilizzazioni o nell'attivo circolante dipende dalla relativa destinazione.

4.   Nella voce “Terreni e fabbricati” si indicano i diritti immobiliari e altri diritti assimilati, quali definiti dalla legislazione nazionale.

5.   Il prezzo di acquisto o il costo di produzione o l'importo rideterminato, se si applica l'articolo 7, paragrafo 1, degli elementi delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo sono diminuiti delle rettifiche di valore calcolate per ammortizzare sistematicamente il valore di questi elementi durante la loro vita utile.

6.   Le rettifiche di valore relative alle immobilizzazioni sono soggette a quanto segue:

a)

gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che le immobilizzazioni finanziarie siano oggetto di rettifiche di valore, per dare a tali elementi il valore inferiore che deve essere ad essi attribuito alla data di chiusura del bilancio;

b)

indipendentemente dal fatto che la loro utilizzazione sia o non sia limitata nel tempo, gli elementi delle immobilizzazioni sono oggetto di rettifiche di valore per dare a tali elementi il valore inferiore che deve essere ad essi attribuito alla data di chiusura del bilancio qualora si preveda che la svalutazione sia durevole;

c)

le rettifiche di valore di cui alle lettere a) e b) sono iscritte nel conto economico e indicate separatamente nella nota integrativa, se non sono indicate separatamente nel conto economico;

d)

la valutazione al valore inferiore di cui alle lettere a) e b) non può essere mantenuta se sono venuti meno i motivi che hanno originato le rettifiche di valore; questa disposizione non si applica a rettifiche di valore relative all'avviamento.

7.   Le voci dell'attivo circolante sono oggetto di rettifiche di valore per dare a tali elementi il valore inferiore del mercato o, in circostanze particolari, un altro valore inferiore che deve essere loro attribuito alla data di chiusura del bilancio.

La valutazione al valore inferiore di cui al primo comma non può essere mantenuta se sono venuti meno i motivi che hanno originato le rettifiche di valore.

8.   Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere l'inclusione nel costo di produzione degli interessi sul capitale preso a prestito per finanziare la fabbricazione di voci delle immobilizzazioni o dell'attivo circolante sempre che tali interessi si riferiscano al periodo di fabbricazione. Tutte le applicazioni della presente disposizione sono menzionate nella nota integrativa.

9.   Gli Stati membri possono autorizzare che il prezzo di acquisto o il costo di produzione delle rimanenze di beni della stessa categoria nonché di tutti gli elementi fungibili, compresi i valori mobiliari, siano calcolati sulla base dei prezzi medi ponderati, secondo i metodi "primo entrato – primo uscito" (FIFO), "ultimo entrato – primo uscito" (LIFO) o un metodo che rifletta la migliore prassi generalmente accettata.

10.   Se l'importo da rimborsare su debiti è superiore all'importo ricevuto, gli Stati membri possono consentire o prescrivere che la differenza sia rilevata nell'attivo. Essa è indicata separatamente nello stato patrimoniale o nella nota integrativa. L’ammontare della differenza è ammortizzata ogni anno per un importo ragionevole ed è completamente ammortizzato al più tardi all'atto del rimborso del debito.

11.   Le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate nel corso della loro vita utile.

In casi eccezionali in cui la vita utile dell'avviamento e dei costi di sviluppo non può essere stimata attendibilmente, essi sono ammortizzati entro un termine massimo fissato dagli Stati membri. Tale termine massimo non può essere inferiore a cinque anni e superiore a dieci anni. Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento.

Se la legislazione nazionale autorizza l'iscrizione all'attivo dei costi di sviluppo e se detti costi non sono stati completamente ammortizzati, gli Stati membri prescrivono che sia vietata ogni distribuzione degli utili, a meno che l'importo delle riserve disponibili per la distribuzione e degli utili portati a nuovo sia almeno pari a quello dei costi non ammortizzati.

Se la legislazione nazionale autorizza l'iscrizione all'attivo dei costi di impianto e di ampliamento, questi sono ammortizzati entro un termine massimo di cinque anni. In tal caso gli Stati membri prescrivono che il terzo comma si applichi mutatis mutandis ai costi di impianto e di ampliamento.

Per casi eccezionali, gli Stati membri possono autorizzare deroghe al terzo e al quarto comma. Tali deroghe, corredate delle relative motivazioni, sono menzionate nella nota integrativa.

12.   I fondi sono destinati a coprire le passività la cui natura è chiaramente determinata e che, alla data di chiusura del bilancio, sono probabili o certe ma indeterminate quanto al loro importo o alla data della loro sopravvenienza.

Gli Stati membri possono autorizzare la creazione di fondi destinati a coprire le spese la cui natura è chiaramente determinata e che, alla data di chiusura del bilancio, sono probabili o certe ma indeterminate quanto al loro importo o alla data della loro sopravvenienza.

Alla data di chiusura del bilancio un fondo rappresenta la stima migliore delle spese probabili ovvero, nel caso di una passività, dell'importo occorrente per farvi fronte. I fondi non sono utilizzati per rettificare i valori dell'attivo.

Articolo 13

Presentazione del conto economico

1.   Per la presentazione del conto economico gli Stati membri prescrivono uno dei due schemi o entrambi gli schemi di cui agli allegati V e VI. Se uno Stato prescrive entrambi gli schemi, può permettere alle imprese di scegliere quale schema adottare.

2.   In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere, per tutte le imprese o per talune tipologie di imprese, la presentazione, anziché di un conto economico articolato secondo gli schemi di cuiagli allegati V e VI, di un rendiconto delle loro prestazioni, purché le informazioni fornite siano perlomeno equivalenti a quanto prescritto dagli allegati V e VI.

Articolo 14

Semplificazioni per piccole e medie imprese

1.   Gli Stati membri possono autorizzare le piccole imprese a redigere uno stato patrimoniale in forma abbreviata, che comprenda soltanto le voci di cui agli allegati III e IV precedute da lettere e da numeri romani, evidenziando in modo separato:

a)

le informazioni richieste tra parentesi nell'allegato III alla voce D II all’interno dell’Attivo" e alla voce C all’interno di "Patrimonio netto e passività", ma in forma aggregata per ciascuna voce in questione; o

b)

le informazioni richieste tra parentesi nell'allegato IV alla voce D II.

2.   Gli Stati membri possono autorizzare le piccole e le medie imprese a redigere un conto economico in forma abbreviata nei limiti indicati di seguito:

a)

all'allegato V: raggruppamento delle voci da 1 a 5 in una voce unica denominata “Utile/perdita lordo/a”;

b)

all'allegato VI: raggruppamento delle voci 1, 2, 3 e 6 in una voce unica, denominata “Utile/perdita lordo/a”.

CAPO 4

NOTA INTEGRATIVA

Articolo 15

Disposizioni generali riguardanti la nota integrativa

Quando le informazioni in nota integrativa relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico sono fornite in conformità del presente capo, esse sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.

Articolo 16

Contenuto della nota integrativa di tutte le imprese

1.   Nella nota integrativa tutte le imprese inseriscono, oltre alle informazioni prescritte dalle altre disposizioni della presente direttiva, informazioni relative a quanto segue:

a)

i principi contabili adottati;

b)

qualora le immobilizzazioni siano state valutate con il metodo della rideterminazione dei valori, una tabella che indichi:

i)

le variazioni della riserva di rivalutazione intervenute nell'esercizio, con la spiegazione del trattamento fiscale delle relative voci, e

ii)

il valore contabile che sarebbe stato iscritto nello stato patrimoniale, se le immobilizzazioni non fossero state rivalutate;

c)

qualora gli strumenti finanziari e/o le attività diverse dagli strumenti finanziari siano valutati al valore netto:

i)

gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il valore netto sia stato determinato in base all'articolo 8, paragrafo 7, lettera b);

ii)

per ciascuna categoria di strumento finanziario o di attività diverse dagli strumenti finanziari, il valore netto, le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate a riserve di valore netto;

iii)

per ciascuna categoria di strumento finanziario derivato, le informazioni sull'entità e sulla natura degli strumenti, compresi i termini e le condizioni significativi che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri;

iv)

una tabella che indichi i movimenti delle riserve di valore netto avvenuti nell'esercizio;

d)

l'importo complessivo degli impegni finanziari, garanzie o passività potenziali che non figurano nello stato patrimoniale, con l'indicazione della natura e della forma di eventuali garanzie reali fornite dall'impresa; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza, nonché gli impegni nei riguardi di imprese affiliate o collegate, sono distintamente indicati;

e)

l'importo delle anticipazioni e dei crediti concessi ai membri di organi di amministrazione, direzione o controllo, precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o abbonati, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria;

f)

l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali;

g)

l'importo dei debiti dell'impresa la cui durata residua è superiore a cinque anni, nonché l'importo di tutti i debiti dell'impresa coperti da garanzie reali fornite dall'impresa, con l'indicazione della loro natura e forma; e

h)

il numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

2.   Gli Stati membri possono prescrivere, mutatis mutandis, che le piccole imprese forniscano le informazioni previste dall'articolo 17, paragrafo 1, lettere a), m), p), q) e r).

Ai fini dell'applicazione del primo comma, le informazioni richieste dall'articolo 17, paragrafo 1, lettera p) si limitano alla natura e all'obiettivo commerciale delle disposizioni di cui a tale lettera.

Ai fini dell'applicazione del primo comma, l'informativa prescritta dall'articolo 17, paragrafo 1, lettera r) si limita alle operazioni concluse con le parti elencate nel quarto comma della stessa lettera.

3.   Gli Stati membri non impongono alle piccole imprese obblighi in materia di informativa ulteriori rispetto a quanto è disposto o consentito dal presente articolo.

Articolo 17

Informative aggiuntive per imprese medie e grandi ed enti di interesse pubblico

1.   Nella nota integrativa, le imprese medie e grandi e gli enti di interesse pubblico, oltre alle informazioni previste dall'articolo 16 e da eventuali altre disposizioni contenute nella presente direttiva, forniscono informazioni concernenti:

a)

per le varie voci delle immobilizzazioni:

i)

il prezzo di acquisto o il costo di produzione oppure, qualora sia stato applicato un criterio di valutazione alternativo, il valore netto o l'importo rideterminato all'inizio e alla fine dell'esercizio;

ii)

gli incrementi e le riduzioni, nonché i trasferimenti relativi all'esercizio;

iii)

le rettifiche di valore accumulate alla data di inizio e di chiusura dell'esercizio;

iv)

le rettifiche di valore effettuate nel corso dell'esercizio;

v)

i movimenti delle rettifiche di valore relative agli incrementi, alle riduzioni e ai trasferimenti accumulati nel corso dell'esercizio finanziario; e

vi)

se l'interesse è capitalizzato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 8, l'importo capitalizzato nel corso dell'esercizio finanziario;

b)

se le voci delle immobilizzazioni o dell'attivo circolante sono oggetto di rettifiche di valore esclusivamente a fini fiscali, l'ammontare di tali rettifiche con le relative motivazioni;

c)

se gli strumenti finanziari sono valutati al prezzo di acquisto o al costo di produzione:

i)

per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:

il valore netto degli strumenti, se tale valore può essere determinato in base a uno dei metodi di cui all'articolo 8, paragrafo 7, lettera a); nonché

informazioni sull'entità e sulla natura degli strumenti;

ii)

per le immobilizzazioni finanziarie contabilizzate a un importo superiore al loro valore netto:

il valore contabile e il valore netto delle singole attività o di appropriati raggruppamenti di tali attività; nonché

i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, compresa la natura degli elementi a supporto del convincimento che il valore contabile sarà recuperato;

d)

l'importo delle retribuzioni corrisposte per l'esercizio, a motivo delle loro responsabilità, ai membri degli organi di amministrazione, direzione o controllo, nonché gli impegni sorti o assunti in materia di trattamento di quiescenza nei confronti dei membri degli organi summenzionati che abbiano cessato le loro funzioni, precisando il totale per ciascuna categoria di organo.

Gli Stati membri possono consentire di non fornire le informazioni suddette qualora la loro divulgazione permetta di identificare la situazione finanziaria di un determinato membro di tali organi;

e)

il numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio, ripartito per categorie, nonché i costi del personale che si riferiscono all'esercizio — se non sono iscritti separatamente nel conto economico — ripartiti per salari e stipendi, oneri sociali e oneri per i trattamenti di quiescenza;

f)

qualora nello stato patrimoniale sia rilevato un fondo per imposte differite, i saldi fiscali differiti alla fine dell'esercizio, e il movimento di detti saldi nel corso dell'esercizio;

g)

il nome e la sede legale di ciascuna delle imprese nelle quali l'impresa possiede, direttamente o tramite una persona che agisce a nome proprio, ma per conto dell'impresa, una partecipazione, precisando la frazione del capitale posseduto, l'importo del patrimonio netto e dell'utile o della perdita dell'ultimo esercizio dell'impresa interessata per la quale è stato approvato il bilancio; l'indicazione del patrimonio netto e dell'utile o della perdita può anche essere omessa, qualora l'impresa interessata non pubblichi il suo stato patrimoniale e non sia controllata dall'impresa di cui trattasi.

Gli Stati membri possono consentire che le informazioni la cui divulgazione è prescritta dalla presente lettera, primo comma, assumano la forma di un estratto depositato conformemente all'articolo 3, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2009/101/CE; del deposito è fatta menzione nella nota integrativa. Gli Stati membri possono anche consentire che dette informazioni siano omesse quando siano tali da recare grave pregiudizio ad una delle imprese cui si riferiscono. Gli Stati membri possono subordinare tale omissione all'autorizzazione preventiva di un'autorità amministrativa o giudiziaria. Dell'omissione di dette informazioni è fatta menzione nella nota integrativa;

h)

il numero e il valore nominale o, in mancanza di valore nominale, la parità contabile delle azioni sottoscritte durante l'esercizio, entro i limiti del capitale autorizzato, salvo le disposizioni relative all'importo di tale capitale di cui all'articolo 2, lettera e), della direttiva 2009/101/CE, o all'articolo 2, lettere c) e d), della direttiva 2012/30/UE;

i)

quando esistono più categorie di azioni, il numero e il valore nominale o, in mancanza di valore nominale, la parità contabile di ciascuna di esse;

j)

l'esistenza di azioni di godimento, di obbligazioni convertibili in azioni, di warrants, opzioni, titoli o diritti analoghi, con indicazione del loro numero e dei diritti che essi conferiscono;

k)

il nome, la sede legale e la forma giuridica di ciascuna impresa della quale l'impresa sia un socio illimitatamente responsabile;

l)

il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa figlia;

m)

il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese incluso nell'insieme di cui alla lettera l), del quale l'impresa fa parte in quanto impresa figlia;

n)

il luogo in cui si possono ottenere copie dei bilanci consolidati di cui alle lettere l) e m), ove disponibili;

o)

la proposta di destinazione degli utili o delle perdite oppure, se del caso, la destinazione degli utili o delle perdite;

p)

la natura e l'obiettivo commerciale degli accordi fuori bilancio nonché il loro impatto finanziario sull'impresa, purché i rischi o i benefici derivanti da tali accordi siano rilevanti e nella misura in cui la divulgazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione finanziaria dell'impresa;

q)

la natura e l'effetto finanziario di eventi rilevanti verificatisi dopo la data di chiusura del bilancio, che non sono stati presi in considerazione nel conto economico o nello stato patrimoniale; e

r)

le operazioni realizzate dall'impresa con parti correlate, compresi gli importi di tali operazioni, la natura del rapporto con la parte correlata ed altre informazioni relative alle operazioni necessarie per comprendere la situazione finanziaria dell'impresa. Le informazioni relative a singole operazioni possono essere aggregate in funzione della loro natura salvo quando si rendano necessarie informazioni separate al fine di comprendere gli effetti delle operazioni con le parti correlate sulla situazione finanziaria dell'impresa.

Gli Stati membri possono consentire o prescrivere che siano fornite informazioni solo sulle operazioni realizzate con parti correlate che non sono state concluse alle normali condizioni di mercato.

Gli Stati membri possono consentire che non siano rese note le operazioni concluse tra uno o più membri di un gruppo, purché le imprese figlie che sono parti dell'operazione siano integralmente di proprietà di tale membro.

Gli Stati membri possono consentire che le informazioni fornite da una media impresa sulle operazioni realizzate con parti correlate siano limitate alle operazioni concluse con:

i)

proprietari che detengono una partecipazione nell'impresa;

ii)

imprese in cui l'impresa stessa detiene una partecipazione; e

iii)

membri degli organi di amministrazione, direzione o controllo dell'impresa.

2.   Gli Stati membri non sono obbligati ad applicare il disposto del paragrafo 1, lettera g), ad un'impresa che sia un'impresa madre disciplinata dalla loro legislazione nazionale nei casi seguenti:

a)

quando l'impresa in cui l'impresa madre in questione possiede una partecipazione ai fini del paragrafo 1, lettera g), sia compresa nel bilancio consolidato redatto da detta impresa madre, o nel bilancio consolidato di un insieme più grande di imprese, quale definito all'articolo 23, paragrafo 4;

b)

quando la partecipazione in questione sia stata trattata dall'impresa madre nel suo bilancio d’esercizio conformemente all'articolo 9, paragrafo 7, o nel bilancio consolidato redatto da detta impresa madre conformemente all'articolo 27, paragrafi da 1 a 8.

Articolo 18

Obbligo di informazioni aggiuntive per grandi imprese ed enti di interesse pubblico

1.   La nota integrativa delle grandi imprese e degli enti di interesse pubblico contiene, oltre alle informazioni prescritte dagli articoli 16 e 17 e da altre eventuali disposizioni della presente direttiva, le informazioni concernenti:

a)

la ripartizione dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo i mercati geografici, qualora, in base all'organizzazione di vendita dei prodotti e di prestazione di servizi, tali categorie e mercati presentino tra loro differenze notevoli; e

b)

l'importo totale dei corrispettivi di competenza per l'esercizio finanziario di ciascun revisore legale o di ciascuna impresa di revisione contabile per la revisione legale del bilancio d’esercizio, l'importo totale dei corrispettivi di competenza di ciascun revisore legale o di ciascuna impresa di revisione contabile per gli altri servizi di assicurazione, per i servizi di consulenza fiscale e per altri servizi diversi dalla revisione contabile.

2.   Gli Stati membri possono consentire che le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), vengano omesse quando la loro divulgazione sia tale da recare grave pregiudizio all'impresa. Gli Stati membri possono subordinare tale omissione all'autorizzazione preventiva di un'autorità amministrativa o giudiziaria. Dell'omissione di dette informazioni viene fatta menzione nella nota integrativa.

3.   Gli Stati membri possono prevedere che il paragrafo 1, lettera b), non si applichi ai bilanci d’esercizio di un'impresa se l'impresa è inclusa nei bilanci consolidati che devono essere redatti a norma dell'articolo 22, a condizione che tali informazioni siano contenute nella nota integrativa consolidata.

CAPO 5

RELAZIONE SULLA GESTIONE

Articolo 19

Contenuto della relazione sulla gestione

1.   La relazione sulla gestione contiene un fedele resoconto dell'andamento e dei risultati dell’attività dell'impresa e della sua situazione, e una descrizione dei principali rischi e incertezze che essa deve affrontare.

Tale resoconto offre un'analisi equilibrata ed esauriente dell'andamento e dei risultati dell’attività dell'impresa e della sua situazione, coerente con l'entità e la complessità dell’attività della medesima.

L'analisi comporta, nella misura necessaria alla comprensione dell'andamento, dei risultati dell’attività o della situazione dell'impresa, sia i fondamentali indicatori di risultato finanziari sia, se del caso, quelli non finanziari pertinenti per l'attività specifica dell'impresa, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. Nell'ambito dell'analisi di cui sopra, la relazione sulla gestione contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi registrati nel bilancio d’esercizio e ulteriori precisazioni in merito ai medesimi.

2.   Tale relazione contiene anche indicazioni concernenti:

a)

l'evoluzione prevedibile dell'impresa;

b)

le attività in materia di ricerca e sviluppo;

c)

per quanto riguarda gli acquisti di azioni proprie, le informazioni di cui all'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2012/30/UE;

d)

l'esistenza di succursali dell'impresa; e

e)

in relazione all'uso da parte dell'impresa di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione delle attività, delle passività, della situazione finanziaria e degli utili e delle perdite:

i)

gli obiettivi e le politiche dell'impresa in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna delle principali categorie di operazioni previste cui si applica un’operazione contabile di copertura; e

ii)

l'esposizione dell'impresa al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari.

3.   Gli Stati membri possono esentare le piccole imprese dall'obbligo di redigere la relazione sulla gestione, purché prescrivano che nella nota integrativa siano fornite le informazioni prescritte all'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2012/30/UE concernenti l'acquisto di azioni proprie.

4.   Gli Stati membri possono esentare le piccole e medie imprese dall'obbligo stabilito al paragrafo 1, terzo comma, per quanto attiene alle informazioni di carattere non finanziario.

Articolo 20

Relazione sul governo societario

1.   Le imprese di cui all'articolo 2, punto 1, lettera a), includono una relazione sul governo societario nella loro relazione sulla gestione. Tale relazione costituisce una sezione specifica della relazione sulla gestione e contiene quanto meno le informazioni seguenti:

a)

un riferimento agli elementi seguenti, se del caso:

i)

il codice di governo societario al quale è soggetta l'impresa;

ii)

il codice di governo societario che l'impresa può avere deciso volontariamente di applicare;

iii)

tutte le informazioni pertinenti in merito alle prassi di governo societario applicate oltre agli obblighi previsti dal diritto nazionale.

Quando l'impresa fa riferimento a un codice di governo societario di cui ai punti i) o ii), essa indica altresì dove i testi pertinenti sono accessibili al pubblico. Quando fa riferimento alle informazioni di cui al punto iii), l'impresa rende pubblici dettagli relativi alle sue prassi di governo societario;

b)

quando un'impresa, a norma del diritto nazionale, si discosta dal codice di governo societario di cui alla lettera a), punti i) o ii), essa rende noto da quali parti del codice di governo societario si discosta e i motivi di tale scelta; qualora l'impresa abbia deciso di non fare riferimento ad alcuna disposizione di un codice di governo societario di cui alla lettera a), punti i) o ii), ne spiega i relativi motivi;

c)

la descrizione delle caratteristiche principali dei sistemi interni di controllo e gestione del rischio in relazione al processo di rendicontazione contabile;

d)

le informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere c), d), f), h) e i), della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto (16), qualora l'impresa sia soggetta a detta direttiva;

e)

salvo che le informazioni siano già pienamente fornite nelle leggi nazionali, la descrizione del funzionamento dell'assemblea degli azionisti e dei suoi principali poteri, nonché la descrizione dei diritti degli azionisti e delle modalità del loro esercizio; e

f)

la descrizione della composizione e del funzionamento degli organi di amministrazione, direzione e controllo e dei loro comitati.

2.   Gli Stati membri possono consentire che le informazioni richieste dal paragrafo 1 figurino:

a)

in una relazione distinta pubblicata congiuntamente alla relazione sulla gestione secondo le modalità di cui all'articolo 30; o

b)

in un documento disponibile al pubblico presso il sito Internet dell'impresa, cui è fatto riferimento nella relazione sulla gestione.

La relazione distinta o il documento di cui alle lettere a) e b), rispettivamente, possono rinviare alla relazione sulla gestione qualora le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera d), siano in essa disponibili.

3.   Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile esprimono il proprio giudizio a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma riguardo alle informazioni approntate in conformità del paragrafo 1, lettere c) e d), e verificano che siano state fornite le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b), e) e f).

4.   Gli Stati membri possono esentare le imprese di cui al paragrafo 1 che hanno emesso soltanto valori mobiliari diversi da azioni ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE, dall'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, lettere a), b), e) e f), salvo che tali imprese abbiano emesso azioni che sono negoziate in un sistema multilaterale di negoziazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2004/39/CE.

CAPO 6

BILANCI E RELAZIONI CONSOLIDATI

Articolo 21

Ambito di applicazione dei bilanci e delle relazioni consolidati

Ai fini del presente capo, un'impresa madre e tutte le sue imprese figlie sono imprese da consolidare quando l'impresa madre è un'impresa a cui si applicano, a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, le misure di coordinamento previste dalla presente direttiva.

Articolo 22

Obbligo di redigere il bilancio consolidato

1.   Gli Stati membri impongono ad ogni impresa soggetta al loro diritto nazionale l'obbligo di redigere un bilancio consolidato ed una relazione sulla gestione consolidata, se tale impresa (impresa madre):

a)

ha la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa (impresa figlia);

b)

ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione, direzione o controllo di un'altra impresa (impresa figlia) ed è allo stesso tempo azionista o socio di tale impresa;

c)

ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'impresa (impresa figlia), di cui è azionista o socio in virtù di un contratto stipulato con tale impresa o di una clausola dello statuto di questa, quando il diritto da cui è regolata l'impresa figlia permette che la stessa sia soggetta a tali contratti o clausole.

Gli Stati membri possono non prescrivere che l'impresa madre sia azionista o socio dell'impresa figlia. Gli Stati membri il cui diritto non prevede tale contratto o tale clausola statutaria non sono tenuti ad applicare questa disposizione; o

d)

è azionista o socio di un'impresa e:

i)

la maggioranza dei membri degli organi di amministrazione, direzione o controllo di detta impresa (impresa figlia) in carica durante l'esercizio in corso e l'esercizio precedente e sino alla redazione del bilancio consolidato è stata nominata in virtù del solo esercizio dei suoi diritti di voto; o

ii)

in base ad un accordo con altri azionisti o soci di tale impresa (impresa figlia), controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci dell'impresa stessa. Gli Stati membri possono adottare disposizioni più dettagliate quanto alla forma e al contenuto di siffatti accordi.

Gli Stati membri prescrivono almeno l'applicazione delle disposizioni di cui al punto ii). Gli Stati membri possono subordinare l'applicazione del punto i) al requisito che i diritti di voto rappresentino almeno il 20 % del totale.

Tuttavia, il punto i) non si applica quando una terza parte possiede i diritti di cui alle lettere a), b) o c) nei confronti di quella impresa.

2.   In aggiunta ai casi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono prescrivere ad ogni impresa soggetta alla propria legislazione nazionale di redigere un bilancio consolidato e una relazione sulla gestione consolidata se:

a)

questa impresa (un'impresa madre) ha il potere di esercitare o esercita effettivamente un'influenza dominante o un controllo su un'altra impresa (l'impresa figlia); o

b)

questa impresa (un'impresa madre) e un'altra impresa (l'impresa figlia) sono sottoposte alla direzione unitaria dell'impresa madre.

3.   Ai fini del paragrafo 1, lettere a), b) e d), ai diritti di voto, di nomina o di revoca dell'impresa madre sono aggiunti i diritti di ogni altra impresa figlia nonché quelli di ogni altra persona che agisce in nome proprio ma per conto dell'impresa madre o di un'altra impresa figlia.

4.   Ai fini del paragrafo 1, lettere a), b) e d), dai diritti di cui al paragrafo 3 sono sottratti i diritti:

a)

inerenti alle azioni o quote detenute per conto di una persona diversa dall'impresa madre o da un'impresa figlia di quest'ultima; o

b)

inerenti alle azioni o quote:

i)

detenute in garanzia, a condizione che tali diritti siano esercitati conformemente alle istruzioni ricevute; oppure

ii)

detenute con riferimento alla concessione di prestiti nell’ambito delle ricorrenti attività d’impresa, sempre che i diritti di voto siano esercitati nell'interesse del garante.

5.   Ai fini del paragrafo 1, lettere a) e d), la totalità dei diritti di voto degli azionisti o dei soci dell'impresa figlia è ridotta dei diritti di voto inerenti alle azioni o quote detenute dall'impresa stessa, da un'impresa figlia di quest'ultima o da una persona che agisce in nome proprio ma per conto di tali imprese.

6.   Fatto salvo l'articolo 23, paragrafo 9, l'impresa madre e tutte le sue figlie sono imprese da consolidare, a prescindere dall'ubicazione della sede legale di tali imprese figlie.

7.   Fatti salvi il presente articolo e gli articoli 21 e 23, gli Stati membri possono imporre ad ogni impresa soggetta al loro diritto nazionale l'obbligo di redigere un bilancio consolidato e una relazione sulla gestione consolidata, se:

a)

questa impresa e una o più altre imprese alle quali essa non è legata ai sensi dei paragrafi 1 o 2 sono sottoposte a una direzione unitaria in conformità:

i)

di un contratto stipulato con tale impresa; oppure

ii)

dello statuto delle altre imprese di cui sopra; o

b)

gli organi di amministrazione, direzione o controllo di tale impresa nonché quelli di una o più altre imprese alle quali essa non è legata ai sensi di cui ai paragrafi 1 o 2 sono costituiti in maggioranza dalle stesse persone in carica durante l'esercizio e fino alla redazione del bilancio consolidato.

8.   Qualora gli Stati membri si avvalgano dell'opzione di cui al paragrafo 7, le imprese descritte in tale paragrafo e tutte le loro imprese figlie sono consolidate quando una o più di queste imprese sono organizzate in una delle tipologie di impresa di cui all'allegato I o all'allegato II.

9.   Il paragrafo 6 del presente articolo, l'articolo 23, paragrafi 1, 2, 9 e 10, e gli articoli da 24 a 29 si applicano al bilancio consolidato e alla relazione sulla gestione consolidata di cui al paragrafo 7 del presente articolo, fatte salve le seguenti modifiche:

a)

i riferimenti alle imprese madri sono considerati come riguardanti tutte le imprese di cui al paragrafo 7 del presente articolo; e

b)

fatto salvo l'articolo 24, paragrafo 3, le voci “capitale”, “sovrapprezzi”, “riserva di rivalutazione”, “riserve”, “utili/perdite portati/e a nuovo” e “utile/perdita di esercizio” da includere nel bilancio consolidato comprendono gli importi cumulati attribuibili a ciascuna impresa di cui al paragrafo 7 del presente articolo.

Articolo 23

Esenzioni dall'obbligo di consolidamento

1.   I piccoli gruppi sono esentati dalla redazione del bilancio consolidato e della relazione sulla gestione consolidata, tranne quando un'impresa all’interno del gruppo è un ente di interesse pubblico.

2.   Gli Stati membri possono esentare i gruppi di dimensioni medie dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato e la relazione sulla gestione consolidata, tranne quando un'impresa all’interno del gruppo è un ente di interesse pubblico.

3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, nei casi seguenti gli Stati membri esentano dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato e la relazione sulla gestione consolidata ogni impresa madre (impresa esentata) soggetta al loro diritto nazionale che sia al tempo stesso un'impresa figlia, compresi gli enti di interesse pubblico, a meno che tali enti di interesse pubblico non rientrino fra quelli definiti all'articolo 2, punto 1, lettera a), la cui impresa madre è soggetta al diritto di uno Stato membro e:

a)

l'impresa madre dell'impresa esentata detiene tutte le azioni o quote di tale impresa esentata. Le azioni o quote dell'impresa esentata detenute da membri dei suoi organi di amministrazione, direzione o controllo in virtù di un obbligo legale o statutario non sono prese in considerazione a tal fine; o

b)

l'impresa madre dell'impresa esentata detiene il 90 % o più delle azioni o quote dell'impresa esentata e gli altri azionisti o soci dell'impresa esentata hanno approvato l'esenzione.

4.   Le esenzioni di cui al paragrafo 3 soddisfano tutte le seguenti condizioni:

a)

l'impresa esentata e, fatto salvo il paragrafo 9, tutte le sue imprese figlie sono consolidate nel bilancio di un insieme più grande di imprese la cui impresa madre sia soggetta al diritto di uno Stato membro;

b)

il bilancio consolidato di cui alla lettera a) e la relazione sulla gestione consolidata dell'insieme più grande di imprese sono redatti dall'impresa madre di questo insieme, secondo il diritto dello Stato membro cui detta impresa madre è soggetta, conformemente alla presente direttiva o ai principi contabili internazionali adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002;

c)

per quanto riguarda l'impresa esentata, i seguenti documenti/prospetti sono pubblicati secondo le modalità previste dal diritto dello Stato membro cui l'impresa esentata è soggetta a norma dell'articolo 30:

i)

il bilancio consolidato di cui alla lettera a) e la relazione sulla gestione consolidata di cui alla lettera b);

ii)

la relazione di revisione, e

iii)

se del caso, il documento allegato di cui al paragrafo 6.

Tale Stato membro può prescrivere che la pubblicità dei documenti di cui ai punti i), ii) e iii) sia effettuata nella sua lingua ufficiale e che la traduzione sia certificata conforme;

d)

la nota integrativa dell'impresa esentata indica:

i)

il nome e la sede legale dell'impresa madre che redige il bilancio consolidato di cui alla lettera a); e

ii)

l'esenzione dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato e la relazione sulla gestione consolidata.

5.   Nei casi diversi da quelli previsti al paragrafo 3, e fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, gli Stati membri possono esentare dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato e la relazione sulla gestione consolidata ogni impresa madre (impresa esentata) soggetta al loro diritto nazionale che sia al tempo stesso un'impresa figlia, compresi gli enti di interesse pubblico, a meno che tali enti di interesse pubblico non rientrino fra quelli definiti all'articolo 2, punto 1, lettera a), la cui impresa madre sia soggetta al diritto di uno Stato membro, se sussistono tutte le condizioni indicate al paragrafo 4 e sempre che:

a)

gli azionisti o i soci dell'impresa esentata, detentori di azioni o di quote per una percentuale minima del capitale sottoscritto di questa impresa, non abbiano chiesto la redazione del bilancio consolidato al più tardi sei mesi prima della fine dell'esercizio;

b)

la percentuale minima di cui alla lettera a) non superi i seguenti limiti:

i)

10 % del capitale sottoscritto per le società per azioni e le società in accomandita per azioni; e

ii)

20 % del capitale sottoscritto per le imprese di altro tipo;

c)

gli Stati membri non subordinino l'esenzione:

i)

alla condizione che l'impresa madre che ha preparato il bilancio consolidato di cui al paragrafo 4, lettera a), sia soggetta al diritto nazionale dello Stato membro che concede l'esenzione; oppure

ii)

a condizioni concernenti la redazione e la revisione legale del suddetto bilancio.

6.   Gli Stati membri possono subordinare le esenzioni di cui ai paragrafi 3 e 5 all'indicazione di informazioni supplementari, conformemente alla presente direttiva, nel bilancio consolidato di cui al paragrafo 4, lettera a), o in un documento allegato, purché esse siano richieste a imprese soggette al diritto nazionale di tali Stati membri che sono tenute a redigere bilanci consolidati e si trovano nella stessa situazione.

7.   I paragrafi da 3 a 6 si applicano fatte salve le disposizioni legislative degli Stati membri relative alla redazione di bilanci consolidati o di relazioni sulla gestione consolidate quando questi documenti sono richiesti:

a)

per l'informazione dei dipendenti o dei loro rappresentanti; o

b)

da un'autorità amministrativa o giudiziaria, a sua richiesta.

8.   Fatti salvi i paragrafi 1, 2, 3 e 5 del presente articolo, uno Stato membro che concede esenzioni a norma dei paragrafi 3 e 5 del presente articolo può anche esentare dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato e la relazione sulla gestione consolidata ogni impresa madre (impresa esentata) soggetta al suo diritto nazionale che è anche un'impresa figlia, compresi gli enti di interesse pubblico, a meno che tali enti di interesse pubblico non rientrino fra quelli definiti all'articolo 2, punto 1, lettera a), la cui impresa madre non sia soggetta al suo diritto nazionale, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

l'impresa esentata e, fatto salvo il paragrafo 9, tutte le sue imprese figlie sono consolidate nel bilancio di un insieme più grande di imprese;

b)

il bilancio consolidato di cui alla lettera a) e, ove opportuno, la relazione sulla gestione consolidata sono redatti:

i)

conformemente alla presente direttiva,

ii)

conformemente ai principi contabili internazionali adottati ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002,

iii)

in modo equivalente ai bilanci consolidati e alle relazioni sulla gestione consolidate redatti conformemente alla presente direttiva, o

iv)

in modo equivalente ai principi contabili internazionali determinati a norma del regolamento (CE) n. 1569/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, che stabilisce un meccanismo per determinare l’equivalenza dei principi contabili applicati dagli emittenti di titoli di paesi terzi conformemente alle direttive 2003/71/CE e 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (17);

c)

il bilancio consolidato di cui alla lettera a) è stato sottoposto a revisione legale da parte di uno o più revisori legali o imprese di revisione contabile abilitati al controllo dei bilanci a norma del diritto nazionale cui è soggetta l'impresa che ha redatto detto bilancio.

Si applicano il paragrafo 4, lettere c) e d), e i paragrafi 5, 6 e 7.

9.   Un'impresa, incluso un ente di interesse pubblico, può essere esclusa dal consolidamento qualora sia soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:

a)

casi estremamente rari in cui le informazioni necessarie alla redazione del bilancio consolidato conformemente alla presente direttiva non possono essere ottenute senza spese sproporzionate o ritardi non giustificati;

b)

le azioni o quote di tale impresa sono detenute esclusivamente in vista della loro successiva alienazione; o

c)

restrizioni gravi e durevoli pregiudicano sostanzialmente:

i)

l'esercizio da parte dell'impresa madre dei suoi diritti sull'attivo o sulla direzione/gestione di tale impresa; o

ii)

l'esercizio della direzione unitaria di tale impresa che si trova in una delle relazioni di cui all'articolo 22, paragrafo 7.

10.   Fatti salvi l'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 21 e i paragrafi 1 e 2 del presente articolo, qualsiasi impresa madre, incluso un ente di interesse pubblico, è esentata dall'obbligo previsto dall'articolo 22 qualora:

a)

possieda soltanto imprese figlie che sono irrilevanti, sia singolarmente che collettivamente; o

b)

tutte le sue imprese figlie possano essere escluse dal consolidamento in virtù del paragrafo 9 del presente articolo.

Articolo 24

Modalità di redazione del bilancio consolidato

1.   Per il bilancio consolidato si applicano le disposizioni dei capi 2 e 3, tenendo conto degli adeguamenti indispensabili risultanti dalle peculiarità dei bilanci consolidati rispetto ai bilanci d’esercizio.

2.   Le voci dell'attivo e del passivo delle imprese incluse nel consolidamento sono riprese integralmente nello stato patrimoniale consolidato.

3.   I valori contabili delle azioni o quote nel capitale delle imprese incluse nel consolidamento sono compensati con la frazione del patrimonio netto di tali imprese da essi rappresentata, in conformità di quanto segue:

a)

tranne nel caso di azioni o quote nel capitale dell'impresa madre detenute dalla stessa o da un'altra impresa inclusa nel consolidamento, che sono considerate come azioni o quote proprie conformemente al capo 3, questa compensazione si fa sulla base dei valori contabili esistenti alla data in cui tali imprese sono incluse per la prima volta nel consolidamento. Le differenze risultanti da tale compensazione sono imputate, per quanto possibile, direttamente alle voci dello stato patrimoniale consolidato il cui valore sia superiore o inferiore ai loro valori contabili;

b)

gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che la compensazione si faccia sulla base del valore degli elementi identificabili dell'attivo e del passivo alla data di acquisto delle azioni o quote oppure, nel caso di acquisto in più fasi, alla data in cui l'impresa è diventata impresa figlia;

c)

la differenza che sussiste dopo l'applicazione della lettera a) o che risulta dall'applicazione della lettera b) è iscritta nello stato patrimoniale consolidato alla voce avviamento;

d)

i metodi applicati per calcolare il valore dell'avviamento e le variazioni di valore significative rispetto all'esercizio precedente sono illustrati nella nota integrativa;

e)

se uno Stato membro autorizza una compensazione tra l’avviamento positivo e negativo, la nota integrativa contiene un'analisi dell'avviamento;

f)

l'avviamento negativo può figurare nel conto economico consolidato, ove tale trattamento sia conforme ai principi stabiliti nel capo 2.

4.   Quando le azioni o quote nelle imprese figlie incluse nel consolidamento sono detenute da persone non riconducibili a tali imprese, gli importi attribuibili a tali azioni o quote sono iscritti separatamente nello stato patrimoniale consolidato come partecipazioni di minoranza.

5.   I proventi e gli oneri delle imprese incluse nel consolidamento sono ripresi integralmente nel conto economico consolidato.

6.   Gli importi degli utili o delle perdite attribuibili alle azioni o quote di cui al paragrafo 4 sono iscritti separatamente nel conto economico consolidato come utili o perdite attribuibili a partecipazioni di minoranza.

7.   Il bilancio consolidato presenta la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico delle imprese incluse nel consolidamento come se fossero un'unica impresa. In particolare sono eliminati dal bilancio consolidato:

a)

i debiti ed i crediti fra le imprese;

b)

i proventi e gli oneri relativi alle operazioni effettuate tra le imprese; e

c)

gli utili e le perdite risultanti da operazioni effettuate tra le imprese, se compresi nel valore contabile degli elementi dell'attivo.

8.   Il bilancio consolidato è redatto alla stessa data del bilancio d’esercizio dell'impresa madre.

Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare o prescrivere che il bilancio consolidato sia redatto in altra data per tener conto delle date di chiusura del bilancio della maggior parte delle imprese incluse nel consolidamento o delle più importanti di esse, sempre che:

a)

ciò sia menzionato nella nota integrativa consolidata con le relative motivazioni;

b)

si tenga conto o si faccia menzione degli eventi importanti concernenti la situazione patrimoniale, quella finanziaria e il risultato economico di un'impresa inclusa nel consolidamento, verificatisi tra la data di chiusura del bilancio patrimoniale di questa impresa e la data di chiusura del bilancio patrimoniale consolidato; e

c)

se la data di chiusura del bilancio patrimoniale di un'impresa è anteriore o posteriore di oltre tre mesi alla data di chiusura del bilancio patrimoniale consolidato, questa impresa è consolidata in base al bilancio intermedio, redatto alla data di chiusura del bilancio consolidato.

9.   Se la composizione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento nel corso dell'esercizio è cambiata significativamente, i bilanci consolidati forniscono le informazioni che rendono significativo il confronto con i successivi bilanci consolidati. È possibile adempiere a detto obbligo redigendo uno stato patrimoniale comparativo e un conto economico comparativo rettificati.

10.   Le voci dell'attivo e del passivo comprese nel consolidamento sono valutate su una base uniforme e a norma del capo 2.

11.   L'impresa che redige il bilancio consolidato utilizza gli stessi criteri di valutazione applicati al suo bilancio d’esercizio. Tuttavia, gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che altri criteri di valutazione conformi alle disposizioni del capo 2 siano applicati ai bilanci consolidati. Qualora si faccia ricorso a tale deroga, ciò è indicato nella nota integrativa consolidata con le relative motivazioni.

12.   Quando le voci dell'attivo e del passivo incluse nel bilancio consolidato sono state valutate da imprese incluse nel consolidamento, secondo criteri di valutazione non uniformi rispetto a quelli utilizzati ai fini del consolidamento, queste voci sono di nuovo valutate con criteri conformi a quelli utilizzati per il consolidamento. Deroghe a tale obbligo sono ammesse in casi eccezionali. Eventuali deroghe sono indicate nella nota integrativa consolidata con le relative motivazioni.

13.   Il saldo delle imposte differite è rilevato nel consolidamento, nella misura in cui è probabile che in un prevedibile futuro ne risulti un onere fiscale per una delle imprese consolidate.

14.   Quando le voci dell'attivo comprese nel consolidamento hanno formato oggetto di rettifiche di valore esclusivamente in seguito all'applicazione della legislazione fiscale, queste stesse voci sono riprese nel bilancio consolidato solo dopo l'eliminazione di tali rettifiche.

Articolo 25

Aggregazioni aziendali nell'ambito di un gruppo

1.   Gli Stati membri possono consentire o prescrivere che i valori contabili delle azioni o quote nel capitale di un'impresa inclusa nel consolidamento siano compensati solo con la corrispondente frazione di capitale, sempre che le imprese facenti parte dell'aggregazione aziendale siano in ultima analisi controllate dalla stessa parte sia prima sia dopo l'aggregazione, e tale controllo non sia transitorio.

2.   Le eventuali differenze risultanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1 sono aggiunte alle riserve da consolidamento, oppure da esse detratte, a seconda dei casi.

3.   L'applicazione del metodo descritto al paragrafo 1, le conseguenti variazioni delle riserve, nonché il nome e la sede delle imprese in questione sono indicati nella nota integrativa consolidata.

Articolo 26

Consolidamento proporzionale

1.   Se un'impresa inclusa nel consolidamento, congiuntamente ad una o più imprese non incluse nel consolidamento, controlla un'altra impresa, gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che quest’ultima impresa sia inclusa nel bilancio consolidato proporzionalmente ai diritti detenuti nel suo capitale dall'impresa inclusa nel consolidamento.

2.   L'articolo 23, paragrafi 9 e 10, e l'articolo 24 si applicano, mutatis mutandis, al consolidamento proporzionale di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 27

Contabilizzazione di imprese collegate con il metodo del patrimonio netto

1.   Se un'impresa inclusa nel consolidamento detiene una partecipazione in un'impresa collegata, quest'ultima sarà iscritta nello stato patrimoniale consolidato in una voce specifica recante un titolo corrispondente.

2.   In occasione della prima applicazione del presente articolo ad un'impresa collegata, quest'ultima è iscritta nello stato patrimoniale consolidato o:

a)

al suo valore contabile calcolato conformemente alle regole di valutazione previste ai capi 2 e 3. La differenza tra questo valore e l'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto rappresentata dalla partecipazione nella suddetta impresa collegata è indicata a parte nello stato patrimoniale consolidato o nella nota integrativa consolidata. Tale differenza è calcolata alla data in cui il metodo è applicato per la prima volta; o

b)

per l'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto dell'impresa collegata rappresentata dalla partecipazione nella suddetta impresa collegata. La differenza tra tale importo e il valore contabile calcolato conformemente alle regole di valutazione previste ai capi 2 e 3 è indicata a parte nello stato patrimoniale consolidato o nella nota integrativa consolidata. Tale differenza è calcolata alla data in cui il metodo è applicato per la prima volta.

Gli Stati membri possono prescrivere l'applicazione di una delle opzioni di cui alle lettere a) e b). In tali casi, lo stato patrimoniale consolidato o la nota integrativa consolidata indicano a quale delle suddette opzioni si è fatto ricorso.

Per l'applicazione delle lettere a) e b) gli Stati membri possono inoltre permettere o prescrivere che la differenza sia calcolata alla data di acquisto delle azioni o quote oppure, se all'acquisto si è proceduto in più fasi, alla data in cui l'impresa è diventata impresa collegata.

3.   Qualora le voci dell'attivo o del passivo dell'impresa collegata siano state valutate secondo metodi non uniformi rispetto a quelli seguiti per il consolidamento in conformità dell'articolo 24, paragrafo 11, per il calcolo della differenza di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), tali voci possono essere rivalutate conformemente ai metodi seguiti per il consolidamento. Se non si è proceduto alla rivalutazione, ne è fatta menzione nella nota integrativa consolidata. Gli Stati membri possono imporre tale nuova valutazione.

4.   Al valore contabile di cui al paragrafo 2, lettera a), o all'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto dell'impresa collegata di cui al paragrafo 2, lettera b), è sommato o detratto l'importo della variazione della frazione del patrimonio netto dell'impresa collegata rappresentata da tale partecipazione intervenuta nel corso dell'esercizio; da esso è detratto l'importo dei dividendi corrispondente alla partecipazione.

5.   Nella misura in cui la differenza positiva di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), non è collegabile ad una categoria di elementi dell'attivo o del passivo, essa è trattata conformemente alle norme applicabili alla voce “avviamento” di cui all'articolo 12, paragrafo 6, lettera d), all'articolo 12, paragrafo 11, primo comma, all'articolo 24, paragrafo 3, lettera c), e agli allegati III e IV.

6.   La frazione dell'utile o della perdita dell'impresa collegata attribuibile alle partecipazioni in tali imprese collegate è iscritta nel conto economico consolidato in una voce specifica dal titolo corrispondente.

7.   Le eliminazioni di cui all'articolo 24, paragrafo 7, sono effettuate qualora ne siano noti o accessibili gli elementi.

8.   Se un'impresa collegata redige un bilancio consolidato, le disposizioni dei paragrafi da 1 a 7 si applicano al patrimonio netto iscritto in tale bilancio consolidato.

9.   Il presente articolo può non essere applicato quando le partecipazioni nel capitale dell'impresa collegata sono irrilevanti.

Articolo 28

Nota integrativa consolidata

1.   La nota integrativa consolidata contiene, oltre alle informazioni prescritte dalle altre disposizioni della presente direttiva, le informazioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 presentate in modo da facilitare la valutazione della situazione finanziaria dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, tenendo conto degli adeguamenti indispensabili risultanti dalle peculiarità dei bilanci consolidati rispetto ai bilanci d’esercizio, tra cui quanto segue:

a)

nell'indicare le operazioni fra parti correlate, non sono incluse le operazioni fra parti correlate comprese in un consolidamento che sono eliminate in sede di consolidamento;

b)

nell'indicare il numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio, è indicato a parte il numero di dipendenti occupati in media da imprese che sono oggetto del consolidamento proporzionale; e

c)

nell'indicare l'importo delle retribuzioni, delle anticipazioni e dei crediti concessi ai membri degli organi di amministrazione, di direzione e di controllo, sono indicati soltanto gli importi concessi dall'impresa madre e dalle sue figlie ai membri di detti organi dell'impresa madre.

2.   Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, la nota integrativa consolidata indica:

a)

per le imprese incluse nel consolidamento:

i)

il nome e la sede legale delle imprese;

ii)

la frazione di capitale detenuta in tali imprese, diverse dall'impresa madre, dalle imprese incluse nel consolidamento o da una persona che agisce in nome proprio ma per conto di tali imprese; e

iii)

le informazioni relative alle condizioni, fra quelle di cui all'articolo 22, paragrafi 1, 2 e 7, previa applicazione dell'articolo 22, paragrafi 3, 4 e 5, sulla cui base è stato effettuato il consolidamento. Tale indicazione non è tuttavia necessaria se il consolidamento è stato effettuato ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), e se la frazione di capitale coincide con la percentuale dei diritti di voto detenuti.

Le stesse informazioni sono fornite per le imprese escluse dal consolidamento per irrilevanza a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera j), e dell'articolo 23, paragrafo 10, e sono indicati i motivi dell'esclusione delle imprese di cui all'articolo 23, paragrafo 9;

b)

il nome e la sede legale delle imprese collegate incluse nel consolidamento ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, con l'indicazione della frazione del loro capitale detenuta da imprese incluse nel consolidamento o da una persona che agisce in nome proprio ma per conto di tali imprese;

c)

il nome e la sede legale delle imprese oggetto di un consolidamento proporzionale a norma dell'articolo 26, gli elementi dai quali risulta il controllo congiunto di dette imprese, nonché la frazione del loro capitale detenuta dalle imprese incluse nel consolidamento o da una persona che agisce in nome proprio ma per conto di tali imprese; e

d)

per ciascuna delle imprese diverse da quelle citate alle lettere a), b) e c), nelle quali le imprese incluse nel consolidamento detengono una partecipazione, direttamente o tramite una persona che agisce in nome proprio ma per conto di tali imprese:

i)

il nome e la sede legale delle imprese;

ii)

la frazione di capitale detenuta;

iii)

l'importo del patrimonio netto e di quello dell'utile o della perdita dell'ultimo esercizio dell'impresa interessata per il quale il bilancio è stato approvato.

Le informazioni relative al patrimonio netto e all'utile o alla perdita possono anche essere omesse, se l'impresa interessata non pubblica il suo stato patrimoniale.

3.   Gli Stati membri possono consentire che le informazioni la cui divulgazione è prescritta dal paragrafo 2, lettere da a) a d), assumano la forma di un estratto, depositato a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2009/101/CE; di ciò è fatta menzione nella nota integrativa consolidata. Gli Stati membri possono anche consentire che dette informazioni siano omesse quando siano tali che la loro divulgazione recherebbe un grave pregiudizio ad una delle imprese cui si riferiscono. Gli Stati membri possono subordinare tale omissione all'autorizzazione preventiva di un'autorità amministrativa o giudiziaria. Dell'omissione di dette informazioni è fatta menzione nella nota integrativa consolidata.

Articolo 29

Relazione sulla gestione consolidata

1.   La relazione sulla gestione consolidata contiene come minimo, oltre alle informazioni prescritte dalle altre disposizioni della presente direttiva, le informazioni di cui agli articoli 19 e 20, tenendo conto degli adeguamenti indispensabili risultanti dalle peculiarità delle relazioni sulla gestione consolidate rispetto alle relazioni sulla gestione in modo da facilitare la valutazione della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.

2.   Si applicano i seguenti adeguamenti alle informazioni di cui agli articoli 19 e 20:

a)

nel segnalare i particolari relativi alle azioni proprie acquistate, la relazione sulla gestione consolidata indica il numero e il valore nominale o, in mancanza di valore nominale, la parità contabile dell'insieme delle azioni o quote dell'impresa madre detenute dall'impresa madre stessa, dalle sue figlie o da una persona che agisce in nome proprio ma per conto di una di tali imprese. Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che tali indicazioni siano fornite nella nota integrativa consolidata;

b)

nell'informativa sui sistemi interni di controllo e di gestione dei rischi, la relazione sul governo societario fa riferimento alle caratteristiche principali di tali sistemi per l'insieme delle imprese comprese nel consolidamento.

3.   Se oltre alla relazione sulla gestione, è prescritta una relazione sulla gestione consolidata, le due relazioni possono essere presentate come un unico documento.

CAPO 7

PUBBLICAZIONE

Articolo 30

Obbligo generale di pubblicazione

1.   Gli Stati membri assicurano che, entro un termine ragionevole di tempo che non può superare dodici mesi dopo la data di chiusura del bilancio, le imprese pubblichino il bilancio d’esercizio regolarmente approvato e la relazione sulla gestione, nonché il giudizio del revisore legale o dell’impresa di revisione di cui all'articolo 34 della presente direttiva, nei modi prescritti dalla legislazione di ciascuno Stato membro conformemente alle disposizioni del capo 2 della direttiva 2009/101/CE.

Tuttavia gli Stati membri possono esentare le imprese dall'obbligo di pubblicare la relazione sulla gestione qualora sia possibile ottenere facilmente copia integrale o parziale di questa relazione su richiesta a un prezzo non superiore al costo amministrativo.

2.   Gli Stati membri possono esentare un'impresa contemplata dall'allegato II, cui si applicano le misure di coordinamento prescritte dalla presente direttiva in forza dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), dalla pubblicazione del bilancio in conformità dell'articolo 3 della direttiva 2009/101/CE, purché tale bilancio sia a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'impresa, nei casi seguenti:

a)

tutti i soci illimitatamente responsabili dell'impresa interessata sono imprese di cui all'allegato I disciplinate dalla legislazione di Stati membri diversi dallo Stato membro cui è soggetta l'impresa interessata e nessuna di queste imprese pubblica il bilancio dell'impresa interessata congiuntamente al proprio bilancio;

b)

tutti i soci illimitatamente responsabili dell’impresa interessata sono imprese che non sono disciplinate dalla legislazione di uno Stato membro ma che hanno una forma giuridica comparabile a quelle contemplate nella direttiva 2009/101/CE.

È possibile ottenere, su richiesta, copie del bilancio. Il prezzo di dette copie non può essere superiore al costo amministrativo.

3.   Il paragrafo 1 si applica ai bilanci consolidati e alle relazioni sulla gestione consolidate.

Qualora l'impresa che redige il bilancio consolidato sia costituita secondo una delle tipologie elencate all'allegato II e non sia soggetta, a norma della legislazione nazionale del suo Stato membro, a un obbligo di pubblicità per i documenti di cui al paragrafo 1, analogo a quello previsto all'articolo 3 della direttiva 2009/101/CE, essa tiene come minimo questi documenti a disposizione del pubblico presso la propria sede legale e ne fornisce, su richiesta, una copia il cui prezzo non è superiore al suo costo amministrativo.

Articolo 31

Semplificazioni per piccole e medie imprese

1.   Gli Stati membri possono esentare le piccole imprese dall'obbligo di pubblicare il conto economico e la relazione sulla gestione.

2.   Gli Stati membri possono permettere che le imprese di dimensioni medie pubblichino:

a)

uno stato patrimoniale in forma abbreviata che comprenda soltanto le voci precedute da lettere e da numeri romani previste dagli allegati III e IV, con menzione separata nello stato patrimoniale o nella nota integrativa:

i)

delle voci C I 3, C II 1, 2, 3 e 4, C III 1, 2, 3 e 4, D II 2, 3 e 6 e D III 1 e 2 all’interno dell’“Attivo” e delle voci C 1, 2, 6, 7 e 9 all’interno di “Patrimonio netto e passività” dell'allegato III;

ii)

delle voci C I 3, C II 1, 2, 3 e 4, C III 1, 2, 3 e 4, D II 2, 3 e 6, D III 1 e 2, F 1, 2, 6, 7 e 9 e I 1, 2, 6, 7 e 9 dell'allegato IV;

iii)

delle informazioni richieste tra parentesi alle voci D II all’interno dell’“Attivo” e C all’interno di “Patrimonio netto e passività” dell'allegato III, ma in modo globale per tutte le voci in questione e distintamente per le voci D II 2 e 3 all’interno dell’“Attivo” e per le voci C 1, 2, 6, 7 e 9 all’interno di “Patrimonio netto e passività”;

iv)

delle informazioni richieste quali indicate tra parentesi alla voce D II dell'allegato IV, ma in modo globale per tutte le voci in questione e distintamente per le voci D II 2 e 3;

b)

una nota integrativa in forma abbreviata, sprovvisto delle informazioni richieste all'articolo 17, paragrafo 1, lettere f) e j).

Il presente paragrafo fa salvo l'articolo 30, paragrafo 1, nella misura in cui detto articolo riguarda il conto economico, la relazione sulla gestione e il giudizio del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile.

Articolo 32

Altri obblighi di pubblicazione

1.   Quando il bilancio d’esercizio e la relazione sulla gestione sono pubblicati integralmente, sono riprodotti nella forma e nel testo sulla base dei quali il revisore legale o l'impresa di revisione contabile ha formulato il suo giudizio. Sono corredati del testo integrale della relazione di revisione.

2.   Se il bilancio d’esercizio non è pubblicato integralmente, nella versione in forma abbreviata di detto bilancio, che non è corredata della relazione di revisione:

a)

si precisa che si tratta di una versione in forma abbreviata;

b)

si fa riferimento al registro in cui il bilancio è stato depositato ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2009/101/CE oppure, qualora il bilancio non sia stato ancora depositato, si fa menzione di tale fatto;

c)

è reso noto se il revisore legale o l'impresa di revisione contabile ha espresso un giudizio con o senza rilievi o negativo oppure se il revisore legale o l'impresa di revisione contabile si è trovato nell'impossibilità di esprimere un giudizio;

d)

si rende noto se la relazione di revisione includa l'indicazione degli eventuali richiami di informativa su cui il revisore legale o l'impresa di revisione contabile attira l'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che ciò comporti un rilievo alla relazione.

Articolo 33

Doveri e responsabilità nell'elaborazione e nella pubblicazione del bilancio e della relazione sulla gestione

1.   Gli Stati membri assicurano che incomba collettivamente ai membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo di un'impresa, che operano nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dal diritto nazionale, la responsabilità di garantire che:

a)

il bilancio d’esercizio, la relazione sulla gestione e, se fornita separatamente, la relazione sul governo societario; e

b)

il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione consolidata e, se fornita separatamente, la relazione sul governo societario consolidata

siano redatti e pubblicati in osservanza degli obblighi previsti dalla presente direttiva e, se del caso, dei principi contabili internazionali adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002.

2.   Gli Stati membri assicurano che le loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di responsabilità, almeno nei confronti dell'impresa, si applichino ai membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle imprese, in caso di inosservanza dei doveri di cui al paragrafo 1.

CAPO 8

REVISIONE DEI CONTI

Articolo 34

Disposizioni generali

1.   Gli Stati membri assicurano che i bilanci degli enti di interesse pubblico e delle imprese medie e grandi siano sottoposti a revisione legale da parte di uno o più revisori legali o imprese di revisione contabile abilitati dagli Stati membri ad effettuare la revisione legale dei bilanci sulla base della direttiva 2006/43/CE.

I revisori legali o le imprese di revisione contabile inoltre:

a)

esprimono un giudizio su quanto segue:

i)

se la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio dello stesso esercizio, e

ii)

se la relazione sulla gestione è stata preparata in conformità dei requisiti di legge applicabili;

b)

dichiarano se, in base a ciò che hanno conosciuto e compreso dell'impresa e relativo contesto nel corso della revisione, hanno individuato rilevanti dichiarazioni errate nella relazione sulla gestione e forniscono un'indicazione sulla natura di tali dichiarazioni errate.

2.   Per quanto riguarda il bilancio consolidato si applica, mutatis mutandis, il paragrafo 1, primo comma. Il paragrafo 1, secondo comma, si applica, mutatis mutandis, al bilancio consolidato e alla relazione sulla gestione consolidata.

Articolo 35

Modifica della direttiva 2006/43/CE relativamente alla relazione di revisione

L'articolo 28 della direttiva 2006/48/CE è così modificato:

"Articolo 28

Relazioni di revisione

1.   La relazione di revisione contiene:

a)

un paragrafo di introduzione che precisa almeno quali siano i bilanci sottoposti a revisione legale nonché lo schema di regole dell'informativa di bilancio applicato nella loro preparazione;

b)

una descrizione dell'ambito di applicazione della revisione legale, che comporta almeno l'indicazione dei principi di revisione in base ai quali la revisione è stata effettuata;

c)

un giudizio sul bilancio con o senza rilievi o negativo che indica chiaramente se, a parere del revisore legale:

i)

il bilancio d’esercizio dia o meno una rappresentazione veritiera e corretta, secondo lo schema di regole dell'informativa di bilancio applicato; e

ii)

se del caso, rispetti o meno gli obblighi di legge.

Se il revisore legale si trova nell'impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio, la relazione contiene una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio;

d)

l'indicazione di ogni elemento su cui il revisore legale attiri l'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che ciò comporti un rilievo alla relazione;

e)

il giudizio e la dichiarazione di cui all'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo e del consiglio del 26 giugno 2013 relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (18).

2.   La relazione di revisione è firmata e datata dal revisore legale. Quando la revisione legale dei bilanci è effettuata da una società di revisione contabile, la relazione di revisione reca almeno la firma del/dei revisore/i legale/i che effettua/no la revisione legale per conto della società medesima. In circostanze eccezionali, gli Stati membri possono prevedere che tale/tali firma/e non debba/no essere rese pubbliche, qualora il fatto di renderle pubbliche possa comportare una minaccia grave e imminente per la sicurezza personale di qualsiasi persona. In ogni caso, il/i nome/i della/delle persona/e interessata/e è/sono reso/i noto/i alle autorità competenti.

3.   La relazione di revisione sui bilanci consolidati rispetta gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2. Nel giudicare la concordanza della relazione sulla gestione con il bilancio, come prescritto dal paragrafo 1, lettera e), il revisore legale o la società di revisione contabile considerano il bilancio consolidato e la relazione sulla gestione consolidata. Qualora il bilancio d’esercizio dell'impresa madre sia allegato al bilancio consolidato, le relazioni di revisione prescritte dal presente articolo possono essere combinate.

CAPO 9

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ESENZIONI E ALLE RESTRIZIONI SULLE ESENZIONI

Articolo 36

Esenzione a favore delle microimprese

1.   Gli Stati membri possono esentare le microimprese da uno o dalla totalità dei seguenti obblighi:

a)

l'obbligo di presentare le voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi". Qualora uno Stato membro si avvalga di tale opzione, può consentire a tali imprese, unicamente in relazione ad altri oneri di cui al paragrafo 2, lettera b), punto vi), del presente articolo, di derogare all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), riguardo alla rilevazione dei "ratei e risconti" dell'attivo e del passivo, a condizione che ciò sia indicato nella nota integrativa o, in conformità della lettera b) del presente paragrafo, in calce allo stato patrimoniale;

b)

l'obbligo di redigere la nota integrativa in conformità dell'articolo 16, a condizione che le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettere d) e e), della presente direttiva, nonché dell'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2012/30/UE figurino in calce allo stato patrimoniale;

c)

l'obbligo di preparare la relazione sulla gestione in conformità del capo 5, a condizione che le informazioni prescritte dall'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2012/30/UE figurino nella nota integrativa o, in conformità della lettera b) del presente paragrafo, in calce allo stato patrimoniale;

d)

l'obbligo di pubblicare il bilancio d’esercizio in conformità del capo 7 della presente direttiva, a condizione che le informazioni sullo stato patrimoniale in esso contenute siano debitamente depositate, conformemente alla legislazione nazionale, presso almeno un'autorità competente designata dallo Stato membro interessato. Allorché l'autorità competente non è il registro centrale, il registro di commercio o il registro delle imprese, come indicato all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/101/CE, l'autorità competente è tenuta a comunicare al registro le informazioni depositate.

2.   Gli Stati membri possono consentire alle microimprese:

a)

di redigere soltanto uno stato patrimoniale in forma abbreviata in cui siano iscritte separatamente almeno le voci precedute da lettere di cui agli allegati III o IV, se applicabili. Nei casi in cui si applica il paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, sono escluse dallo stato patrimoniale la voce E all’interno dell’"Attivo" e la voce D all’interno delle "Passività" dell'allegato III o le voci E e K dell'allegato IV;

b)

di redigere soltanto un conto economico in forma abbreviata in cui siano iscritte separatamente almeno le seguenti voci, se del caso:

i)

ricavi netti delle vendite e delle prestazioni;

ii)

altri proventi;

iii)

materie prime e sussidiarie;

iv)

costi del personale;

v)

rettifiche di valore;

vi)

altri oneri;

vii)

imposte;

viii)

utili/perdite.

3.   Gli Stati membri non autorizzano né prescrivono l'applicazione dell'articolo 8 alle microimprese che si avvalgono di una qualsiasi delle esenzioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

4.   Per quanto riguarda le microimprese i bilanci d’esercizio redatti in conformità dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si considerano in grado di fornire la rappresentazione veritiera e corretta richiesta dall'articolo 4, paragrafo 3. Di conseguenza, l'articolo 4, paragrafo 4, non si applica a siffatti bilanci.

5.   Ove si applichi il paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, il totale dello stato patrimoniale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), è composto dagli attivi di cui alle voci da A a D all’interno dell’“Attivo” dell'allegato III o dalle voci da A a D dell'allegato IV.

6.   Fatto salvo il presente articolo, gli Stati membri assicurano che le microimprese siano per il resto considerate piccole imprese.

7.   Gli Stati membri non permettono alle imprese di investimento o alle imprese di partecipazione finanziaria di avvalersi delle deroghe previste dai paragrafi 1, 2 e 3.

8.   Gli Stati membri che alla data 19 luglio 2013, hanno messo in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in osservanza della direttiva 2012/6/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che modifica la direttiva 78/660/CEE del Consiglio relativa ai conti annuali di taluni tipi di società per quanto riguarda le microentità (19), possono essere esentati dagli obblighi di cui all'articolo 3, paragrafo 9, in ordine alla conversione in valuta nazionale delle soglie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, allorché applicano la prima frase dell'articolo 53, paragrafo 1.

9.   Entro 20 luglio 2018 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulla situazione delle microimprese che tenga conto, in particolare, della situazione a livello nazionale relativamente al numero di imprese che rientrano nei criteri dimensionali e della riduzione degli oneri amministrativi derivanti dall'esenzione dall'obbligo di pubblicazione.

Articolo 37

Esenzioni a favore delle imprese figlie

In deroga alle disposizioni delle direttive 2009/101/CE e 2012/30/UE, gli Stati membri non sono obbligati ad applicare alle imprese figlie soggette alla loro legislazione nazionale le disposizioni della presente direttiva concernenti il contenuto, la revisione legale e la pubblicità dei bilanci d’esercizio e la relazione sulla gestione, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

1)

l'impresa madre è soggetta alla legislazione di uno Stato membro;

2)

tutti gli azionisti o i soci dell'impresa figlia si sono dichiarati d'accordo sull'esenzione di cui sopra per ciascun esercizio finanziario in cui essa si applica;

3)

l'impresa madre si è dichiarata garante degli impegni assunti dall'impresa figlia;

4)

le dichiarazioni di cui ai punti 2 e 3 del presente articolo sono oggetto di una pubblicità da parte dell'impresa figlia secondo le modalità previste dalla legislazione dello Stato membro conformemente al capo 2 della direttiva 2009/101/CE;

5)

l'impresa figlia è inclusa nel bilancio consolidato redatto dall'impresa madre conformemente alla presente direttiva;

6)

l'esenzione è menzionata nella nota integrativa consolidata redatta dall'impresa madre; e

7)

il bilancio consolidato di cui al punto 5 del presente articolo, la relazione sulla gestione consolidata e la relazione di revisione sono oggetto di pubblicità da parte dell'impresa figlia secondo le modalità previste dalla legislazione dello Stato membro conformemente al capo 2 della direttiva 2009/101/CE.

Articolo 38

Imprese che sono soci illimitatamente responsabili di altre imprese

1.   Gli Stati membri possono imporre alle imprese di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), le quali siano disciplinate dalla loro legislazione e siano soci illimitatamente responsabili di qualsiasi impresa elencata all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) ("impresa interessata"), di redigere, sottoporre a revisione legale e pubblicare, con il proprio bilancio e conformemente alla presente direttiva, il bilancio dell'impresa interessata, nel qual caso gli obblighi della presente direttiva non si applicano all'impresa interessata.

2.   Gli Stati membri non sono obbligati ad applicare gli obblighi della presente direttiva all'impresa interessata qualora:

a)

il bilancio di detta impresa sia redatto, sottoposto a revisione legale e pubblicato conformemente alle disposizioni della presente direttiva da un'impresa la quale:

i)

sia socio illimitatamente responsabile dell'impresa interessata e

ii)

sia soggetta al diritto di un altro Stato membro;

b)

l'impresa interessata sia inclusa nel bilancio consolidato redatto, sottoposto a revisione legale e pubblicato conformemente alla presente direttiva:

i)

da un socio illimitatamente responsabile, oppure

ii)

qualora l'impresa interessata sia inclusa nel bilancio consolidato di un insieme più grande di imprese redatto, sottoposto a revisione legale e pubblicato conformemente alla presente direttiva, da un'impresa madre soggetta al diritto di uno Stato membro. Questa deroga è indicata nella nota integrativa consolidata.

3.   Nei casi di cui al paragrafo 2 l'impresa interessata è tenuta a comunicare, su richiesta, il nome dell'impresa che pubblica il bilancio.

Articolo 39

Esenzione dalle disposizioni relative al conto economico delle imprese madri che redigono il bilancio consolidato

Gli Stati membri non sono obbligati ad applicare alle imprese madri soggette alla loro legislazione nazionale le disposizioni della presente direttiva relative alla revisione legale e alla pubblicità del conto economico, sempre che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

1)

l'impresa madre redige il bilancio consolidato conformemente alla presente direttiva ed è inclusa in tale bilancio;

2)

l'esenzione è menzionata nella nota integrativa dell'impresa madre;

3)

l'esenzione è menzionata nella nota integrativa consolidata redatta dall'impresa madre; e

4)

l'utile/perdita d'esercizio dell'impresa madre, calcolato conformemente alla presente direttiva, figura nel suo stato patrimoniale.

Articolo 40

Limitazione dell'applicazione delle esenzioni agli enti di interesse pubblico

Salvo ove espressamente stabilito dalla presente direttiva, gli Stati membri non permettono agli enti di interesse pubblico di avvalersi delle semplificazioni e delle esenzioni previste dalla presente direttiva. Un ente di interesse pubblico è considerato una grande impresa indipendentemente dai ricavi netti delle vendite e delle prestazioni, dal totale dello stato patrimoniale e dal numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

CAPO 10

RELAZIONE SUI PAGAMENTI A FAVORE DEI GOVERNI

Articolo 41

Definizioni relative alle relazioni sui pagamenti a favore dei governi

Ai fini del presente capo si intende per:

1.   "impresa attiva nell'industria estrattiva": impresa la cui attività comporta la ricerca, la prospezione, la scoperta, la coltivazione e l'estrazione da giacimenti di minerali, petrolio, gas naturale o altri materiali nell'ambito delle attività economiche di cui alla sezione B - divisioni 05-08, dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 (20);

2.   "impresa che utilizza aree forestali primarie": impresa che svolge attività di cui alla sezione A - divisione 02, gruppo 02.2, dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1893/2006, in foreste primarie;

3.   "governo": qualsiasi autorità nazionale, regionale o locale di uno Stato membro o di un paese terzo. Comprende ministeri, organismi governativi o imprese figlie dalla suddetta autorità secondo le modalità di cui all'articolo 22, paragrafi da 1 a 6, della presente direttiva;

4.   "progetto": attività operative che sono regolate da un singolo contratto, licenza, contratto di locazione, concessione o accordi legali simili e costituiscono il fondamento di obblighi di pagamento verso un governo. Nondimeno, se più accordi di tal genere sono sostanzialmente interconnessi, questi sono considerati un progetto;

5.   "pagamento": importo versato, in denaro o in natura, per attività quali quelle descritte ai punti 1 e 2, dei tipi seguenti:

Articolo 42

Imprese obbligate a presentare una relazione sui pagamenti ai governi

1.   Gli Stati membri obbligano le grandi imprese e tutti gli enti di interesse pubblico attivi nelle industrie estrattive o nell'utilizzo di aree forestali primarie a redigere e mettere a disposizione del pubblico una relazione sui pagamenti erogati ai governi su base annua.

2.   Tale obbligo non si applica a un'impresa soggetta al diritto di uno Stato membro che è un'impresa figlia o un'impresa madre, se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

a)

l'impresa madre è regolata dalla legislazione di uno Stato membro; e

b)

i pagamenti ai governi effettuati dall'impresa sono compresi nella relazione consolidata sui pagamenti ai governi redatta da detta impresa madre in conformità dell'articolo 44.

Articolo 43

Contenuto della relazione

1.   I pagamenti inferiori a 100 000 EUR effettuati in un esercizio, sia che si tratti di pagamenti singoli o di una serie di pagamenti correlati, non devono essere considerati nella relazione.

2.   La relazione indica le informazioni seguenti sulle attività di cui all'articolo 41, punti 1 e 2, per l'esercizio considerato:

a)

l'importo totale dei pagamenti effettuati a favore di ciascun governo;

b)

l'importo totale per tipo di pagamento, di cui all'articolo 41, punto 5, lettere da a) a g), effettuato a favore di ciascun governo;

c)

se questi pagamenti sono stati attribuiti a un progetto specifico, l'importo totale per tipo di pagamento, di cui all'articolo 41, punto 5, lettere da a) a g), effettuato per ciascuno di tali progetti e l'importo totale dei pagamenti per ciascuno di tali progetti.

I pagamenti effettuati dalle imprese in ragione degli obblighi imposti alle imprese a livello di entità possono essere indicati a livello di entità piuttosto che a livello di progetto.

3.   Se versati a un governo, i pagamenti in natura sono indicati in termini di valore e, se del caso, di quantità. Sono fornite note giustificative che spieghino come ne è stato determinato il valore.

4.   L'indicazione dei pagamenti di cui al presente articolo rispecchia la sostanza piuttosto che la forma del pagamento o dell'attività in questione. Pagamenti ed attività non possono essere artificiosamente suddivisi o aggregati allo scopo di eludere l'applicazione della presente direttiva.

5.   Per gli Stati membri che non hanno adottato l'euro, la soglia in euro di cui al paragrafo 1 è convertita in valuta nazionale:

a)

applicando il tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea alla data di entrata in vigore di qualsiasi direttiva che fissi tale soglia e

b)

arrotondando l'importo al centinaio più prossimo.

Articolo 44

Relazione sui pagamenti ai governi consolidata

1.   Gli Stati membri impongono ad ogni grande impresa o ente di interesse pubblico attivi nell'industria estrattiva o che utilizzano aree forestali primarie e soggetti al loro diritto nazionale l'obbligo di redigere una relazione sui pagamenti ai governi consolidata a norma degli articoli 42 e 43, se quell'impresa madre è soggetta all'obbligo di redigere il bilancio consolidato di cui all'articolo 22, paragrafi da 1 a 6.

Un'impresa madre è considerata un'impresa attiva nell'industria estrattiva o un'impresa che utilizza aree forestali primarie se una delle sue imprese figlie è attiva nell'industria estrattiva o utilizza aree forestali primarie.

La relazione consolidata comprende soltanto i pagamenti relativi a operazioni estrattive e/o di sfruttamento forestale.

2.   L'obbligo di redigere la relazione consolidata di cui al paragrafo 1 non si applica a:

a)

un'impresa madre di un piccolo gruppo quale definito all'articolo 3, paragrafo 5, tranne quando un'impresa all’interno del gruppo è un ente di interesse pubblico;

b)

un'impresa madre di un gruppo di dimensioni medie quale definito all'articolo 3, paragrafo 6, tranne quando un'impresa all’interno del gruppo è un ente di interesse pubblico e

c)

un'impresa madre soggetta al diritto di uno Stato membro che sia al tempo stesso un'impresa figlia, se la sua impresa madre è soggetta al diritto di uno Stato membro.

3.   Un'impresa, incluso un ente di interesse pubblico, può essere esclusa dalla relazione sui pagamenti al governo consolidata qualora sia soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:

a)

restrizioni gravi e durevoli pregiudicano sostanzialmente, per l'impresa madre, l'esercizio dei suoi diritti sull’attivo o sulla direzione/gestione di tale impresa;

b)

casi estremamente rari in cui le informazioni necessarie alla redazione della relazione sui pagamenti ai governi consolidata conformemente alla presente direttiva non possono essere ottenute senza spese sproporzionate o ritardi non giustificati;

c)

le azioni o quote di tale impresa sono detenute esclusivamente in vista della loro successiva alienazione.

Le suddette esenzioni si applicano solo se usate anche ai fini dei bilanci consolidati

Articolo 45

Pubblicazione

1.   La relazione di cui all'articolo 42 e la relazione di cui all'articolo 44 sui pagamenti ai governi consolidata formano oggetto di una pubblicità effettuata nei modi prescritti dalla legislazione di ogni Stato membro conformemente al capo 2 della direttiva 2009/101/CE.

2.   Gli Stati membri assicurano che ai membri degli organi responsabili di un'impresa, i quali operano nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione nazionale, incomba la responsabilità di garantire, al meglio delle loro possibilità e conoscenze, che la relazione sui pagamenti ai governi sia redatta e pubblicata in osservanza degli obblighi previsti dalla presente direttiva.

Articolo 46

Criteri di equivalenza

1.   Le imprese di cui agli articoli 42 e 44 che redigono e fanno oggetto di pubblicità una relazione conforme agli obblighi in materia di informativa dei paesi terzi valutati, conformemente all'articolo 47, equivalenti agli obblighi del presente capo, sono esenti dagli obblighi del medesimo, fatto salvo l'obbligo di pubblicare la relazione secondo la legislazione di ciascuno Stato membro, conformemente al capo 2 della direttiva 2009/101/CE.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 49, in cui si indicano i criteri da applicare nella valutazione dell'equivalenza degli obblighi in materia di informativa dei paesi terzi e degli obblighi del presente capo ai fini del paragrafo 1 del presente articolo.

3.   I criteri indicati dalla Commissione ai sensi del paragrafo 2:

a)

comprendono i seguenti elementi:

i)

imprese bersaglio;

ii)

destinatari dei pagamenti;

iii)

pagamenti considerati;

iv)

attribuzione dei pagamenti considerati;

v)

ripartizione dei pagamenti considerati;

vi)

elementi che danno avvio all'informativa su base consolidata;

vii)

mezzi usati per l'informativa;

viii)

frequenza dell'informativa;

ix)

misure antievasione

b)

per il resto, si limitano a ciò che facilita un raffronto diretto degli obblighi in materia di informativa dei paesi terzi e degli obblighi in materia del presente capo.

Articolo 47

Applicazione dei criteri di equivalenza

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione in cui si indicano gli obblighi di informativa dei paesi terzi che, sulla scorta dei criteri di equivalenza indicati a norma dell'articolo 46, essa considera equivalenti agli obblighi del presente capo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 50, paragrafo 2.

Articolo 48

Riesame

La Commissione riesamina l'attuazione e l'efficacia delle disposizioni del presente capo, in particolare in relazione all'ambito di applicazione e all'osservanza degli obblighi di informativa e ai metodi dell'informativa per progetto, e riferisce in merito.

Il riesame tiene conto del contesto internazionale, soprattutto per quanto riguarda il rafforzamento della trasparenza dei pagamenti ai governi, valuta l'impatto di altri regimi internazionali e considera gli effetti sulla competitività e sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico. Tale riesame è completato entro 21 luglio 2018.

La relazione è presentata al Parlamento europeo e al Consiglio, insieme, se del caso, ad una proposta legislativa. Il riesame tiene conto dell'estensione degli obblighi di informativa ad altri settori industriali, nonché dell'eventualità che la relazione sui pagamenti ai governi debba essere sottoposta a revisione legale. La relazione considera altresì l'indicazione di informazioni supplementari in ordine al numero medio di dipendenti, all’uso di subcontraenti ed eventuali sanzioni pecuniarie previste da un paese.

La relazione analizza inoltre se sia praticabile l'introduzione dell'obbligo, per tutti gli emittenti dell'Unione, di esercitare la dovuta diligenza nell'approvvigionamento di minerali al fine di assicurare che le catene della fornitura non abbiano legami con parti in conflitto e rispettino le raccomandazioni EITI e OCSE sulla gestione responsabile della catena della fornitura.

CAPO 11

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 49

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 1, paragrafo 2, all'articolo 3, paragrafo 13, e all'articolo 46, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dalle date di cui all'articolo 54.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 1, paragrafo 2, all'articolo 3, paragrafo 13, e all'articolo 46, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della medesima nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, dell'articolo 3, paragrafo 13, o dell'articolo 46, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 50

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 51

Sanzioni

Gli Stati membri prevedono sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in conformità della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 52

Abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE

Le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE sono abrogate.

I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VII.

Articolo 53

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 20 luglio 2015. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri possono prevedere che le disposizioni di cui al primo comma si applichino per la prima volta al bilancio dell'esercizio che ha inizio il 1o gennaio 2016 ovvero nel corso del 2016.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 54

Entrata in vigore

1.   La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 55

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

A. SHATTER


(1)  GU C 181 del 21.6.2012, pag. 84.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 12 giugno 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 giugno 2013.

(3)  GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.

(4)  GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1.

(5)  GU C 45 E del 23.2.2010, pag. 58.

(6)  GU L 258 dell'1.10.2009, pag. 11.

(7)  GU L 315 del 14.11.2012, pag. 74.

(8)  GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87.

(9)  Definite nella direttiva 2009/28/CE come “foreste […] di specie native, ove non vi sia alcun segno chiaramente visibile di attività umana e i processi ecologici non siano perturbati in modo significativo”.

(10)  GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23.

(11)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(12)  GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

(13)  GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

(14)  GU L 374 del 31.12.1991, pag. 7.

(15)  GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

(16)  GU L 142 del 30.4.2004, pag. 12.

(17)  GU L 340 del 22.12.2007, pag. 66.

(18)  GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19."

(19)  GU L 81 del 21.3.2012, pag. 3.

(20)  GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1.


ALLEGATO I

TIPOLOGIE DI IMPRESE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1, LETTERA A)

Belgio:

la société anonyme/de naamloze vennootschap, la société en commandite par actions/de commanditaire vennootschap op aandelen, la société privée à responsabilité limitée/de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, la société coopérative à responsabilité limitée/de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

Bulgaria:

акционерно дружество, дружество с ограничена отговорност, командитно дружество с акции;

Repubblica ceca:

společnost s ručením omezeným, akciová společnost;

Danimarca:

aktieselskaber, kommanditaktieselskaber, anpartsselskaber;

Germania:

die Aktiengesellschaft, die Kommanditgesellschaft auf Aktien, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

Estonia:

aktsiaselts, osaühing;

Irlanda:

public companies limited by shares or by guarantee, private companies limited by shares or by guarantee;

Grecia:

η ανώνυμη εταιρία, η εταιρία περιορισμένης ευθύνης, η ετερόρρυθμη κατά μετοχές εταιρία;

Spagna:

la sociedad anónima, la sociedad comanditaria por acciones, la sociedad de responsabilidad limitada;

Francia:

la société anonyme, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée, la société par actions simplifiée;

Italia:

la società per azioni, la società in accomandita per azioni, la società a responsabilità limitata;

Cipro:

Δημόσιες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή με εγγύηση, ιδιωτικές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή με εγγύηση;

Lettonia:

akciju sabiedrība, sabiedrība ar ierobežotu atbildību;

Lituania:

akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės;

Lussemburgo:

la société anonyme, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée;

Ungheria:

részvénytársaság, korlátolt felelősségű társaság;

Malta:

kumpanija pubblika —public limited liability company, kumpannija privata —private limited liability company,

soċjeta in akkomandita bil-kapital maqsum f'azzjonijiet —partnership en commandite with the capital divided into shares;

Paesi Bassi:

de naamloze vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

Austria:

die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

Polonia:

spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowo-akcyjna;

Portogallo:

a sociedade anónima, de responsabilidade limitada, a sociedade em comandita por acões, a sociedade por quotas de responsabilidade limitada;

Romania:

societate pe acțiuni, societate cu răspundere limitată, societate în comandită pe acțiuni;

Slovenia:

delniška družba, družba z omejeno odgovornostjo, komanditna delniška družba;

Slovacchia:

akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným;

Finlandia:

yksityinen osakeyhtiö/privat aktiebolag, julkinen osakeyhtiö/publikt aktiebolag;

Svezia:

aktiebolag;

Regno Unito:

public companies limited by shares or by guarantee, private companies limited by shares or by guarantee.


ALLEGATO II

TIPOLOGIE DI IMPRESE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1, LETTERA B)

Belgio:

la société en nom collectif/de vennootschap onder firma, la société en commandite simple/de gewone commanditaire vennootschap, la société coopérative à responsabilité illimitée/de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid;

Bulgaria:

събирателно дружество, командитно дружество;

Repubblica ceca:

veřejná obchodní společnost, komanditní společnost;

Danimarca:

interessentskaber, kommanditselskaber;

Germania:

die offene Handelsgesellschaft, die Kommanditgesellschaft;

Estonia:

täisühing, usaldusühing;

Irlanda:

partnerships, limited partnerships, unlimited companies;

Grecia:

η ομόρρυθμος εταιρία, η ετερόρρυθμος εταιρία;

Spagna:

sociedad colectiva, sociedad en comandita simple;

Francia:

la société en nom collectif, la société en commandite simple;

Italia:

la società in nome collettivo, la società in accomandita semplice;

Cipro:

Ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες (συνεταιρισμοί);

Lettonia:

pilnsabiedrība, komanditsabiedrība;

Lituania:

tikrosios ūkinės bendrijos, komanditinės ūkinės bendrijos;

Lussemburgo:

la société en nom collectif, la société en commandite simple;

Ungheria:

közkereseti társaság, betéti társaság, közös vállalat, egyesülés, egyéni cég;

Malta:

soċjeta f'isem kollettiv jew soċjeta in akkomandita, bil-kapital li mhux maqsum f'azzjonijiet meta s-soċji kollha li għandhom responsabbilita' llimitata huma soċjetajiet in akkomandita bil-kapital maqsum f'azzjonijiet —partnership en nom collectif or partnership en commandite with capital that is not divided into shares, when all the partners with unlimited liability are partnership en commandite with the capital divided into shares;

Paesi Bassi:

de vennootschap onder firma, de commanditaire vennootschap;

Austria:

die offene Gesellschaft, die Kommanditgesellschaft;

Polonia:

spółka jawna, spółka komandytowa;

Portogallo:

sociedade em nome colectivo, sociedade em comandita simples;

Romania:

societate în nume colectiv, societate în comandită simplă;

Slovenia:

družba z neomejeno odgovornostjo, komanditna družba;

Slovacchia:

verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť;

Finlandia:

avoin yhtiö/öppet bolag, kommandiittiyhtiö/kommanditbolag;

Svezia:

handelsbolag, kommanditbolag;

Regno unito:

partnerships, limited partnerships, unlimited companies.


ALLEGATO III

STRUTTURA ORIZZONTALE DELLO STATO PATRIMONIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 10

Attivo

A.   Capitale sottoscritto non versato

di cui richiamato

(a meno che la legislazione nazionale non preveda che il capitale richiamato sia iscritto nel “Patrimonio netto”, nel qual caso la parte di capitale richiamata, ma non ancora versata, figura al punto A o al punto D II 5 dell'attivo).

B.   Costi di impianto e di ampliamento

come definiti dalla legislazione nazionale, sempre che essa ne autorizzi l'iscrizione nell'attivo. La legislazione nazionale può altresì prevedere l'iscrizione dei costi d'impianto e di ampliamento come prima voce sotto le «Immobilizzazioni immateriali».

C.   Immobilizzazioni

I.   Immobilizzazioni immateriali

1.

Costi di sviluppo, sempre che la legislazione nazionale ne autorizzi l'iscrizione nell'attivo.

2.

Concessioni, brevetti, licenze, marchi e diritti e beni analoghi, sempre che siano stati:

a)

acquisiti a titolo oneroso e non siano da iscrivere al punto C I 3; o

b)

generati dall'impresa stessa, sempre che la legislazione nazionale ne autorizzi l'iscrizione nell'attivo.

3.

Avviamento, se acquisito a titolo oneroso.

4.

Acconti versati.

II.   Immobilizzazioni materiali

1.

Terreni e fabbricati.

2.

Impianti tecnici e macchinari.

3.

Altri impianti, attrezzature industriali e commerciali.

4.

Acconti versati e immobilizzazioni materiali in corso di costruzione.

III.   Immobilizzazioni finanziarie

1.

Partecipazioni nelle imprese affiliate.

2.

Crediti verso imprese affiliate.

3.

Partecipazioni.

4.

Crediti verso imprese con le quali l'impresa ha un legame partecipativo.

5.

Titoli aventi carattere di immobilizzazione.

6.

Altri prestiti.

D.   Attivo circolante

I.   Rimanenze

1.

Materie prime e sussidiarie.

2.

Prodotti in corso di lavorazione.

3.

Prodotti finiti e merci.

4.

Acconti versati.

II.   Crediti

(Per ciascuna delle voci sotto indicate si indica separatamente l'importo dei crediti con durata residua superiore ad un anno)

1.

Crediti per forniture e servizi.

2.

Crediti verso imprese affiliate.

3.

Crediti verso imprese con le quali l'impresa ha un legame partecipativo.

4.

Altri crediti.

5.

Capitale sottoscritto, richiamato, ma non versato (a meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione del capitale richiamato al punto A).

6.

Ratei e risconti (a meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione delle suddette voci quali attività al punto E).

III.   Valori mobiliari

1.

Partecipazioni nelle imprese affiliate.

2.

Azioni proprie o quote proprie (con l'indicazione del loro valore nominale o, in mancanza di questo, della loro parità contabile), sempre che la legislazione nazionale ne autorizzi l'iscrizione nello stato patrimoniale.

3.

Altri titoli.

IV.   Disponibilità liquide

E.   Ratei e risconti

(A meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione di tali elementi quali attività al punto D II 6)

Patrimonio netto e passività

A.   Patrimonio netto

I.   Capitale sottoscritto

(A meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione del capitale richiamato a questa voce, nel qual caso gli importi del capitale sottoscritto e del capitale versato sono menzionati separatamente).

II.   Sovrapprezzi

III.   Riserva di rivalutazione

IV.   Riserve

1.

Riserva legale qualora la legislazione nazionale ne prescriva la costituzione.

2.

Riserva per azioni proprie e quote proprie, sempre che la legislazione nazionale ne prescriva la costituzione, fatto salvo l'articolo 24, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2012/30/UE.

3.

Riserve statutarie.

4.

Altre riserve, compresa la riserva intestata al valore netto.

V.   Utili/perdite portati/e a nuovo

VI.   Utili/perdite di esercizio

B.   Fondi

1.

Fondi trattamento di quiescenza per pensioni ed obblighi simili.

2.

Fondi imposte.

3.

Altri fondi.

C.   Debiti

(Per ciascuna delle voci seguenti e per l'insieme di tali voci, si specifica separatamente l'importo dei debiti con durata residua fino ad un anno e l'importo dei debiti con durata residua superiore ad un anno)

1.

Prestiti obbligazionari specificando separatamente quelli convertibili.

2.

Debiti verso enti creditizi.

3.

Acconti ricevuti per ordinazioni, a meno che non siano dedotti distintamente dalle rimanenze.

4.

Debiti per acquisti e servizi.

5.

Debiti commerciali rappresentati da effetti.

6.

Debiti verso imprese affiliate.

7.

Debiti verso imprese con le quali l'impresa ha un legame partecipativo.

8.

Altri debiti, tra cui debiti verso autorità fiscali e di sicurezza sociale.

9.

Ratei e risconti (a meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione di tali voci al punto D).

D.   Ratei e risconti

(A meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione di tali voci al punto C 9 “Debiti”).


ALLEGATO IV

STRUTTURA VERTICALE DELLO STATO PATRIMONIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 10

A.   Capitale sottoscritto non versato

di cui richiamato

(a meno che la legislazione nazionale non preveda che il capitale richiamato sia iscritto al punto L, nel qual caso la parte di capitale richiamata, ma non ancora versata, deve figurare al punto A ovvero al punto D II 5).

B.   Costi di impianto e di ampliamento

come definiti dalla legislazione nazionale, sempre che essa ne autorizzi l'iscrizione nell'attivo. La legislazione nazionale può altresì prevedere l'iscrizione dei costi d'impianto e di ampliamento come prima voce sotto le «Immobilizzazioni immateriali».

C.   Immobilizzazioni

I.   Immobilizzazioni immateriali

1.

Costi di sviluppo, sempre che la legislazione nazionale ne autorizzi l'iscrizione nell'attivo.

2.

Concessioni, brevetti, licenze, marchi e diritti e beni analoghi, sempre che siano stati:

a)

acquisiti a titolo oneroso e non siano da iscrivere al punto C I 3; o

b)

generati dall'impresa stessa, sempre che la legislazione nazionale ne autorizzi l'iscrizione nell'attivo.

3.

Avviamento, se acquisito a titolo oneroso.

4.

Acconti versati.

II.   Immobilizzazioni materiali

1.

Terreni e fabbricati.

2.

Impianti tecnici e macchinari.

3.

Altri impianti, attrezzature industriali e commerciali.

4.

Acconti versati e immobilizzazioni materiali in corso di costruzione.

III.   Immobilizzazioni finanziarie

1.

Partecipazioni nelle imprese affiliate.

2.

Crediti verso imprese affiliate.

3.

Partecipazioni.

4.

Crediti verso imprese con le quali l'impresa ha un legame partecipativo.

5.

Titoli aventi carattere di immobilizzazione.

6.

Altri prestiti.

D.   Attivo circolante

I.   Rimanenze

1.

Materie prime e sussidiarie.

2.

Prodotti in corso di lavorazione.

3.

Prodotti finiti e merci.

4.

Acconti versati.

II.   Crediti

(Per ciascuna delle voci sotto indicate si deve indicare separatamente l'importo dei crediti con durata residua superiore ad un anno)

1.

Crediti per forniture e servizi.

2.

Crediti verso imprese affiliate.

3.

Crediti verso imprese con le quali l’impresa ha un legame partecipativo.

4.

Altri crediti.

5.

Capitale sottoscritto, richiamato, ma non versato (a meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione nell’attivo del capitale richiamato al punto A).

6.

Ratei e risconti (a meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione nell’attivo dei ratei e risconti al punto E).

III.   Valori mobiliari

1.

Partecipazioni nelle imprese affiliate.

2.

Azioni proprie o quote proprie (con l'indicazione del loro valore nominale o, in mancanza di questo, della loro parità contabile), sempre che la legislazione nazionale ne autorizzi l'iscrizione nello stato patrimoniale.

3.

Altri titoli.

IV.   Disponibilità liquide

E.   Ratei e risconti

(A meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione di tali voci al punto D II 6).

F.   Debiti la cui durata residua non è superiore a un anno

1.

Prestiti obbligazionari specificando separatamente quelli convertibili.

2.

Debiti verso enti creditizi.

3.

Acconti ricevuti per ordinazioni, a meno che non siano dedotti distintamente dalle rimanenze.

4.

Debiti per acquisti e servizi.

5.

Debiti commerciali rappresentati da effetti.

6.

Debiti verso imprese affiliate.

7.

Debiti verso imprese con le quali l’impresa ha un legame partecipativo.

8.

Altri debiti, tra cui debiti verso autorità fiscali e di sicurezza sociale.

9.

Ratei e risconti (a meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione di tali voci al punto K).

G.   Attivo circolante

(Ivi compresi i ratei e risconti quando indicati al punto E) previa deduzione dei debiti con durata residua non superiore a un anno (compresi i ratei e risconti quando indicati al punto K).

H.   Totale delle attività previa deduzione delle passività correnti

I.   Debiti la cui durata residua è superiore a un anno

1.

Prestiti obbligazionari specificando separatamente quelli convertibili.

2.

Debiti verso enti creditizi.

3.

Acconti ricevuti per ordinazioni, a meno che non siano dedotti distintamente dalle rimanenze.

4.

Debiti per acquisti e servizi.

5.

Debiti commerciali rappresentati da effetti.

6.

Debiti verso imprese affiliate.

7.

Debiti verso imprese con le quali l’impresa ha un legame partecipativo.

8.

Altri debiti, tra cui debiti verso autorità fiscali e di sicurezza sociale.

9.

Ratei e risconti (a meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione di tali voci al punto K).

J.   Fondi

1.

Fondi trattamento di quiescenza per pensioni ed obblighi simili.

2.

Fondi imposte.

3.

Altri fondi.

K.   Ratei e risconti

(A meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione di tali voci al punto F 9 o I 9 o entrambi).

L.   Patrimonio netto

I.   Capitale sottoscritto

(A meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione del capitale richiamato a questa voce, nel qual caso gli importi del capitale sottoscritto e del capitale versato devono essere menzionati separatamente).

II.   Sovrapprezzi

III.   Riserva di rivalutazione

IV.   Riserve

1.

Riserva legale qualora la legislazione nazionale ne prescriva la costituzione.

2.

Riserva per azioni proprie e quote proprie, sempre che la legislazione nazionale ne prescriva la costituzione, fatto salvo l'articolo 24, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2012/30/UE.

3.

Riserve statutarie.

4.

Altre riserve, compresa la riserva intestata al valore netto.

V.   Utili/perdite portati/e a nuovo

VI.   Utili/perdite di esercizio


ALLEGATO V

STRUTTURA DEL CONTO ECONOMICO – PER NATURA DELLA SPESA DI CUI ALL'ARTICOLO 13

1.

Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni.

2.

Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e in corso di fabbricazione.

3.

Lavori effettuati dall'impresa per se stessa e iscritti nell'attivo.

4.

Altri proventi di gestione.

5.

a)

Materie prime e sussidiarie.

b)

Altre spese esterne.

6.

Costi del personale:

a)

salari e stipendi;

b)

oneri sociali, specificando gli oneri per le pensioni.

7.

a)

Rettifiche di valore relative ai costi di impianto e di ampliamento e alle immobilizzazioni materiali ed immateriali.

b)

Rettifiche di valore di voci dell'attivo circolante ove esse superino le rettifiche di valore normali in seno all'impresa.

8.

Altre spese d'esercizio.

9.

Proventi da partecipazioni, specificando quelli derivanti da imprese affiliate.

10.

Proventi da altri valori mobiliari e crediti compresi nelle immobilizzazioni, specificando quelli derivanti da imprese affiliate.

11.

Altri interessi e proventi assimilati, specificando quelli derivanti da imprese affiliate.

12.

Rettifiche di valore relative ad immobilizzazioni finanziarie, nonché a valori mobiliari compresi nell'attivo circolante.

13.

Interessi ed oneri assimilati, specificando quelli riguardanti imprese affiliate.

14.

Imposte sull'utile o sulla perdita.

15.

Utile/perdita al netto delle imposte.

16.

Altre imposte non comprese nelle voci da 1 a 15.

17.

Utile/perdita di esercizio.


ALLEGATO VI

STRUTTURA DEL CONTO ECONOMICO – PER FUNZIONE DELLA SPESA DI CUI ALL'ARTICOLO 13

1.

Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni.

2.

Costo del venduto (comprese le rettifiche di valore).

3.

Utile/perdita lordo/a.

4.

Costi di distribuzione (comprese le rettifiche di valore).

5.

Costi di amministrazione (comprese le rettifiche di valore).

6.

Altri proventi di gestione.

7.

Proventi da partecipazioni, specificando quelli derivanti da imprese affiliate.

8.

Proventi da altri valori mobiliari e crediti compresi nelle immobilizzazioni, specificando quelli derivanti da imprese affiliate.

9.

Altri interessi e proventi assimilati, specificando quelli derivanti da imprese affiliate.

10.

Rettifiche di valore relative ad immobilizzazioni finanziarie, nonché a valori mobiliari compresi nell'attivo circolante.

11.

Interessi ed oneri assimilati, specificando quelli riguardanti imprese affiliate.

12.

Imposte sull'utile o sulla perdita.

13.

Utile/perdita al netto delle imposte.

14.

Altre imposte non comprese nelle voci da 1 a 13.

15.

Utile/perdita di esercizio.


ALLEGATO VII

Tavola di concordanza

Direttiva 78/660/CEE

Direttiva 83/349/CEE

Presente direttiva

Articolo 1, paragrafo 1, primo comma, frase introduttiva

Articolo 1, lettera a)

Articolo 1, paragrafo 1, primo comma, dal primo al ventisettesimo trattino

Allegato I

Articolo 1, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 1, lettera b)

Articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, lettere da a) a a bis)

Allegato II

Articolo 1, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 1, lettera c)

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 5

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 2, paragrafo 6

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 3

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 9, paragrafo 5

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 4, paragrafo 6

Articolo 6, paragrafo 1, lettera h) e articolo 6, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 2, punto 14

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 2, punto 15

Articolo 6

Articolo 9, paragrafo 6

Articolo 7

Articolo 6, paragrafo 1, lettera g)

Articolo 8

Articolo 10

Articolo 9, punto A

Allegato III, punto A

Articolo 9, punto B

Allegato III,, punto B

Articolo 9, punto C

Allegato III, punto C

Articolo 9, punto D

Allegato III, punto D

Articolo 9, punto E

Allegato III, punto E

Articolo 9, punto F

Passivo

Articolo 9, punto A

Patrimonio netto e passività

Allegato III, punto A

Articolo 9, punto B

Allegato III, punto B

Articolo 9, punto C

Allegato III, punto C

Articolo 9, punto D

Allegato III, punto D

Articolo 9, punto E

Articolo 10

Allegato IV

Articolo 10 bis

Articolo 11

Articolo 11, primo comma

Articolo 3, paragrafo 2, e articolo 14, paragrafo 1

Articolo 11, secondo comma

Articolo 11, terzo comma

Articolo 3, paragrafo 9, primo comma

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 10

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 9, secondo comma

Articolo 12, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 11

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 14

Articolo 16, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 3

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 2, punto 4

Articolo 15, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 17, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 15, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 15, paragrafo 3, lettera c)

Articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto i)

Articolo 15, paragrafo 4

Articolo 16

Articolo 12, paragrafo 4

Articolo 17

Articolo 2, punto 2

Articolo 18

Articolo 19

 

Articolo 2, punto 8

Articolo 20, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 12, primo comma

Articolo 20, paragrafo 2

Articolo 12, paragrafo 12, secondo comma

Articolo 20, paragrafo 3

- Articolo 12, paragrafo 12, terzo comma

Articolo 21

Articolo 22, primo comma

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 22, secondo comma

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 23, voci da 1 a 15

Allegato V, voci da 1 a 15

Articolo 23, voci da 16 a 19

Articolo 23, voci 20 e 21

Allegato V, voci 16 e 17

Articolo 24

Articolo 25, voci da 1 a 13

Allegato VI, voci da 1 a 13

Articolo 25, voci da 14 a 17

Articolo 25, voci 18 e 19

Allegato VI, voci 14 e 15

Articolo 26

Articolo 27, primo comma, frase introduttiva

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 27, primo comma, lettere a) e c)

Articolo 14, paragrafo 2, lettere a) e b)

Articolo 27, primo comma, lettere b) e d)

Articolo 27, secondo comma

Articolo 3, paragrafo 9, primo comma

Articolo 28

Articolo 2, punto 5

Articolo 29

Articolo 30

Articolo 31, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 1, frase introduttiva e lettere da a) a f)

Articolo 31, paragrafo 1 bis

Articolo 6, paragrafo 5

Articolo 31, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 32

Articolo 6, paragrafo 1, lettera i)

Articolo 33, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 33, paragrafo 1, lettere a) e b), e secondo e terzo comma

Articolo 33, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 33, paragrafo 2, lettera a), primo comma, e articolo 33, paragrafo 2, lettere b), c) e d)

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 33, paragrafo 2, lettera a), secondo comma

Articolo 16, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 33, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 33, paragrafo 4

Articolo 16, paragrafo 1, lettera b), punto ii)

Articolo 33, paragrafo 5

Articolo 34

Articolo 12, paragrafo 11, quarto comma

Articolo 35, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 6, paragrafo 1, lettera i)

Articolo 35, paragrafo 1, lettere b)

Articolo 12, paragrafo 5

Articolo 35, paragrafo 1, lettere c)

Articolo 12, paragrafo 6

Articolo 35, paragrafo 1, lettera d)

 

Articolo 17, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 35, paragrafo 2

Articolo 2, punto 6

Articolo 35, paragrafo 3

Articolo 2, punto 7

Articolo 35, paragrafo 4

Articolo 12, paragrafo 8, e articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto vi)

Articolo 36

Articolo 37, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 11, primo, terzo e quinto comma

Articolo 37, paragrafo 2

Articolo 12, paragrafo 11, primo e secondo comma

Articolo 38

Articolo 39, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 6, paragrafo 1, lettera i)

Articolo 39, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 12, paragrafo 7, primo comma

Articolo 39, paragrafo 1, lettera c)

articolo 39, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 12, paragrafo 7, secondo comma

Articolo 39, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 17, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 39, paragrafo 2

Articolo 2, punto 6

Articolo 40, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 9

Articolo 40, paragrafo 2

Articolo 41

Articolo 12, paragrafo 10

Articolo 42, primo comma

Articolo 12, paragrafo 12, terzo comma

Articolo 42, secondo comma

Articolo 42 bis, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 42 bis, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 42 bis, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 42 bis, paragrafo 4

Articolo 8, paragrafo 4

Articolo 42 bis, paragrafo 5

Articolo 8, paragrafo 5

Articolo 42 bis, paragrafo 5 bis

Articolo 8, paragrafo 6

Articolo 42 ter

Articolo 8, paragrafo 7

Articolo 42 quater

Articolo 8, paragrafo 8

Articolo 42 quinquies

Articolo 16, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 42 sexies

Articolo 8, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 42 septies

Articolo 8, paragrafo 9

Articolo 43, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 16, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 43, paragrafo 1, punto 1)

Articolo 16, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 43, paragrafo 1, punto 2), primo comma

Articolo 17, paragrafo 1, lettera g), primo comma

Articolo 43, paragrafo 1, punto 2), secondo comma

Articolo 17, paragrafo 1, lettera k)

Articolo 43, paragrafo 1, punto 3)

Articolo 17, paragrafo 1, lettera h)

Articolo 43, paragrafo 1, punto 4)

Articolo 17, paragrafo 1, lettera i)

Articolo 43, paragrafo 1, punto 5)

Articolo 17, paragrafo 1, lettera j)

Articolo 43, paragrafo 1, punto 6)

Articolo 16, paragrafo 1, lettera g)

Articolo 43, paragrafo 1, punto 7)

Articolo 16, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 43, paragrafo 1, punto 7 bis)

Articolo 17, paragrafo 1, lettera p)

Articolo 43, paragrafo 1, punto 7 ter)

Articolo 2, punto 3, e articolo 17, paragrafo 1, lettera r)

Articolo 43, paragrafo 1, punto 8)

Articolo 18, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 43, paragrafo 1, punto 9)

Articolo 17, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 43, paragrafo 1, punto 10)

Articolo 43, paragrafo 1, punto 11)

Articolo 17, paragrafo 1, lettera f)

Articolo 43, paragrafo 1, punto 12)

Articolo 17, paragrafo 1, lettera d), primo comma

Articolo 43, paragrafo 1, punto 13)

Articolo 16, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 43, paragrafo 1, punto 14), lettera a)

Articolo 17, paragrafo 1, lettera c), punto i)

Articolo 43, paragrafo 1, punto 14) lettera b)

Articolo 17, paragrafo 1, lettera c), punto ii)

Articolo 43, paragrafo 1, punto 15)

Articolo 18, lettera b) e articolo 18, paragrafo 3

Articolo 43, paragrafo 2

Articolo 43, paragrafo 3

Articolo 17, paragrafo 1, lettera g), secondo comma

Articolo 44

Articolo 45, paragrafo 1

Articolo 17, paragrafo 1, lettera g), secondo comma

Articolo 28, paragrafo 3

Articolo 45, paragrafo 2

Articolo 18, paragrafo 2

Articolo 46

Articolo 19

Articolo 46 bis

Articolo 20

Articolo 47, paragrafi 1 e 1 bis

Articolo 30, paragrafi 1 e 2

Articolo 47, paragrafo 2

Articolo 31, paragrafo 1

Articolo 47, paragrafo 3

Articolo 31, paragrafo 2

Articolo 48

Articolo 32, paragrafo 1

Articolo 49

Articolo 32, paragrafo 2

Articolo 50

Articolo 17, paragrafo 1, lettera o)

Articolo 50 bis

Articolo 50 ter

Articolo 33, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 50 quater

Articolo 33, paragrafo 2

Articolo 51, paragrafo 1

Articolo 34, paragrafo 1

Articolo 51, paragrafo 2

Articolo 51, paragrafo 3

Articolo 51 bis

Articolo 35, paragrafi 1 e 2

Articolo 52

Articolo 53, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 13

Articolo 53 bis

Articolo 40

Articolo 55

Articolo 56, paragrafo 1

Articolo 56, paragrafo 2

Articolo 17, paragrafo 1, lettere m), e n)

Articolo 57

Articolo 37

Articolo 57 bis

Articolo 38

Articolo 58

Articolo 39

Articolo 59, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 7, lettera a)

Articolo 59, paragrafi da 2 a 6, lettera a)

Articolo 9, paragrafo 7, lettera a), e articolo 27

Articolo 59, paragrafo 6, lettere b) e c)

Articolo 9, paragrafo 7, lettere b) e c)

Articolo 59, paragrafi 7 e 8

Articolo 9, paragrafo 7, lettera a), e articolo 27

Articolo 59, paragrafo 9

Articolo 27, paragrafo 9

Articolo 60

Articolo 60 bis

Articolo 51

Articolo 61

Articolo 17, paragrafo 2

Articolo 61 bis

Articolo 62

Articolo 55

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 22, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 22, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 22, paragrafi 3, 4 e 5

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 22, paragrafo 6

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 10

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 21

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 5

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 23, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 8

Articolo 6, paragrafi 3 e 4

Articolo 3, paragrafo 9, secondo comma, articolo 3, paragrafi 10 e 11

Articolo 6, paragrafo 4

Articolo 23, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 23, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 23, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 23, paragrafo 3, parte introduttiva

Articolo 8

Articolo 23, paragrafo 5

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 23, paragrafo 6

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 10

Articolo 23, paragrafo 7

Articolo 11

Articolo 23, paragrafo 8

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 22, paragrafo 7

 

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 22, paragrafo 8

Articolo 12, paragrafo 3

Articolo 22, paragrafo 9

Articolo 13, paragrafi 1 e 2

Articolo 2, punto 16 e articolo 6, paragrafo 1ettera j)

Articolo 13, paragrafo 2 bis

Articolo 23, paragrafo 10

Articolo 13, paragrafo 3

Articolo 23, paragrafo 9

Articolo 15

Articolo 16

Articolo 4

Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 24, paragrafo 1

Articolo 17, paragrafo 2

Articolo 18

Articolo 24, paragrafo 2

Articolo 19

Articolo 24, paragrafo 3, lettere da a) a e)

Articolo 20

Articolo 21

Articolo 24, paragrafo 4

Articolo 22

Articolo 24, paragrafo 5

Articolo 23

Articolo 24, paragrafo 6

Articolo 24

Articolo 25, paragrafo 1

Articolo 6, lettera b)

Articolo 25, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 26, paragrafo 1

Articolo 24, paragrafo 7

Articolo 26, paragrafo 2

Articolo 26, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 1, lettera j)

Articolo 27

Articolo 24, paragrafo 8

Articolo 28

Articolo 24, paragrafo 9

Articolo 29, paragrafo 1

Articolo 24, paragrafo 10

Articolo 29, paragrafo 2

Articolo 24, paragrafo 11

Articolo 29, paragrafo 3

Articolo 24, paragrafo 12

Articolo 29, paragrafo 4

Articolo 24, paragrafo 13

Articolo 29, paragrafo 5

Articolo 24, paragrafo 14

Articolo 30, paragrafo 1

Articolo 24, paragrafo 3, lettera c)

Articolo 30, paragrafo 2

Articolo 31

Articolo 24, paragrafo 3, lettera f)

Articolo 32, paragrafi 1 e 2

Articolo 26

 

Articolo 32, paragrafo 3

Articolo 33

Articolo 27

Articolo 34, frase introduttiva, e articolo 34, punto 1, prima frase

Articolo 16, paragrafo 1, lettera a) e articolo 28, paragrafo 1

Articolo 34, paragrafo 1, seconda frase

Articolo 34, paragrafo 2

Articolo 28, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 34, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 28, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 34, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 34, paragrafo 4

Articolo 28, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 34, paragrafo 5

Articolo 28, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 34, paragrafo 6

Articolo 16, paragrafo 1, lettera g) e articolo 28, paragrafo 1

Articolo 34, paragrafo 7

Articolo 16, paragrafo 1, lettera d) e articolo 28, paragrafo 1

Articolo 34, paragrafo 7 bis

Articolo 17, paragrafo 1, lettera p)

Articolo 34, paragrafo 7 ter

Articolo 17, paragrafo 1, lettera r)

Articolo 34, paragrafo 8

Articolo 18, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 34, paragrafo 9, lettera a)

Articolo 17, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 34, paragrafo 9, lettera b)

Articolo 28, paragrafo 1, lettera b)

 

Articolo 34, paragrafo 10

Articolo 34, paragrafo 11

Articolo 17, paragrafo 1, lettera f), e

Articolo 28, paragrafo 1

Articolo 34, paragrafo 12 e 13

Articolo 28, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 34, paragrafo 14

Articolo 16, paragrafo 1, lettera c) e articolo 28, paragrafo 1

Articolo 17, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 17, paragrafo 1, lettera c) e articolo 28, paragrafo 1

Articolo 34, paragrafo 16

Articolo 18, paragrafo 1, lettera b) e articolo 28, paragrafo 1

Articolo 35, paragrafo 1

Articolo 28, paragrafo 3

Articolo 35, paragrafo 2

Articolo 36, paragrafo 1

Articolo 19, paragrafo 1, e articolo 29, paragrafo 1

Articolo 36, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 36, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 29, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 36, paragrafo 2, lettera e)

Articolo 19, paragrafo 2, lettera e) e articolo 29, paragrafo 1

Articolo 36, paragrafo 2, lettera f)

Articolo 29, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 36, paragrafo 3

Articolo 29, paragrafo 3

Articolo 36 bis

Articolo 33, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 36 ter

Articolo 33, paragrafo 2

Articolo 37, paragrafo 1

Articolo 34, paragrafi 1 e 2

Articolo 37, paragrafo 2

Articolo 35

Articolo 37, paragrafo 4

Articolo 35

Articolo 38, paragrafo 1

Articolo 30, paragrafo 1, primo comma, e articolo 30, paragrafo 3, primo comma

Articolo 38, paragrafo 2

Articolo 30, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 38, paragrafo 3

Articolo 38, paragrafo 4

Articolo 30, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 38, paragrafi 5 e 6

Articolo 38, paragrafo 7

Articolo 40

Articolo 38 bis

Articolo 39

Articolo 40

Articolo 41, paragrafo 1

Articolo 2, punto 12

Articolo 41, paragrafo 1 bis

Articolo 2, punto 3

Articolo 41, paragrafi da 2 a 5

Articolo 42

Articolo 43

Articolo 44

Articolo 45

Articolo 46

Articolo 47

Articolo 48

Articolo 51

Articolo 49

Articolo 50

Articolo 50 bis

Articolo 51

Articolo 55