ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2013.068.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 68 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
56o anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
12.3.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 68/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 205/2013 DEL CONSIGLIO
del 7 marzo 2013
che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2/2012 sulle importazioni di taluni elementi di fissaggio in acciaio inossidabile e di loro parti originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di taluni elementi di fissaggio spediti dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o meno dichiarati originari delle Filippine e chiude l’inchiesta riguardante la possibile elusione delle misure antidumping istituite dal suddetto regolamento tramite importazioni di taluni elementi di fissaggio in acciaio inossidabile e di loro parti spediti dalla Malaysia e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano o meno dichiarati originari di tali paesi
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 13,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
1. PROCEDIMENTO
1.1. Misure in vigore
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 2/2012 del Consiglio (2) istituisce un dazio antidumping definitivo del 24,7 % sulle importazioni di taluni elementi di fissaggio in acciaio inossidabile e loro parti, originari della Repubblica popolare cinese («RPC»), per tutte le altre società, eccetto quelle indicate all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento stesso, in seguito al riesame in previsione della scadenza delle misure istituite dal regolamento (CE) n. 1890/2005 del Consiglio (3) («regolamento iniziale»). Tali misure sono denominate nel seguito «misure in vigore» o «misure iniziali» e l’inchiesta che ha portato all’istituzione delle misure mediante il regolamento iniziale è denominata «inchiesta iniziale». |
1.2. Apertura
(2) |
Sentito il comitato consultivo e avendo stabilito che esistevano elementi di prova prima facie sufficienti per giustificare l’apertura di un’inchiesta ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione europea («la Commissione») ha deciso di avviare di sua iniziativa un’inchiesta sull’eventuale elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di taluni elementi di fissaggio in acciaio inossidabile e loro parti originari della RPC e di assoggettare a registrazione le importazioni di taluni elementi di fissaggio in acciaio inossidabile e loro parti spediti dalla Malaysia, dalla Thailandia e dalle Filippine, dichiarati o meno come originari di questi paesi. |
(3) |
L’inchiesta è stata avviata il 15 giugno 2012 con il regolamento (UE) n. 502/2012 della Commissione (4) («regolamento di apertura»). |
(4) |
Dagli elementi di prova a disposizione della Commissione risultava che, a seguito dell’istituzione delle misure stabilite nel corso dell’inchiesta iniziale, era stata operata una modifica significativa nella configurazione degli scambi (esportazioni dalla RPC, dalla Malaysia, dalla Thailandia e dalle Filippine verso l’Unione) e che non esistevano motivazioni o giustificazioni economiche sufficienti diverse dall’istituzione delle misure di cui all’inchiesta iniziale. La modifica sarebbe derivata dal trasbordo di taluni elementi di fissaggio in acciaio inossidabile e loro parti originari della RPC attraverso la Malaysia, la Thailandia e le Filippine verso l’Unione. |
(5) |
Gli elementi di prova dimostravano inoltre che gli effetti riparatori delle misure in vigore risultavano compromessi in termini sia di quantità che di prezzo. Dagli elementi di prova risultava che le importazioni aggiuntive dalla Malaysia, dalla Thailandia e dalle Filippine venivano effettuate a prezzi inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell’inchiesta iniziale, adeguato per tenere conto degli aumenti dei costi della materia prima. |
(6) |
Risultava infine che i prezzi di taluni elementi di fissaggio in acciaio inossidabile e loro parti spediti dalla Malaysia, dalla Thailandia e dalle Filippine erano oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito dall’inchiesta iniziale, adeguato per tenere conto dell’aumento dei costi della materia prima. |
1.3. Indagine
(7) |
La Commissione ha notificato l’apertura dell’inchiesta alle autorità della RPC, della Malaysia, della Thailandia e delle Filippine, ai produttori esportatori di tali paesi, agli importatori dell’Unione notoriamente interessati e all’industria dell’Unione. |
(8) |
Sono stati inviati moduli per l’esenzione ai produttori/esportatori della Malaysia, della Thailandia e delle Filippine noti alla Commissione oppure alle missioni dei paesi in questione presso l’Unione europea. Sono stati inviati questionari ai produttori/esportatori della RPC noti alla Commissione oppure alla missione della RPC presso l’Unione europea. Sono stati inoltre inviati questionari agli importatori noti dell’Unione. |
(9) |
Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura. Tutte le parti sono state informate del fatto che la mancata collaborazione avrebbe potuto comportare l’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base e l’elaborazione di risultati sulla base dei dati disponibili. |
(10) |
Sette produttori/esportatori della Malaysia, sei della Thailandia e tre delle Filippine e le rispettive società collegate nella RPC, ove del caso, hanno risposto alle domande dei moduli di esenzione. Le risposte di due società della Malaysia, una della Thailandia e una delle Filippine sono state respinte per motivi formali, ovvero perché è risultato che le società in questione non erano produttori del prodotto oggetto dell’inchiesta o perché non hanno collaborato dopo la presentazione del modulo di esenzione oppure perché il modulo era stato trasmesso in una fase molto tarda dell’inchiesta. |
(11) |
Ai questionari hanno risposto due esportatori cinesi e quattro importatori/gruppi di importatori dell’Unione. |
(12) |
La Commissione ha svolto visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:
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1.4. Periodo di riferimento e periodo dell’inchiesta
(13) |
Il periodo di riferimento («PR»), ovvero il periodo per il quale sono stati effettuati prove del valore aggiunto e calcoli del dumping/underselling comprende 12 mesi, dal 1o aprile 2011 al 31 marzo 2012. Il periodo dell’inchiesta («PI»), ovvero il periodo per il quale sono state effettuate analisi delle modifiche della configurazione degli scambi e sono state esaminate possibili pratiche di elusione, comprende il tempo trascorso tra l’istituzione delle misure iniziali e il termine del PR. |
2. RISULTATI DELL’INCHIESTA
2.1. Considerazioni generali
(14) |
A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, per valutare l’esistenza di pratiche di elusione si è proceduto a verificare se fosse intervenuto un cambiamento della configurazione degli scambi tra la RPC, i tre paesi interessati e l’Unione; se tale cambiamento fosse imputabile a pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi fosse una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio; se vi fossero prove dell’esistenza di un pregiudizio o del fatto che gli effetti riparatori del dazio risultassero indeboliti in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto oggetto dell’inchiesta; e se vi fossero prove dell’esistenza di dumping in relazione ai valori normali precedentemente stabiliti nell’inchiesta iniziale, se necessario a norma dell’articolo 2 del regolamento di base. |
2.2. Prodotto in esame e prodotto oggetto dell’inchiesta
(15) |
Il prodotto oggetto della possibile elusione è costituito da determinati elementi di fissaggio in acciaio inossidabile e loro parti originari della Repubblica popolare cinese («prodotto in esame»), attualmente classificati ai codici NC 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 e 7318 15 70. |
(16) |
Il prodotto oggetto dell’inchiesta è uguale al prodotto considerato, ma è spedito dalla Malaysia, dalla Thailandia e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che sia o non sia dichiarato originario della Malaysia, della Thailandia e delle Filippine, ed è attualmente classificato negli stessi codici NC del prodotto in esame.(«prodotto oggetto dell’inchiesta»). |
(17) |
Dall’inchiesta è risultato che gli elementi di fissaggio in acciaio inossidabile e loro parti, definiti sopra, esportati nell’Unione dalla RPC, e quelli spediti dalla Malaysia, dalla Thailandia e dalle Filippine all’Unione hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e gli stessi impieghi e pertanto sono considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. |
2.3. Risultati riguardanti le Filippine
2.3.1. Livello di collaborazione
(18) |
Come indicato nel precedente considerando 10, solo tre società delle Filippine (una delle quali è successivamente risultata non essere né produttore né esportatore del prodotto oggetto dell’inchiesta) hanno presentato una risposta al modulo di esenzione. Di conseguenza le società che hanno collaborato rappresentavano il 10 % delle esportazioni filippine del prodotto oggetto dell’inchiesta verso l’Unione durante il PR. |
(19) |
Anche due produttori/esportatori cinesi hanno risposto al questionario, ma nessuno di loro aveva esportato nelle Filippine durante il PI. |
(20) |
Tenendo conto del livello relativamente basso di collaborazione delle società filippine e cinesi, le conclusioni riguardanti le importazioni di taluni elementi di fissaggio in acciaio inossidabile e loro parti dalle Filippine verso l’Unione e le esportazioni del prodotto in esame dalla RPC alle Filippine hanno dovuto essere tratte dagli elementi disponibili, nel rispetto dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base. In questo caso, per determinare i volumi complessivi delle importazioni dalle Filippine nell’Unione sono stati utilizzati i dati di Eurostat e per quantificare le esportazioni complessive dalla RPC verso le Filippine sono state utilizzate le statistiche nazionali cinesi. |
(21) |
Per quanto riguarda le statistiche cinesi sulle esportazioni, va osservato che i dati sui flussi commerciali tra la RPC e le Filippine coprono interi codici SA, che corrispondono a gruppi di prodotti più ampi rispetto al prodotto in esame e al prodotto oggetto dell’inchiesta. Tuttavia, tenendo conto della evidente tendenza che si era manifestata, i dati possono essere utilizzati per determinare una modifica della configurazione degli scambi. |
(22) |
Infine, come ulteriore fonte di informazioni sono stati usati i dati forniti dalle autorità delle Filippine. Pur non essendo completi, né dettagliati al punto da costituire da soli una base per l’analisi, i dati hanno consentito di verificare le conclusioni riguardanti la configurazione degli scambi. |
2.3.2. Cambiamento della configurazione degli scambi
(23) |
Dopo l’istituzione delle misure iniziali sulle importazioni dalla RPC, le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta dalle Filippine verso l’Unione sono aumentate improvvisamente e notevolmente. Dal livello minimo di meno di 100 t l’anno nel 2004-2005, sono passate a oltre 12 000 t nel PR.
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(24) |
Contemporaneamente, le esportazioni dalla Cina verso le Filippine sono aumentate nettamente negli anni 2004-PR, da 1 100 t a oltre 15 000 t.
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(25) |
Dai dati di cui sopra risulta chiaramente che i quantitativi importati dalle Filippine nell’Unione erano trascurabili nel 2004 e 2005. Tuttavia, nel 2006, in seguito all’istituzione delle misure nei confronti della RPC, le importazioni hanno subito un’impennata, sostituendosi in parte, quanto a volume, alle esportazioni dalla RPC sul mercato dell’Unione. Inoltre, dopo l’istituzione delle misure in vigore, le esportazioni dalla RPC verso l’Unione sono calate notevolmente (70 %). Si osserva anche che i dati ricevuti dalle autorità delle Filippine confermano che solo una piccola percentuale delle importazioni dalla RPC è stata immessa sul circuito commerciale nel territorio doganale delle Filippine. La maggior parte delle importazioni era diretta alle zone economiche speciali. |
2.3.3. Forma di elusione
(26) |
A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, il cambiamento della configurazione degli scambi deriva da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non sussiste una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio. Le pratiche, i processi o le lavorazioni comprendono, tra l’altro, la spedizione del prodotto oggetto delle misure attraverso paesi terzi. |
(27) |
Va osservato che le esportazioni delle società filippine che hanno collaborato ammontavano al 10 % circa delle esportazioni totali del paese verso l’Unione durante il PR. Le rimanenti esportazioni riguardano i produttori che non hanno collaborato all’inchiesta o le operazioni di trasbordo. Quest’ultima conclusione è sostenuta dalle informazioni e dai dati forniti dalle autorità filippine, in particolare dai fatti seguenti: i) la maggior parte delle importazioni del prodotto in esame dalla RPC era diretta alle zone economiche speciali e non è entrata nei territori doganali delle Filippine, ii) il numero di autentici produttori del prodotto oggetto dell’inchiesta nelle Filippine è molto ridotto. |
(28) |
È stato dunque confermato che si sono svolte operazioni di trasbordo di prodotti originari della Cina attraverso le Filippine. |
2.3.4. Insufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio antidumping
(29) |
Dall’inchiesta non emergono altre motivazioni o giustificazioni economiche per il trasbordo se non l’elusione delle misure in vigore riguardanti il prodotto in esame. Non sono stati individuati altri elementi, se non il dazio, che si possono considerare come una compensazione dei costi di trasbordo, in particolare per quanto riguarda il trasporto e il nuovo carico di taluni elementi di fissaggio in acciaio inossidabile e loro parti originari della RPC attraverso le Filippine. |
2.3.5. Indebolimento dell’effetto riparatore del dazio antidumping
(30) |
Per valutare se il prodotto importato oggetto dell’inchiesta abbia compromesso, in termini di quantità e prezzi, gli effetti riparatori delle misure in vigore sulle importazioni del prodotto in esame, sono stati impiegati i dati di Eurostat quali migliori dati disponibili sulle quantità e sui prezzi delle esportazioni delle società delle Filippine che non hanno collaborato. I prezzi determinati in questo modo sono stati poi confrontati con il livello di eliminazione del pregiudizio stabilito per i produttori dell’Unione nell’inchiesta iniziale. Vista la sostanziale differenza di tempo tra il PI iniziale ed il PR della presente inchiesta, è stato necessario tenere conto dell’evoluzione subita dagli elementi di base dei costi di produzione. A tal fine il prezzo non pregiudizievole è stato adeguato sulla base dell’aumento del prezzo delle materie prime e, per gli altri elementi dei costi di fabbricazione e di vendita, sulla base delle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo nell’Unione. |
(31) |
L’aumento delle importazioni dalle Filippine nell’Unione da meno di 100 t nel 2004 a oltre 12 000 t nel PR è stato ritenuto significativo in termini quantitativi. |
(32) |
Il confronto tra il livello adeguato di eliminazione del pregiudizio e la media ponderata dei prezzi all’esportazione ha dimostrato l’esistenza dell’underselling. |
(33) |
Si è quindi concluso che gli effetti riparatori delle misure in vigore sono stati compromessi in termini sia di quantità che di prezzo. |
2.3.6. Elementi di prova del dumping
(34) |
In conformità all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, è stato infine esaminato se esistessero prove di dumping in relazione al valore normale stabilito nell’inchiesta iniziale. |
(35) |
Nel regolamento iniziale il valore normale era stato determinato in base ai prezzi praticati a Taiwan, che nell’ambito dell’inchiesta è stato scelto come paese di riferimento a economia di mercato adeguato per la RPC. Tuttavia, vista la sostanziale differenza di tempo tra il PI iniziale ed il PR della presente inchiesta, è stato necessario tenere conto dell’evoluzione subita dagli elementi di base dei costi di produzione. A tal fine il valore normale è stato adeguato sulla base dell’aumento del prezzo delle materie prime e, per gli altri elementi dei costi di fabbricazione e di vendita, sulla base delle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo a Taiwan. |
(36) |
I prezzi all’esportazione dalle Filippine erano fondati sulle informazioni disponibili, ovvero quelle sui prezzi medi all’esportazione di taluni elementi di fissaggio in acciaio inossidabile e loro parti durante il PR, registrati da Eurostat. L’uso delle informazioni disponibili è dovuto al basso livello di collaborazione dei produttori del prodotto oggetto dell’inchiesta nelle Filippine. Il prezzo medio all’esportazione usato nel calcolo era stato verificato rispetto al livello dei prezzi all’esportazione dei due esportatori filippini che hanno collaborato ed è risultato compatibile con tali prezzi. |
(37) |
Ai fini di un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità, conformemente all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati quindi operati adeguamenti per le differenze a livello dei trasporti, dell’assicurazione e dell’IVA non rimborsabile sulle vendite all’esportazione nella RPC. Vista la limitata collaborazione dei produttori delle Filippine e della RPC, gli adeguamenti sono stati effettuati sulla base delle migliori informazioni disponibili. Di conseguenza, gli adeguamenti dei costi di trasporto e assicurazione sono stati basati sui costi di trasporto ed assicurazione per tonnellata stabiliti nell’inchiesta iniziale. |
(38) |
Conformemente all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, il dumping è stato calcolato mettendo a confronto la media ponderata adeguata del valore normale determinato nel regolamento iniziale e la media ponderata dei prezzi all’esportazione delle Filippine nel corso del PR della presente inchiesta, espressa in percentuale del prezzo cif frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto. |
(39) |
Il confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi all’esportazione ha dimostrato l’esistenza del dumping. |
2.4. Conclusioni relative alla Malaysia
2.4.1. Livello di collaborazione
(40) |
Come indicato al considerando 10, hanno risposto al modulo di esenzione sette società della Malaysia. Una è risultata non essere il produttore del prodotto oggetto dell’inchiesta, mentre un’altra ha presentato risposte incomplete in una fase molto avanzata dell’inchiesta, quando non era più possibile completare le lacune, né verificare le informazioni e i dati forniti. Di conseguenza non è stato possibile accogliere le due richieste di esenzione. Tuttavia, le altre cinque società della Malaysia che hanno collaborato rappresentavano il 93 % delle esportazioni da tale paese del prodotto oggetto dell’inchiesta verso l’Unione durante il PR. |
2.4.2. Cambiamento della configurazione degli scambi
(41) |
Dopo l’istituzione delle misure iniziali sulle importazioni dalla RPC, le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta dalla Malaysia verso l’Unione sono aumentate improvvisamente e notevolmente. Dal livello di meno di 2 000 t l’anno nel 2004-2005, sono passate a oltre 13 000 t nel PR.
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(42) |
Occorre tuttavia sottolineare che in seguito ai sopralluoghi di verifica si è potuto confermare che l’aumento delle esportazioni dalla Malaysia verso l’Unione può essere dovuto all’aumento della produzione di tale paese nello stesso periodo. Le società che hanno collaborato, che sono risultate produttori della Malaysia non coinvolti nelle pratiche di elusione, hanno effettuato il 93 % delle esportazioni verso l’Unione. Dall’inchiesta è risultato che solo una di tali società effettuava il trasbordo del prodotto in esame, ma tale pratica riguardava piccole percentuali delle sue vendite ed è terminata nel 2009. Nessuna delle società che hanno collaborato è risultata effettuare operazioni di assemblaggio in cui si utilizzano parti o semiprodotti originari della Cina. |
(43) |
Tenendo conto di quanto appena esposto, si conclude che l’aumento delle importazioni dalla Malaysia è motivato da un aumento della produzione interna. Di conseguenza, il cambiamento della configurazione degli scambi tra la Malaysia e l’Unione non deriva da pratiche di elusione. |
2.5. Conclusioni relative alla Thailandia
2.5.1. Livello di collaborazione
(44) |
Come indicato al considerando 10, sei società della Thailandia hanno risposto al modulo di esenzione. Una di tali società non ha collaborato alle fasi successive della procedura e per questo motivo non è stato possibile colmare le lacune ed effettuare verifiche sul posto dei dati e delle informazioni trasmessi. Per tale motivo la richiesta di esenzione è stata respinta. Tuttavia, le altre cinque società della Thailandia che hanno collaborato rappresentavano il 67 % delle esportazioni da tale paese del prodotto oggetto dell’inchiesta verso l’Unione durante il PR. |
2.5.2. Cambiamento della configurazione degli scambi
(45) |
Dopo l’istituzione delle misure iniziali sulle importazioni dalla RPC, le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta dalla Thailandia verso l’Unione hanno seguito la tendenza seguente:
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(46) |
Esaminando le esportazioni dalla Thailandia verso l’Unione è necessario tenere presente che, a partire dal novembre 2005 la Thailandia, come la RPC, è soggetta a misure antidumping dell’Unione (5). Queste misure sono scadute nel novembre 2010. Dopo la scadenza le esportazioni dalla Thailandia verso l’Unione hanno subito un’impennata, da 367 t nel 2010 a oltre 5 500 t nel 2011 e oltre 6 700 t nel PR. |
(47) |
Occorre però osservare che le esportazioni thailandesi verso l’Unione del prodotto oggetto dell’inchiesta durante il PR sono, in termini assoluti, non molto superiori al livello del 2004, prima dell’istituzione delle misure antidumping nei confronti della RPC e della Thailandia. In termini relativi (come quota delle importazioni totali dell’Unione) le importazioni dalla Thailandia sono addirittura diminuite dal 12 % circa al 7 %. |
(48) |
L’inchiesta non ha consentito di stabilire che siano state effettuate operazioni di trasbordo o assemblaggio utilizzando parti o semiprodotti di origine cinese. Tenendo conto del fatto che, prima che fossero istituite misure antidumping, le esportazioni dalla Thailandia riguardavano prodotti effettivamente fabbricati in tale paese, è difficile concludere che il livello attuale di esportazione, simile in termini di volume, abbia origine diversa. Occorre anche sottolineare che i due maggiori produttori thailandesi che hanno collaborato alla presente inchiesta erano presenti anche nell’inchiesta iniziale riguardante tale paese. |
(49) |
Tenendo conto di quanto appena esposto, si conclude che l’aumento delle importazioni dalla Thailandia è motivato in ampia misura da un aumento della produzione interna. Di conseguenza, il cambiamento della configurazione degli scambi tra la Thailandia e l’Unione non deriva da pratiche di elusione. |
3. MISURE
(50) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di taluni elementi di fissaggio in acciaio inossidabile e loro parti originari della RPC è stato eluso tramite operazioni di trasbordo nelle Filippine ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. |
(51) |
A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, prima frase, del regolamento di base, le misure in vigore applicabili alle importazioni del prodotto in esame dovrebbero essere estese alle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta, ovvero lo stesso prodotto, spedito dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che il prodotto sia dichiarato o meno originario delle Filippine. |
(52) |
Data la scarsa collaborazione alla presente inchiesta, le misure estese dovranno corrispondere a quelle stabilite all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2/2012 per «tutte le altre società» della RPC, vale a dire attualmente un dazio antidumping definitivo del 27,4 % applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto. |
(53) |
Conformemente all' articolo 13, paragrafo 3 e all' articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, che dispone che le misure estese devono applicarsi alle importazioni entrate nell’Unione in regime di registrazione imposto dal regolamento di apertura, devono essere prelevati dazi sulle importazioni registrate di taluni elementi di fissaggio in acciaio inossidabile e loro parti spediti dalle Filippine. |
4. CHIUSURA DELL’INCHIESTA RELATIVA ALLE IMPORTAZIONI DALLA MALAYSIA E DALLA THAILANDIA
(54) |
In considerazione delle conclusioni relative alla Malaysia e alla Thailandia è opportuno chiudere l’inchiesta riguardante la possibile elusione di misure antidumping da parte di importazioni di taluni elementi di fissaggio in acciaio inossidabile e loro parti spediti dalla Malaysia e dalla Thailandia e sospendere la registrazione delle importazioni di taluni elementi di fissaggio in acciaio inossidabile e loro parti spediti dalla Malaysia e dalla Thailandia che era stata imposta dal regolamento di apertura. |
5. RICHIESTE DI ESENZIONE
(55) |
Come illustrato nel considerando 10, sedici società situate in Malaysia, Thailandia e nelle Filippine hanno risposto ai moduli di esenzione chiedendo di essere esentate dall’eventuale estensione delle misure a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base. |
(56) |
Le domande di esenzione delle società della Malaysia e della Thailandia non sono state esaminate dato che l’estensione delle misure non riguarda questi due paesi. |
(57) |
Una delle tre società filippine che hanno chiesto l’esenzione è risultata non essere né produttore né esportatore del prodotto oggetto dell’inchiesta durante il PI e non è stato possibile trarre conclusioni in merito alla natura delle sue operazioni. Di conseguenza a tale società non è stato possibile concedere l’esenzione allo stadio attuale. Se dovesse tuttavia risultare, dopo l’estensione delle misure antidumping in vigore, che sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 11, paragrafo 4, e all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, la situazione della società può essere riveduta, se richiesto. |
(58) |
Le visite di verifica hanno consentito di accertare che gli altri due produttori esportatori filippini erano autentici produttori. La Commissione ha quindi concluso che non erano coinvolti in pratiche di elusione e che l’esenzione poteva essere concessa. |
(59) |
In tal caso si ritengono necessarie misure speciali volte a garantire una corretta applicazione delle suddette esenzioni. Queste misure speciali comprendono la presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti illustrati nell’allegato del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da una fattura di questo tipo sono assoggettate al dazio antidumping esteso. |
(60) |
Altri produttori delle Filippine che non si sono manifestati nell’ambito del presente procedimento e che non hanno esportato il prodotto oggetto dell’inchiesta durante il PI, ma che intendono presentare una richiesta di esenzione dal dazio antidumping esteso a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, e dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, dovranno compilare un modulo di esenzione al fine di consentire alla Commissione di valutare la richiesta. Di norma la Commissione procede anche ad una visita di verifica in loco. Se le condizioni di cui all’articolo 11, paragrafo 4, e all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base sono soddisfatte, l’esenzione può essere concessa. Quando l’esenzione viene concessa la Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, può autorizzare, mediante decisione, l’esenzione dal dazio esteso dal presente regolamento di esecuzione per le importazioni da società che non eludono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2/2012. |
6. COMUNICAZIONE DELLE CONCLUSIONI
(61) |
Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali che hanno determinato le conclusioni di cui sopra e sono state invitate a presentare le loro osservazioni. Non sono pervenute osservazioni successive alla comunicazione delle conclusioni, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Il dazio antidumping definitivo applicabile a «tutte le altre società» della RPC, istituito dall’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2/2012 sulle importazioni di taluni elementi di fissaggio in acciaio inossidabile e loro parti originari della Repubblica popolare cinese, è esteso alle importazioni di taluni elementi di fissaggio in acciaio inossidabile e loro parti spediti dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o meno dichiarati originari delle Filippine, attualmente classificabili ai codici NC ex 7318 12 10, ex 7318 14 10, ex 7318 15 30, ex 7318 15 51, ex 7318 15 61 ed ex 7318 15 70 (codici TARIC 7318121011, 7318121091, 7318141011, 7318141091, 7318153011, 7318153061, 7318153081, 7318155111, 7318155161, 7318155181, 7318156111, 7318156161, 7318156181, 7318157011, 7318157061 e 7318157081), ad eccezione di quelli prodotti dalle società elencate qui di seguito.
Società |
Codice addizionale TARIC |
Multi-Tek Fasteners Inc, Clark Freeport Zone, Pampanga, Filippine |
B355 |
Rosario Fasteners Corporation, Cavite Economic Area, Filippine |
B356 |
2. L’applicazione delle esenzioni concesse alle società elencate al paragrafo 1 del presente articolo oppure autorizzate dalla Commissione in conformità dell’articolo 3, paragrafo 2, è soggetta alla condizione relativa alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme alle prescrizioni dell’allegato. Qualora la suddetta fattura non sia presentata, si applica il dazio antidumping di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Il dazio esteso in virtù del paragrafo 1 del presente articolo viene riscosso sulle importazioni spedite dalle Filippine, a prescindere dal fatto che siano dichiarate originarie delle Filippine o no, registrate in conformità dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 502/2012, dell’articolo 13, paragrafo 3 e dell’articolo 14, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1225/2009, ad eccezione di quelle prodotte dalle società elencate al paragrafo 1.
4. Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
L’inchiesta riguardante la possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2/2012 sulle importazioni di taluni elementi di fissaggio in acciaio inossidabile e loro parti originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di taluni elementi di fissaggio in acciaio inossidabile e loro parti spediti dalla Malaysia e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano o meno dichiarati originari della Malaysia e della Thailandia, è chiusa.
Articolo 3
1. Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell’articolo 1 sono presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e devono essere firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta va inviata al seguente indirizzo:
Commissione europea |
Direzione generale del Commercio |
Direzione H |
Ufficio: N-105 08/20 |
1049 Bruxelles/Brussel |
Belgique/België |
Fax (32 2) 295 65 05 |
2. A norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009 la Commissione, sentito il comitato consultivo, può autorizzare, mediante decisione, l’esenzione dal dazio esteso a norma dell’articolo 1 per le importazioni da società che non eludono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2/2012.
Articolo 4
Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni prevista conformemente all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 502/2012.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2013
Per il Consiglio
Il presidente
A. SHATTER
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(2) GU L 5 del 7.1.2012, pag. 1.
(3) GU L 302 del 19.11.2005, pag. 1.
(4) GU L 153 del 14.6.2012, pag. 8.
(5) GU L 302 del 19.11.2005, pag. 1.
ALLEGATO
Una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale, formulata secondo il seguente modello, deve figurare sulla fattura commerciale valida di cui all’articolo 1, paragrafo 2:
1) |
nome e funzione del responsabile del soggetto giuridico che ha emesso la fattura commerciale; |
2) |
la seguente dichiarazione: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e coperto dalla presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte»; |
3) |
data e firma. |
12.3.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 68/9 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 206/2013 DEL CONSIGLIO
dell’11 marzo 2013
che attua l’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 359/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio, del 12 aprile 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 12 aprile 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio. |
(2) |
Tenuto conto dei continui abusi concernenti i diritti umani in Iran, altre persone ed un’altra entità dovrebbero essere inserite nell’elenco delle persone, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive riportato nell’allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le persone e l’entità elencate nell’allegato del presente regolamento sono aggiunte all’elenco riportato nell’allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2013
Per il Consiglio
Il presidente
C. ASHTON
(1) GU L 100 del 14.4.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Elenco delle persone e dell’entità di cui all’articolo 1
Persone
|
Nome |
Informazioni identificative |
Motivi |
Data di inserimento nell'elenco |
1. |
RASHIDI AGHDAM, Ali Ashraf |
|
Capo della prigione di Evin, nominato tra giugno e luglio del 2012. Dalla sua nomina, si è assistito a un deterioramento delle condizioni in carcere ed è stata segnalata una recrudescenza dei maltrattamenti ai danni dei prigionieri. Nell'ottobre 2012, nove detenute hanno iniziato lo sciopero della fame per protestare contro la violazione dei loro diritti e le violenze subite per mano delle guardie carcerarie. |
12.3.2013 |
2. |
KIASATI Morteza |
|
Giudice del tribunale rivoluzionario di Ahwaz, sezione 4, ha condannato alla pena capitale quattro prigionieri politici arabi, Taha Heidarian, Abbas Heidarian, Abd al-Rahman Heidarian (tre fratelli) e Ali Sharifi. Sono stati arrestati, torturati e impiccati senza giusto processo. Questi casi e l'assenza di un giusto processo sono stati segnalati dal relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani in Iran in una relazione del 13 settembre 2012, dal Segretario generale dell'ONU nella relazione sull'Iran del 22 agosto 2012 e da varie ONG. |
12.3.2013 |
3. |
MOUSSAVI, Seyed Mohammad Bagher |
|
Giudice del tribunale rivoluzionario di Ahwaz, sezione 2, ha condannato alla pena capitale cinque arabi ahwazi, Mohammad Ali Amouri, Hashem Sha'bani Amouri, Hadi Rashedi, Sayed Jaber Alboshoka, Sayed Mokhtar Alboshoka, in data 17 marzo 2012, per "attività contro la sicurezza pubblica" e "ribellione contro Dio". Le condanne sono state confermate dalla Corte suprema iraniana il 9 gennaio 2013. Secondo quanto riferito dalle ONG, i cinque uomini sono stati arrestati senza colpa per oltre un anno, torturati e condannati senza giusto processo. |
12.3.2013 |
4. |
SARAFRAZ, Mohammad (Dr.) (alias: Haj-agha Sarafraz) |
Data di nascita: circa 1963 Luogo di nascita: Teheran Luogo di residenza: Teheran Luogo di lavoro: sede centrale dell'IRIB e della PressTV, Tehran |
Direttore della sezione World Service e della rete Press TV dell'IRIB, è responsabile di tutte le decisioni relative ai programmi. Strettamente associato all'apparato di sicurezza dello Stato. Sotto la sua direzione, Press TV, insieme all'IRIB, ha collaborato con i servizi di sicurezza e i procuratori iraniani per trasmettere confessioni estorte a detenuti, fra cui quella di Maziar Bahari, giornalista e regista irano-canadese, nel programma settimanale "Iran Today". La OFCOM, autorità regolatrice indipendente per le società di comunicazione, ha condannato nel Regno Unito Press TV a pagareuna multa di 100 000 sterline per aver trasmesso la confessione di Bahari nel 2011, filmata in carcere mentre gli veniva estorta con la forza. Sarafraz è pertanto associato alla violazione del diritto a un giusto processo e del diritto a un equo processo. |
12.3.2013 |
5. |
JAFARI, Asadollah |
|
Procuratore della provincia di Mazandaran, responsabile, secondo quanto riferito dalle ONG, di arresti illegali e violazioni dei diritti dei detenuti baha'i, dall'arresto iniziale fino alla reclusione in celle di isolamento presso il centro di detenzione del ministero dell'Intelligence. Sei esempi concreti di violazioni del diritto a un giusto processo sono documentati da ONG, anche nel 2011 e nel 2012. |
12.3.2013 |
6. |
EMADI, Hamid Reza (alias: Hamidreza Emadi) |
Data di nascita: circa 1973 Luogo di nascita: Hamedan Luogo di residenza: Teheran Luogo di lavoro: sede centrale della Press TV, Teheran |
Capo della redazione di Press TV. Responsabile della produzione e trasmissione di confessioni estorte a detenuti, fra cui giornalisti, attivisti politici, esponenti di minoranze curde e arabe, in violazione dei diritti a un giusto processo e a un equo processo riconosciuti a livello internazionale. La OFCOM, autorità regolatrice indipendente per le società di comunicazione, ha condannato nel Regno Unito Press TV a pagare una multa di 100 000 sterline per aver trasmesso nel 2011 la confessione del giornalista e regista irano-canadese Maziar Bahari, filmata in carcere mentre gli veniva estorta con la forza. Le ONG hanno segnalato altri casi di confessioni estorte, mandate in onda da Press TV. Emadi è pertanto associato alla violazione del diritto a un giusto processo e del diritto a un equo processo. |
12.3.2013 |
7. |
HAMLBAR, Rahim |
|
Giudice del tribunale rivoluzionario di Tabriz, sezione 1. Responsabile di infliggere pesanti condanne nei confronti di giornalisti, di esponenti della minoranza etnica azera e di attivisti impegnati nella difesa dei diritti dei lavoratori, con l'accusa di spionaggio, atti contro la sicurezza nazionale, propaganda contro il regime iraniano e insulti al leader dell'Iran. Le sentenze, secondo quanto riferito, sono state emesse in varie occasioni senza un giusto processo e i detenuti sono stati costretti a firmare confessioni false. Uno dei casi più eclatanti ha coinvolto venti volontari impegnati in operazioni di assistenza ai terremotati (a seguito del sisma che ha colpito l'Iran nell'agosto 2012), condannati alla reclusione per aver tentato di soccorrere le vittime del terremoto. Il tribunale ha ritenuto gli operatori colpevoli di "associazione e collusione con l'intento di agire contro la sicurezza nazionale". |
12.3.2013 |
8. |
MUSAVI-TABAR, Seyyed Reza |
|
Capo della procura rivoluzionaria di Shiraz. Responsabile di arresti illegali e maltrattamenti contro attivisti politici, giornalisti, difensori dei diritti umani, esponenti baha'i e prigionieri di coscienza, i quali sono stati perseguitati, torturati e interrogati e ai quali è stato negato l'accesso all'assistenza legale e a un giusto processo. Stando a quanto riferito dalle ONG, Musavi-Tabar ha firmato provvedimenti giudiziari nel famigerato centro di detenzione n. 100 (carcere maschile), compresa l'ordinanza che dispone la pena a tre anni di reclusione in isolamento per la detenuta baha'i Raha Sabet. |
12.3.2013 |
9. |
KHORAMABADI, Abdolsamad |
Capo della “Commission to Determine the Instances of Criminal Content”. (Commissione che accerta i casi di contenuto criminale) |
Abdolsamad Khoramabadi è capo della "Commission to Determine the Instances of Criminal Content", organizzazione governativa incaricata della censura e della criminalità informatica on line. Sotto la sua direzione la Commissione ha definito "criminalità informatica" mediante una serie vaga di categorie che criminalizzano creazione e pubblicazione di contenuti ritenuti inappropriati dal regime. Abdolsamad Khoramabadi è responsabile della repressione e dell'oscuramento di numerosi siti di opposizione, testate elettroniche, blog, siti di ONG per i diritti umani nonchè di Google e Gmail dal settembre 2012. Insieme con la Commissione ha contribuito attivamente al decesso in carcere del blogger Sattar Beheshti, nel novembre 2012. Pertanto la Commissione che dirige è direttamente responsabile di violazioni sistematiche dei diritti umani, in particolare vietando e filtrando l'accesso al pubblico di siti web e, saltuariamente, disabilitando l'accesso ad Internet in generale.] |
12.3.2013 |
Entità
|
Nome |
Informazioni identificative |
Motivi |
Data di inserimento nell'elenco |
1. |
Center to Investigate Organized Crime (Centro di indagine sulla criminalità organizzata) (alias: Ufficio Criminalità informatica o Polizia Criminalità informatica) |
Luogo: Tehran, Iran Sito web: http://www.cyberpolice.ir |
La polizia Criminalità informatica iraniana è un'unità della polizia della Repubblica islamica dell'Iran, fondata nel gennaio 2011 e diretta da Esmail Ahmadi-Moqaddam (in elenco). Secondo quanto riferisce la stampa il capo di polizia Ahmadi-Moqaddam ha sottolineato che quest'unità perseguirà gruppi dissidenti e antirivoluzionari che hanno usato le reti sociali basate su Internet per scatenare, nel 2009, la protesta contro la rielezione del presidente Mahmoud Ahmadinejad. Nel gennaio 2012 quest'unità di polizia ha emesso nuove direttive per gli Internet café, che impongono agli utenti di fornire dati personali, che saranno conservati per sei mesi dai proprietari degli esercizi, nonché una registrazione dei siti web visitati. Queste disposizioni impongono inoltre ai proprietari degli esercizi di installare telecamere a circuito chiuso, conservandone le registrazioni per sei mesi. In base a queste nuove disposizioni è possibile creare un registro che le autorità potranno usare per intercettare attivisti o chiunque sia ritenuto una minaccia per la sicurezza nazionale. Nel giungo 2012 i media iraniani hanno riferito che quest'unità di polizia starebbe mettendo in atto una repressione delle reti virtuali private. Il 30 ottobre 2012 la stessa unità di polizia ha arrestato il blogger Sattar Beheshti (secondo quanto risulta, senza un mandato) per atti contro la sicurezza nazionale sulle reti sociali e su Facebook. Beheshti ha criticato il governo iraniano nel suo blog. Beheshti è stato trovato morto nella sua cella il 3 novembre e si ritiene che sia stato torturato a morte da membri della polizia Criminalità informatica. |
12.3.2013 |
12.3.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 68/14 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 207/2013 DELLA COMMISSIONE
dell’11 marzo 2013
recante deroga al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio con riguardo al termine per la revisione della decisione sul sostegno specifico per il 2013 e al regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione con riguardo alla notifica di tale revisione
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (1), in particolare l’articolo 142, lettere c) e r),
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 68, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 73/2009, entro il 1o settembre 2012 gli Stati membri avevano la possibilità di riesaminare la decisione di cui all’articolo 69, paragrafo 1, del medesimo regolamento e decidere, con effetto a decorrere dal 2013, di modificare gli importi per il finanziamento del sostegno specifico di cui all’articolo 68, paragrafo 1, oppure di porre termine all’applicazione di tale sostegno. |
(2) |
A causa del continuo aumento dei prezzi dei mangimi dovuto alle condizioni climatiche avverse che nel 2012 hanno colpito alcuni dei maggiori fornitori di cereali a livello unionale e mondiale, negli Stati membri si assiste a un peggioramento della situazione economica delle aziende agricole, in particolare nel settore lattiero-caseario e nei settori delle carni bovine e ovicaprine. Alla fine dell’anno tali settori incontravano gravi difficoltà finanziarie dovute alla forte incidenza dei prezzi dei mangimi sui loro costi di produzione. Ne è derivata una situazione di emergenza, in cui esiste un rischio concreto di rallentamento o sospensione dell’attività tale da determinare, in definitiva, una riduzione o l’abbandono della produzione in tali settori. L’attuale situazione non era prevedibile nel momento in cui gli Stati membri hanno avuto la possibilità di riesaminare le decisioni relative al 2013 a norma dell’articolo 68, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 73/2009. |
(3) |
Si ritiene che il sostegno specifico di cui all’articolo 68, paragrafo 1, sia uno strumento adeguato per rimediare a tale situazione attraverso la concessione di un aiuto alle aziende la cui redditività è minacciata. Per porre rimedio al peggioramento della situazione nella quale versano gli agricoltori dei settori lattiero-caseario e delle carni bovine e ovicaprine e per evitare gravi problemi d’ordine pratico e specifici che potrebbero portare alla riconversione in altre attività agricole o alla cessione di aziende, è opportuno concedere agli Stati membri un nuovo termine entro il quale riesaminare le decisioni adottate per l’anno 2013. |
(4) |
Per gli stessi motivi è opportuno prorogare il termine per la comunicazione di tale riesame alla Commissione, previsto all’articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (2). |
(5) |
È quindi opportuno derogare al regolamento (CE) n. 73/2009 e al regolamento (CE) n. 1120/2009. |
(6) |
Poiché le deroghe riguardano il 2013, è necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Deroga al regolamento (CE) n. 73/2009
In deroga all’articolo 68, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 73/2009, gli Stati membri hanno la facoltà di riesaminare entro il 22 marzo 2013 la decisione adottata a norma dell’articolo 69, paragrafo 1, del medesimo regolamento per quanto riguarda il sostegno specifico da concedere ai settori lattiero-caseario e delle carni bovine e/o ovicaprine con effetto a decorrere dall’anno 2013.
Articolo 2
Deroga al regolamento (CE) n. 1120/2009
In deroga all’articolo 50, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1120/2009, gli Stati membri informano la Commissione entro il 22 marzo 2013 delle misure di sostegno specifico che intendono applicare nei settori lattiero-caseario e delle carni bovine e/o ovicaprine.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.
(2) GU L 316 del 2.12.2009, pag. 1.
12.3.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 68/16 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 208/2013 DELLA COMMISSIONE
dell’11 marzo 2013
recante le prescrizioni in materia di rintracciabilità per i germogli e i semi destinati alla produzione di germogli
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 178/2002 stabilisce i principi generali da applicare nell’Unione e a livello nazionale in tema di alimenti e mangimi in generale e di sicurezza degli alimenti e dei mangimi in particolare. L’articolo 18 dello stesso regolamento dispone che sia istituita la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. |
(2) |
Lo stesso articolo dispone altresì che gli operatori del settore alimentare debbano essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento e disporre di sistemi e di procedure per individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti. Le informazioni al riguardo vanno messe a disposizione delle autorità competenti che le richiedano. |
(3) |
In seguito all’insorgere nell’Unione, nel maggio 2011, di focolai di E. coli produttore della tossina Shiga (STEC), il consumo di germogli è stato identificato come l’origine più probabile del fenomeno. |
(4) |
Il 20 ottobre 2011 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato un parere scientifico sui rischi connessi all’Escherichia coli produttore della tossina Shiga (STEC) e ad altri batteri patogeni presenti nei semi e nei semi germogliati (2). Nel suddetto parere l’EFSA conclude che la contaminazione di semi essiccati con batteri patogeni rappresenta l’origine più probabile dei focolai associati ai germogli. Nel parere si afferma inoltre che, visto il tasso elevato di umidità e la temperatura favorevole durante il processo di germinazione, i batteri patogeni presenti nei semi essiccati si possono moltiplicare nel corso della germinazione e costituire un rischio per la salute pubblica. |
(5) |
La rintracciabilità è uno strumento efficace per garantire la sicurezza alimentare in quanto permette di rintracciare un alimento durante tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, consentendo in tal modo una rapida reazione qualora si presentino focolai di tossinfezione alimentare. In particolare, la rintracciabilità di certi alimenti di origine non animale può contribuire a ritirare dal mercato gli alimenti non sicuri, tutelando così i consumatori. |
(6) |
Per garantire la rintracciabilità degli alimenti di cui all’articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002, è necessario che siano sempre disponibili i nomi e gli indirizzi sia degli operatori del settore alimentare che hanno fornito i germogli o i semi destinati alla produzione di germogli, sia di quelli a cui sono stati forniti tali germogli o semi. Tale prescrizione si basa sull’approccio denominato «una fase prima — una fase dopo», secondo il quale gli operatori del settore alimentare devono disporre di un sistema che consenta loro di individuare i loro fornitori e clienti diretti, fuorché nel caso dei consumatori finali. |
(7) |
Le condizioni di produzione dei germogli possono rappresentare un rischio potenzialmente elevato per la salute pubblica in quanto possono comportare una moltiplicazione importante delle sostanze patogene di origine alimentare. Nel caso di un focolaio di tossinfezione alimentare correlato al consumo di germogli risulta quindi essenziale una rapida individuazione dei passaggi compiuti dai prodotti in questione per limitare l’impatto di tale focolaio sulla salute pubblica. |
(8) |
Il commercio dei semi destinati alla produzione di germogli è inoltre molto diffuso, il che accresce l’importanza della rintracciabilità. |
(9) |
Occorre quindi determinare col presente regolamento norme specifiche in materia di rintracciabilità dei germogli e dei semi destinati alla produzione di germogli. |
(10) |
In particolare è opportuno imporre agli operatori del settore alimentare l’obbligo di fornire informazioni aggiuntive riguardanti il volume o la quantità di tali semi o germogli, la data di spedizione, un riferimento di identificazione della partita ed una descrizione dettagliata dei semi o dei germogli. |
(11) |
Al fine di contenere l’onere amministrativo per gli operatori del settore alimentare è opportuno, nelle prescrizioni di tracciabilità, concedere una certa flessibilità in merito al formato adottato dagli operatori del settore alimentare per registrare e trasmettere le informazioni pertinenti. |
(12) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento disciplina la rintracciabilità delle partite di:
i) |
germogli; |
ii) |
semi destinati alla produzione di germogli. |
Il presente regolamento non si applica ai germogli che siano stati sottoposti ad un trattamento, conforme alla normativa dell’Unione europea, atto ad eliminarne il rischio microbiologico.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) |
«germogli», i prodotti ottenuti dalla germinazione del seme e dalla sua crescita in acqua o in altro mezzo di coltura, raccolti prima dello sviluppo di foglie vere e proprie e destinati ad essere consumati integralmente, incluso il seme; |
b) |
«partita», una quantità di germogli o di semi destinati alla produzione di germogli aventi lo stesso nome tassonomico, spedita dallo stesso stabilimento alla stessa destinazione alla stessa data. Una spedizione può comprendere una o più partite. Tuttavia semi aventi diverso nome tassonomico che siano stati mischiati nella stessa confezione e destinati a germinare insieme, nonché i loro germogli, sono ugualmente considerati una sola partita. |
Inoltre, ai fini del presente regolamento, vale la definizione di «spedizione» di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 211/2013 della Commissione (3).
Articolo 3
Prescrizioni in materia di rintracciabilità
1. Gli operatori del settore alimentare garantiscono la registrazione in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, delle seguenti informazioni relative alle partite di semi destinati alla produzione di germogli o alle partite di germogli. Gli operatori del settore alimentare garantiscono altresì la trasmissione delle informazioni necessarie al rispetto delle presenti disposizioni agli operatori del settore alimentare ai quali vengono forniti i semi o i germogli:
a) |
descrizione accurata dei semi o dei germogli, compreso il nome tassonomico della pianta; |
b) |
volume o quantità dei semi o dei germogli forniti; |
c) |
qualora i semi o i germogli siano stati spediti da un altro operatore del settore alimentare, nome e indirizzo:
|
d) |
nome e indirizzo dell’operatore del settore alimentare al quale sono spediti i semi o i germogli; |
e) |
nome e indirizzo del destinatario (proprietario) se diverso dall’operatore del settore alimentare al quale sono spediti i semi o i germogli; |
f) |
riferimento di identificazione adeguato della partita; |
g) |
data di spedizione. |
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 possono essere registrate e trasmesse in qualsiasi forma adeguata ad assicurarne la facile reperibilità da parte dell’operatore del settore alimentare al quale sono forniti i semi o i germogli.
3. Gli operatori del settore alimentare trasmettono le informazioni pertinenti di cui al paragrafo 1 a cadenza giornaliera. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono aggiornate quotidianamente e rese disponibili per un lasso di tempo sufficiente perché si possa ragionevolmente presumere che i germogli siano stati consumati.
4. Gli operatori del settore alimentare forniscono le informazioni di cui al paragrafo 1 alle autorità competenti, su richiesta, senza indebito indugio.
Articolo 4
Prescrizioni in materia di rintracciabilità per i semi e i germogli importati
1. Le spedizioni di semi destinati alla produzione di germogli e le spedizioni di germogli sono accompagnate, in caso di importazione nell’Unione europea, da un certificato secondo quanto previsto dall’articolo 3 del regolamento (UE) n. 211/2013.
2. L’operatore del settore alimentare che importa i semi o i germogli conserva il certificato di cui al paragrafo 1 per un lasso di tempo sufficiente perché si possa ragionevolmente presumere che i germogli siano stati consumati.
3. Tutti gli operatori del settore alimentare che trattano semi importati destinati alla produzione di germogli forniscono copie del certificato di cui al paragrafo 1 a tutti gli operatori del settore alimentare ai quali i semi vengono spediti, fino al momento in cui tali semi pervengono al produttore dei germogli.
Qualora i semi destinati alla produzione di germogli siano confezionati e venduti al dettaglio, tutti gli operatori del settore alimentare che trattano semi importati forniscono copie del certificato di cui al paragrafo 1 a tutti gli operatori del settore alimentare ai quali i semi vengono spediti, fino al loro confezionamento per la vendita al dettaglio.
Articolo 5
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2013.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’11 marzo 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.
(2) EFSA Journal 2011; 9(11):2424.
(3) Cfr. pag. 26 della presente Gazzetta ufficiale.
12.3.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 68/19 |
REGOLAMENTO (UE) N. 209/2013 DELLA COMMISSIONE
dell’11 marzo 2013
che modifica il regolamento (CE) n. 2073/2005 per quanto riguarda i criteri microbiologici applicabili ai germogli e le norme di campionamento per le carcasse di pollame e la carne fresca di pollame
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 852/2004 fissa norme generali per gli operatori del settore alimentare in materia di igiene dei prodotti alimentari che tengono in particolare considerazione procedure che applicano principi di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici (hazard analysis and critical control points — HACCP). L’articolo 4 di tale regolamento prevede che gli operatori del settore alimentare devono adottare misure igieniche specifiche che rispettino, tra l’altro, la conformità ai criteri microbiologici relativi ai prodotti alimentari e alle prescrizioni di campionamento e di analisi. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (2) fissa criteri microbiologici per taluni microrganismi e le norme di attuazione che gli operatori del settore alimentare devono rispettare nell’applicare le misure di igiene generali e specifiche di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 852/2004. |
(3) |
Il capitolo 1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 2073/2005 elenca i criteri di sicurezza alimentare che devono essere rispettati da determinate categorie di prodotti alimentari e che comprendono piani di campionamento, metodi d’analisi di riferimento e limiti per i microrganismi, loro tossine e metaboliti. Tale capitolo elenca i criteri di sicurezza alimentare dei semi germogliati riguardo alla Salmonella. |
(4) |
In seguito all’apparizione nell’Unione, nel maggio 2011, di focolai di E. coli produttore di tossina Shiga (STEC), il consumo di germogli è stato individuato come probabile origine dei focolai. |
(5) |
In data 20 ottobre 2011, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato un parere scientifico sui rischi connessi all’Escherichia coli produttore di tossine Shiga (STEC) e ad altri batteri patogeni presenti nei semi e nei semi germogliati (3). Nel suddetto parere l’EFSA conclude che la contaminazione di semi essiccati con batteri patogeni sia la più probabile origine dei focolai associati ai germogli. Il parere afferma inoltre che, visto il tasso elevato di umidità e la temperatura favorevole durante il processo di germinazione, i batteri patogeni presenti nei semi essiccati si possono moltiplicare e costituire un rischio per la salute pubblica. |
(6) |
In esso, l’EFSA raccomanda anche di irrigidire i criteri microbiologici, poiché essi sono una delle componenti di un sistema di gestione della sicurezza alimentare lungo la catena di produzione dei semi germogliati. Questa raccomandazione riguarda i criteri microbiologici attualmente vigenti per la Salmonella nei semi germogliati e i criteri microbiologici da considerare per altri agenti patogeni. L’EFSA sostiene inoltre che i dati disponibili mostrano un rischio più elevato dei germogli rispetto ad altri semi germogliati. |
(7) |
Il parere dell’EFSA considera varie opzioni per i criteri microbiologici dell’E. coli patogeno nei semi: prima che inizi il processo di produzione, durante la fase di germinazione e nel prodotto finale. L’EFSA sostiene perciò che individuare e ridurre un problema di contaminazione in una fase iniziale nella catena di produzione dei semi germinati ha il vantaggio di evitare l’ampliamento della contaminazione all’intero processo di germinazione e riconosce che limitarsi a testare i semi non basta a individuare una contaminazione che può manifestarsi anche in una fase successiva del processo di produzione. L’EFSA conclude pertanto che i criteri microbiologici possono essere assai utili durante il processo di germinazione e/o per il prodotto finale. L’EFSA sottolinea che, quando si pensa di usare un criterio microbiologico per i semi germogliati finali, il tempo necessario a individuare i metodi per i batteri patogeni e la breve durata della conservabilità non permettono di ritirare il prodotto in caso di non conformità. Secondo il parere dell’EFSA è attualmente impossibile valutare in che misura criteri microbiologici specifici a semi e a semi germinati forniscano una protezione sanitaria pubblica. Ciò evidenzia la necessità di raccogliere dati per effettuare la valutazione quantitativa del rischio. Questo criterio va pertanto riesaminato alla luce dei progressi scientifici, tecnologici e metodologici, del fatto che stanno comparendo microrganismi patogeni nei prodotti alimentari e delle informazioni ottenute con la valutazione del rischio. |
(8) |
Per garantire la protezione della salute pubblica nell’Unione e visto il parere dell’EFSA, sono stati adottati il regolamento della Commissione (UE) n. 211/2013, dell’11 marzo 2013, relativo ai requisiti di certificazione veterinaria per l’importazione nell’Unione di germogli e semi destinati alla produzione di germogli (4) nonché il regolamento di attuazione della Commissione (UE) n. 208/2013, dell’11 marzo 2013, sui requisiti di tracciabilità di germogli e semi destinati alla produzione di germogli (5). |
(9) |
Oltre alle misure previste da tali atti e considerando i gravi rischi sanitari potenziali posti dalla possibile presenza di agenti patogeni nei germogli, occorre escogitare, secondo le raccomandazioni dell’EFSA, criteri microbiologici aggiuntivi, soprattutto sui sierogruppi STEC, considerati i più preoccupanti per la sanità pubblica. |
(10) |
I criteri microbiologici sono una delle tante possibilità di controllo nel campo della sicurezza alimentare e devono essere usati dagli operatori del settore alimentare come mezzo per verificare l’attuazione di un efficace sistema di gestione della sicurezza alimentare. A causa della bassa prevalenza, della distribuzione non omogenea di alcuni agenti patogeni nei semi e nei semi germinati, dei limiti statistici dei piani di campionamento e della mancanza di informazioni su come applicare pratiche agricole esemplari alla produzione di semi, laddove gli operatori del settore alimentare non abbiano attuato sistemi di gestione della sicurezza alimentare tesi a ridurre il rischio microbiologico, sarà necessario provare tutte le partite di semi per verificare la presenza di agenti patogeni. Si può pensare a ridurre la frequenza di campionamento solo là dove esistano sistemi di gestione dei prodotti alimentari e dati storici che ne confermino l’efficacia. La frequenza non deve tuttavia mai essere inferiore a una volta al mese. |
(11) |
All’atto di fissare criteri microbiologici per germogli, occorre essere flessibili riguardo alle fasi del campionamento e al tipo di campioni da prelevare, in modo da tener conto della diversità dei sistemi di produzione mantenendo lo stesso standard di sicurezza alimentare. In particolare, è opportuno prevedere soluzioni alternative per il campionamento dei germogli nei casi in cui il campionamento risulti tecnicamente difficile. Come strategia alternativa è stato proposto di effettuare prove per individuare batteri patogeni nell’acqua d’irrigazione usata, che sembra essere un buon indicatore dei tipi di microrganismi presenti nei germogli stessi. Poiché la sensibilità di questa strategia è incerta, occorre che gli operatori del settore alimentare che ad essa ricorrono fissino un piano di campionamento indicante le procedure di campionamento e i punti dove prelevare i campioni di acqua d’irrigazione usata. |
(12) |
Alcuni sierogruppi STEC (O157, O26, O103, O111, O145 e O104:H4) sono la causa riconosciuta del maggior numero di casi di sindrome emolitico-uremica (SEU) verificatisi nella UE. Il sierotipo O104:H4 ha inoltre causato il focolaio apparso nell’Unione nel maggio 2011. Per questi 6 sierogruppi è perciò opportuno prendere in considerazione dei criteri microbiologici. Non si può neppure escludere che altri sierogruppi STEC possano essere patogeni per l’uomo. In effetti, gli STEC possono provocare stati morbosi meno gravi come diarrea e diarrea emorragica o più gravi come la SEU e rappresentano pertanto un rischio per la salute del consumatore. |
(13) |
I germogli devono essere considerati alimenti pronti: possono infatti essere consumati senza cottura o altra lavorazione passibile di eliminare o ridurre a un livello accettabile eventuali microrganismi patogeni. Gli operatori del settore alimentare che producono germogli devono perciò soddisfare i criteri di sicurezza alimentare fissati per gli alimenti pronti dalla normativa dell’Unione, tra cui un programma di campionamento che preveda il campionamento delle aree e degli impianti di lavorazione. |
(14) |
Il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (6) mira a garantire il ricorso a misure adeguate ed efficaci di individuazione e di controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici in tutte le fasi di produzione, trattamento e distribuzione, in modo da ridurne la prevalenza e il rischio che essi rappresentano per la sanità pubblica. |
(15) |
Il regolamento (CE) n. 2160/2003, come modificato dal regolamento (UE) n. 1086/2011 della Commissione (7), fissa norme dettagliate di applicazione del criterio di sicurezza alimentare alla Salmonella presente nella carne fresca di pollame. In seguito alle modifiche apportate al regolamento (CE) n. 2160/2003, anche il regolamento (CE) n. 2073/2005 è stato modificato dal regolamento (UE) n. 1086/2011. Tale modifica ha però introdotto alcune ambiguità terminologiche nel testo del regolamento (CE) n. 2073/2005, ambiguità che è necessario chiarire, per ragioni di chiarezza e di coerenza con la normativa dell’Unione. |
(16) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2073/2005. |
(17) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 2073/2005 è modificato come segue:
1) |
All’articolo 2, è aggiunta la seguente lettera m):
|
2) |
L’allegato I è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2013.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’11 marzo 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.
(2) GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1.
(3) The EFSA Journal 2011; 9(11):2424.
(4) Cfr. pag. 26 della presente Gazzetta ufficiale.
(5) Cfr. pag. 16 della presente Gazzetta ufficiale.
(6) GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1.
(7) GU L 281 del 28.10.2011, pag. 7.
(8) Cfr. pag. 16 della presente Gazzetta ufficiale.»;
ALLEGATO
L’allegato I del regolamento (CE) n. 2073/2005 è così modificato:
1) |
il capitolo 1 è modificato come segue:
|
2) |
il capitolo 3 è modificato come segue:
|
(1) Tenuto conto dell’aggiornamento più recente del laboratorio comunitario di riferimento per l’Escherichia coli, nonché per gli E. coli produttori di verocitotossine (VTEC), ai fini del rilevamento dello STEC O104:H4;
(2) Esclusi i germogli che hanno ricevuto un trattamento efficace teso a eliminare Salmonella spp e STEC.»
12.3.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 68/24 |
REGOLAMENTO (UE) N. 210/2013 DELLA COMMISSIONE
dell’11 marzo 2013
sul riconoscimento a norma del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio degli stabilimenti che producono germogli
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 3, lettera c),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 852/2004 stabilisce norme generali destinate agli operatori del settore alimentare, sull’igiene dei prodotti alimentari, per quanto riguarda tra l’altro la produzione primaria e le operazioni associate. A norma del suddetto regolamento gli operatori del settore alimentare sono tenuti a garantire che gli stabilimenti siano riconosciuti dall’autorità competente, in seguito ad almeno un’ispezione se è richiesto il riconoscimento in virtù della legislazione nazionale, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) oppure di una decisione adottata a norma del regolamento (CE) n. 852/2004. |
(2) |
In seguito all’insorgere nell’Unione, nel maggio 2011, di focolai di E. coli produttori di tossine Shiga, il consumo di germogli è stato identificato come origine più probabile del fenomeno. |
(3) |
Il 20 ottobre 2011 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato un parere scientifico sui rischi connessi all’Escherichia coli produttore di tossine Shiga (STEC) e ad altri batteri patogeni presenti nei semi e nei semi germogliati (3). Nel suddetto parere l’EFSA conclude che la contaminazione di semi essiccati con batteri patogeni è l’origine iniziale più probabile dei focolai associati ai germogli. Nel parere si afferma inoltre che, visto il tasso elevato di umidità e la temperatura favorevole durante il processo di germinazione, i batteri patogeni presenti nei semi essiccati si possono moltiplicare e costituire un rischio per la salute pubblica. |
(4) |
Per garantire la tutela della salute pubblica nell’Unione e in considerazione del suddetto parere dell’EFSA, sono stati adottati il regolamento (UE) n. 209/2013 (4) della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (5), il regolamento (UE) n. 211/2013 della Commissione (6) e il regolamento di esecuzione (UE) n. 208/2013 della Commissione (7). |
(5) |
Oltre alle misure istituite dai suddetti atti, gli stabilimenti che producono germogli devono ottenere il riconoscimento a norma del regolamento (CE) n. 852/2004. Il suddetto riconoscimento, concesso in seguito ad almeno un’ispezione, serve a garantire che gli stabilimenti in questione rispettino le pertinenti norme d’igiene, garantendo così un livello elevato di tutela della salute pubblica. Il riconoscimento è subordinato al rispetto, da parte degli stabilimenti, di una serie di requisiti volti a garantire che sia ridotta la possibilità di contaminazione all’interno del sito di produzione dei germogli. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ai fini del presente regolamento si applica la definizione di «germogli» di cui all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 208/2013.
Articolo 2
Gli operatori del settore alimentare garantiscono che gli stabilimenti che producono germogli siano riconosciuti dall’autorità competente a norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004. L’autorità competente concede il riconoscimento solo agli stabilimenti che rispettano i requisiti dell’allegato I del regolamento (CE) n. 852/2004 e dell’allegato del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2013.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.
(2) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.
(3) The EFSA Journal 2011; 9(11):2424.
(4) Cfr. pag. 19 della presente Gazzetta ufficiale.
(5) GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1.
(6) Cfr. pag. 26 della presente Gazzetta ufficiale.
(7) Cfr. pag. 16 della presente Gazzetta ufficiale.
ALLEGATO
Requisiti per il riconoscimento di stabilimenti che producono germogli
1. |
La progettazione e lo schema degli stabilimenti devono consentire buone prassi in materia di igiene alimentare, compresa la protezione contro la contaminazione tra e durante le operazioni. In particolare, le superfici (comprese quelle delle attrezzature) nelle zone di manipolazione degli alimenti e quelle a contatto con questi ultimi devono essere mantenute in buone condizioni ed essere facili da pulire e, se necessario, da disinfettare. |
2. |
Si devono prevedere opportune attrezzature per la pulizia, la disinfezione e il deposito degli strumenti di lavoro e degli impianti. Le attrezzature devono essere facili da pulire e disporre di un’adeguata erogazione di acqua calda e fredda. |
3. |
Si devono prevedere adeguate attrezzature per le operazioni di lavaggio degli alimenti. Ogni acquaio o impianto analogo previsto per il lavaggio degli alimenti deve disporre di un’adeguata erogazione di acqua potabile e deve essere mantenuto pulito nonché, se necessario, disinfettato. |
4. |
Tute le attrezzature con le quali semi e germogli vengono in contatto devono essere costruite in modo da ridurre al minimo qualsiasi rischio di contaminazione, devono essere di materiali adeguati a tale scopo e devono essere mantenute in perfetto ordine, in perfetto stato di funzionamento e in condizioni tali da consentirne un’efficace pulizia e, se del caso, la disinfezione. |
5. |
Si devono prevedere procedure adeguate per garantire che:
|
12.3.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 68/26 |
REGOLAMENTO (UE) N. 211/2013 DELLA COMMISSIONE
dell'11 marzo 2013
relativo alle prescrizioni in tema di certificazione per l'importazione nell'Unione di germogli e semi destinati alla produzione di germogli
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l'articolo 48, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 882/2004 fissa regole generali in base alle quali effettuare controlli ufficiali volti a verificare la conformità a norme miranti in particolare a prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili i rischi per l’uomo e gli animali, siano essi rischi diretti o veicolati dall'ambiente. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (2), definisce i principi generali che disciplinano gli alimenti e i mangimi in generale, in particolare la sicurezza alimentare e dei mangimi, a livello dell'Unione europea e nazionale. Detto regolamento dispone che gli alimenti e i mangimi importati nell'Unione e destinati alla commercializzazione debbano ottemperare alle prescrizioni pertinenti alla legislazione alimentare o alle condizioni riconosciute almeno equivalenti dall'Unione. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (3) stabilisce norme generali in materia di igiene degli alimenti destinate agli operatori del settore alimentare. Detto regolamento dispone che gli operatori del settore alimentare provvedano affinché tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione che ricadono sotto il loro controllo soddisfino i requisiti di igiene inerenti alle loro attività stabiliti dal regolamento. Il regolamento (CE) n. 852/2004 dispone in particolare che gli operatori del settore alimentare responsabili per la produzione primaria e le operazioni associate di cui all'allegato I, debbano rispettare le disposizioni generali in tema d'igiene di cui alla parte A del presente allegato. |
(4) |
In seguito all'insorgere nell'Unione nel maggio 2011 di focolai di E. coli produttori di tossine di Shiga (STEC), il consumo di semi germogliati è stato identificato come l'origine più probabile del fenomeno. |
(5) |
Il 20 ottobre 2011 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato un parere scientifico sui rischi connessi all'Escherichia coli produttore di tossine di Shiga (STEC) e ad altri batteri patogeni presenti nei semi e nei semi germogliati (4). Nel suddetto parere l'EFSA conclude che la contaminazione di semi essiccati con batteri patogeni rappresenta l'origine più probabile dei focolai associati ai germogli. Nel parere si afferma inoltre che, visto il tasso elevato di umidità e la temperatura favorevole presenti durante il processo di germinazione, i batteri patogeni presenti nei semi essiccati si possono moltiplicare nel corso della germinazione e costituire un rischio per la salute pubblica. |
(6) |
Al fine di garantire la tutela della salute pubblica nell’Unione e in considerazione del suddetto parere dell’EFSA è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 208/2013 (5) della Commissione. Detto regolamento di esecuzione stabilisce i principi per la rintracciabilità delle partite di germogli e semi destinati alla produzione di germogli. |
(7) |
Al fine di garantire un livello adeguato di tutela della salute pubblica è opportuno che i germogli e i semi destinati alla produzione di germogli e importati nell'Unione rispettino le condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 852/2004, e per quanto riguarda i germogli, le condizioni di rintracciabilità stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 208/2013 e i criteri microbiologici stabiliti dal regolamento (CE) n. 2073/2005 (6) della Commissione. Occorre pertanto stabilire adeguate prescrizioni in tema di certificazione per tali prodotti importati nell'Unione. |
(8) |
Attualmente la legislazione dell'Unione non prevede certificati per l'importazione nell'Unione di germogli e semi destinati alla produzione di germogli. È pertanto opportuno stabilire nel presente regolamento un modello di certificato relativo all'importazione di tali prodotti nell'Unione. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Campo di applicazione
Il presente regolamento si applica alle partite di germogli e semi destinati alla produzione di germogli importati nell'Unione, ad esclusione dei germogli che hanno subito un trattamento che elimina i rischi biologici compatibile con la legislazione dell'Unione europea.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento:
a) |
si applica la definizione di «germogli» di cui all'articolo 2, lettera a) del regolamento di esecuzione (UE) n. 208/2013; |
b) |
per «partita» si intende una quantità di germogli o semi destinati alla produzione di germogli la quale sia:
|
Articolo 3
Prescrizioni in tema di certificazione
1. Le partite di germogli o semi destinati alla produzione di germogli importate nell'Unione e originarie di o spedite da paesi terzi sono accompagnate da un certificato in conformità con il modello stabilito nel presente allegato, dal quale risulti: che i germogli o i semi sono stati prodotti in condizioni che rispettano i requisiti generali in tema di igiene per la produzione primaria e le operazioni associate di cui alla parte A dell'allegato I del regolamento (CE) n. 852/2004; che i germogli sono stati prodotti in condizioni che rispettano i principi di rintracciabilità stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 208/2013; che sono stati prodotti in stabilimenti riconosciuti conformemente ai principi stabiliti nell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 210/2013 (7) della Commissione e che rispettano i criteri microbiologici stabiliti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2073/2005.
Il certificato è redatto nelle lingue ufficiali del paese terzo di spedizione e in quelle dello Stato membro in cui è effettuata l'ispezione alla frontiera, o è accompagnato da una traduzione conforme in dette lingue ufficiali. Se lo Stato membro di destinazione lo richiede il certificato dev'essere inoltre accompagnato da una traduzione conforme nelle lingue ufficiali di tale Stato membro. Uno Stato membro può tuttavia accettare l'uso di una lingua ufficiale dell'Unione diversa dalla sua.
2. L'originale del certificato accompagna la partita sino alla sua destinazione finale quanto indicato nel certificato.
3. In caso di frazionamento della partita, ogni partita è accompagnata da una copia del certificato.
Articolo 4
Disposizione transitoria
Per un periodo transitorio che va fino al 1o luglio 2013 le partite di germogli o semi destinati alla produzione di germogli originari di paesi terzi o spediti da tali paesi continuano a essere importate nell'Unione senza il certificato di cui all'articolo 3.
Articolo 5
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.
(2) GU L 31 del 1.2.2002, pag. 1.
(3) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.
(4) EFSA Journal 2011;9(11):2424.
(5) Cfr. pag. 16 della presente Gazzetta ufficiale.
(6) GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1.
(7) Cfr. pag. 24 della presente Gazzetta ufficiale.
ALLEGATO
MODELLO DI CERTIFICATO PER L'IMPORTAZIONE DI GERMOGLI O SEMI DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI GERMOGLI
12.3.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 68/30 |
REGOLAMENTO (UE) N. 212/2013 DELLA COMMISSIONE
dell'11 marzo 2013
che sostituisce l’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le aggiunte e le modifiche concernenti i prodotti di cui a tale allegato
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE (1) del Consiglio, in particolare l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Diversi Stati membri hanno richiesto aggiunte e modifiche all’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005, alla colonna «Esempi di varietà apparentate o altri prodotti ai quali si applica lo stesso LMR». |
(2) |
Tali aggiunte risultano necessarie per includere nell’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 nuove varietà di frutta, ortaggi e cereali ora commercializzate negli Stati membri. |
(3) |
È opportuno aggiungere le seguenti varietà di frutta, ortaggi, cereali e prodotti di origine animale: mano di Buddha, dattero rosso cinese/dattero cinese/giuggiola cinese, tayberry (ibrido mora-lampone), longan, langsat, salak, crosne, bardana maggiore, altre cipolle da bulbo, altre cipolle verdi, melanzana africana/antroewa, melanzana bianca, balsamini lunghi/sopropo/bitter melon/momordica, luffa acutangula/teroi, zucchetta cinese, cucuzza, chayote, zucca gigante, baby corn, germogli di fagiolo mungo, alfalfa, tarassaco, foglie di cavolo-rapa, tannia/tajer, vernonia/bitawiwiri, basella bianca, foglie di banano, patata acquatica/villucchio d’acqua/kangkung, quadrifoglio acquatico, mimosa d’acqua, coriandolo messicano, foglie di prezzemolo a radice, basilico sacro, basilico, basilico americano, citronella, centella asiatica, foglie di betel selvatico, foglie di curry, fiori di banano, guar/fagioli a grappolo, soia fresca, riso selvatico/riso d’acqua/riso d’America/riso indiano/tuscarora, foglie e gambi di borragine, acacia pennata/cha-om, micelio fungino, scagliola/canaria, viperina piantaginea, miglio africano, miglio perlato, pepe verde, cervi, miele in favo. |
(4) |
Per coerenza è opportuno spostare la selvaggina dalla categoria «altri animali d’allevamento» alla categoria «altri prodotti a base di animali terrestri» e i fiori commestibili dalla categoria «altri» a una categoria che rappresenti un esempio di coltura. |
(5) |
Al fine di applicare più correttamente le regole della nomenclatura tassonomica internazionale è opportuno adeguare i nomi latini delle seguenti specie vegetali: pistacchi, mele, ciliege, fragole, more selvatiche, mirtilli, kumquat, patate, ignami, barbabietola, peperoni, gombi, broccoli, cavoli cappucci, cavoli cinesi, cavoli rapa, cavoli ricci scarola, rucola, foglie e germogli di brassica, foglie di barbabietola, cicoria witloof, foglie di sedano, basilico, cuori di palma, sorgo, chicchi di caffé, petali di rose, fiori di gelsomino, tiglio, tè rosso africano, aneto, pepe di Sichuan, cannella, curcuma lunga, barbabietole da zucchero e banane. |
(6) |
In considerazione delle richieste delle parti interessate e degli organismi preposti all’applicazione delle norme e tenendo conto della forma in cui i prodotti sono commercializzati occorre apportare alcune modifiche relative alle parti dei prodotti alle quali si applicano gli LMR. |
(7) |
È opportuno prevedere modifiche per il tè, i semi di cacao, il luppolo, il cavolo rapa e i prodotti di origine animale. |
(8) |
Per motivi di chiarezza l’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 va sostituito. |
(9) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005. |
(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
ALLEGATO
«ALLEGATO I
Prodotti di origine vegetale e animale di cui all’articolo 2, paragrafo 1
Numero di codice (1) |
Gruppi di prodotti cui si applicano gli LMR |
Esempi di singoli prodotti dei gruppi cui si applicano gli LMR |
Nome scientifico (2) |
Esempi di varietà apparentate o altri prodotti ai quali si applica lo stesso LMR |
Parti dei prodotti cui si applicano gli LMR |
||
0100000 |
|
|
|
|
|
||
0110000 |
|
|
|
|
Prodotto intero |
||
0110010 |
|
Pompelmi |
Citrus paradisi |
Shaddocks, pomeli, sweeties, tangelo (esclusa la mineola), ugli e altri ibridi |
|
||
0110020 |
|
Arance |
Citrus sinensis |
Bergamotto, arance amare, chinotto e altri ibridi |
|
||
0110030 |
|
Limoni |
Citrus limon |
Cedro, limone, mano di Buddha (Citrus medica var. sarcodactylus) |
|
||
0110040 |
|
Limette |
Citrus aurantifolia |
|
|
||
0110050 |
|
Mandarini |
Citrus reticulata |
Clementine, tangerini, mineola e altri ibridi; tangor (Citrus reticulata x sinensis) |
|
||
0110990 |
|
Altri (3) |
|
|
|
||
0120000 |
|
|
|
|
Prodotto intero, previa sgusciatura (castagne e marroni esclusi) |
||
0120010 |
|
Mandorle |
Prunus dulcis |
|
|
||
0120020 |
|
Noci del Brasile |
Bertholletia excelsa |
|
|
||
0120030 |
|
Noci di anacardi |
Anacardium occidentale |
|
|
||
0120040 |
|
Castagne e marroni |
Castanea sativa |
|
|
||
0120050 |
|
Noci di cocco |
Cocos nucifera |
|
|
||
0120060 |
|
Nocciole |
Corylus avellana |
Nocciola di Dalmazia |
|
||
0120070 |
|
Noci del Queensland |
Macadamia ternifolia |
|
|
||
0120080 |
|
Noci di pecàn |
Carya illinoensis |
|
|
||
0120090 |
|
Pinoli |
Pinus pinea |
|
|
||
0120100 |
|
Pistacchi |
Pistacia vera |
|
|
||
0120110 |
|
Noci comuni |
Juglans regia |
|
|
||
0120990 |
|
Altri (3) |
|
|
|
||
0130000 |
|
|
|
|
Prodotto intero, senza peduncolo |
||
0130010 |
|
Mele |
Malus domestica |
Mela selvatica |
|
||
0130020 |
|
Pere |
Pyrus communis |
Nashi |
|
||
0130030 |
|
Cotogne |
Cydonia oblonga |
|
|
||
0130040 |
|
Nespolo (4) |
Mespilus germanica |
|
|
||
0130050 |
|
Nespolo del Giappone (4) |
Eriobotrya japonica |
|
|
||
0130990 |
|
Altri (3) |
|
|
|
||
0140000 |
|
|
|
|
Prodotto intero, senza peduncolo |
||
0140010 |
|
Albicocche |
Prunus armeniaca |
|
|
||
0140020 |
|
Ciliege |
Prunus avium, Prunus cerasus |
Ciliegie dolci, amarene |
|
||
0140030 |
|
Pesche |
Prunus persica |
Nettarine e ibridi simili |
|
||
0140040 |
|
Prugne |
Prunus domestica |
Mirabelle, Regina Claudia, mirabolano, prugnole, dattero rosso, dattero cinese, giuggiolo(Ziziphus ziziphus) |
|
||
0140990 |
|
Altri (3) |
|
|
|
||
0150000 |
|
|
|
|
Bacche e piccola frutta Prodotto intero, previa rimozione di opercolo, capsula e eventuale peduncolo; nel caso del ribes, i frutti col peduncolo |
||
0151000 |
|
|
|
|
|
||
0151010 |
|
Uve da tavola |
Vitis vinifera |
|
|
||
0151020 |
|
Uve da vino |
Vitis vinifera |
|
|
||
0152000 |
|
|
Fragaria spp. |
|
|
||
0153000 |
|
|
|
|
|
||
0153010 |
|
More di rovo |
Rubus fruticosus |
|
|
||
0153020 |
|
More selvatiche |
Rubus caesius |
Logan, tayberry, boysenberry, camemori e altri ibridi di Rubus |
|
||
0153030 |
|
Lamponi |
Rubus idaeus |
Uva giapponese, lampone artico (Rubus arcticus), ibrido di lampone artico (Rubus arcticus x Rubus idaeus) |
|
||
0153990 |
|
Altri (3) |
|
|
|
||
0154000 |
|
|
|
|
|
||
0154010 |
|
Mirtilli |
Vaccinium spp eccetto V. macrocarpo,Vitis-idaea |
Mirtilli |
|
||
0154020 |
|
Mirtilli rossi |
Vaccinium macrocarpon |
Mirtillo rosso (V. Vitis-idaea) |
|
||
0154030 |
|
Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco) |
Ribes nigrum, Ribes rubrum |
|
|
||
0154040 |
|
Uva spina |
Ribes uva-crispa |
Compresi ibridi ottenuti con altre specie di ribes |
|
||
0154050 |
|
Rose canine (cinorrodonti) |
Rosa canina |
|
|
||
0154060 |
|
Gelso (4) |
Morus spp. |
Bacche di corbezzolo |
|
||
0154070 |
|
Azzeruolo (4) |
Crataegus azarolus |
Baby kiwi (Actinidia arguta) |
|
||
0154080 |
|
Sambuco (4) |
Sambucus nigra |
Bacche di sambuco nero/aronia, sorbo selvatico, spincervino, biancospino, sorbe e altre bacche di arbusti |
|
||
0154990 |
|
Altri (3) |
|
|
|
||
0160000 |
|
|
|
|
Prodotto intero, previa rimozione del peduncolo o, nel caso dell’ananas, del ciuffo |
||
0161000 |
|
|
|
|
|
||
0161010 |
|
Datteri |
Phoenix dactylifera |
|
|
||
0161020 |
|
Fichi |
Ficus carica |
|
|
||
0161030 |
|
Olive da tavola |
Olea europaea |
|
|
||
0161040 |
|
Fortunelle (4) |
Fortunella spp. |
Kumquat marumi, kumquat nagami, limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.) |
|
||
0161050 |
|
Carambole (4) |
Averrhoa carambola |
Bilimbi |
|
||
0161060 |
|
Kaki (4) |
Diospyros kaki |
|
|
||
0161070 |
|
Jambolan (4) (susina di Giava) |
Syzygium cumini |
Java apple/pomo d’acqua, pomo di Malaya, melarosa, ciliegia del Brasile, ciliegia del Suriname/grumichama (Eugenia uniflora) |
|
||
0161990 |
|
Altri (3) |
|
|
|
||
0162000 |
|
|
|
|
|
||
0162010 |
|
Kiwis |
Actinidia deliciosa syn. A. chinensis |
|
|
||
0162020 |
|
Litci |
Litchi chinensis |
Pulasan, rambutan, longan, mangostano langsat, salak |
|
||
0162030 |
|
Passiflore |
Passiflora edulis |
|
|
||
0162040 |
|
Fichi d’India (fichi di cactus) (4) |
Opuntia ficus-indica |
|
|
||
0162050 |
|
Melastelle (4) |
Chrysophyllum cainito |
|
|
||
0162060 |
|
Cachi di Virginia (4) |
Diospyros virginiana |
Zapote nero, zapote bianco, zapote verde, canistel/zapote giallo, mammey zapote/lucuma mammosa |
|
||
0162990 |
|
Altri (3) |
|
|
|
||
0163000 |
|
|
|
|
|
||
0163010 |
|
Avocado |
Persea americana syn. Persea gratissima |
|
|
||
0163020 |
|
Banane |
Musa x paradisiaca, M acuminata |
Banana nana, banana da cuocere, banana comune |
|
||
0163030 |
|
Manghi |
Mangifera indica |
|
|
||
0163040 |
|
Papaie |
Carica papaya |
|
|
||
0163050 |
|
Melagrane |
Punica granatum |
|
|
||
0163060 |
|
Cirimoie (4) |
Annona cherimola |
Annona, mela cannella/sweetsop, ilama e altre annonacee di media grandezza |
|
||
0163070 |
|
Guava (4) |
Psidium guajava |
Frutto del dragone/pitaya (Hylocereus undatus) |
|
||
0163080 |
|
Ananas |
Ananas comosus |
|
|
||
0163090 |
|
Panassa (4) |
Artocarpus altilis |
Jack |
|
||
0163100 |
|
Durian (4) |
Durio zibethinus |
|
|
||
0163110 |
|
Annona (4) (guanabana) |
Annona muricata |
|
|
||
0163990 |
|
Altri (3) |
|
|
|
||
0200000 |
|
|
|
|
|
||
0210000 |
|
|
|
|
Prodotto intero, previa rimozione dei germogli (se presenti) e della terra |
||
0211000 |
|
|
Solanum tuberosum |
|
|
||
0212000 |
|
|
|
|
|
||
0212010 |
|
Manioca |
Manihot esculenta |
Dasheen, taro, tannia |
|
||
0212020 |
|
Patate dolci |
Ipomoea batatas |
|
|
||
0212030 |
|
Ignami |
Dioscorea spp. |
Tuberi di igname, jicama del Messico |
|
||
0212040 |
|
Maranta (4) |
Maranta arundinacea |
|
|
||
0212990 |
|
|
|
|
|||
0213000 |
|
|
|
|
|
||
0213010 |
|
Bietole rosse |
Beta vulgaris subsp. vulgaris var. conditiva |
|
|
||
0213020 |
|
Carote |
Daucus carota |
|
|
||
0213030 |
|
Sedani-rapa |
Apium graveolens var. rapaceum |
|
|
||
0213040 |
|
Barbaforte o cren |
Armoracia rusticana |
Radice di angelica, radice di levistico, radice di genziana |
|
||
0213050 |
|
Topinambur |
Helianthus tuberosus |
Crosne |
|
||
0213060 |
|
Pastinaca |
Pastinaca sativa |
|
|
||
0213070 |
|
Prezzemolo a grossa radice |
Petroselinum crispum |
|
|
||
0213080 |
|
Ravanelli |
Raphanus sativus var. sativus |
Ramolaccio nero, ravanello giapponese, ravanelli e varietà simili, zigolo dolce (Cyperus esculentus) |
|
||
0213090 |
|
Salsefrica |
Tragopogon porrifolius |
Scorzonera, scorzobianca, bardana maggiore |
|
||
0213100 |
|
Rutabaga |
Brassica napus var. napobrassica |
|
|
||
0213110 |
|
Rape |
Brassica rapa |
|
|
||
0213990 |
|
Altri (3) |
|
|
|
||
0220000 |
|
|
|
|
Prodotto intero, previa rimozione della pellicola facilmente staccabile e dei detriti terrosi (per gli ortaggi secchi) o di radici e detriti terrosi (per gli ortaggi freschi) |
||
0220010 |
|
Aglio |
Allium sativum |
|
|
||
0220020 |
|
Cipolle |
Allium cepa |
Altre cipolle a bulbo, cipolle argentate |
Bulbi |
||
0220030 |
|
Scalogni |
Allium ascalonicum (Allium cepa var. aggregatum) |
|
|
||
0220040 |
|
Cipollette |
Allium cepa; A. fistulosum |
Altre cipolle verdi e varietà simili |
Bulbi con pseudo steli e foglie |
||
0220990 |
|
Altri (3) |
|
|
|
||
0230000 |
|
|
|
|
Prodotto intero senza peduncolo (nel caso del mais dolce, senza brattee e nel caso dell’alchechengi senza sepali) |
||
0231000 |
|
|
|
|
|
||
0231010 |
|
Pomodori |
Lycopersicum esculentum |
Pomodori ciliegia, alchechengi, bacche di Goji, wolfberry (Lycium barbarum e L. chinense). tamarillo |
|
||
0231020 |
|
Peperoni |
Capsicum annuum var. grossum and var. longum |
Peperoni piccanti |
|
||
0231030 |
|
Melanzane Solanum melongena |
Pepini |
Pepino, melanzana africana, melanzana bianca (S. macrocarpon) |
|
||
0231040 |
|
Okra, gombo |
Abelmoschus esculentus |
|
|
||
0231990 |
|
Altri (3) |
|
|
|
||
0232000 |
|
|
|
|
|
||
0232010 |
|
Cetrioli |
Cucumis sativus |
|
|
||
0232020 |
|
Cetriolini |
Cucumis sativus |
|
|
||
0232030 |
|
Zucchine |
Cucurbita pepo var. melopepo |
Zucchina dolce, zucchini da fiore (patisson), cucuzza (Lagenaria siceraria), chayote, balsamini lunghi/sopropo/bitter melon/momordica, luffa acutangola/teroi |
|
||
0232990 |
|
Altri (3) |
|
|
|
||
0233000 |
|
|
|
|
|
||
0233010 |
|
Meloni |
Cucumis melo |
Kiwano |
|
||
0233020 |
|
Zucche |
Cucurbita maxima |
Zucca, zucca gigante |
|
||
0233030 |
|
Cocomeri |
Citrullus lanatus |
|
|
||
0233990 |
|
Altri (3) |
|
|
|
||
0234000 |
|
|
Zea mays var. sacharata |
Baby corn |
Granella e pannocchie senza brattee |
||
0239000 |
|
|
|
|
|
||
0240000 |
|
|
|
|
|
||
0241000 |
|
|
|
|
Soltanto le infiorescenze |
||
0241010 |
|
Broccoli calabresi |
Brassica oleracea var. italica |
Broccoli calabresi, cime di rapa, broccolo cinese |
|
||
0241020 |
|
Cavolfiori |
Brassica oleracea var. botrytis |
|
|
||
0241990 |
|
Altri (3) |
|
|
|
||
0242000 |
|
|
|
|
Prodotto intero, previa rimozione di radici e foglie guaste |
||
0242010 |
|
Cavoletti di Bruxelles |
Brassica oleracea var. gemmifera |
|
Soltanto i grumoli |
||
0242020 |
|
Cavoli cappucci |
Brassica oleracea convar. capitata |
Cavolo cappuccio appuntito, cavoli rossi, cavoli verza, cavoli bianchi |
|
||
0242990 |
|
Altri (3) |
|
|
|
||
0243000 |
|
|
|
|
Prodotto intero, previa rimozione di radici e foglie guaste |
||
0243010 |
|
Cavolo cinese |
Brassica rapa var. pekinensis |
Senape cinese, pak choi, cavolo cinese a foglia liscia/tai goo choi, choi sum, cavolo cinese/pe-tsai |
|
||
0243020 |
|
Cavolo nero (a foglie increspate) |
Brassica oleracea convar. acephala |
Cavolo nero (a foglie increspate), cavolo portoghese, cavolo riccio |
|
||
0243990 |
|
Altri (3) |
|
|
|
||
0244000 |
|
|
Brassica oleracea convar. gongylodes |
|
Prodotto intero, previa rimozione di radici, cime e terra (se presenti) |
||
0250000 |
|
|
|
|
Prodotto intero, previa rimozione di radici e foglie esterne guaste e terra (se presenti) |
||
0251000 |
|
|
|
|
|
||
0251010 |
|
Dolcetta |
Valerianella locusta |
Gallinella carenata |
|
||
0251020 |
|
Lattuga |
Lactuca sativa |
Lattuga cappuccia, lollo rosso (lattughina), lattuga iceberg, lattuga romana |
|
||
0251030 |
|
Cicoria pan di zucchero |
Cichorium endivia var. latifolium |
Cicoria selvatica, radichio rosso, radicchio, indivia riccia, indivia scarola (C. endivia L. var. crispum/C. intybus var. foliosum), tarassaco |
|
||
0251040 |
|
Crescione (4) |
Lepidium sativum |
Germogli di fagiolo mung, alfalfa |
|
||
0251050 |
|
Crescione inglese (4) |
Barbarea verna |
|
|
||
0251060 |
|
Rucola (4) |
Eruca sativa |
Rucola selvatica (Diplotaxis spp.) |
|
||
0251070 |
|
Senape nera (4) |
Brassica juncea var. rugosa |
|
|
||
0251080 |
|
Foglie e germogli di Brassica spp. (4), comprese le cime di rapa |
Brassica spp. |
Mizuna, foglie di pisello e ravanello e altre colture di baby leaf, comprese quelle del genere brassica a (compresi prodotti baby leaf raccolti fino allo stadio fogliare 8), foglie di cavolo rapa (5) |
|
||
0251990 |
|
Altri (3) |
|
|
|
||
0252000 |
|
|
|
|
|
||
0252010 |
|
Spinaci |
Spinacia oleracea |
Spinacio di Nuova Zelanda, foglie di amaranto/pak-khom, tampara, tannia, vernonia/bitawiri |
|
||
0252020 |
|
Portulaca (4) |
Portulaca oleracea |
Claitonia (Lactuca indica), porcellana, romice acetosa, salicornia, agretti (Salsola soda) |
|
||
0252030 |
|
Bietole da foglia e da costa |
Beta vulgaris subsp. vulgaris var. cicla e B. vulgaris subsp. vulgaris var. flavescens |
Foglie di bietole rosse |
|
||
0252990 |
|
Altri (3) |
|
|
|
||
0253000 |
|
|
Vitis vinifera |
Basella bianca, foglie di banano, acacia pennata |
|
||
0254000 |
|
|
Nasturtium officinale |
Patata acquatica/villucchio d’acqua/quadrifoglio acquatico/mimosa d’acqua/kangkung (Ipomea aquatica) |
|
||
0255000 |
|
|
Cichorium intybus var. foliosum |
|
|
||
0256000 |
|
|
|
|
|
||
0256010 |
|
Cerfoglio |
Anthriscus cerefolium |
|
|
||
0256020 |
|
Erba cipollina |
Allium schoenoprasum |
|
|
||
0256030 |
|
Foglie di sedano |
Apium graveolens var. secalinum |
Foglie di finocchio, foglie di coriandolo, foglie di aneto, foglie di carvi, levistico, angelica, finocchiella, e altre foglie di apiaceae, coriandolo messicano(Eryngium foetidum) |
|
||
0256040 |
|
Prezzemolo |
Petroselinum crispum |
foglie di prezzemolo a radice |
|
||
0256050 |
|
Salvia (4) |
Salvia officinalis |
Santoreggia montana, erba di S. Giuliano, foglie di Borago officinalis |
|
||
0256060 |
|
Rosmarino (4) |
Rosmarinus officinalis |
|
|
||
0256070 |
|
Timo (4) |
Thymus spp. |
Maggiorana, origano |
|
||
0256080 |
|
Basilico (4) |
Ocimum spp. |
Foglie di melissa, menta, menta peperita, basilico sacro, basilico, basilico americano, fiori commestibili (calendola e altri fiori), centella asiatica, foglie di betel selvatico, albero del curry/murraya |
|
||
0256090 |
|
Foglie di alloro (4) (lauro) |
Laurus nobilis |
Citronella |
|
||
0256100 |
|
Dragoncello (4) |
Artemisia dracunculus |
Issopo |
|
||
0256990 |
|
Altri (3) |
|
|
|
||
0260000 |
|
|
|
|
Prodotto intero |
||
0260010 |
|
Fagioli (con baccello) |
Phaseolus vulgaris |
Fagiolo verde/fagiolino/fagiolo senza filo, fagiolo di Spagna, fagiolo nano, fagiolo asparago, semi di soia, semi di guar |
|
||
0260020 |
|
Fagioli (senza baccello) |
Phaseolus vulgaris |
Fave, flageolets, jack bean, fagiolo di Lima, fagiolo dall’occhio |
|
||
0260030 |
|
Piselli (con baccello) |
Pisum sativum |
Pisello mangiatutto/pisello dolce/taccole |
|
||
0260040 |
|
Piselli (senza baccello) |
Pisum sativum |
Piselli coltivati, piselli verdi, ceci |
|
||
0260050 |
|
Lenticchie (4) |
Lens culinaris syn. L. esculenta |
|
|
||
0260990 |
|
Altri (3) |
|
|
|
||
0270000 |
|
|
|
|
Prodotto intero, previa rimozione di tessuti guasti, detriti terrosi e radici |
||
0270010 |
|
Asparagi |
Asparagus officinalis |
|
|
||
0270020 |
|
Cardi |
Cynara cardunculus |
Gambi di borago officinalis |
|
||
0270030 |
|
Sedani |
Apium graveolens var. dulce |
|
|
||
0270040 |
|
Finocchi |
Foeniculum vulgare |
|
|
||
0270050 |
|
Carciofi |
Cynara scolymus |
Fiore di banane |
L’intero capolino, compreso il ricettacolo |
||
0270060 |
|
Porri |
Allium porrum |
|
|
||
0270070 |
|
Rabarbaro |
Rheum x hybridum |
|
Gambi, previa rimozione di radici e foglie |
||
0270080 |
|
Germogli di bambolo (4) |
Bambusa vulgaris |
|
|
||
0270090 |
|
Cuori di palma (4) |
Euterpa oleracea, Cocos nucifera, Bactris gasipaes, Daemonorops jenkinsiana |
|
|
||
0270990 |
|
Altri (4) |
|
|
|
||
0280000 |
|
|
|
|
Prodotto intero, previa rimozione dei detriti terrosi e del substrato |
||
0280010 |
|
Funghi coltivati |
|
Prataioli (4), orecchioni, shitake (4) micelio fungino (parti vegetative) |
|
||
0280020 |
|
Funghi selvatici (4) |
|
Canterelle, tartufi, spugnole, porcini |
|
||
0280990 |
|
Altri (3) |
|
|
|
||
0290000 |
|
|
|
|
Prodotto intero, previa rimozione delle foglie guaste |
||
0300000 |
|
|
|
|
Semi essiccati |
||
0300010 |
|
Fagioli |
Phaseolus vulgaris |
Fave, fagioli comuni, flageolets, jack bean, fagioli di Lima, favini, cowpea (fagioli dall’occhio) |
|
||
0300020 |
|
Lenticchie |
Lens culinaris syn. L. esculenta |
|
|
||
0300030 |
|
Piselli |
Pisum sativum |
Ceci, piselli, cicerchia, lupini |
|
||
0300040 |
|
Lupini (4) |
Lupinus spp. |
|
|
||
0300990 |
|
Altri (3) |
|
|
|
||
0400000 |
|
|
|
|
Prodotto intero, previa rimozione del guscio, del nocciolo e della buccia, se possibile |
||
0401000 |
|
|
|
|
|
||
0401010 |
|
Semi di lino |
Linum usitatissimum |
|
|
||
0401020 |
|
Semi di arachide |
Arachis hypogaea |
|
|
||
0401030 |
|
Semi di papavero |
Papaver somniferum |
|
|
||
0401040 |
|
Semi di sesamo |
Sesamum indicum syn. S. orientale |
|
|
||
0401050 |
|
Semi di girasole |
Helianthus annuus |
|
|
||
0401060 |
|
Semi di colza |
Brassica napus |
Colza, ravizzone |
|
||
0401070 |
|
Semi di soia |
Glycine max. |
|
|
||
0401080 |
|
Semi di senape |
Brassica nigra |
|
|
||
0401090 |
|
Semi di cotone |
Gossypium spp. |
|
Con la filaccia |
||
0401100 |
|
Semi di zucca (4) |
Cucurbita pepo var. oleifera |
Altri semi di cucurbitacee |
|
||
0401110 |
|
Cartamo (4) |
Carthamus tinctorius |
|
|
||
0401120 |
|
Boragine (4) |
Borago officinalis |
Viperina piantaginea (Echium planatgineum), erba-perla minore (Buglossoides arvensis) |
|
||
0401130 |
|
Semi di camelina (4) |
Camelina sativa |
|
|
||
0401140 |
|
Semi di canapa (4) |
Cannabis sativa |
|
|
||
0401150 |
|
Semi di ricino |
Ricinus communis |
|
|
||
0401990 |
|
Altri (3) |
|
|
|
||
0402000 |
|
|
|
|
|
||
0402010 |
|
Olive da olio (4) |
Olea europaea |
|
Frutti interi, previa rimozione degli steli o della terra (se presenti) |
||
0402020 |
|
Noci di palmisti (semi di palma) (4) |
Elaeis guineensis |
|
|
||
0402030 |
|
Frutti di palma (4) |
Elaeis guineensis |
|
|
||
0402040 |
|
Capoc (4) |
Ceiba pentandra |
|
|
||
0402990 |
|
Altri (3) |
|
|
|
||
0500000 |
|
|
|
|
Grani interi |
||
0500010 |
|
Orzo |
Hordeum spp. |
|
|
||
0500020 |
|
Grano saraceno |
Fagopyrum esculentum |
Amaranto, quinoa |
|
||
0500030 |
|
Granturco |
Zea mays |
|
|
||
0500040 |
|
Miglio (4) |
Panicum spp. |
Panico, tef, miglio africano, miglio perlato |
|
||
0500050 |
|
Avena |
Avena sativa |
|
|
||
0500060 |
|
Riso |
Oryza sativa |
Riso selvatico/riso d’acqua/riso d’America/riso indiano/tuscarora (Zizania aquatica) |
|
||
0500070 |
|
Segale |
Secale cereale |
|
|
||
0500080 |
|
Sorgo (4) |
Sorghum spp. |
|
|
||
0500090 |
|
Frumento |
Triticum aestivum, T. durum |
Spelta, triticale |
|
||
0500990 |
|
Altri (3) |
|
Scagliola/canaria (Phalaris canarienis), |
|
||
0600000 |
|
|
|
|
|
||
0610000 |
|
Tè |
Camellia sinensis |
|
Foglie, steli e fiori essiccati di Camellia sinensis, fermentati o altrimenti trattati |
||
0620000 |
|
|
Coffea arabica, Coffea canephora, Coffea liberica, Coffea robusta |
|
Chicchi verdi |
||
0630000 |
|
|
|
|
|
||
0631000 |
|
|
|
|
Fiori interi, senza steli e foglie guaste |
||
0631010 |
|
Fiori di camomilla |
Matricaria recutita, Chamaemelum nobile |
|
|
||
0631020 |
|
Fiori di ibisco |
Hibiscus sabdariffa |
|
|
||
0631030 |
|
Petali di rosa |
Rosa spp. |
|
|
||
0631040 |
|
Fiori di gelsomino |
Jasminum officinale, |
Fiori di sambuco (Sambucus nigra) |
|
||
0631050 |
|
Tiglio |
Tilia cordata |
|
|
||
0631990 |
|
Altri (3) |
|
|
|
||
0632000 |
|
|
|
|
Prodotto intero, senza radici e foglie guaste |
||
0632010 |
|
Foglie di fragola |
Fragaria spp. |
|
|
||
0632020 |
|
Foglie di rooibos |
Aspalathus spp. |
Foglie di ginkgo |
|
||
0632030 |
|
Mate |
Ilex paraguariensis |
|
|
||
0632990 |
|
Altri (3) |
|
|
|
||
0633000 |
|
|
|
|
Prodotto intero, previa rimozione di germogli e terra |
||
0633010 |
|
Radici di valeriana |
Valeriana officinalis. |
|
|
||
0633020 |
|
Radici di ginseng |
Panax ginseng |
|
|
||
0633990 |
|
Altri (3) |
|
|
|
||
0639000 |
|
|
|
|
|
||
0640000 |
|
|
Theobroma cacao |
|
Grani non tostati |
||
0650000 |
|
|
Ceratonia siliqua |
|
Prodotto intero, senza steli e senza corona |
||
0700000 |
|
|
Humulus lupulus |
|
Essiccato, compreso il luppolo in pellet e la polvere non concentrata |
||
0800000 |
|
|
|
|
Prodotto intero, essiccato |
||
0810000 |
|
|
|
|
|
||
0810010 |
|
Anice verde |
Pimpinella anisum |
|
|
||
0810020 |
|
Grano nero |
Nigella sativa |
|
|
||
0810030 |
|
Semi di sedano |
Apium graveolens |
Levistico |
|
||
0810040 |
|
Semi di coriandolo |
Coriandrum sativum |
|
|
||
0810050 |
|
Semi di cumino |
Cuminum cyminum |
|
|
||
0810060 |
|
Semi di aneto |
Anethum graveolens |
|
|
||
0810070 |
|
Semi di finocchio |
Foeniculum vulgare |
|
|
||
0810080 |
|
Semi di fieno greco |
Trigonella foenum-graecum |
|
|
||
0810090 |
|
Noci moscate |
Myristica fragans |
|
|
||
0810990 |
|
Altri (3) |
|
|
|
||
0820000 |
|
|
|
|
|
||
0820010 |
|
Pimenti |
Pimenta dioica |
|
|
||
0820020 |
|
Pepe di Sichuan |
Zanthoxylum piperitum |
|
|
||
0820030 |
|
Carvi |
Carum carvi |
|
|
||
0820040 |
|
Cardamomo |
Elettaria cardamomum |
|
|
||
0820050 |
|
Bacche di ginepro |
Juniperus communis |
|
|
||
0820060 |
|
Pepe nero, bianco e verde |
Piper nigrum |
Pepe lungo, pepe rosa |
|
||
0820070 |
|
Baccelli di vaniglia |
Vanilla fragrans syn. Vanilla planifolia |
|
|
||
0820080 |
|
Tamarindo |
Tamarindus indica |
|
|
||
0820990 |
|
Altri (3) |
|
|
|
||
0830000 |
|
|
|
|
|
||
0830010 |
|
Cannella |
Cinnamomum spp. |
Cassia |
|
||
0830990 |
|
Altri (3) |
|
|
|
||
0840000 |
|
|
|
|
|
||
0840010 |
|
Liquirizia |
Glycyrrhiza glabra |
|
|
||
0840020 |
|
Zenzero |
Zingiber officinale |
|
|
||
0840030 |
|
Curcuma |
Curcuma spp. |
|
|
||
0840040 |
|
Barbaforte o cren |
Armoracia rusticana |
|
|
||
0840990 |
|
Altri (3) |
|
|
|
||
0850000 |
|
|
|
|
|
||
0850010 |
|
Chiodi di garofano |
Syzygium aromaticum |
|
|
||
0850020 |
|
Capperi |
Capparis spinosa |
|
|
||
0850990 |
|
Altri (3) |
|
|
|
||
0860000 |
|
|
|
|
|
||
0860010 |
|
Zafferano |
Crocus sativus |
|
|
||
0860990 |
|
Altri (3) |
|
|
|
||
0870000 |
|
|
|
|
|
||
0870010 |
|
Macis |
Myristica fragrans |
|
|
||
0870990 |
|
Altri (3) |
|
|
|
||
0900000 |
|
|
|
|
|
||
0900010 |
|
Barbabietola da zucchero |
Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima |
|
Prodotto intero, previa rimozione di germogli e terra |
||
0900020 |
|
Canna da zucchero |
Saccharum officinarum |
|
Prodotto intero, previa rimozione di tessuti guasti, detriti terrosi e radici |
||
0900030 |
|
Radici di cicoria (4) |
Cichorium intybus |
|
Prodotto intero, previa rimozione di germogli e terra |
||
0900990 |
|
Altri (3) |
|
|
|
||
1000000 |
|
|
|
|
|
||
1010000 |
|
|
|
|
Prodotto intero |
||
1011000 |
|
|
Sus scrofa |
|
|
||
1011010 |
|
Muscolo |
|
|
Carne dopo la rimozione del grasso asportabile |
||
1011020 |
|
Grasso |
|
|
|
||
1011030 |
|
Fegato |
|
|
|
||
1011040 |
|
Rene |
|
|
|
||
1011050 |
|
Frattaglie commestibili |
|
|
|
||
1011990 |
|
Altri (3) |
|
|
|
||
1012000 |
|
|
Bos spp. |
|
|
||
1012010 |
|
Muscolo |
|
|
Carne dopo la rimozione del grasso asportabile |
||
1012020 |
|
Grasso |
|
|
|
||
1012030 |
|
Fegato |
|
|
|
||
1012040 |
|
Rene |
|
|
|
||
1012050 |
|
Frattaglie commestibili |
|
|
|
||
1012990 |
|
Altri (3) |
|
|
|
||
1013000 |
|
|
Ovis aries |
|
|
||
1013010 |
|
Muscolo |
|
|
Carne dopo la rimozione del grasso asportabile |
||
1013020 |
|
Grasso |
|
|
|
||
1013030 |
|
Fegato |
|
|
|
||
1013040 |
|
Rene |
|
|
|
||
1013050 |
|
Frattaglie commestibili |
|
|
|
||
1013990 |
|
Altri (3) |
|
|
|
||
1014000 |
|
|
Capra hircus |
|
|
||
1014010 |
|
Muscolo |
|
|
Carne dopo la rimozione del grasso asportabile |
||
1014020 |
|
Grasso |
|
|
|
||
1014030 |
|
Fegato |
|
|
|
||
1014040 |
|
Rene |
|
|
|
||
1014050 |
|
Frattaglie commestibili |
|
|
|
||
1014990 |
|
Altri (3) |
|
|
|
||
1015000 |
|
|
Equus spp. |
|
|
||
1015010 |
|
Muscolo |
|
|
Carne dopo la rimozione del grasso asportabile |
||
1015020 |
|
Grasso |
|
|
|
||
1015030 |
|
Fegato |
|
|
|
||
1015040 |
|
Rene |
|
|
|
||
1015050 |
|
Frattaglie commestibili |
|
|
|
||
1015990 |
|
Altri (3) |
|
|
|
||
1016000 |
|
|
Gallus gallus, Anser anser, Anas platyrhynchos, Meleagris gallopavo, Numida meleagris, Coturnix coturnix, Struthio camelus, Columba spp. |
|
|
||
1016010 |
|
Muscolo |
|
|
Carne dopo la rimozione del grasso asportabile |
||
1016020 |
|
Grasso |
|
|
|
||
1016030 |
|
Fegato |
|
|
|
||
1016040 |
|
Rene |
|
|
|
||
1016050 |
|
Frattaglie commestibili |
|
|
|
||
1016990 |
|
Altri (3) |
|
|
|
||
1017000 |
|
|
|
Conigli, canguri, cervi |
|
||
1017010 |
|
Muscolo |
|
|
Carne dopo la rimozione del grasso asportabile |
||
1017020 |
|
Grasso |
|
|
|
||
1017030 |
|
Fegato |
|
|
|
||
1017040 |
|
Rene |
|
|
|
||
1017050 |
|
Frattaglie commestibili |
|
|
|
||
1017990 |
|
Altri (3) |
|
|
|
||
1020000 |
|
|
|
|
Prodotto intero, sulla base di un tenore di materia grassa del 4 % in peso (7) |
||
1020010 |
|
Bovini |
|
|
|
||
1020020 |
|
Ovini |
|
|
|
||
1020030 |
|
Caprini |
|
|
|
||
1020040 |
|
Equini |
|
|
|
||
1020990 |
|
Altri (3) |
|
|
|
||
1030000 |
|
|
|
|
Prodotto intero, previa rimozione del guscio (8) |
||
1030010 |
|
Galli e galline |
|
|
|
||
1030020 |
|
Anatre |
|
|
|
||
1030030 |
|
Oche |
|
|
|
||
1030040 |
|
Quaglie |
|
|
|
||
1030990 |
|
Altri (3) |
|
|
|
||
1040000 |
|
|
Apis mellifera, Melipona spp. |
Pappa reale, polline, miele in favo |
Prodotto intero |
||
1050000 |
|
|
Rana spp. Crocodilia spp. |
Cosce di rana, coccodrilli |
|
||
1060000 |
|
|
Helix spp. |
|
Prodotto intero, previa rimozione della conchiglia |
||
1070000 |
|
|
|
Selvaggina |
Carne dopo la rimozione del grasso asportabile |
||
1100000 |
|
|
|
|
|
||
1200000 |
|
|
|
|
|
(1) Il numero di codice introdotto con il presente allegato serve a istituire una classificazione nell’ambito di questo e degli altri allegati del regolamento (CE) n. 396/2005.
(2) Ove possibile e pertinente, viene indicato il nome scientifico dei prodotti elencati nella colonna “Esempi di singoli prodotti dei gruppi cui si applicano gli LMR”. Si segue per quanto possibile il codice internazionale per la nomenclatura delle piante coltivate.
(3) possibile e pertinente, viene indicato il nome scientifico dei prodotti elencati nella colonna “Esempi di singoli prodotti dei gruppi cui si applicano gli LMR”. Si segue per quanto possibile il codice internazionale per la nomenclatura delle piante coltivate.
(4) Gli LMR di cui agli allegati II e III per questo prodotto non si applicano al prodotto o a sue parti utilizzate esclusivamente come ingredienti di mangimi finché si applicano LMR distinti.
(5) Dal 1o gennaio 2017 gli LMR si applicano anche alle foglie di cavolo rapa.
(6) Finché non specificati in altre categorie di prodotti.
(7) In tutti i casi i valori di LMR sono espressi in mg/kg di latte crudo.
Se la definizione del residuo è contrassegnata come liposolubile (con lettera F) l’LMR si basa sul latte vaccino crudo con un tenore di materia grassa del 4 % in peso; nel caso del latte crudo di altre specie, il valore LMR è adeguato proporzionalmente a seconda del contenuto in materia grassa del latte crudo di tali specie.
(8) In tutti i casi i valori di LMR sono espressi in mg/kg di uova.
Se la definizione del residuo è contrassegnata come liposolubile (con lettera F) L’LMR è basato sulle uova di gallina, con un tenore di materia grassa di 10 % in peso; per le uova di altre specie, il valore LMR è adeguato proporzionalmente a seconda del contenuto in materia grassa delle uova di tali specie, se il tenore di materia grassa è superiore al 10 % in peso.
(9) Gli LMR non sono applicabili finché non saranno individuati ed elencati i singoli prodotti.»
12.3.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 68/53 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 213/2013 DELLA COMMISSIONE
dell'11 marzo 2013
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
IL |
120,3 |
MA |
74,5 |
|
TN |
96,9 |
|
TR |
111,0 |
|
ZZ |
100,7 |
|
0707 00 05 |
EG |
191,6 |
MA |
170,1 |
|
TR |
167,5 |
|
ZZ |
176,4 |
|
0709 93 10 |
MA |
53,0 |
TR |
149,2 |
|
ZZ |
101,1 |
|
0805 10 20 |
EG |
54,2 |
IL |
73,3 |
|
MA |
92,7 |
|
TN |
59,6 |
|
TR |
73,8 |
|
ZZ |
70,7 |
|
0805 50 10 |
TR |
76,2 |
ZZ |
76,2 |
|
0808 10 80 |
AR |
116,3 |
BR |
93,6 |
|
CL |
118,1 |
|
CN |
76,1 |
|
MK |
28,7 |
|
US |
163,9 |
|
ZZ |
99,5 |
|
0808 30 90 |
AR |
126,6 |
CL |
125,1 |
|
TR |
167,1 |
|
US |
191,0 |
|
ZA |
115,4 |
|
ZZ |
145,0 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DIRETTIVE
12.3.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 68/55 |
DIRETTIVA 2013/9/UE DELLA COMMISSIONE
dell'11 marzo 2013
che modifica l’allegato III della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (1), in particolare l’articolo 30, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Le misure intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2008/57/CE e concernenti l’adeguamento degli allegati da II a IX della stessa, devono essere adottate in conformità alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 29, paragrafo 4, della direttiva 2008/57/CE. |
(2) |
La convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, di cui l’Unione europea è firmataria (2), definisce, all’articolo 3, l’accessibilità quale uno dei suoi principi generali e obbliga, all’articolo 9, gli Stati firmatari ad adottare misure adeguate a garantire alle persone con disabilità l’accesso su base di uguaglianza con gli altri. Queste misure includono l’identificazione e l’eliminazione di ostacoli e barriere all’accessibilità e si applicano, tra l’altro, ai trasporti. A norma dell’articolo 216, paragrafo 2, del TFUE, gli accordi conclusi dall’Unione vincolano le sue istituzioni e i suoi Stati membri, e la direttiva 2008/57/CE, quale strumento di diritto derivato dell’Unione europea, è soggetta agli obblighi derivanti dalla convenzione. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (3), stabilisce, al considerando 10, che le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta hanno gli stessi diritti di tutti gli altri cittadini per quanto concerne la libera circolazione, la libertà di scelta e la non discriminazione e che dovrebbero poter accedere al trasporto ferroviario a condizioni analoghe a quelle degli altri cittadini. L’articolo 21 del regolamento obbliga le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni a garantire, mediante il rispetto delle STI per le persone a mobilità ridotta, l’accessibilità delle stazioni, delle banchine, del materiale rotabile e degli altri servizi alle persone con disabilità o a mobilità ridotta. |
(4) |
È necessario adeguare l’allegato III della direttiva 2008/57/CE, al fine di inserirvi un riferimento esplicito all’accessibilità. L’accessibilità è un requisito essenziale che costituisce un obbligo generale per garantire l’interoperabilità del sistema ferroviario e che si applica nello specifico ai sottosistemi infrastrutture, materiale rotabile, esercizio e applicazioni telematiche per i passeggeri. Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato III della direttiva 2008/57/CE. |
(5) |
Le misure di cui alla presente direttiva non pregiudicano in alcun modo il principio di attuazione graduale stabilito nella direttiva 2008/57/CE, in particolare che i sottosistemi indicati in una STI possono essere ottenuti gradualmente entro un lasso di tempo ragionevole e che ciascuna STI dovrebbe indicare una strategia di attuazione, al fine di passare gradualmente dalla situazione attuale alla situazione finale nella quale la conformità alle STI sarà la norma. |
(6) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono coerenti con un approccio volto a permettere l’accesso a pari condizioni mediante l’applicazione di soluzioni tecniche o misure operative oppure di entrambe. |
(7) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L’allegato III della direttiva 2008/57/CE, che stabilisce i Requisiti Essenziali, è così modificato:
1) |
alla Sezione 1 sono aggiunti i seguenti paragrafi: «1.6 Accessibilità
|
2) |
al punto 2.1 della Sezione 2 è aggiunto il seguente paragrafo: «2.1.2. Accessibilità
|
3) |
al punto 2.4 della Sezione 2 è aggiunto il seguente paragrafo: «2.4.5. Accessibilità
|
4) |
al punto 2.6 della Sezione 2 è aggiunto il seguente paragrafo: «2.6.4. Accessibilità
|
5) |
al punto 2.7 della Sezione 2 è aggiunto il seguente paragrafo: «2.7.5. Accessibilità
|
Articolo 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o gennaio 2014. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
3. Gli obblighi di recepimento e attuazione della presente direttiva non si applicano alla Repubblica di Cipro e alla Repubblica di Malta fintantoché non sarà istituito un sistema ferroviario all’interno dei rispettivi territori.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1.
(2) Decisione del Consiglio 2010/48/CE, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35.
(3) GU L 315 del 3.12.2007, pag. 14.
DECISIONI
12.3.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 68/57 |
DECISIONE 2013/124/PESC DEL CONSIGLIO
dell’11 marzo 2013
che modifica la decisione 2011/235/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 12 aprile 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/235/PESC (1). |
(2) |
In base ad un riesame della decisione 2011/235/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 13 aprile 2014. |
(3) |
Inoltre, tenuto conto della gravità della situazione dei diritti umani in Iran, altre persone ed un’altra entità dovrebbero essere inserite nell’elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell’allegato della decisione 2011/235/PESC. |
(4) |
È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2011/235/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All’articolo 6 della decisione 2011/235/PESC, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. La presente decisione si applica fino al 13 aprile 2014. Essa è costantemente riesaminata. È prorogata, o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»
Articolo 2
Le persone e l’entità elencate nell’allegato della presente decisione sono aggiunte all’elenco riportato nell’allegato della decisione 2011/235/PESC.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione.
Fatto a Bruxelles, l’11 marzo 2013
Per il Consiglio
Il presidente
C. ASHTON
(1) GU L 100 del 14.4.2011, pag. 51.
ALLEGATO
Elenco delle persone e dell’entità di cui all’articolo 2
Persone
|
Nome |
Informazioni identificative |
Motivi |
Data di inserimento nell'elenco |
1. |
RASHIDI AGHDAM, Ali Ashraf |
|
Capo della prigione di Evin, nominato tra giugno e luglio del 2012. Dalla sua nomina, si è assistito a un deterioramento delle condizioni in carcere ed è stata segnalata una recrudescenza dei maltrattamenti ai danni dei prigionieri. Nell'ottobre 2012, nove detenute hanno iniziato lo sciopero della fame per protestare contro la violazione dei loro diritti e le violenze subite per mano delle guardie carcerarie. |
12.3.2013 |
2. |
KIASATI Morteza |
|
Giudice del tribunale rivoluzionario di Ahwaz, sezione 4, ha condannato alla pena capitale quattro prigionieri politici arabi, Taha Heidarian, Abbas Heidarian, Abd al-Rahman Heidarian (tre fratelli) e Ali Sharifi. Sono stati arrestati, torturati e impiccati senza giusto processo. Questi casi e l'assenza di un giusto processo sono stati segnalati dal relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani in Iran in una relazione del 13 settembre 2012, dal Segretario generale dell'ONU nella relazione sull'Iran del 22 agosto 2012 e da varie ONG. |
12.3.2013 |
3. |
MOUSSAVI, Seyed Mohammad Bagher |
|
Giudice del tribunale rivoluzionario di Ahwaz, sezione 2, ha condannato alla pena capitale cinque arabi ahwazi, Mohammad Ali Amouri, Hashem Sha'bani Amouri, Hadi Rashedi, Sayed Jaber Alboshoka, Sayed Mokhtar Alboshoka, in data 17 marzo 2012, per "attività contro la sicurezza pubblica" e "ribellione contro Dio". Le condanne sono state confermate dalla Corte suprema iraniana il 9 gennaio 2013. Secondo quanto riferito dalle ONG, i cinque uomini sono stati arrestati senza colpa per oltre un anno, torturati e condannati senza giusto processo. |
12.3.2013 |
4. |
SARAFRAZ, Mohammad (Dr.) (alias: Haj-agha Sarafraz) |
Data di nascita: circa 1963 Luogo di nascita: Teheran Luogo di residenza: Teheran Luogo di lavoro: sede centrale dell'IRIB e della PressTV, Tehran |
Direttore della sezione World Service e della rete Press TV dell'IRIB, è responsabile di tutte le decisioni relative ai programmi. Strettamente associato all'apparato di sicurezza dello Stato. Sotto la sua direzione, Press TV, insieme all'IRIB, ha collaborato con i servizi di sicurezza e i procuratori iraniani per trasmettere confessioni estorte a detenuti, fra cui quella di Maziar Bahari, giornalista e regista irano-canadese, nel programma settimanale "Iran Today". La OFCOM, autorità regolatrice indipendente per le società di comunicazione, ha condannato nel Regno Unito Press TV a pagare una multa di 100 000 sterline per aver trasmesso la confessione di Bahari nel 2011, filmata in carcere mentre gli veniva estorta con la forza. Sarafraz è pertanto associato alla violazione del diritto a un giusto processo e del diritto a un equo processo. |
12.3.2013 |
5. |
JAFARI, Asadollah |
|
Procuratore della provincia di Mazandaran, responsabile, secondo quanto riferito dalle ONG, di arresti illegali e violazioni dei diritti dei detenuti baha'i, dall'arresto iniziale fino alla reclusione in celle di isolamento presso il centro di detenzione del ministero dell'Intelligence. Sei esempi concreti di violazioni del diritto a un giusto processo sono documentati da ONG, anche nel 2011 e nel 2012. |
12.3.2013 |
6. |
EMADI, Hamid Reza (alias: Hamidreza Emadi) |
Data di nascita: circa 1973 Luogo di nascita: Hamedan Luogo di residenza: Teheran Luogo di lavoro: sede centrale della Press TV, Teheran |
Capo della redazione di Press TV. Responsabile della produzione e trasmissione di confessioni estorte a detenuti, fra cui giornalisti, attivisti politici, esponenti di minoranze curde e arabe, in violazione dei diritti a un giusto processo e a un equo processo riconosciuti a livello internazionale. La OFCOM, autorità regolatrice indipendente per le società di comunicazione, ha condannato nel Regno Unito Press TV a pagare una multa di 100 000 sterline per aver trasmesso nel 2011 la confessione del giornalista e regista irano-canadese Maziar Bahari, filmata in carcere mentre gli veniva estorta con la forza. Le ONG hanno segnalato altri casi di confessioni estorte, mandate in onda da Press TV. Emadi è pertanto associato alla violazione del diritto a un giusto processo e del diritto a un equo processo. |
12.3.2013 |
7. |
HAMLBAR, Rahim |
|
Giudice del tribunale rivoluzionario di Tabriz, sezione 1. Responsabile di infliggere pesanti condanne nei confronti di giornalisti, di esponenti della minoranza etnica azera e di attivisti impegnati nella difesa dei diritti dei lavoratori, con l'accusa di spionaggio, atti contro la sicurezza nazionale, propaganda contro il regime iraniano e insulti al leader dell'Iran. Le sentenze, secondo quanto riferito, sono state emesse in varie occasioni senza un giusto processo e i detenuti sono stati costretti a firmare confessioni false. Uno dei casi più eclatanti ha coinvolto venti volontari impegnati in operazioni di assistenza ai terremotati (a seguito del sisma che ha colpito l'Iran nell'agosto 2012), condannati alla reclusione per aver tentato di soccorrere le vittime del terremoto. Il tribunale ha ritenuto gli operatori colpevoli di "associazione e collusione con l'intento di agire contro la sicurezza nazionale". |
12.3.2013 |
8. |
MUSAVI-TABAR, Seyyed Reza |
|
Capo della procura rivoluzionaria di Shiraz. Responsabile di arresti illegali e maltrattamenti contro attivisti politici, giornalisti, difensori dei diritti umani, esponenti baha'i e prigionieri di coscienza, i quali sono stati perseguitati, torturati e interrogati e ai quali è stato negato l'accesso all'assistenza legale e a un giusto processo. Stando a quanto riferito dalle ONG, Musavi-Tabar ha firmato provvedimenti giudiziari nel famigerato centro di detenzione n. 100 (carcere maschile), compresa l'ordinanza che dispone la pena a tre anni di reclusione in isolamento per la detenuta baha'i Raha Sabet. |
12.3.2013 |
9. |
KHORAMABADI, Abdolsamad |
Capo della “Commission to Determine the Instances of Criminal Content”. (Commissione che accerta i casi di contenuto criminale) |
Abdolsamad Khoramabadi è capo della "Commission to Determine the Instances of Criminal Content", organizzazione governativa incaricata della censura e della criminalità informatica on line. Sotto la sua direzione la Commissione ha definito "criminalità informatica" mediante una serie vaga di categorie che criminalizzano creazione e pubblicazione di contenuti ritenuti inappropriati dal regime. Abdolsamad Khoramabadi è responsabile della repressione e dell'oscuramento di numerosi siti di opposizione, testate elettroniche, blog, siti di ONG per i diritti umani nonchè di Google e Gmail dal settembre 2012. Insieme con la Commissione ha contribuito attivamente al decesso in carcere del blogger Sattar Beheshti, nel novembre 2012. Pertanto la Commissione che dirige è direttamente responsabile di violazioni sistematiche dei diritti umani, in particolare vietando e filtrando l'accesso al pubblico di siti web e, saltuariamente, disabilitando l'accesso ad Internet in generale.] |
12.3.2013 |
Entità
|
Nome |
Informazioni identificative |
Motivi |
Data di inserimento nell'elenco |
1. |
Center to Investigate Organized Crime (Centro di indagine sulla criminalità organizzata) (alias: Ufficio Criminalità informatica o Polizia Criminalità informatica) |
Luogo: Tehran, Iran Sito web: http://www.cyberpolice.ir |
La polizia Criminalità informatica iraniana è un'unità della polizia della Repubblica islamica dell'Iran, fondata nel gennaio 2011 e diretta da Esmail Ahmadi-Moqaddam (in elenco). Secondo quanto riferisce la stampa il capo di polizia Ahmadi-Moqaddam ha sottolineato che quest'unità perseguirà gruppi dissidenti e antirivoluzionari che hanno usato le reti sociali basate su Internet per scatenare, nel 2009, la protesta contro la rielezione del presidente Mahmoud Ahmadinejad. Nel gennaio 2012 quest'unità di polizia ha emesso nuove direttive per gli Internet café, che impongono agli utenti di fornire dati personali, che saranno conservati per sei mesi dai proprietari degli esercizi, nonché una registrazione dei siti web visitati. Queste disposizioni impongono inoltre ai proprietari degli esercizi di installare telecamere a circuito chiuso, conservandone le registrazioni per sei mesi. In base a queste nuove disposizioni è possibile creare un registro che le autorità potranno usare per intercettare attivisti o chiunque sia ritenuto una minaccia per la sicurezza nazionale. Nel giungo 2012 i media iraniani hanno riferito che quest'unità di polizia starebbe mettendo in atto una repressione delle reti virtuali private. Il 30 ottobre 2012 la stessa unità di polizia ha arrestato il blogger Sattar Beheshti (secondo quanto risulta, senza un mandato) per atti contro la sicurezza nazionale sulle reti sociali e su Facebook. Beheshti ha criticato il governo iraniano nel suo blog. Beheshti è stato trovato morto nella sua cella il 3 novembre e si ritiene che sia stato torturato a morte da membri della polizia Criminalità informatica. |
12.3.2013 |