ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2013.047.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 47 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
56° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
20.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 47/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 139/2013 DELLA COMMISSIONE
del 7 gennaio 2013
che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nell’Unione di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena
(codificazione)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, e l’articolo 10, paragrafo 4, secondo comma, lettera b),
vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (2), in particolare l’articolo 17, paragrafo 2, lettera b), l’articolo 17, paragrafo 3, e l’articolo 18, paragrafo 1, primo e quarto trattino,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 318/2007 della Commissione, del 23 marzo 2007, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena (3), è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese (4). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento. |
(2) |
A seguito dei focolai della variante asiatica dell’influenza aviaria ad alta patogenicità registrati nel 2004 nel Sud-Est asiatico, la Commissione ha adottato una serie di decisioni che hanno imposto il divieto di importazione, tra gli altri prodotti, di volatili diversi dal pollame provenienti dai paesi terzi interessati. |
(3) |
Il 13 aprile 2005 la Commissione ha chiesto all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) un parere scientifico sui rischi rappresentati dalle importazioni da paesi terzi di volatili catturati in natura e di volatili allevati in cattività, in modo da stilare un elenco dei rischi posti dalle importazioni dei volatili in cattività. |
(4) |
A seguito di tale richiesta il gruppo di esperti scientifici sulla salute e sul benessere degli animali dell’EFSA ha adottato, nella seduta del 26 e 27 ottobre 2006, un parere scientifico in merito ai rischi per la salute e il benessere degli animali connessi all’importazione nell’Unione di volatili selvatici diversi dal pollame. Il parere scientifico individua gli strumenti e le alternative possibili in grado di ridurre gli eventuali rischi riconosciuti per la salute degli animali, collegati all’importazione di volatili diversi dal pollame. |
(5) |
Una delle raccomandazioni contenute nel parere scientifico dell’EFSA riguarda i controlli effettuati nei paesi terzi che esportano nell’Unione volatili diversi dal pollame. I maggiori effetti in termini di riduzione della probabilità che volatili infetti siano presentati alla frontiera dell’Unione dovrebbero derivare da miglioramenti nel luogo di esportazione. Per questo motivo è opportuno stabilire mediante il presente regolamento condizioni di importazione tali da consentire unicamente le importazioni provenienti dai paesi terzi dai quali sono autorizzate le importazioni verso l’Unione. |
(6) |
Un’altra raccomandazione dell’EFSA riguarda le importazioni di volatili catturati in natura. Il parere scientifico individua il rischio causato da quei volatili che possono risultare infetti a causa di una trasmissione laterale da altri volatili selvatici infetti e dall’ambiente contaminato e a causa della propagazione dal pollame infetto. Tenuto conto del ruolo svolto dagli uccelli migratori selvatici nella diffusione dell’influenza aviaria dall’Asia all’Europa nel 2005 e nel 2006, è opportuno limitare le importazioni ai soli volatili, diversi dal pollame, allevati in cattività. |
(7) |
Raramente è possibile distinguere con certezza tra i volatili catturati in natura e i volatili allevati in cattività. Ad entrambi i tipi di volatili possono essere applicati metodi di marcatura senza che sia possibile distinguere tra essi. È quindi opportuno limitare le importazioni di volatili diversi dal pollame agli stabilimenti di moltiplicazione riconosciuti dall’autorità competente del paese terzo di esportazione e stabilire alcune condizioni minime per tale riconoscimento. |
(8) |
I volatili importati vanno trasportati direttamente a un impianto o stazione di quarantena riconosciuti in uno Stato membro, in cui vanno trattenuti fino a quando non si possa escludere l’infezione da virus dell’influenza aviaria o della malattia di Newcastle. |
(9) |
Nel caso si sospetti la presenza dell’influenza aviaria o della malattia di Newcastle in un impianto di quarantena riconosciuto o in un’unità di una stazione di quarantena riconosciuta, prima di avviare l’abbattimento e la distruzione dei volatili nei locali infetti, conviene aspettare la conferma della presenza della malattia onde escludere qualsivoglia altra causa della sintomatologia. |
(10) |
La direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (5), è stata adottata in modo da tener conto dell’esperienza acquisita nella lotta contro l’influenza aviaria. Sulla base di tale direttiva è stata adottata la decisione 2006/437/CE della Commissione, del 4 agosto 2006, che approva un manuale diagnostico per l’influenza aviaria secondo quanto previsto dalla direttiva 2005/94/CE del Consiglio (6) (di seguito «il manuale diagnostico»); essa stabilisce a livello dell’Unione procedure diagnostiche, metodi di campionamento e criteri di valutazione dei risultati degli esami di laboratorio che consentano la conferma di un focolaio di influenza aviaria. Per quanto riguarda la disciplina dei controlli per l’influenza aviaria negli impianti e nelle stazioni di quarantena riconosciuti, occorre tener conto di tale decisione. |
(11) |
È opportuno stabilire ulteriori procedure di importazione riguardanti il trasferimento, all’atto dell’ingresso nell’Unione, dal posto d’ispezione frontaliero agli impianti o alle stazioni di quarantena riconosciuti in modo da garantire che i volatili importati giungano presso la struttura di quarantena designata entro un termine ragionevole. |
(12) |
Gli impianti e le stazioni di quarantena riconosciute, la redazione dell’elenco dei quali spetta agli Stati membri, devono soddisfare certe condizioni minime. |
(13) |
Alcune importazioni di volatili sono disciplinate da altre norme dell’Unione. Di conseguenza è opportuno escluderle dal campo di applicazione del presente regolamento. |
(14) |
Il rischio zoosanitario rappresentato dai colombi viaggiatori introdotti nell’Unione per essere nuovamente rilasciati in modo da poter tornare al luogo di origine è tale che essi devono essere esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento. |
(15) |
Inoltre alcuni paesi terzi applicano condizioni di polizia sanitaria equivalenti a quelle previste dalla normativa dell’Unione. Le importazioni di volatili da tali paesi terzi devono pertanto essere escluse dal campo di applicazione del presente regolamento. |
(16) |
È opportuno inoltre prevedere alcune deroghe per quei volatili che in un impianto o in una stazione di quarantena riconosciuti risultino infettati dal virus dell’influenza aviaria a bassa patogenicità o della malattia di Newcastle, qualora la comparsa di tali malattie non costituisca un rischio per la situazione zoosanitaria nell’Unione. |
(17) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nell’Unione di determinati volatili provenienti dai paesi terzi e dalle parti dei medesimi di cui all’allegato I e fissa le relative condizioni di quarantena.
Articolo 2
Campo di applicazione
Il presente regolamento si applica agli animali delle specie avicole.
Non si applica però:
a) |
al pollame; |
b) |
ai volatili importati nel quadro di programmi di conservazione approvati dall’autorità competente dello Stato membro di destinazione; |
c) |
agli animali di compagnia di cui all’articolo 1, terzo comma, della direttiva 92/65/CEE, al seguito dei rispettivi proprietari; |
d) |
ai volatili destinati a zoo, circhi, parchi di divertimento o a fini sperimentali; |
e) |
ai volatili destinati a organismi, istituti o centri riconosciuti a norma dell’articolo 13 della direttiva 92/65/CEE; |
f) |
ai colombi viaggiatori introdotti nel territorio dell’Unione da un paese terzo limitrofo nel quale sono normalmente residenti e poi immediatamente rilasciati prevedendo un loro ritorno in detto paese terzo; |
g) |
ai volatili importati da Andorra, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino, Svizzera e Stato della Città del Vaticano. |
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni della direttiva 2005/94/CE, ad eccezione della definizione di pollame di cui all’articolo 2, punto 4, di detta direttiva. Ai fini del presente regolamento, per «pollame» si intendono polli, tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani, pernici e ratiti (Ratitae), allevati o tenuti in cattività per la riproduzione, la produzione di carne o di uova destinate al consumo o per il ripopolamento della selvaggina da penna.
Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
a) «volatili»: animali delle specie avicole diversi da quelli di cui al secondo paragrafo dell’articolo 2;
b) «stabilimento di moltiplicazione riconosciuto»:
i) |
uno stabilimento utilizzato unicamente per la moltiplicazione di volatili; |
ii) |
uno stabilimento che è stato controllato dall’autorità competente del paese terzo esportatore la quale lo ha riconosciuto conforme alle condizioni stabilite dall’articolo 4 e dall’allegato II; |
c) «volatili allevati in cattività»: volatili che non sono stati catturati in natura, ma sono nati e sono stati allevati in cattività da riproduttori (parent) che si sono accoppiati o i cui gameti sono stati altrimenti trasferiti in cattività;
d) «anello chiuso continuo applicato alla zampa»: anello o fascetta senza giunzioni o interruzioni, che non abbia subito alcuna manomissione, che sia stato fabbricato industrialmente a tal fine e applicato nei primi giorni di vita dell’animale; il diametro deve essere tale che la rimozione sia impossibile una volta che la zampa abbia raggiunto il massimo sviluppo;
e) «impianto di quarantena riconosciuto»: struttura diversa dalle stazioni di quarantena
i) |
in cui viene effettuata la quarantena dei volatili importati; |
ii) |
che è stata controllata dall’autorità competente e riconosciuta conforme alle condizioni minime di cui all’articolo 6 e all’allegato IV; |
f) «stazione di quarantena riconosciuta»: struttura
i) |
in cui viene effettuata la quarantena dei volatili importati; |
ii) |
composta da una serie di unità operativamente e fisicamente separate le une dalle altre, ciascuna delle quali contiene unicamente volatili della stessa partita aventi lo stesso stato sanitario, e costituisce quindi un’unica unità epidemiologica; |
iii) |
che è stata controllata dall’autorità competente e riconosciuta conforme alle condizioni minime di cui all’articolo 6 e all’allegato IV; |
g) «volatili sentinella»: pollame da utilizzare per agevolare la diagnosi durante la quarantena;
h) «manuale diagnostico»: il manuale diagnostico per l’influenza aviaria, di cui all’allegato della decisione 2006/437/CE.
Articolo 4
Stabilimenti di moltiplicazione riconosciuti
Gli stabilimenti di moltiplicazione riconosciuti devono soddisfare le seguenti condizioni:
a) |
lo stabilimento di moltiplicazione deve essere riconosciuto conforme alle condizioni di cui all’allegato II dall’autorità competente ed essere titolare di un numero di riconoscimento attribuito dalla medesima autorità; |
b) |
il numero di riconoscimento deve essere stato comunicato alla Commissione da tale autorità; |
c) |
il nome e il numero di riconoscimento dello stabilimento di moltiplicazione devono figurare su un elenco di stabilimenti di moltiplicazione compilato dalla Commissione; |
d) |
qualora le condizioni di cui all’allegato II non siano più rispettate, il riconoscimento dello stabilimento di moltiplicazione deve essere immediatamente revocato o sospeso dall’autorità competente e immediata comunicazione in tal senso deve essere data alla Commissione. |
Articolo 5
Condizioni di importazione
Sono autorizzate unicamente importazioni di volatili che soddisfano le seguenti condizioni:
a) |
i volatili devono essere volatili allevati in cattività; |
b) |
i volatili devono provenire dai paesi terzi o dalle parti dei medesimi di cui all’allegato I; |
c) |
i volatili provengono da stabilimenti di moltiplicazione riconosciuti conformi alle condizioni di cui all’articolo 4; |
d) |
i volatili devono essere stati sottoposti a un test di laboratorio per la ricerca virale, eseguito da 7 a 14 giorni prima della spedizione, ed essere risultati negativi ai virus dell’influenza aviaria e della malattia di Newcastle; |
e) |
i volatili non devono essere stati vaccinati contro l’influenza aviaria; |
f) |
i volatili devono essere accompagnati da un certificato di polizia sanitaria conforme al modello di cui all’allegato III («certificato di polizia sanitaria»); |
g) |
i volatili devono essere identificati mediante un numero di identificazione individuale, apposto su un anello chiuso continuo applicato alla zampa e recante una marcatura individuale, o mediante un microchip secondo quanto disposto dall’articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione (7); |
h) |
il numero di identificazione individuale sull’anello applicato alla zampa o il microchip di cui alla lettera g) devono contenere perlomeno le seguenti:
|
i) |
il numero di identificazione individuale di cui alla lettera g) deve essere annotato sul certificato di polizia sanitaria; |
j) |
i volatili devono essere trasportati in contenitori nuovi identificati singolarmente all’esterno mediante un numero di identificazione che deve corrispondere al numero indicato sul certificato di polizia sanitaria. |
Articolo 6
Impianti e stazioni di quarantena riconosciuti
Gli impianti e le stazioni di quarantena riconosciuti devono soddisfare le condizioni minime enunciate nell’allegato IV.
Ogni Stato membro redige e tiene aggiornato un elenco degli impianti e delle stazioni di quarantena riconosciuti e dei rispettivi numeri di riconoscimento e lo mette a disposizione della Commissione, degli altri Stati membri e del pubblico.
Articolo 7
Trasporto diretto dei volatili a impianti o stazioni di quarantena riconosciuti
I volatili sono trasportati direttamente dal posto d’ispezione frontaliero a un impianto o stazione di quarantena riconosciuti in gabbie o stie.
Il tempo complessivo di viaggio dal posto d’ispezione frontaliero all’impianto o stazione di quarantena non deve di norma superare le nove ore.
I mezzi di trasporto eventualmente impiegati per questo viaggio sono sigillati dall’autorità competente con un sigillo anti-manomissione.
Articolo 8
Attestato
Gli importatori o i loro rappresentanti presentano un attestato scritto il quale certifichi che i volatili saranno ammessi in quarantena; esso è redatto in una lingua ufficiale dello Stato membro di entrata e firmato dal responsabile dell’impianto o della stazione di quarantena.
L’attestato:
a) |
reca, in modo chiaro, il nome, l’indirizzo e il numero di riconoscimento dell’impianto o della stazione di quarantena; |
b) |
è trasmesso per posta elettronica o fax al posto d’ispezione frontaliero prima dell’arrivo in loco della partita oppure è esibito dall’importatore o dal suo rappresentante prima che ai volatili sia consentito di lasciare il posto d’ispezione frontaliero. |
Articolo 9
Transito dei volatili nell’Unione
Qualora i volatili vengano introdotti nell’Unione attraverso uno Stato membro diverso da quello di destinazione, sono adottate tutte le misure volte ad assicurare l’arrivo della partita nello Stato membro di destinazione previsto.
Articolo 10
Controllo del trasporto dei volatili
1. Si effettuano gli scambi di informazioni di seguito elencati qualora la legislazione dell’Unione preveda il controllo dei volatili dal posto d’ispezione frontaliero all’impianto o alla stazione di quarantena riconosciuti del luogo di destinazione:
a) |
il veterinario ufficiale responsabile del posto d’ispezione frontaliero informa l’autorità competente, responsabile dell’impianto o della stazione di quarantena riconosciuti del luogo di destinazione della partita, in merito al luogo di origine e al luogo di destinazione dei volatili, avvalendosi della rete Traces; |
b) |
entro un giorno lavorativo dall’arrivo della partita presso l’impianto o la stazione di quarantena, il responsabile dell’impianto o della stazione di quarantena riconosciuti del luogo di destinazione comunica per posta elettronica o via fax al veterinario ufficiale responsabile di detto impianto o detta stazione l’arrivo a destinazione della partita; |
c) |
entro tre giorni lavorativi dall’arrivo della partita presso l’impianto o la stazione di quarantena, il veterinario ufficiale responsabile dell’impianto o della stazione di quarantena riconosciuti del luogo di destinazione della partita comunica — mediante la rete Traces — l’arrivo a destinazione della partita al veterinario ufficiale responsabile del posto d’ispezione frontaliero che lo aveva informato della spedizione. |
2. L’autorità competente responsabile del posto d’ispezione frontaliero, la quale riceva conferma del fatto che i volatili dichiarati destinati a un impianto o una stazione di quarantena riconosciuti non sono giunti a destinazione entro tre giorni lavorativi dalla data attesa per l’arrivo della partita presso detto impianto o detta stazione, adotta le misure opportune a carico del responsabile della partita.
Articolo 11
Disposizioni in materia di quarantena
1. I volatili sono tenuti in quarantena per almeno 30 giorni in un impianto o in una stazione di quarantena riconosciuti («quarantena»).
2. Almeno all’inizio e alla fine della quarantena di ogni partita, il veterinario ufficiale verifica le condizioni di quarantena, esaminando tra l’altro i dati di mortalità ed effettuando un esame clinico dei volatili presso l’impianto di quarantena riconosciuto o presso ciascuna unità della stazione di quarantena riconosciuta.
Il veterinario ufficiale effettua, tuttavia, dette verifiche con maggiore frequenza se la situazione sanitaria lo impone.
Articolo 12
Esame, prelievo di campioni e analisi da effettuare sulle partite durante la quarantena
1. Una volta che i volatili sono stati posti in quarantena, vengono espletate le procedure di esame, campionamento e analisi per l’influenza aviaria e la malattia di Newcastle descritte nell’allegato V.
2. Nel caso di utilizzo di volatili sentinella, il loro numero minimo è pari a dieci nell’impianto di quarantena riconosciuto o in ciascuna unità della stazione di quarantena riconosciuta.
3. I volatili sentinella utilizzati ai fini delle procedure di esame, campionamento e analisi:
a) |
hanno un’età di almeno tre settimane e sono impiegati unicamente a questo scopo; |
b) |
sono identificati per inanellamento o mediante altro sistema di identificazione permanente; |
c) |
non sono vaccinati e sono risultati sieronegativi nei confronti dell’influenza aviaria e della malattia di Newcastle entro un termine di 14 giorni prima della data di inizio della quarantena; |
d) |
sono collocati nell’impianto di quarantena riconosciuto o in un’unità della stazione di quarantena riconosciuta prima dell’arrivo dei volatili con cui condividono la cubatura d’aria e con i quali sono a più stretto contatto possibile, in modo da assicurare che essi vengano a contatto con gli escrementi dei volatili in quarantena. |
Articolo 13
Interventi in caso di sospetto di malattia in un impianto o una stazione di quarantena riconosciuti
1. Se durante la quarantena in un impianto di quarantena riconosciuto si sospetta che uno o più volatili e/o volatili sentinella siano infettati dal virus dell’influenza aviaria o della malattia di Newcastle, si adottano le seguenti misure:
a) |
l’autorità competente sottopone a controllo ufficiale l’impianto di quarantena riconosciuto; |
b) |
dai volatili e dai volatili sentinella interessati si prelevano campioni per gli esami virologici, secondo quanto descritto nell’allegato V, punto 2, e si eseguono le relative analisi; |
c) |
è vietato qualsiasi movimento di volatili da o verso l’impianto di quarantena riconosciuto fino a quando non sia stato escluso il sospetto. |
2. Qualora venga confermato il sospetto della presenza dell’influenza aviaria o della malattia di Newcastle nell’impianto di quarantena riconosciuto in questione, di cui al paragrafo 1, si adottano le seguenti misure:
a) |
tutti i volatili e i volatili sentinella nell’impianto di quarantena riconosciuto sono abbattuti e distrutti; |
b) |
l’impianto di quarantena riconosciuto è pulito e disinfettato; |
c) |
nessun volatile è introdotto nell’impianto di quarantena riconosciuto prima che siano trascorsi 21 giorni dalle operazioni finali di pulizia e disinfezione. |
3. Se durante la quarantena in una stazione di quarantena riconosciuta si sospetta che uno o più volatili e/o volatili sentinella di un’unità della stazione di quarantena siano infettati dal virus dell’influenza aviaria o della malattia di Newcastle, si adottano le seguenti misure:
a) |
l’autorità competente sottopone a controllo ufficiale la stazione di quarantena riconosciuta; |
b) |
dai volatili e dai volatili sentinella interessati si prelevano campioni per gli esami virologici, secondo quanto descritto nell’allegato V, punto 2, e si eseguono le relative analisi; |
c) |
è vietato qualsiasi movimento di volatili da o verso la stazione di quarantena riconosciuta fino a quando non sia stato escluso il sospetto. |
4. Qualora venga confermato il sospetto della presenza dell’influenza aviaria o della malattia di Newcastle nell’unità della stazione di quarantena riconosciuta in questione, di cui al paragrafo 3, si adottano le seguenti misure:
a) |
tutti i volatili e i volatili sentinella nell’unità della stazione di quarantena riconosciuta in questione sono abbattuti e distrutti; |
b) |
l’unità coinvolta è pulita e disinfettata; |
c) |
vengono prelevati i seguenti campioni:
|
d) |
nessun volatile lascia la stazione di quarantena riconosciuta finché non sia stato confermato che il campionamento di cui alla lettera c) ha dato esito negativo. |
5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i provvedimenti adottati a norma del presente articolo.
Articolo 14
Deroghe in relazione a un riscontro positivo per l’influenza aviaria a bassa patogenicità o per la malattia di Newcastle in un impianto o in una stazione di quarantena riconosciuti
1. Se durante la quarantena uno o più volatili e/o volatili sentinella risultano infettati da un virus dell’influenza aviaria a bassa patogenicità (LPAI) o della malattia di Newcastle, l’autorità competente può, in base a una valutazione di rischio, concedere deroghe rispetto agli interventi di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera a) e all’articolo 13, paragrafo 4, lettera a) purché tali deroghe non compromettano le misure di lotta contro la malattia («la deroga»).
Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione di tali deroghe.
2. Quando un veterinario ufficiale controlla un impianto o una stazione di quarantena riconosciuti cui sia stata concessa una deroga e uno o più volatili in quarantena e/o volatili sentinella risultano infettati dall’LPAI o dalla malattia di Newcastle, si applicano gli interventi di cui ai paragrafi da 3 a 7.
Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione tali interventi.
3. In caso di un riscontro positivo per l’LPAI, invece dei campioni standard di cui al manuale diagnostico, ai fini degli esami di laboratorio si devono prelevare i seguenti campioni, una volta trascorsi 21 giorni dall’ultimo riscontro positivo per l’LPAI nell’impianto di quarantena riconosciuto o in ogni unità della stazione di quarantena riconosciuta e ad intervalli di 21 giorni:
a) |
campioni da eventuali volatili sentinella o altri volatili morti, presenti al momento del campionamento; |
b) |
tamponi tracheali/orofaringei e tamponi cloacali da almeno 60 volatili o da tutti i volatili quando il numero complessivo presente nell’impianto di quarantena riconosciuto o nell’unità coinvolta della stazione di quarantena riconosciuta è inferiore a 60. Devono essere prelevati campioni di feci fresche, se i volatili sono piccoli, esotici e non abituati a essere maneggiati oppure se maneggiarli potrebbe risultare pericoloso per le persone. Il campionamento e gli esami di laboratorio su tali campioni devono continuare finché non si ottengano consecutivamente, a un intervallo minimo di 21 giorni, due risultati di laboratorio negativi. |
In base all’esito di una valutazione del rischio, l’autorità competente può tuttavia concedere deroghe in relazione alla dimensione dei campioni di cui al presente paragrafo.
4. A fronte di un riscontro positivo per la malattia di Newcastle, l’autorità competente può concedere una deroga unicamente a condizione che nei trenta giorni successivi all’ultimo decesso per tale malattia o alla guarigione clinica dalla medesima, il campionamento effettuato secondo le procedure di cui all’allegato V, punti 1 e 2, (senza tener conto del riferimento temporale ivi indicato) abbia dato esito negativo.
5. I volatili non possono uscire dalla quarantena finché non sia trascorso almeno il periodo per l’esecuzione degli esami di laboratorio di cui al paragrafo 3.
6. Una volta svuotati, l’impianto di quarantena riconosciuto o l’unità coinvolta della stazione di quarantena riconosciuta sono puliti e disinfettati. Tutte le sostanze o rifiuti potenzialmente contaminati, come pure i rifiuti accumulatisi durante il periodo di esecuzione degli esami di laboratorio di cui al paragrafo 3 sono rimossi in modo da impedire la diffusione dell’agente patogeno e vengono eliminati in modo da garantire la distruzione dei virus dell’LPAI e della malattia di Newcastle.
7. Il ripopolamento dell’impianto o della stazione di quarantena riconosciuti non può essere effettuato prima che siano trascorsi 21 giorni dalla data di completamento delle operazioni finali di pulizia e disinfezione di cui al paragrafo 6.
Articolo 15
Interventi in casi di sospetto di clamidiosi
Se, durante la quarantena in un impianto o una stazione di quarantena riconosciuti, si sospetta o viene confermata l’infezione da Chlamydophila psittaci dei psittaciformi, tutti i volatili della partita sono trattati secondo un metodo approvato dall’autorità competente e la quarantena è prorogata per almeno due mesi a decorrere dall’ultimo caso registrato.
Articolo 16
Uscita dalla quarantena
I volatili escono dalla quarantena in un impianto o una stazione di quarantena riconosciuti solo previa autorizzazione scritta di un veterinario ufficiale.
Articolo 17
Obblighi di notifica e segnalazione
1. Gli Stati membri comunicano entro 24 ore alla Commissione ogni caso di influenza aviaria o malattia di Newcastle riscontrato in un impianto o una stazione di quarantena riconosciuti.
2. Gli Stati membri comunicano annualmente alla Commissione i seguenti dati:
a) |
il numero di volatili importati attraverso gli impianti e le stazioni di quarantena riconosciuti, suddiviso per specie e per stabilimento di moltiplicazione di origine riconosciuto; |
b) |
informazioni sul tasso di mortalità dei volatili importati nel periodo compreso tra la fase della certificazione di polizia sanitaria nel paese di origine e la fine della quarantena; |
c) |
il numero di riscontri positivi per l’influenza aviaria, la malattia di Newcastle e l’infezione da Chlamydophila psittaci nell’impianto o nella stazione di quarantena riconosciuti. |
Articolo 18
Spese di quarantena
Sono a carico dell’importatore tutte le spese di quarantena sostenute in applicazione del presente regolamento.
Articolo 19
Abrogazioni
Il regolamento (CE) n. 318/2007 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all’allegato VII.
Articolo 20
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.
(2) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.
(3) GU L 84 del 24.3.2007, pag. 7.
(4) Cfr. l'allegato VI.
(5) GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.
ALLEGATO I
Elenco dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di volatili allevati in cattività
1. |
Paesi terzi o parti dei medesimi elencati nelle colonne 1 e 3 della tabella dell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) 798/2008 della Commissione (1), ove la colonna 4 della stessa tabella preveda un modello di certificato veterinario per il pollame riproduttore o da reddito diverso dai ratiti (BPP); |
2. |
Argentina; |
3. |
Filippine: National Capital Region. |
ALLEGATO II
Condizioni che disciplinano il riconoscimento degli stabilimenti di moltiplicazione nei paesi terzi d’origine di cui all’articolo 4
CAPITOLO 1
Riconoscimento degli stabilimenti di moltiplicazione
Per ottenere il riconoscimento di cui all’articolo 4, gli stabilimenti di moltiplicazione devono essere conformi alle condizioni enunciate nel presente capitolo.
1. |
Lo stabilimento di moltiplicazione deve essere chiaramente delimitato e separato dall’ambiente circostante oppure gli animali che ospita devono essere rinchiusi e collocati in modo da non rappresentare un rischio sanitario per gli allevamenti animali di cui potrebbero compromettere lo status sanitario. |
2. |
Lo stabilimento di moltiplicazione deve disporre di mezzi adeguati per catturare, rinchiudere e isolare gli animali, nonché di adeguati impianti di quarantena e applicare procedure riconosciute per quanto concerne gli animali provenienti da stabilimenti non riconosciuti. |
3. |
Il responsabile dello stabilimento di moltiplicazione deve possedere un’esperienza adeguata nel campo dell’allevamento dei volatili. |
4. |
Lo stabilimento di moltiplicazione deve essere indenne dall’influenza aviaria, dalla malattia di Newcastle e dall’infezione da Chlamydophila psittaci. Affinché uno stabilimento di moltiplicazione possa essere dichiarato indenne da tali malattie, l’autorità competente deve valutare i registri — tenuti almeno negli ultimi tre anni antecedenti la data di richiesta del riconoscimento — relativi allo stato di salute degli animali, come pure i risultati degli esami clinici e di laboratorio effettuati sugli animali dello stabilimento. I nuovi stabilimenti di moltiplicazione, tuttavia, ottengono il riconoscimento unicamente sulla base dei risultati degli esami clinici e di laboratorio condotti sui loro animali. |
5. |
Lo stabilimento di moltiplicazione deve tenere registri aggiornati in cui siano annotati:
|
6. |
Lo stabilimento di moltiplicazione deve aver incaricato un laboratorio competente di effettuare gli esami post mortem oppure deve disporre di uno o più locali idonei dove questi esami possano essere effettuati da una persona competente posta sotto l’autorità del veterinario riconosciuto. |
7. |
Lo stabilimento di moltiplicazione deve aver adottato disposizioni idonee o disporre in loco di strutture idonee per l’eliminazione delle carcasse degli animali morti per malattia o sottoposti a eutanasia. |
8. |
Lo stabilimento di moltiplicazione deve assicurarsi, per contratto o altro strumento giuridico, i servizi di un veterinario riconosciuto dall’autorità competente del paese terzo esportatore e soggetto al controllo di quest’ultima il quale:
|
9. |
Qualora gli stabilimenti di moltiplicazione allevino animali destinati a laboratori sperimentali, il trattamento generale e la sistemazione degli animali devono essere conformi a quanto disposto dall’articolo 33 della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1). |
CAPITOLO 2
Conservazione del riconoscimento da parte degli stabilimenti di moltiplicazione
Gli stabilimenti di moltiplicazione conservano il loro riconoscimento soltanto se osservano le condizioni enunciate nel presente capitolo.
1. |
Le strutture sono sotto il controllo di un veterinario ufficiale designato dall’autorità competente il quale:
|
2. |
Nello stabilimento di moltiplicazione vengono introdotti soltanto animali provenienti da un altro stabilimento di moltiplicazione riconosciuto, nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente regolamento. |
3. |
Dalla data del riconoscimento lo stabilimento di moltiplicazione deve conservare i registri di cui al capitolo 1, punto 5, per un periodo di almeno dieci anni. |
CAPITOLO 3
Quarantena dei volatili in ingresso, ove non provenienti da stabilimenti di moltiplicazione riconosciuti
In deroga al capitolo 2, punto 2, i volatili non provenienti da stabilimenti di moltiplicazione riconosciuti possono essere introdotti in uno stabilimento di moltiplicazione previa autorizzazione concessa a tal fine dall’autorità competente, purché tali animali vengano posti in quarantena secondo le istruzioni impartite dall’autorità competente prima di essere messi a contatto con gli altri animali. Il periodo di quarantena deve essere di almeno 30 giorni.
CAPITOLO 4
Sospensione, revoca o nuova concessione del riconoscimento degli stabilimenti di moltiplicazione
Per le procedure di sospensione, revoca e nuova concessione, parziale o completa, del riconoscimento degli stabilimenti di moltiplicazione devono essere osservate le condizioni enunciate nel presente capitolo.
1. |
L’autorità competente la quale rilevi che uno stabilimento di moltiplicazione non è più conforme alle condizioni di cui ai capitoli 1 e 2 o ha subito una modifica della destinazione d’uso per cui non viene più utilizzato unicamente per la moltiplicazione e l’allevamento dei volatili sospende o revoca il riconoscimento a detto stabilimento. |
2. |
L’autorità competente cui sia stato comunicato un sospetto di influenza aviaria, di malattia di Newcastle o di infezione da Chlamydophila psittaci sospende il riconoscimento dello stabilimento di moltiplicazione fino a quando il sospetto non sia stato ufficialmente escluso. Essa provvede affinché siano adottate le misure atte a confermare o escludere il sospetto e ad evitare l’eventuale diffusione della malattia, nel rispetto della normativa dell’Unione sulle misure di lotta contro la malattia in questione e in materia di scambi di animali. |
3. |
Qualora il sospetto della malattia venga confermato, l’autorità competente può nuovamente concedere il riconoscimento allo stabilimento di moltiplicazione secondo quanto previsto dal capitolo 1, solo previa:
|
4. |
L’autorità competente comunica immediatamente alla Commissione la sospensione, la revoca o la nuova concessione del riconoscimento ad uno stabilimento di moltiplicazione. |
ALLEGATO III
Certificato di polizia sanitaria di cui all’articolo 5, lettera f) per l’importazione di determinati volatili diversi dal pollame da spedire nell’Unione
Testo di immagine
Testo di immagine
Testo di immagine
ALLEGATO IV
Condizioni minime per gli impianti e le stazioni riconosciuti di quarantena dei volatili di cui all’articolo 6
Gli impianti e le stazioni di quarantena riconosciuti devono osservare le condizioni enunciate ai capitoli 1 e 2.
CAPITOLO 1
Costruzione e attrezzature degli impianti o delle stazioni di quarantena
1. |
L’impianto o la stazione di quarantena devono essere costituiti da uno o più edifici la cui distanza da altre aziende di pollame o di altri volatili è determinata dall’autorità competente in base a una valutazione di rischio che tiene conto degli aspetti epidemiologici dell’influenza aviaria e della malattia di Newcastle. Le porte di ingresso e di uscita devono essere munite di serratura e recare apposta la scritta: «QUARANTENA — Vietato l’accesso alle persone non autorizzate». |
2. |
Ogni unità di quarantena della stazione di quarantena deve avere una propria distinta cubatura. |
3. |
L’impianto o la stazione di quarantena devono essere protetti da volatili, mosche e parassiti e sigillabili in modo da consentire la fumigazione. |
4. |
L’impianto di quarantena riconosciuto e ogni unità della stazione di quarantena riconosciuta devono essere muniti di lavabi per lavarsi le mani. |
5. |
Le porte di ingresso e di uscita dell’impianto di quarantena riconosciuto e di ogni unità della stazione di quarantena devono essere costituite da sistemi di doppie porte. |
6. |
Barriere sanitarie devono essere sistemate presso ogni ingresso/uscita dell’impianto di quarantena riconosciuto e delle singole unità della stazione di quarantena riconosciuta. |
7. |
Tutte le apparecchiature devono essere concepite in modo da poter essere pulite e disinfettate. |
8. |
Il deposito dei mangimi deve essere protetto da volatili, roditori e insetti. |
9. |
Deve essere disponibile un contenitore per il deposito della lettiera, protetto da volatili e roditori. |
10. |
Devono essere disponibili un frigorifero e/o un congelatore per le carcasse. |
CAPITOLO 2
Requisiti di gestione
1. |
Gli impianti e le stazioni di quarantena riconosciuti devono:
|
2. |
In relazione a ogni partita di volatili posti in quarantena:
|
3. |
Occorre prendere precauzioni per evitare la contaminazione incrociata fra le partite in entrata e in uscita. |
4. |
Nessuna persona non autorizzata può accedere all’impianto o alla stazione di quarantena. |
5. |
Le persone che entrano nell’impianto o nella stazione di quarantena riconosciuti devono indossare indumenti e calzature di protezione. |
6. |
Sono vietati i contatti tra il personale che possono provocare una contaminazione fra impianti di quarantena riconosciuti o unità delle stazioni di quarantena riconosciute. |
7. |
Devono essere disponibili attrezzature appropriate per la pulizia e la disinfezione. |
8. |
Se per l’identificazione è impiegato un microchip, l’impianto o la stazione di quarantena riconosciuti devono disporre di un apposito lettore di microchip. |
9. |
La pulizia e la disinfezione delle gabbie o delle stie utilizzate per il trasporto devono essere effettuate nell’impianto o nella stazione di quarantena riconosciuti, salvo nel caso in cui dette gabbie e stie non vengano distrutte. Esse devono essere realizzate in materiali che consentano una pulizia e disinfezione efficaci, nel caso di impiego ripetuto. Le gabbie e le stie devono essere distrutte in modo da evitare la diffusione di agenti patogeni. |
10. |
La lettiera e i rifiuti devono essere raccolti regolarmente, depositati in un apposito contenitore per lettiera e successivamente trattati in modo tale da evitare la diffusione di agenti patogeni. |
11. |
Le carcasse dei volatili devono essere esaminate in un laboratorio ufficiale designato dall’autorità competente. |
12. |
Le analisi e i trattamenti necessari dei volatili devono essere effettuati di concerto con e sotto il controllo del veterinario ufficiale. |
13. |
Il veterinario ufficiale deve essere informato delle malattie e decessi dei volatili in quarantena e/o dei volatili di controllo verificatisi nel corso della quarantena. |
14. |
Il responsabile dell’impianto o della stazione di quarantena riconosciuti deve tenere un registro contenente:
|
15. |
I registri di cui al punto 14 devono essere conservati per almeno dieci anni. |
CAPITOLO 3
Sospensione, revoca o nuova concessione del riconoscimento degli impianti e alle stazioni di quarantena
Per le procedure di sospensione, revoca e nuova concessione, parziale o completa, del riconoscimento agli impianti e alle stazioni di quarantena devono essere osservate le condizioni enunciate nel presente capitolo.
1. |
L’autorità competente la quale rilevi che un impianto o una stazione di quarantena non è più conforme alle condizioni di cui ai capitoli 1 e 2 o ha subito una modifica della destinazione d’uso cui non si applica più la disciplina dell’articolo 3, lettere e) e f) ne dà immediata comunicazione alla Commissione. Tali impianti o stazioni di quarantena non devono essere impiegati per le importazioni contemplate dal presente regolamento. |
2. |
La concessione di un nuovo riconoscimento ad un impianto o una stazione di quarantena avviene solo nel momento in cui siano nuovamente soddisfatte le condizioni di cui ai capitoli 1 e 2. |
ALLEGATO V
Procedure di esame, campionamento e analisi per l’influenza aviaria e la malattia di Newcastle
1. |
Durante la quarantena i volatili sentinella o, qualora questi non vengono utilizzati, i volatili importati devono essere sottoposti alle procedure di seguito enunciate:
|
2. |
Oltre agli esami di cui al punto 1, si devono prelevare i seguenti campioni per gli esami virologici:
|
3. |
Tutti gli esami virologici e sierologici sui campioni prelevati durante la quarantena devono essere effettuati presso laboratori ufficiali designati dall’autorità competente, utilizzando procedure diagnostiche conformi al manuale diagnostico per l’influenza aviaria e al «Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals» dell’OIE, relativamente alla malattia di Newcastle. Ai fini dell’esame virologico è consentito il raggruppamento dei campioni con un massimo di cinque campioni di diversi volatili per ogni pool. Il materiale fecale deve essere raggruppato separatamente da altri campioni di organi e tessuti. |
4. |
Gli isolati virali devono essere inviati al laboratorio nazionale di riferimento. |
ALLEGATO VI
Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive
Regolamento (CE) n. 318/2007 della Commissione |
|
Regolamento (CE) n. 1278/2007 della Commissione |
|
Regolamento (CE) n. 86/2008 della Commissione |
|
Regolamento (CE) n. 311/2008 della Commissione |
|
Regolamento (CE) n. 607/2008 della Commissione |
|
Regolamento (CE) n. 754/2008 della Commissione |
|
Regolamento (CE) n. 1219/2008 della Commissione |
|
Regolamento (CE) n. 1294/2008 della Commissione |
|
Regolamento (CE) n. 201/2009 della Commissione |
|
Regolamento (CE) n. 555/2009 della Commissione |
|
Regolamento (CE) n. 1118/2009 della Commissione |
|
Regolamento (UE) n. 239/2010 della Commissione |
|
Regolamento di esecuzione (UE) n. 66/2012 della Commissione |
|
Regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2012 della Commissione |
ALLEGATO VII
Tavola di concordanza
Regolamento (CE) n. 318/2007 |
Presente regolamento |
Articoli 1 e 2 |
Articoli 1 e 2 |
Articolo 3, paragrafo 1 |
Articolo 3, paragrafo 1 |
Articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a h) |
Articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a h) |
Articolo 3, secondo comma, lettera i) |
— |
Articolo 4 |
Articolo 4 |
Articolo 5, alinea |
Articolo 5, alinea |
Articolo 5, lettera a) |
Articolo 5, lettera a) |
Articolo 5, lettera b) |
Articolo 5, lettera b) |
Articolo 5, lettera b bis) |
Articolo 5, lettera c) |
Articolo 5, lettera c) |
Articolo 5, lettera d) |
Articolo 5, lettera d) |
Articolo 5, lettera e) |
Articolo 5, lettera e) |
Articolo 5, lettera f) |
Articolo 5, lettera f) |
Articolo 5, lettera g) |
Articolo 5, lettera g) |
Articolo 5, lettera h) |
Articolo 5, lettera h) |
Articolo 5, lettera i) |
Articolo 5, lettera i) |
Articolo 5, lettera j) |
Articoli 6-18 |
Articoli 6-18 |
Articolo 19 |
— |
— |
Articolo 19 |
Articolo 20, paragrafo 1 |
Articolo 20 |
Articolo 20, paragrafo 2 |
— |
Allegati I-IV |
Allegati I-IV |
Allegato VI |
Allegato V |
— |
Allegato VI |
— |
Allegato VII |
20.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 47/18 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 140/2013 DELLA COMMISSIONE
del 18 febbraio 2013
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pa de Pagès Català (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 1151/2012, è entrato in vigore il 3 gennaio 2013 e ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (2). |
(2) |
A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Pa de Pagès Català», presentata dalla Spagna, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3). |
(3) |
Poiché alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
ALLEGATO
Prodotti agricoli e alimentari elencati nell’allegato I, parte I, del regolamento (UE) n. 1151/2012:
Classe 2.4. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria, biscotteria
SPAGNA
Pa de Pagès Català (IGP)
20.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 47/20 |
REGOLAMENTO (UE) N. 141/2013 DELLA COMMISSIONE
del 19 febbraio 2013
che attua il regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro per quanto riguarda le statistiche basate sull’indagine europea sulla salute (EHIS)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1338/2008 stabilisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. |
(2) |
A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1338/2008, sono necessarie misure di attuazione per definire i dati e i metadati da fornire sullo stato di salute, sui determinanti della salute e sull’assistenza sanitaria oggetto dell’allegato I di tale regolamento e per stabilire i periodi di riferimento e la periodicità di trasmissione dei dati. |
(3) |
Tali dati rappresentano la base minima di dati statistici che dovrebbe consentire un migliore monitoraggio dei programmi dell’Unione in ambito sanitario e delle sue politiche in materia di inclusione sociale e protezione sociale, disuguaglianze nella salute e invecchiamento in buona salute. |
(4) |
I dati riservati trasmessi dagli Stati membri alla Commissione (Eurostat) devono essere trattati in conformità al principio del segreto statistico, come definito dal regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee (2), e al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (3). |
(5) |
È stata effettuata e valutata un’analisi costi/benefici conformemente all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1338/2008. L’analisi ha dimostrato che la disponibilità di dati a livello dell’Unione tra loro confrontabili potrebbe rivelarsi molto utile per le decisioni in materia di sanità e di politiche sociali e per scopi scientifici. L’uso di strumenti comuni consentirebbe di disporre di dati coerenti tra i vari paesi, anche se i relativi costi varierebbero in funzione del grado di integrazione delle variabili richieste e delle metodologie delle attuali indagini a livello nazionale. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Sistema statistico europeo, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Campo di applicazione
Le statistiche europee basate sull’Indagine europea sulla salute (European Health Interview Survey — EHIS) riguardano lo stato di salute, l’assistenza sanitaria e i determinanti della salute, nonché le caratteristiche sociodemografiche della popolazione di 15 anni e più.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) «famiglia»: una persona che vive sola o un gruppo di persone che vivono insieme nella stessa unità abitativa e condividono le spese, in particolare per l’acquisto comune dei prodotti di prima necessità. La definizione non comprende i membri di convivenze come ospedali, case di cura o di riposo, carceri, caserme, istituzioni religiose, pensioni o case dello studente;
2) «dimora abituale»: il luogo in cui una persona trascorre normalmente il periodo di riposo giornaliero, indipendentemente da assenze temporanee a fini ricreativi, di vacanza, visita ad amici e parenti, affari e motivi professionali, cure mediche o pellegrinaggi religiosi oppure, in mancanza, il luogo di residenza legale o dichiarata nei registri.
Sono considerate come dimoranti abitualmente nell’area geografica in questione soltanto le persone:
a) |
che hanno vissuto nel luogo di dimora abituale per un periodo continuativo di almeno 12 mesi prima della data di riferimento; oppure |
b) |
che si sono stabilite nel luogo di dimora abituale durante i 12 mesi precedenti la data di riferimento con l’intenzione di rimanervi per almeno un anno. |
Laddove le circostanze di cui alla lettera a) o b) non possano essere determinate, per «residenza abituale» si intende il luogo di residenza legale o dichiarata nei registri;
3) «microdati»: osservazioni o misurazioni non aggregate di caratteristiche di singole unità;
4) «metadati»: dati che definiscono e descrivono altri dati e processi di produzione statistica.
Articolo 3
Dati richiesti
1. Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione (Eurostat) i microdati indicati nell’allegato I.
2. Tali microdati si basano su campioni probabilistici rappresentativi a livello nazionale.
3. Al fine di conseguire un elevato livello di armonizzazione dei risultati dell’indagine tra i paesi, la Commissione (Eurostat), in stretta collaborazione con gli Stati membri, propone raccomandazioni e linee guida metodologiche e operative in merito al campionamento e all’attuazione dell’indagine sotto forma di un «manuale dell’Indagine europea sulla salute basata su interviste» corredato di un questionario tipo.
4. La dimensione minima effettiva del campione, calcolata sulla base di un campionamento casuale semplice, è precisata nell’allegato II. Fattori di ponderazione vengono calcolati per tener conto della probabilità di selezione delle unità, delle mancate risposte e, se necessario, per adeguare il campione a dati esterni relativi alla distribuzione degli individui nella popolazione obiettivo.
5. Le piccole porzioni di territorio nazionale comprendenti non più del 2 % della popolazione nazionale dei rispettivi Stati membri e i territori nazionali elencati nell’allegato III sono esclusi.
Articolo 4
Anno e popolazione di riferimento
1. L’anno di riferimento è il 2013, il 2014 o il 2015.
2. La popolazione di riferimento è costituita dalle persone di 15 anni e più che vivono nelle famiglie residenti nel territorio dello Stato membro interessato al momento della rilevazione dei dati.
3. La rilevazione dei dati avviene su un arco di tempo di almeno tre mesi comprendente almeno uno dei mesi della stagione autunnale (settembre-dicembre).
Articolo 5
Metadati di riferimento
1. I metadati di riferimento relativi alla qualità sono trasmessi secondo lo standard del Sistema statistico europeo specificato dalla Commissione (Eurostat) e concordato con gli Stati membri.
2. Gli Stati membri trasmettono questi metadati alla Commissione (Eurostat) entro due mesi dalla trasmissione dei microdati.
Articolo 6
Trasmissione di microdati e di metadati di riferimento alla Commissione (Eurostat)
1. Gli Stati membri trasmettono i microdati definitivi, convalidati e ponderati e i metadati di riferimento relativi alla qualità richiesti dal presente regolamento secondo uno standard di scambio specificato dalla Commissione (Eurostat). I microdati e i metadati di riferimento relativi alla qualità sono trasmessi utilizzando il punto di ingresso unico.
2. I microdati sono resi disponibili entro il 30 settembre 2015 o entro nove mesi dalla fine del periodo di rilevazione dei dati nazionali nel caso in cui l’indagine sia condotta oltre il dicembre 2014.
Articolo 7
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 70.
ALLEGATO I
Microdati da trasmettere alla commissione (Eurostat)
VARIABILI TECNICHE DELL’INDAGINE
Denominazione della variabile |
Descrizione |
Categorie e codici delle risposte |
Filtro |
||||||||||||||||
PID |
Numero identificativo del rispondente |
Numero a 10 cifre
|
Tutti |
||||||||||||||||
HHID |
Numero identificativo della famiglia |
Numero a 10 cifre
|
Tutti |
||||||||||||||||
PRIMSTRAT |
Strati primari utilizzati nella selezione del campione |
0001 – 9999
|
Tutti |
||||||||||||||||
PSU |
Unità primarie di campionamento utilizzate nella selezione del campione |
0001 – 9999
|
Tutti |
||||||||||||||||
WGT |
Peso finale dell’individuo |
Numero: 5 cifre, massimo tre decimali
|
Tutti |
||||||||||||||||
PROXY |
Intervista della persona selezionata o di un’altra persona (intervista indiretta) |
|
Tutti |
||||||||||||||||
REFYEAR |
Anno di riferimento dell’intervista |
4 cifre |
Tutti |
||||||||||||||||
REFMONTH |
Mese di riferimento dell’intervista |
1 – 12
|
Tutti |
||||||||||||||||
INTMETHOD |
Metodo utilizzato di rilevazione dei dati |
|
Tutti |
||||||||||||||||
INTLANG |
Lingua utilizzata per l’intervista |
Codice a tre caratteri (lista codici standard di Eurostat)
|
Tutti |
VARIABILI SOCIALI FONDAMENTALI
Denominazione della variabile |
Descrizione |
Categorie e codici delle risposte |
Filtro |
|||||||||||||||||||||||||||||
SEX |
Sesso del rispondente |
|
Tutti |
|||||||||||||||||||||||||||||
AGE |
Età del rispondente in anni compiuti al momento dell’intervista |
Numero in cifre
|
Tutti |
|||||||||||||||||||||||||||||
COUNTRY |
Paese di residenza |
Due caratteri sulla base del livello più aggregato della classificazione NUTS (livello 0 o livello del paese)
|
Tutti |
|||||||||||||||||||||||||||||
BIRTHPLACE |
Paese di nascita |
|
Tutti |
|||||||||||||||||||||||||||||
CITIZEN |
Paese di cittadinanza al momento della rilevazione dei dati |
|
Tutti |
|||||||||||||||||||||||||||||
REGION |
Regione di residenza |
Codifica conformemente alla classificazione di livello NUTS 2
|
Tutti |
|||||||||||||||||||||||||||||
DEG_URB |
Grado di urbanizzazione |
|
Tutti |
|||||||||||||||||||||||||||||
MARSTALEGAL |
Stato civile de jure |
|
Tutti |
|||||||||||||||||||||||||||||
MARSTADEFACTO |
Stato civile de facto |
|
Tutti |
|||||||||||||||||||||||||||||
HATLEVEL |
Titolo di studio più elevato conseguito (livello di istruzione) |
Sulla base della classificazione ISCED – 2011
|
Tutti |
|||||||||||||||||||||||||||||
MAINSTAT |
Condizione lavorativa dichiarata |
|
Tutti |
|||||||||||||||||||||||||||||
FT_PT |
Lavoro a tempo pieno o parziale |
|
MAINSTAT = 10 |
|||||||||||||||||||||||||||||
JOBSTAT |
Posizione nella professione |
|
MAINSTAT = 10 |
|||||||||||||||||||||||||||||
JOBISCO |
Professione |
Codifica a due caratteri della classificazione ISCO-08
|
MAINSTAT = 10 |
|||||||||||||||||||||||||||||
LOCNACE |
Settore di attività economica |
Sezioni della NACE Rev. 2
|
MAINSTAT = 10 |
|||||||||||||||||||||||||||||
HHNBPERS |
Numero di persone che vivono in famiglia, compreso il rispondente |
0 – 98
|
Tutti |
|||||||||||||||||||||||||||||
HHNBPERS_0_4 |
Numero di persone fino a 4 anni di età |
0 – 98
|
Tutti |
|||||||||||||||||||||||||||||
HHNBPERS_5_13 |
Numero di persone di età compresa tra 5 e 13 anni |
0 – 98
|
Tutti |
|||||||||||||||||||||||||||||
HHNBPERS_14_15 |
Numero di persone di età compresa tra 14 e 15 anni |
0 – 98
|
Tutti |
|||||||||||||||||||||||||||||
HHNBPERS_16_24 |
Numero di persone di età compresa tra 16 e 24 anni |
0 – 98
|
Tutti |
|||||||||||||||||||||||||||||
HHNBPERS_25_64 |
Numero di persone di età compresa tra 25 e 64 anni |
0 – 98
|
Tutti |
|||||||||||||||||||||||||||||
HHNBPERS_65plus |
Numero di persone di 65 anni e più |
0 – 98
|
Tutti |
|||||||||||||||||||||||||||||
HHTYPE |
Tipologia familiare |
|
Tutti |
|||||||||||||||||||||||||||||
HH_ACT |
Numero di componenti della famiglia di età compresa tra 16 e 64 anni che sono occupati |
0 – 98
|
Tutti |
|||||||||||||||||||||||||||||
HH_INACT |
Numero di componenti della famiglia di età compresa tra 16 e 64 anni che sono disoccupati o economicamente inattivi |
0 – 98
|
Tutti |
|||||||||||||||||||||||||||||
HHINCOME |
Reddito equivalente netto mensile della famiglia |
|
Tutti |
VARIABILI RELATIVE ALLA SALUTE
Denominazione della variabile |
Descrizione |
Categorie e codici delle risposte |
Filtro |
||||||||||||||||||||||
Stato di salute – Modulo minimo europeo sulla salute (MEHM) |
|||||||||||||||||||||||||
HS1 |
Salute percepita, percezione del proprio stato di salute in generale |
|
Tutti |
||||||||||||||||||||||
HS2 |
Problemi di salute di lunga durata: la persona è affetta da una malattia o da problemi di salute che durano da almeno sei mesi |
|
Tutti |
||||||||||||||||||||||
HS3 |
Limitazioni nelle attività quotidiane: limitazioni che durano da almeno sei mesi per problemi di salute nelle attività che le persone svolgono abitualmente |
|
Tutti |
||||||||||||||||||||||
Malattie e condizioni croniche |
|||||||||||||||||||||||||
CD1a |
Asma negli ultimi 12 mesi (compresa l’asma allergica) |
|
Tutti |
||||||||||||||||||||||
CD1b |
Bronchite cronica, broncopneumopatia cronica ostruttiva o enfisema negli ultimi 12 mesi |
|
Tutti |
||||||||||||||||||||||
CD1c |
Infarto del miocardio (attacco cardiaco) negli ultimi 12 mesi |
|
Tutti |
||||||||||||||||||||||
CD1d |
Malattia coronarica o angina pectoris negli ultimi 12 mesi |
|
Tutti |
||||||||||||||||||||||
CD1e |
Ipertensione arteriosa negli ultimi 12 mesi |
|
Tutti |
||||||||||||||||||||||
CD1f |
Ictus (emorragia cerebrale, trombosi cerebrale) negli ultimi 12 mesi |
|
Tutti |
||||||||||||||||||||||
CD1 g |
Artrosi (esclusa l’artrite) negli ultimi 12 mesi |
|
Tutti |
||||||||||||||||||||||
CD1 h |
Patologia lombare o altra affezione cronica a carico della schiena negli ultimi 12 mesi |
|
Tutti |
||||||||||||||||||||||
CD1i |
Patologia cervicale o altra affezione cronica del collo negli ultimi 12 mesi |
|
Tutti |
||||||||||||||||||||||
CD1 j |
Diabete negli ultimi 12 mesi |
|
Tutti |
||||||||||||||||||||||
CD1k |
Allergia, ad esempio rinite, infiammazione oculare, dermatite, allergia alimentare o di altra natura (esclusa l’asma allergica) negli ultimi 12 mesi |
|
Tutti |
||||||||||||||||||||||
CD1 l |
Cirrosi epatica negli ultimi 12 mesi |
|
Tutti |
||||||||||||||||||||||
CD1 m |
Incontinenza urinaria, problemi di controllo della vescica negli ultimi 12 mesi |
|
Tutti |
||||||||||||||||||||||
CD1n |
Problemi renali negli ultimi 12 mesi |
|
Tutti |
||||||||||||||||||||||
CD1o |
Depressione negli ultimi 12 mesi |
|
Tutti |
||||||||||||||||||||||
Infortuni e lesioni |
|||||||||||||||||||||||||
AC1a |
Incidente stradale negli ultimi 12 mesi |
|
Tutti |
||||||||||||||||||||||
AC1b |
Infortunio domestico negli ultimi 12 mesi |
|
Tutti |
||||||||||||||||||||||
AC1c |
Infortunio nel tempo libero negli ultimi 12 mesi |
|
Tutti |
||||||||||||||||||||||
AC2 |
Assistenza medica più importante della quale si è fruito negli ultimi 12 mesi per l’infortunio più grave |
|
Se AC1a = 1 o AC1b = 1 o AC1c = 1 |
||||||||||||||||||||||
Assenza dal lavoro (per motivi di salute) |
|||||||||||||||||||||||||
AW1 |
Assenza dal lavoro per problemi personali di salute negli ultimi 12 mesi |
|
Se MAINSTAT = 10 |
||||||||||||||||||||||
AW2 |
Numero di giorni di assenza dal lavoro per problemi personali di salute negli ultimi 12 mesi |
Numero di giorni
|
Se AW1 = 1 |
||||||||||||||||||||||
Limitazioni funzionali fisiche e sensoriali |
|||||||||||||||||||||||||
PL1 |
Uso di occhiali o lenti a contatto |
|
Tutti |
||||||||||||||||||||||
PL2 |
Difficoltà visive anche con l’uso di occhiali o lenti a contatto |
|
Se PL1 = 1 o 2 |
||||||||||||||||||||||
PL3 |
Uso di apparecchi acustici |
|
Tutti |
||||||||||||||||||||||
PL4 |
Difficoltà a sentire ciò che si dice in una conversazione con un’altra persona in una stanza non rumorosa, anche con l’uso di apparecchi acustici |
|
Se PL3 = 1 o 2 |
||||||||||||||||||||||
PL5 |
Difficoltà a sentire ciò che si dice in una conversazione con un’altra persona in una stanza più rumorosa, anche con l’uso di apparecchi acustici |
|
Se PL3 = 1 o 2 e PL4 = 1 o 2 o 3 |
||||||||||||||||||||||
PL6 |
Difficoltà a camminare su una superficie pianeggiante per 500 metri senza alcun ausilio |
|
Tutti |
||||||||||||||||||||||
PL7 |
Difficoltà a salire o scendere 12 scalini |
|
Tutti |
||||||||||||||||||||||
Attività di cura della persona |
|||||||||||||||||||||||||
PC1a |
Difficoltà a nutrirsi |
|
Se AGE >= 65 |
||||||||||||||||||||||
PC1b |
Difficoltà a salire e scendere dal letto, o a sedersi e alzarsi da una sedia |
|
Se AGE >= 65 |
||||||||||||||||||||||
PC1c |
Difficoltà a vestirsi e spogliarsi |
|
Se AGE >= 65 |
||||||||||||||||||||||
PC1d |
Difficoltà a usare i servizi igienici |
|
Se AGE >= 65 |
||||||||||||||||||||||
PC1e |
Difficoltà a fare il bagno o la doccia |
|
Se AGE >= 65 |
||||||||||||||||||||||
PC2 |
Riceve abitualmente aiuto per una o più attività di cura personale: nutrirsi, salire e scendere dal letto o sedersi e alzarsi da una sedia, vestirsi e spogliarsi, usare i servizi igienici, fare il bagno o la doccia |
|
Se (AGE >= 65) e {PC1a ≠ 1 o PC1b ≠ 1 o PC1c ≠ 1 o PC1d ≠ 1 o PC1e ≠ 1} |
||||||||||||||||||||||
PC3 |
Necessità di ricevere assistenza o un maggiore aiuto in una o più attività di cura personale: nutrirsi, salire e scendere dal letto o sedersi e alzarsi da una sedia, vestirsi e spogliarsi, usare i servizi igienici, fare il bagno o la doccia |
|
Se (AGE >= 65) e {PC1a ≠ 1 o PC1b ≠ 1 o PC1c ≠ 1 o PC1d ≠ 1 o PC1e ≠ 1} |
||||||||||||||||||||||
Attività domestiche |
|||||||||||||||||||||||||
HA1a |
Difficoltà a preparare i pasti |
|
Se AGE >= 65 |
||||||||||||||||||||||
HA1b |
Difficoltà a usare il telefono |
|
Se AGE >= 65 |
||||||||||||||||||||||
HA1c |
Difficoltà a fare la spesa |
|
Se AGE >= 65 |
||||||||||||||||||||||
HA1d |
Difficoltà a gestire l’assunzione dei farmaci |
|
Se AGE >= 65 |
||||||||||||||||||||||
HA1e |
Difficoltà a svolgere lavori domestici leggeri |
|
Se AGE >= 65 |
||||||||||||||||||||||
HA1f |
Difficoltà a svolgere occasionalmente lavori domestici pesanti |
|
Se AGE >= 65 |
||||||||||||||||||||||
HA1 g |
Difficoltà a gestire le proprie finanze e a svolgere le attività quotidiane di gestione amministrativa |
|
Se AGE >= 65 |
||||||||||||||||||||||
HA2 |
Riceve abitualmente aiuto in una o più attività domestiche: preparazione dei pasti, uso del telefono, fare la spesa, gestione dell’assunzione dei farmaci, lavori domestici leggeri o saltuari lavori domestici pesanti, gestione delle proprie finanze e attività quotidiane di gestione amministrativa |
|
Se (AGE >= 65) e {HA1a ≠ 1 o HA1b ≠ 1 o HA1c ≠ 1 o HA1d ≠ 1 o HA1e ≠ 1 o HA1f ≠ 1o HA1 g ≠ 1} |
||||||||||||||||||||||
HA3 |
Necessità di ricevere assistenza o un maggiore aiuto in una o più attività domestiche: preparazione dei pasti, uso del telefono, fare la spesa, gestione dell’assunzione dei farmaci, lavori domestici leggeri o saltuari lavori domestici pesanti, gestione delle proprie finanze e attività quotidiane di gestione amministrativa |
|
Se (AGE >= 65) e {HA1a ≠ 1 o HA1b ≠ 1 o HA1c ≠ 1 o HA1d ≠ 1 o HA1e ≠ 1 o HA1f ≠ 1 o HA1 g ≠ 1} |
||||||||||||||||||||||
Dolore |
|||||||||||||||||||||||||
PN1 |
Intensità del dolore fisico nel corso delle ultime 4 settimane |
|
Tutti |
||||||||||||||||||||||
PN2 |
Interferenza del dolore con le normali attività di lavoro (inteso sia come lavoro extrafamiliare sia come lavoro domestico) nelle ultime 4 settimane |
|
Tutti |
||||||||||||||||||||||
Salute mentale |
|||||||||||||||||||||||||
MH1a |
Frequenza nel provare scarso interesse o piacere nel fare le cose nelle ultime 2 settimane |
|
Tutti |
||||||||||||||||||||||
MH1b |
Frequenza nel sentirsi giù, depresso o disperato nelle ultime 2 settimane |
|
Tutti |
||||||||||||||||||||||
MH1c |
Frequenza nell’avere problemi ad addormentarsi o a dormire tutta la notte senza svegliarsi, o a dormire troppo nelle ultime 2 settimane |
|
Tutti |
||||||||||||||||||||||
MH1d |
Frequenza nel sentirsi stanco o nell’avere poca energia nelle ultime 2 settimane |
|
Tutti |
||||||||||||||||||||||
MH1e |
Frequenza di scarso appetito o del mangiare troppo nelle ultime 2 settimane |
|
Tutti |
||||||||||||||||||||||
MH1f |
Frequenza nel provare una scarsa opinione di sé, nel sentirsi un fallimento nelle ultime 2 settimane |
|
Tutti |
||||||||||||||||||||||
MH1 g |
Frequenza nella difficoltà a concentrarsi su qualcosa, ad esempio per leggere il giornale o guardare la televisione, nelle ultime 2 settimane |
|
Tutti |
||||||||||||||||||||||
MH1 h |
Frequenza di movimenti o eloquio così lenti da poter essere notati da altre persone, o di irrequietezza o agitazione insolita nelle ultime due settimane |
|
Tutti |
||||||||||||||||||||||
Assistenza sanitaria |
|||||||||||||||||||||||||
Uso dell’assistenza sanitaria in regime ordinario e diurno (day care) |
|||||||||||||||||||||||||
HO1 |
Ricovero in degenza ordinaria ospedaliera negli ultimi 12 mesi |
|
Tutti |
||||||||||||||||||||||
HO2 |
Numero di notti trascorse come degente in ospedale negli ultimi 12 mesi |
Numero da 1 a 99
|
Se HO1 = 1 |
||||||||||||||||||||||
HO3 |
Ricovero ospedaliero in regime diurno (day care) negli ultimi 12 mesi |
|
Tutti |
||||||||||||||||||||||
HO4 |
Numero di ricoveri in regime di day care negli ultimi 12 mesi |
Numero da 1 a 300
|
Se HO3 = 1 |
||||||||||||||||||||||
Uso dell’assistenza ambulatoriale e domiciliare |
|||||||||||||||||||||||||
AM1 |
Tempo trascorso dall’ultima visita dal dentista o dall’ortodontista (per cure personali) |
|
Tutti |
||||||||||||||||||||||
AM2 |
Tempo trascorso dall’ultima visita presso un medico generico o di famiglia (per cure personali) |
|
Tutti |
||||||||||||||||||||||
AM3 |
Numero di visite presso un medico generico o di famiglia nelle ultime quattro settimane (per cure personali) |
Numero da 0 a 99
|
Se AM2 = 1 |
||||||||||||||||||||||
AM4 |
Ultima visita presso un medico specialista o di un chirurgo (per cure personali) |
|
Tutti |
||||||||||||||||||||||
AM5 |
Numero di visite presso un medico specialista o di un chirurgo nelle ultime quattro settimane (per cure personali) |
Numero da 0 a 99
|
Se AM4 = 1 |
||||||||||||||||||||||
AM6a |
Ricorso a un fisioterapista o ad un cinesiterapista negli ultimi 12 mesi |
|
Tutti |
||||||||||||||||||||||
AM6b |
Ricorso a uno psicologo o a uno psicoterapeuta negli ultimi 12 mesi |
|
Tutti |
||||||||||||||||||||||
AM7 |
Uso di servizi di assistenza domiciliare per esigenze personali negli ultimi 12 mesi |
|
Tutti |
||||||||||||||||||||||
Consumo di farmaci |
|||||||||||||||||||||||||
MD1 |
Consumo di farmaci prescritti da un medico nelle ultime due settimane (esclusi i contraccettivi) |
|
Tutti |
||||||||||||||||||||||
MD2 |
Consumo di farmaci, medicinali a base di erbe o vitamine non prescritti da un medico nelle ultime due settimane |
|
Tutti |
||||||||||||||||||||||
Servizi di prevenzione |
|||||||||||||||||||||||||
PA1 |
Ultima vaccinazione antinfluenzale |
Mese/anno (MMAAAA) Mai eseguita o eseguita troppo tempo fa (0)
|
Tutti |
||||||||||||||||||||||
PA2 |
Ultima misurazione della pressione arteriosa da parte di personale sanitario |
|
Tutti |
||||||||||||||||||||||
PA3 |
Ultima misurazione del colesterolo da parte di personale sanitario |
|
Tutti |
||||||||||||||||||||||
PA4 |
Ultima misurazione della glicemia da parte di personale sanitario |
|
Tutti |
||||||||||||||||||||||
PA5 |
Ultima ricerca di sangue occulto nelle feci |
|
Tutti |
||||||||||||||||||||||
PA6 |
Ultima colonscopia |
|
Tutti |
||||||||||||||||||||||
PA7 |
Ultima mammografia (esame radiologico della mammella) |
|
Se SEX = 2 |
||||||||||||||||||||||
PA8 |
Ultimo Pap test |
|
Se SEX = 2 |
||||||||||||||||||||||
Bisogni insoddisfatti in rapporto all’assistenza sanitaria |
|||||||||||||||||||||||||
UN1a |
Bisogni insoddisfatti in rapporto all’assistenza sanitaria negli ultimi 12 mesi a causa di lunghe liste di attesa |
|
Tutti |
||||||||||||||||||||||
UN1b |
Bisogni insoddisfatti in rapporto all’assistenza sanitaria negli ultimi 12 mesi a causa di problemi di distanza o di trasporto |
|
Tutti |
||||||||||||||||||||||
UN2a |
Impossibilità di permettersi esami o cure mediche negli ultimi 12 mesi |
|
Tutti |
||||||||||||||||||||||
UN2b |
Impossibilità di permettersi esami o trattamenti dentistici negli ultimi 12 mesi |
|
Tutti |
||||||||||||||||||||||
UN2c |
Impossibilità di permettersi medicinali prescritti dal medico negli ultimi 12 mesi |
|
Tutti |
||||||||||||||||||||||
UN2d |
Impossibilità di permettersi l’assistenza per la salute mentale (ricorrendo ad esempio a uno psicologo o psichiatra) negli ultimi 12 mesi |
|
Tutti |
||||||||||||||||||||||
Determinanti della salute |
|||||||||||||||||||||||||
Peso e altezza |
|||||||||||||||||||||||||
BM1 |
Altezza senza scarpe |
Numero in cm
|
Tutti |
||||||||||||||||||||||
BM2 |
Peso senza vestiti e senza scarpe |
Numero in kg
|
Tutti |
||||||||||||||||||||||
Attività fisica/esercizio fisico |
|||||||||||||||||||||||||
PE1 |
Sforzo fisico nell’espletamento di mansioni lavorative (attività sia di lavoro retribuito sia di lavoro non retribuito) |
|
Tutti |
||||||||||||||||||||||
PE2 |
Numero di giorni, in una settimana tipo, nei quali sono effettuati spostamenti a piedi per almeno 10 minuti consecutivi |
Numero di giorni: da 1 a 7
|
Tutti |
||||||||||||||||||||||
PE3 |
Tempo dedicato agli spostamenti a piedi in una giornata tipo |
|
Se PE2 ≠ 0 |
||||||||||||||||||||||
PE4 |
Numero di giorni, in una settimana tipo, nei quali sono effettuati spostamenti in bicicletta per almeno 10 minuti consecutivi |
Numero di giorni: da 1 a 7
|
Tutti |
||||||||||||||||||||||
PE5 |
Tempo dedicato agli spostamenti in bicicletta in una giornata tipo |
|
Se PE4 ≠ 0 |
||||||||||||||||||||||
PE6 |
Numero di giorni, in una settimana tipo, nei quali sono stati praticati – per un minimo di 10 minuti consecutivi – sport, attività di fitness o attività fisiche ricreative (del tempo libero) che comportano almeno un leggero aumento della frequenza respiratoria o cardiaca |
Numero di giorni: da 1 a 7
|
Tutti |
||||||||||||||||||||||
PE7 |
Tempo dedicato allo sport, ad attività di fitness o ad attività fisiche ricreative (del tempo libero) in una settimana tipo |
HHMM (ore/minuti)
|
Se PE6 ≠ 0 |
||||||||||||||||||||||
PE8 |
Numero di giorni, in una settimana tipo, in cui sono effettuate attività di potenziamento muscolare |
Numero di giorni: da 1 a 7
|
Tutti |
||||||||||||||||||||||
Consumo di frutta e verdura |
|||||||||||||||||||||||||
FV1 |
Frequenza di consumo di frutta, esclusi i succhi |
|
Tutti |
||||||||||||||||||||||
FV2 |
Numero di porzioni di frutta consumate al giorno, esclusi i succhi |
Numero da 1 a 99
|
Se FV1 = 1 |
||||||||||||||||||||||
FV3 |
Frequenza di consumo di verdura o insalata, esclusi i succhi e le patate |
|
Tutti |
||||||||||||||||||||||
FV4 |
Numero di porzioni di verdura o insalata consumate al giorno, esclusi i succhi e le patate |
Numero da 1 a 99
|
Se FV3 = 1 |
||||||||||||||||||||||
Fumo |
|||||||||||||||||||||||||
SK1 |
Abitudine al fumo |
|
Tutti |
||||||||||||||||||||||
SK2 |
Tipo di prodotto del tabacco consumato |
|
Se SK1 = 1 o 2 |
||||||||||||||||||||||
SK3 |
Numero medio di sigarette al giorno |
Numero da 1 a 99
|
Se SK1 = 1 e SK2 = 1 |
||||||||||||||||||||||
SK4 |
Frequenza di esposizione al fumo passivo nei locali chiusi |
|
Tutti |
||||||||||||||||||||||
Consumo di alcool |
|||||||||||||||||||||||||
AL1 |
Frequenza di consumo di bevande alcooliche di qualsiasi tipo (birra, vino, sidro, acquaviti, cocktails, liquori, alcoolici fatti in casa ecc.) negli ultimi 12 mesi |
|
Tutti |
||||||||||||||||||||||
AL2 |
Frequenza di consumo di bevande alcooliche dal lunedì al giovedì |
|
Se AL1 = 1, 2, 3 o 4 |
||||||||||||||||||||||
AL3 |
Numero di bicchieri (standard) di bevande alcooliche consumati in media al giorno da lunedì a giovedì |
|
Se (AL1 = 1, 2, 3 o 4) e (AL2 = 1, 2, 3 o 4) |
||||||||||||||||||||||
AL4 |
Frequenza del consumo di bevande alcooliche dal venerdì alla domenica |
|
Se AL1 = 1, 2, 3 o 4 |
||||||||||||||||||||||
AL5 |
Numero di bicchieri (standard) di bevande alcooliche consumati in media al giorno da venerdì a domenica |
|
Se (AL1 = 1, 2, 3 o 4) e (AL4 = 1, 2, o 3) |
||||||||||||||||||||||
AL6 |
Frequenza di consumo eccessivo di alcool concentrato in singole occasioni (equivalente a 60 g di etanolo puro o più) negli ultimi 12 mesi |
|
Se AL1 = 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7 |
||||||||||||||||||||||
Sostegno sociale |
|||||||||||||||||||||||||
SS1 |
Numero di persone che sente vicine e su cui contare in caso di gravi problemi personali |
|
Tutti |
||||||||||||||||||||||
SS2 |
Grado di attenzione dimostrato dagli altri nei confronti di ciò che riguarda la persona |
|
Tutti |
||||||||||||||||||||||
SS3 |
Facilità ad avere un aiuto pratico dai vicini in caso di bisogno |
|
Tutti |
||||||||||||||||||||||
Prestazione di cure o assistenza informali |
|||||||||||||||||||||||||
IC1 |
Attività di cura o assistenza prestata, almeno una volta la settimana, a una o più persone che presentano problemi legati all’invecchiamento, patologie croniche o infermità (escluse le attività professionali) |
|
Tutti |
||||||||||||||||||||||
IC2 |
Tipo di rapporto esistente tra la o le persone affette da patologie croniche o infermità o problemi legati alla vecchiaia e il rispondente, il quale fornisce loro cure o assistenza almeno una volta la settimana |
|
Se IC1 = 1 |
||||||||||||||||||||||
IC3 |
Numero di ore a settimana dedicate dal rispondente a fornire cure o assistenza alla persona o alle persone che presentano patologie croniche o infermità o problemi legati alla vecchiaia |
|
Se IC1 = 1 |
ALLEGATO II
Dimensione finale del campione
|
Persone di 15 anni e più da intervistare |
Stati membri dell’UE |
|
Belgio |
6 500 |
Bulgaria |
5 920 |
Repubblica ceca |
6 510 |
Danimarca |
5 350 |
Germania |
15 260 |
Estonia |
4 270 |
Irlanda |
5 057 |
Grecia |
6 667 |
Spagna |
11 620 |
Francia |
13 110 |
Italia |
13 180 |
Cipro |
4 095 |
Lettonia |
4 555 |
Lituania |
4 850 |
Lussemburgo |
4 000 |
Ungheria |
6 410 |
Malta |
3 975 |
Paesi Bassi |
7 515 |
Austria |
6 050 |
Polonia |
10 690 |
Portogallo |
6 515 |
Romania |
8 420 |
Slovenia |
4 486 |
Slovacchia |
5 370 |
Finlandia |
5 330 |
Svezia |
6 200 |
Regno Unito |
13 085 |
Totale degli Stati membri dell’UE |
194 990 |
Svizzera |
5 900 |
Islanda |
3 940 |
Norvegia |
5 170 |
Totale, comprese Svizzera, Islanda e Norvegia |
210 000 |
ALLEGATO III
Territori nazionali esclusi dall’indagine
Paese |
Territori nazionali |
Francia |
Dipartimenti e territori francesi d’oltremare |
Cipro |
La zona non controllata dal governo |
Paesi Bassi |
Isole dei Caraibi (Bonaire, St. Eustatius e Saba), isole Frisoni occidentali eccetto Texel |
Irlanda |
Tutte le isole al largo dell’Irlanda eccetto Achill, Bull, Cruit, Gorumna, Inishnee, Lettermore, Lettermullan e Valentia |
Regno Unito |
La Scozia a nord del canale di Caledonia, le isole Scilly |
20.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 47/49 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 142/2013 DELLA COMMISSIONE
del 19 febbraio 2013
che modifica il regolamento (CE) n. 2535/2001 per quanto riguarda i dati relativi all’organismo competente al rilascio in Nuova Zelanda dei certificati di esportazione dei prodotti lattiero — caseari
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 144, paragrafo 1, e l’articolo 148, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero — caseari e l’apertura di contingenti tariffari (2) elenca nel suo allegato XII gli organismi emittenti certificati «IMA 1» (inward-monitoring arrangement). |
(2) |
La Nuova Zelanda ha comunicato alla Commissione un cambiamento, a decorrere dal 1o marzo 2013, del nome e dell’ubicazione dell’organismo emittente di cui all’allegato. In considerazione di ciò, è necessario aggiornare i dati relativi all’organismo emittente della Nuova Zelanda elencati nell’allegato XII di detto regolamento. |
(3) |
Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2535/2001. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato XII del regolamento (CE) n. 2535/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica ai certificati IMA 1 rilasciati a decorrere dal 1o marzo 2013.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
ALLEGATO
Nell’allegato XII del regolamento (CE) n. 2535/2001, la voce «Nuova Zelanda» è sostituita da quanto segue:
«Nuova Zelanda |
ex 0405 10 11 |
Burro |
Ministero per le industrie primarie |
|
|||||||
ex 0405 10 19 |
Burro |
||||||||||
ex 0405 10 30 |
Burro |
||||||||||
ex 0406 90 01 |
Formaggi destinati alla trasformazione |
||||||||||
ex 0406 90 21 |
Cheddar |
20.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 47/51 |
REGOLAMENTO (UE) N. 143/2013 DELLA COMMISSIONE
del 19 febbraio 2013
che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione per quanto riguarda la determinazione delle emissioni di CO2 dei veicoli sottoposti ad omologazione in più fasi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 3,
vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (2), in particolare l’articolo 39, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 715/2007 fissa requisiti tecnici comuni per l’omologazione di veicoli a motore e parti di ricambio riguardo alle loro emissioni e fissa norme sulla conformità in servizio, sulla durata dei dispositivi di controllo dell’inquinamento, sui sistemi diagnostici di bordo (OBD), sulla misurazione del consumo di carburante e sull’accessibilità delle informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (3) fissa le disposizioni amministrative per il controllo della conformità dei veicoli per quanto riguarda le emissioni di CO2 e stabilisce i requisiti per la misurazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante di tali veicoli. |
(3) |
Il regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell’ambito dell’approccio integrato dell’Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (4), stabilisce l’obbligo di istituire una procedura che consenta di ottenere valori rappresentativi delle emissioni di CO2, del rendimento energetico dei combustibili e della massa dei veicoli completati, garantendo nel contempo che il costruttore del veicolo di base possa accedere tempestivamente ai dati sulla massa e sulle emissioni specifiche di CO2 del veicolo completato. |
(4) |
A norma del regolamento (UE) n. 510/2011, le emissioni specifiche di CO2 dei veicoli completati devono essere attribuite al costruttore del veicolo di base. Al momento di stabilire la procedura di controllo per garantire che i valori delle emissioni di CO2, il rendimento energetico dei combustibili e la massa dei veicoli completati siano rappresentativi, è opportuno, se del caso, fissare il metodo per determinare la massa e i valori di CO2 in base ad una tabella di valori di CO2 corrispondenti a diverse categorie di peso inerziale finale o in base ad un solo valore di CO2 derivato dalla massa del veicolo di base unitamente a una massa aggiunta standard differenziata per classe N1. |
(5) |
Sulla base di tali metodi alternativi, indicati nella parte B, punto 7, dell’allegato II del regolamento (UE) n. 510/2011, sono state considerate e valutate, in termini di accuratezza, rappresentatività e fattibilità, diverse opzioni. L’opzione che prevede la verifica del veicolo di base con un unico valore di massa stimato, in cui la componente corrispondente alla carrozzeria è calcolata applicando una formula polinomiale dipendente dalla massa di riferimento del veicolo di base, presenta il miglior equilibrio tra accuratezza per quanto riguarda la determinazione delle emissioni di CO2 del veicolo completato, i costi correlati e la facilità di attuazione. |
(6) |
Al fine di garantire un monitoraggio adeguato ed efficace dei risultati ottenuti dalle case automobilistiche nel ridurre le emissioni di CO2 a norma del regolamento (UE) n. 510/2011, è necessario inserire le informazioni pertinenti nel certificato di conformità. |
(7) |
Occorre prevedere un periodo di tempo sufficiente a permettere ai costruttori e alle autorità nazionali di adeguare le loro procedure alle nuove norme. |
(8) |
Alla luce dell’esperienza acquisita con l’applicazione della procedura per determinare le emissioni di CO2 dei veicoli completati e per monitorare tali emissioni, è opportuno riesaminare la procedura e valutare la rappresentatività delle emissioni di CO2, nonché l’efficacia e l’accuratezza del monitoraggio di tali emissioni, al più tardi entro la fine del 2016. |
(9) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2007/46/CE e il regolamento (CE) n. 692/2008. |
(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato tecnico — Veicoli a motore, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati I e IX della direttiva 2007/46/CE sono modificati conformemente all’allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
Gli allegati I e XII del regolamento (CE) n. 692/2008 sono modificati conformemente all’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
La Commissione valuta la necessità di rivedere la procedura di cui ai punti da 5.1 a 5.7 dell’allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008 quale modificato dal presente regolamento.
Sulla base di tale valutazione ed entro il 31 dicembre 2016, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredata, se del caso, da opportune proposte.
Articolo 4
1. Per un periodo transitorio che termina il 1o gennaio 2014 restano validi i certificati di conformità dei veicoli di base della categoria N1 che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 715/2007, emessi conformemente alla direttiva 2007/46/CE e al regolamento (CE) n. 692/2008 prima delle modifiche introdotte dal presente regolamento.
2. Per un periodo transitorio che termina il 1o gennaio 2014 restano validi i certificati di conformità dei veicoli completati della categoria N1 che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 715/2007, emessi conformemente alla direttiva 2007/46/CE e al regolamento (CE) n. 692/2008 prima delle modifiche introdotte dal presente regolamento.
3. A decorrere dal 1o gennaio 2013, le autorità nazionali considerano validi i certificati di conformità che adempiono alle prescrizioni del presente regolamento.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014, ad eccezione dell’articolo 4, punto 3, il quale si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1.
(2) GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.
ALLEGATO I
Gli allegati I e IX della direttiva 2007/46/CE sono così modificati:
1) |
nell’allegato I sono aggiunti i seguenti punti 2.17, 2.17.1 e 2.17.2: 2.17. Veicoli sottoposti ad omologazione in più fasi [solo nel caso dei veicoli incompleti o completati della categoria N1 che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 715/2007]: sì/no (1) 2.17.1. Massa del veicolo di base in ordine di marcia: …kg. 2.17.2. Massa aggiunta standard, calcolata conformemente alla sezione 5 dell’allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008: …kg.»; |
2) |
l’allegato IX è così modificato:
|
ALLEGATO II
Gli allegati I e XII del regolamento (CE) n. 692/2008 sono così modificati:
1) |
nell’appendice 3 dell’allegato I sono inseriti i seguenti punti 2.17, 2.17.1 e 2.17.2: 2.17. Veicoli sottoposti ad omologazione in più fasi [solo nel caso dei veicoli incompleti o completati della categoria N1 che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 715/2007]: sì/no (1) 2.17.1. Massa del veicolo di base in ordine di marcia: … kg 2.17.2. Massa aggiunta standard, calcolata conformemente alla sezione 5 dell’allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008: … kg»; |
2) |
nell’allegato XII è aggiunta la seguente sezione 5: «5. DETERMINAZIONE DELLE EMISSIONI DI CO2 E DEL CONSUMO DI CARBURANTE DEI VEICOLI N1 SOTTOPOSTI AD OMOLOGAZIONE IN PIÙ FASI 5.1. Al fine di determinare le emissioni di CO2 e il consumo di carburante di un veicolo sottoposto ad omologazione in più fasi, di cui all’articolo 3, paragrafo 7, della direttiva 2007/46/CE, il veicolo di base, quale definito all’articolo 3, paragrafo 18, della stessa direttiva, viene sottoposto a prova conformemente ai punti 2 e 3 del presente allegato. 5.2. La massa di riferimento da usare per la prova è ottenuta mediante la seguente formula:
in cui:
5.3. La massa aggiunta standard si calcola secondo la seguente formula: DAM: in cui:
5.4. Il fattore moltiplicatore si calcola secondo la seguente formula:
in cui:
5.5. Il costruttore del veicolo di base è responsabile della corretta applicazione delle prescrizioni di cui ai punti da 5.1 a 5.4. 5.6. Il costruttore del veicolo completato inserisce, nel certificato di conformità, le informazioni relative al veicolo di base, conformemente all’allegato IX della direttiva 2007/46/CE. 5.7. Nel caso dei veicoli sottoposti ad omologazione individuale, la scheda di omologazione individuale contiene le seguenti informazioni:
5.8. La procedura di cui ai punti da 5.1 a 5.7 si applica ai veicoli di base della categoria N1, come definiti nell’allegato II, parte A, punto 1.2.1., della direttiva 2007/46/CE, che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 715/2007.» |
20.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 47/56 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 144/2013 DELLA COMMISSIONE
del 19 febbraio 2013
che modifica il regolamento (CE) n. 606/2009 per quanto riguarda alcune pratiche enologiche e le relative restrizioni, e il regolamento (CE) n. 436/2009 per quanto riguarda l’iscrizione di tali pratiche nei documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e la tenuta dei registri nel settore vitivinicolo
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 121, terzo e quarto comma e l’articolo 185 bis, l’articolo 185 quater, paragrafo 3, e l’articolo 192, in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni (2) le pratiche enologiche autorizzate sono stabilite nell’allegato I del suddetto regolamento. L’Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) ha modificato le condizioni d’uso di talune pratiche enologiche che sono, peraltro, già autorizzate nell’Unione. Al fine di dare ai produttori dell’Unione le medesime opportunità offerte ai produttori dei paesi terzi, è opportuno modificare le condizioni d’uso di tali pratiche enologiche nell’Unione basandosi sulle condizioni d’uso definite dall’OIV. |
(2) |
L’OIV ha adottato nuove pratiche enologiche. Al fine di dare ai produttori dell’Unione le medesime nuove opportunità offerte ai produttori dei paesi terzi, è opportuno autorizzare tali nuove pratiche enologiche nell’Unione in base alle condizioni d’uso definite dall’OIV. |
(3) |
L’appendice 10 dell’allegato I A del regolamento (CE) n. 606/2009 contiene le prescrizioni riguardanti il trattamento di dealcolizzazione parziale del vino. La nozione di dealcolizzazione parziale dei vini è stata sostituita all’OIV da quella della correzione del tenore alcolico dei vini. Di conseguenza, occorre adattare il testo dell’appendice. L’appendice indica inoltre che gli Stati membri possano disporre che il trattamento di dealcolizzazione parziale dei vini sia oggetto di una dichiarazione alle autorità competenti. Per assicurare l’efficacia dei controlli occorre precisare che si tratta di una dichiarazione precedente all’attuazione effettiva del trattamento di dealcolizzazione. |
(4) |
I vini provenienti dall’Italia di tipo «aleatico» aventi diritto alla denominazione di origine protetta «Pergola» e alla menzione tradizionale «passito» e i vini provenienti dall’Ungheria con denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta aventi diritto alla menzione «jégbor» hanno un tenore di zuccheri molto elevato e sono prodotti in piccoli quantitativi. Per la buona conservazione di questi vini, l’Italia e l’Ungheria hanno chiesto una deroga in relazione al tenore massimo di anidride solforosa. È opportuno autorizzare un limite massimo del tenore in anidride solforosa di 350 milligrammi per litro per i vini italiani e di 400 milligrammi per litro per i vini ungheresi. |
(5) |
È possibile che nel vino spumante sia presente anidride carbonica che non proviene dalla fermentazione alcolica della partita (cuvée) in seguito agli scambi gassosi che si verificano in occasione dell’utilizzo di anidride carbonica per travaso per contropressione. Tali scambi gassosi non aumentano la pressione dell’anidride carbonica e di conseguenza non devono indurre a concludere che tali prodotti siano stati gassificati. Ebbene, occorre chiarire che devono essere accettati soltanto gli scambi gassosi con l’anidride carbonica prodotta dalla fermentazione della partita (cuvée) che sono inevitabili in occasione del travaso per contropressione. |
(6) |
Conformemente all’articolo 120 octies del regolamento (CE) n. 1234/2007, l’allegato IV del regolamento (CE) n. 606/2009 prevede taluni metodi di analisi che permettono di stabilire la composizione dei prodotti del settore vitivinicolo e le regole per stabilire se tali prodotti siano stati oggetto di trattamenti in violazione delle pratiche enologiche autorizzate, in mancanza di metodi o di regole raccomandate e pubblicate dall’OIV. L’OIV ha adottato taluni metodi specifici per l’analisi dello zucchero d’uva (mosto di uve concentrato rettificato). Occorre sopprimere i metodi corrispondenti che figurano attualmente all’allegato IV del regolamento (CE) n. 606/2009. |
(7) |
Talune pratiche enologiche sono particolarmente esposte al rischio di usi fraudolenti e devono essere indicate nei registri e nei documenti d’accompagnamento conformemente al regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (3). Le prescrizioni concernenti le pratiche come la correzione del tenore alcolico dei vini, il trattamento mediante scambiatore di cationi per l’acidificazione e il trattamento elettromembranario prevedono che tali pratiche devono essere oggetto di iscrizioni nei registri summenzionati. Occorre adeguare le norme relative alle iscrizioni previste dal regolamento (CE) n. 436/2009 al fine di tener conto delle modifiche introdotte nel regolamento (CE) n. 606/2009 dal presente regolamento. |
(8) |
Di conseguenza, i regolamenti (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 436/2009 devono essere modificati. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione di cui all’articolo 195, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento (CE) n. 606/2009
Il regolamento (CE) n. 606/2009 è così modificato:
1) |
l’allegato I è modificato in conformità all’allegato I del presente regolamento; |
2) |
l’allegato I B è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento; |
3) |
l’allegato II è modificato in conformità all’allegato III del presente regolamento; |
4) |
l’allegato IV è modificato in conformità all’allegato IV del presente regolamento. |
Articolo 2
Modifica del regolamento (CE) n. 436/2009
Il regolamento (CE) n. 436/2009 è così modificato:
1) |
all’articolo 41, il paragrafo 1, è così modificato:
|
2) |
l’allegato VI è modificato conformemente all’allegato V del presente regolamento. |
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
ALLEGATO I
L’allegato I A del regolamento (CE) n. 606/2009 è così modificato:
1) |
la tabella è così modificata:
|
2) |
L’appendice 10 è sostituita dalla seguente: «Appendice 10 Prescrizioni riguardanti il trattamento di correzione del tenore alcolico dei vini Il trattamento di correzione del tenore alcolico (in prosieguo: “il trattamento”) mira a ridurre un tenore eccessivo di etanolo del vino, al fine di migliorarne l’equilibrio organolettico. Prescrizioni:
|
3) |
All’appendice 14, i trattini 3o e 4o sono sostituiti dai seguenti:
|
4) |
sono aggiunte le seguenti appendici 15, 16 e 17: «Appendice 15 Prescrizioni per l’acidificazione mediante trattamento con scambiatori di cationi Il trattamento con scambiatori di cationi (in prosieguo: “il trattamento”) mira ad aumentare l’acidità titolabile e l’acidità reale (diminuzione del pH) mediante l’estrazione fisica parziale dei cationi mediante uno scambiatore di cationi. Prescrizioni:
«Appendice 16 Prescrizioni per il trattamento di riduzione del tenore in zucchero dei mosti mediante accoppiamento tra membrane Il trattamento di riduzione del tenore di zucchero (in prosieguo: “il trattamento”) mira a rimuovere una determinata quantità di zucchero da un mosto mediante accoppiamento tra membrane, associando la microfiltrazione o l’ultrafiltrazione alla nanofiltrazione o l’osmosi inversa. Prescrizioni:
«Appendice 17 Prescrizioni per la disacidificazione mediante trattamento elettromembranario Il trattamento elettromembranario (in prosieguo: “il trattamento”) è un metodo fisico di estrazione ionica del mosto o del vino sotto l’azione di un campo elettrico con l’aiuto di membrane permeabili agli anioni, da un lato, e di membrane bipolari, dall’altro. L’associazione di membrane permeabili agli anioni e di membrane bipolari permette di gestire la diminuzione dell’acidità titolabile e dell’acidità reale (aumento del pH). Prescrizioni:
|
ALLEGATO II
Nella parte A dell’allegato IB del regolamento (CE) n. 606/2009 il punto 2 è modificato come segue:
1) |
alla lettera d) è aggiunto il trattino seguente:
|
2) |
alla lettera e) il sesto trattino è sostituito dal seguente:
|
ALLEGATO III
All’allegato II del regolamento (CE) n. 606/2009, parte A, punto 10, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«L’utilizzo di anidride carbonica nel caso del procedimento di travaso per contropressione è autorizzato sotto controllo e purché gli scambi gassosi inevitabili con l’anidride carbonica prodotta dalla fermentazione alcolica della partita (cuvée) non determinino un aumento della pressione dell’anidride carbonica contenuta nei vini spumanti.»
ALLEGATO IV
All’allegato IV del regolamento (CE) n. 606/2009, parte B, le lettere da a) ad e) sono soppresse.
ALLEGATO V
All’allegato VI del regolamento (CE) n. 436/2009, parte B, punto 1.4, lettera b), il numero 11 è sostituito dal testo seguente:
«11: il tenore alcolico del prodotto è stato corretto;».
20.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 47/63 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 145/2013 DELLA COMMISSIONE
del 19 febbraio 2013
che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (1), in particolare l’articolo 11, lettere a) e b),
considerando quanto segue:
(1) |
Nell’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 figura l’elenco delle persone i cui fondi e le cui risorse economiche sono congelati a norma del regolamento stesso. Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 314/2004 figura l’elenco delle autorità competenti cui sono attribuite funzioni specifiche connesse all’attuazione del regolamento stesso. |
(2) |
Nella decisione 2011/101/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (2) sono elencate le persone fisiche e giuridiche a cui si applicano le misure restrittive previste all’articolo 5 della medesima decisione, che il regolamento (CE) n. 314/2004 attua nella misura in cui è necessaria un’azione a livello dell’Unione. |
(3) |
Il 18 febbraio 2013 il Consiglio ha deciso di depennare determinate voci dall’elenco delle persone e delle entità a cui si applicano le restrizioni. Occorre modificare l’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 per garantire la coerenza con la decisione del Consiglio. |
(4) |
Occorre aggiornare l’allegato II del regolamento (CE) n. 314/2004 in base alle ultime informazioni fornite dagli Stati membri in merito all’identificazione delle autorità competenti. |
(5) |
Occorre pertanto modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 314/2004, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 314/2004 è così modificato:
(1) |
l’allegato II è sostituito dall’allegato I del presente regolamento. |
(2) |
L’allegato III è modificato in conformità dell’allegato II del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Capo del servizio degli strumenti di politica estera
ALLEGATO I
“ALLEGATO II
Siti web per informazioni sulle autorità competenti di cui agli articoli 4, 7 e 8 e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea
BELGIO
http://www.diplomatie.be/eusanctions
BULGARIA
http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html
REPUBBLICA CECA
http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce
DANIMARCA
http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/
GERMANIA
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html
ESTONIA
http://www.vm.ee/est/kat_622/
IRLANDA
http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519
GRECIA
http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html
SPAGNA
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx
FRANCIA
http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/
ITALIA
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm
CIPRO
http://www.mfa.gov.cy/sanctions
LETTONIA
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
LITUANIA
http://www.urm.lt/sanctions
LUSSEMBURGO
http://www.mae.lu/sanctions
UNGHERIA
http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/
MALTA
http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp
PAESI BASSI
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties
AUSTRIA
http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=
POLONIA
http://www.msz.gov.pl
PORTOGALLO
http://www.min-nestrangeiros.pt
ROMANIA
http://www.mae.ro/node/1548
SLOVENIA
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/
SLOVACCHIA
http://www.foreign.gov.sk
FINLANDIA
http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet
SVEZIA
http://www.ud.se/sanktioner
REGNO UNITO
www.fco.gov.uk/competentauthorities
Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:
Commissione europea |
Servizio degli strumenti di politica estera (FPI) |
EEAS 02/309 |
B-1049 Bruxelles |
Belgio |
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu” |
ALLEGATO II
L’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 è così modificato:
(1) |
Le voci seguenti sono depennate dall’elenco “I. Persone”:
|
(2) |
La voce seguente è depennata dall’elenco “II. Entità”:
|
20.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 47/68 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 146/2013 DELLA COMMISSIONE
del 19 febbraio 2013
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
IL |
80,1 |
MA |
60,3 |
|
TN |
88,1 |
|
TR |
118,6 |
|
ZZ |
86,8 |
|
0707 00 05 |
EG |
208,4 |
MA |
191,6 |
|
TR |
166,4 |
|
ZZ |
188,8 |
|
0709 91 00 |
EG |
76,0 |
ZZ |
76,0 |
|
0709 93 10 |
MA |
41,2 |
TR |
118,0 |
|
ZZ |
79,6 |
|
0805 10 20 |
EG |
52,4 |
IL |
71,3 |
|
MA |
56,1 |
|
TN |
52,2 |
|
TR |
58,3 |
|
ZZ |
58,1 |
|
0805 20 10 |
IL |
147,9 |
MA |
101,7 |
|
ZZ |
124,8 |
|
0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 |
EG |
67,0 |
IL |
138,3 |
|
KR |
134,8 |
|
MA |
121,6 |
|
TR |
66,6 |
|
ZA |
148,7 |
|
ZZ |
112,8 |
|
0805 50 10 |
EG |
83,9 |
TR |
79,2 |
|
ZZ |
81,6 |
|
0808 10 80 |
CN |
84,0 |
MK |
34,9 |
|
US |
177,3 |
|
ZZ |
98,7 |
|
0808 30 90 |
AR |
136,4 |
CL |
223,6 |
|
CN |
36,6 |
|
TR |
179,9 |
|
US |
140,7 |
|
ZA |
109,9 |
|
ZZ |
137,9 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
20.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 47/70 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 febbraio 2013
recante approvazione del piano per l’eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici e per la vaccinazione d’emergenza di tali suini in determinate zone della Lettonia
[notificata con il numero C(2013) 720]
(Il testo in lingua lettone è il solo facente fede)
(2013/90/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 1, secondo comma e l’articolo 20, paragrafo 2, quarto comma,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2001/89/CE introduce le misure dell’UE minime di lotta contro la peste suina classica, comprese quelle da applicare in caso di conferma della presenza di peste suina classica nei suini selvatici. |
(2) |
Nel novembre 2012 la Lettonia ha confermato la presenza di peste suina classica nei suini selvatici nella parte orientale del proprio territorio, lungo la frontiera con la Russia e la Bielorussia. |
(3) |
Dopo i casi nei cinghiali, nel novembre 2012 sono stati confermati anche focolai di peste suina classica negli allevamenti di suini da cortile nella stessa zona. |
(4) |
La Lettonia ha adottato misure di controllo della malattia, conformemente alla direttiva 2001/89/CE, che hanno portato all’eradicazione della malattia dai suddetti allevamenti suinicoli. |
(5) |
Alla luce della situazione epidemiologica, il 15 gennaio 2013 la Lettonia ha presentato alla Commissione, a norma della direttiva 2001/89/CE, un piano di eradicazione della peste suina classica nella zona interessata del proprio territorio. Inoltre, alla stessa data la Lettonia ha presentato alla Commissione, per approvazione, anche un piano di vaccinazione, poiché intende introdurre la vaccinazione dei suini selvatici. |
(6) |
I piani presentati dalla Lettonia sono stati esaminati dalla Commissione e giudicati conformi alle disposizioni della direttiva 2001/89/CE. |
(7) |
Per motivi di trasparenza è opportuno indicare nella presente decisione le zone geografiche della Lettonia nelle quali sarà attuato il piano di eradicazione e nelle quali sarà praticata la vaccinazione di emergenza dei suini selvatici. |
(8) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È approvato il piano presentato dalla Lettonia il 15 gennaio 2013 per l’eradicazione della peste suina classica nelle zone indicate nella parte 1 dell’allegato.
Articolo 2
È approvato il piano presentato dalla Lettonia il 15 gennaio 2013 per la vaccinazione di emergenza dei suini selvatici nelle zone indicate nella parte 2 dell’allegato.
Articolo 3
La Lettonia pone in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di attuazione dei piani di cui agli articoli 1 e 2.
Articolo 4
La Repubblica di Lettonia è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2013
Per la Commissione
Tonio BORG
Membro della Commissione
ALLEGATO
PARTE 1
Zone in cui si applica il piano di eradicazione
Nel novads di Alūksnes i pagasti di Pededzes e Liepnas. Nel novads di Rēzeknes i pagasti di Pušas, Mākoņkalna e Kaunatas. Nel novads di Daugavpils i pagasti di Dubnas, Višķu, Ambeļu, Biķernieku, Maļinovas, Naujenes, Tabores, Vecsalienas, Salienas, Skrudalienas, Demenes e Laucesas. Nel novads di Balvu i pagasti di Vīksnas, Kubuļu, Balvu, Bērzkalnes, Lazdulejas, Briežuciema, Vectilžas, Tilžas, Krišjāņu e Bērzpils. Nel novads di Rugāju i pagasti di Rugāju e Lazdukalna. Nel novads di Viļakas i pagasti di Žiguru, Vecumu, Kupravas, Susāju, Medņevas e Šķilbēnu. Nel novads di Baltinavas il pagasts di Baltinavas. Nel novads di Kārsavas i pagasti di Salnavas, Malnavas, Goliševas, Mērdzenes e Mežvidu. Nel novads di Ciblas i pagasti di Pušmucovas, Līdumnieku, Ciblas, Zvirgzdenes e Blontu. Nel novads di Ludzas i pagasti di Ņukšu, Briģu, Isnaudas, Nirzas, Pildas, Rundēnu e Istras. Nel novads di Zilupes i pagasti di Zaļesjes, Lauderu e Pasienes. Nel novads di Dagdas i pagasti di Andzeļu, Ezernieku, Šķaunes, Svariņu, Bērziņu, Ķepovas, Asūnes, Dagdas, Konstantinovas e Andrupenes. Nel novads di Aglonas i pagasti di Kastuļinas, Grāveru, Šķeltovas e Aglonas. Nel novads di Krāslavas i pagasti di Aulejas, Kombuļu, Skaistas, Robežnieku, Indras, Piedrujas, Kalniešu, Krāslavas, Kaplavas, Ūdrīšu e Izvaltas.
PARTE 2
Zone in cui si applica il piano di vaccinazione di emergenza
Nel novads di Alūksnes i pagasti di Pededzes e Liepnas. Nel novads di Rēzeknes i pagasti di Pušas, Mākoņkalna e Kaunatas. Nel novads di Daugavpils i pagasti di Dubnas, Višķu, Ambeļu, Biķernieku, Maļinovas, Naujenes, Tabores, Vecsalienas, Salienas, Skrudalienas, Demenes e Laucesas. Nel novads di Balvu i pagasti di Vīksnas, Kubuļu, Balvu, Bērzkalnes, Lazdulejas, Briežuciema, Vectilžas, Tilžas, Krišjāņu e Bērzpils. Nel novads di Rugāju i pagasti di Rugāju e Lazdukalna. Nel novads di Viļakas i pagasti di Žiguru, Vecumu, Kupravas, Susāju, Medņevas e Šķilbēnu. Nel novads di Baltinavas il pagasts di Baltinavas. Nel novads di Kārsavas i pagasti di Salnavas, Malnavas, Goliševas, Mērdzenes e Mežvidu. Nel novads di Ciblas i pagasti di Pušmucovas, Līdumnieku, Ciblas, Zvirgzdenes e Blontu. Nel novads di Ludzas i pagasti di Ņukšu, Briģu, Isnaudas, Nirzas, Pildas, Rundēnu e Istras. Nel novads di Zilupes i pagasti di Zaļesjes, Lauderu e Pasienes. Nel novads di Dagdas i pagasti di Andzeļu, Ezernieku, Šķaunes, Svariņu, Bērziņu, Ķepovas, Asūnes, Dagdas, Konstantinovas e Andrupenes. Nel novads di Aglonas i pagasti di Kastuļinas, Grāveru, Šķeltovas e Aglonas. Nel novads di Krāslavas i pagasti di Aulejas, Kombuļu, Skaistas, Robežnieku, Indras, Piedrujas, Kalniešu, Krāslavas, Kaplavas, Ūdrīšu e Izvaltas.
20.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 47/72 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 febbraio 2013
che modifica la decisione 2008/855/CE per quanto riguarda le misure di protezione contro la peste suina classica in Lettonia
[notificata con il numero C(2013) 722]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2013/91/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2008/855/CE della Commissione, del 3 novembre 2008, recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri (3), stabilisce alcune misure di controllo relative alla peste suina classica negli Stati membri o nelle regioni di cui all’allegato di tale decisione. La situazione epidemiologica relativa alla peste suina classica varia a seconda degli Stati membri o delle zone. L’allegato della decisione 2008/855/CE è quindi costituito da tre parti, in ciascuna delle quali figura un elenco di zone degli Stati membri cui si applicano disposizioni diverse in funzione della situazione epidemiologica. |
(2) |
Gli Stati membri interessati, nel cui territorio vi sono zone elencate nella parte II dell’allegato della decisione 2008/855/CE, sono tenuti ad assicurarsi che le partite di carni fresche di suini provenienti da allevamenti situati nelle zone in questione, nonché i preparati e i prodotti a base di carne che contengono o sono composti da carni dei suini in questione vengano spediti verso altri Stati membri soltanto se conformi a determinati requisiti. |
(3) |
In data 20 novembre 2012 la Lettonia ha segnalato casi di peste suina classica nei cinghiali nei novadi (comuni) di Dagdas e Zilupes, lungo la frontiera con la Russia e la Bielorussia. I cinghiali sono stati sottoposti a controlli nel quadro di un programma nazionale di sorveglianza. Il 27 novembre la Lettonia ha inoltre segnalato la presenza di focolai di peste suina classica in allevamenti a conduzione familiare della stessa zona. |
(4) |
La Lettonia ha adottato misure nel quadro della direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (4) ed è stata stabilita una zona infetta in parte del territorio dei novadi di Alūksnes, Rēzeknes, Daugavpils, Balvu, Rugāju, Viļakas, Baltinavas, Kārsavas, Ciblas, Ludzas, Zilupes, Dagdas, Aglonas e Krāslavas. La Lettonia ha inoltre presentato alla Commissione un piano per l’eradicazione della peste suina classica nella zona interessata di tale Stato membro. Tale piano è stato approvato dalla Commissione con la decisione di esecuzione 2013/90/UE, del 18 febbraio 2013, recante approvazione del piano per l’eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici e per la vaccinazione d’emergenza di tali suini in determinate zone della Lettonia (5). |
(5) |
Sulla base delle informazioni fornite dalla Lettonia, è opportuno elencare le parti interessate dei novadi di Alūksnes, Rēzeknes, Daugavpils, Balvu, Rugāju, Viļakas, Baltinavas, Kārsavas, Ciblas, Ludzas, Zilupes, Dagdas, Aglonas e Krāslavas nella parte II dell’allegato della decisione 2008/855/CE. |
(6) |
La decisione 2008/855/CE va pertanto modificata di conseguenza. |
(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nella parte II dell’allegato della decisione 2008/855/CE è aggiunta la seguente voce:
«Lettonia
Nei novadi di Alūksnes i pagasti (frazioni) di Pededzes e Liepnas. Nei novadi di Rēzeknes i pagasti di Pušas, Mākoņkalna e Kaunatas. Nei novadi di Daugavpils i pagasti di Dubnas, Višķu, Ambeļu, Biķernieku, Maļinovas, Naujenes, Tabores, Vecsalienas, Salienas, Skrudalienas, Demenes e Laucesas. Nei novadi di Balvu i pagasti di Vīksnas, Kubuļu, Balvu, Bērzkalnes, Lazdulejas, Briežuciema, Vectilžas, Tilžas, Krišjāņu e Bērzpils. Nei novadi di Rugāju i pagasti di Rugāju e Lazdukalna. Nei novadi di Viļakas i pagasti di Žiguru, Vecumu, Kupravas, Susāju, Medņevas e Šķilbēnu. Nei novadi di Baltinavas il pagasts di Baltinavas. Nei novadi di Kārsavas i pagasti di Salnavas, Malnavas, Goliševas, Mērdzenes e Mežvidu. Nei novadi di Ciblas i pagasti di Pušmucovas, Līdumnieku, Ciblas, Zvirgzdenes e Blontu. Nei novadi di Ludzas i pagasti di Ņukšu, Briģu, Isnaudas, Nirzas, Pildas, Rundēnu e Istras. Nei novadi di Zilupes i pagasti di Zaļesjes, Lauderu e Pasienes. Nei novadi di Dagdas i pagasti di Andzeļu, Ezernieku, Šķaunes, Svariņu, Bērziņu, Ķepovas, Asūnes, Dagdas, Konstantinovas e Andrupenes. Nei novadi di Aglonas i pagasti di Kastuļinas, Grāveru, Šķeltovas e Aglonas. Nei novadi di Krāslavas i pagasti di Aulejas, Kombuļu, Skaistas, Robežnieku, Indras, Piedrujas, Kalniešu, Krāslavas, Kaplavas, Ūdrīšu e Izvaltas.»
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2013
Per la Commissione
Tonio BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(3) GU L 302 del 13.11.2008, pag. 19.
(4) GU L 316 dell’1.12.2001, pag. 5.
(5) Cfr. pag. 70 della presente Gazzetta ufficiale.
20.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 47/74 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 febbraio 2013
concernente la sorveglianza, i controlli fitosanitari e le misure da adottare in relazione al materiale da imballaggio in legno effettivamente utilizzato nel trasporto di prodotti specificati originari della Cina
[notificata con il numero C(2013) 789]
(2013/92/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 3, terza frase,
considerando quanto segue:
(1) |
Il materiale da imballaggio in legno effettivamente utilizzato nel trasporto di oggetti di qualsiasi natura verso l’Unione deve essere conforme all’allegato IV, parte A, Sezione I, punti 2 e 8, della direttiva 2000/29/CE. |
(2) |
Dai controlli fitosanitari eseguiti di recente dagli Stati membri è emerso che il materiale da imballaggio in legno utilizzato per il trasporto di determinati prodotti originari della Cina era contaminato da organismi nocivi — in particolare dalla Anoplophora glabripennis (Motschulsky) — con conseguenti focolai di tali organismi in Austria, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi e Regno Unito. |
(3) |
Il materiale da imballaggio in legno utilizzato per tali prodotti deve pertanto essere sottoposto alla sorveglianza di cui all’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, ai controlli fitosanitari di cui all’articolo 13 bis, paragrafo 1, lettera b), punto iii), della suddetta direttiva nonché, se del caso, alle misure di cui all’articolo 13 quater, paragrafo 7, della medesima direttiva. I risultati di tali controlli fitosanitari devono essere notificati alla Commissione. |
(4) |
Entro il 31 maggio 2014, sulla base dei risultati notificati alla Commissione, occorre procedere a un riesame inteso a valutare l’efficacia della presente decisione e a determinare i rischi fitosanitari derivanti dall’importazione nell’Unione di materiale da imballaggio in legno utilizzato nel trasporto di determinati prodotti originari della Cina. |
(5) |
La presente decisione deve applicarsi fino al 31 marzo 2015. |
(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini della presente decisione si intende per:
a) «materiale da imballaggio in legno»: il legname o i prodotti in legno utilizzati per sostenere, proteggere o trasportare una merce, in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse e altre piattaforme di carico, spalliere di palette e paglioli, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, ad eccezione del legno trasformato mediante colla, calore o pressione o una combinazione di questi fattori e del materiale da imballaggio interamente costituito di legno di spessore non superiore a 6 mm;
b) «prodotti specificati»: prodotti originari della Cina, importati nell’Unione con i codici della nomenclatura combinata di cui all’allegato I e conformi alle descrizioni di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2);
c) «spedizione»: quantitativo di merci contemplato da un unico documento necessario per le formalità doganali o per altre formalità.
Articolo 2
Sorveglianza
1. Il materiale da imballaggio in legno di ciascuna spedizione dei prodotti specificati è sottoposto a vigilanza doganale ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (3) e alla sorveglianza degli organismi ufficiali responsabili di cui all’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE. I prodotti specificati possono essere vincolati a uno dei regimi doganali di cui all’articolo 4, paragrafo 16, lettere a), d), e), f), e g), del regolamento (CEE) n. 2913/92 solo se le formalità di cui all’articolo 3 sono state espletate.
2. Gli organismi ufficiali responsabili possono prescrivere l’obbligo per le autorità aeroportuali, portuali o anche per gli importatori o gli operatori, in base agli accordi intercorsi tra loro, di dare notifica preventiva all’ufficio doganale del punto di entrata e all’organismo ufficiale del punto di entrata dell’imminente arrivo dei prodotti specificati non appena ne siano a conoscenza.
Articolo 3
Controlli fitosanitari
Il materiale da imballaggio in legno utilizzato per le spedizioni dei prodotti specificati è sottoposto ai controlli fitosanitari di cui all’articolo 13 bis, paragrafo 1, lettera b), punto iii), della direttiva 2000/29/CE con le frequenze minime stabilite nell’allegato I della presente decisione per confermare che il materiale da imballaggio in legno soddisfa i requisiti di cui all’allegato IV, parte A, Sezione 1, punti 2 e 8, della direttiva 2000/29/CE.
I controlli fitosanitari sono effettuati al punto di entrata nell’Unione o nel luogo di destinazione stabiliti a norma della direttiva 2004/103/CE della Commissione (4), che si applica mutatis mutandis.
Articolo 4
Misure in caso di mancata conformità
Se dai controlli fitosanitari di cui all’articolo 3 emerge che i requisiti di cui all’allegato IV, parte A, Sezione I, punti 2 e 8, della direttiva 2000/29/CE non sono soddisfatti o che il materiale da imballaggio in legno è contaminato dagli organismi nocivi elencati nell’allegato I, parte A, di tale direttiva, lo Stato membro interessato adotta immediatamente, nei confronti del materiale da imballaggio in legno non conforme, una delle misure di cui all’articolo 13 quater, paragrafo 7, della medesima direttiva.
Articolo 5
Comunicazione
Fatte salve le disposizioni della direttiva 94/3/CE della Commissione (5), gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero e i risultati dei controlli fitosanitari effettuati a norma degli articoli 2 e 3 della presente decisione, utilizzando il modello di relazione di cui all’allegato II, entro il 31 ottobre 2013 per il periodo dal 1o aprile 2013 al 30 settembre 2013, entro il 30 aprile 2014 per il periodo dal 1o ottobre 2013 al 31 marzo 2014, entro il 31 ottobre 2014 per il periodo dal 1o aprile 2014 al 30 settembre 2014 ed entro il 30 aprile 2015 per il periodo dal 1o ottobre 2014 al 31 marzo 2015.
Articolo 6
Riesame
La presente decisione è riesaminata entro il 31 maggio 2014.
Articolo 7
Entrata in vigore e termine di applicazione
La presente decisione entra in vigore il 1o aprile 2013.
Essa si applica fino al 31 marzo 2015.
Articolo 8
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2013
Per la Commissione
Tonio BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.
(2) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(3) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
ALLEGATO I
PRODOTTI SPECIFICATI
Codice della nomenclatura combinata |
Descrizione |
Frequenza dei controlli fitosanitari (%) |
2514 00 00 |
Ardesia, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare |
90 |
2515 |
Marmi, travertini, calcare di Ecaussines e altre pietre calcaree da taglio o da costruzione con densità apparente uguale o superiore a 2,5 e alabastro, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare |
90 |
2516 |
Granito, porfido, basalto, arenaria e altre pietre da taglio o da costruzione, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare |
90 |
6801 00 00 |
Blocchetti e lastre per pavimentazioni, bordi per marciapiedi, di pietre naturali (diverse dall’ardesia) |
15 |
6802 |
Pietre da taglio o da costruzione (diverse dall’ardesia) lavorate e lavori di tali pietre, esclusi quelli della voce 6801 ; cubi, tessere e articoli simili per mosaici, di pietre naturali (compresa l’ardesia), anche su supporto; granulati, scaglie e polveri di pietre naturali (compresa l’ardesia), colorati artificialmente |
15 |
ALLEGATO II
MODELLO DI RELAZIONE
Relazione sui controlli fitosanitari all’importazione effettuati sul materiale da imballaggio in legno di ciascuna spedizione dei prodotti specificati originari della Cina |
||||||||
Periodo di riferimento: |
||||||||
Stato membro relatore: |
||||||||
Punti di entrata interessati: |
|
|||||||
|
Codice della nomenclatura combinata: 2514 00 00 |
Codice della nomenclatura combinata: 2515 |
Codice della nomenclatura combinata: 2516 |
Codice della nomenclatura combinata: 6801 00 00 |
Codice della nomenclatura combinata 6802 |
|||
Numero di spedizioni in arrivo che entrano nell’UE attraverso lo Stato membro relatore |
|
|
|
|
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|||
Numero di spedizioni sottoposte a ispezione |
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|
|
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|||
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|||
Numero totale di spedizioni sottoposte a ispezione e intercettate con materiale da imballaggio in legno non conforme |
|
|
|
|
|
|||
Numero totale di spedizioni sottoposte a ispezione con materiale da imballaggio in legno conforme |
|
|
|
|
|