ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2013.107.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 107 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
56o anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
17.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 107/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 341/2013 DELLA COMMISSIONE
del 16 aprile 2013
sulla ripartizione tra consegne e vendite dirette delle quote latte nazionali fissate per il periodo 2012/2013 nell’allegato IX del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 69, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede che i produttori possano disporre di una o due quote individuali, rispettivamente per le consegne e per le vendite dirette. La conversione da una quota all’altra può essere effettuata soltanto dall’autorità competente dello Stato membro, su richiesta debitamente giustificata del produttore. |
(2) |
Il regolamento di esecuzione (CE) n. 326/2012 della Commissione, del 17 aprile 2012, sulla ripartizione tra consegne e vendite dirette delle quote latte nazionali fissate per il periodo 2011/2012 nell’allegato IX del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (2) stabilisce una ripartizione tra consegne e vendite dirette per il periodo dal 1o aprile 2011 al 31 marzo 2012 per tutti gli Stati membri. |
(3) |
A norma dell’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (3), gli Stati membri hanno comunicato i quantitativi definitivamente convertiti, su richiesta dei produttori, da quote individuali di consegne a quote di vendite dirette. |
(4) |
Le quote nazionali totali fissate per tutti gli Stati membri nell’allegato IX, punto 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, come modificato dal regolamento (CE) n. 72/2009 del Consiglio (4), sono state aumentate dell’1 % a decorrere dal 1o aprile 2012, tranne per l’Italia, la cui quota era già stata aumentata del 5 % dal 1o aprile 2009. Tutti gli Stati membri, tranne l’Italia, hanno comunicato alla Commissione la ripartizione della loro quota supplementare tra consegne e vendite dirette. |
(5) |
È pertanto opportuno stabilire la ripartizione tra consegne e vendite dirette delle quote nazionali fissate nell’allegato IX del regolamento (CE) n. 1234/2007, applicabile per il periodo dal 1o aprile 2012 al 31 marzo 2013. |
(6) |
Poiché la ripartizione tra consegne e vendite dirette è utilizzata come base di riferimento per i controlli eseguiti a norma degli articoli 19-21 del regolamento (CE) n. 595/2004 e per la stesura del questionario annuo figurante nell’allegato I dello stesso regolamento, è necessario fissare, per il presente regolamento, una data di scadenza posteriore all’ultima data possibile per tali controlli. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell’allegato al presente regolamento è fissata, per il periodo che va dal 1o aprile 2012 al 31 marzo 2013, la ripartizione tra consegne e vendite dirette delle quote latte nazionali fissate nell’allegato IX del regolamento (CE) n. 1234/2007.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso scade il 30 settembre 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 106 del 18.4.2012, pag. 11.
(3) GU L 94 del 31.3.2004, pag. 22.
(4) GU L 30 del 31.1.2009, pag. 1.
ALLEGATO
Stati membri |
Consegne (t) |
Vendite dirette (t) |
Belgio |
3 527 261,237 |
39 189,169 |
Bulgaria |
969 471,860 |
69 654,492 |
Repubblica ceca |
2 883 911,857 |
22 172,160 |
Danimarca |
4 799 731,619 |
178,750 |
Germania |
29 927 740,580 |
91 000,757 |
Estonia |
679 484,295 |
6 581,100 |
Irlanda |
5 725 112,334 |
2 038,395 |
Grecia |
869 588,700 |
1 317,000 |
Spagna |
6 426 902,352 |
65 726,801 |
Francia |
25 760 216,119 |
349 913,858 |
Italia |
10 936 833,659 |
351 709,207 |
Cipro |
153 365,189 |
752,427 |
Lettonia |
756 483,140 |
16 915,571 |
Lituania |
1 734 582,876 |
74 960,670 |
Lussemburgo |
289 255,752 |
600,000 |
Ungheria |
1 957 311,869 |
154 969,835 |
Malta |
51 688,841 |
0,000 |
Paesi Bassi |
11 852 077,809 |
79 103,038 |
Austria |
2 877 171,506 |
85 926,007 |
Polonia |
9 808 184,895 |
148 049,814 |
Portogallo (1) |
2 059 790,172 |
8 432,151 |
Romania |
1 535 888,932 |
1 708 860,056 |
Slovenia |
591 294,484 |
20 758,367 |
Slovacchia |
1 066 819,790 |
37 889,340 |
Finlandia (2) |
2 588 836,146 |
5 061,626 |
Svezia |
3 553 845,206 |
4 600,000 |
Regno Unito |
15 591 926,714 |
147 384,737 |
(1) Esclusa Madera.
(2) La quota nazionale finlandese di cui all’allegato IX del regolamento (CE) n. 1234/2007 e la quantità totale della quota nazionale finlandese indicata nell’allegato del presente regolamento sono diverse a causa dell’aumento della quota di 784 683 tonnellate per compensare i produttori SLOM finlandesi ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
17.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 107/4 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 342/2013 DELLA COMMISSIONE
del 16 aprile 2013
che modifica il regolamento (CE) n. 589/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 121, lettera d), in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione (2), gli Stati membri sono tenuti a garantire il controllo delle uova in tutte le fasi della commercializzazione, il che potrebbe essere inteso come un controllo del rispetto di ciascun requisito previsto dal regolamento in ogni fase della catena di commercializzazione. |
(2) |
Tuttavia, taluni requisiti previsti dal regolamento si applicano in una fase specifica della catena di commercializzazione e devono essere pertanto oggetto di un controllo in tale fase. Ad esempio, alcuni requisiti devono essere verificati sul sito di produzione o presso il centro di condizionamento, mentre per altri il controllo deve essere eseguito nella fase della vendita al dettaglio, a seconda dei casi. |
(3) |
Tenuto conto di quanto precede, occorre garantire un certo grado di flessibilità con riguardo ai controlli da effettuare nelle diverse fasi della catena di commercializzazione. |
(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 589/2008. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 24 del regolamento (CE) n. 589/2008, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. I servizi di ispezione di cui al paragrafo 1 controllano i prodotti contemplati dal presente regolamento nelle diverse fasi della commercializzazione, a seconda dei casi. I controlli sono effettuati per sondaggio e sulla base di un’analisi di rischio che tenga conto del tipo e della capacità di lavorazione dello stabilimento, nonché dei precedenti dell’operatore per quanto riguarda il rispetto delle norme di commercializzazione applicabili alle uova.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 163 del 24.6.2008, pag. 6.
17.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 107/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 343/2013 DELLA COMMISSIONE
del 16 aprile 2013
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
MA |
60,1 |
TN |
93,4 |
|
TR |
115,7 |
|
ZZ |
89,7 |
|
0707 00 05 |
AL |
46,1 |
JO |
158,2 |
|
TR |
131,7 |
|
ZZ |
112,0 |
|
0709 93 10 |
MA |
91,2 |
TR |
113,6 |
|
ZZ |
102,4 |
|
0805 10 20 |
EG |
50,9 |
IL |
66,4 |
|
MA |
69,7 |
|
TN |
66,4 |
|
TR |
69,1 |
|
US |
86,4 |
|
ZZ |
68,2 |
|
0805 50 10 |
TR |
83,6 |
ZA |
116,4 |
|
ZZ |
100,0 |
|
0808 10 80 |
AR |
115,9 |
BR |
85,7 |
|
CL |
127,5 |
|
CN |
76,7 |
|
MK |
29,8 |
|
NZ |
149,4 |
|
US |
207,4 |
|
ZA |
99,4 |
|
ZZ |
111,5 |
|
0808 30 90 |
AR |
120,1 |
CL |
140,2 |
|
CN |
98,6 |
|
TR |
204,5 |
|
ZA |
132,8 |
|
ZZ |
139,2 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».