ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2013.108.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 108

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

56o anno
18 aprile 2013


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 348/2013 della Commissione, del 17 aprile 2013, recante modifica dell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2013 della Commissione, del 17 aprile 2013, che modifica l’aliquota del dazio supplementare per i prodotti elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America

6

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 350/2013 della Commissione, del 17 aprile 2013, che approva la sostanza attiva bixafen, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 1 )

9

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 351/2013 della Commissione, del 17 aprile 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

13

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 352/2013 della Commissione, del 17 aprile 2013, concernente il rilascio di titoli di importazione per l’aglio nel sottoperiodo dal 1o giugno 2013 al 31 agosto 2013

15

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

18.4.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 108/1


REGOLAMENTO (UE) N. 348/2013 DELLA COMMISSIONE

del 17 aprile 2013

recante modifica dell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare gli articoli 58 e 131,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1907/2006 stabilisce che le sostanze che rispondono ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene (categorie 1A o 1B), mutagene (categorie 1A o 1B) e tossiche per la riproduzione (categorie 1A o 1B) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (2), le sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche, le sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili e le sostanze per le quali è scientificamente comprovata la probabilità di effetti gravi per la salute umana o per l’ambiente che danno adito ad un livello di preoccupazione equivalente possono essere soggette ad autorizzazione.

(2)

Il tricloroetilene risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) definiti nel regolamento (CE) n. 1272/2008 e soddisfa pertanto i criteri per l’inclusione nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 fissati all’articolo 57, lettera a), di detto regolamento.

(3)

Il triossido di cromo risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1A) e mutagena (categoria 1B) definiti nel regolamento (CE) n. 1272/2008 e soddisfa pertanto i criteri per l’inclusione nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 fissati all’articolo 57, lettere a) e b), di detto regolamento.

(4)

Gli acidi generati dal triossido di cromo e i relativi oligomeri rispondono ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene (categoria 1B) definiti nel regolamento (CE) n. 1272/2008 e soddisfano pertanto i criteri per l’inclusione nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 fissati all’articolo 57, lettera a), di detto regolamento.

(5)

Il dicromato di sodio risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B), mutagena (categoria 1B) e tossica per la riproduzione (categoria 1B) definiti nel regolamento (CE) n. 1272/2008 e soddisfa pertanto i criteri per l’inclusione nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 fissati all’articolo 57, lettere a), b) e c), di detto regolamento.

(6)

Il dicromato di potassio risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B), mutagena (categoria 1B) e tossica per la riproduzione (categoria 1B) definiti nel regolamento (CE) n. 1272/2008 e soddisfa pertanto i criteri per l’inclusione nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 fissati all’articolo 57, lettere a), b) e c), di detto regolamento.

(7)

Il dicromato di ammonio risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B), mutagena (categoria 1B) e tossica per la riproduzione (categoria 1B) definiti nel regolamento (CE) n. 1272/2008 e soddisfa pertanto i criteri per l’inclusione nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 fissati all’articolo 57, lettere a), b) e c), di detto regolamento.

(8)

Il cromato di potassio risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) e mutagena (categoria 1B) definiti nel regolamento (CE) n. 1272/2008 e soddisfa pertanto i criteri per l’inclusione nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 fissati all’articolo 57, lettere a) e b), di detto regolamento.

(9)

Il cromato di sodio risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B), mutagena (categoria 1B) e tossica per la riproduzione (categoria 1B) definiti nel regolamento (CE) n. 1272/2008 e soddisfa pertanto i criteri per l’inclusione nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 fissati all’articolo 57, lettere a), b) e c), di detto regolamento.

(10)

Le sostanze sopra menzionate sono state identificate e inserite nell’elenco di sostanze candidate in conformità all’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006. L’inclusione di tali sostanze nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 è stata inoltre riconosciuta come prioritaria dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (di seguito «l’Agenzia») nella sua raccomandazione del 20 dicembre 2011 (3) in conformità all’articolo 58 di detto regolamento. È quindi opportuno includere tali sostanze in detto allegato.

(11)

I composti del cobalto solfato di cobalto (II), dicloruro di cobalto, dinitrato di cobalto (II), carbonato di cobalto (II) e diacetato di cobalto (II) rispondono ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene (categoria 1B) e tossiche per la riproduzione (categoria 1B) definiti nel regolamento (CE) n. 1272/2008 e soddisfano pertanto i criteri per l’inclusione nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 fissati all’articolo 57, lettere a) e c), di detto regolamento. Sono stati identificati e inseriti nell’elenco di sostanze candidate in conformità all’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006.

(12)

L’inclusione di questi composti del cobalto nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 è stata inoltre riconosciuta come prioritaria nella raccomandazione dell’Agenzia del 20 dicembre 2011 in conformità all’articolo 58 di tale regolamento. La Commissione ritiene tuttavia che almeno uno degli impieghi di tali sostanze (il trattamento delle superfici) presenti per la salute umana un rischio non adeguatamente controllato e richieda un’azione. A norma dell’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006, la Commissione invita quindi l’Agenzia a predisporre un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato XV di tale regolamento. È opportuno pertanto rinviare la decisione sull’inclusione nell’allegato XIV di ciascuna di queste sostanze fino alla conclusione del procedimento di cui agli articoli da 69 a 73 di tale regolamento.

(13)

La raccomandazione dell’Agenzia del 20 dicembre 2011 ha stabilito il termine ultimo di presentazione delle domande di cui all’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (CE) n. 1907/2006 per ciascuna delle sostanze elencate nell’allegato del presente regolamento. Tali date sono state stabilite in base al periodo ritenuto necessario per la preparazione della domanda di autorizzazione, tenendo conto delle informazioni disponibili sulle diverse sostanze e delle informazioni fornite durante la consultazione pubblica svolta a norma dell’articolo 58, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006. È stata inoltre presa in considerazione la capacità dell’Agenzia di esaminare le domande entro i termini previsti nel regolamento (CE) n. 1907/2006.

(14)

Per quanto riguarda i sette composti del cromo, l’Agenzia ha proposto che il termine ultimo di presentazione delle domande venga fissato a 21 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento. Tuttavia, una discussione con gli Stati membri e una maggiore consapevolezza della rilevanza della struttura specifica dei mercati e delle catene di approvvigionamento pertinenti hanno portato alla conclusione che è opportuno che il termine ultimo di presentazione delle domande sia fissato a 35 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento.

(15)

Per ciascuna delle sostanze elencate nell’allegato del presente regolamento la data di scadenza di cui all’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n. 1907/2006 deve essere 18 mesi dopo il termine ultimo di presentazione delle domande di cui all’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), di tale regolamento.

(16)

Le date di cui ai punti i) e ii) dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1907/2006 devono essere specificate nell’allegato XIV di tale regolamento.

(17)

L’articolo 58, paragrafo 1, lettera e), in combinato disposto con l’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006 prevede la possibilità di un’esenzione di usi o categorie di usi nei casi in cui il rischio sia adeguatamente controllato in base alla vigente normativa specifica dell’Unione che impone prescrizioni minime per l’uso della sostanza connesse alla protezione della salute umana o alla tutela dell’ambiente. Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, non è opportuno stabilire esenzioni fondate su tali disposizioni.

(18)

Sulla base delle informazioni attualmente disponibili non è opportuno stabilire esenzioni per le attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi.

(19)

Sulla base delle informazioni attualmente disponibili non è opportuno stabilire termini di riesame per alcuni usi.

(20)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1907/2006.

(21)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

(3)  http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/3rd_a_xiv_recommendation_20dec2011_en.pdf


ALLEGATO

Nella tabella dell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono aggiunte le voci seguenti:

N. voce

Sostanza

Proprietà intrinseche di cui all’articolo 57

Disposizioni transitorie

Usi o categorie di usi esentati dall’obbligo di autorizzazione

Termini di riesame

Data entro cui devono pervenire le domande (1)

Data di scadenza (2)

«15.

Tricloroetilene

N. CE: 201-167-4

N. CAS: 79-01-6

Cancerogeno

(categoria 1B)

21 ottobre 2014

21 aprile 2016

16.

Triossido di cromo

N. CE: 215-607-8

N. CAS: 1333-82-0

 

Cancerogeno

(categoria 1 A)

 

Mutageno

(categoria 1B)

21 marzo 2016

21 settembre 2017

17.

Acidi generati dal triossido di cromo e relativi oligomeri

Gruppo contenente:

 

Acido cromico

N. CE: 231-801-5

N. CAS: 7738-94-5

 

Acido dicromico

N. CE: 236-881-5

N. CAS: 13530-68-2

 

Oligomeri dell’acido cromico e dell’acido dicromico

N. CE: non ancora assegnato

N. CAS: non ancora assegnato

Cancerogeno

(categoria 1B)

21 marzo 2016

21 settembre 2017

18.

Dicromato di sodio

N. CE: 234-190-3

N. CAS: 7789-12-0

10588-01-9

 

Cancerogeno

(categoria 1B)

 

Mutageno

(categoria 1B)

 

Tossico per la riproduzione

(categoria 1B)

21 marzo 2016

21 settembre 2017

19.

Dicromato di potassio

N. CE: 231-906-6

N. CAS: 7778-50-9

 

Cancerogeno

(categoria 1B)

 

Mutageno

(categoria 1B)

 

Tossico per la riproduzione

(categoria 1B)

21 marzo 2016

21 settembre 2017

20.

Dicromato di ammonio

N. CE: 232-143-1

N. CAS: 7789-09-5

 

Cancerogeno

(categoria 1B)

 

Mutageno

(categoria 1B)

 

Tossico per la riproduzione

(categoria 1B)

21 marzo 2016

21 settembre 2017

 

 

21.

Cromato di potassio

N. CE: 232-140-5

N. CAS: 7789-00-6

 

Cancerogeno

(categoria 1B)

 

Mutageno

(categoria 1B)

21 marzo 2016

21 settembre 2017

 

 

22.

Cromato di sodio

N. CE: 231-889-5

N. CAS: 7775-11-3

 

Cancerogeno

(categoria 1B)

 

Mutageno

(categoria 1B)

 

Tossico per la riproduzione

(categoria 1B)

21 marzo 2016

21 settembre 2017»

 

 


(1)  Data di cui all’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (CE) n. 1907/2006.

(2)  Data di cui all’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n. 1907/2006.


18.4.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 108/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 349/2013 DELLA COMMISSIONE

del 17 aprile 2013

che modifica l’aliquota del dazio supplementare per i prodotti elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio, del 25 aprile 2005, che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America (1), in particolare l’articolo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A seguito del mancato adeguamento da parte degli Stati Uniti del «Continued Dumping and Subsidy Offset Act» (CDSOA) agli obblighi assunti nell’ambito degli accordi dell’OMC, il regolamento (CE) n. 673/2005 ha istituito un dazio doganale supplementare, pari al 15 % ad valorem, sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America a partire dal 1o maggio 2005. In conformità all’autorizzazione accordata dall’OMC di sospendere l’applicazione delle concessioni agli Stati Uniti, la Commissione deve adeguare annualmente il livello della sospensione all’entità dell’annullamento dei benefici o del pregiudizio causato dal CDSOA all’Unione europea in tale periodo.

(2)

I pagamenti effettuati nel quadro del CDSOA nel corso dell’anno più recente per cui sono disponibili dati si riferiscono alla distribuzione dei dazi antidumping e compensativi riscossi nell’esercizio finanziario 2012 (dal 1o ottobre 2011 al 30 settembre 2012) nonché alla distribuzione aggiuntiva 2012 nel quadro del CDSOA dei dazi antidumping e compensativi trattenuti negli esercizi finanziari 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 rispettivamente. L’entità dell’annullamento dei benefici o del pregiudizio causato all’Unione, calcolata in base ai dati pubblicati dalle autorità doganali statunitensi, è di 60 774 402 USD.

(3)

Poiché l’entità dell’annullamento dei benefici o del pregiudizio e, conseguentemente, della sospensione è aumentata, l’ultimo prodotto dell’elenco che figura nell’allegato II del regolamento (CE) n. 673/2005 va aggiunto all’elenco che figura nell’allegato I del medesimo regolamento. Il livello della sospensione non può tuttavia essere adeguato all’entità dell’annullamento dei benefici o del pregiudizio aggiungendo prodotti all’elenco dell’allegato I del regolamento (CE) n. 673/2005 o eliminandone alcuni. Di conseguenza, a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), di tale regolamento, la Commissione deve modificare l’aliquota del dazio supplementare per adeguare il livello della sospensione all’entità dell’annullamento dei benefici o del pregiudizio. I quattro prodotti indicati nell’allegato I devono perciò essere mantenuti nell’elenco e l’aliquota del dazio supplementare sulle importazioni deve essere modificata e fissata al 26 %.

(4)

L’effetto di un dazio supplementare del 26 % ad valorem sulle importazioni dagli Stati Uniti dei prodotti di cui all’allegato I corrisponde, in un anno, a un valore commerciale non superiore a 60 774 402 USD.

(5)

L’articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 673/2005 contempla esenzioni specifiche dai dazi supplementari all’importazione. Poiché queste esenzioni sono applicabili solo se determinate condizioni sono soddisfatte prima dell’entrata in vigore o della data di applicazione del regolamento (CE) n. 673/2005, esse non possono essere applicate in pratica alle importazioni del nuovo prodotto aggiunto dal presente regolamento all’elenco che figura nell’allegato I. Occorre quindi adottare disposizioni specifiche per rendere queste esenzioni applicabili alle importazioni di detto prodotto.

(6)

Per evitare l’elusione del dazio supplementare, il presente regolamento deve entrare in vigore il giorno della sua pubblicazione.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento di esecuzione sono conformi al parere del Comitato per le ritorsioni commerciali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 673/2005 è sostituito dall’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L’allegato II del regolamento (CE) n. 673/2005 è sostituito dall’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

È istituito un dazio ad valorem del 26 %, in aggiunta al dazio doganale applicabile sui prodotti originari degli Stati Uniti elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 673/2005.

Articolo 4

1.   I prodotti per i quali prima dell’entrata in vigore del presente regolamento è stata rilasciata una licenza d’importazione che comporta l’esenzione o la riduzione dei dazi, sono esclusi dall’applicazione dei dazi doganali supplementari a condizione che siano classificati in base a uno dei seguenti codici NC (2): 6204 62 31.

2.   I prodotti per i quali si può dimostrare che, alla data di applicazione del presente regolamento, sono già stati spediti verso l’Unione europea o che si trovano in un deposito temporaneo o in una zona franca o in un deposito franco o che sono sottoposti a regime sospensivo ai sensi dell’articolo 84, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (3), e di cui non è possibile modificare la destinazione, sono esclusi dall’applicazione del dazio doganale supplementare, a condizione che siano classificati in uno dei seguenti codici NC: 6204 62 31.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 110 del 30.4.2005, pag. 1.

(2)  La descrizione dei prodotti classificati in tali codici figura nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1), quale sostituito dal regolamento (CE) n. 1810/2004 della Commissione (GU L 327 del 30.10.2004, pag. 1), modificato dal regolamento (CE) n. 493/2005 (GU L 82 del 31.3.2005, pag. 1).

(3)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO I

I prodotti a cui si applicano i dazi supplementari sono identificati dai rispettivi codici NC a otto cifre. La descrizione dei prodotti classificati in tali codici figura nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.

0710 40 00

9003 19 30

8705 10 00

6204 62 31


ALLEGATO II

I prodotti elencati nel presente allegato sono identificati dai rispettivi codici NC a otto cifre. La descrizione dei prodotti classificati in tali codici figura nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.


18.4.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 108/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 350/2013 DELLA COMMISSIONE

del 17 aprile 2013

che approva la sostanza attiva bixafen, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2, e l’articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009, dispone che la direttiva 91/414/CEE (2) si applica, per quanto riguarda la procedura e le condizioni di approvazione, alle sostanze attive per le quali è stata adottata una decisione in conformità all’articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva prima del 14 giugno 2011. Per quanto riguarda il bixafen le condizioni di cui all’articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono rispettate dalla decisione 2009/700/CE della Commissione (3).

(2)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, l’8 ottobre 2008 il Regno Unito ha ricevuto dalla Bayer CropScience una domanda di iscrizione della sostanza attiva bixafen nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2009/700/CE ha confermato la completezza del fascicolo, giudicando che poteva considerarsi in linea di massima conforme ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.

(3)

Gli effetti di tale sostanza attiva sulla salute umana e animale e sull’ambiente sono stati valutati per gli impieghi proposti dal richiedente, in conformità alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE. Lo Stato membro relatore designato ha presentato un progetto di relazione di valutazione il 19 luglio 2011.

(4)

Il progetto di relazione di valutazione è stato esaminato dagli Stati membri e dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità»). Il 15 ottobre 2012 quest’ultima ha presentato alla Commissione le sue conclusioni sull’esame della valutazione dei rischi dell’uso come antiparassitario della sostanza attiva bixafen (4). Il progetto di relazione di valutazione e le conclusioni dell’Autorità sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali; il progetto di relazione di valutazione è stato approvato il 15 marzo 2013 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione relativo al bixafen.

(5)

Dagli esami effettuati è risultato che i prodotti fitosanitari contenenti bixafen possono essere considerati conformi, in generale, alle prescrizioni dell’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e dell’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. Occorre pertanto autorizzare la sostanza bixafen.

(6)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l’articolo 6 dello stesso regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario introdurre alcune condizioni e restrizioni.

(7)

È opportuno far trascorrere un periodo di tempo ragionevole prima dell’approvazione per consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a soddisfare le nuove prescrizioni derivanti dall’approvazione.

(8)

Fermi restando gli obblighi conseguenti all’approvazione stabiliti dal regolamento (CE) n. 1107/2009, tenuto conto della particolare situazione creatasi con il passaggio dalla direttiva 91/414/CEE al regolamento (CE) n. 1107/2009, vanno tuttavia applicate le disposizioni riportate in appresso. Occorre concedere agli Stati membri un periodo di sei mesi a decorrere dall’approvazione per riesaminare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti bixafen. Gli Stati membri dovranno, secondo i casi, modificare, sostituire o revocare le autorizzazioni in vigore. In deroga al termine suddetto, occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo aggiornato di cui all’allegato III, come stabilito nella direttiva 91/414/CEE, per ciascun prodotto fitosanitario e per ogni impiego previsto, in conformità ai principi uniformi.

(9)

L’esperienza acquisita con precedenti iscrizioni nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell’11 dicembre 1992, recante disposizioni d’attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (5), ha dimostrato che possono presentarsi difficoltà d’interpretazione degli obblighi dei titolari delle autorizzazioni esistenti in relazione all’accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà è quindi necessario chiarire gli obblighi degli Stati membri, in particolare quello di verificare che il titolare di un’autorizzazione dimostri di avere accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II di detta direttiva. Tale chiarimento non impone tuttavia agli Stati membri o ai titolari di autorizzazioni alcun nuovo obbligo oltre a quelli già previsti dalle direttive finora adottate che modificano l’allegato I di detta direttiva o dai regolamenti che approvano le sostanze attive.

(10)

In conformità all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (6).

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione della sostanza attiva

La sostanza attiva bixafen, specificata nell’allegato I, è approvata alle condizioni in esso stabilite.

Articolo 2

Nuova valutazione dei prodotti fitosanitari

1.   In conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri modificano o revocano, se necessario, entro il 31 marzo 2014 le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti bixafen come sostanza attiva.

Entro tale data essi verificano, in particolare, che siano rispettate le condizioni fissate nell’allegato I del presente regolamento, escluse quelle riportate nella colonna di tale allegato relativa alle disposizioni specifiche, e che il titolare dell’autorizzazione possegga o abbia accesso a un fascicolo conforme ai requisiti di cui all’allegato II della direttiva 91/414/CEE, in conformità alle prescrizioni dell’articolo 13, paragrafi da 1 a 4, di tale direttiva e dell’articolo 62 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

2.   In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente bixafen come unica sostanza attiva o come una di più sostanze attive, iscritte tutte entro il 30 settembre 2013 nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, è oggetto di una nuova valutazione da parte degli Stati membri, secondo i principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE e tenuto conto della colonna relativa alle disposizioni specifiche dell’allegato I del presente regolamento. In base a tale valutazione essi stabiliscono se il prodotto è conforme ai requisiti di cui all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:

a)

nel caso di un prodotto contenente bixafen come unica sostanza attiva, modificano o revocano, se necessario, l’autorizzazione entro il 31 marzo 2015; oppure

b)

nel caso di un prodotto contenente bixafen come una di più sostanze attive, modificano o revocano, se necessario, l’autorizzazione entro il 31 marzo 2015 o entro il termine, se posteriore, fissato per tale modifica o revoca dall’atto o dagli atti che hanno approvato o iscritto la sostanza o le sostanze in questione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 3

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 4

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(3)  GU L 240 dell’11.9.2009, pag. 32.

(4)  EFSA Journal (2012); 10(11):2917. Disponibile on line all’indirizzo: http://www.efsa.europa.eu/it/

(5)  GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.

(6)  GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO I

Nome comune, numeri d’identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Disposizioni specifiche

Bixafen

CAS n. 581809-46-3

N. CIPAC 819

N-(3′,4′-dichloro-5-fluorobiphenyl-2-yl)-3-(difluoromethyl)-1-methylpyrazole-4-carboxamide

≥ 950 g/kg

1o ottobre 2013

30 settembre 2023

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, va tenuto conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul bixafen, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva approvata il 15 marzo 2013 dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

In tale valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti aspetti:

a)

ai residui della sostanza attiva bixafen e dei suoi metaboliti nelle colture a rotazione;

b)

alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche;

c)

al rischio per gli organismi acquatici;

d)

al rischio per il suolo e per gli organismi presenti nei sedimenti.

Le condizioni d’impiego comprendono, se necessario, misure di attenuazione dei rischi.


(1)  Ulteriori dettagli sull’identità e le specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.


ALLEGATO II

Nell’allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è aggiunta la seguente voce:

Numero

Nome comune, numeri d’identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Disposizioni specifiche

«43

Bixafen

CAS n. 581809-46-3

N. CIPAC 819

N-(3′,4′-dichloro-5-fluorobiphenyl-2-yl)-3-(difluoromethyl)-1-methylpyrazole-4-carboxamide

≥ 950 g/kg

1o ottobre 2013

30 settembre 2023

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, va tenuto conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul bixafen, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva approvata il 15 marzo 2013 dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

In tale valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti aspetti:

a)

ai residui della sostanza attiva bixafen e dei suoi metaboliti nelle colture a rotazione;

b)

alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche;

c)

al rischio per gli organismi acquatici;

d)

al rischio per il suolo e per gli organismi presenti nei sedimenti.

Le condizioni d’impiego comprendono all’occorrenza misure di attenuazione dei rischi.»


(1)  Ulteriori dettagli sull’identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.


18.4.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 108/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 351/2013 DELLA COMMISSIONE

del 17 aprile 2013

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

57,3

TN

100,8

TR

112,7

ZZ

90,3

0707 00 05

AL

46,1

JO

158,2

TR

133,2

ZZ

112,5

0709 93 10

MA

91,2

TR

114,2

ZZ

102,7

0805 10 20

EG

49,3

IL

65,4

MA

64,1

TN

66,4

TR

70,7

US

84,5

ZZ

66,7

0805 50 10

TR

83,4

ZA

98,0

ZZ

90,7

0808 10 80

AR

118,4

BR

88,9

CL

116,4

CN

77,0

MK

30,8

NZ

146,8

US

207,3

ZA

99,1

ZZ

110,6

0808 30 90

AR

123,0

CL

137,1

CN

72,9

TR

204,5

ZA

115,8

ZZ

130,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


18.4.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 108/15


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 352/2013 DELLA COMMISSIONE

del 17 aprile 2013

concernente il rilascio di titoli di importazione per l’aglio nel sottoperiodo dal 1o giugno 2013 al 31 agosto 2013

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione (3) reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituisce un regime di titoli di importazione e certificati d’origine per l’aglio e altri prodotti agricoli importati da paesi terzi.

(2)

I quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli «A» da parte di importatori tradizionali e nuovi importatori nel corso dei primi sette giorni del mese di aprile 2013, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 341/2007, superano i quantitativi disponibili per i prodotti originari della Cina.

(3)

Pertanto, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006, occorre ora stabilire in che misura possano essere soddisfatte le domande di titoli «A» trasmesse alla Commissione entro il giorno 14 del mese di aprile 2013 ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 341/2007.

(4)

Ai fini di un'efficace gestione della procedura di rilascio dei titoli di importazione, il presente regolamento deve entrare in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di importazione «A» presentate ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 341/2007 nel corso dei primi sette giorni del mese di aprile 2013 e trasmesse alla Commissione entro il giorno 14 del mese di aprile 2013 sono soddisfatte entro le percentuali dei quantitativi richiesti indicate nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.

(3)  GU L 90 del 30.3.2007, pag. 12.


ALLEGATO

Origine

Numero d’ordine

Coefficiente di attribuzione

Argentina

Importatori tradizionali

09.4104

X

Nuovi importatori

09.4099

X

Cina

Importatori tradizionali

09.4105

45,999909 %

Nuovi importatori

09.4100

0,406555 %

Altri paesi terzi

Importatori tradizionali

09.4106

Nuovi importatori

09.4102

100 %

«X»: Per questa origine non sono previsti contingenti per il sottoperiodo in questione.

«—»: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.