ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2013.078.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 78

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

56o anno
20 marzo 2013


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 227/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame, e il regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio, che precisa le condizioni alle quali è ammesso lo sbarco di aringhe destinate a fini industriali diversi dal consumo umano diretto

1

 

*

Regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio

23

 

*

Regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio

41

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

20.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 78/1


REGOLAMENTO (UE) N. 227/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 marzo 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame, e il regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio, che precisa le condizioni alle quali è ammesso lo sbarco di aringhe destinate a fini industriali diversi dal consumo umano diretto

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1288/2009 del Consiglio, del 27 novembre 2009, che istituisce misure tecniche transitorie dal 1o gennaio 2010 al 30 giugno 2011 (3) e il regolamento (UE) n. 579/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame e del regolamento (CE) n. 1288/2009 del Consiglio che istituisce misure tecniche transitorie dal 1o gennaio 2010 al 30 giugno 2011 (4), garantiscono il proseguimento, su base transitoria fino al 31 dicembre 2012, di alcune misure tecniche istituite dal regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio, del 16 gennaio 2009, che stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (5).

(2)

Si attende un nuovo quadro di misure tecniche di conservazione in attesa della riforma della politica comune della pesca (PCP). L’improbabilità dell’entrata in vigore di tale nuovo quadro prima della fine del 2012 giustifica la proroga dell’applicazione di tali misure tecniche su base transitoria.

(3)

Al fine di garantire che le risorse biologiche marine continuino ad essere adeguatamente gestite e conservate, è opportuno aggiornare il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio (6) incorporandovi le misure tecniche transitorie.

(4)

Al fine di garantire la continuazione della corretta conservazione e gestione delle risorse biologiche marine nel Mar Nero, le taglie minime di sbarco e le dimensioni delle maglie per la pesca del rombo chiodato stabilite in precedenza nel diritto dell’Unione dovrebbero essere integrate nel regolamento (CE) n. 850/98.

(5)

È opportuno mantenere il divieto di selezione qualitativa in tutte le zone CIEM al fine di ridurre i rigetti di specie soggette a contingente.

(6)

Sulla base delle consultazioni tenutesi tra l’Unione, la Norvegia e le Isole Færøer nel 2009, al fine di ridurre le catture indesiderate, è opportuno introdurre il divieto di rigettare in mare o liberare talune specie, nonché l’obbligo di cambiare zona di pesca quando il 10 % delle catture comprende pesci sotto taglia.

(7)

Alla luce del parere del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), è opportuno mantenere le restrizioni relative allo sbarco o alla detenzione a bordo di aringhe pescate nella divisione CIEM IIa.

(8)

Alla luce del parere dello CSTEP una zona di divieto per la protezione delle aringhe riproduttrici nella divisione CIEM IIa non è più necessaria per assicurare uno sfruttamento sostenibile di tale specie e tale chiusura dovrebbe essere revocata.

(9)

Alla luce del parere dello CSTEP che collega la scarsa disponibilità di cicerello al basso tasso di riproduzione dei gabbiani tridattili, è opportuno mantenere una zona di divieto nella sottozona CIEM IV, salvo per un’attività di pesca limitata su base annuale per il monitoraggio dello stock.

(10)

Alla luce del parere dello CSTEP, dovrebbe essere possibile autorizzare l’uso di attrezzi che non catturano lo scampo in talune zone in cui è vietata la pesca di tale specie.

(11)

Alla luce del parere dello CSTEP, è opportuno mantenere una zona di divieto per la protezione del novellame di eglefino nella divisione CIEM VIb.

(12)

Alla luce dei pareri del CIEM e dello CSTEP, è opportuno mantenere talune misure tecniche di conservazione nelle acque ad ovest della Scozia (divisione CIEM VIa) per la protezione degli stock di merluzzo bianco, eglefino e merlano al fine di contribuire alla conservazione degli stock ittici.

(13)

Alla luce del parere dello CSTEP, è opportuno autorizzare l’uso di lenze a mano e attrezzature meccanizzate per la tecnica «jigging» per il merluzzo carbonaro nella divisione CIEM VIa.

(14)

Alla luce del parere dello CSTEP sulla distribuzione geografica del merluzzo bianco nella divisione CIEM VIa, secondo cui le catture di merluzzo bianco hanno luogo in ampia prevalenza a nord di 59° di latitudine N, è opportuno autorizzare l’uso di reti da imbrocco a sud di questa linea.

(15)

Alla luce del parere dello CSTEP, è opportuno autorizzare l’uso di reti da imbrocco per il gattuccio nella divisione CIEM VIa.

(16)

È opportuno riesaminare periodicamente, alla luce dei pareri scientifici, l’adeguatezza delle caratteristiche degli attrezzi nella deroga per la pesca con reti da traino, sciabiche demersali o attrezzi simili nella divisione CIEM VIa ai fini della loro modifica o abrogazione.

(17)

Alla luce del parere dello CSTEP, è opportuno introdurre una zona di divieto per la protezione del novellame di merluzzo bianco nella divisione CIEM VIa.

(18)

È opportuno riesaminare periodicamente, alla luce dei pareri scientifici, l’adeguatezza del divieto per la pesca di merluzzo bianco, eglefino e merlano nella parte della divisione CIEM IVa ai fini della sua modifica o abrogazione.

(19)

Alla luce dei pareri del CIEM e dello CSTEP, è opportuno mantenere le misure per la protezione degli stock di merluzzo bianco nel Mar Celtico (divisioni CIEM VIIf e g).

(20)

Alla luce del parere dello CSTEP, è opportuno mantenere le misure volte a proteggere le aggregazioni riproduttive di molva azzurra nella divisione CIEM VIa.

(21)

È opportuno mantenere le misure istituite nel 2011 dalla Commissione per la pesca nell’Atlantico nordorientale (NEAFC) per la protezione dello scorfano nelle acque internazionali delle sottozone CIEM I e II.

(22)

È opportuno mantenere le misure istituite dalla NEAFC nel 2011 per la protezione dello scorfano nel Mare di Irminger e nelle acque adiacenti.

(23)

Alla luce del parere dello CSTEP, è opportuno continuare ad autorizzare, a determinate condizioni, la pesca con sfogliare con impiego di corrente elettrica nelle divisioni CIEM IVc e IVb sud.

(24)

Sulla base delle consultazioni tenutesi tra l’Unione, la Norvegia e le Isole Færøer nel 2009, è opportuno attuare, su base permanente, alcune misure volte a limitare le capacità di trattamento e scarico delle catture dei pescherecci pelagici dediti alla pesca di sgombro, aringa e suro nell’Atlantico nordorientale.

(25)

Alla luce del parere del CIEM, è opportuno mantenere le misure tecniche di conservazione intese a proteggere gli stock di merluzzo bianco adulto nel Mare d’Irlanda durante la stagione riproduttiva.

(26)

Alla luce del parere dello CSTEP, è opportuno autorizzare l’uso delle griglie di selezione in una zona delimitata della divisione CIEM VIIa.

(27)

Alla luce del parere dello CSTEP, è opportuno che la pesca con reti da imbrocco e reti da posta impiglianti nelle divisioni CIEM IIIa, VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj, VIIk e nelle sottozone CIEM VIII, IX, X e XII a est di 27° O, in acque con profondità indicata sulle carte nautiche superiore a 200 metri ma inferiore a 600 metri, sia autorizzata unicamente a determinate condizioni atte a garantire la protezione delle specie biologicamente sensibili di acque profonde.

(28)

È importante chiarire l’interazione tra diversi regimi applicabili alla pesca con reti da imbrocco specialmente nella sottozona CIEM VII. Più in particolare, è opportuno precisare che una deroga specifica per la pesca con reti da imbrocco con maglie di dimensione pari o superiore a 100 millimetri nelle divisioni CIEM IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VII b, c, j e k nonché le condizioni specifiche correlate a tale deroga si applicano solo in acque con profondità indicata sulle carte nautiche superiore a 200 metri ma inferiore a 600 metri e che, di conseguenza, le norme di base concernenti la forcella di dimensioni delle maglie e la composizione delle catture di cui al regolamento (CE) n. 850/98 si applicano nelle divisioni CIEM VIIa, VIId, VIIe, VIIf, VIIg e VIIh e nelle acque con profondità indicata sulle carte nautiche inferiore a 200 metri nelle divisioni CIEM IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VII b, c, j e k.

(29)

Alla luce del parere dello CSTEP, è opportuno autorizzare l’uso di tramagli nella sottozona CIEM IX in acque con profondità indicata sulle carte nautiche superiore a 200 metri ma inferiore a 600 metri.

(30)

È opportuno continuare ad autorizzare l’uso di taluni attrezzi selettivi nel Golfo di Guascogna al fine di garantire lo sfruttamento sostenibile degli stock di nasello e di scampo e di ridurre i rigetti di tali specie.

(31)

È opportuno mantenere le restrizioni applicabili alla pesca in determinate zone al fine di proteggere gli habitat vulnerabili di acque profonde nella zona di regolamentazione NEAFC, adottate dalla NEAFC nel 2004, e in determinate zone delle divisioni CIEM VIIc, j e k e della divisione CIEM VIIIc, adottate dall’Unione nel 2008.

(32)

Conformemente al parere formulato da un gruppo di lavoro congiunto Unione/Norvegia sulle misure tecniche, il divieto di pescare aringhe, sgombri o spratti con reti da traino o ciancioli durante il fine settimana nello Skagerrak e nel Kattegat non contribuisce più alla conservazione degli stock pelagici a causa dei cambiamenti nei modelli di pesca. Pertanto, sulla base delle consultazioni tenute tra l’Unione, la Norvegia e le Isole Færøer nel 2011, è opportuno revocare tale divieto.

(33)

A fini di chiarezza e per garantire una migliore regolamentazione è opportuno sopprimere alcune disposizioni ormai obsolete.

(34)

Al fine di tener conto dei cambiamenti nei modelli di pesca e dell’adozione di attrezzi più selettivi, è opportuno mantenere le forcelle di dimensioni delle maglie, le specie bersaglio e le percentuali di catture applicabili nello Skagerrak e nel Kattegat.

(35)

È opportuno rivedere le taglie minime per la vongola verace alla luce dei dati biologici.

(36)

Al fine di contribuire alla conservazione del polpo e, in particolare, alla protezione del novellame, è stata fissata una taglia minima per le catture di tale specie effettuate nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi situati nella zona del Comitato per la pesca nell’Atlantico centro-orientale (COPACE).

(37)

Per l’acciuga, è opportuno introdurre un provvedimento equivalente alla taglia minima di sbarco in termini di numero di individui per kg, poiché ciò semplificherebbe il lavoro a bordo dei pescherecci dediti alla cattura di tale specie e faciliterebbe le misure di controllo allo sbarco.

(38)

È opportuno mantenere le specifiche per le griglie di selezione da utilizzare per la riduzione delle catture accessorie nella pesca dello scampo nella divisione CIEM IIIa, nella sottozona CIEM VI e nella divisione CIEM VIIa.

(39)

È opportuno mantenere le specifiche per i pannelli a maglie quadrate da utilizzare a determinate condizioni nella pesca praticata con taluni attrezzi trainati nel Golfo di Guascogna.

(40)

È opportuno autorizzare l’uso di pannelli a maglia quadrata di 2 metri da parte dei pescherecci di potenza motrice inferiore a 112 kW in una zona delimitata della divisione CIEM VIa.

(41)

Il termine «Comunità» utilizzato nell’articolato del regolamento (CE) n. 850/98 dovrebbe essere modificato per tener conto dell’entrata in vigore, il 1o dicembre 2009, del trattato di Lisbona.

(42)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione con riguardo alle norme sull’utilizzo di attrezzi di elevata selettività equivalente per la pesca dello scampo nella divisione CIEM VIa e alle norme sull’esclusione di specifiche attività di pesca di uno Stato membro dall’applicazione del divieto dell’uso di reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli nelle sottozone CIEM VIII, IX e X qualora il livello delle catture accessorie di squali e di rigetti sia molto basso, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate senza applicare il regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (7).

(43)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 850/98.

(44)

Il regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio prevede specifiche condizioni alle quali è ammesso lo sbarco di aringhe destinate a fini industriali diversi dal consumo umano diretto (8). Una specifica deroga alle condizioni per lo sbarco delle catture accessorie di aringhe nel quadro della pesca a maglie piccole nella divisione CIEM IIIa, nella sottozona IV, nella divisione VIId e nelle acque dell’Unione della divisione CIEM IIa, precedentemente contemplata in altri atti dell’Unione, dovrebbe essere integrata in tale regolamento. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1434/98,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 850/98

Il regolamento (CE) n. 850/98 è così modificato:

1)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 1 bis

All’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), all’articolo 46, paragrafo 1, lettera b) e all’allegato I, nota 5, il termine "Comunità", o l’aggettivo corrispondente, è sostituito dal termine "Unione", o dall’aggettivo corrispondente, con gli adeguamenti grammaticali necessari in conseguenza di tale sostituzione.»;

2)

all’articolo 2, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

«i)

Regione 9

Tutte le acque del Mar Nero corrispondenti alla sottozona geografica 29 quale definita nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall’accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) (9) e nella risoluzione CGPM/33/2009/2.

3)

all’articolo 11, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«Tale deroga si applica fatto salvo l’articolo 34 ter, paragrafo 2, lettera c).»;

4)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 11 bis

Nella regione 9 la dimensione minima delle maglie delle reti da posta fisse utilizzate per la pesca del rombo chiodato è di 400 millimetri.»;

5)

l’articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Articolo 17

Un organismo marino è sotto taglia se le sue dimensioni sono inferiori alle taglie minime specificate negli allegati XII e XII bis per le specie e le zone geografiche in questione.»;

6)

all’articolo 19 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   I paragrafi 2 e 3 non si applicano nella regione 9.»;

7)

è inserito il titolo seguente:

«TITOLO III bis

Misure per la riduzione dei rigetti

Articolo 19 bis

Divieto di selezione qualitativa

1.   Nelle regioni 1, 2, 3 e 4 sono vietati, durante le operazioni di pesca, i rigetti di specie soggette a contingente che possono essere sbarcati legalmente.

2.   Le disposizioni di cui al paragrafo 1 fanno salvi gli obblighi istituiti dal presente regolamento o da qualsiasi atto giuridico dell’Unione nell’ambito della pesca.

Articolo 19 ter

Disposizioni relative al cambiamento di zona di pesca e divieto di rilascio in acqua del pescato

1.   Nelle regioni 1, 2, 3 e 4, se le catture di esemplari sotto taglia di sgombro, aringa o suro superano il 10 % del quantitativo totale delle catture effettuate in una retata, il peschereccio cambia zona di pesca.

2.   Nelle regioni 1, 2, 3 e 4 è vietato il rilascio in acqua di sgombro, aringa o suro prima che la rete sia completamente salpata a bordo del peschereccio con conseguente perdita di catture morte o morenti.»;

8)

all’articolo 20, paragrafo 1, la lettera d) è soppressa;

9)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 20 bis

Restrizioni per la pesca dell’aringa nelle acque dell’Unione della divisione CIEM IIa

È vietato sbarcare o detenere a bordo aringhe pescate nelle acque dell’Unione della divisione CIEM IIa nei periodi dal 1o gennaio al 28 febbraio e dal 16 maggio al 31 dicembre.»;

10)

l’articolo 29 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 29 bis

Chiusura di una zona di pesca del cicerello nella sottozona CIEM IV

1.   È vietato sbarcare o conservare a bordo cicerelli catturati nella zona geografica delimitata dalla costa orientale dell’Inghilterra e della Scozia e dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:

la costa orientale dell’Inghilterra a 55° 30′ di latitudine nord,

55° 30′ latitudine nord e 1° 00′ longitudine ovest,

58° 00′ latitudine nord e 1° 00′ longitudine ovest,

58° 00′ latitudine nord e 2° 00′ longitudine ovest,

la costa orientale della Scozia a 2° 00′ di longitudine ovest.

2.   La pesca condotta per motivi di ricerca scientifica è autorizzata al fine di controllare lo stock di cicerelli nella zona e gli effetti della chiusura.»;

11)

all’articolo 29 ter, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   In deroga al divieto di cui al paragrafo 1, la pesca con nasse che non catturano gli scampi è autorizzata nelle zone geografiche e nei periodi di cui a tale paragrafo»;

12)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 29 quater

Zona di protezione dell’eglefino di Rockall nella sottozona CIEM VI

1.   È vietata ogni attività di pesca dell’eglefino di Rockall, eccetto quella con palangari, nelle zone delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:

57° 00′ N, 15° 00′ O

57° 00′ N, 14° 00′ O

56° 30′ N, 14° 00′ O

56° 30′ N, 15° 00′ O

57° 00′ N, 15° 00′ O.

Articolo 29 quinquies

Restrizioni per la pesca del merluzzo bianco, dell’eglefino e del merlano nella sottozona CIEM VI

1.   È vietata ogni attività di pesca del merluzzo bianco, dell’eglefino e del merlano nella parte della divisione CIEM VIa situata a est o a sud delle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:

54° 30′ N, 10° 35′ O

55° 20′ N, 09° 50′ O

55° 30′ N, 09° 20′ O

56° 40′ N, 08° 55′ O

57° 00′ N, 09° 00′ O

57° 20′ N, 09° 20′ O

57° 50′ N, 09° 20′ O

58° 10′ N, 09° 00′ O

58° 40′ N, 07° 40′ O

59° 00′ N, 07° 30′ O

59° 20′ N, 06° 30′ O

59° 40′ N, 06° 05′ O

59° 40′ N, 05° 30′ O

60° 00′ N, 04° 50′ O

60° 15′ N, 04° 00′ O.

2.   I pescherecci presenti nella zona di cui al paragrafo 1 del presente articolo provvedono affinché ogni attrezzo da pesca detenuto a bordo sia fissato e riposto nella stiva in conformità dell’articolo 47 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (10).

3.   In deroga al paragrafo 1, sono autorizzate le attività di pesca nella zona di cui a tale paragrafo con l’impiego di reti costiere fisse assicurate con pali, draghe da pettinidi, draghe da mitili, lenze a mano, attrezzature meccanizzate per la tecnica "jigging", sciabiche e sciabiche da spiaggia nonché nasse, purché:

a)

non siano tenuti a bordo o impiegati attrezzi da pesca diversi dalle reti costiere fisse assicurate con pali, draghe da pettinidi, draghe da mitili, lenze a mano, attrezzature meccanizzate per la tecnica "jigging", sciabiche e sciabiche da spiaggia nonché nasse; e

b)

non siano conservati a bordo, sbarcati o portati a riva pesci diversi dallo sgombro, dal merluzzo giallo, dal merluzzo carbonaro e dal salmone o frutti di mare diversi dai molluschi e crostacei.

4.   In deroga al paragrafo 1, è autorizzato l’esercizio della pesca nella zona ivi menzionata con reti aventi una dimensione di maglia inferiore a 55 millimetri, purché:

a)

non siano tenute a bordo reti aventi una dimensione di maglia pari o superiore a 55 millimetri; e

b)

non siano conservati a bordo pesci che non siano aringhe, sgombri, sardine, alacce, suri, spratti, melù, pesci tamburo e argentine.

5.   In deroga al paragrafo 1, è autorizzato l’esercizio della pesca nella zona ivi menzionata con reti da imbrocco aventi una dimensione di maglia superiore a 120 millimetri, purché:

a)

esse siano utilizzate soltanto nella zona a sud di 59° N;

b)

la lunghezza massima della rete da imbrocco utilizzata sia 20 chilometri per peschereccio;

c)

il tempo di immersione massimo sia di 24 ore; e

d)

il merlano e merluzzo bianco non costituiscano più del 5 % delle catture.

6.   In deroga al paragrafo 1, è autorizzato l’esercizio della pesca nella zona ivi menzionata con reti da imbrocco aventi una dimensione di maglia superiore a 90 millimetri, purché:

a)

le reti da imbrocco siano utilizzate soltanto entro un raggio di tre miglia nautiche dalla costa e per un periodo massimo di dieci giorni per mese civile;

b)

la lunghezza massima della rete da imbrocco utilizzata sia 1 000 metri;

c)

il tempo di immersione massimo sia di 24 ore; e

d)

almeno il 70 % delle catture sia costituito da gattucci.

7.   In deroga al paragrafo 1, è autorizzata la pesca dello scampo nella zona definita in tale paragrafo purché:

a)

l’attrezzo da pesca utilizzato comprenda una griglia di selezione in conformità dei punti da 2 a 5 dell’allegato XIV bis o un pannello a maglie quadrate quale descritto nell’allegato XIV quater, o altro attrezzo di equivalente elevata selettività;

b)

l’attrezzo da pesca sia fabbricato con una maglia di dimensione minima pari a 80 millimetri;

c)

almeno il 30 %, in peso, delle catture detenute a bordo sia costituito da scampi.

La Commissione, sulla base di un parere favorevole dello CSTEP, adotta atti di esecuzione per determinare quali attrezzi debbano considerarsi di equivalente elevata selettività ai fini della lettera a).

8.   Il paragrafo 7 non si applica nella zona delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:

59° 05′ N, 06° 45′ O

59° 30′ N, 06° 00′ O

59° 40′ N, 05° 00′ O

60° 00′ N, 04° 00′ O

59° 30′ N, 04° 00′ O

59° 05′ N, 06° 45′ O.

9.   In deroga al paragrafo 1, è autorizzata la pesca con reti da traino, sciabiche demersali o attrezzi simili nella zona definita in tale paragrafo, purché:

a)

tutte le reti a bordo del peschereccio siano fabbricate con una maglia di dimensione minima pari a 120 millimetri per i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri e pari a 110 millimetri per tutti gli altri pescherecci;

b)

qualora il merluzzo carbonaro rappresenti meno del 90 % delle catture detenute a bordo, l’attrezzo da pesca utilizzato comprenda un pannello a maglie quadrate quale descritto nell’allegato XIV quater; e

c)

qualora la lunghezza fuori tutto del peschereccio sia superiore o pari a 15 metri, a prescindere dalla quantità di merluzzo carbonaro detenuta a bordo, l’attrezzo da pesca utilizzato comprenda un pannello a maglie quadrate quale descritto nell’allegato XIV quinquies.

10.   Entro il 1o gennaio 2015, e successivamente almeno ogni due anni, la Commissione, alla luce del parere scientifico dello CSTEP, valuta le caratteristiche degli attrezzi specificate nel paragrafo 9 e, se del caso, presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una proposta di modifica del paragrafo 9.

11.   Il paragrafo 9 non si applica nella zona delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:

59° 05′ N, 06° 45′ O

59° 30′ N, 06° 00′ O

59° 40′ N, 05° 00′ O

60° 00′ N, 04° 00′ O

59° 30′ N, 04° 00′ O

59° 05′ N, 06° 45′ O.

12.   Dal 1o gennaio al 31 marzo e dal 1o ottobre al 31 dicembre di ogni anno, è vietata ogni attività di pesca con gli attrezzi specificati all’allegato I del regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock (11), nella zona specificata nelle zona CIEM VIa delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:

55° 25′ N, 7° 07′ O

55° 25′ N, 7° 00′ O

55° 18′ N, 6° 50′ O

55° 17′ N, 6° 50′ O

55° 17′ N, 6° 52′ O

55° 25′ N, 7° 07′ O.

Né il comandante di un peschereccio né alcuna altra persona a bordo inducono a tentativi di pesca nella zona specificata né lo sbarco, il trasbordo o detenzione a bordo di catture ivi effettuate, né li consentono.

13.   Ogni Stato membro interessato attua, dal 1o gennaio al 31 dicembre di ogni anno, un programma di osservazione a bordo per il prelievo di campioni delle catture e dei rigetti dei pescherecci che beneficiano delle deroghe di cui ai paragrafi 5, 6, 7 e 9. I programmi di osservazione sono attuati a prescindere dagli obblighi imposti dalle rispettive disposizioni e sono intesi a valutare le catture e i rigetti di merluzzo bianco, eglefino e merlano con un grado di precisione pari almeno al 20 %.

14.   Gli Stati membri interessati elaborano una relazione sulla quantità totale delle catture e dei rigetti effettuati dai pescherecci oggetto del programma di osservazione durante ogni anno civile e la presentano alla Commissione entro il 1o febbraio dell’anno civile successivo.

15.   Entro il 1o gennaio 2015, e successivamente almeno ogni due anni, la Commissione valuta lo stato degli stock di merluzzo bianco, di eglefino e di merlano nella zona specificata nel paragrafo 1 alla luce del parere scientifico dello CSTEP e, se del caso, presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una proposta di modifica del presente articolo.

Articolo 29 sexies

Restrizioni per la pesca del merluzzo bianco nella sottozona CIEM VII

1.   Dal 1o febbraio al 31 marzo di ogni anno è vietata ogni attività di pesca nella parte della sottozona CIEM VII costituita dai rettangoli statistici CIEM: 30E4, 31E4, 32E3. Il divieto non si applica entro le sei miglia nautiche dalla linea di base.

2.   In deroga al paragrafo 1, sono autorizzate le attività di pesca con l’impiego di reti costiere fisse assicurate con pali, draghe da pettinidi, draghe da mitili, sciabiche e sciabiche da spiaggia, lenze a mano, attrezzature meccanizzate per la tecnica "jigging" nonché nasse nella zona e nei periodi di cui a tale paragrafo, purché:

a)

non siano tenuti a bordo o impiegati attrezzi da pesca diversi dalle reti costiere fisse assicurate con pali, draghe da pettinidi, draghe da mitili, sciabiche e sciabiche da spiaggia, lenze a mano, attrezzature meccanizzate per la tecnica "jigging" e nasse; e

b)

non siano sbarcati, conservati a bordo o portati a riva pesci diversi dallo sgombro, dal merluzzo giallo, dal salmone o frutti di mare diversi dai molluschi e crostacei.

3.   In deroga al paragrafo 1, è autorizzato l’esercizio della pesca nella zona ivi menzionata con reti aventi una dimensione di maglia inferiore a 55 millimetri, purché:

a)

non siano tenute a bordo reti aventi una dimensione di maglia pari o superiore a 55 millimetri; e

b)

non siano conservati a bordo pesci che non siano aringhe, sgombri, sardine, alacce, suri, spratti, melù, pesci tamburo e argentine.

Articolo 29 septies

Disposizioni speciali per la protezione della molva azzurra

1.   Dal 1o marzo al 31 maggio di ogni anno è vietato detenere a bordo qualsiasi quantitativo di molva azzurra superiore a 6 tonnellate per bordata di pesca nelle zone della divisione CIEM VIa delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:

a)

bordo della piattaforma continentale scozzese

59° 58′ N, 07° 00′ O

59° 55′ N, 06° 47′ O

59° 51′ N, 06° 28′ O

59° 45′ N, 06° 38′ O

59° 27′ N, 06° 42′ O

59° 22′ N, 06° 47′ O

59° 15′ N, 07° 15′ O

59° 07′ N, 07° 31′ O

58° 52′ N, 07° 44′ O

58° 44′ N, 08° 11′ O

58° 43′ N, 08° 27′ O

58° 28′ N, 09° 16′ O

58° 15′ N, 09° 32′ O

58° 15′ N, 09° 45′ O

58° 30′ N, 09° 45′ O

59° 30′ N, 07° 00′ O

59°58′ N, 07° 00′ O;

b)

bordo del Rosemary bank

60° 00′ N, 11° 00′ O

59° 00′ N, 11° 00′ O

59° 00′ N, 09° 00′ O

59° 30′ N, 09° 00′ O

59° 30′ N, 10° 00′ O

60° 00′ N, 10° 00′ O

60° 00′ N, 11° 00′ O

ad esclusione della zona delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:

59° 15′ N, 10° 24′ O

59° 10′ N, 10° 22′ O

59° 08′ N, 10° 07′ O

59° 11′ N, 09° 59′ O

59° 15′ N, 09° 58′ O

59° 22′ N, 10° 02′ O

59° 23′ N, 10° 11′ O

59° 20′ N, 10° 19′ O

59° 15′ N, 10° 24′ O.

2.   All’entrata nelle zone di cui al paragrafo 1 e all’uscita dalle medesime i comandanti dei pescherecci annotano nel giornale di bordo la data, l’ora e il luogo di entrata e di uscita.

3.   Nelle due zone di cui al paragrafo 1, se un peschereccio raggiunge 6 tonnellate di molva azzurra:

a)

cessa immediatamente l’attività di pesca ed esce dalla zona;

b)

non può rientrare in nessuna delle due zone fino a quando le catture non sono state sbarcate;

c)

non può riversare in mare alcun quantitativo di molva azzurra.

4.   Gli osservatori di cui all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde (12), che sono assegnati ai pescherecci presenti in una delle zone di cui al paragrafo 1, in aggiunta ai compiti di cui al paragrafo 4 di tale articolo, provvedono, per campioni adeguati delle catture di molva azzurra, a misurare i pesci presenti nei campioni e a stabilire lo stadio di maturità sessuale dei pesci sottoposti a sottocampionamento. Sulla base del parere formulato dallo CSTEP, gli Stati membri stabiliscono protocolli particolareggiati per il campionamento e il raffronto dei risultati.

5.   Dal 15 febbraio al 15 aprile di ogni anno è vietato l’uso di reti a strascico, palangari e reti da imbrocco nella zona delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:

60° 58.76′ N, 27° 27.32′ O

60° 56.02′ N, 27° 31.16′ O

60° 59.76′ N, 27° 43.48′ O

61° 03.00′ N, 27° 39.41′ O

60° 58.76′ N, 27° 27.32′ O.

Articolo 29 octies

Misure per la pesca dello scorfano nelle acque internazionali delle sottozone CIEM I e II

1.   La pesca diretta dello scorfano nelle acque internazionali delle sottozone CIEM I e II è autorizzata solo nel periodo tra il 1o luglio e il 31 dicembre di ogni anno per i pescherecci che hanno praticato precedentemente la pesca dello scorfano nella zona di regolamentazione NEAFC, quale definita all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1236/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, che stabilisce un regime di controllo e di coercizione applicabile nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nordorientale (13).

2.   I pescherecci limitano le catture accessorie di scorfano nell’ambito di altre attività di pesca a un massimo dell’1 % del totale delle catture detenute a bordo.

3.   Per lo scorfano catturato nell’ambito di tale attività, il coefficiente di conversione applicabile alla presentazione eviscerata e decapitata, incluso il taglio giapponese, è pari a 1,70.

4.   In deroga all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1236/2010, i comandanti dei pescherecci che praticano questa attività di pesca comunicano le loro catture su base giornaliera.

5.   Oltre alle disposizioni dell’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1236/2010, l’autorizzazione della pesca dello scorfano è valida soltanto se le dichiarazioni trasmesse dai pescherecci sono conformi all’articolo 9, paragrafo 1, di tale regolamento e sono registrate in conformità del relativo articolo 9, paragrafo 3.

6.   Gli Stati membri provvedono affinché, a bordo dei pescherecci battenti la loro bandiera, osservatori scientifici raccolgano informazioni scientifiche che comprendano almeno dati rappresentativi della composizione per sesso, età e lunghezza in relazione alla profondità. Tali informazioni sono trasmesse al CIEM dalle autorità competenti degli Stati membri.

7.   La Commissione comunica agli Stati membri la data in cui il segretariato della NEAFC notifica alle parti contraenti NEAFC che il totale ammissibile di catture (TAC) è stato utilizzato completamente. Gli Stati membri vietano la pesca diretta dello scorfano da parte dei pescherecci battenti la loro bandiera a decorrere da tale data.

Articolo 29 nonies

Misure per la pesca dello scorfano nel Mare di Irminger e nelle acque adiacenti

1.   È vietata la cattura dello scorfano nelle acque internazionali della sottozona CIEM V e nelle acque dell’Unione delle sottozone CIEM XII e XIV.

In deroga al primo comma, la cattura dello scorfano è consentita dall’11 maggio al 31 dicembre nella zona delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84 ("zona di conservazione dello scorfano"):

64° 45′ N, 28° 30′ O

62° 50′ N, 25° 45′ O

61° 55′ N, 26° 45′ O

61° 00′ N, 26° 30′ O

59° 00′ N, 30° 00′ O

59° 00′ N, 34° 00′ O

61° 30′ N, 34° 00′ O

62° 50′ N, 36° 00′ O

64° 45′ N, 28° 30′ O.

2.   In deroga al paragrafo 1, la pesca dello scorfano può essere autorizzata, mediante un atto giuridico dell’Unione, al di fuori della zona di conservazione dello scorfano nel Mare di Irminger e nelle acque adiacenti dall’11 maggio al 31 dicembre di ogni anno sulla base dei pareri scientifici e purché la NEAFC abbia definito un piano di ricostituzione per quanto concerne lo scorfano in tale zona geografica. Partecipano a questa attività di pesca solo i pescherecci dell’Unione debitamente autorizzati dal rispettivo Stato membro e notificati alla Commissione come previsto ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1236/2010.

3.   È vietato l’uso di reti da traino con maglie di dimensioni inferiori a 100 millimetri.

4.   Per lo scorfano catturato nell’ambito di tale attività, il coefficiente di conversione applicabile alla presentazione eviscerata e decapitata, incluso il taglio giapponese, è pari a 1,70.

5.   I comandanti dei pescherecci operanti al di fuori della zona di conservazione dello scorfano trasmettono quotidianamente la dichiarazione delle catture di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1236/2010 dopo che le operazioni di pesca di quel giorno civile sono state ultimate. La dichiarazione indica le catture detenute a bordo effettuate a partire dall’ultima comunicazione.

6.   Oltre alle disposizioni dell’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1236/2010, l’autorizzazione della pesca dello scorfano è valida soltanto se le dichiarazioni trasmesse dai pescherecci sono conformi all’articolo 9, paragrafo 1, di tale regolamento e sono registrate in conformità del relativo articolo 9, paragrafo 3.

7.   Le dichiarazioni di cui al paragrafo 6 sono effettuate conformemente alle norme pertinenti.

13)

all’articolo 30 è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   Il paragrafo 1 non si applica alla regione 9.»;

14)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 31 bis

Pesca con sistemi elettrici nelle divisioni CIEM IVc e IVb

1.   In deroga all’articolo 31, la pesca con sfogliare con impiego di corrente elettrica è autorizzata nelle divisioni CIEM IVc e IVb a sud di una lossodromia che collega le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:

un punto situato sulla costa orientale del Regno Unito a 55° latitudine nord,

verso est sino a 55° latitudine nord e 5° longitudine est,

verso nord fino a 56° latitudine nord,

e infine verso est fino ad un punto situato sulla costa occidentale della Danimarca a 56° latitudine nord.

2.   La pesca con impiego di corrente elettrica è autorizzata unicamente alle seguenti condizioni:

a)

il ricorso alla corrente elettrica è limitato a un massimo del 5 % della flotta di sfogliare di ciascuno Stato membro;

b)

la potenza massima in kW ammessa per ciascuna sfogliara non è superiore alla lunghezza in metri dell’asta moltiplicata per 1,25;

c)

la tensione effettiva tra gli elettrodi non può superare 15 V;

d)

il peschereccio è dotato di un sistema di gestione computerizzato che registri la potenza massima utilizzata per sfogliara e la tensione effettiva tra gli elettrodi per almeno le ultime 100 cale. Tale sistema di gestione computerizzato non può essere modificato da persone non autorizzate;

e)

è vietato utilizzare una o più catene per la pesca a strascico davanti alla lima da piombo.»;

15)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 32 bis

Restrizioni applicabili ai pescherecci pelagici con riguardo al trattamento e allo scarico delle catture

1.   Lo spazio massimo tra le sbarre del separatore acqua/pesce a bordo dei pescherecci pelagici che praticano la pesca dello sgombro, dell’aringa e del suro nella zona della Convenzione NEAFC quale definita all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1236/2010 è di 10 millimetri.

Le sbarre sono saldate nella loro posizione. Se il separatore è dotato di fori anziché di sbarre, il diametro massimo dei fori non supera i 10 millimetri. Il diametro dei fori degli scivoli situati prima del separatore non supera i 15 millimetri.

2.   Ai pescherecci pelagici che praticano la pesca nella zona della Convenzione NEAFC è vietato scaricare pesce al di sotto della propria linea di galleggiamento a partire da cisterne intermedie o da serbatoi di acqua di mare refrigerata.

3.   I piani degli impianti di trattamento e scarico delle catture dei pescherecci pelagici che praticano la pesca dello sgombro, dell’aringa e del suro nella zona della Convenzione NEAFC, certificati dalle autorità competenti degli Stati membri di bandiera, nonché ogni modifica apportata a tali piani, sono trasmessi dal comandante del peschereccio alle autorità di pesca competenti dello Stato membro di bandiera. Le autorità competenti dello Stato membro di bandiera dei pescherecci verificano periodicamente l’esattezza dei piani forniti. Copie di tali piani sono conservate permanentemente a bordo del peschereccio.»;

16)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 34 bis

Misure tecniche di conservazione nel Mare d’Irlanda

1.   Dal 14 febbraio al 30 aprile è vietato utilizzare reti a strascico, sciabiche o analoghi attrezzi trainati, reti da imbrocco, tramagli, reti da posta impiglianti o analoghe reti fisse nonché attrezzi da pesca che comportino ami nella parte della divisione CIEM VIIa delimitata:

dalla costa orientale dell’Irlanda e dalla costa orientale dell’Irlanda del Nord e

dalle linee rette che collegano in sequenza le seguenti coordinate:

un punto situato sulla costa orientale della penisola di Ards nell’Irlanda del Nord a 54° 30′ N,

54° 30′ N, 04° 50′ O,

53° 15′ N, 04° 50′ O,

un punto situato sulla costa orientale dell’Irlanda a 53° 15′ N.

2.   In deroga al paragrafo 1, nella zona e nel periodo di cui a tale paragrafo:

a)

è consentito utilizzare reti a strascico a divergenti purché a bordo non siano presenti altri tipi di attrezzi da pesca e a condizione che:

le maglie delle reti abbiano dimensioni comprese fra 70 e 79 millimetri o fra 80 e 99 millimetri;

abbiano dimensioni comprese in una sola delle forcelle di dimensioni delle maglie autorizzate;

nessuna singola maglia, indipendentemente dalla sua posizione nella rete, sia di dimensioni superiori a 300 millimetri; e

le reti vengano utilizzate unicamente all’interno di una zona delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:

53° 30′ N, 05° 30′ O

53° 30′ N, 05° 20′ O

54° 20′ N, 04° 50′ O

54° 30′ N, 05° 10′ O

54° 30′ N, 05° 20′ O

54° 00′ N, 05° 50′ O

54° 00′ N, 06° 10′ O

53° 45′ N, 06° 10′ O

53° 45′ N, 05° 30′ O

53° 30′ N, 05° 30′ O;

b)

l’uso di reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati provvisti di un pannello separatore o di una griglia di selezione è consentito a condizione che non sia detenuto a bordo nessun altro tipo di attrezzo da pesca e che le reti in questione:

soddisfino le condizioni di cui alla lettera a),

qualora venga utilizzato un pannello separatore, siano conformi alle specifiche tecniche di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 254/2002 del Consiglio, del 12 febbraio 2002, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di merluzzo bianco nel mare d’Irlanda (divisione CIEM VIIa) applicabili nel 2002 (14), e

qualora vengano utilizzate griglie di selezione, queste siano conformi ai punti da 2 a 5 dell’allegato XIV bis del presente regolamento;

c)

l’uso di reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati provvisti di un pannello separatore o di una griglia di selezione è inoltre consentito all’interno di una zona delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:

53° 45′ N, 06° 00′ O

53° 45′ N, 05° 30′ O

53° 30′ N, 05° 30′ O

53° 30′ N, 06° 00′ O

53° 45′ N, 06° 00′ O.

Articolo 34 ter

Uso di reti da imbrocco nelle divisioni CIEM IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k e nelle sottozone CIEM VIII, IX, X e XII a est di 27° O

1.   Ai pescherecci dell’Unione è fatto divieto di utilizzare reti da posta fisse, reti da posta impiglianti e tramagli nei punti in cui la profondità indicata sulle carte nautiche è superiore a 200 metri nelle divisioni CIEM IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k, e nelle sottozone CIEM XII a est di 27° O, VIII, IX e X.

2.   In deroga al paragrafo 1 è consentito l’uso dei seguenti attrezzi:

a)

reti da imbrocco con maglie di dimensione pari o superiore a 120 millimetri e inferiore a 150 millimetri nelle divisioni CIEM IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k e nella sottozona CIEM XII a est di 27° O, reti da imbrocco con maglie di dimensione pari o superiore a 100 millimetri e inferiore a 130 millimetri nelle divisioni CIEM VIIIa, b, d e nella sottozona CIEM X e reti da imbrocco con maglie di dimensione pari o superiore a 80 millimetri e inferiore a 110 millimetri nella divisione CIEM VIIIc e nella sottozona CIEM IX, purché:

vengano utilizzate in zone con profondità indicata sulle carte nautiche inferiore a 600 metri,

non siano immerse con più di 100 maglie e abbiano un rapporto di armamento non inferiore a 0,5,

siano armate di galleggianti o di dispositivi equivalenti,

abbiano una lunghezza massima di cinque miglia nautiche ciascuna e la lunghezza totale di tutte le reti calate contemporaneamente non sia superiore a 25 chilometri per peschereccio,

il tempo di immersione massimo sia di 24 ore;

b)

reti da posta impiglianti con maglie di dimensione pari o superiore a 250 millimetri, purché:

vengano utilizzate in zone con profondità indicata sulle carte nautiche inferiore a 600 metri,

non siano immerse con più di quindici maglie e abbiano un rapporto di armamento non inferiore a 0,33,

non siano armate di galleggianti o di dispositivi equivalenti,

abbiano una lunghezza massima di 10 chilometri ciascuna e la lunghezza totale di tutte le reti calate contemporaneamente non sia superiore a 100 chilometri per peschereccio,

il tempo di immersione massimo sia di 72 ore;

c)

reti da imbrocco con maglie di dimensione pari o superiore a 100 millimetri e inferiore a 130 millimetri nelle divisioni CIEM IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k e nella sottozona CIEM XII a est di 27° O, purché:

vengano utilizzate in zone con profondità indicata sulle carte nautiche superiore a 200 metri e inferiore a 600 metri,

non siano immerse con più di 100 maglie e abbiano un rapporto di armamento non inferiore a 0,5,

siano armate di galleggianti o di dispositivi equivalenti,

abbiano una lunghezza massima di quattro miglia nautiche ciascuna e la lunghezza totale di tutte le reti calate contemporaneamente non sia superiore a 20 chilometri per peschereccio;

il tempo di immersione massimo sia di 24 ore,

almeno l’85 %, in peso, delle catture detenute a bordo sia nasello,

il numero dei pescherecci che partecipano alle operazioni di pesca non superi il livello registrato nel 2008,

prima della partenza dal porto, il comandante del peschereccio partecipante a queste operazioni di pesca registri nel giornale di bordo la quantità di attrezzi trasportati a bordo del peschereccio e la loro lunghezza totale. Almeno il 15 % delle partenze è sottoposto ad ispezione,

in base al giornale di bordo dell’Unione per la bordata in questione al momento dello sbarco, il comandante del peschereccio abbia a bordo il 90 % degli attrezzi verificati, e

i quantitativi di tutte le specie catturate superiori a 50 kg, compresi tutti i quantitativi rigettati superiori a 50 kg, siano registrati nel giornale di bordo dell’Unione;

d)

tramagli nella sottozona CIEM IX con maglie di dimensione pari o superiore a 220 millimetri, purché:

vengano utilizzati in zone con profondità indicata sulle carte nautiche inferiore a 600 metri,

non siano immersi con più di 30 maglie e abbiano un rapporto di armamento non inferiore a 0,44,

non siano armati di galleggianti o di dispositivi equivalenti,

abbiano una lunghezza massima di 5 chilometri ciascuno e la lunghezza totale di tutti i tramagli calati contemporaneamente non sia superiore a 20 chilometri per peschereccio,

il tempo di immersione massimo sia di 72 ore.

3.   Questa deroga non si applica tuttavia nella zona di regolamentazione NEAFC.

4.   Tutti i pescherecci che utilizzano reti da posta fisse, reti da posta impiglianti o tramagli nei punti in cui la profondità indicata sulle carte nautiche è superiore a 200 metri nelle divisioni CIEM IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k e nelle sottozone CIEM XII a est di 27° O, VIII, IX e X ottengono un’autorizzazione di pesca conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

5.   Solo uno dei tipi di attrezzi di cui al paragrafo 2, lettere a), b) o d), può trovarsi a bordo del peschereccio in un dato momento. I pescherecci possono avere a bordo reti aventi una lunghezza totale che è superiore del 20 % alla lunghezza massima degli insiemi di reti che possono essere utilizzati in un dato momento.

6.   Il comandante di un peschereccio titolare di un’autorizzazione di pesca di cui al paragrafo 4 registra nel giornale di bordo il numero e la lunghezza degli attrezzi a bordo del peschereccio prima che quest’ultimo esca dal porto e quando vi fa ritorno e dà conto delle eventuali discrepanze.

7.   Le autorità competenti hanno il diritto di rimuovere dal mare gli attrezzi trovati incustoditi nelle divisioni CIEM IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k e nelle sottozone CIEM XII a est di 27° O, VIII, IX e X nelle seguenti situazioni:

a)

l’attrezzo non è correttamente marcato;

b)

i segni sulle boe o i dati VMS indicano che il proprietario non è stato localizzato ad una distanza inferiore a 100 miglia nautiche dall’attrezzo per più di 120 ore;

c)

l’attrezzo è utilizzato in acque la cui profondità indicata sulle carte nautiche è superiore a quella consentita;

d)

l’attrezzo presenta maglie di dimensioni non ammesse.

8.   Il comandante di un peschereccio titolare di un’autorizzazione di pesca di cui al paragrafo 4 registra nel giornale di bordo, durante ogni bordata di pesca, le seguenti informazioni:

la dimensione di maglia delle reti utilizzate,

la lunghezza nominale di una rete,

il numero di reti in un insieme,

il numero totale di insiemi di reti utilizzato,

la posizione di ciascun insieme di reti calato,

la profondità di ciascun insieme di reti calato,

il tempo di immersione di ciascun insieme di reti calato,

la quantità di attrezzi perduti, la loro ultima posizione conosciuta e la data della perdita.

9.   I pescherecci che pescano in virtù di un’autorizzazione di pesca di cui al paragrafo 4 sono autorizzati a entrare esclusivamente nei porti designati dagli Stati membri a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2347/2002.

10.   I quantitativi di squali detenuti a bordo dei pescherecci che utilizzano gli attrezzi di cui al paragrafo 2, lettere b) e d), non possono superare il 5 % in peso vivo del quantitativo totale di organismi marini presenti a bordo.

11.   Previa consultazione dello CSTEP, la Commissione può adottare atti di esecuzione per escludere specifiche attività di pesca di uno Stato membro nelle sottozone CIEM VIII, IX e X dall’applicazione dei paragrafi da 1 a 9, nel caso in cui le informazioni fornite dagli Stati membri dimostrino che tali attività di pesca comportano un livello molto basso di catture accessorie di squali e di rigetti.

Articolo 34 ter

Condizioni di utilizzo di determinati attrezzi da traino autorizzati nel Golfo di Guascogna

1.   In deroga alle disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 494/2002 della Commissione, del 19 marzo 2002, che istituisce misure tecniche supplementari per la ricostituzione dello stock di naselli nelle sottozone CIEM III, IV, V, VI e VII e nelle divisioni CIEM VIII a, b, d, e (15), è consentito l’esercizio della pesca con reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi analoghi, ad eccezione delle sfogliare, aventi maglie di dimensioni comprese tra 70 e 99 millimetri nella zona definita all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 494/2002, purché l’attrezzo sia dotato di un pannello a maglie quadrate conforme alla descrizione di cui all’allegato XIV ter.

2.   Per la pesca nelle divisioni CIEM VIIIa e VIIIb è consentito l’impiego di una griglia di selezione e relativi fissaggi all’imboccatura del sacco e/o di un pannello a maglie quadrate con maglie di dimensione pari o superiore a 60 millimetri nella parte inferiore dell’avansacco all’imboccatura del sacco. Le disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’articolo 6 e dell’articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento e dell’articolo 3, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 494/2002 non si applicano alla parte della rete da traino in cui sono inseriti questi dispositivi di selezione.

Articolo 34 quinquies

Misure per la protezione degli habitat vulnerabili di acque profonde nella zona di regolamentazione NEAFC

1.   Sono vietate la pesca di fondo e la pesca con attrezzi fissi, comprese le reti da posta ancorate e i palangari fissi, nelle zone delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:

 

Parte della dorsale di Reykyanes:

55° 04.5327′ N, 36° 49.0135′ O

55° 05.4804′ N, 35° 58.9784′ O

54° 58.9914′ N, 34° 41.3634′ O

54° 41.1841′ N, 34° 00.0514′ O

54° 00′ N, 34° 00′ O

53° 54.6406′ N, 34° 49.9842′ O

53° 58.9668′ N, 36° 39.1260′ O

55° 04.5327′ N, 36° 49.0135′ O

 

Zona settentrionale della dorsale medio-atlantica:

59° 45′ N, 33° 30′ O

57° 30′ N, 27° 30′ O

56° 45′ N, 28° 30′ O

59° 15′ N, 34° 30′ O

59° 45′ N, 33° 30′ O

 

Zona centrale della dorsale medio-atlantica (zona di frattura Charlie-Gibbs e regione frontale sub-polare):

53° 30′ N, 38° 00′ O

53° 30′ N, 36° 49′ O

55° 04.5327′ N, 36° 49′ O

54° 58.9914′ N, 34° 41.3634′ O

54° 41.1841′ N, 34° 00′ O

53° 30′ N, 30° 00′ O

51° 30′ N, 28° 00′ O

49° 00′ N, 26° 30′ O

49° 00′ N, 30° 30′ O

51° 30′ N, 32° 00′ O

51° 30′ N, 38° 00′ O

53° 30′ N, 38° 00′ O

 

Zona meridionale della dorsale medio-atlantica:

44° 30′ N, 30° 30′ O

44° 30′ N, 27° 00′ O

43° 15′ N, 27° 15′ O

43° 15′ N, 31° 00′ O

44° 30′ N, 30° 30′ O

 

Montagne marine di Altair:

45° 00′ N, 34° 35′ O

45° 00′ N, 33° 45′ O

44° 25′ N, 33° 45′ O

44° 25′ N, 34° 35′ O

45° 00′ N, 34° 35′ O

 

Montagne marine di Antialtair:

43° 45′ N, 22° 50′ O

43° 45′ N, 22° 05′ O

43° 25′ N, 22° 05′ O

43° 25′ N, 22° 50′ O

43° 45′ N, 22° 50′ O

 

Hatton Bank:

59° 26′ N, 14° 30′ O

59° 12′ N, 15° 08′ O

59° 01′ N, 17° 00′ O

58° 50′ N, 17° 38′ O

58° 30′ N, 17° 52′ O

58° 30′ N, 18° 22′ O

58° 03′ N, 18° 22′ O

58° 03′ N, 17° 30′ O

57° 55′ N, 17° 30′ O

57° 45′ N, 19° 15′ O

58° 11.15′ N, 18° 57.51′ O

58° 11.57′ N, 19° 11.97′ O

58° 27.75′ N, 19° 11.65′ O

58° 39.09′ N, 19° 14.28′ O

58° 38.11′ N, 19° 01.29′ O

58° 53.14′ N, 18° 43.54′ O

59° 00.29′ N, 18° 01.31′ O

59°08.01′ N, 17° 49.31′ O

59°08.75′ N, 18° 01.47′ O

59°15.16′ N, 18° 01.56′ O

59°24.17′ N, 17° 31.22′ O

59°21.77′ N, 17° 15.36′ O

59°26.91′ N, 17° 01.66′ O

59°42.69′ N, 16° 45.96′ O

59°20.97′ N, 15° 44.75′ O

59°21′ N, 15° 40′ O

59°26′ N, 14° 30′ O

 

North West Rockall:

57° 00′ N, 14° 53′ O

57° 37′ N, 14° 42′ O

57° 55′ N, 14° 24′ O

58° 15′ N, 13° 50′ O

57° 57′ N, 13° 09′ O

57° 50′ N, 13° 14′ O

57° 57′ N, 13° 45′ O

57° 49′ N, 14° 06′ O

57° 29′ N, 14° 19′ O

57° 22′ N, 14° 19′ O

57° 00′ N, 14° 34′ O

56° 56′ N, 14° 36′ O

56° 56′ N, 14° 51′ O

57° 00′ N, 14° 53′ O

 

South-West Rockall (Empress of Britain Bank):

56° 24′ N, 15° 37′ O

56° 21′ N, 14° 58′ O

56° 04′ N, 15° 10′ O

55° 51′ N, 15° 37′ O

56° 10′ N, 15° 52′ O

56° 24′ N, 15° 37′ O

 

Logachev Mound:

55° 17′ N, 16° 10′ O

55° 34′ N, 15° 07′ O

55° 50′ N, 15° 15′ O

55° 33′ N, 16° 16′ O

55° 17′ N, 16° 10′ O

 

West Rockall Mound:

57° 20′ N, 16° 30′ O

57° 05′ N, 15° 58′ O

56° 21′ N, 17° 17′ O

56° 40′ N, 17° 50′ O

57° 20′ N, 16° 30′ O

2.   Qualora, nel corso di operazioni di pesca nelle zone di pesca di fondo nuove ed esistenti all’interno della zona di regolamentazione NEAFC, la quantità di corallo vivo o di spugna viva catturati per ogni singola operazione di pesca ecceda 60 kg di corallo vivo e/o 800 kg di spugna viva, il peschereccio informa il suo Stato di bandiera, cessa l’attività di pesca e si sposta di almeno due miglia nautiche dalla posizione che in base ai dati disponibili risulta la più vicina alla posizione esatta in cui è stata fatta la cattura.

Articolo 34 sexies

Misure per la protezione degli habitat vulnerabili di acque profonde nelle divisioni CIEM VIIc, j, k

1.   Sono vietate la pesca di fondo e la pesca con attrezzi fissi, comprese le reti da posta ancorate e i palangari fissi, nelle zone delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema di coordinate WGS84:

 

Belgica Mound Province:

51° 29.4′ N, 11° 51.6′ O

51° 32.4′ N, 11° 41.4′ O

51° 15.6′ N, 11° 33.0′ O

51° 13.8′ N, 11° 44.4′ O

51° 29.4′ N, 11° 51.6′ O

 

Hovland Mound Province:

52° 16.2′ N, 13° 12.6′ O

52° 24.0′ N, 12° 58.2′ O

52° 16.8′ N, 12° 54.0′ O

52° 16.8′ N, 12° 29.4′ O

52° 04.2′ N, 12° 29.4′ O

52° 04.2′ N, 12° 52.8′ O

52° 09.0′ N, 12° 56.4′ O

52° 09.0′ N, 13° 10.8′ O

52° 16.2′ N, 13° 12.6′ O

 

Porcupine Bank nord-occidentale Zona I:

53° 30.6′ N, 14° 32.4′ O

53° 35.4′ N, 14° 27.6′ O

53° 40.8′ N, 14° 15.6′ O

53° 34.2′ N, 14° 11.4′ O

53° 31.8′ N, 14° 14.4′ O

53° 24.0′ N, 14° 28.8′ O

53° 30.6′ N, 14° 32.4′ O

 

Porcupine Bank nord-occidentale Zona II:

53° 43.2′ N, 14° 10.8′ O

53° 51.6′ N, 13° 53.4′ O

53° 45.6′ N, 13° 49.8′ O

53° 36.6′ N, 14° 07.2′ O

53° 43.2′ N, 14° 10.8′ O

 

Porcupine Bank sud-occidentale:

51° 54.6′ N, 15° 07.2′ O

51° 54.6′ N, 14° 55.2′ O

51° 42.0′ N, 14° 55.2′ O

51° 42.0′ N, 15° 10.2′ O

51° 49.2′ N, 15° 06.0′ O

51° 54.6′ N, 15° 07.2′ O

2.   Tutti i pescherecci pelagici che pescano nelle zone per la protezione degli habitat vulnerabili di acque profonde di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono iscritti in un elenco di pescherecci autorizzati ed ottengono un’autorizzazione di pesca conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009. I pescherecci iscritti nell’elenco dei pescherecci autorizzati recano a bordo esclusivamente attrezzi pelagici.

3.   I pescherecci pelagici che intendono pescare in una zona per la protezione degli habitat vulnerabili di acque profonde di cui al paragrafo 1 del presente articolo comunicano, con quattro ore di anticipo, l’intenzione di entrare in tale zona al centro di controllo della pesca (CCP) irlandese, quale definito all’articolo 4, paragrafo 15, del regolamento (CE) n. 1224/2009. Essi comunicano contestualmente i quantitativi di pesce detenuto a bordo.

4.   I pescherecci pelagici operanti in una zona per la protezione degli habitat vulnerabili di acque profonde di cui al paragrafo 1 sono muniti, quando si trovano in tale zona, di un sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS) protetto, operativo, pienamente funzionante e pienamente conforme alla normativa pertinente.

5.   I pescherecci pelagici operanti in una zona per la protezione degli habitat vulnerabili di acque profonde di cui al paragrafo 1 inviano rapporti VMS ogni ora.

6.   I pescherecci pelagici che hanno concluso le attività di pesca in una zona per la protezione degli habitat vulnerabili di acque profonde di cui al paragrafo 1 comunicano la loro uscita dalla zona al centro di controllo della pesca irlandese. Essi comunicano contestualmente i quantitativi di pesce detenuto a bordo.

7.   La pesca di specie pelagiche in una zona per la protezione degli habitat vulnerabili di acque profonde di cui al paragrafo 1 è limitata all’utilizzo, o alla detenzione a bordo, di reti con maglie di dimensione compresa tra 16 e 31 millimetri oppure tra 32 e 54 millimetri.

Articolo 34 septies

Misure per la protezione di un habitat vulnerabile di acque profonde nella divisione CIEM VIIIc

1.   Sono vietate la pesca di fondo e la pesca con attrezzi fissi, comprese le reti da posta ancorate e i palangari fissi, nella zona delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema di coordinate WGS84:

El Cachucho

44° 12′ N, 05° 16′ O

44° 12′ N, 04° 26′ O

43° 53′ N, 04° 26′ O

43° 53′ N, 05° 16′ O

44° 12′ N, 05° 16′ O

2.   In deroga al divieto di cui al paragrafo 1, i pescherecci che hanno svolto nel 2006, 2007 e 2008 attività di pesca della musdea con palangari di fondo possono ottenere dalle autorità responsabili della pesca un’autorizzazione di pesca conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009 che consente loro di continuare tale attività di pesca nella zona a sud di 44° 00.00′ N. Tutti i pescherecci che hanno ottenuto tale autorizzazione di pesca sono muniti, indipendentemente dalla loro lunghezza fuori tutto, di un VMS protetto, operativo, pienamente funzionante e conforme alla normativa pertinente quando pescano nella zona di cui al paragrafo 1.

17)

l’articolo 38 è soppresso;

18)

l’articolo 47 è soppresso;

19)

gli allegati I, IV, XII e XIV del regolamento (CE) n. 850/98 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento;

20)

gli allegati XII bis, XIV bis, XIV ter, XIV quater e XIV quinquies sono inseriti conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Modifica del regolamento (CE) n. 1434/98

All’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1434/98 è aggiunto il paragrafo seguente:

«1 bis.   Il paragrafo 1 non si applica alle aringhe pescate nella divisione CIEM IIIa, nella sottozona IV, nella divisione VIId e nelle acque UE della divisione CIEM IIa.».

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 13 marzo 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

L. CREIGHTON


(1)  GU C 351 del 15.11.2012, pag. 83.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 6 febbraio 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 25 febbraio 2013.

(3)  GU L 347 del 24.12.2009, pag. 6.

(4)  GU L 165 del 24.6.2011, pag. 1.

(5)  GU L 22 del 26.1.2009, pag. 1.

(6)  GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1.

(7)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(8)  GU L 191 del 7.7.1998, pag. 10.

(9)  GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44.»;

(10)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(11)  GU L 348 del 24.12.2008, pag. 20.

(12)  GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6.

(13)  GU L 348 del 31.12.2010, pag. 17.»;

(14)  GU L 41 del 13.2.2002, pag. 1.

(15)  GU L 77 del 20.3.2002, pag. 8.»;


ALLEGATO

Gli allegati del regolamento (CE) n. 850/98 sono così modificati:

1)

nell’allegato I è soppressa la nota 6 della tabella;

2)

nell’allegato IV la tabella è sostituita dalla seguente:

«Attrezzi da traino: Skagerrak e Kattegat

Forcelle di dimensioni delle maglie, specie bersaglio e percentuali minime di catture applicabili all’impiego di un’unica forcella di dimensioni delle maglie

Specie

Forcella di dimensioni delle maglie (mm)

< 16

16-31

32-69

35-69

70-89 (5)

≥ 90

Percentuale minima di specie bersaglio

50 % (6)

50 % (6)

20 % (6)

50 % (6)

20 % (6)

20 % (7)

30 % (8)

nessuna

Cicerello (Ammodytidae)  (3)

X

X

X

X

X

X

X

X

Cicerello (Ammodytidae)  (4)

 

X

 

X

X

X

X

X

Busbana norvegese (Trisopterus esmarkii)

 

X

 

X

X

X

X

X

Melù (Micromesistius poutassou)

 

X

 

X

X

X

X

X

Tracina drago (Trachinus draco)  (1)

 

X

 

X

X

X

X

X

Molluschi (eccetto Seppia)  (1)

 

X

 

X

X

X

X

X

Aguglia (Belone belone)  (1)

 

X

 

X

X

X

X

X

Capone gorno (Eutrigla gurnardus)  (1)

 

X

 

X

X

X

X

X

Argentina (Argentina spp.)

 

 

 

X

X

X

X

X

Spratto (Sprattus sprattus)

 

X

 

X

X

X

X

X

Anguilla (Anguilla anguilla)

 

 

X

X

X

X

X

X

Gamberetti (Crangon spp., Palaemon adspersus)  (1)

 

 

X

X

X

X

X

X

Sgombro (Scomber spp.)

 

 

 

X

 

 

X

X

Suro (Trachurus spp.)

 

 

 

X

 

 

X

X

Aringa (Clupea harengus)

 

 

 

X

 

 

X

X

Gamberello boreale (Pandalus borealis)

 

 

 

 

 

X

X

X

Gamberetti (Crangon spp., Palaemon adspersus)  (2)

 

 

 

 

X

 

X

X

Merlano (Merlangius merlangus)

 

 

 

 

 

 

X

X

Scampo (Nephrops norvegicus)

 

 

 

 

 

 

X

X

Tutti gli altri organismi marini

 

 

 

 

 

 

 

X

3)

la tabella dell’allegato XII è così modificata:

a)

le righe corrispondenti alla vongola verace e al polpo sono sostituite dalle seguenti:

«Specie

Dimensioni minime

Regioni da 1 a 5 tranne Skagerrak/Kattegat

Skagerrak/ Kattegat

Vongola verace (Venerupis philippinarum)

35 mm

 


Specie

Dimensioni minime: regioni da 1 a 5 tranne Skagerrak/Kattegat

Polpo (Octopus vulgaris)

Intera zona eccetto le acque sotto la sovranità o la giurisdizione della regione 5: 750 grammi

Acque sotto la sovranità o la giurisdizione della regione 5: 450 grammi (eviscerato)»

b)

le righe corrispondenti all’acciuga sono sostituite dalle seguenti:

Specie

Dimensioni minime: regioni da 1 a 5 tranne Skagerrak/Kattegat

«Acciuga (Engraulis encrasicholus)

Intera zona, eccetto la divisione CIEM IXa a est di 7° 23′ 48″ longitudine ovest: 12 centimetri o 90 individui per kg

Divisione CIEM IXa a est di 7° 23′ 48″ longitudine ovest: 10 centimetri»

4)

è inserito l’allegato seguente:

«ALLEGATO XII bis

Dimensioni minime per la regione 9

Specie

Dimensioni minime: regione 9

Rombo chiodato (Psetta maxima)

45 cm»

5)

nell’allegato XIV, le voci seguenti sono inserite nell’ordine alfabetico corrispondente delle loro denominazioni comuni:

DENOMINAZIONE COMUNE

NOME SCIENTIFICO

«Pesce tamburo

Capros aper

Musdea bianca

Phycis blennoides

Scorfano

Sebastes spp.

Alacce

Sardinella aurita»

6)

sono inseriti gli allegati seguenti:

«

ALLEGATO XIV bis

CARATTERISTICHE DELLA GRIGLIA DI SELEZIONE

1.

La griglia di selezione delle specie è fissata alle reti da traino con sacco a maglie quadrate la cui apertura di maglia è pari o superiore a 70 millimetri e inferiore a 90 millimetri. La lunghezza minima del sacco è di 8 metri. È vietato utilizzare reti da traino con più di 100 maglie quadrate su qualsiasi circonferenza del sacco ad eccezione della giuntura o delle ralinghe. Il sacco a maglie quadrate è richiesto soltanto nello Skagerrak e nel Kattegat.

2.

La griglia è rettangolare. Le sbarre della griglia sono parallele al suo asse longitudinale. Lo spazio tra le sbarre della griglia non supera i 35 millimetri. È consentito utilizzare una o più cerniere per facilitarne l’avvolgimento sul tamburo.

3.

La griglia viene montata diagonalmente nella rete da traino, rivolta verso l’alto e all’indietro, in un qualsiasi punto tra l’imboccatura del sacco e l’estremità anteriore della sezione cilindrica. Tutti i lati della griglia sono fissati alla rete da traino.

4.

Nel pannello superiore della rete, a contatto diretto con il bordo superiore della griglia, si trova un varco, libero da ostacoli, per l’uscita dei pesci. L’apertura del varco presenta la stessa larghezza, nel lato posteriore, di quella della griglia e si restringe fino a formare una punta nella parte anteriore, lungo i lati di maglia, su entrambi i lati della griglia.

5.

È consentito fissare un imbuto davanti alla griglia allo scopo di incanalare i pesci verso il letto della rete e verso la griglia. La dimensione minima delle maglie dell’imbuto è di 70 millimetri. L’apertura verticale minima dell’imbuto di incanalamento verso la griglia è di 15 centimetri. La larghezza dell’imbuto di incanalamento verso la griglia corrisponde alla larghezza della griglia stessa.

Image

Schema di una rete da traino selettiva per taglia e per specie. All’entrata, i pesci sono diretti verso il letto della rete e verso la griglia per mezzo di un imbuto di incanalamento. I pesci più grandi sono quindi condotti fuori dalla rete tramite la griglia, mentre i pesci più piccoli e gli scampi passano attraverso la griglia ed entrano nel sacco. Il sacco a maglie quadrate consente la fuga ai pesci piccoli e agli scampi di taglia inferiore a quella autorizzata. Il sacco a maglie quadrate riportato nello schema è richiesto soltanto nello Skagerrak e nel Kattegat.

ALLEGATO XIV ter

CONDIZIONI DI UTILIZZO DI DETERMINATI ATTREZZI DA TRAINO AUTORIZZATI NEL GOLFO DI GUASCOGNA

1.   Caratteristiche del pannello superiore a maglie quadrate

Il pannello consiste in una pezza di rete rettangolare. Esso è unico. Il pannello non è in alcun modo ostruito con dispositivi interni o esterni.

2.   Collocazione del pannello

Il pannello è inserito al centro del pannello superiore della rete, all’estremità posteriore della parte conica della rete da traino, proprio davanti alla parte cilindrica costituita dall’avansacco e dal sacco.

Esso termina a non più di 12 maglie di distanza dalla fila di maglie intrecciate a mano situata tra l’avansacco e l’estremità posteriore della parte conica della rete da traino.

3.   Dimensioni del pannello

Il pannello ha una lunghezza di almeno 2 metri e una larghezza di almeno 1 metro.

4.   Pezza di rete del pannello

Le maglie della finestra presentano un’apertura minima di 100 millimetri. Si tratta di maglie quadrate, vale a dire che sui quattro lati della pezza di rete le maglie presentano un taglio obliquo.

La pezza è fissata in modo che i lati di maglia siano paralleli e perpendicolari all’asse longitudinale del sacco.

Il filo utilizzato è filo ritorto semplice di spessore non superiore a 4 millimetri.

5.   Collocazione del pannello nella pezza di rete con maglie a losanga

È consentito fissare sui quattro lati del pannello una relinga di diametro non superiore a 12 millimetri.

La lunghezza del pannello, tirato, è pari alla lunghezza delle maglie a losanga, tirate, fissate sul lato longitudinale del pannello medesimo.

Il numero di maglie a losanga del pannello superiore della rete fissato sul lato più corto del pannello (vale a dire il lato di un metro che è perpendicolare all’asse longitudinale del sacco) è almeno pari al numero delle maglie a losanga fissate sul lato longitudinale del pannello diviso per 0,7.

6.   L’inserimento del pannello nella rete da traino è di seguito illustrato.

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ALLEGATO XIV quater

PANNELLO A MAGLIE QUADRATE PER I PESCHERECCI DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 15 METRI

1.   Caratteristiche del pannello superiore a maglie quadrate

Il pannello consiste in una pezza di rete rettangolare. Il filo utilizzato è filo ritorto semplice. Si tratta di maglie quadrate, vale a dire che sui quattro lati del pannello le maglie presentano un taglio obliquo. Le dimensioni delle maglie sono pari o superiori a 120 millimetri. Il pannello ha una lunghezza di almeno 3 metri, a meno che sia incorporato in reti trainate da pescherecci di potenza motrice inferiore a 112 kW, nel qual caso ha una lunghezza di almeno 2 metri.

2.   Collocazione del pannello

Il pannello è inserito nel pannello superiore del sacco. L’estremità posteriore del pannello si trova a non più di 12 metri dalla sagola di chiusura quale definita all’articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3440/84 della Commissione, del 6 dicembre 1984, relativo all’attacco di dispositivi alle reti da traino, alle sciabiche danesi e a reti analoghe (9).

3.   Collocazione del pannello nella pezza di rete con maglie a losanga

Non ci sono più di due maglie a losanga aperte tra il lato longitudinale del pannello e la relinga adiacente.

La lunghezza del pannello, tirato, è pari alla lunghezza delle maglie a losanga, tirate, fissate sul lato longitudinale del pannello medesimo. Il rapporto di intreccio tra le maglie a losanga del pannello superiore del sacco e il lato più corto del pannello è di tre maglie a losanga e una maglia quadrata quando le maglie del sacco sono di dimensione pari a 80 millimetri e di due maglie a losanga e una maglia quadrata quando le maglie del sacco sono di dimensione pari a 120 millimetri, salvo per i bordi del pannello su entrambi i lati.

ALLEGATO XIV quinquies

PANNELLO A MAGLIE QUADRATE PER I PESCHERECCI DI LUNGHEZZA INFERIORE A 15 METRI

1.   Caratteristiche del pannello superiore a maglie quadrate

Il pannello consiste in una pezza di rete rettangolare. Il filo utilizzato è filo ritorto semplice. Si tratta di maglie quadrate, vale a dire che sui quattro lati del pannello le maglie presentano un taglio obliquo. Le dimensioni delle maglie sono pari o superiori a 110 millimetri. Il pannello ha una lunghezza di almeno 3 metri, a meno che sia incorporato in reti trainate da pescherecci di potenza motrice inferiore a 112 kW, nel qual caso ha una lunghezza di almeno 2 metri.

2.   Collocazione del pannello

Il pannello è inserito nel pannello superiore del sacco. L’estremità posteriore del pannello si trova a non più di 12 metri dalla sagola di chiusura quale definita all’articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3440/84.

3.   Collocazione del pannello nella pezza di rete con maglie a losanga

Non ci sono più di due maglie a losanga aperte tra il lato longitudinale del pannello e la relinga adiacente. La lunghezza del pannello, tirato, è pari alla lunghezza delle maglie a losanga, tirate, fissate sul lato longitudinale del pannello medesimo. Il rapporto di intreccio tra le maglie a losanga del pannello superiore del sacco e il lato più corto del pannello è di due maglie a losanga e una maglia quadrata, salvo per i bordi del pannello su entrambi i lati.

».

(1)  Solamente all’interno di quattro miglia dalle linee di base.

(2)  Quattro miglia al di fuori dalle linee di base.

(3)  Dal 1o marzo al 31 ottobre nello Skagerrak e dal 1o marzo al 31 luglio nel Kattegat.

(4)  Dal 1o novembre all’ultimo giorno di febbraio nello Skagerrak e dal 1o agosto all’ultimo giorno di febbraio nel Kattegat.

(5)  Quando si usano maglie di queste dimensioni, il sacco è costituito da pezze a maglie quadrate con una griglia di selezione conformemente all’allegato XIV bis del presente regolamento.

(6)  Le catture detenute a bordo non superano il 10 % di un qualsiasi miscuglio di merluzzo bianco, eglefino, nasello, passera di mare, passera lingua di cane, sogliola limanda, sogliola, rombo chiodato, rombo liscio, passera pianuzza, sgombro, rombo giallo, merlano, limanda, merluzzo carbonaro, scampo, astice.

(7)  Le catture detenute a bordo non superano il 50 % di un qualsiasi miscuglio di merluzzo bianco, eglefino, nasello, passera di mare, passera lingua di cane, sogliola limanda, sogliola, rombo chiodato, rombo liscio, passera pianuzza, aringa, sgombro, rombo giallo, limanda, merluzzo carbonaro, scampo, astice.

(8)  Le catture detenute a bordo non superano il 60 % di un qualsiasi miscuglio di merluzzo bianco, eglefino, nasello, passera di mare, passera lingua di cane, sogliola limanda, sogliola, rombo chiodato, rombo liscio, passera pianuzza, rombo giallo, merlano, limanda, merluzzo carbonaro, astice.»;

(9)  GU L 318 del 7.12.1984, pag. 23.


20.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 78/23


REGOLAMENTO (UE) N. 228/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 marzo 2013

recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42, primo comma, l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 349,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (3) ha previsto misure specifiche nel settore dell'agricoltura per ovviare alle difficoltà causate dalla particolare situazione delle regioni ultraperiferiche dell'Unione di cui all'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (il «trattato»). Tali misure sono state attuate prevedendo per ciascuna regione programmi di sostegno, che costituiscono uno strumento essenziale per l'approvvigionamento di prodotti agricoli di dette regioni. In vista della necessità di aggiornare le misure in vigore, anche in seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, è necessario abrogare il regolamento (CE) n. 247/2006 e sostituirlo con un nuovo regolamento.

(2)

È necessario precisare gli obiettivi fondamentali che il regime a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione contribuirà a realizzare.

(3)

È inoltre necessario precisare il contenuto dei programmi di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità («programmi POSEI») che, in applicazione del principio di sussidiarietà, gli Stati membri interessati dovrebbero elaborare al livello geografico più adeguato e sottoporre alla Commissione per approvazione.

(4)

Per conseguire in maniera più efficace gli obiettivi del regime a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione, i programmi POSEI dovrebbero includere misure che garantiscano l'approvvigionamento di prodotti agricoli nonché la conservazione e lo sviluppo delle produzioni agricole locali. Occorre armonizzare il livello di programmazione delle regioni interessate e rendere sistematico l'approccio di partenariato tra la Commissione e gli Stati membri.

(5)

In applicazione del principio di sussidiarietà e in una prospettiva di flessibilità, i due principi su cui si basa l'approccio in materia di programmazione adottato per il regime a favore delle regioni ultraperiferiche, le autorità designate dallo Stato membro possono proporre modifiche al programma in modo da adattarlo alla realtà delle regioni ultraperiferiche. Dette autorità dovrebbero poter modificare i programmi POSEI in linea con il principio della semplificazione amministrativa, purché, così facendo, non compromettano l'efficacia dei programmi POSEI e le corrispondenti risorse finanziarie a essi assegnate. Nella stessa prospettiva, la procedura per modificare i programmi dovrebbe essere adeguata al livello pertinente per ciascun tipo di modifica.

(6)

Per garantire l'approvvigionamento di prodotti agricoli essenziali delle regioni ultraperiferiche e per ovviare ai costi aggiuntivi causati dall'ultraperifericità di dette regioni, è opportuno istituire un regime specifico di approvvigionamento. In effetti, la particolare situazione geografica delle regioni ultraperiferiche determina in queste regioni costi aggiuntivi di trasporto per l'approvvigionamento di prodotti essenziali per il consumo umano, per la trasformazione o in quanto fattori di produzione agricoli. Inoltre, altri fattori oggettivi collegati alla condizione di ultraperifericità e, in particolare, l'insularità e le ridotte superfici agricole, impongono agli operatori e ai produttori delle regioni ultraperiferiche vincoli supplementari che ostacolano gravemente le loro attività. Tali svantaggi possono essere mitigati diminuendo il prezzo di detti prodotti essenziali. Tuttavia, il regime specifico di approvvigionamento non dovrebbe in alcun caso recare pregiudizio alle produzioni locali e al loro sviluppo.

(7)

A tal fine è opportuno esentare, in deroga all'articolo 28 del trattato, le importazioni di taluni prodotti agricoli provenienti da paesi terzi dai dazi d'importazione applicabili. Per tener conto della loro origine e del trattamento doganale per essi stabilito dalle disposizioni legislative dell'Unione, ai fini della concessione dei vantaggi previsti dal regime specifico di approvvigionamento è opportuno equiparare i prodotti che sono stati oggetto di perfezionamento attivo o di deposito doganale nel territorio doganale dell'Unione ai prodotti importati direttamente.

(8)

Per realizzare efficacemente l'obiettivo di ridurre i prezzi nelle regioni ultraperiferiche, minimizzando i costi aggiuntivi dovuti all'ultraperifericità, è opportuno concedere aiuti per la fornitura di prodotti dell'Unione nelle regioni ultraperiferiche. Tali aiuti dovrebbero tenere conto dei costi aggiuntivi di trasporto verso le regioni ultraperiferiche e dei prezzi praticati all'esportazione verso i paesi terzi nonché, nel caso di fattori di produzione agricoli e di prodotti destinati alla trasformazione, dei costi aggiuntivi connessi all'ultraperifericità, in particolare all'insularità e alla superficie ridotta, alla topografia e al clima difficili e al fatto che si tratta di isole caratterizzate da dispersione.

(9)

Il sostegno alle filiere tradizionali si rivela tanto più necessario in quanto consente loro di rimanere competitive sul mercato dell'Unione dinanzi alla concorrenza dei paesi terzi. Al momento di elaborare i rispettivi programmi, gli Stati membri dovrebbero tuttavia, nella misura del possibile, garantire che le attività agricole nelle regioni ultraperiferiche siano diversificate.

(10)

Al fine di evitare speculazioni che danneggerebbero gli utilizzatori finali nelle regioni ultraperiferiche, occorre precisare che soltanto i prodotti che rispondono a criteri di qualità sanitaria, di equità e di commerciabilità possono beneficiare del regime specifico di approvvigionamento.

(11)

È opportuno prevedere norme per il funzionamento del regime, con riguardo in particolare a quelle relative all'istituzione di un registro degli operatori e di un sistema di titoli che tenga conto dei titoli di cui agli articoli 130 e 161 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (4).

(12)

In considerazione dei requisiti in materia di sorveglianza delle operazioni che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento, dovrebbero essere effettuati controlli amministrativi per i prodotti in questione, in occasione della loro importazione o introduzione nelle regioni ultraperiferiche nonché della loro esportazione o spedizione a partire da dette regioni. Inoltre, per realizzare gli obiettivi del regime specifico di approvvigionamento, i vantaggi economici di detto regime dovrebbero ripercuotersi a livello dei costi di produzione e determinare una riduzione dei prezzi fino allo stadio dell'utilizzatore finale. Essi dovrebbero essere pertanto concessi solo a condizione che abbiano un impatto effettivo e che siano attuati gli opportuni controlli.

(13)

Poiché i quantitativi soggetti al regime specifico di approvvigionamento sono limitati alle esigenze di approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche, tale regime non dovrebbe nuocere al corretto funzionamento del mercato interno. Inoltre, i vantaggi economici del regime specifico di approvvigionamento non dovrebbero determinare distorsioni degli scambi commerciali per i prodotti interessati. È opportuno, pertanto, vietare la spedizione o l'esportazione di questi prodotti dalle regioni ultraperiferiche. Tuttavia, è opportuno autorizzare la spedizione o l'esportazione di tali prodotti allorché il vantaggio economico derivante dal regime specifico di approvvigionamento è rimborsato.

(14)

Per quanto riguarda i prodotti trasformati, è opportuno autorizzare gli scambi commerciali tra le regioni ultraperiferiche allo scopo di favorire il commercio tra di esse. È opportuno inoltre tener conto degli scambi commerciali nell'ambito del commercio regionale nonché delle esportazioni e delle spedizioni tradizionali con il resto dell'Unione o con i paesi terzi delle regioni ultraperiferiche e autorizzare per tutte queste regioni l'esportazione dei prodotti trasformati corrispondenti ai flussi di scambi commerciali tradizionali. A fini di chiarezza, è opportuno precisare il periodo di riferimento per la definizione dei quantitativi di tali prodotti tradizionalmente spediti o esportati.

(15)

È opportuno adottare misure appropriate per consentire la necessaria ristrutturazione del settore di trasformazione dello zucchero nelle Azzorre. Queste misure dovrebbero tener conto del fatto che, per mantenere vitale il settore dello zucchero nelle Azzorre, è necessario garantire un determinato livello di produzione. In questo contesto, le Azzorre dovrebbero essere autorizzate a titolo eccezionale a spedire nel resto dell'Unione i quantitativi di zucchero e a superare i flussi tradizionali per un periodo limitato di cinque anni e entro quantitativi annui progressivamente ridotti. Poiché i quantitativi che potranno essere rispediti saranno proporzionali e limitati all'entità strettamente necessaria a garantire la vitalità della produzione e della trasformazione locali dello zucchero, la spedizione temporanea di zucchero dalle Azzorre non inciderà negativamente sul mercato interno dell'Unione.

(16)

Quanto allo zucchero fuori quota per l'approvvigionamento delle Azzorre, di Madera e delle isole Canarie, è opportuno continuare ad applicare il regime di esenzione dai dazi all'importazione. In particolare, è opportuno autorizzare le Azzorre a beneficiare di detto regime per lo zucchero greggio di canna, entro i limiti del loro bilancio previsionale di approvvigionamento.

(17)

Le isole Canarie sono state finora approvvigionate di latte scremato in polvere con grasso vegetale rientrante nel codice NC 1901 90 99 (latte scremato in polvere con grasso vegetale), destinato alla trasformazione industriale, nell'ambito del regime specifico di approvvigionamento. È opportuno consentire la prosecuzione dell'approvvigionamento di questo prodotto che è diventato un elemento tradizionale del regime alimentare locale.

(18)

Poiché il riso è un elemento fondamentale del regime alimentare della Riunione, industrie di trasformazione e sbiancamento del riso sono impiantate nella Riunione da molti anni e quest'ultima non produce riso in misura sufficiente a soddisfare il fabbisogno locale, é opportuno continuare a esentare da qualsiasi dazio l'importazione di questo prodotto nell'isola.

(19)

La politica dell'Unione a sostegno delle produzioni locali delle regioni ultraperiferiche ha interessato una molteplicità di prodotti e di misure che ne hanno favorito la produzione, la commercializzazione o la trasformazione. Tali misure si sono dimostrate efficaci e hanno consentito il mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole. L'Unione dovrebbe continuare a sostenere dette produzioni, che rappresentano un fattore essenziale per l'equilibrio ambientale, sociale ed economico delle regioni ultraperiferiche. L'esperienza ha dimostrato che, al pari della politica di sviluppo rurale, un più stretto partenariato con le autorità locali può consentire di affrontare in modo più mirato le problematiche specifiche delle regioni interessate. È quindi opportuno continuare a sostenere le produzioni locali attraverso i programmi POSEI.

(20)

Al fine di sostenere la commercializzazione dei prodotti delle regioni ultraperiferiche, è opportuno istituire un aiuto per la commercializzazione di detti prodotti al di fuori della regione di produzione, tenendo conto degli elevati costi aggiuntivi derivanti dalla grande distanza dai mercati di consumo e dalla necessità del doppio magazzinaggio, fattori che comportano per le regioni ultraperiferiche un grave svantaggio per la competitività di questi prodotti nel mercato interno. Questi fattori giustificano la necessità di rivedere il regime POSEI nel prossimo futuro.

(21)

È opportuno stabilire gli elementi minimi da prevedere nei programmi POSEI per definire le misure a favore delle produzioni agricole locali, tra cui in particolare la descrizione della situazione, della strategia proposta, degli obiettivi e delle misure. È opportuno inoltre precisare i principi intesi a garantire la coerenza di tali misure con le altre politiche dell'Unione, al fine di evitare eventuali incompatibilità e la sovrapposizione degli aiuti.

(22)

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, é opportuno che i programmi POSEI possano prevedere anche misure destinate a finanziare studi, progetti dimostrativi, corsi di formazione e servizi di assistenza tecnica.

(23)

I produttori agricoli delle regioni ultraperiferiche andrebbero incoraggiati a continuare a fornire prodotti di qualità e a favorirne la commercializzazione. A tal fine può essere utile l'uso del simbolo grafico previsto dal presente regolamento e di altre forme di certificazione di qualità previste dall'Unione.

(24)

Le strutture di talune aziende agricole o imprese di trasformazione e di commercializzazione situate nelle regioni ultraperiferiche presentano gravi carenze e sono soggette a particolari difficoltà. L'articolo 26, paragrafo 2, e l'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (5), prevedono, di conseguenza, tassi di finanziamento più favorevoli per alcuni tipi di investimenti nelle regioni ultraperiferiche.

(25)

A norma dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005, non si applica alle regioni ultraperiferiche la restrizione nella concessione del sostegno al settore forestale previsto in detto regolamento.

(26)

Il regolamento (CE) n. 1698/2005 stabilisce gli importi annui massimi ammissibili a titolo dei pagamenti agroambientali. Per tenere conto della situazione ambientale specifica di talune zone di pascolo molto sensibili nelle Azzorre e della salvaguardia del paesaggio, della biodiversità e delle caratteristiche tradizionali dei terreni agricoli, in particolare i terrazzamenti di Madera e delle isole Canarie, nonché la conservazione dei muretti in pietra delle regioni ultraperiferiche, è opportuno prevedere la possibilità, per determinate misure, di aumentare tali importi fino a raddoppiarli.

(27)

La prassi costante della Commissione di non autorizzare aiuti di Stato al funzionamento nel settore della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato, può essere derogata al fine di ovviare alle difficoltà specifiche che la produzione agricola delle regioni ultraperiferiche incontra a causa dell'ultraperifericità e, in particolare, della lontananza, dell'insularità, della superficie ridotta, del terreno montagnoso, del clima e della dipendenza economica da un numero limitato di prodotti. La produzione agricola svolge un ruolo vitale nel dinamizzare le zone rurali e nel trattenere le popolazioni in loco, poiché le zone rurali ultraperiferiche sono particolarmente colpite dall'invecchiamento della popolazione, dalla bassa densità demografica e, in alcune aree, dallo spopolamento.

(28)

La situazione fitosanitaria delle produzioni agricole delle regioni ultraperiferiche incontra problemi particolari come l'arrivo di parassiti dovuti all'aumento del numero delle importazioni, alle condizioni climatiche e all'insufficienza dei mezzi di lotta precedentemente impiegati. È opportuno pertanto attuare programmi di lotta contro gli organismi nocivi, anche con metodi biologici sostenibili e rispettosi dell'ambiente. È opportuno precisare la partecipazione finanziaria dell'Unione alla realizzazione di detti programmi tenendo conto del fatto che, nell'ambito del quadro finanziario pluriennale, si prevede che con effetto dal 2014 il finanziamento di questi programmi rientrerà in una diversa linea di bilancio.

(29)

Il mantenimento dei vigneti, la coltura più diffusa a Madera e nelle isole Canarie e di grande importanza nelle Azzorre, è un imperativo economico, sociale e ambientale. Al fine di sostenere la produzione vitivinicola, in queste regioni non si dovrebbero applicare i premi all'abbandono, i meccanismi di mercato e, nel caso delle isole Canarie, il sistema di diritti di impianto previsti dal regolamento (CE) n. 1234/2007. Tuttavia, nelle isole Canarie dovrebbe poter essere applicata la distillazione di crisi in caso di eccezionale turbativa del mercato dovuta a problemi di qualità. Parimenti, difficoltà di carattere tecnico e socioeconomico hanno impedito di effettuare entro i termini previsti la totale riconversione, a Madera e nelle Azzorre, delle superfici coltivate a varietà di viti ibride vietate dal regolamento (CE) n. 1234/2007. Il vino prodotto da tali vigneti è destinato al consumo locale tradizionale.

(30)

Nelle Azzorre la ristrutturazione del settore lattiero-caseario non è ancora ultimata. In considerazione della forte dipendenza delle Azzorre dalla produzione di latte, cui si aggiungono altri svantaggi dovuti all'ultraperifericità dell'arcipelago e alla mancanza di produzioni alternative redditizie, è opportuno mantenere le deroghe ad alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 concernente i prelievi sulle eccedenze di latte e di prodotti lattiero-caseari.

(31)

Dato il carattere insostituibile della produzione di latte nelle Azzorre come principale motore dell'economia, della stabilità sociale, della qualità dell'ambiente e dell'utilizzo del suolo, i programmi POSEI rappresentano gli strumenti privilegiati al fine di adottare le misure eventualmente necessarie per mantenere tale produzione.

(32)

A Madera e alla Riunione il sostegno alla produzione del latte di vacca non è risultato sufficiente a mantenere l'equilibrio tra l'approvvigionamento interno e quello esterno, soprattutto a causa delle gravi difficoltà strutturali di cui soffre tale settore e delle difficoltà che esso registra nell'adattarsi a nuovi contesti economici. È quindi opportuno continuare ad autorizzare la produzione di latte UHT ricostituito a partire da latte in polvere originario dell'Unione, per sopperire più largamente al fabbisogno locale, a condizione che tale misura non ostacoli la raccolta e lo smercio della totalità del latte prodotto localmente, né gli sforzi avviati per favorire lo sviluppo della produzione locale. Per informare correttamente il consumatore, è opportuno imporre l'obbligo di indicare sull'etichetta di vendita il metodo di ottenimento del latte UHT ricostituito a partire da latte in polvere. Questa disposizione dovrebbe applicarsi altresì in Martinica, Guyana francese e Guadalupa qualora la Francia lo richieda, motivando la sua richiesta con la volontà degli attori locali di beneficiarne e con la loro capacità di procedere allo sviluppo del settore lattiero.

(33)

L'esigenza di incentivare la produzione locale di latte giustifica il fatto che non si applichi il regolamento (CE) n. 1234/2007 nei dipartimenti francesi d'oltremare e a Madera. A Madera tale esenzione dovrebbe essere stabilita limitatamente a 4 000 tonnellate.

(34)

È opportuno incoraggiare gli scambi commerciali tra le regioni ultraperiferiche al fine di soddisfare il consumo locale. È opportuno incoraggiare l'esportazione delle produzioni eccedentarie di ciascuna regione ultraperiferica, come il latte, la carne bovina e i giovani bovini maschi delle Azzorre, verso le regioni ultraperiferiche deficitarie al fine di rafforzare gli scambi commerciali evitando però che ciò possa nuocere all'andamento delle produzioni locali. Dovrebbero altresì essere garantite le condizioni necessarie per un commercio equo e solidale.

(35)

È opportuno sostenere le attività di allevamento tradizionali. Per sopperire al fabbisogno locale dei dipartimenti francesi d'oltremare e di Madera, è opportuno autorizzare l'importazione dai paesi terzi, in esenzione da dazi doganali, di bovini maschi destinati all'ingrasso, a determinate condizioni e nei limiti di un massimale annuo.

(36)

È opportuno prorogare la possibilità introdotta dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (6), per il Portogallo di trasferire i diritti al premio per vacca nutrice dal Portogallo continentale alle Azzorre e adattare detto strumento alla luce del regime di sostegno a favore delle regioni ultraperiferiche.

(37)

La coltivazione del tabacco ha sempre avuto una grande importanza nell'arcipelago delle Canarie. Sul piano economico, la lavorazione del tabacco continua a costituire una delle principali attività industriali della regione. Sul piano sociale, si tratta di un'attività caratteristica dei piccoli agricoltori che richiede un impiego assai intensivo di manodopera. Tuttavia, la tabacchicoltura non è sufficientemente remunerativa e corre pertanto il rischio di scomparire. Di fatto, la produzione di tabacco è attualmente circoscritta a una piccola superficie dell'isola di La Palma ed è destinata alla lavorazione artigianale dei sigari. La Spagna dovrebbe essere pertanto autorizzata a proseguire la concessione di un aiuto complementare all'aiuto dell'Unione, per consentire il mantenimento di questa coltura tradizionale e dell'attività artigianale a essa legata. Inoltre, per salvaguardare la fabbricazione locale di prodotti del tabacco, occorre mantenere il regime di esenzione dai dazi doganali all'importazione nell'arcipelago delle Canarie di tabacchi greggi e semilavorati, nei limiti di un massimale annuo di 20 000 tonnellate di equivalente tabacco greggio scostolato.

(38)

L'attuazione del presente regolamento non dovrebbe pregiudicare il livello del sostegno specifico di cui hanno beneficiato finora le regioni ultraperiferiche. Gli Stati membri dovrebbero pertanto disporre delle somme corrispondenti al sostegno già assegnato dall'Unione a titolo del regolamento (CE) n. 247/2006 per l'attuazione delle misure opportune.

(39)

In considerazione dei potenziali effetti che i negoziati su futuri accordi commerciali e modifiche alla politica agricola comune possono avere sulle regioni ultraperiferiche, dovrebbe essere prestata un'attenzione particolare alle peculiarità di queste regioni nel contesto delle analisi, degli studi e delle valutazioni effettuate in relazione a tali negoziati e modifiche.

(40)

A partire dal 2006 il fabbisogno di prodotti essenziali è aumentato in alcune regioni ultraperiferiche, in particolare nelle Azzorre e nei DOM, a causa dell'aumento del patrimonio zootecnico e della pressione demografica. È pertanto opportuno aumentare la quota di bilancio che gli Stati membri possono utilizzare per il regime specifico di approvvigionamento delle regioni interessate.

(41)

Il tessuto socio-economico delle regioni ultraperiferiche rimane molto fragile e, per alcune di esse, è spesso strettamente collegato alla filiera della banana che soffre essa stessa chiaramente di una mancanza di competitività e di difficoltà nel rispondere alle mutevoli condizioni del mercato. Il bilancio POSEI destinato alla filiera della banana dovrebbe quindi essere aumentato grazie a un limitato importo una tantum da versare ai produttori di banane nel corso dell'esercizio 2013.

(42)

Al fine di garantire il corretto funzionamento del regime introdotto dal presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato, riguardo all'integrazione o alla modifica di taluni elementi non essenziali del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(43)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regime POSEI negli Stati membri ed evitare distorsioni della concorrenza o discriminazioni tra gli operatori, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (7).

(44)

Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure previste, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO E OBIETTIVI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce misure specifiche nel settore agricolo intese a ovviare alle difficoltà dovute all'ultraperifericità, in particolare alla lontananza, all'insularità, alla superficie ridotta, al terreno, al clima difficile e alla dipendenza economica da un numero limitato di prodotti, delle regioni dell'Unione menzionate all'articolo 349 del trattato («regioni ultraperiferiche»).

Articolo 2

Obiettivi

1.   Le misure specifiche di cui all'articolo 1 contribuiscono alla realizzazione dei seguenti obiettivi:

a)

garantire alle regioni ultraperiferiche l'approvvigionamento di prodotti essenziali al consumo umano e alla trasformazione o in quanto fattori di produzione agricoli, mitigando i costi aggiuntivi sostenuti dovuti alla loro ultraperifericità, senza pregiudicare le produzioni locali e il loro sviluppo;

b)

rendere permanenti e sviluppare in un'ottica sostenibile le filiere di «diversificazione animale e vegetale» delle regioni ultraperiferiche, tra cui anche la produzione, la trasformazione e la distribuzione dei prodotti locali;

c)

mantenere lo sviluppo e rafforzare la competitività delle filiere agricole delle regioni ultraperiferiche cosiddette tradizionali, tra cui la produzione, la trasformazione e la commercializzazione delle colture e dei prodotti locali.

2.   Gli obiettivi di cui al paragrafo 1 sono attuati tramite le misure di cui ai capi III, IV e V.

CAPO II

PROGRAMMI POSEI

Articolo 3

Elaborazione dei programmi POSEI

1.   Le misure di cui all'articolo 1 sono definite per ciascuna regione ultraperiferica nell'ambito di un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità (POSEI), («programma POSEI»), che comprende:

a)

un regime specifico di approvvigionamento di cui al capo III; e

b)

misure specifiche a favore delle produzioni agricole locali di cui al capo IV.

2.   Il programma POSEI è stabilito al livello geografico giudicato più adeguato dallo Stato membro interessato. Lo Stato membro di cui trattasi designa le autorità competenti per l'elaborazione del programma e, previa consultazione delle autorità e delle organizzazioni competenti all'opportuno livello territoriale, lo sottopone per approvazione alla Commissione in conformità dell'articolo 6.

3.   Uno Stato membro può presentare un solo programma POSEI per le proprie regioni ultraperiferiche.

Articolo 4

Compatibilità e coerenza

1.   Le misure adottate nell'ambito dei programmi POSEI sono conformi al diritto dell'Unione. Tali misure sono coerenti con le altre politiche dell'Unione e con le misure stabilite in virtù di dette politiche.

2.   Le misure adottate nell'ambito dei programmi POSEI devono essere coerenti con le misure poste in essere nel quadro delle altre componenti della politica agricola comune, in particolare le organizzazioni comuni di mercato, lo sviluppo rurale, la qualità dei prodotti, il benessere degli animali e la protezione dell'ambiente.

Più precisamente, nessuna misura ai sensi del presente regolamento è finanziata a titolo di:

a)

sostegno integrativo dei regimi di premi o di aiuti istituiti nell'ambito di un'organizzazione comune di mercato, tranne in circostanze eccezionali debitamente giustificate in base a criteri oggettivi;

b)

sostegno per progetti di ricerca, misure destinate a sostenere progetti di ricerca o misure ammissibili al finanziamento dell'Unione a norma della decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (8);

c)

sostegno alle misure che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005.

Articolo 5

Contenuto dei programmi POSEI

Un programma POSEI comporta:

a)

un calendario di attuazione delle misure previste e un prospetto finanziario generale indicativo annuo che riassuma le risorse da mobilitare;

b)

una giustificazione della compatibilità e della coerenza tra le diverse misure dei programmi, nonché la definizione dei criteri e degli indicatori quantitativi per la sorveglianza e la valutazione;

c)

le disposizioni adottate a garanzia dell'attuazione efficace e corretta dei programmi, anche in materia di pubblicità, controllo e valutazione, nonché la definizione degli indicatori quantificati per la valutazione del programma;

d)

la designazione delle autorità e degli organismi competenti per l'attuazione del programma, nonché la designazione, ai livelli pertinenti, delle autorità o degli organismi associati e dei partner socioeconomici e i risultati delle consultazioni effettuate.

Articolo 6

Approvazione e modifiche dei programmi POSEI

1.   I programmi POSEI sono istituiti dal regolamento (CE) n. 247/2006 e sono finanziati nel quadro della dotazione finanziaria di cui all'articolo 30, paragrafi 2 e 3.

Ciascun programma comprende un bilancio previsionale di approvvigionamento, con l'elenco dei prodotti, i relativi quantitativi e gli importi dell'aiuto per l'approvvigionamento in provenienza dall'Unione, nonché un progetto di programma di sostegno a favore delle produzioni locali.

2.   Gli Stati membri possono presentare alla Commissione, in funzione della valutazione annua dell'esecuzione delle misure incluse nei programmi POSEI e previa consultazione dei partner socioeconomici interessati, proposte debitamente motivate per la modifica di tali misure nell'ambito della dotazione finanziaria di cui all'articolo 30, paragrafi 2 e 3, al fine di adeguarle maggiormente alle esigenze delle regioni ultraperiferiche e alla strategia proposta. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le procedure intese a valutare se le modifiche proposte sono conformi al diritto dell'Unione e a decidere in merito alla loro approvazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.

3.   Le procedure stabilite dagli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2 possono tenere conto dei seguenti elementi: la rilevanza delle modifiche proposte dagli Stati membri con riferimento all'introduzione di nuove misure, se le modifiche al bilancio stanziato per le misure sono sostanziali, le variazioni nelle quantità e nel livello degli aiuti per i prodotti di cui ai bilanci di previsione per l'approvvigionamento e le eventuali modifiche dei codici e delle descrizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (9).

4.   Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2 stabiliscono altresì, per ciascuna procedura, la frequenza con la quale devono essere presentate le richieste di modifica e i termini entro i quali devono essere attuate le modifiche approvate.

Articolo 7

Modifiche delle dotazioni finanziarie

Entro 22 aprile 2013, gli Stati membri presentano alla Commissione i progetti di modifica ai propri programmi POSEI in modo da riflettere le modifiche introdotte dall'articolo 30, paragrafo 5.

Tali modifiche diventano applicabili un mese dopo la loro presentazione se durante questo periodo la Commissione non solleva obiezioni.

Le autorità competenti versano l'aiuto di cui all'articolo 30, paragrafo 5 entro il 30 giugno 2013.

Articolo 8

Sorveglianza e accompagnamento

Gli Stati membri procedono alle verifiche del caso mediante controlli amministrativi e in loco. La Commissione adotta atti di esecuzione relativi ai requisiti minimi dei controlli che gli Stati membri devono applicare.

La Commissione adotta inoltre atti di esecuzione concernenti le procedure e gli indicatori materiali e finanziari necessari per garantire un'efficace sorveglianza dell'attuazione dei programmi.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.

CAPO III

REGIME SPECIFICO DI APPROVVIGIONAMENTO

Articolo 9

Bilancio previsionale di approvvigionamento

1.   È istituito un regime specifico di approvvigionamento per i prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato, essenziali nelle regioni ultraperiferiche per il consumo umano, la fabbricazione di altri prodotti o in quanto fattori di produzione agricoli.

2.   Lo Stato membro interessato elabora, al livello geografico ritenuto più adeguato, un bilancio previsionale di approvvigionamento inteso a quantificare il fabbisogno annuo di approvvigionamento di ciascuna regione ultraperiferica per quanto concerne i prodotti di cui all'allegato I del trattato.

La valutazione del fabbisogno delle industrie di condizionamento o di trasformazione di prodotti destinati al mercato locale, tradizionalmente spediti verso il resto dell'Unione o esportati verso paesi terzi nell'ambito del commercio regionale ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, o del commercio tradizionale, può essere oggetto di un bilancio previsionale distinto.

Articolo 10

Funzionamento del regime specifico di approvvigionamento

1.   Limitatamente ai quantitativi stabiliti dal bilancio previsionale di approvvigionamento, non si applica alcun dazio all'importazione nelle regioni ultraperiferiche dei prodotti interessati dal regime specifico di approvvigionamento, provenienti direttamente dai paesi terzi.

Ai fini del presente capo, i prodotti che sono stati oggetto di perfezionamento attivo o deposito doganale nel territorio doganale dell'Unione si considerano importati direttamente dai paesi terzi.

2.   Per soddisfare, in termini di qualità e di prezzi, i fabbisogni stabiliti a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, preservando nel contempo la quota di approvvigionamenti proveniente dall'Unione, è concesso un aiuto per approvvigionare le regioni ultraperiferiche di prodotti dell'Unione detenuti nelle scorte pubbliche a seguito di misure d'intervento o disponibili sul mercato dell'Unione.

L'importo dell'aiuto è fissato, per ciascun tipo di prodotto, tenendo conto dei costi aggiuntivi di trasporto verso le regioni ultraperiferiche e dei prezzi praticati all'esportazione verso i paesi terzi nonché, nel caso di prodotti destinati alla trasformazione o di fattori di produzione agricoli, dei costi aggiuntivi connessi all'ultraperifericità e, in particolare, all'insularità e alla superficie ridotta.

3.   Non è concesso alcun aiuto per l'approvvigionamento di prodotti che hanno già fruito del regime specifico di approvvigionamento in un'altra regione ultraperiferica.

4.   Soltanto i prodotti che rispondono a criteri di qualità sanitaria, di equità e di commerciabilità beneficiano del regime specifico di approvvigionamento. I prodotti provenienti da paesi terzi presentano un livello di garanzie equivalente a quelli prodotti in base alle norme veterinarie e fitosanitarie dell'Unione.

Articolo 11

Attuazione

Il regime specifico di approvvigionamento si applica in modo da tenere conto, in particolare:

a)

dei fabbisogni specifici delle regioni ultraperiferiche e, per i prodotti destinati alla trasformazione o i fattori di produzione agricoli, dei necessari requisiti qualitativi;

b)

dei flussi degli scambi commerciali con il resto dell'Unione;

c)

delle implicazioni economiche degli aiuti previsti;

d)

della necessità di garantire che la produzione locale esistente non sia destabilizzata né sia ostacolato il suo sviluppo.

Articolo 12

Titoli

1.   L'esenzione dal dazio all'importazione o il beneficio dell'aiuto nel quadro del regime specifico di approvvigionamento sono concessi su presentazione di un titolo.

I titoli sono rilasciati unicamente agli operatori iscritti in un registro tenuto dalle autorità competenti.

I titoli non sono trasferibili.

2.   Non è richiesta alcuna cauzione per le domande di titoli d'importazione, di esenzione o di aiuto. Tuttavia, se necessario alla corretta applicazione del presente regolamento, l'autorità competente può richiedere che sia costituita una cauzione pari all'importo del beneficio di cui all'articolo 13. In tali casi, si applica l'articolo 34, paragrafi 1, 4, 5, 6, 7 e 8, del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (10).

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 33 per determinare le condizioni per l'iscrizione degli operatori nel registro e per assicurare il pieno esercizio da parte degli operatori dei loro diritti a partecipare al regime specifico di approvvigionamento.

3.   La Commissione adotta atti di esecuzione riguardo alle misure necessarie per garantire l'applicazione uniforme del presente articolo da parte degli Stati membri, con riguardo in particolare all'attuazione del regime di titoli e agli impegni assunti dagli operatori al momento della registrazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.

Articolo 13

Ripercussione del vantaggio

1.   Il beneficio del regime specifico di approvvigionamento è subordinato alla ripercussione effettiva del vantaggio economico, risultante dall'esenzione dal dazio all'importazione o dalla concessione dell'aiuto, fino all'utilizzatore finale il quale, a seconda dei casi, può essere il consumatore se si tratta di prodotti destinati al consumo diretto, l'ultimo trasformatore o il confezionatore se si tratta di prodotti destinati alle industrie di trasformazione o di condizionamento, oppure l'agricoltore se si tratta di prodotti destinati all'alimentazione animale o di fattori di produzione agricoli.

Il vantaggio di cui al primo comma è pari all'importo corrispondente all'esonero dai dazi d'importazione o all'importo dell'aiuto.

2.   Per garantire l'applicazione uniforme del paragrafo 1, la Commissione adotta atti di esecuzione riguardo all'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1 e, in particolare, alle condizioni per il controllo, da parte degli Stati membri, dell'effettiva ripercussione del vantaggio fino all'utilizzatore finale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.

Articolo 14

Esportazione verso i paesi terzi e spedizione verso il resto dell'Unione

1.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i requisiti in base ai quali i prodotti ammessi al regime specifico di approvvigionamento possono essere esportati verso paesi terzi o spediti verso il resto dell'Unione, che includono il pagamento dei dazi all'importazione o il rimborso dell'aiuto percepito, di cui all'articolo 10. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.

L'esportazione verso i paesi terzi di prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento non è subordinata alla presentazione di un titolo.

Il primo comma non si applica ai flussi di scambio tra i dipartimenti francesi d'oltremare (DOM).

2.   Il paragrafo 1, primo comma, non si applica ai prodotti trasformati nelle regioni ultraperiferiche a partire da prodotti che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento, i quali:

a)

sono esportati verso i paesi terzi o spediti verso il resto dell'Unione, entro i limiti dei quantitativi corrispondenti alle spedizioni tradizionali e alle esportazioni tradizionali. Questi quantitativi sono stabiliti dalla Commissione mediante atti di esecuzione, sulla base della media delle spedizioni o delle esportazioni, prendendo come riferimento la media verificata dei tre migliori anni tra il 2005 e il 2012. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2;

b)

sono esportati verso i paesi terzi nell'ambito del commercio regionale;

c)

sono spediti tra le regioni delle Azzorre, di Madera e delle isole Canarie;

d)

sono spediti tra DOM.

Non è concessa alcuna restituzione all'esportazione per l'esportazione di prodotti di cui al primo comma, lettere a) e b).

L'esportazione verso i paesi terzi dei prodotti di cui al primo comma, lettere a) e b), non è subordinata alla presentazione di un titolo.

3.   Ai fini del presente capo, con «commercio regionale» si intende, per ciascuna regione ultraperiferica, il commercio avente come destinazione paesi terzi appartenenti allo stesso spazio geografico in cui si iscrivono tali regioni ultraperiferiche, nonché i paesi con cui storicamente esistono rapporti commerciali. L'elenco di questi paesi è stabilito dalla Commissione mediante atti di esecuzione, tenendo presenti le domande oggettive degli Stati membri e previa consultazione dei settori interessati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.

4.   I prodotti consegnati nei DOM, nelle Azzorre, a Madera o nelle isole Canarie, che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento e che servono all'approvvigionamento di navi e aeromobili, si considerano consumati localmente.

5.   In deroga al paragrafo 2, primo comma, lettera a), i seguenti quantitativi massimi di zucchero (codice NC 1701) possono essere spediti ogni anno dalle Azzorre verso il resto dell'Unione, per i seguenti cinque anni:

—   nel 2011: 3 000 tonnellate,

—   nel 2012: 2 500 tonnellate,

—   nel 2013: 2 000 tonnellate,

—   nel 2014: 1 500 tonnellate,

—   nel 2015: 1 000 tonnellate.

6.   Le operazioni di trasformazione che possono dare luogo a un'esportazione tradizionale o nell'ambito del commercio regionale o a una spedizione tradizionale soddisfano, mutatis mutandis, le condizioni di trasformazione applicabili in materia di regime di perfezionamento attivo e di regime di trasformazione sotto controllo doganale, di cui alla pertinente legislazione dell'Unione, ad eccezione di tutte le forme comuni di manipolazione.

Articolo 15

Zucchero

1.   Nel periodo di cui all'articolo 204, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la produzione in eccesso rispetto alla quota di cui all'articolo 61 del medesimo regolamento beneficia dell'esenzione dai dazi di importazione entro i limiti del bilancio previsionale di approvvigionamento di cui all'articolo 9 del presente regolamento, per:

a)

lo zucchero introdotto per il consumo a Madera o nelle isole Canarie sotto forma di zucchero bianco di cui al codice NC 1701;

b)

lo zucchero raffinato e consumato nelle Azzorre sotto forma di zucchero greggio di cui al codice NC 1701 12 10 (zucchero greggio di barbabietola).

2.   Nelle Azzorre a fini di raffinazione i quantitativi di cui al paragrafo 1 possono essere integrati, entro i limiti del bilancio previsionale di approvvigionamento, da zucchero greggio di cui al codice NC 1701 11 10 (zucchero greggio di canna).

Per l'approvvigionamento di zucchero greggio delle Azzorre, il fabbisogno é valutato prendendo in considerazione l'andamento della produzione locale di barbabietole da zucchero. I quantitativi che fruiscono del regime di approvvigionamento vengono calcolati in modo che il volume totale annuo di zucchero raffinato nelle Azzorre non sia superiore a 10 000 tonnellate.

Articolo 16

Latte scremato in polvere

In deroga all'articolo 9, le isole Canarie possono continuare ad approvvigionarsi di latte scremato in polvere di cui al codice NC 1901 90 99 (latte scremato in polvere con grasso vegetale) destinato alla trasformazione industriale entro il limite di 800 tonnellate annue. L'aiuto versato per l'approvvigionamento di questo prodotto in provenienza dall'Unione non può superare 210 EUR/t ed è compreso nel limite di cui all'articolo 30. Questo prodotto è destinato esclusivamente al consumo locale.

Articolo 17

Riso

Non è riscosso alcun dazio all'importazione nel DOM della Riunione dei prodotti di cui ai codici NC 1006 10, 1006 20 e 1006 40 00 destinati al consumo locale.

Articolo 18

Controlli e sanzioni

1.   In occasione dell'importazione o dell'introduzione nelle regioni ultraperiferiche nonché dell'esportazione o spedizione da dette regioni, i prodotti oggetto del regime specifico di approvvigionamento sono sottoposti a controlli amministrativi.

La Commissione adotta atti di esecuzione riguardo ai requisiti minimi dei controlli che gli Stati membri devono applicare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.

2.   In caso di mancato rispetto da parte dell'operatore di cui all'articolo 12, degli impegni assunti a norma del medesimo articolo, fatta eccezione per i casi di forza maggiore o di condizioni climatiche eccezionali, l'autorità competente, fatte salve le eventuali sanzioni applicabili in virtù del diritto nazionale:

a)

recupera il vantaggio concesso all'operatore;

b)

sospende temporaneamente o revoca la registrazione dell'operatore, a seconda della gravità dell'inadempienza.

3.   Fatta eccezione per i casi di forza maggiore o di condizioni climatiche eccezionali, qualora gli operatori di cui all'articolo 12 non procedano all'importazione o all'introduzione previste, il diritto di richiedere titoli è sospeso dall'autorità competente per un periodo di 60 giorni a decorrere dalla scadenza di tale titolo. Dopo il periodo di sospensione, il rilascio dei titoli successivi è subordinato alla costituzione di una cauzione d'importo pari all'entità del beneficio da concedere nel corso di un periodo che deve essere determinato dall'autorità competente.

L'autorità competente adotta le misure necessarie per la riutilizzazione dei quantitativi di prodotti resi disponibili dalla mancata o parziale esecuzione o dall'annullamento dei titoli rilasciati ovvero dal recupero del beneficio.

CAPO IV

MISURE A FAVORE DELLE PRODUZIONI AGRICOLE LOCALI

Articolo 19

Misure

1.   I programmi POSEI comprendono misure specifiche a favore delle produzioni agricole locali che rientrano nell'ambito d'applicazione della terza parte, titolo III, del trattato, necessarie per garantire la continuità e lo sviluppo delle produzioni agricole locali in ciascuna regione ultraperiferica.

2.   Le parti del programma comprendenti le misure a favore delle produzioni agricole locali e corrispondenti agli obiettivi di cui all'articolo 2 comportano almeno i seguenti elementi:

a)

una descrizione quantificata della situazione relativa alla produzione agricola in oggetto, alla luce delle risultanze delle valutazioni disponibili, che evidenzi le disparità, le lacune e il potenziale di sviluppo, le risorse finanziarie mobilitate e i risultati principali delle azioni in precedenza intraprese;

b)

una descrizione della strategia proposta, con indicazione delle priorità selezionate e degli obiettivi generali e operativi quantificati, nonché una valutazione dell'impatto previsto sotto il profilo economico, ambientale e sociale, tra l'altro in termini di occupazione;

c)

una descrizione delle misure previste, in particolare i regimi di aiuto per la loro attuazione, nonché eventuali informazioni sulle necessità in materia di studi, progetti dimostrativi, azioni di formazione e assistenza tecnica connessi alla preparazione, all'attuazione o all'adeguamento delle misure in questione;

d)

un elenco degli aiuti che costituiscono pagamenti diretti ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 73/2009;

e)

l'importo dell'aiuto stabilito per ciascuna misura e l'importo previsionale per ciascuna azione al fine di conseguire uno o più degli obiettivi previsti dal programma.

3.   La Commissione adotta atti di esecuzione riguardo ai requisiti di pagamento degli aiuti di cui al paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.

4.   Il programma può includere misure di sostegno alla produzione, alla trasformazione o alla commercializzazione di prodotti agricoli delle regioni ultraperiferiche.

Ogni misura può includere varie azioni. Per ogni azione il programma definisce almeno i seguenti elementi:

a)

i beneficiari;

b)

le condizioni di ammissibilità;

c)

l'importo unitario dell'aiuto.

Per sostenere la commercializzazione dei prodotti al di fuori della rispettiva regione di produzione, alla Commissione é conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 33 riguardo alle condizioni per la determinazione dell'importo dell'aiuto concesso a titolo della commercializzazione e, se del caso, alle condizioni per la determinazione dei quantitativi di prodotti oggetto di tale aiuto.

Articolo 20

Controlli e pagamenti indebiti

1.   I controlli delle misure di cui al presente capo sono effettuati mediante controlli amministrativi e controlli in loco.

2.   In caso di pagamento indebito, il beneficiario interessato ha l'obbligo di rimborsare gli importi di cui trattasi. Si applica mutatis mutandis l'articolo 80 del regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo (11).

CAPO V

MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO

Articolo 21

Simbolo grafico

1.   È istituito un simbolo grafico allo scopo di favorire la conoscenza e il consumo dei prodotti agricoli di qualità, in quanto tali o trasformati, tipici delle regioni ultraperiferiche.

2.   Le condizioni di utilizzazione del simbolo grafico di cui al paragrafo 1 sono proposte dalle organizzazioni professionali interessate. Le autorità nazionali trasmettono queste proposte alla Commissione, unitamente al loro parere.

L'uso del simbolo grafico è controllato da un'autorità pubblica o da un organismo riconosciuto dalle autorità nazionali competenti.

3.   Alla Commissione é conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 33, riguardo alle condizioni per l'esercizio del diritto di utilizzare il simbolo grafico nonché le condizioni per la sua riproduzione e il suo uso. Tali condizioni sono fissate al fine di migliorare la conoscenza dei prodotti agricoli di qualità delle regioni ultraperiferiche e incoraggiarne il consumo, in quanto tali o trasformati.

4.   La Commissione adotta atti di esecuzione riguardo alle modalità relative all'istituzione del simbolo grafico nonché alle caratteristiche minime dei controlli e della sorveglianza che gli Stati membri devono applicare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.

Articolo 22

Sviluppo rurale

1.   In deroga all'articolo 39, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli importi annui massimi ammissibili a titolo di aiuto dell'Unione, previsti nell'allegato I del medesimo regolamento, possono essere aumentati fino al doppio per la misura di protezione dei laghi nelle Azzorre, per la misura di salvaguardia del paesaggio, della biodiversità e delle caratteristiche tradizionali dei terreni agricoli e per la conservazione dei muretti in pietra nelle regioni ultraperiferiche.

2.   Le misure previste al paragrafo 1 del presente articolo sono eventualmente descritte nei programmi di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1698/2005, relativi alle regioni in questione.

Articolo 23

Aiuti di Stato

1.   Per i prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato, ai quali si applicano gli articoli 107, 108 e 109 dello stesso, la Commissione può autorizzare, a norma dell'articolo 108 del trattato, nei settori della produzione, della trasformazione e della commercializzazione di tali prodotti, aiuti al funzionamento volti a ovviare alle difficoltà specifiche della produzione agricola nelle regioni ultraperiferiche, connesse alla lontananza, all'insularità e all'ultraperifericità.

2.   Gli Stati membri possono concedere un finanziamento integrativo per l'attuazione dei programmi POSEI. In tal caso, gli Stati membri notificano alla Commissione gli aiuti di Stato e la Commissione può approvarli a norma del presente regolamento come parte integrante dei programmi stessi. Gli aiuti così notificati si considerano notificati ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, prima frase, del trattato.

3.   La Francia può accordare al settore dello zucchero nelle regioni ultraperiferiche francesi un aiuto che può giungere a 90 milioni di EUR per campagna di commercializzazione.

Entro trenta giorni dalla conclusione di ciascuna campagna di commercializzazione, la Francia informa la Commissione dell'importo dell'aiuto effettivamente concesso.

4.   Fatti salvi i paragrafi 1 e 2 del presente articolo e in deroga all'articolo 180, primo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1184/2006 del Consiglio, del 24 luglio 2006, relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli (12), gli articoli 107, 108 e 109 del trattato non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri conformemente al presente regolamento, in applicazione del capo IV del presente regolamento, del paragrafo 3 del presente articolo e degli articoli 24 e 28 del presente regolamento.

Articolo 24

Programmi fitosanitari

1.   Gli Stati membri presentano alla Commissione programmi di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali nelle regioni ultraperiferiche. Detti programmi precisano in particolare gli obiettivi perseguiti, le azioni da realizzare, la loro durata e il loro costo.

La Commissione valuta i programmi presentati. La Commissione adotta atti di esecuzione per approvare o non approvare tali programmi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.

2.   L'Unione contribuisce al finanziamento dei programmi di cui al paragrafo 1 sulla base di un'analisi tecnica della situazione regionale.

Detto contributo può raggiungere il 75 % delle spese ammissibili. Il pagamento è effettuato in base alla documentazione fornita dagli Stati membri. Se necessario, la Commissione può organizzare controlli e farli svolgere per proprio conto dagli esperti di cui all'articolo 21 della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (13).

3.   Sulla base dei criteri stabiliti al paragrafo 2 e del programma presentato in conformità del paragrafo 1, la Commissione adotta atti di esecuzione per le singole regioni e programmi che stabiliscono:

a)

la partecipazione finanziaria dell'Unione nonché l'importo dell'aiuto;

b)

le misure ammissibili al finanziamento dell'Unione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.

Articolo 25

Vino

1.   Le misure di cui agli articoli 103 tervicies, 103 quatervicies, 103 quinvicies e 182 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 non si applicano alle Azzorre e a Madera.

2.   In deroga all'articolo 120 bis, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le uve provenienti dalle varietà di viti di cui alla lettera b) del suddetto comma, raccolte nelle Azzorre e a Madera, possono essere utilizzate per la produzione di vino destinato a essere commercializzato esclusivamente in tali regioni.

Il Portogallo procede all'eliminazione progressiva della coltura degli appezzamenti coltivati a varietà di viti di cui all'articolo 120 bis, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007, avvalendosi, se del caso, del sostegno di cui all'articolo 103 octodecies del suddetto regolamento.

3.   In deroga all'articolo 85 septies del regolamento (CE) n. 1234/2007, il regime transitorio di diritti di impianto si applica alle isole Canarie fino al 31 dicembre 2012.

Articolo 26

Latte

1.   Ai fini della ripartizione del prelievo sulle eccedenze, a norma dell'articolo 79 del regolamento (CE) n. 1234/2007, si considera che abbiano contribuito al superamento soltanto i produttori di cui all'articolo 65, lettera c), del suddetto regolamento, stabiliti e operanti nelle Azzorre, i cui quantitativi commercializzati superano la rispettiva quota maggiorata della percentuale di cui al terzo comma del presente paragrafo.

Il prelievo sulle eccedenze è dovuto per i quantitativi che superano la quota maggiorata della percentuale prevista al terzo comma, previa ridistribuzione dei quantitativi rimasti inutilizzati all'interno del margine di tale maggiorazione tra tutti i produttori di cui all'articolo 65, lettera c), del regolamento (CE) n. 1234/2007, stabiliti e operanti nelle Azzorre, in proporzione alla quota di cui ciascuno di essi dispone.

La percentuale di cui al primo comma è pari al rapporto tra i quantitativi di 23 000 tonnellate a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2005/2006 e la somma dei quantitativi di riferimento disponibili in ciascuna azienda al 31 marzo 2010. Essa si applica esclusivamente alla quota dell'azienda al 31 marzo 2010.

2.   I quantitativi di latte, o equivalente latte, commercializzati, che superano la quota, ma non la percentuale di cui al paragrafo 1, terzo comma, dopo la ridistribuzione ivi prevista, non vengono presi in considerazione per constatare un eventuale superamento da parte del Portogallo della quota calcolata a norma dell'articolo 66 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

3.   Il regime del prelievo sulle eccedenze a carico dei produttori di latte previsto dal regolamento (CE) n. 1234/2007 non si applica ai DOM e neppure, limitatamente a una produzione locale di 4 000 tonnellate di latte, a Madera.

4.   In deroga all'articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, e limitatamente al fabbisogno locale, è autorizzata a Madera e nel dipartimento francese d'oltremare della Riunione la produzione di latte UHT ricostituito da latte in polvere originario dell'Unione, purché ciò non ostacoli la raccolta e lo smercio della produzione locale di latte. Qualora la Francia dimostri l'opportunità di una siffatta misura per i dipartimenti francesi d'oltremare di Martinica, Guadalupa e della Guyana francese, alla Commissione è conferito il potere di adottare, se necessario, atti delegati, conformemente all'articolo 33, per estendere la misura in questione a detti dipartimenti. Questo prodotto è destinato esclusivamente al consumo locale.

Il metodo di ottenimento del latte UHT così ricostituito è chiaramente indicato sull'etichetta di vendita.

Articolo 27

Allevamento

1.   Finché la mandria locale di giovani bovini maschi non raggiunga un livello sufficiente per assicurare il mantenimento e lo sviluppo della produzione locale di carne nei dipartimenti francesi d'oltremare e a Madera, è ammessa l'importazione, in esenzione dai dazi all'importazione della tariffa doganale comune, di bovini originari dei paesi terzi da destinare all'ingrasso e al consumo nei dipartimenti francesi d'oltremare e a Madera. La Commissione adotta atti di esecuzione riguardo alle misure necessarie per l'applicazione del presente comma e in particolare alle modalità di esenzione dai dazi all'importazione di giovani bovini maschi nei dipartimenti francesi d'oltremare e a Madera. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.

L'articolo 13 e l'articolo 14, paragrafo 1, si applicano agli animali che beneficiano dell'esenzione di cui al primo comma del presente paragrafo.

2.   Le quantità di animali che possono beneficiare dell'esenzione di cui al paragrafo 1 sono determinate nei programmi POSEI, quando la necessità dell'importazione è giustificata, in funzione dell'evoluzione della produzione locale. Gli animali in questione sono destinati in via prioritaria ai produttori che detengono almeno il 50 % di animali da ingrasso di origine locale.

Alla Commissione é conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 33, che stabiliscono le condizioni cui è subordinata l'esenzione dai dazi all'importazione. Tali condizioni tengono conto delle specificità locali del settore bovino e della relativa filiera.

3.   Qualora si applichino l'articolo 52 e l'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, il Portogallo può ridurre la componente del massimale nazionale corrispondente ai diritti ai pagamenti per le carni ovine e caprine e al premio per vacca nutrice. In questo caso, la Commissione adotta atti di esecuzione concernenti l'importo corrispondente che deve essere trasferito dai massimali fissati a norma dell'articolo 52 e dell'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 alla dotazione finanziaria di cui all'articolo 30, paragrafo 2, secondo trattino, del presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.

Articolo 28

Aiuto di Stato a favore della produzione di tabacco

La Spagna è autorizzata a concedere un aiuto alla produzione di tabacco nelle isole Canarie. La concessione di tale aiuto non può comportare discriminazioni tra i produttori dell'arcipelago.

L'importo dell'aiuto non può essere superiore a 2 980,62 EUR/t. L'aiuto integrativo è concesso nel limite di 10 tonnellate l'anno.

Articolo 29

Esenzione dai dazi doganali per il tabacco

1.   Non vengono applicati dazi doganali all'importazione diretta nelle isole Canarie di tabacchi greggi e semilavorati di cui:

a)

al codice NC 2401; e

b)

alle sottovoci seguenti:

2401 10 tabacchi greggi non scostolati,

2401 20 tabacchi greggi parzialmente o totalmente scostolati,

ex 2401 20 fasce di sigari, presentate su sostegni in bobine, destinate alla fabbricazione di tabacchi,

2401 30 cascami di tabacco,

ex 2402 10 sigari non finiti sprovvisti di copertura,

ex 2403 10 tabacco spuntato (miscela definitiva di tabacco utilizzata per la fabbricazione di sigarette, sigaretti e sigari),

ex 2403 91 tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti», anche sotto forma di fogli o strisce,

ex 2403 99 tabacchi espansi.

L'esenzione di cui al primo comma è accordata utilizzando i titoli di cui all'articolo 12.

Questa esenzione si applica ai prodotti di cui al primo comma, destinati a essere trasformati nell'arcipelago delle Canarie in prodotti manufatti pronti per il consumo, nei limiti di un quantitativo annuo d'importazione di 20 000 tonnellate in equivalente tabacco greggio scostolato.

2.   La Commissione adotta atti di esecuzione riguardo alle misure necessarie per l'applicazione del paragrafo 1 e, in particolare, alle modalità di esenzione dai dazi all'importazione del tabacco nelle isole Canarie. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 30

Risorse finanziarie

1.   Le misure previste dal presente regolamento costituiscono interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (14), a eccezione di quelle previste:

a)

dall'articolo 22; e

b)

dall'articolo 24, a decorrere dalla data di applicazione del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020.

2.   Per ciascun esercizio finanziario l'Unione finanzia le misure di cui ai capi III e IV del presente regolamento per un importo annuo massimo pari a:

:

per i dipartimenti francesi d'oltremare

:

278,41 milioni di EUR,

:

per le Azzorre e Madera

:

106,21 milioni di EUR,

:

per le isole Canarie

:

268,42 milioni di EUR.

3.   Per ciascun esercizio finanziario, gli importi stanziati per finanziare le misure previste al capo III non possono superare i seguenti importi:

:

per i dipartimenti francesi d'oltremare

:

26,9 milioni di EUR,

:

per le Azzorre e Madera

:

21,2 milioni di EUR,

:

per le isole Canarie

:

72,7 milioni di EUR.

La Commissione adotta atti di esecuzione con cui stabilisce i requisiti in base ai quali gli Stati membri possono modificare la destinazione delle risorse assegnate ogni anno ai diversi prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.

4.   Alla Commissione é conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 33 riguardo alle condizioni per la determinazione dell'importo massimo annuo che può essere assegnato alle misure intese a finanziare studi, progetti dimostrativi, formazione e assistenza tecnica, a condizione che tali stanziamenti siano ragionevoli e proporzionati.

5.   Per l'esercizio finanziario 2013, l'Unione concede un finanziamento integrativo per il settore delle banane nelle regioni ultraperiferiche entro i seguenti massimali:

:

per i dipartimenti francesi d'oltremare

:

18,52 milioni di EUR,

:

per le Azzorre e Madera

:

1,24 milioni di EUR,

:

per le isole Canarie:

:

20,24 milioni di EUR.

CAPO VII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 31

Misure nazionali

Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire il rispetto del presente regolamento, in particolare in materia di controlli e di sanzioni amministrative, e ne informano la Commissione.

Articolo 32

Comunicazioni e relazioni

1.   Entro il 15 febbraio di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione quali stanziamenti a loro disposizione intendono impegnare per attuare, l'anno successivo, il bilancio previsionale di approvvigionamento e le misure a favore della produzione agricola locale inclusa nei programmi POSEI.

2.   Entro il 30 settembre di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'attuazione, nel corso dell'anno precedente, delle misure previste dal presente regolamento.

3.   Entro il 30 giugno 2015 e in seguito ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione generale che illustri l'impatto delle azioni realizzate in esecuzione del presente regolamento, includendovi anche il settore delle banane e quello del latte, eventualmente corredata di opportune proposte.

4.   Nelle analisi, negli studi e nelle valutazioni effettuate nell'ambito degli accordi commerciali e della politica agricola comune, la Commissione include un capitolo specifico, sempreché si tratti di una materia che riveste particolare interesse per le regioni ultraperiferiche.

Articolo 33

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, all'articolo 21, paragrafo 3, all'articolo 26, paragrafo 4, primo comma, all'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma e all'articolo 30, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 21 marzo 2013. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, all'articolo 21, paragrafo 3, all'articolo 26, paragrafo 4, primo comma, all'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma e all'articolo 30, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, dell'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, dell'articolo 21, paragrafo 3, dell'articolo 26, paragrafo 4, primo comma, dell'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma, e dell'articolo 30, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 34

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato di gestione dei pagamenti diretti istituito dall'articolo 141 del regolamento (CE) n. 73/2009, fatta eccezione per l'attuazione dell'articolo 24 del presente regolamento, nella quale la Commissione è assistita dal comitato fitosanitario permanente istituito dalla decisione 76/894/CEE del Consiglio (15). Essi sono comitati ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 35

Riesame

Prima della fine del 2013 la Commissione riesamina le presenti disposizioni, ai fini di una loro generale efficacia e del nuovo quadro politico in materia di PAC, e, se necessario, presenta le opportune proposte per la revisione del regime POSEI.

Articolo 36

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 247/2006 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e sono letti secondo la tavola di concordanza che figura nell'allegato.

Articolo 37

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 13 marzo 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

L. CREIGHTON


(1)  GU C 107 del 6.4.2011, pag. 33.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 5 febbraio 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale) e decisione del Consiglio del 25 febbraio 2013.

(3)  GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1.

(4)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(5)  GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

(6)  GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

(7)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(8)  GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

(9)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(10)  GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.

(11)  GU L 316 del 2.12.2009, pag. 65.

(12)  GU L 214 del 4.8.2006, pag. 7.

(13)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(14)  GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.

(15)  GU L 340 del 9.12.1976, pag. 25.


ALLEGATO

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 247/2006

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 9

Articolo 3, paragrafi 1 e 2

Articolo 10, paragrafi 1 e 2

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 10, paragrafo 4

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 11

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 13

Articolo 4, paragrafi 1 e 2

Articolo 14, paragrafi 1 e 2

Articolo 14, paragrafo 3

Articolo 14, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 14, paragrafo 5

Articolo 5

Articolo 15

Articolo 6

Articolo 16

Articolo 7

Articolo 17

Articolo 8, ultima frase

Articolo 12, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafo 1, e articolo 10

Articolo 19, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafi 2 e 3

Articolo 3

Articolo 11

Articolo 4

Articolo 12, lettere a), b) e c)

Articolo 19, paragrafo 2, lettere a), b) e c)

Articolo 12, lettere d), e), f) e g)

Articolo 5

Articolo 13

Articolo 8, secondo comma

Articolo 14

Articolo 21

Articolo 15

Articolo 22

Articolo 16

Articolo 23

Articolo 17

Articolo 24

Articolo 18

Articolo 25

Articolo 19

Articolo 26

Articolo 20

Articolo 27

Articolo 21

Articolo 28

Articolo 22

Articolo 29

Articolo 23

Articolo 30

Articolo 24

Articolo 6

Articolo 27

Articolo 31

Articolo 28

Articolo 32

Articolo 29

Articolo 36

Articolo 33

Articolo 37


20.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 78/41


REGOLAMENTO (UE) N. 229/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 marzo 2013

recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42, primo comma, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1405/2006 (3) del Consiglio ha previsto misure specifiche nel settore dell'agricoltura per ovviare alle difficoltà causate dalla particolare situazione geografica delle isole minori del Mar Egeo. Tali misure sono state attuate mediante un programma di sostegno che costituisce uno strumento indispensabile per l'approvvigionamento di prodotti agricoli in tali isole e per il sostegno della produzione agricola locale. In vista della necessità di aggiornare le misure in vigore, anche in seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, è necessario abrogare il regolamento (CE) n. 1405/2006 e sostituirlo con un nuovo regolamento.

(2)

È necessario precisare gli obiettivi fondamentali che il regime a favore delle isole minori del Mar Egeo contribuirà a realizzare.

(3)

È inoltre necessario precisare il contenuto del programma di sostegno per le isole minori del Mar Egeo («programma di sostegno») che, in applicazione del principio di sussidiarietà, la Grecia dovrebbe elaborare al livello geografico più adeguato e sottoporre alla Commissione per approvazione.

(4)

Per conseguire in maniera più efficace gli obiettivi del regime a favore delle isole minori del Mar Egeo, il programma di sostegno dovrebbe includere misure che garantiscano l'approvvigionamento di prodotti agricoli nonché la conservazione e lo sviluppo delle produzioni agricole locali. Occorre armonizzare il livello di programmazione e rendere sistematico l'approccio di partenariato tra la Commissione e la Grecia. La Commissione dovrebbe adottare procedure e indicatori che garantiscano la corretta attuazione e un adeguato controllo del programma.

(5)

In applicazione del principio di sussidiarietà e in una prospettiva di flessibilità, i due principi su cui si basa l'approccio in materia di programmazione adottato per il regime a favore delle isole minori del Mar Egeo, le autorità designate dalla Grecia possono proporre modifiche del programma in modo da adattarlo alla realtà di queste isole. A tal fine è opportuno incoraggiare una partecipazione più significativa delle autorità locali e regionali competenti e delle altre parti interessate. Nella stessa prospettiva, la procedura per modificare i programmi dovrebbe essere adeguata al livello pertinente per ciascun tipo di modifica.

(6)

La particolare situazione geografica di alcune fra le isole minori del Mar Egeo impone costi aggiuntivi di trasporto per l'approvvigionamento di prodotti essenziali al consumo umano, alla trasformazione o in quanto fattori di produzione agricoli. Una serie di fattori oggettivi connessi all'insularità e alla distanza dai mercati impongono inoltre agli operatori economici e ai produttori di tali isole del Mar Egeo vincoli supplementari che ne ostacolano pesantemente le attività. In alcuni casi, operatori e produttori sono soggetti a una «doppia insularità», consistente nella circostanza che l'approvvigionamento avviene attraverso altre isole. Tali svantaggi possono essere mitigati riducendo il prezzo dei suddetti prodotti essenziali. È dunque opportuno instaurare un regime specifico di approvvigionamento al fine di garantire l'approvvigionamento delle isole minori del Mar Egeo e per compensare i costi aggiuntivi dovuti all'insularità, alle dimensioni ridotte e alla distanza dai mercati.

(7)

I problemi che caratterizzano le isole minori dell'Egeo sono accentuati dalle dimensioni ridotte delle isole. Per garantire l'efficacia delle misure proposte, è opportuno che queste si applichino a tutte le isole dell'Egeo eccetto Creta e Evia.

(8)

Per realizzare l'obiettivo di ridurre i prezzi nelle isole minori del Mar Egeo, minimizzando i costi aggiuntivi dovuti all'insularità, alle dimensioni ridotte e alla distanza dai mercati salvaguardando nel contempo la competitività dei prodotti dell'Unione, è opportuno concedere aiuti per la fornitura di prodotti dell'Unione alle isole minori del Mar Egeo. Tali aiuti dovrebbero tenere conto dei costi aggiuntivi di trasporto verso le isole minori del Mar Egeo e, nel caso di fattori di produzione agricoli e di prodotti destinati alla trasformazione, dei costi aggiuntivi connessi all'insularità, alle dimensioni ridotte e alla distanza dai mercati.

(9)

Al fine di evitare speculazioni che danneggerebbero gli utilizzatori finali nelle isole minori del Mar Egeo, occorre precisare che soltanto i prodotti che rispondono a criteri di qualità sanitaria, di equità e di commerciabilità possono beneficiare del regime specifico di approvvigionamento.

(10)

Poiché i quantitativi soggetti al regime specifico di approvvigionamento sono limitati alle esigenze di approvvigionamento delle isole minori del Mar Egeo, tale regime non dovrebbe nuocere al corretto funzionamento del mercato interno. Inoltre, i vantaggi economici del regime specifico di approvvigionamento non dovrebbero determinare distorsioni degli scambi commerciali per i prodotti interessati. È opportuno, pertanto, vietare la spedizione o l'esportazione di questi prodotti dalle isole minori del Mar Egeo. Tuttavia, è opportuno autorizzare la spedizione o l'esportazione di tali prodotti allorché il vantaggio economico derivante dal regime specifico di approvvigionamento è rimborsato.

(11)

Per quanto riguarda i prodotti trasformati, è opportuno autorizzare gli scambi commerciali fra le isole minori del Mar Egeo e ridurre i costi di trasporto relativi a tali prodotti, in modo da consentire il commercio tra tali isole. È opportuno inoltre tener conto delle correnti di scambi commerciali nell'ambito del commercio regionale nonché delle esportazioni e delle spedizioni tradizionali con il resto dell'Unione o con i paesi terzi e autorizzare l'esportazione dei prodotti trasformati corrispondenti ai flussi di scambi commerciali tradizionali.

(12)

Al fine di realizzare gli obiettivi del regime specifico di approvvigionamento, i vantaggi economici del regime dovrebbero riflettersi sui costi di produzione e ridurre i prezzi fino allo stadio dell’utilizzatore finale. Essi dovrebbero essere pertanto concessi solo a condizione che abbiano una ripercussione reale ed è opportuno che siano effettuati adeguati controlli.

(13)

È opportuno stabilire norme per il funzionamento del regime, in particolare per quanto riguarda la messa a punto di un registro degli operatori e di un sistema di titoli ispirato ai titoli di cui all'articolo 161 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (4).

(14)

La politica dell'Unione a sostegno delle produzioni locali nelle isole minori del Mar Egeo, istituita dal regolamento (CE) n. 1405/2006, ha interessato una molteplicità di prodotti e di misure che ne hanno favorito la produzione, la commercializzazione o la trasformazione. Tali misure si sono dimostrate efficaci e hanno consentito il mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole. L'Unione dovrebbe continuare a sostenere dette produzioni, che rappresentano un fattore essenziale per l'equilibrio ambientale, sociale ed economico delle isole minori del Mar Egeo. L'esperienza ha dimostrato che, al pari della politica di sviluppo rurale, un più stretto partenariato con le autorità locali può consentire di affrontare in modo più mirato le problematiche specifiche delle isole interessate. È quindi opportuno continuare a sostenere le produzioni locali attraverso un programma di sostegno, elaborato per la prima volta dal regolamento (CE) n. 1405/2006. A tal riguardo, è opportuno porre l'accento sulla conservazione del patrimonio agricolo tradizionale e delle caratteristiche tradizionali dei metodi di produzione e dei prodotti locali e biologici.

(15)

È opportuno stabilire gli elementi minimi che dovrebbero essere forniti nel programma di sostegno per definire le misure a favore delle produzioni agricole locali, tra cui in particolare la descrizione della situazione, della strategia proposta, degli obiettivi e delle misure. È opportuno inoltre precisare i principi intesi a garantire la coerenza di tali misure con le altre politiche dell'Unione, al fine di evitare eventuali incompatibilità e la sovrapposizione degli aiuti.

(16)

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, è opportuno che il programma di sostegno possa prevedere anche misure destinate a finanziare studi, progetti dimostrativi, corsi di formazione e servizi di assistenza tecnica.

(17)

È opportuno incoraggiare i produttori agricoli delle isole minori del Mar Egeo a fornire prodotti di qualità e a favorire la commercializzazione di tali prodotti.

(18)

La prassi costante della Commissione di non autorizzare aiuti di Stato alla produzione, trasformazione, commercializzazione e trasporto dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (il «trattato») può essere derogata al fine di ovviare alle difficoltà specifiche della produzione agricola delle isole minori del Mar Egeo, dovute all’insularità, alle dimensioni ridotte, al terreno montagnoso, al clima, alla dipendenza economica da un numero limitato di prodotti e alla distanza dai mercati.

(19)

L'attuazione del presente regolamento non dovrebbe pregiudicare il livello del sostegno specifico di cui hanno beneficiato finora le isole minori del Mar Egeo. Per l'attuazione delle misure necessarie, la Grecia dovrebbe disporre di fondi equivalenti agli aiuti già concessi dall'Unione ai sensi del regolamento (CE) n. 1405/2006.

(20)

Dal 2007 in poi, il fabbisogno in prodotti essenziali è aumentato nelle isole minori del Mar Egeo a causa dell'incremento del patrimonio zootecnico e della pressione demografica. È opportuno perciò aumentare la quota di bilancio che la Grecia dovrebbe poter utilizzare per il regime specifico di approvvigionamento delle isole minori del Mar Egeo.

(21)

Per consentire alla Grecia di valutare tutti gli elementi relativi all'attuazione del programma di sostegno per l'anno precedente e di presentare alla Commissione una relazione di valutazione annuale esauriente, è opportuno rinviare la data di presentazione di tale relazione dal 30 giugno al 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

(22)

La Commissione dovrebbe essere tenuta a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 31 dicembre 2016 e successivamente ogni cinque anni, una relazione generale sull’impatto delle misure adottate per dare applicazione al presente regolamento, corredata, se del caso, di idonee raccomandazioni.

(23)

Al fine di garantire il corretto funzionamento del regime introdotto dal presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato, riguardo all'integrazione o alla modifica di taluni elementi non essenziali del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(24)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del programma nelle isole minori del Mar Egeo con altri regimi simili ed evitare distorsioni della concorrenza o discriminazioni tra gli operatori, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (5).

(25)

Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure previste, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO E OBIETTIVI

Articolo 1

Oggetto

1.   Il presente regolamento istituisce misure specifiche nel settore agricolo intese a ovviare alle difficoltà causate dall'insularità, dalle dimensioni ridotte e dalla distanza dai mercati delle isole minori del Mar Egeo («isole minori»).

2.   Ai fini del presente regolamento, per «isole minori» si intendono tutte le isole del Mar Egeo, eccetto le isole di Creta e di Evia.

Articolo 2

Obiettivi

1.   Le misure specifiche di cui all'articolo 1 contribuiscono alla realizzazione dei seguenti obiettivi:

a)

garantire alle isole minori l'approvvigionamento di prodotti essenziali al consumo umano o alla trasformazione o in quanto fattori di produzione agricoli, mitigando i costi aggiuntivi dovuti alla loro insularità, alla superficie ridotta e alla distanza dai mercati;

b)

preservare e sviluppare l'attività agricola delle isole minori, in particolare la produzione, la trasformazione, la commercializzazione e il trasporto dei prodotti locali, sia primari che trasformati.

2.   Gli obiettivi di cui al paragrafo 1 sono attuati tramite le misure di cui ai capi III, IV e V.

CAPO II

PROGRAMMA DI SOSTEGNO

Articolo 3

Definizione del programma di sostegno

1.   Le misure di cui all'articolo 1 sono definite mediante un programma di sostegno, che include:

a)

un regime specifico di approvvigionamento di cui al capo III; e

b)

misure specifiche a favore delle produzioni agricole locali di cui al capo IV.

2.   Il programma di sostegno è stabilito al livello territoriale geografico giudicato più adeguato dalla Grecia. Esso è elaborato dalle competenti autorità locali e regionali designate dalla Grecia che, previa consultazione delle autorità locali e regionali e delle organizzazioni competenti al livello regionale appropriato, lo trasmette alla Commissione per approvazione conformemente all'articolo 6.

Articolo 4

Compatibilità e coerenza

1.   Le misure adottate nell'ambito del programma di sostegno sono conformi al diritto dell'Unione. Tali misure sono coerenti con le altre politiche dell'Unione e con le misure adottate in virtù di dette politiche.

2.   Le misure adottate nell'ambito del programma di sostegno devono essere coerenti con quelle poste in essere nel quadro delle altre componenti della politica agricola comune, in particolare le organizzazioni comuni di mercato, lo sviluppo rurale, la qualità dei prodotti, il benessere degli animali e la tutela dell'ambiente.

Più precisamente, nessuna misura ai sensi del presente regolamento è finanziata:

a)

a titolo di sostegno integrativo dei regimi di premi o di aiuti istituiti nell'ambito di un'organizzazione comune di mercato, tranne in circostanze eccezionali debitamente giustificate in base a criteri oggettivi;

b)

a titolo di sostegno per progetti di ricerca, misure destinate a sostenere progetti di ricerca o misure ammissibili al finanziamento dell'Unione a norma della decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (6);

c)

a titolo di sostegno alle misure che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (7).

Articolo 5

Contenuto del programma di sostegno

Il programma di sostegno comporta:

a)

un calendario di attuazione delle misure e un prospetto finanziario generale indicativo annuo che riassuma le risorse da mobilitare;

b)

una giustificazione della compatibilità e della coerenza tra le diverse misure del programma e i criteri e gli indicatori quantitativi per la sorveglianza e la valutazione;

c)

le disposizioni adottate a garanzia di un'attuazione efficace e corretta del programma, anche in materia di pubblicità, controllo e valutazione, nonché la definizione degli indicatori quantificati per la valutazione del programma;

d)

la designazione delle autorità e degli organismi competenti per l'attuazione del programma, nonché la designazione, ai livelli pertinenti, delle autorità o degli organismi associati e dei partner socio-economici e i risultati delle consultazioni effettuate.

Articolo 6

Approvazione e modifiche del programma

1.   Il programma di sostegno è istituito dal regolamento (CE) n. 1405/2006 ed è finanziato nel quadro della dotazione finanziaria di cui all'articolo 18, paragrafi 2 e 3.

Il programma comprende un bilancio previsionale di approvvigionamento con l'elenco dei prodotti, i relativi quantitativi e gli importi dell'aiuto per l'approvvigionamento in provenienza dall'Unione, nonché un progetto di programma di sostegno a favore delle produzioni locali.

2.   In funzione della valutazione annua dell’esecuzione delle misure incluse nel programma di sostegno, la Grecia può sottoporre alla Commissione proposte debitamente motivate per la modifica di tali misure nell'ambito della dotazione finanziaria di cui all'articolo 18, paragrafi 2 e 3, al fine di adeguarle alle esigenze delle isole minori e alla strategia proposta. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le procedure intese a valutare se le modifiche proposte sono conformi al diritto dell'Unione e a decidere in merito alla loro approvazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

3.   Le procedure stabilite dagli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2 possono tenere conto dei seguenti elementi: la rilevanza delle modifiche proposte dalla Grecia con riferimento all'introduzione di nuove misure, se le modifiche al bilancio stanziato alle misure sono sostanziali, le variazioni nelle quantità e nel livello degli aiuti per i prodotti di cui ai bilanci previsionali per l'approvvigionamento e le eventuali modifiche dei codici e delle descrizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (8).

4.   Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2 stabiliscono altresì, per ciascuna procedura, la frequenza con la quale devono essere presentate le richieste di modifica e i termini entro i quali devono essere attuate le modifiche approvate.

Articolo 7

Sorveglianza e accompagnamento

La Grecia procede alle verifiche del caso mediante controlli amministrativi e in loco. La Commissione adotta atti di esecuzione relativi ai requisiti minimi dei controlli che la Grecia deve applicare.

La Commissione adotta inoltre atti di esecuzione concernenti le procedure e gli indicatori materiali e finanziari per garantire un'efficace sorveglianza dell'attuazione del programma.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

CAPO III

REGIME SPECIFICO DI APPROVVIGIONAMENTO

Articolo 8

Bilancio previsionale di approvvigionamento

1.   È istituito un regime specifico di approvvigionamento per i prodotti agricoli dell'Unione di cui all'allegato I del trattato («prodotti agricoli»), essenziali nelle isole minori per il consumo umano, la fabbricazione di altri prodotti o in quanto fattori di produzione agricoli.

2.   La Grecia elabora, al livello geografico ritenuto più adeguato, un bilancio previsionale di approvvigionamento inteso a quantificare il fabbisogno annuo di approvvigionamento delle isole minori per quanto riguarda i prodotti agricoli.

La valutazione del fabbisogno delle industrie di condizionamento o di trasformazione dei prodotti destinati al mercato locale, spediti verso il resto dell'Unione o esportati verso paesi terzi nell'ambito del commercio regionale ai sensi dell'articolo 13, paragrafi 2 e 3, o del commercio tradizionale, può essere oggetto di un bilancio previsionale distinto.

Articolo 9

Funzionamento del regime specifico di approvvigionamento

1.   È concesso un aiuto per la fornitura di prodotti agricoli alle isole minori.

L'importo dell'aiuto è fissato, per ciascun tipo di prodotto, tenendo conto dei costi supplementari di commercializzazione dei prodotti nelle isole minori, calcolati a partire dai porti della Grecia continentale dai quali vengono effettuati gli approvvigionamenti abituali, nonché a partire dai porti delle isole di transito o di carico dei prodotti verso le isole di destinazione finale. Nel caso dei mezzi di produzione o dei prodotti agricoli destinati alla trasformazione, la determinazione dell'aiuto tiene conto dei costi aggiuntivi associati all'insularità, alla superficie ridotta e alla distanza dai mercati.

2.   Soltanto i prodotti agricoli che rispondono a criteri di qualità sanitaria, di equità e di commerciabilità beneficiano del regime specifico di approvvigionamento.

Articolo 10

Attuazione

Il regime specifico di approvvigionamento si applica in modo tale da tenere conto in particolare:

a)

dei fabbisogni specifici delle isole minori e di precisi requisiti qualitativi;

b)

dei flussi degli scambi commerciali tradizionali con i porti della Grecia continentale e fra le isole del Mar Egeo;

c)

delle implicazioni economiche degli aiuti previsti;

d)

se del caso, della necessità di garantire che lo sviluppo delle produzioni locali non sia ostacolato.

Articolo 11

Titoli

1.   Il beneficio dell'aiuto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, è concesso su presentazione di un titolo.

I titoli sono rilasciati unicamente agli operatori iscritti in un registro tenuto dalle competenti autorità.

I titoli non sono trasferibili.

2.   All'atto della domanda di un titolo non è richiesta alcuna cauzione. Tuttavia, se necessario alla corretta applicazione del presente regolamento, l'autorità competente può richiedere che sia costituita una cauzione pari all'importo del beneficio di cui all'articolo 12. In tali casi, si applica l'articolo 34, paragrafi 1, 4, 5, 6, 7 e 8, del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (9).

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 21 per determinare le condizioni per l'iscrizione degli operatori nel registro e per assicurare il pieno esercizio da parte degli operatori dei loro diritti a partecipare al regime specifico di approvvigionamento.

3.   La Commissione adotta atti di esecuzione riguardo alle misure necessarie per garantire l'applicazione uniforme del presente articolo da parte della Grecia con riguardo in particolare all’attuazione del regime di titoli e agli impegni assunti dagli operatori al momento della registrazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

Articolo 12

Ripercussione del vantaggio

1.   Il beneficio del regime specifico d'approvvigionamento che scaturisce dalla concessione dell'aiuto è subordinato alla ripercussione effettiva del vantaggio economico fino all'utilizzatore finale il quale, a seconda dei casi, può essere il consumatore se si tratta di prodotti destinati al consumo diretto, l'ultimo trasformatore o il confezionatore se si tratta di prodotti destinati alle industrie di trasformazione o di condizionamento, oppure l'agricoltore se si tratta di prodotti destinati all'alimentazione animale o di fattori di produzione agricoli.

Il vantaggio di cui al primo comma è pari all'importo dell'aiuto.

2.   Per garantire l'applicazione uniforme del paragrafo 1, la Commissione adotta atti di esecuzione riguardo all'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1 e, in particolare, alle condizioni per il controllo, da parte dello Stato membro, dell'effettiva ripercussione del vantaggio fino all'utilizzatore finale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

Articolo 13

Esportazione verso paesi terzi e spedizione verso il resto dell'Unione

1.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i requisiti in base ai quali i prodotti ammessi al regime specifico di approvvigionamento possono essere esportati verso paesi terzi o spediti verso il resto dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

Tali requisiti comprendono, in particolare, il rimborso degli aiuti percepiti nell’ambito del regime specifico di approvvigionamento.

L'esportazione verso i paesi terzi di prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento non è subordinata alla presentazione di un titolo.

2.   Il paragrafo 1, primo comma, non si applica ai prodotti trasformati nelle isole minori a partire da prodotti agricoli che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento, i quali:

a)

sono esportati verso i paesi terzi o spediti verso il resto dell'Unione, entro i limiti dei quantitativi corrispondenti alle spedizioni tradizionali e alle esportazioni tradizionali;

b)

sono esportati verso i paesi terzi nell'ambito del commercio regionale conformemente alle destinazioni e alle disposizioni dettagliate determinate dalla Commissione;

c)

sono spediti tra le isole minori.

L'esportazione verso paesi terzi dei prodotti di cui al primo comma, lettere a) e b), non è subordinata alla presentazione di un titolo.

Non è concessa alcuna restituzione per i prodotti esportati di cui al primo comma, lettere a) e b).

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i limiti dei quantitativi di prodotti di cui alla lettera a) e le disposizioni dettagliate di cui al lettera b). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

3.   Le operazioni di trasformazione che possono dar luogo a esportazioni commerciali tradizionali o a spedizioni tradizionali soddisfano, mutatis mutandis, le condizioni di trasformazione applicabili nell'ambito del controllo doganale di cui alla pertinente legislazione dell'Unione, a eccezione di tutte le forme comuni di manipolazione.

Articolo 14

Controlli e sanzioni

1.   In occasione della loro introduzione nelle isole minori nonché della loro esportazione o della loro spedizione da dette isole, i prodotti agricoli oggetto del regime specifico di approvvigionamento sono sottoposti a controlli amministrativi.

La Commissione adotta atti di esecuzione riguardo ai requisiti minimi dei controlli che la Grecia deve applicare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

2.   Fatta eccezione per i casi di forza maggiore o di condizioni climatiche eccezionali, in caso di mancato rispetto da parte di un operatore di cui all'articolo 11 degli impegni assunti a norma di detto articolo, l'autorità competente, fatte salve le eventuali sanzioni applicabili in virtù del diritto nazionale:

a)

recupera il vantaggio concesso all'operatore;

b)

sospende temporaneamente o revoca la registrazione dell’operatore, a seconda della gravità dell’inadempienza.

3.   Fatta eccezione per i casi di forza maggiore o di condizioni climatiche eccezionali, qualora gli operatori di cui all'articolo 11 non procedano alla registrazione prevista, il diritto di richiedere titoli è sospeso dall'autorità competente per un periodo di 60 giorni a decorrere dalla scadenza di tale titolo. Dopo il periodo di sospensione, il rilascio dei titoli successivi è subordinato alla costituzione di una cauzione di importo pari all'entità del beneficio da concedere nel corso di un periodo che deve essere determinato dall'autorità competente.

L'autorità competente adotta le misure necessarie per la riutilizzazione dei quantitativi di prodotti resi disponibili a seguito della mancata o parziale esecuzione o dall'annullamento dei titoli rilasciati ovvero dal recupero del beneficio.

CAPO IV

MISURE A FAVORE DELLE PRODUZIONI AGRICOLE LOCALI

Articolo 15

Misure

1.   Il programma di sostegno contiene le misure necessarie per garantire la continuità e lo sviluppo delle produzioni agricole locali nelle isole minori, che rientrano nell'ambito della terza parte, titolo III, del trattato.

2.   La parte del programma che comprende le misure a favore delle produzioni agricole locali comporta almeno i seguenti elementi:

a)

una descrizione quantificata della situazione relativa alla produzione agricola in oggetto, alla luce delle risultanze delle valutazioni disponibili, che evidenzi le disparità, le lacune, il potenziale di sviluppo e le risorse finanziarie mobilitate;

b)

una descrizione della strategia proposta, con indicazione delle priorità selezionate e degli obiettivi generali e operativi quantificati, nonché una valutazione dell'impatto previsto sotto il profilo economico, ambientale e sociale, tra l'altro in termini di occupazione;

c)

una descrizione delle misure previste, in particolare i regimi di aiuto per la loro attuazione nonché eventuali informazioni sulle necessità in materia di studi, progetti dimostrativi, azioni di formazione e assistenza tecnica connessi alla preparazione, all'applicazione o all'adeguamento delle misure in questione;

d)

un elenco degli aiuti che costituiscono pagamenti diretti ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (10);

e)

l'importo dell'aiuto stabilito per ciascuna misura e l'importo previsionale per ciascuna azione al fine di conseguire uno o più degli obiettivi previsti dal programma.

3.   La Commissione adotta atti di esecuzione riguardo ai requisiti per il pagamento degli aiuti di cui al paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

4.   Il programma può includere misure di sostegno alla produzione, alla trasformazione, alla commercializzazione e al trasporto di prodotti agricoli primari e trasformati delle isole minori.

Ogni misura può includere varie azioni. Per ogni azione il programma definisce almeno i seguenti elementi:

a)

i beneficiari;

b)

le condizioni di ammissibilità;

c)

l'importo unitario dell'aiuto.

Per sostenere la commercializzazione e il trasporto dei prodotti primari e trasformati al di fuori della loro regione di produzione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 21 riguardo alle condizioni per la determinazione dell'importo dell'aiuto concesso e, se del caso, riguardo alle condizioni per la determinazione dei quantitativi dei prodotti oggetto di tale aiuto.

Articolo 16

Controlli e pagamenti indebiti

1.   I controlli delle misure di cui al presente capo sono effettuati mediante controlli amministrativi e controlli in loco.

2.   In caso di pagamento indebito, il beneficiario interessato ha l'obbligo di rimborsare gli importi in questione. Si applica mutatis mutandis l'articolo 80 del regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo (11).

CAPO V

MISURE D’ACCOMPAGNAMENTO

Articolo 17

Aiuti di Stato

1.   Per i prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato, ai quali si applicano gli articoli 107, 108 e 109 dello stesso, la Commissione può autorizzare, a norma dell'articolo 108 del trattato, nei settori della produzione, della trasformazione, della commercializzazione e del trasporto di tali prodotti, aiuti al funzionamento volti a ovviare alle difficoltà specifiche della produzione agricola nelle isole minori, dovute all'insularità, alla superficie ridotta, al terreno montagnoso e al clima, alla dipendenza economica da un esiguo numero di prodotti e alla loro distanza dai mercati.

2.   La Grecia può concedere un finanziamento integrativo per l'attuazione del programma di sostegno. In tal caso, la Grecia notifica detto aiuto di Stato alla Commissione e la Commissione può approvarlo a norma del presente regolamento, come parte integrante del programma di sostegno. L'aiuto così notificato è considerato notificato ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, prima frase, del trattato.

3.   Fatti salvi i paragrafi 1 e 2 del presente articolo e in deroga all'articolo 180 del regolamento (CE) n. 1234/2007 e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1184/2006 del Consiglio, del 24 luglio 2006, relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli (12), gli articoli 107, 108 e 109 del trattato non si applicano ai pagamenti erogati dalla Grecia conformemente al presente regolamento, in applicazione dei capi III e IV del presente regolamento.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 18

Risorse finanziarie

1.   Le misure previste dal presente regolamento costituiscono interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (13).

2.   L'Unione finanzia le misure di cui ai capi III e IV per un importo annuo massimo pari a 23,93 milioni di EUR.

3.   La dotazione assegnata annualmente per finanziare il regime specifico di approvvigionamento di cui al capo III non deve essere superiore a 7,11 milioni di EUR.

La Commissione adotta atti di esecuzione con cui stabilisce i requisiti in base ai quali la Grecia può modificare la destinazione delle risorse assegnate ogni anno ai diversi prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

4.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 21 riguardo alle condizioni per la determinazione dell'importo massimo annuo che può essere assegnato alle misure intese a finanziare studi, progetti dimostrativi, formazione e assistenza tecnica, a condizione che tale stanziamento sia ragionevole e proporzionato.

CAPO VII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 19

Misure nazionali

La Grecia adotta le misure necessarie a garantire il rispetto del presente regolamento, in particolare in materia d controlli e di sanzioni amministrative, e ne informa la Commissione.

Articolo 20

Comunicazioni e relazioni

1.   Entro il 15 febbraio di ogni anno la Grecia comunica alla Commissione quali stanziamenti a sua disposizione intende impegnare per attuare, l'anno successivo, il bilancio previsionale di approvvigionamento e le misure a favore della produzione agricola locale inclusa nel programma di sostegno.

2.   Entro il 30 settembre di ogni anno la Grecia presenta alla Commissione una relazione sull'attuazione, nel corso dell'anno precedente, delle misure previste dal presente regolamento.

3.   Entro il 31 dicembre 2016 e in seguito ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione generale che illustri l’impatto delle azioni realizzate in esecuzione del presente regolamento, eventualmente corredata di opportune proposte.

Articolo 21

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 11, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafo 4, e all'articolo 18, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 21 marzo 2013. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è prorogata tacitamente per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 11, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafo 4, e all'articolo 18, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   Gli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'articolo 15, paragrafo 4, e dell'articolo 18, paragrafo 4, entrano in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui essi sono stati loro notificati o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 22

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato di gestione dei pagamenti diretti istituito dall'articolo 141 del regolamento (CE) n. 73/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 23

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1405/2006 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e sono letti secondo la tavola di concordanza che figura in allegato.

Articolo 24

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 13 marzo 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

L. CREIGHTON


(1)  GU C 132 del 3.5.2011, pag. 82.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 5 febbraio 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 25 febbraio 2013.

(3)  GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1.

(4)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(5)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(6)  GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

(7)  GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

(8)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(9)  GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.

(10)  GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

(11)  GU L 316 del 2.12.2009, pag. 65.

(12)  GU L 214 del 4.8.2006, pag. 7.

(13)  GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.


ALLEGATO

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 1405/2006

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3

Articolo 8

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 10

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 5

Articolo 13

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 8

Articolo 4

Articolo 9, lettere a) e b)

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 9, lettere c), d), e) ed f)

Articolo 5

Articolo 10

Articolo 7, secondo comma

Articolo 11

Articolo 17

Articolo 12

Articolo 18

Articolo 13

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 14, lettera a)

Articolo 6, paragrafi da 2 e 4

Articolo 14, lettera b)

Articolo 7, primo comma e articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafi 2 e 3

Articolo 16

Articolo 19

Articolo 17

Articolo 20

Articolo 18

Articolo 23

Articolo 21

Articolo 24