ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2013.141.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 141

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

56o anno
28 maggio 2013


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 488/2013 del Consiglio, del 27 maggio 2013, recante modifica del regolamento (UE) n. 204/2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 489/2013 della Commissione, del 27 maggio 2013, che modifica l’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale con riferimento all’acido ribonucleico a doppio filamento omologo all’acido ribonucleico virale che codifica una parte della proteina del capside e una parte della regione intergenica del virus israeliano della paralisi acuta ( 1 )

4

 

*

Regolamento (UE) n. 490/2013 della Commissione, del 27 maggio 2013, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia

6

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 491/2013 della Commissione, del 27 maggio 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

26

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2013/12/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adatta la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’efficienza energetica, in conseguenza dell’adesione della Repubblica di Croazia

28

 

*

Direttiva 2013/13/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate direttive in materia di fiscalità a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia

30

 

 

DECISIONI

 

 

2013/236/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 25 aprile 2013, destinata a Cipro, relativa a misure specifiche per ripristinare la stabilità finanziaria e la crescita sostenibile

32

 

 

2013/237/UE

 

*

Decisione di esecuzione del Consiglio, del 14 maggio 2013, che autorizza la Repubblica ceca e la Repubblica di Polonia ad applicare misure speciali di deroga all’articolo 5 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

37

 

 

2013/238/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativa alla nomina di quattro membri titolari del Regno Unito e di tre membri supplenti del Regno Unito del Comitato delle Regioni

42

 

 

2013/239/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativa alla nomina di un membro supplente estone del Comitato delle regioni

43

 

*

Decisione 2013/240/PESC del Consiglio, del 27 maggio 2013, che modifica la decisione 2010/279/PESC relativa alla missione di polizia dell’Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)

44

 

*

Decisione 2013/241/PESC del Consiglio, del 27 maggio 2013, che modifica l’azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell’Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO

47

 

 

2013/242/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 22 maggio 2013, che stabilisce un modello per i piani d’azione nazionali per l’efficienza energetica ai sensi della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2013) 2882]  ( 1 )

48

 

 

2013/243/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 24 maggio 2013, recante deroga temporanea alle norme di origine di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio in considerazione della particolare situazione dello Swaziland con riguardo a pesche, pere e ananassi [notificata con il numero C(2013) 2906]

54

 

 

 

*

Avviso ai lettori — Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (vedi terza pagina di copertina)

s3

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

28.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 141/1


REGOLAMENTO (UE) N. 488/2013 DEL CONSIGLIO

del 27 maggio 2013

recante modifica del regolamento (UE) n. 204/2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione 2011/137/PESC del Consiglio, del 28 febbraio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (1),

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio, del 2 marzo 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (2), dà attuazione alle misure disposte dalla decisione 2011/137/PESC.

(2)

La decisione 2013/45/PESC del Consiglio del 22 gennaio 2013 (3) modifica la decisione 2011/137/PESC per consentire di sbloccare taluni fondi o risorse economiche congelati quando ciò sia necessario ai fini di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell’Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva in uno Stato membro.

(3)

La decisione 2013/182/PESC del Consiglio del 22 aprile 2013 (4) modifica la decisione 2011/137/PESC conformemente alla risoluzione 2095 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC), che modifica le esenzioni all’embargo sulle armi stabilito al paragrafo 9, lettera a), della risoluzione 1970 (2011) dell’UNSC e al paragrafo 13, lettera a), della risoluzione 2009 (2011) dell’UNSC.

(4)

Alcune di tali misure rientrano nell’ambito del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, pertanto, la loro attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(5)

È opportuno modificare pertanto di conseguenza il regolamento (UE) n. 204/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 204/2011 è così modificato:

1)

l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

1.   È vietato:

a)

fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica pertinente ai beni e alle tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea (5) (elenco comune delle attrezzature militari), o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso dei beni inseriti in tale elenco, a qualunque persona, entità od organismo in Libia o per un uso in Libia;

b)

fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione pertinenti ad attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna, elencate nell’allegato I, a qualunque persona, entità od organismo in Libia o per un uso in Libia;

c)

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ai beni e alle tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari o nell’allegato I, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni o delle tecnologie suddetti o la fornitura di assistenza tecnica connessa a qualunque persona, entità od organismo in Libia o per un uso in Libia;

d)

fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria, servizi di intermediazione o servizi di trasporto pertinenti alla fornitura di personale mercenario armato in Libia o per un uso in Libia;

e)

partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere da a) a d).

2.   In deroga al paragrafo 1, i divieti ivi stabiliti non si applicano:

a)

alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti a materiale militare non letale destinato esclusivamente ad uso umanitario o protettivo già approvata dalle autorità competenti negli Stati membri, quali elencate all’allegato IV;

b)

alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ad altre vendite o alla fornitura di armi e materiale connesso, previa approvazione da parte del comitato delle sanzioni;

c)

alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria destinati esclusivamente alla sicurezza o all’assistenza al disarmo alle autorità libiche;

d)

all’abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Libia da personale delle Nazioni Unite, da personale dell’Unione europea o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei media e da operatori umanitari e dello sviluppo e da personale associato, per uso esclusivamente individuale.

3.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri, elencate nell’allegato IV, possono autorizzare la fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria pertinenti ad attrezzature che potrebbero essere usate per la repressione interna, alle condizioni che ritengono appropriate, se stabiliscono che tali attrezzature sono destinate esclusivamente ad uso umanitario o protettivo.

2)

l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Articolo 8

1.   In deroga all’articolo 5, per quanto riguarda le persone, le entità o gli organismi elencati nell’allegato II, le autorità competenti degli Stati membri, elencate nell’allegato IV, possono autorizzare lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati, a condizione che:

a)

i fondi o le risorse economiche in questione siano oggetto di un vincolo giudiziario, amministrativo o arbitrale sorto prima della data in cui la persona, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 5 è stata/o inserita/o nell’allegato II, o è stata/o menzionata/o all’articolo 5, paragrafo 4, o di una pronuncia giudiziale, amministrativa o arbitrale pronunciata prima di tale data;

b)

i fondi o le risorse economiche in questione siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale pronuncia, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti;

c)

il vincolo o la pronuncia non vadano a favore di una persona, di un’entità o di un organismo elencata/o negli allegati II o III o di cui all’articolo 5, paragrafo 4;

d)

il riconoscimento del vincolo o della pronuncia non sia contrario all’ordine pubblico dello Stato membro interessato; e

e)

lo Stato membro abbia notificato il vincolo o la pronuncia al comitato delle sanzioni.

2.   In deroga all’articolo 5, per quanto riguarda le persone, le entità o gli organismi elencati nell’allegato III, le autorità competenti degli Stati membri, elencate nell’allegato IV, possono autorizzare lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati, a condizione che:

a)

i fondi o le risorse economiche in questione siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell’inclusione della persona fisica o giuridica, dell’entità o dell’organismo di cui all’articolo 5 nell’allegato III, di una pronuncia giudiziale o amministrativa emessa nell’Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;

b)

i fondi o le risorse economiche in questione siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti;

c)

la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo elencata/o negli allegati II o III o di cui all’articolo 5, paragrafo 4; e

d)

il riconoscimento della decisione non sia contrario all’ordine pubblico dello Stato membro interessato.

3.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle eventuali autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.";

3)

all’articolo 9, paragrafo 1, sono aggiunte le lettere seguenti:

"c)

pagamenti dovuti in virtù di un vincolo o di una pronunia giudiziale, amministrativa o arbitrale di cui all’articolo 8, paragrafo 1;

d)

pagamenti dovuti nel quadro di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse in uno Stato membro o esecutive nello Stato membro interessato, di cui all’articolo 8, paragrafo 2.";

4)

all'articolo 13 è aggiunto il paragrafo seguente:

"3.   Il paragrafo 2 non impedisce agli Stati membri di comunicare dette informazioni, a norma del proprio diritto nazionale, alle competenti autorità libiche e agli altri Stati membri, quando ciò è necessario allo scopo di facilitare il recupero di beni acquisiti indebitamente.".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 58 del 3.3.2011, pag. 53.

(2)  GU L 58 del 3.3.2011, pag. 1.

(3)  GU L 20 del 23.1.2013, pag. 60.

(4)  GU L 111 del 23.4.2013, pag. 50.

(5)  GU C 69 del 18.3.2010, pag. 19.";


28.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 141/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 489/2013 DELLA COMMISSIONE

del 27 maggio 2013

che modifica l’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale con riferimento all’acido ribonucleico a doppio filamento omologo all’acido ribonucleico virale che codifica una parte della proteina del capside e una parte della regione intergenica del virus israeliano della paralisi acuta

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14 in combinato disposto con l’articolo 17,

visto il parere dell’Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,

considerando quanto segue:

(1)

Il limite massimo di residui («LMR») per le sostanze farmacologicamente attive impiegate nell’Unione europea in medicinali veterinari destinati a essere somministrati ad animali da produzione alimentare o in biocidi impiegati nel settore zootecnico, deve essere determinato ai sensi del regolamento (CE) n. 470/2009.

(2)

Le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione rispetto agli LMR negli alimenti di origine animale figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (2).

(3)

L’Agenzia europea per i medicinali ha ricevuto una richiesta di definizione di LMR per l’acido ribonucleico a doppio filamento omologo all’acido ribonucleico virale che codifica una parte della proteina del capside e una parte della regione intergenica del virus israeliano della paralisi acuta per le api.

(4)

Il comitato per i medicinali veterinari ha sostenuto che per tale sostanza farmacologicamente attiva non è adatto un approccio tossicologico e farmacologico standard, compresa la definizione di un livello di dose giornaliera accettabile, e che non è necessario stabilire un LMR, applicabile al miele, per l’acido ribonucleico a doppio filamento omologo all’acido ribonucleico virale che codifica una parte della proteina del capside e una parte della regione intergenica del virus israeliano della paralisi acuta per le api.

(5)

A norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 470/2009 l’Agenzia europea per i medicinali è sempre tenuta a prendere in considerazione la possibilità di applicare i LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in un particolare prodotto alimentare a un altro prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie o i LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in una o più specie ad altre specie. Il comitato per i medicinali veterinari ha concluso che l’estrapolazione ad altre specie destinate alla produzione alimentare non può essere effettuata per la sostanza in questione.

(6)

Occorre pertanto modificare la tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 per includere l’acido ribonucleico a doppio filamento omologo all’acido ribonucleico virale che codifica una parte della proteina del capside e una parte della regione intergenica del virus israeliano della paralisi acuta per le api, stabilendo nel contempo l’assenza della necessità di definire un LMR, applicabile al miele.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.

(2)  GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1.


ALLEGATO

La seguente sostanza è inserita in ordine alfabetico nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010:

Sostanze farmacologicamente attive

Residuo marcatore

Specie animali

LMR

Tessuti campione

Altre disposizioni [conformemente all’articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009]

Classificazione terapeutica

«Acido ribonucleico a doppio filamento omologo all’acido ribonucleico virale che codifica una parte della proteina del capside e una parte della regione intergenica del virus israeliano della paralisi acuta

NON PERTINENTE

Api

LMR non richiesto

Miele

NESSUNA

NESSUNA»


28.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 141/6


REGOLAMENTO (UE) N. 490/2013 DELLA COMMISSIONE

del 27 maggio 2013

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) ("il regolamento di base"), in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Apertura

(1)

Il 29 agosto 2012, la Commissione europea ("la Commissione") ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2) ("l'avviso di apertura"), l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell'Unione di biodiesel originario di Argentina e Indonesia ("i paesi interessati").

(2)

L'inchiesta è stata aperta a seguito di una denuncia presentata il 17 luglio 2012 dallo European Biodiesel Board ("il denunciante") per conto di produttori che rappresentano oltre il 60% della produzione totale di biodiesel dell'Unione. La denuncia conteneva elementi di prova prima facie dell'esistenza di pratiche di dumping relative a tale prodotto e al pregiudizio notevole che ne risultava, ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura dell'inchiesta.

(3)

Il 30 gennaio 2013, la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni dello stesso prodotto originario dei paesi interessati in virtù del regolamento (UE) n. 79/2013 del 28 gennaio 2013 (3).

(4)

Il 10 novembre 2012 la Commissione ha annunciato, con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (4), l'apertura di un procedimento antisovvenzioni riguardante le importazioni nell'Unione di biodiesel originario di Argentina e Indonesia, e ha avviato un'inchiesta separata.

2.   Periodo dell'inchiesta

(5)

L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1o luglio 2011 e il 30 giugno 2012 ("il periodo dell'inchiesta" o "PI"). L'analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2009 e la fine del PI ("il periodo in esame").

3.   Parti interessate dall'inchiesta

(6)

La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura dell'inchiesta il denunciante, gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti in Argentina e Indonesia, gli importatori noti, i fornitori, i distributori, gli utilizzatori e le associazioni notoriamente interessate, nonché le autorità di Argentina e Indonesia. L'avviso di apertura invitava tutte le parti interessate dall'inchiesta a contattare la Commissione e a manifestarsi.

(7)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine indicato nell'avviso di apertura.

(8)

Il denunciante, i produttori esportatori argentini e indonesiani, gli importatori e le autorità di Argentina e Indonesia hanno comunicato le loro osservazioni. È stata concessa un'audizione a tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta e che hanno dimostrato di avere motivi particolari per essere sentite.

3.1.   Campionamento

(9)

In considerazione del numero elevato di produttori esportatori in Argentina e Indonesia, di importatori indipendenti nell'Unione e di produttori dell'Unione coinvolti nell'inchiesta e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione ha annunciato nell'avviso di apertura che avrebbe potuto limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori argentini e indonesiani, gli importatori indipendenti e i produttori dell'Unione da sottoporre all'inchiesta mediante la selezione di un campione conformemente all'articolo 17 del regolamento di base (tecnica nota anche come "campionamento").

3.2.   Campionamento dei produttori esportatori in Argentina

(10)

Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori in Argentina sono stati invitati a manifestarsi alla Commissione e a fornire le informazioni indicate nell'avviso di apertura.

(11)

Dieci produttori esportatori o gruppi di produttori esportatori hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. Tuttavia, due società hanno segnalato di non aver effettuato esportazioni nell'Unione (o di non aver avuto nessuna produzione) durante il PI.

(12)

I restanti otto (gruppi di) produttori esportatori rappresentavano l'intero volume esportato nell'Unione durante il PI.

(13)

Come previsto dall'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di tre produttori esportatori o gruppi di produttori esportatori in base al massimo volume rappresentativo delle esportazioni del prodotto in esame nell'Unione che potesse essere adeguatamente esaminato nel tempo disponibile. Il campione selezionato rappresentava l'86% del volume totale delle esportazioni del prodotto in esame nell'Unione durante il PI, come indicato dagli otto produttori esportatori richiamati al considerando 12.

(14)

Conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti, nonché l'associazione dei produttori argentini e le autorità argentine, sono stati consultati in merito alla selezione del campione, e non hanno sollevato obiezioni.

3.3.   Esame individuale

(15)

Nessuna società argentina non inclusa nel campione ha chiesto un esame individuale a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base.

3.4.   Campionamento dei produttori esportatori in Indonesia

(16)

Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori in Indonesia sono stati invitati a manifestarsi alla Commissione e a fornire le informazioni indicate nell'avviso di apertura.

(17)

Otto produttori esportatori o gruppi di produttori esportatori hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. Tuttavia, tre società hanno segnalato di non aver effettuato esportazioni nell'Unione durante il PI.

(18)

I restanti cinque (gruppi di) produttori esportatori rappresentavano l'intero volume esportato nell'Unione durante il PI.

(19)

Come previsto dall'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di quattro produttori esportatori o gruppi di produttori esportatori in base al massimo volume rappresentativo delle esportazioni del prodotto in esame nell'Unione che potesse essere adeguatamente esaminato nel tempo disponibile. Il campione selezionato rappresentava il 99% del volume totale delle esportazioni del prodotto in esame nell'Unione durante il PI, come indicato dai cinque produttori esportatori richiamati al considerando 18.

(20)

Conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti, nonché le autorità indonesiane, sono stati consultati e non hanno sollevato obiezioni.

3.5.   Esame individuale

(21)

Nessuna società indonesiana non inclusa nel campione ha chiesto un esame individuale a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base.

3.6.   Campionamento degli importatori indipendenti

(22)

Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori indipendenti sono stati invitati a manifestarsi alla Commissione e a fornire le informazioni indicate nell'avviso di apertura. Nessun importatore ha tuttavia collaborato alla presente inchiesta.

3.7.   Campionamento dei produttori dell'Unione

(23)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha annunciato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. Tale campione era composto da otto produttori dell'Unione noti alla Commissione prima dell'avvio dell'inchiesta come produttori di biodiesel. La Commissione ha selezionato il campione in base al volume della produzione e delle vendite, nonché all'ubicazione geografica. I produttori dell'Unione inclusi nel campione rappresentavano il 27% della produzione dell'Unione.

(24)

L'avviso di apertura invitava anche le parti interessate a presentare le proprie osservazioni sul campione provvisorio. In seguito alla pubblicazione del campione proposto due delle società da includere nel campione hanno ritirato l'offerta di collaborazione, e sono state sostituite da altre due società. L'industria dell'Unione ha inoltre precisato che, a causa del gran numero di PMI produttrici di biodiesel, almeno una di esse doveva essere inclusa nel campione. Tale richiesta è stata accettata.

(25)

Il campione è considerato rappresentativo dell'industria dell'Unione.

3.8.   Risposte al questionario

(26)

Sono stati inviati questionari ai tre produttori esportatori (o gruppi di produttori) inclusi nel campione in Argentina, ai quattro produttori esportatori (o gruppi di produttori) inclusi nel campione in Indonesia e agli otto produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(27)

Sono pervenute risposte al questionario da sette produttori esportatori (o gruppi di produttori) inclusi nel campione in Argentina e Indonesia, da otto produttori dell'Unione inclusi nel campione e da tre utilizzatori.

3.9.   Visite di verifica

(28)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare in via provvisoria il dumping, il conseguente pregiudizio e l'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

(a)

Produttori dell'Unione

Bio-Oils Huelva S.L., Huelva, Spagna

Biocom Energia S.L., Valencia, Spagna

Diester Industrie S.A.S., Parigi, Francia

Elin Biofuels S.A., Kifissia, Grecia

Novaol S.R.L., Milano, Italia

Perstorp BioProducts A.B., Stenungsund, Svezia

Preol A.S., Lovosice, Repubblica ceca

VERBIO Vereinigte BioEnergie A.G., Leipzig, Germania

(b)

Produttori esportatori in Argentina

Louis Dreyfus Commodities S.A., Buenos Aires (‧LDC‧);

Gruppo di società collegate "Renova":

Molinos Río de la Plata S.A., Buenos Aires (‧Molinos‧);

Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.F.I.C.I., Bahia Blanca (‧Oleaginosa‧);

Renova S.A., Bahia Blanca (‧Renova‧);

Vicentin S.A.I.C., Avellaneda (‧Vicentin‧);

Gruppo di società collegate "T6":

Aceitera General Deheza S.A., General Deheza, Rosario (‧AGD‧);

Bunge Argentina S.A., Buenos Aires (‧Bunge‧);

T6 Industrial S.A., Puerto General San Martín, Santa Fe (‧T6‧).

(c)

Operatori commerciali al di fuori dell'UE collegati a produttori esportatori in Argentina

Molinos Overseas, Montevideo, Uruguay (‧Molinos Overseas‧);

Louis Dreyfus Commodities Suisse, Ginevra, Svizzera ("LDC Suisse");

(d)

Produttori esportatori in Indonesia

PT. Ciliandra Perkasa, Jakarta, Indonesia (‧CPL‧)

PT. Musim Mas, Medan, Indonesia (‧PTMM‧)

PT. Pelita Agung Agrindustri, Medan, Indonesia (‧PAA‧)

Gruppo di società collegate ("Wilmar"), PT. Wilmar Bioenergi Indonesia, PT. Wilmar Nabati Indonesia;

PT. Wilmar Bioenergi Indonesia, Medan, Indonesia (‧WBI‧)

PT. Wilmar Nabati Indonesia, Medan, Indonesia (‧WINA‧)

(e)

Operatori commerciali al di fuori dell'UE collegati a produttori esportatori in Indonesia

First Resources Limited, Suntex Tower Three, Singapore (‧FRL‧)

IM Biofuel Pte Ltd, Gateway West, Singapore (‧IMBS‧)

Inter-continental Oils and Fats Pte Ltd, Gateway West, Singapore (‧ICOF‧)

Virgen Oils & Fats Pte Ltd, Marina Bay Financial Centre, Singapore (‧VOF‧)

Wilmar Trading Pte Ltd, Neil road, Singapore

(f)

Importatori dell'Unione collegati ai produttori esportatori di Argentina e Indonesia:

Campa Iberia S.A.U., Tarragona, Spagna ("CAMPA")

IM Biofuel Italy S.R.L., Milano, Italia ("IMBI")

Louis Dreyfus Commodities España S.A., Madrid, Spagna ("LDC Spain");

Losur Overseas S.A., Madrid, Spagna ("Losur");

Wilmar Europe Trading B.V., Barendrecht, Paesi Bassi ("WET BV") (5)

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1.   Prodotto in esame

(29)

Il prodotto in esame è costituito da esteri monoalchilici di acidi grassi e/o da gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, in forma pura o incorporati in una miscela, originario di Argentina e Indonesia, attualmente classificabile ai codici NC ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 95, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, ex 3824 90 97, 3826 00 10 ed ex 3826 00 ("il prodotto in esame", comunemente noto come "biodiesel").

(30)

Dall'inchiesta è emerso che il biodiesel prodotto in Argentina è esclusivamente "estere metilico di soia" (SME) derivato dall'olio di soia, e che il biodiesel prodotto in Indonesia è esclusivamente "estere metilico di palma" (PME), derivato dall'olio di palma, mentre il biodiesel prodotto nell'Unione è principalmente "estere metilico di colza" (RME) ma anche di altre materie prime, inclusi gli oli usati, nonché gli oli vergini.

(31)

SME, PME e RME appartengono tutti alla categoria degli esteri metilici di acidi grassi (FAME). Il termine "estere" si riferisce alla transesterificazione degli oli vegetali, vale a dire alla miscelazione dell'olio con l'alcool, che produce biodiesel e, come sottoprodotto, glicerina. Il termine "metilico" fa riferimento al metanolo, l'alcool più comunemente usato in questo processo.

(32)

SME e PME potrebbero essere utilizzati in forma pura, ma sono generalmente miscelati, tra di loro o con l'RME, prima di essere usati nell'Unione europea. Il motivo per la miscelazione di SME e PME è che lo SME in forma pura non è conforme alla norma europea EN 14214 per quanto riguarda il numero di iodio e il numero di cetano. Il motivo per la miscelazione di PME e SME con l'RME è che lo PME e lo SME hanno un punto di intasamento a freddo dei filtri (Cold Filter Plugging Point — CFPP) più elevato di quello dell'RME e non sono pertanto adatti all'impiego nelle loro forma pura durante i mesi invernali nelle regioni fredde dell'Unione europea.

(33)

Le miscele di biodiesel e diesel minerale vengono usate essenzialmente nel settore dei trasporti, come carburante per i motori diesel di veicoli stradali quali automobili, camion e autobus, e anche nei treni. I biodiesel in forma pura o miscelati con diesel minerale possono essere impiegati anche come combustibile da riscaldamento nelle caldaie domestiche, commerciali o industriali o come combustibile per i generatori per la produzione di energia elettrica.

2.   Prodotto simile

(34)

Dall'inchiesta è emerso che il prodotto in esame, il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno di Argentina e Indonesia e il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione hanno caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e usi simili. Essi sono pertanto provvisoriamente considerati prodotti simili a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3.   Richiesta di esclusione di un prodotto

(35)

Un produttore indonesiano ha chiesto che gli esteri metilici frazionati fossero esclusi dalla definizione del prodotto oggetto del procedimento. La distillazione frazionata degli esteri metilici di acidi grassi li separa in componenti aventi caratteristiche chimiche differenti e destinati a usi finali diversi. Tale produttore ha dichiarato che gli esteri metilici frazionati, che la società produce ed esporta nell'UE, non sono biodiesel e non sono utilizzati come combustibile, ma per altre applicazioni industriali. Egli ha affermato inoltre che le materie prime utilizzate per gli esteri metilici frazionati sono l'olio di cocco o l'olio di palmisti e non l'olio di palma greggio utilizzato di solito per produrre biodiesel in Indonesia.

(36)

Gli esteri metilici frazionati rientrano nella descrizione del prodotto in esame perché sono anch'essi esteri metilici di acidi grassi e sono fabbricati a partire da materie prime utilizzate per produrre biodiesel. Sebbene non siano conformi alla norma europea (EN 14214) possono essere miscelati con altri biodiesel per creare una miscela che soddisfi la norma. Tale prodotto è dunque analogo al biodiesel da estere metilico di palma che di per sé non soddisfa la norma europea senza miscelazione. L'argomentazione è pertanto respinta.

(37)

Un importatore europeo di estere metilico di acidi grassi a base di olio di palmisti dall'Indonesia ha poi richiesto l'esenzione a motivo della destinazione specifica delle sue importazioni, non destinate a essere utilizzate come combustibile ma alla trasformazione in alcool grasso insaturo.

(38)

L'esenzione a motivo della destinazione specifica è un regime gestito dalle amministrazioni doganali nazionali nell'ambito del quale i dazi pagati sulle importazioni sono oggetto di uno sgravio sulla base della destinazione specifica certificata delle materie prime importate. Il regime è stabilito nelle disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario (6).

(39)

La richiesta sarà valutata nella fase definitiva dell'inchiesta, dopo che la Commissione avrà ricevuto osservazioni dalle parti interessate sull'opportunità di accettare questa richiesta specifica limitatamente alle importazioni di estere metilico di acidi grassi a base di olio di palmisti per uso diverso da quello come combustibile. Le osservazioni dovrebbero esprimersi sulla possibilità di usare l'esenzione per eludere i dazi definitivi, qualora imposti, e sugli effetti sulle importazioni di biodiesel per uso diverso da quello come combustibile da parte di paesi nei confronti dei quali sono già in atto misure.

C.   DUMPING

1.   Argentina

1.1.   Valore normale

(40)

La Commissione ha innanzitutto valutato, per ogni singolo produttore esportatore incluso nel campione, se il volume complessivo delle vendite del prodotto simile a clienti indipendenti in Argentina fosse rappresentativo, ossia se il valore complessivo di tali vendite rappresentasse almeno il 5% del valore complessivo delle esportazioni del prodotto in esame nell'Unione durante il PI, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha riscontrato che, per ogni società o gruppo di società del campione, il volume totale di tali vendite corrispondeva ad almeno il 5% del volume complessivo delle esportazioni nell'Unione durante il PI.

(41)

La Commissione ha quindi identificato per ciascuna società o gruppo di società del campione i tipi di prodotto venduti sul mercato interno identici o comparabili con i tipi esportati nell'Unione.

(42)

Per ciascun tipo di prodotto venduto da ogni società o gruppo di società del campione sul loro mercato interno e ritenuto identico o comparabile al tipo di prodotto esportato nell'Unione, si è stabilito se le vendite sul mercato interno fossero sufficientemente rappresentative ai fini dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un particolare tipo di prodotto sono state considerate sufficientemente rappresentative quando il volume totale del tipo di prodotto in questione venduto ad acquirenti indipendenti sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta era pari o superiore al 5% del volume totale del tipo di prodotto comparabile esportato nell'Unione.

(43)

Successivamente la Commissione ha esaminato, per ciascuna società o gruppo di società inclusi nel campione, se le vendite sul mercato interno del prodotto simile fossero da ritenersi eseguite nel corso di normali operazioni commerciali a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A tal fine è stata definita per ciascun tipo di prodotto la percentuale di vendite remunerative ad acquirenti indipendenti sul mercato interno durante il PI.

(44)

Dall'inchiesta è emerso che il mercato argentino è fortemente regolamentato dallo Stato. La miscelazione di biodiesel e diesel di origine fossile è obbligatoria in Argentina (con una percentuale di biodiesel pari al 7% durante il PI). Il totale della quantità di biodiesel necessaria per soddisfare questo requisito di miscelazione è suddiviso, tramite l'attribuzione di quote, tra un certo numero di produttori di biodiesel argentini selezionati. Le compagnie petrolifere hanno l'obbligo di acquistare biodiesel da tali produttori di biodiesel argentini per poter effettuare la miscelazione obbligatoria. Il prezzo è fissato dallo Stato, e pubblicato dal Ministero dell'energia argentino. Durante il PI tale prezzo di riferimento fissato dallo Stato era calcolato in base a una formula complessa che teneva conto dei costi di produzione (materie prime, trasporto e altri costi) e garantiva la realizzazione di un certo margine di profitto. I parametri utilizzati nella determinazione del prezzo di riferimento erano stabiliti sulla base dei costi stimati del produttore più inefficiente della zona più remota del paese, e comportavano una significativa redditività per i produttori argentini.

(45)

In queste condizioni, le vendite sul mercato interno non sono state considerate come eseguite nel corso di normali operazioni commerciali ed è stato necessario costruire provvisoriamente il valore normale del prodotto simile sommando ai costi di produzione della società durante il periodo dell'inchiesta le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) sostenute e un congruo margine di profitto, in conformità all'articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base. I denuncianti hanno affermato che il sistema argentino di tasse all'esportazione differenziate deprime i prezzi della soia e dell'olio di soia e pertanto distorce i costi dei produttori di biodiesel. La Commissione a questo stadio non ha informazioni sufficienti per prendere una decisione sul modo più appropriato per rispondere a questa affermazione. Nella fase definitiva, nonché nel corso dell'attuale inchiesta antisovvenzioni, si verificherà pertanto più approfonditamente se i costi rispecchino ragionevolmente i costi associati alla produzione del prodotto in esame.

(46)

Tenuto conto della situazione di mercato prevalente, come descritto al precedente considerando 44, la Commissione ha ritenuto che l'importo dei profitti non poteva essere calcolato in base ai dati reali delle società incluse nel campione. Pertanto, il margine di profitto utilizzato per costruire il valore normale è stato determinato conformemente all'articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base, in base al margine di profitto ragionevole che può realizzare un'industria giovane e innovativa di questo tipo a forte intensità di capitale operante in condizioni normali di concorrenza in un mercato libero e aperto, vale a dire il 15% sul fatturato.

1.2.   Prezzo all'esportazione

(47)

I produttori esportatori inclusi nel campione hanno esportato nell'Unione direttamente a clienti indipendenti oppure tramite società collegate.

(48)

Quando il prodotto in esame è stato esportato direttamente a clienti indipendenti nell'Unione, il prezzo all'esportazione è stato stabilito conformemente all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, cioè in base ai prezzi all'esportazione realmente pagati o pagabili per il prodotto in esame.

(49)

Quando le vendite all'esportazione nell'Unione sono state effettuate tramite società collegate con sede nell'Unione, il prezzo all'esportazione è stato stabilito conformemente all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, ovvero in base al prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta a clienti indipendenti nell'Unione. In tali casi sono stati operati adeguamenti per tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita e per tenere conto dei profitti. Ai fini del presente calcolo, un margine di profitto del 5% sul fatturato è stato considerato ragionevole.

1.3.   Confronto

(50)

Il valore normale e il prezzo all'esportazione dei produttori esportatori inclusi nel campione sono stati messi a confronto a livello franco fabbrica.

(51)

Ai fini di un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, secondo quanto prescrive l'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

(52)

Su tale base, sono stati effettuati adeguamenti per spese di trasporto, nolo marittimo e assicurazione, movimentazione, carico e costi accessori, dazi all'esportazione e commissioni ogniqualvolta fosse dimostrato che incidevano sulla comparabilità dei prezzi.

(53)

Quando le vendite all'esportazione nell'Unione sono state effettuate tramite società commerciali collegate situate al di fuori dell'Unione, la Commissione ha esaminato se tali operatori commerciali collegati fossero da trattare come settore vendite all'esportazione del produttore esportatore o come agenti operanti sulla base di commissioni.

(54)

Una società commerciale era strettamente collegata e interamente controllata dal produttore esportatore, non aveva alcun potere negoziale o influenza sui prezzi o sui termini di consegna, e le sue transazioni riguardavano esclusivamente prodotti fabbricati dal produttore esportatore in Argentina. Pertanto, è stata considerata come settore vendite all'esportazione del produttore esportatore e non è stato operato alcun adeguamento. Per una società commerciale situata al di fuori dell'UE è stato riscontrato un legame meno stretto con il produttore esportatore argentino, in quanto tale società non era sotto il suo controllo ed effettuava transazioni commerciali per un certo numero di altri prodotti fabbricati da altri produttori. In questo caso, si è ritenuto che la società commerciale svolgesse funzioni analoghe a quelle di un operatore commerciale che opera sulla base di commissioni. Di conseguenza, i prezzi all'esportazione sono stati adeguati conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base per tenere conto del valore figurativo del margine per l'operatore.

(55)

La differenza reale tra i prezzi di vendita praticati dal produttore esportatore in Argentina all'operatore commerciale collegato e i prezzi di vendita praticati dagli operatori commerciali collegati al primo acquirente indipendente nell'UE non è stato utilizzato per calcolare l'adeguamento. L'adeguamento è stato calcolato sulla base delle SGAV dell'operatore commerciale collegato e di un equo margine di profitto. Il profitto effettivo della società non è stato ritenuto affidabile a causa della natura del rapporto.

1.4.   Margine di dumping

(56)

Per i produttori esportatori inclusi nel campione, la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all'esportazione, secondo quanto previsto dall'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

(57)

La media ponderata del margine di dumping dei produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta e non sono stati inseriti nel campione è stata calcolata secondo le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base. Il margine è stato calcolato in base ai margini calcolati per i tre produttori esportatori inclusi nel campione.

(58)

Per tutti gli altri produttori esportatori in Argentina, i margini di dumping sono stati calcolati in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base. A tal fine, il livello di collaborazione è stato stabilito inizialmente comparando il volume delle esportazioni verso l'UE indicato dai produttori esportatori che hanno collaborato con le corrispondenti statistiche di Eurostat sulle importazioni. Poiché il livello di collaborazione era molto elevato (il 100% delle esportazioni totali nell'Unione durante il PI), il margine di dumping residuo applicabile a tutti gli altri produttori esportatori in Argentina è stato fissato al livello corrispondente a quello accertato per il produttore esportatore incluso nel campione che ha collaborato con il margine di dumping più elevato.

(59)

I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell'UE, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Margini di dumping

Società

Margine di dumping provvisorio

Louis Dreyfus Commodities S.A.

7,2%

Gruppo "Renova" (Molinos Rios de la Plata S.A., Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.F.I.C.I. y A. e Vicentin S.A.I.C.)

6,8%

Gruppo "T6" (Aceitera General Deheza S.A., Bunge Argentina S.A.)

10,6%

Altre società che hanno collaborato

7,9%

Tutte le altre società

10,6%

2.   Indonesia

2.1.   Valore normale

(60)

La Commissione ha innanzitutto valutato, per ogni singolo produttore esportatore incluso nel campione, se il volume complessivo delle vendite del prodotto simile in Indonesia a clienti indipendenti fosse rappresentativo, ossia se il valore complessivo di tali vendite rappresentasse almeno il 5% del valore complessivo delle esportazioni del prodotto in esame nell'Unione durante il PI, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha constatato che, fatta eccezione per due produttori esportatori, le vendite sul mercato interno non erano rappresentative.

(61)

Per i produttori esportatori con rappresentatività globale, la Commissione ha successivamente individuato i tipi di prodotto venduti sul mercato interno identici o comparabili con i tipi esportati nell'Unione.

(62)

Per questi tipi di prodotto identici o comparabili, si è esaminato se le vendite sul mercato interno fossero sufficientemente rappresentative a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un particolare tipo di prodotto sono state considerate sufficientemente rappresentative quando il volume totale del tipo di prodotto in questione venduto dal produttore esportatore ad acquirenti indipendenti sul mercato interno durante il PI era pari o superiore al 5% del volume totale delle vendite del tipo di prodotto comparabile esportato nell'Unione. Per i produttori esportatori con rappresentatività globale, non sono state riscontrate vendite rappresentative, o non è stata riscontrata nessuna vendita, sul mercato interno del tipo di prodotto che è stato esportato.

(63)

Di conseguenza, per tutti i produttori esportatori il valore normale del prodotto simile è stato costruito provvisoriamente, in conformità all'articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base, sommando ai costi di produzione della società durante il periodo dell'inchiesta, le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) sostenute e un congruo margine di profitto. I denuncianti hanno affermato che il sistema indonesiano di tasse all'esportazione differenziate deprime i prezzi dell'olio di palma e pertanto distorce i costi dei produttori di biodiesel. La Commissione a questo stadio non ha informazioni sufficienti per prendere una decisione sul modo più appropriato per rispondere a questa affermazione. Nella fase definitiva, nonché nel corso dell'attuale inchiesta antisovvenzioni, si verificherà pertanto più approfonditamente se i costi rispecchino ragionevolmente i costi associati alla produzione del prodotto in esame.

(64)

L'inchiesta ha mostrato che il mercato interno indonesiano del biodiesel è fortemente regolamentato dallo Stato. La società del petrolio e del gas Pertamina, interamente di proprietà statale, è di gran lunga la società più importante che opera sul mercato interno (più del 90% degli acquisti nazionali di biodiesel dai produttori inclusi nel campione). Pertamina è soggetta all'obbligo, imposto dallo Stato, di miscelare i biocarburanti con i combustibili fossili per la vendita nelle sue stazioni di rifornimento. Ogni mese, il Ministero indonesiano del commercio stabilisce a livello amministrativo il cosiddetto "prezzo HPE ( o prezzo di controllo all'esportazione)", un prezzo di riferimento utilizzato per calcolare il livello mensile dei dazi all'esportazione. Pertamina acquista il biodiesel a un prezzo corrispondente all'HPE determinato dal governo indonesiano.

(65)

In queste condizioni non si poteva calcolare l'importo dei profitti in base ai dati reali forniti dalle società incluse nel campione, dato che le vendite sul mercato interno non sono state considerate come eseguite nel corso di normali operazioni commerciali. Pertanto, il margine di profitto utilizzato per costruire il valore normale è stato determinato conformemente all'articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base, in base al margine di profitto ragionevole che può realizzare un'industria giovane e innovativa di questo tipo a forte intensità di capitale operante in condizioni normali di concorrenza in un mercato libero e aperto, vale a dire il 15% sul fatturato.

2.2.   Prezzo all'esportazione

(66)

I produttori esportatori inclusi nel campione hanno esportato nell'Unione direttamente a clienti indipendenti oppure tramite società collegate.

(67)

Quando il prodotto in esame è stato esportato direttamente a clienti indipendenti nell'Unione, il prezzo all'esportazione è stato stabilito conformemente all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, cioè in base ai prezzi all'esportazione realmente pagati o pagabili per il prodotto in esame.

(68)

Quando le vendite all'esportazione nell'Unione sono state effettuate tramite società collegate con sede nell'Unione, il prezzo all'esportazione è stato stabilito conformemente all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, ovvero in base al prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta a clienti indipendenti nell'Unione. In questi casi sono stati applicati adeguamenti per tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita, ed è stato considerato ragionevole un profitto del 5% sul fatturato.

(69)

I premi applicati ai clienti in uno Stato membro che, in seguito a un acquisto di biodiesel, intendevano beneficiare del quadro normativo in vigore (7) sul "doppio conteggio" del biodiesel, non sono stati considerati parte del prezzo all'esportazione. Tali premi non sono collegati al prodotto in esame in quanto tale, ma al fatto che l'importatore collegato deve fornire al suo cliente la documentazione richiesta per ottenere il certificato governativo che permette di soddisfare le condizioni necessarie a ridurre della metà la quantità di biodiesel presente nella miscela (dato che tale biodiesel può essere conteggiato "doppio").

2.3.   Confronto

(70)

Il valore normale e il prezzo all'esportazione dei produttori esportatori inclusi nel campione sono stati messi a confronto a livello franco fabbrica.

(71)

Ai fini di un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, secondo quanto prescrive l'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

(72)

Su tale base, sono stati effettuati adeguamenti per spese di trasporto, nolo marittimo e assicurazione, movimentazione, carico e costi accessori, costo del credito, dazi all'esportazione, costi dei controlli, oneri bancari e commissioni ogniqualvolta fosse dimostrato che incidevano sulla comparabilità dei prezzi.

(73)

Quando le vendite all'esportazione nell'Unione sono state effettuate tramite società commerciali collegate situate al di fuori dell'Unione, la Commissione ha esaminato se tali operatori commerciali collegati fossero da trattare come settore vendite all'esportazione del produttore esportatore o come agenti operanti sulla base di commissioni.

(74)

Si è riscontrato che una società o gruppo di società aveva stipulato un contratto con una società commerciale collegata per effettuare transazioni relative, tra le altre cose, al biodiesel in cambio di una commissione. In questo caso, si è ritenuto che l'operatore commerciale collegato doveva essere trattato come un agente che opera sulla base di commissioni e, di conseguenza, i prezzi all'esportazione sono stati adeguati conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base per tenere conto del margine ricevuto dall'operatore.

(75)

Nel caso di un produttore esportatore, il prodotto in esame (PME) era stato miscelato con l'RME prima di essere venduto al primo acquirente indipendente. Pertanto, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera a), è stato effettuato un adeguamento per le differenze nelle caratteristiche fisiche del prodotto in esame.

2.4.   Margine di dumping

(76)

Per i produttori esportatori inclusi nel campione, la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all'esportazione, secondo quanto previsto dall'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

(77)

Il margine di dumping medio ponderato dei produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta e non sono stati inseriti nel campione è stato calcolato secondo le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base. Questo margine è stato stabilito sulla base dei margini fissati per i produttori esportatori inclusi nel campione, ignorando il margine del produttore esportatore con un margine di dumping pari a zero.

(78)

Per tutti gli altri produttori esportatori in Indonesia, i margini di dumping sono stati calcolati in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base. A tal fine, è stato stabilito anzitutto il livello di collaborazione comparando il volume delle esportazioni verso l'UE indicato dai produttori esportatori che hanno collaborato con le corrispondenti statistiche di Eurostat sulle importazioni. Poiché il livello di collaborazione era molto elevato (il 99% delle esportazioni totali nell'Unione durante il PI), il margine di dumping residuo applicabile a tutti gli altri produttori esportatori in Indonesia è stato fissato al livello corrispondente a quello accertato per il produttore esportatore che ha collaborato incluso nel campione con il margine di dumping più elevato.

(79)

I margini di dumping provvisori così determinati, espressi in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell'UE, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Margini di dumping

Società

Margine di dumping provvisorio

PT. Ciliandra Perkasa

0,0%

PT. Musim Mas

2,8%

PT. Pelita Agung Agrindustri

5,3%

PT. Wilmar Bioenergi Indonesia

9,6%

PT. Wilmar Nabati Indonesia

9,6%

Altre società che hanno collaborato

6,5%

Tutte le altre società

9,6%

D.   PREGIUDIZIO

1.   Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

(80)

Il prodotto simile è fabbricato da 254 produttori dell'Unione. Essi costituiscono l'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base, e saranno in prosieguo denominati "l'industria dell'Unione".

(81)

Sono pervenute osservazioni relative al fatto che un numero significativo di grandi produttori dell'Unione erano collegati a esportatori in Argentina e/o importavano biodiesel dall'Argentina e dovevano, pertanto, essere esclusi dalla definizione di industria dell'Unione.

(82)

Dopo un'inchiesta, tre società sono state escluse dalla definizione di industria dell'Unione a causa della loro dipendenza dalle importazioni dai paesi interessati, importazioni che avevano raggiunto il 63%, l'85% e il 71% della rispettiva produzione durante il PI. Altre due società sono state escluse perché non avevano prodotto biodiesel durante il periodo dell'inchiesta. I dati di queste società non sono stati utilizzati nelle sezioni che seguono. Si è provvisoriamente concluso che non vi erano motivi per escludere nessuno degli altri produttori dell'Unione dalla definizione di industria dell'Unione.

(83)

Al fine di stabilire la produzione totale dell'Unione durante il PI sono state usate tutte le informazioni disponibili sull'industria dell'Unione, comprese quelle contenute nella denuncia e i dati ricevuti dai produttori dell'Unione prima e dopo l'apertura dell'inchiesta. Alla luce di tali informazioni è stato accertato che la produzione totale dell'Unione durante il PI è stata di circa 9 052 871 tonnellate. Come indicato sopra, otto produttori dell'Unione, che rappresentano il 27% della produzione totale dell'Unione del prodotto simile, sono stati inclusi nel campione.

2.   Consumo dell'Unione

Tabella 1

Consumo dell'Unione

2009

2010

2011

PI

Tonnellate

11 165 831

11 538 511

11 159 706

11 728 400

Indice: 2009=100

100

103

100

105

Fonte:

Eurostat, dati provenienti dall'industria dell'Unione

(84)

Il consumo dell'Unione è stato stabilito sulla base del volume della produzione totale dell'Unione sul mercato dell'Unione di tutti i produttori dell'Unione, sottraendo da questo dato le esportazioni e aggiungendo le importazioni da Argentina e Indonesia e quelle da altri paesi terzi.

(85)

Il volume delle importazioni da Argentina e Indonesia è stato ricavato dai dati Eurostat relativi ai diversi codici NC con i quali il prodotto è stato classificato.

(86)

In base a quanto precede, il consumo di biodiesel dell'Unione è aumentato del 5% tra il 2009 e la fine del PI.

3.   Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni dai paesi interessati

(87)

Come disposto all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base, gli effetti delle importazioni da due paesi possono essere valutati cumulativamente solo se sono soddisfatte due condizioni.

(88)

La prima è che il margine di dumping per le importazioni da ciascun paese sia superiore a quello minimo, e che il volume delle importazioni non sia trascurabile. Il margine di dumping calcolato in relazione alle importazioni da Argentina e Indonesia era superiore alla soglia minima di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base, e il volume delle importazioni da ciascuno dei paesi interessati non era trascurabile ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento di base, con quote di mercato rispettivamente del 10,8% e dell'8,5% nel PI.

(89)

La seconda è che i prodotti importati siano in concorrenza gli uni con gli altri, e in concorrenza con il prodotto simile dell'Unione. Le importazioni di biodiesel da Argentina e Indonesia sono miscelate con diesel di origine minerale dalle stesse società commerciali e vendute ai clienti in tutta l'Unione in concorrenza diretta con il biodiesel prodotto dall'industria dell'Unione.

(90)

In considerazione di quanto precede, si conclude in via provvisoria che tutti i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base sono soddisfatti e che le importazioni dall'Argentina e dall'Indonesia vanno esaminate cumulativamente ai fini dell'analisi del pregiudizio.

4.   Volume e quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati

Tabella 2

 

2009

2010

2011

PI

Importazioni dall'Argentina

Tonnellate

853 589

1 179 285

1 422 142

1 263 230

Indice: 2009 = 100

100

138

167

148

Quota di mercato

7,6%

10,2%

12,7%

10,8%

Indice: 2009 = 100

100

135

167

141

Importazioni dall'Indonesia

Tonnellate

157 915

495 169

1 087 518

995 663

Indice: 2009 = 100

100

314

689

631

Quota di mercato

1,4%

4,3%

9,7%

8,5%

Indice: 2009 = 100

100

303

689

600

 

 

 

 

 

Quota di mercato totale

9,1%

14,5%

22,5%

19,3%

Indice: 2009 = 100

100

160

248

213

Fonte:

Eurostat

(91)

Il volume delle importazioni da Argentina e Indonesia è aumentato notevolmente dal 2009 al PI; le importazioni dall'Indonesia sono aumentate a un ritmo più rapido delle importazioni dall'Argentina. La quota di mercato è passata dal 9,1% al 19,3% nel corso dello stesso periodo.

5.   Prezzi delle importazioni dai paesi interessati e undercutting dei prezzi

5.1.   Andamento dei prezzi

Tabella 3

Prezzo all'importazione (EUR/t)

2009

2010

2011

PI

Argentina

629

730

964

967

Indice: 2009=100

100

116

153

154

Indonesia

597

725

864

863

Indice: 2009=100

100

121

145

145

Totale

624

728

920

921

Indice: 2009=100

100

117

147

148

Fonte:

Eurostat

(92)

Sebbene i prezzi all'importazione siano aumentati durante il periodo in esame, in particolare tra il 2010 e il 2011, i prezzi del biodiesel da Argentina e Indonesia sono rimasti inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione durante tutto il periodo in esame.

5.2.   Undercutting dei prezzi

(93)

Per determinare l'undercutting dei prezzi durante il PI, la media ponderata dei prezzi di vendita che i produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno praticato ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione, adeguati a livello franco fabbrica, è stata comparata alla media ponderata dei prezzi delle importazioni dei produttori di Argentina e Indonesia inclusi nel campione praticati al primo acquirente indipendente sul mercato dell'Unione, stabiliti su una base CIF e opportunamente adeguati per tenere conto dei dazi doganali e dei costi sostenuti dopo l'importazione.

(94)

Un confronto tra lo SME dall'Argentina e il PME dall'Indonesia con il prodotto fabbricato e venduto sul mercato dell'Unione è stato fatto sulla base del punto di intasamento a freddo dei filtri (Cold Filter Plugging Point — CFPP), che è la temperatura alla quale il biodiesel si trasforma nuovamente in grasso e non può essere utilizzato come combustibile.

(95)

Tutte le vendite dall'Argentina all'UE avevano un CFPP di 0 gradi centigradi. Tali vendite sono state pertanto state confrontate alle vendite dei produttori dell'Unione di biodiesel a CFPP 0.

(96)

Tutte le vendite dall'Indonesia all'UE avevano un CFPP di 13 gradi centigradi. Dato il volume molto ridotto di vendite dei produttori dell'Unione a questo CFPP — in quanto il PME dall'Indonesia è quasi sempre miscelato con biodiesel da altre fonti prima di essere venduto al primo acquirente indipendente — un confronto diretto non è stato considerato ragionevole. Il prezzo all'esportazione del PME originario dell'Indonesia a CFPP 13 è stato quindi corretto al rialzo sul prezzo del CFPP a 0 utilizzando la differenza di prezzo sul mercato dell'Unione tra le vendite di PME a CFPP 13 prodotto dall'industria dell'Unione e il prezzo medio del biodiesel a CFPP 0.

(97)

Applicando tale metodo, la differenza tra i prezzi dell'Argentina e dell'Indonesia e i prezzi dell'Unione, espressa in percentuale della media ponderata del prezzo franco fabbrica dell'industria dell'Unione, vale a dire il margine di undercutting, era compresa fra il 2,5% e il 9,1%.

6.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

(98)

Secondo quanto disposto dall'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici calcolati per l'industria dell'Unione in riferimento al periodo analizzato.

(99)

Come menzionato in precedenza, sono stati utilizzati i dati verificati relativi a un campione dei produttori dell'Unione per esaminare l'eventuale pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

(100)

Per analizzare il pregiudizio, la Commissione ha fatto una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha analizzato gli indicatori macroeconomici per il periodo in esame sulla base dei dati forniti dall'industria dell'Unione relativi a tutti i produttori dell'Unione e gli indicatori microeconomici sulla base dei dati verificati forniti dai produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(101)

I seguenti indicatori macroeconomici sono stati esaminati sulla base delle informazioni relative a tutti i produttori di biodiesel nell'Unione: produzione, capacità di produzione, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti delle precedenti pratiche di dumping.

(102)

I seguenti indicatori microeconomici sono stati esaminati sulla base delle informazioni relative ai produttori di biodiesel nell'Unione inclusi nel campione: prezzi medi unitari, costo unitario, costi della manodopera, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.

7.   Indicatori macroeconomici

7.1.   Capacità di produzione, produzione e utilizzo degli impianti

Tabella 4

 

2009

2010

2011

PI

Capacità di produzione (in tonnellate)

20 359 000

21 304 000

21 517 000

22 227 500

Indice: 2009 = 100

100

105

106

109

Volume della produzione (in tonnellate)

8 745 693

9 367 183

8 536 884

9 052 871

Indice: 2009 = 100

100

107

98

104

Utilizzo degli impianti

43 %

44 %

40 %

41 %

Indice: 2009 = 100

100

102

92

95

Fonte:

dati forniti dall'industria dell'Unione

(103)

Nel periodo in esame la produzione dell'industria dell'Unione è aumentata in linea con l'aumento del consumo. La capacità è rimasta relativamente stabile in particolare tra il 2010 e il PI; pertanto vi è stato uno scarso utilizzo degli impianti per tutta la durata del periodo. L'industria dell'Unione non è stata in grado di utilizzare la capacità acquisita in precedenza, o di sfruttare in qualsiasi misura durante il periodo l'aumento della capacità realizzato in previsione dell'effetto dell'istituzione di misure nei confronti degli Stati Uniti, o del regime di contingentamento previsto e dell'aumento dei mandati da parte di alcuni Stati membri.

7.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

Tabella 5

 

2009

2010

2011

PI

Volumi delle vendite (t)

9 454 786

9 607 731

8 488 073

9 294 137

Indice: 2009 = 100

100

102

90

98

Quota di mercato

84,7 %

83,3 %

76,1 %

79,2 %

Indice: 2009 = 100

100

98

90

94

Fonte:

dati forniti dall'industria dell'Unione

(104)

I volumi delle vendite a società non collegate nell'Unione sono rimasti piuttosto stabili nel corso del periodo. Poiché il consumo è aumentato leggermente durante il periodo, un volume stabile delle vendite si traduce nella perdita di una parte della quota di mercato (meno 5,5 punti percentuali), che è stata conquistata dalle importazioni dai paesi interessati.

7.3.   Crescita

(105)

Indicatori quantitativi quali la produzione, le vendite e, in particolare, la quota di mercato riflettono la crescita dell'industria dell'Unione. Nonostante un aumento del consumo nel corso del periodo analizzato, la quota di mercato dei produttori dell'Unione non è cresciuta in linea con il consumo riducendosi nel corso del periodo in esame mentre aumentava il volume delle importazioni. Durante lo stesso periodo, le importazioni da Indonesia e Argentina sono riuscite a guadagnare oltre 10 punti percentuali di quota di mercato. L'incapacità dell'industria dell'Unione di trarre beneficio dalla crescita del mercato ha avuto ripercussioni generali negative sulla sua situazione economica.

7.4.   Occupazione e produttività

Tabella 6

 

2009

2010

2011

PI

Occupati - equivalenti a tempo pieno (ETP)

1 858

2 055

2 061

2 079

Indice: 2009 = 100

100

111

111

112

Produttività (t. /ETP)

4 707

4 558

4 142

4 354

Indice: 2009 = 100

100

97

88

93

Fonte:

dati forniti dall'industria dell'Unione

(106)

Poiché l'industria del biodiesel è un'industria ad alta intensità di capitale il cui processo di produzione non richiede un elevato numero di addetti, e data l'importanza del subappalto nell'effettiva produzione del biodiesel, il numero di addetti alla fabbricazione non è elevato. Poiché i volumi di produzione sono leggermente aumentati durante il periodo, è aumentata anche l'occupazione.

(107)

Poiché l'occupazione è aumentata a un tasso più elevato rispetto alla produzione, la produttività è diminuita di 7 punti percentuali tra il 2009 e la fine del PI.

7.5.   Entità del margine effettivo di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(108)

L'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio a causa delle importazioni oggetto di dumping dagli Stati Uniti d'America fino al 2009, inizio del periodo di inchiesta del presente procedimento. I dazi in vigore contro le importazioni dagli Stati Uniti d'America sono stati concepiti per garantire la parità di condizioni in modo che l'industria dell'Unione potesse competere lealmente con queste importazioni e riprendersi dal pregiudizio subito.

(109)

Chiaramente ciò non è avvenuto. L'industria dell'Unione è ora meno redditizia che nel 2009 e ha perso quote di mercato, anche a partire dal 2009, a favore delle importazioni da Argentina e Indonesia vendute a prezzi inferiori a quelli praticati dai produttori dell'Unione. L'utilizzo degli impianti è diminuito anche se il consumo nell'Unione è aumentato. La ripresa dagli effetti delle precedenti pratiche di dumping chiaramente non ha avuto luogo.

(110)

I margini di dumping per i produttori esportatori di Argentina e Indonesia sono specificati sopra nella sezione relativa al dumping. Si è riscontrato che un produttore esportatore indonesiano, che rappresenta una piccola parte delle importazioni dall'Indonesia, non ha praticato il dumping. Tutti i rimanenti produttori esportatori in Indonesia e tutti i produttori esportatori in Argentina hanno esportato biodiesel in dumping sul mercato dell'Unione. Inoltre, visti i volumi e i prezzi delle importazioni oggetto di dumping dai due paesi interessati, l'incidenza del margine di dumping effettivo non può essere considerata trascurabile.

8.   Indicatori microeconomici

8.1.   Prezzi medi unitari, costi unitari e costi salariali

Tabella 7

 

2009

2010

2011

PI

Prezzo unitario (EUR/t)

797

845

1 096

1 097

Indice: 2009 = 100

100

106

137

138

Costo unitario EUR/t

760

839

1 089

1 116

Indice: 2009 = 100

100

110

143

147

Costi salariali (EUR/ETP)

57 391

63 490

62 141

61 004

Indice: 2009 = 100

100

111

108

106

Fonte:

risposte al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(111)

Sebbene nel corso del periodo in esame l'industria dell'Unione sia stata in grado di aumentare i suoi prezzi di vendita, a causa del cattivo raccolto di colza nel 2011 i costi di produzione sono aumentati in una misura che non è stato possibile compensare con l'aumento. L'importazione di materie prime alternative da Argentina e Indonesia sarebbe stata antieconomica per l'industria dell'Unione a causa del regime fiscale vigente in tali paesi, pertanto essa è stata obbligata a ricorrere all'importazione di biodiesel finito per limitare i costi e, di conseguenza, ridurre le perdite complessive.

(112)

Al tempo stesso i costi salariali delle società incluse nel campione sono aumentati nel corso del periodo preso in considerazione, facendo sì che le società cercassero nuovamente il modo di ridurre l'onere complessivo dei costi.

8.2.   Scorte

Tabella 8

 

2009

2010

2011

PI

Scorte (tonnellate)

74 473

87 283

90 249

103 058

Indice: 2009 = 100

100

117

121

138

Fonte:

risposte al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(113)

Nel periodo analizzato le scorte di biodiesel sono cresciute del 40% circa. L'incremento si è distribuito lungo l'intero periodo analizzato. Tuttavia, dato che il biodiesel non può essere immagazzinato per più di sei mesi (lo stoccaggio dura in media solo tre mesi), i dati sulle scorte hanno una rilevanza limitata ai fini della valutazione della situazione economica dell'industria dell'Unione.

8.3.   Redditività, investimenti, utile sul capitale investito, flusso di cassa e capacità di ottenere capitale

Tabella 9

 

2009

2010

2011

PI

Redditività

3,5%

–0,3 %

–0,2 %

–2,5 %

Investimenti (in migliaia di EUR)

188 491

156 927

149 113

141 578

Indice: 2009 = 100

100

83

79

75

Utile sul capitale investito

19%

–2 %

–2 %

–24 %

Flusso di cassa (in migliaia di EUR)

244 001

–48 649

21 241

23 984

Indice: 2009 = 100

100

–20

9

10

Fonte:

risposte al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(114)

La redditività dei produttori dell'Unione inclusi nel campione è stata determinata esprimendo il profitto netto al lordo delle imposte sulle vendite del prodotto simile sul mercato dell'Unione in percentuale del fatturato generato da tali vendite. Durante il periodo analizzato la redditività dei produttori dell'Unione inclusi nel campione è notevolmente diminuita passando da 3,5 % a – 2,5 %.

(115)

Il livello degli investimenti nella produzione di biodiesel effettuati dai produttori dell'Unione inclusi nel campione è diminuito nel periodo in esame, il che dimostra che, benché i produttori inclusi nel campione fossero ancora in grado di investire nella produzione di biodiesel, l'importo delle risorse disponibili per tali investimenti è diminuito parallelamente alla diminuzione della quota di mercato dei produttori dell'Unione.

(116)

L'utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione inclusi nel campione, cioè l'indicatore che esprime l'utile al lordo delle imposte in percentuale del valore contabile residuo medio, in apertura e chiusura dell'esercizio contabile, delle attività impiegate nella produzione di biodiesel, ha seguito l'andamento negativo della redditività. Il deterioramento dell'utile sul capitale investito è un chiaro segno del deterioramento della situazione economica dell'industria dell'Unione durante il periodo in esame.

(117)

Il flusso di cassa, che rappresenta la capacità dell'industria di autofinanziare le proprie attività, mostra un calo significativo nel periodo analizzato, il che dimostra la difficoltà delle società incluse nel campione a competere con le importazioni oggetto di dumping da Argentina e da Indonesia.

9.   Conclusioni relative al pregiudizio

(118)

Un'analisi dei dati verificati dimostra chiaramente che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. In un periodo di aumento dei consumi l'industria dell'Unione ha subito perdite in quote di mercato e redditività, mentre le importazioni hanno guadagnato in quote di mercato e sono state vendute a prezzi inferiori a quelli praticati dai produttori dell'Unione.

(119)

Altri indicatori mostrano una tendenza stabile o in diminuzione, anche dopo l'istituzione di misure nei confronti degli Stati Uniti d'America e l'estensione dei dazi alle importazioni dal Canada che eludevano le misure.

(120)

I produttori dell'Unione sono stati in grado di trasferire la maggior parte dell'incremento dei costi di produzione dal 2010 al 2011 (+ 33 punti percentuali) ma solo riducendo la redditività fino a raggiungere la soglia del punto di equilibrio. Tuttavia essi non sono stati in grado di trasferire l'ulteriore aumento dei costi verificatosi tra il 2011 e il PI e dovuto a un aumento del prezzo delle materie prime, che rappresenta circa l'80% del costo totale di produzione del biodiesel. Non è stato possibile trasferire interamente tali aumenti sui clienti nel mercato dell'Unione, causando le perdite registrate nel PI.

E.   NESSO DI CAUSALITÀ

1.   Introduzione

(121)

A norma dell'articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, si è esaminato se le importazioni in dumping originarie dai paesi interessati abbiano arrecato all'industria dell'Unione un pregiudizio tale da potersi definire notevole.

(122)

Sono stati altresì esaminati i fattori noti, diversi dalle importazioni oggetto di dumping, che nello stesso periodo avrebbero potuto arrecare un pregiudizio all'industria dell'Unione, in modo da non attribuire alle importazioni oggetto di dumping l'eventuale pregiudizio causato da tali fattori.

2.   Effetto delle importazioni oggetto di dumping

(123)

Durante il periodo dell'inchiesta solo una piccola parte (compresa tra il 2% e il 6%) delle importazioni dall'Indonesia verso l'UE è risultata non in dumping. Il volume rimanente dall'Indonesia, e tutte le importazioni dall'Argentina, sono risultate in dumping. La tendenza delle importazioni già illustrata dettagliatamente non viene modificata dall'eliminazione della piccola quantità di importazioni non in dumping dal totale delle importazioni dall'Indonesia dichiarate.

(124)

Dall'inchiesta è emerso che le importazioni in dumping a basso prezzo dai paesi interessati sono fortemente aumentate in termini di volume (più che raddoppiate) durante il periodo in esame. Tutto ciò ha generato il significativo aumento di 10 punti percentuali della loro quota di mercato, che è passata da 9,1% nel 2009 a 18,8% alla fine del PI.

(125)

Allo stesso tempo, nonostante l'aumento del consumo, l'industria dell'Unione ha perso 5,5 punti percentuali di quota di mercato durante il periodo in esame.

(126)

I prezzi medi delle importazioni in dumping sono aumentati del 48% tra il 2009 e il PI, ma sono rimasti nettamente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione nel corso dello stesso periodo. Le importazioni in dumping sono state vendute a prezzi inferiori a quelli praticati dai produttori dell'Unione, con un margine medio di undercutting del 4% per l'Indonesia e dell'8% per l'Argentina durante il PI.

(127)

La pressione esercitata dall'incremento delle importazioni in dumping a basso prezzo sul mercato dell'Unione non ha consentito all'industria dell'Unione di fissare i suoi prezzi di vendita in funzione delle condizioni del mercato e degli aumenti dei costi. Le società incluse nel campione hanno potuto trasferire sui loro clienti un aumento dei prezzi pari soltanto al 38%, a fronte di un aumento complessivo dei costi del 47% nel corso dello stesso periodo.

(128)

In base a quanto precede, si è concluso in via provvisoria che le importazioni in dumping a basso prezzo dai paesi interessati, vendute a prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione durante il PI e aumentate notevolmente in volume, hanno avuto un ruolo decisivo nel pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione.

3.   Effetto di altri fattori

3.1.   Importazioni da altri paesi

Tabella 10

Altri paesi terzi

2009

2010

2011

PI

Totale delle importazioni (tonnellate)

699 541

256 327

161 973

175 370

Indice: 2009=100

100

37

23

25

Quota di mercato

6,3%

2,2%

1,5%

1,5%

Indice: 2009=100

100

35

23

24

Fonte:

Eurostat

(129)

Le importazioni dai paesi terzi, in particolare da Stati Uniti, Norvegia e Corea del Sud, sono notevolmente diminuite dal 2009 fino alla fine del PI. Questa diminuzione è dovuta all'istituzione di misure sulle importazioni dagli Stati Uniti nel 2009 e fa seguito a un'inchiesta antielusione contro le importazioni provenienti dal Canada nel 2010. Tenuto conto della diminuzione della quota di mercato delle importazioni da altri paesi terzi durante il periodo di deterioramento della situazione finanziaria dell'industria dell'Unione, le importazioni da altri paesi terzi non possono aver contribuito, se non in modo trascurabile, al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. Non si può quindi concludere che esse inficino il nesso di causalità tra il pregiudizio e gli effetti delle importazioni oggetto di dumping.

3.2.   Importazioni non oggetto di dumping dai paesi interessati

(130)

Sono state registrate importazioni non oggetto di dumping dai paesi interessati, ma solo nella seconda metà del 2011. Dato il breve periodo di tempo in cui tali importazioni sono state effettuate e la quantità limitata, esse non possono aver causato, se non per una parte trascurabile, il pregiudizio all'industria dell'Unione e non possono quindi inficiare il nesso di causalità tra il pregiudizio e gli effetti delle importazioni oggetto di dumping.

3.3.   Altri produttori dell'Unione

(131)

Dato il volume esiguo della produzione dei produttori dell'Unione esclusi dalla definizione di industria dell'Unione e il volume esiguo in termini generali delle loro importazioni, tali produttori non sono considerati causa del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

3.4.   Importazioni effettuate dall'industria dell'Unione

(132)

CARBIO, l'associazione dei produttori di biodiesel argentini, ha sostenuto che il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione era causato da importazioni provenienti da Argentina e Indonesia da parte dei produttori dell'Unione, definendo tali importazioni un pregiudizio auto inflitto, e ha affermato che esse devono essere scartate come causa del pregiudizio in base al comportamento dei produttori argentini.

(133)

Dai dati forniti dall'industria dell'Unione si evince chiaramente che essa ha importato biodiesel da Argentina e da Indonesia durante il periodo in esame, effettuando fino al 60% di tutte le importazioni nel PI da tali paesi. Tuttavia, i produttori hanno affermato che tali importazioni sono state effettuate per autodifesa. Poter beneficiare dei prezzi di dumping di queste importazioni, a breve termine, ha aiutato i produttori dell'Unione a poter continuare ad operare nel medio termine.

(134)

Le importazioni di biodiesel a prezzi di dumping da parte dell'industria dell'Unione sono aumentate notevolmente nel 2011 e nel PI, quando era maggiormente avvertibile l'effetto della differenza di tassazione all'esportazione tra il biodiesel e le relative materie prime. In tale momento infatti le importazioni delle materie prime (olio di soia e olio di palma) erano divenute antieconomiche rispetto alle importazioni di prodotto finito. Il sistema di tasse all'esportazione differenziate nei due paesi prevedeva tasse più elevate sulle esportazioni di materie prime che su quelle di prodotto finito. L'inchiesta antisovvenzioni attualmente in corso verificherà se tali tasse all'esportazione differenziate possano essere considerate una sovvenzione ai sensi dell'articolo 2 del regolamento antisovvenzioni di base.

(135)

Ad esempio durante alcuni mesi del PI il prezzo all'importazione dell'olio di soia dall'Argentina è stato superiore al prezzo all'importazione dello SME, il che rende economicamente svantaggioso l'acquisto di olio di soia. In tale situazione l'acquisto di SME era l'unica opzione economicamente valida.

(136)

In ogni caso, se l'industria dell'Unione non avesse importato questi volumi di biodiesel, li avrebbero importati gli operatori commerciali nell'Unione, tagliando fuori l'industria dell'Unione e vendendoli sul mercato interno, poiché essi effettuavano già importazioni da tali paesi per la vendita, in concorrenza con l'industria dell'Unione, alle raffinerie diesel. Il nesso di causalità non è inficiato da tali importazioni e pertanto in via provvisoria l'argomentazione viene respinta.

3.5.   Capacità dell'industria dell'Unione

(137)

CARBIO sostiene inoltre che il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione è stato causato dall'eccesso di capacità dovuto a un'eccessiva espansione. Con l'utilizzo degli impianti al 50% nel 2008 si è argomentato che l'espansione dell'industria è continuata senza che vi fosse un corrispondente aumento della domanda.

(138)

Sta di fatto che nel corso del periodo in esame l'utilizzo degli impianti in tutta l'Unione è rimasto scarso, toccando il minimo del 40% durante il PI. Pertanto alcune società non hanno utilizzato la capacità che avevano installato.

(139)

Tuttavia la capacità di utilizzo degli impianti era già bassa all'inizio del periodo in esame ed è rimasta bassa durante tutto il periodo, restando inoltre stabile nelle società incluse nel campione.

(140)

Le società incluse nel campione erano redditizie all'inizio del periodo in esame e in perdita alla fine, con un utilizzo degli impianti che è rimasto stabile. È ragionevole dedurre che l'intero settore è diventato meno redditizio mentre il suo utilizzo degli impianti è rimasto stabile. Questo elemento non può pertanto essere considerato una causa importante del pregiudizio, poiché non sembra esservi nesso di causalità. Pertanto, tale argomentazione viene respinta in via provvisoria.

3.6.   Mancanza di accesso alle materie prime e di integrazione verticale

(141)

CARBIO sostiene inoltre che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio a causa della mancanza di efficienza, in particolare perché non è integrata verticalmente e non si trova in prossimità delle materie prime.

(142)

Tale argomentazioni sono provvisoriamente respinte. Alcune società del campione si trovano nei porti e hanno dunque un accesso agevole alle materie prime trasportate via mare, altre società del campione hanno ubicato i loro impianti di produzione di biodiesel direttamente nel loro sito di produzione degli oli vegetali. Molti produttori di biodiesel nel Sud dell'Europa sono ubicati nelle zone portuali proprio per accedere alle materie prime importate da Argentina e Indonesia, o negli stessi siti dei loro clienti (cioè le raffinerie di petrolio). Poiché l'effetto della tassazione differenziata all'esportazione è stato quello di rendere la materia prima più costosa del prodotto finito, ciò ha chiaramente recato pregiudizio all'industria dell'Unione rendendo economicamente impossibile fabbricare PME e SME nell'UE.

3.7.   Altri fattori normativi

(143)

CARBIO ha fatto inoltre riferimento ad alcuni fattori normativi che a suo parere hanno arrecato pregiudizio all'industria dell'Unione, alcuni dei quali sono allo stadio di proposta e non ancora in vigore. CARBIO pone l'accento sul sistema di "doppio conteggio", che viene descritto qui di seguito.

(144)

La direttiva sulle energie rinnovabili ("RED") obbliga gli Stati membri a imporre la miscelazione del diesel di origine minerale con una certa percentuale di biodiesel prima della vendita agli utenti. Alcuni Stati membri si sono avvalsi della disposizione della direttiva RED che consente di dimezzare tale quota se il biodiesel utilizzato è ottenuto da oli usati o grassi usati di origine animale. Ad esempio, se lo Stato membro interessato impone che la miscela sia composta dal 7% di biodiesel e dal 93% di diesel minerale, la percentuale di biodiesel può essere ridotta al 3,5% se il biodiesel impiegato è fabbricato a partire da oli usati.

(145)

CARBIO sostiene che le norme sul doppio conteggio hanno provocato una diminuzione delle vendite del biodiesel detto "di prima generazione" pari a 1 milione di tonnellate metriche durante il PI, e che ciò è una delle cause del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. Tale affermazione è respinta, in quanto il campione dei produttori dell'Unione include alcune società che fabbricano biodiesel che può essere conteggiato doppio e la loro situazione finanziaria non è significativamente diversa da quella delle società incluse nel campione che fabbricano biodiesel da oli vegetali vergini. Si è riscontrato durante la verifica dei dati di tali società che il prezzo del loro biodiesel è stato influenzato dai prezzi bassi delle importazioni oggetto di dumping provenienti da Argentina e Indonesia perché in concorrenza indiretta con il PME e lo SME provenienti dai paesi interessati.

(146)

È stato anche sostenuto che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio perché non ha investito di più nei biocarburanti di seconda generazione quali quelli prodotti dagli oli usati. Questa argomentazione è stata provvisoriamente respinta perché non vi sono oli usati disponibili nell'Unione in quantità sufficiente da consentire un aumento significativo della quantità fabbricata rispetto a quelle attuale.

3.8.   Restrizioni negli Stati membri

(147)

CARBIO inoltre affermato che il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione non può essere causato dalle importazioni dai paesi interessati a causa dei sistemi di quote e dei regimi fiscali in vari Stati membri che limitano l'accesso ai loro mercati e che inoltre alcuni mercati nell'UE sono chiusi allo SME e al PME a causa delle condizioni climatiche.

(148)

È esatto affermare che il CFPP del PME (13 gradi centigradi) fa sì che il PME non possa essere utilizzato in tutta l'Unione senza essere miscelato con altri biodiesel per ridurre il CFPP. Il CFPP dello SME (0 gradi centigradi) consente tuttavia un utilizzo più ampio, in particolare durante i mesi estivi.

(149)

L'argomentazione che il sistema normativo di alcuni Stati membri stia causando un pregiudizio all'industria dell'Unione è stata esaminata attentamente per tutto il corso dell'inchiesta.

(150)

In alcuni Stati membri sono in atto regimi di quote che conferiscono una determinata quota di produzione alle società di tale Stato membro o di altri Stati membri in tutta l'Unione. La maggior parte dei paesi ha invece accordato vantaggi di tipo fiscale e tali vantaggi stanno diminuendo o sono sul punto di essere ritirati.

(151)

La Francia, ad esempio, applica una defiscalizzazione di 90 EUR per tonnellata per il biodiesel prodotto nell'ambito del sistema di quote. Tuttavia, dati i prezzi bassi delle importazioni oggetto di dumping, spesso è più economico importare biodiesel piuttosto che acquistare dall'industria dell'Unione malgrado il vantaggio fiscale. Ciò è dimostrato dal fatto che le importazioni dall'Argentina sono presenti in modo evidente sul mercato francese.

(152)

In alcuni Stati membri le importazioni da Argentina e Indonesia non sono presenti, a causa delle condizioni climatiche o dei sistemi di quote. Tuttavia, le importazioni da Argentina e Indonesia, sono presenti sul mercato della maggior parte dei paesi dell'Unione a causa della mancanza di un sistema di quote o del prezzo inferiore a qualsiasi vantaggio fiscale uno Stato membro possa dare.

(153)

Dato che PME e SME, se miscelati con biodiesel RME prodotto dall'Unione o con altro biodiesel, possono essere venduti in tutta l'Unione, e che le importazioni sono presenti in grande quantità e a prezzi di dumping anche negli Stati membri in cui vige un sistema di vantaggi fiscali, l'argomentazione è provvisoriamente respinta poiché l'attuale regime di quote e il regime fiscale non sono in grado di inficiare il nesso di causalità tra il pregiudizio e gli effetti delle importazioni in dumping.

4.   Conclusioni relative al nesso di causalità

(154)

L'analisi che precede ha messo in luce il sostanziale aumento del volume e della quota di mercato delle importazioni a basso prezzo in dumping originarie dei paesi interessati. È stato altresì accertato che i prezzi di queste importazioni si sono mantenuti nel corso del PI al di sotto dei prezzi dell'industria dell'Unione.

(155)

Dai dati emerge che con l'aumentare del volume delle importazioni a basso prezzo dai paesi interessati si deteriora la situazione economica dell'industria dell'Unione.

(156)

Nell'analisi sopra illustrata è stata compiuta una distinzione netta tra gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell'industria dell'Unione, da un lato, e gli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping, dall'altro. Sulla base di questa analisi la conclusione provvisoria è che le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati hanno arrecato un notevole pregiudizio all'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.

(157)

I fattori noti diversi dalle importazioni oggetto di dumping sono stati esaminati in conformità all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, e non si sono trovate prove che essi inficino il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

F.   INTERESSE DELL'UNIONE

(158)

Come disposto dall'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se, malgrado le conclusioni circa il dumping pregiudizievole, vi fossero motivi validi e convincenti per concludere che non era nell'interesse dell'Unione adottare misure in questo specifico caso. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori, dei fornitori di materie prime e degli utilizzatori.

1.   Interesse dell'industria dell'Unione

(159)

Come si è già ricordato, l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole causato dalle importazioni oggetto di dumping originarie dei paesi interessati. Se non sarà adottata nessuna misura, è molto probabile che la situazione finanziaria dell'industria dell'Unione continui a deteriorarsi. La situazione dell'industria dell'Unione è stata caratterizzata da un calo di redditività, passando da + 3 % nel 2009 a – 2,5 % alla fine del PI. Qualsiasi ulteriore calo della performance finirebbe per causare tagli della produzione e altre chiusure di impianti, con conseguenti rischi per l'occupazione e gli investimenti nell'Unione.

(160)

L'istituzione di misure ristabilirebbe una concorrenza equa sul mercato. La tendenza negativa della redditività dell'industria dell'Unione è il risultato della sua difficoltà a competere con le importazioni in dumping a basso prezzo originarie dei paesi interessati, un fatto dovuto inoltre al regime fiscale delle esportazioni in entrambi i paesi che riduce il prezzo delle importazioni di SME e PME sul mercato dell'Unione, rafforzando al contempo il prezzo delle materie prime. L'istituzione di misure antidumping dovrebbe permettere all'industria dell'Unione di migliorare la sua redditività raggiungendo il livello considerato necessario per questa industria ad alta intensità di capitale.

(161)

Le misure dovrebbero dare all'industria dell'Unione la possibilità di iniziare a riprendersi dagli effetti del dumping pregiudizievole accertato nel quadro dell'inchiesta.

2.   Interesse degli importatori/operatori commerciali indipendenti dell'Unione

(162)

Gli importatori e gli operatori commerciali indipendenti dell'Unione sono stati invitati a manifestarsi alla Commissione. Tuttavia nessun importatore ha collaborato all'inchiesta.

(163)

In mancanza di dati provenienti da importatori o operatori commerciali indipendenti, non vi sono prove che l'istituzione di misure sarebbe manifestamente contro gli interessi di tali parti.

3.   Interesse degli utilizzatori e dei consumatori

(164)

All'apertura dell'inchiesta sono stati inviati i questionari a tutte le società utilizzatrici note che operano nella produzione e distribuzione di diesel minerale ed effettuano anche la miscelazione obbligatoria di diesel minerale e biodiesel.

(165)

Tre utilizzatori di biodiesel hanno risposto al questionario destinato agli utilizzatori, ma hanno dichiarato che il biodiesel costituiva una minima parte della loro attività globale. Essi hanno dichiarato che poiché sarebbero legalmente obbligati ad acquistare il biodiesel come in precedenza, se il prezzo di biodiesel aumentasse come conseguenza dell'istituzione delle misure tale aumento sarebbe trasferito automaticamente ai loro clienti.

(166)

Date le limitate informazioni disponibili, l'istituzione di misure dovrebbe avere effetti estremamente limitati per i consumatori finali, data la piccola percentuale di biodiesel miscelato al diesel minerale che essi acquistano dal distributore di carburante. Non sono emersi elementi di prova che l'istituzione di misure sia manifestamente contro gli interessi di utilizzatori o consumatori.

4.   Interesse dei fornitori di materie prime

(167)

Un'associazione di fornitori di materie prime, FEDIOL (la Federazione che rappresenta l'industria europea degli oli vegetali e delle farine proteiche), ha risposto al questionario inviato ai fornitori di materie prime. FEDIOL ha dichiarato che le importazioni dai paesi interessati hanno determinato una riduzione della domanda di olio di colza in tutta l'Unione, con una riduzione di oltre 1 milione di tonnellate tra il 2009 e il 2011.

(168)

La Federazione ritiene che l'istituzione di misure avrà un effetto positivo sull'industria fornitrice nell'UE perché aumenterà l'utilizzo delle capacità. Qualunque aumento della domanda per l'olio di colza avrebbe effetto sul settore dei mangimi composti, che sono un residuo della produzione di olio di colza, e sul settore agricolo nell'UE in quanto produttore di semi di colza.

(169)

Le prove ricevute dimostrano pertanto che l'imposizione di misure sarebbe nell'interesse dei fornitori di materie prime nell'Unione.

5.   Conclusione sull'interesse dell'Unione

(170)

L'istituzione di misure nei confronti delle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia sarebbe chiaramente nell'interesse dell'industria dell'Unione. Essa consentirebbe all'industria dell'Unione di crescere e di iniziare a riprendersi dal pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping. Se invece non fossero istituite misure, la situazione economica dell'industria dell'Unione continuerebbe a deteriorarsi e altri operatori cesserebbero l'attività. Anche se non è stato possibile trarre nessuna conclusione chiara riguardo agli utilizzatori e agli importatori, l'istituzione di misure dovrebbe essere nell'interesse dei fornitori di materie prime.

(171)

Non vi sono ragioni convincenti che dimostrino che l'istituzione di misure antidumping provvisorie sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia sarebbe contraria all'interesse dell'Unione.

G.   MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

(172)

Viste le conclusioni raggiunte riguardo al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione, è opportuno istituire misure antidumping provvisorie per impedire che le importazioni oggetto di dumping continuino a recare pregiudizio all'industria dell'Unione.

1.   Livello di eliminazione del pregiudizio

(173)

Allo scopo di stabilire il livello delle misure, si è tenuto conto dei margini di dumping rilevati e dell'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dai produttori dell'Unione, senza superarli.

(174)

Nel calcolare il dazio necessario per eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole, si è ritenuto che le eventuali misure debbano essere tali da consentire all'industria dell'Unione di coprire i propri costi di produzione e di ottenere un profitto al lordo delle imposte pari a quello che sarebbe ragionevole attendersi in condizioni di concorrenza normali, vale a dire in assenza di importazioni oggetto di dumping.

(175)

A tale scopo può essere considerato adeguato un margine di profitto del 15% sul fatturato, margine che l'industria dell'Unione avrebbe potuto verosimilmente ottenere in assenza di pratiche di dumping pregiudizievoli, come risulta della precedente inchiesta relativa alle importazioni dagli Stati Uniti d'America in cui tale livello è stato ritenuto ragionevole per garantire a lungo termine gli investimenti produttivi di questa industria.

(176)

Partendo da queste premesse è stato calcolato un prezzo non pregiudizievole del prodotto simile per l'industria dell'Unione. Tale prezzo non pregiudizievole è stato ottenuto adeguando i prezzi di vendita dei produttori dell'Unione inclusi nel campione per tenere conto dei profitti/delle perdite reali durante il periodo dell'inchiesta e aggiungendo il margine di utile sopraindicato.

(177)

L'aumento di prezzo necessario è stato determinato confrontando la media ponderata dei prezzi all'importazione dei produttori esportatori dei paesi interessati inclusi nel campione, utilizzata per calcolare l'undercutting dei prezzi, e il prezzo non pregiudizievole del prodotto simile venduto sul mercato dell'Unione dall'industria dell'Unione inclusa nel campione durante il PI. L'eventuale differenza risultante dal confronto è stata quindi espressa in percentuale del valore totale CIF all'importazione.

2.   Misure provvisorie

(178)

A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, i dazi antidumping provvisori nei confronti delle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia vanno istituiti secondo la regola del dazio inferiore, ossia il valore più basso tra i due margini di dumping o di pregiudizio calcolato.

(179)

Le aliquote dei dazi antidumping sono state fissate confrontando i margini di eliminazione del pregiudizio e i margini di dumping. Di conseguenza, le aliquote del dazio antidumping, espresse in percentuale sul prezzo CIF alla frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono le seguenti:

Paese

Società

Margine di dumping provvisorio

Margine di pregiudizio provvisorio

Dazio antidumping provvisorio

Argentina

Aceitera General Deheza S.A., General Deheza, Rosario

10,6%

27,8%

10,6%

 

Bunge Argentina S.A., Buenos Aires

10,6%

27,8%

10,6%

 

Louis Dreyfus Commodities S.A., Buenos Aires

7,2%

30,9%

7,2%

 

Molinos Río de la Plata S.A., Buenos Aires

6,8%

31,8%

6,8%

 

Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.F.I.C.I. y A., Bahia Blanca

6,8%

31,8%

6,8%

 

Vicentin S.A.I.C., Avellaneda

6,8%

31,8%

6,8%

 

Altre società che hanno collaborato

7,9%

31%

7,9%

 

Tutte le altre società

10,6%

31,8%

10,6%

Indonesia

PT. Ciliandra Perkasa, Jakarta

0,0%

 

0,0%

 

PT. Musim Mas, Medan

2,8%

23,3%

2,8%

 

PT. Pelita Agung Agrindustri, Medan

5,3%

27,1%

5,3%

 

PT Wilmar Bioenergi Indonesia, Medan

9,6%

26,4%

9,6%

 

PT Wilmar Nabati Indonesia, Medan

9,6%

26,4%

9,6%

 

Altre società che hanno collaborato

6,5%

25,3%

6,5%

 

Tutte le altre società

9,6%

27,1%

9,6%

(180)

Tuttavia, poiché il dazio antidumping si applicherà anche alle miscele che comprendono biodiesel (in proporzione al loro contenuto in peso di biodiesel), oltre che al biodiesel puro, è più preciso e più idoneo alla corretta attuazione del dazio da parte delle autorità doganali degli Stati membri esprimere il dazio come importo fisso in euro per tonnellata netta e applicare tale importo al biodiesel puro importato, o alla quantità di biodiesel presente nella miscela.

(181)

Le aliquote del dazio antidumping applicate a titolo individuale alle società specificate nel presente regolamento sono state calcolate in base ai risultati della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione delle società interessate constatata durante l'inchiesta. Tali aliquote del dazio (diversamente dal dazio unico per l'intero paese, applicabile a "tutte le altre società") sono quindi applicabili esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario dei paesi interessati e fabbricato da quelle società, cioè dalle specifiche persone giuridiche menzionate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da altre società non espressamente menzionate nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all'aliquota del dazio applicabile a "tutte le altre società".

(182)

Eventuali richieste di applicazione di queste aliquote individuali del dazio antidumping (ad esempio in seguito a un cambiamento della denominazione sociale o all'istituzione di nuove entità produttive o di vendita) vanno immediatamente inviate alla Commissione (8), complete di tutte le informazioni pertinenti, in particolare dell'indicazione di eventuali modifiche delle attività della società riguardanti la produzione e le vendite sul mercato interno e all'esportazione e connesse ad esempio al cambiamento della denominazione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Il regolamento potrà se opportuno essere modificato aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote di dazio individuali.

(183)

La Commissione ha reso soggette a registrazione le importazioni del prodotto in esame originario dei paesi interessati con il regolamento (UE) N. 79/2013 del 28 gennaio 2013 in vista della possibile applicazione retroattiva di misure antidumping, a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base. Per il momento a questo stadio del procedimento non è stata presa nessuna decisione in merito all'eventuale applicazione retroattiva delle misure antidumping.

H.   DISPOSIZIONE FINALE

(184)

A fini di buona amministrazione, le parti interessate che si sono manifestate entro il termine specificato nell'avviso di apertura possono presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere un'audizione entro un mese dalla data di pubblicazione del presente regolamento. I risultati in materia di imposizione di dazi, raggiunti ai fini del presente regolamento, sono provvisori, e possono essere riesaminati ai fini di qualunque misura definitiva,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o di gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, in forma pura o incorporati in una miscela, originari di Argentina e Indonesia, attualmente classificabili ai codici NCex 1516 20 98 (codici TARIC 1516209821, 1516209829 e 1516209830), ex 1518 00 91 (codici TARIC 1518009121, 1518009129 e 1518009130), ex 1518 00 95 (codice TARIC 1518009510), ex 1518 00 99 (codici TARIC 1518009921, 1518009929 e 1518009930), ex 2710 19 43 (codici TARIC 2710194321, 2710194329 e 2710194330), ex 2710 19 46 (codici TARIC 2710194621, 2710194629 e 2710194630), ex 2710 19 47 (codici TARIC 2710194721, 2710194729 e 2710194730), 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, ex 3824 90 97 (codici TARIC 3824909701, 3824909703 e 3824909704), 3826 00 10 ed ex 3826 00 90 (codici TARIC 3826009011, 3826009019 e 3826009030).

2.   Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabile al prodotto di cui al paragrafo 1 fabbricato dalle società di seguito elencate sono le seguenti:

Paese

Società

Aliquota del dazio antidumping provvisorio

Euro per tonnellata netta

Codice addizionale TARIC

Argentina

Aceitera General Deheza S.A., General Deheza, Rosario; Bunge Argentina S.A., Buenos Aires

104,92

B782

 

Louis Dreyfus Commodities S.A., Buenos Aires

69,16

B783

 

Molinos Río de la Plata S.A., Buenos Aires; Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.F.I.C.I. y A., Bahia Blanca; Vicentin S.A.I.C., Avellaneda

65,24

B784

 

Altre società che hanno collaborato:

Cargill S.A.C.I., Buenos Aires; Unitec Bio S.A., Buenos Aires; Viluco S.A., Tucuman

75,97

B785

 

Tutte le altre società

104,92

B999

Indonesia

PT Ciliandra Perkasa, Jakarta

0

B786

 

PT Musim Mas, Medan

24,99

B787

 

PT Pelita Agung Agrindustri, Medan

45,65

B788

 

PT Wilmar Bioenergi Indonesia, Medan; PT Wilmar Nabati Indonesia, Medan

83,84

B789

 

Altre società che hanno collaborato:

PT Cermerlang Energi Perkasa, Jakarta

57,14

B790

 

Tutte le altre società

83,84

B999

3.   Il dazio antidumping sulle miscele si applica proporzionalmente al tenore totale nella miscela, in peso, di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o di gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile (tenore di biodiesel).

4.   Qualora le merci siano state danneggiate prima dell'immissione in libera pratica e, di conseguenza, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia calcolato proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana a norma dell'articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 (9) della Commissione, il dazio antidumping, calcolato sulla base degli importi di cui sopra, è ridotto di una percentuale corrispondente alla riduzione proporzionale del prezzo effettivamente pagato o pagabile.

5.   L'immissione in libera pratica nell'Unione europea del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

6.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in tema di dazi doganali.

Articolo 2

1.   Fatte salve le disposizioni dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e delle considerazioni in base ai quali è stato adottato il presente regolamento, presentare osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2.   Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, le parti interessate possono presentare osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese dalla data della sua entrata in vigore.

Articolo 3

1.   Si dispone che le autorità doganali sospendano la registrazione delle importazioni istituita in conformità all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 79/2013 della Commissione.

2.   I dati raccolti riguardo a prodotti immessi in consumo non oltre novanta giorni prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono conservati fino all'entrata in vigore di eventuali misure definitive o fino alla chiusura del presente procedimento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU C 260 del 29.8.2012, pag. 8.

(3)  GU L 27 del 29.1.2013, pag. 10.

(4)  GU C 342 del 10.11.2012, pag. 12.

(5)  Presso le sedi di WET BV sono stati inoltre verificati i conti di altre società del gruppo WILMAR situate in Europa: WILMAR Italia SrL, Milano, Italia; Oxem Oleo, Mezzana Bigli, Italia.

(6)  Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, come modificato, in particolare dal regolamento (CE) n. 1602/2000 della Commissione, articoli da 291 a 300.

(7)  Per tale Stato membro il biodiesel fabbricato a partire dal distillato di acidi grassi di palma (PFAD) va conteggiato "doppio", ossia il contributo dei biocarburanti prodotti da PFAD è considerato equivalente al doppio di quello di altri biocarburanti. La quantità di questo biodiesel da miscelare al diesel minerale è dunque la metà. Il biodiesel "doppio" è più caro rispetto al biodiesel normale a conteggio semplice, di conseguenza al cliente è richiesto un premio. Tuttavia, è una prassi nazionale che per il biodiesel "doppio" il cliente dovrà pagare il premio solo dopo la certificazione da parte del governo che il biodiesel risponde a tutti i criteri per essere qualificato come tale. Una volta che il governo ha rilasciato il certificato, l'importatore collegato può inviare una fattura separata al cliente per il saldo del premio da versare.

(8)  Commissione europea, Direzione generale del Commercio, Direzione H, 1049 Bruxelles, Belgio.

(9)  Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).


28.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 141/26


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 491/2013 DELLA COMMISSIONE

del 27 maggio 2013

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

15,0

MA

56,4

TN

54,8

TR

67,0

ZZ

48,3

0707 00 05

AL

27,7

MK

25,8

TR

132,0

ZZ

61,8

0709 93 10

MA

110,7

TR

129,1

ZZ

119,9

0805 10 20

EG

49,5

IL

71,8

MA

62,2

ZZ

61,2

0805 50 10

AR

107,2

TR

111,4

ZA

98,7

ZZ

105,8

0808 10 80

AR

155,2

BR

95,6

CL

113,1

CN

90,5

MK

42,6

NZ

124,1

US

207,5

ZA

106,5

ZZ

116,9

0809 29 00

US

557,8

ZZ

557,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DIRETTIVE

28.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 141/28


DIRETTIVA 2013/12/UE DEL CONSIGLIO

del 13 maggio 2013

che adatta la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’efficienza energetica, in conseguenza dell’adesione della Repubblica di Croazia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il trattato di adesione della Croazia, in particolare l’articolo 3, paragrafo 4,

visto l’atto di adesione della Croazia, in particolare l’articolo 50,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 50 dell’atto di adesione della Croazia, quando gli atti delle istituzioni adottati anteriormente all’adesione richiedono adattamenti in conseguenza dell’adesione e gli adattamenti necessari non sono contemplati in tale atto di adesione o nei suoi allegati, laddove l’atto iniziale non è stato adottato dalla Commissione il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta gli atti a tal fine necessari.

(2)

Come risulta dall’atto finale della conferenza che ha elaborato e adottato il trattato di adesione della Croazia, le Alte parti contraenti hanno raggiunto un accordo politico su una serie di adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni, resi necessari dall’adesione, e hanno invitato il Consiglio e la Commissione ad adottare detti adattamenti prima dell’adesione, integrandoli e aggiornandoli, all’occorrenza, per tener conto dell’evoluzione del diritto dell’Unione.

(3)

La direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), impone agli Stati membri di definire obiettivi nazionali indicativi in materia di efficienza energetica tenendo conto del consumo energetico dell’Unione nel 2020.

(4)

In considerazione dell’adesione della Croazia, è necessario apportare un adattamento tecnico alle proiezioni sul consumo energetico dell’Unione nel 2020 per rispecchiare il consumo in 28 Stati membri. Le proiezioni realizzate nel 2007 indicano un consumo di energia primaria nel 2020 pari a 1 842 Mtoe per i 27 Stati membri. Le stesse proiezioni indicano un consumo di energia primaria nel 2020 pari a 1 853 Mtoe per i 28 Stati membri, compresa quindi la Croazia. Una riduzione del 20 % corrisponde a un consumo di 1 483 Mtoe nel 2020 ovvero a una riduzione di 370 Mtoe rispetto alle proiezioni. Tale adattamento tecnico è necessario perché la direttiva 2012/27/UE sia applicabile in Croazia.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2012/27/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2012/27/UE è modificata conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Le modifiche specificate nell’allegato della presente direttiva lasciano impregiudicato il termine previsto dall’articolo 28, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2012/27/UE.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore subordinatamente all’entrata in vigore del trattato di adesione della Croazia alla data di entrata in vigore dello stesso.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

S. COVENEY


(1)  GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1.


ALLEGATO

L’articolo 3 della direttiva 2012/27/UE è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

del fatto che nel 2020 il consumo energetico dell’Unione non deve essere superiore a 1 483 Mtoe di energia primaria o non superiore a 1 086 Mtoe di energia finale;»

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Entro il 30 giugno 2014 la Commissione valuta i progressi compiuti e se l’Unione sia in grado di raggiungere un consumo energetico non superiore a 1 483 Mtoe di energia primaria e/o non superiore a 1 086 Mtoe di energia finale entro il 2020.»;

c)

al paragrafo 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

confronta i risultati di cui alle lettere da a) a c) con l’entità del consumo energetico che sarebbe necessario per raggiungere un consumo energetico non superiore a 1 483 Mtoe di energia primaria e/o non superiore a 1 086 Mtoe di energia finale nel 2020.»


28.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 141/30


DIRETTIVA 2013/13/UE DEL CONSIGLIO

del 13 maggio 2013

che adegua determinate direttive in materia di fiscalità a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il trattato di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

visto l'atto di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 50,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 50 dell'atto di adesione della Croazia, quando gli atti delle istituzioni adottati anteriormente all'adesione richiedono adattamenti a motivo dell'adesione e gli adattamenti necessari non sono contemplati in detto atto di adesione o negli allegati dello stesso, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta gli atti necessari a tal fine se l'atto iniziale non è stato adottato dalla Commissione.

(2)

Come risulta dall'atto finale della conferenza che ha elaborato e adottato il trattato di adesione della Croazia, le Alte Parti contraenti hanno raggiunto un accordo politico su una serie di adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni, resi necessari dall'adesione, e hanno invitato il Consiglio e la Commissione ad adottare detti adattamenti prima dell'adesione, integrandoli e aggiornandoli, all'occorrenza, per tener conto dell'evoluzione del diritto dell'Unione.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza le direttive 83/182/CEE (1), 2003/49/CE (2), 2008/7/CE (3), 2009/133/CE (4) e 2011/96/UE (5),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Le direttive 83/182/CEE, 2003/49/CE, 2008/7/CE, 2009/133/CE e 2011/96/UE sono modificate conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro la data di adesione della Croazia all'Unione, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano le disposizioni suddette a decorrere dalla data di adesione della Croazia all'Unione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Croazia, alla data di entrata in vigore dello stesso.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

S. COVENEY


(1)  Direttiva 83/182/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'interno della Comunità in materia d'importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto (GU L 105 del 23.4.1983, pag. 59).

(2)  Direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi (GU L 157 del 26.6.2003, pag. 49).

(3)  Direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 46 del 21.2.2008, pag. 11).

(4)  Direttiva 2009/133/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, alle scissioni parziali, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi e al trasferimento della sede sociale di una SE e di una SCE tra Stati membri (GU L 310 del 25.11.2009, pag. 34).

(5)  Direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU L 345 del 29.12.2011, pag. 8).


ALLEGATO

1.

Nell'allegato della direttiva 83/182/CEE è aggiunto quanto segue:

«CROAZIA

poseban porez na motorna vozila (Zakon o posebnom porezu na motorna vozila(Narodne novine broj 15/13)».

2.

La direttiva 2003/49/CE è così modificata:

a)

all'articolo 3, lettera a), punto iii), dopo la voce relativa alla Francia è inserito quanto segue:

«—

porez na dobit in Croatia,»;

b)

nell'allegato è aggiunta la lettera seguente:

«z)

le società di diritto croato denominate “dioničko društvo”, “društvo s ograničenom odgovornošću”, e altre società costituite conformemente al diritto croato e soggette all'imposta croata sugli utili».

3.

Nell'allegato I della direttiva 2008/7/CE è inserito il punto seguente:

«11 bis)

le società di diritto croato denominate:

i)

dioničko društvo

ii)

društvo s ograničenom odgovornošću».

4.

L'allegato I della direttiva 2009/133/CE è così modificato:

a)

nella parte A è inserita la lettera seguente:

«k bis)

le società di diritto croato denominate “dioničko društvo”, “društvo s ograničenom odgovornošću”, e altre società costituite conformemente al diritto croato e soggette all'imposta croata sugli utili;»

b)

nella parte B dopo la voce relativa alla Francia è inserito quanto segue:

«—

porez na dobit in Croazia,».

5.

L'allegato I della direttiva 2011/96/UE è così modificato:

a)

nella parte A è inserita la lettera seguente:

«k bis)

le società di diritto croato denominate “dioničko društvo”, “društvo s ograničenom odgovornošću”, e altre società costituite conformemente al diritto croato e soggette all'imposta croata sugli utili;»

b)

nella parte B dopo la voce relativa alla Francia è inserito quanto segue:

«—

porez na dobit in Croazia,».


DECISIONI

28.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 141/32


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 aprile 2013

destinata a Cipro, relativa a misure specifiche per ripristinare la stabilità finanziaria e la crescita sostenibile

(2013/236/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 136, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 126, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 136, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) prevede la possibilità di adottare misure concernenti gli Stati membri la cui moneta è l’euro per contribuire al buon funzionamento dell’unione economica e monetaria.

(2)

Il 13 luglio 2010 il Consiglio ha adottato una decisione a norma dell’articolo 126, paragrafo 6, TFUE sull’esistenza di un disavanzo eccessivo a Cipro (1), e ha rivolto una raccomandazione a Cipro a norma dell’articolo 126, paragrafo 7, TFUE per porre fine alla situazione di disavanzo pubblico eccessivo, in cui si dichiara che le autorità cipriote devono porre fine alla situazione attuale di disavanzo eccessivo il più rapidamente possibile ed entro il 2012.

(3)

La raccomandazione del Consiglio del 10 luglio 2012 sul programma nazionale di riforma 2012 di Cipro e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità di Cipro 2012-2015 (2) invita, tra l’altro, Cipro ad adottare misure supplementari per conseguire una correzione duratura del disavanzo eccessivo nel 2012, garantire progressi sufficienti verso il raggiungimento del parametro di riferimento per la riduzione del debito, rafforzare le disposizioni regolamentari per l’efficace ricapitalizzazione degli istituti finanziari e migliorare la competitività.

(4)

Cipro ha subito pressioni sempre più forti sui mercati finanziari a mano a mano che aumentavano le preoccupazioni in merito alla sostenibilità delle sue finanze pubbliche riguardanti, tra l’altro, le necessarie significative misure di sostegno pubblico al settore finanziario indebolito. Alcuni squilibri sono dovuti a effetti di ricaduta negativa della crisi dell’area dell’euro, tra cui gli sviluppi in Grecia. Altri squilibri, come specificato nell’esame approfondito del 2012 della Commissione per Cipro e nella raccomandazione del Consiglio del 10 luglio 2012, sono di natura interna e più duratura. A seguito di ribassi consecutivi del rating dei titoli di Stato ciprioti da parte delle agenzie di rating, il paese non è più stato in grado di rifinanziarsi a tassi che fossero compatibili con la sostenibilità delle finanze pubbliche a lungo termine. In parallelo il settore bancario si è visto sempre più preclusa la possibilità di finanziarsi sui mercati internazionali e i principali istituti finanziari si sono ritrovati notevolmente sottocapitalizzati.

(5)

A fronte di queste difficoltà economiche e finanziarie gravemente avverse, il 25 giugno 2012 le autorità cipriote hanno chiesto ufficialmente assistenza finanziaria sotto forma di un prestito del Fondo europeo di stabilità finanziaria/meccanismo europeo di stabilità (MES) e del Fondo monetario internazionale (FMI) per favorire il ritorno dell’economia di Cipro a una crescita sostenibile, garantendo il buon funzionamento del sistema bancario e tutelando la stabilità finanziaria dell’Unione e dell’area dell’euro. Il 27 giugno 2012 l’Eurogruppo ha invitato la Commissione ad approvare, di concerto con la Banca centrale europea (BCE), le autorità cipriote e l’FMI, un programma di aggiustamento macroeconomico per Cipro, comprensivo del suo fabbisogno di finanziamenti, e a prendere gli opportuni provvedimenti per tutelare la stabilità finanziaria nel presente contesto estremamente critico, in cui si rischiano effetti di ricaduta delle turbolenze sul mercato del debito sovrano. Il 25 marzo 2013 l’Eurogruppo ha raggiunto un accordo politico con le autorità cipriote sugli elementi fondamentali del programma di aggiustamento macroeconomico, che sanciva l’obbligo di ristrutturare e ridimensionare il settore bancario e di intensificare gli sforzi in termini di risanamento di bilancio, riforme strutturali e privatizzazioni. Inoltre, la ricapitalizzazione delle due maggiori banche doveva provenire esclusivamente dalle banche stesse (vale a dire da azionisti, obbligazionisti e depositanti).

(6)

Data la situazione attuale, Cipro dovrebbe adottare un pacchetto politico globale da attuare nell’ambito di un programma triennale di aggiustamento macroeconomico che vada dal secondo trimestre 2013 al primo trimestre 2016.

(7)

L’ampio pacchetto politico dovrebbe mirare a ripristinare la fiducia dei mercati finanziari, a ristabilire solidi equilibri macroeconomici e a rilanciare una crescita sostenibile dell’economia. Il pacchetto deve essere articolato in tre pilastri. Il primo pilastro dovrebbe consistere in una strategia del settore finanziario volta a ristrutturare e ridimensionare gli istituti finanziari e a rafforzare la vigilanza del settore, cercando inoltre di ovviare alla mancanza di capitale e di liquidità. Il secondo pilastro dovrebbe consistere in un’ambiziosa strategia di risanamento di bilancio concentrato nel primo periodo, da attuare in particolare attraverso misure volte a ridurre la spesa primaria corrente, ad aumentare le entrate pubbliche, a migliorare il funzionamento del settore pubblico e a mantenere il risanamento di bilancio a medio termine, riducendo al minimo le ripercussioni sulle persone svantaggiate e mantenendo il buon impiego dei fondi strutturali e degli altri fondi dell’Unione. Il terzo pilastro dovrebbe consistere in un ambizioso programma di riforme strutturali volto a favorire la competitività e una crescita equilibrata e sostenibile che consenta di correggere gli squilibri macroeconomici, in particolare attraverso la riforma del sistema di indicizzazione salariale, in consultazione con le parti sociali, e l’eliminazione degli ostacoli al buon funzionamento dei mercati. Ricordando l’accordo politico del 28 febbraio 2013 in merito a una raccomandazione del Consiglio sull’istituzione di una garanzia per i giovani, occorre salvaguardare le opportunità per i giovani e le loro prospettive di occupabilità.

(8)

Secondo le previsioni invernali aggiornate del 2012 dei servizi della Commissione relative alla crescita del PIL nominale (– 0,5 % nel 2012, – 8,2 % nel 2013, – 2,9 % nel 2014, 2,6 % nel 2015 e 3,7 % nel 2016), il rapporto debito pubblico/PIL ammonterebbe all’87 % nel 2012, al 109 % nel 2013, al 123 % nel 2014, al 126 % nel 2015 e al 122 % nel 2016. Il rapporto debito pubblico/PIL, quindi, aumenterebbe rapidamente fino al 2015 per poi cominciare a diminuire e arrivare al 105 % (stima) nel 2020. Le dinamiche del debito sono influenzate da diverse operazioni fuori bilancio. Secondo le previsioni invernali aggiornate del 2013 dei servizi della Commissione relative alla crescita del PIL nominale, il saldo primario delle amministrazioni pubbliche registrerà un disavanzo di 395 milioni di EUR (2,4 % del PIL) nel 2013, un disavanzo di 678 milioni di EUR (4,3 % del PIL) nel 2014, un disavanzo di 344 milioni di EUR (2,1 % del PIL) nel 2015 e un avanzo di 204 milioni di EUR (1,2 % del PIL) nel 2016.

(9)

Rafforzare la resilienza a lungo termine del settore bancario cipriota è di fondamentale importanza per ripristinare la stabilità finanziaria nel paese e conseguentemente, viste le forti interconnessioni, tutelare la stabilità finanziaria nell’intera area dell’euro. Sono in corso una ristrutturazione e un ridimensionamento radicale del settore bancario cipriota. La Camera dei Rappresentanti cipriota ha adottato una normativa che istituisce un quadro globale per il risanamento e la risoluzione degli istituti di credito. Tale nuovo quadro è stato utilizzato per ridimensionare immediatamente, e in modo significativo, il settore bancario cipriota, la cui liquidità è stata preservata mediante l’imposizione di misure amministrative temporanee, compresi i controlli dei movimenti di capitali.

(10)

L’attuazione di riforme globali e ambiziose a livello finanziario, di bilancio e strutturale dovrebbe tutelare la sostenibilità a medio termine del debito pubblico cipriota.

(11)

La Commissione dovrebbe verificare a intervalli regolari, in collaborazione con la BCE e, se del caso, con l’FMI, la rigorosa attuazione del programma di aggiustamento macroeconomico di Cipro attraverso missioni e relazioni periodiche, su base trimestrale, delle autorità cipriote.

(12)

Durante l’intero periodo di attuazione dell’ampio pacchetto politico di Cipro, la Commissione dovrebbe fornire ulteriore consulenza politica e assistenza tecnica in settori specifici.

(13)

Le autorità cipriote dovrebbero coinvolgere, conformemente alle norme e alle prassi nazionali in vigore, le parti sociali e le organizzazioni della società civile nella preparazione, nell’attuazione, nel monitoraggio e nella valutazione del programma di aggiustamento macroeconomico.

(14)

Qualsiasi forma di assistenza finanziaria erogata a Cipro per contribuire all’attuazione delle misure previste dal programma di aggiustamento macroeconomico dovrebbe essere conforme alle politiche e ai requisiti giuridici dell’Unione, in particolare al quadro di governanza economica dell’Unione. Qualsiasi intervento a sostegno degli istituti finanziari dovrebbe essere condotto in conformità delle regole dell’Unione in materia di concorrenza. La Commissione dovrebbe garantire che tutte le misure disposte in un memorandum d’intesa nell’ambito dell’assistenza finanziaria richiesta al MES siano totalmente coerenti con la presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Per riportare l’economia nazionale sulla via della crescita sostenibile e della stabilità finanziaria e di bilancio, Cipro attua con rigore un programma di aggiustamento macroeconomico («programma»), i cui principali elementi sono indicati all’articolo 2 della presente decisione. Il programma mira a scongiurare i rischi specifici che la situazione di Cipro comporta per la stabilità finanziaria dell’area dell’euro e a ripristinare rapidamente una situazione economica e finanziaria sana e sostenibile nel paese nonché la sua capacità di finanziarsi integralmente sui mercati finanziari internazionali. Il programma tiene debitamente conto delle raccomandazioni del Consiglio rivolte a Cipro a norma degli articoli 121, 126, 136 e 148 TFUE e delle azioni adottate da Cipro per ottemperarvi, mirando allo stesso tempo ad ampliare, rafforzare e approfondire le necessarie misure politiche.

2.   La Commissione esamina, di concerto con la BCE e, ove opportuno, con l’FMI, i progressi registrati da Cipro nell’attuazione del programma. Cipro collabora pienamente con la Commissione e la BCE. In particolare, il paese fornisce loro tutte le informazioni che ritengano necessarie per la sorveglianza del programma.

3.   La Commissione, di concerto con la BCE e, se del caso, con l’FMI, esamina insieme alle autorità cipriote le modifiche e gli aggiornamenti da apportare eventualmente al programma per tenere debitamente conto, fra l’altro, di ogni eventuale forte discrepanza tra le previsioni macroeconomiche e di bilancio e i dati effettivi (compresa l’occupazione), delle ricadute negative e degli shock macroeconomici e finanziari.

Per garantire un’agevole attuazione del programma e contribuire a una correzione sostenibile degli squilibri, la Commissione fornisce costantemente orientamenti e consulenze sulle riforme di bilancio, strutturali e dei mercati finanziari.

La Commissione valuta a intervalli regolari l’impatto economico del programma e raccomanda le correzioni necessarie al fine di rafforzare la crescita e la creazione di posti di lavoro, assicurare il risanamento di bilancio necessario e ridurre al minimo gli effetti sociali deleteri.

Articolo 2

1.   I principali obiettivi del programma sono: ripristinare la solidità del settore bancario cipriota, continuare il processo di risanamento di bilancio e attuare riforme strutturali a favore della competitività e di una crescita equilibrata e sostenibile.

2.   Cipro persegue il risanamento di bilancio in conformità degli impegni cui deve far fronte nell’ambito della procedura per i disavanzi eccessivi tramite misure permanenti di elevata qualità e riducendo al minimo l’impatto sulle persone svantaggiate.

3.   Cipro adotta le misure di cui ai paragrafi da 4 a 15.

4.   Cipro è pronta a prendere misure di risanamento aggiuntive per portare il prima possibile il disavanzo al di sotto del 3 % del PIL. Nello specifico, in caso di entrate insufficienti o di una spesa sociale più elevata dovuta a effetti macroeconomici negativi, il governo cipriota è pronto a prendere misure supplementari, compresa una riduzione della spesa discrezionale, per garantire il conseguimento degli obiettivi del programma, riducendo al minimo l’impatto sulle persone svantaggiate. Nel corso del periodo di riferimento del programma, le entrate di cassa superiori alle proiezioni, compresi eventuali guadagni imprevisti, sono accantonate o utilizzate per ridurre il debito. Per converso, i superamenti dei risultati possono ridurre, nella misura in cui sono considerati permanenti, la necessità di misure aggiuntive negli anni successivi.

5.   Cipro salvaguarda la corretta attuazione dei fondi strutturali e degli altri fondi dell’Unione.

6.   Per ripristinare la solidità del settore finanziario, Cipro continua a riformare e a ristrutturare radicalmente il settore bancario e a rafforzare le banche solvibili ricostituendone il capitale, ovviando ai loro problemi di liquidità e aumentando la vigilanza. Il programma prevede le misure e i risultati seguenti:

a)

garantire un monitoraggio rigoroso delle condizioni di liquidità del settore bancario. Le restrizioni temporanee imposte di recente sulla libera circolazione del capitale (tra cui limitazioni per prelievi in contanti, pagamenti elettronici e trasferimenti all’estero) sono oggetto di un attento monitoraggio, affinché i controlli rimangano in vigore solo per il tempo strettamente necessario per prevenire rischi seri e immediati per la stabilità finanziaria. I piani di finanziamento e di capitalizzazione a medio termine delle banche nazionali che dipendono dai finanziamenti della banca centrale o che ricevono aiuti di Stato dovrebbero riflettere in modo realistico la riduzione della leva finanziaria prevista nel settore bancario e ridurre la dipendenza dai prestiti delle banche centrali, evitando al tempo stesso vendite di emergenza delle attività e una stretta creditizia. I regolamenti sugli obblighi di liquidità minima sono aggiornati per evitare un’eccessiva futura concentrazione sullo stesso emittente;

b)

istituire una valutazione indipendente delle attività della Bank of Cyprus e della Cyprus Popular Bank e integrare rapidamente le operazioni della Cyprus Popular Bank nella Bank of Cyprus. La valutazione è completata rapidamente per consentire il completamento della conversione dei depositi in azionidella Bank of Cyprus;

c)

adottare i requisiti normativi necessari per quanto riguarda l’innalzamento del coefficiente minimo di adeguatezza patrimoniale core tier 1 al 9 % entro la fine del 2013;

d)

prendere provvedimenti per ridurre al minimo i costi per i contribuenti derivanti dalle ristrutturazioni bancarie. Prima che siano concesse misure di aiuto di Stato, gli istituti di credito commerciale e cooperativo sottocapitalizzati ricorrono per quanto possibile a fonti private per ottenere capitale. Prima che siano erogati gli aiuti di Stato, i piani di ristrutturazione sono approvati formalmente secondo le norme in materia di aiuti di Stato. Gli istituti di credito commerciale e cooperativo sottocapitalizzati possono richiedere, se altre misure non sono sufficienti, un aiuto alla ricapitalizzazione dallo Stato, secondo le procedure di aiuto di Stato;

e)

garantire la creazione di un registro dei crediti, il riesame e, eventualmente, la modifica dell’attuale quadro normativo sui processi di erogazione e gestione dei prestiti e l’adozione di una normativa volta a rafforzare la governanza delle banche commerciali;

f)

rafforzare la governanza delle banche, anche vietando l’erogazione di prestiti a membri indipendenti del consiglio di amministrazione o a parti collegate;

g)

massimizzare il recupero dei prestiti in sofferenza e ridurre al minimo gli incentivi all’inadempimento strategico dei mutuatari. Questo significa, tra l’altro, allentare i vincoli al sequestro delle garanzie nonché monitorare e gestire correttamente i prestiti in sofferenza. La Banca centrale di Cipro fornisce orientamenti sulla classificazione come «prestiti in sofferenza» di tutti quelli esigibili da più di novanta giorni;

h)

allineare la regolamentazione e la vigilanza degli istituti di credito cooperativo con quelle delle banche commerciali;

i)

accertare la redditività degli istituti di credito cooperativo e definire, in consultazione con la Commissione, la BCE e l’FMI, una strategia relativa alla futura struttura, al funzionamento e alla redditività del settore. L’attuazione della strategia dovrebbe essere terminata per la metà del 2015;

j)

rafforzare il monitoraggio dell’indebitamento delle imprese e delle famiglie e creare un quadro per una ristrutturazione mirata del debito del settore privato per facilitare nuovi prestiti e diminuire le restrizioni di credito;

k)

potenziare ulteriormente il quadro per la lotta al riciclaggio di denaro e garantire la totale trasparenza delle entità (persone giuridiche e altre forme giuridiche, quali i trust), in linea con le migliori prassi;

l)

introdurre la vigilanza obbligatoria sulla base dei livelli di capitalizzazione;

m)

integrare le prove di stress nella regolare vigilanza bancaria esterna; e

n)

mettere in atto un sistema unificato di dichiarazione dei dati per le banche e gli istituti finanziari.

7.   Nel 2013 le autorità cipriote applicano rigorosamente la legge di bilancio 2013 di Cipro, con ulteriori misure permanenti di almeno 351 milioni di EUR (2,1 % del PIL). Cipro attua, mediante misure legislative e di altro tipo, compresa se necessario la modifica della legge di bilancio 2013, le misure di risanamento supplementari. Cipro adotta le misure seguenti:

a)

per quanto riguarda la spesa, il bilancio comprende una riduzione di almeno 36 milioni di EUR della spesa per progetti abitativi, un’ulteriore riduzione modulata delle retribuzioni nel settore pubblico e la razionalizzazione di talune prestazioni sociali;

b)

per quanto riguarda le entrate, le misure supplementari comprendono aumenti delle imposte sulla proprietà, dell’aliquota legale dell’imposta sul reddito delle società, dell’aliquota per i redditi da interessi, dell’imposta a carico delle banche e delle tariffe dei servizi pubblici;

c)

una riforma del sistema tributario per gli autoveicoli, tenendo conto dei principi ecologici e con l’obiettivo di aumentare il gettito;

d)

misure volte a contenere la spesa sanitaria e a migliorare l’efficienza del settore in termini di costi rafforzando l’efficienza, la competitività e il rapporto costo/efficacia degli ospedali pubblici. Cipro introduce inoltre un sistema di ticket per un numero limitato di servizi medici e di prodotti farmaceutici; e

e)

la piena attuazione delle misure di risanamento adottate dal dicembre 2012.

8.   Dal 1o gennaio 2014 si applicano le seguenti misure:

a)

per quanto riguarda la spesa, il bilancio comprende: una riduzione degli esborsi complessivi per i trasferimenti sociali, che saranno resi più mirati perché fruttino almeno 28,5 milioni di EUR; un’ulteriore riduzione delle retribuzioni nella pubblica amministrazione e in tutto il settore pubblico in senso ampio; la soppressione della gratuità della tessera per i trasporti pubblici per studenti e pensionati; riforme strutturali nel settore dell’istruzione per ridurre la spesa salariale; e

b)

per quanto riguarda le entrate, il bilancio per il 2014 comprende: la proroga fino al 31 dicembre 2016 del contributo temporaneo sulle retribuzioni lorde nei settori pubblico e privato; aumenti dell’IVA; aumenti delle accise; un aumento dei contributi al regime generale di previdenza sociale.

9.   Per garantire la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche, Cipro attua riforme di bilancio-strutturali comprendenti, tra l’altro, le misure e i risultati seguenti:

a)

attuare le riforme del sistema pensionistico generale e di quello del settore pubblico per assicurarne la sostenibilità, garantendo al tempo stesso l’adeguatezza delle pensioni. All’occorrenza, le riforme saranno ulteriormente rafforzate;

b)

contenere l’aumento della spesa sanitaria per rafforzare la sostenibilità della struttura di finanziamento e l’efficienza della sanità pubblica;

c)

migliorare l’efficienza della spesa pubblica e il processo di bilancio per mezzo di un quadro di bilancio efficace a medio termine nell’ambito di una migliore gestione delle finanze pubbliche, totalmente conforme alla direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell’8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (3), e al trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell’unione economica e monetaria, firmato a Bruxelles il 2 marzo 2012;

d)

adottare un quadro giuridico e istituzionale adeguato per i partenariati pubblico-privato che sia strutturato secondo le migliori prassi;

e)

elaborare un programma volto a instaurare un solido sistema di governo societario per le imprese pubbliche e semipubbliche e avviare un piano di privatizzazione per contribuire a migliorare l’efficienza economica e a ripristinare la sostenibilità del debito;

f)

elaborare e attuare un piano globale di riforma per migliorare l’efficacia e l’efficienza della riscossione e dell’amministrazione delle imposte, comprese misure volte a tutelare l’applicazione integrale e tempestiva delle leggi e delle norme che disciplinano la cooperazione internazionale e lo scambio di informazioni in campo fiscale;

g)

riformare il regime d’imposta sui beni immobili;

h)

riformare la pubblica amministrazione per migliorarne il funzionamento e l’efficacia in termini di costi, in particolare rivedendo le dimensioni, le condizioni di lavoro e l’organizzazione funzionale del pubblico impiego per garantire l’uso efficiente delle risorse pubbliche e un servizio di qualità alla popolazione; e

i)

riformare la struttura generale e i livelli delle prestazioni previdenziali per garantire un uso efficiente delle risorse e un equilibrio adeguato tra l’assistenza sociale e gli incentivi al lavoro.

10.   Cipro attua una riforma del sistema di indicizzazione salariale, previa consultazione delle parti sociali e in linea con l’obiettivo di migliorare la competitività dell’economia e di riflettere l’andamento della produttività del lavoro. La prevista riforma dell’assistenza pubblica dovrebbe garantire che l’assistenza sociale funga da rete di sicurezza per assicurare un reddito minimo a chi non raggiunge un tenore di vita dignitoso, pur mantenendo gli incentivi al lavoro. Le eventuali modifiche del salario minimo sono introdotte in linea con gli sviluppi dell’economia e del mercato del lavoro e previa consultazione delle parti sociali.

11.   Cipro adotta le modifiche rimanenti della legislazione settoriale necessarie per attuare integralmente la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (4). Sono eliminati gli ostacoli ingiustificati sui mercati dei servizi, specie per quanto riguarda le professioni regolamentate. Il quadro di concorrenza è potenziato migliorando il funzionamento dell’autorità competente e rafforzando l’indipendenza e i poteri delle autorità normative nazionali.

12.   Entro la fine del 2014 Cipro riduce a meno di 2 000 l’arretrato in termini di rilascio di titoli di proprietà e definisce calendari garantiti per il rilascio di licenze edilizie e titoli di proprietà.

13.   Entro la fine del 2013 Cipro modifica la normativa sulla vendita forzata delle proprietà ipotecate e autorizza le aste private entro un termine il più breve possibile. Entro la fine del programma si accelera l’iter giudiziario e si smaltisce l’arretrato giudiziario.

14.   Cipro prende iniziative per aumentare la competitività del settore turistico, fra cui un riesame della pertinente strategia 2011-2015 in base a uno studio su come migliorare il modello commerciale del settore e un’analisi approfondita del modo migliore di garantire collegamenti aerei sufficienti con Cipro.

15.   Nel settore dell’energia, Cipro recepisce e applica integralmente il terzo pacchetto Energia. È inoltre elaborato un piano di sviluppo globale per il riordino del settore dell’energia cipriota, che comprende:

a)

un piano di realizzazione delle infrastrutture necessarie per lo sfruttamento del gas;

b)

le grandi linee del regime normativo e dell’organizzazione di mercato per il settore dell’energia e le esportazioni di gas;

c)

un piano volto a creare il quadro istituzionale per la gestione degli idrocarburi, compreso un fondo delle risorse destinato a ricevere e amministrare le entrate pubbliche provenienti dallo sfruttamento del gas in mare e costituito secondo le migliori prassi riconosciute a livello internazionale.

Articolo 3

La Repubblica di Cipro è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2013

Per il Consiglio

Il presidente

M. NOONAN


(1)  GU L 186 del 20.7.2012, pag. 30.

(2)  GU C 219 del 24.7.2012, pag. 13.

(3)  GU L 306 del 23.11.2011, pag. 41.

(4)  GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.


28.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 141/37


DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del 14 maggio 2013

che autorizza la Repubblica ceca e la Repubblica di Polonia ad applicare misure speciali di deroga all’articolo 5 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

(2013/237/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con lettere della Repubblica ceca protocollate dalla Commissione il 26 settembre 2011 e il 5 novembre 2012 e con lettera della Repubblica di Polonia protocollata dalla Commissione l’8 giugno 2012, la Repubblica ceca e la Repubblica di Polonia chiedevano di essere autorizzate ad applicare misure speciali di deroga all’articolo 5 della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda la costruzione e la manutenzione di ponti di confine e di tratti stradali comuni tra i due Stati membri.

(2)

In conformità all’articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera del 5 dicembre 2012, ha informato gli altri Stati membri delle richieste presentate dalla Repubblica ceca e dalla Repubblica di Polonia. Con lettera del 10 dicembre 2012 la Commissione ha comunicato alla Repubblica ceca e alla Repubblica di Polonia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l’esame della richiesta.

(3)

Per quanto riguarda le cessioni di beni o le prestazioni di servizi e gli acquisti intracomunitari di beni destinati alla manutenzione dei ponti di confine e dei tratti stradali comuni elencati nell’allegato I e la costruzione e successiva manutenzione dei ponti di confine elencati nell’allegato II, i ponti e i tratti stradali comuni nonché i rispettivi cantieri sono considerati interamente situati nel territorio della Repubblica ceca o della Repubblica di Polonia, in conformità a un accordo che dovrà essere concluso fra tali paesi sulla costruzione e la manutenzione dei ponti e sulla manutenzione dei tratti stradali comuni al confine ceco-polacco. In assenza di misure speciali, per ciascuna cessione di beni o prestazione di servizi e per ciascun acquisto intracomunitario di beni sarebbe necessario determinare se il luogo d’imposizione sia la Repubblica ceca o la Repubblica di Polonia. I lavori su un ponte di confine e su un tratto stradale comune effettuati nel territorio della Repubblica ceca sarebbero assoggettati all’imposta sul valore aggiunto (IVA) nella Repubblica ceca, mentre quelli effettuati nel territorio della Repubblica di Polonia sarebbero assoggettati all’IVA della Repubblica di Polonia.

(4)

Scopo della richiesta di deroga all’articolo 5 della direttiva 2006/112/CE è pertanto semplificare la procedura di riscossione dell’IVA con riguardo alla costruzione e alla manutenzione dei ponti di confine e dei tratti stradali comuni dei due Stati membri.

(5)

La deroga potrebbe incidere solo in misura trascurabile sull’importo complessivo delle entrate fiscali degli Stati membri riscosse allo stadio del consumo finale e non ha effetti negativi sulle risorse proprie dell’Unione derivanti dall’imposta sul valore aggiunto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Fatta salva l’entrata in vigore di un accordo che dovrà essere concluso dalla Repubblica ceca e dalla Repubblica di Polonia sulla manutenzione dei ponti e dei tratti stradali comuni al confine ceco-polacco di cui all’allegato I della presente decisione e sulla costruzione e successiva manutenzione dei ponti al confine ceco-polacco di cui all’allegato II della presente decisione, la Repubblica ceca e la Repubblica di Polonia sono autorizzate, in conformità agli articoli 2 e 3, ad applicare misure di deroga all’articolo 5 della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda la costruzione e la manutenzione di tali ponti di confine e tratti di strada comuni, tutti situati in parte nel territorio della Repubblica ceca e in parte nel territorio della Repubblica di Polonia.

2.   La presente autorizzazione si applica a tutti gli altri ponti e tratti di strada comuni che rientrano nell’ambito di applicazione dell’accordo di cui al paragrafo 1 attraverso uno scambio di note diplomatiche. Il comitato IVA, istituito ai sensi dell’articolo 398 della direttiva 2006/112/CE, deve esserne informato.

Articolo 2

In deroga all’articolo 5 della direttiva 2006/112/CE, i ponti di confine e i tratti stradali comuni della cui costruzione e manutenzione è responsabile la Repubblica ceca e, se del caso, i cantieri corrispondenti situati nel territorio della Repubblica di Polonia, sono considerati parte del territorio della Repubblica ceca ai fini delle cessioni di beni, delle prestazioni di servizi e degli acquisti intracomunitari di beni destinati alla costruzione o alla manutenzione di detti ponti e tratti stradali comuni.

Articolo 3

In deroga all’articolo 5 della direttiva 2006/112/CE, i ponti di confine e i tratti stradali comuni della cui costruzione e manutenzione è responsabile la Repubblica di Polonia e, se del caso, i cantieri corrispondenti situati nel territorio della Repubblica ceca sono considerati parte del territorio della Repubblica di Polonia ai fini delle cessioni di beni, delle prestazioni di servizi e degli acquisti intracomunitari di beni destinati alla costruzione o alla manutenzione di detti ponti e tratti stradali comuni.

Articolo 4

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della sua notificazione.

Articolo 5

La Repubblica ceca e la Repubblica di Polonia sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

M. NOONAN


(1)  GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.


ALLEGATO I

La Repubblica ceca è responsabile della manutenzione dei seguenti ponti e tratti stradali comuni al confine ceco-polacco:

1)

il ponte sul fiume Olecka Potok (Oleška) tra Jasnowice and Bukovec, nella sezione di confine I tra le pietre di confine 12/6 e I/13;

2)

il ponte (Wolności/Svobody) sul fiume Olza (Olše) tra Cieszyn e Český Těšín, nella sezione di confine I tra le pietre di confine I/86 e 86/1;

3)

il ponte (Przyjaźni/Družby) sul fiume Olza (Olše) tra Cieszyn e Český Těšín, nella sezione di confine I tra le pietre di confine 87/2 e I/88;

4)

il ponte sul fiume Piotrówka Potok (Petrůvka) tra Gołkowice e Závada, nella sezione di confine I tra le pietre di confine I/156 e 156/1;

5)

il ponte sul fiume Odra (Oder) tra Chałupki e Bohumín (sezione in cemento di un vecchio ponte), nella sezione di confine II tra le pietre di confine 7/4 e 7/5;

6)

il ponte sul fiume Odra (Oder) tra Chałupki e Bohumín (un nuovo ponte), nella sezione di confine II tra le pietre di confine 8/1 e 8/2;

7)

il ponte sul fiume Opawa (Opava) tra Wiechowice e Vávrovice, nella sezione di confine II tra le pietre di confine 71/4 e II/72;

8)

il ponte sul fiume Opawa (Opava) tra Dzierzkowice e Držkovce, nella sezione di confine II tra le pietre di confine 74/1 e 74/2;

9)

il ponte sul fiume Opawa (Opava) tra Branice e Úvalno, nella sezione di confine II tra le pietre di confine 85/4 e 85/5;

10)

il ponte sul fiume Opawica (Opavice) tra Krasne Pole e il quartiere di Krásné Loučky della città di Krnov, nella sezione di confine II tra le pietre di confine 97/11 e II/98;

11)

il ponte sul fiume Opawica (Opavice) tra Lenarcice e Linhartovy, nella sezione di confine II tra le pietre di confine 99/8 e 99/9;

12)

il ponte sul fiume Oleśnica Potok (Olešnice) tra Podlesie e Ondřejovice (presso il campo sportivo), nella sezione di confine II tra le pietre di confine 155/3a e 155/3b;

13)

il ponte sul fiume Oleśnica Potok (Olešnice) tra Podlesie e Ondřejovice (all’incrocio con la strada per Rejvíz), nella sezione di confine II tra le pietre di confine 155/9 e 155/10;

14)

il ponte sul fiume Oleśnica Potok (Olešnice) tra Podlesie e Ondřejovice (presso la fabbrica di macchinari di Ondřejovice), nella sezione di confine II tra le pietre di confine 157/8 e II/158a;

15)

il ponte sul fiume Orlica (Divoká Orlice) tra Niemojów e Bartošovice v Orlických horách, nella sezione di confine III tra le pietre di confine III/102 e III/103;

16)

il ponte sul fiume Orlica (Divoká Orlice) tra Mostowice e Orlické Záhoří, nella sezione di confine III tra le pietre di confine III/113 e III/114;

17)

il ponte sul fiume Orlica (Divoká Orlice) tra Lasówka e Orlické Záhoří, distretto catastale di Bedřichovka, nella sezione di confine III tra le pietre di confine 117/8 e III/118;

18)

il ponte sul fiume Lubota Potok (Oldřichovský potok) tra Kopaczów e Oldřichov na Hranicích, nella sezione di confine IV tra le pietre di confine IV/144 e 144/1;

19)

il ponte sul fiume Lubota Potok (Oldřichovský potok) tra Porajów e Hrádek nad Nisou, nella sezione di confine IV tra le pietre di confine 145/16 e IV/146;

20)

la strada tra Leszna Górna e Horní Lištná, nella sezione di confine I tra le pietre di confine I/60 e 60/3a, 60/3b, per una lunghezza di 0,333 km;

21)

la strada tra Chałupki e Šilheřovice, nella sezione di confine II tra le pietre di confine 11/4a, 11/4b e II/12, per una lunghezza di 0,671 km;

22)

la strada tra Kopaczów e Oldřichov na Hranicích, nella sezione di confine IV tra le pietre di confine IV/142 e 142/14a, 142/14b, per una lunghezza di 0,867 km.

La Repubblica di Polonia è responsabile della manutenzione dei seguenti ponti e tratti stradali comuni al confine ceco-polacco:

1)

il ponte sul fiume Olza (Olše) tra Cieszyn e Chotěbuz, nella sezione di confine I tra le pietre di confine 91/3 e 91/4;

2)

il ponte sul fiume Odra (Oder) tra Chałupki e Bohumín (sezione in acciaio di un vecchio ponte), nella sezione di confine II tra le pietre di confine 7/4 e 7/5;

3)

il ponte sul fiume Strachowicki Potok (Strahovický potok) tra Krzanowice e Rohov, nella sezione di confine II tra le pietre di confine 35/12 e 35/13;

4)

il ponte sul fiume Opawa (Opava) tra Boboluszki e Skrochovice, nella sezione di confine II tra le pietre di confine 81/8 e 81/9;

5)

il ponte sul fiume Opawica (Opavice) tra Chomiąża e Chomýž, nella sezione di confine II tra le pietre di confine II/96 e 96/1;

6)

il ponte sul fiume Wielki Potok (potok Hrozová) tra Pielgrzymów e Pelhřimovy, nella sezione di confine II tra le pietre di confine 108/2 e 108/3;

7)

il ponte sul fiume Cieklec Potok (potok Hrozová) tra Równe e Slezské Rudoltice, nella sezione di confine II tra le pietre di confine 110/7 e 110/8;

8)

il ponte (sottopasso) sul fiume Graniczny Potok (Hraniční potok) tra Trzebina e Bartultovice, nella sezione di confine II tra le pietre di confine II/135 e 135/1;

9)

il ponte (sottopasso) sul fiume Łużyca Potok (Lužický potok) tra Czerniawa-Zdrój e Nove Mesto pod Smrkem, nella sezione di confine IV tra le pietre di confine 66/23 e IV/67;

10)

la strada tra Puńców e Kojkovice u Třince, nella sezione di confine I tra le pietre di confine I/65a, I/65b e I/67a, I/67b, per una lunghezza di 0,968 km;

11)

la strada tra Chałupki/Rudyszwałd e Šilheřovice, nella sezione di confine II tra le pietre di confine II/12 e 12/8, per una lunghezza di 0,917 km.

I numeri delle pietre di confine che individuano la posizione dei ponti e dei tratti stradali comuni sono quelli che figurano nella documentazione relativa al confine redatta sulla base dell’articolo 10, paragrafo 4, dell’accordo tra la Repubblica di Polonia e la Repubblica ceca sul confine comune, concluso a Praga il 17 gennaio 1995.


ALLEGATO II

La Repubblica ceca è responsabile della costruzione e della successiva manutenzione dei seguenti ponti al confine ceco-polacco:

1)

un ponte sul fiume Olza (Olše) tra Cieszyn e Český Těšín (una passerella pedonale ciclabile), nella sezione di confine I tra le pietre di confine I/85 e 84/4;

2)

un ponte sul fiume Olza (Olše) tra Cieszyn e Český Těšín (una passerella pedonale a lato di un ponte ferroviario), nella sezione di confine I alla pietra di confine 88/7;

3)

un ponte sul fiume Olza (Olše) tra Olza e il quartiere di Kopytov della città di Bohumín (una passerella pedonale), nella sezione di confine I tra le pietre di confine I/182 e 182/1;

4)

un ponte sul fiume Orlica (Divoká Orlice) tra Niemojów e Bartošovice v Orlických horách, nella sezione di confine III alla pietra di confine 101/32;

5)

un ponte sul fiume Orlica (Divoká Orlice) tra Poniatów e Bartošovice v Orlických horách, distretto catastale di Neratov (una passerella pedonale), nella sezione di confine III alla pietra di confine III/106;

6)

un ponte sul fiume Orlica (Divoká Orlice) tra Rudawa e Bartošovice v Orlických horách, distretto catastale di Podlesí (una passerella pedonale), nella sezione di confine III tra le pietre di confine 107/9 e 107/10.

La Repubblica di Polonia è responsabile della costruzione e della successiva manutenzione dei seguenti ponti al confine ceco-polacco:

1)

un ponte sul fiume Olza (Olše) tra Cieszyn e Český Těšín (Passerella pedonale europea), nella sezione di confine I alla pietra di confine I/87;

2)

un ponte sul fiume Olza (Olše) tra Hażlach-Pogwizdów e il quartiere di Louky nad Olší della città di Karviná (una passerella pedonale), nella sezione di confine I tra le pietre di confine 98/6 e I/99;

3)

un ponte sul fiume Opawica (Opavice) tra Chomiąża e Chomýž (una passerella pedonale), nella sezione di confine II tra le pietre di confine 95/2 e 95/3;

4)

un ponte sul fiume Orlica (Divoká Orlice) tra Niemojów e Bartošovice v Orlických horách, distretto catastale di Vrchní Orlice (una passerella pedonale), nella sezione di confine III tra le pietre di confine III/104 e 104/1;

5)

un ponte sul fiume Orlica (Divoká Orlice) tra Rudawa e Bartošovice v Orlických horách, distretto catastale di Nová Ves (una passerella pedonale), nella sezione di confine III tra le pietre di confine 108/2 e 108/3.

I numeri delle pietre di confine che individuano la posizione dei ponti sono quelli che figurano nella documentazione relativa al confine redatta sulla base dell’articolo 10, paragrafo 4, dell’accordo tra la Repubblica di Polonia e la Repubblica ceca sul confine comune, concluso a Praga il 17 gennaio 1995.


28.5.2013   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 141/42


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 maggio 2013

relativa alla nomina di quattro membri titolari del Regno Unito e di tre membri supplenti del Regno Unito del Comitato delle Regioni

(2013/238/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 305,

vista la proposta del governo del Regno Unito,

considerando quanto segue:

(1)

Il 22 dicembre 2009 e il 18 gennaio 2010 il Consiglio ha adottato le decisioni 2009/1014/UE (1) e 2010/29/UE (2) recanti nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2010 al 25 gennaio 2015.

(2)

Quattro seggi di membro titolare del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati della sig.ra Amanda BYRNE, della sig.ra Christine CHAPMAN, della sig.ra Flo CLUCAS e del sig. Roger KNOX. Due seggi di membro supplente del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati del sig. Peter MOORE e della sig.ra Sandy PARK. Un seggio di membro supplente diviene vacante in seguito alla nomina della sig.ra Paula BAKER a membro titolare del Comitato delle regioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2015:

a)

quali membri titolari:

sig. Mick ANTONIW, Member of the National Assembly for Wales

sig.ra Paula BAKER, Councillor, Basingstoke and Deane Council

sig. Anthony Gerard BUCHANAN, Councillor, East Renfrewshire Council

sig. Dee SHARPE, Councillor, East Riding of Yorkshire Council

e

b)

quali membri supplenti:

sig.ra Barbara GRANT, Councillor, East Renfrewshire Council

sig Stewart GOLTON, Councillor, Leeds Council

sig.ra Margaret LISHMAN, Councillor, Burnley Council.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

E. GILMORE


(1)  GU L 348 del 29.12.2009, pag. 22.

(2)  GU L 12 del 19.1.2010, pag. 11.


28.5.2013   

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L 141/43


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 maggio 2013

relativa alla nomina di un membro supplente estone del Comitato delle regioni

(2013/239/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 305,

vista la proposta del governo estone,

considerando quanto segue:

(1)

Il 22 dicembre 2009 e il 18 gennaio 2010 il Consiglio ha adottato le decisioni 2009/1014/UE (1) e 2010/29/UE (2) recanti nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2010 al 25 gennaio 2015.

(2)

Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Andres JAADLA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominato membro supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2015:

sig. Mihkel JUHKAMI, Chairman, Rakvere City Council.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

E. GILMORE


(1)  GU L 348 del 29.12.2009, pag. 22.

(2)  GU L 12 del 19.1.2010, pag. 11.


28.5.2013   

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L 141/44


DECISIONE 2013/240/PESC DEL CONSIGLIO

del 27 maggio 2013

che modifica la decisione 2010/279/PESC relativa alla missione di polizia dell’Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 maggio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/279/PESC (1) che ha prorogato l'EUPOL AFGHANISTAN fino al 31 maggio 2013.

(2)

Dando seguito alle raccomandazioni del riesame strategico, condotto nell'ottobre 2012 e il conseguente adattamento del piano operativo (OPLAN), l'EUPOL AFGHANISTAN dovrebbe essere prorogata fino al 31 dicembre 2014.

(3)

L'EUPOL AFGHANISTAN sarà condotta nell'ambito di una situazione che può deteriorarsi e che potrebbe impedire il conseguimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione di cui all'articolo 21 del trattato.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/279/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/279/PESC è così modificata:

1.

All'articolo 1, il paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1.   La missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan (l'“EUPOL AFGHANISTAN” o la “missione”), istituita dall'azione comune 2007/369/PESC, è prorogata a decorrere dal 31 maggio 2010 fino al 31 dicembre 2014.»

2.

All'articolo 3, il paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1.   Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2, l'EUPOL AFGHANISTAN:

a)

assiste il governo afghano nel fare progredire la riforma istituzionale del ministero dell'interno e nel dare sviluppo ed attuazione coerente alle politiche e alla strategia per un dispositivo di polizia civile sostenibile ed efficace, specie per quanto riguarda la polizia (civile) afgana in uniforme e quella anticrimine;

b)

assiste il governo afghano nell'accrescere il livello di professionalità della Polizia nazionale afgana (ANP), in particolare sostenendo lo sviluppo delle infrastrutture nel campo della formazione e potenziando le capacità nazionali di elaborazione e svolgimento di attività di formazione;

c)

sostiene le autorità afgane nel dare ulteriore sviluppo ai collegamenti tra la polizia e il settore più vasto dello stato di diritto e assicura l'adeguata interazione con l'intero sistema giudiziario penale;

d)

migliora la coesione e il coordinamento tra attori internazionali e continua ad adoperarsi per lo sviluppo di strategie per la riforma della polizia, in particolar modo attraverso il Consiglio internazionale di coordinamento delle forze di polizia (IPCB), in stretto coordinamento con la comunità internazionale e mediante una permanente cooperazione con i partner principali, tra cui la missione Forza internazionale di assistenza alla sicurezza (ISAF) condotta dalla NATO e la missione di addestramento NATO e altri contributori.

Questi compiti saranno ulteriormente sviluppati nel piano operativo (OPLAN). La missione svolge i suoi compiti, tra l'altro, con funzioni di controllo, guida, consulenza e formazione.»

3.

L’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Struttura della missione

1.   La missione si comporrà di un comando avente sede a Kabul. La missione comprende:

i)

il capomissione e il suo ufficio, incluso un alto responsabile della sicurezza della missione;

ii)

una componente di polizia;

iii)

una componente per lo stato di diritto;

iv)

una componente di formazione;

v)

una componente locale;

vi)

sostegno alla missione;

vii)

se del caso, uffici locali fuori Kabul;

viii)

una componente di sostegno a Bruxelles.

2.   Il personale della missione è mobilitato a livello centrale, regionale e provinciale e può collaborare, se necessario, a livello di distretto ai fini dell'esecuzione del mandato relativamente alla valutazione di sicurezza e in presenza di fattori favorevoli come un adeguato supporto logistico e di sicurezza. Si concluderanno accordi tecnici con l'ISAF e il comando regionale/le nazioni guida della squadra di ricostruzione provinciale (PRT) per lo scambio di informazioni, il supporto medico, di sicurezza e logistico, compresi gli alloggi, a opera dei comandi regionali e delle PRT.

3.   Inoltre, una parte del personale della missione è schierato per migliorare il coordinamento strategico della riforma della polizia in Afghanistan, ove opportuno, e in particolare presso il segretariato dell'IPCB a Kabul.»

4.

L’articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Sicurezza

1.   Il comandante dell'operazione civile dirige la pianificazione delle misure di sicurezza effettuata dal capomissione e garantisce l'attuazione corretta ed efficace di tali misure per l'EUPOL AFGHANISTAN a norma dell'articolo 5.

2.   Il capomissione è responsabile della sicurezza dell'operazione e della conformità ai requisiti minimi di sicurezza applicabili all'operazione, in linea con la politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione nel quadro di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato e relativi documenti giustificativi.

3.   Il capomissione è assistito da un alto responsabile della sicurezza della missione, che riferisce al capomissione e mantiene anche uno stretto rapporto funzionale con il servizio europeo per l'azione esterna.

4.   Il capomissione nomina funzionari della sicurezza nei luoghi di missione a livello provinciale e regionale, responsabili, sotto l'autorità dell'SMSO, della gestione quotidiana di tutti gli aspetti relativi alla sicurezza dei rispettivi elementi della missione.

5.   Il personale dell'EUPOL AFGHANISTAN è sottoposto a una formazione obbligatoria in materia di sicurezza prima di assumere le funzioni, a norma dell'OPLAN. Esso riceve altresì corsi periodici di aggiornamento sul posto, organizzati dall'alto responsabile della sicurezza.

6.   Il capomissione assicura la protezione delle informazioni classificate dell'UE conformemente alla decisione 2011/292/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (2).

5.

All'articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUPOL AFGHANISTAN per il periodo dal 31 maggio 2010 fino al 31 luglio 2011 è di 54 600 000 EUR.

L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all’EUPOL AFGHANISTAN nel periodo dal 1o agosto 2011 al 31 luglio 2012 è di 60 500 000 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUPOL AFGHANISTAN nel periodo dal 1o agosto 2012 al 31 maggio 2013 è di 56 870 000 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUPOL AFGHANISTAN per il periodo dal 1o giugno 2013 fino al 31 dicembre 2014 è di 108 050 000 EUR.»

6.

L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

Comunicazione di informazioni

1.   L'AR è autorizzato a diffondere alla NATO/ISAF informazioni e documenti classificati dell'UE prodotti ai fini della missione, in conformità della decisione 2011/292/UE. A tal fine si stabiliscono disposizioni tecniche a livello locale.

2.   L’AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione, se opportuno e in funzione delle esigenze della missione, informazioni e documenti classificati dell’UE fino al livello “CONFIDENTIEL UE” prodotti ai fini della missione, in conformità alla decisione 2011/292/UE.

3.   L'AR è autorizzato a comunicare all'UNAMA, se opportuno e in funzione delle esigenze operative della missione, informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello “RESTREINT UE” prodotti ai fini della missione, in conformità della decisione 2011/292/UE. A tal fine sono adottate disposizioni a livello locale.

4.   Qualora insorgano necessità operative precise e immediate, l'AR è inoltre autorizzato a comunicare allo Stato ospitante informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello “RESTREINT UE” prodotti ai fini della missione, in conformità della decisione 2011/292/UE. A tale effetto sono conclusi accordi tra l'AR e le competenti autorità dello Stato ospitante.

5.   L'AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione documenti non classificati dell'UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative alla missione coperti dall'obbligo del segreto professionale a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento interno del Consiglio (3).

6.   L'AR può delegare i poteri di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 5 nonché la capacità di concludere gli accordi di cui al paragrafo 4 a persone poste sotto la sua autorità, al comandante civile delle operazioni e/o al capomissione.

7.

All’articolo 17, il secondo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Esso si applica dal 31o maggio 2010 al 31 dicembre 2014.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 123 del 19.5.2010, pag. 4.

(2)  GU L 141 del 27.5.2011, pag. 17

(3)  Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 35).»


28.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 141/47


DECISIONE 2013/241/PESC DEL CONSIGLIO

del 27 maggio 2013

che modifica l’azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell’Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo (1), EULEX KOSOVO

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 4 febbraio 2008 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO (2).

(2)

Il 5 giugno 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/291/PESC (3) che modifica l'azione comune 2008/124/PESC e proroga la durata di EULEX KOSOVO fino al 14 giugno 2014.

(3)

L'importo di riferimento finanziario copre il periodo fino al 14 giugno 2013. È opportuno che l'azione comune 2008/124/PESC sia modificata affinché preveda un nuovo importo di riferimento finanziario dal 15 giugno 2013 al 14 giugno 2014.

(4)

L'EULEX KOSOVO sarà condotta nell'ambito di una situazione che può deteriorarsi e che potrebbe ostacolare il conseguimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione di cui all'articolo 21 del trattato,

(5)

L’azione comune 2008/124/PESC dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 16 dell’azione comune 2008/124/PESC, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all'EULEX KOSOVO fino al 14 ottobre 2010 è di 265 000 000 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all'EULEX KOSOVO dal 15 ottobre 2010 fino al 14 dicembre 2011 è di 165 000 000 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all'EULEX KOSOVO dal 15 dicembre 2011 fino al 14 giugno 2012 è di 72 800 000 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all'EULEX KOSOVO dal 15 giugno 2012 fino al 14 giugno 2013 è di 111 000 000 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all'EULEX KOSOVO dal 15 giugno 2013 fino al 14 giugno 2014 è di 110 000 000 EUR.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore alla data dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON


(1)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/99 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

(2)  GU L 42 del 16.2.2008, pag. 92.

(3)  GU L 146 del 6.6.2012, pag. 46.


28.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 141/48


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 2013

che stabilisce un modello per i piani d’azione nazionali per l’efficienza energetica ai sensi della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2013) 2882]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/242/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (1), in particolare l’articolo 24, paragrafo 2, e l’allegato XIV,

considerando quanto segue:

(1)

A norma della direttiva 2012/27/UE, ciascuno Stato membro è tenuto a presentare dei piani d’azione nazionali per l’efficienza energetica entro il 30 aprile 2014 e in seguito ogni tre anni. Tali piani d’azione espongono le misure significative di miglioramento dell’efficienza energetica e i risparmi di energia attesi e/o conseguiti, inclusi quelli nella fornitura, trasmissione e distribuzione dell’energia nonché negli usi finali della stessa, in vista del conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2012/27/UE. I piani d’azione nazionali per l’efficienza energetica comprendono in ogni caso le informazioni di cui all’allegato XIV, parte 2, della direttiva 2012/27/UE. I piani d’azione nazionali per l’efficienza energetica sono integrati da stime aggiornate sul consumo generale di energia primaria previsto nel 2020, nonché da stime dei livelli di consumo di energia primaria nei settori di cui all’allegato XIV, parte 1, della direttiva 2012/27/UE.

(2)

In conformità all’articolo 24, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2012/27/UE, la Commissione fornisce un modello che serve da guida per i piani d’azione nazionali per l’efficienza energetica e che è adottato secondo la procedura di consultazione di cui all’articolo 26, paragrafo 2, della direttiva. Secondo l’articolo 26, paragrafo 1, della direttiva la Commissione è assistita da un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), e secondo l’articolo 26, paragrafo 2, si applica l’articolo 4 del suddetto regolamento.

(3)

Le misure di cui alla presente decisione tengono in massima considerazione i lavori del comitato della direttiva sull’efficienza energetica,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È adottato il modello per i piani d’azione nazionali per l’efficienza energetica di cui all’articolo 24, paragrafo 2 e all’allegato XIV della direttiva 2012/27/UE allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2013

Per la Commissione

Günther OETTINGER

Membro della Commissione


(1)  GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1.

(2)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.


ALLEGATO

MODELLO PER GLI ELEMENTI OBBLIGATORI

PIANO D’AZIONE NAZIONALE PER L’EFFICIENZA ENERGETICA

INDICE (ELENCO DEGLI ELEMENTI VINCOLANTI)

1.

Introduzione

2.

Rassegna degli obiettivi nazionali di efficienza e di risparmio energetici

2.1.

Obiettivi nazionali di efficienza energetica 2020

2.2.

Obiettivi di efficienza energetica supplementari

2.3.

Risparmio di energia primaria

2.4.

Risparmio di energia finale

3.

Misure politiche di attuazione della direttiva sull’efficienza energetica (DEE)

3.1.

Misure orizzontali

3.1.1.

Regimi obbligatori di efficienza energetica e misure politiche alternative (DEE, articolo 7, allegato XIV, parte 2, punto 3.2)

3.1.2.

Audit energetici e sistemi di gestione dell’energia (DEE, articolo 8)

3.1.3.

Misurazione e fatturazione (DEE, articoli 9-11)

3.1.4.

Programmi d’informazione e formazione dei consumatori (DEE, articoli 12 e 17)

3.1.5.

Disponibilità di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione (DEE, articolo 16)

3.1.6.

Servizi energetici (DEE, articolo 18)

3.1.7.

Altre misure orizzontali di efficienza energetica (DEE, articoli 19 e 20)

3.2.

Efficienza energetica nell’edilizia

3.2.1.

Strategia di ristrutturazione degli immobili (DEE, articolo 4)

3.2.2.

Altri tipi di efficienza energetica nell’edilizia

3.3.

Efficienza energetica negli edifici degli enti pubblici

3.3.1.

Edifici del governo centrale (DEE, articolo 5)

3.3.2.

Edifici di altri enti pubblici (DEE, articolo 5)

3.3.3.

Acquisto da parte di enti pubblici (DEE, articolo 6)

3.4.

Altre misure di efficienza energetica per il consumo finale, settori industriale e dei trasporti compresi

3.5.

Promozione di riscaldamento e raffreddamento efficienti

3.5.1.

Valutazione globale (DEE, articolo 14)

3.5.2.

Altre misure di efficienza nel riscaldamento e nel raffreddamento (DEE, articolo 14)

3.6.

Trasformazione, trasmissione e distribuzione dell’energia e gestione della domanda

3.6.1.

Criteri di efficienza energetica nelle tariffe di rete e nella regolamentazione delle reti (DEE, articolo 15)

3.6.2.

Agevolare e promuovere la gestione della domanda (DEE, articolo 15)

3.6.3.

Efficienza energetica nella progettazione e nella regolamentazione delle reti (DEE, articolo 15)

1.   Introduzione

Il presente modello specifica le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a fornire nei piani d’azione nazionali per l’efficienza energetica in merito alle misure adottate o pianificate per attuare gli elementi principali della direttiva sull’efficienza energetica (DEE, 2012/27/UE), conformemente all’articolo 24, paragrafo 2, e all’allegato XIV della direttiva. Pertanto laddove il modello indica elementi di rendicontazione obbligatori, non si riferisce a misure che gli Stati membri non hanno adottato né pianificato. Il modello è fornito agli Stati membri come guida ai piani d’azione nazionali per l’efficienza energetica specificati all’articolo 24, paragrafo 2, secondo comma, della DEE.

Quando nel testo del modello si fa riferimento alle informazioni da fornire nel primo e/o secondo piano d’azione nazionale per l’efficienza energetica, questo riflette il testo della DEE; quando il riferimento è assente, l’informazione dev’essere fornita nel primo piano d’azione e in quelli successivi.

Il presente modello è integrato dalla guida per i piani d’azione nazionali per l’efficienza energetica [inserire il documento di lavoro dei servizi della Commissione che contiene ulteriori indicazioni].

2.   Rassegna degli obiettivi nazionali di efficienza e di risparmio energetici

2.1.   Obiettivi nazionali di efficienza energetica 2020

1)

Indicare l’obiettivo nazionale indicativo di efficienza energetica per il 2020, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della DEE (DEE, articolo 3, paragrafo 1, e allegato XIV, parte 2, punto 1).

2)

Indicare l’impatto previsto dell’obiettivo di consumo globale di energia primaria e finale nel 2020 e precisare come, e in base a quali dati, sono stati effettuati i calcoli (DEE, articolo 3, paragrafo 1).

3)

Fornire una stima del consumo di energia primaria nel 2020, globalmente e per settore (DEE, articolo 24, paragrafo 2, e allegato XIV, parte 2, punto 2).

2.2.   Obiettivi di efficienza energetica supplementari

Elencare eventuali obiettivi nazionali supplementari di efficienza energetica, relativi all’economia nel suo insieme o a settori specifici (DEE, allegato XIV, parte 2, punto 1).

2.3.   Risparmio di energia primaria

Fornire una rassegna dei risparmi di energia primaria conseguiti al momento della stesura della relazione e le stime di quelli attesi nel 2020 [DEE, articolo 3, paragrafo 1, articolo 24, paragrafo 2, e allegato XIV, parte 2, punto 2, lettera a)].

2.4.   Risparmio di energia finale

1)

Ai fini della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), nel primo e nel secondo piano d’azione nazionale per l’efficienza energetica fornire informazioni sul risparmio di energia finale conseguito e sulle previsioni di risparmio negli usi finali dell’energia entro il 2016 [articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/32/CE; DEE, e allegato XIV, parte 2, punto 2, lettera b)].

2)

Ai fini della direttiva 2006/32/CE, nel primo e nel secondo piano d’azione nazionale per l’efficienza energetica fornire la metodologia di calcolo e/o di misurazione utilizzata per quantificare il risparmio di energia finale [DEE, allegato XIV, parte 2, punto 2, lettera b), secondo comma].

3.   Misure politiche di attuazione della direttiva sull’efficienza energetica (DEE)

3.1.   Misure orizzontali

3.1.1.   Regimi obbligatori di efficienza energetica e misure politiche alternative (DEE, articolo 7, allegato XIV, parte 2, punto 3.2)

1)

Fornire informazioni sull’importo globale di risparmio energetico nel corso del periodo obbligatorio al fine di conseguire l’obiettivo fissato conformemente all’articolo 7, paragrafo 1 e, nel caso, sulle modalità d’uso delle possibilità elencate all’articolo 7, paragrafi 2 e 3 [DEE, articolo 7 e allegato XIV, parte 2, punto 2, lettera a)].

2)

Descrivere brevemente il regime nazionale obbligatorio di efficienza energetica di cui all’articolo 7, paragrafo 1, compreso il sistema di controllo e verifica (DEE, articolo 7, paragrafi 1 e 6, articolo 20, paragrafo 6, e allegato XIV, parte 2, punto 3.2).

3)

Fornire informazioni sulle misure politiche alternative adottate in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 9, e dell’articolo 20, paragrafo 6, compreso il sistema di controllo e verifica, nonché sulle modalità di mantenimento dell’equivalenza (DEE, articolo 7, paragrafi 9 e 10, articolo 20, paragrafo 6, e allegato XIV, parte 2, punto 3.2).

4)

Se applicabile, presentare i risparmi energetici realizzati in seguito all’attuazione del regime nazionale obbligatorio di efficienza energetica e pubblicati [DEE, articolo 7, paragrafi 6 e 8, e allegato XIV, parte 2, punto 2, lettera a)].

5)

Se applicabile, presentare i risparmi energetici realizzati in seguito all’attuazione di misure politiche alternative e pubblicati [DEE, articolo 7, paragrafo 10, e allegato XIV, parte 2, punto 2, lettera a)].

6)

Fornire informazioni dettagliate sui coefficienti nazionali adottati in conformità dell’allegato IV (DEE, allegato XIV, parte 2, punto 3.2).

7)

Fornire informazioni sui metodi diversi da quello previsto nella DEE, allegato V, parte 2, lettera e), usati per tener conto della durata dei risparmi energetici, chiarendo altresì in che modo si prevede di ottenere un risparmio totale almeno equivalente [DEE, allegato V, punto 2, lettera e)].

3.1.2.   Audit energetici e sistemi di gestione dell’energia (DEE, articolo 8)

Fornire una rassegna delle misure pianificate o già adottate per promuovere audit energetici e sistemi di gestione dell’energia, con informazioni sul numero di audit energetici realizzati, precisando quelli realizzati nelle grandi imprese e il numero di grandi imprese presenti nel territorio dello Stato membro, specificando a quante di esse sia applicabile l’articolo 8, paragrafo 5 (DEE, allegato XIV, parte 2, punto 3.3).

3.1.3.   Misurazione e fatturazione (DEE, articoli 9-11)

Descrivere le misure attuate e pianificate, adottate o in via di adozione sulla misurazione e sulla fatturazione (DEE, articoli 9-11 e allegato XIV, parte 2, punto 2, prima frase).

3.1.4.   Programmi d’informazione e formazione dei consumatori (DEE, articoli 12 e 17)

Fornire informazioni sulle misure adottate o pianificate per promuovere e facilitare un uso efficiente dell’energia da parte delle PMI e delle utenze domestiche (DEE, articoli 12 e 17 e allegato XIV, parte 2, punto 2, prima frase).

3.1.5.   Disponibilità di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione (DEE, articolo 16)

Fornire informazioni sui regimi di accreditamento e certificazione esistenti o pianificati o sui regimi equivalenti di qualificazione (inclusi, eventualmente, i programmi di formazione) per i fornitori di servizi energetici e di audit energetici, per i responsabili delle questioni energetiche e gli installatori di elementi edilizi connessi all’energia quali definiti all’articolo 2, paragrafo 9, della direttiva 2010/31/UE del Parlamento e del Consiglio (2) (DEE, articolo 16 e allegato XIV, parte 2, punto 3.7).

3.1.6.   Servizi energetici (DEE, articolo 18)

1)

Fornire informazioni sulle misure adottate o pianificate per la promozione di servizi energetici. La descrizione deve comprendere un link internet verso l’elenco dei fornitori di servizi energetici disponibili con le relative qualificazioni (DEE, allegato XIV, parte 2, punto 2, prima frase e parte 2, punto 3.8).

2)

Fornire un esame qualitativo del mercato nazionale dei servizi energetici che ne illustri la situazione attuale e lo sviluppo futuro [DEE, articolo 18, paragrafo 1, lettera e)].

3.1.7.   Altre misure orizzontali di efficienza energetica (DEE, articoli 19 e 20)

1)

Nel primo piano d’azione nazionale per l’efficienza energetica, indicare le misure di efficienza energetica prese in applicazione dell’articolo 19 della DEE. In particolare, fornire un elenco delle misure adottate per eliminare gli ostacoli di ordine regolamentare e non regolamentare all’efficienza energetica (ad es. per quanto riguarda la separazione degli incentivi per i beni in multiproprietà, le disposizioni in materia di acquisti pubblici e di bilancio e contabilità annuali degli enti pubblici) (DEE, articolo 19, e allegato XIV, parte 2, punto 3.9).

2)

Fornire informazioni sul fondo nazionale per l’efficienza energetica (DEE, articolo 20, e allegato XIV, parte 2, punto 2, prima frase).

3.2.   Efficienza energetica nell’edilizia

3.2.1.   Strategia di ristrutturazione degli immobili (DEE, articolo 4)

Presentare la strategia nazionale a lungo termine di ristrutturazione degli immobili (DEE, articolo 4, ultimo comma).

3.2.2.   Altri tipi di efficienza energetica nell’edilizia

Fornire informazioni dettagliate sulle misure significative di miglioramento dell’efficienza energetica negli immobili in vista del conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica di cui all’articolo 3, paragrafo 1 (DEE, articolo 24, paragrafo 2, e allegato XIV, parte 2, punto 2, prima frase).

3.3.   Efficienza energetica negli edifici degli enti pubblici

3.3.1.   Edifici del governo centrale (DEE, articolo 5)

Fornire informazioni sull’inventario pubblicato degli edifici riscaldati e/o raffreddati del governo centrale (DEE, articolo 5, paragrafo 5, e allegato XIV, parte 2, punto 2, prima frase).

3.3.2.   Edifici di altri enti pubblici (DEE, articolo 5)

1)

Fornire informazioni sulle misure adottate o pianificate per incoraggiare gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico competenti per l’edilizia sociale ad adottare un piano di efficienza energetica che dimostri il ruolo esemplare degli edifici degli enti pubblici per quanto riguarda l’efficienza energetica [DEE, articolo 5, paragrafo 7, lettera a), e allegato XIV, parte 2, punto 2, prima frase].

2)

Un elenco degli enti pubblici che hanno messo a punto piani di efficienza energetica (DEE, allegato XIV, parte 2, punto 3.1).

3.3.3.   Acquisto da parte di enti pubblici (DEE, articolo 6)

Fornire informazioni sui provvedimenti presi o pianificati per provvedere affinché il governo centrale acquisti esclusivamente prodotti, servizi ed edifici ad alta efficienza energetica (DEE, articolo 6, paragrafo 1) e sulle misure adottate o pianificate per incoraggiare gli altri enti pubblici a conformarsi a tale esempio (DEE, articolo 6, paragrafo 3, e allegato XIV, parte 2, punto 2, prima frase).

3.4.   Altre misure di efficienza energetica per il consumo finale, settori industriale e dei trasporti compresi

1)

Fornire informazioni dettagliate sulle misure significative di miglioramento dell’efficienza energetica nel settore industriale in vista del conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della DEE (DEE, articolo 24, paragrafo 2, e allegato XIV, parte 2, punto 2, prima frase).

2)

Fornire informazioni dettagliate sulle misure significative di miglioramento dell’efficienza energetica nel settore dei trasporti di passeggeri e di merci in vista del conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della DEE (DEE, articolo 24, paragrafo 2, e allegato XIV, parte 2, punto 2, prima frase).

3)

Fornire informazioni dettagliate sulle altre misure significative di efficienza energetica per il consumo finale che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica e non figurano altrove nel piano d’azione nazionale per l’efficienza energetica (DEE, articolo 24, paragrafo 2, e allegato XIV, parte 2, punto 2, prima frase).

3.5.   Promozione di riscaldamento e raffreddamento efficienti

3.5.1.   Valutazione globale (DEE, articolo 14)

1)

Nel secondo piano d’azione nazionale per l’efficienza energetica e in quelli successivi, fornire una valutazione globale del potenziale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento nonché del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti di cui all’articolo 14, paragrafo 1 (DEE, articolo 14, paragrafo 1, e allegato XIV, parte 2, punto 3.4).

2)

Fornire una descrizione della procedura e della metodologia usate per effettuare un’analisi costi-benefici intesa a soddisfare i criteri di cui all’allegato IX della DEE (DEE, articolo 14, paragrafo 3, allegato IX, parte 1, ultimo capoverso, e allegato XIV, parte 2, punto 2, prima frase).

3.5.2.   Altre misure di efficienza nel riscaldamento e nel raffreddamento (DEE, articolo 14)

Descrivere le misure, le strategie e le politiche, compresi i programmi e i progetti, a livello nazionale, regionale e locale volte a sviluppare il potenziale economico della cogenerazione ad alto rendimento, del teleriscaldamento e del teleraffreddamento efficienti, di altri sistemi di riscaldamento e raffreddamento efficienti e dell’uso di riscaldamento e raffreddamento da calore di scarto e da fonti di energia rinnovabile (DEE, articolo 14, paragrafi 2 e 4, e allegato XIV, parte 2, punto 2, prima frase).

3.6.   Trasformazione, trasmissione e distribuzione dell’energia e gestione della domanda

3.6.1.   Criteri di efficienza energetica nelle tariffe di rete e nella regolamentazione delle reti (DEE, articolo 15)

1)

Descrivere le misure pianificate o adottate che assicurano la soppressione degli incentivi nelle tariffe che pregiudicano l’efficienza generale della produzione, della trasmissione, della distribuzione e della fornitura di energia o che potrebbero ostacolare la partecipazione della gestione della domanda nei mercati di bilanciamento e negli appalti per servizi ausiliari (DEE, articolo 15, paragrafo 4, e allegato XIV, parte 2, punto 2, prima frase).

2)

Descrivere le misure pianificate o adottate per incentivare gli operatori di rete a migliorare l’efficienza grazie alla progettazione e al funzionamento delle infrastrutture (DEE, articolo 15, paragrafo 4, e allegato XIV, parte 2, punto 2, prima frase).

3)

Descrivere le misure pianificate o adottate affinché le tariffe consentano ai fornitori di migliorare la partecipazione dei consumatori all’efficienza del sistema, compresa la gestione della domanda (DEE, articolo 15, paragrafo 4, e allegato XIV, parte 2, punto 2, prima frase).

3.6.2.   Agevolare e promuovere la gestione della domanda (DEE, articolo 15)

Fornire informazioni sulle altre misure adottate o pianificate per consentire lo sviluppo della gestione della domanda, comprese le misure relative alle tariffe di sostegno ad una tariffazione dinamica (DEE, allegato XI, punto 3, e allegato XIV, parte 2, punto 3.6).

3.6.3.   Efficienza energetica nella progettazione e nella regolamentazione delle reti (DEE, articolo 15)

Comunicare i progressi realizzati nella valutazione del potenziale di efficienza energetica delle infrastrutture nazionali per il gas e l’energia elettrica, nonché le misure e gli investimenti adottati e pianificati per introdurre nelle infrastrutture di rete miglioramenti dell’efficienza energetica vantaggiosi ed efficienti in termini di costi, prevedendo un calendario per la loro introduzione (DEE, articolo 15, paragrafo 2, e allegato XIV, parte 2, punto 3.5).


(1)  GU L 114 del 27.4.2006, pag. 64.

(2)  GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13.


28.5.2013   

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L 141/54


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 maggio 2013

recante deroga temporanea alle norme di origine di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio in considerazione della particolare situazione dello Swaziland con riguardo a pesche, pere e ananassi

[notificata con il numero C(2013) 2906]

(2013/243/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (1), in particolare l’allegato II, articolo 36, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 aprile 2012 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione 2012/213/UE (2) recante deroga temporanea alle norme di origine di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 in considerazione della particolare situazione dello Swaziland con riguardo a pesche, pere e ananassi.

(2)

Il 28 febbraio 2013 lo Swaziland ha chiesto, in conformità all’allegato II, articolo 36, del regolamento (CE) n. 1528/2007, una nuova deroga alle norme di origine stabilite nello stesso allegato per due anni, dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2014. La richiesta riguarda un quantitativo complessivo di 780 tonnellate di pesche, pere e miscugli di pesche e/o pere e/o ananassi in succo di frutta dei codici NC ex 2008 70 98, 2008 40 90 ed ex 2008 97 98.

(3)

Lo Swaziland ha segnalato di non essere in grado di soddisfare la norma d’origine specifica per il prodotto di cui all’allegato II, appendice 1, del regolamento (CE) n. 1528/2007, che impone, tra l’altro, di classificare tutti i materiali utilizzati in una voce diversa da quella del prodotto finale. Non producendo localmente né pesche né pere su scala industriale, lo Swaziland attinge al limitrofo Sud Africa per pesche e pere non originarie a cubetti in succo non zuccherato dei codici NC ex 2008 70 92 e 2008 40 90 ai fini della fabbricazione del prodotto finale. A norma dell’allegato II, articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1528/2007, i prodotti sono altresì esclusi dal cumulo con il Sud Africa. Il prodotto finale non è quindi conforme alle norme di detto allegato.

(4)

L’allegato II, articolo 36, del regolamento (CE) n. 1528/2007 prevede che la Comunità accolga tutte le richieste degli Stati ACP che sono debitamente giustificate ai sensi di tale articolo e che non possono arrecare grave pregiudizio ad un’industria comunitaria già stabilita.

(5)

A norma dell’allegato II, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1528/2007, lo Swaziland chiede più tempo per potersi conformare alle norme d’origine, in quanto gli operatori economici stanno sperimentando l’impiego di pesche e/o pere sudafricane fresche, sbucciate, tagliate e confezionate in fusti di acqua fredda, trasportate refrigerate nello Swaziland per esservi sottoposte ad ulteriore lavorazione. L’impiego di tale materia prima, classificata nel capitolo 8 del sistema armonizzato, potrebbe assicurare la conformità del prodotto finale fabbricato nello Swaziland alla citata norma.

(6)

Lo Swaziland ha fatto presente la necessità di soddisfare la domanda degli acquirenti europei di una gamma di prodotti in scatola, tra cui quantitativi limitati di pesche e pere non coltivate sul suo territorio. Se i rivenditori europei non possono acquistare l’intera gamma di prodotti dal loro fornitore swazi, ne può derivare per lo Swaziland la perdita del settore delle gelatine e dei miscugli di ananassi e agrumi con succo di frutta.

(7)

Poiché lo Swaziland necessita di più tempo per potersi conformare alle norme d’origine, occorre concedere una deroga temporanea. Ai sensi dell’allegato II, articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1528/2007, la deroga temporanea dev’essere limitata al periodo di tempo necessario all’impresa beneficiaria per conformarsi alle norme.

(8)

Affinché lo Swaziland possa sfruttare a pieno i quantitativi concessi e in considerazione del fatto che il paese ha potuto valersi della deroga precedentemente concessa soltanto nel secondo semestre del 2012, è opportuno prevedere la retroattività della deroga temporanea al 1o gennaio 2013.

(9)

In conformità all’allegato II, articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1528/2007, la deroga temporanea alle norme di origine non arrecherà grave pregiudizio a un’industria già stabilita dell’Unione, purché siano rispettate talune condizioni relative ai quantitativi, alla sorveglianza e alla durata.

(10)

Sono pertanto debitamente giustificati l’accoglimento della richiesta dello Swaziland e la concessione di una deroga temporanea a norma dell’allegato II, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1528/2007.

(11)

Stando alle informazioni comunicate dallo Swaziland, nel periodo da luglio a dicembre 2012 le esportazioni in deroga di prodotti della voce 2008 del sistema armonizzato si sono aggirate sulle 250 tonnellate. Occorre che per il 2013 e il 2014 siano assegnati quantitativi coerenti con tale dato. È opportuno prevedere 500 tonnellate l’anno, quantitativo che rispecchia la capacità dell’industria esistente di continuare ad esportare verso l’Unione.

(12)

Occorre pertanto concedere allo Swaziland una deroga temporanea della durata di due anni per un quantitativo annuo di 500 tonnellate di pesche, pere e miscugli di pesche e/o pere e/o ananassi in succo di frutta dei codici NC ex 2008 70 98, 2008 40 90 ed ex 2008 97 98.

(13)

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3) stabilisce le regole relative alla gestione dei contingenti tariffari. Ai fini di una gestione efficiente, condotta in stretta collaborazione tra le autorità dello Swaziland, le autorità doganali degli Stati membri e la Commissione, è necessario che le suddette regole si applichino ai quantitativi importati in virtù della deroga concessa con la presente decisione.

(14)

Per consentire un controllo efficace delle modalità di applicazione della deroga, è necessario che le autorità dello Swaziland comunichino periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate sui certificati di circolazione EUR.1 rilasciati.

(15)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 e a norma dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera b), del medesimo allegato, le pesche, pere e i miscugli di pesche e/o pere e/o ananassi in succo di frutta dei codici NC ex 2008 70 98, 2008 40 90 e ex 2008 97 98, nella cui produzione sono impiegate pesche non originarie a cubetti in succo non zuccherato del codice NC ex 2008 70 92 e pere a cubetti in succo non zuccherato del codice NC 2008 40 90, sono considerati originari dello Swaziland alle condizioni specificate agli articoli da 2 a 5 della presente decisione.

Articolo 2

La deroga di cui all’articolo 1 riguarda i prodotti e i quantitativi indicati nell’allegato, provenienti dallo Swaziland e dichiarati per l’immissione in libera pratica nell’Unione nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2013 e il 31 dicembre 2014.

Articolo 3

I quantitativi indicati nell’allegato della presente decisione sono gestiti a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 4

Le autorità doganali dello Swaziland adottano le disposizioni necessarie per garantire il controllo quantitativo delle esportazioni dei prodotti di cui all’articolo 1.

Tutti i certificati di circolazione EUR.1 rilasciati dalle suddette autorità in relazione ai prodotti di cui all’articolo 1 recano un riferimento alla presente decisione.

Prima della fine del mese successivo a ciascun trimestre le autorità competenti dello Swaziland trasmettono alla Commissione l’elenco trimestrale dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati di circolazione EUR.1 a norma della presente decisione e i numeri d’ordine di detti certificati.

Articolo 5

Nella casella 7 dei certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a norma della presente decisione figura la seguente dicitura:

«Derogation — Implementing Decision 2013/243/EU».

Articolo 6

La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2014.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2013

Per la Commissione

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1.

(2)  GU L 113 del 25.4.2012, pag. 12.

(3)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.


ALLEGATO

Numero d’ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Periodo

Quantitativo complessivo annuo

(in t)

09.1628

2008 40 90

Preparazioni a base di pere

1.1.2013 - 31.12.2013

500

ex 2008 70 98

Preparazioni a base di pesche

ex 2008 97 98

Preparazioni a base di frutta; miscugli di pesche e/o pere e/o ananassi con succo di frutta

1.1.2014 - 31.12.2014

500


28.5.2013   

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