ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2013.178.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 178

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

56o anno
28 giugno 2013


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 ( 1 )

1

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (rifusione) ( 1 )

27

 

*

Direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE ( 1 )

66

 

*

Direttiva 2013/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell’Unione di cani, gatti e furetti ( 1 )

107

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

109

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

28.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 178/1


REGOLAMENTO (UE) N. 576/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 giugno 2013

sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2, e l’articolo 168, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia introdotti in uno Stato membro da un altro Stato membro o da paesi terzi, nonché i controlli di tali movimenti. Esso ha l’obiettivo di garantire un livello di sicurezza sufficiente relativamente ai rischi per la salute pubblica e animale considerati nell’ambito di tali movimenti a carattere non commerciale e di rimuovere qualunque ostacolo ingiustificato a tali movimenti.

(2)

In una dichiarazione allegata al regolamento (UE) n. 438/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia (4), la Commissione si è impegnata a proporre una revisione completa del regolamento (CE) n. 998/2003, in particolare degli aspetti relativi agli atti delegati e di esecuzione. In seguito all’entrata in vigore del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) è quindi necessario adeguare le competenze conferite alla Commissione, ai sensi del regolamento (CE) n. 998/2003, agli articoli 290 e 291 TFUE. Tenendo conto del numero di modifiche che è necessario apportare alle condizioni di polizia sanitaria stabilite nel regolamento (CE) n. 998/2003 e della necessità di rendere tali condizioni sufficientemente chiare ed accessibili ai cittadini, detto regolamento dovrebbe essere abrogato e sostituito dal presente regolamento.

(3)

Il presente regolamento dovrebbe stabilire un elenco di specie animali alle quali applicare le condizioni di polizia sanitaria armonizzate qualora gli animali di dette specie siano tenuti come animali da compagnia e siano oggetto di movimenti a carattere non commerciale. Nel compilare detto elenco occorre tenere conto della sensibilità alla rabbia di detti animali o del loro ruolo nell’epidemiologia della malattia.

(4)

La direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (5), definisce, tra l’altro, le condizioni di polizia sanitaria applicabili agli scambi e alle importazioni di cani, gatti e furetti, che appartengono a specie suscettibili alla rabbia. Poiché dette specie, che spesso accompagnano il proprietario o una persona autorizzata in movimenti a carattere non commerciale verso l’Unione e all’interno di essa, possono anche essere da compagnia, il presente regolamento dovrebbe fissare le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di dette specie verso gli Stati membri. Le specie in questione dovrebbero essere elencate nell’allegato I, parte A, del presente regolamento.

(5)

È ugualmente necessario definire un quadro giuridico per le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di specie non affette da rabbia, o che non hanno alcuna rilevanza epidemiologica per quanto riguarda la malattia, alle quali, se non fossero tenute come animali da compagnia, si applicherebbero altri atti giuridici dell’Unione, compresa la legislazione relativa agli animali destinati alla produzione di alimenti. Dette specie dovrebbero essere elencate nell’allegato I, parte B.

(6)

L’elenco che figura nell’allegato I, parte B, dovrebbe comprendere gli invertebrati, ad eccezione delle api e dei calabroni oggetto dalla direttiva 92/65/CEE, e dei molluschi e dei crostacei oggetto dalla direttiva 2006/88/CE del Consiglio del 24 ottobre 2006 relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (6). L’elencodovrebbe includere inoltre gli animali acquatici ornamentali allevati in acquari di tipo non commerciale e non rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/88/CE, nonché gli anfibi e i rettili.

(7)

L’elenco che figura nell’allegato I, parte B, dovrebbe comprendere anche tutte le specie di uccelli, diversi da quelli oggetto dalla direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (7), nonché i roditori e i conigli diversi da quelli destinati alla produzione alimentare di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (8).

(8)

Tuttavia, ai fini della coerenza del diritto dell’Unione, in attesa della definizione di una normativa dell’Unione relativa ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia delle specie elencate nella parte B dell’allegato I, introdotti da un altro Stato membro o da un territorio o un paese terzo, le norme nazionali vigenti dovrebbero poter continuare ad applicarsi a movimenti di questo tipo a condizione che esse non siano più rigide di quelle applicate ai movimenti a carattere commerciale.

(9)

Poiché gli animali delle specie elencate nella parte B dell’allegato I del presente regolamento possono appartenere a specie che richiedono una particolare protezione, è opportuno che il presente regolamento si applichi fatto salvo il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (9).

(10)

Al fine di operare una netta distinzione tra le norme che si applicano ai movimenti a carattere non commerciale e agli scambi e alle importazioni nell’Unione da paesi terzi di cani, gatti e furetti coperti dalle condizioni di polizia sanitaria della direttiva 92/65/CEE, il presente regolamento dovrebbe dare una definizione non solo degli animali da compagnia, ma anche dei movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia durante i quali l’animale da compagnia in questione accompagna il suo proprietario o una persona autorizzata. L’esperienza dimostra che durante i movimenti a carattere non commerciale non è sempre possibile che l’animale da compagnia si trovi in qualsiasi momento nelle immediate vicinanze del proprietario o della persona autorizzata. Per motivi debitamente giustificati e documentati, si dovrebbe considerare che l’animale accompagna il proprietario o la persona autorizzata anche qualora il movimento a carattere non commerciale dell’animale da compagnia avvenga fino a cinque giorni prima o dopo rispetto al movimento del proprietario o della persona autorizzata ovvero avvenga in un luogo fisicamente diverso da quello occupato dal proprietario o dalla persona autorizzata.

(11)

L’esperienza relativa all’applicazione delle norme vigenti dimostra che gli scambi e le importazioni nell’Unione da paesi terzi degli animali da compagnia delle specie di cui all’allegato I, parte A, possono essere dissimulati fraudolentemente come movimenti non commerciali. Al fine di impedire tali pratiche, poiché possono creare rischi per la salute degli animali, occorre fissare nel presente regolamento un numero massimo di animali da compagnia delle specie elencate nell’allegato I, parte A, che possono accompagnare il proprietario o la persona autorizzata. Tuttavia, dovrebbe essere possibile superare quel numero massimo a talune condizioni specifiche. Inoltre, dovrebbe essere chiarito che quando le condizioni specifiche non sono soddisfatte e il numero di animali da compagnia delle specie elencate nell’allegato I, parte A, del presente regolamento supera il numero massimo stabilito, si applicano a detti animali da compagnia le pertinenti disposizioni della direttiva 92/65/CEE e della direttiva 90/425/CEE (10) o della direttiva 91/496/CEE (11).

(12)

Il regolamento (CE) n. 998/2003 prevede che, per un periodo transitorio, gli animali da compagnia delle specie di cui all’allegato I, parti A e B, si considerino identificati se dotati di un tatuaggio chiaramente leggibile oppure di un sistema elettronico di identificazione («trasponditore»). Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire le norme per la marcatura degli animali da compagnia delle specie di cui all’allegato I, parte A, del presente regolamento dopo la scadenza del periodo transitorio il 3 luglio 2011.

(13)

L’impianto di un trasponditore rappresenta un intervento invasivo, la cui esecuzione richiede determinate qualifiche. I trasponditori dovrebbero quindi essere impiantati solo da persone adeguatamente qualificate. Se uno Stato membro autorizza a impiantare trasponditori persone diverse dai veterinari, dovrebbe stabilire norme relative alle qualifiche minime richieste a tali persone.

(14)

L’allegato I bis del regolamento (CE) n. 998/2003 definisce i requisiti tecnici per l’identificazione degli animali da compagnia mediante trasponditori. Detti requisiti tecnici sono in linea con le norme accettate a livello internazionale e vanno pertanto inclusi, senza modifiche sostanziali, nell’allegato III del presente regolamento.

(15)

Al fine di proteggere la salute pubblica e quella degli animali da compagnia delle specie di cui all’allegato I, il presente regolamento dovrebbe prevedere la possibilità di adottare misure sanitarie preventive per malattie e infezioni diverse dalla rabbia. Dette misure dovrebbero basarsi su informazioni scientifiche convalidate e sono da applicarsi in maniera proporzionale ai rischi per la salute pubblica ed animale legati ai movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia che potrebbero essere contagiati dalle malattie o infezioni in questione. Le misure dovrebbero comprendere norme per la classificazione degli Stati membri o di loro parti, le procedure a cui gli Stati membri che richiedono l’applicazione delle misure sanitarie preventive dovrebbero attenersi per giustificare regolarmente la necessità di tali richieste, le condizioni per l’applicazione e la documentazione delle misure sanitarie preventive e, ove opportuno, le condizioni che consentono deroghe all’applicazione di tali misure. Dovrebbe pertanto essere stabilito in un atto di esecuzione da adottare ai sensi del presente regolamento un elenco di Stati membri, o di loro parti, classificati ai sensi delle norme pertinenti.

(16)

È possibile che, a causa di conflitti con gli anticorpi materni, i vaccini antirabbici somministrati prima dei tre mesi di età agli animali da compagnia delle specie di cui all’allegato I, parte A, non inducano l’immunità protettiva. I fabbricanti di vaccini raccomandano pertanto di non vaccinare animali da compagnia più giovani di quell’età. Di conseguenza, al fine di autorizzare movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia giovani delle specie di cui all’allegato I, parte A, che non sono stati vaccinati contro la rabbia oppure che sono stati vaccinati ma non si sono ancora immunizzati, il presente regolamento dovrebbe stabilire determinate misure di prevenzione da adottare e dovrebbe permettere agli Stati membri di autorizzare detti movimenti nei loro territori qualora gli animali giovani in questione siano conformi a dette misure.

(17)

Per semplificare le condizioni relative ai movimenti a carattere non commerciale di animali delle specie di cui all’allegato I, parte A, tra Stati membri la cui situazione rispetto alla rabbia è ugualmente favorevole, il presente regolamento dovrebbe anche prevedere la possibilità di derogare all’obbligo di somministrare la vaccinazione antirabbica. Tale possibilità dovrebbe essere disponibile previa presentazione di una domanda congiunta degli Stati membri interessati. Tale deroga dovrebbe essere basata su informazioni scientifiche convalidate ed essere applicata in proporzione ai rischi per la salute pubblica o animale legati ai movimenti a carattere non commerciale degli animali che potrebbero essere contagiati dalla rabbia. Gli Stati membri, o loro parti, che beneficiano di tale deroga dovrebbero essere elencati in un atto di esecuzione da adottare ai sensi del presente regolamento.

(18)

I paesi e i territori che figurano nell’elenco di cui all’allegato II, parte B, sezione 2, del regolamento (CE) n. 998/2003 applicano norme equivalenti a quelle applicate dagli Stati membri, mentre quelli elencati nell’allegato II, parte C, di detto regolamento rispettano i criteri stabiliti nell’articolo 10 del regolamento. Tali elenchi dovrebbero essere riportati, senza modifiche sostanziali, in un atto di esecuzione da adottare ai sensi del presente regolamento.

(19)

Inoltre, un elenco di territori o paesi terzi che applicano norme aventi contenuto ed effetti uguali a quelli delle norme definite nel presente regolamento per gli animali da compagnia delle specie elencate nell’allegato I, parte B, dovrebbe essere riportato in un atto di esecuzione da adottare ai sensi del presente regolamento.

(20)

Il regolamento (CE) n. 998/2003 stabilisce determinate condizioni relative ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia introdotti negli Stati membri da altri Stati membri e da paesi o territori elencati nell’allegato II, parte B, sezione 2, e parte C. Tali condizioni includono una vaccinazione antirabbica in corso di validità somministrata agli animali da compagnia in questione con vaccini conformi alle norme minime di sicurezza stabilite nel capitolo corrispondente del Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri (Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals) dell’organizzazione mondiale per la salute animale (UIE), o per i quali è stata concessa un’autorizzazione all’immissione in commercio a norma della direttiva 2001/82/CE (12) o del regolamento (CE) n. 726/2004 (13). Detti vaccini si sono dimostrati efficaci nel proteggere gli animali dalla rabbia e rientrano nei requisiti di validità relativi alle vaccinazioni antirabbiche di cui all’allegato I ter del regolamento (CE) n. 998/2003. Tali condizioni dovrebbero essere riportate, senza modifiche sostanziali, nell’allegato III del presente regolamento.

(21)

Il regolamento (CE) n. 998/2003 definisce condizioni più rigorose di polizia sanitaria per gli animali da compagnia introdotti negli Stati membri da paesi terzi o da territori diversi da quelli elencati nell’allegato II, parte C. Dette condizioni comprendono i controlli sull’efficacia delle vaccinazioni antirabbiche su singoli animali mediante una titolazione di anticorpi effettuata in un laboratorio riconosciuto a norma della decisione 2000/258/CE del Consiglio, del 20 marzo 2000, che designa un istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell’azione dei vaccini antirabbici (14). È pertanto opportuno mantenere detto requisito nell’allegato IV del presente regolamento e includere una condizione secondo la quale il test deve essere effettuato conformemente ai metodi definiti nel capitolo corrispondente del manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell’organizzazione mondiale per la salute animale (UIE).

(22)

I documenti di identificazione che accompagnano gli animali da compagnia delle specie di cui all’allegato I, parte A, introdotti negli Stati membri mediante movimenti a carattere non commerciale sono necessari per attestare la conformità al presente regolamento. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire le condizioni di rilascio dei documenti di identificazione nonché i requisiti riguardanti il loro contenuto, la validità, le caratteristiche di sicurezza, il formato e l’aspetto.

(23)

Il presente regolamento dovrebbe consentire agli Stati membri di autorizzare il movimento a carattere non commerciale verso i propri territori di animali da compagnia delle specie di cui all’allegato I, parte A, accompagnati da un documento di identificazione rilasciato in un territorio o paese terzo che applica norme aventi contenuto ed effetti uguali a quelli delle norme applicate dagli Stati membri. Esso dovrebbe inoltre consentire agli Stati membri di autorizzare il movimento a carattere non commerciale verso i propri territori in seguito ad un movimento verso un territorio o paese terzo di animali da compagnia provvisti di un documento di identificazione rilasciato in uno Stato membro, purché le condizioni per il rientro da detti territori o paesi terzi siano soddisfatte prima che gli animali da compagnia lascino l’Unione.

(24)

Il presente regolamento dovrebbe consentire agli Stati membri di autorizzare, qualora sia necessaria una partenza urgente del proprietario, ad esempio in caso di un’improvvisa catastrofe naturale, di disordini politici o altra forza maggiore che riguardi il proprietario, l’entrata diretta nel loro territorio di animali da compagnia delle specie di cui all’allegato I non conformi al presente regolamento, a condizione che sia richiesto in anticipo un permesso, che questo sia rilasciato dallo Stato membro di destinazione e che le condizioni del presente regolamento siano soddisfatte mediante un periodo di isolamento a tempo limitato sotto sorveglianza ufficiale. Nonostante la necessità di una partenza urgente, detti permessi sono indispensabili a causa dei rischi per la salute degli animali legati all’introduzione nell’Unione di animali da compagnia che non sono conformi al presente regolamento.

(25)

La direttiva 90/425/CEE e la direttiva 91/496/CEE non si applicano ai controlli veterinari effettuati sugli animali da compagnia che accompagnano viaggiatori durante movimenti a carattere non commerciale.

(26)

Affinché gli Stati membri possano verificare la conformità al presente regolamento e adottare le misure necessarie, il presente regolamento dovrebbe pertanto richiedere alla persona che viaggia con l’animale da compagnia di presentare il documento di identificazione richiesto in occasione di qualunque movimento a carattere non commerciale in uno Stato membro e dovrebbe prevedere controlli documentali e d’identità appropriati sugli animali da compagnia che accompagnano i proprietari durante movimenti a carattere non commerciale tra uno Stato membro e l’altro o da taluni territori o paesi terzi.

(27)

Il presente regolamento dovrebbe inoltre richiedere agli Stati membri di svolgere controlli documentali e d’identità sistematici, presso punti d’entrata designati, sugli animali da compagnia che accompagnano i proprietari durante movimenti a carattere non commerciale da determinati territori o paesi terzi verso uno Stato membro. Detti controlli dovrebbero tenere conto dei principi pertinenti del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (15). Se necessario ai fini di ulteriori movimenti verso altri Stati membri, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a documentare i controlli nel documento di identificazione per potersi basare sulla data di tali controlli al fine di stabilire il periodo di validità del documento di identificazione.

(28)

Il presente regolamento dovrebbe inoltre prevedere misure di salvaguardia volte a gestire i rischi per la salute pubblica o animale legati al movimento a carattere non commerciale di animali da compagnia.

(29)

Al fine di fornire ai cittadini informazioni chiare ed accessibili in merito alle norme che si applicano ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia delle specie di cui all’allegato I introdotti nell’Unione, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a informare il pubblico, in particolare circa le disposizioni pertinenti della legislazione nazionale.

(30)

Al fine di garantire la corretta applicazione del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo ai requisiti specie-specifici relativi alla marcatura degli animali da compagnia delle specie di cui all’allegato I, parte B, e le misure sanitarie preventive specie-specifiche contro malattie o infezioni diverse dalla rabbia che colpiscono le specie di cui all’allegato I; dovrebbe essere inoltre delegato alla Commissione il potere di adottare norme per limitare il numero di animali da compagnia delle specie di cui all’allegato I, parte B, che accompagnano i proprietari durante movimenti a carattere non commerciale, nonché di modificare gli allegati da II a IV del regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(31)

Dovrebbe essere inoltre delegato alla Commissione il potere di adottare atti in conformità della procedura di urgenza in casi debitamente giustificati di rischio per la salute pubblica o animale per quanto riguarda le misure sanitarie preventive contro malattie o infezioni diverse dalla rabbia che possono contagiare gli animali da compagnia delle specie di cui all’allegato I.

(32)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione riguardo all’elenco di Stati membri o di loro parti la cui situazione rispetto alla rabbia è favorevole e che sono autorizzati a concludere accordi reciproci in deroga a determinate condizioni applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, all’elenco di Stati membri classificati in conformità delle norme relative alle misure sanitarie preventive contro malattie o infezioni diverse dalla rabbia, agli elenchi di territori o paesi terzi redatti al fine di derogare a determinate condizioni applicabili ai movimenti a carattere non commerciale, al modello dei documenti di identificazione che devono viaggiare assieme agli animali da compagnia elencati nell’allegato I durante i movimenti a carattere non commerciale da uno Stato membro all’altro o da un territorio o un paese terzo in uno Stato membro, alle norme sul formato, l’aspetto e le lingue delle dichiarazioni da firmare, e alle misure di salvaguardia nel caso di manifestazione o diffusione della rabbia o di una malattia o infezione diversa dalla rabbia. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (16).

(33)

La Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili che aggiornino l’elenco di Stati membri o di loro parti, la cui situazione rispetto alla rabbia è ugualmente favorevole, che sono autorizzati a concludere accordi reciproci in deroga a determinate condizioni applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e l’elenco di territori o paesi terzi redatto ai fini della deroga a determinate condizioni applicabili ai movimenti a carattere non commerciale e per quanto riguarda le misure di salvaguardia in caso di manifestazioni o diffusione della rabbia o di una malattia o infezione diversa dalla rabbia, laddove, in casi debitamente giustificati, imperativi motivi di urgenza legati alla salute pubblica ed animale lo richiedano.

(34)

In taluni Stati membri sono state individuate lacune nel rispetto delle norme del regolamento (CE) n. 998/2003. Di conseguenza, gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative alle penali da applicare in caso di violazione del presente regolamento.

(35)

La decisione 2003/803/CE della Commissione, del 26 novembre 2003, che stabilisce un modello di passaporto per i movimenti intracomunitari di cani, gatti e furetti (17), stabilisce un modello di passaporto per i movimenti tra uno Stato membro e l’altro di animali da compagnia quali cani, gatti e furetti, ai sensi del regolamento (CE) n. 998/2003. I documenti di identificazione rilasciati conformemente a detto modello di passaporto dovrebbero, a determinate condizioni, rimanere validi per tutta la vita dell’animale da compagnia al fine di ridurre gli oneri amministrativi e finanziari per i proprietari.

(36)

La decisione di esecuzione 2011/874/UE della Commissione, del 15 dicembre 2011, che stabilisce l’elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzati le importazioni di cani, gatti e furetti e i movimenti a carattere non commerciale di più di cinque cani, gatti e furetti verso l’Unione e i modelli di certificati per le importazioni e i movimenti a carattere non commerciale di detti animali verso l’Unione (18), definisce il modello di certificato sanitario attestante la conformità alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 998/2003 per il movimento a carattere non commerciale di un numero pari o inferiore a cinque di cani, gatti o furetti verso l’Unione. Per agevolare la transizione verso le nuove norme definite nel presente regolamento, detto modello di certificato dovrebbe rimanere valido a determinate condizioni.

(37)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, che consiste nel fissare le condizioni di polizia sanitaria relative ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia delle specie elencate nell’allegato I, al fine di evitare o ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica o animale derivanti da tali movimenti, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere conseguito meglio a livello dell’Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(38)

Al fine di garantire la simultanea pubblicazione del presente regolamento e degli atti di esecuzione concernenti l’elenco dei territori e dei paesi terzi stabilito allo scopo di derogare a talune condizioni applicabili ai movimenti a carattere non commerciale, il modello per i documenti di identificazione che devono viaggiare assieme agli animali da compagnia elencati nell’allegato I, parte A, durante i movimenti a carattere non commerciale da uno Stato membro all’altro o da un territorio o un paese terzo in uno Stato membro, e le norme sul formato, l’aspetto e le lingue delle dichiarazioni da firmare, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, nonché le norme relative ai controlli di conformità di tali movimenti.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia introdotti in uno Stato membro da un altro Stato membro o da un territorio o un paese terzo.

2.   Il presente regolamento si applica fatti salvi:

a)

il regolamento (CE) n. 338/97;

b)

eventuali misure nazionali adottate, pubblicate e rese accessibili al pubblico dagli Stati membri per limitare i movimenti di talune specie o razze di animali da compagnia basate su considerazioni diverse da quelle legate alla salute animale.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)   «movimento a carattere non commerciale»: qualsiasi movimento che non ha come scopo la vendita o il passaggio di proprietà di un animale da compagnia;

b)   «animale da compagnia»: un animale di una specie elencata nell’allegato I che accompagna il suo proprietario o una persona autorizzata durante un movimento a carattere non commerciale e che rimane sotto la responsabilità del proprietario o della persona autorizzata per tutta la durata del movimento a carattere non commerciale;

c)   «proprietario»: la persona fisica indicata come il proprietario nel documento di identificazione;

d)   «persona autorizzata»: una persona fisica che è stata autorizzata in forma scritta dal proprietario a provvedere per suo conto ai movimenti a carattere non commerciale dell’animale da compagnia;

e)   «trasponditore»: un dispositivo passivo di identificazione a radiofrequenza per sola lettura;

f)   «documento di identificazione»: un documento, elaborato conformemente al modello che figura in atti di esecuzione da adottare ai sensi del presente regolamento, che permette di identificare chiaramente l’animale da compagnia e di controllare la conformità del suo status sanitario al presente regolamento;

g)   «veterinario autorizzato»: qualsiasi veterinario autorizzato dall’autorità competente a svolgere specifiche attività conformemente al presente regolamento o ad atti adottati ai sensi del presente regolamento;

h)   «veterinario ufficiale»: qualsiasi veterinario designato dall’autorità competente;

i)   «controllo documentale»: verifica del documento di identificazione che accompagna l’animale da compagnia;

j)   «controllo d’identità»: verifica della corrispondenza tra il documento di identificazione e l’animale da compagnia e, se del caso, della presenza e della conformità della marcatura;

k)   «luogo di ingresso dei viaggiatori»: qualunque area designata dagli Stati membri ai fini dei controlli di cui all’articolo 34, paragrafo 1.

Articolo 4

Obbligo generale

I movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia che soddisfano le condizioni di polizia sanitaria stabilite nel presente regolamento non sono vietati, limitati o ostacolati per motivi di salute animale diversi da quelli risultanti dall’applicazione del presente regolamento.

Articolo 5

Numero massimo di animali da compagnia

1.   Il numero massimo di animali da compagnia delle specie elencate nell’allegato I, parte A, che possono accompagnare il proprietario o una persona autorizzata durante un singolo movimento a carattere non commerciale non è superiore a cinque.

2.   In deroga al paragrafo 1, il numero massimo di animali da compagnia delle specie elencate nell’allegato I, parte A, può essere superiore a cinque qualora le condizioni seguenti siano soddisfatte:

a)

il movimento a carattere non commerciale di animali da compagnia avviene ai fini della partecipazione a competizioni, mostre o eventi sportivi oppure per allenamento finalizzato a tali eventi;

b)

il proprietario o la persona autorizzata presenta una prova scritta del fatto che gli animali da compagnia sono iscritti a un evento di cui alla lettera a) o sono registrati presso un’associazione che organizza tali eventi;

c)

gli animali da compagnia hanno più di sei mesi.

3.   Gli Stati membri possono effettuare controlli a campione per verificare la correttezza delle informazioni di cui al paragrafo 2, lettera b).

4.   Quando il numero massimo di animali da compagnia è superiore a quello indicato al paragrafo 1 e le condizioni di cui al paragrafo 2 non sono soddisfatte, gli animali da compagnia in questione rispettano i requisiti stabiliti dalla direttiva 92/65/CEE per le rispettive specie e gli Stati membri provvedono affinché siano soggetti ai controlli veterinari previsti, a seconda del caso, dalle direttive 90/425/CEE o 91/496/CEE.

5.   Per evitare che movimenti a carattere commerciale di animali da compagnia delle specie di cui all’allegato I, parte B, siano dissimulati in modo fraudolento come movimenti non commerciali, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 39 riguardo alla definizione di norme che limitino il numero di animali da compagnia delle suddette specie che possono accompagnare il proprietario o la persona autorizzata durante un singolo movimento a carattere non commerciale.

6.   La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione del presente articolo non oltre il 29 giugno 2018. Se del caso, sulla base di tale relazione, la Commissione propone modifiche al presente regolamento.

CAPO II

CONDIZIONI APPLICABILI AI MOVIMENTI A CARATTERE NON COMMERCIALE DI ANIMALI DA COMPAGNIA TRA STATI MEMBRI

SEZIONE 1

Animali da compagnia delle specie elencate nell’allegato I, parte A

Articolo 6

Condizioni applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia delle specie elencate nell’allegato I, parte A

Gli animali da compagnia delle specie elencate nell’allegato I, parte A, non possono essere oggetto di movimenti verso uno Stato membro da un altro Stato membro a meno che non soddisfino le condizioni seguenti:

a)

siano stati espressamente marcati a norma dell’articolo 17, paragrafo 1;

b)

abbiano ricevuto una vaccinazione antirabbica conforme ai requisiti di validità stabiliti nell’allegato III;

c)

siano conformi alle misure sanitarie preventive per malattie o infezioni diverse dalla rabbia adottate ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1;

d)

siano accompagnati da un documento di identificazione debitamente compilato rilasciato a norma dell’articolo 22.

Articolo 7

Deroga alla condizione relativa alla vaccinazione antirabbica per giovani animali da compagnia delle specie elencate nell’allegato I, parte A

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri possono autorizzare, in deroga all’articolo 6, lettera b), i movimenti a carattere non commerciale nel proprio territorio da un altro Stato membro di animali da compagnia delle specie elencate nell’allegato I, parte A, che abbiano:

a)

meno di dodici settimane e non siano stati vaccinati contro la rabbia; oppure

b)

tra dodici e sedici settimane e siano stati vaccinati contro la rabbia, ma non adempiano ancora ai requisiti di validità di cui all’allegato III, punto 2, lettera e).

2.   L’autorizzazione di cui al paragrafo 1 può essere concessa soltanto se:

a)

il proprietario o la persona autorizzata forniscono una dichiarazione firmata attestante che dalla nascita sino al momento del movimento a carattere non commerciale gli animali da compagnia non hanno avuto contatti con animali selvatici di specie suscettibili alla rabbia; oppure

b)

gli animali da compagnia sono accompagnati dalla madre, da cui sono ancora dipendenti, e il documento identificativo che accompagna la madre attesta che, prima della loro nascita, la madre è stata sottoposta a vaccinazione antirabbica conforme ai requisiti di validità di cui all’allegato III.

3.   La Commissione può adottare, mediante un atto di esecuzione, norme sul formato, l’aspetto e le lingue delle dichiarazioni di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 41, paragrafo 2.

Articolo 8

Deroga alla condizione relativa alla vaccinazione antirabbica per animali da compagnia delle specie elencate nell’allegato I, parte A

1.   In deroga all’articolo 6, lettera b), i movimenti diretti a carattere non commerciale tra Stati membri, o loro parti, di animali da compagnia delle specie elencate nell’allegato I, parte A, che non sono stati vaccinati contro la rabbia possono essere autorizzati secondo la procedura di cui al paragrafo 2 su domanda congiunta degli Stati membri interessati.

2.   La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, l’elenco di Stati membri autorizzati a concludere accordi reciproci in deroga all’articolo 6, lettera b), in conformità del paragrafo 1 del presente articolo. Tale elenco indica le parti degli Stati membri in questione a cui può applicarsi la deroga.

3.   Per essere inclusi nell’elenco di cui al paragrafo 2, gli Stati membri interessati a un siffatto accordo reciproco presentano alla Commissione una domanda congiunta, che includa i dettagli del progetto di accordo, potendo così dimostrare, tenuto conto delle procedure previste dal Codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (UIE) in materia di autodichiarazione circa l’assenza di rabbia nel paese o nella zona del paese, di soddisfare almeno le condizioni seguenti:

a)

gli Stati membri richiedenti hanno in funzione sistemi di sorveglianza e notifica permanenti relativamente alla rabbia;

b)

gli Stati membri richiedenti o le parti del loro territorio per cui è fatta domanda sono indenni dalla rabbia e non risulta che la rabbia sia stata rilevata nella fauna selvatica, nel territorio degli Stati membri interessati o delle loro parti, per almeno due anni prima della domanda congiunta, sulla base dei sistemi di cui alla lettera a);

c)

gli Stati membri richiedenti hanno in vigore misure di controllo efficienti ed efficaci per prevenire l’introduzione della rabbia nei loro territori e la sua propagazione al loro interno;

d)

la domanda della deroga di cui all’articolo 6, lettera b), è giustificata e proporzionata ai rischi per la salute pubblica o animale legati a movimenti diretti a carattere non commerciale da uno degli Stati membri richiedenti all’altro o a parte del suo territorio di animali da compagnia non vaccinati delle specie elencate nell’allegato I, parte A.

La domanda congiunta contiene informazioni adeguate, affidabili e convalidate dal punto di vista scientifico.

4.   La Commissione rimuove, mediante atti di esecuzione, gli Stati membri o parte del loro territorio dall’elenco di cui al paragrafo 2 qualora qualsiasi modifica dei dati di cui al paragrafo 3 non giustifichi più la domanda di deroga.

5.   Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 2 e 4 sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 41, paragrafo 2.

6.   Qualora, in casi debitamente giustificati, imperativi motivi di urgenza legati ai rischi per la salute pubblica o animale lo richiedano, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all’articolo 41, paragrafo 3, che aggiornino l’elenco di Stati membri o di loro parti di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

SEZIONE 2

Animali da compagnia delle specie di cui all’allegato I, parte B

Articolo 9

Condizioni applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia delle specie elencate all’allegato I, parte B

1.   Nel caso in cui la Commissione abbia adottato un atto delegato conformemente all’articolo 19, paragrafo 1, per quanto riguarda gli animali da compagnia di una delle specie di cui all’allegato I, parte B, i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia di tali specie da uno Stato membro all’altro sono subordinati al rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   Gli animali da compagnia delle specie di cui al paragrafo 1 possono essere oggetto di movimenti da uno Stato membro all’altro solo se soddisfano tutte le condizioni seguenti:

a)

sono marcati o descritti conformemente ai requisiti adottati conformemente all’articolo 17, paragrafo 2;

b)

sono conformi alle misure sanitarie preventive per malattie o infezioni diverse dalla rabbia adottate conformemente all’articolo 19, paragrafo 1,

c)

sono accompagnati da un documento di identificazione debitamente compilato rilasciato a norma dell’articolo 29.

3.   In attesa dell’adozione dei pertinenti atti delegati di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono applicare norme nazionali ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia delle specie di cui all’allegato I, parte B, verso il loro territorio, a condizione che tali norme:

a)

siano applicate in modo proporzionale al rischio per la salute pubblica o animale legato ai movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia di tali specie; e

b)

non siano più restrittive di quelle applicate agli scambi di animali delle specie in questione a norma delle direttive 92/65/CEE o 2006/88/CE.

CAPO III

CONDIZIONI APPLICABILI AI MOVIMENTI A CARATTERE NON COMMERCIALE DI ANIMALI DA COMPAGNIA VERSO UNO STATO MEMBRO DA UN TERRITORIO O UN PAESE TERZO

SEZIONE 1

Animali da compagnia delle specie di cui all’allegato I, parte A

Articolo 10

Condizioni applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia delle specie elencate all’allegato I, parte A

1.   Gli animali da compagnia delle specie elencate all’allegato I, parte A, non possono essere oggetto di movimenti verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo a meno che non soddisfino le condizioni seguenti:

a)

siano stati marcati a norma dell’articolo 17, paragrafo 1;

b)

abbiano ricevuto una vaccinazione antirabbica conforme ai requisiti di validità stabiliti nell’allegato III;

c)

siano stati sottoposti a una titolazione di anticorpi per la rabbia conforme ai requisiti di validità stabiliti nell’allegato IV;

d)

siano conformi alle misure sanitarie preventive per malattie o infezioni diverse dalla rabbia, se adottate ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1;

e)

siano accompagnati da un documento di identificazione debitamente compilato rilasciato a norma dell’articolo 26.

2.   Gli animali da compagnia delle specie di cui all’allegato I, parte A, possono essere oggetto di movimenti verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo diverso da quelli elencati a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, solo attraverso un luogo di ingresso dei viaggiatori elencato in conformità dell’articolo 34, paragrafo 3.

3.   In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono autorizzare i cani militari o i cani da ricerca e soccorso registrati a entrare da un luogo di ingresso diverso da quello dei viaggiatori, a condizione che:

a)

il proprietario o la persona autorizzata abbia richiesto un permesso e lo Stato membro abbia concesso tale permesso; e

b)

i cani siano sottoposti a controlli conformemente all’articolo 34, paragrafo 2, in un luogo designato a tal fine dall’autorità competente e conformemente alle condizioni stabilite nel permesso di cui al presente paragrafo, lettera a).

Articolo 11

Deroga alla condizione relativa alla vaccinazione antirabbica per animali da compagnia giovani delle specie elencate all’allegato I, parte A

1.   Alle condizioni di cui al paragrafo 2, in deroga all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri possono autorizzare i movimenti a carattere non commerciale verso i propri territori da territori o paesi terzi elencati a norma dell’articolo 13, paragrafo 1 o 2, di animali da compagnia delle specie elencate all’allegato I, parte A, che abbiano:

a)

meno di dodici settimane e non siano stati vaccinati contro la rabbia; oppure

b)

tra dodici e sedici settimane e siano stati vaccinati contro la rabbia, ma non adempiano ancora ai requisiti di validità di cui all’allegato III, punto 2, lettera e).

2.   L’autorizzazione di cui al paragrafo 1 può essere concessa soltanto se:

a)

il proprietario o la persona autorizzata forniscono una dichiarazione firmata attestante che dalla nascita sino al momento del movimento a carattere non commerciale gli animali da compagnia non hanno avuto contatti con animali selvatici di specie suscettibili alla rabbia; oppure

b)

gli animali da compagnia sono accompagnati dalla madre, da cui sono ancora dipendenti, e il documento identificativo che accompagna la madre attesta che, prima della loro nascita, la madre è stata sottoposta a vaccinazione antirabbica conforme ai requisiti di validità di cui all’allegato III.

3.   Il successivo movimento a carattere non commerciale degli animali da compagnia di cui al paragrafo 1 del presente articolo verso un altro Stato membro è vietato, eccetto nei casi in cui i movimenti degli animali rispettino le condizioni di cui all’articolo 6 o i loro movimenti siano stati autorizzati a norma dell’articolo 7 e lo Stato membro di destinazione abbia anche autorizzato i movimenti verso il proprio territorio da territori o paesi terzi conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.

4.   La Commissione può adottare, mediante un atto di esecuzione, disposizioni sul formato, l’aspetto e le lingue delle dichiarazioni di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 41, paragrafo 2.

Articolo 12

Deroga alla condizione relativa al test di titolazione degli anticorpi per animali da compagnia delle specie elencate all’allegato I, parte A

1.   In deroga all’articolo 10, paragrafo 1, lettera c), il test di titolazione degli anticorpi non è richiesto per gli animali da compagnia delle specie elencate nell’allegato I, parte A, che sono oggetto di movimenti verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo elencato conformemente all’articolo 13, paragrafo 1 o 2:

a)

direttamente;

b)

dopo aver risieduto esclusivamente in uno o più di questi territori o paesi terzi; oppure

c)

in seguito al transito in un territorio o un paese terzo diverso da quelli elencati a norma dell’articolo 13, paragrafo 1 o 2, a condizione che il proprietario o la persona autorizzata fornisca una dichiarazione scritta attestante che durante tale transito gli animali da compagnia non sono entrati in contatto con animali di specie sensibili alla rabbia e sono rimasti confinati in un mezzo di trasporto o nel perimetro di un aeroporto internazionale.

2.   La Commissione può adottare, mediante un atto di esecuzione, disposizioni sul formato, l’aspetto e le lingue delle dichiarazioni di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 41, paragrafo 2.

Articolo 13

Definizione di un elenco di territori e paesi terzi

1.   La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, un elenco di territori e paesi terzi che hanno presentato una domanda di inserimento nell’elenco in cui dimostrano di applicare, per gli animali delle specie elencate all’allegato I, parte A, norme aventi contenuto ed effetti uguali a quelli delle norme definite nel capo II, sezione 1, nella presente sezione e nel capo VI, sezione 2, e, ove applicabile, delle norme adottate in attuazione delle suddette norme.

2.   La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, un elenco di territori e di paesi terzi che hanno presentato una domanda di inserimento nell’elenco in cui dimostrano di soddisfare, per gli animali da compagnia delle specie elencate all’allegato I, parte A, almeno i requisiti seguenti:

a)

la notifica dei casi di rabbia alle autorità competenti è obbligatoria;

b)

un sistema efficace di sorveglianza per la rabbia è operativo da almeno due anni prima della domanda e comprende almeno un programma d’individuazione precoce atto a garantire che gli animali sospettati di essere affetti da rabbia siano oggetto di indagine e segnalazione;

c)

la struttura e l’organizzazione dei servizi veterinari e di controllo del paese, nonché i poteri attribuiti a tali servizi, e il controllo cui sono soggetti, i mezzi di cui dispongono, compreso il personale e la capacità di laboratorio, sono tali da potere:

i)

applicare ed attuare efficacemente la normativa nazionale in materia di movimenti a carattere con commerciale di animali da compagnia; e

ii)

garantire la validità dei documenti d’identificazione nel formato previsto dall’articolo 25 e rilasciati in conformità dell’articolo 26;

d)

sono in vigore e sono efficacemente attuate per ridurre al minimo i rischi di infezioni degli animali da compagnia norme in materia di prevenzione e controllo della rabbia, comprese norme relative alle importazioni di animali da compagnia da altri paesi o territori, ed eventualmente in materia di:

i)

controllo della popolazione di cani e gatti randagi;

ii)

vaccinazione degli animali domestici, specialmente dove la rabbia è diffusa tra i vampiri; e

iii)

controllo ed eradicazione della rabbia nella fauna selvatica;

e)

sono in vigore norme relative alle licenze e all’immissione in commercio dei vaccini antirabbici.

3.   Gli atti di esecuzione di cui a paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 41, paragrafo 2.

Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati connessi alla salute pubblica o animale, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili che aggiornino l’elenco dei territori o dei paesi terzi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, secondo la procedura di cui all’articolo 41, paragrafo 3.

SEZIONE 2

Animali da compagnia delle specie di cui all’allegato I, parte B

Articolo 14

Condizioni applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia delle specie elencate all’allegato I, parte B

1.   Nel caso in cui la Commissione abbia adottato un atto delegato conformemente all’articolo 19, paragrafo 1, per quanto riguarda gli animali da compagnia di una delle specie di cui all’allegato I, parte B, i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia di tali specie verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo sono subordinati al rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   Gli animali da compagnia di cui al paragrafo 1 possono essere oggetto di movimenti verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo solo se soddisfano le condizioni seguenti:

a)

sono marcati o descritti conformemente ai requisiti adottati a norma dell’articolo 17, paragrafo 2;

b)

sono conformi alle misure sanitarie preventive per malattie o infezioni diverse dalla rabbia adottate ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1;

c)

sono accompagnati da un documento di identificazione debitamente compilato e rilasciato a norma dell’articolo 31; e

d)

entrano da un luogo di ingresso dei viaggiatori in provenienza da un territorio o un paese terzo diverso da quelli elencati a norma dell’articolo 15.

3.   In attesa dell’adozione dei pertinenti atti delegati di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono applicare norme nazionali ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia delle specie di cui all’allegato I, parte B, verso il loro territorio da un territorio o un paese terzo a condizione che tali norme:

a)

siano applicate in modo proporzionale al rischio per la salute pubblica o animale legato ai movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia di tali specie; e

b)

non siano più restrittive di quelle applicate alle importazioni di animali delle specie in questione a norma delle direttive 92/65/CEE o 2006/88/CE.

Articolo 15

Definizione di un elenco di territori e di paesi terzi

La Commissione può adottare, mediante un atto di esecuzione, un elenco di territori e di paesi terzi che hanno dimostrato di applicare, per gli animali da compagnia delle specie elencate all’allegato I, parte B, norme aventi contenuto ed effetti uguali a quelli delle norme definite nel capo II, sezione 2, nella presente sezione e nel capo VI, sezione 2, e, ove applicabile, delle norme adottate in attuazione delle suddette norme.

SEZIONE 3

Deroga alle condizioni per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia

Articolo 16

Deroga alle condizioni applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia tra determinati paesi e territori

In deroga agli articoli 10 e 14, i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia tra i paesi e i territori seguenti possono continuare alle condizioni stabilite dalle norme nazionali di tali paesi e territori:

a)

San Marino e l’Italia;

b)

il Vaticano e l’Italia;

c)

Monaco e la Francia;

d)

Andorra e la Francia;

e)

Andorra e la Spagna;

f)

la Norvegia e la Svezia;

g)

le Isole Fær Øer e la Danimarca;

h)

la Groenlandia e la Danimarca.

CAPO IV

MARCATURA E MISURE SANITARIE PREVENTIVE

SEZIONE 1

Marcatura

Articolo 17

Marcatura di animali da compagnia

1.   Gli animali da compagnia delle specie elencate all’allegato I, parte A, devono essere stati marcati mediante l’impianto di un trasponditore o l’applicazione di un tatuaggio chiaramente leggibile avvenuta prima del 3 luglio 2011.

Qualora il trasponditore di cui al primo comma non sia conforme ai requisiti tecnici definiti nell’allegato II, il proprietario o la persona autorizzata sia in possesso del mezzo necessario per la lettura del trasponditore in occasione di qualsiasi controllo della marcatura disposto dall’articolo 22, paragrafi 1 e 2, e dall’articolo 26, e dei controlli di identità disposti dall’articolo 33 e dall’articolo 34, paragrafo 1.

2.   Gli animali da compagnia delle specie elencate nell’allegato I, parte B, sono marcati o descritti tenendo conto delle specificità di ciascuna specie in modo tale da garantire la corrispondenza inequivocabile tra l’animale da compagnia e il rispettivo documento di identificazione.

In considerazione della diversità delle specie elencate all’allegato I, parte B, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 39 per quanto riguarda i requisiti specie-specifici relativi alla marcatura o alla descrizione degli animali da compagnia di tali specie, tenendo conto di eventuali requisiti nazionali pertinenti in vigore.

Articolo 18

Qualifiche richieste per l’impianto dei trasponditori negli animali da compagnia

Qualora uno Stato membro intenda autorizzare l’impianto di trasponditori da parte di persone diverse da un veterinario, esso definisce le norme relative alle qualifiche minime richieste per tali persone.

SEZIONE 2

Misure sanitarie preventive per malattie o infezioni diverse dalla rabbia

Articolo 19

Misure sanitarie preventive e condizioni di applicazione

1.   Qualora siano necessarie misure sanitarie preventive per tutelare la salute pubblica o degli animali da compagnia da malattie o infezioni diverse dalla rabbia che potrebbero diffondersi in seguito ai movimenti di detti animali da compagnia, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell’articolo 39, riguardo alle misure sanitarie preventive specie-specifiche contro le malattie o le infezioni in questione.

Qualora, in caso di rischi per la salute pubblica o animale, imperativi motivi di urgenza lo richiedano, la procedura di cui all’articolo 40 si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente paragrafo.

2.   Le misure sanitarie preventive specie-specifiche autorizzate mediante un atto delegato adottato ai sensi del paragrafo 1 si basano su informazioni scientifiche adeguate, affidabili e validate e sono applicate in proporzione ai rischi per la salute pubblica o animale legati ai movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia che potrebbero essere contagiati da malattie o infezioni diverse dalla rabbia.

3.   Gli atti delegati di cui al paragrafo 1 possono comprendere inoltre:

a)

norme per la classificazione degli Stati membri, o di loro parti, conformemente al loro status zoosanitario e ai sistemi di sorveglianza e notifica relativamente a certe malattie o infezioni diverse dalla rabbia;

b)

le condizioni alle quali gli Stati membri devono attenersi per mantenere il diritto ad applicare le misure sanitarie preventive di cui al paragrafo 2;

c)

le condizioni relative all’applicazione e alla documentazione delle misure sanitarie preventive di cui al paragrafo 2 prima dei movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia;

d)

le condizioni per autorizzare, in circostanze specifiche, deroghe all’applicazione delle misure sanitarie preventive di cui al paragrafo 2.

Articolo 20

Elenco degli Stati membri, o loro parti, di cui all’articolo 19, paragrafo 3, lettera a)

La Commissione può adottare, mediante un atto di esecuzione, gli elenchi degli Stati membri, o delle parti del loro territorio, conformi alle norme per la classificazione degli Stati membri o di loro parti di cui all’articolo 19, paragrafo 3, lettera a). Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 41, paragrafo 2.

CAPO V

DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE

SEZIONE 1

Documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale da uno Stato membro all’altro di animali da compagnia delle specie di cui all’allegato I, parte A

Articolo 21

Formato e contenuto del documento di identificazione di cui all’articolo 6, lettera d)

1.   Il documento di identificazione di cui all’articolo 6, lettera d), è rilasciato nel formato di un passaporto conforme al modello da adottare conformemente al paragrafo 2 del presente articolo e contiene le voci necessarie all’inserimento delle le informazioni seguenti:

a)

ubicazione del trasponditore o del tatuaggio e data di applicazione o data di lettura del trasponditore o del tatuaggio, nonché codice alfanumerico indicato sul trasponditore o sul tatuaggio;

b)

nome, specie, razza, sesso, colore, data di nascita dichiarata dal proprietario e qualsiasi tratto o caratteristica visibile o distintiva dell’animale da compagnia;

c)

nome e recapiti del proprietario;

d)

nome, recapiti e firma del veterinario autorizzato che rilascia o completa il documento di identificazione;

e)

firma del proprietario;

f)

dettagli della vaccinazione antirabbica;

g)

data del prelievo dei campioni di sangue per il test di titolazione degli anticorpi per la rabbia;

h)

conformità alle misure sanitarie preventive per malattie o infezioni diverse dalla rabbia;

i)

qualsiasi altra informazione pertinente relativa allo status sanitario dell’animale da compagnia.

2.   La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce il modello di cui al paragrafo 1 del presente articolo nonché i requisiti circa le lingue, l’aspetto e le caratteristiche di sicurezza del passaporto indicato in detto paragrafo, e le modalità necessarie per la transizione al modello di tale passaporto. L’atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 41, paragrafo 2.

3.   Il passaporto di cui al paragrafo 1 è dotato di un numero composto dal codice ISO dello Stato membro di rilascio seguito da un codice alfanumerico unico.

Articolo 22

Rilascio e compilazione del documento di identificazione di cui all’articolo 6, lettera d)

1.   Il documento di identificazione di cui all’articolo 6, lettera d), è rilasciato da un veterinario autorizzato previa:

a)

verifica che l’animale da compagnia è stato marcato in conformità dell’articolo 17, paragrafo 1;

b)

debita compilazione delle voci pertinenti del documento di identificazione con le informazioni di cui all’articolo 21, paragrafo 1, lettere da a) a d); e

c)

firma del documento di identificazione da parte del proprietario.

2.   Dopo aver verificato che l’animale da compagnia è stato marcato in conformità dell’articolo 17, paragrafo 1, il veterinario autorizzato compila le voci pertinenti del documento di identificazione con le informazioni di cui all’articolo 21, paragrafo 1, lettere d), f), g), e h), attestando in tal modo la conformità alle condizioni di cui all’articolo 6, lettere b) e c), e, ove applicabile, all’articolo 27, lettera b), punto ii).

In deroga al primo comma, la voce con le informazioni di cui all’articolo 21, paragrafo 1, lettera h), può essere compilata da un veterinario diverso da un veterinario autorizzato ove previsto dall’atto delegato adottato conformemente all’articolo 19, paragrafo 1.

3.   Il veterinario autorizzato che rilascia il documento di identificazione conserva le informazioni di cui all’articolo 21, paragrafo 1, lettere da a) a c), e all’articolo 21, paragrafo 3, per un periodo minimo stabilito dall’autorità competente, ma non inferiore a tre anni.

4.   Se necessario, la conformità alle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo può essere attestata mediante più di un documento di identificazione nel formato previsto dall’articolo 21, paragrafo 1.

Articolo 23

Distribuzione di documenti di identificazione in bianco

1.   Le autorità competenti assicurano che i documenti di identificazione in bianco siano distribuiti esclusivamente ai veterinari autorizzati e che i relativi nomi e recapiti siano registrati facendo riferimento al numero di cui all’articolo 21, paragrafo 3.

2.   Le informazioni specificate nel paragrafo 1 sono conservate per un periodo minimo stabilito dall’autorità competente, ma non inferiore a tre anni.

Articolo 24

Deroga al formato del documento di identificazione previsto all’articolo 21, paragrafo 1

1.   In deroga all’articolo 21, paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano i movimenti a carattere non commerciale tra uno Stato membro e l’altro di animali da compagnia delle specie di cui all’allegato I, parte A, in possesso del documento di identificazione rilasciato ai sensi dell’articolo 26.

2.   Se necessario, la conformità ai requisiti di cui all’articolo 6, lettera c), è attestata nel documento di identificazione di cui al paragrafo 1, al termine dei controlli previsti dall’articolo 34, paragrafo 1.

SEZIONE 2

Documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo di animali da compagnia delle specie di cui all’allegato I, parte A

Articolo 25

Formato e contenuto del documento di identificazione di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera e)

1.   Il documento di identificazione di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera e), è rilasciato nel formato di un certificato sanitario di accompagnamento conforme al modello da adottare conformemente al paragrafo 2 del presente articolo e contiene le voci necessarie all’inserimento delle seguenti informazioni:

a)

ubicazione del trasponditore o del tatuaggio e data di applicazione o data di lettura del trasponditore o del tatuaggio, nonché codice alfanumerico indicato sul trasponditore o sul tatuaggio;

b)

specie, razza, sesso, data di nascita dichiarata dal proprietario, sesso e colore dell’animale da compagnia;

c)

un numero di riferimento del certificato unico;

d)

nome e recapiti del proprietario o della persona autorizzata;

e)

nome, recapiti e firma del veterinario ufficiale o autorizzato che rilascia il documento di identificazione;

f)

dettagli della vaccinazione antirabbica;

g)

data del prelievo dei campioni di sangue per il test di titolazione degli anticorpi per la rabbia;

h)

conformità alle misure sanitarie preventive per malattie o infezioni diverse dalla rabbia;

i)

nome e firma del rappresentante dell’autorità competente che convalida il documento di identificazione;

j)

nome, firma e recapiti del rappresentante dell’autorità competente che effettua i controlli di cui all’articolo 34 e data di tali controlli;

k)

qualsiasi altra informazione pertinente relativa allo status sanitario dell’animale da compagnia.

2.   La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce il modello di cui al paragrafo 1 del presente articolo nonché i requisiti circa le lingue, l’aspetto e la validità del certificato sanitario di accompagnamento indicato in detto paragrafo. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 41, paragrafo 2.

3.   Una dichiarazione scritta firmata dal proprietario o dalla persona autorizzata che confermi che il movimento dell’animale da compagnia verso l’Unione è un movimento a carattere non commerciale fa parte del documento di identificazione di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera e).

Articolo 26

Rilascio e compilazione del documento di identificazione di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera e)

Il documento di identificazione di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera e), riporta un numero di riferimento unico ed è rilasciato da un veterinario ufficiale del territorio o del paese terzo di spedizione in base ai documenti giustificativi, oppure da un veterinario autorizzato, ed è quindi convalidato dall’autorità competente del territorio o del paese terzo di spedizione dopo che il veterinario che rilascia il documento:

a)

ha verificato che l’animale da compagnia è marcato in conformità dell’articolo 17, paragrafo 1; e

b)

ha debitamente compilato le voci pertinenti del documento di identificazione con le informazioni di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettere da a) a h), attestando in tal modo la conformità alle condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), e, ove applicabile, di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettere b), c) e d).

Articolo 27

Deroga al formato del documento di identificazione previsto dall’articolo 25, paragrafo 1

In deroga all’articolo 25, paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano i movimenti a carattere non commerciale verso il loro territorio di animali da compagnia delle specie di cui all’allegato I, parte A, in possesso del documento di identificazione rilasciato ai sensi dell’articolo 22 qualora:

a)

il documento di identificazione sia stato rilasciato in uno dei territori o paesi terzi elencati a norma dell’articolo 13, paragrafo 1; oppure

b)

detti animali da compagnia entrino in uno Stato membro da uno Stato membro, in seguito ad un movimento o al transito in un territorio o un paese terzo e sia stato compilato e rilasciato da un veterinario autorizzato il documento di identificazione attestante che, prima di aver lasciato l’Unione, gli animali da compagnia:

i)

hanno ricevuto la vaccinazione antirabbica prevista dall’articolo 10, paragrafo 1, lettera b); e

ii)

sono stati sottoposti al test di titolazione di anticorpi per la rabbia previsto dall’articolo 10, paragrafo 1, lettera c), tranne in caso di deroga a norma dell’articolo 12.

SEZIONE 3

Documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale da uno Stato membro all’altro di animali da compagnia delle specie di cui all’allegato I, parte B

Articolo 28

Formato e contenuto del documento di identificazione di cui all’articolo 9, paragrafo 2, lettera c)

1.   La Commissione può adottare, mediante un atto di esecuzione, un modello per il documento di identificazione di cui all’articolo 9, paragrafo 2, lettera c), che contenga le voci necessarie all’inserimento delle informazioni seguenti:

a)

caratteristiche del marchio o descrizione dell’animale da compagnia come disposto dall’articolo 17, paragrafo 2;

b)

specie e, se pertinente, razza, data di nascita quale dichiarata dal proprietario, sesso e colore dell’animale da compagnia;

c)

nome e recapiti del proprietario;

d)

nome, recapiti e firma del veterinario autorizzato che rilascia o completa il documento di identificazione;

e)

firma del proprietario;

f)

dettagli delle misure sanitarie preventive per malattie o infezioni diverse dalla rabbia;

g)

qualsiasi altra informazione pertinente relativa allo status sanitario dell’animale da compagnia.

2.   L’atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo definisce anche i requisiti circa le lingue, l’aspetto, la validità o le caratteristiche di sicurezza del documento di identificazione indicato in detto paragrafo. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 41, paragrafo 2.

Articolo 29

Rilascio e compilazione del documento di identificazione di cui all’articolo 9, paragrafo 2, lettera c)

1.   Il documento di identificazione di cui all’articolo 9, paragrafo 2, lettera c), è rilasciato da un veterinario autorizzato previa:

a)

verifica che l’animale da compagnia è stato marcato o descritto in conformità dell’articolo 17, paragrafo 2;

b)

compilazione delle voci pertinenti con le informazioni di cui all’articolo 28, paragrafo 1, lettere da a) a d); e

c)

firma del documento di identificazione da parte del proprietario.

2.   Dopo aver verificato che l’animale da compagnia è stato marcato o descritto in conformità dell’articolo 17, paragrafo 2, il veterinario autorizzato compila le voci pertinenti del documento di identificazione di cui all’articolo 9, paragrafo 2, lettera c), con le informazioni di cui all’articolo 28, paragrafo 1, lettere d) ed f), attestando in tal modo la conformità alle condizioni di cui all’articolo 9, paragrafo 2, lettera b), ove applicabile.

SEZIONE 4

Documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo di animali da compagnia delle specie di cui all’allegato I, parte B

Articolo 30

Formato e contenuto del documento di identificazione di cui all’articolo 14, paragrafo 2, lettera c)

1.   La Commissione può adottare, mediante un atto di esecuzione, un modello per il documento di identificazione di cui all’articolo 14, paragrafo 2, lettera c), che contenga le voci necessarie all’inserimento delle informazioni seguenti:

a)

caratteristiche del marchio o descrizione dell’animale da compagnia come disposto dall’articolo 17, paragrafo 2;

b)

specie e, se pertinente, razza, data di nascita quale dichiarata dal proprietario, sesso e colore dell’animale da compagnia;

c)

nome e recapiti del proprietario o della persona autorizzata;

d)

nome, recapiti e firma del veterinario ufficiale o autorizzato che rilascia il documento di identificazione;

e)

un numero di riferimento del certificato unico;

f)

dettagli delle misure sanitarie preventive per malattie o infezioni diverse dalla rabbia;

g)

nome e firma del rappresentante dell’autorità competente che convalida il documento di identificazione;

h)

nome, firma e recapiti del rappresentante dell’autorità competente che effettua i controlli di cui all’articolo 34 e data di tali controlli;

i)

qualsiasi altra informazione pertinente relativa allo status sanitario dell’animale da compagnia.

2.   L’atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo definisce anche i requisiti circa le lingue, l’aspetto e la validità del documento di identificazione indicato in detto paragrafo. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 41, paragrafo 2.

3.   Una dichiarazione scritta firmata dal proprietario o dalla persona autorizzata che confermi che il movimento dell’animale da compagnia verso l’Unione è un movimento a carattere non commerciale fa parte del documento di identificazione di cui all’articolo 14, paragrafo 2, lettera c).

Articolo 31

Rilascio e compilazione del documento di identificazione di cui all’articolo 14, paragrafo 2, lettera c)

Il documento di identificazione di cui all’articolo 14, paragrafo 2, lettera c), è rilasciato da un veterinario ufficiale del territorio o del paese terzo di spedizione in base ai documenti giustificativi, oppure da un veterinario autorizzato, ed è quindi convalidato dall’autorità competente del territorio o del paese terzo di spedizione dopo che il veterinario che rilascia il documento:

a)

ha verificato che l’animale da compagnia è marcato o descritto in conformità dell’articolo 17, paragrafo 2; e

b)

ha debitamente compilato le voci pertinenti del documento di identificazione con le informazioni di cui all’articolo 30, paragrafo 1, lettere da a) a f), attestando in tal modo la conformità alle condizioni di cui all’articolo 14, paragrafo 2, lettere a) e b), ove applicabile.

CAPO VI

DISPOSIZIONI COMUNI

SEZIONE 1

Deroga per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia verso gli Stati membri

Articolo 32

Deroga alle condizioni degli articoli 6, 9, 10 e 14

1.   In deroga alle condizioni di cui agli articoli 6, 9, 10 e 14, in casi eccezionali gli Stati membri possono autorizzare i movimenti a carattere non commerciale verso i loro territori degli animali da compagnia non conformi alle condizioni stabilite in detti articoli, a condizione che:

a)

il proprietario abbia richiesto precedentemente un permesso e questo sia stato concesso dallo Stato membro di destinazione;

b)

gli animali da compagnia siano isolati sotto sorveglianza ufficiale per il tempo necessario a soddisfare le condizioni richieste, e comunque non superiore a sei mesi:

i)

in un luogo approvato dall’autorità competente; e

ii)

in conformità delle condizioni enunciate nel permesso.

2.   Il permesso di cui al paragrafo 1, lettera a), può autorizzare il transito in un altro Stato membro a condizione che detto Stato membro abbia precedentemente comunicato allo Stato membro di destinazione il suo consenso.

SEZIONE 2

Condizioni generali in materia di conformità

Articolo 33

Controlli documentali e d’identità sui movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia introdotti in uno Stato membro da un altro Stato membro o da un territorio o un paese terzo elencato ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, e dell’articolo 15

1.   Fatto salvo l’articolo 16 e al fine di verificare la conformità al capo II, gli Stati membri effettuano controlli documentali e d’identità in modo non discriminatorio sugli animali da compagnia che sono oggetto di movimenti a carattere non commerciale verso il loro territorio da un altro Stato membro o da un territorio o un paese terzo elencato a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, e, ove applicabile, dell’articolo 15.

2.   In occasione di qualunque movimento a carattere non commerciale verso uno Stato membro da un altro Stato membro o da un territorio o un paese terzo elencato a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, e, ove applicabile, dell’articolo 15, su richiesta dell’autorità competente responsabile dei controlli di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il proprietario o la persona autorizzata:

a)

presenta il documento di identificazione dell’animale da compagnia richiesto ai sensi del presente regolamento che attesta la conformità alle condizioni previste per tali movimenti; e

b)

mette l’animale da compagnia a disposizione per tali controlli.

Articolo 34

Controlli documentali e d’identità sui movimenti a carattere non commerciale da un territorio o un paese terzo diverso da quelli elencati a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, o dell’articolo 15

1.   Al fine di verificare la conformità al capo III, l’autorità competente di uno Stato membro effettua controlli documentali e d’identità presso il luogo di ingresso dei viaggiatori su animali da compagnia che sono oggetto di un movimento a carattere non commerciale verso tale Stato membro da un territorio o un paese terzo diverso da quelli elencati a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, e, ove applicabile, dell’articolo 15.

2.   Il proprietario o la persona autorizzata, all’atto di entrare in uno Stato membro in provenienza da un territorio o un paese terzo diverso da quelli elencati a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, e, ove applicabile, dell’articolo 15, contatta l’autorità competente presente presso il luogo di ingresso ai fini dei controlli di cui al paragrafo 1 e:

a)

presenta il documento di identificazione dell’animale da compagnia richiesto ai sensi del presente regolamento che attesta la conformità alle condizioni previste per tali movimenti; e

b)

mette l’animale da compagnia a disposizione per i controlli.

3.   Gli Stati membri compilano e aggiornano un elenco dei luoghi d’ingresso dei viaggiatori.

4.   Gli Stati membri garantiscono che l’autorità competente da loro incaricata di effettuare i controlli previsti dal paragrafo 1:

a)

sia pienamente a conoscenza delle norme stabilite nel capo III e i funzionari incaricati ricevano la formazione necessaria allo svolgimento dei controlli;

b)

tenga un registro del numero totale dei controlli effettuati e dei casi di non conformità emersi durante tali controlli; e

c)

documenti i controlli effettuati nella voce pertinente del documento di identificazione qualora tale documentazione sia necessaria ai fini dei movimenti a carattere non commerciale verso altri Stati membri ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1.

Articolo 35

Azioni in caso di non conformità emersa durante i controlli di cui agli articoli 33 e 34

1.   Qualora i controlli previsti dagli articoli 33 e 34 rivelino che un animale da compagnia non soddisfa le condizioni di cui ai capi II o III, l’autorità competente decide, previa consultazione con il veterinario ufficiale e, ove necessario, con il proprietario o la persona autorizzata, di:

a)

rispedire l’animale da compagnia al paese o territorio di spedizione;

b)

isolare l’animale da compagnia sotto controllo ufficiale per il tempo necessario a soddisfare le condizioni definite nei capi II o III; o

c)

in ultima istanza, qualora non sia possibile rispedirlo o l’isolamento non sia praticabile, sopprimere l’animale da compagnia in conformità delle norme nazionali applicabili in materia di protezione degli animali da compagnia durante l’abbattimento.

2.   Qualora l’autorità competente rifiuti il movimento a carattere non commerciale di animali da compagnia verso l’Unione, essi sono isolati sotto controllo ufficiale in attesa:

a)

del loro rientro nel paese o territorio di spedizione, o

b)

dell’adozione di qualunque altra decisione amministrativa nel loro merito.

3.   Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 sono applicate a spese del proprietario e non prevedono la possibilità di alcun risarcimento al proprietario o alla persona autorizzata.

Articolo 36

Misure di salvaguardia

1.   Qualora in uno Stato membro, un territorio o un paese terzo si manifesti o si diffonda la rabbia o una malattia o un’infezione diversa dalla rabbia e ciò possa costituire una minaccia seria alla salute pubblica o animale, la Commissione può, di sua iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, adottare una delle misure seguenti, mediante un atto di esecuzione, senza indugio e in funzione della gravità della situazione:

a)

sospensione dei movimenti a carattere non commerciale o del transito di animali da compagnia provenienti dallo Stato membro, dal territorio o dal paese terzo in questione, o da determinate parti di essi;

b)

definizione di condizioni speciali per quanto riguarda i movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia provenienti dallo Stato membro, dal territorio o dal paese terzo in questione, o da determinate parti di essi.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 41, paragrafo 2.

2.   Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati che richiedano di far fronte a un grave rischio per la salute pubblica o animale, o di provvedere al suo contenimento, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all’articolo 41, paragrafo 3.

Articolo 37

Obblighi di informazione

1.   Gli Stati membri forniscono al pubblico informazioni chiare e facilmente accessibili in merito alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, nonché alle norme relative ai controlli di conformità di tali movimenti previste dal presente regolamento.

2.   La comunicazione di cui al paragrafo 1 comprende in particolare le seguenti informazioni:

a)

le qualifiche richieste per le persone che effettuano l’impianto dei trasponditori di cui all’articolo 18;

b)

l’autorizzazione di deroga alla vaccinazione antirabbica per gli animali da compagnia giovani delle specie elencate nell’allegato I, parte A, secondo quanto disposto agli articoli 7 e 11;

c)

le condizioni applicabili nel territorio degli Stati membri ai movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia:

i)

non conformi agli articoli 6, 9, 10 o 14;

ii)

provenienti da alcuni paesi e territori soggetti a condizioni definite dalle norme nazionali secondo quanto disposto dall’articolo 16;

d)

l’elenco dei luoghi d’ingresso dei viaggiatori redatto a norma dell’articolo 34, paragrafo 3, indicante l’autorità competente incaricata di effettuare i controlli a norma dell’articolo 34, paragrafo 4;

e)

le condizioni applicabili nel territorio degli Stati membri ai movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia delle specie elencate nell’allegato I, parte B, definite dalle norme nazionali conformemente all’articolo 9, paragrafo 3, e all’articolo 14, paragrafo 3;

f)

le informazioni sui vaccini antirabbici ai quali le competenti autorità degli Stati membri hanno concesso un’autorizzazione all’immissione in commercio ai sensi del punto 1, lettera b), dell’allegato III e in particolare sul corrispondente protocollo di vaccinazione.

3.   Gli Stati membri predispongono pagine Internet che forniscono le informazioni di cui al paragrafo 1 e comunicano alla Commissione l’indirizzo Internet di tali pagine.

4.   La Commissione assiste gli Stati membri contribuendo a rendere tali informazioni disponibili al pubblico e fornendo sulla sua pagina Internet:

a)

i collegamenti alle pagine Internet d’informazione degli Stati membri; e

b)

le informazioni di cui al paragrafo 2, lettere b), d) ed e), del presente articolo e le informazioni messe a disposizione del pubblico di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), in altre lingue, se del caso.

SEZIONE 3

Disposizioni procedurali

Articolo 38

Modifiche degli allegati

Al fine di tenere conto degli sviluppi scientifici e tecnici e della protezione della salute pubblica o degli animali da compagnia, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 39 volti a modificare gli allegati da II a IV.

Articolo 39

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 5, paragrafo 5, all’articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, all’articolo 19, paragrafo 1, primo comma, e all’articolo 38 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 28 giugno 2013. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 5, paragrafo 5, all’articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, all’articolo 19, paragrafo 1, primo comma, e all’articolo 38 può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5, dell’articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, dell’articolo 19, paragrafo 1, primo comma, e dell’articolo 38 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 40

Procedura d’urgenza

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d’urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l’atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

Articolo 41

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dall’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (19). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Se il parere del comitato deve essere ottenuto tramite procedura scritta, la procedura deve essere conclusa senza risultati qualora, entro il termine per la presentazione del parere, il presidente lo decida o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con il suo articolo 5.

Articolo 42

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione tali disposizioni e ogni loro modifica successiva.

CAPO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 43

Abrogazione

1.   Il regolamento (CE) n. 998/2003 è abrogato, ad eccezione dell’allegato II, parte B, sezione 2, e parte C, che rimangono in vigore fino all’entrata in vigore degli atti di esecuzione adottati a norma dell’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento, rispettivamente.

I riferimenti nel presente regolamento all’elenco contenuto negli atti di esecuzione adottati a norma dell’articolo 13, paragrafi 1 o 2, si intendono fatti all’elenco di paesi terzi e territori definito nell’allegato II, parte B, sezione 2, e parte C, del regolamento (CE) n. 998/2003, rispettivamente, fino all’entrata in vigore di detti atti di esecuzione.

2.   I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato V.

3.   L’abrogazione del regolamento (CE) n. 998/2003 non pregiudica il mantenimento in vigore del regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 della Commissione, del 14 luglio 2011, che completa il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure sanitarie preventive necessarie alla lotta contro l’infezione dei cani da Echinococcus multilocularis  (20), che è stato adottato a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, di tale regolamento.

Articolo 44

Misure transitorie relative ai documenti di identificazione

1.   In deroga all’articolo 21, paragrafo 1, il documento di identificazione di cui all’articolo 6, lettera d), è ritenuto conforme al presente regolamento se è stato:

a)

redatto in conformità del modello di passaporto definito dalla decisione 2003/803/CE; e

b)

rilasciato prima del 29 dicembre 2014.

2.   In deroga all’articolo 25, paragrafo 1, e all’articolo 27, lettera a), il documento di identificazione di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera e), è ritenuto conforme al presente regolamento se è stato:

a)

redatto in conformità del modello di certificato definito nell’allegato II della decisione 2011/874/UE o, se pertinente, al modello di passaporto definito mediante la decisione 2003/803/CE; e

b)

rilasciato prima del 29 dicembre 2014.

Articolo 45

Entrata in vigore e applicabilità

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 29 dicembre 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 12 giugno 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

L. CREIGHTON


(1)  GU C 229 del 31.7.2012, pag. 119.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 23 maggio 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 10 giugno 2013.

(3)  GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1.

(4)  GU L 132 del 29.5.2010, pag. 3.

(5)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

(6)  GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.

(7)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74.

(8)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

(9)  GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

(10)  Direttiva 90/425/CE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29).

(11)  Direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56).

(12)  Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1).

(13)  Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1).

(14)  GU L 79 del 30.3.2000, pag. 40.

(15)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(16)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(17)  GU L 312 del 27.11.2003, pag. 1.

(18)  GU L 343 del 23.12.2011, pag. 65.

(19)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

(20)  GU L 296 del 15.11.2011, pag. 6.


ALLEGATO I

Specie di animali da compagnia

PARTE A

Cani (Canis lupus familiaris)

Gatti (Felis silvestris catus)

Furetti (Mustela putorius furo)

PARTE B

Invertebrati [escluse le api e i bombi contemplati dall’articolo 8 della direttiva 92/65/CEE e i molluschi e i crostacei di cui, rispettivamente, all’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), punto ii), e lettera e), punto iii), della direttiva 2006/88/CE].

Animali acquatici ornamentali quali definiti all’articolo 3, lettera k), della direttiva 2006/88/CE ed esclusi dall’ambito di applicazione di tale direttiva dal suo articolo 2, paragrafo 1, lettera a).

Anfibi

Rettili

Uccelli: esemplari di specie avicole diverse da quelle di cui all’articolo 2 della direttiva 2009/158/CE.

Mammiferi: roditori e conigli diversi da quelli destinati alla produzione alimentare e definiti «lagomorfi» nell’allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004.


ALLEGATO II

Requisiti tecnici relativi ai trasponditori

I trasponditori devono:

a)

essere conformi alla norma ISO 11784 e applicare le tecnologie HDX o FDX-B; e

b)

poter essere letti da un dispositivo di lettura compatibile con la norma ISO 11785.


ALLEGATO III

Requisiti di validità per la vaccinazione antirabbica

1.

Il vaccino antirabbico deve:

a)

essere diverso da un vaccino vivo modificato e deve rientrare in una delle seguenti categorie:

i)

un vaccino inattivato di almeno un’unità antigenica per dose (raccomandazione dell’organizzazione mondiale della sanità); oppure

ii)

un vaccino ricombinante esprimente la glicoproteina immunizzante del virus della rabbia in un vettore del virus vivo;

b)

se somministrato in uno Stato membro, aver ricevuto un’autorizzazione all’immissione in commercio a norma dei seguenti strumenti:

i)

articolo 5 della direttiva 2001/82/CE; oppure

ii)

articolo 3 del regolamento (CE) n. 726/2004;

c)

se somministrato in un territorio o in un paese terzo, essere stato approvato o aver ricevuto una licenza da parte dell’autorità competente e soddisfare almeno i requisiti definiti nel capitolo corrispondente del Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri (Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals) dell’organizzazione mondiale per la salute animale.

2.

Una vaccinazione antirabbica deve soddisfare le seguenti condizioni:

a)

il vaccino è somministrato da un veterinario autorizzato;

b)

l’animale da compagnia ha almeno dodici settimane nel momento in cui il vaccino è stato somministrato;

c)

la data di somministrazione del vaccino è indicata da un veterinario autorizzato o da un veterinario ufficiale nella sezione corrispondente del documento di identificazione;

d)

la data di somministrazione di cui alla lettera c) non è precedente alla data di applicazione del trasponditore o del tatuaggio o alla data di lettura del trasponditore o del tatuaggio indicata nella sezione corrispondente del documento di identificazione;

e)

il periodo di validità della vaccinazione inizia dal momento in cui è stabilita l’immunità protettiva, non meno di ventuno giorni dal completamento del protocollo di vaccinazione stabilito dal fabbricante per la prima vaccinazione, e continua fino alla fine del periodo di immunità protettiva, conformemente alla specifica tecnica dell’autorizzazione all’immissione in commercio di cui al punto 1, lettera b), o nell’approvazione o licenza di cui al punto 1, lettera c), del vaccino antirabbico nello Stato membro o nel territorio o paese terzo in cui è somministrato il vaccino.

Il periodo di validità della vaccinazione è indicato da un veterinario autorizzato o da un veterinario ufficiale nella sezione corrispondente del documento di identificazione;

f)

una rivaccinazione deve essere considerata una vaccinazione primaria se non è stata effettuata entro il periodo di validità, di cui al punto e), di una vaccinazione precedente.


ALLEGATO IV

Requisiti di validità per il test di titolazione degli anticorpi per la rabbia

1.

Il prelievo del campione di sangue necessario ad effettuare il test di titolazione degli anticorpi per la rabbia deve essere eseguito e documentato da un veterinario autorizzato nella sezione corrispondente del documento di identificazione.

2.

Il test di titolazione degli anticorpi per la rabbia:

a)

deve essere eseguito su un campione prelevato almeno trenta giorni dopo la data della vaccinazione e:

i)

non meno di tre mesi prima della data:

del movimento a carattere non commerciale da un territorio o paese terzo diverso da quelli elencati negli atti di esecuzione adottati a norma dell’articolo 13, paragrafo 1 o 2; oppure

del transito in tale territorio o paese terzo, se le condizioni di cui all’articolo 12, lettera c), non sono soddisfatte; o

ii)

prima che l’animale da compagnia abbia lasciato l’Unione per un movimento o un transito in un territorio o paese terzo diverso da quelli elencati a norma dell’articolo 13, paragrafo 1 o 2; il documento di identificazione nel formato previsto dall’articolo 21, paragrafo 1, deve confermare che un test di titolazione degli anticorpi per la rabbia è stato eseguito e che ha dato un esito favorevole prima della data del movimento;

b)

deve attestare un livello di anticorpi che neutralizzano il virus della rabbia in siero pari o superiore a 0,5 IU/ml, secondo un metodo descritto nel capitolo corrispondente del Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri (Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals) dell’organizzazione mondiale per la salute animale;

c)

deve essere eseguito in un laboratorio approvato conformemente all’articolo 3 della decisione 2000/258/CE;

d)

non deve essere rinnovato in seguito ad un risultato soddisfacente di cui alla lettera b), a condizione che l’animale da compagnia sia sottoposto a rivaccinazione entro il periodo di validità, di cui all’allegato III, punto 2, lettera e), di una vaccinazione precedente.


ALLEGATO V

Tavola di concordanza di cui all’articolo 43, paragrafo 2

Regolamento (CE) n. 998/2003

Il presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, primo comma

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, secondo comma

Articolo 2, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 2, terzo comma

Articolo 2, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 3, lettera a)

Articolo 3, lettere a) e b)

Articolo 3, lettera b)

Articolo 3, lettera f)

Articolo 3, lettera c)

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma

 

 

Articolo 17, paragrafo 1, primo comma

Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 17, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 5, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 6, lettera a)

Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 6, lettera d)

Articolo 5, paragrafo 1, lettera b), punto i)

Articolo 6, lettera b)

Articolo 5, paragrafo 1, lettera b), punto ii)

Articolo 6, lettera c)

Articolo 5, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 19

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 7

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 5, paragrafo 5, articoli 9, 14 e 28

Articolo 8, paragrafo 1

Articoli 10 e 12

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 10, paragrafo 1, lettera e), e articolo 27

Articolo 8, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 16

Articolo 8, paragrafo 3, lettera c)

Articolo 11

Articolo 8, paragrafo 4

Articolo 25, paragrafi 1 e 2

Articolo 9

Articolo 14 e articolo 30, paragrafi 1 e 2

Articolo 10, primo comma

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 10, secondo comma

Articolo 13, paragrafo 3

Articolo 11, prima frase

Articolo 37, paragrafo 1

Articolo 11, seconda frase

Articolo 34, paragrafo 4, lettera a)

Articolo 12, primo comma, frase introduttiva e lettera a)

Articolo 10, paragrafo 2, e articolo 34, paragrafo 1

Articolo 12, primo comma, frase introduttiva e lettera b)

Articolo 5, paragrafo 4

Articolo 12, secondo comma

Articolo 34, paragrafo 3, e articolo 37, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 13

Articolo 34, paragrafo 3, e articolo 37, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 14, primo comma

Articolo 34, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 14, secondo comma

Articolo 17, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 14, terzo comma

Articolo 35, paragrafi 1 e 3

Articolo 14, quarto comma

Articolo 35, paragrafo 2

Articolo 15

Allegato IV, punti 1 e 2, lettera c)

Articolo 16

Articolo 17, primo comma

Articolo 17, secondo comma

Articolo 21, paragrafo 1

Articolo 18, primo comma

Articolo 18, secondo comma

Articolo 36

Articolo 19

Articolo 13, paragrafo 3, e articolo 5, paragrafo 5

Articolo 19 bis, paragrafi 1 e 2

Articolo 38

Articolo 19 bis, paragrafo 3

Articolo 19 ter, paragrafo 1

Articolo 39, paragrafo 2

Articolo 19 ter, paragrafo 2

Articolo 39, paragrafo 4

Articolo 19 ter, paragrafo 3

Articolo 39, paragrafo 1

Articolo 19 quater, paragrafi 1 e 3

Articolo 39, paragrafo 3

Articolo 19 quater, paragrafo 2

Articolo 19 quinquies, paragrafi 1 e 2

Articolo 39, paragrafo 5

Articolo 19 quinquies, paragrafo 3

Articoli da 20 a 23

Articolo 24, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 41, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 24, paragrafi 4 e 5

Articolo 25

Articolo 45

Allegato I

Allegato I

Allegato I bis

Allegato II

Allegato I ter

Allegato III

Allegato II, parte A e parte B, sezione 1

Allegato II, parte B, sezione 2

Articolo 13, paragrafo 1

Allegato II, parte C

Articolo 13, paragrafo 2


DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

Nel quadro della strategia dell’Unione europea per la protezione e il benessere degli animali (1), la Commissione condurrà uno studio sul benessere di cani e gatti oggetto di pratiche commerciali.

Qualora i risultati di tale studio indichino che queste pratiche commerciali comportano rischi per la salute, la Commissione prenderà in considerazione le opzioni più adeguate per la protezione della salute umana e animale, inclusa la possibilità di proporre al Parlamento europeo e al Consiglio opportune modifiche della vigente normativa dell’Unione in materia di commercio di cani e gatti, tra cui l’introduzione di sistemi per la loro registrazione compatibili e accessibili in tutti gli Stati membri.

Alla luce di quanto precede, la Commissione intende valutare la possibilità e l’opportunità di una proroga di tali sistemi di registrazione ai cani e ai gatti contrassegnati e identificati in conformità alla legislazione dell’Unione in materia di movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia.


(1)  COM(2012) 6 final/2 — Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sulla strategia dell’Unione europea per la protezione e il benessere degli animali 2012-2015.


DIRETTIVE

28.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 178/27


DIRETTIVA 2013/29/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 giugno 2013

concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all’immissione sul mercato di articoli pirotecnici (3) ha subito sostanziali modificazioni (4). Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti (5) stabilisce norme riguardanti l’accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, fornisce un quadro per la vigilanza del mercato dei prodotti e per i controlli sui prodotti provenienti dai paesi terzi e stabilisce i principi generali della marcatura CE.

(3)

La decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti (6) stabilisce un quadro comune di principi generali e di disposizioni di riferimento da applicare in tutta la normativa settoriale, in modo da fornire una base coerente per la revisione o la rifusione di tale normativa. La direttiva 2007/23/CE dovrebbe pertanto essere adeguata a tale decisione.

(4)

Le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative in vigore negli Stati membri per quanto concerne la messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici divergono, in particolare per quanto riguarda aspetti quali la sicurezza e la funzionalità.

(5)

Le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative degli Stati membri, suscettibili di determinare ostacoli agli scambi all’interno dell’Unione devono essere armonizzati per garantire la libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno assicurando nel contempo un livello elevato di protezione della salute umana e della sicurezza nonché di tutela dei consumatori e degli utilizzatori professionali finali. Tale livello elevato di protezione dovrebbe comprendere il rispetto dei pertinenti limiti d’età associati agli utilizzatori di articoli pirotecnici.

(6)

La direttiva 93/15/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa all’armonizzazione delle disposizioni relative all’immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (7), esclude gli articoli pirotecnici dal suo ambito di applicazione.

(7)

La sicurezza durante l’immagazzinamento è disciplinata dalla direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (8), che stabilisce requisiti di sicurezza per gli stabilimenti in cui sono presenti esplosivi, comprese le sostanze pirotecniche.

(8)

Per quanto concerne la sicurezza durante il trasporto, le regole in materia di trasporto di articoli pirotecnici sono dettate da convenzioni e accordi internazionali, comprese le raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto di merci pericolose. Tali aspetti non rientrano quindi nell’ambito di applicazione della presente direttiva.

(9)

La presente direttiva dovrebbe applicarsi a tutte le forme di fornitura, compresa la vendita a distanza.

(10)

La presente direttiva non deve applicarsi agli articoli pirotecnici cui si applicano la direttiva 96/98/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, sull’equipaggiamento marittimo (9), e le pertinenti convenzioni internazionali ivi menzionate. Inoltre non dovrebbe essere applicata alle capsule a percussione destinate all’uso nei giocattoli che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli (10).

(11)

I fuochi d’artificio prodotti da un fabbricante per uso proprio e per i quali lo Stato membro nel quale il fabbricante è stabilito ha approvato l’uso esclusivamente sul suo territorio, e che rimangono sul territorio di tale Stato membro, non devono essere considerati come messi a disposizione sul mercato e non è quindi necessario che siano conformi alla presente direttiva.

(12)

Una volta soddisfatti i requisiti stabiliti nella presente direttiva non dovrebbe essere possibile agli Stati membri vietare, restringere od ostacolare la libera circolazione degli articoli pirotecnici. La presente direttiva deve applicarsi senza pregiudicare la legislazione nazionale sulle autorizzazioni che gli Stati membri rilasciano a fabbricanti, distributori e importatori.

(13)

Gli articoli pirotecnici dovrebbero comprendere i fuochi d’artificio, gli articoli pirotecnici teatrali e altri articoli pirotecnici a fini tecnici, come i generatori di gas utilizzati negli airbag o nei pretensionatori delle cinture di sicurezza.

(14)

Per assicurare in modo adeguato livelli elevati di protezione, gli articoli pirotecnici dovrebbero essere classificati in categorie a seconda del livello di rischio in relazione al tipo di impiego, alla finalità o al livello di rumorosità.

(15)

Visti i pericoli insiti nell’uso di articoli pirotecnici è opportuno stabilire limiti d’età al superamento dei quali tali prodotti possono essere messi a disposizione delle persone e assicurare che l’etichetta di tali articoli presenti informazioni sufficienti e appropriate in materia di impiego sicuro per tutelare la salute e la sicurezza degli esseri umani e proteggere l’ambiente. Certi articoli pirotecnici dovrebbero essere messi a disposizione unicamente di persone in possesso delle necessarie conoscenze, abilità ed esperienza. Per quanto riguarda gli articoli pirotecnici per i veicoli, i requisiti di etichettatura devono tener conto della prassi attuale nonché del fatto che tali articoli sono esclusivamente forniti a utilizzatori professionali.

(16)

L’impiego di articoli pirotecnici e in particolare di fuochi d’artificio rientra in abitudini e tradizioni culturali notevolmente divergenti in ciascuno Stato membro. Occorre quindi lasciare agli Stati membri la possibilità di adottare disposizioni nazionali per limitare l’uso o la vendita al pubblico di certe categorie di articoli pirotecnici, tra l’altro per ragioni di pubblica sicurezza o di salute e incolumità delle persone.

(17)

Gli operatori economici dovrebbero essere responsabili della conformità degli articoli pirotecnici ai requisiti della presente direttiva, in funzione del rispettivo ruolo che rivestono nella catena di fornitura, in modo da garantire un elevato livello di protezione di interessi pubblici, quali la salute e la sicurezza, la protezione dei consumatori, nonché una concorrenza leale sul mercato dell’Unione.

(18)

Tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire la messa a disposizione sul mercato solo di articoli pirotecnici conformi alla presente direttiva. È necessario stabilire una ripartizione chiara e proporzionata degli obblighi corrispondenti al ruolo di ogni operatore economico nella catena di fornitura e distribuzione.

(19)

Per facilitare la comunicazione tra gli operatori economici, le autorità di vigilanza del mercato e i consumatori, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare gli operatori economici a fornire l’indirizzo del sito Internet in aggiunta a quello postale.

(20)

Il fabbricante, possedendo le conoscenze dettagliate relative al processo di progettazione e produzione, si trova nella posizione migliore per eseguire la procedura di valutazione della conformità. La valutazione della conformità dovrebbe quindi rimanere obbligo esclusivo del fabbricante.

(21)

È necessario garantire che gli articoli pirotecnici provenienti da paesi terzi che entrano nel mercato dell’Unione siano conformi alle prescrizioni stabilite dalla presente direttiva e in particolare che i fabbricanti abbiano effettuato adeguate procedure di valutazione della conformità in merito a tali articoli pirotecnici. Occorre pertanto prevedere che gli importatori si assicurino di immettere sul mercato articoli pirotecnici conformi alle prescrizioni stabilite dalla presente direttiva e di non immettere sul mercato articoli pirotecnici che non sono conformi a tali prescrizioni o presentano un rischio. Dovrebbe essere inoltre previsto che gli importatori si assicurino che siano state effettuate le procedure di valutazione della conformità e che la marcatura degli articoli pirotecnici e la documentazione elaborata dai fabbricanti siano a disposizione delle autorità nazionali competenti a fini di controllo.

(22)

Il distributore mette un articolo pirotecnico a disposizione sul mercato dopo che il fabbricante o l’importatore lo ha immesso sul mercato e dovrebbe agire con la dovuta cautela per garantire che la manipolazione dell’articolo pirotecnico non incida negativamente sulla sua conformità.

(23)

Qualsiasi operatore economico che immetta sul mercato un articolo pirotecnico con il proprio nome o marchio commerciale oppure modifichi un articolo pirotecnico in modo tale da incidere sulla conformità alle prescrizioni stabilite dalla presente direttiva dovrebbe esserne considerato il fabbricante e assumersi pertanto i relativi obblighi.

(24)

I distributori e gli importatori, vista la loro vicinanza al mercato, dovrebbero essere coinvolti nei compiti di vigilanza del mercato svolti dalle autorità nazionali competenti e dovrebbero essere pronti a parteciparvi attivamente, fornendo a tali autorità tutte le informazioni necessarie sull’articolo pirotecnico in questione.

(25)

Nel conservare le informazioni richieste ai sensi della presente direttiva per l’identificazione di altri operatori economici, questi ultimi non dovrebbero essere tenuti ad aggiornare tali informazioni concernenti gli altri operatori economici che hanno fornito loro articoli pirotecnici o ai quali essi hanno fornito articoli pirotecnici.

(26)

È opportuno fissare requisiti essenziali di sicurezza per gli articoli pirotecnici, al fine di tutelare i consumatori e di evitare incidenti.

(27)

Alcuni articoli pirotecnici, in particolare gli articoli pirotecnici per gli autoveicoli come i generatori di gas utilizzati negli airbag, contengono piccole quantità di esplosivi commerciali o militari. In seguito all’adozione della direttiva 2007/23/CE è chiaro che non sarà possibile sostituire tali sostanze come additivi per le composizioni combustibili, nei casi in cui siano utilizzate per migliorare l’equilibrio energetico. Occorre pertanto modificare il requisito essenziale di sicurezza che limita l’uso di esplosivi commerciali e militari.

(28)

Per agevolare la valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui alla presente direttiva, è necessario, al fine della formulazione di specifiche tecniche dettagliate, conferire la presunzione di conformità agli articoli pirotecnici conformi alle norme armonizzate adottate ai sensi del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normalizzazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

(29)

Il regolamento (UE) n. 1025/2012 prevede una procedura relativa alle obiezioni alle norme armonizzate che non soddisfino completamente le prescrizioni della presente direttiva.

(30)

Per consentire agli operatori economici di dimostrare e alle autorità competenti di garantire che gli articoli pirotecnici messi a disposizione sul mercato sono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza, è necessario prevedere procedure di valutazione della conformità. La decisione n. 768/2008/CE contiene una serie di moduli per le procedure di valutazione della conformità, che vanno dalla procedura meno severa a quella più severa con un rigore proporzionale al livello di rischio effettivo e di sicurezza richiesto. Per garantire la coerenza intersettoriale ed evitare varianti ad hoc, è opportuno che le procedure di valutazione della conformità siano scelte tra questi moduli.

(31)

I fabbricanti dovrebbero redigere una dichiarazione di conformità UE che fornisca le informazioni richieste a norma della presente direttiva sulla conformità di un articolo pirotecnico alle prescrizioni stabilite dalla presente direttiva e da altri atti pertinenti della normativa di armonizzazione dell’Unione.

(32)

Per garantire un accesso effettivo alle informazioni a fini di vigilanza del mercato, le informazioni necessarie per identificare tutti gli atti dell’Unione applicabili dovrebbero essere disponibili in un’unica dichiarazione di conformità UE. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico degli operatori economici, tale dichiarazione unica UE può essere un fascicolo comprendente le dichiarazioni di conformità individuali pertinenti.

(33)

La marcatura CE, che indica la conformità dell’articolo pirotecnico, è la conseguenza visibile di un intero processo che comprende la valutazione della conformità in senso lato. I principi generali che disciplinano il marchio CE sono esposti nel regolamento (CE) n. 765/2008, mentre la presente direttiva dovrebbe dettare le norme che disciplinano l’apposizione della marcatura CE.

(34)

Le procedure di valutazione della conformità di cui alla presente direttiva richiedono l’intervento di organismi di valutazione della conformità, che sono notificati dagli Stati membri alla Commissione.

(35)

L’esperienza ha dimostrato che i criteri stabiliti dalla direttiva 2007/23/CE, cui si devono attenere gli organismi di valutazione della conformità per essere notificati alla Commissione, non sono sufficienti a garantire un livello uniformemente alto di risultati degli organismi notificati in tutta l’Unione. È tuttavia indispensabile che tutti gli organismi notificati svolgano le proprie funzioni allo stesso livello e nelle stesse condizioni di concorrenza leale. A tal fine è necessario stabilire prescrizioni obbligatorie per gli organismi di valutazione della conformità che desiderano essere notificati per fornire servizi di valutazione della conformità.

(36)

Per garantire un livello uniforme di qualità nella prestazione della valutazione della conformità, è necessario stabilire le prescrizioni da applicare alle autorità di notifica e agli altri organismi coinvolti nella valutazione, nella notifica e nel controllo degli organismi notificati.

(37)

Il sistema previsto dalla direttiva è completato dal sistema di accreditamento di cui al regolamento (CE) n. 765/2008. Poiché l’accreditamento è un mezzo essenziale per la verifica della competenza degli organismi di valutazione della conformità, è opportuno impiegarlo anche ai fini della notifica.

(38)

L’accreditamento trasparente, quale previsto dal regolamento (CE) n. 765/2008, che garantisce il necessario livello di fiducia nei certificati di conformità, dovrebbe essere considerato dalle autorità pubbliche nazionali in tutta l’Unione lo strumento preferito per dimostrare la competenza tecnica di tali organismi. Tuttavia, le autorità nazionali possono ritenere di possedere gli strumenti idonei a effettuare da sé tale valutazione. In tal caso, onde assicurare l’opportuno livello di credibilità delle valutazioni effettuate dalle altre autorità nazionali, devono fornire alla Commissione e agli altri Stati membri le necessarie prove documentali che dimostrino che gli organismi di valutazione della conformità valutati rispettano le pertinenti prescrizioni regolamentari.

(39)

Spesso gli organismi di valutazione della conformità subappaltano parti delle loro attività connesse alla valutazione della conformità o fanno ricorso ad un’affiliata. Al fine di salvaguardare il livello di tutela richiesto per i prodotti da immettere sul mercato dell’Unione, è indispensabile che i subappaltatori e le affiliate di valutazione della conformità rispettino le stesse prescrizioni applicate agli organismi notificati in relazione allo svolgimento di compiti di valutazione della conformità. È pertanto importante che la valutazione della competenza e delle prestazioni degli organismi da notificare e la sorveglianza degli organismi già notificati siano estese anche alle attività eseguite dai subappaltatori e dalle affiliate.

(40)

È necessario aumentare l’efficienza e la trasparenza della procedura di notifica e, in particolare, adattarla alle nuove tecnologie in modo da consentire la notifica elettronica.

(41)

Poiché gli organismi notificati possono offrire i propri servizi in tutta l’Unione, è opportuno conferire agli altri Stati membri e alla Commissione la possibilità di sollevare obiezioni relative a un organismo notificato. È pertanto importante prevedere un periodo durante il quale sia possibile chiarire eventuali dubbi o preoccupazioni circa la competenza degli organismi di valutazione della conformità prima che essi inizino ad operare in qualità di organismi notificati.

(42)

Nell’interesse della competitività, è fondamentale che gli organismi notificati applichino le procedure di valutazione della conformità senza creare oneri superflui per gli operatori economici. Per lo stesso motivo, e per garantire la parità di trattamento degli operatori economici, dovrebbe essere garantita la coerenza nell’applicazione tecnica delle procedure di valutazione della conformità, che può essere realizzata meglio mediante un coordinamento appropriato e la cooperazione tra organismi notificati.

(43)

Gli Stati membri dovrebbero adottare tutti i provvedimenti opportuni per assicurare che gli articoli pirotecnici possano essere immessi sul mercato soltanto se, adeguatamente immagazzinati e usati ai fini cui sono destinati, o in condizioni d’uso ragionevolmente prevedibili, non mettono in pericolo la salute e l’incolumità delle persone. Gli articoli pirotecnici dovrebbero essere considerati non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dalla presente direttiva soltanto in condizioni d’uso ragionevolmente prevedibili, vale a dire quando tale uso possa derivare da un comportamento umano lecito e facilmente prevedibile.

(44)

Per garantire la certezza del diritto, è necessario chiarire che agli articoli pirotecnici si applicano le norme in materia di vigilanza del mercato dell’Unione e di controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell’Unione di cui al regolamento (CE) n. 765/2008. La presente direttiva non dovrebbe impedire agli Stati membri di scegliere le autorità competenti incaricate dello svolgimento di tali compiti.

(45)

I gruppi di articoli pirotecnici che sono simili nella progettazione, nella funzione o nel comportamento, dovrebbero essere valutati dagli organismi notificati come famiglie di prodotti.

(46)

È necessaria una procedura di salvaguardia che consenta di contestare la conformità di un articolo pirotecnico. Per aumentare la trasparenza e ridurre i tempi procedurali è necessario migliorare la procedura di salvaguardia attuale al fine di migliorarne l’efficienza e avvalersi delle conoscenze disponibili negli Stati membri.

(47)

È opportuno completare il sistema attuale con una procedura che consente di informare le parti interessate delle misure di cui è prevista l’adozione in relazione agli articoli pirotecnici che presentano un rischio per la salute o l’incolumità delle persone o per altri aspetti inerenti alla protezione di interessi pubblici. Esso dovrebbe consentire inoltre alle autorità di vigilanza del mercato, in cooperazione con gli operatori economici interessati, di intervenire in una fase più precoce per quanto riguarda tali articoli pirotecnici.

(48)

Qualora gli Stati membri e la Commissione concordino sul fatto che una misura presa da uno Stato membro sia giustificata, non occorre prevedere ulteriori interventi della Commissione, ad eccezione dei casi in cui la non conformità possa essere attribuita a carenze di una norma armonizzata.

(49)

È interesse del fabbricante e dell’importatore fornire articoli pirotecnici sicuri al fine di evitare costi di responsabilità per prodotti difettosi che arrechino danni alle persone e ai beni. Al riguardo, la direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (12), integra la presente direttiva, visto che la direttiva 85/374/CEE impone un regime di responsabilità oggettiva ai fabbricanti e agli importatori e garantisce un adeguato livello di protezione dei consumatori. Inoltre, la direttiva 85/374/CEE prevede che gli organismi notificati siano adeguatamente assicurati per quanto riguarda le loro attività professionali, a meno che tale responsabilità non sia coperta dallo Stato, in base al diritto nazionale, oppure a meno che i controlli non siano stati effettuati direttamente dallo Stato membro.

(50)

Al fine di assicurare condizioni uniformi di applicazione della presente direttiva, è necessario conferire competenze di esecuzione alla Commissione. Occorre inoltre che tali poteri siano esercitati conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (13).

(51)

Per l’adozione di atti di esecuzione che richiedono allo Stato membro notificante di adottare le necessarie misure correttive nei confronti degli organismi notificati che non soddisfano o non soddisfano più i requisiti per la loro notifica, si dovrebbe far ricorso alla procedura consultiva.

(52)

Per l’adozione di atti di esecuzione che definiscono un sistema di numerazione uniforme per l’identificazione degli articoli pirotecnici e le modalità pratiche di un registro contenente i numeri di registrazione degli articoli pirotecnici, nonché della raccolta e dell’aggiornamento periodici dei dati sugli incidenti connessi agli articoli pirotecnici, si dovrebbe far ricorso alla procedura d’esame.

(53)

La procedura d’esame dovrebbe inoltre essere utilizzata per l’adozione di atti di esecuzione relativi agli articoli pirotecnici conformi che presentino un rischio per la salute o l’incolumità delle persone o altri aspetti di protezione del pubblico interesse.

(54)

Per imperativi motivi d’urgenza debitamente giustificati connessi agli articoli pirotecnici conformi che presentano un rischio per la salute o l’incolumità delle persone, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili.

(55)

Conformemente alla prassi in uso, il comitato istituito a norma della presente direttiva può svolgere un ruolo utile esaminando le questioni concernenti l’applicazione della direttiva stessa che possono essere sollevate dal suo presidente o dal rappresentante di uno Stato membro in conformità del suo regolamento interno.

(56)

La Commissione dovrebbe determinare mediante atti di esecuzione e, in virtù della loro natura speciale, senza applicare il regolamento (UE) n. 182/2011, se le misure adottate dagli Stati membri nei confronti di articoli pirotecnici non conformi siano giustificate o meno.

(57)

Gli Stati membri dovrebbero stabilire regole quanto alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del diritto nazionale adottate ai sensi della presente direttiva e assicurare che esse siano applicate. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

(58)

I fabbricanti e gli importatori dovrebbero avere il tempo di esercitare eventuali diritti previsti dalle norme nazionali vigenti prima del termine di applicazione delle norme nazionali che recepiscono la presente direttiva, ad esempio, al fine di vendere i propri stock o prodotti finiti. Occorre pertanto prevedere un regime transitorio ragionevole che consenta di mettere a disposizione sul mercato, senza che sia necessario rispettare altri requisiti relativi ai prodotti, articoli pirotecnici che, prima della data di applicazione delle disposizioni nazionali che recepiscono la presente direttiva, sono già stati immessi sul mercato a norma della direttiva 2007/23/CE. I distributori dovrebbero quindi poter fornire articoli pirotecnici immessi sul mercato, vale a dire gli stock che si trovano già nella catena di distribuzione, prima della data di applicazione delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva.

(59)

Gli articoli pirotecnici per i veicoli sono concepiti per il ciclo di vita del veicolo e richiedono quindi un regime transitorio speciale. È necessario che tali articoli pirotecnici siano conformi ai requisiti di legge applicabili alla data della loro prima messa a disposizione sul mercato e per il periodo di vita del veicolo in cui sono installati.

(60)

Per garantire l’utilizzo continuativo di taluni articoli pirotecnici, in particolare nell’industria automobilistica, occorre applicare il punto 4 dell’allegato I a partire dal 4 luglio 2013.

(61)

Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire garantire che gli articoli pirotecnici sul mercato soddisfino requisiti che offrano un livello elevato di protezione della salute, della sicurezza e di altri interessi pubblici, assicurando nel contempo il funzionamento del mercato interno, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, essere conseguito meglio a livello dell’Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto é necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(62)

L’obbligo di recepire la presente direttiva nel diritto interno dovrebbe essere limitato alle disposizioni che rappresentano modificazioni sostanziali della direttiva precedente. L’obbligo di recepimento delle disposizioni rimaste immutate deriva dalla direttiva 2007/23/CE.

(63)

La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione della direttiva indicati nell’allegato IV, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1.   La presente direttiva stabilisce norme volte a realizzare la libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno assicurando un livello elevato di protezione della salute umana e di sicurezza pubblica nonché la tutela e l’incolumità dei consumatori, e tener conto degli aspetti pertinenti connessi alla protezione ambientale.

2.   La presente direttiva fissa i requisiti essenziali di sicurezza che gli articoli pirotecnici devono soddisfare per poter essere messi a disposizione sul mercato. Tali requisiti figurano nell’allegato I.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   La presente direttiva si applica agli articoli pirotecnici.

2.   Sono esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva:

a)

gli articoli pirotecnici destinati ad essere usati a fini non commerciali, conformemente alla normativa nazionale, dalle forze armate, dalle forze di pubblica sicurezza o dai vigili del fuoco;

b)

l’equipaggiamento che rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 96/98/CE;

c)

gli articoli pirotecnici da impiegarsi nell’industria aeronautica e spaziale;

d)

le capsule a percussione da usarsi specificamente nei giocattoli che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/48/CE;

e)

gli esplosivi che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 93/15/CEE;

f)

le munizioni;

g)

i fuochi d’artificio prodotti da un fabbricante per uso proprio e per i quali lo Stato membro nel quale il fabbricante è stabilito abbia approvato l’uso esclusivamente sul suo territorio, e che rimangano sul territorio di tale Stato membro.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1)

«articolo pirotecnico»: qualsiasi articolo contenente sostanze esplosive o una miscela esplosiva di sostanze destinate a produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione di tali effetti grazie a reazioni chimiche esotermiche automantenute;

2)

«fuoco d’artificio»: un articolo pirotecnico destinato a fini di svago;

3)

«articoli pirotecnici teatrali»: articoli pirotecnici per uso scenico, in interni o all’aperto, anche in film e produzioni televisive o per usi analoghi;

4)

«articoli pirotecnici per i veicoli»: componenti di dispositivi di sicurezza dei veicoli contenenti sostanze pirotecniche utilizzati per attivare questi o altri dispositivi;

5)

«munizioni»: i proiettili e le cariche propulsive nonché le munizioni a salve utilizzati in armi portatili, altre armi da fuoco e pezzi d’artiglieria;

6)

«persona con conoscenze specialistiche» una persona autorizzata dallo Stato membro a manipolare e/o utilizzare sul suo territorio fuochi d’artificio di categoria F4, articoli pirotecnici teatrali di categoria T2 e/o altri articoli pirotecnici di categoria P2;

7)

«messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un articolo pirotecnico per la distribuzione, il consumo o l’uso nel mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

8)

«immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione sul mercato dell’Unione di un articolo pirotecnico

9)

«fabbricante»: la persona fisica o giuridica che fabbrica un articolo pirotecnico, o che lo fa progettare o fabbricare, e commercializza tale articolo pirotecnico con il proprio nome o marchio commerciale;

10)

«importatore»: la persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione un articolo pirotecnico originario di un paese terzo;

11)

«distributore»: la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall’importatore, che mette a disposizione un articolo pirotecnico sul mercato;

12)

«operatori economici»: il fabbricante, l’importatore e il distributore;

13)

«specifica tecnica»: un documento che prescrive i requisiti tecnici che un articolo pirotecnico deve soddisfare;

14)

«norma armonizzata»: la norma armonizzata di cui all’articolo 2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;

15)

«accreditamento»: accreditamento quale definito all’articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008;

16)

«organismo nazionale di accreditamento»: organismo nazionale di accreditamento di cui all’articolo 2, punto 11, del regolamento (CE) n. 765/2008;

17)

«valutazione della conformità»: il processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza della presente direttiva relativi agli articoli pirotecnici;

18)

«organismo di valutazione della conformità»: un organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;

19)

«richiamo»: qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di un articolo pirotecnico già messo a disposizione dell’utilizzatore finale;

20)

«ritiro»: qualsiasi misura volta a impedire la messa a disposizione sul mercato di un articolo pirotecnico presente nella catena di fornitura;

21)

«normativa di armonizzazione dell’Unione»: la normativa dell’Unione che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti;

22)

«marcatura CE»: una marcatura mediante la quale il fabbricante indica che l’articolo pirotecnico è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell’Unione che ne prevede l’apposizione.

Articolo 4

Libera circolazione

1.   Gli Stati membri non vietano, limitano od ostacolano la messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici che soddisfano i requisiti della presente direttiva.

2.   La presente direttiva non osta a provvedimenti da parte di uno Stato membro volti a vietare o limitare il possesso, l’uso e/o la vendita al pubblico di fuochi d’artificio di categoria F2 e F3, articoli pirotecnici teatrali e altri articoli pirotecnici che siano giustificati per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, salute e incolumità delle persone, o protezione dell’ambiente.

3.   Nelle fiere campionarie, nelle mostre e nelle dimostrazioni per la commercializzazione di articoli pirotecnici gli Stati membri non vietano l’esibizione e l’uso di articoli pirotecnici che non siano conformi alla presente direttiva, a condizione che un’evidente indicazione grafica indichi chiaramente la denominazione e la data della fiera campionaria, della mostra o della dimostrazione in parola nonché la non conformità e la non disponibilità alla vendita degli articoli pirotecnici fintanto che non siano messi in conformità. In occasione di tali eventi sono applicate disposizioni appropriate di sicurezza conformemente ai requisiti fissati dall’autorità competente dello Stato membro interessato al fine di garantire l’incolumità delle persone.

4.   Gli Stati membri non ostacolano la libera circolazione e l’uso di articoli pirotecnici fabbricati a fini di ricerca, sviluppo e prova e che non siano conformi alla presente direttiva, a patto che un’evidente indicazione grafica indichi chiaramente la loro non conformità e non disponibilità a fini diversi da ricerca, sviluppo e prova.

Articolo 5

Messa a disposizione sul mercato

Gli Stati membri adottano le disposizioni appropriate per assicurare che gli articoli pirotecnici possano essere messi a disposizione sul mercato soltanto se soddisfano i requisiti della presente direttiva.

Articolo 6

Categorie di articoli pirotecnici

1.   Gli articoli pirotecnici sono classificati in categorie dal fabbricante conformemente al loro tipo di utilizzazione, alla loro finalità e al livello di rischio potenziale, compreso il livello della loro rumorosità. Gli organismi notificati di cui all’articolo 21 confermano la classificazione in categorie secondo le procedure di valutazione di conformità di cui all’articolo 17.

La classificazione in categorie è la seguente:

a)

fuochi d’artificio:

i)

categoria F1: fuochi d’artificio che presentano un rischio potenziale estremamente basso e un livello di rumorosità trascurabile e che sono destinati ad essere utilizzati in spazi confinati, compresi i fuochi d’artificio destinati ad essere usati all’interno di edifici d’abitazione;

ii)

categoria F2: fuochi d’artificio che presentano un basso rischio potenziale e un basso livello di rumorosità e che sono destinati a essere usati al di fuori di edifici in spazi confinati;

iii)

categoria F3: fuochi d’artificio che presentano un rischio potenziale medio e che sono destinati ad essere usati al di fuori di edifici in grandi spazi aperti e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana;

iv)

categoria F4: fuochi d’artificio che presentano un rischio potenziale elevato e che sono destinati ad essere usati esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche, comunemente noti quali «fuochi d’artificio professionali», e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana;

b)

articoli pirotecnici teatrali:

i)

categoria T1: articoli pirotecnici per uso scenico che presentano un rischio potenziale ridotto;

ii)

categoria T2: articoli pirotecnici per uso scenico che sono destinati esclusivamente all’uso da parte di persone con conoscenze specialistiche;

c)

altri articoli pirotecnici:

i)

categoria P1: articoli pirotecnici, diversi dai fuochi d’artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali, che presentano un rischio potenziale ridotto;

ii)

categoria P2: articoli pirotecnici, diversi dai fuochi d’artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali, che sono destinati alla manipolazione o all’uso esclusivamente da parte di persone con conoscenze specialistiche.

2.   Gli Stati membri informano la Commissione delle procedure in base alle quali identificano e autorizzano le persone con conoscenze specialistiche.

Articolo 7

Limiti di età e altre limitazioni

1.   Gli articoli pirotecnici non sono messi a disposizione sul mercato per le persone al di sotto dei seguenti limiti di età:

a)

fuochi d’artificio:

i)

categoria F1: 12 anni;

ii)

categoria F2: 16 anni;

iii)

categoria F3: 18 anni;

b)

articoli pirotecnici teatrali di categoria T1 e altri articoli pirotecnici di categoria P1: 18 anni.

2.   Gli Stati membri hanno facoltà di innalzare i limiti di età di cui al paragrafo 1, ove ciò sia giustificato per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o salute e incolumità delle persone. Gli Stati membri hanno anche facoltà di abbassare i limiti di età per le persone che hanno ricevuto una formazione professionale o che si trovano in formazione.

3.   I fabbricanti, gli importatori e i distributori mettono a disposizione sul mercato i seguenti articoli pirotecnici esclusivamente a persone con conoscenze specialistiche:

a)

fuochi d’artificio di categoria F4;

b)

articoli pirotecnici teatrali di categoria T2 e altri articoli pirotecnici di categoria P2.

4.   Gli altri articoli pirotecnici di categoria P1 per i veicoli, compresi i sistemi di airbag e di pretensionamento delle cinture di sicurezza, non sono messi a disposizione del pubblico, salvo laddove siano incorporati in un veicolo o in una sua parte staccabile.

CAPO 2

OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Articolo 8

Obblighi dei fabbricanti

1.   All’atto dell’immissione dei loro articoli pirotecnici sul mercato, i fabbricanti assicurano che siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato I.

2.   I fabbricanti preparano la documentazione tecnica di cui all’allegato II e fanno eseguire la procedura di valutazione della conformità di cui all’articolo 17.

Qualora la conformità di un articolo pirotecnico alle prescrizioni applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, i fabbricanti redigono una dichiarazione di conformità UE e appongono la marcatura CE.

3.   I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per un periodo di dieci anni dalla data in cui l’articolo pirotecnico è stato immesso sul mercato.

4.   I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme alla presente direttiva. Si tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche del prodotto, nonché delle modifiche delle norme armonizzate o delle altre specifiche tecniche con riferimento alle quali è dichiarata la conformità dell’articolo pirotecnico.

Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati dall’articolo pirotecnico, i fabbricanti eseguono, per proteggere la sicurezza dei consumatori, e su richiesta debitamente giustificata delle autorità competenti, una prova a campione sull’articolo pirotecnico messo a disposizione sul mercato, esaminano i reclami, l’articolo pirotecnico non conforme e i richiami dell’articolo pirotecnico non conforme, mantengono, se del caso, un registro degli stessi e informano i distributori di tale monitoraggio.

5.   I fabbricanti assicurano che gli articoli pirotecnici che hanno immesso sul mercato siano etichettati conformemente all’articolo 10 o all’articolo 11.

6.   I fabbricanti indicano sull’articolo pirotecnico il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo postale al quale possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento dell’articolo pirotecnico. L’indirizzo indica un unico punto in cui il fabbricante può essere contattato. Le informazioni relative al contatto sono in una lingua facilmente comprensibile per l’utilizzatore finale e le autorità di vigilanza del mercato.

7.   I fabbricanti garantiscono che l’articolo pirotecnico sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato. Tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza, al pari di qualunque etichettatura, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili.

8.   I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di ritenere che un articolo pirotecnico da essi immesso sul mercato non sia conforme alla presente direttiva prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale articolo pirotecnico, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora l’articolo pirotecnico presenti un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato l’articolo pirotecnico, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa.

9.   I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità dell’articolo pirotecnico alla presente direttiva, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dagli articoli pirotecnici da essi immessi sul mercato.

Articolo 9

Tracciabilità

1.   Per facilitare la tracciabilità degli articoli pirotecnici, i fabbricanti vi appongono un’etichetta con un numero di registrazione assegnato dall’organismo notificato che esegue la valutazione di conformità a norma dell’articolo 17. La numerazione è realizzata in base a un sistema uniforme definito dalla Commissione.

2.   I fabbricanti e gli importatori conservano i numeri di registrazione degli articoli pirotecnici che mettono a disposizione sul mercato e, su richiesta, rendono tali informazioni disponibili alle autorità competenti.

Articolo 10

Etichettatura degli articoli pirotecnici diversi dagli articoli pirotecnici per i veicoli

1.   I fabbricanti assicurano che gli articoli pirotecnici diversi dagli articoli pirotecnici per i veicoli siano etichettati, in modo visibile, leggibile e indelebile, nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui l’articolo pirotecnico è messo a disposizione del consumatore. Tale etichettatura deve essere chiara, comprensibile e intelligibile.

2.   L’etichetta degli articoli pirotecnici comprende almeno le informazioni sul fabbricante di cui all’articolo 8, paragrafo 6, e, qualora il fabbricante non sia stabilito nell’Unione, le informazioni sul fabbricante e sull’importatore di cui, rispettivamente, all’articolo 8, paragrafo 6, e all’articolo 12, paragrafo 3, il nome e il tipo dell’articolo pirotecnico, il suo numero di registrazione e il suo numero di prodotto, di lotto o di serie, i limiti minimi d’età di cui all’articolo 7, paragrafi 1 e 2, la categoria pertinente e le istruzioni per l’uso, l’anno di produzione per i fuochi d’artificio delle categorie F3 e F4 nonché, se del caso, una distanza minima di sicurezza. L’etichetta comprende il contenuto esplosivo netto (NEC).

3.   I fuochi d’artificio sono inoltre corredati delle seguenti informazioni minime:

a)

categoria F1: se del caso, «da usarsi soltanto in spazi aperti» e indicazione della distanza minima di sicurezza;

b)

categoria F2: «da usarsi soltanto in spazi aperti» e, se del caso, indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza;

c)

categoria F3: «da usarsi soltanto in spazi aperti» e indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza;

d)

categoria F4: «può essere usato esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche» e indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza.

4.   Gli articoli pirotecnici teatrali indicano le seguenti informazioni minime:

a)

categoria T1: se del caso, «da usarsi soltanto in spazi aperti» e indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza;

b)

categoria T2: «può essere usato esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche» e indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza.

5.   Se l’articolo pirotecnico non presenta uno spazio sufficiente per soddisfare i requisiti di etichettatura di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 le informazioni sono riportate sulla confezione minima di vendita.

Articolo 11

Etichettatura di articoli pirotecnici per i veicoli

1.   L’etichetta degli articoli pirotecnici per i veicoli riporta le informazioni sul fabbricante di cui all’articolo 8, paragrafo 6, il nome e il tipo dell’articolo pirotecnico, il suo numero di registrazione e il suo numero di prodotto, di lotto o di serie e, se del caso, le istruzioni in materia di sicurezza.

2.   Se l’articolo pirotecnico per autoveicoli non presenta spazio sufficiente per soddisfare i requisiti di etichettatura di cui al paragrafo 1, le informazioni richieste sono apposte sulla confezione.

3.   Una scheda con i dati di sicurezza per l’articolo pirotecnico per autoveicoli compilata in conformità dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (14), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche e che tiene conto delle esigenze specifiche degli utilizzatori professionali è fornita agli utilizzatori professionali nella lingua da loro richiesta.

La scheda con i dati di sicurezza può essere trasmessa in formato cartaceo o elettronico, purché l’utilizzatore professionale disponga dei mezzi necessari per accedervi.

Articolo 12

Obblighi degli importatori

1.   Gli importatori immettono sul mercato solo articoli pirotecnici conformi.

2.   Prima di immettere un articolo pirotecnico sul mercato gli importatori assicurano che il fabbricante abbia eseguito l’appropriata procedura di valutazione della conformità di cui all’articolo 17. Essi assicurano che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che la marcatura CE sia apposta sull’articolo pirotecnico, che quest’ultimo sia accompagnato dai documenti prescritti, e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all’articolo 8, paragrafi 5 e 6.

L’importatore, se ritiene o ha motivo di ritenere che un articolo pirotecnico non sia conforme all’allegato I, non immette l’articolo pirotecnico sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, quando l’articolo pirotecnico presenta un rischio, l’importatore ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.

3.   Gli importatori indicano sull’articolo pirotecnico il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo postale al quale possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento dell’articolo pirotecnico. Le informazioni relative al contatto sono in una lingua facilmente comprensibile per l’utilizzatore finale e le autorità di vigilanza del mercato.

4.   Gli importatori garantiscono che l’articolo pirotecnico sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato.

5.   Gli importatori garantiscono che, mentre l’articolo pirotecnico è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la sua conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato I.

6.   Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati dall’articolo pirotecnico, gli importatori eseguono, per proteggere la sicurezza dei consumatori, e su richiesta debitamente giustificata delle autorità competenti, una prova a campione sull’articolo pirotecnico messo a disposizione sul mercato, esaminano i reclami, gli articoli pirotecnici non conformi e i richiami degli articoli pirotecnici non conformi, mantengono, se del caso, un registro degli stessi e informano i distributori di tale monitoraggio.

7.   Gli importatori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un articolo pirotecnico da essi immesso sul mercato non sia conforme alla presente direttiva prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale articolo pirotecnico, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora l’articolo pirotecnico presenti un rischio, gli importatori ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato l’articolo pirotecnico, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa.

8.   Per un periodo di dieci anni dalla data in cui l’articolo pirotecnico è stato immesso sul mercato gli importatori mantengono la dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato; garantiscono inoltre che, su richiesta, la documentazione tecnica sarà messa a disposizione di tali autorità.

9.   Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità dell’articolo pirotecnico in una lingua facilmente compresa da tale autorità. Cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dagli articoli pirotecnici da essi immessi sul mercato.

Articolo 13

Obblighi dei distributori

1.   Quando mettono un articolo pirotecnico a disposizione sul mercato, i distributori applicano con la dovuta diligenza le prescrizioni della presente direttiva.

2.   Prima di mettere un articolo pirotecnico a disposizione sul mercato i distributori verificano che esso rechi la marcatura CE, sia accompagnato dalla documentazione necessaria nonché dalle istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezza in una lingua facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali nello Stato membro in cui l’articolo pirotecnico deve essere messo a disposizione sul mercato e che il fabbricante e l’importatore si siano conformati alle prescrizioni di cui rispettivamente all’articolo 8, paragrafi 5 e 6, e all’articolo 12, paragrafo 3.

Il distributore, se ritiene o ha motivo di ritenere che un articolo pirotecnico non sia conforme alle prescrizioni di cui all’allegato I, non mette l’articolo pirotecnico a disposizione sul mercato fino a quando esso non sia stato reso conforme. Inoltre, se l’articolo pirotecnico presenta un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l’importatore e le autorità di vigilanza del mercato.

3.   I distributori garantiscono che, mentre l’articolo pirotecnico è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la sua conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato I.

4.   I distributori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un articolo pirotecnico da essi messo a disposizione sul mercato non sia conforme alla presente direttiva si assicurano che siano prese le misure correttive necessarie per rendere conforme tale articolo pirotecnico, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora l’articolo pirotecnico presenti un rischio, i distributori ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato l’articolo pirotecnico, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa.

5.   I distributori, a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità dell’articolo pirotecnico. Cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dall’articolo pirotecnico da essi messo a disposizione sul mercato.

Articolo 14

Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori

Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ai fini della presente direttiva ed è soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all’articolo 8 quando immette sul mercato un articolo pirotecnico con il proprio nome o marchio commerciale o modifica un articolo pirotecnico già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità alle prescrizioni della presente direttiva.

Articolo 15

Identificazione degli operatori economici

Gli operatori economici indicano alle autorità di vigilanza che ne facciano richiesta:

a)

qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro articoli pirotecnici;

b)

qualsiasi operatore economico cui abbiano fornito articoli pirotecnici.

Gli operatori economici devono essere in grado di presentare le informazioni di cui al primo comma per un periodo di dieci anni dal momento in cui siano stati loro forniti articoli pirotecnici e per un periodo di dieci anni dal momento in cui essi abbiano fornito articoli pirotecnici.

CAPO 3

CONFORMITÀ DEGLI ARTICOLI PIROTECNICI

Articolo 16

Presunzione di conformità degli articoli pirotecnici

Gli articoli pirotecnici che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sono considerati conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di tali norme o parti di esse di cui all’allegato I.

Articolo 17

Procedure di valutazione della conformità

Ai fini della verifica di conformità degli articoli pirotecnici il fabbricante applica una delle seguenti procedure di cui all’allegato II:

a)

esame UE del tipo (modulo B) e, a scelta del fabbricante, una delle seguenti procedure:

i)

conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto sotto controllo effettuate a intervalli casuali (modulo C2);

ii)

conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione (modulo D);

iii)

conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del prodotto (modulo E);

b)

conformità basata sulla verifica dell’esemplare unico (modulo G);

c)

conformità basata sulla garanzia totale di qualità del prodotto (modulo H) nella misura in cui la procedura riguardi fuochi d’artificio di categoria F4.

Articolo 18

Dichiarazione di conformità UE

1.   La dichiarazione di conformità UE attesta il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato I.

2.   La dichiarazione di conformità UE ha la struttura tipo di cui all’allegato III, contiene gli elementi specificati nei pertinenti moduli di cui all’allegato II ed è continuamente aggiornata. Essa è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro nel quale l’articolo pirotecnico é immesso o messo a disposizione sul mercato.

3.   Se all’articolo pirotecnico si applicano più atti dell’Unione che prescrivono una dichiarazione di conformità UE, viene compilata un’unica dichiarazione di conformità UE in rapporto a tutti questi atti dell’Unione. La dichiarazione contiene gli estremi degli atti dell’Unione, compresi i riferimenti della loro pubblicazione.

4.   Con la dichiarazione di conformità UE il fabbricante si assume la responsabilità della conformità dell’articolo pirotecnico ai requisiti stabiliti dalla presente direttiva.

Articolo 19

Principi generali della marcatura CE

La marcatura CE è soggetta ai principi generali esposti all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.

Articolo 20

Regole e condizioni per l’apposizione della marcatura CE e altre marcature

1.   La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sugli articoli pirotecnici. Qualora non sia possibile o la natura dell’articolo pirotecnico non lo consenta, essa è apposta sul suo imballaggio e sui documenti di accompagnamento.

2.   La marcatura CE è apposta sull’articolo pirotecnico prima della sua immissione sul mercato.

3.   La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato, qualora tale organismo intervenga nella fase di controllo della produzione.

Il numero di identificazione dell’organismo notificato è apposto dall’organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante.

4.   La marcatura CE e, se del caso, il numero di identificazione dell’organismo notificato possono essere seguiti da qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un impiego particolare.

5.   Gli Stati membri si avvalgono dei meccanismi esistenti per garantire un’applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e promuovono le azioni opportune contro l’uso improprio di tale marcatura.

CAPO 4

NOTIFICA DEGLI ORGANISMI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

Articolo 21

Notifica

Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi autorizzati ad eseguire, in qualità di terzi, compiti di valutazione della conformità a norma della presente direttiva.

Articolo 22

Autorità di notifica

1.   Gli Stati membri designano un’autorità di notifica che è responsabile dell’istituzione e dell’esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e il controllo degli organismi notificati, anche per quanto riguarda l’ottemperanza all’articolo 27.

2.   Gli Stati membri possono decidere che la valutazione e il controllo di cui al paragrafo 1 siano eseguiti da un organismo nazionale di accreditamento ai sensi e in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008.

Articolo 23

Prescrizioni relative alle autorità di notifica

1.   L’autorità di notifica è stabilita in modo che non sorgano conflitti d’interesse con gli organismi di valutazione della conformità.

2.   L’autorità di notifica è organizzata e gestita in modo che sia salvaguardata l’obiettività e l’imparzialità delle sue attività.

3.   L’autorità di notifica è organizzata in modo che ogni decisione relativa alla notifica di un organismo di valutazione della conformità sia presa da persone competenti diverse da quelle che hanno effettuato la valutazione.

4.   L’autorità di notifica non offre e non effettua attività eseguite dagli organismi di valutazione della conformità o servizi di consulenza commerciali o su base concorrenziale.

5.   L’autorità di notifica salvaguarda la riservatezza delle informazioni ottenute.

6.   L’autorità di notifica ha a sua disposizione un numero di dipendenti competenti sufficiente per l’adeguata esecuzione dei suoi compiti.

Articolo 24

Obbligo di informazione delle autorità di notifica

Gli Stati membri informano la Commissione delle loro procedure per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e per il controllo degli organismi notificati, nonché di qualsiasi modifica delle stesse.

La Commissione rende pubbliche tali informazioni.

Articolo 25

Prescrizioni relative agli organismi notificati

1.   Ai fini della notifica, l’organismo di valutazione della conformità rispetta le prescrizioni di cui ai paragrafi da 2 a 11.

2.   L’organismo di valutazione della conformità è stabilito a norma della legge nazionale di uno Stato membro e ha personalità giuridica.

3.   L’organismo di valutazione della conformità è un organismo terzo indipendente dall’organizzazione o dall’articolo pirotecnico che valuta.

4.   L’organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non sono né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né l’installatore, né l’acquirente, né il proprietario, né l’utilizzatore o il responsabile della manutenzione degli articoli pirotecnici e/o delle sostanze esplosive, né il rappresentante di uno di questi soggetti. Ciò non preclude l’uso degli articoli pirotecnici e/o delle sostanze esplosive valutati che sono necessari per il funzionamento dell’organismo di valutazione della conformità o l’uso di articoli pirotecnici per scopi privati.

L’organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non intervengono direttamente nella progettazione, fabbricazione o nella costruzione, nella commercializzazione, nell’installazione, nell’utilizzo o nella manutenzione degli articoli pirotecnici e/o delle sostanze esplosive, né rappresentano i soggetti impegnati in tali attività. Non intraprendono alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrità per quanto riguarda le attività di valutazione della conformità per cui sono notificati. Ciò vale in particolare per i servizi di consulenza.

Gli organismi di valutazione della conformità garantiscono che le attività delle loro affiliate o dei loro subappaltatori non si ripercuotano sulla riservatezza, sull’obiettività o sull’imparzialità delle loro attività di valutazione della conformità.

5.   Gli organismi di valutazione della conformità e il loro personale eseguono le operazioni di valutazione della conformità con il massimo dell’integrità professionale e della competenza tecnica e sono liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro attività di valutazione, in particolare da persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attività.

6.   L’organismo di valutazione della conformità è in grado di eseguire tutti i compiti di valutazione della conformità assegnatigli in base all’allegato II e per cui è stato notificato, indipendentemente dal fatto che siano eseguiti dall’organismo stesso o per suo conto e sotto la sua responsabilità.

In ogni momento, per ogni procedura di valutazione della conformità e per ogni tipo o categoria di articoli pirotecnici per i quali è stato notificato, l’organismo di valutazione della conformità ha a sua disposizione:

a)

personale con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente e appropriata per eseguire i compiti di valutazione della conformità;

b)

le necessarie descrizioni delle procedure in conformità delle quali avviene la valutazione della conformità, garantendo la trasparenza e la capacità di riproduzione di tali procedure; una politica e procedure appropriate che distinguano i compiti che svolge in qualità di organismo notificato dalle altre attività;

c)

le procedure per svolgere le attività che tengono debitamente conto delle dimensioni di un’impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del prodotto in questione e della natura di massa o seriale del processo produttivo.

L’organismo di valutazione della conformità dispone dei mezzi necessari per eseguire in modo appropriato i compiti tecnici e amministrativi connessi alle attività di valutazione della conformità e ha accesso a tutti gli strumenti o impianti occorrenti.

7.   Il personale responsabile dell’esecuzione dei compiti di valutazione della conformità dispone di quanto segue:

a)

una formazione tecnica e professionale solida che includa tutte le attività di valutazione della conformità in relazione a cui l’organismo di valutazione della conformità è stato notificato;

b)

soddisfacenti conoscenze delle prescrizioni relative alle valutazioni che esegue e un’adeguata autorità per eseguire tali valutazioni;

c)

una conoscenza e una comprensione adeguate dei requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato I, delle norme armonizzate applicabili e delle disposizioni pertinenti della normativa armonizzata dell’Unione e delle normative nazionali;

d)

la capacità di elaborare certificati, registri e rapporti atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite.

8.   È garantita l’imparzialità degli organismi di valutazione della conformità, dei loro alti dirigenti e del personale addetto alla valutazione della conformità.

La remunerazione degli alti dirigenti e del personale addetto alla valutazione della conformità di un organismo di valutazione della conformità non dipende dal numero di valutazioni eseguite o dai risultati di tali valutazioni.

9.   Gli organismi di valutazione della conformità sottoscrivono un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, a meno che detta responsabilità non sia direttamente coperta dallo Stato a norma del diritto nazionale o che lo Stato membro stesso non sia direttamente responsabile della valutazione della conformità.

10.   Il personale di un organismo di valutazione della conformità è tenuto al segreto professionale per tutto ciò di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni a norma dell’allegato II o di qualsiasi disposizione esecutiva di diritto interno, tranne nei confronti delle autorità competenti dello Stato in cui esercita le sue attività. Sono tutelati i diritti di proprietà.

11.   Gli organismi di valutazione della conformità partecipano alle attività di normalizzazione pertinenti e alle attività del gruppo di coordinamento degli organismi notificati, istituito a norma della pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione, o garantiscono che il loro personale addetto alla valutazione della conformità ne sia informato, e applicano come guida generale le decisioni ed i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.

Articolo 26

Presunzione di conformità degli organismi notificati

Qualora dimostri la propria conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o in parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, un organismo di valutazione della conformità è considerato conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 25 nella misura in cui le norme applicabili armonizzate coprano tali prescrizioni.

Articolo 27

Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati

1.   Un organismo notificato, qualora subappalti compiti specifici connessi alla valutazione della conformità oppure ricorra a un’affiliata, garantisce che il subappaltatore o l’affiliata rispettino le prescrizioni di cui all’articolo 25 e ne informa di conseguenza l’autorità di notifica.

2.   Gli organismi notificati si assumono la completa responsabilità delle mansioni eseguite da subappaltatori o affiliate, ovunque questi siano stabiliti.

3.   Le attività possono essere subappaltate o eseguite da un’affiliata solo con il consenso del cliente.

4.   Gli organismi notificati mantengono a disposizione dell’autorità di notifica i documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell’affiliata e del lavoro eseguito da questi ultimi a norma dell’allegato II.

Articolo 28

Domanda di notifica

1.   L’organismo di valutazione della conformità presenta una domanda di notifica all’autorità di notifica dello Stato membro in cui è stabilito.

2.   La domanda di notifica è accompagnata da una descrizione delle attività di valutazione della conformità, del modulo o dei moduli di valutazione della conformità e dell’articolo o degli articoli pirotecnici per i quali tale organismo dichiara di essere competente, nonché da un certificato di accreditamento, se disponibile, rilasciato da un organismo nazionale di accreditamento che attesti che l’organismo di valutazione della conformità è conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 25.

3.   Qualora l’organismo di valutazione della conformità non possa fornire un certificato di accreditamento, esso fornisce all’autorità di notifica tutte le prove documentali necessarie per la verifica, il riconoscimento e il controllo periodico della sua conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 25.

Articolo 29

Procedura di notifica

1.   Le autorità di notifica possono notificare solo gli organismi di valutazione della conformità che soddisfino le prescrizioni di cui all’articolo 25.

2.   Esse notificano tali organismi alla Commissione e agli altri Stati membri utilizzando lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito dalla Commissione.

3.   La notifica include tutti i dettagli riguardanti le attività di valutazione della conformità, il modulo o i moduli di valutazione della conformità e l’articolo o gli articoli pirotecnici interessati, nonché la relativa attestazione di competenza.

4.   Qualora una notifica non sia basata su un certificato di accreditamento di cui all’articolo 28, paragrafo 2, l’autorità di notifica fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri le prove documentali che attestino la competenza dell’organismo di valutazione della conformità nonché le disposizioni predisposte per fare in modo che tale organismo sia controllato periodicamente e continui a soddisfare le prescrizioni di cui all’articolo 25.

5.   L’organismo interessato può eseguire le attività di un organismo notificato solo se non sono sollevate obiezioni da parte della Commissione o degli altri Stati membri entro due settimane dalla notifica, qualora sia usato un certificato di accreditamento, o entro due mesi dalla notifica qualora non sia usato un certificato di accreditamento.

Solo tale organismo è considerato un organismo notificato ai fini della presente direttiva.

6.   L’autorità di notifica informa la Commissione e gli altri Stati membri di eventuali modifiche di rilievo apportate successivamente alla notifica.

Articolo 30

Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati

1.   La Commissione assegna un numero di identificazione all’organismo notificato.

La Commissione assegna un numero unico anche se l’organismo è notificato ai sensi di diversi atti dell’Unione.

2.   La Commissione mette a disposizione del pubblico un elenco degli organismi notificati a norma della presente direttiva con i rispettivi numeri d’identificazione assegnati e con l’indicazione delle attività per le quali sono stati notificati.

La Commissione provvede ad aggiornare l’elenco.

Articolo 31

Modifiche delle notifiche

1.   Qualora accerti o sia informata che un organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 25 o non adempie ai suoi obblighi, l’autorità di notifica limita, sospende o ritira la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell’inadempimento di tali obblighi. L’autorità di notifica informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.

2.   Nei casi di limitazione, sospensione o ritiro della notifica, oppure di cessazione dell’attività dell’organismo notificato, lo Stato membro notificante prende le misure appropriate per garantire che le pratiche di tale organismo siano evase da un altro organismo notificato o siano messe a disposizione delle autorità di notifica e di vigilanza del mercato responsabili, su loro richiesta.

Articolo 32

Contestazione della competenza degli organismi notificati

1.   La Commissione indaga su tutti i casi in cui abbia dubbi o vengano portati alla sua attenzione dubbi sulla competenza di un organismo notificato o sull’ottemperanza di un organismo notificato alle prescrizioni e responsabilità cui è sottoposto.

2.   Lo Stato membro notificante fornisce alla Commissione, su richiesta, tutte le informazioni relative alla base della notifica o del mantenimento della competenza dell’organismo notificato in questione.

3.   La Commissione garantisce la riservatezza di tutte le informazioni sensibili raccolte nel corso delle sue indagini.

4.   La Commissione, qualora accerti che un organismo notificato non soddisfa o non soddisfa più le prescrizioni per la sua notifica, adotta un atto di esecuzione con cui richiede allo Stato membro notificante di adottare le misure correttive necessarie e, all’occorrenza, di ritirare la notifica.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 44, paragrafo 2.

Articolo 33

Obblighi operativi degli organismi notificati

1.   Gli organismi notificati eseguono le valutazioni della conformità conformemente alle procedure di valutazione della conformità di cui all’allegato II.

2.   Le valutazioni della conformità sono eseguite in modo proporzionato, evitando oneri superflui per gli operatori economici. Gli organismi di valutazione della conformità svolgono le loro attività tenendo debitamente conto delle dimensioni di un’impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del prodotto in questione e della natura seriale o di massa del processo di produzione.

Nel far ciò rispettano tuttavia il grado di rigore e il livello di protezione necessari per la conformità dell’articolo pirotecnico alle disposizioni della presente direttiva.

3.   Gli organismi notificati che eseguono valutazioni della conformità assegnano numeri di registrazione con i quali identificano gli articoli pirotecnici che sono stati oggetto di una valutazione della conformità e i relativi fabbricanti, e tengono un registro con i numeri di registrazione degli articoli pirotecnici per i quali hanno rilasciato dei certificati.

4.   Qualora un organismo notificato riscontri che i requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato I, le norme armonizzate corrispondenti o altre specifiche tecniche non siano stati rispettati da un fabbricante, chiede a tale fabbricante di prendere le misure correttive appropriate e non rilascia il certificato di conformità.

5.   Un organismo notificato che nel corso del monitoraggio della conformità successivo al rilascio di un certificato riscontri che un prodotto non è più conforme chiede al fabbricante di prendere le misure correttive opportune e all’occorrenza sospende o ritira il certificato.

6.   Qualora non siano prese misure correttive o non producano il risultato richiesto, l’organismo notificato limita, sospende o ritira i certificati, a seconda dei casi.

Articolo 34

Ricorso contro le decisioni degli organismi notificati

Gli Stati membri provvedono affinché sia disponibile una procedura di ricorso contro le decisioni degli organismi notificati.

Articolo 35

Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati

1.   Gli organismi notificati informano l’autorità di notifica:

a)

di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di un certificato;

b)

di qualunque circostanza che possa influire sull’ambito e sulle condizioni della notifica;

c)

di eventuali richieste di informazioni che abbiano ricevuto dalle autorità di vigilanza del mercato in relazione alle attività di valutazione della conformità;

d)

su richiesta, delle attività di valutazione della conformità eseguite nell’ambito della loro notifica e di qualsiasi altra attività, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.

2.   Gli organismi notificati forniscono agli altri organismi notificati a norma della presente direttiva, le cui attività di valutazione della conformità sono simili e coprono gli stessi articoli pirotecnici, informazioni pertinenti sulle questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, positivi delle valutazioni della conformità.

Articolo 36

Scambio di esperienze

La Commissione provvede all’organizzazione di uno scambio di esperienze tra le autorità nazionali degli Stati membri responsabili della politica di notifica.

Articolo 37

Coordinamento degli organismi notificati

La Commissione garantisce che sia istituito un sistema appropriato di coordinamento e di cooperazione tra organismi notificati a norma della presente direttiva e che funzioni correttamente sotto forma di gruppo settoriale di organismi notificati.

Gli Stati membri garantiscono che gli organismi da essi notificati partecipino ai lavori di tale forum, direttamente o mediante rappresentanti designati.

CAPO 5

SORVEGLIANZA DEL MERCATO DELL’UNIONE, CONTROLLO DEGLI ARTICOLI PIROTECNICI CHE ENTRANO NEL MERCATO DELL’UNIONE E PROCEDURE DI SALVAGUARDIA DELL’UNIONE

Articolo 38

Sorveglianza del mercato dell’Unione e controllo degli articoli pirotecnici che entrano nel mercato dell’Unione

1.   Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti opportuni per assicurare che gli articoli pirotecnici possano essere immessi sul mercato soltanto se, adeguatamente immagazzinati e usati ai fini cui sono destinati, non mettono in pericolo la salute e l’incolumità delle persone.

2.   Agli articoli pirotecnici si applicano l’articolo 15, paragrafo 3, e gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.

3.   Gli Stati membri informano annualmente la Commissione in merito alle loro attività di vigilanza del mercato.

Articolo 39

Procedura a livello nazionale per gli articoli pirotecnici che presentano rischi

1.   Qualora le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro abbiano motivi sufficienti per ritenere che un articolo pirotecnico presenti un rischio per la salute o l’incolumità delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse di cui alla presente direttiva, essi effettuano una valutazione dell’articolo pirotecnico interessato che investa tutte le prescrizioni pertinenti di cui alla presente direttiva. A tal fine, gli operatori economici interessati cooperano ove necessario con le autorità di vigilanza del mercato.

Se nel corso della valutazione di cui al primo comma le autorità di vigilanza del mercato concludono che l’articolo pirotecnico non rispetta le prescrizioni di cui alla presente direttiva, chiedono tempestivamente all’operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere l’articolo pirotecnico conforme alle suddette prescrizioni oppure di ritirarlo o di richiamarlo dal mercato entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura del rischio, a seconda dei casi.

Le autorità di vigilanza del mercato ne informano l’organismo notificato competente.

L’articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008 si applica alle misure di cui al secondo comma del presente paragrafo.

2.   Qualora ritengano che l’inadempienza non sia ristretta al territorio nazionale, le autorità di vigilanza del mercato informano la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e dei provvedimenti che hanno chiesto all’operatore economico di prendere.

3.   L’operatore economico prende tutte le opportune misure correttive nei confronti di tutti gli articoli pirotecnici interessati che ha messo a disposizione sull’intero mercato dell’Unione.

4.   Qualora l’operatore economico interessato non prenda le misure correttive adeguate entro il periodo di cui al paragrafo 1, secondo comma, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le opportune misure provvisorie per proibire o limitare la messa a disposizione degli articoli pirotecnici sul loro mercato nazionale, per ritirarli da tale mercato o per richiamarli.

Le autorità di vigilanza del mercato informano immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri di tali misure.

5.   Le informazioni di cui al paragrafo 4, secondo comma, includono tutti i particolari disponibili, soprattutto i dati necessari all’identificazione dell’articolo pirotecnico non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformità e dei rischi connessi, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonché gli argomenti espressi dall’operatore economico interessato. In particolare, le autorità di vigilanza del mercato indicano se l’inadempienza sia dovuta:

a)

alla non conformità dell’articolo pirotecnico alle prescrizioni relative alla salute o all’incolumità delle persone o ad altri aspetti di protezione del pubblico interesse stabiliti nella presente direttiva; oppure

b)

alle carenze nelle norme armonizzate di cui all’articolo 16, che conferiscono la presunzione di conformità.

6.   Gli Stati membri che non siano quello che ha avviato la procedura a norma del presente articolo informano senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri di tutti i provvedimenti adottati, di tutte le altre informazioni a loro disposizione sulla non conformità dell’articolo pirotecnico interessato e, in caso di disaccordo con la misura nazionale adottata, delle loro obiezioni.

7.   Qualora, entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 4, secondo comma, uno Stato membro o la Commissione non sollevino obiezioni contro la misura provvisoria presa da uno Stato membro, tale misura è ritenuta giustificata.

8.   Gli Stati membri garantiscono che siano adottate senza indugio le opportune misure restrittive in relazione all’articolo pirotecnico in questione, quale il suo ritiro dal mercato.

Articolo 40

Procedura di salvaguardia dell’Unione

1.   Se in esito alla procedura di cui all’articolo 39, paragrafi 3 e 4 vengono sollevate obiezioni contro una misura assunta da uno Stato membro o qualora la Commissione ritenga che tali misure siano contrarie alla legislazione dell’Unione, la Commissione si consulta senza indugio con gli Stati membri e con l’operatore o gli operatori economici interessati e valuta la misura nazionale. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione determina mediante un atto di esecuzione se la misura nazionale sia giustificata o meno.

La Commissione indirizza la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica immediatamente ad essi e all’operatore o agli operatori economici interessati.

2.   Se la misura nazionale è considerata giustificata, tutti gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che l’articolo pirotecnico non conforme sia ritirato dal mercato nazionale e ne informano la Commissione. Se la misura nazionale è considerata ingiustificata, lo Stato membro interessato la revoca.

3.   Se la misura nazionale è considerata giustificata e la non conformità dell’articolo pirotecnico viene attribuita a una carenza delle norme armonizzate di cui all’articolo 39, paragrafo 5, lettera b), della presente direttiva, la Commissione applica la procedura di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012.

Articolo 41

Articoli pirotecnici conformi che presentano rischi per la salute o la sicurezza

1.   Se uno Stato membro, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 1, ritiene che un articolo pirotecnico, pur conforme alla presente direttiva, presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse, chiede all’operatore economico interessato di far sì che tale articolo pirotecnico, all’atto della sua immissione sul mercato, non presenti più tale rischio o che l’articolo pirotecnico sia, a seconda dei casi, ritirato dal mercato o richiamato entro un periodo di tempo ragionevole, proporzionato alla natura del rischio.

2.   L’operatore economico garantisce che siano prese misure correttive nei confronti di tutti gli articoli pirotecnici interessati da esso messi a disposizione sull’intero mercato dell’Unione.

3.   Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri. Tali informazioni includono tutti i particolari disponibili, in particolare i dati necessari all’identificazione dell’articolo pirotecnico interessato, la sua origine e la catena di fornitura del prodotto, la natura dei rischi connessi, nonché la natura e la durata delle misure nazionali adottate.

4.   La Commissione avvia immediatamente consultazioni con gli Stati membri e l’operatore o gli operatori economici interessati e valuta le misure nazionali adottate. In base ai risultati della valutazione, la Commissione decide mediante atti di esecuzione se la misura nazionale sia giustificata o meno e propone, all’occorrenza, opportune misure.

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 44, paragrafo 3.

Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati connessi alla protezione della salute e dell’incolumità delle persone, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all’articolo 44, paragrafo 4.

5.   La Commissione indirizza la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica immediatamente ad essi e all’operatore o agli operatori economici interessati.

Articolo 42

Non conformità formale

1.   Fatto salvo l’articolo 39, se uno Stato membro giunge a una delle seguenti conclusioni, chiede all’operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformità in questione:

a)

la marcatura CE è stata apposta in violazione dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell’articolo 20 della presente direttiva;

b)

la marcatura CE non è stata apposta;

c)

il numero di identificazione dell’organismo notificato, qualora tale organismo intervenga nella fase di controllo della produzione, è stato apposto in violazione dell’articolo 20 o non è stato apposto;

d)

non è stata compilata la dichiarazione di conformità UE;

e)

non è stata compilata correttamente la dichiarazione di conformità UE;

f)

la documentazione tecnica non è disponibile o è incompleta;

g)

le informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 6, o all’articolo 12, paragrafo 3, sono assenti, false o incomplete;

h)

qualsiasi altra prescrizione amministrativa di cui all’articolo 8 o all’articolo 12 non è rispettata.

2.   Se la non conformità di cui al paragrafo 1 permane, lo Stato membro interessato provvede a limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato dell’articolo pirotecnico o garantisce che sia richiamato o ritirato dal mercato.

CAPO 6

COMPETENZE DI ESECUZIONE

Articolo 43

Atti di esecuzione

La Commissione, mediante atti di esecuzione, definisce:

a)

il sistema di numerazione uniforme di cui all’articolo 9, paragrafo 1, e le modalità pratiche relative al registro di cui all’articolo 33, paragrafo 3;

b)

le modalità pratiche in materia di raccolta e aggiornamento periodici dei dati sugli incidenti connessi all’uso di articoli pirotecnici.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 44, paragrafo 3.

Articolo 44

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato per gli articoli pirotecnici. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l’articolo 5.

5.   La Commissione consulta il comitato nelle questioni per le quali la consultazione di esperti del settore è richiesta a norma del regolamento (UE) n. 1025/2012 o di un altro atto dell’Unione.

Il comitato può inoltre esaminare qualsiasi altra questione riguardante l’applicazione della presente direttiva che può essere sollevata dal suo presidente o da un rappresentante di uno Stato membro in conformità del suo regolamento interno.

CAPO 7

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 45

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le disposizioni in materia di sanzioni applicabili alle infrazioni da parte degli operatori economici alla legislazione nazionale adottata ai sensi della presente direttiva e prendono tutte le misure necessarie a garantirne l’applicazione. Tali disposizioni possono includere sanzioni penali in caso di violazioni gravi.

Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 46

Disposizioni transitorie

1.   Gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici conformi alla direttiva 2007/23/CE e immessi sul mercato entro il 1o luglio 2015.

2.   Le autorizzazioni nazionali per i fuochi d’artificio delle categorie F1, F2 e F3 concesse antecedentemente al 4 luglio 2010 continuano a essere valide sul territorio dello Stato membro che le ha rilasciate fino alla loro data di scadenza o fino al 4 luglio 2017, a seconda di quale dei due termini è il più breve.

3.   Le autorizzazioni nazionali per gli altri articoli pirotecnici, per i fuochi d’artificio della categoria F4 e per gli articoli pirotecnici teatrali concesse antecedentemente al 4 luglio 2013 continuano a essere valide sul territorio dello Stato membro che le ha rilasciate fino alla loro data di scadenza o fino al 4 luglio 2017, a seconda di quale dei due termini è il più breve.

4.   In deroga al paragrafo 3, le autorizzazioni nazionali relative ad articoli pirotecnici per i veicoli, anche come pezzi di ricambio, concesse antecedentemente al 4 luglio 2013 continuano ad essere valide fino alla loro scadenza.

5.   I certificati rilasciati a norma della direttiva 2007/23/CE sono validi a norma della presente direttiva.

Articolo 47

Recepimento

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2015, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 3, punti 7, 12, 13, e da 15 a 22, all’articolo 4, paragrafo 1, all’articolo 5, all’articolo 7, paragrafo 4, all’articolo 8, paragrafi da 2 a 9, all’articolo 9, all’articolo 10, paragrafo 2, all’articolo 11, paragrafi 1 e 3, agli articoli da 12 a 16, agli articoli da 18 a 29, agli articoli da 31 a 35, all’articolo 37, all’articolo 38, paragrafi 1 e 2, agli articoli da 39 a 42, all’articolo 45, all’articolo 46 e agli allegati I, II e III. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o luglio 2015.

2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 3 ottobre 2013 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al punto 4 dell’allegato I. Essi comunicano immediatamente il testo di tali misure alla Commissione. Essi applicano tali misure a decorrere dal 4 luglio 2013.

3.   Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l’indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva si intendono fatti a quest’ultima. Le modalità del riferimento e la formulazione dell’indicazione sono stabilite dagli Stati membri.

4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 48

Abrogazione

La direttiva 2007/23/CE, come modificata dagli atti elencati nell’allegato IV, parte A, è abrogata a decorrere dal 1o luglio 2015, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e di applicazione della direttiva indicati nell’allegato IV, parte B.

In deroga al primo comma del presente articolo, il punto 4 dell’allegato 1 della direttiva 2007/23/CE è abrogato con effetto dal 4 luglio 2013.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato V.

Articolo 49

Entrata in vigore e applicazione

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1, l’articolo 2, l’articolo 3, paragrafi da 1 a 6, da 9 a 11 e 14, l’articolo 4, paragrafi 2, 3 e 4, l’articolo 6, l’articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, l’articolo 8, paragrafo 1, l’articolo 10, paragrafi 1, 3 e 4, l’articolo 11, paragrafo 2, gli articoli 17, 30 e 36, l’articolo 38, paragrafo 3, gli articoli 43 e 44 e gli allegati IV e V si applicano a decorrere dal 1o luglio 2015.

Articolo 50

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 12 giugno 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

L. CREIGHTON


(1)  GU C 181 del 21.6.2012, pag. 105.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 22 maggio 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 10 giugno 2013.

(3)  GU L 154 del 14.6.2007, pag. 1.

(4)  Cfr. allegato IV, parte A.

(5)  GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.

(6)  GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82.

(7)  GU L 121 del 15.5.1993, pag. 20.

(8)  GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13.

(9)  GU L 46 del 17.2.1997, pag. 25.

(10)  GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1.

(11)  GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

(12)  GU L 210 del 7.8.1985, pag. 29.

(13)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(14)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.


ALLEGATO I

REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA

1.   Ogni articolo pirotecnico deve presentare caratteristiche di funzionamento conformi a quelle indicate dal fabbricante all’organismo notificato per assicurare il livello massimo di sicurezza e di affidabilità.

2.   Ogni articolo pirotecnico deve essere progettato e fabbricato in modo da assicurarne uno smaltimento sicuro mediante un processo adeguato che comporti ripercussioni minime sull’ambiente.

3.   Ogni articolo pirotecnico deve funzionare correttamente quando usato ai fini cui è destinato.

Ogni articolo pirotecnico deve essere testato in condizioni affini a quelle reali. Ove ciò non sia possibile in laboratorio, le prove devono essere effettuate alle condizioni nelle quali l’articolo pirotecnico è destinato ad essere usato.

Si devono esaminare o testare le seguenti informazioni e caratteristiche, ove opportuno:

a)

progettazione, produzione e caratteristiche, compresa la composizione chimica dettagliata (massa e percentuale di sostanze utilizzate) nonché dimensioni;

b)

stabilità fisica e chimica dell’articolo pirotecnico in tutte le condizioni ambientali normali prevedibili;

c)

sensibilità a condizioni di manipolazione e trasporto normali e prevedibili;

d)

compatibilità di tutti i componenti in relazione alla loro stabilità chimica;

e)

resistenza dell’articolo pirotecnico all’effetto dell’acqua qualora questo sia destinato ad essere usato nell’umido o nel bagnato e qualora la sua sicurezza o affidabilità possano essere pregiudicate dall’acqua;

f)

resistenza alle temperature basse e alte qualora l’articolo pirotecnico sia destinato ad essere conservato o usato a tali temperature e la sua sicurezza o affidabilità possano essere pregiudicate dal raffreddamento o dal riscaldamento di un componente o dell’articolo pirotecnico nel suo insieme;

g)

caratteristiche di sicurezza volte a prevenire l’innesco o l’accensione intempestivi o involontari;

h)

adeguate istruzioni e, ove necessario, marcature in relazione alla manipolazione in condizioni di sicurezza, all’immagazzinamento, all’uso (comprese le distanze di sicurezza) e allo smaltimento;

i)

la capacità dell’articolo pirotecnico, della sua confezione o di altri componenti di resistere al deterioramento in condizioni di immagazzinamento normali e prevedibili;

j)

l’indicazione di tutti i dispositivi e accessori necessari e istruzioni per l’uso al fine di assicurare un funzionamento sicuro dell’articolo pirotecnico.

Durante il trasporto e in condizioni normali di manipolazione, ove non altrimenti indicato nelle istruzioni fornite dal fabbricante, gli articoli pirotecnici devono contenere la composizione pirotecnica.

4.   Gli articoli pirotecnici non devono contenere esplosivi detonanti diversi da polvere nera o miscele ad effetto di lampo, ad eccezione degli articoli pirotecnici di categoria P1, P2 o T2 e dei fuochi d’artificio di categoria F4 che soddisfano le seguenti condizioni:

a)

l’esplosivo detonante non può essere facilmente estratto dall’articolo pirotecnico;

b)

per la categoria P1, l’articolo pirotecnico non può avere una funzione di detonante oppure non può, così come è progettato e fabbricato, innescare esplosivi secondari;

c)

per le categorie F4, T2 e P2, l’articolo pirotecnico è progettato in modo da non funzionare come detonante oppure, se è progettato per la detonazione non può, così come è progettato e fabbricato, innescare esplosivi secondari.

5.   I diversi gruppi di articoli pirotecnici devono soddisfare almeno i seguenti requisiti:

A.   Fuochi d’artificio

1.

Il fabbricante classifica i fuochi d’artificio secondo diverse categorie conformemente all’articolo 6 sulla base del contenuto esplosivo netto, delle distanze di sicurezza, del livello sonoro o di fattori affini. La categoria è chiaramente indicata sull’etichetta:

a)

i fuochi d’artificio della categoria F1 soddisfano le seguenti condizioni:

i)

la distanza di sicurezza è pari ad almeno 1 m. Tuttavia, se del caso, la distanza di sicurezza può essere inferiore;

ii)

il livello sonoro massimo non supera i 120 dB (A, imp) o un livello sonoro equivalente misurato con un altro metodo appropriato, alla distanza di sicurezza;

iii)

la categoria F1 non comprende artifizi ad effetto di scoppio, batterie per artifizi ad effetto di scoppio, artifizi ad effetto di scoppio e lampo e batterie di artifizi ad effetto di scoppio e lampo;

iv)

i petardini da ballo della categoria F1 non contengono più di 2,5 mg di fulminato d’argento;

b)

i fuochi d’artificio della categoria F2 soddisfano le seguenti condizioni:

i)

la distanza di sicurezza è pari ad almeno 8 m. Tuttavia, se del caso, la distanza di sicurezza può essere inferiore;

ii)

il livello sonoro massimo non supera i 120 dB (A, imp) o un livello sonoro equivalente misurato con un altro metodo appropriato, alla distanza di sicurezza;

c)

i fuochi d’artificio della categoria F3 soddisfano le seguenti condizioni:

i)

la distanza di sicurezza è pari ad almeno 15 m. Tuttavia, se del caso, la distanza di sicurezza può essere inferiore;

ii)

il livello sonoro massimo non supera i 120 dB (A, imp) o un livello sonoro equivalente misurato con un altro metodo appropriato, alla distanza di sicurezza.

2.

I fuochi d’artificio possono contenere esclusivamente materiali costruttivi che riducono al minimo il rischio che i frammenti possono comportare per la salute, i beni materiali e l’ambiente.

3.

Il metodo di accensione deve essere chiaramente visibile o deve essere indicato sull’etichetta o nelle istruzioni.

4.

I fuochi d’artificio non devono avere una traiettoria erratica e imprevedibile.

5.

I fuochi d’artificio di categoria F1, F2 e F3 devono essere protetti contro l’accensione involontaria mediante una copertura protettiva, mediante la confezione o grazie alle caratteristiche di produzione dell’articolo pirotecnico stesso. I fuochi d’artificio di categoria F4 devono essere protetti contro l’accensione involontaria con i metodi indicati dal fabbricante.

B.   Altri articoli pirotecnici

1.

Gli articoli pirotecnici devono essere progettati in modo tale da ridurre al minimo i rischi per la salute, i beni materiali e l’ambiente durante il loro uso normale.

2.

Il metodo di accensione deve essere chiaramente visibile o deve essere indicato sull’etichetta o nelle istruzioni.

3.

L’articolo pirotecnico deve essere progettato in modo tale da ridurre al minimo i rischi per la salute, i beni materiali e l’ambiente derivanti da frammenti allorché innescato involontariamente.

4.

Se del caso l’articolo pirotecnico deve funzionare adeguatamente fino alla data di scadenza indicata dal fabbricante.

C.   Dispositivi d’accensione

1.

I dispositivi d’accensione devono avere un innesco affidabile e disporre di una sufficiente capacità d’innesco in tutte le condizioni d’uso normali e prevedibili.

2.

I dispositivi d’accensione devono essere protetti contro scariche elettrostatiche in condizioni normali e prevedibili d’immagazzinamento e d’uso.

3.

I dispositivi elettrici di accensione devono essere protetti contro i campi elettromagnetici in condizioni normali e prevedibili d’immagazzinamento e d’uso.

4.

La copertura delle micce deve avere un’adeguata resistenza meccanica e proteggere adeguatamente il contenuto esplosivo allorché esposta a uno stress meccanico normale e prevedibile.

5.

I parametri relativi ai tempi di combustione delle micce devono essere forniti assieme all’articolo pirotecnico.

6.

Le caratteristiche elettriche (ad esempio corrente di non accensione, resistenza ecc.) dei dispositivi elettrici di accensione devono essere fornite assieme all’articolo pirotecnico.

7.

I cavi dei dispositivi elettrici di accensione devono avere un isolamento sufficiente e possedere una resistenza meccanica sufficiente, aspetto questo in cui rientra anche la solidità della connessione al dispositivo d’ignizione, tenuto conto dell’impiego previsto.


ALLEGATO II

PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

MODULO B:   Esame UE del tipo

1.

L’esame UE del tipo è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui un organismo notificato esamina il progetto tecnico di un articolo pirotecnico, nonché verifica e certifica che il progetto tecnico di tale articolo pirotecnico rispetta le prescrizioni della presente direttiva ad esso applicabili.

2.

L’esame UE del tipo è effettuato in base a una valutazione dell’adeguatezza del progetto tecnico dell’articolo pirotecnico effettuata esaminando la documentazione tecnica e la documentazione probatoria di cui al punto 3, unitamente all’esame di un campione, rappresentativo della produzione prevista, del prodotto finito (combinazione tra tipo di produzione e tipo di progetto).

3.

Il fabbricante presenta una richiesta di esame UE del tipo a un unico organismo notificato di sua scelta.

La domanda deve contenere:

a)

il nome e l’indirizzo del fabbricante;

b)

una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;

c)

la documentazione tecnica che deve consentire di valutare la conformità dell’articolo pirotecnico alle prescrizioni applicabili della presente direttiva e comprende un’analisi e una valutazione adeguate dei rischi. La documentazione tecnica precisa le prescrizioni applicabili e include, se necessario ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento dell’articolo pirotecnico. Inoltre contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:

i)

una descrizione generale dell’articolo pirotecnico;

ii)

i disegni di progettazione e di fabbricazione nonché gli schemi delle componenti, delle sottounità, dei circuiti ecc.;

iii)

le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento dell’articolo pirotecnico;

iv)

un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza della presente direttiva, compreso un elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;

v)

i risultati dei calcoli di progettazione realizzati, degli esami effettuati ecc.;

vi)

le relazioni sulle prove effettuate;

d)

i campioni rappresentativi della produzione prevista. L’organismo notificato può chiedere ulteriori campioni se necessari per effettuare il programma di prove;

e)

la documentazione probatoria attestante l’adeguatezza delle soluzioni del progetto tecnico. Tale documentazione cita tutti i documenti utilizzati, in particolare qualora non siano state applicate integralmente le norme armonizzate pertinenti, e comprende, se necessario, i risultati delle prove effettuate conformemente alle altre pertinenti specifiche tecniche dal laboratorio del fabbricante oppure da un altro laboratorio di prova, a nome e sotto la responsabilità del fabbricante.

4.

L’organismo notificato:

 

per l’articolo pirotecnico:

4.1.

esamina la documentazione tecnica e probatoria per valutare l’adeguatezza del progetto tecnico dell’articolo pirotecnico;

 

per i campioni:

4.2.

verifica che i campioni siano stati fabbricati conformemente a tale documentazione tecnica e identifica gli elementi che sono stati progettati conformemente alle disposizioni applicabili delle norme armonizzate pertinenti, nonché gli elementi che sono stati progettati conformemente alle altre pertinenti specifiche;

4.3.

esegue o fa eseguire opportuni esami e prove per accertare se, ove il fabbricante abbia scelto di applicare le soluzioni di cui alle pertinenti norme armonizzate, queste siano state applicate correttamente;

4.4.

esegue o fa eseguire opportuni esami e prove per controllare se, laddove non siano state applicate le soluzioni di cui alle pertinenti norme armonizzate, le soluzioni adottate dal fabbricante, comprese quelle in altre pertinenti specifiche tecniche applicate soddisfino i corrispondenti requisiti essenziali di sicurezza della presente direttiva;

4.5.

concorda con il fabbricante il luogo in cui si dovranno effettuare gli esami e le prove.

5.

L’organismo notificato redige una relazione di valutazione che elenca le iniziative intraprese in conformità al punto 4 e i relativi risultati. Senza pregiudicare i propri obblighi di fronte alle autorità di notifica, l’organismo notificato rende pubblico l’intero contenuto della relazione, o parte di esso, solo con l’accordo del fabbricante.

6.

Se il tipo risulta conforme alle prescrizioni della presente direttiva applicabili all’articolo pirotecnico in questione, l’organismo notificato rilascia al fabbricante un certificato di esame UE del tipo. Tale certificato riporta il nome e l’indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell’esame, le eventuali condizioni di validità e i dati necessari per l’identificazione del tipo approvato. Il certificato di esame UE del tipo può comprendere uno o più allegati.

Il certificato di esame UE del tipo e i suoi allegati devono contenere ogni utile informazione che permetta di valutare la conformità degli articoli pirotecnici fabbricati al tipo esaminato e consentire il controllo del prodotto in funzione.

Se il tipo non soddisfa i requisiti della presente direttiva ad esso applicabili, l’organismo notificato rifiuta di rilasciare un certificato di esame UE del tipo e informa di tale decisione il richiedente, motivando dettagliatamente il suo rifiuto.

7.

L’organismo notificato segue l’evoluzione del progresso tecnologico generalmente riconosciuto e valuta se il tipo approvato non è più conforme alle prescrizioni applicabili della presente direttiva. Esso decide se tale progresso richieda ulteriori indagini e in caso affermativo l’organismo notificato ne informa il fabbricante.

Il fabbricante informa l’organismo notificato che detiene la documentazione tecnica relativa al certificato di esame UE del tipo di tutte le modifiche al tipo approvato, qualora possano influire sulla conformità dell’articolo pirotecnico ai requisiti essenziali di sicurezza della presente direttiva o sulle condizioni di validità di tale certificato. Tali modifiche comportano una nuova approvazione sotto forma di un supplemento al certificato di esame UE del tipo.

8.

Ogni organismo notificato informa le proprie autorità di notifica in merito ai certificati di esame UE del tipo e/o agli eventuali supplementi che esso ha rilasciato o revocato e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione delle autorità di notifica l’elenco di tali certificati e/o degli eventuali supplementi respinti, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni.

Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati dei certificati di esame UE del tipo e/o dei supplementi da esso respinti, ritirati, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni, e, su richiesta, di tali certificati e/o dei supplementi da esso rilasciati.

La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere, su richiesta, copia dei certificati di esame UE del tipo e/o dei relativi supplementi. La Commissione e gli Stati membri possono ottenere, su richiesta, copia della documentazione tecnica e dei risultati degli esami effettuati dall’organismo notificato. L’organismo notificato conserva una copia del certificato di esame UE del tipo, degli allegati e dei supplementi, nonché il fascicolo tecnico contenente la documentazione presentata dal fabbricante, fino alla scadenza della validità di tale certificato.

9.

Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali una copia del certificato di esame UE del tipo, degli allegati e dei supplementi insieme alla documentazione tecnica per dieci anni dalla data in cui l’articolo pirotecnico è stato immesso sul mercato.

MODULO C2:   Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali

1.   La conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione, unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali, fa parte di una procedura di valutazione della conformità in cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 3 e 4 e si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che gli articoli pirotecnici in questione sono conformi al tipo oggetto del certificato di esame UE del tipo e soddisfano i requisiti della presente direttiva ad essi applicabili.

2.   Produzione

Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformità degli articoli pirotecnici prodotti al tipo oggetto del certificato di esame UE e ai requisiti applicabili della presente direttiva.

3.   Controlli sul prodotto

Un organismo notificato, scelto del fabbricante, effettua, o fa effettuare, controlli sul prodotto a intervalli casuali, stabiliti dall’organismo stesso, per verificare la qualità dei controlli interni sugli articoli pirotecnici, tenuto conto tra l’altro della complessità tecnologica di tali prodotti e della quantità prodotta. Si esamina un adeguato campione dei prodotti finali, prelevato in loco dall’organismo notificato prima dell’immissione sul mercato, si effettuano prove appropriate, come stabilito dalle relative parti delle norme armonizzate, e/o prove equivalenti previste da altre pertinenti specifiche tecniche, per controllare la conformità dell’articolo pirotecnico al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni applicabili della presente direttiva. Laddove un campione non è conforme al livello di qualità accettabile, l’organismo adotta le opportune misure.

La procedura di campionamento per accettazione da applicare mira a stabilire se il processo di fabbricazione dell’articolo pirotecnico funziona entro limiti accettabili, al fine di garantire la conformità dell’articolo pirotecnico.

Durante il processo di fabbricazione, il fabbricante appone, sotto la responsabilità dell’organismo notificato, il numero d’identificazione di quest’ultimo.

4.   Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE

4.1.

Il fabbricante appone la marcatura CE a ogni singolo articolo pirotecnico conforme al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni della presente direttiva ad esso applicabili.

4.2.

Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità UE per ciascun modello del prodotto e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui l’articolo pirotecnico è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità UE identifica l’articolo pirotecnico per cui è stata compilata.

Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

MODULO D:   Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione

1.   La conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità nel processo di produzione è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2 e 5 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che gli articoli pirotecnici interessati sono conformi al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e rispondono ai requisiti della presente direttiva ad essi applicabili.

2.   Produzione

Il fabbricante adotta un sistema riconosciuto di qualità per la produzione, l’ispezione del prodotto finale e la prova degli articoli pirotecnici interessati, come specificato al punto 3, ed è soggetto a sorveglianza come specificato al punto 4.

3.   Sistema di qualità

3.1.

Il fabbricante presenta una domanda di verifica del suo sistema di qualità ad un organismo notificato di sua scelta per gli articoli pirotecnici in questione.

La domanda deve contenere:

a)

il nome e l’indirizzo del fabbricante;

b)

una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;

c)

tutte le informazioni pertinenti sulla categoria di articoli pirotecnici contemplati;

d)

la documentazione relativa al sistema di qualità;

e)

la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una copia del certificato di esame UE del tipo.

3.2.

Il sistema di qualità garantisce che gli articoli pirotecnici siano conformi al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e ai requisiti della presente direttiva che ad essi si applicano.

Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di qualità deve consentire un’interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e registri riguardanti la qualità.

Essa deve includere in particolare un’adeguata descrizione:

a)

degli obiettivi di qualità e della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo in materia di qualità del prodotto;

b)

dei corrispondenti processi di fabbricazione, delle tecniche di controllo e di garanzia della qualità, dei processi e degli interventi sistematici che saranno applicati;

c)

degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli;

d)

dei registri riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove, sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato ecc.; e

e)

dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare che sia ottenuta la richiesta qualità dei prodotti e se il sistema di qualità funziona efficacemente.

3.3.

L’organismo notificato valuta il sistema di qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2.

Esso presume la conformità a tali requisiti degli elementi del sistema di qualità conformi alle specifiche pertinenti delle corrispondenti norme armonizzate.

Oltre all’esperienza con i sistemi di gestione della qualità, almeno un membro del gruppo incaricato del controllo deve avere esperienza nella valutazione del settore del prodotto interessato e della tecnologia del prodotto in questione e conoscere le prescrizioni applicabili della presente direttiva. Il controllo comprende una visita di valutazione dei locali del fabbricante. Il gruppo incaricato del controllo esamina la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, lettera e), per verificare la capacità del fabbricante di individuare le prescrizioni applicabili della presente direttiva e di effettuare gli esami atti a garantire la conformità dell’articolo pirotecnico a tali norme.

La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.

3.4.

Il fabbricante deve impegnarsi a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

3.5.

Il fabbricante deve tenere informato l’organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità sulle modifiche che intende apportare al sistema di qualità.

L’organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continui a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova verifica.

Esso notifica la decisione al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.

4.   Sorveglianza sotto la responsabilità dell’organismo notificato

4.1.

Scopo della sorveglianza è garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.

4.2.

Ai fini della valutazione il fabbricante consente all’organismo notificato l’accesso ai siti di fabbricazione, ispezione, prova e deposito e gli fornisce ogni utile informazione, in particolare:

a)

la documentazione relativa al sistema di qualità;

b)

i registri riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato ecc.

4.3.

L’organismo notificato deve svolgere controlli periodici intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualità e fornisce al fabbricante una relazione sui controlli stessi.

4.4.

Inoltre, l’organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove sui prodotti atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità. Esso fornisce al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse.

5.   Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE

5.1.

Il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la responsabilità dell’organismo notificato di cui al punto 3.1, il numero d’identificazione di quest’ultimo a ogni singolo articolo pirotecnico conforme al tipo approvato descritto nel certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni applicabili della presente direttiva.

5.2.

Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità UE per ciascun modello del prodotto e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui l’articolo pirotecnico è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità UE identifica l’articolo pirotecnico per cui è stata compilata.

Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

6.   Il fabbricante, per dieci anni a decorrere dalla data di immissione sul mercato dell’articolo pirotecnico, tiene a disposizione delle autorità nazionali:

a)

la documentazione di cui al punto 3.1;

b)

le informazioni riguardante la modifica di cui al punto 3.5 e la relativa approvazione;

c)

le decisioni e le relazioni dell’organismo notificato di cui ai punti 3.5, 4.3 e 4.4.

7.   Ciascun organismo notificato informa le proprie autorità di notifica circa le approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate o ritirate e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione di tali autorità l’elenco delle approvazioni dei sistemi di qualità da esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate.

Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati delle approvazioni dei sistemi di qualità da esso rifiutate, sospese, ritirate o altrimenti sottoposte a restrizioni e, su richiesta, delle approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate.

MODULO E:   Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto

1.   La conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2 e 5 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che gli articoli pirotecnici interessati sono conformi al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e soddisfano i requisiti della presente direttiva ad essi applicabili.

2.   Produzione

Il fabbricante applica un sistema di qualità approvato per l’ispezione e le prove dei prodotti finiti come indicato nel punto 3 ed è soggetto alla sorveglianza di cui al punto 4.

3.   Sistema di qualità

3.1.

Il fabbricante presenta una domanda di verifica del suo sistema di qualità a un organismo notificato di sua scelta per gli articoli pirotecnici in questione.

La domanda deve contenere le informazioni seguenti:

a)

il nome e l’indirizzo del fabbricante;

b)

una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;

c)

tutte le informazioni pertinenti sulla categoria di articoli pirotecnici contemplati;

d)

la documentazione relativa al sistema di qualità;

e)

la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una copia del certificato di esame UE del tipo.

3.2.

Il sistema di qualità deve garantire la conformità degli articoli pirotecnici al tipo descritto dal certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni della presente direttiva a essi applicabili.

Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di qualità deve consentire un’interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e registri riguardanti la qualità.

Essa deve includere in particolare un’adeguata descrizione:

a)

degli obiettivi di qualità e della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo in materia di qualità dei prodotti;

b)

degli esami e delle prove che saranno effettuati dopo la fabbricazione;

c)

dei registri riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove, sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato ecc.;

d)

dei mezzi per controllare l’efficacia di funzionamento del sistema di qualità.

3.3.

L’organismo notificato deve valutare il sistema di qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2.

Esso presume la conformità a tali requisiti degli elementi del sistema di qualità conformi alle specifiche pertinenti delle corrispondenti norme armonizzate.

Oltre ad avere esperienza nei sistemi di gestione della qualità, il gruppo incaricato delle ispezioni deve comprendere almeno un membro con esperienza nella valutazione del settore e della tecnologia del prodotto e che conosce le prescrizioni della presente direttiva. Il controllo comprende una visita di valutazione dei locali del fabbricante. Il gruppo incaricato del controllo esamina la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, lettera e), al fine di verificare la capacità del fabbricante di individuare le prescrizioni applicabili della presente direttiva e di effettuare gli esami atti a garantire la conformità dell’articolo pirotecnico a tali norme.

La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.

3.4.

Il fabbricante deve impegnarsi a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

3.5.

Il fabbricante deve tenere informato l’organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità sulle modifiche che intende apportare al sistema di qualità.

L’organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continui a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova verifica.

Esso notifica la decisione al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.

4.   Sorveglianza sotto la responsabilità dell’organismo notificato

4.1.

Scopo della sorveglianza è garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.

4.2.

Ai fini della valutazione il fabbricante consente all’organismo notificato l’accesso ai siti di fabbricazione, ispezione, prova e deposito e gli fornisce ogni utile informazione, in particolare:

a)

la documentazione relativa al sistema di qualità;

b)

i registri riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato ecc.

4.3.

L’organismo notificato deve svolgere controlli periodici intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualità e fornisce al fabbricante una relazione sui controlli stessi.

4.4.

Inoltre, l’organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove sui prodotti atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità. L’organismo notificato deve fornire al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse.

5.   Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE

5.1.

Il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la responsabilità dell’organismo notificato di cui al punto 3.1, il numero d’identificazione di quest’ultimo a ogni singolo articolo pirotecnico conforme al tipo approvato descritto nel certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni applicabili della presente direttiva.

5.2.

Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità UE per ciascun modello del prodotto e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui l’articolo pirotecnico è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità UE identifica l’articolo pirotecnico per cui è stata compilata.

Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

6.   Il fabbricante, per dieci anni a decorrere dalla data di immissione sul mercato dell’articolo pirotecnico, tiene a disposizione delle autorità nazionali:

a)

la documentazione di cui al punto 3.1;

b)

le informazioni riguardanti la modifica di cui al punto 3.5 e la relativa approvazione;

c)

le decisioni e le relazioni dell’organismo notificato di cui ai punti 3.5, 4.3 e 4.4.

7.   Ciascun organismo notificato informa le proprie autorità di notifica circa le approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate o ritirate e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione di tali autorità l’elenco delle approvazioni dei sistemi di qualità da esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate.

Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati delle approvazioni dei sistemi di qualità da esso rifiutate, sospese o ritirate e, a richiesta, delle approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate.

MODULO G:   Conformità basata sulla verifica dell’unità

1.   La conformità basata sulla verifica dell’unità è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 3 e 5 e si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che l’articolo pirotecnico interessato, al quale sono state applicate le disposizioni di cui al punto 4, è conforme ai requisiti della presente direttiva ad esso applicabili.

2.   Documentazione tecnica

Il fabbricante compila la documentazione tecnica e la mette a disposizione dell’organismo notificato di cui al punto 4. La documentazione permette di valutare la conformità dell’articolo pirotecnico ai requisiti pertinenti e comprende un’analisi e una valutazione adeguate dei rischi. La documentazione tecnica precisa le prescrizioni applicabili e include, se necessario ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento dell’articolo pirotecnico. La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:

a)

una descrizione generale dell’articolo pirotecnico;

b)

i disegni di progettazione e fabbricazione nonché gli schemi di componenti, sottounità, circuiti ecc.;

c)

le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento dell’articolo pirotecnico;

d)

un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza della presente direttiva, compreso un elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;

e)

i risultati dei calcoli di progettazione realizzati, degli esami effettuati ecc.;

f)

le relazioni sulle prove effettuate.

Il fabbricante tiene la documentazione tecnica a disposizione delle pertinenti autorità nazionali per un periodo di dieci anni dalla data in cui l’articolo pirotecnico è stato immesso sul mercato.

3.   Produzione

Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il relativo controllo assicurino la conformità dell’articolo pirotecnico fabbricato alle prescrizioni applicabili della presente direttiva.

4.   Verifica

L’organismo notificato scelto dal fabbricante effettua o fa effettuare gli esami e le prove del caso, stabiliti dalle pertinenti norme armonizzate e/o prove equivalenti previste in altre specifiche tecniche, per verificare la conformità dell’articolo pirotecnico alle prescrizioni applicabili della presente direttiva. In mancanza di una norma armonizzata, l’organismo notificato interessato decide quali prove sono opportune.

L’organismo notificato rilascia un certificato di conformità riguardo agli esami e alle prove effettuate e appone, o fa apporre sotto la sua responsabilità, il proprio numero di identificazione su ogni articolo pirotecnico approvato.

Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali i certificati di conformità per un periodo di dieci anni dalla data in cui l’articolo pirotecnico è stato immesso sul mercato.

5.   Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE

5.1.

Il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la responsabilità dell’organismo notificato di cui al punto 4, il numero d’identificazione di quest’ultimo su ogni singolo articolo pirotecnico conforme alle prescrizioni applicabili della presente direttiva.

5.2.

Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità UE e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui l’articolo pirotecnico è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità UE identifica l’articolo pirotecnico per cui è stata compilata.

Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

MODULO H:   Conformità basata sulla garanzia totale di qualità

1.   La conformità basata sulla garanzia totale di qualità è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2 e 5, e si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che gli articoli pirotecnici in questione rispondono ai requisiti della presente direttiva ad essi applicabili.

2.   Produzione

Il fabbricante applica un sistema approvato di qualità della progettazione, della produzione, dell’ispezione del prodotto finito e delle prove degli articoli pirotecnici in questione, secondo quanto specificato al punto 3, ed è assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 4.

3.   Sistema di qualità

3.1.

Il fabbricante presenta una domanda di verifica del suo sistema di qualità a un organismo notificato di sua scelta per gli articoli pirotecnici in questione.

La domanda deve contenere:

a)

il nome e l’indirizzo del fabbricante;

b)

la documentazione tecnica, per un modello di ciascuna categoria di articoli pirotecnici che intende fabbricare. La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:

una descrizione generale dell’articolo pirotecnico;

i disegni di progettazione e fabbricazione nonché gli schemi di componenti, sottounità, circuiti ecc.,

le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento dell’articolo pirotecnico,

un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza della presente direttiva, compreso un elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate,

i risultati dei calcoli di progettazione realizzati, degli esami effettuati ecc.,

le relazioni sulle prove effettuate;

c)

la documentazione relativa al sistema di qualità;

d)

una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato.

3.2.

Il sistema di qualità deve garantire la conformità degli articoli pirotecnici ai requisiti applicabili della presente direttiva.

Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Tale documentazione relativa al sistema di qualità deve consentire un’interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e registri riguardanti la qualità.

Essa deve includere in particolare un’adeguata descrizione:

a)

degli obiettivi di qualità e della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo in materia di progettazione e qualità del prodotto;

b)

delle specifiche tecniche di progettazione, comprese le norme che saranno applicate e, qualora le relative norme armonizzate non siano applicate integralmente, dei mezzi per garantire che siano stati rispettati i requisiti essenziali di sicurezza della presente direttiva;

c)

delle tecniche di controllo e di verifica della progettazione, dei processi e degli interventi sistematici per la progettazione di articoli pirotecnici rientranti nella categoria di articoli pirotecnici in questione;

d)

dei corrispondenti processi di fabbricazione, delle tecniche di controllo e di garanzia della qualità, dei processi e degli interventi sistematici che saranno applicati;

e)

degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui s’intende effettuarli;

f)

dei registri riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato ecc.;

g)

dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare che sia ottenuta la qualità richiesta in materia di progettazione e di prodotti e se il sistema di qualità funziona efficacemente.

3.3.

L’organismo notificato valuta il sistema di qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2.

Esso presume la conformità a tali requisiti degli elementi del sistema di qualità conformi alle specifiche pertinenti delle corrispondenti norme armonizzate.

Oltre all’esperienza con i sistemi di gestione della qualità, almeno un membro del gruppo incaricato del controllo deve avere esperienza nella valutazione del settore e della tecnologia del prodotto in questione e conoscere le prescrizioni applicabili della presente direttiva. Il controllo comprende una visita di valutazione dei locali del fabbricante. Il gruppo incaricato del controllo esamina la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, lettera b), verifica la capacità del fabbricante di individuare le prescrizioni applicabili della presente direttiva e di effettuare gli esami atti a garantire la conformità dell’articolo pirotecnico a tali norme.

La decisione viene notificata al fabbricante.

La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.

3.4.

Il fabbricante deve impegnarsi a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

3.5.

Il fabbricante deve tenere informato l’organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità sulle modifiche che intende apportare al sistema di qualità.

L’organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continui a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova verifica.

Esso notifica la decisione al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.

4.   Sorveglianza sotto la responsabilità dell’organismo notificato

4.1.

Scopo della sorveglianza è garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.

4.2.

Il fabbricante deve consentire all’organismo notificato di accedere, a fini della valutazione, ai locali di progettazione, fabbricazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:

a)

la documentazione relativa al sistema di qualità;

b)

i registri riguardanti la qualità previsti dal sistema di qualità in materia di progettazione, come i risultati di analisi, calcoli, prove ecc.;

c)

i registri riguardanti la qualità previsti dal sistema di qualità in materia di fabbricazione, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato ecc.

4.3.

L’organismo notificato deve svolgere controlli periodici intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualità e fornisce al fabbricante una relazione sui controlli stessi.

4.4.

Inoltre, l’organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove sui prodotti atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità. Esso deve fornire al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse.

5.   Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE

5.1.

Il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la responsabilità dell’organismo notificato di cui al punto 3.1, il numero d’identificazione di quest’ultimo a ogni singolo articolo pirotecnico conforme alle prescrizioni applicabili della presente direttiva.

5.2.

Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità UE per ogni modello del prodotto e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui l’articolo pirotecnico è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità UE identifica l’articolo pirotecnico per cui è stata compilata.

Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

6.   Il fabbricante, per dieci anni a decorrere dalla data di immissione sul mercato dell’articolo pirotecnico, tiene a disposizione delle autorità nazionali:

a)

la documentazione tecnica di cui al punto 3.1;

b)

la documentazione relativa al sistema di qualità di cui al punto 3.1;

c)

le informazioni riguardanti la modifica di cui al punto 3.5 e la relativa approvazione;

d)

le decisioni e le relazioni dell’organismo notificato di cui ai punti 3.5, 4.3 e 4.4.

7.   Ogni organismo notificato informa le sue autorità di notifica delle approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate o revocate e, periodicamente o su richiesta, mette a loro disposizione l’elenco delle approvazioni dei sistemi di qualità respinte, sospese o altrimenti sottoposte a restrizioni.

Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati delle approvazioni dei sistemi di qualità da esso rifiutate, sospese o ritirate e, a richiesta, delle approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate.


ALLEGATO III

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE (N. XXXX)  (1)

1.

Numero di registrazione a norma dell’articolo 9:

2.

Numero di prodotto, di lotto o di serie:

3.

Nome e indirizzo del fabbricante:

4.

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.

5.

Oggetto della dichiarazione (identificazione del prodotto che ne consenta la rintracciabilità):

6.

L’oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione:

7.

Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o riferimenti alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità:

8.

L’organismo notificato … (denominazione, numero) ha effettuato … (descrizione dell’intervento) e rilasciato il certificato:

9.

Informazioni supplementari:

 

Firmato a nome e per conto di:

 

(luogo e data del rilascio):

 

(nome, funzione) (firma):


(1)  L’assegnazione di un numero, da parte del fabbricante, alla dichiarazione di conformità è opzionale.


ALLEGATO IV

PARTE A

Direttiva abrogata e successive modifiche

(di cui all’articolo 48)

Direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 154 del 14.6.2007, pag. 1).

 

Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

Limitatamente all’articolo 26, paragrafo 1, lettera h)

PARTE B

Termini di recepimento nel diritto nazionale e date di applicazione

(di cui all’articolo 48)

Direttiva

Termine di recepimento

Data di applicazione

2007/23/CE

4 gennaio 2010

4 luglio 2010 (fuochi d’artificio delle categorie F1, F2 e F3)

4 luglio 2013 (fuochi d’artificio della categoria F4, altri articoli pirotecnici e articoli pirotecnici teatrali)


ALLEGATO V

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 2007/23/CE

Presente direttiva

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 4, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 1, paragrafo 4, lettera b)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 1, paragrafo 4, lettera c)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 1, paragrafo 4, lettera d)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 1, paragrafo 4, lettera e)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera e)

Articolo 1, paragrafo 4, lettera f)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera f) e articolo 3, paragrafo 5

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 2, prima frase

Articolo 3, paragrafo 8

Articolo 2, paragrafo 2, seconda frase

Articolo 2, paragrafo 2, lettera g)

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 5

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 2, paragrafo 6

Articolo 3, paragrafo 9

Articolo 2, paragrafo 7

Articolo 3, paragrafo 10

Articolo 2, paragrafo 8

Articolo 3, paragrafo 11

Articolo 2, paragrafo 9

Articolo 3, paragrafo 14

Articolo 2, paragrafo 10

Articolo 3, paragrafo 6

Articolo 3, paragrafo 7

Articolo 3, paragrafo 12

Articolo 3, paragrafo 13

Articolo 3, paragrafi da 15 a 22

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 2, primo comma

Articolo 12, paragrafi da 1 a 9, e articolo 14

Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 14

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 13, paragrafo 1, e articolo 13, paragrafo 2, primo comma

Articolo 13, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 13, paragrafo 3

Articolo 13, paragrafo 4

Articolo 13, paragrafo 5

Articolo 4, paragrafo 4, lettera a)

Articolo 8, paragrafo 2, primo comma

Articolo 4, paragrafo 4, lettera b)

Articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, e articolo 8, paragrafo 5

Articolo 8, paragrafi 3, 4 e da 6 a 9

Articolo 15

Articolo 9

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 3, prima frase

Articolo 8, paragrafo 3, seconda frase

Articolo 16

Articolo 8, paragrafo 3, terza frase

Articolo 8, paragrafo 4

Articolo 9

Articolo 17

Articolo 18

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 21 e articolo 30, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 30, paragrafo 2

Articolo 10, paragrafo 3

Articoli 25 e 26

Articolo 10, paragrafo 4

Articolo 31, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 5

Articolo 31, paragrafo 2

Articolo 10, paragrafo 6

Articoli da 22 a 24

Articoli da 27 a 29

Articoli da 32 a 37

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 20, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 19

Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 19

Articolo 20, paragrafo 2

Articolo 20, paragrafo 3

Articolo 20, paragrafo 4

Articolo 20, paragrafo 5

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 12, paragrafo 3

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 12, paragrafo 4

Articolo 10, paragrafo 4

Articolo 12, paragrafo 5

Articolo 10, paragrafo 5

Articolo 12, paragrafo 6

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafo 3

Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 14, paragrafo 1

Articolo 38, paragrafo 1

Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 38, paragrafo 2

Articolo 14, paragrafo 3

Articolo 38, paragrafo 2

Articolo 14, paragrafo 4

Articolo 38, paragrafo 2

Articolo 14, paragrafo 5

Articolo 38, paragrafo 3

Articolo 14, paragrafo 6

Articolo 38, paragrafo 2

Articolo 14, paragrafo 7

Articolo 38, paragrafo 2

Articolo 15

Articolo 39, paragrafo 1, primo comma

Articolo 39, paragrafo 1, secondo, terzo e quarto comma

Articolo 39, paragrafi da 2 a 8

Articolo 16, paragrafo 1

Articolo 40, paragrafo 1, primo comma

Articolo 16, paragrafo 2

Articolo 40, paragrafi 2 e 3

Articolo 16, paragrafo 3

Articolo 42, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 40, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 41

Articolo 42, paragrafo 1, lettere da b) a h) e articolo 42, paragrafo 2

Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 38, paragrafo 2

Articolo 17, paragrafo 2

Articolo 38, paragrafo 2

Articolo 18, paragrafo 1

Articolo 18, paragrafo 2

Articolo 43

Articolo 19

Articolo 44

Articolo 20

Articolo 45

Articolo 46, paragrafo 1

Articolo 21, paragrafo 1

Articolo 47, paragrafo 1. primo comma

Articolo 21, paragrafo 2

Articolo 47, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 47, paragrafo 2

Articolo 21, paragrafo 3

Articolo 47, paragrafo 3

Articolo 21, paragrafo 4

Articolo 47, paragrafo 4

Articolo 21, paragrafo 5

Articolo 46, paragrafi 2 e 3

Articolo 21, paragrafo 6

Articolo 46, paragrafo 4

Articolo 46, paragrafo 5

Articolo 48

Articolo 22

Articolo 49

Articolo 23

Articolo 50

Allegato I, punto 1

Allegato I, punto 1

Allegato I, punto 2

Allegato I, punto 2

Allegato I, punto 3

Allegato I, punto 3

Allegato I, punto 4, lettera a)

Allegato I, punto 4

Allegato I, punto 4, lettera b)

Allegato I, punto 4

Allegato I, punto 5

Allegato I, punto 5

Allegato II, punto 1

Allegato II, modulo B

Allegato II, punto 2

Allegato II, modulo C2

Allegato II, punto 3

Allegato II, modulo D

Allegato II, punto 4

Allegato II, modulo E

Allegato II, punto 5

Allegato II, modulo G

Allegato II, punto 6

Allegato II, modulo H

Allegato III

Articolo 25

Allegato IV

Articolo 19

Allegato III

Allegato IV

Allegato V


28.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 178/66


DIRETTIVA 2013/30/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 giugno 2013

sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 191 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea stabilisce gli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente e di utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. Istituisce l’obbligo di sostenere tutte le azioni dell’Unione attraverso un alto livello di protezione basato sul principio della precauzione e sui principi dell’azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente nonché sul principio «chi inquina paga».

(2)

L’obiettivo della presente direttiva è di ridurre per quanto possibile il verificarsi di incidenti gravi legati alle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e di limitarne le conseguenze, aumentando così la protezione dell’ambiente marino e delle economie costiere dall’inquinamento, fissando nel contempo le condizioni minime di sicurezza per la ricerca e lo sfruttamento in mare nel settore degli idrocarburi, limitando possibili interruzioni della produzione energetica interna dell’Unione e migliorando i meccanismi di risposta in caso di incidente.

(3)

La presente direttiva dovrebbe applicarsi non solo ai futuri impianti e operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, bensì anche agli impianti esistenti, fatti salvi i regimi transitori.

(4)

Gli incidenti gravi relativi alle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi possono avere conseguenze devastanti e irreversibili sull’ambiente marino e costiero, nonché rilevanti impatti negativi sulle economie costiere.

(5)

Gli incidenti legati alle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, in particolare l’incidente nel Golfo del Messico nel 2010, hanno sensibilizzato l’opinione pubblica circa i rischi legati alle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e hanno dato avvio a una revisione delle politiche volte a garantire la sicurezza di tali operazioni. La Commissione ha avviato un riesame delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e ha espresso il proprio parere iniziale sulla loro sicurezza nella sua comunicazione «Affrontare la sfida della sicurezza delle attività offshore nel settore degli idrocarburi» del 13 ottobre 2010. Il Parlamento europeo ha adottato risoluzioni in materia il 7 ottobre 2010 e il 13 settembre 2011. I ministri dell’energia degli Stati membri hanno espresso il loro parere nelle conclusioni del Consiglio del 3 dicembre 2010.

(6)

I rischi relativi a gravi incidenti in mare nel settore degli idrocarburi sono significativi. Riducendo il rischio di inquinamento marino, la presente direttiva dovrebbe pertanto contribuire ad assicurare la protezione dell’ambiente marino e in particolare il raggiungimento o il mantenimento di un buono stato ecologico al più tardi entro il 2020, obiettivo stabilito nella direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino) (3).

(7)

La direttiva 2008/56/CE si propone di affrontare, come uno dei suoi obiettivi principali, l’impatto cumulativo di tutte le attività sull’ambiente marino e costituisce il pilastro ambientale della politica marittima integrata. Tale politica riguarda le operazioni in mare nel settore degli idrocarburi in quanto richiede il collegamento delle problematiche specifiche di ogni settore economico all’obiettivo generale di garantire una conoscenza globale degli oceani, dei mari e delle zone costiere, allo scopo di elaborare un approccio coerente nei confronti dei mari, tenendo conto di tutti gli aspetti economici, ambientali e sociali attraverso l’uso della pianificazione dello spazio marittimo e delle conoscenze oceanografiche.

(8)

Le industrie del settore degli idrocarburi che operano in mare hanno sede in diverse zone dell’Unione e sono previsti nuovi progetti locali nel mare degli Stati membri, con sviluppi tecnologici che consentono di effettuare perforazioni in condizioni più difficili. La produzione in mare di idrocarburi è un elemento significativo per la sicurezza dell’approvvigionamento energetico dell’Unione.

(9)

La divergenza e la frammentazione del quadro normativo vigente relativo alla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi nell’Unione e le attuali pratiche di sicurezza del settore non garantiscono in modo pienamente soddisfacente la minimizzazione del rischio di incidenti in mare nell’Unione, né che sia tempestivamente fornita la risposta più efficace in caso di incidente nel mare degli Stati membri. A norma dei regimi di responsabilità esistenti, la parte responsabile può non essere sempre chiaramente identificabile e non essere in grado o non essere tenuta a pagare tutte le spese necessarie a riparare i danni che ha causato. La parte responsabile dovrebbe sempre essere chiaramente identificabile prima dell’avvio delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi.

(10)

Ai sensi della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (4), le operazioni in mare nel settore degli idrocarburi nell’Unione sono subordinate all’ottenimento di un’autorizzazione. In questo contesto, l’autorità competente per il rilascio delle licenze è tenuta a prendere in considerazione i rischi tecnici e finanziari e, se del caso, i precedenti in termini di affidabilità dei candidati che richiedono licenze esclusive per l’esplorazione e la coltivazione. È necessario garantire che in sede di esame della capacità tecnica e finanziaria del licenziatario, l’autorità competente per il rilascio delle licenze valuti a fondo anche la sua capacità di garantire in maniera costante operazioni sicure ed efficaci in tutte le condizioni prevedibili. Nel valutare la capacità finanziaria delle entità che fanno richiesta di autorizzazione a norma della direttiva 94/22/CE, gli Stati membri dovrebbero verificare che tali entità abbiano fornito prove adeguate che sono state o devono essere prese misure idonee per coprire le responsabilità derivanti da incidenti gravi.

(11)

È necessario chiarire che i titolari delle autorizzazioni per le operazioni in mare nel settore degli idrocarburi a norma della direttiva 94/22/CE sono anche gli «operatori responsabili» a norma della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (5), e che non dovrebbero delegare le proprie responsabilità a tale riguardo a terzi contraenti incaricati.

(12)

Sebbene le autorizzazioni generali a norma della direttiva 94/22/CE garantiscano ai licenziatari diritti esclusivi per esplorare o coltivare petrolio o gas all’interno di una determinata area autorizzata, è opportuno che le operazioni in mare nel settore degli idrocarburi all’interno di detta area siano soggette a una continua vigilanza normativa specializzata da parte degli Stati membri, onde garantire che siano messi in atto controlli efficaci per prevenire gli incidenti gravi e limitare l’impatto di questi ultimi sulle persone, l’ambiente e la sicurezza dell’approvvigionamento energetico.

(13)

Le operazioni in mare nel settore degli idrocarburi dovrebbero essere svolte solo da operatori designati dai licenziatari o dalle autorità competenti per il rilascio delle licenze. L’operatore può essere un terzo o il licenziatario o uno dei licenziatari a seconda degli accordi commerciali o dei requisiti amministrativi nazionali. L’operatore dovrebbe sempre essere l’entità con la responsabilità primaria per la sicurezza delle operazioni e dovrebbe in qualsiasi momento essere in grado di agire a tale riguardo. Tale ruolo differisce in funzione della fase specifica delle attività oggetto della licenza. Il ruolo dell’operatore consiste pertanto nell’effettuare operazioni di pozzo nella fase di esplorazione e nel gestire un impianto di produzione nella fase di coltivazione. Dovrebbe essere possibile che l’operatore di un pozzo nella fase di esplorazione e l’operatore di un impianto di produzione siano la stessa entità per una determinata area autorizzata.

(14)

Gli operatori dovrebbero ridurre il rischio di incidente grave fino a raggiungere un livello minimo ragionevole oltre il quale il costo di un’ulteriore riduzione del rischio sarebbe assolutamente sproporzionato rispetto ai vantaggi di tale riduzione. L’attuabilità ragionevole delle misure di riduzione del rischio dovrebbe essere riesaminata periodicamente sulla scorta delle nuove conoscenze e degli sviluppi tecnologici. Nel valutare se il tempo, i costi e gli sforzi sarebbero assolutamente sproporzionati rispetto ai vantaggi di un’ulteriore riduzione del rischio, si dovrebbe tener conto dei livelli di rischio delle migliori pratiche compatibili con la conduzione delle operazioni.

(15)

È importante garantire che al pubblico sia fornita tempestivamente la possibilità effettiva di partecipare al processo decisionale per le operazioni che possono avere effetti significativi sull’ambiente nell’Unione. Questa politica è in linea con gli impegni internazionali dell’Unione, quali la convenzione UN/ECE sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (6) (convenzione di Aarhus). L’articolo 6 della convenzione di Aarhus prevede la partecipazione del pubblico alle decisioni relative alle attività specifiche elencate nell’allegato I della convenzione e ad attività non elencate in tale allegato che possano avere effetti rilevanti sull’ambiente. L’articolo 7 della convenzione di Aarhus richiede la partecipazione del pubblico ai piani e ai programmi relativi all’ambiente.

(16)

Negli atti giuridici dell’Unione esistono prescrizioni pertinenti in relazione allo sviluppo di piani e progetti, in particolare nella direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (7), nella direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale (8), nella direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (9), e nella direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose (10). Tuttavia, non tutte le operazioni esplorative in mare nel settore degli idrocarburi sono contemplate dalle vigenti prescrizioni dell’Unione sulla partecipazione del pubblico. Ciò vale soprattutto per il processo decisionale che mira o potrebbe portare all’inizio delle operazioni esplorative da un impianto non destinato alla produzione. Tuttavia, tali operazioni esplorative possono in determinate circostanze avere effetti significativi sull’ambiente e il processo decisionale dovrebbe pertanto prevedere la partecipazione del pubblico come previsto dalla convenzione di Aarhus.

(17)

All’interno dell’Unione esistono già esempi di buon livello nell’ambito delle pratiche normative nazionali legate alle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi. Tuttavia, tali pratiche non sono applicate in modo uniforme all’interno dell’Unione e nessuno Stato membro ha ancora inserito nella propria legislazione tutte le migliori pratiche regolamentari per prevenire incidenti gravi o per limitare le conseguenze per la vita e la salute umana e per l’ambiente. Le migliori pratiche regolamentari sono necessarie per produrre una regolamentazione efficace che garantisca le norme di sicurezza più elevate e protegga l’ambiente, e possono essere conseguite, tra l’altro, affidando queste funzioni a un’autorità competente che possa attingere risorse da uno o più organismi nazionali.

(18)

Conformemente alla direttiva 92/91/CEE del Consiglio, del 3 novembre 1992, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive durante la perforazione (undicesima direttiva particolare a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (11), i lavoratori e/o i loro rappresentanti dovrebbero essere consultati in materia di sicurezza e salute sul lavoro nonché essere autorizzati a prendere parte alle discussioni riguardanti qualunque aspetto legato alla sicurezza e alla salute sul lavoro. Inoltre, la migliore pratica nell’Unione consiste in meccanismi di consultazione che devono essere istituiti formalmente dagli Stati membri su base tripartita con la partecipazione dell’autorità competente, di operatori e proprietari e di rappresentanti dei lavoratori. La convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro concernente le consultazioni tripartite (norme internazionali sul lavoro), 1976 (n. 144) costituisce un esempio di questo tipo di consultazione formale.

(19)

Gli Stati membri dovrebbero assicurare che l’autorità competente abbia la facoltà giuridica e le risorse necessarie per essere in grado di adottare misure esecutive efficaci, proporzionate e trasparenti, tra cui, se del caso, la cessazione delle operazioni, nei casi di prestazioni di sicurezza e protezione dell’ambiente insoddisfacenti da parte degli operatori e dei proprietari.

(20)

Dovrebbero essere assicurate l’indipendenza e l’obiettività dell’autorità competente. A tale riguardo, l’esperienza acquisita da incidenti gravi dimostra chiaramente che l’organizzazione delle competenze amministrative all’interno di uno Stato membro può evitare i conflitti di interesse, separando chiaramente le funzioni di regolamentazione e le decisioni connesse in materia di sicurezza in mare e ambiente dalle funzioni di regolamentazione riguardanti lo sviluppo economico delle risorse naturali in mare, compresi il rilascio delle licenze e la gestione dei ricavi. Il modo migliore per evitare tali conflitti di interessi è una separazione completa dell’autorità competente dalle funzioni relative allo sviluppo economico delle risorse naturali in mare.

(21)

Tuttavia, una separazione completa dell’autorità competente dallo sviluppo economico delle risorse naturali in mare può risultare sproporzionata se uno Stato membro presenta un basso livello di operazioni in mare nel settore degli idrocarburi. In tal caso, lo Stato membro interessato dovrebbe porre in essere il miglior regime alternativo per assicurare l’indipendenza e l’obiettività dell’autorità competente.

(22)

È necessaria una normativa specifica che affronti i grandi rischi attinenti al settore degli idrocarburi in mare, nella fattispecie in materia di sicurezza del processo, contenimento sicuro degli idrocarburi, integrità strutturale, prevenzione di incendi ed esplosioni, evacuazione e soccorso nonché limitazione dell’impatto ambientale a seguito di un incidente grave.

(23)

La presente direttiva dovrebbe applicarsi fatte salve tutte le prescrizioni previste da altro atto giuridico dell’Unione, specialmente nel settore della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, in particolare dalla direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (12), e dalla direttiva 92/91/CEE.

(24)

È necessario applicare la regolamentazione in mare sia alle operazioni svolte su impianti fissi sia a quelle su impianti mobili, e all’intero ciclo di vita delle attività di esplorazione e produzione, dalla progettazione alla dismissione e all’abbandono definitivo.

(25)

Le migliori pratiche attualmente disponibili per la prevenzione di gravi incidenti nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi sono basate su un approccio orientato alla definizione di obiettivi e sul raggiungimento di risultati desiderabili attraverso una valutazione approfondita del rischio e sistemi di gestione affidabili.

(26)

In base alle migliori pratiche nell’Unione, gli operatori e i proprietari sono incoraggiati a porre in essere efficaci politiche aziendali in materia di sicurezza e ambiente e ad attuarle nell’ambito di un sistema globale di gestione della sicurezza e dell’ambiente e di un piano di risposta alle emergenze. Al fine di definire opportune modalità di prevenzione degli incidenti gravi gli operatori e i proprietari dovrebbero individuare in modo completo e sistematico tutti gli scenari di incidenti gravi legati a tutte le attività pericolose che possono essere svolte su tale impianto, compreso l’impatto ambientale di un incidente grave. Tali migliori pratiche richiedono anche una valutazione della probabilità e delle conseguenze e, pertanto, del rischio di incidenti gravi, nonché delle misure necessarie a prevenirli e delle misure necessarie per la risposta alle emergenze nel caso in cui dovesse tuttavia verificarsi un incidente grave. Le valutazioni del rischio e le modalità di prevenzione degli incidenti gravi dovrebbero essere chiaramente descritte e riportate nella relazione sui grandi rischi. La relazione sui grandi rischi dovrebbe essere complementare al documento di sicurezza e di salute di cui alla direttiva 92/91/CEE. I lavoratori dovrebbero essere consultati nelle opportune fasi di elaborazione della relazione sui grandi rischi. La relazione sui grandi rischi dovrebbe essere valutata in modo approfondito e accettata dall’autorità competente.

(27)

Al fine di mantenere l’efficacia dei controlli sul pericolo di incidenti gravi in mare nelle acque degli Stati membri, la relazione sui grandi rischi dovrebbe essere predisposta e modificata ove necessario tenendo conto di qualsiasi aspetto significativo del ciclo di vita di un impianto di produzione, compresi la progettazione, il funzionamento, le operazioni in combinazione con altri impianti, il trasferimento di tale impianto nell’ambito delle acque marine dello Stato membro, le modifiche significative e l’abbandono definitivo. Analogamente, la relazione sui grandi rischi dovrebbe essere predisposta anche in riferimento agli impianti non destinati alla produzione e modificata, ove necessario, per tener conto dei cambiamenti significativi apportati agli impianti. Nelle acque marine degli Stati membri non dovrebbe essere messo in funzione nessun impianto senza che l’autorità competente abbia approvato la relazione sui grandi rischi presentata dall’operatore o dal proprietario. L’accettazione della relazione sui grandi rischi da parte dell’autorità competente non dovrebbe comportare alcun trasferimento della responsabilità dell’operatore o del proprietario per il controllo dei grandi rischi all’autorità competente.

(28)

Le operazioni di pozzo dovrebbero essere effettuate esclusivamente da un impianto che sia tecnicamente in grado di controllare tutti i rischi prevedibili nel luogo della perforazione e con riferimento al quale sia stata approvata una relazione sui grandi rischi.

(29)

Oltre a utilizzare un impianto idoneo, l’operatore dovrebbe elaborare un progetto dettagliato e un piano operativo pertinenti alle circostanze e ai rischi particolari di ogni operazione di pozzo. Secondo le migliori pratiche dell’Unione, l’operatore dovrebbe provvedere all’esame del progetto di perforazione da parte di un esperto indipendente. L’operatore dovrebbe inviare una comunicazione relativa alla pianificazione dell’attività di pozzo all’autorità competente in tempo utile per consentire a tale autorità di prendere gli eventuali provvedimenti necessari relativi all’operazione di pozzo prevista. A tale riguardo, gli Stati membri possono introdurre disposizioni nazionali più severe prima dell’inizio di un’operazione di pozzo.

(30)

Per garantire la sicurezza nella progettazione e operazioni costantemente sicure, gli operatori del settore sono tenuti a seguire le migliori pratiche definite in norme regolamentari e linee guida autorevoli. Tali norme e linee guida dovrebbero essere aggiornate in base a nuove conoscenze e innovazioni tecnologiche per garantire un miglioramento continuo. Gli operatori, i proprietari e le autorità competenti dovrebbero collaborare per stabilire le priorità per la creazione di norme e linee guida nuove o migliorate sulla scorta dell’esperienza dell’incidente della Deepwater Horizon e di altri gravi incidenti. Tenendo in debito conto le priorità stabilite, dovrebbe essere commissionata senza indugio la preparazione di norme e linee guida nuove o migliorate.

(31)

In considerazione della complessità delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, l’attuazione delle migliori pratiche da parte degli operatori e dei proprietari richiede un sistema di verifica indipendente degli elementi critici per la sicurezza e l’ambiente in tutto il ciclo di vita dell’impianto, compresa, per quanto riguarda gli impianti di produzione, la fase di progettazione.

(32)

Nella misura in cui gli impianti di perforazione mobili in mare sono in transito e devono essere considerate navi, esse sono soggette alle convenzioni marittime internazionali, in particolare SOLAS, MARPOL o le norme equivalenti della versione applicabile del codice dell’Organizzazione marittima internazionale per la costruzione e l’equipaggiamento delle piattaforme di perforazione mobili in mare (codice «MODU»). Quando transitano in mare, tali piattaforme di perforazione mobili in mare sono anche soggette al diritto dell’Unione in materia di controllo dello Stato di approdo e il rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera. La presente direttiva riguarda tali impianti quando sono stazionati in mare per attività di perforazione, produzione o altre attività connesse alle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi.

(33)

La relazione sui grandi rischi dovrebbe, tra l’altro, tener conto dei pericoli per l’ambiente, compreso l’impatto delle condizioni climatiche e dei cambiamenti climatici sulla resilienza a lungo termine degli impianti. Dato che le operazioni in mare nel settore degli idrocarburi in uno Stato membro possono avere effetti negativi significativi sull’ambiente in un altro Stato membro, è necessario stabilire e applicare specifiche disposizioni in conformità con la convenzione UN/ECE sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero stipulata a Espoo (Finlandia) il 25 febbraio 1991. Gli Stati membri con acque marine che non svolgono operazioni in mare nel settore degli idrocarburi dovrebbero designare punti di contatto per facilitare un’efficace cooperazione a tale riguardo.

(34)

Gli operatori dovrebbero comunicare senza indugio agli Stati membri se si verifica o potrebbe essere imminente un incidente grave affinché questi possano reagire in modo adeguato. Pertanto, gli operatori dovrebbero inserire nella comunicazione dettagli appropriati e sufficienti riguardo al luogo, all’intensità e alla natura dell’incidente grave avvenuto o imminente, alla loro risposta e all’ipotesi peggiore di aggravamento della situazione, compreso il potenziale coinvolgimento transfrontaliero.

(35)

Al fine di garantire una risposta efficace a emergenze, gli operatori dovrebbero predisporre piani interni di risposta alle emergenze specifici per ciascun sito e basati su pericoli e scenari di rischio individuati nella relazione sui grandi rischi, presentarli alla loro autorità competente e mantenere le risorse necessarie per l’esecuzione immediata di tali piani al momento opportuno. Nel caso di impianti di perforazione mobili in mare, gli operatori devono garantire che i piani interni dei proprietari per la risposta alle emergenze per l’impianto sono modificati, se necessario, per essere applicabili alla posizione specifica e ai rischi dell’operazione di pozzo. Tali modifiche dovrebbero essere incluse nella comunicazione delle operazioni di perforazione. La disponibilità adeguata di risorse per la risposta alle emergenze dovrebbe essere valutata rispetto alla capacità di utilizzarle presso il sito di un incidente. La prontezza e l’efficacia delle risorse per la risposta alle emergenze dovrebbero essere assicurate e verificate periodicamente dagli operatori. Qualora debitamente giustificato, le misure di risposta possono contare sul trasporto rapido delle attrezzature di intervento, quali dispositivi di contenimento e altre risorse, da luoghi remoti.

(36)

Le migliori pratiche a livello mondiale impongono ai licenziatari, agli operatori e ai proprietari di assumere la responsabilità primaria per il controllo dei rischi che essi causano con le loro operazioni, comprese quelle effettuate da contraenti incaricati che operano per loro conto, e pertanto di istituire, nell’ambito di una politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi, dei meccanismi e del più alto livello di titolarità aziendale per attuare tale politica coerentemente in tutta l’organizzazione nell’Unione e al di fuori dell’Unione.

(37)

Gli operatori responsabili e i proprietari dovrebbero essere chiamati a svolgere le loro operazioni a livello mondiale in conformità con le migliori pratiche e le migliori norme. L’applicazione coerente di tali migliori pratiche e norme dovrebbe divenire obbligatoria nell’Unione e sarebbe auspicabile che gli operatori e i proprietari registrati nel territorio di uno Stato membro applicassero la politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi quando operano al di fuori delle acque marine degli Stati membri per quanto possibile nell’ambito del quadro giuridico nazionale applicabile.

(38)

Pur riconoscendo che potrebbe non essere possibile imporre l’applicazione della politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi al di fuori dell’Unione, gli Stati membri dovrebbero assicurare che gli operatori e i proprietari includano nei documenti di politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi le loro operazioni in mare nel settore degli idrocarburi condotte al di fuori dell’Unione.

(39)

Le informazioni sugli incidenti gravi nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi al di fuori dell’Unione possono aiutare a comprendere meglio le loro cause potenziali, promuovere l’apprendimento di lezioni fondamentali e sviluppare ulteriormente il quadro normativo. Pertanto, tutti gli Stati membri, compresi quelli senza sbocco sul mare e quelli con acque marine che non hanno operazioni in mare nel settore degli idrocarburi o attività di rilascio delle licenze, dovrebbero richiedere relazioni su incidenti gravi occorsi al di fuori dell’Unione che coinvolgono società registrate nel loro territorio e condividere tali informazioni a livello di Unione. L’obbligo di presentare relazioni non dovrebbe interferire con le risposte alle emergenze o con le procedure giudiziarie legate a un incidente. Gli Stati membri dovrebbero invece concentrarsi sulla rilevanza dell’incidente ai fini dell’ulteriore sviluppo della sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi nell’Unione.

(40)

Gli Stati membri dovrebbero pretendere che gli operatori e i proprietari, nel seguire le migliori pratiche, stabiliscano relazioni efficaci di cooperazione con l’autorità competente, sostenendo la migliore pratica regolamentare da parte di tale autorità, e assicurino in modo proattivo i più elevati livelli di sicurezza, in particolare, se necessario, sospendendo operazioni senza che l’autorità competente debba intervenire.

(41)

Per garantire che importanti questioni in materia di sicurezza non siano trascurate o ignorate, è importante stabilire e favorire strumenti adeguati per la segnalazione riservata di tali questioni e per la protezione degli informatori. Sebbene gli Stati membri non siano in grado di dare esecuzione alle norme al di fuori dell’Unione, tali strumenti dovrebbero consentire la segnalazione delle questioni relative a persone coinvolte nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi al di fuori dell’Unione.

(42)

La condivisione di dati comparabili tra gli Stati membri è resa difficile e inaffidabile dalla mancanza di un formato comune a tutti gli Stati membri per la comunicazione dei dati. Un formato comune per la comunicazione dei dati da parte degli operatori e dei proprietari allo Stato membro garantirebbe la trasparenza delle prestazioni di sicurezza e ambientali degli operatori e dei proprietari e l’accesso del pubblico alle informazioni pertinenti comparabili in tutta l’Unione sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e renderebbe più semplice la divulgazione di esperienze acquisite a seguito di incidenti gravi e di quasi incidenti.

(43)

Al fine di garantire condizioni uniformi per la condivisione delle informazioni e favorire la trasparenza delle prestazioni del settore in mare degli idrocarburi, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda il formato e i dettagli delle informazioni da condividere e rendere pubbliche. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (13).

(44)

Si dovrebbe far ricorso alla procedura consultiva per l’adozione degli atti di esecuzione pertinenti, dato che tali atti sono principalmente di natura puramente pratica. Pertanto, l’applicazione della procedura d’esame non sarebbe giustificata.

(45)

Per incrementare la fiducia del pubblico nell’autorità e nell’integrità delle attività in mare nel settore degli idrocarburi nell’Unione, è opportuno che gli Stati membri forniscano relazioni periodiche sull’attività e sugli incidenti alla Commissione. La Commissione dovrebbe pubblicare relazioni periodiche sui livelli di attività nell’Unione e le tendenze in termini di prestazioni ambientali e di sicurezza del settore degli idrocarburi in mare. Gli Stati membri dovrebbero senza indugio informare di un incidente grave la Commissione e qualsiasi altro Stato membro il cui territorio o le cui acque marine siano colpiti, nonché il pubblico interessato.

(46)

L’esperienza dimostra che è necessario garantire la riservatezza dei dati sensibili per favorire un dialogo aperto tra l’autorità competente e l’operatore e il proprietario. A tal fine è necessario che il dialogo fra gli operatori e i proprietari e tutti gli Stati membri sia basato sui pertinenti strumenti giuridici internazionali esistenti e sul diritto dell’Unione in materia di accesso alle informazioni di interesse ambientale per ogni esigenza imperativa di sicurezza e protezione dell’ambiente.

(47)

Il valore della collaborazione tra le autorità competenti è stato chiaramente stabilito dalle attività del North Sea Offshore Authorities Forum e dell’International Regulators Forum. Una collaborazione analoga è stata istituita in tutta l’Unione nell’ambito di un gruppo di esperti, il gruppo di autorità dell’Unione europea per le attività offshore nel settore degli idrocarburi (EUOAG) (14), il cui compito è quello di promuovere la cooperazione efficace tra rappresentanti nazionali e la Commissione, anche diffondendo le migliori pratiche e informazioni operative, stabilendo priorità per rafforzare le norme e fornendo alla Commissione consulenza sulla riforma della regolamentazione.

(48)

La risposta alle emergenze e la pianificazione di contingenza per gli incidenti gravi dovrebbero essere rese più efficaci da una cooperazione sistematica e pianificata tra gli Stati membri e tra Stati membri e operatori del settore degli idrocarburi, nonché dalla condivisione di mezzi compatibili di risposta alle emergenze, comprese le competenze di esperti. Se del caso, tali risposte e pianificazioni dovrebbero attingere anche dalle risorse e dall’assistenza esistenti disponibili all’interno dell’Unione, in particolare attraverso l’Agenzia europea per la sicurezza marittima («Agenzia»), istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002 (15), e il meccanismo di protezione civile dell’Unione, istituito dalla decisione 2007/779/CE, Euratom del Consiglio (16). Gli Stati membri dovrebbero inoltre essere abilitati a chiedere assistenza aggiuntiva da parte dell’Agenzia attraverso il meccanismo di protezione civile dell’Unione.

(49)

A norma del regolamento (CE) n. 1406/2002, l’Agenzia è stata istituita al fine di assicurare un livello elevato, uniforme ed efficace di sicurezza marittima e di prevenzione dell’inquinamento causato dalle navi all’interno dell’Unione, nonché un intervento contro l’inquinamento marino causato dagli impianti per l’estrazione di gas e di petrolio.

(50)

Nell’attuare gli obblighi previsti dalla presente direttiva, si dovrebbe tener conto del fatto che le acque marine soggette alla sovranità o a diritti sovrani e alla giurisdizione degli Stati membri formano parte integrante delle quattro regioni marine identificate nell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE, ossia il Mar Baltico, l’Oceano Atlantico nordorientale, il Mar Mediterraneo e il Mar Nero. Per questo motivo l’Unione dovrebbe rafforzare, in via prioritaria, il coordinamento con i paesi terzi che esercitano sovranità o diritti sovrani e giurisdizione sulle acque marine di queste regioni marine. I quadri di cooperazione adeguati comprendono le convenzioni marittime regionali, quali definite all’articolo 3, paragrafo 10, della direttiva 2008/56/CE.

(51)

In relazione al Mar Mediterraneo, insieme alla presente direttiva, sono state adottate le misure necessarie affinché l’Unione aderisca al protocollo relativo alla protezione del Mare Mediterraneo dall’inquinamento derivante dall’esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo del mare e del suo sottosuolo (17) («protocollo offshore») della convenzione per la protezione dell’ambiente marino e del litorale del Mediterraneo («convenzione di Barcellona»), conclusa con decisione del Consiglio 77/585/CEE (18).

(52)

Le acque artiche sono un vicino ambiente marino di particolare importanza per l’Unione e svolgono un ruolo importante nell’attenuare il cambiamento climatico. Le serie preoccupazioni ambientali relative alle acque artiche richiedono particolare attenzione per garantire la protezione ambientale dell’Artico in relazione a qualsiasi operazione in mare nel settore degli idrocarburi, compresa l’esplorazione, e tenendo conto del rischio di gravi incidenti e della necessità di una risposta efficace. Gli Stati membri che sono membri del Consiglio artico sono incoraggiati a promuovere attivamente le norme più rigorose di sicurezza ambientale nell’ambito di questo ecosistema vulnerabile e peculiare, per esempio attraverso la creazione di strumenti internazionali per la prevenzione, la preparazione e la risposta all’inquinamento marino da idrocarburi nell’Artico e sulla scorta, tra l’altro, dei lavori della task force istituita dal Consiglio artico e degli orientamenti esistenti del Consiglio artico sullo sfruttamento in mare di gas e petrolio.

(53)

È opportuno che i piani esterni nazionali di risposta alle emergenze siano basati sulla valutazione del rischio, tenendo conto delle relazioni sui grandi rischi per gli impianti ubicati nelle acque marine interessate. Gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle linee guida più aggiornate per la valutazione e la mappatura dei rischi ai fini della gestione delle calamità elaborati dalla Commissione.

(54)

Una risposta efficace alle emergenze richiede un’azione immediata da parte dell’operatore e del proprietario e una stretta cooperazione con le organizzazioni degli Stati membri competenti in materia di risposta alle emergenze che coordinano l’introduzione di ulteriori risorse per la risposta alle emergenze man mano che la situazione si evolve. Tale risposta dovrebbe includere altresì un approfondito esame dell’emergenza, che dovrebbe iniziare senza indugio in modo da garantire la minima perdita di informazioni e di prove pertinenti. A seguito di un’emergenza, è opportuno che gli Stati membri traggano le opportune conclusioni e adottino tutte le misure necessarie.

(55)

È essenziale che tutte le informazioni pertinenti, compresi i dati e parametri tecnici, siano disponibili per le successive ricerche. Gli Stati membri dovrebbero garantire che durante le operazioni nel settore degli idrocarburi siano raccolti i dati pertinenti e che, in caso di incidente grave, i dati pertinenti siano conservati e la raccolta dei dati sia adeguatamente intensificata. In questo contesto, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare l’uso di mezzi tecnici idonei per promuovere l’affidabilità e le registrazioni dei dati rilevanti e per impedirne possibili manipolazioni.

(56)

Al fine di garantire l’efficace attuazione delle prescrizioni della presente direttiva, è opportuno prevedere per le violazioni sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

(57)

Al fine di adattare alcuni allegati in maniera da includere informazioni aggiuntive che possono rivelarsi necessarie alla luce del progresso tecnico, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea riguardo alla modifica delle prescrizioni contenute in determinati allegati della presente direttiva. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(58)

È opportuno modificare la definizione di danno alle acque di cui alla direttiva 2004/35/CE per garantire che la responsabilità dei licenziatari a norma di tale direttiva si applichi alle acque marine degli Stati membri come definita nella direttiva 2008/56/CE.

(59)

Numerose disposizioni della presente direttiva non sono pertinenti per gli Stati membri senza sbocco sul mare, segnatamente Austria, Repubblica ceca, Ungheria, Lussemburgo e Slovacchia. È comunque auspicabile che detti Stati membri promuovano i principi e le norme elevate esistenti nel diritto dell’Unione per la sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi nei loro contatti bilaterali con paesi terzi e con le pertinenti organizzazioni internazionali.

(60)

Non tutti gli Stati membri che si affacciano sul mare permettono operazioni in mare nel settore degli idrocarburi nell’ambito della loro giurisdizione. Tali Stati membri non sono impegnati nel rilascio di licenze e nella prevenzione di gravi incidenti per quanto riguarda dette operazioni. L’obbligo di recepire e attuare tutte le disposizioni della presente direttiva sarebbe pertanto sproporzionato e inutile per detti Stati membri. Tuttavia, le loro coste possono essere interessate da incidenti nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi. Pertanto, detti Stati membri dovrebbero, tra l’altro, essere preparati a reagire e svolgere indagini su incidenti gravi e dovrebbero cooperare attraverso punti di contatto con altri Stati membri interessati e con paesi terzi coinvolti.

(61)

Data la loro localizzazione geografica, gli Stati membri senza sbocco sul mare non sono né coinvolti nel rilascio di licenze e nella prevenzione di gravi incidenti in operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, né potenzialmente interessati da tali incidenti nelle acque in mare di altri Stati membri. Pertanto, essi non dovrebbero essere tenuti a recepire la maggior parte delle disposizioni della presente direttiva. Tuttavia, se una società che svolge, essa stessa o attraverso filiali, operazioni in mare nel settore degli idrocarburi al di fuori dell’Unione è registrata in uno Stato membro senza sbocco sul mare, detto Stato membro dovrebbe richiedere a tale società di fornire una relazione sugli incidenti avvenuti in tali operazioni, che può essere condivisa a livello di Unione, affinché tutte le parti interessate nell’Unione traggano beneficio dall’esperienza acquisita da tali incidenti.

(62)

Oltre alle misure introdotte dalla presente direttiva, la Commissione dovrebbe vagliare altri strumenti idonei a migliorare la prevenzione degli incidenti gravi e a limitarne le conseguenze.

(63)

Gli operatori dovrebbero garantire di avere accesso a risorse fisiche, umane e finanziarie sufficienti per prevenire gli incidenti gravi e limitare le conseguenze di tali incidenti. Tuttavia, poiché nessuno degli attuali strumenti di sicurezza finanziaria, ivi compresi gli accordi di condivisione del rischio, è in grado di rispondere a tutte le possibili conseguenze di un incidente grave, la Commissione dovrebbe effettuare ulteriori analisi e studi delle misure appropriate per garantire un regime di responsabilità sufficientemente solido per quanto attiene ai danni connessi alle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, requisiti di capacità finanziaria tra cui la disponibilità di appropriati strumenti di garanzia finanziaria o altre misure. Ciò può includere un esame della fattibilità di un regime di mutua compensazione. La Commissione dovrebbe presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sui risultati ottenuti corredata, se del caso, di proposte.

(64)

A livello di Unione, è importante che le norme tecniche siano integrate da un corrispondente quadro giuridico di normativa sulla sicurezza dei prodotti e che tali norme si applichino a tutti gli impianti in mare nelle acque marine degli Stati membri e non solo agli impianti di produzione fissi. La Commissione dovrebbe pertanto effettuare ulteriori analisi delle norme sulla sicurezza dei prodotti applicabili alle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi.

(65)

Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire stabilire requisiti minimi per prevenire gli incidenti gravi in operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e limitare le conseguenze di tali incidenti, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della portata e degli effetti dell’azione proposta, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   La presente direttiva stabilisce i requisiti minimi per prevenire gli incidenti gravi nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e limitare le conseguenze di tali incidenti.

2.   La presente direttiva fa salvo il diritto dell’Unione sulla sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro, in particolare le direttive 89/391/CEE e 92/91/CEE.

3.   La presente direttiva fa salve le direttive 94/22/CE, 2001/42/CE, 2003/4/CE (19), 2003/35/CE, 2010/75/UE (20) e 2011/92/UE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1)

«incidente grave»: in relazione a un impianto o a infrastrutture connesse:

a)

un incidente che comporta un’esplosione, un incendio, la perdita di controllo di un pozzo o la fuoriuscita di idrocarburi o di sostanze pericolose che comportano, o hanno un forte potenziale per provocare decessi o lesioni personali gravi;

b)

un incidente che reca all’impianto o alle infrastrutture connesse un danno grave che comporta, o ha un forte potenziale per provocare, incidenti mortali o lesioni personali gravi;

c)

qualsiasi altro incidente che provoca la morte o lesioni gravi a cinque o più persone che si trovano sull’impianto in mare in cui ha origine il pericolo o sono impegnate in un’operazione sull’impianto in mare nel settore degli idrocarburi o sulle infrastrutture connesse o in collegamento con tale impianto e tali infrastrutture; o

d)

qualsiasi incidente ambientale grave risultante dagli incidenti di cui alle lettere a), b) e c).

Al fine di stabilire se un incidente costituisce un incidente grave a norma delle lettere a), b) o d), un impianto che è di norma non presidiato è considerato come se fosse presidiato;

2)

«in mare»: situato nel mare territoriale, nella zona economica esclusiva o sulla piattaforma continentale dello Stato membro conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare;

3)

«operazioni in mare nel settore degli idrocarburi»: tutte le attività connesse all’impianto o alle infrastrutture collegate, compresi il progetto, la pianificazione, la costruzione, l’esercizio e la dismissione, relative all’esplorazione e alla produzione di idrocarburi, ma a esclusione del trasporto di idrocarburi da una costa all’altra;

4)

«rischio»: la combinazione della probabilità di un evento e delle conseguenze di tale evento;

5)

«operatore»: l’entità designata dal licenziatario o dall’autorità competente per il rilascio delle licenze per condurre operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, compresi la pianificazione e l’esecuzione di un’operazione di pozzo o la gestione e il controllo delle funzioni di un impianto di produzione;

6)

«adeguato»: idoneo o pienamente appropriato, tenendo anche conto di uno sforzo e di un costo proporzionati, di fronte a un requisito o una situazione determinati, basato su elementi obiettivi e dimostrato da un’analisi, da un confronto con standard appropriati o con altre soluzioni utilizzate in situazioni analoghe da altre autorità od operatori del settore;

7)

«entità»: qualsiasi persona fisica o giuridica ovvero qualsiasi forma di associazione di tali persone;

8)

«accettabile»: in relazione a un rischio, un livello di rischio la cui ulteriore riduzione richiederebbe tempi, costi o sforzi assolutamente sproporzionati rispetto ai vantaggi di tale riduzione. Nel valutare se i tempi, i costi o gli sforzi sarebbero assolutamente sproporzionati rispetto ai vantaggi di un’ulteriore riduzione del rischio, si tiene conto dei livelli di rischio delle migliori pratiche compatibili con l’attività;

9)

«licenza»: l’autorizzazione a effettuare operazioni in mare nel settore degli idrocarburi a norma della direttiva 94/22/CE;

10)

«area autorizzata»: l’area geografica oggetto della licenza;

11)

«licenziatario»: il titolare o i contitolari di una licenza;

12)

«contraente incaricato»: qualsiasi entità alla quale l’operatore o il proprietario affidano l’incarico di svolgere compiti specifici per conto dell’operatore o del proprietario;

13)

«autorità competente per il rilascio delle licenze»: l’autorità pubblica che è competente a rilasciare autorizzazioni o controllare l’uso delle autorizzazioni di cui alla direttiva 94/22/CE;

14)

«autorità competente»: l’autorità pubblica nominata a norma della presente direttiva e responsabile dei compiti assegnati dalla presente direttiva. L’autorità competente può essere costituita da uno o più organismi pubblici;

15)

«esplorazione»: perforazione nell’ambito di una prospezione e tutte le operazioni in mare connesse nel settore degli idrocarburi che devono essere effettuate prima delle operazioni connesse alla produzione;

16)

«produzione»: estrazione in mare di idrocarburi dagli strati sotterranei dell’area autorizzata, inclusa la lavorazione in mare di idrocarburi nonché il loro trasporto attraverso infrastrutture connesse;

17)

«impianto non destinato alla produzione»: un impianto diverso da un impianto utilizzato per la produzione di idrocarburi;

18)

«il pubblico»: una o più entità e, secondo la legislazione o la prassi nazionale, le relative associazioni, organizzazioni o gruppi;

19)

«impianto»: una struttura stazionaria, fissa o mobile, o una combinazione di strutture permanentemente interconnesse tramite ponti o altre strutture, utilizzata per attività in mare nel settore degli idrocarburi o connesse a tali operazioni. Gli impianti comprendono le piattaforme di perforazione mobili in mare solo quando sono stazionate in mare aperto per attività di perforazione, produzione o altre attività connesse alle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi;

20)

«impianto di produzione»: un impianto utilizzato per la produzione;

21)

«infrastruttura connessa»: nell’ambito della zona di sicurezza o di una zona circostante più distante dall’impianto, a discrezione dello Stato membro:

a)

tutti i pozzi e le strutture, le unità supplementari e i dispositivi associati collegati all’impianto;

b)

tutte le apparecchiature o le opere presenti sulla struttura principale dell’impianto o a essa fissate;

c)

tutte le condutture o le opere collegate;

22)

«accettazione»: in relazione alla relazione sui grandi rischi, la comunicazione scritta dell’autorità competente all’operatore o al proprietario che attesta che la relazione, se attuata come ivi stabilito, risponde ai requisiti della presente direttiva. L’accettazione non comporta il trasferimento all’autorità competente della responsabilità per il controllo dei grandi rischi;

23)

«grande rischio»: una situazione che può sfociare in un incidente grave;

24)

«operazione di pozzo»: qualsiasi operazione riguardante un pozzo che potrebbe causare una fuga accidentale di materiali che può provocare un incidente grave, compresi la perforazione di un pozzo, la riparazione o la modifica di un pozzo, la sospensione delle operazioni e l’abbandono definitivo di un pozzo;

25)

«operazione combinata»: un’operazione effettuata da un impianto in combinazione con uno o più altri impianti per finalità relative all’altro o agli altri impianti, che incide materialmente sui rischi per la sicurezza delle persone o la tutela dell’ambiente per uno o per tutti gli impianti;

26)

«zona di sicurezza»: l’area, definita dallo Stato membro, situata a non più di 500 metri da qualsiasi parte dell’impianto;

27)

«proprietario»: un’entità legalmente autorizzata a condurre un impianto non destinato alla produzione;

28)

«piano interno di risposta alle emergenze»: un piano elaborato dall’operatore o dal proprietario conformemente alle prescrizioni della presente direttiva, relativo alle misure per prevenire l’aggravarsi o limitare le conseguenze di incidenti gravi legati a operazioni in mare nel settore degli idrocarburi;

29)

«verifica indipendente»: la valutazione e conferma della validità di particolari dichiarazioni scritte a opera di un’entità o di una parte organizzativa dell’operatore o del proprietario che non è sotto il controllo o l’influenza dell’entità o della parte organizzativa che usa tali dichiarazioni;

30)

«modifica sostanziale»:

a)

nel caso di una relazione sui grandi rischi, una modifica sulla base della quale è stata accettata la relazione originaria, compresi, tra l’altro, le modifiche fisiche, la disponibilità di nuove conoscenze o tecnologie e i cambiamenti relativi alla gestione operativa;

b)

nel caso di comunicazione di operazioni di pozzo o combinate, una modifica sulla base della quale è stata presentata la comunicazione originaria, compresi, tra l’altro, le modifiche fisiche, la sostituzione di un impianto con un altro, la disponibilità di nuove conoscenze o tecnologie e i cambiamenti relativi alla gestione operativa;

31)

«avvio delle operazioni»: il momento in cui l’impianto o le infrastrutture connesse sono impiegati per la prima volta nelle operazioni per le quali sono stati progettati;

32)

«efficacia della risposta in caso di fuoriuscita di idrocarburi liquidi»: l’efficacia dei sistemi di intervento in risposta a una fuoriuscita di idrocarburi liquidi, sulla base di un’analisi della frequenza, della durata e dei tempi delle condizioni ambientali che impedirebbero un intervento. La valutazione dell’efficacia della risposta in caso di fuoriuscita di idrocarburi liquidi deve essere espressa come percentuale del tempo in cui tali condizioni non sono presenti e comprendere una descrizione delle limitazioni operative poste sugli impianti interessati in conseguenza di tale valutazione;

33)

«elementi critici per la sicurezza e l’ambiente»: le parti di un impianto, compresi i programmi informatici, il cui scopo è impedire o limitare le conseguenze di un incidente grave, o il cui guasto potrebbe causare un incidente grave o contribuirvi sostanzialmente;

34)

«consultazione tripartita» un accordo formale che consente il dialogo e la cooperazione tra l’autorità competente, gli operatori e i proprietari e rappresentanti dei lavoratori;

35)

«operatori del settore»: le entità direttamente coinvolte in operazioni in mare nel settore degli idrocarburi contemplate dalla presente direttiva o le cui attività sono strettamente correlate a tali operazioni;

36)

«piano esterno di risposta alle emergenze»: una strategia locale, nazionale o regionale per prevenire l’aggravamento o limitare le conseguenze di un incidente grave legato a operazioni in mare nel settore degli idrocarburi utilizzando tutte le risorse disponibili dell’operatore, quali descritte nel pertinente piano interno di risposta alle emergenze, e qualunque risorsa supplementare messa a disposizione dagli Stati membri;

37)

«incidente ambientale grave»: un incidente che provoca, o rischia verosimilmente di provocare effetti negativi significativi per l’ambiente conformemente alla direttiva 2004/35/CE.

CAPO II

PREVENZIONE DEI GRANDI INCIDENTI LEGATI ALLE OPERAZIONI IN MARE NEL SETTORE DEGLI IDROCARBURI

Articolo 3

Principi generali di gestione del rischio nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi

1.   Gli Stati membri obbligano gli operatori a provvedere affinché siano adottate tutte le misure adeguate a prevenire incidenti gravi in operazioni in mare nel settore degli idrocarburi.

2.   Gli Stati membri assicurano che gli operatori non siano sollevati dai loro obblighi a norma della presente direttiva a motivo del fatto che le azioni o le omissioni che hanno causato incidenti gravi o vi hanno contribuito sono state effettuate da contraenti incaricati.

3.   In caso di incidente grave, gli Stati membri provvedono affinché gli operatori adottino tutte le misure adeguate a limitarne le conseguenze per la salute umana e l’ambiente.

4.   Gli Stati membri obbligano gli operatori a provvedere affinché le operazioni in mare nel settore degli idrocarburi siano effettuate sulla base di una gestione del rischio sistematica, in modo tale che i rischi residui di incidenti gravi per le persone, l’ambiente e gli impianti in mare siano accettabili.

Articolo 4

Considerazioni su sicurezza e ambiente per quanto riguarda le licenze

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni sul rilascio o il trasferimento di licenze per effettuare operazioni in mare nel settore degli idrocarburi tengano conto della capacità di un soggetto che richiede tale licenza di soddisfare i requisiti per le operazioni nel quadro della licenza in questione, come stabilito dalle pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione, in particolare dalla presente direttiva.

2.   In particolare, nel valutare la capacità tecnica e finanziaria di un soggetto che richiede una licenza, si tiene debitamente conto di quanto segue:

a)

i rischi, i pericoli e ogni altra informazione pertinente relativa all’area autorizzata in questione, compreso, se del caso, il costo del degrado dell’ambiente marino di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2008/56/CE;

b)

la particolare fase delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi;

c)

le capacità finanziarie del richiedente, comprese le eventuali garanzie finanziarie, di coprire le responsabilità potenziali derivanti dalle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi in questione, inclusa la responsabilità per danni economici potenziali, qualora tale responsabilità sia prevista dal diritto nazionale;

d)

le informazioni disponibili riguardanti le prestazioni del richiedente in materia di sicurezza e ambiente, anche riguardo a incidenti gravi, ove opportuno per le operazioni per le quali è stata richiesta la licenza.

Prima di rilasciare o trasferire una licenza per operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, l’autorità competente per il rilascio delle licenze consulta, se del caso, l’autorità competente.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché l’autorità competente per il rilascio delle licenze conceda una licenza solo qualora il richiedente abbia dimostrato con delle prove che il richiedente ha adottato o adotterà, sulla base di disposizioni che saranno decise dagli Stati membri, misure adeguate per coprire le responsabilità potenziali derivanti dalle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi effettuate dal richiedente. Tale disposizione è valida ed efficace dall’inizio delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi. Gli Stati membri obbligano i richiedenti a fornire in modo appropriato le prove della capacità finanziaria e tecnica, nonché ogni altra informazione pertinente relativa alla zona coperta dalla licenza e alla particolare fase delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi.

Gli Stati membri valutano l’adeguatezza delle disposizioni di cui primo comma per stabilire se il richiedente abbia risorse finanziarie sufficienti per l’avvio immediato e il proseguimento ininterrotto di tutte le misure necessarie per una risposta efficace alle emergenze e una successiva riparazione.

Gli Stati membri facilitano l’utilizzo di strumenti finanziari sostenibili e altre soluzioni per assistere i richiedenti licenze nel dimostrare la loro capacità finanziaria a norma del primo comma.

Gli Stati membri stabiliscono come minimo procedure per assicurare la gestione rapida e adeguata delle domande di risarcimento anche rispetto agli indennizzi per incidenti transfrontalieri.

Gli Stati membri dispongono che il licenziatario mantenga una capacità sufficiente di soddisfare i suoi obblighi finanziari derivanti da responsabilità per operazioni in mare nel settore degli idrocarburi.

4.   L’autorità competente per il rilascio delle licenze o il licenziatario designano l’operatore. Se l’operatore deve essere designato dal licenziatario, l’autorità competente per il rilascio delle licenze ne riceve in anticipo comunicazione della designazione. In tali casi, l’autorità competente per il rilascio delle licenze, se necessario in consultazione con l’autorità competente, può sollevare un’obiezione contro la designazione dell’operatore. Ove sia sollevata una siffatta obiezione, gli Stati membri obbligano il licenziatario a designare un altro operatore adeguato o ad assumere le responsabilità dell’operatore a norma della presente direttiva.

5.   Le procedure di rilascio delle licenze per le operazioni in mare nel settore degli idrocarburi relative a una determinata area autorizzata sono organizzate in modo da permettere allo Stato membro di esaminare prima dell’inizio della produzione le informazioni raccolte in seguito all’esplorazione.

6.   Nel valutare le capacità tecniche e finanziarie di un richiedente licenza, si accorda particolare attenzione a tutti gli ambienti marini e costieri sensibili sotto il profilo ambientale, soprattutto agli ecosistemi che svolgono un ruolo importante nella mitigazione del cambiamento climatico e nell’adattamento a quest’ultimo, quali le paludi salmastre e le praterie di erba marina, nonché alle zone marine protette, tra cui le zone speciali di conservazione a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (21), le zone di protezione speciale a norma della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (22), e le zone marine protette, conformemente a quanto convenuto dall’Unione o dagli Stati membri interessati nel quadro di accordi internazionali o regionali di cui sono parte.

Articolo 5

Partecipazione del pubblico riguardo agli effetti sull’ambiente delle operazioni esplorative in mare programmate nel settore degli idrocarburi

1.   La perforazione di un pozzo di esplorazione da un impianto non destinato alla produzione non può essere iniziata a meno che le autorità dello Stato membro non abbiano precedentemente provveduto affinché sia posta in essere una tempestiva ed effettiva partecipazione del pubblico, riguardo ai possibili effetti sull’ambiente delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi programmate, a norma di altri atti giuridici dell’Unione, in particolare, a seconda dei casi, della direttiva 2001/42/CE o della direttiva 2011/92/UE.

2.   Se la partecipazione del pubblico non è stata posta in essere a norma del paragrafo 1, gli Stati membri garantiscono l’adozione delle seguenti misure:

a)

il pubblico è informato, attraverso pubblici avvisi oppure mediante altri strumenti adeguati come, per esempio, mezzi di comunicazione elettronici, qualora si preveda di autorizzare operazioni esplorative;

b)

il pubblico interessato, compresi i settori del pubblico che sono o probabilmente saranno toccati dalla decisione di consentire le operazioni esplorative o che hanno un interesse nella stessa, è individuato includendo le pertinenti organizzazioni non governative quali quelle che promuovono la tutela dell’ambiente e altre organizzazioni pertinenti;

c)

sono messe a disposizione del pubblico le informazioni relative a tali operazioni programmate comprese, tra l’altro, informazioni relative al diritto di partecipare al processo decisionale, con l’indicazione delle persone a cui è possibile presentare osservazioni o domande;

d)

il pubblico può formulare osservazioni e pareri quando tutte le opzioni sono aperte, prima che siano adottate decisioni sull’autorizzazione dell’esplorazione;

e)

quando si adottano le decisioni a norma della lettera d), sono tenuti in debita considerazione gli esiti della partecipazione del pubblico; e

f)

lo Stato membro in questione informa tempestivamente il pubblico, dopo aver esaminato le osservazioni e i pareri da esso espressi, in merito alle decisioni adottate alle relative motivazioni e alle considerazioni su cui si basano tali decisioni, comprese le informazioni circa il processo di partecipazione del pubblico;

Sono fissate scadenze ragionevoli che concedono un tempo sufficiente per ciascuna delle varie fasi della partecipazione del pubblico.

3.   Il presente articolo non si applica con riguardo alle zone autorizzate entro il 18 luglio 2013.

Articolo 6

Operazioni in mare nel settore degli idrocarburi all’interno delle aree autorizzate

1.   Gli Stati membri provvedono affinché gli impianti di produzione e le infrastrutture connesse siano eserciti nelle aree autorizzate solo da operatori designati a tal fine a norma dell’articolo 4, paragrafo 4.

2.   Gli Stati membri dispongono che il licenziatario garantisca che l’operatore abbia la capacità di soddisfare i requisiti per operazioni specifiche nel quadro di tale licenza.

3.   In tutto il corso delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, gli Stati membri dispongono che il licenziatario faccia quanto ragionevolmente possibile per garantire che l’operatore soddisfi i requisiti, svolga le sue mansioni e adempia ai suoi compiti conformemente alla presente direttiva.

4.   Se l’autorità competente riscontra che l’operatore non è più in grado di soddisfare i pertinenti requisiti a norma della presente direttiva, l’autorità competente per il rilascio delle licenze ne viene informata. L’autorità competente per il rilascio delle licenze ne informa quindi il licenziatario e il licenziatario assume la responsabilità per l’esecuzione dei compiti in questione e propone, senza indugio, all’autorità competente per il rilascio delle licenze un operatore sostitutivo.

5.   Gli Stati membri provvedono affinché le operazioni riguardanti gli impianti di produzione e quelli non destinati alla produzione non siano iniziate o proseguite fino quando la relazione sui grandi rischi non sia accettata da parte dell’autorità competente, a norma della presente direttiva.

6.   Gli Stati membri provvedono affinché le operazioni di pozzo o le operazioni combinate non siano iniziate o proseguite fino a che non sia stata accettata la relazione sui grandi rischi per gli impianti interessati. Inoltre, tali operazioni non sono avviate o proseguite qualora una comunicazione di operazioni di pozzo o una comunicazione di operazioni combinate non sia presentata a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, rispettivamente lettere h) o i) all’autorità competente o qualora l’autorità competente sollevi obiezioni sul contenuto di una comunicazione.

7.   Gli Stati membri provvedono affinché sia istituita una zona di sicurezza circostante l’impianto e affinché sia vietato alle navi entrare o stazionare in tale zona.

Tuttavia, tale divieto non si applica alle navi che entrano o stazionano nella zona di sicurezza:

a)

nell’ambito della posa, dell’ispezione, della prova, della riparazione, della manutenzione, della modifica, del rinnovo o della rimozione di cavi, oleodotti o gasdotti nella zona di sicurezza o nelle adiacenze;

b)

per fornire servizi o per trasportare persone o merci verso o da un impianto situato in tale zona di sicurezza;

c)

sotto l’autorità dello Stato membro, per ispezionare un impianto o un’infrastruttura connessa situati in tale zona di sicurezza;

d)

in collegamento con il salvataggio o il tentativo di salvataggio di vite umane o di beni;

e)

a causa di intemperie;

f)

in situazioni di emergenza; o

g)

con l’assenso dell’operatore, del proprietario o dello Stato membro nel quale è ubicata la zona di sicurezza.

8.   Gli Stati membri istituiscono un meccanismo per l’effettiva partecipazione, in consultazione tripartita tra autorità competente, operatori e proprietari e rappresentanti dei lavoratori alla formulazione di standard e strategie in materia di prevenzione degli incidenti gravi.

Articolo 7

Responsabilità per danno ambientale

Fatto salvo l’ambito di responsabilità esistente riguardo alla prevenzione e alla riparazione del danno ambientale a norma della direttiva 2004/35/CE, gli Stati membri provvedono affinché il licenziatario sia finanziariamente responsabile per la prevenzione e la riparazione del danno ambientale quale definito in tale direttiva, causato da operazioni in mare nel settore degli idrocarburi svolte dal licenziatario o dall’operatore o per loro conto.

Articolo 8

Designazione dell’autorità competente

1.   Gli Stati membri designano un’autorità competente responsabile per le seguenti funzioni di regolamentazione:

a)

valutare e accettare le relazioni sui grandi rischi, valutare le comunicazioni di progettazione e di operazioni di pozzo o combinate e altri documenti di questo tipo che le sono sottoposti;

b)

vigilare sul rispetto da parte degli operatori e dei proprietari della presente direttiva, anche mediante ispezioni, indagini e misure di esecuzione;

c)

fornire consulenza ad altre autorità o organismi, compresa l’autorità competente per il rilascio delle licenze;

d)

elaborare piani annuali a norma dell’articolo 21;

e)

elaborare relazioni;

f)

cooperare con le autorità competenti o con i punti di contatto conformemente all’articolo 27.

2.   Gli Stati membri assicurano in ogni momento l’indipendenza e l’obiettività dell’autorità competente nello svolgimento delle sue funzioni di regolamentazione e, in particolare, rispetto al paragrafo 1, lettere a), b) e c). Si evitano pertanto i conflitti di interesse tra le funzioni di regolamentazione dell’autorità competente da una parte e, dall’altra, le funzioni di regolamentazione in materia di sviluppo economico delle risorse naturali in mare, rilascio di licenze per le operazioni in mare nel settore degli idrocarburi nello Stato membro e riscossione e gestione degli introiti derivanti da tali operazioni.

3.   Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 2, gli Stati membri dispongono che le funzioni di regolamentazione dell’autorità competente siano svolte in un’autorità indipendente da qualsiasi delle funzioni dello Stato membro in materia di sviluppo economico delle risorse naturali in mare, di rilascio di licenze per le operazioni in mare nel settore degli idrocarburi nello Stato membro e di riscossione e gestione degli introiti derivanti da tali operazioni.

Tuttavia, se il numero totale di impianti in mare normalmente presidiati è inferiore a sei, lo Stato membro interessato può decidere di non applicare il primo comma. Tale decisione lascia impregiudicati i suoi obblighi a norma del paragrafo 2.

4.   Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico una descrizione del modo in cui è organizzata l’autorità competente, compreso il motivo per cui hanno istituito l’autorità competente in tale forma, e del modo in cui hanno garantito lo svolgimento delle funzioni di regolamentazione previste al paragrafo 1 e il rispetto degli obblighi previsti al paragrafo 2.

5.   Gli Stati membri provvedono affinché l’autorità competente disponga delle risorse umane e finanziarie adeguate per svolgere i suoi compiti a norma alla presente direttiva. Tali risorse sono commisurate alla portata delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi degli Stati membri.

6.   Gli Stati membri possono concludere accordi formali con pertinenti agenzie dell’Unione o altri organismi adeguati, se disponibili, per la messa a disposizione di competenze specialistiche al fine di sostenere l’autorità competente nello svolgimento delle sue funzioni di regolamentazione. Ai fini del presente paragrafo, un organismo non si ritiene adeguato se la sua obiettività può essere compromessa da conflitti di interesse.

7.   Gli Stati membri possono istituire meccanismi in base ai quali i costi finanziari sostenuti dall’autorità competente nello svolgimento dei propri compiti a norma della presente direttiva possono essere posti a carico dei licenziatari, degli operatori o dei proprietari.

8.   Se l’autorità competente comprende più di un organismo, gli Stati membri fanno tutto il necessario per evitare la duplicazione delle funzioni di regolamentazione tra tali organismi. Gli Stati membri possono designare uno degli organismi costitutivi quale organismo guida con responsabilità per il coordinamento delle funzioni di regolamentazione a norma della presente direttiva e per le relazioni alla Commissione.

9.   Gli Stati membri esaminano le attività dell’autorità competente e adottano tutte le misure necessarie per migliorarne l’efficacia nello svolgimento delle funzioni di regolamentazione di cui al paragrafo 1.

Articolo 9

Funzionamento dell’autorità competente

Gli Stati membri provvedono affinché l’autorità competente:

a)

agisca indipendentemente da politiche, decisioni di natura regolatoria o altre considerazioni non correlate ai suoi compiti a norma della presente direttiva;

b)

chiarisca la portata delle proprie responsabilità e le responsabilità dell’operatore e del proprietario per il controllo dei grandi incidenti, a norma della presente direttiva;

c)

istituisca una politica, processi e procedure per la valutazione approfondita delle relazioni sui grandi rischi e delle comunicazioni presentate a norma dell’articolo 11, nonché per far rispettare la presente direttiva nell’ambito della giurisdizione dello Stato membro, incluse ispezioni, indagini e azioni di esecuzione;

d)

metta a disposizione degli operatori e dei proprietari la politica, i processi e le procedure di cui alla lettera c) e metta a disposizione del pubblico sintesi degli stessi;

e)

ove necessario, elabori e attui procedure coordinate o congiunte con altre autorità negli Stati membri per svolgere i compiti a norma della presente direttiva; e

f)

fondi la propria politica, organizzazione e le proprie procedure operative sui principi definiti nell’allegato III.

Articolo 10

Compiti dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima

1.   L’Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA, «Agenzia») fornisce agli Stati membri e alla Commissione assistenza tecnica e scientifica conformemente al proprio mandato a norma del regolamento (CE) n. 1406/2002.

2.   Nel quadro del suo mandato, l’Agenzia:

a)

assiste la Commissione e lo Stato membro interessato, su sua richiesta, nel rilevare e monitorare l’entità di una fuoriuscita di idrocarburi;

b)

assiste gli Stati membri, su loro richiesta, nella preparazione ed esecuzione di piani esterni di risposta alle emergenze, specialmente nel caso di ripercussioni transfrontaliere all’interno e all’esterno delle acque marine degli Stati membri;

c)

sulla base dei piani esterni e interni di risposta alle emergenze degli Stati membri, sviluppa con gli Stati membri e gli operatori un catalogo delle attrezzature e dei servizi di emergenza disponibili.

3.   L’Agenzia può, su richiesta:

a)

assistere la Commissione nel valutare i piani esterni di risposta alle emergenze degli Stati membri per verificare se siano in conformità con la presente direttiva;

b)

riesaminare le esercitazioni dedicate alla prova di meccanismi di emergenza transfrontalieri e dell’Unione.

CAPO III

PREPARAZIONE E EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI IN MARE NEL SETTORE DEGLI IDROCARBURI

Articolo 11

Documenti da presentare per lo svolgimento di operazioni in mare nel settore degli idrocarburi

1.   Gli Stati membri provvedono affinché l’operatore e il proprietario presentino all’autorità competente i seguenti documenti:

a)

la politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi o una sua descrizione adeguata a norma dell’articolo 19, paragrafi 1 e 5;

b)

il sistema di gestione della sicurezza e dell’ambiente applicabile agli impianti o una sua descrizione adeguata conformemente all’articolo 19, paragrafi 3 e 5;

c)

nel caso di un impianto di produzione pianificato, una comunicazione di progettazione in conformità con i requisiti di cui all’allegato I, parte 1;

d)

una descrizione del sistema di verifica indipendente conformemente all’articolo 17;

e)

una relazione sui grandi rischi conformemente agli articoli 12 e 13;

f)

nel caso di una modifica sostanziale o di uno smantellamento di un impianto, una relazione sui grandi rischi modificata, a norma degli articoli 12 e 13;

g)

il piano interno di risposta alle emergenze o una sua descrizione adeguata a norma degli articoli 14 e 28;

h)

nel caso di un’operazione di pozzo, una comunicazione di tale operazione di pozzo e informazioni su tale operazione di pozzo a norma dell’articolo15;

i)

nel caso di un’operazione combinata, una comunicazione delle operazioni combinate a norma dell’articolo 16;

j)

nel caso in cui un impianto di produzione esistente debba essere trasferito in un nuovo sito di produzione dove sarà attivato, una comunicazione di trasferimento conformemente all’allegato I, parte 1;

k)

qualsiasi altro documento pertinente richiesto dall’autorità competente.

2.   I documenti che devono essere presentati a norma del paragrafo 1, lettere a), b), d) e g), sono inclusi nella relazione sui grandi rischi di cui al paragrafo 1, lettera e). La politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi di un operatore è altresì inclusa nella comunicazione di operazioni di pozzo da presentare a norma del paragrafo 1, lettera h).

3.   La comunicazione di progettazione richiesta a norma del paragrafo 1, lettera c), è presentata all’autorità competente entro un termine stabilito da detta autorità prima della presentazione prevista della relazione sui grandi rischi per l’operazione pianificata. L’autorità competente risponde alla comunicazione di progettazione e le sue osservazioni devono essere prese in considerazione nella relazione sui grandi rischi.

4.   Qualora un impianto di produzione esistente entri nelle acque marine di uno Stato membro o ne esca, l’operatore inoltra comunicazione all’autorità competente per iscritto prima della data in cui è previsto che l’impianto di produzione entri nelle acque marine dello Stato membro o ne esca.

5.   La comunicazione di trasferimento richiesta a norma del paragrafo 1, lettera j), è trasmessa all’autorità competente con sufficiente anticipo rispetto all’avvio delle operazioni programmate, al fine di permettere all’operatore di tener conto, nell’elaborazione della relazione sui grandi rischi, delle eventuali questioni sollevate dall’autorità competente.

6.   In caso di modifica sostanziale che incide sulla comunicazione di progettazione o di trasferimento prima della presentazione della relazione sui grandi rischi, all’autorità competente è data comunicazione di tale modifica al più presto possibile.

7.   La relazione sui grandi rischi richiesta a norma del paragrafo 1, lettera e), è presentata all’autorità competente entro un termine stabilito da detta autorità stessa che cade prima del previsto avvio delle operazioni.

Articolo 12

Relazione sui grandi rischi per un impianto di produzione

1.   Gli Stati membri provvedono affinché l’operatore rediga una relazione sui grandi rischi per un impianto di produzione che deve essere presentata a norma dell’articolo 11, paragrafo1, lettera e). Tale relazione contiene le informazioni di cui all’allegato I, parti 2 e 5 ed è aggiornata al momento opportuno o quando l’autorità competente lo richiede.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché i rappresentanti dei lavoratori siano consultati nelle fasi pertinenti dell’elaborazione della relazione sui grandi rischi per un impianto di produzione e affinché siano fornite le prove a tal riguardo conformemente all’allegato I, parte 2, punto 3.

3.   Previo accordo dell’autorità competente, la relazione sui grandi rischi per un impianto di produzione può essere preparata per un gruppo di impianti.

4.   Qualora siano necessarie ulteriori informazioni prima dell’accettazione della relazione sui grandi rischi, gli Stati membri provvedono affinché l’operatore, su richiesta dell’autorità competente, fornisca tali informazioni e apporti tutte le modifiche necessarie alla relazione sui grandi rischi presentata.

5.   Qualora l’impianto di produzione debba essere oggetto di modifiche che comportino un cambiamento sostanziale o si intenda smantellare un impianto di produzione fisso, l’operatore redige una relazione sui grandi rischi modificata, che deve essere presentata a norma dell’articolo 11, paragrafo1, lettera f), entro un termine specificato dall’autorità competente conformemente all’allegato I, parte 6.

6.   Gli Stati membri provvedono affinché non siano effettuate le modifiche previste o non sia iniziato alcun smantellamento prima dell’accettazione da parte dell’autorità competente della versione modificata della relazione sui grandi rischi per l’impianto di produzione.

7.   La relazione sui grandi rischi per un impianto di produzione è soggetta a riesame periodico approfondito da parte dell’operatore almeno ogni cinque anni o prima quando ciò sia richiesto dall’autorità competente. I risultati del riesame sono comunicati all’autorità competente.

Articolo 13

Relazione sui grandi rischi per un impianto non destinato alla produzione

1.   Gli Stati membri provvedono affinché il proprietario rediga una relazione sui grandi rischi per un impianto non destinato alla produzione, da presentare a norma dell’articolo 11, paragrafo1, lettera e). Tale relazione contiene le informazioni di cui all’allegato I, parti 3 e 5, ed è aggiornata al momento opportuno o quando l’autorità competente lo richiede.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché i rappresentanti dei lavoratori siano consultati nelle fasi pertinenti dell’elaborazione della relazione sui grandi rischi per un impianto non destinato alla produzione e affinché siano forniti gli elementi di valutazione a tale riguardo conformemente all’allegato I, parte 3, punto 2.

3.   Nel caso in cui siano necessarie ulteriori informazioni prima dell’accettazione della relazione sui grandi rischi per un impianto non destinato alla produzione, gli Stati membri obbligano il proprietario a fornire, su richiesta dell’autorità competente, tali informazioni e ad apportare tutte le modifiche necessarie alla relazione sui grandi rischi presentata.

4.   Qualora l’impianto non destinato alla produzione debba essere oggetto di modifiche che comportano un cambiamento sostanziale o si intenda smantellare un impianto fisso non destinato alla produzione, il proprietario redige una relazione sui grandi rischi modificata che deve essere presentata a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera f), entro un termine specificato dall’autorità competente, conformemente all’allegato I, parte 6, punti 1, 2 e 3.

5.   Per un impianto fisso non destinato alla produzione, gli Stati membri provvedono affinché non siano effettuate le modifiche previste né sia avviato alcun smantellamento prima dell’accettazione da parte dell’autorità competente della versione modificata della relazione sui grandi rischi per l’impianto fisso non destinato alla produzione.

6.   Per un impianto mobile non destinato alla produzione, gli Stati membri provvedono affinché le modifiche previste non siano effettuate prima dell’accettazione da parte dell’autorità competente della versione modificata della relazione sui grandi rischi per l’impianto mobile non destinato alla produzione.

7.   La relazione sui grandi rischi per un impianto non destinato alla produzione è soggetta a un riesame periodico approfondito da parte del proprietario almeno ogni cinque anni o prima quando ciò sia richiesto dall’autorità competente. I risultati del riesame sono comunicati all’autorità competente.

Articolo 14

Piani interni di risposta alle emergenze

1.   Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori o i proprietari, a seconda del caso, predispongano piani interni di risposta alle emergenze, che devono essere presentati a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera g). I piani sono predisposti conformemente all’articolo 28, tenendo conto della valutazione del rischio di incidenti gravi effettuata durante l’elaborazione della più recente relazione sui grandi rischi. Il piano include un’analisi dell’efficacia dell’intervento in caso di fuoriuscita di idrocarburi liquidi.

2.   Se un impianto non destinato alla produzione deve essere usato per operazioni di pozzo, il piano interno di risposta alle emergenze per l’impianto tiene conto della valutazione del rischio effettuata nella redazione della comunicazione delle operazioni di pozzo che deve essere presentata a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera h). Se il piano interno di risposta alle emergenze deve essere modificato a causa della particolare natura o ubicazione del pozzo, gli Stati membri provvedono affinché l’operatore del pozzo presenti all’autorità competente il piano interno di risposta alle emergenze modificato, o una descrizione adeguata dello stesso, a corredo della pertinente comunicazione di operazioni di pozzo.

3.   Se un impianto non destinato alla produzione deve essere usato per effettuare operazioni combinate, il piano interno di risposta alle emergenze è modificato per farvi rientrare le operazioni combinate e presentato all’autorità competente a corredo della pertinente comunicazione di operazioni combinate.

Articolo 15

Comunicazione di operazioni di pozzo e relative informazioni

1.   Gli Stati membri provvedono affinché l’operatore di un pozzo predisponga la comunicazione che deve essere presentata a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera h), all’autorità competente. Essa è presentata entro un termine stabilito da detta autorità che sia prima dell’avvio dell’operazione di pozzo. Tale comunicazione di operazioni di pozzo contiene informazioni dettagliate sulla progettazione del pozzo e le operazioni di pozzo proposte a norma dell’allegato I, parte 4. Ciò include un’analisi dell’efficacia dell’intervento in caso di fuoriuscita di petrolio.

2.   L’autorità competente esamina la comunicazione e, se lo ritiene necessario, prima dell’inizio delle operazioni di pozzo prende le misure adeguate, che possono includere il divieto di avviare l’operazione.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché l’operatore del pozzo associ il verificatore indipendente nella pianificazione e preparazione di una modifica sostanziale comunicazione di operazioni di pozzo presentata di cui all’articolo 17, paragrafo 4, lettera b), e che informi immediatamente l’autorità competente di qualsiasi modifica sostanziale della comunicazione presentata in merito a di operazioni di pozzo. L’autorità competente esamina le modifiche e, se lo ritiene necessario, prende le misure appropriate.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché l’operatore del pozzo presenti relazioni delle operazioni di pozzo all’autorità competente conformemente a quanto previsto dall’allegato II. Le relazioni sono presentate a intervalli di una settimana a partire dal giorno di inizio delle operazioni di pozzo, o agli intervalli stabiliti dall’autorità competente.

Articolo 16

Comunicazione di operazioni combinate

1.   Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori e i proprietari impegnati in un’operazione combinata elaborino congiuntamente la comunicazione che deve essere presentata a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera i). La comunicazione contiene informazioni specificate nell’allegato I, parte 7. Gli Stati membri provvedono affinché uno degli operatori interessati presenti all’autorità competente la comunicazione di operazioni combinate. La comunicazione è presentata entro un termine stabilito dall’autorità competente prima dell’inizio delle operazioni combinate.

2.   L’autorità competente esamina la comunicazione e, se lo ritiene necessario, prima dell’inizio delle operazioni combinate prende le misure adeguate che possono includere il divieto di avviare l’operazione.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché l’operatore che ha presentato la comunicazione informi senza indugio l’autorità competente di qualsiasi modifica sostanziale della comunicazione presentata. L’autorità competente esamina le modifiche e, se lo ritiene necessario, prende le misure appropriate.

Articolo 17

Verifica indipendente

1.   Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori e i proprietari istituiscano sistemi di verifica indipendenti e redigano una descrizione di tali sistemi, da presentare a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), e inclusi nell’ambito del sistema di gestione della sicurezza e dell’ambiente presentato a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera b). La descrizione contiene le informazioni specificate nell’allegato I, parte 5.

2.   I risultati della verifica indipendente lasciano impregiudicata la responsabilità dell’operatore o del proprietario per il funzionamento corretto e sicuro delle attrezzature e dei sistemi sottoposti a verifica.

3.   La scelta del verificatore indipendente e la progettazione di sistemi di verifica indipendente soddisfano i criteri di cui all’allegato V.

4.   I sistemi di verifica indipendente sono istituiti:

a)

per quanto concerne gli impianti, per offrire una garanzia indipendente che gli elementi critici per la sicurezza e l’ambiente identificati nella valutazione del rischio, come descritti nella relazione sui grandi rischi, siano adeguati e che il programma di esami e collaudi degli elementi critici per la sicurezza e l’ambiente sia adeguato, aggiornato e in funzione come previsto;

b)

per quanto concerne le comunicazioni di operazioni di pozzo, per offrire una garanzia indipendente che la progettazione dei pozzi e le relative misure di controllo siano adeguate in ogni momento alle condizioni previste per i pozzi.

5.   Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori e i proprietari rispondano alle raccomandazioni del verificatore indipendente e prendano provvedimenti adeguati in base a tali raccomandazioni.

6.   Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori e i proprietari garantiscano che le raccomandazioni ricevuti dal verificatore indipendente a norma del paragrafo 4, lettera a), nonché le risposte di provvedimenti adottati sulla base di tali raccomandazioni siano messi a disposizione dell’autorità competente e conservati dall’operatore o dal proprietario per un periodo di sei mesi dal completamento delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi cui i suddetti documenti fanno riferimento.

7.   Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori di pozzi garantiscano che i risultati e le osservazioni del verificatore indipendente di cui al paragrafo 4, lettera b), del presente articolo e i loro provvedimenti in risposta a tali risultati e osservazioni siano presentati nella comunicazione di operazioni di pozzo preparata a norma dell’articolo 15.

8.   Nel caso di un impianto di produzione, il sistema di verifica è posto in essere prima del completamento della progettazione. Per un impianto non destinato alla produzione, il sistema è istituito prima dell’avvio di operazioni all’interno delle acque marine degli Stati membri.

Articolo 18

Poteri dell’autorità competente in relazione alle operazioni sugli impianti

Gli Stati membri provvedono affinché l’autorità competente:

a)

vieti l’utilizzo o l’avvio di operazioni di qualsiasi impianto o infrastruttura connessa nei casi in cui le misure proposte nella relazione sui grandi rischi per la prevenzione o la limitazione delle conseguenze degli incidenti gravi o le comunicazioni di operazioni di pozzo o di operazioni combinate presentate a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, rispettivamente lettere h) o i), siano considerate insufficienti per soddisfare le prescrizioni previste dalla presente direttiva;

b)

in situazioni eccezionali e quando ritenga che non siano compromessi la sicurezza e la protezione ambientale, abbrevi l’arco temporale richiesto tra la presentazione della relazione sui grandi rischi o di altri documenti da presentare a norma dell’articolo 11 e l’avvio delle operazioni;

c)

imponga all’operatore di adottare le misure proporzionate che l’autorità competente ritiene necessarie ai fini di garantire la conformità all’articolo 3, paragrafo 1;

d)

se è applicabile l’articolo 6, paragrafo 4, adotti misure adeguate per assicurare che le operazioni continuino a essere sicure;

e)

sia autorizzata a chiedere miglioramenti e, se necessario, a vietare la prosecuzione del funzionamento di qualsiasi impianto o parte di esso o di qualsiasi infrastruttura connessa qualora l’esito di un’ispezione, un provvedimento ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, un riesame periodico della relazione sui grandi rischi presentata a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera e), o modifiche alle comunicazioni presentate a norma dell’articolo 11 evidenzino la mancata conformità con le prescrizioni della presente direttiva o l’esistenza di ragionevoli dubbi riguardo alla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi o in merito a quella degli impianti.

CAPO IV

POLITICA DI PREVENZIONE

Articolo 19

Prevenzione degli incidenti gravi da parte degli operatori e dei proprietari

1.   Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori e i proprietari redigano un documento che definisce la loro politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi che deve essere presentato a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), e ne garantiscano l’attuazione in tutte le loro attività in mare nel settore degli idrocarburi, definendo tra l’altro adeguati sistemi di monitoraggio che garantiscano l’efficacia della politica. Il documento contiene le informazioni specificate nell’allegato I, parte 8.

2.   La politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi tiene conto della responsabilità primaria dell’operatore, tra l’altro, per il controllo dei rischi di un incidente grave che risultano dalle sue operazioni e per il miglioramento continuo del controllo di tali rischi in modo da assicurare un livello elevato di protezione in qualsiasi momento.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori e i proprietari redigano un documento che presenti il loro sistema di gestione della sicurezza e dell’ambiente da presentare a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera b). Tale documento include una descrizione:

a)

delle modalità organizzative per il controllo dei grandi rischi;

b)

delle modalità di preparazione e presentazione delle relazioni sui grandi rischi e, a seconda dei casi, altri documenti a norma della presente direttiva; e

c)

dei sistemi di verifica indipendente istituiti a norma dell’articolo 17.

4.   Gli Stati membri offrono agli operatori e ai proprietari la possibilità di contribuire a meccanismi per l’effettiva consultazione tripartita di cui all’articolo 6, paragrafo 8. Se del caso, l’impegno di un operatore e di un proprietario a favore di questi meccanismi può figurare nella politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi.

5.   La politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi e i sistemi di gestione della sicurezza e dell’ambiente sono preparati in conformità dell’allegato I, parti 8 e 9 e all’allegato IV. Si applicano le seguenti condizioni:

a)

la politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi è redatta per iscritto e stabilisce gli obiettivi generali e gli accordi per controllare il rischio di un incidente grave, nonché le modalità per conseguire tali obiettivi e attuare tali accordi a livello aziendale;

b)

il sistema di gestione della sicurezza e dell’ambiente è integrato nel sistema di gestione generale dell’operatore o del proprietario e comprende una struttura organizzativa, responsabilità, pratiche, procedure, procedimenti e risorse per la determinazione e l’attuazione della politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi.

6.   Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori e i proprietari preparino e conservino un inventario completo delle attrezzature per gli interventi di emergenza pertinenti alle loro attività in mare nel settore degli idrocarburi.

7.   Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori e i proprietari, in consultazione con l’autorità competente e utilizzando gli scambi di conoscenze, informazioni ed esperienze di cui all’articolo 27, paragrafo 1, elaborino e rivedano le norme e le linee guida sulle migliori pratiche in relazione al controllo dei grandi rischi per tutto il ciclo di progettazione e funzionamento delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che seguano, come minimo, gli orientamenti contenuti nell’allegato VI.

8.   Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori e i proprietari assicurino che il loro documento di politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi di cui al paragrafo 1 comprenda anche i loro impianti destinati e non destinati alla produzione al di fuori dell’Unione.

9.   Qualora l’attività svolta da un operatore o dal proprietario rappresenti un pericolo immediato per la salute umana o accresca significativamente il rischio di un incidente grave, gli Stati membri provvedono affinché l’operatore o il proprietario adotti misure adeguate, che possono includere, se ritenuto necessario, la sospensione dell’attività in questione finché il pericolo o il rischio sia adeguatamente sotto controllo. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora siano adottate tali misure, l’operatore o il proprietario lo comunichi all’autorità competente senza indugio e comunque entro 24 ore dall’adozione di tali misure.

10.   Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori e i proprietari adottino, se del caso, misure idonee per il ricorso a procedure o a mezzi tecnici adeguati al fine di promuovere l’affidabilità della raccolta e la registrazione dei dati pertinenti e impedire possibili manipolazioni.

Articolo 20

Operazioni in mare nel settore degli idrocarburi svolte al di fuori dell’Unione

1.   Gli Stati membri obbligano le società registrate nel loro territorio che svolgono, esse stesse o attraverso filiali, operazioni in mare nel settore degli idrocarburi al di fuori dell’Unione come detentori di licenze o operatori a comunicare loro, su richiesta, le circostanze di ogni incidente grave in cui sono state coinvolte.

2.   Nella richiesta di una relazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato membro interessato precisa i dettagli dell’informazione richiesta. Tali relazioni sono scambiate conformemente all’articolo 27, paragrafo 1. Gli Stati membri che non hanno né un’autorità competente né un punto di contatto presentano le relazioni ricevute alla Commissione.

Articolo 21

Garanzia di conformità con il quadro normativo per la prevenzione degli incidenti gravi

1.   Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori e i proprietari osservino le misure indicate nella relazione sui grandi rischi e nei programmi di cui alla comunicazione di operazioni di pozzo e alla comunicazione di operazioni combinate, presentati a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, rispettivamente lettere e), h) e i)

2.   Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori e i proprietari assicurino in un tempo ragionevole all’autorità competente e a tutte le persone che agiscono sotto la direzione dell’autorità competente, il trasporto da e verso impianti o navi connessi alle operazioni nel settore degli idrocarburi, incluso il trasporto delle attrezzature, nonché vitto, alloggio e altre prestazioni connesse alle visite agli impianti al fine di facilitare il controllo da parte dell’autorità competente, anche per effettuare ispezioni e indagini e per far rispettare la presente direttiva.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché l’autorità competente elabori piani annuali mirati a un controllo efficace, anche per mezzo di ispezioni, dei grandi rischi basandosi sulla gestione del rischio ed esaminando con particolare attenzione la conformità alle relazioni sui grandi rischi e ad altri documenti presentati a norma dell’articolo 11. L’efficacia dei piani è rivista su base regolare e l’autorità competente adotta tutte le eventuali misure necessarie a migliorarli.

Articolo 22

Segnalazione confidenziale dei problemi di sicurezza

1.   Gli Stati membri garantiscono che l’autorità competente istituisca meccanismi:

a)

per la segnalazione confidenziale dei problemi di sicurezza e ambientali relativi alle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi da qualsiasi fonte; e

b)

per l’approfondimento di tali segnalazioni, mantenendo al contempo l’anonimato dei soggetti interessati.

2.   Gli Stati membri obbligano gli operatori e i proprietari a comunicare informazioni dettagliate sulle disposizioni nazionali per il meccanismo di cui al paragrafo 1, lettera b), ai propri dipendenti, e a contraenti incaricati che partecipano alle operazioni e ai relativi dipendenti, e a provvedere affinché sia fatto riferimento alle segnalazioni confidenziali nelle comunicazioni e nelle formazioni pertinenti.

CAPO V

TRASPARENZA E CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI

Articolo 23

Condivisione delle informazioni

1.   Gli Stati membri garantiscono che gli operatori e i proprietari forniscano all’autorità competente almeno le informazioni di cui all’allegato IX.

2.   La Commissione stabilisce, mediante atto di esecuzione, un formato comune per la comunicazione dei dati e i dettagli delle informazioni da condividere. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 37, paragrafo 2.

Articolo 24

Trasparenza

1.   Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico le informazioni di cui all’allegato IX.

2.   La Commissione stabilisce, tramite un atto di esecuzione, un formato comune di pubblicazione per permettere un facile confronto transfrontaliero dei dati. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 37, paragrafo 2. Il formato di pubblicazione comune permette la comparazione affidabile delle pratiche nazionali a norma del presente articolo e dell’articolo 25.

Articolo 25

Relazioni sulla sicurezza e sull’impatto ambientale

1.   Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione annuale contenente le informazioni di cui all’allegato IX, punto 3.

2.   Gli Stati membri designano un’autorità responsabile per lo scambio di informazioni a norma dell’articolo 23 e per la pubblicazione delle stesse a norma dell’articolo 24.

3.   La Commissione pubblica una relazione annuale in base alle informazioni comunicate dagli Stati membri a norma del paragrafo 1.

Articolo 26

Indagini a seguito di un incidente grave

1.   Gli Stati membri avviano indagini approfondite in relazione a incidenti gravi verificatisi nella loro giurisdizione.

2.   Alla conclusione delle indagini o, se del caso, del procedimento legale è messa a disposizione della Commissione una sintesi dei risultati di cui al paragrafo 2. Gli Stati membri rendono pubblica una versione non riservata dei risultati.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché, a seguito delle indagini a norma del paragrafo 1, l’autorità competente attui tutte le raccomandazioni, frutto delle indagini, che rientrano nell’ambito dei suoi poteri.

CAPO VI

COOPERAZIONE

Articolo 27

Cooperazione tra Stati membri

1.   Ogni Stato membro provvede affinché la propria autorità competente proceda allo scambio periodico di conoscenze, informazioni ed esperienze con altre autorità competenti, tra l’altro attraverso il gruppo di autorità dell’Unione europea per le attività in mare nel settore degli idrocarburi (EUOAG), e svolga consultazioni sull’applicazione del pertinente diritto nazionale e dell’Unione con operatori del settore, altre parti interessate e la Commissione.

Per gli Stati membri senza attività in mare nel settore degli idrocarburi sotto la loro giurisdizione, le informazioni di cui al primo comma sono ricevute dai punti di contatto designati a norma dell’articolo 32, paragrafo 1.

2.   Conoscenze, informazioni ed esperienze scambiate a norma del paragrafo 1 riguardano, in particolare, il funzionamento delle misure per la gestione del rischio, la prevenzione degli incidenti gravi, la verifica di conformità e la risposta alle emergenze in relazione alle attività in mare nel settore degli idrocarburi all’interno dell’Unione, nonché, se del caso, all’esterno dell’Unione.

3.   Ogni Stato membro provvede affinché la propria autorità competente partecipi alla definizione di priorità comuni chiare per l’elaborazione e l’aggiornamento delle norme e delle linee guida al fine di identificare e agevolare l’attuazione e la coerente applicazione delle migliori pratiche nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi.

4.   Entro il 19 luglio 2014 la Commissione presenta agli Stati membri una relazione sull’adeguatezza delle risorse in termini di esperti nazionali per la conformità alle funzioni di regolamentazione in forza della presente direttiva, che comprendono, se necessario, proposte per assicurare che tutti gli Stati membri abbiano accesso a risorse adeguate in termini di esperti.

5.   Entro il 19 luglio 2016 gli Stati membri notificano alla Commissione le misure nazionali poste in essere riguardo all’accesso alle conoscenze, alle attrezzature e alle risorse in termini di esperti, anche in virtù dell’articolo 8, paragrafo 6.

CAPO VII

PREPARAZIONE E RISPOSTA ALLE EMERGENZE

Articolo 28

Prescrizioni relative ai piani interni di risposta alle emergenze

1.   Gli Stati membri provvedono affinché i piani interni di risposta alle emergenze che devono essere predisposti dall’operatore o dal proprietario in conformità dell’articolo 14 e presentati a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera g), siano:

a)

posti in essere tempestivamente per rispondere a qualsiasi incidente grave o situazione che presenti un rischio immediato di incidente grave; e

b)

in linea con il piano esterno di risposta alle emergenze di cui all’articolo 29.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché l’operatore e il proprietario facciano in modo che l’accesso alle attrezzature e alle competenze necessarie per il piano interno di risposta alle emergenze siano disponibili in ogni momento e li mettano a disposizione delle autorità responsabili dell’esecuzione del piano esterno di risposta alle emergenze dello Stato membro in cui si applica il piano esterno di risposta alle emergenze.

3.   Il piano interno di risposta alle emergenze è redatto a norma dell’allegato I, parte 10, e aggiornato a seguito di eventuali modifiche sostanziali della relazione sui grandi rischi o delle comunicazioni presentate a norma dell’articolo 11. Tali aggiornamenti sono presentati all’autorità competente a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera g), e comunicati all’autorità pertinente o alle autorità responsabili per la preparazione dei piani esterni di risposta alle emergenze per la zona interessata.

4.   Il piano interno di risposta alle emergenze è integrato da altre misure relative alla protezione e al salvataggio del personale dell’impianto colpito in modo da assicurare buone prospettive di sicurezza e di sopravvivenza delle persone.

Articolo 29

Piani esterni di risposta alle emergenze e preparazione alle emergenze

1.   Gli Stati membri predispongono piani esterni di risposta alle emergenze che coprono tutti gli impianti in mare nel settore degli idrocarburi o le infrastrutture connesse e tutte le zone potenzialmente interessate nell’ambito della loro giurisdizione. Gli Stati membri specificano il ruolo e gli obblighi finanziari di licenziatari e operatori nei piani di risposta esterna all’emergenza.

2.   I piani esterni di risposta alle emergenze sono predisposti dallo Stato membro in collaborazione con gli operatori e proprietari interessati e, se del caso, con i licenziatari e l’autorità competente e tengono conto della versione più aggiornata dei piani interni di risposta alle emergenze degli impianti esistenti o pianificati o delle infrastrutture connesse esistenti o pianificate nell’area coperta dal piano esterno di risposta alle emergenze.

3.   I piani esterni di risposta alle emergenze sono redatti in conformità dell’allegato VII e sono resi disponibili alla Commissione, ad altri Stati membri eventualmente interessati e al pubblico. Nel rendere disponibili i rispettivi piani esterni di risposta alle emergenze, gli Stati membri provvedono affinché le informazioni divulgate non mettano a rischio la sicurezza e le operazioni degli impianti in mare nel settore degli idrocarburi e non ledano gli interessi economici degli Stati membri o la sicurezza personale e il benessere di funzionari degli Stati membri.

4.   Gli Stati membri adottano misure adeguate per raggiungere un elevato livello di compatibilità e interoperabilità delle attrezzature e delle competenze d’intervento di tutti gli Stati membri in una regione geografica, e se necessario al di là di essa. Gli Stati membri incoraggiano l’industria a sviluppare attrezzature di risposta e servizi a contratto che siano compatibili e interoperabili in tutta la regione geografica.

5.   Gli Stati membri tengono un registro delle attrezzature e dei servizi di risposta alle emergenze conformemente all’allegato VIII, punto 1. Tale registro è a disposizione di altri Stati membri potenzialmente interessati e della Commissione e, su una base di reciprocità, dei paesi terzi limitrofi.

6.   Gli Stati membri garantiscono che operatori e proprietari verifichino periodicamente la propria preparazione a rispondere efficacemente a incidenti gravi in stretta cooperazione con le pertinenti autorità degli Stati membri.

7.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti o, se del caso, i punti di contatto elaborino scenari per la cooperazione nelle emergenze. Se necessario, tali scenari sono valutati e aggiornati periodicamente.

Articolo 30

Risposta alle emergenze

1.   Gli Stati membri provvedono affinché l’operatore o, se del caso, il proprietario comunichino senza indugio alle autorità competenti un incidente grave o una situazione in cui vi è un rischio immediato di incidente grave. Tale comunicazione descrive le circostanze, inclusi, se possibile, l’origine, i possibili effetti sull’ambiente e le potenziali conseguenze gravi.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché in caso di incidente grave l’operatore o il proprietario adottino tutte le misure adeguate per prevenirne l’aggravarsi e limitarne le conseguenze. Le competenti autorità degli Stati membri possono assistere l’operatore o il proprietario, anche con la fornitura di ulteriori risorse.

3.   Nel corso della risposta di emergenza, lo Stato membro raccoglie le informazioni necessarie per l’indagine approfondita di cui all’articolo 26, paragrafo 1.

CAPO VIII

EFFETTI TRANSFRONTALIERI

Articolo 31

Preparazione e risposta alle emergenze a livello transfrontaliero di Stati membri nell’ambito della cui giurisdizione si svolgono operazioni in mare nel settore degli idrocarburi

1.   Qualora uno Stato membro ritenga probabile che un grande rischio connesso a operazioni in mare nel settore degli idrocarburi che devono avvenire nell’ambito della sua giurisdizione possa avere gravi ripercussioni sull’ambiente in un altro Stato membro, trasmette, prima dell’inizio delle operazioni, le informazioni pertinenti allo Stato membro potenzialmente interessato e si adopera, congiuntamente con tale Stato membro, per adottare misure atte a prevenire danni.

Gli Stati membri che ritengono di essere potenzialmente interessati possono sempre chiedere allo Stato membro nell’ambito della cui giurisdizione deve svolgersi l’operazione in mare nel settore degli idrocarburi che tutte le informazioni pertinenti siano loro trasmesse. Tali Stati membri possono valutare congiuntamente l’efficacia delle misure fatte salve le funzioni di regolamentazione dell’autorità competente per l’operazione interessata a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, lettere a), b) e c).

2.   I grandi rischi individuati a norma del paragrafo 1 sono presi in considerazione nei piani interni ed esterni di risposta alle emergenze per facilitare un’efficace risposta congiunta a un incidente grave.

3.   Qualora vi sia un rischio di effetti transfrontalieri prevedibili di incidenti gravi che interessano paesi terzi, gli Stati membri, su una base di reciprocità, rendono disponibili le informazioni ai paesi terzi.

4.   Gli Stati membri coordinano tra loro le misure relative alle zone al di fuori della giurisdizione dell’Unione al fine di prevenire potenziali effetti negativi delle attività in mare nel settore degli idrocarburi.

5.   Gli Stati membri mettono regolarmente alla prova la propria preparazione a rispondere efficacemente a incidenti gravi in collaborazione con gli Stati membri interessati, le agenzie dell’Unione e, su una base di reciprocità, i paesi terzi potenzialmente interessati. La Commissione può contribuire alle esercitazioni dedicate alla prova di meccanismi di emergenza transfrontalieri.

6.   In caso di incidente grave o di minaccia imminente di incidente grave, che provochi o possa avere effetti transfrontalieri, lo Stato membro nella cui giurisdizione tale situazione si verifichi ne informa immediatamente la Commissione e gli Stati membri o paesi terzi che possono essere interessati da tale situazione e fornisce continuamente informazioni pertinenti per un’efficace risposta all’emergenza.

Articolo 32

Preparazione e risposta alle emergenze transfrontaliere di Stati membri nell’ambito della cui giurisdizione non si svolgono attività in mare nel settore degli idrocarburi

1.   Gli Stati membri nell’ambito della cui giurisdizione non si svolgono operazioni in mare nel settore degli idrocarburi designano un punto di contatto per lo scambio di informazioni con Stati membri limitrofi interessati.

2.   Gli Stati membri nell’ambito della cui giurisdizione non si svolgono operazioni in mare nel settore degli idrocarburi applicano l’articolo 29, paragrafi 4 e 7, per assicurare un’adeguata capacità di risposta nel caso siano interessati da un incidente grave.

3.   Gli Stati membri nell’ambito della cui giurisdizione non si svolgono operazioni in mare nel settore degli idrocarburi coordinano con altri Stati membri interessati i loro piani nazionali di emergenza per l’ambiente marino nella misura necessaria per assicurare la risposta più efficace possibile a un incidente grave.

4.   Uno Stato membro nell’ambito della cui giurisdizione non si svolgono attività in mare nel settore degli idrocarburi e che è interessato da un incidente grave:

a)

adotta tutte le misure idonee, conformemente al piano nazionale di emergenza di cui al paragrafo 3;

b)

provvede affinché tutte le informazioni che sono soggette al suo controllo e disponibili nell’ambito della sua giurisdizione e che possono essere rilevanti al fine di un’indagine esauriente sull’incidente grave siano, su richiesta, fornite o rese accessibili allo Stato membro che svolge le indagini di cui all’articolo 26.

Articolo 33

Approccio coordinato alla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi a livello internazionale

1.   La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri e fatti salvi i pertinenti accordi internazionali, promuove la cooperazione con i paesi terzi che svolgono operazioni in mare nel settore degli idrocarburi nelle stesse regioni marine degli Stati membri.

2.   La Commissione facilita lo scambio di informazioni tra Stati membri nell’ambito della cui giurisdizione si svolgono operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e paesi terzi limitrofi nell’ambito della cui giurisdizione si svolgono operazioni analoghe onde promuovere misure di prevenzione e piani di emergenza regionali.

3.   La Commissione promuove standard elevati di sicurezza per le operazioni in mare nel settore degli idrocarburi a livello internazionale presso consessi globali e regionali pertinenti, compresi quelli relativi alle acque artiche.

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 34

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e adottano tutti le misure necessarie per garantirne l’attuazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il 19 luglio 2015 e notificano senza indugio alla stessa eventuali modifiche successive.

Articolo 35

Poteri delegati della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 per adeguare gli allegati I, II, VI e VII al fine di includervi informazioni aggiuntive che possono rivelarsi necessarie alla luce del progresso tecnico. Tali adeguamenti non comportano modifiche sostanziali degli obblighi di cui alla presente direttiva.

Articolo 36

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 35 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 18 luglio 2013. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 35 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L’atto delegato adottato a norma dell’articolo 35 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 37

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 38

Modifica della direttiva 2004/35/CE

1.   All’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2004/35/CE, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

“danno alle acque”, ossia qualsiasi danno che incida in modo significativamente negativo su:

i)

lo stato ecologico, chimico o quantitativo o il potenziale ecologico delle acque interessate, quali definiti nella direttiva 2000/60/CE, fatta eccezione per gli effetti negativi cui si applica l’articolo 4, paragrafo 7, di tale direttiva, oppure

ii)

lo stato ambientale delle acque marine interessate, quale definito nella direttiva 2008/56/CE, nella misura in cui aspetti particolari dello stato ecologico dell’ambiente marino non siano già affrontati nella direttiva 2000/60/CE;».

2.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al paragrafo 1 entro il 19 luglio 2015. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 39

Relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio

1.   Entro il 31 dicembre 2014, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla disponibilità di strumenti di garanzia finanziaria e sulla gestione delle domande di risarcimento, corredata, se del caso, di proposte.

2.   La Commissione presenta, entro il 19 luglio 2015, al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua valutazione dell’efficacia dei regimi di responsabilità nell’Unione in relazione ai danni causati dalle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi. Tale relazione comprende una valutazione dell’opportunità dell’estensione delle disposizioni in materia di responsabilità. Essa è corredata, se del caso, di proposte.

3.   La Commissione esamina l’opportunità di far rientrare taluni comportamenti che determinano un incidente grave nell’ambito di applicazione della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell’ambiente (23). Entro il 31 dicembre 2014, la Commissione presenta una relazione sui suoi risultati al Parlamento europeo e al Consiglio, corredandola se del caso di proposte legislative, fatta salva la messa a disposizione di informazioni adeguate da parte degli Stati membri.

Articolo 40

Relazione e revisione

1.   Entro il 19 luglio 2019 la Commissione valuta, tenendo debitamente conto degli sforzi e delle esperienze delle autorità competenti, l’esperienza dell’attuazione della presente direttiva.

2.   La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente i risultati di tale valutazione. Detta relazione include eventuali proposte opportune di modifica della presente direttiva.

Articolo 41

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 19 luglio 2015.

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3.   In deroga al paragrafo 1, primo comma, e fatto salvo il paragrafo 5, gli Stati membri costieri nell’ambito della cui giurisdizione non si svolgono operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che non prevedono di rilasciare licenze per siffatte operazioni ne informano la Commissione e sono obbligati a mettere in vigore, entro il 19 luglio 2015, solo le misure necessarie per assicurare l’ottemperanza agli articoli 20, 32 e 34. Tali Stati membri non possono rilasciare licenze per siffatte operazioni prima di aver recepito e attuato le restanti disposizioni della presente direttiva e di averne informato la Commissione.

4.   In deroga al paragrafo 1, primo comma, e fatto salvo il paragrafo 5, gli Stati membri senza sbocco sul mare hanno l’obbligo di mettere in vigore, entro il 19 luglio 2015, solo le misure necessarie ad assicurare l’ottemperanza all’articolo 20.

5.   Se in data 18 luglio 2013 nessuna impresa che svolge operazioni contemplate dall’articolo 20 è registrata in uno Stato membro che rientra nell’ambito di applicazione dei paragrafi 3 o 4, tale Stato membro è obbligato a mettere in vigore solo le misure necessarie per assicurare l’ottemperanza all’articolo 20 a decorrere da dodici mesi dopo un’eventuale registrazione successiva di tale impresa in tale Stato membro o entro il 19 luglio 2015, se successivo.

Articolo 42

Disposizioni transitorie

1.   In relazione ai proprietari, agli operatori di impianti di produzione pianificati e agli operatori che pianificano o realizzano operazioni di pozzo, gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente all’articolo 41 entro il 19 luglio 2016.

2.   In relazione agli impianti esistenti, gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente all’articolo 41 dalla data della prevista revisione regolamentare della documentazione della valutazione del rischio ed entro il 19 luglio 2018.

Articolo 43

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 44

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 12 giugno 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

L. CREIGHTON


(1)  GU C 143 del 22.5.2012, pag. 125.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 21 maggio 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 10 giugno 2013.

(3)  GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19.

(4)  GU L 164 del 30.6.1994, pag. 3.

(5)  GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56.

(6)  GU L 124 del 17.5.2005, pag. 4.

(7)  GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30.

(8)  GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17.

(9)  GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1.

(10)  GU L 197 del 24.7.2012, pag. 1.

(11)  GU L 348 del 28.11.1992, pag. 9.

(12)  GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

(13)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(14)  Decisione della Commissione, del 19 gennaio 2012, relativa all’istituzione del gruppo di autorità dell’Unione europea per le attività offshore nel settore degli idrocarburi (GU C 18 del 21.1.2012, pag. 8).

(15)  Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza marittima (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1).

(16)  GU L 314 dell’1.12.2007, pag. 9.

(17)  Decisione del Consiglio, del 17 dicembre 2012, sull’adesione dell’Unione europea al protocollo relativo alla protezione del Mare Mediterraneo dall’inquinamento derivante dall’esplosione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo del mare e del suo sottosuolo (GU L 4 del 9.1.2013, pag. 13).

(18)  GU L 240 del 19.9.1977, pag. 1.

(19)  Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).

(20)  Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

(21)  GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

(22)  GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7.

(23)  GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28.


ALLEGATO I

Informazioni da inserire nei documenti presentati all’autorità competente a norma dell’articolo 11

1.   INFORMAZIONI DA PRESENTARE IN UNA COMUNICAZIONE DI PROGETTAZIONE O TRASFERIMENTO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE

La comunicazione di progettazione e di trasferimento di un impianto di produzione che deve essere presentata a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, rispettivamente lettere c) e j), contiene almeno le seguenti informazioni:

1)

nome e indirizzo dell’operatore dell’impianto;

2)

una descrizione del processo di progettazione per quanto concerne le operazioni e i sistemi di produzione, dall’ideazione iniziale al progetto proposto o alla scelta di un impianto esistente, le norme pertinenti utilizzate e le concezioni di progettazione incluse nel processo;

3)

una descrizione del concetto di progettazione selezionato in relazione agli scenari di grandi rischi per il particolare impianto e la sua ubicazione, nonché le caratteristiche primarie di controllo del rischio;

4)

una dimostrazione del fatto che il concetto di progettazione contribuisce a ridurre i grandi rischi a un livello accettabile;

5)

una descrizione dell’impianto e delle condizioni nell’ubicazione prevista;

6)

una descrizione delle eventuali limitazioni ambientali, meteorologiche e dei fondali marini per quanto riguarda la conduzione sicura delle operazioni, le modalità di individuazione dei rischi relativi a pericoli collegati ai fondali e all’ambiente marino come le condutture e gli ormeggi di impianti adiacenti;

7)

una descrizione dei tipi di operazioni soggette a grandi rischi da effettuarsi;

8)

una descrizione generale del sistema di gestione della sicurezza e dell’ambiente mediante il quale le misure previste per il controllo dei grandi rischi di incidente devono essere mantenute in buona efficienza;

9)

una descrizione dei sistemi di verifica indipendente e un elenco iniziale degli elementi critici per la sicurezza e l’ambiente e relativo rendimento richiesto;

10)

nel caso in cui un impianto di produzione esistente debba essere trasferito in una nuova ubicazione ai fini dell’utilizzo in un diverso processo produttivo, la prova della sua idoneità a tale processo produttivo;

11)

nel caso in cui un impianto non destinato alla produzione debba essere convertito ai fini dell’utilizzo come impianto di produzione, una motivazione comprovante la sua idoneità a tale conversione.

2.   INFORMAZIONI DA PRESENTARE IN UNA RELAZIONE SUI GRANDI RISCHI PER LA GESTIONE DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE

La relazione sui grandi rischi per un impianto di produzione che deve essere predisposta a norma dell’articolo 12 e presentata a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera e), contiene almeno le seguenti informazioni:

1)

una descrizione del modo in cui si è tenuto conto della risposta dell’autorità competente alla comunicazione di progettazione;

2)

nome e indirizzo dell’operatore dell’impianto;

3)

una sintesi di qualsiasi coinvolgimento dei lavoratori nella preparazione della relazione sui grandi rischi;

4)

una descrizione dell’impianto e di eventuali connessioni con altri impianti o infrastrutture connesse, compresi i pozzi;

5)

la dimostrazione che tutti i grandi rischi sono stati individuati, che sono state valutate le conseguenze e la probabilità che si verifichino, incluse le limitazioni di ordine ambientale, meteorologico o legate alle caratteristiche dei fondali marini per quanto riguarda la conduzione sicura delle operazioni, e che le relative misure di controllo, compresi gli elementi critici per la sicurezza e l’ambiente associati, sono adeguate al fine di ridurre a un livello accettabile il rischio di un incidente grave; la dimostrazione include una valutazione dell’efficacia di intervento in caso di fuoriuscita di petrolio;

6)

una descrizione dei tipi di operazioni che presentano un potenziale di grande rischio e sul numero massimo di persone che possono trovarsi sull’impianto in un dato momento;

7)

una descrizione delle attrezzature e sulle misure atte a garantire il controllo dei pozzi, la sicurezza dei processi, il contenimento di sostanze pericolose, la prevenzione di incendi ed esplosioni, la protezione dei lavoratori dalle sostanze pericolose e la protezione dell’ambiente da un incidente grave in fase iniziale;

8)

una descrizione delle misure per proteggere le persone nell’impianto da grandi rischi e per assicurare la loro evacuazione e il loro salvataggio in sicurezza, nonché sulle misure di manutenzione dei sistemi di controllo intesi a evitare di danneggiare l’impianto e l’ambiente in caso di evacuazione di tutto il personale;

9)

codici, norme e linee guida pertinenti utilizzati per la costruzione e la messa in servizio dell’impianto;

10)

informazioni riguardanti il sistema di gestione della sicurezza e dell’ambiente dell’operatore, inerenti all’impianto di produzione;

11)

un piano interno di risposta alle emergenze o una sua adeguata descrizione;

12)

una descrizione del sistema di verifica indipendente;

13)

ogni altro dettaglio rilevante, per esempio se due o più impianti operano in combinazione in modo da condizionare il potenziale di grandi rischi di altri o di tutti gli impianti;

14)

le informazioni relative alle altre prescrizioni della presente direttiva, ottenute in applicazione delle prescrizioni in materia di prevenzione degli incidenti gravi di cui alla direttiva 92/91/CEE;

15)

riguardo alle operazioni che saranno effettuate dall’impianto, qualsiasi informazione, ottenuta conformemente alla direttiva 2011/92/UE, concernente la prevenzione di incidenti gravi che si traducono in danni significativi o gravi all’ambiente, per quanto riguarda altre prescrizioni a norma della presente direttiva;

16)

una valutazione dei potenziali effetti sull’ambiente identificati derivanti dalla perdita di contenimento delle sostanze inquinanti dovuta a un incidente grave, e una descrizione delle misure tecniche e non tecniche prese in considerazione al fine di prevenirli, ridurli o compensarli, ivi compreso il monitoraggio.

3.   INFORMAZIONI DA PRESENTARE IN UNA RELAZIONE SUI GRANDI RISCHI PER UN IMPIANTO NON DESTINATO ALLA PRODUZIONE

Le relazioni sui grandi rischi per un impianto non destinato alla produzione che deve essere predisposta a norma dell’articolo 13 e presentata a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera e), contengono almeno le seguenti informazioni:

1)

nome e indirizzo del proprietario;

2)

una sintesi di qualsiasi coinvolgimento dei lavoratori nella preparazione della relazione sui grandi rischi;

3)

una descrizione dell’impianto e, in caso di impianto mobile, una descrizione dei mezzi utilizzati per il trasferimento tra luoghi diversi e del suo sistema di stazionamento;

4)

una descrizione dei tipi di operazione che presentano un potenziale di grande rischio che l’impianto è in grado di eseguire e del numero massimo di persone che possono trovarsi sull’impianto in un dato momento;

5)

la dimostrazione che tutti i grandi rischi sono stati individuati, che sono state valutate le conseguenze e la probabilità che si verifichino, incluse le limitazioni di ordine ambientale, meteorologico o legate alle caratteristiche dei fondali marini per quanto riguarda la conduzione sicura delle operazioni, e che le relative misure di controllo, compresi gli elementi critici per la sicurezza e l’ambiente associati, sono adeguate al fine di ridurre a un livello accettabile il rischio di un incidente grave; la dimostrazione include una valutazione dell’efficacia di intervento in caso di fuoriuscita di petrolio;

6)

una descrizione dell’impianto e delle misure atte a garantire il controllo dei pozzi, la sicurezza dei processi, il contenimento di sostanze pericolose, la prevenzione di incendi ed esplosioni, la protezione dei lavoratori dalle sostanze pericolose e la protezione dell’ambiente da un incidente grave;

7)

una descrizione delle misure per proteggere le persone sull’impianto da grandi rischi e per assicurare la loro evacuazione e il loro salvataggio in sicurezza, nonché delle misure di manutenzione dei sistemi di controllo per evitare danni all’impianto e all’ambiente in caso di evacuazione di tutto il personale;

8)

codici, norme e linee guida pertinenti utilizzati per la costruzione e la messa in servizio dell’impianto;

9)

la dimostrazione che tutti i grandi rischi sono stati individuati per tutte le operazioni che l’impianto è in grado di eseguire, e che il rischio di un incidente grave sia stato ridotto a un livello accettabile;

10)

una descrizione delle limitazioni ambientali, meteorologiche e in materia di fondali marini per quanto riguarda la conduzione sicura delle operazioni, le modalità di individuazione dei rischi relativi a pericoli collegati ai fondali e all’ambiente marino come le condutture e gli ormeggi di impianti adiacenti;

11)

informazioni riguardanti il sistema di gestione della sicurezza e dell’ambiente che siano pertinenti all’impianto non destinato alla produzione;

12)

un piano interno di risposta alle emergenze o una sua adeguata descrizione;

13)

una descrizione del sistema di verifica indipendente;

14)

ogni altro dettaglio rilevante, per esempio se due o più impianti operano in combinazione in modo da condizionare il potenziale di grandi rischi di altri o di tutti gli impianti;

15)

riguardo alle operazioni che saranno effettuate dall’impianto, qualsiasi informazione, ottenuta a norma della direttiva 2011/92/UE, concernente la prevenzione di incidenti gravi che si traducono in danni significativi o gravi all’ambiente, per quanto riguarda altre prescrizioni a norma della presente direttiva;

16)

una valutazione dei potenziali effetti sull’ambiente identificati derivanti dalla perdita di contenimento delle sostanze inquinanti dovuta a un incidente grave, e una descrizione delle misure tecniche e non tecniche prese in considerazione al fine di prevenirli, ridurli o compensarli, ivi compreso il monitoraggio.

4.   INFORMAZIONI DA PRESENTARE NELLA COMUNICAZIONE DI OPERAZIONI DI POZZO

Le comunicazioni di operazioni di pozzo che devono essere predisposte a norma dell’articolo 15 e presentate a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera h), contengono almeno le seguenti informazioni:

1)

nome e indirizzo dell’operatore del pozzo;

2)

il nome dell’impianto che sarà utilizzato e il nome e l’indirizzo del proprietario o, in caso di impianto di produzione, del contraente incaricato che svolge attività di trivellazione;

3)

informazioni dettagliate che identificano il pozzo ed eventuali collegamenti con impianti e infrastrutture a esso collegati;

4)

informazioni sul programma di lavoro del pozzo, compresi il periodo delle operazioni, informazioni dettagliate e verifica riguardo alle barriere per evitare la perdita di controllo del pozzo (attrezzature, fluidi di perforazione e cemento ecc.), controllo direzionale del percorso del pozzo e limitazioni delle operazioni sicure in linea con la gestione del rischio;

5)

in caso di pozzo già esistente, informazioni relative alla sua storia e alle sue condizioni;

6)

eventuali dettagli concernenti le attrezzature di sicurezza da impiegare non descritte nell’attuale relazione sui grandi rischi per l’impianto;

7)

una valutazione del rischio che contenga una descrizione:

a)

dei rischi particolari associati all’operazione di pozzo, incluse le limitazioni di ordine ambientale, meteorologico o in materia di fondali marini per quanto riguarda la sicurezza delle operazioni;

b)

dei pericoli relativi al sottosuolo;

c)

di tutte le operazioni di superficie o sottomarine che introducano potenziali grandi rischi simultanei;

d)

di misure di controllo adeguate;

8)

una descrizione della configurazione del pozzo al termine delle operazioni, vale a dire se sarà abbandonato permanentemente o temporaneamente e se sono state introdotte nel pozzo attrezzature di produzione per l’uso futuro;

9)

in caso di modifica di una comunicazione di operazioni di pozzo presentata in precedenza, dettagli sufficienti per aggiornare completamente la comunicazione stessa;

10)

nei casi in cui si debba costruire o modificare un pozzo o procedere alla sua manutenzione per mezzo di un impianto non destinato alla produzione, le seguenti informazioni aggiuntive:

a)

una descrizione delle limitazioni ambientali, meteorologiche e in materia di fondali marini per quanto riguarda la conduzione sicura delle operazioni e modalità di individuazione dei rischi relativi a pericoli collegati ai fondali e all’ambiente marino, come le condutture e gli ormeggi di impianti adiacenti;

b)

una descrizione delle condizioni ambientali prese in considerazione nell’ambito del piano interno di risposta alle emergenze dell’impianto;

c)

una descrizione dei sistemi di risposta in caso di emergenza, compresi i sistemi di risposta in caso di incidente ambientale non descritti nella relazione sui grandi rischi; e

d)

una descrizione del modo in cui devono essere coordinati i sistemi di gestione dell’operatore del pozzo e del proprietario al fine di garantire in qualsiasi momento il controllo efficace dei grandi rischi;

11)

una relazione contenente i risultati del controllo indipendente dei pozzi, corredato di una dichiarazione dell’operatore secondo cui, dopo aver esaminato la relazione e i risultati del controllo indipendente effettuato dal verificatore indipendente, la gestione del rischio in relazione alla progettazione del pozzo e alle relative barriere in caso di perdita del controllo è adeguata per tutte le condizioni e circostanze previste;

12)

le informazioni pertinenti alla presente direttiva, ottenute in applicazione dei requisiti per la prevenzione di incidenti gravi di cui alla direttiva 92/91/CEE;

13)

riguardo alle operazioni di pozzo da effettuare, qualsiasi informazione, ottenuta conformemente alla direttiva 2011/92/UE, concernente altre prescrizioni a norma della presente direttiva riguardanti la prevenzione di incidenti gravi che comportano danni all’ambiente significativi o gravi.

5.   INFORMAZIONI DA PRESENTARE PER QUANTO RIGUARDA IL SISTEMA DI VERIFICA

Descrizioni che devono essere presentate a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera d) in relazione ai sistemi d verifica indipendente che devono essere istituiti a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, comprendono:

a)

una dichiarazione dell’operatore o del proprietario rilasciata dopo aver esaminato la relazione del verificatore indipendente, secondo cui l’elenco degli elementi critici per la sicurezza e il programma di manutenzione degli stessi quali riportati nella relazione sui grandi rischi sono o saranno adeguati;

b)

una descrizione del sistema di verifica che comprenda la selezione dei verificatori indipendenti e i mezzi per verificare che gli elementi critici per la sicurezza e l’ambiente e qualsiasi impianto incluso nel sistema rimangano in buono stato e in buone condizioni di manutenzione;

c)

una descrizione dei mezzi di verifica di cui alla lettera b), comprendente informazioni dettagliate relative ai principi che saranno applicati per lo svolgimento delle mansioni nel quadro del sistema di verifica e per far sì che tale sistema sia riesaminato periodicamente durante l’intero ciclo di vita dell’impianto, ivi compresi:

i)

gli esami e le prove degli elementi critici per la sicurezza e l’ambiente da parte di verificatori indipendenti e competenti;

ii)

la verifica della progettazione, degli standard, della certificazione o di un altro sistema di attestazione della conformità degli elementi critici per la sicurezza e l’ambiente;

iii)

l’esame delle attività in corso;

iv)

la comunicazione di eventuali casi di non conformità;

v)

le azioni correttive da parte dell’operatore o del proprietario.

6.   INFORMAZIONI DA FORNIRE IN CASO DI MODIFICA SOSTANZIALE DI UN IMPIANTO, COMPRESA LA RIMOZIONE DI UN IMPIANTO FISSO

Nel caso in cui siano apportate modifiche sostanziali all’impianto di cui all’articolo 12, paragrafo 5, e all’articolo 13, paragrafo 4, la relazione sui gradi rischi modificata contenente le modifiche sostanziali che deve essere presentata a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera f), contiene almeno le seguenti informazioni:

1)

nome e indirizzo dell’operatore o del proprietario;

2)

una sintesi di qualsiasi coinvolgimento dei lavoratori nella preparazione della relazione sui grandi rischi riveduta;

3)

dettagli sufficienti per aggiornare completamente la precedente relazione sui grandi rischi e il relativo piano interno di risposta alle emergenze per l’impianto e per dimostrare che la probabilità di grandi rischi è ridotta a un livello accettabile;

4)

in caso di dismissione di un impianto di produzione fisso:

a)

i mezzi per isolare tutte le sostanze pericolose e, nel caso di pozzi collegati all’impianto, la sigillatura permanente dei pozzi dall’impianto e dall’ambiente;

b)

una descrizione vertente sui grandi rischi per i lavoratori e l’ambiente connessi alla dismissione dell’impianto, sulla popolazione totale esposta e sulle misure di controllo del rischio;

c)

i sistemi di risposta in caso di emergenza per garantire l’evacuazione e il salvataggio in sicurezza del personale nonché la manutenzione dei sistemi di controllo intesi a evitare un grave incidente ambientale.

7.   INFORMAZIONI DA PRESENTARE IN UNA COMUNICAZIONE DI OPERAZIONI COMBINATE

Le comunicazioni di operazioni combinate da predisporre a norma dell’articolo 16 e presentare a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera i), contengono almeno le seguenti informazioni:

1)

il nome e l’indirizzo dell’operatore che presenta la comunicazione;

2)

nel caso in cui altri operatori o proprietari siano coinvolti nelle operazioni combinate, i loro nomi e indirizzi, nonché la conferma che essi concordano con il contenuto della comunicazione;

3)

una descrizione, sotto forma di documento ricapitolativo autorizzato da tutte le parti in questione, delle modalità di coordinamento dei sistemi di gestione degli impianti coinvolti nell’operazione combinata, al fine di ridurre a un livello accettabile il rischio di incidente grave;

4)

una descrizione di impianti o attrezzature da utilizzare per le operazioni combinate, ma non descritti nell’attuale relazione sui grandi rischi per qualsiasi impianto coinvolto nelle operazioni combinate;

5)

una sintesi della valutazione del rischio effettuata da tutti gli operatori e proprietari coinvolti nelle operazioni combinate, che comprenda:

a)

una descrizione di eventuali operazioni effettuate durante l’operazione combinata che hanno il potenziale di causare un incidente grave nell’impianto o in relazione allo stesso;

b)

una descrizione di eventuali misure di controllo del rischio introdotte a seguito della valutazione del rischio;

6)

una descrizione dell’operazione combinata e un programma di lavoro.

8.   INFORMAZIONI DA PRESENTARE PER QUANTO RIGUARDA LA POLITICA AZIENDALE DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI GRAVI

La politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi da predisporre a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, e presentare a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), comprende, a mero titolo esemplificativo:

1)

la responsabilità a livello di consiglio di amministrazione di assicurare su base continuativa che la politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi sia adeguata, attuata e in funzione come previsto;

2)

misure per costruire e mantenere una solida cultura della sicurezza che preveda un’elevata probabilità di operazioni sicure in modo continuativo;

3)

la portata e intensità delle verifiche dei processi;

4)

misure per premiare e riconoscere comportamenti desiderati;

5)

la valutazione dei mezzi e degli obiettivi dell’impresa;

6)

misure intese al mantenimento di standard di sicurezza e protezione dell’ambiente come valore aziendale fondamentale;

7)

sistemi formali di comando e controllo che includano i membri del consiglio di amministrazione e l’alta dirigenza dell’impresa;

8)

l’approccio in materia di competenza a tutti i livelli dell’azienda;

9)

la misura in cui i punti da 1) a 8) sono applicati nelle operazioni in mare dell’azienda nel settore degli idrocarburi condotte al di fuori dell’Unione.

9.   INFORMAZIONI DA FORNIRE PER QUANTO RIGUARDA IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA E DELL’AMBIENTE

Il sistema di gestione della sicurezza e dell’ambiente da predisporre a norma dell’articolo 19, paragrafo 3, e presentare a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), contiene, a mero titolo esemplificativo:

1)

la struttura organizzativa e ruoli e responsabilità del personale;

2)

l’individuazione e la valutazione dei grandi rischi, nonché la loro probabilità e le potenziali conseguenze;

3)

l’integrazione dell’impatto ambientale nelle valutazioni dei rischi di incidenti gravi contenute nella relazione sui grandi rischi;

4)

i controlli dei grandi rischi durante le operazioni normali;

5)

la gestione dei cambiamenti;

6)

i piani e gli interventi di emergenza;

7)

la limitazione dei danni ambientali;

8)

il monitoraggio delle prestazioni;

9)

le modalità di audit e riesame; e

10)

le misure per la partecipazione a consultazioni tripartite e modalità per l’attuazione degli interventi che ne scaturiscono.

10.   INFORMAZIONI DA FORNIRE NEL PIANO INTERNO DI RISPOSTA ALLE EMERGENZE

I piani interni di risposta alle emergenze da predisporre a norma dell’articolo 14, e presentare a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera g), comprendono, a mero titolo esemplificativo:

1)

nome e funzione delle persone autorizzate ad attivare le procedure di risposta alle emergenze e della persona che dirige la risposta all’emergenza interna;

2)

nome o funzione della persona incaricata del collegamento con la o le autorità responsabili del piano esterno di risposta alle emergenze;

3)

una descrizione di tutte le condizioni o tutti gli eventi prevedibili che possono causare un incidente grave, come illustrato nella relazione sui grandi rischi alla quale è allegato il piano;

4)

una descrizione delle azioni che saranno intraprese per controllare le condizioni o gli eventi che potrebbero causare un incidente grave e per limitarne le conseguenze;

5)

una descrizione delle attrezzature e risorse disponibili, comprese le attrezzature atte a contenere le potenziali fuoriuscite;

6)

misure atte a limitare i pericoli per le persone presenti sull’impianto e per l’ambiente, compresi le modalità di allarme e i comportamenti che le persone devono osservare al momento dell’allarme;

7)

in caso di operazioni combinate, le misure per coordinare l’abbandono, l’evacuazione e il soccorso tra gli impianti interessati, per garantire buone prospettive di sopravvivenza per le persone che si trovano sugli impianti durante un incidente grave;

8)

una stima dell’efficacia dell’intervento in caso di fuoriuscita di petrolio. Tra le condizioni ambientali da considerare nell’analisi dell’intervento figurano:

i)

fattori meteorologici, tra cui vento, visibilità, precipitazioni e temperatura;

ii)

situazione del mare, maree e correnti marine;

iii)

presenza di ghiaccio e detriti;

iv)

ore di luce solare; nonché

v)

altre condizioni ambientali note suscettibili di influire sull’efficienza delle attrezzature di intervento o sull’efficacia generale di un intervento di risposta all’emergenza;

9)

le disposizioni per avvisare tempestivamente dell’incidente grave l’autorità o le autorità incaricate di attivare il piano esterno di risposta alle emergenze, il tipo di informazioni da fornire immediatamente e le misure per la comunicazione di informazioni più dettagliate non appena esse divengono disponibili;

10)

le misure adottate per formare il personale alle mansioni che sarà chiamato a svolgere e, se del caso, il coordinamento con i soccorritori esterni;

11)

le misure per coordinare la risposta di emergenza interna con la risposta di emergenza esterna;

12)

prove di valutazioni precedenti su qualsiasi sostanza chimica utilizzata come disperdente, effettuate per minimizzare le conseguenze sulla salute pubblica e ulteriori danni ambientali.


ALLEGATO II

Relazioni sulle operazioni di pozzo da presentare a norma dell’articolo 15, paragrafo 4

Le relazioni da presentare all’autorità competente a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, contengono almeno i seguenti dati:

1)

nome e indirizzo dell’operatore del pozzo;

2)

la denominazione dell’impianto e il nome e l’indirizzo dell’operatore o del proprietario;

3)

dettagli che identificano il pozzo ed eventuali collegamenti con impianti o infrastrutture a esso collegati;

4)

una sintesi delle attività svolte a partire dall’inizio delle operazioni o dalla relazione precedente;

5)

il diametro e le profondità verticali effettive e misurate di:

a)

qualsiasi foro di perforazione e

b)

qualsiasi tubo di rivestimento installato;

6)

la densità del fluido di perforazione al momento della stesura della relazione; e

7)

nel caso di operazioni relative a un pozzo esistente, il suo stato operativo attuale.


ALLEGATO III

Disposizioni riguardanti la designazione e il funzionamento dell’autorità competente conformemente agli articoli 8 e 9

1.   DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI STATI MEMBRI

1)

Ai fini della nomina di un’autorità competente per i compiti di cui all’articolo 8, gli Stati membri provvedono, come minimo, a quanto segue:

a)

definire modalità organizzative che consentano di assolvere in modo efficace a tutti i compiti assegnati dalla presente direttiva all’autorità competente, incluse le modalità per la disciplinare in modo equo la sicurezza e la protezione ambientale;

b)

redigere una dichiarazione strategica che descriva gli obiettivi di supervisione e di esecuzione della normativa e gli obblighi imposti all’autorità competente affinché consegua la trasparenza, la coerenza, la proporzionalità e l’obiettività nella sua regolamentazione delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi.

2)

Gli Stati membri provvedono affinché le modalità di cui al punto 1 possano essere attuate con misure quali:

a)

il finanziamento di sufficienti competenze specialistiche disponibili, internamente o tramite accordi formali con terzi ovvero in entrambi i modi, che consentano all’autorità competente di procedere a controlli e indagini sulle operazioni, provvedere al rispetto delle norme e gestire le relazioni sui grandi rischi e le comunicazioni;

b)

in caso di dipendenza da fonti esterne di competenza, il finanziamento dell’elaborazione di adeguate linee guida scritte e meccanismi di sorveglianza al fine di mantenere l’uniformità di approccio e di garantire che l’autorità competente legalmente designata mantenga la piena responsabilità a norma della presente direttiva;

c)

il finanziamento di attività essenziali di formazione, comunicazione, accesso alle tecnologie nonché spese di viaggio e diarie del personale dell’autorità competente per l’esercizio dei suoi compiti e per facilitare la collaborazione tra le autorità competenti a norma dell’articolo 27;

d)

se del caso, l’obbligo per gli operatori o i proprietari di rimborsare all’autorità competente il costo per lo svolgimento dei suoi compiti a norma della presente direttiva;

e)

il finanziamento e la promozione di ricerche conformi ai compiti dell’autorità competente a norma della presente direttiva;

f)

finanziamenti per la redazione di relazioni da parte dell’autorità competente.

2.   DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL FUNZIONAMENTO DELL’AUTORITÀ COMPETENTE

1)

Al fine di esercitare efficacemente i suoi compiti a norma dell’articolo 9, l’autorità competente predispone:

a)

una strategia scritta che descriva i suoi compiti, le sue priorità di azione, per esempio nella progettazione e nell’utilizzo degli impianti, nella gestione dell’integrità e nella preparazione e risposta alle emergenze, comprese le modalità organizzative;

b)

procedure operative che descrivano il modo in cui essa effettua i controlli e provvede ad assolvere ai compiti previsti nella presente direttiva per gli operatori e i proprietari, comprese le modalità di gestione, valutazione e accettazione delle relazioni sui grandi rischi, le modalità per il trattamento delle comunicazioni di operazioni di pozzo e per la determinazione degli intervalli tra le ispezioni sulle misure di controllo dei grandi rischi, compresi quelli ambientali, per un determinato impianto o una determinata attività;

c)

procedure per lo svolgimento dei suoi compiti, fatte salve le altre responsabilità, per esempio le operazioni nel settore degli idrocarburi sulla terraferma e gli accordi a norma della direttiva 92/91/CEE;

d)

qualora l’autorità competente sia costituita da più di un organismo, un accordo formale che stabilisca i meccanismi necessari per il funzionamento congiunto dell’autorità competente, compresi la supervisione, il monitoraggio e le revisioni da parte dell’alta dirigenza, le programmazioni e ispezioni congiunte, la ripartizione delle responsabilità per la gestione delle relazioni sui grandi rischi, le indagini congiunte, le comunicazioni interne e le relazioni da pubblicare congiuntamente all’esterno.

2)

Le procedure dettagliate per la valutazione delle relazioni sui grandi rischi impongono all’operatore o al proprietario di fornire tutti gli elementi di fatto e altri particolari richiesti ai sensi della presente direttiva. Come minimo, l’autorità competente provvede affinché le prescrizioni relative agli elementi seguenti siano chiaramente indicate nelle linee guida destinate agli operatori o ai proprietari:

a)

tutti i rischi prevedibili in grado di causare un incidente grave, anche per l’ambiente, sono stati individuati e valutati così come sono state individuate le misure atte a controllarli, compresi gli interventi di emergenza;

b)

il sistema di gestione della sicurezza e dell’ambiente è descritto in modo adeguato per provare il rispetto della presente direttiva;

c)

provvedimenti adeguati sono stati delineati ai fini di una verifica indipendente e di un audit da parte dell’operatore o del proprietario.

3)

Nel procedere a una valutazione approfondita delle relazioni sui grandi rischi, l’autorità competente assicura che:

a)

siano forniti tutti gli elementi di fatto;

b)

l’operatore o il proprietario abbia identificato tutti i rischi di incidenti gravi ragionevolmente prevedibili che riguardano l’impianto e le sue funzioni, unitamente ai potenziali eventi scatenanti, e che la metodologia e i criteri di valutazione adottati per la gestione del rischio di incidenti gravi siano chiaramente spiegati, compresi i fattori di incertezza nell’analisi;

c)

la gestione del rischio abbia tenuto conto di tutte le fasi pertinenti del ciclo di vita dell’impianto e abbia anticipato tutte le situazioni prevedibili tra cui:

i)

il modo in cui le decisioni di progettazione descritte nella comunicazione di progettazione hanno tenuto conto della gestione del rischio in modo da garantire l’integrazione dei principi di sicurezza e ambientali intrinseci;

ii)

il modo in cui le operazioni di pozzo sono condotte dall’impianto durante la fase operativa;

iii)

il modo in cui le operazioni di pozzo sono effettuate e sospese temporaneamente prima che la produzione sia avviata da un impianto di produzione;

iv)

il modo in cui si intendono realizzare operazioni combinate con altri impianti;

v)

il modo in cui sarà effettuata la dismissione dell’impianto;

d)

il modo in cui si intendono attuare, se necessario, le misure di riduzione del rischio individuate nell’ambito della gestione del rischio, al fine ridurre i rischi a un livello accettabile;

e)

l’eventualità che, nel determinare le misure necessarie per raggiungere livelli di rischio accettabili, l’operatore o il proprietario abbia chiaramente dimostrato di avere tenuto conto delle buone pratiche in materia e del giudizio fondato su solidi principi di ingegneria, sulle migliori pratiche di gestione e su principi di gestione organizzativa e delle risorse umane;

f)

l’eventualità che le misure e le modalità per individuare e rispondere in modo rapido ed efficace a una situazione di emergenza siano chiaramente identificate e giustificate;

g)

il modo in cui le modalità di evacuazione e di salvataggio e le misure per limitare l’aggravarsi dell’emergenza e ridurne l’impatto sull’ambiente sono integrate in modo logico e sistematico, tenendo conto delle probabili condizioni di emergenza in cui saranno gestite;

h)

il modo in cui gli obblighi sono integrati nei piani interni di risposta alle emergenze e l’eventualità che una copia o un’adeguata descrizione del piano di risposta interno siano state trasmesse all’autorità competente;

i)

l’eventualità che il sistema di gestione della sicurezza e dell’ambiente descritto nella relazione sui grandi rischi sia sufficiente a garantire il controllo dei grandi rischi in tutte le fasi pertinenti del ciclo di vita dell’impianto, garantisca il rispetto di tutte le pertinenti norme di legge e preveda un audit e l’attuazione delle raccomandazioni che ne risultano;

j)

l’eventualità che il sistema di verifica indipendente sia spiegato con chiarezza.


ALLEGATO IV

Disposizioni degli operatori e dei proprietari per la prevenzione degli incidenti gravi di cui all’articolo 19

1.

Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori e i proprietari:

a)

prestino particolare attenzione alla valutazione dei requisiti di affidabilità e integrità di tutti i sistemi critici di sicurezza e di sicurezza ambientale e impostino i propri sistemi di ispezione e manutenzione con l’obiettivo di raggiungere il livello richiesto di sicurezza e di integrità dell’ambiente;

b)

adottino misure atte a garantire, entro i limiti di quanto ragionevolmente possibile, che non vi siano fughe di sostanze pericolose dalle condutture, dalle navi e dai sistemi destinati al loro confinamento sicuro. Gli operatori e i proprietari garantiscono inoltre che eventuali guasti alle barriere di contenimento non possano dar luogo a un incidente grave;

c)

preparino un inventario delle attrezzature disponibili, che comprende i dati sulla proprietà, l’ubicazione, il trasporto verso l’impianto e l’utilizzo presso lo stesso, nonché i dati su tutte le entità competenti per quanto riguarda l’attuazione del piano di emergenza interno. L’inventario individua le misure atte a garantire che le attrezzature e le procedure siano mantenute in condizioni di operabilità;

d)

si assicurino di disporre di un quadro adeguato per il monitoraggio della conformità con tutte le pertinenti disposizioni di legge, integrando i propri obblighi legali relativi al controllo dei grandi rischi e alla protezione ambientale nelle proprie procedure operative standard; e

e)

prestino particolare attenzione a costruire e mantenere una solida cultura della sicurezza che preveda un’elevata probabilità di operazioni sicure in modo continuativo, anche riguardo alla garanzia della cooperazione dei lavoratori attraverso, tra l’altro:

i)

un impegno manifesto in consultazioni tripartite e nelle azioni che ne derivano;

ii)

l’incoraggiamento e l’incentivazione della comunicazione di incidenti e quasi incidenti;

iii)

una cooperazione efficace con i rappresentanti eletti per la sicurezza;

iv)

la protezione degli informatori.

2.

Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori del settore collaborino con le autorità competenti per stabilire e attuare un piano di priorità per lo sviluppo di normative, linee guida e regolamenti che conducano alle migliori pratiche nella prevenzione degli incidenti gravi e nella limitazione delle conseguenze di questi ultimi nel caso in cui si verifichino comunque.


ALLEGATO V

Selezione del verificatore indipendente e del progetto di sistemi di messa a punto indipendente di cui all’articolo 17, paragrafo 3

1.

Gli Stati membri provvedono affinché l’operatore o il proprietario assicurino il pieno soddisfacimento dei seguenti requisiti per quanto riguarda l’indipendenza del verificatore dall’operatore e dal proprietario:

a)

le mansioni non comportino al verificatore indipendente di considerare uno qualsiasi degli aspetti di un elemento critico per la sicurezza e l’ambiente di un impianto o di un pozzo o di un progetto di pozzo nel quale il verificatore sia stato coinvolto prima dell’attività di verifica o nei casi in cui la sua obiettività potrebbe essere compromessa;

b)

il verificatore sia sufficientemente indipendente da un sistema di gestione nel quale ha o ha avuto una qualsivoglia responsabilità su un qualsiasi aspetto di un componente oggetto del sistema indipendente o di esame del pozzo in modo tale da garantire l’obiettività nello svolgimento delle sue funzioni all’interno del sistema di verifica indipendente.

2.

Gli Stati membri provvedono affinché l’operatore o il proprietario garantiscano che il verificatore indipendente sia in grado di assicurare che, nei riguardi del sistema di verifica indipendente, relativa a un impianto o a un pozzo, siano pienamente soddisfatti i seguenti requisiti:

a)

il verificatore indipendente abbia adeguata competenza tecnica, ivi inclusa, ove necessario, personale in consistenza adeguata e con sufficiente e qualificata esperienza;

b)

mansioni, all’interno del sistema di verifica indipendente, che siano opportunamente assegnate da parte del verificatore indipendente a personale qualificato per la loro esecuzione;

c)

siano poste in essere disposizioni adeguate in merito al flusso di informazioni fra l’operatore o il proprietario e il verificatore indipendente;

d)

il verificatore indipendente sia dotato di sufficiente autorità affinché possa svolgere le proprie funzioni in modo efficace.

3.

Le modifiche sostanziali sono comunicate al verificatore indipendente per verifiche aggiuntive in ossequio a quanto previsto dal sistema di verifica indipendente, e i risultati di tali verifiche aggiuntive sono comunicati, su richiesta, all’autorità competente.


ALLEGATO VI

Informazioni riguardanti le priorità in materia di cooperazione tra operatori e proprietari e autorità competenti a norma dell’articolo 19, paragrafo 7

Gli aspetti da prendere in considerazione nella definizione delle priorità per lo sviluppo di norme e linee guida riguardano la concreta attuazione della prevenzione degli incidenti gravi e la limitazione delle loro conseguenze. Tali aspetti comprendono:

a)

il miglioramento dell’integrità dei pozzi, delle apparecchiature di controllo e delle barriere degli stessi nonché il monitoraggio della loro efficacia;

b)

il miglioramento del contenimento primario;

c)

il miglioramento del contenimento secondario che limiti l’aggravarsi di un incidente grave in fase iniziale, compreso il blow-out di pozzi petroliferi;

d)

processi decisionali affidabili;

e)

la gestione e supervisione delle operazioni soggette a grandi rischi;

f)

la competenza dei titolari di posti chiave;

g)

la gestione efficace del rischio;

h)

la valutazione di affidabilità dei sistemi critici per la sicurezza e l’ambiente;

i)

indicatori chiave di prestazione;

j)

l’integrazione efficace dei sistemi di gestione della sicurezza e ambientale tra diversi operatori e i proprietari e altre entità coinvolte in operazioni nel settore degli idrocarburi.


ALLEGATO VII

Informazioni da fornire nei piani esterni di risposta alle emergenze di cui all’articolo 29

I piani esterni di risposta alle emergenze predisposti a norma dell’articolo 29 comprendono, a mero titolo esemplificativo:

a)

nomi e funzioni delle persone autorizzate ad attivare le procedure di emergenza e delle persone autorizzate a dirigere la risposta esterna all’emergenza;

b)

disposizioni adottate per essere informati tempestivamente di incidenti gravi e relative procedure di allarme ed emergenza;

c)

misure di coordinamento delle risorse necessarie per attuare il piano esterno di risposta alle emergenze;

d)

disposizioni per fornire assistenza alla risposta interna all’emergenza;

e)

una descrizione dettagliata delle misure di risposta esterna all’emergenza;

f)

disposizioni per fornire a persone e organizzazioni potenzialmente coinvolte nell’incidente grave informazioni adeguate e consigli sullo stesso;

g)

disposizioni intese a garantire che siano informati i servizi di emergenza di altri Stati membri e la Commissione in caso di un incidente grave suscettibile di avere conseguenze transfrontaliere;

h)

disposizioni per la mitigazione degli impatti negativi sulla fauna sia sulla terraferma sia in mare aperto comprese le situazioni in cui gli animali ricoperti di petrolio raggiungano la riva prima della fuoriuscita vera e propria.


ALLEGATO VIII

Dettagli da includere nella preparazione dei piani esterni di risposta alle emergenze di cui all’articolo 29

1.

La o le autorità responsabili del coordinamento della risposta alle emergenze mettono a disposizione i seguenti elementi:

a)

un inventario delle attrezzature disponibili, con dati sulla proprietà, l’ubicazione e i mezzi di trasporto verso il sito dell’incidente grave e la modalità di utilizzo presso lo stesso;

b)

una descrizione delle misure atte a garantire che le attrezzature e le procedure siano mantenute in condizioni di operabilità;

c)

un inventario delle attrezzature di proprietà degli operatori del settore che possono essere rese disponibili in caso di emergenza;

d)

una descrizione delle misure di carattere generale di risposta agli incidenti gravi, comprese le competenze e le responsabilità di tutte le parti coinvolte nonché gli organismi responsabili per il mantenimento di tali accordi;

e)

misure volte a garantire che le attrezzature, il personale e le procedure siano disponibili e aggiornati e che vi sia sufficiente disponibilità di membri del personale qualificati in ogni momento;

f)

prove di precedenti valutazioni ambientali e sanitarie di qualsiasi sostanza chimica da utilizzare come disperdente.

2.

I piani esterni di risposta alle emergenze spiegano chiaramente il ruolo delle autorità, dei soccorritori, dei coordinatori e degli altri soggetti attivi nella risposta alle emergenze, in modo che la cooperazione sia assicurata nella risposta agli incidenti gravi.

3.

Gli accordi prevedono disposizioni da adottare per rispondere a un incidente grave che superi potenzialmente le capacità di risposta dello Stato membro od oltrepassi i suoi confini, tramite:

a)

la condivisione di piani esterni di risposta alle emergenze con gli Stati membri limitrofi e la Commissione;

b)

la compilazione di inventari a livello transfrontaliero dei mezzi disponibili per la risposta, sia di proprietà degli operatori del settore sia di proprietà pubblica nonché di tutti gli adattamenti necessari per rendere le apparecchiature e le procedure compatibili tra paesi limitrofi e Stati membri;

c)

procedure per attivare il meccanismo di protezione civile dell’Unione;

d)

l’organizzazione di esercitazioni transfrontaliere relative alla risposta esterna alle emergenze.


ALLEGATO IX

Condivisione di informazioni e trasparenza

1.

Il formato comune per la presentazione dei dati relativi agli indicatori dei grandi rischi deve consentire di confrontare le informazioni provenienti dalle autorità competenti e di confrontare quelle provenienti dai singoli operatori e dai proprietari.

2.

Le informazioni che l’autorità competente e gli operatori e i proprietari devono condividere riguardano tra l’altro:

a)

l’emissione accidentale di petrolio, gas o altre sostanze pericolose, infiammate o non infiammate;

b)

la perdita di controllo dei pozzi che richieda l’attivazione di apparecchiature di controllo degli stessi, o il guasto della barriera di un pozzo che richieda la sua sostituzione o riparazione;

c)

il guasto di un elemento critico per la sicurezza e l’ambiente;

d)

la significativa perdita di integrità strutturale, o perdita di protezione contro gli effetti di un incendio o un’esplosione, o perdita della stazionarietà in relazione a un impianto mobile;

e)

imbarcazioni in rotta di collisione e collisioni effettive di navi con un impianto in mare;

f)

incidenti che coinvolgono elicotteri, sull’impianto in mare o nelle sue vicinanze;

g)

tutti gli incidenti fatali;

h)

tutte le lesioni gravi a cinque o più persone nello stesso incidente;

i)

le evacuazioni di personale;

j)

un incidente ambientale grave.

3.

Le relazioni annuali che gli Stati membri devono presentare a norma dell’articolo 25 contengono almeno le informazioni seguenti:

a)

numero, età e ubicazione degli impianti;

b)

numero e tipo di controlli e indagini effettuati, eventuali interventi di applicazione delle norme o condanne;

c)

dati relativi agli incidenti conformemente al sistema comune di notifica di cui all’articolo 23;

d)

eventuali modifiche significative nel quadro normativo sulle attività in mare;

e)

le prestazioni delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi in relazione alla prevenzione di incidenti gravi e limitazione delle conseguenza di incidenti gravi che si verificano.

4.

Le informazioni di cui al punto 2 sono costituite da elementi di fatto e dati analitici riguardanti le operazioni nel settore degli idrocarburi e non sono ambigue. Le informazioni e i dati forniti sono tali da permettere, all’interno dello Stato membro, il confronto delle prestazioni di singoli operatori e proprietari e, tra Stati membri, delle prestazioni del settore nel suo complesso.

5.

Le informazioni raccolte e compilate di cui al punto 2 consentono agli Stati membri di lanciare allarmi tempestivi in caso di potenziale deterioramento della sicurezza e delle barriere ambientali critiche e consentono loro di adottare azioni preventive. Le informazioni dimostrano inoltre l’efficacia complessiva delle misure e dei controlli effettuati dai singoli operatori e proprietari e dal settore nel suo complesso, in particolare per evitare incidenti gravi e per ridurre al minimo i rischi per l’ambiente.

6.

Al fine di soddisfare le prescrizioni di cui all’articolo 24, si predispone un formato semplificato che faciliti la pubblicazione dei dati pertinenti a norma del punto 2 del presente allegato e la preparazione delle relazioni a norma dell’articolo 25 in un modo facilmente accessibile al pubblico e che semplifichi il confronto transfrontaliero dei dati.


DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

1.

La Commissione si rammarica del fatto che a norma dei paragrafi 3 e 5 dell’articolo 41 alcuni Stati membri siano parzialmente esonerati dall’obbligo di recepire la direttiva e ritiene che tali deroghe non debbano costituire un precedente per non compromettere l’integrità del diritto dell’UE.

2.

La Commissione prende atto del fatto che gli Stati membri possano avvalersi della possibilità di non recepire l’articolo 20 della direttiva e di non applicarlo se attualmente nelle rispettive giurisdizioni non sono registrate imprese che svolgono operazioni offshore al di fuori del territorio dell’Unione.

Al fine di garantire un’efficace attuazione della direttiva in oggetto, la Commissione fa notare che spetta a tali Stati membri garantire che le imprese già registrate nel loro territorio non aggirino gli obiettivi della direttiva estendendo la loro attività economica alle operazioni offshore senza notificarlo alle autorità nazionali competenti affinché queste ultime possano intraprendere i passi necessari per garantire la piena applicazione dell’articolo 20.

La Commissione adotterà tutti i provvedimenti necessari per contrastare ogni tipo di elusione di cui verrà a conoscenza.


28.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 178/107


DIRETTIVA 2013/31/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 giugno 2013

che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell’Unione di cani, gatti e furetti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell’Unione di cani, gatti e furetti sono stabilite nella direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (3).

(2)

Dette norme fanno riferimento alle norme pertinenti di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti introdotti in uno Stato membro da un altro Stato membro o da paesi terzi o territori di cui al regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia (4).

(3)

Vista l’abrogazione del regolamento (CE) n. 998/2003 tramite il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia (5), è necessario modificare la direttiva 92/65/CEE sopprimendo i riferimenti al regolamento (CE) n. 998/2003 e sostituendoli con i riferimenti al regolamento (UE) n. 576/2013.

(4)

Il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate (6), si applica, tra l’altro, al trasporto di cani, gatti e furetti all’interno dell’Unione. Occorre pertanto inserire un riferimento a detto regolamento nella direttiva 92/65/CEE, che stabilisce le norme sanitarie applicabili agli scambi degli animali in questione.

(5)

L’esperienza acquisita dall’applicazione della direttiva 92/65/CEE ha inoltre dimostrato che, nella maggior parte dei casi, è impossibile sottoporre un animale ad un esame clinico 24 ore prima della sua spedizione. È pertanto opportuno estendere a 48 ore il termine stabilito nella direttiva 92/65/CEE, conformemente alla raccomandazione dell’organizzazione mondiale per la salute animale.

(6)

La Commissione ritiene che in questo caso specifico non vi sia motivo di chiedere agli Stati membri di inviarle documenti esplicativi che illustrano il rapporto fra le disposizioni della presente direttiva e le parti corrispondenti dei documenti nazionali di recepimento. La presente direttiva prevede un numero molto limitato di modifiche da apportare alla direttiva 92/65/CEE, il che dovrebbe consentire alla Commissione di ottenere le informazioni relative al recepimento senza dedicare notevoli risorse a tale compito. Gli Stati membri dovrebbero in ogni caso trasmettere alla Commissione il testo delle misure di recepimento.

(7)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 92/65/CEE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche

La direttiva 92/65/CEE è così modificata:

1)

l’articolo 10 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Per formare oggetto di scambi, i gatti, i cani e i furetti devono:

a)

soddisfare le condizioni stabilite all’articolo 6 e, ove applicabile, all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia (7);

b)

essere sottoposti ad un esame clinico effettuato entro le 48 ore precedenti alla loro spedizione da un veterinario abilitato dall’autorità competente; e

c)

essere muniti, durante il trasporto verso il luogo di destinazione, di un certificato sanitario:

i)

conforme al modello previsto all’allegato E, parte 1; e

ii)

firmato da un veterinario ufficiale il quale attesta che il veterinario abilitato dall’autorità competente ha documentato nella sezione pertinente del documento di identificazione, nel formato di cui all’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 576/2013, l’esame clinico effettuato in conformità della lettera b), dal quale è emerso che, al momento dell’esame, gli animali erano nelle condizioni di affrontare il viaggio previsto per il loro trasporto a norma del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate (8).

b)

il paragrafo 3 è soppresso;

2)

all’articolo 16, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Per quanto riguarda i gatti, i cani e i furetti, le condizioni di importazione devono essere almeno equivalenti a quelle di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettere da a) a d), e all’articolo 12, lettera a), del regolamento (UE) n. 576/2013.

Oltre alle condizioni di cui al secondo comma, i cani, i gatti e i furetti devono essere muniti, durante il trasporto verso il luogo di destinazione, di un certificato sanitario compilato e firmato da un veterinario ufficiale il quale attesta che gli animali sono stati sottoposti ad un esame clinico effettuato da un veterinario abilitato dall’autorità competente entro le 48 ore precedenti alla loro spedizione, il quale ha verificato che, al momento dell’esame, gli animali erano nelle condizioni di affrontare il viaggio previsto per il loro trasporto.»

Articolo 2

Recepimento

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 28 dicembre 2014, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 29 dicembre 2014.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 12 giugno 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

L. CREIGHTON


(1)  GU C 229 del 31.7.2012, pag. 119.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 23 maggio 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 10 giugno 2013.

(3)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

(4)  GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1.

(5)  Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(6)  GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1.

(7)  GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1.

(8)  GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1.»;


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

28.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 178/109


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 577/2013 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2013

relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, l'articolo 11, paragrafo 4, l'articolo 13, paragrafi 1 e 2, l'articolo 21, paragrafo 2, e l'articolo 25, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 576/2013 fissa le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia verso uno Stato membro da un altro Stato membro o da un territorio o un paese terzo, nonché le norme relative ai controlli di conformità di tali movimenti. Tale regolamento ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (2).

(2)

I cani, i gatti e i furetti figurano nell'allegato I, parte A, del regolamento (UE) n. 576/2013, in quanto specie di animali contemplate da tale regolamento.

(3)

Il regolamento (UE) n. 576/2013 dispone che i cani, i gatti e i furetti non possono essere oggetto di movimenti verso uno Stato membro da un altro Stato membro o da territori o paesi terzi, a meno che non siano stati sottoposti a una vaccinazione antirabbica conforme ai requisiti di validità di cui al suo allegato III. Tuttavia, i movimenti di cani, gatti e furetti giovani che non sono vaccinati o non rispondono ai requisiti di validità di cui all'allegato III dello stesso regolamento, in provenienza dagli Stati membri o dai territori o paesi terzi elencati a norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 576/2013, possono essere autorizzati se, tra le altre cose, il proprietario o la persona autorizzata fornisce una dichiarazione firmata attestante che dalla nascita sino al momento del movimento a carattere non commerciale, gli animali da compagnia non hanno avuto contatti con animali selvatici di specie suscettibili alla rabbia. È pertanto opportuno stabilire nel presente regolamento i requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue di tale dichiarazione.

(4)

Inoltre, il regolamento (UE) n. 576/2013 stabilisce che la Commissione adotterà due elenchi di territori o di paesi terzi in provenienza dai quali i cani, i gatti o i furetti oggetto di movimenti a carattere non commerciale verso uno Stato membro, non sono tenuti a essere sottoposti a un test di titolazione degli anticorpi per la rabbia. Uno di tali elenchi dovrebbe includere i territori o paesi terzi che hanno dimostrato di applicare norme aventi contenuto ed effetti uguali a quelli delle norme applicate dagli Stati membri e l'altro i territori o i paesi terzi che hanno dimostrato di rispettare almeno i criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 576/2013. È pertanto opportuno stabilire tali elenchi in un allegato del presente regolamento.

(5)

Occorre, inoltre, che detti elenchi tengano conto delle disposizioni del trattato di adesione della Croazia, in base al quale la Croazia diverrà membro dell'Unione europea il 1o luglio 2013, e della decisione 2012/419/UE del Consiglio europeo, dell'11 luglio 2012, che modifica lo status, nei confronti dell'Unione europea, di Mayotte (3), che stabilisce che, a decorrere dal 1o gennaio 2014, Mayotte cessa di essere un paese e un territorio d'oltremare, al quale si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per diventare una regione ultraperiferica dell'Unione ai sensi dell'articolo 349 dello stesso trattato.

(6)

Il regolamento (UE) n. 576/2013 dispone inoltre che i cani, i gatti e i furetti non possono essere oggetto di movimenti verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo diverso da quelli elencati in un allegato del presente regolamento, a meno che non siano stati sottoposti a un test di titolazione degli anticorpi per la rabbia conforme ai requisiti di validità di cui all'allegato IV del regolamento (UE) n. 576/2013. Il transito attraverso uno di questi territori o paesi terzi non è tuttavia soggetto a tale test se il proprietario o la persona autorizzata presenta una dichiarazione firmata attestante che gli animali non hanno avuto contatti con animali di specie suscettibili alla rabbia e sono rimasti confinati in un mezzo di trasporto o nel perimetro di un aeroporto internazionale. È pertanto opportuno stabilire nel presente regolamento i requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue di tale dichiarazione.

(7)

I requisiti di validità di cui all'allegato IV del regolamento (UE) n. 576/2013 comprendono l'obbligo di eseguire tale test in un laboratorio approvato conformemente alla decisione 2000/258/CE del Consiglio, del 20 marzo 2000, che designa un istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'efficacia dei vaccini antirabbici (4), che prevede che l'Agence française de Sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) di Nancy, Francia (confluita dal 1o luglio 2010 nell'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du Travail, ANSES) valuti i laboratori degli Stati membri e dei paesi terzi ai fini della loro autorizzazione a effettuare test sierologici di controllo dell'efficacia dei vaccini antirabbici in cani, gatti e furetti.

(8)

Il regolamento (UE) n. 576/2013 dispone inoltre che i cani, i gatti e i furetti oggetto di movimenti a carattere non commerciale da uno Stato membro a un altro devono essere accompagnati da un documento di identificazione nel formato di un passaporto conforme a un modello che la Commissione deve adottare. Tale modello deve contenere le voci necessarie all'inserimento delle informazioni previste dal regolamento (UE) n. 576/2013. È opportuno stabilire il modello ed eventuali requisiti supplementari per il passaporto in un allegato del presente regolamento e, per motivi di chiarezza e di semplificazione della legislazione dell'Unione, abrogare la decisione 2003/803/CE della Commissione, del 26 novembre 2003, che stabilisce un modello di passaporto per i movimenti intracomunitari di cani, gatti e furetti (5).

(9)

Il regolamento (UE) n. 576/2013 dispone inoltre che i cani, i gatti e i furetti oggetto di movimenti a carattere non commerciale verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo devono essere accompagnati da un documento di identificazione nel formato di un certificato sanitario conforme a un modello che la Commissione deve adottare. Tale modello deve contenere le voci necessarie all'inserimento delle informazioni previste dal regolamento (UE) n. 576/2013. È pertanto opportuno definire tale modello in un allegato del presente regolamento.

(10)

In deroga a quanto disposto per il formato del certificato sanitario prescritto in caso di movimenti verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo, il regolamento (UE) n. 576/2013 stabilisce che gli Stati membri autorizzano i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti da un territorio o un paese terzo che abbia dimostrato di applicare norme aventi contenuto ed effetti uguali a quelli delle norme applicate dagli Stati membri, sempreché il documento di identificazione che li accompagna sia stato rilasciato in conformità alla procedura prevista per i movimenti da uno Stato membro a un altro. Tuttavia, è necessario operare adeguamenti tecnici del modello di passaporto da utilizzare in tali casi, in particolare per quanto riguarda le caratteristiche della pagina di copertina che non può rispettare pienamente i requisiti applicabili ai passaporti rilasciati dagli Stati membri. Per motivi di chiarezza, è pertanto opportuno stabilire nel presente regolamento un modello per tali passaporti.

(11)

Il regolamento (UE) n. 576/2013 dispone che, qualora, nell'ambito di un singolo movimento, il numero di cani, gatti o furetti interessati da movimenti a carattere non commerciale sia superiore a cinque, a tali animali, salvo condizioni particolari e per quanto riguarda determinate categorie di animali, si applicano le pertinenti norme sanitarie di cui alla direttiva 92/65/CEE (6) del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE.

(12)

Inoltre, al fine di stabilire norme uniformi per l'attuazione del regolamento (CE) n. 998/2003 sono state adottate la decisione 2004/839/CE della Commissione, del 3 dicembre 2004, che definisce le condizioni per i movimenti a carattere commerciale di cani e gatti giovani da paesi terzi verso la Comunità (7) e la decisione 2005/91/CE della Commissione, del 2 febbraio 2005, che fissa il termine a partire dal quale è considerata valida la vaccinazione antirabbica (8). Le norme stabilite nei predetti atti sono state riesaminate e sono ora integrate nelle disposizioni del regolamento (UE) n. 576/2013. Per motivi di chiarezza e semplificazione della normativa dell'Unione, è necessario quindi abrogare le decisioni 2004/839/CE e 2005/91/CE.

(13)

La direttiva 96/93/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale (9), stabilisce le norme da rispettare per il rilascio della certificazione richiesta dalla legislazione veterinaria onde evitare una certificazione fuorviante o fraudolenta. È opportuno che i veterinari ufficiali dei paesi terzi applichino norme e principi almeno equivalenti a quelli stabiliti da detta direttiva.

(14)

Il regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 della Commissione, del 14 luglio 2011, che completa il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure sanitarie preventive necessarie alla lotta contro l'infezione dei cani da Echinococcus multilocularis  (10), prevede che, a decorrere dal 1o gennaio 2012, i cani che entrano negli Stati membri, o nelle parti degli stessi, elencati nell'allegato I del medesimo regolamento, siano sottoposti a trattamento contro il parassita Echinococcus multilocularis in conformità ai requisiti stabiliti in detto regolamento.

(15)

Il presente regolamento deve applicarsi fatta salva la decisione 2006/146/CE della Commissione, del 21 febbraio 2006, relativa a talune misure di protezione nei confronti di volpi volanti, cani e gatti provenienti dalla Malaysia (territorio continentale) e dall'Australia (11), che vieta le importazioni di cani e gatti dalla Malaysia (territorio continentale) e di gatti dall'Australia a meno che non siano rispettate determinate condizioni riguardanti rispettivamente la malattia di Nipah e la malattia di Hendra.

(16)

È opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) n. 576/2013.

(17)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue delle dichiarazioni di cui agli articoli 7, 11 e 12 del regolamento (UE) n. 576/2013

1.   Le dichiarazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 576/2013 sono elaborate secondo il formato e l'aspetto indicati nell'allegato I, parte 1, del presente regolamento e soddisfano i requisiti relativi alle lingue stabiliti nella parte 3 di tale allegato.

2.   La dichiarazione di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 576/2013 è elaborata secondo il formato e l'aspetto indicati nell'allegato I, parte 2, del presente regolamento e soddisfa i requisiti relativi alle lingue stabiliti nella parte 3 di tale allegato.

Articolo 2

Elenchi dei territori e dei paesi terzi di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 576/2013

1.   L'elenco dei territori e dei paesi terzi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 576/2013 figura nell'allegato II, parte 1, del presente regolamento.

2.   L'elenco dei territori e dei paesi terzi di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 576/2013 figura nell'allegato II, parte 2, del presente regolamento.

Articolo 3

Modelli di passaporto per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti o furetti

1.   Il passaporto di cui all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 576/2013 è redatto secondo il modello figurante nell'allegato III, parte 1, del presente regolamento ed è conforme ai requisiti supplementari di cui alla parte 2 del medesimo allegato.

2.   In deroga al paragrafo 1, i passaporti rilasciati, a norma dell'articolo 27, lettera a), del regolamento (UE) n. 576/2013, in uno dei territori o dei paesi terzi elencati nell'allegato II, parte 1, del presente regolamento sono redatti secondo il modello figurante nell'allegato III, parte 3, del presente regolamento e sono conformi ai requisiti supplementari di cui alla parte 4 del medesimo allegato.

Articolo 4

Certificato sanitario per i movimenti a carattere non commerciale verso l'Unione di cani, gatti o furetti

Il certificato sanitario di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 576/2013

a)

è redatto conformemente al modello figurante nell'allegato IV, parte 1, del presente regolamento;

b)

è debitamente compilato e rilasciato conformemente alle note esplicative di cui alla parte 2 di tale allegato;

c)

è integrato dalla dichiarazione scritta di cui all'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 576/2013, redatta secondo il modello figurante nella parte 3, sezione A, di detto allegato e conforme ai requisiti supplementari di cui alla parte 3, sezione B, del medesimo allegato.

Articolo 5

Abrogazioni

Le decisioni 2003/803/CE, 2004/839/CE e 2005/91/CE sono abrogate.

Articolo 6

Entrata in vigore e applicabilità

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 29 dicembre 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  Cfr. la pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)  GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1.

(3)  GU L 204 del 31.7.2012, pag. 131.

(4)  GU L 79 del 30.3.2000, pag. 40.

(5)  GU L 312 del 27.11.2003, pag. 1.

(6)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

(7)  GU L 361 dell'8.12.2004, pag. 40.

(8)  GU L 31 del 4.2.2005, pag. 61.

(9)  GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28.

(10)  GU L 296 del 15.11.2011, pag. 6.

(11)  GU L 55 del 25.2.2006, pag. 44.


ALLEGATO I

Requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue delle dichiarazioni

di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), all'articolo 11, paragrafo 2, e all'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 576/2013

PARTE 1

Formato e aspetto della dichiarazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 576/2013

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PARTE 2

Formato e aspetto della dichiarazione di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 576/2013

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PARTE 3

Requisiti relativi alle lingue delle dichiarazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), all'articolo 11, paragrafo 2, e all'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 576/2013

Le dichiarazioni devono essere redatte in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione/di entrata e in inglese.


ALLEGATO II

Elenco dei territori e dei paesi terzi di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 576/2013

PARTE 1

Elenco dei territori e dei paesi terzi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 576/2013

Codice ISO

Territorio o paese terzo

AD

Andorra

CH

Svizzera

FO

Isole Færøer

GI

Gibilterra

GL

Groenlandia

HR (1)

Croazia

IS

Islanda

LI

Liechtenstein

MC

Monaco

NO

Norvegia

SM

San Marino

VA

Stato della Città del Vaticano


PARTE 2

Elenco dei territori e dei paesi terzi di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 576/2013

Codice ISO

Territorio o paese terzo

Territori compresi

AC

Isola dell'Ascensione

 

AE

Emirati arabi uniti

 

AG

Antigua e Barbuda

 

AR

Argentina

 

AU

Australia

 

AW

Aruba

 

BA

Bosnia-Erzegovina

 

BB

Barbados

 

BH

Bahrein

 

BM

Bermuda

 

BQ

Bonaire, Sint Eustatius e Saba (Isole BES)

 

BY

Bielorussia

 

CA

Canada

 

CL

Cile

 

CW

Curaçao

 

FJ

Figi

 

FK

Isole Falkland

 

HK

Hong Kong

 

JM

Giamaica

 

JP

Giappone

 

KN

Saint Kitts e Nevis

 

KY

Isole Cayman

 

LC

Santa Lucia

 

MS

Montserrat

 

MU

Maurizio

 

MX

Messico

 

MY

Malaysia

 

NC

Nuova Caledonia

 

NZ

Nuova Zelanda

 

PF

Polinesia francese

 

PM

Saint Pierre e Miquelon

 

RU

Russia

 

SG

Singapore

 

SH

Sant'Elena

 

SX

Sint Maarten

 

TT

Trinidad e Tobago

 

TW

Taiwan

 

US

Stati Uniti d'America

AS – Samoa americane

GU – Guam

MP – Isole Marianne settentrionali

PR – Portorico

VI – Isole Vergini americane

VC

Saint Vincent e Grenadine

 

VG

Isole Vergini britanniche

 

VU

Vanuatu

 

WF

Wallis e Futuna

 

YT (2)

Mayotte

 


(1)  Applicabile soltanto fino a quando questo paese in via di adesione non diventerà Stato membro dell'Unione.

(2)  Applicabile soltanto fino a quando questo territorio non diventerà una regione ultraperiferica dell'Unione ai sensi dell'articolo 349 del TFUE.


ALLEGATO III

Modelli di passaporto per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti o furetti

PARTE 1

Modello di passaporto rilasciato in uno Stato membro

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PARTE 2

Requisiti supplementari relativi al passaporto rilasciato in uno Stato membro

1.

Formato del passaporto:

le dimensioni del passaporto devono essere le seguenti: 100 × 152 mm.

2.

Copertina del passaporto:

a)

prima di copertina:

i)

colore: blu (PANTONE® Reflex Blue) con stelle gialle (PANTONE® Yellow) nel quarto superiore, conformemente alle caratteristiche dell'emblema europeo (1);

ii)

i termini «Unione europea» e il nome dello Stato membro di rilascio devono essere stampati con gli stessi caratteri;

iii)

la copertina deve recare in basso, impresso a stampa, il codice ISO dello Stato membro di rilascio seguito da un codice alfanumerico unico (indicato come «numero» nel modello di passaporto figurante nella parte 1).

b)

seconda e terza di copertina: colore bianco;

c)

quarta di copertina: colore blu (PANTONE® Reflex Blue).

3.

Ordine delle sezioni e numerazione delle pagine del passaporto:

a)

l'ordine delle sezioni (in numeri romani) deve essere strettamente rispettato;

b)

le pagine del passaporto devono essere numerate in basso nel seguente formato: «x» di «n», dove x è la pagina corrente e n è il numero totale delle pagine del passaporto;

c)

ogni pagina del passaporto deve recare, impresso a stampa, il codice ISO dello Stato membro di rilascio seguito da un codice alfanumerico unico;

d)

il numero delle pagine, le dimensioni e la forma delle caselle del modello di passaporto figurante nella parte 1 sono indicativi.

4.

Lingue:

Il testo stampato deve essere redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di rilascio e in inglese.

5.

Caratteristiche di sicurezza:

a)

una volta inserite le informazioni richieste nella sezione III del passaporto, la pagina deve essere ricoperta con una pellicola adesiva in plastica trasparente;

b)

se per riportare un'informazione su una delle pagine del passaporto si utilizza un autoadesivo, questo deve essere ricoperto con una pellicola adesiva in plastica trasparente qualora non si autodistrugga se rimosso.

PARTE 3

Modello di passaporto rilasciato in uno dei territori o dei paesi terzi elencati nell'allegato II, parte 1, del presente regolamento

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PARTE 4

Requisiti supplementari relativi al passaporto rilasciato in uno dei territori o dei paesi terzi elencati nell'allegato II, parte 1, del presente regolamento

1.

Formato del passaporto:

le dimensioni del passaporto devono essere le seguenti: 100 × 152 mm.

2.

Copertina del passaporto:

a)

prima di copertina:

i)

colore: PANTONE® monocromatico e emblema nazionale nel quarto superiore;

ii)

la copertina deve recare in basso, impresso a stampa, il codice ISO del territorio o del paese terzo di rilascio seguito da un codice alfanumerico unico (indicato come «numero» nel modello di passaporto figurante nella parte 3).

b)

seconda e terza di copertina colore bianco;

c)

quarta di copertina: color PANTONE® monocromatico

3.

Ordine delle sezioni e numerazione delle pagine del passaporto:

a)

l'ordine delle sezioni (in numeri romani) deve essere strettamente rispettato;

b)

le pagine del passaporto devono essere numerate in basso nel seguente formato: «x» di «n», dove x è la pagina corrente e n è il numero totale delle pagine del passaporto;

c)

ogni pagina del passaporto deve recare, impresso a stampa, il codice ISO del territorio o del paese terzo di rilascio seguito da un codice alfanumerico unico;

d)

il numero delle pagine, le dimensioni e la forma delle caselle del modello di passaporto figurante nella parte 3 sono indicativi.

4.

Lingue

Il testo stampato deve essere redatto in almeno una delle lingue ufficiali del territorio o del paese terzo di rilascio e in inglese.

5.

Caratteristiche di sicurezza

a)

una volta inserite le informazioni richieste nella sezione III del passaporto, la pagina deve essere ricoperta con una pellicola adesiva in plastica trasparente;

b)

se per riportare un'informazione su una delle pagine del passaporto si utilizza un autoadesivo, questo deve essere ricoperto con una pellicola adesiva in plastica trasparente qualora non si autodistrugga se rimosso.


(1)  Guida grafica all'emblema europeo: http://publications.europa.eu/code/en/en-5000100.htm


ALLEGATO IV

PARTE 1

Modello di certificato sanitario per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti introdotti in uno Stato membro da un territorio o un paese terzo conformemente all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 576/2013

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PARTE 2

Note esplicative per la compilazione dei certificati sanitari

a)

Se nel certificato viene chiesto di scegliere la dicitura appropriata, le dichiarazioni che non sono pertinenti possono essere barrate, siglate e timbrate dal veterinario ufficiale o cancellate completamente dal certificato.

b)

L'originale di ciascun certificato è costituito da un unico foglio o, nei casi in cui siano richieste più pagine, è composto in modo tale che i fogli formino un tutto unico e indivisibile.

c)

Il certificato deve essere redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di entrata e in inglese. Esso deve essere compilato in stampatello, in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di entrata o in inglese.

d)

Se al certificato sono allegati fogli supplementari o documenti giustificativi, questi saranno considerati parte integrante del certificato originale e su ogni pagina dovranno essere apposti la firma e il timbro del veterinario ufficiale.

e)

Se il certificato, compresi i fogli supplementari di cui alla lettera d), è costituito da più pagine, ogni pagina deve essere numerata, (numero della pagina) di (numero totale delle pagine), in basso e recare in alto il numero di riferimento del certificato attribuito dall'autorità competente.

f)

L'originale del certificato deve essere rilasciato da un veterinario ufficiale del territorio o del paese terzo di spedizione o da un veterinario autorizzato e quindi convalidato dall'autorità competente del territorio o del paese terzo di spedizione. L'autorità competente del territorio o del paese terzo di spedizione garantiscono l'applicazione di norme e principi di certificazione equivalenti a quelli definiti nella direttiva 96/93/CE.

La firma deve essere di colore diverso da quello del testo a stampa. La stessa norma si applica anche ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.

g)

Il numero di riferimento del certificato di cui alle caselle I.2 e II.a. deve essere assegnato dall'autorità competente del territorio o del paese terzo di spedizione.

PARTE 3

Dichiarazione scritta di cui all'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 576/2013

Sezione A

Modello di dichiarazione

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Sezione B

Requisiti supplementari per la dichiarazione

La dichiarazione deve essere redatta in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di entrata e in inglese e compilata in stampatello.