ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2013.165.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 165

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

56o anno
18 giugno 2013


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (regolamento sull’ODR per i consumatori)

1

 

*

Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell’Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE ( 1 )

13

 

*

Regolamento (UE) n. 526/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo all’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA) e che abroga il regolamento (CE) n. 460/2004 ( 1 )

41

 

*

Regolamento (UE) n. 527/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'esclusione di alcuni paesi dall'elenco delle regioni o degli Stati che hanno concluso negoziati

59

 

*

Regolamento (UE) n. 528/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, recante modifica del regolamento (CE) n. 450/2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato), per quanto riguarda la data di applicazione

62

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull'ADR per i consumatori)

63

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione n. 529/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulle norme di contabilizzazione relative alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti da attività di uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura e sulle informazioni relative alle azioni connesse a tali attività

80

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

DECISIONI

 

 

2013/272/UE

 

*

Decisione del Consiglio europeo, del 22 maggio 2013, relativa al numero dei membri della Commissione europea

98

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

18.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 165/1


REGOLAMENTO (UE) N. 524/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 21 maggio 2013

relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (regolamento sull’ODR per i consumatori)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 169, paragrafo 1, e l’articolo 169, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) stabiliscono che l’Unione deve contribuire ad assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori mediante misure adottate a norma dell’articolo 114 TFUE. L’articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea stabilisce che nelle politiche dell’Unione deve essere garantito un livello elevato di protezione dei consumatori.

(2)

Conformemente all’articolo 26, paragrafo 2, TFUE, il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci e dei servizi. Affinché i consumatori possano avere fiducia nella dimensione digitale del mercato interno e trarne vantaggio è necessario che abbiano accesso a mezzi facili, efficaci, rapidi e a basso costo di risoluzione delle controversie derivanti dalla vendita di beni o alla fornitura di servizi online. Tale questione è particolarmente importante quando i consumatori fanno acquisti transfrontalieri.

(3)

Nella comunicazione del 13 aprile 2011 intitolata «L’Atto per il mercato unico — Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia — "Insieme per una nuova crescita" », la Commissione ha identificato la legislazione sulla risoluzione alternativa delle controversie (ADR) che include il commercio elettronico nel novero delle dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia nel mercato unico.

(4)

La frammentazione del mercato interno ostacola gli sforzi volti a rilanciare la competitività e la crescita. Inoltre, la situazione di squilibrio in termini di disponibilità, qualità e conoscenza di mezzi facili, efficaci, rapidi e a basso costo per risolvere le controversie derivanti dalla vendita di beni o dalla fornitura di servizi in tutta l’Unione rappresenta un ostacolo nel mercato interno che mina la fiducia dei consumatori e dei professionisti negli acquisti e nelle vendite a livello transfrontaliero.

(5)

Nelle conclusioni del 24-25 marzo e 23 ottobre 2011 il Consiglio europeo ha invitato il Parlamento europeo e il Consiglio ad adottare entro la fine del 2012 una prima serie di provvedimenti prioritari per conferire un nuovo slancio al mercato unico.

(6)

Il mercato interno è una realtà di vita quotidiana per i consumatori quando viaggiano, fanno acquisti e effettuano pagamenti. I consumatori sono i principali soggetti del mercato interno e quindi dovrebbero essere anche la sua priorità principale. La dimensione digitale del mercato interno sta diventando essenziale sia per i consumatori che per i professionisti. Continua ad aumentare il numero di acquisti che i consumatori fanno online, nonché il numero di professionisti che vendono online. È opportuno che i consumatori e i professionisti si sentano sicuri quando effettuano operazioni online ed è quindi essenziale abbattere le barriere esistenti e rafforzare la fiducia dei consumatori. La disponibilità di un sistema di risoluzione delle controversie online (ODR) affidabile ed efficiente potrebbe contribuire ampiamente al raggiungimento di tale obiettivo.

(7)

Il fatto di disporre di mezzi di facile utilizzo e a basso costo per la risoluzione delle controversie può aumentare la fiducia dei consumatori e dei professionisti nel mercato unico digitale. I consumatori e i professionisti tuttavia continuano a incontrare difficoltà in particolare nel trovare soluzioni extragiudiziali alle controversie derivanti da operazioni transfrontaliere effettuate online. Pertanto tali controversie restano spesso irrisolte.

(8)

L’ODR offre una soluzione extragiudiziale facile, efficace, rapida e a basso costo per le controversie derivanti da operazioni online. Tuttavia, mancano meccanismi che consentano ai consumatori e ai professionisti di risolvere tali controversie con mezzi elettronici; tale mancanza comporta svantaggi per i consumatori, ostacola in particolare le operazioni transfrontaliere online, crea una situazione di squilibrio per i professionisti e, di conseguenza, frena lo sviluppo generale del commercio online.

(9)

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi alla risoluzione extragiudiziale di controversie avviate da consumatori residenti nell’Unione nei confronti di professionisti stabiliti nell’Unione e disciplinate dalla direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori (direttiva sull’ADR per i consumatori) (3).

(10)

Al fine di assicurare che la piattaforma ODR possa essere utilizzata anche per le procedure ADR che consentono ai professionisti di presentare reclami nei confronti dei consumatori, il presente regolamento dovrebbe applicarsi parimenti alla risoluzione extragiudiziale di controversie avviate da professionisti nei confronti di consumatori per cui le pertinenti procedure ADR siano proposte dagli organismi ADR inseriti in elenco a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2013/11/UE. L’applicazione del presente regolamento a tali controversie non dovrebbe imporre agli Stati membri alcun obbligo di assicurare che gli organismi ADR propongano tali procedure.

(11)

Sebbene siano in particolare i consumatori e i professionisti che effettuano operazioni transfrontaliere online a trarre beneficio dalla piattaforma ODR, il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche alle operazioni online effettuate a livello nazionale onde garantire condizioni di effettiva parità nel settore del commercio online.

(12)

È opportuno che il presente regolamento lasci impregiudicata la direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale (4).

(13)

La definizione di «consumatore» dovrebbe comprendere le persone fisiche che agiscono per scopi estranei alla loro attività commerciale, industriale, artigianale o professionale. Tuttavia, se il contratto è stipulato per scopi in parte interni e in parte esterni all’attività commerciale della persona (contratti a duplice scopo) e lo scopo commerciale è limitato in modo da non risultare predominante nel contesto generale della fornitura, la persona dovrebbe essere parimenti considerata come un consumatore.

(14)

La definizione di «contratto di vendita o di servizi online» dovrebbe coprire un contratto di vendita o di servizi con cui il professionista, o l’intermediario del professionista, offre beni o servizi mediante un sito web o altri mezzi elettronici e il consumatore ordina tali beni o servizi su tale sito web o mediante altri mezzi elettronici. La definizione dovrebbe inoltre comprendere i casi in cui il consumatore abbia avuto accesso al sito web o a un altro servizio della società dell’informazione mediante un apparecchio elettronico mobile quale un telefono mobile.

(15)

Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi alle controversie tra consumatori e professionisti che scaturiscono da contratti di vendita o di servizi conclusi off-line, né alle controversie tra professionisti.

(16)

Il presente regolamento dovrebbe essere considerato in combinato disposto con la direttiva 2013./11/UE secondo cui gli Stati membri devono garantire che tutte le controversie tra consumatori residenti e professionisti stabiliti nell’Unione derivanti dalla vendita di beni o alla fornitura di servizi possano essere presentate a un organismo ADR.

(17)

Prima di presentare il loro reclamo a un organismo ADR tramite la piattaforma ODR, i consumatori dovrebbero essere incoraggiati dagli Stati membri a mettersi in contatto con il professionista tramite qualsiasi mezzo appropriato, al fine di raggiungere una composizione amichevole della controversia.

(18)

Il presente regolamento mira a istituire una piattaforma di ODR a livello dell’Unione. La piattaforma ODR dovrebbe essere un sito web interattivo che offre un unico punto di accesso per consumatori e professionisti che desiderano risolvere in ambito extragiudiziale le controversie derivanti da operazioni online. La piattaforma ODR dovrebbe fornire informazioni generali sulla risoluzione extragiudiziale delle controversie contrattuali tra professionisti e consumatori derivanti da contratti di vendita o contratti di servizi online. Essa dovrebbe consentire ai consumatori e ai professionisti di presentare reclami mediante la compilazione di un modulo elettronico disponibile in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione e di accludere i documenti pertinenti. Essa dovrebbe trasmettere i reclami all’organismo ADR competente. La piattaforma ODR dovrebbe inoltre mettere a disposizione gratuitamente uno strumento elettronico di gestione dei casi che consenta agli organismi ADR di condurre online la procedura di risoluzione della controversia con le parti mediante la piattaforma ODR stessa. Gli organismi ADR non dovrebbero essere tenuti a utilizzare lo strumento di gestione dei casi.

(19)

La Commissione dovrebbe essere responsabile dello sviluppo, del funzionamento e della manutenzione della piattaforma ODR e fornire tutti i mezzi tecnici necessari al funzionamento della piattaforma. La piattaforma ODR dovrebbe offrire una funzione di traduzione elettronica che consenta alle parti e all’organismo ADR di ottenere, se del caso, la traduzione delle informazioni che sono scambiate tramite la piattaforma ODR e sono necessarie per la risoluzione della controversia. Tale funzione dovrebbe essere in grado di gestire tutte le traduzioni necessarie ed essere supportata dall’intervento umano. La Commissione dovrebbe inoltre fornire sulla piattaforma ODR informazioni ai ricorrenti sulla possibilità di richiedere assistenza ai punti di contatto ODR.

(20)

La piattaforma ODR dovrebbe consentire l’interscambio sicuro di dati con gli organismi ADR e il rispetto dei principi alla base del quadro europeo di interoperabilità adottato ai sensi della decisione 2004/387/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa all’erogazione interoperabile di servizi paneuropei di governo elettronico alle amministrazioni pubbliche, alle imprese e ai cittadini (IDABC) (5).

(21)

La piattaforma ODR dovrebbe essere resa accessibile, in particolare, tramite il portale «La tua Europa» creato conformemente all’allegato II della decisione 2004/387/CE, che permette alle imprese e ai cittadini dell’Unione di accedere a servizi paneuropei interattivi di informazioni online. La piattaforma ODR dovrebbe essere messa in evidenza sul portale «La tua Europa».

(22)

Una piattaforma ODR a livello dell’Unione dovrebbe basarsi sugli organismi ADR esistenti negli Stati membri e rispettare le tradizioni giuridiche di questi ultimi. Pertanto, gli organismi ADR che hanno ricevuto un reclamo trasmesso mediante la piattaforma ODR dovrebbero applicare le proprie norme procedurali, incluse le regole riguardanti i costi. Tuttavia, il presente regolamento intende istituire alcune regole comuni da applicare a tali procedure per salvaguardarne l’efficacia. In tale ambito dovrebbero essere incluse norme volte a garantire che, per tale risoluzione delle controversie, non sia necessaria la presenza fisica delle parti o dei loro rappresentanti dinanzi all’organismo ADR, a meno che le sue norme procedurali prevedano tale possibilità e le parti siano d’accordo.

(23)

Il fatto di garantire che tutti gli organismi ADR inseriti in elenco conformemente all’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2013/11/UE siano registrati sulla piattaforma ODR dovrebbe consentire una completa copertura per la risoluzione extragiudiziale online in caso di controversie derivanti da contratti di vendita o contratti di servizi online.

(24)

Il presente regolamento non dovrebbe impedire il funzionamento di organismi di risoluzione delle controversie online o di meccanismi ODR che operano nell’Unione. Inoltre, non dovrebbe impedire agli organismi o ai meccanismi di risoluzione delle controversie di trattare le controversie riguardanti operazioni online che sono state presentate loro direttamente.

(25)

In ciascuno Stato membro dovrebbero essere designati punti di contatto ODR che dispongono almeno di due assistenti ODR. I punti di contatto ODR dovrebbero fornire assistenza alle parti coinvolte in una controversia presentata tramite la piattaforma ODR senza essere tenuti a tradurre i documenti relativi a tale controversia. Gli Stati membri dovrebbero poter conferire la responsabilità dei punti di contatto ODR ai loro centri della rete dei Centri europei dei consumatori. Gli Stati membri dovrebbero avvalersi di tale possibilità per consentire ai punti di contatto ODR di beneficiare pienamente dell’esperienza dei centri della rete dei Centri europei dei consumatori per agevolare la risoluzione delle controversie tra consumatori e professionisti. La Commissione dovrebbe istituire una rete di punti di contatto ODR per facilitare la loro cooperazione e il loro lavoro e fornire ai punti di contatto ODR una formazione adeguata, in cooperazione con gli Stati membri.

(26)

Il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale sono diritti fondamentali sanciti dall’articolo 47 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. L’ODR non è intesa a sostituire le procedure giudiziali o a privare i consumatori o i professionisti del loro diritto di rivolgersi ai tribunali, né può farlo. Il presente regolamento non dovrebbe pertanto contenere alcun elemento che possa impedire alle parti di esercitare il loro diritto di accesso al sistema giudiziario.

(27)

Il trattamento delle informazioni nell’ambito del presente regolamento dovrebbe avvenire nel rispetto di rigorose garanzie di riservatezza e delle norme di protezione dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (6) e al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (7). Tali regole dovrebbero essere applicate al trattamento dei dati personali effettuato a norma del presente regolamento da parte dei vari operatori della piattaforma ODR, indipendentemente dal fatto che agiscano individualmente o congiuntamente ad altri operatori della piattaforma.

(28)

Le persone interessate dovrebbero essere informate, e dare il loro consenso, in merito al trattamento dei loro dati personali da parte della piattaforma ODR e dovrebbero essere informate sui loro diritti relativi a tale trattamento mediante un avviso esaustivo sulla tutela dei dati privati, reso pubblico dalla Commissione, che spieghi in un linguaggio chiaro e semplice i trattamenti eseguiti sotto la responsabilità dei vari operatori della piattaforma, conformemente agli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 45/2001 e alla normativa nazionale adottata ai sensi degli articoli 10 e 11 della direttiva 95/46/CE.

(29)

Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare le disposizioni in materia di riservatezza previste dalla legislazione nazionale in relazione all’ADR.

(30)

Al fine di assicurare un’ampia sensibilizzazione dei consumatori all’esistenza della piattaforma ODR, i professionisti stabiliti nell’Unione e operanti con contratti di vendita o di servizi online dovrebbero fornire sui loro siti web un link elettronico alla piattaforma ODR. I professionisti dovrebbero inoltre fornire il proprio indirizzo di posta elettronica di modo che i consumatori possano disporre di un primo punto di contatto. Una parte significativa dei contratti di vendita o di servizi online è conclusa tramite mercati online, che riuniscono o facilitano le operazioni online tra consumatori e professionisti. I mercati online sono piattaforme online che consentono ai professionisti di mettere i loro prodotti e servizi a disposizione dei consumatori. A tali mercati online dovrebbe pertanto incombere lo stesso obbligo di fornire un link elettronico alla piattaforma ODR. Tale obbligo non dovrebbe pregiudicare l’articolo 13, della direttiva 2013/11/UE riguardante l’obbligo dei professionisti di informare i consumatori sulle procedure ADR alle quali i professionisti sono soggetti e dell’impegno che essi prendono di ricorrere o no a procedure ADR per la risoluzione delle controversie con i consumatori. Inoltre, tale obbligo non dovrebbe pregiudicare l’articolo 6, paragrafo 1, lettera t), e l’articolo 8 della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori (8). L’articolo 6, paragrafo 1, lettera t), della direttiva 2011/83/UE stabilisce che, prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o da un contratto negoziato fuori dei locali commerciali, il professionista deve informare il consumatore della possibilità di servirsi di un meccanismo extragiudiziale di reclamo e ricorso cui il professionista è soggetto e delle condizioni per avervi accesso. Per gli stessi motivi di sensibilizzazione del consumatore, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare le associazioni di consumatori e le associazioni di imprese a fornire un link elettronico alla piattaforma ODR.

(31)

Al fine di tener conto dei criteri in base ai quali gli organismi ADR definiscono i loro rispettivi ambiti di applicazione, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE, per adattare l’informazione che una parte ricorrente deve fornire nel modulo elettronico di reclamo messo a disposizione sulla piattaforma ODR. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(32)

Al fine di garantire condizioni uniformi per l’applicazione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda il funzionamento della piattaforma ODR, le modalità di presentazione dei reclami e la cooperazione con la rete di punti di contatto ODR. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (9). Per l’adozione degli atti di esecuzione riguardanti il modulo elettronico di reclamo, vista la sua natura meramente tecnica, si dovrebbe far ricorso alla procedura consultiva. Per l’adozione delle regole sulle modalità di cooperazione tra assistenti ODR all’interno della rete di punti di contatto ODR, si dovrebbe far ricorso alla procedura d’esame.

(33)

Nell’ambito dell’applicazione del presente regolamento è opportuno che la Commissione consulti, se del caso, il garante europeo della protezione dei dati.

(34)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire la creazione di una piattaforma europea ODR regolamentata da norme comuni, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa della portata e degli effetti dell’azione in questione, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(35)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi riconosciuti specificamente dalla carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare dagli articoli 7, 8, 38 e 47.

(36)

Conformemente all’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001, il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un parere il 12 gennaio 2012 (10),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

L’obiettivo del presente regolamento è di contribuire, mediante il raggiungimento di un livello elevato di protezione dei consumatori, al corretto funzionamento del mercato interno, in particolare della sua dimensione digitale, mettendo a disposizione una piattaforma ODR europea («piattaforma ODR») che agevoli la risoluzione extragiudiziale indipendente, imparziale, trasparente, efficace, rapida ed equa delle controversie online tra consumatori e professionisti.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica alla risoluzione extragiudiziale delle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi online tra un consumatore residente nell’Unione e un professionista stabilito nell’Unione attraverso l’intervento di un organismo ADR inserito in elenco a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2013/11/UE e che comporta l’utilizzo della piattaforma ODR.

2.   Il presente regolamento si applica alla risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui al paragrafo 1, avviate da un professionista nei confronti di un consumatore, nella misura in cui la legislazione dello Stato membro in cui il consumatore risiede abitualmente autorizza la risoluzione di tali controversie attraverso l’intervento di un organismo ADR.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione se la loro legislazione autorizza o meno la risoluzione delle controversie di cui al paragrafo 1, avviate da un professionista nei confronti di un consumatore, attraverso l’intervento di un organismo ADR. Le autorità competenti, quando notificano l’elenco di cui all’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2013/11/UE comunicano alla Commissione quali organismi ADR trattano tali controversie.

4.   L’applicazione del presente regolamento alle controversie di cui al paragrafo 1, avviate da un professionista nei confronti di un consumatore, non impone agli Stati membri alcun obbligo di assicurare che gli organismi ADR propongano procedure per la risoluzione extragiudiziale di tali controversie.

Articolo 3

Rapporto con altri atti giuridici dell’Unione

Il presente regolamento non pregiudica la direttiva 2008/52/CE.

Articolo 4

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento s’intende per:

a)   «consumatore»: un consumatore quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/11/UE;

b)   «professionista»: un professionista quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2013/11/UE;

c)   «contratto di vendita»: un contratto di vendita quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2013/11/UE;

d)   «contratto di servizi»: un contratto di servizi quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2013/11/UE;

e)   «contratto di vendita o di servizi online»: un contratto di vendita o di servizi in base al quale il professionista, o l’intermediario del professionista, offre beni o servizi mediante un sito web o altri mezzi elettronici e il consumatore effettua l’ordinazione di tali beni o servizi su tale sito web o mediante altri mezzi elettronici;

f)   «mercato online» («online marketplace»): un prestatore di servizi, quale definito all’articolo 2, lettera b), della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (11), che consente a consumatori e professionisti di concludere contratti di vendita o di servizi online sul sito web del mercato online;

g)   «mezzi elettronici»: strumentazioni elettroniche per il trattamento (inclusa la compressione digitale) e l’archiviazione di dati che sono interamente inviati, trasmessi e ricevuti via cavo, via radio, via mezzi ottici o tramite altri mezzi elettromagnetici;

h)   «procedura di risoluzione alternativa delle controversie» («procedura ADR»): una procedura per la risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui all’articolo 2 del presente regolamento;

i)   «organismo di risoluzione alternativa delle controversie» («organismo ADR»): un organismo ADR quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2013/11/UE;

j)   «parte ricorrente»: il consumatore o il professionista che ha presentato un ricorso tramite la piattaforma ODR;

k)   «parte convenuta»: il consumatore o il professionista contro il quale è stato presentato un reclamo tramite la piattaforma ODR;

l)   «autorità competente»: un’autorità pubblica quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2013/11/UE;

m)   «dati personali»: qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile («persona interessata»); si considera identificabile una persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento a un numero d’identificazione o a uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale.

2.   Il luogo di stabilimento del professionista e dell’organismo ADR è determinato conformemente all’articolo 4, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2013/11/UE rispettivamente.

CAPO II

PIATTAFORMA ODR

Articolo 5

Istituzione della piattaforma ODR

1.   La Commissione sviluppa la piattaforma ODR ed è responsabile per quanto riguarda il suo funzionamento, comprese tutte le funzioni di traduzione necessarie ai fini del presente regolamento, la sua manutenzione, il suo finanziamento e la sicurezza dei dati. La piattaforma ODR è di facile impiego. Lo sviluppo, il funzionamento e la manutenzione della piattaforma ODR assicurano, nei limiti del possibile, la tutela della vita privata fin dalla fase di progettazione («privacy by design») e l’accessibilità e l’utilizzabilità della piattaforma stessa da parte di tutti, comprese le persone vulnerabili («design for all» — progettazione universale).

2.   La piattaforma ODR costituisce l’unico punto di accesso per i consumatori e i professionisti che desiderano risolvere in ambito extragiudiziale le controversie oggetto del presente regolamento. Essa consiste in un sito web interattivo che offre un accesso elettronico e gratuito in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione.

3.   La Commissione rende accessibile la piattaforma ODR, se del caso, tramite i suoi siti web che forniscono informazioni ai cittadini e alle imprese dell’Unione e, in particolare, tramite il portale «La tua Europa» creato conformemente alla decisione 2004/387/CE.

4.   La piattaforma ODR ha le funzioni seguenti:

a)

mettere a disposizione un modulo di reclamo elettronico che può essere compilato dalla parte ricorrente conformemente all’articolo 8;

b)

informare del reclamo la parte convenuta;

c)

individuare l’organismo o gli organismi ADR competenti e trasmettere il reclamo all’organismo ADR cui le parti hanno concordato di rivolgersi, a norma dell’articolo 9;

d)

proporre uno strumento elettronico di gestione dei casi che consenta alle parti e all’organismo ADR di condurre online la procedura di risoluzione della controversia mediante la piattaforma ODR;

e)

fornire alle parti e all’organismo ADR la traduzione delle informazioni che sono necessarie per la risoluzione della controversia e che sono scambiate tramite la piattaforma ODR;

f)

mettere a disposizione un modulo elettronico tramite il quale gli organismi ADR trasmettono le informazioni di cui all’articolo 10, lettera c);

g)

mettere a disposizione un sistema di commenti (feedback) che consenta alle parti di esprimere il proprio punto di vista sul funzionamento della piattaforma ODR e sull’organismo ADR che ha trattato la loro controversia;

h)

rendere pubblico quanto segue:

i)

informazioni generali sull’ADR quale mezzo extragiudiziale di risoluzione delle controversie;

ii)

informazioni sugli organismi ADR inseriti in elenco conformemente all’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2013/11/UE che sono competenti a trattare le controversie oggetto del presente regolamento;

iii)

una guida online sulle modalità di presentazione dei reclami tramite la piattaforma ODR;

iv)

informazioni, incluse le modalità di contatto, sui punti di contatto ODR designati dagli Stati membri conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento;

v)

dati statistici sui risultati delle controversie trasmesse agli organismi ADR tramite la piattaforma ODR.

5.   La Commissione garantisce che le informazioni di cui al paragrafo 4, lettera h), siano accurate, aggiornate e fornite in modo chiaro, comprensibile e facilmente accessibile.

6.   Gli organismi ADR inseriti in elenco conformemente all’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2013/11/UE che sono competenti a trattare le controversie oggetto del presente regolamento sono registrati elettronicamente sulla piattaforma ODR.

7.   La Commissione adotta misure riguardanti le modalità di esercizio delle funzioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo mediante atti di esecuzione. Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 16, paragrafo 3, del presente regolamento.

Articolo 6

Verifica della piattaforma ODR

1.   Entro il 9 gennaio 2015, la Commissione verifica la funzionalità tecnica e la facilità d’uso della piattaforma ODR e del modulo di reclamo, anche per quanto riguarda la traduzione. La verifica è effettuata e valutata in cooperazione con esperti degli Stati membri in materia di ODR e rappresentanti dei consumatori e dei professionisti. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui risultati della verifica e adotta le misure appropriate per affrontare potenziali problematiche al fine di assicurare l’efficace funzionamento della piattaforma ODR.

2.   Nella relazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione descrive altresì le misure tecniche e organizzative che intende adottare per assicurare che la piattaforma ODR soddisfi i requisiti in materia di tutela della vita privata di cui al regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 7

Rete di punti di contatto ODR

1.   Ogni Stato membro designa un punto di contatto ODR e comunica il suo nome e le modalità di contatto alla Commissione. Gli Stati membri possono conferire la responsabilità per i punti di contatto ODR ai loro centri della rete di Centri europei dei consumatori, alle associazioni dei consumatori o a qualsiasi altro organismo. Ogni punto di contatto ODR dispone di almeno due assistenti ODR.

2.   I punti di contatto ODR forniscono assistenza per la risoluzione delle controversie riguardanti reclami presentati mediante la piattaforma ODR, eseguendo le funzioni seguenti:

a)

se richiesto, agevolano la comunicazione tra le parti e l’organismo ADR competente, il che può comprendere in particolare:

i)

l’assistenza per la presentazione del reclamo e, se del caso, dei documenti pertinenti;

ii)

la trasmissione alle parti e agli organismi ADR di informazioni generali sui diritti dei consumatori relativi ai contratti di vendita e di servizi, che si applicano nello Stato membro del punto di contatto ODR che dispone dell’assistente ODR in questione;

iii)

la trasmissione di informazioni sul funzionamento della piattaforma ODR;

iv)

la trasmissione alle parti di spiegazioni sulle norme procedurali applicate dagli organismi ADR individuati;

v)

la trasmissione alla parte ricorrente di informazioni sugli altri mezzi di ricorso se una controversia non può essere risolta tramite la piattaforma ODR;

b)

presentano ogni due anni, in base alle esperienze pratiche raccolte nell’esecuzione delle loro funzioni, una relazione di attività alla Commissione e agli Stati membri.

3.   Il punto di contatto ODR non è obbligato a svolgere le funzioni elencate al paragrafo 2 nel caso di controversie in cui le parti risiedono abitualmente nello stesso Stato membro.

4.   In deroga al paragrafo 3, gli Stati membri possono decidere, tenendo conto di circostanze nazionali, che il punto di contatto ODR svolga una o più funzioni elencate al paragrafo 2 nel caso di controversie in cui le parti risiedono abitualmente nello stesso Stato membro.

5.   La Commissione istituisce una rete di punti di contatto («rete di punti di contatto ODR») che consente la cooperazione tra punti di contatto e contribuisce all’esecuzione delle funzioni elencate al paragrafo 2.

6.   La Commissione convoca almeno due volte l’anno una riunione dei membri della rete di punti di contatto ODR in modo da consentire uno scambio delle migliori pratiche e una discussione di eventuali problematiche ricorrenti nel funzionamento della piattaforma ODR.

7.   La Commissione adotta mediante atti di esecuzione le regole concernenti le modalità di cooperazione tra i punti di contatto ODR. Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 16, paragrafo 3.

Articolo 8

Presentazione di un reclamo

1.   Per presentare un reclamo alla piattaforma ODR la parte ricorrente compila il modulo di reclamo elettronico. Il modulo di reclamo è di agevole impiego e facilmente accessibile sulla piattaforma ODR.

2.   Le informazioni presentate dal consumatore devono essere sufficienti per determinare l’organismo ADR competente. Tali informazioni sono elencate nell’allegato del presente regolamento. La parte ricorrente può accludere documenti a sostegno del reclamo.

3.   Per tener conto dei criteri secondo cui gli organismi ADR, che sono inseriti in elenco conformemente all’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2013/11/UE e che trattano le controversie oggetto del presente regolamento, definiscono i rispettivi ambiti d’applicazione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 17 del presente regolamento, al fine di adeguare le informazioni elencate nell’allegato del presente regolamento.

4.   La Commissione definisce le regole concernenti le caratteristiche del modulo di reclamo elettronico mediante atti di esecuzione. Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 16, paragrafo 2.

5.   Solo dati corretti, pertinenti e non eccessivi rispetto alle finalità per le quali sono raccolti saranno trattati mediante il modulo di reclamo elettronico e i suoi allegati.

Articolo 9

Trattamento e trasmissione di un reclamo

1.   Un reclamo presentato alla piattaforma ODR è trattato se tutti i campi necessari del modulo di reclamo elettronico sono compilati.

2.   Ove il modulo di reclamo non sia compilato per intero, la parte ricorrente è informata del fatto che il reclamo non può essere trattato se non vengono fornite le informazioni mancanti.

3.   Su ricevimento di un modulo di reclamo debitamente compilato, la piattaforma ODR trasmette alla parte convenuta, in modo facilmente comprensibile e senza indugi, in una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione prescelta da detta parte, il reclamo unitamente ai seguenti dati:

a)

l’informazione che le parti devono trovare un accordo su un organismo ADR in modo da poter inoltrare il reclamo a quest’ultimo e che, se le parti non raggiungono un accordo o se non viene identificato alcun organismo ADR competente, il reclamo non sarà trattato;

b)

informazioni circa l’organismo o gli organismi ADR competenti a trattare il reclamo, se indicati nel modulo di reclamo elettronico o identificati dalla piattaforma ODR in base alle informazioni fornite in detto modulo;

c)

nel caso in cui la parte convenuta sia un professionista, un invito a dichiarare entro dieci giorni di calendario:

se il professionista si impegna o è tenuto a ricorrere a uno specifico organismo ADR per la risoluzione delle controversie con i consumatori, e

a meno che non sia tenuto a ricorrere a uno specifico organismo ADR, se il professionista è disposto a ricorrere a uno o più organismi ADR tra quelli di cui alla lettera b);

d)

nel caso in cui la parte convenuta sia un consumatore e il professionista sia tenuto a ricorrere a uno specifico organismo ADR, un invito a trovare un accordo entro dieci giorni di calendario in merito a tale organismo ADR, oppure, nel caso in cui il professionista non sia tenuto a ricorrere a uno specifico organismo ADR, un invito a scegliere uno o più organismi ADR tra quelli di cui alla lettera b);

e)

il nome e le modalità di contatto per il punto di contatto ODR nello Stato membro in cui la parte convenuta è stabilita o residente, nonché una breve descrizione delle funzioni di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera a).

4.   Al ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 3, lettera c) o d), inviate dalla parte convenuta, la piattaforma ODR comunica senza indugi e in modo facilmente comprensibile alla parte ricorrente, in una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione prescelta da tale parte, le seguenti informazioni:

a)

l’informazione di cui al paragrafo 3, lettera a);

b)

nel caso in cui la parte ricorrente sia un consumatore, informazioni circa l’organismo o gli organismi ADR indicati dal professionista a norma del paragrafo 3, lettera c), nonché un invito a trovare un accordo in merito a un organismo ADR entro dieci giorni di calendario;

c)

nel caso in cui la parte ricorrente sia un professionista e tale professionista non sia tenuto a ricorrere a uno specifico organismo ADR, informazioni circa l’organismo o gli organismi ADR indicati dal consumatore a norma del paragrafo 3, lettera d), nonché un invito a trovare un accordo in merito a un organismo ADR entro dieci giorni di calendario;

d)

il nome e le modalità di contatto per il punto di contatto ODR nello Stato membro in cui la parte ricorrente è stabilita o residente, nonché una breve descrizione delle funzioni di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera a).

5.   Le informazioni di cui al paragrafo 3, lettera b), e al paragrafo 4, lettere b) e c) contengono una descrizione delle seguenti caratteristiche di ciascun organismo ADR:

a)

il nome, le informazioni di contatto e l’indirizzo web dell’organismo ADR;

b)

le tariffe relative alla procedura ADR, se del caso;

c)

la lingua o le lingue in cui può essere condotta la procedura ADR;

d)

la durata media della procedura ADR;

e)

la natura vincolante o non vincolante dell’esito della procedura ADR;

f)

i motivi per cui un organismo ADR può rifiutare il trattamento di una determinata controversia a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2013/11/UE.

6.   La piattaforma ODR trasmette automaticamente e senza indugio il reclamo all’organismo ADR che le parti hanno concordato di utilizzare a norma dei paragrafi 3 e 4.

7.   L’organismo ADR cui è stato trasmesso il reclamo informa senza indugio le parti se accetta o rifiuta di trattare la controversia conformemente all’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2013/11/UE. L’organismo ADR che ha accettato di trattare la controversia informa altresì le parti in merito alle sue norme procedurali e, se del caso, sui costi della procedura di risoluzione della controversia interessata.

8.   Se le parti non riescono a trovare un accordo su un organismo ADR entro 30 giorni di calendario dalla presentazione del modulo di reclamo o se l’organismo ADR rifiuta di trattare la controversia, il reclamo non sarà trattato. La parte ricorrente sarà informata della possibilità di contattare un assistente ODR per ottenere informazioni generali su altre forme di ricorso.

Articolo 10

Risoluzione della controversia

Un organismo ADR che ha accettato di trattare una controversia conformemente all’articolo 9 del presente regolamento:

a)

conclude la procedura ADR entro il termine di cui all’articolo 8, lettera e), della direttiva 2013/11/UE;

b)

non impone la presenza fisica delle parti o dei loro rappresentanti, a meno che le sue norme procedurali prevedano tale possibilità e le parti siano d’accordo;

c)

trasmette senza indugio le seguenti informazioni alla piattaforma ODR:

i)

la data di ricevimento del fascicolo relativo al reclamo;

ii)

l’oggetto della controversia;

iii)

la data della conclusione della procedura ADR;

iv)

l’esito della procedura ADR;

d)

non è tenuto a condurre la procedura ADR tramite la piattaforma ODR.

Articolo 11

Banca dati

La Commissione adotta le misure necessarie per istituire e mantenere una banca dati elettronica per archiviare le informazioni trattate a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, e dell’articolo 10, lettera c), tenendo debitamente conto dell’articolo 13, paragrafo 2.

Articolo 12

Trattamento dei dati personali

1.   L’accesso alle informazioni, inclusi i dati personali, relative a una controversia e archiviate nella banca dati di cui all’articolo 11 è concesso, ai fini di cui all’articolo 10, unicamente all’organismo ADR cui è stata trasmessa la controversia conformemente all’articolo 9. L’accesso alle stesse informazioni è concesso anche ai punti di contatto ODR, nella misura necessaria, ai fini di cui all’articolo 7, paragrafi 2 e 4.

2.   La Commissione può accedere alle informazioni trattate conformemente all’articolo 10 allo scopo di controllare l’uso e il funzionamento della piattaforma ODR e di redigere le relazioni di cui all’articolo 21. Essa tratta i dati personali degli utenti della piattaforma ODR nella misura necessaria al funzionamento e alla manutenzione della piattaforma ODR, anche ai fini di controllo dell’uso della piattaforma ODR da parte degli organismi ADR e dei punti di contatto ODR.

3.   I dati personali riguardanti una controversia sono archiviati nella banca dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo solo il tempo necessario per realizzare i fini per i quali sono stati raccolti e per garantire che le persone interessate siano in grado di accedere ai propri dati personali allo scopo di esercitare i propri diritti. Tali dati sono soppressi automaticamente sei mesi dopo la data di chiusura della controversia trasmessa alla piattaforma ODR conformemente all’articolo 10, lettera c), punto iii). Detto periodo di detenzione dei dati si applica anche ai dati personali contenuti nelle pratiche nazionali dell’organismo ADR o del punto di contatto ODR che tratta la controversia in questione, a eccezione dei casi in cui le norme procedurali applicate dall’organismo ADR o le disposizioni specifiche della normativa nazionale prevedano un periodo di detenzione dei dati più lungo.

4.   Ogni assistente ODR è considerato responsabile del trattamento dei dati in relazione alle proprie attività di trattamento dei dati a norma del presente regolamento, conformemente all’articolo 2, lettera d), della direttiva 95/46/CE, e garantisce che tali attività siano conformi alle normative nazionali adottate in forza della direttiva 95/46/CE nello Stato membro del punto di contatto ODR che dispone dell’assistente ODR.

5.   Ogni organismo ADR è considerato responsabile del trattamento dei dati in relazione alle proprie attività di trattamento dei dati a norma del presente regolamento, conformemente all’articolo 2, lettera d), della direttiva 95/46/CE, e garantisce che tali attività siano conformi alle normative nazionali adottate a norma della direttiva 95/46/CE nello Stato membro in cui è stabilito l’organismo ADR.

6.   In relazione alle sue responsabilità a norma del presente regolamento e al trattamento dei pertinenti dati personali, la Commissione è considerata responsabile del trattamento ai sensi dell’articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 13

Riservatezza dei dati e sicurezza

1.   I punti di contatto ODR sono soggetti al segreto d’ufficio o ad altri vincoli equivalenti di riservatezza di cui alla legislazione dello Stato membro interessato.

2.   La Commissione adotta le appropriate misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza delle informazioni trattate a norma del presente regolamento, prevedendo, tra l’altro, un adeguato controllo dell’accesso ai dati, un piano di sicurezza e la gestione degli incidenti riguardanti la sicurezza, conformemente all’articolo 22 del regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 14

Informazione dei consumatori

1.   I professionisti stabiliti nell’Unione che operano mediante contratti di vendita o servizi online e i mercati online stabiliti nell’Unione, forniscono nei loro siti web un link elettronico alla piattaforma ODR. Tale link deve essere facilmente accessibile ai consumatori. I professionisti stabiliti nell’Unione operanti mediante contratti di vendita o di servizi online indicano altresì i propri indirizzi di posta elettronica.

2.   I professionisti stabiliti nell’Unione, che operano mediante contratti di vendita o servizi online, che si sono impegnati o sono tenuti a ricorrere a uno o più organismi ADR per la risoluzione delle controversie con i consumatori, informano i consumatori in merito all’esistenza della piattaforma ODR e alla possibilità di ricorrere alla piattaforma ODR per risolvere le loro controversie. Essi forniscono un link elettronico alla piattaforma ODR sui loro siti web e, se l’offerta è fatta mediante posta elettronica, nella posta elettronica stessa. Le informazioni sono fornite altresì, se del caso, nelle condizioni generali applicabili ai contratti di vendita e di servizi online.

3.   I paragrafi 1 e 2 del presente articolo non pregiudicano l’articolo 13 della direttiva 2013/11/UE e le disposizioni relative all’informazione dei consumatori sulle procedure di ricorso extragiudiziale contenute in altri atti giuridici dell’Unione, che si applicano in aggiunta al presente articolo.

4.   L’elenco degli organismi ADR di cui all’articolo 20, paragrafo 4, della direttiva 2013/11/UE e i relativi aggiornamenti sono pubblicati nella piattaforma ODR.

5.   Gli Stati membri garantiscono che gli organismi ADR, i centri della rete dei Centri europei dei consumatori, le autorità competenti definite all’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2013/11/UE e, se del caso, gli organismi designati a norma dell’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2013/11/UE forniscano un link elettronico alla piattaforma ODR.

6.   Gli Stati membri incoraggiano le associazioni dei consumatori e le associazioni di imprese a fornire un link elettronico alla piattaforma ODR.

7.   Qualora i professionisti siano tenuti a fornire informazioni conformemente ai paragrafi 1 e 2 e alle disposizioni di cui al paragrafo 3, ove possibile forniscono tali informazioni congiuntamente.

Articolo 15

Ruolo delle autorità competenti

L’autorità competente di ciascuno Stato membro valuta se gli organismi ADR stabiliti in detto Stato membro rispettano gli obblighi stabiliti dal presente regolamento.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

4.   Se il parere del comitato a norma dei paragrafi 2 e 3 deve essere ottenuto tramite procedura scritta, la procedura si conclude senza risultati qualora, entro il termine per la presentazione del parere, il presidente lo decida o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.

Articolo 17

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 8, paragrafo 3, è conferito per un periodo indeterminato a decorrere dall'8 luglio 2013.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 8, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   Un atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 18

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono la disciplina sanzionatoria applicabile in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 19

Modifica del regolamento (CE) n. 2006/2004

Nell’allegato del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) è aggiunto il punto seguente:

«21.

Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 sulla risoluzione delle controversie online per i consumatori (regolamento sull’ODR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 1): articolo 14.»

Articolo 20

Modifica della direttiva 2009/22/CE

La direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13) è così modificata:

1)

all’articolo 1, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), i termini «le direttive elencate nell’allegato I» sono sostituiti con i termini «gli atti dell’Unione elencati nell’allegato I»;

2)

nel titolo dell’allegato I, i termini «ELENCO DELLE DIRETTIVE» sono sostituiti con i termini «ELENCO DEGLI ATTI DELL’UNIONE»;

3)

all’allegato I è aggiunto il punto seguente:

«15.

Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 sulla risoluzione delle controversie online per i consumatori (regolamento sull’ODR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 1): articolo 14.»

Articolo 21

Relazioni

1.   Ogni anno e per la prima volta un anno dopo l’inizio della fase operativa della piattaforma ODR, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito al funzionamento della piattaforma ODR.

2.   Entro il 9 luglio 2018 e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda la facilità d’uso del modulo di reclamo e l’eventuale necessità di adeguamento delle informazioni elencate nell’allegato del presente regolamento. Tale relazione è corredata, se del caso, di opportune proposte di modifica del presente regolamento.

3.   Se le relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere presentate nello stesso anno, deve essere presentata un’unica relazione congiunta.

Articolo 22

Entrata in vigore

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   Il presente regolamento si applica a decorrere dal 9 gennaio 2016, a eccezione delle seguenti disposizioni:

l’articolo 2, paragrafo 3, e l’articolo 7, paragrafi 1 e 5, che si applicano a decorrere dal 9 luglio 2015,

l’articolo 5, paragrafi 1 e 7, l’articolo 6, l’articolo 7, paragrafo 7, l’articolo 8, paragrafi 3 e 4, e gli articoli 11, 16 e 17, che si applicano a decorrere dall'8 luglio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 21 maggio 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

L. CREIGHTON


(1)  GU C 181 del 21.6.2012, pag. 99.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 12 marzo 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 22 aprile 2013.

(3)  Cfr. la pagina 63 della presente Gazzetta ufficiale.

(4)  GU L 136 del 24.5.2008, pag. 3.

(5)  GU L 144 del 30.4.2004, pag. 62.

(6)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(7)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(8)  GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64.

(9)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(10)  GU C 136 dell'11.5.2012, pag. 1.

(11)  GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

(12)  GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1.

(13)  GU L 110 dell'1.5.2009, pag. 30.


ALLEGATO

Informazioni da fornire per la presentazione di un reclamo

1)

indicare se la parte ricorrente è un consumatore o un professionista;

2)

il nome, l’indirizzo e-mail e l’indirizzo geografico del consumatore;

3)

il nome, l’indirizzo e-mail, il sito web e l’indirizzo geografico del professionista;

4)

il nome, l’indirizzo e-mail e l’indirizzo geografico del rappresentante della parte ricorrente, se del caso;

5)

la lingua o le lingue della parte ricorrente o del rappresentante, se del caso;

6)

la lingua della parte convenuta, se nota;

7)

il tipo di beni o servizi cui fa riferimento il reclamo;

8)

indicare se il bene o servizio è stato offerto dal professionista e ordinato dal consumatore su un sito web o tramite altri mezzi elettronici;

9)

il prezzo dei beni o servizi acquistati;

10)

la data di acquisto dei beni o servizi da parte del consumatore;

11)

indicare se il consumatore ha contattato direttamente il professionista;

12)

indicare se la controversia è o è stata precedentemente presa in considerazione da un organismo ADR o da un organo giurisdizionale;

13)

il tipo di reclamo;

14)

la descrizione del reclamo;

15)

se la parte ricorrente è un consumatore, gli organismi ADR che il professionista è tenuto o si è impegnato a utilizzare conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2013/11/UE, se noti;

16)

se la parte ricorrente è un professionista, l’organismo o gli organismi ADR che il professionista si impegna o è tenuto a utilizzare.


18.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 165/13


REGOLAMENTO (UE) N. 525/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 21 maggio 2013

relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell’Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto (4), ha istituito un quadro per monitorare le emissioni di origine antropica dalle fonti e l’assorbimento tramite pozzi dei gas a effetto serra, valutare i progressi realizzati nell’adempimento degli impegni assunti riguardo a tali emissioni e attuare gli obblighi di monitoraggio e comunicazione previsti dalla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici («convenzione UNFCCC») (5) e dal protocollo di Kyoto (6) nell’Unione. È opportuno che la decisione n. 280/2004/CE sia sostituita al fine di tenere in considerazione gli sviluppi internazionali recenti e futuri relativi alla convenzione UNFCCC e al protocollo di Kyoto e al fine di dare applicazione ai nuovi obblighi di monitoraggio e comunicazione previsti dal diritto dell’Unione.

(2)

La decisione n. 280/2004/CE dovrebbe essere sostituita da un regolamento in considerazione del più ampio ambito di applicazione del diritto dell’Unione, dell’inclusione di ulteriori categorie di soggetti ai quali sono destinati gli obblighi, del livello di maggiore complessità e tecnicismo che caratterizza le disposizioni introdotte e dell’accresciuta necessità di regole uniformi applicabili in tutta l’Unione, nonché allo scopo di facilitarne l’attuazione.

(3)

L’obiettivo ultimo della convenzione UNFCCC è di stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra nell’atmosfera a un livello tale da prevenire qualsiasi interferenza antropogenica pericolosa per il sistema climatico. Al fine di conseguire tale obiettivo, la temperatura superficiale media annua del pianeta non dovrebbe superare di oltre 2 °C i livelli del periodo preindustriale.

(4)

Sono necessari un monitoraggio e una comunicazione completa, nonché una regolare valutazione delle emissioni di gas a effetto serra dell’Unione e degli Stati membri e dei relativi sforzi per far fronte ai cambiamenti climatici.

(5)

La decisione n. 1/CP.15 della conferenza delle parti della convenzione UNFCCC («decisione n. 1/CP.15») e la decisione n. 1/CP.16 della conferenza delle parti della convenzione UNFCCC («decisione n. 1/CP.16») hanno contribuito in modo significativo a realizzare progressi nel far fronte alle sfide poste dai cambiamenti climatici in modo equilibrato. Tali decisioni hanno introdotto nuovi obblighi di monitoraggio e comunicazione che si applicano all’attuazione delle ambiziose riduzioni delle emissioni che l’Unione e gli Stati membri si sono impegnati a conseguire e hanno offerto sostegno ai paesi in via di sviluppo. Le suddette decisioni hanno altresì riconosciuto l’importanza di attribuire alle misure di adattamento la stessa priorità attribuita alle misure di mitigazione. La decisione n. 1/CP.16 prevede altresì che i paesi sviluppati elaborino strategie o piani di sviluppo a basse emissioni di carbonio. Si prevede che tali strategie o piani contribuiscano alla creazione di una società a basse emissioni di carbonio e assicurino una forte crescita e uno sviluppo sostenibile continui, come pure un percorso efficace in termini di costi verso il conseguimento dell’obiettivo climatico a lungo termine, prendendo in debita considerazione le fasi intermedie. Il presente regolamento dovrebbe agevolare l’attuazione di tali obblighi di monitoraggio e comunicazione.

(6)

Il corpo di atti giuridici dell’Unione adottato nel 2009, collettivamente designato come «pacchetto su clima ed energia», in particolare la decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (7) e la direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (8), rappresenta un ulteriore risoluto impegno dell’Unione e degli Stati membri a ridurre in modo significativo le proprie emissioni di gas a effetto serra. Anche il sistema dell’Unione per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni dovrebbe essere aggiornato alla luce dei nuovi obblighi introdotti dai due atti giuridici citati.

(7)

In forza della convenzione UNFCCC, l’Unione e i suoi Stati membri sono tenuti a elaborare, aggiornare periodicamente, pubblicare e riferire alla conferenza delle parti inventari nazionali delle emissioni di origine antropica dalle fonti e dell’assorbimento tramite pozzi di tutti i gas a effetto serra non rientranti nell’ambito di applicazione del protocollo di Montreal del 1987 relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono, allegato alla convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono (9) («protocollo di Montreal»), applicando metodologie comparabili stabilite di comune accordo dalla conferenza delle parti.

(8)

L’articolo 5, paragrafo 1, del protocollo di Kyoto prevede che l’Unione e gli Stati membri istituiscano e gestiscano un sistema nazionale per la stima delle emissioni di origine antropica dalle fonti e dell’assorbimento tramite pozzi di tutti i gas a effetto serra non rientranti nell’ambito di applicazione del protocollo di Montreal, nell’intento di garantire l’attuazione delle altre disposizioni del protocollo di Kyoto. In tale contesto l’Unione e gli Stati membri dovrebbero applicare le linee guida per i sistemi nazionali riportate nell’allegato della decisione n. 19/CMP.1 della conferenza delle parti della convenzione UNFCCC che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto (decisione n. 19/CMP.1). Inoltre, la decisione n. 1/CP.16 prevede l’istituzione di sistemi nazionali per la stima delle emissioni di origine antropica dalle fonti e dell’assorbimento tramite pozzi di tutti i gas a effetto serra non rientranti nell’ambito di applicazione del protocollo di Montreal. È opportuno che il presente regolamento consenta l’attuazione di entrambe queste prescrizioni.

(9)

Cipro e Malta sono inclusi nell’allegato I della convenzione UNFCCC in base, rispettivamente, alla decisione n. 10/CP.17 della conferenza delle parti della convenzione UNFCCC, d’applicazione a decorrere dal 9 gennaio 2013, e alla decisione n. 3/CP15 della conferenza delle parti della convenzione UNFCCC, d’applicazione a decorrere dal 26 ottobre 2010.

(10)

L’esperienza maturata con l’attuazione della decisione n. 280/2004/CE ha evidenziato la necessità di maggiori sinergie e coerenza con gli obblighi di comunicazione previsti da altri strumenti giuridici, in particolare dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (10), dal regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all’istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (11), dalla direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici (12), dal regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra (13), e dal regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell’energia (14). Sebbene la razionalizzazione degli obblighi di comunicazione richieda la modifica dei singoli strumenti giuridici, l’utilizzo di dati coerenti per la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra è fondamentale per garantire la qualità della rendicontazione delle emissioni.

(11)

Il quarto rapporto di valutazione del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) ha individuato un potenziale di riscaldamento globale (global warming potential — GWP) per il trifluoruro di azoto (NF3) che è circa 17 000 volte superiore a quello del biossido di carbonio (CO2). L’NF3 trova un uso sempre maggiore nell’industria elettronica in sostituzione dei perfluorocarburi (PFC) e dell’esafluoruro di zolfo (SF6). In base all’articolo 191, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), la politica ambientale dell’Unione deve basarsi sul principio di precauzione. Tale principio prevede il monitoraggio dell’NF3 per valutare il livello delle emissioni nell’Unione e definire, se del caso, azioni di mitigazione.

(12)

I dati attualmente contenuti negli inventari nazionali dei gas a effetto serra e nei registri nazionali e dell’Unione non sono sufficienti a determinare, a livello di singolo Stato membro, le emissioni di CO2 derivanti dal settore del trasporto aereo a livello nazionale che non sono disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE. Nell’adottare gli obblighi di comunicazione, l’Unione non dovrebbe imporre agli Stati membri e alle piccole e medie imprese (PMI) oneri sproporzionati rispetto agli obiettivi perseguiti. Le emissioni di CO2 prodotte dai voli non disciplinati dalla direttiva 2003/87/CE costituiscono soltanto una piccola parte delle emissioni totali di gas a effetto serra e l’istituzione di un sistema di comunicazione di tali emissioni rappresenterebbe perciò un compito ingiustificatamente oneroso alla luce degli attuali obblighi previsti per l’intero settore dalla direttiva 2003/87/CE. È pertanto opportuno che le emissioni di CO2 ascrivibili alla categoria di fonti «1.A.3.A trasporto aereo» dell’IPCC siano considerate pari a zero ai fini dell’articolo 3 e dell’articolo 7, paragrafo 1, della decisione n. 406/2009/CE.

(13)

Per garantire l’efficacia delle misure di monitoraggio e di comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra, è necessario evitare un ulteriore aumento dell’onere finanziario e amministrativo che già grava sugli Stati membri.

(14)

Le emissioni e l’assorbimento dei gas a effetto serra derivanti dall’uso del suolo, dai cambiamenti di uso del suolo e dalla silvicoltura (attività LULUCF), sebbene vengano considerati ai fini dell’obiettivo di riduzione delle emissioni dell’Unione previsto dal protocollo di Kyoto, non rientrano nell’obiettivo di riduzione del 20 % entro il 2020 previsto dal pacchetto su clima ed energia. L’articolo 9 della decisione n. 406/2009/CE stabilisce l’obbligo per la Commissione di valutare le modalità di inclusione delle emissioni e degli assorbimenti derivanti da attività LULUCF nell’impegno di riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra dell’Unione, assicurando la permanenza e l’integrità ambientale del contributo delle attività LULUCF nonché un monitoraggio e una contabilità accurati delle emissioni e degli assorbimenti pertinenti. Stabilisce altresì l’obbligo per la Commissione di presentare, se del caso, una proposta legislativa con l’obiettivo di consentirne l’entrata in vigore a decorrere dal 2013. Il 12 marzo 2012 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta come primo passo verso l’inclusione del settore LULUCF nell’impegno di riduzione delle emissioni dell’Unione, che ha condotto all’adozione della decisione n. 529/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulle norme di contabilizzazione relative alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti da attività di uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura e sulle informazioni relative alle azioni connesse a tali attività (15).

(15)

L’Unione e gli Stati membri dovrebbero adoperarsi al fine di mettere a disposizione le informazioni più aggiornate sulle loro emissioni di gas a effetto serra, in particolare nell’ambito della strategia Europa 2020 e nei termini in essa specificati. Il presente regolamento dovrebbe agevolare la preparazione di tali stime nel più breve tempo possibile sulla base di informazioni statistiche e di altra natura, quali, ove opportuno, i dati satellitari forniti dal programma per il monitoraggio globale per l’ambiente e la sicurezza e da altri sistemi satellitari.

(16)

Poiché la Commissione ha annunciato di voler proporre nuovi obblighi di monitoraggio e comunicazione delle emissioni derivanti dal trasporto marittimo, comprese eventuali modifiche al presente regolamento, è opportuno che quest’ultimo non pregiudichi dette proposte e pertanto non includa al momento disposizioni sul monitoraggio e la comunicazione delle emissioni generate dal trasporto marittimo.

(17)

L’esperienza maturata con l’attuazione della decisione n. 280/2004/CE ha evidenziato la necessità di migliorare la trasparenza, l’accuratezza, la coerenza, la completezza e la comparabilità delle informazioni fornite sulle politiche e misure e sulle proiezioni oggetto dell’attività di comunicazione. La decisione n. 406/2009/CE stabilisce l’obbligo per gli Stati membri di comunicare i progressi previsti nell’adempimento degli impegni assunti conformemente a tale decisione, comprese le informazioni sulle politiche e misure nazionali e sulle proiezioni nazionali. La strategia Europa 2020 ha previsto un’agenda integrata per la politica economica che impone all’Unione e agli Stati membri di compiere ulteriori sforzi per la comunicazione tempestiva delle politiche e misure in materia di cambiamenti climatici e dei loro effetti previsti sulle emissioni. L’istituzione di sistemi a livello dell’Unione e degli Stati membri, associata a una migliore attività di orientamento in materia di comunicazione, dovrebbe contribuire in maniera significativa al raggiungimento di tali obiettivi. Al fine di garantire che l’Unione adempia ai propri obblighi di comunicazione internazionali e interni concernenti le proiezioni dei gas a effetto serra e per valutare i progressi compiuti nell’adempimento degli impegni e degli obblighi internazionali e interni da essa assunti, la Commissione dovrebbe inoltre poter preparare e utilizzare le stime sulle proiezioni dei gas a effetto serra.

(18)

Occorrono informazioni migliori da parte degli Stati membri per monitorare i loro progressi e le azioni di adattamento ai cambiamenti climatici. Tali informazioni sono necessarie per elaborare una strategia generale di adattamento dell’Unione in linea con il libro bianco della Commissione del 1o aprile 2009 dal titolo «L’adattamento ai cambiamenti climatici: verso un quadro d’azione europeo». La comunicazione delle informazioni relative agli interventi di adattamento consentirà lo scambio delle migliori prassi fra gli Stati membri e la possibilità da parte loro di valutare le proprie necessità e il proprio livello di preparazione per far fronte ai cambiamenti climatici.

(19)

Ai sensi della decisione n. 1/CP.15, l’Unione europea e gli Stati membri si sono impegnati a fornire consistenti finanziamenti a favore del clima per il sostegno degli interventi di adattamento e mitigazione nei paesi in via di sviluppo. In base al paragrafo 40 della decisione n. 1/CP.16, ciascun paese sviluppato che sia parte della convenzione UNFCCC è tenuto a rafforzare la comunicazione sul sostegno finanziario, tecnologico e in termini di sviluppo di capacità offerto ai paesi in via di sviluppo. Il miglioramento della comunicazione è fondamentale per il riconoscimento degli sforzi compiuti dall’Unione e dagli Stati membri per assolvere ai propri impegni. La decisione n. 1/CP.16 ha altresì istituito un nuovo «meccanismo tecnologico» per rafforzare il trasferimento tecnologico a livello internazionale. Il presente regolamento dovrebbe garantire la comunicazione di informazioni aggiornate concernenti le attività relative al trasferimento tecnologico a favore dei paesi in via di sviluppo sulla base dei migliori dati disponibili.

(20)

La direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (16), ha modificato la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra all’interno dell’Unione. La direttiva 2003/87/CE contiene disposizioni sull’uso dei proventi della vendita all’asta delle quote, sulla comunicazione dell’utilizzo di tali proventi da parte degli Stati membri e sulle azioni intraprese ai sensi dell’articolo 3 quinquies di tale direttiva. La direttiva 2003/87/CE, quale modificata dalla direttiva 2009/29/CE, prevede anche disposizioni sull’uso dei proventi delle vendite all’asta e stabilisce che almeno il 50 % di tali proventi dovrebbe essere utilizzato per una o più attività di cui all’articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE. La trasparenza sull’uso dei proventi generati dalla vendita all’asta delle quote ai sensi della direttiva 2003/87/CE è un fattore fondamentale per garantire sostegno agli impegni assunti dall’Unione.

(21)

Ai sensi dell’UNFCCC, l’Unione e gli Stati membri sono tenuti a elaborare, aggiornare periodicamente, pubblicare e trasmettere alla conferenza delle parti comunicazioni e relazioni biennali utilizzando le linee guida, le metodologie e i formati concordati dalla conferenza delle parti. La decisione n. 1/CP.16 richiede una migliore comunicazione sugli obiettivi di mitigazione e sul sostegno finanziario, tecnologico e in termini di sviluppo di capacità offerto ai paesi in via di sviluppo che ne sono parti.

(22)

La decisione n. 406/2009/CE ha trasformato l’attuale ciclo di comunicazione annuale in un ciclo annuale di verifica degli impegni che prevede una revisione complessiva degli inventari dei gas a effetto serra degli Stati membri entro un periodo di tempo più breve rispetto a quello previsto nell’attuale ciclo di revisione degli inventari previsto dalla convenzione UNFCCC, per consentire il ricorso alle flessibilità e l’applicazione di azioni correttive, ove necessario, al termine di ciascun anno di riferimento. L’istituzione, a livello di Unione, di un processo di revisione degli inventari dei gas a effetto serra trasmessi dagli Stati membri è necessaria per garantire una verifica credibile, coerente, trasparente e tempestiva della conformità alla decisione n. 406/2009/CE.

(23)

Nell’ambito del processo UNFCCC è attualmente in discussione una serie di elementi tecnici relativi alla comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra dalle fonti e dell’assorbimento tramite pozzi, come il GWP, l’ambito di applicazione con riferimento ai gas a effetto serra oggetto della comunicazione e gli orientamenti metodologici dell’IPCC da utilizzare per preparare gli inventari nazionali dei gas a effetto serra. Le revisioni di tali elementi metodologici nel contesto del processo UNFCCC e il successivo ricalcolo delle serie storiche delle emissioni dei gas a effetto serra possono modificare il livello e le tendenze delle emissioni di gas serra. La Commissione dovrebbe seguire tali sviluppi a livello internazionale e, se del caso, proporre la revisione del presente regolamento al fine di garantirne la coerenza con le metodologie impiegate nell’ambito del processo UNFCCC.

(24)

Conformemente alle attuali linee guida della convenzione UNFCCC per la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra, il calcolo e la comunicazione delle emissioni di metano si basano sui GWP con un orizzonte temporale di cento anni. In considerazione dell’elevato GWP del metano e del suo tempo di vita atmosferico relativamente breve, è opportuno che la Commissione analizzi le implicazioni, in termini di politiche e misure, dell’adozione di un orizzonte temporale di vent’anni per il metano.

(25)

Tenendo conto della risoluzione del Parlamento europeo del 14 settembre 2011 su un approccio globale alle emissioni antropiche diverse dal biossido di carbonio (CO2) che incidono sul clima e una volta raggiunto l’accordo nell’ambito della convenzione UNFCCC di usare le linee guida concordate e pubblicate dall’IPCC sul monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di particolato carbonioso inorganico, la Commissione dovrebbe analizzare le implicazioni in termini di politiche e misure e, se del caso, modificare l’allegato I del presente regolamento.

(26)

Le emissioni di gas a effetto serra nelle serie storiche comunicate dovrebbero essere stimate utilizzando gli stessi metodi. I dati relativi alle attività di base e i fattori di emissione dovrebbero essere ottenuti e utilizzati con coerenza, assicurando che le variazioni delle tendenze delle emissioni non avvengano a seguito di cambiamenti apportati ai metodi o alle assunzioni. I ricalcoli delle emissioni di gas a effetto serra dovrebbero essere eseguiti conformemente alle linee guida concordate e dovrebbero essere effettuati per migliorare coerenza, precisione e accuratezza delle serie storiche comunicate, nonché l’attuazione di metodi più dettagliati. In caso di modifica della metodologia o delle modalità di raccolta dei dati relativi alle attività di base e dei fattori di emissione, gli Stati membri dovrebbero ricalcolare gli inventari relativi alle serie storiche comunicate e valutare la necessità di eseguire il ricalcolo in base alle ragioni indicate nelle linee guida concordate, in particolare per le categorie fondamentali. Il presente regolamento dovrebbe stabilire se e a quali condizioni debbano essere presi in considerazione gli effetti di tali ricalcoli ai fini della determinazione delle assegnazioni annuali di emissioni.

(27)

Il trasporto aereo incide sul clima planetario in conseguenza dell’emissione di CO2, nonché di altre emissioni, comprese le emissioni di ossidi di azoto, e di altri meccanismi, come l’aumento della formazione di cirri. Considerata la rapida evoluzione delle conoscenze scientifiche di tali effetti, è opportuno procedere periodicamente a una valutazione aggiornata degli impatti di sostanze diverse dalla CO2 generate dal trasporto aereo sul clima globale nel contesto del presente regolamento. È opportuno che la modellizzazione usata al riguardo sia adeguata al progresso scientifico. Sulla base delle valutazioni di tali impatti, la Commissione potrebbe prendere in esame le pertinenti opzioni politiche per farvi fronte.

(28)

La missione dell’Agenzia europea dell’ambiente è di promuovere lo sviluppo sostenibile e contribuire a un miglioramento significativo e misurabile dell’ambiente in Europa, fornendo informazioni tempestive, mirate, pertinenti e attendibili ai responsabili delle politiche, alle istituzioni pubbliche e ai cittadini. L’Agenzia europea dell’ambiente dovrebbe assistere la Commissione, se del caso, nelle attività di monitoraggio e comunicazione, in particolare nel contesto del sistema di inventario dell’Unione e del suo sistema di politiche e misure e di proiezioni, nella conduzione della revisione annuale degli inventari degli Stati membri da parte di un gruppo di esperti, nella valutazione dei progressi fatti verso l’adempimento degli impegni dell’Unione per la riduzione delle emissioni, nel mantenimento della piattaforma europea sull’adattamento ai cambiamenti climatici relativamente agli impatti, alle vulnerabilità e all’adattamento ai cambiamenti climatici, e nella comunicazione di informazioni climatiche affidabili all’opinione pubblica.

(29)

Tutti gli obblighi relativi alla fornitura di informazioni e dati previsti dal presente regolamento dovrebbero essere soggetti alle norme dell’Unione in materia di protezione dei dati e riservatezza commerciale.

(30)

Le informazioni e i dati raccolti a norma del presente regolamento possono contribuire altresì all’elaborazione delle future politiche dell’Unione in materia di cambiamenti climatici e alla loro valutazione.

(31)

È opportuno che la Commissione segua l’adempimento degli obblighi di monitoraggio e comunicazione stabiliti dal presente regolamento e gli sviluppi futuri previsti dalla convenzione UNFCCC e dal protocollo di Kyoto per garantire coerenza. In tal senso, la Commissione dovrebbe presentare, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio.

(32)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione dell’articolo 5, paragrafo 4, dell’articolo 7, paragrafi 7 e 8, dell’articolo 8, paragrafo 2, dell’articolo 12, paragrafo 3, dell’articolo 17, paragrafo 4, e dell’articolo 19, paragrafi 5 e 6, del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Ad eccezione dell’articolo 19, paragrafo 6, tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (17).

(33)

Al fine di stabilire obblighi di comunicazione armonizzati per il monitoraggio delle emissioni dei gas a effetto serra e di altre informazioni rilevanti per la politica in materia di cambiamenti climatici, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE al fine di modificare l’allegato I e l’allegato III del presente regolamento, in conformità delle decisioni prese nel quadro della convenzione UNFCCC e del protocollo di Kyoto, di tenere conto dei cambiamenti nei GWP e nelle linee guida sugli inventari concordate a livello internazionale, di stabilire i requisiti sostanziali per il sistema di inventario dell’Unione e di istituire il registro dell’Unione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(34)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire istituire un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell’Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della portata e degli effetti dell’azione proposta, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO 1

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un meccanismo per:

a)

garantire che le informazioni comunicate dall’Unione e dai suoi Stati membri al segretariato della convenzione UNFCCC siano accurate, trasparenti, precise, coerenti, comparabili e complete;

b)

comunicare e verificare le informazioni relative agli impegni assunti dall’Unione e dai suoi Stati membri in conformità della convenzione UNFCCC, del protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate in base ad essi e valutare i progressi compiuti nell’adempimento di tali impegni;

c)

monitorare e comunicare tutte le emissioni di origine antropica dalle fonti e l’assorbimento tramite pozzi dei gas a effetto serra non rientranti nell’ambito di applicazione del protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono negli Stati membri;

d)

monitorare, comunicare, riesaminare e verificare le emissioni di gas a effetto serra e le altre informazioni previste dall’articolo 6 della decisione n. 406/2009/CE;

e)

comunicare l’impiego di proventi generati dalla vendita all’asta di quote ai sensi dell’articolo 3 quinquies, paragrafi 1 o 2, o dell’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, conformemente all’articolo 3 quinquies, paragrafo 4, e all’articolo 10, paragrafo 3, della stessa direttiva;

f)

monitorare e comunicare le azioni intraprese dagli Stati membri per adattarsi alle inevitabili conseguenze dei cambiamenti climatici in modo efficace in termini di costi;

g)

valutare i progressi compiuti dagli Stati membri verso l’adempimento dei propri obblighi ai sensi della decisione n. 406/2009/CE.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica:

a)

alla comunicazione delle strategie finalizzate a uno sviluppo a basse emissioni di carbonio dell’Unione e dei suoi Stati membri e di ogni loro aggiornamento conformemente alla decisione n. 1/CP.16;

b)

alle emissioni dei gas a effetto serra di cui all’allegato I del presente regolamento prodotte dai settori e dalle fonti e all’assorbimento tramite pozzi, disciplinati dagli inventari nazionali dei gas serra, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della convenzione UNFCCC ed emessi all’interno del territorio degli Stati membri;

c)

alle emissioni di gas a effetto serra che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, della decisione n. 406/2009/CE;

d)

agli impatti sul clima di sostanze diverse dalla CO2 che sono associate alle emissioni generate dal settore del trasporto aereo;

e)

alle proiezioni dell’Unione e degli Stati membri delle emissioni di origine antropica dalle fonti e dell’assorbimento tramite pozzi dei gas a effetto serra non rientranti nell’ambito di applicazione del protocollo di Montreal, nonché alle politiche e misure adottate al riguardo dagli Stati membri;

f)

al sostegno finanziario e tecnologico complessivo apportato ai paesi in via di sviluppo, in conformità degli obblighi previsti dalla convenzione UNFCCC;

g)

all’impiego di proventi derivanti dalla vendita all’asta di quote di emissioni ai sensi dell’articolo 3 quinquies, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE;

h)

alle azioni di adattamento ai cambiamenti climatici degli Stati membri.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)   «potenziale di riscaldamento globale» o «GWP» di un gas: il contributo totale al riscaldamento globale risultante dall’emissione di un’unità di quel gas rispetto a un’unità del gas di riferimento, ossia il CO2, al quale viene assegnato il valore 1;

2)   «sistema nazionale di inventario»: un sistema di disposizioni istituzionali, giuridiche e procedurali istituite in uno Stato membro per valutare le emissioni di origine antropica dalle fonti e l’assorbimento tramite pozzi dei gas a effetto serra non rientranti nell’ambito di applicazione del protocollo di Montreal e per comunicare e archiviare le informazioni di inventario conformemente alla decisione n. 19/CMP.1 o ad altre decisioni applicabili degli organi della convenzione UNFCCC o del protocollo di Kyoto;

3)   «autorità competenti per l’inventario»: nell’ambito del sistema nazionale di inventario, le autorità incaricate della compilazione dell’inventario dei gas a effetto serra;

4)   «assicurazione della qualità» o «QA»: un sistema pianificato di procedure di esame tese a garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei dati e la comunicazione delle migliori stime e informazioni possibili per sostenere l’efficacia del programma di controllo della qualità e assistere gli Stati membri;

5)   «controllo della qualità» o «QC»: un sistema di attività tecniche di routine per la misurazione e il controllo della qualità delle informazioni e delle stime compilato allo scopo di garantire l’integrità, la correttezza e la completezza dei dati, individuare e correggere errori ed omissioni, documentare e archiviare dati e altro materiale utilizzato e registrare tutte le attività QA;

6)   «indicatore»: un fattore o una variabile di natura quantitativa o qualitativa che contribuisce a comprendere meglio i progressi compiuti nell’attuazione delle politiche e misure e le tendenze delle emissioni dei gas a effetto serra;

7)   «unità di quantità assegnata» o «AAU»: un’unità rilasciata ai sensi delle pertinenti disposizioni dell’allegato della decisione n. 13/CMP.1 della conferenza delle parti della convenzione UNFCCC che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto («decisione n. 13/CMP.1») o di altre decisioni pertinenti degli organi della convenzione UNFCCC o del protocollo di Kyoto;

8)   «unità di assorbimento» o «RMU»: un’unità rilasciata ai sensi delle pertinenti disposizioni dell’allegato della decisione n. 13/CMP.1 o di altre pertinenti decisioni degli organi della convenzione UNFCCC o del protocollo di Kyoto;

9)   «unità di riduzione delle emissioni» o «ERU»: un’unità rilasciata ai sensi delle pertinenti disposizioni dell’allegato della decisione n. 13/CMP.1 o di altre pertinenti decisioni degli organi della convenzione UNFCCC o del protocollo di Kyoto;

10)   «riduzione certificata delle emissioni» o «CER»: un’unità rilasciata ai sensi dell’articolo 12 del protocollo di Kyoto e delle relative prescrizioni nonché delle pertinenti disposizioni dell’allegato della decisione n. 13/CMP.1 o di altre pertinenti decisioni degli organi della convenzione UNFCCC o del protocollo di Kyoto;

11)   «riduzione certificata delle emissioni temporanea» o «tCER»: un’unità rilasciata ai sensi dell’articolo 12 del protocollo di Kyoto e delle relative prescrizioni nonché delle pertinenti disposizioni dell’allegato della decisione n 13/CMP.1 o di altre pertinenti decisioni degli organi della convenzione UNFCCC o del protocollo di Kyoto, vale a dire crediti assegnati per un assorbimento di emissioni certificato per un progetto di meccanismo per lo sviluppo pulito (CDM) di imboschimento o rimboschimento, da sostituire alla scadenza alla fine del secondo periodo di impegno;

12)   «riduzione certificata delle emissioni a lungo termine» o «lCER»: un’unità rilasciata ai sensi dell’articolo 12 del protocollo di Kyoto e delle relative prescrizioni nonché delle pertinenti disposizioni dell’allegato della decisione n. 13/CMP.1 o di altre pertinenti decisioni degli organi della convenzione UNFCCC o del protocollo di Kyoto, vale a dire crediti assegnati per un assorbimento di emissioni a lungo termine certificato per un progetto CDM di imboschimento o rimboschimento,da sostituire alla scadenza alla fine del periodo di credito del progetto o in caso di inversione di stoccaggio o di mancata presentazione di una relazione di certificazione;

13)   «registro nazionale»: un registro sotto forma di banca dati elettronica standardizzata che contiene dati riguardanti il rilascio, la detenzione, il trasferimento, l’acquisizione, la cancellazione, il ritiro, il riporto, la sostituzione o la modifica della data di scadenza, secondo il caso, di AAU, RMU, ERU, CER, tCER e lCER;

14)   «politiche e misure»: tutti gli strumenti che mirano all’attuazione degli impegni previsti dall’articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b), della convenzione UNFCCC, che possono includere gli impegni che non contemplano la limitazione e la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra come obiettivo primario;

15)   «sistema delle politiche e misure e delle proiezioni»: un sistema di disposizioni istituzionali, giuridiche e procedurali istituito per la comunicazione delle politiche e misure e delle proiezioni riguardanti le emissioni di origine antropica dalle fonti e l’assorbimento tramite pozzi dei gas a effetto serra non rientranti nell’ambito di applicazione del protocollo di Montreal, come previsto dall’articolo 12 del presente regolamento;

16)   «valutazione ex ante delle politiche e misure»: una valutazione degli effetti previsti di una politica o misura;

17)   «valutazione ex post delle politiche e misure»: una valutazione degli effetti prodotti da una politica o misura;

18)   «proiezioni senza misure»: proiezioni delle emissioni di origine antropica dalle fonti e dell’assorbimento tramite pozzi dei gas a effetto serra che non tengono conto degli effetti di tutte le politiche e misure previste, adottate o attuate successivamente all’anno scelto come anno di inizio della pertinente proiezione;

19)   «proiezioni con misure»: proiezioni delle emissioni di origine antropica dalle fonti e dell’assorbimento tramite pozzi dei gas a effetto serra che tengono conto degli effetti, sotto forma di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, delle politiche e misure adottate e attuate;

20)   «proiezioni con misure aggiuntive»: proiezioni delle emissioni di origine antropica dalle fonti e dell’assorbimento tramite pozzi dei gas a effetto serra che contemplano gli effetti, sotto forma di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, delle politiche e misure adottate e attuate per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici, nonché delle politiche e misure previste a tale scopo;

21)   «analisi di sensibilità»: analisi di un modello algoritmico o di un’ipotesi per quantificare la sensibilità o la stabilità dei dati di uscita del modello rispetto alle variazioni dei dati di entrata o delle assunzioni. Viene eseguita modificando i valori in entrata o le equazioni del modello e osservando le corrispondenti variazioni dei risultati del modello;

22)   «sostegno alla mitigazione dei cambiamenti climatici»: sostegno alle attività svolte nei paesi in via di sviluppo che contribuisce al conseguimento dell’obiettivo di stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra nell’atmosfera a un livello tale da escludere qualsiasi interferenza antropica pericolosa con il sistema climatico;

23)   «sostegno all’adattamento ai cambiamenti climatici»: sostegno alle attività svolte nei paesi in via di sviluppo volto a ridurre la vulnerabilità dei sistemi umani o naturali all’impatto dei cambiamenti climatici e ai rischi legati alle condizioni climatiche, mantenendo o aumentando la capacità di adattamento e la resilienza di tali paesi;

24)   «correzioni tecniche»: aggiustamenti delle stime dell’inventario nazionale dei gas a effetto serra nel quadro della revisione svolta ai sensi dell’articolo 19, qualora i dati inseriti nell’inventario presentato siano incompleti o non siano stati preparati secondo modalità in linea con le pertinenti norme o le linee guida internazionali o dell’Unione, il cui scopo è di sostituire le stime originarie trasmesse;

25)   «ricalcoli»: in conformità delle linee guida della convenzione UNFCCC in materia di comunicazione delle informazioni degli inventari annuali, procedura tramite cui effettuare una nuova stima delle emissioni di origine antropica dalle fonti e dell’assorbimento tramite pozzi dei gas a effetto serra degli inventari trasmessi in precedenza, in seguito a modifiche apportate alle metodologie o alle modalità con cui sono ottenuti e utilizzati i fattori di emissione e i dati relativi alle attività, all’inclusione di nuove categorie di fonti e pozzi o di nuovi gas, o a cambiamenti nel GWP dei gas a effetto serra.

CAPO 2

STRATEGIE DI SVILUPPO A BASSE EMISSIONI DI CARBONIO

Articolo 4

Strategie di sviluppo a basse emissioni di carbonio

1.   Gli Stati membri e la Commissione per conto dell’Unione elaborano le loro strategie di sviluppo a basse emissioni di carbonio, conformemente a tutte le disposizioni in materia di comunicazione concordate a livello internazionale nel quadro del processo UNFCCC, per contribuire a:

a)

monitorare in modo trasparente e accurato i progressi effettivi e previsti realizzati dagli Stati membri, compreso il contributo fornito dagli interventi dell’Unione, nell’assolvimento degli impegni assunti dall’Unione e dagli Stati membri di limitare o ridurre le emissioni di origine antropica di gas a effetto serra in conformità della convenzione UNFCCC;

b)

rispettare gli impegni di riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra degli Stati membri conformemente alla decisione n. 406/2009/CE e conseguire obiettivi di riduzione delle emissioni a lungo termine e di aumento dell’assorbimento tramite pozzi in tutti i settori in linea con l’obiettivo dell’Unione, nel quadro delle necessarie riduzioni che i paesi sviluppati considerati nel loro insieme devono conseguire secondo l’IPCC, di ridurre le emissioni di una percentuale compresa fra l’80 e il 95 % entro il 2050 rispetto ai livelli del 1990 in modo efficace in termini di costi.

2.   Gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito allo stato di attuazione della propria strategia di sviluppo a basse emissioni di carbonio entro il 9 gennaio 2015 o in base a un calendario concordato a livello internazionale nel quadro del processo UNFCCC.

3.   La Commissione e gli Stati membri mettono immediatamente a disposizione del pubblico le proprie strategie di sviluppo a basse emissioni di carbonio e ogni relativo aggiornamento.

CAPO 3

COMUNICAZIONE DEI DATI STORICI DELLE EMISSIONI E DELL’ASSORBIMENTO DEI GAS A EFFETTO SERRA

Articolo 5

Sistemi nazionali di inventario

1.   Gli Stati membri istituiscono, gestiscono e cercano di migliorare continuamente i sistemi nazionali di inventario, conformemente alle prescrizioni della convenzione UNFCCC relative ai sistemi nazionali, per stimare le emissioni di origine antropica dalle fonti e l’assorbimento tramite pozzi dei gas a effetto serra riportati nell’allegato I del presente regolamento e garantire la tempestività, la trasparenza, l’accuratezza, la coerenza, la comparabilità e la completezza dei propri inventari dei gas a effetto serra.

2.   Gli Stati membri garantiscono che le loro autorità competenti per l’inventario abbiano accesso alle informazioni seguenti:

a)

i dati e i metodi comunicati relativamente alle attività e agli impianti di cui alla direttiva 2003/87/CE allo scopo di predisporre inventari nazionali delle emissioni di gas a effetto serra al fine di garantire la coerenza delle informazioni sulle emissioni di gas serra comunicate nell’ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell’Unione e nell’ambito degli inventari nazionali delle emissioni di gas a effetto serra;

b)

se del caso, i dati raccolti mediante i sistemi di comunicazione sui gas fluorurati in vari settori, istituiti ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 842/2006 ai fini della preparazione degli inventari nazionali delle emissioni di gas a effetto serra;

c)

se del caso, i dati sulle emissioni, i dati di base e le metodologie comunicati dai complessi industriali a norma del regolamento (CE) n. 166/2006 ai fini della preparazione degli inventari nazionali delle emissioni di gas a effetto serra;

d)

i dati comunicati a norma del regolamento (CE) n. 1099/2008.

3.   Gli Stati membri garantiscono che le loro autorità competenti per l’inventario, se del caso:

a)

utilizzino i sistemi di comunicazione istituiti ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 842/2006 per migliorare la stima dei gas fluorurati nell’ambito degli inventari nazionali dei gas a effetto serra;

b)

siano in grado di condurre le verifiche di coerenza annuali di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere l) e m).

4.   La Commissione adotta atti di esecuzione per definire le norme riguardanti la struttura, il formato e la procedura di presentazione delle informazioni relative ai sistemi nazionali di inventario e gli obblighi concernenti l’istituzione, la gestione e il funzionamento dei sistemi nazionali di inventario conformemente alle decisioni applicabili adottate dagli organi della convenzione UNFCCC o del protocollo di Kyoto o di accordi che ne derivano o succedono loro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 26, paragrafo 2.

Articolo 6

Sistema di inventario dell’Unione

1.   È istituito un sistema di inventario dell’Unione allo scopo di garantire la tempestività, la trasparenza, l’accuratezza, la coerenza, la comparabilità e la completezza degli inventari nazionali rispetto all’inventario dei gas a effetto serra dell’Unione. La Commissione ha il compito di gestire, mantenere e cercare di migliorare continuamente tale sistema, che comprende nello specifico:

a)

un programma di assicurazione e controllo della qualità, che prevede la definizione di obiettivi di qualità e un piano di assicurazione e di controllo della qualità dell’inventario. La Commissione assiste gli Stati membri nell’attuazione dei rispettivi programmi di assicurazione e controllo della qualità;

b)

una procedura per stimare, in consultazione con lo Stato membro interessato, ogni eventuale dato mancante dal proprio inventario nazionale;

c)

le revisioni degli inventari dei gas a effetto serra degli Stati membri di cui all’articolo 19.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 25 per quanto riguarda i requisiti sostanziali per un sistema di inventario dell’Unione al fine di adempiere gli obblighi a norma della decisione n. 19/CMP.1. La Commissione non adotta disposizioni a norma del paragrafo 1 che siano più gravose da osservare per gli Stati membri rispetto alle disposizioni degli atti adottati a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, e dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione n. 280/2004/CE.

Articolo 7

Inventari dei gas a effetto serra

1.   Entro il 15 gennaio di ogni anno (anno X) gli Stati membri determinano e comunicano alla Commissione i dati seguenti:

a)

le rispettive emissioni di origine antropica dei gas a effetto serra di cui all’allegato I del presente regolamento e le emissioni di origine antropica dei gas a effetto serra di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della decisione n. 406/2009/CE per l’anno X - 2, conformemente alle prescrizioni della convenzione UNFCCC in materia di comunicazione. Fatte salve le informazioni comunicate relativamente alle emissioni dei gas a effetto serra di cui all’allegato I del presente regolamento, le emissioni di CO2 relative alla categoria di fonti «1.A.3.A trasporto aereo» dell’IPCC sono considerate pari a zero ai fini dell’articolo 3 e dell’articolo 7, paragrafo 1, della decisione n. 406/2009/CE;

b)

conformemente alle prescrizioni della convenzione UNFCCC in materia di comunicazione, i dati sulle rispettive emissioni di origine antropica di monossido di carbonio (CO), biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOx) e composti organici volatili, coerenti con i dati già comunicati a norma dell’articolo 7 della direttiva 2001/81/CE e della convenzione UNECE sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, per l’anno X - 2;

c)

le rispettive emissioni di gas a effetto serra di origine antropica dalle fonti e l’assorbimento tramite pozzi di CO2 connessi alle attività LULUCF per l’anno X - 2, conformemente alle prescrizioni della convenzione UNFCCC in materia di comunicazione;

d)

le rispettive emissioni di gas a effetto serra di origine antropica dalle fonti e l’assorbimento tramite pozzi di CO2 connessi alle attività LULUCF conformemente alla decisione n. 529/2013/UE e al protocollo di Kyoto e informazioni sulla contabilizzazione di queste emissioni e di questo assorbimento connessi alle attività LULUCF, in conformità della decisione n. 529/2013/UE e dell’articolo 3, paragrafi 3 e 4, del protocollo di Kyoto, e delle decisioni applicabili adottate ai sensi dello stesso, fra il 2008 o altri anni pertinenti e l’anno X - 2. Qualora gli Stati membri contabilizzino le attività di gestione delle terre coltivate, la gestione dei pascoli, le attività di rivegetazione o le attività di drenaggio e riumidificazione delle zone umide, comunicano inoltre le emissioni di gas a effetto serra dalle fonti e l’assorbimento tramite pozzi per ciascuna delle attività per l’anno o il periodo di riferimento pertinente indicato nell’allegato VI della decisione n. 529/2013/UE* e nell’allegato della decisione n. 13/CMP.1. Nell’adempiere ai loro obblighi di comunicazione a norma della presente lettera, in particolare quando presentano informazioni sulle emissioni e gli assorbimenti in relazione ai loro obblighi di contabilizzazione di cui alla decisione n. 529/2013/UE, gli Stati membri presentano le informazioni tenendo pienamente conto dei pertinenti orientamenti IPCC sulle buone prassi per le attività LULUCF;

e)

eventuali modifiche delle informazioni di cui alle lettere da a) a d) relative agli anni compresi tra l’anno o il periodo di riferimento pertinente e l’anno X - 3, con indicazione delle motivazioni di tali modifiche;

f)

informazioni sugli indicatori di cui allegato III relative all’anno X - 2;

g)

informazioni ricavate dai loro registri nazionali riguardanti il rilascio, l’acquisizione, la detenzione, il trasferimento, la cancellazione, il ritiro e il riporto di AAU, RMU, ERU, CER, tCER e lCER per l’anno X - 1;

h)

sintesi delle informazioni sui trasferimenti conclusi a norma dell’articolo 3, paragrafi 4 e 5, della decisione n. 406/2009/CE per l’anno X - 1;

i)

informazioni sull’utilizzo del meccanismo dell’attuazione congiunta, del CDM e del sistema per lo scambio internazionale di quote di emissioni, previsti dagli articoli 6, 12 e 17 del protocollo di Kyoto, o di ogni altro meccanismo flessibile previsto da altri strumenti adottati dalla conferenza delle parti della convenzione UNFCCC o dalla conferenza delle parti della convenzione UNFCCC che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto, ai fini dell’adempimento dei rispettivi impegni quantificati di limitazione o riduzione delle emissioni, assunti a norma dell’articolo 2 della decisione n. 2002/358/CE e del protocollo di Kyoto o di ogni altro impegno futuro ai sensi della convenzione UNFCCC o del protocollo di Kyoto, per l’anno X - 2;

j)

informazioni sui provvedimenti adottati per migliorare le stime contenute nell’inventario, in particolare in sezioni dell’inventario che sono state oggetto di aggiustamenti o raccomandazioni in seguito alle revisioni condotte da esperti;

k)

la quota di attribuzione effettiva o stimata delle emissioni verificate comunicate da impianti e operatori ai sensi della direttiva 2003/87/CE alle categorie di fonti dell’inventario nazionale dei gas a effetto serra, se possibile, e la percentuale di tali emissioni verificate sul totale delle emissioni di gas serra comunicato per tali categorie per l’anno X - 2;

l)

se del caso, i risultati dei controlli volti a verificare la coerenza delle emissioni comunicate negli inventari dei gas a effetto serra per l’anno X - 2 con le emissioni verificate comunicate a norma della direttiva 2003/87/CE;

m)

se del caso, i risultati dei controlli volti a verificare la coerenza tra i dati utilizzati per stimare le emissioni in preparazione degli inventari dei gas a effetto serra per l’anno X - 2, comprensivi dei dati seguenti:

i)

dati utilizzati per la preparazione degli inventari degli inquinanti atmosferici a norma della direttiva 2001/81/CE;

ii)

dati comunicati a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 842/2006;

iii)

dati sull’energia comunicati a norma dell’articolo 4 e dell’allegato B del regolamento (CE) n. 1099/2008;

n)

la descrizione delle modifiche apportate ai rispettivi sistemi nazionali di inventario;

o)

la descrizione delle modifiche apportate ai rispettivi registri nazionali;

p)

informazioni sui loro piani di assicurazione e controllo di qualità, una valutazione generale dell’incertezza, una valutazione generale della completezza e, se disponibili, altri elementi della relazione sull’inventario nazionale dei gas a effetto serra necessari per la preparazione della relazione sull’inventario dell’Unione dei gas a effetto serra.

Nel primo anno dell’attività di comunicazione prevista dal presente regolamento, gli Stati membri informano la Commissione sulla loro eventuale intenzione di avvalersi dell’articolo 3, paragrafi 4 e 5, della decisione n. 406/2009/CE.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, rispettivamente entro il 15 gennaio e il 15 marzo del secondo anno successivo alla scadenza di ciascun periodo di contabilizzazione indicato nell’allegato I della decisione n. 529/2013/UE, i dati preliminari e i dati definitivi preparati per la rispettiva contabilizzazione LULUCF per tale periodo di contabilizzazione in conformità dell’articolo 4, paragrafo 6, di detta decisione.

3.   Entro il 15 marzo di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione completa e aggiornata sull’inventario nazionale. Tale relazione contiene tutte le informazioni elencate al paragrafo 1 e ogni loro eventuale successivo aggiornamento.

4.   Entro il 15 aprile di ogni anno gli Stati membri presentano al segretariato della convenzione UNFCCC gli inventari nazionali contenenti le informazioni trasmesse alla Commissione a norma del paragrafo 3.

5.   La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, compila annualmente un inventario dell’Unione dei gas a effetto serra e prepara una relazione sull’inventario dell’Unione dei gas a effetto serra; entro il 15 aprile di ogni anno li trasmette al segretariato della convenzione UNFCCC.

6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 25 al fine di:

a)

aggiungere o cancellare sostanze nell’elenco dei gas a effetto serra riportato nell’allegato I del presente regolamento, ovvero aggiungere, cancellare o modificare gli indicatori di cui all’allegato III del presente regolamento conformemente alle pertinenti decisioni adottate dagli organi della convenzione UNFCCC o del protocollo di Kyoto o di accordi che ne derivano o succedono loro;

b)

tener conto dei cambiamenti nei GWP e nelle linee guida sugli inventari concordate a livello internazionale conformemente alle decisioni applicabili adottate dagli organi della convenzione UNFCCC o del protocollo di Kyoto o di accordi che ne derivano o succedono loro.

7.   La Commissione adotta atti di esecuzione per definire la struttura, il formato e la procedura di presentazione degli inventari dei gas a effetto serra degli Stati membri a norma del paragrafo 1 conformemente alle pertinenti decisioni adottate dagli organi della convenzione UNFCCC o del protocollo di Kyoto o di accordi che ne derivano o succedono loro. Tali atti di esecuzione specificano altresì i tempi per la cooperazione e il coordinamento tra la Commissione e gli Stati membri nella preparazione della relazione sull’inventario dell’Unione dei gas a effetto serra. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 26, paragrafo 2.

8.   La Commissione adotta atti di esecuzione per definire la struttura, il formato e la procedura di presentazione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra degli Stati membri a norma dell’articolo 4 della decisione n. 529/2013/UE. Nell’adottare tali atti di esecuzione, la Commissione assicura la compatibilità dei calendari dell’Unione e della convenzione UNFCCC per il monitoraggio e la comunicazione delle informazioni in questione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 26, paragrafo 2.

Articolo 8

Inventari approssimativi dei gas a effetto serra

1.   Entro il 31 luglio di ogni anno (anno X) gli Stati membri, se possibile, presentano alla Commissione inventari approssimativi dei gas a effetto serra per l’anno X - 1. Sulla base degli inventari approssimativi dei gas a effetto serra degli Stati membri o, se uno Stato membro non ha comunicato i suoi inventari approssimativi dei gas a effetto serra entro tale data, sulla base di stime proprie, la Commissione compila ogni anno un inventario approssimativo dell’Unione dei gas a effetto serra. La Commissione rende pubblica questa informazione ogni anno entro il 30 settembre.

2.   La Commissione adotta atti di esecuzione per definire la struttura, il formato e la procedura di presentazione degli inventari approssimativi dei gas a effetto serra degli Stati membri a norma del paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 26, paragrafo 2.

Articolo 9

Procedure per il completamento delle stime sulle emissioni ai fini della compilazione dell’inventario dell’Unione

1.   La Commissione esegue un controllo iniziale dei dati trasmessi dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, verificandone l’accuratezza. Invia i risultati di tale controllo agli Stati membri entro sei settimane dal termine per la presentazione. Gli Stati membri rispondono a ogni pertinente domanda sollevata al riguardo in seguito al controllo iniziale entro il 15 marzo presentando al contempo l’inventario definitivo per l’anno X - 2.

2.   Qualora uno Stato membro non trasmetta i dati dell’inventario richiesti per la compilazione dell’inventario dell’Unione entro il 15 marzo, la Commissione può elaborare stime per completare i dati trasmessi dallo Stato membro interessato, in consultazione e in stretta cooperazione con quest’ultimo. A tal fine, la Commissione segue le linee guida applicabili alla preparazione degli inventari nazionali dei gas a effetto serra.

CAPO 4

REGISTRI

Articolo 10

Istituzione e gestione dei registri

1.   L’Unione e gli Stati membri istituiscono e gestiscono registri per dare correttamente conto del rilascio, della detenzione, del trasferimento, dell’acquisizione, della cancellazione, del ritiro, del riporto, della sostituzione o della modifica della data di scadenza, secondo il caso, di AAU, RMU, ERU, CER, tCER e lCER. Gli Stati membri possono altresì utilizzare tali registri per dare correttamente conto delle unità di cui all’articolo 11 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE.

2.   L’Unione e gli Stati membri possono gestire i loro registri nell’ambito di un sistema consolidato, con uno o più Stati membri.

3.   I dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono messi a disposizione dell’amministratore centrale di cui all’articolo 20 della direttiva 2003/87/CE.

4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 25 al fine dell’istituzione del registro dell’Unione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 11

Ritiro di unità in conformità del protocollo di Kyoto

1.   In seguito al completamento della revisione dei propri inventari nazionali per ciascun anno del primo periodo di impegno, in conformità del protocollo di Kyoto, compresa la soluzione di eventuali problemi legati all’attuazione, gli Stati membri ritirano dal registro le unità AAU, RMU, ERU, CER, tCER e lCER equivalenti alle rispettive emissioni nette durante l’anno interessato.

2.   Per quanto concerne l’ultimo anno del primo periodo di impegno previsto dal protocollo di Kyoto, gli Stati membri ritirano le unità dal registro prima della fine del periodo supplementare per l’adempimento degli impegni assunti a titolo della decisione n. 11/CMP.1 della conferenza delle parti della convenzione UNFCCC che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto.

CAPO 5

COMUNICAZIONE DELLE POLITICHE E MISURE E DELLE PROIEZIONI RIGUARDANTI LE EMISSIONI DI ORIGINE ANTROPICA DALLE FONTI E L’ASSORBIMENTO TRAMITE POZZI DEI GAS A EFFETTO SERRA

Articolo 12

Sistemi nazionali e dell’Unione in materia di politiche e misure e di proiezioni

1.   Entro il 9 luglio 2015 gli Stati membri e la Commissione istituiscono, gestiscono e cercano di migliorare continuamente, rispettivamente, i sistemi nazionali e dell’Unione preposti a comunicare politiche e misure e a comunicare le proiezioni riguardanti le emissioni di origine antropica dalle fonti e l’assorbimento tramite pozzi dei gas a effetto serra. Tali sistemi comprendono le pertinenti disposizioni istituzionali, giuridiche e procedurali messe in atto all’interno di uno Stato membro e dell’Unione per valutare la politica e realizzare proiezioni riguardanti le emissioni di origine antropica dalle fonti e l’assorbimento tramite pozzi dei gas a effetto serra.

2.   L’obiettivo degli Stati membri e della Commissione è di garantire la tempestività, la trasparenza, l’accuratezza, la coerenza, la comparabilità e la completezza delle informazioni sulle politiche e misure e sulle proiezioni riguardanti le emissioni di origine antropica dalle fonti e l’assorbimento tramite pozzi dei gas a effetto serra, come previsto dagli articoli 13 e 14, compresi, se del caso, l’uso e l’applicazione di dati, metodi e modelli e l’attuazione di attività di assicurazione e controllo della qualità e analisi di sensibilità.

3.   La Commissione adotta atti di esecuzione riguardanti la struttura, il formato e la procedura di presentazione delle informazioni sui sistemi nazionali e dell’Unione delle politiche e misure e delle proiezioni a norma del presente articolo, paragrafi 1 e 2, dell’articolo 13 e dell’articolo 14, paragrafo 1, e conformemente alle decisioni applicabili adottate dagli organi della convenzione UNFCCC o del protocollo di Kyoto o di accordi che ne derivano o succedono loro. La Commissione assicura la coerenza con gli obblighi di comunicazione concordati a livello internazionale e la compatibilità dei calendari dell’Unione e internazionali per il monitoraggio e la comunicazione delle informazioni in questione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 26, paragrafo 2.

Articolo 13

Comunicazione di politiche e misure

1.   Entro il 15 marzo 2015, e successivamente ogni due anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione:

a)

una descrizione del proprio sistema nazionale preposto a comunicare le politiche e misure, o gruppi di misure, e a comunicare le proiezioni riguardanti le emissioni di origine antropica dalle fonti e l’assorbimento tramite pozzi dei gas a effetto serra a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, se non vi hanno già provveduto, oppure informazioni relative a ogni modifica apportata a detto sistema per il quale sia già stata trasmessa tale descrizione;

b)

ogni aggiornamento relativo alle loro strategie di sviluppo a basse emissioni di carbonio di cui all’articolo 4 e i progressi compiuti nell’attuazione di tali strategie;

c)

informazioni riguardanti le politiche e misure o gruppi di misure nazionali e l’attuazione delle politiche e misure o gruppi di misure dell’Unione che limitano o riducono le emissioni di gas a effetto serra dalle fonti o ne aumentano l’assorbimento tramite pozzi, trasmesse per ciascun settore e ordinate per ogni gas o gruppo di gas (HFC e PFC) elencato all’allegato I. Tali informazioni rinviano alle politiche nazionali o dell’Unione applicabili e pertinenti e comprendono:

i)

l’obiettivo della politica o della misura e una sua breve descrizione;

ii)

il tipo di strumento utilizzato;

iii)

lo stato di attuazione della politica o misura o del gruppo di misure;

iv)

se utilizzati, gli indicatori utilizzati per monitorare e valutare i progressi compiuti nel tempo;

v)

se disponibili, stime quantitative degli effetti sulle emissioni dalle fonti e sull’assorbimento tramite pozzi dei gas a effetto serra, suddivise come segue:

risultati delle valutazioni ex-ante degli effetti di ciascuna politica e misura o dei gruppi di politiche e misure sulla mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici. Le stime sono fornite per la serie dei quattro anni che terminano con 0 o 5 immediatamente successivi all’anno di comunicazione, distinguendo fra le emissioni di gas a effetto serra disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE e quelle disciplinate dalla decisione n. 406/2009/CE,

risultati delle valutazioni ex-post degli effetti di ciascuna politica e misura o dei gruppi di politiche e misure sulla mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, distinguendo fra le emissioni di gas a effetto serra disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE e quelle disciplinate dalla decisione n. 406/2009/CE;

vi)

se disponibili, stime dei costi e dei benefici previsti delle politiche e misure e, se del caso, stime dei costi e dei benefici effettivi delle politiche e misure;

vii)

se disponibili, tutti i riferimenti alle valutazioni e ai rapporti tecnici di cui al paragrafo 3, su cui esse si fondano;

d)

informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera d), della decisione n. 406/2009/CE;

e)

informazioni indicanti se l’azione degli Stati membri rappresenta effettivamente un elemento importante degli sforzi intrapresi in ambito nazionale e se l’uso previsto dell’attuazione congiunta, del CDM e dello scambio internazionale delle quote di emissioni sono strumenti utilizzati a fianco degli interventi condotti a livello nazionale a titolo delle disposizioni in materia del protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma di tale protocollo.

2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione eventuali modifiche sostanziali alle informazioni comunicate a norma del presente articolo durante il primo anno del periodo di comunicazione, entro il 15 marzo dell’anno successivo alla comunicazione precedente.

3.   Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico in formato elettronico ogni valutazione pertinente dei costi e degli effetti delle politiche e misure nazionali, se disponibile, come pure le informazioni pertinenti sull’attuazione delle politiche e misure dell’Unione che limitano o riducono le emissioni di gas a effetto serra dalle fonti o ne aumentano l’assorbimento tramite pozzi, insieme a ogni rapporto tecnico esistente su cui si basano tali valutazioni. Tali valutazioni dovrebbero comprendere descrizioni dei modelli e degli approcci metodologici impiegati, delle definizioni e delle assunzioni.

Articolo 14

Comunicazione delle proiezioni

1.   Entro il 15 marzo 2015 e successivamente ogni due anni, gli Stati membri comunicano alla Commissione le proiezioni nazionali riguardanti le emissioni di origine antropica dalle fonti e l’assorbimento tramite pozzi dei gas a effetto serra, suddivise per ogni gas o gruppo di gas (HFC e PFC) elencato nell’allegato I e per settore. In tali proiezioni rientrano le stime quantitative della serie dei quattro anni che terminano con 0 o 5 immediatamente successivi all’anno di comunicazione. Le proiezioni nazionali considerano ogni politica o misura adottata a livello dell’Unione e comprendono:

a)

proiezioni senza misure, se disponibili, proiezioni con misure e, se disponibili, proiezioni con misure aggiuntive;

b)

proiezioni totali sui gas a effetto serra e stime separate delle emissioni di gas a effetto serra previste per le fonti di emissione disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE e dalla decisione n. 406/2009/CE;

c)

l’impatto delle politiche e misure individuate a norma dell’articolo 13. Qualora tali politiche e misure non siano incluse, ciò è chiaramente dichiarato e spiegato;

d)

i risultati dell’analisi di sensibilità svolta per le proiezioni;

e)

tutti i pertinenti riferimenti alla valutazione e ai rapporti tecnici su cui si fondano le proiezioni di cui al paragrafo 4.

2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione eventuali modifiche sostanziali alle informazioni comunicate a norma del presente articolo durante il primo anno del periodo di comunicazione, entro il 15 marzo dell’anno successivo alla comunicazione precedente.

3.   Gli Stati membri comunicano le proiezioni più aggiornate disponibili. Qualora uno Stato membro non trasmetta stime complete delle proiezioni entro il 15 marzo di ogni secondo anno e la Commissione abbia stabilito che tale Stato membro non può rimediare alle lacune nelle stime una volta individuate attraverso le procedure QA o QC della Commissione, la Commissione può preparare le stime necessarie alla compilazione delle proiezioni dell’Unione in consultazione con lo Stato membro interessato.

4.   Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico in formato elettronico le loro proiezioni nazionali riguardanti le emissioni dalle fonti e l’assorbimento tramite pozzi dei gas a effetto serra, insieme ai pertinenti rapporti tecnici su cui si basano tali proiezioni. Tali proiezioni dovrebbero comprendere descrizioni dei modelli e degli approcci metodologici impiegati, definizioni e ipotesi di base.

CAPO 6

COMUNICAZIONI DI ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI PER I CAMBIAMENTI CLIMATICI

Articolo 15

Comunicazione delle azioni nazionali di adattamento

Entro il 15 marzo 2015 e successivamente ogni quattro anni, allineandosi alle scadenze delle comunicazioni all’UNFCCC, gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni sui loro piani e strategie nazionali di adattamento, delineando le azioni, attuate o previste, intese ad agevolare l’adattamento ai cambiamenti climatici. Tali informazioni comprendono i principali obiettivi e la categoria di impatto dei cambiamenti climatici interessata, quali inondazioni, innalzamento del livello del mare, temperature estreme, siccità ed altri fenomeni atmosferici estremi.

Articolo 16

Comunicazione del sostegno finanziario e tecnologico fornito ai paesi in via di sviluppo

1.   Gli Stati membri cooperano con la Commissione affinché l’Unione e i suoi Stati membri possano comunicare in modo tempestivo e coerente il sostegno fornito ai paesi in via di sviluppo conformemente alle pertinenti disposizioni applicabili della convenzione UNFCCC, compreso qualsiasi formato comune concordato nel quadro della convenzione UNFCCC, e affinché la comunicazione annuale abbia luogo entro il 30 settembre.

2.   Se pertinente o applicabile nell’ambito della convenzione UNFCCC, gli Stati membri si adoperano per fornire informazioni sui flussi finanziari basati sui cosiddetti «marcatori di Rio» per il sostegno alla mitigazione dei cambiamenti climatici e per il sostegno all’adattamento ai cambiamenti climatici, introdotti dal comitato di aiuto allo sviluppo dell’OCSE, e informazioni metodologiche riguardanti l’applicazione del metodo basato sui marcatori di Rio per i cambiamenti climatici.

3.   Qualora siano comunicate informazioni sui flussi finanziari privati mobilizzati, sono incluse informazioni sulle definizioni e le metodologie usate per determinare le cifre.

4.   Conformemente alle decisioni adottate dagli organi della convenzione UNFCCC o del protocollo di Kyoto o di accordi che ne derivano o succedono loro, le informazioni sul sostegno fornito includono informazioni sul sostegno alle attività di mitigazione, adattamento, sviluppo di capacità e trasferimento tecnologico e, se possibile, informazioni indicanti se le risorse finanziarie sono nuove e aggiuntive.

Articolo 17

Comunicazione dell’uso dei proventi della vendita all’asta e dei crediti derivanti da progetti

1.   Entro il 31 luglio di ogni anno (anno X) gli Stati membri trasmettono alla Commissione per l’anno X - 1:

a)

la motivazione dettagliata di cui all’articolo 6, paragrafo 2, della decisione n. 406/2009/CE;

b)

informazioni sull’uso dei proventi realizzati dagli Stati membri durante l’anno X - 1 con la vendita all’asta di quote di emissioni a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, ivi comprese informazioni riguardanti i proventi usati per uno o più degli scopi indicati nell’articolo 10, paragrafo 3, di detta direttiva, o l’equivalente in valore finanziario di tali proventi e le misure adottate in applicazione di tale articolo;

c)

informazioni sull’uso, deciso dagli Stati membri, di tutti i proventi generati dagli Stati membri mediante la vendita all’asta delle quote delle emissioni rilasciate dal settore del trasporto aereo a norma dell’articolo 3 quinquies, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2003/87/CE; tali informazioni sono fornite conformemente all’articolo 3 quinquies, paragrafo 4, di detta direttiva;

d)

informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della decisione n. 406/2009/CE e informazioni sul modo in cui la politica d’acquisto degli Stati membri favorisce il raggiungimento di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici;

e)

informazioni relative all’applicazione dell’articolo 11 ter, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda le attività di progetto per la produzione di energia idroelettrica con capacità di generazione superiore ai 20 MW.

2.   I proventi della vendita all’asta non versati al momento della comunicazione alla Commissione da parte di uno Stato membro delle informazioni previste dal presente articolo sono quantificati e comunicati negli anni successivi.

3.   Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico le informazioni comunicate alla Commissione a norma del presente articolo. La Commissione mette i dati aggregati dell’Unione a disposizione del pubblico in una forma facilmente accessibile.

4.   La Commissione adotta atti di esecuzione per definire la struttura, il formato e le procedure di presentazione delle informazioni comunicate dagli Stati membri a norma del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 26, paragrafo 2.

Articolo 18

Relazioni biennali e comunicazioni nazionali

1.   L’Unione e gli Stati membri provvedono a trasmettere al segretariato della convenzione UNFCCC relazioni biennali in conformità della decisione n. 2/CP.17 della conferenza delle parti della convenzione UNFCCC (decisione n. 2/CP.17), o alle successive pertinenti decisioni adottate dagli organi della convenzione UNFCCC, e comunicazioni nazionali a norma dell’articolo 12 della convenzione UNFCCC.

2.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione copie delle comunicazioni nazionali e delle relazioni biennali trasmesse al segretariato della convenzione UNFCCC.

CAPO 7

ESAME DELLE EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA DA PARTE DI ESPERTI DELL’UNIONE

Articolo 19

Revisione dell’inventario

1.   La Commissione sottopone a una revisione completa i dati dell’inventario nazionale trasmessi dagli Stati membri a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, del presente regolamento per determinare l’assegnazione annuale di emissioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, quarto comma, della decisione n. 406/2009/CE, ai fini dell’applicazione degli articoli 20 e 27 del presente regolamento e al fine di monitorare il conseguimento da parte degli Stati membri dei loro obiettivi di riduzione o limitazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi degli articoli 3 e 7 della decisione n. 406/2009/CE negli anni in cui è effettuata una revisione completa.

2.   Iniziando con i dati comunicati per l’anno 2013, la Commissione sottopone a una revisione annuale i dati dell’inventario nazionale trasmessi dagli Stati membri a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento, che sono pertinenti al fine di monitorare la riduzione o limitazione delle emissioni di gas a effetto serra degli Stati membri ai sensi degli articoli 3 e 7 della decisione n. 406/2009/CE e il conseguimento di ogni altro obiettivo di riduzione o limitazione di gas a effetto serra stabilito dalla legislazione dell’Unione. Gli Stati membri partecipano pienamente a tale processo.

3.   La revisione completa di cui al paragrafo 1 comprende:

a)

controlli tesi a verificare la trasparenza, l’accuratezza, la coerenza, la comparabilità e la completezza delle informazioni trasmesse;

b)

controlli tesi a individuare casi in cui i dati dell’inventario sono preparati in modo non coerente con i documenti di orientamento della convenzione UNFCCC o con le norme dell’Unione; nonché

c)

se del caso, il calcolo delle eventuali correzioni tecniche che risultassero necessarie, in consultazione con gli Stati membri.

4.   Le revisioni comprendono i controlli di cui al paragrafo 3, lettera a). Se richiesto da uno Stato membro in consultazione con la Commissione o qualora tali controlli facciano emergere problemi significativi, quali:

a)

raccomandazioni risultanti da precedenti revisioni dell’Unione o della convenzione UNFCCC cui non sia stata data attuazione o domande alle quali non sia stata data una spiegazione da uno Stato membro; o

b)

sovrastime o sottostime relative ad una categoria fondamentale nell’inventario di uno Stato membro;

la revisione annuale per lo Stato membro interessato comprende altresì i controlli di cui al paragrafo 3, lettera b), al fine di consentire l’esecuzione dei calcoli previsti al paragrafo 3, lettera c).

5.   La Commissione adotta atti di esecuzione per definire i tempi e le misure per la realizzazione della revisione completa e della revisione annuale di cui rispettivamente ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, compresi i compiti previsti dai paragrafi 3 e 4 del presente articolo, e per garantire la debita consultazione degli Stati membri riguardo alle conclusioni delle revisioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 26, paragrafo 2.

6.   Dopo il completamento della revisione, la Commissione, attraverso un atto di esecuzione, determina la somma totale delle emissioni dell’anno corrispondente calcolata in base ai dati di inventario corretti per ogni Stato membro.

7.   I dati di ciascuno Stato membro da utilizzare per l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, della decisione n. 406/2009/CE sono quelli che figurano nei registri istituiti a norma dell’articolo 11 della decisione n. 406/2009/CE e dell’articolo 19 della direttiva 2003/87/CE a quattro mesi dalla data di pubblicazione di un atto di esecuzione adottato a titolo del paragrafo 6 del presente articolo, tenuto conto anche delle modifiche apportate a tali dati in seguito al ricorso da parte dello Stato membro alle flessibilità previste dagli articoli 3 e 5 della decisione n. 406/2009/CE.

Articolo 20

Conseguenze degli effetti dei ricalcoli

1.   Una volta portata a termine la revisione completa dei dati d’inventario relativi all’anno 2020 a norma dell’articolo 19, la Commissione computa la somma degli effetti delle emissioni di gas a effetto serra ricalcolate per ogni Stato membro in base alla formula prevista nell’allegato II.

2.   Fatto salvo l’articolo 27, paragrafo 2, del presente regolamento, la Commissione utilizza, fra l’altro, la somma di cui al paragrafo 1 del presente articolo nella sua proposta relativa agli obiettivi di riduzione o limitazione delle emissioni per ogni Stato membro per il periodo successivo al 2020 a norma dell’articolo 14 della decisione n. 406/2009/CE.

3.   La Commissione pubblica immediatamente i risultati dei calcoli eseguiti a norma del paragrafo 1.

CAPO 8

RELAZIONE SUI PROGRESSI COMPIUTI VERSO L’ADEMPIMENTO DEGLI IMPEGNI DELL’UNIONE E INTERNAZIONALI

Articolo 21

Relazione sui progressi

1.   La Commissione valuta annualmente, sulla base delle informazioni comunicate a norma del presente regolamento e in consultazione con gli Stati membri, i progressi realizzati dall’Unione e dagli Stati membri per il conseguimento dei seguenti obiettivi, per stabilire se sono stati compiuti progressi sufficienti:

a)

gli impegni a norma dell’articolo 4 della convenzione UNFCCC e dell’articolo 3 del protocollo di Kyoto, così come precisati nelle decisioni adottate dalla conferenza delle parti della convenzione UNFCCC o dalla conferenza delle parti della convenzione UNFCCC che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto. Tale valutazione è basata sulle informazioni comunicate in conformità degli articoli 7, 8, 10 e da 13 a 17;

b)

gli obblighi previsti dall’articolo 3 della decisione n. 406/2009/CE. Tale valutazione è basata sulle informazioni comunicate in conformità degli articoli 7, 8, 13 e 14.

2.   La Commissione valuta a cadenza biennale le ripercussioni globali del settore del trasporto aereo sul clima mondiale, comprese quelle legate a emissioni o effetti di sostanze diverse dalla CO2, sulla base dei dati riguardanti le emissioni forniti dagli Stati membri a norma dell’articolo 7, e migliora tale valutazione facendo riferimento ai progressi scientifici e ai dati sul traffico aereo, se del caso.

3.   Entro il 31 ottobre di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sintetica delle conclusioni delle valutazioni previste dai paragrafi 1 e 2.

Articolo 22

Relazione sul periodo supplementare per l’adempimento degli impegni previsti dal protocollo di Kyoto

Alla scadenza del periodo supplementare concesso per l’adempimento degli impegni di cui al paragrafo 3 della decisione n. 13/CMP.1, l’Unione e ogni Stato membro presentano una relazione in merito al segretariato della convenzione UNFCCC.

CAPO 9

COOPERAZIONE E SOSTEGNO

Articolo 23

Cooperazione tra gli Stati membri e l’Unione

Gli Stati membri e l’Unione cooperano e si coordinano pienamente per adempiere agli obblighi previsti dal presente regolamento e riguardanti quanto segue:

a)

la compilazione dell’inventario dell’Unione dei gas a effetto serra e la preparazione della relazione sull’inventario dell’Unione dei gas a effetto serra, a norma dell’articolo 7, paragrafo 5;

b)

la preparazione della comunicazione nazionale a norma dell’articolo 12 della convenzione UNFCCC e della relazione biennale dell’Unione prevista dalla decisione n. 2/CP.17 o dalle successive decisioni applicabili adottate dagli organi della convenzione UNFCCC;

c)

le procedure in materia di revisione e di conformità previste dalla convenzione UNFCCC e dal protocollo di Kyoto conformemente a ogni eventuale decisione applicabile ai sensi della convenzione UNFCCC o del protocollo di Kyoto, nonché la procedura dell’Unione di revisione degli inventari dei gas a effetto serra degli Stati membri di cui all’articolo 19 del presente regolamento;

d)

eventuali adeguamenti a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, del protocollo di Kyoto o sulla scorta del processo di revisione dell’Unione di cui all’articolo 19 del presente regolamento o altre modifiche apportate agli inventari e alle relazioni sugli inventari presentate o da presentare al segretariato della convenzione UNFCCC;

e)

la compilazione dell’inventario approssimativo dell’Unione dei gas a effetto serra, a norma dell’articolo 8;

f)

la comunicazione relativa al ritiro di AAU, RMU, ERU, CER, tCER e lCER in seguito al periodo supplementare di cui al paragrafo 14 della decisione n. 13/CMP.1 per l’adempimento degli impegni previsti dall’articolo 3, paragrafo 1, del protocollo di Kyoto.

Articolo 24

Ruolo dell’Agenzia europea dell’ambiente

L’Agenzia europea dell’ambiente assiste la Commissione nelle attività svolte in osservanza degli articoli da 6 a 9, da 12 a 19, 21 e 22 in linea con il suo programma di lavoro annuale. Ciò comprende l’assistenza offerta riguardo alle seguenti attività:

a)

compilazione dell’inventario dell’Unione dei gas a effetto serra e preparazione della relazione sull’inventario dell’Unione dei gas a effetto serra;

b)

svolgimento delle procedure di assicurazione e controllo della qualità per la preparazione dell’inventario dell’Unione dei gas a effetto serra;

c)

preparazione delle stime per i dati non comunicati nell’ambito degli inventari nazionali dei gas a effetto serra;

d)

svolgimento delle revisioni;

e)

compilazione dell’inventario approssimativo dell’Unione dei gas a effetto serra;

f)

compilazione delle informazioni comunicate dagli Stati membri sulle politiche e misure e sulle proiezioni;

g)

svolgimento delle procedure di assicurazione e controllo della qualità comunicate dagli Stati membri relative alle proiezioni e alle politiche e misure;

h)

preparazione delle stime dei dati relativi alle proiezioni non comunicati dagli Stati membri;

i)

compilazione dei dati richiesti per la relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio;

j)

diffusione delle informazioni raccolte a norma del presente regolamento, compreso il mantenimento e l’aggiornamento di una banca dati delle politiche e misure di mitigazione degli Stati membri e l’istituzione della piattaforma europea sull’adattamento ai cambiamenti climatici relativamente agli impatti, alle vulnerabilità e all’adattamento ai cambiamenti climatici.

CAPO 10

DELEGA

Articolo 25

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 6, 7 e 10 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dall’8 luglio 2013. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui agli articoli 6, 7 e 10 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L’atto delegato adottato ai sensi degli articoli 6, 7 e 10 entra in vigore solo se se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

CAPO 11

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato sui cambiamenti climatici. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 27

Revisione

1.   La Commissione rivede regolarmente la conformità degli obblighi di monitoraggio e comunicazione previsti dal presente regolamento alle future decisioni concernenti la convenzione UNFCCC e il protocollo di Kyoto oppure altri atti legislativi dell’Unione. La Commissione valuta inoltre regolarmente se gli sviluppi nel quadro della convenzione UNFCCC creino una situazione per cui gli obblighi previsti dal presente regolamento non sono più necessari, siano sproporzionati rispetto ai vantaggi che producono, richiedano adattamenti o non siano coerenti o costituiscano una duplicazione rispetto agli obblighi di comunicazione previsti dalla convenzione UNFCCC, e presenta, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio.

2.   Entro il dicembre 2016 la Commissione esamina se gli effetti del ricorso alle linee guida IPCC 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra o un importante cambiamento delle metodologie UNFCCC usate per realizzare gli inventari dei gas a effetto serra diano luogo ad una differenza superiore all’1 % nel totale delle emissioni di gas a effetto serra di uno Stato membro pertinente per l’articolo 3 della decisione n. 406/2009/CE e può rivedere le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, quarto comma, della decisione n. 406/2009/CE.

Articolo 28

Abrogazione

La decisione n. 280/2004/CE è abrogata. I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato IV.

Articolo 29

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 21 maggio 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

L. CREIGHTON


(1)  GU C 181 del 21.6.2012, pag. 169.

(2)  GU C 277 del 13.9.2012, pag. 51.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 12 marzo 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 22 aprile 2013.

(4)  GU L 49 del 19.2.2004, pag. 1.

(5)  Decisione 94/69/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1993, concernente la conclusione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 33 del 7.2.1994, pag. 11).

(6)  Decisione 2002/358/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni (GU L 130 del 15.5.2002, pag. 1).

(7)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136.

(8)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 63.

(9)  Decisione del Consiglio n. 88/540/CEE, del 14 ottobre 1988, relativa alla conclusione della convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e del protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 297 del 31.10.1988, pag. 8).

(10)  GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

(11)  GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1.

(12)  GU L 309 del 27.11.2001, pag. 22.

(13)  GU L 161 del 14.6.2006, pag. 1.

(14)  GU L 304 del 14.11.2008, pag. 1.

(15)  Cfr. pagina 80 della presente Gazzetta ufficiale.

(16)  GU L 8 del 13.1.2009, pag. 3.

(17)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.


ALLEGATO I

GAS A EFFETTO SERRA

Biossido di carbonio (CO2)

Metano (CH4)

Protossido di azoto (N2O)

Esafluoruro di zolfo (SF6)

Trifluoruro di azoto (NF3)

Idrofluorocarburi (HFC):

HFC-23 CHF3

HFC-32 CH2F2

HFC-41 CH3F

HFC-125 CHF2CF3

HFC-134 CHF2CHF2

HFC-134a CH2FCF3

HFC-143 CH2FCHF2

HFC-143a CH3CF3

HFC-152 CH2FCH2F

HFC-152a CH3CHF2

HFC-161 CH3CH2F

HFC-227ea CF3CHFCF3

HFC-236cb CF3CF2CH2F

HFC-236ea CF3CHFCHF2

HFC-236fa CF3CH2CF3

HFC-245fa CHF2CH2CF3

HFC-245ca CH2FCF2CHF2

HFC-365mfc CH3CF2CH2CF3

HFC-43-10mee CF3CHFCHFCF2CF3 o (C5H2F10)

Perfluorocarburi (PFC):

PFC-14, perfluorometano, CF4

PFC-116, perfluoroetano, C2F6

PFC-218, perfluoropropano, C3F8

PFC-318, perfluorociclobutano, c-C4F8

Perfluorociclopropano c-C3F6

PFC-3-1-10, perfluorobutano, C4F10

PFC-4-1-12, perfluoropentano, C5F12

PFC-5-1-14, perfluoroesano, C6F14

PFC-9-1-18, C10F18


ALLEGATO II

Somma degli effetti delle emissioni di gas a effetto serra ricalcolate per Stato membro di cui all’articolo 20, paragrafo 1

La somma degli effetti delle emissioni di gas a effetto serra ricalcolate per Stato membro è computata applicando la formula seguente:

Formula

dove:

ti, è l’assegnazione annuale di emissioni dello Stato membro per l’anno i definita a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, quarto comma, e dell’articolo 10 della decisione n. 406/2009/CE quale determinata nel 2012 o, se del caso, nel 2016 sulla base della revisione effettuata conformemente all’articolo 27, paragrafo 2, e in virtù dell’articolo 3, paragrafo 2, della decisione n. 406/2009/CE,

ti,2022 è l’assegnazione annuale di emissioni dello Stato membro per l’anno i, a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, quarto comma, e dell’articolo 10 della decisione n. 406/2009/CE, calcolata ipotizzando l’utilizzo dei dati riveduti dell’inventario trasmessi nel 2022 come dati in entrata,

ei,j indica le emissioni di gas a effetto serra dello Stato membro per l’anno i, definite in base agli atti adottati dalla Commissione a norma dell’articolo 19, paragrafo 6, in seguito all’esame dell’inventario da parte di esperti nell’anno j.


ALLEGATO III

ELENCO DEGLI INDICATORI ANNUALI

Tabella 1:   elenco degli indicatori prioritari  (1)

N.

Nomenclatura per gli indicatori di efficienza energetica Eurostat

Indicatore

Numeratore/denominatore

Linee guida/definizioni (2)  (3)

1

MACRO

Intensità totale di CO2 rispetto al PIL, t/mio EUR

Emissioni totali CO2, kt

Emissioni totali di CO2 (escluse attività LUCF) indicate nel CRF.

PIL, mrd EUR (EC95)

Prodotto interno lordo a prezzi costanti 1995 (fonte: conti nazionali).

2

MACRO B0

Intensità di CO2 connessa all’energia rispetto al PIL, t/mio EUR

Emissioni CO2 dovute al consumo di energia, kt

Emissioni di CO2 prodotte dalla combustione di combustibili fossili (categoria fonti IPCC 1A, metodo settoriale).

PIL, mrd EUR (EC95)

Prodotto interno lordo a prezzi costanti 1995 (fonte: conti nazionali).

3

TRANSPORT C0

Emissioni di CO2 delle automobili, kt

 

Emissioni di CO2 dovute alla combustione di combustibili fossili per tutte le attività di trasporto effettuate con automobili (autovetture destinate principalmente al trasporto di persone e aventi una capacità massima di 12 persone; peso lordo massimo autorizzato del veicolo: 3 900 kg — categoria di fonte IPCC 1A3bi).

Numero di chilometri percorsi dalle automobili, Mkm

 

Numero di veicoli-chilometri percorsi da automobili (fonte: statistiche sui trasporti).

Nota: se possibile, i dati sulle attività devono essere coerenti con i dati sulle emissioni.

4

INDUSTRY A1

Intensità CO2 connessa all’energia nell’industria, t/mio EUR

Emissioni di CO2 dell’industria, kt

Emissioni dovute alla combustione di combustibili fossili nell’industria manifatturiera, della costruzione e dell’estrazione (escluse le miniere di carbone e l’estrazione di petrolio e gas), compresa la combustione per la cogenerazione di elettricità e calore (categoria di fonte IPCC 1A2). L’energia utilizzata dall’industria per i trasporti non deve essere indicata in questa voce ma negli indicatori sui trasporti. Le emissioni prodotte da macchine mobili non stradali e altre macchine mobili utilizzate nell’industria devono essere inserite in questa casella.

Valore aggiunto lordo totale nell’industria, mrd EUR (EC95)

Valore aggiunto lordo, a prezzi costanti 1995, nelle attività manifatturiere (NACE 15-22, 24-37), nella costruzione (NACE 45) e nelle industrie estrattive (escluse le miniere di carbone e l’estrazione di petrolio e di gas) (NACE 13-14) (fonte: conti nazionali).

5

HOUSEHOLDS A.1

Emissioni specifiche di CO2 dei nuclei domestici, t/abitazione

Emissioni di CO2 dovute al consumo di combustibili fossili nei nuclei domestici, kt

Emissioni di CO2 dovute al consumo di combustibili fossili nei nuclei domestici (categoria di fonte IPCC 1A4b).

Parco abitazioni occupate in permanenza, 1 000

Parco abitazioni occupate in permanenza.

6

SERVICES A0

Intensità di CO2 del settore commerciale e istituzionale, t/mio EUR

Emissioni di CO2 dovute al consumo di combustibili fossili nel settore commerciale e istituzionale, kt

Emissioni di CO2 dovute al consumo di combustibili fossili negli edifici ad uso commerciale e istituzionale nel settore pubblico e privato (categoria di fonte IPCC 1A4a). L’energia utilizzata per i trasporti nel settore dei servizi non deve essere inserita in questo punto ma fra gli indicatori sui trasporti.

Valore aggiunto lordo dei servizi, mrd EUR (EC95)

Valore aggiunto lordo, a prezzi costanti 1995, dei servizi (NACE 41, 50, 51, 52, 55, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 80, 85, 90, 91, 92, 93, 99) (fonte: conti nazionali)

7

TRANSFORMATION B0

Emissioni specifiche di CO2 di centrali termoelettriche pubbliche e di autoproduttori, t/TJ

Emissioni di CO2 di centrali termoelettriche pubbliche e di autoproduttori, kt

Emissioni di CO2 prodotte dalla combustione di tutti i tipi di combustibili fossili per la produzione lorda di elettricità e calore da parte di centrali termoelettriche e impianti di cogenerazione pubblici e di autoproduttori. Non sono comprese le emissioni di centrali/impianti che producono solo energia termica.

Produzione totale (tutti i prodotti) delle centrali termoelettriche pubbliche e degli autoproduttori, PJ

Elettricità lorda prodotta ed eventuale energia termica venduta a terzi (impianti di cogenerazione energia elettrica e termica, CHP) dalle centrali termoelettriche e impianti di cogenerazione pubblici e degli autoproduttori. Non è compresa la produzione degli impianti che producono solo energia termica. Le centrali termoelettriche pubbliche producono energia elettrica (e termica) per venderla a terzi come attività primaria e possono essere di proprietà pubblica o privata. Le centrali termoelettriche degli autoproduttori producono energia elettrica (e termica) in tutto o in parte per il proprio utilizzo, a supporto dell’attività primaria che svolgono. La produzione lorda di energia elettrica è misurata all’uscita dei trasformatori principali; in altri termini, è compreso il consumo di elettricità negli impianti ausiliari e nei trasformatori (fonte: bilancio energetico).


Tabella 2:   elenco degli indicatori prioritari supplementari  (4)

N.

Nomenclatura per gli indicatori di efficienza energetica Eurostat

Indicatore

Numeratore/denominatore

Orientamenti/definizioni (5)

1

TRANSPORT D0

Emissioni di CO2 del trasporto merci su strada, kt

 

Emissioni di CO2 dovute alla combustione di combustibili fossili per tutte le attività di trasporto effettuate con autocarri leggeri (cioè veicoli con un peso lordo massimo di 3 900 kg e adibiti principalmente al trasporto di carichi leggeri o muniti di funzioni particolari come la trazione integrale per le operazioni fuori strada — categoria di fonte IPCC 1A3bii) e con autocarri pesanti (cioè veicoli con un peso lordo autorizzato superiore a 3 900 kg e adibiti principalmente al trasporto di carichi pesanti — categoria di fonte IPCC 1A3biii esclusi gli autobus).

Trasporto merci su strada, Mtkm

 

Numero di tonnellate-chilometro trasportate su strada da autocarri leggeri e pesanti; per tonnellata-chilometro s’intende il trasporto su strada di una tonnellata per un chilometro (fonte: statistiche sui trasporti).

Nota: se possibile, i dati sulle attività devono essere coerenti con i dati sulle emissioni.

2

INDUSTRY A1.1

Intensità totale di CO2 — industria del ferro e dell’acciaio, t/mio EUR

Emissioni totali di CO2 legate all’industria del ferro e dell’acciaio, kt

Emissioni di CO2 dovute alla combustione di combustibili fossili nella produzione di ferro e acciaio, compresa la combustione ai fini di generare energia elettrica e termica (categoria di fonte IPCC 1A2a), dovute ai processi di trasformazione del ferro e dell’acciaio (categoria di fonte IPCC 2C1) e ai processi di trasformazione delle ferroleghe (categoria di fonte IPCC 2C2).

Valore aggiunto lordo — industria del ferro e dell’acciaio, mrd EUR (EC95)

Valore aggiunto lordo, a prezzi costanti 1995, nella produzione di ferro e acciaio di base e di ferroleghe (NACE 27.1), fabbricazione di tubi (NACE 27.2), altre attività di prima trasformazione del ferro e dell’acciaio (NACE (27.3), fusione di ghisa (NACE 27.51) e fusione d’acciaio (NACE 27.52) (fonte: conti nazionali).

3

INDUSTRY A1.2

Intensità di CO2 legata all’energia — industria chimica, t/mio EUR

Emissioni di CO2 legate all’energia nell’industria chimica, kt

Emissioni di CO2 dovute alla combustione di combustibili fossili per la produzione di sostanze chimiche e prodotti chimici, compresa la combustione ai fini della produzione di energia elettrica e termica (categoria di fonte IPCC 1A2c).

Valore aggiunto lordo nell’industria chimica, mrd EUR (EC95)

Valore aggiunto lordo, a prezzi costanti 1995, nella fabbricazione di prodotti chimici (NACE 24) (fonte: conti nazionali).

4

INDUSTRY A1.3

Intensità di CO2 legata all’energia — industria del vetro, dei prodotti ceramici e dei materiali per l’edilizia, t/mio EUR

Emissioni di CO2 legate all’energia nell’industria del vetro, dei prodotti ceramici e dei materiali per l’edilizia, kt

Emissioni di CO2 dovute alla combustione di combustibili fossili per la fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (NACE 26), compresa la combustione ai fini della produzione di energia elettrica e termica.

Valore aggiunto lordo — industria del vetro, dei prodotti ceramici e dei materiali per l’edilizia, mrd EUR (EC95)

Valore aggiunto lordo, a prezzi costanti 1995, nella fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (NACE 26) (fonte: conti nazionali).

5

INDUSTRY C0.1

Emissioni specifiche di CO2 nell’industria del ferro e dell’acciaio, t/t

Emissioni totali di CO2 nell’industria del ferro e dell’acciaio, kt

Emissioni di CO2 dovute alla combustione di combustibili fossili nella produzione di ferro e acciaio, compresa la combustione per la generazione di energia elettrica e termica (categoria di fonte IPCC 1A2a); emissioni di CO2 dovute ai processi di trasformazione del ferro e dell’acciaio (categoria di fonte IPCC 2C1) e ai processi di trasformazione delle ferroleghe (categoria di fonte IPCC 2C2).

Produzione di acciaio all’ossigeno, kt

Produzione di acciaio all’ossigeno (NACE 27) (fonte: statistiche sulla produzione).

6

INDUSTRY C0.2

Emissioni specifiche di CO2 legate all’energia nell’industria del cemento, t/t

Emissioni di CO2 legate all’energia nell’industria del vetro, dei prodotti ceramici e dei materiali per l’edilizia, kt

Emissioni di CO2 dovute alla combustione di combustibili fossili per la fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (NACE 26), compresa la combustione ai fini della produzione di energia elettrica e termica.

Produzione di cemento, kt

Produzione di cemento (NACE 26) (fonte: statistiche sulla produzione).


Tabella 3:   elenco degli indicatori supplementari

N.

Nomenclatura per gli indicatori di efficienza energetica Eurostat

Indicatore

Numeratore/denominatore

Linee guida/definizioni

1

TRANSPORT B0

Emissioni specifiche di CO2 legate al diesel prodotte dalle automobili, g/100 km

Emissioni di CO2 delle automobili diesel, kt

Emissioni di CO2 prodotte dalla combustione di diesel per tutte le attività di trasporto effettuate con automobili (autovetture destinate principalmente al trasporto di persone e aventi una capacità massima di 12 persone; peso lordo massimo autorizzato del veicolo: 3 900 kg — categoria di fonte IPCC 1A3bi solo diesel).

Numero di chilometri delle automobili diesel, mio di km

Numero di veicoli-chilometri delle automobili diesel totali autorizzate ad utilizzare le strade aperte alla circolazione pubblica (fonte: statistiche sui trasporti).

2

TRANSPORT B0

Emissioni specifiche di CO2 legate alla benzina prodotte dalle automobili, g/100 km

Emissioni di CO2 delle automobili a benzina, kt

Emissioni di CO2 prodotte dalla combustione di benzina per tutte le attività di trasporto effettuate con automobili (autovetture destinate principalmente al trasporto di persone e aventi una capacità massima di 12 persone; peso lordo massimo autorizzato del veicolo: 3 900 kg — categoria di fonte IPCC 1A3bi solo benzina).

Numero di chilometri percorsi dalle automobili a benzina, mio di km

Numero di veicoli-chilometri delle automobili a benzina totali autorizzate ad utilizzare le strade aperte alla circolazione pubblica (fonte: statistiche sui trasporti).

3

TRANSPORT C0

Emissioni specifiche di CO2 delle automobili, t/pkm

Emissioni di CO2 delle automobili, kt

Emissioni di CO2 prodotte dalla combustione di combustibili fossili per tutte le attività di trasporto effettuate con automobili (autovetture destinate principalmente al trasporto di persone e aventi una capacità massima di 12 persone; peso lordo massimo autorizzato del veicolo: 3 900 kg — categoria di fonte IPCC 1A3bi).

Trasporto passeggeri in automobile, Mpkm

Numero di passeggeri-chilometri percorsi in automobile; per passeggero-chilometro s’intende il trasporto di un passeggero per un chilometro (fonte: statistiche sui trasporti).

Nota: se possibile, i dati sulle attività devono essere coerenti con i dati sulle emissioni.

4

TRANSPORT E1

Emissioni specifiche dei trasporti aerei, t/passeggero

Emissioni di CO2 prodotte dai trasporti aerei interni, kt

Emissioni di CO2 prodotte dai trasporti aerei interni (a scopo commerciale, privato, agricolo, ecc.), compresi i decolli e gli atterraggi (categoria di fonte IPCC 1A3aii). È escluso il combustibile usato negli aeroporti per i trasporti di terra e il combustibile utilizzato per la combustione in impianti fissi negli aeroporti.

Passeggeri del trasporto aereo interno, mio

Numero di persone, esclusi i membri di turno degli equipaggi e del personale di cabina, che effettuano un viaggio aereo (solo trasporti interni) (fonte: statistiche sui trasporti).

Nota: se possibile, i dati sulle attività devono essere coerenti con i dati sulle emissioni.

5

INDUSTRY A1.4

Intensità di CO2 legata all’energia — industrie alimentari, delle bevande e del tabacco, t/mio EUR

Emissioni di CO2 legate all’energia nell’industria alimentare, kt

Emissioni di CO2 dovute alla combustione di combustibili fossili nella produzione di prodotti alimentari, bevande e tabacco, compresa la combustione per la generazione di energia elettrica e termica (categoria di fonte IPCC 1A2e).

Valore aggiunto lordo — industrie alimentari, delle bevande e del tabacco, mio EUR (EC95)

Valore aggiunto lordo, a prezzi costanti 1995, nella produzione di prodotti alimentari e bevande (NACE 15) e di prodotti del tabacco (NACE 16) (fonte: conti nazionali).

6

INDUSTRY A1.5

Intensità di CO2 legata all’energia — industria della carta e della stampa, t/mio EUR

Emissioni di CO2 legate all’energia nell’industria della carta e della stampa, kt

Emissioni di CO2 dovute alla combustione di combustibili fossili nella fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone, dei prodotti di carta e nell’editoria, stampa e riproduzione di supporti registrati, compresa la combustione per la generazione di energia elettrica e termica (categoria di fonte IPCC 1A2d).

Valore aggiunto lordo — industria della carta e della stampa, mio EUR (EC95)

Valore aggiunto lordo, a prezzi costanti 1995, nella fabbricazione della pasta-carta, della carta e dei prodotti di carta (NACE 21) e nell’editoria, stampa e riproduzione di supporti registrati (NACE 22) (fonte: conti nazionali).

7

HOUSEHOLDS A0

Emissioni specifiche di CO2 dei nuclei domestici per il riscaldamento di locali, t/m2

Emissioni di CO2 dovute al riscaldamento di locali dei nuclei domestici, kt

Emissioni di CO2 dovute alla combustione di combustibili per il riscaldamento dei locali domestici.

Superficie delle abitazioni occupate in permanenza, mio di m2

Superficie totale delle abitazioni occupate in permanenza.

8

SERVICES B0

Emissioni specifiche di CO2 del settore commerciale e istituzionale per il riscaldamento di locali, kg/m2

Emissioni di CO2 dovute al riscaldamento di locali in edifici ad uso commerciale e istituzionale, kt

Emissioni di CO2 dovute alla combustione di combustibili fossili per il riscaldamento dei locali di edifici ad uso commerciale e istituzionale del settore pubblico e privato.

Superficie degli edifici del terziario, mio di m2

Superficie totale degli edifici destinati al terziario (NACE 41, 50, 51, 52, 55, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 80, 85, 90, 91, 92, 93, 99).

9

TRANSFORMATION D0

Emissioni specifiche di CO2 delle centrali termoelettriche pubbliche, t/TJ

Emissioni di CO2 delle centrali termoelettriche pubbliche, kt

Emissioni di CO2 prodotte dalla combustione di combustibili fossili per la produzione lorda di elettricità e calore da parte di centrali termoelettriche e impianti di cogenerazione pubblici (categorie di fonti IPCC 1A1ai e 1A1aii). Non sono comprese le emissioni delle centrali/degli impianti che producono solo energia termica.

Produzione totale (tutti i prodotti) delle centrali termoelettriche pubbliche, PJ

Elettricità lorda prodotta ed eventuale energia termica venduta a terzi (impianti di cogenerazione energia elettrica e termica, CHP) dalle centrali termoelettriche e dagli impianti di cogenerazione pubblici. Non è compresa la produzione degli impianti che producono solo energia termica. Le centrali termoelettriche pubbliche producono energia elettrica (e termica) per venderla a terzi come attività primaria e possono essere di proprietà pubblica o privata. La produzione lorda di energia elettrica è misurata all’uscita dei trasformatori principali; in altri termini, è compreso il consumo di elettricità negli impianti ausiliari e nei trasformatori (fonte: bilancio energetico).

10

TRANSFORMATION E0

Emissioni specifiche di CO2 degli impianti degli autoproduttori, t/TJ

Emissioni di CO2 prodotte dagli impianti degli autoproduttori, kt

Emissioni di CO2 prodotte dalla combustione di tutti i tipi di combustibili fossili per la produzione lorda di elettricità e calore da parte delle centrali termoelettriche e degli impianti di cogenerazione degli autoproduttori.

Produzione totale (tutti i prodotti) delle centrali termoelettriche degli autoproduttori, PJ

Elettricità lorda prodotta ed eventuale energia termica venduta a terzi (cogenerazione di energia elettrica e termica, CHP) dalle centrali termoelettriche e dagli impianti di cogenerazione degli autoproduttori. Le centrali termoelettriche degli autoproduttori producono energia elettrica (e termica) in tutto o in parte per il proprio consumo e tale attività affianca l’attività primaria che svolgono. La produzione lorda di energia elettrica è misurata all’uscita dei trasformatori principali; in altri termini, è compreso il consumo di elettricità negli impianti ausiliari e nei trasformatori (fonte: bilancio energetico).

11

TRANSFORMATION

Intensità di carbonio della produzione totale di energia elettrica, t/TJ

Emissioni di CO2 connesse alla produzione tradizionale di energia elettrica, kt

Emissioni di CO2 prodotte dalla combustione di tutti i tipi di combustibili fossili per la produzione lorda di elettricità e calore da parte di centrali termoelettriche e di impianti di cogenerazione pubblici e da parte delle centrali termoelettriche edegli impianti di cogenerazione degli autoproduttori. Non sono comprese le emissioni delle centrali/degli impianti che producono solo energia termica.

Produzione totale (tutti i prodotti) delle centrali termoelettriche pubbliche e degli autoproduttori, PJ

Elettricità lorda prodotta ed eventuale energia termica venduta a terzi (cogenerazione di energia elettrica e termica, CHP) dalle centrali termoelettriche e dagli impianti di cogenerazione pubblici e degli autoproduttori. È compresa la produzione di energia elettrica ottenuta da fonti rinnovabili e dal nucleare (fonte: bilancio energetico).

12

TRANSPORT

Intensità di carbonio nei trasporti, t/TJ

Emissioni di CO2 prodotte dai trasporti, kt

Emissioni di CO2 prodotte dalla combustione di combustibili fossili per tutte le attività di trasporto (categoria di fonte IPCC 1A3).

Consumo energetico finale totale connesso ai trasporti, PJ

Comprende il consumo energetico finale complessivo connesso ai trasporti considerando tutte le fonti energetiche (compresi la biomassa e il consumo di elettricità) (fonte: bilancio energetico).

13

INDUSTRY C0.3

Emissioni specifiche di CO2 legate all’energia nell’industria della carta, t/t

Emissioni di CO2 legate all’energia nelle industrie della carta e della stampa, kt

Emissioni di CO2 dovute alla combustione di combustibili fossili nella fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone, dei prodotti di carta e nell’editoria, stampa e riproduzione di supporti registrati, compresa la combustione per la generazione di energia elettrica e termica (categoria di fonte IPCC 1A2d).

Produzione fisica di carta, kt

Produzione fisica di carta (NACE 21) (fonte: statistiche sulla produzione).

14

INDUSTRY

Emissioni di CO2 del settore industriale, kt

 

Emissioni dovute alla combustione di combustibili fossili nell’industria manifatturiera, della costruzione e dell’estrazione (escluse le miniere di carbone e l’estrazione di petrolio e gas), compresa la combustione per la cogenerazione di elettricità e calore (categoria di fonte IPCC 1A2). L’energia utilizzata dall’industria per i trasporti non deve essere indicata in questa voce ma negli indicatori sui trasporti. Le emissioni prodotte da macchine mobili non stradali e altre macchine mobili utilizzate nell’industria devono essere inserite in questa casella.

Consumo energetico finale complessivo dell’industria, PJ

 

Comprende il consumo energetico finale complessivo connesso al settore industriale considerando tutte le fonti energetiche (compresi la biomassa e il consumo di elettricità) (fonte: bilancio energetico).

15

HOUSEHOLDS

Emissioni di CO2 dei nuclei domestici, kt

 

Emissioni di CO2 dovute al consumo di combustibili fossili nei nuclei domestici (categoria di fonte IPCC 1A4b).

Consumo energetico finale complessivo dei nuclei domestici, PJ

 

Comprende il consumo energetico finale complessivo connesso al settore domestico considerando tutte le fonti energetiche (compresi la biomassa e il consumo di elettricità) (fonte: bilancio energetico).


(1)  Gli Stati membri devono indicare il numeratore e il denominatore se non è indicato nel formato CRF.

(2)  Gli Stati membri devono seguire queste linee guida. Se non è possibile seguirle esattamente o se il numeratore e il denominatore non corrispondono completamente, gli Stati membri devono indicarlo chiaramente.

(3)  I riferimenti alle categorie di fonti IPCC rimandano al documento IPCC del 1996, Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories.

(4)  Gli Stati membri devono indicare il numeratore e il denominatore se non è indicato nel formato comune per la trasmissione delle relazioni (CRF).

(5)  Gli Stati membri dovrebbero seguire questi orientamenti. Se non è possibile seguirli esattamente o se il numeratore e il denominatore non corrispondono completamente, gli Stati membri dovrebbero indicarlo chiaramente.


ALLEGATO IV

TAVOLA DI CONCORDANZA

Decisione n. 280/2004/CE

Il presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafi 1 e 3

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafo 1, e articolo 14, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 12, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 6

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 24

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 21, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 21, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 4

Articolo 5, paragrafo 5

Articolo 22

Articolo 5, paragrafo 6

Articolo 5, paragrafo 7

Articolo 24

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafi 1 e 2

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 23

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 26

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 28

Articolo 12

Articolo 29


Dichiarazioni della Commissione

«La Commissione prende atto della soppressione dell’articolo 10 della sua proposta originaria. Tuttavia, al fine di migliorare la qualità dei dati e la trasparenza per quanto riguarda le emissioni di CO2 e altre informazioni in materia di clima in relazione al trasporto marittimo, la Commissione concorda di trattare invece tale questione come parte della sua futura iniziativa relativa al monitoraggio, alla comunicazione e alla verifica delle emissioni prodotte dal trasporto marittimo, che la Commissione si impegna ad adottare durante la prima metà del 2013. La Commissione intende proporre una modifica del suddetto regolamento in tale contesto.»

«La Commissione rileva che, per garantire il corretto funzionamento del regolamento, potrebbero essere necessarie norme supplementari relative all’istituzione, al mantenimento e alla modifica del sistema dell’Unione per le politiche, le misure e le proiezioni, nonché per la preparazione di inventari approssimativi dei gas a effetto serra. All’inizio del 2013 la Commissione esaminerà la questione in stretta cooperazione con gli Stati membri e presenterà, se opportuno, una proposta di modifica del regolamento.»


18.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 165/41


REGOLAMENTO (UE) N. 526/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 21 maggio 2013

relativo all’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA) e che abroga il regolamento (CE) n. 460/2004

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Le comunicazioni, le infrastrutture e i servizi elettronici sono fattori essenziali, sia direttamente che indirettamente, dello sviluppo economico e sociale. Svolgono un ruolo vitale per la società e sono di per sé diventati strumenti altrettanto comuni dell’energia elettrica o dell’acqua corrente, oltre a costituire fattori essenziali per l’erogazione di energia elettrica, acqua e altri servizi critici. Le reti di comunicazione fungono da catalizzatori sociali e dell’innovazione, moltiplicando l’impatto della tecnologia e modellando le abitudini di consumo, i modelli commerciali, le industrie, come pure la cittadinanza e la partecipazione politica. Il loro malfunzionamento può causare danni fisici, sociali ed economici ingenti e questo sottolinea l’importanza di adottare provvedimenti volti ad aumentare la protezione e la resilienza per garantire la continuità dei servizi critici. La sicurezza delle comunicazioni, delle infrastrutture e dei servizi elettronici, in particolare la loro integrità, disponibilità e riservatezza, è posta di fronte a crescenti sfide che riguardano anche i singoli elementi delle infrastrutture di comunicazione e il software di controllo di tali elementi, l’infrastruttura generale e i servizi forniti grazie alla stessa. Si tratta di questioni di rilevanza sempre maggiore per la società, anche a causa dei possibili problemi dovuti a complessità del sistema, malfunzionamenti, carenze sistemiche, incidenti, errori e attacchi che possono avere conseguenze sulle infrastrutture elettroniche e fisiche che forniscono servizi critici per il benessere dei cittadini dell’Unione.

(2)

Il panorama delle minacce è in costante cambiamento e gli incidenti legati alla sicurezza possono minare la fiducia degli utenti nella tecnologia, nelle reti e nei servizi, compromettendo in tal modo la loro capacità di sfruttare appieno il potenziale del mercato interno e l’utilizzo generalizzato delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC).

(3)

La valutazione periodica dello stato della sicurezza delle reti e dell’informazione nell’Unione, basata su dati affidabili a livello di Unione, nonché su previsioni sistematiche di futuri andamenti, sfide e rischi, sia a livello di Unione sia a livello mondiale, è quindi importante per i responsabili delle politiche, il settore e gli utenti.

(4)

Con decisione 2004/97/CE, Euratom (3), adottata nella riunione del Consiglio europeo del 13 dicembre 2003, i rappresentanti degli Stati membri hanno deciso che l’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA), che doveva essere istituita sulla base della proposta presentata dalla Commissione, avrebbe avuto sede in Grecia, in una località che sarebbe stata decisa dal governo greco. A seguito di tale decisione, il governo greco ha deciso che la sede dell’ENISA sarebbe stata a Eraklion, Creta.

(5)

Il 1o aprile 2005 l’Agenzia e lo Stato membro ospitante hanno concluso un accordo sulla sede.

(6)

Lo Stato membro ospitante dovrebbe garantire le migliori condizioni possibili per il corretto ed efficace funzionamento dell’Agenzia. Per uno svolgimento adeguato ed efficiente dei suoi compiti, per l’assunzione e il trattenimento del personale e per aumentare l’efficacia delle attività di rete, è imprescindibile che l’Agenzia sia ubicata in una sede adeguata che garantisca, tra l’altro, collegamenti e infrastrutture di trasporto appropriati per i coniugi e i figli del personale. Dovrebbero essere fissate le disposizioni necessarie in un accordo tra l’Agenzia e lo Stato membro ospitante, previa approvazione del consiglio di amministrazione dell’Agenzia.

(7)

Al fine di migliorare la propria efficienza operativa, l’Agenzia ha istituito un ufficio distaccato nell’area metropolitana di Atene, che dovrebbe essere mantenuto con l’accordo e il sostegno dello Stato membro ospitante e dovrebbe ospitare il personale operativo dell’Agenzia. Il personale essenzialmente impegnato nell’amministrazione dell’Agenzia (compreso il direttore esecutivo), nelle finanze, nella ricerca e nell’analisi documentaria, nella gestione informatica e delle infrastrutture, nelle risorse umane, nella formazione, nella comunicazione e nelle pubbliche relazioni dovrebbe operare nella sede di Eraklion.

(8)

L’Agenzia ha il diritto di decidere la propria organizzazione in modo da assicurare il corretto ed efficiente svolgimento dei suoi compiti, nel rispetto delle disposizioni relative alla sede e all’ufficio distaccato di Atene stabilite nel presente regolamento. In particolare, per lo svolgimento dei compiti che comportano un’interazione con le principali parti interessate, quali le istituzioni dell’Unione, l’Agenzia dovrebbe adottare le misure pratiche necessarie per migliorare tale efficienza operativa.

(9)

Nel 2004 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (CE) n. 460/2004 (4) che istituisce l’ENISA al fine di contribuire ad assicurare un elevato ed efficace livello di sicurezza delle reti e dell’informazione nell’ambito dell’Unione e di sviluppare una cultura in materia di sicurezza delle reti e dell’informazione a vantaggio dei cittadini, dei consumatori, delle imprese e delle organizzazioni del settore. Nel 2008 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (CE) n. 1007/2008 (5) che proroga il mandato dell’Agenzia fino a marzo 2012. Il regolamento (CE) n. 580/2011 (6) proroga il mandato dell’Agenzia fino al 13 settembre 2013.

(10)

L’Agenzia dovrebbe succedere all’ENISA, istituita con il regolamento (CE) n. 460/2004. Nel quadro della decisione dei rappresentanti degli Stati membri riuniti nel Consiglio europeo del 13 dicembre 2003, lo Stato membro ospitante dovrebbe mantenere e sviluppare ulteriormente le attuali modalità pratiche applicate per garantire un funzionamento corretto ed efficiente dell’Agenzia, compreso il suo ufficio distaccato di Atene, e per favorire l’assunzione e il mantenimento di personale altamente qualificato.

(11)

Dalla creazione dell’ENISA, le sfide legate alla sicurezza delle reti e dell’informazione sono cambiate con l’evolvere della tecnologia, del mercato e del panorama socio-economico e sono state al centro di ulteriori riflessioni e dibattiti. In risposta all’evolvere delle difficoltà, l’Unione ha aggiornato le priorità della strategia in materia di sicurezza delle reti e dell’informazione. Il presente regolamento è inteso a rafforzare l’Agenzia, affinché contribuisca all’impegno delle istituzioni dell’Unione e degli Stati membri per sviluppare la capacità europea di affrontare le sfide legate alla sicurezza delle reti e dell’informazione.

(12)

Nel settore della sicurezza delle comunicazioni elettroniche e, più in generale, della sicurezza delle reti e dell’informazione, le misure relative al mercato interno presuppongono l’adozione di diverse soluzioni tecniche e organizzative da parte delle istituzioni dell’Unione e degli Stati membri. L’applicazione eterogenea di tali requisiti può portare a soluzioni inefficaci e creare ostacoli al mercato interno. Ciò rende necessario istituire un centro di competenze a livello dell’Unione che fornisca orientamenti, consulenze e assistenza in materia di sicurezza delle reti e dell’informazione, al quale possano rivolgersi le istituzioni dell’Unione e gli Stati membri. L’Agenzia può rispondere a queste esigenze creando e mantenendo un elevato livello di esperienza e assistendo le istituzioni dell’Unione, gli Stati membri e la comunità degli operatori economici, al fine di aiutarli a soddisfare le prescrizioni giuridiche e normative in materia di sicurezza delle reti e dell’informazione, nonché a definire e ad affrontare le questioni in questo ambito, contribuendo in tal modo al corretto funzionamento del mercato interno.

(13)

L’Agenzia dovrebbe svolgere i compiti che le sono conferiti dagli atti giuridici dell’Unione nel settore delle comunicazioni elettroniche e contribuire, più in generale, ad aumentare il livello di sicurezza delle comunicazioni elettroniche nonché il livello di tutela della vita privata e dei dati personali, anche fornendo competenze e assistenza, promuovendo lo scambio di migliori prassi e offrendo suggerimenti strategici.

(14)

La direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (7) impone ai fornitori delle reti pubbliche di comunicazioni elettroniche e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di prendere i provvedimenti adeguati a proteggere la loro integrità e sicurezza e introduce un obbligo per le autorità nazionali di regolamentazione di informare, tra gli altri, anche l’Agenzia delle eventuali violazioni della sicurezza o perdite di integrità che hanno avuto ripercussioni significative sul funzionamento delle reti o dei servizi e di trasmettere alla Commissione e all’Agenzia una relazione sintetica annuale sulle notifiche ricevute e le azioni intraprese. La direttiva 2002/21/CE prevede inoltre che l’Agenzia contribuisca ad armonizzare le misure di sicurezza tecniche e organizzative appropriate, offrendo la sua consulenza.

(15)

La direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (8) stabilisce che il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotti appropriate misure tecniche e organizzative per salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi e impone inoltre che sia mantenuta la riservatezza delle comunicazioni nonché dei relativi dati sul traffico. La direttiva 2002/58/CE introduce requisiti in materia di informazione e notifica delle violazioni dei dati personali cui devono attenersi i fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche. La direttiva prevede inoltre che la Commissione consulti l’Agenzia per qualsiasi misura tecnica di attuazione che deve essere adottata relativamente alle circostanze o al formato delle prescrizioni in materia di informazione e notifica e le relative procedure applicabili. La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (9), fa obbligo agli Stati membri di disporre che i responsabili del trattamento dei dati personali attui misure tecniche e organizzative appropriate per proteggere tali dati dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale o dall’alterazione, dalla diffusione o dall’accesso non autorizzati, in particolare quando il trattamento di tali dati comporta la loro trasmissione all’interno di una rete, o da qualsiasi altra forma illecita di trattamento.

(16)

È opportuno che l’Agenzia contribuisca ad assicurare un elevato livello di sicurezza delle reti e dell’informazione, a migliorare la tutela della vita privata e dei dati personali e a sviluppare e promuovere una cultura in materia a vantaggio dei cittadini, dei consumatori, delle imprese e delle organizzazioni del settore pubblico nell’Unione, contribuendo in tal modo al corretto funzionamento del mercato interno. Per raggiungere tale obiettivo è opportuno allocare all’Agenzia le risorse di bilancio necessarie.

(17)

Tenuto conto della crescente rilevanza delle reti e delle comunicazioni elettroniche, che attualmente costituiscono la spina dorsale dell’economia europea, e delle effettive dimensioni dell’economia digitale, è opportuno incrementare le risorse finanziarie e umane destinate all’Agenzia, in maniera che siano commisurate al rafforzamento del suo ruolo e alle sue funzioni, nonché alla sua posizione fondamentale a difesa dell’ambiente digitale europeo.

(18)

È opportuno che l’Agenzia operi come punto di riferimento assicurandosi la fiducia e la sicurezza degli interessati grazie alla propria indipendenza, alla qualità delle consulenze e delle informazioni fornite, alla trasparenza delle procedure e dei metodi operativi come pure alla diligenza nell’esecuzione dei suoi compiti. L’Agenzia dovrebbe basarsi sugli sforzi prodotti a livello nazionale e di Unione e svolgere pertanto i propri compiti in piena collaborazione con le istituzioni, gli organi e organismi dell’Unione e gli Stati membri, mantenendo contatti con il settore e altri soggetti interessati. L’Agenzia dovrebbe inoltre avvalersi dei contributi derivanti dalla cooperazione con il settore privato, che svolge un ruolo importante nel garantire la sicurezza delle comunicazioni elettroniche e dei relativi servizi e infrastrutture.

(19)

È opportuno stabilire una serie di compiti che definiscano in che modo l’Agenzia deve raggiungere i propri obiettivi, lasciandole nel contempo una certa flessibilità di azione. Occorre che tra i compiti dell’Agenzia rientri la raccolta di informazioni e dati che consentano di svolgere analisi dei rischi in materia di sicurezza e resilienza delle comunicazioni elettroniche e dei relativi servizi e infrastrutture e di valutare, in cooperazione con gli Stati membri, la Commissione e, se del caso, con i soggetti interessati, lo stato della sicurezza delle reti e dell’informazione nell’Unione. Occorre che l’Agenzia assicuri il coordinamento e la collaborazione con le istituzioni, gli organi e organismi dell’Unione e gli Stati membri e rafforzi la cooperazione tra le parti interessate in Europa, in particolare facendo partecipare alle proprie attività gli organismi nazionali e unionali competenti e gli esperti di alto livello del settore privato nei settori pertinenti, in particolare i fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica, i fabbricanti delle infrastrutture di rete e i rivenditori di software, tenendo conto che le reti e i sistemi di informazione comprendono combinazioni di hardware, software e servizi. L’Agenzia dovrebbe fornire assistenza alle istituzioni dell’Unione e agli Stati membri nel loro dialogo con l’industria, per affrontare i problemi inerenti la sicurezza nei prodotti hardware e software, contribuendo così ad attuare un approccio collaborativo alla sicurezza delle reti e dell’informazione.

(20)

Le strategie in materia di sicurezza delle reti e dell’informazione rese pubbliche da un’istituzione, organo od organismo dell’Unione o da uno Stato membro dovrebbero essere trasmesse all’Agenzia per informazione e in modo da evitare una duplicazione degli sforzi. L’Agenzia dovrebbe analizzare le strategie e promuovere la loro presentazione in un formato che faciliti la comparabilità. L’Agenzia dovrebbe garantire che le strategie e le sue analisi siano disponibili al pubblico per via elettronica.

(21)

L’Agenzia dovrebbe assistere la Commissione tramite consulenze, pareri e analisi su tutte le materie di competenza dell’Unione riguardanti l’elaborazione di politiche nel settore della sicurezza delle reti e dell’informazione, comprese la protezione delle infrastrutture critiche informatizzate e la resilienza. L’Agenzia dovrebbe inoltre assistere le istituzioni, gli organi e organismi dell’Unione e, ove opportuno, gli Stati membri, su loro richiesta, nel loro impegno a mettere a punto strategie e capacità nel settore della sicurezza.

(22)

L’Agenzia dovrebbe tenere pienamente conto delle attività di ricerca, sviluppo e valutazione tecnologica già in atto, in particolare quelle condotte nell’ambito delle varie iniziative di ricerca dell’Unione per fornire consulenze alle istituzioni, agli organi e organismi dell’Unione e, ove opportuno, agli Stati membri, su loro richiesta, sulle esigenze in materia di ricerca nel settore della sicurezza delle reti e dell’informazione.

(23)

È opportuno che l’Agenzia assista le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione nonché gli Stati membri nel loro impegno a costruire e consolidare la capacità e la preparazione transfrontaliere per prevenire, rilevare e reagire ai problemi e agli incidenti legati alla sicurezza delle reti e dell’informazione. A questo proposito, l’Agenzia dovrebbe facilitare la cooperazione tra gli Stati membri e tra la Commissione e altre istituzioni, organi e organismi dell’Unione e gli Stati membri. A tale scopo, l’Agenzia dovrebbe sostenere gli Stati membri nel loro impegno costante a migliorare la capacità di reazione nonché a organizzare e realizzare esercitazioni a livello europeo relative agli incidenti legati alla sicurezza e, su richiesta di uno Stato membro, esercitazioni a livello nazionale.

(24)

Per comprendere meglio le difficoltà del settore della sicurezza delle reti e dell’informazione, l’Agenzia deve analizzare i rischi attuali e quelli emergenti. A tale scopo, è opportuno che raccolga le informazioni pertinenti, in cooperazione con gli Stati membri e, se del caso, con istituti di statistica e con altri organismi. L’Agenzia dovrebbe inoltre assistere le istituzioni, gli organi e organismi dell’Unione e gli Stati membri nel loro impegno a raccogliere, analizzare e diffondere i dati relativi alla sicurezza delle reti e dell’informazione. La raccolta di informazioni e dati statistici adeguati che consentano di svolgere analisi dei rischi in materia di sicurezza e resilienza delle comunicazioni elettroniche e dei relativi servizi e infrastrutture dovrebbe essere effettuata sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri e delle conoscenze di cui dispone l’Agenzia per quanto riguarda le infrastrutture TIC delle istituzioni dell’Unione, conformemente alle disposizioni di quest’ultima e alle disposizioni nazionali applicabili a norma del diritto dell’Unione. Sulla scorta di tali informazioni l’Agenzia dovrebbe mantenere la consapevolezza dello stato più recente della sicurezza delle reti e dell’informazione e delle tendenze connesse nell’Unione, a vantaggio delle istituzioni, degli organi e organismi dell’Unione e degli Stati membri.

(25)

Nello svolgimento dei suoi compiti, occorre che l’Agenzia agevoli la cooperazione tra l’Unione e gli Stati membri per sensibilizzare sullo stato della sicurezza delle reti e dell’informazione nell’Unione.

(26)

È necessario che l’Agenzia faciliti la cooperazione tra le autorità indipendenti di regolamentazione competenti degli Stati membri, in particolare sostenendo la messa a punto, la promozione e lo scambio di migliori prassi e di standard in materia di programmi educativi e di strategie per la sensibilizzazione. Uno scambio più intenso di informazioni tra gli Stati membri favorirà queste azioni. L’Agenzia dovrebbe contribuire a sensibilizzare gli utenti finali delle comunicazioni elettroniche e dei relativi servizi e infrastrutture, anche assistendo gli Stati membri, qualora abbiano scelto di utilizzare la piattaforma di informazioni di interesse pubblico di cui alla direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (10), nella produzione di informazioni pertinenti di interesse pubblico in materia di sicurezza delle reti e dell’informazione, nonché coadiuvando l’elaborazione delle informazioni da includere nell’offerta di nuovi dispositivi destinati a essere utilizzati sulle reti pubbliche di comunicazione. L’Agenzia dovrebbe inoltre sostenere la cooperazione tra le parti interessate a livello di Unione, in parte promuovendo la condivisione di informazioni, campagne di sensibilizzazione e programmi di istruzione e formazione.

(27)

L’Agenzia dovrebbe, tra l’altro, assistere le istituzioni, gli organi e gli organismi pertinenti dell’Unione e gli Stati membri nelle campagne di educazione pubblica destinate agli utenti finali, allo scopo di promuovere comportamenti individuali più sicuri sulla rete e di sensibilizzare sui rischi potenziali del ciberspazio, compresa la criminalità informatica, ad esempio phishing, botnet, frodi finanziarie e bancarie, nonché di promuovere consigli di base in materia di autenticazione e tutela dei dati.

(28)

Per conseguire appieno i propri obiettivi, l’Agenzia dovrebbe instaurare rapporti con gli organismi competenti, compresi quelli che si occupano di criminalità informatica, quale Europol, e le autorità preposte alla tutela della vita privata, per scambiare conoscenze e buone prassi e fornire consulenze sugli aspetti della sicurezza delle reti e dell’informazione che potrebbero avere un impatto sulle loro attività. L’Agenzia dovrebbe mirare a creare sinergie tra l’impegno di tali organi e il proprio per promuovere il miglioramento della sicurezza delle reti e dell’informazione. I rappresentanti delle autorità nazionali e dell’Unione incaricate dell’applicazione delle norme e della protezione della vita privata dovrebbero poter essere rappresentati nel gruppo permanente di parti interessate dell’Agenzia. Nei contatti con gli organismi incaricati dell’applicazione delle norme su aspetti relativi alla sicurezza delle reti e dell’informazione che possono avere un impatto sull’attività di questi ultimi, l’Agenzia dovrebbe avvalersi dei canali di informazione e delle reti esistenti.

(29)

La Commissione ha lanciato un partenariato pubblico-privato europeo per la resilienza, che costituisce una piattaforma flessibile di cooperazione per la resilienza delle infrastrutture TIC in tutta l’Unione, nell’ambito del quale l’Agenzia dovrebbe svolgere un ruolo di facilitatore, riunendo parti interessate per discutere le priorità della strategia pubblica, la dimensione economica e commerciale delle problematiche e le misure a favore della resilienza delle infrastrutture TIC.

(30)

Al fine di promuovere la sicurezza delle reti e dell’informazione e la sua visibilità, l’Agenzia dovrebbe facilitare la cooperazione tra gli organismi pubblici competenti degli Stati membri, in particolare sostenendo la messa a punto e lo scambio di migliori prassi e di strategie di sensibilizzazione e rafforzando le loro attività di divulgazione. L’Agenzia dovrebbe inoltre sostenere la cooperazione tra le parti interessate e le istituzioni dell’Unione, in parte promuovendo la condivisione di informazioni e attività di sensibilizzazione.

(31)

Al fine di migliorare il livello avanzato di sicurezza delle reti e dell’informazione nell’Unione, l’Agenzia dovrebbe promuovere la cooperazione e lo scambio di informazioni e migliori prassi tra gli organismi interessati, quali i gruppi di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente (Computer Security Incident Response Teams — CSIRT) e i gruppi di pronto intervento informatico (Computer Emergency Response Teams — CERT).

(32)

Un sistema di CERT correttamente funzionanti a livello di Unione dovrebbe costituire la base delle infrastrutture di sicurezza delle reti e dell’informazione dell’Unione. L’Agenzia dovrebbe sostenere i CERT degli Stati membri e il CERT dell’Unione per garantire il funzionamento di una rete di CERT, comprendente i membri del gruppo di CERT governativi europei. Al fine di assicurare che ogni CERT disponga di capacità sufficientemente avanzate e che tali capacità corrispondano per quanto possibile alle capacità dei CERT più avanzati, l’Agenzia promuove l’istituzione e il funzionamento di un sistema di valutazione inter pares. Inoltre l’Agenzia dovrebbe promuovere e sostenere la cooperazione tra i CERT interessati in caso di incidenti, attacchi o perturbazioni delle reti o delle infrastrutture della cui gestione o protezione sono responsabili i CERT e nei quali siano o possano essere coinvolti almeno due CERT.

(33)

Strategie efficaci in materia di sicurezza delle reti e dell’informazione dovrebbero basarsi su metodi validi di valutazione dei rischi, sia nel settore pubblico che in quello privato. Sono utilizzati metodi e procedure a diversi livelli, senza una prassi comune sulle modalità per un’applicazione efficace. La promozione e lo sviluppo delle migliori prassi per la valutazione dei rischi e per soluzioni interoperabili per la loro gestione all’interno delle organizzazioni del settore pubblico e privato aumenteranno il livello di sicurezza delle reti e dei sistemi di informazione nell’Unione. A tal fine, l’Agenzia dovrebbe sostenere la cooperazione tra le parti interessate a livello di Unione, facilitando il loro impegno nella definizione e nella diffusione di standard europei e internazionali in materia di gestione dei rischi e di sicurezza misurabile di prodotti, sistemi, reti e servizi elettronici che, insieme ai software, comprendono le reti e i sistemi di informazione.

(34)

Ove indicato e utile per il conseguimento dei propri obiettivi e compiti, è opportuno che l’Agenzia condivida esperienze e informazioni generali con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione che si occupano della sicurezza delle reti e dell’informazione. L’Agenzia dovrebbe contribuire a individuare le priorità di ricerca, a livello di Unione, nei settori della resilienza della rete e della sicurezza delle reti e dell’informazione e comunicare alle rilevanti istituzioni di ricerca le conoscenze sulle necessità del settore.

(35)

L’Agenzia dovrebbe incoraggiare gli Stati membri e i fornitori di servizi a migliorare i loro standard di sicurezza generale in modo che tutti gli utenti di Internet adottino le misure necessarie a garantire la propria sicurezza informatica personale.

(36)

I problemi di sicurezza delle reti e dell’informazione sono questioni globali. È necessaria una più stretta cooperazione internazionale per migliorare gli standard di sicurezza, compresa la definizione di norme di comportamento e codici di condotta comuni, e la condivisione di informazioni, promuovendo una più celere cooperazione internazionale nel fornire una risposta nonché un approccio comune globale alle questioni inerenti la sicurezza delle reti e dell’informazione. A tale scopo l’Agenzia dovrebbe sostenere una maggiore partecipazione e cooperazione dell’Unione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali fornendo, se del caso, le competenze e le analisi necessarie alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell’Unione interessati.

(37)

L’Agenzia dovrebbe operare in conformità del principio di sussidiarietà, garantendo un adeguato livello di coordinamento tra gli Stati membri sulle questioni inerenti alla sicurezza delle reti e dell’informazione, aumentando l’efficacia delle strategie nazionali e apportando in tal modo un valore aggiunto, e in conformità del principio di proporzionalità, non andando oltre quanto necessario per raggiungere gli obiettivi definiti nel presente regolamento. L’assolvimento dei compiti dell’Agenzia dovrebbe rafforzare le competenze, senza interferirvi, né costituire pregiudizio, ostacolo o sovrapposizione alle pertinenti competenze e mansioni assegnate alle autorità nazionali di regolamentazione, come stabilito nelle direttive relative alle reti e ai servizi di comunicazione elettronica, nonché quelle dell’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) istituito dal regolamento (CE) n. 1211/2009 (11), al Comitato per le comunicazioni di cui alla direttiva 2002/21/CE, agli organismi europei di normalizzazione, agli organismi nazionali di normalizzazione, al comitato permanente di cui alla direttiva 98/34/CE (12), e alle autorità di controllo indipendenti degli Stati membri, come stabilito nella direttiva 95/46/CE.

(38)

È necessario applicare taluni principi per quanto riguarda la gestione dell’Agenzia al fine di rispettare la dichiarazione congiunta e l’approccio comune sulle agenzie decentralizzate dell’Unione concordati nel luglio 2012 dal gruppo di lavoro interistituzionale sulle agenzie decentralizzate dell’Unione, con l’obiettivo di razionalizzare le attività delle agenzie e di migliorare la loro efficacia.

(39)

La dichiarazione congiunta e l’approccio comune dovrebbero riflettersi, se del caso, nei programmi di lavoro dell’Agenzia, nelle sue valutazioni e nelle sue prassi di informazione e amministrazione.

(40)

Per garantire il buon funzionamento dell’Agenzia, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero assicurare che le persone da nominare nel consiglio di amministrazione dispongano di competenze professionali adeguate. Anche la Commissione e gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di limitare l’avvicendamento dei loro rispettivi rappresentanti nel consiglio di amministrazione, per assicurarne la continuità dei lavori.

(41)

È fondamentale che l’Agenzia acquisisca e mantenga una reputazione di imparzialità, integrità e di alto livello professionale. Di conseguenza, il consiglio di amministrazione dovrebbe adottare norme esaurienti applicabili all’intera Agenzia in materia di prevenzione e gestione dei conflitti di interessi.

(42)

Tenuto conto della situazione particolare dell’Agenzia e delle difficili sfide che deve affrontare, la sua struttura organizzativa dovrebbe essere semplificata e rafforzata per assicurare una maggiore efficienza. Di conseguenza, occorre tra l’altro istituire un comitato esecutivo per permettere al consiglio di amministrazione di concentrarsi sulle questioni di importanza strategica.

(43)

Il consiglio di amministrazione dovrebbe nominare un contabile conformemente alle norme adottate ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (13) («regolamento finanziario»).

(44)

Per assicurare che l’Agenzia sia efficace, è opportuno che gli Stati membri e la Commissione siano rappresentati in seno al consiglio di amministrazione, che dovrebbe definire l’orientamento generale delle azioni dell’Agenzia e garantire che questa svolga i propri compiti conformemente al presente regolamento. Il consiglio di amministrazione dovrebbe essere dotato dei poteri necessari per stabilire il bilancio, verificarne l’esecuzione, adottare le regole finanziarie necessarie, istituire procedure di lavoro trasparenti per l’adozione delle decisioni dell’Agenzia, approvarne il programma di lavoro, adottare il proprio regolamento interno e quello dell’Agenzia, nominare il direttore esecutivo, decidere in merito all’estensione del suo mandato previa consultazione del Parlamento europeo e in merito alla sua conclusione. Il consiglio di amministrazione dovrebbe istituire un comitato esecutivo che lo assista nelle mansioni amministrative e di bilancio.

(45)

Il corretto funzionamento dell’Agenzia esige che il direttore esecutivo sia nominato in base ai meriti e alla comprovata esperienza amministrativa e manageriale nonché alla competenza e all’esperienza acquisita in materia di sicurezza delle reti e dell’informazione e che le funzioni del direttore esecutivo relativamente all’organizzazione e al funzionamento interno dell’Agenzia siano svolte in completa indipendenza. A tal fine e previa consultazione della Commissione, il direttore esecutivo dovrebbe elaborare una proposta di programma di lavoro dell’Agenzia e adottare tutte le azioni necessarie per garantire che il programma sia adeguatamente eseguito. Il direttore esecutivo dovrebbe inoltre predisporre una relazione annuale da trasmettere al consiglio di amministrazione, fornire un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell’Agenzia e dare esecuzione al bilancio.

(46)

È opportuno che il direttore esecutivo abbia la possibilità di istituire gruppi di lavoro ad hoc per affrontare questioni specifiche, in particolare di natura tecnico-scientifica, giuridica o socio-economica. Nell’istituire gruppi di lavoro ad hoc, il direttore esecutivo dovrebbe cercare contributi e avvalersi dell’esperienza esterna pertinente necessaria per consentire all’Agenzia di avere accesso alle informazioni più aggiornate per poter rispondere alle sfide nel settore della sicurezza poste dallo sviluppo della società dell’informazione. Il direttore esecutivo dovrebbe garantire che i membri dei gruppi di lavoro ad hoc siano scelti secondo i più elevati standard di competenza, tenendo in debito conto la necessità di garantire un equilibrio tra le parti rappresentate, in base alle questioni specifiche, tra gli amministratori pubblici degli Stati membri, le istituzioni dell’Unione e il settore privato, compresi le imprese, gli utilizzatori e gli esperti del mondo accademico in materia di sicurezza delle reti e dell’informazione. Se del caso, il direttore esecutivo dovrebbe poter invitare singoli esperti di riconosciuta competenza nel settore a partecipare alle attività dei gruppi di lavoro, caso per caso. Le loro spese dovrebbero essere sostenute dall’Agenzia a norma del suo regolamento interno e conformemente alle norme adottate ai sensi del regolamento finanziario.

(47)

È opportuno che l’Agenzia disponga di un gruppo permanente di parti interessate come organo consultivo, per garantire un dialogo regolare con il settore privato, le organizzazioni di consumatori e gli altri soggetti interessati. Il gruppo permanente di parti interessate, istituito dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore esecutivo, dovrebbe concentrarsi sulle questioni rilevanti per le parti interessate e sottoporle all’attenzione dell’Agenzia. Il direttore esecutivo, ove opportuno e in funzione dell’ordine del giorno delle riunioni, dovrebbe poter invitare rappresentanti del Parlamento europeo e di altri organi competenti a partecipare alle riunioni del gruppo.

(48)

Dato che è previsto che le parti siano ampiamente rappresentate nel gruppo permanente di parti interessate e che tale gruppo deve essere consultato, in particolare, in merito al progetto di programma di lavoro, non è più necessario che le parti interessate siano rappresentate in seno al consiglio di amministrazione.

(49)

Occorre che l’Agenzia applichi le disposizioni pertinenti dell’Unione in materia di accesso del pubblico ai documenti quali stabilite dal regolamento (CE) n. 1049/2001 (14) del Parlamento europeo e del Consiglio. Al trattamento di informazioni effettuato dall’Agenzia per fini connessi al suo funzionamento interno, nonché nello svolgimento dei suoi compiti, dovrebbe applicarsi il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (15).

(50)

È opportuno che l’Agenzia si conformi alle disposizioni applicabili alle istituzioni dell’Unione e alla legislazione nazionale in materia di documenti sensibili.

(51)

Per garantire all’Agenzia piena autonomia e indipendenza e consentirle di svolgere nuovi compiti aggiuntivi, compresi compiti urgenti imprevisti, è opportuno che l’Agenzia sia dotata di un bilancio congruo e autonomo le cui entrate siano essenzialmente costituite da un contributo dell’Unione e da contributi provenienti da paesi terzi che partecipano alle attività dell’Agenzia. La maggior parte del personale dell’Agenzia dovrebbe essere impiegata nell’attuazione operativa del mandato dell’Agenzia. Allo Stato membro ospitante, o a qualsiasi altro Stato membro, dovrebbe essere consentito di contribuire volontariamente alle entrate dell’Agenzia. La procedura di bilancio dell’Unione dovrebbe restare applicabile a qualsiasi sovvenzione a carico del bilancio generale delle Unione europea. Inoltre, ai fini della trasparenza e della responsabilità, la revisione contabile dell’Agenzia dovrebbe essere svolta dalla Corte dei conti.

(52)

Tenuto conto del mutamento costante delle minacce incombenti e dell’evoluzione della politica dell’Unione in materia di sicurezza delle reti e dell’informazione e al fine di conformarsi al quadro finanziario pluriennale, la durata del mandato dell’Agenzia dovrebbe essere fissata a un periodo limitato di sette anni con possibilità di proroga.

(53)

L’operato dell’Agenzia dovrebbe essere valutato in maniera indipendente. La valutazione dovrebbe tenere conto dell’efficacia dell’Agenzia nel conseguimento dei suoi obiettivi, delle sue pratiche di lavoro e della rilevanza dei suoi compiti, per determinare se tali obiettivi continuino a essere validi o meno e, in base a quanto accertato, per determinare l’eventuale necessità di prorogare ulteriormente il suo mandato e la durata di tale proroga.

(54)

Se verso la fine della durata del mandato dell’Agenzia, la Commissione non ha presentato una proposta di proroga del mandato, è opportuno che l’Agenzia e la Commissione adottino le misure necessarie, in particolare per quanto riguarda le questioni relative ai contratti del personale e alle disposizioni di bilancio.

(55)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, ovvero l’istituzione di un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione al fine di contribuire a ottenere un elevato livello di sicurezza delle reti e dell’informazione nell’ambito dell’Unione, di sensibilizzare il pubblico e di sviluppare e promuovere una cultura in materia di sicurezza delle reti e dell’informazione nella società a vantaggio dei cittadini, dei consumatori, delle imprese e delle organizzazioni del settore pubblico nell’Unione, contribuendo in tal modo alla creazione e al corretto funzionamento del mercato interno, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(56)

È opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 460/2004.

(57)

Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato in conformità dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 e ha adottato il suo parere il 20 dicembre 2010 (16),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

SEZIONE 1

AMBITO DI APPLICAZIONE, OBIETTIVI E COMPITI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA, in prosieguo «Agenzia») incaricata di svolgere i compiti che le sono affidati al fine di contribuire a ottenere un elevato livello di sicurezza delle reti e dell’informazione nell’ambito dell’Unione, di sensibilizzare il pubblico riguardo alla sicurezza delle reti e dell’informazione e di sviluppare e promuovere una cultura in materia di sicurezza delle reti e dell’informazione nella società a vantaggio dei cittadini, dei consumatori, delle imprese e delle organizzazioni del settore pubblico nell’Unione, contribuendo in tal modo alla creazione e al corretto funzionamento del mercato interno.

2.   Gli obiettivi e i compiti dell’Agenzia fanno salve le competenze degli Stati membri per quanto riguarda la sicurezza delle reti e dell’informazione e comunque le attività nel settore della pubblica sicurezza, della difesa, della sicurezza nazionale (compreso il benessere economico dello Stato laddove le questioni riguardano problemi attinenti alla sicurezza nazionale) e le attività dello Stato nell’ambito del diritto penale.

3.   Ai fini del presente regolamento, si intende per «sicurezza delle reti e dell’informazione» la capacità di una rete o di un sistema d’informazione di resistere, a un determinato livello di riservatezza, a eventi accidentali o atti illeciti o dolosi che compromettano la disponibilità, l’autenticità, l’integrità e la riservatezza dei dati conservati o trasmessi e dei relativi servizi forniti o accessibili tramite tale rete o sistema.

Articolo 2

Obiettivi

1.   L’Agenzia sviluppa e mantiene un elevato livello di competenza.

2.   L’Agenzia assiste le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione nell’elaborazione delle politiche in materia di sicurezza delle reti e dell’informazione.

3.   L’Agenzia assiste le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione e gli Stati membri nell’attuazione delle politiche necessarie a soddisfare le prescrizioni legali e regolamentari in materia di sicurezza delle reti e dell’informazione previste dagli atti giuridici vigenti e futuri dell’Unione, contribuendo in tal modo al corretto funzionamento del mercato interno.

4.   L’Agenzia assiste l’Unione e gli Stati membri a migliorare e a rafforzare la loro capacità e preparazione a prevenire, rilevare e reagire ai problemi e agli incidenti legati alla sicurezza delle reti e dell’informazione.

5.   L’Agenzia impiega la sua competenza per stimolare un’ampia cooperazione tra attori del settore pubblico e del settore privato.

Articolo 3

Compiti

1.   Al fine stabilito all’articolo 1 e allo scopo di conseguire gli obiettivi enunciati all’articolo 2, pur nel rispetto dell’articolo 1, paragrafo 2, l’Agenzia svolge i seguenti compiti:

a)

sostiene l’elaborazione delle politiche e del diritto dell’Unione:

i)

fornendo assistenza e consulenza su tutte le questioni relative alle politiche e al diritto dell’Unione in materia di sicurezza delle reti e dell’informazione;

ii)

svolgendo attività preparatorie e fornendo consulenze e analisi relative all’elaborazione e all’aggiornamento delle politiche e del diritto dell’Unione in materia di sicurezza delle reti e dell’informazione;

iii)

analizzando le strategie in materia di sicurezza delle reti e dell’informazione accessibili al pubblico e promuovendone la pubblicazione;

b)

sostiene lo sviluppo di capacità:

i)

sostenendo gli Stati membri, su loro richiesta, nell’impegno a sviluppare e a migliorare la prevenzione, la rilevazione e l’analisi di problemi e incidenti legati alla sicurezza delle reti e dell’informazione, nonché la capacità di reazione agli stessi, e fornendo loro le conoscenze necessarie;

ii)

promuovendo e facilitando la cooperazione volontaria tra Stati membri e tra le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione e gli Stati membri nell’impegno a prevenire, rilevare e reagire ai problemi e agli incidenti legati alla sicurezza delle reti e dell’informazione qualora abbiano un impatto transfrontaliero;

iii)

assistendo le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione nell’impegno a sviluppare la prevenzione, la rilevazione e l’analisi di problemi e incidenti legati alla sicurezza delle reti e dell’informazione nonché la capacità di reazione agli stessi, in particolare sostenendo il funzionamento di un gruppo di pronto intervento informatico (Computer Emergency Response Team — CERT) al loro servizio;

iv)

sostenendo un aumento del livello delle capacità dei CERT nazionali/governativi e dell’Unione, anche attraverso la promozione del dialogo e dello scambio di informazioni, al fine di assicurare che, tenuto conto dell’evoluzione tecnica, tutti i CERT soddisfino un insieme comune di capacità minime e operino secondo le migliori prassi;

v)

sostenendo l’organizzazione e lo svolgimento di esercitazioni a livello dell’Unione in materia di sicurezza delle reti e dell’informazione e fornendo consulenza agli Stati membri, su loro richiesta, in merito alle esercitazioni nazionali;

vi)

assistendo le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione e gli Stati membri nell’impegno a raccogliere, analizzare e, conformemente ai requisiti degli Stati membri in materia di sicurezza, divulgare i dati pertinenti relativi alla sicurezza delle reti e dell’informazione; sulla scorta delle informazioni fornite dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell’Unione e dagli Stati membri conformemente alle disposizioni del diritto dell’Unione e alle disposizioni nazionali conformi al diritto dell’Unione, tenendo informati le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione nonché gli Stati membri sull’evoluzione più recente della sicurezza delle reti e dell’informazione nell’Unione, nel loro interesse;

vii)

sostenendo lo sviluppo di un meccanismo unionale di allerta precoce che sia complementare ai meccanismi degli Stati membri;

viii)

offrendo formazioni in materia di sicurezza delle reti e dell’informazione per i pertinenti organismi pubblici, se del caso in cooperazione con le parti interessate.

c)

sostiene la cooperazione volontaria tra gli organismi pubblici competenti e tra le parti interessate, comprese le università e i centri di ricerca nell’Unione, e sostiene la sensibilizzazione, tra l’altro:

i)

promuovendo la cooperazione tra CERT o gruppi di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente (Computer Security Incident Response Teams — CSIRT) nazionali e governativi, compresi i CERT per le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione;

ii)

promuovendo lo sviluppo e la condivisione delle migliori prassi allo scopo di raggiungere un livello avanzato di sicurezza delle reti e dell’informazione;

iii)

facilitando il dialogo nonché l’impegno per la messa a punto e lo scambio di migliori prassi;

iv)

promuovendo le migliori prassi in materia di condivisione delle informazioni e di sensibilizzazione;

v)

sostenendo le istituzioni, gli organi e organismi dell’Unione e, su loro richiesta, gli Stati membri e i loro rispettivi organismi nell’organizzazione di attività di sensibilizzazione, anche a livello di singoli utenti, e di altre attività di divulgazione al fine di accrescere la sicurezza delle reti e dell’informazione nonché la sua visibilità attraverso migliori prassi e linee guida;

d)

sostiene la ricerca e lo sviluppo, nonché la normalizzazione:

i)

facilitando la definizione e l’adozione di norme europee e internazionali in materia di gestione dei rischi e di sicurezza dei prodotti, delle reti e dei servizi elettronici;

ii)

fornendo consulenza all’Unione e agli Stati membri sulle esigenze in materia di ricerca nel settore della sicurezza delle reti e dell’informazione, al fine di consentire di reagire in maniera efficace ai rischi e alle minacce attuali ed emergenti nel settore, anche per quanto riguarda le tecnologie dell’informazione e della comunicazione nuove ed emergenti, e di utilizzare efficacemente le tecnologie per la prevenzione dei rischi;

e)

coopera con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione, compresi quelli che si occupano della criminalità informatica e della tutela della vita privata e dei dati personali, al fine di affrontare questioni di interesse comune, anche:

i)

scambiando conoscenze e migliori prassi;

ii)

fornendo consulenze sugli aspetti pertinenti in materia di sicurezza delle reti e dell’informazione al fine di sviluppare sinergie;

f)

contribuisce all’impegno dell’Unione di cooperare con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali per promuovere la cooperazione internazionale in materia di sicurezza delle reti e dell’informazione, anche:

i)

impegnandosi, ove opportuno, in qualità di osservatore e nell’organizzazione delle esercitazioni internazionali, nonché analizzando e comunicando i risultati di tali esercitazioni;

ii)

facilitando lo scambio delle migliori prassi degli organismi pertinenti;

iii)

fornendo competenze alle istituzioni dell’Unione.

2.   Le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione e gli organismi degli Stati membri possono richiedere la consulenza dell’Agenzia in caso di violazioni della sicurezza o di perdita di integrità che abbiano ripercussioni significative sul funzionamento delle reti e dei servizi.

3.   L’Agenzia svolge i compiti che le sono attribuiti da atti giuridici dell’Unione.

4.   L’Agenzia formula in modo indipendente conclusioni, orientamenti e consulenza su argomenti che rientrano nell’ambito di applicazione e tra gli obiettivi del presente regolamento.

SEZIONE 2

ORGANIZZAZIONE

Articolo 4

Composizione dell’Agenzia

1.   L’agenzia è composta da:

a)

un consiglio di amministrazione;

b)

un direttore esecutivo e il personale; nonché

c)

un gruppo permanente di parti interessate.

2.   Per contribuire a migliorare l’efficacia e l’efficienza del funzionamento dell’Agenzia, il consiglio di amministrazione istituisce un comitato esecutivo.

Articolo 5

Consiglio di amministrazione

1.   Il consiglio di amministrazione definisce gli orientamenti generali del funzionamento dell’Agenzia e assicura che l’Agenzia operi secondo le norme e i principi stabiliti dal presente regolamento. Assicura inoltre la coerenza del lavoro dell’Agenzia con le attività svolte dagli Stati membri nonché a livello di Unione.

2.   Il consiglio di amministrazione adotta il programma di lavoro annuale e pluriennale dell’Agenzia.

3.   Il consiglio di amministrazione adotta una relazione annuale sulle attività dell’Agenzia e la trasmette, entro il 1o luglio dell’anno successivo, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti. La relazione annuale include i conti e descrive in che modo l’Agenzia ha conseguito i propri indicatori di risultato. La relazione annuale è resa pubblica.

4.   Il consiglio di amministrazione adotta una strategia antifrode proporzionata ai rischi di frode per quanto riguarda l’analisi dei costi-benefici delle misure da attuare.

5.   Il consiglio di amministrazione garantisce un seguito adeguato alle risultanze e alle raccomandazioni derivanti dalle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e dalle relazioni di revisione contabile e valutazioni interne o esterne.

6.   Il consiglio di amministrazione adotta norme per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse.

7.   Il consiglio di amministrazione esercita, relativamente al personale dell’Agenzia, le competenze conferite dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea («statuto dei funzionari» e «regime applicabile agli altri agenti»), di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (17), rispettivamente all’autorità investita del potere di nomina e all’autorità abilitata a concludere contratti di assunzione.

Il consiglio di amministrazione adotta, secondo la procedura di cui all’articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull’articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull’articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti che delega al direttore esecutivo le pertinenti competenze dell’autorità investita del potere di nomina. Il direttore esecutivo può a sua volta delegare tali competenze.

Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il consiglio di amministrazione può revocare la delega di poteri dell’autorità investita del potere di nomina al direttore esecutivo e quelle delegate da quest’ultimo. In tal caso, il consiglio di amministrazione può delegarle, per un periodo di tempo limitato, a uno dei propri membri o a un membro del personale diverso dal direttore esecutivo.

8.   Il consiglio di amministrazione adotta adeguate norme di esecuzione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti secondo la procedura di cui all’articolo 110 dello statuto dei funzionari.

9.   Il consiglio di amministrazione nomina il direttore esecutivo e può rinnovarne o revocarne il mandato in conformità dell’articolo 24 del presente regolamento.

10.   Il consiglio di amministrazione adotta il proprio regolamento interno e quello del comitato esecutivo previa consultazione della Commissione. Il regolamento interno consente l’adozione rapida di decisioni mediante procedura scritta o in teleconferenza.

11.   Il consiglio di amministrazione adotta il regolamento interno dell’Agenzia previa consultazione dei servizi della Commissione. Tale regolamento è reso pubblico.

12.   Il consiglio di amministrazione adotta le regole finanziarie applicabili all’Agenzia. Queste non possono discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (18), a meno che lo richiedano le esigenze specifiche di funzionamento dell’Agenzia e previo accordo della Commissione.

13.   Il consiglio di amministrazione adotta un piano pluriennale di politica del personale, previa consultazione dei servizi della Commissione e dopo averne debitamente informato il Parlamento europeo e il Consiglio.

Articolo 6

Composizione del consiglio di amministrazione

1.   Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante per ciascuno Stato membro e due rappresentanti nominati dalla Commissione. Tutti i rappresentanti hanno diritto di voto.

2.   Ciascun membro del consiglio di amministrazione ha un supplente che lo rappresenta in sua assenza.

3.   I membri del consiglio di amministrazione e i loro supplenti sono nominati sulla base della loro conoscenza dei compiti e degli obiettivi dell’Agenzia, tenendo conto delle competenze gestionali, amministrative e di bilancio necessarie per lo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 5. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di limitare l’avvicendamento dei loro rappresentanti nel consiglio di amministrazione, al fine di assicurarne la continuità dei lavori. La Commissione e gli Stati membri mirano a conseguire una rappresentanza equilibrata tra uomini e donne nel consiglio di amministrazione.

4.   Il mandato dei membri titolari del consiglio di amministrazione e dei loro supplenti è di quattro anni, rinnovabile.

Articolo 7

Presidente del consiglio di amministrazione

1.   Il consiglio di amministrazione elegge tra i propri membri un presidente e un vicepresidente con un mandato di tre anni, rinnovabile. Il vicepresidente sostituisce ex officio il presidente nel caso in cui quest’ultimo non sia in grado di svolgere i propri compiti.

2.   Il presidente può essere invitato a fare una dichiarazione presso la pertinente commissione o le pertinenti commissioni del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei deputati.

Articolo 8

Riunioni

1.   Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente.

2.   Il consiglio di amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l’anno. Si riunisce inoltre in seduta straordinaria su richiesta del presidente o di almeno un terzo dei suoi membri.

3.   Il direttore esecutivo partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Articolo 9

Modalità di voto

1.   Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri.

2.   La maggioranza di due terzi di tutti i membri del consiglio di amministrazione è necessaria per l’adozione del regolamento interno del consiglio di amministrazione, del regolamento interno dell’Agenzia, del bilancio, del programma di lavoro annuale e pluriennale, per la nomina, la proroga del mandato o la revoca del direttore esecutivo e la nomina del presidente del consiglio di amministrazione.

Articolo 10

Comitato esecutivo

1.   Il consiglio di amministrazione è assistito da un comitato esecutivo.

2.   Il comitato esecutivo prepara le decisioni che saranno adottate dal consiglio di amministrazione solo per quanto riguarda le questioni amministrative e di bilancio.

Insieme con il consiglio di amministrazione, garantisce un seguito adeguato alle risultanze e alle raccomandazioni derivanti dalle indagini svolte dall’OLAF, nonché dalle relazioni di revisione contabile e valutazioni interne ed esterne.

Fatte salve le responsabilità del direttore esecutivo quali stabilite all’articolo 11, il comitato esecutivo fornisce assistenza e consulenza al direttore esecutivo nell’attuazione delle decisioni del consiglio di amministrazione su questioni amministrative e di bilancio.

3.   Il comitato esecutivo consta di cinque membri designati tra i membri del consiglio di amministrazione, tra cui figurano il presidente del consiglio di amministrazione, il quale può anche presiedere il comitato esecutivo, e un rappresentante della Commissione.

4.   Il mandato dei membri del comitato esecutivo è di durata pari al mandato dei membri del consiglio di amministrazione di cui all’articolo 6, paragrafo 4.

5.   Il comitato esecutivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi. Il presidente del comitato esecutivo convoca riunioni supplementari su richiesta dei suoi membri.

Articolo 11

Compiti del direttore esecutivo

1.   L’Agenzia è diretta dal suo direttore esecutivo che è indipendente nell’espletamento delle sue funzioni.

2.   Il direttore esecutivo ha la responsabilità di:

a)

provvedere all’amministrazione corrente dell’Agenzia;

b)

attuare le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione;

c)

previa consultazione del consiglio di amministrazione, elaborare il programma di lavoro annuale e il programma di lavoro pluriennale e trasmetterli al consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione;

d)

attuare il programma di lavoro annuale e il programma di lavoro pluriennale e riferire al consiglio di amministrazione in merito;

e)

preparare la relazione annuale sulle attività dell’Agenzia e presentarla al consiglio di amministrazione per approvazione;

f)

predisporre un piano d’azione per dare seguito alle conclusioni delle valutazioni retrospettive e riferire ogni due anni alla Commissione sui progressi compiuti;

g)

proteggere gli interessi finanziari dell’Unione mediante l’applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, in caso di irregolarità rilevate, mediante il recupero degli importi erroneamente versati e, se del caso, mediante sanzioni amministrative e pecuniarie efficaci, proporzionate e dissuasive;

h)

preparare una strategia antifrode dell’Agenzia e presentarla al consiglio di amministrazione per approvazione;

i)

assicurare che l’Agenzia svolga le proprie attività secondo le esigenze di coloro che fruiscono dei suoi servizi, con particolare riguardo all’adeguatezza dei servizi forniti;

j)

sviluppare e mantenere i contatti con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione;

k)

sviluppare e mantenere i contatti con le imprese e le organizzazioni dei consumatori per assicurare un dialogo regolare con i soggetti interessati;

l)

altri compiti attribuiti al direttore esecutivo dal presente regolamento.

3.   In base alle esigenze e nell’ambito degli obiettivi e dei compiti dell’Agenzia, il direttore esecutivo può istituire gruppi di lavoro ad hoc composti da esperti, anche dalle autorità competenti degli Stati membri. Il consiglio di amministrazione ne è informato in anticipo. Le procedure relative in particolare alla composizione, alla nomina degli esperti da parte del direttore esecutivo e al lavoro dei gruppi di lavoro ad hoc sono specificate nel regolamento interno dell’Agenzia.

4.   Il direttore esecutivo mette a disposizione del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo personale amministrativo di supporto e altre risorse, ove necessario.

Articolo 12

Gruppo permanente di parti interessate

1.   Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore esecutivo, istituisce un gruppo permanente di parti interessate composto da esperti riconosciuti che rappresentano i soggetti interessati, quali l’industria delle TIC, i fornitori delle reti o dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, le organizzazioni dei consumatori, gli esperti universitari in materia di sicurezza delle reti e dell’informazione e i rappresentanti delle autorità nazionali di regolamentazione notificati ai sensi della direttiva 2002/21/CE, nonché gli organismi incaricati del rispetto delle norme e quelli preposti alla tutela della vita privata.

2.   Le procedure relative in particolare al numero, alla composizione, alla nomina dei membri del gruppo permanente di parti interessate da parte del consiglio di amministrazione, alla proposta del direttore esecutivo e al funzionamento del gruppo sono specificate nel regolamento interno dell’Agenzia e rese pubbliche.

3.   Il gruppo permanente di parti interessate è presieduto dal direttore esecutivo o da qualsiasi altra persona nominata dal direttore esecutivo caso per caso.

4.   Il mandato dei membri del gruppo permanente di parti interessate è di due anni e mezzo. I membri del consiglio di amministrazione non possono essere membri del gruppo permanente di parti interessate. Gli esperti della Commissione e degli Stati membri sono autorizzati a presenziare alle riunioni del gruppo permanente di parti interessate e a partecipare alle sue attività. I rappresentanti di altri organismi considerati pertinenti dal direttore esecutivo che non sono membri del gruppo permanente di parti interessate possono essere invitati a presenziare alle riunioni del gruppo permanente di parti interessate e a partecipare alle sue attività.

5.   Il gruppo permanente di parti interessate fornisce consulenza all’Agenzia relativamente allo svolgimento delle sue attività. In particolare, consiglia il direttore esecutivo ai fini della stesura della proposta relativa al programma di lavoro dell’Agenzia e ad assicurare la comunicazione con le parti interessate su tutte le questioni inerenti al programma di lavoro.

SEZIONE 3

FUNZIONAMENTO

Articolo 13

Programma di lavoro

1.   L’Agenzia svolge la sua attività in conformità del suo programma di lavoro annuale e pluriennale, che contiene tutte le attività programmate.

2.   Il programma di lavoro include indicatori di prestazione specifici che permettano una valutazione efficace dei risultati conseguiti in termini di obiettivi.

3.   Il direttore esecutivo è responsabile dell’elaborazione del progetto di programma di lavoro dell’Agenzia, previa consultazione dei servizi della Commissione. Entro il 15 marzo di ogni anno il direttore esecutivo trasmette al consiglio di amministrazione il progetto di programma di lavoro per l’anno successivo.

4.   Entro il 30 novembre di ogni anno il consiglio di amministrazione, previa ricezione del parere della Commissione, adotta il programma di lavoro dell’Agenzia per l’anno successivo. Il programma di lavoro comprende prospettive pluriennali. Il consiglio di amministrazione provvede a che il programma di lavoro sia coerente con gli obiettivi dell’Agenzia nonché con le priorità legislative e politiche dell’Unione nell’aerea della sicurezza delle reti e dell’informazione.

5.   Il programma di lavoro è organizzato secondo il principio della gestione basata sull’attività. Il programma di lavoro è conforme allo stato di previsione delle entrate e delle spese dell’Agenzia e al bilancio dell’Agenzia per lo stesso esercizio finanziario.

6.   Il direttore esecutivo, previa adozione in sede di consiglio di amministrazione, trasmette il programma di lavoro al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri e lo pubblica. Su invito della commissione competente del Parlamento europeo, il direttore esecutivo presenta il programma di lavoro annuale adottato e procede a uno scambio di opinioni sullo stesso.

Articolo 14

Richieste all’Agenzia

1.   Le richieste di consulenze e assistenza nell’ambito degli obiettivi e dei compiti dell’Agenzia sono inoltrate al direttore esecutivo e corredate di una documentazione informativa che illustra la questione da esaminare. Il direttore esecutivo informa il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo in merito alle richieste ricevute, al possibile impatto sulle risorse e, a tempo debito, al seguito dato alle richieste. Qualora respinga una richiesta, l’Agenzia motiva il proprio rifiuto.

2.   Le richieste di cui al paragrafo 1 possono provenire:

a)

dal Parlamento europeo;

b)

dal Consiglio;

c)

dalla Commissione;

d)

da un qualsiasi organismo competente designato da uno Stato membro quale autorità nazionale di regolamentazione definita all’articolo 2 della direttiva 2002/21/CE.

3.   Le modalità pratiche di applicazione dei paragrafi 1 e 2, con particolare riguardo alla presentazione, alla definizione delle priorità e al seguito da dare alle richieste rivolte all’Agenzia, come pure all’informazione del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo in merito a esse, sono definite dal consiglio di amministrazione nel regolamento interno dell’Agenzia.

Articolo 15

Dichiarazione di interessi

1.   I membri del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo, come pure i funzionari distaccati dagli Stati membri a titolo temporaneo, rendono ciascuno una dichiarazione di impegni e una dichiarazione con la quale indicano l’assenza o la presenza di interessi diretti o indiretti che possano essere considerati in contrasto con la loro indipendenza. Le dichiarazioni sono precise e complete, presentate ogni anno per iscritto e aggiornate ogniqualvolta sia necessario.

2.   I membri del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo e gli esperti esterni che partecipano ai gruppi di lavoro ad hoc dichiarano ciascuno in modo preciso e completo, al più tardi all’inizio di ogni riunione, qualsiasi interesse che possa essere considerato in contrasto con la loro indipendenza in relazione ai punti all’ordine del giorno e si astengono dal partecipare alle discussioni e alle votazioni inerenti tali punti.

3.   L’Agenzia stabilisce nel proprio regolamento interno le disposizioni pratiche per le norme sulle dichiarazioni di interessi di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 16

Trasparenza

1.   L’Agenzia si impegna a svolgere le proprie attività con un livello elevato di trasparenza e nel rispetto degli articoli 17 e 18.

2.   L’Agenzia provvede a che il pubblico e le parti interessate dispongano di informazioni appropriate, obiettive, affidabili e facilmente accessibili, in particolare sui risultati del suo lavoro. Inoltre, rende pubbliche le dichiarazioni di interessi rese a norma dell’articolo 15.

3.   Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore esecutivo, può autorizzare delle parti interessate a presenziare in qualità di osservatori allo svolgimento di alcune attività dell’Agenzia.

4.   L’Agenzia stabilisce nel proprio regolamento interno le disposizioni pratiche per l’attuazione delle regole di trasparenza di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 17

Riservatezza

1.   Fatto salvo l’articolo 18, l’Agenzia non rivela a terzi le informazioni da essa trattate o ricevute in relazione alle quali è stata presentata una richiesta motivata di trattamento riservato, integralmente o in parte.

2.   I membri del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo, i membri del gruppo permanente di parti interessate, gli esperti esterni che partecipano ai gruppi di lavoro ad hoc e il personale dell’Agenzia, compresi i funzionari distaccati dagli Stati membri a titolo temporaneo, rispettano gli obblighi di riservatezza di cui all’articolo 339 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) anche dopo la cessazione delle proprie funzioni.

3.   L’Agenzia stabilisce nel proprio regolamento interno le disposizioni pratiche per l’attuazione delle regole di riservatezza di cui ai paragrafi 1 e 2.

4.   Se necessario ai fini dell’esecuzione dei compiti dell’Agenzia, il consiglio di amministrazione decide di consentire all’Agenzia di trattare informazioni riservate. In questo caso, il consiglio di amministrazione, in accordo con i servizi della Commissione, adotta un regolamento interno che applichi i principi di sicurezza enunciati nella decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il regolamento interno della Commissione (19). Tale regolamento disciplina, tra l’altro, lo scambio, il trattamento e la conservazione di informazioni classificate.

Articolo 18

Accesso ai documenti

1.   Il regolamento (CE) n. 1049/2001 si applica ai documenti detenuti dall’Agenzia.

2.   Entro sei mesi dall’istituzione dell’Agenzia, il consiglio di amministrazione adotta disposizioni per l’attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.

3.   Le decisioni adottate dall’Agenzia a norma dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono formare oggetto di una denuncia presentata al Mediatore europeo a norma dell’articolo 228 TFUE o di un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea a norma dell’articolo 263 TFUE.

SEZIONE 4

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 19

Adozione del bilancio

1.   Le entrate dell’Agenzia sono costituite da un contributo proveniente dal bilancio dell’Unione, dal contributo dei paesi terzi che partecipano alle sue attività, come stabilito dall’articolo 30, e dai contributi volontari degli Stati membri in denaro o in natura. Gli Stati membri che versano contributi volontari non possono rivendicare alcun diritto o servizio specifico per effetto di tale contributo.

2.   Le spese dell’Agenzia comprendono la retribuzione del personale, l’assistenza amministrativa e tecnica, le spese infrastrutturali e di esercizio, nonché quelle conseguenti a contratti stipulati con terzi.

3.   Entro il 1o marzo di ogni anno il direttore esecutivo redige un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell’Agenzia per l’esercizio finanziario successivo e lo trasmette al consiglio di amministrazione, corredato di un progetto di tabella dell’organico.

4.   Le entrate e le spese risultano in pareggio.

5.   Ogni anno il consiglio di amministrazione elabora, sulla base di un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese redatto dal direttore esecutivo, lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell’Agenzia per l’esercizio finanziario successivo.

6.   Entro il 31 marzo di ogni anno il consiglio di amministrazione invia lo stato di previsione, accompagnato da un progetto di tabella dell’organico e da un progetto di programma di lavoro, alla Commissione e ai paesi terzi con cui l’Unione ha concluso accordi a norma dell’articolo 30.

7.   La Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento europeo e al Consiglio insieme al progetto di bilancio generale dell’Unione.

8.   Sulla base di tale stato di previsione, la Commissione iscrive le stime che ritiene necessarie per quanto concerne la tabella dell’organico e l’importo della sovvenzione a carico del bilancio generale nel progetto di bilancio dell’Unione che sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio conformemente all’articolo 314 TFUE.

9.   Il Parlamento europeo e il Consiglio autorizzano gli stanziamenti a titolo della sovvenzione destinata all’Agenzia.

10.   Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano la tabella dell’organico per l’Agenzia.

11.   Insieme al programma di lavoro, il consiglio di amministrazione adotta il bilancio dell’Agenzia. Esso diventa definitivo dopo l’adozione definitiva del bilancio generale dell’Unione. Se del caso, il consiglio di amministrazione modifica il bilancio e il piano di lavoro dell’Agenzia per conformarli al bilancio generale dell’Unione. Il consiglio di amministrazione trasmette il bilancio senza indugio al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

Articolo 20

Lotta antifrode

1.   Per facilitare la lotta contro la frode, la corruzione e altre attività illecite ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/1999 (20), entro sei mesi dalla data in cui diventa operativa l’Agenzia aderisce all’accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (21) e adotta le opportune disposizioni valide per l’insieme dei dipendenti dell’Agenzia, utilizzando i modelli riportati nell’allegato a tale accordo.

2.   La Corte dei conti ha il potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell’Unione da parte dell’Agenzia.

3.   L’OLAF può eseguire indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, in conformità delle disposizioni e delle procedure stabilite dal regolamento (CE) n. 1073/1999 e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (22), per accertare casi di frode, corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione in relazione a sovvenzioni o contratti finanziati dall’Agenzia.

4.   Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione dell’Agenzia contengono disposizioni che autorizzano esplicitamente la Corte dei conti e l’OLAF a procedere a tali revisioni contabili e indagini conformemente alle loro rispettive competenze.

Articolo 21

Esecuzione del bilancio

1.   Il direttore esecutivo è responsabile dell’esecuzione del bilancio dell’Agenzia.

2.   Il revisore contabile interno della Commissione esercita nei confronti dell’Agenzia le stesse competenze di cui dispone nei confronti dei servizi della Commissione.

3.   Entro il 1o marzo successivo alla chiusura dell’esercizio (1o marzo dell’anno N + 1), il contabile dell’Agenzia trasmette al contabile della Commissione i conti provvisori insieme a una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’esercizio. Il contabile della Commissione procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati conformemente all’articolo 147 del regolamento finanziario.

4.   Entro il 31 marzo dell’anno N + 1, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell’Agenzia, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’esercizio, alla Corte dei conti. La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’esercizio è trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito ai conti provvisori dell’Agenzia, ai sensi dell’articolo 148 del regolamento finanziario, il direttore esecutivo forma i conti definitivi dell’Agenzia, sotto la propria responsabilità, e li trasmette per parere al consiglio di amministrazione.

6.   Il consiglio di amministrazione esprime un parere sui conti definitivi dell’Agenzia.

7.   Entro il 1o luglio dell’anno N + 1, il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi, comprese la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio per quell’esercizio finanziario e le osservazioni della Corte dei conti, corredati del parere del consiglio di amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

8.   Il direttore esecutivo pubblica i conti definitivi.

9.   Entro il 30 settembre dell’anno N + 1 il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni da essa formulate e ne trasmette copia al consiglio di amministrazione.

10.   Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest’ultimo, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l’esercizio in oggetto, conformemente all’articolo 165, paragrafo 3, del regolamento finanziario.

11.   Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, concede il discarico al direttore esecutivo, entro il 15 maggio dell’anno N + 2, per l’esecuzione del bilancio dell’esercizio N.

SEZIONE 5

PERSONALE

Articolo 22

Disposizioni generali

Al personale dell’Agenzia si applicano lo statuto dei funzionari, il regime applicabile agli altri agenti e le norme adottate di comune accordo dalle istituzioni dell’Unione per dare applicazione a detto statuto.

Articolo 23

Privilegi e immunità

All’Agenzia e al suo personale si applica il protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e al TFUE.

Articolo 24

Direttore esecutivo

1.   Il direttore esecutivo è assunto come agente temporaneo dell’Agenzia ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti.

2.   Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione sulla base di un elenco di candidati proposto dalla Commissione, in seguito a una procedura di selezione aperta e trasparente.

Ai fini della conclusione del contratto del direttore esecutivo, l’Agenzia è rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione.

Prima di essere nominato, il candidato selezionato dal consiglio di amministrazione è invitato a fare una dichiarazione dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei deputati.

3.   Il mandato del direttore esecutivo è di cinque anni. Entro la fine di tale periodo, la Commissione esegue una valutazione che tiene conto della prestazione del direttore esecutivo e dei compiti e delle sfide futuri dell’Agenzia.

4.   Il consiglio di amministrazione, deliberando su proposta della Commissione, che tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 3, e previa consultazione del Parlamento europeo, può prorogare il mandato del direttore esecutivo per un periodo non superiore a cinque anni.

5.   Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo dell’intenzione di prorogare il mandato del direttore esecutivo. Entro i tre mesi che precedono tale proroga, il direttore esecutivo, se invitato, fa una dichiarazione davanti alla commissione competente del Parlamento europeo e risponde alle domande dei deputati.

6.   Un direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un’altra procedura di selezione per lo stesso posto.

7.   Il direttore esecutivo può essere rimosso dal suo incarico solo con decisione del consiglio di amministrazione.

Articolo 25

Esperti nazionali distaccati e altro personale

1.   L’Agenzia può fare ricorso a esperti nazionali distaccati o ad altro personale non assunto dall’Agenzia. Lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti non si applicano a tale personale.

2.   Il consiglio di amministrazione adotta una decisione che stabilisce le norme relative al distacco di esperti nazionali presso l’Agenzia.

SEZIONE 6

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 26

Natura giuridica

1.   L’Agenzia è un organismo dell’Unione. Essa ha personalità giuridica.

2.   In ciascuno degli Stati membri l’Agenzia ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dal rispettivo diritto nazionale. In particolare, può acquisire e alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

3.   L’Agenzia è rappresentata dal proprio direttore esecutivo.

4.   È mantenuto un ufficio distaccato, stabilito nell’area metropolitana di Atene, al fine di migliorare l’efficienza operativa dell’Agenzia.

Articolo 27

Responsabilità

1.   La responsabilità contrattuale dell’Agenzia è disciplinata dalla normativa applicabile al contratto di cui trattasi.

La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a giudicare in virtù di clausole compromissorie contenute in un contratto concluso dall’Agenzia.

2.   In materia di responsabilità extracontrattuale, l’Agenzia è obbligata, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, al risarcimento dei danni cagionati da essa o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni.

La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento di tali danni.

3.   La responsabilità personale degli agenti nei confronti dell’Agenzia è disciplinata dalle disposizioni pertinenti che si applicano al personale dell’Agenzia.

Articolo 28

Lingue

1.   All’Agenzia si applica il regolamento n. 1 del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (23). Gli Stati membri e gli altri organismi da essi designati possono rivolgersi all’Agenzia e ottenere la risposta in una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione di loro scelta.

2.   I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell’Agenzia sono forniti dal Centro di traduzione per gli organismi dell’Unione europea.

Articolo 29

Protezione dei dati personali

1.   Per il trattamento dei dati relativi agli individui, in particolare nell’espletamento dei suoi compiti, l’Agenzia rispetta i principi di protezione dei dati personali previsti dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 e vi è assoggettata.

2.   Il consiglio di amministrazione adotta le misure di attuazione di cui all’articolo 24, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 45/2001. Il consiglio di amministrazione può adottare misure aggiuntive necessarie per l’applicazione del regolamento (CE) n. 45/2001 da parte dell’Agenzia.

Articolo 30

Partecipazione di paesi terzi

1.   Alle attività dell’Agenzia possono partecipare i paesi terzi che hanno concluso con l’Unione europea accordi in virtù dei quali hanno adottato e applicano gli atti giuridici dell’Unione nella materia disciplinata dal presente regolamento.

2.   In forza delle pertinenti disposizioni di tali accordi sono concordate soluzioni organizzative relative in particolare alla natura, alla portata e alle modalità di partecipazione di tali paesi alle attività dell’Agenzia, comprese disposizioni riguardanti la partecipazione alle iniziative intraprese dall’Agenzia, i contributi finanziari e il personale.

Articolo 31

Norme di sicurezza in materia di protezione di informazioni classificate

L’Agenzia applica i principi di sicurezza contenuti nelle norme di sicurezza della Commissione per la protezione delle informazioni classificate dell’Unione europea (ICUE) e delle informazioni delicate non classificate, enunciate nell’allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom. Essi riguardano, tra l’altro, le disposizioni che disciplinano lo scambio, il trattamento e la conservazione di tali informazioni.

SEZIONE 7

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32

Valutazione e riesame

1.   Entro il 20 giugno 2018 la Commissione richiede una valutazione per esaminare, in particolare, l’impatto, l’efficacia e l’efficienza dell’Agenzia e le sue metodologie di lavoro. La valutazione esamina altresì l’eventuale necessità di modificare il mandato dell’Agenzia e le implicazioni finanziarie di tali modifiche.

2.   La valutazione di cui al paragrafo 1 tiene conto di qualsiasi riscontro pervenuto all’Agenzia in relazione alle sue attività.

3.   La Commissione trasmette la relazione di valutazione unitamente alle sue conclusioni al Parlamento europeo, al Consiglio e al consiglio di amministrazione. Le risultanze della valutazione sono rese pubbliche.

4.   Costituisce parte della valutazione un esame dei risultati conseguiti dall’Agenzia in relazione ai suoi obiettivi, al suo mandato e ai suoi compiti. Se la Commissione ritiene che sia giustificato mantenere l’Agenzia tenuto conto dei suoi obiettivi, mandato e compiti, può proporre che la durata del mandato dell’Agenzia quale indicata all’articolo 36 sia prorogata.

Articolo 33

Cooperazione dello Stato membro ospitante

Lo Stato membro che ospita l’Agenzia fornisce le migliori condizioni possibili al fine di garantire il corretto funzionamento dell’Agenzia, compresi l’accessibilità della sede, l’esistenza di strutture scolastiche adeguate per i figli del personale, un accesso adeguato al mercato del lavoro, alla sicurezza sociale e alle cure mediche per i figli e i coniugi.

Articolo 34

Controllo amministrativo

L’operato dell’Agenzia è sottoposto al controllo del Mediatore in conformità dell’articolo 228 TFUE.

Articolo 35

Abrogazione e sostituzione

1.   Il regolamento (CE) n. 460/2004 è abrogato.

I riferimenti al regolamento (CE) n. 460/2004 e all’ENISA si intendono fatti al presente regolamento e all’Agenzia.

2.   L’Agenzia sostituisce l’Agenzia istituita dal regolamento (CE) n. 460/2004 per quanto riguarda diritti di proprietà, accordi, obblighi giuridici, contratti di lavoro, impegni finanziari e responsabilità.

Articolo 36

Durata

L’Agenzia è istituita per un periodo di sette anni a decorrere dal 19 giugno 2013.

Articolo 37

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 21 maggio 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

L. CREIGHTON


(1)  GU C 107 del 6.4.2011, pag. 58.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 maggio 2013.

(3)  Decisione 2004/97/CE, Euratom adottata di comune accordo dai rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti a livello di capi di Stato o di governo, del 13 dicembre 2003, relativa alla fissazione delle sedi di taluni uffici ed agenzie dell’Unione europea (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 15).

(4)  Regolamento (CE) n. 460/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che istituisce l’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 1007/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 460/2004 che istituisce l’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione per quanto riguarda la durata dell’Agenzia (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) n. 580/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 460/2004 che istituisce l’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione per quanto riguarda la durata dell’Agenzia (GU L 165 del 24.6.2011, pag. 3).

(7)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

(8)  GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

(9)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(10)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.

(11)  Regolamento (CE) n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l’Ufficio (GU L 337 del 18.12.2009, pag. 1).

(12)  Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37).

(13)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(14)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(15)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(16)  GU C 101 dell’1.4.2011, pag. 20.

(17)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

(18)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(19)  GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1.

(20)  Regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1).

(21)  Accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15).

(22)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(23)  GU 17 del 6.10.1958, pag. 385/58.


18.6.2013   

IT

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L 165/59


REGOLAMENTO (UE) N. 527/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 21 maggio 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'esclusione di alcuni paesi dall'elenco delle regioni o degli Stati che hanno concluso negoziati

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

I negoziati sugli accordi di partenariato economico («accordi») tra:

 

gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, si sono conclusi il 16 dicembre 2007;

 

la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la parte Africa centrale (Repubblica del Camerun), dall'altro, si sono conclusi il 17 dicembre 2007;

 

il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, si sono conclusi il 13 dicembre 2007;

 

la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, si sono conclusi il 7 dicembre 2007;

 

gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, si sono conclusi il 28 novembre 2007 (la Repubblica delle Seychelles e la Repubblica dello Zimbabwe), il 4 dicembre 2007 (la Repubblica di Maurizio), l'11 dicembre 2007 (l'Unione delle Comore e la Repubblica del Madagascar) e il 30 settembre 2008 (la Repubblica dello Zambia);

 

la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra, si sono conclusi il 23 novembre 2007 (la Repubblica del Botswana, il Regno di Lesotho, il Regno dello Swaziland e la Repubblica del Mozambico) e il 3 dicembre 2007 (la Repubblica di Namibia);

 

la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati partner della Comunità dell'Africa orientale, dall'altra, si sono conclusi il 27 novembre 2007;

 

la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra, si sono conclusi il 23 novembre 2007.

(2)

La conclusione dei negoziati sugli accordi da parte di: Antigua e Barbuda, Commonwealth delle Bahamas, Barbados, Belize, Repubblica del Botswana, Repubblica del Burundi, Repubblica del Camerun, Unione delle Comore, Repubblica della Costa d'Avorio, Commonwealth di Dominica, Repubblica dominicana, Repubblica di Figi, Repubblica del Ghana, Grenada, Repubblica cooperativistica della Guyana, Repubblica di Haiti, Giamaica, Repubblica del Kenya, Regno di Lesotho, Repubblica del Madagascar, Repubblica di Maurizio, Repubblica del Mozambico, Repubblica di Namibia, Stato indipendente di Papua Nuova Guinea, Repubblica del Ruanda, Federazione di Saint Kitts e Nevis, Santa Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Repubblica delle Seychelles, Repubblica di Suriname, Regno dello Swaziland, Repubblica unita di Tanzania, Repubblica di Trinidad e Tobago, Repubblica dell'Uganda, Repubblica dello Zambia e Repubblica dello Zimbabwe ha consentito la loro iscrizione nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (2).

(3)

La Repubblica del Botswana, la Repubblica del Burundi, la Repubblica del Camerun, l'Unione delle Comore, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Repubblica di Figi, la Repubblica del Ghana, la Repubblica di Haiti, la Repubblica del Kenya, il Regno di Lesotho, la Repubblica del Mozambico, la Repubblica di Namibia, la Repubblica del Ruanda, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda e la Repubblica dello Zambia non hanno adottato le misure necessarie alla ratifica dei rispettivi accordi.

(4)

Di conseguenza, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1528/2007, e, in particolare, della lettera b) dello stesso, è opportuno modificarne l'allegato I per escludere tali paesi dallo stesso.

(5)

Al fine di garantire che tali paesi possano essere prontamente reinseriti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 non appena abbiano adottato le misure necessarie alla ratifica dei rispettivi accordi, e in attesa dell'entrata in vigore degli stessi, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per reinserire i paesi esclusi dall'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 mediante il presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1528/2007 è così modificato:

1)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 2 bis

Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 2 ter al fine di modificare l'allegato I del presente regolamento mediante il reinserimento delle regioni o degli Stati del gruppo ACP esclusi da tale allegato ai sensi del regolamento (UE) n. 527/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che abbiano, in seguito a tale esclusione, adottato le misure necessarie alla ratifica dei rispettivi accordi.

Articolo 2 ter

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2 bis è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 21 giugno 2013. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 2 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

2)

l'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 21 maggio 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

L. CREIGHTON


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 13 settembre 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura dell'11 dicembre 2012 (GU C 39 E del 12.2.2013, pag. 1). Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2013.

(2)  GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1.

(3)  GU L 165 del 18.6.2013, pag. 59.»;


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Elenco delle regioni o degli Stati che hanno concluso negoziati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2

 

ANTIGUA E BARBUDA

 

COMMONWEALTH DELLE BAHAMAS

 

BARBADOS

 

BELIZE

 

COMMONWEALTH DI DOMINICA

 

REPUBBLICA DOMINICANA

 

GRENADA

 

REPUBBLICA COOPERATIVISTICA DELLA GUYANA

 

GIAMAICA

 

REPUBBLICA DEL MADAGASCAR

 

REPUBBLICA DI MAURIZIO

 

STATO INDIPENDENTE DI PAPUA NUOVA GUINEA

 

FEDERAZIONE DI SAINT KITTS E NEVIS

 

SANTA LUCIA

 

SAINT VINCENT E GRENADINE

 

REPUBBLICA DELLE SEYCHELLES

 

REPUBBLICA DI SURINAME

 

REPUBBLICA DI TRINIDAD E TOBAGO

 

REPUBBLICA DELLO ZIMBABWE»


18.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 165/62


REGOLAMENTO (UE) N. 528/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 giugno 2013

recante modifica del regolamento (CE) n. 450/2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato), per quanto riguarda la data di applicazione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 33, 114 e 207,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) (3), è destinato a sostituire il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (4). Il regolamento (CE) n. 450/2008 è entrato in vigore il 24 giugno 2008, ma diventa applicabile, in conformità dell'articolo 188, paragrafo 2, dello stesso, soltanto quando le sue disposizioni di attuazione sono applicabili e al più tardi il 24 giugno 2013.

(2)

Il 20 febbraio 2012 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di regolamento che istituisce il codice doganale dell'Unione. Si tratta di una rifusione del regolamento (CE) n. 450/2008, intesa a sostituire detto regolamento prima della data finale stabilita per la sua applicazione, vale a dire il 24 giugno 2013. Tuttavia, la procedura legislativa ordinaria non può essere completata in tempo utile per l'adozione e l'entrata in vigore del regolamento proposto prima di tale data. In assenza di misure legislative correttive, il regolamento (CE) n. 450/2008 diventerebbe quindi applicabile il 24 giugno 2013 e il regolamento (CEE) n. 2913/92 sarebbe abrogato. Ciò provocherebbe una situazione di incertezza giuridica riguardo alla normativa doganale effettivamente applicabile a partire da quella data e costituirebbe quindi un ostacolo al mantenimento di un quadro giuridico dell'Unione completo e coerente per il settore doganale, in attesa dell'adozione del regolamento proposto.

(3)

Al fine di evitare tali gravi difficoltà per quanto concerne la normativa doganale dell'Unione e di lasciare al Parlamento europeo e al Consiglio un adeguato lasso di tempo per completare il processo di adozione della rifusione del codice doganale dell'Unione, è opportuno posticipare la data finale per l'applicazione del regolamento (CE) n. 450/2008, prevista all'articolo 188, paragrafo 2, secondo comma, dello stesso. La nuova data di applicazione ritenuta adeguata a tal fine è il 1o novembre 2013.

(4)

Considerata l'urgenza del caso in oggetto, dovrebbe essere ammessa un'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

(5)

È opportuno pertanto modificare il regolamento (CE) n. 450/2008 di conseguenza,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 188, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 450/2008, la data "24 giugno 2013" è sostituita dalla data "1o novembre 2013".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, 12 giugno 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

L. CREIGHTON


(1)  Parere del 22 maggio 2013 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 23 maggio 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 10 giugno 2013.

(3)  GU L 145 del 4.6.2008, pag. 1.

(4)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


DIRETTIVE

18.6.2013   

IT

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L 165/63


DIRETTIVA 2013/11/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 21 maggio 2013

sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE

(Direttiva sull'ADR per i consumatori)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 169, paragrafo 1, e l'articolo 169, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabiliscono che l'Unione deve contribuire ad assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori mediante misure adottate a norma dell'articolo 114 TFUE. L'articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea stabilisce che nelle politiche dell'Unione deve essere garantito un livello elevato di protezione dei consumatori.

(2)

Conformemente all'articolo 26, paragrafo 2, TFUE, il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci e dei servizi. Il mercato interno dovrebbe fornire ai consumatori un valore aggiunto, inteso come qualità superiore, maggiore varietà, prezzi ragionevoli e rigide norme di sicurezza per beni e servizi, al fine di promuovere un elevato livello di protezione dei consumatori.

(3)

La frammentazione del mercato interno è negativa per la competitività, la crescita e la creazione di posti di lavoro dell'Unione. Per il completamento del mercato interno è essenziale eliminare ostacoli diretti e indiretti al suo corretto funzionamento e migliorare la fiducia dei cittadini.

(4)

È opportuno che i consumatori traggano vantaggio dall'accesso a mezzi facili, efficaci, rapidi e a basso costo per risolvere le controversie nazionali e transfrontaliere derivanti da contratti di vendita o di servizi, in modo da rafforzare la loro fiducia nel mercato. Tale accesso dovrebbe valere sia per le operazioni online che per quelle offline, soprattutto se i consumatori acquistano oltre confine.

(5)

La risoluzione alternativa delle controversie (ADR) offre una soluzione semplice, rapida ed extragiudiziale alle controversie tra consumatori e professionisti. Tuttavia, l'ADR non è ancora sviluppata in maniera sufficiente e coerente nell'Unione. È deplorevole che, nonostante le raccomandazioni della Commissione 98/257/CE, del 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo (3), e 2001/310/CE, del 4 aprile 2001, sui principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo (4), l'ADR non sia stato attuato correttamente e non funzioni in modo soddisfacente in tutte le zone geografiche o in tutti i settori economici dell'Unione. I consumatori e i professionisti non sono ancora a conoscenza dei meccanismi extraprocessuali di ricorso esistenti e soltanto un'esigua percentuale di cittadini sa come presentare un reclamo a un organismo ADR. Laddove le procedure ADR sono disponibili, i loro livelli qualitativi variano notevolmente da uno Stato membro all'altro e le controversie transfrontaliere non sono spesso trattate in modo efficace dagli organismi ADR.

(6)

Le disparità nella copertura, nella qualità e nella conoscenza dell'ADR tra gli Stati membri rappresentano una barriera al mercato interno e sono da annoverare tra le ragioni per cui molti consumatori evitano di effettuare acquisti transfrontalieri e temono che eventuali controversie con i professionisti non possano essere risolte in modo facile, rapido ed economico. Per le medesime ragioni, i professionisti potrebbero astenersi dal vendere a consumatori che risiedono in altri Stati membri che non offrono un accesso sufficiente a procedure ADR di qualità elevata. Inoltre, i professionisti stabiliti in uno Stato membro che non dispone di sufficienti procedure ADR di alta qualità si trovano svantaggiati sul piano della concorrenza rispetto ai professionisti che hanno accesso a tali procedure e che possono pertanto risolvere le controversie con i consumatori in modo più rapido e più economico.

(7)

Affinché i consumatori possano avvalersi di tutte le potenzialità del mercato interno, l'ADR dovrebbe essere disponibile per tutti i tipi di controversie, a livello nazionale e transfrontaliero, contemplati dalla presente direttiva, le procedure ADR dovrebbero rispettare i requisiti di qualità che si applicano in tutta l'Unione e i consumatori e i professionisti dovrebbero essere a conoscenza dell'esistenza di tali procedure. Tenuto conto dell'aumento del commercio transfrontaliero e della circolazione di persone, è altresì importante che gli organismi ADR trattino le controversie transfrontaliere in modo efficace.

(8)

Come auspicato dal Parlamento europeo nelle risoluzioni del 25 ottobre 2011 sui metodi alternativi di soluzione delle controversie in materia civile, commerciale e familiare e del 20 maggio 2010 sulla creazione di un mercato unico per i consumatori e i cittadini, è opportuno che qualsiasi approccio olistico al mercato unico orientato ai cittadini sviluppi in modo prioritario sistemi di ricorso semplici, economici, utili e accessibili.

(9)

Nella comunicazione del 13 aprile 2011 intitolata «Atto per il mercato unico — Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia — "Insieme per una nuova crescita" », la Commissione ha identificato la legislazione sulla ADR che include il commercio elettronico nel novero delle dodici leve per stimolare la crescita, rafforzare la fiducia e compiere progressi verso il completamento del mercato unico.

(10)

Nelle conclusioni del 24-25 marzo e del 23 ottobre 2011 il Consiglio europeo ha invitato il Parlamento europeo e il Consiglio ad adottare entro la fine del 2012 una prima serie di provvedimenti prioritari per conferire un nuovo slancio al mercato unico. Inoltre, nelle conclusioni del 30 maggio 2011 sulle priorità per rilanciare il mercato unico il Consiglio dell'Unione europea ha sottolineato l'importanza del commercio elettronico e ha convenuto che i sistemi ADR per i consumatori possono offrire la possibilità di un ricorso economico, semplice e rapido sia ai consumatori che ai professionisti. L'attuazione efficace di tali sistemi richiede il costante impegno politico e il sostegno di tutte le parti interessate, senza compromettere l'accessibilità, la trasparenza, la flessibilità, la rapidità e la qualità del processo decisionale in seno agli organismi ADR che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

(11)

Data la crescente importanza del commercio elettronico e, in particolare, del commercio transfrontaliero quale pilastro dell'attività economica dell'Unione, sono necessari un'infrastruttura ADR opportunamente funzionante per le controversie dei consumatori e un quadro opportunamente integrato di risoluzione delle controversie online per le controversie dei consumatori derivanti da operazioni effettuate online (ODR) al fine di conseguire l'obiettivo dell'atto per il mercato unico, di rafforzare la fiducia dei cittadini nel mercato interno.

(12)

La presente direttiva e il regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori (5), costituiscono due strumenti legislativi interconnessi e complementari. Il regolamento (UE) n. 524/2013 prevede l'istituzione di una piattaforma ODR che fornisce ai consumatori e ai professionisti un unico punto di accesso extragiudiziale per la risoluzione delle controversie online, attraverso organismi ADR che sono collegati alla piattaforma e offrono un'ADR tramite procedure ADR di qualità. La disponibilità nell'Unione di organismi ADR di qualità costituisce quindi un presupposto essenziale del corretto funzionamento della piattaforma per ODR.

(13)

La presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai servizi non economici di interesse generale. Per «servizi non economici» si intendono servizi che non sono prestati a fini economici. Di conseguenza, i servizi non economici di interesse generale prestati dallo Stato o per conto dello Stato, senza corrispettivo economico, non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva, a prescindere dalla forma giuridica sotto la quale tali servizi sono prestati.

(14)

La presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai servizi di assistenza sanitaria di cui all'articolo 3, lettera a), della direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera (6).

(15)

Lo sviluppo, all'interno dell'Unione, di un'ADR che funzioni correttamente è necessario per rafforzare la fiducia dei consumatori nel mercato interno, anche nel settore del commercio elettronico, nonché a sfruttare le potenzialità e le opportunità offerte dal commercio transfrontaliero e online. Tale sviluppo dovrebbe fondarsi sulle procedure ADR che già esistono negli Stati membri e rispettare le loro tradizioni giuridiche. Gli organismi correttamente funzionanti di risoluzione delle controversie, sia esistenti che nuovi, che soddisfano i requisiti di qualità stabiliti dalla presente direttiva, dovrebbero essere considerati «organismi ADR» ai sensi della presente direttiva. La diffusione di ADR può inoltre rivelarsi importante in quegli Stati membri dove esiste una congestione importante di cause pendenti dinanzi agli organi giurisdizionali, che non consente ai cittadini dell'Unione di esercitare il loro diritto a un processo equo in tempi ragionevoli.

(16)

La presente direttiva dovrebbe applicarsi alle controversie tra consumatori e professionisti concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi, sia online che offline, in tutti i settori economici, diversi dai settori oggetto di esenzione. Dovrebbero essere comprese le controversie derivanti dalla vendita o dalla fornitura di contenuti digitali dietro corrispettivo economico. La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai reclami presentati dai consumatori nei confronti dei professionisti. Essa non dovrebbe applicarsi ai reclami presentati dai professionisti nei riguardi di consumatori o alle controversie tra professionisti. Tuttavia, essa non dovrebbe impedire agli Stati membri di adottare o mantenere in vigore disposizioni relative a procedure per la risoluzione extragiudiziale di tali controversie.

(17)

Gli Stati membri dovrebbero poter mantenere o introdurre disposizioni nazionali relative a procedure non contemplate dalla presente direttiva, quali procedure interne di trattamento dei reclami gestite dal professionista. Tali procedure interne di trattamento dei reclami possono costituire uno strumento efficace per la risoluzione delle controversie dei consumatori nelle fasi iniziali.

(18)

La definizione di «consumatore» dovrebbe comprendere le persone fisiche che agiscono per scopi estranei alla loro attività commerciale, industriale, artigianale o professionale. Tuttavia, se il contratto è stipulato per scopi in parte interni ed in parte esterni all'attività commerciale della persona (contratti a duplice scopo) e lo scopo dell'operazione è limitato in modo da non risultare predominante nel contesto generale della fornitura, tale persona dovrebbe essere parimenti considerata come un consumatore.

(19)

Alcuni atti giuridici dell'Unione in vigore già contengono disposizioni relative all'ADR. Per garantire la certezza giuridica è opportuno prevedere che, in caso di conflitto, prevalga la presente direttiva, salvo qualora sia espressamente previsto altrimenti. In particolare, la presente direttiva non dovrebbe pregiudicare la direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale (7), che definisce già un quadro di riferimento per i sistemi di mediazione a livello di Unione per quanto concerne le controversie transfrontaliere, senza impedire l'applicazione di tale direttiva ai sistemi di mediazione interna. La presente direttiva è destinata a essere applicata orizzontalmente a tutti i tipi di procedure ADR, comprese le procedure ADR contemplate dalla direttiva 2008/52/CE.

(20)

Gli organismi ADR sono molto diversi nell'Unione e all'interno degli Stati membri. La presente direttiva dovrebbe applicarsi a qualsiasi organismo che sia istituito su base permanente, offra la risoluzione di una controversia tra un consumatore e un professionista attraverso una procedura ADR e sia inserito in elenco conformemente alla presente direttiva. La presente direttiva può anche applicarsi agli organismi di risoluzione delle controversie autorizzati dagli Stati membri a imporre soluzioni vincolanti per le parti. Tuttavia, una procedura extragiudiziale istituita su base ad hoc per un'unica controversia tra un consumatore e un professionista non dovrebbe essere considerata una procedura ADR.

(21)

Inoltre, le procedure ADR sono molto diverse nell'Unione e all'interno degli Stati membri. Esse possono prendere la forma di procedure in cui l'organismo ADR riunisce le parti allo scopo di facilitare una soluzione amichevole, di procedure in cui tale organismo ADR propone una soluzione o di procedure in cui lo stesso organismo ADR impone una soluzione. Le procedure ADR possono anche consistere in una combinazione di due o più procedure di questo tipo. È opportuno che la presente direttiva non pregiudichi la forma che le procedure ADR assumono negli Stati membri.

(22)

Le procedure dinanzi a organismi di risoluzione delle controversie in cui le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie sono alle dipendenze del professionista o ricevono da quest'ultimo, sotto qualunque forma, la loro unica remunerazione rischiano di essere esposte a un conflitto di interessi. Pertanto, tali procedure dovrebbero, di norma, essere escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva, a meno che uno Stato membro decida che tali procedure si possono considerare procedure ADR ai sensi della direttiva stessa e a condizione che detti organismi siano pienamente conformi ai requisiti specifici di indipendenza e di imparzialità stabiliti dalla presente direttiva. Gli organismi ADR che offrono la risoluzione delle controversie attraverso tali procedure dovrebbero essere soggetti alla valutazione periodica della loro conformità ai requisiti di qualità stabiliti dalla presente direttiva, inclusi i requisiti specifici aggiuntivi che garantiscono la loro indipendenza.

(23)

La presente direttiva non dovrebbe applicarsi alle procedure presso sistemi di trattamento dei reclami dei consumatori gestiti dal professionista, né alle negoziazioni dirette tra le parti. Inoltre, essa non dovrebbe applicarsi ai tentativi messi in atto da un giudice al fine di giungere a una composizione della controversia nel corso di un procedimento giudiziario riguardante la controversia stessa.

(24)

Gli Stati membri dovrebbero garantire che le controversie oggetto della presente direttiva possano essere presentate a un organismo ADR conforme ai requisiti da essa stabiliti e inserito in elenco ai sensi della stessa. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di ottemperare a tale obbligo basandosi sugli organismi ADR correttamente funzionanti esistenti e adeguandone l'ambito d'applicazione, se necessario, oppure creando nuovi organismi ADR. La presente direttiva non dovrebbe precludere il funzionamento di organismi di risoluzione delle controversie esistenti nell'ambito di autorità nazionali di protezione dei consumatori negli Stati membri dove i funzionari pubblici sono incaricati della risoluzione delle controversie. I funzionari pubblici dovrebbero essere considerati rappresentanti sia degli interessi dei consumatori sia di quelli dei professionisti. La presente direttiva non dovrebbe obbligare gli Stati membri a creare organismi ADR specifici per ogni settore del commercio al dettaglio. Ove necessario, per assicurare una copertura settoriale e geografica totale e l'accesso all'ADR, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di provvedere alla creazione di un organismo ADR residuo, che tratti le controversie per la risoluzione delle quali nessun organismo ADR specifico è competente. Gli organismi ADR residui costituiscono una garanzia per consumatori e professionisti che non sussistano lacune nell'accesso a un organismo ADR.

(25)

La presente direttiva non dovrebbe impedire agli Stati membri di mantenere o introdurre una normativa sulle procedure di soluzione extragiudiziale di controversie dei consumatori di natura contrattuale che siano conformi ai requisiti stabiliti nella presente direttiva. Inoltre, al fine di assicurare che gli organismi ADR possano operare efficacemente, tali organismi dovrebbero poter mantenere o introdurre, conformemente al diritto dello Stato membro in cui sono stabiliti, norme procedurali che consentano loro di rifiutare il trattamento di controversie in circostanze specifiche, ad esempio se una controversia è troppo complessa e sarebbe pertanto risolta più efficacemente da un organo giurisdizionale. Non dovrebbe tuttavia essere permesso che norme di procedura che consentono agli organismi ADR di rifiutare il trattamento di una controversia ostacolino in modo significativo l'accesso dei consumatori alle procedure ADR, compresi i casi di controversie transfrontaliere. Di conseguenza, allorché prevedono una soglia monetaria, gli Stati membri dovrebbero sempre tenere conto del fatto che il valore effettivo della controversia può variare tra Stati membri e, pertanto, che una soglia sproporzionatamente elevata in uno Stato membro potrebbe ostacolare l'accesso dei consumatori di altri Stati membri alle procedure ADR. Gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti ad assicurare che il consumatore possa presentare il suo reclamo presso un altro organismo ADR nei casi in cui un organismo ADR cui sia stato presentato il reclamo in primo luogo lo abbia respinto per via delle sue norme procedurali. In tali casi, si dovrebbe considerare che gli Stati membri abbiano ottemperato ai propri obblighi di garantire la copertura totale degli organismi ADR.

(26)

La presente direttiva dovrebbe consentire ai professionisti stabiliti in uno Stato membro di adire un organismo ADR stabilito in un altro Stato membro. Al fine di migliorare la copertura e l'accesso dei consumatori all'ADR in tutta l'Unione, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di decidere di far ricorso a organismi ADR stabiliti in un altro Stato membro ovvero organismi regionali, transnazionali o paneuropei di risoluzione delle controversie nei quali i professionisti di diversi Stati membri sono coperti dallo stesso organismo ADR. Il ricorso a organismi ADR stabiliti in un altro Stato membro o a organismi ADR transnazionali o paneuropei dovrebbe, tuttavia, lasciare impregiudicata la responsabilità che incombe agli Stati membri di assicurare la copertura totale e l'accesso agli organismi ADR.

(27)

La presente direttiva non dovrebbe impedire agli Stati membri di mantenere o introdurre procedure ADR che trattano congiuntamente controversie identiche o simili tra un professionista e vari consumatori. È opportuno effettuare una valutazione d'impatto globale sulle composizioni extragiudiziali collettive prima di proporre tali composizioni a livello di Unione. L'esistenza di un sistema efficace per i reclami collettivi e un facile ricorso alle procedure ADR dovrebbero essere complementari e le procedure non dovrebbero escludersi reciprocamente.

(28)

Il trattamento di informazioni relative a controversie oggetto della presente direttiva dovrebbe avvenire nel rispetto delle regole sulla tutela dei dati personali stabilite dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri adottate a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (8).

(29)

È opportuno che la riservatezza e la privacy siano sempre rispettate durante la procedura ADR. Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a salvaguardare la riservatezza delle procedure ADR in tutti i procedimenti giudiziari in materia civile o commerciale successivi o negli arbitrati.

(30)

Gli Stati membri dovrebbero nondimeno assicurare che gli organismi ADR rendano pubbliche eventuali problematiche sistematiche o significative che si presentano di frequente e sono causa di controversie tra consumatori e professionisti. Le informazioni comunicate al riguardo potrebbero essere accompagnate da raccomandazioni sul modo di evitare o risolvere problematiche analoghe in futuro, al fine di migliorare le norme dei professionisti, agevolando lo scambio di informazioni e di migliori prassi.

(31)

È opportuno che gli Stati membri garantiscano che gli organismi ADR risolvano le controversie in modo equo, pratico e proporzionato sia nei confronti dei consumatori che dei professionisti, sulla base di una valutazione oggettiva delle circostanze nelle quali il reclamo è presentato e nel rispetto dei diritti delle parti.

(32)

L'indipendenza e l'integrità degli organismi ADR sono di importanza cruciale per persuadere i cittadini dell'Unione che i meccanismi ADR offrono loro un risultato equo e indipendente. È opportuno che la persona fisica o l'organismo collegiale incaricati della procedura ADR siano indipendenti da tutti coloro che potrebbero avere un interesse nel relativo esito e che non si trovino in situazioni di conflitto di interessi che potrebbero impedire loro di prendere una decisione in modo equo, imparziale e indipendente.

(33)

Le persone fisiche incaricate dell'ADR dovrebbero essere considerate imparziali solo se non possono essere oggetto di pressioni che potenzialmente influiscono sul loro atteggiamento nei confronti della controversia. Per garantire l'indipendenza della loro azione, tali persone dovrebbero essere nominate per un periodo sufficiente e non dovrebbero essere soggette a istruzioni dell'una o dell'altra delle parti o del loro rappresentante.

(34)

Al fine di garantire l'assenza di eventuali conflitti di interessi, è opportuno che le persone fisiche incaricate dell'ADR divulghino tutte le circostanze eventualmente in grado di incidere sulla loro indipendenza e imparzialità o di dare adito a conflitti di interessi con l'una o l'altra delle parti della controversia che sono chiamati a risolvere. Potrebbe trattarsi di qualsiasi interesse finanziario, diretto o indiretto, nell'esito della procedura ADR o di eventuali rapporti personali o commerciali con una o più parti nei tre anni precedenti all'assunzione del posto, anche a qualunque titolo, estranei ai fini dell'ADR in cui la persona interessata abbia agito a vantaggio di una o più parti, di un'organizzazione professionale o di un'associazione di imprese di cui una delle parti sia membro o a vantaggio di qualsiasi altro suo membro.

(35)

La necessità di garantire l'assenza di tali pressioni si manifesta in particolare quando le persone fisiche incaricate dell'ADR sono alle dipendenze del professionista o percepiscono da esso una qualsiasi forma di remunerazione. È opportuno pertanto prevedere requisiti specifici nel caso in cui gli Stati membri decidano di consentire che le procedure di risoluzione delle controversie in tali casi si possono considerare procedure ADR ai sensi della presente direttiva. Le persone fisiche incaricate dell'ADR che sono alle dipendenze di un'organizzazione professionale o di un'associazione di imprese di cui il professionista è membro o che ricevono da queste ultime, sotto qualsiasi forma, la loro unica remunerazione, dovrebbero avere a loro disposizione risorse di bilancio distinte e apposite, sufficienti ad assolvere i loro compiti.

(36)

Ai fini del successo dell'ADR, in particolare per garantire il necessario grado di fiducia nelle relative procedure, è essenziale che le persone fisiche incaricate dell'ADR possiedano le competenze richieste dalla loro funzione, inclusa una comprensione generale del diritto. In particolare, tali persone dovrebbero possedere conoscenze giuridiche generali sufficienti per comprendere le implicazioni giuridiche della controversia, senza dover necessariamente essere professionisti legali qualificati.

(37)

L'applicabilità di taluni principi qualitativi alle procedure ADR rafforza la fiducia dei consumatori e dei professionisti in tali procedure. Tali principi qualitativi sono stati originariamente elaborati al livello dell'Unione mediante le raccomandazioni 98/257/CE e 2001/310/CE. Rendendo vincolanti alcuni dei principi contenuti nelle raccomandazioni della Commissione summenzionate, la presente direttiva stabilisce una serie di requisiti di qualità che si applicano a tutte le procedure ADR seguite da un organismo ADR notificato alla Commissione.

(38)

La presente direttiva dovrebbe stabilire requisiti di qualità per gli organismi ADR che garantiscano un pari livello di protezione e parità di diritti dei consumatori nelle controversie sia nazionali che transfrontaliere. La presente direttiva non dovrebbe impedire agli Stati membri di adottare o mantenere norme che vadano al di là di quanto in essa previsto.

(39)

È opportuno che gli organismi ADR siano accessibili e trasparenti. Per garantire la trasparenza degli organismi e delle procedure ADR è necessario che le parti ricevano le informazioni chiare e accessibili che consentono loro di decidere con cognizione di causa prima di avviare una procedura ADR. La comunicazione di tali informazioni ai professionisti non dovrebbe essere richiesta qualora la loro partecipazione alle procedure ADR sia obbligatoria in base al diritto nazionale.

(40)

Un organismo ADR che funzioni correttamente dovrebbe concludere tempestivamente procedimenti di risoluzione delle controversie online entro un termine di 90 giorni di calendario, che decorre dalla data in cui l'organismo ADR ha ricevuto il reclamo, inclusa tutta la documentazione pertinente a esso relativa e termina nella data in cui l'esito della procedura ADR è comunicato. L'organismo ADR che ha ricevuto il reclamo dovrebbe notificarlo alle parti una volta ricevuta tutta la documentazione necessaria per l'espletamento della procedura ADR. In casi eccezionali di controversie particolarmente complesse, anche quando una delle parti non ha la possibilità, per motivi giustificati, di partecipare alla procedura ADR, l'organismo ADR dovrebbe avere la possibilità di prorogare tale termine allo scopo di esaminare il caso in questione. Le parti dovrebbero essere informate di tale proroga e della durata approssimativa prevista del periodo necessario per la conclusione della controversia.

(41)

Le procedure ADR dovrebbero essere preferibilmente gratuite per il consumatore. Qualora siano applicati eventuali costi, la procedura ADR dovrebbe essere accessibile, attraente e poco onerosa per i consumatori. A tal fine, i costi non dovrebbero superare un importo simbolico.

(42)

Le procedure ADR dovrebbero essere eque, di modo che le parti di una controversia siano informate in modo esauriente dei loro diritti e delle conseguenze delle loro scelte nel contesto della procedura ADR. Gli organismi ADR dovrebbero informare i consumatori riguardo ai loro diritti prima che accettino o seguano la soluzione proposta. Entrambe le parti dovrebbero essere in grado di presentare informazioni ed elementi di prova senza essere fisicamente presenti.

(43)

Un accordo tra un consumatore e un professionista riguardo alla presentazione di reclami presso un organismo ADR non dovrebbe essere vincolante per il consumatore se è stato concluso prima del sorgere della controversia e se ha l'effetto di privare il consumatore del suo diritto di adire un organo giurisdizionale per la risoluzione della controversia stessa. Inoltre, nelle procedure ADR volte a comporre la controversia mediante l'imposizione di una soluzione, la soluzione imposta dovrebbe essere vincolante per le parti soltanto a condizione che queste siano state preventivamente informate del suo carattere vincolante e abbiano specificatamente dato il loro assenso. La specifica accettazione del professionista non dovrebbe essere richiesta se le norme nazionali dispongono che soluzioni di questo tipo vincolano i professionisti.

(44)

Nelle procedure ADR volte a comporre la controversia mediante l'imposizione di una soluzione al consumatore, in circostanze che non comportano un conflitto di leggi, la soluzione imposta non dovrebbe avere l'effetto di privare il consumatore della protezione garantitagli dalle disposizioni cui non è permesso derogare convenzionalmente in virtù della legislazione dello Stato membro in cui il consumatore e il professionista risiedono abitualmente. In circostanze che comportano un conflitto di leggi, in cui la legge applicabile al contratto di vendita o di servizi è determinata ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (9), la soluzione imposta dall'organismo ADR non dovrebbe avere l'effetto di privare il consumatore della protezione garantitagli dalle disposizioni cui non è permesso derogare convenzionalmente in virtù della legislazione dello Stato membro in cui il consumatore risiede abitualmente. In circostanze che comportano un conflitto di leggi, in cui la legge applicabile al contratto di vendita o di servizi è determinata ai sensi dell'articolo 5, paragrafi da 1 a 3, della convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (10), la soluzione imposta dall'organismo ADR non dovrebbe avere l'effetto di privare il consumatore della protezione garantitagli dalle norme obbligatorie della legislazione dello Stato membro in cui il consumatore risiede abitualmente.

(45)

Il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale sono diritti fondamentali previsti dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Pertanto, l'obiettivo delle procedure ADR non dovrebbe essere né quello di sostituire le procedure giudiziali né quello di privare i consumatori o i professionisti del diritto di rivolgersi agli organi giurisdizionali. È opportuno che la presente direttiva non contenga alcun elemento che possa impedire alle parti di esercitare il diritto di accesso al sistema giudiziario. Nei casi in cui una controversia non possa essere risolta secondo una determinata procedura ADR il cui esito non sia vincolante, è auspicabile che alle parti non sia successivamente impedito di avviare un procedimento giudiziario in relazione a tale controversia. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di scegliere i mezzi appropriati per conseguire tale obiettivo. Essi dovrebbero poter prevedere, tra l'altro, che i termini di prescrizione o decadenza non vengano a scadenza durante una procedura ADR.

(46)

Ai fini di un loro efficiente funzionamento, è opportuno che gli organismi ADR dispongano di risorse umane, materiali e finanziarie sufficienti. Gli Stati membri dovrebbero stabilire una forma adeguata di finanziamento degli organismi ADR sui rispettivi territori, senza ridurre il finanziamento degli organismi già operativi. La presente direttiva non dovrebbe impedire che il finanziamento avvenga mediante fondi pubblici o privati ovvero con una combinazione di entrambi. È opportuno tuttavia incoraggiare gli organismi ADR a valutare in modo specifico forme private di finanziamento e a utilizzare i fondi pubblici solo a discrezione degli Stati membri. La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicata la possibilità per le imprese o per le organizzazioni professionali o associazioni di imprese di finanziare organismi ADR.

(47)

Quando sorge una controversia i consumatori devono essere in grado di identificare rapidamente quali fra gli organismi ADR siano competenti a trattare il loro reclamo e sapere se il professionista coinvolto intende partecipare al procedimento trasmesso all'organismo ADR. I professionisti che si impegnano a ricorrere agli organismi ADR per risolvere le controversie con i consumatori dovrebbero indicare a questi ultimi l'indirizzo e il sito web del o degli organismi ADR competenti. Dette informazioni dovrebbero essere comunicate in modo chiaro, comprensibile e facilmente accessibile sul sito web del professionista, se esiste, e, se del caso, nelle condizioni generali dei contratti di vendita o di servizi tra il professionista e il consumatore. I professionisti dovrebbero avere la possibilità di includere nei rispettivi siti web, nonché nelle condizioni generali dei contratti pertinenti, ogni informazione supplementare sulle procedure interne di trattamento dei reclami o eventuali altre modalità di contatto diretto al fine di risolvere controversie con i consumatori senza fare ricorso a un organismo ADR. Qualora non sia possibile risolvere una controversia direttamente, il professionista dovrebbe fornire al consumatore, su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole, le informazioni relative ai pertinenti organismi ADR e precisare se intende farvi ricorso.

(48)

L'obbligo per i professionisti di informare i consumatori in merito agli organismi ADR da cui tali professionisti sono coperti dovrebbe lasciare impregiudicate le disposizioni relative all'informazione dei consumatori sulle procedure di ricorso extragiudiziale contenute in altri atti giuridici dell'Unione, che dovrebbero applicarsi in aggiunta ai pertinenti obblighi di informazione previsti nella presente direttiva.

(49)

La presente direttiva non dovrebbe prescrivere che la partecipazione dei professionisti alle procedure ADR sia obbligatoria, né che l'esito di tali procedure sia vincolante per i professionisti, quando un consumatore presenta un reclamo nei loro confronti. Tuttavia, è opportuno incoraggiare i professionisti a partecipare il più possibile alle procedure ADR per fare in modo che i consumatori possano presentare reclamo e che non siano obbligati a rinunciarvi. Pertanto, la presente direttiva non dovrebbe pregiudicare le norme nazionali che obbligano i professionisti a partecipare a tali procedure, assoggettano la partecipazione a incentivi o sanzioni o rendono vincolante l'esito delle procedure stesse per i professionisti, a condizione che tale legislazione non impedisca alle parti di esercitare il loro diritto di accedere al sistema giudiziario secondo le garanzie di cui all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(50)

Al fine di evitare inutili oneri per gli organismi ADR, è opportuno che gli Stati membri incoraggino i consumatori a contattare il professionista per tentare di risolvere la problematica in modo bilaterale prima di presentare un reclamo a un organismo ADR. In molti casi, ciò consentirebbe ai consumatori di risolvere le loro controversie in modo rapido e tempestivo.

(51)

È opportuno che gli Stati membri coinvolgano i rappresentanti delle organizzazioni professionali, delle associazioni di categoria di imprese e delle organizzazioni dei consumatori in sede di sviluppo di ADR, in particolare per quanto concerne i principi di imparzialità e indipendenza.

(52)

Gli Stati membri dovrebbero assicurare la cooperazione tra gli organismi ADR ai fini della risoluzione delle controversie transfrontaliere.

(53)

Le reti di organismi ADR, quali la rete per la risoluzione delle liti nel settore finanziario «FIN-NET» nel settore dei servizi finanziari, dovrebbero essere rafforzate all'interno dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero promuovere l'adesione degli organismi ADR a tali reti.

(54)

Attraverso l'assidua collaborazione tra organismi ADR e autorità nazionali è opportuno rendere più efficace l'applicazione degli atti giuridici dell'Unione sulla protezione dei consumatori. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero agevolare la cooperazione tra organismi ADR, al fine di incoraggiare lo scambio di migliori prassi e conoscenze tecniche nonché la discussione delle eventuali problematiche legate al funzionamento delle procedure ADR. Tale cooperazione dovrebbe essere sostenuta, tra l'altro, attraverso il prossimo programma dell'Unione per i consumatori.

(55)

Per assicurare che gli organismi ADR funzionino correttamente e efficacemente, è opportuno monitorarli attentamente. A tal fine, è opportuno che ciascuno Stato membro designi la o le autorità competenti che dovrebbero svolgere tale funzione. La Commissione e le autorità competenti a norma della presente direttiva dovrebbero pubblicare e aggiornare un elenco di organismi ADR conformi alla presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché gli organismi ADR, la rete di Centri europei dei consumatori e, se del caso, gli organismi designati ai sensi della presente direttiva, pubblichino detto elenco sui loro siti web, fornendo un link al sito della Commissione, e laddove possibile su supporto durevole nei loro locali. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare le organizzazioni di consumatori e le associazioni di categoria di imprese pertinenti a pubblicare anch'esse detto elenco. Gli Stati membri dovrebbero anche assicurare l'adeguata divulgazione di informazioni sulla procedura da seguire per i consumatori in caso di controversia con un professionista. Inoltre, le autorità competenti dovrebbero pubblicare a scadenza regolare relazioni sullo sviluppo e sul funzionamento degli organismi ADR nei rispettivi Stati membri. Gli organismi ADR dovrebbero trasmettere alle autorità competenti informazioni specifiche sulle quali dovrebbero basarsi le suddette relazioni. Gli Stati membri dovrebbero incentivare gli organismi ADR a fornire tali informazioni avvalendosi della raccomandazione 2010/304/UE della Commissione, del 12 maggio 2010, relativa all'utilizzo di una metodologia armonizzata per la classificazione e la notifica dei reclami e delle richieste dei consumatori (11).

(56)

È necessario che gli Stati membri determinino le norme relative alle sanzioni da irrogare per le violazioni delle disposizioni nazionali adottate per conformarsi alla presente direttiva e provvedano a che dette norme siano attuate. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(57)

È opportuno modificare il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (12) («regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori»), per includere nel suo allegato un riferimento alla presente direttiva, in modo da rafforzare la cooperazione transfrontaliera per l'attuazione della presente direttiva.

(58)

È opportuno modificare la direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (13) (direttiva sui provvedimenti inibitori), per includere nel suo allegato un riferimento alla presente direttiva, in modo da garantire la tutela degli interessi collettivi dei consumatori stabiliti dalla presente direttiva.

(59)

Conformemente alla dichiarazione politica comune, del 28 settembre 2011, degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (14), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, ove ciò sia giustificato, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti intesi a chiarire il rapporto tra le componenti di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(60)

Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire contribuire, tramite il conseguimento di un livello elevato di protezione del consumatore e senza limitare l'accesso dei consumatori agli organi giurisdizionali, al corretto funzionamento del mercato interno, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(61)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare dagli articoli 7, 8, 38 e 47 della medesima.

(62)

Conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (15), il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un parere il 12 gennaio 2012 (16),

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

L'obiettivo della presente direttiva è di contribuire, mediante il raggiungimento di un livello elevato di protezione dei consumatori, al corretto funzionamento del mercato interno garantendo che i consumatori possano, su base volontaria, presentare reclamo nei confronti di professionisti dinanzi a organismi che offrono procedure indipendenti, imparziali, trasparenti, efficaci, rapide ed eque di risoluzione alternativa delle controversie. La presente direttiva non pregiudica la legislazione nazionale che prevede l'obbligatorietà di tali procedure, a condizione che tale legislazione non impedisca alle parti di esercitare il loro diritto di accedere al sistema giudiziario.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   La presente direttiva si applica alle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie, nazionali e transfrontaliere, concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi tra professionisti stabiliti nell'Unione e consumatori residenti nell'Unione attraverso l'intervento di un organismo ADR che propone o impone una soluzione o riunisce le parti al fine di agevolare una soluzione amichevole.

2.   La presente direttiva non si applica:

a)

alle procedure dinanzi a organismi di risoluzione delle controversie in cui le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie sono assunte o retribuite esclusivamente dal professionista a meno che gli Stati membri decidano di consentire tali procedure come procedure ADR ai sensi della presente direttiva e siano rispettati i requisiti di cui al capo II, inclusi i requisiti specifici di indipendenza e trasparenza di cui all'articolo 6, paragrafo 3;

b)

alle procedure presso sistemi di trattamento dei reclami dei consumatori gestiti dal professionista;

c)

ai servizi non economici d’interesse generale;

d)

alle controversie fra professionisti;

e)

alla negoziazione diretta tra consumatore e professionista;

f)

ai tentativi messi in atto da un giudice al fine di giungere a una composizione della controversia nel corso di un procedimento giudiziario riguardante la controversia stessa;

g)

alle procedure avviate da un professionista nei confronti di un consumatore;

h)

ai servizi di assistenza sanitaria prestati da professionisti sanitari a pazienti, al fine di valutare, mantenere o ristabilire il loro stato di salute, compresa la prescrizione, la somministrazione e la fornitura di medicinali e dispositivi medici;

i)

agli organismi pubblici di istruzione superiore o di formazione continua.

3.   La presente direttiva stabilisce requisiti armonizzati di qualità in materia di organismi ADR e di procedure ADR in modo da garantire che, a seguito della relativa attuazione, i consumatori abbiano accesso a meccanismi extragiudiziali di ricorso trasparenti, efficaci, equi e di elevata qualità, a prescindere dal luogo di residenza all'interno dell'Unione. Gli Stati membri possono conservare o introdurre norme che prevedano misure ulteriori rispetto a quanto stabilito dalla presente direttiva al fine di assicurare un livello superiore di tutela dei consumatori.

4.   La presente direttiva riconosce che gli Stati membri sono competenti al fine di stabilire se gli organismi ADR istituiti sui rispettivi territori debbano avere la facoltà di imporre una soluzione.

Articolo 3

Rapporto con altri atti giuridici dell'Unione

1.   Salvo ove la presente direttiva disponga diversamente, in caso di conflitto tra una qualsiasi disposizione della presente direttiva e una disposizione di un altro atto giuridico dell'Unione riguardante le procedure extragiudiziali di ricorso avviate da un consumatore nei confronti di un professionista, prevale la disposizione della presente direttiva.

2.   La presente direttiva si applica fatta salva la direttiva 2008/52/CE.

3.   L'articolo 13 della presente direttiva lascia impregiudicate disposizioni relative all'informazione dei consumatori sulle procedure di ricorso extragiudiziale contenute in altri atti giuridici dell'Unione, che si applicano in aggiunta a detto articolo.

Articolo 4

Definizioni

1.   Ai fini della presente direttiva, si intende per:

a)   «consumatore»: qualsiasi persona fisica che agisca a fini che non rientrano nella sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;

b)   «professionista»: qualsiasi persona fisica o giuridica che, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto privato o pubblico, agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, anche tramite qualsiasi altra persona che agisca in suo nome o per suo conto;

c)   «contratto di vendita»: qualsiasi contratto in base al quale il professionista trasferisce o si impegna a trasferire la proprietà di beni al consumatore e il consumatore ne paga o si impegna a pagarne il prezzo, inclusi i contratti che hanno come oggetto sia beni che servizi;

d)   «contratto di servizi»: qualsiasi contratto diverso da un contratto di vendita in base al quale il professionista fornisce o si impegna a fornire un servizio al consumatore e il consumatore ne paga o si impegna a pagarne il prezzo;

e)   «controversia nazionale»: una controversia contrattuale derivante da un contratto di vendita o di servizi, nell'ambito della quale il consumatore, quando ordina i beni o i servizi, risiede nello stesso Stato membro in cui è stabilito il professionista;

f)   «controversia transfrontaliera»: una controversia contrattuale derivante da un contratto di vendita o di servizi, nell'ambito della quale il consumatore, quando ordina i beni o i servizi, risiede in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito il professionista;

g)   «procedura ADR»: una procedura di cui all'articolo 2 conforme ai requisiti di cui alla presente direttiva ed eseguita da un organismo ADR;

h)   «organismo ADR»: qualsiasi organismo, a prescindere dalla sua denominazione, istituito su base permanente, che offre la risoluzione di una controversia attraverso una procedura ADR ed è inserito in elenco ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2;

i)   «autorità competente»: qualsiasi autorità pubblica designata da uno Stato membro ai fini della presente direttiva e istituita a livello nazionale, regionale o locale.

2.   Il professionista è stabilito:

se si tratta di una persona fisica, presso la sua sede di attività,

se si tratta di una società o di un'altra persona giuridica o di un'associazione di persone fisiche o giuridiche, presso la sua sede legale, la sua amministrazione centrale o la sua sede di attività, comprese le filiali, le agenzie o qualsiasi altra sede.

3.   L'organismo ADR è stabilito:

se è gestito da una persona fisica, nel luogo in cui svolge le attività ADR,

se l'organismo è gestito da una persona giuridica o da un'associazione di persone fisiche o di persone giuridiche, nel luogo in cui tale persona giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche svolge le attività ADR o ha la sua sede legale,

se è gestito da un'autorità o da un altro ente pubblico, nel luogo in cui tale autorità o altro ente pubblico ha la propria sede.

CAPO II

ACCESSO E REQUISITI APPLICABILI AGLI ORGANISMI E ALLE PROCEDURE ADR

Articolo 5

Accesso agli organismi e alle procedure ADR

1.   Gli Stati membri agevolano l'accesso alle procedure ADR da parte dei consumatori e garantiscono che le controversie oggetto della presente direttiva e che coinvolgono un professionista stabilito nei loro rispettivi territori possano essere presentate a un organismo ADR che soddisfa i requisiti da essa stabiliti.

2.   Gli Stati membri garantiscono che gli organismi ADR:

a)

mantengano un sito web aggiornato che fornisca alle parti un facile accesso alle informazioni concernenti la procedura ADR e che consenta ai consumatori di presentare un reclamo e la documentazione di supporto necessaria online;

b)

mettano a disposizione delle parti, su richiesta delle stesse, le informazioni di cui alla lettera a) su un supporto durevole;

c)

ove applicabile, offrano al consumatore la possibilità di presentare un reclamo offline;

d)

consentano lo scambio di informazioni tra le parti per via elettronica o, se applicabile, attraverso i servizi postali;

e)

accettino sia le controversie nazionali sia quelle transfrontaliere, comprese le controversie oggetto del regolamento (UE) n. 524/2013; e

f)

quando trattano le controversie oggetto della presente direttiva, adottino i provvedimenti necessari a garantire che il trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto delle regole sulla protezione dei dati personali di cui alla legislazione nazionale di attuazione della direttiva 95/46/CE nello Stato membro in cui l'organismo ADR è stabilito.

3.   Gli Stati membri possono ottemperare ai loro obblighi di cui al paragrafo 1 garantendo la disponibilità di un organismo ADR residuo, competente a trattare le controversie secondo quanto stabilito in detto paragrafo nei casi in cui nessun organismo ADR esistente sia competente a farlo. Gli Stati membri possono inoltre ottemperare a tali obblighi facendo ricorso agli organismi ADR stabiliti in un altro Stato membro ovvero organismi regionali, transnazionali o paneuropei di risoluzione delle controversie nei quali i professionisti di diversi Stati membri sono coperti dallo stesso organismo ADR, senza pregiudicare la loro responsabilità di assicurare la copertura totale e l'accesso agli organismi ADR.

4.   Gli Stati membri possono, a loro discrezione, consentire agli organismi ADR di mantenere e introdurre norme procedurali che consentano loro di rifiutare il trattamento di una determinata controversia per i seguenti motivi:

a)

il consumatore non ha tentato di contattare il professionista interessato per discutere il proprio reclamo né cercato, come primo passo, di risolvere la questione direttamente con il professionista;

b)

la controversia è futile o temeraria;

c)

la controversia è in corso di esame o è già stata esaminata da un altro organismo ADR o da un organo giurisdizionale;

d)

il valore della controversia è inferiore o superiore a una soglia monetaria prestabilita;

e)

il consumatore non ha presentato il reclamo all'organismo ADR entro un limite di tempo prestabilito, che non deve essere inferiore a un anno dalla data in cui il consumatore ha presentato il reclamo al professionista;

f)

il trattamento di questo tipo di controversia rischierebbe di nuocere significativamente all'efficace funzionamento dell'organismo ADR.

Qualora, conformemente alle proprie norme procedurali, un organismo ADR non sia in grado di prendere in considerazione una controversia che gli è stata presentata, tale organismo ADR fornisce a entrambe le parti una spiegazione motivata delle ragioni della sua decisione di non prendere in considerazione la controversia entro tre settimane dal ricevimento del fascicolo del reclamo.

Tali norme procedurali non devono nuocere in modo significativo all'accesso da parte dei consumatori alle procedure ADR, compreso in caso di controversie transfrontaliere.

5.   Gli Stati membri assicurano che, quando gli organismi ADR sono autorizzati a fissare soglie monetarie prestabilite per limitare l'accesso alle procedure ADR, tali soglie non debbano essere fissate a un livello tale da nuocere in modo significativo all'accesso del consumatore al trattamento dei reclami da parte degli organismi ADR.

6.   Qualora, conformemente alle norme procedurali di cui al paragrafo 4, un organismo ADR non sia in grado di trattare un reclamo che gli è stato presentato, uno Stato membro non è tenuto ad assicurare che il consumatore possa presentare il suo reclamo a un altro organismo ADR.

7.   Qualora un organismo ADR che tratta controversie in un settore economico specifico sia competente a trattare controversie concernenti un professionista che opera in tale settore ma non è un membro dell'organizzazione o associazione che costituisce o finanzia l'organismo ADR, si considera che lo Stato membro abbia ottemperato ai propri obblighi ai sensi del paragrafo 1 anche rispetto alle controversie concernenti il professionista in questione.

Articolo 6

Competenza, indipendenza e imparzialità

1.   Gli Stati membri garantiscono che le persone fisiche incaricate dell'ADR possiedano le competenze necessarie e i requisiti di indipendenza e imparzialità. Essi garantiscono che tali persone:

a)

possiedano le conoscenze e le capacità necessarie nel settore della risoluzione alternativa o giudiziale delle controversie dei consumatori, nonché una comprensione generale del diritto;

b)

siano nominate per un mandato di durata sufficiente a garantire l'indipendenza della loro azione e non possano essere rimosse dalla loro mansione senza giusta causa;

c)

non siano soggette a istruzioni dell'una o dell'altra delle parti o dei loro rappresentanti;

d)

siano retribuite secondo modalità non legate all'esito della procedura;

e)

comunichino senza indugio all'organismo ADR tutte le circostanze eventualmente in grado, o ritenute in grado, di incidere sulla loro indipendenza e imparzialità o di dare adito a conflitti di interessi con l'una o l'altra delle parti della controversia che sono chiamati a risolvere. L'obbligo di divulgare tali circostanze è un obbligo permanente nel corso dell'intera procedura ADR. Non si applica quando un organismo ADR consta di una sola persona fisica.

2.   Gli Stati membri assicurano che gli organismi ADR dispongano di procedure intese a garantire che qualora si verifichino le circostanze di cui al paragrafo 1, lettera e):

a)

la persona fisica interessata sia sostituita da un'altra persona fisica che sia incaricata di condurre la procedura ADR; o, in mancanza, che

b)

la persona fisica interessata si astenga dal condurre la procedura ADR e, se possibile, l'organismo ADR proponga alle parti di presentare la controversia a un altro organismo ADR competente a trattare la controversia; o, in mancanza, che

c)

le circostanze siano comunicate alle parti e si consenta alla persona fisica interessata di continuare a condurre la procedura ADR solo se le parti, dopo essere state informate delle circostanze e del loro diritto di opporsi, non hanno sollevato obiezioni.

Il presente paragrafo lascia impregiudicato l'articolo 9, paragrafo 2, lettera a).

Qualora l'organismo ADR consti di una sola persona fisica, si applicano unicamente le lettere b) e c) del primo comma del presente paragrafo.

3.   Gli Stati membri che decidono di consentire le procedure di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), come procedure ADR ai sensi della presente direttiva, garantiscono che, oltre ai requisiti generali di cui ai paragrafi 1 e 5, tali procedure soddisfino i seguenti requisiti specifici:

a)

le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie siano nominate da, o facciano parte di, un organismo collegiale composto da un numero uguale di rappresentanti delle organizzazioni di consumatori e di rappresentanti del professionista e siano nominate a seguito di una procedura trasparente;

b)

le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie dispongano di un mandato di almeno tre anni per garantire l'indipendenza della loro azione;

c)

le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie si impegnino a non lavorare per il professionista o per un'organizzazione professionale o un'associazione di imprese di cui il professionista sia membro per un periodo di tre anni dopo la cessazione del loro incarico nell'organismo di risoluzione delle controversie;

d)

l'organismo di risoluzione delle controversie non abbia collegamenti gerarchici o funzionali con il professionista, sia chiaramente separato dagli organismi operativi del professionista e abbia a sua disposizione risorse finanziarie sufficienti, distinte dal bilancio generale del professionista, per lo svolgimento dei suoi compiti.

4.   Qualora le persone fisiche incaricate della ADR siano assunte o retribuite esclusivamente da un'organizzazione professionale o da un'associazione di imprese di cui il professionista è membro, gli Stati membri assicurano che, oltre ai requisiti generali di cui ai paragrafi 1 e 5, esse abbiano a loro disposizione risorse di bilancio distinte e apposite che siano sufficienti ad assolvere i loro compiti.

Il presente paragrafo non si applica qualora le persone fisiche interessate facciano parte di un organismo collegiale composto da un numero uguale di rappresentanti dell'organizzazione professionale e dell'associazione di imprese da cui sono assunte o retribuite e delle organizzazioni dei consumatori.

5.   Gli Stati membri garantiscono che gli organismi ADR in cui le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie fanno parte di un organismo collegiale dispongano, in tale organismo, di un numero uguale di rappresentanti degli interessi dei consumatori e di rappresentanti degli interessi dei professionisti.

6.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri incoraggiano gli organismi ADR a provvedere alla formazione delle persone fisiche incaricate della ADR. Nel caso in cui tale formazione sia fornita, le autorità competenti provvedono a monitorare i programmi di formazione istituiti dagli organismi ADR in base alle informazioni comunicate loro ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, lettera g).

Articolo 7

Principio di trasparenza

1.   Gli Stati membri garantiscono che gli organismi ADR rendano disponibili al pubblico sui loro siti web, su un supporto durevole su richiesta e in qualsiasi altro modo essi ritengano appropriato, informazioni chiare e facilmente comprensibili riguardanti:

a)

le modalità di contatto, indirizzo postale e indirizzo di posta elettronica compresi;

b)

il fatto che gli organismi ADR sono inseriti in elenco conformemente all'articolo 20, paragrafo 2;

c)

le persone fisiche incaricate della ADR, il metodo con il quale sono state nominate e la durata del loro mandato;

d)

la competenza, l'imparzialità e l'indipendenza delle persone fisiche incaricate della ADR qualora siano assunte o retribuite esclusivamente dal professionista;

e)

l'appartenenza a reti di organismi ADR che agevolano la risoluzione delle controversie transfrontaliere, se del caso;

f)

i tipi di controversie per le quali sono competenti, inclusa, se del caso, la soglia;

g)

le norme procedurali che disciplinano la risoluzione di una controversia e i motivi per cui l'organismo ADR può rifiutare di trattare una determinata controversia ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4;

h)

le lingue nelle quali possono essere presentati i reclami all'organismo ADR e in cui si svolge la procedura ADR;

i)

i tipi di regole sulle quali l'organismo ADR può basarsi per risolvere le controversie (ad esempio disposizioni giuridiche, considerazioni di equità, codici di condotta);

j)

ogni requisito preliminare che le parti sono eventualmente tenute a rispettare prima di avviare la procedura ADR, incluso il requisito che il consumatore cerchi di risolvere la problematica direttamente con il professionista;

k)

la possibilità o meno per le parti di ritirarsi dalla procedura;

l)

gli eventuali costi che le parti dovranno sostenere, comprese le norme sulla ripartizione delle spese al termine della procedura;

m)

la durata media della procedura ADR;

n)

l'effetto giuridico dell'esito della procedura ADR, incluse, se del caso, le sanzioni per inadempimento in caso di decisione con effetto vincolante per le parti;

o)

l'esecutività della decisione ADR, se del caso.

2.   Gli Stati membri garantiscono che gli organismi ADR rendano disponibili al pubblico sui loro siti web, su un supporto durevole su richiesta e in qualsiasi modo essi ritengano appropriato, le relazioni annuali d'attività. Tali relazioni comprendono le informazioni seguenti relative alle controversie sia nazionali sia transfrontaliere:

a)

numero di controversie ricevute e tipi di reclami ai quali si riferiscono;

b)

eventuali problematiche sistematiche o significative che si verificano di frequente e causano controversie tra consumatori e professionisti; tali informazioni possono essere accompagnate da raccomandazioni sul modo di evitare o risolvere problematiche analoghe in futuro, al fine di migliorare le norme dei professionisti, agevolando lo scambio di informazioni e di migliori prassi;

c)

la percentuale di controversie che l'organismo ADR ha rifiutato di trattare e la quota in percentuale dei tipi di motivo per i rifiuti di cui all'articolo 5, paragrafo 4;

d)

nel caso di procedure di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), le quote percentuali di soluzioni proposte o imposte a favore del consumatore e a favore del professionista, e di controversie risolte con una composizione amichevole;

e)

quota percentuale delle procedure ADR interrotte e, se noti, i motivi della loro interruzione;

f)

tempo medio necessario per la risoluzione delle controversie;

g)

percentuale di rispetto, se nota, degli esiti delle procedure ADR;

h)

cooperazione di organismi ADR all'interno di reti di organismi ADR che agevolano la risoluzione delle controversie transfrontaliere, se applicabile.

Articolo 8

Efficacia

Gli Stati membri garantiscono che le procedure ADR siano efficaci e rispettino i seguenti requisiti:

a)

la procedura ADR è disponibile e facilmente accessibile online e offline per entrambe le parti, a prescindere dalla loro ubicazione;

b)

le parti hanno accesso alla procedura senza essere obbligate a ricorrere a un avvocato o consulente legale senza che la procedura precluda alle parti il loro diritto di ricorrere al parere di un soggetto indipendente o di essere rappresentate o assistite da terzi in qualsiasi fase della procedura;

c)

la procedura ADR è gratuita o disponibile a costi minimi per i consumatori;

d)

l'organismo ADR che ha ricevuto un reclamo dà alle parti notifica della controversia non appena riceve tutti i documenti contenenti le informazioni pertinenti riguardanti il reclamo;

e)

l'esito della procedura ADR è comunicato entro un termine di 90 giorni di calendario dalla data in cui l'organismo ADR ha ricevuto il fascicolo completo del reclamo. In caso di controversie particolarmente complesse, l'organismo ADR incaricato può, a sua discrezione, prorogare il termine di 90 giorni di calendario. Le parti devono essere informate di tale proroga e della durata prevista del periodo necessario per la conclusione della controversia.

Articolo 9

Equità

1.   Gli Stati membri garantiscono che nell'ambito delle procedure ADR:

a)

le parti abbiano la possibilità, entro un periodo di tempo ragionevole, di esprimere la loro opinione, di ottenere dall'organismo ADR le argomentazioni, le prove, i documenti e i fatti presentati dall'altra parte,, le eventuali dichiarazioni rilasciate e opinioni espresse da esperti e di poter esprimere osservazioni in merito;

b)

le parti siano informate del fatto che non sono obbligate a ricorrere a un avvocato o consulente legale, ma possono chiedere un parere indipendente o essere rappresentate o assistite da terzi in qualsiasi fase della procedura;

c)

alle parti sia notificato l'esito della procedura ADR per iscritto o su un supporto durevole, e sia data comunicazione dei motivi sui quali è fondato.

2.   Nell'ambito delle procedure ADR volte a risolvere la controversia proponendo una soluzione, gli Stati membri garantiscono che:

a)

le parti abbiano la possibilità di ritirarsi dalla procedura in qualsiasi momento se non sono soddisfatte delle prestazioni o del funzionamento della procedura. Le parti sono informate di tale diritto prima dell'avvio della procedura. Nel caso in cui le norme nazionali prevedano la partecipazione obbligatoria del professionista alle procedure ADR, la presente lettera si applica esclusivamente ai consumatori;

b)

le parti, prima di accettare o meno o di dare seguito a una soluzione proposta, siano informate del fatto che:

i)

hanno la scelta se accettare o seguire la soluzione proposta o meno;

ii)

la partecipazione alla procedura non preclude la possibilità di chiedere un risarcimento attraverso un normale procedimento giudiziario;

iii)

che la soluzione proposta potrebbe essere diversa dal risultato che potrebbe essere ottenuto con la decisione di un organo giurisdizionale che applichi norme giuridiche;

c)

le parti, prima di accettare o meno o di dare seguito a una soluzione proposta, siano informate dell'effetto giuridico che da ciò consegue;

d)

le parti, prima di accogliere una soluzione proposta o acconsentire a una soluzione amichevole, dispongano di un periodo di riflessione ragionevole.

3.   Qualora, conformemente al diritto nazionale, le procedure ADR prevedano che il loro esito diventi vincolante per il professionista una volta che il consumatore abbia accettato la soluzione proposta, l'articolo 9, paragrafo 2 deve leggersi come applicabile solo al consumatore.

Articolo 10

Libertà

1.   Gli Stati membri provvedono affinché un accordo tra un consumatore e un professionista riguardo alla presentazione di reclami presso un organismo ADR non sia vincolante per il consumatore se è stato concluso prima dell'insorgere della controversia e se ha l'effetto di privare il consumatore del suo diritto di adire un organo giurisdizionale per la risoluzione della controversia.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché nelle procedure ADR volte a comporre la controversia mediante l'imposizione di una soluzione, sia possibile rendere tale soluzione vincolante per le parti soltanto a condizione che queste siano state preventivamente informate del suo carattere vincolante e abbiano specificatamente dato il loro assenso. La specifica accettazione del professionista non è richiesta se le norme nazionali dispongono che le soluzioni vincolano i professionisti.

Articolo 11

Legalità

1.   Gli Stati membri provvedono affinché nelle procedure ADR volte a comporre una controversia mediante l'imposizione di una soluzione al consumatore:

a)

in circostanze che non comportano un conflitto di leggi, la soluzione imposta non abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione garantitagli dalle disposizioni cui non è permesso derogare convenzionalmente in base alla legge dello Stato membro in cui il consumatore e il professionista risiedono abitualmente;

b)

in circostanze che comportano un conflitto di leggi, in cui la legge applicabile al contratto di vendita o di servizi è determinata ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 593/2008, la soluzione imposta dall'organismo ADR non abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione garantitagli dalle disposizioni cui non è permesso derogare convenzionalmente in virtù della legge dello Stato membro in cui egli risiede abitualmente;

c)

in circostanze che comportano un conflitto di leggi, in cui la legge applicabile al contratto di vendita o di servizi è determinata ai sensi dell'articolo 5, paragrafi da 1 a 3, della convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, la soluzione imposta dall'organismo ADR non abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione garantitagli dalle norme obbligatorie della legge dello Stato membro in cui egli risiede abitualmente.

2.   Ai fini del presente articolo, la «residenza abituale» è determinata conformemente al regolamento (CE) n. 593/2008.

Articolo 12

Effetto delle procedure ADR sui termini di prescrizione e decadenza

1.   Gli Stati membri provvedono affinché alle parti che, nel tentativo di dirimere una controversia, ricorrono a procedure ADR il cui esito non sia vincolante, non sia successivamente impedito di avviare un procedimento giudiziario in relazione a tale controversia in ragione della scadenza dei termini di prescrizione o decadenza nel corso della procedura ADR.

2.   Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le disposizioni relative alla prescrizione o alla decadenza contenute negli accordi internazionali di cui gli Stati membri sono parte.

CAPO III

INFORMAZIONE E COOPERAZIONE

Articolo 13

Informazione del consumatore da parte dei professionisti

1.   Gli Stati membri garantiscono che i professionisti stabiliti nei loro territori informino i consumatori in merito all'organismo o agli organismi ADR competenti per tali professionisti, quando detti professionisti si impegnano o sono tenuti a ricorrere a tali organismi per risolvere controversie con i consumatori. Tali informazioni includono l'indirizzo del sito web dell'organismo ADR pertinente o degli organismi ADR pertinenti.

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite in modo chiaro, comprensibile e facilmente accessibile sul sito web del professionista, ove esista, e se del caso nelle condizioni generali applicabili al contratto di vendita o di servizi tra questo e un consumatore.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché, nel caso in cui non sia possibile risolvere una controversia tra un consumatore e un professionista stabilito nel rispettivo territorio in seguito a un reclamo presentato direttamente dal consumatore al professionista, quest'ultimo fornisca al consumatore le informazioni di cui al paragrafo 1, precisando se intenda avvalersi dei pertinenti organismi ADR per risolvere la controversia stessa. Tali informazioni sono fornite su supporto cartaceo o su altro supporto durevole.

Articolo 14

Assistenza ai consumatori

1.   Gli Stati membri garantiscono che, per quanto riguarda le controversie derivanti da contratti di vendita o di servizi a livello transfrontaliero, i consumatori possono ottenere assistenza nell'accesso all'organismo ADR che opera in un altro Stato membro ed è competente a trattare la loro controversia transfrontaliera.

2.   Gli Stati membri conferiscono responsabilità per la mansione di cui al paragrafo 1 ai loro centri della rete dei Centri europei dei consumatori, a organizzazioni dei consumatori o a qualsiasi altro organismo.

Articolo 15

Informazioni generali

1.   Gli Stati membri garantiscono che gli organismi ADR, i centri della rete dei Centri europei dei consumatori e, se del caso, gli organismi designati a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, rendano disponibili al pubblico sui loro siti web, fornendo un link al sito della Commissione, e laddove possibile su supporto durevole nei loro locali, l'elenco degli organismi ADR di cui all'articolo 20, paragrafo 4.

2.   Gli Stati membri incoraggiano le organizzazioni di consumatori e le associazioni di categoria di imprese pertinenti a rendere disponibili al pubblico sui loro siti web e in qualsiasi modo esse ritengano appropriato l'elenco degli organismi ADR di cui all'articolo 20, paragrafo 4.

3.   La Commissione e gli Stati membri assicurano l'adeguata divulgazione di informazioni sulle modalità di accesso dei consumatori alle procedure ADR per risolvere controversie contemplate dalla presente direttiva.

4.   La Commissione e gli Stati membri adottano misure di accompagnamento intese ad incoraggiare le organizzazioni dei consumatori e le organizzazioni professionali, a livello di Unione e nazionale, a migliorare la conoscenza degli organismi e delle procedure ADR e a promuovere l'adozione dell'ADR da parte di professionisti e consumatori. Detti organismi sono altresì incoraggiati a fornire ai consumatori le informazioni relative agli organismi ADR competenti quando ricevono reclami dai consumatori.

Articolo 16

Cooperazione e scambio di esperienze tra organismi ADR

1.   Gli Stati membri assicurano la cooperazione tra gli organismi ADR nella risoluzione delle controversie transfrontaliere e procedono a regolari scambi delle migliori prassi per quanto concerne la risoluzione delle controversie transfrontaliere e nazionali.

2.   La Commissione appoggia e agevola il collegamento in rete degli organismi ADR nazionali e lo scambio e la divulgazione delle loro migliori prassi ed esperienze.

3.   Se esiste una rete di organismi ADR che agevola la risoluzione delle controversie transfrontaliere in un determinato settore all'interno dell'Unione, gli Stati membri incoraggiano gli organismi ADR che trattano le controversie di tale settore ad associarsi a detta rete.

4.   La Commissione pubblica un elenco contenente nomi e informazioni di contatto delle reti di cui al paragrafo 3. All'occorrenza la Commissione aggiorna tale elenco.

Articolo 17

Cooperazione tra organismi ADR e autorità nazionali preposte all'attuazione degli atti giuridici dell'Unione sulla tutela dei consumatori

1.   Gli Stati membri incoraggiano la cooperazione tra organismi ADR e autorità nazionali preposte all'attuazione degli atti giuridici dell'Unione sulla tutela dei consumatori.

2.   Tale cooperazione comprende in particolare lo scambio di informazioni sulle prassi vigenti in settori commerciali specifici nei confronti delle quali i consumatori hanno ripetutamente presentato reclami. È inclusa anche la fornitura di valutazioni tecniche e informazioni, se già disponibili, da parte delle autorità nazionali agli organismi ADR che ne necessitano per il trattamento di singole controversie.

3.   Gli Stati membri garantiscono che la cooperazione e lo scambio di informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 avvengano nel rispetto delle regole sulla protezione dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE.

4.   Il presente articolo lascia impregiudicate disposizioni in materia di segreto professionale e commerciale applicabili alle autorità nazionali che attuano gli atti giuridici dell'Unione in materia di protezione dei consumatori. Gli organismi ADR sono sottoposti al segreto d'ufficio o ad altri vincoli equivalenti di riservatezza di cui alla legislazione degli Stati membri nei quali sono stabiliti.

CAPO IV

RUOLO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI E DELLA COMMISSIONE

Articolo 18

Designazione delle autorità competenti

1.   Ciascuno Stato membro designa un'autorità competente incaricata di svolgere le funzioni di cui agli articoli 19 e 20. Ogni Stato membro può designare più di un'autorità competente. Se uno Stato membro procede in tal senso, esso determina quale delle autorità competenti designate è il punto di contatto unico con la Commissione. Ogni Stato membro comunica alla Commissione l'autorità competente o, se del caso, le autorità competenti, compreso il punto di contatto unico, che ha designato.

2.   La Commissione elabora un elenco delle autorità competenti, compreso, se del caso, il punto di contatto unico, comunicatele a norma del paragrafo 1, e lo pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 19

Informazioni da trasmettere alle autorità competenti da parte degli organismi di risoluzione delle controversie

1.   Gli Stati membri garantiscono che gli organismi di risoluzione delle controversie stabiliti nei loro territori che intendono essere considerati organismi ADR ai sensi della presente direttiva e inseriti in elenco conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, trasmettano all'autorità competente:

a)

il loro nome o denominazione, le informazioni di contatto e l'indirizzo del sito web;

b)

informazioni sulla loro struttura e sul loro finanziamento, comprese le informazioni sulle persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie, sulla loro retribuzione, sul loro mandato e sul loro datore di lavoro;

c)

le proprie norme procedurali;

d)

le loro tariffe, se del caso;

e)

la durata media delle procedure di risoluzione delle controversie;

f)

la lingua o le lingue in cui possono essere presentati i reclami e in cui viene svolta la procedura di risoluzione delle controversie;

g)

una dichiarazione sui tipi di controversie trattati mediante la procedura di risoluzione delle controversie;

h)

i motivi per cui un organismo di risoluzione delle controversie può rifiutare il trattamento di una determinata controversia a norma dell'articolo 5, paragrafo 4;

i)

una dichiarazione motivata dell'organismo di possedere o no i requisiti di un organismo ADR che rientra nell'ambito d'applicazione della presente direttiva e di rispettare o no i requisiti di qualità di cui al capo II.

Qualora le informazioni di cui alle lettere da a) a h) vengano modificate, gli organismi ADR informano senza indugio l'autorità competente in merito a tali modifiche.

2.   Gli Stati membri che decidono di consentire le procedure di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), garantiscono che gli organismi ADR che applicano tali procedure comunichino alle autorità competenti, oltre alle informazioni e alle dichiarazioni di cui al paragrafo 1, le informazioni necessarie a valutare la loro conformità ai requisiti specifici aggiuntivi di indipendenza e di trasparenza di cui all'articolo 6, paragrafo 3.

3.   Gli Stati membri garantiscono che gli organismi ADR comunichino ogni due anni alle autorità competenti informazioni concernenti:

a)

il numero di controversie ricevute e i tipi di reclami ai quali si riferiscono;

b)

la quota percentuale delle procedure ADR interrotte prima di raggiungere un risultato;

c)

il tempo medio necessario per la risoluzione delle controversie ricevute;

d)

la percentuale di rispetto, se nota, degli esiti delle procedure ADR;

e)

eventuali problematiche sistematiche o significative che si verificano di frequente e causano controversie tra consumatori e professionisti. Le informazioni comunicate al riguardo possono essere accompagnate da raccomandazioni sul modo di evitare o risolvere problematiche analoghe in futuro;

f)

se del caso, una valutazione dell'efficacia della loro cooperazione all'interno di reti di organismi ADR che agevolano la risoluzione delle controversie transfrontaliere;

g)

se applicabile, la formazione fornita alle persone fisiche incaricate dell'ADR conformemente all'articolo 6, paragrafo 6;

h)

la valutazione dell'efficacia della procedura ADR offerta dall'organismo e di eventuali modi per migliorarla.

Articolo 20

Ruolo delle autorità competenti e della Commissione

1.   Ogni autorità competente valuta, in particolare sulla base delle informazioni ricevute a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, se gli organismi di risoluzione delle controversie a essa notificati si possono considerare organismi ADR che rientrano nell'ambito d'applicazione della presente direttiva e che rispettano i requisiti di qualità di cui al capo II e alle disposizioni nazionali di attuazione, incluse le disposizioni nazionali che fissano requisiti più rigorosi di quelli della presente direttiva, conformemente al diritto dell'Unione.

2.   Ogni autorità competente, sulla base della valutazione di cui al paragrafo 1, fa un elenco di tutti gli organismi ADR che le sono stati notificati e che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1.

Tale elenco comprende:

a)

il nome, le informazioni di contatto e i siti internet degli organismi ADR di cui al primo comma;

b)

le loro tariffe, se del caso;

c)

la lingua o le lingue in cui possono essere presentati i reclami e in cui è svolta la procedura ADR;

d)

i tipi di controversie contemplati dalla procedura ADR;

e)

i settori e le categorie di controversie trattati da ciascun organismo ADR;

f)

se del caso, l'esigenza della presenza fisica delle parti o dei loro rappresentanti, compresa una dichiarazione dell'organismo ADR relativa alla possibilità di svolgere la procedura ADR in forma orale o scritta;

g)

la natura vincolante o non vincolante dell'esito della procedura; e

h)

i motivi per cui un organismo ADR può rifiutare il trattamento di una determinata controversia a norma dell'articolo 5, paragrafo 4.

Ogni autorità competente notifica l'elenco di cui al primo comma del presente paragrafo alla Commissione. Qualora siano notificate all'autorità competente delle modifiche a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, detto elenco è aggiornato senza indugio e le informazioni pertinenti sono trasmesse alla Commissione.

Se un organismo di risoluzione delle controversie inserito in elenco come organismo ADR ai sensi della presente direttiva non soddisfa più i requisiti di cui al paragrafo 1, l'autorità competente interessata lo contatta per segnalargli tale non conformità e invitarlo a ovviarvi immediatamente. Se allo scadere di un termine di tre mesi l'organismo di risoluzione delle controversie continua a non soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 1, l'autorità competente sopprime l'organismo in questione dall'elenco di cui al primo comma del presente paragrafo. Detto elenco è aggiornato senza indugio e le informazioni pertinenti sono trasmesse alla Commissione.

3.   Se uno Stato membro ha designato più di un'autorità competente, l'elenco e gli aggiornamenti di cui al paragrafo 2 sono trasmessi alla Commissione mediante il punto di contatto unico di cui all'articolo 18, paragrafo 1. Detto elenco e detti aggiornamenti si riferiscono a tutti gli organismi ADR stabiliti in quello Stato membro.

4.   La Commissione elabora un elenco degli organismi ADR che le sono notificati a norma del paragrafo 2 e lo aggiorna qualora le siano notificate modifiche. La Commissione mette a disposizione del pubblico tale elenco e i suoi aggiornamenti sul suo sito web e su un supporto durevole. La Commissione trasmette detto elenco e i relativi aggiornamenti alle autorità competenti e agli Stati membri. Se uno Stato membro ha designato un punto di contatto unico conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, la Commissione trasmette detto elenco e i relativi aggiornamenti al punto di contatto unico.

5.   Ogni autorità competente mette a disposizione del pubblico l'elenco consolidato degli organismi ADR di cui al paragrafo 4 sul suo sito internet fornendo un link al pertinente sito internet della Commissione. Inoltre, ogni autorità competente mette a disposizione del pubblico tale elenco consolidato su un supporto durevole.

6.   Entro 9 luglio 2018 e successivamente ogni quattro anni, ciascuna autorità competente pubblica e trasmette alla Commissione una relazione sullo sviluppo e sul funzionamento degli organismi ADR. In particolare, tale relazione:

a)

identifica le migliori prassi degli organismi ADR;

b)

sottolinea le insufficienze, comprovate da statistiche, che ostacolano il funzionamento degli organismi ADR per le controversie sia nazionali che transfrontaliere, se del caso;

c)

elabora raccomandazioni su come migliorare l'efficacia e l'efficienza del funzionamento degli organismi ADR, se del caso.

7.   Se uno Stato membro ha designato più di un'autorità competente ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, la relazione di cui al paragrafo 6 del presente articolo è pubblicata dal punto di contatto unico di cui all'articolo 18, paragrafo 1. Tale relazione si riferisce a tutti gli organismi ADR stabiliti in quello Stato membro.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme riguardanti le sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni di diritto interno adottate in particolare conformemente all'articolo 13 e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 22

Modifica del regolamento (CE) n. 2006/2004

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 2006/2004 è aggiunto il punto seguente:

«20.

Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63): articolo 13.»

Articolo 23

Modifica della direttiva 2009/22/CE

Nell'allegato I della direttiva 2009/22/CE è aggiunto il punto seguente:

«14.

Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63): articolo 13.»

Articolo 24

Comunicazioni

1.   Entro 9 luglio 2015 gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a)

se del caso, i nomi e le informazioni di contatto degli organismi designati a norma dell'articolo 14, paragrafo 2; nonché

b)

le autorità competenti, incluso eventualmente il punto unico di contatto, designate a norma dell'articolo 18, paragrafo 1.

Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi cambiamento sopravvenuto in relazione a tali dati.

2.   Entro 9 gennaio 2016 gli Stati membri comunicano alla Commissione il primo elenco di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

3.   La Commissione comunica agli Stati membri le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a).

Articolo 25

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 9 luglio 2015. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 26

Relazione

Entro 9 luglio 2019 e successivamente ogni quattro anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione della presente direttiva. Tale relazione esamina lo sviluppo e l'utilizzo degli organismi ADR e l'impatto della presente direttiva sui consumatori e sui professionisti, in particolare sulla sensibilizzazione dei consumatori e il livello di adozione da parte dei professionisti. Detta relazione è corredata, se necessario, di proposte di revisione della presente direttiva.

Articolo 27

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 28

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 21 maggio 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

L. CREIGHTON


(1)  GU C 181 del 21.6.2012, pag. 93.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 12 marzo 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 22 aprile 2013.

(3)  GU L 115 del 17.4.1998, pag. 31.

(4)  GU L 109 del 19.4.2001, pag. 56.

(5)  Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(6)  GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45.

(7)  GU L 136 del 24.5.2008, pag. 3.

(8)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(9)  GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6.

(10)  GU L 266 del 9.10.1980, pag. 1.

(11)  GU L 136 del 2.6.2010, pag. 1.

(12)  GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1.

(13)  GU L 110 dell'1.5.2009, pag. 30.

(14)  GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

(15)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(16)  GU C 136 dell'11.5.2012, pag. 1.


DECISIONI

18.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 165/80


DECISIONEN. 529/2013/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 21 maggio 2013

sulle norme di contabilizzazione relative alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti da attività di uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura e sulle informazioni relative alle azioni connesse a tali attività

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il settore delle attività di uso del suolo, di cambiamento di uso del suolo e silvicoltura («LULUCF») nell'Unione è un pozzo netto che rimuove dall'atmosfera una quantità di gas a effetto serra equivalente a una quota significativa delle emissioni totali di gas a effetto serra dell'Unione. Le attività LULUCF causano emissioni e assorbimenti antropogenici di gas a effetto serra come conseguenza delle variazioni nei quantitativi di carbonio immagazzinati nella vegetazione e nei suoli, nonché delle emissioni di gas a effetto serra diversi dal CO2. L'aumento dell'utilizzo sostenibile di prodotti legnosi può limitare sostanzialmente le emissioni e aumentare gli assorbimenti di gas a effetto serra dall'atmosfera. Le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dal settore LULUCF non sono contabilizzati negli obiettivi di riduzione del 20 % delle emissioni di gas a effetto serra assunti come obiettivo dall'Unione per il 2020 a norma della decisione 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (3), e della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (4), benché siano in parte presi in considerazione ai fini del rispetto degli impegni quantificati dell'Unione di limitazione e di riduzione delle emissioni a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del protocollo di Kyoto («protocollo di Kyoto») allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici («UNFCCC»), approvato con decisione 2002/358/CE del Consiglio (5).

(2)

Nel contesto del passaggio a un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050, tutti gli usi del suolo dovrebbero essere considerati in modo olistico e le attività LULUCF dovrebbero essere trattate nell'ambito della politica climatica dell'Unione.

(3)

La decisione 406/2009/CE prevede che la Commissione valuti le modalità di inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra derivanti da attività LULUCF nell'impegno di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra assunto dall'Unione, garantendo nel contempo la permanenza e l'integrità ambientale del contributo del settore, nonché un monitoraggio e una contabilizzazione accurati di tali emissioni e assorbimenti. La presente decisione dovrebbe pertanto, come primo passo, fissare norme di contabilizzazione applicabili alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra derivanti dal settore LULUCF e contribuire così allo sviluppo di politiche volte all'inclusione del settore LULUCF nell'impegno dell'Unione di riduzione delle emissioni, se del caso, tenendo conto al tempo stesso delle condizioni ambientali delle varie regioni dell'Unione, compresi tra l'altro i paesi ricchi di foreste. Nel frattempo, per garantire la salvaguardia e il rafforzamento delle riserve di carbonio, la presente decisione dovrebbe inoltre prevedere che gli Stati membri forniscano informazioni relativamente alle azioni LULUCF da loro intraprese, volte a limitare o ridurre le emissioni e a mantenere o ad aumentare gli assorbimenti provenienti dal settore LULUCF.

(4)

La presente decisione dovrebbe stabilire gli obblighi degli Stati membri in materia di attuazione delle norme di contabilizzazione e di trasmissione delle informazioni circa le azioni da loro intraprese nel settore LULUCF. Non dovrebbe stabilire obblighi di contabilizzazione o rendicontazione per i privati.

(5)

La decisione 16/CMP.1 della conferenza delle parti che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto, adottata dall'11a conferenza delle parti dell'UNFCCC tenutasi a Montreal nel dicembre 2005, e la decisione 2/CMP.7 della conferenza delle parti che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto, adottata dalla 17a conferenza delle parti dell'UNFCCC tenutasi a Durban nel dicembre 2011, fissano le norme di contabilizzazione per il settore LULUCF applicabili a decorrere dal secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto. La presente decisione dovrebbe essere pienamente coerente con dette decisioni per garantire coerenza fra le norme interne dell'Unione e le definizioni, le modalità, le regole e le linee guida concordate nell'ambito dell'UNFCCC al fine di evitare qualsiasi duplicazione delle rendicontazioni nazionali. La presente decisione dovrebbe inoltre rispecchiare le peculiarità del settore LULUCF dell'Unione e gli obblighi derivanti all'Unione in virtù della sua posizione di parte contrattuale distinta dell'UNFCCC e del protocollo di Kyoto.

(6)

Le norme di contabilizzazione applicabili al settore LULUCF dell'Unione non dovrebbero generare un ulteriore onere amministrativo. Non dovrebbe pertanto esservi alcun obbligo di includere, nelle relazioni presentate ai sensi di tali norme, informazioni non richieste ai sensi delle decisioni della conferenza delle parti dell'UNFCCC e della riunione delle parti del protocollo di Kyoto.

(7)

Il settore LULUCF può contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici in vari modi, in particolare riducendo le emissioni e mantenendo e incrementando pozzi e riserve di carbonio. Affinché le misure intese in particolare ad aumentare il sequestro del carbonio siano efficaci, sono fondamentali la stabilità e l'adattabilità a lungo termine dei comparti di carbonio.

(8)

Le norme di contabilizzazione LULUCF dovrebbero rispecchiare gli sforzi compiuti nel settore agricolo e forestale per aumentare il contributo alla riduzione di emissioni proveniente dai cambiamenti apportati all'uso del suolo. La presente decisione dovrebbe disporre norme di contabilizzazione applicabili su base obbligatoria alle attività di imboschimento, rimboschimento, disboscamento e gestione delle foreste, nonché alle attività di gestione dei pascoli e delle terre coltivate, fatte salve disposizioni specifiche intese a migliorare i sistemi di contabilizzazione e rendicontazione degli Stati membri durante il primo periodo di contabilizzazione. La presente decisione dovrebbe inoltre disporre norme di contabilizzazione applicabili su base volontaria alle attività di rivegetazione e a quelle di drenaggio e riumidificazione delle zone umide. A tal fine, la Commissione dovrebbe razionalizzare e migliorare i prodotti delle pertinenti banche dati dell'Unione (Eurostat-Lucas, EEA — Corine Land Cover ecc.) che trattano le informazioni pertinenti, al fine di assistere gli Stati membri nell'adempimento dei propri obblighi di contabilizzazione, in particolare riguardo agli obblighi di contabilizzazione delle attività di gestione delle terre coltivate e dei pascoli ed, eventualmente, la contabilizzazione su base volontaria delle attività di rivegetazione e di quelle di drenaggio e riumidificazione delle zone umide.

(9)

Al fine di garantire la loro integrità ambientale, le norme di contabilizzazione applicabili al settore LULUCF dell'Unione dovrebbero essere basate sui principi per la contabilizzazione stabiliti nella decisione 2/CMP.7, nella decisione 2/CMP.6 della conferenza delle parti che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto, adottata dalla 16a conferenza delle parti dell'UNFCCC tenutasi a Cancun nel dicembre 2010 e nella decisione 16/CMP.1. Gli Stati membri dovrebbero predisporre e mantenere una contabilizzazione che garantisca l’accuratezza, la completezza, la coerenza, la comparabilità e la trasparenza delle informazioni pertinenti utilizzate nella stima delle emissioni e degli assorbimenti del settore LULUCF in linea con le indicazioni fornite dalle pertinenti linee guida per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (Intervgovernmental Panel on Climate Change — IPCC), incluse le metodologie di contabilizzazione delle emissioni di gas a effetto serra diversi dal CO2 adottate nell'ambito dell'UNFCCC.

(10)

Le norme di contabilizzazione basate sulle decisioni 2/CMP.7 e 16/CMP.1 non consentono di contabilizzare l'effetto di sostituzione per l'utilizzo di prodotti legnosi per fini energetici o come materiale, dal momento che questo comporterebbe una doppia contabilizzazione. Un tale utilizzo può tuttavia offrire un importante contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici e pertanto le informazioni sulle azioni LULUCF fornite dagli Stati membri possono comprendere le misure per sostituire i materiali a elevate emissioni di gas a effetto serra e le materie prime energetiche con la biomassa. Ciò migliorerebbe la coerenza delle politiche.

(11)

Per fornire una solida base per la futura elaborazione di politiche e l'ottimizzazione dell'uso del suolo nell'Unione occorre effettuare investimenti adeguati. Affinché tali investimenti possano essere indirizzati in via prioritaria su categorie fondamentali, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati inizialmente a escludere determinati comparti di carbonio dalla contabilizzazione. Tuttavia, nel lungo termine è opportuno cercare di passare a una contabilizzazione integrale del settore, che includa tutte i terreni, i comparti e i gas.

(12)

Le norme di contabilizzazione dovrebbero rispecchiare in modo adeguato le variazioni delle emissioni e degli assorbimenti dovute ad attività umane. A tal riguardo, la presente decisione dovrebbe disporre l'uso di metodologie specifiche in relazione alle diverse attività LULUCF. Le emissioni e gli assorbimenti connessi ad attività di imboschimento, rimboschimento e disboscamento sono il risultato della conversione di aree per azione antropica diretta e dovrebbero pertanto essere contabilizzati nella loro interezza. Tutte le emissioni e tutti gli assorbimenti connessi alla gestione dei pascoli e delle terre coltivate, alle attività di rivegetazione e di drenaggio e riumidificazione delle zone umide sono stimati calcolando le variazioni delle emissioni e degli assorbimenti rispetto a un anno di riferimento. Tuttavia, le emissioni e gli assorbimenti derivanti dalla gestione delle foreste dipendono da una serie di circostanze naturali, dalla struttura delle classi di età, nonché da pratiche di gestione passate e presenti. L'uso di un anno di riferimento non consente di rispecchiare questi fattori e i conseguenti effetti ciclici sulle emissioni e sugli assorbimenti o la loro variazione da un anno all'altro. Le norme di contabilizzazione relative alla gestione delle foreste per calcolare le variazioni delle emissioni e degli assorbimenti dovrebbero invece prevedere l'uso di livelli di riferimento che consentano di escludere gli effetti di caratteristiche naturali e proprie di un paese specifico. I livelli di riferimento costituiscono stime delle emissioni o degli assorbimenti annui netti risultanti dalla gestione delle foreste sul territorio di uno Stato membro per gli anni compresi in ciascun periodo di contabilizzazione e dovrebbero essere fissati in modo trasparente conformemente alle decisioni 2/CMP.6 e 2/CMP/.7. I livelli di riferimento di cui alla presente decisione dovrebbero essere identici a quelli approvati mediante i processi UNFCCC. Qualora miglioramenti delle metodologie o dei dati relativi alla definizione del livello di riferimento si rendano disponibili a uno Stato membro, quest'ultimo dovrebbe eseguire un'adeguata correzione tecnica per includere l'effetto dei ricalcoli nella contabilizzazione per la gestione delle foreste.

Le norme di contabilizzazione dovrebbero fissare, per la gestione delle foreste, un limite massimo applicabile agli assorbimenti netti che possono essere contabilizzati. In caso di sviluppi riguardanti le norme di contabilizzazione per le attività forestali nel contesto dei pertinenti processi internazionali, dovrebbe essere presa in considerazione l'eventualità di aggiornare le norme di contabilizzazione per le attività forestali di cui alla presente decisione allo scopo di assicurare la coerenza con tali sviluppi.

(13)

Le norme di contabilizzazione dovrebbero rispecchiare in modo adeguato il contributo positivo dell'immagazzinamento dei gas a effetto serra nel legno e nei prodotti a base di legno e contribuire a un maggiore uso delle foreste come risorsa nel quadro della gestione sostenibile delle foreste e a un maggiore ricorso ai prodotti a base di legno.

(14)

Secondo il capitolo 4.1.1 delle linee guida IPCC sulle buone prassi per l'uso del suolo, i cambiamenti di uso del suolo e la silvicoltura, è buona prassi che i paesi precisino l'ampiezza minima che applicheranno per la definizione di foresta e delle unità di terreno soggette ad attività di imboschimento, rimboschimento e disboscamento, nonché della superficie forestale minima. Dovrebbe essere assicurata la coerenza tra la definizione utilizzata da ciascuno Stato membro nella comunicazione prevista dalla convenzione UNFCCC e dal protocollo di Kyoto e la presente decisione.

(15)

Le norme di contabilizzazione dovrebbero consentire agli Stati membri di indicare con precisione nei loro conti le modifiche del bacino di prodotti ottenuti dall'estrazione del legno nel momento in cui hanno luogo, al fine di fornire incentivi all'uso di prodotti ottenuti dall'estrazione del legno con lunghi cicli di vita. La funzione di decadimento di primo grado, applicabile alle emissioni risultanti dai prodotti legnosi, dovrebbe dunque corrispondere all'equazione 12.1 delle linee guida IPCC 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra e i valori di emivita di default corrispondenti dovrebbero essere basati sulla tabella 3a.1.3 delle linee guida IPCC 2003 sulle buone prassi per l'uso del suolo, i cambiamenti di uso del suolo e la silvicoltura. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di utilizzare invece metodologie e valori di emivita propri, a condizione che essi siano conformi alle linee guida IPCC di più recente adozione.

(16)

Poiché da un anno all'altro le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dalle attività agricole fluttuano molto meno rispetto a quelli connessi alle attività forestali, gli Stati membri dovrebbero contabilizzare le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra provenienti da attività di gestione delle terre coltivate e dei pascoli in relazione al proprio anno o periodo di riferimento.

(17)

Le attività di drenaggio e riumidificazione delle zone umide includono le emissioni dalle torbiere che stoccano grandi quantitativi di carbonio. Le emissioni dalle torbiere in condizioni di degrado o drenaggio corrispondono a circa il 5 % delle emissioni globali di gas a effetto serra e, nel 2010, rappresentavano tra il 3,5 e il 4 % delle emissioni dell'Unione. Pertanto, non appena saranno state concordate a livello internazionale le pertinenti linee guida IPCC, l'Unione dovrebbe adoperarsi per portare avanti la questione sul piano internazionale al fine di raggiungere un accordo nell'ambito degli organi dell'UNFCCC o del protocollo di Kyoto sull'obbligo di predisporre e mantenere una contabilizzazione annuale delle emissioni e degli assorbimenti risultanti dalle attività che rientrano nelle categorie del drenaggio e della riumidificazione delle zone umide e al fine di includere tale obbligo nell'accordo globale sul clima che deve essere concluso entro il 2015.

(18)

I disturbi naturali, come gli incendi, le infestazioni da insetti e da agenti patogeni, i fenomeni meteorologici estremi e le perturbazioni geologiche, su cui gli Stati membri non hanno controllo o non possono significativamente influire, possono comportare emissioni di gas a effetto serra di natura temporanea nel settore LULUCF, o provocare un cambiamento degli assorbimenti precedenti. Poiché un cambiamento può essere anche il risultato di decisioni legate alla gestione, come quella di tagliare alberi o di piantarli, la presente decisione dovrebbe garantire che i cambiamenti legati ad attività antropiche siano accuratamente riportati nella contabilizzazione LULUCF. La presente decisione dovrebbe inoltre offrire agli Stati membri una possibilità limitata di escludere da tale contabilizzazione le emissioni risultanti da disturbi attinenti all'imboschimento, al rimboschimento o alla gestione forestale che essi non sono in grado di controllare, attraverso l'uso dei livelli di fondo e dei margini ai sensi della decisione 2/CMP.7. Il modo in cui gli Stati membri applicano le suddette disposizioni non dovrebbe tuttavia condurre a una sottovalutazione indebita delle emissioni.

(19)

Le norme in materia di comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di altre informazioni relative ai cambiamenti climatici, incluse le informazioni sul settore LULUCF, rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, concernente un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione (6), e pertanto esulano dall'ambito di applicazione della presente decisione. Gli Stati membri dovrebbero rispettare tali norme in materia di monitoraggio e comunicazione tenuto conto dei loro obblighi di contabilizzazione di cui alla presente decisione.

(20)

Le fluttuazioni interannuali delle emissioni e degli assorbimenti, la frequente necessità di ricalcolare taluni dati comunicati e i tempi lunghi necessari affinché i cambiamenti apportati nelle pratiche agricole e forestali abbiano un effetto sulla quantità di carbonio immagazzinata nella vegetazione e nei suoli renderebbero la contabilizzazione LULUCF inaccurata e inaffidabile se realizzata su base annua. La presente decisione dovrebbe pertanto predisporre una contabilizzazione basata su un periodo più lungo.

(21)

Gli Stati membri dovrebbero fornire informazioni circa le loro azioni nel settore LULUCF attuali e future, prevedendo misure appropriate a livello nazionale volte a limitare o a ridurre le emissioni e a mantenere o aumentare gli assorbimenti provenienti dal settore LULUCF. Tali informazioni dovrebbero contenere determinati elementi secondo quanto specificato nella presente decisione. Inoltre, al fine di promuovere le buone prassi e le sinergie con altre politiche e misure legate alle foreste e all'agricoltura, l'allegato della presente decisione dovrebbe fissare un elenco indicativo di misure che potrebbero anche essere incluse nelle informazioni fornite. La Commissione può fornire orientamenti per agevolare lo scambio di informazioni comparabili.

(22)

Nel definire e attuare le loro azioni nel settore LULUCF, gli Stati membri possono, ove opportuno, valutare se sia possibile promuovere investimenti nel settore agricolo.

(23)

Dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di aggiornare le definizioni di cui alla presente decisione, conformemente ai cambiamenti apportati alle definizioni adottate dagli organi dell'UNFCCC o del protocollo di Kyoto o di accordi che ne derivano o succedono loro, di emendare l'allegato I per aggiungere o modificare i periodi di contabilizzazione al fine di garantire che tali periodi corrispondano ai pertinenti periodi adottati dagli organi dell'UNFCCC o del protocollo di Kyoto o di accordi che ne derivano o succedono loro e siano coerenti con i periodi di contabilizzazione adottati dagli organi dell'UNFCCC o del protocollo di Kyoto o di accordi che ne derivano o succedono loro applicabili agli impegni assunti dall'Unione sulla riduzione delle emissioni in altri settori, di modificare l'allegato II con livelli di riferimento aggiornati conformemente alle disposizioni di cui alla presente decisione, di rivedere le informazioni indicate nell'allegato III conformemente alle modifiche delle definizioni adottate dagli organi dell'UNFCCC o del protocollo di Kyoto o di accordi che ne derivano o succedono loro, di modificare l'allegato V conformemente alle modifiche delle definizioni adottate dagli organi dell'UNFCCC o del protocollo di Kyoto o di accordi che ne derivano o succedono loro e di rivedere gli obblighi di informazione relativi alle norme di contabilizzazione per i disturbi naturali di cui alla presente decisione per rispecchiare le revisioni degli atti adottati dagli organi dell'UNFCCC o del protocollo di Kyoto. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(24)

Poiché gli obiettivi della presente decisione, vale a dire la definizione di norme di contabilizzazione applicabili alle emissioni e agli assorbimenti derivanti da attività LULUCF e la trasmissione di informazioni da parte degli Stati membri sulle azioni LULUCF, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri a motivo della loro natura e possono dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'azione, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Nel farlo, l'Unione dovrebbe rispettare le competenze degli Stati membri in materia di politica forestale. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

La presente decisione fissa le norme di contabilizzazione applicabili alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti da attività di uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura («LULUCF») come primo passo verso l'inclusione di tali attività nell'impegno di riduzione delle emissioni dell'Unione, ove opportuno. Essa non stabilisce obblighi di contabilizzazione o di comunicazione per i privati ma stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di fornire informazioni in merito alle azioni LULUCF da loro intraprese, volte a limitare o a ridurre le emissioni e a mantenere o aumentare gli assorbimenti.

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini della presente decisione si intende per:

a)   «emissioni»: le emissioni antropogeniche di gas a effetto serra nell'atmosfera derivanti da sorgenti;

b)   «assorbimenti»: gli assorbimenti antropogenici di gas a effetto serra dall'atmosfera a opera di pozzi;

c)   «imboschimento»: la trasformazione in foresta, per azione antropica diretta, di un'area che non è stata foresta per un periodo di almeno 50 anni, mediante impianto, semina e/o intervento umano di sostegno alle modalità naturali di propagazione, se tale trasformazione ha avuto luogo dopo il 31 dicembre 1989;

d)   «rimboschimento»: la trasformazione in foresta, per azione antropica diretta, di un'area non boschiva mediante impianto, semina e/o intervento umano di sostegno alle modalità naturali di propagazione, limitata a un terreno che era foresta, ma che ha cessato di essere foresta prima del 1o gennaio 1990 e che è stato riconvertito in foresta nel periodo dopo il 31 dicembre 1989;

e)   «disboscamento»: la trasformazione, per azione antropica diretta, di una foresta in un'area non boschiva, se tale conversione ha avuto luogo dopo il 31 dicembre 1989;

f)   «gestione delle foreste»: ogni attività risultante da un sistema di pratiche applicabili a una foresta che influenza le funzioni ecologiche, economiche o sociali della foresta;

g)   «gestione delle terre coltivate»: ogni attività risultante da un sistema di pratiche applicabili a un terreno adibito a colture agricole e a un terreno ritirato dalla produzione o temporaneamente non adibito alla produzione di colture;

h)   «gestione dei pascoli»: ogni attività risultante da un sistema di pratiche applicabili ai terreni utilizzati per la produzione zootecnica e volta a controllare o condizionare la quantità e il tipo di vegetazione e di animali prodotti;

i)   «rivegetazione»: qualsiasi azione antropica diretta ad accrescere la riserva di carbonio di un sito che copra una superficie minima di 0,05 ettari, tramite la propagazione di vegetazione, purché tale attività non costituisca un intervento di imboschimento o di rimboschimento;

j)   «riserva di carbonio»: la massa di carbonio immagazzinata in un comparto di carbonio;

k)   «drenaggio e riumidificazione delle zone umide»: ogni attività risultante da un sistema di drenaggio o riumidificazione di aree che sono state drenate e/o riumidificate dopo il 31 dicembre 1989, che abbiano una superficie minima di 1 ettaro e su cui sia presente suolo organico, purché l'attività non costituisca un'altra attività per la quale è predisposta e mantenuta una contabilizzazione a norma dell'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3, e dove il drenaggio consista in una riduzione, per azione antropica diretta, della falda freatica del suolo, e la riumidificazione consista nell'inversione parziale o totale, per azione antropica diretta, di tale drenaggio;

l)   «sorgente»: qualsiasi processo, attività o meccanismo che immette nell'atmosfera un gas a effetto serra, un aerosol o un precursore di un gas a effetto serra;

m)   «pozzo»: qualsiasi processo, attività o meccanismo che assorbe dall'atmosfera un gas a effetto serra, un aerosol o un precursore di un gas a effetto serra;

n)   «comparto di carbonio»: la totalità o una parte di un'entità o di un sistema biogeochimici presenti sul territorio di uno Stato membro nell'ambito dei quali è immagazzinato carbonio, un precursore di un gas a effetto serra contenente carbonio o un qualsiasi gas a effetto serra contenente carbonio;

o)   «precursore di un gas a effetto serra»: un composto chimico che partecipa alle reazioni chimiche che producono uno dei gas a effetto serra di cui all'articolo 3, paragrafo 4;

p)   «prodotto legnoso»: qualsiasi prodotto derivante da utilizzazioni legnose che ha lasciato un sito in cui il legno è raccolto;

q)   «foresta»: un'area di terreno definita da valori minimi per superficie, copertura arborea o densità equivalente e altezza arborea potenziale nella fase di maturità sul luogo di crescita degli alberi, come precisato per ciascuno Stato membro nell'allegato V. Essa comprende superfici con alberi, inclusi giovani popolamenti naturali o gli impianti che devono ancora raggiungere i valori minimi per una copertura arborea o densità equivalente o l'altezza minima fissata nell'allegato V, compresa qualsiasi superficie che normalmente costituisce parte della zona forestale ma su cui non sono temporaneamente presenti alberi a seguito di un intervento umano come la raccolta o di cause naturali, ma che si prevede tornerà a essere coperta da foresta;

r)   «copertura arborea»: la quota di una determinata superficie coperta dalla proiezione verticale del perimetro delle chiome arboree, espressa in percentuale;

s)   «densità di popolazione»: la densità di alberi in piedi e in crescita su una superficie coperta da foresta, misurata in base a un metodo definito dallo Stato membro;

t)   «disturbi naturali»: ogni evento o circostanza non antropogenico che causa un rilascio significativo di emissioni dalle foreste e il cui manifestarsi sfugge al controllo dello Stato membro interessato, a condizione che detto Stato membro sia obiettivamente incapace di limitare in misura significativa l'effetto degli eventi o delle circostanze sulle emissioni, anche successivamente al loro verificarsi;

u)   «livello di fondo»: la media delle emissioni provocate da disturbi naturali in un dato periodo, esclusi i valori statisticamente anomali, calcolata ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2;

v)   «valore di emivita»: il numero di anni necessari al quantitativo di carbonio immagazzinato in una categoria di prodotti legnosi per dimezzarsi rispetto al valore iniziale;

w)   «ossidazione istantanea»: metodo di contabilizzazione basato sul presupposto che il rilascio nell'atmosfera dell'intero quantitativo di carbonio immagazzinato in prodotti legnosi avviene al momento della raccolta;

x)   «abbattimento di salvataggio»: ogni attività di utilizzazione consistente nel recupero di legname, che può essere ancora utilizzato almeno in parte, proveniente da terreni colpiti da disturbi naturali.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 12 al fine di modificare le definizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo per garantire la coerenza tra tali definizioni e le eventuali modifiche delle pertinenti definizioni adottate dagli organi dell'UNFCCC o del protocollo di Kyoto o di accordi che ne derivano o che succedono loro.

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 12 al fine di modificare l'allegato V per aggiornare i valori in esso elencati conformemente alle modifiche delle definizioni relative agli aspetti specificati nell'allegato V adottate dagli organi dell'UNFCCC o del protocollo di Kyoto o di accordi che ne derivano o che succedono loro.

Articolo 3

Obbligo di predisporre e mantenere una contabilizzazione LULUCF

1.   Per ciascun periodo di contabilizzazione di cui all'allegato I, gli Stati membri predispongono e mantengono una contabilizzazione che rispecchi accuratamente tutte le emissioni e gli assorbimenti risultanti dalle attività realizzate sul loro territorio che rientrano nelle seguenti categorie:

a)

imboschimento;

b)

rimboschimento;

c)

disboscamento;

d)

gestione delle foreste.

2.   Per il periodo di contabilizzazione che inizia il 1o gennaio 2021 e i successivi, gli Stati membri predispongono e mantengono una contabilizzazione annuale che rispecchi accuratamente tutte le emissioni e gli assorbimenti risultanti dalle attività realizzate sul loro territorio che rientrano nelle seguenti categorie:

a)

gestione delle terre coltivate;

b)

gestione dei pascoli.

In relazione alla contabilizzazione annuale delle emissioni e degli assorbimenti risultanti da attività di gestione delle terre coltivate e dei pascoli, per il periodo contabile compreso tra il 1o gennaio 2013 e il 31 dicembre 2020, si applicano le seguenti disposizioni:

a)

dal 2016 al 2018, gli Stati membri informano la Commissione, entro il 15 marzo di ogni anno, sui sistemi in essere e in corso di sviluppo per stimare le emissioni e gli assorbimenti risultanti da attività di gestione delle terre coltivate e dei pascoli. Gli Stati membri dovrebbero informare in merito alla conformità di tali sistemi alle metodologie IPCC e alle prescrizioni della convenzione UNFCCC in materia di comunicazione riguardante le emissioni e gli assorbimenti dei gas a effetto serra;

b)

anteriormente al 1o gennaio 2022, gli Stati membri predispongono e trasmettono alla Commissione, entro il 15 marzo di ogni anno, le stime annuali iniziali, preliminari e non vincolanti delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dalla gestione delle terre coltivate e dei pascoli usando, ove opportuno, le metodologie IPCC. Gli Stati membri dovrebbero usare almeno la metodologia descritta come livello 3, come specificato nelle pertinenti linee guida IPCC. Gli Stati membri sono incoraggiati a usare tali stime per individuare le categorie fondamentali e sviluppare, per le categorie fondamentali, proprie metodologie di livello 2 e di livello 3 per stimare in modo deciso e accurato le emissioni e gli assorbimenti;

c)

entro il 15 marzo 2022 gli Stati membri trasmettono le loro stime annuali finali per la contabilizzazione della gestione delle terre coltivale e dei pascoli;

d)

uno Stato membro può chiedere una deroga per rinviare il termine di cui alla lettera c), se la determinazione delle stime finali per la contabilizzazione della gestione delle terre coltivale e dei pascoli non può essere ragionevolmente effettuata entro il termine ivi stabilito per almeno una delle seguenti ragioni:

i)

la contabilizzazione richiesta può essere effettuata, per motivi di fattibilità tecnica, solo in fasi che superano il termine stabilito;

ii)

il completamento della contabilizzazione entro il termine fissato sarebbe sproporzionatamente costoso.

Gli Stati membri che desiderano beneficiare della deroga trasmettono una richiesta motivata alla Commissione entro il 15 gennaio 2021.

Se la Commissione considera giustificata la richiesta, concede la deroga per un periodo massimo di tre anni civili a decorrere dal 15 marzo 2022. In caso contrario respinge la richiesta, motivando la sua decisione.

Se necessario, la Commissione può chiedere informazioni supplementari che devono essere presentate entro un lasso di tempo ragionevole specificato.

La richiesta di deroga è considerata accolta se la Commissione non ha sollevato obiezioni entro sei mesi dal ricevimento della richiesta originaria dello Stato membro o delle informazioni supplementari richieste.

3.   Per ciascun periodo di contabilizzazione di cui all'allegato I, gli Stati membri possono inoltre predisporre e mantenere una contabilizzazione che rispecchi accuratamente le emissioni e gli assorbimenti risultanti da attività di rivegetazione e di drenaggio e riumidificazione delle zone umide.

4.   La contabilizzazione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 include le emissioni e gli assorbimenti dei seguenti gas a effetto serra:

a)

biossido di carbonio (CO2);

b)

metano (CH4);

c)

ossido di azoto (N2O).

5.   Gli Stati membri includono nella propria contabilizzazione una determinata attività di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, laddove le contabilizzazioni siano state predisposte e mantenute conformemente alla presente decisione, a decorrere dall'inizio dell'attività o dal 1o gennaio 2013, a seconda di quale delle due date risulti più recente.

Articolo 4

Norme generali in materia di contabilizzazione

1.   Nell'ambito della contabilizzazione di cui all'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri indicano le emissioni con un segno positivo (+) e gli assorbimenti con un segno negativo (–).

2.   Nel predisporre e mantenere la loro contabilizzazione, gli Stati membri garantiscono la precisione, la completezza, la coerenza, la comparabilità e la trasparenza delle informazioni pertinenti al momento della stima delle emissioni e degli assorbimenti connessi alle attività di cui all'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3.

3.   Le emissioni e gli assorbimenti risultanti da attività che rientrano in più di una categoria di attività di cui all'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3, sono contabilizzati in un'unica categoria per evitare la doppia contabilizzazione.

4.   Gli Stati membri, sulla base di dati trasparenti e verificabili, determinano le superfici su cui è condotta un'attività che rientra in una delle categorie di cui all'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3. Essi garantiscono che tali superfici siano identificabili nell'ambito della contabilizzazione relativa alla categoria corrispondente.

5.   Gli Stati membri includono nella propria contabilizzazione di cui all'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3, ogni variazione della riserva di carbonio immagazzinata nei seguenti comparti:

a)

biomassa epigea;

b)

biomassa ipogea;

c)

lettiera;

d)

legno morto;

e)

carbonio organico nel suolo;

f)

prodotti legnosi.

Gli Stati membri possono tuttavia decidere di non contabilizzare le variazioni nelle riserve di carbonio di cui al primo comma, lettere da a) a e), se il comparto di carbonio in questione non costituisce una sorgente. Gli Stati membri considerano che un comparto di carbonio non costituisce una sorgente solo quando ciò è dimostrato sulla base di dati trasparenti e verificabili.

6.   Gli Stati membri chiudono la contabilizzazione di cui all'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3, al termine di ciascun periodo di contabilizzazione di cui all'allegato I specificando in tale contabilizzazione il saldo delle emissioni e degli assorbimenti totali netti nel corso del pertinente periodo di contabilizzazione.

7.   Gli Stati membri mantengono una catalogazione completa e accurata di tutti i dati impiegati per conformarsi ai loro obblighi a norma della presente decisione almeno fino a quando la stessa è in vigore.

8.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 12, al fine di modificare l'allegato I per aggiungere o modificare i periodi di contabilizzazione, al fine di garantire che essi corrispondano ai pertinenti periodi adottati dagli organi dell'UNFCCC o del protocollo di Kyoto o da accordi che ne derivano o succedono loro e siano coerenti con i periodi di contabilizzazione adottati dagli organi dell'UNFCCC o del protocollo di Kyoto o da accordi che ne derivano o succedono loro applicabili agli impegni assunti dall'Unione sulla riduzione delle emissioni in altri settori.

Articolo 5

Norme di contabilizzazione per l'imboschimento, il rimboschimento e il disboscamento

1.   Nella contabilizzazione relativa all'imboschimento e al rimboschimento, gli Stati membri registrano le emissioni e gli assorbimenti che risultano unicamente da attività condotte su terreni che non risultavano foresta al 31 dicembre 1989. Gli Stati membri possono riportare le emissioni dell'imboschimento e del rimboschimento in un'unica contabilizzazione.

2.   Gli Stati membri contabilizzano le emissioni e gli assorbimenti netti risultanti da attività di imboschimento, rimboschimento e disboscamento come il totale delle emissioni e degli assorbimenti per ciascuno degli anni compresi nel relativo periodo di contabilizzazione, sulla base di dati trasparenti e verificabili.

3.   Gli Stati membri tengono la contabilità delle emissioni e degli assorbimenti sui terreni che sono stati identificati nella contabilità a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, come la categoria di attività di imboschimento, rimboschimento o disboscamento, anche quando tale attività non sia più condotta su quei terreni.

4.   Ciascuno Stato membro determina la superficie coperta da foresta utilizzando la stessa unità di risoluzione spaziale specificata nell'allegato V nei calcoli per le attività di imboschimento, rimboschimento e disboscamento.

Articolo 6

Norme di contabilizzazione per la gestione delle foreste

1.   Gli Stati membri contabilizzano le emissioni e gli assorbimenti risultanti dalle attività di gestione delle foreste, calcolati come emissioni e assorbimenti in ciascun periodo di contabilizzazione di cui all'allegato I, cui è sottratto il valore ottenuto moltiplicando il numero di anni che costituiscono tale periodo per il loro livello di riferimento indicato nell'allegato II.

2.   Se per un dato periodo di contabilizzazione il calcolo di cui al paragrafo 1 risulta negativo, gli Stati membri includono nella propria contabilizzazione, relativa alla gestione delle foreste, un quantitativo totale di emissioni e assorbimenti non superiore al 3,5 % delle emissioni da loro registrate nel proprio anno o periodo di riferimento specificato nell'allegato VI, come trasmesso all’UNFCCC nella corrispondente comunicazione dello Stato membro adottata a norma delle pertinenti decisioni in sede di COP relative all’anno o al periodo di riferimento per il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto, escluse le emissioni e gli assorbimenti provenienti da attività di cui all'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3, moltiplicate per il numero di anni del periodo di contabilizzazione considerato.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché i metodi di calcolo che essi applicano alla propria contabilizzazione relativa alle attività di gestione delle foreste siano conformi all'appendice II della decisione 2/CMP.6 e siano coerenti con i metodi di calcolo applicati per il calcolo dei propri livelli di riferimento di cui all'allegato II con riguardo almeno agli aspetti seguenti:

a)

comparti di carbonio e gas a effetto serra;

b)

superficie oggetto di gestione forestale;

c)

prodotti legnosi;

d)

disturbi naturali.

4.   Al massimo un anno prima del termine di ciascun periodo di contabilizzazione, gli Stati membri comunicano alla Commissione livelli di riferimento riveduti. Tali livelli di riferimento sono identici a quelli stabiliti dagli atti approvati dagli organi dell'UNFCCC o del protocollo di Kyoto o, in mancanza di tali atti, sono calcolati secondo il processo e le metodologie di cui alle pertinenti decisioni adottate dagli organi dell'UNFCCC o del protocollo di Kyoto o di accordi che ne derivano o succedono loro.

5.   In caso di modifiche delle pertinenti disposizioni delle decisioni 2/CMP.6 o 2/CMP.7, gli Stati membri comunicano alla Commissione livelli di riferimento riveduti che rispecchiano tali modifiche, al massimo entro sei mesi dalla data di adozione delle modifiche stesse.

6.   Quando uno Stato membro può disporre di metodologie migliori connesse ai dati utilizzati per determinare il livello di riferimento di cui all'allegato II, o in caso di un miglioramento significativo della qualità dei dati a cui ha accesso, esso esegue le correzioni tecniche opportune per includere l'effetto dei ricalcoli nella contabilizzazione della gestione delle foreste. Tali correzioni tecniche sono identiche a eventuali correzioni approvate nell'ambito del processo di revisione UNFCCC, ai sensi della decisione 2/CMP.7. Lo Stato membro interessato comunica tali correzioni alla Commissione al più tardi nell'ambito della presentazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 525/2013.

7.   Ai fini dei paragrafi 4, 5 e 6, gli Stati membri precisano il quantitativo di emissioni annue risultanti da disturbi naturali che sono state incluse nei loro livelli di riferimento riveduti e il metodo impiegato per stimare tale quantitativo.

8.   La Commissione verifica le informazioni relative ai livelli di riferimento riveduti di cui ai paragrafi 4 e 5 e le correzioni tecniche di cui al paragrafo 6 al fine di assicurare la coerenza tra le informazioni trasmesse all'UNFCCC e quelle comunicate alla Commissione dagli Stati membri.

9.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 12 per aggiornare i livelli di riferimento di cui all'allegato II qualora uno Stato membro modifichi il suo livello di riferimento in virtù dei paragrafi 4 e 5 e questo sia approvato attraverso i processi UNFCCC.

10.   Gli Stati membri registrano nella propria contabilizzazione relativa alla gestione delle foreste l'impatto di ogni modifica dell'allegato II con riguardo all'intero periodo di contabilizzazione interessato.

Articolo 7

Norme di contabilizzazione per i prodotti legnosi

1.   Ogni Stato membro registra nella propria contabilizzazione a norma dell'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3, le emissioni e gli assorbimenti provenienti da modifiche del comparto dei prodotti legnosi, comprese le emissioni di prodotti legnosi rimossi dalle proprie foreste prima del 1o gennaio 2013. Sono escluse le emissioni di prodotti legnosi già contabilizzati nell'ambito del protocollo di Kyoto nel periodo dal 2008 al 2012 sulla base dell'ossidazione istantanea.

2.   Nella contabilizzazione a norma dell'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3, relativa ai prodotti legnosi, gli Stati membri includono le emissioni e gli assorbimenti risultanti da modifiche del comparto di prodotti legnosi che rientrano nelle seguenti categorie utilizzando la funzione di decadimento di primo grado e i valori di emivita di default indicati nell'allegato III:

a)

carta;

b)

pannelli di legno;

c)

legno segato.

Gli Stati membri possono integrare tali categorie con informazioni sulla corteccia, a condizione che i dati disponibili siano trasparenti e verificabili. Gli Stati membri possono inoltre utilizzare sottocategorie specifiche per paese per qualsiasi di tali categorie. Gli Stati membri possono utilizzare metodologie e valori di emivita propri di ciascun paese al posto delle metodologie e dei valori di emivita di default indicati nell'allegato III, a condizione che tali metodi e valori siano determinati sulla base di dati trasparenti e verificabili e che i metodi utilizzati siano almeno dettagliati e accurati quanto quelli indicati nell'allegato III.

Per i prodotti legnosi esportati i dati propri di ciascun paese fanno riferimento ai valori di emivita propri di ciascun paese e all'utilizzo di prodotti legnosi nel paese d'importazione.

Gli Stati membri non utilizzano per i prodotti legnosi commercializzati nell'Unione valori di emivita propri di ciascun paese che si discostano da quelli utilizzati dagli Stati membri importatori per la propria contabilità a norma dell'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3.

I prodotti legnosi derivanti dal disboscamento sono contabilizzati sulla base dell'ossidazione istantanea.

3.   Quando gli Stati membri includono nella propria contabilizzazione a norma dell'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3, le emissioni di biossido di carbonio (CO2) provenienti dai prodotti legnosi nei siti di smaltimento dei rifiuti solidi, la contabilizzazione avviene sulla base dell'ossidazione istantanea.

4.   Quando gli Stati membri includono nella propria contabilizzazione le emissioni provenienti dai prodotti legnosi e destinati ai fini energetici, essi applicano anche a tal fine l'ossidazione istantanea.

A titolo meramente informativo, gli Stati membri possono trasmettere dati relativi alla percentuale del legno utilizzato a fini energetici importato dall'esterno dell'Unione e indicare i paesi di origine di tale legno.

5.   I prodotti legnosi importati, qualunque sia la loro origine, non sono contabilizzati dallo Stato membro importatore. Gli Stati membri includono pertanto nella loro contabilizzazione le emissioni e gli assorbimenti provenienti da prodotti legnosi solo quando tali emissioni e assorbimenti derivano da prodotti legnosi rimossi da terreni inclusi nella loro contabilizzazione a norma dell'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3.

6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 12 per rivedere le informazioni indicate all'allegato III al fine di riflettere le modifiche di atti adottate dagli organi dell'UNFCCC o del protocollo di Kyoto o di accordi che ne derivano o succedono loro.

Articolo 8

Norme di contabilizzazione per la gestione delle terre coltivate, la gestione dei pascoli, la rivegetazione e il drenaggio e la riumidificazione delle zone umide

1.   Nella contabilizzazione relativa alla gestione delle terre coltivate e alla gestione dei pascoli, ogni Stato membro registra le emissioni e gli assorbimenti risultanti da tali attività, calcolati come emissioni e assorbimenti in ciascun periodo di contabilizzazione di cui all'allegato I, cui è sottratto il valore ottenuto moltiplicando il numero di anni del periodo di contabilizzazione interessato per le emissioni e gli assorbimenti di detto Stato membro risultanti da tali attività nel suo anno di riferimento, come specificato nell'allegato VI.

2.   Quando uno Stato membro decide di predisporre e mantenere una contabilizzazione per le attività di rivegetazione e/o drenaggio e riumidificazione di zone umide, esso applica il metodo di calcolo di cui al paragrafo 1.

Articolo 9

Norme di contabilizzazione per i disturbi naturali

1.   Quando le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 5 del presente articolo sono soddisfatte, gli Stati membri possono escludere dai calcoli relativi ai loro obblighi di contabilizzazione a norma delle lettere a), b) e d) dell'articolo 3, paragrafo 1, le emissioni di gas a effetto serra non antropogeniche provenienti da sorgenti che derivano da disturbi naturali.

2.   Se gli Stati membri applicano il paragrafo 1 del presente articolo, essi calcolano, conformemente al metodo di cui all'allegato VII, un livello di fondo per ciascuna delle attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e d). Le lettere a) e b) dell'articolo 3, paragrafo 1, hanno un livello di fondo comune. In alternativa, gli Stati membri possono applicare una metodologia specifica per paese, trasparente e comparabile, impiegando una serie storica coerente e inizialmente completa di dati anche per il periodo dal 1990 al 2009.

3.   Gli Stati membri possono escludere dalla loro contabilizzazione LULUCF, ogni anno o al termine del rispettivo periodo di contabilizzazione, le emissioni non antropogeniche di gas a effetto serra provenienti da fonti che superano il livello di fondo calcolato conformemente al paragrafo 2 se:

a)

le emissioni in un particolare anno del periodo di contabilizzazione superano il livello di fondo più un margine. Se il livello di fondo è calcolato conformemente al metodo di cui all'allegato VII, tale margine è pari al doppio della deviazione standard della serie storica utilizzata per calcolare il livello di fondo. Se il livello di fondo è calcolato mediante una metodologia specifica per paese, gli Stati membri descrivono il modo in cui è stato determinato il margine, nei casi in cui tale margine è necessario. Qualsiasi metodologia utilizzata evita l'aspettativa di crediti netti durante il periodo di contabilizzazione;

b)

gli obblighi di informazione di cui al paragrafo 5 sono soddisfatti e comunicati dagli Stati membri.

4.   Ogni Stato membro che esclude le emissioni non antropogeniche di gas a effetto serra provenienti da fonti legate ai disturbi naturali in un anno specifico del periodo di contabilizzazione:

a)

esclude dalla contabilizzazione per il resto del periodo di contabilizzazione tutti i successivi assorbimenti su terreni colpiti da disturbi naturali e in cui si sono verificate le emissioni di cui al paragrafo 3;

b)

non esclude le emissioni derivanti da attività di estrazione e di abbattimento di salvataggio avvenute su quei terreni a seguito del verificarsi di disturbi naturali;

c)

non esclude le emissioni derivanti dal fuoco prescritto avvenuto su quei terreni in quell'anno specifico del periodo di contabilizzazione;

d)

non esclude le emissioni su terreni che sono stati soggetti a disboscamento a seguito del verificarsi di disturbi naturali.

5.   Gli Stati membri possono escludere le emissioni non antropogeniche di gas a effetto serra provenienti da fonti legate a disturbi naturali solo se forniscono informazioni trasparenti che dimostrino:

a)

che tutte le superfici colpite da disturbi naturali in quell'anno specifico di riferimento sono state individuate, come pure la loro localizzazione geografica, l'anno e le tipologie di disturbo naturale;

b)

che non è avvenuto alcun disboscamento per la restante parte del rispettivo periodo di contabilizzazione su terreni che sono stati colpiti da disturbi naturali e le cui emissioni sono state escluse dalla contabilizzazione;

c)

quali metodi e criteri verificabili saranno utilizzati per identificare il disboscamento su tali terreni negli anni successivi del periodo di contabilizzazione;

d)

ove possibile, quali misure volte a gestire o controllare l'impatto di tali disturbi naturali sono state adottate dallo Stato membro;

e)

ove possibile, quali misure volte a ripristinare le superfici colpite da tali disturbi naturali sono state adottate dallo Stato membro.

6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 12 per rivedere gli obblighi di informazione di cui al paragrafo 5 del presente articolo per tener conto delle revisioni di atti adottate dagli organi dell'UNFCCC o del protocollo di Kyoto.

Articolo 10

Informazione sulle azioni LULUCF

1.   Non più tardi di diciotto mesi dall'inizio di ciascun periodo di contabilizzazione di cui all'allegato I, gli Stati membri redigono e trasmettono alla Commissione informazioni sulle loro azioni LULUCF attuali e future volte a limitare o ridurre le emissioni e a mantenere o aumentare gli assorbimenti risultanti dalle attività di cui all'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3, della presente decisione, come documento separato o come parte chiaramente identificabile delle loro strategie nazionali di sviluppo a basse emissioni di carbonio di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 525/2013 o di altre strategie o piani nazionali connessi al settore LULUCF. Gli Stati membri provvedono a consultare una vasta gamma di parti interessate. Se uno Stato membro trasmette tali informazioni come parte delle sue strategie di sviluppo a basse emissioni di carbonio di cui al regolamento (UE) n. 525/2013, si applica il pertinente calendario specificato in detto regolamento.

Le informazioni sulle azioni LULUCF coprono la durata del periodo di contabilizzazione considerato, di cui all'allegato I.

2.   Gli Stati membri includono nelle loro informazioni sulle azioni LULUCF almeno le seguenti informazioni relative a ciascuna delle attività di cui all'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3:

a)

una descrizione delle tendenze delle emissioni e degli assorbimenti compresi, se possibile, i trend storici, nella misura in cui si possano ragionevolmente ricostruire;

b)

proiezioni relative alle emissioni e agli assorbimenti per il periodo di contabilizzazione;

c)

un'analisi delle possibilità di limitazione o riduzione delle emissioni e di mantenimento o incremento degli assorbimenti;

d)

un elenco delle misure più adatte per tener conto delle situazioni nazionali, comprese, se del caso, ma non limitate, alle misure indicative specificate all'allegato IV, che lo Stato membro sta pianificando o che sono da attuare al fine di sfruttare le possibilità di mitigazione eventualmente identificate dall'analisi di cui alla lettera c);

e)

le politiche esistenti e pianificate al fine di applicare le misure di cui alla lettera d), inclusa una descrizione quantitativa o qualitativa dell'effetto atteso di tali misure sulle emissioni e sugli assorbimenti, tenendo conto di altre politiche e misure connesse al settore LULUCF;

f)

calendari indicativi di adozione e attuazione delle misure di cui alla lettera d).

3.   La Commissione può fornire orientamenti e assistenza tecnica agli Stati membri per agevolare lo scambio di informazioni.

La Commissione può, in consultazione con gli Stati membri, sintetizzare le conclusioni ricavate da tutte le informazioni degli Stati membri sulle azioni LULUCF per facilitare lo scambio di conoscenze e buone prassi tra Stati membri.

4.   Gli Stati membri presentano alla Commissione, entro una data a metà di ciascun periodo di contabilizzazione, nonché entro la fine di ciascuno di tali periodi di cui all'allegato I, una relazione che descrive i progressi compiuti nell'attuazione delle azioni LULUCF.

La Commissione può pubblicare una relazione di sintesi sulla base delle relazioni di cui al primo comma.

Gli Stati membri rendono disponibili al pubblico le informazioni in merito alle loro azioni LULUCF e le relazioni di cui al primo comma entro tre mesi dalla presentazione alla Commissione.

Articolo 11

Riesame

La Commissione riesamina le norme di contabilizzazione di cui alla presente decisione conformemente alle pertinenti decisioni adottate dagli organi dell'UNFCCC o del protocollo di Kyoto, o ad altri atti legislativi dell'Unione o, in assenza di tali decisioni, entro il 30 giugno 2017 e presenta, se del caso, una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 12

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, all'articolo 4, paragrafo 8, all'articolo 6, paragrafo 9, all'articolo 7, paragrafo 6, e all'articolo 9, paragrafo 6, è conferito alla Commissione per un periodo di otto anni a decorrere da 8 luglio 2013. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di otto anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, all'articolo 4, paragrafo 8, all'articolo 6, paragrafo 9, all'articolo 7, paragrafo 6 e all'articolo 9, paragrafo 6, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, all'articolo 4, paragrafo 8, all'articolo 6, paragrafo 9, all'articolo 7, paragrafo 6, e all'articolo 9, paragrafo 6, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 13

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 14

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Strasburgo, il 21 maggio 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

L. CREIGHTON


(1)  GU C 351 del 15.11.2012, pag. 85.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 12 marzo 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 22 aprile 2013.

(3)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136.

(4)  GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

(5)  Decisione 2002/358/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni (GU L 130 del 15.5.2002, pag. 1).

(6)  Cfr. pagina 13 della presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO I

PERIODI DI CONTABILIZZAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1

Periodo di contabilizzazione

Anni

Primo periodo di contabilizzazione

Dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2020


ALLEGATO II

LIVELLI DI RIFERIMENTO DEGLI STATI MEMBRI DI CUI ALL'ARTICOLO 6

Stato membro

Gg di biossido di carbonio (CO2) equivalenti per anno

Belgio

–2 499

Bulgaria

–7 950

Repubblica ceca

–4 686

Danimarca

409

Germania

–22 418

Estonia

–2 741

Irlanda

– 142

Grecia

–1 830

Spagna

–23 100

Francia

–67 410

Italia

–22 166

Cipro

– 157

Lettonia

–16 302

Lituania

–4 552

Lussemburgo

– 418

Ungheria

–1 000

Malta

–49

Paesi Bassi

–1 425

Austria

–6 516

Polonia

–27 133

Portogallo

–6 830

Romania

–15 793

Slovenia

–3 171

Slovacchia

–1 084

Finlandia

–20 466

Svezia

–41 336

Regno Unito

–8 268


ALLEGATO III

FUNZIONE DI DECADIMENTO DI PRIMO GRADO E VALORI DI EMIVITA PER DEFAULT DI CUI ALL'ARTICOLO 7

Funzione di decadimento di primo grado con inizio da i = 1900 e che prosegue fino all'anno in corso:

(A)

Formula

con C(1900) = 0.0

(B)

Formula

dove:

i= anno

C(i)= la riserva di carbonio del comparto di prodotti legnosi all'inizio dell'anno i, Gg C

k= costante di decadimento di primo grado espressa in unità di anno-1 Formula, dove HL rappresenta l'emivita del comparto di prodotti legnosi, in anni).

Flusso entrante (i)= flusso entrante nel comparto di prodotti legnosi nell'anno i, Gg C anno-1

ΔC (i)= variazione della riserva di carbonio nel comparto di prodotti legnosi nell'anno i, Gg C anno-1

Valori di emivita per default (HL):

 

2 anni per la carta

 

25 anni per i pannelli di legno

 

35 anni per il legno segato.


ALLEGATO IV

MISURE INDICATIVE CHE POSSONO ESSERE INCLUSE NELLE INFORMAZIONI SULLE AZIONI LULUCF TRASMESSE A NORMA DELL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 2, LETTERA D)

a)

Misure connesse alla gestione delle terre coltivate, come ad esempio:

migliorare le pratiche agronomiche grazie a una migliore selezione delle varietà colturali,

estendere la rotazione delle colture ed evitare o ridurre il ricorso al maggese completo,

migliorare la gestione dei nutrienti, della lavorazione del terreno/dei residui e delle acque,

incoraggiare le pratiche agro-forestali e le possibilità di cambiamento della copertura/uso dei terreni.

b)

Misure connesse alla gestione e al miglioramento dei pascoli, come ad esempio:

impedire la conversione dei pascoli in terre coltivate e il ritorno delle terre coltivate alla vegetazione originaria,

migliorare la gestione dei pascoli modificando l'intensità e i periodi di pascolo,

accrescere la produttività,

migliorare la gestione dei nutrienti,

migliorare la gestione degli incendi,

introdurre specie più adeguate, in particolare specie con radici profonde.

c)

Misure volte a migliorare la gestione dei suoli agricoli organici, in particolare le torbiere, come ad esempio:

incentivare pratiche agricole sostenibili per le zone umide,

incentivare pratiche agricole adattate, limitando in particolare il più possibile la perturbazione dei suoli o le pratiche estensive.

d)

Misure volte a impedire il drenaggio e a incentivare la riumidificazione delle zone umide.

e)

Misure connesse agli acquitrini esistenti o parzialmente drenati, come ad esempio:

impedire un ulteriore drenaggio,

promuovere la riumidificazione e il ripristino degli acquitrini,

prevenire gli incendi di palude.

f)

Ripristino dei terreni degradati.

g)

Misure connesse ad attività forestali come ad esempio:

effettuare operazioni di imboschimento e rimboschimento,

conservare il carbonio nelle foreste esistenti,

stimolare la produzione nelle foreste esistenti,

accrescere il comparto dei prodotti legnosi,

migliorare la gestione delle foreste, anche tramite una composizione ottimizzata delle specie, interventi di manutenzione e tagli di sfoltimento, nonché grazie alla conservazione dei suoli.

h)

Prevenzione del disboscamento.

i)

Maggiore protezione contro disturbi naturali come gli incendi, gli agenti nocivi e le tempeste.

j)

Misure per sostituire le materie prime energetiche e i materiali a elevate emissioni di gas a effetto serra con i prodotti legnosi.


ALLEGATO V

VALORI MINIMI PER SUPERFICIE, COPERTURA ARBOREA E ALTEZZA ARBOREA SPECIFICATI DALLO STATO MEMBRO PER LA DEFINIZIONE DI FORESTA

Stato membro

Superficie (ha)

Copertura arborea (%)

Altezza arborea (m)

Belgio

0,5

20

5

Bulgaria

0,1

10

5

Repubblica ceca

0,05

30

2

Danimarca

0,5

10

5

Germania

0,1

10

5

Estonia

0,5

30

2

Irlanda

0,1

20

5

Grecia

0,3

25

2

Spagna

1,0

20

3

Francia

0,5

10

5

Italia

0,5

10

5

Cipro

 

 

 

Lettonia

0,1

20

5

Lituania

0,1

30

5

Lussemburgo

0,5

10

5

Ungheria

0,5

30

5

Malta

 

 

 

Paesi Bassi

0,5

20

5

Austria

0,05

30

2

Polonia

0,1

10

2

Portogallo

1,0

10

5

Romania

0,25

10

5

Slovenia

0,25

30

2

Slovacchia

0,3

20

5

Finlandia

0,5

10

5

Svezia

0,5

10

5

Regno Unito

0,1

20

2


ALLEGATO VI

ANNO O PERIODO DI RIFERIMENTO

Stato membro

Anno di riferimento

Belgio

1990

Bulgaria

1988

Repubblica ceca

1990

Danimarca

1990

Germania

1990

Estonia

1990

Irlanda

1990

Grecia

1990

Spagna

1990

Francia

1990

Italia

1990

Cipro

 

Lettonia

1990

Lituania

1990

Lussemburgo

1990

Ungheria

1985-87

Malta

 

Paesi Bassi

1990

Austria

1990

Polonia

1988

Portogallo

1990

Romania

1989

Slovenia

1986

Slovacchia

1990

Finlandia

1990

Svezia

1990

Regno Unito

1990


ALLEGATO VII

CALCOLO DEL LIVELLO DI FONDO DEI DISTURBI NATURALI

1.

Per il calcolo del livello di fondo, gli Stati membri forniscono informazioni sui livelli storici delle emissioni causate da disturbi naturali. A tal fine, gli Stati membri:

a)

forniscono informazioni sulle tipologie di disturbi naturali compresi nella stima;

b)

includono le stime delle emissioni annue totali per tali tipologie di disturbi naturali per il periodo 1990-2009, elencate per attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1;

c)

dimostrano che la coerenza delle serie storiche è assicurata per tutti i parametri pertinenti, compresi superficie minima, metodologie di stima delle emissioni, copertura di comparti e gas.

2.

Il livello di fondo è calcolato per le attività elencate nell'articolo 3, paragrafo 1, se lo Stato membro intende applicare le disposizioni sui disturbi naturali, come media della serie storica 1990-2009 escludendo tutti gli anni in cui sono stati registrati valori anomali di emissioni, vale a dire escludendo tutti i valori statistici anomali. L'individuazione dei valori statistici anomali avviene secondo un processo iterativo, descritto nel modo seguente:

a)

calcolo del valore della media aritmetica e della deviazione standard dell'intera serie storica 1990-2009;

b)

esclusione dalla serie storica di tutti gli anni in cui le emissioni annuali si discostano di un valore doppio rispetto alla deviazione standard dalla media;

c)

ricalcolo del valore della media aritmetica e della deviazione standard dell'intera serie storica 1990-2009 meno gli anni esclusi in b);

d)

ripetizione di b) e c) fino a quando non sono individuabili valori anomali.


II Atti non legislativi

DECISIONI

18.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 165/98


DECISIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO

del 22 maggio 2013

relativa al numero dei membri della Commissione europea

(2013/272/UE)

IL CONSIGLIO EUROPEO,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 17, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Nelle riunioni dell’11 e 12 dicembre 2008 e del 18 e 19 giugno 2009 il Consiglio europeo ha preso atto delle preoccupazioni del popolo irlandese relative al trattato di Lisbona e ha pertanto convenuto che, a condizione che il trattato di Lisbona entrasse in vigore, sarebbe stata adottata una decisione secondo le necessarie procedure giuridiche, affinché la Commissione continuasse a comprendere un cittadino di ciascuno Stato membro.

(2)

La decisione relativa al numero dei membri della Commissione dovrebbe essere adottata a tempo debito prima della nomina della Commissione che assumerà le sue funzioni il 1o novembre 2014.

(3)

Le implicazioni della presente decisione dovrebbero essere riesaminate periodicamente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione è composta da un numero di membri, compreso il presidente e l’alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, pari al numero degli Stati membri.

Articolo 2

Il Consiglio europeo riesamina la presente decisione, tenuto conto dei suoi effetti sul funzionamento della Commissione, con congruo anticipo rispetto alla nomina della prima Commissione successiva alla data di adesione del trentesimo Stato membro o alla nomina della Commissione successiva a quella che assumerà le sue funzioni il 1o novembre 2014, se precedente.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o novembre 2014.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2013

Per il Consiglio europeo

Il presidente

H. VAN ROMPUY