ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2013.004.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 4

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

56o anno
9 gennaio 2013


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2013/4/Euratom

 

*

Decisione del Consiglio, dell’11 dicembre 2012, che approva la conclusione, da parte della Commissione europea, dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, inteso ad associare la Confederazione svizzera al programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2012-2013)

1

Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, che associa la Confederazione svizzera al programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2012-2013)

3

 

 

2013/5/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 17 dicembre 2012, sull’adesione dell’Unione europea al protocollo relativo alla protezione del Mare Mediterraneo dall’inquinamento derivante dall’esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo del mare e del suo sottosuolo

13

Protocollo relativo alla protezione del Mare Mediterraneo dall’inquinamento derivante dall’esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo del mare e del suo sottosuolo

15

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 6/2013 della Commissione, dell'8 gennaio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE ( 1 )

34

 

*

Regolamento (UE) n. 7/2013 della Commissione, dell’8 gennaio 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione ( 1 )

36

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 8/2013 della Commissione, dell'8 gennaio 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

38

 

 

DECISIONI

 

 

2013/6/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 4 dicembre 2012, che modifica la decisione 2011/734/UE, indirizzata alla Grecia allo scopo di rafforzare e approfondire la sorveglianza della disciplina di bilancio e che intima alla Grecia di adottare misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie a correggere la situazione di disavanzo eccessivo

40

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

9.1.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 4/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell’11 dicembre 2012

che approva la conclusione, da parte della Commissione europea, dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, inteso ad associare la Confederazione svizzera al programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2012-2013)

(2013/4/Euratom)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 101, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione europea ha negoziato, conformemente alle direttive del Consiglio, un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, che associa la Confederazione svizzera al programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2012-2013) («accordo»).

(2)

È opportuno approvare la conclusione, da parte della Commissione europea, dell’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

È approvata la conclusione, da parte della Commissione europea, dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, che associa la Confederazione svizzera al programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2012-2013).

È approvata la dichiarazione della Commissione europea a nome della Comunità europea dell’energia atomica, effettuata dal rappresentante della Commissione europea alla conclusione dell’accordo, acclusa nell’allegato della presente decisione.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l’11 dicembre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

A. D. MAVROYIANNIS


ALLEGATO

Dichiarazione della Commissione europea a nome della Comunità europea dell’energia atomica

I rappresentanti della Confederazione svizzera hanno chiesto alla Commissione europea di confermare che l’importo totale dei contributi che la Confederazione svizzera deve erogare per il 2012 in relazione a tutte le attività di ricerca Euratom non sarà superiore a 55 milioni di CHF.

La Commissione europea conferma che, sulla base dei dati statistici pertinenti e considerati i fattori di proporzionalità che determinano il calcolo dei contributi della Confederazione svizzera per il 2012 in relazione a tutte le attività di ricerca Euratom, comprese quelle svolte anteriormente alla conclusione del presente accordo, l’importo totale che la Confederazione svizzera deve versare per il 2012 non sarà superiore a 55 milioni di CHF.


ACCORDO

di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, che associa la Confederazione svizzera al programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2012-2013)

LA COMUNITÀ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA,

(in appresso denominata «Euratom»),

rappresentata dalla Commissione europea (in appresso denominata «Commissione»),

da una parte,

e

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

(in appresso denominata «Svizzera»), rappresentata dal Consiglio federale svizzero,

dall’altra,

in appresso denominate «le Parti»,

CONSIDERANDO che un forte legame tra la Svizzera ed Euratom è vantaggioso per entrambe le Parti,

CONSIDERANDO che la ricerca scientifica e tecnologica è importante per entrambe le Parti e che esse hanno interesse reciproco a cooperare in questo campo per ottimizzare l’impiego delle risorse ed evitare inutili duplicazioni di lavori;

CONSIDERANDO che le Parti stanno conducendo programmi di ricerca in alcuni settori di interesse comune;

CONSIDERANDO che le Parti hanno interesse a cooperare in tali programmi traendone reciproco vantaggio;

CONSIDERANDO che entrambe le Parti hanno interesse a incoraggiare l’accesso reciproco dei rispettivi organismi di ricerca alle attività di ricerca, sviluppo tecnologico e formazione;

CONSIDERANDO che nel 1978 la Comunità europea dell’energia atomica e la Svizzera hanno concluso un accordo di cooperazione nel settore della fusione termonucleare controllata e della fisica dei plasmi (in appresso denominato «accordo sulla fusione»);

CONSIDERANDO che l’8 gennaio 1986 le Parti hanno concluso un accordo quadro di cooperazione scientifica e tecnica che è entrato in vigore il 17 luglio 1987 (in appresso denominato «accordo quadro»);

CONSIDERANDO che l’articolo 6 del suddetto accordo quadro prevede che la cooperazione ai sensi dell’accordo sia realizzata attraverso gli opportuni accordi;

CONSIDERANDO che l’Unione europea e la Svizzera hanno firmato, il 25 giugno 2007, un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica che è entrato in vigore il 28 febbraio 2008 ed è stato applicato retroattivamente a decorrere dal 1o gennaio 2007;

CONSIDERANDO che il suddetto accordo prevede, all’articolo 9, paragrafo 2, il rinnovo o la rinegoziazione dell’accordo allo scopo di consentire la partecipazione a nuovi programmi quadro pluriennali di ricerca e sviluppo tecnologico, a condizioni concordemente stabilite;

CONSIDERANDO che il programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2012-2013), che mira anch’esso a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca, è stato adottato con la decisione 2012/93/Euratom del Consiglio (1), il regolamento (Euratom) n. 139/2012 (2) e le decisioni del Consiglio 2012/94/Euratom (3) e 2012/95/Euratom (4) (in appresso denominato «programma quadro Euratom 2012-2013»);

CONSIDERANDO che, fatte salve le pertinenti disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, il presente accordo e qualsiasi attività condotta nell’ambito dello stesso non pregiudicano la facoltà degli Stati membri di intraprendere attività bilaterali con la Svizzera nel campo della scienza, della tecnologia, della ricerca e dello sviluppo, e di concludere, ove opportuno, accordi a tale scopo;

CONSIDERANDO che Euratom ha concluso l’accordo sull’istituzione dell’organizzazione internazionale dell’energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del progetto ITER. A norma dell’articolo 21 di tale accordo e degli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea dell’energia atomica e la Confederazione svizzera sull’applicazione al territorio svizzero dell’accordo ITER, dell’accordo sui privilegi e le immunità per ITER e dell’accordo sull’approccio allargato e concernente l’adesione della Svizzera all’impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione del 22 novembre 2007, l’accordo si applica alla Svizzera, che partecipa al programma sulla fusione di Euratom in qualità di Stato terzo pienamente associato;

CONSIDERANDO che Euratom fa parte dell’impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione istituita con decisione del Consiglio del 27 marzo 2007. A norma dell’articolo 2 di tale decisione e degli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea dell’energia atomica e la Confederazione svizzera sull’applicazione al territorio svizzero dell’accordo ITER, dell’accordo sui privilegi e le immunità per ITER e dell’accordo sull’approccio allargato e concernente l’adesione della Svizzera all’impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione del 22 novembre 2007, la Svizzera è entrata a far parte dell’impresa comune come Stato terzo, avendo associato il proprio programma di ricerca al programma sulla fusione di Euratom;

CONSIDERANDO che Euratom ha concluso l’accordo tra la Comunità europea dell’energia atomica e il governo del Giappone per l’attuazione congiunta delle attività che rientrano nell’approccio allargato nel settore della ricerca sull’energia da fusione. A norma del suo articolo 26, l’accordo si applica alla Svizzera, che partecipa al programma sulla fusione di Euratom come Stato terzo pienamente associato,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Oggetto

1.   La partecipazione della Svizzera all’attuazione del programma quadro Euratom 2012-2013 avviene nella forma e alle condizioni stabilite dal presente accordo, fatte salve le disposizioni dell’accordo sulla fusione.

I soggetti giuridici stabiliti in Svizzera possono partecipare a tutti i programmi specifici del programma quadro Euratom 2012-2013.

2.   I soggetti giuridici svizzeri possono partecipare alle attività del Centro comune di ricerca dell’Unione europea, qualora tale partecipazione non sia contemplata dal paragrafo 1.

3.   I soggetti giuridici stabiliti nell’Unione europea, incluso il Centro comune di ricerca, possono partecipare a programmi e/o progetti di ricerca condotti in Svizzera in settori equivalenti a quelli dei programmi del programma quadro Euratom 2012-2013.

4.   Ai fini del presente accordo, per «soggetto giuridico» si intende qualsiasi persona fisica o giuridica costituita in conformità al diritto nazionale applicabile nel suo luogo di stabilimento o al diritto dell’Unione europea, dotata di personalità giuridica e della capacità di essere titolare di diritti e di obblighi di qualsiasi natura. Rientrano in questa definizione, in particolare, le università, gli organismi di ricerca, le imprese industriali, ivi comprese le piccole e medie imprese, e le persone fisiche.

Articolo 2

Forme e strumenti di cooperazione

La cooperazione assume le seguenti forme:

1.

Partecipazione di soggetti giuridici stabiliti in Svizzera a tutti i programmi specifici adottati nell’ambito del programma quadro Euratom 2012-2013, secondo le modalità e condizioni stabilite dalle norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università alle azioni di ricerca e formazione della Comunità europea dell’energia atomica.

2.

Partecipazione finanziaria della Svizzera al finanziamento dei programmi adottati in attuazione del programma quadro Euratom 2012-2013 in conformità all’allegato B.

3.

Partecipazione di soggetti giuridici stabiliti nell’Unione europea ai programmi e/o progetti di ricerca svizzeri decisi dal Consiglio federale su temi equivalenti a quelli del programma quadro Euratom 2012-2013, secondo le modalità e condizioni stabilite dalla pertinente normativa svizzera e con il consenso dei partecipanti al progetto specifico e degli organi di gestione del corrispondente programma svizzero. Salvo qualora la pertinente normativa svizzera preveda diversamente, i soggetti giuridici stabiliti nell’Unione europea che partecipano a programmi e/o progetti di ricerca svizzeri provvedono alla copertura dei propri costi, inclusa la rispettiva quota di spese di gestione e amministrazione del progetto.

4.

Oltre alla trasmissione tempestiva di informazioni e di documentazione in merito alla realizzazione del programma quadro Euratom 2012-2013 e dei programmi e/o progetti svizzeri, la cooperazione tra le Parti può assumere le forme e i mezzi seguenti:

a)

regolari scambi di opinioni sugli orientamenti e le priorità della politica e delle previsioni in materia di ricerca in Svizzera e in Euratom;

b)

scambi di opinioni sulle prospettive e sullo sviluppo della cooperazione;

c)

trasmissione tempestiva di informazioni sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti di ricerca in Svizzera e in Euratom, nonché sui risultati del lavoro svolto nell’ambito del presente accordo;

d)

riunioni congiunte;

e)

visite e scambi di ricercatori, ingegneri e tecnici;

f)

contatti periodici e riunioni di verifica fra i responsabili dei programmi o dei progetti della Svizzera e di Euratom;

g)

partecipazione di esperti a seminari, congressi e workshop.

Articolo 3

Adattamento

In qualunque momento, di comune accordo tra le Parti, la cooperazione può essere adattata o ampliata.

Articolo 4

Diritti e obblighi in materia di proprietà intellettuale e obblighi

1.   Fatte salve le disposizioni dell’allegato A e delle leggi applicabili, i soggetti giuridici stabiliti in Svizzera che partecipano al programma quadro Euratom 2012-2013 hanno, in materia di proprietà, valorizzazione e divulgazione delle informazioni acquisite in tale contesto e in materia di proprietà intellettuale sorta nel medesimo ambito, gli stessi diritti e obblighi che competono ai soggetti giuridici stabiliti nell’Unione europea.

2.   Fatte salve le disposizioni dell’allegato A e delle leggi applicabili, i soggetti giuridici stabiliti nell’Unione europea che partecipano ai programmi e/o progetti di ricerca svizzeri di cui all’articolo 2, paragrafo 3, hanno, in materia di proprietà, sfruttamento e valorizzazione delle informazioni acquisite in tale contesto e in materia di proprietà intellettuale sorta nel medesimo ambito, gli stessi diritti e obblighi che competono ai soggetti giuridici stabiliti in Svizzera che partecipano ai programmi e/o progetti in questione.

Articolo 5

Disposizioni finanziarie

Le norme che disciplinano il contributo finanziario della Svizzera sono enunciate nell’allegato B.

Articolo 6

Comitato di ricerca Svizzera/Comunità

1.   Il «Comitato di ricerca Svizzera/Comunità» istituito dall’accordo quadro esamina, valuta e vigila sulla corretta applicazione del presente accordo. Ogni questione relativa all’attuazione o all’interpretazione del presente accordo è deferita al comitato.

2.   Il comitato può decidere di modificare i riferimenti agli atti dell’Unione europea/di Euratom riportati nell’allegato C.

Articolo 7

Partecipazione

1.   Fatte salve le disposizioni dell’articolo 4, i soggetti giuridici stabiliti in Svizzera che partecipano al programma quadro Euratom 2012-2013 hanno gli stessi diritti e obblighi contrattuali che competono ai soggetti stabiliti nell’Unione europea.

2.   Ai soggetti giuridici stabiliti in Svizzera si applicano le stesse condizioni in materia di presentazione e valutazione delle proposte, di aggiudicazione e conclusione delle convenzioni di sovvenzione e/o dei contratti nell’ambito del programma quadro Euratom 2012-2013 applicabili alle convenzioni di sovvenzione e/o ai contratti conclusi nel quadro dei medesimi programmi con soggetti giuridici stabiliti nell’Unione europea.

3.   In qualità di Stato associato, la Svizzera ha facoltà di proporre valutatori nell’ambito del programma quadro Euratom 2012-2013 in conformità al regolamento (Euratom) n. 139/2012 del Consiglio che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni indirette nell’ambito del programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2012-2013).

4.   Fatto salvo il disposto dell’articolo 1, paragrafo 3, dell’articolo 2, paragrafo 3, e dell’articolo 4, paragrafo 2, e fatte salve le leggi e procedure vigenti, i soggetti giuridici stabiliti nell’Unione europea possono partecipare, alle stesse condizioni applicabili ai partecipanti svizzeri, ai programmi e/o progetti previsti dai programmi di ricerca svizzeri di cui all’articolo 2, paragrafo 3. Le autorità svizzere possono subordinare la partecipazione a un progetto di uno o più soggetti giuridici stabiliti nell’Unione europea alla partecipazione congiunta di almeno un soggetto svizzero.

Articolo 8

Mobilità

Ciascuna Parte si impegna, conformemente alla legislazione e agli accordi vigenti, a consentire l’ingresso ed il soggiorno, quando ciò sia indispensabile ai fini della buona esecuzione di una determinata attività, di un numero limitato di ricercatori che partecipano, in Svizzera e nell’Unione europea, alle attività previste dal presente accordo.

Articolo 9

Revisione e collaborazione futura

1.   Qualora Euratom decida di modificare o ampliare i propri programmi di ricerca, il presente accordo può essere modificato o ampliato a condizioni concordemente stabilite. Le Parti si scambiano informazioni e opinioni sulle modifiche o ampliamenti previsti, nonché su qualsiasi questione che possa incidere direttamente o indirettamente sulla cooperazione della Svizzera nei settori coperti dal programma quadro Euratom 2012-2013. Alla Svizzera è notificato l’esatto contenuto dei programmi modificati o ampliati entro due settimane dalla data di adozione degli stessi da parte di Euratom. In caso di modifica o ampliamento del programma di ricerca la Svizzera può recedere dal presente accordo con preavviso di sei mesi. Le Parti comunicano la propria intenzione di denunciare o prorogare il presente accordo entro tre mesi dall’adozione della decisione di Euratom.

2.   Qualora Euratom adotti un nuovo programma pluriennale di ricerca e formazione, il presente accordo può essere rinnovato o rinegoziato a condizioni concordemente stabilite. Le Parti si scambiano informazioni ed opinioni sulla preparazione di tali programmi o su altre attività di ricerca in corso o da effettuare in futuro nell’ambito del comitato di ricerca Svizzera/Comunità di cui all’articolo 6.

Articolo 10

Rapporto con altri accordi internazionali

1.   Le disposizioni del presente accordo si applicano senza pregiudizio dei vantaggi previsti da altri accordi internazionali a cui una delle Parti è vincolata e che hanno effetto esclusivamente a favore dei soggetti giuridici stabiliti nel territorio di detta Parte.

2.   Nel quadro del presente accordo i soggetti giuridici stabiliti in uno Stato associato al programma quadro Euratom 2012-2013 (Stato associato) sono titolari degli stessi diritti e obblighi dei soggetti stabiliti in uno Stato membro, purché lo Stato associato in cui è stabilito il soggetto abbia acconsentito a conferire gli stessi diritti e a imporre gli stessi obblighi ai soggetti giuridici della Svizzera.

Articolo 11

Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, alle condizioni in esso indicate e, dall’altra, al territorio della Svizzera.

Articolo 12

Allegati

Gli allegati A, B e C costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 13

Entrata in vigore e applicazione

1.   Il presente accordo è ratificato o concluso dalle Parti in conformità alle loro norme rispettive. Esso entra in vigore alla data dell’ultima notifica dell’avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

2.   Il presente accordo si applica dall’inizio del programma quadro Euratom 2012-2013 fino al 31 dicembre 2013. Fatto salvo il paragrafo 5, nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2013 e il 30 giugno 2013 il presente accordo può essere denunciato da ciascuna Parte mediante preavviso scritto. In tal caso l’accordo cessa di essere applicabile il 31 dicembre 2012.

3.   Se, in conformità al paragrafo 2, il presente accordo cessa di essere applicabile il 31 dicembre 2012, Euratom onora gli impegni assunti nei confronti dei beneficiari svizzeri fino a quando una delle Parti riceve dall’altra Parte la notifica di cui al paragrafo 2. Se la Svizzera, in conformità al paragrafo 2, denuncia il presente accordo, essa versa ad Euratom un risarcimento pari all’importo degli impegni assunti da Euratom 2013 nei confronti dei beneficiari svizzeri fino al momento in cui Euratom ha ricevuto la notifica della Svizzera. Tale risarcimento è versato entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta formulata dalla Commissione. In tal caso si applica la parte II, paragrafo 2, dell’allegato B. Le parti risolvono di comune accordo altre eventuali conseguenze.

4.   Il presente accordo può essere modificato solo previo accordo scritto delle Parti. La procedura di entrata in vigore delle modifiche è identica a quella applicabile all’entrata in vigore del presente accordo.

5.   Il presente accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti mediante preavviso scritto di almeno sei mesi.

6.   I progetti e le attività in corso al momento della denuncia e/o della scadenza del presente accordo sono portati a compimento alle condizioni in esso stabilite. Le Parti risolvono di concerto le eventuali altre conseguenze dovute alla denuncia dell’accordo.

Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.


(1)  GU L 47 del 18.2.2012, pag. 25.

(2)  GU L 47 del 18.2.2012, pag. 1.

(3)  GU L 47 del 18.2.2012, pag. 33.

(4)  GU L 47 del 18.2.2012, pag. 40.

ALLEGATO A

PRINCIPI DI ATTRIBUZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

I.   Ambito di applicazione

Agli effetti del presente accordo, per «proprietà intellettuale» si intende la definizione data dall’articolo 2 della Convenzione che istituisce l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, conclusa a Stoccolma il 14 luglio 1967.

Agli effetti del presente accordo, per «conoscenze» si intendono i risultati, ivi comprese le informazioni, tutelabili o non, nonché i diritti di autore o i diritti su dette informazioni acquistati in virtù di domanda o di rilascio di brevetti, disegni, specie vegetali, certificati complementari o di altre forme di tutela equiparabili.

II.   Diritti di proprietà intellettuale dei soggetti giuridici delle Parti

1.

Ciascuna Parte garantisce che i diritti di proprietà intellettuale dei soggetti giuridici dell’altra Parte che partecipano alle attività svolte conformemente al presente accordo, nonché i diritti e gli obblighi derivanti da detta partecipazione, siano compatibili con le convenzioni internazionali pertinenti che sono applicabili alle Parti, in particolare l’accordo TRIPS (Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, gestito dall’Organizzazione mondiale del commercio), la Convenzione di Berna (Atto di Parigi 1971) e la Convenzione di Parigi (Atto di Stoccolma 1967).

2.

I soggetti giuridici stabiliti in Svizzera che partecipano ad azioni indirette del programma quadro Euratom 2012-2013 sono titolari di diritti e obblighi in materia di proprietà intellettuale alle condizioni stabilite dal regolamento (Euratom) n. 139/2002 del Consiglio del 19 dicembre 2011 (1) e dalla convenzione di sovvenzione e/o dal contratto conclusi con Euratom in conformità al paragrafo 1.

3.

I soggetti giuridici stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea che partecipano ai programmi e/o ai progetti di ricerca svizzeri sono titolari degli stessi diritti e obblighi in materia di proprietà intellettuale dei soggetti giuridici stabiliti in Svizzera che partecipano a detti programmi o progetti di ricerca, in conformità al punto 1.

III.   Diritti di proprietà intellettuale delle Parti

1.

Salvo diversa convenzione tra le Parti, alle conoscenze generate dalle Parti nel corso delle attività svolte ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, del presente accordo si applicano le regole specificate di seguito:

a)

la Parte che genera queste conoscenze è proprietaria delle stesse. Quando il rispettivo ruolo nei lavori non può essere determinato, queste conoscenze sono proprietà comune delle Parti;

b)

la Parte proprietaria della conoscenze concede all’altra Parte diritti di accesso a queste conoscenze per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2, paragrafo 4, del presente accordo. Tali diritti di accesso sono concessi a titolo gratuito.

2.

Salvo diversa convenzione tra le Parti, alle opere letterarie di carattere scientifico delle Parti si applicano le regole specificate di seguito:

a)

in caso di pubblicazione ad opera di una Parte di dati, informazioni o risultati scientifici e tecnici per mezzo di riviste, articoli, relazioni o libri, incluse opere audiovisive e software, che siano frutto o siano collegate ad attività svolte ai sensi del presente accordo, l’altra Parte ha diritto di ottenere una licenza non esclusiva, irrevocabile, a titolo gratuito e valida per tutti i paesi, che le consenta di tradurre, adattare, trasmettere e distribuire al pubblico tali opere;

b)

ogni riproduzione destinata al pubblico di dati ed informazioni tutelati da diritto d’autore, prodotta a norma delle presenti disposizioni, deve indicare i nomi degli autori dell’opera, salvo quelli che espressamente richiedano di non essere citati. Deve inoltre contenere una menzione chiara e visibile del sostegno congiunto ricevuto dalle Parti.

3.

Salvo diversa convenzione tra le Parti, alle informazioni da non divulgare si applicano le regole specificate di seguito:

a)

all’atto di comunicare all’altra Parte le informazioni relative alle attività svolte ai sensi del presente accordo, ciascuna Parte stabilisce quali siano le informazioni che non desidera divulgare;

b)

ai fini specifici dell’applicazione del presente accordo la Parte che riceve dette informazioni può comunicare, sotto la propria responsabilità, informazioni riservate ad organismi o persone poste sotto la sua autorità;

c)

previo consenso scritto della Parte che fornisce le informazioni riservate, la Parte che riceve dette informazioni può divulgarle in maniera più ampia di quanto consentito ai sensi della precedente lettera b). Le Parti collaborano al fine di stabilire le procedure in base alle quali può essere chiesta ed ottenuta l’autorizzazione scritta preliminare per una divulgazione più ampia delle informazioni. Ciascuna Parte si impegna a rilasciare tale autorizzazione nei limiti consentiti dalle proprie leggi, regolamenti e politiche;

d)

le informazioni non documentali riservate e ogni altra informazione confidenziale fornita nel corso di seminari o altre riunioni di rappresentanti delle Parti indette ai sensi del presente accordo, nonché le informazioni apprese attraverso il personale distaccato, l’uso di strutture o l’esecuzione di azioni indirette, devono rimanere confidenziali, a condizione che i soggetti che ricevono tali informazioni riservate, confidenziali o segrete siano resi edotti della natura confidenziale o segreta delle informazioni all’atto della comunicazione delle stesse, ai sensi della lettera a).

e)

ciascuna Parte si impegna ad assicurare l’osservanza delle disposizioni del presente accordo per quanto riguarda l’obbligo di non divulgare le informazioni riservate ricevute ai sensi delle lettere a) e d). Se una delle Parti si rende conto che non è in grado o che presumibilmente non sarà in grado di osservare le disposizioni sull’obbligo del segreto di cui alle lettere a) e d), ne informa immediatamente l’altra Parte. Successivamente le Parti si consultano per definire una linea di condotta adeguata.


(1)  GU L 47 del 18.2.2012, pag. 1.

ALLEGATO B

REGOLE FINANZIARIE CHE DISCIPLINANO IL CONTRIBUTO DELLA SVIZZERA

I.   Determinazione della partecipazione finanziaria

1.

Il fattore di proporzionalità utilizzato per determinare il contributo finanziario della Svizzera al programma quadro Euratom 2012-2013, ad esclusione del programma Euratom «Fusione», è costituito dal rapporto tra il prodotto interno lordo della Svizzera, a prezzi di mercato, e la somma dei prodotti interni lordi, a prezzi di mercato, degli Stati membri dell’Unione europea. Il fattore di proporzionalità che determina il contributo della Svizzera al programma «Fusione» continua a essere calcolato a norma dell’accordo corrispondente. Questi rapporti sono calcolati in base alle ultime statistiche di Eurostat, disponibili al momento della pubblicazione del progetto di bilancio dell’Unione europea per lo stesso anno.

2.

La Commissione comunica non appena possibile alla Svizzera i seguenti dati unitamente alla relativa documentazione:

a)

gli importi degli stanziamenti di impegno per il programma quadro Euratom 2012-2013 che figurano nello stato delle spese del progetto di bilancio dell’Unione europea per il 2013;

b)

l’importo stimato dei contributi finanziari dovuti per la possibile partecipazione della Svizzera al programma quadro Euratom 2012-2013, ricavato dal progetto di bilancio per il 2013.

3.

Non appena il bilancio generale per il 2013 è adottato definitivamente, la Commissione comunica alla Svizzera gli importi relativi alla sua partecipazione, iscritti nello stato delle spese.

4.

Il contributo finanziario della Svizzera per la partecipazione al programma quadro Euratom 2012-2013 è calcolato a complemento delle risorse disponibili anno per anno nel bilancio generale dell’Unione europea per gli stanziamenti d’impegno destinati a far fronte agli obblighi della Commissione relativi alle attività da eseguire nelle forme opportune per l’attuazione, la gestione e lo svolgimento dei programmi e delle attività previsti dal presente accordo.

II.   Procedure di pagamento

1.

Entro il 31 dicembre 2012 la Commissione trasmette alla Svizzera una richiesta di fondi per i contributi dovuti per il 2012 ai sensi del presente accordo. Tale richiesta ha per oggetto il pagamento del contributo della Svizzera, da effettuarsi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Per calcolare l’importo in franchi svizzeri per il 2012, il tasso di cambio tra il franco svizzero e l’euro utilizzato dalla Commissione corrisponde al tasso di mercato del penultimo giorno del mese precedente indicato dalla Banca centrale europea o, in funzione della disponibilità, fornito dalle delegazioni o da altre fonti appropriate in prossimità di tale data.

Tranne qualora il presente accordo cessi di essere applicato il 31 dicembre 2012 in conformità all’articolo 13, paragrafo 2, la Commissione, dopo il 1o luglio e non oltre novembre 2013, trasmette alla Svizzera una richiesta di fondi corrispondente al contributo di cui al presente accordo per il 2013, calcolato sulla base del punto I.1 del presente allegato. Tale richiesta ha per oggetto il pagamento del suddetto contributo, da effettuarsi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

2.

Il contributo della Svizzera per il 2012 è versato in franchi svizzeri, mentre quello per il 2013 è calcolato e versato in euro sul conto bancario indicato dalla Commissione nella richiesta di fondi.

3.

Il contributo dovuto dalla Svizzera in virtù del presente accordo deve essere versato nei termini di cui al paragrafo 1. Ogni eventuale ritardo nei versamenti dà origine al pagamento di interessi, calcolati al tasso interbancario EURIBOR a un mese, riportato alla pagina EURIBOR01 di Reuters (pagina Telerate 248). Tale tasso è maggiorato di 1,5 punti percentuali per ciascun mese di ritardo. Il tasso maggiorato si applica all’intero periodo di mora. Tuttavia, gli interessi sono esigibili solo quando il contributo è versato dopo la scadenza dei termini di cui al paragrafo 1.

4.

Le spese di viaggio dei rappresentanti e degli esperti svizzeri che partecipano ai lavori dei comitati di ricerca e all’attuazione del programma quadro Euratom 2012-2013 sono rimborsate dalla Commissione secondo gli stessi criteri e le stesse procedure in vigore per i rappresentanti e gli esperti degli Stati membri dell’Unione europea.

III.   Disposizioni di attuazione

1.

L’importo della partecipazione finanziaria della Svizzera al programma quadro Euratom 2012-2013 ai sensi del presente allegato resta di norma invariato per tutto l’esercizio finanziario considerato.

2.

Al momento della chiusura dei conti di ogni esercizio finanziario (n), in sede di compilazione del conto delle entrate e delle uscite, la Commissione procede al conguaglio dei conti relativi alla partecipazione della Svizzera, prendendo in considerazione le variazioni intervenute in corso d’esercizio in seguito a trasferimenti, disimpegni, riporti e bilanci rettificativi e suppletivi. Il conguaglio ha luogo al momento del primo versamento per l’esercizio finanziario (n + 1). Tuttavia, l’ultimo di tali conguagli ha luogo entro il mese di luglio del quarto anno successivo alla fine del programma quadro Euratom 2012-2013. I versamenti della Svizzera sono accreditati ai programmi di Euratom in quanto entrate di bilancio assegnate alle linee di bilancio specifiche nello stato delle entrate del bilancio generale dell’Unione europea.

IV.   Informazioni

1.

Al momento del pagamento per il 2013 la Commissione prepara e invia a fini informativi alla Svizzera un prospetto dello stato delle risorse assegnate al programma quadro Euratom 2012-2013 per il 2012, compilato sul modello del conto di gestione della Commissione.

Entro il 30 aprile 2014 la Commissione prepara e invia a fini informativi alla Svizzera un prospetto dello stato delle risorse assegnate al programma quadro Euratom 2012-2013 per il 2013, compilato sul modello del conto di gestione della Commissione.

2.

La Commissione comunica alla Svizzera i dati statistici e tutte le altre informazioni finanziarie generali relative all’attuazione del programma quadro Euratom messe a disposizione degli Stati membri.

ALLEGATO C

CONTROLLO FINANZIARIO DEI PARTECIPANTI SVIZZERI AL PROGRAMMA QUADRO EURATOM 2012-2013

I.   Comunicazione diretta

La Commissione comunica direttamente con i partecipanti al programma quadro Euratom 2012-2013 stabiliti in Svizzera e con i loro subappaltatori, i quali possono inoltrare direttamente alla Commissione tutte le informazioni e la documentazione pertinenti che sono tenuti a presentare sulla base degli strumenti di cui al presente accordo e delle convenzioni di sovvenzione e/o dei contratti conclusi per darvi attuazione.

II.   Audit

1.

In osservanza del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (1), modificato da ultimo dal regolamento (UE, Euratom) n. 1081/2010 (2), e del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 478/2007 (4), nonché delle altre disposizioni indicate nel presente accordo, gli accordi di sovvenzione e/o i contratti conclusi con i partecipanti al programma stabiliti in Svizzera possono prevedere che audit scientifici, finanziari, tecnici o di altra natura possano essere effettuati in qualsiasi momento presso le sedi dei partecipanti e quelle dei loro subappaltatori da agenti della Commissione o da altre persone da essa debitamente autorizzate.

2.

Gli agenti della Commissione e le altre persone da essa autorizzate devono poter accedere ai siti, ai lavori e ai documenti, nonché a tutte le informazioni necessarie, comprese quelle in formato elettronico, per portare a termine efficacemente il loro compito. Il diritto di accesso deve essere esplicitamente sancito negli accordi di sovvenzione e/o nei contratti conclusi in applicazione degli strumenti indicati dal presente accordo.

3.

La Corte dei conti europea dispone degli stessi diritti della Commissione.

4.

Gli audit possono essere effettuati dopo la scadenza del programma quadro Euratom 2012-2013 o del presente accordo e con le modalità indicate nelle convenzioni di sovvenzione e/o nei contratti in questione.

5.

Il Controllo federale delle finanze della Svizzera è preventivamente informato degli audit da effettuare sul territorio svizzero. Lo svolgimento degli audit non è in alcun modo subordinato alla preventiva comunicazione di tale informazione.

III.   Controlli sul posto

1.

Ai sensi del presente accordo la Commissione (OLAF) è autorizzata a effettuare, sul territorio svizzero, i controlli e le verifiche sul posto secondo le condizioni e le modalità stabilite dal regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio (5) e dal regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

2.

I controlli e le verifiche sul posto sono preparati e svolti dalla Commissione in stretta collaborazione con il Controllo federale delle finanze della Svizzera o con le altre autorità svizzere competenti da questo designate; esse sono informate in tempo utile dell’oggetto, dello scopo e della base giuridica dei controlli e delle verifiche, in modo da poter fornire tutto l’aiuto necessario. A tal fine gli agenti delle autorità svizzere competenti possono partecipare ai controlli e alle verifiche sul posto.

3.

Se le autorità svizzere interessate lo desiderano, i controlli e le verifiche sul posto possono essere effettuati congiuntamente dalla Commissione e da tali autorità.

4.

Se i partecipanti al programma quadro Euratom 2012-2013 si oppongono a un controllo o a una verifica sul posto, le autorità svizzere prestano ai controllori della Commissione, in conformità della normativa nazionale, l’assistenza necessaria per consentire l’adempimento della loro missione di controllo e verifica sul posto.

5.

La Commissione comunica quanto prima al Controllo federale delle finanze svizzero qualsiasi fatto o sospetto relativo ad una irregolarità di cui sia venuta a conoscenza nel corso dei controlli o delle verifiche sul posto. La Commissione è comunque tenuta ad informare l’autorità sopra citata dei risultati di questi controlli e verifiche.

IV.   Informazione e consultazione

1.

Ai fini della corretta esecuzione del presente allegato, le competenti autorità svizzere e comunitarie procedono, a intervalli regolari, a scambi di informazioni e, su domanda di una di esse, a consultazioni.

2.

Le autorità competenti svizzere informano senza indugio la Commissione di casi o sospetti di irregolarità di cui sono venute a conoscenza in relazione alla conclusione o attuazione delle convenzioni di sovvenzione e/o dei contratti conclusi per dare attuazione agli strumenti indicati nel presente accordo.

V.   Riservatezza

Le informazioni comunicate o acquisite a norma del presente allegato, in qualsiasi forma si presentino, sono coperte dal segreto d’ufficio e beneficiano della protezione concessa ad informazioni analoghe dalla legislazione svizzera e dalle disposizioni corrispondenti applicabili alle istituzioni comunitarie. Tali informazioni non possono essere comunicate a persone diverse da quelle che, nell’ambito delle istituzioni comunitarie, degli Stati membri o della Svizzera, vi abbiano accesso in ragione delle loro funzioni, né possono essere utilizzate per fini diversi dall’efficace tutela degli interessi finanziari delle Parti.

VI.   Misure e sanzioni amministrative

Fatta salva l’applicazione del diritto penale svizzero, la Commissione può adottare misure o sanzioni amministrative conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, modificato da ultimo dal regolamento (UE, Euratom) n. 1081/2010 (7), al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 478/2007 (8), e al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (9).

VII.   Recupero ed esecuzione

Le decisioni della Commissione prese a norma del programma quadro Euratom 2012-2013 nell’ambito di applicazione del presente accordo che comportano, a carico di persone che non siano gli Stati, un obbligo pecuniario, costituiscono titolo esecutivo in Svizzera. La formula esecutiva è apposta, con la sola verifica dell’autenticità del titolo, dall’autorità designata dal governo svizzero, che ne informa la Commissione. L’esecuzione forzata ha luogo in osservanza delle disposizioni procedurali svizzere. La legalità della decisione che forma titolo esecutivo è soggetta al sindacato della Corte di giustizia dell’Unione europea. Le sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea pronunciate in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto del programma quadro Euratom 2012-2013 hanno forza esecutiva alle stesse condizioni.


(1)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(2)  GU L 311 del 26.11.2010, pag. 9.

(3)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

(4)  GU L 111 del 28.4.2007, pag. 13.

(5)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(6)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

(7)  GU L 311 del 26.11.2010, pag. 9.

(8)  GU L 111 del 28.4.2007, pag. 13.

(9)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.


9.1.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 4/13


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2012

sull’adesione dell’Unione europea al protocollo relativo alla protezione del Mare Mediterraneo dall’inquinamento derivante dall’esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo del mare e del suo sottosuolo

(2013/5/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo dall’inquinamento, successivamente ridenominata convenzione sulla protezione dell’ambiente marino e del litorale del Mediterraneo («convenzione di Barcellona»), è stata conclusa a nome della Comunità europea mediante decisione del Consiglio 77/585/CEE (2) e le modifiche della convenzione di Barcellona sono state accettate mediante decisione del Consiglio 1999/802/CE (3).

(2)

Conformemente all’articolo 7 della convenzione di Barcellona, le parti contraenti adottano ogni misura idonea a prevenire, ridurre, combattere e, per quanto possibile, eliminare l’inquinamento della zona del Mare Mediterraneo derivante dall’esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo del mare e del suo sottosuolo.

(3)

Uno dei protocolli della convenzione di Barcellona verte sulla protezione del Mare Mediterraneo dall’inquinamento derivante dall’esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo del mare e del suo sottosuolo («protocollo offshore»). Esso è entrato in vigore il 24 marzo 2011. Sinora è stato ratificato da Albania, Cipro, Libia, Marocco, Siria e Tunisia. Oltre a Cipro, altri Stati membri che sono parti contraenti della convenzione di Barcellona hanno recentemente annunciato anche la propria intenzione di ratificare il protocollo.

(4)

Si calcola che nel Mediterraneo vi siano più di 200 piattaforme offshore attive, mentre è all’esame la costruzione di altri impianti. In seguito alla scoperta di vasti giacimenti di combustibili fossili nel Mediterraneo, si prevede un aumento delle attività di esplorazione e sfruttamento di idrocarburi. Date la natura semichiusa e le speciali caratteristiche idrodinamiche del Mare Mediterraneo, un incidente paragonabile a quello verificatosi nel Golfo del Messico nel 2010 potrebbe avere conseguenze transfrontaliere deleterie immediate sull’economia e sui fragili ecosistemi marini e costieri del Mediterraneo. È probabile che le attività di esplorazione e sfruttamento si estenderanno, a medio termine, ad altre risorse minerali presenti in alto mare, nel fondo del mare e nel suo sottosuolo.

(5)

Una mancata gestione efficace dei rischi inerenti a tali attività potrebbe compromettere seriamente gli sforzi di tutti gli Stati membri che hanno l’obbligo di adottare le misure necessarieper conseguire e mantenere un buono stato ecologico nelle loro acque marine nel Mediterraneo, come richiesto dalla direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino) (4). Inoltre, l’adozione delle misure necessarie contribuirebbe all’adempimento degli impegni e al rispetto degli obblighi contratti da Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Malta, Slovenia e dalla stessa Unione in quanto parti contraenti della convenzione di Barcellona.

(6)

Il protocollo offshore comprende un’ampia gamma di disposizioni che dovranno essere attuate a diversi livelli dell’amministrazione. Se è opportuno che l’Unione intervenga a sostegno della sicurezza delle attività di esplorazione e sfruttamento offshore, tenendo presente, tra l’altro, l’alta probabilità di effetti transfrontalieri dei problemi ambientali connessi a tali attività, gli Stati membri e le loro autorità competenti dovrebbero essere responsabili di talune misure di dettaglio previste nel protocollo offshore.

(7)

La comunicazione della Commissione intitolata «Affrontare la sfida della sicurezza delle attività offshore nel settore degli idrocarburi» adottata il 12 ottobre 2010, sottolinea la necessità di una cooperazione internazionale per promuovere la sicurezza offshore e le capacità di reazione a livello mondiale e una delle azioni a questo scopo consiste nell’esamedelle possibilità offerte dalle convenzioni regionali. Essa raccomanda di rilanciare, in stretta collaborazione con gli Stati membri interessati, il processo per far entrare in vigore il protocollo offshore.

(8)

Nelle conclusioni sulla sicurezza delle attività offshore nel settore degli idrocarburi, adottate il 3 dicembre 2010, il Consiglio ha affermato che l’Unione e i suoi Stati membri dovrebbero continuare a svolgere un ruolo di primo piano negli sforzi prodigati per elaborare i più rigorosi standard di sicurezza nel quadro delle iniziative e sedi internazionali e della cooperazione regionale, come ad esempio nel Mar Mediterraneo. Il Consiglio ha inoltre invitato la Commissione e gli Stati membri a fare il miglior uso possibile delle convenzioni internazionali in vigore.

(9)

Nella risoluzione del 13 settembre 2011 il Parlamento europeo ha sottolineato l’importanza di mettere pienamente in vigore il protocollo offshore non ratificato, che ha per obiettivo la protezione contro l’inquinamento derivante dall’esplorazione e dallo sfruttamento.

(10)

Uno degli obiettivi della politica ambientale dell’Unione è la promozione di misure a livello internazionale per affrontare problemi ambientali regionali. In relazione al protocollo offshore, è di particolare importanza tener presente l’alta probabilità di effetti ambientali transfrontalieri in caso di incidenti in un mare semichiuso come il Mare Mediterraneo. È pertanto opportuno che l’Unione prenda tutte le iniziative necessarie a sostegno della sicurezza delle attività di esplorazione e sfruttamento offshore e per la protezione dell’ambiente marino nel Mare Mediterraneo.

(11)

La Commissione propone anche un regolamento sulla sicurezza delle attività offshore di prospezione, esplorazione e produzione di idrocarburi («regolamento proposto»).

(12)

Il protocollo offshore riguarda un settore che è disciplinato in ampia misura dal diritto dell’Unione. Ciò comprende, ad esempio, elementi quali la protezione dell’ambiente marino, la valutazione dell’impatto ambientale e la responsabilità per danni all’ambiente. Fatta salva la decisione definitiva dei legislatori in merito al regolamento proposto, il protocollo offshore è altresì coerente con gli obiettivi del regolamento proposto, ivi inclusi quelli in materia di autorizzazione, valutazione dell’impatto ambientale e capacità tecnico-finanziaria degli operatori.

(13)

È fondamentale assicurare una stretta cooperazione tra gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione, sia nel processo di negoziato e conclusione, sia nell’adempimento degli impegni assunti. Tale obbligo di cooperazione deriva dall’esigenza dell’unità della rappresentanza internazionale dell’Unione. Pertanto, gli Stati membri che sono parti contraenti della convenzione di Barcellona e che non vi hanno ancora provveduto dovrebbero adottare le misure necessarie per portare a termine le procedure di ratifica o di adesione al protocollo offshore.

(14)

È opportuno che l’Unione aderisca al protocollo offshore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’adesione dell’Unione europea al protocollo relativo alla protezione del Mare Mediterraneo dall’inquinamento derivante dall’esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo del mare e del suo sottosuoloè approvata a nome dell’Unione.

Il testo del protocollo offshore è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell’Unione, al deposito dello strumento di approvazione presso il governo di Spagna, che svolge le funzioni di depositario, come previsto dall’articolo 32, paragrafo 2, del protocollo offshore, al fine di esprimere il consenso dell’Unione ad essere vincolata dal protocollo offshore (5).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

S. ALETRARIS


(1)  Approvazione del 20 novembre 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 240 del 19.9.1977, pag. 1.

(3)  GU L 322 del 14.12.1999, pag. 32.

(4)  GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19.

(5)  La data di entrata in vigore del protocollo offshore per l’Unione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


TRADUZIONE

PROTOCOLLO

relativo alla protezione del Mare Mediterraneo dall’inquinamento derivante dall’esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo del mare e del suo sottosuolo

PREAMBOLO

LE PARTI CONTRAENTI DEL PRESENTE PROTOCOLLO,

IN QUANTO PARTI CONTRAENTI della convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo dall’inquinamento, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976,

TENENDO PRESENTE l’articolo 7 della suddetta convenzione,

TENENDO PRESENTE l’aumento delle attività di esplorazione e di sfruttamento del fondo del Mare Mediterraneo e del suo sottosuolo,

RICONOSCENDO che l’inquinamento che ne può derivare rappresenta un grave pericolo per l’ambiente e per gli esseri umani,

DESIDEROSE di proteggere e preservare il Mare Mediterraneo dall’inquinamento derivante dalle attività di esplorazione e di sfruttamento,

TENENDO CONTO dei protocolli connessi alla convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo dall’inquinamento e, in particolare, del protocollo relativo alla collaborazione in materia di lotta contro l’inquinamento del Mare Mediterraneo provocato dagli idrocarburi e altre sostanze nocive in caso di situazione critica, adottato a Barcellona il 16 febbraio 1976, e del protocollo sulle zone specialmente protette del Mediterraneo, adottato a Ginevra il 3 aprile 1982,

TENENDO PRESENTI le disposizioni pertinenti della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, adottata a Montego Bay il 10 dicembre 1982 e firmata da numerose parti contraenti,

RICONOSCENDO le differenze nei livelli di sviluppo degli Stati costieri e tenendo conto degli imperativi economici e sociali dei paesi in via di sviluppo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo si intende per:

a)

«convenzione», la convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo dall’inquinamento, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976;

b)

«organizzazione», l’organismo di cui all’articolo 17 della convenzione;

c)

«risorse», tutte le risorse minerali, siano esse allo stato solido, liquido o gassoso;

d)

«attività di esplorazione e/o di sfruttamento delle risorse nella zona del protocollo» (in prosieguo «attività»):

i)

attività di ricerca scientifica concernenti le risorse del fondo del mare e del suo sottosuolo;

ii)

attività di esplorazione:

attività sismologiche; prospezioni del fondo del mare e del suo sottosuolo; prelievo di campioni;

perforazioni esplorative;

iii)

attività di sfruttamento:

installazione di un impianto destinato all’estrazione di risorse e attività connesse;

perforazioni di sviluppo;

estrazione, trattamento e magazzinaggio;

trasporto a terra mediante condotte e carico di navi;

manutenzione, riparazione e altre operazioni ausiliarie;

e)

«inquinamento», la definizione di cui all’articolo 2, lettera a), della convenzione;

f)

«impianto», qualsiasi struttura fissa o galleggiante, e qualsiasi elemento che ne costituisca parte integrante, adibito alle attività, fra cui in particolare:

i)

unità fisse o mobili di perforazione offshore;

ii)

unità di produzione fisse o galleggianti, comprese unità a posizionamento dinamico;

iii)

infrastrutture di magazzinaggio offshore, incluse le navi utilizzate per tale scopo;

iv)

terminali di carico offshore e sistemi di trasporto dei prodotti estratti, come condotte sottomarine;

v)

apparecchiature ad esso correlate ed attrezzature per il ricarico, la lavorazione, il magazzinaggio e lo smaltimento di sostanze estratte dal fondo del mare o dal suo sottosuolo;

g)

«operatore»:

i)

qualsiasi persona fisica o giuridica autorizzata dalla parte avente giurisdizione sulla zona in cui si svolgono le attività (in prosieguo «parte contraente») in conformità del presente protocollo a svolgere tali attività e/o che svolge tali attività; o

ii)

qualsiasi persona che non è in possesso di un’autorizzazione ai sensi del presente protocollo, ma che esercita di fatto il controllo di tali attività;

h)

«zona di sicurezza», una zona stabilita intorno agli impianti in conformità delle disposizioni del diritto internazionale generale e dei requisiti tecnici, appositamente segnalata per garantire la sicurezza della navigazione e degli impianti;

i)

«residui», sostanze e materiali di qualsiasi tipo, forma o genere derivanti dalle attività contemplate dal presente protocollo che sono smaltiti o sono destinati ad essere smaltiti o che devono essere smaltiti;

j)

«sostanze e materiali pericolosi o nocivi», sostanze e materiali di qualsiasi tipo, forma e genere che potrebbero causare inquinamento se introdotti nella zona del protocollo;

k)

«piano di utilizzo delle sostanze chimiche», un piano redatto dall’operatore di un impianto offshore che riporta:

i)

le sostanze chimiche che l’operatore intende utilizzare nelle operazioni;

ii)

lo scopo o gli scopi per cui l’operatore intende utilizzare le sostanze chimiche;

iii)

le concentrazioni massime delle sostanze chimiche che l’operatore intende utilizzare in composizione con altre sostanze e le quantità massime che si intende utilizzare in un determinato periodo;

iv)

la zona in cui è possibile che la sostanza chimica fuoriesca nell’ambiente marino;

l)

«idrocarburi», petrolio in tutte le sue forme, inclusi petrolio greggio, olio combustibile, morchie, residui di idrocarburi e prodotti raffinati e anche, senza limitare il carattere generale di quanto precede, le sostanze elencate nell’appendice del presente protocollo;

m)

«miscela di idrocarburi», ogni miscela contenente idrocarburi;

n)

«acque reflue»:

i)

acque di scarico e altri residui provenienti da qualsiasi tipo di servizi igienici, orinatoi ed evacuazioni di wc;

ii)

acque di scarico di locali ad uso medico (infermeria, locale per le cure mediche ecc.) tramite lavabi, vasche e ombrinali situati in tali locali;

iii)

altre acque reflue se mescolate con le acque di drenaggio sopra definite;

o)

«rifiuti», qualsiasi tipo di residuo alimentari, domestico e operativo generato durante il normale funzionamento dell’impianto e soggetto a smaltimento continuo o periodico, ad eccezione delle sostanze definite o elencate in altre parti del presente protocollo;

p)

«limite delle acque dolci», il punto di un corso d’acqua dolce in cui, con bassa marea e in periodo di magra, si riscontra un sensibile aumento del grado di salinità dovuto alla presenza di acqua marina.

Articolo 2

Ambito di applicazione geografico

1.   La zona a cui si applica il presente protocollo (nel presente protocollo denominata «zona del protocollo») è la seguente:

a)

la zona del Mare Mediterraneo quale definita nell’articolo 1 della convenzione, compresi la piattaforma continentale, il fondo del mare e il suo sottosuolo;

b)

le acque, compresi il fondo del mare e il suo sottosuolo, sul lato rivolto verso terra delle linee di base da cui è misurata la larghezza del mare territoriale e che si estendono, nel caso dei corsi d’acqua, fino al limite delle acque dolci.

2.   Le parti contraenti del presente protocollo (nel presente protocollo denominate «parti») possono includere nella zona del protocollo zone umide e zone costiere del proprio territorio.

3.   Nessuna disposizione del presente protocollo né alcun atto adottato sulla base dello stesso pregiudicano i diritti degli Stati per quanto riguarda la delimitazione della piattaforma continentale.

Articolo 3

Impegni generali

1.   Le parti adottano, individualmente o nell’ambito di una cooperazione bilaterale o multilaterale, tutte le misure opportune per evitare, ridurre, combattere e controllare, nella zona del protocollo, l’inquinamento derivante dalle attività, assicurando, tra l’altro, che siano utilizzate a tal fine le migliori tecniche disponibili, efficaci sotto il profilo ambientale ed economicamente appropriate.

2.   Le parti assicurano che siano adottati tutte le misure necessarie perché le attività non causino inquinamento.

SEZIONE II

SISTEMA DI AUTORIZZAZIONE

Articolo 4

Principi generali

1.   Tutte le attività nella zona del protocollo, compresa l’installazione in loco di impianti, sono soggette all’autorizzazione scritta preliminare per l’esplorazione o lo sfruttamento rilasciata dall’autorità competente. Prima di concedere l’autorizzazione, tale autorità si accerta che l’impianto sia stato costruito in conformità di norme e pratiche internazionali e che l’operatore disponga della competenza tecnica e della capacità finanziaria per svolgere le attività. L’autorizzazione è concessa conformemente alla procedura appropriata, stabilita dall’autorità competente.

2.   L’autorizzazione è rifiutata se esistono indicazioni che le attività proposte possano causare effetti nocivi significativi sull’ambiente che non potrebbero essere evitati rispettando le condizioni stabilite nell’autorizzazione e specificate all’articolo 6, paragrafo 3, del presente protocollo.

3.   Quando valuta se approvare la localizzazione di un impianto, la parte contraente garantisce che tale localizzazione non comporterà effetti negativi per le infrastrutture esistenti, in particolare per condotte e cavi.

Articolo 5

Requisiti per le autorizzazioni

1.   La parte contraente stabilisce che ciascuna domanda di autorizzazione o di rinnovo di un’autorizzazione è subordinata alla presentazione del progetto da parte dell’operatore candidato all’autorità competente e che tale domanda deve comprendere, in particolare, i seguenti elementi:

a)

un’indagine sugli effetti delle attività proposte sull’ambiente; in funzione della natura, portata e durata delle attività, dei metodi tecnici utilizzati per le stesse e delle caratteristiche della zona, l’autorità competente può chiedere che sia realizzata una valutazione d’impatto ambientale conformemente all’allegato IV del presente protocollo;

b)

la definizione precisa delle zone geografiche in cui è prevista l’attività, comprese le zone di sicurezza;

c)

informazioni dettagliate sulle qualifiche professionali e tecniche dell’operatore candidato e del personale dell’impianto nonché sulla composizione dell’equipaggio;

d)

le misure di sicurezza di cui all’articolo 15;

e)

il piano di emergenza dell’operatore di cui all’articolo 16;

f)

le procedure di monitoraggio di cui all’articolo 19;

g)

i piani di rimozione degli impianti di cui all’articolo 20;

h)

le precauzioni per le zone specialmente protette di cui all’articolo 21;

i)

l’assicurazione o altra garanzia finanziaria a copertura della responsabilità secondo quanto prescritto all’articolo 27, paragrafo 2, lettera b).

2.   Per attività di ricerca scientifica e di esplorazione l’autorità competente può decidere di limitare la portata dei requisiti stabiliti al paragrafo 1 del presente articolo in funzione della natura, dell’ambito e della durata delle attività, dei metodi tecnici utilizzati per le stesse e delle caratteristiche della zona.

Articolo 6

Concessione delle autorizzazioni

1.   Le autorizzazioni di cui all’articolo 4 sono concesse solo dopo che l’autorità competente abbia esaminato i requisiti elencati all’articolo 5 e all’allegato IV.

2.   Ciascuna autorizzazione specifica le attività e il periodo di validità dell’autorizzazione, definisce i limiti geografici della zona soggetta all’autorizzazione e precisa i requisiti tecnici e gli impianti autorizzati. Le necessarie zone di sicurezza sono stabilite in una fase successiva appropriata.

3.   L’autorizzazione può imporre condizioni con riguardo alle misure, alle tecniche o ai metodi elaborati per ridurre al minimo i rischi di inquinamento derivante dalle attività e i relativi danni.

4.   Le parti notificano appena possibile all’organizzazione le autorizzazioni concesse o rinnovate. L’organizzazione tiene un registro di tutti gli impianti autorizzati nella zona del protocollo.

Articolo 7

Sanzioni

Ciascuna parte prescrive sanzioni da irrogare per le violazioni di obblighi derivanti dal presente protocollo o per la mancata osservanza della legislazione o regolamentazione nazionale di recepimento del presente protocollo o per il mancato rispetto delle condizioni specifiche annesse all’autorizzazione.

SEZIONE III

RESIDUI E SOSTANZE E MATERIALI PERICOLOSI O NOCIVI

Articolo 8

Obbligo generale

Fatte salve le altre norme o gli altri obblighi di cui alla presente sezione, le parti impongono agli operatori l’obbligo generale di utilizzare le migliori tecniche disponibili, efficaci sotto il profilo ambientale ed economicamente appropriate, e di osservare norme accettate a livello internazionale per quanto riguarda i residui nonché l’uso, il magazzinaggio e lo smaltimento di sostanze e materiali pericolosi o nocivi al fine di ridurre al minimo il rischio di inquinamento.

Articolo 9

Sostanze e materiali pericolosi o nocivi

1.   L’uso e il magazzinaggio di sostanze chimiche per le attività sono approvati dall’autorità competente sulla base del piano di utilizzo delle sostanze chimiche.

2.   La parte contraente può disciplinare, limitare o vietare l’uso di sostanze chimiche per le attività conformemente agli orientamenti che devono essere adottati dalle parti contraenti.

3.   Ai fini della protezione dell’ambiente le parti garantiscono che ogni sostanza e materiale utilizzati per le attività siano accompagnati da una descrizione della composizione fornita dal soggetto che produce tale sostanza o materiale.

4.   Nella zona del protocollo è vietato lo smaltimento di sostanze e materiali pericolosi o nocivi risultanti dalle attività contemplate dal presente protocollo ed elencati nell’allegato I del presente protocollo.

5.   Lo smaltimento nella zona del protocollo di sostanze e materiali pericolosi o nocivi risultanti dalle attività contemplate dal presente protocollo ed elencati nell’allegato II presente protocollo è subordinato in ciascun caso al rilascio di un permesso speciale preventivo da parte dell’autorità competente.

6.   Lo smaltimento nella zona del protocollo di tutte le altre sostanze e materiali pericolosi o nocivi risultanti dalle attività contemplate dal presente protocollo e che potrebbero causare inquinamento è subordinato al rilascio di un permesso generale preventivo da parte dell’autorità competente.

7.   I permessi di cui ai paragrafi 5 e 6 sono rilasciati solo dopo un’attenta considerazione di tutti fattori di cui all’allegato III del presente protocollo.

Articolo 10

Idrocarburi e miscele di idrocarburi e fluidi e detriti di perforazione

1.   Le parti elaborano e adottano norme comuni per lo smaltimento di idrocarburi e di miscele di idrocarburi provenienti dagli impianti nella zona del protocollo:

a)

tali norme comuni sono elaborate conformemente alle disposizioni dell’allegato V, parte A;

b)

tali norme comuni non sono meno restrittive delle seguenti, in particolare:

i)

per il drenaggio della sala macchine, un contenuto di idrocarburi massimo di 15 mg per litro non diluito;

ii)

per l’acqua di produzione, un contenuto di idrocarburi massimo di 40 mg per litro in media per ogni mese di calendario; il contenuto non è in nessun momento superiore a 100 mg per litro;

c)

le parti decidono di comune accordo il metodo che sarà utilizzato per analizzare il contenuto di idrocarburi.

2.   Le parti formulano e adottano norme comuni per l’utilizzo e lo smaltimento di fluidi e detriti di perforazione nella zona del protocollo. Tali norme comuni sono elaborate conformemente alle disposizioni dell’allegato V, parte B.

3.   Ciascuna parte adotta misure appropriate per far rispettare le norme comuni adottate a norma del presente articolo o norme più restrittive eventualmente adottate.

Articolo 11

Acque reflue

1.   La parte contraente vieta lo scarico di acque reflue provenienti da impianti occupati in permanenza da dieci o più persone nella zona del protocollo, salvo se:

a)

l’impianto scarica acque reflue dopo il loro trattamento, approvato dall’autorità competente, ad una distanza di almeno quattro miglia nautiche dalla terraferma o dall’impianto ittico fisso più vicini, lasciando alla parte contraente la facoltà di decidere caso per caso; o

b)

le acque reflue non sono trattate, ma lo scarico è effettuato in conformità delle norme e regole internazionali; o

c)

le acque reflue sono state trattate in un impianto di depurazione approvato certificato dall’autorità competente.

2.   Se del caso e ove ritenuto necessario, la parte contraente impone disposizioni più severe, fra l’altro a causa del regime delle correnti nella zona o in prossimità di una delle zone di cui all’articolo 21.

3.   Le eccezioni di cui al paragrafo 1 non si applicano se lo scarico produce solidi galleggianti visibili o se causa colorazione, decolorazione od opacità delle acque circostanti.

4.   Se le acque reflue sono mescolate a residui e sostanze e materiali pericolosi o nocivi soggetti a requisiti di smaltimento diversi, si applicano i requisiti più rigorosi.

Articolo 12

Rifiuti

1.   La parte contraente vieta lo smaltimento nella zona del protocollo dei seguenti prodotti e materiali:

a)

tutta la plastica, comprese, tra l’altro, funi sintetiche, reti da pesca sintetiche e sacchetti per rifiuti in plastica;

b)

tutti gli altri rifiuti non biodegradabili, compresi prodotti in carta, stracci, vetro, metallo, bottiglie, terraglie, paglioli e materiali di rivestimento e imballaggio.

2.   Lo smaltimento di residui alimentari nella zona del protocollo ha luogo quanto più lontano possibile dalla terraferma, in conformità delle norme e regole internazionali.

3.   Se i rifiuti sono mescolati ad altri scarichi soggetti a diversi requisiti di smaltimento o di scarico, si applicano i requisiti più rigorosi.

Articolo 13

Impianti di raccolta, istruzioni e sanzioni

Le parti provvedono affinché:

a)

gli operatori smaltiscano in modo soddisfacente tutti i residui e le sostanze e i materiali pericolosi o nocivi in impianti di raccolta designati a terra, salvo diversa disposizione del protocollo;

b)

a tutto il personale siano impartite istruzioni sui mezzi adeguati di smaltimento;

c)

gli smaltimenti illegali siano soggetti a sanzioni.

Articolo 14

Eccezioni

1.   Le disposizioni della presente sezione non si applicano nei seguenti casi:

a)

forza maggiore e in particolare per smaltimenti:

destinati a salvare vite umane,

destinati a garantire la sicurezza degli impianti,

in caso di danni all’impianto o alle sue apparecchiature,

a condizione che dopo la scoperta del danno o dopo lo smaltimento siano state prese tutte le precauzioni ragionevoli per ridurre gli effetti negativi;

b)

scarico in mare di sostanze contenenti idrocarburi o di sostanze e materiali pericolosi o nocivi che, previa autorizzazione dell’autorità competente, sono utilizzati per combattere episodi specifici di inquinamento al fine di ridurre al minimo i danni dovuti all’inquinamento.

2.   Le disposizioni della presente sezione si applicano, tuttavia, in tutti i casi in cui l’operatore ha agito con l’intento di causare danni o in modo imprudente e sapendo che con ogni probabilità ne sarebbe risultato un danno.

3.   Gli smaltimenti effettuati nelle circostanze di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono comunicati immediatamente all’organizzazione e, tramite l’organizzazione stessa o direttamente, alla parte o alle parti potenzialmente interessate, unitamente a informazioni dettagliate sulle circostanze e sulla natura e quantità di residui o sostanze o materiali pericolosi o nocivi scaricati.

SEZIONE IV

MISURE DI SALVAGUARDIA

Articolo 15

Misure di sicurezza

1.   La parte contraente nella cui giurisdizione le attività sono previste o sono svolte provvede affinché siano adottate misure di sicurezza con riguardo alla progettazione, alla costruzione, alla posa, alle attrezzature, alla segnalazione, al funzionamento e alla manutenzione degli impianti.

2.   La parte contraente provvede affinché l’operatore disponga negli impianti, in qualsiasi momento, di attrezzature e dispositivi adeguati, mantenuti in buono stato di funzionamento, per proteggere la vita umana, prevenire e combattere l’inquinamento accidentale e facilitare la pronta reazione a un’emergenza, in conformità delle migliori tecniche disponibili, efficaci sotto il profilo ambientale ed economicamente appropriate, e delle disposizioni del piano di emergenza dell’operatore di cui all’articolo 16.

3.   L’autorità competente richiede un certificato di sicurezza e idoneità all’utilizzo previsto («certificato»), rilasciato da un organismo riconosciuto e da presentare per piattaforme di produzione, unità mobili di perforazione offshore, infrastrutture di magazzinaggio offshore, sistemi di carico offshore e condotte e per altri impianti di questo tipo eventualmente specificati dalla parte contraente.

4.   Le parti assicurano mediante ispezione che le attività siano esercitate dall’operatore conformemente al presente articolo.

Articolo 16

Piano di emergenza

1.   In casi di emergenza le parti contraenti attuano, mutatis mutandis, le disposizioni del protocollo relativo alla cooperazione in materia di lotta contro l’inquinamento del Mare Mediterraneo provocato dagli idrocarburi e altre sostanze nocive in caso di situazione critica.

2.   Ciascuna parte impone agli operatori responsabili degli impianti soggetti alla propria giurisdizione di predisporre un piano di emergenza per combattere l’inquinamento accidentale, coordinato con il piano di emergenza della parte contraente redatto conformemente al protocollo relativo alla cooperazione in materia di lotta contro l’inquinamento del Mare Mediterraneo provocato dagli idrocarburi e altre sostanze nocive in caso di situazione critica e approvato in conformità delle procedure stabilite dalle autorità competenti.

3.   Ogni parte contraente istituisce un coordinamento per l’elaborazione e l’attuazione dei piani di emergenza. Tali piani sono stabiliti conformemente agli orientamenti adottati dalla competente organizzazione internazionale. In particolare, essi sono conformi alle disposizioni dell’allegato VII del presente protocollo.

Articolo 17

Notifica

Ogni parte impone agli operatori responsabili degli impianti soggetti alla propria giurisdizione di comunicare senza indugio all’autorità competente:

a)

qualsiasi evento verificatosi nel loro impianto che causi o rischi di causare inquinamento nella zona del protocollo;

b)

qualsiasi evento osservato in mare che causi o rischi di causare inquinamento nella zona del protocollo.

Articolo 18

Assistenza reciproca in casi di emergenza

In casi di emergenza una parte che necessita di assistenza per prevenire, ridurre o combattere l’inquinamento derivante dalle attività può chiedere l’aiuto delle altre parti, direttamente o attraverso il Centro regionale di coordinamento e controllo per la prevenzione e la lotta all’inquinamento nel Mediterraneo (Rempec), che fanno il possibile per fornire l’assistenza richiesta.

A tal fine, una parte che sia anche parte contraente del protocollo relativo alla collaborazione in materia di lotta contro l’inquinamento del Mare Mediterraneo provocato dagli idrocarburi e altre sostanze nocive in caso di situazione critica applica le pertinenti disposizioni del suddetto protocollo.

Articolo 19

Monitoraggio

1.   L’operatore è tenuto a misurare, o a far misurare da un soggetto qualificato esperto in materia, gli effetti delle attività sull’ambiente in funzione della natura, portata e durata delle attività, dei metodi tecnici utilizzati per le stesse e delle caratteristiche della zona e a comunicare tali dati periodicamente o su richiesta dell’autorità competente ai fini dell’effettuazione di una valutazione da parte di tale autorità secondo la procedura da essa definita nel proprio sistema di autorizzazione.

2.   Ove appropriato, l’autorità competente istituisce un sistema nazionale di monitoraggio al fine di poter monitorare periodicamente gli impianti e l’impatto delle attività sull’ambiente, in modo da assicurare che siano soddisfatte le condizioni cui è subordinata la concessione dell’autorizzazione.

Articolo 20

Rimozione degli impianti

1.   L’autorità competente impone all’operatore di rimuovere gli impianti abbandonati o in disuso per garantire la sicurezza della navigazione, tenendo conto degli orientamenti e delle norme adottate dalla competente organizzazione internazionale. Tale rimozione tiene anche nel debito conto gli altri usi legittimi del mare, in particolare la pesca, la protezione dell’ambiente marino e i diritti e i doveri delle altre parti contraenti. Prima della rimozione l’operatore, sotto la propria responsabilità, prende tutte le misure necessarie a prevenire fuoriuscite o sversamenti dal sito delle attività.

2.   L’autorità competente impone all’operatore di rimuovere condotte abbandonate o in disuso conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, o di pulirne l’interno e abbandonarle o di pulirne l’interno e sotterrarle in modo che non causino inquinamento, non costituiscano un pericolo per la navigazione, non ostacolino la pesca, non rappresentino una minaccia per l’ambiente marino e non interferiscano con altri usi legittimi del mare o con i diritti e i doveri delle altre parti contraenti. L’autorità competente provvede affinché sia data appropriata pubblicità alla profondità, alla posizione e alle dimensioni delle condotte sotterrate e che tali informazioni siano indicate sulle carte e notificate all’organizzazione e ad altre organizzazioni internazionali competenti nonché alle parti.

3.   Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli impianti in disuso o abbandonati da un operatore la cui autorizzazione possa essere stata sospesa o ritirata conformemente all’articolo 7.

4.   L’autorità competente può indicare eventuali modifiche da apportare al livello delle attività e alle misure per la protezione dell’ambiente marino inizialmente previsti.

5.   L’autorità competente può disciplinare la cessione o il trasferimento ad altre persone di attività autorizzate.

6.   Se l’operatore non rispetta le disposizioni del presente articolo, l’autorità competente intraprende, a spese dell’operatore, l’azione o le azioni che possono risultare necessarie per rimediare all’inadempienza dell’operatore.

Articolo 21

Zone specialmente protette

Per la protezione delle zone definite nel protocollo relativo alle zone specialmente protette del Mediterraneo e le altre zone eventualmente stabilite da una parte e al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi in esso enunciati, le parti adottano misure speciali in conformità del diritto internazionale, individualmente o tramite una cooperazione bilaterale o multilaterale, per prevenire, ridurre, combattere e controllare l’inquinamento derivante dalle attività svolte in tali zone.

In aggiunta alle misure indicate nel protocollo relativo alle zone specialmente protette del Mediterraneo per la concessione di autorizzazioni, tali misure possono tra l’altro comprendere:

a)

restrizioni o condizioni speciali per la concessione di autorizzazioni per tali zone:

i)

l’elaborazione e l’esame di valutazioni d’impatto ambientale;

ii)

l’elaborazione in tali zone di disposizioni specifiche concernenti il monitoraggio, la rimozione degli impianti e il divieto di qualsiasi scarico;

b)

l’intensificazione degli scambi di informazioni tra gli operatori, le autorità competenti, le parti e l’organizzazione con riguardo alle questioni che possono interessare tali zone.

SEZIONE V

COOPERAZIONE

Articolo 22

Studi e programmi di ricerca

Conformemente all’articolo 13 della convenzione le parti, ove appropriato, cooperano per promuovere studi e intraprendere programmi di ricerca scientifica e tecnologica allo scopo di mettere a punto nuovi metodi per:

a)

svolgere le attività in modo da ridurre al minimo il rischio di inquinamento;

b)

prevenire, ridurre, combattere e controllare l’inquinamento, soprattutto in casi di emergenza.

Articolo 23

Regole, norme e pratiche e procedure internazionali raccomandate

1.   Le parti cooperano, direttamente o tramite l’organizzazione o altre organizzazioni internazionali competenti, al fine di:

a)

stabilire criteri scientifici appropriati per la formulazione e l’elaborazione di regole, norme e pratiche e procedure internazionali raccomandate allo scopo di conseguire gli obiettivi del presente protocollo;

b)

formulare ed elaborare tali regole, norme e pratiche e procedure internazionali raccomandate;

c)

formulare e adottare orientamenti in conformità delle pratiche e delle procedure internazionali allo scopo di garantire l’osservanza delle disposizioni dell’allegato VI.

2.   Le parti si adoperano per armonizzare quanto prima le rispettive legislazioni e regolamentazioni con le regole, norme e e pratiche e procedure internazionali raccomandate di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3.   Le parti si sforzano, nella misura del possibile, di scambiare informazioni concernenti le loro politiche, legislazioni e regolamentazioni nazionali nonché l’armonizzazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 24

Assistenza scientifica e tecnica ai paesi in via di sviluppo

1.   Le parti cooperano, direttamente o con l’assistenza di organizzazioni regionali o di altre organizzazioni internazionali competenti, al fine di elaborare e, nella misura del possibile, attuare programmi di assistenza a favore dei paesi in via di sviluppo, in particolare nei settori della scienza, del diritto, dell’istruzione e della tecnologia, per prevenire, ridurre, combattere e controllare l’inquinamento derivante dalle attività nella zona del protocollo.

2.   L’assistenza tecnica comprende, in particolare, la formazione di personale scientifico, giuridico e tecnico nonché l’acquisizione, l’utilizzazione e la fabbricazione da parte di tali paesi delle attrezzature appropriate a condizioni vantaggiose da convenire tra le parti interessate.

Articolo 25

Informazioni reciproche

Le parti si informano reciprocamente, direttamente o tramite l’organizzazione, in merito alle misure adottate, ai risultati conseguiti e, se del caso, alle difficoltà incontrate nell’applicazione del presente protocollo. Le procedure per la raccolta e la comunicazione di tali informazioni sono stabilite nel corso delle riunioni delle parti.

Articolo 26

Inquinamento transfrontaliero

1.   Ogni parte adotta tutte le misure necessarie per garantire che le attività soggette alla propria giurisdizione siano condotte in modo da non causare inquinamento oltre i limiti della propria giurisdizione.

2.   Una parte nella cui giurisdizione le attività sono previste o svolte tiene conto di eventuali effetti dannosi sull’ambiente, a prescindere dal fatto che tali effetti possano prodursi entro i limiti della propria giurisdizione o oltre tali limiti.

3.   Se una parte viene a conoscenza di casi in cui l’ambiente marino è in pericolo imminente di essere danneggiato o è stato danneggiato dall’inquinamento, essa ne informa immediatamente le altre parti che ritiene possano essere interessate da tale danno e il Centro regionale di coordinamento e controllo per la prevenzione e la lotta all’inquinamento nel Mediterraneo (Rempec) e fornisce loro tempestivamente informazioni affinché, se necessario, possano prendere le misure appropriate. Il Rempec diffonde immediatamente tali informazioni a tutte le parti interessate.

4.   Le parti si adoperano, conformemente ai propri sistemi giuridici e, se del caso, sulla base di un accordo, per garantire parità di accesso e di trattamento nei procedimenti amministrativi a cittadini di altri Stati che possano essere interessati dall’inquinamento o da altri effetti negativi risultanti dalle operazioni proposte o in corso.

5.   Se l’inquinamento ha origine nel territorio di uno Stato che non è parte contraente del presente protocollo, qualsiasi parte contraente interessata si adopera per cooperare con tale Stato al fine di rendere possibile l’applicazione del protocollo.

Articolo 27

Responsabilità e risarcimento

1.   Le parti si impegnano a cooperare appena possibile per elaborare e adottare norme e procedure appropriate concernenti la determinazione delle responsabilità e il risarcimento dei danni derivanti dalle attività di cui al presente protocollo, conformemente all’articolo 16 della convenzione.

2.   In attesa dell’instaurazione di tali procedure ogni parte:

a)

adotta le misure necessarie per assicurare che gli operatori siano considerati responsabili dei danni causati dalle attività e che siano tenuti a versare un risarcimento pronto e adeguato;

b)

adotta le misure necessarie per assicurare che gli operatori abbiano e mantengano una copertura assicurativa o un’altra garanzia finanziaria della natura e alle condizioni specificate dalla parte contraente per garantire il risarcimento dei danni causati dalle attività contemplate dal presente protocollo.

SEZIONE VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28

Nomina delle autorità competenti

Ciascuna parte contraente nomina una o più autorità competenti per:

a)

concedere, rinnovare e registrare le autorizzazioni previste alla sezione II del presente protocollo;

b)

rilasciare e registrare i permessi speciali e generali di cui all’articolo 9 del presente protocollo;

c)

rilasciare i permessi di cui all’allegato V del presente protocollo;

d)

approvare il sistema di trattamento e certificare l’impianto di depurazione di cui all’articolo 11, paragrafo 1, del presente protocollo;

e)

concedere l’autorizzazione preventiva per gli scarichi eccezionali di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del presente protocollo;

f)

adempiere agli obblighi riguardanti le misure di sicurezza di cui all’articolo 15, paragrafi 3 e 4, del presente protocollo;

g)

svolgere le funzioni relative al piano di emergenza di cui all’articolo 16 e all’allegato VII del presente protocollo;

h)

stabilire le procedure di monitoraggio di cui all’articolo 19 del presente protocollo;

i)

controllare le operazioni di rimozione degli impianti di cui all’articolo 20 del presente protocollo.

Articolo 29

Misure transitorie

Ciascuna parte elabora procedure e regolamenti relativi alle attività, autorizzate o meno, avviate prima dell’entrata in vigore del presente protocollo per assicurare, nel limite del possibile, la loro conformità alle disposizioni del presente protocollo.

Articolo 30

Riunioni

1.   Le riunioni ordinarie delle parti si svolgono durante le riunioni ordinarie delle parti contraenti della convenzione, tenute conformemente all’articolo 18 della convenzione. Le parti possono anche tenere riunioni straordinarie, conformemente all’articolo 18 della convenzione.

2.   Le riunioni delle parti del presente protocollo hanno, tra l’altro, come obiettivo:

a)

vigilare sull’attuazione del presente protocollo ed esaminare l’efficacia delle misure adottate nonché l’opportunità di adottare altre misure, in particolare sotto forma di allegati e appendici;

b)

rivedere e modificare allegati o appendici del presente protocollo;

c)

esaminare le informazioni relative alle autorizzazioni concesse o rinnovate conformemente alla sezione II del presente protocollo;

d)

esaminare le informazioni relative ai permessi rilasciati e alle approvazioni concesse conformemente alla sezione III del presente protocollo;

e)

adottare gli orientamenti di cui all’articolo 9, paragrafo 2, e all’articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del presente protocollo;

f)

esaminare i dati relativi ai piani di emergenza e ai mezzi di intervento nei casi di emergenza adottati conformemente all’articolo 16 del presente protocollo;

g)

stabilire criteri e formulare regole, norme e pratiche e procedure internazionali raccomandate conformemente all’articolo 23, paragrafo 1, del presente protocollo, nella forma convenuta dalle parti;

h)

facilitare l’attuazione delle politiche e il conseguimento degli obiettivi di cui alla sezione V, in particolare l’armonizzazione delle normative nazionali e della Comunità europea conformemente all’articolo 23, paragrafo 2, del presente protocollo;

i)

esaminare i progressi realizzati nell’attuazione dell’articolo 27 del presente protocollo;

j)

assolvere ad ogni altro compito che risulti necessario per l’applicazione del presente protocollo.

Articolo 31

Relazioni con la convenzione

1.   Le disposizioni della convenzione relative a qualsiasi protocollo si applicano al presente protocollo.

2.   Il regolamento interno e le norme finanziarie adottate conformemente all’articolo 24 della convenzione si applicano al presente protocollo, salvo altrimenti convenuto dalle parti del presente protocollo.

Articolo 32

Clausola finale

1.   Il presente protocollo è aperto a Madrid dal 14 ottobre 1994 al 14 ottobre 1995 per la firma degli Stati parti della convenzione invitati alla conferenza dei plenipotenziari degli Stati costieri della regione mediterranea sul protocollo relativo alla protezione del Mare Mediterraneo dall’inquinamento risultante dall’esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo del mare e del suo sottosuolo, tenutasi a Madrid il 13 e 14 ottobre 1994. Esso è inoltre aperto fino alle stesse date per la firma della Comunità europea e di ogni simile raggruppamento economico regionale di cui almeno un membro sia uno Stato costiero della zona del protocollo e che eserciti competenze nei settori contemplati dal presente protocollo conformemente all’articolo 30 della convenzione.

2.   Il presente Protocollo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il governo di Spagna, che assumerà le funzioni di depositario.

3.   Dal 15 ottobre 1995 il presente protocollo è aperto all’adesione degli Stati di cui al paragrafo 1, della Comunità europea e di ogni raggruppamento indicato nello stesso paragrafo.

4.   Il presente protocollo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito di almeno sei strumenti di ratifica, accettazione o approvazione del protocollo o di adesione allo stesso delle parti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente protocollo.

ALLEGATO I

Sostanze e materiali pericolosi o nocivi il cui smaltimento è vietato nella zona del protocollo

A.

Le seguenti sostanze e materiali e i relativi composti sono elencati ai fini previsti all’articolo 9, paragrafo 4, del protocollo. Sono stati scelti principalmente sulla base della loro tossicità, persistenza e bioaccumulazione.

1.

Mercurio e composti del mercurio

2.

Cadmio e composti del cadmio

3.

Composti organostannici e sostanze che possono dare origine a questi composti nell’ambiente marino (1)

4.

Composti organofosforici e sostanze che possono dare origine a questi composti nell’ambiente marino (1)

5.

Composti organoalogenati e sostanze che possono dare origine a questi composti nell’ambiente marino (1)

6.

Petrolio greggio, olio combustibile, morchie, oli lubrificanti usati e prodotti raffinati

7.

Materie sintetiche persistenti che possono galleggiare, restare in sospensione o andare a fondo e che possono interferire con ogni tipo di utilizzazione legittima del mare

8.

Sostanze che risultano avere proprietà cancerogene, teratogene o mutagene nell’ambiente marino o attraverso di esso

9.

Sostanze radioattive, compresi i loro residui, se i relativi scarichi non sono conformi ai principi della radioprotezione definiti dalle competenti organizzazioni internazionali, tenendo conto della protezione dell’ambiente marino.

B.

Il presente allegato non si applica agli scarichi contenenti sostanze elencate nella parte A in quantità inferiori ai limiti definiti congiuntamente dalle parti e, per quanto riguarda gli idrocarburi, ai limiti definiti all’articolo 10 del presente protocollo.


(1)  Ad eccezione di quelli che sono biologicamente innocui o che si trasformano rapidamente in sostanze biologicamente innocui.

ALLEGATO II

Sostanze e materiali pericolosi o nocivi il cui smaltimento è soggetto a un permesso speciale

A.

Le seguenti sostanze e materiali e i relativi composti sono stati selezionati ai fini dell’articolo 9, paragrafo 5, del protocollo.

1.

Arsenico

2.

Piombo

3.

Rame

4.

Zinco

5.

Berillio

6.

Nichel

7.

Vanadio

8.

Cromo

9.

Biocidi e loro derivati non compresi nell’allegato I

10.

Selenio

11.

Antimonio

12.

Molibdeno

13.

Titanio

14.

Stagno

15.

Bario (diverso dal solfato di bario)

16.

Boro

17.

Uranio

18.

Cobalto

19.

Tallio

20.

Tellurio

21.

Argento

22.

Cianuri

B.

Il controllo e la rigorosa limitazione dello scarico delle sostanze di cui alla parte A devono essere attuati conformemente all’allegato III.

ALLEGATO III

FATTORI DA CONSIDERARE PER IL RILASCIO DEI PERMESSI

Ai fini del rilascio di un permesso richiesto a norma dell’articolo 9, paragrafo 7, si terrà conto in particolare, a seconda dei casi, dei seguenti fattori

A.

Caratteristiche e composizione del residuo

1.

Tipo e dimensioni della fonte del residuo (ad esempio processo industriale)

2.

Tipo di residuo (origine, composizione media)

3.

Forma del residuo (solido, liquido, fanghi, gassoso)

4.

Quantità totale (volume scaricato, ad esempio all’anno)

5.

Modalità dello scarico (continuo, intermittente, a variazione stagionale ecc.)

6.

Concentrazioni dei principali costituenti, delle sostanze elencate nell’allegato I, delle sostanze elencate nell’allegato II e, se del caso, di altre sostanze

7.

Proprietà fisiche, chimiche e biochimiche del residuo

B.

Caratteristiche dei componenti del residuo in termini di nocività

1.

Persistenza (fisica, chimica, biologica) nell’ambiente marino

2.

Tossicità e altri effetti nocivi

3.

Accumulo nei materiali biologici o nei sedimenti

4.

Trasformazione biochimica che produce composti nocivi

5.

Effetti negativi sul contenuto e sull’equilibrio di ossigeno

6.

Sensibilità alle trasformazioni fisiche, chimiche e biochimiche e interazione nell’ambiente acquatico con altri componenti dell’acqua marina che possono produrre effetti biologici o altri effetti nocivi ai fini delle utilizzazioni elencate nella parte E

C.

Caratteristiche del luogo di scarico e dell’ambiente marino ricettore

1.

Caratteristiche idrografiche, meteorologiche, geologiche e topografiche della zona

2.

Ubicazione e tipo di scarico (emissario, canale, bocca di scarico ecc.) e relazione con altre zone (aree di svago, zone adibite alla riproduzione, all’allevamento e alla pesca, zone adibite alla molluschicoltura ecc.) e altri scarichi

3.

Diluizione iniziale nel punto di scarico nell’ambiente marino ricettore

4.

Caratteristiche di dispersione (ad esempio, effetti delle correnti, delle maree e del vento sullo spostamento orizzontale e sul mescolamento verticale)

5.

Caratteristiche delle acque ricettrici con riguardo alle condizioni fisiche, chimiche, biologiche ed ecologiche nella zona di scarico

6.

Capacità dell’ambiente marino ricettore di assorbire gli scarichi di residui senza effetti indesiderabili

D.

Disponibilità di tecniche in materia di residui

I metodi di riduzione e scarico dei residui dovrebbero essere scelti, sia per gli effluenti industriali che per quelli domestici, tenendo conto della disponibilità e della fattibilità di:

a)

processi di trattamento alternativi;

b)

metodi di riutilizzo o di smaltimento;

c)

alternative di smaltimento a terra;

d)

tecnologie appropriate a scarsa produzione di residui.

E.

Danni potenziali all’ecosistema marino e alle utilizzazioni dell’acqua di mare

1.

Effetti sulla salute umana dovuti all’impatto dell’inquinamento su:

a)

organismi marini commestibili;

b)

acque di balneazione;

c)

estetica.

2.

Effetti sugli ecosistemi marini, in particolare sulle risorse biologiche, sulle specie minacciate e sugli habitat vulnerabili

3.

Effetti su altri usi legittimi del mare in conformità del diritto internazionale

ALLEGATO IV

VALUTAZIONE D’IMPATTO AMBIENTALE

1.

Ciascuna parte impone che la valutazione d’impatto ambientale contenga almeno gli elementi seguenti:

a)

una descrizione dei confini geografici della zona in cui si svolgeranno le attività, comprese se del caso le zone di sicurezza;

b)

una descrizione dello stato iniziale dell’ambiente nella zona;

c)

un’indicazione della natura, degli scopi, della portata e della durata delle attività proposte;

d)

una descrizione dei metodi, degli impianti e degli altri mezzi che devono essere utilizzati e delle possibili alternative a tali metodi e mezzi;

e)

una descrizione degli effetti prevedibili diretti o indiretti, a breve e a lungo termine, delle attività proposte sull’ambiente, compresi flora, fauna ed equilibrio ecologico;

f)

una relazione che descriva le misure proposte per ridurre al minimo il rischio di danni ambientali derivanti dallo svolgimento delle attività proposte, comprese possibili alternative a tali misure;

g)

un’indicazione delle misure da adottare per proteggere l’ambiente dall’inquinamento e da altri effetti negativi durante e dopo le attività proposte;

h)

un riferimento alla metodologia utilizzata per effettuare la valutazione d’impatto ambientale;

i)

un’indicazione della probabilità che l’ambiente di un altro Stato risenta delle attività proposte.

2.

Ciascuna parte stabilisce norme che tengano conto delle regole, norme e pratiche e procedure internazionali raccomandate, adottate conformemente all’articolo 23 del protocollo, in base alle quali le valutazioni d’impatto ambientale devono essere esaminate.

ALLEGATO V

IDROCARBURI E MISCELE DI IDROCARBURI E FLUIDI E DETRITI DI PERFORAZIONE

Le seguenti disposizioni sono prescritte dalle parti conformemente all’articolo 10.

A.

Idrocarburi e miscele di idrocarburi

1.

Gli sversamenti ad alto contenuto di idrocarburi provenienti dal drenaggio di lavorazione e dal drenaggio di piattaforma sono contenuti, deviati e quindi trattati come parte del prodotto, ma il rimanente è trattato a un livello accettabile prima di essere scaricato, conformemente alle buone pratiche del settore petrolifero

2.

I residui e i fanghi contenenti idrocarburi derivanti dai processi di separazione sono trasportati a terra

3.

Sono prese tutte le necessarie precauzioni per ridurre al minimo le fuoriuscite in mare di petrolio raccolto o bruciato durante le prove dei pozzi

4.

Sono prese tutte le necessarie precauzioni per garantire che il gas risultante dalle attività petrolifere sia bruciato o utilizzato in maniera appropriata

B.

Fluidi e detriti di perforazione

1.

I fluidi e i detriti di perforazione a base acquosa sono soggetti alle seguenti prescrizioni:

a)

l’utilizzo e lo smaltimento di tali fluidi di perforazione sono disciplinati dal piano di utilizzo delle sostanze chimiche e dalle disposizioni dell’articolo 9 del presente protocollo;

b)

lo smaltimento dei detriti di perforazione è effettuato a terra o in mare in un sito o una zona appropriati decisi dall’autorità competente.

2.

I fluidi e i detriti di perforazione a base di idrocarburi sono soggetti alle seguenti prescrizioni:

a)

tali fluidi sono utilizzati solo se presentano una tossicità sufficientemente bassa e solo dopo che l’autorità competente, dopo aver verificato il livello di tossicità, abbia rilasciato un permesso all’operatore;

b)

è vietato lo smaltimento in mare di tali fluidi di perforazione;

c)

lo smaltimento in mare dei detriti di perforazione è autorizzato solo a condizione che un sistema efficace di controllo dei solidi sia installato e funzioni adeguatamente, che il punto di scarico si trovi ben al di sotto della superficie dell’acqua e che il contenuto di idrocarburi sia inferiore a 100 grammi per chilogrammo di detriti secchi;

d)

è vietato lo smaltimento di tali detriti di perforazione nelle zone specialmente protette;

e)

in caso di perforazioni di produzione e di sviluppo deve essere attuato un programma di campionamento e analisi del fondo marino nella zona di contaminazione.

3.

Fluidi di perforazione a base di gasolio:

è vietato l’utilizzo di fluidi di perforazione a base di gasolio. Il gasolio può eccezionalmente essere aggiunto ai fluidi di perforazione nelle situazioni che le parti possono spcificare.

ALLEGATO VI

MISURE DI SICUREZZA

Le seguenti disposizioni sono prescritte dalle parti conformemente all’articolo 15:

a)

l’impianto deve essere sicuro e adatto allo scopo per cui deve essere usato, in particolare deve essere progettato e costruito in modo da resistere, con il suo carico massimo, a qualsiasi fenomeno naturale, in special modo le condizioni di vento e di onde massimi rilevate negli annali meteorologici, possibilità di terremoti, condizioni e stabilità del fondo marino e profondità delle acque;

b)

tutte le fasi delle attività, compresi il magazzinaggio e il trasporto delle risorse estratte, devono essere adeguatamente preparate, l’attività nel suo complesso deve poter essere controllata a fini di sicurezza e deve essere condotta nel modo più sicuro possibile e l’operatore deve applicare un sistema di monitoraggio per tutte le attività;

c)

i sistemi di sicurezza più avanzati devono essere utilizzati e verificati periodicamente per ridurre al minimo i pericoli di fuoriuscite, sversamenti, scarichi accidentali, incendi, esplosioni, eruzioni o qualsiasi altra minaccia per la sicurezza umana o per l’ambiente; un equipaggio specializzato istruito sul funzionamento e sulla manutenzione di questi sistemi deve essere presente ed effettuare esercitazioni periodiche. Qualora siano autorizzati impianti non occupati in permanenza da personale, è assicurata la disponibilità permanente di un equipaggio specializzato;

d)

l’impianto e, se necessario, la zona di sicurezza stabilita devono essere segnalati conformemente alle raccomandazioni internazionali in modo da fornire un avvertimento adeguato della loro presenza e indicazioni sufficienti per la loro individuazione;

e)

Conformemente alle pratiche marittime internazionali, gli impianti devono essere indicati sulle carte ed essere comunicati agli interessati;

f)

per garantire l’osservanza delle disposizioni che precedono, la persona o le persone responsabili dell’impianto e/o delle attività, compresa la persona responsabile della valvola di sicurezza, devono possedere le qualifiche richieste dall’autorità competente e deve essere disponibile in permanenza personale qualificato in numero sufficiente. Tali qualifiche prevedono in particolare una formazione continua in materia di sicurezza e ambiente.

ALLEGATO VII

PIANO DI EMERGENZA

A.   Piano di emergenza dell’operatore

1.

Gli operatori sono tenuti ad assicurare che:

a)

l’impianto disponga dei sistemi di allarme e di comunicazione più appropriati e mantenuti in buono stato di funzionamento;

b)

sia dato immediatamente l’allarme in caso di emergenza e che qualsiasi emergenza sia tempestivamente comunicata all’autorità competente;

c)

la trasmissione dell’allarme, l’assistenza appropriata e il coordinamento dell’assistenza possano essere organizzati e controllati senza indugio in coordinamento con l’autorità competente;

d)

l’equipaggio presente nell’impianto e l’autorità competente siano informati immediatamente sulla natura e sulla portata dell’emergenza;

e)

l’autorità competente sia costantemente informata dell’evoluzione della situazione;

f)

in qualsiasi momento siano disponibili in numero sufficiente i materiali e le attrezzature più appropriati, comprese imbarcazioni e aeronavi, per porre in atto il piano di emergenza;

g)

l’equipaggio specializzato di cui all’allegato VI, lettera c), sia a conoscenza dei metodi e delle tecniche più appropriati per contrastare le fuoriuscite, gli sversamenti, gli scarichi accidentali, gli incendi, le esplosioni, le eruzioni e qualsiasi altra minaccia alla vita umana o all’ambiente;

h)

l’equipaggio specializzato responsabile della riduzione e prevenzione degli effetti negativi a lungo termine sull’ambiente sia a conoscenza dei metodi e delle tecniche più appropriati al riguardo;

i)

l’equipaggio conosca perfettamente il piano di emergenza dell’operatore e che si svolgano periodicamente esercitazioni di emergenza, in modo che l’equipaggio abbia una conoscenza operativa approfondita delle attrezzature e delle procedure e che ciascuno conosca esattamente il proprio ruolo nel piano.

2.

L’operatore collabora, in un quadro istituzionale, con altri operatori od organismi in grado di fornire l’assistenza necessaria in modo da garantire che, qualora l’entità o la natura dell’emergenza crei un rischio per cui l’assistenza sia o possa essere richiesta, tale assistenza possa essere fornita

B.   Coordinamento e istruzioni nazionali

L’autorità competente per le emergenze di una parte contraente assicura:

a)

il coordinamento del piano e/o delle procedure di emergenza a livello nazionale con il piano di emergenza dell’operatore e il controllo dello svolgimento delle operazioni, soprattutto qualora l’emergenza comporti effetti negativi significativi;

b)

istruzioni all’operatore di prendere qualsiasi provvedimento da essa specificato per prevenire, ridurre o combattere l’inquinamento o in preparazione di ulteriori azioni pertinenti, compresa la richiesta di una piattaforma di perforazione di soccorso, o divieto all’operatore di compiere un determinato intervento;

c)

il coordinamento delle operazioni di prevenzione, riduzione o lotta all’inquinamento o di preparazione di altri interventi pertinenti nell’ambito della giurisdizione nazionale con operazioni analoghe intraprese nell’ambito della giurisdizione di altri Stati o da organizzazioni internazionali;

d)

raccolta e pronta disponibilità di tutte le informazioni necessarie concernenti le attività in corso;

e)

redazione di un elenco aggiornato delle persone e degli organismi che devono essere avvisati e informati dell’emergenza, della sua evoluzione e dei provvedimenti adottati;

f)

raccolta di tutte le informazioni necessarie sulla portata dell’emergenza e sui mezzi per combatterla e comunicazione di tali informazioni alle parti interessate;

g)

coordinamento e supervisione dell’assistenza di cui alla parte A, in cooperazione con l’operatore;

h)

organizzazione e, se necessario, coordinamento di azioni specifiche, compreso l’intervento di esperti tecnici e di personale qualificato con le attrezzature e i materiali necessari;

i)

comunicazione immediata alle autorità competenti delle altre parti che potrebbero essere interessate dall’emergenza per permettere loro di adottare, ove necessario, le misure appropriate;

j)

se necessario, fornitura di assistenza tecnica alle altre parti;

k)

comunicazione immediata alle organizzazioni internazionali competenti al fine di evitare pericoli per la navigazione e altri interessi.

Appendice

ELENCO DEGLI IDROCARBURI  (1)

 

Asfalti (bitumi)

 

Componenti di base per miscele

 

Impermeabilizzanti bituminosi

 

Residuo di prima distillazione

 

Idrocarburi

 

Olio purificato

 

Petrolio greggio

 

Miscele contenenti petrolio greggio

 

Combustibile per motori diesel

 

Olio combustibile n. 4

 

Olio combustibile n. 5

 

Olio combustibile n. 6

 

Olio combustibile residuo

 

Residuo petrolifero per pavimentazioni stradali

 

Olio per trasformatori

 

Idrocarburi aromatici (ad eccezione degli oli vegetali)

 

Oli lubrificanti e oli di base

 

Oli minerali

 

Oli per motori

 

Oli penetranti

 

Oli per macchine tessili

 

Oli per turbine

 

Distillati

 

Benzina da distillazione diretta

 

Prodotti della distillazione flash

 

Gasolio

Gasolio di cracking

 

JET fuel

 

JP-1 (cherosene)

 

JP-3

 

JP-4

 

JP-5 (cherosene, pesante)

 

Combustibile per turbine

 

Cherosene

 

Acqua ragia minerale

 

Nafta

 

Solvente

 

Benzina pesante

 

Frazioni intermedie

 

Basi per miscele di benzine

 

Alchilati

 

Riformati

 

Polimeri

 

Benzine

 

Benzina naturale

 

Benzina per autoveicoli

 

Benzina avio

 

Benzina da distillazione diretta

 

Olio combustibile n. 1 (cherosene)

 

Olio combustibile n. 1-D

 

Olio combustibile n. 2

 

Olio combustibile n. 2-D


(1)  L’elenco degli idrocarburi non dovrebbe essere necessariamente considerato esaustivo.


REGOLAMENTI

9.1.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 4/34


REGOLAMENTO (UE) N. 6/2013 DELLA COMMISSIONE

dell'8 gennaio 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008, modificato dal regolamento (CE) n. 690/2009 della Commissione (2), dispone che i prodotti, le parti e le pertinenze devono soddisfare i requisiti per la protezione ambientale riportati nell’allegato 16 della convenzione sull’aviazione civile internazionale (in seguito «convenzione di Chicago»), nella versione entrata in vigore il 20 novembre 2008 per i volumi I e II, fatte salve le sue appendici.

(2)

Dato che l’allegato 16 della convenzione di Chicago è stato modificato in seguito all’adozione del regolamento (CE) n. 690/2009, occorre quindi modificare di conseguenza quest’ultimo regolamento.

(3)

Le modifiche dei requisiti per la tutela ambientale di cui all’allegato 16 della convenzione di Chicago hanno stabilito di interrompere la produzione di NOx e consentito alle parti contraenti di definire le modalità transitorie per la loro applicazione.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento si basano sul parere formulato dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera b), e dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 216/2008

All’articolo 6 del regolamento (CE) n. 216/2008, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   I prodotti, le parti e le pertinenze devono soddisfare i requisiti per la protezione ambientale riportati nell’emendamento 10 del volume I e nell’emendamento 7 del volume II dell’allegato 16 della convenzione di Chicago nella versione entrata in vigore il 17 novembre 2011, fatte salve le appendici dell’allegato 16.»

Articolo 2

Misure transitorie

1.   Fino al 31 dicembre 2016 gli Stati membri possono concedere deroghe all’obbligo di interrompere la produzione di emissioni di cui alla lettera d), volume II, parte III, capo 2, paragrafo 2.3.2 dell’allegato 16 della convenzione di Chicago, alle seguenti condizioni:

a)

le deroghe sono concesse in consultazione con l’Agenzia;

b)

le deroghe possono esse concesse solo quando l’impatto economico sull’organizzazione responsabile della costruzione dei motori oggetto di deroga superano gli interessi di tutela ambientale;

c)

nel caso di nuovi motori che dovranno essere installati su aeromobili nuovi, le deroghe non devono essere concesse per più di 75 motori per tipologia;

d)

nell’esaminare una richiesta di deroga, lo Stato membro prende in considerazione:

i)

la motivazione fornita dall’organizzazione responsabile della produzione dei motori oggetto di deroga, tra cui, a titolo esemplificativo ma non limitativo, le considerazioni in merito a questioni tecniche, le ripercussioni economiche negative, le conseguenze ambientali, l’impatto di circostanze impreviste e le questioni in materia di parità;

ii)

l’utilizzo previsto per i motori in questione, nello specifico se si tratta di motori di riserva o di nuovi motori che dovranno essere installati su aeromobili nuovi;

iii)

il numero dei nuovi motori interessati;

iv)

il numero di deroghe concesse per questo tipo di motore;

e)

nel concedere la deroga, lo Stato membro specifica almeno:

i)

il numero del certificato di omologazione del tipo di motore;

ii)

il numero massimo di motori inclusi nella deroga;

iii)

l’utilizzo previsto per i motori in questione e i termini fissati per la loro produzione.

2.   Le organizzazioni responsabili della costruzione dei motori oggetto di una deroga concessa a norma del presente articolo:

a)

garantiscono che le targhe di identificazione dei motori in questione riportino la dicitura «EXEMPT NEW» o «EXEMPT SPARE», a seconda dei casi;

b)

istituiscono una procedura per il controllo della qualità, onde controllare e gestire la produzione dei motori in questione;

c)

forniscono regolarmente allo Stato membro che ha concesso la deroga e all’organizzazione responsabile della progettazione informazioni dettagliate sui motori oggetto di deroga che sono stati prodotti, compreso il modello, il numero di serie, l’utilizzo del motore e il tipo di aeromobile su cui i nuovi motori sono installati;

d)

gli Stati membri che hanno concesso una deroga comunicano tempestivamente all’Agenzia tutti i dati di cui al paragrafo 1, lettera d) e al paragrafo 2, lettera c). Quest’ultima istituisce e mantiene un registro contenente tali dati e lo rende accessibile al pubblico.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.

(2)  GU L 199 del 31.7.2009, pag. 6.


9.1.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 4/36


REGOLAMENTO (UE) N. 7/2013 DELLA COMMISSIONE

dell’8 gennaio 2013

che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008 dispone che i prodotti, le parti e le pertinenze devono soddisfare i requisiti per la protezione ambientale riportati nell’allegato 16 della convenzione sull’aviazione civile internazionale (in prosieguo: la «convenzione di Chicago»), nella versione in vigore il 20 novembre 2008 per i Volumi I e II, fatte salve le sue appendici.

(2)

La convenzione di Chicago e i relativi allegati sono stati modificati successivamente all’adozione del regolamento (CE) n. 216/2008.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 748/2012 (2) della Commissione.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento si basano sul parere formulato dall’Agenzia a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera b) e all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012 è così modificato:

1)

Il punto 21 A.4, lettera a), del capitolo A della sezione A è sostituito dal seguente:

«a)

l’efficace coordinamento tra le fasi di progettazione e produzione, come previsto ai punti 21 A.122, 21 A.130, lettera b), punti 3) e 4), 21 A.133 e 21 A.165, lettera c), punti 2) e 3), a seconda dei casi, e»

2)

Il punto 21 A.130, lettera b), del capitolo F della sezione A è sostituito dal seguente:

«b)

La dichiarazione di conformità deve includere:

1.

per ciascun prodotto, parte o pertinenza, una dichiarazione attestante che il prodotto o la pertinenza sono conformi al progetto approvato e in condizione di funzionare in sicurezza; e

2.

per ciascun aeromobile, una dichiarazione attestante che l’aeromobile è stato sottoposto a verifiche al suolo ed in volo in conformità al punto 21 A.127, lettera a); e

3.

per ciascun motore di aeromobile o elica a passo variabile, una dichiarazione attestante che il motore o l’elica sono stati sottoposti dal fabbricante a un test di funzionalità, a norma del punto 21 A.128; e

4.

inoltre, nel caso di motori, una dichiarazione attestante che ciascun motore completo rispetta i parametri delle emissioni applicabili alla data di fabbricazione del motore.»

3)

Il punto 21 A.165, lettera c), del capitolo G della sezione A, punti 2) e 3) è sostituito dal seguente:

«2.

determinare che altri prodotti, parti o pertinenze siano completi e conformi ai dati di progettazione approvati, oltre che in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento, prima di rilasciare un modulo 1 AESA per certificarne la conformità ai dati di progettazione approvati e le condizioni per la sicurezza di funzionamento;

3.

determinare inoltre, nel caso di motori, che ciascun motore completo rispetti i parametri delle emissioni applicabili alla data di fabbricazione del motore;

4.

controllare che gli altri prodotti, parti o pertinenze siano conformi ai dati applicabili, prima di rilasciare una certificazione di conformità al modulo 1 AESA.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 gennaio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.

(2)  GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1.


9.1.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 4/38


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 8/2013 DELLA COMMISSIONE

dell'8 gennaio 2013

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

51,1

MA

59,2

TN

81,0

TR

102,6

ZZ

73,5

0707 00 05

EG

191,6

TR

129,7

ZZ

160,7

0709 93 10

MA

84,0

TR

133,7

ZZ

108,9

0805 10 20

EG

68,6

MA

60,9

TR

68,9

ZA

50,5

ZZ

62,2

0805 20 10

MA

78,5

ZZ

78,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

79,1

MA

101,4

TR

83,8

ZZ

88,1

0805 50 10

TR

78,8

ZZ

78,8

0808 10 80

CA

164,3

CN

86,7

MK

31,3

US

200,2

ZZ

120,6

0808 30 90

CN

60,7

US

144,2

ZZ

102,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

9.1.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 4/40


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 4 dicembre 2012

che modifica la decisione 2011/734/UE, indirizzata alla Grecia allo scopo di rafforzare e approfondire la sorveglianza della disciplina di bilancio e che intima alla Grecia di adottare misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie a correggere la situazione di disavanzo eccessivo

(2013/6/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 126, paragrafo 9, e l’articolo 136,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 136, paragrafo 1, lettera a), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) prevede la possibilità di adottare misure concernenti gli Stati membri la cui moneta è l’euro al fine di rafforzare il coordinamento e la sorveglianza della disciplina di bilancio.

(2)

L’articolo 126 TFUE dispone che gli Stati membri debbano evitare disavanzi pubblici eccessivi e a tal fine stabilisce la procedura per i disavanzi eccessivi. Il Patto di stabilità e crescita, che nella sua parte correttiva attua la procedura per i disavanzi eccessivi, costituisce il quadro a sostegno delle politiche governative per un rapido ritorno a solide posizioni di bilancio tenendo conto della situazione economica.

(3)

Il 27 aprile 2009 il Consiglio ha deciso, a norma dell’articolo 104, paragrafo 6, del trattato che istituisce la Comunità europea, che in Grecia esisteva un disavanzo eccessivo.

(4)

Il 10 maggio 2010 il Consiglio aveva adottato, a norma dell’articolo 126, paragrafo 9, e dell’articolo 136 TFUE, la decisione 2010/320/UE (1), indirizzata alla Grecia allo scopo di rafforzarne e approfondirne la sorveglianza della disciplina di bilancio, in cui intima ad essa di adottare misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie a correggere la situazione di disavanzo eccessivo entro il 2014. Il Consiglio ha inoltre indicato gli obiettivi annuali per il disavanzo pubblico.

(5)

La decisione 2010/320/UE è stata più volte modificata in modo sostanziale. Il 12 luglio 2011, vista la necessità di ulteriori modifiche, è stata rifusa a fini di chiarezza nella decisione 2011/734/UE del Consiglio (2). Tale decisione è stata modificata per la prima volta l’8 novembre 2011 (3).

(6)

Il 13 marzo 2012 (4), sulla base di una raccomandazione della Commissione, la decisione 2011/734/UE è stata nuovamente modificata in una serie di aspetti, tra cui il percorso di aggiustamento di bilancio, mantenendo invariato il termine per la correzione del disavanzo eccessivo. Tale decisione ha confermato la raccomandazione secondo la quale la Grecia era chiamata ad adottare misure volte a correggere la situazione di disavanzo eccessivo entro il 2014, assicurando un miglioramento del saldo strutturale di almeno 10 punti percentuali del PIL nel periodo 2009-2014.

(7)

A norma dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (5), se è stato dato un seguito effettivo all’intimazione di cui all’articolo 126, paragrafo 9, TFUE e si verificano eventi economici sfavorevoli imprevisti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche dopo l’adozione di tale intimazione, il Consiglio può decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare un’intimazione riveduta ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 9, TFUE.

(8)

Si prevede attualmente che l’attività economica sia molto più debole di quanto previsto al momento dell’adozione dell’ultima modifica della decisione 2011/734/UE, nel marzo 2012. Si prevedono livelli notevolmente inferiori sia per il PIL reale sia per quello nominale nel 2012 e 2013. La recente revisione dei conti nazionali greci, dell’ottobre 2012, ha rivelato una più pronunciata contrazione del PIL reale rispetto alle cifre su cui si era basata la decisione 2011/734/UE. Secondo le previsioni dei servizi della Commissione dell’autunno 2012, il PIL reale dovrebbe ridursi del 6,0 % nel 2012 e di un ulteriore 4,2 % nel 2013 (rispetto alla riduzione del 4,7 % e a una stagnazione dello 0,0 % previste nella decisione 2011/734/UE, per il 2012 e il 2013, rispettivamente) prima di aumentare dello 0,6 % nel 2014. Questo deciso peggioramento dello scenario economico comporta un corrispondente deterioramento delle prospettive per le finanze pubbliche, a politiche invariate.

(9)

Nel 2012 il disavanzo pubblico dovrebbe raggiungere il 6,9 % del PIL, ben al di sotto del massimale per il disavanzo pubblico [sulla base del Sistema europeo di conti 1995, istituito con il regolamento (CE) n. 2223/96 (6)] pari al 7,3 % del PIL per il 2012 stabilito nella decisione 2011/734/UE. In termini nominali, il disavanzo pubblico per il 2012 dovrebbe raggiungere i 13,4 miliardi di EUR, rispetto al massimale di disavanzo di 14,8 miliardi di EUR previsto dalla decisione 2011/734/UE. Tuttavia ci si aspetta che il disavanzo primario sarà leggermente superiore all’obiettivo dell’1,0 % del PIL in gran parte a causa di una recessione più profonda del previsto. Si stima che la Grecia abbia migliorato il disavanzo strutturale di 13,4 punti percentuali del PIL, passando da un deficit del 14,7 % nel 2009 a un deficit stimato dell’1,3 % nel 2012. La Grecia ha quindi realizzato un miglioramento del saldo strutturale nel periodo 2009-2012 già più ampio di quello di almeno 10 punti percentuali del PIL raccomandato dal Consiglio per l’intero periodo 2009-2014. L’11 novembre 2012 il Parlamento greco ha adottato il bilancio per il 2013, che prevede risparmi superiori a 9,2 miliardi di EUR, corrispondenti a oltre il 5 % del PIL. Il bilancio per il 2013 è parte integrante della strategia di bilancio a medio termine per il periodo 2013-2016, adottata dal Parlamento greco alcuni giorni prima, cioè il 7 novembre 2012. La strategia di bilancio a medio termine e la relativa legislazione di attuazione stabiliscono un insieme molto consistente di misure per il risanamento del bilancio da attuare nella prima parte del programma, pari a più del 7 % del PIL entro il 2016, corredato da un’ampia serie di misure strutturali a sostegno di tale risanamento. Tenendo conto di tali sviluppi, le condizioni di politica economica previste nel memorandum d’intesa del programma di aggiustamento economico della Grecia devono essere aggiornate. Gli impegni sottoscritti dalla Grecia riguardano non solo le misure di risanamento del bilancio, ma anche quelle intese a rafforzare la crescita e a ridurre al minimo le ripercussioni negative sul piano sociale. Complessivamente, quindi, nel 2012 la Grecia ha adottato misure efficaci volte a ridurre il suo disavanzo in conformità della decisione 2011/734/UE.

(10)

Secondo le previsioni della Commissione dell’autunno 2012, nel 2012 il debito consolidato delle amministrazioni pubbliche dovrebbe calare di 11,1 miliardi di EUR, rispetto ai 26,95 miliardi fissati nella decisione 2011/734/UE. Ciò è dovuto a un gettito delle privatizzazioni inferiore al previsto, a un consolidamento del debito pubblico anch’esso inferiore al previsto e alla presenza di rettifiche peggiori del previsto tra cassa e competenza, nonché ad altri adeguamenti degli interessi. A causa di un PIL nominale inferiore a seguito della revisione dei dati statistici e alla luce delle peggiori prospettive macroeconomiche, il rapporto debito/PIL aumenterebbe fino a raggiungere il 176,7 % prima che siano attuate, nel dicembre 2012, le iniziative approvate dagli Stati membri la cui moneta è l’euro e talune misure di riduzione del debito previste dalla Grecia, che ridurrebbero il debito a una percentuale leggermente superiore al 160 % del PIL entro la fine del 2012. Queste misure dovrebbero migliorare la sostenibilità del debito e taluni provvedimenti di riduzione del debito che la Grecia intende adottare dovrebbero migliorare la sostenibilità della traiettoria del debito, senza peraltro modificare il percorso di bilancio per l’avanzo primario. Tenuto conto anche della riduzione del disavanzo di bilancio e di una maggiore crescita del PIL nominale risultanti da misure di politica strutturale, il rapporto debito/PIL dovrebbe raggiungere il livello massimo nel 2013. Il rapporto debito/PIL dovrebbe cominciare a scendere a partire dal 2014 per raggiungere valori inferiori al 160 % del PIL nel 2016.

(11)

Nonostante l’efficacia delle misure intraprese, il deciso peggioramento dello scenario economico comporta un corrispondente deterioramento delle prospettive per le finanze pubbliche a politiche invariate e rende difficile completare la correzione del disavanzo eccessivo entro il 2014, come richiesto dal Consiglio con la decisione 2011/734/UE. Data la presenza di eventi economici sfavorevoli, una proroga del termine per il periodo di aggiustamento è giustificata. In particolare, il termine stabilito nella decisione del Consiglio deve essere prorogato di due anni, fino al 2016. Nel quadro del percorso riveduto del programma di aggiustamento economico, gli obiettivi riguardanti il saldo primario dovrebbero essere fissati allo 0 %, 1,5 %, 3 % e 4,5 % del PIL, rispettivamente per ogni anno del periodo 2013-2016. Il percorso rivisto dovrebbe far scendere il disavanzo pubblico di bilancio al di sotto del 3 % del PIL nel 2016. Le misure di riduzione del debito, da attuare nel dicembre 2012, potrebbero far scendere i pagamenti degli interessi di una percentuale fino all’1 % del PIL, rendendo possibile riportare il disavanzo di bilancio al di sotto del 3 % del PIL già nel 2015. È possibile stimare che queste cifre si traducano in un miglioramento del saldo primario corretto per il ciclo in rapporto al PIL dal 4,1 % nel 2012 al 6,2 % nel 2013 e almeno al 6,4 % del PIL nel 2014, 2015 e 2016 e in un disavanzo pubblico corretto per il ciclo in rapporto al PIL dal – 1,3 % nel 2012 allo 0,7 % nel 2013, allo 0,4 % nel 2014, allo 0,0 % nel 2015 e al – 0,4 % nel 2016, il che riflette il profilo originario dei pagamenti degli interessi. Malgrado la proroga del termine per la correzione del disavanzo eccessivo, tuttavia, lo sforzo di bilancio necessario per raggiungere l’obiettivo resta molto significativo nel biennio 2013-2014 e pesantemente incentrato sul periodo iniziale. La proroga del termine manterrà quindi la credibilità del programma di aggiustamento economico e allo stesso tempo tiene in considerazione l’impatto economico e sociale del risanamento e la necessità di preservare la fiducia nella capacità del governo greco di affrontare le sfide di bilancio.

(12)

Tutte le misure richieste dalla presente decisione contribuiscono a raggiungere il necessario aggiustamento di bilancio. Alcune misure hanno un impatto diretto sulla situazione di bilancio della Grecia, mentre altre rappresentano misure strutturali che comportano una migliore governanza di bilancio e una più sana situazione di bilancio a medio termine.

(13)

Il gravissimo deterioramento della situazione finanziaria dello Stato greco ha indotto gli Stati membri la cui moneta è l’euro a decidere di fornire un sostegno alla stabilità della Grecia al fine di proteggere la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso, parallelamente all’assistenza multilaterale fornita dal Fondo monetario internazionale. A partire dal marzo 2012, il sostegno fornito dagli Stati membri la cui moneta è l’euro assume la forma di uno strumento di prestito bilaterale a favore della Grecia e di un prestito del Fondo europeo di stabilità finanziaria. I prestatori hanno deciso di subordinare il loro sostegno al rispetto, da parte della Grecia, della decisione 2011/734/UE come modificata dalla presente decisione. In particolare, la Grecia è chiamata ad attuare le misure specificate nella presente decisione e secondo il calendario in essa contenuto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2011/734/UE è così modificata:

1)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

1.   La Grecia pone termine all’attuale situazione di disavanzo eccessivo il più rapidamente possibile e, al più tardi, entro il 2016.

2.   Il percorso di aggiustamento verso la correzione del disavanzo eccessivo mira a raggiungere un disavanzo primario delle amministrazioni pubbliche (disavanzo al netto delle spese per interessi) non superiore a 2 925 milioni di EUR (1,5 % del PIL) nel 2012 e un avanzo primario delle amministrazioni pubbliche di almeno 0 milioni di EUR (0,0 % del PIL) nel 2013, di 2 775 milioni di EUR (1,5 % del PIL) nel 2014, di 5 700 milioni di EUR (3,0 % del PIL) nel 2015 e di 9 000 milioni di EUR (4,5 % del PIL) nel 2016. Tali obiettivi per il disavanzo primario e per l’avanzo primario implicano un disavanzo SEC complessivo del 6,9 % del PIL nel 2012, del 5,4 % del PIL nel 2013, del 4,5 % del PIL nel 2014, del 3,4 % del PIL nel 2015 e del 2,0 % del PIL nel 2016. Le misure di riduzione del debito, da attuare nel dicembre 2012, potrebbero far scendere i pagamenti degli interessi di una percentuale fino all’1 % del PIL. È possibile stimare che queste cifre si traducano in un miglioramento del saldo primario corretto per il ciclo in rapporto al PIL dal 4,1 % nel 2012 al 6,2 % nel 2013 e almeno al 6,4 % del PIL nel 2014, 2015 e 2016 e in un disavanzo pubblico corretto per il ciclo in rapporto al PIL dal – 1,3 % nel 2012 allo 0,7 % nel 2013, allo 0,4 % nel 2014, allo 0,0 % nel 2015 e al – 0,4 % nel 2016, il che riflette il profilo originario dei pagamenti degli interessi. I proventi derivanti dalla privatizzazione di attività finanziarie e non finanziarie, da transazioni relative alle ricapitalizzazioni di banche, nonché tutti i trasferimenti connessi alla decisione dell’Eurogruppo del 21 febbraio 2012 con riguardo al reddito spettante alle banche centrali nazionali della zona euro, compresa la Banca di Grecia, derivante dal portafoglio di titoli di Stato greci da esse detenuti, non riducono i necessari sforzi di risanamento del bilancio e non sono presi in considerazione nella valutazione di questi obiettivi. Questa disposizione si applica a qualunque pagamento effettuato da banche in perdita al di là di quelli maturati a titolo della struttura della commissione di garanzia dell’assistenza di emergenza in materia di liquidità in vigore al 30 settembre 2012.

3.   Il percorso di aggiustamento di cui al paragrafo 2, tenuto conto dell’impatto delle misure di riduzione del debito da attuare nel dicembre 2012, sarebbe compatibile con un rapporto tra debito consolidato delle amministrazioni pubbliche e PIL inferiore al 160 % nel 2016.»;

2)

all’articolo 2, è inserito il paragrafo seguente:

«10 bis.   La Grecia adotta le seguenti misure entro il 4 dicembre 2012:

a)

il bilancio per il 2013 e la strategia di bilancio a medio termine fino al 2016, nonché le misure di cui all’allegato I bis della presente decisione e le relative norme di attuazione. La strategia di bilancio a medio termine si basa sulle misure permanenti di risanamento del bilancio volte a garantire che i massimali di disavanzo per il 2012-2016 stabiliti nella presente decisione non vengano superati e che il rapporto debito/PIL sia riportato su una traiettoria sostenibile;

b)

la presentazione di un piano aggiornato di privatizzazioni al parlamento greco e la pubblicazione di aggiornamenti semestrali del piano esecutivo delle privatizzazioni (Asset Development Plan);

c)

il trasferimento al portafoglio delle attività delle privatizzazioni del Fondo per le privatizzazioni della Repubblica ellenica (Hellenic Republic Asset Development Fund, HRADF), della proprietà piena e diretta (azioni o diritti di concessione) della Egnatia Odos (autostrada Egnazia) e dei porti regionali di Eleusi, Lavrio, Gomenizza, Alessandropoli, Volo, Kavala, Corfù, Patrasso, Candia e Rafina;

d)

la garanzia che i ministeri competenti e gli altri enti interessati forniscano al segretariato generale del patrimonio pubblico il pieno accesso all’inventario di tutti i beni immobili di proprietà dello Stato;

e)

la modifica e/o l’abrogazione di disposizioni statutarie delle imprese di proprietà statale (DEI, autorità portuali OLP e OLTH, HELPE, EYATH ed EYDAP, porti ecc.) che divergono dal diritto societario privato per quanto riguarda le restrizioni sui diritti di voto degli azionisti privati;

f)

la legislazione che definisce il ruolo e le qualifiche del segretario generale dell’amministrazione fiscale e che autorizza il ministro delle finanze a delegare i poteri decisionali al segretario generale dell’amministrazione fiscale;

g)

l’assegnazione di revisori fiscali esperti ad attività finalizzate a soddisfare le necessità immediate di entrate, rafforzando e rendendo pienamente operativi settori essenziali per l’applicazione delle leggi, quali l’unità incaricata dei grandi contribuenti, attraverso il trasferimento al suo interno di 100 revisori precedentemente attribuiti ad altre mansioni, e creando un’unità funzionale unica dedicata ai contribuenti privati titolari di grandi patrimoni e ai lavoratori autonomi a reddito elevato, dotandola di un organico costituito da 50 revisori fiscali esperti che rispondono direttamente al segretario generale dell’amministrazione fiscale;

h)

un atto del Consiglio dei ministri (che sostituisce quello adottato il 29 ottobre 2012) volto a migliorare l’esecuzione del bilancio e a rafforzare la sana gestione delle finanze pubbliche, che includa disposizioni supplementari oltre a quelle presenti nell’atto originario del Consiglio dei ministri: i) la firma dei memorandum di cooperazione entro la fine del mese di dicembre di ogni anno tra il ministero delle Finanze e gli altri ministeri o tra i ministeri e gli amministratori dei soggetti controllati (coprendo in tal modo l’intero settore delle amministrazioni pubbliche); ii) il rafforzamento delle attuali restrizioni in materia di pareggio di bilancio per le amministrazioni locali per renderle più efficaci, includendo anche meccanismi sanzionatori e correttivi; iii) il rafforzamento dell’attuale sistema di vigilanza sulle imprese statali e l’introduzione di un meccanismo di esecuzione, in caso di scostamenti dagli obiettivi specifici definiti per ciascuna impresa; e iv) la creazione di un quadro per la definizione di obiettivi specifici per i registri degli impegni operativi per le amministrazioni locali e le imprese statali, che devono esser istituiti entro dicembre di ogni anno. L’atto del Consiglio dei ministri comprende anche meccanismi per correggere i trasferimenti effettuati dalle amministrazioni centrali per ovviare a eventuali scostamenti dagli obiettivi entro l’anno nonché, se possibile, negli anni successivi, garantendo al tempo stesso di evitare una lievitazione degli arretrati; l’atto stabilisce esplicitamente che i proventi derivanti delle privatizzazioni di attività pubbliche sono pagati direttamente su un conto separato per poter monitorare i flussi di cassa, evitare la distrazione dei finanziamenti ufficiali e garantire un tempestivo servizio del debito; l’atto stabilisce riduzioni automatiche delle spese da applicare sistematicamente se gli obiettivi non vengono raggiunti, garantendo al contempo che gli arretrati non aumentino;

i)

una serie di misure per migliorare l’attuale situazione finanziaria del servizio sanitario nazionale (EOPYY) e garantire che l’esecuzione del bilancio si avvicini maggiormente a un bilancio in pareggio nel 2012 e 2013, anche attraverso: i) una semplificazione delle prestazioni socio-previdenziali; ii) l’aumento del tasso di partecipazione ai costi per l’assistenza medica fornita da operatori privati; iii) una negoziazione degli accordi sui prezzi e sui volumi e una revisione degli accordi sulla complessità dei casi trattati (case-mix) con gli operatori privati; iv) la revisione delle tariffe e del numero dei servizi diagnostici e di sedute di fisioterapia contrattate dall’EOPYY con operatori privati allo scopo di ridurre i costi per almeno 80 milioni di EUR nel 2013; v) l’introduzione di un sistema dei prezzi di riferimento per il rimborso dei dispositivi medici; e vi) l’aumento progressivo dei contributi versati dai membri dell’OGA fino a raggiungere la media di quelli pagati da altri membri dell’EOPYY;

j)

le seguenti misure relative al rimborso dei medicinali: i) una legislazione per controllare la spesa farmaceutica che fa scattare misure di emergenza (compreso, ad esempio, un taglio trasversale dei prezzi) se, per qualsiasi motivo, il meccanismo automatico di recupero in vigore non è sufficiente per raggiungere l’obiettivo; tali misure devono produrre risparmi per un importo equivalente; ii) un decreto ministeriale che stabilisce la nuova soglia di recupero per il 2013 (2,44 miliardi di EUR per prestazioni ambulatoriali); iii) l’aggiornamento dell’elenco dei prezzi e dell’elenco positivo dei medicinali rimborsabili, in particolare disponendo che siano rimborsati solo i farmaci più economici per le malattie croniche, il trasferimento di medicinali dall’elenco positivo a quello negativo o dei medicinali da banco e l’introduzione del sistema dei prezzi di riferimento elaborato dall’EOF (agenzia nazionale per i farmaci). Tali elenchi sono aggiornati almeno due volte all’anno, in linea con la direttiva del Consiglio 89/105/CEE; e, iv) per le farmacie, la sostituzione dei farmaci prescritti con il prodotto a prezzo più basso contenente lo stesso principio attivo nella categoria di riferimento (obbligo della “sostituzione con medicinali generici”).»;

3)

all’articolo 2, il paragrafo 11 è sostituito dal seguente:

«11.   La Grecia adotta le seguenti misure entro la fine di dicembre 2012:

a)

una riforma fiscale dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul reddito delle società che mira a semplificare il sistema fiscale, ad ampliare la base imponibile e a eliminare esenzioni e regimi preferenziali;

b)

la legislazione primaria e derivata necessaria al fine di garantire la rapida attuazione del piano delle privatizzazioni;

c)

l’attuazione di un quadro regolamentare per le aziende di distribuzione dell’acqua;

d)

misure volte a migliorare l’amministrazione fiscale attraverso l’introduzione della valutazione delle prestazioni, un uso più efficace delle tecniche di valutazione del rischio, nonché l’istituzione e il potenziamento di unità specializzate dedicate alla gestione del debito;

e)

la preparazione e la pubblicazione di un piano di liquidazione degli arretrati dovuti ai fornitori da enti pubblici e di rimborsi di imposta;

f)

il completamento dell’attuazione della riforma del funzionamento dei fondi pensionistici pubblici secondari/complementari e la fusione di tutti i fondi esistenti nel settore pubblico;

g)

una normativa per estendere l’applicazione dello sconto del 5 % per le aziende farmaceutiche (che esiste già sul prezzo dei farmaci ospedalieri) a tutti i prodotti venduti nelle farmacie dell’EOPYY;

h)

un aumento della quota di farmaci generici al 35 % del volume complessivo dei medicinali venduti in farmacia;

i)

la designazione di controllori interni in tutti gli ospedali e l’adozione da parte di questi ultimi di registri degli impegni.»;

4)

all’articolo 2 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«12.   La Grecia adotta le seguenti misure entro la fine di marzo 2013:

a)

l’emissione di un decreto ministeriale per l’adeguamento dei prezzi regolamentati per gli utenti finali della rete elettrica a bassa tensione;

b)

l’aggiornamento della strategia di bilancio a medio termine, con la fissazione di massimali di spesa vincolanti triennali per i sottosettori delle amministrazioni pubbliche;

c)

l’adozione di piani in materia di organico per i ministeri competenti;

d)

l’istituzione di un’amministrazione fiscale molto più autonoma, precisandone il grado di autonomia, il quadro di governanza, la responsabilità e i poteri giuridici del dirigente dell’amministrazione fiscale e indicando il livello iniziale degli effettivi di tale amministrazione;

e)

l’emanazione e la pubblicazione di un nuovo piano anticorruzione dettagliato destinato alla funzione pubblica, che comprenda disposizioni speciali per l’amministrazione fiscale e doganale;

f)

la piena operatività di una procedura standard di revisione del valore catastale degli immobili al fine di allinearlo ai prezzi di mercato, sotto la responsabilità della Direzione Imposte sul capitale (Directorate of Capital Taxation);

g)

il trasferimento di quaranta nuovi beni immobiliari (identificati come “beni immobiliari, lotto 2 e 3” nel piano di privatizzazioni) all’HRADF.

13.   La Grecia adotta le seguenti misure entro la fine di giugno 2013:

a)

il conseguimento dell’obiettivo di rendere 2 000 revisori fiscali pienamente operativi;

b)

l’adozione di un nuovo codice per le procedure fiscali;

c)

la garanzia che la piattaforma per gli appalti elettronici sia disponibile all’uso da parte di tutte le centrali di committenza.

14.   La Grecia adotta, entro la fine di settembre 2013, la legislazione necessaria al fine di introdurre la regola del saldo strutturale di bilancio in equilibrio con un meccanismo di correzione automatica.»;

5)

il testo che figura nell’allegato della presente decisione è inserito come allegato I bis.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Articolo 3

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

S. ALETRARIS


(1)  GU L 145 dell’11.6.2010, pag. 6.

(2)  GU L 296 del 15.11.2011, pag. 38.

(3)  Decisione 2011/791/UE del Consiglio (GU L 320 del 3.12.2011, pag. 28).

(4)  Decisione 2012/211/UE del Consiglio (GU L 113 del 25.4.2012, pag. 8).

(5)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.

(6)  Regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1).


ALLEGATO

«ALLEGATO I bis

MISURE PER LA STRATEGIA DI BILANCIO A MEDIO TERMINE PER IL PERIODO 2013-2016

Le ulteriori misure nel quadro della strategia di bilancio a medio termine fino al 2016 comprendono quanto segue.

1.

Razionalizzazione della spesa per le retribuzioni per un importo pari ad almeno 1 110 milioni di EUR nel 2013 e per ulteriori 259 milioni di EUR nel 2014.

2.

Risparmi nei regimi pensionistici per almeno 4 800 milioni di EUR nel 2013 e per ulteriori 423 milioni di EUR nel 2014.

3.

Tagli della spesa di funzionamento dello Stato per almeno 239 milioni di EUR nel 2013 e ulteriori 285 milioni di EUR nel 2014.

4.

Risparmi derivanti dalla razionalizzazione e da miglioramenti dell’efficienza della spesa per l’istruzione per almeno 86 milioni di EUR nel 2013 e per ulteriori 37 milioni di EUR nel 2014.

5.

Risparmi nelle imprese statali per almeno 249 milioni di EUR nel 2013 e per ulteriori 123 milioni di EUR nel 2014.

6.

Tagli alla spesa operativa per la difesa per produrre risparmi pari ad almeno 303 milioni di EUR nel 2013 e a ulteriori 100 milioni di EUR nel 2014.

7.

Risparmi nel settore sanitario e nella spesa farmaceutica per almeno 455 milioni di EUR nel 2013 e per ulteriori 620 milioni di EUR nel 2014.

8.

Risparmi derivanti dalla razionalizzazione delle prestazioni sociali per almeno 217 milioni di EUR nel 2013 e per ulteriori 78 milioni di EUR nel 2014.

9.

Tagli ai trasferimenti statali verso le amministrazioni locali per almeno 50 milioni di EUR nel 2013 e ulteriori 160 milioni di EUR nel 2014.

10.

Tagli alla spesa di bilancio per gli investimenti pubblici (investimenti pubblici finanziati a livello nazionale) per un importo di 150 milioni di EUR nel 2013 e per ulteriori 150 milioni di EUR nel 2014.

11.

Aumento delle entrate per almeno 1 689 milioni di EUR nel 2013 e per ulteriori 1 799 milioni di EUR nel 2014.»