ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2013.145.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 145

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

56o anno
31 maggio 2013


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2013/14/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, che modifica la direttiva 2003/41/CE, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali, la direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), e la direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi, per quanto riguarda l’eccessivo affidamento ai rating del credito ( 1 )

1

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 499/2013 della Commissione, del 30 maggio 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

4

 

 

DECISIONI

 

 

2013/250/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 21 maggio 2013, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) alla rubinetteria per sanitari [notificata con il numero C(2013) 2826]  ( 1 )

6

 

 

2013/251/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 27 maggio 2013, che fissa la partecipazione finanziaria dell’Unione alle spese sostenute nel contesto dei piani di vaccinazione di emergenza contro la febbre catarrale degli ovini in Portogallo nel 2007 e 2008 [notificata con il numero C(2013) 2864]

31

 

 

2013/252/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 27 maggio 2013, che fissa la partecipazione finanziaria dell’Unione alle spese sostenute nel contesto dei piani di vaccinazione di emergenza contro la febbre catarrale degli ovini in Danimarca nel 2007 e 2008 [notificata con il numero C(2013) 2865]

33

 

 

2013/253/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 29 maggio 2013, che modifica la decisione 2006/473/CE per quanto riguarda il riconoscimento di taluni paesi terzi e di talune regioni di paesi terzi come indenni da Xanthomonas campestris (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus), Cercospora angolensis Carv. & Mendes e Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus) [notificata con il numero C(2013) 3057]

35

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 469/2013 della Commissione, del 22 maggio 2013, relativo all’autorizzazione delle sostanze DL-metionina, sale sodico della DL-metionina, analogo idrossilato di metionina, sale di calcio dell’analogo idrossilato di metionina, estere isopropilico dell’analogo idrossilato della metionina, DL-metionina protetta con il copolimero vinilpiridina/stirene e DL-metionina protetta con etilcellulosa come additivi per mangimi (GU L 136 del 23.5.2013)

37

 

*

Rettifica del regolamento (UE) n. 255/2013 della Commissione, del 20 marzo 2013, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso scientifico e tecnico, degli allegati I C, VII e VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 79 del 21.3.2013)

37

 

 

 

*

Avviso ai lettori — Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (vedi terza pagina di copertina)

s3

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

DIRETTIVE

31.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 145/1


DIRETTIVA 2013/14/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 21 maggio 2013

che modifica la direttiva 2003/41/CE, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali, la direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), e la direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi, per quanto riguarda l’eccessivo affidamento ai rating del credito

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 53, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) prevede la regolamentazione a livello di Unione degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP). La direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) prevede la regolamentazione a livello di Unione degli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). Analogamente, la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) prevede la regolamentazione a livello di Unione dei gestori dei fondi di investimento alternativi (GEFIA). Le tre direttive stabiliscono requisiti prudenziali in materia di gestione del rischio rispettivamente da parte degli EPAP, da parte delle società di gestione o di investimento per quanto riguarda gli OICVM e da parte dei GEFIA.

(2)

Una conseguenza della crisi finanziaria è che gli investitori, compresi gli EPAP, gli OICVM e i fondi di investimento alternativi (FIA) si affidano eccessivamente ai rating del credito per l’effettuazione dei loro investimenti in strumenti di debito, spesso omettendo di valutare loro stessi il merito creditizio degli emittenti di tali strumenti. Per migliorare la qualità degli investimenti realizzati dagli EPAP, dagli OICVM e dai FIA, tutelando così coloro che investono in tali fondi, è opportuno imporre agli EPAP, alle società di gestione o di investimento per quanto riguarda gli OICVM e ai GEFIA l’obbligo di non affidarsi esclusivamente o meccanicamente ai rating del credito o di non utilizzarli come unico parametro ai fini della valutazione del rischio insito negli investimenti realizzati dagli EPAP, dagli OICVM e dai FIA. È pertanto necessario che il principio generale contro un eccessivo affidamento ai rating del credito sia non solo integrato nei processi e sistemi di gestione del rischio degli EPAP, delle società di gestione o di investimento per quanto riguarda gli OICVM e dei GEFIA, ma anche adattato alle loro specificità.

(3)

Al fine di specificare ulteriormente il principio generale contro un eccessivo affidamento ai rating del credito, che dovrebbe essere introdotto nelle direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea per garantire che alle società di gestione o di investimento per quanto riguarda gli OICVM e ai GEFIA sia effettivamente impedito di affidarsi in maniera eccessiva ai rating del credito per la valutazione del merito di credito delle attività detenute. Sotto questo profilo è opportuno modificare i poteri conferiti da tali direttive alla Commissione per l’adozione di atti delegati riguardo alle disposizioni generali sui processi e sui sistemi di gestione del rischio utilizzati dalle società di gestione o di investimento per quanto riguarda gli OICVM e dai GEFIA. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che pubblichi i risultati di tali consultazioni. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(4)

Le misure in questione stabilite dalla presente direttiva dovrebbero essere complementari ad altre disposizioni del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (7). Tali disposizioni stabiliscono l’obiettivo generale di ridurre l’eccessivo affidamento ai rating del credito da parte degli investitori e dovrebbero agevolare il raggiungimento dell’obiettivo stesso.

(5)

Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire contribuire a ridurre l’eccessivo affidamento ai rating del credito da parte degli EPAP, degli OICVM e dei FIA in sede di effettuazione dei rispettivi investimenti, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri attraverso un’azione coordinata e può dunque, a motivo della struttura e dell’impatto panunionale delle attività degli EPAP, degli OICVM, dei FIA e delle agenzie di rating del credito, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(6)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza le direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE.

(7)

Conformemente alla dichiarazione politica comune degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi del 28 settembre 2011 (8), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, ove ciò sia giustificato, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti intesi a chiarire il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifica della direttiva 2003/41/CE

All’articolo 18 della direttiva 2003/41/CE è aggiunto il paragrafo seguente:

«1 bis.   Tenendo conto della natura, della portata e della complessità delle attività degli enti soggetti a vigilanza, gli Stati membri assicurano che le autorità competenti verifichino l’adeguatezza delle procedure di valutazione del credito degli enti, valutino l’utilizzo dei riferimenti ai rating del credito emessi da agenzie di rating del credito quali definite all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (9), nell’ambito delle loro politiche di investimento e, se del caso, incoraggino a ridurre l’incidenza di tali riferimenti in vista di un ricorso meno esclusivo e meccanico a detti rating del credito.

Articolo 2

Modifiche della direttiva 2009/65/CE

L’articolo 51 della direttiva 2009/65/CE è così modificato:

1)

al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1.   Le società di gestione o di investimento utilizzano procedure di gestione del rischio che consentano loro di controllare e di valutare in ogni momento il rischio delle posizioni e il contributo di queste ultime al profilo di rischio generale del portafoglio di un OICVM. In particolare, esse non si affidano esclusivamente o meccanicamente ai rating del credito emessi da agenzie di rating del credito quali definite all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (10), per valutare il merito di credito delle attività degli OICVM.

2)

è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis.   Tenendo conto della natura, della portata e della complessità delle attività degli OICVM, le autorità competenti verificano l’adeguatezza delle procedure di valutazione del credito delle società di gestione o di investimento, valutano l’utilizzo dei riferimenti ai rating del credito di cui al paragrafo 1, primo comma, nell’ambito delle politiche di investimento degli OICVM e, se del caso, incoraggiano a ridurre l’incidenza di tali riferimenti in vista di un ricorso meno esclusivo e meccanico a detti rating del credito.»;

3)

il paragrafo 4 è così modificato:

a)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

criteri per valutare l’adeguatezza della procedura di gestione dei rischi utilizzata dalla società di gestione o di investimento ai sensi del paragrafo 1, primo comma;»;

b)

è aggiunto il comma seguente:

«I criteri di cui al primo comma, lettera a), garantiscono che alla società di gestione o di investimento sia impedito di affidarsi esclusivamente o meccanicamente ai rating del credito di cui al paragrafo 1, primo comma, per valutare il merito di credito delle attività degli OICVM.»

Articolo 3

Modifiche della direttiva 2011/61/UE

L’articolo 15 della direttiva 2011/61/UE è così modificato:

1)

al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«2.   I GEFIA mettono in atto sistemi appropriati di gestione del rischio per individuare, misurare, gestire e monitorare adeguatamente tutti i rischi inerenti a ogni strategia di investimento del FIA e ai quali ogni FIA è o può essere esposto. In particolare, i GEFIA non si affidano esclusivamente o meccanicamente ai rating del credito emessi da agenzie di rating del credito quali definite all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (11), per valutare il merito di credito delle attività dei FIA.

2)

è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis.   Tenendo conto della natura, della portata e della complessità delle attività dei FIA, le autorità competenti verificano l’adeguatezza delle procedure di valutazione del credito dei GEFIA, valutano l’utilizzo dei riferimenti ai rating del credito di cui al paragrafo 2, primo comma, nell’ambito delle politiche di investimento dei FIA e, se del caso, incoraggiano a ridurre l’incidenza di tali riferimenti in vista di un ricorso meno esclusivo e meccanico a detti rating del credito.»;

3)

al paragrafo 5 è aggiunto il comma seguente:

«Le misure che specificano i sistemi di gestione del rischio di cui al primo comma, lettera a), garantiscono che ai GEFIA sia impedito di affidarsi esclusivamente o meccanicamente ai rating del credito di cui al paragrafo 2, primo comma, per valutare il merito di credito delle attività dei FIA.»

Articolo 4

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 21 dicembre 2014. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 5

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 6

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 21 maggio 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

L. CREIGHTON


(1)  GU C 167 del 13.6.2012, pag. 2.

(2)  GU C 229 del 31.7.2012, pag. 64.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 maggio 2013.

(4)  GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10.

(5)  GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32.

(6)  GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1.

(7)  GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1.

(8)  GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

(9)  GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1

(10)  GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1.»;

(11)  GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1.»;


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

31.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 145/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 499/2013 DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 2013

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

15,1

MA

57,6

MK

65,0

TN

48,3

TR

71,8

ZZ

51,6

0707 00 05

AL

41,5

MK

42,6

TR

142,5

ZZ

75,5

0709 93 10

TR

140,2

ZZ

140,2

0805 10 20

EG

45,2

IL

71,7

MA

72,3

ZA

76,7

ZZ

66,5

0805 50 10

AR

105,4

TR

95,7

ZA

100,3

ZZ

100,5

0808 10 80

AR

168,1

BR

65,1

CL

119,8

CN

96,0

NZ

146,0

US

166,5

ZA

117,8

ZZ

125,6

0809 29 00

US

785,8

ZZ

785,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

31.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 145/6


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 maggio 2013

che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) alla rubinetteria per sanitari

[notificata con il numero C(2013) 2826]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/250/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, il marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) può essere concesso a prodotti aventi un minore impatto ambientale durante l’intero ciclo di vita del prodotto.

(2)

Il regolamento (CE) n. 66/2010 dispone che i criteri specifici per l’assegnazione dell’Ecolabel UE siano stabiliti per gruppi di prodotti.

(3)

Poiché il consumo di acqua e l’energia necessaria per il suo riscaldamento contribuiscono in maniera significativa all’impatto ambientale globale delle famiglie e degli edifici non domestici, è opportuno stabilire criteri per l’assegnazione dell’Ecolabel UE per il gruppo di prodotti «rubinetteria per sanitari». In particolare, è opportuno che i criteri contribuiscano a promuovere prodotti più efficienti in termini idrici in grado di ridurre il consumo d’acqua e in tal modo dell’energia necessaria al suo riscaldamento.

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Il gruppo di prodotti «rubinetteria per sanitari» comprende rubinetti domestici, soffioni doccia e docce utilizzati prevalentemente per la presa d’acqua a fini di igiene personale, pulizia, cottura e per bere, compresi i casi in cui vengono commercializzati per usi non domestici.

2.   I seguenti prodotti sono esclusi dal gruppo di prodotti «rubinetteria per sanitari»:

a)

rubinetti per vasche da bagno;

b)

docce a due leve/manopole;

c)

rubinetteria per sanitari non domestica per usi speciali.

Articolo 2

Ai fini della presente decisione si intende per:

1)   «rubinetto»: valvola gestita direttamente o indirettamente, in modo meccanico e/o automatico per la presa d’acqua;

2)   «soffione doccia»:

a)

uscita doccia superiore o laterale, uscita doccia corpo o dispositivo simile regolabile, che indirizza l’acqua da un sistema di erogazione verso l’utente; ovvero

b)

uscita doccia a mano movibile collegata a un rubinetto, che può essere appesa direttamente a questo per mezzo di un flessibile doccia o alla parete mediante un apposito supporto;

3)   «doccia»: serie composta da soffione e da valvole di controllo intercollegate e/o dispositivi imballati e commercializzati in un unico kit;

4)   «doccia a due leve/manopole»: doccia provvista di leve o manopole separate per il controllo dell’erogazione dell’acqua fredda e calda;

5)   «doccia elettrica»: doccia provvista di un dispositivo per il riscaldamento locale dell’acqua della doccia avvalendosi di energia elettrica;

6)   «rubinetteria per sanitari non domestica per usi speciali»: rubinetteria per sanitari che prevede l’utilizzo di un flusso d’acqua illimitato per l’utilizzo non domestico previsto;

7)   «limitatore del flusso dell’acqua»: dispositivo tecnico che limita il flusso dell’acqua a una data portata e consente un flusso maggiore solo se attivato dall’utente per un determinato periodo di tempo nell’ambito di un singolo utilizzo;

8)   «portata massima d’acqua disponibile»: portata massima d’acqua disponibile del sistema o del singolo impianto;

9)   «portata minima d’acqua disponibile»: portata minima d’acqua del sistema o del singolo impianto disponibile con la massima apertura della valvola;

10)   «dispositivo tecnico di sicurezza»:: dispositivo che è parte di rubinetteria per sanitari controllato mediante un sensore, utilizzato per impedire un flusso d’acqua continuo tramite l’interruzione dell’erogazione d’acqua dopo un periodo di tempo preimpostato anche in presenza di persone od oggetti nell’area del sensore.

Articolo 3

I criteri necessari per ottenere l’assegnazione dell’Ecolabel UE ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, per un articolo di rubinetteria per sanitari appartenente al gruppo di prodotti «rubinetteria per sanitari» secondo la definizione di cui all’articolo 1 della presente decisione e che soddisfa le relative prescrizioni in materia di valutazione e verifica sono stabiliti all’allegato della presente decisione.

Articolo 4

I criteri e i rispettivi requisiti di valutazione di cui in allegato sono validi per quattro anni a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 5

A fini amministrativi, il numero di codice assegnato al gruppo di prodotti «rubinetteria per sanitari» è «x».

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 2013

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione


(1)  GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.


ALLEGATO

CRITERI DI ASSEGNAZIONE E PRESCRIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELL’ECOLABEL UE

Criteri di assegnazione dell’Ecolabel UE alla rubinetteria per sanitari:

1)

consumo d’acqua e risparmio energetico correlato;

2)

materiali a contatto con l’acqua potabile;

3)

sostanze e miscele escluse o limitate;

4)

qualità e durata del prodotto;

5)

imballaggio;

6)

istruzioni per l’uso;

7)

informazioni riportate sull’etichetta Ecolabel UE.

Le specifiche prescrizioni in materia di valutazione e verifica sono riportate per ciascun criterio.

Qualora il richiedente sia tenuto a fornire dichiarazioni, documenti, analisi, rapporti di prova o altri elementi che attestino la conformità ai criteri, tale documentazione può a seconda dei casi, provenire dal richiedente stesso e/o dal suo fornitore e/o da entrambi.

Ove possibile, le prove vengono effettuate da laboratori che soddisfino i requisiti generali stabiliti dalla norma europea EN ISO 17025 (1) o da norme equivalenti.

Ove opportuno, possono essere utilizzati metodi di prova diversi da quelli indicati per ciascun criterio se l’organismo competente che esamina la domanda li ritiene equivalenti.

A titolo di requisito preliminare, il prodotto soddisfa tutti i requisiti giuridici rispettivi del paese o dei paesi in cui è prevista l’immissione sul mercato. Il richiedente dichiara la conformità del prodotto a tale requisito.

Criterio 1.   Consumo d’acqua e risparmio energetico correlato

a)   Portata massima d’acqua disponibile

Indipendentemente dalla pressione dell’acqua, la portata massima d’acqua disponibile della rubinetteria per sanitari non supera i valori riportati nella tabella 1.

Tabella 1

Portata massima d’acqua disponibile per il «rubinetteria per sanitari»

Sottogruppo di prodotti

Portata d’acqua

[l/min]

Rubinetti da cucina

senza limitatore di flusso

6,0

con limitatore di flusso (2)

8,0

Rubinetti da lavabo

senza limitatore di flusso

6,0

con limitatore di flusso (2)

8,0

Soffioni doccia e docce (3)

8,0

Valutazione e verifica: il richiedente dichiara la conformità del prodotto a tale requisito e specifica la portata massima d’acqua (in l/min) del prodotto presentato per la procedura di assegnazione dell’Ecolabel UE insieme ai risultati delle prove condotte in conformità alla procedura di prova indicata nelle rispettive norme EN per la tipologia di prodotti in questione (cfr. tabella 2). La prova viene eseguita a una pressione di 1,5, 3,0 e 4,5 bar (± 0,2 bar) per i prodotti dichiarati idonei a installazioni ad alta pressione (solitamente da 1,0 a 5,0 bar) ovvero a una pressione di 0,2, 0,3 e 0,5 bar (± 0,02 bar) per i prodotti dichiarati idonei a installazioni a bassa pressione (solitamente da 0,1 a 0,5 bar). Il valore medio di tre misurazioni non supera il valore di portata massima indicato nella tabella 1. Per le colonne rubinetto e i rubinetti da cucina a erogazione separata la portata è data dalla somma dei due flussi, vale a dire dal flusso totale dal rubinetto d’acqua calda e fredda al lavabo o lavandino. Inoltre, per i prodotti con opzione di risparmio idrico (vale a dire, con limitatore di flusso), viene presentata una descrizione del dispositivo applicato (ovvero, i suoi principali parametri tecnici nonché le relative istruzioni di installazione, impostazione e utilizzo).

Tabella 2

Norme EN relative al gruppo di prodotti «rubinetteria per sanitari»

Numero

Titolo

EN 200

Rubinetteria per sanitari. Rubinetti singoli e serie di rubinetti per sistemi di erogazione idrica di tipo 1 e 2 – Disciplinare tecnico generale

EN 816

Rubinetteria per sanitari. Valvole di arresto automatico (PN10)

EN 817

Rubinetteria per sanitari. Valvole di miscelazione meccanica (PN10) – Disciplinare tecnico generale

EN 1111

Rubinetteria per sanitari. Valvole di miscelazione termostatica (PN10) – Disciplinare tecnico generale

EN 1112

Rubinetteria per sanitari. Getti doccia per rubinetteria per sanitari per sistemi di erogazione idrica di tipo 1 e 2 – Disciplinare tecnico generale

EN 1286

Rubinetteria per sanitari. Valvole di miscelazione meccanica a bassa pressione. Disciplinare tecnico generale

EN 1287

Rubinetteria per sanitari. Valvole di miscelazione termostatica a bassa pressione. Disciplinare tecnico generale

EN 15091

Rubinetteria per sanitari. Rubinetteria per sanitari con apertura e chiusura elettronica

EN 248

Rubinetteria per sanitari. Disciplinare generale in materia di rivestimenti con elettrodeposizione di Ni-Cr

EN60335-1

Apparecchi elettrici d’uso domestico e similare

EN60335-2-35

Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - Norme particolari per scaldacqua istantanei

b)   Portata minima d’acqua disponibile

Indipendentemente dalla pressione dell’acqua, la portata minima d’acqua disponibile della rubinetteria per sanitari non supera i valori riportati nella tabella 3:

Tabella 3

Portata minima d’acqua disponibile per la «rubinetteria per sanitari»

Sottogruppo di prodotti

Portata d’acqua

[l/min]

Rubinetti da cucina

2,0

Rubinetti da lavabo

2,0

Docce e soffioni doccia

4,5

Docce elettriche e docce a bassa pressione (4)

3,0

Valutazione e verifica: il richiedente dichiara la conformità del prodotto a tale requisito e specifica la portata minima d’acqua (in l/min) del prodotto presentato per la procedura di assegnazione dell’Ecolabel UE insieme ai risultati delle prove condotte in conformità alla procedura di prova indicata nelle rispettive norme EN per la tipologia di prodotti in questione (cfr. tabella 2): pressione a 1,5, 3,0 e 4,5 bar (± 0,2 bar) per i prodotti dichiarati idonei a installazioni ad alta pressione (solitamente da 1,0 a 5,0 bar) ovvero a una pressione di 0,2, 0,3 e 0,5 bar (± 0,02 bar) per i prodotti dichiarati idonei a installazioni a bassa pressione (solitamente da 0,1 a 0,5 bar). Il valore medio di tre misurazioni non è inferiore al valore di portata massima indicato nella tabella 3. Per le colonne rubinetto e i rubinetti da cucina a erogazione separata la portata è data dalla somma dei due flussi, vale a dire dal flusso totale dal rubinetto d’acqua calda e fredda al lavabo o lavandino.

c)   Gestione della temperatura

La rubinetteria per sanitari è provvista di un dispositivo avanzato o di una soluzione tecnica per la gestione della temperatura e/o dell’acqua calda da parte dell’utente finale, che contempli ad esempio la riduzione della temperatura dell’acqua o dell’erogazione d’acqua calda o preveda adattamenti termostatici.

La soluzione viene disciplinata nel dettaglio al fine di fornire all’utente la possibilità di controllare accuratamente la temperatura dell’acqua dal rubinetto o dalla doccia, indipendentemente dal sistema di riscaldamento a cui è connesso. Fra le soluzioni possibili figurano, ad esempio, una barriera d’acqua calda, l’erogazione d’acqua fredda in posizione intermedia e/o una valvola di miscelazione termostatica.

Tale criterio non riguarda la rubinetteria per sanitari da installarsi in un impianto di erogazione già a temperatura controllata e i soffioni doccia.

Valutazione e verifica : nella domanda trasmessa all’organismo competente, il richiedente dichiara che il prodotto è conforme a tale requisito e fornisce la documentazione con la descrizione della tecnologia o del dispositivo applicati al prodotto. In presenza di impianti di erogazione già a temperatura controllata, il richiedente provvede a spiegare le specifiche caratteristiche tecniche che rendono la rubinetteria per sanitari adatta alla sua installazione nel sistema in oggetto.

d)   Sistemi di temporizzazione

Tale criterio si applica alla rubinetteria per sanitari venduta o commercializzata con dispositivi di temporizzazione (vale a dire, dispositivi in grado di interrompere il flusso d’acqua dopo un determinato periodo di tempo in caso di mancato utilizzo, ad esempio sensori che interrompono il flusso d’acqua ogniqualvolta un utente abbandona l’area del sensore, ovvero dopo un periodo di tempo preimpostato, ad esempio temporizzatori che interrompono il flusso d’acqua al raggiungimento del tempo di erogazione massimo).

Per la rubinetteria per sanitari provvista di temporizzatori, è opportuno che il tempo di erogazione massimo preimpostato non superi 15 secondi per i rubinetti e 35 secondi per le docce. In ogni caso, il prodotto è progettato in modo da consentire all’installatore di adeguare il tempo di erogazione all’applicazione prevista per il prodotto.

Per la rubinetteria per sanitari provvista di sensori, la durata della temporizzazione dopo l’utilizzo non è superiore a 1 secondo per i rubinetti e a 3 secondi per le docce. Inoltre, la rubinetteria per sanitari provvista di sensori è provvisto di un «dispositivo tecnico di sicurezza» interno con un periodo di temporizzazione preimpostato di massimo 2 minuti allo scopo di prevenire incidenti o l’erogazione continua d’acqua da rubinetti o docce ove questi non siano aperti.

Valutazione e verifica: le prove eseguite sul prodotto o sul sistema sono condotte alla pressione prevista (3,0 bar (± 0,2 bar) per le valvole ad alta pressione o di 0,5 bar (± 0,02 bar) per le valvole a bassa pressione per verificare che il dispositivo si arresti entro una tolleranza del 10 % da quella indicata dal richiedente. Il richiedente dichiara che il prodotto è conforme al requisito e indica il tipo di soluzione utilizzata nell’ambito dei parametri tecnici (tempo di erogazione preimpostato per i temporizzatori, periodo di temporizzazione dopo l’uso per i sensori) e presenta all’organismo competente i risultati di una prova condotta in conformità alla norma EN 15091 in materia di rubinetteria per sanitari con apertura e chiusura elettronica o alla norma EN 816 in materia di valvole di arresto automatico quale parte integrante della propria domanda.

Criterio 2.   Materiali a contatto con l’acqua potabile

Caratteristiche chimiche e igieniche dei materiali a contatto con l’acqua potabile

Le sostanze e i materiali utilizzati all’interno dei prodotti che entrano a contatto con l’acqua potabile o le impurità associate a tali sostanze o materiali non rilasciano all’interno dell’acqua destinata al consumo composti in concentrazioni superiori ai livelli necessari al loro utilizzo e ridurre, direttamente o indirettamente, la tutela della salute umana (5). Non provocano altresì alcun deterioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano relativamente al loro aspetto, odore o sapore. Entro i limiti suggeriti per il corretto funzionamento dei prodotti (vale a dire, le condizioni di utilizzo previste dalle rispettive norme EN riportate nella tabella 2), i materiali non sono oggetto di alcun cambiamento che possa compromettere la funzione del prodotto. I materiali non adeguatamente resistenti alla corrosione vanno opportunamente protetti in modo da non costituire un rischio per la salute umana.

Valutazione e verifica: il richiedente dichiara che il prodotto è conforme al requisito e presenta la documentazione pertinente o i risultati delle prove indicati in seguito.

I materiali metallici a contatto con l’acqua potabile utilizzati nella rubinetteria per sanitari sono elencati nell’elenco positivo «Accettazione dei materiali metallici all’interno dei prodotti che entrano a contatto con l’acqua potabile» di cui all’appendice 1. Il richiedente dichiara la conformità del prodotto a tale requisito. Se i materiali metallici non rientrano nell’elenco positivo, vengono presentati i risultati delle prove condotte in linea con l’approccio «Aggiunta di materiali alla lista relativa alla composizione all’interno di una categoria di materiali», descritto nell’appendice 1, e utilizzando la norma EN 15664-1. In alternativa, se nello Stato membro in cui il prodotto viene commercializzato vigono regolamenti nazionali obbligatori, viene presentato un certificato di approvazione di tali materiali metallici e/o del prodotto rilasciato dalle autorità nazionali o dai laboratori competenti.

I materiali organici a contatto con l’acqua potabile vengono sottoposti a prove in conformità alle rispettive prescrizioni dello Stato membro in cui il prodotto viene commercializzato. Viene presentato un certificato o, se del caso, i risultati delle prove rilasciati dalle autorità nazionali o dai laboratori competenti.

Inoltre, se richiesto dai regolamenti nazionali dello Stato membro in cui il prodotto viene commercializzato, vengono presentati i risultati delle prove per il miglioramento della crescita microbica e la valutazione degli odori e dei sapori dell’acqua.

Criterio 3.   Sostanze e miscele escluse o limitate

a)   Sostanze e miscele pericolose

Conformemente all’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 66/2010 relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE), il prodotto o l’articolo (6) non contengono sostanze rispondenti ai criteri per la classificazione delle indicazioni di pericolo o delle frasi di rischio sotto specificate di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) o Consiglio della direttiva 67/548/CE (8), né contengono sostanze di cui all’articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (9). Le frasi di rischio sotto indicate si riferiscono solitamente alle sostanze. Tuttavia, qualora sia impossibile ottenere informazioni sulle sostanze, si applicano le regole di classificazione per le miscele.

Elenco delle indicazioni di pericolo

Indicazione di pericolo (10)

Frase di rischio (11)

H300 Mortale se ingerito

R28

H301 Tossico se ingerito

R25

H304 Può essere mortale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie

R65

H310 Mortale a contatto con la pelle

R27

H311 Tossico a contatto con la pelle

R24

H330 Mortale se inalato

R23/26

H331 Tossico se inalato

R23

H340 Può provocare alterazioni genetiche

R46

H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche

R68

H350 Può provocare il cancro

R45

H350i Può provocare il cancro se inalato

R49

H351 Sospettato di provocare il cancro

R40

H360F Può nuocere alla fertilità

R60

H360D Può nuocere al feto

R61

H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto

R60/61/60-61

H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto

R60/63

H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità

R61/62

H361f Sospettato di nuocere alla fertilità

R62

H361d Sospettato di nuocere al feto

R63

H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto

R62-63

H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno

R64

H370 Provoca danni agli organi

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Può provocare danni agli organi

R68/20/21/22

H372 Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta

R48/25/24/23

H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta

R48/20/21/22

H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici

R50

H410 Altamente tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

R50-53

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

R51-53

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

R52-53

H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

R53

EUH059 Pericoloso per lo strato di ozono

R59

EUH029 A contatto con l’acqua libera un gas tossico

R29

EUH031 A contatto con acidi libera un gas tossico

R31

EUH032 A contatto con acidi libera un gas altamente tossico

R32

EUH070 Tossico per contatto oculare

R39-41

Le sostanze o miscele le cui proprietà cambiano in fase di trattamento (ad esempio, diventano non più biodisponibili o subiscono modificazioni chimiche tali da eliminare il pericolo precedentemente individuato) sono esenti dal requisito di cui sopra.

I limiti di concentrazione per le sostanze o le miscele alle quali potrebbero venire assegnate o essere state assegnate le indicazioni di pericolo o le frasi di rischio sopra indicate, rispondenti ai criteri per la classificazione nelle classi o categorie di pericolo, e per le sostanze rispondenti ai criteri di cui all’articolo 57, lettere a), b) o c), del regolamento (CE) n. 1907/2006, non superano i limiti di concentrazione generici o specifici determinati ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1272/2008. Qualora siano determinati limiti di concentrazione specifici, questi prevalgono su quelli generici.

I limiti di concentrazione per le sostanze conformi ai criteri di cui all’articolo 57, lettera d), e) o f), del regolamento (CE) n. 1907/2006 non superano lo 0,1 % (peso/peso).

Le indicazioni di pericolo sopra indicate non devono figurare sull’etichetta del prodotto finale.

Le sostanze o componenti che seguono sono esplicitamente esonerati da detto requisito:

Nichel in acciaio inossidabile di tutti i tipi

Tutte le indicazioni di pericolo e frasi di rischio di cui sopra

Articoli e parti omogenee di rubinetteria per sanitari a contatto con l’acqua potabile costruiti in leghe, che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 23, lettera d), del regolamento 1272/2008 e sono elencati nella parte B dell’elenco di «Accettazione dei materiali metallici all’interno dei prodotti che entrano a contatto con l’acqua potabile – Approccio comune» o soddisfano i requisiti da aggiungere a tale elenco di cui all’appendice 1.

Tutte le indicazioni di pericolo e frasi di rischio di cui sopra

Strato di rivestimento protettivo in nichel, se il rilascio di nichel dagli strati di nichel o da un rivestimento contenente nichel su una superficie interna dei prodotti che si prevede possano entrare a contatto con l’acqua potabile sottoposti a prove ai sensi della norma EN 16058 (14)  (15) non supera il valore di 10 μg/l.

Tutte le indicazioni di pericolo e frasi di rischio di cui sopra

Componenti elettronici della rubinetteria per sanitari, rispondenti ai requisiti della direttiva 2011/65/UE (16).

Tutte le indicazioni di pericolo e frasi di rischio di cui sopra

Valutazione e verifica: per ciascun articolo o parte omogenea del prodotto il richiedente fornisce una dichiarazione di conformità ai criteri, corredata della relativa documentazione, ad esempio le dichiarazioni di conformità sottoscritte dai rispettivi fornitori, sulla non classificazione delle sostanze e dei materiali in nessuna delle classi di pericolo associate alle indicazioni di pericolo riportate nell’elenco precedente a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, nella misura in cui ciò possa essere determinato, come minimo, dalle informazioni rispondenti ai requisiti di cui all’allegato VII del regolamento (CE) n. 1907/2006. La dichiarazione è supportata da una sintesi contenente informazioni sulle caratteristiche pertinenti relative alle indicazioni di pericolo di cui all’elenco precedente, al livello di dettaglio indicato ai punti 10, 11 e 12 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 (Guida alla compilazione delle schede di dati di sicurezza).

Le informazioni sulle proprietà intrinseche delle sostanze possono derivare da altre prove, ad esempio dall’uso di metodi alternativi, quali i metodi in vitro, i modelli di relazioni quantitative struttura-attività o l’uso di raggruppamenti o del metodo del nesso esistente (read-across) in base all’allegato XI del regolamento (CE) n. 1907/2006. La condivisione dei dati viene fortemente incoraggiata.

Le informazioni fornite fanno riferimento alle forme o agli stati fisici della sostanza o delle miscele, così come esse vengono utilizzate all’interno del prodotto finale.

Per le sostanze di cui agli allegati IV e V del regolamento REACH, esentate dalla registrazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettere a) e b) del regolamento n. 1907/2006 REACH, è sufficiente una dichiarazione a tal fine che sia conforme alle prescrizioni sopra descritte.

b)   Sostanze elencate ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006

Non si concedono deroghe all’esclusione di cui all’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 66/2010 in materia di sostanze identificate quali sostanze estremamente preoccupanti e incluse nell’elenco di cui all’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006, presenti nelle miscele, negli articoli o nelle parti omogenee di un articolo complesso in concentrazione superiore allo 0,1 %. I limiti di concentrazione specifici determinati ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1272/2008 si applicano ai casi in cui la concentrazione è inferiore allo 0,1 %.

Valutazione e verifica: L’elenco di sostanze identificate quali sostanze estremamente preoccupanti e inserite nell’elenco delle sostanze candidate di cui all’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 è consultabile alla pagina Internet dell’ECHA (17).

Il riferimento all’elenco è fatto alla data della domanda. Il richiedente fornisce una dichiarazione di conformità a tale criterio, insieme alla documentazione relativa, ad esempio dichiarazioni di conformità sottoscritte dai fornitori dei materiali e copie delle schede di dati di sicurezza delle sostanze o miscele ai sensi dell’allegato II al regolamento (CE) n. 1907/2006 per le sostanze o le miscele. I limiti di concentrazione sono specificati nelle schede di dati di sicurezza ai sensi dell’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1907/2006 relativamente alle sostanze e alle miscele.

Criterio 4.   Qualità e durata del prodotto

a)   Requisiti generali

Il prodotto è conforme ai requisiti generali delle norme EN corrispondenti riportate nella tabella 2 o alle disposizioni giuridiche nazionali obbligatorie. Il criterio in oggetto non riguarda il requisito relativo alla portata d’acqua.

Ove applicabile, è possibile procedere alla pulizia degli elementi del prodotto eventualmente necessaria alle normali condizioni d’uso utilizzando semplici strumenti o detergenti.

b)   Condizioni della superficie esposta e qualità del rivestimento di Ni-Cr

Un prodotto sanitario con rivestimento metallico di Ni-Cr è conforme alla norma EN 248.

c)   Riparabilità e disponibilità delle parti di ricambio

Il prodotto è progettato in modo tale da permettere la sostituzione agevole delle sue parti di ricambio da parte dell’utente finale o, se del caso, di un tecnico. Le informazioni relative gli elementi sostituibili vengono riportate in modo chiaro nella scheda tecnica allegata al prodotto. Il richiedente fornisce altresì istruzioni chiare tali da consentire all’utente finale o, se del caso, a tecnici esperti di effettuare riparazioni di base.

Il richiedente garantisce altresì la disponibilità delle parti di ricambio per un periodo di almeno sette anni dalla fine della produzione.

d)   Garanzia

Il richiedente offre una garanzia di almeno quattro anni in caso di riparazioni o sostituzione.

Valutazione e verifica: il richiedente dichiara la conformità del prodotto a tali requisiti e fornisce all’organismo competente campioni della scheda tecnica e dei termini della garanzia quali parti integranti della sua domanda.

In relazione alle lettere a) e b), il richiedente fornisce inoltre all’organismo competente i risultati delle prove condotte in conformità alle norme di cui alla tabella 2 per quanto riguarda la lettera a) e alla norma EN 248 per quanto attiene alla lettera b), quali parti integranti della sua domanda.

Criterio 5.   Imballaggio

Gli imballaggi presentano le seguenti caratteristiche:

a)

tutte le componenti degli imballaggi sono facilmente separabili, a mano, in singoli materiali al fine di agevolarne il riciclaggio;

b)

gli imballaggi in cartone eventualmente utilizzati sono composti per almeno l’80 % da materiali riciclati.

Valutazione e verifica: il richiedente dichiara che il prodotto è conforme a questi requisiti e fornisce all’organismo competente un campione/campioni degli imballaggi quale parte integrante della domanda.

Criterio 6.   Istruzioni per l’uso

Il prodotto è accompagnato da opportune istruzioni per l’uso che informino sul suo corretto uso dal punto di vista ecologico e sulla sua manutenzione. Vengono riportate le seguenti informazioni in formato stampato (sull’imballaggio e/o sulla documentazione allegata al prodotto) e/o elettronico:

a)

informazioni relative ai principali impatti ambientali relativi alla fase di utilizzo del prodotto, vale a dire al consumo d’acqua e dell’energia relativa necessaria al suo riscaldamento, nonché informazioni su come si possano ridurre al minimo gli impatti ambientali attraverso il loro uso razionale;

b)

informazioni relative all’assegnazione dell’Ecolabel UE al prodotto, accompagnate da una breve e specifica spiegazione del significato di tale assegnazione, oltre alle informazioni generale fornite con il marchio Ecolabel UE;

c)

la portata massima in l/min [verificata conformemente al criterio 1 a)];

d)

istruzioni relative all’installazione, ivi comprese informazioni sulle specifiche pressioni di funzionamento per le quali il prodotto è adatto;

e)

consigli relativi al problema del ristagno idrico e all’avvertenza di non bere acqua del rubinetto dopo un lungo periodo di ristagno (valida per i rubinetti), quali ad esempio «Per evitare lo spreco di acqua potabile, utilizzare acqua di ristagno (quale, ad esempio, l’acqua utilizzata al mattino o dopo le vacanze) per i servizi igienici, la doccia o il giardino»);

f)

raccomandazioni relative all’uso e alla manutenzione corretti del prodotto (ivi comprese raccomandazioni in materia di pulizia e decalcificazione), che riportino tutte le principali istruzioni, in particolare:

i)

consigli in materia di manutenzione e utilizzo dei prodotti;

ii)

informazioni sulle parti di ricambio sostituibili;

iii)

istruzioni relative alla sostituzione delle guarnizioni in caso di gocciolamento dei rubinetti;

iv)

consigli in materia di pulizia della rubinetteria per sanitari con materiali adeguati per evitare danni alle loro superfici interne ed esterne;

v)

consigli in materia di manutenzione regolare e adeguata degli aeratori.

Il seguente testo è riportato sull’imballaggio del prodotto della rubinetteria per sanitari (a eccezione dei soffioni doccia) non provvista di dispositivi di temporizzazione:

«Il presente marchio di qualità ecologica Ecolabel UE è per uso domestico. Il suo utilizzo non è indicato in ambienti non domestici per usi multipli e frequenti (ad esempio, strutture pubbliche all’interno di scuole, uffici, ospedali, piscine)».

Il seguente testo è riportato sull’imballaggio del prodotto della rubinetteria per sanitari provvista di dispositivi di temporizzazione:

«L’utilizzo del presente marchio di qualità ecologica Ecolabel UE è particolarmente indicato in ambienti non domestici per usi multipli e frequenti (ad esempio, strutture pubbliche all’interno di scuole, uffici, ospedali, piscine)».

Per i soffioni doccia a flusso ridotto è opportuno riportare sulla scheda del prodotto informazioni relative alla necessità di verificare la compatibilità in caso di utilizzo con le docce elettriche, ad esempio con messaggi del tipo «Controllare che il presente soffione doccia a flusso ridotto sia compatibile con il sistema doccia esistente, in caso si preveda l’uso con una doccia elettrica».

Valutazione e verifica: il richiedente dichiara che il prodotto è conforme a questo requisito e fornisce all’organismo competente un campione o campioni delle istruzioni per l’uso e/o il collegamento al sito Internet del produttore che contenga tali istruzioni quale parte integrante della domanda.

Criterio 7.   Informazioni riportate sull’Ecolabel UE

L’etichetta facoltativa con un riquadro per il testo contiene le seguenti informazioni:

migliore efficienza idrica;

maggior potenziale di risparmio energetico;

risparmio idrico, energetico ed economico grazie a questo prodotto certificato.

Gli orientamenti in materia di utilizzo dell’etichetta facoltativa con il riquadro per il testo sono consultabili alla sezione «Orientamenti in materia di utilizzo del marchio di qualità ecologica Ecolabel UE» disponibile sul sito Internet:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/pdf/logo%20guidelines.pdf

Valutazione e verifica : il richiedente fornisce un campione dell’etichetta, insieme a una dichiarazione di conformità a questo criterio.


(1)  ISO/IEC 17025:2005. Prescrizioni generali in tema di competenza dei laboratori di collaudo e taratura.

(2)  Il limitatore di flusso consente l’impostazione del valore di portata d’acqua automatico (impostazione di risparmio idrico) al valore massimo di 6/min. La portata massima d’acqua disponibile non supera il valore di 8 l/min.

(3)  I soffioni doccia e le docce con diverse modalità di erogazione sono conformi alla prescrizione relativa alla portata d’acqua massima.

(4)  Prodotti dichiarati idonei a installazioni a bassa pressione (solitamente da 0,1 a 0,5 bar).

(5)  Articolo 10, Direttiva 98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, (GU L 330 del 5.12.1998 pag. 32).

(6)  Nel regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), per articolo si intende un oggetto a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica.

(7)  GU L 353, del 31.12.2008, pag. 1.

(8)  GU 196, del 16.8.1967, pag. 1.

(9)  GU L 396, del 30.12.2006, pag. 1.

(10)  Regolamento (CE) n. 1272/2008.

(11)  Direttiva 67/548/CEE adeguata al regolamento REACH conformemente alla direttiva 2006/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio () e alla direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio () quale modificata

(12)  GU L 396, del 30.12.2006, pag. 850.

(13)  GU L 200, del 30.7.1999, pag. 1.

(14)  Qualora vigano prescrizioni nazionali dello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato o le rispettive procedure relative alle prove per il rilascio del nichel dallo strato di rivestimento, è possibile presentare le prove a dimostrazione della conformità a tali prescrizioni nazionali anziché comprovare la conformità a tale prescrizione.

(15)  EN 16058 Influenza dei materiali metallici sull’acqua destinata al consumo umano - Circuito idraulico di prova dinamica per la valutazione di strati di nichel in rivestimenti superficiali - Metodo di lunga durata.

(16)  Direttiva 2011/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

(17)  http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

Appendice 1

Le informazioni seguenti si basano sulla relazione «ACCEPTANCE OF METALLIC MATERIALS USED FOR PRODUCTS IN CONTACT WITH DRINKING WATER Common Approach. Part A – Procedure for the acceptance and Part B – Common Composition List», consultabile alla pagina http://www.umweltbundesamt.de/wasser-e/themen/trinkwasser/4ms-initiative.htm.

Estratto 1 dell’elenco di «ACCEPTANCE OF METALLIC MATERIALS USED FOR PRODUCTS IN CONTACT WITH DRINKING WATER. Common Approach. Part A. Procedure for the acceptance» presentato al capitolo 2.

1.   Accettazione dei materiali metallici all’interno dell’elenco di composizione

I materiali metallici utilizzati all’interno nei prodotti che entrano a contatto con l’acqua potabile sono riportati nell’elenco di composizione.

1.1.   Procedura per l’aggiunta di materiali all’elenco di composizione

La responsabilità primaria della valutazione dei materiali resta a livello nazionale e si basa su processi consolidati e sulle risorse di esperti disponibili a tale livello. Tuttavia, l’interpretazione dei risultati delle prove e l’applicazione dei criteri di accettazione descritti in seguito sono processi complessi. Per questo motivo, occorre l’istituzione di un comitato di esperti chiamato a fornire consulenza nell’ambito del processo decisionale.

È opportuno che il comitato di esperti abbia esperienza nei seguenti ambiti:

sufficiente conoscenza delle questioni legate alla corrosione e al rilascio dei materiali;

competenza in questioni tossicologiche e nella valutazione della qualità dell’acqua potabile in relazione alla salute umana;

comprensione dei modi in cui i materiali metallici e i prodotti vengono utilizzati per il trattamento e la fornitura di acqua potabile.

Il gruppo dei quattro Stati membri ha concordato una procedura comune per l’accettazione dei materiali all’interno di un elenco di composizione comune. Tale procedura è descritta nella parte B del presente documento.

1.2.   Struttura dell’elenco di composizione

L’elenco di composizione contiene diverse categorie di materiali metallici.

Per categoria si intende

un gruppo di materiali con le stesse caratteristiche in termini di ambito di applicazione, comportamento a contatto con l’acqua potabile e restrizioni relativamente alla composizione dell’acqua e/o superficie.

L’elenco di composizione riporta i limiti entro cui possono variare le composizioni delle diverse categorie.

Ciascuna categoria ha un materiale di riferimento.

Per materiale di riferimento si intende:

un materiale che rientra all’interno di una categoria per la quale le caratteristiche del rilascio del metallo nell’acqua potabile sono note e riproducibili, la composizione è rigidamente controllata e gli elementi di interesse sono al limite massimo di accettabilità o prossimi ad esso. È necessario tenere conto dei possibili effetti di alcuni componenti nell’inibire il rilascio dei materiali.

Per ciascuna categoria commerciale, vengono elencati i materiali metallici accettati per essere utilizzati in prodotti che entrano a contatto con l’acqua potabile. È possibile che i materiali possano essere utilizzati solamente per taluni prodotti a causa delle restrizioni che si applicano alla superficie (tabella 1).

Tabella 1

Gruppi di prodotti per materiali metallici

Gruppo di prodotti

Esempi di prodotti o parti di prodotti

Superficie di contatto presunta

«a»

A

Tubazioni degli impianti degli edifici

Tubazioni non rivestite dei sistemi di erogazione idrica

100 %

B

Raccordi

Accessori

Parti di pompe negli impianti degli edifici

Parti di valvole negli impianti degli edifici

10 %

C

Parti mobili dei contatori

Parti di pompe dei sistemi di erogazione idrica

Parti di valvole dei sistemi di erogazione idrica

1 %

—   Gruppo di prodotti A: superficie di contatto fino al 100 %

Per le tubazioni di un impianto all’interno di un edificio è possibile utilizzare lo stesso materiale per tutti i diametri della tubazione. L’impiego di un unico materiale può costituire la quasi totalità della superficie a contatto con l’acqua, ad esempio rame, acciaio galvanizzato o acciaio inossidabile. La valutazione delle condizioni necessarie a garantire la sicurezza nell’uso si basa sulla percentuale più elevata possibile. L’accettazione di una composizione da utilizzarsi per le tubazioni implica l’accettazione per tutti gli usi possibili delle stesse (ad esempio, per raccordi, componenti ecc.).

Il gruppo in questione comprende altresì tubazioni metalliche non rivestite impiegate nei sistemi di erogazione idrica e nei processi di trattamento delle acque.

—   Gruppo di prodotti B: superficie di contatto fino al 10 %

I raccordi e gli accessori possono essere prodotti a partire da un unico materiale o da materiali leggermente diversi per tutti gli impianti dell’edificio. I più comuni sono realizzati in leghe di rame contenenti piombo. Alla luce del loro potenziale di rilascio del piombo in acqua occorre limitare la superficie complessiva di contatto dei prodotti realizzati a partire da queste leghe. Ai fini delle valutazioni dei materiali per questi prodotti, si stima una superficie di contatto con l’acqua pari al 10 %.

Il gruppo comprende altresì parti metalliche di pompe e valvole utilizzate negli impianti degli edifici.

—   Gruppo di prodotti C: superficie di contatto inferiore all’1 %

Per motivi tecnici potrebbe essere necessario produrre componenti di piccole dimensioni a partire da composizioni di metalli non accettate per il gruppo di prodotti B, ovvero raccordi e accessori. Per tali dispositivi è possibile accettare altre composizioni di metalli con percentuali di rilascio superiori, fintanto che il loro utilizzo non aumenti in modo significativo il livello di contaminazione complessivo dell’acqua potabile. Occorre che l’utilizzo di tali composizioni sia ristretto a componenti che non superino l’1 % della superficie complessiva a contatto con l’acqua potabile, ad esempio è opportuno che il corpo di un contatore venga prodotto con materiali in una composizione accettata per il gruppo di prodotti B, tuttavia una parte mobile può essere realizzata con un materiale elencato tra i materiali ammessi per il gruppo di prodotti C.

Nel gruppo sono comprese altresì parti metalliche di pompe e valvole utilizzate nei sistemi di erogazione idrica e nei processi di trattamento delle acque.

1.3.   Dati necessari alla valutazione

L’accettazione dei materiali metallici si basa sui risultati di prove di lunga durata su un impianto di prova conformemente alla norma EN 15664-1. Il periodo minimo per la prova è pari a sei mesi ed è prolungabile. Ulteriori prescrizioni relativamente alle prove ai sensi della norma EN 15664-1 sono descritte ai punti 1.4 e 1.5.

L’accettazione di un materiale di riferimento per una data categoria implica l’accettazione dei risultati della prova svolta conformemente alla norma EN 15664-1 e condotta con diversi tipi di acque (cfr. EN 15664-2) rappresentative della gamma abituale delle composizioni delle acque potabili nell’UE.

Per aggiungere un materiale in una determinata categoria occorre condurre una prova comparativa rispetto al materiale di riferimento conformemente alla norma EN 15664-1. Per la conduzione di prove è sufficiente utilizzare un’acqua potabile locale, a condizione che l’acqua sia sufficientemente corrosiva (cfr. EN 15664-2).

Occorre fornire altresì le seguenti informazioni:

rapporti delle prove conformemente alla norma EN 15664-1,

rapporti delle prove per la composizione del primo campione di prova,

per ciascuna composizione, informazioni relative ai limiti dei principali elementi costitutivi delle leghe e ai valori massimi consentiti delle impurità. Per i materiali di riferimento, tali limiti sono più stretti rispetto alle leghe commerciali,

norme europee esistenti applicabili ai materiali,

caratteristiche del materiale,

prodotti da realizzarsi a partire dal materiale e relativi utilizzi (fattore a),

processo di produzione,

altre informazioni ritenute appropriate a sostegno della valutazione.

1.4.   Specifiche relative al campione di prova

I campioni utilizzati per le prove di un materiale conformemente alla norma EN 15664-1 presentano una specifica composizione.

Tutti gli elementi presenti in percentuale superiore allo 0,02 % potrebbero essere rilevanti e devono pertanto essere dichiarati come parte della composizione dei materiali da elencare. Per le impurità presenti in percentuale inferiore allo 0,02 % è responsabilità del produttore delle leghe/dei materiali garantire che non si verifichi alcun rilascio che produca potenziali impatti negativi sulla salute.

La procedura dei campioni di prova comprende le seguenti fasi:

1.4.1.   Materiali di riferimento

I campioni presentati per la prova di un nuovo materiale di riferimento e i campioni utilizzati come materiali di riferimento per la prova comparativa rispondono ai seguenti requisiti:

i componenti e le impurità rientrano nell’intervallo di valori dichiarato.

Nota: è opportuno che la composizione del materiale di riferimento venga accettata prima dell’avvio della prova. È opportuno che i limiti entro cui può variare la composizione siano notevolmente ristretti e che il materiale di riferimento corrisponda al materiale dello scenario peggiore per quanto concerne il rilascio di metalli problematici per la categoria.

1.4.2.   Materiali candidati per le prove comparative

Per i materiali candidati, occorre definire i limiti entro cui può variare la composizione e le impurità ammesse. È possibile condurre prove comparative, se i limiti definiti entro cui può variare la composizione dei materiali candidati corrispondono alla definizione di una categoria di materiali esistente.

La composizione dei campioni utilizzati per la prova è più ristretta rispetto ai limiti stabiliti per la composizione del materiale. Sulla base delle conoscenze sulle leghe di rame la composizione dei campioni usati per le prove deve soddisfare i seguenti requisiti:

 

Componenti:

Cu, Zn come componenti sono presenti entro i limiti dichiarati;

il contenuto di As come componente è superiore al 66 % rispetto ai limiti dichiarati. (ad esempio, se il limite dichiarato è ≤ 0,15 %, allora il 66 % del limite (0,15 %) è pari a 0,10 %; pertanto, il contenuto del componente dovrebbe essere compreso tra 0,10 e 0,15 %.);

Al, Si e P sono presenti in concentrazioni inferiori al 50 % rispetto ai limiti dichiarati;

per tutti gli altri componenti, il relativo contenuto è superiore all’80 % dei limiti dichiarati (ad esempio, se i limiti dichiarati sono stabiliti a 1,6 e 2,2 %, allora l’80 % del limite (0,6 %) è pari a 0,48 %; pertanto, il contenuto dell’elemento dovrebbe essere superiore a 2,08 %).

 

Impurità

Le impurità da analizzare nell’acqua di contatto (cfr. 1.5) sono presenti in concentrazione superiore al 60 % del contenuto massimo dichiarato.

Per altre leghe non di rame tali prescrizioni possono variare.

1.5.   Analisi dell’acqua

Se vengono condotte prove su un nuovo materiale di riferimento, ai sensi della norma EN 15664-1 l’acqua di contatto è analizzata per tutti gli elementi presenti in concentrazione superiore a 0,02 % nella composizione del materiale dichiarato, a eccezione di:

Sn, Si e P, se presenti come componenti;

Fe, Sn, Mn, Al, Si e P, se presenti come impurità nella lega.

Per le prove comparate, l’analisi dell’acqua di contatto può limitarsi a determinati elementi specificati per ciascuna categoria nell’elenco di composizione.

1.6.   Criteri di accettazione

La tabella 2 presenta i contributi accettabili in termini di materiali metallici che vengono utilizzati nei prodotti che entrano a contatto con l’acqua potabile rispetto alla concentrazione metallica complessiva di metalli presso il rubinetto del consumatore. Si basa sui valori di accettazione per i parametri chimici e i parametri indicatori specificati nella direttiva sull’acqua potabile. I contributi accettabili sono stati ottenuti utilizzando i seguenti principi:

90 % per gli elementi per i quali i materiali metallici utilizzati nei prodotti che entrano a contatto con l’acqua potabile rappresentano l’unica fonte principale di contaminazione,

50 % per gli elementi per i quali possono esservi altre fonti di contaminazione.

Per gli altri parametri non elencati nella direttiva sull’acqua potabile si è fatto ricorso ai seguenti criteri:

zinco: si tratta di un elemento non tossico alle concentrazioni riscontrate nei sistemi di erogazione idrica per i quali vengono utilizzate tubature in acciaio galvanizzato. Tuttavia, lo zinco può modificare il sapore e l’aspetto dell’acqua. Il valore di riferimento proposto è stato fissato per garantire che lo zinco non riduca il livello di accettabilità estetica dell’acqua (OMS, 2004),

stagno, bismuto, molibdeno, titanio: questi valori di riferimento si basano su valori provvisori raccomandati da un esperto tossicologico (Fawell, 2003),

altri metalli: qualora necessario, sarà richiesta la consulenza di esperti tossicologici in merito ai valori di riferimento più adeguati.

Per consentire lo sviluppo di strati protettivi naturali nei tempi necessari, è consigliabile fare in modo che la procedura di prova simuli un periodo di condizionamento di tre mesi all’interno del quale venga tollerata una lieve non conformità al livello di concentrazione di riferimento.

Tabella 2

Contributi accettabili e concentrazioni di riferimento per l’accettazione di componenti metallici utilizzati in prodotti metallici che possono entrare a contatto con l’acqua potabile

Parametro

Percentuale ammissibile di prodotti metallici che entrano in contatto con l’acqua potabile

Valore parametrico della direttiva sull’acqua potabile o valore di riferimento proposto per l’acqua potabile dalla medesima direttiva

(μg/l)

Concentrazione di riferimento per il regime di accettazione

(μg/l)

Parte B:   Parametri chimici

Antimonio

50 %

5

2,5

Arsenico

50 %

10

5

Cromo

50 %

50

25

Cadmio

50 %

5

2,5

Rame

90 %

2 000

1 800

Piombo

50 %

10

5

Nichel

50 %

20

10

Selenio

50 %

10

5

Parte C:   Parametri indicativi

Alluminio

50 %

200

100

Ferro

50 %

200

100

Manganese

50 %

50

25

Altri: non elencati nella direttiva sull’acqua potabile

Bismuto

90 %

10

9

Molibdeno

50 %

20

10

Stagno

50 %

6 000

3 000

Titanio

50 %

15

7,5

Zinco

90 %

3 000

2 700

1.7.   Aggiunta di un materiale di riferimento per una categoria o un materiale che non rientra all’interno di una categoria elencata

L’aggiunta o la modifica dei limiti di concentrazione di un elemento costitutivo di una lega può escludere tale lega da una categoria e ciò può modificare in modo significativo le caratteristiche di rilascio di metalli del materiale. In questo caso, occorre fornire le seguenti informazioni, applicabili a una lega rappresentativa di una data categoria (materiale di riferimento).

le informazioni elencate al punto 1.3,

qualora una nuova composizione proposta non sia comparabile a una categoria di materiali elencata, vengono forniti tutti i dati della prova sulle tubazioni condotta ai sensi della norma EN15664-1 utilizzando tre diversi tipi di acqua potabile, definiti conformemente alla norma EN15664-2.

1.7.1.   Accettazione di un materiale di riferimento

Per la valutazione dei risultati di una prova (in base alla norma EN 15664-1) occorre tenere conto della media aritmetica della concentrazione equivalente nella tubazione [MEPn(T)].

Per tutti i periodi di funzionamento (T) viene calcolato il valore medio della MEPn(T) dei tre cicli di prova di un impianto: MEPa(T).

Il materiale può essere accettato per un dato gruppo di prodotti con la superficie di contatto presunta a (cfr. tabella 1), se i valori risultanti dalle formule seguenti

I)

MEPa(T) * a ≤ RC per T = 16, 21 e 26 settimane

(II)

MEPa(Tb) ≥ MEPa(T) per {Tb, T} = {12, 16}, {16, 21} e {21, 26} settimane

vengono raggiunti per tutti e tre i tipi di acqua potabile sottoposti alla prova.

Qualora non si riesca a soddisfare il criterio II, la prova può essere prolungata fino a 1 anno. In tal caso, il materiale è accettabile se il valore risultante dalla formula seguente

(III)

MEPa(Tb) ≥ MEPa(T) per {Tb, T} = {26, 39} e {39, 52} settimane

viene raggiunto per le acque potabili sottoposte alla prova, laddove il criterio II non è stato soddisfatto.

Occorre tenere conto della serie completa dei dati disponibili. Ai sensi della norma EN 15664-1, per l’impianto di prova tali dati sono i seguenti:

risultati dei cicli di prova individuali;

risultati di un periodo di ristagno di 4 h; e

parametri della composizione dell’acqua.

Se i campioni del ristagno sono stati sottoposti ad analisi ulteriori rispetto alle prescrizioni della norma EN 15664-1, tali dati vengono altresì tenuti in considerazione ai fini della valutazione.

Il comitato di esperti valuta se la qualità dei dati disponibili è sufficiente (ad esempio, non sussiste una differenza significativa tra i risultati dei tre cicli di prova, interpretazione dei valori anormali) a condurre una valutazione e, se del caso, decide se accettare il materiale in base ai criteri sopra indicati. I materiali accettati vengono aggiunti all’elenco di composizione insieme alla categoria del materiale di riferimento.

1.8.   Aggiunta di materiali all’elenco di composizione all’interno di una categoria di materiali

Se i componenti di un materiale candidato all’approvazione sembrano rientrare all’interno di una categoria, il materiale può essere aggiunto all’elenco di composizione a condizione che si ottengano risultati soddisfacenti da un ciclo di prova comparativo rispetto al materiale di riferimento nell’ambito di una prova standardizzata conforme alla norma EN15664-1, e utilizzando una sola acqua come indicato nella norma EN15664-2.

Per ciascun materiale, vengono fornite le seguenti informazioni:

le informazioni elencate al punto 1.3,

i risultati delle prove comparative utilizzando un impianto di prova per tubature in base alla norma EN15664-1 relativo al materiale di riferimento della categoria.

1.8.1.   Accettazione di un materiale a seguito di prove comparative

Per la valutazione dei risultati di una prova (in base alla norma EN 15664-1) occorre tenere conto della media aritmetica delle concentrazioni equivalenti MEPn(T) nelle tubazioni.

Per tutti i periodi di funzionamento (T) viene calcolato il valore medio MEPn(T) dei tre cicli di prova dell’impianto: MEPa(T).

Per il materiale di riferimento viene considerato il valore MEPa,RM(T) dei tre cicli di riferimento.

Il materiale può essere accettato per un gruppo di prodotti con la superficie di contatto presunta a del materiale di riferimento (cfr. tabella 1), se i valori risultanti dalle seguenti formule:

I)

MEPa(T) ≤ MEPa,RM(T) per T = 16, 21 e 26 settimane

(II)

MEPa(Tb) ≥ MEPa(T) per {Tb, T} = {12, 16}, {16, 21} e {21, 26} settimane

vengono raggiunti per l’acqua potabile sottoposta alla prova.

Qualora non si riesca a soddisfare il criterio II, la prova può essere prolungata fino a 1 anno. In tal caso, il materiale è accettabile se il valore risultante dalla formula seguente

(III)

MEPa(Tb) ≥ MEPa(T) per {Tb, T} = {26, 39} e {39, 52} settimane

viene raggiunto.

Occorre tenere conto della serie completa dei dati disponibili. Ai sensi della norma EN 15664-1, per l’impianto di prova tali dati sono i seguenti:

risultati dei cicli di prova individuali;

risultati di un periodo di ristagno di 4 h; e

parametri della composizione dell’acqua.

Se i campioni del ristagno sono stati sottoposti ad analisi ulteriori rispetto alle prescrizioni della norma EN 15664-1, tali dati vengono tenuti altresì in considerazione ai fini della valutazione.

Il comitato di esperti valuta se la qualità dei dati disponibili è sufficiente (ad esempio, non sussiste una differenza significativa tra i risultati dei tre cicli di prova, interpretazione dei valori anomali) a condurre una valutazione e, se del caso, decide se accettare il materiale in base ai criteri sopra indicati. I materiali accettati vengono aggiunti all’elenco di composizione insieme alla categoria del materiale di riferimento utilizzato per la prova comparativa.

Estratto 2 dell’elenco di «ACCEPTANCE OF METALLIC MATERIALS USED FOR PRODUCTS IN CONTACT WITH DRINKING WATER. Common Approach. Part B – Common Composition List» presentato al capitolo 2.

Leghe di rame

Leghe di rame-zinco-piombo

1.8.1.1.   Categoria

Limiti di composizione della categoria

Componente

Contenuto (%)

Impurità

Valore massimo (%)

Rame

≥ 57,0

Antimonio

0,02

Zinco

Residuo

Arsenico

0,02

Piombo

≤ 3,5

Bismuto

0,02

Alluminio

≤ 1,0

Cadmio

0,02

Ferro

≤ 0,5

Cromo

0,02

Silicio

≤ 1,0

Nichel

0,2

Stagno

≤ 0,5

 

 


Composizione del materiale di riferimento

Componente

Contenuto (%)

Impurità

Valore massimo (%)

Rame

57,0 – 59,0

Antimonio

0,02

Zinco

Residuo

Arsenico

0,02

Piombo

1,9-2,1

Bismuto

0,02

 

 

Cadmio

0,02

 

 

Cromo

0,02

 

 

Nichel

0,2

 

 

Alluminio

0,2

 

 

Ferro

0,3

 

 

Silicio

0,02

 

 

Stagno

0,3

Elementi da considerare nell’acqua di migrazione

Piombo, nichel, rame, zinco

Aggiunta di:

Per ciascun elemento: fattori di accettazione rispetto al materiale di riferimento indicato

1.8.1.2.   Leghe accettate

Lega accettata Ottone B2 (in base a CW617N CW612N)

Componente

Contenuto (%)

Impurità

Valore massimo (%)

Rame

57,0 – 60,0

Antimonio

0,02

Zinco

Residuo

Arsenico

0,02

Piombo

1,6 – 2,2

Bismuto

0,02

 

 

Cadmio

0,02

 

 

Cromo

0,02

 

 

Nichel

0,1

 

 

Alluminio

0,05

 

 

Ferro

0,3

 

 

Silicio

0,03

 

 

Stagno

0,3

Ammissibilità per i seguenti gruppi di prodotti:

Gruppo di prodotti B

Gruppo di prodotti C

Base dell’accettazione

Rapporto di ricerca conormativa tedesco RG_CPDW_01_074

Dossier John Nuttall (marzo 2006)

Lega accettata Ottone B1 (in base a CW614N, CW603N)

Componente

Contenuto (%)

Impurità

Valore massimo (%)

Rame

57,0 – 62,0

Antimonio

0,02

Zinco

Residuo

Arsenico

0,02

Piombo

2,5 – 3,5

Bismuto

0,02

 

 

Cadmio

0,02

 

 

Cromo

0,02

 

 

Nichel

0,2

 

 

Alluminio

0,05

 

 

Ferro

0,3

 

 

Silicio

0,03

 

 

Stagno

0,3

Ammissibilità per i seguenti gruppi di prodotti:

Gruppo di prodotti C

Base dell’accettazione

Rapporto di ricerca conormativa tedesco RG_CPDW_01_074

Dossier John Nuttall (marzo 2006)

Leghe di rame-zinco-piombo-arsenico

1.8.1.3.   Categoria

Limiti di composizione della categoria

Componente

Contenuto (%)

Impurità

Valore massimo (%)

Rame

≥ 61,0

Antimonio

0,02

Zinco

Residuo

Bismuto

0,02

Arsenico

≤ 0,15

Cadmio

0,02

Piombo

≤ 2,2

Cromo

0,02

Alluminio

≤ 1,0

Nichel

0,2

Ferro

≤ 0,5

 

 

Silicio

≤ 1,0

 

 

Stagno

≤ 0,5

 

 


Composizione del materiale di riferimento

Componente

Contenuto (%)

Impurità

Valore massimo (%)

Rame

61,0-63,0

Antimonio

0,02

Zinco

Residuo

Bismuto

0,02

Arsenico

0,09-0,13

Cadmio

0,02

Piombo

1,4-1,6

Cromo

0,02

Alluminio

0,5-0,7

Nichel

0,2

 

 

Ferro

0,12

 

 

Silicio

0,02

 

 

Stagno

0,3

Elementi da considerare nell’acqua di migrazione

Piombo, nichel, arsenico, rame, zinco

Restrizioni all’uso di materiali metallici relativamente alla composizione dell’acqua (basate sulla salute)

In base ai risultati delle attività di ricerca dedicate in corso (per settore), i seguenti elementi (componenti) e le impurità vengono limitati in una misura tale da consentire l’uso di leghe in ogni tipo di acqua potabile.

Ammissibilità per i seguenti gruppi di prodotti:

Gruppo di prodotti B

Gruppo di prodotti C

Base della proposta

Dossier John Nuttall (marzo 2006)

Aggiunta di:

Per ciascun elemento: Fattori di accettazione rispetto al materiale di riferimento indicato

Leghe di rame-stagno-zinco-piombo

1.8.1.4.   Categoria

Limiti di composizione della categoria

Componente

Contenuto (%)

Impurità

Valore massimo (%)

Rame

Residuo

Alluminio

0,01

Zinco

≤ 6,5

Antimonio

0,1

Stagno

≤ 13,0

Arsenico

0,03

Piombo

≤ 3,0

Bismuto

0,02

Nichel

≤ 0,6

Cadmio

0,02

 

 

Cromo

0,02

 

 

Ferro

0,3

 

 

Silicio

0,01


Composizione del materiale di riferimento

Componente

Contenuto (%)

Impurità

Valore massimo (%)

Rame

Residuo

Alluminio

0,01

Zinco

5,9-6,2

Antimonio

0,1

Stagno

3,9-4,1

Arsenico

0,03

Piombo

2,8-3,0

Bismuto

0,02

Nichel

0,5-0,6

Cadmio

0,02

 

 

Cromo

0,02

 

 

Ferro

0,3

 

 

Silicio

0,01

Elementi da considerare nell’acqua di migrazione

Piombo, nichel, antimonio, rame, zinco, stagno

Aggiunta di:

Per ciascun elemento: fattori di accettazione rispetto al materiale di riferimento indicato

1.8.1.5.   Leghe accettate

Lega accettata in bronzo duro GM1 (sulla base di CC491K)

Componente

Contenuto (%)

Impurità

Valore massimo (%)

Rame

84,0 – 88,0

Alluminio

0,01

Zinco

4,0 – 6,0

Antimonio

0,1

Stagno

4,0 – 6,0

Arsenico

0,03

Piombo

2,5-3,0

Bismuto

0,02

Nichel

0,1-0,6

Cadmio

0,02

 

 

Cromo

0,02

 

 

Ferro

0,3

 

 

Silicio

0,01

Ammissibilità per i seguenti gruppi di prodotti:

Gruppo di prodotti B

Gruppo di prodotti C

Base della proposta: Rapporto tedesco di ricerca conormativa RG_CPDW_01_074, Dossier John Nuttall (marzo 2006)

Rami

Rame

1.8.1.6.   Categoria

Limiti di composizione della categoria

Componente

Contenuto (%)

Impurità

Valore massimo (%)

Rame

≥ 99,9

Totale altri

≤ 0,1

Fosforo

≤ 0,04

 

 


Composizione di riferimento

Componente

Numero EN

Cu-DHP

CW 024 A

Elementi da considerare nell’acqua di migrazione

Nessuno: nessuna necessità di prove comparative

1.8.1.7.   Leghe accettate

Rame (Cu-DHP)

Componente

Contenuto (%)

Impurità

Valore massimo (%)

Rame

≥ 99,9

Totale altri

≤ 0,1

Fosforo

≤ 0,04

 

 

Ammissibilità per i seguenti gruppi di prodotti:

Gruppo di prodotto A

Gruppo di prodotti B

Gruppo di prodotti C

Restrizioni all’uso di materiali metallici relativamente alla composizione dell’acqua (per motive sanitari)

La formazione di composti di rame sulla superficie delle tubazioni di rame e la conseguente relativa dissoluzione sono fortemente influenzate da componenti secondari presenti nella composizione dell’acqua. In talune composizioni idriche, la percentuale di lisciviazione del rame può raggiungere livelli elevati inaccettabili. Gli Stati membri potrebbero aver bisogno di fornire orientamenti al settore dell’acqua, nonché ai fornitori e agli installatori delle tubazioni in rame in merito alle restrizioni che potrebbe risultare necessario introdurre in caso di uso di tubazioni in rame, qualora si sia in presenza di composizioni di acqua caratterizzate da un’eccessiva lisciviazione del rame.

Occorre condurre ulteriori studi relativamente alla compatibilità de rame con talune composizioni dell’acqua utilizzando procedure di analisi e valutazione armonizzate.

Base della proposta

Sono necessari i risultati della ricerca e l’esperienza pratica in numerosi Stati membri per delineare le condizioni di un utilizzo in totale sicurezza.

Nota

La contaminazione dell’acqua potabile causata dalle tubazioni di rame dipende da numerose caratteristiche della composizione dell’acqua. Non esiste al momento attuale un’opinione universalmente accettata in merito alla loro azione combinata e alla loro interazione. In particolare, le informazioni relative ai limiti entro cui variano le composizioni delle acque potabili, che potrebbero comportare casi di non conformità alla direttiva sull’acqua potabile, non sono adeguate.

Tubi e raccordi in rame stagnato

Per i tubi in rame stagnato e i raccordi in rame stagnato viene usato il rame come materiale di base conformemente al punto 4.3.1. Diversi processi consentono di depositare uno strato di stagno su questo materiale di substrato. La diffusione di ioni di rame all’interno del rivestimento di stagno permette la formazione di uno strato intermetallico crescente composto di stagno e rame (faseη = Cu6Sn5).

1.8.1.8.   Categoria

Limiti di composizione della categoria: strato di stagno

Componente

Contenuto (%)

Impurità di

Valore massimo (%)

Stagno e rame

99,90

Antimonio

0,01

 

 

Arsenico

0,01

 

 

Bismuto

0,01

 

 

Cadmio

0,01

 

 

Cromo

0,01

 

 

Piombo

0,01

 

 

Nichel

0,01


Composizione di riferimento

Tubo in rame ai sensi della norma EN 1057

Componente

Numero EN

Cu-DHP

CW 024 A

1.8.1.9.   Leghe accettate

Rame CW 024 A con strato in stagno dello spessore di 1 μm, con la seguente composizione:

Componente

Contenuto (%)

Impurità di

Valore massimo (%)

Stagno

90

Antimonio

0,01

Rame

< 10

Arsenico

0,01

 

 

Bismuto

0,01

 

 

Cadmio

0,01

 

 

Cromo

0,01

 

 

Piombo

0,01

 

 

Nichel

0,01

Ammissibilità per i seguenti gruppi di prodotti:

Gruppo di prodotti A

Gruppo di prodotti B

Gruppo di prodotti C

Basi della proposta:

Prove di lisciviazione

a

:

prove in acque potabili rappresentative in Germania, pubblicate: A. Baukloh, S. Priggemeyer, U. Reiter, B. Winkler, Chemically inner tinned Copper Pipes, Less Copper in Corrosive Drinking Waters, Metall 10-11 (1998) 592 - 600.

b

:

prove ai sensi della norma DIN 50931 (rig test): Rapporto tecnico DVGW/TZW, 2000

Approvazioni già esistenti senza restrizioni all’uso di acqua potabile

Paesi Bassi: conformemente alla norma BRL-K19005;

Germania: conformemente alla norma DIN 50930, T6 e DVGW GW 392);

Danimarca, ETA.

Acciaio galvanizzato

1.8.1.10.   Categoria

Il rivestimento di zinco risultante dal processo di galvanizzazione è rispondente ai seguenti requisiti.

Componente

Contenuto (%)

Impurità

Valore massimo (%)

Zinco

 

Antimonio

0,01

 

 

Arsenico

0,02

 

 

Cadmio

0,01

 

 

Cromo

0,02

 

 

Piombo

0,05

 

 

Bismuto

0,01

1.8.1.11.   Leghe accettate

Il rivestimento di zinco risultante dal processo di galvanizzazione è rispondente ai seguenti requisiti.

Componente

Contenuto (%)

Impurità

Valore massimo (%)

Zinco

 

Antimonio

0,01

 

 

Arsenico

0,02

 

 

Cadmio

0,01

 

 

Cromo

0,02

 

 

Piombo

0,05

 

 

Bismuto

0,01

Orientamenti in materia di restrizioni all’uso di materiali metallici relativamente alla composizione dell’acqua

La seguente formula è lo strumento proposto per identificare composizioni di acqua con livelli di corrosione dell’acciaio galvanizzato accettabili.

pH ≥ 7,5 o CO2 libera ≤ 0,25 mmol/L

E

alcalinità ≥ 1,5 mmol/L

E

S1 < 2 (cfr. in basso per la definizione di S1 )

E

calcio ≥ 0,5 mmol/L

E

conduttività ≤ 600 μS/cm a 25 °C

E

S2 < 1 o S2> 3 (cfr. in basso per la definizione di S2)

Formula concentrazioni in mmol/l

Formula concentrazioni in mmol/l

Ammissibilità per i seguenti gruppi di prodotti:

Gruppo di prodotti A

Gruppo di prodotti B

Gruppo di prodotti C

Base della proposta

Vi sono regolamenti in materia di composizione dell’acqua in Francia (DTU 60.1/NF P 40-201) e in Germania (DIN 50930-3). Tali limiti si basano sull’esperienza pratica, tuttavia vengono espressi in modi diversi. La proposta riguarda prevalentemente le stesse composizioni di acqua ed entrambi i regolamenti. Tiene conto dei risultati a disposizione delle attività di ricerca in Germania e conormative.

La proposta comprende altresì le raccomandazioni della norma EN 12502-3 relativa al rischio di corrosione localizzata, che spesso causa il deterioramento della qualità dell’acqua a seguito dei prodotti di corrosione del ferro.

La proposta si basa sui risultati ottenuti con le tubazioni in acciaio galvanizzato con concentrazioni di piombo comprese tra 1,0 % e 0,6 % nello strato di stagno, e presuppone un comportamento simile da parte delle tubazioni con concentrazioni di piombo inferiori.

Acciaio al carbonio

Acciaio al carbonio per tubazioni e serbatoi

L’acciaio al carbonio senza strati protettivi permanenti non è adatto all’uso in prodotti che entrano a contatto con l’acqua potabile.

Acciaio al carbonio per accessori

L’acciaio al carbonio non protetto può essere utilizzato in applicazioni specifiche (ad esempio, pompe, valvole) e può entrare a contatto con l’acqua solo in superfici ridotte.

1.8.1.12.   Categoria

I componenti e le impurità non superano i limiti massimi sotto indicati:

Componente

Contenuto (%)

Impurità

Valore massimo (%)

Ferro

 

Antimonio

0,02

Carbonio

≤ 2,11

Arsenico

0,02

Cromo

≤ 1,0

Cadmio

0,02

Molibdeno

≤ 1,0

Piombo

0,02

Nichel

≤ 0,5

 

 

1.8.1.13.   Leghe accettate

I componenti e le impurità non superano i limiti massimi sotto indicati:

Componente

Contenuto (%)

Impurità

Valore massimo (%)

Ferro

 

Antimonio

0,02

Carbonio

≤ 2,11

Arsenico

0,02

Cromo

≤ 1,0

Cadmio

0,02

Molibdeno

≤ 1,0

Piombo

0,02

Nichel

≤ 0,5

 

 

Ammissibilità per i seguenti gruppi di prodotti:

Gruppo C

Base della proposta

Proposta di regolamento italiano

Calcolo del possibile impatto sull’acqua potabile

Ghisa

Ghisa per tubazioni e serbatoi

La ghisa senza strati protettivi permanenti non è adatta all’uso in prodotti che entrano a contatto con l’acqua potabile.

Ghisa per accessori

La ghisa non protetta può essere utilizzata in applicazioni specifiche (ad esempio, pompe, valvole) e può entrare a contatto con l’acqua solo in superfici ridotte. La loro composizione è oggetto di disciplina giuridica.

1.8.1.14.   Categoria

I componenti e le impurità non superano i limiti massimi sotto indicati:

Componente

Contenuto (%)

Impurità

Valore massimo (%)

 

 

Antimonio

0,02

Ferro

 

Arsenico

0,02

Carbonio

 

Cadmio

0,02

Cromo

≤ 1,0

Piombo

0,02

Molibdeno

≤ 1,0

 

 

Nichel

≤ 6,0

 

 

1.8.1.15.   Leghe accettate

I componenti e le impurità non superano i limiti massimi sotto indicati:

Componente

Contenuto (%)

Impurità

Valore massimo (%)

 

 

Antimonio

0,02

Ferro

 

Arsenico

0,02

Carbonio

 

Cadmio

0,02

Cromo

≤ 1,0

Piombo

0,02

Molibdeno

≤ 1,0

 

 

Nichel

≤ 6,0

 

 

Accettato per i seguenti gruppi di prodotti

Gruppo C

Base della proposta

Proposta di regolamento italiano

Regolamento francese

Calcolo del possibile impatto sull’acqua potabile


31.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 145/31


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 maggio 2013

che fissa la partecipazione finanziaria dell’Unione alle spese sostenute nel contesto dei piani di vaccinazione di emergenza contro la febbre catarrale degli ovini in Portogallo nel 2007 e 2008

[notificata con il numero C(2013) 2864]

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(2013/251/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 3, paragrafi 3, 4 e 6, secondo trattino,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (2) (di seguito denominato «il regolamento finanziario»), in particolare l’articolo 84,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 84 del regolamento finanziario e all’articolo 94 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (3) (di seguito «le modalità di applicazione»), l’impegno di spesa a carico del bilancio dell’Unione è preceduto da una decisione di finanziamento che stabilisce gli elementi essenziali dell’azione che comporta la spesa e che è adottata dall’istituzione o dalle autorità cui sono stati delegati i poteri dall’istituzione.

(2)

La decisione 2009/470/CE stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria dell’Unione a favore di azioni veterinarie specifiche che comprendono interventi d’emergenza. Al fine di sostenere la tempestiva eradicazione della febbre catarrale degli ovini, è opportuno che l’Unione contribuisca finanziariamente alle spese ammissibili incorse dagli Stati membri. L’articolo 3, paragrafo 6, secondo trattino, di detta decisione fissa norme sulla percentuale da applicare alle spese sostenute dagli Stati membri.

(3)

Il regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione (4) stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio. L’articolo 3 di tale regolamento fissa norme sulle spese ammissibili alla partecipazione finanziaria dell’Unione.

(4)

La decisione 2008/655/CE della Commissione (5) ha concesso un contributo finanziario dell’Unione a favore delle misure di emergenza per combattere la febbre catarrale degli ovini in Portogallo nel 2007 e 2008.

(5)

Il Portogallo ha presentato una domanda ufficiale di rimborso il 30 marzo 2009, come previsto dall’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 349/2005. Le osservazioni, il metodo di calcolo delle spese ammissibili e le conclusioni finali della Commissione sono stati comunicati al Portogallo per lettera il 16 febbraio 2012. La risposta finale insieme all’approvazione delle autorità portoghesi è stata ricevuta il 3 agosto 2012.

(6)

Il versamento del contributo finanziario dell’Unione è subordinato alla condizione che le attività programmate siano state effettivamente realizzate e che le autorità abbiano fornito tutte le informazioni necessarie entro i termini previsti.

(7)

Le autorità portoghesi hanno adempiuto pienamente ai loro obblighi tecnici e amministrativi di cui all’articolo 3, paragrafo 4, della decisione 2009/470/CE e all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 349/2005.

(8)

Tenuto conto di quanto precede, occorre ora fissare l’importo totale della partecipazione finanziaria dell’Unione alle spese ammissibili sostenute nel contesto dell’eradicazione della febbre catarrale degli ovini in Portogallo nel 2007 e 2008, in conformità all’articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2008/655/CE.

(9)

Sono già state corrisposte una prima quota di 1 498 023,27 EUR, una seconda di 900 000,00 EUR e una terza di 550 000,00 EUR.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La partecipazione finanziaria dell’Unione alle spese connesse all’eradicazione della febbre catarrale degli ovini in Portogallo nel 2007 e 2008 è fissata a 2 986 419,35 EUR. Si tratta di una decisione di finanziamento ai sensi dell’articolo 84 del regolamento finanziario.

Articolo 2

Visto che la partecipazione totale dell’Unione ammonta a 2 986 419,35 EUR, rimane da pagare il saldo della partecipazione finanziaria fissato a 38 396,08 EUR.

Articolo 3

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2013

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

(2)  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(3)  GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1.

(4)  GU L 55 dell’1.3.2005, pag. 12.

(5)  GU L 214 del 9.8.2008, pag. 66.


31.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 145/33


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 maggio 2013

che fissa la partecipazione finanziaria dell’Unione alle spese sostenute nel contesto dei piani di vaccinazione di emergenza contro la febbre catarrale degli ovini in Danimarca nel 2007 e 2008

[notificata con il numero C(2013) 2865]

(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

(2013/252/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 3, paragrafi 3, 4 e 6, secondo trattino,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (2) (di seguito denominato «il regolamento finanziario»), in particolare l’articolo 84,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 84 del regolamento finanziario e all’articolo 94 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (3) (di seguito «le modalità di applicazione»), l’impegno di spesa a carico del bilancio dell’Unione è preceduto da una decisione di finanziamento che stabilisce gli elementi essenziali dell’azione che comporta la spesa e che è adottata dall’istituzione o dalle autorità cui sono stati delegati i poteri dall’istituzione.

(2)

La decisione 2009/470/CE stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria dell’Unione ad azioni veterinarie specifiche che comprendono interventi d’emergenza. Al fine di sostenere la tempestiva eradicazione della febbre catarrale degli ovini, è opportuno che l’Unione contribuisca finanziariamente alle spese ammissibili incorse dagli Stati membri. L’articolo 3, paragrafo 6, secondo trattino, di detta decisione, fissa norme sulla percentuale da applicare alle spese sostenute dagli Stati membri.

(3)

Il regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione (4) stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio. L’articolo 3 di tale regolamento fissa norme sulle spese ammissibili alla partecipazione finanziaria dell’Unione.

(4)

La decisione 2008/655/CE della Commissione (5) ha concesso un contributo finanziario dell’Unione a favore delle misure di emergenza per combattere la febbre catarrale degli ovini in Danimarca nel 2007 e 2008.

(5)

La Danimarca ha presentato una domanda ufficiale di rimborso il 31 marzo 2009, come previsto dall’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 349/2005. La dichiarazione di spesa è stata sottoposta a un audit ex ante effettuato nel luglio 2010. La raccomandazione è stata infine seguita dalle autorità danesi all’inizio del 2013. Il metodo di calcolo delle spese ammissibili e le conclusioni finali della Commissione sono stati comunicati alla Danimarca per lettera il 21 febbraio 2013. La Danimarca li ha approvati il 22 febbraio 2013.

(6)

Il versamento del contributo finanziario dell’Unione è subordinato alla condizione che le attività programmate siano state effettivamente realizzate e che le autorità abbiano fornito tutte le informazioni necessarie entro i termini previsti.

(7)

Le autorità danesi hanno adempiuto pienamente ai loro obblighi tecnici e amministrativi di cui all’articolo 3, paragrafo 4, della decisione 2009/470/CE e all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 349/2005.

(8)

Tenuto conto di quanto precede, occorre ora fissare l’importo totale della partecipazione finanziaria dell’Unione alle spese ammissibili sostenute nel contesto dell’eradicazione della febbre catarrale degli ovini in Danimarca nel 2007 e 2008, in conformità all’articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2008/655/CE.

(9)

Una prima quota di 800 000,00 EUR è già stata corrisposta.

(10)

I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La partecipazione finanziaria dell’Unione alle spese connesse all’eradicazione della febbre catarrale degli ovini in Danimarca nel 2007 e 2008 è fissata a 3 061 529,48 EUR. Si tratta di una decisione di finanziamento ai sensi dell’articolo 84 del regolamento finanziario.

Articolo 2

Visto che la partecipazione totale dell’Unione ammonta a 3 061 529,48 EUR, rimane da pagare il saldo della partecipazione finanziaria fissato a 2 261 529,48 EUR.

Articolo 3

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2013

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

(2)  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(3)  GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1.

(4)  GU L 55 dell’1.3.2005, pag. 12.

(5)  GU L 214 del 9.8.2008, pag. 66.


31.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 145/35


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 2013

che modifica la decisione 2006/473/CE per quanto riguarda il riconoscimento di taluni paesi terzi e di talune regioni di paesi terzi come indenni da Xanthomonas campestris (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus), Cercospora angolensis Carv. & Mendes e Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus)

[notificata con il numero C(2013) 3057]

(2013/253/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’allegato IV, parte A, sezione I, punti 16.2, 16.3 e 16.4,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 2006/473/CE della Commissione, del 5 luglio 2006, che riconosce taluni paesi terzi e talune regioni di paesi terzi come indenni da Xanthomonas campestris (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus), Cercospora angolensis Carv. & Mendes e Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus) (2), alcuni paesi terzi e alcune regioni di paesi terzi sono stati riconosciuti come indenni da tali organismi nocivi.

(2)

La decisione 2006/473/CE riconosce il Bangladesh come indenne da Cercospora angolensis Carv. & Mendes e da Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus). Dall’audit effettuato in Bangladesh dall’Ufficio alimentare e veterinario nel giugno 2010 e nel febbraio 2013 emerge che il paese non deve più essere riconosciuto come indenne da questi organismi nocivi.

(3)

La decisione 2006/473/CE riconosce alcuni Stati del Brasile come indenni da Xanthomonas campestris (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus) e alcuni Stati dello stesso paese come indenni da Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus). Tuttavia, sulla base delle informazioni fornite dal Brasile come pure dell’audit effettuato nel paese dall’Ufficio alimentare e veterinario nel novembre 2011, gli Stati di Maranhão, Mato Grosso e Roraima e gli Stati di Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina non devono più essere riconosciuti, rispettivamente, come indenni da questi organismi nocivi.

(4)

La decisione 2006/473/CE riconosce il Ghana come indenne da Cercospora angolensis Carv. & Mendes e da Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus). Dall’audit effettuato in Ghana dall’Ufficio alimentare e veterinario nell’aprile-maggio 2012 emerge che il paese non deve più essere riconosciuto come indenne da questi organismi nocivi.

(5)

La decisione 2006/473/CE riconosce gli Stati Uniti come indenni da Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus). Tuttavia, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati Uniti, le contee di Collier, Hendry e Polk situate nello Stato della Florida non devono più essere riconosciute come indenni dal suddetto organismo nocivo.

(6)

La decisione 2006/473/CE riconosce inoltre il Sudan come paese terzo indenne dai ceppi di Xanthomonas campestris patogeni nei confronti di Citrus. Nel 2011 il Sud Sudan è diventato uno stato-nazione indipendente. Occorre pertanto che il Sud Sudan sia elencato in tale decisione come paese terzo indenne dai ceppi di Xanthomonas campestris patogeni nei confronti di Citrus.

(7)

La decisione 2006/473/CE va pertanto modificata di conseguenza.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2006/473/CE è così modificata:

1)

L’articolo 1 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

Africa: Sud Africa, Gambia, Ghana, Guinea, Kenya, Sudan, Sud Sudan, Swaziland e Zimbabwe;»;

b)

al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

Brasile, ad eccezione degli Stati di Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina e São Paulo;»;

2)

All’articolo 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

tutti i paesi terzi produttori di agrumi nell’America del Nord, centrale e del Sud, nei Caraibi, in Asia, ad eccezione del Bangladesh e dello Yemen, in Europa e in Oceania;

b)

tutti i paesi terzi produttori di agrumi in Africa, ad eccezione di: Angola, Camerun, Repubblica centrafricana, Repubblica democratica del Congo, Gabon, Ghana, Guinea, Kenya, Mozambico, Nigeria, Uganda, Zambia e Zimbabwe.»;

3)

L’articolo 3 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

tutti i paesi terzi produttori di agrumi nell’America del Nord, centrale e del Sud, ad eccezione dell’Argentina, del Brasile e degli Stati Uniti, nei Caraibi e in Europa;

b)

tutti i paesi terzi produttori di agrumi in Asia, ad eccezione di: Bangladesh, Bhutan, Cina, Indonesia, Filippine e Taiwan;

c)

tutti i paesi terzi produttori di agrumi in Africa, ad eccezione di: Sud Africa, Ghana, Kenya, Mozambico, Swaziland, Zambia e Zimbabwe;»;

b)

al paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

Brasile: tutte le regioni, ad eccezione degli Stati di Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.»;

c)

al paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera e):

«e)

Stati Uniti: tutte le regioni, ad eccezione delle contee di Collier, Hendry e Polk situate nello Stato della Florida.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2013

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2)  GU L 187 dell’8.7.2006, pag. 35.


Rettifiche

31.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 145/37


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 469/2013 della Commissione, del 22 maggio 2013, relativo all’autorizzazione delle sostanze DL-metionina, sale sodico della DL-metionina, analogo idrossilato di metionina, sale di calcio dell’analogo idrossilato di metionina, estere isopropilico dell’analogo idrossilato della metionina, DL-metionina protetta con il copolimero vinilpiridina/stirene e DL-metionina protetta con etilcellulosa come additivi per mangimi

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 136 del 23 maggio 2013 )

A pagina 7, nell'allegato, prima colonna «Numero d'identificazione dell'additivo», prima voce:

anziché:

«3c3108»,

leggi:

«3c308».


31.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 145/37


Rettifica del regolamento (UE) n. 255/2013 della Commissione, del 20 marzo 2013, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso scientifico e tecnico, degli allegati I C, VII e VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 79 del 21 marzo 2013 )

A pagina 21, nell'allegato II, nella casella 14 dell’allegato VII del regolamento (CE) n. 1013/2006:

anziché:

«La spedizione è stata ricevuta dall’impianto di smaltimento»,

leggi:

«La spedizione è stata ricevuta dall’impianto di recupero».


31.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 145/s3


AVVISO AI LETTORI

Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

In conformità con il regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU L 69 del 13.3.2013, pag. 1), dal 1o luglio 2013 solo l’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale sarà considerata autentica e produrrà effetti legali.

Laddove non sia possibile pubblicare l’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale per circostanze impreviste o eccezionali, l’edizione cartacea sarà autentica e produrrà effetti legali in conformità con i termini e le condizioni stabiliti nell’articolo 3 del regolamento (UE) n. 216/2013.