ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2013.115.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 115

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

56o anno
25 aprile 2013


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital ( 1 )

1

 

*

Regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale ( 1 )

18

 

*

Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 ( 1 )

39

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

25.4.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 115/1


REGOLAMENTO (UE) N. 345/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 aprile 2013

relativo ai fondi europei per il venture capital

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il venture capital finanzia imprese che sono generalmente molto piccole, nelle fasi iniziali della propria esistenza societaria e che mostrano forti potenzialità di crescita ed espansione. Inoltre, i fondi per il venture capital forniscono alle imprese competenze e conoscenze preziose, contatti d'affari e consulenza strategica e sul valore del marchio. Fornendo finanziamenti e consulenza a queste imprese, i fondi per il venture capital stimolano la crescita economica, contribuiscono alla creazione di posti di lavoro e alla mobilitazione di capitali, favoriscono la creazione e lo sviluppo di imprese innovative, incrementano i loro investimenti in ricerca e sviluppo e favoriscono l'imprenditorialità, l'innovazione e la competitività, in linea con gli obiettivi della strategia Europa 2020, stabiliti nella comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 intitolata «Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (Europa 2020) e nel contesto delle sfide che gli Stati membri devono affrontare nel lungo periodo, come quelle individuate nella relazione del Sistema europeo di analisi politica e strategica del marzo 2012, dal titolo «Global Trends 2030 — citizens in an interconnected and polycentric world».

(2)

È necessario stabilire un quadro comune di norme riguardo all'utilizzo della denominazione «EuVECA» in relazione a fondi per il venture capital qualificati, con particolare riferimento alla composizione del portafoglio dei fondi che operano sotto tale denominazione, agli obiettivi di investimento ammissibili, agli strumenti di investimento che essi possono impiegare e alle categorie di investitori che possono investire in tali fondi in virtù di norme uniformi nell'Unione. In assenza di tale quadro comune, c'è il rischio che gli Stati membri adottino misure divergenti a livello nazionale, che si ripercuotono direttamente, ostacolandolo, sul corretto funzionamento del mercato interno, poiché i fondi per il venture capital che desiderano operare in tutta l'Unione sarebbero soggetti a norme diverse nei diversi Stati membri. Inoltre, la presenza di requisiti qualitativi divergenti sulla composizione del portafoglio, sugli obiettivi di investimento ammissibili e sugli investitori idonei potrebbe determinare diversi livelli di protezione degli investitori e generare confusione riguardo alla proposta di investimento associata a fondi per il venture capital qualificati. Inoltre, è opportuno che gli investitori siano in grado di confrontare le proposte di investimento di diversi fondi per il venture capital qualificati. È necessario eliminare gli ostacoli significativi alla raccolta di capitale transfrontaliera da parte dei fondi per il venture capital qualificati per evitare distorsioni della concorrenza tra tali fondi e impedire la comparsa, in futuro, di ulteriori possibili ostacoli agli scambi e di distorsioni concorrenziali significative. Di conseguenza, la base giuridica appropriata per il presente regolamento è l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), interpretato dalla costante giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

(3)

È necessario adottare un regolamento che stabilisca norme uniformi applicabili ai fondi europei per il venture capital qualificati che desiderano raccogliere capitale in tutta l'Unione con la denominazione «EuVECA» e che imponga obblighi corrispondenti ai loro gestori in tutti gli Stati membri. È opportuno che tali disposizioni assicurino la fiducia degli investitori che desiderano investire in tali fondi.

(4)

La definizione di requisiti qualitativi per l'utilizzo della denominazione «EuVECA» sotto forma di regolamento assicura l'applicazione diretta di tali requisiti ai gestori di organismi di investimento collettivo che raccolgono capitali utilizzando tale denominazione. Inoltre, essa garantisce condizioni uniformi per l'utilizzo di tale denominazione, impedendo l'insorgere di requisiti nazionali contrastanti a seguito del recepimento di una direttiva. I gestori di organismi di investimento collettivo che utilizzano tale denominazione dovrebbero rispettare le stesse regole in tutta l'Unione, incrementando così anche la fiducia degli investitori. Il presente regolamento riduce anche la complessità normativa e i costi, a carico del gestore, connessi alla conformità alle spesso contrastanti normative nazionali che disciplinano tali fondi, soprattutto con riferimento a quei gestori che desiderano raccogliere capitali su base transfrontaliera. Esso contribuisce inoltre all'eliminazione di distorsioni della concorrenza.

(5)

Come affermato nella comunicazione della Commissione del 7 dicembre 2011 dal titolo «Un piano d'azione per migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti», la Commissione ha dovuto completare il suo esame degli ostacoli tributari agli investimenti transfrontalieri in venture capital nel 2012, con l'obiettivo di presentare nel 2013 soluzioni volte a rimuovere tali ostacoli e a prevenire nel contempo l'elusione e l'evasione fiscale.

(6)

È opportuno prevedere la possibilità che un fondo per il venture capital qualificato sia gestito internamente o esternamente. Qualora un fondo per il venture capital qualificato sia gestito internamente, esso è anche il gestore ed è pertanto tenuto a rispettare tutti i requisiti pertinenti per i gestori di cui al presente regolamento e a essere registrato ai sensi del presente regolamento. Un fondo per il venture capital qualificato gestito internamente non dovrebbe tuttavia essere autorizzato a fungere da gestore esterno di altri organismi di investimento collettivo o di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

(7)

Per chiarire la relazione tra il presente regolamento e altre norme dell'Unione sugli organismi di investimento collettivo e sui loro gestori, è necessario stabilire che il presente regolamento sia applicato solo ai gestori di organismi di investimento collettivo diversi dagli OICVM che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (4), che sono stabiliti nell'Unione e sono registrati presso l'autorità competente nel proprio Stato membro d'origine ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi (5), purché i gestori in questione gestiscano portafogli di fondi per il venture capital qualificati. Tuttavia, ai gestori esterni di fondi per il venture capital qualificati registrati a norma del presente regolamento dovrebbe essere permesso di gestire anche OICVM, previa autorizzazione a norma della direttiva 2009/65/CE.

(8)

Inoltre, il presente regolamento si applica solo ai gestori degli organismi di investimento collettivo le cui attività gestite non superino complessivamente la soglia di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/61/UE. Il calcolo della soglia ai fini del presente regolamento è il medesimo calcolo previsto per la soglia di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/61/UE.

(9)

Tuttavia, i gestori di fondi per il venture capital registrati a norma del presente regolamento con attività gestite che successivamente superano nel totale la soglia di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/61/UE e che pertanto sono soggetti ad autorizzazione da parte delle autorità competenti del proprio Stato membro d'origine ai sensi dell'articolo 6 della predetta direttiva, dovrebbero poter continuare a utilizzare la denominazione «EuVECA» per la commercializzazione di fondi per il venture capital qualificati nell'Unione, purché rispettino i requisiti di cui alla direttiva citata e continuino in ogni momento a rispettare determinati requisiti per l'utilizzo della denominazione «EuVECA» precisati nel presente regolamento in relazione ai fondi per il venture capital qualificati. Ciò si applica sia ai fondi per il venture capital qualificati esistenti che a quelli istituiti dopo il superamento della soglia.

(10)

Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi qualora i gestori di organismi di investimento collettivo non desiderino utilizzare la denominazione «EuVECA». In tali casi, è opportuno continuare ad applicare le norme nazionali e le norme generali dell'Unione esistenti.

(11)

È opportuno che il presente regolamento stabilisca norme uniformi sulla natura dei fondi per il venture capital qualificati, in particolare sulle imprese di portafoglio qualificate in cui possono investire e sugli strumenti di investimento da utilizzare. Ciò è necessario affinché sia possibile tracciare una linea di demarcazione netta tra un fondo per il venture capital qualificato e altri fondi di investimento alternativi che perseguono altre strategie di investimento meno specialistiche, come per esempio le acquisizioni o gli investimenti immobiliari speculativi, che il presente regolamento non intende promuovere.

(12)

In linea con l'obiettivo di circoscrivere con precisione gli organismi di investimento collettivo contemplati dal presente regolamento e al fine di assicurare che essi si concentrino sull'erogazione di capitali alle piccole imprese nelle fasi iniziali della loro esistenza societaria, dovrebbero essere considerati fondi per il venture capital qualificati i fondi che intendono investire in tali imprese almeno il 70 % dell'ammontare complessivo dei propri conferimenti di capitale e del capitale sottoscritto non richiamato. Ai fondi per il venture capital qualificati non dovrebbe essere consentito investire oltre il 30 % dell'ammontare complessivo dei propri conferimenti di capitale e del capitale sottoscritto non richiamato in attività che non siano investimenti ammissibili. Ciò significa che, se è opportuno che la soglia del 30 % costituisca in ogni momento il limite massimo per gli investimenti non ammissibili, la soglia del 70 % dovrebbe essere riservata agli investimenti ammissibili durante il ciclo di vita del fondo per il venture capital qualificato. Tali soglie dovrebbero essere calcolate sulla base delle somme investibili previa deduzione di tutti i costi pertinenti e delle attività di cassa e di altre disponibilità liquide. Il presente regolamento dovrebbe stabilire i dettagli necessari per il calcolo delle soglie di investimento.

(13)

L'obiettivo del presente regolamento è incrementare la crescita e l'innovazione delle piccole e medie imprese (PMI) nell'Unione. Gli investimenti nelle imprese di portafoglio ammissibili stabilite nei paesi terzi possono garantire maggiori capitali ai fondi per il venture capital qualificati e quindi favorire le PMI nell'Unione. Tuttavia, in nessun caso il presente regolamento dovrebbe favorire investimenti realizzati in imprese di portafoglio stabilite in paesi terzi contraddistinti dall'assenza di adeguati accordi di cooperazione con le autorità competenti dello Stato membro d'origine del gestore di un fondo per il venture capital qualificato e con ogni altro Stato membro in cui è previsto che le quote o le azioni del fondo per il venture capital qualificato siano commercializzate, o caratterizzati dalla mancanza di uno scambio di informazioni efficace in materia fiscale.

(14)

Al fine di essere autorizzato a utilizzare la denominazione «EuVECA» quale istituita dal presente regolamento, un fondo per il venture capital qualificato dovrebbe, in primo luogo, essere stabilito nell'Unione. Entro due anni dall'applicazione del presente regolamento la Commissione dovrebbe riesaminare le restrizioni all'uso della denominazione «EuVECA» ai fondi stabiliti nell'Unione, tenendo conto dell'esperienza maturata nell'applicazione della raccomandazione della Commissione concernente misure destinate a incoraggiare i paesi terzi ad applicare norme minime di buona governance in materia fiscale.

(15)

È opportuno che i gestori di fondi per il venture capital qualificati siano in grado di attrarre sottoscrizioni di capitale supplementari durante il ciclo di vita del fondo. Tali sottoscrizioni di capitale supplementari durante il ciclo di vita del fondo per il venture capital qualificato dovrebbero essere presi in considerazione al momento di decidere l'investimento successivo in attività diverse da quelle qualificate. Le sottoscrizioni di capitale supplementari dovrebbero essere autorizzate conformemente ai criteri e alle condizioni di cui al regolamento o agli atti costitutivi del fondo per il venture capital qualificato.

(16)

È opportuno che gli investimenti ammissibili abbiano la forma di strumenti rappresentativi di equity o quasi-equity. Gli strumenti di quasi-equity comprendono gli strumenti finanziari che rappresentano una combinazione di equity e debito, il cui rendimento è legato ai profitti o alle perdite dell'impresa di portafoglio ammissibile e il cui rimborso in caso di default non è pienamente garantito. Appartengono a tale categoria una varietà di strumenti finanziari come i prestiti subordinati, le partecipazioni senza diritto di voto, i prestiti partecipativi, i diritti di partecipazione agli utili, le obbligazioni convertibili e le obbligazioni cum warrant. A integrazione degli strumenti di equity o quasi-equity, ma non in sostituzione a essi, è opportuno consentire prestiti garantiti e non garantiti quali, a esempio, finanziamenti ponte, concessi dal fondo per il venture capital qualificato a un'impresa di portafoglio ammissibile nella quale il fondo per venture capital qualificato detiene già investimenti ammissibili, a condizione che non oltre il 30 % dell'ammontare complessivo dei conferimenti di capitale e del capitale sottoscritto non richiamato del fondo sia utilizzato per tali prestiti. Inoltre, al fine di rispecchiare le prassi commerciali esistenti sul mercato del venture capital, è opportuno consentire ai fondi per il venture capital qualificati di acquistare i titoli azionari esistenti di un'impresa di portafoglio ammissibile dagli azionisti esistenti di tale impresa. Al fine di garantire le massime opportunità di raccolta di capitale, è opportuno altresì permettere gli investimenti in altri fondi per il venture capital qualificati. Per evitare di diluire gli investimenti in imprese di portafoglio ammissibili, è opportuno permettere ai fondi per il venture capital qualificati di investire in altri fondi per il venture capital qualificati, a condizione che questi ultimi non abbiano investito a loro volta oltre il 10% dell'ammontare complessivo dei conferimenti di capitale e del capitale sottoscritto non richiamato in altri fondi per il venture capital qualificati.

(17)

L'attività primaria dei fondi per il venture capital consiste nel fornire finanziamenti alle PMI mediante investimenti primari. È opportuno che i fondi per il venture capital non partecipino né ad attività bancarie di importanza sistemica esterne al comune quadro normativo prudenziale (il cosiddetto «sistema bancario ombra»), né si basino sulle tipiche strategie di private equity, come le rilevazioni con capitale di prestito.

(18)

In linea con la strategia Europa 2020, il presente regolamento mira a promuovere gli investimenti in venture capital nelle PMI innovative ancorate all'economia reale. È opportuno pertanto escludere dalla definizione di imprese di portafoglio ammissibili di cui al presente regolamento gli enti creditizi, le imprese di investimento, le imprese di assicurazione, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione mista.

(19)

Per attuare misure di salvaguardia essenziali che distinguano i fondi per il venture capital qualificati ai sensi del presente regolamento dalla più ampia categoria di fondi di investimento alternativi che negoziano titoli emessi sui mercati secondari, è necessario stabilire norme affinché i fondi per il venture capital qualificati effettuino investimenti in primo luogo in strumenti finanziari emessi direttamente.

(20)

Al fine di permettere ai gestori di fondi per il venture capital qualificati una certa flessibilità nella gestione degli investimenti e della liquidità dei loro fondi per il venture capital qualificati, è opportuno consentire la negoziazione, ad esempio di azioni o partecipazioni in imprese di portafoglio non ammissibili o acquisizioni di investimenti non ammissibili, fino alla soglia massima del 30 % dell'ammontare complessivo dei conferimenti di capitale e degli investimenti di capitale non richiamato.

(21)

Per garantire che la denominazione «EuVECA» sia affidabile e facilmente riconoscibile per gli investitori nell'Unione, solo i gestori di fondi per il venture capital qualificati che rispettino i criteri qualitativi uniformi di cui al presente regolamento dovrebbero essere autorizzati a utilizzare la denominazione «EuVECA» quando commercializzano fondi per il venture capital qualificati nell'Unione.

(22)

Per garantire che i fondi per il venture capital qualificati abbiano un profilo distinto e identificabile idoneo al loro scopo, è opportuno che vi siano norme uniformi sulla composizione del portafoglio e sulle tecniche d'investimento consentite per tali fondi.

(23)

Per garantire che i fondi per il venture capital qualificati non contribuiscano allo sviluppo di rischi sistemici e che tali fondi si concentrino, nelle loro attività di investimento, sul sostegno finanziario a società di portafoglio ammissibili, è opportuno non consentire l'uso di prestiti con leva finanziaria. Ai gestori di fondi per il venture capital qualificati dovrebbe essere soltanto consentito di contrarre prestiti, emettere strumenti rappresentativi di debito o fornire garanzie, a livello del fondo per il venture capital qualificato, purché tali prestiti contratti, strumenti rappresentativi di debito o garanzie siano coperti da sottoscrizioni non richiamate e non accrescano pertanto l'esposizione del fondo oltre il livello del proprio capitale sottoscritto. Gli anticipi di cassa da parte degli investitori del fondo per il venture capital qualificato che sono interamente coperti da sottoscrizioni di capitale da parte di tali investitori non aumentano l'esposizione del fondo per il venture capital qualificato e dovrebbero pertanto essere ammessi. Inoltre, per permettere al fondo di coprire le esigenze di liquidità straordinarie che potrebbero insorgere tra i richiami di capitale sottoscritto dagli investitori e l'effettivo versamento del capitale sui conti del fondo, è opportuno consentire l'assunzione di prestiti a breve termine, purché l'importo di tali prestiti non superi il capitale sottoscritto non richiamato del fondo.

(24)

Al fine di garantire che i fondi per il venture capital qualificati siano commercializzati soltanto presso investitori che abbiano l'esperienza, la competenza e la capacità di adottare decisioni di investimento autonome e valutare in maniera adeguata i rischi inerenti a tali fondi, e per conservare la fiducia degli investitori nei fondi per il venture capital qualificati, è opportuno che siano stabilite misure specifiche di salvaguardia. Pertanto, è opportuno che i fondi per il venture capital qualificati siano commercializzati solo presso investitori professionali o che possano essere trattati come clienti professionali ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (6). Tuttavia, per poter disporre di una base di investitori sufficientemente ampia per gli investimenti nei fondi per il venture capital qualificati, è auspicabile che anche altri investitori possano avere accesso a tali fondi, inclusi gli investitori privati facoltosi con ampie disponibilità patrimoniali. Per tali investitori, è opportuno che siano sancite misure di salvaguardia specifiche volte a garantire che i fondi per il venture capital qualificati siano commercializzati solo presso gli investitori che presentano un profilo appropriato per effettuare tali investimenti. È opportuno che tali misure di salvaguardia escludano la commercializzazione attraverso l'utilizzo di piani di risparmio periodici. Inoltre, dovrebbe essere prevista la possibilità di investimenti effettuati da dirigenti, direttori o dipendenti coinvolti nella gestione di un gestore di un fondo per il venture capital qualificato quando si tratta di investimenti nel fondo per il venture capital qualificato da essi gestito, disponendo tali individui delle necessarie conoscenze per aderire a siffatti investimenti.

(25)

Per garantire che solo i gestori di fondi per il venture capital qualificati che soddisfano criteri qualitativi uniformi riguardo al proprio comportamento nel mercato possano utilizzare la denominazione «EuVECA», dovrebbero essere stabilite norme relative alla conduzione degli affari e ai rapporti di tali gestori con i loro investitori. Per lo stesso motivo, dovrebbero essere stabilite condizioni uniformi riguardanti la gestione di conflitti di interesse da parte di tali gestori. Tali norme e condizioni dovrebbero anche imporre ai gestori di disporre di adeguate strutture organizzative e amministrative volte ad assicurare una corretta gestione dei conflitti di interesse.

(26)

Qualora un gestore di un fondo per il venture capital qualificato intenda delegare a terzi alcune funzioni, è opportuno che tale delega non influisca sulla sua responsabilità nei confronti del fondo per il venture capital e dei relativi investitori. Inoltre, il gestore non dovrebbe delegare funzioni in misura tale da non poter più essere considerato, nella sostanza, come il gestore di un fondo per il venture capital qualificato, diventando così una società fantasma. È opportuno che il gestore mantenga, in ogni momento, la responsabilità della corretta esecuzione delle funzioni delegate e della conformità al presente regolamento. La delega di funzioni non dovrebbe pregiudicare l'efficacia della vigilanza del gestore e, in particolare, non dovrebbe impedire al gestore di agire, né al fondo di essere gestito, nel migliore interesse degli investitori.

(27)

Per garantire l'integrità della denominazione «EuVECA», è opportuno stabilire criteri qualitativi riguardo all'organizzazione del gestore di un fondo per il venture capital qualificato. Pertanto, dovrebbero essere previsti requisiti uniformi e proporzionati all'esigenza di assicurare adeguate risorse tecniche e umane.

(28)

Al fine di garantire la corretta gestione dei fondi per il venture capital qualificati e la capacità dei loro gestori di coprire i potenziali rischi derivanti dalle loro attività, dovrebbero essere previsti requisiti uniformi e proporzionati affinché i gestori di fondi per il venture capital qualificati mantengano fondi propri sufficienti. L'ammontare di tali fondi propri dovrebbe essere sufficiente a garantire la continuità e la corretta gestione del fondo per il venture capital qualificato.

(29)

Per tutelare gli investitori, è necessario assicurare una corretta valutazione delle attività gestite dai fondi per il venture capital qualificati. Pertanto, è opportuno che il regolamento o gli atti costitutivi dei fondi per il venture capital qualificati contengano disposizioni sulla valutazione delle attività. Ciò dovrebbe garantire l'integrità e la trasparenza della valutazione.

(30)

Per garantire che i gestori di fondi per il venture capital qualificati che utilizzano la denominazione «EuVECA» forniscano resoconti sufficienti in merito alle proprie attività, è opportuno che siano stabilite norme uniformi sulle relazioni annuali.

(31)

Al fine di assicurare l'integrità della denominazione «EuVECA» agli occhi degli investitori, è necessario che questa denominazione sia utilizzata solo da gestori di fondi venture capital qualificati che agiscono nella totale trasparenza per quanto riguarda la loro politica d'investimento e i loro obiettivi d'investimento. Pertanto, dovrebbero essere previste norme uniformi sui requisiti informativi cui sono tenuti tali gestori nei confronti dei propri investitori. In particolare, è opportuno che vi siano obblighi informativi pre-contrattuali relativi alla strategia e agli obiettivi dei fondi per il venture capital qualificati, agli strumenti di investimento utilizzati, alle informazioni sui costi e sugli oneri associati nonché al profilo di rischio/rendimento dell'investimento proposto da un fondo qualificato. In vista del conseguimento di un elevato livello di trasparenza, è opportuno che tali requisiti informativi comprendano informazioni sulle modalità di calcolo della retribuzione dei gestori.

(32)

Per assicurare una vigilanza efficace sul rispetto dei requisiti uniformi contenuti nel presente regolamento, è opportuno che l'autorità competente dello Stato membro d'origine vigili sulla conformità del gestore di fondi per il venture capital qualificati ai requisiti uniformi stabiliti nel presente regolamento. A tale scopo, è opportuno che i gestori di fondi per il venture capital qualificati che intendano commercializzare i propri fondi con la denominazione «EuVECA» informino l'autorità competente del loro Stato membro d'origine di tale intenzione. L'autorità competente dovrebbe registrare il gestore se sono state fornite tutte le informazioni necessarie e se sussistono disposizioni adeguate che consentano di ottemperare ai requisiti del presente regolamento. Tale registrazione dovrebbe essere valida in tutta l'Unione.

(33)

Al fine di agevolare l'efficiente commercializzazione transfrontaliera di fondi per il venture capital qualificati, è opportuno che la registrazione del gestore avvenga quanto prima.

(34)

Anche se nel presente regolamento sono previste garanzie per verificare l'uso corretto dei fondi, le autorità competenti dovrebbero esercitare vigilanza al fine di garantire che tali garanzie siano rispettate.

(35)

Per assicurare una vigilanza efficace sulla conformità ai criteri uniformi previsti nel presente regolamento, dovrebbero essere stabilite regole in merito alle circostanze in cui è opportuno aggiornare le informazioni fornite all'autorità competente nello Stato membro d'origine.

(36)

Al fine di garantire una vigilanza efficace sui requisiti previsti nel presente regolamento, è opportuno stabilire anche un processo per le notifiche transfrontaliere tra le autorità di vigilanza competenti, che debba essere attivato al momento della registrazione di un gestore di un fondo per il venture capital qualificato nel suo Stato membro d'origine.

(37)

Per assicurare condizioni di trasparenza nella commercializzazione di fondi per il venture capital qualificati in tutta l'Unione, è opportuno che l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) («AESFEM»), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), sia incaricata di gestire una banca dati centrale che elenchi i gestori di fondi per il venture capital qualificati e i fondi per il venture capital qualificati che essi gestiscono registrati ai sensi del presente regolamento.

(38)

Quando ha chiari e dimostrabili motivi per ritenere che un gestore di un fondo per il venture capital qualificato sta agendo in violazione del presente regolamento nel proprio territorio, l'autorità competente dello Stato membro ospitante dovrebbe informare prontamente l'autorità competente dello Stato membro d'origine, che dovrebbe adottare misure idonee.

(39)

Se un gestore di un fondo per il venture capital qualificato persiste nell'agire in un modo che si pone chiaramente in contrasto con il presente regolamento nonostante le misure adottate dall'autorità competente dello Stato membro d'origine o in ragione del mancato intervento da parte di detta autorità entro un termine ragionevole, l'autorità competente dello Stato membro ospitante dovrebbe essere abilitata, previa notifica all'autorità competente dello Stato membro d'origine, ad adottare tutti i provvedimenti necessari per tutelare gli investitori, tra cui la possibilità di impedire al gestore interessato di commercializzare ulteriormente i propri fondi per il venture capital nel territorio dello Stato membro ospitante.

(40)

Per garantire una vigilanza efficace sul rispetto dei criteri uniformi sanciti nel presente regolamento, quest'ultimo contiene un elenco dei poteri di vigilanza che le autorità competenti devono avere a disposizione.

(41)

Per assicurare che il presente regolamento sia correttamente applicato, esso contempla sanzioni amministrative e altre misure per il caso di violazione delle sue disposizioni fondamentali, vale a dire le norme sulla composizione del portafoglio, sulle misure di salvaguardia relative all'identità degli investitori idonei e sull'utilizzo della denominazione «EuVECA» esclusivamente da parte dei gestori di fondi per il venture capital qualificati registrati ai sensi del presente regolamento. Una violazione di tali disposizioni fondamentali dovrebbe implicare, se del caso, il divieto dell'uso della denominazione e la cancellazione del gestore interessato dal registro.

(42)

È opportuno che vi sia uno scambio di informazioni a fini di vigilanza tra le autorità competenti degli Stati membri d'origine e ospitanti e l'AESFEM.

(43)

Un'efficace cooperazione regolamentare tra le entità incaricate di vigilare sulla conformità ai criteri uniformi sanciti nel presente regolamento impone che il rispetto del segreto professionale sia applicato a un livello elevato da parte di tutte le autorità nazionali pertinenti e dell'AESFEM.

(44)

Al fine di specificare i requisiti sanciti nel presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo ai tipi di conflitti di interesse che i gestori di fondi per il venture capital qualificati devono evitare e delle misure da adottare al riguardo. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(45)

È opportuno che le norme tecniche nei servizi finanziari garantiscano un'armonizzazione coerente e un alto livello di vigilanza in tutta l'Unione. Sarebbe efficiente e opportuno affidare all'AESFEM, in quanto organismo con competenze altamente specialistiche, l'elaborazione dei progetti di norme tecniche di attuazione da presentare alla Commissione, qualora queste non implichino scelte politiche.

(46)

È opportuno che alla Commissione sia conferito il potere di adottare norme tecniche di attuazione attraverso atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 291 TFUE e ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010. È opportuno che l'AESFEM sia incaricata di elaborare i progetti delle norme tecniche di attuazione per il formato della procedura di notifica di cui al presente regolamento.

(47)

Entro quattro anni dalla data di applicazione del presente regolamento, la Commissione dovrebbe sottoporre il presente regolamento a riesame, al fine di valutare l'evoluzione del mercato del venture capital. Il riesame dovrebbe prevedere uno studio generale sul funzionamento delle norme del presente regolamento e sull'esperienza acquisita nell'applicarle. Sulla base di tale riesame, è opportuno che la Commissione presenti una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se del caso, di proposte legislative.

(48)

È inoltre opportuno che, entro quattro anni dalla data di applicazione del presente regolamento, la Commissione avvii un riesame dell'interazione tra il presente regolamento e altre norme sugli organismi di investimento collettivo e sui loro gestori, in particolare quelle della direttiva 2011/61/UE. In particolare, è opportuno che il riesame in questione riguardi l'ambito di applicazione del presente regolamento e valuti l'eventuale necessità di estenderlo per consentire a più gestori di fondi di investimento alternativi di utilizzare la denominazione «EuVECA». Sulla base di tale riesame, è opportuno che la Commissione presenti una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se opportuno, di proposte legislative.

(49)

Nell'ambito di tale riesame, è opportuno che la Commissione valuti eventuali ostacoli che potrebbero avere impedito l'adesione ai fondi da parte degli investitori, inclusa l'incidenza sugli investitori istituzionali di altre disposizioni normative di natura prudenziale eventualmente applicabili. Inoltre, la Commissione dovrebbe raccogliere dati per valutare il contributo della denominazione «EuVECA» ad altri programmi dell'Unione, quali Orizzonte 2020, anch'essi finalizzati a promuovere l'innovazione nell'Unione.

(50)

Alla luce della comunicazione della Commissione del 6 ottobre 2010 dal titolo «Iniziativa faro europea 2020 – L'Unione dell'innovazione» e della comunicazione della Commissione del 7 dicembre 2011 dal titolo «Un piano d'azione per migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti», è importante garantire l'efficacia dei sistemi pubblici adottati nell'Unione per sostenere il mercato del venture capital nonché il coordinamento e la coerenza reciproca delle diverse politiche dell'Unione finalizzate a promuovere l'innovazione, tra cui le politiche in materia di concorrenza e di ricerca. Un elemento chiave delle politiche dell'Unione sull'innovazione e la crescita è la tecnologia verde, tenuto conto dell'obiettivo di fare dell'Unione il leader mondiale in materia di crescita intelligente e sostenibile ed efficienza energetica e delle risorse, anche per quanto concerne il finanziamento delle PMI. In sede di riesame del presente regolamento la Commissione dovrebbe valutare il suo impatto sui progressi compiuti per conseguire questo obiettivo.

(51)

È opportuno che l'AESFEM valuti il proprio fabbisogno di personale e di risorse derivante dall'assunzione dei suoi poteri e obblighi ai sensi del presente regolamento e che presenti una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

(52)

Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) investe, tra l'altro, in fondi per il venture capital in tutta l'Unione. Le misure del presente regolamento finalizzate a consentire di identificare facilmente i fondi per il venture capital con caratteristiche comuni definite dovrebbero aiutare il FEI a identificare i fondi oggetto del presente regolamento come possibili obiettivi di investimento. È pertanto opportuno incoraggiare il FEI a investire in fondi per il venture capital qualificati.

(53)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, incluso il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare (articolo 7) e la libertà d'impresa (articolo 16).

(54)

La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (8), disciplina il trattamento dei dati personali svolto negli Stati membri nel contesto del presente regolamento e sotto la vigilanza delle autorità competenti degli Stati membri, in particolare delle autorità pubbliche indipendenti designate dagli Stati membri. Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (9), disciplina il trattamento dei dati personali effettuato dall'AESFEM nell'ambito del presente regolamento e sotto la vigilanza del Garante europeo della protezione dei dati.

(55)

Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare l'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato ai fondi per il venture capital qualificati.

(56)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire assicurare l'applicazione di requisiti uniformi alla commercializzazione dei fondi per il venture capital qualificati e definire un sistema di registrazione semplice per i gestori di fondi per il venture capital qualificati in modo da facilitarne la commercializzazione nell'Unione, tenendo pienamente conto della necessità di bilanciare la sicurezza e l'affidabilità legate all'utilizzo della denominazione «EuVECA» con il funzionamento efficiente del mercato del venture capital e dei costi per i diversi soggetti coinvolti, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della loro portata e delle loro conseguenze, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce requisiti e condizioni uniformi per i gestori di organismi di investimento collettivo che desiderano utilizzare la denominazione «EuVECA» in relazione alla commercializzazione di fondi per il venture capital qualificati nell'Unione, contribuendo così al corretto funzionamento del mercato interno.

Esso stabilisce inoltre norme uniformi per la commercializzazione dei fondi per il venture capital qualificati a investitori idonei in tutta l'Unione, per la composizione del portafoglio dei fondi per il venture capital qualificati, per gli strumenti e le tecniche d'investimento che i fondi per il venture capital qualificati possono utilizzare, nonché norme su organizzazione, condotta e trasparenza dei gestori che commercializzano i fondi per il venture capital qualificati in tutta l'Unione.

Articolo 2

1.   Il presente regolamento si applica ai gestori di organismi di investimento collettivo di cui all'articolo 3, lettera a), che soddisfino le seguenti condizioni:

a)

le loro attività gestite non superano complessivamente la soglia di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/61/UE;

b)

sono stabiliti nell'Unione;

c)

sono tenuti alla registrazione presso le autorità competenti del proprio Stato membro d'origine ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2011/61/UE; e

d)

gestiscono portafogli di fondi per il venture capital qualificati.

2.   Nel caso in cui le attività complessivamente gestite dai gestori di fondi per il venture capital qualificati registrati a norma dell'articolo 14 superino successivamente la soglia di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/61/UE, essendo i relativi gestori pertanto soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 6 di tale direttiva, essi possono continuare a utilizzare la denominazione «EuVECA» per la commercializzazione di fondi per il venture capital qualificati nell'Unione, a condizione che, in relazione al fondo per il venture capital qualificato da essi gestito, assicurino in ogni momento:

a)

il rispetto dei requisiti di cui alla direttiva 2011/61/UE; e

b)

il perdurante rispetto degli articoli 3, 5 e 13, paragrafo 1, lettere c) e i), del presente regolamento.

3.   Laddove i gestori di fondi per il venture capital qualificati siano gestori esterni registrati ai sensi dell'articolo 14, essi possono gestire anche organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) su riserva di autorizzazione a norma della direttiva 2009/65/CE.

Articolo 3

Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

a)   «organismo di investimento collettivo»: un FIA, quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE;

b)   «fondo per il venture capital qualificato»: un organismo di investimento collettivo che:

c)   «gestore di un fondo per il venture capital qualificato»: una persona giuridica la cui ordinaria attività consiste nella gestione di almeno un fondo per il venture capital;

d)   «impresa di portafoglio ammissibile»: un'impresa che:

non è ammessa alla negoziazione su un mercato regolamentato né a partecipare a un sistema multilaterale di negoziazione (MTF) quali definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punti 14 e 15, della direttiva 2004/39/CE,

impiega meno di 250 dipendenti, e

ha un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di EUR o un bilancio annuale totale non superiore a 43 milioni di EUR;

un ente creditizio quale definito dall'articolo 4, punto 1, della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio (10),

un'impresa di investimento quale definita nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2004/39/CE,

un'impresa di assicurazione quale definita dall'articolo 13, punto 1, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (11),

una società di partecipazione finanziaria quale definita dall'articolo 4, punto 19, della direttiva 2006/48/CE,

una società di partecipazione mista quale definita dall'articolo 4, punto 20, della direttiva 2006/48/CE;

non sia inserito dal Gruppo d'azione finanziaria internazionale contro il riciclaggio di capitali nell'elenco dei paesi e territori non cooperativi,

abbia firmato un accordo con lo Stato membro d'origine del gestore di un fondo per il venture capital qualificato e con ogni altro Stato membro in cui è previsto che le quote o le azioni del fondo per il venture capital qualificato siano commercializzate, in modo da garantire che il paese terzo rispetti pienamente le norme di cui all'articolo 26 del modello di convenzione fiscale sui redditi e sul patrimonio dell'OCSE e assicuri un efficace scambio di informazioni in materia fiscale, compresi eventuali accordi fiscali multilaterali;

e)   «investimenti ammissibili»: gli strumenti indicati di seguito:

da un'impresa di portafoglio ammissibile e acquisiti dal fondo per il venture capital qualificato direttamente dall'impresa di portafoglio ammissibile,

da un'impresa di portafoglio ammissibile in cambio di un titolo di equity emesso dall'impresa di portafoglio ammissibile, o

da un'impresa di cui l'impresa di portafoglio ammissibile sia una società controllata con una partecipazione di maggioranza e che siano acquisiti dal fondo per il venture capital qualificato in cambio di uno strumento rappresentativo di equity emesso dall'impresa di portafoglio ammissibile;

f)   «costi pertinenti»: tutti i diritti, gli oneri e i costi direttamente o indirettamente imputati agli investitori e concordati fra il gestore di un fondo per il venture capital qualificato e gli investitori in quest'ultimo;

g)   «equity»: la partecipazione posseduta in un'impresa, rappresentata da azioni o da altre forme di partecipazione al capitale dell'impresa di portafoglio ammissibile emessa per i suoi investitori;

h)   «quasi-equity»: qualsiasi tipo di strumento finanziario che rappresenti una combinazione di equity e debito, il cui rendimento dell'investimento è legato agli utili o alle perdite dell'impresa di portafoglio ammissibile e il cui rimborso in caso di default non è pienamente garantito;

i)   «commercializzazione»: un'offerta o un collocamento diretto o indiretto a/presso investitori domiciliati o con sede legale nell'Unione su iniziativa di un gestore di un fondo per il venture capital qualificato, o per suo conto, di quote o azioni di un fondo per il venture capital qualificato che egli gestisce;

j)   «capitale sottoscritto»: qualsiasi impegno in base al quale un investitore, entro il periodo di tempo indicato nel regolamento o negli atti costitutivi del fondo per il venture capital qualificato, è obbligato ad acquisire una partecipazione nel fondo per il venture capital o a conferire capitali in tale fondo;

k)   «Stato membro d'origine»: lo Stato membro dove il gestore di un fondo per il venture capital qualificato è stabilito ed è soggetto a registrazione presso le autorità competenti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2011/61/UE;

l)   «Stato membro ospitante»: lo Stato membro, diverso dallo Stato membro d'origine, dove il gestore di un fondo per il venture capital qualificato commercializza i fondi per il venture capital qualificati ai sensi del presente regolamento;

m)   «autorità competente»: l'autorità nazionale che lo Stato membro d'origine incarica, per legge o regolamento, di effettuare la registrazione dei gestori di organismi di investimento collettivo che ricadono nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

Relativamente al punto c) del primo comma, laddove la forma giuridica del fondo per il venture capital qualificato consenta la gestione interna e il consiglio di amministrazione del fondo non nomini un gestore esterno, lo stesso fondo per il venture capital qualificato è registrato come gestore di un fondo per il venture capital qualificato ai sensi dell'articolo 14. Un fondo per il venture capital qualificato registrato in qualità di gestore interno di un fondo per il venture capital qualificato non è registrato quale gestore esterno di un fondo per il venture capital qualificato di altri organismi di investimento collettivo.

CAPO II

CONDIZIONI PER L'USO DELLA DENOMINAZIONE «EuVECA»

Articolo 4

I gestori di fondi per il venture capital qualificati che ottemperano ai requisiti sanciti nel presente capo sono autorizzati a utilizzare la denominazione «EuVECA» in relazione alla commercializzazione di fondi per il venture capital qualificati nell'Unione.

Articolo 5

1.   Quando acquisiscono attività che non sono investimenti ammissibili, i gestori di fondi per il venture capital qualificati garantiscono che non oltre il 30 % dell'ammontare complessivo dei conferimenti di capitale e del capitale sottoscritto non richiamato del fondo è utilizzato per l'acquisizione di tali attività. La soglia del 30 % è calcolata sulla base degli importi investibili previa deduzione di tutti i costi pertinenti. La detenzione di disponibilità di cassa e altre disponibilità liquide non è considerata ai fini del calcolo di tale soglia poiché il contante e le altre disponibilità liquide non devono essere considerati investimenti.

2.   I gestori di fondi per il venture capital qualificati non applicano, a livello del fondo per il venture capital qualificato, metodi che possono aumentare l'esposizione di tale fondo al di là del livello del capitale sottoscritto, sia attraverso l'assunzione di prestiti di contante o titoli, sia assumendo posizioni in strumenti derivati o attraverso altri mezzi.

3.   I gestori di fondi per il venture capital qualificati possono contrarre prestiti, emettere strumenti rappresentativi di debito o fornire garanzie, a livello del fondo per il venture capital qualificato, se tali prestiti, strumenti rappresentativi di debito o garanzie sono coperti da impegni non richiamati.

Articolo 6

1.   I gestori di fondi per il venture capital qualificati commercializzano le quote e le azioni dei fondi per il venture capital qualificati esclusivamente presso gli investitori che sono considerati investitori professionali ai sensi della sezione I dell'allegato II della direttiva 2004/39/CE o che possono, su richiesta, essere trattati come investitori professionali ai sensi della sezione II dell'allegato II della direttiva 2004/39/CE, oppure presso altri investitori che:

a)

si impegnino a investire almeno 100 000 EUR; nonché

b)

dichiarino per iscritto, in un documento separato dal contratto da stipulare per l'impegno a investire, di essere consapevoli dei rischi connessi all'impegno o all'investimento previsto.

2.   Il paragrafo 1 non si applica agli investimenti effettuati da alti dirigenti, direttori o dipendenti coinvolti nella gestione di un gestore di un fondo per il venture capital qualificato quando investono nei fondi per il venture capital qualificati da loro gestiti.

Articolo 7

In relazione ai fondi per il venture capital qualificati da loro gestiti, i gestori di fondi per il venture capital qualificati:

a)

agiscono onestamente, correttamente e con la competenza, la cura e la diligenza dovute nell'esercizio delle proprie attività;

b)

applicano politiche e procedure idonee per prevenire pratiche scorrette, per le quali sia ragionevole supporre che potrebbero incidere sugli interessi degli investitori e delle imprese di portafoglio ammissibili;

c)

conducono gli affari in modo da favorire i migliori interessi dei fondi per il venture capital qualificati che gestiscono e degli investitori in detti fondi, nonché l'integrità del mercato;

d)

applicano un livello elevato di diligenza nella selezione e nel controllo continuo degli investimenti in imprese di portafoglio ammissibili;

e)

possiedono una conoscenza e una comprensione adeguate delle imprese di portafoglio ammissibili in cui investono;

f)

trattano gli investitori in modo corretto;

g)

garantiscono che nessun investitore ottenga un trattamento preferenziale, a meno che un siffatto trattamento non sia indicato nel regolamento o negli atti costitutivi del fondo per il venture capital qualificato.

Articolo 8

1.   Qualora il gestore di un fondo per il venture capital qualificato deleghi a terzi alcune funzioni, tale delega non influisce sulla sua responsabilità nei confronti del fondo per il venture capital qualificato o dei suoi investitori. Il gestore non delega funzioni in misura tale da non poter più essere considerato, nella sostanza, come il gestore del fondo per il venture capital qualificato e da divenire una società fantasma.

2.   Ogni delega di funzioni di cui al paragrafo 1 non pregiudica l'efficacia della vigilanza del gestore di un fondo per il venture capital qualificato e, in particolare, non impedisce a tale gestore di agire, né al fondo per il venture capital qualificato di essere gestito, nel migliore interesse degli investitori nel fondo.

Articolo 9

1.   I gestori di fondi per il venture capital qualificati identificano ed evitano i conflitti di interesse e, qualora essi non possano essere evitati, li gestiscono, li controllano e, ai sensi del paragrafo 4, ne danno immediata notifica, per impedire che essi incidano negativamente sugli interessi dei fondi per il venture capital qualificati e dei loro investitori e per assicurare che i fondi per il venture capital qualificati che essi gestiscono siano trattati equamente.

2.   I gestori di fondi per il venture capital qualificati identificano, in particolare, i conflitti di interesse che possono insorgere tra:

a)

i gestori di fondi per il venture capital qualificati, le persone che svolgono effettivamente l'attività di tali gestori, i dipendenti dei gestori di fondi per il venture capital qualificati o altre persone che, direttamente o indirettamente, controllano o sono controllate da questi ultimi, da un lato, e i fondi per il venture capital qualificati gestiti dai suddetti gestori o gli investitori in tali fondi, dall'altro;

b)

il fondo per il venture capital qualificato o gli investitori in tale fondo, da un lato, e un altro fondo per il venture capital qualificato gestito dallo stesso gestore o gli investitori in tale altro fondo, dall'altro;

c)

il fondo per il venture capital qualificato o gli investitori in tale fondo, da un lato, e un organismo di investimento collettivo o un OICVM gestito dallo stesso gestore o gli investitori in quest'ultimo, dall'altro.

3.   I gestori di fondi per il venture capital qualificati dispongono e gestiscono strutture organizzative e amministrative efficaci per ottemperare ai requisiti sanciti nei paragrafi 1 e 2.

4.   Sono fornite informazioni sui conflitti di interesse di cui al paragrafo 1 qualora le strutture organizzative adottate da un gestore di un fondo per il venture capital qualificato per identificare, prevenire, gestire e controllare i conflitti di interesse non siano sufficienti ad assicurare, con ragionevole sicurezza, la prevenzione di rischi lesivi degli interessi degli investitori. Un gestore di un fondo per il venture capital qualificato indica agli investitori la natura generale o le fonti dei conflitti di interesse prima di intraprendere attività per loro conto.

5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 25, che specifichino:

a)

i tipi di conflitti di interessi di cui al paragrafo 2 del presente articolo;

b)

le misure che i gestori di fondi per il venture capital qualificati sono tenuti a prendere, per quanto riguarda strutture e procedure organizzative e amministrative, per identificare, prevenire, gestire, controllare e rendere pubblici i conflitti di interesse.

Articolo 10

1.   I gestori di fondi per il venture capital qualificati dispongono in ogni momento di fondi propri sufficienti e utilizzano risorse umane e tecniche adeguate e appropriate per la corretta gestione dei fondi per il venture capital qualificati da essi gestiti.

2.   I gestori di fondi per il venture capital qualificati sono tenuti, in ogni momento, ad assicurare di essere in grado di dimostrare che i fondi propri sono sufficienti a mantenere la continuità operativa e a comunicare le ragioni per cui ritengono che tali fondi siano sufficienti, come indicato all'articolo 13.

Articolo 11

1.   Le regole per la valutazione delle attività sono indicate nel regolamento o negli atti costitutivi del fondo per il venture capital qualificato e garantiscono un processo di valutazione valido e trasparente.

2.   Le procedure di valutazione utilizzate assicurano che le attività siano valutate correttamente e ne sia calcolato il valore almeno una volta l'anno.

Articolo 12

1.   I gestori di fondi per il venture capital qualificati rendono disponibile all'autorità competente dello Stato membro d'origine una relazione annuale per ciascun fondo per il venture capital qualificato da essi gestito entro sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio. La relazione descrive la composizione del portafoglio del fondo per il venture capital qualificato e le attività condotte nell'esercizio precedente. Essa rende pubbliche anche informazioni sugli utili realizzati dal fondo per il venture capital qualificato alla fine del suo ciclo di vita e, se del caso, sugli utili distribuiti nel corso della sua esistenza. Tale relazione riporta i conti finanziari sottoposti a revisione del fondo per il venture capital qualificato.

La relazione annuale è prodotta conformemente ai principi di presentazione del bilancio esistenti e alle condizioni concordate tra i gestori di fondi per il venture capital qualificati e gli investitori. I gestori di fondi per il venture capital qualificati presentano la relazione agli investitori su richiesta. I gestori di fondi per il venture capital qualificati e gli investitori possono concordare insieme la pubblicazione di informazioni integrative.

2   Una revisione contabile del fondo per il venture capital è effettuata almeno una volta all'anno. Essa conferma che il denaro e le attività sono detenuti a nome del fondo per il venture capital qualificato e che il gestore di un fondo per il venture capital qualificato ha introdotto e tenuto registri ed effettuato verifiche adeguati in relazione all'uso di ogni mandato o al controllo sul denaro e le attività del fondo per il venture capital qualificato e dei relativi investitori.

3.   Qualora il gestore di un fondo per il venture capital qualificato sia tenuto a pubblicare una relazione finanziaria annuale ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (12) in relazione al fondo per il venture capital qualificato, le informazioni indicate al paragrafo 1 del presente articolo possono essere fornite separatamente o in forma di supplemento alla relazione finanziaria annuale.

Articolo 13

1.   I gestori di fondi per il venture capital qualificati comunicano in modo chiaro e comprensibile ai propri investitori, prima della loro decisione di investimento, i seguenti elementi relativi ai fondi per il venture capital qualificati da loro gestiti:

a)

l'identità di tale gestore e degli altri fornitori di servizi ai quali ricorre il gestore ai fini della gestione del fondo qualificato, nonché una descrizione dei loro compiti;

b)

l'importo dei fondi propri a disposizione di tale gestore nonché una dichiarazione dettagliata che illustri la ragione per cui tale gestore del fondo per il venture capital qualificato ritiene che tali importi siano sufficienti per mantenere risorse umane e tecniche adeguate alla corretta gestione del suo fondo per il venture capital qualificato;

c)

una descrizione della strategia e degli obiettivi di investimento del fondo per il venture capital qualificato, comprendente:

i)

i tipi di imprese di portafoglio ammissibili in cui intende investire;

ii)

ogni altro fondo per il venture capital qualificato in cui intende investire;

iii)

i tipi di imprese di portafoglio ammissibili in cui ogni altro fondo per il venture capital qualificato di cui al punto ii) intende investire;

iv)

gli investimenti non ammissibili che intende effettuare;

v)

le tecniche che intende impiegare; e

vi)

le restrizioni applicabili agli investimenti;

d)

una descrizione del profilo di rischio del fondo per il venture capital qualificato e di tutti i rischi associati alle attività in cui il fondo può investire o delle tecniche di investimento che possono essere impiegate;

e)

una descrizione della procedura di valutazione del fondo per il venture capital qualificato e della metodologia di determinazione del prezzo per la valutazione delle attività, inclusi i metodi impiegati per la valutazione delle imprese di portafoglio ammissibili;

f)

una descrizione del modo in cui viene calcolata la retribuzione del gestore di un fondo per il venture capital qualificato;

g)

una descrizione di tutti i costi pertinenti e dei loro importi massimi;

h)

laddove disponibili, i rendimenti finanziari storici del fondo per il venture capital qualificato;

i)

i servizi di supporto alle imprese e le altre attività di sostegno fornite dal gestore di un fondo per il venture capital qualificato o disposte tramite terzi per facilitare lo sviluppo, la crescita o, sotto altri aspetti, le operazioni correnti delle imprese di portafoglio ammissibili in cui investe il fondo per il venture capital qualificato, oppure, qualora tali servizi o attività non siano previsti, una spiegazione di tale fatto;

j)

una descrizione delle procedure con cui il fondo per il venture capital qualificato può modificare la propria strategia o politica di investimento, o entrambe.

2.   Tutte le informazioni di cui al paragrafo 1 sono corrette, chiare e non fuorvianti. Esse sono aggiornate e, ove opportuno, sottoposte regolarmente a riesame.

3.   Qualora il gestore di un fondo per il venture capital qualificato sia tenuto a pubblicare un prospetto relativo a tale fondo ai sensi della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari (13), o conformemente alla legislazione nazionale in materia di fondi per il venture capital qualificati, le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere fornite separatamente o nell'ambito del prospetto.

CAPO III

VIGILANZA E COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 14

1.   I gestori di fondi per il venture capital qualificati che, per la commercializzazione dei propri fondi per il venture capital qualificati, intendono utilizzare la denominazione «EuVECA», informano di tale intenzione le autorità competenti del proprio Stato membro d'origine, fornendo le seguenti informazioni:

a)

l'identità delle persone che effettivamente svolgono l'attività di gestione dei fondi per il venture capital qualificati;

b)

l'identità dei fondi per il venture capital qualificati le cui quote o azioni saranno commercializzate e le rispettive strategie di investimento;

c)

informazioni sui dispositivi adottati per ottemperare ai requisiti di cui al capo II;

d)

un elenco degli Stati membri in cui il gestore di un fondo per il venture capital qualificato intende commercializzare ciascun fondo per il venture capital qualificato;

e)

un elenco degli Stati membri in cui il gestore di un fondo per il venture capital qualificato ha stabilito o intende stabilire fondi per il venture capital qualificati.

2.   L'autorità competente dello Stato membro d'origine registra il gestore di un fondo per il venture capital qualificato solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

le persone che effettivamente svolgono l'attività di gestione difondi per il venture capital qualificati possiedono un'onorabilità e un'esperienza sufficienti anche per quanto riguarda le strategie di investimento perseguite dal gestore di un fondo per il venture capital qualificato;

b)

le informazioni di cui al paragrafo 1 sono complete;

c)

i dispositivi notificati secondo quanto stabilito al paragrafo 1, lettera c), sono idonei ad adempiere ai requisiti del capo II;

d)

l'elenco notificato di cui al paragrafo 1, lettera e), del presente articolo mostra che tutti i fondi per il venture capital qualificati sono stabiliti ai sensi dell'articolo 3, lettera b), punto iii).

3.   La registrazione di cui al presente articolo è valida per l'intero territorio dell'Unione e consente ai gestori di fondi per il venture capital qualificati di commercializzare in tutta l'Unione i fondi per il venture capital qualificati utilizzando la denominazione «EuUVECA».

Articolo 15

I gestori di fondi per il venture capital qualificati informano le autorità competenti dello Stato membro di origine qualora intendano commercializzare:

a)

un nuovo fondo per il venture capital qualificato; o

b)

un fondo per il venture capital qualificato esistente in uno Stato membro non indicato nell'elenco di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d).

Articolo 16

1.   Subito dopo la registrazione di un gestore di un fondo per il venture capital qualificato, l'aggiunta di un nuovo fondo per il venture capital qualificato, l'aggiunta di un nuovo domicilio per lo stabilimento di un fondo per il venture capital qualificato o l'aggiunta di un nuovo Stato membro in cui un gestore di un fondo per il venture capital qualificato intende commercializzare fondi per il venture capital qualificati, l'autorità competente dello Stato membro di origine notifica, rispettivamente, agli Stati membri indicati ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), e all'AESFEM.

2.   Gli Stati membri ospitanti indicati ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), non impongono al gestore di un fondo per il venture capital qualificato registrato ai sensi dell'articolo 14 requisiti o procedure amministrative relativi alla commercializzazione dei suoi fondi per il venture capital qualificati, né prescrivono un obbligo di approvazione prima dell'inizio di detta commercializzazione.

3.   Per assicurare l'applicazione uniforme del presente articolo, l'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire il formato della notifica di cui al presente articolo.

4.   L'AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 16 febbraio 2014.

5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 17

L'AESFEM gestisce una banca dati centrale, accessibile pubblicamente da Internet, contenente l'elenco di tutti i gestori di fondi per il venture capital qualificati registrati nell'Unione conformemente all'articolo 14, dei fondi per il venture capital qualificati che essi commercializzano nonché dei paesi in cui tali fondi sono commercializzati.

Articolo 18

1.   L'autorità competente dello Stato membro d'origine vigila sul rispetto delle disposizioni stabilite dal presente regolamento.

2.   Ove esistano chiari e dimostrabili motivi che conducano l'autorità competente dello Stato membro ospitante a ritenere che il gestore di un fondo per il venture capital qualificato viola il presente regolamento nel proprio territorio, essa ne informa prontamente l'autorità competente dello Stato membro d'origine. La competente autorità dello Stato membro d'origine adotta idonei provvedimenti.

3.   Se, nonostante le misure adottate dall'autorità competente dello Stato membro d'origine o per via del mancato intervento da parte di predetta autorità entro un termine ragionevole, il gestore di un fondo per il venture capital qualificato persiste nell'agire in un modo che viola chiaramente il presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro ospitante può, dopo averne informato l'autorità competente dello Stato membro d'origine, adottare tutte le misure necessarie per tutelare gli investitori, tra cui quella che consiste nel vietare al gestore di un fondo per il venture capital qualificato di commercializzare ulteriormente i suoi fondi per il venture capital qualificati nel territorio dello Stato membro ospitante.

Articolo 19

Le autorità competenti, conformemente alle leggi nazionali, possiedono tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni. In particolare, hanno il potere di:

a)

chiedere l'accesso a qualsiasi documento in qualsiasi forma, e di ricevere o acquisire copia degli stessi;

b)

imporre al gestore di un fondo per il venture capital qualificato di fornire senza indugio informazioni;

c)

esigere da qualsiasi persona informazioni relative alle attività del gestore di un fondo per il venture capital qualificato o del fondo per il venture capital qualificato;

d)

eseguire ispezioni in loco con o senza preavviso;

e)

adottare le opportune misure per assicurare che il gestore di un fondo per il venture capital qualificato continui a ottemperare al presente regolamento;

f)

emettere un'ordinanza per assicurare che il gestore di un fondo per il venture capital qualificato adempia al presente regolamento e desista dal reiterare qualsiasi comportamento che possa consistere in una violazione dello stesso.

Articolo 20

1.   Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni e sulle altre misure amministrative applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie a garantire che queste vengano attuate. Le sanzioni e le altre misure previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

2.   Entro il 16 maggio 2015 gli Stati membri comunicano le norme di cui al paragrafo 1 alla Commissione e all'AESFEM. Essi informano senza indugio la Commissione e l'AESFEM di tutte le successive modifiche.

Articolo 21

1.   L'autorità competente dello Stato membro d'origine adotta, nel rispetto del principio di proporzionalità, le opportune misure di cui al paragrafo 2 qualora un gestore di un fondo per il venture capital qualificato:

a)

non adempia alle disposizioni che si applicano alla composizione del portafoglio, in violazione dell'articolo 5;

b)

commercializzi, in violazione dell'articolo 6, le quote e le azioni di un fondo per il venture capital qualificato a investitori non idonei;

c)

utilizzi la denominazione «EuVECA» senza essere registrato ai sensi dell'articolo 14;

d)

utilizzi la denominazione «EuVECA» per la commercializzazione di fondi che non sono istituiti ai sensi dell'articolo 3, lettera b), punto iii);

e)

abbia ottenuto la registrazione presentando dichiarazioni false o con qualsiasi altro mezzo irregolare in violazione dell'articolo 14;

f)

non agisca onestamente, correttamente o con la competenza, la cura e la diligenza dovute nell'esercizio delle sue attività in violazione dell'articolo 7, lettera a);

g)

non applichi politiche e procedure idonee per prevenire pratiche scorrette in violazione dell'articolo 7, lettera b);

h)

ometta ripetutamente di adempiere alle disposizioni di cui all'articolo 12 relative alla relazione annuale;

i)

ometta ripetutamente di adempiere all'obbligo di informare gli investitori ai sensi dell'articolo 13.

2.   Nei casi indicati al paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro d'origine, ove opportuno:

a)

adotta misure per garantire che il gestore di un fondo per il venture capital qualificato interessato si conformi agli articoli 5 e 6, all'articolo 7, lettere a) e b), nonché agli articoli 12, 13 e 14;

b)

proibisce l'utilizzo della denominazione «EuVECA» e cancella il gestore di un fondo per il venture capital qualificato interessato dal registro.

3.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine informano senza indugio le autorità competenti degli Stati membri ospitanti, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), e l'AESFEM della cancellazione del gestore di un fondo per il venture capital qualificato dal registro di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo.

4.   Il diritto di commercializzare uno o più fondi per il venture capital qualificati con la denominazione «EuVECA» viene meno con effetto immediato a partire dalla data della decisione dell'autorità competente di cui al paragrafo 2, lettera b).

Articolo 22

1.   Le autorità competenti e l'AESFEM collaborano per espletare i propri compiti a norma del presente regolamento, ai sensi del regolamento (UE) n. 1095/2010.

2.   Le autorità competenti e l'AESFEM si scambiano tutte le informazioni e la documentazione necessarie per espletare i propri compiti a norma del presente regolamento, ai sensi del regolamento (UE) n. 1095/2010, in particolare per identificare violazioni del presente regolamento e porvi rimedio.

Articolo 23

1.   Tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per le autorità competenti o per l'AESFEM, nonché i revisori ed esperti incaricati dalle autorità competenti o dall'AESFEM, sono tenuti all'obbligo del segreto professionale. Nessuna informazione riservata ricevuta da tali persone nell'esercizio delle loro funzioni è divulgata in alcun modo ad altre persone o autorità, se non in forma riepilogativa o aggregata, in modo che non si possano individuare i singoli gestori di fondi per il venture capital qualificati e i singoli fondi per il venture capital qualificati, salvo i casi di fattispecie penalmente rilevanti i procedimenti previsti dal presente regolamento.

2.   Alle autorità competenti degli Stati membri o all'AESFEM non è impedito di scambiarsi informazioni ai sensi del presente regolamento o ad altre disposizioni del diritto dell'Unione applicabili ai gestori di fondi per il venture capital qualificati e ai fondi per il venture capital qualificati.

3.   Qualora le autorità competenti o l'AESFEM ricevano informazioni riservate ai sensi del paragrafo 2, possono servirsene soltanto nell'esercizio delle proprie funzioni e ai fini di procedimenti amministrativi e giudiziari.

Articolo 24

In caso di disaccordo tra le autorità competenti degli Stati membri su una valutazione, un'azione o un'omissione da parte di un'autorità competente nei settori in cui il presente regolamento prevede la cooperazione o il coordinamento tra le autorità competenti di più di uno Stato membro, le autorità competenti possono riferire il caso all'AESFEM, che può agire conformemente ai poteri che le sono conferiti a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010, se il disaccordo non riguarda l'articolo 3, lettera b), punto iii), o l’articolo 3, lettera d), punto iv), del presente regolamento.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 25

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 9, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 15 maggio 2013. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di quattro anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 9, paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 26

1.   La Commissione riesamina il presente regolamento conformemente al paragrafo 2. Tale riesame prevede uno studio generale sul funzionamento delle norme del presente regolamento e sull'esperienza acquisita nell'applicarle, in particolare:

a)

sulla misura in cui la denominazione «EuVECA» è stata utilizzata dai gestori di fondi per il venture capital qualificati in diversi Stati membri, internamente o su base transfrontaliera;

b)

sulla distribuzione geografica e settoriale degli investimenti realizzati dai fondi per il venture capital qualificati;

c)

sull'adeguatezza dei requisiti in materia di informazioni a norma dell'articolo 13 e in particolare in merito al fatto che siano o meno sufficienti per consentire agli investitori di adottare decisioni di investimento informate;

d)

sull'utilizzo dei diversi investimenti ammissibili da parte dei gestori di fondi per il venture capital qualificati e in particolare sull'eventuale necessità di adeguare gli investimenti ammissibili nel presente regolamento;

e)

sulla possibilità di estendere la commercializzazione dei fondi per il venture capital qualificati agli investitori al dettaglio;

f)

sull'efficacia, la proporzionalità e l'applicazione delle sanzioni e di altre misure amministrative previste dagli Stati membri ai sensi del presente regolamento;

g)

sull'impatto del presente regolamento sul mercato del venture capital;

h)

sulla possibilità di consentire ai fondi per il venture capital stabiliti in un paese terzo di utilizzare la denominazione «EuVECA», tenendo conto dell'esperienza maturata nell'applicazione della raccomandazione della Commissione concernente misure destinate a incoraggiare i paesi terzi ad applicare norme minime di buona governance in materia fiscale;

i)

sull'opportunità di completare il presente regolamento con un regime depositario;

j)

su una valutazione degli ostacoli che possono avere impedito gli investimenti in fondi che utilizzano la denominazione «EuVECA», compreso l'impatto sugli investitori istituzionali di altre normative dell'Unione di natura prudenziale.

2.   Il riesame di cui al paragrafo 1 è condotto:

a)

entro il 22 luglio 2017 per quanto attiene le lettere da a) a g), i) e j); e

b)

entro il 22 luglio 2015 per quanto attiene alla lettera h).

3.   In seguito al riesame di cui al paragrafo 1 e dopo aver consultato l'AESFEM, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredandola, ove opportuno, di una proposta legislativa.

Articolo 27

1.   Entro il 22 luglio 2017 la Commissione avvia un riesame dell'interazione tra il presente regolamento e altre norme sugli organismi di investimento collettivo e sui loro gestori, in particolare quelle di cui alla direttiva 2011/61/UE. Tale riesame riguarda l'ambito di applicazione del presente regolamento e raccoglie dati per valutare l'eventuale necessità di ampliarlo in maniera tale da consentire ai gestori di fondi per il venture capital le cui attività di gestione superino complessivamente la soglia di cui all'articolo 2, paragrafo 1, di divenire gestori di fondi per il venture capital qualificati ai sensi del presente regolamento.

2.   In seguito al riesame di cui al paragrafo 1 e dopo aver consultato l'AESFEM, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredandola, se opportuno, di una proposta legislativa.

Articolo 28

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 22 luglio 2013, ad eccezione dell'articolo 9, paragrafo 5, che si applica dal 15 maggio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 17 aprile 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

L. CREIGHTON


(1)  GU C 175 del 19.6.2012, pag. 11.

(2)  GU C 191 del 29.6.2012, pag. 72.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 12 marzo 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 21 marzo 2013.

(4)  GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32.

(5)  GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1.

(6)  GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

(7)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

(8)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(9)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(10)  GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

(11)  GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.

(12)  GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.

(13)  GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64.


25.4.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 115/18


REGOLAMENTO (UE) N. 346/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 aprile 2013

relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Poiché gli investitori perseguono anche fini sociali e non solo un ritorno in termini finanziari, sta emergendo nell’ambito dell’Unione un mercato dell’investimento sociale in parte rappresentato da fondi di investimento destinati alle imprese sociali. Tali fondi di investimento assicurano finanziamenti alle imprese che inducono cambiamenti sociali proponendo soluzioni innovative ai problemi sociali, ad esempio favorendo la lotta alle conseguenze sociali della crisi finanziaria e apportando un contributo prezioso al raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020, stabiliti nella comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 intitolata «Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva».

(2)

Il presente regolamento rientra nell’ambito dell’iniziativa per l’imprenditoria sociale istituita dalla Commissione nella sua comunicazione del 25 ottobre 2011 dal titolo «Iniziativa per l’imprenditoria sociale — Costruire un ecosistema per promuovere le imprese sociali al centro dell’economia e dell’innovazione sociale».

(3)

È necessario stabilire un quadro comune di norme riguardo all’utilizzo della denominazione «EuSEF» in relazione a fondi qualificati per l’imprenditoria sociale, con particolare riferimento alla composizione del portafoglio dei fondi che operano sotto tale denominazione, agli obiettivi di investimento ammissibili, agli strumenti di investimento che essi possono impiegare e alle categorie di investitori che possono investire in tali fondi in virtù di norme uniformi nell’Unione. In assenza di tale quadro comune, c’è il rischio che gli Stati membri adottino misure divergenti a livello nazionale, che si ripercuotono direttamente, ostacolandolo, sul corretto funzionamento del mercato interno, poiché i fondi che desiderano operare in tutta l’Unione sarebbero soggetti a norme diverse nei diversi Stati membri. Inoltre, la presenza di requisiti qualitativi divergenti sulla composizione del portafoglio, sugli obiettivi di investimento ammissibili e sugli investitori idonei potrebbe determinare diversi livelli di protezione degli investitori e generare confusione riguardo alla proposta di investimento associata ai fondi qualificati per l’imprenditoria sociale. Inoltre, è opportuno che gli investitori siano in grado di confrontare le proposte di investimento di diversi fondi qualificati per l’imprenditoria sociale. È necessario eliminare gli ostacoli significativi alla raccolta di capitali transfrontaliera da parte dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale per evitare distorsioni della concorrenza tra tali fondi e impedire la comparsa, in futuro, di ulteriori possibili ostacoli agli scambi e di distorsioni concorrenziali significative. Di conseguenza, la base giuridica appropriata per il presente regolamento è l’articolo 114 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), interpretato dalla costante giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea.

(4)

È necessario adottare un regolamento che stabilisca norme uniformi applicabili ai fondi qualificati per l’imprenditoria sociale che desiderano raccogliere capitale in tutta l’Unione con la denominazione «EuSEF» e che imponga obblighi corrispondenti ai loro gestori in tutti gli Stati membri. È opportuno che tali disposizioni assicurino la fiducia degli investitori che desiderano investire in tali fondi. È opportuno che il regolamento non si applichi ai dispositivi nazionali esistenti che consentono di investire nell’imprenditoria sociale e che non si avvalgono della denominazione «EuSEF».

(5)

La definizione di requisiti qualitativi per l’utilizzo della denominazione «EuSEF» sotto forma di regolamento assicura l’applicazione diretta di tali requisiti ai gestori di organismi di investimento collettivo che raccolgono capitali utilizzando tale denominazione. Inoltre, essa garantisce condizioni uniformi per l’utilizzo di tale denominazione, impedendo l’insorgere di requisiti nazionali contrastanti a seguito del recepimento di una direttiva. I gestori di organismi di investimento collettivo che utilizzano tale denominazione dovrebbero rispettare le stesse regole in tutta l’Unione, incrementando così anche la fiducia degli investitori. Il presente regolamento riduce anche la complessità normativa e i costi, a carico del gestore, connessi alla conformità alle spesso contrastanti normative nazionali che disciplinano tali fondi, soprattutto con riferimento a quei gestori che desiderano raccogliere capitali su base transfrontaliera. Esso contribuisce inoltre all’eliminazione di distorsioni della concorrenza.

(6)

È opportuno prevedere la possibilità che un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale sia gestito internamente o esternamente. Qualora un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale sia gestito internamente, esso è anche il gestore ed è pertanto tenuto a rispettare tutti i requisiti pertinenti per i gestori di cui al presente regolamento e a essere registrato ai sensi del presente regolamento. A un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale gestito internamente non dovrebbe tuttavia essere permesso di fungere da gestore esterno di altri organismi d’investimento collettivo o di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

(7)

Per chiarire la relazione tra il presente regolamento e altre norme dell’Unione sugli organismi di investimento collettivo e sui loro gestori, è necessario stabilire che il presente regolamento sia applicato solo ai gestori di organismi di investimento collettivo diversi dagli OICVM che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (4), che sono stabiliti nell’Unione e sono registrati presso l’autorità competente nel proprio Stato membro d’origine ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi (5), purché i gestori in questione gestiscano portafogli di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale. Tuttavia, i gestori esterni di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale registrati a norma del presente regolamento dovrebbero essere autorizzati a gestire anche OICVM, previa autorizzazione a norma della direttiva 2009/65/CE.

(8)

Inoltre, il presente regolamento si applica solo ai gestori degli organismi di investimento collettivo le cui attività gestite non superino complessivamente la soglia di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/61/UE. Il calcolo della soglia ai fini del presente regolamento è il medesimo calcolo previsto per la soglia di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/61/UE.

(9)

Tuttavia, i gestori registrati a norma del presente regolamento con attività gestite che successivamente superano nel totale la soglia di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/61/UE e che pertanto sono soggetti ad autorizzazione da parte delle autorità competenti del proprio Stato membro ai sensi dell’articolo 6 della predetta direttiva, dovrebbero poter continuare a utilizzare la denominazione «EuSEF» per la commercializzazione di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale nell’Unione, purché rispettino i requisiti di cui alla direttiva citata e continuino in ogni momento a rispettare determinati requisiti per l’utilizzo della denominazione «EuSEF» precisati nel presente regolamento in relazione ai fondi qualificati per l’imprenditoria sociale. Ciò si applica sia ai fondi qualificati per l’imprenditoria sociale esistenti che a quelli istituiti dopo il superamento della soglia.

(10)

Il presente regolamento non si applica qualora i gestori di organismi di investimento collettivo non desiderino utilizzare la denominazione «EuSEF». In tali casi, è opportuno continuare ad applicare le norme nazionali e le norme generali dell’Unione esistenti.

(11)

È opportuno che il presente regolamento stabilisca norme uniformi sulla natura dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale, in particolare sulle imprese di portafoglio qualificate in cui possono investire i fondi qualificati per l’imprenditoria sociale e sugli strumenti di investimento da utilizzare. Ciò è necessario affinché sia possibile tracciare una linea di demarcazione netta tra un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale e altri fondi di investimento alternativi che perseguono altre strategie di investimento meno specialistiche, come per esempio i rilevamenti di società, che il presente regolamento non intende promuovere.

(12)

Per garantire la chiarezza e la certezza necessarie, occorre anche che il presente regolamento stabilisca criteri uniformi per identificare le imprese sociali come imprese di portafoglio ammissibili. Un’impresa sociale dovrebbe essere definita come un attore dell’economia sociale il cui principale obiettivo non è generare utili per i suoi proprietari o azionisti, ma esercitare un impatto sociale. Essa agisce erogando beni e servizi per il mercato e utilizza gli utili principalmente a fini sociali. È gestita in modo responsabile e trasparente, in particolare coinvolgendo dipendenti, clienti, consumatori e altri soggetti interessati dalle sue attività commerciali.

(13)

Poiché il principale obiettivo delle imprese sociali è la realizzazione di un impatto sociale positivo piuttosto che la massimizzazione dei profitti, è necessario che il presente regolamento promuova unicamente il sostegno di imprese di portafoglio ammissibili che abbiano come obiettivo la realizzazione di un impatto sociale misurabile e positivo. Tra gli impatti sociali misurabili e positivi potrebbero rientrare la fornitura di servizi agli immigrati che sono altrimenti esclusi, o il reinserimento di gruppi emarginati nel mercato del lavoro, garantendo occupazione, formazione o altro sostegno. Le imprese sociali utilizzano i profitti per realizzare i propri obiettivi sociali primari e sono gestite in modo responsabile e trasparente. Ove, in casi eccezionali, un’impresa di portafoglio ammissibile desideri distribuire i profitti agli azionisti o ai soci, è necessario che essa disponga di procedure e regole predefinite circa le modalità di tale distribuzione. È opportuno che tali regole specifichino che la distribuzione dei profitti non pregiudica l’obiettivo sociale principale dell’impresa sociale di portafoglio.

(14)

Le imprese sociali comprendono un’ampia gamma di imprese, costituite in forme giuridiche diverse, che forniscono servizi o merci sociali a persone vulnerabili, emarginate, svantaggiate o escluse. Tali servizi potrebbero riguardare l’accesso ad alloggi abitativi, l’assistenza sanitaria, l’assistenza per persone anziane o disabili, l’assistenza ai bambini, l’accesso al lavoro e alla formazione nonché la gestione delle dipendenze. Sono considerate imprese sociali anche le imprese che impiegano un metodo di produzione di merci o servizi che incorpora il loro obiettivo sociale ma le cui attività possono esulare dall’ambito della fornitura di merci o servizi sociali. Tali attività includono l’integrazione sociale e professionale per mezzo dell’accesso al mondo del lavoro per le persone svantaggiate, in particolare a causa di qualifiche insufficienti o di problemi sociali o professionali che determinano l’esclusione o l’emarginazione. Si tratta di attività che possono riguardare altresì la tutela dell’ambiente corredata di un impatto sociale, come ad esempio la lotta all’inquinamento, il riciclaggio e le energie rinnovabili.

(15)

In linea con l’obiettivo di circoscrivere con precisione gli organismi di investimento collettivo contemplati dal presente regolamento e al fine di assicurare che essi si concentrino sull’erogazione di capitali alle imprese sociali, dovrebbero essere considerati fondi europei per l’imprenditoria sociale i fondi che intendono investire in tali imprese almeno il 70 % dell’ammontare complessivo dei propri conferimenti di capitale e del capitale sottoscritto non richiamato. Ai fondi europei per l’imprenditoria sociale non dovrebbe essere consentito investire oltre il 30 % dell’ammontare complessivo dei propri conferimenti di capitale e del capitale sottoscritto non richiamato in attività che non siano investimenti ammissibili. Ciò implica che, se è opportuno che la soglia del 30 % costituisca in qualsiasi momento il limite massimo per gli investimenti non ammissibili, la soglia del 70 % dovrebbe essere riservata agli investimenti ammissibili durante il ciclo di vita del fondo europeo per l’imprenditoria sociale. Tali soglie dovrebbero essere calcolate sulla base di importi investibili previa deduzione di tutti i costi pertinenti e delle attività di cassa e di altre disponibilità liquide. Il presente regolamento dovrebbe stabilire i dettagli necessari per il calcolo delle soglie d’investimento.

(16)

L’obiettivo del presente regolamento è incrementare la crescita delle imprese sociali nell’Unione. Gli investimenti nelle imprese di portafoglio ammissibili stabilite nei paesi terzi possono garantire maggiori capitali ai fondi qualificati per l’imprenditoria sociale e possono quindi favorire le imprese sociali dell’Unione. Tuttavia, in nessun caso il presente regolamento dovrebbe favorire investimenti realizzati in imprese di portafoglio stabilite in paesi terzi contraddistinti dall’assenza di adeguati accordi di cooperazione con le autorità competenti dello Stato membro di origine del gestore del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale e con ogni altro Stato membro in cui è previsto che le quote o le azioni del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale siano commercializzate, o caratterizzati dalla mancanza di uno scambio di informazioni efficace in materia fiscale.

(17)

Al fine di essere autorizzato a utilizzare la denominazione «EuSEF» quale istituita dal presente regolamento, un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale dovrebbe, in primo luogo, essere stabilito nell’Unione. Entro due anni dalla data di applicazione del presente regolamento la Commissione dovrebbe riesaminare le restrizioni all’uso della denominazione «EuSEF» ai fondi stabiliti nell’Unione, tenendo conto dell’esperienza maturata nell’applicazione della raccomandazione della Commissione concernente misure destinate a incoraggiare i paesi terzi ad applicare norme minime di buona governance in materia fiscale.

(18)

È opportuno che i gestori di fondi per l’imprenditoria sociale siano in grado di attrarre sottoscrizioni di capitale supplementari durante il ciclo di vita del fondo. Tali sottoscrizioni di capitale supplementari durante il ciclo di vita del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale dovrebbero essere presi in considerazione al momento di decidere l’ investimento successivo in attività diverse da quelle qualificate. Le sottoscrizioni di capitale supplementari dovrebbero essere autorizzate conformemente ai criteri e alle condizioni di cui al regolamento o agli atti costitutivi del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale.

(19)

In considerazione delle esigenze di finanziamento specifiche delle imprese sociali, è necessario fare chiarezza sui tipi di strumenti che un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale dovrebbe utilizzare per tali finanziamenti. Pertanto, il presente regolamento stabilisce norme uniformi sugli strumenti d’investimento ammissibili per un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale, tra cui strumenti rappresentativi di equity e quasi-equity, strumenti di debito, a esempio pagherò e certificati di deposito, investimenti in altri fondi qualificati per l’imprenditoria sociale, prestiti garantiti e non garantiti, nonché sovvenzioni. Onde evitare una diluizione degli investimenti in imprese di portafoglio ammissibili, è opportuno che i fondi qualificati per l’imprenditoria sociale siano autorizzati unicamente a investire in altri fondi qualificati per l’imprenditoria sociale, ove questi altri fondi qualificati per l’imprenditoria sociale non abbiano essi stessi investito oltre il 10 % dell’ammontare complessivo dei propri conferimenti di capitale e del capitale sottoscritto non richiamato in altri fondi qualificati per l’imprenditoria sociale.

(20)

L’attività primaria dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale consiste nel fornire finanziamenti alle imprese sociali mediante investimenti primari. È opportuno che i fondi qualificati per l’imprenditoria sociale non partecipino né ad attività bancarie d’importanza sistemica esterne al comune quadro normativo prudenziale (il cosiddetto «sistema bancario ombra»), né si basino sulle tipiche strategie di private equity, come le rilevazioni con capitale di prestito.

(21)

Per assicurare la necessaria flessibilità nel portafoglio d’investimenti, i fondi qualificati per l’imprenditoria sociale possono investire in attività diverse dagli investimenti ammissibili, sempre che tali investimenti non superino la soglia del 30 % per gli investimenti non ammissibili. È opportuno che le attività di cassa e le altre disponibilità liquide non siano prese in considerazione ai fini del calcolo di tale soglia, dal momento che le attività di cassa e le altre disponibilità liquide non vanno considerate investimenti. I fondi qualificati per l’imprenditoria sociale dovrebbero effettuare investimenti nel loro intero portafoglio che siano coerenti con la loro strategia d’investimento etico; a esempio, non è opportuno che intraprendano investimenti che finanziano l’industria degli armamenti, che rischiano di comportare violazioni dei diritti umani o comportino lo scarico abusivo di rifiuti elettronici.

(22)

Per garantire che la denominazione «EuSEF» sia affidabile e facilmente riconoscibile per gli investitori nell’Unione, solo i gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale che rispettino i criteri qualitativi uniformi di cui al presente regolamento dovrebbero essere autorizzati a utilizzare la denominazione «EuSEF» quando commercializzano fondi qualificati per l’imprenditoria sociale nell’Unione.

(23)

Per garantire che i fondi qualificati per l’imprenditoria sociale abbiano un profilo distinto e identificabile idoneo al loro scopo, è opportuno che vi siano norme uniformi sulla composizione del portafoglio e sulle tecniche d’investimento consentite per tali fondi.

(24)

Per garantire che i fondi qualificati per l’imprenditoria sociale non contribuiscano allo sviluppo di rischi sistemici e che tali fondi si concentrino, nelle loro attività di investimento, sul sostegno finanziario a società di portafoglio ammissibili, è opportuno non consentire l’uso di prestiti con leva finanziaria. Ai gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale dovrebbe essere soltanto consentito di contrarre prestiti, emettere strumenti rappresentativi di debito o fornire garanzie, a livello del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale, purché tali prestiti contratti, strumenti rappresentativi di debito o garanzie siano coperti da sottoscrizioni non richiamate e non accrescano pertanto l’esposizione del fondo oltre il livello del proprio capitale sottoscritto. Gli anticipi di cassa da parte degli investitori dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale che sono interamente coperti da impegni di capitale da parte di tali investitori non aumentano l’esposizione del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale e dovrebbero pertanto essere ammessi. Inoltre, per permettere al fondo di coprire le esigenze di liquidità straordinarie che potrebbero insorgere tra i richiami di capitale sottoscritto dagli investitori e l’effettivo versamento del capitale sui conti del fondo, è opportuno consentire l’assunzione di prestiti a breve termine, purché l’importo di tali prestiti non superi il capitale sottoscritto non richiamato del fondo.

(25)

Al fine di garantire che i fondi qualificati per l’imprenditoria sociale siano commercializzati soltanto presso investitori che abbiano l’esperienza, la competenza e le capacità di adottare decisioni di investimento autonome e valutare in maniera adeguata i rischi inerenti a tali fondi, e per conservare la fiducia degli investitori nei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale, è opportuno che siano stabilite misure specifiche di salvaguardia. Pertanto, è opportuno che i fondi qualificati per l’imprenditoria sociale siano commercializzati solo presso investitori professionali o che possano essere trattati come clienti professionali ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (6). Tuttavia, per poter disporre di una base di investitori sufficientemente ampia per gli investimenti nei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale, è auspicabile che anche altri investitori possano avere accesso a tali fondi, inclusi gli investitori privati facoltosi con ampie disponibilità patrimoniali. Per tali investitori, è opportuno che siano sancite misure di salvaguardia specifiche volte a garantire che i fondi qualificati per l’imprenditoria sociale siano commercializzati solo presso gli investitori che presentano un profilo appropriato per effettuare tali investimenti. È opportuno che tali misure di salvaguardia escludano la commercializzazione attraverso l’utilizzo di piani di risparmio periodici. Inoltre, dovrebbe essere prevista la possibilità di investimenti effettuati da dirigenti, direttori o dipendenti coinvolti nella gestione di un gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale quando si tratta di investimenti nei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale da essi gestiti, disponendo tali individui delle necessarie conoscenze per aderire a siffatti investimenti.

(26)

Per garantire che solo i gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale che soddisfano criteri qualitativi uniformi riguardo al proprio comportamento nel mercato possano utilizzare la denominazione «EuSEF», dovrebbero essere stabilite norme relative alla conduzione degli affari e ai rapporti di tali gestori con i loro investitori. Per lo stesso motivo, dovrebbero essere stabilite condizioni uniformi riguardanti la gestione di conflitti di interesse da parte di tali gestori. Tali norme e condizioni dovrebbero anche imporre al gestore di disporre di adeguate strutture organizzative e amministrative volte ad assicurare una corretta gestione dei conflitti di interesse.

(27)

Qualora un gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale intenda delegare a terzi alcune funzioni, è opportuno che tale delega non influisca sulla sua responsabilità nei confronti del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale e dei relativi investitori. Inoltre, il gestore non dovrebbe delegare funzioni in misura tale da non poter più essere considerato, nella sostanza, come il gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale, diventando così una società fantasma. È opportuno che il gestore mantenga, in ogni momento, la responsabilità della corretta esecuzione delle funzioni delegate e della conformità al presente regolamento. La delega di funzioni non dovrebbe pregiudicare l’efficacia della vigilanza del gestore e, in particolare, non dovrebbe impedire al gestore di agire, né al fondo di essere gestito, nel migliore interesse degli investitori.

(28)

La creazione di impatti sociali positivi in aggiunta alla generazione di rendimenti finanziari per gli investitori è una caratteristica fondamentale dei fondi di investimento destinati alle imprese sociali, che li distingue da altre tipologie analoghe di fondi di investimento. È opportuno, pertanto, che il presente regolamento disponga che il gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale attivi procedure per la misurazione degli effetti sociali positivi che devono essere conseguiti attraverso investimenti in imprese di portafoglio ammissibili.

(29)

Attualmente, i fondi che perseguono risultati o impatti sociali di norma valutano e raffrontano informazioni sulla misura in cui le imprese sociali riescono a conseguire i risultati o gli impatti sperati. Vi è un’ampia gamma di tipi diversi di risultati o impatti sociali che un’impresa sociale può perseguire, ragion per cui sono state sviluppate diverse modalità per identificarli e quantificarli. Ad esempio, un’impresa che si prefigge lo scopo di aiutare le persone svantaggiate può indicare il numero delle persone aiutate, a cui magari è stato offerto un lavoro che altrimenti non avrebbero mai trovato. Oppure, un’impresa che persegue l’obiettivo di migliorare la reintegrazione di carcerati nella società può valutare i propri risultati in termini di tasso di recidività. I fondi aiutano le imprese sociali a preparare e a fornire informazioni sui loro obiettivi e risultati, nonché a raccoglierle per gli investitori. Sebbene le informazioni sugli impatti sociali siano alquanto importanti per gli investitori, è difficile operare un raffronto tra diverse imprese sociali e diversi fondi, sia in ragione delle differenze in termini di risultati e impatti sociali perseguiti, sia in ragione della varietà degli attuali approcci. Al fine di promuovere il massimo grado possibile di coerenza e comparabilità di tali informazioni a lungo termine e il massimo livello di efficienza delle procedure per ottenere tali informazioni, è opportuno elaborare atti delegati in tale ambito. È altresì opportuno che simili atti delegati garantiscano una maggiore chiarezza per le autorità di vigilanza, i fondi qualificati per l’imprenditoria sociale e le imprese sociali.

(30)

Per garantire l’integrità della denominazione di «EuSEF», è opportuno stabilire criteri qualitativi riguardo all’organizzazione del gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale. Pertanto, dovrebbero essere previsti requisiti uniformi e proporzionati all’esigenza di assicurare adeguate risorse tecniche e umane.

(31)

Al fine di garantire la gestione adeguata dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale e la capacità dei loro gestori di coprire i rischi potenziali derivanti dalle loro attività, dovrebbero essere previsti requisiti uniformi e proporzionati affinché i gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale mantengano fondi propri sufficienti. L’importo di tali fondi propri dovrebbe essere sufficiente a garantire la continuità e la corretta gestione dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale.

(32)

Per tutelare gli investitori, è necessario assicurare una corretta valutazione delle attività dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale. Pertanto, è opportuno che il regolamento o gli atti costitutivi dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale contengano disposizioni sulla valutazione delle attività. Ciò dovrebbe garantire l’integrità e la trasparenza della valutazione.

(33)

Per garantire che i gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale che utilizzano la denominazione «EuSEF» forniscano resoconti sufficienti in merito alle proprie attività, è opportuno che siano stabilite norme uniformi sulle relazioni annuali.

(34)

Anche se il presente regolamento include garanzie per verificare l’uso corretto dei fondi, è opportuno che le autorità di vigilanza controllino che le garanzie in questione siano rispettate.

(35)

Al fine di assicurare l’integrità della denominazione «EuSEF» agli occhi degli investitori, è necessario che questa denominazione sia utilizzata solo da gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale che agiscono nella totale trasparenza per quanto riguarda la loro politica d’investimento e i loro obiettivi d’investimento. Pertanto, dovrebbero essere previste norme uniformi sui requisiti informativi nei confronti degli investitori cui sono tenuti i gestori. Queste norme dovrebbero includere elementi che sono specifici degli investimenti in imprese sociali, in maniera tale da ottenere una maggiore coerenza e comparabilità di tali informazioni. Sono incluse informazioni sui criteri e sulle procedure utilizzati per selezionare particolari imprese di portafoglio ammissibili come obiettivi d’investimento. Sono inoltre incluse informazioni sull’impatto sociale positivo che la politica d’investimento intende conseguire e le modalità di monitoraggio e valutazione. Per assicurare la necessaria fiducia degli investitori in questo tipo di investimenti, sono inoltre incluse informazioni sulle attività del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale non investite in imprese di portafoglio ammissibili e sul modo in cui queste sono selezionate.

(36)

Per assicurare una vigilanza efficace sul rispetto dei requisiti uniformi contenuti nel presente regolamento, è opportuno che l’autorità competente dello Stato membro d’origine vigili sulla conformità del gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale ai requisiti uniformi stabiliti nel presente regolamento. A tale scopo, è opportuno che i gestori che intendano commercializzare i propri fondi con la denominazione «EuSEF» informino l’autorità competente del loro Stato membro d’origine di tale intenzione. L’autorità competente dovrebbe registrare il gestore se sono state fornite tutte le informazioni necessarie e se sussistono disposizioni adeguate che consentano di ottemperare ai requisiti del presente regolamento. Tale registrazione dovrebbe essere valida in tutta l’Unione.

(37)

Al fine di agevolare l’efficiente commercializzazione transfrontaliera di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale, è opportuno che la registrazione del gestore avvenga quanto prima.

(38)

Per assicurare una vigilanza efficace sulla conformità ai criteri uniformi previsti nel presente regolamento, dovrebbero essere stabilite regole in merito alle circostanze in cui è opportuno aggiornare le informazioni fornite all’autorità competente nello Stato membro d’origine.

(39)

Al fine di garantire una vigilanza efficace sui requisiti previsti nel presente regolamento, è opportuno stabilire anche un processo per le notifiche transfrontaliere tra le autorità di vigilanza competenti, che debba essere attivato al momento della registrazione di un gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale nel suo Stato membro d’origine.

(40)

Per assicurare condizioni di trasparenza nella commercializzazione dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale in tutta l’Unione, è opportuno che l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) («AESFEM»), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) sia incaricata di gestire una banca dati centrale che elenchi tutti i gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale e i fondi qualificati per l’imprenditoria sociale che essi gestiscono, registrati ai sensi del presente regolamento.

(41)

Quando ha chiari e dimostrabili motivi per ritenere che un gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale stia agendo in violazione del presente regolamento nel proprio territorio, l’autorità competente dello Stato membro ospitante dovrebbe informarne prontamente l’autorità competente dello Stato membro d’origine, che dovrebbe adottare misure idonee.

(42)

Se un gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale persiste nell’agire in un modo che si pone chiaramente in contrasto con il presente regolamento nonostante le misure adottate dall’autorità competente dello Stato membro d’origine o in ragione del mancato intervento da parte di detta autorità entro un termine ragionevole, l’autorità competente dello Stato membro ospitante dovrebbe essere abilitata, previa notifica all’autorità competente dello Stato membro d’origine, ad adottare tutti i provvedimenti necessari per tutelare gli investitori, tra cui la possibilità di impedire al gestore interessato di commercializzare ulteriormente i propri fondi qualificati per l’imprenditoria sociale nel territorio dello Stato membro ospitante.

(43)

Per garantire una vigilanza efficace sul rispetto dei criteri uniformi sanciti nel presente regolamento, quest’ultimo contiene un elenco dei poteri di vigilanza che le autorità competenti devono avere a disposizione.

(44)

Per assicurare che il presente regolamento sia correttamente applicato, esso contempla sanzioni amministrative e altre misure per il caso di violazione delle sue disposizioni fondamentali, vale a dire le norme sulla composizione del portafoglio, sulle misure di salvaguardia relative all’identità degli investitori idonei e sull’utilizzo della denominazione «EuSEF» esclusivamente da parte dei gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale registrati ai sensi del presente regolamento. Una violazione di tali disposizioni fondamentali dovrebbe implicare, se del caso, il divieto dell’uso della denominazione e la cancellazione del gestore interessato dal registro.

(45)

È opportuno che vi sia uno scambio di informazioni a fini di vigilanza tra le autorità competenti degli Stati membri d’origine e ospitanti e l’AESFEM.

(46)

Un’efficace cooperazione regolamentare tra le entità incaricate di vigilare sulla conformità ai criteri uniformi sanciti nel presente regolamento impone che il rispetto del segreto professionale sia applicato a un livello elevato da parte di tutte le autorità nazionali pertinenti e dell’AESFEM.

(47)

Il contributo dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale alla crescita di un mercato europeo degli investimenti in ambito sociale dipenderà dall’adozione della denominazione «EuSEF» da parte dei gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale, dal riconoscimento di tale designazione da parte degli investitori e dallo sviluppo di un solido ecosistema per le imprese sociali nell’intera Unione, che aiuti tali imprese ad avvalersi delle possibilità di finanziamento messe a disposizione. A tal fine, è opportuno che tutti i soggetti interessati, tra cui gli operatori di mercato, le autorità competenti degli Stati membri, la Commissione e altri organismi interessati all’interno dell’Unione, si adoperino per garantire una vasta opera di sensibilizzazione alle possibilità offerte dal presente regolamento.

(48)

Al fine di specificare i requisiti sanciti nel presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE, riguardo alla definizione delle tipologie di merci o servizi e dei metodi di produzione di merci o servizi che rappresentano un obiettivo sociale e delle circostanze in cui i profitti possono essere distribuiti a soci e investitori, dei tipi di conflitti di interesse che i gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale devono evitare e delle misure da adottare al riguardo, dei dettagli delle procedure di misurazione degli impatti sociali che le imprese di portafoglio ammissibili devono realizzare e del contenuto e della forma delle informazioni agli investitori. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, tenendo conto di iniziative di autoregolamentazione e codici di condotta. Alle consultazioni condotte dalla Commissione durante i lavori preparatori per gli atti delegati sui dettagli delle procedure volte a misurare gli impatti sociali da conseguire dalle imprese di portafoglio ammissibili dovrebbero prendere parte i soggetti interessati del caso e l’AESFEM. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(49)

È opportuno che le norme tecniche nei servizi finanziari garantiscano un’armonizzazione coerente e un alto livello di vigilanza in tutta l’Unione. Sarebbe efficiente e opportuno affidare all’AESFEM, in quanto organismo con competenze altamente specialistiche, l’elaborazione dei progetti di norme tecniche di attuazione da presentare alla Commissione, qualora queste non implichino scelte politiche.

(50)

È opportuno che alla Commissione sia conferito il potere di adottare norme tecniche di attuazione attraverso atti di esecuzione ai sensi dell’articolo 291 TFUE e ai sensi dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010. È opportuno che l’AESFEM sia incaricata di elaborare i progetti delle norme tecniche di attuazione per il formato della procedura di notifica di cui al presente regolamento.

(51)

Entro quattro anni dalla data di applicazione del presente regolamento, la Commissione dovrebbe sottoporre il presente regolamento a riesame, al fine di valutare l’evoluzione del mercato dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale nell’Unione. Il riesame dovrebbe prevedere uno studio generale sul funzionamento delle norme del presente regolamento e sull’esperienza acquisita nell’applicarle. Sulla base di tale riesame, è opportuno che la Commissione presenti una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se del caso, di proposte legislative.

(52)

È inoltre opportuno che, entro quattro anni dalla data di applicazione del presente regolamento, la Commissione avvii un riesame dell’interazione tra il presente regolamento e altre norme sugli organismi di investimento collettivo e sui loro gestori, in particolare quelle della direttiva 2011/61/UE. In particolare, è opportuno che il riesame in questione riguardi l’ambito di applicazione del presente regolamento e valuti l’eventuale necessità di estenderlo per consentire a più gestori di fondi di investimento alternativi di utilizzare la denominazione «EuSEF». Sulla base di tale riesame, è opportuno che la Commissione presenti una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se del caso, di proposte legislative.

(53)

Nell’ambito di tale riesame, è opportuno che la Commissione valuti eventuali ostacoli che potrebbero aver impedito l’adesione ai fondi da parte degli investitori, inclusa l’incidenza sugli investitori istituzionali di altre disposizioni normative di natura prudenziale eventualmente applicabili. Inoltre, la Commissione dovrebbe raccogliere dati per valutare il contributo della denominazione «EuSEF» ad altri programmi dell’Unione, quali Orizzonte 2020, anch’essi finalizzati a promuovere l’innovazione nell’Unione.

(54)

Per quanto riguarda l’esame, da parte della Commissione, degli ostacoli fiscali agli investimenti transfrontalieri di venture capital, di cui alla comunicazione della Commissione del 7 dicembre 2011 dal titolo «Un piano d’azione per migliorare l’accesso delle PMI ai finanziamenti» nel contesto del riesame del presente regolamento, è opportuno che la Commissione prenda in considerazione la possibilità di procedere a un esame equivalente di eventuali ostacoli fiscali ai fondi per l’imprenditoria sociale e valutare eventuali incentivi fiscali per promuovere questo tipo di imprenditoria nell’Unione.

(55)

È opportuno che l’AESFEM valuti il proprio fabbisogno di personale e di risorse derivante dall’assunzione dei propri poteri e obblighi ai sensi del presente regolamento e che presenti una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

(56)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, incluso il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare (articolo 7) e la libertà d’impresa (articolo 16).

(57)

La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (8), disciplina il trattamento dei dati personali svolto negli Stati membri nel contesto del presente regolamento e sotto la vigilanza delle autorità competenti degli Stati membri, in particolare delle autorità pubbliche indipendenti designate dagli Stati membri. Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (9), disciplina il trattamento dei dati personali effettuato dall’AESFEM nell’ambito del presente regolamento e sotto la vigilanza del Garante europeo della protezione dei dati.

(58)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire sviluppare un mercato interno per i fondi qualificati per l’imprenditoria sociale istituendo un quadro per la registrazione dei gestori dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale che agevoli la commercializzazione dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale in tutta l’Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce requisiti e condizioni uniformi per i gestori di organismi di investimento collettivo che intendono utilizzare la denominazione «EuSEF» in relazione alla commercializzazione di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale nell’Unione, contribuendo così al corretto funzionamento del mercato interno.

Esso stabilisce inoltre norme uniformi per la commercializzazione dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale a investitori idonei in tutta l’Unione, per la composizione del portafoglio dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale, per gli strumenti e le tecniche d’investimento che i fondi qualificati per l’imprenditoria sociale possono utilizzare, nonché norme su organizzazione, condotta e trasparenza dei gestori che commercializzano i fondi qualificati per l’imprenditoria sociale in tutta l’Unione.

Articolo 2

1.   Il presente regolamento si applica ai gestori di organismi di investimento collettivo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), che soddisfino le seguenti condizioni:

a)

le loro attività gestite non superano complessivamente la soglia di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/61/UE;

b)

sono stabiliti nell’Unione;

c)

sono tenuti alla registrazione presso le autorità competenti del proprio Stato membro d’origine ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2011/61/UE; e

d)

gestiscono portafogli di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale.

2.   Nel caso in cui le attività complessivamente gestite dai gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale registrati ai sensi dell’articolo 15 superino successivamente la soglia di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/61/UE, essendo i relativi gestori pertanto soggetti ad autorizzazione ai sensi dell’articolo 6 di tale direttiva, essi possono continuare a utilizzare la denominazione «EuSEF» per la commercializzazione di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale nell’Unione, a condizione che, in relazione ai fondi qualificati per l’imprenditoria sociale da essi gestiti, assicurino in ogni momento:

a)

il rispetto dei requisiti di cui alla direttiva 2011/61/UE; e

b)

il perdurante rispetto degli articoli 3, 5, 10, dell’articolo 13, paragrafo 2, e dell’articolo 14, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), del presente regolamento.

3.   Laddove i gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale siano gestori esterni registrati ai sensi dell’articolo 15, essi possono gestire anche organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) su riserva di autorizzazione ai sensi della direttiva 2009/65/CE.

Articolo 3

1.   Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

a)   «organismo di investimento collettivo»: un FIA, quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE;

b)   «fondo qualificato per l’imprenditoria sociale»: un organismo di investimento collettivo che:

c)   «gestore di fondo qualificato per l’imprenditoria sociale»: una persona giuridica la cui ordinaria attività consiste nella gestione di almeno un fondo per l’imprenditoria sociale;

d)   «impresa di portafoglio ammissibile»: un’impresa che:

fornisca servizi o merci a persone vulnerabili, emarginate, svantaggiate o escluse,

impieghi un metodo di produzione di merci o servizi che incorpora il proprio obiettivo sociale, oppure

fornisca sostegno finanziario esclusivamente alle imprese sociali definite nei primi due trattini,

non sia inserito dal Gruppo d’azione finanziaria internazionale contro il riciclaggio di capitali nell’elenco dei paesi e territori non cooperativi,

abbia firmato un accordo con lo Stato membro d’origine del gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale e con ogni altro Stato membro in cui si intendono commercializzare le quote o azioni del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale, in virtù del quale si garantisce che il paese terzo in questione rispetta pienamente le norme di cui all’articolo 26 del modello di convenzione fiscale dell’OCSE in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e assicura un efficace scambio di informazioni in materia fiscale, compresi eventuali accordi fiscali multilaterali;

e)   «investimenti ammissibili»: gli strumenti indicati di seguito:

da un’impresa di portafoglio ammissibile e acquisiti dal fondo qualificato per l’imprenditoria sociale direttamente dall’impresa di portafoglio ammissibile,

da un’impresa di portafoglio ammissibile in cambio di un titolo di equity emesso dall’impresa di portafoglio ammissibile, o

da un’impresa di cui l’impresa di portafoglio ammissibile sia una società controllata con una partecipazione di maggioranza e che siano acquisiti dal fondo qualificato per l’imprenditoria sociale in cambio di uno strumento rappresentativo di equity emesso dall’impresa di portafoglio ammissibile;

f)   «costi pertinenti»: tutti i diritti, gli oneri e le spese sostenuti direttamente o indirettamente dagli investitori e concordati fra il gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale e gli investitori;

g)   «equity»: la partecipazione posseduta in un’impresa, rappresentata da azioni o da altre forme di partecipazione al capitale dell’impresa di portafoglio ammissibile emessa per i propri investitori;

h)   «quasi-equity»: qualsiasi tipo di strumento finanziario che rappresenti una combinazione di capitale e debito, il cui rendimento dell’investimento è legato agli utili o alle perdite dell’impresa di portafoglio ammissibile e in cui il rimborso in caso di default non è pienamente garantito;

i)   «commercializzazione»: un’offerta o un collocamento diretto o indiretto a/presso investitori domiciliati o con sede legale nell’Unione su iniziativa del gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale, o per suo conto, di quote o azioni di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale che egli gestisce;

j)   «capitale sottoscritto»: qualsiasi impegno in base al quale un investitore, entro il termine stabilito nel regolamento o negli atti costitutivi del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale, è obbligato ad acquisire una partecipazione nel fondo o a conferire capitali nello stesso;

k)   «Stato membro d’origine»: lo Stato membro dove il gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale è stabilito ed è soggetto alla registrazione presso le autorità competenti ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2011/61/UE;

l)   «Stato membro ospitante»: lo Stato membro, diverso dallo Stato membro d’origine, dove il gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale commercializza i fondi qualificati per l’imprenditoria sociale ai sensi del presente regolamento;

m)   «autorità competente»: l’autorità nazionale che lo Stato membro d’origine incarica, per legge o regolamento, di effettuare la registrazione dei gestori di organismi di investimento collettivo che ricadono nell’ambito di applicazione del presente regolamento;

In relazione al primo comma, lettera c), laddove la forma giuridica di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale consenta la gestione interna e il consiglio di amministrazione del fondo non nomini un gestore esterno, lo stesso fondo qualificato per l’imprenditoria sociale è registrato come gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale ai sensi dell’articolo 15. Un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale registrato in qualità di gestore interno di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale non è registrato quale gestore esterno di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale o di altri organismi di investimento collettivo.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 26, che specifichino le tipologie di servizi o merci e i metodi di produzione di servizi o merci che incorporano un obiettivo sociale secondo quanto indicato al paragrafo 1, lettera d), punto ii), del presente articolo, considerando le varie tipologie di imprese di portafoglio ammissibili e le circostanze in cui i profitti possono essere distribuiti a soci e investitori.

CAPO II

CONDIZIONI PER L’USO DELLA DENOMINAZIONE «EuSEF»

Articolo 4

I gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale che ottemperano ai requisiti stabiliti nel presente capo sono autorizzati a utilizzare la denominazione «EuSEF» in relazione alla commercializzazione di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale qualificati nell’Unione.

Articolo 5

1.   Quando acquisiscono attività che non sono investimenti ammissibili, i gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale garantiscono che non oltre il 30 % dell’ammontare complessivo dei conferimenti di capitale e del capitale sottoscritto non richiamato del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale è utilizzato per l’acquisizione di tali attività. La soglia del 30 % è calcolata sulla base degli importi investibili previa deduzione di tutti i costi pertinenti. La detenzione di disponibilità di cassa e di altre disponibilità liquide non è considerata ai fini del calcolo di tale soglia, poiché il contante e le altre disponibilità liquide non devono essere considerati investimenti.

2.   I gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale non applicano, a livello del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale, metodi che possono aumentarne l’esposizione oltre il livello del capitale sottoscritto, sia attraverso l’assunzione di prestiti di contante o titoli, sia assumendo posizioni in strumenti derivati o attraverso altri mezzi.

3.   I gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale possono contrarre prestiti, emettere strumenti rappresentativi di debito o fornire garanzie, a livello del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale, se tali prestiti, strumenti rappresentativi di debito o garanzie sono coperti da sottoscrizioni.

Articolo 6

1.   I gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale commercializzano le quote e le azioni dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale esclusivamente presso gli investitori che sono considerati investitori professionali ai sensi della sezione I dell’allegato II della direttiva 2004/39/CE o che possono, su richiesta, essere trattati come investitori professionali ai sensi della sezione II dell’allegato II della direttiva 2004/39/CE, oppure presso altri investitori che:

a)

si impegnino a investire almeno 100 000 EUR; nonché

b)

dichiarino per iscritto, in un documento separato dal contratto da stipulare per l’impegno a investire, di essere consapevoli dei rischi connessi all’impegno previsto.

2.   Il paragrafo 1 non si applica agli investimenti effettuati da dirigenti, direttori o lavoratori coinvolti nella gestione di un gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale allorché investono nei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale da loro gestiti.

Articolo 7

In relazione ai fondi qualificati per l’imprenditoria sociale da loro gestiti, i gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale:

a)

agiscono onestamente, correttamente e con la competenza, la cura e la diligenza dovute nell’esercizio delle proprie attività;

b)

applicano politiche e procedure idonee per prevenire pratiche scorrette, per le quali sia ragionevole supporre che potrebbero incidere sugli interessi degli investitori e delle imprese di portafoglio ammissibili;

c)

conducono gli affari in modo da favorire l’impatto sociale positivo delle imprese di portafoglio ammissibili in cui investono, i migliori interessi dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale che gestiscono e degli investitori in detti fondi, nonché l’integrità del mercato;

d)

applicano un livello elevato di diligenza nella selezione e nel controllo continuo degli investimenti in imprese di portafoglio ammissibili e dell’impatto sociale positivo di tali imprese;

e)

possiedono una conoscenza e una comprensione adeguate delle imprese di portafoglio ammissibili in cui investono;

f)

trattano gli investitori in modo corretto;

g)

garantiscono che nessun investitore ottenga un trattamento preferenziale, a meno che un siffatto trattamento non sia previsto nel regolamento o negli atti costitutivi del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale.

Articolo 8

1.   Qualora un gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale deleghi a terzi alcune funzioni, tale delega non influisce sulla sua responsabilità nei confronti del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale o dei suoi investitori. Il gestore non delega funzioni in misura tale da non poter più essere considerato, nella sostanza, il gestore del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale e da divenire una società fantasma.

2.   Ogni delega di funzioni di cui al paragrafo 1 non pregiudica l’efficacia della vigilanza del gestore del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale e, in particolare, non impedisce a tale gestore di agire, né al fondo qualificato per l’imprenditoria sociale di essere gestito, nel migliore interesse degli investitori del fondo.

Articolo 9

1.   I gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale identificano ed evitano i conflitti di interesse e, qualora non possano essere evitati, li gestiscono, li controllano e, conformemente al paragrafo 4, ne danno immediata notifica, per impedire che essi incidano negativamente sugli interessi dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale e dei loro investitori e per assicurare che i fondi qualificati per l’imprenditoria sociale che essi gestiscono siano trattati equamente.

2.   I gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale identificano, in particolare, i conflitti di interesse che possono insorgere tra:

a)

i gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale, le persone che svolgono effettivamente l’attività di tali gestori, i loro dipendenti o altre persone che, direttamente o indirettamente, controllano o sono controllate da tali gestori, da un lato, e il fondo qualificato per l’imprenditoria sociale gestito da tali gestori o gli investitori in tale fondo, dall’altro;

b)

un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale o gli investitori in tale fondo, da un lato, e un altro fondo qualificato per l’imprenditoria sociale gestito dallo stesso gestore o gli investitori in tale altro fondo, dall’altro;

c)

il fondo qualificato per l’imprenditoria sociale o gli investitori in tale fondo, da un lato, e un organismo di investimento collettivo o OICVM gestito dallo stesso gestore o gli investitori in quest’ultimo, dall’altro.

3.   I gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale dispongono e gestiscono strutture organizzative e amministrative efficaci per ottemperare ai requisiti sanciti nei paragrafi 1 e 2.

4.   Sono fornite informazioni sui conflitti di interesse di cui al paragrafo 1 qualora le strutture organizzative adottate da un gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale per identificare, prevenire, gestire e controllare i conflitti di interesse non siano sufficienti ad assicurare, con ragionevole sicurezza, la prevenzione di rischi lesivi degli interessi degli investitori. Un gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale indica chiaramente agli investitori la natura generale o le fonti dei conflitti di interesse prima di intraprendere attività per loro conto.

5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 26, che specifichino:

a)

i tipi di conflitti di interessi di cui al paragrafo 2 del presente articolo;

b)

le misure che i gestori di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale sono tenuti a prendere, per quanto riguarda strutture e procedure organizzative e amministrative, per identificare, prevenire, gestire, controllare e rendere pubblici i conflitti di interesse.

Articolo 10

1.   Per ogni fondo qualificato per l’imprenditoria sociale che gestiscono, i gestori di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale impiegano procedure per misurare in quale misura le imprese di portafoglio ammissibili in cui investe il fondo qualificato per l’imprenditoria sociale raggiungono l’impatto sociale positivo prefisso. I gestori garantiscono che tali procedure siano chiare e trasparenti e che siano corredate di indicatori che, in funzione dell’obiettivo sociale e della natura dell’impresa di portafoglio ammissibile, possono coprire uno o più dei seguenti ambiti:

a)

occupazione e mercati del lavoro;

b)

standard e diritti relativi alla qualità del lavoro;

c)

inclusione sociale e protezione di gruppi particolari;

d)

parità di trattamento, pari opportunità e non discriminazione;

e)

sanità pubblica e sicurezza;

f)

accesso alla protezione sociale, alla sanità e ai sistemi educativi ed effetti sugli stessi.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 26 che specificano i dettagli delle procedure di cui al paragrafo 1 del presente articolo in relazione alle diverse imprese di portafoglio ammissibili.

Articolo 11

1.   I gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale dispongono in ogni momento di fondi propri sufficienti e di risorse umane e tecniche adeguate e appropriate per la corretta gestione del fondo che gestiscono.

2.   I gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale devono essere in grado, in qualsiasi momento, di giustificare la sufficienza dei loro fondi propri ai fini della continuità operativa, e di comunicare le ragioni per cui ritengono che tali fondi siano sufficienti ai sensi dell’articolo 14.

Articolo 12

1.   Le regole per la valutazione delle attività sono indicate nel regolamento o negli atti costitutivi del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale e garantiscono un processo di valutazione valido e trasparente.

2.   Le procedure di valutazione utilizzate assicurano che le attività siano valutate correttamente e ne sia calcolato il valore almeno una volta l’anno.

3.   Al fine di garantire una valutazione coerente delle imprese di portafoglio ammissibili, l’AESFEM elabora linee guida che definiscono principi comuni per il trattamento degli investimenti in tali imprese, tenuto conto del loro obiettivo principale, vale a dire esercitare un impatto sociale positivo quantificabile e del fatto che utilizzano i loro utili prioritariamente per produrre tale impatto.

Articolo 13

1.   I gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale rendono disponibile all’autorità competente dello Stato membro d’origine una relazione annuale per ciascun fondo qualificato per l’imprenditoria sociale da essi gestito entro sei mesi dalla data di chiusura dell’esercizio. La relazione descrive la composizione del portafoglio del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale e le attività condotte nell’esercizio precedente. Essa rende pubbliche anche informazioni sul totale degli utili realizzati dal fondo qualificato per l’imprenditoria sociale alla fine del suo ciclo di vita e, se del caso, sugli utili distribuiti nel corso della sua esistenza. Tale relazione riporta i conti finanziari sottoposti a revisione del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale. La relazione annuale è prodotta in conformità dei principi di presentazione del bilancio esistenti e delle condizioni concordate tra il gestore di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale e gli investitori. I gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale presentano la relazione agli investitori su richiesta. I gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale e gli investitori possono concordare insieme la pubblicazione di informazioni integrative.

2.   La relazione annuale include almeno i seguenti elementi:

a)

i dettagli utili sui risultati sociali complessivi realizzati dalla politica di investimento e sul metodo impiegato per misurare tali risultati;

b)

un prospetto di tutti i disinvestimenti verificatisi in relazione alle imprese di portafoglio ammissibili;

c)

una descrizione del fatto che disinvestimenti relativi alle altre attività del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale non investite in imprese di portafoglio ammissibili siano avvenuti o meno sulla base dei criteri di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera f);

d)

un riepilogo delle attività che il gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale ha intrapreso in relazione alle imprese di portafoglio ammissibili di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera l);

e)

informazioni sulla natura e la finalità degli investimenti diversi dagli investimenti qualificati di cui all’articolo 5, paragrafo 1.

3.   Una revisione del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale è effettuata almeno una volta l’anno. Tale revisione conferma che il denaro e le attività sono detenuti a nome del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale e che il gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale ha creato e tenuto registri ed effettuato controlli adeguati in merito all’esercizio di qualsiasi mandato o controllo sul denaro e sulle attività del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale e dei suoi investitori.

4.   Qualora il gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale sia tenuto a pubblicare una relazione finanziaria annuale ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (10), in relazione al fondo qualificato per l’imprenditoria sociale, le informazioni indicate ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo possono essere fornite separatamente o in forma di supplemento alla relazione finanziaria annuale.

Articolo 14

1.   I gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale comunicano ai propri investitori, in modo chiaro e comprensibile, i seguenti elementi relativi ai fondi qualificati per l’imprenditoria sociale da essi gestiti, prima della loro decisione di investimento:

a)

l’identità di tale gestore e degli altri fornitori di servizi ai quali tale gestore ricorre ai fini della loro gestione, nonché una descrizione dei loro compiti;

b)

l’entità dei fondi propri a disposizione di tale gestore nonché una dichiarazione dettagliata che illustri le ragioni per cui tale gestore ritiene che tali importi non siano sufficienti a mantenere risorse umane e tecniche adeguate alla corretta gestione del proprio fondo qualificato per l’imprenditoria sociale;

c)

una descrizione della strategia e degli obiettivi di investimento del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale, tra cui:

i)

i tipi di imprese di portafoglio ammissibili in cui intende investire;

ii)

qualsiasi altro fondo qualificato per l’imprenditoria sociale in cui intende investire;

iii)

i tipi di imprese di portafoglio ammissibili nei quali intende investire qualsiasi altro fondo qualificato per l’imprenditoria sociale di cui al punto ii);

iv)

gli investimenti non ammissibili che intende effettuare;

v)

le tecniche che intende impiegare; e

vi)

le eventuali restrizioni applicabili agli investimenti;

d)

l’impatto sociale positivo previsto dalla politica di investimento del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale, incluse, se pertinenti, proiezioni ragionevoli in merito a tali risultati e informazioni sui precedenti risultati nel settore;

e)

le metodologie da utilizzare per misurare gli effetti sociali;

f)

una descrizione delle attività diverse dalle imprese di portafoglio ammissibili nonché dei processi e dei criteri adottati per selezionare tali attività, a meno che non si tratti di cassa o altre disponibilità liquide;

g)

una descrizione del profilo di rischio del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale e di tutti i rischi associati alle attività in cui il fondo può investire o delle tecniche di investimento che possono essere impiegate;

h)

una descrizione della procedura di valutazione del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale e della metodologia di determinazione del prezzo per la valutazione delle attività, inclusi i metodi impiegati per la valutazione delle imprese di portafoglio ammissibili;

i)

una descrizione del modo in cui viene calcolata la retribuzione del gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale;

j)

una descrizione di tutti i costi pertinenti e dei loro importi massimi;

k)

laddove disponibili, i rendimenti storici del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale;

l)

i servizi di sostegno alle imprese e le altre attività di sostegno fornite o disposte dal gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale tramite terzi per facilitare lo sviluppo, la crescita o, sotto altri aspetti, le operazioni in corso delle imprese di portafoglio ammissibili in cui investe il fondo qualificato per l’imprenditoria sociale, oppure, qualora tali servizi o attività non siano previsti, una spiegazione di tale fatto;

m)

una descrizione delle procedure con cui il fondo qualificato per l’imprenditoria sociale può modificare la propria strategia o politica di investimento, o entrambe.

2.   Tutte le informazioni indicate al paragrafo 1 sono corrette, chiare e non fuorvianti. Sono aggiornate e, se del caso, sottoposte regolarmente a riesame.

3.   Qualora il gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale sia tenuto a pubblicare un prospetto relativo al fondo qualificato per l’imprenditoria sociale ai sensi della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari (11), o del diritto nazionale applicabile al fondo qualificato per l’imprenditoria sociale, le informazioni di cui al paragrafo 1 possono essere fornite separatamente o nell’ambito del prospetto.

4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 26, che specifichino:

a)

il contenuto delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da c) a f) e lettera l);

b)

come presentare in modo uniforme le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da c) a f) e lettera l), per assicurare il massimo livello di comparabilità possibile.

CAPO III

VIGILANZA E COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 15

1.   I gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale che, per la commercializzazione dei propri fondi qualificati per l’imprenditoria sociale, intendono utilizzare la denominazione «EuSEF», informano di tale intenzione le autorità competenti del proprio Stato membro d’origine, fornendo le seguenti informazioni:

a)

l’identità delle persone che effettivamente svolgono l’attività di gestione dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale;

b)

l’identità dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale le cui quote o azioni sono commercializzate e le rispettive strategie di investimento;

c)

informazioni sui dispositivi adottati per ottemperare ai requisiti di cui al capo II;

d)

un elenco degli Stati membri in cui il gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale intende commercializzare ciascun fondo qualificato per l’imprenditoria sociale;

e)

un elenco degli Stati membri in cui il gestore del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale ha stabilito o intende stabilire i fondi qualificati per l’imprenditoria sociale.

2.   L’autorità competente dello Stato membro d’origine registra il gestore di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale solo se ha accertato che sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

le persone che effettivamente svolgono l’attività di gestione di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale possiedono i requisiti di onorabilità e di esperienza sufficienti, anche per quanto riguarda le strategie di investimento perseguite dal gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale;

b)

le informazioni di cui al paragrafo 1 sono complete;

c)

i dispositivi notificati secondo quanto stabilito al paragrafo 1, lettera c), sono idonei ad adempiere ai requisiti del capo II;

d)

l’elenco notificato di cui al paragrafo 1, lettera e), mostra che tutti i fondi qualificati per l’imprenditoria sociale sono istituiti ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del presente regolamento.

3.   La registrazione di cui al presente articolo è valida per l’intero territorio dell’Unione e consente ai gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale di commercializzare in tutta l’Unione i fondi qualificati per l’imprenditoria sociale utilizzando la denominazione «EuSEF».

Articolo 16

I gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale informano le autorità competenti dello Stato membro d’origine qualora intendano commercializzare:

a)

un nuovo fondo qualificato per l’imprenditoria sociale; oppure

b)

un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale esistente in uno Stato membro non indicato nell’elenco di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera d).

Articolo 17

1.   Subito dopo la registrazione di un gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale, l’aggiunta di un nuovo fondo qualificato per l’imprenditoria sociale, l’aggiunta di un nuovo domicilio per lo stabilimento di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale o l’aggiunta di un nuovo Stato membro in cui un gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale intende commercializzare fondi qualificati per l’imprenditoria sociale, l’autorità competente dello Stato membro d’origine notifica, rispettivamente, agli Stati membri indicati ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera d), e all’AESFEM.

2.   Gli Stati membri ospitanti indicati ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera d), non impongono al gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale registrato ai sensi dell’articolo 15 requisiti o procedure amministrative relativi alla commercializzazione del suo fondo qualificato per l’imprenditoria sociale, né prescrivono un obbligo di approvazione prima dell’inizio di detta commercializzazione.

3.   Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire il formato della notifica di cui al presente articolo.

4.   L’AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 16 febbraio 2014.

5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo secondo la procedura di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 18

L’AESFEM gestisce una banca dati centrale, accessibile pubblicamente da internet, contenente l’elenco di tutti i gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale registrati nell’Unione conformemente all’articolo 15, nonché dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale che commercializzano e dei paesi in cui tali fondi sono commercializzati.

Articolo 19

1.   L’autorità competente dello Stato membro d’origine vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento.

2.   Quando esistono chiari e dimostrabili motivi che conducono l’autorità competente dello Stato membro ospitante a ritenere che il gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale violi il presente regolamento sul proprio territorio, essa ne informa prontamente l’autorità competente dello Stato membro d’origine. La competente autorità dello Stato membro d’origine adotta i provvedimenti del caso.

3.   Se, nonostante le misure adottate dall’autorità competente dello Stato membro d’origine o per via del mancato intervento da parte di detta autorità entro un termine ragionevole, il gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale persiste nell’agire in un modo che viola chiaramente il presente regolamento, l’autorità competente dello Stato membro ospitante può, dopo averne informato l’autorità competente dello Stato membro d’origine, adottare tutte le misure necessarie a tutelare gli investitori, tra cui quella che consiste nell’impedire al gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale di continuare a commercializzare i propri fondi qualificati per l’imprenditoria sociale nel territorio dello Stato membro ospitante.

Articolo 20

Le autorità competenti, conformemente al diritto nazionale, possiedono tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l’esercizio delle loro funzioni. In particolare, hanno il potere di:

a)

chiedere l’accesso a qualsiasi documento in qualsiasi forma, e di ricevere o acquisire copia degli stessi;

b)

imporre al gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale di fornire immediatamente informazioni;

c)

esigere da qualsiasi persona informazioni relative alle attività del gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale o del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale;

d)

eseguire ispezioni in loco con o senza preavviso;

e)

adottare misure atte ad assicurare che il gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale continui a ottemperare al presente regolamento;

f)

emettere un’ordinanza per assicurare che il gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale ottemperi al presente regolamento e desista dal reiterare qualsiasi comportamento che possa consistere in una violazione dello stesso.

Articolo 21

1.   Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni e sulle altre misure amministrative applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie a garantire che queste vengano attuate. Le sanzioni e le altre misure amministrative previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

2.   Entro il 16 maggio 2015 gli Stati membri comunicano le norme di cui al paragrafo 1 alla Commissione e all’AESFEM. Essi informano immediatamente la Commissione e l’AESFEM di tutte le successive modifiche.

Articolo 22

1.   L’autorità competente dello Stato membro d’origine, nel rispetto del principio di proporzionalità, adotta le opportune misure di cui al paragrafo 2 qualora un gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale:

a)

non adempia alle disposizioni che si applicano alla composizione del portafoglio in violazione dell’articolo 5;

b)

commercializzi, in violazione dell’articolo 6, le quote e le azioni di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale a investitori non idonei;

c)

utilizzi la denominazione «EuSEF» ma non sia registrato ai sensi dell’articolo 15;

d)

utilizzi la denominazione «EuSEF» per la commercializzazione di fondi che non sono istituiti ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto iii);

e)

abbia ottenuto una registrazione mediante false dichiarazioni o tramite altre irregolarità in violazione dell’articolo 15;

f)

non agisca onestamente, correttamente o con la competenza, la cura e la diligenza dovute nell’esercizio delle proprie attività, in violazione dell’articolo 7, lettera a);

g)

ometta di applicare politiche e procedure appropriate atte a prevenire pratiche scorrette in violazione dell’articolo 7, lettera b);

h)

non adempia, ripetutamente, agli obblighi di cui all’articolo 13 relativi alla relazione annuale;

i)

non adempia, ripetutamente, all’obbligo di informare gli investitori ai sensi dell’articolo 14.

2.   Nei casi indicati al paragrafo 1, l’autorità competente dello Stato membro d’origine adotta le seguenti misure, ove opportuno:

a)

adotta misure per garantire che il gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale interessato si conformi agli articoli 5 e 6, all’articolo 7, lettere a) e b), e agli articoli 13, 14 e 15;

b)

proibisce l’utilizzo della denominazione «EuSEF» e cancella il gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale interessato dal registro.

3.   L’autorità competente dello Stato membro d’origine informa senza indugio le autorità competenti degli Stati membri ospitanti indicati ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera d), e l’AESFEM della cancellazione del gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale dal registro di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo.

4.   Il diritto di commercializzare uno o più fondi qualificati per l’imprenditoria sociale con la denominazione «EuSEF» nell’Unione decade con effetto immediato a decorrere dalla data della decisione dell’autorità competente di cui al paragrafo 2, lettera b).

Articolo 23

1.   Le autorità competenti e l’AESFEM collaborano quando necessario per espletare i propri compiti a norma del presente regolamento, ai sensi del regolamento (UE) n. 1095/2010.

2.   Le autorità competenti e l’AESFEM si scambiano tutte le informazioni e la documentazione necessarie per espletare i rispettivi compiti ai sensi del presente regolamento, conformemente al regolamento (UE) n. 1095/2010, in particolare per identificare violazioni del presente regolamento e porvi rimedio.

Articolo 24

1.   Tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per le autorità competenti o per l’AESFEM, nonché i revisori e gli esperti incaricati dalle autorità competenti o dall’AESFEM, sono tenuti all’obbligo del segreto professionale. Nessuna informazione riservata ricevuta da tali persone nell’esercizio delle loro funzioni è divulgata in alcun modo ad altre persone o autorità, se non in forma riepilogativa o aggregata, in modo che non si possano individuare i singoli gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale e i fondi qualificati per l’imprenditoria sociale, salvo i casi di fattispecie penalmente rilevanti e nei procedimenti previsti dal presente regolamento.

2.   Alle autorità competenti degli Stati membri o all’AESFEM non è impedito di scambiarsi informazioni ai sensi del presente regolamento o di altre disposizioni del diritto dell’Unione applicabili ai gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale e ai fondi qualificati per l’imprenditoria sociale.

3.   Qualora le autorità competenti o l’AESFEM ricevano informazioni riservate ai sensi del paragrafo 2, possono servirsene soltanto nell’esercizio delle proprie funzioni e ai fini di procedimenti amministrativi e giudiziari.

Articolo 25

In caso di disaccordo tra le autorità competenti degli Stati membri in merito a una valutazione, un’azione o un’omissione di un’autorità competente nei settori in cui il presente regolamento prevede la cooperazione e il coordinamento tra le autorità competenti di più di uno Stato membro, le autorità competenti possono deferire la questione all’AESFEM, che può intervenire in virtù dei poteri che le sono conferiti a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010, nella misura in cui il disaccordo non riguardi l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto i), o l’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), punto i), del presente regolamento.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 26

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 3, paragrafo 2, all’articolo 9, paragrafo 5, all’articolo 10, paragrafo 2, e all’articolo 14, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 15 maggio 2013. La Commissione elabora una relazione sulla delega di poteri al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di quattro anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di durata identica, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 3, paragrafo 2, all’articolo 9, paragrafo 5, all’articolo 10, paragrafo 2 e all’articolo 14, paragrafo 4 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi precisata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’articolo 9, paragrafo 5, dell’articolo 10, paragrafo 2, o dell’articolo 14, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale periodo è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 27

1.   La Commissione riesamina il presente regolamento ai sensi del paragrafo 2. Tale riesame prevede uno studio generale sul funzionamento delle norme del presente regolamento e sull’esperienza acquisita nell’applicarle, in particolare:

a)

sulla misura in cui la denominazione «EuSEF» è stata utilizzata dai gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale in diversi Stati membri, internamente o su base transfrontaliera;

b)

sulla distribuzione geografica e settoriale degli investimenti realizzati dai fondi qualificati per l’imprenditoria sociale;

c)

sull’adeguatezza dei requisiti in materia di informazione a norma dell’articolo 14, in particolare in merito al fatto che siano o meno sufficienti per consentire agli investitori di adottare decisioni di investimento informate;

d)

sull’utilizzo dei diversi investimenti ammissibili da parte dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale e il modo in cui questo ha inciso sullo sviluppo delle imprese sociali nell’Unione;

e)

sull’opportunità di istituire un marchio europeo per le «imprese sociali»;

f)

sulla possibilità di autorizzare l’utilizzo della denominazione «EuSEF» per i fondi per l’imprenditoria sociale stabiliti in un paese terzo, tenendo conto dell’esperienza maturata con l’applicazione della raccomandazione della Commissione concernente misure destinate a incoraggiare i paesi terzi ad applicare norme minime di buona governance in materia fiscale;

g)

sull’applicazione pratica dei criteri per l’identificazione delle imprese di portafoglio ammissibili, il relativo impatto sullo sviluppo delle imprese sociali nell’Unione e il loro impatto sociale positivo;

h)

su un’analisi delle procedure attuate dai gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale al fine di misurare l’impatto sociale positivo prodotto dalle imprese di portafoglio ammissibili, di cui all’articolo 10, e una valutazione della fattibilità di introdurre norme armonizzate atte a misurare l’impatto sociale a livello di Unione in maniera coerente con la politica sociale dell’Unione;

i)

sulla possibilità di estendere la commercializzazione dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale presso gli investitori al dettaglio;

j)

sull’opportunità di includere i fondi qualificati per l’imprenditoria sociale tra le attività ammissibili di cui alla direttiva 2009/65/CE;

k)

sull’opportunità di integrare il presente regolamento con un regime del depositario;

l)

sull’esame di eventuali ostacoli fiscali ai fondi per l’imprenditoria sociale e sulla valutazione di eventuali incentivi fiscali intesi a incoraggiare questo tipo di imprenditoria nell’Unione;

m)

sulla valutazione di eventuali ostacoli che potrebbero aver impedito gli investimenti in fondi che utilizzano la denominazione «EuSEF», inclusa l’incidenza sugli investitori istituzionali di altre disposizioni normative dell’Unione di natura prudenziale.

2.   Il riesame di cui al paragrafo 1 è condotto:

a)

entro il 22 luglio 2017 per quanto riguarda le lettere da a) a e), e da g) a m); e

b)

entro il 22 luglio 2015 per quanto riguarda la lettera f).

3.   In seguito al riesame di cui al paragrafo 1 e dopo aver consultato l’AESFEM, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredandola, se del caso, di una proposta legislativa.

Articolo 28

1.   Entro il 22 luglio 2017 la Commissione avvia un riesame dell’interazione tra il presente regolamento e altre norme sugli organismi di investimento collettivo e sui loro gestori, in particolare quelle di cui alla direttiva 2011/61/UE. Tale riesame riguarda l’ambito di applicazione del presente regolamento e raccoglie dati per valutare l’eventuale necessità di ampliarlo in maniera tale da consentire ai gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale le cui attività di gestione superino complessivamente la soglia di cui all’articolo 2, paragrafo 1, di divenire gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale ai sensi del presente regolamento.

2.   In seguito al riesame di cui al paragrafo 1 e dopo aver consultato l’AESFEM, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredandola, se del caso, di una proposta legislativa.

Articolo 29

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Si applica dal 22 luglio 2013, ad eccezione dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’articolo 9, paragrafo 5, dell’articolo 10, paragrafo 2, e dell’articolo 14, paragrafo 4, che si applicano dal 15 maggio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 17 aprile 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

L. CREIGHTON


(1)  GU C 175 del 19.6.2012, pag. 11.

(2)  GU C 229 del 31.7.2012, pag. 55.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 12 marzo 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 21 marzo 2013.

(4)  GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32.

(5)  GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1.

(6)  GU L 145 del 30.04.2004, pag. 1.

(7)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

(8)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(9)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(10)  GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.

(11)  GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64.


25.4.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 115/39


REGOLAMENTO (UE) N. 347/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 aprile 2013

sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 172,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 marzo 2010 il Consiglio europeo ha espresso il proprio accordo in merito alla proposta della Commissione di varare una nuova strategia «Europa 2020». Una delle priorità della strategia di Europa 2020 è il raggiungimento di una crescita sostenibile mediante la promozione di un'economia più efficiente dal punto di vista delle risorse, più rispettosa dell'ambiente, più sostenibile e più competitiva. La strategia pone le infrastrutture energetiche in primo piano come parte integrante dell'iniziativa faro «Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse», sottolineando la necessità di ammodernare rapidamente le reti europee, creando interconnessioni a livello continentale, in particolare per integrare le fonti di energia rinnovabile.

(2)

L'obiettivo, concordato nelle conclusioni del Consiglio europeo di Barcellona del marzo 2002, che prevede il raggiungimento negli Stati membri di un livello di interconnessioni elettriche pari ad almeno il 10 % della capacità di produzione installata, non è ancora stato conseguito.

(3)

La comunicazione della Commissione dal titolo «Priorità per le infrastrutture energetiche per il 2020 e oltre — Piano per una rete energetica europea integrata», seguita dalle conclusioni del Consiglio del 28 febbraio 2011 e dalla risoluzione del Parlamento europeo (4), ha auspicato una nuova politica in materia di infrastrutture energetiche per ottimizzare lo sviluppo della rete a livello europeo, per il periodo fino al 2020 e oltre, al fine di consentire all'Unione di conseguire i suoi principali obiettivi di politica energetica in termini di competitività, sostenibilità e sicurezza dell'approvvigionamento.

(4)

Il Consiglio europeo del 4 febbraio 2011 ha sottolineato la necessità di modernizzare e ampliare le infrastrutture energetiche europee e di interconnettere le reti attraverso le frontiere, al fine di rendere operativa la solidarietà tra gli Stati membri, garantire rotte di approvvigionamento o di transito e fonti di energia alternative e sviluppare fonti energetiche rinnovabili in competizione con le fonti tradizionali. Il Consiglio ha ribadito che dopo il 2015 nessuno Stato membro dovrebbe rimanere isolato dalle reti elettriche e di gas europee o vedere minacciata la sua sicurezza energetica per mancanza di connessioni adeguate.

(5)

La decisione n. 1364/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) stabilisce orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'energia (RTE-E). Tali orientamenti mirano a sostenere l'effettiva realizzazione del mercato interno dell'energia dell'Unione incoraggiando nel contempo la produzione, il trasporto, la distribuzione e l'uso razionali delle risorse energetiche, a ridurre l'isolamento delle regioni meno favorite e insulari, a rendere sicuro e diversificare l'approvvigionamento energetico, le fonti e le rotte dell'Unione, anche tramite la cooperazione con paesi terzi e a contribuire allo sviluppo sostenibile e alla protezione dell'ambiente.

(6)

Dalla valutazione del quadro attuale delle RTE-E è emerso chiaramente che tale quadro, pur apportando un contributo positivo ai progetti selezionati dando loro visibilità politica, risente della mancanza di visione generale, approfondimento e flessibilità per colmare i divari infrastrutturali individuati. È pertanto opportuno che l'Unione intensifichi i suoi sforzi volti a far fronte alle sfide future in tale settore e presti la dovuta attenzione all'identificazione di eventuali carenze future nella domanda e nell'offerta di energia.

(7)

Accelerare la ristrutturazione delle infrastrutture energetiche esistenti e metterne a punto delle nuove è d'importanza vitale per raggiungere gli obiettivi politici dell'Unione in materia di energia e di clima, che consistono nel completare il mercato interno dell'energia, garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, in particolare per il gas e il petrolio, ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 20 % (del 30 % nelle giuste condizioni), portare al 20 % la quota delle fonti di energia rinnovabile nel consumo finale (6) e migliorare del 20 % l'efficienza energetica entro il 2020, poiché una maggiore efficienza energetica può contribuire a ridurre la necessità di costruire nuove infrastrutture. Allo stesso tempo, l'Unione deve preparare la propria infrastruttura per l'ulteriore decarbonizzazione del suo sistema energetico nella prospettiva più a lungo termine all'orizzonte 2050. Di conseguenza, è opportuno che il presente regolamento consenta anche l'integrazione di eventuali obiettivi futuri della politica energetica e climatica dell'Unione.

(8)

Benché la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (7), e la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (8), prevedano un mercato interno dell'energia, esso rimane frammentato a causa delle interconnessioni insufficienti tra le reti energetiche nazionali e dell'utilizzo non ottimale delle infrastrutture energetiche esistenti. Disporre di reti integrate a livello di Unione e sviluppare reti intelligenti è tuttavia d'importanza cruciale per assicurare un mercato integrato competitivo e ben funzionante, per garantire l'utilizzo ottimale delle infrastrutture energetiche, una maggiore efficienza energetica e l'integrazione delle risorse distribuite di energie rinnovabili, nonché per promuovere la crescita, l'occupazione e lo sviluppo sostenibile.

(9)

È opportuno aggiornare le infrastrutture energetiche dell'Unione al fine di evitare disfunzioni tecniche e aumentare la resilienza contro tali disfunzioni, disastri naturali o provocati dall'uomo, effetti negativi dei cambiamenti climatici e minacce alla sicurezza delle infrastrutture, in particolare per quanto riguarda le infrastrutture europee d'importanza fondamentale come enunciato nella direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (9).

(10)

Il trasporto di petrolio mediante oleodotti terrestri invece che via mare può contribuire sensibilmente a ridurre il rischio ambientale associato al trasporto di petrolio.

(11)

L'importanza delle reti intelligenti per il raggiungimento degli obiettivi di politica energetica dell'Unione è stata riconosciuta nella comunicazione della Commissione del 12 aprile 2011 intitolata «Reti intelligenti: dall'innovazione all'introduzione».

(12)

I dispositivi di accumulo dell'energia nonché gli impianti di ricevimento, stoccaggio e rigassificazione o decompressione per il gas naturale liquefatto (GNL) e il gas naturale compresso (GNC) assumono un ruolo di crescente importanza nell'ambito dell'infrastruttura energetica europea. Lo sviluppo di tali infrastrutture energetiche rappresenta una componente importante di un'infrastruttura di rete ben funzionante.

(13)

La comunicazione della Commissione del 7 settembre 2011 intitolata «La politica energetica dell'UE: un impegno con i partner al di là delle nostre frontiere» ha sottolineato l'esigenza dell'Unione di includere la promozione dello sviluppo delle infrastrutture energetiche nelle sue relazioni esterne per sostenere lo sviluppo socioeconomico oltre le frontiere dell'Unione. Quest'ultima dovrebbe agevolare i progetti infrastrutturali che collegano le reti energetiche dell'Unione con le reti dei paesi terzi, in particolare con i paesi vicini e con i paesi con cui l'Unione ha istituito una cooperazione energetica specifica.

(14)

Onde garantire la stabilità della tensione e della frequenza, è opportuno prestare particolare attenzione alla stabilità delle reti elettriche europee nel contesto delle mutevoli condizioni causate dalla crescente alimentazione con energia derivante da fonti rinnovabili variabili in natura.

(15)

Le esigenze di investimento fino al 2020 in infrastrutture di rilevanza europea per la trasmissione dell'elettricità e del gas sono state stimate a circa 200 miliardi di EUR. L'aumento significativo dei volumi di investimento rispetto alle tendenze passate e l'urgenza di attuare le priorità per le infrastrutture energetiche richiede un nuovo approccio nella modalità di regolamentazione e finanziamento delle infrastrutture energetiche e, in particolare, quelle di tipo transfrontaliero.

(16)

Il documento di lavoro della Commissione per il Consiglio del 10 giugno 2011 intitolato «Esigenze di investimento in strutture energetiche e requisiti finanziari» ha sottolineato che circa la metà degli investimenti totali necessari per il decennio fino al 2020 corre il rischio di non arrivare a destinazione o di non giungere in tempo a causa degli ostacoli correlati al rilascio delle autorizzazioni, alle questioni normative e al finanziamento.

(17)

Il presente regolamento stabilisce le norme per lo sviluppo e l'interoperabilità tempestivi delle reti di energia transeuropee al fine di conseguire gli obiettivi di politica energetica del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per assicurare il funzionamento del mercato interno dell'energia e la sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione, di promuovere l'efficienza energetica e il risparmio di energia e lo sviluppo di forme nuove e rinnovabili di energia nonché di promuovere l'interconnessione delle reti di energia. Perseguendo tali obiettivi, il presente regolamento contribuisce alla crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e apporta benefici all'insieme dell'Unione in termini di competitività e coesione economica, sociale e territoriale.

(18)

Per lo sviluppo delle reti transeuropee e la loro efficace interoperabilità è essenziale garantire il coordinamento operativo tra i gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica (GST). Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione delle disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica (10), a tale riguardo, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (11). Per l'adozione degli orientamenti sull'attuazione del coordinamento operativo tra i GST di energia elettrica a livello dell'Unione si dovrebbe far ricorso alla procedura d'esame, poiché tali orientamenti si applicheranno in modo generale a tutti i GST.

(19)

Il presente regolamento assegna importanti compiti supplementari all'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia («Agenzia»), istituita dal regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), ed è opportuno garantire a tale Agenzia il diritto di prelevare tasse per coprire una parte di detti compiti supplementari.

(20)

A seguito di intense consultazioni con tutti gli Stati membri e con le parti interessate, la Commissione ha individuato dodici priorità strategiche relative alle infrastrutture energetiche transeuropee, la cui attuazione entro il 2020 è essenziale per il raggiungimento degli obiettivi politici energetici e climatici dell'Unione. Queste priorità riguardano diverse regioni geografiche o aree tematiche nel campo della trasmissione e dello stoccaggio dell'elettricità, della trasmissione del gas, dello stoccaggio e delle infrastrutture del gas naturale liquefatto o compresso, delle reti intelligenti, delle autostrade elettriche, del trasporto di anidride carbonica e delle infrastrutture per il petrolio.

(21)

È opportuno che i progetti di interesse comune rispettino criteri comuni, trasparenti e obiettivi visto il loro contributo agli obiettivi di politica energetica. Per l'elettricità e il gas, è opportuno che i progetti proposti facciano parte dell'ultimo piano decennale di sviluppo della rete disponibile al fine di poter essere inclusi nel secondo elenco dell'Unione e negli elenchi successivi. Tale piano dovrebbe tenere conto in particolare delle conclusioni del Consiglio europeo del 4 febbraio 2011 in relazione alla necessità di integrare i mercati dell'energia periferici.

(22)

È opportuno istituire gruppi regionali incaricati di proporre e riesaminare progetti di interesse comune, al fine di istituire elenchi regionali di progetti di interesse comune. Per assicurare un ampio consenso, questi gruppi regionali dovrebbero assicurare una stretta cooperazione tra gli Stati membri, le autorità di regolamentazione nazionali, i promotori di progetto e le parti interessate. La cooperazione dovrebbe basarsi il più possibile sulle strutture di cooperazione regionale esistenti delle autorità nazionali di regolamentazione e dei GST e su altre strutture istituite dagli Stati membri e dalla Commissione. Nel quadro di tale cooperazione, è opportuno che le autorità di regolamentazione nazionali forniscano, ove necessario, consulenza ai gruppi regionali, anche in merito alla realizzabilità degli aspetti regolamentari dei progetti proposti e del calendario proposto per l'approvazione regolamentare.

(23)

Al fine di garantire che l'elenco dei progetti di interesse comune a livello di Unione («elenco dell'Unione») sia limitato ai progetti che contribuiscono in misura maggiore all'attuazione delle aree e dei corridoi prioritari per le infrastrutture energetiche strategiche, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare e riesaminare l'elenco dell'Unione conformemente all'articolo 290 TFUE, pur rispettando il diritto degli Stati membri di approvare i progetti di interesse comune concernenti il loro territorio. Secondo l'analisi condotta nella valutazione d'impatto allegata alla proposta che ha portato al presente regolamento, il numero di tali progetti è stimato a circa 100 nel settore dell'elettricità e 50 nel settore del gas. Tenendo conto di tale valutazione e della necessità di garantire il raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento, è opportuno che il numero totale dei progetti di interesse comune rimanga gestibile e non superi pertanto in modo significativo i 220 progetti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(24)

È opportuno che sia redatto un nuovo elenco dell'Unione ogni due anni. Progetti di interesse comune che sono completati o che non soddisfano più i criteri e i requisiti di cui al presente regolamento non dovrebbero figurare nel successivo elenco dell'Unione. Per tale ragione, i progetti di interesse comune esistenti che saranno inclusi nel successivo elenco dell'Unione dovrebbero essere soggetti alla stessa procedura di selezione dei progetti proposti, finalizzato a istituire gli elenchi regionali e l'elenco dell'Unione; è opportuno tuttavia cercare di limitare il più possibile l'onere amministrativo risultante, a esempio utilizzando per quanto possibile le informazioni trasmesse precedentemente o tenendo conto delle relazioni annuali dei promotori di progetto.

(25)

I progetti di interesse comune dovrebbero essere attuati il più rapidamente possibile ed essere monitorati e valutati attentamente, pur mantenendo al minimo gli oneri amministrativi per i promotori di progetto. È opportuno che la Commissione nomini dei coordinatori europei per i progetti che incontrano difficoltà particolari.

(26)

I procedimenti di rilascio delle autorizzazioni non dovrebbero comportare oneri amministrativi sproporzionati rispetto alle dimensioni o alla complessità di un progetto, né creare barriere allo sviluppo delle reti transeuropee e all'accesso al mercato. Le conclusioni del Consiglio del 19 febbraio 2009 hanno evidenziato la necessità di individuare e rimuovere gli ostacoli all'investimento, anche semplificando le procedure di pianificazione e consultazione. Queste conclusioni sono state confermate dalle conclusioni del Consiglio europeo del 4 febbraio 2011, che hanno nuovamente sottolineato l'importanza di snellire e perfezionare i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni rispettando al contempo le competenze nazionali.

(27)

È opportuno coordinare la pianificazione e l'attuazione dei progetti di interesse comune dell'Unione in materia di infrastrutture energetiche, dei trasporti e delle telecomunicazioni in modo da creare sinergie ove ciò risulti vantaggioso dal punto di vista generale economico, tecnico, ambientale o della pianificazione territoriale e tenendo debitamente conto dei pertinenti aspetti di sicurezza. Nella pianificazione delle diverse reti europee si potrebbe pertanto prediligere l'integrazione tra reti di trasporto, reti di comunicazione e reti energetiche onde garantire un impegno minimo del territorio e garantendo sempre, ove possibile, il riutilizzo dei tracciati esistenti o dismessi, onde ridurre al minimo gli impatti negativi socio-economico-ambientali e finanziari.

(28)

Ai progetti di interesse comune dovrebbe essere assegnato uno «status di priorità» a livello nazionale al fine di assicurare il loro trattamento amministrativo rapido. I progetti di interesse comune dovrebbero essere considerati dalle autorità competenti di interesse pubblico. L'autorizzazione dovrebbe essere rilasciata a progetti che hanno un effetto negativo sull'ambiente, per motivi di rilevante interesse pubblico, quando sono rispettate tutte le condizioni di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (13) e della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (14).

(29)

L'istituzione di una o più autorità competenti che integrano o coordinano tutti i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni («sportello unico») dovrebbe ridurre la complessità, aumentare l'efficienza e la trasparenza e contribuire a migliorare la cooperazione tra gli Stati membri. Dopo la loro designazione, le autorità competenti dovrebbero essere operative il prima possibile.

(30)

Nonostante l'esistenza di regole consolidate per la partecipazione del pubblico ai processi decisionali in campo ambientale sono necessarie ulteriori misure per assicurare i livelli più elevati possibile di trasparenza e di partecipazione del pubblico per tutte le questioni importanti nel procedimento di rilascio delle autorizzazioni per i progetti di interesse comune.

(31)

L'attuazione corretta e coordinata della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (15), della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (16), ove applicabile, della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata a Aarhus il 25 giugno 1998 (17) (la «convenzione di Aarhus») e della convenzione di Espoo sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (la «convenzione di Espoo»)dovrebbe assicurare l'armonizzazione dei principi di base per la valutazione degli effetti ambientali, anche in un contesto transfrontaliero. Gli Stati membri sono tenuti a coordinare le loro valutazioni per i progetti di interesse comune e a predisporre, se possibile, valutazioni congiunte. È opportuno incoraggiare gli Stati membri a scambiare le migliori prassi e a sviluppare la loro capacità amministrativa ai fini dei procedimenti di rilascio dell'autorizzazione.

(32)

È importante snellire e perfezionare i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni, rispettando nel contempo — per quanto possibile tenendo debitamente conto del principio di sussidiarietà — le competenze nazionali e le procedure per la costruzione di nuove infrastrutture. Data l'urgenza di sviluppare infrastrutture energetiche, la semplificazione dei procedimenti di rilascio delle autorizzazioni dovrebbe essere accompagnata da un chiaro limite temporale per l'adozione della decisione da parte delle rispettive autorità in merito all'esecuzione del progetto. Tale limite temporale dovrebbe favorire una definizione e una gestione delle procedure più efficienti e non dovrebbe mai mettere a repentaglio gli standard elevati per la protezione dell'ambiente e la partecipazione del pubblico. Per quanto concerne i limiti temporali massimi di cui al presente regolamento, gli Stati membri potrebbero comunque sforzarsi, per quanto possibile, di ridurli ulteriormente. È opportuno che le autorità competenti garantiscano il rispetto dei limiti temporali e che gli Stati membri si impegnino ad assicurare che i ricorsi che mettono in discussione la legalità sostanziale o procedurale di una decisione globale siano trattati nella maniera più efficace possibile.

(33)

Qualora gli Stati membri lo considerino opportuno, possono includere nella decisione globale eventuali decisioni adottate nei seguenti contesti: negoziazioni con singoli proprietari terrieri per la concessione dell'accesso alla proprietà, l'acquisizione della proprietà o un diritto a occupare la proprietà; la pianificazione territoriale che determina la destinazione generale del terreno di una determinata regione, che comprende altri sviluppi quali autostrade, ferrovie, immobili e zone naturali protette, e che non è realizzata ai fini specifici del progetto previsto; la concessione di permessi operativi. Nel quadro dei procedimenti di rilascio delle autorizzazioni, un progetto di interesse comune può comprendere infrastrutture collegate nella misura in cui sono essenziali per la costruzione o il funzionamento del progetto.

(34)

Il presente regolamento, in particolare le disposizioni sul rilascio delle autorizzazioni, sulla partecipazione del pubblico e sull'attuazione di progetti di interesse comune, dovrebbe essere applicato fatto salvo il diritto internazionale e dell'Unione, comprese le disposizioni a tutela dell'ambiente e della salute umana e le disposizioni adottate ai sensi della politica comune della pesca e della politica marittima.

(35)

I costi per lo sviluppo, l'esecuzione, il funzionamento e la manutenzione di un progetto di interesse comune dovrebbero essere pienamente sostenuti in generale dagli utilizzatori dell'infrastruttura. I progetti di interesse comune dovrebbero poter beneficiare di una ripartizione transfrontaliera dei costi qualora una valutazione della domanda di mercato o degli effetti previsti sulle tariffe indichi che i costi non possono essere coperti dalle tariffe pagate dagli utenti dell'infrastruttura.

(36)

La discussione sull'adeguata ripartizione dei costi si dovrebbe fondare sull'analisi dei costi e dei benefici di un progetto infrastrutturale, effettuata sulla base di una metodologia armonizzata di analisi energetica dell'intero sistema, nel quadro dei piani decennali di sviluppo della rete elaborati dalla Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione ai sensi del regolamento (CE) n. 714/2009 e del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale (18), e rivista dall'Agenzia. Tale analisi potrebbe tenere conto degli indicatori e dei valori di riferimento corrispondenti per confrontare i costi unitari di investimento.

(37)

In un mercato interno dell'energia sempre più integrato sono necessarie regole chiare e trasparenti per la ripartizione dei costi tra paesi transfrontalieri al fine di accelerare l'investimento nell'infrastruttura transfrontaliera. Il Consiglio europeo del 4 febbraio 2011 ha ribadito l'importanza di promuovere un quadro normativo in grado di attrarre gli investimenti nelle reti, con tariffe fissate a livelli coerenti con le esigenze di finanziamento e una ripartizione dei costi adeguata per gli investimenti transfrontalieri, rafforzando al contempo la concorrenza e la competitività e tenendo conto dell'impatto sui consumatori. Nelle decisioni di ripartizione transfrontaliera dei costi, è opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione garantiscano che l'impatto sulle tariffe nazionali non rappresenti un onere sproporzionato per i consumatori. È altresì opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione evitino il rischio di doppio sostegno ai progetti, tenendo conto delle spese e delle entrate reali o stimate. Tali spese ed entrate dovrebbero essere prese in considerazione unicamente nella misura in cui sono destinate a coprire i costi in questione e sono il più possibile collegate ai progetti. Qualora una richiesta di finanziamento prenda in considerazione i benefici oltre le frontiere dello Stato membro interessato, è opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione consultino i GST interessati in merito all'analisi dei costi-benefici specifica per progetti.

(38)

La normativa esistente in materia di mercato interno dell'energia prevede che le tariffe per l'accesso alle reti del gas e dell'elettricità forniscano incentivi adeguati per gli investimenti. Le autorità di regolamentazione nazionali dovrebbero assicurare, quando applicano il diritto in materia di mercato interno dell'energia, un quadro normativo stabile e prevedibile con incentivi per i progetti di interesse comune, ivi compresi quelli a lungo termine, commisurati al livello di rischio specifico del progetto. Ciò vale in particolare per le tecnologie di trasmissione innovative nel settore dell'energia elettrica, per consentire l'integrazione su vasta scala dell'energia rinnovabile, delle risorse energetiche distribuite o della reazione alla domanda nelle reti interconnesse e per l'infrastruttura di trasmissione del gas, che offre una capacità avanzata o una flessibilità aggiuntiva al mercato per consentire le transazioni a breve termine o l'approvvigionamento complementare in caso di interruzioni.

(39)

Il presente regolamento si applica unicamente al rilascio delle autorizzazioni di progetti di interesse comune ai sensi del presente regolamento, alla partecipazione del pubblico a tali progetti e al loro trattamento normativo. Gli Stati membri possono tuttavia, in virtù del loro diritto nazionale, applicare norme identiche o simili ad altri progetti che non godono dello status di progetto di interesse comune ai sensi del presente regolamento. Per quanto concerne gli incentivi normativi, gli Stati membri possono, in virtù del loro diritto nazionale, applicare norme identiche o simili a progetti di interesse comune che rientrano nella categoria di stoccaggio dell'elettricità.

(40)

È opportuno che gli Stati membri il cui diritto non prevede attualmente la possibilità di attribuire lo stato di massima importanza possibile a livello nazionale ai progetti di infrastrutture energetiche, nel quadro dei procedimenti di rilascio delle autorizzazioni, prevedano l'introduzione di tale stato, in particolare valutando se ciò consentirebbe di accelerare il procedimento di rilascio delle autorizzazioni.

(41)

Il programma energetico europeo per la ripresa (EEPR), istituito dal regolamento (CE) n. 663/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (19), ha dimostrato il valore aggiunto che deriva dall'incentivazione di finanziamenti privati tramite un'assistenza finanziaria significativa da parte dell'Unione per consentire l'attuazione di progetti di portata europea. Il Consiglio europeo del 4 febbraio 2011 ha riconosciuto che alcuni progetti di infrastruttura energetica possono richiedere finanziamenti pubblici limitati per mobilitare i finanziamenti privati. Alla luce della crisi economica e finanziaria e dei vincoli di bilancio, è opportuno predisporre un sostegno mirato, tramite l'uso sia di sovvenzioni sia di strumenti finanziari, nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale che attirerà nuovi investitori nei corridoi e nelle aree prioritari dell'infrastruttura energetica, mantenendo al contempo al minimo il contributo del bilancio dell'Unione europea. È opportuno che le pertinenti misure si basino sulle esperienze acquisite nella fase pilota successiva all'introduzione delle obbligazioni di progetto per il finanziamento di progetti nel settore delle infrastrutture.

(42)

I progetti di interesse comune nei settori dell'elettricità, del gas e dell'anidride carbonica dovrebbero essere ammissibili per beneficiare dell'assistenza finanziaria dell'Unione per gli studi e, in determinate condizioni, per i lavori non appena tale finanziamento è disponibile nell'ambito del regolamento pertinente concernente un meccanismo per collegare l'Europa, sotto forma di sovvenzioni o sotto forma di strumenti finanziari innovativi. Ciò assicurerà l'erogazione di un sostegno personalizzato ai progetti di interesse comune, non ammissibili nell'ambito del quadro normativo vigente e delle condizioni di mercato esistenti. È importante evitare qualsiasi distorsione della concorrenza, in particolare fra progetti che contribuiscono alla realizzazione dello stesso corridoio prioritario dell'Unione. Tale assistenza finanziaria dovrebbe garantire le sinergie necessarie con i fondi strutturali che finanzieranno le reti intelligenti di distribuzione dell'energia di importanza locale o regionale. Agli investimenti in progetti di interesse comune si applica una logica in tre fasi. In primo luogo, è opportuno che il mercato abbia la priorità nell'effettuare gli investimenti. In secondo luogo, se gli investimenti non sono realizzati dal mercato, è opportuno prevedere soluzioni regolamentari, ove necessario adeguando il quadro regolamentare in vigore e garantendone una corretta applicazione. In terzo luogo, se i due primi requisiti non sono sufficienti a garantire gli investimenti necessari nei progetti di interesse comune, potrebbe essere concessa l'assistenza finanziaria dell'Unione qualora il progetto di interesse comune soddisfi i criteri di ammissibilità applicabili.

(43)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire lo sviluppo e l'interoperabilità delle reti energetiche a livello transeuropeo e la connessione a tali reti, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(44)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009.

(45)

È opportuno pertanto abrogare la decisione n. 1364/2006/CE,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito d'applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce gli orientamenti per lo sviluppo tempestivo e l'interoperabilità delle aree e dei corridoi prioritari dell'infrastruttura energetica transeuropea stabiliti nell'allegato I («corridoi e aree prioritari dell'infrastruttura energetica»).

2.   In particolare, il presente regolamento:

a)

riguarda l'individuazione di progetti di interesse comune necessari per la realizzazione di corridoi e aree prioritari, rientranti nelle categorie delle infrastrutture energetiche nei settori dell'elettricità, del gas, del petrolio e dell'anidride carbonica definiti nell'allegato II («categorie di infrastrutture energetiche»);

b)

facilita l'attuazione tempestiva di progetti di interesse comune ottimizzando, coordinando più da vicino e accelerando i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni e migliorando la partecipazione del pubblico;

c)

fornisce norme e orientamenti per la ripartizione dei costi a livello transfrontaliero e incentivi correlati al rischio per progetti di interesse comune;

d)

determina le condizioni per l'ammissibilità di progetti di interesse comune all'assistenza finanziaria dell'Unione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui alle direttive 2009/28/CE, 2009/72/CE e 2009/73/CE, e ai regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009, si applicano le definizioni seguenti:

1)   «infrastruttura energetica»: qualsiasi attrezzatura fisica o impianto rientranti nelle categorie di infrastrutture energetiche, ubicati all'interno dell'Unione o che collegano l'Unione e uno o più paesi terzi;

2)   «decisione globale»: la decisione o l'insieme delle decisioni adottate da una o più autorità di uno Stato membro, esclusi i tribunali e le corti, che stabiliscono se a un promotore di progetto debba essere concessa l'autorizzazione per la costruzione dell'infrastruttura energetica che consente di realizzare un progetto, senza pregiudicare alcuna decisione adottata nell'ambito di una procedura di appello amministrativo;

3)   «progetto»: una o più linee, condotte, impianti, attrezzature o installazioni rientranti nelle categorie di infrastrutture energetiche;

4)   «progetto di interesse comune»: un progetto necessario per l'attuazione dei corridoi e delle aree prioritari delle infrastrutture energetiche di cui all'allegato I e che figura nell'elenco di progetti di interesse comune dell'Unione di cui all'articolo 3;

5)   «strozzature nelle infrastrutture energetiche»: la limitazione dei flussi fisici di un sistema energetico dovuta a una capacità di trasmissione insufficiente, che comprende tra l'altro l'assenza di infrastruttura;

6)   «promotore del progetto»:

a)

un GST, un operatore del sistema di distribuzione o un altro operatore o investitore che sviluppi un progetto di interesse comune;

b)

se sono presenti più GST, gestori di sistemi di distribuzione, altri gestori, investitori o qualsiasi gruppo degli stessi, l'organismo dotato di personalità giuridica ai sensi della legge nazionale applicabile, che è stato designato per accordo contrattuale concluso tra loro e che ha la capacità di assumere obblighi legali e la responsabilità finanziaria per conto delle parti dell'accordo contrattuale;

7)   «rete intelligente»: una rete elettrica capace di integrare in maniera efficace sotto il profilo dei costi il comportamento e le azioni di tutti gli utenti a essa collegati, inclusi produttori, consumatori e coloro che insieme producono e consumano, al fine di garantire un sistema elettrico efficiente dal lato economico e sostenibile, con scarse perdite e un elevato livello di qualità, di sicurezza dell'approvvigionamento e della protezione;

8)   «lavori»: l'acquisto, la fornitura e l'introduzione di componenti, sistemi e servizi, compresi i software, la realizzazione delle attività di sviluppo, costruzione e installazione relative a un progetto, il collaudo degli impianti e la messa in servizio di un progetto;

9)   «studi»: le attività necessarie per preparare la realizzazione di un progetto, quali studi preparatori, di fattibilità, di valutazione, di prova e di convalida, compresi i software, e ogni altra misura di sostegno tecnico, comprese le azioni preliminari ai lavori effettuate per definire e sviluppare completamente un progetto e per decidere in merito al suo finanziamento, quali le azioni di ricognizione sui siti interessati e la preparazione del pacchetto finanziario;

10)   «autorità nazionale di regolamentazione»: un'autorità nazionale di regolamentazione designata ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2009/72/CE oppure ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE;

11)   «messa in servizio»: la procedura di messa in funzionamento di un progetto, una volta costruito.

CAPO II

PROGETTI DI INTERESSE COMUNE

Articolo 3

Elenco dell'Unione dei progetti di interesse comune

1.   Il presente regolamento istituisce dodici gruppi regionali («gruppi») secondo la definizione di cui all'allegato III, parte 1. L'adesione a ciascun gruppo è basata su ogni corridoio e area prioritari e sulla loro rispettiva copertura geografica, come stabilito nell'allegato I. I poteri decisionali all'interno dei gruppi sono riservati unicamente agli Stati membri e alla Commissione, che a tali fini sono designati come organo decisionale dei gruppi.

2.   Ciascun gruppo adotta il proprio regolamento interno tenendo conto delle disposizioni di cui all'allegato III.

3.   L'organo decisionale di ogni gruppo adotta un elenco regionale di progetti di interesse comune proposti, redatto secondo la procedura di cui all'allegato III, parte 2, in base al contributo di ciascun progetto all'attuazione dei corridoi e delle aree prioritari dell'infrastruttura energetica e in base al loro soddisfacimento dei criteri di cui all'articolo 4.

Quando un gruppo redige il suo elenco regionale:

a)

ogni singola proposta per un progetto di interesse comune richiede l'approvazione degli Stati membri interessati dal progetto; se uno Stato membro non concede la sua approvazione, presenta i suoi motivi fondati al gruppo interessato;

b)

tiene conto della consulenza della Commissione volta a disporre di un numero totale gestibile di progetti di interesse comune.

4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 che istituisce un elenco di progetti di interesse comune dell'Unione («elenco dell'Unione»), conformemente all'articolo 172, secondo comma, TFUE. L'elenco dell'Unione prende la forma di un allegato del presente regolamento.

Nell'esercizio delle sue competenze, la Commissione garantisce che l'elenco dell'Unione sia istituito ogni due anni, sulla base degli elenchi regionali adottati dagli organi decisionali dei gruppi di cui all'allegato III, parte 1, punto 2, secondo la procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

Il primo elenco dell'Unione deve essere adottato entro il 30 settembre 2013.

5.   Nell'adottare l'elenco dell'Unione sulla base degli elenchi regionali, la Commissione:

a)

garantisce che siano inclusi solo i progetti che soddisfano i criteri di cui all'articolo 4;

b)

garantisce una coerenza transregionale, tenendo conto del parere dell'Agenzia di cui all'allegato III, parte 2, punto 12;

c)

tiene conto di eventuali pareri degli Stati membri di cui all'allegato III, parte 2, punto 9; nonché

d)

garantisce che il numero totale di progetti di interesse comune sull'elenco dell'Unione sia gestibile.

6.   I progetti di interesse comune inclusi nell'elenco dell'Unione a norma del paragrafo 4 del presente articolo diventano parte integrante dei piani regionali di investimento ai sensi dell'articolo 12 dei regolamenti (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 e dei piani decennali nazionali per lo sviluppo delle reti pertinenti a norma dell'articolo 22 delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE e, se opportuno, di altri piani nazionali infrastrutturali interessati. A tali progetti deve essere accordata la massima priorità possibile nell'ambito di ciascuno di questi piani.

Articolo 4

Criteri applicabili ai progetti di interesse comune

1.   I progetti di interesse comune soddisfano i seguenti criteri generali:

a)

il progetto è necessario per l'attuazione di almeno un'area e un corridoio prioritari per le infrastrutture energetiche;

b)

i potenziali vantaggi globali del progetto, valutati conformemente ai rispettivi criteri specifici di cui al paragrafo 2, sono superiori ai suoi costi, anche in una prospettiva più a lungo termine; e

c)

il progetto soddisfa uno dei seguenti criteri:

i)

coinvolge almeno due Stati membri, perché attraversa direttamente la frontiera di due o più Stati membri;

ii)

è ubicato sul territorio di uno Stato membro e ha un impatto significativo a livello transfrontaliero come enunciato all'allegato IV, punto 1;

iii)

attraversa la frontiera di almeno uno Stato membro e di un paese dello Spazio economico europeo.

2.   I seguenti criteri specifici si applicano ai progetti di interesse comune che rientrano in categorie di infrastrutture energetiche specifiche:

a)

per quanto riguarda i progetti di trasmissione e stoccaggio di elettricità che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche stabilite all'allegato II, punto 1, lettere da a) a d), il progetto deve contribuire in misura significativa ad almeno uno dei seguenti criteri specifici:

i)

integrazione del mercato, facendo uscire tra l'altro dall'isolamento almeno uno Stato membro e riducendo le strozzature nelle infrastrutture energetiche; concorrenza e flessibilità del sistema;

ii)

sostenibilità, inter alia tramite l'integrazione dell'energia rinnovabile nella rete e la trasmissione di energia rinnovabile ai principali centri di consumo e siti di stoccaggio;

iii)

sicurezza dell'approvvigionamento,inter alia tramite l'interoperabilità, connessioni adeguate e il funzionamento sicuro e affidabile del sistema;

b)

per i progetti nel settore del gas che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 2, il progetto deve contribuire in modo significativo ad almeno uno dei seguenti criteri specifici:

i)

integrazione del mercato, inter alia facendo uscire dall'isolamento almeno uno Stato membro e riducendo le strozzature nelle infrastrutture energetiche; interoperabilità e flessibilità del sistema;

ii)

sicurezza dell'approvvigionamento, inter alia tramite connessioni adeguate e la diversificazione delle fonti di approvvigionamento, controparti di fornitura e rotte;

iii)

concorrenza, inter alia tramite la diversificazione delle fonti di approvvigionamento, controparti e rotte di fornitura;

iv)

sostenibilità, inter alia riducendo le emissioni, promuovendo la produzione intermittente di energia a partire da fonti rinnovabili e aumentando la diffusione di gas rinnovabile;

c)

per i progetti delle reti elettriche intelligenti che rientrano nella categoria di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 1, lettera e), il progetto deve contribuire in modo significativo a tutti i seguenti criteri specifici:

i)

integrazione e coinvolgimento degli utenti delle reti con nuovi requisiti tecnici per quanto riguarda la loro offerta e domanda di elettricità;

ii)

efficienza e interoperabilità della trasmissione e della distribuzione dell'elettricità nella gestione giornaliera delle reti;

iii)

sicurezza della rete, controllo del sistema e qualità dell'approvvigionamento;

iv)

pianificazione ottimizzata dei futuri investimenti in reti efficienti dal punto di vista dei costi;

v)

funzionamento del mercato e servizi ai clienti;

vi)

coinvolgimento degli utenti nella gestione del loro uso dell'energia;

d)

per i progetti sul trasporto di petrolio che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 3, il progetto deve contribuire in misura significativa a tutti i seguenti criteri specifici:

i)

sicurezza dell'approvvigionamento riducendo la dipendenza da un'unica fonte o rotta di approvvigionamento;

ii)

uso efficiente e sostenibile delle risorse tramite l'attenuazione dei rischi ambientali;

iii)

interoperabilità;

e)

per i progetti sul trasporto di anidride carbonica che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 4, il progetto deve contribuire in misura significativa a tutti i seguenti criteri specifici:

i)

prevenzione delle emissioni di anidride carbonica garantendo nel contempo la sicurezza dell'approvvigionamento energetico;

ii)

aumento della resilienza e della sicurezza del trasporto di anidride carbonica;

iii)

uso efficiente delle risorse, consentendo la connessione di più fonti e siti di stoccaggio di anidride carbonica tramite un'infrastruttura comune e minimizzando l'onere e i rischi ambientali.

3.   Per i progetti che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punti da 1 a 3, i criteri elencati nel presente articolo devono essere valutati conformemente agli indicatori di cui ai all'allegato IV, punti da 2 a 5.

4.   Al fine di agevolare la valutazione di tutti i progetti che potrebbero essere ammissibili quali progetti di interesse comune e che potrebbero essere inclusi in un elenco regionale, ogni gruppo valuta, in modo trasparente e obiettivo, il contributo di ciascun progetto all'attuazione dello stesso corridoio o area prioritari. Ogni gruppo determina il proprio metodo di valutazione sulla base del contributo aggregato ai criteri di cui al paragrafo 2; tale valutazione porta a una classificazione dei progetti destinata a un uso interno al gruppo. Né l'elenco regionale né l'elenco dell'Unione contiene una classificazione e la classificazione non può essere utilizzata per nessun altro scopo oltre a quello descritto all'allegato III, parte 2, punto 14.

Nella valutazione dei progetti, ogni gruppo accorda la dovuta considerazione:

a)

all'urgenza di ciascun progetto proposto al fine di raggiungere gli obiettivi di politica energetica dell'Unione in materia di integrazione del mercato, fra l'altro facendo uscire dall'isolamento almeno uno Stato membro, nonché in materia di concorrenza, sostenibilità e sicurezza dell'approvvigionamento;

b)

al numero di Stati membri interessati da ciascun progetto, garantendo nel contempo pari opportunità ai progetti che coinvolgono Stati membri periferici;

c)

al contributo di ciascun progetto alla coesione territoriale; e

d)

alla sua complementarità riguardo ad altri progetti proposti.

Per i progetti relativi alle reti intelligenti che rientrano nella categoria di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 1, lettera e), la classificazione è effettuata per i progetti che interessano gli stessi due Stati membri ed è accordata la dovuta considerazione al numero di utenti interessati dal progetto, al consumo di energia annuale e alla quota di generazione di energia da risorse di energia detta «non programmabile» nella zona di interesse di tali utenti.

Articolo 5

Attuazione e monitoraggio

1.   I promotori di progetto elaborano un piano di attuazione per i progetti di interesse comune, che include un calendario per:

a)

studi di fattibilità e progettazione;

b)

approvazione da parte dell'autorità nazionale di regolamentazione o di qualsiasi altra autorità interessata;

c)

esecuzione e messa in servizio;

d)

programma di rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 4, lettera b).

2.   I GST, i gestori del sistema di distribuzione e altri gestori cooperano tra loro al fine di agevolare lo sviluppo di progetti di interesse comune in questo settore.

3.   L'Agenzia e i gruppi interessati eseguono il monitoraggio dei progressi registrati nell'attuazione dei progetti di interesse comune e, se del caso, formulano raccomandazioni per agevolare l'attuazione dei progetti di interesse comune. I gruppi possono richiedere che siano fornite informazioni aggiuntive conformemente ai paragrafi 4, 5 e 6, convocare riunioni con le parti interessate e invitare la Commissione a verificare le informazioni fornite in loco.

4.   Entro il 31 marzo di ogni anno successivo all'anno di inclusione di un progetto di interesse comune nell'elenco dell'Unione conformemente all'articolo 3, i promotori del progetto presentano una relazione annuale, per ogni progetto che rientra nelle categorie di cui all'allegato II, punti 1 e 2, all'autorità competente di cui all'articolo 8, e all'Agenzia o, per i progetti che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punti 3 e 4, al rispettivo gruppo. Tale relazione fornisce informazioni dettagliate:

a)

sui progressi realizzati nello sviluppo, la costruzione e la messa in servizio del progetto, in particolare per quanto riguarda il rilascio delle autorizzazioni e le procedure di consultazione;

b)

se del caso, sui ritardi rispetto al piano di attuazione, sui motivi di tali ritardi e sulle altre difficoltà riscontrate;

c)

se del caso, su un piano riveduto volto a superare i ritardi.

5.   Entro tre mesi dalla ricezione delle relazioni annuali di cui al paragrafo 4 del presente articolo, l'Agenzia presenta ai gruppi una relazione consolidata per i progetti di interesse comune che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punti 1 e 2, valutando i progressi compiuti, e formula, ove opportuno, raccomandazioni sulle modalità per superare i ritardi e le difficoltà incontrate. La relazione consolidata deve anche valutare, conformemente all'articolo 6, paragrafi 8 e 9, del regolamento (CE) n. 713/2009, l'attuazione uniforme dei piani di sviluppo della rete a livello di Unione in relazione alle aree e ai corridoi prioritari delle infrastrutture energetiche.

6.   Ogni anno, le autorità competenti di cui all'articolo 8 riferiscono al rispettivo gruppo sui progressi e, eventualmente, sui ritardi dell'attuazione dei progetti di interesse comune ubicati nel loro territorio per quanto riguarda i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni, nonché sui motivi di tali ritardi.

7.   Se la messa in servizio di un progetto di interesse comune viene ritardata rispetto al piano di attuazione, per motivi che non siano motivi prioritari che sfuggono al controllo del promotore di progetto:

a)

le autorità nazionali di regolamentazione garantiscono la realizzazione dell'investimento, nella misura in cui i provvedimenti di cui all'articolo 22, paragrafo 7, lettera a), b) o c), delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE siano applicabili ai sensi delle rispettive norme nazionali;

b)

il promotore di tale progetto seleziona un terzo per finanziare o realizzare l'intero progetto o parte di esso, qualora i provvedimenti delle autorità nazionali di regolamentazione di cui alla lettera a) non siano applicabili. Il promotore di progetto procede in tal senso prima che il ritardo rispetto alla data di messa in servizio nel piano di attuazione sia superiore ai due anni;

c)

lo Stato membro o, qualora questi abbia così disposto, l'autorità nazionale di regolamentazione può designare entro due mesi dallo scadere del periodo di cui alla lettera b), un terzo per finanziare o realizzare il progetto, che il promotore è tenuto ad accettare, qualora non venga selezionato un terzo ai sensi della lettera b);

d)

la Commissione, previo accordo degli Stati membri interessati e con la loro piena collaborazione, può lanciare un invito a presentare proposte aperto a qualsiasi soggetto terzo idoneo a divenire un promotore di progetto per realizzare il progetto nei tempi concordati, qualora il ritardo rispetto alla data di messa in servizio indicata nel piano di attuazione superi i due anni e due mesi;

e)

quando si applicano le lettere c) o d), il gestore del sistema nella cui area è ubicato l'investimento fornisce ai gestori di attuazione, agli investitori o al terzo tutte le informazioni necessarie per realizzare l'investimento, collega nuovi capitali alla rete di trasmissione e, in genere, fa tutto il possibile per agevolare l'attuazione dell'investimento e il funzionamento sicuro, affidabile ed efficiente del progetto di interesse comune come pure la sua manutenzione.

8.   Un progetto di interesse comune può essere rimosso dall'elenco dell'Unione secondo la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 4, se la sua inclusione in detto elenco è stata basata su un'informazione errata che ha rappresentato un fattore determinante per l'inclusione o se il progetto non è conforme al diritto dell'Unione.

9.   I progetti che non figurano più nell'elenco dell'Unione perdono tutti di diritti e gli obblighi connessi con lo status di progetto di interesse comune derivanti dal presente regolamento.

Tuttavia, un progetto che non figura più nell'elenco dell'Unione, ma il cui fascicolo di domanda è stato ammesso all'esame dall'autorità competente, mantiene i diritti e gli obblighi derivanti dal capo III, salvo nel caso in cui il progetto non figuri più nell'elenco per i motivi di cui al paragrafo 8.

10.   Il presente articolo non pregiudica l'eventuale assistenza finanziaria dell'Unione concessa al progetto di interesse comune prima della rimozione dello stesso dall'elenco dell'Unione.

Articolo 6

Coordinatori europei

1.   Qualora un progetto di interesse comune incontri notevoli difficoltà di attuazione, la Commissione può nominare, d'intesa con gli Stati membri interessati, un coordinatore europeo per un periodo massimo di un anno, rinnovabile due volte.

2.   Il coordinatore europeo:

a)

promuove i progetti, per i quali è stato nominato coordinatore europeo, e il dialogo transfrontaliero tra i promotori del progetto e tutte le parti interessate coinvolte;

b)

assiste tutte le parti, in funzione delle esigenze, nella consultazione delle parti interessate e nell'ottenimento delle autorizzazioni necessarie per i progetti;

c)

se del caso, fornisce consulenza ai promotori del progetto sul finanziamento dello stesso;

d)

assicura che vengano forniti un sostegno adeguato e una direzione strategica da parte degli Stati membri interessati per la preparazione e l'attuazione dei progetti;

e)

presenta ogni anno, e se del caso al termine del suo mandato, una relazione alla Commissione sui progressi dei progetti e sugli ostacoli e le difficoltà eventuali che potrebbero ritardarne in maniera considerevole la data di messa in servizio. La Commissione trasmette la relazione al Parlamento europeo e ai gruppi interessati.

3.   Il coordinatore europeo viene scelto sulla base della sua esperienza in relazione ai compiti specifici assegnatigli per i progetti interessati.

4.   La decisione di nomina del coordinatore europeo stabilisce il mandato, in cui vengono riportati la durata, i compiti specifici, nonché le relative scadenze e la metodologia da seguire. L'attività di coordinamento è proporzionata alla complessità e ai costi stimati dei progetti.

5.   Gli Stati membri interessati cooperano pienamente con il coordinatore europeo nell'esecuzione dei compiti di cui ai paragrafi 2 e 4.

CAPO III

RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO

Articolo 7

«Status prioritario» dei progetti di interesse comune

1.   L'adozione dell'elenco dell'Unione determina, ai fini di una qualsiasi decisione emessa nel procedimento di rilascio delle autorizzazioni, la necessità di questi progetti dal punto di vista della politica energetica, senza arrecare pregiudizio all'ubicazione esatta, al percorso o alla tecnologia del progetto.

2.   Al fine di assicurare un trattamento amministrativo efficiente dei fascicoli di domanda correlati ai progetti di interesse comune, i promotori del progetto e tutte le autorità interessate assicurano che venga attribuito il più rapido trattamento giuridicamente possibile a tali fascicoli.

3.   Ai progetti di interesse comune è assegnato lo status di massima importanza possibile a livello nazionale, se detto status è previsto dal diritto nazionale, e sono trattati come tali nei procedimenti di rilascio delle autorizzazioni - nonché nell'assetto territoriale, qualora previsto dalla legislazione nazionale, comprese quelle relative alle valutazioni ambientali, nella misura in cui tale trattamento venga disposto nel diritto nazionale applicabile al tipo di infrastruttura energetica corrispondente.

4.   Entro il 16 agosto 2013 la Commissione pubblica orientamenti non vincolanti per sostenere gli Stati membri nella definizione di misure legislative e non legislative adeguate volte a snellire le procedure di valutazione ambientale e garantirne la coerente applicazione prevista dal diritto dell'Unione per i progetti di interesse comune.

5.   Tenuto debito conto degli orientamenti di cui al paragrafo 4, gli Stati membri valutano quali misure volte a snellire le procedure di valutazione ambientale e a garantirne una coerente applicazione sono possibili e ne informano la Commissione.

6.   Entro nove mesi dalla data di pubblicazione degli orientamenti di cui al paragrafo 4, gli Stati membri adottano le misure non legislative, individuate ai sensi del paragrafo 5.

7.   Entro 24 mesi dalla data di pubblicazione degli orientamenti di cui al paragrafo 4, gli Stati membri adottano i provvedimenti legislativi individuati ai sensi del paragrafo 5. Tali misure si applicano fatti salvi gli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione.

8.   In relazione agli impatti ambientali di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE e all'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE, i progetti di interesse comune sono ritenuti di interesse pubblico dal punto di vista della politica energetica e possono essere considerati di rilevante interesse pubblico, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni di cui a tali direttive.

Qualora sia chiesto il parere della Commissione conformemente alla direttiva 92/43/CEE, la Commissione e l'autorità competente di cui all'articolo 9 del presente regolamento assicurano che la decisione relativa al rilevante interesse pubblico di un progetto sia adottata entro il termine di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del presente regolamento.

Articolo 8

Organizzazione del procedimento di rilascio delle autorizzazioni

1.   Entro il 16 novembre 2013 ogni Stato membro nomina un'autorità nazionale competente che sarà responsabile dell'agevolazione e del coordinamento del procedimento di rilascio delle autorizzazioni per i progetti di interesse comune.

2.   La responsabilità dell'autorità competente di cui al paragrafo 1 e/o i compiti che ne derivano possono essere delegati a un'altra autorità o essere da questa realizzati, per progetto di interesse comune o per categoria specifica di progetti di interesse comune, a condizione che:

a)

l'autorità competente notifichi tale delega alla Commissione e le relative informazioni siano pubblicate dall'autorità competente stessa o dal promotore del progetto sul sito internet di cui all'articolo 9, paragrafo 7;

b)

una sola autorità sia responsabile del progetto di interesse comune, costituisca l'unico punto di contatto per il promotore del progetto nel procedimento che porta all'emissione della decisione globale per un dato progetto di interesse comune e coordini la presentazione di tutta la documentazione e le informazioni pertinenti.

L'autorità competente può mantenere la responsabilità di stabilire i termini, fatti salvi quelli di cui all'articolo 10.

3.   Fatte salve le prescrizioni rilevanti ai sensi del diritto internazionale e dell'Unione, l'autorità competente adotta provvedimenti per facilitare l'emissione della decisione globale. La decisione globale è emessa entro il termine di cui all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, e in base a uno dei sistemi seguenti:

a)   sistema integrato: la decisione globale è emessa dall'autorità competente ed è l'unica decisione legalmente vincolante derivante dalla procedura legale di rilascio dell'autorizzazione. Qualora il progetto coinvolga altre autorità, esse possono, conformemente al diritto nazionale, esprimere il loro parere quale contributo alla procedura, parere che deve essere preso in considerazione dall'autorità competente;

b)   sistema coordinato: la decisione globale comprende più decisioni singole legalmente vincolanti emesse dalle varie autorità interessate, che devono essere coordinate dall'autorità competente. L'autorità competente può istituire un gruppo di lavoro in cui siano rappresentate tutte le autorità interessate per elaborare un sistema di rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, lettera b), e per monitorarne e coordinarne l'attuazione. Previa consultazione delle altre autorità interessate, l'autorità competente stabilisce, caso per caso, un termine ragionevole entro il quale sono emesse le singole decisioni, qualora applicabile conformemente al diritto nazionale e fatti salvi i termini fissati a norma dell'articolo 10. L'autorità competente può adottare una decisione singola per conto di un'altra autorità interessata, se la decisione di quest'ultima non viene emessa entro il termine stabilito e se il ritardo non può essere giustificato adeguatamente; oppure, ove disposto dal diritto nazionale e nella misura in cui è garantita la compatibilità con il diritto dell'Unione, l'autorità competente può considerare che un'altra autorità nazionale interessata abbia già espresso la sua approvazione o il suo rifiuto per il progetto, qualora la decisione della suddetta autorità non sia emessa entro il termine previsto. Ove disposto dal diritto nazionale, l'autorità competente può ignorare una decisione singola di un'altra autorità nazionale interessata se ritiene che tale decisione non sia sufficientemente suffragata da elementi probatori presentati dall'autorità nazionale interessata. Nel farlo l'autorità competente assicura che siano rispettati i requisiti pertinenti ai sensi del diritto internazionale e dell'Unione e motiva debitamente la propria decisione;

c)   sistema collaborativo: la decisione globale è coordinata dall'autorità competente. Previa consultazione delle altre autorità interessate, l'autorità competente stabilisce, caso per caso, un termine ragionevole entro il quale sono emesse le singole decisioni, qualora applicabile conformemente al diritto nazionale e fatti salvi i termini fissati a norma dell'articolo 10. Essa controlla il rispetto dei termini da parte delle autorità interessate.

Se si prevede che una decisione individuale da parte di un'autorità interessata non sarà emessa entro il termine stabilito, detta autorità ne informa immediatamente l'autorità competente allegando una motivazione per il ritardo. Successivamente l'autorità competente stabilisce un nuovo termine entro il quale la decisione singola deve essere emessa, nel rispetto dei termini generali stabiliti a norma dell'articolo 10.

Date le specificità nazionali nelle procedure di pianificazione e nei procedimenti di rilascio delle autorizzazioni, gli Stati membri possono scegliere tra i tre sistemi di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma, per facilitare e coordinare i loro procedimenti e decidono di attuare quello più efficace. Qualora uno Stato membro scelga il sistema collaborativo, ne comunica alla Commissione i motivi. La Commissione procede a una valutazione dell'efficacia dei sistemi nella relazione di cui all'articolo 17.

4.   Gli Stati membri possono applicare sistemi diversi da quelli di cui al paragrafo 3 ai progetti onshore e offshore di interesse comune.

5.   Se un progetto di interesse comune richiede che le decisioni siano adottate in due o più Stati membri, le rispettive autorità competenti assumono tutte le iniziative necessarie per una cooperazione e coordinazione efficienti ed efficaci tra loro, anche per quanto riguarda le disposizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 4. Gli Stati membri si adoperano per disporre procedure comuni, in particolare rispetto alla valutazione degli impatti ambientali.

Articolo 9

Trasparenza e partecipazione del pubblico

1.   Entro il 16 maggio 2014 lo Stato membro o l'autorità competente, se del caso in collaborazione con le altre autorità interessate, pubblica un manuale delle procedure per il procedimento di rilascio delle autorizzazioni applicabili ai progetti di interesse comune. Il manuale è aggiornato in funzione delle esigenze e messo a disposizione del pubblico. Il manuale comprende almeno le informazioni specificate al punto 1 dell'allegato VI. Il manuale non è giuridicamente vincolante, ma può fare riferimento o citare le pertinenti disposizioni giuridiche.

2.   Fatti salvi i requisiti delle convenzioni di Aarhus ed Espoo e il diritto dell'Unione applicabile, tutte le parti coinvolte nel procedimento di rilascio delle autorizzazioni si attengono ai principi per la partecipazione pubblica stabiliti all'allegato VI, punto 3.

3.   Il promotore del progetto, entro un periodo indicativo di tre mesi dall'inizio del procedimento di rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), elabora e presenta un concetto di partecipazione del pubblico all'autorità competente, sulla scia del procedimento presentato nel manuale di cui al paragrafo 1 e in linea con gli orientamenti di cui all'allegato VI. L'autorità competente richiede delle modifiche o approva il concetto di partecipazione del pubblico entro tre mesi; nel farlo, l'autorità competente prende in considerazione qualsiasi forma di partecipazione e consultazione pubbliche avvenute prima dell'inizio del procedimento di rilascio delle autorizzazioni, nella misura in cui la partecipazione e la consultazione pubbliche abbiano soddisfatto i requisiti del presente articolo.

Qualora intenda introdurre modifiche significative a un concetto approvato, il promotore del progetto ne informa l'autorità competente che, a sua volta, può richiedere che siano apportate modifiche.

4.   Il promotore del progetto o, qualora stabilito dal diritto nazionale, l'autorità competente svolge almeno una consultazione pubblica prima della presentazione del fascicolo di domanda definitivo e completo all'autorità competente, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera a). Quanto sopra disposto lascia impregiudicata ogni eventuale consultazione pubblica da effettuare dopo la presentazione della domanda di autorizzazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE. La consultazione pubblica informa le parti interessate indicate all'allegato VI, punto 3, lettera a), in merito al progetto nella fase iniziale e contribuisce a individuare i siti e le vie più adatti e le questioni rilevanti da trattare nel fascicolo di domanda. I requisiti minimi applicabili a questa consultazione pubblica sono specificati all'allegato VI, punto 5.

Il promotore del progetto redige una relazione che sintetizza i risultati delle attività relative alla partecipazione del pubblico prima della presentazione del fascicolo di domanda, comprese le attività avvenute prima dell'inizio del procedimento di rilascio delle autorizzazioni. Il promotore del progetto presenta tale relazione insieme al fascicolo di domanda all'autorità competente. Questi risultati sono debitamente presi in considerazione nella decisione globale.

5.   Per i progetti che interessano due o più Stati membri, le consultazioni pubbliche a norma del paragrafo 4 condotte in ciascuno degli Stati membri interessati sono svolte entro un periodo di due mesi dalla data di inizio della prima consultazione pubblica.

6.   Per i progetti che potrebbero avere impatti transfrontalieri negativi rilevanti in uno o più Stati membri confinanti, qualora siano applicabili l'articolo 7 della direttiva 2011/92/UE e la convenzione di Espoo, le informazioni pertinenti sono messe a disposizione dell'autorità competente degli Stati membri confinanti. L'autorità competente degli Stati membri confinanti dichiara, nel procedimento di notifica se del caso, se desidera partecipare alle procedure della consultazione pubblica in questione o se un'altra autorità interessata desideri farlo.

7.   Il promotore del progetto o, qualora disposto dal diritto nazionale, l'autorità competente crea e aggiorna regolarmente un sito Internet con le informazioni importanti sul progetto di interesse comune; il sito conterrà dei link al sito Internet della Commissione e soddisferà le prescrizioni di cui all'allegato VI, punto 6. Si tutela la riservatezza dei dati sensibili a livello commerciale.

I promotori di progetto, inoltre, pubblicano le informazioni importanti attraverso altri mezzi di informazione adeguati cui il pubblico ha libero accesso.

Articolo 10

Durata e attuazione del procedimento di rilascio delle autorizzazioni

1.   Il procedimento di rilascio delle autorizzazioni prevede due procedure:

a)

la procedura che precede la domanda, che copre il periodo compreso tra l'inizio del procedimento di rilascio delle autorizzazioni e l'accettazione da parte dell'autorità competente del fascicolo di domanda presentato, avviene entro un periodo indicativo di due anni.

La procedura in questione comprende la preparazione di eventuali relazioni ambientali che i promotori del progetto sono tenuti a elaborare.

Allo scopo di stabilire l'inizio del procedimento di rilascio delle autorizzazioni, i promotori del progetto notificano per iscritto il progetto all'autorità competente degli Stati membri interessati, trasmettendo anche una descrizione ragionevolmente dettagliata del progetto. Entro al massimo tre mesi dalla ricezione della notifica, l'autorità competente, anche a nome delle altre autorità interessate, riconosce o, se ritiene che il progetto non sia abbastanza maturo per avviare il procedimento di rilascio delle autorizzazioni, respinge in forma scritta la notifica. In caso di diniego, l'autorità competente motiva la propria decisione, anche a nome delle altre autorità interessate. La data della firma del riconoscimento della notifica da parte dell'autorità competente segna l'inizio del procedimento di rilascio delle autorizzazioni. Qualora siano coinvolti due o più Stati membri, la data di accettazione dell'ultima notifica da parte dell'autorità competente interessata è considerata come la data di inizio del procedimento di rilascio delle autorizzazioni;

b)

la procedura legale di rilascio delle autorizzazioni, che copre il periodo a decorrere dalla data di accettazione del fascicolo di domanda presentato fino all'adozione di una decisione globale, non supera un anno e sei mesi. Gli Stati membri possono stabilire una data anteriore per il termine, se lo ritengono opportuno.

2.   La durata complessiva delle due procedure di cui al paragrafo 1 non supera un periodo di tre anni e sei mesi. Se, tuttavia, considera che una delle due procedure del procedimento di rilascio delle autorizzazioni o entrambe non saranno completate entro i termini previsti al paragrafo 1, l'autorità competente può decidere caso per caso, prima della scadenza dei termini, di estenderne uno o entrambi per un massimo di nove mesi per entrambe le procedure complessivamente.

In tal caso, l'autorità competente informa il gruppo interessato e gli presenta le misure adottate o da adottare per concludere quanto prima il procedimento di rilascio dell'autorizzazione. Il gruppo può invitare l'autorità competente a riferire regolarmente in merito ai progressi realizzati a questo riguardo.

3.   Negli Stati membri in cui la determinazione di una rotta o ubicazione, effettuata esclusivamente ai fini specifici di un progetto previsto, tra cui anche la pianificazione di specifici corridoi per le infrastrutture della rete, non possa essere inclusa nel procedimento che porta all'emissione della decisione globale, la decisione corrispondente è adottata entro un periodo distinto di sei mesi a decorrere dalla data di presentazione da parte del promotore dei documenti definitivi e completi relativi alla domanda.

In tal caso, il periodo di proroga di cui al paragrafo 2 è ridotto a sei mesi, anche per la procedura di cui al presente paragrafo.

4.   La procedura che precede la domanda comprende i seguenti stadi:

a)

in sede di riconoscimento della notifica ai sensi del paragrafo 1, lettera a), l'autorità competente individua, in stretta collaborazione con le altre autorità interessate, e ove opportuno sulla base di una proposta del promotore di progetto, l'ambito di applicazione del materiale e il livello di dettaglio delle informazioni che devono essere presentate dal promotore del progetto, nell'ambito del fascicolo di domanda, per richiedere la decisione globale. La lista di controllo di cui all'allegato VI, punto 1, lettera e), funge da base per questa individuazione;

b)

tenuti in considerazione gli esiti delle attività svolte ai sensi della lettera a), l'autorità competente elabora, in stretta cooperazione con il promotore del progetto e le altre autorità interessate, un calendario dettagliato per il procedimento di rilascio delle autorizzazioni, ai sensi degli orientamenti di cui all'allegato VI, punto 2.

Per i progetti transfrontalieri che coinvolgono due o più Stati membri, le autorità competenti degli Stati membri interessati elaborano un programma comune in cui si adoperano per adattare i loro calendari;

c)

alla ricezione del progetto di fascicolo di domanda, l'autorità competente, se necessario, presenta, anche a nome delle altre autorità interessate, ulteriori richieste relative alle informazioni mancanti, che devono essere presentate dal promotore del progetto e possono riguardare unicamente i temi individuati nella lettera a). Entro tre mesi dalla presentazione delle informazioni mancanti, l'autorità competente ammette la domanda all'esame in forma scritta. È possibile presentare richieste di informazioni aggiuntive soltanto se giustificate da nuove circostanze.

5.   Il promotore del progetto verifica la completezza e la qualità adeguata del fascicolo di domanda e richiede il parere dell'autorità competente al riguardo il più presto possibile durante la procedura pre-domanda. Il promotore del progetto collabora pienamente con l'autorità competente per rispettare i termini e il calendario dettagliato, secondo quanto definito al paragrafo 4, lettera b).

6.   I termini fissati nel presente articolo non pregiudicano gli obblighi derivanti dal diritto internazionale e dal diritto dell'Unione e le procedure di appello amministrativo o giudiziale dinanzi a un organo giurisdizionale.

CAPO IV

TRATTAMENTO NORMATIVO

Articolo 11

Analisi dei costi-benefici a livello di sistema energetico

1.   Entro il 16 novembre 2013 la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione (REGST) per l'elettricità e la REGST per il gas pubblicano le rispettive metodologie e le presentano agli Stati membri, alla Commissione e all'Agenzia, anche per quanto riguarda la modellizzazione della rete e del mercato, per un'analisi armonizzata dei costi-benefici dell'energia a livello di Unione per i progetti d'interesse comune che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punto 1, lettere da a) a d), e all'allegato II, punto 2. Tali metodologie sono applicate nella preparazione di ciascun piano decennale successivo di sviluppo della rete elaborato dalla REGST per l'elettricità o per il gas ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 714/2009 e dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 715/2009. Le metodologie sono elaborate conformemente ai principi stabiliti nell'allegato V e sono coerenti alle norme e agli indicatori definiti nell'allegato IV.

Prima di presentare le rispettive metodologie, la REGST per l'elettricità e la RGST per il gas conducono un approfondito procedimento di consultazione almeno con la partecipazione delle organizzazioni che rappresentano tutte le parti interessate — e, se opportuno, le parti interessate —, le autorità nazionali di regolamentazione e altre autorità nazionali.

2.   Entro tre mesi dalla data di ricezione delle metodologie, l'Agenzia fornisce un parere agli Stati membri e alla Commissione in merito alle metodologie e lo pubblica.

3.   Entro tre mesi dalla ricezione del parere dell'Agenzia, la Commissione esprime un parere sulle metodologie e gli Stati membri possono fare altrettanto. I pareri sono presentanti alla RGST per l'elettricità e alla RGST per il gas.

4.   Entro tre mesi dalla data di ricezione dell'ultimo parere ricevuto a norma del paragrafo 3, la REGST per l'elettricità e la REGST per il gas adattano le rispettive metodologie tenendo debitamente in considerazione i pareri che sono loro pervenuti da parte degli Stati membri, della Commissione e dell'Agenzia e le presentano alla Commissione per approvazione.

5.   Entro due settimane dall'approvazione da parte della Commissione, la REGST per l'elettricità e la REGST per il gas pubblicano le loro metodologie sui rispettivi siti Internet. Su richiesta trasmettono alla Commissione e all'Agenzia le serie di dati inseriti corrispondenti, come definito nell'allegato V, punto 1, e altri dati rilevanti sulle reti, sui flussi di carico e sul mercato in una forma sufficientemente precisa ai sensi delle legislazioni nazionali e degli accordi di riservatezza pertinenti. I dati sono validi alla data della richiesta. La Commissione e l'Agenzia garantiscono il trattamento riservato dei dati ricevuti da parte loro e da chiunque svolga un lavoro di analisi per loro conto sulla base di tali dati.

6.   Le metodologie sono aggiornate e migliorate periodicamente ai sensi dei paragrafi da 1 a 5. Di sua iniziativa o su richiesta debitamente motivata da parte delle autorità nazionali di regolamentazione o delle parti interessate, dopo aver consultato formalmente le organizzazioni che rappresentano tutte le parti interessate e la Commissione, l'Agenzia può chiedere tali aggiornamenti e miglioramenti con debite motivazione e scadenze. L'Agenzia pubblica le richieste delle autorità nazionali di regolamentazione o delle parti interessate e tutti i pertinenti documenti sensibili a livello commerciale che hanno portato alla richiesta di aggiornamento o miglioramento da parte dell'Agenzia.

7.   Entro il 16 maggio 2015 le autorità nazionali di regolamentazione che cooperano nel quadro dell'Agenzia definiscono e pubblicano un insieme di indicatori e i corrispondenti valori di riferimento ai fini del confronto dei costi unitari di investimento tra progetti confrontabili appartenenti alle categorie di infrastrutture di cui all'allegato II, punti 1 e 2. Tali valori di riferimento possono essere utilizzati dalla REGTS per l'elettricità e dalla REGST per il gas ai fini dell'analisi dei costi-benefici effettuata per i successivi piani decennali di sviluppo della rete.

8.   Entro il 31 dicembre 2016 la REGTS per l'elettricità e la REGST per il gas trasmettono congiuntamente alla Commissione e all'Agenzia un modello coerente e interconnesso di mercato e di rete dell'elettricità e del gas, riguardante le infrastrutture di trasmissione e gli impianti di stoccaggio e di GNL dell'elettricità e del gas e riguardante i corridoi e le aree prioritarie dell'infrastruttura energetica, elaborato conformemente ai principi stabiliti nell'allegato V. In seguito all'approvazione di tale modello da parte della Commissione, secondo la procedura ai paragrafi da 2 a 4, il modello è incluso nelle metodologie.

Articolo 12

Realizzazione di investimenti con impatti transfrontalieri

1.   I costi di investimento sostenuti efficientemente, non comprensivi dei costi di manutenzione, relativi a un progetto di interesse comune che rientra nelle categorie di cui all'allegato II, punto 1, lettere a), b) e d), e all'allegato II, punto 2, sono presi in carico dai pertinenti GST o dai promotori di progetto dell'infrastruttura di trasmissione degli Stati membri su cui il progetto esercita un impatto positivo netto e, limitatamente alla quota non coperta dai proventi della congestione o da altri oneri, sono pagati dagli utenti di rete tramite tariffe per l'accesso alla rete.

2.   Per un progetto di interesse comune rientrante nelle categorie di cui all'allegato II, punto 1, lettere a), b) e d), e all'allegato II, punto 2, il paragrafo 1 si applica soltanto se almeno un promotore del progetto chiede alle autorità nazionali pertinenti di applicare il presente articolo per il totale dei costi del progetto o parte di essi. Per i progetti di interesse comune rientranti nelle categorie di cui all'allegato II, punto 2, il paragrafo 1 si applica soltanto se è già stata effettuata una valutazione della domanda di mercato secondo la quale i costi di investimento sostenuti efficientemente non possono essere coperti dalle tariffe.

Se un progetto ha più promotori del progetto, le competenti autorità nazionali di regolamentazione chiedono immediatamente a tutti i promotori del progetto di presentare congiuntamente la richiesta di investimento, a norma del paragrafo 3.

3.   Per un progetto di interesse comune cui si applica il paragrafo 1, i promotori del progetto tengono tutte le autorità nazionali di regolamentazione interessate regolarmente informate, almeno a cadenza annuale e fino alla messa in servizio del progetto, dei progressi di quel progetto e dell'individuazione dei costi e degli impatti a esso associati.

Non appena un tale progetto raggiunge un grado di maturità sufficiente, i promotori del progetto, previa consultazione dei GST degli Stati membri sui quali il progetto esercita un considerevole impatto netto positivo, presentano una richiesta di investimento. Tale richiesta comprende una richiesta di ripartizione transfrontaliera dei costi ed è presentata a tutte le autorità nazionali di regolamentazione interessate, corredata di:

a)

un'analisi dei costi-benefici specifica per progetto e coerente con la metodologia elaborata ai sensi dell'articolo 11 che prenda in considerazione i benefici oltre le frontiere dello Stato membro interessato; e

b)

un piano aziendale di valutazione della sostenibilità finanziaria del progetto, compresa la soluzione di finanziamento scelta e, per un progetto di interesse comune che rientra nella categoria di cui all'allegato II, punto 2, i risultati della verifica di mercato;

c)

in caso di accordo tra i promotori del progetto, una proposta dettagliata di ripartizione dei costi su base transfrontaliera.

Se un progetto è promosso da diversi promotori del progetto, questi presentano la loro richiesta di finanziamento insieme.

Per i progetti inclusi nel primo elenco dell'Unione i promotori del progetto presentano la loro richiesta di investimento entro il 31 ottobre 2013.

Una copia di ogni richiesta di investimento è trasmessa per informazione immediatamente dalle autorità nazionali di regolamentazione all'Agenzia.

Le autorità nazionali di regolamentazione e l'Agenzia mantengono la riservatezza delle informazioni sensibili a livello commerciale.

4.   Entro sei mesi dalla data in cui l'ultima richiesta di finanziamento è pervenuta alle autorità nazionali di regolamentazione interessate, le autorità nazionali di regolamentazione, dopo aver consultato i promotori del progetto interessati, adottano decisioni coordinate sulla ripartizione dei costi di investimento che ogni gestore di sistemi di trasmissione deve sostenere per il progetto, nonché sulla loro inclusione nelle tariffe. Le autorità nazionali di regolamentazione possono decidere di ripartire soltanto parte dei costi o possono decidere di ripartire i costi tra più progetti di interesse comune appartenenti a un «pacchetto».

In sede di ripartizione dei costi, le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto degli importi effettivi o stimati:

dei proventi della congestione o altri oneri,

delle entrate derivanti dal meccanismo di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione istituito a norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 714/2009.

Nella decisione di ripartizione dei costi su scala transfrontaliera, è necessario prendere in considerazione i costi e i benefici economici, sociali e ambientali dei progetti negli Stati membri interessati e la possibile necessità di un sostegno finanziario.

Nella decisione di ripartizione dei costi su scala transfrontaliera, le autorità nazionali di regolamentazione pertinenti, in consultazione con i GST interessati, si adoperano per conseguire un accordo comune sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e b), ma non limitatamente a esse.

Se un progetto di interesse comune attenua le esternalità negative, come i flussi di riciclo, ed è attuato nello Stato membro che ha generato l'esternalità negativa, l'attenuazione non è considerata un beneficio transfrontaliero e, pertanto, non costituisce la base per la ripartizione dei costi ai GST degli Stati membri interessati dalle esternalità negative in parola.

5.   Sulla base della ripartizione transfrontaliera dei costi di cui al paragrafo 4 del presente articolo, le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto dei costi effettivi sostenuti da un GST o da un altro promotore di progetto a seguito degli investimenti al momento dello stabilimento o dell'approvazione delle tariffe a norma dell'articolo 37, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/72/CE e dell'articolo 41, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/73/CE, nella misura in cui questi costi corrispondono a quelli di un gestore efficiente dotato di una struttura paragonabile.

La decisione di ripartizione dei costi è notificata tempestivamente dalle autorità nazionali di regolamentazione all'Agenzia, insieme a tutte le informazioni pertinenti relative alla decisione. In particolare, le informazioni contengono i motivi dettagliati in base ai quali i costi sono stati ripartiti fra gli Stati membri, come per esempio:

a)

una valutazione degli effetti individuati, compreso in merito alle tariffe di rete, su ciascuno degli Stati membri interessati;

b)

una valutazione del piano aziendale di cui al paragrafo 3, lettera b);

c)

esternalità positive regionali o a livello di Unione generate dal progetto;

d)

il risultato della consultazione dei promotori del progetto interessati.

La decisione di ripartizione dei costi è pubblicata.

6.   Qualora le autorità nazionali di regolamentazione interessate non abbiano raggiunto un accordo sulla richiesta di investimento entro sei mesi dalla data di ricezione della richiesta da parte dell'ultima delle autorità nazionali di regolamentazione interessate, esse ne informano immediatamente l'Agenzia.

In tal caso o su richiesta congiunta delle autorità nazionali di regolamentazione interessate, la decisione sulla richiesta di investimento comprensiva della ripartizione transfrontaliera dei costi di cui al paragrafo 3, nonché del modo in cui il costo degli investimenti si ripercuote sulle tariffe, è adottata dall'Agenzia entro tre mesi della data del rinvio alla stessa.

Prima di adottare una decisione di questo tipo, l'Agenzia consulta le autorità nazionali di regolamentazione interessate e i promotori del progetto. Il periodo di tre mesi indicato nel secondo comma può essere prorogato di un periodo supplementare di due mesi qualora l'Agenzia richieda ulteriori informazioni. Tale periodo supplementare inizia il giorno successivo alla ricezione delle informazioni complete.

La decisione di ripartizione dei costi è pubblicata. Si applicano gli articoli 19 e 20 del regolamento (CE) n. 713/2009.

7.   Una copia di tutte le decisioni di ripartizione dei costi, insieme a tutte le informazioni attinenti a ciascuna decisione, è trasmessa immediatamente dall'Agenzia alla Commissione. Tali informazioni possono essere presentate in forma aggregata. La Commissione tutela la riservatezza dei dati sensibili a livello commerciale.

8.   Questa decisione di ripartizione dei costi non influisce sul diritto dei GST di presentare domanda e delle autorità nazionali di regolamentazione di approvare le spese per l'accesso alle reti a norma dell'articolo 32 della direttiva 2009/72/CE e della direttiva 2009/73/CE, dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 714/2009 e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 715/2009.

9.   Il presente articolo non si applica ai progetti di interesse comune che hanno beneficiato di:

a)

una deroga agli articoli 32, 33, 34 e all'articolo 41, paragrafi 6, 8 e 10, della direttiva 2009/73/CE ai sensi dell'articolo 36 della direttiva 2009/73/CE;

b)

una deroga all'articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 714/2009 o una deroga all'articolo 32 e all'articolo 37, paragrafi 6 e 10, della direttiva 2009/72/CE ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 714/2009;

c)

una deroga ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 2003/55/CE (20); oppure

d)

una deroga ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1228/2003 (21).

Articolo 13

Incentivi

1.   Qualora il promotore di un progetto affronti rischi più elevati per lo sviluppo, l'esecuzione, il funzionamento o la manutenzione di un progetto di interesse comune rientrante nelle categorie di cui all'allegato II, punto 1, lettere a), b) e d), e all'allegato II, punto 2, rispetto ai rischi connessi di norma a un progetto infrastrutturale, gli Stati membri e le autorità nazionali di regolamentazione assicurano che siano concessi incentivi adeguati a tale progetto, conformemente all'articolo 37, paragrafo 8, della direttiva 2009/72/CE, all'articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73/CE, all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 714/2009 e all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 715/2009.

Il primo comma non si applica se il progetto di interesse comune ha ottenuto:

a)

una deroga agli articoli 32, 33, 34 e all'articolo 41, paragrafi 6, 8 e 10, della direttiva 2009/73/CE ai sensi dell'articolo 36 della direttiva 2009/73/CE;

b)

una deroga all'articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 714/2009 o una deroga all'articolo 32 e all'articolo 37, paragrafi 6 e 10, della direttiva 2009/72/CE ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 714/2009;

c)

una deroga ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 2003/55/CE; oppure

d)

una deroga ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1228/2003.

2.   Le autorità nazionali di regolamentazione decidono di concedere gli incentivi di cui al paragrafo 1 tenendo conto dei risultati dell'analisi dei costi-benefici in base alla metodologia elaborata ai sensi dell'articolo 11 e, in particolare, delle esternalità positive regionali o a livello di Unione generate dal progetto. Le autorità nazionali di regolamentazione analizzano più approfonditamente i rischi specifici sostenuti dai promotori del progetto, le misure di attenuazione dei rischi adottate e la giustificazione di questo profilo di rischio in considerazione dell'impatto positivo netto del progetto rispetto a un'alternativa meno rischiosa. I rischi ammissibili comprendono in particolare i rischi relativi alle nuove tecnologie di trasmissione, sia onshore che offshore, i rischi relativi al recupero parziale dei costi e i rischi dello sviluppo.

3.   L'incentivo concesso dalla decisione tiene conto della natura specifica del rischio corso e può riguardare, tra l'altro:

a)

le norme per investimenti a fronte della previsione di necessità future (anticipatory investment);

b)

le norme per il riconoscimento dei costi sostenuti efficientemente prima della messa in servizio del progetto;

c)

le norme per ottenere una remunerazione aggiuntiva del capitale investito per il progetto; o

d)

qualunque altra misura ritenuta necessaria e adeguata.

4.   Entro il 31 luglio 2013, ogni autorità nazionale di regolamentazione presenta all'Agenzia la propria metodologia e i criteri utilizzati per valutare gli investimenti in progetti infrastrutturali per l'elettricità e il gas e i rischi più elevati affrontati, se del caso.

5.   Entro il 31 dicembre 2013, tenendo debitamente conto delle informazioni ricevute a norma del paragrafo 4 del presente articolo, l'Agenzia facilita la condivisione delle buone prassi e formula raccomandazioni a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 713/2009 riguardanti:

a)

gli incentivi di cui al paragrafo 1, sulla base di una valutazione comparativa delle migliori prassi da parte delle autorità nazionali di regolamentazione;

b)

una metodologia comune per valutare i maggiori rischi connessi agli investimenti nei progetti infrastrutturali per l'elettricità e il gas.

6.   Entro il 31 marzo 2014 ogni autorità nazionale di regolamentazione pubblica la propria metodologia e i criteri utilizzati per valutare gli investimenti in progetti infrastrutturali per l'elettricità e il gas e i rischi più elevati affrontati.

7.   Qualora le misure di cui ai paragrafi 5 e 6 non siano sufficienti a garantire l'attuazione tempestiva di progetti di interesse comune, la Commissione può pubblicare orientamenti relativi agli incentivi stabiliti in questo articolo.

CAPO V

FINANZIAMENTO

Articolo 14

Ammissibilità dei progetti all'assistenza finanziaria dell'Unione

1.   I progetti di interesse comune che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punti 1, 2 e 4, sono ammissibili all'assistenza finanziaria dell'Unione sotto forma di sovvenzioni per studi e strumenti finanziari.

2.   I progetti di interesse comune che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punto 1, lettere da a) a d), e all'allegato II, punto 2, a eccezione dei progetti di stoccaggio dell'elettricità mediante pompaggio, sono ammissibili anche per l'assistenza finanziaria dell'Unione sotto forma di sovvenzioni per lavori se soddisfano tutti i seguenti criteri:

a)

l'analisi dei costi-benefici specifici del progetto ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera a), apporta elementi che comprovano l'esistenza di esternalità positive rilevanti, quali la sicurezza dell'approvvigionamento, la solidarietà o l'innovazione;

b)

il progetto è stato oggetto di una decisione sulla ripartizione transfrontaliera dei costi ai sensi dell'articolo 12, o, per i progetti di interesse comune che rientrano nella categoria di cui all'allegato II, punto 1, lettera c), e che pertanto non sono oggetto di una decisione sulla ripartizione transfrontaliera dei costi, il progetto mira a fornire servizi su scala transfrontaliera, introdurre innovazioni tecnologiche e garantire la sicurezza del funzionamento della rete a livello transfrontaliero;

c)

il progetto non è commercialmente sostenibile secondo il piano aziendale e altre valutazioni svolte, in particolare da parte di potenziali investitori o creditori o dell'autorità nazionale di regolamentazione. Nella valutazione della sostenibilità del progetto viene presa in considerazione la decisione sugli incentivi e sulla loro giustificazione, di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

3.   I progetti di interesse comune realizzati secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 7, lettera d) sono ammissibili anche all'assistenza finanziaria dell'Unione sotto forma di sovvenzioni per lavori se soddisfano i criteri di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

4.   I progetti di interesse comune che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punto 1, lettera e), e all'allegato II, punto 4, sono ammissibili anche all'assistenza finanziaria dell'Unione sotto forma di sovvenzioni per lavori se i promotori del progetto interessati possono dimostrare chiaramente le esternalità positive notevoli generate dai progetti e la loro insufficiente sostenibilità commerciale, conformemente al piano aziendale e ad altre valutazioni svolte in particolare da potenziali investitori o creditori o, ove applicabile, da un'autorità nazionale di regolamentazione.

Articolo 15

Orientamenti per i criteri di concessione dell'assistenza finanziaria dell'Unione

I criteri specifici di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e i parametri di cui all'articolo 4, paragrafo 4, fungono anche da obiettivi allo scopo di definire i criteri per la concessione dell'assistenza finanziaria dell'Unione nel pertinente regolamento concernente un meccanismo per collegare l'Europa.

Articolo 16

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare gli atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3 è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 15 maggio 2013. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza di tale periodo. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 3 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17

Relazioni e valutazione

Entro il 2017 la Commissione pubblica una relazione sull'attuazione dei progetti di interesse comune e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio. Questa relazione fornisce una valutazione in merito a:

a)

i progressi realizzati per la pianificazione, lo sviluppo, l'esecuzione e la messa in servizio di progetti di interesse comune selezionati ai sensi dell'articolo 3 e, se opportuno, i ritardi nell'attuazione e altre difficoltà riscontrate;

b)

i fondi impegnati ed erogati dall'Unione per progetti di interesse comune rispetto al valore totale dei progetti di interesse comune finanziati;

c)

per i settori dell'elettricità e del gas, l'evoluzione del livello di interconnessione tra gli Stati membri, l'evoluzione corrispondente dei prezzi dell'energia e il numero di disfunzioni sistemiche delle reti, le loro cause e il costo economico correlato;

d)

per il rilascio delle autorizzazioni e la partecipazione del pubblico, in particolare:

i)

la durata totale media e massima dei procedimenti di rilascio delle autorizzazioni per i progetti di interesse comune, compresa la durata di ogni fase della procedura che precede la domanda, rispetto ai tempi previsti per gli aspetti principali iniziali di cui all'articolo 10, paragrafo 4;

ii)

il livello di opposizione incontrato dai progetti di interesse comune (in particolare il numero delle obiezioni scritte durante il procedimento di consultazione pubblica, il numero delle azioni legali di ricorso);

iii)

una panoramica delle prassi migliori e innovative per quanto concerne il coinvolgimento delle parti interessate e l'attenuazione dell'impatto ambientale durante il procedimento di rilascio delle autorizzazioni e nel corso dell'attuazione dei progetti;

iv)

l'efficacia dei sistemi di cui all'articolo 8, paragrafo 3, in relazione al rispetto delle scadenze stabilite a norma dell'articolo 10;

e)

per il trattamento normativo, in particolare:

i)

il numero dei progetti di interesse comune oggetto di una decisione di ripartizione dei costi transfrontaliera ai sensi dell'articolo 12;

ii)

il numero e il tipo di progetti di interesse comune che hanno ricevuto incentivi specifici ai sensi dell'articolo 13;

f)

l'efficacia del presente regolamento nel contribuire al conseguimento degli obiettivi in materia di integrazione del mercato entro il 2014 e il 2015 e degli obiettivi energetici e climatici entro il 2020, nonché, più a lungo termine, all'avanzamento verso un'economia a basse emissioni di carbonio entro il 2050.

Articolo 18

Informazione e pubblicità

La Commissione istituisce, entro sei mesi dalla data di adozione del primo elenco dell'Unione, una piattaforma per la trasparenza delle infrastrutture facilmente accessibile al grande pubblico, anche su internet. Questa piattaforma contiene le seguenti informazioni:

a)

informazioni generali, aggiornate, comprensive di informazioni geografiche, per ogni progetto di interesse comune;

b)

il piano di attuazione, quale definito all'articolo 5, paragrafo 1, per ogni progetto di interesse comune;

c)

i risultati principali dell'analisi dei costi-benefici in base alla metodologia elaborata ai sensi dell'articolo 11 per i progetti di interesse comune coinvolti, a eccezione delle informazioni sensibili a livello commerciale;

d)

l'elenco dell'Unione;

e)

i fondi assegnati ed erogati dall'Unione per ciascun progetto di interesse comune.

Articolo 19

Disposizioni transitorie

Il presente regolamento non influisce sulla concessione, sulla continuazione o sulla modifica dell'assistenza finanziaria concessa dalla Commissione, in base a inviti a presentare proposte indetti ai sensi del regolamento (CE) n. 680/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia (22), ai progetti elencati negli allegati I e III della decisione n. 1364/2006/CE o in vista degli obiettivi, in base alle categorie di spesa pertinenti per le RTE-E, come indicato nel regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell' 11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (23).

Le disposizioni del capo III non si applicano ai i progetti di interesse comune nel procedimento di rilascio delle autorizzazioni per cui un promotore di progetto abbia presentato un fascicolo di domanda prima del 16 novembre 2013.

Articolo 20

Modifiche del regolamento (CE) n. 713/2009

Nel regolamento (CE) n. 713/2009 l'articolo 22, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1.   Le tasse sono dovute all'Agenzia per la richiesta di una decisione di esenzione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, e per le decisioni sulla ripartizione transfrontaliera dei costi adottate dall'Agenzia a norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee (24).

Articolo 21

Modifiche del regolamento (CE) n. 714/2009

Il regolamento (CE) n. 714/2009 è così modificato:

1)

l'articolo 8 è così modificato:

a)

al paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

strumenti comuni di gestione della rete per garantire il coordinamento del funzionamento della rete in condizioni normali e di emergenza, compresa una classificazione comune degli incidenti, e piani di ricerca. Gli strumenti indicano, tra l'altro:

i)

le informazioni, comprese le opportune informazioni relative al giorno successivo, infragiornaliere e in tempo reale, che servono per migliorare il coordinamento operativo, nonché la frequenza ottimale per la raccolta e lo scambio di tali informazioni;

ii)

la piattaforma tecnologica per lo scambio di informazioni in tempo reale e, ove opportuno, le piattaforme tecnologiche per la raccolta, il trattamento e la trasmissione delle altre informazioni di cui al punto i), nonché per l'attuazione delle procedure atte a migliorare il coordinamento operativo tra i gestori dei sistemi di trasmissione, affinché tale trasmissione si diffonda a livello di Unione;

iii)

il modo in cui i gestori dei sistemi di trasmissione mettono i dati operativi a disposizione degli altri gestori dei sistemi di trasmissione o di qualsiasi organismo debitamente autorizzato a sostenerli al fine di conseguire il coordinamento operativo, nonché dell'Agenzia; e

iv)

il fatto che i gestori dei sistemi di trasmissione designano un punto di contatto incaricato di rispondere ai quesiti degli altri gestori dei sistemi di trasmissione o di qualsiasi organismo debitamente autorizzato come indicato al punto iii), oppure dell'Agenzia, in merito a tali informazioni.

La REGST dell'energia elettrica trasmette le specifiche adottate di cui ai punti da i) a iv) all'Agenzia e alla Commissione entro il 16 maggio 2015.

Entro dodici mesi dall'adozione delle specifiche, l'Agenzia esprime un parere in cui valuta se esse contribuiscano in misura sufficiente alla promozione degli scambi transfrontalieri e alla garanzia di una gestione ottimale, di un esercizio coordinato, di un uso efficiente e di un'evoluzione tecnica adeguata della rete europea di trasmissione di energia elettrica.»;

b)

al paragrafo 10, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

si basa sui piani di investimento nazionali, tenendo conto dei piani di investimento regionali di cui all'articolo 12, paragrafo 1 e, se del caso, degli aspetti a livello di Unione della pianificazione di rete di cui al regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee (25); esso è sottoposto all'analisi dei costi-benefici utilizzando la metodologia definita all'articolo 11 di detto regolamento;

2)

l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Costi

I costi relativi alle attività della REGST dell'energia elettrica di cui agli articoli da 4 a 12 del presente regolamento, nonché all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 347/2013, sono a carico dei gestori dei sistemi di trasmissione e sono presi in considerazione ai fini del calcolo delle tariffe. Le autorità di regolamentazione approvano i costi solo se ragionevoli e adeguati.»;

3)

all'articolo 18 è inserito il paragrafo seguente:

«4 bis.   La Commissione può adottare orientamenti sull'attuazione del coordinamento operativo tra i gestori dei sistemi di trasmissione a livello di Unione. Tali orientamenti sono coerenti con i codici di rete di cui all'articolo 6 del presente regolamento e si basano su di essi e si basano sulle specifiche adottate e sul parere dell'Agenzia di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del presente regolamento. Nell'adottare tali orientamenti la Commissione tiene conto dei diversi requisiti operativi regionali e nazionali.

Tali orientamenti sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 23, paragrafo 3.»;

4)

all'articolo 23, è inserito il paragrafo seguente:

«3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (26).

Articolo 22

Modifiche del regolamento (CE) n. 715/2009

Il regolamento (CE) n. 715/2009 è così modificato:

1)

all'articolo 8, paragrafo 10, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

si basa sui piani di investimento nazionali, tenendo conto dei piani di investimento regionali di cui all'articolo 12, paragrafo 1, e, se del caso, degli aspetti a livello di Unione della pianificazione di rete di cui al regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee (27); esso è sottoposto all'analisi dei costi-benefici utilizzando la metodologia definita all'articolo 11 di detto regolamento;

2)

l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Costi

I costi relativi alle attività della REGST del gas di cui agli articoli da 4 a 12 del presente regolamento, nonché all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 347/2013, sono a carico dei gestori dei sistemi di trasporto e sono presi in considerazione ai fini del calcolo delle tariffe. Le autorità di regolamentazione approvano tali costi solo se ragionevoli e adeguati.»

Articolo 23

Abrogazione

La decisione n. 1364/2006/CE è abrogata con effetto dal 1o gennaio 2014. Ai sensi del presente regolamento non sussiste alcun diritto per i progetti elencati negli allegati I e III della decisione n. 1364/2006/CE.

Articolo 24

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a partire dal 1o giugno 2013 a eccezione degli articoli 14 e 15, che si applicano a decorrere dalla data di applicazione del pertinente regolamento concernente un meccanismo per collegare l'Europa.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 17 aprile 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

L. CREIGHTON


(1)  GU C 143 del 22.5.2012, pag. 125.

(2)  GU C 277 del 13.9.2012, pag. 137.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 12 marzo 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 21 marzo 2013.

(4)  Risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2011 sulle priorità per le infrastrutture energetiche per il 2020 e oltre (GU C 33 del 5.2.2013, pag. 46).

(5)  GU L 262 del 22.9.2006, pag. 1.

(6)  Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).

(7)  GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55.

(8)  GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94.

(9)  GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75.

(10)  GU L 211 del 14.8.2009, pag. 15.

(11)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(12)  GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1.

(13)  GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

(14)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

(15)  GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1.

(16)  GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30.

(17)  GU L 124 del 17.5.2005, pag. 4.

(18)  GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36.

(19)  GU L 200 del 31.7.2009, pag. 31.

(20)  Direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (GU L 176 del 15.7.2003, pag. 57).

(21)  Regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica (GU L 176 del 15.7.2003, pag. 1).

(22)  GU L 162 del 22.6.2007, pag. 1.

(23)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

(24)  GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39

(25)  GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39

(26)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13

(27)  GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39


ALLEGATO I

CORRIDOI E AREE PRIORITARI DELL'INFRASTRUTTURA ENERGETICA

Il presente regolamento si applica ai seguenti corridoi e aree transeuropei prioritari dell'infrastruttura energetica:

1.   CORRIDOI PRIORITARI DELL'ELETTRICITÀ

1)

Rete offshore nei mari del Nord («Northern Seas offshore grid, NSOG»): sviluppo della rete elettrica offshore integrata e relativi interconnettori nel Mar del Nord, nel Mare d'Irlanda, nella Manica, nel Mar Baltico e nelle acque confinanti per trasportare elettricità dalle fonti di energia rinnovabili offshore ai centri di consumo e stoccaggio e per aumentare lo scambio di elettricità transfrontaliero.

Stati membri interessati: Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia.

2)

Interconnessioni di elettricità nord-sud nell'Europa occidentale (NSI West Electricity): interconnessioni tra gli Stati membri della regione e con l'area del Mediterraneo, compresa la Penisola Iberica, in particolare per integrare l'elettricità proveniente da fonti di energia rinnovabili e consolidare le infrastrutture di rete interne al fine di promuovere l'integrazione del mercato nella regione.

Stati membri interessati: Austria, Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Regno Unito.

3)

Interconnessioni di elettricità nord-sud nell'Europa centro-orientale e sud-orientale (NSI East Electricity): interconnessioni e linee interne nelle direzioni nord-sud ed est-ovest per completare il mercato interno e integrare la produzione a partire da fonti di energia rinnovabili.

Stati membri interessati: Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia (1), Germania, Grecia, Italia, Polonia, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Ungheria.

4)

Piano di interconnessione del mercato energetico del Baltico nell'elettricità (Baltic Energy Market Interconnection Plan, «BEMIP elettricità»): interconnessioni tra gli Stati membri nella regione del Baltico e consolidamento delle infrastrutture di rete interne di conseguenza, per porre fine all'isolamento degli Stati baltici e promuovere l'integrazione del mercato adoperandosi, tra l'altro, per l'integrazione dell'energia rinnovabile nella regione.

Stati membri interessati: Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Lettonia, Lituania, Polonia, Svezia.

2.   CORRIDOI PRIORITARI DEL GAS

5)

Interconnessioni del gas nord-sud nell'Europa occidentale («NSI West Gas»): infrastruttura del gas per i flussi del gas nord-sud nell'Europa occidentale, al fine di diversificare ulteriormente le rotte di approvvigionamento, e per aumentare l'erogabilità del gas a breve termine.

Stati membri interessati: Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna.

6)

Interconnessioni del gas nord-sud nell'Europa centro-orientale e sud-orientale («NSI East Gas»): infrastruttura del gas per i collegamenti regionali tra la regione del Mar Baltico, l'Adriatico e il Mar Egeo, il Mediterraneo orientale e il Mar Nero e al loro interno, nonché per aumentare la diversificazione e la sicurezza dell'approvvigionamento di gas.

Stati membri interessati: Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia (1), Germania, Grecia, Italia, Polonia, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Ungheria.

7)

Corridoio meridionale del gas (Southern Gas Corridor, «SGC»): infrastruttura per la trasmissione del gas dal Bacino del Mar Caspio, dall'Asia Centrale, dal Medio Oriente e dal Bacino del Mediterraneo orientale all'Unione europea per aumentare la diversificazione dell'approvvigionamento di gas.

Stati membri interessati: Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia (2), Francia, Germania, Grecia, Italia, Polonia, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Ungheria.

8)

Piano di interconnessione del mercato energetico del Baltico nel gas («BEMIP gas»): infrastruttura del gas per porre termine all'isolamento dei tre Stati baltici e della Finlandia e alla loro dipendenza da un unico fornitore, per consolidare le infrastrutture di rete interne di conseguenza e per aumentare la diversificazione e la sicurezza degli approvvigionamenti nella regione del Mar Baltico.

Stati membri interessati: Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Lettonia, Lituania, Polonia, Svezia.

3.   CORRIDOIO PRIORITARIO DEL PETROLIO

9)

Connessioni di approvvigionamento del petrolio nell'Europa centro-orientale (Oil supply connections, «OSC»): interoperabilità della rete di oleodotti in Europa centro-orientale per aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento e ridurre i rischi ambientali.

Stati membri interessati: Austria, Croazia (2), Germania, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Ungheria.

4.   AREE TEMATICHE PRIORITARIE

10)

Sviluppo di reti intelligenti: adozione delle tecnologie di rete intelligenti nell'intero territorio dell'Unione europea per integrare in maniera efficiente il comportamento e le azioni di tutti gli utenti collegati alla rete elettrica, in particolare la produzione di grandi quantità di elettricità a partire da fonti di energia rinnovabili o distribuite e la risposta alla domanda dei consumatori.

Stati membri interessati: tutti.

11)

Autostrade elettriche: prime autostrade elettriche entro il 2020, in vista della costruzione di un sistema di autostrade elettriche in tutta l'Unione europea in grado di:

a)

integrare il surplus di produzione eolica in continua crescita nel Mare del Nord e nel Mar Baltico e nelle zone circostanti e accrescere la produzione di energia rinnovabile in Europa orientale e meridionale nonché nell'Africa settentrionale;

b)

collegare questi nuovi centri di produzione con le principali capacità di stoccaggio nei paesi nordici, nelle Alpi e in altre regioni e con i principali centri di consumo; nonché

c)

far fronte a un'offerta di elettricità sempre più variabile e decentrata e a una domanda sempre più flessibile.

Stati membri interessati: tutti.

12)

Rete transfrontaliera per il trasporto di biossido di carbonio: sviluppo di un'infrastruttura di trasporto del biossido di carbonio tra gli Stati membri e con i paesi terzi confinanti in vista della realizzazione della cattura e dello stoccaggio del biossido di carbonio.

Stati membri interessati: tutti.


(1)  Con riserva dell'adesione della Croazia e a partire da tale data.

(2)  Con riserva dell'adesione della Croazia e a partire da tale data.


ALLEGATO II

CATEGORIE DI INFRASTRUTTURE ENERGETICHE

Le categorie di infrastrutture energetiche da sviluppare al fine di attuare le priorità di infrastruttura energetica elencate nell'allegato I sono:

1)

relativamente all'elettricità:

a)

linee di trasmissione aeree ad alta tensione, purché siano progettate per una tensione di 220 kV o più e cavi di trasmissione sotterranei o sottomarini, purché siano progettati per una tensione di 150 kV o più;

b)

per quanto riguarda in particolare le autostrade elettriche: qualunque attrezzatura fisica destinata a consentire il trasporto di elettricità a livello di alta e altissima tensione in vista del collegamento di grandi quantità di elettricità prodotta o stoccata in uno o più Stati membri o paesi terzi a un consumo di elettricità su vasta scala in uno o più Stati membri diversi;

c)

impianti di stoccaggio di elettricità utilizzati per immagazzinare elettricità in maniera permanente o temporanea in un'infrastruttura o in siti geologici in superficie o sotterranei, a condizione che siano collegati direttamente a linee di trasmissione ad alta tensione destinate a una tensione pari o superiore a 110 kV;

d)

qualsiasi attrezzatura o installazione essenziale per i sistemi di cui alle lettere da a) a c) per operare in maniera sicura ed efficace, compresi i sistemi di protezione, monitoraggio e controllo a tutti i livelli di tensione e le sottostazioni;

e)

qualsiasi attrezzatura o installazione, a livello di trasmissione e distribuzione a media tensione, destinata alla comunicazione digitale bidirezionale, in tempo reale o quasi reale, al controllo e alla gestione interattivi e intelligenti della produzione, trasmissione, distribuzione e del consumo di elettricità all'interno di una rete elettrica in vista dello sviluppo di una rete che integri in maniera efficace il comportamento e le azioni di tutti gli utenti collegati a essa (produttori, consumatori e produttori-consumatori) al fine di garantire un sistema elettrico efficiente dal lato economico e sostenibile con scarse perdite e un'elevata qualità e sicurezza dell'approvvigionamento e della protezione;

2)

relativamente al gas:

a)

condotte di trasmissione per il trasporto del gas naturale e del biogas facenti parte di una rete costituita principalmente da condotte ad alta pressione, escluse le condotte ad alta pressione utilizzate per la distribuzione a monte o la distribuzione locale del gas naturale;

b)

impianti di stoccaggio sotterranei collegati alle suddette condotte di gas ad alta pressione;

c)

impianti di ricevimento, stoccaggio e rigassificazione o decompressione per il gas naturale liquefatto (GNL) o il gas naturale compresso (CNG);

d)

qualsiasi apparecchiatura o installazione essenziale affinché il sistema funzioni in maniera sicura, protetta ed efficiente o per installare la capacità bidirezionale, comprese le stazioni di compressione;

3)

relativamente al petrolio:

a)

oleodotti utilizzati per trasportare il petrolio grezzo;

b)

stazioni di pompaggio e impianti di stoccaggio necessari per il funzionamento degli oleodotti per petrolio grezzo;

c)

qualsiasi apparecchiatura o installazione essenziale affinché il sistema in questione funzioni in maniera corretta, sicura ed efficiente, compresi i sistemi di protezione, monitoraggio e controllo e i dispositivi di inversione dei flussi;

4)

relativamente all'anidride carbonica:

a)

condotte dedicate, diverse dalla rete di condotte a monte utilizzate per trasportare l'anidride carbonica antropogenica da più fonti, a esempio installazioni industriali (comprese le centrali elettriche) che producono anidride carbonica attraverso la combustione o altre reazioni chimiche che comportano composti contenenti carbonio fossile o non fossile, ai fini dello stoccaggio geologico permanente dell'anidride carbonica ai sensi della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

b)

impianti per la liquefazione e lo stoccaggio intermedio dell'anidride carbonica in vista del suo ulteriore trasporto. Non comprendono l'infrastruttura all'interno di una formazione geologica usata per lo stoccaggio geologico permanente dell'anidride carbonica ai sensi della direttiva 2009/31/CE e gli impianti associati di superficie e di iniezione;

c)

qualsiasi apparecchiatura o installazione essenziale per il funzionamento corretto, sicuro ed efficiente del sistema in questione, compresi i sistemi di protezione, monitoraggio e controllo.


(1)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114.


ALLEGATO III

ELENCHI REGIONALI DI PROGETTI DI INTERESSE COMUNE

1.   NORME PER I GRUPPI REGIONALI

1)

Per i progetti elettrici che rientrano nelle categorie di cui al punto 1 dell'allegato II, ogni gruppo è composto da rappresentanti degli Stati membri, delle autorità di regolamentazione nazionali, dei TSO, oltre che dalla Commissione, dall'Agenzia e dalla REGST per l'elettricità.

Per i progetti nel settore del gas che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punto 2, ogni gruppo è composto da rappresentanti degli Stati membri, delle autorità di regolamentazione nazionali e dei TSO, oltre che dalla Commissione, dall'Agenzia e dalla REGST per il gas.

Per i progetti nel settore del trasporto di petrolio e anidride carbonica che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punti 3 e 4, ogni gruppo è composto da rappresentanti degli Stati membri, dai promotori del progetto interessati da ciascuna delle priorità rilevanti designate nell'allegato I e dalla Commissione.

2)

Gli organi decisionali dei gruppi possono fondersi. I gruppi o gli organi decisionali si riuniscono nella loro totalità, ove opportuno, per discutere di questioni comuni a tutti i gruppi, a esempio problemi legati alla coerenza transregionale o al numero di progetti proposti e inclusi nei progetti di elenchi regionali che rischiano di diventare ingestibili.

3)

Ogni gruppo organizza il proprio lavoro in linea con le attività di cooperazione regionale conformemente all'articolo 6 della direttiva 2009/72/CE, all'articolo 7 della direttiva 2009/73/CE, all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 714/2009 e all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 715/2009 e ad altre strutture per la cooperazione regionale esistenti.

4)

Ogni gruppo invita, per quanto necessario per l'attuazione della priorità rilevante designata nell'allegato I, i promotori di un progetto potenzialmente ammissibile alla selezione in quanto progetto di interesse comune, i rappresentanti degli amministratori nazionali e delle autorità di regolamentazione, i TSO provenienti dai paesi candidati e candidati potenziali all'adesione all'Unione europea, i paesi membri dello Spazio economico europeo e dell'Associazione europea di libero scambio, i rappresentanti delle istituzioni e degli organismi della Comunità dell'energia, i paesi interessati dalla politica europea di vicinato e i paesi con cui l'Unione ha stabilito una cooperazione specifica in materia di energia. La decisione di invitare rappresentanti di paesi terzi è basata sul consenso.

5)

Ogni gruppo consulta le organizzazioni che rappresentano le parti interessate e, se lo ritiene opportuno, le parti interessate stesse, inclusi i produttori, i gestori del sistema di distribuzione, i fornitori, i consumatori e le organizzazioni per la tutela dell'ambiente. Il gruppo può organizzare udienze o consultazioni laddove pertinente ai fini dell'esecuzione dei compiti a esso spettanti.

6)

La Commissione pubblica sulla piattaforma per la trasparenza di cui all'articolo 18 il regolamento interno, un elenco aggiornato delle organizzazioni aderenti, informazioni periodicamente aggiornate sullo stato di avanzamento dei lavori, gli ordini del giorno delle riunioni nonché le conclusioni e le decisioni finali di ciascun gruppo.

7)

La Commissione, l'Agenzia e i gruppi si adoperano per garantire la coerenza tra i diversi gruppi. A tale scopo la Commissione e l'Agenzia garantiscono, se del caso, lo scambio di informazioni tra i gruppi interessati per tutti i lavori che rappresentano un interesse interregionale.

La partecipazione delle autorità nazionali di regolamentazione e dell'Agenzia ai gruppi non pregiudica il conseguimento degli obiettivi e l'osservanza degli obblighi loro imposti dal presente regolamento o dagli articoli 36 e 37 della direttiva 2009/72/CE e dagli articoli 40 e 41 della direttiva 2009/73/CE ovvero dal regolamento (CE) n. 713/2009.

2.   PROCEDIMENTO DI DEFINIZIONE DEGLI ELENCHI REGIONALI

1)

I promotori di un progetto potenzialmente ammissibile alla selezione in quanto progetto di interesse comune che desiderano ottenere il corrispondente status presentano al gruppo una domanda per la selezione del progetto come progetto di interesse comune comprensiva di:

una valutazione del o dei loro progetti riguardo al contributo all'attuazione delle priorità enunciate nell'allegato I,

un'analisi riguardante il soddisfacimento dei criteri pertinenti di cui all'articolo 4,

per i progetti che hanno raggiunto un grado di maturità sufficiente, un'analisi dei costi-benefici specifici del progetto che sia conforme agli articoli 21 e 22 e basata sulle metodologie elaborate dalla REGST per l'elettricità e dalla REGST per il gas a norma dell'articolo 11, nonché

qualsiasi altra informazione pertinente per la valutazione del progetto.

2)

Tutti i destinatari tutelano la riservatezza delle informazioni sensibili dal punto di vista commerciale.

3)

A seguito dell'adozione del primo elenco dell'Unione, per tutti i successivi elenchi a livello di Unione adottati i progetti proposti riguardanti i settori della trasmissione e dello stoccaggio dell'energia elettrica che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punto 1, lettere a), b) e d), devono essere parte integrante dell'ultimo piano decennale disponibile per lo sviluppo delle reti nel settore dell'energia elettrica, elaborato dalla REGST per l'elettricità conformemente all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 714/2009.

4)

A seguito dell'adozione del primo elenco dell'Unione, per tutti i successivi elenchi a livello di Unione adottati i progetti proposti riguardanti infrastrutture del gas che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punto 2, devono essere parte integrante dell'ultimo piano decennale di sviluppo delle reti del gas, elaborato dalla REGST per il gas conformemente all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 715/2009.

5)

Le proposte di progetto presentate ai fini dell'inclusione nel primo elenco dell'Unione non precedentemente valutate a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 714/2009 sono valutate a livello di sistema dell'Unione:

dalla REGST per l'elettricità, in linea con la metodologia applicata nell'ultimo piano decennale di sviluppo delle reti disponibile per i progetti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'allegato II, punto 1, lettere a), b) e d),

dalla REGST per il gas o da una terza parte in maniera coerente, sulla base di una metodologia oggettiva applicabile ai progetti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'allegato II, punto 2.

Entro il 16 gennaio 2014, la Commissione definisce orientamenti sui criteri che la REGST per l'elettricità e la REGST per il gas sono tenute ad applicare in sede di elaborazione dei rispettivi piani decennali di sviluppo delle reti di cui ai punti 3 e 4, al fine di garantire la parità di trattamento e la trasparenza del procedimento.

6)

I progetti proposti riguardanti il trasporto di anidride carbonica che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punto 4, vengono presentati come parte di un piano, elaborato da almeno due Stati membri, per lo sviluppo delle infrastrutture per lo stoccaggio e il trasporto di anidride carbonica a livello transfrontaliero, e vengono presentati alla Commissione da parte degli Stati membri o delle entità designate da tali Stati membri.

7)

Per i progetti proposti che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punti 1 e 2, le autorità nazionali di regolamentazione e, se necessario, l'Agenzia, ove possibile nel contesto della cooperazione regionale (articolo 6 della direttiva 2009/72/CE e articolo 7 della direttiva 2009/73/CE), verificano che la metodologia basata sui criteri/sull'analisi dei costi-benefici sia applicata in maniera coerente e ne valutano la rilevanza transfrontaliera per poi presentare la loro valutazione al gruppo.

8)

Per i progetti nel settore del trasporto di petrolio e anidride carbonica proposti che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punti 3 e 4, la Commissione valuta l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 4. Per i progetti relativi all'anidride carbonica proposti che rientrano nella categoria di cui all'allegato II, punto 4, la Commissione tiene in considerazione anche il futuro potenziale di ampliamento e quindi di inclusione di Stati membri aggiuntivi. La Commissione presenta la sua valutazione al gruppo.

9)

I singoli Stati membri possono presentare al gruppo un parere per esprimere le loro preoccupazioni in relazione a progetti proposti che, pur non riguardando il loro territorio, possono potenzialmente avere un impatto positivo netto oppure ripercussioni significative a esempio sull'ambiente o sul funzionamento delle infrastrutture energetiche all'interno del loro territorio.

10)

L'organo decisionale del gruppo esamina, su richiesta di uno Stato membro del gruppo, i fondati motivi addotti da uno Stato membro a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, per rifiutare l'approvazione di un progetto di interesse comune riguardante il suo territorio.

11)

Il gruppo si riunisce per esaminare e classificare i progetti proposti tenendo conto della valutazione dei regolatori ovvero della valutazione della Commissione per i progetti nel settore del trasporto di petrolio e anidride carbonica.

12)

I progetti di elenchi regionali di progetti proposti che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punti 1 e 2 elaborati dai gruppi sono presentati all'Agenzia, unitamente agli eventuali pareri di cui al punto 9, sei mesi prima della data di adozione dell'elenco dell'Unione. I progetti di elenchi regionali e i pareri acclusi sono valutati dall'Agenzia entro tre mesi dalla data di ricezione. L'Agenzia fornisce un parere sui progetti di elenchi regionali riguardante, in particolare, la coerenza nell'applicazione dei criteri e nell'analisi dei costi-benefici tra le varie regioni. Il parere dell'Agenzia è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 713/2009.

13)

Entro un mese dalla data di ricezione del parere dell'Agenzia, l'organo decisionale di ciascun gruppo adotta il proprio elenco regionale definitivo, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, sulla base della proposta dei gruppi e tenendo conto del parere dell'Agenzia nonché della valutazione delle autorità nazionali di regolamentazione presentata a norma del punto 7, ovvero della valutazione proposta dalla Commissione a norma del punto 8 per i progetti nel settore del trasporto di petrolio e anidride carbonica proposti. I gruppi presentano gli elenchi regionali definitivi alla Commissione, unitamente agli eventuali pareri di cui al punto 9.

14)

Nel caso in cui dagli elenchi regionali ricevuti emerga un numero complessivo di progetti di interesse comune proposti da inserire nell'elenco dell'Unione superiore al quantitativo gestibile, anche in considerazione del parere dell'Agenzia, la Commissione valuta l'opportunità di non includere nell'elenco dell'Unione, previa consultazione dei singoli gruppi interessati, i progetti che occupano gli ultimi posti nella classificazione realizzata dal gruppo di riferimento a norma dell'articolo 4, paragrafo 4.


ALLEGATO IV

NORME E INDICATORI RELATIVI AI CRITERI PER I PROGETTI DI INTERESSE COMUNE

1)

Un progetto con un notevole impatto transfrontaliero è un progetto sul territorio di uno Stato membro, che soddisfa le seguenti condizioni:

a)

per la trasmissione di elettricità, il progetto incrementa la capacità di trasferimento della rete ovvero la capacità disponibile per i flussi commerciali al confine di tale Stato membro con uno o più altri Stati membri o su qualunque altra sezione trasversale rilevante dello stesso corridoio di trasmissione con conseguente aumento della capacità di trasferimento della rete transfrontaliera interessata di almeno 500 MW rispetto alla situazione senza messa in servizio del progetto;

b)

per lo stoccaggio di elettricità, il progetto fornisce una capacità installata di almeno 225 MW ed è caratterizzato da una capacità di stoccaggio che consente una produzione annuale netta di elettricità di almeno 250 gigawattora/anno;

c)

per la trasmissione del gas, il progetto riguarda un investimento in capacità di flusso bidirezionale o modifica la possibilità di trasmissione del gas attraverso le frontiere degli Stati membri interessati almeno del 10 % rispetto alla situazione precedente alla messa in servizio del progetto;

d)

per lo stoccaggio del gas o del gas naturale liquefatto/compresso, il progetto mira a rifornire direttamente o indirettamente almeno due Stati membri o a soddisfare lo standard di infrastruttura (norma N-1) a livello regionale, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

e)

per le reti intelligenti, il progetto è destinato alle attrezzature e alle installazioni ad alta e media tensione progettate per una tensione di almeno 10 kV. Coinvolge gestori di sistemi di trasmissione e di distribuzione di almeno due Stati membri, che coprono almeno 50 000 utenti che producono e/o consumano elettricità in un'area di consumo di almeno 300 gigawattora/anno, di cui almeno il 20 % proviene da risorse rinnovabili variabili in natura.

2)

Per quanto riguarda i progetti che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punto 1, lettere da a) a d), i criteri elencati nell'articolo 4 sono valutati nel seguente modo:

a)

l'integrazione nel mercato, la concorrenza e la flessibilità del sistema vengono misurate in linea con l'analisi effettuata nell'ultimo piano decennale di sviluppo della rete nel settore dell'elettricità a livello di Unione, in particolare:

calcolando, per i progetti transfrontalieri, l'impatto sulla capacità di trasferimento della rete in entrambe le direzioni di flusso, misurata in termini di quantità di energia (in megawatt), e il contributo dei progetti stessi ai fini del raggiungimento di una capacità di interconnessione minima pari al 10 % della capacità di produzione installata o, per progetti con un forte impatto transfrontaliero, l'effetto sulla capacità di trasferimento della rete alle frontiere tra gli Stati membri interessati, tra gli Stati membri pertinenti e i paesi terzi ovvero all'interno degli Stati membri pertinenti, nonché sul bilanciamento tra domanda-offerta e sulle operazioni di rete negli Stati membri pertinenti,

valutando l'impatto, per la zona di analisi definita all'allegato V, punto 10, in termini di costi di produzione e trasmissione dell'energia a livello di sistema e di evoluzione nonché di convergenza dei prezzi di mercato secondo diversi scenari di pianificazione, in particolare prendendo in considerazione le variazioni verificatesi nell'ordine di merito;

b)

la trasmissione dell'energia rinnovabile verso i principali centri di consumo e i siti di stoccaggio viene misurata in linea con l'analisi effettuata nell'ultimo piano decennale di sviluppo della rete nel settore dell'elettricità disponibile, in particolare:

per la trasmissione di elettricità, confrontando la quantità di capacità di produzione a partire da fonti di energia rinnovabili (per tecnologia, in megawatt) collegata e trasmessa grazie al progetto, con la quantità di capacità di produzione totale pianificata a partire da detti tipi di fonti di energia rinnovabili nello Stato membro interessato nel 2020 secondo i piani d'azione nazionali per l'energia rinnovabile di cui all'articolo 4 della direttiva 2009/28/CE,

per lo stoccaggio di elettricità, confrontando la nuova capacità fornita dal progetto con la capacità totale esistente per la stessa tecnologia di stoccaggio nella zona di analisi di cui all'allegato V, punto 10;

c)

la sicurezza dell'approvvigionamento, l'interoperabilità e il funzionamento sicuro del sistema sono misurati in linea con l'analisi effettuata nell'ultimo piano decennale di sviluppo della rete nel settore dell'elettricità disponibile, valutando in particolare l'impatto del progetto sulla previsione di perdita di carico per la zona di analisi di cui all'allegato V, punto 10, in termini di adeguatezza della produzione e della trasmissione per una serie di periodi di carico caratteristici, tenendo conto dei cambiamenti attesi negli eventi climatici estremi e il loro effetto sulla resilienza dell'infrastruttura. Se dal caso viene quantificato l'impatto del progetto sull'indipendenza e l'affidabilità dei controlli sul funzionamento e i servizi del sistema.

3)

Per quanto riguarda i progetti che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punto 2, i criteri elencati nell'articolo 4 sono valutati nel seguente modo:

a)

l'integrazione e l'interoperabilità del mercato sono misurate calcolando il valore aggiunto del progetto per l'integrazione delle aree di mercato e la convergenza dei prezzi, la flessibilità generale del sistema, compreso il livello di capacità offerto per l'inversione dei flussi in diverse situazioni;

b)

la concorrenza è misurata in base alla diversificazione, in particolare l'agevolazione dell'accesso alle fonti di approvvigionamento locali, prendendo in considerazione, nell'ordine: la diversificazione delle fonti, la diversificazione dei partner, la diversificazione delle rotte, l'impatto della nuova capacità sull'indice Herfindahl-Hirschmann (HHI) calcolato a livello di capacità per la zona di analisi di cui all'allegato V, punto 10;

c)

la sicurezza dell'approvvigionamento di gas è misurata calcolando il valore aggiunto del progetto per la resilienza a breve e a lungo termine del sistema del gas dell'Unione e per migliorare la restante flessibilità del sistema per far fronte alle interruzioni della fornitura agli Stati membri in varie situazioni, nonché la capacità supplementare fornita dal progetto misurata in relazione allo standard dell'infrastruttura (norma N-1) a livello regionale, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 994/2010;

d)

la sostenibilità è misurata considerando il contributo di un progetto alla riduzione delle emissioni, alla produzione di supporto di elettricità rinnovabile o al trasporto di gas ottenuto dall'elettricità e di biogas, tenendo conto dei cambiamenti previsti nelle condizioni climatiche.

4)

Per quanto riguarda i progetti che rientrano nella categoria di cui all'allegato II, punto 1, lettera e), ogni funzione elencata nell'articolo 4 viene valutata in base ai seguenti criteri:

a)   livello di sostenibilità: il criterio è misurato valutando la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e l'impatto ambientale dell'infrastruttura della rete elettrica;

b)   capacità delle reti di trasmissione e di distribuzione di collegare e di trasportare l'elettricità da e agli utenti: il criterio è misurato stimando la capacità installata delle risorse energetiche distribuite nelle reti di distribuzione, l'iniezione massima consentita di elettricità senza rischi di congestione nelle reti di trasmissione e l'energia non estratta dalle fonti rinnovabili a causa della congestione o di rischi per la sicurezza;

c)   connettività di rete e accesso a tutte le categorie di utenti della rete: il criterio è misurato esaminando i metodi adottati per calcolare gli oneri e le tariffe, nonché la loro struttura, per i produttori, i consumatori e i produttori-consumatori, e la flessibilità operativa fornita per il bilanciamento dinamico dell'elettricità nella rete;

d)   sicurezza e qualità dell'approvvigionamento: il criterio è misurato stimando il rapporto della capacità di produzione disponibile in maniera affidabile e i picchi della domanda, la parte di elettricità prodotta a partire da fonti rinnovabili, la stabilità del sistema elettrico, la durata e la frequenza delle interruzioni per cliente, comprese quelle dovute alle condizioni climatiche, e le prestazioni qualitative di tensione;

e)   efficienza e qualità del servizio nella fornitura di elettricità e nel funzionamento della rete: il criterio è misurato valutando il livello delle perdite nelle reti di trasmissione e di distribuzione, il rapporto tra la domanda di elettricità minima e massima nel corso di un determinato periodo, la partecipazione dal lato della domanda ai mercati dell'elettricità e alle misure di efficienza energetica, la percentuale di utilizzo (ovvero il carico medio) dei componenti della rete elettrica, la disponibilità dei componenti della rete (in relazione alla manutenzione pianificata e non pianificata) e il relativo effetto sulle prestazioni di rete nonché l'effettiva disponibilità della capacità di rete in relazione al suo valore standard;

f)   contributo ai mercati transfrontalieri dell'elettricità tramite controllo dei flussi di carico per attenuare i flussi di ricircolo e aumentare le capacità di interconnessione: il criterio è stimato valutando il rapporto tra la capacità di interconnessione di uno Stato membro e la relativa domanda di elettricità, lo sfruttamento delle capacità di interconnessione e le entrate provenienti dalla gestione della congestione a livello delle interconnessioni.

5)

Per quanto riguarda i progetti nel settore del trasporto del petrolio che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punto 3, i criteri elencati nell'articolo 4 vengono valutati come segue:

a)

la sicurezza dell'approvvigionamento di petrolio è misurata valutando il valore aggiunto della nuova capacità offerta da un progetto per la resilienza del sistema a breve e a lungo termine e per la flessibilità rimanente per far fronte alle interruzioni di approvvigionamento nell'ambito di vari scenari;

b)

l'interoperabilità è misurata valutando in che misura il progetto migliora il funzionamento della rete del petrolio, in particolare fornendo la possibilità d'inversione dei flussi;

c)

l'utilizzo efficiente e sostenibile delle risorse è misurato stimando in che misura il progetto utilizza l'infrastruttura già esistente e contribuisce a ridurre al minimo l'onere e i rischi per l'ambiente e i cambiamenti climatici.


(1)  GU L 295 del 12.11.2010, pag. 1.


ALLEGATO V

ANALISI DEI COSTI-BENEFICI A LIVELLO DI SISTEMA ENERGETICO

La metodologia per un'analisi armonizzata dei costi-benefici a livello di sistema energetico per i progetti di interesse comune soddisfa i seguenti principi stabiliti nel presente allegato.

1)

La metodologia si basa su una serie di dati di input comuni che rappresentano i sistemi dell'elettricità e del gas dell'Unione negli anni n + 5, n + 10, n + 15 e n + 20, dove «n» è l'anno in cui l'analisi viene effettuata. Detta serie di dati comprende almeno:

a)   nel settore dell'elettricità: scenari relativi alla domanda, capacità di produzione per tipo di combustibile (biomassa, geotermale, idroelettrica, gas, nucleare, petrolio, combustibili solidi, energia eolica, solare fotovoltaico, solare concentrato, altre tecnologie rinnovabili) e rispettiva posizione geografica, prezzi dei combustibili (compresa biomassa, carbone, gas e petrolio), prezzi dell'anidride carbonica, composizione della rete di trasmissione e, se pertinente, di distribuzione e sua evoluzione, prendendo in considerazione tutti i nuovi progetti importanti in materia di produzione (compresa la capacità per la cattura dell'anidride carbonica), progetti di stoccaggio e trasmissione per i quali è stata adottata una decisione finale di investimento e che devono essere messi in servizio entro la fine dell'anno n + 5;

b)   nel settore del gas:: scenari relativi alla domanda, importazioni, prezzi del combustibile (compresi carbone, gas e petrolio), prezzi dell'anidride carbonica, composizione della rete di trasmissione e sua evoluzione, prendendo in considerazione tutti i nuovi progetti per i quali è stata adottata una decisione finale di investimento e che devono essere messi in servizio entro la fine dell'anno n + 5.

2)

La serie di dati descritta riflette il diritto dell'Unione e nazionale in vigore al momento dell'analisi. Le serie di dati utilizzate rispettivamente per l'elettricità e il gas sono compatibili, in particolare per quanto concerne le ipotesi relative ai prezzi e ai volumi in ciascun mercato. La serie di dati è elaborata previa consultazione ufficiale degli Stati membri e delle organizzazioni che rappresentano tutte le pertinenti parti interessate. La Commissione e l'Agenzia garantiscono l'accesso ai dati commerciali di terzi qualora opportuno.

3)

La metodologia fornisce orientamenti per lo sviluppo e l'uso della modellizzazione della rete e del mercato necessaria per l'analisi dei costi-benefici.

4)

L'analisi dei costi-benefici si basa su una valutazione armonizzata dei costi e dei benefici per le diverse categorie di progetto analizzate e copre almeno il periodo indicato al punto 1.

5)

L'analisi dei costi-benefici prende in considerazione almeno i seguenti costi: spesa in conto capitale, spese operative e per la manutenzione durante il ciclo di vita tecnico del progetto nonché costi per lo smantellamento e la gestione dei rifiuti, qualora pertinente. La metodologia fornisce orientamenti sui tassi di sconto da utilizzare per i calcoli.

6)

Per la trasmissione e lo stoccaggio di elettricità, l'analisi dei costi-benefici prende in considerazione almeno l'impatto e le compensazioni derivanti dall'applicazione dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 714/2009, gli impatti sugli indicatori definiti nell'allegato IV e i seguenti impatti:

a)

emissioni di gas a effetto serra e perdite legate alla trasmissione durante il ciclo di vita tecnico del progetto;

b)

costi futuri dei nuovi investimenti nella produzione e trasmissione durante il ciclo di vita tecnico del progetto;

c)

flessibilità operativa, compresa l'ottimizzazione dell'energia regolatrice e dei servizi accessori;

d)

resilienza del sistema, compresa la resilienza ai disastri e agli effetti del clima e sicurezza del sistema, in particolare per le infrastrutture critiche europee definite nella direttiva 2008/114/CE.

7)

Per il gas, l'analisi dei costi-benefici prende in considerazione almeno i risultati della verifica di mercato, gli effetti sugli indicatori definiti nell'allegato IV e i seguenti impatti:

a)

resilienza ai disastri e ai cambiamenti climatici e sicurezza del sistema, in particolare per le infrastrutture critiche europee, definite nella direttiva 2008/114/CE;

b)

congestione nella rete del gas.

8)

Per le reti intelligenti, l'analisi dei costi-benefici prende in considerazione gli effetti sugli indicatori definiti nell'allegato IV.

9)

Il metodo dettagliato impiegato per prendere in considerazione gli indicatori di cui ai punti da 6 a 8 viene elaborato previa consultazione ufficiale degli Stati membri e delle organizzazioni che rappresentano tutte le parti interessate rilevanti.

10)

La metodologia definisce l'analisi da eseguire, in base alla pertinente serie di dati iniziali, mediante determinazione degli impatti in caso di realizzazione e di non realizzazione di ciascun progetto. L'ambito per l'analisi di un singolo progetto riguarderà tutti gli Stati membri e i paesi terzi sul cui territorio sarà sviluppato il progetto stesso, tutti gli Stati membri limitrofi e tutti gli altri Stati membri sui quali il progetto avrà un impatto significativo.

11)

L'analisi individua gli Stati membri su cui il progetto ha effetti positivi netti (beneficiari) e gli Stati membri su cui il progetto ha un effetto negativo netto (sostenitori dei costi). Ogni analisi dei costi-benefici comprende analisi della sensibilità relative alla serie di dati iniziali, alla data di messa in servizio dei diversi progetti nella stessa area di analisi e ad altri parametri pertinenti.

12)

I gestori di sistemi di trasmissione, di stoccaggio e di terminal per il gas naturale liquefatto/compresso nonché di distribuzione scambiano le informazioni necessarie per l'elaborazione della metodologia, anche per quanto concerne la modellizzazione della rete e del mercato. Qualunque gestore di sistemi di trasmissione o distribuzione che raccolga informazioni per conto di altri gestori di sistemi di trasmissione o distribuzione è tenuto a fornire ai gestori di sistemi di trasmissione e distribuzione partecipanti i risultati della raccolta dei dati.

13)

Per il mercato comune dell'elettricità e del gas e il modello di rete indicato all'articolo 11, paragrafo 8, la serie di dati iniziali di cui al punto 1 copre gli anni n + 10, n + 20 e n + 30; inoltre il modello consente una valutazione completa degli impatti economici, sociali e ambientali, ivi compresi in particolare i costi esterni come quelli correlati alle emissioni di gas a effetto serra e di sostanze inquinanti dell'aria convenzionali ovvero alla sicurezza dell'approvvigionamento.


ALLEGATO VI

ORIENTAMENTI PER LA TRASPARENZA E LA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO

1)

Il manuale delle procedure di cui all'articolo 9, paragrafo 1, specifica almeno:

a)

il diritto pertinente su cui si basano le decisioni e i pareri per i diversi tipi di progetti rilevanti di interesse comune, compresa la normativa in materia ambientale;

b)

le decisioni e i pareri pertinenti da raccogliere;

c)

i nomi e le informazioni di contatto dell'autorità competente, di altre autorità e delle principali parti interessate;

d)

il flusso di lavoro, che descrive ogni fase del procedimento, compresi un calendario indicativo e in sintesi, il processo decisionale;

e)

informazioni sull'ambito di applicazione, sulla struttura e sul livello di dettaglio dei documenti da presentare insieme alla domanda di decisioni, compresa una lista di controllo;

f)

le fasi e i mezzi di partecipazione del grande pubblico al procedimento.

2)

Il calendario dettagliato di cui all'articolo 10, paragrafo 4, lettera b), specifica almeno quanto segue:

a)

le decisioni e i pareri che devono essere ottenuti;

b)

le autorità, le parti interessate e il pubblico potenzialmente coinvolti;

c)

le singole fasi della procedura e la relativa durata;

d)

le tappe principali e le rispettive scadenze da rispettare in vista della decisione globale da adottare;

e)

le risorse pianificate dalle autorità e le possibili esigenze in termini di risorse aggiuntive.

3)

Per aumentare la partecipazione del pubblico al procedimento di rilascio delle autorizzazioni e garantire preventivamente l'informazione del pubblico e un dialogo con lo stesso è necessario applicare i seguenti principi:

a)

le parti interessate, coinvolte in un progetto di interesse comune, comprese le autorità nazionali, regionali e locali interessate, i proprietari terrieri e i cittadini che vivono nelle vicinanze del sito del progetto, il grande pubblico e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi, vengono ampiamente informati e consultati in una fase precoce, quando le eventuali preoccupazioni del pubblico possono ancora essere prese in considerazione, in maniera aperta e trasparente. Qualora opportuno, l'autorità competente sostiene attivamente le attività intraprese dal promotore del progetto;

b)

le autorità competenti assicurano che le procedure di consultazione pubblica per i progetti di interesse comune siano, ove possibile, raggruppate. Ogni consultazione pubblica riguarda tutti i temi relativi alla fase specifica della procedura, mentre un tema relativo a una fase particolare della procedura sarà trattato in un'unica consultazione pubblica; tuttavia, una singola consultazione pubblica può avvenire in più di un'area geografica. I temi trattati da una consultazione pubblica sono indicati chiaramente nella notifica della consultazione pubblica stessa;

c)

le osservazioni e le obiezioni sono ammesse soltanto dall'inizio della consultazione pubblica fino alla scadenza del termine.

4)

Il concetto di «partecipazione» del pubblico comprende almeno le informazioni su:

a)

le parti interessate coinvolte e interpellate;

b)

le misure previste, incluse le date e i luoghi indicativi proposti per lo svolgimento delle apposite riunioni;

c)

la tempistica;

d)

le risorse umane destinate ai singoli compiti.

5)

Nell'ambito della consultazione pubblica da svolgere prima della presentazione del fascicolo della domanda, le parti interessate devono almeno:

a)

pubblicare, prima dell'inizio della consultazione, un opuscolo informativo di 15 pagine al massimo che presenti in maniera chiara e concisa lo scopo e il calendario preliminare del progetto, il piano nazionale di sviluppo delle reti, le rotte alternative considerate, gli impatti previsti, anche di tipo transfrontaliero, e le possibili misure di attenuazione; l'opuscolo informativo contiene altresì un elenco degli indirizzi web della piattaforma per la trasparenza di cui all'articolo 18 e del manuale delle procedure di cui al punto 1;

b)

informare tutte le parti interessate coinvolte nel progetto attraverso il sito internet di cui all'articolo 9, paragrafo 7, e altri mezzi di informazione adeguati;

c)

invitare in forma scritta le parti interessate coinvolte ad apposite riunioni dedicate alla trattazione delle questioni fonte di preoccupazione.

6)

Il sito internet del progetto mette a disposizione almeno le seguenti informazioni:

a)

l'opuscolo informativo di cui al punto 5;

b)

una sintesi non tecnica e regolarmente aggiornata di 50 pagine al massimo sullo stato di avanzamento del progetto che indichi chiaramente, in caso di aggiornamenti, le modifiche alle versioni precedenti;

c)

la pianificazione del progetto e della consultazione pubblica, con la chiara indicazione delle date e dei luoghi per le consultazioni e le audizioni pubbliche nonché i temi previsti per queste ultime;

d)

le informazioni di contatto per procurarsi l'insieme dei documenti relativi alla domanda;

e)

le informazioni di contatto da utilizzare per trasmettere osservazioni e obiezioni durante le consultazioni pubbliche.


Dichiarazione della Commissione europea riguardo all’ammissibilità dei progetti di interesse comune ai fini dell’assistenza finanziaria dell’UE nell’ambito delle infrastrutture energetiche transeuropee [capitolo V del regolamento UE n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1)]

La Commissione sottolinea che ritiene importante che il sostegno, proveniente dall’UE e da fonti nazionali, si estenda a sovvenzioni per lavori al fine di consentire l’attuazione dei progetti di interesse comune che potenziano la diversificazione delle fonti, delle rotte e delle controparti dell’approvvigionamento energetico. La Commissione si riserva il diritto di formulare proposte in tal senso fondate sull’esperienza maturata con il monitoraggio dell’attuazione dei progetti di interesse comune nell’ambito della relazione di cui all’articolo 17 del regolamento sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee.


(1)  Cfr. pag. 39 della presente Gazzetta ufficiale.