ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2013.013.ita |
||
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 13 |
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
56o anno |
Sommario |
|
II Atti non legislativi |
pagina |
|
|
REGOLAMENTI |
|
|
* |
Regolamento (UE) n. 25/2013 della Commissione, del 16 gennaio 2013, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l’additivo alimentare diacetato di potassio ( 1 ) |
|
|
|
||
|
|
DECISIONI |
|
|
|
2013/31/UE |
|
|
* |
||
|
|
2013/32/UE |
|
|
* |
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
17.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 13/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 25/2013 DELLA COMMISSIONE
del 16 gennaio 2013
che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l’additivo alimentare diacetato di potassio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 3, l’articolo 14 e l’articolo 30, paragrafo 5,
visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco dell’Unione degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e specifica le condizioni del loro impiego. |
(2) |
L’allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 istituisce un elenco dell’Unione degli additivi alimentari autorizzati negli additivi alimentari, enzimi alimentari, aromi, nutrienti, e delle condizioni del loro uso. |
(3) |
Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (3) stabilisce specifiche per gli additivi alimentari di cui agli allegati II e III al regolamento (CE) n. 1333/2008. |
(4) |
Tali elenchi possono essere modificati conformemente alla procedura di cui al regolamento (CE) n. 1331/2008. |
(5) |
A norma dell’articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1331/2008, la procedura di aggiornamento dell’elenco UE degli additivi alimentari può essere avviata tanto su iniziativa della Commissione quanto a seguito di una domanda. |
(6) |
Il 27 settembre 2010 una richiesta di autorizzazione relativa all’impiego del diacetato di potassio come conservante è stata presentata ed è disponibile per gli Stati membri. |
(7) |
Il diacetato di potassio è richiesto per l’uso in alternativa all’additivo alimentare diacetato di sodio E 262 (ii) che viene utilizzato come inibitore di crescita di microrganismi. La sostituzione del diacetato di sodio E 262 (ii) col diacetato di potassio può contribuire alla riduzione dell’assunzione di sodio. |
(8) |
A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l’elenco UE degli additivi alimentari di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 la Commissione non è tenuta a chiedere il parere dell’Autorità se gli aggiornamenti in questione non hanno un potenziale effetto sulla salute umana. Il diacetato di potassio è un composto equimolecolare di due additivi alimentari autorizzati (acetato di potassio E 261 e acido acetico E 260). Il comitato scientifico dell’alimentazione umana ha valutato le diverse funzioni tecnologiche degli additivi alimentari nel 1990. Per acidi, basi e loro sali le valutazioni si sono basate sugli anioni e cationi elencati. L’acido acetico (E 260) e i suoi sali, gli acetati e i diacetati di ammonio, sodio, potassio e calcio, sono stati oggetto della valutazione. Il comitato ha istituito un gruppo sulla dose giornaliera ammissibile non specificata per tutte queste sostanze. Ciò significa che l’uso di tali sostanze al fine di ottenere l’effetto tecnologico desiderato non rappresenta un pericolo per la salute. L’autorizzazione all’uso di diacetato di potassio in modo analogo all’acetato di potassio non comporta effetti sulla salute umana e non è di conseguenza necessario chiedere il parere dell’Autorità. |
(9) |
Il diacetato di potassio va autorizzato per lo stesso uso dell’acetato di potassio. Negli allegati del regolamento (CE) n. 1333/2008, perciò, la denominazione attuale dell’additivo E 261, cioè «acetato di potassio», dovrebbe essere sostituita dall’espressione «acetati di potassio», che comprende sia l’acetato che il diacetato di potassio. |
(10) |
È opportuno inserire le specifiche per il diacetato di potassio nel regolamento (UE) n. 231/2012. Nell’allegato di tale regolamento il numero E 261 (ii) dovrebbe essere assegnato al diacetato di potassio, mentre il numero di acetato di potassio, attualmente indicato come E 261, dovrebbe essere modificato in E 261 (i). Questa nuova numerazione non ha conseguenze per i requisiti in materia di etichettatura di cui agli articoli 22 e 23 del regolamento (CE) n. 1333/2008. |
(11) |
In applicazione delle disposizioni transitorie del regolamento (UE) n. 1129/2011 della Commissione, dell’11 novembre 2011, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo un elenco dell’Unione di additivi alimentari (4), l’allegato II che istituisce l’elenco UE degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e specifica le condizioni del loro uso si applica a decorrere dal 1o giugno 2013. Al fine di consentire l’uso di diacetato di potassio prima di tale data è necessario indicare una data di applicazione precedente per tale additivo alimentare. |
(12) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1333/2008 e (UE) n. 231/2012. |
(13) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 sono modificati conformemente all’allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
L’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.
(2) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.
(3) GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1.
(4) GU L 295 del 12.11.2011, pag. 1.
ALLEGATO I
A. |
L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:
|
B. |
L’allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:
|
(1) Periodo di applicazione: dal 6 febbraio 2013»
(2) Periodo di applicazione: dal 6 febbraio 2013»
ALLEGATO II
L’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è così modificato:
a) |
Nella voce relativa all’additivo E 261, il titolo è sostituito dal seguente: «E 261 (i) ACETATO DI POTASSIO» |
b) |
La seguente voce è inserita dopo la voce relativa all’additivo E 261 (i): «E 261 (ii) DIACETATO DI POTASSIO
|
17.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 13/6 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 26/2013 DELLA COMMISSIONE
del 16 gennaio 2013
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
MA |
66,0 |
TN |
102,6 |
|
TR |
139,9 |
|
ZZ |
102,8 |
|
0707 00 05 |
EG |
194,1 |
TR |
156,4 |
|
ZZ |
175,3 |
|
0709 91 00 |
EG |
144,1 |
ZZ |
144,1 |
|
0709 93 10 |
MA |
104,4 |
TR |
155,4 |
|
ZZ |
129,9 |
|
0805 10 20 |
EG |
54,5 |
MA |
56,7 |
|
TR |
67,7 |
|
ZA |
103,6 |
|
ZZ |
70,6 |
|
0805 20 10 |
IL |
162,4 |
MA |
90,8 |
|
ZZ |
126,6 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
IL |
123,4 |
KR |
139,5 |
|
TR |
83,1 |
|
ZZ |
115,3 |
|
0805 50 10 |
TR |
75,8 |
ZZ |
75,8 |
|
0808 10 80 |
BA |
47,0 |
CN |
87,6 |
|
MK |
44,1 |
|
US |
198,2 |
|
ZZ |
94,2 |
|
0808 30 90 |
CN |
59,0 |
US |
135,5 |
|
ZZ |
97,3 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
17.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 13/8 |
DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
dell’11 dicembre 2012
che modifica la Decisione BCE/2007/7 relativa ai termini e alle condizioni di TARGET2-BCE
(BCE/2012/31)
(2013/31/UE)
IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 127, paragrafo 2,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 11.6 e gli articoli 17, 22 e 23,
visto l’Indirizzo BCE/2012/27 del 5 dicembre 2012 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (1), ed in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
L’Indirizzo BCE/2007/2 del 26 aprile 2007 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (2) è stato recentemente rifuso al fine di includere norme precedentemente aventi carattere interno all’Eurosistema, e aggiungere definizioni necessarie, nonché disposizioni relative all’inapplicabilità delle sanzioni a banche non appartenenti all’Unione, alla condivisione delle informazioni relative alla sospensione o alla cessazione dell’accesso alle operazioni di politica monetaria, e alle conseguenze della sospensione o della cessazione. |
(2) |
Pertanto, si rende necessario modificare la Decisione BCE/2007/7 del 24 luglio 2007 relativa ai termini e alle condizioni di TARGET2-BCE (3), al fine di: includere alcuni elementi dell’Indirizzo BCE/2012/27 nei termini e condizioni generali di TARGET2-ECB, e b) aggiornare i riferimenti alla legislazione nazionale pertinente ai fini della Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998 concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (4). |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifiche alla Decisione BCE/2007/7
La Decisione BCE/2007/7 è modificata come segue:
1. |
All’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), la prima nota è sostituita dal testo seguente:
|
2. |
L’allegato alla Decisione BCE/2007/7 è modificato conformemente all’allegato alla presente decisione. |
Articolo 2
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2013.
Fatto a Francoforte sul Meno, l'11 dicembre 2012
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
(2) GU L 237 dell’8.9.2007, pag. 1.
(3) GU L 237 dell’8.9.2007, pag. 71.
(4) GU L 166 dell’11.6.98, pag. 45.
ALLEGATO
L’allegato alla Decisione BCE/2007/7 è modificato come segue:
1. |
L’articolo 1 è modificato come segue:
|
2. |
All’articolo 20 il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: «1. For the purposes of the first sentence of Article 3(1) of the Settlement Finality Directive and the third sentence of § 116, § 96(2), § 82 and § 340(3) of the German Insolvency Code (Insolvenzordnung) and the last sentence of § 46(2) of the KWG, payment orders are deemed entered into TARGET2-ECB at the moment that the relevant participant’s PM account is debited.»; |
3. |
All’articolo 25 il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente: «5. Notwithstanding Sections 675(u), 675(v), 675(x), 675y 675z, 676a, 676c of the German Civil Code (Bürgerliches Gesetzbuch), paragraphs 1 to 4 shall apply to the extent that the ECB’s liability can be excluded.»; |
4. |
All’articolo 33, il primo periodo è sostituito dal testo seguente: «Participants, when acting as the payment service provider of a payer or payee, shall comply with all requirements resulting from administrative or restrictive measures imposed pursuant to Articles 75 or 215 of the Treaty on the Functioning of the European Union to which they are subject, including with respect to notification and/or the obtaining of consent from a competent authority in relation to the processing of transactions. In addition:»; |
5. |
L’appendice VI è sostituita dal testo seguente: «Appendix VI FEE SCHEDULE AND INVOICING Fees and invoicing for direct participants
Fees and invoicing for ancillary systems
|
17.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 13/12 |
DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 19 dicembre 2012
che modifica la Decisione BCE/2010/24 relativa alla distribuzione provvisoria del reddito della Banca centrale europea derivante dalle banconote in euro in circolazione e dai titoli acquistati ai sensi del programma per il mercato dei titoli finanziari
(BCE/2012/33
(2013/32/UE)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 33,
considerando quanto segue:
(1) |
La Decisione BCE/2010/24 del 25 novembre 2010 relativa alla distribuzione provvisoria del reddito della Banca centrale europea derivante dalle banconote in euro in circolazione e dai titoli acquistati ai sensi del programma per il mercato dei titoli finanziari (1) definisce come la Banca centrale europea (BCE) distribuisce alle BCN: a) il reddito derivante dalle banconote in euro maturato in ciascun esercizio finanziario; e b) il reddito derivante dai titoli acquistati nell’ambito del programma per il mercato dei titoli finanziari (securities markets programme, SMP) maturato in ciascun esercizio finanziario. |
(2) |
Si ritiene necessario allineare le date per la distribuzione provvisoria del reddito derivante dalle banconote in euro in circolazione e di quello derivante dai titoli acquistati nell’ambito del programma per il mercato dei titoli finanziari. Salvo quanto diversamente deciso dal Consiglio direttivo, la BCE dovrebbe distribuire queste due categorie di reddito l’ultimo giorno lavorativo del gennaio dell’anno successivo. Ciò lascia alla BCE un margine di tempo sufficiente a determinare l’ammontare del reddito conseguito sui titoli acquistati nell’ambito del programma per il mercato dei titoli finanziari. |
(3) |
La Decisione BCE/2010/24 deve essere modificata di conseguenza, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifica
Nell’articolo 2, i paragrafi da 2 a 4, sono sostituiti dal testo che segue:
«2. Salvo quanto diversamente deciso dal Consiglio direttivo, la BCE distribuisce alle BCN il reddito derivante dalle banconote in euro in circolazione e quello derivante dai titoli acquistati nell’ambito del programma per il mercato dei titoli finanziari conseguiti in ciascun esercizio finanziario l’ultimo giorno lavorativo del gennaio dell’anno successivo.
3. L’ammontare del reddito della BCE derivante dalle banconote in circolazione può essere ridotto, con decisione del Consiglio direttivo presa in conformità dello Statuto del SEBC, quanto alle spese affrontate dalla BCE in relazione all’emissione ed alla gestione operativa delle banconote in euro.»
Articolo 2
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il 31 dicembre 2012.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 19 dicembre 2012
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) GU L 6 dell’11.1.2011, pag. 35.