ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2013.033.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 33

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

56o anno
2 febbraio 2013


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Informazione relativa all’entrata in vigore dell’accordo sul commercio delle banane tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 91/2013 della Commissione, del 31 gennaio 2013, che stabilisce condizioni specifiche applicabili alle importazioni di arachidi dal Ghana e dall’India, di gombo e di foglie di curry dall’India e di semi di melone dalla Nigeria e che modifica dei regolamenti (CE) n. 669/2009 e n. 1152/2009 della Commissione ( 1 )

2

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 92/2013 della Commissione, del 1o febbraio 2013, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 700/2012 con riguardo alle detrazioni dai contingenti di pesca portoghesi disponibili per il merluzzo bianco, l’ippoglosso nero e lo scorfano e dal contingente spagnolo disponibile per l’occhialone in alcune zone

11

 

*

Regolamento (UE) n. 93/2013 della Commissione, del 1o febbraio 2013, recante norme d’applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati, per quanto riguarda la costruzione di indici dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari ( 1 )

14

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 94/2013 della Commissione, del 1o febbraio 2013, recante modifica del regolamento (UE) n. 162/2011 per quanto riguarda i centri d’intervento per il riso in Spagna

17

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 95/2013 della Commissione, del 1o febbraio 2013, relativo all’autorizzazione di un preparato a base di Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M come additivo per i mangimi destinati a tutti i tipi di pesci ad eccezione dei salmonidi (titolare dell’autorizzazione Lallemand SAS) ( 1 )

19

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 96/2013 della Commissione, del 1o febbraio 2013, relativo all’autorizzazione di un preparato a base di Lactobacillus buchneri NCIMB 30139 e di un preparato a base di Lactobacillus casei ATTC PTA 6135 come additivi per mangimi per tutte le specie animali ( 1 )

21

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 97/2013 della Commissione, del 1o febbraio 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

24

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

2.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 33/1


Informazione relativa all’entrata in vigore dell’accordo sul commercio delle banane tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America

L’accordo sul commercio delle banane tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America, firmato a Ginevra l’8 giugno 2010 (1), è entrato in vigore il 24 gennaio 2013.


(1)  GU L 141 del 9.6.2010, pag. 6.


REGOLAMENTI

2.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 33/2


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 91/2013 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 2013

che stabilisce condizioni specifiche applicabili alle importazioni di arachidi dal Ghana e dall’India, di gombo e di foglie di curry dall’India e di semi di melone dalla Nigeria e che modifica dei regolamenti (CE) n. 669/2009 e n. 1152/2009 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (2), in particolare l’articolo 15, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Per tutelare la salute umana, la salute degli animali e l’ambiente, l’articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 contempla la possibilità di adottare a livello di Unione le misure urgenti del caso per alimenti e mangimi importati da un paese terzo qualora il rischio non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dai singoli Stati membri.

(2)

Il regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE della Commissione (3), stabilisce un livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale.

(3)

Tra l’altro, da oltre due anni sono in vigore controlli ufficiali più frequenti sulle importazioni di arachidi provenienti dall’India, per quanto riguarda le aflatossine, di foglie di curry dall’India, riguardo ai residui di antiparassitari, di arachidi dal Ghana, per quanto riguarda le aflatossine, di semi di melone dalla Nigeria, per quanto riguarda le aflatossine, e da quasi due anni sulle importazioni di gombo dall’India, per quanto riguarda i residui di antiparassitari.

(4)

I risultati di tali controlli più frequenti indicano il persistere di numerosi casi di non conformità ai livelli massimi di aflatossine e ai livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nella legislazione dell’Unione e in alcuni casi si sono registrati livelli molto elevati. Questi risultati dimostrano che l’importazione di tali alimenti e mangimi costituisce un rischio per la salute umana e degli animali. Dopo tale periodo di controlli più frequenti alle frontiere dell’Unione non si sono osservati miglioramenti. Inoltre, dalle autorità di India, Nigeria e Ghana non è pervenuto alcun piano d’azione concreto e soddisfacente volto a porre rimedio alle carenze e alle mancanze nei sistemi di produzione e controllo, nonostante la richiesta esplicita della Commissione europea.

(5)

Per tutelare la salute umana e degli animali nell’Unione, è necessario prevedere garanzie supplementari in relazione a tali alimenti e mangimi originari di India, Ghana e Nigeria. Tutte le partite di arachidi provenienti da India e Ghana, di semi di melone dalla Nigeria e di foglie di curry e gombo provenienti dall’India devono pertanto essere corredate di un certificato attestante che i prodotti sono stati campionati e analizzati per rilevare la presenza di, a seconda dei casi, aflatossine o residui di antiparassitari, e sono risultati conformi alla legislazione dell’Unione.

(6)

Per assicurare la tutela della salute pubblica e della salute degli animali, è opportuno includere nel campo di applicazione del presente regolamento anche i mangimi e gli alimenti composti in quantità significativa che contengono i mangimi e gli alimenti oggetto del regolamento.

(7)

Il campionamento e l’analisi delle partite devono essere effettuati in conformità alla pertinente legislazione dell’Unione. I livelli massimi di aflatossine negli alimenti sono stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (4), e nei mangimi dalla direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali (5). I livelli massimi di residui di antiparassitari sono stabiliti dal regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE (6). Le disposizioni relative al campionamento e all’analisi per il controllo delle aflatossine nei prodotti alimentari sono stabilite dal regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione, del 23 febbraio 2006, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari (7), e nei mangimi dal regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d’analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (8). Le disposizioni in materia di campionamento per il controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sono stabilite dalla direttiva 2002/63/CE della Commissione, dell’11 luglio 2002, che stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga la direttiva 79/700/CEE (9).

(8)

Al fine di garantire un’organizzazione efficiente nonché un grado di uniformità dei controlli all’importazione a livello di Unione, nel presente regolamento è opportuno prevedere misure equivalenti alle misure in vigore di cui al regolamento (CE) No. 669/2009 della Commissione, per il controllo fisico sui residui di antiparassitari sulle foglie di curry e sui gombi dall’India e al regolamento (CE) n. 1152/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009, che stabilisce condizioni particolari per l’importazione di determinati prodotti alimentari da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatossine e che abroga la decisione 2006/504/CE (10), per il controllo delle aflatossine nelle arachidi provenienti da India e Ghana e nei semi di melone provenienti dalla Nigeria.

(9)

Al fine di garantire un’organizzazione efficiente dei controlli ufficiali, è inoltre opportuno che il «primo punto di ingresso» di cui al regolamento (CE) n. 1152/2009 sia sostituito dal «punto di entrata designato» così come definito nel regolamento (CE) n. 669/2009.

(10)

Al fine di ridurre al minimo gli effetti negativi sugli scambi e per consentire alle autorità competenti di India, Ghana e Nigeria di istituire un sistema di controllo adeguato, è opportuno disporre l’applicazione del requisito del certificato sanitario unicamente alle partite di prodotti di cui al presente regolamento che hanno lasciato il paese di origine dopo una certa data. È importante per la tutela della salute umana e degli animali prevedere un periodo che sia il più breve possibile.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica alle partite dei seguenti alimenti e mangimi, di cui ai codici NC e alle classificazioni TARIC riportati all’allegato I:

a)

arachidi con guscio e sgusciate e burro di arachidi (mangimi e alimenti) originari o provenienti dal Ghana;

b)

gombo (alimenti, freschi) originario o proveniente dall’India;

c)

foglie di curry (alimenti, erbe aromatiche) originarie o provenienti dall’India;

d)

arachidi con guscio o sgusciate, burro di arachidi e arachidi altrimenti preparate o conservate (mangimi e alimenti) originarie o provenienti dall’India;

e)

semi di melone e prodotti derivati (alimenti) originari o provenienti dalla Nigeria.

2.   Il presente regolamento si applica anche agli alimenti e ai mangimi composti, contenenti uno qualsiasi degli alimenti o dei mangimi di cui al paragrafo 1 in quantità superiore al 20 %.

3.   Il presente regolamento non si applica alle partite di alimenti e di mangimi di cui ai paragrafi 1 e 2 destinati ad un privato per consumo o uso personali. In caso di dubbi l’onere della prova incombe al destinatario della partita.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002, all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 882/2004, all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1152/2009 e all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 669/2009.

Ai fini del presente regolamento, una partita corrisponde a una partita di cui ai regolamenti (CE) n. 401/2006 e n. 152/2009 e alla direttiva 2002/63/CE.

Articolo 3

Importazione nell’Unione

Le partite di alimenti e di mangimi di cui all’articolo 1, paragrafi 1 e 2, possono essere importate nell’Unione unicamente conformemente alle procedure di cui al presente regolamento.

Articolo 4

Risultati del campionamento e delle analisi

1.   Le partite di alimenti e di mangimi di cui all’articolo 1, paragrafi 1 e 2, sono accompagnate dai risultati del campionamento e delle analisi effettuati dalle autorità competenti del paese di origine o del paese da cui proviene la partita, se diverso dal paese di origine, per verificarne la conformità:

a)

alla legislazione dell’Unione in materia di livelli massimi di aflatossine, per gli alimenti e i mangimi di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a), d) ed e), compresi i composti contenenti tali alimenti o mangimi in quantità superiori al 20 %;

b)

alla legislazione dell’Unione in materia di livelli massimi di residui antiparassitari, per gli alimenti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b) e c), compresi gli alimenti composti contenenti tali alimenti in quantità superiore al 20 %.

2.   Il campionamento e le analisi di cui al paragrafo 1 sono effettuati conformemente al regolamento (CE) n. 401/2006 per le aflatossine negli alimenti, al regolamento (CE) n. 152/2009 per le aflatossine nei mangimi, e alla direttiva 2002/63/CE per i residui di antiparassitari.

Articolo 5

Certificato sanitario

1.   Le partite sono inoltre accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di cui all’allegato II.

2.   Il certificato sanitario è compilato, firmato e verificato da un rappresentante autorizzato dell’autorità competente del paese di origine o dell’autorità competente del paese da cui proviene la partita, se diverso dal paese di origine.

3.   Il certificato sanitario è redatto in una lingua ufficiale dello Stato membro di destinazione o in un’altra lingua che le autorità competenti di detto Stato membro hanno deciso di accettare.

4.   Il certificato sanitario è valido esclusivamente per quattro mesi dalla data di rilascio.

Articolo 6

Identificazione

Ad ogni partita di alimenti e di mangimi di cui all’articolo 1, paragrafi 1 e 2, è attribuito un codice di identificazione che corrisponde al codice di identificazione riportato sui risultati del campionamento e delle analisi di cui all’articolo 4 e sul certificato sanitario di cui all’articolo 5. Ciascun singolo sacchetto (o altro tipo di confezione) della partita è contrassegnato da tale codice di identificazione.

Articolo 7

Notifica preventiva delle partite

1.   Gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti o i loro rappresentanti notificano preventivamente la data e l’ora previste dell’arrivo fisico delle partite di alimenti e di mangimi di cui all’articolo 1, paragrafi 1 e 2, alle autorità competenti al punto di entrata designato, nonché la natura delle partite.

2.   Ai fini della notifica preventiva, essi compilano la parte I del documento comune di entrata (DCE) e trasmettono quest’ultimo all’autorità competente al punto di entrata designato, almeno un giorno lavorativo prima dell’arrivo fisico della partita.

3.   Nel compilare il DCE a norma del presente regolamento, gli operatori del settore degli alimenti e dei mangimi tengono conto:

a)

per il prodotto alimentare di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b) e c), del presente regolamento, compresi gli alimenti composti contenenti tali alimenti in quantità superiore al 20 %, delle note orientative per la compilazione del DCE di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 669/2009;

b)

per gli alimenti e i mangimi di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a), d) ed e), del presente regolamento, compresi i composti contenenti tali alimenti o mangimi in quantità superiore al 20 %, delle note esplicative per la compilazione del DCE di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1152/2009.

Articolo 8

Controlli ufficiali

1.   L’autorità competente al punto di entrata designato (PED) può effettuare controlli documentali su ogni partita di alimenti e di mangimi di cui all’articolo 1, paragrafi 1 e 2, per verificarne la conformità ai requisiti stabiliti agli articoli 4 e 5.

2.   I controlli materiali e di identità degli alimenti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a), d) ed e), nonché dei relativi alimenti composti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, sono realizzati in conformità all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1152/2009, secondo la frequenza indicata nell’allegato I del presente regolamento. Le disposizioni di cui all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1152/2009 si applicano ai controlli materiali e di identità sui mangimi di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a), d) ed e), nonché sui relativi mangimi composti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, in base al quale il campione per l’analisi volta a determinare il tenore di aflatossina B1 è prelevato a norma del regolamento (CE) n. 152/2009, secondo la frequenza indicata nell’allegato I del presente regolamento.

3.   I controlli materiali e di identità degli alimenti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b) e c), nonché dei relativi alimenti composti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, sono realizzati in conformità agli articoli 8, 9 e 19 del regolamento (CE) n. 669/2009, secondo la frequenza indicata nell’allegato I del presente regolamento.

4.   Dopo il completamento dei controlli, le autorità competenti:

a)

compilano le sezioni pertinenti della parte II del DCE;

b)

allegano i risultati del campionamento e dell’analisi effettuati conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo;

c)

forniscono e inseriscono nel DCE il numero di riferimento dello stesso;

d)

timbrano e firmano l’originale del DCE;

e)

effettuano e conservano una copia del DCE firmato e timbrato.

5.   Durante il trasferimento e fino all’immissione in libera pratica la partita è accompagnata dalla copia originale del DCE e del certificato sanitario corredato dei risultati del campionamento e delle analisi. Per gli alimenti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b) e c), nel caso di autorizzazione al trasporto successivo delle partite in attesa dei risultati dei controlli materiali, viene rilasciata a tal fine una copia certificata del DCE originale.

Articolo 9

Frazionamento delle partite

1.   Non è ammesso il frazionamento delle partite fino a quando non siano stati espletati tutti i controlli ufficiali e le autorità competenti non abbiano integralmente compilato il DCE, secondo quanto disposto all’articolo 8.

2.   In caso di successivo frazionamento della partita, ciascuna frazione della partita è accompagnata da una copia autenticata del documento comune di entrata durante il trasferimento e fino all’immissione in libera pratica.

Articolo 10

Immissione in libera pratica

L’immissione in libera pratica delle partite è subordinata alla presentazione alle autorità doganali, da parte dell’operatore del settore dei mangimi e degli alimenti o del suo rappresentante, di un DCE debitamente compilato dall’autorità competente una volta che siano stati espletati tutti i controlli ufficiali e siano noti i risultati favorevoli dei controlli materiali, ove richiesti.

Articolo 11

Non conformità

Se i controlli ufficiali accertano una non conformità alla pertinente legislazione dell’Unione, l’autorità competente completa la parte III del DCE e vengono presi provvedimenti a norma degli articoli 19, 20 e 21 del regolamento (CE) n. 882/2004.

Articolo 12

Relazioni

Ogni tre mesi gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione contenente tutti i risultati analitici dei controlli ufficiali effettuati sulle partite di mangimi e alimenti a norma del presente regolamento. La relazione è presentata nel corso del mese successivo a ciascun trimestre.

La relazione contiene le seguenti informazioni:

il numero di partite importate;

il numero di partite da cui sono stati prelevati e analizzati campioni;

i risultati dei controlli di cui all’articolo 8, paragrafi 2 e 3.

Articolo 13

Spese

Tutte le spese connesse ai controlli ufficiali, nonché al campionamento, all’analisi, all’immagazzinamento e a eventuali provvedimenti adottati in seguito a non conformità, sono a carico degli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti.

Articolo 14

Modifica del regolamento (CE) n. 669/2009

Il regolamento (CE) n. 669/2009 è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento.

Articolo 15

Modifica del regolamento (CE) n. 1152/2009

Il regolamento (CE) n. 1152/2009 è modificato come segue.

1.

All’articolo 2, la lettera b) è soppressa:

«b)

per «primo punto di ingresso» si intende il punto del primo ingresso fisico di una partita nella Comunità»

e sostituita da:

«b)   Punto di entrata designato (PED): il punto di entrata quale definito all’articolo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione».

2.

All’articolo 5, primo e secondo comma, all’articolo 7, paragrafi 2 e 3, e all’allegato II, nella sezione «In generale», Casella I.4, Casella I.9, Casella II.5, Casella II.6, Casella II.8, Casella II.9 e Casella III.1, la dicitura «primo punto di ingresso» è sostituita da «PED».

Articolo 16

Misure transitorie

In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 5, paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano le importazioni di partite di mangimi e alimenti di cui all’articolo 1, paragrafi 1 e 2, che abbiano lasciato il paese di origine anteriormente al 18 febbraio 2013 senza essere accompagnate da un certificato sanitario e dai risultati del campionamento e delle analisi.

Articolo 17

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 18 febbraio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

(2)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(3)  GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11.

(4)  GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5.

(5)  GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10.

(6)  GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(7)  GU L 70 del 9.3.2006, pag. 12.

(8)  GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1.

(9)  GU L 187 del 16.7.2002, pag. 30.

(10)  GU L 313 del 28.11.2009, pag. 40.


ALLEGATO I

Mangimi e alimenti di origine non animale oggetto delle misure di cui al presente regolamento:

Mangimi e alimenti

(utilizzo previsto)

Codice NC (1)

Suddivisione TARIC

Paese di origine

Rischio

Frequenza dei controlli materiali e dei controlli di identità (%) al momento dell’importazione

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Ghana (GH)

Aflatossine

50

Arachidi sgusciate

1202 42 00

Burro di arachidi

2008 11 10

(Mangimi e alimenti)

 

Gombo

ex 0709 99 90

20

India (IN)

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o con metodi monoresiduo (2)

20

(Alimenti — freschi)

 

Foglie di curry (Bergera/Murraya koenigii)

ex 1211 90 86

10

India (IN)

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o con metodi monoresiduo (3)

20

(Alimenti – erbe aromatiche)

 

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

India (IN)

Aflatossine

20

Arachidi sgusciate

1202 42 00

Burro di arachidi

2008 11 10

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Mangimi e alimenti)

 

Semi di melone (egusi, Citrullus lanatus) e prodotti derivati

ex 1207 70 00;

10

Nigeria (NG)

Aflatossine

50

ex 1106 30 90;

30

ex 2008 99 99;

50

(Alimenti)

 

 


(1)  Qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC debbano essere sottoposti a controlli e nella nomenclatura combinata non sia contemplata alcuna particolare suddivisione all’interno di tale codice, il codice NC è contrassegnato con «ex».

(2)  Certificazione del paese di origine e controllo all’importazione da parte degli Stati membri per garantire la conformità al regolamento (CE) n. 396/2005 segnatamente residui delle seguenti sostanze: acefato, metamidofos, triazofos, endosulfan, monocrotofos, metomil, tiodicarb, diafentiuron, tiametoxam, fipronil, oxamil, acetamiprid, indoxacarb, mandipropamid.

(3)  Certificazione del paese di origine e controllo all’importazione da parte dagli Stati membri per garantire la conformità al regolamento (CE) n. 396/2005, segnatamente residui delle seguenti sostanze: triazofos, ossidemeton-metile, clorpirifos, acetamiprid, tiametoxam, clotianidin, metamidofos, acefato, propargite, monocrotofos.


ALLEGATO II

Image


ALLEGATO III

Il regolamento (CE) n. 669/2009 è modificato come segue.

1.

All’allegato I, le seguenti voci sono soppresse:

«—

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Ghana (GH)

Aflatossine

50»

Arachidi sgusciate

1202 42 00

Burro di arachidi

2008 11 10

(Mangimi e alimenti)

 

«Foglie di curry (Bergera/Murraya koenigii)

ex 1211 90 86

10

India (IN)

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo(5)

50»

(Alimenti – erbe aromatiche)

 

 

«—

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

India (IN)

Aflatossine

20»

Arachidi sgusciate

1202 42 00

Burro di arachidi

2008 11 10

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Mangimi e alimenti)

 

«Gombo

ex 0709 99 90

20

India (IN)

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo(2)

50»

(Alimenti — freschi)

 

 

«Semi di melone (egusi, Citrullus lanatus) e prodotti derivati

ex 1207 70 00;

10

Nigeria (NG)

Aflatossine

50»

ex 1106 30 90;

30

ex 2008 99 99

50

(Alimenti)

 

 

2.

All’allegato I, la seguente nota a piè di pagina (2) è soppressa:

«(2)

Segnatamente residui delle seguenti sostanze: acefato, metamidofos, triazofos, endosulfan, monocrotofos, metomil, tiodicarb, diafentiuron, tiametoxam, fipronil, oxamil, acetamiprid, indoxacarb, mandipropamid.»

3.

All’allegato I, la seguente nota a piè di pagina (5) è soppressa:

«(5)

Segnatamente residui delle seguenti sostanze: triazofos, ossidemeton-metile, clorpirifos, acetamiprid, tiametoxam, clotianidin, metamidofos, acefato, propargite, monocrotofos.»


2.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 33/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 92/2013 DELLA COMMISSIONE

del 1o febbraio 2013

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 700/2012 con riguardo alle detrazioni dai contingenti di pesca portoghesi disponibili per il merluzzo bianco, l’ippoglosso nero e lo scorfano e dal contingente spagnolo disponibile per l’occhialone in alcune zone

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l’articolo 105, paragrafi 1, 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

In primo luogo, in seguito alla pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 700/2012 della Commissione, del 30 luglio 2012, concernente l’applicazione di detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2012 a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata nell’anno precedente (2), le autorità portoghesi della pesca hanno rilevato e notificato un errore nelle dichiarazioni relative alle catture sbarcate dalla Spagna nel loro paese.

(2)

Le autorità spagnole della pesca, dopo essere state consultate, hanno confermato e rettificato l’errore nelle dichiarazioni.

(3)

Successivamente alla rettifica, risulta che i contingenti assegnati al Portogallo nel 2011 per gli stock di merluzzo bianco nella zona NAFO 3M (COD/N3M.), di ippoglosso nero nella zona NAFO 3LMNO (GHL/N3LMNO) e di scorfano nella zona NAFO 3LN (RED/N3LN.), nelle acque UE e internazionali della zona V e nelle acque internazionali delle zone XII e XIV (RED/51214D) non sono stati oggetto di sovrasfruttamento.

(4)

È pertanto opportuno che le detrazioni applicate a questi contingenti di pesca assegnati al Portogallo per il 2012 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 700/2012 non siano più applicabili.

(5)

In secondo luogo, il regolamento (UE) n. 1225/2010 del Consiglio, del 13 dicembre 2010, che stabilisce, per il 2011 e il 2012, le possibilità di pesca delle navi dell’UE per gli stock ittici di determinate specie di acque profonde (3), prevede, per lo stock di occhialone nelle acque UE e internazionali della zona IX (SBR/09-), che un massimo dell’8 % possa essere pescato nelle acque UE e internazionali delle zone VI, VII e VIII (SBR/*678-).

(6)

Nell’ambito del regolamento di esecuzione (UE) n. 700/2011 della Commissione, del 20 luglio 2011, che aggiunge ai contingenti di pesca per il 2011 alcuni quantitativi riportati nel 2010 ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (4), il contingente di occhialone assegnato per il 2011 alla Spagna nelle acque UE e internazionali della zona IX (SBR/09-) è stato portato da 614 a 684 tonnellate.

(7)

30 tonnellate supplementari del suddetto stock sono state aggiunte al contingente assegnato alla Spagna per il 2011 a seguito di uno scambio concluso con il Portogallo il 2 agosto 2011.

(8)

Tenuto conto del fatto che il contingente finale adattato assegnato alla Spagna per il 2011 per l’occhialone nelle acque UE e internazionali della zona IX (SBR/09-) ammonta a 714 tonnellate, un massimo di 57,12 tonnellate, corrispondente all’8 %, di occhialone potrebbe essere stato pescato dalla Spagna nelle acque UE e internazionali delle zone VI, VII e VIII (SBR/*678-). Questo quantitativo avrebbe dovuto essere preso in considerazione per fissare il contingente finale di SBR/*678- assegnato alla Spagna da detrarre conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 700/2012.

(9)

La detrazione applicata al contingente di SBR/*678- assegnato alla Spagna deve essere pertanto ridotta in tal senso.

(10)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 700/2012 deve essere pertanto modificato di conseguenza e le modifiche hanno effetto retroattivo rispetto alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 700/2012 è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 7 agosto 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  GU L 203 del 31.7.2012, pag. 52.

(3)  GU L 336 del 21.12.2010, pag. 1.

(4)  GU L 190 del 21.7.2011, pag. 2.


ALLEGATO

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 700/2012 è modificato come segue:

a)

alla pagina 56, la riga di seguito indicata:

«ES

SBR

*678-

Occhialone

Acque UE e acque internazionali delle zone VI, VII e VIII

49,12

62,30

126,8 %

13,18

1

 

 

13,18»,

è sostituita dalla seguente:

«ES

SBR

*678-

Occhialone

Acque UE e acque internazionali delle zone VI, VII e VIII

57,12

62,30

109 %

5,18

1

 

 

5,18»;

b)

alla pagina 58, le quattro righe di seguito indicate sono soppresse:

«PT

COD

N3M.

Merluzzo bianco

NAFO 3M

2 525,70

2 753,80

109,0 %

228,10

1,1

 

 

250,91»;

«PT

GHL

N3LMNO.

Ippoglosso nero

NAFO 3LMNO

2 413,80

2 508,20

103,9 %

94,40

1

 

 

94,40»;

«PT

RED

51214D

Scorfano

Acque UE e acque internazionali della zona V; acque internazionali delle zone XII e XIV

603,00

719,10

119,3 %

116,10

1,2

a

 

208,98

PT

RED

N3LN.

Scorfano

NAFO 3LN

932,80

983,50

105,4 %

50,70

1

 

 

50,70».


2.2.2013   

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L 33/14


REGOLAMENTO (UE) N. 93/2013 DELLA COMMISSIONE

del 1o febbraio 2013

recante norme d’applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati, per quanto riguarda la costruzione di indici dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (1), in particolare l’articolo 4, terzo comma, e l’articolo 5, paragrafo 3,

visto il parere della Banca centrale europea (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2494/95 disciplina la costruzione di indici dei prezzi al consumo armonizzati (IPCA).

(2)

Nell’intento di migliorare la pertinenza e la comparabilità degli IPCA è opportuno vagliare la possibilità di costruire indici dei prezzi per le abitazioni e in particolare per le abitazioni occupate dai proprietari.

(3)

In vista della costruzione di indici per le abitazioni occupate dai proprietari è necessario elaborare indici dei prezzi delle abitazioni. Questi ultimi costituiscono già di per sé un importante indicatore.

(4)

Allo scopo di garantire risultati affidabili e comparabili per tutti gli Stati membri è necessario fornire indicazioni metodologiche sulla costruzione degli indici dei prezzi delle abitazioni e delle abitazioni occupate dai proprietari.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo (comitato dell’SSE),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Allo scopo di migliorare la pertinenza e la comparabilità degli indici dei prezzi al consumo armonizzati («IPCA»), il presente regolamento istituisce gli indici dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1.   «indice dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari»: un indice che misura le variazioni dei prezzi di transazione di abitazioni che sono nuove per il settore delle famiglie e di altri beni e servizi che le famiglie acquistano in qualità di occupanti dell’abitazione di cui sono proprietarie;

2.   «indice dei prezzi delle abitazioni»: un indice che misura le variazioni dei prezzi di transazione delle abitazioni acquistate dalle famiglie.

Articolo 3

Copertura

1.   L’indice dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari comprende le seguenti voci di spesa:

O.1.

Spese relative alle abitazioni occupate dai proprietari

O.1.1.

Acquisizioni di abitazioni

O.1.1.1.

Abitazioni di nuova costruzione

O.1.1.1.1.

Acquisti di abitazioni di nuova costruzione

O.1.1.1.2.

Abitazioni costruite in proprio e grandi ristrutturazioni

O.1.1.2.

Abitazioni esistenti che sono nuove per le famiglie

O.1.1.3.

Altri servizi inerenti all’acquisizione di abitazioni

O.1.2.

Proprietà di un’abitazione

O.1.2.1.

Lavori di manutenzione straordinaria

O.1.2.2.

Assicurazione sull’abitazione

O.1.2.3.

Altri servizi inerenti alla proprietà di un’abitazione

2.   L’indice dei prezzi delle abitazioni comprende le seguenti voci di spesa:

H.1.

Acquisti di abitazioni

H.1.1.

Acquisti di abitazioni di nuova costruzione

H.1.2.

Acquisti di abitazioni esistenti

3.   L’indice dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari è basato sull’approccio delle «acquisizioni nette», il quale misura le variazioni dei prezzi effettivi pagati dai consumatori per l’acquisizione di abitazioni che sono nuove per il settore delle famiglie, nonché le variazioni degli altri costi inerenti alla proprietà e al trasferimento della proprietà di abitazioni.

4.   È compresa qualsiasi voce di spesa per l’abitazione quale è definita all’articolo 3, paragrafo 1, che incide almeno per l’uno per cento sul totale della spesa O.1 per l’abitazione. È compresa qualsiasi voce di spesa per l’abitazione quale è definita all’articolo 3, paragrafo 2, che incide almeno per l’uno per cento sul totale della spesa H.1 per l’abitazione.

Articolo 4

Manuale metodologico

1.   La Commissione (Eurostat) elabora in stretta collaborazione con gli Stati membri un manuale che definisce il quadro metodologico per gli indici dei prezzi delle abitazioni e gli indici dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari, costruiti a norma del presente regolamento. In casi debitamente giustificati, la Commissione (Eurostat) aggiorna il manuale conformemente alle disposizioni procedurali approvate dal comitato dell’SSE.

2.   Nel costruire gli indici dei prezzi delle abitazioni e gli indici dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari si applicano i criteri di qualità di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

3.   Gli Stati membri, su richiesta della Commissione (Eurostat), forniscono a quest’ultima le informazioni necessarie a valutare la conformità degli indici dei prezzi delle abitazioni e degli indici dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 5

Dati richiesti

1.   Gli Stati membri costruiscono e trasmettono alla Commissione (Eurostat) gli indici di prezzo per le voci di cui all’articolo 3 conformemente al manuale degli indici dei prezzi delle abitazioni e degli indici dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari.

2.   Gli Stati membri trasmettono indici dei prezzi trimestrali. Oltre agli indici dei prezzi trimestrali, gli Stati membri possono fornire anche indici mensili.

3.   Gli indici di cui all’articolo 3, paragrafo 1, sono trasmessi dal terzo trimestre del 2014 con riferimento al secondo trimestre del 2014. Gli indici di cui all’articolo 3, paragrafo 2, sono trasmessi dal terzo trimestre del 2012 con riferimento al secondo trimestre del 2012.

4.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) gli indici trimestrali entro un termine non superiore a ottantacinque giorni dalla fine del trimestre cui questi si riferiscono. Gli Stati membri che scelgono di fornire anche indici mensili li trasmettono entro trenta giorni dalla fine del mese cui questi si riferiscono.

5.   Ogni anno gli Stati membri elaborano e comunicano alla Commissione (Eurostat) una serie di ponderazioni di spesa per gli indici dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari e una serie di ponderazioni di spesa per gli indici dei prezzi delle abitazioni come precisato nel manuale degli indici dei prezzi delle abitazioni e degli indici dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari e conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1114/2010 della Commissione (4).

I pesi per gli indici trimestrali sono forniti entro il 15 giugno dell’anno successivo all’anno cui si riferiscono.

Gli Stati membri che trasmettono indici mensili forniscono i corrispondenti pesi entro il 20 febbraio dell’anno successivo all’anno cui questi si riferiscono.

6.   Gli Stati membri elaborano e trasmettono alla Commissione (Eurostat) dati retrospettivi stimati, a iniziare dall’indice per il primo trimestre del 2010, per gli indici di cui all’articolo 3, paragrafo 1, al più tardi entro i termini indicati all’articolo 5, paragrafi 3 e 4. Gli Stati membri elaborano e trasmettono alla Commissione (Eurostat) dati retrospettivi stimati, a iniziare dall’indice per il primo trimestre del 2008, per gli indici di cui all’articolo 3, paragrafo 2, al più tardi entro i termini indicati all’articolo 5, paragrafi 3 e 4.

7.   Gli Stati membri forniscono i dati richiesti dal presente regolamento e i relativi metadati conformemente a uno standard di scambio specificato dalla Commissione (Eurostat). I dati e i metadati sono trasmessi alla Commissione (Eurostat) servendosi dei servizi dello sportello unico o in modo tale che la Commissione possa recuperarli per il tramite di tale sportello unico.

Articolo 6

Misure transitorie

1.   Rispettivamente un anno e tre anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri presentano alla Commissione (Eurostat) relazioni sulla qualità dei dati sulla base delle norme definite nell’ambito del sistema statistico europeo e nel manuale degli indici dei prezzi delle abitazioni e degli indici dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari.

2.   Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione (Eurostat) redige una relazione sugli indici costruiti a norma del presente regolamento e in particolare sul grado di conformità di tali indici alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1749/96 della Commissione (5) e del regolamento (UE) n. 1114/2010. La relazione analizza inoltre l’idoneità degli indici dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari a essere integrati nella copertura degli IPCA.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 2012. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 257 del 27.10.1995, pag. 1.

(2)  Parere espresso in data 19 ottobre 2012 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.

(4)  GU L 316 del 2.12.2010, pag. 4.

(5)  GU L 229 del 10.9.1996, pag. 3.


2.2.2013   

IT

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L 33/17


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 94/2013 DELLA COMMISSIONE

del 1o febbraio 2013

recante modifica del regolamento (UE) n. 162/2011 per quanto riguarda i centri d’intervento per il riso in Spagna

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 41 in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato del regolamento (UE) n. 162/2011 della Commissione, del 21 febbraio 2011, recante designazione dei centri d’intervento per il riso (2) designa i centri d’intervento per il riso.

(2)

In conformità all’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione, dell’11 dicembre 2009, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l’acquisto e la vendita di prodotti agricoli all’intervento pubblico (3), la Spagna ha comunicato alla Commissione l’elenco modificato dei suoi centri d’intervento per il riso e l’elenco dei locali di ammasso (4) collegati a tali centri, che sono stati riconosciuti in quanto rispondenti alle condizioni minime stabilite dalla normativa unionale.

(3)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (UE) n. 162/2011 e pubblicare su Internet l’elenco delle strutture di ammasso, corredandolo di tutte le informazioni necessarie agli operatori interessati dall’intervento pubblico.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (UE) n. 162/2011 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 47 del 22.2.2011, pag. 11.

(3)  GU L 349 del 29.12.2009, pag. 1.

(4)  Gli indirizzi dei locali di ammasso dei centri d’intervento sono disponibili sul sito web EUROPA/Agricoltura della Commissione europea http://ec.europa.eu/agriculture/cereals/legislation/index_en.htm.


ALLEGATO

Nell’allegato del regolamento (UE) n. 162/2011, la sezione intitolata «SPAGNA» è sostituita dalla seguente:

«SPAGNA

 

Andalucía

 

Aragón

 

Castilla y León

 

Castilla-La Mancha

 

Extremadura

 

Navarra».


2.2.2013   

IT

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L 33/19


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 95/2013 DELLA COMMISSIONE

del 1o febbraio 2013

relativo all’autorizzazione di un preparato a base di Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M come additivo per i mangimi destinati a tutti i tipi di pesci ad eccezione dei salmonidi (titolare dell’autorizzazione Lallemand SAS)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 dispone che gli additivi destinati all’alimentazione animale siano soggetti a un’autorizzazione e definisce motivazioni e procedure per il suo rilascio.

(2)

A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un nuovo impiego per un preparato a base di Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

La domanda riguarda l’autorizzazione di un nuovo impiego del Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M come additivo per i mangimi destinati a tutti i tipi di pesci, da classificare nella categoria degli additivi zootecnici.

(4)

L’impiego del Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M è stato autorizzato a tempo indeterminato per i polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1200/2005 (2) della Commissione e per i suini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 2036/2005 (3) della Commissione; per un periodo di dieci anni per i salmonidi e i gamberi dal regolamento (CE) n. 911/2009 (4) della Commissione, per i suinetti svezzati dal regolamento (CE) n. 1120/2010 (5) della Commissione e per le galline ovaiole dal regolamento (CE) n. 212/2011 (6) della Commissione.

(5)

Nel suo parere dell’11 settembre 2012 (7) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità») ha concluso che nelle condizioni di impiego proposte il Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M può avere effetti benefici sullo sviluppo dei pesci di ogni tipo e aumentare la proporzione di pesci debitamente conformati riducendo la deformazione ossea.

(6)

La valutazione del Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza è opportuno autorizzare l’impiego di questo preparato secondo quanto specificato nell’allegato del presente regolamento.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «altri additivi zootecnici», è autorizzato come additivo negli alimenti per animali alle condizioni stabilite nell’allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  GU L 195 del 27.7.2005, pag. 6.

(3)  GU L 328 del 15.12.2005, pag. 13.

(4)  GU L 257 del 30.9.2009, pag. 10.

(5)  GU L 317 del 3.12.2010, pag. 12.

(6)  GU L 59 del 4.3.2011, pag. 1.

(7)  EFSA Journal 2012; 10(9):2886.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell’additivo

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

Unità di attività/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi zootecnici. Gruppo funzionale: altri additivi zootecnici (promotori della crescita).

4d1712

Lallemand SAS

Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M

 

Composizione dell’additivo

Preparazione a base di Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M contenente almeno 1 × 1010 CFU/g di additivo

 

Caratterizzazione della sostanza attiva

Cellule vitali di Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5 M

 

Metodi analitici  (1)

 

Conteggio: metodo «spread plate» utilizzando MRS agar (EN 15786:2009)

 

Riconoscimento: elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE).

Tutti i tipi di pesci ad eccezione dei salmonidi

1 × 109

1.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

2.

Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione.

22 febbraio 2023


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


2.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 33/21


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 96/2013 DELLA COMMISSIONE

del 1o febbraio 2013

relativo all’autorizzazione di un preparato a base di Lactobacillus buchneri NCIMB 30139 e di un preparato a base di Lactobacillus casei ATTC PTA 6135 come additivi per mangimi per tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 dispone che gli additivi destinati all’alimentazione animale siano soggetti ad autorizzazione e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di detta autorizzazione. L’articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l’articolo 10, paragrafi da 1 a 4, contiene disposizioni specifiche per valutare i prodotti utilizzati nell’Unione in quanto additivi per l’insilaggio alla data di applicazione di tale regolamento.

(2)

In applicazione dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003 un preparato a base di Lactobacillus buchneri NCIMB 30139 e un preparato a base di Lactobacillus casei ATTC PTA 6135 sono stati iscritti nel registro comunitario degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, appartenenti al gruppo funzionale degli additivi per l’insilaggio per tutte le specie animali.

(3)

In applicazione dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l’articolo 7 dello stesso regolamento, sono state presentate domande di autorizzazione di tali preparati come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, con la richiesta di classificarli nella categoria degli «additivi tecnologici» e nel gruppo funzionale degli «additivi per l’insilaggio». Dette domande erano corredate delle informazioni e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

L’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso nei suoi pareri dell’11 settembre 2012 (2) e del 12 settembre 2012 (3) che, nelle condizioni di impiego proposte, i preparati in questione non hanno effetti dannosi sulla salute animale, sulla salute umana o sull’ambiente. L’Autorità è giunta altresì alla conclusione che il preparato a base di Lactobacillus buchneri NCIMB 30139 può migliorare la conservazione del materiale facile da insilare aumentando la produzione di acido acetico e che il preparato a base di Lactobacillus casei ATTC PTA 6135 può migliorare la produzione di insilati provenienti da materiale facile da insilare riducendo il pH e migliorando la conservazione della sostanza secca. L’Autorità non ritiene necessario un monitoraggio specifico per il periodo successivo alla commercializzazione. Essa ha altresì verificato la relazione sui metodi di analisi degli additivi per mangimi presentata dal laboratorio di riferimento istituito in forza del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

La valutazione dei preparati in oggetto dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza è opportuno autorizzare l’impiego dei preparati descritti nell’allegato del presente regolamento.

(6)

Non essendovi ragioni di sicurezza che impongano di applicare immediatamente le modifiche delle condizioni d’autorizzazione è opportuno che le parti interessate dispongano di un periodo transitorio per prepararsi a ottemperare ai nuovi obblighi derivanti dall’autorizzazione.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

I preparati di cui all’allegato, appartenenti alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «additivi per l’insilaggio», sono autorizzati in quanto additivi destinati all’alimentazione animale alle condizioni stabilite in detto allegato.

Articolo 2

Misure transitorie

I preparati di cui all’allegato e i mangimi contenenti tali preparati prodotti ed etichettati prima del 22 agosto 2013 in conformità della normativa applicabile prima del 22 febbraio 2013 possono continuare a essere commercializzati ed impiegati fino a esaurimento delle scorte.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  EFSA Journal 2012; 10(9):2883.

(3)  EFSA Journal 2012; 10(9):2884.


ALLEGATO

Numero d’identificazione dell’additivo

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

CFU/kg di materiale fresco

Categoria: additivi tecnologici. Gruppo funzionale: additivi per l’insilaggio

1k20734

Lactobacillus buchneri

NCIMB 30139

 

Composizione dell’additivo

Preparato a base di Lactobacillus buchneri NCIMB 30139 contenente almeno 5 × 1010 CFU/g di additivo

 

Caratterizzazione della sostanza attiva

Lactobacillus buchneri NCIMB 30139

 

Metodo analitico  (1)

 

Conteggio nell’additivo per mangimi: metodo «spread plate» (EN 15787)

 

Identificazione: elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE)

Tutte le specie animali

1.

Nelle istruzioni per l’impiego dell’additivo e della premiscela, indicare temperatura e periodo di conservazione.

2.

Dose minima di additivo qualora esso non sia impiegato in combinazione con altri microrganismi come additivo per l’insilaggio: 1 × 108 CFU/kg di materiale fresco.

3.

L’additivo deve essere impiegato in foraggio facile da insilare (2).

4.

Per motivi di sicurezza: durante la manipolazione si raccomanda di utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio e guanti.

22 febbraio 2023

1k20735

Lactobacillus casei

ATTC PTA 6135

 

Composizione dell’additivo

Preparato a base di Lactobacillus casei ATTC PTA 6135 contenente almeno 1 × 1010 CFU/g di additivo

 

Caratterizzazione della sostanza attiva

Lactobacillus casei ATTC PTA 6135

 

Metodo analitico  (1)

 

Conteggio nell’additivo per mangimi: metodo «spread plate» (EN 15787)

Identificazione: elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE)

Tutte le specie animali

1.

Nelle istruzioni per l’impiego dell’additivo e della premiscela, indicare temperatura e periodo di conservazione.

2.

Dose minima di additivo qualora esso non sia impiegato in combinazione con altri microrganismi come additivo per l’insilaggio: 1,3 × 106 CFU/Kg di materiale fresco.

3.

L’additivo deve essere impiegato in foraggio facile da insilare (2).

4.

Per motivi di sicurezza: durante la manipolazione si raccomanda di utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio e guanti.

22 febbraio 2023


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx

(2)  Foraggio facile da insilare: > 3 % di carboidrati solubili nel materiale fresco. Come definito dal regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 1).


2.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 33/24


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 97/2013 DELLA COMMISSIONE

del 1o febbraio 2013

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

50,1

PS

161,2

TN

64,9

TR

115,9

ZZ

98,0

0707 00 05

EG

206,0

MA

124,7

TR

169,6

ZZ

166,8

0709 91 00

EG

113,1

ZZ

113,1

0709 93 10

EG

194,1

MA

54,6

TR

135,1

ZZ

127,9

0805 10 20

EG

53,5

MA

56,2

TN

52,3

TR

62,1

ZZ

56,0

0805 20 10

MA

88,2

ZZ

88,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

153,7

IL

126,3

KR

135,0

MA

114,4

TR

86,2

ZZ

123,1

0805 50 10

TR

70,3

ZZ

70,3

0808 10 80

AR

86,6

CN

99,8

MK

36,4

US

178,4

ZZ

100,3

0808 30 90

CN

58,9

TR

177,0

US

136,7

ZA

107,8

ZZ

120,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».