ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2013.107.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 107

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

56o anno
17 aprile 2013


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 341/2013 della Commissione, del 16 aprile 2013, sulla ripartizione tra consegne e vendite dirette delle quote latte nazionali fissate per il periodo 2012/2013 nell’allegato IX del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 342/2013 della Commissione, del 16 aprile 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 589/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova

4

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 343/2013 della Commissione, del 16 aprile 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

5

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

17.4.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 107/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 341/2013 DELLA COMMISSIONE

del 16 aprile 2013

sulla ripartizione tra consegne e vendite dirette delle quote latte nazionali fissate per il periodo 2012/2013 nell’allegato IX del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 69, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede che i produttori possano disporre di una o due quote individuali, rispettivamente per le consegne e per le vendite dirette. La conversione da una quota all’altra può essere effettuata soltanto dall’autorità competente dello Stato membro, su richiesta debitamente giustificata del produttore.

(2)

Il regolamento di esecuzione (CE) n. 326/2012 della Commissione, del 17 aprile 2012, sulla ripartizione tra consegne e vendite dirette delle quote latte nazionali fissate per il periodo 2011/2012 nell’allegato IX del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (2) stabilisce una ripartizione tra consegne e vendite dirette per il periodo dal 1o aprile 2011 al 31 marzo 2012 per tutti gli Stati membri.

(3)

A norma dell’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (3), gli Stati membri hanno comunicato i quantitativi definitivamente convertiti, su richiesta dei produttori, da quote individuali di consegne a quote di vendite dirette.

(4)

Le quote nazionali totali fissate per tutti gli Stati membri nell’allegato IX, punto 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, come modificato dal regolamento (CE) n. 72/2009 del Consiglio (4), sono state aumentate dell’1 % a decorrere dal 1o aprile 2012, tranne per l’Italia, la cui quota era già stata aumentata del 5 % dal 1o aprile 2009. Tutti gli Stati membri, tranne l’Italia, hanno comunicato alla Commissione la ripartizione della loro quota supplementare tra consegne e vendite dirette.

(5)

È pertanto opportuno stabilire la ripartizione tra consegne e vendite dirette delle quote nazionali fissate nell’allegato IX del regolamento (CE) n. 1234/2007, applicabile per il periodo dal 1o aprile 2012 al 31 marzo 2013.

(6)

Poiché la ripartizione tra consegne e vendite dirette è utilizzata come base di riferimento per i controlli eseguiti a norma degli articoli 19-21 del regolamento (CE) n. 595/2004 e per la stesura del questionario annuo figurante nell’allegato I dello stesso regolamento, è necessario fissare, per il presente regolamento, una data di scadenza posteriore all’ultima data possibile per tali controlli.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato al presente regolamento è fissata, per il periodo che va dal 1o aprile 2012 al 31 marzo 2013, la ripartizione tra consegne e vendite dirette delle quote latte nazionali fissate nell’allegato IX del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso scade il 30 settembre 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 106 del 18.4.2012, pag. 11.

(3)  GU L 94 del 31.3.2004, pag. 22.

(4)  GU L 30 del 31.1.2009, pag. 1.


ALLEGATO

Stati membri

Consegne

(t)

Vendite dirette

(t)

Belgio

3 527 261,237

39 189,169

Bulgaria

969 471,860

69 654,492

Repubblica ceca

2 883 911,857

22 172,160

Danimarca

4 799 731,619

178,750

Germania

29 927 740,580

91 000,757

Estonia

679 484,295

6 581,100

Irlanda

5 725 112,334

2 038,395

Grecia

869 588,700

1 317,000

Spagna

6 426 902,352

65 726,801

Francia

25 760 216,119

349 913,858

Italia

10 936 833,659

351 709,207

Cipro

153 365,189

752,427

Lettonia

756 483,140

16 915,571

Lituania

1 734 582,876

74 960,670

Lussemburgo

289 255,752

600,000

Ungheria

1 957 311,869

154 969,835

Malta

51 688,841

0,000

Paesi Bassi

11 852 077,809

79 103,038

Austria

2 877 171,506

85 926,007

Polonia

9 808 184,895

148 049,814

Portogallo (1)

2 059 790,172

8 432,151

Romania

1 535 888,932

1 708 860,056

Slovenia

591 294,484

20 758,367

Slovacchia

1 066 819,790

37 889,340

Finlandia (2)

2 588 836,146

5 061,626

Svezia

3 553 845,206

4 600,000

Regno Unito

15 591 926,714

147 384,737


(1)  Esclusa Madera.

(2)  La quota nazionale finlandese di cui all’allegato IX del regolamento (CE) n. 1234/2007 e la quantità totale della quota nazionale finlandese indicata nell’allegato del presente regolamento sono diverse a causa dell’aumento della quota di 784 683 tonnellate per compensare i produttori SLOM finlandesi ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007.


17.4.2013   

IT

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L 107/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 342/2013 DELLA COMMISSIONE

del 16 aprile 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 589/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 121, lettera d), in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione (2), gli Stati membri sono tenuti a garantire il controllo delle uova in tutte le fasi della commercializzazione, il che potrebbe essere inteso come un controllo del rispetto di ciascun requisito previsto dal regolamento in ogni fase della catena di commercializzazione.

(2)

Tuttavia, taluni requisiti previsti dal regolamento si applicano in una fase specifica della catena di commercializzazione e devono essere pertanto oggetto di un controllo in tale fase. Ad esempio, alcuni requisiti devono essere verificati sul sito di produzione o presso il centro di condizionamento, mentre per altri il controllo deve essere eseguito nella fase della vendita al dettaglio, a seconda dei casi.

(3)

Tenuto conto di quanto precede, occorre garantire un certo grado di flessibilità con riguardo ai controlli da effettuare nelle diverse fasi della catena di commercializzazione.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 589/2008.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 24 del regolamento (CE) n. 589/2008, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   I servizi di ispezione di cui al paragrafo 1 controllano i prodotti contemplati dal presente regolamento nelle diverse fasi della commercializzazione, a seconda dei casi. I controlli sono effettuati per sondaggio e sulla base di un’analisi di rischio che tenga conto del tipo e della capacità di lavorazione dello stabilimento, nonché dei precedenti dell’operatore per quanto riguarda il rispetto delle norme di commercializzazione applicabili alle uova.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 163 del 24.6.2008, pag. 6.


17.4.2013   

IT

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L 107/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 343/2013 DELLA COMMISSIONE

del 16 aprile 2013

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

60,1

TN

93,4

TR

115,7

ZZ

89,7

0707 00 05

AL

46,1

JO

158,2

TR

131,7

ZZ

112,0

0709 93 10

MA

91,2

TR

113,6

ZZ

102,4

0805 10 20

EG

50,9

IL

66,4

MA

69,7

TN

66,4

TR

69,1

US

86,4

ZZ

68,2

0805 50 10

TR

83,6

ZA

116,4

ZZ

100,0

0808 10 80

AR

115,9

BR

85,7

CL

127,5

CN

76,7

MK

29,8

NZ

149,4

US

207,4

ZA

99,4

ZZ

111,5

0808 30 90

AR

120,1

CL

140,2

CN

98,6

TR

204,5

ZA

132,8

ZZ

139,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».