ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2013.013.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 13

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

56o anno
17 gennaio 2013


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 25/2013 della Commissione, del 16 gennaio 2013, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l’additivo alimentare diacetato di potassio ( 1 )

1

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 26/2013 della Commissione, del 16 gennaio 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

6

 

 

DECISIONI

 

 

2013/31/UE

 

*

Decisione della Banca centrale europea, dell’11 dicembre 2012, che modifica la Decisione BCE/2007/7 relativa ai termini e alle condizioni di TARGET2-BCE (BCE/2012/31)

8

 

 

2013/32/UE

 

*

Decisione della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2012, che modifica la Decisione BCE/2010/24 relativa alla distribuzione provvisoria del reddito della Banca centrale europea derivante dalle banconote in euro in circolazione e dai titoli acquistati ai sensi del programma per il mercato dei titoli finanziari (BCE/2012/33

12

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

17.1.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 13/1


REGOLAMENTO (UE) N. 25/2013 DELLA COMMISSIONE

del 16 gennaio 2013

che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l’additivo alimentare diacetato di potassio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 3, l’articolo 14 e l’articolo 30, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco dell’Unione degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e specifica le condizioni del loro impiego.

(2)

L’allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 istituisce un elenco dell’Unione degli additivi alimentari autorizzati negli additivi alimentari, enzimi alimentari, aromi, nutrienti, e delle condizioni del loro uso.

(3)

Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (3) stabilisce specifiche per gli additivi alimentari di cui agli allegati II e III al regolamento (CE) n. 1333/2008.

(4)

Tali elenchi possono essere modificati conformemente alla procedura di cui al regolamento (CE) n. 1331/2008.

(5)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1331/2008, la procedura di aggiornamento dell’elenco UE degli additivi alimentari può essere avviata tanto su iniziativa della Commissione quanto a seguito di una domanda.

(6)

Il 27 settembre 2010 una richiesta di autorizzazione relativa all’impiego del diacetato di potassio come conservante è stata presentata ed è disponibile per gli Stati membri.

(7)

Il diacetato di potassio è richiesto per l’uso in alternativa all’additivo alimentare diacetato di sodio E 262 (ii) che viene utilizzato come inibitore di crescita di microrganismi. La sostituzione del diacetato di sodio E 262 (ii) col diacetato di potassio può contribuire alla riduzione dell’assunzione di sodio.

(8)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l’elenco UE degli additivi alimentari di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 la Commissione non è tenuta a chiedere il parere dell’Autorità se gli aggiornamenti in questione non hanno un potenziale effetto sulla salute umana. Il diacetato di potassio è un composto equimolecolare di due additivi alimentari autorizzati (acetato di potassio E 261 e acido acetico E 260). Il comitato scientifico dell’alimentazione umana ha valutato le diverse funzioni tecnologiche degli additivi alimentari nel 1990. Per acidi, basi e loro sali le valutazioni si sono basate sugli anioni e cationi elencati. L’acido acetico (E 260) e i suoi sali, gli acetati e i diacetati di ammonio, sodio, potassio e calcio, sono stati oggetto della valutazione. Il comitato ha istituito un gruppo sulla dose giornaliera ammissibile non specificata per tutte queste sostanze. Ciò significa che l’uso di tali sostanze al fine di ottenere l’effetto tecnologico desiderato non rappresenta un pericolo per la salute. L’autorizzazione all’uso di diacetato di potassio in modo analogo all’acetato di potassio non comporta effetti sulla salute umana e non è di conseguenza necessario chiedere il parere dell’Autorità.

(9)

Il diacetato di potassio va autorizzato per lo stesso uso dell’acetato di potassio. Negli allegati del regolamento (CE) n. 1333/2008, perciò, la denominazione attuale dell’additivo E 261, cioè «acetato di potassio», dovrebbe essere sostituita dall’espressione «acetati di potassio», che comprende sia l’acetato che il diacetato di potassio.

(10)

È opportuno inserire le specifiche per il diacetato di potassio nel regolamento (UE) n. 231/2012. Nell’allegato di tale regolamento il numero E 261 (ii) dovrebbe essere assegnato al diacetato di potassio, mentre il numero di acetato di potassio, attualmente indicato come E 261, dovrebbe essere modificato in E 261 (i). Questa nuova numerazione non ha conseguenze per i requisiti in materia di etichettatura di cui agli articoli 22 e 23 del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(11)

In applicazione delle disposizioni transitorie del regolamento (UE) n. 1129/2011 della Commissione, dell’11 novembre 2011, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo un elenco dell’Unione di additivi alimentari (4), l’allegato II che istituisce l’elenco UE degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e specifica le condizioni del loro uso si applica a decorrere dal 1o giugno 2013. Al fine di consentire l’uso di diacetato di potassio prima di tale data è necessario indicare una data di applicazione precedente per tale additivo alimentare.

(12)

Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1333/2008 e (UE) n. 231/2012.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 sono modificati conformemente all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(2)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

(3)  GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1.

(4)  GU L 295 del 12.11.2011, pag. 1.


ALLEGATO I

A.

L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:

1)

Nella parte B, punto 3, «Additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti» la voce relativa all’additivo E 261 è sostituita come segue:

«E 261

Acetati di potassio (1)

2)

Nella parte C, gruppo I, la voce relativa all’additivo E 261 è sostituita come segue:

«E 261

Acetati di potassio (2)

quantum satis

3)

Nella parte E:

a)

Nei prodotti alimentari in scatola o in barattolo categoria 04.2.3 «ortofrutticoli», la voce relativa all’additivo E 261 è sostituita come segue:

«E 261

Acetati di potassio

quantum satis

 

Periodo di applicazione:

dal 6 febbraio 2013»

b)

Nella categoria di alimenti 07.1.1 «Pane preparato unicamente con i seguenti ingredienti: farina di frumento, acqua, lievito di birra o lievito, sale», la voce relativa all’additivo E 261 è sostituita come segue:

«E 261

Acetati di potassio

quantum satis

 

Periodo di applicazione:

dal 6 febbraio 2013»

c)

Nella categoria di alimenti 07.1.2 «Pain courant français; Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek» la voce relativa all’additivo E 261 è sostituita come segue:

«E 261

Acetati di potassio

quantum satis

 

solo Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek

Periodo di applicazione:

dal 6 febbraio 2013»

d)

Nella categoria di alimenti 08.1.2 «Preparazioni di carni quali definite dal regolamento (CE) n. 853/2004», la voce relativa all’additivo E 261 è sostituita come segue:

«E 261

Acetati di potassio

quantum satis

 

solo preparazioni preconfezionate di carne fresca macinata

Periodo di applicazione:

dal 6 febbraio 2013»

e)

Nella categoria di alimenti 13.1.3 «Alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti trasformati, quali definiti dalla direttiva 2006/125/CE» la voce relativa all’additivo E 261 è sostituita come segue:

«E 261

Acetati di potassio

quantum satis

 

solo alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti trasformati, solo per l’aggiustamento del pH

Periodo di applicazione:

dal 6 febbraio 2013»

B.

L’allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:

a)

Nella parte 3, la voce relativa all’additivo E 261 è sostituita come segue:

«E 261

Acetati di potassio

quantum satis

quantum satis

quantum satis»

 

b)

Nella parte 5, sezione A, la voce relativa all’additivo E 261 è sostituita come segue:

«E 261

Acetati di potassio

quantum satis

Tutti i nutrienti»

 

c)

Nella parte 6, tabella 1, la voce relativa all’additivo E 261 è sostituita come segue:

«E 261

Acetati di potassio»


(1)  Periodo di applicazione: dal 6 febbraio 2013»

(2)  Periodo di applicazione: dal 6 febbraio 2013»


ALLEGATO II

L’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è così modificato:

a)

Nella voce relativa all’additivo E 261, il titolo è sostituito dal seguente:

«E 261 (i) ACETATO DI POTASSIO»

b)

La seguente voce è inserita dopo la voce relativa all’additivo E 261 (i):

«E 261 (ii) DIACETATO DI POTASSIO

Sinonimi

 

Definizione

Il diacetato di potassio è un composto molecolare di acetato di potassio e acido acetico

EINECS

224-217-7

Denominazione chimica

Idrogenodiacetato di potassio

Formula chimica

C4H7KO4

Peso molecolare

158,2

Tenore

Contenuto: 36-38 % di acido acetico libero e 61-64 % di acetato di potassio

Descrizione

Cristalli bianchi

Identificazione

pH

4,5-5 (soluzione acquosa al 10 %)

Test dell’acetato

Positivo

Test del potassio

Positivo

Purezza

Contenuto d’acqua

Non più dell’1 % (metodo di Karl Fischer)

Acido formico, formiati e altre sostanze ossidabili

Non più di 1 000 mg/kg espressi come acido formico

Arsenico

Non più di 3 mg/kg

Piombo

Non più di 2 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg»


17.1.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 13/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 26/2013 DELLA COMMISSIONE

del 16 gennaio 2013

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

66,0

TN

102,6

TR

139,9

ZZ

102,8

0707 00 05

EG

194,1

TR

156,4

ZZ

175,3

0709 91 00

EG

144,1

ZZ

144,1

0709 93 10

MA

104,4

TR

155,4

ZZ

129,9

0805 10 20

EG

54,5

MA

56,7

TR

67,7

ZA

103,6

ZZ

70,6

0805 20 10

IL

162,4

MA

90,8

ZZ

126,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

123,4

KR

139,5

TR

83,1

ZZ

115,3

0805 50 10

TR

75,8

ZZ

75,8

0808 10 80

BA

47,0

CN

87,6

MK

44,1

US

198,2

ZZ

94,2

0808 30 90

CN

59,0

US

135,5

ZZ

97,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

17.1.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 13/8


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

dell’11 dicembre 2012

che modifica la Decisione BCE/2007/7 relativa ai termini e alle condizioni di TARGET2-BCE

(BCE/2012/31)

(2013/31/UE)

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 11.6 e gli articoli 17, 22 e 23,

visto l’Indirizzo BCE/2012/27 del 5 dicembre 2012 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (1), ed in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’Indirizzo BCE/2007/2 del 26 aprile 2007 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (2) è stato recentemente rifuso al fine di includere norme precedentemente aventi carattere interno all’Eurosistema, e aggiungere definizioni necessarie, nonché disposizioni relative all’inapplicabilità delle sanzioni a banche non appartenenti all’Unione, alla condivisione delle informazioni relative alla sospensione o alla cessazione dell’accesso alle operazioni di politica monetaria, e alle conseguenze della sospensione o della cessazione.

(2)

Pertanto, si rende necessario modificare la Decisione BCE/2007/7 del 24 luglio 2007 relativa ai termini e alle condizioni di TARGET2-BCE (3), al fine di: includere alcuni elementi dell’Indirizzo BCE/2012/27 nei termini e condizioni generali di TARGET2-ECB, e b) aggiornare i riferimenti alla legislazione nazionale pertinente ai fini della Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998 concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (4).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche alla Decisione BCE/2007/7

La Decisione BCE/2007/7 è modificata come segue:

1.

All’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), la prima nota è sostituita dal testo seguente:

«1)

L’attuale politica dell’Eurosistema per la localizzazione di infrastrutture è stabilita nelle seguenti dichiarazioni, tutte disponibili sul sito Internet della BCE all’indirizzo www.ecb.europa.eu: a) la dichiarazione ufficiale sui sistemi di pagamento e di regolamento in euro situati al di fuori dell’area dell’euro («Policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area») del 3 novembre 1998; b) l’orientamento di politica dell’Eurosistema relativamente al consolidamento dell’attività di compensazione con controparte centrale («The Eurosystem’s policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing») del 27 settembre 2001; c) i principi fondamentali dell’Eurosistema sull’ubicazione e l’operatività delle infrastrutture di regolamento delle operazioni di pagamento denominate in euro («The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions») del 19 luglio 2007; d) i principi fondamentali dell’Eurosistema sull’ubicazione e l’operatività delle infrastrutture di regolamento delle operazioni di pagamento denominate in euro: specificazione di “legalmente e operativamente situati nell’area dell’euro” («The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of legally and operationally located in the euro area») del 20 novembre 2008; e) il quadro politico di vigilanza sull’Eurosistema («The Eurosystem oversight policy framework») del luglio 2011.»;

2.

L’allegato alla Decisione BCE/2007/7 è modificato conformemente all’allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2013.

Fatto a Francoforte sul Meno, l'11 dicembre 2012

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

(2)  GU L 237 dell’8.9.2007, pag. 1.

(3)  GU L 237 dell’8.9.2007, pag. 71.

(4)  GU L 166 dell’11.6.98, pag. 45.


ALLEGATO

L’allegato alla Decisione BCE/2007/7 è modificato come segue:

1.

L’articolo 1 è modificato come segue:

a)

La definizione di «Eurosystem CBs» è sostituita dalla seguente:

«—

“Eurosystem CB” means the ECB or a euro area NCB,»;

b)

È inserita la seguente definizione:

«—

“euro area NCB” means the national central bank (NCB) of a Member State whose currency is the euro,»;

2.

All’articolo 20 il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1.   For the purposes of the first sentence of Article 3(1) of the Settlement Finality Directive and the third sentence of § 116, § 96(2), § 82 and § 340(3) of the German Insolvency Code (Insolvenzordnung) and the last sentence of § 46(2) of the KWG, payment orders are deemed entered into TARGET2-ECB at the moment that the relevant participant’s PM account is debited.»;

3.

All’articolo 25 il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

«5.   Notwithstanding Sections 675(u), 675(v), 675(x), 675y 675z, 676a, 676c of the German Civil Code (Bürgerliches Gesetzbuch), paragraphs 1 to 4 shall apply to the extent that the ECB’s liability can be excluded.»;

4.

All’articolo 33, il primo periodo è sostituito dal testo seguente:

«Participants, when acting as the payment service provider of a payer or payee, shall comply with all requirements resulting from administrative or restrictive measures imposed pursuant to Articles 75 or 215 of the Treaty on the Functioning of the European Union to which they are subject, including with respect to notification and/or the obtaining of consent from a competent authority in relation to the processing of transactions. In addition:»;

5.

L’appendice VI è sostituita dal testo seguente:

«Appendix VI

FEE SCHEDULE AND INVOICING

Fees and invoicing for direct participants

1.

The monthly fee for the processing of payment orders in TARGET2-ECB for direct participants, depending on which option the direct participant has chosen, shall be either:

(a)

EUR 150 per PM account plus a flat fee per transaction (debit entry) of EUR 0,80; or

(b)

EUR 1 875 per PM account plus a fee per transaction (debit entry) determined as follows, based on the volume of transactions (number of processed items) per month:

Band

From

To

Price

(EUR)

1

1

10 000

0,60

2

10 001

25 000

0,50

3

25 001

50 000

0,40

4

50 001

100 000

0,20

5

Above 100 000

0,125

Liquidity transfers between a participant’s PM account and its sub-accounts shall not be subject to a charge.

2.

There shall be an additional monthly fee for direct participants who do not wish the BIC of their account to be published in the TARGET2 directory of EUR 30 per account.

3.

The following invoicing rules apply to direct participants. The direct participant shall receive the invoice for the previous month specifying the fees to be paid, no later than on the fifth business day of the following month. Payment shall be made at the latest on the 10th working day of that month to the account specified by the ECB and shall be debited from that participant’s PM account.

Fees and invoicing for ancillary systems

4.

An ancillary system using the ASI or the Participant Interface, irrespective of the number of any accounts it may hold with the ASCB and/or the SCB, shall be subject to a fee schedule consisting of three elements, as set out below.

(a)

A fixed monthly fee of EUR 1 000 to be charged to each ancillary system (Fixed Fee I).

(b)

A second monthly fixed fee of between EUR 417 and EUR 4 167, in proportion to the underlying gross value of the ancillary system’s euro cash settlement transactions (Fixed Fee II):

Band

From (EUR million/day)

To (EUR million/day)

Annual fee

(EUR)

Monthly fee

(EUR)

1

0

below 1 000

5 000

417

2

1 000

below 2 500

10 000

833

3

2 500

below 5 000

20 000

1 667

4

5 000

below 10 000

30 000

2 500

5

10 000

below 50 000

40 000

3 333

6

Above 50 000

50 000

4 167

The gross value of the ancillary system’s euro cash settlement transactions shall be calculated by the ASCB once a year on the basis of such gross value during the previous year and the calculated gross value shall be applied for calculating the fee as from 1 January of each calendar year.

(c)

A transaction fee calculated on the same basis as the schedule established for direct participants in paragraph 1 of this Appendix. The ancillary systems may choose one of the two options: either to pay a flat EUR 0,80 fee per payment instruction (Option A) or to pay a fee calculated on a degressive basis (Option B), subject to the following modifications:

(i)

for Option B, the limits of the bands relating to volume of payment instructions are divided by two, and

(ii)

a monthly fixed fee of EUR 150 (under Option A) or EUR 1 875 (under Option B) shall be charged in addition to Fixed Fee I and Fixed Fee II.

5.

Any fee payable in relation to a payment instruction submitted or payment received by an ancillary system, via either the participant interface or the ASI, shall be exclusively charged to this ancillary system. The Governing Council may establish more detailed rules for the determination of billable transactions settled via the ASI.

6.

Each ancillary system shall receive an invoice from its respective ASCB for the previous month based on the fees referred to in paragraph 4, no later than the fifth business day of the following month. Payments shall be made no later than the 10th business day of this month to the account specified by the ASCB or shall be debited from an account specified by the ancillary system.

7.

For the purposes of this paragraph, each ancillary system that has been designated under Directive 98/26/EC shall be treated separately, even if two or more of them are operated by the same legal entity. The same rule shall apply to the ancillary systems that have not been designated under Directive 98/26/EC, in which case the ancillary systems shall be identified by reference to the following criteria: (a) a formal arrangement, based on a contractual or legislative instrument, e.g. an agreement among the participants and the system operator; (b) multiple membership; (c) common rules and standardised arrangements; (d) for the clearing, netting or settlement of payments or securities between the participants.»


17.1.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 13/12


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 19 dicembre 2012

che modifica la Decisione BCE/2010/24 relativa alla distribuzione provvisoria del reddito della Banca centrale europea derivante dalle banconote in euro in circolazione e dai titoli acquistati ai sensi del programma per il mercato dei titoli finanziari

(BCE/2012/33

(2013/32/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 33,

considerando quanto segue:

(1)

La Decisione BCE/2010/24 del 25 novembre 2010 relativa alla distribuzione provvisoria del reddito della Banca centrale europea derivante dalle banconote in euro in circolazione e dai titoli acquistati ai sensi del programma per il mercato dei titoli finanziari (1) definisce come la Banca centrale europea (BCE) distribuisce alle BCN: a) il reddito derivante dalle banconote in euro maturato in ciascun esercizio finanziario; e b) il reddito derivante dai titoli acquistati nell’ambito del programma per il mercato dei titoli finanziari (securities markets programme, SMP) maturato in ciascun esercizio finanziario.

(2)

Si ritiene necessario allineare le date per la distribuzione provvisoria del reddito derivante dalle banconote in euro in circolazione e di quello derivante dai titoli acquistati nell’ambito del programma per il mercato dei titoli finanziari. Salvo quanto diversamente deciso dal Consiglio direttivo, la BCE dovrebbe distribuire queste due categorie di reddito l’ultimo giorno lavorativo del gennaio dell’anno successivo. Ciò lascia alla BCE un margine di tempo sufficiente a determinare l’ammontare del reddito conseguito sui titoli acquistati nell’ambito del programma per il mercato dei titoli finanziari.

(3)

La Decisione BCE/2010/24 deve essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifica

Nell’articolo 2, i paragrafi da 2 a 4, sono sostituiti dal testo che segue:

«2.   Salvo quanto diversamente deciso dal Consiglio direttivo, la BCE distribuisce alle BCN il reddito derivante dalle banconote in euro in circolazione e quello derivante dai titoli acquistati nell’ambito del programma per il mercato dei titoli finanziari conseguiti in ciascun esercizio finanziario l’ultimo giorno lavorativo del gennaio dell’anno successivo.

3.   L’ammontare del reddito della BCE derivante dalle banconote in circolazione può essere ridotto, con decisione del Consiglio direttivo presa in conformità dello Statuto del SEBC, quanto alle spese affrontate dalla BCE in relazione all’emissione ed alla gestione operativa delle banconote in euro.»

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 31 dicembre 2012.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 19 dicembre 2012

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 6 dell’11.1.2011, pag. 35.