ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2013.170.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 170

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

56o anno
22 giugno 2013


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2013/303/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 29 maggio 2013, relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica della Costa d’Avorio (2013-2018)

1

Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato tra l’Unione europea e la Repubblica della Costa d’Avorio (2013-2018)

2

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 591/2013 del Consiglio, del 29 maggio 2013, relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica della Costa d’Avorio (2013-2018)

21

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 592/2013 della Commissione, del 21 giugno 2013, relativo al formato tecnico di trasmissione delle statistiche europee sulle colture permanenti di cui al regolamento (UE) n. 1337/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

23

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 593/2013 della Commissione, del 21 giugno 2013, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata

32

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 594/2013 della Commissione, del 21 giugno 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 per quanto riguarda le norme di commercializzazione nel settore ortofrutticolo e rettifica lo stesso regolamento

43

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 595/2013 della Commissione, del 21 giugno 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

60

 

 

DECISIONI

 

 

2013/304/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 10 giugno 2013, che autorizza la Commissione europea a partecipare, per conto dell’Unione europea, ai negoziati per una convenzione internazionale del Consiglio d’Europa tesa a contrastare la manipolazione dei risultati sportivi ad eccezione delle questioni relative alla cooperazione in materia penale e alla cooperazione di polizia

62

 

 

2013/305/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 21 giugno 2013, che istituisce un programma specifico di controllo ed ispezione per le attività di pesca che sfruttano il merluzzo bianco, l’aringa, il salmone e lo spratto nel Mar Baltico

66

 

 

 

*

Avviso ai lettori — Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (vedi terza pagina di copertina)

s3

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

22.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 170/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 maggio 2013

relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica della Costa d’Avorio (2013-2018)

(2013/303/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 17 marzo 2008 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 242/2008 relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica della Costa d’Avorio, dall’altro (1) (nel prosieguo «accordo di partenariato»).

(2)

Poiché l’attuale protocollo all’accordo di partenariato cesserà di produrre effetti il 30 giugno 2013, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un nuovo protocollo che conferisce alle navi dell’Unione possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica della Costa d’Avorio in materia di pesca (nel prosieguo «nuovo protocollo»). A seguito di tali negoziati, il 9 gennaio 2013 è stato siglato il nuovo protocollo.

(3)

Al fine di garantire il proseguimento delle attività di pesca delle navi dell’Unione, il nuovo protocollo prevede che esso sia applicato in via provvisoria a decorrere dal 1o luglio 2013.

(4)

È opportuno firmare e applicare in via provvisoria il nuovo protocollo in attesa che siano espletate le pertinenti procedure di conclusione formale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell’Unione, la firma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo fra l’Unione europea e la Repubblica della Costa d’Avorio (2013-2018) (nel prosieguo «nuovo protocollo»), fatta salva la conclusione del suddetto protocollo.

Il testo del nuovo protocollo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone legittimate a firmare il nuovo protocollo a nome dell’Unione.

Articolo 3

Il nuovo protocollo, in conformità del suo articolo 13, si applica in via provvisoria a decorrere dal 1o luglio 2013, in attesa che siano espletate le pertinenti procedure di conclusione formale.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno della adozione.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

R. BRUTON


(1)  GU L 75 del 18.3.2008, pag. 51.


PROTOCOLLO

che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato tra l’Unione europea e la Repubblica della Costa d’Avorio (2013-2018)

Articolo 1

Periodo di applicazione e possibilità di pesca

1.   Per un periodo di cinque (5) anni decorrente dal 1o luglio 2013, le possibilità di pesca concesse ai sensi dell’articolo 5 dell’accordo sono fissate come segue:

specie altamente migratorie (specie elencate nell’allegato 1 della Convenzione delle Nazioni unite del 1982):

tonniere congelatrici con reti a circuizione: 28 unità,

pescherecci con palangari di superficie: 10 unità.

2.   Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 6 del presente protocollo.

3.   Le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea (di seguito, navi europee) possono svolgere attività di pesca nella zona di pesca della Costa d’Avorio soltanto se sono in possesso di una licenza di pesca in corso di validità rilasciata dalla Costa d’Avorio nell’ambito del presente protocollo.

Articolo 2

Contropartita finanziaria — modalità di pagamento

1.   Per il periodo di cui all’articolo 1, la contropartita finanziaria prevista all’articolo 7 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca è fissata a 680 000 EUR.

2.   La contropartita finanziaria comprende:

a)

un importo annuo di 422 500 EUR, corrispondente a un quantitativo di riferimento di 6 500 tonnellate/anno, per l’accesso alla zona di pesca della Costa d’Avorio; e

b)

un importo specifico annuo di 257 500 EUR destinato al sostegno e all’attuazione della politica settoriale della pesca della Costa d’Avorio.

3.   Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 3, 5, 6 e 9 del presente protocollo e degli articoli 12 e 13 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca.

4.   Se il volume complessivo delle catture effettuate dalle navi europee nelle zone di pesca della Costa d’Avorio supera il quantitativo di riferimento, l’ammontare della contropartita finanziaria annuale è aumentato di 65 EUR per tonnellata supplementare catturata. Tuttavia l’importo annuo complessivo versato dall’Unione europea non può superare il doppio dell’importo indicato al paragrafo 2, lettera a) (422 500 EUR). Nel caso in cui i quantitativi catturati dalle navi europee superino i quantitativi corrispondenti al doppio dell’importo annuo complessivo, l’importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l’anno successivo.

5.   Il pagamento della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 è effettuato nei 90 giorni successivi alla data di applicazione provvisoria del protocollo per il primo anno ed entro la ricorrenza anniversaria del protocollo per gli anni successivi.

6.   La destinazione della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera a), è di competenza esclusiva delle autorità della Costa d’Avorio.

7.   La contropartita finanziaria è versata su un conto unico del Tesoro pubblico della Costa d’Avorio, i cui riferimenti sono comunicati annualmente dalle autorità ivoriane.

Articolo 3

Promozione di una pesca responsabile nelle acque della Costa d’Avorio

1.   Entro il 1o ottobre 2013 l’Unione europea e la Costa d’Avorio concordano, nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 9 dell’accordo, un programma settoriale pluriennale e le relative modalità di applicazione, compresi in particolare:

a)

gli orientamenti, su base annuale e pluriennale, in base ai quali sarà utilizzata la contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b);

b)

gli obiettivi da conseguire, su base annuale e pluriennale, ai fini della promozione di una pesca sostenibile e responsabile, tenuto conto delle priorità espresse dalla Repubblica della Costa d’Avorio nell’ambito della politica nazionale della pesca, in particolare in materia di sorveglianza, controllo e lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN);

c)

i criteri e le procedure da utilizzare ai fini della valutazione annuale dei risultati ottenuti.

2.   Qualsiasi proposta di modifica del programma settoriale pluriennale o dell’utilizzo degli importi specifici per le iniziative da condurre annualmente deve essere approvata dalle Parti in sede di commissione mista.

3.   Le due Parti procedono ogni anno, in sede di commissione mista, a una valutazione dei risultati conseguiti nell’attuazione del programma settoriale pluriennale. Se necessario, le due Parti proseguono tale sorveglianza oltre la scadenza del presente protocollo, fino all’utilizzazione completa della contropartita finanziaria specifica prevista all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b).

Articolo 4

Cooperazione tecnico-scientifica per una pesca responsabile

1.   Le due Parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle acque della Costa d’Avorio, sulla base dei principi di non discriminazione tra le diverse flotte presenti in tali acque.

2.   Nel periodo di applicazione del presente protocollo l’Unione europea e le autorità ivoriane si adoperano per monitorare lo stato delle risorse nella zona di pesca della Costa d’Avorio.

3.   Le due Parti si impegnano a promuovere la cooperazione a livello locale in materia di pesca responsabile, in particolare nell’ambito della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) e di ogni altra organizzazione sub-regionale o internazionale competente. Le due Parti si impegnano a rispettare le raccomandazioni dell’ICCAT.

4.   In conformità all’articolo 4 dell’accordo, sulla base delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell’ambito dell’ICCAT e alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili, le Parti si consultano nell’ambito della commissione mista (già contemplata all’articolo 3) per adottare di comune accordo, se del caso a seguito di una riunione scientifica eventualmente a livello della sottoregione, misure atte a garantire una gestione sostenibile delle risorse alieutiche che interessano le attività delle navi europee.

5.   Le due Parti collaborano al fine di rafforzare i sistemi di controllo e di ispezione della pesca nella Costa d’Avorio.

Articolo 5

Revisione di comune accordo delle possibilità di pesca

1.   Le possibilità di pesca di cui all’articolo 1 possono essere aumentate di comune accordo a seguito delle consultazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 4, a condizione che tale aumento non comprometta la gestione sostenibile delle risorse della Repubblica della Costa d’Avorio. In tal caso la contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 1, è maggiorata proporzionalmente, pro rata temporis.

2.   Nel caso in cui le Parti decidano invece di procedere alla riduzione delle possibilità di pesca previste all’articolo 1, la contropartita finanziaria è ridotta proporzionalmente, pro rata temporis.

3.   Le Parti possono altresì decidere, previa consultazione e di comune accordo, di rivedere la ripartizione delle possibilità di pesca tra diverse categorie di navi, nel rispetto delle raccomandazioni eventualmente formulate dalla riunione scientifica di cui all’articolo 4, paragrafo 4, in relazione alla gestione degli stock che potrebbero essere interessati da tale ridistribuzione. Ove ciò sia giustificato dalla ridistribuzione delle possibilità di pesca, le Parti concordano l’adeguamento corrispondente della contropartita finanziaria.

Articolo 6

Nuove possibilità di pesca e pesca sperimentale

1.   Nel caso in cui le navi europee siano interessate ad attività di pesca non contemplate all’articolo 1, l’Unione europea consulterà la Repubblica della Costa d’Avorio per un’eventuale autorizzazione relativa a queste nuove attività. Nell’ambito di tali consultazioni le Parti tengono conto dei pareri scientifici pertinenti, e segnatamente dei pareri formulati da organizzazioni regionali di gestione della pesca quali il Comitato per la pesca nell’Atlantico centro-orientale (COPACE). Se del caso, le Parti concordano le condizioni applicabili alle nuove possibilità di pesca e all’attuazione di piani di gestione pluriennali e apportano le modifiche eventualmente necessarie al presente protocollo e al relativo allegato.

2.   A seguito delle consultazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 4, le Parti possono autorizzare, nella zona di pesca della Costa d’Avorio, campagne di pesca sperimentale intese a verificare la fattibilità tecnica e la redditività economica di nuove attività di pesca.

2.1.

A tal fine l’Unione europea comunica alle autorità della Costa d’Avorio le domande di licenza per la pesca sperimentale sulla base di un dossier tecnico contenente le seguenti informazioni:

le caratteristiche tecniche della nave,

il livello di esperienza degli ufficiali di bordo nell’attività di pesca considerata,

i parametri tecnici proposti per la campagna di pesca (durata, attrezzo, zone oggetto di esplorazione, ecc.).

2.2.

Le campagne di pesca sperimentale hanno una durata massima di sei mesi e sono soggette al pagamento di un canone fissato dalle autorità ivoriane.

2.3.

Un osservatore scientifico dello Stato di bandiera e un osservatore scelto dalle autorità ivoriane sono presenti a bordo per tutta la durata della campagna.

2.4.

Le catture effettuate nell’ambito della campagna sperimentale rimangono di proprietà dell’armatore.

2.5.

I risultati dettagliati della campagna sono comunicati a fini di analisi alla commissione mista.

Articolo 7

Disposizioni applicabili del diritto nazionale

1.   Le attività delle navi europee operanti nelle acque ivoriane sono disciplinate dalla normativa applicabile nella Repubblica della Costa d’Avorio, salvo diversa disposizione dell’accordo e del presente protocollo.

2.   Le autorità della Costa d’Avorio informano al più presto l’Unione europea in merito a qualsiasi modifica o a eventuali nuove disposizioni legislative concernenti il settore della pesca.

3.   L’Unione europea informa le autorità ivoriane in merito a qualsiasi modifica o a eventuali nuove disposizioni legislative riguardanti le attività di pesca della flotta d’altura dell’Unione europea.

Articolo 8

Sospensione dell’applicazione del protocollo

1.   L’applicazione del presente protocollo può essere sospesa su iniziativa di una delle Parti, previa consultazione in sede di commissione mista, qualora siano constatate una o più delle seguenti condizioni:

a)

circostanze anomale, quali definite all’articolo 2, lettera h), dell’accordo di partenariato nel settore della pesca, che impediscano lo svolgimento delle attività di pesca nella zona di pesca ivoriana;

b)

mutamenti significativi nella definizione e nell’attuazione della politica della pesca di una delle Parti, che incidano sulle disposizioni del presente protocollo;

c)

attivazione dei meccanismi di consultazione di cui all’articolo 96 dell’Accordo di Cotonou a seguito di una violazione degli elementi essenziali e fondamentali dei diritti umani previsti all’articolo 9 di detto accordo;

d)

mancato pagamento della contropartita finanziaria prevista all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), da parte dell’Unione europea, per ragioni diverse da quelle previste all’articolo 9 del presente protocollo;

e)

controversia grave e non risolta tra le due Parti in merito all’applicazione e all’interpretazione del presente protocollo.

2.   Quando l’applicazione del protocollo viene sospesa per motivi diversi da quelli menzionati al paragrafo 1, lettera c), la Parte interessata è tenuta a notificare la sua intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione. La sospensione del protocollo per i motivi di cui al paragrafo 1, lettera c), si applica non appena venga adottata la decisione di sospensione.

3.   In caso di sospensione le Parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Se le Parti raggiungono un’intesa, l’applicazione del protocollo riprende e l’importo della contropartita finanziaria è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione.

Articolo 9

Sospensione e revisione del pagamento della contropartita finanziaria

1.   La contropartita finanziaria prevista all’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), può essere riveduta o sospesa, previa consultazione condotta in sede di commissione mista, qualora siano constatate una o più delle seguenti condizioni:

a)

circostanze anomale, quali definite all’articolo 2, lettera h), dell’accordo di partenariato nel settore della pesca, che impediscano lo svolgimento delle attività di pesca nella zona di pesca ivoriana;

b)

mutamenti significativi nella definizione e nell’attuazione della politica della pesca di una delle Parti, che incidano sulle disposizioni del presente protocollo;

c)

attivazione dei meccanismi di consultazione di cui all’articolo 96 dell’Accordo di Cotonou a seguito di una violazione degli elementi essenziali e fondamentali dei diritti umani previsti all’articolo 9 di detto accordo.

2.   L’Unione europea può rivedere o sospendere, del tutto o in parte, il pagamento della contropartita finanziaria specifica prevista all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del presente protocollo in caso di mancata esecuzione di tale contropartita finanziaria o quando una valutazione condotta dalla commissione mista mostri che i risultati ottenuti non sono conformi alla programmazione.

3.   Il pagamento della contropartita finanziaria riprende, previi consultazione e accordo delle Parti, non appena sia stata ripristinata la situazione precedente gli avvenimenti menzionati al paragrafo 1 e/o quando i risultati di attuazione finanziaria di cui al paragrafo 2 lo giustifichino. Tuttavia la contropartita finanziaria specifica di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), può essere versata unicamente nei 6 mesi successivi alla scadenza del protocollo.

4.   Le autorizzazioni di pesca concesse alle navi europee possono essere sospese in concomitanza alla sospensione del pagamento della contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a). In caso di ripresa, la validità di tali autorizzazioni di pesca è prolungata per una durata pari al periodo di sospensione delle attività di pesca.

5.   Fatto salvo il disposto del paragrafo 1 del presente articolo, in caso di mancato pagamento, da parte dell’Unione europea, della contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), le autorità ivoriane ne informano ufficialmente l’Unione europea. Quest’ultima procede alle opportune verifiche e, se del caso, al pagamento entro un termine massimo di 60 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della domanda ufficiale.

In mancanza di pagamento o di un’adeguata giustificazione entro il termine suddetto, le autorità ivoriane possono sospendere l’applicazione del protocollo conformemente alle disposizioni dell’articolo 8. L’applicazione del protocollo riprende non appena effettuato il pagamento.

Articolo 10

Informatizzazione degli scambi

1.   La Repubblica della Costa d’Avorio e l’Unione europea si impegnano a predisporre nel più breve termine i sistemi informatici necessari allo scambio elettronico di tutte le informazioni e di tutti i documenti connessi all’attuazione dell’accordo.

2.   I documenti su supporto informatico sono sempre considerati equivalenti a quelli su carta.

3.   La Repubblica della Costa d’Avorio e l’Unione europea si notificano senza indugio qualsiasi malfunzionamento di un sistema informatico. Le informazioni e i documenti connessi all’attuazione dell’accordo sono allora automaticamente sostituiti dalla loro versione cartacea.

Articolo 11

Riservatezza dei dati

La Repubblica della Costa d’Avorio e l’Unione europea si impegnano affinché tutti i dati nominativi relativi alle navi europee e alle loro attività di pesca ottenuti nel quadro dell’accordo siano sempre trattati con rigore, conformemente ai principi in materia di riservatezza e protezione dei dati.

Articolo 12

Denuncia

1.   In caso di denuncia del presente protocollo, la Parte interessata notifica per iscritto all’altra Parte la propria intenzione di denunciare il protocollo almeno sei (6) mesi prima della data in cui la denuncia prende effetto.

2.   L’invio della notifica di cui al precedente paragrafo comporta l’avvio di consultazioni tra le Parti.

Articolo 13

Applicazione provvisoria

Il presente protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dal 1o luglio 2013.

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente protocollo entra in vigore alla data in cui le Parti si notificano l’espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

Per l'Unione europea

Per la Repubblica della Costa d’Avorio

ALLEGATO

Condizioni per l’esercizio della pesca da parte delle navi dell’unione europea nella zona di pesca della costa d’avorio

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

1.   Designazione dell’autorità competente

Ai fini del presente allegato e salvo indicazione contraria, ogni riferimento all’Unione europea (UE) o alla Repubblica della Costa d’Avorio in relazione a un’autorità competente designa:

per l’UE: la Commissione europea, se del caso per il tramite della delegazione dell’UE in Costa d’Avorio,

per la Repubblica della Costa d’Avorio: il Ministero della pesca.

2.   Zona di pesca

Fatte salve le disposizioni di cui al seguente punto 3, le navi dell’UE potranno esercitare attività di pesca nelle acque situate oltre le 12 miglia nautiche a partire dalle linee di base.

3.   Zone vietate alla navigazione e alla pesca

Al momento del rilascio della licenza di pesca, il Ministero della pesca della Repubblica della Costa d’Avorio comunica agli armatori le coordinate geografiche delle zone vietate alla navigazione e alla pesca. Tale informazione è altresì trasmessa alla delegazione dell’UE.

4.   Conto bancario

Prima dell’entrata in vigore del protocollo, la Repubblica della Costa d’Avorio comunica all’UE gli estremi del conto bancario su cui dovranno essere versati gli importi finanziari dovuti dalle navi dell’UE nell’ambito dell’accordo. I costi relativi ai bonifici bancari sono a carico degli armatori.

CAPO II

FORMALITÀ PER LA RICHIESTA E IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI PESCA

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente allegato, il termine «licenza» equivale al termine «autorizzazione di pesca» quale definito nella legislazione europea.

1.   Condizioni preliminari all’ottenimento di una licenza di pesca — navi ammissibili

Possono ottenere una licenza di pesca nella zona di pesca della Costa d’Avorio soltanto le navi che ne hanno diritto. A tal fine le navi devono essere iscritte nel registro dei pescherecci dell’UE.

L’armatore, il comandante e la nave stessa detengono questo diritto se non è stato loro vietato l’esercizio dell’attività di pesca in Costa d’Avorio. Essi devono essere in regola nei confronti dell’amministrazione della Costa d’Avorio, ossia devono avere assolto tutti i precedenti obblighi derivanti dalla loro attività di pesca in Costa d’Avorio nell’ambito degli accordi di pesca conclusi con l’Unione europea.

2.   Domanda di licenza

Le autorità competenti dell’UE presentano al Ministero della pesca della Costa d’Avorio, per via elettronica o con qualsiasi altro mezzo idoneo, una domanda per ogni nave che intende esercitare attività di pesca in virtù dell’accordo; la domanda è trasmessa almeno 30 giorni lavorativi prima della data di validità richiesta.

Le domande sono presentate al Ministero della pesca su formulari redatti secondo il modello riportato nell’appendice I.

Ogni domanda di licenza è accompagnata dai seguenti documenti:

la prova del pagamento dell’anticipo forfettario per il periodo di validità della domanda,

1 fotografia a colori della nave (di profilo), delle imbarcazioni ausiliarie e degli impianti aerei ausiliari per l’individuazione del pesce,

un’illustrazione e una descrizione particolareggiata degli attrezzi da pesca utilizzati.

La domanda di rinnovo di una licenza nell’ambito del protocollo in vigore per una nave le cui caratteristiche tecniche non sono state modificate sarà corredata della prova di pagamento del canone.

3.   Canone forfettario

Il pagamento del canone è effettuato sul conto indicato dalle autorità ivoriane in conformità dell’articolo 1, punto 4, del presente allegato.

I canoni comprendono tutte le tasse nazionali e locali, escluse le tasse portuali e gli oneri per prestazioni di servizi.

4.   Elenco provvisorio delle navi autorizzate a pescare

Una volta ricevute le domande di autorizzazione di pesca e la notifica del pagamento dell’anticipo, la Costa d’Avorio stabilisce l’elenco provvisorio delle navi richiedenti. Questo elenco viene immediatamente comunicato all’autorità nazionale responsabile del controllo della pesca e all’UE.

L’UE trasmette copia dell’elenco provvisorio all’armatore o al raccomandatario. In caso di chiusura degli uffici dell’UE, la Costa d’Avorio può rilasciare copia dell’elenco provvisorio direttamente all’armatore o al suo raccomandatario. Le navi sono autorizzate a pescare a decorrere dalla loro iscrizione nell’elenco provvisorio. Le navi devono tenere permanentemente a bordo copia dell’elenco provvisorio fino al rilascio della rispettiva autorizzazione di pesca.

5.   Rilascio delle licenze

Entro 21 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione prevista al precedente punto 2, il Ministero della pesca della Costa d’Avorio rilascia le licenze di pesca per tutte le navi agli armatori o ai loro rappresentanti tramite la delegazione dell’Unione europea in Costa d’Avorio.

Le licenze hanno una durata di validità di un anno e sono rinnovabili. Le licenze sono rilasciate per il periodo dal 1o luglio al 30 giugno dell’anno successivo.

6.   Elenco delle navi autorizzate a pescare

Non appena rilasciate le licenze, la Repubblica della Costa d’Avorio stabilisce l’elenco definitivo delle navi autorizzate a pescare nelle acque ivoriane. L’elenco è immediatamente comunicato all’autorità nazionale responsabile del controllo della pesca e all’UE e sostituisce l’elenco provvisorio sopra menzionato.

7.   Trasferimento della licenza

La licenza è rilasciata a nome di una nave determinata e non è trasferibile. Tuttavia, su richiesta dell’UE e in caso di dimostrata forza maggiore, come la perdita o l’immobilizzazione prolungata di una nave a causa di avaria tecnica grave, la licenza di una nave è sostituita da una nuova licenza a nome di un’altra nave della stessa categoria della nave da sostituire, secondo quanto previsto dall’articolo 1 del protocollo, senza che debba essere versato un nuovo canone. In questo caso il calcolo del livello delle catture per la determinazione di un eventuale pagamento supplementare terrà conto della somma delle catture totali delle due navi.

L’armatore della nave da sostituire o il suo rappresentante consegna la licenza annullata al Ministero della pesca della Costa d’Avorio tramite la delegazione dell’UE.

La data di inizio di validità della nuova licenza è quella in cui l’armatore consegna la licenza annullata al Ministero della pesca della Costa d’Avorio. Il trasferimento della licenza è comunicato alla delegazione dell’UE in Costa d’Avorio.

8.   Detenzione a bordo della licenza

La licenza deve essere sempre conservata a bordo della nave. Tuttavia le navi sono autorizzate a pescare a decorrere dalla loro iscrizione nell’elenco provvisorio di cui al punto 4 del presente capo.

CAPO III

CONDIZIONI DI LICENZA — CANONI E ANTICIPI

1.   Il canone è fissato a 35 EUR per tonnellata pescata nella zona di pesca della Costa d’Avorio per le tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie.

2.   Le licenze sono rilasciate previo versamento, presso le competenti autorità nazionali, dei seguenti importi forfettari:

5 390 EUR per tonniera con reti a circuizione, corrispondenti ai canoni dovuti per 154 tonnellate all’anno,

1 960 EUR per peschereccio con palangari di superficie, corrispondenti ai canoni dovuti per 56 tonnellate all’anno.

3.   Entro il 15 giugno di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione europea i quantitativi delle catture effettuate nell’anno precedente, confermati dagli istituti scientifici di cui al seguente punto 6.

4.   Il computo definitivo dei canoni dovuti per l’anno n è adottato dalla Commissione europea entro il 31 luglio dell’anno n + 1 sulla base delle dichiarazioni di cattura compilate da ciascun armatore e confermate dagli istituti scientifici competenti.

5.   Detto computo è comunicato contemporaneamente al Ministero della pesca della Costa d’Avorio e agli armatori per il tramite degli Stati membri.

6.   Se il computo definitivo è superiore al canone forfettario versato ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione di pesca, l’armatore versa il saldo alla Repubblica della Costa d’Avorio entro un termine di 45 giorni, salvo contestazione da parte dell’armatore stesso.

7.   Tuttavia, se il computo definitivo è inferiore all’ammontare dell’anticipo di cui al punto 2 della presente sezione, l’importo residuo corrispondente non viene rimborsato all’armatore.

CAPO IV

REGIME DI DICHIARAZIONE DELLE CATTURE

1.   Giornale di pesca

Il comandante di una nave dell’UE operante nel quadro dell’accordo tiene un giornale di pesca, il cui modello per ciascuna categoria di pesca figura all’appendice 3 del presente allegato.

Il comandante compila il giornale di pesca per ciascun giorno di presenza della nave nella zona di pesca della Costa d’Avorio.

Il comandante annota ogni giorno nel giornale di pesca il quantitativo di ciascuna specie, identificata con il rispettivo codice FAO alfa-3, catturata e detenuta a bordo, espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari. Per ciascuna specie principale, il comandante indica altresì le catture uguali a zero. Ove del caso, il comandante inserisce ogni giorno nel giornale di pesca anche i quantitativi di ciascuna specie rigettati in mare, espressi in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari.

Il giornale di pesca è compilato in modo leggibile, in stampatello, e firmato dal comandante.

Il comandante è responsabile dell’esattezza dei dati registrati nel giornale di pesca.

2.   Dichiarazione delle catture

Il comandante dichiara le catture effettuate dalla nave consegnando al Ministero della pesca i giornali di pesca relativi al periodo di presenza nella zona di pesca della Costa d’Avorio. Il comandante trasmette contestualmente copia dei giornali di pesca al Centre de Recherche Océanologique (CRO) della Costa d’Avorio e a uno degli istituti scientifici seguenti:

i)

IRD (Institut de recherche pour le développement)

ii)

IEO (Instituto Español de Oceanografía)

iii)

INIAP (Instituto Nacional de Investigação Agrària e das Pescas)

I giornali di pesca sono consegnati secondo le seguenti modalità:

i)

se la nave transita in un porto della Costa d’Avorio, l’originale di ciascun giornale di pesca è consegnato al rappresentante dell’armatore in Costa d’Avorio; questi lo trasmette alle autorità ivoriane, che ne dichiarano il ricevimento per iscritto;

ii)

se la nave esce dalla zona di pesca della Costa d’Avorio senza passare preliminarmente per un porto ivoriano, il giornale di pesca è trasmesso nei 30 giorni successivi all’uscita dalla zona di pesca della Costa d’Avorio con uno dei mezzi seguenti:

a)

di preferenza mediante posta elettronica;

b)

per posta; oppure

c)

via fax.

Il numero di fax e di telefono e l’indirizzo di posta elettronica sono comunicati al momento del rilascio della licenza di pesca. La Costa d’Avorio notifica immediatamente alle navi interessate e all’UE eventuali modifiche dell’indirizzo di posta elettronica, del numero di chiamata o della frequenza di invio.

In caso di inosservanza delle disposizioni del presente capo, il governo della Costa d’Avorio si riserva il diritto di sospendere la licenza della nave incriminata sino ad espletamento delle necessarie formalità e di applicare all’armatore la sanzione prevista dalla regolamentazione vigente in Costa d’Avorio. L’Unione europea e lo Stato membro di bandiera ne vengono informati.

3.   Transizione verso un sistema elettronico

Le due Parti si dichiarano disposte a effettuare la transizione verso un sistema elettronico di dichiarazione delle catture conforme alle caratteristiche tecniche specificate nell’appendice 5. Le Parti convengono di definire di comune accordo, in sede di commissione mista, le modalità di tale transizione con l’obiettivo di rendere il sistema operativo al 31 dicembre 2014.

CAPO V

IMBARCO DI MARITTIMI

1.   Gli armatori europei si impegnano ad assumere cittadini dei paesi ACP alle condizioni e nei limiti seguenti:

per la flotta delle tonniere con reti a circuizione, almeno il 20 % dei marittimi imbarcati nel corso della campagna di pesca del tonno nella zona di pesca del paese terzo proviene da paesi ACP,

per la flotta dei pescherecci con palangari di superficie, almeno il 20 % dei marittimi imbarcati nel corso della campagna di pesca nella zona di pesca del paese terzo proviene da paesi ACP.

2.   Gli armatori fanno il possibile per imbarcare in via prioritaria marittimi di nazionalità ivoriana.

3.   La Dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro si applica di diritto ai marittimi imbarcati su navi europee. Ciò vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l’eliminazione della discriminazione in materia occupazionale e professionale.

4.   I contratti di lavoro dei marittimi ACP, di cui è consegnata copia ai firmatari, sono conclusi tra i rappresentanti degli armatori e i marittimi e/o i loro sindacati o rappresentanti. Tali contratti garantiscono ai marittimi l’iscrizione al regime di previdenza sociale pertinente, che comprende un’assicurazione su vita, malattia e infortuni.

5.   Il salario dei marittimi ACP è a carico degli armatori. Esso deve essere fissato di comune accordo tra gli armatori o i loro rappresentanti e i marittimi e/o i loro sindacati o i loro rappresentanti. Tuttavia le condizioni di retribuzione dei marittimi ACP non possono essere inferiori a quelle che si applicano agli equipaggi dei loro rispettivi paesi e, in ogni caso, a quanto previsto dalle norme dell’OIL.

6.   I marittimi ingaggiati dalle navi europee devono presentarsi al comandante della nave il giorno precedente a quello proposto per l’imbarco. Se un marittimo non si presenta alla data e all’ora previste per l’imbarco, l’armatore è automaticamente dispensato dall’obbligo di imbarcarlo.

7.   Gli armatori comunicano ogni anno le informazioni relative ai marittimi imbarcati, precisando il numero di marittimi:

dell’Unione europea,

di paesi ACP (operando una distinzione tra cittadini ivoriani e cittadini di altri paesi ACP),

di paesi non ACP e non UE.

CAPO VI

MISURE TECNICHE

Le misure tecniche applicabili alle navi titolari di una licenza, relative alla zona, agli attrezzi da pesca e alle catture accessorie, sono definite nella scheda tecnica di cui all’appendice 2 del presente allegato.

Le navi sono tenute a rispettare le misure e le raccomandazioni adottate dall’ICCAT per la regione per quanto riguarda gli attrezzi da pesca, le relative specifiche tecniche e qualsiasi altra misura tecnica applicabile alle loro attività di pesca.

CAPO VII

OSSERVATORI

1.   Le navi autorizzate a praticare attività di pesca nelle acque della Costa d’Avorio nell’ambito dell’accordo imbarcano a bordo gli osservatori designati dalla competente organizzazione regionale per la pesca (ORP) alle condizioni di seguito precisate.

1.1.

Su richiesta dell’autorità competente, le navi europee prendono a bordo un osservatore da questa designato per controllare le catture effettuate nelle acque della Costa d’Avorio.

1.2.

L’autorità competente elabora l’elenco delle navi designate per imbarcare un osservatore, nonché l’elenco degli osservatori designati per l’imbarco. Tali elenchi sono periodicamente aggiornati. I suddetti elenchi vengono comunicati all’Unione europea al momento in cui sono redatti e, successivamente, ogni tre mesi, con gli eventuali aggiornamenti.

1.3.

L’autorità competente comunica agli armatori interessati o ai loro rappresentanti il nome dell’osservatore designato per essere imbarcato a bordo delle rispettive navi; tale comunicazione è effettuata al momento del rilascio della licenza o almeno 15 giorni prima della data prevista dell’imbarco dell’osservatore.

2.   La durata della permanenza a bordo dell’osservatore corrisponde a una bordata. Tuttavia, su esplicita richiesta delle autorità ivoriane competenti, tale permanenza a bordo può essere ripartita su diverse bordate in funzione della durata media delle bordate previste per una nave determinata. Tale richiesta è formulata dall’autorità competente all’atto della notifica del nome dell’osservatore designato per essere imbarcato sulla nave in questione.

3.   Le condizioni dell’imbarco dell’osservatore sono stabilite di comune accordo dall’armatore o dal suo rappresentante e dall’autorità competente.

4.   L’osservatore è imbarcato in un porto scelto dall’armatore all’inizio della prima bordata effettuata nelle acque della Costa d’Avorio dopo la notifica dell’elenco delle navi designate.

5.   Gli armatori interessati comunicano entro due settimane, e con un preavviso di dieci giorni, le date e i porti della sub-regione previsti per l’imbarco degli osservatori.

6.   In caso di imbarco in un paese situato al di fuori della sub-regione, le spese di viaggio dell’osservatore sono a carico dell’armatore. Se una nave avente a bordo un osservatore regionale lascia la zona di pesca regionale, devono essere prese opportune disposizioni per garantire il rimpatrio dell’osservatore nel più breve tempo possibile, a spese dell’armatore.

7.   Se l’osservatore non si presenta nel luogo e al momento convenuti o nelle dodici ore che seguono, l’armatore è automaticamente dispensato dall’obbligo di prenderlo a bordo.

8.   All’osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. Quando la nave opera nelle acque della Costa d’Avorio, l’osservatore svolge le seguenti funzioni:

8.1.

osserva le attività di pesca delle navi;

8.2.

verifica la posizione delle navi impegnate in operazioni di pesca;

8.3.

procede al prelievo di campioni biologici nell’ambito di programmi scientifici;

8.4.

prende nota degli attrezzi da pesca utilizzati;

8.5.

verifica i dati relativi alle catture effettuate nelle zone di pesca della Costa d’Avorio riportati nel giornale di bordo;

8.6.

verifica le percentuali delle catture accessorie ed effettua una stima del volume dei rigetti delle specie di pesci commercializzabili;

8.7.

comunica alla propria autorità competente, con qualsiasi mezzo appropriato, i dati relativi all’attività di pesca, compreso il volume delle catture principali e accessorie detenute a bordo.

9.   Il comandante prende tutti i provvedimenti che gli competono affinché all’osservatore siano garantiti il rispetto della sua persona e la sicurezza nell’esercizio delle sue funzioni.

10.   L’osservatore gode di tutte le agevolazioni necessarie per l’esercizio delle sue funzioni. Il comandante mette a sua disposizione i mezzi di comunicazione necessari per lo svolgimento delle sue mansioni, nonché i documenti inerenti alle attività di pesca della nave, compresi il giornale di bordo e il libro di navigazione, e gli consente di accedere alle varie parti della nave nella misura necessaria all’espletamento dei compiti di sua competenza.

11.   Durante la permanenza a bordo, l’osservatore:

11.1.

prende i provvedimenti necessari affinché le condizioni del suo imbarco e la sua presenza a bordo non interrompano né ostacolino le operazioni di pesca;

11.2.

rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo, nonché la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave.

12.   Al termine del periodo di osservazione e prima dello sbarco l’osservatore redige un rapporto di attività che è trasmesso alle autorità competenti con copia all’Unione europea. L’osservatore firma tale rapporto alla presenza del comandante, che può aggiungervi o farvi aggiungere le osservazioni che ritiene opportune, seguite dalla propria firma. Una copia del rapporto è consegnata al comandante della nave al momento dello sbarco dell’osservatore scientifico.

13.   Le spese di vitto e alloggio degli osservatori sono a carico dell’armatore, che garantisce loro condizioni analoghe a quelle riservate agli ufficiali, tenuto conto delle possibilità della nave.

14.   La retribuzione dell’osservatore e i relativi oneri sociali sono a carico dell’autorità competente.

15.   Le parti si consultano quanto prima con i paesi terzi interessati in merito alla definizione di un sistema di osservatori regionali e alla scelta della competente organizzazione regionale per la pesca. In attesa dell’attuazione di un sistema di osservatori regionali, le navi autorizzate a pescare nella zona di pesca della Costa d’Avorio nell’ambito dell’accordo imbarcano, al posto degli osservatori regionali, osservatori designati dalle autorità ivoriane competenti secondo le modalità di cui sopra.

CAPO VIII

CONTROLLO E ISPEZIONE

1.   Entrata e uscita dalla zona

1.1.

Le navi europee comunicano alle autorità ivoriane preposte al controllo della pesca, con almeno tre ore di anticipo, la loro intenzione di entrare o di uscire dalla zona di pesca della Costa d’Avorio.

Nel notificare l’entrata o l’uscita, la nave comunica in particolare:

i)

la data, l’ora e il punto di passaggio previsti;

ii)

il quantitativo (espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari) di ciascuna specie detenuta a bordo, identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa-3;

iii)

la natura e la presentazione dei prodotti.

1.2.

Tali comunicazioni sono effettuate di preferenza mediante posta elettronica o, in alternativa, via fax. La Repubblica della Costa d’Avorio ne conferma senza indugio il ricevimento per ritorno di posta elettronica o via fax.

1.3.

Una nave sorpresa a praticare attività di pesca senza aver avvertito le competenti autorità della Costa d’Avorio è considerata in infrazione.

2.   Procedure di ispezione

2.1.

I comandanti delle navi europee impegnate in attività di pesca nelle acque della Costa d’Avorio consentono a qualsiasi funzionario ivoriano a tal fine debitamente autorizzato e identificabile di espletare le proprie mansioni di controllo delle attività di pesca.

2.2.

La presenza a bordo di tali funzionari non deve superare il tempo necessario per lo svolgimento delle loro mansioni.

2.3.

Al termine di ciascuna ispezione gli ispettori della Costa d’Avorio redigono un rapporto di ispezione nel quale il comandante della nave dell’UE ha il diritto di annotare le proprie osservazioni. Il rapporto di ispezione è firmato dall’ispettore che lo redige e dal comandante della nave dell’UE. La firma del rapporto di ispezione da parte del comandante non pregiudica il diritto di difesa dell’armatore nel corso del procedimento connesso all’infrazione. Qualora si rifiuti di firmare il documento, il comandante deve precisarne le ragioni per iscritto e l’ispettore appone la dicitura «rifiuto di firma». Prima di lasciare la nave dell’UE, gli ispettori ivoriani consegnano una copia del rapporto di ispezione al comandante.

2.4.

I comandanti delle navi europee impegnate in operazioni di sbarco o di trasbordo in un porto della Costa d’Avorio consentono agli ispettori ivoriani a tal fine debitamente autorizzati e identificabili di procedere al controllo di tali operazioni. Al termine di ogni ispezione e controllo è rilasciato un attestato al comandante della nave.

2.5

La Costa d’Avorio può autorizzare l’UE a partecipare alle ispezioni in qualità di osservatore.

3.   Trasbordi

3.1.

Le navi europee che intendono trasbordare catture nelle acque della Costa d’Avorio effettuano tale operazione nei porti o nella rada dei porti della Costa d’Avorio.

3.2.

Gli armatori di tali navi comunicano alle competenti autorità ivoriane, con almeno 24 ore di anticipo, le seguenti informazioni:

il nome delle navi da pesca che effettuano il trasbordo,

il nome, il numero IMO e la bandiera del cargo vettore,

il quantitativo di ogni specie da trasbordare,

la data e il luogo del trasbordo.

3.3.

Il trasbordo è considerato come un’uscita dalla zona di pesca della Costa d’Avorio. I comandanti delle navi trasmettono alle competenti autorità della Costa d’Avorio le dichiarazioni di cattura, specificando se intendono proseguire l’attività di pesca oppure uscire dalla zona di pesca della Costa d’Avorio.

3.4.

Nella zona di pesca della Costa d’Avorio è vietata qualsiasi operazione di trasbordo delle catture non prevista ai precedenti punti. Chiunque contravvenga a questa disposizione incorre nelle sanzioni previste dalla normativa vigente in Costa d’Avorio.

CAPO IX

SISTEMA DI CONTROLLO VIA SATELLITE (VMS)

1.   Messaggi di posizione delle navi — sistema VMS

Durante la loro permanenza nella zona di pesca della Costa d’Avorio, le navi dell’UE titolari di una licenza devono disporre di un sistema di sorveglianza via satellite (Vessel Monitoring System - VMS) che consenta la comunicazione automatica e continua della loro posizione, ogni ora, al centro di controllo della pesca (CCP) del loro Stato di bandiera.

Ogni messaggio di posizione reca le seguenti informazioni:

a)

l’identificazione della nave;

b)

l’ultima posizione geografica della nave (longitudine, latitudine), con un margine di errore inferiore ai 500 metri e un margine di affidabilità del 99 %;

c)

la data e l’ora di registrazione della posizione;

d)

la velocità e la rotta della nave.

Ogni messaggio di posizione deve essere configurato secondo il formato di cui all’appendice 4 del presente allegato. La prima posizione registrata successivamente all’entrata nella zona di pesca della Costa d’Avorio è identificata con il codice «ENT». Tutte le posizioni successive sono identificate con il codice «POS», ad eccezione della prima posizione registrata dopo l’uscita dalla zona di pesca della Costa d’Avorio, che viene identificata con il codice «EXI».

Il CCP dello Stato di bandiera garantisce il trattamento automatico e, se del caso, la trasmissione elettronica dei messaggi di posizione. I messaggi di posizione devono essere registrati in modo sicuro e conservati per un periodo di tre anni.

2.   Trasmissione da parte della nave in caso di guasto del sistema VMS

Il comandante garantisce in ogni momento la piena operatività del sistema VMS della sua nave e la corretta trasmissione dei messaggi di posizione al CCP dello Stato di bandiera.

In caso di guasto, il sistema VMS della nave è riparato o sostituito entro un termine di un mese. Una volta trascorso tale termine, la nave non è più autorizzata a pescare nella zona di pesca della Costa d’Avorio.

Le navi operanti nella zona di pesca ivoriana con un sistema VMS difettoso sono tenute a comunicare i loro messaggi di posizione mediante posta elettronica, via radio o fax al CCP dello Stato di bandiera, almeno ogni quattro ore, fornendo tutte le informazioni obbligatorie specificate al punto 1.

3.   Comunicazione sicura dei messaggi di posizione alla Repubblica della Costa d’Avorio

Il CCP dello Stato di bandiera trasmette automaticamente i messaggi di posizione delle navi interessate al CCP della Costa d’Avorio non appena quest’ultimo sia in grado di ricevere i messaggi. I CCP dello Stato di bandiera e della Repubblica della Costa d’Avorio provvedono allo scambio dei propri indirizzi elettronici di contatto e si comunicano senza indugio ogni modifica dei medesimi.

La trasmissione dei messaggi di posizione fra i CCP dello Stato di bandiera e della Repubblica della Costa d’Avorio avviene per via elettronica secondo un sistema di comunicazione protetto.

Il CCP della Repubblica della Costa d’Avorio informa senza indugio il CCP dello Stato di bandiera e l’UE in merito a ogni interruzione nella ricezione dei messaggi di posizione consecutivi di una nave titolare di una licenza che non abbia notificato la propria uscita dalla zona.

4.   Malfunzionamento del sistema di comunicazione

La Repubblica della Costa d’Avorio verifica la compatibilità del proprio equipaggiamento elettronico con quello del CCP dello Stato di bandiera e informa senza indugio l’UE in merito ad ogni malfunzionamento nella comunicazione e nella ricezione dei messaggi di posizione, al fine di trovare una soluzione tecnica nel più breve termine. Eventuali controversie sono sottoposte all’esame della commissione mista.

Il comandante è ritenuto responsabile di ogni manipolazione accertata del sistema VMS della nave volta a perturbarne il funzionamento o a falsificare i messaggi di posizione. Eventuali infrazioni sono soggette alle sanzioni previste dalla legislazione vigente in Costa d’Avorio.

5.   Revisione della frequenza dei messaggi di posizione

Sulla base di elementi fondati che inducano a ipotizzare un’infrazione, la Repubblica della Costa d’Avorio può chiedere al CCP dello Stato di bandiera, con copia all’UE, in relazione a un periodo di indagine determinato, di ridurre a trenta minuti l’intervallo di invio dei messaggi di posizione di una nave. La Repubblica della Costa d’Avorio trasmette senza indugio detti elementi di prova al CCP dello Stato di bandiera e all’UE. Il CCP dello Stato di bandiera invia senza indugio alla Repubblica della Costa d’Avorio i messaggi di posizione secondo la nuova frequenza.

Alla conclusione del periodo di indagine, la Repubblica della Costa d’Avorio ne informa immediatamente il CCP dello Stato di bandiera e l’UE, comunicando successivamente le misure eventualmente adottate a seguito dell’indagine.

CAPO X

INFRAZIONI

1.   Trattamento delle infrazioni

Ogni infrazione commessa da una nave dell’UE titolare di una licenza conformemente alle disposizioni del presente allegato deve essere menzionata in un rapporto di ispezione. Tale rapporto è trasmesso all’UE e allo Stato di bandiera entro un termine di 7 giorni lavorativi.

2.   Fermo — Riunione di informazione

Ogni nave dell’UE in situazione di infrazione può essere costretta a cessare la propria attività di pesca e, se si trova in mare, a rientrare in un porto della Costa d’Avorio.

La Repubblica della Costa d’Avorio notifica all’UE, entro un termine massimo di 24 ore, ogni fermo di una nave dell’UE titolare di una licenza. La notifica è accompagnata da elementi di prova relativi all’infrazione denunciata.

Prima di adottare misure nei confronti della nave, del comandante, dell’equipaggio o del carico, ad eccezione delle misure destinate alla conservazione delle prove, la Repubblica della Costa d’Avorio organizza su richiesta dell’UE, entro un giorno lavorativo dalla notifica del fermo della nave, una riunione di informazione per chiarire i fatti che hanno condotto al fermo e illustrare le ulteriori misure da adottare. Un rappresentante dello Stato di bandiera della nave può assistere a questa riunione di informazione.

3.   Sanzione dell’infrazione — Procedura transattiva

La sanzione dell’infrazione denunciata è fissata dalla Repubblica della Costa d’Avorio secondo le disposizioni della legislazione nazionale in vigore.

Se la risoluzione dell’infrazione richiede un procedimento giudiziario, prima dell’avvio di quest’ultimo, e a condizione che l’infrazione non costituisca reato penale, fra la Repubblica della Costa d’Avorio e l’UE è avviata una procedura transattiva volta a determinare i termini e il livello della sanzione. Alla procedura transattiva possono prendere parte rappresentanti dello Stato di bandiera della nave e dell’UE. La procedura transattiva si conclude entro tre giorni dalla notifica del fermo della nave.

4.   Procedimento giudiziario — Cauzione bancaria

Se la procedura transattiva non dà esito positivo e l’infrazione è sottoposta all’istanza giudiziaria competente, l’armatore della nave in infrazione deposita una cauzione bancaria presso una banca designata dalla Repubblica della Costa d’Avorio il cui importo, fissato dalla Repubblica della Costa d’Avorio, copre i costi connessi al fermo della nave, all’ammenda stimata e alle eventuali indennità compensative. La cauzione bancaria resta vincolata fino alla conclusione del procedimento giudiziario.

La cauzione bancaria è svincolata e restituita all’armatore subito dopo la pronuncia della sentenza:

a)

nella sua totalità, se non è imposta alcuna sanzione;

b)

a concorrenza del saldo residuo, se la sanzione comporta un’ammenda inferiore all’importo della cauzione bancaria.

La Repubblica della Costa d’Avorio comunica all’UE l’esito del procedimento giudiziario entro un termine di 7 giorni lavorativi a decorrere dalla pronuncia della sentenza.

5.   Rilascio della nave e dell’equipaggio

La nave e il suo equipaggio sono autorizzati a lasciare il porto:

dopo che siano stati espletati gli obblighi derivanti dalla procedura transattiva, oppure

dopo che sia stata depositata la cauzione bancaria.

Appendici

1.

Modulo di domanda di licenza

2.

Scheda tecnica

3.

Giornale di bordo ICCAT

4.

Formato del messaggio di posizione VMS

5.

Segnalazione elettronica delle operazioni di pesca (ERS)

Appendice 1

Modulo di domanda di licenza

ACCORDO DI PESCA COSTA D’AVORIO — UNIONE EUROPEA

DOMANDA DI LICENZA DI PESCA

Image

Appendice 2

Scheda tecnica

TONNIERE CONGELATRICI CON RETI A CIRCUIZIONE E PESCHERECCI CON PALANGARI

1.

Zona di pesca

Al di là delle 12 miglia nautiche dalla linea di base

2.

Attrezzo autorizzato:

Sciabica

Palangaro di superficie

3.

Specie vietate:

In conformità della convenzione sulle specie migratorie e delle risoluzioni dell’ICCAT, è vietata la pesca dello squalo elefante (Cetorhinus maximus), del pescecane (Carcharodon carcharias), dello squalo volpe occhione (Alopias superciliosus), dei pesci martello della famiglia Sphyrnidae (ad eccezione dello Sphyrna tiburo), dello squalo alalunga (Carcharhinus longimanus) e dello squalo seta (Carcharhinus falciformis). È inoltre vietata la pesca dello squalo toro (Carcharias taurus) e della canesca (Galeorhinus galeus).

Le due Parti si consultano in sede di commissione mista al fine di aggiornare l’elenco di cui sopra sulla base di raccomandazioni scientifiche.

4.

Stazza autorizzata/Canoni

4.1.

Canone aggiuntivo per tonnellata catturata

35 EUR/tonnellata

4.2.

Canone forfettario annuo

5 390 EUR per 154 tonnellate per le tonniere con reti a circuizione

1 960 EUR per 56 tonnellate per i pescherecci con palangari di superficie

4.3.

Numero di navi autorizzate a pescare

28 tonniere con reti a circuizione

10 pescherecci con palangari

Appendice 3

Giornale di pesca

Image

Appendice 4

Formato del messaggio di posizione VMS

COMUNICAZIONE DEI MESSAGGI VMS ALLA COSTA D’AVORIO RAPPORTO DI POSIZIONE

Dato

Codice

Obbligatorio/ facoltativo

Osservazioni

Inizio della registrazione

SR

O

Dato relativo al sistema; indica l’inizio della registrazione

Indirizzo di destinazione

AD

O

Dato relativo al messaggio; destinatario, codice ISO alfa-3 del paese

Origine

FR

O

Dato relativo al messaggio; mittente, codice ISO alfa-3 del paese

Numero

RN

F

Dato relativo al messaggio; numero di serie della registrazione per l’anno considerato

Tipo di messaggio

TM

O

Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio: «ENT», «POS» o «EXI»

Nome della nave

NA

F

Nome della nave

Numero di immatricolazione esterno

XR

F

Dato relativo alla nave; numero sulla fiancata della nave

Indicativo di chiamata

RC

O

Dato relativo alla nave; indicativo internazionale di chiamata della nave

Numero di registro della flotta dell’UE

IR

F

Dato relativo alla nave; numero individuale della nave (codice ISO alfa-3 dello Stato di bandiera seguito da un numero)

Latitudine

LT

O

Dato relativo alla posizione della nave; posizione ± 99.999 (WGS-84)

Longitudine

LG

O

Dato relativo alla posizione della nave; posizione ± 999.999 (WGS-84)

Velocità

SP

O

Dato relativo alla posizione della nave; velocità della nave in decimi di nodi

Rotta

CO

O

Dato relativo alla posizione della nave; rotta della nave su scala di 360°

Data

DA

O

Dato relativo alla posizione della nave; data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG)

Ora

TI

O

Dato relativo alla posizione della nave; ora di registrazione della posizione UTC (OOMM)

Fine della registrazione

ER

O

Dato relativo al sistema; indica la fine della registrazione

Formato per la trasmissione dei dati

La trasmissione dei dati è strutturata come segue:

una doppia barra (//) e le lettere «SR» indicano l’inizio della trasmissione,

una doppia barra (//) e un codice indicano l’inizio dell’informazione,

una barra (/) separa il codice dal dato,

coppie di dati sono separate da uno spazio,

le lettere «ER» e una doppia barra (//) indicano la fine della comunicazione.

Appendice 5

Segnalazione elettronica delle operazioni di pesca

Sistema elettronico di registrazione e comunicazione

1.

Le navi da pesca dell’UE operanti nel quadro del presente protocollo devono essere dotate di un sistema elettronico di registrazione e di comunicazione, di seguito denominato sistema ERS (Electronic Reporting System — sistema elettronico di trasmissione dei dati), operativo e in grado di registrare e trasmettere i dati relativi alle attività di pesca, per tutto il tempo della loro permanenza nelle acque della Costa d’Avorio. Le navi europee non dotate del sistema ERS, o dotate di un sistema ERS non funzionante, non sono autorizzate ad avviare operazioni di pesca nelle acque della Costa d’Avorio.

2.

Lo Stato membro di bandiera e la Costa d’Avorio si accertano che i rispettivi centri nazionali di controllo della pesca (CCP) dispongano di attrezzature informatiche e dei programmi necessari per la trasmissione automatica dei dati ERS nel formato XML disponibile su http://ec.europa.eu/cfp/control/codes/index_en.htm nonché per la conservazione elettronica dei dati ERS per un periodo di almeno 3 anni. Eventuali modifiche o aggiornamenti del formato dovranno essere identificati e datati ed entreranno in vigore dopo un termine di 6 mesi.

3.

La trasmissione dei dati ERS si avvale dei mezzi di comunicazione elettronici gestiti dalla Commissione europea a nome dell’UE.

4.

Le Parti provvedono affinché i dati ERS siano registrati in ordine sequenziale.

5.

Lo Stato membro di bandiera e la Costa d’Avorio provvedono affinché i rispettivi CCP si comunichino reciprocamente i nomi, gli indirizzi elettronici e i numeri di telefono e di fax necessari. Ogni ulteriore modifica di tali dati sarà comunicata senza indugio.

Trasmissione dei dati ERS

6.

Le navi dell’UE operanti nell’ambito del presente protocollo:

a)

tengono un giornale di bordo elettronico per ciascun giorno di presenza nelle acque della Costa d’Avorio. Ogni specie è identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa-3, in chilogrammi di peso vivo o, se necessario, in numero di individui;

b)

fatte salve le disposizioni di cui al capo VII, trasmettono in occasione di ogni entrata o uscita dalle acque della Costa d’Avorio i quantitativi detenuti a bordo per ciascuna delle specie identificate sull’autorizzazione di pesca;

c)

registrano le catture effettuate nelle acque della Costa d’Avorio per specie e per ciascuna cala di pesca, identificando i quantitativi catturati e i rigetti. Per le specie identificate sull’autorizzazione di pesca, il comandante deve altresì indicare l’assenza di catture;

d)

fatte salve le disposizioni di cui al capo V, registrano i quantitativi trasbordati e/o sbarcati suddividendoli per specie;

e)

trasmettono per via elettronica i dati ERS al CCP del proprio Stato di bandiera entro le 23:59 UTC.

7.

Il comandante è responsabile dell’esattezza dei dati ERS registrati e trasmessi.

8.

Lo Stato di bandiera si accerta che il proprio CCP trasmetta senza indugio i dati ERS al CCP della Costa d’Avorio secondo le procedure e il formato indicati al punto 2.

9.

Il CCP della Costa d’Avorio:

a)

tratta tutti i dati ERS in modo riservato;

b)

trasmette i dati ERS al CCP dello Stato di bandiera della nave al massimo entro 48 ore dalla fine di ciascuna operazione di trasbordo e/o di sbarco.

Guasti tecnici

10.

Lo Stato di bandiera di una nave dell’UE provvede affinché il comandante, il proprietario o il suo raccomandatario sia informato senza indugio di ogni guasto tecnico del sistema ERS installato sulla nave.

11.

In caso di guasto tecnico del sistema ERS, il comandante e/o il proprietario provvedono affinché il sistema sia riparato o sostituito entro il termine di un mese dal verificarsi del guasto.

12.

Le navi dell’UE che pescano con un sistema ERS difettoso trasmettono ogni giorno, entro le 23:59 UTC, i dati ERS al CCP del proprio Stato di bandiera con ogni altro mezzo elettronico di comunicazione disponibile.

Mancata ricezione dei dati ERS

13.

Il CCP della Costa d’Avorio notifica senza indugio al CCP dello Stato di bandiera competente e all’UE qualsiasi interruzione nella trasmissione dei dati ERS di una nave dell’UE operante nell’ambito del presente protocollo.

14.

Al ricevimento della notifica il CCP dello Stato di bandiera identifica senza indugio le ragioni per cui i dati ERS non sono stati trasmessi e adotta idonee misure per risolvere il problema. Il CCP dello Stato di bandiera informa senza indugio il CCP della Costa d’Avorio e l’UE in merito alle cause identificate e alle corrispondenti misure correttive.

15.

Il CCP dello Stato di bandiera trasmette senza indugio i dati ERS mancanti al CCP della Costa d’Avorio.

16.

In caso di mancata operatività del CCP della Costa d’Avorio l’Unione europea comunicherà alle autorità ivoriane, con cadenza mensile, i dati ERS aggregati delle navi europee che hanno svolto operazioni di pesca nelle sue acque.


REGOLAMENTI

22.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 170/21


REGOLAMENTO (UE) N. 591/2013 DEL CONSIGLIO

del 29 maggio 2013

relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica della Costa d’Avorio (2013-2018)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 17 marzo 2008 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 242/2008 relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica della Costa d’Avorio, dall’altro (1) (nel prosieguo «accordo di partenariato»).

(2)

Un nuovo protocollo dell’accordo di partenariato (di seguito «il nuovo protocollo») è stato siglato il 9 gennaio 2013. Il nuovo protocollo conferisce alle navi dell’Unione possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica della Costa d’Avorio in materia di pesca.

(3)

Il 29 maggio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/303/UE (2) relativa alla firma e all’applicazione provvisoria del nuovo protocollo.

(4)

È opportuno definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri per il periodo di applicazione del nuovo protocollo.

(5)

Conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all’accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie (3), se risulta che le autorizzazioni di pesca o le possibilità di pesca concesse all’Unione in virtù di un accordo non sono pienamente utilizzate, la Commissione ne informa gli Stati membri interessati. La mancata risposta entro il termine fissato dal Consiglio è da considerarsi conferma del fatto che le navi dello Stato membro interessato non fanno pieno uso delle loro possibilità di pesca nel periodo considerato. È opportuno, di conseguenza, fissare tale termine.

(6)

Al fine di garantire il proseguimento delle attività di pesca delle navi dell’Unione, il nuovo protocollo prevede che esso sia applicato in via provvisoria a decorrere dal 1o luglio 2013. È opportuno, pertanto, che il presente regolamento si applichi dalla medesima data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le possibilità di pesca stabilite dal protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica della Costa d’Avorio (2013-2018) (nel prosieguo «nuovo protocollo») sono così distribuite tra gli Stati membri:

Tipo di nave

Stato membro

Possibilità di pesca

Tonniere congelatrici con reti a circuizione

Spagna

16

 

Francia

12

Pescherecci con palangari di superficie

Spagna

7

 

Portogallo

3

2.   Il regolamento (CE) n. 1006/2008 si applica fermo restando l’accordo di partenariato.

3.   Se le domande di autorizzazione di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono tutte le possibilità di pesca fissate dal nuovo protocollo, la Commissione prende in esame le domande di autorizzazione di pesca presentate da qualsiasi altro Stato membro, conformemente all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008.

4.   Il termine entro cui gli Stati membri sono tenuti a confermare che non fanno pieno uso delle possibilità di pesca concesse a titolo dell’accordo, quale previsto all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008, è fissato a dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la Commissione informa gli Stati membri che le possibilità di pesca non sono esaurite.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

R. BRUTON


(1)  GU L 75 del 18.3.2008, pag. 51.

(2)  Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(3)  GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33.


22.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 170/23


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 592/2013 DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 2013

relativo al formato tecnico di trasmissione delle statistiche europee sulle colture permanenti di cui al regolamento (UE) n. 1337/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1337/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo alle statistiche sulle colture permanenti (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1337/2011 costituisce il quadro di riferimento per la redazione di statistiche europee comparabili sulle colture permanenti.

(2)

Occorre specificare la struttura dei dati per la trasmissione delle statistiche su frutteti e oliveti e la norma di scambio.

(3)

I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente di statistica agraria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È opportuno che gli Stati membri comunichino i dati statistici relativi a frutteti e oliveti di cui all’allegato I al regolamento (UE) n. 1337/2011 facendo riferimento al formato SDMX per lo scambio di dati e metadati statistici. I dati vanno trasmessi a Eurostat servendosi del punto unico d’ingresso affinché la Commissione (Eurostat) possa reperire tali informazioni con mezzi elettronici.

Articolo 2

È opportuno che la struttura dei dati per la trasmissione delle statistiche su frutteti e oliveti alla Commissione (Eurostat) sia conforme a quanto specificato nell’allegato.

Articolo 3

Occorre riportare i dati riferiti a tutte le variabili e a tutti gli aggregati obbligatori.

Articolo 4

I dati vanno riportati in ettari (ha).

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 347 del 30.12.2011, pag. 7.


ALLEGATO

Struttura dei dati per la trasmissione delle statistiche su frutteti e oliveti

Informazioni che vanno incluse nei documenti inviati alla Commissione:

Tabella 1

Elenco dei campi

Numero

Campo

Commento

1

Regione

Codici NUTS 1 secondo quanto stabilito nel regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS), GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1.

2

Anno

Anno di riferimento di richiesta dei dati (ad esempio 2012, 2017, …)

3

Gruppo varietale

I codici sono elencati nella tabella 2

4

Densità di piantumazione

I codici sono elencati nella tabella 3

5

Anno di piantumazione

I codici sono elencati nella tabella 4

6

Valore dell’osservazione

In ettari (ha)

7

Status dell’osservazione

Elenco dei codici standard

8

Riservatezza dell’osservazione

Elenco dei codici standard


Tabella 2

Elenco dei codici per gruppo varietale (i gruppi in grassetto sono obbligatori)

Livello 1

Livello 2 Codice e nome del gruppo

Livello 3 Codice e nome del gruppo

Livello 4 Codice e nome del gruppo

APD

Meli che producono mele da tavola

 

APD_BKP

Boskoop rouge

APD_BRB

Braeburn

APD_COO

Cox Orange

APD_CRP

Cripps Pink

APD_ELR

Elstar

APD_FUJ

Fuji

APD_GAL

Gala

APD_GOD

Golden Delicious

APD_GRS

Granny Smith

APD_IDR

Idared

APD_JON

Jonagold/Jonagored

APD_MOD

Morgenduft

APD_RED

Red Delicious

APD_RBC

Reinette blanche du Canada

APD_SHP

Shampion

APD_LOB

Lobo

APD_PIN

Pinova

APD_OTH

Altre mele da tavola

API

Meli destinati alla trasformazione industriale

PED

Peri che producono pere da tavola

 

PED_CFR

Conference

PED_WIL

William

PED_ABT

Abate

PED_ROC

Rocha

PED_COE

Coscia-Ercolini

PED_GYT

Guyot

PED_BLQ

Blanquilla

PED_DCN

Decana

PED_KAS

Kaiser

PED_OTH

Altre pere da tavola

PEI

Peri che producono pere destinate alla trasformazione industriale

PCD

Peschi che producono pesche da tavola

 

PCD_PEA

Pesche diverse dalle nettarine e pesche destinate alla trasformazione industriale

 

 

PCD_PEAY

Pesche a polpa gialla

 

 

 

PCD_PEAY_VE

Pesche a polpa gialla molto precoci (raccolta fino al 15 giugno)

PCD_PEAY_E

Pesche a polpa gialla precoci (raccolta tra il 16 giugno e il 15 luglio)

PCD_PEAY_M

Pesche a polpa gialla medie (raccolta tra il 16 luglio e il 15 agosto)

PCD_PEAY_L

Pesche a polpa gialla tardive (raccolta dopo il 15 agosto)

 

 

PCD_PEAW

Pesche a polpa bianca

 

 

 

PCD_PEAW_VE

Pesche a polpa bianca molto precoci (raccolta fino al 15 giugno)

PCD_PEAW_E

Pesche a polpa bianca precoci (raccolta tra il 16 giugno e il 15 luglio)

PCD_PEAW_M

Pesche a polpa bianca medie (raccolta tra il 16 luglio e il 15 agosto)

PCD_PEAW_L

Pesche a polpa bianca tardive (raccolta dopo il 15 agosto)

 

 

PCD_PEAD

Pesche tabacchiere

 

PCD_NEC

Pesche noci

 

 

PCD_NECY

Pesche noci a polpa gialla

 

 

 

PCD_NECY_VE

Pesche noci a polpa gialla molto precoci (raccolta fino al 15 giugno)

PCD_NECY_E

Pesche noci a polpa gialla precoci (raccolta tra il 16 giugno e il 15 luglio)

PCD_NECY_M

Pesche noci a polpa gialla medie (raccolta tra il 16 luglio e il 15 agosto)

PCD_NECY_L

Pesche noci a polpa gialla tardive (raccolta dopo il 15 agosto)

 

 

PCD_NECW

Pesche noci a polpa bianca

 

 

 

PCD_NECW_VE

Pesche noci a polpa bianca molto precoci (raccolta fino al 15 giugno)

PCD_NECW_E

Pesche noci a polpa bianca precoci (raccolta tra il 16 giugno e il 15 luglio)

PCD_NECW_M

Pesche noci a polpa bianca medie (raccolta tra il 16 luglio e il 15 agosto)

PCD_NECW_L

Pesche noci a polpa bianca tardive (raccolta dopo il 15 agosto)

PCI

Peschi destinati alla trasformazione industriale (compreso il gruppo Pavie)

APC

Albicocchi

 

APC_VE

Albicocche molto precoci (raccolta fino al 31 maggio)

APC_E

Albicocche precoci (raccolta tra il 1o e il 30 giugno)

APC_M

Albicocche medie (raccolta tra il 1o e il 31 luglio)

APC_L

Albicocche tardive (raccolta dopo il 1o agosto)

ORA

Aranci

 

ORA_NVL

Navel

 

 

ORA_NVL_E

Navel precoci (raccolta tra ottobre e gennaio)

ORA_NVL_M

Navel medie (raccolta tra dicembre e marzo)

ORA_NVL_L

Navel tardive (raccolta tra gennaio e maggio)

 

ORA_BLC

Blanca

 

 

ORA_BLC_E

Blanca precoce (raccolta tra dicembre e marzo)

ORA_BLC_L

Blanca tardiva (raccolta tra marzo e maggio)

 

ORA_SGU

Sanguinelle

 

ORA_OTH

Altre arance

SCF

Piccoli agrumi

 

SCF_STM

Satsuma

 

 

SCF_STM_VE

Mandarini satsuma extra precoci (raccolta tra settembre e novembre)

SCF_STM_OTH

Altri mandarini satsuma (raccolta tra ottobre e dicembre)

 

SCF_CLM

Clementine

 

 

SCF_CLM_E

Clementine precoci (raccolta tra settembre e dicembre)

SCF_CLM_M

Clementine medie (raccolta tra novembre e gennaio)

SCF_CLM_L

Clementine tardive (raccolta tra gennaio e marzo)

 

SCF_OTH

Altri piccoli agrumi compresi gli ibridi

LEM

Limoni

 

LEM_WI

Varietà invernali: raccolta tra ottobre e aprile

LEM_SU

Varietà estive: raccolta tra febbraio e settembre

OLI

Olivi

GRV

Viti per uve da tavola

 

GRV_W

Uva bianca da tavola

 

 

GRV_WSDL

Uva bianca da tavola senza semi

GRV_WNML

Uva bianca da tavola con semi

 

GRV_R

Uva nera da tavola

 

 

GRV_RSDL

Uva nera da tavola senza semi

GRV_RNML

Uva nera da tavola con semi

AP_PE

Meli e peri

PC_APC

Peschi, peschi noci e albicocchi

ORA_SCF_LEM

Aranci, agrumi a piccoli frutti e limoni


Tabella 3

Densità di piantumazione

Codice

Classi di densità

Osservazioni

LT140

Meno di 140 alberi per ettaro

Olivi

140-399

Dai 140 ai 399 alberi per ettaro

Olivi

LT250

Meno di 250 alberi per ettaro

Aranci, agrumi a piccoli frutti e limoni

250-499

Dai 250 ai 499 alberi per ettaro

Aranci, agrumi a piccoli frutti e limoni

LT400

Meno di 400 alberi per ettaro

Meli e peri

400-1599

Dai 400 ai 1 599 alberi per ettaro

Meli e peri

GE400

400 o più alberi per ettaro

Olivi

500-749

Dai 500 ai 749 alberi per ettaro

Aranci, agrumi a piccoli frutti e limoni

LT600

Meno di 600 alberi per ettaro

Peschi, peschi noci e albicocchi

600-1199

Dai 600 ai 1 199 alberi per ettaro

Peschi, peschi noci e albicocchi

GE750

750 o più alberi per ettaro

Aranci, agrumi a piccoli frutti e limoni

LT1000

Meno di 1 000 alberi per ettaro

Viti per uve da tavola

1000-1499

Dai 1 000 ai 1 499 alberi per ettaro

Viti per uve da tavola

GE1200

1 200 o più alberi per ettaro

Peschi, peschi noci e albicocchi

GE1500

1 500 o più alberi per ettaro

Viti per uve da tavola

1600-3199

Dai 1 600 ai 3 199 alberi per ettaro

Meli e peri

GE3200

3 200 o più alberi per ettaro

Meli e peri


Tabella 4

Anno di piantumazione

Codice

Classi d’età

Osservazioni

Y_LT3

Meno di 3 anni

Viti per uve da tavola

Y3-9

Dai 3 ai 9 anni

Viti per uve da tavola

Y_LT5

Meno di 5 anni

Meli e peri

Peschi, peschi noci e albicocchi

Aranci, agrumi a piccoli frutti e limoni

Olivi

Y5-11

Dai 5 agli 11 anni

Olivi

Y5-14

Dai 5 ai 14 anni

Meli e peri

Peschi, peschi noci e albicocchi

Aranci, agrumi a piccoli frutti e limoni

Y10-19

Dai 10 ai 19 anni

Viti per uve da tavola

Y12-49

Dai 12 ai 49 anni

Olivi

Y15-24

Dai 15 ai 24 anni

Meli e peri

Aranci, agrumi a piccoli frutti e limoni

Y_GE15

15 anni o più

Peschi, peschi noci e albicocchi

Y_GE20

20 anni o più

Viti per uve da tavola

Y_GE25

25 anni o più

Meli e peri

Aranci, agrumi a piccoli frutti e limoni

Y_GE50

50 anni o più

Olivi


22.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 170/32


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 593/2013 DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 2013

recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata

(rifusione)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 810/2008 della Commissione, dell'11 agosto 2008, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata (2), ha subito diverse e sostanziali modificazioni (3). Esso deve ora essere nuovamente modificato ed è quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.

(2)

L'Unione si è impegnata, nel quadro dell'accordo sull'agricoltura concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (4), ad aprire contingenti tariffari annuali per carni bovine di alta qualità e per carni di bufalo congelate. È necessario aprire tali contingenti a titolo pluriennale per periodi di 12 mesi decorrenti dal 1o luglio e definire le modalità di applicazione di tali contingenti.

(3)

I paesi terzi esportatori si sono impegnati a rilasciare certificati di autenticità per garantire l'origine dei suddetti prodotti. Occorre definire il modello di tali certificati e stabilirne le modalità d'impiego. È opportuno che il certificato di autenticità sia rilasciato da un organismo competente del paese terzo in questione e che l'organismo emittente offra tutte le garanzie necessarie per consentire il buon funzionamento del regime di cui trattasi.

(4)

È opportuno che il contingente in causa venga gestito mediante titoli d'importazione. A tal fine è necessario stabilire le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, se del caso in deroga a talune disposizioni del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (5), e del regolamento (CE) n. 382/2008 della Commissione, del 21 aprile 2008, che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine (6).

(5)

Il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (7), stabilisce in particolare le modalità relative alle domande di titoli di importazione, alla qualità dei richiedenti e al rilascio dei titoli. Detto regolamento limita il periodo di validità dei titoli all'ultimo giorno del periodo contingentale. È opportuno che le disposizioni del regolamento (CE) n. 1301/2006 si applichino ai titoli di importazione rilasciati per il contingente interessato, fatte salve le condizioni supplementari stabilite dal presente regolamento.

(6)

Per garantire una gestione efficace delle importazioni di queste carni è opportuno prevedere che il rilascio di titoli di importazione sia subordinato alla verifica, in particolare, delle indicazioni figuranti nei certificati di autenticità.

(7)

Come l'esperienza dimostra, gli importatori non comunicano sempre alle autorità competenti che hanno rilasciato i titoli d'importazione il quantitativo e l'origine delle carni bovine importate nell'ambito del contingente in causa. Tali dati sono importanti per valutare la situazione del mercato. È quindi opportuno istituire una cauzione per il rispetto di tale comunicazione.

(8)

Il regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell’ambito dell’attuazione dell’organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (8), stabilisce norme comuni per la notifica di informazioni e documenti alla Commissione da parte delle competenti autorità degli Stati membri. Tali norme contemplano in particolare l’obbligo per gli Stati membri di utilizzare i sistemi di informazione messi a loro disposizione dalla Commissione e la convalida dei diritti di accesso delle autorità e delle persone abilitate a trasmettere notifiche. Il succitato regolamento sancisce inoltre principi comuni applicabili ai sistemi di informazione affinché questi garantiscano l’autenticità, l’integrità e la leggibilità nel tempo dei documenti e disciplina la protezione dei dati personali.

(9)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 792/2009, l’obbligo di utilizzare i sistemi di informazione in conformità allo stesso regolamento deve essere prescritto dai regolamenti che impongono un particolare obbligo di notifica.

(10)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dell’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Sono aperti ogni anno, per il periodo compreso tra il 1o luglio di un anno e il 30 giugno dell’anno successivo, di seguito denominato «periodo contingentale», i seguenti contingenti tariffari:

a)

66 750 t di carni bovine di alta qualità fresche, refrigerate o congelate di cui ai codici NC 0201 e 0202, nonché di prodotti di cui ai codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91. Il quantitativo totale è pari a 67 250 t per i periodi contingentali 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015;

b)

2 250 t di carne di bufalo disossata congelata di cui al codice NC 0202 30 90, originaria dell’Australia, espresse in peso di carne disossata. Detto contingente reca il numero d’ordine 09.4001;

c)

200 t di carne di bufalo disossata fresca, refrigerata o congelata di cui ai codici NC 0201 30 00 e 0202 30 90, originaria dell’Argentina, espresse in peso di carne disossata. Detto contingente reca il numero d’ordine 09.4004.

2.   Ai fini del presente regolamento si intende per «carne congelata» la carne che, all'atto dell'introduzione nel territorio doganale dell'Unione, è presentata congelata con una temperatura interna pari o inferiore a – 12 °C.

3.   Nell'ambito dei contingenti di cui al paragrafo 1, il dazio doganale ad valorem è fissato al 20 %.

Articolo 2

Il contingente tariffario di carni bovine fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), è ripartito come segue:

a)

29 500 t di carni bovine disossate di cui ai codici NC 0201 30 00 e 0206 10 95, conformi alla seguente definizione:

«Tagli selezionati di carne bovina ottenuti da manzi, manzi giovani o giovenche alimentati a partire dallo svezzamento esclusivamente al pascolo. Le carcasse di manzo sono classificate nelle categorie “JJ”, “J”, “U” o “U2” e le carcasse di manzo giovane e di giovenca sono classificate nelle categorie “AA”, “A”, o “B”, secondo la classificazione ufficiale delle carni bovine stabilita in Argentina dal segretariato per l’agricoltura, l’allevamento, la pesca e l’alimentazione (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos — SAGPyA)».

Tuttavia, per i periodi contingentali 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015 , il quantitativo totale è pari a 30 000 t.

I tagli devono essere etichettati in conformità dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

Alle informazioni che figurano sull’etichetta può essere aggiunta l’indicazione «Carni bovine di alta qualità».

Il contingente reca il numero d’ordine 09.4450.

b)

7 150 tonnellate, in peso del prodotto, di carni di cui ai codici NC 0201 20 90, 0201 30 00, 0202 20 90, 0202 30, 0206 10 95 e 0206 29 91, conformi alla definizione seguente:

«Tagli selezionati ottenuti da carcasse di manzi o giovenche classificati in una delle seguenti categorie ufficiali: “Y”, “YS”, “YG”, “YGS”, “YP” e “YPS”, quali definite da AUS-MEAT Australia. Il colore della carne bovina deve essere conforme alle norme di riferimento da 1 B a 4 di AUS-MEAT in materia di colore della carne, il colore del grasso deve essere conforme alle norme di riferimento da 0 a 4 di AUS-MEAT in materia di colore del grasso e lo spessore del grasso (misurato nel punto P 8) deve essere conforme alle categorie di ingrasso da 2 a 5 di AUS-MEAT.»

I tagli devono essere etichettati in conformità dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000.

Alle informazioni che figurano sull’etichetta può essere aggiunta l’indicazione «carne bovina di alta qualità»;

Detto contingente reca il numero d’ordine 09.4451.

c)

6 300 tonnellate di carni bovine disossate di cui ai codici NC 0201 30 00 e 0206 10 95, conformi alla seguente definizione:

«Tagli selezionati di carne bovina ottenuti da manzi (“novillo”) o giovenche (“vaquillona”) come definiti nella classificazione ufficiale delle carcasse bovine stabilita in Uruguay dall'Istituto nazionale delle carni (Instituto Nacional de Carnes - INAC). Gli animali che possono essere ammessi alla produzione di carni di alta qualità sono stati alimentati a partire dallo svezzamento esclusivamente al pascolo. Le carcasse sono classificate nelle categorie “I”, “N” o “A”, con spessore di grasso “1”, “2” o “3”, secondo la summenzionata classificazione».

I tagli devono essere etichettati in conformità dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000.

Alle informazioni che figurano sull'etichetta può essere aggiunta l'indicazione «carne bovina di alta qualità»;

Detto contingente reca il numero d’ordine 09.4452.

d)

10 000 tonnellate di carni bovine disossate di cui ai codici NC 0201 30 00, 0202 30 90, 0206 10 95 e 0206 29 91, conformi alla seguente definizione:

«Tagli selezionati di carne bovina ottenuti da manzi o giovenche alimentati a partire dallo svezzamento esclusivamente al pascolo. Le carcasse sono classificate nella categoria “B” con spessore di grasso “2” o “3”, secondo la classificazione ufficiale delle carcasse bovine stabilita in Brasile dal ministero dell'Agricoltura, dell'allevamento e dell'approvvigionamento (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento)».

I tagli devono essere etichettati in conformità dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000.

Alle informazioni che figurano sull'etichetta può essere aggiunta l'indicazione «carne bovina di alta qualità»;

Detto contingente reca il numero d’ordine 09.4453.

e)

1 300 tonnellate, in peso del prodotto, di carni di cui ai codici NC 0201 20 90, 0201 30 00, 0202 20 90, 0202 30, 0206 10 95 e 0206 29 91, conformi alla definizione seguente:

«Tagli selezionati di carne bovina ottenuti da manzi o giovenche allevati esclusivamente al pascolo, di peso carcassa non superiore a 370 kg. Le carcasse sono classificate nelle categorie “A”, “L”, “P”, “T” o “F”, rifilate fino a uno spessore del grasso “P” o inferiore e con muscolatura di classe 1 o 2 secondo il sistema di classificazione delle carcasse del New Zealand Meat Board».

Detto contingente reca il numero d’ordine 09.4454.

f)

11 500 t, in peso del prodotto, di carni di cui ai codici NC 0201, 0202, 0206 10 95 e 0206 29 91, conformi alla definizione seguente:

«Carcasse o tagli di qualsiasi tipo, ottenuti da bovini di età inferiore a 30 mesi, che abbiano ricevuto per almeno cento giorni un'alimentazione equilibrata ad alta concentrazione energetica, composta per almeno il 70 % di cereali, del peso complessivo di 20 libbre giornaliere al minimo. Le carni recanti il bollo “choice” o “prime” secondo la tabella di classificazione del dipartimento dell'agricoltura statunitense (USDA) rientrano automaticamente nella predetta definizione. Le carni classificate “Canada A”, “Canada AA”, “Canada AAA”, “Canada Choice” e “Canada Prime”, “A1”, “A2”, “A3” e “A4”, secondo la tabella di classificazione dell'Agence Canadienne d'inspection des aliments del governo canadese, corrispondono a tale definizione»;

Detto contingente reca il numero d’ordine 09.4002.

g)

1 000 tonnellate di carni bovine disossate di cui ai codici NC 0201 30 00 e 0202 30 90, conformi alla seguente definizione:

«Filetti (lomito), lombate (lomo), culatte (rabadilla), coppe (carnaza negra) ottenuti da animali ibridi selezionati con meno del 50 % di razze del tipo zebù, alimentati esclusivamente al pascolo o con fieno. Gli animali macellati sono manzi o giovenche della categoria “V” del sistema di classificazione delle carcasse bovine da cui si ottengono carcasse di peso non superiore a 260 chilogrammi».

I tagli devono essere etichettati in conformità dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000.

L'indicazione «carne bovina di alta qualità» può essere aggiunta alle informazioni che figurano sull'etichetta.

Detto contingente reca il numero d’ordine 09.4455.

Articolo 3

1.   L'importazione delle carni di cui all'articolo 2, lettera f), è subordinata, all'atto dell'immissione in libera pratica, alla presentazione:

a)

di un titolo di importazione rilasciato conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 e

b)

di un certificato di autenticità rilasciato conformemente alle disposizioni dell'articolo 6.

2.   Per le importazioni della quantità stabilita all’articolo 2, lettera f), il periodo contingentale è diviso in 12 sottoperiodi di un mese ciascuno. La quantità disponibile per ogni sottoperiodo corrisponde a un dodicesimo della quantità totale.

Articolo 4

Per poter ricevere il titolo di importazione di cui all'articolo 3 devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

nella casella 8 della domanda di titolo e del titolo stesso è indicato il paese d’origine ed è contrassegnata con una crocetta la menzione «sì». I titoli vincolano all’importazione dallo Stato indicato;

b)

la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, una delle diciture elencate nell’allegato I.

Articolo 5

1.   La domanda di titolo di cui all’articolo 4 può essere presentata soltanto nei primi cinque giorni di ogni mese del periodo contingentale.

In deroga all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 382/2008, le domande possono riguardare, per uno stesso numero d’ordine di contingente, uno o più prodotti di cui ai codici NC o ai gruppi di codici NC elencati nell’allegato I del medesimo regolamento. Qualora le domande riguardino più codici NC, sono specificati i quantitativi richiesti per codice NC o gruppo di codici NC. In ogni caso, tutti i codici NC e la corrispondente designazione sono indicati rispettivamente nelle caselle 16 e 15 della domanda e del titolo.

2.   Entro il decimo giorno del mese di presentazione delle domande, gli Stati membri notificano alla Commissione il quantitativo globale oggetto delle domande, per paese di origine.

3.   I titoli di importazione sono rilasciati dal 17o giorno al 21o giorno del mese in cui sono state presentate le domande. Ciascun titolo rilasciato specifica, per codice NC o per gruppo di codici NC, i quantitativi corrispondenti.

Articolo 6

1.   Il certificato di autenticità deve essere redatto su un formulario conforme al modello riprodotto all'allegato II, composto di un originale e di almeno una copia.

Il formulario deve avere un formato di circa 210 mm × 297 mm e deve essere usata una carta del peso minimo di 40 g/m2.

2.   Il formulario deve essere stampato e compilato in una delle lingue ufficiali dell'Unione; oltre a questa, può essere stampato e compilato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese esportatore.

Sulla parte posteriore del formulario deve apparire la definizione prevista all'articolo 2 applicabile alle carni originarie del paese esportatore.

3.   Ogni certificato di autenticità deve essere individuato da un numero di rilascio, assegnato dall'organismo emittente di cui all'articolo 7. Le copie devono recare lo stesso numero di rilascio dell'originale.

4.   L'originale e le copie possono essere scritte a macchina o a mano. In quest'ultimo caso, il formulario è compilato in stampatello con penna ad inchiostro nero.

5.   Per essere valido, un certificato di autenticità dev'essere correttamente compilato e vistato, conformemente a quanto indicato negli allegati II e III, da uno degli organismi emittenti elencati nell'allegato III.

6.   Per essere correttamente vistato, il certificato di autenticità deve indicare il luogo e la data di emissione, recare il timbro dell'organismo emittente ed essere firmato dalla persona o dalle persone a ciò abilitate.

Il timbro può essere sostituito, sull'originale e sulle copie del certificato di autenticità, da un emblema stampato.

Articolo 7

1.   Gli organismi emittenti elencati nell'allegato III:

a)

sono riconosciuti in quanto tali dai paesi esportatori;

b)

si impegnano a verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità;

c)

si impegnano a comunicare alla Commissione ogni mercoledì qualsiasi informazione utile per permettere di verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità.

2.   L'elenco di cui all'allegato III può essere riveduto dalla Commissione qualora un organismo emittente non sia più riconosciuto, qualora esso non adempia ad uno dei suoi compiti o qualora sia designato un nuovo organismo emittente.

Articolo 8

1.   L’importazione dei quantitativi di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b) e c), e all’articolo 2, lettere da a) ad e) e g), è subordinata, all’atto dell’immissione in libera pratica, alla presentazione di un titolo di importazione rilasciato a norma dell’articolo 4, lettere a) e b), e del paragrafo 2 del presente articolo.

2.   L’originale e una copia del certificato di autenticità, redatto secondo quanto disposto dagli articoli 6 e 7, sono presentati all’autorità competente insieme alla domanda del primo titolo d’importazione ad esso relativo.

Un certificato di autenticità può essere usato per il rilascio di più titoli di importazione, limitatamente al quantitativo ivi indicato. In tal caso, la competente autorità indica a tergo del certificato il quantitativo imputato.

La competente autorità può rilasciare il titolo di importazione soltanto dopo aver verificato che tutte le informazioni contenute nel certificato di autenticità corrispondono alle informazioni ricevute dalla Commissione nel quadro delle comunicazioni settimanali in materia. Il titolo viene rilasciato immediatamente dopo tale verifica.

3.   In deroga alle disposizioni previste al paragrafo 2, primo e terzo comma, e nel rispetto dei paragrafi 4, 5 e 6, l'autorità competente può rilasciare un titolo d'importazione quando:

a)

viene presentato l'originale del certificato di autenticità, ma non sono ancora pervenute le informazioni della Commissione pertinenti, o

b)

non viene presentato l'originale del certificato di autenticità, o

c)

viene presentato l'originale del certificato di autenticità e sono pervenute le informazioni della Commissione pertinenti, ma alcuni dati non sono conformi.

4.   Nei casi di cui al paragrafo 3, in deroga all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 382/2008, l'importo della cauzione da costituire per il titolo d'importazione è pari all'importo corrispondente, per i prodotti in causa, all'aliquota intera del dazio della tariffa doganale comune applicabile il giorno della richiesta del titolo d'importazione.

Dopo aver ricevuto l'originale del certificato di autenticità e le informazioni della Commissione relative al certificato in questione e previa verifica della conformità dei dati, gli Stati membri svincolano la cauzione, a condizione che sia stata costituita per lo stesso titolo d'importazione la cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 382/2008.

5.   La presentazione all'organismo competente dell'originale del certificato di autenticità conforme prima della scadenza del periodo di validità del titolo d'importazione in causa costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2012 della Commissione (10) per la cauzione derogatoria di cui al primo comma del paragrafo 4.

6.   Gli importi non svincolati della cauzione di cui al primo comma del paragrafo 4 sono incamerati e trattenuti a titolo di dazi doganali.

Articolo 9

I certificati di autenticità e i titoli di importazione sono validi per tre mesi a partire dalla data del rispettivo rilascio. Tuttavia, la loro validità scade il 30 giugno successivo alla data del rilascio.

Articolo 10

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, per le quantità di cui all’articolo 2, lettera f), del presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1301/2006, del regolamento (CE) n. 376/2008 e del regolamento (CE) n. 382/2008.

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, per i quantitativi di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b) e c), e all’articolo 2, lettere da a) a e) e g), del presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 376/2008, del regolamento (CE) n. 382/2008 e del capo III del regolamento (CE) n. 1301/2006.

Articolo 11

1.   In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a)

entro il 10 di ogni mese, per il contingente tariffario di importazione recante i numeri d’ordine 09.4450, 09.4451, 09.4452, 09.4453, 09.4454, 09.4002 e 09.4455, i quantitativi di prodotti, compresi quelli negativi, per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione nel mese precedente;

b)

entro il 31 agosto successivo al termine di ciascun periodo contingentale, per i contingenti tariffari di importazione recanti i numeri d’ordine 09.4001 e 09.4004, i quantitativi di prodotti, compresi quelli negativi, per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione nel periodo contingentale precedente;

c)

i quantitativi di prodotti, compresi quelli negativi, che formano oggetto di titoli di importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, corrispondenti alla differenza fra i quantitativi imputati sul retro dei titoli e i quantitativi per i quali questi ultimi sono stati rilasciati:

i)

insieme alle comunicazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del presente regolamento relative alle domande presentate per l'ultimo sottoperiodo per periodo contingentale;

ii)

entro il 31 ottobre successivo al termine di ciascun periodo contingentale.

2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione i dati relativi ai quantitativi di prodotti immessi in libera pratica a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1301/2006.

3.   Ai fini delle comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, i quantitativi sono espressi in chilogrammi di peso prodotto, per paese di origine e per categoria di prodotto conformemente all'allegato V al regolamento (CE) n. 382/2008.

Le notifiche relative ai quantitativi di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b) e c), e all’articolo 2, lettere da a) ad e) e g), del presente regolamento sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009.

Articolo 12

Il regolamento (CE) n. 810/2008 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura nell'allegato V.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

(2)  GU L 219 del 14.8.2008, pag. 3.

(3)  V. allegato IV.

(4)  GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

(5)  GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.

(6)  GU L 115 del 29.4.2008, pag. 10.

(7)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

(8)  GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.

(9)  GU L 204 dell’11.8.2000, pag. 1.

(10)  GU L 92 del 30.3.2012, pag. 4.


ALLEGATO I

Diciture di cui all’articolo 4, lettera b)

:

in bulgaro

:

Говеждо/телешко месо с високо качество (Регламент за изпълнение (ЕC) № 593/2013)

:

in spagnolo

:

Carne de vacuno de alta calidad [Reglamento de Ejecución (UE) no 593/2013]

:

in ceco

:

Vysoce jakostní hovězí/telecí maso (Prováděcí nařízení (EU) č. 593/2013)

:

in danese

:

Oksekød af høj kvalitet (Gennemførelsesforordning (EU) nr. 593/2013)

:

in tedesco

:

Qualitätsrindfleisch (Durchführungsverordnung (EU) Nr. 593/2013)

:

in estone

:

Kõrgekvaliteediline veiseliha/vasikaliha (Rakendusmäärus (EL) nr 593/2013)

:

in greco

:

Βόειο κρέας εκλεκτής ποιότητας [Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 593/2013]

:

in inglese

:

High-quality beef/veal (Implementing Regulation (EU) No 593/2013)

:

in francese

:

Viande bovine de haute qualité [Règlement d'exécution (UE) no 593/2013]

:

in italiano

:

Carni bovine di alta qualità [Regolamento di esecuzione (UE) n. 593/2013]

:

in lettone

:

Augstas kvalitātes liellopu/teļa gaļa (Īstenošanas regula (ES) Nr. 593/2013)

:

in lituano

:

Aukštos kokybės jautiena ir (arba) veršiena (Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 593/2013)

:

in ungherese

:

Kiváló minőségű marha-/borjúhús (593/2013/EU végrehajtási rendelet)

:

in maltese

:

Kwalita għolja ta’ ċanga/vitella (Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 593/2013)

:

in neerlandese

:

Rundvlees van hoge kwaliteit (Uitvoeringsverordening (EU) nr. 593/2013)

:

in polacco

:

Wołowina/cielęcina wysokiej jakości (Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 593/2013)

:

in portoghese

:

Carne de bovino de alta qualidade [Regulamento de Execução (UE) n.o 593/2013]

:

in rumeno

:

Carne de vită/vițel de calitate superioară [Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 593/2013]

:

in slovacco

:

Vysoko kvalitné hovädzie/teľacie mäso (Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 593/2013)

:

in sloveno

:

Visokokakovostno goveje/telečje meso (Izvedbena uredba (EU) št. 593/2013)

:

in finlandese

:

Korkealaatuista naudanlihaa (Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 593/2013)

:

in svedese

:

Nötkött av hög kvalitet (Genomförandeförordning (EU) nr 593/2013)


ALLEGATO II

Image

Definizione

Carni bovine di alta qualità originarie di …

(definizione appropriata)

o carne di bufalo originaria dell’Australia

o carne di bufalo originaria dell’Argentina


ALLEGATO III

ELENCO DEGLI ORGANISMI DI PAESI ESPORTATORI ABILITATI AD EMETTERE CERTIFICATI DI AUTENTICITÀ

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

per le carni originarie dell’Argentina:

a)

conformi alla definizione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c),

b)

conformi alla definizione di cui all’articolo 2, lettera a).

DEPARTMENT OF AGRICULTURE, FISHERIES AND FORESTRY — AUSTRALIA

per le carni originarie dell'Australia:

a)

conformi alla definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b),

b)

conformi alla definizione di cui all'articolo 2, lettera b).

INSTITUTO NACIONAL DE CARNES (INAC)

per le carni originarie dell'Uruguay, conformi alla definizione di cui all'articolo 2, lettera c).

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INSPECÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL (DIPOA)

per le carni originarie del Brasile, conformi alla definizione di cui all'articolo 2, lettera d).

NEW ZEALAND MEAT BOARD

per le carni originarie della Nuova Zelanda, conformi alla definizione di cui all'articolo 2, lettera e).

FOOD SAFETY AND INSPECTION SERVICE (FSIS) OF THE UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE (USDA)

per le carni originarie degli Stati Uniti d'America, conformi alla definizione di cui all'articolo 2, lettera f).

CANADIAN FOOD INSPECTION AGENCY — GOVERNMENT OF CANADA/AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS — GOUVERNEMENT DU CANADA

per le carni originarie del Canada, conformi alla definizione di cui all'articolo 2, lettera f).

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL, DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD E INOCUIDAD DE PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL

per le carni originarie del Paraguay, conformi alla definizione di cui all'articolo 2, lettera g).


ALLEGATO IV

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

Regolamento (CE) n. 810/2008 della Commissione

(GU L 219 del 14.8.2008, pag. 3)

 

Regolamento (CE) n. 1136/2008 della Commissione

(GU L 307 del 18.11.2008, pag. 3)

 

Regolamento (CE) n. 539/2009 della Commissione

(GU L 160 del 23.6.2009, pag. 3)

limitatamente all'articolo 2

Regolamento (CE) n. 868/2009 della Commissione

(GU L 248 del 22.9.2009, pag. 21)

limitatamente all'articolo 2

Regolamento (CE) n. 883/2009 della Commissione

(GU L 254 del 26.9.2009, pag. 9)

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 653/2011 della Commissione

(GU L 179 del 7.7.2011, pag. 1)

limitatamente all'articolo 3

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1257/2011 della Commissione

(GU L 320 del 3.12.2011, pag. 12)

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1212/2012 della Commissione

(GU L 348 del 18.12.2012, pag. 7)

limitatamente all'articolo 5


ALLEGATO V

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 810/2008

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1, primo comma

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 1, paragrafi 2 e 3

Articolo 1, paragrafi 2 e 3

Articoli da 2 a 13

Articoli da 2 a 13

Allegato I

Allegato II

Allegato II

Allegato III

Allegato III

Allegato I

Allegato VII

Allegato VIII

Allegato IV

Allegato V


22.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 170/43


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 594/2013 DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 2013

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 per quanto riguarda le norme di commercializzazione nel settore ortofrutticolo e rettifica lo stesso regolamento

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 121, primo comma, lettera a) e l’articolo 127 in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1234/2007 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2) prevedono norme di commercializzazione per i prodotti ortofrutticoli.

(2)

Alcuni ortofrutticoli possono avere un calibro o altre caratteristiche non conformi alle norme di commercializzazione applicabili, a motivo delle loro particolari caratteristiche organolettiche o per altre ragioni. Nondimeno, tali prodotti possono essere oggetto di una consolidata tradizione di coltivazione e di consumo a livello locale. Per evitare che i prodotti non conformi alle norme di commercializzazione unionali ma giudicati idonei al consumo dalle collettività locali vengano esclusi dai circuiti di commercializzazione a livello locale, tali prodotti possono essere esonerati dal rispetto delle norme di commercializzazione dell’Unione mediante decisione della Commissione adottata su richiesta dello Stato membro interessato. È opportuno precisare che tali prodotti possono essere venduti al dettaglio nello Stato membro in questione, eccezionalmente anche al di fuori della regione interessata.

(3)

I paesi terzi i cui controlli di conformità sono stati riconosciuti ai sensi dell’articolo 15 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 possono rilasciare certificati di conformità in relazione a determinate norme di commercializzazione. Al fine di agevolare gli scambi e alleggerire l’onere amministrativo, detti paesi terzi devono essere autorizzati a rilasciare certificati di conformità per tutti i prodotti ortofrutticoli.

(4)

Durante la crisi dell’Escherichia coli nel 2011 si è constatato come non sempre sia possibile risalire ai produttori delle partite di ortofrutticoli. A garanzia della tracciabilità, occorre modificare la norma di commercializzazione generale in modo da consentire una migliore identificazione dei produttori.

(5)

Nel 2011 il Gruppo di lavoro sulle norme di qualità dei prodotti agricoli istituito in seno alla Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (CEE/ONU) ha riveduto le norme CEE/ONU per le mele e le pere. Onde evitare inutili ostacoli agli scambi, occorre allineare le norme specifiche per mele e pere di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 alle nuove norme CEE/ONU. Nella stessa occasione, è opportuno correggere talune incongruenze e imperfezioni delle norme di commercializzazione per le pesche e le pesche noci e per gli agrumi.

(6)

Alcune varietà di mandarini attualmente coltivate, diverse da satsuma e clementine, in particolare le varietà mandora e minneola, sono commestibili con un rapporto zucchero-acidità inferiore a quello specificato nel regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, nel quale la norma di commercializzazione dell’Unione è stata allineata alla norma CEE/ONU. Per lasciare ai produttori il tempo di adeguarsi alla norma CEE/ONU piantando nuovi portainnesti, occorre autorizzare temporaneamente un rapporto zucchero-acidità più basso.

(7)

Israele è un paese terzo i cui controlli di conformità sono stati riconosciuti ai sensi dell’articolo 15 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e può quindi rilasciare certificati di conformità. A fini di trasparenza del mercato e in ossequio al diritto pubblico internazionale, è necessario precisare che la copertura geografica dei certificati è limitata al territorio dello Stato d’Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.

(8)

Ai fini della corretta applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, è necessario correggere alcuni errori palesi che riguardano riferimenti e date.

(9)

Occorre pertanto modificare e rettificare in tal senso il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

(10)

Per consentire agli Stati membri, agli operatori e agli imballatori di prepararsi alle nuove disposizioni introdotte in materia di norme di commercializzazione, il presente regolamento deve applicarsi a decorrere dal 1o ottobre 2013. Tuttavia, poiché la correzione degli errori palesi deve avere effetto retroattivo, in modo da tutelare il legittimo affidamento degli interessati, le rettifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 devono applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore di detto regolamento di esecuzione.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 è modificato come segue:

(1)

all’articolo 4, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c)

i prodotti riconosciuti mediante decisione della Commissione, adottata su richiesta di uno Stato membro secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, come prodotti di una data regione venduti al dettaglio in tale regione o, in casi eccezionali debitamente giustificati, nello Stato membro interessato, per soddisfare un consumo locale tradizionale notorio;”;

(2)

all’articolo 15, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1.   A richiesta di un paese terzo, secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione può riconoscere i controlli di conformità alle norme di commercializzazione effettuati da tale paese prima dell’importazione nell’Unione.”;

(3)

l’allegato I è modificato in conformità all’allegato I del presente regolamento;

(4)

l’allegato IV è sostituito dall’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 è rettificato come segue:

(1)

all’articolo 12, paragrafo 5, le date “30 giugno 2009” e “1o luglio 2009” sono sostituite rispettivamente da “21 giugno 2011” e “22 giugno 2011”;

(2)

all’articolo 26, paragrafo 4, i termini “il paragrafo 3” sono sostituiti dai termini “il paragrafo 2”;

(3)

all’articolo 126, paragrafo 2, secondo comma, i termini “articolo 96, paragrafo 1” sono sostituiti dai termini “articolo 96, paragrafo 2”.

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2013. Tuttavia l’articolo 2 si applica a decorrere dal 22 giugno 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO I

L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 è modificato come segue:

(1)

nella parte A (Norma di commercializzazione generale), il punto 4 è sostituito dal seguente:

“4.   Indicazioni esterne

A.   Identificazione

Nome e indirizzo dell’imballatore e/o dello speditore.

Questa indicazione può essere sostituita:

per tutti gli imballaggi, ad eccezione dei preimballaggi, dal codice che rappresenta l’imballatore e/o lo speditore, rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale, preceduto dalla dicitura “imballatore e/o speditore” o da un’abbreviazione equivalente;

solo per i preimballaggi, dal nome e dall’indirizzo del venditore stabilito nell’Unione, preceduto dalla dicitura “imballato per:” o da una dicitura equivalente. In questo caso l’etichettatura deve recare inoltre un codice rappresentativo dell’imballatore e/o dello speditore. Il venditore fornisce ogni informazione ritenuta necessaria dai servizi di controllo sul significato di tale codice.

B.   Origine

Nome completo del paese di origine (1). Per i prodotti originari di uno Stato membro, il nome deve essere indicato nella lingua del paese di origine o in ogni altra lingua comprensibile ai consumatori del paese di destinazione. Per gli altri prodotti, il nome deve essere indicato in una lingua comprensibile ai consumatori del paese di destinazione.

(2)

la parte B (Norme di commercializzazione specifiche) è modificata come segue:

a)

la parte 1 (Norma di commercializzazione per le mele) è modificata come segue:

i)

nella sezione VI, la lettera B è sostituita dalla seguente:

“B.   Natura del prodotto

“Mele”, se il contenuto non è visibile dall’esterno.

Nome della varietà. Nel caso di un miscuglio di mele di diverse varietà, i nomi di ciascuna delle varietà presenti nell’imballaggio.

Il nome della varietà può essere sostituito da un sinonimo. Il nome del mutante o il nome commerciale (2) si può indicare solo a complemento del nome della varietà o del suo sinonimo.

ii)

l’appendice è sostituita dal testo riportato nell’appendice del presente allegato;

b)

la parte 2 (Norma di commercializzazione per gli agrumi) è modificata come segue:

i)

nella sezione II (Disposizioni relative alla qualità), la lettera B (Requisiti di maturazione) è modificata come segue:

al secondo comma, il secondo trattino (relativo al contenuto minimo totale di solidi solubili) è soppresso;

nella tabella, la terza colonna [Contenuto minimo di zucchero (oBrix)] è soppressa;

nella tabella, alla riga “Altre varietà di mandarini e loro ibridi”, nella quarta colonna (Rapporto minimo zucchero/acidità) è aggiunta la seguente nota in calce:

“Per le varietà Mandora e Minneola il rapporto minimo zucchero/acidità è 6,0:1 sino alla fine della campagna di commercializzazione che inizia il 1o gennaio 2023.”;

ii)

nella sezione VI (Disposizioni relative alle indicazioni esterne), lettera D (Caratteristiche commerciali), secondo trattino, il secondo trattino di secondo livello è sostituito dal seguente:

“—

codice (codici) di calibro seguito, in via facoltativa, da un calibro minimo e massimo o dal numero di frutti;”;

c)

la parte 5 (Norma di commercializzazione per le pesche e le pesche noci) è modificata come segue:

i)

nella sezione II (Disposizioni relative alla qualità), lettera C (Classificazione), i termini “i seguenti lievi difetti della buccia” al punto ii) Categoria I e i termini “i seguenti difetti della buccia” al punto iii) Categoria II sono sostituiti rispettivamente dai termini “i seguenti lievi difetti” e “i seguenti difetti”;

ii)

nella sezione III (Disposizioni relative alla calibrazione), i termini “(se i prodotti sono calibrati)” sono soppressi;

d)

la parte 6 (Norma di commercializzazione per le pere) è modificata come segue:

i)

nella sezione VI (Disposizioni relative alle indicazioni esterne), la lettera B (Natura del prodotto) è sostituita dalla seguente:

“B.   Natura del prodotto

“Pere” se il contenuto non è visibile dall’esterno;

nome della varietà. Nel caso di un miscuglio di pere di diverse varietà, i nomi di ciascuna delle varietà presenti nell’imballaggio.

Il nome della varietà può essere sostituito da un sinonimo. Il nome commerciale (3) si può indicare solo a complemento del nome della varietà o del suo sinonimo.

ii)

l’elenco non esaustivo delle varietà di pere a frutto grosso e delle varietà di pere estive di cui all’appendice è modificato come segue:

il secondo paragrafo della parte introduttiva è sostituito dal seguente:

“Alcune delle varietà menzionate nell’elenco possono essere commercializzate con nomi per i quali è stata chiesta od ottenuta la protezione del marchio commerciale in uno o più paesi. La prima e la seconda colonna della tabella non prevedono l’indicazione di tali nomi commerciali. Alcuni marchi commerciali noti figurano nella terza colonna, a titolo puramente informativo.”

nella terza colonna della tabella, i termini “nomi commerciali” sono sostituiti dai termini “marchi commerciali”;

e)

nella parte 9 (Norma di commercializzazione per l’uva da tavola), l’appendice è soppressa.


(1)  Indicare il nome completo o comunemente usato.”;

(2)  Il nome commerciale può essere un marchio commerciale per il quale è stata chiesta od ottenuta la protezione o qualsiasi altra denominazione di vendita.”;

(3)  Il nome commerciale può essere un marchio commerciale per il quale è stata chiesta od ottenuta la protezione o qualsiasi altra denominazione di vendita.”;

Appendice dell’allegato I

“Appendice

Elenco non esaustivo di varietà di mele

I frutti appartenenti a varietà che non figurano nell’elenco devono essere classificati secondo le loro caratteristiche varietali.

Varietà

Mutante

Sinonimi

Gruppo di colorazione

Rugginosità

African Red

 

 

B

 

Akane

 

Tohoku 3, Primerouge

B

 

Alborz Seedling

 

 

C

 

Aldas

 

 

B

 

Alice

 

 

B

 

Alkmene

 

Early Windsor

C

 

Alro

 

 

B

 

Alwa

 

 

B

 

Amasya

 

 

B

 

Angold

 

 

C

 

Antej

 

Antei

B

 

Apollo

 

Beauty of Blackmoor

C

 

Arkcharm

 

Arkansas No 18, A 18

C

 

Arlet

 

 

B

R

Aroma

 

 

C

 

Mutanti di Aroma p.es.

 

C

 

Amorosa

 

C

 

Auksis

 

 

B

 

Beacon

 

 

A

 

Belfort

 

Pella

B

 

Belle de Boskoop

 

 

 

R

Mutanti di Belle de Boskoop p.es.

 

 

R

Boskoop rouge

Red Boskoop

Roter Boskoop

 

R

Belle fleur double

 

 

 

 

Belorrusskoje Maļinovoje

 

Belorusskoe Malinovoe, Byelorusskoe Malinovoe

B

 

Berlepsch

 

Freiherr von Berlepsch

C

 

Mutanti di Berlepsch p.es.

 

C

 

Berlepsch rouge

Red Berlepsch, Roter Berlepsch

C

 

Blushed Golden

 

 

 

 

Bogatir

 

Bogatyr

 

 

Bohemia

 

 

B

 

Braeburn

 

 

B

 

Mutanti di Braeburn p.es.

 

B

 

Hidala

 

B

 

Joburn

 

B

 

Lochbuie Red Braeburn

 

B

 

Mahana Red

 

B

 

Mariri Red

 

B

 

Redfield

 

B

 

Royal Braeburn

 

B

 

Bramley’s Seedling

 

Bramley, Triomphe de Kiel

 

 

Brettacher Sämling

 

 

 

 

Calville Groupe des

 

 

 

 

Cardinal

 

 

B

 

Carola

 

Kalco

C

 

Caudle

 

 

B

 

Charden

 

 

 

 

Charles Ross

 

 

 

 

Civni

 

 

B

 

Coop 38

 

 

 

 

Coromandel Red

 

Corodel

A

 

Cortland

 

 

B

 

Cox’s Orange Pippin

 

Cox orange

C

R

Mutanti di Cox’s Orange Pippin p.es.

 

C

R

Cherry Cox

 

C

R

Crimson Bramley

 

 

 

 

Cripps Pink

 

 

C

 

Mutanti di Cripps Pink p.es.

 

C

 

Pink Rose

 

C

 

Rosy Glow

 

C

 

Ruby Pink

 

C

 

Cripps Red

 

 

C (1)

 

Dalinbel

 

 

B

R

Delblush

 

 

 

 

Delcorf

 

 

C

 

Mutanti di Delcorf p.es.

 

C

 

Dalili

 

C

 

Monidel

 

C

 

Delgollune

 

 

B

 

Delicious ordinaire

 

Ordinary Delicious

B

 

Deljeni

 

 

 

 

Delikates

 

 

B

 

Delor

 

 

C

 

Discovery

 

 

C

 

Doč Melbi

 

Doch Melbi

C

 

Dunn’s Seedling

 

 

 

R

Dykmanns Zoet

 

 

C

 

Egremont Russet

 

 

 

R

Elan

 

 

 

 

Elise

 

Red Delight

A

 

Ellison’s orange

 

Ellison

C

 

Elstar

 

 

C

 

Mutanti di Elstar p.es.

 

C

 

Bel-El

 

C

 

Daliest

 

C

 

Daliter

 

C

 

Elshof

 

C

 

Elstar Armhold

 

C

 

Elstar Reinhardt

 

C

 

Goedhof

 

C

 

Red Elstar

 

C

 

Valstar

 

C

 

Empire

 

 

A

 

Falstaff

 

 

C

 

Fiesta

 

Red Pippin

C

 

Florina

 

 

B

 

Forele

 

 

B

 

Fortune

 

 

 

R

Fuji

 

 

B

 

Mutanti di Fuji p.es.

 

B

 

Fuji Brak

 

B

 

Gala

 

 

C

 

Mutanti di Gala p.es.

 

C

 

Annaglo

 

C

 

Baigent

 

C

 

Galaxy

 

C

 

Mitchgla

 

C

 

Obrogala

 

C

 

Regala

 

C

 

Regal Prince

 

C

 

Tenroy

 

C

 

Garcia

 

 

 

 

Gloster

 

 

B

 

Goldbohemia

 

 

 

 

Golden Delicious

 

 

 

 

Mutanti di Golden Delicious p.es.

 

 

 

Golden Russet

 

 

 

R

Goldstar

 

 

 

 

Granny Smith

 

 

 

 

Gradigold

 

 

 

 

Gravensteiner

 

Gravenstein

 

 

Mutanti di Gravensteiner p.es.

 

 

 

Gravenstein rouge

Red Gravenstein, Roter Gravensteiner

 

 

Greensleeves

 

 

 

 

Holsteiner Cox

 

Holstein

 

R

Mutanti di Holsteiner Cox p.es.

 

 

R

Holstein rouge

Red Holstein, Roter Holsteiner Cox

 

R

Honeycrisp

 

 

C

 

Honeygold

 

 

 

 

Horneburger

 

 

 

 

Howgate Wonder

 

Manga

 

 

Idared

 

 

B

 

Iedzēnu

 

 

B

 

Ilga

 

 

B

 

Ingrid Marie

 

 

B

R

Iron

 

 

C

 

Isbranica

 

Izbranica

C

 

Jacob Fisher

 

 

 

 

Jacques Lebel

 

 

 

 

Jamba

 

 

C

 

James Grieve

 

 

 

 

Mutanti di James Grieve p.es.

 

 

 

James Grieve rouge

Red James Grieve

 

 

Jarka

 

 

C

 

Jerseymac

 

 

B

 

Jester

 

 

 

 

Jonagold

 

 

C

 

Mutanti di Jonagold p.es.

 

C

 

Crowngold

 

C

 

Daligo

 

C

 

Daliguy

Jonasty

C

 

Dalijean

Jonamel

C

 

Decosta

 

C

 

Jomar

 

C

 

Jomured

Van de Poel

C

 

Jonabel

 

C

 

Jonabres

 

C

 

Jonagold Boerekamp

 

C

 

Jonagold 2000

Excel

C

 

Jonagored Supra

 

C

 

Jonaveld

 

C

 

King Jonagold

 

C

 

New Jonagold

Fukushima

C

 

Novajo

Veulemanns

C

 

Primo

 

C

 

Red Jonaprince

 

C

 

Romagold

Surkijn

C

 

Rubinstar

 

C

 

Schneica

Jonica

C

 

Wilmuta

 

C

 

Jonalord

 

 

C

 

Jonathan

 

 

B

 

Julia

 

 

B

 

Jupiter

 

 

 

 

Karmijn de Sonnaville

 

 

C

R

Katja

 

Katy

B

 

Kent

 

 

 

R

Kidd’s orange red

 

 

C

R

Kim

 

 

B

 

Koit

 

 

C

 

Koričnoje Novoje

 

Korichnoe Novoe, Korichnevoe Novoe

C

 

Kovaļenkovskoje

 

 

B

 

Krameri Tuvioun

 

 

B

 

Kulikovskoje

 

 

B

 

Lady Williams

 

 

B

 

Lane’s Prince Albert

 

 

 

 

Laxton’s Superb

 

 

C

R

Ligol

 

 

B

 

Lobo

 

 

B

 

Lodel

 

 

A

 

Lord Lambourne

 

 

C

 

Maigold

 

 

B

 

McIntosh

 

 

B

 

Meelis

 

 

B

 

Melba

 

 

C

 

Melodie

 

 

B

 

Melrose

 

 

C

 

Meridian

 

 

C

 

Moonglo

 

 

C

 

Morgenduft

 

Imperatore

B

 

Mountain Cove

 

 

 

 

Mutsu

 

Crispin

 

 

Noris

 

 

B

 

Normanda

 

 

C

 

Nueva Europa

 

 

C

 

Nueva Orleans

 

 

B

 

Odin

 

 

B

 

Ontario

 

 

B

 

Orlik

 

 

B

 

Orlovskoje Polosatoje

 

 

C

 

Ozark Gold

 

 

 

 

Paula Red

 

 

B

 

Pero de Cirio

 

 

 

 

Piglos

 

 

B

 

Pikant

 

 

B

 

Pikkolo

 

 

C

 

Pilot

 

 

C

 

Pimona

 

 

C

 

Pinova

 

 

C

 

Pirella

 

 

B

 

Piros

 

 

C

 

Prima

 

 

B

 

Rafzubin

 

 

C

 

Mutanti di Rafzubin, p.es.

 

C

 

Rafzubex

 

C

 

Rajka

 

 

B

 

Rambour d’hiver

 

 

 

 

Rambour Franc

 

 

B

 

Reanda

 

 

B

 

Rebella

 

 

C

 

Red Delicious

 

 

A

 

Mutanti di Red Delicious p.es.

 

A

 

Campsur

 

A

 

Erovan

 

A

 

Fortuna Delicious

 

A

 

Otago

 

A

 

Red King

 

A

 

Red Spur

 

A

 

Red York

 

A

 

Richared

 

A

 

Royal Red

 

A

 

Shotwell Delicious

 

A

 

Stark Delicious

 

A

 

Starking

 

A

 

Starkrimson

 

A

 

Starkspur

 

A

 

Topred

 

A

 

Trumdor

 

A

 

Well Spur

 

A

 

Red Dougherty

 

 

A

 

Redkroft

 

 

A

 

Regal

 

 

A

 

Regina

 

 

B

 

Reglindis

 

 

C

 

Reine des Reinettes

 

Gold Parmoné, Goldparmäne

C

 

Reineta Encarnada

 

 

B

 

Reinette Rouge du Canada

 

 

B

 

Reinette d’Orléans

 

 

 

 

Reinette Blanche du Canada

 

Reinette du Canada, Canada Blanc, Kanadarenette, Renetta del Canada

 

R

Reinette de France

 

 

 

 

Reinette de Landsberg

 

 

 

 

Reinette grise du Canada

 

Graue Kanadarenette

 

R

Relinda

 

 

C

 

Remo

 

 

B

 

Renora

 

 

B

 

Resi

 

 

B

 

Resista

 

 

 

 

Retina

 

 

B

 

Rewena

 

 

B

 

Roja de Benejama

 

Verruga, Roja del Valle, Clavelina

A

 

Rome Beauty

 

Belle de Rome, Rome

B

 

Mutanti di Rome Beauty p.es.

 

B

 

Red Rome

 

B

 

Rosana

 

 

B

 

Royal Beauty

 

 

A

 

Rubin (Czech cultivar)

 

 

C

 

Rubin (Kazahstan cultivar)

 

 

B

 

Rubinola

 

 

B

 

Rudens Svītrainais

 

Osennee Polosatoe, Rudeninis Dryzuotasis, Rudens Svītrotais, Streifling, Streifling Herbst, Sügisjoonik, Syysjuovikas e numerose altre

C

 

Saltanat

 

 

B

 

Sciearly

 

 

A

 

Scifresh

 

 

B

 

Sciglo

 

 

A

 

Sciray

 

GS48

A

 

Scired

 

 

A

R

Sciros

 

 

A

 

Selena

 

 

B

 

Shampion

 

 

B

 

Sidrunkollane Talioun

 

 

 

 

Sinap Orlovskij

 

 

 

 

Snygold

 

Earlygold

 

 

Sommerregent

 

 

C

 

Spartan

 

 

A

 

Splendour

 

 

A

 

St. Edmunds Pippin

 

 

 

R

Stark’s Earliest

 

 

C

 

Štaris

 

Staris

A

 

Sturmer Pippin

 

 

 

R

Summerred

 

 

B

 

Sügisdessert

 

 

C

 

Sunrise

 

 

A

 

Sunset

 

 

 

R

Suntan

 

 

 

R

Sweet Caroline

 

 

C

 

Talvenauding

 

 

B

R

Tellisaare

 

 

B

 

Tiina

 

Tina

C

 

Topaz

 

 

B

 

Tydeman’s Early Worcester

 

Tydeman’s Early

B

 

Veteran

 

 

B

 

Vista Bella

 

Bellavista

B

 

Wealthy

 

 

B

 

Worcester Pearmain

 

 

B

 

York

 

 

B

 

Zailijskoje

 

Zailiyskoe

B

 

Žigulovskoje

 

Zhigulovskoe

C

 


(1)  Con un minimo del 20 % per le categorie I e II.”


ALLEGATO II

“ALLEGATO IV

PAESI TERZI I CUI CONTROLLI DI CONFORMITÀ SONO STATI RICONOSCIUTI AI SENSI DELL’ARTICOLO 15 E RELATIVI PRODOTTI

Paese

Prodotti

Svizzera

Ortofrutticoli freschi, eccetto gli agrumi

Marocco

Ortofrutticoli freschi

Sud Africa

Ortofrutticoli freschi

Israele (1)

Ortofrutticoli freschi

India

Ortofrutticoli freschi

Nuova Zelanda

Mele, pere e kiwi

Senegal

Ortofrutticoli freschi

Kenya

Ortofrutticoli freschi

Turchia

Ortofrutticoli freschi


(1)  La Commissione concede il riconoscimento ai sensi dell’articolo 15 per ortofrutticoli originari dello Stato d’Israele ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.“


22.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 170/60


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 595/2013 DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 2013

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

45,1

TR

98,7

ZZ

71,9

0707 00 05

MK

27,7

TR

121,6

ZZ

74,7

0709 93 10

MA

102,6

TR

139,8

ZZ

121,2

0805 50 10

AR

101,1

BR

96,4

TR

78,7

ZA

115,2

ZZ

97,9

0808 10 80

AR

164,3

BR

117,4

CL

136,4

CN

71,6

NZ

142,7

US

156,1

UY

165,4

ZA

125,6

ZZ

134,9

0809 10 00

IL

342,4

TR

224,4

ZZ

283,4

0809 29 00

TR

353,7

US

660,1

ZZ

506,9

0809 30

TR

179,1

ZZ

179,1

0809 40 05

CL

149,0

IL

308,9

ZA

116,8

ZZ

191,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

22.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 170/62


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 10 giugno 2013

che autorizza la Commissione europea a partecipare, per conto dell’Unione europea, ai negoziati per una convenzione internazionale del Consiglio d’Europa tesa a contrastare la manipolazione dei risultati sportivi ad eccezione delle questioni relative alla cooperazione in materia penale e alla cooperazione di polizia

(2013/304/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 50, 56 e 165 e l’articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

È necessario avviare negoziati per elaborare una convenzione internazionale del Consiglio d’Europa tesa a contrastare la manipolazione dei risultati sportivi.

(2)

Il processo negoziale si basa sulla decisione CM/Del/Dec/1145/8.1 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, del 13 giugno 2012, che fa seguito alla risoluzione n. 1 adottata dalla dodicesima Conferenza dei Ministri responsabili dello sport del Consiglio d’Europa la quale indica che l’ambito di applicazione del progetto di strumento e delle relative disposizioni dovrebbe basarsi sulla raccomandazione CM/Rec(2011)10 e sullo studio di fattibilità MSL12 (2012) 4 rev3.

(3)

Obiettivo del processo negoziale è presentare al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa un progetto di convenzione che, sulla scorta della decisione del Comitato dei Ministri, assumerà la forma di una convenzione e sarà sottoposto all’assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa per parere o trasmesso all’Accordo parziale allargato sullo sport (Enlarged Partial Agreement on Sport — EPAS) per essere messo a punto come strumento giuridico non vincolante.

(4)

Talune disposizioni del progetto di convenzione internazionale del Consiglio d’Europa tesa a contrastare la manipolazione dei risultati sportivi riguardano la cooperazione giudiziaria in materia penale e la cooperazione di polizia e ricadono quindi nell’ambito di applicazione della parte terza, titolo V, TFUE. In parallelo con la presente decisione verrà separatamente adottata una decisione relativa a tali disposizioni.

(5)

Poiché i negoziati riguarderanno materie che rientrano in parte tra le competenze dell’Unione e in parte tra quelle degli Stati membri, l’Unione dovrebbe partecipare a detti negoziati insieme agli Stati membri. Gli Stati membri possono pertanto partecipare ai negoziati e negoziare sulle materie che rientrano tra le loro competenze.

(6)

Nel caso in cui l’UE decida di aderire alla futura convenzione, la natura giuridica della convenzione e la ripartizione delle competenze tra gli Stati membri e l’Unione sarà stabilita separatamente al termine dei negoziati in base ad un’analisi del preciso ambito di applicazione delle singole disposizioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione è autorizzata a negoziare, per conto dell’Unione europea, relativamente alle materie che rientrano nell’ambito di competenza dell’Unione, una convenzione internazionale del Consiglio d’Europa tesa a contrastare la manipolazione dei risultati sportivi ad eccezione delle questioni relative alla cooperazione in materia penale e alla cooperazione di polizia, come disposto dalle direttive di negoziato allegate alla presente decisione.

Articolo 2

Le direttive di negoziato figurano nell’allegato.

Articolo 3

A norma dell’articolo 1, i negoziati sono condotti in consultazione con il gruppo «Sport» del Consiglio, affiancato da esperti di altri gruppi del Consiglio secondo necessità.

Articolo 4

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 10 giugno 2013

Per il Consiglio

Il presidente

L. VARADKAR


ALLEGATO

Direttive di negoziato per una convenzione internazionale del Consiglio d’Europa tesa a contrastare la manipolazione dei risultati sportivi ad eccezione delle questioni relative alla cooperazione in materia penale e alla cooperazione di polizia

La futura convenzione mirerà a istituire un quadro giuridico internazionale destinato alla prevenzione e alla lotta contro le manipolazioni dei risultati sportivi e, in particolare, contro le partite truccate; la convenzione dovrà porsi l’obiettivo di rafforzare la cooperazione internazionale in questo senso e di istituire un meccanismo di controllo in grado di verificare che le disposizioni della convenzione abbiano un seguito efficace.

Le disposizioni della futura convenzione possono riguardare i seguenti settori di competenza dell’Unione:

1)

la promozione dell’equità e dell’apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e la protezione dell’integrità fisica e morale degli sportivi;

2)

le libertà del mercato interno (libertà di fornire servizi e diritto di stabilimento) nella misura in cui sono connesse alle disposizioni pertinenti della futura convenzione in materia di partite truccate e scommesse sportive;

3)

la protezione dei dati relativamente ai settori summenzionati.

In relazione a tali settori l’Unione europea, rappresentata dalla Commissione, parteciperà ai negoziati con gli obiettivi seguenti, tenendo conto dei più recenti sviluppi dell’acquis e nel rispetto della ripartizione delle competenze:

1)

tener conto della politica dell’UE nel campo della promozione dell’equità e dell’apertura nelle competizioni sportive e della cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport, e della protezione dell’integrità fisica e morale dello sport o degli sportivi mediante la protezione dell’integrità dello sport contro le manipolazioni dei risultati sportivi, in particolare:

a.

della risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, su un piano di lavoro dell’Unione europea per lo sport per il 2011-2014 (1);

b.

delle conclusioni del Consiglio sulla lotta alle partite truccate (2).

La competenza dell’UE nel settore dello sport è una competenza di sostegno che, conformemente all’articolo 165, paragrafo 4, primo trattino, TFUE, esclude ogni armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri;

2)

assicurare che le disposizioni della futura convenzione:

non siano incompatibili con le norme dell’UE in materia di diritto di stabilimento e libera circolazione dei servizi, in quanto settore di competenza concorrente, relativamente al gioco d’azzardo e alle scommesse, con riferimento al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 49 e 56 nell’interpretazione della Corte di giustizia europea, e assicurare che le disposizioni pertinenti della futura convenzione non ostacolino l’esercizio di tali libertà,

regolamentino le scommesse sportive solo per quanto concerne direttamente la manipolazione dei risultati sportivi,

non abbiano come obiettivo, o non comportino di fatto, l’armonizzazione delle disposizioni regolamentari delle scommesse, a meno che tali disposizioni non siano state già adottate dall’Unione.

Durante i negoziati si dovrebbe tener conto della politica dell’UE definita nelle conclusioni del Consiglio sul quadro relativo ai giochi d’azzardo e alle scommesse negli Stati membri dell’UE, del 10 dicembre 2010;

3)

assicurare che le disposizioni della futura convenzione non siano incompatibili con le norme adottate dall’Unione nel settore della protezione dei dati, quale settore di competenza concorrente, segnatamente:

a.

la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (3);

b.

la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (4).

La Commissione consulta in precedenza il gruppo del Consiglio di cui all’articolo 3 e riferisce al suddetto al termine di ciascuna sessione di negoziato e/o redazione in sede di Consiglio d’Europa.

Secondo il principio di leale cooperazione, l’Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nel contesto dei negoziati su detta convenzione.

La Commissione assicura che la futura convenzione permetta l’applicazione degli standard superiori stipulati negli strumenti dell’UE per quanto riguarda le relazioni tra gli Stati membri dell’UE.


(1)  GU C 162 dell’1.6.2011, pag. 1.

(2)  GU C 378 del 23.12.2011, pag. 1.

(3)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(4)  GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60.


22.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 170/66


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 2013

che istituisce un programma specifico di controllo ed ispezione per le attività di pesca che sfruttano il merluzzo bianco, l’aringa, il salmone e lo spratto nel Mar Baltico

(2013/305/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l’articolo 95,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica a tutte le attività oggetto della politica comune della pesca, esercitate sul territorio degli Stati membri o nelle acque dell’Unione da pescherecci dell’Unione o, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera, da cittadini degli Stati membri, e prevede in particolare che gli Stati membri provvedano affinché il controllo, l’ispezione e l’esecuzione delle norme siano effettuati in maniera non discriminatoria per quanto concerne settori, pescherecci o persone e sulla base della gestione del rischio.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 e abroga il regolamento (CE) n. 779/97 (2), stabilisce le condizioni per lo sfruttamento sostenibile del merluzzo bianco.

(3)

L’articolo 95 del regolamento (CE) n. 1224/2009 prevede che la Commissione possa determinare, di concerto con gli Stati membri interessati, le attività di pesca che saranno soggette a programmi specifici di controllo ed ispezione. I programmi specifici di controllo ed ispezione devono definire gli obiettivi, le priorità e le procedure nonché i parametri di riferimento per le attività di ispezione; tali parametri sono stabiliti sulla base della gestione del rischio e sono soggetti a revisione periodica previa analisi dei risultati conseguiti. Gli Stati membri interessati sono tenuti ad adottare le misure necessarie per garantire l’attuazione dei programmi specifici di controllo ed ispezione, in particolare per quanto riguarda le risorse umane e materiali da utilizzare e i periodi e le zone in cui saranno impiegate.

(4)

L’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009 prevede che il programma specifico di controllo ed ispezione precisi i parametri di riferimento per le attività di ispezione che devono essere stabiliti sulla base della gestione del rischio. A tal fine, è opportuno stabilire criteri comuni di valutazione e di gestione del rischio per le attività di controllo, ispezione e verifica per consentire la realizzazione in tempo utile delle analisi del rischio e delle valutazioni globali di tutte le informazioni pertinenti in materia di controllo ed ispezione. I criteri comuni sono volti a garantire un approccio armonizzato in materia di ispezioni e verifiche in tutti gli Stati membri e a creare condizioni paritarie per tutti gli operatori.

(5)

Il programma specifico di controllo ed ispezione deve essere stabilito per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2013 e il 31 dicembre 2018 e deve essere attuato dalla Danimarca, dalla Germania, dall’Estonia, dalla Lettonia, dalla Lituania, dalla Polonia, dalla Finlandia e dalla Svezia.

(6)

A norma dell’articolo 98, paragrafi 1 e 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione (3), fatte salve le disposizioni contemplate da piani pluriennali, le autorità competenti degli Stati membri devono adottare un approccio basato sul rischio per la selezione dei pescherecci da ispezionare, avvalendosi di tutte le informazioni disponibili e, nel quadro di una strategia di controllo e di esecuzione basata sul rischio, svolgere le necessarie attività di ispezione in modo obiettivo al fine di prevenire la conservazione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, la trasformazione, il trasporto, il magazzinaggio, la commercializzazione e lo stoccaggio di prodotti della pesca derivanti da attività non conformi alle norme della politica comune della pesca.

(7)

L’Agenzia europea di controllo della pesca istituita dal regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio (4) (di seguito «l’EFCA») è tenuta a coordinare l’attuazione del programma specifico di controllo ed ispezione tramite un piano di impiego congiunto che dia forma concreta agli obiettivi, alle priorità, alle procedure e ai parametri di riferimento per le attività di ispezione stabiliti nel programma specifico di controllo ed ispezione e identifichi i mezzi di controllo ed ispezione che potrebbero essere messi in comune dagli Stati membri interessati. Occorre pertanto chiarire i rapporti tra le procedure definite dal programma specifico di controllo ed ispezione e quelle definite dal piano di impiego congiunto.

(8)

Al fine di armonizzare le procedure di controllo ed ispezione delle attività di pesca del merluzzo bianco del Baltico, dell’aringa, del salmone e dello spratto, nonché per garantire l’efficacia del piano pluriennale per lo stock di merluzzo bianco del Baltico, è opportuno stabilire norme comuni per le attività di controllo ed ispezione svolte dalle autorità competenti degli Stati membri interessati, compreso il reciproco accesso ai dati pertinenti. A tal fine, l’intensità delle attività di controllo ed ispezione deve essere determinata mediante opportuni obiettivi di riferimento.

(9)

Le attività congiunte di ispezione e sorveglianza degli Stati membri interessati devono essere svolte, ove del caso, conformemente ai piani di impiego congiunto stabiliti dall’EFCA, al fine di armonizzare le pratiche di controllo, ispezione e sorveglianza e di contribuire a un migliore coordinamento delle attività di controllo, ispezione e sorveglianza tra le autorità competenti di tali Stati membri.

(10)

I risultati ottenuti con l’applicazione del programma specifico di controllo ed ispezione devono essere valutati mediante relazioni di valutazione annuali che ogni Stato membro interessato trasmette alla Commissione e all’EFCA.

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono state stabilite di concerto con gli Stati membri interessati.

(12)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione istituisce un programma specifico di controllo ed ispezione applicabile alla pesca del merluzzo bianco, dell’aringa, del salmone e dello spratto nel Mar Baltico.

Articolo 2

Campo di applicazione

1.   Il programma specifico di controllo ed ispezione riguarda in particolare le seguenti attività:

a)

le attività di pesca ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 nel Mar Baltico; e

b)

le attività inerenti alla pesca, compresi la pesatura, la trasformazione, la commercializzazione, il trasporto e il magazzinaggio dei prodotti della pesca.

2.   Il programma specifico di controllo ed ispezione si applica fino al 31 dicembre 2018.

3.   Il programma specifico di controllo ed ispezione è attuato dalla Danimarca, dalla Germania, dall’Estonia, dalla Lettonia, dalla Lituania, dalla Polonia, dalla Finlandia e dalla Svezia (di seguito «gli Stati membri interessati»).

CAPO II

OBIETTIVI, PRIORITÀ, PROCEDURE E PARAMETRI DI RIFERIMENTO

Articolo 3

Obiettivi

1.   Il programma specifico di controllo ed ispezione garantisce l’attuazione armonizzata ed efficace delle misure di conservazione e di controllo applicabili agli stock di cui all’articolo 1.

2.   Le attività di controllo ed ispezione svolte nell’ambito del programma specifico di controllo ed ispezione intendono in particolare garantire il rispetto delle seguenti disposizioni:

a)

la gestione delle possibilità di pesca e le condizioni specifiche ad esse eventualmente associate, compreso il monitoraggio dell’utilizzo dei contingenti e del regime dello sforzo di pesca nel Baltico;

b)

gli obblighi in materia di dichiarazione applicabili alle attività di pesca, in particolare per quanto concerne l’affidabilità dei dati registrati e comunicati;

c)

le disposizioni relative al divieto di selezione qualitativa e l’obbligo di sbarcare tutte le catture soggette a un contingente.

Articolo 4

Priorità

1.   Gli Stati membri interessati effettuano attività di controllo ed ispezione con riguardo alle attività di pesca praticate dai pescherecci e alle attività inerenti alla pesca praticate da altri operatori sulla base di una strategia di gestione del rischio, conformemente all’articolo 4, paragrafo 18, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e all’articolo 98 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.

2.   Ogni peschereccio, gruppo di pescherecci, categoria di attrezzi di pesca, operatore e/o attività inerente alla pesca, per ciascuno stock di cui all’articolo 1, è oggetto di controlli e ispezioni in funzione del livello di priorità attribuito a norma del paragrafo 3.

3.   Ogni Stato membro interessato attribuisce un livello di priorità in base ai risultati della valutazione del rischio effettuata conformemente alle procedure di cui all’articolo 5.

Articolo 5

Procedure relative alla valutazione del rischio

1.   Il presente articolo si applica agli Stati membri interessati nonché, ai soli fini dell’applicazione del paragrafo 4, a tutti gli altri Stati membri.

2.   Gli Stati membri valutano i rischi inerenti agli stock e alle zone interessate sulla base della tabella di cui all’allegato I.

3.   La valutazione del rischio effettuata da ciascuno Stato membro esamina, sulla base dell’esperienza acquisita e facendo uso di tutte le informazioni disponibili e pertinenti, la probabilità che una determinata infrazione venga commessa e, nel caso, le possibili conseguenze. Combinando questi elementi, ciascuno Stato membro stabilisce un livello di rischio («molto basso», «basso», «medio», «alto» e «molto alto») per ciascuna categoria di ispezione di cui all’articolo 4, paragrafo 2.

4.   Nel caso in cui un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro che non rientra fra quelli interessati, o un peschereccio di un paese terzo, operi nelle zone di cui all’articolo 1, a tale peschereccio viene attribuito un livello di rischio in conformità del paragrafo 3. In assenza di informazioni e a meno che le autorità di bandiera non forniscano, nel quadro dell’articolo 9, i risultati della propria valutazione del rischio effettuata a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, e del paragrafo 3, al peschereccio in questione viene attribuito un livello di rischio «molto alto».

Articolo 6

Strategia di gestione del rischio

1.   Sulla base della propria valutazione del rischio, ciascuno Stato membro interessato definisce una strategia di gestione del rischio volta a garantire il rispetto delle norme. Tale strategia implica l’identificazione, la descrizione e l’assegnazione di strumenti di controllo e mezzi di ispezione adeguati ed efficaci sotto il profilo dei costi, in relazione alla natura e al livello stimato di ciascun rischio, nonché la realizzazione di obiettivi di riferimento.

2.   La strategia di gestione del rischio di cui al paragrafo 1 è coordinata a livello regionale tramite un piano di impiego congiunto quale definito all’articolo 2, lettera c), del regolamento (CΕ) n. 768/2005.

Articolo 7

Collegamento con le procedure dei piani di impiego congiunto

1.   Nell’ambito di un piano di impiego congiunto, se del caso, ciascuno Stato membro interessato comunica all’EFCA i risultati della valutazione del rischio effettuata conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, e, in particolare, un elenco dei livelli stimati di rischio e degli obiettivi corrispondenti in materia di ispezione.

2.   Se del caso, gli elenchi relativi ai livelli di rischio e agli obiettivi di cui al paragrafo 1 sono aggiornati sulla base delle informazioni raccolte durante le operazioni congiunte di ispezione e sorveglianza. L’EFCA è informata senza indugio al termine di ciascun aggiornamento.

3.   L’EFCA utilizza le informazioni ricevute dagli Stati membri interessati per coordinare la strategia di gestione del rischio a livello regionale a norma dell’articolo 6, paragrafo 2.

Articolo 8

Obiettivi di riferimento

1.   Fatti salvi gli obiettivi di riferimento definiti nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1224/2009 e nell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio (5), gli obiettivi di riferimento a livello dell’Unione per i pescherecci e/o gli altri operatori che presentano un livello di rischio «alto» e «molto alto» sono fissati nell’allegato II.

2.   Gli obiettivi di riferimento per i pescherecci e/o gli altri operatori che presentano un livello di rischio «molto basso», «basso» e «medio» sono fissati dagli Stati membri interessati mediante i programmi nazionali di controllo di cui all’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e le misure nazionali di cui all’articolo 95, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono anche applicare obiettivi di riferimento diversi, espressi in termini di livelli superiori di conformità, a condizione che:

a)

un’analisi dettagliata delle attività di pesca o delle attività inerenti alla pesca e degli aspetti connessi all’esecuzione giustifichi la necessità di fissare obiettivi di riferimento espressi in termini di livelli superiori di conformità;

b)

gli obiettivi di riferimento espressi in termini di livelli superiori di conformità siano notificati alla Commissione e quest’ultima non sollevi obiezioni in proposito entro un termine di 90 giorni; inoltre essi non devono essere discriminatori e non devono compromettere gli obiettivi, le priorità e le procedure fondate sul rischio definiti dal programma specifico di controllo ed ispezione.

4.   Tutti gli obiettivi di riferimento sono valutati annualmente sulla scorta delle relazioni di valutazione di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e, se del caso, sono rivisti di conseguenza nell’ambito della valutazione di cui all’articolo 13, paragrafo 4.

5.   Se del caso, gli obiettivi di riferimento di cui al presente articolo vengono resi effettivi da un piano di impiego congiunto.

CAPO III

ATTUAZIONE

Articolo 9

Cooperazione fra gli Stati membri e con i paesi terzi

1.   Gli Stati membri interessati cooperano ai fini dell’attuazione del programma specifico di controllo ed ispezione.

2.   Se del caso, tutti gli altri Stati membri cooperano con gli Stati membri interessati.

3.   Gli Stati membri possono cooperare con le autorità competenti dei paesi terzi ai fini dell’attuazione del programma specifico di controllo ed ispezione.

Articolo 10

Attività congiunte di ispezione e sorveglianza

1.   Al fine di migliorare l’efficienza e l’efficacia dei propri sistemi nazionali di controllo della pesca, gli Stati membri interessati effettuano attività congiunte di ispezione e sorveglianza nelle acque sotto la loro giurisdizione e, se del caso, sul loro territorio. Se del caso, tali attività sono svolte nel quadro dei piani di impiego congiunto di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 768/2005.

2.   Ai fini delle attività congiunte di ispezione e sorveglianza, gli Stati membri interessati:

a)

provvedono affinché gli ispettori di altri Stati membri interessati siano invitati a partecipare alle attività congiunte di ispezione e sorveglianza;

b)

stabiliscono procedure operative congiunte applicabili alle loro navi di sorveglianza;

c)

designano, se del caso, i punti di contatto di cui all’articolo 80, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

3.   Alle attività congiunte di ispezione e sorveglianza possono partecipare funzionari e ispettori dell’Unione.

Articolo 11

Scambio di dati

1.   Ai fini dell’attuazione del programma specifico di controllo ed ispezione, ogni Stato membro interessato provvede allo scambio elettronico diretto dei dati di cui all’articolo 111 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e all’allegato XII del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 con altri Stati membri interessati e con l’EFCA.

2.   I dati di cui al paragrafo 1 riguardano le attività di pesca e le attività inerenti alla pesca svolte nelle zone contemplate dal programma specifico di controllo ed ispezione.

Articolo 12

Informazioni

1.   In attesa della piena attuazione del capo III, titolo XII, del regolamento (CE) n. 1224/2009, e conformemente al formato previsto all’allegato III della presente decisione, ciascuno Stato membro interessato comunica per via elettronica alla Commissione e all’EFCA, entro il 31 gennaio di ogni anno civile, le seguenti informazioni relative all’anno precedente:

a)

l’identificazione, la data e il tipo di ciascuna operazione di controllo e/o di ispezione effettuata nell’anno precedente;

b)

l’identificazione di ciascun peschereccio (numero del registro della flotta dell’Unione), veicolo e/o operatore (nome della società) soggetto a un controllo e/o a un’ispezione;

c)

se del caso, il tipo di attrezzo ispezionato; e

d)

nel caso in cui siano state constatate una o più infrazioni gravi:

i)

il tipo o i tipi di infrazione grave constatati;

ii)

lo stato di avanzamento del procedimento relativo alle infrazioni gravi (ad esempio, indagine in corso, caso pendente, appello); e

iii)

la sanzione o le sanzioni comminate in caso di infrazione grave: entità delle ammende, valore del pesce e/o dell’attrezzo confiscato, punti assegnati a norma dell’articolo 126, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 e/o ogni altro tipo di sanzione.

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono comunicate per ciascun controllo e/o ispezione e vengono riportate e aggiornate in ciascuna relazione fino alla conclusione del procedimento a norma del diritto dello Stato membro interessato. Qualora in seguito al rilevamento di un’infrazione grave non venga preso alcun provvedimento occorre darne motivazione.

Articolo 13

Valutazione

1.   Ogni Stato membro interessato trasmette alla Commissione e all’EFCA, entro il 31 marzo dell’anno successivo all’anno civile in questione, una relazione di valutazione relativa all’efficacia delle attività di controllo ed ispezione svolte nell’ambito del programma specifico di controllo ed ispezione.

2.   La relazione di valutazione di cui al paragrafo 1 include almeno le informazioni di cui all’allegato IV. Gli Stati membri interessati possono inoltre includere nella loro relazione di valutazione altre misure (ad esempio, sessioni di formazione o di informazione destinate a migliorare il rispetto delle norme da parte dei pescherecci e degli altri operatori).

3.   Nel quadro della valutazione annuale dell’efficacia dei piani di impiego congiunto di cui all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 768/2005, l’EFCA tiene conto delle relazioni di valutazione di cui al paragrafo 1.

4.   La Commissione organizza una volta all’anno una riunione del comitato per la pesca e l’acquacoltura al fine di valutare l’idoneità, l’adeguatezza e l’efficacia del programma specifico di controllo ed ispezione nonché il suo impatto generale sul rispetto delle norme da parte dei pescherecci e degli altri operatori, sulla base delle relazioni di valutazione di cui al paragrafo 1. Gli obiettivi di riferimento di cui all’allegato II possono essere riesaminati di conseguenza.

Articolo 14

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  GU L 248 del 22.9.2007, pag. 1.

(3)  GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1.

(4)  GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1.

(5)  GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.


ALLEGATO I

PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Ogni peschereccio, gruppo di pescherecci, categoria di attrezzi di pesca, operatore, e/o attività inerente alla pesca, per i vari stock e le varie zone di cui all’articolo 1, sono soggetti a controlli e ispezioni in funzione del livello di priorità attribuito. Il livello di priorità è attribuito in funzione dell’esito della valutazione del rischio effettuata da ciascuno Stato membro interessato, o da qualunque altro Stato membro ai soli fini dell’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4, sulla base della procedura descritta di seguito:

Descrizione del rischio

[in funzione del rischio, del tipo di pesca, della zona e dei dati disponibili]

Indicatore

[in funzione del rischio, del tipo di pesca, della zona e dei dati disponibili]

Fase della catena della pesca/della commercializzazione

(quando e dove il rischio si manifesta)

Elementi da prendere in considerazione

[in funzione del rischio, del tipo di pesca, della zona e dei dati disponibili]

Frequenza nel tipo di pesca (1)

Possibili conseguenze (1)

Livello di rischio (1)

[Nota: i rischi identificati dagli Stati membri devono essere conformi agli obiettivi definiti all’articolo 3]

 

 

Livelli di catture/sbarchi ripartiti per pescherecci, stock e attrezzi

Disponibilità di contingenti per i pescherecci, ripartita per pescherecci, stock e attrezzi

Utilizzo di casse standardizzate

Livello e fluttuazione del prezzo di mercato per i prodotti della pesca sbarcati (prima vendita)

Numero di ispezioni svolte precedentemente e numero di infrazioni rilevate per il peschereccio e/o ogni altro operatore interessato

Antecedenti e/o potenziale pericolo di frode correlati al porto/luogo/regione e al mestiere

Ogni altra informazione pertinente

Alta/Media/Scarsa/Irrilevante

Gravi/Rilevanti/Accettabili/Marginali

Molto basso/basso/medio/alto/molto alto


(1)  

Nota: Elementi che devono essere valutati dagli Stati membri. La valutazione del rischio esamina, sulla base dell’esperienza acquisita e facendo uso di tutte le informazioni disponibili e pertinenti, la probabilità che una determinata infrazione venga commessa e, nel caso, le possibili conseguenze.


ALLEGATO II

OBIETTIVI DI RIFERIMENTO

1.   Livello di ispezioni in mare (inclusa se del caso la sorveglianza aerea)

Gli obiettivi di riferimento di seguito indicati (1) devono essere raggiunti annualmente per le ispezioni in mare dei pescherecci che praticano la pesca del merluzzo bianco, dell’aringa, del salmone e dello spratto nella zona, qualora le ispezioni in mare siano pertinenti in relazione alla fase della catena della pesca e rientrino nella strategia di gestione del rischio.

Obiettivi di riferimento annui (2)

Livello di rischio stimato per i pescherecci ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2

Alto

Molto alto

Attività di pesca

Ispezione in mare di almeno il 2,5 % delle bordate di pesca dei pescherecci a rischio «alto» che praticano il tipo di pesca in questione

Ispezione in mare di almeno il 10 % delle bordate di pesca dei pescherecci a rischio «molto alto» che praticano il tipo di pesca in questione

2.   Livello di ispezioni a terra (inclusi i controlli documentali e le ispezioni nei porti o al momento della prima vendita)

Gli obiettivi di riferimento di seguito indicati (3) devono essere raggiunti annualmente per le ispezioni a terra (compresi i controlli documentali e le ispezioni nei porti o al momento della prima vendita) dei pescherecci e di altri operatori che praticano la pesca del merluzzo bianco, dell’aringa, del salmone e dello spratto nella zona, qualora le ispezioni a terra siano pertinenti in relazione alla fase della catena della pesca/della commercializzazione e rientrino nella strategia di gestione del rischio.

Obiettivi di riferimento annui (4)

Livello di rischio per i pescherecci e/o altri operatori (primo acquirente)

Alto

Molto alto

Attività di pesca

Ispezione in porto di almeno il 10 % dei quantitativi totali sbarcati da pescherecci a rischio «alto»

Ispezione in porto di almeno il 15 % dei quantitativi totali sbarcati da pescherecci a rischio «molto alto»

Le ispezioni condotte successivamente allo sbarco o al trasbordo vengono utilizzate in particolare come meccanismo complementare di controllo incrociato per verificare l’affidabilità delle informazioni registrate e comunicate in relazione alle catture e agli sbarchi.


(1)  Per i pescherecci che trascorrono meno di 24 ore in mare per bordata, e sulla base della strategia di gestione del rischio, gli obiettivi di riferimento possono essere ridotti della metà.

(2)  espressi in % annua delle bordate effettuate nella zona dalle navi a rischio alto e molto alto.

(3)  Per i pescherecci che sbarcano meno di 10 tonnellate di catture per sbarco, e sulla base della strategia di gestione del rischio, gli obiettivi di riferimento possono essere ridotti della metà.

(4)  espressi in % annua dei quantitativi sbarcati da pescherecci a rischio alto e molto alto.


ALLEGATO III

INFORMAZIONI PERIODICHE RELATIVE ALL’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA SPECIFICO DI CONTROLLO ED ISPEZIONE

Formato per la comunicazione delle informazioni da trasmettere a norma dell’articolo 12 per ciascuna ispezione da includere nella relazione:

Nome dell’elemento

Codice

Descrizione e contenuto

Identificazione dell’ispezione

II

Codice del paese (ISO alpha2) + 9 cifre, ad esempio DK201200000

Data dell’ispezione

DA

AAAA-MM-GG

Tipo di ispezione o di controllo

IT

In mare, a terra, trasporto, documento (da precisare)

Identificazione di ciascun peschereccio, veicolo o operatore

ID

Numero di iscrizione del peschereccio nel registro della flotta dell’Unione, identificazione del veicolo e/o ragione sociale dell’operatore

Tipo di attrezzo da pesca

GE

Codice dell’attrezzo basato sulla «Classificazione Statistica Internazionale Standardizzata degli Attrezzi da Pesca» della FAO

Infrazione grave

SI

S = sì, N = no

Tipo di infrazione grave constatata

TS

Specificare il tipo di infrazione grave constatata, facendo riferimento al numero (colonna di sinistra) menzionato nell’allegato XXX del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011. Inoltre, le infrazioni gravi di cui all’articolo 90, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento sul controllo devono essere identificate rispettivamente con i numeri «13», «14» e «15».

Stato di avanzamento del procedimento

FU

Indicare lo stato di avanzamento: IN CORSO, APPELLO O ARCHIVIATO

Ammenda

SF

Ammenda in EUR, ad esempio 500

Confisca

SC

CATTURE/ATTREZZO in caso di confisca fisica. Importo confiscato in caso di valore delle catture/degli attrezzi in EUR, ad esempio 10 000

Altro

SO

In caso di revoca della licenza/autorizzazione, indicare LI o AU + il numero di giorni, ad esempio AU30.

Punti

SP

Numero di punti assegnati, ad esempio 12

Osservazioni

RM

Se alla constatazione di un’infrazione grave non ha fatto seguito l’adozione di opportune misure, darne motivazione con testo libero.


ALLEGATO IV

CONTENUTO DELLE RELAZIONI DI VALUTAZIONE

Le relazioni di valutazione devono contenere almeno le seguenti informazioni.

I.   Analisi generale delle attività di controllo, ispezione ed esecuzione effettuate (per ogni Stato membro interessato):

descrizione dei rischi identificati dallo Stato membro interessato e del contenuto della strategia di gestione del rischio adottata, compresa una descrizione della procedura di riesame e di revisione,

raffronto tra il tipo di strumenti di controllo ed ispezione utilizzati e il numero di mezzi di ispezione utilizzati/numero di mezzi forniti nell’esecuzione del programma specifico di controllo ed ispezione, comprese la durata e le zone in cui sono stati utilizzati,

raffronto tra il tipo di strumenti di controllo ed ispezione utilizzati e il numero di attività di controllo ed ispezione effettuate (completare sulla base delle informazioni fornite in conformità dell’allegato III)/il numero di infrazioni gravi constatate e, ove possibile, analisi dei motivi che hanno condotto a commettere tali infrazioni,

sanzioni imposte per le infrazioni gravi (completare in base alle informazioni trasmesse in conformità dell’allegato III),

analisi di altre azioni (diverse dalle attività di controllo, d’ispezione e di esecuzione, ad esempio, sessioni di formazione o di informazione) destinate ad avere un impatto sul rispetto delle norme da parte delle navi da pesca e/o di altri operatori [ad esempio: numero di attrezzi più selettivi utilizzati, numero di campioni di merluzzo bianco/novellame ecc.]

II.   Analisi dettagliata delle attività di controllo, ispezione ed esecuzione effettuate (per ogni Stato membro interessato)

1.

Analisi delle attività di ispezione in mare (compresa se del caso la sorveglianza aerea), in particolare:

raffronto tra il numero di navi pattuglia previste/messe a disposizione,

percentuale di infrazioni gravi in mare,

percentuale di ispezioni in mare su pescherecci che presentano un livello di rischio «molto basso», «basso» o «medio» che hanno permesso di constatare una o più infrazioni gravi,

percentuale di ispezioni in mare su pescherecci che presentano un livello di rischio «alto» o «molto alto» che hanno permesso di constatare una o più infrazioni gravi,

tipo e livello delle sanzioni/valutazione dell’effetto deterrente.

2.

Analisi delle attività di ispezione a terra (compresi i controlli documentali e le ispezioni nei porti, al momento della prima vendita o in occasione di trasbordi), in particolare:

raffronto tra il numero di unità di ispezione a terra previste/messe a disposizione,

percentuale di infrazioni gravi a terra,

percentuale di ispezioni a terra su pescherecci e/o operatori che presentano un livello di rischio «molto basso», «basso» o «medio» che hanno permesso di constatare una o più infrazioni gravi,

percentuale di ispezioni a terra su pescherecci e/o operatori che presentano un livello di rischio «alto» o «molto alto» che hanno permesso di constatare una o più infrazioni gravi,

tipo e livello delle sanzioni/valutazione dell’effetto deterrente.

3.

Analisi degli obiettivi di riferimento espressi in termini di livelli di conformità (se del caso), in particolare:

raffronto tra il numero di mezzi di ispezione previsti/messi a disposizione,

percentuale di infrazioni gravi ed evoluzione (rispetto ai 2 anni precedenti),

percentuale di ispezioni su pescherecci/operatori che hanno permesso di constatare una o più infrazioni gravi,

tipo e livello delle sanzioni/valutazione dell’effetto deterrente.

4.

Analisi di altre attività di ispezione e di controllo: trasbordo, sorveglianza aerea, importazione/esportazione ecc. e altre azioni, quali sessioni di formazione o informazione destinate ad avere un impatto sul rispetto delle norme da parte dei pescherecci e/o di altri operatori.

III.   Proposte volte a migliorare l’efficacia delle attività di controllo, ispezione ed esecuzione effettuate (per ogni Stato membro interessato)


22.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 170/s3


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