ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2013.129.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 129

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

56o anno
14 maggio 2013


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e chiude altresì il procedimento nei confronti dell'Indonesia

1

 

*

Regolamento (UE) n. 431/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 147/2003 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia

12

 

*

Regolamento (UE) n. 432/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, recante modifica del regolamento (UE) n. 356/2010 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in considerazione della situazione in Somalia

15

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 433/2013 della Commissione, del 7 maggio 2013, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Κοπανιστή (Kopanisti) (DOP)]

17

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 434/2013 della Commissione, del 7 maggio 2013, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Mâche nantaise (IGP)]

19

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 435/2013 della Commissione, del 7 maggio 2013, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Βόρειος Μυλοπόταμος Ρεθύμνης Κρήτης (Vorios Mylopotamos Rethymnis Kritis) (DOP)]

21

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 436/2013 della Commissione, del 7 maggio 2013, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Queijo de Cabra Transmontano/Queijo de Cabra Transmontano Velho (DOP)]

23

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 437/2013 della Commissione, dell'8 maggio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le voci relative al Messico negli elenchi di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti dai quali sono autorizzati l’importazione o il transito di merci nell’Unione ( 1 )

25

 

*

Regolamento (UE) n. 438/2013 della Commissione, del 13 maggio 2013, che modifica e rettifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di determinati additivi alimentari ( 1 )

28

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 439/2013 della Commissione, del 13 maggio 2013, recante centonovantaduesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

34

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 440/2013 della Commissione, del 13 maggio 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

36

 

 

DECISIONI

 

 

2013/217/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, dell'8 maggio 2013, che modifica la decisione 2007/777/CE per quanto riguarda la voce relativa al Messico nell’elenco dei paesi terzi o delle loro parti dai quali è autorizzata l’importazione nell’Unione di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati [notificata con il numero C(2013) 2589]  ( 1 )

38

 

 

 

*

Avviso ai lettori — Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (vedi terza pagina di copertina)

s3

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

14.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 129/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 430/2013 DEL CONSIGLIO

del 13 maggio 2013

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e chiude altresì il procedimento nei confronti dell'Indonesia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l'articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Misure provvisorie

(1)

Il 15 novembre 2012 con il regolamento (CE) n. 1071/2012 (2) («regolamento provvisorio») la Commissione europea («Commissione») ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Repubblica popolare cinese («RPC») e della Thailandia.

(2)

Il procedimento è stato aperto in seguito a un avviso di apertura (3) presentato in data 16 febbraio 2012 in seguito a una denuncia presentata in data 3 gennaio 2012 dal Comitato di difesa degli accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile dell’Unione europea (Defence Committee of Tube or Pipe Cast Fittings, of Malleable Cast Iron of the European Union) («denunziante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 50 % della produzione totale dell'Unione di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile («accessori filettati di ghisa malleabile»).

(3)

Come indicato al considerando 15 del regolamento provvisorio, l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011 («periodo dell'inchiesta» o «PI»). L’analisi delle tendenze necessaria per valutare il pregiudizio ha considerato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2008 e la fine del PI («periodo in esame»).

2.   Fase successiva del procedimento

(4)

In seguito alla divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali è stata decisa l’istituzione dei provvedimenti antidumping provvisori («divulgazione delle conclusioni provvisorie») diverse parti interessate hanno presentato osservazioni scritte in merito alle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno inoltre avuto la possibilità di essere sentite.

(5)

La Commissione ha continuato a raccogliere e analizzare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive.

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(6)

Una delle parti interessate ha affermato che i prodotti da loro importati non dovrebbero rientrare tra i prodotti in esame in quanto presentano caratteristiche tecniche differenti. Tali accessori di ghisa malleabile sono dotati di filettatura rastremata; i prodotti in esame al contrario presentano una filettatura parallela.

(7)

L'inchiesta ha tuttavia dimostrato che, nonostante la detta specifica tecnica, tali accessori di ghisa malleabile dotati di filettatura rastremata presentano le medesime caratteristiche fisiche e tecniche degli altri prodotti importati. Dall'inchiesta è altresì emerso che gli accessori dotati di filettatura rastremata e gli altri accessori importati presentano modi d'uso simili. Si è riscontrato infatti che, in uno dei paesi membri in cui si utilizzano entrambi i tipi di accessori di ghisa malleabile, le due tipologie sono di fatto intercambiabili. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(8)

Una delle parti interessate ha affermato che gli accessori filettati di ghisa malleabile a cuore bianco possono essere venduti in ogni paese dell'Unione, mentre quelli a cuore nero possono essere venduti solo nel Regno Unito, in Irlanda, a Malta e a Cipro. Gli accessori filettati di ghisa malleabile a cuore bianco non farebbero dunque una concorrenza perfetta a quelli a cuore nero sul mercato dell'Unione.

(9)

L'inchiesta ha tuttavia dimostrato che la maggior parte degli accessori filettati in ghisa malleabile a cuore nero originari dei paesi in esame sono esportati verso paesi dell'Europa continentale quali Germania, Italia, Polonia e Spagna. Si conclude di conseguenza che gli accessori filettati in ghisa malleabile a cuore nero e a cuore bianco sono in piena concorrenza sul mercato dell'Unione e non solo in un numero ristretto di Stati membri.

(10)

Un importatore ha ribadito il parere che i componenti di base per raccordi a compressione non andrebbero annoverati tra i prodotti in esame. Essi presentano infatti un impiego differente e tale importatore ha inoltre fornito prove a sostegno del fatto che la filettatura dei componenti di base per raccordi a compressione è facilmente distinguibile da quella dei raccordi standard, poiché realizzata in riferimento ad una norma ISO diversa (4). Un esame delle prove fornite ha permesso di giungere alla conclusione che è opportuno limitare la definizione del prodotto in oggetto.

(11)

Due altre parti interessate hanno richiesto che dai prodotti in esame si escludessero gli accessori di ghisa malleabile per tubi isolanti e nello specifico delle cassette di giunzione circolari filettate di ghisa malleabile che sono parte essenziale delle installazioni di tubi isolanti e di altri tipi di tubature. Hanno affermato che tali cassette di giunzione hanno uno scopo diverso, ossia il contenimento e la protezione dei sistemi elettrici di cablaggio, in contrapposizione agli accessori standard oggetto della presente inchiesta, che evitano dispersioni di gas o acqua dalle tubature. Tali cassette di giunzione sono facilmente distinguibili dagli altri accessori poiché non sono a tenuta stagna per gas o liquidi e sono invece dotati di coperchi leggeri che agevolano l'accesso ai cavi una volta assemblate in un sistema dopo l'importazione. Dopo un'attenta analisi delle richieste sopracitate si è giunti alla conclusione che è opportuno escludere dal prodotto in esame le cassette di giunzione circolari filettate di ghisa malleabile non dotate di coperchio.

(12)

Stante quanto precede si è ritenuto opportuno rivedere la definizione del prodotto data nel regolamento provvisorio. Il prodotto in esame è stato quindi definitivamente limitato agli accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile attualmente classificati al codice NC ex 7307 19 10; si escludono i componenti di base per raccordi a compressione dotati di filettatura metrica ISO DIN 13 e le cassette di giunzione circolari filettate di ghisa malleabile non dotate di coperchio.

(13)

In mancanza di ulteriori osservazioni riguardo al prodotto in esame e al prodotto simile, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 17 a 21 e da 23 a 28 del regolamento provvisorio.

C.   CAMPIONAMENTO

(14)

In seguito alla comunicazione delle conclusioni provvisorie non sono pervenute osservazioni riguardanti campionamenti dei produttori dell'Unione, dei produttori esportatori nella RPC e degli importatori non collegati. Si confermano pertanto le conclusioni esposte nei considerando da 29 a 31 del regolamento provvisorio.

D.   DUMPING

1.   Repubblica popolare cinese

1.1.   Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato e trattamento individuale

(15)

In mancanza di osservazioni riguardo al trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato e al trattamento individuale si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 32 a 46 del regolamento provvisorio.

1.2.   Paese di riferimento

(16)

In assenza di altre osservazioni relative alla scelta del paese di riferimento si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 47 a 53 del regolamento provvisorio.

1.3.   Valore normale, prezzo all'esportazione e confronto

(17)

Un produttore esportatore cinese ha dichiarato che è opportuno calcolare il valore normale sulla base delle vendite sul mercato interno dell'unico produttore del paese di riferimento che ha collaborato, anche se esse non raggiungono le quantità rappresentative a termini dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Tale argomentazione può essere accolta qualora vi sia un paese di riferimento. Le vendite sul mercato interno effettuate nell'ambito di normali operazioni commerciali dal solo produttore del paese di riferimento che ha collaborato sono servite da riferimento per la definizione del valore normale.

(18)

Il produttore esportatore cinese sopra menzionato ha obiettato che sarebbe opportuno stabilire il margine di dumping sulla base del totale delle esportazioni piuttosto che sulla sola base delle tipologie di prodotto direttamente comparabili alle tipologie vendute dal produttore del paese di riferimento sul mercato interno. Tale richiesta è stata accettata. Per quanto riguarda le tipologie di prodotto non direttamente comparabili il valore normale si basa sulla media aritmetica del valore normale delle tipologie di prodotto analoghe, aggiustata sulla base del valore di mercato delle differenti caratteristiche fisiche, in applicazione di quanto disposto all'articolo 2, paragrafo 10, lettera a), del regolamento di base.

(19)

In assenza di altre osservazioni relative a valore normale, prezzo all'esportazione e confronto si confermano le conclusioni di cui ai considerando 54, da 59 a 61 e da 64 a 67 del regolamento provvisorio.

1.4.   Margini di dumping

(20)

Per le società inserite nel campione il valore normale medio ponderato di ciascun tipo di prodotto simile calcolato per il paese di riferimento è stato comparato alla media ponderata del prezzo all’esportazione della corrispondente tipologia del prodotto in esame, come disposto dall’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

(21)

In base a quanto precede i margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo CIF frontiera dell’Unione al lordo del dazio sono i seguenti:

Impresa

Margine di dumping (%)

Hebei Jianzhi

57,8

Jinan Meide

40,8

Qingdao Madison

24,6

(22)

Il margine di dumping medio ponderato dei produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta non inclusi nel campione è stato calcolato a norma dell’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base. Tale margine è stato quindi calcolato in riferimento ai margini calcolati per i produttori esportatori inseriti nel campione.

(23)

In base a quanto precede il margine di dumping calcolato per le società che hanno collaborato all’inchiesta non incluse nel campione è stato fissato al 41,1 %.

(24)

Per tutti gli altri produttori esportatori della RPC i margini di dumping sono stati calcolati in base ai dati disponibili, come dispone l’articolo 18 del regolamento di base. A tal fine è stato innanzitutto stabilito il livello di collaborazione, comparando il volume delle esportazioni verso l’Unione indicato dai produttori esportatori che hanno collaborato con il volume delle esportazioni cinesi secondo quanto affermato al considerando 51.

(25)

Poiché le parti che hanno collaborato rappresentavano più del 50 % di tutte le esportazioni cinesi verso l’UE e il settore si può considerare frammentato per l’elevato numero di produttori esportatori della RPC, il livello di collaborazione può essere considerato elevato. Il margine di dumping residuo è stato quindi fissato al livello della società inserita nel campione con il margine di dumping più elevato.

(26)

In base a quanto precede i margini di dumping definitivi espressi in percentuale del prezzo CIF frontiera dell’Unione al lordo del dazio sono i seguenti:

Impresa

Margine di dumping (%)

Hebei Jianzhi

57,8

Jinan Meide

40,8

Qingdao Madison

24,6

Altre imprese che hanno collaborato

41,1

Tutte le altre società

57,8

2.   Indonesia

2.1.   Valore normale, prezzo all'esportazione e confronto

(27)

In assenza di osservazioni relative a valore normale, prezzo all'esportazione e confronto si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 75 a 87 e 91 del regolamento provvisorio riguardo all'Indonesia.

2.2.   Margini di dumping

(28)

Dato l'elevato livello di cooperazione (il volume delle esportazioni dell’unica società indonesiana che ha collaborato rappresentava più dell’80 % del totale delle esportazioni indonesiane nell’UE durante il PI) il margine di dumping per tutti gli altri produttori esportatori indonesiani è stato fissato a un livello pari al margine di dumping valido per la società che ha collaborato.

(29)

In base a quanto affermato i margini di dumping definitivi per le imprese indonesiane espressi in percentuale del prezzo CIF frontiera dell’Unione al lordo del dazio sono i seguenti:

Impresa

Margine di dumping (%)

PT. Tri Sinar Purnama

11,0

Tutte le altre società

11,0

3.   Thailandia

3.1.   Valore normale, prezzo all'esportazione e confronto

(30)

Non sono pervenute osservazioni tali da determinare cambiamenti nella metodologia applicata o nel calcolo dell'effettivo margine di dumping relativo alla Thailandia.

(31)

Riguardo alla Thailandia si confermano pertanto le conclusioni relative a valore normale, prezzo all'esportazione e confronto di cui ai considerando da 75 a 88 del regolamento provvisorio.

3.2.   Margini di dumping

(32)

La revisione e l'affinamento del calcolo del dumping hanno comportato per uno dei produttori esportatori thailandesi una leggera riduzione del margine di dumping, che si è attestato al 15,5 %. Per quanto riguarda l'altro produttore esportatore che ha collaborato il margine di dumping definitivo è stato confermato al livello del margine di dumping provvisorio.

(33)

Dato l'elevato livello di cooperazione (il volume delle esportazioni delle due società thailandesi che hanno collaborato rappresentava più dell’80 % del totale delle esportazioni thailandesi nell’UE durante il PI) il margine di dumping per tutti gli altri produttori esportatori thailandesi è stato fissato al livello del margine di dumping più elevato delle due società che hanno collaborato.

(34)

In base a quanto affermato, i margini di dumping definitivi per le imprese thailandesi espressi in percentuale del prezzo CIF frontiera dell’Unione al lordo del dazio sono i seguenti:

Impresa

Margine di dumping (%)

BIS Pipe Fitting Industry Co., Ltd

15,5

Siam Fittings Co., Ltd

50,7

Tutte le altre società

50,7

E.   PREGIUDIZIO

1.   Produzione dell’Unione

(35)

In assenza di osservazioni sulla produzione dell'Unione si conferma il considerando 94 del regolamento provvisorio. Si segnala che nell'Unione durante il periodo in esame un prodotto simile era fabbricato anche da altri tre produttori, che hanno interrotto l'attività tra il 2008 e il 2009, e da un altro produttore che ha abbandonato l'attività verso il termine del periodo in esame.

2.   Definizione di industria dell’Unione

(36)

Le parti interessate hanno dichiarato che entrambi i gruppi di produttori dell'Unione scelti per il campionamento importano il prodotto in esame ed è quindi opportuno escluderli dall'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a).

(37)

In proposito si è riscontrato che entrambi i gruppi di produttori dell'Unione scelti per il campionamento importano il prodotto in esame. Tuttavia, occorre in primo luogo considerare che stabilire che un produttore dell'Unione è anche un importatore del prodotto in esame non ne determina automaticamente l'esclusione dall'industria dell'Unione e, in secondo luogo, che, per ogni produttore dell'Unione, il volume delle importazioni dei produttori dell'Unione era poco rilevante se paragonato al totale della produzione e delle vendite dei gruppi di imprese. Si conferma quindi che entrambi i gruppi di produttori fanno parte di questo settore a livello di Unione.

(38)

Una parte interessata ha altresì dichiarato che è opportuno che un produttore dell'Unione non sia considerato parte dell'industria dell'Unione quando sia collegato a un importatore del prodotto in esame. Occorre innanzitutto considerare che la relazione/il legame tra un produttore dell'Unione e un esportatore non comporta automaticamente l'esclusione di tale produttore dall'industria dell'Unione e che in secondo luogo non si è dimostrato che l'eventuale relazione/legame tra il produttore dell'Unione e l'importatore rispettasse quanto dichiarato all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di base. I volumi importati dall'importatore collegato rappresentano inoltre solo una minima parte del volume totale prodotto e venduto dal produttore dell'Unione collegato. Di conseguenza, anche se si dovesse riscontrare una relazione/un legame tra il produttore dell'Unione e l'importatore, il produttore dell'Unione sarebbe sempre considerato parte del settore in questione a livello di Unione.

(39)

Per quanto concerne la definizione del settore dell'Unione finalizzata alla valutazione del pregiudizio tutti i produttori dell'Unione che fabbricavano il prodotto simile durante il periodo in esame sono considerati parte dell'industria dell'Unione e saranno denominati «industria dell'Unione» in forza dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

3.   Consumo dell’Unione

(40)

Una parte interessata ha commentato che la produzione dell'industria dell'Unione era superiore alle vendite durante l'intero periodo considerato. Nel contempo era stato segnalato un calo delle scorte, ritenuto tuttavia poco verosimile poiché qualora i volumi prodotti superino i volumi venduti si dovrebbe riscontrare un aumento delle scorte.

(41)

Si rileva infatti che, mentre i volumi della produzione e delle scorte erano stati riportati correttamente durante la fase provvisoria, i dati relativi alle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato interno sono stati riportati erroneamente e i volumi delle vendite di alcuni produttori dell'Unione non facenti parte del campione non sono stati considerati. Tali dati sono stati corretti, e sono stati sottoposti a revisione anche i dati relativi al consumo dell'Unione e alle quote di mercato a livello di Unione. A causa della cessazione dell'attività di tre produttori dell'Unione durante il periodo in esame di cui al considerando 113 del regolamento provvisorio, la revisione dei dati relativi al consumo dell'Unione produce ripercussioni più sensibili all'inizio del periodo in esame.

(42)

Il consumo dell’Unione è diminuito del 28 % tra il 2008 e 2009 ed è in seguito aumentato di 7 punti percentuali, attestandosi a un livello inferiore del 21 % a quello registrato all’inizio del periodo in esame.

Consumo dell’Unione (in tonnellate)

 

2008

2009

2010

PI

Consumo dell’Unione

84 270

60 807

60 640

66 493

Indice

100

72

72

79

Fonte:

dati della denuncia, Eurostat e risposte al questionario

4.   Importazioni dai paesi in esame

4.1.   Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni in esame

(43)

Per quanto concerne i volumi delle merci oggetto di dumping importate dall'Indonesia è stato definitivamente confermato che essi rappresentano solo il 2,5 % circa delle importazioni totali del prodotto simile nell'Unione durante il PI. Non possono perciò essere considerati la causa di un notevole pregiudizio all'industria dell'Unione a termini dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base e delle disposizioni dell'accordo Antidumping dell'OMC.

(44)

Si è pertanto deciso in via definitiva di non cumulare tali importazioni con quelle oggetto di dumping provenienti dalla RPC e dalla Thailandia.

(45)

Per quanto riguarda la valutazione cumulativa delle importazioni dalla RPC e dalla Thailandia ai fini della valutazione del pregiudizio e del nesso di causalità le parti interessate hanno dichiarato che è opportuno non cumulare le importazioni dalla Thailandia con le importazioni dalla Cina per diversi motivi.

(46)

È stato innanzitutto dichiarato che i volumi delle vendite delle importazioni originarie della Thailandia sono decisamente inferiori rispetto al volume delle importazioni originarie della Cina e costantemente in diminuzione in termini assoluti. I volumi delle importazioni dalla Thailandia non sono tuttavia trascurabili e sono quindi sufficienti a consentire il cumulo. Nonostante le importazioni dalla Thailandia fossero inoltre in diminuzione in termini assoluti secondo quanto riportato nella tabella al considerando 51, esse stavano guadagnando il 19 % delle quote di mercato durante il periodo in esame secondo quanto riportato nella tabella al considerando 52.

(47)

In termini di prezzo è stato dichiarato che i prodotti importati dalla Thailandia sono generalmente venduti a un prezzo superiore rispetto ai prodotti importati dalla Cina. Tale affermazione è corretta; tuttavia i prezzi di vendita dei prodotti thailandesi erano nettamente sottoquotati rispetto ai prezzi dell'industria dell'Unione. La differenza di prezzo tra i prodotti importati dalla Thailandia e quelli importati dalla Cina era in costante diminuzione durante il periodo in esame, passando da 698 EUR/t nel 2008 a 472 EUR/t durante il PI, secondo quanto riportato nella tabella del considerando 108 del regolamento provvisorio.

(48)

In assenza di altre osservazioni su questo punto, si conferma il contenuto dei considerando da 98 a 105 del regolamento provvisorio.

4.2.   Volume, quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping in esame, prezzi di tali importazioni e undercutting (sottoquotazione).

(49)

Alcune parti interessate hanno dichiarato che i volumi importati dalla Cina riportati al considerando 106 del regolamento provvisorio sono troppo elevati in quanto il codice NC include tutti i tipi di accessori di ghisa malleabile e non solo gli accessori filettati.

(50)

In proposito si rileva che i volumi riportati nel codice NC non corrispondevano nella loro totalità ad accessori filettati. I volumi riportati nel regolamento provvisorio erano già stati rivisti al ribasso in base ad informazioni fornite dalle autorità doganali nazionali. Tali volumi erano conformi alle informazioni contenute nella denuncia. Le parti interessate hanno avuto a disposizione un periodo di tempo adeguato per presentare osservazioni al riguardo. Le parti interessate non hanno tuttavia presentato alcuna osservazione né nel periodo precedente la pubblicazione del regolamento provvisorio né entro il termine previsto per la presentazione delle osservazioni riguardo al regolamento provvisorio. La Camera di commercio cinese ha fornito alcune informazioni quantificate riguardo al volume consentito delle importazioni dei prodotti provenienti dalla Cina con estremo ritardo: quasi due mesi dopo la scadenza per la presentazione di osservazioni al regolamento provvisorio, ossia circa un anno dopo l'inizio dell'inchiesta quando i dati relativi alle importazioni sono stati resi noti per la prima volta nella versione completa della denuncia. La presentazione di tali informazioni in data successiva alla scadenza non consente di verificarle tramite un processo di esame oggettivo che eviti di estendere il periodo dell'inchiesta oltre la scadenza massima di 15 mesi di cui all'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base. Tali informazioni comunque sottostimano notevolmente i volumi delle importazioni dalla Cina in quanto sono basate sulle stime riguardanti unicamente le esportazioni delle società che hanno scelto di collaborare e non si possono quindi ritenere accurate. Questa argomentazione è stata perciò respinta.

(51)

Alcuni importatori hanno tuttavia fornito alcuni dati riguardo ai volumi delle importazioni di prodotti diversi rispetto a quelli presi in esame, da loro importati e classificati con lo stesso codice NC durante il periodo in esame. Tali informazioni sono state prese in considerazione e i volumi di prodotto importati dai paesi in esame sono stati ridotti di conseguenza.

Volume delle importazioni nell’Unione (in tonnellate)

 

2008

2009

2010

PI

RPC

24 180

20 876

20 416

28 894

Indice

100

86

84

119

Thailandia

3 723

2 681

3 331

3 485

Indice

100

72

89

94

Due paesi interessati

27 903

23 558

23 747

32 379

Indice

100

84

85

116

Fonte:

dati della denuncia, Eurostat e risposte al questionario

(52)

Al fine di definire le vendite dell'industria dell'Unione sul mercato interno di cui al considerando 41 è stato necessario rivedere anche le quote di mercato dei prodotti oggetto di dumping originari dei due paesi in esame. La quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping dai due paesi interessati è aumentata di 15,6 punti percentuali dal 33,1 % al 48,7 % nel corso del periodo in esame. La crescita è avvenuta soprattutto tra il 2010 e il PI durante un periodo di ripresa della domanda.

Quota di mercato dell’Unione

 

2008

2009

2010

PI

RPC

28,7 %

34,3 %

33,7 %

43,5 %

Indice

100

120

117

151

Thailandia

4,4 %

4,4 %

5,5 %

5,2 %

Indice

100

100

124

119

Due paesi interessati

33,1 %

38,7 %

39,2 %

48,7 %

Indice

100

117

118

147

Fonte:

dati della denuncia, Eurostat e risposte al questionario

(53)

Una parte interessata ha richiesto che fossero resi noti i prezzi di vendita aggregati per tipo di prodotto dell'industria dell'Unione. Poiché tuttavia dei produttori dell'Unione scelti per il campionamento facevano parte solo due gruppi di produttori secondo quanto indicato al considerando 111 del regolamento provvisorio non è stato possibile divulgare i dati aggregati effettivi. Tale motivazione è valida anche per la divulgazione dei prezzi di vendita aggregati per tipo di prodotto.

(54)

Le parti interessate hanno dichiarato che i prodotti importati dai paesi in esame si collocano nell'Unione in una fascia di mercato diversa rispetto ai prodotti venduti dai produttori dell'Unione. Ciò è stato verificato e l'industria dell'Unione e gli importatori hanno in comune un numero rilevante di clienti. L'argomentazione è stata quindi accettata ed è stata concessa un'indennità sotto forma di un adeguamento per il livello degli scambi.

(55)

I margini di sottoquotazione di cui al considerando 110 del regolamento di base sono stati ridotti di conseguenza. I margini di sottoquotazione riscontrati rimangono comunque compresi tra il 25 % e il 45 %, con l'unica eccezione di un esportatore thailandese il cui margine di sottoquotazione si attestava al 10 % circa.

(56)

In assenza di altre osservazioni su questo punto si conferma il contenuto dei considerando 108 e 109 del regolamento provvisorio.

5.   Situazione degli operatori dell'Unione

(57)

In mancanza di osservazioni si conferma il considerando 111 del regolamento provvisorio.

5.1.   Produzione, capacità di produzione e utilizzo degli impianti

(58)

In assenza di osservazioni sulla produzione, sulla capacità produttiva e sull'utilizzo degli impianti si confermano i considerando da 112 a 114 del regolamento provvisorio.

5.2.   Scorte

(59)

In mancanza di osservazioni in proposito si conferma il considerando 115 del regolamento provvisorio.

5.3.   Volume delle vendite e quota di mercato

(60)

In forza di quanto affermato al considerando 41 è stato necessario rivedere il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione. Il volume delle vendite di tutti i produttori dell’Unione sul mercato UE è diminuito del 36 % tra il 2008 e il 2009 a causa del calo della domanda. Dopo il 2009 la domanda nell’Unione è comunque aumentata di 6 000 tonnellate circa, come indicato al considerando 42, ma le vendite dell’Unione sono ulteriormente diminuite di 5 punti percentuali, pari a 2 440 tonnellate, fino alla fine del periodo in esame.

Volume delle vendite dell’Unione (in tonnellate)

Tutti i produttori

2008

2009

2010

PI

Vendite dell’Unione

48 823

31 069

30 466

28 629

Indice

100

64

62

59

Fonte:

risposte al questionario dei produttori dell’Unione inseriti nel campione, denuncia

(61)

La quota di mercato dell’industria UE ha continuato a diminuire fino a perdere complessivamente 14,8 punti percentuali, ossia il 26 %, durante il periodo in esame mentre la quota di mercato delle importazioni in dumping à aumentata di 15,6 punti percentuali durante lo stesso periodo, come indicato al considerando 52.

Quota di mercato dell’Unione

Tutti i produttori

2008

2009

2010

PI

Quota di mercato

57,9 %

51,1 %

50,2 %

43,1 %

Indice

100

88

87

74

Fonte:

dati della denuncia, Eurostat e risposte al questionario

(62)

Una parte interessata ha dichiarato che le quote spettanti alle importazioni sul mercato britannico mostrano valori diversi; la parte maggiore spetta all'industria dell'Unione, mentre la quota di mercato facente capo alle importazioni cinesi è meno rilevante in questo segmento di mercato.

(63)

È possibile che l'industria dell'Unione detenga una quota di mercato maggiore in uno specifico segmento di mercato in un singolo Stato membro. I vari operatori economici non occupano infatti la medesima quota di mercato nei vari segmenti di mercato degli Stati membri. La presente analisi del pregiudizio riguarda tuttavia il mercato dell'Unione nel suo complesso. A questo proposito si conferma che la quota di mercato dell'industria dell'Unione è notevolmente diminuita secondo quanto riportato in precedenza.

6.   Conclusioni relative al pregiudizio

(64)

In assenza di altre obiezioni o osservazioni si confermano i considerando da 118 a 133 del regolamento provvisorio compresa la conclusione che l'industria dell'Unione ha subito un notevole pregiudizio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

F.   NESSO DI CAUSALITÀ

1.   Effetto di altri fattori

1.1.   Importazioni da altri paesi terzi

(65)

Al fine di definire le vendite dell'industria dell'Unione sul mercato interno di cui al considerando 41 è stato necessario rivedere anche le quote di mercato degli altri paesi terzi. I volumi importati da tali paesi si sono attestati su valori minimi durante l'intero periodo considerato. La quota di mercato complessiva delle importazioni da paesi diversi dai due paesi in esame si è ridotta di 0,8 punti percentuali ed è passata dal 9,0 % all'8,2 % durante il periodo in esame.

(66)

Durante il PI la seconda fonte d'importazioni in ordine di importanza (Brasile, Indonesia e Turchia) deteneva quote di mercato tra l’1,3 % e l’1,5 % e ciascuno di questi paesi ha mantenuto o ridotto le quote di mercato nel periodo considerato.

Quota di mercato delle importazioni

 

2008

2009

2010

PI

Brasile

3,1 %

3,6 %

3,9 %

1,5 %

Indonesia

1,5 %

2,4 %

1,9 %

1,5 %

Turchia

1,3 %

1,9 %

1,8 %

1,3 %

Altri paesi

3,0 %

2,3 %

3,1 %

3,9 %

Totale

9,0 %

10,2 %

10,6 %

8,2 %

Indice

100

114

118

92

Fonte:

Eurostat

(67)

Date le quantità limitate e la tendenza alla stabilità si può concludere che le importazioni da paesi terzi diversi dai paesi in esame non hanno contribuito al pregiudizio subito dall’industria UE durante il PI.

1.2.   Andamento del consumo dell’Unione

(68)

Le parti interessate hanno dichiarato che il consumo dell'Unione ha mostrato un andamento negativo a causa della comparsa sul mercato di alcuni prodotti sostitutivi fabbricati con materiali diversi dalla ghisa malleabile, quali plastica, acciaio inossidabile, acciaio al carbonio e rame, e dell'impiego di nuove tecnologie di connessione. Alcuni produttori dell'Unione hanno quindi ampliato la gamma dei propri prodotti, iniziando anche a fabbricare alcuni prodotti sostitutivi.

(69)

A questo proposito si dichiara che gli effetti della sostituzione sono trattati al considerando 146 del regolamento provvisorio. Gli effetti della sostituzione hanno avuto sul consumo dell'Unione un impatto negativo che ha influenzato a sua volta il volume della produzione e delle vendite dei produttori dell'Unione.

(70)

Secondo quanto già indicato nel regolamento provvisorio, il pregiudizio della riduzione del consumo dell'Unione è aggravato dal costante aumento delle importazioni oggetto di dumping, che hanno guadagnato 15,6 punti percentuali della quota di mercato di un mercato in via di contrazione. La domanda nell’Unione è aumentata di 6 000 tonnellate circa tra il 2009 e il PI, come indicato al considerando 60, ma le vendite dell'industria dell’Unione sono ulteriormente diminuite di 2 440 tonnellate fino alla fine del periodo in esame in un mercato in fase di ripresa.

(71)

In base a quanto affermato in precedenza si può concludere che l'andamento negativo del consumo dell'Unione non interrompe il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

1.3.   Riduzione della capacità produttiva non dovuta a importazioni oggetto di dumping

(72)

Le parti interessate hanno dichiarato che la riduzione della capacità produttiva dell'Unione di cui al considerando 113 del regolamento provvisorio è dovuta alla cessazione dell'attività di tre produttori europei tra il 2008 e il 2009 a causa della crisi economica. Tale riduzione non può quindi essere dovuta alle importazioni provenienti dai paesi in esame.

(73)

A tale proposito si afferma che nel considerando 113 del regolamento provvisorio era già stata individuata l'interruzione dell'attività di tre produttori dell'Unione quale causa principale della riduzione della capacità produttiva.

(74)

Si ritiene comunque che la cessazione dell'attività dei tre produttori UE non sia solo un effetto del calo della domanda. Durante il periodo considerato il mercato in contrazione dell'Unione di cui al considerando 42 è stato soggetto a un costante aumento delle importazioni originarie dai paesi in esame, i quali hanno guadagnato 15,6 punti percentuali della quota di mercato come riportato al considerando 52. È quindi evidente che non è stato solo il calo della domanda a determinare la cessazione dell'attività dei tre produttori UE e la riduzione della capacità produttiva dell'industria dell'Unione. Sussiste anche un chiaro nesso tra la diminuzione della capacità produttiva dell'Unione e l'aumento delle quote di mercato delle importazioni oggetto di dumping.

1.4.   Importazione del prodotto in esame da parte dei produttori dell'Unione

(75)

Le parti interessate hanno affermato che il pregiudizio subito dai produttori dell'Unione era autoinflitto poiché essi importavano notevoli quantità del prodotto in questione. Tale denuncia non è stata verificata dalle conclusioni dell'inchiesta. Le informazioni fornite sia dai produttori UE, sia dagli esportatori che hanno scelto di collaborare hanno dimostrato che per ogni gruppo di produttori dell'Unione scelti per il campionamento tali importazioni erano minime se paragonate al volume totale della produzione interna e della vendita di prodotti non importati, secondo quanto già affermato al considerando 37. Data l'esiguità dei volumi del prodotto in esame importati dall'industria dell'Unione si è giunti alla conclusione che tali importazioni non contribuissero al pregiudizio subito dall'industria UE. L’obiezione è stata pertanto respinta.

1.5.   Indicazione del 2008 come anno iniziale

(76)

Le parti interessate hanno dichiarato che la tendenza al deterioramento dell'industria UE è soprattutto dovuta al fatto di aver indicato il 2008 come punto di riferimento per il periodo in esame. Il 2008 è stato un anno nettamente positivo per l'industria dell'Unione. Le informazioni fornite nella denuncia suggeriscono tuttavia che la situazione dell'industria UE nel 2007 era analoga o talvolta migliore rispetto al 2008. Si è quindi giunti alla conclusione che il pregiudizio non dipende dall'aver preso il 2008 come anno iniziale.

2.   Conclusioni relative al nesso di causalità

(77)

Considerato quanto precede e in assenza di altre osservazioni si conferma il contenuto dei considerando da 134 a 153 del regolamento provvisorio.

(78)

In conclusione si conferma che il notevole pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, caratterizzato da riduzioni del profitto, dei volumi di produzione, dell'utilizzo degli impianti, dei volumi delle vendite e delle quote di mercato, è stato inflitto dalle importazioni oggetto di dumping dei prodotti in esame. Gli effetti del calo della domanda sul deterioramento dell'industria UE in termini di capacità produttiva, produzione e vendite sono limitati.

(79)

In base all'analisi che precede, che ha chiaramente distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti che hanno influito sulla situazione dell'industria dell'Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping, si conferma che detti fattori non sono di per sé sufficienti a invalidare il fatto che il grave pregiudizio accertato debba attribuirsi a tali importazioni oggetto di dumping.

G.   INTERESSE DELL’UNIONE

(80)

In assenza di osservazioni si confermano i considerando da 154 a 164 del regolamento provvisorio, compresa la conclusione che non vi sono fondati motivi che si oppongono all'istituzione di provvedimenti nei confronti delle importazioni in dumping dai paesi in esame.

H.   MISURE DEFINITIVE

1.   Livello di eliminazione del pregiudizio

(81)

I livelli di eliminazione del pregiudizio sono stati modificati per tenere conto del livello di variazione degli scambi utilizzato nel calcolo della sottoquotazione di cui ai considerando 54 e 55. In assenza di altre osservazioni su questo punto si confermano i considerando da 165 a 170 del regolamento provvisorio.

2.   Misure definitive

(82)

Alla luce delle conclusioni tratte riguardo a dumping, pregiudizio, nesso di causalità e interesse dell'Unione e a norma dell’articolo 9 del regolamento di base si ritiene opportuno imporre un dazio antidumping definitivo sulle importazioni del prodotto in esame originarie della RPC e della Thailandia corrispondente al valore che risulta inferiore tra i margini di dumping e di pregiudizio, conformemente al principio del dazio inferiore, che ad eccezione di un unico caso corrisponde al margine di pregiudizio riscontrato.

(83)

Dato l’elevato livello di collaborazione dei produttori esportatori cinesi e thailandesi il dazio per tutte le "restanti società" dei due paesi è stato fissato al livello del dazio più elevato da imporre rispettivamente alle società del paese in questione incluse nel campione o a quelle che hanno collaborato all’inchiesta. Il dazio delle «restanti società» sarà applicato alle imprese che non hanno collaborato all'inchiesta e a quelle che non hanno esportato il prodotto in esame verso l'Unione durante il PI.

(84)

Per le società cinesi indicate nell’allegato del presente regolamento che hanno collaborato ma non sono inserite nel campione l’aliquota del dazio definitivo è fissata a livello delle aliquote medie ponderate delle società inserite nel campione.

(85)

Le aliquote del dazio antidumping definitivo sono le seguenti:

Repubblica popolare cinese

Impresa

Margini di dumping (%)

Margini di pregiudizio (%)

Aliquota del dazio (%)

Hebei Jianzhi Casting Group Ltd.

57,8

96,1

57,8

Jinan Meide Casting Co., Ltd.

40,8

84,4

40,8

Qingdao Madison Industrial Co., Ltd.

24,6

89,4

24,6

Altre imprese che hanno collaborato

41,1

86,3

41,1

Tutte le altre società

 

 

57,8

Thailandia

Impresa

Margini di dumping (%)

Margini di pregiudizio (%)

Aliquota del dazio (%)

BIS Pipe Fitting Industry Co., Ltd

15,5

43,1

15,5

Siam Fittings Co., Ltd

50,7

14,9

14,9

Tutte le altre società

 

 

15,5

(86)

Le aliquote del dazio antidumping per ogni società specificate nel presente regolamento sono state stabilite sulla base delle conclusioni della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante l’inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio (contrariamente al dazio nazionale applicabile a «tutte le altre società») si applicano perciò solo alle importazioni del prodotto in esame originarie della RPC e della Thailandia e fabbricate dalle società e quindi dalle persone giuridiche esplicitamente indicate. I prodotti in esame importati fabbricati da altre società il cui nome e indirizzo non siano specificamente menzionati nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate alle società specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

(87)

Le eventuali richieste di applicazione di un dazio antidumping a titolo individuale (ad esempio in seguito a un cambiamento della ragione o denominazione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate alla Commissione (5) corredate di tutte le informazioni pertinenti, in particolare indicando le eventuali modifiche nelle attività della società riguardanti la produzione e le vendite sul mercato interno ed estero collegate ad esempio al cambiamento della ragione o denominazione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. All'occorrenza, il regolamento sarà modificato di conseguenza aggiornando l’elenco delle società che beneficiano di aliquote del dazio individuali.

(88)

Per quanto concerne la RPC, al fine di garantire la parità di trattamento tra gli eventuali nuovi esportatori e le società che hanno collaborato ma non sono state inserite nel campione, è opportuno prevedere che il dazio medio ponderato istituito nei confronti di tali società sia applicato a tutti i nuovi esportatori, i quali avrebbero diritto a un riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, che non si applica se è stato utilizzato il campionamento.

(89)

Tutte le parti erano state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della RPC e della Thailandia e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori («comunicazione delle conclusioni definitive»). Era stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti avrebbero potuto presentare le proprie osservazioni in merito a tale comunicazione.

(90)

Dato che dopo la comunicazione delle conclusioni definitive non sono stati presentati nuovi elementi in grado di influire sulla valutazione del caso in questione non vi è motivo di modificare le conclusioni appena esposte.

I.   IMPEGNO

(91)

Un produttore esportatore thailandese che ha cooperato ha offerto un impegno sui prezzi secondo quanto previsto dall’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base. Esistono tuttavia diverse tipologie del prodotto in esame (il produttore esportatore ha segnalato la vendita di più di 900 tipologie diverse di prodotto nell'Unione europea), il cui prezzo varia notevolmente (può attestarsi al 200 % per i tipi di prodotto più venduti ma può essere anche dieci volte più caro per i tipi meno venduti) sollevando il grave rischio di una compensazione incrociata. La concezione e le finiture dei tipi di prodotto potrebbero anche subire modifiche. Si è quindi considerato che il prodotto non si presta a un impegno sui prezzi. Nel corso degli ultimi anni secondo una prassi consolidata la Commissione non ha accettato impegni sui prezzi qualora fossero state disponibili più tipologie del prodotto in esame. La proposta di impegno è stata pertanto respinta.

J.   RISCOSSIONE DEFINITIVA DEL DAZIO PROVVISORIO

(92)

Vista l'entità del margine di dumping accertato e considerato il livello del pregiudizio causato all'industria dell'Unione si ritiene necessario riscuotere in via definitiva gli importi depositati a titolo di un dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento provvisorio. Qualora i dazi definitivi risultino più elevati dei dazi provvisori si riscuotono in via definitiva solo gli importi depositati a titolo di dazi provvisori, mentre è svincolata la parte degli importi depositati che supera l’aliquota definitiva dei dazi antidumping.

(93)

Poiché i componenti di base per raccordi a compressione dotati di filettatura metrica ISO DIN 13 e di cassette di giunzione circolari filettate di ghisa malleabile senza coperchio non rientrano tra i prodotti considerati (cfr. considerando 8 e 11), occorre svincolare gli importi depositati provvisoriamente sulle importazioni di componenti di base per raccordi a compressione dotati di filettatura metrica ISO DIN 13 e di cassette di giunzione circolari filettate di ghisa malleabile senza coperchio.

K.   CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALL'INDONESIA

(94)

Secondo quanto riportato al considerando 43 si ritiene che i volumi delle importazioni oggetto di dumping originari dell'Indonesia non creino un pregiudizio notevole nei confronti dell'industria UE. Non è quindi necessario prendere misure di difesa ed è opportuno concludere il procedimento relativo all'Indonesia.

(95)

Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni fondamentali in base ai quali si intendeva raccomandare la conclusione e, in assenza di obiezioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Si istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile, ad eccezione dei componenti di base per raccordi a compressione dotati di filettatura metrica ISO DIN 13 e delle cassette di giunzione circolari filettate di ghisa malleabile senza coperchio attualmente classificati al codice NC ex 7307 19 10 (codice Taric 7307191010), originari della Repubblica popolare cinese («RPC») e della Thailandia.

2.   L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell’Unione dazio non pagato per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate è la seguente:

Paese

Impresa

Aliquota del dazio (%)

Codice addizionale TARIC

RPC

Hebei Jianzhi Casting Group Ltd. — Yutian County

57,8

B335

 

Jinan Meide Casting Co., Ltd. — Jinan

40,8

B336

 

Qingdao Madison Industrial Co., Ltd. — Qingdao

24,6

B337

 

Hebei XinJia Casting Co., Ltd. — XuShui County

41,1

B338

 

Shijiazhuang Donghuan Malleable Iron Castings Co., Ltd. — Xizhaotong Town

41,1

B339

 

Linyi Oriental Pipe Fittings Co., Ltd. — Linyi City

41,1

B340

 

China Shanxi Taigu County Jingu Cast Co., Ltd. — Taigu County

41,1

B341

 

Yutian Yongli Casting Factory Co., Ltd. — Yutian County

41,1

B342

 

Langfang Pannext Pipe Fitting Co., Ltd. — LangFang, Hebei

41,1

B343

 

Tangshan Daocheng Casting Co., Ltd. — Hongqiao Town, Yutian County

41,1

B344

 

Tangshan Fangyuan Malleable Steel Co., Ltd. — Tangshan

41,1

B345

 

Taigu Tongde Casting Co., Ltd. — Nanyang Village, Taigu

41,1

B346

 

Tutte le altre società

57,8

B999

Thailandia

BIS Pipe Fitting Industry Co., Ltd — Samutsakorn

15,5

B347

 

Siam Fittings Co., Ltd — Samutsakorn

14,9

B348

 

Tutte le altre società

15,5

B999

3.   Salvo indicazione contraria si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1.   Si istituisce un importo depositato a titolo di dazio antidumping provvisorio in conformità del regolamento (UE) n. 1071/2012 sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile, ad eccezione dei componenti di base per raccordi a compressione dotati di filettatura metrica ISO DIN 13 e delle cassette di giunzione circolari filettate di ghisa malleabile senza coperchio attualmente classificati al codice NC ex 7307 19 10 (codice Taric 7307191010), originari della RPC e della Thailandia. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente il dazio antidumping definitivo.

2.   Si svincola l'importo depositato a titolo di dazio antidumping provvisorio in conformità del regolamento (UE) n. 1071/2012 sulle importazioni dei componenti di base per raccordi a compressione dotati di filettatura metrica ISO DIN 13 e di cassette di giunzione circolari filettate di ghisa malleabile senza coperchio originari della RPC e della Thailandia.

Articolo 3

Qualora un nuovo produttore esportatore della RPC fornisca alla Commissione elementi sufficienti a dimostrare che:

non ha esportato nell'Unione il prodotto descritto nell'articolo 1, paragrafo 1, durante il periodo dell'inchiesta (dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011),

non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della RPC soggetti alle misure istituite dal presente regolamento,

ha effettivamente esportato nell'Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell'inchiesta su cui si basano le misure o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare una quantità rilevante nell'Unione,

l'articolo 1, paragrafo 2, può essere modificato aggiungendo il nuovo produttore esportatore alle società che hanno scelto di collaborare ma sono escluse dal campionamento e sono quindi soggette a un'aliquota media ponderata del dazio pari a 41,1 %.

Articolo 4

Si chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile attualmente classificati al codice NC ex 7307 19 10 e originari dell'Indonesia.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

S. COVENEY


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 318 del 15.11.2012, pag. 10.

(3)  GU C 44 del 16.2.2012, pag. 33.

(4)  I raccordi a compressione sono dotati di filettature metriche ISO DIN 13, mentre gli accessori con filettature standard sono generalmente dotati di filettature ISO 7/1 e ISO 228/1.

(5)  Commissione europea, Direzione generale del Commercio, Direzione H, ufficio n. 105, 1049 Bruxelles, BELGIO.


14.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 129/12


REGOLAMENTO (UE) N. 431/2013 DEL CONSIGLIO

del 13 maggio 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 147/2003 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione 2010/231/PESC del Consiglio, del 26 aprile 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia (1),

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 147/2003 del Consiglio (2) impone un divieto generale riguardante la fornitura di consulenze tecniche, assistenza, formazione, finanziamenti e assistenza finanziaria connessi con attività militari a qualsiasi persona, entità od organismo della Somalia.

(2)

Il 6 marzo 2013 il Consiglio di sicurezza dell’ONU ha adottato la risoluzione 2093 (2013). Tale risoluzione ha modificato l’embargo sulle armi imposto dalla risoluzione UNSCR 733 (1992) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e ulteriormente elaborato dall’UNSCR 1425 (2002). L’UNSCR 2093 (2013) dispone una deroga al divieto di fornire assistenza connessa alle armi e agli equipaggiamenti militari destinati al sostegno dei partner strategici dell’AMISOM, al personale delle Nazioni Unite, e alla nuova missione dell’Ufficio politico delle Nazioni Unite per la Somalia, e sospende parzialmente l’embargo sulle armi in relazione allo sviluppo delle forze di sicurezza del governo federale della Somalia.

(3)

Il 25 aprile 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/201/PESC (3), che modifica la decisione 2010/231/PESC e dispone deroghe equivalenti a quello disposte dall’UNSCR 2093 (2013).

(4)

Poiché le misure in questione rientrano nell’ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la loro attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 147/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 147/2003 è così modificato:

1)

l’articolo 2 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 2 bis

In deroga all’articolo 1, l’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito il prestatore del servizio, indicata nei siti web specificati nell’allegato I, può autorizzare, alle condizioni che ritiene appropriate:

a)

la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria, consulenza tecnica, assistenza o formazione relativamente ad attività militari se ha appurato che i finanziamenti, la consulenza, l’assistenza o la formazione in questione mirano unicamente a sostenere o a essere utilizzati dalla missione dell’Unione africana in Somalia (AMISOM) di cui al paragrafo 1 della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2093 (2013) o sono destinati a essere utilizzati unicamente dagli Stati e dalle organizzazioni regionali che adottano misure in conformità del paragrafo 6 dell’UNSCR 1851 (2008) e del paragrafo 10 dell’UNSCR 1846 (2008);

b)

la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria, consulenza tecnica, assistenza o formazione relativamente ad attività militari se ha appurato che i finanziamenti, la consulenza, l’assistenza o la formazione in questione mirano unicamente a sostenere o a essere utilizzati dai partner strategici dell’AMISOM, operanti unicamente nell’ambito del concetto strategico dell’Unione africana del 5 gennaio 2012, e in cooperazione e coordinamento con l’AMISOM, conformemente al paragrafo 36 dell’UNSCR 2093 (2013);

c)

la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria, consulenza tecnica, assistenza o formazione relativamente ad attività militari se ha appurato che i finanziamenti, la consulenza, l’assistenza o la formazione in questione mirano unicamente a sostenere o a essere utilizzati dal personale delle Nazioni Unite, incluso l’Ufficio politico delle Nazioni Unite per la Somalia o la nuova missione, di cui al paragrafo 37 dell’UNSCR 2093 (2013);

d)

la fornitura di consulenza tecnica, assistenza o formazione relativamente ad attività militari, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

i)

l’autorità competente interessata ha appurato che tale consulenza, assistenza o formazione è destinata unicamente a favorire lo sviluppo delle istituzioni di sicurezza, in conformità del processo politico previsto ai paragrafi 1, 2 e 3 dell’UNSCR 1744 (2007), e

ii)

lo Stato membro interessato ha informato il comitato istituito dal paragrafo 11 della risoluzione 751 (1992) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di aver appurato che tale consulenza, assistenza o formazione è destinata unicamente a favorire lo sviluppo delle istituzioni di sicurezza, in conformità del processo politico previsto ai paragrafi 1, 2 e 3 della risoluzione UNSCR 1744 (2007), e dell’intenzione della sua autorità competente di concedere un’autorizzazione e il comitato non ha sollevato obiezioni in merito entro cinque giorni lavorativi dalla notifica;

e)

la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria, consulenza tecnica, assistenza o formazione relativamente ad attività militari, tranne per quanto riguarda gli articoli elencati nell’allegato III del presente regolamento, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

i)

l’autorità competente interessata ha appurato che tale consulenza, assistenza o formazione è destinata unicamente allo sviluppo delle forze di sicurezza del governo federale della Somalia e alla sicurezza del popolo somalo, e

ii)

il comitato istituito dal paragrafo 11 della risoluzione 751 (1992) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite è stato informato dettagliatamente, con almeno cinque giorni di anticipo, di qualsiasi consulenza, assistenza o formazione destinata unicamente allo sviluppo delle forze di sicurezza del governo federale della Somalia e alla sicurezza del popolo somalo, conformemente al paragrafo 38 dell’UNSCR 2093 (2013), o, se del caso,

iii)

lo Stato membro interessato, dopo averne informato il governo federale della Somalia, ha informato, con almeno cinque giorni di anticipo, il comitato istituito dal paragrafo 11 della risoluzione 751 (1992) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di aver appurato che tale consulenza, assistenza o formazione è destinata unicamente allo sviluppo delle forze di sicurezza del governo federale della Somalia e alla sicurezza del popolo somalo, e dell’intenzione della sua autorità competente di concedere un’autorizzazione, includendo tutte le informazioni pertinenti conformemente al paragrafo 38 dell’UNSCR 2093 (2013).»;

2)

all’articolo 3, paragrafo 1, le lettere c) e d) sono soppresse;

3)

il testo che figura nell’allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato III.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

E. GILMORE


(1)  GU L 105 del 27.4.2010, pag. 17.

(2)  GU L 24 del 29.1.2003, pag. 2.

(3)  GU L 116 del 26.4.2013, pag. 10.


ALLEGATO

«ALLEGATO III

Elenco degli articoli di cui all’articolo 2 bis, lettera e)

1.

Missili terra-aria, compresi i sistemi di difesa antiaerea portatili (MANPADS).

2.

Fucili e cannoni di calibro superiore a 12,7 mm, e loro munizioni e componenti appositamente progettati (non sono inclusi i lanciarazzi anticarro a spalla quali RPG o LAW, le granate da fucile o i lanciabombe).

3.

Mortai di calibro superiore a 82 mm.

4.

Armi guidate anticarro, inclusi i missili guidati anticarro (ATGM) e munizioni e componenti appositamente progettati per questi articoli.

5.

Cariche e dispositivi a uso militare contenenti materiali energetici; mine e materiale connesso.

6.

Congegni di mira con capacità di visione notturna.»


14.5.2013   

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L 129/15


REGOLAMENTO (UE) N. 432/2013 DEL CONSIGLIO

del 13 maggio 2013

recante modifica del regolamento (UE) n. 356/2010 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in considerazione della situazione in Somalia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione 2010/231/PESC del Consiglio, del 26 aprile 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia (1),

vista la proposta congiunta dell’Alta rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 356/2010 del Consiglio (2) applica misure restrittive alle persone, entità e organismi indicati nel suo allegato I, in conformità della risoluzione 1844 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(2)

Il 6 marzo 2013 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2093 (2013), che aggiorna i criteri di designazione applicati dal comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza istituito a norma della risoluzione 751(1992) per quanto riguarda la Somalia.

(3)

Il 25 aprile 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/201/PESC (3), che modifica la decisione 2010/231/PESC e la aggiorna rispetto all'UNSCR 2093 (2013).

(4)

Poiché la misura in questione rientra nell’ambito di applicazione del trattato, la sua attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 356/2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (UE) n. 356/2010, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nell’allegato I figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi designati dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni in quanto:

a)

sono impegnati in o sostengono atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia, compresi gli atti che mettono a repentaglio il processo di pace e di riconciliazione in Somalia, o che minacciano con la forza il governo federale della Somalia o la missione dell’Unione africana in Somalia (AMISOM);

b)

hanno violato l’embargo sulle armi o il divieto di fornire la relativa assistenza o le restrizioni relative alla rivendita e al trasferimento di armi di cui al paragrafo 34 dell’UNSCR 2093 (2013);

c)

impediscono l’inoltro di aiuti umanitari alla Somalia, oppure l’accesso o la distribuzione di aiuti umanitari in Somalia;

d)

sono capi politici o militari che reclutano o impiegano bambini in conflitti armati in Somalia in violazione del diritto internazionale applicabile;

e)

sono responsabili di violazioni del diritto internazionale applicabile in Somalia che comprendono atti contro civili, inclusi bambini e donne, in situazioni di conflitto armato, tra cui uccisioni e menomazioni, violenze sessuali e di genere, attacchi a scuole e ospedali, sequestri e trasferimenti forzati.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

E. GILMORE


(1)  GU L 105 del 27.4.2010, pag. 17.

(2)  GU L 105 del 27.4.2010, pag. 1.

(3)  GU L 116 del 26.4.2013, pag. 10.


14.5.2013   

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L 129/17


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 433/2013 DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 2013

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Κοπανιστή (Kopanisti) (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1151/2012 è entrato in vigore il 3 gennaio 2013. Esso ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (2).

(2)

A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda della Grecia relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Κοπανιστή» (Kopanisti), registrata con il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (3).

(3)

Non trattandosi di una modifica minore, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (4) a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006. Poiché alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del suddetto regolamento, la modifica deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa alla denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(3)  GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1.

(4)  GU C 186 del 26.6.2012, pag. 11.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.3.   Formaggi

GRECIA

Κοπανιστή (Kopanisti) (DOP)


14.5.2013   

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L 129/19


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 434/2013 DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 2013

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Mâche nantaise (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1151/2012 è entrato in vigore il 3 gennaio 2013. Esso ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (2).

(2)

A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare dell’indicazione geografica protetta «Mâche nantaise», registrata con il regolamento (CE) n. 1645/1999 della Commissione (3).

(3)

Non trattandosi di una modifica minore, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (4) a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006. Poiché alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del suddetto regolamento, la modifica deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa alla denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(3)  GU L 195 del 28.7.1999, pag. 7.

(4)  GU C 242 dell’11.8.2012, pag. 13.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.6.   Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

FRANCIA

Mâche nantaise (IGP)


14.5.2013   

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L 129/21


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 435/2013 DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 2013

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Βόρειος Μυλοπόταμος Ρεθύμνης Κρήτης (Vorios Mylopotamos Rethymnis Kritis) (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1151/2012 è entrato in vigore il 3 gennaio 2013. Esso ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (2).

(2)

A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda della Grecia relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Βόρειος Μυλοπόταμος Ρεθύμνης Κρήτης (Vorios Mylopotamos Rethymnis Kritis)», registrata con il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (3).

(3)

Non trattandosi di una modifica minore, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (4) a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006. Poiché alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del suddetto regolamento, la modifica deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa alla denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(3)  GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1.

(4)  GU C 183 del 23.6.2012, pag. 21.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.5.   Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

GRECIA

Βόρειος Μυλοπόταμος Ρεθύμνης Κρήτης (Vorios Mylopotamos Rethymnis Kritis) (DOP)


14.5.2013   

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L 129/23


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 436/2013 DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 2013

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Queijo de Cabra Transmontano/Queijo de Cabra Transmontano Velho (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1151/2012 è entrato in vigore il 3 gennaio 2013. Esso ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (2).

(2)

A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda del Portogallo relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Queijo de Cabra Transmontano»/«Queijo de Cabra Transmontano Velho», registrata con il regolamento (CE) n. 1263/1996 della Commissione (3).

(3)

Non trattandosi di una modifica minore, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (4) a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006. Poiché alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del suddetto regolamento, la modifica deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa alla denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(3)  GU L 163 del 2.7.1996, pag. 19.

(4)  GU C 163 del 9.6.2012, pag. 5.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.3.   Formaggi

PORTOGALLO

Queijo de Cabra Transmontano/Queijo de Cabra Transmontano Velho (DOP)


14.5.2013   

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L 129/25


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 437/2013 DELLA COMMISSIONE

dell'8 maggio 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le voci relative al Messico negli elenchi di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti dai quali sono autorizzati l’importazione o il transito di merci nell’Unione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 8, frase introduttiva, l’articolo 8, punto 1, primo comma, e l’articolo 8, punto 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell’8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti dai quali sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti derivati e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (2) stabilisce che i prodotti da esso contemplati possano essere importati e transitare nella UE solo se provenienti da paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati nelle colonne 1 e 3 della tabella di cui all’allegato I, parte 1.

(2)

Il regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce altresì le condizioni alle quali paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti siano da considerarsi indenni dall’influenza aviaria ad alta patogenicità (highly pathogenic avian influenza — HPAI) e le condizioni di certificazione veterinaria per i prodotti destinati all’importazione nella UE.

(3)

Il Messico figura nella tabella di cui all’allegato I, parte 1 del regolamento (CE) n. 798/2008 come paese terzo dal quale s’importano nell’Unione uova e prodotti derivati esenti da organismi patogeni specifici, a condizione che siano accompagnati dal pertinente certificato quale indicato nella colonna 4 della tabella di cui all’allegato I, parte 1.

(4)

Nel caso di prodotti a base di uova il certificato di cui alla colonna 4 della tabella dell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 comprende un attestato di polizia sanitaria in cui si certifica che tali prodotti provengono da un’azienda indenne dall’HPAI. L’attestato certifica, inoltre, sia che non vi sia stato alcun focolaio di HPAI per almeno i 30 giorni precedenti ed entro un raggio di 10 km dal detto stabilimento, sia che i prodotti a base di uova siano stati trasformati mediante uno dei trattamenti che figurano nell’attestato.

(5)

Nel 2012 si è attestata la presenza di vari focolai di HPAI del sottotipo H7N3 nello Stato di Jalisco in Messico, in una zona ad alta densità di aziende avicole. Il Messico ha applicato una politica di eradicazione e ha effettuato vaccinazioni di emergenza contro l’influenza aviaria al fine di limitare lo sviluppo di focolai.

(6)

L’ultimo focolaio di HPAI di tale epidemia è stato confermato alla fine di settembre 2012 e il Messico ha dichiarato di aver eradicato i focolai nel dicembre 2012.

(7)

L’8 gennaio 2013 il Messico ha notificato alla Commissione la comparsa di due focolai di HPAI del sottotipo H7N3 nel pollame sul suo territorio nello Stato di Aguascalientes. La malattia si è diffusa anche negli Stati di Jalisco e Guanajuato.

(8)

A seguito della conferma dei focolai di HPAI il territorio del Messico non può più essere ritenuto indenne dalla malattia.

(9)

Lo sviluppo ricorrente di focolai di HPAI desta preoccupazione quanto all’efficacia dei provvedimenti presi in Messico, fra cui le vaccinazioni, al fine di prevenire la diffusione dell’HPAI.

(10)

Si ritiene che l’importazione di prodotti a base di uova trasformati mediante uno dei trattamenti di cui al certificato pertinente citato nella colonna 4 della tabella dell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, originari di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti che non sono indenni dalla HPAI costituisca un rischio trascurabile quanto alla possibile introduzione del virus nell’Unione.

(11)

Dati il rapido propagarsi dell’HPAI e il rischio che i focolai di tale malattia non siano rilevati in tempo dall’autorità messicana competente, l’importazione o il transito nell’Unione di prodotti a base di uova provenienti dal Messico andrebbero tuttavia vietati finché tale Stato non riesca a fornire garanzie adeguate.

(12)

È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 798/2008.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 va modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(2)  GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1.


ALLEGATO

Nell’allegato I, parte 1 del regolamento (CE) n. 798/2008 la voce relativa al Messico è sostituita dalla seguente:

«MX - Messico

Mx-0

Tutto il paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP

 

P2

17 maggio 2013»

 

 

 

 


14.5.2013   

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L 129/28


REGOLAMENTO (UE) N. 438/2013 DELLA COMMISSIONE

del 13 maggio 2013

che modifica e rettifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di determinati additivi alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco UE degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e ne specifica le condizioni d’uso.

(2)

Tale elenco può essere aggiornato in base alla procedura uniforme di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2) su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.

(3)

L’elenco UE degli additivi alimentari è stato stabilito in base agli additivi alimentari autorizzati negli alimenti in conformità della direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sugli edulcoranti destinati a essere utilizzati nei prodotti alimentari (3), della direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sulle sostanze coloranti destinate a essere utilizzate nei prodotti alimentari (4) e della direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (5), dopo che è stata esaminata la loro conformità agli articoli 6, 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1333/2008. Nell’elenco dell’Unione di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 gli additivi alimentari sono indicati in base alle categorie di alimenti cui possono essere aggiunti.

(4)

A causa delle difficoltà incontrate durante il trasferimento degli additivi alimentari nel nuovo sistema di categorizzazione di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, sono stati introdotti alcuni errori che occorre rettificare. In particolare, l’uso degli antiossidanti negli ortofrutticoli sbucciati, tagliati e sminuzzati deve essere limitato unicamente alla frutta e agli ortaggi preconfezionati, non trasformati, refrigerati e pronti per il consumo. L’uso di acido sorbico – sorbati, acido benzoico – benzoati e p-idrossibenzoati (E 200-219) deve continuare a essere autorizzato nei prodotti a base di carne trattata termicamente, mentre l’uso di natamicina (E 235) deve continuare a essere autorizzato negli insaccati salati a secco trattati termicamente. Occorre introdurre limiti massimi per l’utilizzo di curcumina (E 100) nel pesce e nei prodotti della pesca trasformati, compresi molluschi e crostacei, corrispondenti ai livelli previsti nella direttiva 94/36/CE. I limiti massimi per l’utilizzo di biossido di silicio – silicati (E 551–559) devono essere modificati in quantum satis, conformemente alla direttiva 95/2/CE e per l’utilizzo di biossido di silicio – silicati (E 551–553), conformemente al regolamento (UE) n. 380/2012 della Commissione, del 3 maggio 2012, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni di utilizzo e i livelli di utilizzo degli additivi alimentari contenenti alluminio (6).

(5)

Sono necessarie precisazioni per quanto riguarda l’impiego degli additivi alimentari in determinate categorie di alimenti. Nella categoria di alimenti 13.1.4 «Altri alimenti per bambini nella prima infanzia» occorre fissare le condizioni d’uso degli additivi alimentari E 332 «Citrati di potassio» ed E 338 «Acido fosforico». Nella categoria di alimenti 14.2.6 «Bevande spiritose, quali definite dal regolamento (CE) n. 110/2008» l’uso dei coloranti alimentari non deve essere autorizzato nel Geist quale definito nell’allegato II, punto 17, del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (7). Occorre reintrodurre l’uso dei coloranti alimentari giallo di chinolina (E 104), giallo tramonto FCF/giallo arancio S (E 110) e ponceau 4R, rosso cocciniglia A (E 124) in alcune bevande spiritose in quanto tale impiego non solleva preoccupazioni per la sicurezza dei bambini. È opportuno precisare che i caramelli (E 150a-d) possono essere utilizzati in tutti i prodotti appartenenti alla categoria di alimenti 14.2.7.1 «Vini aromatizzati».

(6)

Di conseguenza, è opportuno rettificare, precisare e completare l’elenco UE degli additivi alimentari per includere tutti gli usi autorizzati e conformi agli articoli 6, 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(7)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l’elenco UE degli additivi alimentari di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 la Commissione non è tenuta a chiedere il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») quando gli aggiornamenti in questione non hanno un potenziale effetto sulla salute umana. Poiché l’elenco dell’Unione è modificato per includere impieghi già autorizzati in conformità delle direttive 94/35/CE, 94/36/CE e 95/2/CE, si tratta di un aggiornamento che non può avere effetti sulla salute umana. Non è pertanto necessario chiedere il parere dell’Autorità.

(8)

Occorre pertanto modificare e rettificare di conseguenza l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(2)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

(3)  GU L 237 del 10.9.1994, pag. 3.

(4)  GU L 237 del 10.9.1994, pag. 13.

(5)  GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1.

(6)  GU L 119 del 4.5.2012, pag. 14.

(7)  GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.


ALLEGATO

L’allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:

1)

nella categoria di alimenti 01.7.1 «Formaggio non stagionato, tranne i prodotti della categoria 16», la voce relativa al «Gruppo I» è sostituita dalla seguente:

 

«Gruppo I

Additivi

 

 

Tranne mozzarella»

2)

nella categoria di alimenti 04.1.2 «Ortofrutticoli sbucciati, tagliati e sminuzzati», le voci relative agli additivi alimentari E 300 «Acido ascorbico», E 301 «Ascorbato di sodio», E 302 «Ascorbato di calcio», E 330 «Acido citrico», E 331 «Citrati di sodio», E 332 «Citrati di potassio» ed E 333 «Citrati di calcio» sono sostituite dalle seguenti:

 

«E 300

Acido ascorbico

quantum satis

 

Solo frutta e ortaggi preconfezionati, non trasformati, refrigerati e pronti per il consumo e patate preconfezionate non trasformate e sbucciate

 

E 301

Ascorbato di sodio

quantum satis

 

Solo frutta e ortaggi preconfezionati, non trasformati, refrigerati e pronti per il consumo e patate preconfezionate non trasformate e sbucciate

 

E 302

Ascorbato di calcio

quantum satis

 

Solo frutta e ortaggi preconfezionati, non trasformati, refrigerati e pronti per il consumo e patate preconfezionate non trasformate e sbucciate

 

E 330

Acido citrico

quantum satis

 

Solo frutta e ortaggi preconfezionati, non trasformati, refrigerati e pronti per il consumo e patate preconfezionate non trasformate e sbucciate

 

E 331

Citrati di sodio

quantum satis

 

Solo frutta e ortaggi preconfezionati, non trasformati, refrigerati e pronti per il consumo e patate preconfezionate non trasformate e sbucciate

 

E 332

Citrati di potassio

quantum satis

 

Solo frutta e ortaggi preconfezionati, non trasformati, refrigerati e pronti per il consumo e patate preconfezionate non trasformate e sbucciate

 

E 333

Citrati di calcio

quantum satis

 

Solo frutta e ortaggi preconfezionati, non trasformati, refrigerati e pronti per il consumo e patate preconfezionate non trasformate e sbucciate»

3)

la categoria di alimenti 08.2.2 «Carne trasformata trattata termicamente» è così modificata:

a)

dopo la voce concernente l’additivo alimentare E 200-203 «Acido sorbico – sorbati» è inserita la seguente voce relativa all’additivo alimentare E 200-219:

 

«E 200-219

Acido sorbico – sorbati, acido benzoico – benzoati;

p-idrossibenzoati

quantum satis

(1) (2)

Solo trattamento superficiale di prodotti a base di carne essiccata»

b)

dopo la voce concernente l’additivo alimentare E 210-213 «Acido benzoico – benzoati» è inserita la seguente voce relativa all’additivo alimentare E 235:

 

«E 235

Natamicina

1

(8)

Insaccati (solo trattamento in superficie) salati a secco»

c)

dopo la nota a piè di pagina (7) è inserita la seguente nota a piè di pagina (8):

«(8):

mg/dm2 nella superficie (non presente a una profondità di 5 mm)»

4)

la categoria di alimenti 09.2 «Pesce e prodotti della pesca trasformati, compresi molluschi e crostacei» è così modificata:

a)

la voce relativa all’additivo alimentare E 100 «Curcumina» da utilizzare in pasta di pesce e crostacei è sostituita dalla seguente:

 

«E 100

Curcumina

100

(35)

Solo pasta di pesce e crostacei»

b)

la voce relativa all’additivo alimentare E 100 «Curcumina» da utilizzare nel pesce affumicato è sostituita dalla seguente:

 

«E 100

Curcumina

100

(37)

Solo pesce affumicato»

c)

le note a piè di pagina (35), (36) e (37) sono sostituite dalle seguenti:

«(35):

Livello massimo per la singola sostanza o per la combinazione di E 100, E 102, E 120, E 122, E 142, E 151, E 160e, E 161b

(36):

Livello massimo per la singola sostanza o per la combinazione di E 100, E 102, E 120, E 122, E 129, E 142, E 151, E 160e, E 161b

(37):

Livello massimo per la singola sostanza o per la combinazione di E 100, E 102, E 120, E 151, E 160e»

5)

la categoria di alimenti 13.1.4 «Altri alimenti per bambini nella prima infanzia» è così modificata:

a)

le voci relative agli additivi alimentari E 331 «Citrati di sodio», E 332 «Citrati di potassio» ed E 338 «Acido fosforico» sono sostituite dalle seguenti:

 

«E 331

Citrati di sodio

2 000

(43)

 

 

E 332

Citrati di potassio

quantum satis

(43)

 

 

E 338

Acido fosforico

 

(1) (4) (44)»

 

b)

sono aggiunte le seguenti note a piè di pagina (43) e (44):

«(43):

E 331 ed E 332 sono autorizzati singolarmente o in combinazione, conformemente ai limiti stabiliti dalle direttive 2006/141/CE, 2006/125/CE e 1999/21/CE

(44):

Conformemente ai limiti stabiliti dalle direttive 2006/141/CE, 2006/125/CE e 1999/21/CE»

6)

nella categoria di alimenti 13.1.5.2 «Alimenti dietetici a fini medici speciali per lattanti e bambini nella prima infanzia, quali definiti dalla direttiva 1999/21/CE», il testo della prima riga è sostituito dal seguente:

«Si applicano gli additivi delle categorie 13.1.2 e 13.1.3, tranne E 270, E 333 ed E 341»

7)

la categoria di alimenti 14.2.6 «Bevande spiritose, quali definite dal regolamento (CE) n. 110/2008» è così modificata:

a)

le voci concernenti gli additivi alimentari appartenenti al gruppo II e al gruppo III e gli additivi alimentari E 123 «Amaranto» ed E 150a-d «Caramelli» sono sostituite dalle seguenti:

 

«Gruppo II

Coloranti quantum satis

quantum satis

 

Tranne: bevande spiritose, quali definite all’articolo 5, paragrafo 1, e le denominazioni di vendita elencate nell’allegato II, paragrafi 1-14, del regolamento (CE) n. 110/2008 e acquaviti di (con il nome del frutto) ottenute dalla macerazione e dalla distillazione, Geist (con il nome del frutto o della materia prima utilizzata), London gin, sambuca, maraschino, marrasquino o maraskino e mistrà

 

Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

200

 

Tranne: bevande spiritose, quali definite all’articolo 5, paragrafo 1, e le denominazioni di vendita elencate nell’allegato II, paragrafi 1-14, del regolamento (CE) n. 110/2008 e acquaviti di (con il nome del frutto) ottenute dalla macerazione e dalla distillazione, Geist (con il nome del frutto o della materia prima utilizzata), London gin, sambuca, maraschino, marrasquino o maraskino e mistrà

 

E 123

Amaranto

30

 

Tranne: bevande spiritose, quali definite all’articolo 5, paragrafo 1, e le denominazioni di vendita elencate nell’allegato II, paragrafi 1-14, del regolamento (CE) n. 110/2008 e acquaviti di (con il nome del frutto) ottenute dalla macerazione e dalla distillazione, Geist (con il nome del frutto o della materia prima utilizzata), London gin, sambuca, maraschino, marrasquino o maraskino e mistrà

 

E 150a-d

Caramelli

quantum satis

 

Tranne: acquaviti di frutta, acquaviti di (con il nome del frutto) ottenute dalla macerazione e dalla distillazione, Geist (con il nome del frutto o della materia prima utilizzata), London gin, sambuca, maraschino, marrasquino o maraskino e mistrà. Il whisky/whiskey può contenere solo E 150°.»

b)

dopo la voce concernente il gruppo III sono inserite le seguenti voci relative agli additivi alimentari E 104 ed E 110:

 

«E 104

Giallo di chinolina

180

(61)

Tranne: bevande spiritose, quali definite all’articolo 5, paragrafo 1, e le denominazioni di vendita elencate nell’allegato II, paragrafi 1-14, del regolamento (CE) n. 110/2008 e acquaviti di (con il nome del frutto) ottenute dalla macerazione e dalla distillazione, Geist (con il nome del frutto o della materia prima utilizzata), London gin, sambuca, maraschino, marrasquino o maraskino e mistrà

 

E 110

Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

100

(61)

Tranne: bevande spiritose, quali definite all’articolo 5, paragrafo 1, e le denominazioni di vendita elencate nell’allegato II, paragrafi 1-14, del regolamento (CE) n. 110/2008 e acquaviti di (con il nome del frutto) ottenute dalla macerazione e dalla distillazione, Geist (con il nome del frutto o della materia prima utilizzata), London gin, sambuca, maraschino, marrasquino o maraskino e mistrà»

c)

dopo la voce concernente l’additivo alimentare E 123 «Amaranto» è inserita la seguente voce relativa all’additivo alimentare E 124:

 

«E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

170

(61)

Tranne: bevande spiritose, quali definite all’articolo 5, paragrafo 1, e le denominazioni di vendita elencate nell’allegato II, paragrafi 1-14, del regolamento (CE) n. 110/2008 e acquaviti di (con il nome del frutto) ottenute dalla macerazione e dalla distillazione, Geist (con il nome del frutto o della materia prima utilizzata), London gin, sambuca, maraschino, marrasquino o maraskino e mistrà»

d)

è aggiunta la seguente nota a piè di pagina (61):

«(61):

La quantità totale di E 104, E 110, E 124 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III»

8)

nella categoria di alimenti 14.2.7.1 «Vini aromatizzati» è soppressa la seguente voce relativa all’additivo alimentare E 150a-d «Caramelli»:

 

«E 150a-d

Caramelli

quantum satis

 

Solo americano, bitter vino»

9)

nella categoria di alimenti 17.1 «Integratori alimentari in forma solida, comprese capsule, compresse e simili, tranne le pastiglie da masticare» la voce relativa agli additivi alimentari E 551 – 559 «Biossido di silicio – silicati» è sostituita dalla seguente:

 

«E 551 - 559

Biossido di silicio – silicati

quantum satis

 

 

Periodo di applicazione:

fino al 31 gennaio 2014

 

E 551 - 553

Biossido di silicio – silicati

quantum satis

 

 

Periodo di applicazione:

a decorrere dal 1o febbraio 2014»

10)

nella categoria di alimenti 17.2 «Integratori alimentari in forma liquida» la voce relativa agli additivi alimentari E 551–559 «Biossido di silicio – silicati» è sostituita dalla seguente:

 

«E 551 - 559

Biossido di silicio – silicati

quantum satis

 

 

Periodo di applicazione:

fino al 31 gennaio 2014

 

E 551 - 553

Biossido di silicio – silicati

quantum satis

 

 

Periodo di applicazione:

a decorrere dal 1o febbraio 2014»

11)

nella categoria di alimenti 17.3 «Integratori alimentari sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare» la voce relativa agli additivi alimentari E 551–559 «Biossido di silicio – silicati» è sostituita dalla seguente:

 

«E 551 - 559

Biossido di silicio – silicati

quantum satis

 

 

Periodo di applicazione:

fino al 31 gennaio 2014

 

E 551 - 553

Biossido di silicio – silicati

quantum satis

 

 

Periodo di applicazione:

a decorrere dal 1o febbraio 2014»


14.5.2013   

IT

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L 129/34


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 439/2013 DELLA COMMISSIONE

del 13 maggio 2013

recante centonovantaduesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 2 maggio 2013 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare una persona fisica dal suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche, dopo aver esaminato la richiesta di cancellazione dall'elenco presentata da questa persona e la relazione globale del Mediatore istituito a norma della risoluzione UNSC 1904(2009).

(3)

Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Capo del servizio degli strumenti di politica estera


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

La voce seguente è depennata dall'elenco "Persone fisiche":

"Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa Abdelhedi (alias Mohamed Ben Mohamed Abdelhedi). Indirizzo (a) Via Galileo Ferraries 64, Varese, Italia; b) 261 Kramdah Road (km 2), Sfax, Tunisia. Data di nascita: 10.8.1965. Luogo di nascita: Sfax, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L965734 (passaporto tunisino rilasciato il 6.2.1999, scaduto il 5.2.2004). Altre informazioni: a) codice fiscale italiano: BDL MMD 65M10 Z352S, (b) nome della madre: Shadhliah Ben Amir; (c) nell'agosto 2009 risiedeva in Italia. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 23.6.2004."


14.5.2013   

IT

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L 129/36


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 440/2013 DELLA COMMISSIONE

del 13 maggio 2013

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

25,2

MA

60,8

TN

116,7

TR

91,1

ZZ

73,5

0707 00 05

AL

32,3

MK

34,4

TR

132,0

ZZ

66,2

0709 93 10

AL

78,9

TR

133,0

ZZ

106,0

0805 10 20

EG

50,2

IL

63,8

MA

55,1

ZZ

56,4

0805 50 10

TR

98,0

ZA

97,2

ZZ

97,6

0808 10 80

AR

113,6

BR

104,5

CL

122,0

CN

91,8

MK

32,3

NZ

155,0

US

209,3

ZA

112,7

ZZ

117,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

14.5.2013   

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L 129/38


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 maggio 2013

che modifica la decisione 2007/777/CE per quanto riguarda la voce relativa al Messico nell’elenco dei paesi terzi o delle loro parti dai quali è autorizzata l’importazione nell’Unione di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati

[notificata con il numero C(2013) 2589]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/217/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare la frase introduttiva dell’articolo 8, il punto 1, primo comma, dell’articolo 8 e il punto 4 dell’articolo 8,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e che abroga la decisione 2005/432/CE (2), fissa le norme applicabili alle importazioni, al transito e al deposito nell’Unione di partite di prodotti a base di carne e di partite di stomaci, vesciche e intestini trattati quali definiti nel regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (3).

(2)

Nell’allegato II, parte 2, della suddetta decisione si fornisce un elenco di paesi terzi o di parti di essi dai quali si autorizza l’importazione nell’Unione di prodotti a base di carne, stomaci, vesciche e intestini trattati purché conformi al trattamento menzionato in tale allegato.

(3)

L’allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE stabilisce i trattamenti di cui alla parte 2 dello stesso allegato e assegna un codice a ciascuno di essi. Essa definisce un trattamento generico «A» e i trattamenti specifici da «B» a «F» indicati per ordine di rigorosità decrescente.

(4)

Nell’allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE si autorizzano le importazioni dal Messico nell’Unione di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati, destinati al consumo umano, ottenuti da pollame e da selvaggina da penna, di allevamento e selvatica, che sono stati sottoposti al trattamento specifico D.

(5)

Nel 2012 si è attestata la presenza di numerosi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) del sottotipo H7N3 nello Stato di Jalisco in Messico, in una zona ad alta densità di aziende avicole. Il Messico ha applicato una politica di eradicazione e ha effettuato vaccinazioni di emergenza contro l’influenza aviaria al fine di limitare lo sviluppo di focolai.

(6)

L’ultimo focolaio di HPAI di tale epidemia è stato confermato alla fine di settembre 2012 e il Messico ha dichiarato di aver eradicato la malattia nel dicembre 2012.

(7)

L’8 gennaio 2013 il Messico ha notificato alla Commissione lo sviluppo di due focolai di HPAI del sottotipo H7N3 nel pollame sul suo territorio nello stato di Aguascalientes. La malattia si è diffusa anche negli stati di Jalisco e Guanajuato.

(8)

A seguito della conferma dei focolai di HPAI il territorio del Messico non può più essere considerato indenne dalla malattia.

(9)

Lo sviluppo ricorrente di focolai di HPAI desta preoccupazione quanto all’efficacia dei provvedimenti presi in Messico, fra cui le vaccinazioni, al fine di prevenire la diffusione dell’HPAI.

(10)

Si ritiene che l’importazione di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e ottenuti da pollame e selvaggina da penna, d’allevamento e selvatica, i quali siano stati sottoposti al trattamento di cui all’allegato II della decisione 2007/777/CE provenienti da paesi terzi o da parti di paesi terzi che non sono indenni dalla HPAI costituisca un rischio trascurabile quanto alla possibile introduzione del virus nell’Unione.

(11)

Dati il rapido propagarsi dell’HPAI e il rischio che i focolai di tale malattia non siano rilevati in tempo dall’autorità messicana competente, l’importazione o il transito nell’Unione di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano originari di tale paese terzo dovrebbero tuttavia essere autorizzati soltanto nel caso in cui tali merci siano state sottoposte al trattamento specifico B, secondo quanto precisato nella parte 4 dell’allegato II della decisione 2007/777/CE, poiché tale trattamento è più rigoroso di quello attualmente applicabile a tali prodotti a norma della parte 2 del medesimo allegato.

(12)

Occorre pertanto modificare la decisione 2007/777/CE.

(13)

Per evitare di perturbare senza necessità gli scambi occorre prevedere un periodo transitorio nel corso del quale le partite di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e ottenuti da pollame e selvaggina da penna, d’allevamento e selvatica, originari del Messico e risultanti conformi ai criteri stabiliti nella decisione 2007/777/CE prima della data di entrata in vigore della presente decisione possono continuare a essere importate o a transitare nell’Unione.

(14)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato II della decisione 2007/777/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Per un periodo transitorio fino al 15 agosto 2013 le partite originarie del Messico, comprese quelle trasportate via mare su rotte d’altura, contenenti prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e ottenuti da pollame e selvaggina da penna d’allevamento e selvatica che siano stati sottoposti al trattamento specifico D di cui alla parte 4 dell’allegato II della decisione 2007/777/CE possono essere importate o transitare nell’Unione purché siano accompagnate dal pertinente certificato, debitamente compilato e firmato prima del 17 maggio 2013.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2013

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(2)  GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49.

(3)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.


ALLEGATO

Nell’allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE la voce relativa al Messico è sostituita dalla seguente:

«MX

Messico

A

D

D

A

B

B

A

D

D

XXX

A

B

XXX»


14.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 129/s3


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