ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2013.021.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 21

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

56o anno
24 gennaio 2013


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 55/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2012, sull’estensione dell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1214/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio sul trasporto transfrontaliero professionale su strada di contante in euro tra gli Stati membri dell’area dell’euro

1

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 56/2013 della Commissione, del 16 gennaio 2013, che modifica gli allegati I e IV del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ( 1 )

3

 

*

Regolamento (UE) n. 57/2013 della Commissione, del 23 gennaio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1418/2007 relativo all’esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero verso alcuni paesi non appartenenti all’OCSE ( 1 )

17

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 58/2013 della Commissione, del 23 gennaio 2013, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ( 1 )

19

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 59/2013 della Commissione, del 23 gennaio 2013, che modifica, relativamente alla sostanza monensina, l’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale ( 1 )

21

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 60/2013 della Commissione, del 23 gennaio 2013, recante centottantacinquesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

23

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 61/2013 della Commissione, del 23 gennaio 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

25

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 62/2013 della Commissione, del 23 gennaio 2013, recante fissazione di una percentuale di accettazione per il rilascio di titoli di esportazione, rigetto delle domande di titoli di esportazione e sospensione della presentazione delle domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota

27

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 63/2013 della Commissione, del 23 gennaio 2013, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 892/2012 per la campagna 2012/13

28

 

 

DECISIONI

 

 

2013/48/UE

 

*

Decisione di esecuzione del Consiglio, del 22 gennaio 2013, che modifica la decisione di esecuzione 2011/77/UE che fornisce all’Irlanda assistenza finanziaria dell’Unione

30

 

 

2013/49/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 22 gennaio 2013, che autorizza l’immissione sul mercato della zeaxantina sintetica in qualità di nuovo ingrediente alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2013) 110]

32

 

 

2013/50/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 22 gennaio 2013, che autorizza un ampliamento dell’uso dei semi di chia (Salvia hispanica) in qualità di nuovo ingrediente alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2013) 123]

34

 

 

2013/51/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 23 gennaio 2013, sulla valutazione del quadro normativo di un paese terzo applicabile alle sostanze attive di prodotti medicinali per uso umano e sulle pertinenti attività di controllo e applicazione della legge a norma dell’articolo 111 ter della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

36

 

 

III   Altri atti

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 191/2012, del 26 ottobre 2012, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

37

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 192/2012, del 26 ottobre 2012, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

39

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 193/2012, del 26 ottobre 2012, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

41

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 194/2012, del 26 ottobre 2012, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

42

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 195/2012, del 26 ottobre 2012, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

43

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 196/2012, del 26 ottobre 2012, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

44

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 197/2012, del 26 ottobre 2012, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

45

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 198/2012, del 26 ottobre 2012, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

48

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 199/2012, del 26 ottobre 2012, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

49

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 200/2012, del 26 ottobre 2012, che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

50

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 201/2012, del 26 ottobre 2012, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

51

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 202/2012, del 26 ottobre 2012, che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

54

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 203/2012, del 26 ottobre 2012, che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

56

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 204/2012, del 26 ottobre 2012, che modifica il protocollo 10 sulla semplificazione dei controlli e delle formalità in materia di trasporto di merci dell’accordo SEE

57

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

24.1.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 21/1


REGOLAMENTO (UE) N. 55/2013 DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2012

sull’estensione dell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1214/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio sul trasporto transfrontaliero professionale su strada di contante in euro tra gli Stati membri dell’area dell’euro

Il CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 352,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1)

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1214/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha l’obiettivo di facilitare il trasporto transfrontaliero di contante in euro tra gli Stati membri. Tale regolamento tuttavia si applica solamente ai territori di quegli Stati membri che hanno adottato l’euro come moneta unica.

(2)

Nella prospettiva del passaggio all’euro in uno Stato membro, vi è l’esigenza di trasportare contante in euro dagli Stati membri dell’attuale area dell’euro poiché le banconote in euro necessarie per la transizione sono generalmente trasportate dalle attuali riserve dell’area dell’euro e le monete metalliche sono spesso coniate in tutto o in parte all’estero.

(3)

Pertanto, occorre applicare il regolamento n. 1214/2011 anche agli Stati membri che si stanno preparando ad adottare l’euro. Esso si dovrebbe applicare dalla data della decisione del Consiglio che abroga le deroghe degli Stati membri interessati a partecipare all’euro.

(4)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire facilitare il trasporto professionale transfrontaliero su strada di contante in euro tra gli Stati membri dell’attuale zona euro e gli Stati membri in procinto di introdurre l’euro, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri dato l’elevato livello di dettaglio e la marcata divergenza dei sistemi normativi nazionali in materia, e può quindi, per l’entità e gli effetti dell’azione, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1214/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio si applica al territorio di uno Stato membro che non ha ancora adottato l’euro a decorrere dalla data della decisione del Consiglio che abroga la deroga degli Stati membri interessati a partecipare all’euro, adottata a norma dell’articolo 140, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore dopo dodici mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

S. ALETRARIS


(1)  Parere del 5 ottobre 2010 (GU C 278 del 15.10.2010, pag. 1).

(2)  GU L 316 del 29.11.2011, pag. 1.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

24.1.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 21/3


REGOLAMENTO (UE) N. 56/2013 DELLA COMMISSIONE

del 16 gennaio 2013

che modifica gli allegati I e IV del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l’articolo 23, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 reca disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST) negli animali. Esso si applica alla produzione e all’immissione in commercio di animali vivi e di prodotti di origine animale e, in alcuni casi specifici, alla loro esportazione.

(2)

L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 vieta la somministrazione ai ruminanti di proteine animali. L’articolo 7, paragrafo 2, di tale regolamento estende tale divieto agli animali diversi dai ruminanti e limita il divieto, per quanto riguarda l’alimentazione di tali animali con prodotti di origine animale, come specificato nell’allegato IV di detto regolamento.

(3)

L’allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 estende il divieto di cui all’articolo 7, paragrafo 1, alla somministrazione agli animali d’allevamento non ruminanti, ad eccezione degli animali carnivori da pelliccia, tra l’altro, di proteine animali trasformate (PAT). In deroga a quanto sopra e in particolari condizioni, l’allegato IV autorizza la somministrazione di alcuni tipi di proteine animali trasformate ad animali da allevamento non ruminanti.

(4)

L’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento relativo ai sottoprodotti di origine animale) (2) vieta la somministrazione ad animali terrestri di una determinata specie, esclusi gli animali da pelliccia, di proteine animali trasformate ottenute da corpi o parti di corpi di animali della stessa specie. Detto articolo vieta inoltre l’alimentazione dei pesci d’allevamento con proteine animali trasformate ottenute da corpi o parti di corpi di pesci d’allevamento della stessa specie.

(5)

La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio — Piano per le TSE 2a edizione — Documento di strategia sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili per il periodo 2010-2015 (3) è stata adottata il 16 luglio 2010. La comunicazione indica i punti della legislazione dell’Unione in materia di EST che potrebbero subire modifiche e sottolinea che il riesame delle norme in materia di EST deve basarsi essenzialmente su pareri scientifici e questioni tecniche relative al controllo e all’applicazione delle nuove misure.

(6)

Tale comunicazione esamina, tra l’altro, la revisione delle attuali disposizioni UE in materia di divieti per i mangimi. In base al contenuto dei due pareri formulati, rispettivamente, il 24 gennaio 2007 (4) e il 17 novembre 2007 (5) dal gruppo di esperti scientifici sui pericoli biologici (BIOHAZ) dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) la comunicazione prende atto del fatto che non sono stati individuati casi di EST negli animali d’allevamento diversi dai ruminanti in condizioni naturali e che il rischio di trasmissione dell’encefalopatia spongiforme bovina (ESB) tra i non ruminanti è trascurabile se si evita il riciclaggio all’interno della specie. La comunicazione conclude, di conseguenza, che la revoca del divieto di utilizzare PAT derivate da non ruminanti nell’alimentazione dei non ruminanti è ipotizzabile, senza però abolire l’attuale divieto di riciclaggio all’interno della specie, purché esistano tecniche di analisi convalidate che consentano di determinare la specie di origine delle proteine e un corretto percorso di distribuzione delle PAT derivate da specie diverse.

(7)

Il 29 novembre 2010 il Consiglio ha adottato conclusioni riguardanti tale comunicazione (6). Nelle sue conclusioni il Consiglio riconosce l’importanza fondamentale del divieto di utilizzare PAT negli alimenti destinati agli animali d’allevamento per la prevenzione della trasmissione dell’ESB attraverso la catena alimentare. Tale divieto è infatti determinante ai fini della riduzione dell’incidenza di tale malattia nella popolazione bovina. Il Consiglio ritiene inoltre che un’eventuale reintroduzione dell’uso delle PAT derivate da non ruminanti negli alimenti destinati ad altre specie di non ruminanti debba essere subordinata alla disponibilità di prove efficaci e convalidate che consentano di distinguere tra le PAT provenienti da specie diverse, nonché ad un’attenta analisi dei rischi di allentamento delle misure per quanto riguarda la salute animale e la sanità pubblica.

(8)

Il 9 dicembre 2010, il gruppo BIOHAZ dell’EFSA ha adottato un parere scientifico sulla revisione della valutazione quantitativa del rischio (QRA) di ESB associato all’uso di proteine animali trasformate (PAT) (7). Nel suo parere il gruppo ha concluso che sulla base dei dati del 2009 relativi alla sorveglianza epidemiologica della ESB nell’Unione, nell’ipotesi di una contaminazione dello 0,1 % (limite di rilevazione delle PAT nei mangimi) con PAT provenienti da non ruminanti e secondo il modello dell’EFSA per la valutazione quantitativa dei rischi che l’uso di PAT comporta, la media stimata della carica infettiva totale della ESB che potrebbe contaminare annualmente nell’UE i mangimi per bovini equivarrebbe a 0,2 volte la dose infettiva orale del 50 % dei bovini. Il gruppo ha stimato che nella popolazione bovina dell’Unione è prevedibile (con un’affidabilità del 95 %) un aumento annuo degli animali infetti inferiore a uno.

(9)

Nella sua risoluzione dell’8 marzo 2011 sul deficit proteico nell’UE: quale soluzione per questo annoso problema? (8), il Parlamento europeo invita la Commissione a presentare al Parlamento e al Consiglio una proposta legislativa che autorizzi l’impiego delle proteine animali trasformate ottenute da rifiuti di macellazione per produrre mangimi per animali monogastrici (suini e pollame), purché gli ingredienti provengano da carni dichiarate idonee per il consumo umano e il divieto del riciclaggio all’interno della specie e del cannibalismo forzato sia attuato appieno e controllato.

(10)

Nella sua risoluzione del 6 luglio 2011 sulla legislazione dell’UE sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST) e sui relativi controlli dei mangimi e degli alimenti – attuazione e prospettive (9), il Parlamento europeo appoggia, alla luce in particolare dell’attuale deficit proteico nell’UE, l’intenzione della Commissione di revocare le disposizioni relative al divieto di alimentare le specie diverse dai ruminanti con PAT, a condizione che ciò si applichi alle specie non erbivore e in determinate condizioni.

(11)

In questa risoluzione il Parlamento europeo auspica che i metodi di produzione e di sterilizzazione impiegati per le proteine animali trasformate rispettino i più elevati standard di sicurezza e le norme stabilite nel regolamento (CE) n. 1069/2009, nonché l’utilizzo della tecnologia più recente e sicura disponibile, chiede che i divieti esistenti sul riciclaggio all’interno della stessa specie rimangano in vigore, che i canali di produzione di PAT derivate da specie diverse siano completamente separati, che tale separazione sia controllata dalle autorità competenti degli Stati membri e soggetta al controllo della Commissione. Il Parlamento europeo pone inoltre come condizione che, prima dell’attuazione della revoca del divieto, sia adottato un metodo affidabile specifico per ciascuna specie per identificare la specie di origine delle proteine nei mangimi per animali contenenti PAT al fine di escludere il riciclaggio all’interno della stessa specie e la presenza di PAT ottenute da ruminanti, che la produzione di PAT a partire da materiali di categoria 1 o 2 sia vietata e che solo il materiale di categoria 3 adatto al consumo umano sia utilizzato nella produzione di PAT. Il Parlamento europeo si oppone all’impiego di PAT derivate da ruminanti o da specie diverse dai ruminanti nei mangimi per ruminanti.

(12)

Il 9 marzo 2012 il laboratorio di riferimento dell’Unione europea per le proteine animali nei mangimi (EURL AP) ha convalidato un nuovo metodo diagnostico basato sull’analisi del DNA, che permette di rilevare tenori minimi di materiale ottenuto da ruminanti potenzialmente presente nei mangimi (10). Tale metodo può essere impiegato per effettuare i controlli di routine sulle PAT e sui mangimi composti contenenti PAT, al fine di verificare l’assenza di proteine provenienti da ruminanti.

(13)

Ad oggi non esiste alcun metodo diagnostico convalidato che permetta di rilevare la presenza nei mangimi di materiale ottenuto da suini o da pollame. Pertanto, qualora fosse nuovamente autorizzato l’impiego di PAT di origine suina nei mangimi per pollame e di PAT di origine avicola nei mangimi per suini, non sarebbe possibile controllare la corretta applicazione del divieto di riciclaggio all’interno della specie.

(14)

La questione dell’osservanza del divieto di riciclaggio all’interno della specie non si pone nella produzione acquicola in quanto le prescrizioni esistenti in materia di canali di distribuzione per le farine di pesce utilizzate per alimentare le specie d’acquacoltura hanno già dato prova della loro efficacia.

(15)

È opportuno quindi autorizzare nuovamente le PAT ottenute da specie non ruminanti e gli alimenti per animali contenenti tali proteine per l’alimentazione delle specie d’acquacoltura, fatta eccezione per le farine di pesce e per i mangimi composti contenenti farina di pesce, che sono già autorizzate nella produzione di mangimi per non ruminanti. La raccolta, il trasporto e la trasformazione di tali prodotti devono essere regolamentati rigorosamente al fine di evitare rischi di contaminazione incrociata con proteine derivate da ruminanti. Inoltre, occorre effettuare con periodicità regolare il prelievo e l’analisi di campioni di PAT e di mangimi composti contenenti tali proteine al fine di verificare l’assenza di contaminazione incrociata con proteine derivate da ruminanti.

(16)

Il divieto di alimentare le specie d’acquacoltura con PAT derivate da specie diverse dai ruminanti, di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001, deve pertanto essere soppresso. Nell’interesse della chiarezza della legislazione dell’Unione, è opportuno sostituire l’intero allegato IV con l’allegato IV del presente regolamento.

(17)

Il punto 1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 999/2001 fa riferimento alle definizioni di mangimi e di sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano figuranti in atti normativi dell’Unione ormai abrogati. Nell’interesse della chiarezza della legislazione UE, occorre sostituire tali riferimenti con i riferimenti alle corrispondenti definizioni contenute negli atti normativi in vigore. Occorre pertanto modificare l’allegato I del regolamento (CE) n. 999/2001 in conformità dell’allegato del presente regolamento.

(18)

Gli Stati membri e gli operatori economici del settore alimentare devono poter disporre del tempo necessario per adeguare le loro procedure di controllo alle nuove prescrizioni introdotte dal presente regolamento; è pertanto opportuno che il presente regolamento non entri in applicazione immediatamente dopo la sua entrata in vigore.

(19)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 999/2001.

(20)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e IV del regolamento (CE) n. 999/2001 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o giugno 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

(2)  GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.

(3)  COM 2010/0384.

(4)  «Opinion of the Scientific Panel on Biological Hazards on a request from the European Parliament on the assessment of the health risks of feeding of ruminants with fishmeal in relation to the risk of TSE», The EFSA Journal (2007), 443, pagg. 1-26.

(5)  «Opinion of the Scientific Panel on Biological Hazards on a request from the European Parliament on Certain Aspects related to the Feeding of Animal Proteins to Farm Animals», The EFSA Journal (2007) Journal number 576, pagg. 1-41.

(6)  http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st13/st13889-ad01re01.en10.pdf

(7)  «Opinion of the Scientific Panel on Biological Hazards on a revision of the quantitative risk assessment (QRA) of the BSE risk posed by processed animal protein (PAPs)», EFSA Journal 2011;9(1):1947.

(8)  Testo adottato, P7_TA(2011)0084.

(9)  Testo adottato, P7_TA(2011)0328.

(10)  http://eurl.craw.eu/index.php?page=24&id=10


ALLEGATO

Gli allegati I e IV del regolamento (CE) n. 999/2001 sono così modificati:

1)

nell’allegato I, il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni stabilite nel regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), nel regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (2), nel regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), nel regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e nella direttiva 2006/88/CE (5) del Consiglio:

a)

regolamento (CE) n. 1069/2009: “animale d’allevamento”, articolo 3, paragrafo 6;

b)

regolamento (UE) n. 142/2011, allegato I:

i)

“animali da pelliccia”, punto 1;

ii)

“prodotti sanguigni”, punto 4;

iii)

“proteine animali trasformate”. punto 5;

iv)

“farine di pesce”, punto 7;

v)

“collagene”, punto 11;

vi)

“gelatina”, punto 12;

vii)

“proteine idrolizzate”, punto 14;

viii)

“alimenti in conserva per animali da compagnia”, punto 16;

ix)

“alimenti per animali da compagnia”, punto 19;

x)

“alimenti trasformati per animali da compagnia”, punto 20;

c)

regolamento (CE) n. 178/2002: “mangime”, articolo 3, paragrafo 4;

d)

regolamento (CE) n. 767/2009:

i)

“materie prime per mangimi”, articolo 3, paragrafo 2, lettera g);

ii)

“mangimi composti”, articolo 3, paragrafo 2, lettera h);

iii)

“mangimi completi”, articolo 3, paragrafo 2, lettera i);

e)

direttiva 2006/88/CE:

i)

“animali d’acquacoltura”, articolo 3, paragrafo 1, lettera b);

ii)

“animali acquatici”, articolo 3, paragrafo 1, lettera e).

2)

l’allegato IV è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO IV

ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI

CAPITOLO I

Estensione del divieto di cui all’articolo 7, paragrafo 1

Conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, il divieto di cui all’articolo 7, paragrafo 1, è esteso alla somministrazione:

a)

ai ruminanti, di fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale e di mangimi composti contenenti tali sostanze;

b)

agli animali d’allevamento non ruminanti, diversi dagli animali da pelliccia, di:

i)

proteine animali trasformate;

ii)

collagene e gelatina provenienti da ruminanti;

iii)

prodotti sanguigni;

iv)

proteine idrolizzate di origine animale;

v)

fosfato dicalcico e tricalcico di origine animale;

vi)

mangimi contenenti i prodotti di cui ai punti da i) a v).

CAPITOLO II

Deroghe ai divieti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, e al capitolo I

Conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, primo comma, i divieti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, e al capitolo I non si applicano alla somministrazione:

a)

ai ruminanti di:

i)

latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, colostro e prodotti a base di colostro;

ii)

uova e prodotti a base di uova;

iii)

collagene e gelatina derivati da non ruminanti;

iv)

proteine idrolizzate derivate:

da parti di non ruminanti o

da cuoio e pelli di ruminanti;

v)

mangimi composti contenenti i prodotti di cui ai punti da i) a iv);

b)

agli animali d’allevamento non ruminanti delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti seguenti:

i)

proteine idrolizzate derivate da parti di non-ruminanti o da cuoio e pelli di ruminanti;

ii)

farina di pesce e mangimi composti contenenti farine di pesce, prodotti, immessi sul mercato e utilizzati in conformità delle condizioni generali di cui al capitolo III e dei requisiti specifici di cui al capitolo IV, sezione A;

iii)

fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale e mangimi composti contenenti tali fosfati, prodotti, immessi sul mercato e utilizzati in conformità delle condizioni generali di cui al capitolo III e delle condizioni specifiche di cui al capitolo IV, punto B;

iv)

prodotti sanguigni derivati da animali non ruminanti e mangimi composti contenenti tali emoderivati, prodotti, immessi sul mercato e utilizzati in conformità delle condizioni generali di cui al capitolo III e delle condizioni specifiche di cui al capitolo IV, sezione C;

c)

agli animali d’acquacoltura di proteine animali trasformate, diverse dalle farine di pesce, ricavate da non ruminanti e di mangimi composti contenenti tali proteine, prodotti, immessi sul mercato e utilizzati in conformità delle condizioni generali di cui al capitolo III e delle condizioni specifiche di cui al capitolo IV, sezione D;

d)

ai ruminanti non svezzati di sostituti del latte contenenti farine di pesce, prodotti, immessi sul mercato e utilizzati in conformità delle condizioni specifiche di cui al capitolo IV, sezione E;

e)

agli animali d’allevamento di materie prime per mangimi di origine vegetale e di mangimi composti contenenti tali materie prime per mangimi contaminati da quantitativi minimi di spicole ossee derivate da specie animali non autorizzate. Gli Stati membri possono avvalersi di tale deroga a condizione che abbiano già effettuato una valutazione dei rischi che abbia confermato l’esistenza di un rischio trascurabile per la salute degli animali. Tale valutazione deve tener conto almeno dei seguenti fattori:

i)

il livello della contaminazione;

ii)

la natura e la fonte della contaminazione;

iii)

l’uso previsto del mangime contaminato.

CAPITOLO III

Condizioni generali di applicazione di talune deroghe previste al capitolo II

SEZIONE A

Trasporto di materie prime per mangimi e di mangimi composti destinati all’alimentazione di animali d’allevamento non ruminanti

1.

I seguenti prodotti destinati all’alimentazione di animali d’allevamento non ruminanti devono essere trasportati in veicoli e contenitori che non sono utilizzati per il trasporto di mangimi destinati ai ruminanti:

a)

proteine animali trasformate sfuse, comprese le farine di pesce, derivate da non ruminanti;

b)

fosfato dicalcico e fosfato tricalcico sfusi di origine animale;

c)

prodotti sanguigni sfusi derivati da non ruminanti;

d)

mangimi composti sfusi contenenti le materie prime per mangimi di cui alle lettere a), b) e c).

Registri contenenti particolari sul tipo di prodotti trasportati sono tenuti a disposizione dell’autorità competente per almeno due anni.

2.

In deroga al punto 1, i veicoli e i contenitori impiegati per il trasporto dei prodotti indicati in tale punto possono essere utilizzati successivamente per il trasporto di mangimi destinati ai ruminanti, purché siano stati dapprima puliti secondo una procedura documentata approvata dall’autorità competente, per evitare contaminazioni incrociate.

In caso di ricorso a una simile procedura, è tenuta a disposizione dell’autorità competente per almeno due anni una registrazione documentata di tale procedura.

3.

Le proteine animali trasformate sfuse ricavate da non ruminanti e i mangimi composti sfusi contenenti proteine animali trasformate ottenute da tali animali sono trasportati in veicoli e contenitori che non sono utilizzati per il trasporto di mangimi destinati all’alimentazione di animali d’allevamento non ruminanti diversi dagli animali d’acquacoltura.

4.

In deroga al punto 3, i veicoli e i contenitori impiegati per il trasporto dei prodotti indicati in tale punto possono essere utilizzati successivamente per il trasporto di mangimi destinati ad animali d’allevamento non ruminanti diversi dagli animali d’acquacoltura, purché siano stati dapprima puliti secondo una procedura documentata approvata dall’autorità competente, per evitare contaminazioni incrociate.

In caso di ricorso a una simile procedura, è tenuta a disposizione dell’autorità competente per almeno due anni una registrazione documentata di tale procedura.

SEZIONE B

Produzione di mangimi composti destinati all’alimentazione di animali d’allevamento non ruminanti

1.

I mangimi composti destinati all’alimentazione di animali d’allevamento non ruminanti e che contengono le materie prime elencate di seguito sono prodotti in stabilimenti che non producono mangimi composti per ruminanti e che sono autorizzati dall’autorità competente:

a)

farine di pesce;

b)

fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale;

c)

prodotti sanguigni derivati da non ruminanti.

2.

In deroga al punto 1, la produzione di mangimi per ruminanti in stabilimenti che producono anche mangimi composti per animali d’allevamento non ruminanti contenenti i prodotti indicati in tale punto, può essere autorizzata dall’autorità competente in esito ad una verifica in loco, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a)

i mangimi composti destinati ai ruminanti devono essere prodotti e conservati nelle fasi di immagazzinaggio, trasporto e imballaggio in impianti fisicamente separati da quelli in cui sono prodotti e conservati mangimi composti per non ruminanti;

b)

registri contenenti particolari sugli acquisti e sull’impiego dei prodotti indicati al punto 1 e sulle vendite di mangimi contenenti tali prodotti devono essere tenuti a disposizione dell’autorità competente per almeno cinque anni;

c)

il prelievo e l’analisi di campioni di mangimi composti destinati ai ruminanti devono essere effettuati con periodicità regolare per verificare l’assenza di costituenti di origine animale non autorizzati secondo i metodi di analisi per la determinazione dei costituenti di origine animale nell’ambito del controllo ufficiale degli alimenti per animali di cui all’allegato VI del regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione (6); la frequenza del prelievo e dell’analisi dei campioni è determinata in base alla valutazione dei rischi effettuata dall’operatore nel quadro delle procedure basate sui principi del sistema di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP); i risultati del campionamento e dell’analisi sono tenuti a disposizione dell’autorità competente per almeno cinque anni.

3.

In deroga al punto 1, per i preparatori a domicilio non è richiesta un’autorizzazione specifica per la produzione di alimenti completi per animali da mangimi composti contenenti i prodotti indicati in tale punto, purché essi rispettino le seguenti condizioni:

a)

devono essere registrati presso l’autorità competente;

b)

devono detenere unicamente animali non ruminanti;

c)

devono produrre alimenti completi per animali destinati ad essere impiegati esclusivamente nella stessa azienda;

d)

i mangimi composti a base di farine di pesce utilizzati per la produzione di alimenti completi devono avere un tenore di proteine grezze inferiore al 50 %;

e)

i mangimi composti a base di fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale utilizzati per la produzione di alimenti completi devono avere un tenore totale di fosforo inferiore al 10 %;

f)

i mangimi composti contenenti prodotti sanguigni derivati da non ruminanti utilizzati per la produzione di alimenti completi devono avere un tenore totale di proteine inferiore al 50 %.

SEZIONE C

Importazione di materie prime per mangimi e di mangimi composti destinati all’alimentazione di animali d’allevamento non ruminanti diversi dagli animali da pelliccia

Prima dell’immissione in libera pratica sul territorio dell’Unione, gli importatori provvedono a che ogni partita delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti elencati in appresso e destinati all’alimentazione di animali d’allevamento non ruminanti diversi dagli animali da pelliccia, conformemente al capitolo II del presente allegato, sia analizzata secondo i metodi di analisi per la determinazione dei costituenti di origine animale nell’ambito del controllo ufficiale degli alimenti per animali di cui all’allegato VI del regolamento (CE) n. 152/2009, al fine di verificare l’assenza di costituenti di origine animale non autorizzati:

a)

proteine animali trasformate, comprese le farine di pesce, derivate da non ruminanti;

b)

prodotti sanguigni derivati da non ruminanti;

c)

mangimi composti contenenti le materie prime per mangimi di cui alle lettere a) e b).

SEZIONE D

Uso e immagazzinaggio nelle aziende di mangimi destinati all’alimentazione di animali d’allevamento non ruminanti

1.

L’uso e l’immagazzinaggio dei mangimi elencati in appresso sono vietati nelle aziende che detengono specie animali d’allevamento alle quali non sono destinati tali mangimi:

a)

proteine animali trasformate, comprese le farine di pesce, derivate da non ruminanti;

b)

fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale;

c)

prodotti sanguigni derivati da non ruminanti;

d)

mangimi composti contenenti le materie prime per mangimi indicate alle lettere da a) a c).

2.

In deroga al punto 1, l’autorità competente può consentire l’uso e l’immagazzinaggio dei mangimi composti di cui al punto 1, lettera d), nelle aziende che detengono specie animali alle quali non sono destinati i mangimi composti, a condizione che nell’allevamento vengano adottate misure per evitare che tali mangimi composti siano somministrati a una specie animale alla quale non sono destinati.

CAPITOLO IV

Condizioni specifiche per l’applicazione delle deroghe di cui al capitolo II

SEZIONE A

Condizioni specifiche applicabili alla produzione e all’uso di farine di pesce e di mangimi composti che le contengono destinati all’alimentazione di animali d’allevamento non ruminanti diversi dagli animali da pelliccia

Le seguenti condizioni specifiche si applicano alla produzione e all’uso di farine di pesce e di mangimi composti che le contengono destinati all’alimentazione di animali d’allevamento non ruminanti diversi dagli animali da pelliccia:

a)

le farine di pesce devono essere prodotte in impianti di trasformazione adibiti esclusivamente alla produzione di prodotti derivati da animali acquatici diversi dai mammiferi marini;

b)

la documentazione commerciale o il certificato sanitario, secondo il caso, che accompagnano le partite di farine di pesce e di mangimi composti che le contengono, nonché i relativi imballaggi devono recare chiaramente la dicitura “Contiene farine di pesce — Da non utilizzare nell’alimentazione dei ruminanti”.

SEZIONE B

Condizioni specifiche applicabili all’uso del fosfato dicalcico e del fosfato tricalcico di origine animale e dei mangimi composti che li contengono destinati all’alimentazione di animali d’allevamento non ruminanti diversi dagli animali da pelliccia

La documentazione commerciale o il certificato sanitario, secondo il caso, che accompagnano le partite di fosfato dicalcico o fosfato tricalcico di origine animale, di mangimi composti contenenti tali fosfati e i relativi imballaggi recano chiaramente la dicitura “Contiene fosfato dicalcico/fosfato tricalcico di origine animale — Da non utilizzare nell’alimentazione dei ruminanti”.

SEZIONE C

Condizioni specifiche applicabili alla produzione e all’uso di prodotti sanguigni derivati da non ruminanti e di mangimi composti che li contengono destinati all’alimentazione di animali d’allevamento non ruminanti diversi dagli animali da pelliccia

Le seguenti condizioni specifiche si applicano alla produzione e all’uso di prodotti sanguigni derivati da non ruminanti e di mangimi composti che li contengono destinati all’alimentazione di animali d’allevamento non ruminanti diversi dagli animali da pelliccia:

a)

il sangue destinato alla produzione di prodotti sanguigni proviene da macelli che non macellano ruminanti e sono registrati dall’autorità competente in quanto tali.

In deroga a questa condizione specifica, l’autorità competente può autorizzare la macellazione dei ruminanti in macelli che producono sangue di non ruminanti destinato alla produzione di prodotti sanguigni da utilizzare nell’alimentazione di animali da allevamento non ruminanti.

Tale autorizzazione può essere concessa esclusivamente se l’autorità competente ha accertato, tramite apposita verifica, l’efficacia delle misure volte a evitare contaminazioni incrociate tra sangue di ruminanti e sangue di non ruminanti.

Tali misure includono i seguenti requisiti minimi:

i)

la macellazione dei non ruminanti deve avvenire in impianti fisicamente separati da quelli utilizzati per la macellazione dei ruminanti;

ii)

gli impianti di raccolta, conservazione, trasporto e imballaggio del sangue di animali non ruminanti devono essere fisicamente separati da quelli utilizzati per il sangue di ruminanti;

iii)

il prelievo e l’analisi di campioni di sangue di non ruminanti devono essere effettuati con periodicità regolare per verificare la presenza di proteine provenienti da ruminanti. Il metodo di analisi utilizzato deve essere scientificamente convalidato a tal fine. La frequenza del prelievo e dell’analisi dei campioni deve essere determinata in base alla valutazione dei rischi effettuata dall’operatore nel quadro delle procedure basate sui principi del sistema HACCP.

b)

Il sangue destinato alla produzione di prodotti sanguigni da utilizzare nell’alimentazione dei non ruminanti è trasferito nell’impianto di trasformazione in veicoli e contenitori adibiti esclusivamente al trasporto di sangue di non ruminanti.

In deroga a questa condizione specifica, i veicoli e i contenitori impiegati per il trasporto di sangue di ruminanti possono essere utilizzati successivamente per il trasporto di sangue di non ruminanti, purché siano stati sottoposti ad un’accurata pulizia secondo una procedura documentata approvata dall’autorità competente, per evitare contaminazioni incrociate. In caso di ricorso a una simile procedura, è tenuta a disposizione dell’autorità competente per almeno due anni una registrazione di tale procedura.

c)

I prodotti sanguigni sono prodotti in impianti adibiti esclusivamente alla trasformazione di sangue di non ruminanti.

In deroga a questa condizione specifica, l’autorità competente può autorizzare la produzione di prodotti sanguigni da utilizzare nell’alimentazione di animali da allevamento non ruminanti in impianti di trasformazione del sangue di ruminanti.

Tale autorizzazione può essere concessa esclusivamente se l’autorità competente ha accertato, tramite apposita verifica, l’efficacia delle misure volte a evitare contaminazioni incrociate tra sangue di ruminanti e sangue di non ruminanti.

Tali misure includono i seguenti requisiti minimi:

i)

i prodotti a base di sangue di non ruminanti devono essere prodotti in un sistema chiuso fisicamente separato da quello utilizzato per la produzione di prodotti sanguigni ottenuti dai ruminanti;

ii)

gli impianti di raccolta, immagazzinaggio, trasporto e imballaggio utilizzati per le materie prime sfuse e per i prodotti finiti sfusi ottenuti da non ruminanti devono essere fisicamente separati da quelli utilizzati per le materie prime sfuse e per i prodotti finiti sfusi ricavati da ruminanti;

iii)

deve essere applicato un processo costante di compensazione tra il sangue in entrata ottenuto, rispettivamente, da ruminanti e da non ruminanti e i corrispondenti prodotti sanguigni;

iv)

il prelievo e l’analisi di campioni di prodotti sanguigni ottenuti da non ruminanti devono essere effettuati con periodicità regolare per verificare l’assenza di contaminazioni incrociate con prodotti sanguigni derivati da ruminanti, secondo i metodi di analisi per la determinazione dei costituenti di origine animale nell’ambito del controllo ufficiale degli alimenti per animali di cui all’allegato VI del regolamento (CE) n. 152/2009; la frequenza del prelievo e dell’analisi dei campioni è determinata in base alla valutazione dei rischi effettuata dall’operatore nel quadro delle procedure basate sui principi del sistema di analisi dei rischi e punti critici di controllo (HACCP); i risultati del campionamento e dell’analisi sono tenuti a disposizione dell’autorità competente per almeno cinque anni.

d)

la documentazione commerciale o il certificato sanitario, secondo il caso, che accompagnano le partite di prodotti sanguigni, di mangimi composti che li contengono e i relativi imballaggi recano chiaramente la dicitura “Contiene prodotti sanguigni — Da non utilizzare nell’alimentazione dei ruminanti”.

SEZIONE D

Condizioni specifiche applicabili alla produzione e all’uso delle proteine animali trasformate, diverse dalle farine di pesce, ottenute da non ruminanti, e dei mangimi composti contenenti tali proteine da utilizzare nell’alimentazione degli animali d’acquacoltura

Le condizioni specifiche indicate in appresso si applicano alla produzione e all’impiego delle proteine animali trasformate, diverse dalle farine di pesce, ottenute da non ruminanti, e dei mangimi composti che le contengono da utilizzare nell’alimentazione degli animali d’acquacoltura:

a)

i sottoprodotti di origine animale destinati alla produzione delle proteine animali trasformate di cui alla presente sezione provengono da macelli che non macellano ruminanti e che sono registrati dall’autorità competente in quanto tali o da impianti di sezionamento in cui non vengono disossate o sezionate carni di ruminanti.

In deroga a questa condizione specifica, l’autorità competente può autorizzare la macellazione di ruminanti in macelli che producono sottoprodotti di origine animale derivati da non ruminanti destinati alla produzione delle proteine animali trasformate di cui alla presente sezione.

Tale autorizzazione può essere concessa esclusivamente se l’autorità competente ha accertato, tramite apposita verifica, l’efficacia delle misure volte a evitare contaminazioni incrociate tra sottoprodotti di ruminanti e sottoprodotti di non ruminanti.

Tali misure includono i seguenti requisiti minimi:

i)

la macellazione di non ruminanti deve avvenire in impianti fisicamente separati da quelli utilizzati per la macellazione di ruminanti;

ii)

gli impianti di raccolta, conservazione, trasporto e imballaggio dei sottoprodotti di origine animale ottenuti da non ruminanti devono essere separati da quelli utilizzati per i sottoprodotti di origine animale ottenuti da ruminanti;

iii)

il prelievo e l’analisi di campioni di sottoprodotti di origine animale ottenuti da non ruminanti devono essere effettuati con periodicità regolare per verificare la presenza di proteine derivate da ruminanti. Il metodo di analisi utilizzato deve essere scientificamente convalidato a tal fine. La frequenza del prelievo e dell’analisi dei campioni è determinata in base alla valutazione dei rischi effettuata dall’operatore nel quadro delle procedure basate sui principi del sistema HACCP.

b)

I sottoprodotti di origine animale ottenuti da non ruminanti destinati alla produzione di proteine animali trasformate di cui alla presente sezione devono essere trasferiti nell’impianto di trasformazione in veicoli e contenitori che non sono adibiti al trasporto di sottoprodotti di origine animale provenienti da ruminanti.

In deroga a questa condizione specifica, essi possono essere trasportati in veicoli e contenitori che sono stati precedentemente utilizzati per il trasporto di sottoprodotti di origine animale ottenuti da ruminanti, purché siano stati dapprima puliti secondo una procedura documentata approvata dall’autorità competente, per evitare contaminazioni incrociate.

In caso di ricorso a una simile procedura, è tenuta a disposizione dell’autorità competente per almeno due anni una registrazione di tale procedura.

c)

Le proteine animali trasformate di cui alla presente sezione sono prodotte in impianti di trasformazione adibiti esclusivamente alla trasformazione di sottoprodotti di origine animale ottenuti da non ruminanti provenienti dai macelli e dai laboratori di sezionamento di cui alla lettera a).

In deroga a questa condizione specifica, l’autorità competente può autorizzare la produzione di proteine animali trasformate di cui alla presente sezione in impianti di trasformazione di sottoprodotti di origine animale ottenuti da ruminanti.

Tale autorizzazione può essere concessa esclusivamente se l’autorità competente ha accertato, tramite apposita verifica, l’efficacia delle misure volte a evitare contaminazioni incrociate tra proteine animali trasformate provenienti da ruminanti e proteine animali trasformate provenienti da non ruminanti.

Tali misure preventive includono i seguenti requisiti minimi:

i)

le proteine animali trasformate derivate da ruminanti deve essere prodotte in un sistema chiuso fisicamente separato da quello utilizzato per la produzione di proteine animali trasformate di cui alla presente sezione;

ii)

i sottoprodotti di origine animale ottenuti da ruminanti devono essere conservati nelle fasi di immagazzinaggio e trasporto in impianti fisicamente separati da quelli utilizzati per i sottoprodotti di origine animale ottenuti da non ruminanti;

iii)

le proteine animali trasformate derivate da ruminanti devono essere conservate nelle fasi di immagazzinaggio e imballaggio in impianti fisicamente separati da quelli utilizzati per i prodotti finiti ottenuti da non ruminanti;

iv)

il prelievo e l’analisi di campioni di proteine animali trasformate di cui alla presente sezione devono essere effettuati con periodicità regolare per verificare l’assenza di contaminazioni incrociate con proteine animali trasformate provenienti da ruminanti, secondo i metodi di analisi per la determinazione dei costituenti di origine animale nell’ambito del controllo ufficiale degli alimenti per animali di cui all’allegato VI del regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione; la frequenza del prelievo e dell’analisi dei campioni è determinata in base alla valutazione dei rischi effettuata dall’operatore nel quadro delle procedure basate sui principi del sistema di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP); i risultati del campionamento e dell’analisi sono tenuti a disposizione dell’autorità competente per almeno cinque anni.

d)

I mangimi composti contenenti proteine animali trasformate di cui alla presente sezione sono prodotti in stabilimenti autorizzati a tal fine dall’autorità competente e adibiti esclusivamente alla produzione di mangimi per gli animali d’acquacoltura.

In deroga a questa condizione specifica,

i)

la produzione di mangimi composti per animali d’acquacoltura in stabilimenti che producono anche mangimi composti, destinati ad altri animali d’allevamento diversi dagli animali da pelliccia, può essere autorizzata dall’autorità competente in esito ad una verifica in loco, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

i mangimi composti per ruminanti devono essere prodotti e conservati nelle fasi di immagazzinaggio, trasporto e imballaggio in impianti fisicamente separati da quelli in cui sono prodotti e conservati i mangimi composti per non ruminanti;

i mangimi composti per animali d’acquacoltura devono essere prodotti e conservati nelle fasi di immagazzinaggio, trasporto e imballaggio in impianti fisicamente separati da quelli in cui sono prodotti e conservati mangimi composti per altri animali non ruminanti;

i registri contenenti particolari sugli acquisti e sull’impiego delle proteine animali trasformate di cui alla presente sezione e sulle vendite di mangimi composti contenenti tali proteine devono essere tenuti a disposizione dell’autorità competente per almeno cinque anni;

il prelievo e l’analisi di campioni di mangimi composti destinati ad animali d’allevamento diversi dagli animali d’acquacoltura devono essere effettuati con periodicità regolare per verificare l’assenza di costituenti di origine animale non autorizzati secondo i metodi di analisi per la determinazione dei costituenti di origine animale nell’ambito del controllo ufficiale degli alimenti per animali di cui all’allegato VI del regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione; la frequenza del prelievo e dell’analisi dei campioni è determinata in base alla valutazione dei rischi effettuata dall’operatore nel quadro delle procedure basate sui principi del sistema HACCP; i risultati devono essere tenuti a disposizione dell’autorità competente per almeno cinque anni;

ii)

per i preparatori a domicilio non è richiesta un’autorizzazione specifica per la produzione di alimenti completi per animali da mangimi composti contenenti le proteine animali trasformate di cui alla presente sezione, purché essi rispettino le seguenti condizioni:

siano registrati presso l’autorità competente,

detengano unicamente animali d’acquacoltura,

producano alimenti completi per animali d’acquacoltura destinati ad essere impiegati esclusivamente nella stessa azienda e

utilizzino per la loro produzione mangimi composti contenenti le proteine animali trasformate di cui alla presente sezione il cui tenore totale di proteine sia inferiore al 50 %.

e)

La documentazione commerciale o il certificato sanitario, secondo il caso, che accompagnano le partite di proteine animali trasformate di cui alla presente sezione e i relativi imballaggi recano chiaramente la seguente dicitura: “Proteine animali trasformate derivate da non ruminanti — Da non utilizzare per la produzione di mangimi per animali d’allevamento, ad eccezione degli animali d’acquacoltura e degli animali da pelliccia”.

La documentazione commerciale o il certificato sanitario, secondo il caso, che accompagnano le partite di mangimi composti per animali d’acquacoltura contenenti le proteine animali trasformate di cui alla presente sezione e i relativi imballaggi recano chiaramente la seguente dicitura: “Contiene proteine animali trasformate derivate da non ruminanti — Da non utilizzare per l’alimentazione degli animali d’allevamento, ad eccezione degli animali d’acquacoltura e degli animali da pelliccia”.

SEZIONE E

Condizioni specifiche applicabili alla produzione, all’immissione in commercio e all’uso dei sostituti del latte contenenti farine di pesce per l’alimentazione dei ruminanti non svezzati

Le seguenti condizioni si applicano alla produzione, all’immissione in commercio e all’uso dei sostituti del latte contenenti farine di pesce per l’alimentazione di animali d’allevamento ruminanti non svezzati:

a)

le farine di pesce utilizzate nei sostituti del latte sono prodotte in impianti di trasformazione adibiti esclusivamente alla produzione di prodotti derivati da animali acquatici diversi dai mammiferi marini e sono conformi alle condizioni generali di cui al capitolo III;

b)

l’uso di farine di pesce per l’alimentazione degli animali d’allevamento ruminanti non svezzati è autorizzato solo per la produzione di sostituti del latte, distribuiti in forma secca e somministrati dopo diluizione in una determinata quantità di liquido a ruminanti non svezzati come complemento o in sostituzione del latte postcolostrale prima dello svezzamento;

c)

i sostituti del latte contenenti farine di pesce destinati ad animali d’allevamento ruminanti non svezzati sono prodotti in stabilimenti che non producono altri mangimi composti per ruminanti e che sono autorizzati a tal fine dall’autorità competente.

In deroga a questa condizione specifica, la produzione di altri mangimi composti per ruminanti in stabilimenti che producono anche sostituti del latte contenenti farine di pesce, destinati a animali d’allevamento ruminanti non svezzati può essere autorizzata dall’autorità competente in esito ad una verifica in loco, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

i)

nelle fasi di immagazzinaggio, trasporto e imballaggio gli altri mangimi composti destinati ai ruminanti devono essere conservati in impianti fisicamente separati da quelli utilizzati per le farine di pesce sfuse e per i sostituti del latte sfusi contenenti farine di pesce;

ii)

gli altri mangimi composti destinati ai ruminanti devono essere prodotti in impianti fisicamente separati da quelli adibiti alla produzione di sostituti del latte contenenti farine di pesce;

iii)

registri contenenti particolari sugli acquisti e sull’impiego di farine di pesce e sulle vendite dei sostituti del latte contenenti farine di pesce devono essere tenuti a disposizione dell’autorità competente per almeno cinque anni;

iv)

il prelievo e l’analisi di campioni degli altri mangimi composti destinati ai ruminanti devono essere effettuati con periodicità regolare per verificare l’assenza di costituenti di origine animale non autorizzati, secondo i metodi di analisi per la determinazione dei costituenti di origine animale nell’ambito del controllo ufficiale degli alimenti per animali di cui all’allegato VI del regolamento (CE) n. 152/2009; la frequenza del prelievo e dell’analisi dei campioni è determinata in base alla valutazione dei rischi effettuata dall’operatore nel quadro delle procedure basate sui principi del sistema HACCP; i risultati devono essere tenuti a disposizione dell’autorità competente per almeno cinque anni;

d)

prima dell’immissione in libera pratica sul territorio dell’Unione, gli importatori provvedono a che ciascuna partita di sostituti del latte contenenti farine di pesce importata sia analizzata secondo i metodi di analisi per la determinazione dei costituenti di origine animale nell’ambito del controllo ufficiale degli alimenti per animali di cui all’allegato VI del regolamento (CE) n. 152/2009, al fine di verificare l’assenza di costituenti di origine animale non autorizzati;

e)

la documentazione commerciale o il certificato sanitario, secondo il caso, che accompagnano le partite di sostituti del latte contenenti farine di pesce, destinati ad animali d’allevamento ruminanti non svezzati e i relativi imballaggi, devono recare chiaramente la dicitura “Contiene farine di pesce — Da non utilizzare per l’alimentazione dei ruminanti ad eccezione dei ruminanti non svezzati”;

f)

i sostituti del latte contenenti farine di pesce destinati ad animali d’allevamento ruminanti non svezzati sono trasportati con veicoli e contenitori che non sono utilizzati per il trasporto di altri mangimi destinati ai ruminanti.

In deroga a questa condizione specifica, i veicoli e i contenitori utilizzati successivamente per il trasporto di altri mangimi sfusi destinati ai ruminanti possono essere utilizzati per il trasporto di sostituti del latte sfusi contenenti farine di pesce, destinati ad animali d’allevamento ruminanti non svezzati, purché siano stati dapprima puliti secondo una procedura documentata approvata dall’autorità competente, per evitare contaminazioni incrociate. In caso di ricorso a una simile procedura, è tenuta a disposizione dell’autorità competente per almeno due anni una registrazione di tale procedura;

g)

nelle aziende che detengono ruminanti sono adottate misure volte a evitare che sostituti del latte contenenti farine di pesce siano somministrati a ruminanti diversi dai ruminanti non svezzati. L’autorità competente redige l’elenco delle aziende che utilizzano sostituti del latte contenenti farine di pesce mediante un sistema di notifica preventiva da parte delle aziende o altro sistema che assicuri il rispetto della presente condizione specifica.

CAPITOLO V

Requisiti generali

SEZIONE A

Elenchi

Gli Stati membri tengono aggiornati e mettono a disposizione del pubblico:

a)

un elenco dei macelli che possono fornire sangue prodotto conformemente al capitolo IV, sezione C, lettera a);

b)

un elenco degli impianti di trasformazione autorizzati che producono prodotti sanguigni conformemente al capitolo IV, sezione C, lettera c);

c)

un elenco dei macelli e dei laboratori di sezionamento che possono fornire sottoprodotti di origine animale destinati alla produzione di proteine animali trasformate conformemente al capitolo IV, sezione D, lettera a);

d)

un elenco degli impianti di trasformazione autorizzati che producono proteine animali trasformate derivate da non ruminanti e che operano conformemente al capitolo IV, sezione D, lettera c);

e)

un elenco degli stabilimenti autorizzati di cui al capitolo III, sezione B, al capitolo IV, sezione D, lettera d) e al capitolo IV, sezione E, lettera c);

f)

un elenco dei preparatori a domicilio che sono stati registrati e operano conformemente alle condizioni stabilite nel capitolo III, sezione B, e nel capitolo IV, sezione D, lettera d).

SEZIONE B

Trasporto di materie prime per mangimi e di mangimi composti contenenti prodotti derivati da ruminanti

1.

Le materie prime per mangimi sfuse e i mangimi composti sfusi contenenti prodotti derivati da ruminanti, diversi da quelli elencati alle lettere a), b) e c), sono trasportati in veicoli e contenitori che non sono utilizzati per il trasporto di mangimi destinati ad animali d’allevamento diversi dagli animali da pelliccia:

a)

latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, colostro e prodotti a base di colostro;

b)

fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale;

c)

proteine idrolizzate derivate da cuoio e pelli di ruminanti.

2.

In deroga al punto 1, i veicoli e i contenitori che sono stati precedentemente impiegati per il trasporto delle materie prime per mangimi sfuse o dei mangimi composti sfusi di cui a tale punto, possono essere utilizzati per il trasporto di alimenti destinati ad animali d’allevamento diversi dagli animali da pelliccia, purché siano stati dapprima puliti secondo una procedura documentata approvata dall’autorità competente, per evitare contaminazioni incrociate.

In caso di ricorso a una simile procedura, è tenuta a disposizione dell’autorità competente per almeno due anni una registrazione di tale procedura.

SEZIONE C

Produzione di mangimi composti contenenti prodotti derivati da ruminanti

I mangimi composti contenenti prodotti derivati da ruminanti, diversi da quelli elencati alle lettere a), b) e c), non possono essere prodotti in stabilimenti che producono mangimi per animali d’allevamento diversi dagli animali da pelliccia:

a)

latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, colostro e prodotti a base di colostro;

b)

fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale;

c)

proteine idrolizzate derivate da cuoio e pelli di ruminanti.

SEZIONE D

Uso e immagazzinaggio nelle aziende di materie prime per mangimi e di mangimi composti per animali d’allevamento contenenti prodotti derivati da ruminanti

L’uso e l’immagazzinaggio di materie prime per mangimi e di mangimi composti per animali d’allevamento contenenti prodotti derivati da ruminanti diversi da quelli elencati alle lettere a), b) e c) sono vietati nelle aziende che detengono animali d’allevamento diversi dagli animali da pelliccia:

a)

latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, colostro e prodotti a base di colostro;

b)

fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale;

c)

proteine idrolizzate derivate da cuoio e pelli di ruminanti.

SEZIONE E

Esportazione di proteine animali trasformate e di prodotti contenenti tali proteine

1.

L’esportazione di proteine animali trasformate derivate da ruminanti e di prodotti contenenti tali proteine è vietata.

A titolo di deroga, tale divieto non si applica agli alimenti trasformati per animali da compagnia, compresi quelli in scatola, che contengono proteine animali trasformate derivate da ruminanti, sono stati sottoposti a un trattamento e sono etichettati conformemente alla legislazione dell’Unione.

2.

L’esportazione di proteine animali trasformate derivate da non ruminanti e di prodotti che le contengono è autorizzata unicamente a condizione che:

a)

tali proteine e prodotti siano destinati ad usi non vietati dall’articolo 7 e dal presente allegato;

b)

prima dell’esportazione, sia concluso un accordo scritto tra l’autorità competente dello Stato membro esportatore, o la Commissione, e l’autorità competente del paese terzo d’importazione; con tale accordo il paese terzo si impegna a rispettare l’uso previsto e a non riesportare le proteine animali trasformate o i prodotti che le contengono per usi vietati dall’articolo 7 e dal presente allegato.

3.

Gli accordi scritti conclusi conformemente alle disposizioni del punto 2, lettera b), sono presentati nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

4.

I punti 2 e 3 non si applicano alle esportazioni di:

a)

farine di pesce e mangimi composti contenenti farine di pesce;

b)

mangimi composti destinati ad animali d’acquacoltura;

c)

alimenti per animali da compagnia.

SEZIONE F

Controlli ufficiali

1.

I controlli ufficiali svolti dall’autorità competente allo scopo di verificare il rispetto delle disposizioni del presente allegato comprendono ispezioni, prelievi e analisi di campioni di proteine animali trasformate e di mangimi secondo i metodi d’analisi per la determinazione dei costituenti di origine animale nell’ambito del controllo degli alimenti per animali di cui all’allegato VI del regolamento (CE) n. 152/2009.

2.

L’autorità competente verifica ad intervalli regolari la competenza dei laboratori che eseguono le analisi nel quadro di tali controlli ufficiali, in particolare valutando i risultati delle prove di competenza interlaboratori.

Se il livello di competenza è ritenuto insoddisfacente, il laboratorio procede, come misura correttiva minima, all’aggiornamento professionale del suo personale prima che siano realizzate ulteriori analisi.


(1)  GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.

(2)  GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1.

(3)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

(4)  GU L 229 dell’1.9.2009, pag. 1.

(5)  GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14

(6)  GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1


24.1.2013   

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L 21/17


REGOLAMENTO (UE) N. 57/2013 DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 1418/2007 relativo all’esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero verso alcuni paesi non appartenenti all’OCSE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSION EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (1), in particolare l’articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione, del 29 novembre 2007, relativo all’esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell’allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell’OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti (2) è stato modificato dal regolamento (UE) n. 674/2012 (3).

(2)

Conformemente all’articolo 37, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1013/2006, la Commissione ha tenuto conto della risposta della Malaysia alla sua richiesta scritta. La Malaysia ha successivamente confermato per iscritto che le informazioni fornite nella sua risposta in relazione alla sottovoce B1100 — zinco commerciale solido e alle voci B3010 e GH013 non rispecchiano la legislazione e le procedure in vigore, che non vietano le importazioni di tali rifiuti. Ha chiesto pertanto che la procedura sia modificata e che l’opzione c) sostituisca l’opzione a) per la sottovoce B1100 — zinco commerciale solido e che l’opzione d) sostituisca l’opzione a) per le voci B3010 e GH013.

(3)

Ai fini di tale rettifica e tenuto conto dell’impatto sugli operatori economici, l’allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007 va pertanto modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il quattordicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1.

(2)  GU L 316 del 4.12.2007, pag. 6.

(3)  GU L 196 del 24.7.2012, pag. 12.


ALLEGATO

L’allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007 è così modificato:

1)

la voce seguente, relativa alla Malaysia:

«B1020-B1100»

 

 

 

è sostituita dalle voci seguenti:

«B1020-B1100, eccetto zinco commerciale solido della voce B1100

 

della voce B1100:

zinco commerciale solido»;

 

2)

la voce seguente, relativa alla Malaysia:

«B3010»

 

 

 

è sostituita dalla voce seguente:

 

 

 

«B3010»;

3)

la voce seguente, relativa alla Malaysia:

«GG030-GH013»

 

 

 

è sostituita dalle voci seguenti:

«GG030-GG040

 

 

 

 

 

 

GH013».


24.1.2013   

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L 21/19


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 58/2013 DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 2013

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un Codice doganale comunitario (1), in particolare l’articolo 247,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento della Commissione (CE) n. 1875/2006, del 18 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (2), ha introdotto il concetto di operatori economici autorizzati (authorised economic operators, AEO). Gli operatori economici che soddisfano le condizioni per ottenere la qualifica di AEO integrale o di AEO — Sicurezza devono essere considerati partner affidabili nella catena di approvvigionamento e devono pertanto beneficiare di agevolazioni sotto l’aspetto dei controlli doganali in materia di sicurezza.

(2)

L’Unione riconosce i programmi di associazione commerciale di alcuni paesi terzi che sono stati sviluppati conformemente al SAFE (Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade, il quadro di norme per rendere sicuro e facilitare il commercio mondiale) dell’Organizzazione mondiale delle dogane. Di conseguenza, l’Unione concede agevolazioni agli operatori economici di un paese terzo aderenti ad un programma promosso dalle autorità doganali di tale paese. È pertanto necessario introdurre modalità atte ad individuare, nelle dichiarazioni sommarie di entrata, gli operatori economici aderenti a programmi di partenariato commerciale di paesi terzi. Le agevolazioni corrispondenti non sono consentite senza un’identificazione adeguata di detti operatori economici nelle dichiarazioni sommarie di entrata.

(3)

È pertanto opportuno modificare l’allegato 30 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (3), al fine di consentire l’indicazione del numero di identificazione unico degli operatori economici dei paesi terzi.

(4)

È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2454/93.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato 30 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 gennaio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(2)  GU L 360 del 19.12.2006, pag. 64.

(3)  GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.


ALLEGATO

All’allegato 30 bis, del regolamento (CEE) n. 2454/93, nella sezione 4, «Note esplicative dei dati», il terzo paragrafo della nota esplicativa relativa al dato «Speditore»«Dichiarazioni sommarie di entrata» è sostituito dal seguente:

«Dichiarazioni sommarie di entrata:

si indica il numero EORI dello speditore se la persona che presenta la dichiarazione sommaria dispone del numero suddetto.

Se le agevolazioni sono concesse nell’ambito di un programma, riconosciuto dall’Unione, di partenariato commerciale di un paese terzo, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che quest’ultimo ha comunicato all’Unione. Tale numero può essere utilizzato se la persona che presenta la dichiarazione sommaria dispone dello stesso.

La struttura del numero è articolata come segue:

Campo

Contenuto

Tipo di campo

Formato

Esempi

1

Identificatore del paese terzo (codice paese ISO alfa 2)

Alfabetico 2

a2

US

JP

2

Numero di identificazione unico in un paese terzo

Alfanumerico fino a 15

an.. 15

1234567890ABCDE

AbCd9875F

pt20130101aa

Esempi: “US1234567890ABCDE” per uno speditore negli Stati Uniti (codice paese: US) il cui numero d’identificazione unico è 1234567890ABCDE. “JPAbCd9875F” per uno speditore in Giappone (codice paese: JP) il cui numero d’identificazione unico è AbCd9875F. “USpt20130101aa” per uno speditore negli Stati Uniti (codice paese: US) il cui numero d’identificazione unico è pt20130101aa.

Identificatore del paese terzo: la codificazione alfabetica dell’Unione per i paesi e i territori è basata sui codici ISO alfa 2 (a2) in vigore, nella misura in cui sono compatibili con i codici dei paesi stabiliti in conformità all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 1172/95 (1).


(1)  GU L 152 del 16.6.2009, pag. 23


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L 21/21


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 59/2013 DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 2013

che modifica, relativamente alla sostanza monensina, l’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14 in combinato disposto con l’articolo 17,

visto il parere dell’Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,

considerando quanto segue:

(1)

Il limite massimo di residui («LMR») per le sostanze farmacologicamente attive impiegate nell’Unione europea in medicinali veterinari destinati a essere somministrati ad animali da produzione alimentare o in biocidi impiegati nel settore zootecnico, deve essere determinato ai sensi del regolamento (CE) n. 470/2009.

(2)

Le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i LMR negli alimenti di origine animale sono indicate nell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (2).

(3)

La monensina è attualmente annoverata nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 quale sostanza consentita nei muscoli, grassi, fegato, reni e latte dei bovini.

(4)

All’agenzia europea per i medicinali è stata presentata una domanda di modifica della voce riguardante la sostanza monensina.

(5)

Il richiedente ha fornito una serie di dati aggiuntivi che sono stati valutati dal Comitato per i medicinali veterinari. Il Comitato raccomanda ora di modificare l’attuale LMR per la monensina.

(6)

La voce relativa alla sostanza monensina, di cui alla tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010, deve essere perciò modificata di conseguenza.

(7)

È opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole che permetta alle parti interessate di prendere i provvedimenti necessari per conformarsi al nuovo LMR.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 25 marzo 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.

(2)  GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1.


ALLEGATO

Nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010, la voce riguardante la sostanza monensina è sostituita dalla seguente:

Sostanze farmacologicamente attive

Residuo marcatore

Specie animale

LMR

Tessuti campione

Altre disposizioni [a norma dell’articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009]

Classificazione terapeutica

«Monensina

Monensina A

Bovini

2 μg/kg

Muscolo

NESSUNA

Agenti antinfettivi/Antibiotici»

10 μg/kg

Grasso

50 μg/kg

Fegato

10 μg/kg

Rene

2 μg/kg

Latte


24.1.2013   

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L 21/23


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 60/2013 DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 2013

recante centottantacinquesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 14 gennaio 2013 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare una persona fisica dal suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche, dopo aver esaminato la richiesta di cancellazione dall’elenco presentata da questa persona e la relazione globale del Mediatore istituito a norma della risoluzione 1904(2009) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(3)

Occorre pertanto aggiornare opportunamente l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Capo del servizio degli strumenti di politica estera


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

La voce seguente è depennata dall’elenco «Persone fisiche»:

«Adel Abdul Jalil Ibrahim Batterjee [alias (a) ‘Adil Al-Battarjee, (b) Adel Batterjee, (c) ‘Adil ‘Abd al Jalil Batarji, (d) Adel AbdulJaleel I. Batterjee]. Indirizzo: 2 Helmi Kutbi Street, Gedda, Arabia Saudita. Data di nascita: (a) 1.7.1946, (b) 1.6.1946. Luogo di nascita: Gedda, Arabia Saudita. Nazionalità: saudita. Passaporto n.: F 572010 (rilasciato il 22.12.2004, scade il 28.10.2009.)».


24.1.2013   

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L 21/25


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 61/2013 DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 2013

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

65,3

TN

84,9

TR

103,3

ZZ

84,5

0707 00 05

EG

200,0

JO

182,1

MA

158,2

TR

166,4

ZZ

176,7

0709 91 00

EG

128,6

ZZ

128,6

0709 93 10

EG

105,4

MA

92,6

TR

138,3

ZZ

112,1

0805 10 20

EG

54,1

MA

56,8

TN

54,0

TR

63,8

ZA

46,1

ZZ

55,0

0805 20 10

MA

89,0

ZZ

89,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

180,3

KR

138,2

MA

158,2

TR

84,6

ZZ

140,3

0805 50 10

EG

56,9

TR

74,0

ZZ

65,5

0808 10 80

CN

100,8

MK

35,9

US

176,0

ZZ

104,2

0808 30 90

CN

51,8

US

132,9

ZZ

92,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


24.1.2013   

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L 21/27


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 62/2013 DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 2013

recante fissazione di una percentuale di accettazione per il rilascio di titoli di esportazione, rigetto delle domande di titoli di esportazione e sospensione della presentazione delle domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 7 sexies in combinato disposto con l’articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 61, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007, lo zucchero prodotto nel corso di una data campagna di commercializzazione in eccesso rispetto alla quota di cui all'articolo 56 del medesimo regolamento possono essere esportati soltanto entro il limite quantitativo fissato dalla Commissione.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 394/2012 della Commissione, dell'8 maggio 2012, recante fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di zucchero e isoglucosio fuori quota fino al termine della campagna 2012/2013 (3), stabilisce i suddetti limiti.

(3)

I quantitativi di zucchero oggetto di domande di titoli di esportazione superano il limite quantitativo fissato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 394/2012. Occorre pertanto stabilire una percentuale di accettazione per i quantitativi richiesti dal 14 al 18 gennaio 2013, respingere tutte le domande di titoli di esportazione per lo zucchero presentate dopo il 18 gennaio 2013 e sospendere la presentazione di domande di titoli di esportazione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   I titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota oggetto delle domande presentate dal 14 al 18 gennaio 2013 sono rilasciati per i quantitativi richiesti moltiplicati per una percentuale di accettazione del 40,367343 %.

2.   Le domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota presentate il 21, 22, 23, 24 e 25 gennaio 2013 sono respinte.

3.   Per il periodo dal 28 gennaio 2013 al 30 settembre 2013 la presentazione di domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota è sospesa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 123 del 9.5.2012, pag. 30.


24.1.2013   

IT

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L 21/28


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 63/2013 DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 2013

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 892/2012 per la campagna 2012/13

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2012/13 sono stati fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 892/2012 della Commissione (3). I prezzi e i dazi suddetti sono stati modificati da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 48/2013 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, conformemente all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006.

(3)

Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 892/2012 per la campagna 2012/13, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 263 del 28.9.2012, pag. 37.

(4)  GU L 18 del 22.1.2013, pag. 15.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 24 gennaio 2013

(in EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 12 10 (1)

31,88

1,59

1701 12 90 (1)

31,88

5,16

1701 13 10 (1)

31,88

1,72

1701 13 90 (1)

31,88

5,59

1701 14 10 (1)

31,88

1,72

1701 14 90 (1)

31,88

5,59

1701 91 00 (2)

36,96

6,75

1701 99 10 (2)

36,96

3,25

1701 99 90 (2)

36,96

3,25

1702 90 95 (3)

0,37

0,30


(1)  Prezzo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Prezzo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


DECISIONI

24.1.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 21/30


DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del 22 gennaio 2013

che modifica la decisione di esecuzione 2011/77/UE che fornisce all’Irlanda assistenza finanziaria dell’Unione

(2013/48/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell’11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione di esecuzione 2011/77/UE (2) il Consiglio ha concesso all’Irlanda, su sua stessa richiesta, assistenza finanziaria a sostegno di un robusto programma di riforme economiche e finanziarie volto a ripristinare la fiducia e a consentire all’economia di tornare a una crescita sostenibile, salvaguardando la stabilità finanziaria in Irlanda, nella zona euro e nell’Unione.

(2)

Conformemente all’articolo 3, paragrafo 9, della decisione di esecuzione 2011/77/UE, la Commissione europea ha portato a termine, in collaborazione con il Fondo monetario internazionale (FMI) e di concerto con la Banca centrale europea (BCE), l’ottavo riesame dei progressi compiuti dalle autorità irlandesi nell’attuazione delle misure concordate nonché dell’efficacia e dell’impatto economico e sociale di dette misure.

(3)

Sono stati fatti progressi consistenti verso gli obiettivi di riduzione della leva finanziaria delle banche previsti dal programma. Nella fattispecie, due banche nazionali hanno già conseguito l’obiettivo del rapporto prestiti/depositi del 122,5 %, originariamente previsto entro la fine del 2013, o si avvicinano rapidamente a tale traguardo. La banca nazionale restante ha portato a termine alcune cessioni di attività non strategiche e i suoi requisiti di riduzione della leva finanziaria previsti dal programma saranno riesaminati in seguito a una decisione della Commissione europea relativa al suo piano di ristrutturazione.

(4)

In considerazione di tali consistenti progressi, una modifica del quadro di monitoraggio previsto dal programma per la riduzione della leva finanziaria delle banche allo scopo di raggiungere gli obiettivi nominali di cessione delle attività non strategiche e un monitoraggio avanzato inteso a far sì che le banche migliorino i rispettivi coefficienti netti di finanziamento stabile e i coefficienti di copertura della liquidità contribuirebbero a evitare distorsioni indebite delle tariffe dei depositi bancari e predisporrebbero le banche all’osservanza dei requisiti di liquidità di Basilea III.

(5)

Alla luce di tali sviluppi e considerazioni, è opportuno modificare la decisione di esecuzione 2011/77/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’articolo 3 della decisione di esecuzione 2011/77/UE è modificato come segue:

1)

al paragrafo 8, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

riduzione della leva finanziaria delle banche nazionali allo scopo di raggiungere gli obiettivi nominali di cessione e ammortamento delle attività non strategiche stabiliti sulla base del PLAR 2011, se non altrimenti convenuto con la Commissione europea nell’ambito delle valutazioni in corso dei piani di ristrutturazione delle banche e monitoraggio dei progressi compiuti dalle banche verso la conformità ai requisiti pertinenti di Basilea III in materia di liquidità e di coefficienti netti di finanziamento stabile, in linea con il quadro di monitoraggio avanzato convenuto nell’ambito del programma;»

2)

il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

«10.   Nel corso del 2013 l’Irlanda, in linea con le precisazioni del memorandum d’intesa:

a)

porta a termine le prove di stress delle banche, allineate all’esercizio dell’Autorità bancaria europea (ABE) e basate sui risultati del PCAR 2011 e del programma di misure finanziarie 2012. Le prove di stress sono rigorose e continuano a essere fondate su previsioni robuste relative alle perdite sui prestiti nonché su un elevato livello di trasparenza. La pubblicazione dei risultati è allineata al calendario del prossimo esercizio dell’ABE;

b)

riduce la leva finanziaria delle banche nazionali allo scopo di raggiungere gli obiettivi nominali di cessione e ammortamento di attività non strategiche stabiliti per fine 2013 sulla base del PLAR 2011, se non altrimenti convenuto con la Commissione europea nell’ambito delle valutazioni in corso dei piani di ristrutturazione delle banche e monitora i progressi compiuti dalle banche verso la conformità ai requisiti pertinenti di Basilea III in materia di liquidità e di coefficienti netti di finanziamento stabile, in linea con il quadro di monitoraggio avanzato convenuto nell’ambito del programma.»

Articolo 2

L’Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

M. NOONAN


(1)  GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1.

(2)  GU L 30 del 4.2.2011, pag. 34.


24.1.2013   

IT

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L 21/32


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 gennaio 2013

che autorizza l’immissione sul mercato della zeaxantina sintetica in qualità di nuovo ingrediente alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2013) 110]

(Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede)

(2013/49/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (1), in particolare l’articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

In data 1o giugno 2004, la società DSM Nutritional Products VML chiedeva alle competenti autorità dei Paesi Bassi di poter commercializzare la zeaxantina sintetica come nuovo ingrediente alimentare.

(2)

In data 16 giugno 2005, l’ente dei Paesi Bassi competente per la valutazione degli alimenti pubblicava una relazione di valutazione iniziale. Essa spiegava che un apporto massimo di zeaxantina sintetica non superiore a 20 mg al giorno per persona, non avrebbe rappresentato un rischio significativo per la salute umana ma concludeva che i dati presentati non bastavano per una esauriente valutazione della sua sicurezza.

(3)

Era pertanto necessario un esame aggiuntivo.

(4)

In data 1o agosto 2005, la Commissione inviava a tutti gli Stati membri la relazione di valutazione iniziale per ottenere ulteriori osservazioni.

(5)

In data 2 febbraio 2007, il richiedente informava la Commissione che la zeaxantina dovesse essere usata in misura limitata come ingrediente di integratori alimentari.

(6)

In data 20 marzo 2007, la Commissione ha consultato l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA).

(7)

In data 24 aprile 2008, l’EFSA adottava un parere scientifico sulla sicurezza della «Zeaxantina sintetica quale ingrediente di integratori alimentari» (2) nel quale sosteneva che, in base ai dati disponibili, non è stata accertata la sicurezza della zeaxantina come ingrediente negli integratori alimentari al livello d’impiego proposto fino a 20 mg/persona/giorno.

(8)

In data 25 gennaio 2012, il richiedente forniva ulteriori informazioni e proponeva un’assunzione di zeaxantina sintetica come ingrediente di integratori alimentari non superiore a 2 mg per persona al giorno.

(9)

La Commissione ha perciò chiesto all’EFSA di aggiornare il suo parere sulla sicurezza della zeaxantina sintetica come nuovo ingrediente alimentare negli integratori alimentari, alla luce delle informazioni aggiuntive pervenute. In data 13 settembre 2012, l’EFSA adottava una «Dichiarazione sulla sicurezza della zeaxantina sintetica quale ingrediente di integratori alimentari» (3) secondo la quale il livello d’impiego proposto dal richiedente non dava luogo a preoccupazioni sotto il profilo della sicurezza.

(10)

Sulla base della valutazione scientifica, è stato assodato che la zeaxantina sintetica soddisfa i criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.

(11)

L’aggiunta intenzionale di zeaxantina sintetica ai prodotti alimentari a scopo di colorazione rientra nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, sugli additivi alimentari (4) e va quindi autorizzata ai sensi di tale regolamento.

(12)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La zeaxantina sintetica di cui all’allegato può essere commercializzata sul mercato dell’UE quale nuovo ingrediente alimentare in integratori alimentari, alla dose massima raccomandata dal fabbricante di a 2 mg al giorno.

Articolo 2

La presente decisione autorizza a designare con il nome di «Zeaxantina sintetica» la zeaxantina sintetica indicata sull’etichetta dei prodotti alimentari che la contengono.

Articolo 3

La società DSM Nutritional Products, Alexander Fleminglaan 1, 2613 AX Delft, Paesi Bassi, è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2013

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

(2)  The EFSA Journal (2008)728, pagg. 1-27.

(3)  The EFSA Journal 2012: 10(10):2891.

(4)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.


ALLEGATO

CARATTERISTICHE DELLA ZEAXANTINA SINTETICA

Definizione La zeaxantina è un pigmento xantofillico presente in natura; si tratta di un carotenoide ossidato. La zeaxantina sintetica si ottiene per sintesi chimica multifase da molecole più piccole.

La zeaxantina sintetica si presenta o come polvere atomizzata (spray-dried) di granuli (beadlets) a base di gelatina o di amido con aggiunta di α-tocoferolo e ascorbil palmitato oppure come sospensione di olio di granturco con aggiunta di α-tocoferolo.

Descrizione: Polvere cristallina di colore rosso-arancione, inodore o dall’odore poco pronunciato

Formula chimica: C40H56O2

Formula di struttura:

Image

Numero CAS: 144-68-3

Peso molecolare: 568,9 dalton

Proprietà chimico-fisiche della zeaxantina sintetica

Perdita all’essiccazione

meno dello 0,2 %

Zeaxantina tutto-trans

più del 96 %

Cis-zeaxantina

meno del 2 %

Altri carotenoidi

meno dell’1,5 %

Ossido di trifenilfosfina

(n. CAS 791-28-6)

meno di 50 mg/kg


24.1.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 21/34


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 gennaio 2013

che autorizza un ampliamento dell’uso dei semi di chia (Salvia hispanica) in qualità di nuovo ingrediente alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2013) 123]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2013/50/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (1), in particolare l’articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2009/827/CE della Commissione (2) autorizzava, in conformità al regolamento (CE) n. 258/97, l’immissione sul mercato dei semi di chia (Salvia hispanica) in qualità di nuovo ingrediente alimentare da utilizzare nei prodotti di panetteria con un tenore massimo di 5 % semi di chia (Salvia hispanica).

(2)

In data 14 aprile 2011, The Chia Company chiedeva alle competenti autorità del Regno Unito un ampliamento dell’uso dei semi di chia come nuovo ingrediente alimentare. In particolare, essa chiedeva di poter usare, per talune categorie di alimenti, fino al 10 % di semi di chia e di vendere semi di chia preconfezionati, raccomandando una dose giornaliera non superiore a 15 g.

(3)

In data 16 marzo 2012, l’ente del Regno Unito competente per la valutazione degli alimenti ha pubblicato una relazione di valutazione iniziale. In essa si giunge alla conclusione che l’uso dei semi di chia per le categorie di prodotti alimentari proposte soddisfa i criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.

(4)

In data 26 marzo 2012, la Commissione ha inviato la relazione di valutazione iniziale a tutti gli Stati membri.

(5)

Sono state formulate obiezioni motivate entro il termine di 60 giorni indicato all’articolo 6, paragrafo 4, 2o comma, del regolamento (CE) n. 258/97, soprattutto riguardo alla possibile mancanza di dati tossicologici. Le spiegazioni aggiuntive fornite dal richiedente hanno attenuato tali apprensioni e hanno soddisfatto sia gli Stati membri che la Commissione. È stato pertanto confermato che i criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97 potevano considerarsi soddisfatti.

(6)

Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97, è possibile autorizzare un ampliamento dell’uso dei semi di chia come nuovo ingrediente alimentare previa adozione di una decisione di esecuzione.

(7)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La chia (Salvia hispanica) di cui all’allegato I può essere immessa sul mercato dell’Unione quale nuovo ingrediente alimentare per gli impieghi elencati all’allegato II.

I semi di chia (Salvia hispanica) in quanto tali possono essere venduti al consumatore finale solo in una forma preconfezionata.

Articolo 2

La designazione di semi di chia (Salvia hispanica) autorizzata dalla presente decisione sull’etichetta del prodotto alimentare che li contiene è «semi di chia (Salvia hispanica)».

I semi preconfezionati di chia (Salvia hispanica) necessitano di un’etichettatura aggiuntiva che informi il consumatore del fatto che la dose giornaliera non deve superare i 15 g.

Articolo 3

The Chia Company, 262-276 Lorimer Street, Port Melbourne, VIC 3207 Australia, è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2013

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

(2)  GU L 294 dell’11.11.2009, pag. 14.


ALLEGATO I

CARATTERISTICHE DEI SEMI DI CHIA (SALVIA HISPANICA)

Descrizione

La chia (Salvia hispanica) è una pianta erbacea annuale, estiva, appartenente alla famiglia delle Labiatae.

Dopo il raccolto i semi sono puliti meccanicamente. Fiori, foglie e altre parti della pianta vanno rimosse.

Composizione tipica dei semi di chia

Materia secca

91-96 %

Proteine

20-22 %

Grassi

30-35 %

Carboidrati

25-41 %

Fibre alimentari [fibra cruda (1)]

18-30 %

Ceneri

4-6 %


(1)  Per fibra cruda si intende la parte composta prevalentemente da cellulosa, pentosani e lignina non digeribili.


ALLEGATO II

USI DEI SEMI DI CHIA (SALVIA HISPANICA)

Prodotti da forno

non più del 10 %

Cereali per prima colazione

non più del 10 %

Frutta, noci e miscele di semi

non più del 10 %

Semi di chia preconfezionati

non più di 15 g al giorno


24.1.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 21/36


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 2013

sulla valutazione del quadro normativo di un paese terzo applicabile alle sostanze attive di prodotti medicinali per uso umano e sulle pertinenti attività di controllo e applicazione della legge a norma dell’articolo 111 ter della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/51/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (1), in particolare l’articolo 111 ter, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 111 ter, paragrafo 1 della direttiva 2001/83/CE specifica gli aspetti che la Commissione deve prendere in considerazione all’atto di valutare se il quadro normativo di un paese terzo applicabile alle sostanze attive esportate nell’Unione e le corrispondenti attività di controllo e applicazione della legge assicurino un livello di tutela della salute pubblica equivalente a quello dell’Unione.

(2)

È opportuno stabilire in modo più dettagliato quali aspetti e quali documenti UE vadano presi in considerazione nel valutare l’equivalenza a norma dell’articolo 111 ter, paragrafo 1 della direttiva 2001/83/CE.

(3)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente dei medicinali per uso umano,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione specifica come valutare gli aspetti di cui alle lettere da a) a d) dell’articolo 111 ter, paragrafo 1 della direttiva 2001/83/CE al fine di stabilire se il quadro normativo di un paese terzo applicabile alle sostanze attive esportate nell’Unione e le corrispondenti attività di controllo e applicazione della legge garantiscano un livello di tutela della salute pubblica equivalente a quello dell’Unione.

Articolo 2

Nel valutare l’equivalenza del livello di protezione della salute pubblica assicurato dal quadro normativo di un paese terzo applicabile alle sostanze attive esportate nell’Unione e le corrispondenti attività di controllo e applicazione della legge a norma dell’articolo 111 ter della direttiva 2001/83/CE, le disposizioni di cui alle lettere da a) a d) dell’articolo anzidetto sono applicate come segue:

a)

per quanto riguarda la lettera a) dell’articolo 111 ter, paragrafo 1, la Commissione tiene in considerazione gli orientamenti applicabili di cui al paragrafo 2 dell’articolo 47 della direttiva 2001/83/CE;

b)

per quanto riguarda la lettera b) dell’articolo 111 ter, paragrafo 1, la Commissione tiene in considerazione le linee direttrici applicabili di cui all’articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 2003/94/CE della Commissione, dell’8 ottobre 2003, che stabilisce i principi e le linee direttrici delle buone prassi di fabbricazione relative ai medicinali per uso umano e ai medicinali per uso umano in fase di sperimentazione (2);

c)

per quanto riguarda la lettera c) dell’articolo 111 ter, paragrafo 1, la Commissione valuta le risorse per le ispezioni, la qualificazione e la formazione degli ispettori, le procedure d’ispezione, le strategie e i meccanismi d’ispezione relativi ai conflitti d’interesse, le norme per lo svolgimento dell’ispezione, le competenze relative all’applicazione della legge, i meccanismi di allarme e di crisi e le capacità analitiche, tenendo in considerazione le linee direttrici di cui all’articolo 3 paragrafo 1 della direttiva 2003/94/CE;

d)

per quanto riguarda la lettera d) dell’articolo 111 ter, paragrafo 1, la Commissione valuta il sistema predisposto dal paese in questione per fornire all’UE in modo regolare e rapido informazioni riguardanti i produttori di principi attivi inadempienti.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.

(2)  GU L 262 del 14.10.2003, pag. 22.


III Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

24.1.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 21/37


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 191/2012

del 26 ottobre 2012

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 176/2012 della Commissione, del 1o marzo 2012, che modifica gli allegati B, C e D della direttiva 90/429/CEE del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni di polizia sanitaria in materia di brucellosi e di malattia di Aujeszky (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2011/396/UE della Commissione, del 4 luglio 2011, che autorizza un laboratorio in Giappone ad effettuare test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici (2);

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura. La legislazione relativa a questi argomenti non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica all'Islanda.

(4)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. La legislazione relativa alle questioni veterinarie non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(5)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è modificato come segue:

1.

Nella parte 4.1, punto 8 (direttiva 90/429/CEE del Consiglio) e nella parte 8.1, punto 7 (direttiva 90/429/CEE del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32012 R 0176: regolamento di esecuzione (UE) n. 176/2012 della Commissione, del 1o marzo 2012 (GU L 61 del 2.3.2012, pag. 1).»

2.

Dopo il punto 96 (decisione 2011/91/UE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il punto seguente:

«97.

32011 D 0396: decisione di esecuzione 2011/396/UE della Commissione, del 4 luglio 2011, che autorizza un laboratorio in Giappone ad effettuare test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici (GU L 176 del 5.7.2011, pag. 51).

Questo atto non si applica all'Islanda.»

Articolo 2

I testi del regolamento di esecuzione (UE) n. 176/2012 e della decisione di esecuzione 2011/396/UE in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE siano pervenute al Comitato misto SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Atle LEIKVOLL


(1)  GU L 61 del 2.3.2012, pag. 1.

(2)  GU L 176 del 5.7.2011, pag. 51.

(3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


24.1.2013   

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L 21/39


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 192/2012

del 26 ottobre 2012

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 200/2012 della Commissione, dell’8 marzo 2012, sull’obiettivo dell’Unione di riduzione della Salmonella enteritidis e della Salmonella typhimurium nei branchi di polli da carne come previsto dal regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 233/2012 della Commissione del 16 marzo 2012 recante disposizioni d’attuazione del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’approvazione del programma nazionale modificato di sorveglianza sullo scrapie in Danimarca (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione 2011/825/UE della Commissione, dell’8 dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/221/UE per quanto riguarda le misure nazionali volte a impedire l’introduzione di talune malattie degli animali acquatici in alcune zone dell’Irlanda, della Finlandia e della Svezia (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione 2012/111/UE della Commissione, del 10 febbraio 2012, che modifica la decisione 2007/453/CE per quanto riguarda la qualifica sanitaria relativa alla BSE di Danimarca e Panama (4)

(5)

Il regolamento (UE) n. 200/2012 abroga il regolamento (CE) n. 646/2007 (5) che è integrato nell’accordo SEE e che deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.

(6)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. La legislazione relativa alle questioni veterinarie non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(7)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato I dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE è modificato come segue:

1.

Al punto 94 (decisione 2010/221/UE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32011 D 0825: Decisione di esecuzione 2011/825/UE della Commissione, dell’8 dicembre 2011 (GU L 328 del 10.12.2011, pag. 53).»

2.

Nella parte 7.2 il testo del punto 47 [regolamento (CE) n. 646/2007 della Commissione] è soppresso.

3.

Al punto 49 (decisione 2007/453/CE della Commissione) della parte 7.2 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32012 D 0111: Decisione di esecuzione 2012/111/UE della Commissione, del 10 febbraio 2012 (GU L 50 del 23.2.2012, pag. 49).»

4.

Nella parte 7.2, dopo il punto 56 [regolamento di esecuzione (UE) 931/2011 della Commissione] sono inseriti i seguenti punti:

«57.

32012 R 0200: Regolamento (UE) n. 200/2012 della Commissione, dell’8 marzo 2012, sull’obiettivo dell’Unione di riduzione della Salmonella enteritidis e Salmonella typhimurium nei branchi di polli da carne come previsto dal regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 71 del 9.3.2012, pag. 31).

58.

32012 R 0233: Regolamento di esecuzione (UE) n. 233/2012 della Commissione del 16 marzo 2012 recante disposizioni d’attuazione del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’approvazione del programma nazionale modificato di sorveglianza sullo scrapie in Danimarca (GU L 78 del 17.3.2012, pag. 13).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 200/2012, del regolamento di esecuzione(UE) n. 233/2012 e delle decisioni di esecuzione 2011/825/UE e 2012/111/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2012, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1 dell’accordo SEE (6).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Atle LEIKVOLL


(1)  GU L 71 del 9.3.2012, pag. 31.

(2)  GU L 78 del 17.3.2012, pag. 13.

(3)  GU L 328 del 10.12.2011, pag. 53.

(4)  GU L 50 del 23.2.2012, pag. 49.

(5)  GU L 151 del 13.6.2007, pag. 21.

(6)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


24.1.2013   

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L 21/41


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 193/2012

del 26 ottobre 2012

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 277/2012 della Commissione, del 28 marzo 2012, che modifica gli allegati I e II della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi e le soglie d’intervento relativi alle diossine e ai policlorobifenili (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE la raccomandazione della Commissione 2012/154/UE, del 15 marzo 2012, sul controllo della presenza di alcaloidi della Claviceps spp. in alimenti e mangimi (2).

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e agli alimenti. La legislazione relativa ai mangimi e agli alimenti non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I e nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza gli allegati I e II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo II dell’allegato I dell’accordo SEE è modificato come segue:

1.

Al punto 33 (direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32012 R 0277: Regolamento (UE) n. 277/2012 della Commissione, del 28 marzo 2012 (GU L 91, del 29.3.2012, pag. 1).»

2.

Al punto 40 [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente punto:

«40a.

32012 H 0154: Raccomandazione della Commissione 2012/154/UE, del 15 marzo 2012, sul controllo della presenza di alcaloidi della Claviceps spp. in alimenti e mangimi (GU L 77 del 16.3.2012, pag. 20).»

Articolo 2

Dopo il punto 13 del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE (raccomandazione della Commissione 2010/161/UE) dal titolo: «ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI TENGONO DEBITO CONTO» è aggiunto il punto seguente:

«14.

32012 H 0154: Raccomandazione della Commissione 2012/154/UE, del 15 marzo 2012, sul controllo della presenza di alcaloidi della Claviceps spp. in alimenti e mangimi (GU L 77 del 16.3.2012, pag. 20).»

Articolo 3

I testi del regolamento (UE) n. 277/2012 e della raccomandazione 2012/154/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2012, a condizione che siano state effettuate al Comitato misto SEE tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (3).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Atle LEIKVOLL


(1)  GU L 91 del 29.3.2012, pag. 1.

(2)  GU L 77 del 16.3.2012, pag. 20.

(3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


24.1.2013   

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L 21/42


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 194/2012

del 26 ottobre 2012

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 347/2012 della Commissione, del 16 aprile 2012, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per l'omologazione di talune categorie di veicoli a motore relativamente ai dispositivi avanzati di frenata d'emergenza (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 351/2012 della Commissione, del 23 aprile 2012, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per l’omologazione relativi all’installazione di sistemi di avviso di deviazione dalla corsia di marcia nei veicoli a motore (2), rettificato dalla GU L 121 dell'8.5.2012, pag. 44.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 45zzo [regolamento (UE) n. 65/2012 della Commissione] dell'allegato II, capitolo I, dell'accordo, sono inseriti i punti seguenti:

«45zzp.

32012 R 0347: Regolamento (UE) n. 347/2012 della Commissione, del 16 aprile 2012, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per l'omologazione di talune categorie di veicoli a motore relativamente ai dispositivi avanzati di frenata d'emergenza (GU L 109 del 21.4.2012, pag. 1).

45zzq.

32012 R 0351: Regolamento (UE) n. 351/2012 della Commissione, del 23 aprile 2012, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per l’omologazione relativi all’installazione di sistemi di avviso di deviazione dalla corsia di marcia nei veicoli a motore (GU L 110 del 24.4.2012, pag. 18), rettificato dalla GU L 121 dell'8.5.2012, pag. 44

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) n. 347/2012 e (UE) n. 351/2012, rettificati dalla GU L 121 dell’8.5.2012, pag. 44, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2012, a condizione che siano state effettuate al Comitato misto SEE tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Atle LEIKVOLL


(1)  GU L 109 del 21.4.2012, pag. 1.

(2)  GU L 110 del 24.4.2012, pag. 18.

(3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


24.1.2013   

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L 21/43


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 195/2012

del 26 ottobre 2012

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 412/2012 della Commissione, del 15 maggio 2012, recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (1).

(2)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel capitolo XV dell’allegato II dell’accordo SEE, al punto 12zc [regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il trattino seguente:

«—

32012 R 0412: Regolamento (UE) n. 412/2012 della Commissione del 15 maggio 2012 (GU L 128 del 16.5.2012, pag. 1).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 412/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE, siano pervenute al Comitato misto SEE (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Atle LEIKVOLL


(1)  GU L 128 del 16.5.2012, pag. 1.

(2)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


24.1.2013   

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L 21/44


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 196/2012

del 26 ottobre 2012

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione 2010/11/UE della Commissione, del 7 gennaio 2010, relativa ai requisiti di sicurezza che devono essere rispettati dalle norme europee relative ai dispositivi di bloccaggio a prova di bambino, installati dai consumatori, per finestre e porte finestre, a norma della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione 2010/376/UE della Commissione, del 2 luglio 2010, relativa ai requisiti di sicurezza cui devono conformarsi le norme europee concernenti determinati prodotti per l’ambiente di sonno dei bambini in forza della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione 2012/48/UE della Commissione, del 26 gennaio 2012, che proroga la validità della decisione 2009/251/CE che impone agli Stati membri di garantire che non vengano immessi o messi a disposizione sul mercato prodotti contenenti il biocida dimetilfumarato (3).

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XIX dell’allegato II dell’accordo SEE è così modificato:

1)

al punto 3n (decisione 2009/251/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32012 D 0048: Decisione di esecuzione 2012/48/UE della Commissione, del 26 gennaio 2012 (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 35).»

2)

dopo il punto 3n (decisione 2009/251/CE della Commissione) sono inseriti i punti seguenti:

«3o.

32010 D 0011: Decisione 2010/11/UE della Commissione, del 7 gennaio 2010, relativa ai requisiti di sicurezza che devono essere rispettati dalle norme europee relative ai dispositivi di bloccaggio a prova di bambino, installati dai consumatori, per finestre e porte finestre, a norma della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 4 dell’8.1.2010, pag. 91).

3p.

32010 D 0376: Decisione 2010/376/UE della Commissione, del 2 luglio 2010, relativa ai requisiti di sicurezza cui devono conformarsi le norme europee concernenti determinati prodotti per l’ambiente di sonno dei bambini in forza della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 170 del 6.7.2010, pag. 39).»

Articolo 2

I testi delle decisioni 2010/11/UE e 2010/376/UE e della decisione di esecuzione 2012/48/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE siano pervenute al Comitato misto SEE (4).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Atle LEIKVOLL


(1)  GU L 4 dell’8.1.2010, pag. 91.

(2)  GU L 170 del 6.7.2010, pag. 39.

(3)  GU L 26 del 28.1.2012, pag. 35.

(4)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


24.1.2013   

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L 21/45


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 197/2012

del 26 ottobre 2012

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione 2010/81/UE della Commissione, del 9 febbraio 2010, che determina le classi di reazione al fuoco di alcuni prodotti da costruzione relativamente agli adesivi per piastrelle ceramiche (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione 2010/82/UE della Commissione, del 9 febbraio 2010, che determina le classi di reazione all’azione dell’incendio per taluni prodotti da costruzione riguardo ai rivestimenti murali decorativi sotto forma di rotoli e pannelli (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione 2010/83/UE della Commissione, del 9 febbraio 2010, che determina le classi di reazione all’azione dell’incendio di alcuni prodotti da costruzione per quanto riguarda i sigillanti che essiccano all’aria (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione 2010/85/UE della Commissione, del 9 febbraio 2010, che determina le classi di reazione all’azione dell’incendio per taluni prodotti da costruzione riguardo ai massetti a base di cemento, ai massetti a base di solfato di calcio e ai massetti a base di resina sintetica (4).

(5)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione 2010/679/UE della Commissione, dell’8 novembre 2010, che modifica la decisione 95/467/CE recante applicazione dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio sui prodotti da costruzione (5).

(6)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione 2010/683/UE della Commissione, del 9 novembre 2010, che modifica la decisione 97/555/CE relativa alla procedura per l’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell’articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda cementi, calci da costruzione e altri leganti idraulici (6).

(7)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione 2010/737/UE della Commissione, del 2 dicembre 2010, che determina le classi di reazione al fuoco di determinati prodotti da costruzione relativamente alle lamiere di acciaio rivestite in poliestere o plastisol (7).

(8)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione 2010/738/UE della Commissione, del 2 dicembre 2010, che determina le classi di reazione al fuoco di determinati prodotti da costruzione relativamente all’intonaco a base di gesso rinforzato con fibre (8).

(9)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione 2011/14/UE della Commissione, del 13 gennaio 2011, che modifica la decisione 97/556/CE, relativa alla procedura per l’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell’articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai sistemi/kit complessi per l’isolamento termico esterno, supporti di intonaco (denominati «a cappotto») (ETICS) (9).

(10)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione 2011/19/UE della Commissione, del 14 gennaio 2011, relativa alla procedura di attestazione della conformità dei prodotti da costruzione a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda i sigillanti per impiego non strutturale nei giunti di edifici e di piani di camminamento pedonali (10).

(11)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione 2011/232/UE della Commissione, dell’11 aprile 2011, che modifica la decisione 2000/367/CE che stabilisce un sistema di classificazione della resistenza all’azione del fuoco dei prodotti da costruzione, delle opere di costruzione e dei loro elementi (11).

(12)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione 2011/246/UE della Commissione, del 18 aprile 2011, che modifica la decisione 1999/93/CE relativa alla procedura per l’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell’articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda porte, finestre, imposte, persiane, portoni e relativi accessori (12).

(13)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione 2011/284/UE della Commissione, del 12 maggio 2011, relativa alla procedura di attestazione della conformità dei prodotti da costruzione a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda i cavi di alimentazione, di comando e di comunicazione (13).

(14)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione 2012/201/UE della Commissione, del 26 marzo 2012, che modifica la decisione 98/213/CE relativa alla procedura per l’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda i kit di tramezzi interni (14).

(15)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione 2012/202/UE della Commissione, del 29 marzo 2012, che modifica la decisione 1999/94/CE relativa alla procedura per l’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, per quanto riguarda i calcestruzzi prefabbricati normali, leggeri o porosi (15).

(16)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XXI dell’allegato II dell’accordo SEE è così modificato:

1.

Al 10o trattino (decisione 95/467/CE della Commissione) del punto 1 (direttiva 89/106/CEE del Consiglio) si aggiunge quanto segue:

«, modificata da:

32010 D 0679: Decisione 2010/679/UE della Commissione, dell’8 novembre 2010 (GU L 292, del 10.11.2010, pag. 55).»

2.

Al 18o trattino (decisione 97/555/CE della Commissione) del punto 1 (direttiva 89/106/CEE del Consiglio) si aggiunge quanto segue:

«, modificata da:

32010 D 0683: Decisione 2010/683/UE della Commissione, del 9 novembre 2010 (GU L 293, dell’11.11.2010, pag. 60).»

3.

Al 19o trattino (decisione 97/556/CE della Commissione) del punto 1 (direttiva 89/106/CEE del Consiglio) si aggiunge quanto segue:

«, modificata da:

32011 D 0014: Decisione 2011/14/UE della Commissione, del 13 gennaio 2011 (GU L 10, del 14.1.2011, pag. 5).»

4.

Al 25o trattino (decisione 98/213/CE della Commissione) del punto 1 (direttiva 89/106/CEE del Consiglio) si aggiunge quanto segue:

«, modificata da:

32012 D 0201: Decisione di esecuzione 2012/201/UE della Commissione, del 26 marzo 2012 (GU L 109 del 21.4.2012, pag. 20).»

5.

Al 40o trattino (decisione 1999/93/CE della Commissione) del punto 1 (direttiva 89/106/CEE del Consiglio) si aggiunge quanto segue:

«, modificata da:

32011 D 0246: Decisione 2011/246/UE della Commissione, del 18 aprile 2011 (GU L 103, del 19.4.2011, pag. 114).»

6.

Al 41o trattino (decisione 1999/94/CE della Commissione) del punto 1 (direttiva 89/106/CEE del Consiglio) si aggiunge quanto segue:

«, modificata da:

32012 D 0202: Decisione di esecuzione 2012/202/UE della Commissione, del 29 marzo 2012 (GU L 109 del 21.4.2012, pag. 22).»

7.

Al 49o trattino (decisione 2000/367/CE della Commissione) del punto 1 (direttiva 89/106/CEE del Consiglio) si aggiunge quanto segue:

«, modificata da:

32011 D 0232: Decisione 2011/232/UE della Commissione, dell’11 aprile 2011 (GU L 97, del 12.4.2011, pag. 49).»

8.

Dopo il punto 2g (decisione 2006/600/CE della Commissione) sono aggiunti i seguenti punti:

«2h.

32010 D 0081: Decisione 2010/81/UE della Commissione, del 9 febbraio 2010, che determina le classi di reazione al fuoco di alcuni prodotti da costruzione relativamente agli adesivi per piastrelle ceramiche (GU L 38 dell’11.2.2010, pag. 9).

2i.

32010 D 0082: Decisione 2010/82/UE della Commissione, del 9 febbraio 2010, che determina le classi di reazione all’azione dell’incendio per taluni prodotti da costruzione riguardo ai rivestimenti murali decorativi sotto forma di rotoli e pannelli (GU L 38 dell’11.2.2010, pag. 11).

2j.

32010 D 0083: Decisione 2010/83/UE della Commissione, del 9 febbraio 2010, che determina le classi di reazione all’azione dell’incendio di alcuni prodotti da costruzione per quanto riguarda i sigillanti che essiccano all’aria (GU L 38 dell’11.2.2010, pag. 13).

2k.

32010 D 0085: Decisione 2010/85/UE della Commissione, del 9 febbraio 2010, che determina le classi di reazione all’azione dell’incendio per taluni prodotti da costruzione riguardo ai massetti a base di cemento, ai massetti a base di solfato di calcio e ai massetti a base di resina sintetica (GU L 38 dell’11.2.2010, pag. 17).

2l.

32010 D 0737: Decisione 2010/737/UE della Commissione, del 2 dicembre 2010, che determina le classi di reazione al fuoco di determinati prodotti da costruzione relativamente alle lamiere di acciaio rivestite in poliestere o plastisol (GU L 317 del 3.12.2010, pag. 39).

2m.

32010 D 0738: Decisione 2010/738/UE della Commissione, del 2 dicembre 2010, che determina le classi di reazione al fuoco di determinati prodotti da costruzione relativamente all’intonaco a base di gesso rinforzato con fibre (GU L 317 del 3.12.2010, pag. 42).

2n.

32011 D 0019: Decisione 2011/19/UE della Commissione, del 14 gennaio 2011, relativa alla procedura di attestazione della conformità dei prodotti da costruzione a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda i sigillanti per impiego non strutturale nei giunti di edifici e di piani di camminamento pedonali (GU L 11 del 15.1.2011, pag. 49).

2o.

32011 D 0284: Decisione 2011/284/UE della Commissione, del 12 maggio 2011, relativa alla procedura di attestazione della conformità dei prodotti da costruzione a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda i cavi di alimentazione, di comando e di comunicazione (GU L 131 del 18.5.2011, pag. 22).»

Articolo 2

I testi delle decisioni 2010/81/UE, 2010/82/UE, 2010/83/UE, 2010/85/UE, 2010/679/UE, 2010/683/UE, 2010/737/UE, 2010/738/UE, 2011/14/UE, 2011/19/UE, 2011/232/UE, 2011/246/UE, 2011/284/UE, e le decisioni di esecuzione 2012/201/UE e 2012/202/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1 dell’accordo SEE siano pervenute al Comitato misto SEE (16).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Atle LEIKVOLL


(1)  GU L 38 dell’11.2.2010, pag. 9.

(2)  GU L 38 dell’11.2.2010, pag. 11.

(3)  GU L 38 dell’11.2.2010, pag. 13.

(4)  GU L 38 dell’11.2.2010, pag. 17.

(5)  GU L 292 del 10.11.2010, pag. 55.

(6)  GU L 293 dell’11.11.2010, pag. 60.

(7)  GU L 317 del 3.12.2010, pag. 39.

(8)  GU L 317 del 3.12.2010, pag. 42.

(9)  GU L 10 del 14.1.2011, pag. 5.

(10)  GU L 11 del 15.1.2011, pag. 49.

(11)  GU L 97 del 12.4.2011, pag. 49.

(12)  GU L 103 del 19.4.2011, pag. 114.

(13)  GU L 131 del 18.5.2011, pag. 22.

(14)  GU L 109 del 21.4.2012, pag. 20.

(15)  GU L 109 del 21.4.2012, pag. 22.

(16)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


24.1.2013   

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L 21/48


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 198/2012

del 26 ottobre 2012

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 207/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, relativo alle istruzioni per l’uso elettroniche dei dispositivi medici (1).

(2)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 8 (decisione 2010/227/UE della Commissione) del capitolo XXX dell’allegato II dell’accordo SEE è inserito il punto seguente:

«9.

32012 R 0207: Regolamento (UE) n. 207/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, relativo alle istruzioni per l’uso elettroniche dei dispositivi medici (GU L 72 del 10.3.2012, pag. 28).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 207/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2012, a condizione che siano state effettuate al Comitato misto SEE tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Atle LEIKVOLL


(1)  GU L 72 del 10.3.2012, pag. 28.

(2)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


24.1.2013   

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L 21/49


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 199/2012

del 26 ottobre 2012

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 180/2012 del 28 settembre 2012 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 1286/2011 della Commissione, del 9 dicembre 2011, recante adozione di una metodologia comune d’indagine sui sinistri e sugli incidenti marittimi a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 55ca dell’allegato XIII dell’accordo [regolamento di esecuzione (UE) n. 651/2011 della Commissione] è inserito il punto seguente:

«55cb.

32011 R 1286: Regolamento (UE) n. 1286/2011 della Commissione, del 9 dicembre 2011, recante adozione di una metodologia comune d’indagine sui sinistri e sugli incidenti marittimi a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 10.12.2011, pag. 36).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 1286/2011 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2012, a condizione che siano state effettuate al Comitato misto SEE tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 62/2012, del 30 marzo 2012 (4).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Atle LEIKVOLL


(1)  GU L 341 del 13.12.2012, pag. 34.

(2)  GU L 328 del 10.12.2011, pag. 36.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.

(4)  GU L 207 del 2.8.2012, pag. 42.


24.1.2013   

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L 21/50


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 200/2012

del 26 ottobre 2012

che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) (1), rettificato dalla GU L 108, del 29.4.2010, pag. 355.

(2)

Il regolamento (CE) n. 66/2010 abroga il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), che è integrato nell’accordo SEE e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato XX dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 2a [regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell’allegato XX dell’accordo SEE è sostituito dal testo seguente:

«32010 R 0066: Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) (GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1), rettificato dalla GU L 108 del 29.4.2010, pag. 355

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 66/2010, rettificato dalla GU L 108 del 29.4.2010, pag. 355, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2012, a condizione che siano state effettuate al Comitato misto SEE tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Atle LEIKVOLL


(1)  GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.

(2)  GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.

(3)  È stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


24.1.2013   

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L 21/51


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 201/2012

del 26 ottobre 2012

che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione 2010/709/UE della Commissione, del 22 novembre 2010, che istituisce il comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione 2011/263/UE della Commissione, del 28 aprile 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per lavastoviglie (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione 2011/264/UE della Commissione, del 28 aprile 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per bucato (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione 2011/330/UE della Commissione, del 6 giugno 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai computer portatili (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione 2011/331/UE della Commissione, del 6 giugno 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) alle sorgenti luminose (5).

(6)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione 2011/333/UE della Commissione, del 7 giugno 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio UE di qualità ecologica alla carta per copia e alla carta grafica (6), rettificata dalla GU L 161 del 21.6.2011, pag. 34.

(7)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione 2011/337/UE della Commissione, del 9 giugno 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai personal computer (7).

(8)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione 2011/381/UE della Commissione, del 24 giugno 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai lubrificanti (8).

(9)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione 2011/382/UE della Commissione, del 24 giugno 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per piatti (9).

(10)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione 2011/383/UE della Commissione, del 28 giugno 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai detergenti multiuso e ai detergenti per servizi sanitari (10), rettificata dalla GU L 110 del 24.4.2012, pag. 44.

(11)

La decisione 2010/709/UE abroga la decisione 2000/730/CE della Commissione (11), che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(12)

La decisione 2011/263/UE abroga la decisione 2003/31/CE della Commissione (12), che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(13)

La decisione 2011/264/UE abroga la decisione 2003/200/CE della Commissione (13), che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(14)

La decisione 2011/330/UE abroga la decisione 2005/343/CE della Commissione (14), che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(15)

La decisione 2011/331/UE abroga la decisione 2002/747/CE della Commissione (15), che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(16)

La decisione 2011/333/UE abroga la decisione 2002/741/CE della Commissione (16), che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(17)

La decisione 2011/337/UE abroga la decisione 2005/341/CE della Commissione (17), che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(18)

La decisione 2011/381/UE abroga la decisione 2005/360/CE della Commissione (18), che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(19)

La decisione 2011/382/UE abroga la decisione 2005/342/CE della Commissione (19), che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(20)

La decisione 2011/383/UE abroga la decisione 2005/344/CE della Commissione (20), che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(21)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato XX dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato XX dell’accordo SEE è così modificato:

1.

il testo del punto 2ad (decisione 2000/730/CE della Commissione) è sostituito dal seguente:

«32010 D 0709: Decisione 2010/709/UE della Commissione, del 22 novembre 2010, che istituisce il comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica (GU L 308 del 24.11.2010, pag. 53).»;

2.

il testo del punto 2e (decisione 2003/200/CE della Commissione) è sostituito dal seguente:

«32011 D 0264: Decisione 2011/264/UE della Commissione, del 28 aprile 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per bucato (GU L 111 del 30.4.2011, pag. 34).»;

3.

il testo del punto 2h (decisione 2003/31/CE della Commissione) è sostituito dal seguente:

«32011 D 0263: Decisione 2011/263/UE della Commissione, del 28 aprile 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per lavastoviglie (GU L 111 del 30.4.2011, pag. 22).»;

4.

il testo del punto 2o (decisione 2002/747/CE della Commissione) è sostituito dal seguente:

«32011 D 0331: Decisione 2011/331/UE della Commissione, del 6 giugno 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) alle sorgenti luminose (GU L 148 del 7.6.2011, pag. 13).»;

5.

il testo del punto 2q (decisione 2005/341/CE della Commissione) è sostituito dal seguente:

«32011 D 0337: Decisione 2011/337/UE della Commissione, del 9 giugno 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai personal computer (GU L 151 del 10.6.2011, pag. 5).»;

6.

il testo del punto 2r (decisione 2005/342/CE della Commissione) è sostituito dal seguente:

«32011 D 0382: Decisione 2011/382/UE della Commissione, del 24 giugno 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per piatti (GU L 169 del 29.6.2011, pag. 40).»;

7.

il testo del punto 2s (decisione 2005/343/CE della Commissione) è sostituito dal seguente:

«32011 D 0330: Decisione 2011/330/UE della Commissione, del 6 giugno 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai computer portatili (GU L 148 del 7.6.2011, pag. 5).»;

8.

il testo del punto 2t (decisione 2005/344/CE della Commissione) è sostituito dal seguente:

«32011 D 0383: Decisione 2011/383/UE della Commissione, del 28 giugno 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai detergenti multiuso e ai detergenti per servizi sanitari (GU L 169 del 29.6.2011, pag. 52), rettificata dalla GU L 110 del 24.4.2012, pag. 44.»;

9.

il testo del punto 2u (decisione 2005/360/CE della Commissione) è sostituito dal seguente:

«32011 D 0381: Decisione 2011/381/UE della Commissione, del 24 giugno 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai lubrificanti (GU L 169 del 29.6.2011, pag. 28).»;

10.

il testo del punto 2x (decisione 2002/741/CE della Commissione) è sostituito dal seguente:

«32011 D 0333: Decisione 2011/333/UE della Commissione, del 7 giugno 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio UE di qualità ecologica alla carta per copia e alla carta grafica (GU L 149 dell'8.6.2011, pag. 12), rettificata dalla GU L 161 del 21.6.2011, pag. 34

Articolo 2

I testi delle decisioni 2010/709/UE, 2011/263/UE, 2011/264/UE, 2011/330/UE, 2011/331/UE, 2011/333/UE, rettificata dalla GU L 161 del 21.6.2011, pag. 34, 2011/337/UE, 2011/381/UE, 2011/382/UE e 2011/383/UE, rettificata dalla GU L 110 del 24.4.2012, pag. 44, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (21), siano pervenute al Comitato misto SEE, oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 200/2012, del 26 ottobre 2012 (22).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dellUnione europea.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Atle LEIKVOLL


(1)  GU L 308 del 24.11.2010, pag. 53.

(2)  GU L 111 del 30.4.2011, pag. 22.

(3)  GU L 111 del 30.4.2011, pag. 34.

(4)  GU L 148 del 7.6.2011, pag. 5.

(5)  GU L 148 del 7.6.2011, pag. 13.

(6)  GU L 149 dell'8.6.2011, pag. 12.

(7)  GU L 151 del 10.6.2011, pag. 5.

(8)  GU L 169 del 29.6.2011, pag. 28.

(9)  GU L 169 del 29.6.2011, pag. 40.

(10)  GU L 169 del 29.6.2011, pag. 52.

(11)  GU L 293 del 22.11.2000, pag. 24.

(12)  GU L 9 del 15.1.2003, pag. 11.

(13)  GU L 76 del 22.3.2003, pag. 25.

(14)  GU L 115 del 4.5.2005, pag. 35.

(15)  GU L 242 del 10.9.2002, pag. 44.

(16)  GU L 237 del 5.9.2002, pag. 6.

(17)  GU L 115 del 4.5.2005, pag. 1.

(18)  GU L 118 del 5.5.2005, pag. 26.

(19)  GU L 115 del 4.5.2005, pag. 9.

(20)  GU L 115 del 4.5.2005, pag. 42.

(21)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

(22)  Cfr. pag. 50 della presente Gazzetta ufficiale.


24.1.2013   

IT

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L 21/54


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 202/2012

del 26 ottobre 2012

che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 744/2010 della Commissione, del 18 agosto 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, relativamente agli usi critici degli halon (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 291/2011 della Commissione, del 24 marzo 2011, sugli usi essenziali di sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi nell’Unione a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (3).

(4)

Il regolamento (CE) n. 1005/2009 abroga il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), che è integrato nell’accordo SEE e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.

(5)

Fatti salvi gli sviluppi futuri da parte del Comitato misto SEE, è opportuno ricordare che il regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) (5) non è integrato nell’accordo SEE. I riferimenti a detto regolamento non dovrebbero pertanto applicarsi.

(6)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato XX dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato XX dell’accordo SEE è così modificato:

1.

il testo del punto 21aa (regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio) è sostituito dal seguente:

«32009 R 1005: Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1), modificato da:

32010 R 0744: Regolamento (UE) n. 744/2010 della Commissione, del 18 agosto 2010 (GU L 218 del 19.8.2010, pag. 2).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

a)

i riferimenti al regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) non si applicano;

b)

l’articolo 8, paragrafo 4, e paragrafo 5, lettera b), non si applica;

c)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, i termini “le rispettive quantità, il periodo di validità della deroga e gli utilizzatori che possono avvalersi di tali usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi” di cui all’articolo 10, paragrafo 2, non si applicano;

d)

l’articolo 10, paragrafo 6, non si applica;

e)

all’articolo 11, paragrafo 2, dopo i termini “L’articolo 10, paragrafi da 3 a 7”, sono inseriti i termini “, ad eccezione dell’articolo 10, paragrafo 6,”;

f)

l’articolo 11, paragrafo 5, non si applica;

g)

l’articolo 14, paragrafi 1, 3 e 4, non si applica;

h)

il capo IV non si applica;

i)

le disposizioni in materia di importazione ed esportazione di cui all’articolo 24 non si applicano;

j)

gli articoli 27 e 28 non si applicano.

Gli Stati EFTA attuano, a livello nazionale, le misure necessarie per conformarsi alle corrispondenti disposizioni del protocollo di Montreal e alle corrispondenti misure di cui al regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.»

2.

dopo il punto 21aa [regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio] è inserito il seguente punto:

«21aaa.

32011 R 0291: Regolamento (UE) n. 291/2011 della Commissione, del 24 marzo 2011, sugli usi essenziali di sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi nell’Unione a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 79 del 25.3.2011, pag. 4).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 1005/2009, (UE) n. 744/2010 e (UE) n. 291/2011 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2012, a condizione che siano state effettuate al Comitato misto SEE tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (6).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Atle LEIKVOLL


(1)  GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1.

(2)  GU L 218 del 19.8.2010, pag. 2.

(3)  GU L 79 del 25.3.2011, pag. 4.

(4)  GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1.

(5)  OJ L 145, del 4.6.2008, p. 1.

(6)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


24.1.2013   

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L 21/56


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 203/2012

del 26 ottobre 2012

che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione 2009/10/CE della Commissione, del 2 dicembre 2008, che definisce un modulo per la comunicazione degli incidenti rilevanti ai sensi della direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (1).

(2)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato XX dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 23aa (decisione 2002/605/CE della Commissione) dell’allegato XX dell’accordo SEE è inserito il punto seguente:

«23ab.

32009 D 0010: Decisione 2009/10/CE della Commissione, del 2 dicembre 2008, che definisce un modulo per la comunicazione degli incidenti rilevanti ai sensi della direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (GU L 6 del 10.1.2009, pag. 64).»

Articolo 2

I testi della decisione 2009/10/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2012, a condizione che siano state effettuate al Comitato misto SEE tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Atle LEIKVOLL


(1)  GU L 6 del 10.1.2009, pag. 64.

(2)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


24.1.2013   

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L 21/57


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 204/2012

del 26 ottobre 2012

che modifica il protocollo 10 sulla semplificazione dei controlli e delle formalità in materia di trasporto di merci dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Al capo II bis del protocollo 10 dell’accordo SEE, l’articolo 9 ter, paragrafo 1, dispone che le parti contraenti introducono e applicano alle merci che entrano o escono dai rispettivi territori doganali le misure doganali di sicurezza definite nel capo II bis, garantendo in tal modo un livello di sicurezza equivalente alle loro frontiere esterne.

(2)

Al capo II bis del protocollo 10 dell’accordo SEE, l’articolo 9 nonies prevede una procedura volta ad apportare le modifiche necessarie per tener conto dell’evoluzione della normativa dell’Unione europea in materie disciplinate dal capo II bis.

(3)

La normativa dell’Unione europea sulle misure doganali di sicurezza è stata modificata, in particolare, dal regolamento (CE) n. 312/2009 della Commissione (1), dal regolamento (UE) n. 169/2010 della Commissione (2) e dal regolamento (UE) n. 430/2010 della Commissione (3).

(4)

Le disposizioni del protocollo 10 dell’accordo SEE devono essere allineate alle modifiche della legislazione dell’Unione europea al fine di garantire un livello di sicurezza equivalente.

(5)

La presente decisione non si applica all’Islanda e al Liechtenstein. Tuttavia, essa potrebbe essere aperta a questi paesi, con riserva di una nuova decisione.

(6)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il protocollo 10 dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato I del protocollo 10 dell’accordo SEE è così modificato:

1.

All’articolo 2, il testo del paragrafo 1, lettera e), è sostituito dal seguente:

«e)

merci per le quali è ammessa una dichiarazione doganale verbale o con semplice attraversamento della frontiera, conformemente alle disposizioni emanate dalle parti contraenti, fatta eccezione, se trasportati in applicazione di un contratto di trasporto, per gli effetti o oggetti mobili, le palette, i contenitori ed i mezzi di trasporto stradali, ferroviari, aerei, marittimi e in acque interne;».

2.

All’articolo 2, il testo del paragrafo 1, lettera j), è sostituito dal seguente:

«j)

le seguenti merci introdotte nel territorio doganale di una parte contraente o da esso esportate, direttamente trasferite a piattaforme di perforazione o di sfruttamento o turbine eoliche gestite da una persona stabilita nel territorio doganale delle parti contraenti:

i)

merci che sono state incorporate in tali piattaforme o turbine ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione o conversione;

ii)

merci che sono state utilizzate per installazioni o forniture di tali piattaforme o turbine;

iii)

altri articoli utilizzati o consumati su tali piattaforme o turbine; e

iv)

rifiuti non pericolosi provenienti da tali piattaforme o turbine;».

3.

All’articolo 2, paragrafo 1, sono inserite, dopo la lettera l), le lettere seguenti:

«m)

merci introdotte in una delle parti contraenti a partire dall’isola di Helgoland, dalla Repubblica di San Marino e dallo Stato della Città del Vaticano o spedite da una delle parti contraenti verso tali territori;

n)

merci trasportate a bordo di navi che effettuano un servizio regolare debitamente autorizzate secondo le stesse procedure di cui all’articolo 313 ter del regolamento (CEE) n. 2454/93.»

4.

All’articolo 2, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Non è richiesta una dichiarazione sommaria di uscita nei seguenti casi:

a)

per le merci destinate a essere incorporate come parti o accessori in navi e aeromobili, i combustibili per motori, i lubrificanti e i gas necessari per il funzionamento di navi o aeromobili, i prodotti alimentari e gli altri articoli da consumare o vendere a bordo;

b)

per le merci vincolate ad un regime di transito, quando i dati richiesti per la dichiarazione sommaria di uscita figurano nella dichiarazione di transito elettronica e a condizione che l’ufficio di destinazione sia anche l’ufficio doganale di uscita;

c)

per le merci caricate in un porto o aeroporto nel rispettivo territorio doganale delle parti contraenti per essere scaricate in un altro porto o aeroporto in tale territorio, quando durante uno scalo intermedio in un porto o aeroporto situato fuori di tale territorio doganale le merci devono rimanere a bordo della nave o dell’aeromobile che le trasporta;

d)

per le merci che, in un porto o in un aeroporto, non sono scaricate dal mezzo di trasporto che le ha introdotte nel rispettivo territorio doganale delle parti contraenti e che le trasporterà al di fuori di tale territorio;

e)

per le merci che sono state caricate in un precedente porto o aeroporto nel rispettivo territorio doganale delle parti contraenti e rimangono sul mezzo di trasporto che le trasporterà al di fuori di tale territorio;

f)

se le merci che si trovano in custodia temporanea o in una zona franca sottoposta a controllo di tipo I sono trasbordate dal mezzo di trasporto che le ha portate in tale magazzino di custodia temporanea o zona franca, sotto la sorveglianza dello stesso ufficio doganale, su una nave, un aeromobile o un treno che le trasporterà da detto magazzino di custodia temporanea o zona franca al di fuori del rispettivo territorio doganale delle parti contraenti, a condizione che:

i)

il trasbordo sia effettuato entro quattordici giorni di calendario dalla data in cui le merci sono state presentate per custodia temporanea o in una zona franca sottoposta a controllo di tipo I; in circostanze eccezionali, le autorità doganali possono prolungare tale periodo di tempo al fine di affrontare dette circostanze;

ii)

le informazioni relative alle merci siano messe a disposizione delle autorità doganali; e

iii)

per quanto a conoscenza del trasportatore, non vi sia alcun cambiamento della destinazione delle merci e del destinatario.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2012, a condizione che siano state effettuate al Comitato misto SEE tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (4).

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Atle LEIKVOLL


(1)  GU L 98 del 17.4.2009, pag. 3.

(2)  GU L 51 del 2.3.2010, pag. 2.

(3)  GU L 125 del 21.5.2010, pag. 10.

(4)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


Dichiarazione comune delle parti contraenti relativa alla decisione n. 204/2012 del Comitato misto SEE, del 26 ottobre 2012, che modifica il protocollo 10, per quanto concerne l’articolo 1, paragrafo 2, dell’allegato I del protocollo 10

Riguardo ai dati richiesti per la dichiarazione sommaria di entrata o di uscita, le parti contraenti confermano che:

le disposizioni relative ai numeri EORI,

le disposizioni relative ai dati occorrenti per le richieste di deviazione di cui al punto 2.6 — tabella 6 dell’allegato 30 bis,

introdotte dal regolamento (CE) n. 312/2009 della Commissione, del 16 aprile 2009, non si applicano alle dichiarazioni presentate in uno Stato EFTA.