ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2013.138.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 138

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

56o anno
24 maggio 2013


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 474/2013 della Commissione, del 7 maggio 2013, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Salmerino del Trentino (IGP)]

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 475/2013 della Commissione, del 15 maggio 2013, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Agnello del Centro Italia (IGP)]

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 476/2013 della Commissione, del 23 maggio 2013, recante fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di zucchero e di isoglucosio fuori quota fino al termine della campagna di commercializzazione 2013/2014

5

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 477/2013 della Commissione, del 23 maggio 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

7

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 478/2013 della Commissione, del 23 maggio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina

9

 

 

DECISIONI

 

 

2013/229/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 14 maggio 2013, relativa all’avvio dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici in Romania

11

 

 

2013/230/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 14 maggio 2013, relativa all’avvio dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli con la Bulgaria

12

 

 

2013/231/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 14 maggio 2013, relativa alla nomina di un membro titolare irlandese del Comitato economico e sociale europeo

13

 

 

2013/232/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 14 maggio 2013, relativa alla nomina di un membro titolare slovacco del Comitato economico e sociale europeo

14

 

*

Decisione 2013/233/PESC del Consiglio, del 22 maggio 2013, sulla missione dell’Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia)

15

 

 

ORIENTAMENTI

 

 

2013/234/UE

 

*

Indirizzo della Banca centrale europea, del 15 maggio 2013, che modifica l’Indirizzo BCE/2006/4 sull’erogazione da parte dell’Eurosistema di servizi di gestione delle riserve in euro a banche centrali non appartenenti all’area dell’euro, a paesi non appartenenti all’area dell’euro e a organizzazioni internazionali (BCE/2013/14)

19

 

 

 

*

Avviso ai lettori — Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (vedi terza pagina di copertina)

s3

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

24.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 138/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 474/2013 DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 2013

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Salmerino del Trentino (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1151/2012 è entrato in vigore il 3 gennaio 2013. Esso ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (2).

(2)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Salmerino del Trentino», presentata dall’Italia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3).

(3)

Poiché alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(3)  GU C 239 del 9.8.2012, pag. 9.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.7   Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

ITALIA

Salmerino del Trentino (IGP)


24.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 138/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 475/2013 DELLA COMMISSIONE

del 15 maggio 2013

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Agnello del Centro Italia (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1151/2012 è entrato in vigore il 3 gennaio 2013. Esso ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (2).

(2)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Agnello del Centro Italia», presentata dall’Italia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3).

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(3)  GU C 197 del 5.7.2012, pag. 29.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.1.   Carni fresche (e frattaglie)

ITALIA

Agnello del Centro Italia (IGP)


24.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 138/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 476/2013 DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 2013

recante fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di zucchero e di isoglucosio fuori quota fino al termine della campagna di commercializzazione 2013/2014

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 61, primo comma, lettera d), in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 61, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007, lo zucchero o l’isoglucosio prodotti in eccesso rispetto alla quota di cui all’articolo 56 del medesimo regolamento possono essere esportati soltanto entro un limite quantitativo da fissare.

(2)

Le modalità di applicazione per le esportazioni fuori quota, in particolare per quanto riguarda il rilascio dei titoli di esportazione, sono fissate dal regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione (2). È tuttavia opportuno che il limite quantitativo sia fissato in modo specifico per campagna di commercializzazione alla luce degli eventuali sbocchi offerti dai mercati di esportazione.

(3)

Le esportazioni rappresentano una parte consistente dell’attività economica di alcuni produttori di zucchero e di isoglucosio dell’Unione europea, i quali hanno creato mercati tradizionali al di fuori del territorio unionale. Le esportazioni di zucchero e isoglucosio verso questi mercati potrebbero essere redditizie anche senza l’assegnazione di restituzioni all’esportazione. A tal fine occorre fissare un limite quantitativo per le esportazioni di zucchero e di isoglucosio fuori quota in modo che i produttori dell’Unione interessati possano continuare ad approvvigionare i loro mercati tradizionali.

(4)

Per la campagna di commercializzazione 2013/2014, si stima che la domanda del mercato possa essere soddisfatta fissando il limite quantitativo inizialmente a 650 000 tonnellate, in equivalente zucchero bianco, per le esportazioni di zucchero fuori quota e a 70 000 tonnellate, in sostanza secca, per le esportazioni di isoglucosio fuori quota.

(5)

Le esportazioni di zucchero dall’Unione verso talune destinazioni vicine e verso i paesi terzi che accordano ai prodotti unionali un trattamento preferenziale all’importazione godono attualmente di una posizione concorrenziale particolarmente favorevole. Considerata la mancanza di strumenti giuridici di mutua assistenza amministrativa appropriati per lottare contro le irregolarità e allo scopo di ridurre al minimo il rischio di frode e prevenire gli abusi connessi alla reimportazione o alla reintroduzione nell’Unione di zucchero fuori quota, è necessario escludere dalle destinazioni ammissibili talune destinazioni vicine.

(6)

In considerazione dei rischi di frode più ridotti per l’isoglucosio a causa della natura del prodotto, non è necessario limitare le destinazioni ammissibili per le esportazioni di isoglucosio fuori quota.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di zucchero fuori quota

1.   Per la campagna di commercializzazione 2013/2014, il limite quantitativo di cui all’articolo 61, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007 è di 650 000 tonnellate per le esportazioni senza restituzione di zucchero bianco fuori quota del codice NC 1701 99.

2.   Sono consentite esportazioni entro il limite quantitativo di cui al paragrafo 1 per tutte le destinazioni, eccetto le seguenti:

a)

paesi terzi: Andorra, Liechtenstein, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), San Marino, Bosnia-Erzegovina, Serbia (3), Montenegro, Albania ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia;

b)

territori degli Stati membri dell’Unione europea che non fanno parte del territorio doganale dell’Unione: isole Fær Øer, Groenlandia, isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, comuni di Livigno e di Campione d’Italia e zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo;

c)

territori europei le cui relazioni esterne sono di competenza di uno Stato membro e che non fanno parte del territorio doganale dell’Unione: Gibilterra.

Articolo 2

Fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di isoglucosio fuori quota

1.   Per la campagna di commercializzazione 2013/2014, il limite quantitativo di cui all’articolo 61, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007 è di 70 000 tonnellate, in sostanza secca, per le esportazioni senza restituzione di isoglucosio fuori quota dei codici NC 1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30.

2.   Le esportazioni dei prodotti di cui al paragrafo 1 sono consentite solo se i prodotti medesimi rispettano le condizioni di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 951/2006.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2013.

Esso scade il 30 settembre 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 24.

(3)  Nonché il Kosovo, ai sensi della risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.


24.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 138/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 477/2013 DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 2013

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

15,0

MA

67,7

TN

74,5

TR

54,4

ZZ

52,9

0707 00 05

AL

27,7

MK

37,6

TR

132,0

ZZ

65,8

0709 93 10

MA

110,7

TR

129,5

ZZ

120,1

0805 10 20

EG

56,2

IL

67,7

MA

73,2

ZZ

65,7

0805 50 10

AR

112,3

EG

68,1

TR

71,0

ZA

107,7

ZZ

89,8

0808 10 80

AR

136,9

BR

111,2

CL

124,6

CN

76,2

MK

42,6

NZ

144,7

US

209,1

ZA

117,2

ZZ

120,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


24.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 138/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 478/2013 DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 143, in combinato disposto con l'articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 614/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (3) ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina.

(2)

Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine.

(3)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1484/95.

(4)

Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 181 del 14.7.2009, pag. 8.

(3)  GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47.


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Codice NC

Designazione delle merci

Prezzo rappresentativo

(EUR/100 kg)

Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3

(EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate

148,8

0

AR

0207 12 90

Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate

155,1

0

AR

164,0

0

BR

0207 14 10

Pezzi disossati di galli o di galline, congelati

270,8

9

AR

238,6

18

BR

309,7

0

CL

245,5

16

TH

0207 27 10

Pezzi disossati di tacchini, congelati

313,3

0

BR

254,3

13

CL

0408 11 80

Tuorli

490,3

0

AR

0408 91 80

Uova sgusciate essiccate

498,7

0

AR

1602 32 11

Preparazioni non cotte di galli o di galline

300,2

0

BR


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice “ZZ” sta per “altre origini”.»


DECISIONI

24.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 138/11


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 maggio 2013

relativa all’avvio dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici in Romania

(2013/229/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (1), in particolare l’articolo 25,

vista la decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all’attuazione della decisione 2008/615/GAI (2), in particolare l’articolo 20 e il capo 4 dell’allegato,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi del protocollo sulle disposizioni transitorie, allegato al trattato sull’Unione europea, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, gli effetti giuridici degli atti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione adottati prima dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona sono mantenuti finché tali atti non saranno stati abrogati, annullati o modificati in applicazione dei trattati.

(2)

L’articolo 25 della decisione 2008/615/GAI è pertanto applicabile e il Consiglio deve decidere all’unanimità se gli Stati membri hanno attuato le disposizioni del capo 6 di tale decisione.

(3)

L’articolo 20 della decisione 2008/616/GAI dispone che le decisioni di cui all’articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI devono essere adottate sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario. Per quanto riguarda lo scambio automatizzato di dati conformemente al capo 2 della decisione 2008/615/GAI, la relazione di valutazione deve basarsi su una visita di valutazione e un’esperienza pilota.

(4)

A norma del capo 4, punto 1.1, dell’allegato della decisione 2008/616/GAI, il questionario elaborato dal competente gruppo di lavoro del Consiglio riguarda ciascuno degli scambi automatizzati di dati e deve essere completato da uno Stato membro non appena ritenga di soddisfare le condizioni preliminari per lo scambio di dati nella pertinente categoria di dati.

(5)

La Romania ha completato il questionario sulla protezione dei dati e il questionario sullo scambio di dati dattiloscopici.

(6)

La Romania ha effettuato con successo un’esperienza pilota con l’Austria.

(7)

Una visita di valutazione ha avuto luogo in Romania e il gruppo di valutazione austriaco ne ha redatto una relazione che è stata trasmessa al competente gruppo di lavoro del Consiglio.

(8)

È stata presentata al Consiglio una relazione globale di valutazione che sintetizza i risultati del questionario, la visita di valutazione e l’esperienza pilota in materia di scambio di dati dattiloscopici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della consultazione automatizzata di dati dattiloscopici, la Romania ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e può ricevere e trasmettere dati personali a norma dell’articolo 9 di tale decisione a decorrere dal giorno dell’entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

M. NOONAN


(1)  GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.

(2)  GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12.


24.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 138/12


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 maggio 2013

relativa all’avvio dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli con la Bulgaria

(2013/230/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (1), in particolare l’articolo 25,

vista la decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all’attuazione della decisione 2008/615/GAI (2), in particolare l’articolo 20 e il capo 4 dell’allegato,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi del protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al trattato sull’Unione europea, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, gli effetti giuridici degli atti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione adottati prima dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona sono mantenuti finché tali atti non saranno stati abrogati, annullati o modificati in applicazione dei trattati.

(2)

L’articolo 25 della decisione 2008/615/GAI è pertanto applicabile e il Consiglio deve decidere all’unanimità se gli Stati membri hanno attuato le disposizioni del capo 6 di tale decisione.

(3)

L’articolo 20 della decisione 2008/616/GAI dispone che le decisioni di cui all’articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI devono essere adottate sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario. Per quanto riguarda lo scambio automatizzato di dati conformemente al capo 2 della decisione 2008/615/GAI, la relazione di valutazione deve basarsi su una visita di valutazione e un’esperienza pilota.

(4)

A norma del capo 4, punto 1.1, dell’allegato della decisione 2008/616/GAI, il questionario elaborato dal competente gruppo di lavoro del Consiglio riguarda ciascuno degli scambi automatizzati di dati e deve essere completato da uno Stato membro non appena ritenga di soddisfare le condizioni preliminari per lo scambio di dati nella pertinente categoria di dati.

(5)

La Bulgaria ha completato il questionario sulla protezione dei dati e il questionario sui dati di immatricolazione dei veicoli.

(6)

La Bulgaria ha effettuato con successo un’esperienza pilota con i Paesi Bassi.

(7)

In Bulgaria ha avuto luogo una visita di valutazione sulla quale il gruppo di valutazione belga/neerlandese ha elaborato una relazione che è stata trasmessa al competente gruppo di lavoro del Consiglio.

(8)

È stata presentata al Consiglio una relazione globale di valutazione che sintetizza i risultati del questionario, della visita di valutazione e dell’esperienza pilota riguardo ai dati di immatricolazione dei veicoli,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della consultazione automatizzata di dati di immatricolazione dei veicoli, la Bulgaria ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e può ricevere e trasmettere dati personali a norma dell’articolo 12 di tale decisione a decorrere dal giorno di entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

M. NOONAN


(1)  GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.

(2)  GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12.


24.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 138/13


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 maggio 2013

relativa alla nomina di un membro titolare irlandese del Comitato economico e sociale europeo

(2013/231/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 302,

vista la proposta del governo irlandese,

visto il parere della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 13 settembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/570/UE, Euratom relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2010 al 20 settembre 2015 (1).

(2)

Un seggio di membro titolare del Comitato economico e sociale europeo è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Jim McCUSKER,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. John COREY è nominato membro titolare del Comitato economico e sociale europeo per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 20 settembre 2015.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

M. NOONAN


(1)  GU L 251 del 25.9.2010, pag. 8.


24.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 138/14


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 maggio 2013

relativa alla nomina di un membro titolare slovacco del Comitato economico e sociale europeo

(2013/232/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 302,

vista la proposta del governo slovacco,

visto il parere della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 13 settembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/570/UE, Euratom relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2010 al 20 settembre 2015 (1).

(2)

Un seggio di membro titolare del Comitato economico e sociale europeo è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Jàn GAŠPERAN,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Emil MACHYNA, predseda Odborového zväzu KOVO, è nominato membro titolare del Comitato economico e sociale europeo per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 20 settembre 2015.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

M. NOONAN


(1)  GU L 251 del 25.9.2010, pag. 8.


24.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 138/15


DECISIONE 2013/233/PESC DEL CONSIGLIO

del 22 maggio 2013

sulla missione dell’Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia)

Il CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, l’articolo 42, paragrafo 4, e l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 luglio 2012 il Consiglio, riconoscendo i gravi problemi di sicurezza in Libia, ha ribadito la disponibilità dell’Unione a fornire assistenza, anche attraverso la politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), nei settori della sicurezza e della gestione delle frontiere, in stretto partenariato con le autorità libiche.

(2)

Il 9 gennaio 2013 il Ministro libico degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha indirizzato una lettera all’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR) nella quale accoglie con favore la proposta in ambito PSDC dell’Unione di fornire alle autorità libiche sostegno per sviluppare la capacità di accrescere la sicurezza delle frontiere libiche a breve termine e assistenza per sviluppare un concetto più ampio di gestione integrata delle frontiere a più lungo termine.

(3)

Il 31 gennaio 2013 il Consiglio ha approvato il concetto di gestione della crisi per una eventuale missione civile di PSDC in Libia.

(4)

La capacità di vigilanza dovrebbe essere attivata per la missione istituita dalla presente decisione.

(5)

La missione sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e ostacolare il conseguimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione enunciati nell’articolo 21 del trattato sull’Unione europea (TUE),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Missione

L’Unione istituisce una missione dell’Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia).

Articolo 2

Obiettivi

Gli obiettivi dell’EUBAM Libia sono di fornire alle autorità libiche sostegno per sviluppare la capacità di accrescere la sicurezza delle frontiere terrestri, marine e aeree libiche a breve termine e per sviluppare una strategia più ampia di gestione integrata delle frontiere a più lungo termine.

Articolo 3

Compiti

1.   Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 2 i compiti dell’l’EUBAM Libia sono:

a)

sostenere le autorità libiche nel rafforzare, attraverso attività di formazione e accompagnamento, i servizi di frontiera conformemente alle norme internazionali e alle migliori prassi;

b)

fornire consulenza alle autorità libiche in merito all’evoluzione di una strategia nazionale libica di gestione integrata delle frontiere;

c)

sostenere le autorità libiche nel rafforzamento delle loro capacità operative istituzionali.

2.   L’EUBAM Libia non svolge alcuna funzione esecutiva.

Articolo 4

Catena di comando e struttura

1.   In quanto operazione di gestione delle crisi, l’EUBAM Libia dispone di una catena di comando unificata.

2.   L’EUBAM Libia si compone di un comando avente sede a Tripoli.

3.   L’EUBAM Libia è strutturata conformemente ai relativi documenti di pianificazione.

4.   L’EUBAM Libia dispone di una capacità di progetto per individuare, pianificare e attuare i progetti. Ove opportuno e se invitata a farlo, l’EUBAM Libia può inoltre coordinare, agevolare e fornire consulenza sui progetti realizzati dagli Stati membri e da Stati terzi sotto la loro responsabilità, in settori connessi all’EUBAM Libia e a sostegno dei suoi obiettivi.

Articolo 5

Comandante civile dell’operazione

1.   Il direttore della capacità civile di pianificazione e condotta (CPCC) funge da comandante civile dell’operazione dell’EUBAM Libia.

2.   Il comandante civile dell’operazione, sotto il controllo politico e la direzione strategica del Comitato politico e di sicurezza (CPS) e l’autorità generale dell’AR, esercita il comando e il controllo a livello strategico dell’EUBAM Libia.

3.   Il comandante civile dell’operazione assicura, con riguardo alla condotta delle operazioni, l’attuazione corretta ed efficace delle decisioni del Consiglio nonché di quelle del CPS, anche impartendo le necessarie istruzioni a livello strategico al capomissione e fornendo al capomissione consulenza e sostegno tecnico.

4.   Il comandante civile dell’operazione riferisce al Consiglio tramite l’AR.

5.   Tutto il personale distaccato resta pienamente subordinato alle autorità nazionali dello Stato d’origine conformemente alla normativa nazionale, all’istituzione dell’Unione interessata o al Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE). Tali autorità trasferiscono al comandante civile dell’operazione il controllo operativo (OPCON) del personale, delle squadre e delle unità rispettivi.

6.   Il comandante civile dell’operazione assume la responsabilità generale di assicurare che il dovere di diligenza dell’Unione sia correttamente assolto.

7.   Se necessario, il comandante civile dell’operazione, il rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per la regione del Mediterraneo meridionale, il capo delegazione dell’Unione in Libia e il capomissione dell’EUBAM Libia si consultano reciprocamente.

Articolo 6

Capomissione

1.   Il capomissione assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo dell’EUBAM Libia a livello di teatro delle operazioni e risponde direttamente al comandante civile dell’operazione.

2.   Il capomissione esercita il comando e il controllo del personale, delle squadre e delle unità degli Stati contributori assegnati dal comandante civile dell’operazione, unitamente alla responsabilità amministrativa e logistica che si estende anche ai mezzi, alle risorse e alle informazioni messi a disposizione dell’EUBAM Libia.

3.   Il capomissione impartisce istruzioni a tutto il personale dell’EUBAM Libia, inclusi la componente di sostegno a Bruxelles e gli ufficiali di collegamento regionali, se del caso, per la condotta efficace dell’EUBAM Libia nel teatro delle operazioni, assumendone il coordinamento e la gestione quotidiana secondo le istruzioni a livello strategico del comandante civile dell’operazione.

4.   Il capomissione è responsabile dell’esecuzione del bilancio dell’EUBAM Libia. A tal fine il capomissione sottoscrive un contratto con la Commissione.

5.   Il capomissione è responsabile del controllo disciplinare sul personale. Per quanto concerne il personale distaccato, i poteri disciplinari sono esercitati dall’autorità nazionale conformemente alla normativa nazionale, dall’istituzione dell’Unione interessata o dal SEAE.

6.   Il capomissione rappresenta l’EUBAM Libia nell’area delle operazioni e assicura un’adeguata visibilità dell’EUBAM Libia.

7.   Il capomissione assicura il coordinamento sul terreno, ove opportuno, con altri attori dell’Unione. Fatta salva la catena di comando, il capomissione riceve orientamento politico locale dal RSUE per la regione del Mediterraneo meridionale, in consultazione con il capo delegazione dell’Unione in Libia.

8.   Nell’ambito della capacità di progetto, il capomissione è autorizzato a far ricorso ai contributi finanziari degli Stati membri o di Stati terzi per l’attuazione di progetti individuati che completino in modo coerente le altre azioni dell’EUBAM Libia, se il progetto è:

a)

previsto nella scheda di incidenza sul bilancio relativa alla presente decisione; o

b)

incluso nel corso dell’EUBAM Libia nella scheda di incidenza sul bilancio su richiesta del capomissione.

In tal caso il capomissione conclude un accordo con gli Stati interessati, riguardante in particolare le procedure specifiche concernenti la risposta a qualsiasi azione emanante da terzi riguardante danni subiti a causa di atti od omissioni del capomissione nell’utilizzo dei fondi messi a sua disposizione dagli Stati contributori.

Né l’Unione né l’AR sono in alcun caso ritenuti responsabili dagli Stati contributori per atti od omissioni del capomissione nell’utilizzo dei fondi forniti dagli Stati contributori.

Articolo 7

Personale

1.   L’EUBAM Libia è costituita essenzialmente da personale distaccato dagli Stati membri, dalle istituzioni dell’Unione o dal SEAE.

2.   Ogni Stato membro, l’istituzione dell’Unione o il SEAE sostengono i costi connessi con ciascun membro del personale che hanno distaccato, incluse le spese di viaggio per e dal luogo di schieramento, gli stipendi, la copertura sanitaria e le indennità diverse da quelle giornaliere.

3.   Ogni Stato membro, l’istituzione dell’Unione e il SEAE sono competenti per eventuali azioni connesse al distacco, proposte dal membro del personale da essi distaccato o che lo riguardano, nonché a proporre eventuali azioni nei confronti di tale persona.

4.   L’EUBAM Libia può altresì assumere personale internazionale o locale su base contrattuale se le mansioni richieste non possono essere fornite da personale distaccato dagli Stati membri, dalle istituzioni dell’Unione o dal SEAE. In via eccezionale, in casi debitamente giustificati, laddove non siano disponibili candidati qualificati provenienti dagli Stati membri, i cittadini degli Stati terzi partecipanti possono essere assunti su base contrattuale, ove opportuno.

5.   Le condizioni d’impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale internazionale e del personale locale sono stabiliti nei contratti conclusi tra il capomissione e tale personale.

Articolo 8

Status dell’EUBAM Libia e del relativo personale

Lo status dell’EUBAM Libia e del relativo personale, compresi, se del caso, i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie ai fini del compimento e del buon funzionamento della missione stessa, è oggetto di un accordo concluso ai sensi dell’articolo 37 TUE e secondo la procedura di cui all’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Articolo 9

Controllo politico e direzione strategica

1.   Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio e dell’AR, esercita il controllo politico e la direzione strategica dell’EUBAM Libia. Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni all’uopo pertinenti a norma dell’articolo 38, terzo comma, TUE. Tale autorizzazione include le competenze necessarie per nominare un capomissione, su proposta dell’AR, e di modificare il concetto operativo Plus (CONOPS Plus) e il piano operativo (OPLAN). Le competenze decisionali riguardanti gli obiettivi e la conclusione dell’EUBAM Libia restano attribuite al Consiglio.

2.   Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.

3.   Il CPS riceve periodicamente e secondo necessità relazioni dal comandante civile dell’operazione e dal capomissione sulle questioni di loro competenza.

Articolo 10

Partecipazione di Stati terzi

1.   Fatti salvi l’autonomia decisionale dell’Unione e il suo quadro istituzionale unico, Stati terzi possono essere invitati a contribuire all’EUBAM Libia, a condizione che sostengano i costi relativi al distacco del loro personale, inclusi gli stipendi, l’assicurazione che copre tutti i rischi, le indennità giornaliere e le spese di viaggio per e dalla Libia, e contribuiscano, ove opportuno, ai costi operativi dell’EUBAM Libia.

2.   Gli Stati terzi che contribuiscono all’EUBAM Libia hanno diritti e obblighi identici, in termini di gestione quotidiana della missione stessa, a quelli degli Stati membri che prendono parte all’EUBAM Libia.

3.   Il Consiglio autorizza il CPS a prendere le decisioni pertinenti in merito all’accettazione dei contributi proposti e a istituire un comitato dei contributori.

4.   Le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione degli Stati terzi sono oggetto di accordi conclusi a norma dell’articolo 37 TUE e, se necessario, di disposizioni tecniche supplementari. Se l’Unione e uno Stato terzo concludono o hanno concluso un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di tale Stato terzo a operazioni dell’Unione di gestione delle crisi, le disposizioni di detto accordo si applicano nell’ambito dell’EUBAM Libia.

Articolo 11

Sicurezza

1.   Il comandante civile dell’operazione dirige, a norma dell’articolo 5, il capomissione nella pianificazione delle misure di sicurezza e garantisce l’attuazione corretta ed efficace di tali misure da parte dell’EUBAM Libia.

2.   Il capomissione è responsabile della sicurezza dell’EUBAM Libia e della conformità ai requisiti minimi di sicurezza applicabili all’EUBAM Libia, in linea con la politica dell’Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell’Unione nel quadro di una capacità operativa ai sensi del titolo V TUE e relativi documenti giustificativi.

3.   Il capomissione è assistito da un alto responsabile della sicurezza della missione, che riferisce al capomissione e mantiene anche uno stretto rapporto di lavoro con il SEAE.

4.   Il personale dell’EUBAM Libia è sottoposto a una formazione obbligatoria in materia di sicurezza prima di assumere le funzioni conformemente all’OPLAN. Riceve altresì corsi periodici di aggiornamento sul posto, organizzati dal responsabile della sicurezza della missione.

5.   Il capomissione assicura la protezione delle informazioni classificate dell’UE conformemente alla decisione 2011/292/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (1).

Articolo 12

Capacità di vigilanza

La capacità di vigilanza è attivata per l’EUBAM Libia.

Articolo 13

Disposizioni finanziarie

1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all’EUBAM Libia per i primi dodici mesi successivi all’entrata in vigore della presente decisione è pari a 30 300 000 EUR. L’importo di riferimento finanziario per i periodi successivi è deciso dal Consiglio.

2.   Tutte le spese sono gestite conformemente alle regole e secondo le procedure applicabili al bilancio generale dell’Unione.

3.   Le gare d’appalto sono aperte ai cittadini degli Stati terzi partecipanti e ai cittadini del paese ospitante e dei paesi vicini. Con l’approvazione della Commissione il capomissione può concludere accordi tecnici con gli Stati membri, con gli Stati terzi partecipanti e con altri attori internazionali per quanto riguarda la fornitura di equipaggiamento, servizi e locali all’EUBAM Libia.

4.   Le disposizioni finanziarie rispettano i requisiti operativi dell’EUBAM Libia, compresa la compatibilità delle attrezzature e l’interoperabilità delle sue squadre.

5.   Il capomissione riferisce dettagliatamente alla Commissione ed è soggetto a supervisione, da parte della stessa, sulle attività intraprese nell’ambito del contratto del capomissione.

6.   Le spese connesse all’EUBAM Libia sono ammissibili a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 14

Coerenza della risposta dell’Unione e coordinamento

1.   L’AR garantisce la coerenza dell’attuazione della presente decisione con l’azione esterna dell’Unione nel suo complesso, inclusi i programmi di sviluppo dell’Unione.

2.   Fatta salva la catena di comando, il capomissione agisce in stretto coordinamento con la delegazione dell’Unione a Tripoli al fine di garantire la coerenza dell’azione dell’Unione in Libia.

3.   Il capomissione si coordina strettamente con i capimissione degli Stati membri presenti in Libia.

4.   Il capomissione si coordina con i terzi pertinenti in Libia.

Articolo 15

Comunicazione di informazioni

1.   L’AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione, se opportuno e in funzione delle esigenze dell’EUBAM Libia, informazioni classificate dell’UE fino al livello «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» prodotte ai fini dell’EUBAM Libia, a norma della decisione 2011/292/UE.

2.   Qualora insorgano necessità operative precise e immediate, l’AR è parimenti autorizzato a comunicare allo Stato ospitante informazioni classificate dell’UE fino al livello «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» prodotte ai fini dell’EUBAM Libia, a norma della decisione 2011/292/UE. A tale effetto sono conclusi accordi tra l’AR e le competenti autorità dello Stato ospitante.

3.   L’AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione documenti non classificati dell’UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative all’EUBAM Libia, coperti dall’obbligo del segreto professionale ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio (2).

4.   L’AR può delegare i poteri di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, nonché la capacità di concludere gli accordi di cui al paragrafo 2 a persone poste sotto l’autorità dell’AR, al comandante civile dell’operazione e/o al capomissione.

Articolo 16

Entrata in vigore e durata

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Essa si applica per un periodo di ventiquattro mesi.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

E. GILMORE


(1)  GU L 141 del 27.5.2011, pag. 17.

(2)  Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 35).


ORIENTAMENTI

24.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 138/19


INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 15 maggio 2013

che modifica l’Indirizzo BCE/2006/4 sull’erogazione da parte dell’Eurosistema di servizi di gestione delle riserve in euro a banche centrali non appartenenti all’area dell’euro, a paesi non appartenenti all’area dell’euro e a organizzazioni internazionali

(BCE/2013/14)

(2013/234/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 12.1 e 14.3, e l’articolo 23,

Considerando quanto segue:

(1)

L’Indirizzo BCE/2006/4 del 7 aprile 2006 sull’erogazione da parte dell’Eurosistema di servizi di gestione delle riserve in euro a banche centrali non appartenenti all’area dell’euro, a paesi non appartenenti all’area dell’euro e a organizzazioni internazionali (1) dovrebbe affrontare la questione delle controparti soggette a misure restrittive in materia di anti-riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

(2)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l’Indirizzo BCE/2006/4,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifica

All’articolo 7 dell’Indirizzo BCE/2006/4 è aggiunta la seguente lettera f):

«f)

dichiarano che il cliente conferma al membro dell’Eurosistema di ottemperare a tutta la normativa nazionale e dell’Unione in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo, in quanto e nella misura ad esso applicabile, incluse le istruzioni date dalle autorità competenti, e di non essere coinvolto in alcuna forma di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo.»

Articolo 2

Efficacia e attuazione

1.   Gli effetti del presente Indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro (di seguito «BCN»).

2.   Le BCN si conformano al presente Indirizzo a partire da sei settimane dopo l’avvenuta notifica.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 15 maggio 2013

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 107 del 20.4.2006, pag. 54.


24.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 138/s3


AVVISO AI LETTORI

Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

In conformità con il regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU L 69 del 13.3.2013, pag. 1), dal 1o luglio 2013 solo l’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale sarà considerata autentica e produrrà effetti legali.

Laddove non sia possibile pubblicare l’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale per circostanze impreviste o eccezionali, l’edizione cartacea sarà autentica e produrrà effetti legali in conformità con i termini e le condizioni stabiliti nell’articolo 3 del regolamento (UE) n. 216/2013.