ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2013.136.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 136

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

56o anno
23 maggio 2013


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 469/2013 della Commissione, del 22 maggio 2013, relativo all’autorizzazione delle sostanze DL-metionina, sale sodico della DL-metionina, analogo idrossilato di metionina, sale di calcio dell’analogo idrossilato di metionina, estere isopropilico dell’analogo idrossilato della metionina, DL-metionina protetta con il copolimero vinilpiridina/stirene e DL-metionina protetta con etilcellulosa come additivi per mangimi ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 470/2013 della Commissione, del 22 maggio 2013, recante apertura di un contingente tariffario per determinati quantitativi di zucchero industriale per la campagna di commercializzazione 2013/2014

9

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 471/2013 della Commissione, del 22 maggio 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

10

 

 

DECISIONI

 

 

2013/226/UE

 

*

Decisione di esecuzione del Consiglio, del 21 maggio 2013, che respinge la proposta di regolamento di esecuzione del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originari dell’India, di Taiwan e della Thailandia in seguito a un riesame in previsione della scadenza effettuato ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009, e che chiude il riesame in previsione della scadenza riguardante le importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originari dell’Indonesia e della Malaysia, in quanto istituirebbe un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originari dell’India, di Taiwan e della Thailandia

12

 

 

2013/227/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 22 maggio 2013, che conclude il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese

15

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2013/228/UE

 

*

Decisione n. 1/2012 del comitato istituito ai sensi dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, del 17 dicembre 2012, relativa all'inserimento nell'allegato 1 di un nuovo capitolo 20 sugli esplosivi per uso civile, alla modifica del capitolo 3 sui giocattoli nonché all'aggiornamento dei riferimenti giuridici elencati nell'allegato 1

17

 

 

 

*

Avviso ai lettori — Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (vedi terza pagina di copertina)

s3

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

23.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 136/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 469/2013 DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 2013

relativo all’autorizzazione delle sostanze DL-metionina, sale sodico della DL-metionina, analogo idrossilato di metionina, sale di calcio dell’analogo idrossilato di metionina, estere isopropilico dell’analogo idrossilato della metionina, DL-metionina protetta con il copolimero vinilpiridina/stirene e DL-metionina protetta con etilcellulosa come additivi per mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 dispone che gli additivi destinati all’alimentazione animale siano soggetti a un’autorizzazione e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L’articolo 10 di tale regolamento dispone la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell’alimentazione degli animali (2).

(2)

La DL-metionina, il sale sodico della DL-metionina, l’analogo idrossilato di metionina, il sale di calcio dell’analogo idrossilato di metionina, l’estere isopropilico dell’analogo idrossilato della metionina e la DL-metionina tecnicamente pura protetta con il copolimero vinilpiridina/stirene sono stati autorizzati a tempo indeterminato conformemente alla direttiva 82/471/CEE. Tali additivi per mangimi sono stati inseriti successivamente nel registro degli additivi per mangimi dell’Unione europea come prodotti esistenti, in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l’articolo 7 di detto regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione delle sostanze DL-metionina, sale sodico della DL-metionina, analogo idrossilato di metionina e sale di calcio dell’analogo idrossilato di metionina come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali nonché delle sostanze estere isopropilico dell’analogo idrossilato della metionina e DL-metionina tecnicamente pura protetta con il copolimero vinilpiridina/stirene come additivi per mangimi destinati alle vacche da latte, con una richiesta di modifica, in conformità all’articolo 7 di detto regolamento, dei termini dell’autorizzazione per quanto concerne l’impiego della DL-metionina, del sale sodico della DL-metionina e dell’analogo idrossilato di metionina con acqua potabile. La domanda conteneva inoltre la richiesta di autorizzazione della DL-metionina tecnicamente pura protetta con etilcellulosa per i ruminanti, in conformità all’articolo 7 di detto regolamento. Per tutte le sette fonti di metionina è stato chiesto che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi nutrizionali». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti richiesti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

Nel suo parere del 6 marzo 2012 (3), l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che, nelle condizioni d’impiego proposte, la DL-metionina, il sale sodico della DL-metionina, l’analogo idrossilato di metionina, il sale di calcio dell’analogo idrossilato di metionina, l’estere isopropilico dell’analogo idrossilato della metionina, la DL-metionina tecnicamente pura protetta con il copolimero vinilpiridina/stirene e la DL-metionina tecnicamente pura protetta con etilcellulosa non hanno effetti dannosi per la salute animale e umana o l’ambiente e che sono fonti di metionina efficaci per la sintesi proteica nelle rispettive specie bersaglio. L’Autorità ha estrapolato questa conclusione dalle vacche da latte a tutti i ruminanti e ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

La valutazione della DL-metionina, del sale sodico della DL-metionina, dell’analogo idrossilato di metionina, del sale di calcio dell’analogo idrossilato di metionina, dell’estere isopropilico dell’analogo idrossilato della metionina, della DL-metionina protetta con il copolimero vinilpiridina/stirene e della DL-metionina protetta con etilcellulosa dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6)

L’Autorità raccomanda che non sia autorizzato l’impiego della metionina nell’acqua potabile. Tuttavia, tale raccomandazione si riferisce piuttosto alla gestione delle aziende agricole, dato che concerne il modo in cui si ottiene l’apporto proteico ottimale per l’animale, prevenendo anche l’eccesso di proteine. L’Autorità non ha proposto alcun tenore massimo per le fonti di metionina. Quindi, nel caso in cui queste siano somministrate con acqua potabile, è opportuno informare l’utilizzatore sulla necessità di prendere in considerazione tutte le diverse fonti di metionina per ottenere un apporto ottimale di amminoacidi essenziali senza influire sul rendimento degli animali.

(7)

L’Autorità raccomanda inoltre di evitare la supplementazione combinata dei mangimi con analogo idrossilato di metionina e cistina/cisteina. Le prove effettuate sugli animali, su cui si basa questa raccomandazione, non sono tuttavia considerate tangibili per giustificare pienamente tale misura.

(8)

È quindi opportuno autorizzare l’impiego di tali sostanze, come specificato nell’allegato del presente regolamento.

(9)

Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l’immediata applicazione delle modifiche delle condizioni d’impiego per le fonti di metionina già autorizzate, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare ai nuovi obblighi derivanti dall’autorizzazione.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Le sostanze di cui all’allegato, appartenenti alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «amminoacidi, loro sali e analoghi», sono autorizzate come additivi nell’alimentazione animale alle condizioni stabilite in detto allegato.

Articolo 2

Misure transitorie

Le sostanze di cui all’allegato autorizzate in conformità alla direttiva 82/471/CEE del Consiglio e i mangimi contenenti tali sostanze, prodotti ed etichettati prima del 12 dicembre 2013 in conformità alle norme applicabili prima del 12 giugno 2013 possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino ad esaurimento delle scorte esistenti.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  GU L 213 del 21.7.1982, pag. 8.

(3)  EFSA Journal 2012; 10(3):2623.


ALLEGATO

Numero d’identificazione dell’additivo

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi nutrizionali. Gruppo funzionale: amminoacidi, loro sali e analoghi

3c301

 

DL-metionina, tecnicamente pura

 

Composizione dell’additivo

Tenore di metionina: minimo 99 %

 

Caratterizzazione della sostanza attiva

Denominazione IUPAC: acido 2-ammino-4-(metiltio)butanoico

Numero CAS.: 59-51-8

Formula chimica: C5H11NO2S

 

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione della metionina negli additivi:

cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rilevazione fotometrica o a fluorescenza (HPLC-UV/FD) — ISO/DIS 17180.

Per la determinazione della metionina in premiscele, mangimi composti, materie prime per mangimi e acqua:

cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rilevazione fotometrica (HPLC-UV) — regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione (allegato III, F).

Tutte le specie animali

 

 

 

1.

La DL-metionina tecnicamente pura può essere utilizzata anche con acqua potabile.

2.

Indicazioni che devono figurare sull’etichettatura dell’additivo e delle premiscele:

«Se l’additivo è somministrato con acqua potabile, occorre evitare l’eccesso di proteine.»

10 giugno 2023

3c302

 

Sodio di DL-metionina, liquido

 

Composizione dell’additivo

Tenore di DL-metionina: minimo 40 %

Sodio: minimo 6,2 %

Acqua: massimo 53,8 %

 

Caratterizzazione della sostanza attiva

Denominazione IUPAC: sale sodico dell’acido 2-ammino-4-(metiltio)butanoico

Numero CAS.: 41863-30-3

Formula chimica: (C5H11NO2S)Na

 

Metodo di analisi

Per la determinazione della metionina negli additivi:

cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rilevazione fotometrica o a fluorescenza (HPLC-UV/FD) — ISO/DIS 17180.

Per la determinazione della metionina in premiscele, mangimi composti, materie prime per mangimi e acqua:

cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rilevazione fotometrica (HPLC-UV) — regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione (allegato III, F).

Tutte le specie animali

 

 

 

1.

Per la sicurezza dell’utilizzatore: durante la manipolazione utilizzare dispositivi di protezione respiratoria, guanti e occhiali di sicurezza.

2.

Il sodio di DL-metionina liquido può essere utilizzato anche con acqua potabile.

3.

Indicazioni che devono figurare sull’etichettatura dell’additivo e delle premiscele:

tenore di DL-metionina,

«Se l’additivo è somministrato con acqua potabile, occorre evitare l’eccesso di proteine.»

12 giugno 2023

3c303

 

DL-metionina protetta con il copolimero vinilpiridina/stirene

 

Composizione dell’additivo

Preparato con

DL-metionina: minimo 74 %

Acido stearico: massimo 19 %

Copolimero poli(2-vinilpiridina)/stirene: massimo 3 %

Etilcellulosa e stearato di sodio: massimo 0,5 %

 

Caratterizzazione della sostanza attiva

Denominazione IUPAC: acido 2-amino-4-(metiltio)butanoico

Numero CAS.: 59-51-8

Formula chimica: C5H11NO2S

 

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione della metionina negli additivi:

cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rilevazione fotometrica o a fluorescenza (HPLC-UV/FD) — ISO/DIS 17180.

Per la determinazione della metionina in premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi:

cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rilevazione fotometrica (HPLC-UV) — regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione (allegato III, F).

Ruminanti

 

 

 

 

12 giugno 2023

3c304

 

DL-metionina protetta con etilcellulosa

 

Composizione dell’additivo

Preparato di

DL-metionina: minimo 85 %

etilcellulosa: massimo 4 %

Amido massimo 8 %

Silicato di sodio e alluminio: massimo 1,5 %

Stearato di sodio: massimo 1 %

Acqua: massimo 2 %

 

Caratterizzazione della sostanza attiva

Denominazione IUPAC: acido 2-ammino-4-(metiltio)butanoico

Numero CAS.: 59-51-8

Formula chimica: C5H11NO2S

 

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione della metionina negli additivi:

cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rilevazione fotometrica o a fluorescenza (HPLC-UV/FD) — ISO/DIS 17180.

Per la determinazione della metionina in premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi:

cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rilevazione fotometrica (HPLC-UV) — regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione (allegato III, F).

Ruminanti

 

 

 

 

12 giugno 2023

3c307

Analogo idrossilato di metionina

 

Composizione dell’additivo

Analogo idrossilato di metionina: minimo 88 %

Acqua: massimo 12 %

 

Caratterizzazione della sostanza attiva

Denominazione IUPAC: acido 2-idrossi-4-(metiltio)butanoico

Numero CAS: 583-91-5

Formula chimica: C5H10O3S

 

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione dell’analogo idrossilato della metionina nell’additivo:

titrimetria, titolazione potenziometrica seguita da reazione di ossido- riduzione.

Per la determinazione dell’analogo idrossilato della metionina in premiscele, mangimi composti, materie prime per mangimi e acqua:

cromatografia liquida ad alta prestazione e rilevazione fotometrica (HPLC-UV).

Tutte le specie animali

1.

Per la sicurezza dell’utilizzatore: durante la manipolazione utilizzare dispositivi di protezione respiratoria, guanti e occhiali di sicurezza.

2.

L’analogo idrossilato della DL-metionina liquido può essere utilizzato anche con acqua potabile.

3.

Indicazioni che devono figurare sull’etichettatura dell’additivo e delle premiscele:

«Se l’additivo è somministrato con acqua potabile, occorre evitare l’eccesso di proteine.»

4.

Indicazioni che devono figurare sull’etichettatura delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti, se del caso nell’elenco degli additivi:

nome dell’additivo,

quantità aggiunta di analogo idrossilato della metionina.

12 giugno 2023

3c3108

Sale di calcio dell’analogo idrossilato della metionina

 

Composizione dell’additivo

Analogo idrossilato di metionina: minimo 84 %

Calcio: minimo 11,7 %

Acqua: massimo 1 %

 

Caratterizzazione della sostanza attiva

Denominazione IUPAC: acido 2-idrossi-4-(metiltio)butanoico, sale di calcio

Numero CAS: 4857-44-7

Formula chimica: (C5H9O3S)2Ca

 

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione dell’analogo idrossilato della metionina nell’additivo:

titrimetria, titolazione potenziometrica seguita da reazione di ossido- riduzione.

Per la determinazione dell’analogo idrossilato della metionina in premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi:

cromatografia liquida ad alta prestazione e rilevazione fotometrica (HPLC-UV).

Tutte le specie animali

1.

Per la sicurezza dell’utilizzatore: durante la manipolazione utilizzare dispositivi di protezione respiratoria, guanti e occhiali di sicurezza.

2.

Indicazioni che devono figurare sull’etichettatura dell’additivo e delle premiscele:

tenore di analogo idrossilato della metionina.

3.

Indicazioni che devono figurare sull’etichettatura delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti, se del caso nell’elenco degli additivi:

nome dell’additivo,

quantità aggiunta di analogo idrossilato della metionina.

12 giugno 2023

3c309

Estere isopropilico dell’analogo idrossilato della metionina

 

Composizione dell’additivo

Preparato di estere isopropilico dell’analogo idrossilato della metionina minimo 95 %

Acqua: massimo 0,5 %

 

Caratterizzazione della sostanza attiva

Denominazione IUPAC: estere isopropilico di acido 2-idrossi-4-(metiltio)butanoico

Numero CAS 57296-04-5

Formula chimica: C8H16O3S

 

Metodo di analisi

Per la determinazione dell’estere isopropilico dell’analogo idrossilato della metionina nei mangimi:

cromatografia liquida ad alta prestazione e rilevazione fotometrica (HPLC-UV).

Ruminanti

1.

Indicazioni che devono figurare sull’etichettatura dell’additivo e delle premiscele:

tenore di analogo idrossilato della metionina

2.

Indicazioni che devono figurare sull’etichettatura delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti, se del caso nell’elenco degli additivi:

nome dell’additivo,

quantità aggiunta di analogo idrossilato della metionina.

12 giugno 2023


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/authorisation/evaluation_reports/Pages/index.aspx


23.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 136/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 470/2013 DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 2013

recante apertura di un contingente tariffario per determinati quantitativi di zucchero industriale per la campagna di commercializzazione 2013/2014

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 142 in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’approvvigionamento necessario alla fabbricazione dei prodotti di cui all’articolo 62, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, a un prezzo corrispondente al prezzo del mercato mondiale, è interesse dell’Unione sospendere l’applicazione di dazi all’importazione di zucchero destinato alla fabbricazione dei suddetti prodotti per la campagna di commercializzazione 2013/2014, per un quantitativo corrispondente alla metà del suo fabbisogno di zucchero industriale.

(2)

Il regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero (2), prevede le modalità di gestione dei contingenti tariffari di importazione di prodotti del settore dello zucchero recanti il numero d’ordine 09.4390 (zucchero di importazione industriale) in conformità dell’articolo 142 del regolamento (CE) n. 1234/2007. Tuttavia, in virtù dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 891/2009, i quantitativi di prodotto per i quali i dazi all’importazione saranno sospesi devono essere determinati con un atto giuridico distinto.

(3)

È quindi necessario fissare i quantitativi di zucchero industriale da importare ai quali nella campagna di commercializzazione 2013/2014 non si applicano dazi all’importazione.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all’importazione di zucchero industriale del codice NC 1701 e recante il numero d’ordine 09.4390 sono sospesi per un quantitativo di 400 000 tonnellate dal 1o ottobre 2013 al 30 settembre 2014.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2013.

Esso scade il 30 settembre 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 254 del 26.9.2009, pag. 82.


23.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 136/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 471/2013 DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 2013

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

15,0

MA

58,3

TN

78,7

TR

71,8

ZZ

56,0

0707 00 05

AL

27,7

MK

39,1

TR

132,0

ZZ

66,3

0709 93 10

TR

131,6

ZZ

131,6

0805 10 20

EG

54,0

IL

68,3

MA

72,6

ZZ

65,0

0805 50 10

AR

114,6

EG

68,1

TR

71,0

ZA

110,2

ZZ

91,0

0808 10 80

AR

157,2

BR

97,4

CL

127,8

CN

90,2

MK

46,1

NZ

142,3

US

200,4

ZA

116,6

ZZ

122,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

23.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 136/12


DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del 21 maggio 2013

che respinge la proposta di regolamento di esecuzione del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originari dell’India, di Taiwan e della Thailandia in seguito a un riesame in previsione della scadenza effettuato ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009, e che chiude il riesame in previsione della scadenza riguardante le importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originari dell’Indonesia e della Malaysia, in quanto istituirebbe un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originari dell’India, di Taiwan e della Thailandia

(2013/226/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, e l’articolo 11, paragrafo 2,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea, previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

(1)

Le misure antidumping definitive sulle importazioni di polietilentereftalato (PET) originario dell’India, dell’Indonesia, della Malaysia, di Taiwan e della Thailandia sono in vigore dal 2000, in quanto sono state rinnovate nel 2007. Parallelamente, misure compensative sul PET originario dell’India sono in vigore dal 2000 e misure di difesa commerciale sono in vigore anche sulle importazioni dalla Cina, dall’Iran, dal Pakistan e dagli Emirati Arabi Uniti.

(2)

Il riesame di tali misure antidumping in previsione della loro scadenza è iniziato il 24 febbraio 2012. Nella medesima data è iniziato anche il riesame in previsione della scadenza delle misure compensative nei confronti delle importazioni di PET originario dell’India. Il Consiglio ha accettato la proposta della Commissione di mantenere tali misure compensative.

(3)

Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (il regolamento antidumping di base), le misure scadono dopo un certo periodo, salvo che la loro scadenza implichi il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio. L’articolo 11, paragrafo 2, prevede inoltre che il rischio della reiterazione possa essere provato fornendo elementi di prova:

a)

del persistere del dumping e del pregiudizio; oppure

b)

del fatto che l’eliminazione del pregiudizio sia dovuta in parte o integralmente all’applicazione delle misure; oppure

c)

della probabilità che, alla luce della situazione degli esportatori o delle condizioni del mercato, vengano attuate nuove pratiche di dumping arrecanti pregiudizio.

Infine, l’articolo 11, paragrafo 2, stabilisce che ai fini delle relative conclusioni si debba tenere debitamente conto di tutti gli elementi di prova pertinenti, debitamente documentati, che sono stati presentati in merito al rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, in assenza di misure.

(4)

Il Consiglio concorda sul fatto che a breve e medio termine non è probabile che i produttori esportatori indonesiani o malesi ricomincino a esportare quantitativi pregiudizievoli a prezzi di dumping verso il mercato dell’Unione in caso di abrogazione delle misure.

(5)

Il Consiglio ritiene tuttavia che non sia dimostrato che la soppressione delle misure antidumping nei confronti dell’India, di Taiwan e della Tailandia comporti la probabilità di persistenza o di reiterazione di pratiche di dumping arrecanti pregiudizio. Conclude pertanto che il mantenimento delle misure sarebbe palesemente contrario all’interesse generale dell’Unione.

(6)

Il Consiglio è del parere che nel caso di specie tredici anni siano stati sufficienti per consentire all’industria europea di adattarsi alla concorrenza globale e di riprendersi in modo consistente. Inoltre, i principali mercati di esportazione di PET sono in crescita, e con la ripresa dell’economia mondiale si assisterà verosimilmente a un ulteriore aumento globale della domanda di prodotti confezionati con PET.

(7)

In base agli elementi di prova contenuti nella proposta, il Consiglio ritiene che l’industria dell’UE non stia attualmente subendo un pregiudizio sostanziale.

(8)

Il Consiglio ha altresì esaminato se l’eventuale scadere delle misure comporti un rischio di reiterazione del pregiudizio sostanziale ed è del parere che un siffatto rischio non sussista. Nel periodo esaminato nell’ambito del riesame in previsione della scadenza, la produttività è aumentata. L’industria dell’UE detiene in modo uniforme oltre il 70 % del mercato UE, i prezzi presentano un buon margine di rendimento sugli investimenti e i dati relativi al flusso di cassa fanno registrare un notevole miglioramento. Le tendenze indicano che questi sviluppi del mercato non possono essere considerati temporanei.

(9)

Questi sviluppi permetterebbero ai produttori dell’UE di competere con le importazioni dei paesi interessati senza che vi sia reiterazione di pregiudizio sostanziale. Inoltre, i prezzi all’importazione sono notevolmente aumentati negli ultimi anni, e pertanto la pressione sui prezzi sta diminuendo.

(10)

Le importazioni dei paesi interessati non sono significative né in termini di quota del mercato UE che rappresentano (inferiore al 4 % nel periodo considerato ai fini del riesame) né rispetto alle importazioni degli altri paesi e alle vendite dei produttori dell’UE. Inoltre, i loro prezzi sono in linea con quelli delle vendite e delle altre importazioni dell’UE. Peraltro, i dati presentati mostrano che, in termini di quote di mercato, le misure applicate sono state più vantaggiose per i produttori dei paesi terzi che per l’industria dell’Unione.

(11)

Le quote di mercato di Taiwan e della Thailandia sono vicine allo zero. Con volumi così esigui, è probabile che l’affidabilità delle denunce di dumping sia soggetta a un ampio margine d’errore.

(12)

Laddove vi sono importazioni, i prezzi delle importazioni sono aumentati in modo consistente. Nel periodo considerato, i prezzi indiani sono aumentati del 29 %, quelli di Taiwan del 27 % e quelli della Thailandia del 32 %. Inoltre, in tutti e tre i casi non sono state registrate sottoquotazioni. Il Consiglio ritiene pertanto che non si possa giustificare la conclusione che queste importazioni stanno arrecando pregiudizio. Ritiene altresì che non sia stato dimostrato che lo scadere delle misure comporti un rischio di reiterazione di pratiche pregiudizievoli di dumping in relazione alle importazioni dai paesi interessati.

(13)

Nonostante l’esistenza di una certa sovracapacità nei paesi interessati, il Consiglio non è convinto che le capacità inutilizzate sarebbero orientate verso l’UE, in quanto la domanda è in aumento nella maggior parte dei principali mercati.

(14)

Rispetto agli altri paesi, nell’UE il livello dei prezzi è superiore a quello degli altri grandi mercati poiché sono in vigore queste misure di lunga durata. In loro assenza, i prezzi tenderebbero ad allinearsi a quelli degli altri paesi. È improbabile che misure di difesa commerciale adottate nei paesi terzi abbiano l’effetto di dirigere significativi flussi commerciali verso l’UE, in quanto tali paesi non sono i principali consumatori di PET a livello mondiale. Non sono state fornite informazioni riguardo all’esistenza o meno di misure di difesa commerciale in altri mercati importanti per il PET, come gli Stati Uniti e il Giappone. Pertanto, il Consiglio ritiene che, sebbene esista la possibilità di un aumento delle importazioni allo scadere delle misure, tale aumento non sarebbe significativo.

(15)

Il Consiglio è del parere che non siano state fornite prove convincenti riguardo a una serie di fattori che sembrano importanti per valutare se la soppressione dei dazi comporterebbe una ripresa di pratiche di dumping arrecanti pregiudizio. Tali fattori comprendono:

a)

le tendenze della domanda nei paesi terzi: nel caso di Taiwan, ad esempio, le esportazioni verso paesi terzi rappresentano circa il 60 % della capacità produttiva. Ciò suggerisce che le future tendenze della domanda in questi paesi sono importanti ai fini della valutazione;

b)

i costi di trasporto e altri fattori aventi un’incidenza sulla redditività: se i mercati di esportazione dei paesi terzi sono più vicini all’esportatore rispetto al mercato UE (l’Asia orientale è mercato importante), ciò inciderà sui costi di trasporto e di conseguenza sulla redditività delle vendite all’esportazione, e quindi sull’attrattiva relativa del mercato UE.

(16)

Altri fattori lasciano prevedere che è probabile che la soppressione delle misure non comporti una ripresa di pratiche di dumping pregiudizievoli per l’industria dell’Unione. Il mantenimento delle misure antisovvenzioni nei confronti dell’India e delle misure antidumping nei confronti della Cina e di altri paesi continuerà a fornire una certa protezione all’industria dell’Unione. La passata struttura degli scambi in questo mercato suggerisce inoltre che qualsiasi aumento delle esportazioni dall’India, dalla Thailandia e da Taiwan potrebbe avere come risultato quello di spostare integralmente o in parte le importazioni provenienti da altri paesi terzi anziché incidere sulla produzione UE.

(17)

Il Consiglio considera improbabile che lasciare scadere le misure possa comportare un notevole pregiudizio. Ritiene pertanto che non siano soddisfatti i criteri per il mantenimento delle misure di cui all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(18)

L’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di base prevede che per decidere se sia necessario intervenire nell’interesse dell’Unione debbano essere valutati i diversi interessi nel loro complesso.

(19)

I prezzi del PET sono determinati da una serie di fattori, ma è chiaro che le misure antidumping hanno provocato un aumento dei costi per l’industria utilizzatrice. Numerosi utilizzatori sono imprese di imbottigliamento e PMI che operano con stretti margini e che sono state fortemente danneggiate dai costi elevati del PET negli ultimi anni, in quanto il PET incide in modo decisivo sui loro costi di produzione. L’impatto dei costi elevati si è fatto sentire maggiormente sulle piccole imprese di imbottigliamento, che non sono state in grado di ripercuotere l’aumento dei prezzi sui dettaglianti e i consumatori finali a causa del loro scarso potere negoziale. Numerose piccole imprese registrano forti perdite e hanno perso un numero significativo di dipendenti. La proposta riconosce il deterioramento della situazione degli utilizzatori e il fatto che nell’UE i prezzi del PET sono superiori a quelli degli altri grandi mercati. Tuttavia, il Consiglio ritiene che non sia stato dimostrato che le misure in questione non sono uno dei fattori responsabili dei prezzi relativamente elevati del PET nell’Unione.

(20)

Attualmente il settore UE del PET è caratterizzato da un’elevata concentrazione e da una crescente integrazione verticale. È un settore redditizio e dovrebbe potere essere competitivo a livello internazionale.

(21)

L’accumulo di misure, combinato con la crescente integrazione dei produttori di PET e delle imprese produttrici di imballaggi in PET nell’UE, crea condizioni di disparità per le imprese produttrici di imballaggi in PET indipendenti, che sono confrontate ai prezzi più elevati al mondo (a causa dell’effetto orizzontale esistente sui prezzi del PET), mentre i loro principali concorrenti dei paesi terzi beneficiano di prezzi inferiori.

(22)

Gli utilizzatori di PET dispongono di un numero esiguo di fonti di approvvigionamento fuori dall’UE, in quanto le misure si applicano anche alle importazioni provenienti da altri paesi terzi.

(23)

La conclusione del Consiglio è che una proroga delle misure è palesemente contraria all’interesse dell’Unione, in quanto i costi per gli importatori, gli utilizzatori e i consumatori sono sproporzionati rispetto ai vantaggi per l’industria dell’Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La proposta di regolamento di esecuzione del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originari dell’India, di Taiwan e della Thailandia in seguito a un riesame in previsione della scadenza effettuato ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 e che chiude il riesame in previsione della scadenza riguardante le importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originari dell’Indonesia e della Malaysia è respinta, nella misura in cui istituirebbe un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originari dell’India, di Taiwan e della Thailandia

Articolo 2

La procedura di riesame relativa alle importazioni di polietilentereftalato avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g ai sensi della norma ISO 1628-5, attualmente classificato al codice NC 3907 60 20 e originario dell’India, dell’Indonesia, della Malaysia, di Taiwan e della Thailandia, è chiusa.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

E. GILMORE


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.


23.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 136/15


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 2013

che conclude il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese

(2013/227/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell’11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 14,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDIMENTO

1.   Apertura

(1)

Nell’aprile 2012 la Commissione europea («la Commissione») ha annunciato, mediante un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2) («avviso di apertura»), l’apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni nell’Unione di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese («procedimento antisovvenzioni»).

(2)

Il procedimento antisovvenzioni è stato iniziato in seguito a una denuncia presentata il 15 marzo 2012 dalla EBMA, la European Bicycles Manufacturers Association (Associazione europea dei fabbricanti di biciclette, nel seguito «il denunziante») per conto dei produttori dell’Unione che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale di biciclette dell’Unione.

(3)

La denuncia conteneva prove prima facie di un’effettiva sovvenzione relativa al prodotto in esame che, determinando un notevole pregiudizio, era tale da giustificare l’apertura di un procedimento.

(4)

La Commissione ha ufficialmente informato e inviato questionari al denunziante, agli altri produttori noti dell’Unione, alle associazioni dei produttori dell’Unione, ai produttori esportatori noti della Repubblica popolare cinese («la RPC») e alle associazioni di produttori esportatori, ai rappresentanti della RPC, agli importatori noti e alle associazioni degli importatori, ai produttori UE noti di parti di biciclette e alle loro associazioni e ai fruitori noti dell’apertura dell’inchiesta. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura.

2.   Procedimento antidumping parallelo

(5)

Nel marzo 2012 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3), l’avvio di un riesame intermedio dei provvedimenti antidumping relativi alle importazioni nell’Unione di biciclette originarie della RPC in forza dell’articolo 11, paragrafo 3, e dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (4) («il regolamento antidumping di base»). L’inchiesta è tuttora in corso.

3.   Inchiesta antielusione parallela

(6)

Nel settembre 2012 la Commissione ha avviato, mediante regolamento (UE) n. 875/2012 (5), un’inchiesta relativa alla possibile elusione dei provvedimenti antidumping istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 (6) del Consiglio sulle importazioni di biciclette originarie della RPC, per mezzo di importazioni di biciclette provenienti dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o non siano dichiarate originarie dell’Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia, e che dispone la registrazione di tali importazioni («l’inchiesta antielusione»).

(7)

Nel novembre 2012 la Commissione ha annunciato, mediante un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (7), che le conclusioni dell’inchiesta antielusione possono essere impiegate nel procedimento antisovvenzioni.

(8)

L’inchiesta antielusione è tuttora in corso.

B.   RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

(9)

In data 22 marzo 2013 il denunziante ha formalmente ritirato la denuncia mediante lettera indirizzata alla Commissione.

(10)

A norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 597/2009, in caso di ritiro della denuncia il procedimento può essere chiuso a meno che tale chiusura sia contraria all’interesse dell’Unione.

(11)

La Commissione ha ritenuto che il presente procedimento potesse essere chiuso poiché dalla rispettiva inchiesta antisovvenzione non erano emerse considerazioni tali da indurre a ritenere che tale chiusura risultasse contraria all’interesse dell’Unione. Le parti interessate sono state informate e hanno avuto modo di presentare le loro osservazioni. Non sono state tuttavia presentate osservazioni che facessero giungere a una conclusione diversa.

(12)

Si è pertanto concluso che il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni nell’Unione di biciclette originarie della RPC debba essere chiuso senza che si prenda alcun provvedimento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni nell’Unione di biciclette e altri velocipedi senza motore (compresi i furgoncini a triciclo ma esclusi i monocicli) originari della Repubblica popolare cinese e attualmente classificati ai codici NC 8712 00 30 ed ex 8712 00 70 è chiuso.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

(2)  GU C 122 del 27.4.2012, pag. 9.

(3)  GU C 71 del 9.3.2012, pag. 10.

(4)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(5)  GU L 258 del 26.9.2012, pag. 21.

(6)  GU L 261 del 6.10.2011, pag. 2.

(7)  GU C 346 del 14.11.2012, pag. 7.


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

23.5.2013   

IT

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L 136/17


DECISIONE N. 1/2012 DEL COMITATO ISTITUITO AI SENSI DELL'ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SUL RECIPROCO RICONOSCIMENTO IN MATERIA DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

del 17 dicembre 2012

relativa all'inserimento nell'allegato 1 di un nuovo capitolo 20 sugli esplosivi per uso civile, alla modifica del capitolo 3 sui giocattoli nonché all'aggiornamento dei riferimenti giuridici elencati nell'allegato 1

(2013/228/UE)

IL COMITATO,

visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità («l'accordo»), in particolare l'articolo 10, paragrafi 4 e 5, e l'articolo 18, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Le parti contraenti dell'accordo hanno concordato di modificare l'allegato 1 dell'accordo per inserire un nuovo capitolo sugli esplosivi per uso civile.

(2)

L'Unione europea ha adottato una nuova direttiva sulla sicurezza dei giocattoli (1) e la Svizzera ha modificato le proprie disposizioni legislative, regolamentari e amministrative giudicate equivalenti alla suddetta normativa dell'Unione europea conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, dell'accordo.

(3)

È pertanto opportuno modificare l'allegato 1, capitolo 3 «Giocattoli», per riflettere tali sviluppi.

(4)

È necessario aggiornare alcuni riferimenti giuridici contenuti nell'allegato dell'accordo.

(5)

L'articolo 10, paragrafo 5, dell'accordo dispone che il comitato può, su proposta dell'una o dell'altra parte, modificare gli allegati dell'accordo,

DECIDE:

1.

L'allegato 1 dell'accordo è modificato al fine di inserire un nuovo capitolo 20 sugli esplosivi per uso civile (escluse le munizioni) conformemente alle disposizioni stabilite nell'allegato A della presente decisione.

2.

Il capitolo 3 «Giocattoli» dell'allegato 1 dell'accordo è modificato secondo le disposizioni stabilite nell'allegato B della presente decisione.

3.

L'allegato 1 dell'accordo è modificato secondo le disposizioni stabilite nell'allegato C della presente decisione.

4.

La presente decisione, redatta in duplice copia, è firmata dai rappresentanti del comitato autorizzati ad agire per conto delle parti. Essa ha effetto a decorrere dalla data dell'ultima firma.

Firmato a Berna, il 17 dicembre 2012

Per la Confederazione svizzera

Christophe PERRITAZ

Firmato a Bruxelles, il 12 dicembre 2012

Per l'Unione europea

Fernando PERREAU DE PINNINCK


(1)  Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli (GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1).


ALLEGATO A

Nell'allegato 1 relativo ai settori di prodotti, è inserito il seguente capitolo 20 sugli esplosivi per uso civile (escluse le munizioni):

«CAPITOLO 20

ESPLOSIVI PER USO CIVILE

SEZIONE I

Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

Disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2

Unione europea

1.

Direttiva 93/15/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile [nella versione della GU L 121 del 15.5.1993, pag. 20, rettificata nella GU L 79 del 7.4.1995, pag. 34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) e nella GU L 59 dell'1.3.2006, pag. 43 (DE)] (1), di seguito “direttiva 93/15/CEE”

2.

Direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile (GU L 94 del 5.4.2008, pag. 8), modificata dalla direttiva 2012/4/UE della Commissione (GU L 50 del 23.2.2012, pag. 18), di seguito “direttiva 2008/43/CE”

3.

Decisione 2004/388/CE della Commissione, del 15 aprile 2004, relativa alla documentazione sul trasferimento intracomunitario di esplosivi (GU L 120 del 24.4.2004, pag. 43), modificata dalla decisione 2010/347/UE della Commissione (GU L 155 del 22.6.2010, pag. 54), di seguito “decisione 2004/388/CE”

Svizzera

100.

Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (legge sugli esplosivi), modificata da ultimo il 12 giugno 2009 (RU 2010 2617)

101.

Ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (ordinanza sugli esplosivi), modificata da ultimo il 21 settembre 2012 (RU 2012 5315)

SEZIONE II

Organismi di valutazione della conformità

Il comitato istituito dall'articolo 10 del presente accordo stabilisce e aggiorna, conformemente alla procedura di cui all'articolo 11 dell'accordo, una lista degli organismi di valutazione della conformità.

SEZIONE III

Autorità designatrici

Il comitato istituito dall'articolo 10 del presente accordo stabilisce e aggiorna un elenco delle autorità designatrici notificate dalle parti.

SEZIONE IV

Regole particolari per la designazione degli organismi di valutazione della conformità

Per la designazione degli organismi di valutazione della conformità, le autorità designatrici rispettano i principi generali contenuti nell'allegato 2 del presente accordo, nonché i criteri di valutazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 93/15/CEE e al suo allegato III.

SEZIONE V

Disposizioni aggiuntive

1.   Identificazione di prodotti

Entrambe le parti provvedono a che le imprese del settore degli esplosivi, che fabbricano o importano esplosivi oppure assemblano detonatori, procedano alla marcatura degli esplosivi e di ogni confezione elementare mediante un'identificazione univoca. Qualora l'esplosivo sia sottoposto a ulteriori processi di fabbricazione, il fabbricante non è tenuto alla marcatura dell'esplosivo mediante una nuova identificazione univoca, salvo nel caso in cui l'identificazione univoca originale non appaia più conformemente alla direttiva 2008/43/CE e/o all'ordinanza sugli esplosivi.

L'identificazione univoca consta degli elementi di cui all'allegato della direttiva 2008/43/CE e all'allegato 14 dell'ordinanza sugli esplosivi ed è riconosciuta per reciprocità da entrambe le parti.

A ciascuna impresa del settore degli esplosivi e/o fabbricante è assegnato un codice a tre cifre dall’autorità nazionale svizzera o dello Stato membro in cui è stabilita/o. Entrambe le parti riconoscono reciprocamente tale codice a tre cifre se il sito di fabbricazione o il fabbricante è ubicato nel territorio di una delle parti.

2.   Disposizioni relative al controllo dei trasferimenti tra l'Unione europea e la Svizzera

1.

Gli esplosivi oggetto del presente capitolo possono essere trasferiti tra l'Unione europea e la Svizzera solamente in conformità delle disposizioni dei seguenti paragrafi.

2.

I controlli effettuati in applicazione del diritto dell'Unione europea o della legislazione nazionale in caso di trasferimenti di esplosivi disciplinati nella sezione V, punto 2, rientrano unicamente nell'ambito delle normali procedure di controllo effettuate in modo non discriminatorio su tutto il territorio dell'Unione europea o della Svizzera.

3.

Per poter trasferire esplosivi, l'acquirente deve ottenere una licenza di trasferimento dall'autorità competente del luogo di destinazione. L'autorità competente verifica che il destinatario sia legalmente abilitato ad acquisire esplosivi e che detenga le licenze o autorizzazioni necessarie. Il transito di esplosivi attraverso il territorio di uno o più Stati membri o della Svizzera deve essere notificato dal responsabile del trasferimento alle autorità competenti degli Stati membri in questione o della Svizzera, che devono approvarlo.

4.

Se uno Stato membro o la Svizzera ritiene che esista un problema concernente la verifica dell'abilitazione ad acquisire esplosivi di cui al paragrafo 3, lo Stato membro in questione o la Svizzera trasmette le informazioni disponibili in materia alla Commissione europea che adisce senza indugio il comitato previsto all'articolo 13 della direttiva 93/15/CEE. La Commissione europea informa la Svizzera di conseguenza mediante il comitato istituito dall'articolo 10 del presente accordo.

5.

Se l'autorità competente del luogo di destinazione autorizza il trasferimento, rilascia al destinatario un documento contenente tutte le informazioni di cui al paragrafo 7. Tale documento deve accompagnare gli esplosivi sino al punto di destinazione previsto. Esso deve essere presentato ogniqualvolta venga richiesto dalle autorità competenti. Una copia del documento è conservata dal destinatario che lo presenterà all'autorità competente del luogo di destinazione, su richiesta di quest'ultima.

6.

Se l'autorità competente di uno Stato membro o della Svizzera ritiene che non siano necessarie esigenze particolari di sicurezza pubblica quali quelle menzionate al paragrafo 5, il trasferimento di esplosivi sul suo territorio o su una parte del suo territorio può essere effettuato senza l'informazione preventiva di cui al paragrafo 7. L'autorità competente del luogo di destinazione rilascia allora una licenza di trasferimento valida per una durata determinata, che può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento con decisione motivata. Il documento di cui al paragrafo 5, che accompagna gli esplosivi fino al luogo di destinazione, fa allora riferimento soltanto alla suddetta licenza di trasferimento.

7.

Quando i trasferimenti di esplosivi richiedono controlli specifici per determinare se rispondono a esigenze particolari di sicurezza pubblica sul territorio o su una parte del territorio di uno Stato membro o della Svizzera, il destinatario, prima del trasferimento, fornisce all'autorità competente del luogo di destinazione le informazioni seguenti:

il nome e l'indirizzo degli operatori interessati. Questi dati devono essere sufficientemente dettagliati per permettere, da un lato, di contattare gli operatori e, dall'altro, di accertare che le persone in questione siano ufficialmente abilitate a ricevere la spedizione,

il numero e la quantità degli esplosivi che formano oggetto del trasferimento,

una descrizione completa dell'esplosivo in questione e dei mezzi di identificazione, compreso il numero di identificazione delle Nazioni Unite,

le informazioni relative al rispetto delle condizioni di immissione sul mercato, quando è prevista tale immissione,

il modo in cui si effettua il trasferimento e l'itinerario,

le date previste di partenza e di arrivo,

se necessario, i punti precisi di entrata e uscita dagli Stati membri o dalla Svizzera.

Le autorità competenti del luogo di destinazione esaminano le condizioni in cui può essere effettuato il trasferimento, soprattutto in considerazione delle particolari esigenze di sicurezza pubblica. Qualora tali esigenze particolari di sicurezza pubblica siano soddisfatte, il trasferimento è autorizzato. In caso di transito sul territorio di altri Stati membri o della Svizzera, questi esaminano e approvano, secondo le stesse modalità, le informazioni relative al trasferimento.

8.

Fatti salvi i controlli normali che lo Stato membro di partenza effettua sul proprio territorio, i destinatari e gli operatori del settore degli esplosivi trasmettono alle autorità competenti dello Stato membro di partenza nonché a quelle dello Stato membro di transito, su loro richiesta, qualsiasi informazione utile di cui dispongano in merito ai trasferimenti di esplosivi.

9.

Nessun fornitore può trasferire esplosivi senza che il destinatario abbia ottenuto le necessarie autorizzazioni a tale effetto conformemente alle disposizioni dei paragrafi 3, 5, 6 e 7.

10.

Ai fini dell'attuazione del paragrafo 4, quando una misura di cui all'articolo 13 della direttiva 93/15/CEE è adottata in relazione a prodotti di imprese svizzere del settore degli esplosivi e/o di fabbricanti svizzeri, essa è comunicata immediatamente al comitato istituito dall'articolo 10 del presente accordo.

Se la Svizzera non concorda con questa misura, la sua applicazione è rinviata per tre mesi a decorrere dalla data della comunicazione. Il comitato istituito dall'articolo 10 del presente accordo tiene consultazioni al fine di giungere a una soluzione. Qualora non si giunga a una soluzione entro il termine di cui al presente paragrafo, ciascuna delle parti può sospendere il capitolo in parte o integralmente.

11.

Ai fini dell'attuazione dei paragrafi 5 e 6, si applicano le disposizioni della decisione 2004/388/CE.

3.   Scambio di informazioni

A norma delle disposizioni generali del presente accordo, gli Stati membri e la Svizzera tengono reciprocamente a disposizione tutte le informazioni pertinenti necessarie a garantire una corretta attuazione della direttiva 2008/43/CE.

4.   Luogo di stabilimento del fabbricante

Ai fini del presente capitolo, è sufficiente che l'impresa del settore degli esplosivi, il fabbricante, un rappresentante autorizzato o, in caso di assenza di questi ultimi, la persona responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato, sia stabilito nel territorio di una delle parti.»


(1)  Il presente capitolo non si applica agli esplosivi destinati a essere utilizzati, in conformità della legislazione nazionale, dalle forze armate e dalla polizia, agli articoli pirotecnici e alle munizioni.


ALLEGATO B

Nell'allegato 1 relativo ai settori di prodotti, il capitolo 3 «Giocattoli» è soppresso e sostituito dal seguente:

«CAPITOLO 3

GIOCATTOLI

SEZIONE I

Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

Disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2

Unione europea

1.

Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli (GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 2012/7/UE (GU L 64 del 3.3.2012, pag. 7), di seguito “direttiva 2009/48/CE”

Svizzera

100.

Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (RU 1995 1469), modificata da ultimo il 9 novembre 2011 (RU 2011 5227)

101.

Ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (RU 2005 5451), modificata da ultimo il 22 agosto 2012 (RU 2012 4713)

102.

Ordinanza del Dipartimento federale dell'interno (DFI) del 15 agosto 2012 concernente la sicurezza dei giocattoli (RU 2012 4717)

103.

Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 concernente l'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (RU 2005 6555), modificata da ultimo il 15 agosto 2012 (RU 2012 4855)

104.

Ordinanza del 17 giugno 1996 sul sistema svizzero di accreditamento e la designazione di laboratori di prova e di organismi di valutazione della conformità, di registrazione e d'omologazione (RU 1996 1904), modificata da ultimo il 1o giugno 2012 (RU 2012 2887)

SEZIONE II

Organismi di valutazione della conformità

Il comitato istituito dall'articolo 10 del presente accordo stabilisce e aggiorna, conformemente alla procedura di cui all'articolo 11 dell'accordo, una lista degli organismi di valutazione della conformità.

SEZIONE III

Autorità designatrici

Il comitato istituito dall'articolo 10 del presente accordo stabilisce e aggiorna un elenco delle autorità designatrici notificate dalle parti.

SEZIONE IV

Principi particolari per la designazione degli organismi di valutazione della conformità

Per la designazione degli organismi di valutazione della conformità, le autorità designatrici rispettano i principi generali contenuti nell'allegato 2 del presente accordo nonché all'articolo 24 della direttiva 2009/48/CE.

SEZIONE V

Disposizioni aggiuntive

1.   Scambio di informazioni relative al certificato di conformità e alla documentazione tecnica

Le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri o della Svizzera possono, su richiesta motivata, chiedere la documentazione tecnica o la traduzione di parti di essa a un fabbricante stabilito nel territorio della Svizzera o di uno Stato membro. Le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri e della Svizzera possono richiedere a un fabbricante stabilito in Svizzera o nell'Unione europea le parti pertinenti della documentazione tecnica in una lingua ufficiale dell'autorità richiedente o in inglese.

Qualora a un fabbricante sia richiesta la documentazione tecnica o la traduzione di parti di essa da un'autorità di vigilanza del mercato, questa può fissare un termine pari a trenta giorni, a meno che rischi gravi e imminenti non giustifichino una scadenza più breve.

Nel caso in cui il fabbricante stabilito sul territorio della Svizzera o di uno Stato membro non si conformi a tale disposizione, l'autorità di vigilanza del mercato può richiedere che il fabbricante faccia effettuare a proprie spese una prova, entro un termine determinato, da parte di un organismo notificato per verificare la conformità alle norme armonizzate e ai requisiti essenziali.

2.   Richieste di informazioni agli organismi designati

Le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri e della Svizzera possono richiedere a un organismo designato della Svizzera o di uno Stato membro di fornire informazioni in merito a qualsiasi attestato d'esame del tipo di cui esso abbia effettuato il rilascio o il ritiro, o in merito al rifiuto di rilasciare tale attestato, nonché le relazioni relative alle prove e la documentazione tecnica.

3.   Obblighi di informazione degli organismi designati

Conformemente all'articolo 36, paragrafo 2, della direttiva 2009/48/CE, gli organismi designati forniscono agli altri organismi designati a norma del presente accordo, le cui attività di valutazione della conformità sono simili e coprono gli stessi giocattoli, informazioni pertinenti sulle questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, positivi, delle valutazioni della conformità.

4.   Scambio di esperienze

Le autorità nazionali svizzere possono partecipare allo scambio di esperienze tra le autorità nazionali degli Stati membri responsabili della politica di notifica di cui all'articolo 37 della direttiva 2009/48/CE.

5.   Coordinamento degli organismi designati

Gli organismi designati svizzeri di valutazione della conformità possono partecipare ai sistemi di coordinamento e cooperazione e al gruppo o gruppi settoriali di organismi notificati di cui all'articolo 38 della direttiva 2009/48/CE, direttamente o mediante rappresentanti designati.

6.   Accesso al mercato

Gli importatori stabiliti nell'Unione europea o in Svizzera indicano sul giocattolo il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo presso il quale possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del giocattolo.

Le parti riconoscono reciprocamente tale indicazione dei dati del fabbricante e dell'importatore, della denominazione commerciale registrata o del marchio registrato e dell'indirizzo presso il quale possono essere contattati, che deve essere riportata come precisato sopra. Ai fini di tale obbligo specifico, per “importatore” si intende qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nel territorio della Svizzera o dell'Unione europea che immette sul mercato svizzero o dell'Unione europea un giocattolo originario di un paese terzo.

7.   Norme armonizzate

La Svizzera riconosce le norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla normativa di cui alla sezione 1 del presente capitolo. Qualora la Svizzera ritenga che la conformità a una norma armonizzata non soddisfi completamente le prescrizioni stabilite nella normativa di cui alla sezione I, essa sottopone la questione al comitato, presentando le proprie motivazioni.

Il comitato esamina il caso e può chiedere all'Unione europea di procedere conformemente alla procedura prevista all'articolo 14 della direttiva 2009/48/CE. Il comitato è informato del risultato della procedura.

8.   Procedura per i giocattoli presentanti una non conformità che non è limitata al loro territorio nazionale  (1)

A norma dell'articolo 12, paragrafo 4, del presente accordo, le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro o della Svizzera, qualora abbiano adottato provvedimenti o abbiano sufficienti ragioni per ritenere che un giocattolo disciplinato dalla sezione I del presente capitolo presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, e ritengano che l'inadempienza non sia ristretta al territorio nazionale, si informano reciprocamente e informano la Commissione europea senza indugio:

dei risultati della valutazione che hanno effettuato e dei provvedimenti che hanno chiesto di adottare al pertinente operatore economico,

delle misure provvisorie adottate al fine di vietare o limitare la messa a disposizione del giocattolo sul loro mercato nazionale, ritirarlo da tale mercato o richiamarlo qualora l'operatore economico interessato non adotti le misure correttive adeguate. Ciò comprende i particolari indicati all'articolo 42, paragrafo 5, della direttiva 2009/48/CE.

Le autorità di vigilanza del mercato della Svizzera o degli Stati membri diversi da quello che ha avviato tale procedura informano senza indugio la Commissione europea e le altre autorità nazionali di tutti i provvedimenti adottati e di tutte le altre informazioni a loro disposizione sulla non conformità del giocattolo interessato.

Le parti garantiscono che siano adottate senza indugio le opportune misure restrittive in relazione al giocattolo in questione, quali il ritiro del giocattolo dal loro mercato.

9.   Procedura di salvaguardia in caso di obiezioni contro misure nazionali

In caso di disaccordo con la misura nazionale emanata, la Svizzera o uno Stato membro informano la Commissione europea delle loro obiezioni.

Se, in esito alla procedura di cui al paragrafo 8, sono sollevate obiezioni da parte di uno Stato membro o della Svizzera contro una misura adottata rispettivamente dalla Svizzera o da uno Stato membro, o se la Commissione europea ritiene una misura nazionale non conforme alla normativa di cui al presente capitolo, la Commissione europea si consulta senza indugio con gli Stati membri, la Svizzera e l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta la misura nazionale per determinare se sia giustificata o meno.

In caso di accordo tra le parti sui risultati delle indagini, gli Stati membri e la Svizzera adottano le misure necessarie per garantire che vengano prese senza indugio le opportune misure restrittive in relazione al giocattolo in questione, quali il suo ritiro dal loro mercato.

In caso di disaccordo tra le parti sui risultati delle indagini, il caso è sottoposto al comitato che potrà decidere di fare effettuare una perizia.

Se il comitato giudica che la misura sia:

a)

ingiustificata, l'autorità nazionale della Svizzera o dello Stato membro che ha adottato la misura deve ritirarla;

b)

giustificata, le parti adottano le misure necessarie affinché il giocattolo non conforme sia ritirato dai rispettivi mercati.»


(1)  Questa procedura non comporta l'obbligo per l'Unione europea di concedere alla Svizzera l'accesso al sistema comunitario di scambio rapido di informazione (RAPEX) a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4).


ALLEGATO C

Modifiche dell'allegato 1

Capitolo 1 (Macchine)

Nella sezione I, Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, Disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, il riferimento alle disposizioni della Svizzera è soppresso e sostituito dal testo seguente:

«Svizzera

100.

Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (RU 2010 2573)

101.

Ordinanza del 19 maggio 2010 sulla sicurezza dei prodotti (RU 2010 2583)

102.

Ordinanza del 2 aprile 2008 sulla sicurezza delle macchine (RU 2008 1785), modificata da ultimo il 20 aprile 2011 (RU 2011 1755)»

Capitolo 7 (Apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione)

Nella sezione I, Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, Disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, il riferimento alle disposizioni della Svizzera è soppresso e sostituito dal testo seguente:

«Svizzera

100.

Legge federale del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC) (RU 1997 2187), modificata da ultimo il 12 giugno 2009 (RU 2010 2617)

101.

Ordinanza del 14 giugno 2002 sugli impianti di telecomunicazione (OIT) (RU 2002 2086), modificata da ultimo il 18 novembre 2009 (RU 2009 6243)

102.

Ordinanza dell'Ufficio federale delle comunicazioni (OFCOM) del 14 giugno 2002 sugli impianti di telecomunicazione (RU 2002 2111), modificata da ultimo il 13 agosto 2012 (RU 2012 4337)

103.

Allegato 1 dell'ordinanza dell'OFCOM sugli impianti di telecomunicazione (RU 2002 2115), modificato da ultimo il 21 novembre 2005 (RU 2005 5139)

104.

Elenco delle norme tecniche pubblicate sul Foglio federale con titoli e riferimenti, modificato da ultimo il 1o maggio 2012 (FF 2012 4380)

105.

Ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (RU 2007 945), modificata da ultimo il 9 dicembre 2011 (RU 2012 367)»

Capitolo 12 (Veicoli a motore)

La sezione I, Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, è soppressa e sostituita dalla seguente:

«SEZIONE I

Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

Disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2

Unione europea

1.

Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1), modificata da ultimo dal regolamento (UE) n. 65/2012 della Commissione, del 24 gennaio 2012 (GU L 28 del 31.1.2012, pag. 24), che tiene conto degli atti elencati nell'allegato IV della direttiva 2007/46/CE, quale modificata fino al 2 marzo 2012 e delle modifiche dell'allegato di cui sopra relative agli atti ivi elencati, approvate secondo la procedura di cui alla sezione V, paragrafo 1 (di seguito “direttiva quadro 2007/46/CE”)

Svizzera

100.

Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi (RU 1995 4145), quale modificata fino al 2 marzo 2012 (RU 2012 1909), che tiene conto delle modifiche approvate secondo la procedura di cui alla sezione V, paragrafo 1

101.

Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali (RU 1995 3997), quale modificata fino all'11 giugno 2010 (RU 2010 2749), che tiene conto delle modifiche approvate secondo la procedura di cui alla sezione V, paragrafo 1»

Capitolo 13 (Trattori agricoli o forestali)

La sezione I, Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, è soppressa e sostituita dalla seguente:

«SEZIONE I

Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

Disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2

Unione europea

1.

Direttiva 76/432/CEE del Consiglio, del 6 aprile 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla frenatura dei trattori agricoli o forestali a ruote, modificata da ultimo dalla direttiva 97/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 1997 (GU L 277 del 10.10.1997, pag. 24)

2.

Direttiva 76/763/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai sedili per accompagnatori dei trattori agricoli o forestali a ruote, modificata da ultimo dalla direttiva 2010/52/UE della Commissione, dell'11 agosto 2010 (GU L 213 del 13.8.2010, pag. 37)

3.

Direttiva 77/537/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali a ruote, modificata da ultimo dalla direttiva 97/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 1997 (GU L 277 del 10.10.1997, pag. 24)

4.

Direttiva 78/764/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al sedile del conducente dei trattori agricoli o forestali a ruote, modificata da ultimo dalla direttiva 2006/96/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 81)

5.

Direttiva 80/720/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative allo spazio di manovra, ai mezzi di accesso al posto di guida, nonché agli sportelli ed ai finestrini dei trattori agricoli o forestali a ruote, modificata da ultimo dalla direttiva 2010/62/UE della Commissione, dell'8 settembre 2010 (GU L 238 del 9.9.2010, pag. 7)

6.

Direttiva 86/297/CEE del Consiglio, del 26 maggio 1986, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle prese di forza dei trattori ed alla relativa protezione, modificata da ultimo dalla direttiva 2012/24/UE della Commissione, dell'8 ottobre 2012 (GU L 274 del 9.10.2012, pag. 24)

7.

Direttiva 86/298/CEE del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativa ai dispositivi di protezione, del tipo a due montanti posteriori, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta, modificata da ultimo dalla direttiva 2010/22/UE della Commissione, del 15 marzo 2010 (GU L 91 del 10.4.2010, pag. 1)

8.

Direttiva 86/415/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, relativa all'installazione, all'ubicazione, al funzionamento e all'identificazione dei comandi dei trattori agricoli o forestali a ruote, modificata da ultimo dalla direttiva 2010/22/UE della Commissione, del 15 marzo 2010 (GU L 91 del 10.4.2010, pag. 1)

9.

Direttiva 87/402/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativa ai dispositivi di protezione, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote, a carreggiata stretta, montati anteriormente, modificata da ultimo dalla direttiva 2010/22/UE della Commissione, del 15 marzo 2010 (GU L 91 del 10.4.2010, pag. 1)

10.

Direttiva 2000/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2000, relativa a misure contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali e recante modificazione della direttiva 74/150/CEE del Consiglio, modificata da ultimo dalla direttiva 2011/87/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011 (GU L 301 del 18.11.2011, pag. 1)

11.

Direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e abroga la direttiva 74/150/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 2010/62/UE della Commissione, dell'8 settembre 2010 (GU L 238 del 9.9.2010, pag. 7)

12.

Direttiva 2008/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente il campo di visibilità e i tergicristalli dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata) (GU L 24 del 29.1.2008, pag. 30)

13.

Direttiva 2009/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata) (GU L 261 del 3.10.2009, pag. 1)

14.

Direttiva 2009/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al dispositivo di rimorchio e alla retromarcia dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata) (GU L 198 del 30.7.2009, pag. 4)

15.

Direttiva 2009/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa ai retrovisori dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata) (GU L 198 del 30.7.2009, pag. 9)

16.

Direttiva 2009/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa alla velocità massima per costruzione e alle piattaforme di carico dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata), modificata da ultimo dalla direttiva 2010/62/UE della Commissione, dell'8 settembre 2010 (GU L 238 del 9.9.2010, pag. 7)

17.

Direttiva 2009/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata) (GU L 203 del 5.8.2009, pag. 19)

18.

Direttiva 2009/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata) (GU L 214 del 19.8.2009, pag. 23)

19.

Direttiva 2009/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa alla soppressione dei disturbi radioelettrici (compatibilità elettromagnetica) provocati dai trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata) (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 1)

20.

Direttiva 2009/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al dispositivo di sterzo dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata) (GU L 201 dell'1.8.2009, pag. 11)

21.

Direttiva 2009/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa all'omologazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata) (GU L 203 del 5.8.2009, pag. 52)

22.

Direttiva 2009/75/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote (prove statiche) (versione codificata) (GU L 261 del 3.10.2009, pag. 40)

23.

Direttiva 2009/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al livello sonoro all'orecchio dei conducenti dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata) (GU L 201 dell'1.8.2009, pag. 18)

24.

Direttiva 2009/144/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata), modificata da ultimo dalla direttiva 2010/62/UE della Commissione, dell'8 settembre 2010 (GU L 238 del 9.9.2010, pag. 7)

Svizzera

100.

Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli (RU 1995 4171), modificata da ultimo il 2 marzo 2012 (RU 2012 1915)

101.

Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali (RU 1995 3997), modificata da ultimo l'11 giugno 2010 (RU 2010 2749)»

Capitolo 14 (Buona pratica di laboratorio — Good Laboratory Practice)

Nella sezione I, Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, Disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, il riferimento alle disposizioni della Svizzera è soppresso e sostituito dal testo seguente:

«Svizzera

100.

Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (RU 1984 1122), modificata da ultimo il 19 marzo 2010 (RU 2010 3233)

101.

Legge federale del 15 dicembre 2000 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (RU 2004 4763), modificata da ultimo il 17 giugno 2005 (RU 2006 2197)

102.

Ordinanza del 18 maggio 2005 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (RU 2005 2721), modificata da ultimo il 10 novembre 2010 (RU 2010 5223)

103.

Ordinanza del 18 maggio 2005 concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari (RU 2005 3035), modificata da ultimo il 17 giugno 2011 (RU 2011 2927)

104.

Legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i dispositivi medici (RU 2001 2790), modificata da ultimo il 12 gennaio 2011 (RU 2011 725)

105.

Ordinanza del 17 ottobre 2001 sui medicamenti (RU 2001 3420), modificata da ultimo l'8 settembre 2010 (RU 2010 4039)»

Capitolo 15 (Ispezioni della buona pratica di fabbricazione e certificazione delle partite dei medicinali)

La sezione I, Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, è soppressa e sostituita dalla seguente:

«SEZIONE I

Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

Disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2

Unione europea

1.

Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1027/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 726/2004 per quanto riguarda la farmacovigilanza (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 38)

2.

Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, modificata da ultimo dalla direttiva 2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza (GU L 299 del 27.10.2012, pag. 1)

3.

Direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE (GU L 33 dell'8.2.2003, pag. 30), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo — Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo — Quarta parte (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 14)

4.

Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all’articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo — Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo — Quarta parte (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 14)

5.

Direttiva 2003/94/CE della Commissione, dell'8 ottobre 2003, che stabilisce i principi e le linee direttrici delle buone prassi di fabbricazione relative ai medicinali per uso umano e ai medicinali per uso umano in fase di sperimentazione (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 22)

6.

Direttiva 91/412/CEE della Commissione, del 23 luglio 1991, che stabilisce i principi e le direttrici sulle buone prassi di fabbricazione dei medicinali veterinari (GU L 228 del 17.8.1991, pag. 70)

7.

Linee guida in materia di buona pratica di distribuzione dei medicinali per uso umano (GU C 63 dell'1.3.1994, pag. 4) (pubblicate sul sito web della Commissione europea)

8.

EudraLex Volume 4 — Linee guide UE per le norme di buona fabbricazione per i medicinali ad uso umano e veterinario (pubblicate sul sito web della Commissione europea)

9.

Direttiva 2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano (GU L 121 dell'1.5.2001, pag. 34)

10.

Direttiva 2005/28/CE della Commissione, dell'8 aprile 2005, che stabilisce i principi e le linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano nonché i requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali (GU L 91 del 9.4.2005, pag. 13)

11.

Direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 74)

Svizzera

100.

Legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i dispositivi medici (RU 2001 2790), modificata da ultimo il 12 gennaio 2011 (RU 2011 725)

101.

Ordinanza del 17 ottobre 2001 sulle autorizzazioni (RU 2001 3399), modificata da ultimo il 25 maggio 2011 (RU 2011 2561)

102.

Ordinanza dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici del 9 novembre 2001 concernente i requisiti per l'omologazione di medicamenti (RU 2001 3437), modificata da ultimo il 7 settembre 2012 (RU 2012 5651)

103.

Ordinanza del 17 ottobre 2001 sulle sperimentazioni cliniche con agenti terapeutici (RU 2001 3511), modificata da ultimo il 9 maggio 2012 (RU 2012 2777)»


DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

Al fine di garantire l'effettiva attuazione del capitolo 3 «Giocattoli» e conformemente alla dichiarazione del Consiglio relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati (1), la Commissione europea consulterà gli esperti della Svizzera nella fase preparatoria dei progetti di misure da sottoporre successivamente al comitato previsto dall'articolo 47, paragrafo 1, della direttiva 2009/48/CE.


(1)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 429.


23.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 136/s3


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