ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2013.164.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 164

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

56o anno
18 giugno 2013


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 550/2013 della Commissione, dell’11 giugno 2013, recante divieto di pesca del merluzzo bianco nel Kattegat per le navi battenti bandiera svedese

1

 

*

Regolamento (UE) n. 551/2013 della Commissione, dell'11 giugno 2013, recante divieto temporaneo di pesca dello scorfano nella zona NAFO 3M per le navi battenti bandiera dell’Unione europea

3

 

*

Regolamento (UE) n. 552/2013 della Commissione, del 12 giugno 2013, recante divieto di pesca dei berici nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV per le navi battenti bandiera spagnola

5

 

*

Regolamento (UE) n. 553/2013 della Commissione, del 13 giugno 2013, recante divieto di pesca del brosmio nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone V, VI e VII per le navi battenti bandiera spagnola

7

 

*

Regolamento (UE) n. 554/2013 della Commissione, del 13 giugno 2013, recante divieto di pesca dell’eglefino nelle zone VIIb-k, VIII, IX e X e nelle acque UE della zona Copace 34.1.1 per le navi battenti bandiera spagnola

9

 

*

Regolamento (UE) n. 555/2013 della Commissione, del 14 giugno 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguardo il transito di taluni sottoprodotti di origine animale dalla Bosnia-Erzegovina ( 1 )

11

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 556/2013 della Commissione, del 14 giugno 2013, che modifica i regolamenti (CE) n. 798/2008, (UE) n. 206/2010, (UE) n. 605/2010 e (UE) n. 28/2012 per quanto riguarda il transito di alcuni prodotti di origine animale in provenienza dalla Bosnia-Erzegovina ( 1 )

13

 

*

Regolamento (UE) n. 557/2013 della Commissione, del 17 giugno 2013, che applica il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee per quanto riguarda l’accesso ai dati riservati destinati a fini scientifici e che abroga il regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione ( 1 )

16

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 558/2013 della Commissione, del 17 giugno 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

20

 

 

DECISIONI

 

 

2013/290/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 14 giugno 2013, che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l’elenco di posti d’ispezione frontalieri riconosciuti e le unità veterinarie del sistema TRACES in considerazione dell’adesione della Croazia [notificata con il numero C(2013) 3474]  ( 1 )

22

 

 

2013/291/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 14 giugno 2013, che stabilisce misure transitorie per alcuni prodotti d’origine animale, disciplinati dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, introdotti in Croazia da paesi terzi prima del 1o luglio 2013 [notificata con il numero C(2013) 3475]  ( 1 )

25

 

 

2013/292/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 14 giugno 2013, che modifica la decisione 2007/777/CE per quanto riguarda il transito di alcuni prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano in provenienza dalla Bosnia-Erzegovina [notificata con il numero C(2013) 3484]  ( 1 )

27

 

 

 

*

Avviso ai lettori — Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (vedi terza pagina di copertina)

s3

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

18.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 164/1


REGOLAMENTO (UE) N. 550/2013 DELLA COMMISSIONE

dell’11 giugno 2013

recante divieto di pesca del merluzzo bianco nel Kattegat per le navi battenti bandiera svedese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 39/2013 del Consiglio, del 21 gennaio 2013, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse alle navi UE per alcuni stock o gruppi di stock ittici che non sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (2), fissa i contingenti per il 2013.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2013.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2013 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 giugno 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  GU L 23 del 25.1.2013, pag. 1.


ALLEGATO

N.

04/TQ39

Stato membro

Svezia

Stock

COD/03AS.

Specie

Merluzzo bianco (Gadus morhua)

Zona

Kattegat

Data

27.5.2013


18.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 164/3


REGOLAMENTO (UE) N. 551/2013 DELLA COMMISSIONE

dell'11 giugno 2013

recante divieto temporaneo di pesca dello scorfano nella zona NAFO 3M per le navi battenti bandiera dell’Unione europea

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 40/2013 del Consiglio, del 21 gennaio 2013, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all’UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (2), fissa i contingenti per il 2013.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dell’Unione europea o in essa immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente intermedio assegnato per il periodo precedente il 1o luglio 2013.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock fino al 30 giugno 2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato per il periodo precedente il 1o luglio 2013 si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate, sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato fino al 30 giugno 2013 incluso. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette entro tali date.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  GU L 23 del 25.1.2013, pag. 54.


ALLEGATO

N.

03/TQ40

Stato membro

Unione europea (tutti gli Stati membri)

Stock

RED/N3M

Specie

Scorfano (Sebastes spp.)

Zona

NAFO 3M

Data di chiusura

Dal 3.5.2013 al 30.6.2013


18.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 164/5


REGOLAMENTO (UE) N. 552/2013 DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 2013

recante divieto di pesca dei berici nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV per le navi battenti bandiera spagnola

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1262/2012 del Consiglio, del 20 dicembre 2012, che stabilisce, per il 2013 e il 2014, le possibilità di pesca delle navi dell’UE per determinati stock di acque profonde (2), fissa i contingenti per il 2013.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2013.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2013 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  GU L 356 del 22.12.2012, pag. 22.


ALLEGATO

N.

05/DSS

Stato membro

Spagna

Stock

ALF/3X14-

Specie

Berici (Beryx spp.)

Zona

Acque UE e acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV

Data

1.6.2013


18.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 164/7


REGOLAMENTO (UE) N. 553/2013 DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 2013

recante divieto di pesca del brosmio nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone V, VI e VII per le navi battenti bandiera spagnola

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 40/2013 del Consiglio, del 21 gennaio 2013, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all’UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (2), fissa i contingenti per il 2013.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2013.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2013 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  GU L 23 del 25.1.2013, pag. 54.


ALLEGATO

N.

06/TQ40

Stato membro

Spagna

Stock

USK/567EI.

Specie

Brosmio (Brosme brosme)

Zona

Acque UE e acque internazionali delle zone V, VI e VII

Data

1.6.2013


18.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 164/9


REGOLAMENTO (UE) N. 554/2013 DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 2013

recante divieto di pesca dell’eglefino nelle zone VIIb-k, VIII, IX e X e nelle acque UE della zona Copace 34.1.1 per le navi battenti bandiera spagnola

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 39/2013 del Consiglio, del 21 gennaio 2013, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse alle navi UE per alcuni stock o gruppi di stock ittici che non sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (2), fissa i contingenti per il 2013.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2013.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2013 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  GU L 23 del 25.1.2013, pag. 1.


ALLEGATO

N.

07/TQ39

Stato membro

Spagna

Stock

HAD/7X7A34

Specie

Eglefino (Melanogrammus aeglefinus)

Zona

VIIb-k, VIII, IX e X e acque UE della zona Copace 34.1.1

Data

1.6.2013


18.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 164/11


REGOLAMENTO (UE) N. 555/2013 DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 2013

che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguardo il transito di taluni sottoprodotti di origine animale dalla Bosnia-Erzegovina

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (1), in particolare l’articolo 41, paragrafo 3, secondo comma e l’articolo 42, paragrafo 2, lettera a,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera in forza di detta direttiva (2), stabilisce le modalità di applicazione delle regole sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano.

(2)

Occorre stabilire condizioni specifiche per il transito nell’Unione di partite di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati destinati a paesi terzi e provenienti dalla Bosnia-Erzegovina, tenuto conto della situazione geografica di quest’ultima e della necessità di conservare l’accesso al porto croato di Ploče dopo l’adesione della Croazia all’Unione europea.

(3)

La decisione 2009/821/CE della Commissione (3) stabilisce un elenco di posti d’ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES. Considerando che gli accordi sul transito nell’Unione di partite dei sottoprodotti di origine animale in questione destinati a paesi terzi e provenienti dalla Bosnia-Erzegovina possono funzionare efficacemente solo mediante l’accesso ai posti d’ispezione frontalieri croati di Nova Sela e Ploče, occorre includerli nell’elenco di cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE non appena saranno soddisfatte le condizioni tecniche richieste per la loro approvazione.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (UE) n. 142/2011 è inserito il seguente articolo 29 bis:

«Articolo 29 bis

Prescrizioni specifiche relative al transito in Croazia di sottoprodotti di origine animale provenienti dalla Bosnia-Erzegovina e destinati a paesi terzi

1.   È autorizzato il transito su strada nell’Unione, direttamente tra i posti d’ispezione frontalieri di Nova Sela e Ploče, di partite di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati provenienti dalla Bosnia-Erzegovina e destinati a paesi terzi, alle seguenti condizioni:

a)

la partita è sigillata con un sigillo numerato progressivamente dal veterinario ufficiale in servizio presso il posto d’ispezione frontaliero di entrata;

b)

ogni pagina dei documenti di cui all’articolo 7 della direttiva 97/78/CE che accompagnano la partita reca il timbro “SOLO PER IL TRANSITO ATTRAVERSO LA UE VERSO PAESI TERZI” apposto dal veterinario ufficiale in servizio presso il posto d’ispezione frontaliero di entrata;

c)

i requisiti procedurali di cui all’articolo 11 della direttiva 97/78/CE sono soddisfatti;

d)

l’ammissione al transito della partita è certificata dal documento veterinario comune di ingresso di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 136/2004 rilasciato dal veterinario ufficiale presso il posto d’ispezione frontaliero di entrata.

2.   Nel territorio dell’Unione, le partite di cui sopra non possono essere oggetto di operazioni di scarico o di deposito, quali definite all’articolo 12, paragrafo 4, o all’articolo 13 della direttiva 97/78/CE.

3.   L’autorità competente esegue controlli periodici per verificare che il numero di partite e i quantitativi di prodotto in uscita dal territorio dell’Unione corrispondano a quelli in entrata nell’Unione.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore con riserva dell’entrata in vigore del trattato di adesione della Croazia e alla data di entrata in vigore del medesimo.

Esso si applica dalla data di applicazione delle modifiche alla decisione 2009/821/CE che inseriscono nell’allegato I della stessa le voci di Nova Sela e Ploče.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.

(2)  GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1.

(3)  GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1.


18.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 164/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 556/2013 DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 2013

che modifica i regolamenti (CE) n. 798/2008, (UE) n. 206/2010, (UE) n. 605/2010 e (UE) n. 28/2012 per quanto riguarda il transito di alcuni prodotti di origine animale in provenienza dalla Bosnia-Erzegovina

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 5, terzo comma, l’articolo 9, paragrafo 2, lettera b), e l’articolo 9, paragrafo 4, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (2) istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell’Unione di pollame e prodotti a base di pollame e definisce le condizioni di certificazione veterinaria.

(2)

Il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione (3) istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell’Unione europea determinati animali e carni fresche e definisce le condizioni di certificazione veterinaria.

(3)

Il regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione (4) stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l’introduzione nell’Unione europea di latte crudo e prodotti a base di latte destinati al consumo umano.

(4)

Il regolamento (UE) n. 28/2012 della Commissione (5) fissa requisiti per importare nell’Unione e per consentire il transito attraverso di essa di alcuni prodotti composti.

(5)

Occorre stabilire condizioni specifiche per il transito attraverso l’Unione di partite di prodotti a base di pollame, carni fresche, latte crudo e prodotti a base di latte ed alcuni prodotti composti provenienti dalla Bosnia-Erzegovina e destinati a paesi terzi, a causa della situazione geografica e della necessità di mantenere l’accesso al porto croato di Ploče dopo l’adesione della Croazia all’Unione.

(6)

La decisione 2009/821/CE della Commissione (6) stabilisce un elenco di posti d’ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES. Dato che il transito attraverso l’Unione, a destinazione dei paesi terzi e in provenienza dalla Bosnia-Erzegovina, delle partite che rientrano nei regolamenti (CE) n. 798/2008, (UE) n. 206/2010, (UE) n. 605/2010 e (UE) n. 28/2012 richiede necessariamente il passaggio per i posti d’ispezione frontalieri croati di Nova Sela e Ploče, occorre inserire tali posti d’ispezione nell’elenco figurante nell’allegato I della decisione 2009/821/CE non appena le condizioni tecniche per il loro riconoscimento saranno soddisfatte.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 798/2008

Nel regolamento (CE) n. 798/2008 è inserito il seguente articolo 18 bis:

«Articolo 18 bis

Deroga per il transito attraverso la Croazia di partite provenienti dalla Bosnia-Erzegovina e destinate a paesi terzi

1.   In deroga all’articolo 4, paragrafo 4, il transito diretto su strada tra il posto d’ispezione frontaliero di Nova Sela e il posto d’ispezione frontaliero di Ploče, di partite di carni, carni macinate e carni separate meccanicamente di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica, uova e ovoprodotti e uova esenti da organismi patogeni specifici, provenienti dalla Bosnia-Erzegovina e destinate a paesi terzi, è autorizzato se sono rispettate le condizioni seguenti:

a)

la partita è sigillata dal veterinario ufficiale nel posto d’ispezione frontaliero di entrata con un sigillo numerato progressivamente;

b)

i documenti che accompagnano la partita, di cui all’articolo 7 della direttiva 97/78/CE, recano su ogni pagina la dicitura “UNICAMENTE PER IL TRANSITO ATTRAVERSO L’UE A DESTINAZIONE DI PAESI TERZI” apposta con un timbro dal veterinario ufficiale del posto d’ispezione frontaliero di entrata;

c)

i requisiti procedurali di cui all’articolo 11 della direttiva 97/78/CE sono soddisfatti;

d)

l’ammissione al transito della partita è certificata dal veterinario ufficiale del posto d’ispezione frontaliero di entrata sul documento veterinario comune di entrata di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione (7).

2.   Lo scarico o il deposito di tali partite, quali definiti all’articolo 12, paragrafo 4, o all’articolo 13 della direttiva 97/78/CE, non sono autorizzati sul territorio dell’Unione.

3.   L’autorità competente effettua controlli regolari al fine di verificare che il numero di partite e i quantitativi di prodotti in uscita dall’Unione corrispondano al numero e ai quantitativi in entrata nell’Unione.

Articolo 2

Modifiche al regolamento (UE) n. 206/2010

Nel regolamento (UE) n. 206/2010 è inserito il seguente articolo 17 bis:

«Articolo 17 bis

Deroga per il transito attraverso la Croazia di partite provenienti dalla Bosnia-Erzegovina e destinate a paesi terzi

1.   In deroga all’articolo 16, il transito diretto su strada attraverso l’Unione, tra il posto d’ispezione frontaliero di Nova Sela e il posto d’ispezione frontaliero di Ploče, di partite provenienti dalla Bosnia-Erzegovina e destinate a paesi terzi, è autorizzato se sono rispettate le condizioni seguenti:

a)

la partita è sigillata dal veterinario ufficiale nel posto d’ispezione frontaliero di entrata con un sigillo numerato progressivamente;

b)

i documenti che accompagnano la partita, di cui all’articolo 7 della direttiva 97/78/CE, recano su ogni pagina la dicitura “UNICAMENTE PER IL TRANSITO ATTRAVERSO L’UE A DESTINAZIONE DI PAESI TERZI” apposta con un timbro dal veterinario ufficiale del posto d’ispezione frontaliero di entrata;

c)

i requisiti procedurali di cui all’articolo 11 della direttiva 97/78/CE sono soddisfatti;

d)

l’ammissione al transito della partita è certificata dal veterinario ufficiale presso il posto d’ispezione frontaliero di entrata sul documento veterinario comune di entrata di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 136/2004.

2.   Lo scarico o il deposito di tali partite, quali definiti all’articolo 12, paragrafo 4, o all’articolo 13 della direttiva 97/78/CE, non sono autorizzati sul territorio dell’Unione.

3.   L’autorità competente effettua controlli regolari al fine di verificare che il numero di partite e i quantitativi di prodotti in uscita dall’Unione corrispondano al numero e ai quantitativi in entrata nell’Unione.»

Articolo 3

Modifiche al regolamento (UE) n. 605/2010

Nel regolamento (UE) n. 605/2010 è inserito il seguente articolo 7 bis:

«Articolo 7 bis

Deroga per il transito attraverso la Croazia di partite provenienti dalla Bosnia-Erzegovina e destinate a paesi terzi

1.   In deroga all’articolo 6, il transito diretto su strada attraverso l’Unione, tra il posto d’ispezione frontaliero di Nova Sela e il posto d’ispezione frontaliero di Ploče, di partite provenienti dalla Bosnia-Erzegovina e destinate a paesi terzi, è autorizzato se sono rispettate le condizioni seguenti:

a)

la partita è sigillata dal veterinario ufficiale nel posto d’ispezione frontaliero di entrata con un sigillo numerato progressivamente;

b)

i documenti che accompagnano la partita, di cui all’articolo 7 della direttiva 97/78/CE, recano su ogni pagina la dicitura “UNICAMENTE PER IL TRANSITO ATTRAVERSO L’UE A DESTINAZIONE DI PAESI TERZI” apposta con un timbro dal veterinario ufficiale del posto d’ispezione frontaliero di entrata;

c)

i requisiti procedurali di cui all’articolo 11 della direttiva 97/78/CE sono soddisfatti;

d)

l’ammissione al transito della partita è certificata dal veterinario ufficiale presso il posto d’ispezione frontaliero di entrata sul documento veterinario comune di entrata di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 136/2004.

2.   Lo scarico o il deposito di tali partite, quali definiti all’articolo 12, paragrafo 4, o all’articolo 13 della direttiva 97/78/CE, non sono autorizzati sul territorio dell’Unione.

3.   L’autorità competente effettua controlli regolari al fine di verificare che il numero di partite e i quantitativi di prodotti in uscita dall’Unione corrispondano al numero e ai quantitativi in entrata nell’Unione.»

Articolo 4

Modifiche al regolamento (UE) n. 28/2012

Nel regolamento (UE) n. 28/2012 è inserito il seguente articolo 5 bis:

«Articolo 5 bis

Deroga per il transito attraverso la Croazia di partite provenienti dalla Bosnia-Erzegovina e destinate a paesi terzi

1.   In deroga all’articolo 4, il transito diretto su strada attraverso l’Unione, tra il posto d’ispezione frontaliero di Nova Sela e il posto d’ispezione frontaliero di Ploče, di partite di prodotti composti di cui all’articolo 3 provenienti dalla Bosnia-Erzegovina e destinate a paesi terzi, è autorizzato purché siano rispettate le condizioni seguenti:

a)

la partita è sigillata dal veterinario ufficiale nel posto d’ispezione frontaliero di entrata nell’Unione con un sigillo numerato progressivamente;

b)

i documenti che accompagnano la partita, di cui all’articolo 7 della direttiva 97/78/CE, recano su ogni pagina la dicitura “UNICAMENTE PER IL TRANSITO ATTRAVERSO L’UE A DESTINAZIONE DI PAESI TERZI” apposta con un timbro dal veterinario ufficiale del posto d’ispezione frontaliero di entrata;

c)

i requisiti procedurali di cui all’articolo 11 della direttiva 97/78/CE sono soddisfatti;

d)

l’ammissione al transito della partita è certificata dal veterinario ufficiale presso il posto d’ispezione frontaliero di entrata sul documento veterinario comune di entrata di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 136/2004.

2.   Lo scarico o il deposito di tali partite, quali definiti all’articolo 12, paragrafo 4, o all’articolo 13 della direttiva 97/78/CE, non sono autorizzati sul territorio dell’Unione.

3.   L’autorità competente effettua controlli regolari al fine di verificare che il numero di partite e i quantitativi di prodotti in uscita dall’Unione corrispondano al numero e ai quantitativi in entrata nell’Unione.»

Articolo 5

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore con riserva dell’entrata in vigore del trattato di adesione della Croazia e alla data di detta entrata in vigore.

Esso si applica dalla data di applicazione delle modifiche alla decisione 2009/821/CE che inseriscono nell’allegato I della stessa le voci relative a Nova Sela e Ploče.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(2)  GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1.

(3)  GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1.

(4)  GU L 175 del 10.7.2010, pag. 1.

(5)  GU L 12 del 14.1.2012, pag. 1.

(6)  GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1.

(7)  GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11


18.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 164/16


REGOLAMENTO (UE) N. 557/2013 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2013

che applica il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee per quanto riguarda l’accesso ai dati riservati destinati a fini scientifici e che abroga il regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee (1), in particolare l’articolo 23,

visto il parere del Garante europeo della protezione dei dati,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 223/2009 definisce il quadro giuridico ai fini dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee e contiene disposizioni generali in tema di protezione di dati riservati e di accesso a tali dati.

(2)

È opportuno massimizzare i vantaggi offerti dai dati rilevati per le statistiche europee, tra l’altro migliorando l’accesso per fini scientifici da parte di ricercatori a dati riservati.

(3)

Molti dei problemi che si presentano ai ricercatori in campo economico, ambientale, sociale e politico possono trovare una risposta adeguata soltanto sulla base di dati pertinenti e dettagliati che consentono analisi approfondite. La qualità e la tempestività delle informazioni dettagliate disponibili per la ricerca sono divenute, in questo contesto, importanti elementi per la comprensione su basi scientifiche e per la governance della società.

(4)

I ricercatori dovrebbero pertanto beneficiare di un più ampio accesso ai dati riservati utilizzati ai fini dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee, per effettuare analisi nell’interesse del progresso scientifico, senza compromettere l’elevato livello di protezione che i dati statistici riservati richiedono.

(5)

Gli organismi che perseguono l’obiettivo della promozione e della concessione dell’accesso a dati nell’interesse della ricerca scientifica in ambiti sociali e attinenti alle politiche potrebbero contribuire al processo di diffusione di dati riservati destinati a fini scientifici, migliorando in tal modo l’accessibilità a tali dati.

(6)

Un approccio di gestione del rischio sembra costituire il metodo più efficiente per rendere disponibile a fini scientifici una gamma più vasta di dati riservati, tutelando nel contempo il diritto alla riservatezza dei rispondenti e delle unità statistiche.

(7)

La protezione fisica e logica dei dati riservati va garantita mediante disposizioni normative, amministrative, tecniche e organizzative. Tali disposizioni non devono essere eccessive per non limitare l’utilità dei dati ai fini della ricerca scientifica.

(8)

A questo scopo, ai sensi delle disposizioni del regolamento (CE) n. 223/2009, gli Stati membri e la Commissione devono adottare misure adeguate al fine di prevenire e sanzionare eventuali violazioni della riservatezza statistica.

(9)

Il presente regolamento garantisce, in particolare, il pieno rispetto della vita privata e della vita familiare e della protezione dei dati di carattere personale (articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea).

(10)

Il presente regolamento si applica lasciando impregiudicate le disposizioni della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (2) e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (3).

(11)

Il presente regolamento si applica lasciando impregiudicate le disposizioni della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale (4) e del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (5).

(12)

Va abrogato il regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione, del 17 maggio 2002, recante attuazione del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie, per quanto riguarda l’accesso ai dati riservati per fini scientifici (6).

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo (comitato SSE),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento definisce le condizioni alle quali, per consentire analisi statistiche a fini scientifici, può essere accordato l’accesso ai dati riservati trasmessi alla Commissione (Eurostat), nonché le regole della collaborazione tra la Commissione (Eurostat) e le autorità statistiche nazionali al fine di agevolare tale accesso.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

1)   «dati riservati destinati a fini scientifici»: i dati che permettono unicamente un’identificazione indiretta delle unità statistiche, assumendo la forma di file per uso sicuro o file per uso scientifico;

2)   «file per uso sicuro»: i dati riservati destinati a fini scientifici cui non sono stati applicati ulteriori metodi di controllo della diffusione statistica;

3)   «file per uso scientifico»: i dati riservati destinati a fini scientifici cui sono stati applicati metodi di controllo della diffusione statistica al fine di ridurre a un livello appropriato e in conformità con le migliori pratiche attuali il rischio di identificazione dell’unità statistica;

4)   «metodi di controllo della diffusione statistica»: i metodi volti a ridurre il rischio di divulgazione di informazioni sulle unità statistiche, normalmente basati sulla limitazione della quantità o sulla modifica dei dati diffusi;

5)   «servizi di accesso»: il contesto fisico o virtuale e le norme organizzative con le quali è fornito l’accesso ai dati riservati destinati a fini scientifici;

6)   «autorità statistiche nazionali»: gli istituti nazionali di statistica e le altre autorità nazionali preposte in ciascuno Stato membro allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione delle statistiche europee quali sono designate dal regolamento (CE) n. 223/2009.

Articolo 3

Principi generali

La Commissione (Eurostat) può consentire l’accesso ai dati riservati destinati a fini scientifici da essa detenuti in vista dello sviluppo, della produzione o della diffusione di statistiche europee come stabilito all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 223/2009, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

l’accesso sia richiesto da un ente di ricerca riconosciuto;

b)

sia stata presentata un’adeguata proposta di ricerca;

c)

sia stato indicato il tipo di dati riservati destinati a fini scientifici richiesto;

d)

l’accesso avvenga tramite la Commissione (Eurostat) o un altro servizio di accesso riconosciuto dalla Commissione (Eurostat);

e)

l’autorità statistica nazionale che ha trasmesso i dati abbia dato il suo consenso.

Articolo 4

Enti di ricerca

1.   Il riconoscimento degli enti di ricerca è basato sui seguenti criteri:

a)

scopo dell’ente: la valutazione dello scopo è effettuata sulla base dello statuto dell’ente, della sua missione o di una dichiarazione di intenti; lo scopo dell’ente deve contenere un riferimento alla ricerca;

b)

attività svolta e reputazione dell’ente come di un organismo che produce e mette a disposizione del pubblico ricerche di elevata qualità: l’esperienza acquisita dall’ente nell’esecuzione di progetti di ricerca è valutata sulla base, tra l’altro, dell’enumerazione delle pubblicazioni e dei progetti di ricerca cui l’ente ha partecipato;

c)

disposizioni organizzative interne in relazione alla ricerca: l’ente di ricerca deve costituire un’organizzazione distinta, avente personalità giuridica e incentrata sulla ricerca, oppure un dipartimento di ricerca nell’ambito di un’organizzazione; l’ente di ricerca deve essere indipendente, autonomo nella formulazione delle conclusioni scientifiche e separato dai settori politici dell’organismo cui appartiene;

d)

misure adottate per garantire la sicurezza dei dati: l’ente di ricerca deve soddisfare i requisiti tecnici e infrastrutturali previsti al fine di garantire la sicurezza dei dati.

2.   Un impegno di riservatezza esteso a tutti i ricercatori dell’ente che hanno accesso ai dati riservati destinati a fini scientifici, specificante le condizioni di accesso, gli obblighi dei ricercatori, le misure adottate per tutelare la riservatezza dei dati statistici e le sanzioni in caso di violazione di tali obblighi, è sottoscritto da un rappresentante debitamente designato dell’ente di ricerca.

3.   La Commissione (Eurostat), in collaborazione con il comitato SSE, definisce le linee guida per la valutazione degli enti di ricerca, compreso l’impegno di riservatezza di cui all’articolo 4, paragrafo 2. Ove debitamente giustificato, la Commissione (Eurostat) aggiorna tali linee guida, conformemente alle disposizioni procedurali approvate dal comitato SSE.

4.   Relazioni sulle valutazioni degli enti di ricerca sono messe a disposizione delle autorità statistiche nazionali.

5.   La Commissione (Eurostat) redige e pubblica sul proprio sito web un elenco aggiornato degli enti di ricerca riconosciuti.

6.   La Commissione (Eurostat) sottopone regolarmente a riesame gli enti di ricerca compresi nell’elenco.

Articolo 5

Proposta di ricerca

1.   La proposta di ricerca specifica in misura sufficientemente dettagliata:

a)

lo scopo legittimo della ricerca;

b)

il motivo per il quale tale scopo non può essere conseguito servendosi di dati non riservati;

c)

l’ente che richiede l’accesso;

d)

i singoli ricercatori che avranno accesso ai dati;

e)

i servizi di accesso da utilizzare;

f)

i set di dati cui avere accesso, i metodi impiegati per la loro analisi;

g)

i risultati attesi dalla ricerca che si intendono pubblicare o altrimenti diffondere.

2.   Alla proposta di ricerca sono allegate dichiarazioni di riservatezza sottoscritte singolarmente dai ricercatori che avranno accesso ai dati.

3.   La Commissione (Eurostat), in collaborazione con il comitato SSE, definisce le linee guida per la valutazione delle proposte di ricerca. Ove debitamente giustificato, la Commissione (Eurostat) aggiorna tali linee guida, conformemente alle disposizioni procedurali approvate dal comitato SSE.

4.   Relazioni sulle valutazioni delle proposte di ricerca sono messe a disposizione delle autorità statistiche nazionali che hanno trasmesso i dati riservati in questione alla Commissione (Eurostat).

Articolo 6

Posizione delle autorità statistiche nazionali

1.   Preventivamente alla concessione dell’accesso ai dati riservati, per ciascuna proposta di ricerca viene richiesto l’assenso dell’autorità statistica nazionale che ha trasmesso i dati in questione. L’autorità statistica nazionale comunica la sua posizione a Eurostat entro quattro settimane dalla data in cui ha ricevuto la pertinente relazione sulla valutazione della proposta di ricerca.

2.   Ogniqualvolta possibile, le autorità statistiche nazionali che hanno trasmesso i dati riservati in questione e la Commissione (Eurostat) si adoperano per semplificare la procedura di consultazione e per migliorarne il rispetto dei termini.

Articolo 7

Dati riservati destinati a fini scientifici

1.   L’accesso ai file per uso sicuro può essere accordato a condizione che i risultati della ricerca non siano diffusi senza una preventiva verifica per assicurarsi che essi non svelino informazioni riservate. L’accesso ai file per uso sicuro può essere accordato soltanto nell’ambito dei servizi di accesso della Commissione (Eurostat) o di altri servizi autorizzati dalla Commissione (Eurostat) a fornire accesso a tali file.

2.   L’accesso ai file per uso scientifico può essere accordato a condizione che l’ente di ricerca che richiede l’accesso abbia adottato appropriate misure di protezione. La Commissione (Eurostat) pubblica informazioni sulle misure richieste.

3.   In collaborazione con le autorità statistiche nazionali la Commissione (Eurostat) predispone set di dati per fini di ricerca, relativi a differenti tipi di dati riservati destinati a fini scientifici. Nel preparare un set di dati per fini di ricerca, la Commissione (Eurostat) e le autorità statistiche nazionali tengono conto dei rischi e delle conseguenze di un’illecita divulgazione di dati riservati.

Articolo 8

Servizi di accesso

1.   L’accesso a dati riservati destinati a fini scientifici può essere accordato tramite i servizi di accesso autorizzati dalla Commissione (Eurostat).

2.   Il servizio di accesso è ospitato presso l’autorità statistica nazionale. In via eccezionale i servizi di accesso possono essere ospitati esternamente alle autorità statistiche nazionali, previo accordo esplicito preventivo delle autorità statistiche nazionali che hanno fornito i dati in questione.

3.   L’autorizzazione dei servizi di accesso è basata su criteri riguardanti lo scopo del servizio di accesso, la sua struttura organizzativa e gli standard adottati in materia di gestione e di sicurezza dei dati.

4.   La Commissione (Eurostat), in collaborazione con il comitato SSE, definisce le linee guida per la valutazione dei servizi di accesso. Ove debitamente giustificato, la Commissione (Eurostat) aggiorna tali linee guida, conformemente alle disposizioni procedurali approvate dal comitato SSE.

5.   Relazioni sulle valutazioni dei servizi di accesso sono messe a disposizione delle autorità statistiche nazionali. Le relazioni comprendono una raccomandazione sul tipo di dati riservati cui può essere consentito l’accesso tramite tali servizi. La Commissione (Eurostat) consulta il comitato SSE prima di decidere in merito all’autorizzazione di un servizio di accesso.

6.   Tra il rappresentante debitamente designato del servizio di accesso o dell’organizzazione che ospita tale servizio e la Commissione (Eurostat) è sottoscritto un contratto in cui sono definiti gli obblighi del servizio di accesso in tema di protezione di dati riservati e di misure organizzative. La Commissione (Eurostat) è regolarmente informata in merito alle attività condotte dai servizi di accesso.

7.   La Commissione (Eurostat) redige e pubblica sul suo sito web l’elenco dei servizi di accesso autorizzati.

Articolo 9

Questioni organizzative

1.   La Commissione (Eurostat) informa regolarmente il comitato SSE circa le misure amministrative, tecniche e organizzative adottate al fine di garantire la protezione fisica e logica dei documenti riservati e di monitorare e prevenire il rischio di un’illecita divulgazione o di un qualsiasi utilizzo che vada al di là degli obiettivi per i quali l’accesso è stato accordato.

2.   La Commissione (Eurostat) pubblica sul proprio sito web:

a)

linee guida in merito alla valutazione degli enti di ricerca, delle proposte di ricerca e dei servizi di accesso;

b)

l’elenco degli enti di ricerca riconosciuti;

c)

l’elenco dei servizi di accesso autorizzati;

d)

l’elenco dei set di dati per fini di ricerca con la pertinente documentazione e le relative modalità di accesso.

Articolo 10

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 831/2002 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.

(2)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(3)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(4)  GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.

(5)  GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13.

(6)  GU L 133 del 18.5.2002, pag. 7.


18.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 164/20


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 558/2013 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2013

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

49,2

TR

57,0

ZZ

53,1

0707 00 05

MK

27,2

TR

142,5

ZZ

84,9

0709 93 10

TR

138,4

ZZ

138,4

0805 50 10

AR

93,4

TR

102,5

ZA

84,7

ZZ

93,5

0808 10 80

AR

159,9

BR

113,2

CL

133,4

CN

95,9

NZ

138,6

US

145,5

ZA

88,2

ZZ

125,0

0809 10 00

IL

342,4

TR

216,8

ZZ

279,6

0809 29 00

TR

411,1

US

660,1

ZZ

535,6

0809 30

IL

214,0

MA

207,9

TR

174,9

ZZ

198,9

0809 40 05

CL

151,0

IL

308,9

ZA

104,7

ZZ

188,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

18.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 164/22


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 2013

che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l’elenco di posti d’ispezione frontalieri riconosciuti e le unità veterinarie del sistema TRACES in considerazione dell’adesione della Croazia

[notificata con il numero C(2013) 3474]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/290/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il trattato di adesione della Croazia, in particolare l’articolo 3, paragrafo 4,

visto l’atto di adesione della Croazia, in particolare l’articolo 50,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione della Commissione 2009/821/CE, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d’ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES (1), all’allegato I elenca i posti d’ispezione riconosciuti in conformità della direttiva 91/496/CEE del Consiglio (2) e della direttiva 97/78/CE (3) e all’allegato II le unità centrali, regionali e locali del sistema informatico veterinario integrato (TRACES).

(2)

La validità della decisione 2009/821/CE adottata dalla Commissione si estende oltre il 1o luglio 2013, pertanto occorre adattare tale decisione alle esigenze dell’adesione della Croazia. Gli adeguamenti necessari non sono previsti nell’atto di adesione della Croazia (4), ed è pertanto opportuno adottarli con la presente decisione prima dell’adesione affinché siano applicabili a decorrere da essa.

(3)

Il processo di allargamento comporterà un mutamento importante della frontiera terrestre della nuova Unione con i paesi terzi confinanti, nonché l’estensione delle frontiere costiere al fine di includere nuovi tratti di confine marittimo del mar Mediterraneo e l’aggiunta di un aeroporto internazionale.

(4)

I luoghi proposti quali posti d’ispezione frontalieri con i paesi terzi sono stati oggetto di audit da parte dell’Ufficio alimentare e veterinario (UAV), il servizio audit della Commissione (in precedenza, servizio d’ispezione della Commissione). Si ritiene che questi luoghi saranno completati secondo le prescrizioni dell’Unione entro l’adesione. È pertanto opportuno aggiungere i luoghi proposti in Croazia all’elenco, di cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE, dei posti d’ispezione frontalieri riconosciuti negli Stati membri.

(5)

Contestualmente, a seguito dell’adesione della Croazia, alcuni Stati membri, e precisamente l’Ungheria e la Slovenia, cesseranno di essere confinanti con paesi terzi. Alcuni posti d’ispezione frontalieri in tali Stati membri, quindi, diverranno superflui. Pertanto occorre modificare di conseguenza l’elenco, di cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE, dei posti d’ispezione frontalieri riconosciuti nei due Stati membri anzidetti.

(6)

Il processo di allargamento, inoltre, comporterà l’aggiunta di unità veterinarie locali in Croazia per l’utilizzo di TRACES. Tali unità locali devono pertanto essere aggiunte all’elenco, di cui all’allegato II della decisione 2009/821/CE, delle unità locali degli Stati membri in TRACES.

(7)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2009/821/CE.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Le modifiche di cui all’allegato entrano in vigore subordinatamente all’entrata in vigore del trattato di adesione della Croazia alla data di entrata in vigore del trattato stesso.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2013

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1.

(2)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

(3)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

(4)  GU L 112 del 24.4.2012, pag. 21.


ALLEGATO

Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono così modificati:

1)

l’allegato I è così modificato:

a)

nella parte successiva alla Francia, viene aggiunta la parte seguente per la Croazia:

«Страна: ХЪРВАТИЯ — Země: CHORVATSKO — Land: KROATIEN — Land: KROATIEN — Riik: HORVAATIA — Χώρα: ΚΡΟΑΤΙΑ — Country: CROATIA — País: CROACIA — Pays: CROATIE — Zemlja: HRVATSKA — Paese: CROAZIA — Valsts: HORVĀTIJA — Šalis: KROATIJA — Ország: HORVÁTORSZÁG — Pajjiż: KROAZJA — Land: KROATIË — Kraj: CHORWACJA — País: CROÁCIA — Țara: CROAȚIA — Krajina: CHORVÁTSKO — Država: HRVAŠKA — Maa: KROATIA — Land: KROATIEN

Bajakovo

HR VUK 3

R

 

HC(2), NHC(2)

 

Karasovići

HR KRS 3

R

 

HC(2), NHC(2)

 

Nova Sela

HR MET 3

R

 

HC(2), NHC(2)

E, O

Ploče

HR PLE 1

P

 

HC, NHC

 

Rijeka

HR RJK 1

P

 

HC, NHC

 

Stara Gradiška

HR SGS 3

R

 

HC, NHC

U, E, O

Zagreb

HR ZAG 4

A

 

HC(2), NHC(2)

b)

alla parte riguardante l’Ungheria, le voci relative alla ferrovia a Gyékényes e alla strada a Letenye sono soppresse;

c)

alla parte riguardante la Slovenia, le voci relative alla ferrovia a Dobova e alle strade a Gruškovje, Jelšane e Obrežje sono soppresse;

2)

all’allegato II nella parte successiva alla Francia, viene aggiunta la parte seguente per la Croazia:

«Страна: ХЪРВАТИЯ — Šalis: KROATIJA — Země: CHORVATSKO — Ország: HORVÁTORSZÁG — Land: KROATIË — Pajjiż: KROAZJA — Land: KROATIEN — Land: KROATIEN — Riik: HORVAATIA — Kraj: CHORWACJA — Χώρα: ΚΡΟΑΤΙΑ — País: CROACIA — Country: CROATIA — Țara: CROAȚIA — País: CROÁCIA — Krajina: CHORVÁTSKO — Pays: CROATIE — Zemlja: HRVATSKA — Država: HRVAŠKA — Paese: CROAZIA — Maa: KROATIA — Valsts: HORVĀTIJA — Land: KROATIEN

ЛОКАЛНА ЕДИНИЦА — VIETINIAI VIENETAI — MÍSTNÍ JEDNOTKA — HELYI EGYSÉGEK — LOKALE ENHEDER — UNITÀ LOKALI — ÖRTLICHE EINHEITEN — LOKALE EENHEDEN — KOHALIK ASUTUS — JEDNOSTKA LOKALNA — ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ — UNIDADES LOCAIS — LOCAL UNITS — UNITĂȚI LOCALE — UNIDADES LOCALES — MIESTNA JEDNOTKA — UNITÉS LOCALES — LOKALNE JEDINICE — OBMOĆNA ENOTA — UNITÀ LOCALI — PAIKALLISET YKSIKÖT — LOKĀLĀ VIENĪBA — LOKALA ENHETER

HR00001

BJELOVAR

HR00007

GRAD ZAGREB

HR00002

OSIJEK

HR00003

RIJEKA

HR00009

SIBENIK

HR00008

SLAVONSKI BROD

HR00004

SPLIT

HR00005

VARAŽDIN

HR00006

ZAGREB»


18.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 164/25


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 2013

che stabilisce misure transitorie per alcuni prodotti d’origine animale, disciplinati dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, introdotti in Croazia da paesi terzi prima del 1o luglio 2013

[notificata con il numero C(2013) 3475]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/291/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato di adesione della Croazia, in particolare l’articolo 3, paragrafo 4,

visto l’atto di adesione della Croazia, in particolare l’articolo 42,

considerando quanto segue:

(1)

L’adesione della Croazia all’Unione è prevista per il 1o luglio 2013. I prodotti di origine animale saranno soggetti a quanto prescritto dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1) Alcuni prodotti di origine animale tuttavia, introdotti in Croazia prima di tale data, non sono conformi alle norme pertinenti esposte in tale regolamento.

(2)

Alcuni di tali prodotti sono stati immessi in libera pratica in Croazia mentre altri non sono stati ancora vincolati a un regime doganale e sono tutt’ora sotto sorveglianza doganale.

(3)

Per facilitare la transizione dal regime attualmente in vigore in Croazia a quello istituito dall’applicazione della legislazione comunitaria, è opportuno fissare misure transitorie per la commercializzazione di tali prodotti.

(4)

Tali prodotti vanno immessi sul mercato nazionale della Croazia solo alle opportune condizioni. In particolare, in considerazione del fatto che l’attuale sistema di tracciabilità è insufficiente, i prodotti non conformi non devono essere trattati da stabilimenti autorizzati a inviare i propri prodotti ad altri Stati membri.

(5)

I prodotti non conformi al regolamento (CE) n. 853/2004 non vanno introdotti in altri Stati membri. Al fine di garantire che i prodotti in questione non siano oggetto di scambi all’interno dell’Unione, gli Stati membri devono effettuare i controlli del caso in applicazione della direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2).

(6)

L’esportazione di tali prodotti a paesi terzi deve essere conforme agli accordi del caso e avvenire nel rispetto del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (3).

(7)

Decorso un anno dalla data dell’adesione, i prodotti che non siano stati ancora immessi in libera pratica sul mercato in Croazia né esportati e che restano in deposito sotto sorveglianza doganale vanno distrutti.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Campo d’applicazione

La presente decisione si applica ai prodotti d’origine animale che:

a)

rientrano nel campo d’applicazione del regolamento (CE) n. 853/2004;

b)

non sono conformi a quanto prescritto dal regolamento (CE) n. 853/2004;

c)

sono stati introdotti in Croazia da paesi terzi prima del 1o luglio 2013.

Articolo 2

Prodotti d’origine animale immessi in libera pratica in Croazia prima del 1o luglio 2013

I prodotti di cui all’articolo 1, immessi in libera pratica in Croazia prima del 1o luglio 2013, possono continuare a essere immessi sul mercato sul territorio della Croazia per il periodo di un anno a decorrere dalla data predetta alle seguenti condizioni:

a)

non possono essere trattati da stabilimenti autorizzati a inviare i propri prodotti ad altri Stati membri;

b)

devono recare un marchio nazionale prescritto dalla normativa nazionale croata in vigore alla data dell’immissione in libera pratica e differente dal bollo sanitario di cui alla sezione I del capo III dell’allegato I del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) o dal marchio di identificazione di cui alla sezione I dell’Allegato II del regolamento (CE) n. 853/2004.

Articolo 3

Prodotti d’origine animale introdotti in Croazia ma non immessi in libera pratica prima del 1o luglio 2013

I prodotti di cui all’articolo 1, introdotti in Croazia prima del 1o luglio 2013 ma non immessi in libera pratica prima di tale data, possono essere immessi in libera pratica in Croazia e possono essere immessi sul mercato sul territorio della Croazia unicamente sino al 30 giugno 2014, purché siano conformi a quanto prescritto dall’articolo 2.

Articolo 4

Divieto della spedizione di prodotti di origine animale dalla Croazia ad altri Stati membri

1.   I prodotti di cui all’articolo 1 non possono essere spediti dalla Croazia ad altri Stati membri.

2.   Gli Stati membri, ai sensi della direttiva 89/662/CEE del Consiglio e segnatamente dell’articolo 3, garantiscono che i prodotti di cui al paragrafo 1 non siano oggetto di scambi tra gli Stati membri.

Articolo 5

Esportazione verso paesi terzi

Per un periodo transitorio sino al 1o luglio 2014 i prodotti di cui all’articolo 1 possono continuare a essere esportati dalla Croazia verso paesi terzi alle seguenti condizioni:

a)

l’esportazione deve avvenire nel rispetto dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 178/2002;

b)

ogni partita deve uscire direttamente dal territorio della Croazia sotto la supervisione delle autorità competenti senza attraversare il territorio di altri Stati membri;

c)

ogni partita deve essere trasportata in un mezzo di trasporto sigillato dalla competente autorità e i sigilli vanno controllati al punto d’uscita dalla Croazia.

Articolo 6

Distruzione di partite sotto la sorveglianza dell’autorità doganale al 1o luglio 2014

Le partite di prodotti di cui all’articolo 1 che alla data del 1o luglio 2014 sono ancora soggette a sorveglianza doganale saranno distrutte sotto il controllo dell’autorità competente.

Tutti i costi relativi a tale distruzione sono imputati interamente al proprietario della partita.

Articolo 7

Applicazione

La presente decisione è applicabile solo se entrerà in vigore, e dalla data in cui entrerà in vigore, il trattato di adesione della Croazia.

Articolo 8

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2013

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

(2)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(3)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

(4)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.


18.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 164/27


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 2013

che modifica la decisione 2007/777/CE per quanto riguarda il transito di alcuni prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano in provenienza dalla Bosnia-Erzegovina

[notificata con il numero C(2013) 3484]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/292/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 5, terzo comma, l’articolo 9, paragrafo 2, lettera b), e l’articolo 9, paragrafo 4, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2007/777/CE della Commissione (2) definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano.

(2)

Occorre stabilire condizioni specifiche per il transito attraverso l’Unione di partite di prodotti a base di carne provenienti dalla Bosnia-Erzegovina e destinate a paesi terzi, a causa della situazione geografica e della necessità di mantenere l’accesso al porto croato di Ploče dopo l’adesione della Croazia all’Unione.

(3)

La decisione 2009/821/CE della Commissione (3) stabilisce un elenco di posti d’ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES. Dato che il transito attraverso l’Unione di partite di prodotti a base di carne provenienti dalla Bosnia-Erzegovina e destinate a paesi terzi richiede necessariamente il passaggio per i posti d’ispezione frontalieri croati di Nova Sela e Ploče, occorre inserire tali posti d’ispezione nell’elenco figurante nell’allegato I della decisione 2009/821/CE non appena le condizioni tecniche per il loro riconoscimento saranno soddisfatte.

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella decisione 2007/777/CE è inserito il seguente articolo 6 bis:

«Articolo 6 bis

Deroga per il transito attraverso la Croazia di partite provenienti dalla Bosnia-Erzegovina e destinate a paesi terzi

1.   In deroga all’articolo 5, il transito diretto su strada attraverso l’Unione, tra il posto d’ispezione frontaliero di Nova Sela e il posto d’ispezione frontaliero di Ploče, di partite provenienti dalla Bosnia-Erzegovina e destinate a paesi terzi è autorizzato purché siano rispettate le condizioni seguenti:

a)

la partita è sigillata dal veterinario ufficiale nel posto d’ispezione frontaliero di entrata nell’Unione con un sigillo numerato progressivamente;

b)

i documenti che accompagnano la partita, di cui all’articolo 7 della direttiva 97/78/CE, recano su ogni pagina la dicitura "UNICAMENTE PER IL TRANSITO ATTRAVERSO L’UE A DESTINAZIONE DI PAESI TERZI" apposta con un timbro dal veterinario ufficiale del posto d’ispezione frontaliero di entrata;

c)

i requisiti procedurali di cui all’articolo 11 della direttiva 97/78/CE sono soddisfatti;

d)

l’ammissione al transito della partita è certificata dal veterinario ufficiale del posto d’ispezione frontaliero di entrata sul documento veterinario comune di entrata di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione (4).

2.   Lo scarico o il deposito di tali partite, quali definiti all’articolo 12, paragrafo 4, o all’articolo 13 della direttiva 97/78/CE, non sono autorizzati sul territorio dell’Unione.

3.   L’autorità competente effettua controlli regolari al fine di verificare che il numero di partite e i quantitativi di prodotti in uscita dall’Unione corrispondano al numero e ai quantitativi in entrata nell’Unione.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2013

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(2)  GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49.

(3)  GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1.

(4)  GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11


18.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 164/s3


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