ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2013.065.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 65

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

56o anno
8 marzo 2013


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 195/2013 della Commissione, del 7 marzo 2013, che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione per quanto riguarda le tecnologie innovative volte a ridurre le emissioni di CO2 dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 196/2013 della Commissione, del 7 marzo 2013, che modifica l’allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda l’inserimento del Giappone nell’elenco dei paesi terzi o regioni di paesi terzi dai quali sono autorizzate le importazioni nell’Unione europea di determinate carni fresche ( 1 )

13

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 197/2013 della Commissione, del 7 marzo 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 80/2012 della Commissione, che fissa l’elenco delle sostanze biologiche o chimiche di cui all’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali

15

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 198/2013 della Commissione, del 7 marzo 2013, relativo alla selezione di un simbolo che identifichi i medicinali per uso umano sottoposti a monitoraggio supplementare ( 1 )

17

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 199/2013 della Commissione, del 7 marzo 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

19

 

 

DECISIONI

 

 

2013/119/UE

 

*

Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, del 6 marzo 2013, relativa alla nomina di giudici del Tribunale

21

 

 

2013/120/UE

 

*

Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, del 6 marzo 2013, relativa alla nomina di un giudice del Tribunale

22

 

 

2013/121/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 7 marzo 2013, relativa ai requisiti di sicurezza cui devono rispondere le norme europee applicabili a taluni sedili per bambini, conformemente alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza generale dei prodotti ( 1 )

23

 

 

2013/122/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 7 marzo 2013, che stabilisce la data di inizio delle attività del sistema d’informazione visti (VIS) in una quarta e in una quinta regione

35

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

8.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 65/1


REGOLAMENTO (UE) N. 195/2013 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2013

che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione per quanto riguarda le tecnologie innovative volte a ridurre le emissioni di CO2 dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 5 ed EUR 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 4, l’articolo 5, paragrafo 3, e l’articolo 8,

vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (2), in particolare l’articolo 39, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (UE) n. 171/2013 (3), la Commissione ha modificato la direttiva 2007/46/CE e il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 5 ed EUR 6) e all’ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (4) per quanto riguarda le tecnologie innovative volte a ridurre le emissioni di CO2 dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri. Tale regolamento ha modificato i modelli dei documenti pertinenti utilizzati nella procedura di omologazione. Di conseguenza, è necessario garantire agli Stati membri un adeguato periodo di tempo per adattare i corrispondenti formulari. Per motivi di certezza del diritto e di chiarezza, è opportuno sostituire il regolamento (UE) n. 171/2013.

(2)

Il regolamento (CE) n. 715/2007 fissa requisiti tecnici comuni per l’omologazione di veicoli a motore e parti di ricambio riguardo alle loro emissioni e fissa norme sulla conformità in servizio, sulla durata dei dispositivi di controllo dell’inquinamento, sui sistemi diagnostici di bordo (OBD), sulla misurazione del consumo di carburante e sull’accessibilità delle informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo.

(3)

Il regolamento (CE) n. 692/2008 fissa le disposizioni amministrative per il controllo della conformità dei veicoli per quanto riguarda le emissioni di CO2 e i requisiti per la misurazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante di tali veicoli.

(4)

Il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell’ambito dell’approccio integrato dell’Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri e il regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione (6) stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture nuove.

(5)

Al fine di tenere conto dei risparmi di CO2 realizzati attraverso l’uso di tecnologie innovative per il calcolo dell’obiettivo di emissioni specifiche di CO2 di un produttore, conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 443/2009, e al fine di garantire un efficace monitoraggio dei risparmi specifici per i singoli veicoli, i veicoli equipaggiati con innovazioni ecocompatibili dovrebbero essere certificati nel quadro dell’omologazione di un veicolo e i risparmi totali dovrebbero essere inseriti nel certificato di conformità.

(6)

A tale scopo, è necessario fornire alle autorità di omologazione i dati pertinenti per certificare i veicoli attrezzati con innovazioni ecocompatibili e integrare i risparmi di CO2 dovuti alle innovazioni ecocompatibili nelle informazioni rappresentative di un tipo, di una variante e di una versione specifici di un veicolo.

(7)

Occorre quindi modificare i modelli dei documenti pertinenti utilizzati nella procedura di omologazione.

(8)

Il regolamento (CE) n. 715/2007 e il regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all’omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all’accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (7) hanno introdotto nuovi requisiti relativi alle informazioni sui test per le emissioni inquinanti. Le informazioni necessarie vanno pertanto incorporate nel sistema istituito dalla direttiva 2007/46/CE.

(9)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2007/46/CE e il regolamento (CE) n. 692/2008.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato tecnico — Veicoli a motore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Gli allegati I e IX della direttiva 2007/46/CE sono modificati conformemente all’allegato I del presente regolamento.

2.   L’allegato VIII della direttiva 2007/46/CE è sostituito dal testo contenuto nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Gli allegati I e XII del regolamento (CE) n. 692/2008 sono modificati conformemente all’allegato III del presente regolamento.

Articolo 3

Il regolamento (UE) n. 171/2013 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1.

(2)  GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.

(3)  GU L 55 del 27.2.2013, pag 9.

(4)  GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1.

(5)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1.

(6)  GU L 194 del 26.7.2011, pag. 19.

(7)  GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1.


ALLEGATO I

Gli allegati I e IX della direttiva 2007/46/CE sono così modificati:

1)

L’allegato I è così modificato:

a)

Sono inserite le seguenti voci: 3.5.6, 3.5.6.1, 3.5.6.2 e 3.5.6.3:

3.5.6.   Veicolo attrezzato con un’innovazione ecocompatibile ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e del regolamento di esecuzione(UE) n. 725/2011 della Commissione (2): sì/no (1)

3.5.6.1.   Tipo/variante/versione del veicolo di riferimento di cui all’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 (se del caso): …

3.5.6.2.   Esistenza di interazioni tra diverse innovazioni ecocompatibili: sì/no (1)

3.5.6.3.   Dati sulle emissioni relative all’utilizzo di innovazioni ecocompatibili (riprodurre la tabella per ciascun carburante di riferimento utilizzato nella prova) (w1)

Decisione di approvazione dell’innovazione ecocompatibile (w2)

Codice dell’innovazione ecocompatibile (w3)

1.

Emissioni di CO2 del veicolo di riferimento (g/km)

2.

Emissioni di CO2 del veicolo con innovazione ecocompatibile (g/km)

3.

Emissioni di CO2 del veicolo di riferimento nel ciclo di prova di tipo 1 (w4)

4.

Emissioni di CO2 del veicolo con innovazione ecocompatibile nel ciclo di prova di tipo 1 (= 3.5.1.3)

5.

Tasso di utilizzazione (UF), vale a dire proporzione di tempo di utilizzazione delle tecnologie in condizioni normali di funzionamento

Riduzione delle emissioni di CO2

FOR-L_2013065IT.01000301.notes.0001.xml.jpg

xxxx/201x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale delle riduzioni di emissioni di CO2 (g/km) (w5)

 

b)

Sono aggiunte le seguenti note esplicative:

«(w)

Innovazioni ecocompatibili.

(w1)

Ingrandire la tabella se necessario, utilizzando una linea aggiuntiva per ogni innovazione ecocompatibile.

(w2)

Numero della decisione della Commissione che approva l’innovazione ecocompatibile.

(w3)

Attribuito nella decisione della Commissione che approva l’innovazione ecocompatibile.

(w4)

Previo accordo dell’autorità di omologazione, se viene utilizzata una metodologia di modellizzazione invece del ciclo di prova di tipo 1, questo valore è quello fornito dalla metodologia di modellizzazione.

(w5)

Somma delle riduzioni delle emissioni di CO2 di ogni singola innovazione ecocompatibile.»;

2)

L’allegato IX è così modificato:

a)

Le seguenti voci 3, 3.1 e 3.2 sono inserite nella voce 49 della parte I, pagina 2 — Veicoli appartenenti alla categoria M1 (veicoli completi e completati) — del modello di certificato di conformità CE:

3.   Veicolo attrezzato con innovazione/i ecocompatibile/i: sì/no (1)

3.1.   Codice generale della/e innovazione/i ecocompatibile/i (p1): …

3.2.   Totale delle riduzioni di emissioni di CO2 dovute alla/e innovazione/i ecocompatibile/i (p2) (riprodurre per ciascun carburante di riferimento utilizzato nella prova): … »;

b)

Nelle «Note esplicative relative all’allegato IX» sono aggiunte le seguenti note esplicative:

«(p)

Innovazioni ecocompatibili.

(p1)

Il codice generale della/e innovazione/i ecocompatibile/i si compone dei seguenti elementi separati tra loro da uno spazio:

codice dell’autorità di omologazione di cui all’allegato VII,

codice individuale di ciascuna innovazione ecocompatibile di cui è attrezzato il veicolo, indicata nell’ordine cronologico delle decisioni di approvazione della Commissione.

(Ad esempio il codice generale di tre innovazioni ecocompatibili approvate cronologicamente come 10, 15 e 16 e installate in un veicolo certificato dall’autorità di omologazione tedesca sarà: "e1 10 15 16".)

(p2)

Somma delle riduzioni delle emissioni di CO2 di ogni singola innovazione ecocompatibile.»


(1)  GU L 140 del 5.6.2009, pag 1.

(2)  GU L 194 del 26.7.2011, pag. 19. »;


ALLEGATO II

«ALLEGATO VIII

RISULTATI DELLE PROVE

(Da compilare a cura dell’autorità di omologazione e da allegare alla scheda di omologazione CE)

Per ogni caso, l’informazione deve precisare a quale variante o versione si riferisce. Non è ammesso più di un risultato per versione. Tuttavia, per una versione è ammessa una combinazione di più risultati indicante il caso peggiore. In quest’ultimo caso, una nota deve indicare che per le voci contrassegnate da (*) sono forniti solo i risultati relativi al caso peggiore.

1.   Risultati delle prove sul livello sonoro

Numero dell’atto normativo di base e del più recente atto normativo di modifica applicabile all’omologazione. Quando un atto normativo prevede due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase di applicazione:

Variante/Versione:

In marcia [dB(A)/E]:

Da fermo [dB(A)/E]:

a (giri/min– 1):

2.   Risultati delle prove sulle emissioni di gas di scarico

2.1.   Emissioni dei veicoli a motore sottoposti a prova nel quadro della procedura di prova per i veicoli leggeri

Indicare il più recente atto normativo di modifica applicabile all’omologazione. Quando l’atto normativo prevede due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase di applicazione:

Carburante/i (1) (gasolio, benzina, GPL, GN, bicarburante: benzina/GN, GPL, policarburante: benzina/etanolo, GN/H2GN...)

2.1.1.   Prova di tipo 1 (2)  (3) (emissioni del veicolo durante il ciclo di prova dopo un avviamento a freddo)

Variante/Versione:

CO (mg/km)

THC (mg/km)

NMHC (mg/km)

NOx (mg/km)

THC + NOx (mg/km)

Massa di particolato (PM) (mg/km)

Numero di particelle (P) (#/km) (1)

2.1.2.   Prova di tipo 2 (2)  (3) (dati sulle emissioni da utilizzare in sede di omologazione a fini di controllo tecnico)

Tipo 2, prova a regime minimo inferiore:

Variante/Versione:

CO ( % vol.)

Regime del motore (giri/min– 1)

Temperatura dell’olio motore (°C)


Tipo 2, prova a regime minimo accelerato:

Variante/Versione:

CO ( % vol.)

Valore Lambda

Regime del motore (giri/min– 1)

Temperatura dell’olio motore (°C)

2.1.3.   Prova di tipo 3 (emissioni di gas dal basamento): …

2.1.4.   Prova di tipo 4 (emissioni per evaporazione): …g/prova

2.1.5.   Prova di tipo 5 (durata dei dispositivi di controllo dell’inquinamento):

Distanza percorsa (km)(ad esempio 160 000 km): …

Fattore di deterioramento DF: calcolato/assegnato (4)

Valori:

Variante/Versione:

CO

THC

NMHC

NOx

THC + NOx

Massa di particolato (PM)

Numero di particelle (P) (1)

2.1.6.   Prova di tipo 6 (emissioni medie a bassa temperatura ambiente):

Variante/Versione:

CO (g/km)

THC (g/km)

2.1.7.   OBD: sì/no (4)

2.2.   Emissioni provenienti da motori sottoposti a prova nel quadro della procedura di prova per i veicoli pesanti.

Indicare il più recente atto normativo di modifica applicabile all’omologazione. Quando l’atto normativo prevede due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase di applicazione:…

Carburante(i) (1) … (gasolio, benzina, GPL, GN, etanolo…)

2.2.1.   Risultati della prova ESC (5)  (6)  (7)

Variante/Versione:

CO (mg/kWh)

THC (mg/kWh)

NOx (mg/kWh)

NH3 (ppm) (1)

Massa di particolato (mg/kWh)

Numero di particelle (#/kWh) (1)

2.2.2.   Risultati della prova ELR (5)

Variante/Versione:

Valore dei fumi:…m– 1

2.2.3.   Risultati della prova ETC (6)  (7)

Variante/Versione:

CO (mg/kWh)

THC (mg/kWh)

NMHC (mg/kWh) (1)

CH4 (mg/kWh) (1)

NOx (mg/kWh)

NH3 (ppm) (1)

Massa di particolato (mg/kWh)

Numero di particelle (#/kWh) (1)

2.2.4.   Prova al minimo (5)

Variante/Versione:

CO ( % vol.)

Valore Lambda (1)

Regime del motore (giri/min–1)

Temperatura dell’olio motore (°C)

2.3.   Fumi dei motori Diesel

Indicare il più recente atto normativo di modifica applicabile all’omologazione. Quando l’atto normativo prevede due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase di applicazione:

2.3.1.   Risultati della prova in accelerazione libera

Variante/Versione:

Valore corretto del coefficiente di assorbimento (m– 1)

Regime minimo normale

Regime massimo

Temperatura dell’olio (minimo/massimo)

3.   Risultati delle prove di emissione di CO2, di consumo di carburante/energia elettrica e di autonomia elettrica

Numero dell’atto normativo di base e dell’atto normativo di modifica più recente applicabile all’omologazione:

3.1.   Veicoli con motore a combustione interna, compresi i veicoli elettrici ibridi non a ricarica esterna (NOVC) (5)  (8)

Variante/Versione:

Emissioni massiche di CO2 (ciclo urbano) (g/km)

Emissioni massiche di CO2 (ciclo extra urbano) (g/km)

Emissioni massiche di CO2 (ciclo misto) (g/km)

Consumo di carburante (ciclo urbano) (l/100 km) (9)

Consumo di carburante (ciclo extra urbano) (l/100 km) (9)

Consumo di carburante (ciclo misto) (l/100 km) (9)

3.2.   Veicoli elettrici ibridi a ricarica esterna (OVC) (5)

Variante/Versione:

Emissioni massiche di CO2 (condizione A, ciclo misto) (g/km)

Emissioni massiche di CO2 (condizione B, ciclo misto) (g/km)

Emissioni massiche di CO2 (ponderate, ciclo misto) (g/km)

Consumo di carburante (condizione A, ciclo misto) (l/100 km)(g)

Consumo di carburante (condizione B, ciclo misto) (l/100 km) (g)

Consumo di carburante (ponderato, ciclo misto) (l/100 km) (g)

Consumo di energia elettrica (condizione A, ciclo misto) (Wh/km)

Consumo di energia elettrica (condizione B, ciclo misto) (Wh/km)

Consumo di energia elettrica (ponderato e ciclo misto) (Wh/km)

Autonomia in modalità «puro elettrico» (km)

3.3.   Veicoli esclusivamente elettrici (5)

Variante/Versione:

Consumo di energia elettrica (Wh/km)

Autonomia (km)

3.4.   Veicoli a idrogeno con pile a combustibile (5)

Variante/Versione:

Consumo di carburante (kg/100 km)

4.   Risultati delle prove sui veicoli attrezzati con innovazione/i ecocompatibile/i (10)  (11)  (12)

Variante/Versione…

Decisione di approvazione dell’innovazione ecocompatibile (13)

Codice dell’innovazione ecocompatibile (14)

1.

Emissioni di CO2 del veicolo di riferimento (g/km)

2.

Emissioni di CO2 del veicolo con innovazione ecocompatibile (g/km)

3.

Emissioni di CO2 del veicolo di riferimento nel ciclo di prova di tipo 1 (15)

4.

Emissioni di CO2 del veicolo con innovazione ecocompatibile nel ciclo di prova di tipo 1 (= 3.5.1.3)

5.

Tasso di utilizzazione (UF), vale a dire proporzione di tempo di utilizzazione delle tecnologie in condizioni normali di funzionamento

Riduzione delle emissioni di CO2

Formula

xxxx/201x

Totale delle riduzioni di emissioni di CO2 (g/km) (16)

4.1.   Codice generale della/e innovazione/i ecocompatibile/į (17)

Note esplicative

(h)

Innovazioni ecocompatibili.


(1)  Indicare le eventuali restrizioni applicabili relative al carburante (per esempio nel caso dei gas naturali la gamma L o la gamma H).

(2)  Per i veicoli bicarburante, la tabella deve essere riprodotta per ciascun carburante.

(3)  Per i veicoli policarburante, quando la prova deve essere realizzata con i due carburanti, conformemente allo schema I.2.4 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 692/2008, e per i veicoli che funzionano a GPL o a GN/biometano, siano essi bicarburante o monocarburante, la tabella deve essere riprodotta per i vari gas di riferimento utilizzati nella prova e una tabella supplementare deve presentare i peggiori risultati ottenuti. Se del caso, conformemente alle parti 1.1.2.4 e 1.1.2.5 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 692/2008, si deve indicare se i risultati sono misurati o calcolati.

(4)  Cancellare la dicitura non pertinente.

(5)  Se applicabile.

(6)  Per euro VI, ESC s’intende come WHSC e ETC come WHTC.

(7)  Per euro VI, se i motori a GNC e GPL sono sottoposti a prova con diversi carburanti di riferimento, la tabella deve essere riprodotta per ciascun carburante di riferimento utilizzato nella prova.

(8)  Riprodurre la tabella per ciascun carburante di riferimento utilizzato nella prova.

(9)  L’unità «l/100 km» è sostituita da «m3/100 km» per i veicoli a GN e a H2GN e con «kg/100 km» per i veicoli a idrogeno.

(10)  

(h1)

Riprodurre la tabella per ciascuna variante/versione.

(11)  

(h2)

Riprodurre la tabella per ciascun carburante di riferimento utilizzato nella prova.

(12)  

(h3)

Ingrandire la tabella se necessario, utilizzando una linea aggiuntiva per ogni innovazione ecocompatibile.

(13)  

(h4)

Numero della decisione della Commissione che approva l’innovazione ecocompatibile.

(14)  

(h5)

Attribuito dalla decisione della Commissione che approva l’innovazione ecocompatibile.

(15)  

(h6)

Se viene utilizzata una metodologia di modellizzazione invece del ciclo di prova di tipo 1, questo valore è quello fornito dalla metodologia di modellizzazione.

(16)  

(h7)

Somma delle riduzioni delle emissioni di CO2 di ogni singola innovazione ecocompatibile.

(17)  

(h8)

Il codice generale della/e innovazione/i ecocompatibile/i si compone dei seguenti elementi separati tra loro da uno spazio:

codice dell’autorità di omologazione di cui all’allegato VII,

codice individuale di ciascuna innovazione ecocompatibile di cui è attrezzato il veicolo, indicata nell’ordine cronologico delle decisioni di approvazione della Commissione.

(Ad esempio il codice generale di tre innovazioni ecocompatibili approvate cronologicamente come 10, 15 e 16 e installate in un veicolo certificato dall’autorità di omologazione tedesca sarà: "e1 10 15 16".)».


ALLEGATO III

Gli allegati I e XII del regolamento (CE) n. 692/2008 sono così modificati:

(1)

L’allegato I è così modificato:

a)

Sono inseriti i seguenti punti 4.3.5, 4.3.5.1 e 4.3.5.2:

«4.3.5.   Veicolo attrezzato con innovazioni ecocompatibili

4.3.5.1.   Nel caso di un tipo di veicolo attrezzato con una o più innovazioni ecocompatibili, ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione (2), la conformità della produzione è dimostrata per quanto riguarda le innovazioni ecocompatibili realizzando le prove previste dalla o dalle decisioni della Commissione che approvano la o le innovazioni ecocompatibili in questione.

4.3.5.2.   Sono applicabili i punti 4.3.1, 4.3.2 e 4.3.4.

b)

Nell’appendice 3 sono inseriti i seguenti punti 3.5.6, 3.5.6.1, 3.5.6.2 e 3.5.6.3:

3.5.6.   Veicolo attrezzato con un’innovazione ecocompatibile ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011: sì/no (3)

3.5.6.1.   Tipo/variante/versione del veicolo di riferimento di cui all’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 (4): …

3.5.6.2.   Esistenza di interazioni tra diverse innovazioni ecocompatibili: sì/no (3)

3.5.6.3.   Dati sulle emissioni relative all’utilizzo di innovazioni ecocompatibili (5)  (6)

Decisione di approvazione dell’innovazione ecocompatibile (7)

Codice dell’innovazione ecocompatibile (8)

1.

Emissioni di CO2 del veicolo di riferimento (g/km)

2.

Emissioni di CO2 del veicolo con innovazione ecocompatibile (g/km)

3.

Emissioni di CO2 del veicolo di riferimento nel ciclo di prova di tipo 1 (9)

4.

Emissioni di CO2 del veicolo con innovazione ecocompatibile nel ciclo di prova di tipo 1 (= 3.5.1.3)

5.

Tasso di utilizzazione (UF), vale a dire proporzione di tempo di utilizzazione delle tecnologie in condizioni normali di funzionamento

Riduzione delle emissioni di CO2

FOR-L_2013065IT.01001001.notes.0001.xml.jpg

xxxx/201x (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale delle riduzioni di emissioni di CO2 (g/km) (10)

 

c)

L’addendum all’appendice 4 è così modificato:

i)

Al punto 2.1, la tabella corrispondente alla prova di tipo 6 è sostituita dalla seguente:

«Tipo 6

CO (g/km)

THC (g/km)

Valore misurato»;

 

 

ii)

Il punto 2.1.1 è sostituito dal seguente:

2.1.1.   Per i veicoli bicarburante, la tabella corrispondente al tipo 1 deve essere riprodotta per ciascun carburante. Per i veicoli policarburante, quando la prova di tipo 1 deve essere realizzata con i due carburanti, conformemente allo schema I.2.4. dell’allegato I del regolamento (CE) n. 692/2008, e per i veicoli che funzionano a GPL o a GN/biometano, siano essi bicarburante o monocarburante, la tabella deve essere riprodotta per i vari gas di riferimento utilizzati nella prova e una tabella supplementare deve presentare i peggiori risultati ottenuti. Se del caso, conformemente alle parti 1.1.2.4 e 1.1.2.5 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 692/2008, si deve indicare se i risultati sono misurati o calcolati.»;

iii)

Sono inseriti i seguenti punti 2.6 e 2.6.1:

«2.6.   Risultati della prova delle innovazioni ecocompatibili (11)  (12)

Decisione di approvazione dell’innovazione ecocompatibile (13)

Codice dell’innovazione ecocompatibile (14)

1.

Emissioni di CO2 del veicolo di riferimento (g/km)

2.

Emissioni di CO2 del veicolo con innovazione ecocompatibile (g/km)

3.

Emissioni di CO2 del veicolo di riferimento nel ciclo di prova di tipo 1 (15)

4.

Emissioni di CO2 del veicolo con innovazione ecocompatibile nel ciclo di prova di tipo 1 (= 3.5.1.3)

5.

Tasso di utilizzazione (UF), vale a dire proporzione di tempo di utilizzazione delle tecnologie in condizioni normali di funzionamento

Riduzione delle emissioni di CO2

FOR-L_2013065IT.01001001.notes.0002.xml.jpg

xxxx/201x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale delle riduzioni di emissioni di CO2 (g/km) (16)

 

2.6.1.   Codice generale della/e innovazione/i ecocompatibile/i (17): …

2)

Nell’allegato XII sono aggiunti i seguenti punti 4, 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4:

«4.   OMOLOGAZIONE DI VEICOLI CON INNOVAZIONI ECOCOMPATIBILI

4.1.   Conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011, un costruttore che intenda beneficiare di una riduzione delle proprie emissioni specifiche medie di CO2, grazie al risparmio di CO2 ottenuto con una o più innovazioni ecocompatibili applicate su un veicolo, richiede a un’autorità di omologazione il rilascio di una scheda di omologazione CE del veicolo su cui è stata applicata l’innovazione ecocompatibile.

4.2.   Le riduzioni delle emissioni di CO2 del veicolo su cui è stata applicata un’innovazione ecocompatibile sono determinate, ai fini dell’omologazione, utilizzando la procedura e il metodo di prova precisati nella decisione della Commissione che approva l’innovazione ecocompatibile, conformemente all’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.

4.3.   La realizzazione delle prove necessarie al fine di determinare le riduzioni delle emissioni di CO2 ottenute con le innovazioni ecocompatibili deve intendersi fatta salva la dimostrazione della conformità delle innovazioni ecocompatibili alle prescrizioni tecniche indicate nella direttiva 2007/46/CE, se del caso.

4.4.   L’omologazione non è concessa se il veicolo con l’innovazione ecocompatibile non presenta una riduzione delle emissioni di almeno 1 g CO2/km rispetto al veicolo di riferimento di cui all’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.»


(1)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1.

(2)  GU L 194 del 26.7.2011, pag 19.»;

(3)  Cancellare la dicitura non pertinente.

(4)  Se applicabile.

(5)  Riprodurre la tabella per ciascun carburante di riferimento utilizzato nella prova.

(6)  Ingrandire la tabella se necessario, utilizzando una linea aggiuntiva per ogni innovazione ecocompatibile.»;

(7)  Numero della decisione della Commissione che approva l’innovazione ecocompatibile.

(8)  Attribuito dalla decisione della Commissione che approva l’innovazione ecocompatibile.

(9)  Previo accordo dell’autorità di omologazione, se viene utilizzata una metodologia di modellizzazione invece del ciclo di prova di tipo 1, questo valore è quello fornito dalla metodologia di modellizzazione.

(10)  Somma delle riduzioni di emissioni di ogni singola innovazione ecocompatibile.

(11)  Somma delle riduzioni di emissioni di ogni singola innovazione ecocompatibile.

(12)  Ingrandire la tabella se necessario, utilizzando una linea aggiuntiva per ogni innovazione ecocompatibile.

(13)  Numero della decisione della Commissione che approva l’innovazione ecocompatibile.

(14)  Attribuito dalla decisione della Commissione che approva l’innovazione ecocompatibile.

(15)  Se viene utilizzata una metodologia di modellizzazione invece del ciclo di prova di tipo 1, questo valore è quello fornito dalla metodologia di modellizzazione.

(16)  Somma delle riduzioni di emissioni di ogni singola innovazione ecocompatibile.

(17)  Il codice generale della/e innovazione/i ecocompatibile/i si compone dei seguenti elementi separati tra loro da uno spazio:

codice dell’autorità di omologazione di cui all’allegato VII della direttiva 2007/46/CE,

codice individuale di ciascuna innovazione ecocompatibile di cui è attrezzato il veicolo, indicata nell’ordine cronologico delle decisioni di approvazione della Commissione.

(Ad esempio il codice generale di tre innovazioni ecocompatibili approvate cronologicamente come 10, 15 e 16 e installate in un veicolo certificato dall’autorità di omologazione tedesca sarà: "e1 10 15 16")».


8.3.2013   

IT

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L 65/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 196/2013 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2013

che modifica l’allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda l’inserimento del Giappone nell’elenco dei paesi terzi o regioni di paesi terzi dai quali sono autorizzate le importazioni nell’Unione europea di determinate carni fresche

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 8, frase introduttiva, punto 1) primo comma e punto 4),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell’Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (2) stabilisce le condizioni sanitarie per l’importazione di animali vivi e di carni fresche. In virtù del regolamento (UE) n. 206/2010 le carni fresche destinate al consumo umano possono essere importate solo se provenienti da territori o da regioni di paesi terzi elencati nella parte 1 dell’allegato II di tale regolamento e soddisfano le pertinenti condizioni.

(2)

Il Giappone ha chiesto di essere inserito nell’elenco dei paesi importatori di carni bovine fresche nell’Unione. Sebbene l’audit condotto in Giappone nel 2008 dai servizi della Commissione sulla carne bovina avesse confermato che le condizioni erano soddisfatte, l’introduzione del Giappone nell’elenco dei paesi importatori di carne bovina è stata rimandata poiché nel 2010 nel paese si sono verificati casi di afta epizootica.

(3)

Il Giappone in seguito ha debellato la malattia e il suo territorio è stato riconosciuto indenne dall’afta epizootica senza vaccinazione dall’Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE).

(4)

Il Giappone, che offre quindi garanzie sufficienti per quanto riguarda la salute degli animali, ha chiesto nuovamente di essere inserito nell’elenco dei paesi terzi autorizzati ad importare carni bovine fresche nell’Unione.

(5)

È pertanto opportuno autorizzare l’importazione dal Giappone di carni bovine fresche nell’Unione.

(6)

Occorre quindi modificare di conseguenza l’allegato II, parte 1, del regolamento n. 206/2010.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella parte 1 dell’allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010, dopo la riga relativa all’Islanda è inserita la riga relativa al Giappone:

Codice ISO e nome del paese terzo

Codice del territorio

Descrizione del paese terzo, del territorio o di parte dei medesimi

Certificato veterinario

Condizioni specifiche

Termine finale (3)

Termine iniziale (4)

Modelli

GS

1

2

3

4

5

6

7

8

«JP — Giappone

JP

Tutto il paese

BOV

 

 

 

28 marzo 2013»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(2)  GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1.

(3)  Le carni di animali macellati entro la data indicata nella colonna 7 possono essere importate nell’Unione per un periodo di 90 giorni da tale data. Le partite che sono trasportate via mare su rotte d’altura, se certificate prima della data indicata nella colonna 7, possono essere importate nell’Unione per 40 giorni da tale data. (N.B.: se nella colonna 7 non figura alcuna data, non vi sono limitazioni temporali).

(4)  Possono essere importate nell’Unione solo le carni di animali macellati a decorrere dalla data indicata nella colonna 8 (se nella colonna 8 non figura alcuna data significa che non vi sono limitazioni temporali).


8.3.2013   

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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 197/2013 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2013

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 80/2012 della Commissione, che fissa l’elenco delle sostanze biologiche o chimiche di cui all’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, lettera b,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 80/2012 (2) della Commissione fissa l’elenco delle sostanze biologiche o chimiche di cui all’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1186/2009.

(2)

È opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) n. 80/2012 al fine di includere nell’elenco due sostanze per le quali non esiste attualmente una produzione equivalente nel territorio doganale dell’Unione.

(3)

Inoltre, non è più necessario mantenere nell’elenco una sostanza che figura attualmente nell’allegato 3 della terza parte dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (3), concernente le sostanze farmaceutiche che sono esenti da dazio.

(4)

È pertanto opportuno modificare in tal senso il regolamento di esecuzione (UE) n. 80/2012.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 80/2012 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23.

(2)  GU L 29 dell’1.2.2012, pag. 33.

(3)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 80/2012 è così modificato:

1)

dopo la riga con il codice NC ex 2845 90 90 per (Ossigeno-18) acque, è inserita la seguente riga:

 

«ex 2849 90 90

Polvere di carburo di silicio e titanio, di purezza, in peso, di 99 % o più»;

2)

dopo la riga con il codice NC ex 2926 90 95 per 2-Naftonitrile, è inserita la seguente riga:

 

«ex 2934 99 90

Oligomeri morfolini fosforodiamidati (oligonucleotidi morfolino)»;

3)

la seguente riga è soppressa:

«0014364-6

ex 2923 90 00

Bromuro di decametonio (DCI)».


8.3.2013   

IT

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L 65/17


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 198/2013 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2013

relativo alla selezione di un simbolo che identifichi i medicinali per uso umano sottoposti a monitoraggio supplementare

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l’Agenzia europea per i medicinali (1), in particolare l’articolo 23, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Alcuni medicinali per uso umano sono sottoposti a monitoraggio supplementare a causa del loro specifico profilo di sicurezza. A norma dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 726/2004 tra questi rientrano i medicinali contenenti nuove sostanze attive, i medicinali biologici ed i medicinali per i quali sono richiesti dati di post-autorizzazione.

(2)

Occorre che pazienti e operatori sanitari siano in grado di identificare facilmente i medicinali soggetti a monitoraggio supplementare per poter fornire alle competenti autorità e al titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio informazioni sull’uso del medicinale, in particolare per segnalare sospette reazioni avverse.

(3)

Per garantire la trasparenza tutti i medicinali soggetti a monitoraggio supplementare sono iscritti in un elenco istituito e aggiornato dall’Agenzia europea per i medicinali a norma dell’articolo 23, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 726/2004. Detti medicinali sono inoltre contrassegnati da un simbolo nero.

(4)

Il 3 ottobre 2012 il Comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza ha adottato una raccomandazione in cui si stabilisce che il simbolo nero rappresenti un triangolo equilatero nero capovolto. Nella raccomandazione si è tenuto conto delle opinioni dei pazienti e degli operatori sanitari espresse dal gruppo di lavoro dei pazienti e dei consumatori e dal gruppo di lavoro dei professionisti sanitari istituiti dall’Agenzia europea per i medicinali.

(5)

È opportuno che ai titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio concesse prima del 1o settembre 2013 venga concesso un periodo sufficiente per adeguare le informazioni sul prodotto relative ai prodotti in questione.

(6)

È altresì opportuno che le competenti autorità abbiano la possibilità di concedere un periodo di tempo più lungo per detto adeguamento qualora circostanze eccezionali lo richiedano.

(7)

L’introduzione del simbolo nero non deve causare difficoltà sul mercato e nella catena di approvvigionamento. Al fine di evitare eventuali perturbazioni i titolari dell’autorizzazione all’immissione in commercio non saranno obbligati a ritirare o riconfezionare i prodotti già commercializzati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il simbolo nero di cui all’articolo 23, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 726/2004 rappresenta un triangolo equilatero capovolto. Esso è conforme al modello e alle dimensioni definiti nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

1.   I titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio concesse prima del 1o settembre 2013 e riguardanti medicinali per uso umano sottoposti a monitoraggio supplementare inseriscono il simbolo nero nel riassunto delle caratteristiche del prodotto e nel foglietto illustrativo relativi a tali medicinali fino al 31 dicembre 2013.

2.   In deroga al paragrafo 1, i titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio concesse prima del 1o settembre 2013 e riguardanti medicinali per uso umano sottoposti a monitoraggio supplementare possono chiedere alle competenti autorità la concessione di un periodo di tempo più lungo qualora essi possano dimostrare che il rispetto della data di cui al paragrafo 1 può compromettere indebitamente la regolare fornitura di quantitativi adeguati del medicinale.

Articolo 3

Le scorte di medicinali per uso umano prodotti, imballati ed etichettati prima del 1o gennaio 2014 e privi del simbolo nero nel foglietto illustrativo, possono continuare ad essere commercializzate, distribuite, dispensate, vendute e utilizzate fino al loro esaurimento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1.


ALLEGATO

1.

Il simbolo nero di cui all'articolo 23, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 726/2004 deve essere conforme al seguente modello:

Image

2.

Il simbolo nero deve essere proporzionale alla dimensione dei caratteri del testo standard che lo segue e ciascun lato del triangolo deve avere una lunghezza minima di 5 mm.


8.3.2013   

IT

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L 65/19


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 199/2013 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2013

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

82,8

MA

59,1

TN

68,1

TR

103,8

ZZ

78,5

0707 00 05

EG

191,6

MA

170,1

TR

151,3

ZZ

171,0

0709 91 00

EG

82,2

ZZ

82,2

0709 93 10

MA

47,9

TR

122,6

ZZ

85,3

0805 10 20

EG

49,9

IL

71,4

MA

50,1

TN

63,1

TR

62,2

ZZ

59,3

0805 50 10

TR

86,7

ZZ

86,7

0808 10 80

AR

116,3

BR

91,4

CL

115,2

CN

77,3

MK

28,7

US

168,2

ZZ

99,5

0808 30 90

AR

112,8

CL

115,4

TR

171,6

US

191,0

ZA

101,2

ZZ

138,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

8.3.2013   

IT

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L 65/21


DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI

del 6 marzo 2013

relativa alla nomina di giudici del Tribunale

(2013/119/UE)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 19,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 254 e 255,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 106 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il mandato di tredici giudici del Tribunale giunge a scadenza il 31 agosto 2013. È opportuno procedere a nuove nomine per il periodo compreso tra il 1o settembre 2013 e il 31 agosto 2019.

(2)

Le signore Mariyana KANCHEVA e Ingrīda LABUCKA, nonché i signori Alfred DITTRICH e Nicholas James FORWOOD sono stati proposti per un rinnovo del loro mandato.

(3)

Il comitato istituito all’articolo 255 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea ha espresso il suo parere sull’adeguatezza delle signore Mariyana KANCHEVA e Ingrīda LABUCKA, nonché dei signori Alfred DITTRICH e Nicholas James FORWOOD all’esercizio delle funzioni di giudice del Tribunale,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati giudici del Tribunale per il periodo compreso tra il 1o settembre 2013 e il 31 agosto 2019:

il sig. Alfred DITTRICH,

il sig. Nicholas James FORWOOD,

la sig.ra Mariyana KANCHEVA,

la sig.ra Ingrīda LABUCKA.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2013

Il presidente

R. MONTGOMERY


8.3.2013   

IT

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L 65/22


DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI

del 6 marzo 2013

relativa alla nomina di un giudice del Tribunale

(2013/120/UE)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 19,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 254 e 255,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 106 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma degli articoli 5 e 7 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e a seguito delle dimissioni del sig. Nils WAHL, occorre procedere alla nomina di un giudice del Tribunale per la restante durata del mandato del sig. Nils WAHL, ossia fino al 31 agosto 2013.

(2)

La candidatura del sig. Carl WETTER è stata proposta per il posto resosi vacante.

(3)

Il comitato istituito all’articolo 255 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea ha espresso il suo parere sull’adeguatezza del sig. Carl WETTER all’esercizio delle funzioni di giudice del Tribunale,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Carl WETTER è nominato giudice del Tribunale per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente decisione e il 31 agosto 2013.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2013

Il presidente

R. MONTGOMERY


8.3.2013   

IT

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L 65/23


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2013

relativa ai requisiti di sicurezza cui devono rispondere le norme europee applicabili a taluni sedili per bambini, conformemente alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza generale dei prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/121/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

I prodotti conformi alle norme nazionali che recepiscono le norme europee stabilite in conformità della direttiva 2001/95/CE e i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea godono di una presunzione di sicurezza.

(2)

Le norme europee devono essere elaborate sulla base di requisiti di sicurezza intesi a garantire che i prodotti conformi a tali norme soddisfano l’obbligo generale di sicurezza di cui all’articolo 3 della direttiva 2001/95/CE.

(3)

È necessario rivedere le norme europee EN 14988-1:2006 (parte 1: Requisiti di sicurezza) e EN 14988-2:2006 (parte 2: Metodi di prova) relative ai seggioloni per bambini. In particolare, occorre introdurre requisiti di sicurezza più rigorosi per quanto riguarda i pericoli di caduta e di impigliamento.

(4)

Il riferimento della norma europea EN 1272:1998 (Requisiti di sicurezza e metodi di prova) relativa ai seggiolini da tavolo non è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Di conseguenza, le norme nazionali che recepiscono tale norma europea non danno luogo non godono di una presunzione di sicurezza.

(5)

Non esistono norme europee applicabili alle sedie per bambini e ai rialzi per sedia.

(6)

È quindi opportuno definire requisiti intesi a garantire che tali sedili per bambini rispondano all’obbligo generale di sicurezza di cui all’articolo 3 della direttiva 2001/95/CE.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la sicurezza generale dei prodotti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

a)   «rialzo per sedia»: l’adattatore da fissare a una sedia per adulti per sollevare la seduta di bambini di età inferiore a 36 mesi in grado di stare seduti da soli;

b)   «sedia per bambini»: sedia su cui può sedere un bambino, di dimensioni adatte alla sua età e da poggiare a terra;

c)   «seggiolone per bambini»: sedile mobile che consente di far sedere un bambino di età compresa tra 6 e 36 mesi, in grado di stare seduto da solo, all’altezza circa di un tavolo da pranzo per farlo mangiare, a condizione che il bambino sia correttamente mantenuto in posizione seduta;

d)   «seggiolino da tavolo»: sedile utilizzato normalmente per bambini che sono in grado di stare seduti da soli, da fissare a un tavolo o a un’altra superficie orizzontale.

Articolo 2

Requisiti di sicurezza

I requisiti di sicurezza specifici applicabili ai prodotti di cui all’articolo 1 cui devono conformarsi le norme europee di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/95/CE, figurano nell’allegato della presente decisione.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.


ALLEGATO

REQUISITI GENERALI DI SICUREZZA

Quando sono utilizzati conformemente all’uso cui sono destinati o in un modo prevedibile e tenendo conto del comportamento dei bambini, i prodotti non devono compromettere la sicurezza o la salute dei bambini e di chi li accudisce.

I sedili di un tipo che possono essere trasformati in sedili di un altro tipo (ad esempio, un seggiolone trasformabile in un seggiolino) devono essere conformi alle prescrizioni in materia di sicurezza relative a entrambi i tipi di sedile.

Le etichette apposte sui prodotti o sui loro imballaggi e le istruzioni per l’uso devono segnalare agli utilizzatori i pericoli e i rischi di lesioni che l’uso di tali prodotti comporta e indicare come evitarli. Tuttavia, i prodotti devono essere per quanto possibile concepiti in modo sicuro sin dalla fase della loro progettazione; pertanto, la sicurezza di concezione non può essere sostituita da etichette e avvertenze.

Requisiti chimici

Tutti i prodotti di cui all’articolo 1 devono essere conformi alla legislazione UE.

Proprietà infiammabili

I prodotti di cui all’articolo 1 non devono costituire elementi pericolosi infiammabili istantaneamente nell’ambiente del bambino. Essi devono perciò essere realizzati con materiali che non producono un effetto lampo in caso di esposizione diretta a una fiamma o a una scintilla. È quindi necessario tener conto dell’ultima versione della norma EN 71-2.

Il ricorso a sostanze chimiche ritardanti di fiamma deve essere quanto più possibile limitato. Tuttavia, qualora siano utilizzate sostanze di questo tipo, la loro tossicità durante l’uso e il loro smaltimento finale non devono rappresentare un pericolo per la salute degli utilizzatori e di coloro che accudiscono i bambini, né per l’ambiente.

Imballaggio

I sacchi di plastica flessibile utilizzati per l’imballaggio, con un perimetro di apertura superiore alla circonferenza della testa di un bambino, non devono comportare un rischio di soffocamento. L’uso di cordoncini e stringhe per chiudere imballaggi simili o imballaggi autoadesivi (ad esempio del tipo «pellicola adesiva») è vietato.

L’imballaggio del prodotto non deve comportare un rischio di soffocamento per ostruzione della bocca e del naso. L’imballaggio di plastica deve quindi essere del tipo perforato, se questo non impedisce di proteggere il prodotto dall’umidità.

I sacchi devono recare chiaramente la seguente avvertenza o un’avvertenza equivalente: «ATTENZIONE! Tenere l’imballaggio fuori dalla portata dei bambini. Pericolo di soffocamento». Essi devono inoltre recare un simbolo o un pittogramma esplicito e di grandi dimensioni che indichi l’esistenza di un simile pericolo.

Identificazione del fabbricante e dell’importatore

I fabbricanti (1) devono indicare il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e il loro recapito sul prodotto oppure, se questo non è possibile, sull’imballaggio o in un documento che accompagna il prodotto. L’indirizzo deve indicare un unico punto di contatto del fabbricante (2).

Gli importatori (3) devono indicare il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e il loro recapito sul prodotto oppure, se questo non è possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto (4).

REQUISITI SPECIFICI DI SICUREZZA

1.   RIALZI PER SEDIA

1.1.   Campo d’applicazione

I presenti requisiti di sicurezza si applicano ai rialzi per sedia per bambini di età inferiore a 36 mesi e di peso non superiore a 15 kg. Non si applicano a cuscini, cuscinetti, né ad altri prodotti destinati a trattenere il bambino su una sedia, ma non a rialzarne la posizione seduta.

1.2.   Requisiti di sicurezza

Pericoli di intrappolamento in spazi vuoti e aperture

I rialzi per sedia devono essere concepiti e realizzati in modo da evitare che parti del corpo del bambino restino intrappolate.

Pericoli associati alla regolazione dell’altezza del rialzo per sedia

I rialzi per sedia la cui seduta può essere regolata in altezza devono essere muniti di uno o più dispositivi di bloccaggio per assicurare il sedile rialzato nella sua normale posizione d’impiego. È necessario evitare che possa disinnestarsi accidentalmente il dispositivo di bloccaggio.

Pericoli associati a parti mobili

Quando il rialzo è installato e adibito a un uso normale, non deve essere presente alcun punto di compressione o di cesoiamento accessibile a causa di spostamenti del rialzo o di una sua parte dovuti a movimenti del bambino seduto o a forze esterne (ad esempio, la spinta di un altro bambino, una manovra errata di chi accudisce il bambino o l’azionamento di un dispositivo meccanico).

I rialzi per sedia pieghevoli devono essere muniti di un meccanismo di chiusura che non può essere azionato dal bambino, né fatto scattare, inavvertitamente, da chi si occupa della sua custodia. Non deve essere possibile posizionare l’adattatore per un uso normale senza che sia attivato il dispositivo di bloccaggio.

Pericoli di caduta

Quando il rialzo è installato e adibito a un uso normale, non deve essere possibile al bambino fuoriuscirne e il rialzo non deve capovolgersi se il bambino si sporge dalla sedia. Per evitare che il bambino si alzi e si ferisca cadendo o scivolando fuori dalla sedia, il rialzo deve essere concepito in modo che il suo sistema di ritenuta impedisca al bambino di alzarsi e di cadere o di scivolarne fuori.

I rialzi per sedia devono essere muniti di un sistema di ritenuta adattabile alla statura del bambino e costituito almeno da una cinghia subaddominale e da una cinghia inguinale. Non deve essere possibile utilizzare il sistema di ritenuta senza che sia fissata la cinghia inguinale.

Il sistema di ritenuta, le cinghie, i punti di ancoraggio e il sistema di fissaggio non devono subire danni permanenti che possano comprometterne la sicurezza e il normale funzionamento quando sono sottoposti a sollecitazioni meccaniche statiche o dinamiche in condizioni d’uso del rialzo ragionevolmente prevedibili.

Quando il rialzo è installato e pronto all’uso, è necessario regolare l’altezza dello schienale. Il rialzo deve essere inoltre provvisto di braccioli sufficientemente alti da garantire che il bambino non fuoriesca dalla sedia quando si sporge.

Pericoli dovuti a impigliamento

La lunghezza libera massima di corde, nastri e di elementi simili accessibili dall’interno del rialzo deve essere tale da impedire la formazione di un cappio pericoloso attorno al collo del bambino; fanno eccezione il sistema di ritenuta e quello di fissaggio alla sedia.

I monofilamenti non devono essere usati come corde, nastri o elementi simili, né servire da lacci o fili per cucire.

Pericoli di soffocamento

Per evitare i pericoli di soffocamento, i rialzi non devono presentare piccole parti — amovibili con un utensile o no — staccabili per effetto della forza che può esercitare un bambino e che il bambino può introdurre completamente in bocca.

I materiali per imbottitura che comportano pericoli di soffocamento non devono diventare accessibili per effetto della forza che può esercitare un bambino. Essi non devono presentare un ulteriore pericolo di soffocamento a causa delle dimensioni dei loro componenti o perché tali componenti, per effetto della forza che può esercitare un bambino, diventano sufficientemente piccoli o accessibili.

Pericoli di ingestione

Per evitare il pericolo di ingestione, i rialzi non devono contenere parti amovibili o piccole parti che il bambino con la sua sola forza possa staccare o ingerire. In nessun caso devono essere utilizzati materiali o rivestimenti tossici.

Pericoli di asfissia

I rialzi per sedia non devono presentare decalcomanie in plastica che il bambino con la sua sola forza possa staccare, né altri rivestimenti impermeabili che possano ostruire bocca e naso del bambino e comportino quindi un pericolo di asfissia.

Bordi, angoli e sporgenze pericolosi

Tutti i bordi, gli angoli e le sporgenze accessibili del rialzo per sedia devono essere arrotondati e privi di sbavature e di spigoli vivi.

Superfici

Nella misura in cui ciò sia compatibile con le funzioni del rialzo, tutte le superfici devono essere sufficientemente lisce da evitare che il bambino possa, quando vi è seduto o per il suo comportamento, provocarsi accidentalmente abrasioni, tagli, graffi, escoriazioni o altre ferite.

Integrità strutturale

Il rialzo per sedia non deve cedere né presentare segni di deterioramento o di deformazione permanente tale da comprometterne la sicurezza e il normale funzionamento. Il meccanismo o i meccanismi per la regolazione dell’altezza del rialzo non devono permettere che le sollecitazioni meccaniche cui è sottoposto il rialzo in condizioni d’uso ragionevolmente prevedibili possano alzarne o abbassarne la posizione.

Sistema di attacco alla sedia

Il sistema di attacco alla sedia deve essere concepito in modo che il rialzo sia fissato sia allo schienale che alla seduta.

Il sistema di attacco, le cinghie, i punti di ancoraggio e il sistema di chiusura, se sottoposti a sollecitazioni meccaniche in condizioni d’uso ragionevolmente prevedibili, non devono rompersi, né allentarsi o staccarsi dal loro supporto.

Pericoli associati a dimensioni inadatte

Le informazioni sul prodotto devono specificare le dimensioni adatte della seduta e dello schienale delle sedie alle quali il prodotto è destinato.

1.3.   Informazioni relative alla sicurezza, manuale d’uso e marcature

Le informazioni sulla sicurezza devono figurare sul prodotto e nelle istruzioni per l’uso.

Le informazioni sulla sicurezza devono essere fornite per iscritto nella lingua o nelle lingue del paese in cui il rialzo per sedia è posto in vendita al dettaglio, nonché sotto forma di espliciti pittogrammi. Le marcature devono restare leggibili e le etichette che recano indicazioni sul prodotto non devono staccarsi facilmente.

Informazioni relative alla sicurezza

Le informazioni essenziali relative alla sicurezza devono essere chiare e visibili, e restare visibili anche dopo il fissaggio del rialzo alla sedia per adulti, prima che vi sia messo a sedere il bambino. Devono riportare l’avvertenza «ATTENZIONE!» e contenere almeno le seguenti indicazioni o indicazioni equivalenti:

«Non lasciare mai il bambino incustodito.»

«Utilizzare sempre i sistemi di ritenuta del bambino e di attacco alla sedia.»

«Prima dell’uso verificare sempre la sicurezza e la stabilità del rialzo della sedia.»

«Prodotto destinato a bambini di età inferiore a 36 mesi, di peso non superiore a 15 kg e in grado di stare seduti da soli.»

Informazioni sull’acquisto

Le informazioni sull’articolo che il consumatore intende acquistare devono essere chiaramente visibili presso il punto di vendita. Tali informazioni devono contenere, per iscritto e sotto forma di espliciti pittogrammi, almeno quanto segue:

la seguente indicazione o un’indicazione equivalente: «Prodotto destinato a bambini di età inferiore a 36 mesi, di peso non superiore a 15 kg e in grado di stare seduti da soli.»,

le dimensioni adatte della seduta e dello schienale della sedia per adulti.

Manuale d’uso

Il rialzo per sedia deve essere corredato di un manuale d’uso che deve contenere:

la seguente indicazione o un’indicazione equivalente: «IMPORTANTE! DA CONSERVARE COME PROMEMORIA.»,

istruzioni per il montaggio e l’uso corretto e sicuro del rialzo,

informazioni sui tipi di sedie per adulti alle quali il rialzo è adattabile o meno.

Il manuale d’uso deve riportare l’avvertenza «ATTENZIONE!» e contenere almeno le seguenti indicazioni o indicazioni equivalenti:

«Non lasciare mai il bambino incustodito.»

«Utilizzare sempre i sistemi di ritenuta del bambino e di attacco alla sedia.»

«Prima dell’uso verificare che il sistema di attacco alla sedia sia montato e regolato correttamente.»

«Prima dell’uso verificare sempre la sicurezza e la stabilità del rialzo.»

Il manuale d’uso deve inoltre contenere:

la seguente indicazione o un’indicazione equivalente: «Questo prodotto è destinato a bambini di età inferiore a 36 mesi, di peso non superiore a 15 kg e in grado di stare seduti da soli.»,

le dimensioni adatte della seduta e dello schienale della sedia per adulti,

l’avvertenza di non utilizzare il rialzo per sedia se presenta parti rotte, danneggiate o mancanti,

l’avvertenza di non utilizzare accessori o pezzi di ricambio diversi da quelli approvati dal fabbricante,

consigli di pulizia e manutenzione.

2.   SEDIE PER BAMBINI

2.1.   Campo d’applicazione

I presenti requisiti di sicurezza si applicano alle sedie destinate a bambini che sono in grado di stare seduti da soli: sgabelli, sedie (comprendenti piedi, seduta e schienale) e poltroncine (comprendenti seduta, schienale e braccioli) per uso interno e esterno. Rientrano in questa categoria anche le sedie a dondolo e le sedie pieghevoli. I requisiti si applicano inoltre ai prodotti multifunzionali che possono essere convertiti in sedie per bambini, nonché alle sedie per bambini su ruote. Devono essere conformi ai presenti requisiti di sicurezza anche le sedie per bambini che hanno altre funzioni (ad esempio, possono servire a riporre oggetti).

2.2.   Requisiti di sicurezza

Pericoli di intrappolamento in spazi vuoti e aperture

Le sedie per bambini devono essere concepite e realizzate in modo da evitare che gli arti, i piedi e le mani e, per quanto possibile, le dita del bambino restino intrappolati in spazi vuoti e aperture.

Le sedie per bambini pieghevoli devono essere concepite e realizzate in modo da evitare lo schiacciamento delle dita del bambino.

Le sedie per bambini non devono avere un peso tale da comportare un pericolo di intrappolamento sotto la sedia, di un arto o della testa del bambino.

Pericoli associati alle parti mobili

Una volta montata e adibita a un uso normale conformemente alle istruzioni del fabbricante, le sedie per bambini non deve presentare parti mobili pericolose.

Rotelle e ruote

Le sedie per bambini munite di rotelle o ruote devono essere concepite in modo da non comprometterne la stabilità.

Pericoli di caduta

Le sedie per bambini devono essere sufficientemente stabili da non rovesciarsi in alcuna direzione quando il bambino è seduto.

Stabilità

Le sedie per bambini devono essere stabili.

Pericoli di soffocamento

Per evitare i pericoli di soffocamento, le sedie per bambini non devono comportare piccole parti che un bambino possa staccare con la sua sola forza e introdurre completamente in bocca. I materiali per imbottitura che presentano pericoli di soffocamento non devono diventare accessibili per effetto della forza che può esercitare un bambino. Essi non devono presentare un ulteriore pericolo di soffocamento a causa delle dimensioni dei loro componenti o perché tali componenti, per effetto della forza che può esercitare un bambino, diventano sufficientemente piccoli o accessibili.

Rischi di asfissia

Le sedie per bambini non devono presentare decalcomanie in plastica che il bambino con la sua sola forza possa staccare, né altri rivestimenti impermeabili che possano ostruire bocca e naso del bambino e costituire quindi un pericolo di asfissia.

Pericoli di ingestione

Per evitare il pericolo di ingestione, le sedie per bambini non devono contenere parti amovibili o piccole parti che il bambino con la sua sola forza possa staccare o ingerire. In nessun caso devono essere utilizzati materiali o rivestimenti tossici.

Superfici

Nella misura in cui ciò sia compatibile con le funzioni della sedia per bambini, tutte le superfici devono essere sufficientemente lisce da evitare che il bambino possa, quando vi è seduto o per il suo comportamento, provocarsi accidentalmente abrasioni, tagli, graffi, escoriazioni o altre ferite.

Spigoli pericolosi

Le sedie per bambini non devono presentare spigoli vivi o parti taglienti. I bordi e gli spigoli accessibili devono essere arrotondati e smussati. Devono essere privi di superfici appuntite o sporgenti che possano provocare ferite da penetrazione o perforazione.

Integrità strutturale

Le sedie per bambini e le parti che le compongono (seduta, schienale e gambe) devono resistere alle sollecitazioni meccaniche alle quali sono sottoposti in condizioni d’uso ragionevolmente prevedibili.

2.3.   Informazioni relative alla sicurezza

Le avvertenze e le istruzioni d’uso devono informare i genitori e coloro che accudiscono i bambini che una sedia per bambini posizionata sotto una finestra potrebbe essere utilizzata dal bambino come uno scalino e causare quindi la sua caduta dalla finestra.

Esse devono essere fornite per iscritto nella lingua o nelle lingue del paese in cui la sedia per bambini è posta in vendita al dettaglio, nonché sotto forma di espliciti pittogrammi. Le marcature devono essere sempre leggibili e le etichette che recano indicazioni sul prodotto non devono staccarsi facilmente.

3.   SEGGIOLONI PER BAMBINI

3.1.   Campo d’applicazione

I presenti requisiti di sicurezza si applicano ai seggioloni destinati a bambini in grado di stare seduti da soli, di età compresa tra 6 e 36 mesi e di peso non superiore a 15 kg. I seggioloni trasformabili in sedie per bambini devono rispettare anche i requisiti di sicurezza applicabili alle sedie per bambini.

Se il seggiolone presenta parti amovibili (ad esempio, un ripiano anteriore o un poggiapiedi), i requisiti di sicurezza si applicano al seggiolone con e senza tali parti.

I prodotti ad alto valore ludico (ad esempio, un seggiolone convertibile in cavallo a dondolo) devono inoltre rispettare i requisiti della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) relativa alla sicurezza dei giocattoli.

3.2.   Requisiti di sicurezza

Condizioni generali

Per l’assemblaggio di componenti che devono essere staccati o allentati quando il seggiolone è trasportato o riposto, non devono essere utilizzate viti per fissaggio diretto (ad esempio viti autofilettanti).

Le parti esterne e le parti sporgenti devono essere arrotondate o smussate e prive di sbavature o di spigoli vivi.

Pericoli di caduta

Per evitare che il bambino si alzi in piedi e si ferisca cadendo o scivolando fuori dal seggiolone, quest’ultimo deve essere concepito in modo che il suo sistema di ritenuta impedisca al bambino di alzarsi e di cadere o di scivolarne fuori

I seggioloni devono essere muniti di un sistema di ritenuta adattabile alla statura del bambino e dotato di almeno una cinghia subaddominale e di una cinghia inguinale. Non deve essere possibile utilizzare il sistema di ritenuta senza che sia fissata la cinghia inguinale.

Il sistema di ritenuta, le cinghie, i punti di ancoraggio e il sistema di chiusura non devono rompersi, né allentarsi o staccarsi dal loro supporto per effetto della forza esercitata dal bambino dall’interno o dall’esterno.

La concezione del sistema di ritenuta deve tenere conto di tutti i possibili movimenti del bambino quando è seduto nel seggiolone.

Lo schienale del seggiolone deve avere un’altezza appropriata. Il seggiolone deve essere inoltre provvisto di braccioli laterali sufficientemente alti da garantire che il bambino non fuoriesca quando si sporge dal seggiolone.

Affinché il bambino non si ferisca se spinge e/o preme con i piedini contro il ripiano anteriore provocando il ribaltamento all’indietro del seggiolone, quest’ultimo deve essere concepito in modo tale che la sua stabilità escluda ogni pericolo di caduta.

Pericoli di impigliamento

Il seggiolone non deve avere corde, nastri o elementi simili che possano comportare un pericolo di impigliamento (fatta eccezione per il sistema di ritenuta).

Pericoli di intrappolamento in spazi vuoti e aperture

I seggioloni per bambini devono essere concepititi e realizzati in modo da evitare che parti del corpo del bambino vi restino intrappolate.

Pericoli associati a parti mobili

Per evitare il rischio di taglio e di schiacciamento, devono essere evitati i punti di cesoiamento e di compressione. Se non è possibile evitare l’esistenza di punti di cesoiamento e di compressione per ragioni funzionali, è opportuno adottare misure appropriate per garantirne la sicurezza.

Le parti pieghevoli o amovibili del seggiolone devono essere bloccate per evitare che il bambino che vi è seduto o un altro bambino le sblocchi o che un adulto le sblocchi inavvertitamente.

Dispositivi di bloccaggio per seggioloni pieghevoli

Il seggiolone deve essere munito di dispositivi di bloccaggio che evitino che esso si ripieghi su sé stesso quando il bambino vi è seduto, vi è messo a sedere o ne è estratto.

Per evitare i pericoli di uso improprio del seggiolone, la chiusura del seggiolone deve essere impedita dal peso del bambino stesso o quantomeno da un dispositivo di bloccaggio automatico.

I bambini non devono poter disattivare o azionare inavvertitamente il dispositivo di bloccaggio.

Quest'ultimo deve continuare a funzionare correttamente se è sottoposto a sollecitazioni meccaniche statiche e dinamiche in condizioni d’uso del seggiolone ragionevolmente prevedibili.

Pericoli di soffocamento

Le parti staccabili per effetto della forza di un bambino, non devono essere tanto piccole da poter essere introdotte interamente nella sua bocca. I componenti amovibili senza un utensile non devono essere di dimensioni tali da poter essere introdotti interamente nella bocca del bambino. I materiali per imbottitura che presentano pericoli di soffocamento non devono diventare accessibili per effetto della forza che può esercitare un bambino. Essi non devono presentare un ulteriore pericolo di soffocamento a causa delle dimensioni dei loro componenti o perché tali componenti, per effetto della forza che può esercitare un bambino, diventano sufficientemente piccoli o accessibili.

Sistema di ritenuta

Il seggiolone deve essere concepito in modo da garantire la sicurezza del bambino in posizione seduta e da impedirne la caduta, se il bambino si alza in piedi e perde l’equilibrio, tramite un sistema di ritenuta dotato di cinghie incrociate da far passare sia tra le sue gambe sia intorno al punto vita o con un’imbracatura integrale. Se lo schienale del seggiolone è reclinabile è necessaria un’imbracatura integrale.

Le sollecitazioni meccaniche statiche e dinamiche che possono verificarsi in condizioni d’uso del seggiolone ragionevolmente prevedibili non devono provocare a cinghie inguinali, cinture e bretelle dell’imbracatura integrale danni permanenti che possano comprometterne la sicurezza e il normale funzionamento.

Se il seggiolone è dotato di punti di attacco per l’imbracatura o la cintura, le sollecitazioni meccaniche, statiche e dinamiche, in condizioni d’uso del seggiolone ragionevolmente prevedibili non devono provocare a tali punti danni permanenti che possano comprometterne la sicurezza e il normale funzionamento.

L’eventuale imbracatura integrale o cintura deve essere regolabile. Le sollecitazioni meccaniche statiche e dinamiche in condizioni d’uso del seggiolone ragionevolmente prevedibili non devono provocare loro danni permanenti che possano comprometterne la sicurezza e il normale funzionamento.

Protezione laterale

Il seggiolone deve essere munito di braccioli o di altre protezioni laterali.

Schienale

Il seggiolone deve essere munito di uno schienale sufficientemente alto da garantire che il bambino non fuoriesca quando si sporge dal seggiolone.

Schienale reclinabile

Il meccanismo che consente di regolare lo schienale del seggiolone non deve slittare da una posizione all’altra se è sottoposto a sollecitazioni meccaniche statiche e dinamiche in condizioni d’uso del seggiolone ragionevolmente prevedibili.

Rotelle e ruote

I seggioloni muniti di ruote o rotelle devono essere concepiti in modo da non comprometterne la stabilità.

Integrità strutturale

Le funzioni del seggiolone non devono essere compromesse se è sottoposto a sollecitazioni meccaniche statiche e dinamiche in condizioni d’uso dello stesso ragionevolmente prevedibili.

Il seggiolone non deve ripiegarsi su sé stesso e il dispositivo di bloccaggio deve restare inserito quando è sottoposto a sollecitazioni meccaniche statiche e dinamiche in condizioni d’uso del seggiolone ragionevolmente prevedibili.

Stabilità

Se il seggiolone ha parti amovibili (ad esempio, un ripiano anteriore o un poggiapiedi), i requisiti di stabilità si applicano al seggiolone con e senza tali parti.

Il seggiolone non deve cadere di lato, in avanti o all’indietro se è sottoposto a sollecitazioni meccaniche statiche e dinamiche in condizioni d’uso ragionevolmente prevedibili.

3.3.   Informazioni relative alla sicurezza, manuale d’uso e marcature

Condizioni generali

Le informazioni sulla sicurezza devono essere fornite per iscritto nella lingua o nelle lingue del paese in cui il seggiolone è posto in vendita al dettaglio, nonché sotto forma di espliciti pittogrammi. Le marcature devono essere sempre leggibili e le etichette che recano indicazioni sul prodotto non devono staccarsi facilmente in condizioni d’uso ragionevolmente prevedibili.

Informazioni relative alla sicurezza

Le informazioni sulla sicurezza devono essere chiare e visibili. Devono riportare l’avvertenza «ATTENZIONE!» e contenere almeno le seguenti indicazioni o indicazioni equivalenti:

«Non lasciare mai il bambino incustodito.»,

«Utilizzare sempre il sistema di ritenuta.»,

«Prima dell’uso verificare sempre la sicurezza e la stabilità del seggiolone.»

Informazioni sull’acquisto

Le informazioni sull’articolo che il consumatore intende acquistare devono essere chiaramente visibili presso il punto di vendita. Tali informazioni devono contenere almeno la seguente indicazione o un’indicazione equivalente, per iscritto o sotto forma di esplicito pittogramma: «Prodotto destinato a bambini di età inferiore a 36 mesi, di peso non superiore a 15 kg e in grado di stare seduti da soli.» Se il prodotto può essere modificato a fini ludici o per essere trasformato in sedia per bambini, regolabile in funzione dei diversi stadi della crescita del bambino (un articolo quindi che «cresce col bambino») devono essere fornite informazioni supplementari sulla sicurezza.

Marcature

I seggioloni devono essere contrassegnati in modo permanente con la seguente avvertenza o un’avvertenza equivalente: «ATTENZIONE! NON LASCIARE IL BAMBINO INCUSTODITO». L’avvertenza deve essere abbinata a un appropriato pittogramma.

Manuale d’uso

Nel manuale d’uso devono figurare le istruzioni per l’uso del seggiolone, corredate della dicitura «IMPORTANTE! DA CONSERVARE COME PROMEMORIA» o da un’indicazione equivalente.

Tali istruzioni devono recare le seguenti avvertenze o avvertenze equivalenti e riportare la dicitura «ATTENZIONE!»:

«Non lasciare il bambino incustodito.»

«Utilizzare il seggiolone solo se tutti i componenti sono montati e regolati correttamente.»

Il manuale d’uso deve contenere inoltre le seguenti avvertenze:

assicurarsi che le cinghie e l’imbracatura siano inserite correttamente,

fare attenzione al rischio rappresentato dalla presenza in prossimità del seggiolone di una fiamma libera o di altre fonti di calore elevato (quali un riscaldamento elettrico a griglia, un fornello a gas ecc.)

Nel manuale d’uso devono figurare le seguenti informazioni sulla sicurezza:

uno schema di montaggio, un elenco e/o la descrizione di tutte le parti e degli utensili necessari per montare il seggiolone e un’illustrazione delle viti e dei bulloni e degli altri dispositivi di bloccaggio,

l’avvertenza che l’uso del seggiolone è vietato a bambini incapaci di stare seduti da soli,

l’avvertenza che il seggiolone non deve essere utilizzato se presenta parti rotte, danneggiate o mancanti,

consigli di pulizia e di manutenzione.

4.   SEGGIOLINI DA TAVOLO

4.1.   Campo d’applicazione

I presenti requisiti di sicurezza si applicano ai seggiolini da tavolo destinati a bambini in grado di stare seduti da soli (a partire dai 6 mesi di età) e di peso non superiore a 15 kg.

4.2.   Requisiti di sicurezza

Condizioni generali

Per essere utilizzati, i seggiolini da tavolo devono essere montati in modo da evitare ogni rischio di schiacciamento, taglio o ferite sia per il bambino che per coloro che li accudiscono.

Pericoli di intrappolamento in spazi vuoti e aperture

Per evitare il pericolo di intrappolamento, i seggiolini da tavolo non devono presentare tubi aperti alle estremità, né spazi vuoti o aperture che potrebbero causare ferite al bambino.

I seggiolini da tavolo devono essere concepiti in modo da impedire al bambino di scivolare attraverso spazi vuoti e aperture e cadere.

Bordi, angoli e sporgenze pericolosi

Tutti i bordi, gli angoli e le sporgenze accessibili del seggiolino da tavolo devono essere arrotondati e smussati e devono essere privi di sbavature o di spigoli vivi.

Pericoli di soffocamento

Per evitare i pericoli di soffocamento, i seggiolini non devono presentare parti — amovibili o meno con un utensile — staccabili per effetto della forza che può esercitare un bambino e tanto piccole da poter essere introdotte completamente in bocca.

I materiali per imbottitura che presentano pericoli di soffocamento non devono diventare accessibili per effetto della forza che può esercitare un bambino. Inoltre, non devono presentare un ulteriore pericolo di soffocamento a causa delle dimensioni dei loro componenti o perché tali componenti, per effetto della forza che può esercitare un bambino, diventano sufficientemente piccoli o accessibili.

Pericoli di ingestione

Per evitare i pericoli di ingestione derivanti da un uso improprio del seggiolino da tavolo, quest’ultimo non deve contenere parti amovibili o piccole parti che il bambino con la sua sola forza possa staccare o ingerire.

Pericoli di asfissia

I seggiolini non devono presentare decalcomanie in plastica che potrebbero essere afferrate e staccate da un bambino con la sua sola forza, né altri rivestimenti impermeabili che possano ostruire bocca e naso del bambino e costituire quindi un rischio di asfissia.

Viti autofilettanti

Per l’assemblaggio di componenti che devono essere staccati o allentati quando il seggiolone è trasportato o riposto, non devono essere utilizzate viti di raccordo (ad esempio viti autofilettanti).

Pericoli associati a parti mobili

Una volta montato e adibito a un uso normale conformemente alle istruzioni del fabbricante, il seggiolino da tavolo non deve presentare parti mobili pericolose.

Pericoli di caduta

Per evitare che il bambino si alzi e si ferisca cadendo o scivolando fuori dal seggiolino da tavolo, quest’ultimo deve essere concepito in modo che il suo sistema di ritenuta impedisca al bambino di alzarsi e di cadere o di scivolarne fuori.

Il seggiolino deve essere munito di un sistema di ritenuta adattabile alla statura del bambino e dotato di cinghie incrociate da far passare sia tra le sue gambe sia intorno al punto vita. Non deve essere possibile utilizzare il sistema di ritenuta senza che sia fissata la cinghia inguinale.

Il sistema di ritenuta, le cinghie, i punti di ancoraggio e il sistema di chiusura non devono rompersi, né allentarsi o staccarsi dal loro supporto per effetto della forza esercitata dal bambino dall’interno o dall’esterno.

La concezione del sistema di ritenuta deve tenere conto di tutti i possibili movimenti del bambino quando è seduto nel seggiolino da tavolo.

Quando il seggiolino da tavolo è montato e pronto all’uso, è necessario regolare l’altezza dello schienale. Il seggiolino da tavolo deve essere inoltre provvisto di braccioli sufficientemente alti da impedire che il bambino ne fuoriesca quando si sporge.

Poggiapiedi

Il seggiolino non deve essere munito di poggiapiedi.

Sedili amovibili

Se il sedile può essere asportato dal telaio, i dispositivi di fissaggio del sedile al telaio devono essere concepiti in modo da impedire che il sedile si distacchi inavvertitamente.

Il sedile deve restare fissato al telaio quando è sottoposto a sollecitazioni meccaniche in condizioni d’uso del seggiolino da tavolo ragionevolmente prevedibili.

Integrità strutturale

Le sollecitazioni meccaniche statiche e dinamiche che possono verificarsi in condizioni d’uso del seggiolino da tavolo ragionevolmente prevedibili non devono provocare danni permanenti che possano comprometterne la sicurezza e il normale funzionamento.

Supporto di ancoraggio

Il supporto di ancoraggio deve garantire che quando è fissato alla superficie di sostegno, il seggiolino non si sposti in condizioni d’uso ragionevolmente prevedibili. L’ancoraggio del seggiolino deve essere tale da resistere a urti e sobbalzi.

Stabilità

I seggiolini da tavolo non devono ripiegarsi o capovolgersi se sottoposti a sollecitazioni meccaniche statiche e dinamiche in condizioni d’uso ragionevolmente prevedibili.

4.3.   Informazioni relative alla sicurezza, manuale d’uso e marcature

Condizioni generali

Le informazioni sulla sicurezza devono figurare sul prodotto e nelle istruzioni d’uso.

Le informazioni sulla sicurezza devono essere fornite per iscritto nella lingua o nelle lingue del paese in cui il seggiolino da tavolo è posto in vendita al dettaglio, nonché sotto forma di espliciti pittogrammi. Le marcature devono essere sempre leggibili e le etichette che recano indicazioni sul prodotto non devono staccarsi facilmente.

Informazioni sull’acquisto

Le informazioni sull’articolo che il consumatore intende acquistare devono essere chiaramente visibili presso il punto di vendita. Tali informazioni devono contenere, per iscritto e sotto forma di espliciti pittogrammi, almeno quanto segue:

la seguente indicazione o un’indicazione equivalente: «Prodotto destinato a bambini di peso non superiore a 15 kg e in grado di stare seduti da soli.»,

le dimensioni adatte della superficie di supporto alla quale può essere fissato il seggiolino.

Devono inoltre essere fornite le seguenti indicazioni:

«Il seggiolino non è adatto all’uso su tutti i tipi di tavolo. Non utilizzare con tavoli di vetro, tavoli con piano di lavoro non fisso, prolunghe, tavoli sorretti da piedestallo, tavoli da gioco o tavoli da campeggio.»

Marcature

I seggiolini da tavolo devono essere contrassegnati in modo visibile e permanente con le seguenti avvertenze:

«ATTENZIONE! Non lasciare mai il bambino incustodito». Questa avvertenza deve essere visibile quando il seggiolino è in uso,

«ATTENZIONE! Utilizzare sempre il sistema di ritenuta del bambino e il sistema di fissaggio.»,

«ATTENZIONE! Prima dell’uso verificare sempre la sicurezza e la stabilità del seggiolino da tavolo.»,

«Peso massimo: 15 kg.»

Manuale d’uso

Il manuale d’uso deve contenere istruzioni per il montaggio e l’uso corretto e sicuro del seggiolino da tavolo. Tali istruzioni devono essere precise e inequivocabili e devono comprendere almeno le seguenti indicazioni o indicazioni equivalenti:

«Prima dell’uso leggere attentamente le istruzioni e conservarle come promemoria. Rischio di lesioni in caso di inosservanza delle istruzioni.»,

«Il seggiolino da tavolo non è indicato per bambini che non sono in grado di stare seduti da soli.»,

«ATTENZIONE! Non lasciare mai il bambino incustodito.»,

«Utilizzare sempre i sistemi di ritenuta del bambino e di fissaggio al tavolo.»,

«Prima dell’uso verificare sempre la sicurezza e la stabilità del seggiolino da tavolo.»,

«Il seggiolino non è adatto all’uso su tutti i tipi di tavolo. Non utilizzare con tavoli di vetro, tavoli con piano di lavoro non fisso, prolunghe, tavoli sorretti da piedestallo, tavoli da gioco o tavoli da campeggio.»,

«Verificare che il tavolo non si ribalti quando il seggiolino a esso fissato è in uso.»,

«Non utilizzare tovaglie o altri oggetti sul piano d’appoggio che possano ostacolare il corretto funzionamento dei dispositivi di fissaggio. La struttura e il piano del tavolo devono essere mantenuti puliti e asciutti.»,

«Il seggiolino da tavolo non deve essere usato da bambini di peso superiore a 15 kg.»,

«Verificare sistematicamente le viti di serraggio e, se necessario, stringerle.»,

«ATTENZIONE! Non utilizzare il seggiolino da tavolo se presenta componenti rotti o mancanti.»,

«Utilizzare unicamente pezzi di ricambio approvati dal fabbricante o dal distributore.»,

«Posizionare il seggiolino da tavolo in modo da evitare che il bambino possa spingere con i piedi contro una parte del tavolo, un’altra sedia o altro e provocare in tal modo il distacco del seggiolino dal tavolo.»

Devono essere specificate le dimensioni della superficie di supporto.


(1)  Come definiti al capo R1, articolo R1, dell’allegato I della decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82).

(2)  Come specificato al capo R2, articolo R2, dell’allegato I della decisione n. 768/2008/CE.

(3)  Come definiti al capo R1, articolo R1, dell’allegato I della decisione n. 768/2008/CE.

(4)  Come specificato nel capitolo R2, articolo R4, dell’allegato I della decisione n. 768/2008/CE.

(5)  GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1.


8.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 65/35


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2013

che stabilisce la data di inizio delle attività del sistema d’informazione visti (VIS) in una quarta e in una quinta regione

(2013/122/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (1), in particolare l’articolo 48, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla decisione di esecuzione 2012/274/UE, del 24 aprile 2012, che determina il secondo gruppo di regioni per l’inizio delle attività del sistema d’informazione visti (VIS) (2), la quarta regione in cui dovrebbe cominciare la raccolta e la trasmissione dei dati al VIS per tutte le domande di visto comprende: Benin, Burkina Faso, Capo Verde, Costa d’Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone e Togo. La quinta regione comprende: Burundi, Camerun, Repubblica centrafricana, Ciad, Congo, Repubblica democratica del Congo, Guinea equatoriale, Gabon, Ruanda, São Tomé e Principe.

(2)

Gli Stati membri hanno notificato alla Commissione di aver adottato le necessarie disposizioni tecniche e giuridiche per raccogliere e trasmettere al VIS i dati di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento VIS riguardanti tutte le domande in tali regioni, ivi comprese le disposizioni per la raccolta e/o la trasmissione dei dati per conto di un altro Stato membro.

(3)

La condizione di cui alla prima frase dell’articolo 48, paragrafo 3, del regolamento VIS risulta pertanto soddisfatta; è quindi ora necessario stabilire la data a partire dalla quale il sistema VIS entra in funzione nella quarta e nella quinta regione.

(4)

In considerazione della necessità di stabilire la data d’inizio del VIS nell’immediato futuro, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(5)

Atteso che il regolamento VIS sviluppa l’acquis di Schengen, la Danimarca ha notificato l’attuazione del regolamento VIS nel proprio diritto interno ai sensi dell’articolo 5 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea. La Danimarca è pertanto tenuta ad attuare la presente decisione in virtù del diritto internazionale.

(6)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (3); il Regno Unito non è pertanto vincolato dalla presente decisione, né è soggetto alla sua applicazione.

(7)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (4); l’Irlanda non è pertanto vincolata dalla presente decisione, né è soggetta alla sua applicazione.

(8)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (5) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (6), relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo.

(9)

Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (7) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (8).

(10)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (9) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (10).

(11)

Per quanto concerne Cipro, la presente decisione costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2003.

(12)

Per quanto riguarda la Bulgaria e la Romania, la presente decisione costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2005,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sistema di informazione visti entra in funzione a partire dal 14 marzo 2013 nella quarta e nella quinta regione determinate con decisione di esecuzione 2012/274/UE.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione si applica conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.

(2)  GU L 134 del 24.5.2012, pag. 20.

(3)  GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.

(4)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

(5)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(6)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(7)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(8)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.

(9)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

(10)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19.