ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2013.095.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 95

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

56o anno
5 aprile 2013


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 311/2013 del Consiglio, del 3 aprile 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito con il regolamento di esecuzione (UE) n. 467/2010 sulle importazioni di silicio originario della Repubblica popolare cinese alle importazioni di silicio spedito da Taiwan, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario di Taiwan

1

 

*

Regolamento delegato (UE) n. 312/2013 della Commissione, del 31 gennaio 2013, che rettifica il testo ungherese del regolamento delegato (UE) n. 244/2012 della Commissione che integra la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell’edilizia istituendo un quadro metodologico comparativo per il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi ( 1 )

8

 

*

Regolamento (UE) n. 313/2013 della Commissione, del 4 aprile 2013, recante modifica del regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda Bilancio consolidato, Accordi a controllo congiunto e Informativa sulle partecipazioni in altre entità: Guida alle disposizioni transitorie (Modifiche agli International Financial Reporting Standards 10, 11 e 12) ( 1 )

9

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 314/2013 della Commissione, del 4 aprile 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

17

 

 

DECISIONI

 

 

2013/167/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 3 aprile 2013, che modifica l’allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto concerne la voce relativa al Messico nell’elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell’Unione di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina [notificata con il numero C(2013) 1794]  ( 1 )

19

 

 

2013/168/UE

 

*

Decisione della Banca centrale europea, del 20 marzo 2013, che abroga le decisioni BCE/2011/4 concernente misure temporanee relative all’idoneità di strumenti di debito negoziabili emessi o garantiti dal governo irlandese, BCE/2011/10 concernente misure temporanee relative all’idoneità di strumenti di debito negoziabili emessi o garantiti dal governo portoghese, BCE/2012/32 concernente misure temporanee relative all’idoneità degli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica e BCE/2012/34 relativa a modifiche temporanee alle norme sull’idoneità delle garanzie denominate in valuta estera (BCE/2013/5)

21

 

 

2013/169/UE

 

*

Decisione della Banca centrale europea, del 20 marzo 2013, sulle regole in merito all’uso quale garanzia per le operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema di obbligazioni bancarie con la sola garanzia statale emesse per uso proprio (BCE/2013/6)

22

 

 

ORIENTAMENTI

 

 

2013/170/UE

 

*

Indirizzo della Banca centrale europea, del 20 marzo 2013, relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e sull’idoneità delle garanzie, e che modifica l’indirizzo BCE/2007/9 (BCE/2013/4)

23

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

5.4.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 95/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 311/2013 DEL CONSIGLIO

del 3 aprile 2013

che estende il dazio antidumping definitivo istituito con il regolamento di esecuzione (UE) n. 467/2010 sulle importazioni di silicio originario della Repubblica popolare cinese alle importazioni di silicio spedito da Taiwan, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario di Taiwan

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 13,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

1.1.   Misure in vigore

(1)

Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 467/2010 (2) («regolamento iniziale») il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo del 19 % sulle importazioni di silicio originario della Repubblica popolare cinese («RPC») per tutte le società diverse da quella indicata all’articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento, in seguito al riesame in previsione della scadenza e a un riesame intermedio parziale delle misure istituite dal regolamento (CE) n. 398/2004 del Consiglio (3). Il regolamento iniziale ha inoltre mantenuto il dazio che il regolamento (CE) n. 42/2007 del Consiglio (4) aveva esteso alle importazioni di silicio provenienti dalla Repubblica di Corea, dichiarate o meno come originarie della Repubblica di Corea. Le misure istituite dal regolamento iniziale sono denominate in seguito «misure in vigore» o «misure iniziali» e l’inchiesta che ha portato all’istituzione delle misure mediante il regolamento iniziale è denominata «inchiesta iniziale».

1.2.   Domanda

(2)

Il 15 maggio 2012 la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda, conformemente all’articolo 13, paragrafo 3, e all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di base, con la quale le è stato chiesto di aprire un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di silicio originario della RPC e di sottoporre a registrazione le importazioni di silicio spedito da Taiwan, dichiarato o no originario di tale paese.

(3)

La domanda è stata presentata da Euroalliages (comitato di coordinamento dell’industria delle ferroleghe) («il richiedente») per conto di produttori che rappresentano il 100 % della produzione di silicio dell’Unione.

(4)

Il richiedente sosteneva che a Taiwan non esiste una vera produzione di silicio e la domanda conteneva sufficienti elementi di prova prima facie del fatto che, a seguito dell’istituzione delle misure in vigore, si era verificato un cambiamento significativo della configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla RPC e da Taiwan verso l’Unione, per il quale non vi erano motivazioni o giustificazioni sufficienti se non l’istituzione delle misure stesse. Detto cambiamento era presumibilmente dovuto al trasbordo di silicio originario della RPC attraverso Taiwan verso l’Unione.

(5)

Il richiedente sosteneva inoltre che gli elementi di prova dimostravano che gli effetti riparatori delle misure in vigore risultavano compromessi in termini sia di quantitativi che di prezzo. Secondo questi stessi elementi risultava che le importazioni in aumento da Taiwan avvenivano a prezzi inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell’inchiesta iniziale. Risultava infine che i prezzi del silicio spedito da Taiwan erano oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito per il prodotto in esame durante l’inchiesta iniziale.

1.3.   Apertura

(6)

Sentito il comitato consultivo e stabilito che sussistevano elementi di prova prima facie sufficienti per avviare un’inchiesta a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha aperto un’inchiesta con il regolamento (UE) n. 596/2012 (5) («regolamento di apertura») sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di silicio originario della RPC e ha inoltre invitato le autorità doganali a registrare le importazioni di silicio spedito da Taiwan, dichiarato o no originario di tale paese.

1.4.   Inchiesta

(7)

La Commissione ha notificato l’apertura dell’inchiesta alle autorità della RPC e di Taiwan, ai produttori esportatori di tali paesi, agli importatori dell’Unione notoriamente interessati e all’industria dell’Unione.

(8)

Sono stati inviati moduli di esenzione ai produttori/esportatori di Taiwan noti alla Commissione e alle autorità di Taiwan presso l’Unione europea. Sono stati inviati questionari ai produttori/esportatori della RPC noti alla Commissione e alle autorità della RPC presso l’Unione europea. Sono stati inoltre inviati questionari agli importatori noti dell’Unione.

(9)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura. Tutte le parti sono state informate del fatto che la mancata collaborazione avrebbe potuto comportare l’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base e l’elaborazione di risultati sulla base dei dati disponibili.

(10)

Tre produttori/esportatori taiwanesi, appartenenti ad un gruppo, e tre importatori indipendenti dell’Unione si sono manifestati e hanno risposto alle domande rispettivamente dei moduli di esenzione e dei questionari.

(11)

La Commissione ha effettuato visite di verifica presso le sedi delle seguenti tre società collegate, appartenenti al gruppo menzionato nel considerando 10:

Asia Metallurgical Co. Ltd. (Taiwan),

Latitude Co. Ltd. (Taiwan),

YLB Co. Ltd. (Taiwan).

1.5.   Periodo di riferimento e periodo dell’inchiesta

(12)

L’inchiesta ha riguardato il periodo compreso fra il 1o gennaio 2008 e il 30 giugno 2012 («PI»). Sono stati rilevati dati relativi al PI per esaminare, tra l’altro, il presunto cambiamento della configurazione degli scambi. Per il periodo di riferimento compreso fra il 1o luglio 2011 e il 30 giugno 2012 («PR») sono stati rilevati dati più approfonditi al fine di esaminare l’eventuale indebolimento degli effetti riparatori delle misure in vigore, nonché l’esistenza di pratiche di dumping.

2.   RISULTATI DELL’INCHIESTA

2.1.   Considerazioni generali

(13)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, per valutare l’esistenza di pratiche di elusione si è proceduto a verificare se fosse intervenuto un cambiamento della configurazione degli scambi tra la RPC, Taiwan e l’Unione; se tale cambiamento fosse imputabile a pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi fosse una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio; se vi fossero prove dell’esistenza di un pregiudizio o del fatto che gli effetti riparatori del dazio risultassero indeboliti in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto oggetto dell’inchiesta; e se vi fossero prove dell’esistenza di dumping in relazione ai valori normali precedentemente stabiliti per il prodotto in esame nell’inchiesta iniziale, se necessario a norma dell’articolo 2 del regolamento di base.

2.2.   Prodotto in esame e prodotto oggetto dell’inchiesta

(14)

Il prodotto in esame oggetto della possibile elusione è il silicio metallico originario della RPC, attualmente classificato al codice NC 2804 69 00 (contenuto di silicio inferiore al 99 % in peso) («prodotto in esame»). Secondo l’attuale classificazione nella nomenclatura combinata, va inteso come «silicio». Il silicio più puro, cioè quello con un contenuto, in peso, di silicio non inferiore al 99,99 %, utilizzato principalmente dall’industria dei semiconduttori elettronici, rientra in un codice NC diverso e non è compreso nel presente procedimento.

(15)

Il prodotto oggetto dell’inchiesta è lo stesso descritto sopra, ma è spedito da Taiwan, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario di Taiwan, ed è attualmente classificato allo stesso codice NC del prodotto in esame («prodotto oggetto dell’inchiesta»).

(16)

Dall’inchiesta è risultato che il silicio, quale definito sopra, esportato nell’Unione dalla RPC e il silicio spedito da Taiwan all’Unione presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e lo stesso impiego e vanno pertanto considerati un prodotto simile ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

2.3.   Constatazioni

2.3.1.   Livello di collaborazione

(17)

Come indicato nel considerando 10, solo tre società di Taiwan appartenenti allo stesso gruppo di società hanno risposto alle domande del modulo di esenzione. Da un confronto tra le loro esportazioni nell’Unione e i dati di Eurostat sulle importazioni emerge che le società che hanno collaborato rappresentavano il 65 % delle esportazioni taiwanesi del prodotto oggetto dell’inchiesta verso l’Unione durante il PR.

(18)

I produttori esportatori di silicio della RPC non hanno collaborato. Le conclusioni relative alle importazioni nell’Unione di silicio dalla RPC e alle esportazioni dalla RPC a Taiwan sono state quindi stabilite sulla base dei dati di Eurostat relativi alle importazioni, delle statistiche taiwanesi sulle importazioni e dei dati raccolti presso le società taiwanesi che hanno collaborato.

2.3.2.   Cambiamento della configurazione degli scambi

(19)

Nella tabella 1 figurano le importazioni di silicio dalla RPC e da Taiwan nell’Unione tra il 2004 e la fine del PR

Tabella 1

(in MT)

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

PR

RPC

1 268

27 635

1 435

9 671

5 353

6 669

11 448

13 312

5 488

Taiwan

0

2,7

0,2

340

3 381

5 199

11 042

5 367

2 707

Fonte: Eurostat

(20)

I dati di Eurostat mostrano chiaramente che nel 2004 non vi erano state importazioni da Taiwan nell’Unione. Le importazioni sono aumentate di più del 300 % nel 2008 e si sono mantenute a un livello assai elevato. Sono poi nuovamente raddoppiate nel 2010 dopo l’istituzione di nuove misure nei confronti della RPC.

(21)

Nel 2011 le importazioni da Taiwan nell’Unione sono diminuite. Questa evoluzione può essere imputabile a un’indagine antifrode avviata dall’OLAF nello stesso periodo. La Commissione è stata informata che nel 2011 l’autorità di emissione taiwanese, Bureau of Foreign Trade of Taiwan (BOFT), ha ritirato i certificati di origine del silicio di tutti i produttori taiwanesi. La decisione di ritirare i certificati è stata contestata dai tre esportatori taiwanesi di cui ai considerando 10 e 11 («gruppo di esportatori»). La commissione di ricorso ha annullato la decisione del BOFT e i certificati in questione sono stati nuovamente rilasciati a tali tre produttori/esportatori taiwanesi, ma non agli altri produttori di Taiwan.

(22)

In tale contesto, la Commissione rileva inoltre che la presentazione di un certificato d’origine non preferenziale non è necessaria per le formalità doganali all’importazione nell’Unione e che, in caso di seri dubbi, tale certificato non può servire come prova dell’origine non preferenziale del prodotto dichiarato [articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (6)].

(23)

Le importazioni di silicio dalla RPC nell’Unione sono aumentate dal 2008. In particolare, si osserva che le importazioni sono ancora in aumento dopo l’istituzione delle misure nel 2010. Tale andamento si spiega con il fatto che il dazio antidumping è diminuito considerevolmente nel 2010, passando dal 49 % al 19 %.

Tabella 2

(in MT)

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

PR

16 530

16 600

7 101

10 514

3 675

15 893

16 007

17 912

9 177

10 507

Fonte: statistiche cinesi sulle esportazioni

(24)

Nella tabella 2 figurano le importazioni dalla RPC verso Taiwan. I dati, ricavati dalla base dati cinese relativa alle esportazioni, indicano che le importazioni hanno raggiunto un picco nel 2010 in seguito all’istituzione delle misure iniziali. Il calo registrato nel 2011 può essere dovuto all’indagine antifrode, come indicato al considerando 21.

(25)

Si ritiene che si sia verificato un cambiamento della configurazione degli scambi in quanto nel 2004 non vi erano importazioni di silicio da Taiwan nell’Unione. Le importazioni sono effettivamente cominciate nel 2007 e hanno raggiunto un livello assai significativo nel 2008. Il livello è rimasto molto elevato fino al PR, con una riduzione nel 2011 dovuta forse ai motivi illustrati nel considerando 21.

2.3.3.   Forma di elusione e insufficiente motivazione o giustificazione economica

(26)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, il cambiamento della configurazione degli scambi deriva da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non sussiste una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio. Le pratiche, i processi o le lavorazioni comprendono, tra l’altro, la spedizione del prodotto oggetto delle misure attraverso paesi terzi. La Commissione ritiene che nel caso di specie il cambiamento della configurazione degli scambi sia da ricondursi alla spedizione del prodotto oggetto delle misure attraverso un paese terzo.

(27)

La Commissione rileva innanzitutto che non vi è alcuna produzione di silicio a Taiwan. Nessuno dei produttori/esportatori ha negato il fatto di importare dalla RPC il silicio da essi esportato.

(28)

In secondo luogo, ad eccezione del gruppo di esportatori, i produttori esportatori non hanno fornito alcuna giustificazione economica per la loro attività se non l’istituzione del dazio.

(29)

Il gruppo di esportatori ha affermato di importare dalla RPC blocchi di silicio, in sacchi, di qualità molto bassa. I blocchi di silicio sarebbero quindi barilati, frantumati, vagliati e confezionati nuovamente in sacchi prima di essere esportati sul mercato dell’Unione. Dopo tale operazione il prodotto sarebbe di qualità più elevata.

(30)

Secondo il gruppo di esportatori questa operazione rappresenta un metodo di depurazione esclusivo, messo a punto in collaborazione con l’università di Taipei, che eliminerebbe l’80 % delle impurità dai blocchi di silicio metallico importati dalla RPC. Nel corso della visita di verifica in loco si è tuttavia osservato che tale processo era una semplice operazione di barilatura, vagliatura e frantumazione, che eliminava alcune impurità superficiali come l’ossidazione e la polvere, ma che non rimuoveva in particolare le principali impurità all’interno dei blocchi di silicio. Il prodotto così trattato manteneva quindi le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base del prodotto in esame.

(31)

Gli elementi probatori raccolti e verificati nel corso dell’inchiesta, in particolare fatture d’acquisto, fatture di vendita e documenti di accompagnamento come la polizza di carico e altri documenti doganali, hanno mostrato che i prodotti acquistati e venduti per l’esportazione dal gruppo di esportatori presentavano, nella maggior parte dei casi, le stesse caratteristiche. Dai registri relativi alle scorte nei depositi del gruppo, situati vicino alle strutture portuali, è inoltre emerso che non sempre vi era stato il tempo di sottoporre tutte le partite di silicio acquistate nella RPC al trattamento che il gruppo dichiara di applicare. Inoltre, le informazioni disponibili, soprattutto quelle fornite dai produttori dell’Unione, indicano che per eliminare le impurità interne dei blocchi di silicio è necessario ricorrere a un processo di frantumazione, seguito da un trattamento chimico, oppure a un processo di fusione. Il gruppo di esportatori non ha utilizzato nessuno di questi processi.

(32)

È interessante notare, altresì, che nel 2010, a seguito di una domanda di pronuncia pregiudiziale - a norma dell’articolo 234 del trattato che istituisce la Comunità europea [ora articolo 267 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea] proposta dal Finanzgericht Düsseldorf (Hoesch Metals and Alloys GmbH/Hauptzollamt Aachen), nella questione riguardante le misure antidumping istituite per il silicio proveniente dalla RPC, la Corte di giustizia ha statuito: «La separazione, la frantumazione e la pulitura dei blocchi di silicio, nonché la vagliatura, la cernita e l’imballaggio finali dei granuli di silicio ottenuti dalla frantumazione, come effettuati nella causa principale, non costituiscono una trasformazione o una lavorazione che conferisce il carattere originario ai sensi dell’articolo 24 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario  (7).» Il processo di depurazione come eseguito dal gruppo di esportatori è considerato simile a quello descritto in detta pronuncia.

(33)

L’inchiesta ha inoltre rivelato che il processo di depurazione rappresenta meno del 5 % del costo totale sostenuto dal gruppo di esportatori. È stato inoltre confermato che il prezzo del silicio venduto nell’Unione dal gruppo e il prezzo del silicio acquistato nella RPC dal gruppo durante il PI non hanno mai presentato una differenza superiore all’11 %.

(34)

Alla luce di tali considerazioni, si è concluso che anche per il gruppo di esportatori le importazioni di silicio dalla RPC e le successive esportazioni verso l’Unione sono considerate un trasbordo e quindi un’elusione ai sensi dell’articolo 13 del regolamento di base.

(35)

Si conclude pertanto che dall’inchiesta non sono emerse altre motivazioni o giustificazioni economiche per il trasbordo se non l’elusione delle misure in vigore sul prodotto in esame, vale a dire il dazio antidumping del 19 % nei confronti della RPC. Non sono stati individuati altri elementi, se non il dazio, che si possano considerare come una compensazione dei costi di trasbordo, in particolare per quanto riguarda il trasporto e il nuovo carico, del silicio originario della RPC attraverso Taiwan.

2.3.4.   Elementi di prova del dumping

(36)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base è stato infine esaminato se esistessero prove di dumping in relazione al valore normale stabilito nell’inchiesta iniziale.

(37)

Nel regolamento iniziale il valore normale è stato determinato in base ai prezzi praticati in Brasile, che nell’ambito dell’inchiesta è stato scelto come paese di riferimento a economia di mercato adeguato per la RPC. Conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base si è ritenuto opportuno utilizzare il valore normale stabilito nell’inchiesta iniziale. Due NCP dell’inchiesta precedente corrispondevano ai due NCP delle società esportatrici. I prezzi all’esportazione sono stati stabiliti conformemente all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, ossia sono stati utilizzati i prezzi realmente pagati o pagabili del prodotto oggetto dell’inchiesta venduto per l’esportazione nell’Unione.

(38)

Ai fini di un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione si è tenuto debitamente conto in forma di adeguamenti delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità, conformemente all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Di conseguenza, per assicurare un confronto allo stesso stadio commerciale, sono stati applicati adeguamenti ai prezzi all’esportazione per le spese di trasporto e assicurazione. Conformemente all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, il dumping è stato calcolato mettendo a confronto la media ponderata adeguata del valore normale determinato nel regolamento iniziale e la media ponderata dei prezzi all’esportazione di Taiwan nel corso del PR della presente inchiesta, espressi in percentuale del prezzo cif frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto.

(39)

Il confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi all’esportazione quali stabiliti nell’inchiesta ha dimostrato l’esistenza di pratiche di dumping.

2.3.5.   Indebolimento degli effetti riparatori del dazio antidumping in termini di prezzi e di quantitativi

(40)

Il confronto tra il livello di eliminazione del pregiudizio fissato nel regolamento iniziale e la media ponderata dei prezzi all’esportazione ha evidenziato l’esistenza di sottoquotazione dei prezzi (undercutting) e di vendite sottocosto (underselling). Si è quindi concluso che gli effetti riparatori delle misure in vigore sono stati compromessi in termini sia di prezzi che di quantitativi.

3.   MISURE

(41)

Tenuto conto di quanto precede, si è concluso che la misura iniziale, vale a dire il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di silicio originario della RPC, è stata elusa tramite trasbordo attraverso Taiwan ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base.

(42)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, prima frase, del regolamento di base, le misure in vigore applicabili alle importazioni del prodotto in esame devono essere estese alle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta, ovvero il prodotto in esame spedito da Taiwan, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario di tale paese.

(43)

Le misure stabilite all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 467/2010 per «tutte le altre società» della RPC devono pertanto essere estese alle importazioni da Taiwan. Il livello del dazio deve essere fissato al 19 % applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto.

(44)

Conformemente all’articolo 13, paragrafo 3, e all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, secondo cui le misure estese devono applicarsi alle importazioni entrate nell’Unione in regime di registrazione imposta dal regolamento di apertura, devono essere prelevati dazi sulle importazioni registrate di silicio spedito da Taiwan.

4.   RICHIESTE DI ESENZIONE

(45)

Come illustrato nel considerando 10, tre società di Taiwan, appartenenti a un gruppo, hanno risposto ai moduli di esenzione chiedendo di essere esentate dall’eventuale estensione delle misure a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base.

(46)

Tenuto conto delle conclusioni relative al cambiamento della configurazione degli scambi, dell’assenza di un’effettiva produzione a Taiwan e dell’esportazione con lo stesso codice doganale (considerando da 19 a 29), le esenzioni chieste da queste tre società, a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, non hanno potuto essere concesse.

(47)

Fatto salvo l’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, i potenziali produttori/esportatori di Taiwan che non si sono manifestati nell’ambito del presente procedimento e che non hanno esportato il prodotto oggetto dell’inchiesta durante il PI, i quali intendano presentare una richiesta di esenzione dal dazio antidumping esteso a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, e dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, dovranno compilare un modulo di esenzione in modo da consentire alla Commissione di valutare la richiesta. Tale esenzione può essere concessa dopo una valutazione della situazione del mercato, della capacità produttiva e del tasso di utilizzo degli impianti, dell’approvvigionamento e delle vendite, della probabilità che persista il ricorso a pratiche per le quali non esiste una motivazione sufficiente o una giustificazione economica, nonché degli elementi di prova del dumping. Di norma la Commissione procede anche ad una visita di verifica in loco. Se le condizioni di cui all’articolo 11, paragrafo 4, e all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base sono soddisfatte, l’esenzione può essere concessa.

(48)

Quando l’esenzione viene concessa la Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, può autorizzare, mediante decisione, l’esenzione dal dazio esteso dal presente regolamento per le importazioni da società che non eludono le misure antidumping istituite dal regolamento (UE) n. 467/2010.

(49)

La richiesta va inviata alla Commissione e deve contenere tutte le informazioni utili, in particolare su eventuali modifiche delle attività della società connesse alla produzione e alla vendita.

5.   COMUNICAZIONE DELLE CONCLUSIONI

(50)

Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali che hanno determinato le conclusioni di cui sopra e sono state invitate a presentare le loro osservazioni. È stato inoltre concesso loro un periodo di tempo entro il quale poter presentare osservazioni al riguardo.

6.   OSSERVAZIONI

(51)

Dopo la comunicazione delle conclusioni, sono pervenute osservazioni da parte del gruppo di esportatori e di due importatori.

(52)

Il principale argomento riguarda l’affermazione secondo cui il processo di depurazione realizzato dal gruppo di esportatori conferirebbe l’origine del prodotto ai sensi dell’articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92. Gli importatori hanno presentato una relazione su prove a campione eseguite dall’Università di Taipei e un rapporto di analisi da parte di un esperto indipendente. La relazione sulle prove a campione indica, dopo il processo di depurazione, un tasso di riduzione delle scorie del 90,8 %. Secondo l’analisi da parte dell’esperto indipendente solo dopo la depurazione il silicio può essere utilizzato per determinati scopi di fusione.

(53)

Si osserva che questi due studi sono in contraddizione con quanto constatato dalla Commissione nel corso della verifica in loco, come descritto al considerando 31. In particolare, si ricorda che, in base alle fatture, i prodotti acquistati e venduti per l’esportazione dal gruppo di esportatori presentavano, nella maggior parte dei casi, le stesse caratteristiche.

(54)

Se quanto sostenuto dagli importatori fosse vero, vi sarebbe inoltre una differenza assai maggiore tra il prezzo al quale il silicio è importato dalla RPC e il suo prezzo all’esportazione nell’Unione.

(55)

In base alle ispezioni in loco degli strumenti utilizzati per la presunta depurazione del silicio, la Commissione conclude inoltre che tali strumenti non sono tali da permettere di realizzare né l’uno né l’altro dei due metodi di depurazione indicati al considerando 31.

(56)

Infine, il rapporto d’analisi da parte dell’esperto indipendente non tiene conto, come è invece noto alla Commissione, del fatto che gli utilizzatori procedono a trattare il silicio prima del suo impiego.

(57)

Per questi motivi, le osservazioni presentate dalle parti non sono state tali da modificare le conclusioni raggiunte dalla Commissione in via provvisoria prima della loro comunicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Il dazio antidumping definitivo applicabile a «tutte le altre società» istituito dall’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 467/2010 sulle importazioni di silicio, attualmente classificato al codice NC 2804 69 00, originario della Repubblica popolare cinese è esteso alle importazioni di silicio spedito da Taiwan, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario di Taiwan, attualmente classificato al codice NC ex 2804 69 00 (codice TARIC 2804690020).

2.   Il dazio esteso a norma del paragrafo 1 del presente articolo è riscosso sulle importazioni spedite da Taiwan, indipendentemente dal fatto che il prodotto sia dichiarato o no originario di tale paese, registrate a norma dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 596/2012, nonché dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009.

3.   Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1.   Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell’articolo 1 sono presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e devono essere firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta va inviata al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: N-105 08/20

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22956505

2.   A norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009 la Commissione, sentito il comitato consultivo, può autorizzare, mediante decisione, l’esenzione dal dazio esteso a norma dell’articolo 1 per le importazioni da società che non eludono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 467/2010.

Articolo 3

Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni prevista conformemente all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 596/2012.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2013

Per il Consiglio

Il presidente

E. GILMORE


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 131 del 29.5.2010, pag. 1.

(3)  GU L 66 del 4.3.2004, pag. 15.

(4)  GU L 13 del 19.1.2007, pag. 1.

(5)  GU L 176 del 6.7.2012, pag. 50.

(6)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(7)  Cfr. causa C-373/08, 2010 Racc.-I 951, ai paragrafi 55 e 80.


5.4.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 95/8


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 312/2013 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 2013

che rettifica il testo ungherese del regolamento delegato (UE) n. 244/2012 della Commissione che integra la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell’edilizia istituendo un quadro metodologico comparativo per il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il testo ungherese del regolamento delegato (UE) n. 244/2012 (2) contiene diversi errori.

(2)

Occorre pertanto rettificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 244/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La presente rettifica riguarda solo la versione in lingua ungherese.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13.

(2)  GU L 81 del 21.3.2012, pag. 18.


5.4.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 95/9


REGOLAMENTO (UE) N. 313/2013 DELLA COMMISSIONE

del 4 aprile 2013

recante modifica del regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda Bilancio consolidato, Accordi a controllo congiunto e Informativa sulle partecipazioni in altre entità: Guida alle disposizioni transitorie (Modifiche agli International Financial Reporting Standards 10, 11 e 12)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi e interpretazioni internazionali esistenti al 15 ottobre 2008.

(2)

Il 28 giugno 2012 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato modifiche all'International Financial Reporting Standard (IFRS) 10 Bilancio consolidato, all'IFRS 11 Accordi a controllo congiunto e all'IFRS 12 Informativa sulle partecipazioni in altre entità (di seguito "le modifiche") risultanti dalle proposte contenute nell'exposure draft Guida alle disposizioni transitorie pubblicata nel dicembre 2011. L'obiettivo delle modifiche è chiarire l'intenzione dello IASB al momento della prima pubblicazione della guida alle disposizioni transitorie nell'IFRS 10. Le modifiche prevedono inoltre un ulteriore alleggerimento della transizione nell'IFRS 10, IFRS 11 e IFRS 12, limitando l'obbligo di fornire informazioni comparative rettificate al solo esercizio comparativo precedente. Inoltre, per le informazioni relative alle entità strutturate non consolidate, le modifiche sopprimono l'obbligo di presentare informazioni comparative per gli esercizi precedenti alla data in cui l'IFRS 12 è applicato per la prima volta.

(3)

Le modifiche all'IFRS 11 contengono riferimenti all'IFRS 9 che al momento non possono essere applicati poiché l'IFRS 9 non è ancora stato adottato dall'Unione. Pertanto, ogni riferimento all'IFRS 9 contenuto nell'allegato del presente regolamento è da intendersi come riferimento al principio contabile internazionale (IAS) 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione.

(4)

La consultazione del gruppo degli esperti tecnici (TEG) dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) conferma che le modifiche all'IFRS 10, all'IFRS 11 e all'IFRS 12 soddisfano i criteri tecnici di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   L'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è modificato come segue:

(a)

l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 10 Bilancio consolidato è modificato come disposto nell'allegato del presente regolamento;

(b)

l'IFRS 11 Accordi a controllo congiunto è modificato come disposto nell'allegato del presente regolamento;

(c)

l'IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard è modificato conformemente all'IFRS 11 come disposto nell'allegato del presente regolamento;

(d)

l'IFRS 12 Informativa sulle partecipazioni in altre entità è modificato come disposto nell'allegato del presente regolamento.

2.   Ogni riferimento all'IFRS 9 di cui all'allegato del presente regolamento è da intendersi come riferimento al principio contabile internazionale (IAS) 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione.

Articolo 2

Le imprese applicano le modifiche di cui all'articolo 1, paragrafo 1, al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario avente inizio il 1o gennaio 2014 o in data successiva.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

(2)  GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1.


ALLEGATO

PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

IFRS 10

IFRS 10

Bilancio consolidato

IFRS 11

IFRS 11

Accordi a controllo congiunto

IFRS 12

IFRS 12

Informativa sulle partecipazioni in altre entità

"Riproduzione consentita nell'ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale o altri usi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB: www.iasb.org"

Bilancio consolidato, Accordi a controllo congiunto e Informativa sulle partecipazioni in altre entità: Guida alle disposizioni transitorie

(Modifiche all’IFRS 10, all’IFRS 11 e all’IFRS 12)

Modifiche all’IFRS 10 Bilancio consolidato

Nell’appendice C è aggiunto il paragrafo C1A.

C1A

Bilancio consolidato, Accordi a controllo congiunto e Informativa sulle partecipazioni in altre entità: Guida alle disposizioni transitorie (modifiche all’IFRS 10, all’IFRS 11 e all’IFRS 12), pubblicato nel giugno 2012, ha modificato i paragrafi C2–C6 e ha aggiunto i paragrafi C2A–C2B, C4A–C4C, C5A e C6A–C6B. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2013 o da data successiva. Qualora un’entità applichi l’IFRS 10 a partire da un esercizio precedente, queste modifiche devono essere applicate a partire da tale esercizio precedente.

Nell’appendice C è modificato il paragrafo C2.

C2

Un’entità deve applicare il presente IFRS retroattivamente, secondo quanto previsto dallo IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori, ad eccezione di quanto specificato nei paragrafi C2A–C6.

Nell’appendice C sono aggiunti i paragrafi C2A–C2B.

C2A

In deroga alle disposizioni del paragrafo 28 dello IAS 8, alla prima applicazione del presente IFRS, un’entità deve solo presentare le informazioni quantitative richieste dal paragrafo 28, lettera f), dello IAS 8 per l’esercizio immediatamente precedente la data dell’applicazione iniziale del presente IFRS (l’«esercizio immediatamente precedente»). Un’entità può anche presentare tali informazioni per l’esercizio corrente o per esercizi comparativi precedenti, ma non è tenuta a farlo.

C2B

Ai fini del presente IFRS, la data dell’applicazione iniziale è l’inizio dell’esercizio per il quale si applica per la prima volta il presente IFRS.

Nell’appendice C sono modificati i paragrafi C3–C4. Il paragrafo C4 è stato suddiviso nei paragrafi C4 e C4A

C3

Alla data dell’applicazione iniziale l’entità non è tenuta a effettuare rettifiche alla contabilità precedente per il suo coinvolgimento con:

(a)

entità che saranno consolidate a tale data in conformità allo IAS 27 Bilancio consolidato e separato e della SIC-12 Consolidamento – Società a destinazione specifica e sono ancora consolidate in conformità al presente IFRS; o

(b)

entità che non saranno consolidate a tale data in conformità allo IAS 27 e della SIC-12 e non sono consolidate in conformità al presente IFRS.

C4

Qualora, alla data dell’applicazione iniziale, un investitore concluda che consoliderà una partecipata che non è stata consolidata in conformità allo IAS 27 e alla SIC-12, l’investitore deve:

(a)

se la partecipata è un’attività aziendale (secondo la definizione dell’IFRS 3 Aggregazioni aziendali), determinare le attività, le passività e le partecipazioni di minoranza in quella partecipata precedentemente non consolidata, come se quella partecipata fosse stata consolidata (e quindi applicando la contabilizzazione di acquisizione in conformità all’IFRS 3) a partire dalla data in cui l’investitore ha ottenuto il controllo su tale partecipata, sulla base delle disposizioni del presente IFRS. L’investitore deve rettificare retroattivamente l’esercizio immediatamente precedente la data dell’applicazione iniziale. Quando la data in cui è stato ottenuto il controllo sia anteriore all’inizio dell’esercizio immediatamente precedente, l’investitore deve rilevare, come rettifica del patrimonio netto all’inizio dell’esercizio immediatamente precedente, qualsiasi differenza tra:

(i)

l’importo di attività, passività e partecipazioni di minoranza rilevate, nonché

(ii)

il precedente valore contabile del coinvolgimento dell’investitore con la partecipata.

(b)

se la partecipata non è un’attività aziendale (secondo la definizione dell’IFRS 3), determinare le attività, le passività e le partecipazioni di minoranza in quella partecipata precedentemente non consolidata, come se quella partecipata fosse stata consolidata (applicando il metodo dell’acquisizione come descritto nell’IFRS 3, senza rilevare l’avviamento per la partecipata) a partire dalla data in cui l’investitore ha ottenuto il controllo su tale partecipata, sulla base delle disposizioni del presente IFRS. L’investitore deve rettificare retroattivamente l’esercizio immediatamente precedente la data dell’applicazione iniziale. Quando la data in cui è stato ottenuto il controllo sia anteriore all’inizio dell’esercizio immediatamente precedente, l’investitore deve rilevare, come rettifica del patrimonio netto all’inizio dell’esercizio immediatamente precedente, qualsiasi differenza tra:

(i)

l’importo di attività, passività e partecipazioni di minoranza rilevate, nonché

(ii)

il precedente valore contabile del coinvolgimento dell’investitore con la partecipata.

C4A

Se non è possibile determinare le attività, passività e partecipazioni di minoranza di una partecipata secondo quanto disposto dal paragrafo C4(a) o (b) (come definito nello IAS 8), l’investitore deve:

(a)

se la partecipata è un’attività aziendale, applicare le disposizioni dell’IFRS 3 a partire dalla data di acquisizione presunta. La data di acquisizione presunta deve corrispondere all’inizio del primo esercizio per il quale è possibile applicare il paragrafo C4(a), che può anche essere l’esercizio corrente;

(b)

se la partecipata non è un’attività aziendale, applicare il metodo dell’acquisizione descritto nell’IFRS 3, senza rilevare alcun avviamento per la partecipata a partire dalla data di acquisizione presunta. La data di acquisizione presunta deve corrispondere all’inizio del primo esercizio per il quale è possibile applicare il paragrafo C4(b), che può anche essere l’esercizio corrente.

L’investitore deve rettificare retroattivamente l’esercizio immediatamente precedente la data dell’applicazione iniziale, a meno che l’inizio del primo esercizio per il quale è possibile applicare il presente paragrafo non sia l’esercizio in corso. Quando la data di acquisizione presunta sia anteriore all’inizio dell’esercizio immediatamente precedente, l’investitore deve rilevare, come rettifica del patrimonio netto all’inizio dell’esercizio immediatamente precedente, qualsiasi differenza tra:

(c)

l’importo di attività, passività e partecipazioni di minoranza rilevate, e

(d)

il precedente valore contabile del coinvolgimento dell’investitore con la partecipata.

Qualora il primo esercizio per il quale è possibile applicare il presente paragrafo sia l’esercizio in corso, la rettifica del patrimonio netto deve essere rilevata all’inizio dell’esercizio in corso.

Nell’appendice C sono aggiunti i paragrafi C4B–C4C.

C4B

Quando un investitore applica i paragrafi C4-C4A e la data in cui è stato ottenuto il controllo in conformità al presente IFRS è successiva alla data di entrata in vigore dell’IFRS 3, come modificato nel 2008 [IFRS 3 (2008)], il riferimento all’IFRS 3 ai paragrafi C4 e C4A sarà all’IFRS 3 (2008). Se il controllo è stato ottenuto prima della data di entrata in vigore dell’IFRS 3 (2008), l’investitore applicherà l’IFRS 3 (2008) o l’IFRS 3 (pubblicato nel 2004).

C4C

Quando un investitore applica i paragrafi C4-C4A e la data in cui è stato ottenuto il controllo in conformità al presente IFRS è successiva alla data di entrata in vigore dello IAS 27, come modificato nel 2008 [IAS 27 (2008)], l’investitore applicherà le disposizioni del presente IFRS per tutti gli esercizi in cui la partecipata è consolidata retroattivamente in conformità ai paragrafi C4–C4A. Se il controllo è stato ottenuto prima della data di entrata in vigore dello IAS 27 (2008), l’investitore può applicare:

(a)

le disposizioni del presente IFRS per tutti gli esercizi in cui la partecipata è consolidata retroattivamente in conformità ai paragrafi C4–C4A; o

(b)

le disposizioni della versione dello IAS 27 pubblicata nel 2003 [IAS 27 (2003)] per gli esercizi anteriori alla data di entrata in vigore dello IAS 27 (2008) e in seguito le disposizioni del presente IFRS per gli esercizi successivi.

Nell’appendice C sono modificati i paragrafi C5–C6. Il paragrafo C5 è stato diviso nei paragrafi C5 e C5A.

C5

Se, alla data dell’applicazione iniziale, un investitore conclude che non consoliderà più una partecipata che è stata consolidata in conformità allo IAS 27 e alla SIC-12, l’investitore deve valutare la sua partecipazione nella partecipata al valore al quale sarebbe stata valutata se le disposizioni del presente IFRS fossero state in vigore all’atto del suo coinvolgimento (senza tuttavia aver ottenuto il controllo in conformità al presente IFRS) o della sua perdita del controllo della partecipata. L’investitore deve rettificare retroattivamente l’esercizio immediatamente precedente la data dell’applicazione iniziale. Quando la data del coinvolgimento dell’investitore (senza tuttavia aver ottenuto il controllo in conformità al presente IFRS) o della sua perdita del controllo della partecipata è anteriore all’inizio dell’esercizio immediatamente precedente, l’investitore deve rilevare, come rettifica del patrimonio netto all’inizio dell’esercizio immediatamente precedente, qualsiasi differenza tra:

(a)

il precedente valore contabile delle attività, passività e partecipazioni di minoranza, e

(b)

l’importo rilevato della partecipazione dell’investitore nella partecipata.

C5A

Se non è possibile valutare la partecipazione nella partecipata in conformità al paragrafo C5 (come definita nello IAS 8), un investitore deve applicare le disposizioni del presente IFRS all’inizio del primo esercizio per il quale è possibile applicare il paragrafo C5, che può anche essere l’esercizio corrente. L’investitore deve rettificare retroattivamente l’esercizio immediatamente precedente la data dell’applicazione iniziale, a meno che l’inizio del primo esercizio per il quale è possibile l’applicazione del presente paragrafo non sia l’esercizio in corso. Quando la data del coinvolgimento dell’investitore (senza tuttavia aver ottenuto il controllo in conformità al presente IFRS) o della sua perdita del controllo della partecipata è anteriore all’inizio dell’esercizio immediatamente precedente, l’investitore deve rilevare, come rettifica al patrimonio netto all’inizio dell’esercizio immediatamente precedente, qualsiasi differenza tra:

(a)

il precedente valore contabile delle attività, passività e partecipazioni di minoranza, e

(b)

l’importo rilevato della partecipazione dell’investitore nella partecipata.

Se il primo esercizio per il quale è possibile l’applicazione del presente paragrafo è l’esercizio in corso, la rettifica al patrimonio netto deve essere rilevata all’inizio dell’esercizio corrente.

C6

I paragrafi 23, 25, B94 e B96–B99 erano modifiche apportate allo IAS 27 nel 2008 che sono state riportate nell’IFRS 10. Tranne quando un’entità applica il paragrafo C3, o è tenuta ad applicare i paragrafi C4–C5A, l’entità deve applicare le disposizioni stabilite nei paragrafi suindicati come segue:

(a)

Nell’appendice C, sono aggiunti un titolo e i paragrafi C6A–C6B.

Riferimenti all’«esercizio immediatamente precedente»

C6A

Nonostante i riferimenti all’esercizio immediatamente precedente la data dell’applicazione iniziale (l’«esercizio immediatamente precedente») nei paragrafi C4–C5A, un’entità può anche presentare informazioni comparative rettificate per eventuali esercizi precedenti presentati, ma non è tenuta a farlo. Se un’entità non presenta informazioni comparative adeguate per eventuali esercizi precedenti, tutti i riferimenti all’«esercizio immediatamente precedente» nei paragrafi C4–C5A vanno letti come al «primo esercizio comparativo rettificato presentato».

C6B

Se un’entità presenta informazioni comparative non adeguate per eventuali esercizi precedenti, deve indicare chiaramente le informazioni che non sono state rettificate, dichiarare che sono state elaborate su una base diversa, e spiegare tale base.

Modifiche all’IFRS 11 Accordi a controllo congiunto

Nell’appendice C sono aggiunti i paragrafi C1A–C1B.

C1A

Bilancio consolidato, Accordi a controllo congiunto e Informativa sulle partecipazioni in altre entità: Guida alle disposizioni transitorie (modifiche all’IFRS 10, all’IFRS 11 e all’IFRS 12), pubblicato nel giugno 2012, ha modificato i paragrafi C2–C5, C7–C10 e C12 e ha aggiunto i paragrafi C1B e C12A–C12B. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2013 o da data successiva. Qualora un’entità applichi l’IFRS 11 a partire da un esercizio precedente, queste modifiche devono essere applicate a partire da tale esercizio precedente.

Disposizioni transitorie

C1B

In deroga alle disposizioni del paragrafo 28 dello IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori, alla prima applicazione del presente IFRS, un’entità deve solo presentare le informazioni quantitative richieste dal paragrafo 28, lettera f), dello IAS 8 per l’esercizio immediatamente precedente il primo esercizio per il quale è applicato l’IFRS 11 (l’«esercizio immediatamente precedente»). Un’entità può anche presentare tali informazioni per l’esercizio corrente o per esercizi comparativi precedenti, ma non è tenuta a farlo.

Nell’appendice C sono modificati i paragrafi C2–C5, C7–C10 e C12.

Joint venture - passaggio dal consolidamento proporzionale al metodo del patrimonio netto

C2

Nel passaggio dal metodo proporzionale al metodo del patrimonio netto, un’entità deve rilevare la propria partecipazione nella joint venture all’inizio dell’esercizio immediatamente precedente. Tale partecipazione iniziale deve essere calcolata come l’ammontare complessivo dei valori contabili delle attività e delle passività che l’entità aveva in precedenza consolidato proporzionalmente, incluso qualsiasi avviamento derivante dall’acquisizione. Se l’avviamento precedentemente apparteneva a una unità generatrice di flussi finanziari di dimensioni maggiori, o a un gruppo di unità generatrici di flussi finanziari, l’entità deve attribuire l’avviamento alla joint venture in base ai relativi valori contabili della joint venture e dell’unità generatrice di flussi finanziari, o del gruppo di unità generatrici di flussi finanziari, di appartenenza.

C3

Il saldo di apertura della partecipazione determinato in conformità al paragrafo C2 viene considerato come il sostituto del costo della partecipazione al momento della rilevazione iniziale. L’entità deve applicare i paragrafi 40-43 dello IAS 28 (modificato nel 2011) al saldo di apertura della partecipazione per valutare se la partecipazione abbia subito una perdita per riduzione di valore e deve rilevare qualsiasi perdita per riduzione di valore come una rettifica degli utili portati a nuovo all’inizio dell’esercizio immediatamente precedente. L’eccezione della rilevazione iniziale di cui ai paragrafi 15 e 24 dello IAS 12 Imposte sul reddito non si applica nel caso in cui una entità rilevi una partecipazione in una joint venture risultante dall’applicazione delle disposizioni transitorie alle joint venture precedentemente consolidate proporzionalmente.

C4

Se l’aggregazione di tutte le attività e passività precedentemente consolidate proporzionalmente risulta in un attivo netto negativo, l’entità deve valutare se abbia contratto obbligazioni legali o implicite relative all’attivo netto negativo e, nel caso, l’entità deve rilevare la passività corrispondente. Se l’entità stabilisce di non aver contratto obbligazioni legali o implicite relative all’attivo netto negativo, non deve rilevare la passività corrispondente ma deve rettificare gli utili portati a nuovo rilevati all’inizio dell’esercizio immediatamente precedente. L’entità deve indicare tale fatto, insieme alla quota parte delle perdite cumulate non rilevate, all’inizio dell’esercizio immediatamente precedente e alla data in cui il presente IFRS è applicato per la prima volta.

C5

Un’entità deve riportare una ripartizione delle attività e delle passività che sono state aggregate nell’unico saldo della voce di bilancio delle partecipazioni all’inizio dell’esercizio immediatamente precedente. Tale informativa deve essere predisposta in modo aggregato per tutte le joint venture per le quali un’entità applica le disposizioni transitorie di cui ai paragrafi C2-C6.

C6

Operazioni a controllo congiunto – passaggio dal metodo del patrimonio netto alla contabilizzazione di attività e passività

C7

Quando un’entità passa dal metodo del patrimonio netto alla contabilizzazione delle attività e delle passività nel rilevare contabilmente la propria partecipazione in un’attività a controllo congiunto deve, all’inizio dell’esercizio immediatamente precedente, eliminare contabilmente la partecipazione precedentemente contabilizzata con il metodo del patrimonio netto e qualsiasi altra voce che faceva parte dell’investimento netto dell’entità nell’accordo per il controllo congiunto, in conformità al paragrafo 38 dello IAS 28 (modificato nel 2011), e rilevare la propria quota di ciascuna delle attività e delle passività di pertinenza della propria partecipazione nell’attività a controllo congiunto, incluso qualsiasi avviamento che potrebbe aver fatto parte del valore contabile dell’investimento.

C8

Un’entità deve determinare la propria partecipazione nelle attività e nelle passività relative all’attività a controllo congiunto sulla base di una determinata proporzione dei propri diritti e delle proprie obbligazioni, in conformità con l’accordo contrattuale. L’entità deve determinare i valori contabili iniziali delle attività e delle passività disaggregandoli rispetto al valore contabile dell’investimento all’inizio dell’esercizio immediatamente precedente sulla base delle informazioni utilizzate dall’entità nell’applicare il metodo del patrimonio netto.

C9

Qualsiasi differenza derivante dall’investimento precedentemente rilevato utilizzando il metodo del patrimonio netto, e qualsiasi altra voce che faceva parte dell’investimento netto nell’accordo in conformità al paragrafo 38 dello IAS 28 (modificato nel 2011), e l’ammontare netto rilevato delle attività e delle passività, incluso l’avviamento, deve essere:

(a)

compensata a fronte dell’avviamento relativo all’investimento con qualsiasi differenza residua rettificata per gli utili portati a nuovo all’inizio dell’esercizio immediatamente precedente, se l’ammontare netto rilevato delle attività e delle passività, incluso l’avviamento, è maggiore dell’importo dell’investimento (e di qualsiasi altro elemento che faceva parte dell’investimento netto dell’entità) eliminato contabilmente;

(b)

compensata a fronte degli utili portati a nuovo all’inizio dell’esercizio immediatamente precedente, se l’ammontare netto rilevato delle attività e delle passività, incluso l’avviamento, è minore dell’importo dell’investimento (e di qualsiasi altro elemento che faceva parte dell’investimento netto dell’entità) eliminato contabilmente.

C10

Un’entità che passa dal metodo del patrimonio netto alla contabilizzazione delle attività e delle passività deve presentare una riconciliazione tra l’investimento eliminato contabilmente e le attività e passività rilevate, oltre a qualsiasi altra differenza residua rettificata a fronte degli utili portati a nuovo, all’inizio dell’esercizio immediatamente precedente.

C11

Disposizioni transitorie nel bilancio separato di un’entità

C12

Un’entità che, in conformità al paragrafo 10 dello IAS 27, precedentemente contabilizzava nel proprio bilancio separato la partecipazione in un’attività a controllo congiunto come un investimento valutato al costo o in conformità all’IFRS 9 deve:

(a)

eliminare contabilmente l’investimento e rilevare le attività e le passività relative alla propria partecipazione nell’attività a controllo congiunto in base agli importi determinati in conformità ai paragrafi C7–C9;

(b)

presentare una riconciliazione tra l’investimento eliminato contabilmente e le attività e le passività rilevate, oltre a qualsiasi altra differenza residua rettificata per gli utili portati a nuovo, all’inizio dell’esercizio immediatamente precedente.

Nell’appendice C sono aggiunti un titolo e i paragrafi C12A–C12B.

Riferimenti all’«esercizio immediatamente precedente»

C12A

Nonostante i riferimenti all’«esercizio immediatamente precedente» nei paragrafi C2–C12, un’entità può anche presentare informazioni comparative rettificate per eventuali esercizi precedenti presentati, ma non è tenuta a farlo. Se un’entità non presenta informazioni comparative adeguate per eventuali esercizi precedenti, tutti i riferimenti all’«esercizio immediatamente precedente» nei paragrafi C2–C12 vanno letti come al «primo esercizio comparativo rettificato presentato».

C12B

Se un’entità presenta informazioni comparative non adeguate per eventuali esercizi precedenti, deve indicare chiaramente le informazioni che non sono state modificate, dichiarare che sono state elaborate su una base diversa, e spiegare questa base.

Modifiche all’IFRS 11 Accordi a controllo congiunto

Conseguente modifica all’IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard

La presente appendice stabilisce una modifica all’IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard che è una conseguenza della pubblicazione da parte del Consiglio delle modifiche all’IFRS 11 Accordi a controllo congiunto. Un’entità deve applicare tale modifica quando applica l’IFRS 1.

IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard

È aggiunto il paragrafo 39S.

39S

Bilancio consolidato, Accordi a controllo congiunto e Informativa sulle partecipazioni in altre entità: Guida alle disposizioni transitorie (modifiche all’IFRS 10, all’IFRS 11 e all’IFRS 12), pubblicato nel giugno 2012, ha modificato il paragrafo D31. Un’entità deve applicare tali modifiche quando applica l’IFRS 11 (come modificato nel giugno 2012).

Nell’appendice D è modificato il paragrafo D31.

Accordi a controllo congiunto

D31

Un neo-utilizzatore può applicare le disposizioni transitorie dell’IFRS 11 con le seguenti eccezioni.

(a)

Quando si applicano le disposizioni transitorie dell’IFRS 11, un neo-utilizzatore deve applicare tali disposizioni alla data di transizione agli IFRS.

(b)

Nel passare dal consolidamento proporzionale al metodo del patrimonio netto, un neo-utilizzatore deve verificare la riduzione di valore dell’investimento in conformità allo IAS 36 alla data di transizione agli IFRS, indipendentemente dal fatto che vi sia una qualsiasi indicazione che l’investimento possa aver subito una riduzione di valore. Eventuali perdite di valore risultanti devono essere rilevate come rettifica agli utili non distribuiti alla data di transizione agli IFRS.

Modifiche all’IFRS 12 Informativa sulle partecipazioni in altre entità

Nell’appendice C sono aggiunti i paragrafi C1A e C2A–C2B.

C1A

Bilancio consolidato, Accordi a controllo congiunto e Informativa sulle partecipazioni in altre entità: Guida alle disposizioni transitorie (modifiche all’IFRS 10, all’IFRS 11 e all’IFRS 12), pubblicato nel giugno 2012, ha aggiunto i paragrafi C2A–C2B. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2013 o da data successiva. Qualora un’entità applichi l’IFRS 12 a partire da un esercizio precedente, queste modifiche devono essere applicate a partire da tale esercizio precedente.

C2

C2A

Non è necessario applicare le disposizioni sull’informativa del presente IFRS per gli esercizi presentati il cui inizio è anteriore all’esercizio immediatamente precedente il primo esercizio per il quale è applicato l’IFRS 12.

C2B

Non è necessario applicare le disposizioni sull’informativa di cui ai paragrafi 24–31 e la relativa guida di cui ai paragrafi B21–B26 del presente IFRS per gli esercizi presentati il cui inizio è anteriore al primo esercizio per il quale è applicato l’IFRS 12.


5.4.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 95/17


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 314/2013 DELLA COMMISSIONE

del 4 aprile 2013

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

60,6

TN

105,0

TR

134,9

ZZ

100,2

0707 00 05

JO

194,1

MA

116,3

TR

146,8

ZZ

152,4

0709 93 10

MA

91,2

TR

102,1

ZZ

96,7

0805 10 20

EG

59,3

IL

69,3

MA

77,1

TN

61,7

TR

63,5

ZZ

66,2

0805 50 10

TR

79,1

ZZ

79,1

0808 10 80

AR

103,4

BR

92,7

CL

118,8

CN

80,4

MK

30,8

US

204,9

UY

106,8

ZA

105,4

ZZ

105,4

0808 30 90

AR

115,0

CL

142,0

CN

90,9

TR

204,5

US

158,2

ZA

124,1

ZZ

139,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

5.4.2013   

IT

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L 95/19


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 aprile 2013

che modifica l’allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto concerne la voce relativa al Messico nell’elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell’Unione di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina

[notificata con il numero C(2013) 1794]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/167/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 3, lettera a),

vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi, in provenienza dai paesi terzi (2), in particolare l’articolo 12, paragrafi 1 e 4, e l’articolo 19, frase introduttiva, e l’articolo 19, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 92/65/CEE fissa le condizioni applicabili alle importazioni nell’Unione, tra l’altro, di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina. Tali condizioni devono essere perlomeno equivalenti alle condizioni applicabili agli scambi tra Stati membri.

(2)

La direttiva 2009/156/CE stabilisce le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano le importazioni nell’Unione di equidi vivi. Essa prevede che le importazioni di equidi nell’Unione siano autorizzate soltanto in provenienza da paesi terzi indenni da due anni da encefalomielite equina venezuelana.

(3)

La decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l’elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE (3), contiene l’elenco dei paesi terzi, o delle loro parti laddove si applichi la regionalizzazione, da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina, nonché le altre condizioni applicabili a tali importazioni. Tale elenco figura nell’allegato I della decisione 2004/211/CE.

(4)

Dall’elenco dell’allegato I della decisione 2004/211/CE risulta che l’ammissione temporanea di cavalli registrati, la reintroduzione dopo un’esportazione temporanea di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali, le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione e le importazioni di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina sono autorizzati dal Messico, tranne dagli Stati del Chiapas, di Oaxaca, Tabasco e Veracruz.

(5)

Nel settembre 2012 la Commissione ha pubblicato la relazione finale di un audit effettuato in Messico dal 17 al 27 aprile 2012 al fine di valutare i controlli di polizia sanitaria e le procedure di certificazione applicabili alle esportazioni nell’Unione europea di equidi vivi e del loro sperma (4). In tale relazione sono state accertate gravi carenze per quanto riguarda i controlli sui movimenti di equidi all’interno di tale paese terzo e, quindi, la conformità alla regionalizzazione stabilita, le garanzie per la stomatite vescicolare e l’anemia infettiva equina, nonché il riconoscimento e la sorveglianza dei centri di raccolta dello sperma equino. In risposta alle raccomandazioni formulate dalla Commissione nella relazione di audit e nelle conseguenti azioni, le autorità messicane competenti non hanno rimediato sufficientemente a tali carenze.

(6)

Tale situazione può rappresentare un rischio per la salute della popolazione equina dell’Unione; di conseguenza, non è opportuno autorizzare le importazioni di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina provenienti dal Messico.

(7)

Occorre pertanto modificare la voce relativa a detto paese terzo nell’allegato I della decisione 2004/211/CE.

(8)

La decisione 2004/211/CE va pertanto modificata di conseguenza.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell’allegato I della decisione 2004/211/CE la voce relativa al Messico è sostituita dal testo seguente:

«MX

Messico

Mx-0

Tutto il paese

D

—»

 

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2013

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

(2)  GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.

(3)  GU L 73 dell’11.3.2004, pag. 1.

(4)  http://ec.europa.eu/food/fvo/rep_details_en.cfm?rep_id=2948


5.4.2013   

IT

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L 95/21


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 20 marzo 2013

che abroga le decisioni BCE/2011/4 concernente misure temporanee relative all’idoneità di strumenti di debito negoziabili emessi o garantiti dal governo irlandese, BCE/2011/10 concernente misure temporanee relative all’idoneità di strumenti di debito negoziabili emessi o garantiti dal governo portoghese, BCE/2012/32 concernente misure temporanee relative all’idoneità degli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica e BCE/2012/34 relativa a modifiche temporanee alle norme sull’idoneità delle garanzie denominate in valuta estera

(BCE/2013/5)

(2013/168/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e, in particolare, il primo trattino dell’articolo 3.1, l’articolo 12.1, l’articolo 18 e il secondo trattino dell’articolo 34.1,

visto l’Indirizzo BCE/2011/14 del 20 settembre 2011 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (1), e in particolare la Sezione 1.6, nonché le Sezioni 6.3.1 e 6.3.2 dell’allegato I,

Considerando quanto segue:

(1)

È opportuno che il contenuto della Decisione BCE/2012/34, del 19 dicembre 2012, relativa a modifiche temporanee alle norme sull’idoneità delle garanzie denominate in valuta estera (2) sia incluso nell’Indirizzo BCE/2012/18, del 2 agosto 2012, relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e sull’idoneità delle garanzie, e che modifica l’Indirizzo BCE/2007/9 (3), l’atto giuridico fondamentale che disciplina le misure temporanee relative alle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e all’idoneità delle garanzie.

(2)

A fini di chiarezza e coerenza, nonché di semplificazione della disciplina delle garanzie dell’Eurosistema, è opportuno che il contenuto delle decisioni BCE/2011/4, del 31 marzo 2011, concernente misure temporanee relative all’idoneità di strumenti di debito negoziabili emessi o garantiti dal governo irlandese (4), BCE/2011/10, del 7 luglio 2011, concernente misure temporanee relative all’idoneità di strumenti di debito negoziabili emessi o garantiti dal governo portoghese (5), BCE/2012/32, del 19 dicembre 2012, concernente misure temporanee relative all’idoneità degli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica (6), sia incluso in un indirizzo che comprende le misure temporanee relative all’idoneità delle garanzie per le operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema.

(3)

È opportuno inoltre che tali azioni, che sono attuate per mezzo della rifusione dell’Indirizzo BCE/2012/18, consentano alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro di dare attuazione alle misure supplementari rafforzate di supporto al credito nelle proprie disposizioni contrattuali o regolamentari applicabili alle controparti.

(4)

È pertanto opportuno che le decisioni BCE/2011/4, BCE/2011/10, BCE/2012/32 e BCE/2012/34 siano abrogate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Abrogazione delle decisioni BCE/2011/4, BCE/2011/10, BCE/2012/32 e BCE/2012/34

1.   Le decisioni BCE/2011/4, BCE/2011/10, BCE/2012/32 e BCE/2012/34 sono abrogate a decorrere dal 3 maggio 2013.

2.   I riferimenti alle decisioni abrogate sono da intendersi come riferimenti all’Indirizzo BCE/2013/4.

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 22 marzo 2013.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 20 marzo 2013

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 331 del 14.12.2011, pag. 1.

(2)  GU L 14 del 18.1.2013, pag. 22.

(3)  GU L 218 del 15.8.2012, pag. 20.

(4)  GU L 94 dell’8.4.2011, pag. 33.

(5)  GU L 182 del 12.7.2011, pag. 31.

(6)  GU L 359 del 29.12.2012, pag. 74.


5.4.2013   

IT

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L 95/22


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 20 marzo 2013

sulle regole in merito all’uso quale garanzia per le operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema di obbligazioni bancarie con la sola garanzia statale emesse per uso proprio

(BCE/2013/6)

(2013/169/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e, in particolare, il primo trattino dell’articolo 3.1 e gli articoli 12.1, 14.3 e 18.2,

Considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 18.1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro (di seguito le «BCN») possono effettuare operazioni di credito con enti creditizi e altri operatori di mercato, erogando prestiti sulla base di adeguate garanzie. Le condizioni regolari ai sensi delle quali la BCE e le BCN sono disponibili a partecipare ad operazioni di credito, inclusi i criteri che determinano l’idoneità delle garanzie ai fini delle operazioni di credito dell’Eurosistema, sono fissate nell’allegato I dell’Indirizzo BCE/2011/14, del 20 settembre 2011, sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (1).

(2)

Ai sensi della Sezione 1.6 dell’allegato I dell’Indirizzo BCE/2011/14, il Consiglio direttivo della BCE può, in ogni momento, modificare gli strumenti, le condizioni, i criteri e le procedure per l’attuazione delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema.

(3)

È opportuno che sia completamente escluso l’uso diretto quali garanzie per le operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema di obbligazioni bancarie con la sola garanzia statale, nonché l’uso indiretto di tali obbligazioni, laddove siano incluse in un pool di obbligazioni garantite emesse dalla stessa controaprte che ha emesso le obbligazioni bancarie con la sola garanzia statale o da enti aventi stretti legami con tale controparte, a partire dal 1o marzo 2015. In casi eccezionali il Consiglio direttivo può concedere delle deroghe a tale divieto in favore delle controparti partecipanti alle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema.

(4)

È opportuno che le condizioni di tale esclusione siano definite in una decisione della BCE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche alle regole in merito all’uso quale garanzia per le operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema di obbligazioni bancarie con la sola garanzia statale emesse per uso proprio

1.   A decorrere dal 1o marzo 2015, le obbligazioni bancarie emesse da una controparte che le usa o da entità che hanno stretti legami con la controparte, e che sono interamente garantite da uno o più enti del settore pubblico dello Spazio economico europeo (SEE) che godano del diritto di imposizione fiscale, non possono più essere utilizzate da tali controparti quali garanzie per le operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema, sia a) direttamente; che b) indirettamente, laddove siano incluse in un pool di obbligazioni garantite emesse dalla stessa controparte che ha emesso le obbligazioni bancarie con la sola garanzia statale o da enti aventi stretti legami con tale controparte.

2.   In casi eccezionali, il Consiglio direttivo può decidere in merito alla concessione di deroghe a tale divieto, di cui al paragrafo 1, per un periodo massimo di tre anni. Le richieste di deroga sono accompagnate da un piano di finanziamento che indica come la controparte richiedente abbandonerà progressivamente l’uso di obbligazioni bancarie con la sola garanzia dello Stato entro tre anni dalla concessione della deroga.

3.   In caso di discrepanze tra la presente decisione, l’Indirizzo BCE/2011/14 e l’Indirizzo BCE/2013/4 del 20 marzo 2013 relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e sull’idoneità delle garanzie (2), comunque attuato a livello nazionale dalle BCN, la presente decisione prevale.

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 22 marzo 2013.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 20 marzo 2013

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 331 del 14.12.2011, pag. 1.

(2)  Cfr. pag. 23 della presente Gazzetta ufficiale.


ORIENTAMENTI

5.4.2013   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 95/23


INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 20 marzo 2013

relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e sull’idoneità delle garanzie, e che modifica l’indirizzo BCE/2007/9

(rifusione)

(BCE/2013/4)

(2013/170/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 3.1 e gli articoli 5.1, 12.1, 14.3 e 18.2,

Considerando quanto segue:

(1)

L’Indirizzo BCE/2012/18 del 2 agosto 2012 relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e sull’idoneità delle garanzie, e che modifica l’Indirizzo BCE/2007/9 (1), è stato modificato in maniera sostanziale. Poiché ulteriori modifiche sono necessarie, è opportuno sottoporre l’Indirizzo BCE/2012/18 a rifusione a fini di chiarezza.

(2)

Ai sensi dell’articolo 18.1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro (di seguito le «BCN») possono effettuare operazioni di credito con enti creditizi ed altri operatori di mercato, erogando prestiti sulla base di adeguate garanzie. Le condizioni generali alle quali la BCE e le BCN sono disponibili a partecipare a operazioni di credito, inclusi i criteri che determinano l’idoneità delle garanzie ai fini delle operazioni di credito dell’Eurosistema, sono stabilite nell’allegato I dell’Indirizzo BCE/2011/14, del 20 settembre 2011, sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (2).

(3)

L’8 dicembre 2011 e il 20 giugno 2012 il Consiglio direttivo ha deciso in merito a misure supplementari rafforzate di supporto al credito per sostenere i prestiti bancari e la liquidità del mercato monetario dell’area dell’euro, ivi incluse le misure stabilite dalla decisione BCE/2011/25, del 14 dicembre 2011, relativa a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e sull’idoneità delle garanzie (3). È inoltre opportuno che i riferimenti all’aliquota di riserva di cui all’Indirizzo BCE/2007/9, del 1o agosto 2007, relativo alle statistiche monetarie, delle istituzioni e dei mercati finanziari (4), siano allineati alle modifiche al regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea, del 12 settembre 2003, sull’applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2003/9 (5)) introdotte dal regolamento (UE) n. 1358/2011 (6).

(4)

La decisione BCE/2012/4, del 21 marzo 2012, che modifica la decisione BCE/2011/25 relativa a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e sull’idoneità delle garanzie (7) ha previsto che le BCN non debbano essere obbligate ad accettare quali garanzie per le operazioni di credito dell’Eurosistema obbligazioni bancarie idonee garantite da uno Stato membro sottoposto ad un programma dell’Unione europea e/o del Fondo monetario internazionale, o da uno Stato membro la cui valutazione della qualità creditizia non soddisfa il valore di riferimento applicato dall’Eurosistema per stabilire il requisito minimo di elevati standard di credito.

(5)

La decisione BCE/2012/12, del 3 luglio 2012, che modifica la decisione BCE/2011/25 relativa a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e sull’idoneità delle garanzie (8), ha altresì rivisto l’eccezione al divieto di stretti legami di cui alla sezione 6.2.3.2 dell’allegato I all’Indirizzo BCE/2011/14 con riferimento alle obbligazioni bancarie garantite dallo Stato di cui le controparti fanno uso proprio quali garanzie.

(6)

Le controparti che partecipano alle operazioni di credito dell’Eurosistema hanno la possibilità di aumentare il livello di uso proprio di obbligazioni bancarie garantite dallo Stato che avevano al 3 luglio 2012, previa autorizzazione da parte del Consiglio direttivo in circostanze eccezionali. Unitamente alle richieste per la previa autorizzazione deve essere inviato al Consiglio direttivo un piano di finanziamento.

(7)

Il 2 agosto 2012, la decisione BCE/2011/25 è stata sostituita dall’Indirizzo BCE/2012/18, cui le BCN hanno dato attuazione nelle loro disposizioni contrattuali o regolamentari.

(8)

L’Indirizzo BCE/2012/18 è stato modificato il 10 ottobre 2012 dall’Indirizzo BCE/2012/23 (9), che ha ampliato temporaneamente i criteri che determinano l’idoneità delle attività a essere utilizzate come garanzie nelle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema, accettando strumenti di debito negoziabili denominati in lire sterline, yen o dollari statunitensi in qualità di attività idonee per le operazioni di politica monetaria. A tali strumenti di debito negoziabili sono state applicate diminuzioni della valutazione che riflettevano la volatilità storica dei tassi di cambio pertinenti.

(9)

L’Indirizzo BCE/2013/2, del 23 gennaio 2013, che modifica l’Indirizzo BCE/2012/18 relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e sull’idoneità delle garanzie (10) specifica la procedura applicabile al pagamento anticipato delle operazioni di finanziamento a lungo termine da parte delle controparti al fine di garantire che le medesime condizioni siano applicate da parte di tutte BCN. In particolare, il regime sanzionatorio di cui all’appendice 6 all’allegato I dell’Indirizzo BCE/2011/14 si applica qualora una controparte che ha optato per il rimborso anticipato non regoli, in tutto o in parte, l’ammontare da rimborsare alla BCN pertinente entro la data fissata.

(10)

L’Indirizzo BCE/2012/18 dovrebbe essere ora ulteriormente modificato al fine di incorporare il contenuto della decisione BCE/2012/34, del 19 dicembre 2012, relativa a modifiche temporanee alle norme sull’idoneità delle garanzie denominate in valuta estera (11) e di assicurare che le BCN non siano obbligate ad accettare quali garanzie nelle operazioni di credito dell’Eurosistema obbligazioni bancarie non garantite idonee che sono: a) emesse dalle controparti che ne fanno uso o da enti con cui la controparte ha stretti legami; e b) integralmente garantite da uno Stato membro la cui valutazione della qualità creditizia non soddisfa gli elevati standard di credito dell’Eurositema e che ad avviso del Consiglio direttivo ottemperano a un programma dell’Unione europea e/o del Fondo monetario internazionale.

(11)

A fini di chiarezza e semplicità, il contenuto delle decisioni BCE/2011/4, del 31 marzo 2011, concernente misure temporanee relative all’idoneità di strumenti di debito negoziabili emessi o garantiti dal governo irlandese (12), BCE/2011/10, del 7 luglio 2010, concernente misure temporanee relative all’idoneità di strumenti di debito negoziabili emessi o garantiti dal governo portoghese (13), e BCE/2012/32, del 19 dicembre 2012, concernente misure temporanee relative all’idoneità degli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica (14), dovrebbe essere incluso nel presente indirizzo insieme a tutte le altre misure temporanee relative alle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e all’idoneità delle garanzie.

(12)

Le misure supplementari stabilite nel presente indirizzo si applicano temporaneamente, finché il Consiglio direttivo non ritenga che esse non siano più necessarie per garantire un meccanismo di trasmissione della politica monetaria appropriato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Misure supplementari sulle operazioni di rifinanziamento e sull’idoneità delle garanzie

1.   Le regole per la conduzione delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema e i criteri di idoneità delle garanzie stabiliti nel presente indirizzo si applicano congiuntamente all’Indirizzo BCE/2011/14.

2.   Nel caso in cui vi siano discrepanze tra il presente indirizzo e l’Indirizzo BCE/2011/14, come attuato a livello nazionale da parte delle BCN, prevale il presente indirizzo. Le BCN continuano ad applicare tutte le disposizioni dell’Indirizzo BCE/2011/14 senza variazioni salvo che sia altrimenti disposto nel presente indirizzo.

3.   Ai fini dell’articolo 5, paragrafo 1, e dell’articolo 7, l’Irlanda, la Repubblica ellenica e la Repubblica portoghese sono considerati Stati membri dell’area dell’euro conformi ad un programma dell’Unione europea e/o del Fondo monetario internazionale.

Articolo 2

Facoltà di porre fine o modificare operazioni di rifinanziamento a lungo termine

1.   L’Eurosistema può decidere che, a certe condizioni, le controparti possono porre fine a determinate operazioni di finanziamento a lungo termine o ridurne l’ammontare prima della scadenza (tali operazioni di riduzione dell’ammontare e di estinzione del finanziamento sono anche definite nel seguito collettivamente quali «rimborso anticipato»). L’annuncio dell’asta specifica se si applica l’opzione di ridurre l’ammontare o porre fine alle operazioni in questione prima della scadenza, nonché la data a partire dalla quale tale opzione può essere esercitata. Tale informazione può alternativamente essere fornita in un altro formato ritenuto idoneo dall’Eurosistema

2.   Le controparti possono esercitare l’opzione di ridurre l’ammontare o porre fine a operazioni di rifinanziamento a lungo termine prima della scadenza notificando alla BCN pertinente l’ammontare che intende ripagare nell’ambito di una procedura di rimborso anticipato, nonché la data in cui intende effettuare tale rimborso, almeno una settimana prima della data di rimborso in questione. Salvo quanto altrimenti disposto dall’Eurosistema, un rimborso anticipato può essere effettuato in ogni giorno che coincida con il giorno del regolamento di un’operazione di rifinanziamento principale dell’Eurosistema, a condizione che la controparte effettui la notifica di cui al presene paragrafo almeno una settimana prima di tale data.

3.   La notifica di cui al paragrafo 2 diventa vincolante per la controparte una settimana prima della data per il rimborso anticipato cui essa si riferisce. Il mancato regolamento della controparte, in tutto o in parte, dell’ammontare dovuto ai fini della procedura di rimborso anticipato entro la data fissata può comportare l’irrogazione di una sanzione pecuniaria secondo quanto previsto dalla sezione I dell’appendice 6 all’allegato I dell’indirizzo BCE/2011/14. Le disposizioni di cui alla sezione 1 dell’appendice 6 che si applicano alle inadempienze alle norme relative alle operazioni d’asta si applicano laddove una controparte non regola, in tutto o in parte, l’ammontare dovuto alla data del rimborso anticipato di cui al paragrafo 2. L’irrogazione di una sanzione pecuniaria non pregiudica il diritto della BCN di adottare le misure previste per il verificarsi di un caso di inadempimento di cui all’allegato II all’indirizzo BCE/2011/14.

Articolo 3

Ammissione di alcuni ulteriori titoli garantiti da attività

1.   Oltre ai titoli garantiti da attività (ABS) idonei ai sensi del capitolo 6 dell’allegato I dell’Indirizzo BCE/2011/14, anche i titoli garantiti da attività che non soddisfano i requisiti di valutazione della qualità creditizia di cui alla sezione 6.3.2 dell’allegato I dell’Indirizzo BCE/2011/14, ma che soddisfano altrimenti tutti i criteri di idoneità applicabili ai titoli garantiti da attività ai sensi dell’Indirizzo BCE/2011/14, sono garanzie idonee per le operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema, purché, all’emissione e successivamente in qualsiasi momento, abbiano due rating pari almeno alla tripla B (15). Devono soddisfare altresì i seguenti requisiti:

a)

le attività che producono flussi di cassa sottostanti i titoli garantiti da attività devono appartenere ad una delle seguenti categorie: i) mutui ipotecari su immobili residenziali; ii) prestiti a piccole e medie imprese (PMI); iii) mutui ipotecari su immobili ad uso commerciale; iv) prestiti per l’acquisto di auto; v) leasing; e vi) credito al consumo;

b)

non devono essere mischiate categorie di attività diverse all’interno delle attività che producono flussi di cassa;

c)

le attività che producono flussi di cassa sottostanti i titoli garantiti da attività non comprendono alcun prestito che sia:

i)

in sofferenza al momento dell’emissione dei titoli garantiti da attività;

ii)

in sofferenza quando l’inclusione in un titolo garantito da attività avviene durante la vita dello stesso, ad esempio mediante sostituzione o integrazione delle attività che producono flussi di cassa;

iii)

in qualsiasi momento, strutturato, sindacato o a leva;

d)

i documenti dell’operazione in titoli garantiti da attività contengono disposizioni sulla continuità dei servizi.

2.   I titoli garantiti da attività di cui al paragrafo 1, che abbiano due rating pari almeno alla singola «A» (16), sono soggetti a uno scarto di garanzia del 16 %.

3.   I titoli garantiti da attività di cui al paragrafo 1, che non abbiano due rating pari almeno alla singola A, sono soggetti ai seguenti scarti di garanzia: a) i titoli garantiti da attività le cui attività sottostanti siano mutui ipotecari su immobili ad uso commerciale sono soggetti a uno scarto di garanzia del 32 %; e b) tutti gli altri titoli garantiti da attività sono soggetti a uno scarto di garanzia del 26 %.

4.   Una controparte non può presentare titoli garantiti da attività che siano idonei quale garanzia ai sensi del paragrafo 1, se la stessa controparte o qualsiasi terzo con cui essa abbia stretti legami fornisce copertura sui tassi di interesse in relazione al titolo garantito da attività in questione.

5.   Le BCN possono accettare, come garanzia nelle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema, titoli garantiti da attività le cui attività sottostanti comprendano solo mutui ipotecari su immobili residenziali o solo prestiti a PMI ovvero entrambi, e che non soddisfino i requisiti di valutazione della qualità creditizia di cui alla sezione 6.3.2 dell’allegato I dell’Indirizzo BCE/2011/14, né i requisiti di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), e al paragrafo 4 del presente articolo, ma che soddisfino altrimenti tutti i criteri di idoneità applicabili ai titoli garantiti da attività ai sensi dell’Indirizzo BCE/2011/14 e abbiano due rating pari almeno alla tripla B. Tali titoli garantiti da attività sono ammissibili se emessi prima del 20 giugno 2012 e sono soggetti a uno scarto di garanzia del 32 %.

6.   Ai fini del presente articolo:

1)

i «mutui ipotecari su immobili residenziali», oltre ai mutui garantiti da ipoteca su immobili ad uso residenziale, includono i mutui per immobili a carattere residenziale garantiti (non da ipoteca), se la garanzia è prontamente escutibile in caso di inadempienza. Tale garanzia può essere prestata in diverse forme contrattuali, ivi inclusi i contratti di assicurazione, a condizione che provengano da un ente pubblico o da un’istituzione finanziaria sottoposta a vigilanza pubblica. La valutazione della qualità creditizia del garante, ai fini di tali garanzie, deve soddisfare il grado 3 della scala di rating armonizzato dell’Eurosistema lungo la vita dell’operazione;

2)

i termini «piccole imprese» e «medie imprese» si riferiscono ad entità che svolgono un’attività economica, a prescindere dalla loro forma giuridica, e che riportano un fatturato individuale, o consolidato se l’entità fa parte di un gruppo, inferiore ai 50 milioni di EUR;

3)

i «prestiti in sofferenza» (non-performing loans) includono i prestiti per i quali il pagamento degli interessi o del capitale è in arretrato da oltre 90 giorni e il debitore è in stato di inadempimento, come definito al punto 44 dell’allegato VII della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (17), o quando ci sono buone ragioni per dubitare che il pagamento venga effettuato per intero;

(4)

per «prestiti strutturati» si intendono delle strutture di prestito che implicano crediti subordinati;

(5)

per «prestiti sindacati» si intendono prestiti concessi da un gruppo di mutuanti costituiti in un consorzio di finanziatori (lending syndicate);

(6)

per «prestiti a leva» (leveraged loan) si intendono i prestiti concessi a un’impresa che vanta già un grado considerevole di indebitamento, quali ad esempio operazioni di finanziamento di acquisizioni, anche a debito, in cui i prestiti sono utilizzati per l’acquisizione di strumenti di capitale di un’impresa che è anche il debitore del prestito;

(7)

per «disposizioni sulla continuità del servizio del debito» si intendono le disposizioni della documentazione legale relativa a titoli garantiti da attività, che assicurino che l’inadempimento del gestore (servicer) non conduca ad un’interruzione del servizio del debito, e che facciano scattare la nomina di un gestore di riserva (back-up servicer), nonché un piano d’azione strategico che definisca le fasi del processo operativo da attuare quando sia designato il gestore di riserva e il modo in cui sarà trasferita la gestione dei prestiti.

Articolo 4

Ammissione di taluni crediti aggiuntivi

1.   Le BCN possono accettare come garanzia per le operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema crediti che non soddisfano i criteri d’idoneità dell’Eurosistema.

2.   Le BCN che decidono di accettare crediti di cui al paragrafo 1 stabiliscono a tal fine criteri d’idoneità e misure di controllo del rischio, specificando le differenze rispetto ai requisiti di cui all’allegato I dell’Indirizzo BCE/2011/14. Tali criteri d’idoneità e misure di controllo del rischio includono il criterio che i crediti sono regolati dalle leggi degli Stati membri della BCN che stabilisce i criteri d’idoneità e le misure di controllo del rischio. Tali criteri d’idoneità e misure di controllo del rischio sono soggetti a previa approvazione da parte del Consiglio direttivo.

3.   In circostanze eccezionali, le BCN possono, previa approvazione del Consiglio direttivo, accettare crediti: a) in applicazione dei criteri d’idoneità e delle misure di controllo del rischio stabiliti da un’altra BCN ai sensi dei paragrafi 1 e 2; o b) regolati dalle leggi di qualsiasi Stato membro diverso dallo Stato membro in cui risiede la BCN che accetta.

4.   Un’altra BCN può fornire assistenza alla BCN che accetta i crediti ai sensi del paragrafo 1 se ciò viene concordato bilateralmente tra le due BCN e previa approvazione del Consiglio direttivo.

Articolo 5

Accettazione di talune obbligazioni bancarie garantite dallo Stato

1.   Una BCN non è obbligata ad accettare quali garanzie per le operazioni di credito dell’Eurosistema obbligazioni bancarie non garantite idonee che: a) non soddisfano il requisito minimo di elevati standard di credito dell’Eurosistema; b) sono emesse dalla controparte che ne fa uso o da enti con cui la controparte ha stretti legami; e c) sono integralmente garantite da uno Stato membro: i) la cui valutazione della qualità creditizia non soddisfa il requisito minimo di elevati standard di credito dell’Eurosistema per coloro che emettono e garantiscono attività negoziabili ai sensi delle sezioni 6.3.1 e 6.3.2 dell’allegato I dell’Indirizzo BCE/2011/4; e ii) che è conforme ad un programma dell’Unione europea e/o del Fondo monetario internazionale, secondo la valutazione del Consiglio direttivo.

2.   Le BCN informano il Consiglio direttivo ogniqualvolta decidono di non accettare in garanzia i titoli di cui al paragrafo 1.

3.   Le controparti non possono presentare come garanzia per le operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema obbligazioni bancarie non garantite emesse da loro stesse o da enti con cui abbiano stretti legami e garantite da un ente del settore pubblico dello Spazio economico europeo avente diritto di imposizione fiscale, in misura oltre il valore nominale di queste obbligazioni già offerte in garanzia il 3 luglio 2012.

4.   In casi eccezionali, il Consiglio direttivo può decidere di applicare deroghe al requisito stabilito nel paragrafo 3 per un massimo di tre anni. Una richiesta di deroga deve essere accompagnata da un piano di finanziamento che indichi come l’uso proprio delle obbligazioni bancarie non garantite da parte della controparte richiedente sarà progressivamente eliminato al più tardi entro tre anni dall’approvazione della deroga. Le deroghe già concesse a partite dal 3 luglio 2012 continuano ad applicarsi finché non ne è prevista la revisione.

Articolo 6

Ammissione di talune attività denominate in lire sterline, yen o dollari statunitensi quali garanzie idonee

1.   Gli strumenti di debito negoziabili descritti nella sezione 6.2.1 dell’allegato I dell’Indirizzo BCE/2011/14, qualora denominati in lire sterline, yen o dollari statunitensi, costituiscono garanzie idonee ai fini delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema, a condizione che: a) siano emessi e detenuti/regolati nell’area dell’euro; b) l’emittente sia situato nello Spazio economico europeo; e c) soddisfino tutti gli altri criteri d’idoneità di cui alla sezione 6.2.1 dell’allegato I dell’Indirizzo BCE/2011/14.

2.   L’Eurosistema applica le seguenti diminuzioni della valutazione a tali strumenti di debito negoziabili: a) una diminuzione del 16 % sulle attività denominate in lire sterline o dollari statunitensi; e b) una diminuzione del 26 % sulle attività denominate in yen.

3.   Gli strumenti di debito negoziabili di cui al paragrafo 1, che hanno cedole collegate a un unico tasso del mercato monetario relativo alla valuta di denominazione o a un tasso di inflazione, non contenenti condizioni discrete range, range accrual, ratchet o altri simili strutture complesse per il paese di riferimento, costituiscono garanzie idonee ai fini delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema.

4.   La BCE ha la facoltà di pubblicare sul suo sito Internet, all’indirizzo www.ecb.europa.eu, un elenco di altri tassi d’interesse di riferimento in valuta estera ammissibili in aggiunta a quelli di cui al paragrafo 3, a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio direttivo.

5.   Alle attività negoziabili denominate in valuta estera si applicano solo gli articoli 1, 3, 5, 6 e 8 del presente indirizzo.

Articolo 7

Sospensione dei requisiti per la soglia di qualità creditizia per alcuni strumenti negoziabili

1.   I requisiti minimi dell’Eurosistema per la soglia di qualità creditizia, così come specificati nelle regole del quadro di riferimento dell’Eurosistema per la valutazione della qualità creditizia relative alle attività negoziabili di cui alla sezione 6.3.2 dell’allegato I dell’Indirizzo BCE/2011/14, sono sospesi in conformità con il paragrafo 2.

2.   La soglia di qualità creditizia dell’Eurosistema non si applica agli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dal governo di uno Stato membro dell’area dell’euro sottoposto ad un programma dell’Unione europea e/o del Fondo monetario internazionale, salvo che il Consiglio direttivo decida che lo Stato membro interessato non soddisfi le condizioni per il sostegno finanziario e/o il programma macroeconomico.

3.   Gli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dal governo della Repubblica ellenica sono soggetti agli specifici scarti di garanzia di cui all’allegato I del presente indirizzo.

Articolo 8

Efficacia, attuazione e applicazione

1.   Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal 22 marzo 2013.

2.   Le BCN adottano le misure necessarie per conformarsi con l’articolo 5, l’articolo 6, paragrafi da 3 a 5, e l’articolo 7, e applicano il presente indirizzo a partire dal 3 maggio 2013. Notificano altresì alla BCE i testi e le attività connessi a tali misure entro e non oltre il 19 aprile 2013.

3.   L’articolo 5 si applica fino al 28 febbraio 2015.

Articolo 9

Modifiche all’Indirizzo BCE/2007/9

Nella parte 5 dell’allegato III il paragrafo che segue la tabella 2 è sostituito da quanto segue:

« Calcolo della detrazione forfettaria a fini di controllo (R6):

Detrazione forfettaria: la detrazione forfettaria si applica a tutti gli enti creditizi. Ciascun ente creditizio deduce una somma forfettaria massima diretta a ridurre i costi amministrativi della gestione degli obblighi di riserva di dimensioni molto ridotte. Se [l’aggregato soggetto a riserva × l’aliquota di riserva] dovesse essere inferiore a 100 000 EUR, allora la detrazione forfettaria sarebbe pari a [l’aggregato soggetto a riserva × l’aliquota di riserva]. Se [l’aggregato soggetto a riserva × l’aliquota di riserva] dovesse essere superiore o uguale a 100 000 EUR, allora la detrazione forfettaria sarebbe pari a 100 000 EUR. Le istituzioni autorizzate a segnalare i dati statistici relativi al proprio aggregato soggetto a riserva consolidato come gruppo [come definito dal Regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32), all’allegato III, parte 2, sezione 1] detengono le riserve minime attraverso una delle istituzioni del gruppo che agisce come intermediario esclusivamente per tali istituzioni. Ai sensi dell’articolo 11 del Regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea, del 12 settembre 2003, sull’applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2003/9) (18), in quest’ultimo caso solo il gruppo nel suo insieme è autorizzato ad applicare la detrazione forfettaria.

Le riserve minime (o “obbligatorie”) sono calcolate come segue:

Formula

L’aliquota di riserva si applica ai sensi del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9).

Articolo 10

Abrogazione

1.   L’Indirizzo BCE/2012/18 è abrogato dal 3 maggio 2013.

2.   I riferimenti all’Indirizzo BCE/2012/18 sono da interpretarsi come riferimenti al presente indirizzo e sono intesi conformemente alla tavola di correlazione di cui all’allegato III.

Articolo 11

Destinatari

Tutte le banche centrali dell’Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 20 marzo 2013

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 218 del 15.8.2012, pag. 20.

(2)  GU L 331 del 14.12.2011, pag. 1.

(3)  GU L 341 del 22.12.2011, pag. 65.

(4)  GU L 341 del 27.12.2007, pag. 1.

(5)  GU L 250 del 2.10.2003, pag. 10.

(6)  Regolamento (UE) n. 1358/2011 della Banca centrale europea, del 14 dicembre 2011, che modifica il Regolamento (CE) n. 1745/2003 sull’applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2003/9) (BCE/2011/26) (GU L 338 del 21.12.2011, pag. 51).

(7)  GU L 91 del 29.3.2012, pag. 27.

(8)  GU L 186 del 14.7.2012, pag. 38.

(9)  GU L 284 del 17.10.2012, pag. 14.

(10)  GU L 34 del 5.2.2013, pag. 18.

(11)  GU L 14 del 18.1.2013, pag. 22.

(12)  GU L 94 dell’8.4.2011, pag. 33.

(13)  GU L 182 del 12.7.2011, pag. 31.

(14)  GU L 359 del 29.12.2012, pag. 74.

(15)  Un rating «tripla B» è un rating pari almeno a «Baa3» di Moody’s, a «BBB–» di Fitch o Standard &Poor’s, ovvero ad un rating «BBB» di DBRS.

(16)  Un rating «singola A» è un rating pari almeno ad «A3» di Moody’s, «A–» di Fitch o Standard &Poor’s, ovvero ad un rating di «AL» di DBRS.

(17)  GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

(18)  GU L 250 del 2.10.2003, pag. 10


ALLEGATO I

Tabella degli scarti di garanzia applicabili agli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica

Titoli di stato greci

Vita residua

Scarti di garanzia per cedole fisse e variabili

Scarti di garanzia per zero coupon

0-1

15,0

15,0

1-3

33,0

35,5

3-5

45,0

48,5

5-7

54,0

58,5

7-10

56,0

62,0

> 10

57,0

71,0

Obbligazioni bancarie garantite dallo Stato e obbligazioni di società non finanziarie garantite dallo Stato

Vita residua

Scarti di garanzia per cedole fisse e variabili

Scarti di garanzia per zero coupon

0-1

23,0

23,0

1-3

42,5

45,0

3-5

55,5

59,0

5-7

64,5

69,5

7-10

67,0

72,5

> 10

67,5

81,0


ALLEGATO II

INDIRIZZO ABROGATO ED ELENCO DELLE SUCCESSIVE MODIFICHE DELLO STESSO

 

Indirizzo BCE/2012/18 (GU L 218 del 15.8.2012, pag. 20).

 

Indirizzo BCE/2012/23 (GU L 284 del 17.10.2012, pag. 14).

 

Indirizzo BCE/2013/2 (GU L 34 del 5.2.2013, pag. 18).


ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA

Indirizzo BCE/2012/18

Presente indirizzo

Articoli 1-5

Articoli 1-5

Articolo 5 bis

Articolo 6, paragrafi 1 e 2

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 8

Articolo 7

Articolo 9

Articolo 10

Decisione BCE/2011/4

Presente indirizzo

Articoli 2 e 3

Articolo 7

Decisione BCE/2011/10

Presente indirizzo

Articoli 2 e 3

Articolo 7

Decisione BCE/2012/32

Presente indirizzo

Articoli 2 e 3

Articolo 7

Decisione BCE/2012/34

Presente indirizzo

Articoli 1 e 2

Articolo 6, paragrafi 3 e 4