ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2013.105.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 105

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

56o anno
13 aprile 2013


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 335/2013 della Commissione, del 12 aprile 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 336/2013 della Commissione, del 12 aprile 2013, recante modifica del regolamento (CE) n. 1010/2009 per quanto riguarda le disposizioni amministrative concordate con i paesi terzi in merito ai certificati di cattura per i prodotti della pesca marittima

4

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 337/2013 della Commissione, del 12 aprile 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

7

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

13.4.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 105/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 335/2013 DELLA COMMISSIONE

del 12 aprile 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (1), in particolare l’articolo 91,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione (2) reca le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005.

(2)

Il 12 ottobre 2011 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (3). Tale proposta delinea una nuova strategia di sviluppo rurale, basata sulle opzioni strategiche indicate nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell’alimentazione, delle risorse naturali e del territorio» (4) e sul dibattito ad ampio raggio da essa scaturito. Una volta adottata, la proposta modificherà in modo sostanziale la politica di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda il contenuto di una serie di misure previste dal regolamento (CE) n. 1698/2005 e inserite nei programmi di sviluppo rurale degli Stati membri.

(3)

È importante garantire che le risorse stanziate per il FEASR nel periodo di programmazione successivo al periodo 2007-2013 siano utilizzate, nella misura del possibile, per attuare la nuova strategia di sviluppo rurale. È inevitabile che ci sia un periodo di sovrapposizione tra l’applicazione dei programmi di sviluppo rurale e delle corrispondenti disposizioni giuridiche relativi al periodo di programmazione 2007-2013 e l’applicazione dei programmi e delle disposizioni riguardanti il periodo di programmazione successivo. È pertanto opportuno stabilire disposizioni atte a garantire che le misure previste per il periodo di programmazione 2007-2013 siano applicate in modo da non assorbire una quota sproporzionata delle risorse finanziarie del periodo di programmazione successivo.

(4)

È quindi opportuno vietare agli Stati membri di assumere nuovi impegni giuridici nei confronti dei beneficiari in relazione a misure pluriennali che possano protrarsi per buona parte del periodo di programmazione successivo e a misure che, in base alla nuova strategia di sviluppo rurale, saranno probabilmente abbandonate o subiranno modifiche consistenti.

(5)

L’articolo 27, paragrafo 12, e l’articolo 32 bis del regolamento (CE) n. 1974/2006 limitano la possibilità di prolungare la durata degli impegni agroambientali, di benessere animale o silvoambientali in corso di esecuzione fino alla fine del periodo di erogazione del premio cui si riferisce la domanda di pagamento del 2013. Per evitare che eventuali ritardi nel processo di presentazione e di approvazione dei nuovi programmi di sviluppo rurale interrompano l’attuazione della politica, è opportuno prorogare la possibilità di prolungare la durata di tali impegni fino alla fine del periodo di erogazione del premio cui si riferisce la domanda di pagamento del 2014.

(6)

Con l’avvicinarsi della fine del periodo di programmazione 2007-2013, devono essere ridotti gli oneri procedurali per gli Stati membri che modificano i programmi di sviluppo rurale, pur garantendo che la Commissione mantenga un livello adeguato di valutazione. Occorre pertanto accrescere le possibilità offerte agli Stati membri di trasferire importi da alcune misure, per le quali essi non saranno più necessari, ad altre misure, in maniera tempestiva e mediante una procedura di notifica. Occorre quindi aumentare la soglia di flessibilità per i trasferimenti da un asse all’altro.

(7)

È importante garantire la continuità nell’attuazione della politica di sviluppo rurale e un passaggio agevole da un periodo di programmazione a quello successivo. Occorre perciò precisare che le spese relative alle valutazioni ex ante dei nuovi programmi e i costi di preparazione per lo sviluppo delle strategie di sviluppo locale per il periodo di programmazione successivo al periodo 2007-2013 rientrano nelle attività preparatorie da finanziare attraverso l’assistenza tecnica. Inoltre, deve essere possibile finanziare altre attività preparatorie se direttamente collegate alle attività degli attuali programmi di sviluppo rurale e necessarie per garantire la continuità e un passaggio agevole da un periodo di programmazione a quello successivo.

(8)

Gli Stati membri che hanno già esaurito le loro risorse per il periodo di programmazione 2007-2013 in relazione a un determinato programma e/o misura non devono assumersi nuovi impegni giuridici nei confronti dei beneficiari di tale programma e/o misura. Inoltre, è necessario fissare scadenze precise per l’assunzione di impegni giuridici nei confronti dei beneficiari nell’ambito del periodo di programmazione 2007-2013 e del periodo di programmazione successivo.

(9)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1974/2006.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1974/2006 è così modificato:

1)

all’articolo 9, paragrafi 2 e 4, la percentuale «1 %» è sostituita dalla percentuale «3 %»;

2)

all’articolo 14 è aggiunto il seguente paragrafo 5:

«5.   Dopo il 31 dicembre 2013 non sono assunti nuovi impegni giuridici nei confronti dei beneficiari a norma dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1698/2005.»;

3)

all’articolo 21 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3.   Dopo il 31 dicembre 2013 non sono assunti nuovi impegni giuridici nei confronti dei beneficiari a norma dell’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1698/2005.»;

4)

all’articolo 27, paragrafo 12, secondo comma, l’anno «2013» è sostituito dall’anno «2014»;

5)

all’articolo 31 è aggiunto il seguente paragrafo 5:

«5.   Dopo il 31 dicembre 2013 non sono assunti nuovi impegni giuridici nei confronti dei beneficiari a norma dell’articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005, anche se tali misure sono attuate da gruppi di azione locale a norma dell’articolo 63, lettera a), del medesimo regolamento.»;

6)

all’articolo 32 è aggiunto il seguente secondo comma:

«Dopo il 31 dicembre 2013 non sono assunti nuovi impegni giuridici nei confronti dei beneficiari a norma dell’articolo 45 del regolamento (CE) n. 1698/2005, anche se tali misure sono attuate da gruppi di azione locale a norma dell’articolo 63, lettera a), del medesimo regolamento.»;

7)

all’articolo 32 bis, l’anno «2013» è sostituito dall’anno «2014»;

8)

è inserito il seguente articolo 41 bis:

«Articolo 41 bis

1.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005, per il periodo di programmazione successivo al periodo 2007-2013, le attività preparatorie nell’ambito dell’assistenza per i programmi comprendono i seguenti elementi:

a)

le spese relative alla valutazione ex ante dei programmi;

b)

i costi di preparazione per lo sviluppo delle strategie di sviluppo locale;

c)

le spese relative ad altre attività preparatorie, purché:

i)

direttamente collegate alle attività degli attuali programmi di sviluppo rurale; e

ii)

necessarie per garantire la continuità nell’attuazione della politica di sviluppo rurale e un passaggio agevole da un periodo di programmazione a quello successivo.

2.   L’applicazione del paragrafo 1 è subordinata all’inserimento di una pertinente disposizione nei programmi di sviluppo rurale.»;

9)

al capo III, sezione 2, è inserito il seguente articolo 41 ter:

«Articolo 41 ter

1.   Se l’importo assegnato al programma e/o alla misura è esaurito a una data anteriore al termine ultimo di ammissibilità di cui all’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli Stati membri non assumono nuovi impegni giuridici nei confronti dei beneficiari.

2.   Gli Stati membri non assumono nuovi impegni giuridici nei confronti dei beneficiari in virtù del regolamento (CE) n. 1698/2005 a partire dal giorno in cui iniziano ad assumere impegni giuridici nei confronti dei beneficiari nell’ambito del quadro giuridico che disciplina il periodo di programmazione 2014-2020.

Gli Stati membri possono applicare il primo comma a livello di programma o a livello di misura.

3.   Per Leader, gli Stati membri possono applicare il paragrafo 2 a livello del gruppo di azione locale di cui all’articolo 62 del regolamento (CE) n. 1698/2005.

4.   Il paragrafo 2 non si applica alle azioni di preparazione e all’assistenza tecnica nell’ambito di Leader.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

(2)  GU L 368 del 23.12.2006, pag. 15.

(3)  COM(2011) 627 definitivo/3 del 12.10.2011.

(4)  COM(2010) 672 definitivo del 18.11.2010.


13.4.2013   

IT

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L 105/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 336/2013 DELLA COMMISSIONE

del 12 aprile 2013

recante modifica del regolamento (CE) n. 1010/2009 per quanto riguarda le disposizioni amministrative concordate con i paesi terzi in merito ai certificati di cattura per i prodotti della pesca marittima

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 4, l’articolo 14, paragrafo 3, l’articolo 20, paragrafo 4, e l’articolo 52,

considerando quanto segue:

(1)

Le procedure amministrative concordate con i paesi terzi in merito ai certificati di cattura per i prodotti della pesca sono elencate nell’allegato IX del regolamento (CE) n. 1010/2009 della Commissione, del 22 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (2). Tali procedure comprendono i modelli dei certificati di cattura convalidati dalle autorità competenti dei paesi terzi interessati.

(2)

Il nome dell’autorità neozelandese figurante sui certificati di cattura convalidati dalla Nuova Zelanda cambierà a decorrere dal 1o marzo 2013.

(3)

Occorre modificare di conseguenza l’allegato IX del regolamento (CE) n. 1010/2009.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l’acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato IX del regolamento (CE) n. 1010/2009 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o marzo 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

(2)  GU L 280 del 27.10.2009, pag. 5.


ALLEGATO

Nella sezione 3 (Nuova Zelanda) dell’allegato IX del regolamento (CE) n. 1010/2009, l’appendice 1 è sostituita dal testo seguente:

Image

Image


13.4.2013   

IT

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L 105/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 337/2013 DELLA COMMISSIONE

del 12 aprile 2013

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

59,7

TN

99,9

TR

127,0

ZZ

95,5

0707 00 05

JO

158,2

MA

116,3

TR

136,2

ZZ

136,9

0709 93 10

MA

91,2

TR

116,6

ZZ

103,9

0805 10 20

EG

50,3

IL

62,5

MA

68,5

TN

72,8

TR

61,4

ZZ

63,1

0805 50 10

TR

84,7

ZA

99,1

ZZ

91,9

0808 10 80

AR

101,4

BR

85,7

CL

110,7

CN

76,0

MK

31,8

NZ

151,6

US

184,2

ZA

98,4

ZZ

105,0

0808 30 90

AR

119,4

CL

136,8

CN

99,8

TR

204,5

US

182,0

ZA

115,5

ZZ

143,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».