ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2013.052.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 52

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

56o anno
23 febbraio 2013


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) n. 148/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare le informazioni minime da segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni ( 1 )

1

 

*

Regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione su accordi di compensazione indiretti, obbligo di compensazione, registro pubblico, accesso alla sede di negoziazione, controparti non finanziarie, tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale ( 1 )

11

 

*

Regolamento delegato (UE) n. 150/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni ( 1 )

25

 

*

Regolamento delegato (UE) n. 151/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni da pubblicare e mettere a disposizione in tali repertori e gli standard operativi richiesti per aggregare e comparare i dati tra i repertori e accedervi ( 1 )

33

 

*

Regolamento delegato (UE) n. 152/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti patrimoniali delle controparti centrali ( 1 )

37

 

*

Regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai requisiti per le controparti centrali ( 1 )

41

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

23.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 52/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 148/2013 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2012

che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare le informazioni minime da segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (2), in particolare l’articolo 9, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Per assicurare flessibilità, è opportuno che la controparte di un contratto possa delegarne la segnalazione all’altra controparte o ad un terzo. Occorre che le controparti possano decidere di delegare la segnalazione ad un terzo comune, tra cui una controparte centrale, che effettui un’unica segnalazione, comprendente la pertinente tabella, al repertorio di dati sulle negoziazioni. In tali circostanze e per garantire la qualità dei dati, occorre che nella segnalazione sia indicato che essa viene effettuata per conto di entrambe le controparti e che contiene tutte le informazioni che sarebbero state segnalate se il contratto fosse stato segnalato separatamente.

(2)

Per evitare incoerenze nelle tabelle che riportano i dati comuni, occorre che le controparti di un contratto derivato assicurino che i dati comuni trasmessi siano convenuti da entrambe. Un identificativo unico dell’operazione consentirà di riconciliare i dati nel caso in cui le controparti effettuino la segnalazione a repertori di dati sulle negoziazioni diversi.

(3)

Per evitare la duplicazione delle segnalazioni e per ridurne l’onere, occorre che la controparte o la controparte centrale che effettuano la segnalazione per conto di entrambe le controparti possano effettuare un’unica segnalazione al repertorio di dati sulle negoziazioni contenente le pertinenti informazioni.

(4)

La valutazione dei contratti derivati è essenziale per consentire alle autorità di regolamentazione di svolgere il loro compito, in particolare per quanto riguarda la stabilità finanziaria. Il valore del contratto ai prezzi correnti sul mercato o basato su un modello indica il segno e l’entità delle esposizioni relative al contratto e integra le informazioni sul valore d’origine specificato nel contratto.

(5)

La raccolta delle informazioni sulla garanzia reale relativa ad un particolare contratto è fondamentale per assicurare un’adeguata sorveglianza delle esposizioni. A tal fine, occorre che le controparti che procedono alla costituzione di garanzie reali sulle loro operazioni siano tenute a segnalare i relativi dati per ogni singola operazione. Quando la garanzia reale è calcolata sulla base delle posizioni nette derivanti da una serie di contratti, e pertanto non è costituita per ogni singola operazione ma per portafoglio, occorre che le controparti possano segnalare il portafoglio utilizzando un codice unico o un sistema di numerazione da esse concordato. Occorre che il codice unico consenta di individuare lo specifico portafoglio per il quale è stata costituita la garanzia reale, se la controparte detiene più di un portafoglio, e di associare il contratto derivato ad un determinato portafoglio per il quale è stata costituita una garanzia reale.

(6)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Aesfem) ha presentato alla Commissione e riflette la pertinenza del ruolo dei repertori di dati sulle negoziazioni ai fini del miglioramento della trasparenza dei mercati nei confronti del pubblico e delle autorità di vigilanza, i dati da segnalare ai repertori e che questi devono raccogliere e rendere accessibili in funzione della categoria di derivati e della natura dell’operazione.

(7)

L’Aesfem ha consultato le autorità competenti e i membri del Sistema europeo delle banche centrali (SEBC) prima di presentare i progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento. Ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (3), l’Aesfem ha anche condotto consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di regolamentazione, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 dello stesso regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dati da fornire nelle segnalazioni ai sensi dell’articolo 9, paragrafi 1 e 3 del regolamento (UE) n. 648/2012

1.   Tra le informazioni da trasmettere ai repertori di dati sulle negoziazioni figurano:

a)

i dati di cui alla tabella 1 dell’allegato, vale a dire informazioni relative alle controparti di un contratto;

b)

i dati di cui alla tabella 2 dell’allegato, vale a dire informazioni relative al contratto derivato concluso tra le due controparti.

2.   Ai fini del paragrafo 1, per conclusione di un contratto si intende «l’effettuazione di un’operazione» ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 3, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

3.   La segnalazione unica effettuata per conto di entrambe le controparti contiene le informazioni di cui alla tabella 1 dell’allegato relative a ognuna delle controparti. Le informazioni di cui alla tabella 2 dell’allegato sono presentate soltanto una volta.

4.   Nel caso in cui venga effettuata una segnalazione unica per conto di entrambe le controparti, se ne fa menzione nel campo 9 della tabella 1 dell’allegato.

5.   Quando una controparte trasmette le informazioni relative ad un contratto ad un repertorio di dati sulle negoziazioni per conto della controparte, ovvero un terzo segnala un contratto ad un repertorio di dati sulle negoziazioni per conto di una o di entrambe le controparti, le informazioni trasmesse includono tutti i dati che sarebbero stati trasmessi se i contratti fossero stati segnalati al repertorio di dati sulle negoziazioni separatamente da ogni parte.

6.   Se un contratto derivato presenta caratteristiche tipiche di varie attività sottostanti, come indicate nella tabella 2 dell’allegato, nella segnalazione è indicata la categoria di attività a cui il contratto si avvicina maggiormente, secondo quanto concordato dalle controparti prima di trasmettere la segnalazione al repertorio di dati sulle negoziazioni.

Articolo 2

Operazioni compensate

1.   Se un contratto in essere è successivamente compensato da una controparte centrale, la compensazione è segnalata come modifica del contratto in essere.

2.   Quando un contratto è concluso in una sede di negoziazione ed è compensato da una controparte centrale, per cui una controparte non è a conoscenza dell’identità dell’altra controparte, la controparte segnalante indica come sua controparte la controparte centrale.

Articolo 3

Segnalazione delle esposizioni

1.   I dati sulle garanzie reali di cui alla tabella 1 dell’allegato includono tutte le garanzie costituite.

2.   Se una controparte non costituisce garanzie reali per ogni singola operazione, le controparti segnalano al repertorio di dati sulle negoziazioni la garanzia reale costituita sul portafoglio.

3.   Quando relativamente ad un contratto viene segnalata la garanzia reale costituita sul portafoglio, la controparte segnalante trasmette al repertorio di dati sulle negoziazioni il codice che identifica il portafoglio sui cui è costituita la garanzia reale fornita all’altra controparte in relazione al contratto segnalato.

4.   Le controparti non finanziarie diverse da quelle di cui all’articolo 10 del regolamento (UE) n. 648/2012 non sono tenute a segnalare le garanzie reali e le valutazioni a prezzi correnti di mercato o in base ad un modello dei contratti di cui alla tabella 1 dell’allegato.

5.   Per i contratti compensati da una controparte centrale, le valutazioni a prezzi correnti di mercato sono fornite unicamente dalla controparte centrale.

Articolo 4

Log relativo ai dati

Le modifiche dei dati registrati nei repertori di dati sulle negoziazioni sono conservate in un log che identifica la persona o le persone che hanno chiesto la modifica, ivi compreso il repertorio di dati sulle negoziazioni, se applicabile, le ragioni della modifica, la data e l’ora e una descrizione chiara delle modifiche, tra cui i dati originari e i nuovi dati pertinenti di cui ai campi 58 e 59 della tabella 2 dell’allegato.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(2)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

(3)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

(4)  GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.


ALLEGATO

Dati da segnalare ai repertori di dati sulle negoziazioni

Tabella 1

Dati della controparte

 

Campo

Dati da comunicare

Controparti del contratto

1

Data e ora della segnalazione

Data e ora della segnalazione al repertorio di dati sulle negoziazioni.

2

Identificativo della controparte

Codice unico identificativo della controparte segnalante.

In caso di persone fisiche, utilizzare il codice cliente.

3

Identificativo dell’altra controparte

Codice unico identificativo dell’altra controparte nel contratto. Questo campo è compilato dal punto di vista della controparte segnalante. In caso di persone fisiche, utilizzare il codice cliente.

4

Nome della controparte

Denominazione sociale della controparte segnalante.

Questo campo può essere lasciato in bianco se il campo «Identificativo della controparte» contiene già l’informazione.

5

Domicilio della controparte

Indicazione della sede sociale, comprendente indirizzo completo, città e Stato, della controparte segnalante.

Questo campo può essere lasciato in bianco se il campo «Identificativo della controparte» contiene già l’informazione.

6

Settore di attività della controparte

Natura delle attività della controparte segnalante (banca, impresa di assicurazione ecc.).

Questo campo può essere lasciato in bianco se il campo «Identificativo della controparte» contiene già l’informazione.

7

Natura finanziaria o non finanziaria della controparte

Indicare se la controparte segnalante è una controparte finanziaria o non finanziaria ai sensi dell’articolo 2, punti 8 e 9 del regolamento (UE) n. 648/2012.

8

Identificativo dell’intermediario

Nel caso in cui un intermediario agisce per conto della controparte segnalante senza diventare una controparte, la controparte segnalante lo identifica con un codice unico. In caso di persone fisiche, utilizzare il codice cliente.

9

Identificativo del soggetto segnalante

Nel caso in cui la controparte segnalante abbia delegato l’effettuazione della segnalazione ad un terzo o all’altra controparte, quest’altro soggetto deve essere individuato in questo campo con un codice unico. In caso contrario, lasciare il campo in bianco.

In caso di persona fisica, indicare il codice cliente attribuito dalla persona giuridica cui la singola controparte ha fatto ricorso per l’esecuzione dell’operazione.

10

Identificativo del partecipante diretto

Nel caso in cui la controparte segnalante non sia un partecipante diretto, il rispettivo partecipante diretto è individuato in questo campo mediante un codice unico. Nel caso delle persone fisiche, si utilizza il codice cliente attribuito dalla controparte centrale.

11

Identificativo del beneficiario

La parte titolare dei diritti e delle obbligazioni che derivano dal contratto. Quando l’operazione è eseguita attraverso una struttura, quali un trust o un fondo, che rappresenta una serie di beneficiari, indicare come beneficiario tale struttura. Se il beneficiario del contratto non è una controparte del contratto, la controparte segnalante deve identificarlo con un codice unico, o per le persone fisiche, con il codice cliente attribuitogli dalla persona giuridica a cui la persona fisica ha fatto ricorso.

12

Capacità negoziale

Indicare se la controparte segnalante ha concluso il contratto in qualità di principale per conto proprio (a nome proprio o a nome di un cliente) o di agente per conto e a nome di un cliente.

13

Lato della controparte

Indicare se il contratto è un contratto di acquisto o di vendita. Nel caso di contratto derivato su tassi di interesse la parte acquirente rappresenta il pagatore della gamba 1 e la parte venditrice è il pagatore della gamba 2.

14

Contratto con controparte extra-SEE

Indicare se l’altra controparte è domiciliata al di fuori del SEE.

15

Direttamente collegato a attività commerciali o finanziamenti di tesoreria

Precisare se il contratto è oggettivamente misurabile in quanto direttamente collegato all’attività commerciale o di finanziamento di tesoreria della controparte segnalante, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012.

Lasciare in bianco il campo se la controparte segnalante è una controparte finanziaria ai sensi dell’articolo 2, punto 8, del regolamento (UE) n. 648/2012.

16

Soglia di compensazione

Precisare se la controparte segnalante supera la soglia di compensazione di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012. Lasciare in bianco il campo se la controparte segnalante è una controparte finanziaria ai sensi dell’articolo 2, punto 8, del regolamento (UE) n. 648/2012.

17

Valore del contratto a prezzi correnti di mercato

Valutazione a prezzi correnti di mercato del contratto o, se del caso, valutazione in base ad un modello, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012.

18

Valuta del valore del contratto a prezzi correnti di mercato

Valuta utilizzata per la valutazione a prezzi correnti di mercato o, se del caso, per la valutazione in base ad un modello, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012.

19

Data della valutazione

Data dell’ultima valutazione a prezzi correnti di mercato o in base ad un modello.

20

Ora della valutazione

Ora dell’ultima valutazione a prezzi correnti di mercato o in base ad un modello.

21

Tipo di valutazione

Indicare se è stata eseguita una valutazione a prezzi correnti di mercato o una valutazione in base ad un modello.

22

Costituzione di garanzia reale

Indicare se è stata costituita una garanzia reale.

23

Garanzia reale per portafoglio

Indicare se la garanzia reale è stata costituita su un portafoglio. Per «portafoglio» si intende che la garanzia reale è calcolata sulla base delle posizioni nette risultanti da una serie di contratti, piuttosto che sulla singola operazione.

24

Codice della garanzia reale per portafoglio

Se la garanzia reale è segnalata per un portafoglio, identificare il portafoglio con un codice unico stabilito dalla controparte segnalante.

25

Valore della garanzia reale

Valore della garanzia reale costituita dalla controparte segnalante e fornita all’altra controparte. Laddove la garanzia sia costituita per portafoglio, includere nel campo il valore di tutte le garanzie reali costituite per il portafoglio.

26

Valuta del valore della garanzia reale

Indicare il valore della garanzia reale di cui al campo 25.


Tabella 2

Dati comuni

 

Campo

Dati da comunicare

Tipo di contratto derivato interessato

 

Sezione 2a —

tipo di contratto

 

Tutti i contratti

1

Tassonomia utilizzata

Il contratto è identificato mediante un identificativo del prodotto.

 

2

Identificativo del prodotto 1

Il contratto è identificato mediante un identificativo del prodotto.

 

3

Identificativo del prodotto 2

Il contratto è identificato mediante un identificativo del prodotto.

 

4

Sottostante

Il sottostante è identificato mediante un identificativo unico del sottostante. In caso di panieri o di indici, utilizzare un identificativo per il paniere o l’indice se non esiste un identificativo unico.

 

5

Valuta nozionale 1

Valuta dell’importo nozionale. Per i contratti derivati su tassi di interesse corrisponde alla valuta nozionale della gamba 1.

 

6

Valuta nozionale 2

Valuta dell’importo nozionale. Per i contratti derivati su tassi di interesse corrisponde alla valuta nozionale della gamba 2.

 

7

Valuta di consegna

La valuta da consegnare.

 

 

Sezione 2b —

dati sull’operazione

 

Tutti i contratti

8

Identificativo dell’operazione

Identificativo unico dell’operazione, concordato a livello europeo, fornito dalla controparte segnalante. In caso di mancanza di identificativo unico dell’operazione, occorre creare e concordare con l’altra controparte un codice unico.

 

9

Numero di riferimento dell’operazione

Un numero unico di identificazione dell’operazione fornito dal soggetto segnalante o da un terzo che effettua la segnalazione per suo conto.

 

10

Sede di esecuzione

La sede di esecuzione è identificata per mezzo di un codice unico. Nel caso di contratti OTC, occorre verificare se il relativo strumento è ammesso alla negoziazione ma negoziato fuori dai mercati regolamentati o non ammesso alla negoziazione e negoziato fuori dai mercati regolamentati.

 

11

Compressione

Indicare se il contratto deriva da una compressione.

 

12

Prezzo/tasso

Il prezzo del derivato, esclusi, laddove applicabile, commissioni e interessi maturati.

 

13

Notazione del prezzo

Il modo in cui è espresso il prezzo.

 

14

Importo nozionale

Valore originario del contratto.

 

15

Moltiplicatore del prezzo

Il numero di unità dello strumento finanziario contenute in un lotto di negoziazione; ad esempio, il numero di derivati rappresentati da un contratto.

 

16

Quantitativo

In caso di segnalazione di più di un contratto derivato, numero di contratti inclusi nella segnalazione.

 

17

Pagamento anticipato

Importo di eventuali pagamenti anticipati che la controparte segnalante ha effettuato o ricevuto.

 

18

Tipo di consegna

Indicare se il contratto è regolato fisicamente o in contanti.

 

19

Data e ora di esecuzione

Secondo la definizione dell’articolo 1, paragrafo 2.

 

20

Data di efficacia

Data alla quale le obbligazioni contrattuali entrano in vigore.

 

21

Data di scadenza

Data originaria di scadenza del contratto segnalato. La cessazione anticipata non può essere segnalata in questo campo.

 

22

Data di cessazione

Data di cessazione del contratto segnalato. Lasciare in bianco se identica alla data di scadenza.

 

23

Data del regolamento

Data del regolamento del sottostante. In caso di varie date, aggiungere campi come segue: 23A, 23B, 23C ecc.

 

24

Tipo di accordo quadro

Indicare il riferimento al nome del pertinente accordo quadro, se utilizzato per il contratto segnalato (ad esempio ISDA Master Agreement, Master Power Purchase and Sale Agreement, International ForEx Master Agreement, European Master Agreement o ogni altro accordo quadro locale).

 

25

Versione dell’accordo quadro

Indicare l’anno della versione dell’accordo quadro utilizzato per l’operazione segnalata, se del caso (ad es., 1992, 2002, …).

 

 

Sezione 2c —

attenuazione dei rischi/segnala-zione

 

Tutti i contratti

26

Data e ora della conferma

La data e l’ora della conferma, secondo la definizione del regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione (1).

 

27

Mezzo di conferma

Indicare se il contratto è stato confermato per via elettronica, per via non elettronica o se è rimasto non confermato.

 

 

Sezione 2d —

Compensazione

 

Tutti i contratti

28

Obbligo di compensazione

Indicare se il contratto segnalato è soggetto all’obbligo di compensazione ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012.

 

29

Compensato

Indicare se la compensazione ha avuto luogo.

 

30

Data e ora della compensazione

Data e ora in cui la compensazione ha avuto luogo.

 

31

Controparte centrale

Se il contratto è stato compensato, indicare il codice unico della controparte centrale che ha compensato il contratto.

 

32

Infragruppo

Indicare se il contratto è stato concluso nel quadro di un’operazione infragruppo ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (UE) n. 648/2012.

 

 

Sezione 2e —

tassi di interesse

Se è indicato un identificativo unico del prodotto (Unique Product Identifier — UPI) contenente tutte le informazioni indicate di seguito, la segnalazione non è obbligatoria.

Derivati su tassi di interesse

33

Tasso fisso della gamba 1

Indicazione del tasso fisso della gamba 1, se applicabile.

 

34

Tasso fisso della gamba 2

Indicazione del tasso fisso utilizzato per la gamba 2, se applicabile.

 

35

Conteggio dei giorni del tasso fisso

Il numero effettivo di giorni del periodo di calcolo del pagatore del pertinente tasso fisso, se applicabile.

 

36

Frequenza di pagamento della gamba fissa

Frequenza dei pagamenti per la gamba a tasso fisso, se applicabile.

 

37

Frequenza di pagamento del tasso variabile

Frequenza dei pagamenti per la gamba a tasso variabile, se applicabile.

 

38

Frequenza di revisione del tasso variabile

Frequenza di revisione della gamba a tasso variabile, se applicabile.

 

39

Tasso variabile della gamba 1

Indicazione dei tassi di interesse utilizzati, rivisti a intervalli prestabiliti con riferimento ad un tasso di riferimento di mercato, se applicabile.

 

40

Tasso variabile della gamba 2

Indicazione dei tassi di interesse utilizzati, rivisti a intervalli prestabiliti con riferimento ad un tasso di riferimento di mercato, se applicabile.

 

 

Sezione 2f —

tassi di cambio

Se è indicato un identificativo unico del prodotto (Unique Product Identifier — UPI) contenente tutte le informazioni indicate di seguito, la segnalazione non è obbligatoria.

Derivati su valute

41

Valuta 2

La valuta intermedia, se diversa da quella di consegna.

 

42

Tasso di cambio 1

Tasso di cambio contrattuale delle valute.

 

43

Tasso di cambio a termine

Tasso di cambio a termine alla data di valore.

 

44

Base del tasso di cambio

La valuta di base per il tasso di cambio.

 

 

Sezione 2g —

materie prime

Se è indicato un identificativo unico del prodotto (Unique Product Identifier — UPI) contenente tutte le informazioni indicate di seguito, la segnalazione non è obbligatoria, tranne in caso di obbligo di segnalazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio  (2).

Derivati su materie prime

 

Informazioni generali

 

 

45

Materie prime sottostanti

Indicare il tipo di materia prima che costituisce il sottostante del contratto.

 

46

Informazioni specifiche sulle materie prime

Dati sulla particolare materia prima dal campo 45 in poi.

 

 

Energia

Informazioni da trasmettere ai sensi del regolamento (UE) n. 1227/2011, se applicabile.

 

47

Punto o zona di consegna

Punti di consegna delle aree di mercato.

 

48

Punto di interconnessione

Identificazione dei confini o dei punti di confine di un contratto di trasporto.

 

49

Tipo di carico

Sezione ripetibile dei campi da 50 a 54 per individuare il profilo di consegna del prodotto corrispondente ad un periodo di consegna di un giorno.

 

50

Data e ora di inizio della consegna

Data e ora di inizio della consegna.

 

51

Data e ora di fine della consegna

Data e ora di fine della consegna.

 

52

Capacità oggetto del contratto

Quantità per intervallo di tempo di consegna.

 

53

Numero di unità

Quantità giornaliera o oraria in MWh o kWh/g corrispondente alla materia prima sottostante.

 

54

Prezzo per quantità per intervallo di tempo

Se applicabile, prezzo per quantità per intervallo di tempo.

 

 

Sezione 2h —

Opzioni

Se è indicato un identificativo unico del prodotto (Unique Product Identifier — UPI) contenente tutte le informazioni indicate di seguito, la segnalazione non è obbligatoria.

Contratti contenenti un’opzione

55

Tipo di opzione

Indicare se il contratto è call o put.

 

56

Stile dell’opzione (esercizio)

Indicare se l’opzione può essere esercitata soltanto ad una data fissa (stile europeo e stile asiatico), ad una serie di date prestabilite (stile bermudiano) o in qualsiasi momento nel corso del periodo di validità del contratto (stile americano).

 

57

Prezzo strike (tasso cap/floor)

Il prezzo di esercizio dell’opzione.

 

 

Sezione 2i —

modifiche della segnalazione

 

Tutti i contratti

58

Tipo di azione

Se la segnalazione riguarda:

un contratto derivato o un evento postnegoziazione per la prima volta, indicare «new»,

una modifica delle informazioni precedentemente trasmesse su un contratto derivato, indicare «modify»,

la cancellazione di un errore nella segnalazione, indicare «error»,

la cessazione di un contratto vigente, indicare «cancel»,

la compressione di un contratto segnalato, indicare «compression»,

l’aggiornamento della valutazione di un contratto, indicare «valuation update»,

ogni altra modifica della segnalazione, indicare «other».

 

59

Dettagli sul tipo di azione

Se nel campo 58 è stato indicato «other», specificare in questo campo i dettagli della modifica.

 


(1)  Cfr. pag. 11 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)  GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 1.


23.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 52/11


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 149/2013 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2012

che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione su accordi di compensazione indiretti, obbligo di compensazione, registro pubblico, accesso alla sede di negoziazione, controparti non finanziarie, tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (2), in particolare l’articolo 4, paragrafo 4, l’articolo 5, paragrafo 1, l’articolo 6, paragrafo 4, l’articolo 8, paragrafo 5, l’articolo 10, paragrafo 4, e l’articolo 11, paragrafo 14,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre delineare un quadro che racchiuda le disposizioni relative all’obbligo di compensazione, alla relativa applicazione, alle possibili esenzioni e alle tecniche di attenuazione del rischio che devono essere previste per i casi in cui la compensazione mediante controparte centrale (CCP) non risulti possibile. Per assicurare la coerenza tra tali disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente, e favorire una visione globale e un accesso efficiente da parte dei soggetti interessati, in particolare di quelli tenuti ad assolvere gli obblighi in questione, è auspicabile raggruppare in un unico regolamento la maggior parte delle norme tecniche di regolamentazione previste nel titolo II del regolamento (UE) n. 648/2012.

(2)

In considerazione della natura mondiale del mercato dei derivati over-the-counter (OTC), è opportuno che il presente regolamento tenga conto dei pertinenti orientamenti e raccomandazioni concordati a livello internazionale sulle riforme dei mercati dei derivati OTC e sulla compensazione obbligatoria, così come delle norme sviluppate al riguardo in altre giurisdizioni. In particolare, la disciplina inerente alla determinazione dell’obbligo di compensazione tiene conto delle disposizioni sulla compensazione obbligatoria pubblicate dall’International Organization of Securities Commissions (Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari — IOSCO), al fine di favorire, per quanto possibile, la convergenza con l’impostazione adottata in altre giurisdizioni.

(3)

Occorre definire alcuni termini per delimitare chiaramente un certo numero di concetti risultanti dal regolamento (UE) n. 648/2012 e per precisare i termini tecnici necessari all’elaborazione della presente norma tecnica.

(4)

Poiché l’accordo di compensazione indiretto non deve accrescere il rischio di controparte per la CCP, il partecipante diretto, il cliente ovvero il cliente indiretto e le attività e le posizioni del cliente indiretto devono beneficiare di un adeguato livello di protezione, è essenziale che, a prescindere dalla tipologia, tale accordo soddisfi le condizioni minime per tutelare detti soggetti. A tal fine, le parti coinvolte nell’accordo devono essere vincolate a obblighi specifici. Siffatto accordo va al di là del rapporto contrattuale tra clienti indiretti e cliente del partecipante diretto che presta servizi di compensazione indiretta.

(5)

Il regolamento (UE) n. 648/2012 impone che la CCP sia un sistema designato ai sensi della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (3). Ne consegue che il partecipante diretto della CCP deve soddisfare i requisiti previsti per essere partecipante ai sensi di tale direttiva. Pertanto, per assicurare che il cliente indiretto benefici di un livello di protezione equivalente a quello garantito al cliente a norma del regolamento (UE) n. 648/2012, è necessario che il cliente che presta servizi di compensazione indiretta sia un ente creditizio o un’impresa di investimento ovvero l’equivalente in un paese terzo di un ente creditizio o impresa d’investimento.

(6)

Occorre definire accordi di compensazione indiretti per assicurare che, in caso di inadempimento, il cliente indiretto benefici di una protezione equivalente a quella del cliente diretto. In caso di inadempimento del partecipante diretto che agisce come intermediario in un accordo di compensazione indiretto, occorre includere i clienti indiretti nel trasferimento, previsto dagli obblighi di portabilità sanciti dagli articoli 39 e 48 del regolamento (UE) n. 648/2012, delle posizioni del cliente a un partecipante diretto alternativo. Anche gli accordi di compensazione indiretti devono prevedere adeguate garanzie contro l’inadempimento del cliente e sostenere il trasferimento delle posizioni del cliente indiretto a un prestatore alternativo di servizi di compensazione.

(7)

Dato che l’accordo di compensazione indiretto può determinare rischi specifici, tutte le parti in esso coinvolte, compresi i partecipanti diretti e le CCP, devono assicurare sistematicamente l’individuazione, la sorveglianza e la gestione dei possibili rischi concreti che esso implica. Particolarmente importante in questo contesto è una condivisione adeguata delle informazioni tra i clienti che prestano servizi di compensazione indiretta e i partecipanti diretti che agiscono come intermediari in tali servizi. I partecipanti diretti devono usare le informazioni fornite dai clienti a soli fini di gestione del rischio ed impedire qualsiasi abuso delle informazioni sensibili sul piano commerciale, anche creando barriere efficaci tra i diversi servizi dell’ente finanziario al fine di evitare conflitti d’interesse.

(8)

Quando autorizza una CCP a compensare una categoria di derivati OTC, l’autorità competente è tenuta a notificare l’autorizzazione all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Aesfem). La notifica deve specificare i dettagli che permettono all’Aesfem di effettuare la valutazione, comprese informazioni sulla liquidità e sul volume della categoria di derivati OTC in questione. Sebbene le informazioni passino dall’autorità competente all’Aesfem, spetta in prima battuta alla CCP che ha chiesto l’autorizzazione fornire le informazioni necessarie all’autorità competente, che eventualmente le integra.

(9)

Poiché può accadere, in particolare per i prodotti nuovi, che non tutte le informazioni che l’autorità competente è tenuta a includere nella notifica all’Aesfem ai fini dell’obbligo di compensazione siano disponibili, occorre in tal caso fornire le stime a disposizione, indicando chiaramente le ipotesi formulate. Affinché l’Aesfem possa valutare la capacità delle controparti attive di rispettare l’obbligo di compensazione senza perturbare il mercato, la notifica deve inoltre contenere dettagli sulle controparti, quali il tipo e numero, le procedure necessarie per avviare la compensazione mediante CCP, la capacità giuridica e operativa o il quadro per la gestione dei rischi di cui dispongono.

(10)

Per permettere all’Aesfem di stabilire se una data categoria di derivati debba essere soggetta all’obbligo di compensazione, la notifica trasmessale dall’autorità competente deve riportare, relativamente a tale categoria, informazioni sul grado di standardizzazione, la liquidità e la disponibilità del prezzo. Per una categoria di derivati OTC, il soddisfacimento dei criteri inerenti alla standardizzazione dei termini contrattuali e dei processi operativi è indicatore di condizioni economiche standardizzate, perché la standardizzazione dei primi è possibile solo in presenza delle seconde. L’Aesfem valuta i criteri relativi alla liquidità e alla disponibilità del prezzo in base a considerazioni diverse da quelle su cui si fonda la valutazione dell’autorità competente nel decidere sull’autorizzazione della CCP. La liquidità è valutata in una prospettiva più ampia e non corrisponde alla liquidità risultante una volta applicato l’obbligo di compensazione. In particolare, il fatto che un contratto sia sufficientemente liquido da essere compensato da una CCP non implica necessariamente che esso debba essere soggetto all’obbligo di compensazione. La valutazione dell’Aesfem non deve replicare né duplicare l’esame già effettuato dall’autorità competente.

(11)

Le informazioni che l’autorità competente è tenuta a fornire ai fini dell’obbligo di compensazione devono consentire all’Aesfem di valutare la disponibilità di informazioni per la determinazione dei prezzi. Al riguardo, il fatto che, in un dato momento, la CCP acceda alle informazioni per la determinazione dei prezzi non significa che i partecipanti al mercato vi possano accedere in futuro. Di conseguenza, il fatto che la CCP acceda alle informazioni per la determinazione dei prezzi necessarie ai fini della gestione dei rischi risultanti dalla compensazione di contratti derivati appartenenti a una data categoria di derivati OTC non implica automaticamente che tale categoria di derivati OTC debba essere soggetta all’obbligo di compensazione.

(12)

Il livello di dettaglio delle informazioni incluse nel registro delle categorie di derivati OTC soggette all’obbligo di compensazione dipende dalla pertinenza dei dettagli in questione ai fini dell’individuazione di ciascuna categoria di contratti derivati OTC. Ne consegue che tale livello di dettaglio può variare tra le diverse categorie di contratti derivati OTC.

(13)

Consentendo a molteplici CCP di accedere a una data sede di negoziazione è possibile ampliare l’accesso dei partecipanti alla stessa e, quindi, migliorare la liquidità complessiva. In tali circostanze è tuttavia necessario precisare la nozione di frammentazione della liquidità nella sede di negoziazione, qualora essa possa costituire una minaccia al funzionamento regolare e ordinato dei mercati per la categoria di strumenti finanziari oggetto della richiesta.

(14)

La valutazione dell’autorità competente della sede di negoziazione cui la CCP ha chiesto accesso e dell’autorità competente della CCP deve basarsi sui meccanismi disponibili per evitare la frammentazione della liquidità in una sede di negoziazione.

(15)

Al fine di evitare la frammentazione della liquidità, tutti i partecipanti alla sede di negoziazione devono essere in grado di compensare tutte le operazioni eseguite tra di loro. Non sarebbe tuttavia proporzionato esigere che tutti i partecipanti diretti della CCP preesistente diventino anche partecipanti diretti di nuove CCP che servano la sede di negoziazione. Per contenere il rischio di frammentazione della liquidità, gli eventuali soggetti che sono partecipanti diretti di entrambe le CCP possono agevolare il trasferimento e la compensazione delle operazioni eseguite dai partecipanti al mercato serviti separatamente dall’una o dall’altra CCP. È tuttavia importante che la richiesta di una CCP di accedere a una data sede di negoziazione non determini una frammentazione della liquidità tale da aumentare i rischi ai quali è esposta la CCP preesistente.

(16)

Dato che, a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012, la richiesta di una CCP di accedere a una data sede di negoziazione non deve presupporre l’interoperabilità, il presente regolamento non deve prescrivere l’interoperabilità come unico mezzo per risolvere la frammentazione della liquidità, ma neanche precludere alla CCP la possibilità di concludere volontariamente un accordo in tal senso qualora ne siano soddisfatte le condizioni.

(17)

Al fine di stabilire per quali contratti derivati OTC sia oggettivamente misurabile la capacità di ridurre i rischi direttamente legati all’attività commerciale o di finanziamento di tesoreria, le controparti non finanziarie devono applicare uno dei criteri di cui al presente regolamento, compresa la definizione contabile basata sugli International Financial Reporting Standards (IFRS). Le controparti possono usare la definizione contabile anche se non applicano gli IFRS. Riguardo alle controparti non finanziarie autorizzate ad applicare i principi contabili locali, si presume che la maggior parte dei contratti classificati come operazioni di copertura in base ai principi contabili locali rientrino nella definizione generale di contratti che riducono i rischi direttamente legati all’attività commerciale o di finanziamento di tesoreria di cui al presente regolamento.

(18)

Vi sono situazioni in cui può non risultare possibile coprire un rischio con un contratto derivato direttamente connesso, vale a dire un contratto che ha esattamente lo stesso sottostante e la stessa data di regolamento del rischio coperto. In tal caso, la controparte non finanziaria può ricorrere a una copertura indiretta (proxy hedging), ossia usare a copertura dell’esposizione uno strumento strettamente correlato, come uno strumento con un sottostante diverso ma molto simile in termini di comportamento economico. Inoltre, determinati gruppi di controparti non finanziarie che, attraverso un soggetto unico, sottoscrivono contratti derivati OTC per coprire il proprio rischio rispetto ai rischi complessivi del gruppo possono ricorrere ad operazioni di macrocopertura o di copertura del portafoglio. Le predette forme di macrocopertura, copertura di portafoglio o copertura indiretta possono configurare forme di copertura ai fini del presente regolamento e devono quindi essere valutate secondo i criteri in base a cui stabilire quali contratti derivati OTC riducano oggettivamente i rischi.

(19)

Dato che il rischio può evolvere nel tempo, per adattarsi all’evoluzione i contratti derivati OTC stipulati inizialmente per ridurre i rischi legati all’attività commerciale o di finanziamento di tesoreria possono dover essere a loro volta coperti da contratti derivati OTC supplementari. Il rischio può pertanto essere coperto da una combinazione di contratti derivati OTC, compresi contratti derivati OTC di copertura che liquidano i contratti derivati OTC ormai slegati dai rischi risultanti dall’attività commerciale o di finanziamento di tesoreria.

(20)

La gamma dei rischi direttamente legati all’attività commerciale o di finanziamento di tesoreria è molto ampia, e varia tra i diversi settori economici. In genere, i rischi legati all’attività commerciale si ricollegano ai fattori che alimentano la funzione di produzione dell’impresa e ai prodotti e servizi che essa vende o presta. L’attività di finanziamento di tesoreria si ricollega generalmente alla gestione del finanziamento del soggetto a breve e a lungo termine, debito compreso, e alle sue scelte d’investimento riguardo alle risorse finanziarie che genera o detiene, compresa la gestione di cassa. L’attività di finanziamento di tesoreria e l’attività commerciale sono esposte a rischi comuni che derivano, ad esempio, dai tassi di cambio, dai prezzi delle materie prime, dall’inflazione o dal rischio di credito. Dato che i contratti derivati OTC sono conclusi a copertura di un rischio specifico, nell’analizzare i rischi direttamente legati all’attività commerciale o all’attività di finanziamento di tesoreria, occorre stabilire per tali rischi una definizione omogenea che abbracci le due attività. Dalla separazione dei due concetti potrebbero altresì discendere conseguenze indesiderate perché un dato rischio può essere coperto, secondo il settore in cui operano le controparti non finanziarie, nel quadro dell’attività di finanziamento di tesoreria oppure in quello dell’attività commerciale.

(21)

Sebbene le soglie di compensazione debbano essere determinate tenendo conto dell’importanza sistemica dei rischi connessi, è importante rilevare che i derivati OTC che riducono i rischi sono esclusi dal calcolo delle soglie e che queste ammettono un’eccezione al principio dell’obbligo di compensazione per i contratti derivati OTC che possono essere considerati non finalizzati alla copertura. Questo significa, più specificamente, che il valore delle soglie di compensazione deve essere riesaminato periodicamente e determinato per ciascuna categoria di contratti derivati OTC. Le categorie di derivati OTC stabilite ai fini delle soglie di compensazione possono non coincidere con le categorie di derivati OTC stabilite ai fini dell’obbligo di compensazione. Nel determinare il valore delle soglie di compensazione, occorre tenere debitamente conto della necessità di definire un indicatore unico che rispecchi l’importanza sistemica della somma delle posizioni nette e delle esposizioni, per controparte e per categoria di derivati OTC. Inoltre, le soglie di compensazione utilizzate dalle controparti non finanziarie devono essere di facile applicazione.

(22)

A norma del regolamento (UE) n. 648/2012, il valore delle soglie di compensazione deve essere determinato tenendo conto dell’importanza sistemica della somma delle posizioni nette e delle esposizioni, per controparte e per categoria di derivati OTC. Va tuttavia rilevato che tali posizioni nette ed esposizioni non coincidono con l’esposizione netta di tutte le controparti e di tutte le categorie di attività. Lo stesso regolamento prevede inoltre che tali posizioni nette siano sommate per ottenere i dati da considerare nella determinazione delle soglie di compensazione, ossia la risultante somma totale lorda e il risultante valore nozionale lordo da usare come riferimento.

(23)

Peraltro, dato che la struttura dell’attività dei derivati OTC delle controparti non finanziarie determina di solito un livello limitato di netting, perché i derivati sono conclusi nella stessa direzione, la differenza tra la somma delle posizioni nette e delle esposizioni per controparte e per categoria di derivati OTC è molto vicina al valore lordo dei contratti. Al fine di realizzare l’obiettivo della semplicità, il valore lordo dei contratti derivati OTC può pertanto essere usato come approssimazione valida della misura del valore da considerare ai fini della determinazione della soglia di compensazione.

(24)

Dato che le controparti non finanziarie che restano al di sotto della soglia di compensazione non sono tenute a valutare i loro contratti derivati OTC a prezzi correnti di mercato, è inopportuno determinare le soglie di compensazione ricorrendo a tale misura, perché si imporrebbe a dette controparti un onere gravoso sproporzionato rispetto al rischio in questione. Per le controparti non finanziarie, il ricorso al valore nozionale dei contratti derivati OTC consente invece un approccio semplificato, non esposto agli eventi esterni.

(25)

Il superamento di uno dei valori fissati per una categoria di derivati OTC deve determinare il superamento della soglia di compensazione per tutte le categorie, poiché i contratti derivati OTC che riducono i rischi sono esclusi dal calcolo della soglia di compensazione, le conseguenze del superamento della soglia di compensazione non sono legate solo all’obbligo di compensazione, ma si estendono alle tecniche di attenuazione del rischio, e l’approccio ai pertinenti obblighi imposti dal regolamento (UE) n. 648/2012 alle controparti non finanziarie deve essere semplificato, data la natura poco sofisticata della maggior parte di esse.

(26)

Ai contratti derivati OTC non compensati vanno applicate tecniche di attenuazione del rischio quali la conferma tempestiva. La conferma del contratto derivato OTC può riferirsi a uno o più accordi-quadro, a uno o più accordi-quadro di conferma ovvero ad altri termini standardizzati e può configurarsi come contratto stipulato per via telematica o come documento firmato da entrambe le parti.

(27)

Ai fini di un’interpretazione comune dei termini dell’operazione e della loro certezza giuridica, è essenziale che le controparti li confermino il prima possibile dopo l’esecuzione dell’operazione, soprattutto in caso di stipulazione o elaborazione per via telematica. È in particolare possibile che le parti di un contratto derivato OTC non standardizzato o complesso debbano instaurare strumenti che permettano loro di rispettare l’obbligo di confermare tempestivamente i contratti derivati OTC. La conferma tempestiva anticiperebbe inoltre l’evoluzione delle pertinenti pratiche di mercato nel settore.

(28)

Per attenuare ulteriormente i rischi, la riconciliazione del portafoglio permette a ciascuna parte di individuare prontamente gli eventuali malintesi sui termini fondamentali dell’operazione passando in rassegna il portafoglio di operazioni come inteso dalla controparte. Tali termini devono prevedere la valutazione di ciascuna operazione e possono includere altri dettagli pertinenti quali: data effettiva, data di scadenza prevista, date di pagamento o di regolamento, valore nozionale del contratto e valuta dell’operazione, strumento sottostante, posizione delle parti, convenzione sui giorni lavorativi, eventuali tassi fissi o variabili del contratto derivato OTC.

(29)

Dati i diversi profili di rischio e affinché la riconciliazione del portafoglio costituisca una tecnica di attenuazione del rischio proporzionata, occorre modulare sia la frequenza della riconciliazione sia l’entità del portafoglio da prendere in considerazione in funzione della natura delle parti. È opportuno imporre requisiti più severi sia alle controparti finanziarie sia alle controparti non finanziarie che superano la soglia di compensazione, applicando invece una minore frequenza di riconciliazione alle controparti non finanziarie che non la superano, e questo a prescindere dalla categoria cui appartiene l’altra parte, la quale trarrebbe anch’essa vantaggio dalla minore frequenza della riconciliazione per la sezione interessata del suo portafoglio.

(30)

A seconda delle circostanze, quali dimensione del portafoglio con la controparte e scadenza, finalità e grado di standardizzazione dei contratti derivati OTC, anche la compressione del portafoglio può costituire uno strumento efficace di attenuazione del rischio. Le controparti finanziarie e le controparti non finanziarie che detengono un portafoglio di contratti derivati OTC non compensati mediante CCP al di sopra del livello fissato dal presente regolamento devono predisporre procedure atte a vagliare l’ipotesi di ricorrere alla compressione del portafoglio per ridurre il rischio di controparte.

(31)

Scopo della risoluzione delle controversie è attenuare i rischi derivanti dai contratti non compensati a livello centrale. Nel concludere tra loro operazioni su derivati OTC, le controparti devono predisporre un quadro concordato di risoluzione delle controversie che possono sorgere al riguardo, improntato a meccanismi di risoluzione quali l’arbitraggio oppure il sondaggio di mercato e teso ad evitare che le controversie irrisolte s’inaspriscano ed espongano le controparti a rischi supplementari. Occorre rilevare, gestire e comunicare adeguatamente le controversie.

(32)

Per precisare quali condizioni di mercato impediscano la valutazione a prezzi correnti di mercato, è necessario precisare quali siano i mercati inattivi. Il mercato può essere inattivo per vari motivi, ad esempio quando non vi si effettuano regolarmente operazioni alle normali condizioni di mercato, laddove l’espressione «alle normali condizioni di mercato» dev’essere intesa nel senso attribuitole a fini contabili.

(33)

Il presente regolamento, che si applica alle controparti finanziarie e alle controparti non finanziarie al di sopra della soglia di compensazione, tiene conto della direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (4), che prevede, tra l’altro, i requisiti che devono essere soddisfatti in caso di valutazione in base a un modello.

(34)

Per determinare adeguatamente le responsabilità, il modello usato per la valutazione in base a un modello, sebbene possa essere sviluppato all’interno o all’esterno, dev’essere approvato dal consiglio di amministrazione o dal comitato da esso delegato.

(35)

Laddove le controparti possono avvalersi dell’esenzione per le operazioni infragruppo dopo averne dato notifica alle autorità competenti ma prima della fine del periodo di cui queste dispongono per opporvisi, è importante assicurare che le autorità competenti ricevano tempestivamente informazioni pertinenti e sufficienti che permettano loro di valutare l’eventualità di opporsi all’uso dell’esenzione.

(36)

Le previsioni delle dimensioni, del volume e della frequenza dei contratti derivati OTC infragruppo possono basarsi sia sulle passate operazioni infragruppo delle controparti sia su stime circa il modello e l’attività previste per il futuro.

(37)

Quando si avvalgono di un’esenzione per le operazioni infragruppo, le controparti devono rendere pubbliche le informazioni al riguardo, per assicurare la trasparenza nei confronti dei partecipanti al mercato e dei potenziali creditori. La divulgazione di tali informazioni riveste particolare importanza per i potenziali creditori delle controparti ai fini della valutazione dei rischi. Essa mira ad eliminare ogni possibile equivoco sul fatto che i contratti derivati OTC siano compensati a livello centrale o che ad essi si applichino tecniche di attenuazione del rischio quando in realtà così non è.

(38)

La tempistica della conferma tempestiva implica sforzi di adattamento, tra l’altro in termini di modifiche della prassi di mercato e di potenziamento dei sistemi informatici. Dato che il ritmo di messa in conformità può variare a seconda della categoria di controparti e della categoria di derivati OTC, è opportuno tener conto di tali differenze scaglionando le date di applicazione e migliorando così i tempi della conferma per le controparti e i prodotti che possono essere pronti in tempi più brevi.

(39)

Le norme stabilite per la riconciliazione del portafoglio, la compressione del portafoglio e la risoluzione delle controversie impongono alle controparti la predisposizione di procedure, politiche e processi e la modifica della documentazione, interventi che richiedono tempo. Occorre posticipare l’entrata in vigore dei relativi obblighi per dare alle controparti il tempo di adottare i provvedimenti necessari per conformarvisi.

(40)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha presentato alla Commissione.

(41)

A norma dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), l’Aesfem ha effettuato consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di regolamentazione, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 dello stesso regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)   «cliente indiretto»: il cliente di un cliente di un partecipante diretto;

b)   «accordo di compensazione indiretto»: l’insieme dei rapporti contrattuali tra la controparte centrale (CCP), il partecipante diretto, il cliente del partecipante diretto e il cliente indiretto che consente al cliente del partecipante diretto di offrire servizi di compensazione al cliente indiretto;

c)   «conferma»: la documentazione che comprova l’accordo delle controparti su tutti i termini del contratto derivato over-the-counter (OTC).

CAPO II

ACCORDI DI COMPENSAZIONE INDIRETTI

[articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012]

Articolo 2

Struttura dell’accordo di compensazione indiretto

1.   Laddove il partecipante diretto è disposto ad agire come intermediario per la compensazione indiretta, il suo cliente è autorizzato a prestare servizi di compensazione indiretta a uno o più dei propri clienti, a condizione che il cliente del partecipante diretto sia un ente creditizio autorizzato, un’impresa di investimento autorizzata ovvero un ente creditizio o un’impresa d’investimento equivalenti di un paese terzo.

2.   Il cliente del partecipante diretto e il cliente indiretto concordano i termini contrattuali dell’accordo di compensazione indiretto dopo aver consultato il partecipante diretto sugli aspetti che possono ripercuotersi sulle sue operazioni. Detti termini comprendono l’obbligo contrattuale a carico del cliente di onorare tutte le obbligazioni del cliente indiretto nei confronti del partecipante diretto. Detto obbligo si riferisce unicamente alle operazioni conseguenti all’accordo di compensazione indiretto, il cui ambito di applicazione è documentato precisamente nei contratti concordati.

Articolo 3

Obblighi della CCP

1.   L’accordo di compensazione indiretto non è soggetto a pratiche commerciali della CCP che ne ostacolino la conclusione a condizioni commerciali ragionevoli. A richiesta del partecipante diretto, la CCP tiene libri e conti separati per consentire a ciascun cliente di distinguere, nei conti presso la CCP, le attività e posizioni proprie da quelle detenute per conto dei suoi clienti indiretti.

2.   La CCP individua, sorveglia e gestisce i rischi concreti derivanti da accordi di compensazione indiretti che possano influire sulla sua resilienza.

Articolo 4

Obblighi del partecipante diretto

1.   Il partecipante diretto che intende agire come intermediario per servizi di compensazione indiretta si propone in tal senso a condizioni commerciali ragionevoli. Fatta salva la riservatezza degli accordi contrattuali stipulati con i singoli clienti, il partecipante diretto divulga pubblicamente le condizioni generali a cui è disposto ad agire come intermediario per servizi di compensazione indiretta. Tali condizioni possono includere requisiti operativi minimi per i clienti che prestano servizi di compensazione indiretta.

2.   Quando agisce come intermediario di accordi di compensazione indiretti, il partecipante diretto applica una delle seguenti disposizioni relative alla segregazione in funzione delle indicazioni del cliente:

a)

tiene libri e conti separati per consentire a ciascun cliente di distinguere, nei conti presso il partecipante diretto, le attività e posizioni proprie da quelle detenute per conto dei suoi clienti indiretti;

b)

tiene libri e conti separati per consentire a ciascun cliente di distinguere, nei conti presso il partecipante diretto, le attività e posizioni detenute per conto di un cliente indiretto da quelle detenute per conto di altri clienti indiretti.

3.   Il requisito di distinguere le attività e posizioni presso il partecipante diretto è considerato soddisfatto in presenza delle condizioni di cui all’articolo 39, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 648/2012.

4.   Il partecipante diretto predispone procedure solide per gestire l’inadempimento del cliente che presta servizi di compensazione indiretta. Dette procedure prevedono un meccanismo credibile di trasferimento delle attività e posizioni, previo accordo dei clienti indiretti interessati, a un cliente o a un partecipante diretto alternativo. Il cliente o il partecipante diretto è tenuto ad accettare tali posizioni soltanto se ha preliminarmente sottoscritto un accordo contrattuale a tal fine.

5.   Il partecipante diretto provvede inoltre a che le sue procedure permettano la pronta liquidazione delle attività e posizioni dei clienti indiretti e gli consentano di pagare ai clienti indiretti tutte le somme dovute a seguito dell’inadempimento del cliente.

6.   Il partecipante diretto individua, sorveglia e gestisce i rischi derivanti dall’intermediazione di accordi di compensazione indiretti, anche valendosi delle informazioni fornite dai clienti a norma dell’articolo 4, paragrafo 3. Il partecipante diretto predispone procedure interne solide affinché tali informazioni non possano essere usate a fini commerciali.

Articolo 5

Obblighi del cliente

1.   Il cliente che presta servizi di compensazione indiretta tiene libri e conti separati per poter distinguere le attività e posizioni proprie da quelle detenute per conto dei clienti indiretti. Offre al cliente indiretto la scelta tra i due metodi alternativi di segregazione contabile previsti all’articolo 4, paragrafo 2, e provvede a che sia pienamente informato dei rischi associati a ciascuno di essi. Le informazioni che il cliente fornisce ai clienti indiretti specificano le disposizioni sul trasferimento delle posizioni e dei conti a un cliente alternativo.

2.   Il cliente che presta servizi di compensazione indiretta chiede al partecipante diretto di aprire un conto separato presso la CCP. Il conto è finalizzato esclusivamente alla detenzione delle attività e posizioni dei clienti indiretti di tale cliente.

3.   Il cliente fornisce al partecipante diretto informazioni sufficienti per individuare, sorvegliare e gestire i rischi derivanti dall’intermediazione di accordi di compensazione indiretti. In caso di inadempimento del cliente, tutte le informazioni da esso detenute sui clienti indiretti sono messe immediatamente a disposizione del partecipante diretto.

CAPO III

NOTIFICA ALL’AESFEM AI FINI DELL’OBBLIGO DI COMPENSAZIONE

[articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012]

Articolo 6

Informazioni da includere nella notifica

1.   La notifica ai fini dell’obbligo di compensazione riporta le seguenti informazioni:

a)

indicazione della categoria di contratti derivati OTC;

b)

indicazione dei contratti derivati OTC compresi nella categoria di contratti derivati OTC;

c)

le altre informazioni da includere nel registro pubblico a norma dell’articolo 8;

d)

le altre caratteristiche che permettono di distinguere i contratti derivati OTC compresi nella categoria di contratti derivati OTC da quelli esclusi;

e)

prova del grado di standardizzazione dei termini contrattuali e dei processi operativi relativamente alla pertinente categoria di contratti derivati OTC;

f)

informazioni sul volume della categoria di contratti derivati OTC;

g)

informazioni sulla liquidità della categoria di contratti derivati OTC;

h)

prova del fatto che i partecipanti al mercato dispongano di informazioni eque, affidabili e generalmente accettate per la determinazione dei prezzi per la categoria di contratti derivati OTC;

i)

prova dell’impatto dell’obbligo di compensazione sulla disponibilità, per i partecipanti al mercato, di informazioni per la determinazione dei prezzi.

2.   Ai fini della fissazione della data o delle date di decorrenza dell’obbligo di compensazione, con indicazione dell’eventuale applicazione graduale, e della determinazione delle categorie di controparti cui l’obbligo si applica, la notifica ai fini dell’obbligo di compensazione riporta:

a)

le informazioni utili per quantificare il previsto volume della categoria di contratti derivati OTC, qualora questa sia assoggettata all’obbligo di compensazione;

b)

la prova della capacità della CCP di gestire il previsto volume della categoria di contratti derivati OTC, qualora questa sia assoggettata all’obbligo di compensazione e di gestire il rischio derivante dalla compensazione della categoria di contratti derivati OTC interessata, anche tramite accordi di compensazione conclusi con clienti o clienti indiretti;

c)

il tipo e il numero di controparti attive sul mercato o prevedibilmente tali per la categoria di contratti derivati OTC, qualora questa sia assoggettata all’obbligo di compensazione;

d)

una breve descrizione dei diversi compiti da svolgere prima di avviare la compensazione con la CCP, con indicazione del tempo necessario per l’esecuzione di ciascuno;

e)

informazioni sulla gestione dei rischi e la capacità giuridica e operativa delle varie controparti attive nel mercato per la categoria di contratti derivati OTC eventualmente assoggettata all’obbligo di compensazione.

3.   Le informazioni sul volume e sulla liquidità precisano, relativamente alla categoria di contratti derivati OTC e a ciascun contratto derivato in essa compreso, le pertinenti informazioni di mercato, inclusi i dati storici, i dati attuali e qualsiasi variazione prevista qualora la categoria di contratti derivati OTC sia assoggettata all’obbligo di compensazione, tra cui:

a)

numero di operazioni;

b)

volume complessivo;

c)

totale delle posizioni aperte;

d)

profondità degli ordini, compreso il numero medio di ordini e di richieste di quotazioni;

e)

ampiezza degli spread;

f)

misure di liquidità in situazione di tensione sui mercati;

g)

misure di liquidità per l’esecuzione delle procedure in caso di inadempimento.

4.   Le informazioni sul grado di standardizzazione dei termini contrattuali e dei processi operativi relativamente alla pertinente categoria di contratti derivati OTC, di cui al paragrafo 1, lettera e), riportano, per la categoria di contratti derivati OTC e per ciascun contratto derivato in essa compreso, l’indicazione del prezzo di riferimento giornaliero e del numero di giorni l’anno in cui il prezzo di riferimento è considerato attendibile, almeno sull’arco dei dodici mesi precedenti.

CAPO IV

CRITERI PER DETERMINARE LE CATEGORIE DI CONTRATTI DERIVATI OTC SOGGETTE ALL’OBBLIGO DI COMPENSAZIONE

[articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012]

Articolo 7

Criteri valutati dall’Aesfem

1.   Riguardo al grado di standardizzazione dei termini contrattuali e dei processi operativi della categoria di contratti derivati OTC interessata, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Aesfem) valuta:

a)

se i termini contrattuali della categoria di contratti derivati OTC interessata includono una documentazione giuridica comune, compresi accordi-quadro di compensazione, definizioni e termini e conferme standardizzati, che stabilisce specifiche contrattuali di uso comune tra le parti;

b)

se i processi operativi della categoria di contratti derivati OTC interessata subiscono un trattamento automatizzato nella fase post-negoziazione e sono esposti agli eventi del ciclo di vita secondo modalità comuni e in base a un calendario ampiamente concordato dalle parti.

2.   Riguardo al volume e alla liquidità della categoria di contratti derivati OTC interessata, l’Aesfem valuta:

a)

se i margini o i requisiti finanziari della CCP sono proporzionati al rischio che l’obbligo di compensazione intende attenuare;

b)

la stabilità nel tempo delle dimensioni e della profondità del mercato per il prodotto in questione;

c)

la probabilità che la dispersione sul mercato si mantenga sufficiente in caso di inadempimento di un partecipante diretto;

d)

il numero e il valore delle operazioni.

3.   Riguardo alla disponibilità di informazioni eque, affidabili e generalmente accettate per la determinazione dei prezzi per la categoria di contratti derivati OTC interessata, l’Aesfem valuta se i partecipanti al mercato sono in grado di accedere, a condizioni commerciali ragionevoli, alle informazioni necessarie per determinare accuratamente i prezzi dei contratti compresi in tale categoria e se continueranno ad esserlo qualora essa fosse assoggettata all’obbligo di compensazione.

CAPO V

REGISTRO PUBBLICO

[articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012]

Articolo 8

Informazioni da includere nel registro dell’Aesfem

1.   Per ciascuna categoria di contratti derivati OTC soggetta all’obbligo di compensazione il registro pubblico dell’Aesfem riporta:

a)

la categoria di attività dei contratti derivati OTC;

b)

la tipologia dei contratti derivati OTC compresi nella categoria;

c)

i sottostanti dei contratti derivati OTC compresi nella categoria;

d)

se i sottostanti sono strumenti finanziari, l’indicazione del fatto che il sottostante è uno strumento finanziario unico o proviene da un emittente unico ovvero è un indice o portafoglio;

e)

se i sottostanti non sono strumenti finanziari, l’indicazione della categoria del sottostante;

f)

la valuta nozionale e di regolamento dei contratti derivati OTC compresi nella categoria;

g)

la gamma delle scadenze dei contratti derivati OTC compresi nella categoria;

h)

le condizioni di regolamento dei contratti derivati OTC compresi nella categoria;

i)

la gamma delle frequenze di pagamento dei contratti derivati OTC compresi nella categoria;

j)

l’identificativo del prodotto riguardo alla pertinente categoria di contratti derivati OTC;

k)

qualsiasi altra caratteristica utile per distinguere un contratto della pertinente categoria di contratti derivati OTC da un altro.

2.   Riguardo a ciascuna CCP autorizzata o riconosciuta ai fini dell’obbligo di compensazione, il registro pubblico dell’Aesfem riporta:

a)

il codice identificativo a norma dell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione (6);

b)

la denominazione completa;

c)

il paese di stabilimento;

d)

l’autorità competente designata a norma dell’articolo 22 del regolamento (UE) n. 648/2012.

3.   Riguardo alle date di decorrenza dell’obbligo di compensazione, con indicazione dell’eventuale applicazione graduale, il registro pubblico dell’Aesfem riporta:

a)

l’identificazione delle categorie di controparti cui si applica ciascun periodo di applicazione graduale;

b)

qualsiasi altra condizione che, in conformità alle norme tecniche di regolamentazione adottate ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, è necessaria ai fini del periodo di applicazione graduale.

4.   Il registro pubblico dell’Aesfem riporta il riferimento delle norme tecniche di regolamentazione adottate ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, in base alle quali è stato stabilito ciascun obbligo di compensazione.

5.   Riguardo a ciascuna CCP notificata all’Aesfem dall’autorità competente, il registro pubblico dell’Aesfem riporta almeno:

a)

l’identificazione della CCP;

b)

la categoria di attività dei contratti derivati OTC notificati;

c)

la tipologia dei contratti derivati OTC;

d)

la data della notifica;

e)

l’identificazione dell’autorità competente che effettua la notifica.

CAPO VI

FRAMMENTAZIONE DELLA LIQUIDITÀ

[articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 648/2012]

Articolo 9

Precisazione della nozione di frammentazione della liquidità

1.   Si ritiene che si verifichi frammentazione di liquidità quando i partecipanti alla sede di negoziazione non sono in grado di concludere un’operazione con uno o più partecipanti della medesima sede perché mancano accordi di compensazione accessibili a tutti i partecipanti.

2.   Non si ritiene che l’accesso di una CCP alla sede di negoziazione già servita da un’altra CCP vi determini frammentazione della liquidità se tutti i partecipanti alla sede di negoziazione, senza che i partecipanti diretti della CCP preesistente siano obbligati a aderire alla CCP che richiede l’accesso, sono in grado di usufruire, direttamente o indirettamente, della compensazione tramite una delle alternative seguenti:

a)

almeno una CCP in comune;

b)

accordi di compensazione predisposti dalle CCP.

3.   Gli accordi volti a soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 2, lettera a) o b), sono predisposti prima che la CCP richiedente inizi a fornire servizi di compensazione nella pertinente sede di negoziazione.

4.   L’accesso a una CCP comune di cui al paragrafo 2, lettera a), può essere realizzato tramite due o più partecipanti diretti o due o più clienti ovvero mediante accordi di compensazione indiretti.

5.   Gli accordi di compensazione di cui al paragrafo 2, lettera b), possono prevedere il trasferimento delle operazioni effettuate dai pertinenti partecipanti al mercato verso partecipanti diretti di altre CCP. Sebbene l’accesso di una CCP alla sede di negoziazione non debba richiedere interoperabilità, il requisito dell’accesso ad accordi comuni di compensazione può essere soddisfatto con un accordo d’interoperabilità concluso dalle pertinenti CCP e approvato dalle pertinenti autorità competenti.

CAPO VII

CONTROPARTI NON FINANZIARIE

Articolo 10

[articolo 10, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 648/2012]

Criteri per stabilire quali contratti derivati OTC riducano oggettivamente i rischi

1.   La capacità del contratto derivato OTC di ridurre i rischi direttamente legati all’attività commerciale o di finanziamento di tesoreria della controparte non finanziaria o del gruppo è oggettivamente misurabile quando tale contratto soddisfa, di per sé o in combinazione con altri, direttamente o tramite strumenti strettamente correlati, uno dei seguenti criteri:

a)

copre i rischi derivanti dalla potenziale variazione del valore delle attività, servizi, fattori di produzione, prodotti, materie prime o passività che, nel corso normale dell’attività, la controparte non finanziaria o il suo gruppo possiede, produce, fabbrica, trasforma, fornisce, acquista, commercializza, noleggia, vende o assume ovvero di cui prevede ragionevolmente il possesso, produzione, fabbricazione, trasformazione, fornitura, acquisto, commercializzazione, noleggio, vendita o assunzione;

b)

copre i rischi derivanti dal potenziale impatto indiretto sul valore delle attività, servizi, fattori di produzione, prodotti, materie prime o passività, di cui alla lettera a), dovuto alla fluttuazione di tassi di interesse, tassi di inflazione, tassi di cambio o rischio di credito;

c)

costituisce un contratto di copertura in conformità agli International Financial Reporting Standards (IFRS) adottati a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

Articolo 11

[articolo 10, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 648/2012]

Soglie di compensazione

I valori delle soglie di compensazione ai fini dell’obbligo di compensazione sono i seguenti:

a)

1 miliardo di EUR in valore nozionale lordo per i contratti derivati OTC su crediti;

b)

1 miliardo di EUR in valore nozionale lordo per i contratti derivati OTC su azioni;

c)

3 miliardi di EUR in valore nozionale lordo per i contratti derivati OTC su tassi d’interesse;

d)

3 miliardi di EUR in valore nozionale lordo per i contratti derivati OTC su tassi di cambio;

e)

3 miliardi di EUR in valore nozionale lordo per i contratti derivati OTC su materie prime e per altri contratti derivati OTC non contemplati alle lettere da a) a d).

CAPO VIII

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEI RISCHI DEI CONTRATTI DERIVATI OTC NON COMPENSATI MEDIANTE CCP

Articolo 12

[articolo 11, paragrafo 14, lettera a), del regolamento (UE) n. 648/2012]

Conferma tempestiva

1.   Il contratto derivato OTC concluso tra controparti finanziarie o controparti non finanziarie contemplate all’articolo 10 del regolamento (UE) n. 648/2012 e non compensato mediante CCP è confermato, con mezzi elettronici ove disponibili, il più presto possibile e comunque:

a)

per i credit default swap e gli swap su tassi d’interesse conclusi fino al 28 febbraio 2014 compreso, entro la fine della seconda giornata lavorativa successiva alla data di esecuzione del contratto derivato OTC;

b)

per i credit default swap e gli swap su tassi d’interesse conclusi dopo il 28 febbraio 2014, entro la fine della giornata lavorativa successiva alla data di esecuzione del contratto derivato OTC;

c)

per gli swap su azioni, tassi di cambio e materie prime e per tutti gli altri derivati non contemplati alla lettera a) conclusi fino al 31 agosto 2013 compreso, entro la fine della terza giornata lavorativa successiva alla data di esecuzione del contratto derivato;

d)

per gli swap su azioni, tassi di cambio e materie prime e per tutti gli altri derivati non contemplati alla lettera a) conclusi dopo il 31 agosto 2013 fino al 31 agosto 2014 compreso, entro la fine della seconda giornata lavorativa successiva alla data di esecuzione del contratto derivato;

e)

per gli swap su azioni, tassi di cambio e materie prime e per tutti gli altri derivati non contemplati alla lettera a) conclusi dopo il 31 agosto 2014, entro la fine della giornata lavorativa successiva alla data di esecuzione del contratto derivato.

2.   Il contratto derivato OTC concluso con una controparte non finanziaria non contemplata all’articolo 10 del regolamento (UE) n. 648/2012 è confermato, con mezzi elettronici ove disponibili, il più presto possibile e comunque:

a)

per i credit default swap e gli swap su tassi d’interesse conclusi fino al 31 agosto 2013 compreso, entro la fine della quinta giornata lavorativa successiva alla data di esecuzione del contratto derivato OTC;

b)

per i credit default swap e gli swap su tassi d’interesse conclusi dopo il 31 agosto 2013 fino al 31 agosto 2014 compreso, entro la fine della terza giornata lavorativa successiva alla data di esecuzione del contratto derivato OTC;

c)

per i credit default swap e gli swap su tassi d’interesse conclusi dopo il 31 agosto 2014, entro la fine della seconda giornata lavorativa successiva alla data di esecuzione del contratto derivato OTC;

d)

per gli swap su azioni, tassi di cambio e materie prime e per tutti gli altri derivati non contemplati alla lettera a) conclusi fino al 31 agosto 2013 compreso, entro la fine della settima giornata lavorativa successiva alla data di esecuzione del contratto derivato;

e)

per gli swap su azioni, tassi di cambio e materie prime e per tutti gli altri derivati non contemplati alla lettera a) conclusi dopo il 31 agosto 2013 fino al 31 agosto 2014 compreso, entro la fine della quarta giornata lavorativa successiva alla data di esecuzione del contratto derivato;

f)

per gli swap su azioni, tassi di cambio e materie prime e per tutti gli altri derivati non contemplati alla lettera a) conclusi dopo il 31 agosto 2014, entro la fine della seconda giornata lavorativa successiva alla data di esecuzione del contratto derivato.

3.   Laddove l’operazione di cui al paragrafo 1 o 2 è conclusa dopo le ore 16:00, ora locale, ovvero con una controparte ubicata su un fuso orario diverso che non consente la conferma entro il termine stabilito, la conferma è effettuata il più presto possibile e comunque entro la giornata lavorativa successiva al pertinente termine fissato al paragrafo 1 o 2.

4.   Le controparti finanziarie predispongono la necessaria procedura per segnalare a cadenza mensile all’autorità competente designata ai sensi dell’articolo 48 della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8) il numero di operazioni in derivati OTC di cui ai paragrafi 1 e 2 che non sono state confermate e che sono state in essere per più di cinque giorni lavorativi.

Articolo 13

[articolo 11, paragrafo 14, lettera a), del regolamento (UE) n. 648/2012]

Riconciliazione del portafoglio

1.   Le controparti finanziarie e non finanziarie di un contratto derivato OTC concordano con ciascuna controparte, per iscritto o con mezzi elettronici equivalenti, le modalità di riconciliazione del portafoglio. L’accordo in questione è raggiunto prima della conclusione del contratto derivato OTC.

2.   Effettuano la riconciliazione del portafoglio le controparti dei contratti derivati OTC, tra di loro, ovvero un terzo qualificato che ne è stato debitamente incaricato da una delle controparti. La riconciliazione del portafoglio riguarda i termini essenziali di ogni specifico contratto derivato OTC e include almeno la valutazione attribuita a ciascun contratto a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012.

3.   Al fine di individuare precocemente eventuali divergenze in uno dei termini essenziali del contratto derivato OTC, valutazione compresa, la riconciliazione del portafoglio è effettuata:

a)

per la controparte finanziaria o la controparte non finanziaria contemplata all’articolo 10 del regolamento (UE) n. 648/2012:

i)

ogni giorno lavorativo qualora tra le controparti siano in essere 500 o più contratti derivati OTC;

ii)

una volta alla settimana qualora tra le controparti siano in essere da 51 a 499 contratti derivati OTC in un qualsiasi momento nel corso della settimana;

iii)

una volta al trimestre qualora tra le controparti siano in essere 50 o meno contratti derivati OTC in un qualsiasi momento nel corso del trimestre;

b)

per la controparte non finanziaria non contemplata dall’articolo 10 del regolamento (UE) n. 648/2012:

i)

una volta al trimestre qualora tra le controparti siano in essere oltre 100 contratti derivati OTC in un qualsiasi momento nel corso del trimestre;

ii)

una volta all’anno qualora tra le controparti siano in essere 100 o meno contratti derivati OTC.

Articolo 14

[articolo 11, paragrafo 14, lettera a), del regolamento (UE) n. 648/2012]

Compressione del portafoglio

La controparte finanziaria e la controparte non finanziaria che hanno in essere con una controparte 500 o più contratti derivati OTC non compensati a livello centrale predispongono procedure per vagliare periodicamente, almeno due volte l’anno, l’ipotesi di effettuare una compressione del portafoglio per ridurre il rischio di credito di controparte, e di procedervi.

La controparte finanziaria e la controparte non finanziaria assicurano di poter spiegare in modo ragionevole e valido alla pertinente autorità competente i motivi che le hanno indotte a concludere che la compressione del portafoglio non fosse opportuna.

Articolo 15

[articolo 11, paragrafo 14, lettera a), del regolamento (UE) n. 648/2012]

Risoluzione delle controversie

1.   Alla conclusione del contratto derivato OTC, la controparte finanziaria e la controparte non finanziaria hanno già concordato procedure e processi dettagliati per:

a)

l’individuazione, la registrazione e il monitoraggio delle controversie relative al riconoscimento o alla valutazione del contratto e allo scambio di garanzie reali tra le parti. Dette procedure registrano perlomeno il tempo durante il quale la controversia è pendente, la controparte e l’importo contestato;

b)

la risoluzione tempestiva delle controversie, prevedendo un processo specifico per le controversie che non sono risolte entro cinque giorni lavorativi.

2.   La controparte finanziaria segnala all’autorità competente designata ai sensi dell’articolo 48 della direttiva 2004/39/CE le controversie relative al contratto derivato OTC, alla sua valutazione o allo scambio di garanzie reali che vertono su un importo o un valore superiore a 15 milioni di EUR e che sono pendenti per almeno 15 giorni lavorativi.

Articolo 16

[articolo 11, paragrafo 14, lettera b), del regolamento (UE) n. 648/2012]

Condizioni di mercato che impediscono la valutazione a prezzi correnti di mercato

1.   Si ritiene che vigano condizioni di mercato che impediscono la valutazione del contratto derivato OTC a prezzi correnti di mercato in una delle due situazioni seguenti:

a)

quando il mercato è inattivo;

b)

laddove la gamma delle stime ragionevoli del fair value (valore equo) è ampia e le probabilità delle diverse stime non possono essere valutate ragionevolmente.

2.   Il mercato del contratto derivato OTC è considerato inattivo quando le quotazioni non sono disponibili facilmente e sistematicamente e le quotazioni disponibili non sono riconducibili a operazioni effettuate realmente e regolarmente sul mercato alle normali condizioni ivi vigenti.

Articolo 17

[articolo 11, paragrafo 14, lettera b), del regolamento (UE) n. 648/2012]

Criteri per il ricorso alla valutazione in base a un modello

Ai fini della valutazione in base a un modello, le controparti finanziarie e non finanziarie ricorrono a un modello che:

a)

ingloba tutti i fattori che le controparti prenderebbero in considerazione nella fissazione del prezzo, utilizzando anche, per quanto possibile, le informazioni utili per la valutazione a prezzi correnti di mercato;

b)

è conforme alle metodologie economiche di fissazione del prezzo degli strumenti finanziari accettate;

c)

è calibrato e testato, quanto a validità, in base ai prezzi riscontrati nelle operazioni correnti osservabili sul mercato riguardo allo stesso strumento finanziario ovvero è fondato sui dati di mercato osservabili a disposizione;

d)

è convalidato e monitorato in maniera indipendente da un servizio diverso da quello che assume il rischio;

e)

è debitamente documentato e approvato dal consiglio di amministrazione con la frequenza necessaria, dopo qualsiasi modifica sostanziale e almeno una volta l’anno. L’approvazione può essere delegata ad un comitato.

Articolo 18

[articolo 11, paragrafo 14, lettera c), del regolamento (UE) n. 648/2012]

Notifica delle modalità dell’operazione infragruppo all’autorità competente

1.   La domanda o la notifica all’autorità competente delle modalità delle operazioni infragruppo è effettuata per iscritto e specifica:

a)

le controparti delle operazioni che sono soggetti giuridici, compreso il rispettivo identificativo a norma dell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012;

b)

il rapporto societario tra le controparti;

c)

i particolari del rapporto contrattuale di base tra le parti;

d)

la categoria di operazione infragruppo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettere da a) a d), del regolamento (UE) n. 648/2012;

e)

i particolari delle operazioni per cui la controparte chiede l’esenzione, ossia:

i)

categoria di attività dei contratti derivati OTC;

ii)

tipologia dei contratti derivati OTC;

iii)

tipologia dei sottostanti;

iv)

valute nozionali e di regolamento;

v)

fascia di durata del contratto;

vi)

tipologia di regolamento;

vii)

dimensione, volume e frequenza annui previsti dei contratti derivati OTC.

2.   Nell’ambito della domanda o della notifica all’autorità competente, la controparte comunica altresì le informazioni accessorie che comprovano il soddisfacimento delle condizioni previste all’articolo 11, paragrafi da 6 a 10, del regolamento (UE) n. 648/2012. I documenti a corredo includono copie di procedure documentate di gestione del rischio, dati storici sulle operazioni e copia dei pertinenti contratti tra le parti e, su richiesta dell’autorità competente, anche un parere legale.

Articolo 19

[articolo 11, paragrafo 14, lettera d), del regolamento (UE) n. 648/2012]

Notifica delle modalità dell’operazione infragruppo all’Aesfem

1.   L’autorità competente notifica all’Aesfem per iscritto le modalità delle operazioni infragruppo:

a)

entro un mese dal ricevimento della notifica, relativamente alla notifica ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 7 o 9, del regolamento (UE) n. 648/2012;

b)

entro un mese dalla trasmissione della decisione alla controparte, relativamente alla decisione dell’autorità competente ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, 8 o 10, del regolamento (UE) n. 648/2012.

2.   La notifica all’Aesfem specifica:

a)

le informazioni previste all’articolo 18;

b)

il fatto che la decisione sia favorevole o sfavorevole;

c)

se la decisione è favorevole:

i)

una sintesi dei motivi per i quali le condizioni previste all’articolo 11, paragrafo 6, 7, 8, 9 o 10, secondo i casi, del regolamento (UE) n. 648/2012 sono ritenute soddisfatte;

ii)

il fatto che si tratti di un’esenzione totale o parziale, relativamente alla notifica di cui all’articolo 11, paragrafo 6, 8 o 10, del regolamento (UE) n. 648/2012;

d)

se la decisione è sfavorevole:

i)

l’indicazione delle condizioni previste all’articolo 11, paragrafo 6, 7, 8, 9 o 10, secondo i casi, del regolamento (UE) n. 648/2012 che non sono soddisfatte;

ii)

una sintesi dei motivi per i quali dette condizioni non sono ritenute soddisfatte.

Articolo 20

[articolo 11, paragrafo 14, lettera d), del regolamento (UE) n. 648/2012]

Informazioni sull’esenzione infragruppo da rendere pubbliche

Le informazioni sull’esenzione infragruppo da rendere pubbliche precisano:

a)

le controparti delle operazioni che sono soggetti giuridici, compreso il rispettivo identificativo a norma dell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012;

b)

il rapporto tra le controparti;

c)

il fatto che si tratti di un’esenzione totale o parziale;

d)

l’importo nozionale aggregato dei contratti derivati OTC cui si applica l’esenzione infragruppo.

Articolo 21

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Gli articoli 13, 14 e 15 si applicano sei mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(2)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

(3)  GU L 166 dell’11.6.1998, pag. 45.

(4)  GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201.

(5)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

(6)  GU L 352 del 21.12.2012, pag. 20.

(7)  GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1.

(8)  GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.


23.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 52/25


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 150/2013 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2012

che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (2), in particolare l’articolo 56, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre fissare norme per specificare le informazioni che devono essere fornite all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Aesfem) nella domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni.

(2)

È necessario che i soggetti che presentano domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni forniscano informazioni sulla struttura dei controlli interni e sull’indipendenza degli organi direttivi, per consentire all’Aesfem di valutare se la struttura del governo societario garantisca l’indipendenza del repertorio di dati sulle negoziazioni e se la struttura e le relative linee di responsabilità siano adeguate.

(3)

L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Aesfem), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (3), è responsabile della registrazione e della vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni, ai sensi del titolo VI del regolamento (UE) n. 648/2012. Per consentire all’Aesfem di valutare la buona reputazione, l’esperienza e le competenze dell’alta dirigenza del futuro repertorio di dati sulle negoziazioni, occorre che il repertorio fornisca le informazioni necessarie per effettuare la valutazione.

(4)

Occorre che il repertorio richiedente trasmetta informazioni all’Aesfem che dimostrino che dispone delle risorse finanziarie necessarie per l’esercizio su base continuativa delle sue funzioni e di adeguati meccanismi per assicurare la continuità operativa.

(5)

Sebbene quando il repertorio di dati sulle negoziazioni opera mediante succursali queste ultime non abbiano personalità giuridica distinta, occorre che siano fornite informazioni separate sulle succursali per consentire all’Aesfem di identificare chiaramente la posizione delle succursali nella struttura organizzativa del repertorio di dati sulle negoziazioni, di valutare l’idoneità e l’adeguatezza dell’alta dirigenza della succursale e di verificare se i meccanismi di controllo, la funzione di controllo della conformità e le altre funzioni di cui il repertorio dispone siano solidi e sufficienti per individuare, valutare e gestire i rischi delle succursali in maniera adeguata.

(6)

È importante che il richiedente fornisca all’Aesfem informazioni sui servizi ausiliari o su altre linee di attività offerte dal repertorio di dati sulle negoziazioni in più rispetto alla sua attività principale di segnalazione dei dati relativi ai derivati, in particolare per quanto riguarda la sua attività principale di segnalazione regolamentare.

(7)

Affinché l’Aesfem possa valutare la continuità e il regolare funzionamento dei sistemi tecnologici del repertorio richiedente, occorre che il richiedente trasmetta all’Aesfem la descrizione di detti sistemi tecnologici, se pertinenti, e le modalità della loro gestione. È opportuno inoltre che il richiedente descriva eventuali accordi di esternalizzazione relativi ai suoi servizi.

(8)

Le tariffe associate ai servizi prestati dai repertori di dati sulle negoziazioni costituiscono informazioni importanti per permettere ai partecipanti al mercato di scegliere con cognizione di causa e occorre pertanto che siano inserite nella domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni.

(9)

Dato che i partecipanti al mercato e le autorità di regolamentazione fanno affidamento sui dati conservati dai repertori di dati sulle negoziazioni, occorre che nella domanda di registrazione del repertorio siano chiaramente indicati rigorosi requisiti operativi e di conservazione dei dati.

(10)

I modelli di gestione dei rischi associati ai servizi prestati dai repertori di dati sulle negoziazioni sono elementi da inserire nella domanda di registrazione per permettere ai partecipanti al mercato di fare una scelta informata.

(11)

Per assicurare il pieno accesso ai repertori di dati sulle negoziazioni, i terzi fornitori di servizi dispongono di un accesso non discriminatorio alle informazioni conservate presso i repertori, purché i soggetti che hanno fornito i dati e le controparti interessate abbiano dato il loro assenso. Occorre pertanto che il repertorio di dati sulle negoziazioni fornisca all’Aesfem informazioni concernenti le politiche e le procedure di accesso.

(12)

Per esercitare con efficienza le proprie funzioni in materia di autorizzazione, occorre che l’Aesfem riceva tutte le informazioni dai repertori di dati sulle negoziazioni, dalle parti correlate e da terzi cui i repertori hanno esternalizzato funzioni o attività operative. Tali informazioni sono necessarie per valutare la domanda di registrazione e la documentazione in essa contenuta o per completarne la valutazione.

(13)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Aesfem) ha presentato alla Commissione.

(14)

Ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010, l’Aesfem ha condotto consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di regolamentazione, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 dello stesso regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO

REGISTRAZIONE

SEZIONE 1

Disposizioni generali

Articolo 1

Identificazione, status giuridico e categorie di derivati

1.   La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni indica il richiedente e le attività che esso intende svolgere e che ne impongono la registrazione come repertorio.

2.   La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene in particolare le seguenti informazioni:

a)

la denominazione sociale del richiedente e l’indirizzo della sede legale nell’Unione;

b)

un estratto del registro delle imprese o del registro del tribunale, o qualsiasi altra prova certificata della sede di costituzione e dell’ambito di attività del richiedente, valido alla data in cui è stata presentata la domanda;

c)

informazioni sulle categorie di derivati per le quali il richiedente presenta domanda di registrazione;

d)

gli atti costitutivi e, se del caso, ogni altra documentazione di legge attestante che il richiedente presterà servizi di repertorio di dati sulle negoziazioni;

e)

i verbali della riunione in cui il consiglio ha approvato la domanda;

f)

il nominativo e i recapiti delle persone responsabili della conformità o di ogni altro membro del personale addetto alla valutazione della conformità per il richiedente;

g)

il programma delle operazioni, comprendente l’indicazione dell’ubicazione delle principali attività;

h)

l’identificazione di eventuali controllate e, se del caso, la struttura del gruppo;

i)

i servizi diversi da quelli legati alla funzione di repertorio che il richiedente intende fornire;

j)

informazioni su procedure in corso giudiziarie, amministrative, di arbitrato o di contenzioso, indipendentemente dal tipo, riguardanti il richiedente, in particolare per quanto riguarda questioni di fiscalità e di insolvenza, suscettibili di comportare significativi costi finanziari e in termini di reputazione, o procedimenti conclusi, che potrebbero ancora avere ripercussioni significative sui costi del repertorio.

3.   Su richiesta dell’Aesfem, i richiedenti le trasmettono anche informazioni supplementari nel corso della procedura di esame della domanda di registrazione, quando dette informazioni siano necessarie per la valutazione della capacità del richiedente di rispettare i requisiti di cui agli articoli da 56 a 59 del regolamento (UE) n. 648/2012 e consentano all’Aesfem di interpretare e analizzare debitamente la documentazione già presentata o da presentare.

4.   Il richiedente che ritiene che un requisito del presente regolamento non si applichi nel suo caso indica chiaramente nella domanda di registrazione il requisito in oggetto e spiega perché non si applica.

Articolo 2

Politiche e procedure

Il richiedente che deve fornire informazioni riguardanti le politiche o procedure assicura che queste contengano tutti i seguenti elementi o ne siano corredate:

a)

l’indicazione del responsabile dell’approvazione e del mantenimento di dette politiche e procedure;

b)

la descrizione del modo in cui sono assicurati il rispetto e il controllo delle politiche e procedure e il soggetto responsabile;

c)

la descrizione delle misure da adottare in caso di violazione delle politiche e delle procedure;

d)

l’indicazione della procedura per segnalare all’Aesfem le violazioni rilevanti di politiche o procedure, tali da comportare una violazione delle condizioni previste per la registrazione iniziale.

SEZIONE 2

Proprietà

Articolo 3

Proprietà del repertorio di dati sulle negoziazioni

1.   La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene:

a)

l’elenco contenente i nomi delle persone fisiche e giuridiche che, direttamente o indirettamente, detengono il 5 % o più del capitale o dei diritti di voto del richiedente o che grazie alla partecipazione detenuta possono esercitare un’influenza significativa sulla gestione del richiedente;

b)

l’elenco di ogni impresa in cui le persone di cui alla lettera a) detengono il 5 % o più del capitale o dei diritti di voto o sulla cui gestione esse esercitano un’influenza significativa;

2.   Se il richiedente ha un’impresa madre, esso deve:

a)

indicarne l’indirizzo della sede legale;

b)

indicare se l’impresa madre è autorizzata o registrata e soggetta a vigilanza e, in caso affermativo, comunicare ogni numero di riferimento utile e la denominazione dell’autorità di vigilanza responsabile.

Articolo 4

Prospetto della struttura societaria

1.   La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene un prospetto indicante i legami proprietari tra l’impresa madre, le filiazioni e ogni altro soggetto collegato o succursale.

2.   Le imprese indicate nel prospetto di cui al paragrafo 1 sono identificate con la denominazione completa, lo status giuridico e l’indirizzo della sede legale.

SEZIONE 3

Struttura organizzativa, governance e conformità alla normativa

Articolo 5

Organigramma

1.   La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene l’organigramma del richiedente, compreso ogni servizio accessorio.

2.   L’organigramma indica i dati della persona responsabile di ogni funzione significativa, compresa l’alta dirigenza e le persone che dirigono le attività di ogni succursale.

Articolo 6

Governo societario

1.   La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene le informazioni concernenti le politiche e procedure interne di governo societario del richiedente, nonché il mandato dell’alta dirigenza, compreso il consiglio, i suoi membri non esecutivi e, se del caso, i comitati.

2.   Dette informazioni includono una descrizione della procedura di selezione, di nomina, di valutazione delle prestazioni e di rimozione dell’alta dirigenza e dei membri del consiglio.

3.   Se il richiedente aderisce ad un codice di condotta riconosciuto in materia di governo societario, esso indica il codice e fornisce una spiegazione per i casi in cui si discosta dal codice.

Articolo 7

Controlli interni

1.   La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene una descrizione dei controlli interni del richiedente. Essa include informazioni sulla funzione di controllo della conformità, sulla funzione di revisione, sulla funzione di valutazione del rischio, sui meccanismi e dispositivi di controllo interno e sulla funzione di audit interno.

2.   La descrizione include informazioni sui seguenti elementi:

a)

le politiche e procedure di controllo interno del richiedente;

b)

la sorveglianza e la valutazione dell’adeguatezza e dell’efficacia dei sistemi del richiedente;

c)

il controllo e la salvaguardia dei sistemi di trattamento delle informazioni del richiedente;

d)

gli organi interni incaricati della valutazione dei risultati.

3.   La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene le seguenti informazioni relative alla funzione di audit interno del richiedente:

a)

la modalità di elaborazione e applicazione della metodologia di audit interno, tenuto conto della natura delle attività del richiedente, della loro complessità e dei relativi rischi;

b)

il piano di lavoro per i tre anni successivi alla presentazione della domanda di registrazione.

Articolo 8

Conformità alla normativa

La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene le seguenti informazioni relative alle politiche e procedure del richiedente per assicurare la conformità al regolamento (UE) n. 648/2012:

a)

la descrizione dei ruoli dei responsabili della conformità e di ogni altro membro del personale addetto alla valutazione della conformità, ivi comprese le modalità per assicurare l’indipendenza della funzione di controllo della conformità dal resto dell’impresa;

b)

le politiche e procedure interne miranti ad assicurare che il richiedente, ivi compresi i suoi dirigenti e dipendenti, rispetti tutte le disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012, ivi compresa la descrizione del ruolo del consiglio e dell’alta dirigenza;

c)

se disponibile, la più recente relazione preparata dai responsabili della funzione di controllo della conformità o da qualsiasi altro membro del personale addetto alla valutazione della conformità nell’ambito del richiedente.

Articolo 9

Alta dirigenza e membri del consiglio

1.   La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene le seguenti informazioni per ogni alto dirigente e per ogni membro del consiglio:

a)

una copia del curriculum vitae che consenta di valutare il possesso delle esperienze e conoscenze necessarie all’adeguato svolgimento delle proprie funzioni;

b)

informazioni relative a eventuali condanne penali per atti connessi alla fornitura di servizi finanziari o di gestione dati o per frode o appropriazione indebita, in particolare mediante documenti ufficiali, se disponibili nello Stato membro;

c)

un’autodichiarazione in merito all’onorabilità in relazione alla prestazione di servizi finanziari o di gestione di dati, in cui ogni membro dell’alta dirigenza o del consiglio dichiara se:

i)

è stato condannato per reati connessi alla fornitura di servizi finanziari o di gestione dati o per frode o appropriazione indebita;

ii)

se è stato condannato in procedimenti disciplinari avviati nei suoi confronti da autorità di regolamentazione o da organismi o agenzie pubblici o sia oggetto di un tale procedimento non ancora concluso;

iii)

è stato condannato in un procedimento civile dinanzi al giudice connesso a prestazioni di servizi finanziari o di gestione di dati, o per irregolarità o frode nella gestione di un’impresa;

iv)

è Stato membro del consiglio o alto dirigente di un’impresa la cui registrazione o autorizzazione è stata revocata da un organismo di regolamentazione;

v)

gli è stato rifiutato il diritto di svolgere attività che richiedono la registrazione o l’autorizzazione da parte di un organismo di regolamentazione;

vi)

ha fatto parte del consiglio o dell’alta dirigenza di un’impresa che sia divenuta insolvente o sia stata posta in liquidazione mentre la persona in questione aveva ancora legami con l’impresa, oppure entro l’anno successivo alla cessazione dei legami della persona con l’impresa;

vii)

è stato membro del consiglio o alto dirigente di un’impresa condannata o sanzionata da un organismo di regolamentazione;

viii)

è stato altrimenti multato, sospeso, interdetto o soggetto ad altra sanzione per frode, appropriazione indebita o in connessione alla prestazione di servizi finanziari o di gestione di dati, da parte di un’amministrazione o di un organismo di regolamentazione o professionale;

ix)

è stato escluso dalla funzione di amministratore o dal ruolo di dirigente, licenziato o rimosso da qualsiasi altro incarico in un’impresa in seguito a condotta scorretta o irregolarità;

d)

una dichiarazione in merito a potenziali conflitti di interesse che l’alta dirigenza e i membri del consiglio possono avere nell’esercizio delle loro funzioni e le modalità di gestione di tali conflitti.

2.   Le informazioni ricevute dall’Aesfem ai sensi del paragrafo 1 sono utilizzate solo ai fini della registrazione e del controllo in ogni momento della conformità ai requisiti per la registrazione del richiedente come repertorio di dati sulla negoziazione.

SEZIONE 4

Personale e retribuzioni

Articolo 10

Politiche e procedure in materia di personale

La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene le seguenti politiche e procedure:

a)

una copia della politica di retribuzione dell’alta dirigenza, dei membri del consiglio e del personale impiegato nelle funzioni di gestione del rischio e di controllo del richiedente;

b)

la descrizione delle misure messe in atto dal richiedente per ridurre il rischio di fare eccessivo affidamento su singoli dipendenti.

Articolo 11

Idoneità e onorabilità

La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene le seguenti informazioni sul personale del richiedente:

a)

un elenco generale del personale comprensivo di funzioni e qualifiche;

b)

la descrizione specifica del personale informatico addetto alla prestazione dei servizi di repertorio di dati sulle negoziazioni, ivi comprese le funzioni e le qualifiche di ogni dipendente;

c)

la descrizione delle funzioni e delle qualifiche di ogni persona responsabile dell’audit interno, dei controlli interni, del controllo della conformità, della valutazione del rischio e della revisione interna.

d)

l’indicazione dei membri del personale dedicati e dei membri del personale che operano nel quadro di un accordo di esternalizzazione;

e)

informazioni riguardanti la formazione e lo sviluppo pertinenti per l’attività del repertorio di dati sulle negoziazioni, compreso qualsiasi esame o altro tipo di valutazione formale richiesti al personale per lo svolgimento delle attività di repertorio.

SEZIONE 5

Risorse finanziarie per l’esercizio dell’attività di repertorio di dati sulle negoziazioni

Articolo 12

Documenti finanziari e piani aziendali

1.   La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene le seguenti informazioni finanziarie e aziendali sul richiedente:

a)

un bilancio di esercizio completo, redatto conformemente ai principi internazionali adottati ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (4);

b)

se il bilancio del richiedente è soggetto alla revisione legale dei conti ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (5), i documenti finanziari comprendono la relazione di revisione dei conti annuali e consolidati;

c)

se il richiedente è sottoposto a revisione dei conti, il nome e il numero di registrazione nazionale del revisore esterno;

d)

un piano finanziario aziendale che contempli scenari economici diversi per i servizi di repertorio di dati sulle negoziazioni per un periodo di riferimento minimo di tre anni.

2.   Se le informazioni finanziarie storiche di cui al paragrafo 1 non sono disponibili, la domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene le seguenti informazioni sul richiedente:

a)

la dichiarazione pro forma attestante la disponibilità di risorse adeguate e la situazione attesa dell’impresa sei mesi dopo la concessione della registrazione;

b)

il bilancio intermedio, qualora il bilancio di esercizio non sia ancora disponibile per il periodo di tempo richiesto;

c)

un prospetto della situazione finanziaria, quale lo stato patrimoniale, il conto economico, variazioni del patrimonio netto e dei flussi di tesoreria e le note comprensive di una sintesi delle politiche contabili e altre note esplicative.

3.   La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene il bilancio di esercizio sottoposto a revisione dell’impresa madre dei tre esercizi anteriori alla data di presentazione della domanda.

4.   La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene anche le seguenti informazioni finanziarie sul richiedente:

a)

l’indicazione dei piani futuri per la costituzione di filiazioni e la loro ubicazione;

b)

la descrizione dell’attività economica che il richiedente si propone di svolgere, specificando le attività delle filiazioni o delle succursali.

SEZIONE 6

Conflitti di interesse

Articolo 13

Gestione dei conflitti di interesse

La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene le seguenti informazioni sulle politiche e procedure di gestione dei conflitti di interesse messe in atto dal richiedente:

a)

politiche e procedure relative all’individuazione, la gestione e la comunicazione dei conflitti di interesse e la descrizione del processo utilizzato per garantire che le persone interessate siano a conoscenza di dette politiche e procedure;

b)

ogni altra misura e controllo messi in atto per assicurare il rispetto degli obblighi di cui alla lettera a) sui conflitti di interesse.

Articolo 14

Riservatezza

1.   La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni illustra le politiche e i meccanismi interni per prevenire ogni eventuale uso delle informazioni conservate dal futuro repertorio

a)

per scopi illegittimi;

b)

per divulgazione di informazioni riservate;

c)

per scopi commerciali non ammessi.

2.   La domanda include la descrizione delle procedure interne in materia di autorizzazione del personale all’uso di parole di accesso ai dati, specificando lo scopo, l’entità dei dati visualizzati e le restrizioni sull’uso dei dati.

3.   I richiedenti forniscono all’Aesfem informazioni sulle procedure di tenuta di un log che consenta di identificare ogni membro del personale che accede ai dati, il momento dell’accesso, la natura dei dati visualizzati e lo scopo.

Articolo 15

Inventario dei conflitti di interesse e loro attenuazione

1.   La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene l’elenco aggiornato, al momento della presentazione della domanda, dei conflitti di interesse rilevanti in essere in relazione ai servizi accessori o ad altri servizi collegati forniti dal richiedente e la descrizione del modo in cui sono gestiti.

2.   Se il richiedente fa parte di un gruppo, esso include nell’elenco i conflitti di interesse rilevanti derivanti da altre imprese appartenenti al gruppo e il modo in cui i conflitti sono gestiti.

SEZIONE 7

Risorse e procedure

Articolo 16

Risorse informatiche ed esternalizzazione

La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene la descrizione dei seguenti elementi:

a)

i sistemi e i dispositivi d’utente messi a punto dal richiedente per fornire i servizi ai clienti, ivi compresa una copia di ogni manuale d’uso e delle procedure interne;

b)

le politiche seguite dal richiedente in materia di investimenti in risorse informatiche e nel loro rinnovo;

c)

gli accordi di esternalizzazione conclusi dal richiedente, ivi compresi i metodi utilizzati per monitorare il livello delle funzioni esternalizzate, nonché una copia dei contratti che disciplinano tali accordi.

Articolo 17

Servizi accessori

Se un richiedente, un’impresa in seno al suo gruppo o un’impresa con cui il richiedente ha concluso un accordo rilevante relativo ai servizi di negoziazione o di post-negoziazione offre, o ha in progetto di offrire, servizi accessori, la domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene la descrizione degli elementi seguenti:

a)

i servizi ausiliari che il richiedente, o la sua impresa madre, presta e la descrizione degli accordi che il repertorio di dati sulle negoziazioni ha con le imprese che offrono servizi di negoziazione, di post-negoziazione o altri servizi connessi, nonché una copia di tali accordi;

b)

le procedure e le politiche per garantire la separazione operativa tra i servizi di repertorio di dati sulle negoziazioni del richiedente e altre linee di attività, anche nel caso in cui una linea di attività separata sia gestita dal repertorio di dati sulle negoziazioni, da un’impresa appartenente alla sua impresa madre o da qualsiasi altra impresa con cui ha concluso un accordo rilevante nel quadro della catena o della linea di attività relativa alla negoziazione o post-negoziazione.

SEZIONE 8

Disposizioni in materia di accesso

Articolo 18

Trasparenza delle regole di accesso

La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene:

a)

le politiche e procedure di accesso che disciplinano l’accesso degli utenti ai dati del repertorio di dati sulle negoziazioni, ivi comprese le procedure a disposizione degli utenti per correggere o modificare i contratti registrati;

b)

una copia delle condizioni che determinano i diritti e gli obblighi degli utenti;

c)

una descrizione delle diverse categorie di accesso a disposizione degli utenti, se ne esistono più di una;

d)

le politiche e le procedure in materia di accesso in conformità alle quali altri fornitori possono avere accesso non discriminatorio alle informazioni conservate presso i repertori stessi, previo consenso delle controparti interessate.

Articolo 19

Trasparenza sui meccanismi di controllo della conformità e sull’accuratezza dei dati

La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni descrive le procedure messe in atto dal richiedere per verificare:

a)

il rispetto degli obblighi di segnalazione da parte della controparte segnalante o del soggetto incaricato della segnalazione;

b)

la correttezza delle informazioni trasmesse;

c)

che, nel caso in cui le controparti trasmettono le informazioni a diversi repertori, i dati possano essere riconciliati tra i repertori.

Articolo 20

Trasparenza sulle politiche tariffarie

La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene la descrizione:

a)

della politica tariffaria del richiedente, compresi eventuali sconti e riduzioni e le condizioni per beneficiarne;

b)

della struttura tariffaria per la fornitura dei servizi accessori, ivi compresi il costo stimato dei servizi di repertorio di dati sulle negoziazioni e dei servizi accessori e dei metodi utilizzati per contabilizzare separatamente i costi che il richiedente sostiene per la fornitura dei servizi di dati sulle negoziazioni e dei servizi accessori;

c)

dei metodi utilizzati per mettere le informazioni a disposizione dei clienti, in particolare dei soggetti segnalanti e dei potenziali clienti, ivi compresa una copia della struttura tariffaria nel caso in cui i servizi di repertorio dei dati sulle negoziazioni e i servizi accessori sono separati.

SEZIONE 9

Affidabilità operativa

Articolo 21

Rischio operativo

La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene:

a)

la descrizione dettagliata delle risorse disponibili e delle procedure miranti a individuare e ridurre il rischio operativo e qualsiasi altro rischio rilevante cui il richiedente sia esposto, ivi compresa una copia di manuali e procedure interne;

b)

la descrizione delle attività liquide nette finanziate da capitale proprio per la copertura di potenziali perdite economiche di natura generale al fine di continuare a fornire i servizi in condizioni normali e una valutazione dell’adeguatezza delle sue risorse finanziarie, al fine di coprire i costi operativi di una liquidazione o riorganizzazione delle operazioni e dei servizi critici per un periodo di almeno 6 mesi;

c)

il piano di continuità operativa del richiedente e la descrizione delle modalità per aggiornarlo. In particolare, il piano include:

i)

tutti i processi aziendali, le procedure di escalation e i relativi sistemi aventi importanza critica per garantire i servizi del repertorio di dati sulle negoziazioni interessato, ivi compresi i pertinenti servizi esternalizzati, la strategia, la politica e gli obiettivi del repertorio per garantire la continuità dei processi;

ii)

gli accordi in vigore con altre infrastrutture di mercato, ivi compresi altri repertori di dati sulle negoziazioni;

iii)

le modalità per garantire un livello minimo di servizio delle funzioni principali e la tempistica prevista per il pieno ripristino dei processi;

iv)

il tempo di ripristino massimo accettabile dei processi e dei sistemi aziendali, tenendo conto dei termini per la segnalazione ai repertori di dati sulle negoziazioni di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) n. 648/2012 e del volume di dati che il repertorio di dati sulle negoziazioni deve trattare entro il periodo giornaliero;

v)

le procedure di gestione del rilevamento e della registrazione degli incidenti e delle revisioni;

vi)

il programma di prove e i relativi risultati;

vii)

il numero di siti tecnici e operativi alternativi disponibili, la loro ubicazione, le risorse di cui dispongono rispetto al sito principale e le procedure di continuità operativa in vigore qualora si renda necessario l’uso dei siti alternativi;

viii)

informazioni sull’accesso ad un sito di attività secondario per consentire al personale di garantire la continuità del servizio, qualora la sede principale non sia disponibile;

d)

la descrizione delle misure adottate per garantire le attività del repertorio richiedente in caso di perturbazioni e la partecipazione degli utenti del repertorio e dei terzi a tali misure.

SEZIONE 10

Conservazione dei dati

Articolo 22

Politica in materia di conservazione dei dati

1.   La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene le informazioni sul ricevimento e la gestione dei dati, comprese le politiche e le procedure messe in atto dal richiedente per assicurare:

a)

la registrazione tempestiva e accurata delle informazioni trasmesse;

b)

che i dati siano conservati sia online che offline;

c)

che i dati siano adeguatamente copiati ai fini della continuità operativa.

2.   La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene la descrizione dei sistemi, delle politiche e delle procedure di conservazione dei dati utilizzati per garantire che le informazioni siano modificate in modo adeguato e che le posizioni siano calcolate correttamente a norma delle pertinenti disposizioni legislative o regolamentari.

SEZIONE 11

Disponibilità dei dati

Articolo 23

Meccanismi per assicurare la disponibilità dei dati

La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene la descrizione delle risorse, dei metodi e dei canali che il richiedente intende utilizzare per facilitare l’accesso alle informazioni ai sensi dell’articolo 81, paragrafi 1, 3 e 5, del regolamento (UE) n. 648/2012 sulla trasparenza e la disponibilità di dati, nonché:

a)

la descrizione delle risorse, dei metodi e dei canali che il repertorio di dati sulle negoziazioni intende utilizzare per facilitare l’accesso del pubblico ai dati ivi contenuti a norma dell’articolo 81, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, e la frequenza degli aggiornamenti, nonché una copia dei manuali e delle politiche interne specifici;

b)

la descrizione delle risorse, dei metodi e delle strutture che il repertorio di dati sulle negoziazioni intende utilizzare per facilitare l’accesso delle autorità competenti alle proprie informazione, ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, la frequenza degli aggiornamenti e i controlli e le verifiche che il repertorio di dati sulle negoziazioni può stabilire per il processo di filtraggio dell’accesso, nonché una copia dei manuali e delle procedure interne specifici;

c)

la descrizione delle risorse, dei metodi e dei canali che il repertorio di dati sulle negoziazioni intende utilizzare per facilitare l’accesso delle parti del contratto alle proprie informazioni, a norma dell’articolo 80, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 648/2012, e la frequenza degli aggiornamenti, nonché una copia dei manuali e delle politiche interne specifici.

Articolo 24

Verifica dell’accuratezza e completezza della domanda

1.   Tutte le informazioni fornite all’Aesfem nel corso della procedura di registrazione sono accompagnate da una lettera firmata da un membro del consiglio e da un alto dirigente del repertorio di dati sulle negoziazioni, in cui questi attestino che, per quanto a loro conoscenza, alla data della presentazione le informazioni fornite sono corrette e complete.

2.   Le informazioni sono anche accompagnate, se del caso, dalla pertinente documentazione societaria di legge che certifica l’accuratezza dei dati.

Articolo 25

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(2)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

(3)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

(4)  GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

(5)  GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87.


23.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 52/33


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 151/2013 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2012

che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni da pubblicare e mettere a disposizione in tali repertori e gli standard operativi richiesti per aggregare e comparare i dati tra i repertori e accedervi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (2), in particolare l’articolo 81, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

È essenziale individuare chiaramente i contratti interessati e le relative controparti. In un approccio funzionale occorre considerare i soggetti che accedono alle informazioni detenute dai repertori di dati sulle negoziazioni in base alle loro competenze e funzioni.

(2)

Occorre che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Aesfem) abbia accesso a tutte le informazioni a livello di operazione detenute dai repertori di dati sulle negoziazioni, per poter esercitare la supervisione su di essi, presentare richieste di informazioni, adottare adeguate misure di vigilanza, nonché verificare se la registrazione del repertorio debba essere mantenuta o revocata.

(3)

Date le competenze ad essa attribuite dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (3) e dal regolamento (UE) n. 648/2012, è opportuno accordare all’Aesfem l’accesso in funzione dei diversi mandati conferitile. I membri del suo personale devono disporre di un accesso consono a ciascuno di tali mandati specifici.

(4)

Poiché sono incaricati di monitorare e salvaguardare la stabilità finanziaria nell’Unione, per assolvere i rispettivi compiti al riguardo il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), l’Aesfem e i pertinenti membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), comprese determinate banche centrali nazionali e le pertinenti autorità degli strumenti finanziari e dei mercati dell’Unione, devono poter accedere alle informazioni a livello di operazione relative a tutte le controparti.

(5)

Per poter adempiere efficacemente ai propri compiti, i soggetti incaricati della supervisione e della sorveglianza delle controparti centrali (CCP) devono avere accesso a tutte le informazioni a tal fine necessarie.

(6)

I pertinenti membri del SEBC devono avere accesso alle informazioni per assolvere i loro compiti fondamentali, in particolare le funzioni di banca centrale di emissione, il mandato inerente alla stabilità finanziaria e, in determinati casi, la vigilanza prudenziale su alcune controparti. Poiché la normativa nazionale conferisce a taluni membri del SEBC mandati diversi, occorre dare loro accesso alle informazioni in funzione dei diversi mandati, in conformità all’articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012.

(7)

Dato che il loro compito principale è la tutela degli investitori nella rispettiva giurisdizione, le pertinenti autorità degli strumenti finanziari e dei mercati dell’Unione devono poter accedere alle informazioni a livello di operazione relativamente ai mercati, ai partecipanti, ai prodotti e ai sottostanti che rientrano nel rispettivo mandato di vigilanza e controllo del rispetto delle regole.

(8)

L’autorità designata a norma dell’articolo 4 della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto (4) deve poter accedere alle informazioni a livello di operazione relativamente ai derivati azionari quando il sottostante è un titolo emesso da una società ammessa alla negoziazione su un mercato regolamentato che rientra nella sua giurisdizione o che ha sede legale nella sua giurisdizione ovvero è un offerente per siffatte società e il corrispettivo offerto include titoli.

(9)

Occorre dare accesso all’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) per permetterle di monitorare i mercati dell’energia all’ingrosso, al fine di rilevare e scoraggiare gli abusi di mercato in cooperazione con le autorità nazionali di regolamentazione e a norma del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all’ingrosso (REMIT) (5). Occorre quindi che l’ACER possa accedere a tutte le informazioni detenute dai repertori di dati sulle negoziazioni relativamente ai derivati sull’energia.

(10)

Il regolamento (UE) n. 648/2012 contempla soltanto i dati sulle negoziazioni e non, come invece richiede il regolamento (UE) n. 1227/2011, anche quelli inerenti alla fase di pre-negoziazione quali gli ordini di compravendita. I repertori di dati sulle negoziazioni non devono quindi essere considerati dall’ACER la fonte d’informazione appropriata al riguardo.

(11)

In un approccio funzionale all’accesso alle informazioni detenute dai repertori di dati sulle negoziazioni, la vigilanza prudenziale è una componente essenziale. Anche in questo settore, è possibile che il mandato di vigilanza prudenziale sia conferito ad autorità diverse. Occorre pertanto permettere a tutte le autorità elencate all’articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 di accedere alle informazioni a livello di operazione relativamente ai soggetti pertinenti.

(12)

I soggetti che, a norma dell’articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, accedono ai repertori di dati sulle negoziazioni devono predisporre e attuare politiche atte ad assicurare che l’accesso a tali informazioni sia riservato alle persone pertinenti e a fini precisi giustificati da obblighi di legge, indicando altresì le eventuali altre persone autorizzate ad accedervi.

(13)

Occorre prevedere un accesso alle informazioni a tre diversi livelli di aggregazione: le informazioni sulle operazioni devono riportare i particolari delle singole operazioni; le informazioni sulle posizioni devono riportare dati aggregati sulla posizione per sottostante o prodotto delle singole controparti; le informazioni nozionali aggregate devono riportare la posizione complessiva per sottostante o prodotto senza indicare la controparte. L’accesso alle informazioni sulle operazioni implica anche l’accesso a quelle sulle posizioni e ai dati aggregati; l’accesso alle informazioni sulle posizioni implica l’acceso ai dati aggregati, ma non alle informazioni relative alle operazioni; per converso, l’accesso alle informazioni nozionali aggregate, che costituisce la categoria meno capillare, non deve permettere l’accesso né alle informazioni sulle posizioni né a quelle sulle operazioni.

(14)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha presentato alla Commissione.

(15)

A norma dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010, l’Aesfem ha consultato le autorità competenti e i membri del SEBC prima di presentare i progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento. Ha inoltre effettuato consultazioni pubbliche su tali progetti di norme tecniche di regolamentazione, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito a norma dell’articolo 37 di detto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Pubblicazione di informazioni aggregate

1.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni pubblica le informazioni previste dall’articolo 81, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, che comprendono almeno:

a)

la seguente ripartizione dell’aggregato delle posizioni aperte per categoria di derivati:

i)

merci;

ii)

crediti;

iii)

valute;

iv)

azioni;

v)

tassi d’interesse;

vi)

altro;

b)

la seguente ripartizione dell’aggregato dei volumi delle operazioni per categoria di derivati:

i)

merci;

ii)

crediti;

iii)

valute;

iv)

azioni;

v)

tassi d’interesse;

vi)

altro;

c)

la seguente ripartizione dell’aggregato dei valori per categoria di derivati:

i)

merci;

ii)

crediti;

iii)

valute;

iv)

azioni;

v)

tassi d’interesse;

vi)

altro.

2.   I dati sono pubblicati su un sito web o un portale online facilmente accessibile per il pubblico e sono aggiornati a cadenza almeno settimanale.

Articolo 2

Accesso ai dati da parte delle pertinenti autorità

1.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Aesfem) accesso a tutte le informazioni sulle operazioni per permetterle di esercitare le sue competenze di vigilanza.

2.   L’Aesfem attiva procedure interne atte ad assicurare che il personale abbia l’accesso adeguato e che siano applicate le eventuali limitazioni dell’accesso relativamente alle attività estranee alla vigilanza incluse nel suo mandato.

3.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà all’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) accesso a tutte le informazioni sulle operazioni relative a derivati il cui sottostante è l’energia o le quote di emissione.

4.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà all’autorità competente per la vigilanza sulla controparte centrale (CCP), e, ove applicabile, al pertinente membro del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) che esercita la vigilanza sulla CCP, accesso a tutte le informazioni sulle operazioni compensate o segnalate dalla CCP.

5.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà all’autorità competente per la vigilanza della sede di esecuzione del contratto accesso a tutte le informazioni sulle operazioni relative al contratto eseguito in tale sede.

6.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà all’autorità di vigilanza nominata a norma dell’articolo 4 della direttiva 2004/25/CE accesso a tutte le informazioni sulle operazioni relative ai derivati il cui sottostante è un titolo emesso da una società che soddisfa una delle seguenti condizioni:

a)

è ammessa alla negoziazione su un mercato regolamentato nella giurisdizione dell’autorità;

b)

ha sede legale o, in mancanza, sede centrale nella giurisdizione dell’autorità;

c)

è un offerente per i soggetti di cui alla lettera a) o b) e il corrispettivo da essa offerto include titoli.

7.   Le informazioni che devono essere fornite a norma del paragrafo 6 comprendono informazioni su:

a)

titoli sottostanti;

b)

categoria dei derivati;

c)

segno della posizione;

d)

numero dei titoli di riferimento;

e)

parti del contratto derivato.

8.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà all’autorità competente degli strumenti finanziari e dei mercati dell’Unione, di cui all’articolo 81, paragrafo 3, lettera h), del regolamento (UE) n. 648/2012, accesso a tutte le informazioni sulle operazioni relative a mercati, partecipanti, contratti e sottostante che rientrano nella sfera di competenza di tale autorità, in funzione delle sue responsabilità di vigilanza e del suo mandato.

9.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà al Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), all’Aesfem e ai pertinenti membri del SEBC accesso alle informazioni a livello di operazione relative a:

a)

tutte le controparti che rientrano nella rispettiva giurisdizione;

b)

contratti derivati il cui soggetto di riferimento è ubicato nella rispettiva giurisdizione o la cui obbligazione di riferimento è un titolo di debito pubblico della rispettiva giurisdizione.

10.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà al pertinente membro del SEBC accesso alle informazioni sulle posizioni relative ai contratti derivati espressi nella moneta da esso emessa.

11.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà ai soggetti competenti elencati all’articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini della vigilanza prudenziale sulle controparti soggette all’obbligo di segnalazione, accesso a tutte le informazioni sulle operazioni relative a tali controparti.

Articolo 3

Autorità dei paesi terzi

1.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà all’autorità competente del paese terzo che ha concluso con l’Unione un accordo internazionale di cui all’articolo 75 del regolamento (UE) n. 648/2012, accesso alle informazioni in funzione del mandato e delle responsabilità dell’autorità del paese terzo e in conformità alle disposizioni del pertinente accordo internazionale.

2.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà all’autorità competente del paese terzo che ha concluso con l’Aesfem un accordo di cooperazione di cui all’articolo 76 del regolamento (UE) n. 648/2012, accesso alle informazioni in funzione del mandato e delle responsabilità dell’autorità del paese terzo e in conformità alle disposizioni del pertinente accordo di cooperazione.

Articolo 4

Standard operativi per l’aggregazione e il raffronto delle informazioni

1.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà ai soggetti elencati all’articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, accesso in conformità alle procedure di comunicazione, agli standard in materia di messaggistica e ai dati di riferimento di uso comune a livello internazionale.

2.   Le controparti dell’operazione generano un identificativo unico per ogni contratto derivato, affinché i repertori di dati sulle negoziazioni possano aggregare e comparare le informazioni tra diversi repertori.

Articolo 5

Standard operativi per l’accesso ai dati

1.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni registra le informazioni relative all’accesso dato ai soggetti di cui all’articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012.

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono:

a)

portata dei dati interessati dall’accesso;

b)

riferimento alle disposizioni giuridiche che permettono l’accesso ai dati in questione a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 e del presente regolamento.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(2)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

(3)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

(4)  GU L 142 del 30.4.2004, pag. 12.

(5)  GU L 326 dell’8.12.2011, pag. 1.


23.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 52/37


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 152/2013 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2012

che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti patrimoniali delle controparti centrali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (2), in particolare l’articolo 16, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 648/2012 prevede, fra l’altro, requisiti prudenziali per le controparti centrali (CCP) al fine di assicurare che esse siano sicure e solide e rispettino in ogni momento i requisiti patrimoniali. Poiché gran parte dei rischi derivanti dalle attività di compensazione è coperta dalle risorse finanziarie specifiche, i requisiti patrimoniali devono assicurare che, in ogni momento, la CCP disponga di capitale adeguato per poter far fronte ai rischi di credito, di controparte, di mercato, operativi, giuridici e commerciali che non sono già coperti da tali risorse finanziarie specifiche e possa procedere, se necessario, a una liquidazione o a una ristrutturazione ordinata delle sue attività.

(2)

Nell’ambito delle norme tecniche occorre tenere conto specificamente del trattamento ai fini patrimoniali riservato agli enti creditizi e alle imprese d’investimento, perché nello svolgimento delle attività non coperte le CCP sono esposte a rischi analoghi a quelli cui sono esposti tali soggetti. Occorre tenere altresì conto delle parti pertinenti dei principi per le infrastrutture del mercato finanziario emanati dal Comitato sui sistemi di pagamento e regolamento (CPSS) e dall’Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari (IOSCO) («principi CPSS/IOSCO»). Per assicurare di essere in grado, nel caso, di organizzare la liquidazione o ristrutturazione ordinata delle attività, la CCP deve disporre di risorse finanziarie sufficienti a far fronte alle proprie spese di esercizio in un lasso di tempo adeguato, durante il quale deve essere in grado di prendere qualsiasi tipo di disposizione atta a riorganizzare le attività critiche, tra cui ricapitalizzazione, sostituzione della dirigenza, revisione delle strategie commerciali e delle strutture dei costi o delle commissioni, ristrutturazione dei servizi prestati, liquidazione del portafoglio di compensazione ovvero fusione con un’altra CCP o trasferimento ad essa delle attività di compensazione. La CCP deve continuare le attività anche durante la procedura di liquidazione o ristrutturazione, che può sì comportare l’abbassamento di alcuni costi, quali i costi di commercializzazione, ma anche l’aumento di altri, quali le spese legali. Si ritiene pertanto che le spese di esercizio annuali lorde rappresentino un’approssimazione adeguata delle spese effettive che la CCP si troverebbe a sostenere in caso di liquidazione o ristrutturazione delle attività. In considerazione della diversità delle pratiche contabili tra le CCP, occorre calcolare le spese di esercizio in base agli International Financial Reporting Standards (IFRS) adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (3) ovvero conformemente al numero limitato di altre regole applicabili indicate dal diritto dell’Unione.

(3)

Dato che, a norma dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, il capitale della CCP deve essere in qualsiasi momento sufficiente a permettere una liquidazione ordinata e un’adeguata protezione dai rischi pertinenti, occorre predisporre un sistema di preallarme che segnali alle autorità competenti, con congruo anticipo, che il livello del capitale della CCP si sta avvicinando a quello stabilito dai requisiti patrimoniali, introducendo una soglia di notifica fissata al 110 % del capitale previsto dai requisiti patrimoniali.

(4)

Nonostante la difficoltà a quantificare l’esposizione al rischio operativo, la direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (4) costituisce il parametro adeguato in base al quale stabilire i requisiti patrimoniali della CCP. Coerentemente con tale direttiva, ai fini delle norme tecniche sui requisiti patrimoniali delle CCP la definizione di rischio operativo deve comprendere il rischio giuridico.

(5)

La direttiva 2006/48/CE e la direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (5) costituiscono il parametro adeguato in base al quale stabilire i requisiti patrimoniali a copertura dei rischi di credito, di controparte e di mercato non coperti dalle risorse finanziarie specifiche, poiché i rischi a cui la CCP è esposta sono analoghi a quelli cui sono esposti gli enti creditizi e le imprese di investimento.

(6)

In presenza delle condizioni di cui agli articoli 52 e 53 del regolamento (UE) n. 648/2012, la CCP non è tenuta a detenere capitale per le esposizioni commerciali e per i contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento che derivano da un accordo di interoperabilità. Laddove dette condizioni non sono soddisfatte, le CCP possono tuttavia trovarsi esposte, a causa delle loro interconnessioni, a rischi supplementari se la garanzia da esse costituita non è protetta integralmente e non è posta al riparo dalle procedure fallimentari ovvero se i contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento sono messi a rischio dall’inadempimento di un partecipante diretto della CCP beneficiaria. In tali circostanze è pertanto opportuno prevedere una copertura patrimoniale dei contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento e delle esposizioni commerciali nei confronti di altre CCP. Per scongiurare effetti di contagio, il trattamento dei contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento da versare ad altre CCP dev’essere in genere improntato ad una maggiore prudenza rispetto al trattamento delle esposizioni di un ente creditizio nei confronti delle CCP. Le risorse proprie della CCP usate per contribuire al fondo di garanzia in caso di inadempimento di un’altra CCP non devono essere prese in considerazione ai fini dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, perché non costituiscono investimenti decisi in base alla politica d’investimento della CCP, né devono essere conteggiate due volte ai fini del calcolo delle esposizioni ponderate per il rischio derivanti dai contributi in questione.

(7)

Il lasso di tempo necessario per la liquidazione ordinata dipende fondamentalmente dai servizi di compensazione prestati dalla CCP e dal contesto di mercato in cui essa opera, in particolare dall’eventualità che un’altra CCP le subentri nella prestazione di tali servizi. È pertanto opportuno stabilire il numero di mesi necessari per la liquidazione in base alla stima effettuata dalla CCP stessa, fatta salva l’approvazione dell’autorità competente. Per assicurare che l’ammontare dei requisiti patrimoniali sia di livello prudente, occorre introdurre un periodo minimo di sei mesi.

(8)

Costituisce rischio commerciale il rischio che la CCP assume con riguardo alla propria efficienza e a potenziali mutamenti della situazione commerciale generale che possano ripercuotersi sulla sua situazione finanziaria a causa di una diminuzione delle entrate o di un aumento delle spese che sfocia in una perdita da imputare al capitale. Poiché l’entità del rischio commerciale dipende ampiamente dalla situazione specifica di ciascuna CCP e le cause possono essere ricercate in fattori diversi, quali inefficienza delle procedure, contesto di mercato sfavorevole, inadeguatezza della risposta all’evoluzione tecnologica o carenze nell’esecuzione delle strategie commerciali, occorre stabilire i requisiti patrimoniali in base alla stima effettuata dalla CCP stessa, fatta salva l’approvazione dell’autorità competente. Affinché l’ammontare dei requisiti patrimoniali sia di livello prudente, occorre introdurre un limite minimo al riguardo,

(9)

L’Autorità bancaria europea (ABE) ha lavorato in stretta collaborazione con il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e ha consultato l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Aesfem) prima di presentare i progetti di norme tecniche su cui si basa il presente regolamento. Ha inoltre effettuato consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di regolamentazione, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(10)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) ha presentato alla Commissione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Requisiti patrimoniali

1.   La controparte centrale (CCP) detiene un capitale, compresi gli utili non distribuiti e le riserve, in ogni momento superiore o uguale alla somma:

a)

dei requisiti patrimoniali della CCP relativi alla liquidazione o ristrutturazione delle attività, calcolati a norma dell’articolo 2;

b)

dei requisiti patrimoniali della CCP relativi ai rischi operativi e giuridici, calcolati a norma dell’articolo 3;

c)

dei requisiti patrimoniali della CCP relativi ai rischi di credito, di controparte e di mercato, calcolati a norma dell’articolo 4;

d)

dei requisiti patrimoniali della CCP relativi al rischio commerciale, calcolati a norma dell’articolo 5.

2.   La CCP predispone procedure atte a individuare tutti i fattori di rischio che possono incidere sul suo normale funzionamento e valuta la probabilità che essi abbiano effetti negativi sulle entrate o spese e sul livello del capitale.

3.   Se il capitale detenuto dalla CCP a norma del paragrafo 1 scende al di sotto del 110 % dei requisiti patrimoniali o al di sotto del 110 % di 7,5 milioni di EUR («soglia di notifica»), la CCP informa immediatamente l’autorità competente e in seguito la aggiorna almeno ogni settimana fintanto che l’importo di detto capitale non torni al di sopra della soglia di notifica.

4.   La notifica è effettuata per iscritto e precisa i seguenti elementi:

a)

motivi per cui il capitale della CCP è sceso al di sotto della soglia di notifica e descrizione delle prospettive a breve termine circa la situazione finanziaria della CCP;

b)

illustrazione dettagliata dei provvedimenti che la CCP intende adottare per assicurare il soddisfacimento continuo dei requisiti patrimoniali.

Articolo 2

Requisiti patrimoniali relativi alla liquidazione o ristrutturazione

1.   La CCP divide per dodici le spese di esercizio lorde annue per ottenere le spese di esercizio lorde mensili e moltiplica il quoziente per il numero di mesi del lasso di tempo necessario per la liquidazione o ristrutturazione delle attività determinato a norma del paragrafo 2. Il risultato del calcolo costituisce il capitale necessario ad una liquidazione o ristrutturazione ordinata delle attività della CCP.

2.   Ai fini della determinazione del lasso di tempo necessario per la liquidazione o ristrutturazione delle attività, di cui al paragrafo 1, la CCP sottopone una stima al riguardo all’autorità competente, affinché questa la approvi nel quadro dei poteri che il titolo III del regolamento (UE) n. 648/2012 le conferisce. Il lasso di tempo stimato è sufficiente a permettere, anche in condizioni di mercato sotto stress, la liquidazione o ristrutturazione ordinata delle attività, la riorganizzazione del funzionamento, la liquidazione del portafoglio di compensazione o il trasferimento delle attività di compensazione ad un’altra CCP. La stima tiene conto della liquidità, entità e struttura delle scadenze delle posizioni della CCP, con i relativi potenziali ostacoli transnazionali, e della tipologia di prodotti compensati. Il lasso di tempo necessario alla liquidazione o ristrutturazione delle attività usato nel calcolo dei requisiti patrimoniali è soggetto a un periodo minimo di sei mesi.

3.   La CCP aggiorna la stima del lasso di tempo adeguato per la liquidazione o ristrutturazione dell’attività ad ogni cambiamento significativo delle ipotesi che la sottendono e trasmette la stima aggiornata all’autorità competente affinché la approvi.

4.   Ai fini del presente articolo, le spese di esercizio sono calcolate in base agli International Financial Reporting Standards (IFRS) adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 ovvero conformemente alle direttive 78/660/CEE (7), 83/349/CEE (8) e 86/635/CEE (9) del Consiglio ovvero, laddove applicabili, secondo i Generally Accepted Accounting Principles di un paese terzo considerati equivalenti agli IFRS a norma del regolamento (CE) n. 1569/2007 (10) della Commissione o secondo i principi contabili di un paese terzo accettati in virtù dell’articolo 4 di detto regolamento. La CCP usa le più recenti informazioni certificate tratte dal proprio bilancio annuale.

Articolo 3

Requisiti patrimoniali relativi ai rischi operativi e giuridici

1.   La CCP calcola i requisiti patrimoniali relativi al rischio operativo, compreso quello giuridico, di cui all’articolo 1, con il metodo base o con i metodi avanzati di misurazione previsti dalla direttiva 2006/48/CE, fatte salve le limitazioni di cui ai paragrafi da 2 a 7.

2.   La CCP può calcolare i requisiti patrimoniali relativi al rischio operativo a norma dell’articolo 103 della direttiva 2006/48/CE con il metodo base.

3.   La CCP predispone un sistema di gestione e di valutazione del rischio operativo ben documentato e con responsabilità chiaramente assegnate. Rileva le proprie esposizioni soggette al rischio operativo e i dati rilevanti sul rischio operativo, incluse le perdite significative. Il sistema è soggetto a revisioni periodiche ad opera di un soggetto indipendente in possesso delle conoscenze a tal fine necessarie.

4.   Il sistema di valutazione del rischio operativo è strettamente integrato nel processo di gestione del rischio complessivo della CCP. I risultati da esso prodotti costituiscono parte integrante del processo di sorveglianza e controllo del profilo di rischio operativo della CCP.

5.   La CCP dispone di un sistema di reporting gestionale che fornisce segnalazioni sull’esposizione al rischio operativo ai responsabili delle funzioni rilevanti all’interno dell’ente creditizio. La CCP si dota di procedure con cui intraprendere azioni appropriate sulla base delle informazioni contenute in tali segnalazioni.

6.   La CCP può altresì chiedere all’autorità competente l’autorizzazione a usare i metodi avanzati di misurazione. L’autorità competente può autorizzare la CCP a usare metodi avanzati di misurazione basati sui propri sistemi di misurazione del rischio operativo, a norma dell’articolo 105 della direttiva 2006/48/CE.

7.   La CCP che calcola i requisiti patrimoniali relativi al rischio operativo con i metodi avanzati di misurazione di cui al paragrafo 6 detiene un capitale di entità in ogni momento pari o superiore all’80 % del capitale richiesto sulla base del metodo base a norma del paragrafo 2.

Articolo 4

Requisiti patrimoniali relativi al rischio di credito, di controparte e di mercato non già coperti dalle risorse finanziarie specifiche previste dagli articoli da 41 a 44 del regolamento (UE) n. 648/2012

1.   La CCP calcola i requisiti patrimoniali di cui all’articolo 1 come somma tra l’8 % degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio relativi al rischio di credito e al rischio di controparte e i requisiti patrimoniali relativi al rischio di mercato calcolati a norma delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, fatte salve le limitazioni di cui ai paragrafi da 2 a 5.

2.   La CCP calcola i requisiti patrimoniali relativi al rischio di mercato che non è già coperto dalle risorse finanziarie specifiche previste dagli articoli da 41 a 44 del regolamento (UE) n. 648/2012 con i metodi previsti negli allegati da I a IV della direttiva 2006/49/CE.

3.   La CCP calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio relativi al rischio di credito che non è già coperto dalle risorse finanziarie specifiche previste dagli articoli da 41 a 44 del regolamento (UE) n. 648/2012 con il metodo standardizzato per il rischio di credito di cui agli articoli da 78 a 83 della direttiva 2006/48/CE.

4.   La CCP calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio relativi al rischio di controparte che non è già coperto dalle risorse finanziarie specifiche previste dagli articoli da 41 a 44 del regolamento (UE) n. 648/2012 con il metodo del valore di mercato (mark-to-market) di cui all’allegato III, parte 3, della direttiva 2006/48/CE e con il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie applicando le rettifiche di vigilanza per volatilità, di cui all’allegato VIII, parte 3, della medesima.

5.   Se non sono soddisfatte tutte le condizioni di cui agli articoli 52 e 53 del regolamento (UE) n. 648/2012 e se non fa ricorso alle risorse proprie, la CCP applica una ponderazione del 1 250 % al rischio rappresentato dalle esposizioni derivanti dai contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento di un’altra CCP e una ponderazione del 2 % al rischio rappresentato dalle esposizioni commerciali nei confronti di un’altra CCP.

Articolo 5

Requisiti patrimoniali relativi al rischio commerciale

1.   La CCP sottopone all’autorità competente, affinché questa la approvi nel quadro dei poteri che il titolo III del regolamento (UE) n. 648/2012 le conferisce, una stima del capitale necessario per coprire le perdite derivanti dal rischio commerciale, basata sugli scenari negativi che è ragionevole prevedere relativamente al suo modello commerciale.

2.   I requisiti patrimoniali relativi al rischio commerciale sono pari alla stima approvata, con un limite minimo del 25 % delle spese di esercizio lorde annue della CCP. Ai fini del presente articolo, le spese di esercizio lorde sono calcolate ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(2)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

(3)  GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1.

(4)  GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

(5)  GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201.

(6)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.

(7)  GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.

(8)  GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1.

(9)  GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1.

(10)  GU L 340 del 22.12.2007, pag. 66.


23.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 52/41


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 153/2013 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2012

che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai requisiti per le controparti centrali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (2), in particolare l’articolo 25, paragrafo 8, l’articolo 26, paragrafo 9, l’articolo 29, paragrafo 4, l’articolo 34, paragrafo 3, l’articolo 41, paragrafo 5, l’articolo 42, paragrafo 5, l’articolo 44, paragrafo 2, l’articolo 45, paragrafo 5, l’articolo 46, paragrafo 3, l’articolo 47, paragrafo 8 e l’articolo 49, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente interconnesse dato che riguardano requisiti organizzativi, tra cui la conservazione dei dati e la continuità operativa, e requisiti prudenziali, concernenti tra l’altro i margini, il fondo di garanzia in caso di inadempimento, i controlli del rischio di liquidità, le linee di difesa in caso di inadempimento, le garanzie, la politica degli investimenti, l’esame dei modelli, le prove di stress e le prove a posteriori. Per garantire la coerenza tra tali disposizioni, che devono entrare in vigore contemporaneamente, e per consentire alle persone soggette a tali requisiti di avere una visione globale e un accesso unico a dette disposizioni, è auspicabile riunire in un unico regolamento tutte le norme tecniche di regolamentazione previste dal titolo III e dal titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012.

(2)

Dato il carattere globale dei mercati finanziari, è opportuno che il presente regolamento tenga conto dei principi per le infrastrutture del mercato finanziario emessi dal Comitato sui sistemi di pagamento e regolamento e dall’International Organization of Securities Commissions (Principi CPSS-IOSCO), che servono da riferimento mondiale per la regolamentazione dei requisiti delle controparti centrali (CCP).

(3)

Per essere sicure e solide in qualsiasi condizione di mercato, è importante che le CCP adottino procedure per una gestione prudente del rischio, che coprano adeguatamente tutti i rischi cui sono o possono essere esposte. In questo ambito, le norme di gestione dei rischi effettivamente applicate dalle CCP devono essere più rigorose di quelle previste dal presente regolamento se ciò è ritenuto opportuno ai fini della gestione dei rischi.

(4)

Per specificare chiaramente un numero limitato di concetti derivanti dal regolamento (UE) n. 648/2012 e i termini tecnici necessari per l’elaborazione della presente norma tecnica, occorre definire una serie di termini.

(5)

È importante garantire che le CCP di paesi terzi riconosciute non turbino il funzionamento ordinato dei mercati dell’Unione. Per questa ragione è essenziale assicurare che le CCP riconosciute non possano essere soggette a requisiti in materia di gestione del rischio inferiori agli standard dell’Unione, il che potrebbe dar luogo ad arbitraggio regolamentare. Le informazioni da fornire all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Aesfem) ai fini del riconoscimento di una CCP di un paese terzo devono consentire a tale autorità di valutare se la CCP rispetti appieno i requisiti prudenziali applicabili in tale paese terzo. Inoltre, nel quadro della determinazione dell’equivalenza la Commissione deve assicurarsi che le disposizioni legislative e regolamentari del paese terzo siano equivalenti a ogni disposizione del titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012 e del presente regolamento.

(6)

Al fine di assicurare un adeguato livello di protezione degli investitori, per il riconoscimento delle CCP di paesi terzi l’Aesfem può richiedere informazioni aggiuntive a quelle strettamente necessarie per verificare che le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 648/2012 siano soddisfatte.

(7)

Spetta all’autorità competente del paese terzo valutare continuamente che la CCP del paese terzo rispetti pienamente i requisiti prudenziali di tale paese. Le informazioni che la CCP del paese terzo richiedente il riconoscimento è tenuta a fornire all’Aesfem devono servire non già a ripetere la valutazione svolta dall’autorità competente del paese terzo, bensì a garantire che la CCP sia effettivamente sottoposta a vigilanza e se del caso a misure di esecuzione della normativa in tale paese terzo, al fine di garantire un grado elevato di protezione degli investitori.

(8)

Per consentire all’Aesfem di svolgere una valutazione completa, occorre che le informazioni fornite dalla CCP del paese terzo richiedente il riconoscimento siano integrate con le informazioni necessarie per valutare l’efficacia della vigilanza continua svolta dall’autorità competente del paese terzo nonché dei poteri di esecuzione della normativa di tale autorità e delle misure di esecuzione da essa intraprese. È necessario che tali informazioni siano fornite nell’ambito dell’accordo di cooperazione stabilito in conformità al regolamento (UE) n. 648/2012. Tale accordo di cooperazione deve garantire che l’Aesfem sia informata tempestivamente in merito a ogni azione di vigilanza o di esecuzione della normativa adottata nei confronti della CCP richiedente il riconoscimento, e a qualsiasi modifica delle condizioni alle quali è stata concessa l’autorizzazione alla pertinente CCP e a qualsiasi aggiornamento delle informazioni inizialmente fornite dalla CCP nell’ambito della procedura di riconoscimento.

(9)

I requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 in materia di linee di responsabilità interne nel settore del rischio devono essere ulteriormente precisati ai fini dell’attuazione di un quadro in materia di gestione dei rischi che comprenda la struttura, i diritti e le responsabilità dei processi interni di gestione del rischio. È indispensabile che i dispositivi di governo societario tengano conto dei diversi regimi di diritto societario esistenti nell’Unione europea, al fine di garantire che le CCP operino nell’ambito di un quadro normativo solido.

(10)

Al fine di garantire che la CCP applichi le procedure appropriate per assicurare l’osservanza del presente regolamento, del regolamento (UE) n. 648/2012 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1249/2012 della Commissione (3), occorre specificare il ruolo e le responsabilità della funzione di controllo della conformità della CCP.

(11)

È necessario definire chiaramente le responsabilità del consiglio e dell’alta dirigenza, nonché i requisiti minimi per il funzionamento del consiglio, in modo da assicurare che la struttura organizzativa della CCP le consenta di prestare servizi e svolgere attività in modo continuo e ordinato. È altresì necessario stabilire linee di responsabilità chiare e dirette per garantire l’obbligo di rendere conto.

(12)

Al fine di garantire una gestione sana e prudente della CCP, è importante che la sua politica retributiva disincentivi l’assunzione di rischi eccessivi. Perché la politica retributiva possa produrre gli effetti auspicati, è opportuno che sia adeguatamente controllata ed esaminata dal consiglio, il quale deve istituire un comitato specifico per controllare adeguatamente il rispetto delle politiche retributive.

(13)

Per garantire che la CCP operi con il livello di risorse umane necessario per adempiere tutti i propri obblighi, che essa risponda dell’esecuzione delle sue attività e che le autorità competenti abbiano i punti di contatto pertinenti nella CCP su cui vigilano, occorre che nella CCP vi sia almeno un responsabile della gestione dei rischi, un responsabile del controllo della conformità e un responsabile per le tecnologie.

(14)

La CCP deve valutare e controllare adeguatamente in che misura i membri del consiglio che fanno parte dei consigli di diverse entità siano esposti a conflitti di interessi, tanto all’interno quanto all’esterno del gruppo della CCP. Ai membri del consiglio deve essere impedito di appartenere a diversi consigli solo se ciò dà luogo a conflitti di interessi.

(15)

Al fine di disporre di una funzione di audit efficace, la CCP deve definire le responsabilità e le linee di segnalazione gerarchica dei suoi revisori interni, per garantire che le questioni rilevanti vengano sottoposte al consiglio della CCP e alle autorità competenti in modo tempestivo. Nello stabilire e mantenere una funzione di audit interno, occorre definirne chiaramente la missione, l’indipendenza e l’obiettività, l’ambito di applicazione e la responsabilità, i poteri, l’obbligo di rendere conto e le norme di funzionamento.

(16)

Per svolgere efficacemente i suoi compiti, è necessario che l’autorità competente pertinente abbia accesso a tutte le informazioni necessarie per stabilire se la CCP rispetta le condizioni di autorizzazione. Occorre che tali informazioni siano messe a disposizione dalla CCP senza indebito ritardo.

(17)

I dati conservati dalla CCP devono facilitare una conoscenza approfondita delle sue esposizioni di credito nei confronti dei partecipanti diretti e permettere di controllare il rischio sistemico implicito. Essi devono inoltre consentire alle autorità competenti, all’Aesfem e ai membri pertinenti del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) di ricostruire adeguatamente il processo di compensazione, al fine di valutare la conformità con gli obblighi regolamentari, inclusi quelli di segnalazione. Una volta conservati, i dati servono alla CCP anche per rispettare i requisiti e gli obblighi regolamentari nei confronti dei partecipanti diretti e in caso di controversie.

(18)

Occorre che i dati comunicati dalla CCP ai repertori di dati sulle negoziazioni siano registrati per consentire alle autorità competenti di verificare il rispetto da parte della CCP degli obblighi di segnalazione di cui al regolamento (UE) n. 648/2012 e di accedere facilmente alle informazioni nei casi in cui queste non siano reperibili nei repertori di dati sulle negoziazioni.

(19)

Gli obblighi di conservazione dei dati sulle negoziazioni devono basarsi sugli stessi concetti utilizzati per l’obbligo di segnalazione di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) n. 648/2012, al fine di garantire segnalazioni appropriate da parte della CCP.

(20)

Per garantire la continuità operativa in caso di interruzioni, il sito di elaborazione dati secondario della CCP deve essere ubicato a distanza sufficiente e in un luogo sufficientemente distinto sotto il profilo geografico da quello del sito primario, in modo da non essere soggetto allo stesso evento disastroso che potrebbe provocare l’indisponibilità del sito primario. Occorre prevedere scenari per poter analizzare l’impatto degli eventi di crisi sui servizi fondamentali, compresa l’indisponibilità dei sistemi a seguito di un disastro naturale. Occorre rivedere tali analisi periodicamente.

(21)

Le CCP sono infrastrutture dei mercati finanziari di importanza sistemica e devono poter ripristinare le funzioni principali entro due ore, con sistemi di back-up che idealmente entrino in funzione subito dopo un incidente. Le CCP devono anche assicurare un grado molto elevato di probabilità che nessun dato vada perso.

(22)

È importante che l’inadempimento di un partecipante diretto della CCP non causi danni significativi ad altri partecipanti al mercato. Pertanto, la CCP è tenuta a coprire attraverso i margini costituiti dal soggetto inadempiente almeno una quota rilevante delle perdite che la CCP potrebbe subire durante il processo di close out. Occorre adottare regole che stabiliscano la percentuale minima coperta dai margini per le diverse categorie di strumenti finanziari. Inoltre, le CCP devono seguire principi per adeguare i loro livelli di margine alle caratteristiche di ciascuno strumento finanziario o portafoglio da loro compensato.

(23)

Le CCP non devono ridurre i loro margini a un livello che compromette la loro sicurezza a causa dell’esistenza di un contesto fortemente concorrenziale. Per questo motivo, è opportuno che i calcoli dei margini rispettino requisiti specifici nelle loro componenti principali. In questo senso, i margini devono tener conto di tutta una serie di condizioni di mercato compresi i periodi di stress.

(24)

Occorre stabilire regole per specificare la percentuale e gli orizzonti temporali appropriati per il periodo di liquidazione e il calcolo della volatilità storica. Tuttavia, per garantire che le CCP gestiscano adeguatamente il rischio cui sono esposte, è opportuno non specificare l’approccio che esse debbono adottare per calcolare i requisiti di margine a partire da tali parametri. Per le stesse ragioni, occorre consentire alle CCP di ricorrere a vari approcci metodologici affidabili per lo sviluppo della marginazione di portafoglio; occorre permettere loro di ricorrere a metodi basati sulle correlazioni tra il rischio di prezzo dello strumento finanziario o del set di strumenti finanziari che compensano, nonché a opportuni metodi basati su parametri statistici di dipendenza equivalenti.

(25)

Per determinare il periodo di tempo durante il quale la CCP è esposta al rischio di mercato connesso alla gestione di una posizione del soggetto inadempiente, la CCP deve prendere in considerazione le caratteristiche rilevanti degli strumenti finanziari o del portafoglio compensato, così come il loro livello di liquidità e l’entità della posizione o la sua concentrazione. Le CCP devono valutare con prudenza il tempo necessario per la chiusura completa della posizione di un soggetto inadempiente dopo l’ultima riscossione dei margini, l’entità della posizione e la sua concentrazione.

(26)

Al fine di evitare di provocare o aggravare l’instabilità finanziaria, le CCP devono, nella misura del possibile, adottare metodologie lungimiranti per il calcolo dei margini, che limitino la probabilità di variazioni procicliche dei requisiti di margine, senza compromettere la resilienza della CCP.

(27)

Un intervallo di confidenza più elevato per i derivati OTC è in genere giustificato dal fatto che per tali prodotti la fissazione del prezzo può essere meno affidabile e le serie di dati storici sui quali basare le stime dell’esposizione possono essere più brevi. Le CCP potrebbero compensare i derivati OTC che non sono interessati da tali fenomeni e hanno le stesse caratteristiche di rischio dei derivati quotati e devono essere in grado di compensare tali prodotti in modo uniforme, indipendentemente dal metodo di esecuzione.

(28)

Una definizione adeguata di condizioni di mercato estreme ma plausibili è una componente centrale della gestione dei rischi della CCP. Al fine di mantenere aggiornato il quadro di gestione dei rischi della CCP, le condizioni di mercato estreme ma plausibili non devono essere intese come un concetto statico, bensì come un concetto che evolve nel tempo e varia tra i mercati. Uno scenario di mercato può essere estremo ma plausibile per una CCP e non avere grande importanza per un’altra. La CCP deve stabilire un quadro di politica interna solido per individuare i mercati ai quali essa è esposta e impiegare una serie di norme minime comuni per la definizione di condizioni estreme ma plausibili in ogni singolo mercato individuato. È opportuno che essa consideri obiettivamente il rischio di pressioni simultanee su più mercati.

(29)

Al fine di garantire l’esistenza di dispositivi di governance adeguati e solidi, il quadro utilizzato dalla CCP per identificare condizioni di mercato estreme ma plausibili deve essere discusso dal comitato dei rischi e approvato dal consiglio. Esso deve essere riesaminato almeno una volta all’anno, con risultati discussi in seno al comitato dei rischi e poi condivisi con il consiglio. Il riesame deve garantire che i cambiamenti dell’entità e della concentrazione delle esposizioni della CCP nonché gli sviluppi dei mercati in cui opera siano inclusi nella definizione di condizioni di mercato estreme ma plausibili. Tale riesame non deve tuttavia sostituirsi alla valutazione continua, da parte della CCP, dell’adeguatezza del suo fondo di garanzia in caso di inadempimento alla luce dell’evoluzione delle condizioni del mercato.

(30)

Per garantire una gestione efficace del rischio di liquidità, occorre che le CCP siano tenute ad istituire un quadro per la gestione di tale rischio. Tale quadro deve dipendere dalla natura degli obblighi stabiliti e trattare degli strumenti di cui la CCP dispone per valutare il rischio di liquidità cui è esposta, determinare le probabili pressioni future sulla liquidità e garantire l’adeguatezza delle sue risorse liquide.

(31)

Nel valutare l’adeguatezza delle loro risorse liquide, le CCP devono essere tenute a prendere in considerazione le dimensioni e la liquidità delle risorse di cui dispongono, nonché l’eventuale rischio di concentrazione di tali attività. È importante che le CCP siano in grado di identificare tutti i principali tipi di concentrazioni del rischio di liquidità nell’ambito delle loro risorse, in modo che tali risorse siano immediatamente disponibili quando necessario. È necessario che le CCP prendano anche in considerazione ulteriori rischi derivanti da molteplici relazioni, interdipendenze e concentrazioni.

(32)

Poiché la liquidità deve essere prontamente disponibile per operazioni con scadenza lo stesso giorno o persino infragiornaliere, la CCP potrebbe impiegare contante depositato presso la banca centrale di emissione, contante depositato presso banche commerciali meritevoli di credito, linee di credito impegnate, pronti contro termine impegnati, garanzie altamente negoziabili detenute in custodia e investimenti che sono prontamente disponibili e convertibili in contante in virtù di accordi di finanziamento prestabiliti altamente affidabili, anche in condizioni di stress dei mercati. Il contante e le garanzie devono essere contati nel quadro delle risorse finanziarie liquide prestabilite solo a determinate condizioni.

(33)

Al fine di incentivare la CCP a stabilire requisiti prudenti e mantenere l’importo di tali requisiti a un livello adeguato evitando nel contempo l’arbitraggio regolamentare, è importante stabilire una metodologia comune per il calcolo e il mantenimento di un quantitativo specifico di risorse proprie dedicate che la CCP deve mantenere per utilizzarle nell’ambito delle linee di difesa in caso di inadempimento. È essenziale mantenere tali risorse a copertura delle perdite da inadempimenti separate e con una funzione distinta dai requisiti patrimoniali minimi della CCP che coprono diversi rischi ai quali le CCP potrebbero essere esposte.

(34)

È importante che le CCP applichino una metodologia coerente per il calcolo delle risorse proprie da utilizzare nelle linee di difesa in caso di inadempimento, per garantire pari condizioni di concorrenza tra le CCP. Lasciare alla CCP la discrezionalità di applicare un metodo che non sia sufficientemente chiaro porterebbe a risultati molto diversi da una CCP all’altra, incentivando così l’arbitraggio regolamentare. È pertanto essenziale che la metodologia non attribuisca margini di discrezionalità alle CCP. A tal fine, è opportuno avere una semplice percentuale basata su una misura chiaramente identificabile e una metodologia chiara per garantire uniformità nel calcolo delle risorse proprie delle CCP da utilizzare nelle linee di difesa in caso di inadempimento.

(35)

Occorre stabilire un insieme minimo di criteri per assicurare che le garanzie accettabili siano altamente liquide e possano essere convertite in contante rapidamente e con un impatto minimo sui prezzi. Tali criteri devono riferirsi all’emittente della garanzia, alla misura in cui essa può essere liquidata sul mercato e alla correlazione o meno del suo valore con il merito di credito del partecipante che costituisce la garanzia, in modo da far fronte al possibile rischio di correlazione sfavorevole. È necessario che le CCP abbiano la possibilità di applicare ulteriori criteri se ciò è necessario per ottenere l’auspicato livello di solidità.

(36)

È opportuno che le CCP accettino unicamente garanzie altamente liquide con un rischio di credito e di mercato minimo. Per assicurare che le garanzie detenute dalla CCP restino in qualsiasi momento altamente liquide, è necessario che la CCP stabilisca politiche e procedure trasparenti e prevedibili per valutare e monitorare continuamente la liquidità delle attività accettate come garanzia e attui metodologie di valutazione adeguate. A tal fine occorre altresì che la CCP preveda limiti di concentrazione volti a mantenere un grado sufficiente di diversificazione delle garanzie per assicurare che possano essere prontamente liquidate senza un rischio di mercato significativo che ne influenzi il valore. Nel determinare le proprie politiche in materia di garanzie ammissibili e limiti di concentrazione, esse devono tenere conto della disponibilità di tali garanzie a livello mondiale, alla luce dei potenziali effetti macroeconomici delle loro politiche.

(37)

Per evitare il rischio di correlazione sfavorevole, i partecipanti diretti non devono, in generale, essere autorizzati ad utilizzare come garanzia i propri titoli o titoli emessi da un’entità del loro stesso gruppo. Tuttavia, la CCP deve essere in grado di consentire ai partecipanti diretti di fornire obbligazioni garantite che siano poste al riparo dall’insolvenza dell’emittente. È necessario tuttavia che le garanzie sottostanti siano adeguatamente separate dall’emittente e soddisfino i criteri minimi per l’accettazione come garanzia. Un partecipante diretto non deve emettere strumenti finanziari con l’obiettivo principale di farli utilizzare come garanzia da un altro partecipante diretto.

(38)

Per garantire la sicurezza delle CCP, è opportuno che esse accettino la garanzia di una banca commerciale solo dopo una valutazione approfondita dell’emittente e del quadro giuridico, contrattuale e operativo di tale garanzia. Occorre evitare che le CCP abbiano esposizioni non garantite verso banche commerciali. Pertanto, le garanzie di banche commerciali possono essere accettate solo a condizioni rigorose, che sono generalmente soddisfatte in mercati caratterizzati da un’elevata concentrazione di banche commerciali disponibili a fornire credito ai partecipanti diretti non finanziari. Per questo motivo occorre consentire un limite di concentrazione più elevato in questi casi.

(39)

Per limitare il suo rischio di mercato, la CCP deve essere tenuta a valutare le sue garanzie almeno quotidianamente. Occorre che la CCP applichi scarti di garanzia prudenti, che rispecchino la potenziale diminuzione di valore della garanzia nell’intervallo di tempo tra la sua ultima rivalutazione e il momento entro il quale si può ragionevolmente ritenere che la garanzia sarà liquidata in condizioni di stress dei mercati. Il livello delle garanzie deve inoltre tener conto delle potenziali esposizioni al rischio di correlazione sfavorevole.

(40)

L’applicazione di scarti di garanzia deve permettere alla CCP di evitare aggiustamenti consistenti e imprevisti dell’importo della garanzia richiesta, in modo da scongiurare, nella misura del possibile, effetti prociclici.

(41)

Le CCP non devono concentrare le garanzie su un numero limitato di emittenti o di attività, in modo da evitare possibili effetti significativi negativi sui prezzi in caso di liquidazione della garanzia in un breve periodo di tempo. Le concentrazioni delle posizioni in garanzie non devono essere considerate altamente liquide per questo motivo.

(42)

Occorre considerare il rischio di liquidità, di credito e di mercato a livello sia di portafoglio che di singolo strumento finanziario. Un portafoglio concentrato può avere un notevole effetto negativo sulla liquidità delle garanzie o degli strumenti finanziari nei quali la CCP può investire le proprie risorse finanziarie, essendo improbabile che la vendita di grandi posizioni in condizioni di stress dei mercati sia fattibile senza deprimere i prezzi del mercato. Per lo stesso motivo, è necessario che le garanzie mantenute dalla CCP siano monitorate e valutate su base continua per garantire che rimangano liquide.

(43)

I mercati dei derivati su prodotti energetici sono fortemente interconnessi con i mercati spot dei prodotti e sono caratterizzati da una proporzione elevata di partecipanti diretti non finanziari. In tali mercati un numero significativo di partecipanti sono anche produttori dei prodotti sottostanti. L’accesso a un numero sufficiente di garanzie a pieno sostegno delle garanzie di banche commerciali potrebbe richiedere un sostanziale disinvestimento delle posizioni attuali da parte dei partecipanti diretti non finanziari o potrebbe impedire loro di continuare a compensare le loro posizioni in qualità di partecipante diretto di una CCP. Tale processo potrebbe causare perturbazioni nei mercati dell’energia, in termini di liquidità e diversificazione dei partecipanti al mercato. Pertanto occorre che la sua applicazione sia posticipata secondo un calendario ben stabilito.

(44)

Al fine di assicurare un’applicazione uniforme del quadro stabilito nel regolamento (UE) n. 648/2012, tutti i settori devono essere soggetti a requisiti simili nella forma finale delle norme loro applicabili. Le imprese che producono energia operano attualmente in un quadro consolidato; occorrerà tempo per adattarlo alle nuove prescrizioni stabilite se si vogliono evitare conseguenze negative per l’economia reale. Si ritiene pertanto opportuno stabilire una data di applicazione per tali tipi di mercati che consenta un’adeguata transizione dall’attuale prassi al fine di non compromettere indebitamente la struttura e la liquidità del mercato.

(45)

Occorre che la politica di investimento della CCP attribuisca la massima priorità ai principi di conservazione del capitale e di massimizzazione della liquidità. La politica di investimento deve inoltre garantire che non sorgano conflitti con gli interessi commerciali della CCP.

(46)

I criteri che gli strumenti finanziari devono soddisfare per essere considerati investimenti ammissibili per la CCP devono tener conto dei principi CPSS-IOSCO, precisamente del principio n. 16, al fine di garantire la coerenza internazionale. In particolare, la CCP deve essere tenuta ad applicare norme restrittive riguardanti l’emittente dello strumento finanziario, la trasferibilità dello strumento finanziario ed il rischio di credito, di mercato, di volatilità e di cambio dello strumento finanziario. Occorre che la CCP garantisca di non compromettere le misure adottate per limitare l’esposizione al rischio dei suoi investimenti a causa di esposizioni eccessive verso un singolo strumento finanziario, tipo di strumento finanziario, singolo emittente, tipo di emittente o singolo depositario.

(47)

L’uso di derivati da parte di una CCP la espone a ulteriori rischi di credito e di mercato ed è pertanto necessario definire un insieme limitato di circostanze in cui le CCP possano investire le proprie risorse finanziarie in prodotti derivati. Dato che l’obiettivo di una CCP dovrebbe essere quello di avere una posizione netta pari a zero (flat position) per quanto riguarda il rischio di mercato, gli unici rischi che la CCP dovrebbe avere la necessità di coprire sono quelli relativi alle garanzia che essa accetta o ai rischi derivanti dall’inadempimento di un partecipante diretto. I rischi riguardanti le garanzie che la CCP accetta possono essere adeguatamente gestiti mediante scarti di garanzia e non si ritiene necessario che la CCP utilizzi i derivati in questo contesto. La CCP deve utilizzare i derivati soltanto per la gestione del rischio di liquidità derivante da esposizioni verso valute diverse e ai fini della copertura del portafoglio di un partecipante diretto inadempiente e solo se le procedure di gestione degli inadempimenti della CCP prevedono tale uso.

(48)

Per garantirne la sua sicurezza, la CCP deve essere autorizzata a mantenere solo quote minime di contante in depositi non garantiti. Nel garantire il suo contante, la CCP deve sempre provvedere ad essere adeguatamente protetta contro il rischio di liquidità.

(49)

Occorre stabilire obblighi rigorosi in materia di prove di stress e prove a posteriori per garantire che i modelli della CCP, i relativi metodi e il quadro per la gestione del rischio di liquidità funzionino correttamente, tenuto conto di tutti i rischi cui la CCP è esposta, in modo che la CCP disponga costantemente di risorse adeguate per coprire tali rischi.

(50)

Per garantire l’applicazione coerente degli obblighi in capo alle CCP, è necessario stabilire norme dettagliate per quanto riguarda i tipi di prove da effettuare, comprese le prove di stress e le prove a posteriori. Al fine di tenere conto dell’ampia gamma di titoli e contratti finanziari derivati che potranno essere compensati in futuro, riflettere le differenze tra gli approcci delle CCP in materia di gestione dell’attività e dei rischi, integrare gli sviluppi futuri e i nuovi rischi e garantire la flessibilità necessaria, è necessario un approccio basato sui rischi.

(51)

Nel convalidare i modelli, le relative metodologie e il quadro per la gestione del rischio di liquidità della CCP è importante ricorrere ad un adeguato soggetto indipendente in modo da poter trovare e applicare le eventuali misure correttive necessarie prima della loro attuazione ed evitare conflitti di interessi rilevanti. Il soggetto indipendente deve essere sufficientemente separato dal comparto della CCP che svilupperà, attuerà e gestirà il modello o le politiche oggetto di riesame e non deve presentare un conflitto di interessi rilevante. Tali condizioni potrebbero essere soddisfatte da un soggetto interno subordinato ad una struttura gerarchica separata o da un soggetto esterno.

(52)

Varie risorse finanziarie della CCP, in particolare i margini, il fondo di garanzia in caso di inadempimento e altre risorse finanziarie, sono intese a coprire diversi scenari e obiettivi. È quindi necessario prevedere requisiti specifici per tenere conto di questi obiettivi e per garantire una coerente applicazione da parte di tutte le CCP. Nel valutare la necessaria copertura la CCP non deve compensare eventuali esposizioni tra partecipanti diretti inadempienti, per evitare di ridurre gli effetti potenziali di tali esposizioni.

(53)

I diversi tipi di strumenti finanziari che la CCP può compensare sono soggetti ad una varietà di rischi specifici. La CCP deve pertanto essere tenuta a considerare nei modelli, nelle relative metodologie e nel quadro per la gestione del rischio di liquidità tutti i rischi pertinenti ai mercati cui fornisce servizi di compensazione, per poter misurare adeguatamente la sua potenziale esposizione futura. Affinché tali rischi siano adeguatamente considerati, occorre che le prove di stress includano i rischi specifici dei diversi tipi di strumenti finanziari.

(54)

Per garantire che il modello per il calcolo dei margini iniziali rifletta adeguatamente le sue esposizioni potenziali, oltre a sottoporre quotidianamente a prove a posteriori la copertura dei margini per valutare l’adeguatezza del margine richiesto, la CCP deve sottoporre a prove a posteriori anche i parametri e le ipotesi chiave del modello. Ciò è essenziale per garantire che i modelli delle CCP calcolino con precisione il margine iniziale.

(55)

Una rigorosa analisi di sensitività dei requisiti di margine può assumere un’importanza maggiore quando i mercati sono illiquidi o volatili e deve essere utilizzata per determinare l’impatto delle variazioni dei parametri importanti del modello. L’analisi di sensitività è uno strumento efficace per individuare le carenze nascoste che non possono essere scoperte attraverso le prove a posteriori.

(56)

In caso di mancata esecuzione di prove di stress e di prove a posteriori a scadenze regolari, le risorse finanziarie e liquide della CCP potrebbero risultare inadeguate a coprire i rischi reali cui essa è esposta. La realizzazione delle prove appropriate permetterà inoltre che i modelli, le relative metodologie e il quadro per la gestione del rischio di liquidità possano far fronte prontamente all’evoluzione dei mercati e ai nuovi rischi. Occorre che i risultati delle prove siano utilizzati prontamente dalla CCP per rivedere i modelli, le relative metodologie e il quadro di gestione del rischio di liquidità.

(57)

La modellizzazione di condizioni di mercato estreme può aiutare la CCP a determinare i limiti dei suoi attuali modelli, del quadro di gestione del rischio di liquidità e delle risorse finanziarie e liquide. È necessario, tuttavia, che la CCP dia prova di giudizio nella modellizzazione dei diversi mercati e prodotti. Le prove di reverse stress devono essere considerate un utile strumento di gestione, per quanto non il principale, per determinare il livello appropriato delle risorse finanziarie.

(58)

La partecipazione dei partecipanti diretti, dei clienti e degli altri soggetti interessati alla verifica delle procedure di gestione degli inadempimenti della CCP, tramite esercizi di simulazione, è essenziale per garantire che abbiano la comprensione e la capacità operativa di partecipare con successo ad una situazione di gestione di inadempimenti. Esercizi di simulazione devono riprodurre uno scenario di inadempimento per dimostrare i ruoli e le responsabilità dei partecipanti diretti, dei clienti e degli altri soggetti interessati. È inoltre importante che la CCP sia dotata di meccanismi adeguati che le consentano di accertare se siano necessari interventi correttivi e di individuare l’eventuale mancanza di chiarezza delle norme e delle procedure o il margine di discrezionalità da loro concesso. La verifica delle procedure di gestione degli inadempimenti della CCP è particolarmente importante quando ci si basa sul fatto che i partecipanti diretti non inadempienti o i terzi aiutino nel processo di compensazione per close out e quando le procedure in caso di inadempimento non sono mai state testate in un’effettiva situazione di inadempimento.

(59)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Aesfem) ha presentato alla Commissione.

(60)

L’Aesfem ha consultato, laddove pertinenti, l’Autorità bancaria europea (ABE), il Comitato europeo per il rischio sistemico e i membri del SEBC, prima di presentare i progetti di norme tecniche su cui si basa il presente regolamento. A norma dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (4), l’Aesfem ha condotto consultazioni pubbliche su tali progetti di norme tecniche di regolamentazione, ha analizzato i relativi costi e benefici potenziali e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati, istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

INFORMAZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)   «rischio di base»: il rischio derivante da movimenti non perfettamente correlati tra due o più attività o contratti compensati dalla controparte centrale (CCP);

2)   «intervallo di confidenza»: la percentuale di movimenti delle esposizioni per ciascuno strumento finanziario compensato in uno specifico periodo di riferimento storico che la CCP è tenuta a coprire lungo un determinato periodo di liquidazione;

3)   «rendimento di utilità»: i benefici derivanti dalla proprietà diretta del bene fisico; è influenzato sia dalle condizioni di mercato che da fattori quali i costi per lo stoccaggio fisico;

4)   «margini»: margini di cui all’articolo 41 del regolamento (UE) n. 648/2012 che possono includere i margini iniziali e i margini di variazione;

5)   «margine iniziale»: margine riscosso dalla CCP per coprire la futura esposizione potenziale nei confronti dei partecipanti diretti che lo forniscono e, se pertinente, delle CCP interoperabili nell’intervallo di tempo tra l’ultima riscossione di margini e la liquidazione delle posizioni a seguito di un inadempimento di un partecipante diretto o di una CCP interoperabile;

6)   «margine di variazione»: margine riscosso o pagato per riflettere le attuali esposizioni derivanti da variazioni effettive della quotazione di mercato;

7)   «rischio di inadempimento imminente e improvviso (jump-to-default risk)»: il rischio che una controparte o un emittente diventi inadempiente improvvisamente, prima che il mercato abbia avuto il tempo di includere nei propri calcoli un incremento del suo rischio di inadempimento;

8)   «periodo di liquidazione»: il periodo utilizzato per il calcolo dei margini che la CCP stima necessari al fine di gestire la sua esposizione nei confronti di un partecipante inadempiente e durante il quale la CCP è esposta al rischio di mercato connesso alla gestione delle posizioni di soggetti inadempienti;

9)   «periodo di riferimento storico»: il periodo di riferimento per il calcolo della volatilità storica;

10)   «eccezione nel risultato di una prova»: risultato di una prova da cui emerge che il modello o il quadro per la gestione del rischio di liquidità della CCP non ha determinato il livello di copertura previsto;

11)   «rischio di correlazione sfavorevole (wrong-way risk)»: il rischio derivante dall’esposizione verso una controparte o un emittente quando le garanzie fornite dalla controparte o emesse dall’emittente sono fortemente correlate con il suo rischio di credito.

CAPO II

RICONOSCIMENTO DELLE CCP DI PAESI TERZI

[Articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012]

Articolo 2

Informazioni da fornire all’Aesfem per il riconoscimento delle CCP

La domanda di riconoscimento presentata da una CCP stabilita in un paese terzo contiene almeno le seguenti informazioni:

a)

la denominazione completa della persona giuridica;

b)

l’identità degli azionisti o dei soci con partecipazione qualificata;

c)

l’elenco degli Stati membri nei quali la CCP intende prestare i suoi servizi;

d)

le categorie di strumenti finanziari compensati;

e)

informazioni dettagliate da includere nel sito Internet dell’Aesfem a norma dell’articolo 88, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 648/2012;

f)

informazioni dettagliate in merito alle risorse finanziarie, alla forma e ai metodi di detenzione di tali risorse e alle disposizioni per preservarle, comprese le procedure di gestione degli inadempimenti;

g)

informazioni dettagliate sulla metodologia per il calcolo dei margini e del fondo di garanzia in caso di inadempimento;

h)

l’elenco delle garanzie reali ammissibili;

i)

una ripartizione dei valori compensati, in forma prospettica se necessario, per ciascuna valuta dell’Unione compensata;

j)

i risultati delle prove di stress e a posteriori effettuate nel corso dell’anno precedente la data della domanda;

k)

le norme e procedure interne, con le prove della loro piena conformità con i requisiti applicabili in tale paese terzo;

l)

informazioni dettagliate in merito ad eventuali accordi di esternalizzazione;

m)

informazioni dettagliate sul rispetto dei requisiti di segregazione e sulla relativa solidità ed esecutività giuridica;

n)

informazioni dettagliate sui requisiti di accesso alla CCP e sui termini per la sospensione e la cancellazione della qualità di partecipante;

o)

informazioni dettagliate in merito a eventuali accordi di interoperabilità, comprese le informazioni fornite all’autorità competente del paese terzo ai fini della valutazione dell’accordo.

CAPO III

REQUISITI ORGANIZZATIVI

[Articolo 26 del regolamento (UE) n. 648/2012]

Articolo 3

Dispositivi di governo societario

1.   Le componenti chiave dei dispositivi di governo societario della CCP che ne definiscono la struttura organizzativa, e le politiche, le procedure e i processi chiaramente specificati e ben documentati in base ai quali operano il suo consiglio e la sua alta dirigenza includono quanto segue:

a)

la composizione, il ruolo e le responsabilità del consiglio e di eventuali comitati istituiti dal consiglio;

b)

i ruoli e le responsabilità della dirigenza;

c)

la struttura dell’alta dirigenza;

d)

le linee di responsabilità tra l’alta dirigenza e il consiglio;

e)

le procedure per la nomina dei membri del consiglio e dell’alta dirigenza;

f)

l’assetto delle funzioni di gestione dei rischi, di controllo della conformità e di controllo interno;

g)

i processi per garantire l’obbligo di rendere conto alle parti in causa.

2.   La CCP dispone di personale adeguato per rispettare tutti gli obblighi derivanti dal presente regolamento e dal regolamento (UE) n. 648/2012. La CCP non condivide il personale con altre entità del gruppo, salvo nell’ambito di un accordo di esternalizzazione, conformemente all’articolo 35 del regolamento (UE) n. 648/2012.

3.   La CCP stabilisce linee di responsabilità chiare, coerenti e ben documentate. Essa assicura che le funzioni di responsabile della gestione dei rischi, responsabile del controllo della conformità e responsabile delle tecnologie siano svolte da persone diverse, che siano dipendenti della CCP aventi la responsabilità esclusiva di esercitare tali funzioni.

4.   La CCP appartenente ad un gruppo tiene conto delle implicazioni del gruppo per i propri dispositivi di governo societario, in particolare del fatto di disporre o meno del necessario grado di indipendenza per soddisfare gli obblighi regolamentari in quanto persona giuridica distinta e dell’eventualità che la sua indipendenza possa essere compromessa dalla struttura del gruppo o dal fatto che qualsiasi membro del consiglio sia anche membro del consiglio di altre entità dello stesso gruppo. In particolare, tale CCP considera procedure specifiche per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interessi, anche in relazione agli accordi di esternalizzazione.

5.   Se la CCP ha un sistema dualistico, il ruolo e le responsabilità del consiglio quali stabiliti nel presente regolamento e nel regolamento (UE) n. 648/2012 sono assegnati al consiglio di sorveglianza e al consiglio di gestione, a seconda del caso.

6.   Le politiche, le procedure, i sistemi e i controlli in materia di gestione dei rischi fanno parte di un quadro di governo societario coerente e organico che è rivisto e aggiornato periodicamente.

Articolo 4

Meccanismi di gestione dei rischi e di controllo interno

1.   La CCP dispone di un quadro solido per la gestione globale di tutti i rischi concreti ai quali è o può essere esposta. Essa stabilisce politiche, procedure e sistemi documentati per l’identificazione, la misurazione, il monitoraggio e la gestione di tali rischi. La CCP struttura le politiche, le procedure e i sistemi per la gestione dei rischi in modo da assicurarsi che i partecipanti diretti gestiscano correttamente e contengano i rischi cui espongono la CCP.

2.   La CCP adotta una visione integrata e globale di tutti i rischi rilevanti. Questi comprendono i rischi cui la espongono i suoi partecipanti diretti e, per quanto possibile, i suoi clienti, e che essa comporta per essi, nonché i rischi cui la espongono altre entità, e che essa comporta per esse, come ad esempio, ma non solo, le CCP interoperabili, i sistemi di pagamento e di regolamento titoli, le banche di regolamento, i fornitori di liquidità, i sistemi di deposito accentrato, le sedi di negoziazione servite dalla CCP e altri fornitori di servizi essenziali.

3.   La CCP sviluppa idonei strumenti di gestione dei rischi così da essere in grado di gestire e riferire su tutti i rischi rilevanti. Questi includono l’identificazione e la gestione delle interdipendenze del sistema, del mercato o di altro genere. Se la CCP presta servizi connessi alla compensazione che presentano un profilo di rischio distinto dalle sue funzioni e comportano potenzialmente notevoli rischi aggiuntivi, essa gestisce tali rischi aggiuntivi in modo adeguato. Ciò può comprendere la separazione giuridica dei servizi aggiuntivi, forniti dalla CCP, dalle sue funzioni fondamentali.

4.   I dispositivi di governo societario garantiscono che il consiglio della CCP assuma la responsabilità finale per la gestione dei rischi della CCP. Il consiglio definisce, determina e documenta il livello adeguato di tolleranza del rischio e di capacità di assunzione del rischio per la CCP. Il consiglio e l’alta dirigenza assicurano che le politiche, le procedure e i controlli della CCP siano coerenti con i suoi livelli di tolleranza del rischio e di capacità di assunzione del rischio e stabiliscano come la CCP individua, riferisce, monitora e gestisce i rischi.

5.   La CCP dispone di solidi sistemi di informazione e di controllo del rischio che consentano alla CCP stessa e, se del caso, ai suoi partecipanti diretti e, nella misura del possibile, ai suoi clienti di ottenere tempestivamente informazioni e applicare politiche e procedure di gestione dei rischi in modo appropriato. Tali sistemi garantiscono almeno che le esposizioni di credito e di liquidità siano oggetto di controllo continuo a livello della CCP, del partecipante diretto e, per quanto possibile, del cliente.

6.   La CCP assicura che la funzione di gestione del rischio disponga dell’autorità, delle risorse e delle competenze necessarie e abbia adeguato accesso a tutte le informazioni pertinenti e che essa sia sufficientemente indipendente dalle altre funzioni della CCP. Il responsabile della gestione dei rischi della CCP attua il quadro di gestione dei rischi, comprese le politiche e le procedure istituite dal consiglio.

7.   La CCP dispone di adeguati meccanismi di controllo interno per assistere il consiglio nel controllo e nella valutazione dell’adeguatezza e dell’efficacia delle sue politiche, procedure e sistemi di gestione dei rischi. Tali meccanismi comprendono procedure amministrative e contabili solide, una funzione di controllo della conformità robusta e una funzione di audit interno e di convalida o di revisione indipendente.

8.   La CCP prepara su base annua un bilancio di esercizio che è oggetto di revisione da parte di revisori legali o imprese di revisione contabile ai sensi della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

Articolo 5

Politica e procedure per il controllo della conformità

1.   La CCP stabilisce, attua e mantiene politiche e procedure adeguate volte a rilevare l’eventuale rischio che la CCP stessa e i suoi dipendenti non rispettino gli obblighi che le sono imposti dal presente regolamento, dal regolamento (UE) n. 648/2012 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1249/2012, nonché i rischi connessi, e mette in atto misure e procedure idonee a minimizzare tale rischio e a consentire alle autorità competenti di esercitare i loro poteri in modo efficace a norma di tali regolamenti.

2.   La CCP si assicura che le sue regole, procedure e accordi contrattuali siano chiari ed esaurienti e garantiscano la conformità al presente regolamento, al regolamento (UE) n. 648/2012 e al regolamento di esecuzione (UE) n. 1249/2012, nonché a tutti gli altri requisiti in materia di regolamentazione e di vigilanza.

Le regole, le procedure e gli accordi contrattuali della CCP sono registrati per iscritto o su altro supporto durevole. Tali regole, procedure e accordi contrattuali e l’eventuale materiale di accompagnamento sono precisi, aggiornati e prontamente disponibili per l’autorità competente, i partecipanti diretti e, se del caso, i clienti.

La CCP analizza le sue regole, le sue procedure e i suoi accordi contrattuali e ne controlla la solidità. Se necessario, ai fini della presente analisi sono chiesti pareri giuridici indipendenti. La CCP pone in essere una procedura per proporre e attuare modifiche alle sue regole e procedure e, prima dell’attuazione di modifiche sostanziali, consultare tutti i partecipanti diretti interessati e sottoporre le modifiche proposte all’autorità competente.

3.   Nell’elaborare le regole, le procedure e gli accordi contrattuali la CCP tiene conto dei principi di regolamentazione, delle norme di settore e dei protocolli di mercato pertinenti e indica chiaramente se tali pratiche siano state incorporate nella documentazione che disciplina i diritti e gli obblighi della CCP, dei suoi partecipanti diretti e di altri terzi interessati.

4.   La CCP individua e analizza i potenziali conflitti di leggi ed elabora regole e procedure volte ad attenuare il rischio giuridico derivante da tali potenziali conflitti. Se necessario, la CCP chiede pareri giuridici indipendenti ai fini di tale analisi.

Le regole e le procedure della CCP indicano chiaramente la legge che si applica a ciascun aspetto delle attività e delle operazioni della CCP.

Articolo 6

Funzione di controllo della conformità

1.   La CCP stabilisce e mantiene una funzione permanente ed effettiva di controllo della conformità che operi in modo indipendente dalle altre funzioni della CCP. Essa assicura che la funzione di controllo della conformità disponga dell’autorità, delle risorse e delle competenze necessarie e abbia accesso a tutte le informazioni pertinenti.

Nello stabilire la funzione di verifica della conformità, la CCP tiene conto della natura, della portata e della complessità della sua attività commerciale nonché della natura e della gamma dei servizi prestati e delle attività esercitate nel quadro di tale attività commerciale.

2.   Il responsabile del controllo della conformità svolge quanto meno i seguenti compiti:

a)

controlla e valuta periodicamente l’adeguatezza e l’efficacia delle misure messe in atto conformemente all’articolo 5, paragrafo 4, e delle misure adottate per rimediare a eventuali carenze nell’adempimento degli obblighi da parte della CCP;

b)

amministra le politiche e procedure di controllo della conformità stabilite dall’alta dirigenza e dal consiglio;

c)

fornisce consulenza e assistenza alle persone responsabili per lo svolgimento dei servizi e delle attività della CCP ai fini dell’osservanza degli obblighi imposti alla CCP dal presente regolamento, dal regolamento (UE) n. 648/2012 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1249/2012 e di altri requisiti regolamentari, se del caso;

d)

riferisce periodicamente al consiglio in merito alla conformità della CCP e dei suoi dipendenti al presente regolamento, al regolamento (UE) n. 648/2012 e al regolamento di esecuzione (UE) n. 1249/2012;

e)

stabilisce procedure per porre efficacemente rimedio ai casi di mancata conformità;

f)

assicura che i soggetti pertinenti che partecipano alla funzione di controllo della conformità non partecipino alla prestazione dei servizi e all’esercizio delle attività che essi sono chiamati a controllare e che eventuali conflitti d’interesse di tali persone siano opportunamente individuati ed eliminati.

Articolo 7

Struttura organizzativa e separazione delle linee di responsabilità

1.   La CCP definisce la composizione, il ruolo e le responsabilità del consiglio, dell’alta dirigenza e di eventuali comitati istituiti dal consiglio. Tali disposizioni sono specificate in modo chiaro e ben documentate. Il consiglio istituisce quanto meno un comitato per il controllo interno e per la revisione contabile e un comitato per le remunerazioni. Il comitato dei rischi istituito a norma dell’articolo 28 del regolamento (UE) n. 648/2012 è un comitato consultivo del consiglio.

2.   Il consiglio assume almeno le seguenti responsabilità:

a)

definisce obiettivi e strategie chiari per la CCP;

b)

controlla effettivamente l’alta dirigenza;

c)

definisce adeguate politiche retributive;

d)

istituisce e sorveglia la funzione di gestione del rischio;

e)

sorveglia la funzione di controllo della conformità e la funzione di controllo interno;

f)

sorveglia gli accordi di esternalizzazione;

g)

verifica la conformità con tutte le disposizioni del presente regolamento, del regolamento (UE) n. 648/2012, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1249/2012 e con tutti gli altri requisiti regolamentari e di vigilanza;

h)

risponde della sua condotta agli azionisti o ai titolari e ai dipendenti, ai partecipanti diretti e ai loro clienti e agli altri soggetti interessati.

3.   L’alta dirigenza assume almeno le seguenti responsabilità:

a)

assicura la coerenza delle attività della CCP con gli obiettivi e le strategie stabiliti dal consiglio;

b)

concepisce e stabilisce procedure di controllo della conformità e di controllo interno che promuovono gli obiettivi della CCP;

c)

sottopone periodicamente le procedure di controllo interno a riesame e verifica;

d)

garantisce che siano destinate risorse sufficienti alla gestione dei rischi e al controllo della conformità;

e)

partecipa attivamente al processo di controllo dei rischi;

f)

garantisce che si tenga debitamente conto dei rischi cui è esposta la CCP a causa della sua attività di compensazione e delle attività ad essa connesse.

4.   Qualora il consiglio deleghi compiti ai comitati o ai sottocomitati, conserva il compito di approvare le decisioni che potrebbero avere un impatto significativo sul profilo di rischio della CCP.

5.   Le disposizioni in base alle quali operano il consiglio e l’alta dirigenza comprendono procedure per individuare, affrontare e gestire i potenziali conflitti di interessi dei membri del consiglio e dell’alta dirigenza.

6.   La CCP dispone di linee di responsabilità chiare e dirette tra il consiglio e l’alta dirigenza al fine di assicurare che l’alta dirigenza sia responsabile per le sue prestazioni. Le linee di responsabilità per la gestione dei rischi, il controllo della conformità e l’audit interno sono chiare e distinte da quelle per le altre attività della CCP. Il responsabile della gestione dei rischi riferisce al consiglio, direttamente o tramite il presidente del comitato dei rischi. Il responsabile del controllo della conformità e la funzione di audit interno riferiscono direttamente al consiglio.

Articolo 8

Politica retributiva

1.   Il comitato per le remunerazioni elabora e sviluppa ulteriormente la politica retributiva, ne controlla l’attuazione da parte dell’alta dirigenza e ne rivede periodicamente il funzionamento concreto. La politica stessa è documentata e rivista almeno una volta all’anno.

2.   La politica retributiva è concepita in modo da conciliare il livello e la struttura delle retribuzioni con una prudente gestione dei rischi. Essa tiene conto dei potenziali rischi futuri, nonché dei rischi esistenti e di quelli verificatisi in passato. Le scadenze dei pagamenti tengono conto dell’orizzonte temporale dei rischi. In particolare in caso di retribuzioni variabili, la politica tiene in debito conto gli eventuali disallineamenti tra i tempi delle prestazioni e i tempi dei rischi e garantisce che i pagamenti siano differiti se necessario. Le componenti fisse e variabili della retribuzione complessiva sono equilibrate e compatibili con l’allineamento ai rischi.

3.   La politica retributiva prevede che il personale addetto alle funzioni di gestione dei rischi, di controllo della conformità e di audit interno sia retribuito in modo indipendente dai risultati economici della CCP. Il livello della retribuzione è adeguato sia in termini di responsabilità che in confronto al livello della retribuzione nei settori operativi.

4.   La politica retributiva è soggetta a audit indipendente, su base annuale. I risultati degli audit sono messi a disposizione dell’autorità competente.

Articolo 9

Sistemi informatici

1.   La CCP concepisce i suoi sistemi informatici in modo affidabile e sicuro e garantisce che siano in grado di trattare le informazioni di cui la CCP necessita per svolgere le proprie attività ed eseguire le operazioni in modo sicuro ed efficace.

L’architettura informatica è ben documentata. I sistemi sono concepiti per gestire le esigenze operative della CCP e i rischi cui la CCP è esposta, sono solidi, anche in condizioni di stress dei mercati, e sono scalabili, se necessario, per il trattamento di informazioni supplementari. La CCP dispone procedure e la programmazione di capacità, comprese capacità ridondanti sufficienti, per consentire al sistema di trattare tutte le restanti operazioni prima della fine della giornata in caso si verifichino interruzioni di grave entità. La CCP prevede procedure per l’introduzione di nuove tecnologie, ivi compresi chiari piani di ripristino.

2.   Al fine di garantire un elevato livello di sicurezza nel processo di trattamento delle informazioni e per consentire la connettività con i suoi partecipanti diretti, i suoi clienti e i suoi fornitori di servizi, la CCP basa i propri sistemi informatici sulle norme tecniche riconosciute a livello internazionale e sulle migliori pratiche del settore. La CCP sottopone i suoi sistemi a prove rigorose, simulando condizioni di stress, prima di avviarne l’utilizzazione, dopo aver apportato cambiamenti significativi e dopo un’interruzione di grave entità. I partecipanti diretti e i clienti, le CCP interoperabili e le altre parti interessate partecipano, secondo le opportune modalità, nella progettazione e nell’esecuzione di tali prove.

3.   La CCP mantiene un solido quadro di sicurezza informatica che gestisca adeguatamente il rischio cui essa è esposta in questo ambito. Il quadro prevede anche meccanismi, politiche e procedure appropriati per proteggere le informazioni dalla divulgazione non autorizzata, per garantire l’accuratezza e l’integrità dei dati e per assicurare la disponibilità dei servizi della CCP.

4.   Il quadro di sicurezza informatica comprende almeno i seguenti elementi:

a)

controlli sull’accesso al sistema;

b)

adeguate salvaguardie contro le intrusioni e l’uso illecito dei dati;

c)

dispositivi specifici per preservare l’autenticità e l’integrità dei dati, incluse tecniche crittografiche;

d)

reti e procedure affidabili per la trasmissione accurata e tempestiva dei dati senza interruzioni di grave entità;

e)

tracce di audit.

5.   I sistemi informatici e il quadro di sicurezza informatica sono riesaminati almeno una volta all’anno. Essi sono oggetto di audit indipendenti. I risultati degli audit sono comunicati al consiglio e messi a disposizione dell’autorità competente.

Articolo 10

Informativa

1.   La CCP rende pubbliche le seguenti informazioni a titolo gratuito:

a)

informazioni riguardanti i suoi dispositivi di governo societario, in particolare

i)

la sua struttura organizzativa, nonché gli obiettivi e le strategie principali;

ii)

gli elementi chiave della politica retributiva;

iii)

le informazioni finanziarie fondamentali, compreso il suo bilancio più recente sottoposto a revisione contabile;

b)

informazioni riguardanti le proprie regole, in particolare:

i)

le procedure di gestione degli inadempimenti, le procedure in generale e i testi supplementari;

ii)

le informazioni pertinenti sulla continuità operativa;

iii)

le informazioni sui sistemi, sulle tecniche e sulle prestazioni in materia di gestione dei rischi della CCP in conformità al capo XII;

iv)

tutte le informazioni pertinenti sul suo assetto e le sue operazioni, nonché sui diritti e gli obblighi dei partecipanti diretti e dei clienti, necessarie a consentire loro di identificare chiaramente e comprendere pienamente i rischi e i costi connessi all’utilizzo dei servizi della CCP;

v)

gli attuali servizi di compensazione della CCP, comprese informazioni dettagliate su quanto essa fornisce nell’ambito di ciascun servizio;

vi)

i sistemi, le tecniche e le prestazioni in materia di gestione dei rischi della CCP, in particolare informazioni sulle risorse finanziarie, sulla politica di investimento, sulle fonti dei dati sui prezzi e sui modelli utilizzati nei calcoli dei margini;

vii)

la legge e le regole che disciplinano:

1)

l’accesso alla CCP;

2)

i contratti stipulati dalla CCP con i partecipanti diretti e, ove possibile, i clienti;

3)

i contratti che la CCP accetta di compensare;

4)

gli accordi di interoperabilità;

5)

l’uso delle garanzie e dei contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento, ivi compresa la liquidazione delle posizioni e delle garanzie e la misura in cui la garanzia è tutelata contro la rivalsa di terzi;

c)

le informazioni sulle garanzie ammissibili e sugli scarti di garanzia applicabili;

d)

l’elenco di tutti gli attuali partecipanti diretti, nonché i criteri relativi alla loro ammissione, sospensione e uscita.

Qualora l’autorità competente concordi con la CCP che le informazioni di cui alle lettere b) o c), del presente paragrafo possono mettere a rischio segreti aziendali o la sicurezza e la solidità della CCP, quest’ultima può decidere di divulgare tali informazioni con modalità tali da prevenire o ridurre tali rischi o di non divulgarle.

2.   La CCP rende pubbliche, a titolo gratuito, le informazioni concernenti eventuali modifiche rilevanti dei suoi dispositivi di governo societario, dei suoi obiettivi, delle sue strategie e delle sue politiche fondamentali nonché delle sue regole e procedure applicabili.

3.   Le informazioni da comunicare al pubblico sono accessibili sul sito web della CCP. Le informazioni sono disponibili almeno in una lingua di uso corrente nel settore della finanza internazionale.

Articolo 11

Audit interno

1.   La CCP istituisce e mantiene una funzione di audit interno che è distinta e indipendente dalle altre funzioni e attività della CCP e ha i seguenti compiti:

a)

istituisce, attua e mantiene un piano di audit per l’esame e la valutazione dell’adeguatezza e dell’efficacia dei sistemi, dei meccanismi di controllo interno e dei dispositivi di governo societario della CCP;

b)

formula raccomandazioni basate sui risultati dei lavori realizzati conformemente alla lettera a);

c)

verifica l’osservanza di tali raccomandazioni;

d)

riferisce le questioni di audit interno al consiglio.

2.   La funzione di audit interno dispone dell’autorità, delle risorse e delle competenze necessarie e ha accesso a tutti i documenti pertinenti per l’esercizio della sua attività. È sufficientemente indipendente dalla dirigenza e riferisce direttamente al consiglio.

3.   L’audit interno valuta l’efficacia dei processi di gestione dei rischi e dei meccanismi di controllo della CCP in modo proporzionato ai rischi che devono affrontare le diverse aree di attività e indipendente dalle aree valutate. La funzione di audit interno dispone dell’accesso alle informazioni necessario per esaminare tutte le attività e le operazioni, i processi e i sistemi della CCP, comprese le attività esternalizzate.

4.   Gli audit interni si basano su un piano di audit globale che è riesaminato e presentato all’autorità competente almeno una volta all’anno. La CCP assicura che audit speciali possano essere effettuati a breve termine a seguito del verificarsi di eventi. La programmazione e revisione degli audit è approvata dal consiglio.

5.   Le operazioni di compensazione, i processi di gestione dei rischi, i meccanismi di controllo interno e i conti della CCP sono soggetti a audit indipendenti. Tali audit hanno luogo, quanto meno, su base annuale.

CAPO IV

CONSERVAZIONE DEI DATI

[Articolo 29 del regolamento (UE) n. 648/2012]

Articolo 12

Requisiti generali

1.   La CCP conserva i dati su un supporto durevole che consenta di fornire le informazioni alle autorità competenti, all’Aesfem e ai membri pertinenti del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), in una forma e secondo modalità che soddisfino le condizioni seguenti:

a)

ciascuna fase fondamentale dell’elaborazione dati da parte della CCP può essere ricostituita;

b)

il contenuto originario di una registrazione di dati prima di correzioni o altre modifiche può essere registrato, rintracciato e recuperato;

c)

sono state adottate misure per prevenire un’alterazione non autorizzata dei dati;

d)

la sicurezza e la confidenzialità dei dati registrati sono garantite tramite misure appropriate;

e)

nel sistema di conservazione dei dati è integrato un meccanismo per l’identificazione e la correzione degli errori;

f)

nel sistema di conservazione dei dati è garantito il recupero tempestivo dei dati in caso di disfunzione del sistema.

2.   Quando i dati o le informazioni risalgono a meno di sei mesi prima, sono forniti alle autorità di cui al paragrafo 1 non appena possibile e al più tardi entro la fine della giornata lavorativa successiva alla richiesta dell’autorità pertinente.

3.   Quando i dati o le informazioni risalgono ad oltre sei mesi prima, sono forniti alle autorità di cui al paragrafo 1 non appena possibile ed entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla richiesta dell’autorità pertinente.

4.   Quando i dati elaborati dalla CCP contengono dati personali, essa tiene conto degli obblighi cui è soggetta a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

5.   Qualora la CCP conservi dati al di fuori dell’Unione, essa garantisce che le autorità competenti, l’Aesfem e i membri pertinenti del SEBC siano in grado di accedere a tali dati nella stessa misura ed entro gli stessi termini come se fossero conservati all’interno dell’Unione.

6.   Ogni CCP indica il nome delle persone pertinenti che possono, entro i termini previsti per la fornitura dei dati di cui ai paragrafi 2 e 3, spiegare il contenuto dei suoi dati alle autorità competenti.

7.   Tutti i dati che la CCP deve conservare a norma del presente regolamento possono essere oggetto di ispezione da parte delle autorità competenti. La CCP fornisce alle autorità competenti l’accesso diretto ai dati richiesti a norma degli articoli 13 e 14, quando richiesto.

Articolo 13

Dati sulle operazioni

1.   La CCP conserva i dati di tutte le operazioni relative a tutti i contratti che compensa e garantisce che tali dati comprendano tutte le informazioni necessarie per una ricostruzione accurata e completa del processo di compensazione per ciascun contratto e che ogni registrazione di dati su ciascuna operazione sia identificabile in modo univoco e ritrovabile effettuando una ricerca su tutti i campi concernenti la CCP, la CCP interoperabile, il partecipante diretto, il cliente, se noto alla CCP, e lo strumento finanziario.

2.   In relazione a ogni operazione ricevuta a fini di compensazione, la CCP, subito dopo aver ricevuto le informazioni pertinenti, registra e tiene aggiornati i seguenti dati:

a)

il prezzo, il tasso o il differenziale e la quantità;

b)

la capacità di compensazione, che indica se l’operazione è consistita in un acquisto o in una vendita dal punto di vista della CCP che registra l’operazione;

c)

l’identificativo dello strumento;

d)

l’identificativo del partecipante diretto;

e)

l’identificativo della sede in cui è stato concluso il contratto;

f)

la data e l’ora di interposizione della CCP;

g)

la data e l’ora di scadenza del contratto;

h)

le condizioni e modalità di regolamento;

i)

la data e l’ora del regolamento o del buy-in dell’operazione e, nella misura in cui sono applicabili, le seguenti informazioni:

i)

il giorno e l’ora in cui è stato originariamente stipulato il contratto;

ii)

le condizioni iniziali e le parti del contratto;

iii)

l’identificativo della CCP interoperabile che compensa una gamba dell’operazione, se del caso;

iv)

l’identità del cliente, compresi eventuali clienti indiretti, se noti alla CCP, e, in caso di cessione del contratto per la compensazione (give-up), l’identificativo della parte che ha trasferito il contratto.

Articolo 14

Dati sulle posizioni

1.   La CCP conserva i dati relativi alle posizioni detenute da ogni partecipante diretto. Sono conservati dati separati per ciascun conto tenuto a norma dell’articolo 39 del regolamento (UE) n. 648/2012 e la CCP assicura che i suoi dati contengano tutte le informazioni necessarie per una ricostruzione accurata e completa delle operazioni che hanno creato la posizione e che ogni registrazione di dati sia identificabile e ritrovabile effettuando una ricerca almeno su tutti i campi concernenti la CCP, la CCP interoperabile, il partecipante diretto, il cliente, se noto alla CCP, e lo strumento finanziario.

2.   Alla fine di ogni giorno lavorativo, la CCP registra i dati relativi a ciascuna posizione includendovi le seguenti informazioni, nella misura in cui collegate alla posizione in questione:

a)

l’identificativo del partecipante diretto, del cliente, se noto alla CCP, e della CCP interoperabile che detiene tale posizione, se del caso;

b)

il segno della posizione;

c)

il calcolo giornaliero del valore della posizione con le registrazioni dei prezzi ai quali i contratti sono valutati, e di qualsiasi altra informazione pertinente.

3.   La CCP registra e aggiorna gli importi dei margini, dei contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento e delle altre risorse finanziarie di cui all’articolo 43 del regolamento (UE) n. 648/2012 richiesti dalla CCP e il corrispondente importo effettivamente costituito dal partecipante diretto alla fine della giornata e le modifiche a tale importo che possono verificarsi nel corso della giornata, in relazione al conto di ogni singolo partecipante diretto o cliente, se noto alla CCP.

Articolo 15

Documenti aziendali

1.   La CCP conserva dati adeguati e ordinati in merito alle attività connesse alla sua attività d’impresa e alla sua organizzazione interna.

2.   Ogni volta che si verifichi un cambiamento rilevante nei documenti pertinenti, si procede alla registrazione dei dati di cui al paragrafo 1 che comprende quanto meno:

a)

i grafici organizzativi relativi al consiglio e ai comitati pertinenti, all’unità di compensazione, all’unità di gestione dei rischi, e a tutte le altre unità o divisioni pertinenti;

b)

l’identità degli azionisti o dei soci, diretti o indiretti, persone fisiche o giuridiche, che detengono partecipazioni qualificate, nonché gli importi di tali partecipazioni;

c)

i documenti che attestano le politiche, le procedure e i processi di cui al capo III e all’articolo 29;

d)

i verbali delle riunioni del consiglio e, se del caso, delle riunioni dei sottocomitati del consiglio e dei comitati dell’alta dirigenza;

e)

i verbali delle riunioni del comitato dei rischi;

f)

i verbali dei gruppi di consultazione con i partecipanti diretti e i clienti, se esistenti;

g)

le relazioni degli audit interni ed esterni, le relazioni sulla gestione dei rischi, le relazioni sul controllo di conformità, e le relazioni delle imprese consulenti, comprese le reazioni della dirigenza;

h)

la politica di continuità operativa e il piano di ripristino in caso di disastro di cui all’articolo 17;

i)

il piano di liquidità e le relazioni giornaliere sulla liquidità di cui all’articolo 32;

j)

i dati che riflettono tutte le attività e le passività e i conti di capitale come previsto dall’articolo 16 del regolamento (UE) n. 648/2012;

k)

i reclami ricevuti, con l’indicazione del nome, dell’indirizzo e del numero di conto dell’autore; la data in cui il reclamo è stato ricevuto; il nome di tutte le persone identificate nel reclamo; la descrizione della natura del reclamo; il trattamento del reclamo e la data in cui il reclamo è stato risolto;

l)

i dati sulle eventuali interruzioni dei servizi o disfunzioni, compresa una relazione dettagliata sui tempi, sugli effetti e sulle azioni correttive;

m)

i dati sui risultati delle prove di stress e a posteriori eseguite;

n)

le comunicazioni scritte con le autorità competenti, l’Aesfem e i membri pertinenti del SEBC;

o)

i pareri giuridici ricevuti in conformità del capo III;

p)

se del caso, la documentazione riguardante gli accordi di interoperabilità con altre CCP;

q)

le informazioni di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), punto vii), e lettera d);

r)

i documenti pertinenti che descrivono lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali.

Articolo 16

Registrazioni dei dati segnalati ai repertori di dati sulle negoziazioni

La CCP identifica e conserva tutte le informazioni e i dati da segnalare in conformità dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 648/2012, insieme alla data e all’ora in cui l’operazione è segnalata.

CAPO V

CONTINUITÀ OPERATIVA

[Articolo 34 del regolamento (UE) n. 648/2012]

Articolo 17

Aspetti strategici e politici

1.   La CCP dispone di una politica di continuità operativa e di un piano di ripristino in caso di disastro che sono approvati dal consiglio. La politica di continuità operativa e il piano di ripristino in caso di disastro sono soggetti a revisioni indipendenti che sono comunicate al consiglio.

2.   La politica di continuità operativa identifica tutte le principali funzioni aziendali e i relativi sistemi e comprende la strategia, la politica e gli obiettivi della CCP intesi a garantire la continuità di tali funzioni e sistemi.

3.   La politica di continuità operativa tiene conto dei collegamenti esterni e delle interdipendenze all’interno dell’infrastruttura finanziaria, comprese le sedi di negoziazione compensate dalla CCP, i sistemi di pagamento e regolamento titoli e gli enti creditizi utilizzati dalla CCP o una CCP collegata. Essa tiene conto altresì delle funzioni o dei servizi principali che sono stati esternalizzati a fornitori terzi.

4.   La politica di continuità operativa e il piano di ripristino in caso di disastro contengono disposizioni chiaramente definite e documentate per la condotta in caso di emergenza, disastro o crisi, che sono concepite in modo da garantire un livello di servizio minimo per quanto riguarda le funzioni principali.

5.   Il piano di ripristino in caso di disastro include obiettivi in materia di punti e tempi massimi per il ripristino delle funzioni principali e determina la strategia di ripristino più adatta per ciascuna di tali funzioni. Tali disposizioni sono concepite in modo da garantire che in scenari estremi le funzioni principali siano completate in tempo e siano garantiti i livelli di servizio concordati.

6.   Il piano di continuità operativa della CCP stabilisce il tempo massimo accettabile di inutilizzabilità delle funzioni e dei sistemi principali. Il tempo massimo per il ripristino delle funzioni principali della CCP da includere nella politica di continuità operativa non è superiore a due ore. Le procedure e i pagamenti di fine giornata sono completati all’ora e nel giorno richiesti in tutte le circostanze.

7.   Nel determinare i tempi per il ripristino di ciascuna funzione, la CCP tiene conto del potenziale impatto globale sull’efficienza del mercato.

Articolo 18

Analisi di impatto sulle attività aziendali

1.   La CCP procede a un’analisi di impatto sulle attività aziendali intesa a individuare le funzioni aziendali che sono fondamentali per garantire i servizi della CCP. L’importanza di tali funzioni per altri istituti e funzioni dell’infrastruttura finanziaria è parte dell’analisi.

2.   La CCP utilizza un’analisi del rischio basata su scenari, che è intesa a identificare in che modo i vari scenari influenzano i rischi per le sue funzioni aziendali fondamentali.

3.   Nella valutazione dei rischi, la CCP tiene conto della dipendenza dai fornitori esterni, compresi i servizi di pubblica utilità. La CCP adotta misure per gestire tale dipendenza attraverso appositi accordi contrattuali e disposizioni organizzative.

4.   L’analisi dell’impatto sulle attività aziendali e l’analisi degli scenari sono tenute aggiornate; esse sono riviste quanto meno annualmente e a seguito di un incidente o di modifiche organizzative significative. L’analisi tiene conto di tutti gli sviluppi pertinenti, compreso l’andamento del mercato e l’evoluzione tecnologica.

Articolo 19

Ripristino in caso di disastro

1.   La CCP adotta disposizioni per garantire la continuità delle proprie funzioni principali sulla base di scenari catastrofici. Tali disposizioni riguardano quanto meno la disponibilità di risorse umane adeguate, il periodo massimo di inutilizzabilità delle funzioni principali, e il passaggio e ripristino in un sito secondario.

2.   La CCP mantiene un sito secondario per il trattamento dei dati in grado di garantire la continuità di tutte le sue funzioni principali, identico al sito primario. Il sito secondario ha un profilo di rischio geografico distinto da quello del sito primario.

3.   La CCP mantiene o ha un accesso immediato quanto meno ad un sito secondario di attività, per consentire al personale di garantire la continuità del servizio in caso di indisponibilità del sito primario.

4.   LA CCP considera la necessità di altri siti di trattamento dei dati, in particolare se la diversità dei profili di rischio dei siti primari e secondari non garantisce sufficientemente che gli obiettivi di continuità operativa della CCP saranno raggiunti in tutti gli scenari.

Articolo 20

Verifica e controllo

1.   La CCP verifica e controlla la sua politica di continuità operativa e il suo piano di ripristino in caso di disastro a intervalli regolari e dopo modifiche o cambiamenti significativi dei sistemi o delle funzioni correlate per garantire che la politica di continuità operativa raggiunga gli obiettivi previsti, compreso il tempo massimo di due ore per il ripristino. Le verifiche sono pianificate e documentate.

2.   Le verifiche della politica di continuità operativa e del piano di ripristino in caso di disastro soddisfano le seguenti condizioni:

a)

riguardano scenari di disastri su vasta scala e passaggi tra siti primari e secondari;

b)

prevedono la partecipazione dei partecipanti diretti, dei fornitori esterni e degli istituti rilevanti dell’infrastruttura finanziaria rispetto ai quali sono state individuate interdipendenze nella politica di continuità operativa.

Articolo 21

Aggiornamento

1.   La CCP riesamina e aggiorna periodicamente la politica di continuità operativa al fine di includervi tutte le funzioni principali e la strategia di ripristino più adeguata.

2.   La CCP riesamina e aggiorna periodicamente il suo piano di ripristino in caso di disastro al fine di includervi la strategia di ripristino più adeguata per tutte le funzioni principali.

3.   Gli aggiornamenti della politica di continuità operativa e del piano di ripristino in caso di disastro tengono conto dei risultati delle verifiche e delle raccomandazioni delle revisioni indipendenti e di altre revisioni e delle autorità competenti. La CCP riesamina la sua politica di continuità operativa e il suo piano di ripristino in caso di disastro dopo ogni interruzione rilevante, al fine di identificare le cause e i miglioramenti da apportare all’attività operativa, alla politica di continuità operativa e al piano di ripristino in caso di disastro.

Articolo 22

Gestione delle crisi

1.   La CCP dispone di una funzione di gestione delle crisi da attivare in caso di emergenza. La procedura di gestione delle crisi è chiara e documentata per iscritto. Il consiglio controlla la funzione di gestione delle crisi, riceve periodicamente relazioni in materia e le esamina.

2.   La funzione di gestione delle crisi prevede procedure ben strutturate e chiare per gestire le comunicazioni interne ed esterne in caso di crisi.

3.   Dopo una crisi, la CCP procede ad un riesame della sua gestione della crisi. Il riesame tiene conto, se del caso, dei contributi dei partecipanti diretti e di altre parti esterne interessate.

Articolo 23

Comunicazione

1.   La CCP ha un piano di comunicazione che documenta il modo in cui l’alta dirigenza, il consiglio e le parti esterne interessate, comprese le autorità competenti, i partecipanti diretti, i clienti, gli agenti di regolamento, i sistemi di pagamento e regolamento titoli e le sedi di negoziazione, saranno tenuti adeguatamente informati nel corso di una crisi.

2.   Le analisi di scenari, le analisi dei rischi, le revisioni e i risultati del controllo e delle verifiche sono comunicati al consiglio.

CAPO VI

MARGINI

[Articolo 41 del regolamento (UE) n. 648/2012]

Articolo 24

Percentuale

1.   La CCP calcola i margini iniziali per coprire le esposizioni risultanti dai movimenti del mercato per ciascuno strumento finanziario garantito per prodotto nel periodo di tempo definito all’articolo 25, tenendo inoltre conto di un orizzonte temporale per la liquidazione della posizione quale definito all’articolo 26. Per il calcolo dei margini iniziali la CCP rispetta quanto meno i seguenti intervalli di confidenza:

a)

per i derivati OTC, 99,5 %;

b)

per gli strumenti finanziari diversi dai derivati OTC, il 99 %.

2.   Per la determinazione dell’intervallo di confidenza adeguato per ciascuna categoria di strumenti finanziari, la CCP prende inoltre in considerazione almeno i seguenti fattori:

a)

le complessità e il livello delle incertezze dei prezzi della categoria degli strumenti finanziari che possono limitare la convalida del calcolo del margine iniziale e del margine di variazione;

b)

le caratteristiche di rischio della categoria di strumenti finanziari, che possono comprendere tra l’altro la volatilità, la durata, la liquidità, le caratteristiche di non linearità dei prezzi, il rischio di inadempimento imminente e improvviso e il rischio di correlazione sfavorevole;

c)

in che misura gli altri controlli dei rischi non limitano adeguatamente le esposizioni creditizie;

d)

la leva finanziaria intrinseca della categoria di strumenti finanziari, considerando in particolare se essa è significativamente volatile, altamente concentrata tra un numero ridotto di operatori o di difficile close out.

3.   La CCP informa la sua autorità competente e i suoi partecipanti diretti sui criteri presi in considerazione per determinare la percentuale applicata per il calcolo dei margini di ogni categoria di strumenti finanziari.

4.   Se la CCP compensa derivati OTC che presentano le stesse caratteristiche di rischio dei derivati negoziati nei mercati regolamentati o in un mercato equivalente di un paese terzo, sulla base di una valutazione dei fattori di rischio indicati al paragrafo 2, la CCP può utilizzare un intervallo di confidenza alternativo di almeno il 99 % per tali contratti se i rischi dei contratti derivati OTC compensati sono adeguatamente attenuati usando tale intervallo di confidenza e se sono rispettate le condizioni di cui al paragrafo 2.

Articolo 25

Orizzonte temporale per il calcolo della volatilità storica

1.   La CCP assicura che, in base alla metodologia del suo modello e al suo processo di convalida di cui al capo XII, i margini iniziali coprono, almeno con l’intervallo di confidenza di cui all’articolo 24 e per il periodo di liquidazione definito all’articolo 26, le esposizioni derivanti dalla volatilità storica calcolata sulla base dei dati riguardanti almeno gli ultimi 12 mesi.

La CCP assicura che i dati utilizzati per il calcolo della volatilità storica ricomprendano la gamma completa delle condizioni di mercato, compresi i periodi di stress.

2.   La CCP può usare qualsiasi altro orizzonte temporale per il calcolo della volatilità storica, purché l’uso di tale orizzonte dia luogo a requisiti di margine almeno pari a quelli ottenuti con il periodo di tempo definito al paragrafo 1.

3.   I parametri di margine per gli strumenti finanziari privi di un periodo storico di osservazione si basano su ipotesi prudenti. La CCP adegua rapidamente il calcolo dei margini richiesti in base all’analisi dell’andamento storico dei prezzi dei nuovi strumenti finanziari.

Articolo 26

Orizzonti temporali per il periodo di liquidazione

1.   La CCP definisce gli orizzonti temporali per il periodo di liquidazione tenendo conto delle caratteristiche dello strumento finanziario compensato, del mercato in cui è negoziato e del periodo per il calcolo e la riscossione dei margini. Tali periodi di liquidazione sono pari ad almeno:

a)

cinque giorni lavorativi per i derivati OTC;

b)

due giorni lavorativi per gli strumenti finanziari diversi dai derivati OTC.

2.   In ogni caso, ai fini della determinazione di un adeguato periodo di liquidazione, la CCP valuta e somma almeno i seguenti elementi:

a)

il periodo più lungo possibile che può intercorrere tra l’ultima riscossione di margini fino alla dichiarazione di inadempimento o l’attivazione del processo di gestione degli inadempimenti da parte della CCP;

b)

il periodo stimato necessario per concepire ed eseguire la strategia per la gestione dell’inadempimento di un partecipante diretto in base alle specificità di ogni categoria di strumenti finanziari, compreso il suo livello di liquidità e le dimensioni e la concentrazione delle posizioni, e dei mercati che la CCP utilizzerà per chiudere o coprire completamente la posizione di un partecipante diretto;

c)

se del caso, il periodo di tempo necessario per coprire il rischio di controparte cui è esposta la CCP.

3.   Nel valutare i periodi di cui al paragrafo 2, la CCP prende in considerazione almeno i fattori di cui all’articolo 24, paragrafo 2, e il periodo di tempo per il calcolo della volatilità storica definito all’articolo 25.

4.   Se la CCP compensa derivati OTC che presentano le stesse caratteristiche di rischio dei derivati negoziati nei mercati regolamentati o in un mercato equivalente di un paese terzo, può utilizzare un orizzonte temporale per il periodo di liquidazione diverso da quello di cui al paragrafo 1, a condizione che sia in grado di dimostrare all’autorità competente che:

a)

tale orizzonte temporale è più appropriato di quello specificato al paragrafo 1 alla luce delle caratteristiche specifiche dei pertinenti derivati OTC;

b)

tale orizzonte temporale è pari ad almeno due giorni lavorativi.

Articolo 27

Marginazione di portafoglio

1.   La CCP può consentire compensazioni o riduzioni del margine richiesto per gli strumenti finanziari che compensa se il rischio di prezzo di uno strumento finanziario o di un insieme di strumenti finanziari è significativamente e attendibilmente correlato con il rischio di prezzo di altri strumenti finanziari, o basato su un parametro statistico di dipendenza equivalente.

2.   La CCP documenta il suo metodo in materia di marginazione di portafoglio e provvede quanto meno affinché la correlazione, o un parametro statistico di dipendenza equivalente, fra due o più strumenti finanziari compensati sia dimostrata attendibile nel periodo di riferimento storico calcolato in conformità dell’articolo 25 e dimostri resilienza durante scenari storici o ipotetici di stress. La CCP dimostra l’esistenza di una motivazione economica per la relazione tra i prezzi.

3.   Tutti gli strumenti finanziari ai quali è applicata la marginazione di portafoglio sono coperti dallo stesso fondo di garanzia in caso di inadempimento. A titolo di deroga, se la CCP può dimostrare previamente alla sua autorità competente e ai suoi partecipanti diretti come le perdite potenziali sarebbero ripartite tra diversi fondi di garanzia in caso di inadempimento e ha stabilito le disposizioni necessarie nel suo regolamento, la marginazione di portafoglio può essere applicata agli strumenti finanziari coperti da diversi fondi di garanzia in caso di inadempimento.

4.   Se la marginazione di portafoglio riguarda strumenti multipli, l’importo delle riduzioni di margine non è superiore all’80 % della differenza fra la somma dei margini per ogni prodotto calcolata su base individuale e il margine calcolato sulla base di una stima combinata dell’esposizione per il portafoglio combinato. Se la CCP non è esposta ad alcun rischio potenziale a causa della riduzione del margine, può applicare una riduzione fino al 100 % di tale differenza.

5.   Le riduzioni di margine relative alla marginazione di portafoglio sono soggette ad un solido programma di prove di stress conformemente al capo XII.

Articolo 28

Prociclicità

1.   La CCP assicura che la sua politica di selezione e di revisione dell’intervallo di confidenza, del periodo di liquidazione e del periodo di riferimento storico forniscano requisiti di margine lungimiranti, stabili e prudenti che limitino la prociclicità in misura tale che la solidità e la sicurezza finanziaria della CCP non ne risentano negativamente. Si evitano tra l’altro, quando possibile, sbalzi dannosi dei requisiti di margine e si stabiliscono procedure trasparenti e prevedibili per il loro adeguamento in seguito al mutare delle condizioni del mercato. A tal fine, la CCP ricorre ad almeno una delle seguenti opzioni:

a)

applica una riserva di margine pari ad almeno il 25 % dei margini calcolati, che può essere temporaneamente esaurita in periodi in cui i requisiti di margine calcolati sono in notevole aumento;

b)

assegna una ponderazione di almeno il 25 % alle osservazioni in condizioni di stress nel periodo di riferimento storico calcolato in conformità dell’articolo 26;

c)

garantisce che i requisiti di margine non siano inferiori a quelli che sarebbero calcolati utilizzando la volatilità stimata su un periodo di riferimento storico di 10 anni.

2.   Quando una CCP rivede i parametri del modello dei margini per meglio tener conto delle attuali condizioni di mercato, essa tiene conto dei potenziali effetti prociclici di tale revisione.

CAPO VII

FONDO DI GARANZIA IN CASO DI INADEMPIMENTO

[Articolo 42 del regolamento (UE) n. 648/2012]

Articolo 29

Quadro e governance

1.   Per determinare il volume minimo del fondo di garanzia in caso di inadempimento e delle altre risorse finanziarie necessarie per soddisfare i requisiti degli articoli 42 e 43 del regolamento (UE) n. 648/2012, tenendo conto delle interdipendenze di gruppo, la CCP attua un quadro di riferimento interno per definire i tipi di condizioni di mercato estreme ma plausibili che potrebbero esporla al rischio più elevato.

2.   Il quadro comprende una dichiarazione indicante in che modo la CCP definisce le condizioni di mercato estreme ma plausibili. Esso è pienamente documentato e conservato in conformità dell’articolo 12.

3.   Il quadro è discusso in seno al comitato dei rischi e approvato dal consiglio. La solidità del quadro e la sua capacità di riflettere i movimenti del mercato sono oggetto di revisione quanto meno annuale. La revisione è discussa dal comitato dei rischi e comunicata al consiglio.

Articolo 30

Definizione delle condizioni di mercato estreme ma plausibili

1.   Il quadro di cui all’articolo 29 riflette il profilo di rischio della CCP, tenendo conto delle esposizioni transfrontaliere e tra due o più valute se pertinenti. Esso individua tutti i rischi di mercato ai quali la CCP sarebbe esposta a seguito dell’inadempimento di uno o più partecipanti diretti, ivi compresi i movimenti sfavorevoli dei prezzi di mercato degli strumenti compensati, la ridotta liquidità del mercato per questi strumenti e le riduzioni del valore di liquidazione della garanzia. Il quadro riflette anche i rischi aggiuntivi ai quali la CCP è esposta a seguito del fallimento concomitante di entità del gruppo del partecipante diretto inadempiente.

2.   Il quadro individua singolarmente tutti i mercati ai quali la CCP è esposta nell’ipotesi di inadempimento di un partecipante diretto. Per ogni mercato individuato la CCP specifica le condizioni estreme ma plausibili basate quanto meno sui seguenti elementi:

a)

una serie di scenari storici che avrebbero esposto la CCP al massimo rischio finanziario, inclusi periodi di movimenti di mercato estremi osservati negli ultimi 30 anni, o da quando sono disponibili dati affidabili. Se la CCP decide che la ricorrenza di un esempio storico di grandi movimenti di prezzo non è plausibile, giustifica tale omissione dal quadro all’autorità competente;

b)

una serie di possibili scenari futuri, fondati su ipotesi coerenti in materia di volatilità del mercato e correlazione dei prezzi dei vari mercati e strumenti finanziari, sulla base di valutazioni di tipo sia qualitativo che quantitativo delle potenziali condizioni di mercato.

3.   Il quadro considera inoltre, a livello qualitativo e quantitativo, in che misura potrebbero verificarsi contemporaneamente movimenti estremi dei prezzi in più mercati identificati. Il quadro riconosce che le correlazioni storiche dei prezzi possono saltare in condizioni di mercato estreme ma plausibili.

Articolo 31

Revisione degli scenari estremi ma plausibili

Le procedure di cui all’articolo 30 sono riesaminate periodicamente dalla CCP, tenendo conto di tutti i pertinenti sviluppi del mercato e della scala e concentrazione delle esposizioni dei partecipanti diretti. La serie di scenari storici e ipotetici utilizzata dalla CCP per individuare condizioni di mercato estreme ma plausibili è rivista dalla CCP, in consultazione con il comitato dei rischi, almeno una volta l’anno e più spesso quando gli sviluppi del mercato o modifiche sostanziali della serie di contratti compensati dalla CCP influiscono sulle ipotesi sottese agli scenari e impongono il loro adeguamento. Modifiche sostanziali del quadro sono comunicate al consiglio.

CAPO VIII

CONTROLLI RELATIVI AL RISCHIO DI LIQUIDITÀ

[Articolo 44 del regolamento (UE) n. 648/2012]

Articolo 32

Valutazione del rischio di liquidità

1.   La CCP stabilisce un solido quadro per la gestione del rischio di liquidità, che comprende strumenti operativi ed analitici efficaci per identificare, misurare e controllare continuativamente e tempestivamente i flussi di regolamento e finanziamento, compreso l’uso di liquidità infragiornaliera. La CCP valuta periodicamente la concezione e il funzionamento del suo quadro per la gestione della liquidità, considerando anche i risultati delle prove di stress.

2.   Il quadro per la gestione del rischio di liquidità della CCP è sufficientemente solido per garantire che la CCP sia in grado di adempiere alle obbligazioni di pagamento e di regolamento in tutte le valute pertinenti via via che giungono a scadenza, anche infragiornalmente se necessario. Il quadro per la gestione del rischio di liquidità della CCP comprende anche la valutazione delle sue possibili esigenze future di liquidità in una vasta gamma di potenziali scenari di stress. Gli scenari di stress includono l’inadempimento di partecipanti diretti a norma dell’articolo 44 del regolamento (UE) n. 648/2012 dalla data di un inadempimento fino al termine di un periodo di liquidazione e il rischio di liquidità generato dalla politica e dalle procedure di investimento della CCP in condizioni di mercato estreme ma plausibili.

3.   Il quadro per la gestione del rischio di liquidità contiene un piano di liquidità che è documentato e conservato in conformità dell’articolo 12. Il contenuto minimo del piano di liquidità comprende le procedure della CCP per:

a)

gestire e monitorare, almeno su base giornaliera, il suo fabbisogno di liquidità in tutta una serie di scenari di mercato;

b)

mantenere risorse finanziarie liquide sufficienti al fine di coprire il suo fabbisogno di liquidità e distinguere tra l’uso dei diversi tipi di risorse liquide;

c)

valutare giornalmente le attività liquide a disposizione della CCP e il suo fabbisogno di liquidità;

d)

individuare le fonti del rischio di liquidità;

e)

valutare i periodi nel corso dei quali dovrebbero essere disponibili le risorse finanziarie liquide;

f)

considerare le potenziali esigenze di liquidità derivanti dalla capacità dei partecipanti diretti di scambiare contante per garanzie non in contanti;

g)

i processi in caso di carenze di liquidità;

h)

la ricostituzione delle risorse finanziarie liquide che potrebbe utilizzare durante un evento di stress.

Il consiglio della CCP approva il piano previa consultazione del comitato dei rischi.

4.   La CCP valuta il rischio di liquidità cui è esposta anche nel caso in cui essa o i suoi partecipanti diretti non possano adempiere alle loro obbligazioni di pagamento in scadenza nel quadro del processo di compensazione o regolamento, tenendo conto altresì delle attività di investimento della CCP. Il quadro di gestione dei rischi affronta le esigenze di liquidità derivanti dalle relazioni della CCP con qualsiasi entità verso la quale essa ha un’esposizione di liquidità, tra cui:

a)

le banche di regolamento;

b)

i sistemi di pagamento;

c)

i sistemi di regolamento titoli;

d)

gli agenti «nostro»;

e)

le banche depositarie;

f)

i fornitori di liquidità;

g)

le CCP interoperabili;

h)

i fornitori di servizi.

5.   Nel suo quadro per la gestione del rischio di liquidità la CCP tiene conto delle interdipendenze tra le entità elencate al paragrafo 4 e delle molteplici relazioni che un’entità di cui al paragrafo 4 può avere con una CCP.

6.   La CCP elabora una relazione quotidiana sulle esigenze e sulle risorse di cui al paragrafo 3, lettere a), b) e c) e una relazione trimestrale sul suo piano di liquidità di cui al paragrafo 3, lettere da d) a h). Le relazioni sono documentate e conservate conformemente alle disposizioni del capo IV.

Articolo 33

Accesso alla liquidità

1.   La CCP mantiene, in ciascuna valuta rilevante, risorse liquide commisurate alle sue esigenze di liquidità, definite in conformità all’articolo 44 del regolamento (UE) n. 648/2012 e all’articolo 32 del presente regolamento. Tali risorse liquide sono limitate a:

a)

contante depositato presso una banca centrale di emissione;

b)

contante depositato presso enti creditizi autorizzati a norma dell’articolo 47;

c)

linee di credito impegnate o dispositivi equivalenti con partecipanti diretti non inadempienti;

d)

accordi di riacquisto impegnati;

e)

strumenti finanziari altamente negoziabili che soddisfano i requisiti degli articoli 45 e 46, e per i quali la CCP può dimostrare che sono prontamente disponibili e convertibili in contante lo stesso giorno in virtù di accordi di finanziamento prestabiliti e altamente affidabili, anche in condizioni di stress dei mercati.

2.   La CCP tiene conto delle valute in cui sono denominate le sue passività e dei potenziali effetti delle condizioni di stress sulla sua capacità di accedere ai mercati dei cambi in maniera coerente con i cicli di regolamento titoli dei sistemi di regolamento in valuta estera e titoli.

3.   Le linee di credito impegnate in cambio di garanzie reali fornite da partecipanti diretti non sono conteggiate due volte come risorse liquide. La CCP adotta misure per monitorare e controllare la concentrazione delle esposizioni al rischio di liquidità nei confronti di singoli fornitori di liquidità.

4.   Attraverso una diligenza dovuta rigorosa la CCP si accerta che i suoi fornitori di liquidità dispongano di capacità sufficiente per dar seguito agli accordi di liquidità.

5.   La CCP verifica periodicamente le sue procedure di accesso agli accordi di finanziamento prestabiliti. Ciò può includere il prelievo di importi esemplificativi delle linee di credito commerciali, la verifica della velocità di accesso alle risorse e dell’affidabilità delle procedure.

6.   Nel suo piano di liquidità la CCP dispone di procedure dettagliate per l’utilizzo delle sue risorse finanziarie liquide per l’adempimento delle sue obbligazioni di pagamento nel corso di una fase di carenza di liquidità. Le procedure di liquidità indicano chiaramente quando talune risorse dovrebbero essere utilizzate. Le procedure descrivono inoltre come accedere ai depositi in contanti o agli investimenti overnight dei depositi in contanti, come eseguire le operazioni di mercato con scadenza nello stesso giorno o come attingere alle linee di liquidità prestabilite. Tali procedure sono testate periodicamente. La CCP stabilisce inoltre un adeguato piano per il rinnovo degli accordi di finanziamento prima della loro scadenza.

Articolo 34

Rischio di concentrazione

1.   La CCP segue da vicino e controlla la concentrazione delle sue esposizioni al rischio di liquidità, includendo le esposizioni verso i soggetti di cui all’articolo 32, paragrafo 4 e verso entità appartenenti allo stesso gruppo.

2.   Il quadro di gestione del rischio di liquidità della CCP include l’applicazione di limiti di esposizione e concentrazione.

3.   La CCP definisce le procedure e i processi da attivare in caso di superamento dei limiti di concentrazione.

CAPO IX

LINEE DI DIFESA IN CASO DI INADEMPIMENTO

[Articolo 45 del regolamento (UE) n. 648/2012]

Articolo 35

Calcolo dell’importo delle risorse proprie della CCP da utilizzare nelle linee di difesa in caso di inadempimento

1.   La CCP detiene, e indica separatamente nel suo stato patrimoniale, un importo di risorse proprie ad hoc per i fini di cui all’articolo 45, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012.

2.   La CCP calcola l’importo minimo delle risorse di cui al paragrafo 1 moltiplicando il capitale minimo, compresi gli utili non distribuiti e le riserve, detenuto in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 648/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 152/2013 della Commissione (8) per il 25 %.

La CCP rivede tale importo minimo su base annuale.

3.   Qualora la CCP abbia istituito più di un fondo di garanzia in caso di inadempimento per le varie categorie di strumenti finanziari compensati, le risorse proprie ad hoc complessive calcolate a norma del paragrafo 1 sono assegnate a ciascuno dei fondi, in proporzione alle sue dimensioni, per essere distintamente indicate nel suo stato patrimoniale e utilizzate per gli inadempimenti che si verificano nei vari segmenti di mercato ai quali esso si riferisce.

4.   Per rispettare l’obbligo di cui al paragrafo 1, non sono utilizzate risorse diverse dal capitale, compresi gli utili non distribuiti e le riserve, come indicato all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 648/2012.

Articolo 36

Mantenimento dell’importo delle risorse proprie della CCP da utilizzare nelle linee di difesa in caso di inadempimento

1.   La CCP informa immediatamente l’autorità competente se l’importo delle risorse proprie ad hoc detenute scende al di sotto dell’importo minimo obbligatorio di cui all’articolo 35, fornendo i motivi per la violazione e un’ampia descrizione scritta delle misure adottate per la ricostituzione di detto importo e del relativo calendario.

2.   In caso di inadempimento di uno o più partecipanti diretti prima che la CCP abbia ricostituito le risorse proprie ad hoc, solo l’importo residuo di tali risorse assegnate è utilizzato ai fini dell’articolo 45 del regolamento (UE) n. 648/2012.

3.   La CCP ricostituisce le risorse proprie ad hoc entro un mese dalla notifica di cui al paragrafo 1.

CAPO X

GARANZIE

[Articolo 46 del regolamento (UE) n. 648/2012]

Articolo 37

Requisiti generali

La CCP stabilisce e attua politiche e procedure trasparenti e prevedibili, al fine di valutare e monitorare in modo continuo la liquidità delle attività riconosciute come garanzie e adottare misure correttive se del caso.

La CCP riesamina le sue politiche e procedure in materia di attività ammissibili almeno una volta l’anno. Tale riesame viene anche fatto ogni volta che si verifica una modifica sostanziale che influisce sull’esposizione al rischio della CCP.

Articolo 38

Garanzie in contanti

Ai fini dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, le garanzie altamente liquide in forma di contanti sono denominate in una delle seguenti valute:

a)

una valuta per la quale la CCP può dimostrare alle autorità competenti di essere in grado di gestire adeguatamente il rischio;

b)

una valuta nella quale la CCP compensa operazioni, nel limite della garanzia richiesta per coprire le esposizioni della CCP in tale valuta.

Articolo 39

Strumenti finanziari

Ai fini dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, gli strumenti finanziari, le garanzie bancarie e l’oro che soddisfano le condizioni di cui all’allegato I sono considerati garanzie altamente liquide.

Articolo 40

Valutazione della garanzia

1.   Ai fini della valutazione delle garanzie altamente liquide ai sensi dell’articolo 37, la CCP istituisce e attua politiche e procedure per controllare in tempo quasi-reale la qualità creditizia, la liquidità del mercato e la volatilità dei prezzi di ciascuna attività accettata come garanzia. La CCP verifica periodicamente, e almeno una volta all’anno, l’adeguatezza delle sue politiche e procedure di valutazione. Tale riesame viene anche fatto ogni volta che si verifica una modifica sostanziale che influisce sull’esposizione al rischio della CCP.

2.   La CCP valuta le sue garanzie al prezzo corrente di mercato in tempo quasi-reale; qualora ciò non sia possibile, la CCP è in grado di dimostrare alle autorità competenti di poter gestire i rischi.

Articolo 41

Scarti di garanzia

1.   La CCP stabilisce e applica politiche e procedure che consentano di stabilire gli scarti prudenti da applicare al valore della garanzia.

2.   Gli scarti di garanzia tengono conto del fatto che la garanzia può dover essere liquidata in condizioni di stress dei mercati e del tempo necessario per la liquidazione. La CCP dimostra all’autorità competente che gli scarti di garanzia sono calcolati in modo prudente per limitare il più possibile gli effetti prociclici. Per ogni attività impiegata come garanzia, lo scarto di garanzia è determinato tenendo in considerazione i criteri pertinenti, tra cui:

a)

il tipo di attività e il livello di rischio di credito connesso allo strumento finanziario sulla base di una valutazione interna della CCP. Nell’eseguire tale valutazione, la CCP utilizza una metodologia definita e obiettiva che non si basa completamente su pareri esterni e che prende in considerazione i rischi derivanti dallo stabilimento dell’emittente in un determinato paese;

b)

la scadenza dell’attività;

c)

la volatilità storica e l’ipotetica volatilità futura dei prezzi dell’attività in condizioni di stress dei mercati;

d)

la liquidità del mercato sottostante, compresi i differenziali bid/ask;

e)

il rischio di cambio, se esistente;

f)

il rischio di correlazione sfavorevole.

3.   La CCP verifica periodicamente l’adeguatezza degli scarti di garanzia. Essa riesamina le politiche e procedure in materia di scarti di garanzia almeno una volta l’anno e ogniqualvolta si verifica una modifica rilevante che influisce sull’esposizione al rischio della CCP, ma dovrebbe evitare, per quanto possibile, sbalzi dannosi degli scarti che potrebbero indurre prociclicità. Le politiche e procedure in materia di scarti di garanzia sono soggette a convalida indipendente almeno una volta l’anno.

Articolo 42

Limiti di concentrazione

1.   La CCP stabilisce e attua politiche e procedure per assicurare che le garanzie rimangano sufficientemente diversificate in modo da poter essere liquidate entro un determinato periodo di detenzione senza un impatto significativo sul mercato. Le politiche e le procedure stabiliscono le misure di attenuazione del rischio da applicare quando i limiti di concentrazione di cui al paragrafo 2 sono superati.

2.   La CCP stabilisce limiti di concentrazione a livello di:

a)

singoli emittenti;

b)

tipo di emittente;

c)

tipo di attività;

d)

ogni partecipante diretto;

e)

tutti i partecipanti diretti.

3.   I limiti di concentrazione sono determinati in modo prudente tenendo conto di tutti i criteri pertinenti, tra cui:

a)

gli strumenti finanziari emessi da emittenti dello stesso tipo in termini di settore economico, attività, regione geografica;

b)

il livello di rischio di credito dello strumento finanziario o dell’emittente sulla base di una valutazione interna della CCP. Nell’eseguire tale valutazione, la CCP utilizza una metodologia definita e obiettiva che non si basa completamente su pareri esterni e che prende in considerazione i rischi derivanti dallo stabilimento dell’emittente in un determinato paese;

c)

la liquidità e la volatilità dei prezzi degli strumenti finanziari.

4.   La CCP garantisce che non più del 10 % delle sue garanzie sia costituita da garanzie di un unico ente creditizio o ente finanziario equivalente di un paese terzo, o di un’entità che fa parte dello stesso gruppo dell’ente creditizio o dell’ente finanziario del paese terzo. Se le garanzie ricevute dalla CCP sotto forma di garanzie di banche commerciali sono superiori al 50 % del totale delle garanzie, tale limite può essere elevato al 25 %.

5.   Nel calcolo dei limiti di cui al paragrafo 2, la CCP include la sua esposizione complessiva verso un emittente, ivi compresi l’importo complessivo delle linee di credito, i certificati di deposito, i depositi a termine, i conti di risparmio, i conti di deposito, i conti correnti, gli strumenti del mercato monetario e le operazioni di acquisto con patto di rivendita utilizzati dalla CCP. Tali limiti non si applicano alle garanzie detenute dalla CCP al di là dei requisiti minimi per i margini, il fondo di garanzia in caso di inadempimento o altre risorse finanziarie.

6.   Nel determinare il limite di concentrazione per l’esposizione della CCP verso un singolo emittente, la CCP aggrega e considera come un unico rischio la sua esposizione verso tutti gli strumenti finanziari emessi dall’emittente o da un’entità del gruppo, espressamente garantiti dall’emittente o da un’entità del gruppo, e verso gli strumenti finanziari emessi da imprese il cui unico scopo è la proprietà di mezzi di produzione essenziali per l’attività dell’emittente.

7.   La CCP verifica periodicamente l’adeguatezza delle sue politiche e procedure in materia di limiti di concentrazione. Essa riesamina la sua politica e procedura in materia di limiti di concentrazione almeno una volta l’anno e ogniqualvolta si verifica una modifica rilevante che influisce sull’esposizione al rischio della CCP.

8.   La CCP informa l’autorità competente e i partecipanti diretti in merito ai limiti di concentrazione applicabili e a qualsiasi loro modifica.

9.   Se la CCP supera in modo significativo un limite di concentrazione fissato nelle sue politiche e procedure, ne informa immediatamente l’autorità competente. Essa pone fine alla violazione nel più breve tempo possibile.

CAPO XI

POLITICA DI INVESTIMENTO

[Articolo 47 del regolamento (UE) n. 648/2012]

Articolo 43

Strumenti finanziari altamente liquidi

1. Ai fini dell’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, gli strumenti di debito possono essere considerati altamente liquidi e con un rischio di credito e di mercato minimi se soddisfano ciascuna delle condizioni di cui all’allegato II.

Articolo 44

Meccanismi altamente sicuri per il deposito di strumenti finanziari

1.   Se la CCP non è in grado di depositare gli strumenti finanziari di cui all’articolo 45 o quelli costituiti come margini, contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento o contributi ad altre risorse finanziarie, sia tramite trasferimento del titolo di proprietà sia tramite costituzione del diritto reale di garanzia, presso l’operatore di un sistema di regolamento di titoli che ne garantisca la protezione totale, tali strumenti finanziari sono depositati presso una delle seguenti entità:

a)

una banca centrale che garantisce la protezione totale di tali strumenti e che consente alla CCP il rapido accesso ad essi, se necessario;

b)

un ente creditizio autorizzato ai sensi della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) che garantisce la completa segregazione e protezione di tali strumenti, consente alla CCP il rapido accesso ad essi se necessario e per il quale la CCP può dimostrare che ha un basso rischio di credito sulla base di una sua valutazione interna. Nell’eseguire tale valutazione, la CCP utilizza una metodologia definita e obiettiva che non si basa completamente su pareri esterni e che prende in considerazione i rischi derivanti dallo stabilimento dell’emittente in un determinato paese;

c)

un ente finanziario di un paese terzo che è soggetto e si conforma a norme prudenziali considerate dalle autorità competenti pertinenti almeno altrettanto rigorose quanto quelle stabilite nella direttiva 2006/48/CE, che si è dotato di prassi di contabilità, procedure di custodia e controlli interni robusti e che garantisce la completa segregazione e protezione di tali strumenti, che consente alla CCP il rapido accesso ad essi, se necessario, e per il quale la CCP può dimostrare che ha un basso rischio di credito sulla base di una sua valutazione interna. Nell’eseguire tale valutazione, la CCP utilizza una metodologia definita e obiettiva che non si basa completamente su pareri esterni e che prende in considerazione i rischi derivanti dallo stabilimento dell’emittente in un determinato paese.

2.   Quando gli strumenti finanziari sono depositati conformemente al paragrafo 1, lettera b) o c), sono detenuti nel quadro di meccanismi che impediscono che la CCP subisca perdite a causa dell’inadempimento o dell’insolvenza dell’ente finanziario autorizzato.

3.   I meccanismi altamente sicuri per il deposito degli strumenti finanziari costituiti a titolo di margini, contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento o contributi ad altre risorse finanziarie consentono alla CCP di riutilizzare tali strumenti solo nei casi in cui le condizioni di cui all’articolo 39, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 648/2012 sono soddisfatte e se la finalità del reimpiego è l’esecuzione di pagamenti, la gestione dell’inadempimento di un partecipante diretto o l’esecuzione di un accordo di interoperabilità.

Articolo 45

Meccanismi altamente sicuri per la detenzione del contante

1.   Ai fini dell’articolo 47, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012, il deposito di contante presso un’entità diversa dalla banca centrale soddisfa ciascuna delle seguenti condizioni:

a)

è in una delle seguenti valute:

i)

una valuta i cui rischi la CCP può dimostrare, con un livello elevato di affidabilità, di essere in grado di gestire;

ii)

una valuta nella quale la CCP compensa transazioni, nel limite delle garanzie ricevute in tale valuta;

b)

è situato presso una delle seguenti entità:

i)

un ente creditizio autorizzato ai sensi della direttiva 2006/48/CE per il quale la CCP può dimostrare che ha un basso rischio di credito sulla base di una sua valutazione interna. Nell’eseguire tale valutazione, la CCP utilizza una metodologia definita e obiettiva che non si basa completamente su pareri esterni e che prende in considerazione i rischi derivanti dallo stabilimento dell’emittente in un determinato paese.

ii)

un ente finanziario di un paese terzo che è soggetto e si conforma a norme prudenziali considerate dalle autorità competenti almeno altrettanto rigorose quanto quelle stabilite nella direttiva 2006/48/CE, che si è dotato di prassi di contabilità, procedure di custodia e controlli interni robusti e per il quale la CCP può dimostrare che ha un basso rischio di credito sulla base di una sua valutazione interna. Nell’eseguire tale valutazione, la CCP utilizza una metodologia definita e obiettiva che non si basa completamente su pareri esterni e che prende in considerazione i rischi derivanti dallo stabilimento dell’emittente in un determinato paese.

2.   Quando il contante è depositato overnight conformemente al paragrafo 1, non meno del 95 % di tale contante, calcolato su un periodo medio di un mese di calendario, è depositato tramite meccanismi che assicurano che sia garantito da strumenti finanziari altamente liquidi che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 45, tranne quello di cui al paragrafo 1, lettera c), dello stesso articolo.

Articolo 45

Limiti di concentrazione

1.   La CCP stabilisce e attua politiche e procedure per garantire che gli strumenti finanziari in cui sono investite le sue risorse finanziarie restino sufficientemente diversificati.

2.   La CCP stabilisce i limiti di concentrazione e controlla la concentrazione delle sue risorse finanziarie a livello di:

a)

singoli strumenti finanziari;

b)

tipi di strumenti finanziari;

c)

singoli emittenti;

d)

tipi di emittenti;

e)

controparti con le quali sono stabiliti i meccanismi di cui all’articolo 44, paragrafo 1, lettere b) e c) o all’articolo 45, paragrafo 2.

3.   Se si considerano i tipi di emittenti, la CCP tiene conto di quanto segue:

a)

la distribuzione geografica;

b)

le interdipendenze e le relazioni multiple che un’entità può avere con una CCP;

c)

il livello del rischio di credito;

d)

le esposizioni della CCP verso l’emittente mediante i prodotti da essa compensati.

4.   Le politiche e le procedure stabiliscono le misure di attenuazione dei rischi da applicare in caso di superamento dei limiti di concentrazione.

5.   Nel determinare il limite di concentrazione per l’esposizione verso un singolo emittente o depositario, la CCP aggrega e tratta come un rischio unico l’esposizione verso tutti gli strumenti finanziari emessi o esplicitamente garantiti dall’emittente e tutte le risorse finanziarie depositate presso il depositario.

6.   La CCP verifica periodicamente l’adeguatezza delle sue politiche e procedure in materia di limiti di concentrazione. Inoltre, essa riesamina tali politiche e procedure almeno una volta l’anno e ogniqualvolta si verifica una modifica rilevante che influisce sulla sua esposizione al rischio.

7.   Se la CCP supera un limite di concentrazione fissato nelle sue politiche e procedure, ne informa immediatamente l’autorità competente. Essa pone fine al superamento nel più breve tempo possibile.

Articolo 46

Garanzie non in contanti

Laddove la garanzia sia costituita da strumenti finanziari in conformità delle disposizioni del capo X, si applicano solo gli articoli 44 e 45.

CAPO XII

ESAME DEI MODELLI, PROVE DI STRESS E PROVE A POSTERIORI

[Articolo 49 del regolamento (UE) n. 648/2012]

SEZIONE 1

Modelli e programmi

Articolo 47

Convalida dei modelli

1.   La CCP effettua una convalida completa dei suoi modelli, delle relative metodologie e del quadro di gestione del rischio di liquidità utilizzato per quantificare, aggregare e gestire i rischi. Qualsiasi revisione o aggiustamento sostanziale dei modelli, delle relative metodologie e del quadro per la gestione del rischio di liquidità sono sottoposti ad una governance appropriata, compresa la richiesta di consulenza al comitato dei rischi, e convalidati da un terzo qualificato e indipendente prima della loro applicazione.

2.   Il processo di convalida della CCP è documentato e specifica almeno le politiche utilizzate per testare i metodi relativi ai margini, al fondo di garanzia in caso di inadempimento e alle altre risorse finanziarie e il quadro per il calcolo delle risorse finanziarie liquide. Qualsiasi revisione o aggiustamento sostanziale di tali politiche sono sottoposti ad una governance appropriata, compresa la richiesta di consulenza al comitato dei rischi, e convalidati da un terzo qualificato e indipendente prima della loro applicazione.

3.   Una convalida completa include almeno i seguenti elementi:

a)

una valutazione della solidità concettuale dei modelli e del quadro, comprese le evidenze risultanti dalla fase di sviluppo;

b)

un riesame delle procedure di monitoraggio continuativo, compresa la verifica dei processi e dei parametri di riferimento;

c)

una revisione dei parametri e delle ipotesi formulate nello sviluppo dei modelli, delle relative metodologie e del quadro;

d)

un riesame dell’adeguatezza e dell’appropriatezza dei modelli, delle relative metodologie e del quadro adottato rispetto al tipo di contratti cui si applicano;

e)

un riesame dell’adeguatezza degli scenari delle prove di stress in conformità del capo VII e dell’articolo 52;

f)

un’analisi dei risultati delle prove.

4.   La CCP stabilisce i criteri rispetto ai quali valuta se i modelli, le relative metodologie e il quadro per la gestione del rischio di liquidità possano essere convalidati. Tra tali criteri rientrano i risultati positivi delle prove.

5.   Quando i dati sui prezzi non sono prontamente disponibili o affidabili, la CCP fa fronte a tali limitazioni e, quanto meno, adotta ipotesi conservatrici basate su osservazioni in mercati correlati o collegati e sui comportamenti attuali del mercato.

6.   Quando i dati sui prezzi non sono prontamente disponibili o affidabili, i sistemi e i modelli di valutazione utilizzati per questo scopo sono sottoposti ad una governance appropriata, compresa la richiesta di consulenza al comitato dei rischi, e a convalida e prove. La CCP fa convalidare i suoi modelli di valutazione in una serie di scenari di mercato da un terzo qualificato e indipendente per garantire che essi producano accuratamente prezzi adeguati e, se del caso, aggiusta il calcolo dei margini iniziali per riflettere il rischio del modello eventualmente identificato.

7.   La CCP effettua periodicamente una valutazione delle proprietà teoriche ed empiriche del modello dei margini per tutti gli strumenti finanziari che compensa.

Articolo 48

Programmi di prove

1.   La CCP dispone di politiche e procedure che specificano nel dettaglio i programmi di prove di stress e di prove a posteriori adottati per valutare, in una vasta gamma di condizioni di mercato, l’adeguatezza, l’accuratezza, l’attendibilità e la resilienza dei modelli, e delle relative metodologie, utilizzati per calcolare i meccanismi di controllo del rischio, compresi i margini, i contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento e altre risorse finanziarie.

2.   Le politiche e procedure della CCP specificano nel dettaglio anche il programma di prove di stress adottato per valutare l’adeguatezza, l’accuratezza, l’attendibilità e la resilienza del quadro per la gestione del rischio di liquidità.

3.   Le politiche e procedure includono almeno le metodologie per la selezione e lo sviluppo di adeguate prove, comprese la selezione dei dati di portafoglio e di mercato, la periodicità delle prove, le specifiche caratteristiche di rischio degli strumenti finanziari compensati, l’analisi dei risultati delle prove e delle eccezioni e le relative misure correttive necessarie.

4.   La CCP include le posizioni dei clienti quando esegue tutte le prove.

SEZIONE 2

Prove a posteriori

Articolo 49

Procedura per le prove a posteriori

1.   La CCP valuta la copertura dei margini mediante un raffronto ex post dei risultati osservati con i risultati previsti in base all’utilizzo dei modelli dei margini. Tali prove a posteriori sono effettuate ogni giorno al fine di valutare se vi siano eccezioni nel risultato di una prova relativa alla copertura dei margini. La copertura è valutata sulle posizioni attuali per gli strumenti finanziari e i partecipanti diretti e tiene conto degli eventuali effetti della marginazione di portafoglio e, se del caso, delle CCP interoperabili.

2.   La CCP valuta gli orizzonti temporali storici appropriati per il suo programma di prove a posteriori per garantire che la finestra di osservazione utilizzata sia sufficiente per attenuare eventuali effetti negativi sulla significatività statistica.

3.   La CCP considera nel suo programma di prove a posteriori quanto meno chiare prove statistiche e vi definisce criteri di prestazione per la valutazione dei risultati.

4.   La CCP riferisce periodicamente i risultati delle sue prove a posteriori e la loro analisi al comitato dei rischi in una forma che non violi la riservatezza, al fine di ottenere il suo parere nella revisione del modello dei margini.

5.   I risultati delle prove a posteriori e la loro analisi sono messi a disposizione di tutti i partecipanti diretti e, se noti alla CCP, dei clienti. Per tutti gli altri clienti i risultati delle prove a posteriori e la loro analisi sono messi a disposizione su richiesta dai partecipanti diretti pertinenti. Tali informazioni sono aggregate in un formato che non violi la riservatezza e i partecipanti diretti e i clienti hanno accesso nel dettaglio ai risultati delle prove a posteriori e alla loro analisi solo per i loro portafogli.

6.   La CCP definisce le procedure per dettagliare le azioni che potrebbe adottare alla luce dei risultati dell’analisi delle prove a posteriori.

SEZIONE 3

Prove e analisi di sensitività

Articolo 50

Procedura per le prove e analisi di sensitività

1.   La CCP effettua prove e analisi di sensitività volte a valutare la copertura del suo modello dei margini in varie condizioni di mercato, utilizzando i dati storici relativi a condizioni di stress dei mercati verificatesi e i dati ipotetici relativi a condizioni di stress dei mercati non verificatesi.

2.   La CCP utilizza un’ampia gamma di parametri e ipotesi per riflettere una serie di condizioni storiche e ipotetiche, includendo i periodi più volatili registrati sui mercati da essa serviti e variazioni estreme delle correlazioni tra i prezzi dei contratti da essa compensati, al fine di comprendere come il livello di copertura dei margini potrebbe essere influenzato da condizioni di forte stress del mercato e da modifiche di parametri importanti del modello.

3.   L’analisi di sensitività è effettuata su diversi portafogli effettivi e rappresentativi dei partecipanti diretti. I portafogli rappresentativi sono scelti in base alla loro sensitività ai fattori di rischio e alle correlazioni significativi cui è esposta la CCP. Tali prove e analisi di sensitività sono intese a testare i parametri e le ipotesi principali del modello iniziale dei margini in una serie di intervalli di confidenza, per determinare la sensitività del sistema agli errori nella calibrazione di tali parametri e ipotesi. È prestata adeguata attenzione alla struttura per scadenza dei fattori di rischio e alla correlazione presunta tra di essi.

4.   La CCP valuta le perdite potenziali nelle posizioni dei partecipanti diretti.

5.   La CCP prende in considerazione, se del caso, parametri che rispecchiano l’inadempimento simultaneo dei partecipanti diretti che emettono strumenti finanziari da essa compensati o il sottostante dei derivati da essa compensati. Se del caso, sono considerati anche gli effetti dell’inadempimento di un cliente che emette strumenti finanziari compensati dalla CCP o il sottostante dei derivati da essa compensati.

6.   La CCP riferisce periodicamente i risultati delle sue prove di sensitività e la loro analisi al comitato dei rischi in una forma che non violi la riservatezza, al fine di ottenere il suo parere nella revisione del modello dei margini.

7.   La CCP definisce le procedure per dettagliare le azioni che potrebbe adottare alla luce dei risultati dell’analisi delle prove di sensitività.

SEZIONE 4

Prove di stress

Articolo 51

Procedura per le prove di stress

1.   Nelle prove di stress la CCP applica i parametri, le ipotesi e gli scenari di stress ai modelli utilizzati per la stima delle esposizioni al rischio, per assicurarsi che le sue risorse finanziarie siano sufficienti a coprire tali esposizioni in condizioni di mercato estreme ma plausibili.

2.   Il programma di prove di stress della CCP le impone di effettuare periodicamente una serie di prove di stress che tengono conto del suo mix di prodotti e di tutti gli elementi dei suoi modelli e delle relative metodologie e del suo quadro per la gestione del rischio di liquidità.

3.   Il programma di prove di stress della CCP prescrive l’esecuzione di prove di stress, utilizzando scenari definiti, in merito a condizioni di mercato estreme ma plausibili, sia verificatesi in passato che ipotetiche, a norma del capo VII. Le condizioni passate da utilizzare sono riesaminate e aggiustate, se del caso. La CCP prende in considerazione anche altre forme di scenari adeguati di prove di stress, compreso tra l’altro il fallimento tecnico o finanziario di sue banche di regolamento, agenti «nostro», banche depositarie, agenti, fornitori di liquidità o CCP interoperabili.

4.   La CCP ha la capacità di adeguare le sue prove di stress rapidamente per incorporarvi rischi nuovi o emergenti.

5.   La CCP prende in considerazione le perdite potenziali derivanti dall’inadempimento di un cliente che compensa tramite più partecipanti diretti, se noto.

6.   La CCP riferisce periodicamente i risultati delle sue prove di stress e la loro analisi al comitato dei rischi in una forma che non violi la riservatezza, al fine di ottenere il suo parere nella revisione dei modelli, delle relative metodologie e del quadro per la gestione del rischio di liquidità.

7.   I risultati delle prove di stress e la loro analisi sono messi a disposizione di tutti i partecipanti diretti e, se noti alla CCP, dei clienti. Per tutti gli altri clienti i risultati delle prove a posteriori e la loro analisi sono messi a disposizione su richiesta dai partecipanti diretti pertinenti. Tali informazioni sono aggregate in un formato che non violi la riservatezza e i partecipanti diretti e i clienti hanno accesso nel dettaglio ai risultati delle prove di stress e alla loro analisi solo per i loro portafogli.

8.   La CCP definisce le procedure per dettagliare le azioni che potrebbe adottare alla luce dei risultati dell’analisi delle prove di stress.

Articolo 52

Fattori di rischio da sottoporre a prove di stress

1.   La CCP individua i fattori di rischio pertinenti specifici per i contratti da essa compensati che potrebbero influenzare le sue perdite e si dota di un metodo adeguato per la loro misurazione. Nelle prove di stress la CCP prende in considerazione almeno i fattori di rischio specificati per i seguenti tipi di strumenti finanziari, se del caso:

a)

contratti su tassi di interesse: i fattori di rischio relativi ai tassi di interesse di ciascuna valuta nella quale la CCP compensa strumenti finanziari. La modellizzazione della curva di rendimento va suddivisa in vari segmenti di scadenza al fine di cogliere variazioni della volatilità dei tassi lungo la curva di rendimento. Il numero dei relativi fattori di rischio dipende dalla complessità dei contratti su tassi di interesse compensati dalla CCP. Il rischio di base derivante da movimenti non perfettamente correlati tra i tassi d’interesse di titoli di Stato e quelli di altri titoli a reddito fisso è rilevato separatamente;

b)

contratti su tassi di cambio: i fattori di rischio relativi a ciascuna valuta estera in cui la CCP compensa strumenti finanziari e al tasso di cambio tra la valuta in cui sono richiesti i margini e la valuta nella quale la CCP compensa gli strumenti finanziari;

c)

contratti su azioni: i fattori di rischio relativi alla volatilità delle singole emissioni azionarie per ciascuno dei mercati compensati dalla CCP e alla volatilità dei vari settori del mercato azionario globale. La complessità e la natura delle tecniche di modellizzazione per un determinato mercato corrispondono all’esposizione della CCP al mercato complessivo, nonché alla sua concentrazione rispetto alle singole emissioni azionarie in tale mercato;

d)

contratti su materie prime: i fattori di rischio che tengono conto delle diverse categorie e sottocategorie dei contratti su materie prime e dei relativi derivati compensati dalla CCP, comprese, se del caso, le variazioni del rendimento di utilità tra le posizioni in derivati e a pronti sulla materia prima;

e)

contratti su crediti: i fattori di rischio che tengono conto del rischio di inadempimento imminente e improvviso, compresi il rischio cumulativo derivante da molteplici inadempimenti, il rischio di base e la volatilità del tasso di recupero.

2.   Nelle sue prove di stress la CCP tiene anche in debito conto quanto meno i seguenti elementi:

a)

le correlazioni, comprese quelle tra i fattori di rischio individuati e i contratti analoghi da essa compensati;

b)

i fattori corrispondenti alla volatilità implicita e storica del contratto in corso di compensazione;

c)

le caratteristiche specifiche dei nuovi contratti che la CCP deve compensare;

d)

il rischio di concentrazione, anche nei confronti di un partecipante diretto e delle entità del gruppo di un partecipante diretto;

e)

le interdipendenze e relazioni multiple;

f)

i rischi pertinenti, compreso il rischio di cambio;

g)

i limiti di esposizione fissati;

h)

il rischio di correlazione sfavorevole.

Articolo 53

Prove di stress riguardanti le risorse finanziarie totali

1.   Il programma di prove di stress della CCP garantisce che la combinazione di margini, contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento e altre risorse finanziarie sia sufficiente per coprire l’inadempimento di almeno due partecipanti diretti verso i quali essa ha la maggiore esposizione in condizioni di mercato estreme ma plausibili. Il programma di prove di stress esamina inoltre le perdite potenziali derivanti dall’inadempimento di entità dello stesso gruppo dei due partecipanti diretti verso i quali la CCP ha la maggiore esposizione in condizioni di mercato estreme ma plausibili.

2.   Il programma di prove di stress della CCP assicura che i margini e il fondo di garanzia in caso di inadempimento siano sufficienti per coprire almeno l’inadempimento del partecipante diretto verso il quale la CCP ha la maggiore esposizione o del secondo e terzo partecipante diretto verso cui la CCP ha la maggiore esposizione se la somma delle loro esposizioni è superiore, come previsto all’articolo 42 del regolamento (UE) n. 648/2012.

3.   La CCP effettua un’analisi approfondita delle potenziali perdite che potrebbe subire e valuta le perdite potenziali nelle posizioni dei partecipanti diretti, incluso il rischio che la liquidazione di tali posizioni possa avere un impatto sul mercato e sul livello di copertura dei margini della CCP.

4.   Nelle sue prove di stress la CCP prende in considerazione, se del caso, gli effetti dell’inadempimento di un partecipante diretto che emette strumenti finanziari da essa compensati o il sottostante dei derivati da essa compensati. Se del caso, sono considerati anche gli effetti dell’inadempimento di un cliente che emette strumenti finanziari compensati dalla CCP o il sottostante dei derivati da essa compensati.

5.   Nelle prove di stress la CCP considera il periodo di liquidazione di cui all’articolo 26.

Articolo 54

Prove di stress riguardanti le risorse finanziarie liquide

1.   Il programma di prove di stress della CCP relativo alle sue risorse finanziarie liquide garantisce che tali risorse siano sufficienti in conformità delle disposizioni di cui al capo VIII.

2.   La CCP dispone di norme e procedure chiare e trasparenti per far fronte alla carenza di risorse finanziarie liquide eventualmente evidenziata dalle prove di stress, al fine di garantire il regolamento degli obblighi di pagamento.

La CCP dispone anche di procedure chiare per l’utilizzo dei risultati e dell’analisi delle prove di stress per valutare e aggiustare l’adeguatezza del suo quadro per la gestione del rischio di liquidità e dei suoi fornitori di liquidità.

3.   Gli scenari utilizzati nelle prove di stress relative alle risorse finanziarie liquide tengono conto dell’assetto e del funzionamento della CCP, e includono tutte le entità che potrebbero esporla ad un rischio di liquidità. Tali prove di stress prendono inoltre in considerazione forti legami o esposizioni analoghe tra i suoi partecipanti diretti, ivi comprese altre entità che fanno parte dello stesso gruppo, e valutano la probabilità di molteplici inadempimenti e l’effetto di contagio tra i suoi partecipanti diretti che tali inadempimenti possono provocare.

SEZIONE 5

Copertura e utilizzo dei risultati delle prove

Articolo 55

Mantenimento di una copertura sufficiente

1.   La CCP stabilisce e mantiene procedure atte a rilevare le variazioni delle condizioni di mercato, compresi gli aumenti della volatilità o le riduzioni della liquidità degli strumenti finanziari compensati, in modo da adeguare prontamente il calcolo del suo requisito di margine per tenere conto adeguatamente delle nuove condizioni di mercato.

2.   La CCP effettua prove sui suoi scarti di garanzia al fine di assicurare che le garanzie possano essere liquidate almeno al valore risultante dall’applicazione dello scarto di garanzia in condizioni di mercato estreme ma plausibili osservate.

3.   Se la CCP riscuote margini a livello di portafoglio, anziché a livello di prodotto, riesamina e testa costantemente le compensazioni tra prodotti. La CCP basa tali compensazioni su una metodologia prudente ed economicamente significativa che riflette il grado di dipendenza di prezzo tra i prodotti. In particolare, la CCP testa l’andamento delle correlazioni durante periodi di condizioni di mercato difficili reali e ipotetiche.

Articolo 56

Riesame dei modelli sulla base dei risultati delle prove

1.   La CCP dispone di procedure chiare per determinare l’importo del margine aggiuntivo che potrebbe dover riscuotere, anche su base infragiornaliera, e per ricalibrare il suo modello dei margini qualora le prove a posteriori indichino che tale modello non fornisce le prestazioni previste al punto che non identifica l’importo appropriato di margine iniziale necessario per raggiungere il livello previsto di affidabilità. Qualora la CCP abbia stabilito che è necessario richiedere margini aggiuntivi, lo fa prima della successiva richiesta di margini.

2.   La CCP valuta la fonte delle eccezioni risultanti dalle sue prove a posteriori. A seconda di tale fonte, la CCP stabilisce se sia necessaria una modifica radicale del modello dei margini o dei modelli che vi contribuiscono e se sia necessaria la ricalibratura degli attuali parametri.

3.   La CCP valuta le fonti delle eccezioni risultanti dalle sue prove di stress. La CCP stabilisce se sia necessaria una modifica radicale dei suoi modelli, delle relative metodologie o del quadro per la gestione del rischio di liquidità o se sia necessaria la ricalibratura dei parametri o delle ipotesi attuali, in base alle fonti delle eccezioni.

4.   Se i risultati delle prove indicano una copertura insufficiente dei margini, del fondo di garanzia in caso di inadempimento o di altre risorse finanziarie, la CCP aumenta la copertura globale delle sue risorse finanziarie a un livello accettabile prima della successiva richiesta di margini. Se i risultati delle prove dimostrano l’insufficienza delle risorse finanziarie liquide, la CCP aumenta le sue risorse finanziarie liquide ad un livello accettabile non appena possibile.

5.   Nell’ambito del riesame dei suoi modelli, delle relative metodologie e del quadro per la gestione del rischio di liquidità, la CCP monitora la frequenza delle eccezioni ricorrenti nelle prove per individuare e risolvere i problemi in modo appropriato e senza indebito ritardo.

SEZIONE 6

Prove di reverse stress

Articolo 57

Prove di reverse stress

1.   La CCP effettua prove di reverse stress destinate a individuare in che condizioni di mercato la combinazione dei margini, del fondo di garanzia in caso di inadempimento e delle altre risorse finanziarie potrebbe non bastare a garantire una copertura sufficiente delle esposizioni creditizie, per cui le sue risorse finanziarie liquide potrebbero rivelarsi insufficienti. Nell’effettuare tali prove, la CCP modellizza condizioni di mercato estreme che vanno al di là di quelle che sono considerate condizioni di mercato plausibili, al fine di contribuire a stabilire i limiti dei suoi modelli, del suo quadro di gestione del rischio di liquidità, delle sue risorse finanziarie e delle sue risorse finanziarie liquide.

2.   La CCP elabora prove di reverse stress adeguate ai rischi specifici dei mercati e dei contratti per i quali fornisce servizi di compensazione.

3.   La CCP utilizza le condizioni di cui al paragrafo 1 e i risultati e l’analisi delle prove di reverse stress per contribuire ad individuare gli scenari estremi ma plausibili conformemente al capo VII.

4.   La CCP riferisce periodicamente i risultati delle sue prove di reverse stress e la loro analisi al comitato dei rischi in una forma che non violi la riservatezza, al fine di ottenere il parere di tale comitato nella sua revisione.

SEZIONE 7

Procedure in caso di inadempimento

Articolo 58

Verifica delle procedure in caso di inadempimento

1.   La CCP verifica e rivede le sue procedure in caso di inadempimento per accertarsi che siano pratiche ed efficaci. La CCP svolge esercizi di simulazione nel quadro della verifica delle sue procedure in caso di inadempimento.

2.   In seguito alla verifica delle sue procedure in caso di inadempimento, la CCP individua eventuali incertezze e adegua opportunamente dette procedure per attenuare tali incertezze.

3.   La CCP, procedendo ad esercizi di simulazione, verifica che tutti i partecipanti diretti, se del caso, i clienti e altri soggetti pertinenti, comprese le CCP interoperabili e i fornitori di servizi collegati, siano debitamente informati e conoscano le procedure in caso di inadempimento.

SEZIONE 8

Frequenza delle convalide e delle prove

Articolo 59

Frequenza

1.   La CCP effettua un’ampia convalida dei suoi modelli e delle relative metodologie almeno una volta l’anno.

2.   La CCP effettua un’ampia convalida del suo quadro di gestione del rischio di liquidità almeno una volta l’anno.

3.   La CCP effettua una convalida completa dei suoi modelli di valutazione almeno una volta l’anno.

4.   La CCP riesamina l’adeguatezza delle politiche di cui all’articolo 51 almeno una volta l’anno.

5.   La CCP analizza e monitora la prestazione del modello e la copertura delle risorse finanziarie in caso di inadempimento sottoponendo a prove a posteriori almeno quotidiane la copertura dei margini ed effettuando prove di stress almeno giornaliere sulla base di parametri e ipotesi standard e predeterminati.

6.   La CCP analizza e monitora il suo quadro di gestione del rischio di liquidità sottoponendo a prove di stress almeno giornaliere le sue risorse finanziarie liquide.

7.   La CCP effettua un’analisi approfondita dettagliata dei risultati delle prove almeno su base mensile, al fine di assicurare che gli scenari delle sue prove di stress, i suoi modelli e il suo quadro di gestione del rischio di liquidità nonché i parametri e le ipotesi sottostanti siano esatti. Tale analisi è condotta con maggiore frequenza in condizioni di stress dei mercati, anche quando gli strumenti finanziari compensati o i mercati serviti presentano in generale un’elevata volatilità, diventano meno liquidi, o quando la dimensione o le concentrazioni di posizioni detenute dai partecipanti diretti aumentano in misura significativa o quando si prevede che la CCP farà fronte a mercati in condizioni di stress.

8.   L’analisi di sensitività è effettuata almeno una volta al mese, utilizzando i risultati delle prove di sensitività. Tale analisi è eseguita più frequentemente quando i mercati sono eccezionalmente volatili o meno liquidi o quando le dimensioni o le concentrazioni di posizioni detenute dai partecipanti diretti aumentano in misura notevole.

9.   La CCP verifica le compensazioni tra gli strumenti finanziari e l’andamento delle correlazioni durante periodi di condizioni di mercato difficili reali e ipotetiche, almeno una volta l’anno.

10.   Gli scarti di garanzia della CCP sono sottoposti a verifica almeno una volta al mese.

11.   La CCP effettua prove di reverse stress almeno trimestralmente.

12.   La CCP verifica e rivede le sue procedure in caso di inadempimento almeno ogni tre mesi e svolge esercizi di simulazione almeno una volta all’anno conformemente all’articolo 61. La CCP effettua anche esercizi di simulazione dopo qualsiasi modifica rilevante delle sue procedure in caso di inadempimento.

SEZIONE 9

Orizzonti temporali utilizzati nello svolgimento delle prove

Articolo 60

Orizzonti temporali

1.   Gli orizzonti temporali utilizzati per le prove di stress sono definiti in conformità del capo VII e comprendono condizioni di mercato ipotetiche estreme ma plausibili.

2.   Gli orizzonti temporali storici utilizzati per le prove a posteriori comprendono dati riguardanti almeno l’anno più recente o il periodo di tempo in cui la CCP ha compensato lo strumento finanziario pertinente se tale periodo è inferiore a un anno.

SEZIONE 10

Informativa al pubblico

Articolo 61

Informazioni da rendere pubbliche

1.   La CCP rende pubblici i principi generali su cui si basano i modelli e le relative metodologie e la natura delle prove effettuate, con una sintesi di alto livello dei risultati di tali prove e delle eventuali azioni correttive intraprese.

2.   La CCP rende accessibili al pubblico gli aspetti essenziali delle sue procedure in caso di inadempimento, tra cui:

a)

le circostanze in cui possono essere adottate misure;

b)

chi può adottare tali misure;

c)

la portata delle misure che possono essere adottate, compreso il trattamento delle posizioni, dei fondi e delle attività sia proprietarie che dei clienti;

d)

i meccanismi per far fronte agli obblighi della CCP nei confronti dei partecipanti diretti non inadempienti;

e)

i meccanismi per contribuire a far rispettare gli obblighi del partecipante diretto inadempiente nei confronti dei suoi clienti.

Articolo 62

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

La sezione 2, punto 1, lettera h), dell’allegato I si applica a decorrere da tre anni dopo l’entrata in vigore del presente regolamento per quanto riguarda le transazioni in derivati di cui all’articolo 2, paragrafo 4, lettere b), e d), del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(2)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

(3)  GU L 352 del 21.12.2012, pag. 32.

(4)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

(5)  GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87.

(6)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(7)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(8)  Cfr. pag. della 37 presente Gazzetta ufficiale.

(9)  GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

(10)  GU L 326 dell’8.12.2011, pag. 1.


ALLEGATO I

Condizioni applicabili agli strumenti finanziari, alle garanzie bancarie e all’oro considerati garanzie altamente liquide

SEZIONE 1

Strumenti finanziari

Ai fini dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, per garanzie altamente liquide in forma di strumenti finanziari si intendono gli strumenti finanziari che soddisfano le condizioni di cui all’allegato II, punto 1, del presente regolamento o i valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario che soddisfano ciascuna delle seguenti condizioni:

a)

la CCP può dimostrare all’autorità competente che gli strumenti finanziari sono stati emessi da un emittente che ha un basso rischio di credito sulla base di una valutazione interna svolta dalla CCP. Nell’eseguire tale valutazione, la CCP utilizza una metodologia definita e obiettiva che non si basa completamente su pareri esterni e che prende in considerazione i rischi derivanti dallo stabilimento dell’emittente in un determinato paese;

b)

la CCP può dimostrare all’autorità competente che gli strumenti finanziari hanno un basso rischio di mercato sulla base di una valutazione interna svolta dalla CCP. Nell’eseguire tale valutazione, la CCP utilizza una metodologia definita e obiettiva che non si basa completamente su pareri esterni;

c)

sono denominati in una delle seguenti valute:

i)

una valuta il cui rischio la CCP può dimostrare alle autorità competenti di essere in grado di gestire;

ii)

una valuta nella quale la CCP compensa contratti, nel limite della garanzia richiesta per coprire le esposizioni della CCP in tale valuta;

d)

sono liberamente trasferibili e senza alcun vincolo regolamentare o giuridico o pretese di terzi che ne compromettano la liquidazione;

e)

hanno un mercato attivo per i contratti di vendita a fermo o per i contratti di vendita con patto di riacquisto, con un gruppo diversificato di compratori e venditori, ai quali la CCP può dimostrare di avere un accesso affidabile, anche in condizioni di stress;

f)

vi sono dati affidabili relativi ai prezzi pubblicati periodicamente;

g)

non sono emessi:

i)

dal partecipante diretto che fornisce la garanzia, o da un’entità che fa parte dello stesso gruppo del partecipante diretto, tranne nel caso di un’obbligazione garantita e solo nel caso in cui le attività che garantiscono tale obbligazione sono adeguatamente separate all’interno di un quadro giuridico solido e soddisfano i requisiti di cui alla presente sezione;

ii)

da una CCP o un’entità che fa parte dello stesso gruppo di una CCP;

iii)

da un’entità la cui attività comporta la prestazione di servizi essenziali per il funzionamento della CCP, a meno che tale entità sia una banca centrale del SEE o una banca centrale di emissione di una valuta nella quale la CCP ha esposizioni;

h)

non sono altrimenti soggetti a un rischio significativo di correlazione sfavorevole.

SEZIONE 2

Garanzie bancarie

1.

La garanzia di una banca commerciale, fatti salvi i limiti concordati con l’autorità competente, soddisfa le seguenti condizioni per essere accettata come garanzia ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012:

a)

è emessa per garantire un partecipante diretto non finanziario;

b)

è stata emessa da un emittente per il quale la CCP sia in grado di dimostrare all’autorità competente che ha un basso rischio di credito sulla base di una valutazione interna svolta dalla CCP. Nell’eseguire tale valutazione, la CCP utilizza una metodologia definita e obiettiva che non si basa completamente su pareri esterni e che prende in considerazione i rischi derivanti dallo stabilimento dell’emittente in un determinato paese;

c)

è denominata in una delle seguenti valute:

i)

una valuta il cui rischio la CCP può dimostrare alle autorità competenti di essere in grado di gestire adeguatamente;

ii)

una valuta nella quale la CCP compensa contratti, nel limite della garanzia richiesta per coprire le esposizioni della CCP in tale valuta;

d)

è irrevocabile, incondizionata e l’emittente non può avvalersi di alcuna esenzione o difesa giuridica o contrattuale per opporsi al pagamento della garanzia;

e)

può essere onorata, su richiesta, all’interno del periodo di liquidazione del portafoglio del partecipante diretto inadempiente che la fornisce senza alcun vincolo regolamentare, giuridico o operativo;

f)

non è emessa:

i)

da un’entità che fa parte dello stesso gruppo del partecipante diretto non finanziario coperto dalla garanzia;

ii)

da un’entità la cui attività consiste nel fornire servizi essenziali per il funzionamento della CCP, a meno che tale entità sia una banca centrale del SEE o una banca centrale di emissione di una valuta nella quale la CCP ha esposizioni;

g)

non è altrimenti soggetta a un rischio significativo di correlazione sfavorevole;

h)

è pienamente coperta da garanzie che soddisfano le seguenti condizioni:

i)

non sono soggette al rischio di correlazione sfavorevole sulla base di una correlazione con il merito di credito del garante o del partecipante diretto non finanziario, a meno che tale rischio non sia stato adeguatamente attenuato tramite l’applicazione di scarti di garanzia;

ii)

la CCP vi ha prontamente accesso e la garanzia è protetta in caso di simultaneo inadempimento del partecipante diretto e del garante;

i)

l’idoneità del garante è stata sancita dal consiglio della CCP, dopo una valutazione completa dell’emittente e del quadro giuridico, contrattuale e operativo della garanzia al fine di ottenere un livello elevato di sicurezza circa l’efficacia della garanzia, e notificata all’autorità competente.

2.

Una garanzia bancaria emessa da una banca centrale soddisfa le seguenti condizioni per essere accettata come garanzia a norma dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012:

a)

è emessa da una banca centrale del SEE o da una banca centrale di emissione di una valuta nella quale la CCP ha esposizioni;

b)

è denominata in una delle valute seguenti:

i)

una valuta il cui rischio la CCP può dimostrare alle autorità competenti di essere in grado di gestire adeguatamente;

ii)

una valuta nella quale la CCP compensa transazioni, nel limite della garanzia richiesta per coprire le esposizioni della CCP in tale valuta;

c)

è irrevocabile, incondizionata e la banca centrale emittente non può avvalersi di alcuna esenzione o difesa giuridica o contrattuale per opporsi al pagamento della garanzia;

d)

può essere onorata all’interno del periodo di liquidazione del portafoglio del partecipante diretto inadempiente che la fornisce e non è soggetta ad alcun vincolo regolamentare, giuridico o operativo o pretese di terzi.

SEZIONE 3

Oro

L’oro è fornito sotto forma di verghe di oro puro conformi agli standard di buona consegna e soddisfa le seguenti condizioni per essere accettato come garanzia a norma dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012:

a)

è direttamente in possesso della CCP;

b)

è depositato presso una banca centrale del SEE o una banca centrale di emissione di una valuta nella quale la CCP ha esposizioni, che abbia preso disposizioni adeguate in modo da salvaguardare i diritti di proprietà del partecipante diretto o della clientela e consenta alla CCP immediato accesso all’oro quando necessario;

c)

è depositato presso un ente creditizio autorizzato ai sensi della direttiva 2006/48/CE che ha preso disposizioni adeguate in modo da salvaguardare i diritti di proprietà del partecipante diretto o della clientela e consente alla CCP immediato accesso all’oro quando necessario; la CCP può inoltre dimostrare all’autorità competente che tale ente ha un rischio di credito basso sulla base di una valutazione interna da essa svolta. Nell’eseguire tale valutazione, la CCP utilizza una metodologia definita e obiettiva che non si basa completamente su pareri esterni e che prende in considerazione i rischi derivanti dallo stabilimento dell’ente creditizio in un determinato paese;

d)

è depositato presso un ente creditizio di un paese terzo che è soggetto e si conforma a norme prudenziali considerate dalle autorità competenti almeno altrettanto rigorose quanto quelle stabilite nella direttiva 2006/48/CE, che applica pratiche contabili, procedure di custodia e controlli interni solidi, che ha preso disposizioni adeguate in modo da salvaguardare i diritti di proprietà del partecipante diretto o della clientela e che consente alla CCP immediato accesso all’oro quando necessario; la CCP può inoltre dimostrare all’autorità competente che tale ente ha un rischio di credito basso sulla base di una valutazione interna della CCP. Nell’eseguire tale valutazione, la CCP utilizza una metodologia definita e obiettiva che non si basa completamente su pareri esterni e che prende in considerazione i rischi derivanti dallo stabilimento dell’ente creditizio in un determinato paese.


ALLEGATO II

Condizioni applicabili agli strumenti finanziari altamente liquidi

1)

Ai fini dell’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, gli strumenti finanziari possono essere considerati altamente liquidi e con un rischio di credito e di mercato minimi se sono strumenti di debito che soddisfano ciascuna delle seguenti condizioni:

a)

sono emessi o garantiti esplicitamente da:

i)

una pubblica amministrazione:

ii)

una banca centrale;

iii)

una banca multilaterale di sviluppo di cui all’allegato VI, parte 1, sezione 4.2, della direttiva 2006/48/CE;

iv)

la European Financial Stability Facility o il meccanismo europeo di stabilità, se applicabile;

b)

la CCP può dimostrare che hanno un rischio di credito e di mercato basso sulla base di una sua valutazione interna. Nell’eseguire tale valutazione, la CCP utilizza una metodologia definita e obiettiva che non si basa completamente su pareri esterni e che prende in considerazione i rischi derivanti dallo stabilimento dell’emittente in un determinato paese;

c)

la scadenza residua media del portafoglio della CCP non è superiore a due anni;

d)

sono denominati in una delle seguenti valute:

i)

una valuta il cui rischio la CCP può dimostrare di essere in grado di gestire; o

ii)

una valuta nella quale la CCP compensa transazioni, nel limite delle garanzie ricevute in tale valuta;

e)

sono liberamente trasferibili e senza vincoli regolamentari o pretese di terzi che ne compromettono la liquidazione;

f)

hanno un mercato attivo per i contratti di vendita a fermo o per i contratti di vendita con patto di riacquisto, con un gruppo diversificato di compratori e venditori, ai quali la CCP ha un accesso affidabile, anche in condizioni di stress;

g)

dati affidabili sui prezzi di tali strumenti sono pubblicati periodicamente.

2)

Ai fini dell’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, i contratti derivati possono essere considerati investimenti finanziari altamente liquidi con un rischio di credito e di mercato minimi se sono conclusi allo scopo di:

a)

coprire il portafoglio di un partecipante diretto inadempiente nel quadro della procedura di gestione degli inadempimenti della CCP; o

b)

coprire il rischio di cambio derivante dal quadro di gestione della liquidità della CCP stabilito conformemente al capo VIII.

Se i contratti derivati sono utilizzati in tali circostanze, il loro uso è limitato ai contratti derivati sui cui prezzi sono pubblicati periodicamente dati affidabili e al periodo di tempo necessario per ridurre il rischio di credito e di mercato ai quali la CCP è esposta.

La politica della CCP in materia di uso dei contratti derivati è approvata dal consiglio, dopo aver consultato il comitato dei rischi.