ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.361.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 361

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55o anno
31 dicembre 2012


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria

1

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Informazione relativa alla data della firma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica del Madagascar

9

 

*

Informazione relativa alla data della firma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania

10

 

 

2012/826/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 28 novembre 2012, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria del protocollo concordato tra l’Unione europea e la Repubblica del Madagascar che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti

11

Protocollo concordato tra l'Unione europea e la Repubblica del Madagascar che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti

12

 

 

2012/827/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 18 dicembre 2012, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di due anni

43

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 1258/2012 del Consiglio, del 28 novembre 2012, relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo concordato tra l’Unione europea e la Repubblica del Madagascar che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti

85

 

*

Regolamento (UE) n. 1259/2012 del Consiglio, del 3 dicembre 2012, relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di due anni, e che modifica il regolamento (CE) n. 1801/2006

87

 

*

Regolamento (UE) n. 1260/2012 del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria con riferimento al regime di traduzione applicabile

89

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

31.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 361/1


REGOLAMENTO (UE) N. 1257/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2012

relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 118, primo comma,

vista la decisione 2011/167/UE del Consiglio, del 10 marzo 2011, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria (1),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La creazione delle condizioni giuridiche che permettano alle imprese di adattare le loro attività nella produzione e nella distribuzione di prodotti attraverso i confini nazionali e che offrano loro maggiori scelte e opportunità contribuisce al conseguimento degli obiettivi dell’Unione di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea. È necessario che una protezione brevettuale uniforme nel mercato interno, o almeno una parte significativa dello stesso, figuri fra gli strumenti giuridici a disposizione delle imprese.

(2)

Ai sensi dell’articolo 118, primo comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), le misure da adottare nell’ambito dell’instaurazione e del funzionamento del mercato interno includono la creazione di una protezione brevettuale uniforme nell’Unione e l’istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello di Unione.

(3)

Il 10 marzo 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/167/UE, che autorizza una cooperazione rafforzata tra Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Francia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito («Stati membri partecipanti») nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria.

(4)

La tutela brevettuale unitaria favorirà il progresso scientifico e tecnologico e il funzionamento del mercato interno rendendo l’accesso al sistema brevettuale più facile, meno costoso e giuridicamente sicuro. Essa migliorerà altresì il livello della tutela brevettuale rendendo possibile l’ottenimento di una protezione brevettuale uniforme negli Stati membri partecipanti e l’eliminazione dei costi e della complessità a beneficio delle imprese di tutta l’Unione. Essa dovrebbe essere disponibile per i titolari di un brevetto europeo, sia degli Stati membri partecipanti che degli altri Stati, indipendentemente dalla loro cittadinanza, residenza o luogo di stabilimento.

(5)

La Convenzione sulla concessione di brevetti europei del 5 ottobre 1973, riveduta il 17 dicembre 1991 e il 29 novembre 2000 («CBE»), ha istituito l’Organizzazione europea dei brevetti, affidandole il compito di concedere brevetti europei. Questo compito è svolto dall’Ufficio europeo dei brevetti («UEB»). Un brevetto europeo concesso dall’UEB dovrebbe, su richiesta del titolare del brevetto, beneficiare dell’effetto unitario in virtù del presente regolamento negli Stati membri partecipanti. Tale brevetto è in prosieguo denominato «brevetto europeo con effetto unitario».

(6)

Conformemente alla parte IX della CBE, un gruppo di Stati contraenti della CBE può conferire un carattere unitario ai brevetti europei concessi per quegli Stati. Il presente regolamento costituisce un accordo particolare ai sensi dell’articolo 142 della CBE, un trattato di brevetto regionale ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, del trattato sulla cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, modificato da ultimo il 3 febbraio 2001, e un accordo particolare ai sensi dell’articolo 19 della Convenzione sulla protezione della proprietà industriale, firmata a Parigi il 20 marzo 1883 e modificata da ultimo il 28 settembre 1979.

(7)

È opportuno che la tutela brevettuale unitaria sia conseguita conferendo un effetto unitario ai brevetti europei nella fase successiva alla concessione in virtù del presente regolamento e in relazione a tutti gli Stati membri partecipanti. La caratteristica principale di un brevetto europeo con effetto unitario dovrebbe essere il suo carattere unitario, vale a dire esso dovrebbe fornire una protezione uniforme e avere pari efficacia in tutti gli Stati membri partecipanti. Ne consegue che un brevetto europeo con effetto unitario dovrebbe essere limitato, trasferito o revocato, o estinguersi unicamente in relazione a tutti gli Stati membri partecipanti. Dovrebbe essere possibile concedere in licenza un brevetto europeo con effetto unitario in relazione all’intero territorio degli Stati membri partecipanti o per una parte di esso. Per garantire un ambito di applicazione sostanziale uniforme della tutela conferita dalla tutela brevettuale unitaria, solamente i brevetti europei concessi a tutti gli Stati membri partecipanti con la medesima serie di rivendicazioni dovrebbero beneficiare dell’effetto unitario. Infine, l’effetto unitario attribuito a un brevetto europeo dovrebbe avere natura accessoria e si dovrebbe considerare come non prodotto nella misura in cui il brevetto europeo di base è stato revocato o limitato.

(8)

Conformemente ai principi generali del diritto brevettuale e all’articolo 64, paragrafo 1, della CBE, la tutela brevettuale unitaria dovrebbe avere efficacia retroattiva negli Stati membri partecipanti a decorrere dalla data di pubblicazione della menzione della concessione del brevetto europeo nel bollettino europeo dei brevetti. Se la tutela brevettuale unitaria acquista efficacia, gli Stati membri partecipanti dovrebbero garantire che si consideri che il brevetto europeo non abbia acquisito efficacia nel loro territorio come brevetto nazionale in modo da evitare un’eventuale doppia tutela brevettuale.

(9)

Il brevetto europeo con effetto unitario dovrebbe conferire al titolare il diritto di impedire a qualsiasi terzo di commettere atti avverso i quali il brevetto fornisce tutela. Ciò dovrebbe essere garantito mediante l’istituzione di un tribunale unificato dei brevetti. Per le questioni non trattate dal presente regolamento o dal regolamento (UE) n. 1260/2012 del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria con riferimento al regime di traduzione applicabile (3), si dovrebbero applicare le disposizioni della CBE, l’accordo relativo a un tribunale unificato dei brevetti, incluse le disposizioni che definiscono la portata di tale diritto e le sue limitazioni, e il diritto nazionale, comprese le norme di diritto privato internazionale.

(10)

Le licenze obbligatorie per i brevetti europei con effetto unitario dovrebbero essere disciplinate dalla normativa degli Stati membri partecipanti in relazione ai rispettivi territori.

(11)

Nella relazione sul funzionamento del presente regolamento la Commissione dovrebbe valutare il funzionamento delle limitazioni applicabili e, se necessario, formulare le proposte del caso, tenendo conto del contributo del sistema brevettuale all’innovazione e al progresso tecnologico, degli interessi legittimi dei terzi e degli interessi superiori della società. L’accordo relativo a un tribunale unificato dei brevetti non osta a che l’Unione europea eserciti le sue competenze in materia.

(12)

Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il principio dell’esaurimento dei diritti dovrebbe applicarsi anche ai brevetti europei con effetto unitario. Pertanto, i diritti conferiti da un brevetto europeo con effetto unitario non si dovrebbero estendere agli atti relativi al prodotto tutelato da tale brevetto che sono compiuti negli Stati membri partecipanti dopo che il prodotto sia stato immesso sul mercato nell’Unione dal titolare del brevetto.

(13)

È opportuno che il regime applicabile al risarcimento danni sia disciplinato dalla normativa degli Stati membri partecipanti, in particolare dalle disposizioni di attuazione dell’articolo 13 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (4).

(14)

Un brevetto europeo con effetto unitario, in quanto oggetto di proprietà, dovrebbe essere considerato, nella sua totalità e in tutti gli Stati membri partecipanti, come un brevetto nazionale dello Stato membro partecipante determinato in conformità di criteri specifici quali la residenza del richiedente, la sua principale sede di attività o la sua sede di attività.

(15)

Per favorire e agevolare lo sfruttamento economico di un’invenzione tutelata da un brevetto europeo con effetto unitario, il titolare di tale brevetto dovrebbe poterlo concedere in licenza contro un corrispettivo adeguato. A tal fine, il titolare del brevetto dovrebbe poter depositare all’UEB una dichiarazione secondo la quale è pronto a concedere una licenza contro un corrispettivo adeguato. In tal caso, il titolare del brevetto dovrebbe beneficiare di una riduzione delle tasse di rinnovo a decorrere dal ricevimento di tale dichiarazione da parte dell’UEB.

(16)

Il gruppo di Stati contraenti che fanno uso delle disposizioni della parte IX della CBE può assegnare compiti all’UEB e istituire un comitato ristretto del consiglio d’amministrazione dell’Organizzazione europea dei brevetti («comitato ristretto»).

(17)

Gli Stati membri partecipanti dovrebbero conferire all’UEB taluni compiti amministrativi riguardanti i brevetti europei con effetto unitario, in particolare con riguardo alla gestione delle richieste di effetto unitario, la registrazione dell’effetto unitario e di qualsiasi limitazione, licenza, trasferimento, revoca o estinzione dei brevetti europei con effetto unitario, la riscossione e la distribuzione delle tasse di rinnovo, la pubblicazione delle traduzioni a scopi informativi durante un periodo transitorio e la gestione di un regime di compensazione per il rimborso dei costi di traduzione sostenuti dai richiedenti che depositano le domande di brevetto europeo in una lingua diversa da una delle lingue ufficiali dell’UEB.

(18)

Nell’ambito del comitato ristretto gli Stati membri partecipanti dovrebbero garantire la governance e la sorveglianza delle attività relative ai compiti affidati all’UEB dagli Stati membri partecipanti, garantire che le richieste di effetto unitario siano depositate presso l’UEB entro un mese dalla data di pubblicazione nel bollettino europeo dei brevetti della menzione della concessione e garantire che tali richieste siano presentate nella lingua del procedimento dinanzi all’UEB, unitamente alla traduzione prescritta, durante un periodo transitorio, dal regolamento (UE) n. 1260/2012. Gli Stati membri partecipanti dovrebbero altresì provvedere a fissare, conformemente alle norme sul voto di cui all’articolo 35, paragrafo 2, della CBE, il livello delle tasse di rinnovo e la relativa quota di distribuzione secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento.

(19)

I titolari dei brevetti dovrebbero corrispondere una singola tassa di rinnovo annuale per un brevetto europeo con effetto unitario. Le tasse di rinnovo dovrebbero essere progressive lungo la durata della tutela brevettuale e, unitamente alle tasse da corrispondere all’Organizzazione europea dei brevetti durante la fase precedente alla concessione, dovrebbero coprire tutti i costi inerenti alla concessione del brevetto europeo e alla gestione della tutela brevettuale unitaria. Il livello delle tasse di rinnovo dovrebbe essere fissato al fine di favorire l’innovazione e di promuovere la competitività delle imprese europee, tenendo conto della situazione di entità specifiche quali le piccole e medie imprese, ad esempio sotto forma di tasse ridotte. Tale livello dovrebbe inoltre rispecchiare la dimensione del mercato coperto dal brevetto ed essere simile al livello delle tasse di rinnovo nazionali per un brevetto europeo medio che acquisti efficacia negli Stati membri partecipanti nel momento in cui il livello delle tasse di rinnovo è fissato per la prima volta.

(20)

Il livello e la distribuzione adeguati delle tasse di rinnovo dovrebbero essere determinati al fine di garantire che, relativamente alla tutela brevettuale unitaria, tutti i costi dei compiti affidati all’UEB siano interamente coperti dalle risorse generate dai brevetti europei con effetto unitario e che, unitamente alle tasse da corrispondere all’Organizzazione europea dei brevetti durante la fase precedente alla concessione, le entrate provenienti dalle tasse di rinnovo garantiscano il pareggio del bilancio dell’Organizzazione europea dei brevetti.

(21)

Le tasse di rinnovo dovrebbero essere corrisposte all’Organizzazione europea dei brevetti. L’UEB dovrebbe trattenere un importo a copertura delle spese generate presso l’UEB nello svolgimento dei compiti relativi alla tutela brevettuale unitaria conformemente all’articolo 146 della CBE. L’importo rimanente dovrebbe essere distribuito tra gli Stati membri partecipanti e dovrebbe essere utilizzato per scopi riguardanti i brevetti. La quota di distribuzione dovrebbe essere fissata sulla base di criteri equi, giusti e pertinenti, segnatamente il livello di attività brevettuale e la dimensione del mercato e dovrebbe garantire che un importo minimo sia distribuito a ciascuno Stato membro partecipante al fine di mantenere un funzionamento equilibrato e sostenibile del sistema. La distribuzione dovrebbe offrire una compensazione per il fatto di avere una lingua ufficiale diversa da una delle lingue ufficiali dell’UEB, per avere un livello di attività brevettuale sproporzionatamente basso, stabilito sulla base del quadro europeo di valutazione dell’innovazione e/o per aver acquisito lo status di membro dell’Organizzazione europea dei brevetti in tempi relativamente recenti.

(22)

Un partenariato rafforzato tra l’UEB e gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri dovrebbe consentire all’UEB di utilizzare regolarmente, ove opportuno, il risultato di ricerche condotte dagli uffici centrali della proprietà industriale su una domanda di brevetto nazionale la cui priorità è rivendicata in una successiva domanda di brevetto europeo. Tutti gli uffici centrali della proprietà industriale, compresi quelli che non eseguono ricerche nel corso della procedura di concessione di un brevetto nazionale, possono svolgere un ruolo fondamentale nell’ambito del partenariato rafforzato, tra l’altro offrendo consulenza e assistenza ai potenziali richiedenti il brevetto, in particolare alle piccole e medie imprese, ricevendo le domande, trasmettendo le domande all’UEB e divulgando informazioni sui brevetti.

(23)

Il presente regolamento è integrato dal regolamento (UE) n. 1260/2012, adottato dal Consiglio in conformità all’articolo 118, secondo comma, TFUE.

(24)

La giurisdizione sui brevetti europei con effetto unitario dovrebbe essere stabilita e disciplinata da uno strumento che istituisce, per i brevetti europei e i brevetti europei con effetto unitario, un sistema unificato di risoluzione delle controversie in materia di brevetti.

(25)

È essenziale istituire un tribunale unificato dei brevetti incaricato di giudicare le cause concernenti i brevetti europei con effetto unitario al fine di garantire il corretto funzionamento di tali brevetti, la coerenza della giurisprudenza e quindi la certezza del diritto, nonché l’efficienza dei costi per i titolari dei brevetti. È pertanto di fondamentale importanza che gli Stati membri partecipanti ratifichino l’accordo su un tribunale unificato dei brevetti conformemente alle rispettive procedure costituzionali e parlamentari nazionali e adottino le misure necessarie affinché tale tribunale divenga operativo quanto prima.

(26)

Il presente regolamento dovrebbe far salvo il diritto degli Stati membri partecipanti di concedere brevetti nazionali e non dovrebbe sostituire la normativa degli Stati membri partecipanti sui brevetti. I richiedenti un brevetto dovrebbero conservare la libertà di optare per un brevetto nazionale, un brevetto europeo con effetto unitario, un brevetto europeo con efficacia in uno o più Stati contraenti della CBE o un brevetto europeo con effetto unitario convalidato anche in uno o più altri Stati contraenti della CBE che non sono Stati membri partecipanti.

(27)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire la creazione di una tutela brevettuale unitaria, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della portata e degli effetti del presente regolamento, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire, se del caso, mediante una cooperazione rafforzata, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1.   Il presente regolamento attua una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria, autorizzata dalla decisione 2011/167/UE.

2.   Il presente regolamento costituisce un accordo particolare ai sensi dell’articolo 142 della Convenzione sulla concessione di brevetti europei del 5 ottobre 1973, riveduta il 17 dicembre 1991 e il 29 novembre 2000 («CBE»).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«Stato membro partecipante», uno Stato membro che partecipa alla cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria in virtù della decisione 2011/167/UE, o in virtù di una decisione adottata conformemente all’articolo 331, paragrafo 1, secondo o terzo comma, TFUE, al momento in cui è effettuata la richiesta di effetto unitario di cui all’articolo 9;

b)

«brevetto europeo», un brevetto concesso dall’Ufficio europeo dei brevetti («UEB») secondo le norme e le procedure stabilite nella CBE;

c)

«brevetto europeo con effetto unitario», un brevetto europeo che beneficia dell’effetto unitario negli Stati membri partecipanti in virtù del presente regolamento;

d)

«registro europeo dei brevetti», il registro tenuto dall’UEB ai sensi dell’articolo 127 della CBE;

e)

«registro per la tutela brevettuale unitaria», il registro facente parte del registro europeo dei brevetti in cui sono registrati l’effetto unitario e qualsiasi limitazione, licenza, trasferimento, revoca o estinzione di un brevetto europeo con effetto unitario;

f)

«bollettino europeo dei brevetti», la pubblicazione periodica stabilita nell’articolo 129 della CBE.

Articolo 3

Brevetto europeo con effetto unitario

1.   Un brevetto europeo concesso con la stessa serie di rivendicazioni con riguardo a tutti gli Stati membri partecipanti beneficia di un effetto unitario in detti Stati membri, a condizione che il suo effetto unitario sia stato registrato nel registro per la tutela brevettuale unitaria.

Un brevetto europeo concesso con una diversa serie di rivendicazioni per diversi Stati membri partecipanti non beneficia dell’effetto unitario.

2.   Un brevetto europeo con effetto unitario possiede un carattere unitario. Esso fornisce una protezione uniforme e ha pari efficacia in tutti gli Stati membri partecipanti.

Esso può essere limitato, trasferito o revocato, o estinguersi unicamente in relazione a tutti gli Stati membri partecipanti.

Esso può essere concesso in licenza in relazione all’intero territorio degli Stati membri partecipanti o ad una parte di esso.

3.   L’effetto unitario di un brevetto europeo si considera come non prodotto nella misura in cui il brevetto europeo è stato revocato o limitato.

Articolo 4

Data di decorrenza dell’efficacia

1.   Un brevetto europeo con effetto unitario acquista efficacia negli Stati membri partecipanti alla data di pubblicazione nel bollettino europeo dei brevetti, da parte dell’UEB, della menzione della concessione del brevetto europeo.

2.   Gli Stati membri partecipanti adottano tutte le misure necessarie per garantire che, laddove l’effetto unitario di un brevetto europeo sia stato registrato e si estenda al loro territorio, si consideri che tale brevetto europeo non abbia acquisito efficacia come brevetto nazionale nel loro territorio alla data di pubblicazione nel bollettino europeo dei brevetti della menzione della concessione.

CAPO II

EFFETTI DI UN BREVETTO EUROPEO CON EFFETTO UNITARIO

Articolo 5

Tutela uniforme

1.   Il brevetto europeo con effetto unitario conferisce al titolare il diritto di impedire a qualsiasi terzo di commettere atti avverso i quali tale brevetto fornisce tutela in tutti i territori degli Stati membri partecipanti in cui ha effetto unitario, fatte salve le limitazioni applicabili.

2.   La portata di tale diritto e le sue limitazioni sono uniformi in tutti gli Stati membri partecipanti in cui il brevetto ha effetto unitario.

3.   Gli atti avverso cui il brevetto fornisce la tutela di cui al paragrafo 1 e le limitazioni applicabili sono definiti dalla normativa applicata ai brevetti europei con effetto unitario negli Stati membri partecipanti il cui diritto nazionale si applica al brevetto europeo con effetto unitario in quanto oggetto di proprietà a norma dell’articolo 7.

4.   Nella relazione di cui all’articolo 16, paragrafo 1, la Commissione valuta il funzionamento delle limitazioni applicabili e, se necessario, formula le proposte del caso.

Articolo 6

Esaurimento dei diritti conferiti da un brevetto europeo con effetto unitario

I diritti conferiti dal brevetto europeo con effetto unitario non si estendono agli atti relativi a un prodotto tutelato da tale brevetto compiuti negli Stati membri partecipanti in cui tale brevetto abbia effetto unitario, dopo che il prodotto sia stato immesso sul mercato dell’Unione dal titolare del brevetto o con il suo consenso, a meno che il titolare del brevetto non abbia motivi legittimi per opporsi all’ulteriore commercializzazione del prodotto.

CAPO III

UN BREVETTO EUROPEO CON EFFETTO UNITARIO IN QUANTO OGGETTO DI PROPRIETÀ

Articolo 7

Equiparazione del brevetto europeo con effetto unitario al brevetto nazionale

1.   Un brevetto europeo con effetto unitario, in quanto oggetto di proprietà, è considerato nella sua totalità e in tutti gli Stati membri partecipanti come un brevetto nazionale dello Stato membro partecipante in cui tale brevetto abbia effetto unitario e nel quale, in base al registro europeo dei brevetti:

a)

il richiedente aveva la residenza o la sede principale di attività alla data di deposito della domanda di brevetto europeo; o

b)

se la lettera a) non si applica, il richiedente aveva una sede di attività alla data del deposito della domanda di brevetto europeo.

2.   Se sono iscritte due o più persone nel registro europeo dei brevetti in qualità di co-richiedenti, il paragrafo 1, lettera a), si applica al co-richiedente indicato per primo. Se ciò non è possibile, il paragrafo 1, lettera a), si applica al co-richiedente successivo indicato secondo l’ordine di iscrizione. Se il paragrafo 1, lettera a), non si applica a nessuno dei co-richiedenti, il paragrafo 1, lettera b), si applica di conseguenza.

3.   Se il richiedente non aveva la residenza, la sede principale di attività o la sede di attività in uno Stato membro partecipante in cui tale brevetto abbia effetto unitario ai fini del paragrafo 1 o 2, il brevetto europeo con effetto unitario, in quanto oggetto di proprietà, è considerato nella sua totalità e in tutti gli Stati membri partecipanti come un brevetto nazionale dello Stato in cui ha sede l’Organizzazione europea dei brevetti, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, della CBE.

4.   L’acquisizione di un diritto non può dipendere dall’iscrizione in un registro nazionale dei brevetti.

Articolo 8

Licenze di diritto

1.   Il titolare di un brevetto europeo con effetto unitario può depositare una dichiarazione presso l’UEB secondo la quale il titolare è pronto a consentire a qualsiasi persona di utilizzare l’invenzione come licenziatario contro un corrispettivo adeguato.

2.   Una licenza ottenuta a norma del presente regolamento è equiparata a una licenza contrattuale.

CAPO IV

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

Articolo 9

Compiti amministrativi nel quadro dell’Organizzazione europea dei brevetti

1.   Ai sensi dell’articolo 143 della CBE, gli Stati membri partecipanti conferiscono all’UEB i seguenti compiti da svolgere in conformità del suo regolamento interno:

a)

gestire le richieste di effetto unitario presentate dai titolari di brevetti europei;

b)

includere il registro per la tutela brevettuale unitaria nell’ambito del registro europeo dei brevetti e gestire il registro per la tutela brevettuale unitaria;

c)

ricevere e registrare le dichiarazioni relative alle licenze di cui all’articolo 8, il loro ritiro e gli impegni assunti dal titolare del brevetto europeo con effetto unitario in seno agli organismi internazionali di standardizzazione in materia di concessione di licenze;

d)

pubblicare le traduzioni di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) n.1260/2012 durante il periodo transitorio di cui al medesimo articolo;

e)

riscuotere e gestire le tasse di rinnovo dei brevetti europei con effetto unitario per gli anni successivi all’anno in cui la menzione della concessione è pubblicata nel bollettino europeo dei brevetti; riscuotere e gestire le sovrattasse per pagamento tardivo delle tasse di rinnovo quando tale pagamento tardivo sia effettuato entro sei mesi dalla data prevista, nonché distribuire una parte delle tasse di rinnovo riscosse agli Stati membri partecipanti;

f)

gestire il regime di compensazione per il rimborso dei costi di traduzione di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1260/2012;

g)

garantire che una richiesta di effetto unitario da parte del titolare di un brevetto europeo sia presentata nella lingua del procedimento ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, della CBE, non oltre un mese dalla pubblicazione nel bollettino europeo dei brevetti della menzione della concessione; e

h)

garantire che l’effetto unitario sia indicato nel registro per la tutela brevettuale unitaria, se una richiesta di effetto unitario è stata depositata e, durante il periodo transitorio di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) n. 1260/2012, presentata unitamente alle traduzioni di cui al medesimo articolo, e che l’UEB sia informato di qualsiasi limitazione, licenza, trasferimento o revoca dei brevetti europei con effetto unitario.

2.   Gli Stati membri partecipanti garantiscono il rispetto del presente regolamento nell’adempimento degli obblighi internazionali assunti in forza della CBE e collaborano a tal fine. Nella loro qualità di Stati contraenti della CBE, gli Stati membri partecipanti garantiscono la governance e la sorveglianza delle attività relative ai compiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e garantiscono la fissazione del livello delle tasse di rinnovo in conformità all’articolo 12 del presente regolamento e la fissazione della quota di distribuzione delle tasse di rinnovo in conformità all’articolo 13 del presente regolamento.

A tal fine, essi istituiscono un comitato ristretto del consiglio d’amministrazione dell’Organizzazione europea dei brevetti («comitato ristretto») ai sensi dell’articolo 145 della CBE.

Il comitato ristretto è costituito dai rappresentanti degli Stati membri partecipanti e da un rappresentante della Commissione in qualità di osservatore, nonché da supplenti che li rappresenteranno in loro assenza. I membri del comitato ristretto possono farsi assistere da consiglieri o esperti.

Il comitato ristretto adotta le sue decisioni tenendo debitamente conto della posizione della Commissione e conformemente alle norme di cui all’articolo 35, paragrafo 2, della CBE.

3.   Gli Stati membri partecipanti garantiscono una protezione giuridica efficace dinanzi a una giurisdizione competente di uno o più Stati membri partecipanti nei confronti delle decisioni prese dall’UEB nello svolgimento dei compiti di cui al paragrafo 1.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 10

Principio in materia di spese

Le spese sostenute dall’UEB nello svolgimento dei compiti supplementari affidatigli dagli Stati membri partecipanti ai sensi dell’articolo 143 della CBE sono coperte dalle tasse generate dai brevetti europei con effetto unitario.

Articolo 11

Tasse di rinnovo

1.   Le tasse di rinnovo dei brevetti europei con effetto unitario e le sovrattasse per il loro pagamento tardivo sono corrisposte all’Organizzazione europea dei brevetti da parte del titolare del brevetto. Dette tasse sono dovute per gli anni successivi all’anno in cui la menzione della concessione del brevetto europeo che beneficia di un effetto unitario è pubblicata nel registro europeo dei brevetti.

2.   Un brevetto europeo con effetto unitario si estingue se una tassa di rinnovo e, se del caso, eventuali sovrattasse non sono state corrisposte nei tempi stabiliti.

3.   Le tasse di rinnovo che giungono a scadenza dopo il ricevimento della dichiarazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, subiscono una riduzione.

Articolo 12

Livello delle tasse di rinnovo

1.   Le tasse di rinnovo per i brevetti europei con effetto unitario sono:

a)

progressive lungo la durata della tutela brevettuale unitaria;

b)

sufficienti a coprire tutti i costi inerenti alla concessione del brevetto europeo e alla gestione della tutela brevettuale unitaria; e

c)

sufficienti, unitamente alle tasse da corrispondere all’Organizzazione europea dei brevetti durante la fase precedente alla concessione, a garantire il pareggio del bilancio dell’Organizzazione europea dei brevetti.

2.   Il livello delle tasse di rinnovo è fissato tenendo conto, tra l’altro, della situazione di entità specifiche, quali le piccole e medie imprese, allo scopo di:

a)

favorire l’innovazione e promuovere la competitività delle imprese europee;

b)

rispecchiare la dimensione del mercato coperto dal brevetto; e

c)

essere pari al livello delle tasse di rinnovo nazionali per un brevetto europeo medio che abbia efficacia negli Stati membri partecipanti nel momento in cui il livello delle tasse di rinnovo è fissato per la prima volta.

3.   Per conseguire gli obiettivi di cui al presente capo, le tasse di rinnovo sono fissate a un livello che:

a)

sia pari al livello della tassa di rinnovo da corrispondere per la copertura geografica media degli attuali brevetti europei;

b)

rispecchi la tassa di rinnovo degli attuali brevetti europei; e

c)

rispecchi il numero di richieste di effetto unitario.

Articolo 13

Distribuzione

1.   L’UEB trattiene il 50 % delle tasse di rinnovo di cui all’articolo 11 corrisposte per i brevetti europei con effetto unitario. L’importo rimanente è ripartito tra gli Stati membri partecipanti secondo la quota di distribuzione delle tasse di rinnovo stabilita conformemente all’articolo 9, paragrafo 2.

2.   Per conseguire gli obiettivi enunciati nel presente capo, la quota di distribuzione delle tasse di rinnovo fra gli Stati membri partecipanti è basata sui seguenti criteri equi, giusti e pertinenti:

a)

il numero delle domande di brevetto;

b)

la dimensione del mercato, garantendo un importo minimo da ripartire tra ciascuno Stato membro partecipante;

c)

una compensazione agli Stati membri partecipanti che hanno:

i)

una lingua ufficiale diversa da una delle lingue ufficiali dell’UEB;

ii)

un livello di attività brevettuale sproporzionatamente basso; e/o

iii)

acquisito lo status di membro dell’Organizzazione europea dei brevetti in tempi relativamente recenti.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14

Cooperazione tra la Commissione e l’UEB

La Commissione instaura una stretta cooperazione attraverso un accordo di lavoro con l’UEB nei settori interessati dal presente regolamento. Tale cooperazione comprende scambi regolari di pareri riguardanti il funzionamento dell’accordo di lavoro, in particolare la questione delle tasse di rinnovo e del loro impatto sul bilancio dell’Organizzazione europea dei brevetti.

Articolo 15

Applicazione del diritto della concorrenza e delle norme relative alla concorrenza sleale

Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione del diritto della concorrenza e delle norme relative alla concorrenza sleale.

Articolo 16

Relazione sul funzionamento del presente regolamento

1.   Non oltre tre anni dalla data in cui il primo brevetto europeo con effetto unitario acquista efficacia, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento del presente regolamento e, ove necessario, formula le proposte del caso per modificarlo.

2.   La Commissione presenta regolarmente al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni sul funzionamento delle tasse di rinnovo di cui all’articolo 11, soffermandosi in particolar modo sulla conformità all’articolo 12.

Articolo 17

Notifica da parte degli Stati membri partecipanti

1.   Gli Stati membri partecipanti informano la Commissione delle misure adottate conformemente all’articolo 9 entro la data di applicazione del presente regolamento.

2.   Ogni Stato membro partecipante comunica alla Commissione le misure adottate conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, entro la data di applicazione del presente regolamento o, nel caso di uno Stato membro partecipante in cui il tribunale unificato dei brevetti non abbia giurisdizione esclusiva per quanto riguarda i brevetti europei con effetto unitario alla data di applicazione del presente regolamento, entro la data a decorrere dalla quale il tribunale unificato dei brevetti abbia tale giurisdizione esclusiva nello Stato membro partecipante in questione.

Articolo 18

Entrata in vigore e applicazione

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014 o dalla data di entrata in vigore dell’accordo su un tribunale unificato dei brevetti («accordo»), se successiva.

In deroga all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 4, paragrafo 1, un brevetto europeo per cui è registrato un effetto unitario presso il registro per la tutela brevettuale unitaria ha effetto unitario solo negli Stati membri partecipanti nei quali il tribunale unificato dei brevetti abbia giurisdizione esclusiva in materia di brevetti europei con effetto unitario alla data della registrazione.

3.   Ogni Stato membro partecipante comunica alla Commissione la sua ratifica dell’accordo al momento del deposito del suo strumento di ratifica. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la data di entrata in vigore dell’accordo e un elenco degli Stati membri che hanno ratificato l’accordo alla data di entrata in vigore. Successivamente la Commissione aggiorna regolarmente l’elenco degli Stati membri partecipanti che hanno ratificato l’accordo e pubblica tale elenco aggiornato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

4.   Gli Stati membri partecipanti garantiscono che le misure di cui all’articolo 9 siano in vigore alla data di applicazione del presente regolamento.

5.   Ogni Stato membro partecipante garantisce che le misure di cui all’articolo 4, paragrafo 2, siano in vigore alla data di applicazione del presente regolamento o, nel caso di uno Stato membro partecipante nel quale il tribunale unificato dei brevetti non abbia giurisdizione esclusiva per quanto riguarda i brevetti europei con effetto unitario alla data di applicazione del presente regolamento, entro la data a decorrere dalla quale il tribunale unificato dei brevetti abbia tale giurisdizione esclusiva nello Stato membro partecipante in questione.

6.   La tutela brevettuale unitaria può essere richiesta per qualsiasi brevetto europeo concesso alla data di applicazione del presente regolamento o dopo tale data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri partecipanti conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2012

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  GU L 76 del 22.3.2011, pag. 53.

(2)  Posizione del Parlamento europeo dell’11 dicembre 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 17 dicembre 2012.

(3)  Cfr. pag. 89 della presente Gazzetta ufficiale.

(4)  GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

31.12.2012   

IT

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L 361/9


Informazione relativa alla data della firma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica del Madagascar

L’Unione europea e il governo della Repubblica del Madagascar hanno firmato il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca il 6 dicembre 2012 a Bruxelles.

Il protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dal 1o gennaio 2013 ai sensi del suo articolo 15.


31.12.2012   

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L 361/10


Informazione relativa alla data della firma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania

L'Unione europea e il governo della Repubblica islamica di Mauritania hanno firmato il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca rispettivamente il 12 dicembre 2012 a Bruxelles e il 16 dicembre 2012 a Nouakchott.

Il protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dal 16 dicembre 2012 ai sensi del suo articolo 9.


31.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 361/11


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 novembre 2012

relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria del protocollo concordato tra l’Unione europea e la Repubblica del Madagascar che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti

(2012/826/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 15 novembre 2007 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 31/2008 relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Madagascar (1) ("accordo di partenariato").

(2)

Un nuovo protocollo dell'accordo di partenariato è stato siglato il 10 maggio 2012 ("nuovo protocollo"). Il nuovo protocollo conferisce alle navi dell’UE possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Madagascar in materia di pesca.

(3)

Il protocollo attuale giunge a scadenza il 31 dicembre 2012.

(4)

Al fine di garantire la prosecuzione delle attività di pesca da parte delle navi dell’UE, il nuovo protocollo prevede che esso si applichi in via provvisoria a decorrere dalla data della firma e non prima del 1o gennaio 2013, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione.

(5)

È opportuno firmare il nuovo protocollo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma del protocollo concordato tra l’Unione europea e la Repubblica del Madagascar che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti ("protocollo") è autorizzata a nome dell’Unione, con riserva della conclusione di tale protocollo.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo nome dell'Unione.

Articolo 3

Il protocollo è applicato su base provvisoria conformemente all'articolo 15 del protocollo, a decorrere dalla data della firma, e comunque non prima del 1o gennaio 2013, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 28 novembre 2012.

Per il Consiglio

Il presidente

S. ALETRARIS


(1)  GU L 15 del 18.1.2008, pag. 1.


PROTOCOLLO

concordato tra l'Unione europea e la Repubblica del Madagascar che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti

Articolo 1

Periodo di applicazione e possibilità di pesca

1.   Le possibilità di pesca concesse a norma dell’articolo 5 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca ("accordo") sono stabilite come segue per un periodo di due anni:

Specie altamente migratorie (specie elencate nell’allegato I della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982), ad esclusione delle famiglie Alopiidae e Sphyrnidae, e delle specie seguenti: Cetorhinus maximus, Rhincodon typus, Carcharodon carcharias, Carcharhinus falciformis, Carcharhinus longimanus:

a)

40 tonniere con reti a circuizione,

b)

34 pescherecci con palangari di superficie di stazza superiore a 100 GT

c)

22 pescherecci con palangari di superficie di stazza pari o inferiore a 100 GT.

2.   Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 6.

3.   In applicazione dell’articolo 6 dell’accordo e dell’articolo 7 del presente protocollo, le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione possono svolgere attività di pesca nelle acque del Madagascar soltanto se figurano nell’elenco dei pescherecci autorizzati della Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano (IOTC) e detengono un’autorizzazione di pesca rilasciata alle condizioni stabilite nel presente protocollo, secondo le modalità descritte nel relativo allegato.

Articolo 2

Contropartita finanziaria - modalità di pagamento

1.   Per il periodo di cui all’articolo 1, la contropartita finanziaria totale di cui all’articolo 7 dell’accordo è stabilita a 3 050 000 EUR per l’intera durata del presente protocollo.

2.   Tale contropartita finanziaria totale comprende:

a)

un importo annuo di 975 000 EUR, corrispondente a un quantitativo di riferimento di 15 000 tonnellate annue, per l’accesso alla zona di pesca del Madagascar, e

b)

un importo specifico annuo di 550 000 EUR destinato al sostegno e all’attuazione della politica marittima e della pesca del Madagascar.

3.   Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8 e 9.

4.   La contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 è versata dall’Unione in ragione di 1 525 000 EUR all’anno durante il periodo d’applicazione del presente protocollo e corrisponde all’importo complessivo stabilito al paragrafo 2, lettere a) e b).

5.   Se il volume complessivo delle catture di tonno effettuate dalle navi dell’UE nella zona di pesca del Madagascar supera 15 000 tonnellate l'anno, l’importo della contropartita finanziaria annua per i diritti di accesso è pari a 65 euro per tonnellata supplementare catturata. Tuttavia, l’importo annuo complessivo versato dall’Unione non può superare il doppio dell’importo indicato al paragrafo 2, lettera a). Quando i quantitativi catturati dalle navi dell’UE nella zona di pesca del Madagascar superano i quantitativi corrispondenti al doppio dell’importo annuo complessivo, l’importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l’anno successivo conformemente all’allegato. Per evitare eventuali superamenti del quantitativo di riferimento, entrambe le parti instaurano un sistema di monitoraggio periodico delle catture.

6.   Il pagamento è effettuato entro 90 giorni dalla data di applicazione provvisoria del presente protocollo di cui all’articolo 15 per il primo anno e non oltre la ricorrenza anniversaria del presente protocollo per gli anni successivi.

7.   La destinazione della contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), è di competenza esclusiva del Madagascar.

8.   La contropartita finanziaria è versata o trasferita su un conto unico del Tesoro aperto presso la Banca centrale del Madagascar. Le coordinate del conto sono: Agence Comptable Centrale du Trésor public presso la Banque Centrale de Madagascar Antaninarenina, Antananarivo, Madagascar, numero di conto: 213 101 000 125 TP EUR.

Articolo 3

Promozione di una pesca responsabile e sostenibile nelle acque del Madagascar

1.   A partire dalla data di applicazione provvisoria del presente protocollo ed entro tre mesi da tale data, l’Unione e il Madagascar concordano, nell’ambito della commissione mista prevista all’articolo 9 dell’accordo, un programma settoriale pluriennale in conformità della strategia nazionale del Madagascar nel settore della pesca e del quadro politico della Commissione europea, nonché modalità di applicazione dettagliate concernenti segnatamente:

a)

gli orientamenti su base annuale e pluriennale in base ai quali sarà utilizzato l’importo specifico della contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b);

b)

gli obiettivi da conseguire su base annuale e pluriennale ai fini dell’instaurazione di una pesca responsabile e sostenibile, tenuto conto delle priorità espresse dal Madagascar nell’ambito della politica nazionale della pesca e di altre politiche correlate o in grado di incidere sulla promozione di una pesca responsabile e sostenibile, con particolare riguardo alle zone marine protette;

c)

i criteri e le procedure, tra cui eventualmente adeguati indicatori finanziari e di bilancio, da utilizzare ai fini della valutazione dei risultati ottenuti su base annuale.

2.   Qualsiasi proposta di modifica del programma settoriale pluriennale deve essere approvata dalle due parti nell’ambito della commissione mista.

Articolo 4

Cooperazione scientifica per una pesca responsabile

1.   Le due parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle acque del Madagascar, basata sul principio di non discriminazione tra le diverse flotte che operano in tali acque.

2.   Durante il periodo contemplato dal presente protocollo l’Unione e il Madagascar si adoperano per monitorare lo stato delle risorse alieutiche nella zona di pesca del Madagascar.

3.   Le due parti si impegnano a rispettare le risoluzioni e le raccomandazioni dell'IOTC, nonché i piani di gestione da essa adottati in materia di conservazione e di gestione responsabile della pesca. Le due parti si adoperano inoltre per conformarsi ai pareri del gruppo di lavoro scientifico congiunto previsto all’articolo 4, paragrafo 2, dell’accordo.

4.   Conformemente all’articolo 4 dell’accordo, sulla base delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell’ambito dell'IOTC, dei migliori pareri scientifici disponibili nonché, se del caso, dei risultati della riunione scientifica congiunta di cui all’articolo 4 dell’accordo, le due parti si consultano nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 9 di tale accordo per adottare, se del caso, le misure necessarie a garantire la gestione sostenibile delle risorse alieutiche del Madagascar.

Articolo 5

Adeguamento di comune accordo delle possibilità di pesca

1.   Le possibilità di pesca di cui all’articolo 1 possono essere modificate di comune accordo, a condizione che le raccomandazioni e le risoluzioni adottate dall'IOTC e dal gruppo di lavoro scientifico congiunto indichino che tale modifica garantirà la gestione sostenibile del tonno e dei tonnidi nell’Oceano Indiano.

2.   In tal caso, la contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), è adeguata proporzionalmente, pro rata temporis. Tuttavia, l’importo annuo complessivo versato dall’Unione non può superare il doppio dell’importo indicato all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a).

3.   Le due parti si notificano reciprocamente eventuali modifiche delle rispettive politiche e legislazioni nel settore della pesca.

Articolo 6

Nuove possibilità di pesca

1.   Nel caso in cui i pescherecci dell’UE siano interessati ad attività di pesca non contemplate dall’articolo 1 dell’accordo, le parti si consultano prima della concessione di un'eventuale autorizzazione per tali attività e, se del caso, concordano le condizioni applicabili tali attività di pesca, ivi incluse le modifiche corrispondenti da apportare al presente protocollo e al relativo allegato.

2.   Le parti incoraggiano la pesca sperimentale, in particolare per quanto riguarda le specie insufficientemente sfruttate presenti nelle acque del Madagascar. A tal fine, su richiesta di una delle parti, esse si consultano al fine di stabilire caso per caso le specie, le condizioni e gli altri parametri pertinenti.

3.   Le parti praticano la pesca sperimentale conformemente ai parametri da esse concordati nell’ambito di un accordo amministrativo, se del caso. Per il Madagascar, il Centro nazionale per le ricerche oceanografiche e l'Istituto per la pesca e le scienze marine collaborano alla definizione di tali parametri.

4.   È opportuno che le autorizzazioni per la pesca sperimentale siano accordate per un periodo massimo di sei mesi.

5.   Qualora le parti ritengano che le campagne sperimentali abbiano dato risultati positivi, il governo del Madagascar può concedere possibilità di pesca di nuove specie alla flotta dell’Unione fino alla scadenza del presente protocollo. La contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), è aumentata di conseguenza. I canoni e le altre condizioni applicabili agli armatori, figuranti nell’allegato, sono modificati di conseguenza.

Articolo 7

Condizioni per l’esercizio della pesca – clausola di esclusiva

Fatto salvo l’articolo 6 dell’accordo, i pescherecci dell’UE possono esercitare attività di pesca nelle acque del Madagascar soltanto se sono in possesso di un’autorizzazione di pesca valida rilasciata dal Ministero della pesca del Madagascar nell’ambito del presente protocollo e del relativo allegato.

Articolo 8

Sospensione e revisione del pagamento della contropartita finanziaria

1.   Fatte salvo l’articolo 9, la contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), è riveduta o sospesa previa consultazione tra le parti:

a)

se circostanze diverse dai fenomeni naturali impediscono lo svolgimento delle attività di pesca nella zona di pesca del Madagascar;

b)

a seguito di importanti mutamenti negli orientamenti politici di una delle parti che incidano sulle disposizioni pertinenti del presente protocollo;

c)

se l’Unione constata una violazione di elementi essenziali e fondamentali dei diritti umani stabiliti all’articolo 9 dell’accordo di Cotonou e a seguito della procedura di cui agli articoli 8 e 96 di tale accordo. In tal caso, tutte le attività dei pescherecci dell’UE nelle acque del Madagascar sono sospese.

2.   L’Unione si riserva il diritto di sospendere, del tutto o in parte, il pagamento della contropartita finanziaria specifica prevista all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b):

a)

quando una valutazione condotta dal Ministero della pesca e analizzata dalla commissione mista dimostri che i risultati ottenuti non sono conformi alla programmazione;

b)

in caso di mancata esecuzione di tale contropartita finanziaria.

3.   Il pagamento della contropartita finanziaria riprende, previi consultazione e accordo delle parti, non appena sia stata ripristinata la situazione precedente gli avvenimenti menzionati al paragrafo 1 e/o quando i risultati dell'attuazione finanziaria di cui al paragrafo 2 lo giustifichino.

Articolo 9

Sospensione dell’applicazione del protocollo

1.   L’applicazione del presente protocollo è sospesa su iniziativa di una delle parti, previi consultazioni e accordo tra le parti nell’ambito della commissione prevista all’articolo 9 dell’accordo:

a)

se circostanze eccezionali, diverse da fenomeni naturali, impediscono l’esercizio delle attività di pesca nella zona di pesca del Madagascar;

b)

nel caso in cui l’Unione ometta di effettuare i versamenti previsti all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), per ragioni diverse da quelle previste all’articolo 8 del presente protocollo;

c)

quando tra le parti insorga una controversia che non può essere risolta, concernente l’interpretazione e l’applicazione del presente protocollo e del relativo allegato;

d)

se una delle parti non rispetta le disposizioni del presente protocollo e del relativo allegato;

e)

a seguito di importanti mutamenti negli orientamenti politici di una delle parti relativi alle disposizioni pertinenti del presente protocollo;

f)

se una delle parti constata una violazione di elementi essenziali e fondamentali dei diritti umani stabiliti all’articolo 9 dell’accordo di Cotonou e a seguito della procedura di cui agli articoli 8 e 96 di tale accordo;

g)

in caso di inosservanza della Dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, di cui all’articolo 3, paragrafo 5, dell’accordo.

2.   Ai fini della sospensione dell’applicazione del presente protocollo, la parte interessata notifica la propria intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data a partire dalla quale devono decorrere gli effetti della sospensione.

3.   In caso di sospensione dell’applicazione, le parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia che le contrappone. Se le parti raggiungono un’intesa, il presente protocollo riprende ad essere applicato e l’importo della contropartita finanziaria è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione dell'applicazione del protocollo.

Articolo 10

Diritto nazionale

1.   Salvo disposizione contraria prevista nell'ambito del presente protocollo e del relativo allegato, le attività dei pescherecci dell’UE nelle acque del Madagascar sono soggette alle leggi e ai regolamenti del Madagascar.

2.   Le autorità del Madagascar informano la Commissione europea in merito a eventuali modifiche nella sua politica della pesca o a nuove norme di legge in tale settore.

Articolo 11

Riservatezza

Le parti provvedono affinché tutti i dati relativi ai pescherecci dell’UE e alle loro attività di pesca nelle acque del Madagascar siano sempre oggetto di trattamento riservato. Tali dati sono usati esclusivamente per l’applicazione dell’accordo e a fini di gestione, monitoraggio, controllo e sorveglianza della pesca da parte delle autorità competenti.

Articolo 12

Scambi elettronici di dati

Il Madagascar e l’Unione si impegnano ad istituire senza indugio i sistemi necessari per lo scambio elettronico di tutte le informazioni e dei documenti connessi all’applicazione dell’accordo. Ogni scambio elettronico è confermato da un avviso di ricevimento. La versione elettronica di un documento è considerata da ogni punto di vista equivalente alla versione cartacea.

Le due parti si comunicano immediatamente eventuali disfunzioni dei sistemi informatici che ostacolino tali scambi. In tali circostanze, le informazioni e i documenti connessi all’applicazione dell’accordo sono automaticamente sostituiti dalla loro versione cartacea secondo le modalità definite in allegato.

Articolo 13

Durata

Il presente protocollo e il relativo allegato si applicano per un periodo di due anni a decorrere dalla data di applicazione provvisoria stabilita all’articolo 15, salvo denuncia notificata in conformità dell’articolo 14.

Articolo 14

Denuncia

1.   In caso di denuncia del presente protocollo, la parte interessata notifica per iscritto all’altra parte la propria intenzione di denunciare il protocollo almeno sei mesi prima della data alla quale decorrono gli effetti di tale denuncia.

2.   L’invio della notifica di cui sopra comporta l’avvio di consultazioni tra le parti.

Articolo 15

Applicazione provvisoria

Il presente protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dalla data della firma, e comunque non prima del 1o gennaio 2013.

Articolo 16

Entrata in vigore

Il presente protocollo e il relativo allegato entrano in vigore alla data alla quale le parti si notificano reciprocamente l’espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

Per l'Unione europea

Per la Repubblica del Madagascar

3а Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l’Union européenne

Per l’Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За правителството на Република Мадагаскар

Por el Gobierno de la República de Madagascar

Za vládu Madagaskarské republiky

For regeringen for Republikken Madagaskar

Für die Regierung der Republik Madagaskar

Madagaskari Vabariigi valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Μαδαγασκάρης

For the Government of the Republic of Madagascar

Pour le gouvernement de la République de Madagascar

Per il governo della Repubblica del Madagascar

Madagaskaras Republikas valdības vārdā –

Madagaskaro Respublikos Vyriausybės vardu

A Madagaszkári Köztársaság kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblika tal-Madagaskar

Voor de Regering van de Republiek Madagaskar

W imieniu rządu Republiki Madagaskaru

Pelo Governo da República de Madagáscar

Pentru guvernul Republicii Madagascar

Za vládu Madagaskarskej republiky

Za vlado Republike Madagaskar

Madagaskarin tasavallan hallituksen puolesta

På Republiken Madagaskars regerings vägnar

Image

ALLEGATO

CONDIZIONI PER L’ESERCIZIO DELLA PESCA DA PARTE DELLE NAVI DELL’UNIONE EUROPEA NELLA ZONA DI PESCA DEL MADAGASCAR

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

1.   Designazione dell’autorità competente

Ai fini del presente allegato e salvo indicazione contraria, ogni riferimento all’Unione europea (UE) o al Madagascar in relazione a un’autorità competente designa:

a)

per l’UE: la Commissione europea, se del caso per il tramite della delegazione dell’UE in Madagascar,

b)

per il Madagascar: il Ministero della pesca.

2.   Zona di pesca del Madagascar

Tutte le disposizioni del protocollo e del relativo allegato si applicano esclusivamente nella zona di pesca del Madagascar, quale indicata nelle appendici 3 e 4, fatte salve le disposizioni seguenti:

a)

le navi dell’UE potranno esercitare le proprie attività di pesca nelle acque situate oltre le 20 miglia nautiche dalla linea di base per le tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie,

b)

deve essere rispettata una zona di protezione di 3 miglia attorno ai dispositivi nazionali di concentrazione dei pesci,

c)

per non compromettere lo sfruttamento sostenibile di determinate specie demersali da parte degli operatori nazionali, ai pescherecci con palangari di superficie cui si applica il presente protocollo è vietato l’esercizio della pesca nelle zone Banc de Leven e Banc de Castor, le cui coordinate sono riportate nell’appendice 5.

3.   Designazione di un agente locale

Le navi dell’UE che intendono ottenere un’autorizzazione di pesca ai sensi del presente protocollo devono essere rappresentate da un raccomandatario residente in Madagascar.

4.   Conto bancario

Anteriormente alla data d’applicazione provvisoria del protocollo, il Madagascar comunica all’UE i dati concernenti il conto o i conti bancari su cui dovranno essere versati gli importi finanziari a carico delle navi dell’UE nel quadro dell’accordo. I costi relativi ai bonifici bancari sono a carico degli armatori.

CAPO II

AUTORIZZAZIONI DI PESCA DEL TONNO

1.   Condizioni per ottenere un’autorizzazione di pesca del tonno – navi ammissibili

Le autorizzazioni di pesca del tonno di cui all’articolo 6 dell’accordo sono rilasciate a condizione che la nave figuri nel registro dei pescherecci dell’UE e nell’elenco delle navi autorizzate della IOTC e che siano stati soddisfatti tutti gli obblighi anteriori a carico dell’armatore, del comandante o della nave stessa derivanti dalle attività di pesca effettuate in Madagascar nell’ambito dell’accordo, nonché le disposizioni legislative in materia di pesca del Madagascar.

2.   Domanda di autorizzazione di pesca

L’UE presenta al Madagascar una domanda di autorizzazione di pesca per ogni nave che intende operare nel quadro dell’accordo almeno quindici giorni lavorativi prima della data di inizio del periodo di validità richiesto, utilizzando il modulo riportato nell’appendice 1.

La domanda deve essere dattiloscritta o redatta a mano in stampatello in modo leggibile.

Per ciascuna prima domanda di autorizzazione di pesca nell’ambito del protocollo in vigore, o a seguito di una modifica tecnica della nave interessata, la domanda è corredata di:

a)

prova del pagamento anticipato del canone per il periodo di validità dell’autorizzazione;

b)

nome, indirizzo e dati di contatto:

i)

dell’armatore della nave;

ii)

dell’operatore della nave;

iii)

del raccomandatario locale della nave;

c)

una fotografia a colori recente della nave, presa di profilo, di dimensione minima di 15 cm × 10 cm;

d)

certificato di navigabilità della nave;

e)

numero di immatricolazione della nave;

f)

certificato sanitario della nave rilasciato dall’autorità competente dell’UE;

g)

dati di contatto della nave (fax, e-mail, ecc.).

Ai fini del rinnovo di un’autorizzazione di pesca ai sensi del protocollo in vigore per una nave le cui caratteristiche tecniche non sono state modificate, la domanda di rinnovo è corredata della prova di pagamento del canone.

3.   Pagamento anticipato del canone

L’importo del pagamento anticipato del canone è stabilito in base al tasso annuo specificato nelle schede tecniche che figurano nell’appendice 2. Esso include tutte le imposte nazionali e locali, ad eccezione delle tasse portuali, dei canoni di sbarco, dei diritti di trasbordo e delle spese connesse alla prestazione di servizi.

4.   Elenco provvisorio delle navi richiedenti

Al ricevimento delle domande di autorizzazione di pesca l’organismo nazionale incaricato del controllo delle attività di pesca stabilisce immediatamente, per ciascuna categoria di navi, l’elenco provvisorio delle navi richiedenti. Le autorità competenti del Madagascar inviano senza indugio l’elenco all’UE.

L’UE trasmette l’elenco provvisorio all’armatore o al raccomandatario. In caso di chiusura degli uffici dell’UE, il Madagascar può inviare l’elenco provvisorio direttamente all’armatore o al suo raccomandatario e trasmetterne copia all’UE.

5.   Rilascio dell’autorizzazione di pesca

Per tutte le navi, le autorizzazioni di pesca sono rilasciate agli armatori o ai loro raccomandatari entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui l’autorità competente ha ricevuto il fascicolo di domanda completo. Una copia dell’autorizzazione è immediatamente inviata alla delegazione dell’UE in Madagascar.

6.   Elenco delle navi autorizzate a pescare

Non appena rilasciata l’autorizzazione di pesca, l’organismo nazionale incaricato del controllo delle attività di pesca stabilisce per ciascuna categoria di navi l’elenco definitivo delle navi autorizzate a pescare nella zona di pesca del Madagascar. Tale elenco è immediatamente inviato all’UE e sostituisce l’elenco provvisorio di cui sopra.

7.   Periodo di validità dell’autorizzazione di pesca

Le autorizzazioni di pesca hanno una durata di validità di un anno, dal 1o gennaio al 31 dicembre, e sono rinnovabili.

8.   Documenti di bordo

Durante la permanenza nelle acque o nei porti del Madagascar i pescherecci devono sempre detenere a bordo i seguenti documenti:

a)

l’originale dell’autorizzazione di pesca; tuttavia, se tale originale non può essere ottenuto prima di un mese, fa fede una copia dell’elenco delle navi autorizzate a pescare quale previsto al capo II, punto 6, del presente allegato;

b)

i documenti rilasciati da un’autorità competente dello Stato di bandiera del peschereccio di cui trattasi, recanti:

il numero di immatricolazione del peschereccio e il suo certificato di immatricolazione,

il certificato di conformità previsto dalla convenzione di Torremolinos dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO);

c)

disegni e/o descrizioni aggiornati e certificati della progettazione del peschereccio, in particolare il numero di stive e la relativa capacità espressa in metri cubi;

d)

ove siano state apportate modifiche alle caratteristiche del peschereccio per quanto concerne la lunghezza fuori tutto, la stazza lorda registrata, la potenza del motore o dei motori principali o la capacità delle stive, un certificato autenticato da un’autorità competente dello Stato di bandiera del peschereccio che descriva la natura delle modifiche;

e)

se il peschereccio è munito di serbatoi d’acqua marina refrigerata, un documento certificato da un’autorità competente dello Stato di bandiera della nave che indichi la capacità dei serbatoi in metri cubi;

f)

se del caso, un diario regolarmente aggiornato sulla gestione delle acque di zavorra (date e ore di pompaggio con posizioni e volumi, date e ore di scarico con posizioni e volumi, trattamenti effettuati su tali acque);

g)

l’autorizzazione a pescare fuori dalle acque soggette alla giurisdizione dello Stato di bandiera rilasciata al peschereccio o un estratto del registro delle navi autorizzate dalla IOTC; e

h)

copia della vigente legislazione del Madagascar nel settore della pesca.

9.   Trasferimento dell’autorizzazione di pesca

L’autorizzazione è rilasciata per una nave determinata e non è trasferibile.

Tuttavia, in caso di dimostrata forza maggiore e su richiesta dell’UE, l’autorizzazione di pesca di una nave può essere sostituita da una nuova autorizzazione, rilasciata a nome di un’altra nave simile o di una nave sostitutiva, senza pagamento di un nuovo anticipo. In tal caso il computo dei canoni per le tonniere congelatrici con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie di cui al capo IV tiene conto delle catture complessive effettuate dai due tipi di navi nella zona del Madagascar.

Il trasferimento comporta il rinvio dell’autorizzazione di pesca da sostituire da parte dell’armatore o del suo raccomandatario in Madagascar e la preparazione dell’autorizzazione sostitutiva da parte del Madagascar nel più breve tempo possibile. L’autorizzazione sostitutiva è rilasciata nel più breve termine all’armatore o al suo raccomandatario al momento della consegna dell’autorizzazione da sostituire. L’autorizzazione sostitutiva prende effetto il giorno della consegna dell’autorizzazione da sostituire.

Il Madagascar aggiorna quanto prima l’elenco delle navi autorizzate a pescare. Il nuovo elenco è comunicato quanto prima all’autorità nazionale responsabile del controllo della pesca e all’UE.

10.   Navi ausiliarie

Le navi ausiliarie battenti bandiera dell’UE devono essere autorizzate conformemente alle disposizioni e condizioni previste dalla legislazione del Madagascar.

Il canone applicabile alle navi ausiliarie è di 2 500 EUR/anno.

Le autorità competenti del Madagascar trasmettono periodicamente l’elenco di tali autorizzazioni alla Commissione per il tramite della delegazione dell’UE in Madagascar.

CAPO III

MISURE TECNICHE

Le misure tecniche applicabili alle navi titolari di un’autorizzazione di pesca, relative alla zona, agli attrezzi da pesca e alle catture accessorie, sono definite per ciascuna categoria di pesca nelle schede tecniche di cui all’appendice 2.

Le navi rispettano la legislazione in materia di pesca del Madagascar e tutte le risoluzioni dell'IOTC.

CAPO IV

DICHIARAZIONE DELLE CATTURE

1.   Definizione della bordata di pesca

Ai fini del presente allegato, la durata di una bordata di pesca di una nave dell’UE è così definita:

a)

il periodo compreso tra un’entrata e un’uscita dalla zona di pesca del Madagascar; o

b)

il periodo compreso tra un’entrata nella zona di pesca malgascia e un trasbordo in porto e/o uno sbarco nel Madagascar.

2.   Giornale di pesca

Il comandante di una nave dell’UE operante nell’ambito dell’accordo tiene un giornale di pesca dell'IOTC, il cui modello per ciascuna categoria di pesca figura nelle appendici 6 e 7.

Il giornale di pesca dei pescherecci con palangari deve essere conforme alla risoluzione 08/04 dell'IOTC e quello delle tonniere con reti a circuizione alla risoluzione 10/03.

Il comandante compila il giornale di pesca per ciascun giorno di presenza della nave nella zona di pesca del Madagascar.

Il comandante annota ogni giorno nel giornale di pesca il quantitativo di ciascuna specie, identificata con il rispettivo codice dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura delle Nazioni Unite (FAO) alfa-3, catturata e detenuta a bordo, espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari. Per ciascuna specie principale, il comandante indica altresì le catture accessorie e i rigetti.

Il giornale di pesca è compilato in modo leggibile, in stampatello, e firmato dal comandante.

Il comandante è responsabile dell’esattezza dei dati registrati nel giornale di pesca.

3.   Dichiarazione delle catture

Il comandante dichiara le catture effettuate dalla nave consegnando al Madagascar i propri giornali di pesca relativi al periodo di presenza nella zona di pesca malgascia.

I giornali di pesca sono consegnati secondo le seguenti modalità:

a)

in caso di passaggio in un porto del Madagascar, l’originale di ciascun giornale di pesca è consegnato al rappresentante locale del Madagascar, che ne dichiara il ricevimento per iscritto; una copia del giornale è consegnata alla squadra di ispettori del Madagascar;

b)

in caso di uscita dalla zona di pesca del Madagascar senza passare prima per un porto del Madagascar, l’originale di ciascun giornale di pesca è inviato entro un termine di sette giorni lavorativi dall’arrivo in un qualunque altro porto, e in ogni caso nei quindici giorni successivi all’uscita dalla zona di pesca del Madagascar;

i)

per posta elettronica, all’indirizzo comunicato dall’organismo nazionale incaricato del controllo delle attività di pesca; o

ii)

oppure per fax, al numero comunicato dall’organismo nazionale incaricato del controllo delle attività di pesca; o

iii)

oppure per lettera inviata all’organismo nazionale incaricato del controllo delle attività di pesca.

Se la nave torna nella zona di pesca del Madagascar nel periodo di validità della sua autorizzazione di pesca è tenuta a presentare una nuova dichiarazione delle catture.

A decorrere dal 1o luglio 2013 le due parti istituiscono un protocollo per lo scambio elettronico di tutti i dati relativi alle catture e alle dichiarazioni sulla base di un giornale di pesca elettronico. Le due parti pianificano quindi l’applicazione del protocollo e la sostituzione della versione cartacea della dichiarazione delle catture con una versione elettronica entro il 1o gennaio 2014.

Il comandante invia una copia di tutti i giornali di pesca all’UE e alle autorità competenti del suo Stato di bandiera. Per le tonniere e i pescherecci con palangari di superficie, il comandante invia altresì una copia di tutti i giornali di pesca agli istituti nazionali competenti: USTA (Unità statistica tonniera di Antsiranana) e CCP (Centro di controllo della pesca) e a uno degli istituti scientifici seguenti:

a)

IRD (Institut de recherche pour le développement);

b)

IEO (Instituto Español de Oceanografía);

c)

IPIMAR (Instituto Português de Investigação Marítima).

In caso di mancato rispetto delle disposizioni relative alla dichiarazione delle catture, il Madagascar può sospendere l’autorizzazione di pesca della nave interessata fino al ricevimento della dichiarazione di cattura mancante e penalizzare l’armatore conformemente alle disposizioni pertinenti previste dalla legislazione nazionale in vigore. In caso di recidiva, il Madagascar può rifiutare il rinnovo dell’autorizzazione di pesca. Il Madagascar informa immediatamente l’UE di ogni sanzione applicata in tale contesto.

4.   Computo finale dei canoni per le tonniere e i pescherecci con palangari di superficie

Per ciascuna tonniera con reti a circuizione e ciascun peschereccio con palangari di superficie, sulla base delle rispettive dichiarazioni di cattura confermate dagli istituti scientifici di cui sopra, l’UE stabilisce un computo finale dei canoni dovuti dalla nave per la campagna annuale da essa condotta nell’anno civile precedente.

L’UE trasmette detto computo finale al Madagascar e all’armatore entro il 31 luglio dell’anno in corso. Il Madagascar può contestare il computo finale, sulla base di elementi giustificativi, entro un termine di trenta giorni lavorativi decorrente dalla data di trasmissione. In caso di disaccordo le parti si concertano nell’ambito della commissione mista. Se il Madagascar non presenta obiezioni entro un termine di trenta giorni lavorativi, il computo finale si considera adottato.

Se il computo finale è superiore al canone forfettario anticipato versato per ottenere l’autorizzazione di pesca, l’armatore versa il saldo al Madagascar al massimo entro il 30 settembre dell’anno in corso. Se il computo finale è inferiore al canone forfettario anticipato, l’importo residuo non può essere recuperato dall’armatore.

CAPO V

SBARCHI E TRASBORDI

Il trasbordo in mare è vietato. Il controllo di tutte le operazioni di trasbordo in porto avviene in presenza di ispettori di pesca del Madagascar.

Il comandante di una nave dell’UE che intenda effettuare operazioni di sbarco o trasbordo deve comunicare al CCP e, contestualmente, all’autorità portuale del Madagascar, almeno 48 ore prima dello sbarco o del trasbordo, le seguenti informazioni:

a)

il nome del peschereccio che deve effettuare lo sbarco o il trasbordo nonché il relativo numero di immatricolazione nel registro delle navi da pesca dell'IOTC;

b)

il porto di sbarco o di trasbordo;

c)

la data e l’ora previste per lo sbarco o il trasbordo;

d)

il quantitativo (espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari) di ciascuna specie da sbarcare o trasbordare (identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa-3);

L’operazione di trasbordo è oggetto di un’autorizzazione preventiva rilasciata dal CCP del Madagascar al comandante o al suo raccomandatario entro 24 ore dalla suddetta notifica. L’operazione di trasbordo deve essere effettuata in un porto del Madagascar a tal fine autorizzato.

In caso di trasbordo, oltre alle informazioni di cui alle lettere da a) a d), il comandante comunica il nome della nave ricevente.

Il comandante della nave da trasporto ricevente informa le autorità del Madagascar (il CCP e l’autorità portuale) in merito ai quantitativi di tonnidi e specie affini trasbordati sulla sua nave ed entro 24 ore compila la dichiarazione di trasbordo e la trasmette al CCP e all’autorità portuale del Madagascar.

In Madagascar i porti di pesca in cui sono autorizzate le operazioni di trasbordo sono Antsiranana per le tonniere con reti a circuizione e Toliary, Ehoala e Toamasina per i pescherecci con palangari.

L’inosservanza di queste disposizioni comporta l’applicazione delle sanzioni previste in materia dalla legislazione del Madagascar.

Le navi dell’UE che effettuano sbarchi nei porti del Madagascar si adoperano per mettere a disposizione delle imprese di trasformazione locali le catture accessorie ai prezzi del mercato locale. Su richiesta delle società di pesca dell’UE, le direzioni regionali del Ministero della pesca forniscono un elenco e i dati di contatto delle imprese di trasformazione locali.

Le tonniere dell’UE che decidono di sbarcare le loro catture in un porto del Madagascar beneficiano, per ogni tonnellata catturata nella zona di pesca del Madagascar, di una riduzione di 5 EUR sull’importo del canone indicato nell’appendice 2 per la categoria di pesca della nave in questione.

Un’ulteriore riduzione di 5 EUR è concessa in caso di vendita dei prodotti della pesca ad uno stabilimento di trasformazione del Madagascar.

CAPO VI

CONTROLLO

1.   Entrata e uscita dalla zona di pesca

Ogni entrata o uscita dalla zona di pesca del Madagscar di una nave dell’UE titolare di un’autorizzazione di pesca deve essere notificata al Madagascar entro tre ore dall’entrata o dall’uscita.

Nel notificare l’entrata o l’uscita, la nave comunica in particolare:

a)

la data, l’ora e il punto di passaggio previsti;

b)

il quantitativo, espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari, di ciascuna specie bersaglio detenuta a bordo, identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa-3;

c)

il quantitativo, espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari, di ciascuna specie prelevata come cattura accessoria e detenuta a bordo, identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa-3.

La notifica è effettuata di preferenza per posta elettronica o, in mancanza di questa, mediante fax, a un indirizzo di posta elettronica oppure a un numero di telefono o di fax comunicati dal CCP, utilizzando il modulo riportato nell’appendice 8. Il CCP ne conferma immediatamente la ricezione rispondendo mediante posta elettronica o fax.

Il CCP notifica immediatamente alle navi interessate e all’UE eventuali modifiche dell’indirizzo di posta elettronica, del numero di chiamata o della frequenza di invio.

Una nave sorpresa a svolgere attività di pesca nella zona del Madagascar senza avere precedentemente notificato la sua presenza è considerata una nave che pesca senza autorizzazione.

Chiunque contravvenga a questa disposizione incorre nelle penalità e nelle sanzioni previste dalla legislazione vigente del Madagascar.

I rapporti di entrata/uscita devono essere tenuti a bordo per almeno un anno a decorrere dalla data di trasmissione della dichiarazione.

I pescherecci dell’UE che non dispongono di un’autorizzazione di pesca devono formare oggetto di una dichiarazione di transito innocente. Il contenuto di tale dichiarazione è conforme a quanto precisato al presente punto.

2.   Cooperazione in materia di lotta contro la pesca INN

Al fine di rafforzare la sorveglianza delle attività di pesca e contribuire alla lotta contro la pesca INN, i pescherecci dell’UE sono invitati a segnalare al CCP la presenza di qualsiasi altro peschereccio nelle loro vicinanze.

3.   Dichiarazione periodica delle catture

Quando opera nelle acque del Madagascar, il comandante di una nave dell’UE in possesso di un’autorizzazione di pesca deve comunicare ogni tre giorni al CCP le catture effettuate nella zona di pesca del Madagascar. La prima dichiarazione di cattura è trasmessa il terzo giorno successivo alla data di entrata della nave nella zona di pesca del Madagascar.

Ogni tre giorni, nel trasmettere la dichiarazione periodica delle catture, la nave provvede a comunicare in particolare:

a)

la data, l’ora e la posizione al momento della dichiarazione;

b)

il quantitativo, espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari, di ciascuna specie bersaglio catturata e detenuta a bordo durante il periodo di tre giorni, identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa-3;

c)

il quantitativo, espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari, di ciascuna specie prelevata come cattura accessoria e detenuta a bordo durante il periodo di tre giorni, identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa-3;

d)

il quantitativo, espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari, di ciascuna specie prelevata come cattura accessoria e rigettata in mare durante il periodo di tre giorni, identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa-3;

e)

la presentazione dei prodotti;

f)

per le tonniere con reti a circuizione:

il numero di cale condotte a buon fine con dispositivi di concentrazione dei pesci dall’ultima dichiarazione;

il numero di cale condotte a buon fine su banchi liberi dall’ultima dichiarazione;

il numero di cale infruttuose;

g)

per le tonniere con palangari:

il numero di cale dall’ultima dichiarazione;

il numero di ami dispiegati dall’ultima dichiarazione.

La notifica è effettuata di preferenza per posta elettronica o, in mancanza di questa, mediante fax, a un indirizzo di posta elettronica oppure a un numero di telefono comunicati dal CCP, utilizzando il modulo riportato nell’appendice 8. Il CCP notifica immediatamente alle navi interessate e all’UE eventuali modifiche dell’indirizzo di posta elettronica, del numero di chiamata o della frequenza di invio.

Una nave sorpresa a svolgere attività di pesca nella zona di pesca del Madagascar senza aver trasmesso la dichiarazione periodica di tre giorni sulle catture è considerata una nave che pesca senza autorizzazione. Chiunque contravvenga a questa disposizione incorre nelle penalità e nelle sanzioni previste dalla legislazione vigente del Madagascar.

Le dichiarazioni periodiche delle catture devono essere tenute a bordo per almeno un anno dalla relativa data di trasmissione.

4.   Ispezione in mare

Nella zona di pesca del Madagascar, l’ispezione in mare delle navi dell’UE titolari di un’autorizzazione di pesca è effettuata da ispettori del Madagascar chiaramente identificabili come incaricati del controllo della pesca.

Prima di salire a bordo gli ispettori autorizzati comunicano alla nave dell’UE, sul canale VHF 16, la propria intenzione di effettuare un’ispezione. L’ispezione è condotta da ispettori di pesca, che, prima di procedere, devono fornire prove della loro identità e qualifica di ispettori ed esibire l’ordine di missione.

Gli ispettori autorizzati restano a bordo della nave dell’UE solo per il tempo necessario a svolgere i compiti connessi all’ispezione. Essi conducono l’ispezione in modo da minimizzare l’impatto per la nave, la sua attività di pesca e il carico.

Al termine di ciascuna ispezione gli ispettori autorizzati redigono un rapporto di ispezione. Il comandante della nave dell’UE ha il diritto di introdurvi le proprie osservazioni. Il rapporto di ispezione è firmato dall’ispettore che lo redige e dal comandante della nave dell’UE.

Prima di lasciare la nave dell’UE, gli ispettori autorizzati consegnano una copia del rapporto di ispezione al comandante. In caso di infrazione, una copia della notifica di infrazione deve essere trasmessa anche all’UE, come previsto al capo VIII.

5.   Ispezione in porto in caso di sbarco e di trasbordo

L’ispezione, in un porto malgascio, di navi dell’Unione che sbarcano o trasbordano le catture da esse effettuate è svolta da ispettori del Madagascar chiaramente identificabili come incaricati del controllo della pesca.

Prima di procedere all’ispezione, gli ispettori devono fornire prove della loro identità e qualifica di ispettori ed esibire l’ordine di missione. Gli ispettori del Madagascar restano a bordo della nave dell’UE solo il tempo necessario per svolgere i compiti connessi all’ispezione e conducono l’ispezione in modo da minimizzare l’impatto per la nave, l’operazione di sbarco o di trasbordo e il carico.

Al termine di ciascuna ispezione gli ispettori del Madagascar redigono un rapporto di ispezione. Il comandante della nave dell’UE ha il diritto di introdurvi le proprie osservazioni. Il rapporto di ispezione è firmato dall’ispettore che lo redige e dal comandante della nave dell’UE.

Non appena conclusa l’ispezione, gli ispettori del Madagascar consegnano una copia del rapporto di ispezione al comandante della nave dell’UE.

In caso di infrazione, una copia della notifica di infrazione deve essere trasmessa anche all’UE, come previsto al capo VIII.

CAPO VII

SISTEMA DI CONTROLLO VIA SATELLITE (VMS)

1.   Messaggi di posizione delle navi – sistema VMS

Le navi dell’UE titolari di un’autorizzazione di pesca devono essere dotate di un sistema di controllo via satellite (Vessel Monitoring System - VMS) che consenta la comunicazione automatica e continua della loro posizione, ogni ora, al CCP del loro Stato di bandiera.

Ciascun messaggio di posizione deve includere:

a)

l’identificazione della nave;

b)

l’ultima posizione geografica della nave (longitudine, latitudine), con un margine di errore inferiore ai 500 metri e un intervallo di confidenza del 99 %;

c)

la data e l’ora di registrazione della posizione;

d)

la velocità e la rotta della nave.

Ciascun messaggio di posizione deve essere configurato in base al formato indicato nell’appendice 9.

La prima posizione registrata successivamente all’entrata nella zona del Madagascar è identificata con il codice "ENT". Tutte le posizioni successive sono identificate con il codice "POS", ad eccezione della prima posizione registrata dopo l’uscita dalla zona del Madagascar, che viene identificata con il codice "EXI". Il CCP dello Stato di bandiera garantisce il trattamento automatico e, se necessario, la trasmissione elettronica dei messaggi di posizione. I messaggi di posizione devono essere registrati in modo sicuro e conservati per un periodo di tre anni.

2.   Trasmissione da parte della nave in caso di guasto del sistema VMS

Il comandante garantisce in ogni momento la piena operatività del sistema VMS della sua nave e la corretta trasmissione dei messaggi di posizione al CCP dello Stato di bandiera.

Le navi dell’UE operanti con sistemi VMS difettosi non sono autorizzate a entrare nella zona di pesca del Madagascar.

Se già operanti nella zona di pesca malgascia, le navi che subiscono guasti del sistema VMS riparano o sostituiscono detto sistema nel più breve tempo possibile e in ogni caso entro un termine di quindici giorni. Trascorso tale termine, la nave non è più autorizzata a pescare nella zona del Madagascar.

Le navi operanti nella zona del Madagascar con un sistema VMS difettoso sono tenute a comunicare i loro messaggi di posizione mediante posta elettronica o fax al CCP dello Stato di bandiera e del Madagascar, almeno ogni sei ore, fornendo tutte le informazioni obbligatorie.

3.   Comunicazione sicura dei messaggi di posizione al Madagascar

Il CCP dello Stato di bandiera trasmette automaticamente i messaggi di posizione delle navi interessate al CCP del Madagascar. I CCP dello Stato di bandiera e del Madagascar si scambiano gli indirizzi elettronici di contatto e si comunicano senza indugio eventuali modifiche di detti indirizzi.

La trasmissione dei messaggi di posizione fra i CCP dello Stato di bandiera e del Madagascar avviene per via elettronica secondo un sistema di comunicazione protetto.

Il CCP del Madagascar informa il CCP dello Stato di bandiera e l’UE in merito a ogni interruzione nella ricezione dei messaggi di posizione consecutivi di una nave titolare di un’autorizzazione di pesca quando la nave in questione non ha notificato la propria uscita dalla zona.

4.   Malfunzionamento del sistema di comunicazione

Il Madagascar verifica la compatibilità del proprio equipaggiamento elettronico con quello del CCP dello Stato di bandiera e informa immediatamente l’UE in merito ad ogni malfunzionamento nella comunicazione e nel ricevimento dei messaggi di posizione al fine di trovare quanto prima una soluzione tecnica. In caso di controversie viene adita la commissione mista.

Il comandante è considerato responsabile di ogni manipolazione accertata del sistema VMS della nave volta a perturbarne il funzionamento o a falsificarne i messaggi di posizione. Eventuali infrazioni sono soggette alle sanzioni previste dalla legislazione vigente in Madagascar.

5.   Revisione della frequenza dei messaggi di posizione

Sulla base di elementi di prova che inducano a ipotizzare un’infrazione, il Madagascar può chiedere al CCP dello Stato di bandiera, con copia all’UE, in relazione a un periodo di indagine determinato, di ridurre a trenta minuti l’intervallo di invio dei messaggi di posizione di una nave. Detti elementi di prova devono essere trasmessi dal CCP del Madagascar al CCP dello Stato di bandiera e all’UE. Il CCP dello Stato di bandiera invia senza indugio al Madagascar i messaggi di posizione secondo la nuova frequenza.

Il CCP del Madagascar notifica immediatamente la conclusione della procedura di ispezione al CCP dello Stato di bandiera e alla Commissione europea.

Al termine del periodo di indagine determinato, il CCP del Madagascar informa il CCP dello Stato di bandiera e l’UE in merito alle misure di monitoraggio eventualmente necessarie.

CAPO VIII

INFRAZIONI

Il mancato rispetto delle norme e delle disposizioni del protocollo, delle misure di gestione e di conservazione delle risorse biologiche o della legislazione del Madagascar in materia di pesca può comportare l’imposizione di sanzioni nonché la sospensione, la revoca o il mancato rinnovo dell’autorizzazione di pesca della nave.

1.   Trattamento delle infrazioni

Qualsiasi infrazione commessa nella zona di pesca del Madagascar da una nave dell’UE titolare di un’autorizzazione di pesca in conformità delle disposizioni del presente allegato deve essere menzionata in un rapporto di ispezione.

In caso di ispezione a bordo, la firma del rapporto di ispezione da parte del comandante non pregiudica il diritto di difesa dell’armatore con riguardo all’infrazione constatata. Se rifiuta di firmare il rapporto di ispezione, il comandante annota in detto rapporto i motivi del suo rifiuto e appone l’indicazione "rifiuto di firma".

Per qualsiasi infrazione commessa nella zona di pesca del Madagascar da una nave dell’UE titolare di un’autorizzazione di pesca, la notifica dell’infrazione di cui trattasi e delle sanzioni accessorie imposte al comandante o alla società di pesca è trasmessa direttamente agli armatori secondo le procedure previste dalla legislazione in materia di pesca del Madagascar. Una copia della notifica è inviata entro 72 ore allo Stato di bandiera della nave e all’UE.

2.   Fermo di una nave

Se viene accertata un’infrazione, qualsiasi nave dell’UE in situazione di infrazione può essere costretta a cessare la propria attività di pesca e, se si trova in mare, a rientrare in un porto malgascio, conformemente a quanto previsto dalla vigente legislazione del Madagascar.

Il Madagascar notifica per via elettronica all’UE, entro un termine di 24 ore, ogni fermo di una nave dell’UE titolare di un’autorizzazione di pesca. La notifica indica i motivi del fermo e/o del sequestro.

Prima di adottare misure nei confronti della nave, del comandante, dell’equipaggio o del carico, ad eccezione delle misure destinate alla conservazione delle prove, il CCP del Madagascar organizza, entro il termine di un giorno lavorativo dalla notifica del fermo della nave, una riunione di informazione per chiarire i fatti che hanno condotto al fermo e spiegare le ulteriori misure da adottare. Un rappresentante dello Stato di bandiera e dell’armatore della nave partecipano a detta riunione di informazione.

3.   Sanzione dell’infrazione – Procedura transazionale

La sanzione dell’infrazione è stabilita dal Madagascar secondo le disposizioni della legislazione nazionale in vigore.

Prima di adire le vie legali è avviata una procedura transazionale tra le autorità del Madagascar e la nave dell’UE al fine di dirimere la questione in via amichevole. Alla procedura transazionale può prendere parte un rappresentante dello Stato di bandiera della nave. La procedura transazionale si conclude entro 72 ore dalla notifica del fermo della nave.

4.   Procedura giudiziaria – Cauzione bancaria

Se la procedura transazionale di cui sopra non dà esito positivo e l’infrazione è sottoposta all’istanza giudiziaria competente, l’armatore della nave in infrazione deposita presso il Tesoro del Madagascar una cauzione bancaria il cui importo, fissato dal Madagascar, copre i costi connessi al fermo della nave, all’ammenda stimata e alle eventuali indennità compensative. La cauzione bancaria resta vincolata fino alla conclusione della procedura giudiziaria.

Dopo la pronuncia della sentenza la cauzione bancaria è svincolata e immediatamente restituita all’armatore:

a)

integralmente, se non è imposta alcuna sanzione;

b)

a concorrenza del saldo residuo, se la sanzione comporta un’ammenda inferiore all’importo della cauzione bancaria.

Il Madagascar comunica all’UE i risultati della procedura giudiziaria entro otto giorni dalla pronuncia della sentenza.

5.   Rilascio della nave e dell’equipaggio

La nave e il suo equipaggio sono autorizzati a lasciare il porto non appena si sia ottemperato agli obblighi derivanti dalla procedura transazionale o al deposito della cauzione bancaria presso il Tesoro del Madagascar. Il fermo della nave è revocato e l’equipaggio è autorizzato a lasciare il porto:

a)

dopo che siano stati espletati gli obblighi derivanti dalla procedura transazionale, o

b)

dopo che la cauzione bancaria di cui sopra sia stata depositata e accettata dal Ministero della pesca, in attesa dell’espletamento della procedura giudiziaria.

CAPO IX

IMBARCO DI MARITTIMI

1.   Numero di marittimi da imbarcare

Gli armatori di tonniere con reti a circuizione e pescherecci con palangari di superficie si impegnano ad assumere cittadini dei paesi ACP alle condizioni e nei limiti seguenti:

a)

per la flotta delle tonniere con reti a circuizione, almeno il 20 % dei marittimi imbarcati durante la campagna di pesca del tonno nella zona di pesca del paese terzo proviene da paesi ACP;

b)

per la flotta dei pescherecci con palangari di superficie, almeno il 20 % dei marittimi imbarcati durante la campagna di pesca nella zona di pesca del paese terzo proviene da paesi ACP.

Gli armatori si adoperano per imbarcare ulteriori marittimi di origine malgascia.

2.   Contratti dei marittimi

La dichiarazione dell’OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro si applica di diritto ai marittimi imbarcati su navi dell’UE. Ciò vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l’eliminazione della discriminazione in materia occupazionale e professionale.

I contratti di lavoro dei marittimi ACP, di cui è consegnata copia ai firmatari, sono conclusi tra i rappresentanti degli armatori e i marittimi e/o i loro sindacati o rappresentanti. Tali contratti garantiscono ai marittimi l’iscrizione al regime di previdenza sociale pertinente, che comprende un’assicurazione in caso di decesso, malattia e infortuni.

3.   Salario dei marittimi

Il salario dei marittimi ACP è a carico degli armatori. Esso deve essere fissato di comune accordo tra gli armatori o i loro rappresentanti e i marittimi e/o i loro sindacati o i loro rappresentanti. Tuttavia le condizioni di retribuzione dei marittimi ACP non possono essere inferiori a quelle che si applicano agli equipaggi dei loro rispettivi paesi e, in ogni caso, a quanto previsto dalle norme dell’OIL.

4.   Obblighi dei marittimi

I marittimi assunti dalle navi dell’UE sono tenuti a presentarsi al comandante della nave il giorno precedente a quello proposto per l’imbarco. Se un marittimo non si presenta alla data e all’ora previste per l’imbarco, l’armatore è automaticamente dispensato dall’obbligo di imbarcarlo.

CAPO X

OSSERVATORI

1.   Osservazione delle attività di pesca

Le due parti riconoscono l’importanza di rispettare gli obblighi derivanti dalle risoluzioni dell'IOTC per quanto riguarda il programma di osservatori scientifici.

Per garantire la conformità agli obblighi suddetti, agli osservatori si applicano le disposizioni di seguito indicate, tranne nel caso di limitazioni spaziali dovute a motivi di sicurezza.

Le navi autorizzate ad operare nelle acque del Madagascar nell’ambito dell’accordo di partenariato nel settore della pesca imbarcano gli osservatori designati dalle autorità malgasce per garantire il rispetto degli obblighi suddetti secondo le modalità precisate di seguito.

Su richiesta delle autorità del Madagascar, i pescherecci dell’UE imbarcano un osservatore; l’obiettivo del programma di osservazione è di garantire una copertura del 10 % delle navi autorizzate. Tale misura non si applica tuttavia alle navi di stazza inferiore a 100 GT.

2.   Navi e osservatori designati

Le autorità del Madagascar adottano l’elenco delle navi designate per imbarcare un osservatore. Tale elenco è tenuto aggiornato ed è trasmesso alla Commissione europea non appena compilato.

Le autorità del Madagascar comunicano agli armatori interessati il nome dell’osservatore designato per l’imbarco sulle loro navi con un anticipo di almeno quindici giorni rispetto alla data prevista per l’imbarco dell’osservatore.

La presenza dell’osservatore a bordo della nave non può superare il tempo necessario per lo svolgimento delle sue mansioni.

3.   Retribuzione dell’osservatore

Le spese di mobilitazione e smobilitazione dell’osservatore al di fuori del Madagascar sono a carico dell’armatore. La retribuzione dell’osservatore e i relativi oneri sociali sono a carico delle autorità del Madagascar.

Per ogni nave che imbarca un osservatore viene chiesto all’armatore di versare un contributo di 20 EUR per giorno di imbarco. Tale importo è versato a favore del programma di osservazione gestito dal CCP.

4.   Condizioni di imbarco

Le condizioni di imbarco dell’osservatore, in particolare il tempo di presenza a bordo, sono stabilite di comune accordo dall’armatore o dal suo raccomandatario e dal Madagascar.

All’osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. Tuttavia, il suo alloggio a bordo tiene conto della struttura tecnica della nave.

Le spese di vitto e alloggio a bordo sono a carico dell’armatore.

Il comandante prende tutti i provvedimenti di sua competenza affinché all’osservatore siano garantiti il rispetto della sua persona e la sicurezza nell’esercizio delle sue funzioni.

L’osservatore gode di tutte le agevolazioni necessarie per l’esercizio delle sue funzioni. Esso ha accesso ai mezzi di comunicazione, a qualsiasi documento a bordo e ai documenti inerenti alle attività di pesca della nave, in particolare il giornale di pesca, il registro di congelazione e il libro di navigazione, nonché alle varie parti della nave direttamente legate allo svolgimento delle sue mansioni.

5.   Imbarco e sbarco dell’osservatore

L’osservatore è imbarcato in un porto scelto dall’armatore.

L’armatore o il suo rappresentante comunica al Madagascar, con un preavviso di dieci giorni rispetto alla data dell’imbarco, la data, l’ora e il porto d’imbarco dell’osservatore. In caso di imbarco in un paese straniero le spese di viaggio dell’osservatore verso il porto d’imbarco sono a carico dell’armatore.

Se l’osservatore non si presenta nelle dodici ore che seguono la data e l’ora previste per l’imbarco, l’armatore è automaticamente dispensato dall’obbligo di imbarcarlo.

L’armatore è libero di lasciare il porto e di avviare le operazioni di pesca.

Se l’osservatore non viene sbarcato in un porto del Madagascar, l’armatore si fa carico delle spese di vitto e alloggio dell’osservatore durante l’attesa del volo di rimpatrio.

Se la nave non si presenta al momento e nel porto precedentemente concordati per l’imbarco dell’osservatore, l’armatore è tenuto a farsi carico delle spese da esso sostenute durante l’attesa in porto (vitto e alloggio).

Se la nave non si presenta senza averne preventivamente informato il CCP, il Madagascar può sospendere l’autorizzazione di pesca della nave in questione.

6.   Obblighi dell’osservatore

Per tutta la durata della permanenza a bordo, l’osservatore:

a)

prende tutte le disposizioni opportune per non interrompere o ostacolare le operazioni di pesca;

b)

rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo;

c)

rispetta la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave.

Durante l’attività delle navi nella zona di pesca del Madagascar, l’osservatore comunica almeno una volta alla settimana via radio, fax o posta elettronica le proprie osservazioni, con particolare riguardo al quantitativo di catture principali e di catture accessorie detenute a bordo, e svolge eventuali altri compiti assegnatigli dall’autorità competente.

7.   Rapporto dell’osservatore

Prima di lasciare la nave, l’osservatore presenta un rapporto delle proprie osservazioni al comandante. Il comandante della nave ha il diritto di introdurvi le proprie osservazioni. Il rapporto è firmato dall’osservatore e dal comandante. Il comandante riceve una copia del rapporto dell’osservatore.

L’osservatore trasmette il suo rapporto al Madagascar, che ne trasmette copia all’UE entro quindici giorni lavorativi dallo sbarco dell’osservatore.

ELENCO DELLE APPENDICI

Appendice 1

Modulo di domanda di licenza

Appendice 2

Scheda tecnica

Appendice 3

Coordinate (latitudini e longitudini) della zona di pesca del Madagascar

Appendice 4

Zona di pesca del Madagascar

Appendice 5

Coordinate geografiche e carta della zona di pesca vietata ai pescherecci con palangari di superficie

Appendice 6

Giornale di pesca – Scheda di dichiarazione delle catture per le tonniere con reti a circuizione

Appendice 7

Giornale di pesca – Scheda di dichiarazione delle catture per i pescherecci con palangari

Appendice 8

Modulo per i rapporti di entrata e uscita dalla zona di pesca

Appendice 9

Formato del messaggio di posizione VMS

Appendice 1

Modulo di domanda di licenza

MINISTERO DELLA PESCA DEL MADAGASCAR

DOMANDA DI LICENZA PER LE IMBARCAZIONI STRANIERE ADIBITE ALLA PESCA INDUSTRIALE

1.

Nome dell’armatore: …

2.

Indirizzo dell’armatore: …

3.

Nome del rappresentante o dell’agente: …

4.

Indirizzo del rappresentante o dell’agente locale dell’armatore: …

5.

Nome del comandante: …

6.

Nome della nave: …

7.

Numero di immatricolazione: …

8.

Numero di fax: …

9.

Indirizzo di posta elettronica: …

10.

Indicativo di chiamata: …

11.

Data e luogo di costruzione: …

12.

Stato di bandiera: …

13.

Porto di immatricolazione: …

14.

Porto di armamento: …

15.

Lunghezza fuori tutto: …

16.

Larghezza fuori tutto: …

17.

Stazza lorda (UMS): …

18.

Capacità della stiva: …

19.

Capacità di refrigerazione e di congelazione: …

20.

Tipo e potenza del motore: …

21.

Attrezzi da pesca: …

22.

Numero di marittimi: …

23.

Sistema di comunicazione: …

24.

Indicativo di chiamata: …

25.

Segnaletica utilizzata: …

26.

Operazioni di pesca praticate: …

27.

Luogo di sbarco: …

28.

Zone di pesca: …

29.

Specie bersaglio: …

30.

Periodo di validità: …

31.

Condizioni particolari: …

Parere della Direzione generale della pesca e dell’acquacoltura: …

Osservazioni del Ministero della pesca: …

Appendice 2

SCHEDA TECNICA

Zona di pesca

Al di là delle 20 miglia nautiche dalla linea di base - Zona indicata nelle appendici 3 e 4.

Deve essere rispettata una zona di protezione di 3 miglia attorno ai dispositivi nazionali di concentrazione dei pesci.

Ai pescherecci con palangari di superficie cui si applica il presente protocollo è vietato l’esercizio della pesca nelle zone Banc de Leven e Banc de Castor, le cui coordinate sono riportate nell’appendice 5.

Attrezzo autorizzato:

Sciabica

Palangaro di superficie

Catture accessorie:

Rispetto delle raccomandazioni dell'IOTC

Canone a carico degli armatori/equivalente catture:

Canone a carico degli armatori per tonnellata catturata

35 EUR/tonnellata

Anticipi annuali a carico degli armatori

4 900 EUR per 140 tonnellate per tonniera con reti a circuizione

3 675 EUR per 105 tonnellate per peschereccio con palangari di superficie di stazza superiore a 100 GT

1 750 EUR per 50 tonnellate per peschereccio con palangari di superficie di stazza inferiore o pari a 100 GT

Numero di navi autorizzate a pescare

40 unità con reti a circuizione

34 unità con palangari di superficie di stazza superiore a 100 GT

22 unità con palangari di superficie di stazza inferiore o pari a 100 GT

Altro

Canone per nave ausiliaria: 2 500 EUR per unità

Marittimi:

per la flotta delle tonniere con reti a circuizione, almeno il 20 % dei marittimi imbarcati durante la campagna di pesca del tonno nella zona di pesca del paese terzo proviene da paesi ACP;

per la flotta dei pescherecci con palangari di superficie, almeno il 20 % dei marittimi imbarcati durante la campagna di pesca nella zona di pesca del paese terzo proviene da paesi ACP.

Gli armatori si adoperano per imbarcare ulteriori marittimi di origine malgascia.

Osservatori:

Su richiesta delle autorità del Madagascar, i pescherecci dell’UE imbarcano un osservatore; l’obiettivo del programma di osservazione è di garantire una copertura del 10 % delle navi autorizzate. Tale misura non si applica tuttavia alle navi di stazza inferiore a 100 GT.

Per ogni nave che imbarca un osservatore viene chiesto all’armatore di versare un contributo di 20 EUR per giorno di imbarco. Tale importo è versato a favore del programma di osservazione gestito dal CCP.

Appendice 3

COORDINATE (LATITUDINI E LONGITUDINI) DELLA ZONA DI PESCA DEL MADAGASCAR

Coordonnées (latitudes et longitudes) de la zone de pêche (ZP) de Madagascar

(voir aussi carte géographique annexée en appendice 4)

 

Coordonnées en deg. déc.

Coordonnées en deg. mm

Réf

X

Y

X

Y

A

49,40

– 10,3

49°24′E

10°18′S

B

51

– 11,8

51°0′E

11°48′S

C

53,3

– 12,7

53°18′E

12°42′S

D

52,2

– 16,3

52°12′E

16°18′S

E

52,8

– 18,8

52°48′E

18°48′S

F

52

– 20,4

52°0′E

20°24′S

G

51,8

– 21,9

51°48′E

21°54′S

H

50,4

– 26,2

50°24′E

26°12′S

I

48,3

– 28,2

48°18′E

28°12′S

J

45,4

– 28,7

45°24′E

28°42′S

K

41,9

– 27,8

41°54′E

27°48′S

L

40,6

– 26

40°36′E

26°0′S

M

41,8

– 24,3

41°48′E

24°18′S

N

41,6

– 20,8

41°36′E

20°48′S

O

41,4

– 19,3

41°24′E

19°18′S

P

43,2

– 17,8

43°12′E

17°48′S

Q

43,4

– 16,9

43°24′E

16°54′S

R

42,55

– 15,6

42°33′E

15°36′S

S

43,15

– 14,35

43°9′E

14°21′S

T

45

– 14,5

45°0′E

14°30′S

U

46,8

– 13,4

46°48′E

13°24′S

V

48,4

– 11,2

48°24′E

11°12′S


DELIMITAZIONE DELLA ZONA DI DIVIETO

(in gradi minuti)

Punto

Latitudine

Longitudine

1

12°18.44S

47°35.63

2

11°56.64S

47°51.38E

3

11°53S

48°00E

4

12°18S

48°14E

5

12°30S

48°05E

6

12°32S

47°58E

7

12°56S

47°47E

8

13°01S

47°31E

9

12°53S

47°26E

Appendice 4

Image

Appendice 5

Coordinate geografiche e carta della zona di pesca vietata ai pescherecci con palangari di superficie

Punto

Latitudine

Longitudine

1

12°18.44S

47°35.63

2

11°56.64S

47°51.38E

3

11°53S

48°00E

4

12°18S

48°14E

5

12°30S

48°05E

6

12°32S

47°58E

7

12°56S

47°47E

8

13°01S

47°31E

9

12°53S

47°26E

Appendice 6

Giornale di pesca – Scheda di dichiarazione delle catture per le tonniere con reti a circuizione

Statement of catch form for tuna seiners / Fiche de déclaration de captures pour thoniers senneurs

DÉPART / SALIDA / DEPARTURE

ARRIVÉE / LLEGADA / ARRIVAL

NAVIRE / BARCO / VESSEL

PATRON / PATRON / MASTER

FEUILLE

PORT / PUERTO / PORT DATE / FECHA / DATE HEURE / HORA / HOUR LOCH / CORREDERA / LOCH

PORT / PUERTO / PORT DATE / FECHA / DATE HEURE / HORA / HOUR LOCH / CORREDERA / LOCH

 

 

HOJA / SHEET No


DATE

FECHA

DATE

POSITION (chaque calée ou midi)

POSICION (cada lance o mediadia)

POSITION (each set or midday)

CALÉE

LANCE

SET

CAPTURE ESTIMÉE

ESTIMACION DE LA CAPTURA

ESTIMATED CATCH

ASSOCIATION

ASSOCIACION

ASSOCIATION

COMMENTAIRES

OBSERVATIONES

COMMENTS

 

COURANT

CORRIENTE

CURRENT

 

 

 

 

 

 

1

ALBACORE

RABIL

YELLOWFIN

2

LISTAO

LISTADO

SKIPJACK

3

PATUDO

PATUDO

BIGEYE

AUTRE ESPÈCE préciser le/les nom(s)

OTRA ESPECIE dar el/los nombre(s)

OTHER SPECIES give name(s)

REJETS préciser le/les nom(s)

DESCARTES dar el/los nombre(s)

DISCARDS give name(s)

 

 

 

 

 

 

Route/Recherche, problèmes divers, type d'épave (naturelle/artificielle, balisée, bateau), prise accessoire, taille du banc, autres associations, …

Ruta/Busca, problemas varios, tipo de objeto (natural/artificial, con baliza, barco), captura accesoria, talla del banco, otras asociaciones, …

Steaming/Searching, miscellaneous problems, log type (natural/artificial, with radio beacon, vessel), by catch, school size, other associations, …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Nom

Nombre

Name

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Nom

Nombre

Name

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une calée par ligne / Uno lance cada línea / One set by line

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIGNATURE DATE

Appendice 7

Giornale di pesca – Scheda di dichiarazione delle catture per i pescherecci con palangari

Image

Appendice 8

Modulo per i rapporti di entrata e uscita dalla zona di pesca

FORMATO DI COMUNICAZIONE DEI RAPPORTI

1.   FORMATO DEL RAPPORTO DI ENTRATA (TRE ORE PRIMA DELL’ENTRATA)

DESTINATARIO: CCP MADAGASCAR

CODICE DELL’AZIONE: ENTRATA

NOME DELLA NAVE: …

INDICATIVO INTERNAZIONALE DI CHIAMATA: …

STATO DI BANDIERA: …

TIPO DI NAVE: …

NUMERO DI LICENZA: …

POSIZIONE ALL’ENTRATA: …

DATA E ORA (UTC) DI ENTRATA: …

QUANTITATIVO TOTALE DI PESCE A BORDO (IN KG): …

YFT (Tonno albacora/ Yellowfin tuna/ Thunnus albacares) in KG: …

SKJ (Tonnetto striato/ Skipjack/ Katsuwonus pelamis) in KG: …

BET (Tonno obeso/Bigeye tuna/ Thunnus obesus) in KG: …

ALB (Tonno bianco/ Albacore tuna/ Thunnus alalunga) in KG: …

ALTRI (DA SPECIFICARE) in KG: …

2.   FORMATO DEL RAPPORTO DI USCITA (TRE ORE PRIMA DELL’USCITA)

DESTINATARIO: CCP MADAGASCAR

CODICE DELL’AZIONE: USCITA

NOME DELLA NAVE: …

INDICATIVO INTERNAZIONALE DI CHIAMATA: …

STATO DI BANDIERA: …

TIPO DI NAVE: …

NUMERO DI LICENZA: …

POSIZIONE ALL’USCITA: …

DATA E ORA (UTC) DI USCITA: …

QUANTITATIVO TOTALE DI PESCE A BORDO (IN KG): …

YFT (Tonno albacora/ Yellowfin tuna/ Thunnus albacares) in KG: …

SKJ (Tonnetto striato/ Skipjack/ Katsuwonus pelamis) in KG: …

BET (Tonno obeso/Bigeye tuna/ Thunnus obesus) in KG: …

ALB (Tonno bianco/ Albacore tuna/ Thunnus alalunga) in KG: …

ALTRI (DA SPECIFICARE) in KG: …

3.   FORMATO DEL RAPPORTO SETTIMANALE SULLE CATTURE (OGNI TRE GIORNI QUANDO LA NAVE OPERA NELLE ACQUE DEL MADAGASCAR)

DESTINATARIO: CCP MADAGASCAR

CODICE DELL’AZIONE: ATTIVITÀ

NOME DELLA NAVE: …

INDICATIVO INTERNAZIONALE DI CHIAMATA: …

STATO DI BANDIERA: …

TIPO DI NAVE: …

NUMERO DI LICENZA: …

QUANTITATIVO TOTALE DI PESCE A BORDO (IN KG): …

YFT (Tonno albacora/ Yellowfin tuna/ Thunnus albacares) in KG: …

SKJ (Tonnetto striato/ Skipjack/ Katsuwonus pelamis) in KG: …

BET (Tonno obeso/Bigeye tuna/ Thunnus obesus) in KG: …

ALB (Tonno bianco/ Albacore tuna/ Thunnus alalunga) in KG: …

ALTRI (DA SPECIFICARE) in KG: …

NUMERO DI CALE EFFETTUATE DALL’ULTIMO RAPPORTO: …

Tutti i rapporti sono trasmessi all’autorità competente via fax o per posta elettronica ai recapiti seguenti:

Fax: +261 20 22 490 14

E-mail: csp-mprh@blueline.mg

Centre de Surveillance des Pêches de Madagascar, B.P.60 114 Antananarivo

Appendice 9

Formato del messaggio di posizione VMS

COMUNICAZIONE DEI MESSAGGI VMS AL MADAGASCAR RAPPORTO DI POSIZIONE

Dato

Codice

Obbligatorio/ facoltativo

Contenuto

Inizio della registrazione

SR

O

Dato relativo al sistema – indica l’inizio della registrazione

Destinatario

AD

O

Dato relativo al messaggio – destinatario. Codice ISO alfa-3 del paese

Mittente

FR

O

Dato relativo al messaggio – mittente. Codice ISO alfa-3 del paese

Stato di bandiera

FS

F

 

Tipo di messaggio

TM

O

Dato relativo al messaggio – tipo di messaggio "POS"

Indicativo di chiamata

RC

O

Dato relativo alla nave – indicativo internazionale di chiamata della nave

Numero di riferimento interno della parte contraente

IR

F

Dato relativo alla nave – numero unico della parte contraente (codice ISO-3 dello Stato di bandiera seguito da un numero)

Numero di immatricolazione esterno

XR

O

Dato relativo alla nave – numero riportato sulla fiancata della nave

Latitudine

LA

O

Dato relativo alla posizione della nave – posizione in gradi e primi N/S GGMM (WGS-84)

Longitudine

LO

O

Dato relativo alla posizione della nave – posizione in gradi e primi E/O GGMM (WGS-84)

Rotta

CO

O

Rotta della nave su scala di 360°

Velocità

SP

O

Velocità della nave in decimi di nodi

Data

DA

O

Dato relativo alla posizione della nave – data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG)

Ora

TI

O

Dato relativo alla posizione della nave – ora di registrazione della posizione UTC (OOMM)

Fine della registrazione

ER

O

Dato relativo al sistema – indica la fine della registrazione

Serie di caratteri: ISO 8859.1

La trasmissione dei dati è strutturata come segue:

una doppia barra obliqua (//) e un codice indicano l’inizio della trasmissione;

un’unica barra obliqua (/) separa il codice dal dato.

I dati facoltativi devono essere inseriti tra l’inizio e la fine della registrazione.


31.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 361/43


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2012

relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di due anni

(2012/827/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 30 novembre 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1801/2006 relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania (1) ("accordo di partenariato").

(2)

Il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un nuovo protocollo ("nuovo protocollo") che conferisce alle navi dell'UE possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Mauritania in materia di pesca. A seguito di tali negoziati, il 26 luglio 2012 è stato siglato un nuovo protocollo.

(3)

Il protocollo attuale a tale accordo di partenariato è giunto a scadenza il 31 luglio 2012.

(4)

Al fine di garantire la prosecuzione delle attività di pesca delle navi dell'UE, l’articolo 9 del nuovo protocollo prevede la possibilità che esso sia applicato in via provvisoria da ciascuna delle parti a decorrere dalla data della firma, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione.

(5)

È opportuno firmare il nuovo protocollo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma, a nome dell’Unione, del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Mauritania per un periodo di due anni ("protocollo") è autorizzata, con riserva della conclusione di tale protocollo.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione.

Articolo 3

Il protocollo è applicato su base provvisoria, conformemente all'articolo 9, a decorrere dalla data della firma, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

S. ALETRARIS


(1)  GU L 343 dell’8.12.2006, pag. 1.


PROTOCOLLO

Che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’unione europea e la repubblica islamica di mauritania per un periodo di due anni

Articolo 1

Periodo di applicazione e possibilità di pesca

1.   A decorrere dalla data dell’applicazione provvisoria del protocollo e per un periodo di due anni, le possibilità di pesca concesse ai sensi degli articoli 5 e 6 dell’accordo sono fissate nella tabella allegata al presente protocollo.

2.   L’accesso alle risorse alieutiche delle zone di pesca mauritane è concesso alle flotte straniere qualora esista un’eccedenza ai sensi dell’articolo 62 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (1) e dopo aver tenuto conto della capacità di sfruttamento delle flotte nazionali mauritane.

3.   Conformemente alla legislazione della Mauritania, gli obiettivi da conseguire in materia di gestione e sviluppo sostenibile nonché il totale ammissibile delle catture sono decisi per ogni tipo di pesca dal governo della Mauritania sulla base del parere dell’organismo incaricato della ricerca oceanografica in tale paese e delle organizzazioni regionali di pesca competenti.

4.   Il presente protocollo garantisce la priorità di accesso delle flotte dell’Unione europea alle eccedenze disponibili nelle zone di pesca mauritane. Le possibilità di pesca di cui all’allegato I del protocollo sono assegnate alle flotte dell’Unione europea, sulla base delle eccedenze disponibili, in via prioritaria rispetto alle possibilità di pesca assegnate alle altre flotte straniere autorizzate a pescare nelle zone di pesca mauritane.

5.   Tutte le misure tecniche di conservazione, di gestione e di sviluppo della risorsa, nonché le modalità finanziarie, il canone e gli altri diritti a cui è subordinata la concessione delle autorizzazioni di pesca, precisati per ciascun tipo di pesca nell’allegato 1 del presente protocollo, sono applicabili a qualsiasi flotta industriale straniera operante nelle zone di pesca della Mauritania in condizioni tecniche simili a quelle delle flotte dell’Unione europea.

6.   In applicazione dell’articolo 6 dell’accordo, le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea possono svolgere attività di pesca nelle zone di pesca mauritane soltanto se sono in possesso di un’autorizzazione di pesca rilasciata nell’ambito del presente protocollo secondo le modalità descritte nell’allegato I dello stesso.

Articolo 2

Contropartita finanziaria – Modalità di pagamento

1.   La contropartita finanziaria annuale per l’accesso delle navi dell’Unione europea alle zone di pesca mauritane di cui all’articolo 7 dell’accordo è fissata a sessantasette (67) milioni di EUR.

2.   È inoltre previsto un sostegno finanziario annuale di tre (3) milioni di EUR per l’attuazione di una politica nazionale a favore di una pesca responsabile e sostenibile.

3.   Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 4, 7 e 10 del presente protocollo.

4.   Il pagamento, da parte dell’Unione, della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 per l’accesso delle navi dell’Unione europea alle zone di pesca mauritane è effettuato entro tre (3) mesi dall’applicazione provvisoria per il primo anno e per gli anni successivi entro la ricorrenza anniversaria dell’entrata in vigore del protocollo.

Articolo 3

Cooperazione scientifica

1.   Le due parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle zone di pesca mauritane, in base ai principi di uno sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche e degli ecosistemi marini.

2.   Nel periodo di applicazione del presente protocollo le due parti cooperano per seguire l’evoluzione dello stato delle risorse e delle attività di pesca nelle zone di pesca mauritane. A tale scopo si tiene almeno una volta all’anno, alternativamente in Mauritania e in Europa, una riunione del comitato scientifico congiunto indipendente. Ad integrazione dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’accordo, la partecipazione al comitato scientifico congiunto indipendente può essere estesa, nella misura in cui risulta necessario, a esperti esterni nonché a osservatori, rappresentanti delle parti interessate o rappresentanti di organismi regionali di gestione della pesca, come il COPACE.

3.   Il mandato del comitato scientifico congiunto indipendente verte in particolare sulle seguenti attività:

a)

elaborare una relazione scientifica annuale sulle attività di pesca contemplate dal presente protocollo;

b)

definire e proporre alla commissione mista l’attuazione di programmi o di azioni inerenti a questioni scientifiche specifiche con l’intento di migliorare la comprensione della dinamica delle attività di pesca, dello stato delle risorse e dell’evoluzione degli ecosistemi marini;

c)

esaminare le questioni scientifiche che emergono nel corso dell’esecuzione del presente protocollo e, se necessario, adottare un parere scientifico secondo una procedura approvata all’unanimità in seno al comitato;

d)

compilare e analizzare i dati relativi agli sforzi e alle catture di ciascuno dei segmenti delle flotte da pesca nazionali, dell’Unione europea e di paesi terzi, che operano nelle zone di pesca mauritane in relazione alle risorse e alle attività di pesca che formano oggetto del presente protocollo;

e)

programmare la realizzazione di campagne di valutazione annuali che contribuiscano al processo di valutazione degli stock e consentano di determinare le possibilità di pesca e le opzioni di sfruttamento che garantiscono la conservazione delle risorse e del loro ecosistema;

f)

formulare, di propria iniziativa o in risposta a un invito della commissione mista o di una delle due parti, i pareri scientifici riguardanti gli obiettivi, le strategie e le misure di gestione ritenuti necessari ai fini dello sfruttamento sostenibile degli stock e delle attività di pesca oggetto del presente protocollo;

g)

proporre, se del caso, in sede di commissione mista un programma di revisione delle possibilità di pesca, in applicazione dell’articolo 1 del presente protocollo.

Articolo 4

Revisione delle possibilità di pesca

1.   Le parti possono adottare, in sede di commissione mista, le misure di cui all’articolo 1 del presente protocollo che comportano una revisione delle possibilità di pesca. In tal caso la contropartita finanziaria è adeguata proporzionalmente, pro rata temporis.

2.   Per quanto riguarda le categorie non previste dal protocollo in vigore, conformemente all’articolo 6, secondo comma, dell’accordo, le due parti possono includere nuove possibilità di pesca sulla base dei migliori pareri scientifici, confermati dal comitato scientifico congiunto indipendente e adottati in commissione mista.

3.   La commissione mista si riunisce per la prima volta nei tre (3) mesi successivi all’entrata in vigore del presente protocollo.

Articolo 5

Denuncia a seguito di un livello ridotto di sfruttamento delle possibilità di pesca

Qualora constati un livello ridotto di sfruttamento delle possibilità di pesca, l’Unione europea notifica per posta alla parte mauritana l’intenzione di denunciare il protocollo. Tale denuncia prende effetto entro quattro (4) mesi dalla notifica.

Articolo 6

Sostegno finanziario per la promozione di una pesca responsabile e sostenibile

1.   Il sostegno finanziario di cui all’articolo 2, paragrafo 2, ammonta a tre (3) milioni di EUR all’anno e mira a contribuire allo sviluppo di una pesca sostenibile e responsabile nelle zone di pesca mauritane, in armonia con gli obiettivi strategici di conservazione delle risorse alieutiche e di una migliore integrazione del settore nell’economia nazionale.

2.   Tale sostegno è costituito da un aiuto pubblico allo sviluppo, indipendente dalla componente relativa all’accesso delle navi dell’Unione europea alle zone di pesca mauritane, destinato a contribuire all’attuazione delle strategie nazionali settoriali in materia di sviluppo sostenibile del settore della pesca, da una parte, e di tutela ambientale delle zone marine e costiere protette, dall’altra, nonché del quadro strategico di lotta alla povertà attualmente in vigore.

3.   Il sostegno finanziario previsto dal presente protocollo sarà erogato una volta che l’importo delle eccedenze del sostegno settoriale 2008-2012 (il cui importo è determinato a seguito di un riesame delle due parti) sia stato trasferito sul fondo fiduciario speciale (CAS) per la pesca da parte del Ministero delle finanze e utilizzato conformemente a un piano preventivamente comunicato dalla Mauritania.

4.   Il sostegno finanziario si basa su un approccio orientato ai risultati. Il pagamento si effettua in rate secondo un quadro stabilito in sede di commissione mista.

5.   La Mauritania si impegna a pubblicare con scadenza semestrale i bandi di gara e i contratti per i progetti finanziati da tale sostegno e a garantire la visibilità delle azioni realizzate secondo le modalità indicate nell’allegato 2.

Articolo 7

Sospensione dell’applicazione del protocollo

1.   Qualsiasi controversia tra le parti in merito all’interpretazione e all’applicazione delle disposizioni del presente protocollo e dei relativi allegati forma oggetto di una consultazione tra le parti nell’ambito della commissione mista prevista all’articolo 10 dell’accordo, se del caso convocata in riunione straordinaria.

2.   L’applicazione del protocollo può essere sospesa su iniziativa di una parte se la controversia tra le due parti è considerata grave e le consultazioni condotte nell’ambito della commissione mista in conformità del paragrafo 1 non hanno permesso di giungere a una composizione amichevole.

3.   Ai fini della sospensione dell’applicazione del protocollo la parte interessata è tenuta a notificare la sua intenzione per iscritto almeno quattro (4) mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione.

4.   Inoltre l’applicazione del presente protocollo può essere sospesa in caso di mancato pagamento. In tal caso il Ministero notifica alla Commissione europea il mancato pagamento. Quest’ultima procede alle opportune verifiche e, se del caso, al pagamento entro un termine massimo di 30 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica.

In mancanza di pagamento o di un’adeguata giustificazione entro il termine sopra previsto, le autorità competenti della Mauritania possono sospendere l’applicazione del presente protocollo. Esse ne informano immediatamente la Commissione europea.

L’applicazione del presente protocollo riprende non appena sia stato effettuato il pagamento in questione.

5.   Le due parti convengono che, in caso di violazione accertata dei diritti umani, il protocollo può essere sospeso in applicazione dell’articolo 9 dell’accordo di Cotonou.

Articolo 8

Disposizioni applicabili del diritto nazionale

Fatte salve le disposizioni contenute nel protocollo e nel relativo allegato 1, le attività connesse ai servizi portuali e l’acquisto di forniture da parte delle navi che operano in applicazione del presente protocollo e dell’allegato 1 sono disciplinati dalle leggi e dai regolamenti applicabili in Mauritania.

Articolo 9

Durata

Il presente protocollo e i relativi allegati si applicano per una durata di due anni a decorrere dalla data di applicazione provvisoria, che è la data della firma, salvo in caso di denuncia.

Articolo 10

Denuncia

1.   In caso di denuncia del protocollo, la parte interessata notifica per iscritto all’altra parte la propria intenzione di denunciare il protocollo almeno quattro (4) mesi prima della data in cui tale denuncia avrebbe effetto.

2.   L’invio della notifica di cui al precedente paragrafo comporta l’avvio di consultazioni tra le parti.

Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente protocollo e i relativi allegati entrano in vigore alla data in cui le parti si notificano l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tale scopo.

Съставено в Брюксел и Нуакшот съответно на дванадесети и шестнадесети декември две хиляди и дванадесета година.

Hecho en Bruselas y en Nuakchot, el doce de diciembre de dos mil doce y el dieciséis de diciembre de dos mil doce respectivamente.

V Bruselu dne dvanáctého prosince dva tisíce dvanáct a v Nouakchott dne šestnáctého prosince dva tisíce dvanáct.

Udfærdiget i Bruxelles og Nouakchott henholdvis den tolvte december og den sekstende december to tusind og tolv.

Geschehen zu Brüssel und Nouakchott am zwölften Dezember beziehungsweise am sechzehnten Dezember zweitausendzwölf.

Kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta detsembrikuu kaheteistkümnendal päeval Brüsselis ja kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta detsembrikuu kuueteistkümenendal päeval Nouakchottis

Έγινε στις Βρυξέλλες και στο Νουακσότ, στις δώδεκα Δεκεμβρίου και στις δεκαέξι Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δώδεκα, αντιστοίχως.

Done at Brussels and Nouakchott, on the twelfth day of December and on the sixteenth day of December in the year two thousand and twelve, respectively.

Fait à Bruxelles et à Nouakchott, le douze décembre et le seize décembre deux mille douze, respectivement.

Fatto a Bruxelles e a Nouakchott, rispettivamente addì dodici dicembre e sedici dicembre duemiladodici.

Briselē un Nuakšotā, attiecīgi, divi tūkstoši divpadsmitā gada divpadsmitajā decembrī un sešpadsmitajā decembrī.

Priimta atitinkamai du tūkstančiai dvyliktų metų gruodžio dvyliktą dieną ir gruodžio šešioliktą dieną Briuselyje ir Nuakšote.

Kelt Brüsszelben és Nouakchottban, a kétezer-tizenkettedik év december havának tizenkettedik, illetve tizenhatodik napján.

Magħmul fi Brussell u Nouakchott, fit-tnax-il jum ta’ Diċembru u fis-sittax-il jum ta’ Diċembru tas-sena elfejn u tnax, rispettivament.

Gedaan te Brussel en Nouatchott op twaalf respectievelijk zestien december tweeduizend twaalf.

Sporządzono w Brukseli i w Nawakszut odpowiednio dnia dwunastego grudnia i dnia szesnastego grudnia roku dwa tysiące dwunastego

Feito em Bruxelas e em Nuaquechote, aos doze dias de dezembro e aos dezasseis dias de dezembro de dois mil e doze, respetivamente.

Întocmit la Bruxelles și Nouakchott la doisprezece decembrie și, respectiv, la șaisprezece decembrie două mii doisprezece.

V Bruseli dvanásteho decembra dvetisícdvanásť a v Nouakchotte šestnásteho decembra dvetisícdvanásť

V Bruslju in Nouakchottu, dne dvanajstega decembra oziroma šestnajstega decembra leta dva tisoč dvanajst.

Tehty Brysselissä kahdentenatoista päivänä joulukuuta ja Nouakchottissa kuudentenatoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakaksitoista

Som skedde i Bryssel och Nouakchott den tolfte december respektive den sextonde december tjugohundratolv.

 


(1)  Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (con allegati, atto finale e processi verbali di rettifica dell’atto finale in data 3 marzo 1986 e 26 luglio 1993), conclusa a Montego Bay il 10 dicembre 1982 – Raccolta dei trattati delle Nazioni Unite del 16.11.1994, Vol. 1834, I-31363, pagg. 3-178.

ALLEGATO 1

CONDIZIONI PER L’ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ZONE DI PESCA MAURITANE DA PARTE DELLE NAVI UNIONALI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

1.   Designazione dell’autorità competente

Ai fini del presente allegato e salvo indicazione contraria, ogni riferimento all’Unione europea o alla Mauritania in relazione a un’autorità competente designa:

—   per l’Unione europea: la Commissione europea, tramite la delegazione dell’Unione europea a Nouakchott (punto di contatto);

—   per la Mauritania: il Ministero responsabile della pesca tramite la direzione incaricata della programmazione e della cooperazione (punto di contatto), di seguito "ministero".

2.   Zona economica esclusiva (ZEE) della Mauritania

Prima dell’entrata in vigore del protocollo la Mauritania comunica all’Unione europea le coordinate geografiche della propria ZEE nonché la propria linea di base, che corrisponde alla linea di bassa marea.

3.   Identificazione delle navi

3.1.

I marchi di identificazione di tutte le navi dell'Unione europea devono essere conformi alla normativa dell’Unione europea in materia. Tale normativa deve essere notificata al ministero prima dell’entrata in vigore del protocollo. Qualsiasi modifica di detta normativa va altresì notificata al ministero almeno un mese prima della sua entrata in vigore.

3.2.

Se una nave cerca di occultare i propri marchi di identificazione, il proprio nome o numero di immatricolazione, incorre nelle sanzioni previste dalla normativa mauritana in vigore.

4.   Conti bancari

Prima dell’entrata in vigore del protocollo la Mauritania comunica all’Unione europea i numeri del conto o dei conti bancari (codici BIC e IBAN) sui quali devono essere versati gli importi a carico delle navi dell'Unione europea stabiliti nell’ambito del protocollo. I costi relativi ai bonifici bancari sono a carico degli armatori.

5.   Modalità di pagamento

5.1.

I pagamenti si effettuano in euro secondo le modalità seguenti:

canoni: mediante bonifico su uno dei conti all’estero della Banca centrale di Mauritania, intestato al Tesoro della Mauritania.

spese relative all’imposta parafiscale: mediante bonifico su uno dei conti all’estero della Banca centrale di Mauritania, intestato alla Sorveglianza della pesca;

ammende: mediante bonifico su uno dei conti all’estero della Banca centrale di Mauritania, intestato al Tesoro della Mauritania.

5.2.

Gli importi di cui al punto 1 si considerano effettivamente incassati se il Tesoro o il ministero ne danno conferma, su notifica della Banca centrale di Mauritania.

CAPO II

LICENZE

Il presente capo si applica fatte salve le disposizioni specifiche esposte nel capo XI relative alle navi che praticano la pesca di specie altamente migratorie.

A norma del presente allegato, la licenza rilasciata dalla Mauritania alle navi dell'Unione europea equivale all’autorizzazione di pesca prevista dalla normativa vigente dell’Unione europea.

1.   Documentazione richiesta per la domanda di licenza

Quando una nave chiede per la prima volta il rilascio di una licenza di pesca, l’Unione europea presenta al ministero un modulo di domanda di licenza per ciascuna nave richiedente compilato secondo il facsimile contenuto nell’appendice 1 del presente allegato.

1.1.

Nel presentare la prima domanda di licenza, l’armatore deve accludervi:

una copia, autenticata dallo Stato di bandiera, del certificato internazionale di stazza, indicante la stazza della nave espressa in GT, convalidato dagli organismi internazionali riconosciuti;

una fotografia a colori della nave nel suo stato attuale, vista di profilo; la fotografia deve essere recente e certificata conforme dalle autorità competenti dello Stato di bandiera e deve avere un formato minimo di 15 × 10 cm;

i documenti richiesti per l’iscrizione nel registro navale nazionale mauritano. Tale iscrizione non dà luogo a spese di registrazione. L’ispezione prevista nel quadro dell’iscrizione nel registro navale nazionale è di carattere puramente amministrativo.

1.2.

Qualsiasi modifica della stazza di una nave comporta l’obbligo per l’armatore di trasmettere una copia, autenticata dallo Stato di bandiera, del nuovo certificato di stazza, espressa in GT, nonché i documenti giustificativi di tale modifica, in particolare una copia della domanda presentata dall’armatore alle autorità competenti, l’accordo delle autorità suddette e una descrizione dettagliata delle trasformazioni apportate. Analogamente, in caso di modifica della struttura o dell’aspetto esterno della nave deve essere presentata una nuova fotografia certificata conforme dalle autorità competenti dello Stato di bandiera.

1.3.

Le domande di licenza di pesca possono essere presentate soltanto per le navi per le quali sono stati trasmessi i documenti di cui ai punti 1.1 e 1.2.

2.   Diritto di pesca

2.1.

Qualsiasi nave che intenda esercitare un’attività di pesca nel quadro del presente protocollo deve essere iscritta nel registro delle navi da pesca dell’Unione europea e godere del diritto ad esercitare la pesca nelle zone da pesca mauritane.

2.2.

L’armatore, il comandante e la nave stessa sono ammessi all’esercizio della pesca se non è stata loro vietata l’attività di pesca in Mauritania. Essi devono essere in regola nei confronti dell’amministrazione mauritana, ossia devono avere assolto tutti i precedenti obblighi derivanti dalla loro attività di pesca in Mauritania.

3.   Domande di licenza

3.1.

Per tutte le licenze l’Unione europea trasmette trimestralmente al ministero, almeno un (1) mese prima dell’inizio del periodo di validità delle licenze richieste, gli elenchi delle navi, per categoria di pesca, che chiedono di esercitare l’attività alieutica entro i limiti indicati nelle schede tecniche incluse nel protocollo. Detti elenchi sono corredati delle prove di pagamento. Le domande di licenza pervenute fuori dai termini suindicati potranno non essere trattate.

3.2.

Tali elenchi indicano, per categoria di pesca:

il numero delle navi;

le principali caratteristiche tecniche di ogni nave, quali menzionate nel registro delle navi da pesca dell’Unione europea;

gli attrezzi da pesca;

l’ammontare dei pagamenti, suddivisi per rubrica;

il numero di marinai mauritani.

4.   Rilascio delle licenze

4.1.

Le licenze sono rilasciate dal ministero previa presentazione, a cura del rappresentante dell’armatore, delle prove di pagamento delle singole navi (ricevute rilasciate dal Tesoro della Mauritania), quali specificate nel capo I, almeno dieci (10) giorni prima dell’inizio del periodo di validità delle licenze. Le licenze possono essere ritirate presso i servizi del ministero a Nouadhibou o a Nouakchott.

4.2.

Le licenze indicano inoltre la durata di validità, le caratteristiche tecniche della nave, il numero di marinai mauritani imbarcati e gli estremi dei pagamenti dei canoni, nonché le condizioni per l’esercizio della pesca quali figurano nelle schede tecniche corrispondenti.

4.3.

Le navi cui è stata rilasciata una licenza sono iscritte nell’elenco delle navi autorizzate ad esercitare attività di pesca; detto elenco è contemporaneamente trasmesso alla Sorveglianza e all’Unione europea.

4.4.

Le domande di licenza alle quali il ministero non ha dato seguito vengono notificate all’Unione europea. Se del caso, il ministero rimborsa una parte dei relativi pagamenti, previa detrazione delle eventuali ammende esigibili.

5.   Validità e utilizzo delle licenze

5.1.

La validità della licenza è limitata al periodo coperto dal pagamento del canone, alle condizioni definite nella scheda tecnica.

Le licenze per la pesca dei gamberetti sono rilasciate per periodi di 2 mesi, quelle per le altre categorie di pesca sono rilasciate per periodi di 3, 6 o 12 mesi. Le licenze sono rinnovabili.

La loro validità ha inizio dal primo giorno del periodo richiesto.

Per determinare la validità delle licenze si fa riferimento a periodi dell’anno civile; il primo periodo inizia alla data di entrata in vigore del presente protocollo e termina il 31 dicembre dello stesso anno. L’ultimo periodo termina alla fine del periodo di applicazione del protocollo. La validità di una licenza non può avere inizio nel corso di un periodo annuale e finire nel corso del periodo annuale successivo.

5.2.

Ciascuna licenza è rilasciata per una nave determinata e non è trasferibile. Tuttavia, in caso di perdita o immobilizzazione prolungata di una nave a causa di avaria grave, la licenza della nave iniziale è sostituita da una licenza per un’altra nave appartenente alla stessa categoria di pesca, a condizione che la stazza consentita per tale categoria non sia superata.

5.3.

In caso di sostituzione della licenza, gli opportuni adeguamenti degli importi versati sono effettuati prima del rilascio della licenza sostitutiva.

6.   Ispezioni tecniche

6.1.

Una volta all’anno, come pure dopo ogni cambiamento di stazza o cambiamento di categoria di pesca implicante l’uso di attrezzi da pesca di tipo diverso, tutte le navi dell'Unione europea devono presentarsi al porto di Nouadhibou per sottoporsi alle ispezioni prescritte dalla normativa vigente. Tali ispezioni sono necessariamente effettuate entro 48 ore dall’arrivo in porto della nave.

Le modalità per le ispezioni tecniche delle navi tonniere e dei pescherecci con palangari di superficie sono fissate nel capo XI del presente allegato.

6.2.

Al termine dell’ispezione tecnica ai comandanti delle navi risultate conformi è rilasciato un attestato. Il periodo di validità di tale attestato coincide con quello della licenza ed è gratuitamente prolungato, de facto, per le navi che rinnovano la licenza nel corso dell’anno. L’attestato deve essere sempre tenuto a bordo della nave e deve inoltre precisare la capacità delle navi adibite alla pesca pelagica di effettuare trasbordi.

6.3.

L’ispezione tecnica è intesa a controllare la conformità delle caratteristiche tecniche e degli attrezzi detenuti a bordo, nonché a verificare che siano rispettate le disposizioni concernenti l’equipaggio mauritano.

6.4.

Le spese relative alle ispezioni sono a carico degli armatori e sono determinate in base alla tariffa stabilita dalla normativa della Mauritania e comunicata all’Unione europea tramite la delegazione UE. Esse non possono superare gli importi generalmente pagati dalle altre navi per le stesse prestazioni.

6.5.

In caso di inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti 1 e 2, la licenza di pesca è automaticamente sospesa fino a che gli obblighi imposti all’armatore risultino adempiuti.

CAPO III

CANONI

1.   Canoni

Per ciascuna nave, i canoni sono calcolati in base ai tassi annuali indicati nelle schede tecniche del protocollo. Gli importi dei canoni comprendono tutti i diritti e le tasse applicabili, ad eccezione dell’imposta parafiscale, delle tasse portuali e degli oneri per prestazioni di servizi.

2.   Imposta parafiscale

Le tariffe dell’imposta parafiscale per le navi adibite alla pesca industriale, pagabili in valuta conformemente al decreto che istituisce l’imposta parafiscale, sono le seguenti.

 

Categoria di pesca: crostacei, cefalopodi e specie demersali

< 99

50 000

100-200

100 000

200-400

200 000

400-600

400 000

> 600

600 000

 

Categoria di pesca: specie altamente migratorie e specie pelagiche

< 2 000

50 000

2 000 - 3 000

150 000

3 000 - 5 000

500 000

5 000 - 7 000

750 000

7 000 - 9 000

1 000 000

> 9 000

1 300 000

Ad eccezione delle categorie 5 e 6, l’imposta parafiscale deve essere versata per trimestre completo o multiplo di trimestre, indipendentemente dall’eventuale presenza di un periodo di riposo biologico.

Il tasso di cambio (MRO/EUR) da utilizzare per il pagamento dell’imposta parafiscale relativa a un anno civile è il tasso medio dell’anno precedente calcolato dalla Banca centrale di Mauritania e trasmesso dal ministero al più tardi il 1o dicembre dell’anno precedente alla sua applicazione.

Un trimestre corrisponde ad uno dei periodi di tre mesi che iniziano il 1o ottobre, il 1o gennaio, il 1o aprile o il 1o luglio, ad eccezione del primo e dell’ultimo periodo di applicazione del protocollo.

3.   Canoni in natura

Gli armatori delle navi dell'Unione europea adibite alla pesca pelagica che esercitano attività di pesca nell’ambito del presente protocollo contribuiscono alla politica di distribuzione del pesce a favore delle popolazioni bisognose nella misura del 2 % delle rispettive catture pelagiche trasbordate. Tale disposizione esclude espressamente qualsiasi altra forma di contributi imposti.

4.   Computo dei canoni per le navi tonniere e i pescherecci con palangari di superficie

Per le navi tonniere e i pescherecci con palangari di superficie l’Unione europea stabilisce, sulla base delle dichiarazioni elettroniche delle catture confermate dagli istituti scientifici sopramenzionati, un computo finale dei canoni che devono essere versati da ciascuna nave per la campagna annuale dell’anno civile precedente o per quella dell’anno in corso nell’ultimo anno di applicazione del protocollo.

L’Unione europea comunica questo computo finale alla Mauritania e all’armatore entro il 15 luglio dell’anno successivo a quello in cui sono state effettuate le catture. Quando riguarda l’anno in corso, il computo finale è comunicato alla Mauritania entro un (1) mese dalla data di scadenza del protocollo.

La Mauritania può contestare il computo finale, sulla base di elementi giustificativi, entro un termine di 30 giorni decorrente dalla data di trasmissione. In caso di disaccordo, le parti si concertano in sede di commissione mista. Se la Mauritania non presenta obiezioni entro il termine di 30 giorni, il computo finale si considera adottato.

Se il computo finale è superiore al canone forfettario anticipato versato per l’ottenimento della licenza, l’armatore paga il saldo entro 45 giorni a decorrere dall’approvazione del computo da parte della Mauritania. Se il computo finale è inferiore al canone forfettario anticipato, l’importo residuo non può essere recuperato dall’armatore.

CAPO IV

DICHIARAZIONE DELLE CATTURE

1.   Giornale di pesca

1.1.

I comandanti delle navi sono tenuti a registrare quotidianamente tutte le operazioni di pesca compilando il giornale di pesca il cui modello è riportato nell’appendice 2 del presente allegato e che potrebbe essere oggetto di modifiche in conformità alla normativa mauritana. Detto documento deve essere compilato correttamente e in modo leggibile e firmato dal comandante della nave. Per le navi che pescano specie altamente migratorie si applicano le disposizioni del capo XI del presente allegato.

1.2.

Il comandante trasmette alla Sorveglianza l’originale del giornale di pesca al termine di ogni bordata. L’armatore è tenuto a trasmettere copia di detto giornale alle autorità nazionali dello Stato membro e alla Commissione, tramite la delegazione, entro un termine di 15 giorni lavorativi.

1.3.

In caso d’inadempimento degli obblighi di cui ai punti 1.1 e 1.2, fatte salve le sanzioni previste dalla normativa della Mauritania, la licenza di pesca è automaticamente sospesa fino a che gli obblighi imposti all’armatore risultino adempiuti.

1.4.

Parallelamente, la Mauritania e l’Unione europea si impegnano a realizzare un giornale di pesca elettronico (GPE) entro la fine del primo anno di applicazione del protocollo.

2.   Allegato al giornale di pesca (dichiarazioni di sbarco e di trasbordo)

2.1.

I comandanti delle navi che effettuano uno sbarco o un trasbordo sono tenuti a compilare in modo leggibile e corretto e a firmare l’allegato al giornale di pesca, il cui modello è riportato nell’appendice 6 del presente allegato.

2.2.

A sbarco ultimato l’armatore trasmette alla Sorveglianza l’originale dell’allegato al giornale di pesca, con copia al ministero, entro un termine massimo di 30 giorni. Un’ulteriore copia è trasmessa, entro lo stesso termine, alle autorità nazionali dello Stato membro e alla Commissione, tramite la delegazione. Per le navi adibite alla pesca pelagica, tale termine è fissato a 15 giorni.

2.3.

Al termine di ogni trasbordo autorizzato il comandante trasmette immediatamente l’originale dell’allegato al giornale di pesca alla Sorveglianza, con copia al ministero. Un’ulteriore copia è trasmessa, entro 15 giorni lavorativi, alle autorità nazionali dello Stato membro e alla Commissione, tramite la delegazione.

2.4.

In caso d’inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti 2.1, 2.2 e 2.3, la licenza di pesca è automaticamente sospesa fino a che gli obblighi imposti all’armatore risultino adempiuti.

3.   Affidabilità dei dati

Le informazioni contenute nei documenti di cui ai punti precedenti devono rispecchiare la situazione reale delle attività di pesca, in modo da poter costituire una delle basi per il controllo dell’evoluzione delle risorse alieutiche.

Con riguardo alle taglie minime delle catture detenute a bordo si applica la legislazione mauritana in vigore, che figura nell’appendice 4.

Un elenco dei fattori di conversione applicabili per le catture decapitate/intere e/o eviscerate/intere figura nell’appendice 5.

4.   Tolleranza degli scarti

Sulla base di un campione rappresentativo, la tolleranza fra le catture dichiarate nel giornale di pesca e la valutazione di tali catture effettuata nel corso di un’ispezione o di uno sbarco non è superiore:

al 9 % per la pesca fresca,

al 4 % per la pesca congelata non pelagica,

al 2 % per la pesca congelata pelagica.

5.   Catture accessorie

Le catture accessorie sono specificate nelle schede tecniche comprese nel presente protocollo. Le disposizioni regolamentari relative alle catture accessorie sono riportate sulle licenze rilasciate. Il superamento delle percentuali autorizzate di catture accessorie è passibile di sanzione.

6.   Mancato rispetto della dichiarazione delle catture

Il mancato rispetto delle disposizioni relative alla dichiarazione delle catture comporta la sospensione automatica della licenza fino a che gli obblighi imposti all’armatore risultino adempiuti, fatte salve le sanzioni previste dal protocollo.

7.   Dichiarazioni di cattura complessive

L’Unione europea comunica alla Mauritania, in forma elettronica, i quantitativi complessivi catturati dalle proprie navi, senza distinzione di categoria, prima della fine di ciascun trimestre in corso per il trimestre precedente.

I dati sono suddivisi per mese, per tipo di pesca, per nave e per specie.

I fattori di conversione applicabili alla pesca pelagica per i prodotti trasformati decapitati/interi e/o eviscerati/interi figurano nell’appendice 5.

CAPO V

SBARCHI E TRASBORDI

1.   Sbarchi

1.1.

La flotta demersale è soggetta all’obbligo di sbarco.

1.2.

Deroghe specifiche sono concesse, su richiesta dell’armatore, alla flotta adibita alla pesca dei gamberetti nei periodi più caldi, soprattutto nei mesi di agosto e settembre.

1.3.

L’obbligo di sbarco non comporta l’obbligo di stoccaggio e di trasformazione.

1.4.

La flotta adibita alla pesca pelagica fresca è soggetta all’obbligo di sbarco nei limiti della capacità di assorbimento delle unità di trasformazione a Nouadhibou e della domanda effettiva del mercato.

1.5.

L’ultima bordata (ossia la bordata che precede l’uscita dalle zone di pesca mauritane per un’assenza non inferiore a tre mesi) non è soggetta all’obbligo di sbarco. Per le navi adibite alla pesca dei gamberetti tale periodo è limitato a due mesi.

1.6.

Il comandante di una nave dell'Unione europea comunica alle autorità portuali di Nouadhibou (PAN) e alla Sorveglianza marittima, per fax o posta elettronica, con copia alla delegazione dell’Unione europea, con almeno 48 ore di anticipo (24 ore nel caso della pesca fresca) la data di sbarco specificando gli elementi seguenti:

a)

il nome della nave da pesca che deve sbarcare;

b)

la data e l’ora previste per lo sbarco;

c)

il quantitativo (espresso in chilogrammi di peso vivo per ciascuna specie che deve essere sbarcata o trasbordata, identificata dal proprio codice alfa 3 della FAO).

In risposta alla comunicazione di cui sopra la Sorveglianza notifica il proprio accordo nelle 12 ore successive, per fax o posta elettronica, al comandante o al suo rappresentante, con copia alla delegazione dell’Unione europea.

1.7.

Le navi dell'Unione europea che sbarcano in un porto della Mauritania sono esenti da qualunque imposta o tassa di effetto equivalente diversa dalle tasse e spese portuali applicate nelle stesse condizioni alle navi mauritane.

Il prodotto della pesca beneficia di un regime doganale conforme alla normativa mauritana vigente. All’entrata nel porto mauritano o all’atto dell’esportazione esso è quindi esente da qualsiasi procedura e dazio doganale o tassa di effetto equivalente ed è considerato una merce in "transito temporaneo" ("custodia temporanea").

Spetta all’armatore decidere quale destinazione dare alla produzione della sua nave. Tale produzione può essere trasformata, posta in regime di deposito doganale, venduta in Mauritania o esportata (in valuta).

Le vendite in Mauritania, destinate al mercato mauritano, sono soggette alle stesse tasse e agli stessi prelievi applicati ai prodotti della pesca mauritani.

I profitti possono essere esportati senza oneri supplementari (esenzione da dazi doganali e tasse di effetto equivalente).

2.   Trasbordi

2.1.

I pescherecci pelagici congelatori che, secondo l’attestato di conformità, possono effettuare trasbordi sono soggetti all’obbligo di trasbordo alla boa 10 della rada del porto autonomo di Nouadhibou, fatta eccezione per l’ultima bordata.

2.2.

Le navi dell'Unione europea che effettuano trasbordi nel porto autonomo di Nouadhibou sono esenti da qualunque imposta o tassa di effetto equivalente diversa dalle tasse e spese portuali applicate nelle stesse condizioni alle navi mauritane.

2.3.

L’ultima bordata (ossia la bordata che precede l’uscita dalle zone di pesca mauritane per un’assenza non inferiore a tre mesi) non è soggetta all’obbligo di trasbordo.

2.4.

La parte mauritana si riserva il diritto di negare l’autorizzazione al trasbordo qualora la nave da trasporto abbia esercitato attività di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate all’interno o all’esterno delle zone di pesca mauritane.

CAPO VI

CONTROLLO

1.   Entrate e uscite dalla zona di pesca della Mauritania

1.1.

Ad eccezione delle navi tonniere, dei pescherecci con palangari di superficie e delle navi per la pesca pelagica (cui si applicano i termini previsti dalle disposizioni del capo XI del presente allegato), le navi dell'Unione europea operanti nell’ambito del presente accordo sono tenute a comunicare le seguenti informazioni:

a)

entrate:

devono essere comunicate con almeno 36 ore di anticipo unitamente alle seguenti informazioni:

posizione della nave al momento della comunicazione;

giorno, data e ora approssimativa di entrata nelle zone di pesca mauritane;

per le navi che hanno precedentemente indicato di essere in possesso di una licenza di pesca per un’altra zona di pesca della sottoregione, le catture ripartite per specie presenti a bordo al momento della comunicazione. In tal caso la Sorveglianza deve avere accesso al giornale di pesca relativo a quest’altra zona e la durata dell’eventuale controllo non può essere superiore a quanto previsto al punto 4 del presente capo;

b)

uscite:

devono essere comunicate con almeno 48 ore di anticipo unitamente alle seguenti informazioni:

posizione della nave al momento della comunicazione;

giorno, data e ora di uscita dalle zone di pesca mauritane;

catture ripartite per specie presenti a bordo al momento della comunicazione.

1.2.

Gli armatori comunicano alla Sorveglianza le entrate e le uscite delle loro navi dalle zone di pesca mauritane via fax, per posta elettronica o per posta normale ai numeri di fax e all’indirizzo riportati nell’appendice 1 del presente allegato. In caso di difficoltà di comunicazione tramite questi mezzi, l’informazione può essere trasmessa eccezionalmente attraverso la parte dell’Unione europea.

Eventuali modifiche dei numeri o dell’indirizzo sono comunicati alla Commissione, tramite la delegazione dell’Unione europea, con 15 giorni di anticipo.

1.3.

Durante la loro permanenza nelle zone di pesca mauritane le navi dell'Unione europea devono essere permanentemente sintonizzate sulle frequenze internazionali di chiamata (Canale VHF 16 o HF 2 182 KHz).

1.4.

Al ricevimento dei messaggi di uscita dalla zona di pesca, le autorità mauritane si riservano il diritto di procedere, prima dell’uscita delle navi, a un controllo per campionamento nella rada del porto di Nouadhibou o di Nouakchott.

La durata massima di tali operazioni di controllo non deve superare le 6 ore per le navi per la pesca pelagica (categorie 7 e 8) e le 3 ore per le altre categorie.

1.5.

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai punti precedenti comporta le seguenti sanzioni:

a)

la prima volta:

se possibile, la nave viene fatta cambiare di rotta;

il carico viene sbarcato e confiscato a favore del Tesoro;

alla nave è inflitta un’ammenda pari all’importo minimo della forcella prevista dalla normativa mauritana;

b)

la seconda volta:

se possibile, la nave viene fatta cambiare di rotta;

il carico viene sbarcato e confiscato a favore del Tesoro;

alla nave è inflitta un’ammenda pari all’importo massimo della forcella prevista dalla normativa mauritana;

la licenza viene annullata per il restante periodo di validità;

c)

la terza volta:

se possibile, la nave viene fatta cambiare di rotta;

il carico viene sbarcato e confiscato a favore del Tesoro;

la licenza è ritirata definitivamente;

al comandante e alla nave è vietata qualsiasi attività in Mauritania.

1.6.

In caso di fuga della nave contravventrice, il ministero informa la Commissione e lo Stato membro di bandiera ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste al punto 1.5.

2.   Ispezione in mare

L’ispezione in mare, nella zona della Mauritania, delle navi dell'Unione europea titolari di una licenza è effettuata da navi e ispettori della Mauritania chiaramente identificabili come incaricati del controllo della pesca.

Prima di salire a bordo, gli ispettori della Mauritania informano la nave dell'Unione europea della loro decisione di effettuare un’ispezione. L’ispezione è condotta al massimo da due ispettori, che devono dimostrare la loro identità e qualifica di ispettori prima di procedere all’ispezione.

Gli ispettori della Mauritania restano a bordo della nave dell'Unione europea solo il tempo necessario per effettuare i compiti connessi all’ispezione. Essi svolgono l’ispezione in modo da minimizzare l’impatto per la nave, la sua attività di pesca e il carico. La durata dell’ispezione non deve superare 3 ore per le navi adibite alla pesca pelagica e 1,5 ore per le navi delle altre categorie.

In occasione di ispezioni in mare, trasbordi e sbarchi, il comandante di navi dell'Unione europea facilita la salita a bordo e il lavoro degli ispettori mauritani, in particolare facendo eseguire le manovre giudicate necessarie dagli ispettori.

Al termine di ciascuna ispezione gli ispettori mauritani redigono un rapporto di ispezione. Il comandante della nave dell’Unione europea ha il diritto di introdurvi le proprie osservazioni. Il rapporto di ispezione è firmato dall’ispettore che lo redige e dal comandante della nave dell’Unione europea.

Prima di lasciare la nave dell'Unione europea, gli ispettori mauritani consegnano al comandante una copia del rapporto di ispezione. La Mauritania trasmette una copia del rapporto di ispezione all’Unione europea entro un termine di 4 giorni a decorrere dall’ispezione.

3.   Ispezione in porto

L’ispezione in porto delle navi dell'Unione europea che sbarcano o trasbordano catture effettuate nelle zone di pesca mauritane è effettuata da ispettori mauritani chiaramente identificabili come incaricati del controllo della pesca.

L’ispezione è condotta al massimo da due ispettori, che devono dimostrare la loro identità e qualifica di ispettori prima di procedere all’ispezione. Gli ispettori mauritani restano a bordo della nave dell'Unione europea solo il tempo necessario per effettuare i compiti connessi all’ispezione e svolgono l’ispezione in modo da minimizzare l’impatto per la nave, l’operazione di sbarco o di trasbordo e il carico. L’ispezione non deve durare più dell’operazione di sbarco o di trasbordo.

Al termine di ciascuna ispezione l’ispettore mauritano redige un rapporto di ispezione. Il comandante della nave dell'Unione europea ha il diritto di introdurvi le proprie osservazioni. Il rapporto di ispezione è firmato dall’ispettore che lo redige e dal comandante della nave dell'Unione europea.

Non appena conclusa l’ispezione, gli ispettori mauritani consegnano una copia del rapporto di ispezione al comandante della nave dell’Unione europea. La Mauritania trasmette una copia del rapporto di ispezione all’Unione europea entro un termine di 24 ore a decorrere dall’ispezione.

4.   Sistema di osservazione congiunta dei controlli a terra

Le due parti decidono di attuare un sistema di osservazione congiunta dei controlli a terra. A tal fine esse designano rappresentanti che assistono alle operazioni di controllo e alle ispezioni effettuate dai rispettivi servizi di controllo nazionali e che possono formulare osservazioni sull’attuazione del presente protocollo.

Detti rappresentanti devono possedere:

una qualificazione professionale;

un’esperienza adeguata in materia di pesca e

una conoscenza approfondita delle disposizioni dell’accordo e del presente protocollo.

Le ispezioni cui assistono tali rappresentanti sono effettuate dai servizi nazionali di controllo; i rappresentanti non possono esercitare di propria iniziativa i poteri d’ispezione conferiti ai funzionari nazionali.

I rappresentanti che accompagnano i funzionari nazionali hanno accesso alle navi, ai locali e ai documenti oggetto dell’ispezione da parte di detti funzionari, al fine di raccogliere dati di carattere non nominativo necessari all’adempimento delle loro mansioni.

I rappresentanti accompagnano i servizi nazionali di controllo durate le ispezioni nei porti, a bordo delle navi attraccate al molo, nei centri pubblici di vendita all’asta, nei magazzini dei grossisti, nei depositi frigoriferi e in altri locali utilizzati per lo sbarco e il magazzinaggio del pesce anteriormente alla prima vendita sul territorio di prima immissione in commercio.

Essi elaborano, ogni quattro mesi, un rapporto sui controlli cui hanno assistito e lo inviano alle autorità competenti. Dette autorità trasmettono copia del rapporto all’altra parte contraente.

Le due parti decidono di effettuare almeno due ispezioni annuali, alternativamente in Mauritania e in Europa.

4.1.   Riservatezza

Il rappresentante che presenzia alle operazioni di controllo congiunto rispetta i beni e le attrezzature che si trovano a bordo delle navi e qualsiasi altro impianto, nonché la riservatezza di tutti i documenti ai quali ha accesso. Le due parti si accordano per assicurare il più stretto rispetto della riservatezza durante tali operazioni.

Il rappresentante comunica i risultati dei suoi lavori solamente alle proprie autorità competenti.

4.2.   Zone di applicazione

Il presente programma si applica ai porti di sbarco dell’Unione europea e ai porti mauritani.

4.3.   Finanziamento

Ciascuna parte contraente si fa carico di tutte le spese per il proprio rappresentante incaricato di presenziare alle operazioni di controllo congiunte, comprese le spese di viaggio e di soggiorno.

CAPO VII

SISTEMA DI CONTROLLO SATELLITARE (VMS)

Il controllo satellitare delle navi dell'Unione europea si effettua tramite una doppia trasmissione secondo un sistema triangolare, introdotto a titolo sperimentale per tutta la durata del presente protocollo con le modalità seguenti:

1)

nave UE – CCP (Centro di controllo della pesca) Stato di bandiera - CCP Mauritania

2)

nave UE - CCP Mauritania - CCP Stato di bandiera

1.   Modalità di trasmissione

I messaggi di posizione devono contenere le informazioni seguenti:

a)

l’identificazione della nave;

b)

l’ultima posizione geografica della nave (longitudine, latitudine), con un margine di errore inferiore ai 500 metri ed un intervallo di confidenza del 99 %;

c)

la data e l’ora di registrazione della posizione;

d)

la velocità e la rotta della nave.

Il CCP dello Stato di bandiera e quello della Mauritania assicurano il trattamento automatico e, se del caso, la trasmissione elettronica dei messaggi di posizione. I messaggi di posizione devono essere registrati in modo sicuro e conservati per un periodo di tre anni.

2.   Trasmissione da parte della nave in caso di guasto del sistema VMS

Il comandante deve garantire in ogni momento che il sistema VMS della sua nave sia pienamente operativo e che i messaggi di posizione siano correttamente trasmessi al CCP dello Stato di bandiera.

In caso di guasto tecnico o di guasto del sistema di controllo permanente via satellite installato a bordo della nave, il comandante della stessa trasmette in tempo utile, via fax, le informazioni di cui al punto 5 al CCP dello Stato di bandiera e al CCP mauritano. In tal caso è necessario inviare un rapporto di posizione globale ogni quattro ore. Detto rapporto di posizione globale comprende i rapporti di posizione registrati dal comandante della nave su base oraria secondo le modalità di cui al punto 5.

Il CCP dello Stato di bandiera trasmette senza indugio tali messaggi al CCP mauritano. L’attrezzatura difettosa deve essere riparata o sostituita entro un termine massimo di cinque giorni. Trascorso tale termine, la nave in questione deve uscire dalle zone di pesca mauritane o rientrare in uno dei porti mauritani. In caso di problema tecnico grave che richieda un termine supplementare può essere concessa, su richiesta del comandante, una deroga massima di 15 giorni. In tal caso restano applicabili le disposizioni di cui al punto 7 e tutte le navi, ad eccezione delle tonniere, devono rientrare in porto per consentire l’imbarco di un osservatore scientifico mauritano.

3.   Comunicazione sicura dei messaggi di posizione tra il CCP dello Stato di bandiera e la Mauritania

Il CCP dello Stato di bandiera trasmette automaticamente i messaggi di posizione delle navi interessate al CCP della Mauritania e viceversa. I CCP dello Stato di bandiera e della Mauritania provvedono allo scambio dei propri indirizzi elettronici di contatto e si comunicano senza indugio ogni modifica di questi indirizzi.

La trasmissione dei messaggi di posizione fra i CCP dello Stato di bandiera e della Mauritania avviene per via elettronica secondo un sistema di comunicazione protetto.

Il CCP mauritano comunica senza indugio per via elettronica al CCP dello Stato di bandiera e all’Unione europea eventuali interruzioni nel ricevimento di messaggi di posizione consecutivi di una nave in possesso di un’autorizzazione di pesca se la nave interessata non ha notificato la propria uscita dalle zone di pesca mauritane.

4.   Malfunzionamento del sistema di comunicazione

La Mauritania verifica la compatibilità del proprio equipaggiamento elettronico con quello del CCP dello Stato di bandiera e informa senza indugio l’Unione europea in merito ad ogni malfunzionamento nella comunicazione e nel ricevimento dei messaggi di posizione al fine di trovare una soluzione tecnica nel più breve termine. In caso di controversie viene adita la commissione mista.

Il comandante è considerato responsabile di ogni manipolazione accertata del sistema VMS della nave volta a perturbarne il funzionamento o a falsificare i messaggi di posizione. In caso di infrazione sono inflitte le sanzioni previste dal protocollo.

CAPO VIII

INFRAZIONI

1.   Rapporto di ispezione e verbale di infrazione

Il rapporto di ispezione, che precisa le circostanze e i motivi che hanno condotto all’infrazione, deve essere firmato dal comandante della nave, che può annotarvi le proprie riserve e che ne riceve una copia dalla Sorveglianza. Tale firma non pregiudica i diritti e i mezzi di difesa che il comandante può far valere nei riguardi dell’infrazione che gli viene contestata.

Il verbale di infrazione è redatto dalla Sorveglianza sulla base delle infrazioni eventualmente constatate e registrate nel rapporto di ispezione stilato a seguito del controllo della nave.

La conformità delle caratteristiche osservate nel corso dell’ispezione tecnica (capo II) deve essere presa in considerazione al momento del controllo.

2.   Notifica dell’infrazione

In caso di infrazione la Sorveglianza notifica per posta al rappresentante della nave il verbale relativo all’infrazione accompagnato dal rapporto di ispezione. La Sorveglianza ne informa tempestivamente l’Unione europea.

Su richiesta della Sorveglianza, nel caso di un’infrazione che non può cessare in mare, il comandante deve condurre la propria nave nel porto di Nouadhibou. Nel caso di un’infrazione, riconosciuta dal comandante, che può cessare in mare, la nave prosegue l’attività di pesca.

In entrambi i casi, una volta cessata l’infrazione constatata, la nave prosegue l’attività di pesca.

3.   Regolarizzazione dell’infrazione

Conformemente al presente protocollo, le infrazioni possono essere regolarizzate nell’ambito di una procedura transattiva o con un procedimento giudiziario.

Prima di adottare misure nei confronti della nave, del comandante, dell’equipaggio o del carico, ad eccezione delle misure destinate alla conservazione delle prove, la Mauritania organizza, se necessario su richiesta dell’Unione europea, entro il termine di tre giorni lavorativi dalla notifica del fermo della nave, una riunione di informazione per chiarire i fatti che hanno condotto al fermo e spiegare le eventuali misure previste. Un rappresentante dello Stato di bandiera e un rappresentante dell’armatore della nave devono avere la possibilità di assistere a questa riunione d’informazione.

La commissione per le transazioni è allora convocata dalla Sorveglianza. Tutte le informazioni relative allo svolgimento della procedura transattiva o del procedimento giudiziario con riguardo alle infrazioni commesse da navi dell'Unione europea sono comunicate senza indugio all’Unione europea. Se necessario e con deroga del suo presidente, l’armatore può essere rappresentato da due persone nella commissione per le transazioni.

L’eventuale pagamento dell’ammenda deve essere effettuato tramite bonifico bancario al massimo entro 30 giorni dalla regolarizzazione. Se la nave intende uscire dalle zone di pesca mauritane, può farlo solo una volta che il pagamento sia stato effettuato. La ricevuta del Tesoro pubblico o, in mancanza di questa, un bonifico bancario SWIFT certificato dalla Banca centrale di Mauritania per i giorni non lavorativi, costituiscono la prova del pagamento dell’ammenda e consentono il rilascio della nave.

Qualora la procedura di conciliazione non ottenga un esito soddisfacente, il ministero trasmette immediatamente il fascicolo al procuratore della Repubblica. Conformemente alle disposizioni della legislazione in vigore, l’armatore costituisce una cauzione bancaria a copertura dell’eventuale ammenda. Il rilascio della nave avviene 72 ore dopo la data di deposito della cauzione. La cauzione bancaria non può essere revocata prima della conclusione del procedimento giudiziario. Essa è svincolata dal ministero non appena la controversia si risolva senza condanna. Analogamente, qualora la condanna comporti un’ammenda, il pagamento di quest’ultima deve avvenire secondo la normativa in vigore, che prevede in particolare lo svincolo della cauzione una volta effettuato il pagamento nei 30 giorni successivi alla sentenza.

Il fermo della nave è revocato e l’equipaggio è autorizzato a lasciare il porto:

dopo che siano stati espletati gli obblighi derivanti dalla procedura di conciliazione, oppure

dopo che la cauzione bancaria di cui al precedente punto 5 sia stata depositata e accettata dal ministero, in attesa dell’espletamento del procedimento giudiziario.

CAPO IX

IMBARCO DI MARINAI MAURITANI

1.

Ad eccezione delle tonniere con reti a circuizione, che imbarcano obbligatoriamente un (1) marinaio mauritano per nave, e delle tonniere con lenze e canne, che imbarcano obbligatoriamente tre (3) marinai mauritani per nave, le navi dell'Unione europea imbarcano obbligatoriamente a bordo, durante la durata effettiva della loro presenza nelle zone di pesca mauritane, il 60 % di marinai mauritani scelti liberamente da un elenco stilato dal ministero; gli ufficiali sono esclusi da tale computo. Tuttavia, in caso di imbarco di ufficiali mauritani tirocinanti, il loro numero è detratto da quello dei marinai mauritani.

2.

L’armatore o un suo rappresentante comunica al ministero i nomi dei marinai mauritani imbarcati a bordo della nave in questione, specificandone la posizione nell’equipaggio.

3.

La Dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro si applica di diritto ai marittimi imbarcati su navi dell'Unione europea. Ciò vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l’eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.

4.

I contratti di lavoro dei marinai mauritani, di cui è consegnata copia ai firmatari, sono conclusi tra i rappresentanti degli armatori e i marinai e/o i loro sindacati o rappresentanti di concerto con l’autorità competente della Mauritania. Tali contratti garantiscono ai marinai l’iscrizione al regime di previdenza sociale pertinente, che comprende un’assicurazione su vita, malattia e infortuni.

5.

Entro due mesi dal rilascio della licenza l’armatore o un suo rappresentante devono trasmettere direttamente al ministero una copia del suddetto contratto, debitamente vistata dalle autorità competenti dello Stato membro interessato.

6.

Il salario dei marinai mauritani è a carico degli armatori. Esso è fissato di comune accordo tra gli armatori o i loro rappresentanti e i marinai e/o i loro sindacati o i loro rappresentanti prima del rilascio della licenza. Tuttavia, le condizioni di retribuzione dei marinai mauritani non possono essere inferiori a quelle che si applicano agli equipaggi mauritani e devono essere conformi, o superiori, alle norme dell’OIL.

7.

Se uno o più marinai impiegati a bordo non si presentano all’ora prevista per la partenza, la nave è autorizzata a intraprendere la bordata prevista dopo aver informato le autorità competenti del porto di imbarco del fatto che non è stato raggiunto il numero prescritto di marinai e dopo aver aggiornato il suo ruolo di bordo. Tali autorità ne informano la Sorveglianza.

8.

Entro e non oltre la bordata successiva, l’armatore prende gli opportuni provvedimenti per garantire che la sua nave imbarchi il numero di marinai prescritto dal presente accordo.

9.

In caso di mancato imbarco di marinai mauritani per ragioni diverse da quelle contemplate al punto precedente, gli armatori delle navi dell’Unione europea in questione sono tenuti a versare, per ogni giorno di pesca nella zona di pesca mauritana, un importo forfettario di 20 EUR per marinaio. Tale versamento è effettuato entro un termine massimo di tre mesi.

10.

Il pagamento per il mancato imbarco di marinai è effettuato in funzione del numero di giorni di pesca effettivi e non in funzione della durata della licenza.

11.

L’importo in questione, da versare sul conto indicato al capo I, Disposizioni generali, del presente allegato, è utilizzato per la formazione dei marinai pescatori mauritani.

12.

Con scadenza semestrale, il 1o gennaio e il 1o luglio di ogni anno, l’Unione europea comunica al ministero l’elenco dei marinai mauritani imbarcati a bordo di navi dell'Unione europea, menzionando il loro numero di iscrizione nel registro della gente di mare e indicando le navi su cui sono imbarcati.

13.

Fatto salvo quanto disposto al precedente punto 7, la reiterata inosservanza, da parte degli armatori, dell’obbligo di imbarcare il numero prescritto di marinai mauritani comporta la sospensione automatica della licenza di pesca fino all’adempimento dell’obbligo in questione.

CAPO X

OSSERVATORI SCIENTIFICI

È introdotto un sistema di osservazione scientifica a bordo delle navi dell’Unione europea.

1.

Per ciascuna categoria di pesca le due parti designano almeno due navi all’anno che devono imbarcare un osservatore scientifico mauritano, ad eccezione delle tonniere con reti a circuizione per le quali l’imbarco avviene su richiesta del ministero. In ogni caso non può essere imbarcato più di un osservatore scientifico alla volta per singola nave.

L’osservatore scientifico resta a bordo di una nave per la durata di una bordata. Su richiesta esplicita di una delle due parti, la sua permanenza a bordo può essere ripartita su più bordate, in funzione della durata media delle bordate previste per una determinata nave.

2.

Il ministero trasmette all’Unione europea i nomi degli osservatori scientifici designati, corredati dei documenti richiesti, almeno sette giorni lavorativi prima della data prevista per il loro imbarco.

3.

Tutte le spese relative alle attività degli osservatori scientifici, compresi stipendi, emolumenti e indennità, sono a carico del ministero.

4.

Il ministero prende tutti i provvedimenti necessari per l’imbarco e lo sbarco dell’osservatore scientifico.

All’osservatore scientifico sono riservate condizioni di soggiorno a bordo identiche a quelle degli ufficiali della nave.

L’osservatore scientifico gode di tutte le agevolazioni necessarie per l’esercizio delle sue funzioni. Il comandante mette a sua disposizione i mezzi di comunicazione necessari per lo svolgimento delle sue mansioni nonché i documenti inerenti alle attività di pesca della nave, ossia il giornale di pesca, l’allegato al giornale di pesca e il libro di navigazione, e gli consente di accedere alle varie parti della nave nella misura necessaria all’espletamento dei compiti di sua competenza.

5.

L’osservatore scientifico deve presentarsi al comandante della nave designata alla vigilia della data stabilita per l’imbarco. Se l’osservatore scientifico non si presenta, il comandante della nave informa il ministero e l’Unione europea. In tal caso la nave ha il diritto di lasciare il porto. Il ministero potrebbe tuttavia, senza indugio e a proprie spese, far imbarcare un nuovo osservatore scientifico, senza perturbare l’attività di pesca della nave.

6.

L’osservatore scientifico deve possedere:

una qualificazione professionale,

un’esperienza adeguata in materia di pesca e una conoscenza approfondita delle disposizioni del presente protocollo.

7.

L’osservatore scientifico vigila sul rispetto delle disposizioni del presente protocollo da parte delle navi dell'Unione europea che operano nella zona di pesca della Mauritania.

Egli redige un rapporto in materia e in particolare:

osserva le attività di pesca delle navi,

rileva la posizione delle navi impegnate in attività di pesca,

procede al prelievo di campioni biologici nell’ambito di programmi scientifici,

prende nota degli attrezzi da pesca e delle dimensioni di maglia delle reti utilizzate.

8.

I compiti degli osservatori si limitano alle attività di pesca e alle attività connesse disciplinate dal presente protocollo.

9.

L’osservatore scientifico:

prende i provvedimenti necessari affinché le condizioni del suo imbarco e la sua presenza a bordo non interrompano né ostacolino le operazioni di pesca;

utilizza strumenti e procedure di misurazione riconosciuti per la misurazione delle dimensioni di maglia delle reti utilizzate nell’ambito del presente protocollo,

rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo nonché la riservatezza di tutti i documenti appartenenti alla nave.

10.

Al termine del periodo di osservazione e prima di lasciare la nave l’osservatore scientifico redige un rapporto secondo il modello che figura nell’appendice 9 del presente allegato. L’osservatore firma tale rapporto alla presenza del comandante, che può aggiungervi o farvi aggiungere le osservazioni che ritiene opportune, seguite dalla propria firma. Una copia del rapporto è consegnata al comandante della nave al momento dello sbarco dell’osservatore scientifico nonché al ministero e all’Unione europea.

CAPO XI

NAVI DEDITE ALLA PESCA DELLE SPECIE ALTAMENTE MIGRATORIE

1.

Salvo per il primo e per l’ultimo anno di applicazione del presente protocollo, le licenze delle tonniere con reti a circuizione, delle tonniere con lenze e canne e dei pescherecci con palangari di superficie sono rilasciate per periodi coincidenti con l’anno civile.

Su presentazione delle prove di pagamento dell’anticipo il ministero rilascia la licenza e iscrive la nave in questione nell’elenco delle navi autorizzate a pescare, che è trasmesso alla Sorveglianza e all’Unione europea.

2.

Prima di ricevere la licenza, ciascuna nave operante per la prima volta nel quadro dell’accordo si sottopone alle ispezioni previste dalla normativa vigente. Dette ispezioni possono avere luogo in un porto straniero stabilito di comune accordo. Le spese di ispezione sono a carico dell’armatore.

3.

Le navi che dispongono di licenze di pesca per i paesi della sottoregione possono indicare, nella domanda di licenza, il paese, le specie e la durata di validità delle loro licenze, al fine di facilitare le loro diverse entrate e uscite dalla zona di pesca.

4.

La licenza è rilasciata previo pagamento, mediante bonifico bancario sul conto di cui al capo I, di un importo forfettario corrispondente all’anticipo indicato nelle schede tecniche del protocollo. Detto importo forfettario è stabilito proporzionalmente al periodo di validità della licenza per il primo e l’ultimo anno di applicazione del protocollo.

L’imposta parafiscale è versata in proporzione al tempo trascorso nella zona di pesca mauritana. Le mensilità corrispondono a periodi di 30 giorni di pesca effettiva. La presente disposizione mantiene la natura indivisibile dell’imposta e, di conseguenza, per ogni periodo iniziato deve essere corrisposta una mensilità.

Una nave avente all’attivo nel corso dell’anno da 1 a 30 giorni di pesca paga la tassa per un mese; la seconda mensilità deve essere versata dopo il primo periodo di 30 giorni e così di seguito.

Le mensilità supplementari devono essere versate al più tardi 10 giorni dopo il 1° giorno di ciascun periodo complementare.

5.

Ogni nave deve tenere un giornale di bordo, secondo il modello riportato nell’appendice 3 del presente allegato, per ciascun periodo di pesca trascorso nelle acque della Mauritania. Il giornale di bordo deve essere compilato anche nel caso in cui non vengano effettuate catture.

6.

Fatte salve eventuali verifiche che la Mauritania intendesse effettuare, entro il 15 giugno di ogni anno l’Unione europea presenta al ministero il computo dei canoni dovuti per la precedente campagna annuale, effettuato sulla base delle dichiarazioni di cattura compilate da ciascun armatore e confermate dagli istituti scientifici competenti per la verifica dei dati relativi alle catture negli Stati membri, quali l’IRD (Institut de Recherche pour le Développement), l’IEO (Instituto Español de Oceanografia) e l’INIAP (Instituto Nacional de Investigação Agrária e das Pescas), con copia di tutti i giornali di pesca all’IMROP (Institut Mauritanien de Recherches Océanographiques et des Pêches).

7.

Le tonniere e i pescherecci con palangari di superficie rispettano tutte le raccomandazioni adottate dalla Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT).

8.

Per l’ultimo anno di applicazione del protocollo il computo dei canoni dovuti per la campagna precedente è notificato entro quattro mesi dalla scadenza del protocollo.

9.

Il computo definitivo è trasmesso agli armatori interessati, che dispongono di 30 giorni, calcolati a decorrere dalla notifica e dall’approvazione degli importi da parte del ministero, per assolvere i loro obblighi finanziari presso le rispettive autorità competenti. Il pagamento, da effettuare in euro a favore del Tesoro pubblico sul conto indicato al capo I, è effettuato entro un mese e mezzo dalla suddetta notifica.

Se tuttavia il computo definitivo risulta inferiore all’importo dell’anticipo di cui al punto 3, l’importo residuo corrispondente non viene rimborsato all’armatore.

10.

Le navi sono tenute, nelle tre ore precedenti ogni entrata e uscita dalla zona, a comunicare direttamente alle autorità mauritane, per via elettronica o altrimenti via radio, la loro posizione e le catture detenute a bordo.

Gli indirizzi di posta elettronica e la frequenza radio sono comunicati dalla Sorveglianza.

11.

Su richiesta delle autorità mauritane e di concerto con gli armatori interessati, le tonniere con reti a circuizione imbarcano a bordo un osservatore scientifico per nave durante un periodo convenuto.

SCHEDE TECNICHE

CATEGORIA DI PESCA 1:

PESCHERECCI PER LA PESCA DI CROSTACEI, ECCETTO ARAGOSTE E GRANCHI

1.   

Zona di pesca

a)

A nord di 19°00 N, zona delimitata dalla linea che congiunge i punti seguenti:

20°46,30 N

17°03,00 W

20°40,00 N

17°07,50 W

20°05,00 N

17°07,50 W

19°49,00 N

17°10,60 W

19°43,50 N

16°57,00 W

19°18,70 N

16°46,50 W

19°00,00 N

16°22, 00 W

b)

A sud di 19°00,00N fino a 16°04,00N, a 6 miglia nautiche a partire dalla linea di bassa marea per le navi appositamente autorizzate e a 8 miglia nautiche a partire dalla linea di bassa marea per tutte le altre navi.

2.   

Attrezzi autorizzati

Rete a strascico per gamberi, anche armata di catena e qualsiasi altro dispositivo selettivo.

La catena per la pesca a strascico è parte integrante dell’armatura delle reti a strascico per gamberi provviste di buttafuori. Si tratta di una catena unica composta da maglie del diametro massimo di 12 mm attaccata fra i divergenti, davanti alla lima da piombo.

L’utilizzo obbligatorio di dispositivi selettivi è subordinato a una decisione della commissione mista, basata su una valutazione scientifica, tecnica ed economica congiunta.

È vietato doppiare il sacco della rete.

È vietato doppiare i fili che costituiscono il sacco della rete.

Sono autorizzati i foderoni di protezione.

3.   

Dimensioni minime autorizzate delle maglie

50 mm

4.   

Taglie minime

Per i gamberi di profondità la taglia minima deve essere misurata dalla punta del rostro all’estremità della coda. La punta del rostro corrisponde al prolungamento del carapace che si trova nella parte anteriore mediana del cefalotorace.

Gamberi di profondità:

Gambero rosa mediterraneo (Parapeneus longirostrus) 6 cm

Gamberi costieri:

mazzancolla atlantica (Penaeus notialis) e mazzancolla o gambero imperiale (Penaeus kerathurus) 200 esemplari/kg

La commissione mista può determinare una taglia minima per le specie che non sono elencate sopra.

5.   

Catture accessorie

Autorizzate

Non autorizzate

10 % pesci

Aragoste

5 % granchi

Cefalopodi

La commissione mista può determinare un tasso di catture accessorie per le specie che non sono elencate sopra.

6.   

Possibilità di pesca / Canoni

Periodo

Anno 1

Anno 2

Volume di catture autorizzate (in tonnellate)

5 000

5 000

Canone

620 EUR/t

620 EUR/t

 

Il canone è calcolato al termine di ciascun periodo di due mesi durante il quale la nave è stata autorizzata a pescare, tenendo conto delle catture effettuate in tale periodo.

Il rilascio della licenza è subordinato al pagamento di un anticipo di 1 000 EUR per nave, da detrarre dall’importo totale del canone; tale anticipo è versato all’inizio di ciascun periodo di due mesi per il quale la nave è stata autorizzata a pescare.

Il numero di navi autorizzate a pescare nello stesso tempo è limitato a 36.

Il 50 % del numero totale di navi operanti nello stesso momento nelle zone di pesca mauritane può essere autorizzato ad operare simultaneamente nello stesso periodo di pesca nella zona situata ad ovest della linea delle 6 miglia nautiche stabilita a partire dalla linea di bassa marea a sud di 19°00,00 N.

Se tale soglia del 50 % rappresenta un numero di navi pari o inferiore a 10, tutte sono autorizzate a pescare ad ovest della linea delle 6 miglia nautiche stabilita a partire dalla linea di bassa marea a sud di 19°00,00 N.

La licenza rilasciata a una nave per un periodo determinato di due mesi precisa se tale nave è autorizzata a pescare a partire dalle 6 miglia nautiche calcolate dalla linea di bassa marea a sud di 19°00,00 N.

A nord di 19°00,00 N tutte le navi in possesso di una licenza per la pesca dei gamberi sono autorizzate a pescare ad ovest della linea le cui coordinate sono precisate al punto 1 della presente scheda.

7.   

Riposo biologico

Due (2) periodi di due (2) mesi: maggio-giugno e ottobre-novembre.

Eventuali modifiche del periodo di riposo biologico, sulla base di un parere scientifico, sono comunicate tempestivamente all’Unione europea.

8.   

Osservazioni

I canoni sono fissati per tutto il periodo di applicazione del protocollo.


CATEGORIA DI PESCA 2:

PESCHERECCI DA TRAINO (NON CONGELATORI) E PESCHERECCI CON PALANGARI DI FONDO PER LA PESCA DEL NASELLO

1.   

Zona di pesca

a)

A nord di 19° 15′ 60″ N: ad ovest della linea che congiunge i punti seguenti:

20° 46,30N

17° 03,00 W

20° 36,00N

17° 11,00 W

20° 36,00N

17° 36,00 W

20° 03,00N

17° 36,00 W

19° 45,70N

17° 03,00 W

19° 29,00N

16° 51,50 W

19° 15,60N

16° 51,50 W

19° 15,60N

16° 49,60 W

b)

A sud di 19° 15,60 N e fino a 17° 50,00 N: a ovest della linea delle 24 miglia nautiche calcolate a partire dalla linea di bassa marea.

c)

A sud di 17° 50,00 N: a ovest della linea delle 18 miglia nautiche calcolate a partire dalla linea di bassa marea.

d)

Durante i periodi di riposo biologico della pesca dei cefalopodi:

1)

Tra Cap Blanc e Cap Timiris, la zona di esclusione è definita dai punti seguenti:

20° 46,00N

17° 03,00 W

20° 46,00N

17° 47,00 W

20° 03,00N

17° 47,00 W

19° 47,00N

17° 14,00 W

19° 21,00N

16° 55,00 W

19° 15,60N

16° 51,50 W

19° 15,60N

16° 49,60 W

2)

A sud di 19° 15,60 N (Cap Timiris) e fino a 17° 50,00 N (Nouakchott) è vietata la pesca al di là della linea delle 24 miglia nautiche calcolate a partire dalla linea di bassa marea.

3)

A sud di 17° 50,00 N (Nouakchott) è vietata la pesca al di là della linea delle 18 miglia nautiche calcolate a partire dalla linea di bassa marea.

2.   

Attrezzi autorizzati

Palangaro di fondo.

Rete a strascico per nasello.

È vietato doppiare il sacco della rete.

È vietato doppiare i fili che costituiscono il sacco della rete.

3.   

Dimensioni minime autorizzate delle maglie

70 mm (rete a strascico)

4.   

Taglie minime

1)

Per i pesci la taglia minima deve essere misurata dalla punta del muso all’estremità della pinna caudale (lunghezza totale) (si veda l’appendice 4).

La commissione mista può determinare una taglia minima per le specie che non sono elencate sopra.

5.   

Catture accessorie

Autorizzate

Non autorizzate

Pescherecci da traino: 25 % di pesci

Cefalopodi e crostacei

Pescherecci con palangari: 50 % di pesci

La commissione mista può determinare un tasso di catture accessorie per le specie che non sono elencate sopra.

6.   

Possibilità di pesca / Canoni

Periodo

Anno 1

Anno 2

Volume di catture autorizzate (in tonnellate)

4 000

4 000

Canone

90 EUR/t

90 EUR/t

 

Il canone è calcolato al termine di ciascun periodo di tre mesi durante il quale la nave è stata autorizzata a pescare, tenendo conto delle catture effettuate in tale periodo.

Il rilascio della licenza è subordinato al pagamento di un anticipo di 1 000 EUR per nave, da detrarre dall’importo totale del canone; tale anticipo è versato all’inizio di ciascun periodo di tre mesi per il quale la nave è stata autorizzata a pescare.

Il numero di navi autorizzate a pescare nello stesso tempo è limitato a 11.

7.   

Riposo biologico

Se del caso, la Commissione mista adotta un periodo di riposo biologico sulla base del parere del comitato scientifico congiunto.

8.   

Osservazioni

I canoni sono fissati per tutto il periodo di applicazione del protocollo.


CATEGORIA DI PESCA 3:

PESCHERECCI PER LA PESCA DI SPECIE DEMERSALI DIVERSE DAL NASELLO CON ATTREZZI DIVERSI DALLA RETE DA TRAINO

1.   

Zona di pesca

a)

A nord di 19° 48,50’ N, a partire dalla linea delle 3 miglia calcolate dalla linea di base Cap Blanc-Cap Timiris

b)

A sud di 19° 48,50’ N e fino a 19° 21,00’ N, ad ovest di 16° 45,00’ O

c)

A sud di 19° 21,00 N a partire dalla linea delle 9 miglia nautiche calcolate a partire dalla linea di bassa marea

d)

Durante i periodi di riposo biologico della pesca dei cefalopodi:

1)

Tra Cap Blanc e Cap Timiris:

20° 46,00N

17° 03,00 W

20° 46,00N

17° 47,00 W

20° 03,00N

17° 47,00 W

19° 47,00N

17° 14,00 W

19° 21,00N

16° 55,00 W

19° 15,60N

16° 51,50 W

19° 15,60N

16° 49,60 W

2)

A sud di 19° 15,60 N (Cap Timiris) è vietata la pesca al di là della linea delle 9 miglia nautiche calcolate a partire dalla linea di bassa marea.

2.   

Attrezzi autorizzati

Palangari

Rete da posta a pali, avente un’altezza massima di 7 m e una lunghezza massima di 100 m. È vietato il monofilamento in poliammide.

Lenza a mano

Nassa

Sciabica per la pesca delle esche

3.   

Dimensioni minime autorizzate delle maglie

120 mm per la rete da posta

20 mm per le reti adibite alla pesca con esche vive

4.   

Taglie minime

Per i pesci la taglia minima deve essere misurata dalla punta del muso all’estremità della pinna caudale (lunghezza totale) (si veda l’appendice 4).

La commissione mista può determinare una taglia minima per le specie che non sono elencate sopra.

5.   

Catture accessorie

Autorizzate

Non autorizzate

10 % del totale della specie o del gruppo di specie bersaglio autorizzate (espresso in peso vivo)

 

La commissione mista può determinare un tasso di catture accessorie per le specie che non sono elencate sopra.

6.   

Possibilità di pesca / Canoni

Periodo

Anno 1

Anno 2

Volume di catture autorizzate (in tonnellate)

2 500

2 500

Canone

105 EUR/t

105 EUR/t

 

Il canone è calcolato al termine di ciascun periodo di tre mesi durante il quale la nave è stata autorizzata a pescare, tenendo conto delle catture effettuate in tale periodo.

Il rilascio della licenza è subordinato al pagamento di un anticipo di 1 000 EUR per nave, da detrarre dall’importo totale del canone; tale anticipo è versato all’inizio di ciascun periodo di tre mesi per il quale la nave è stata autorizzata a pescare.

Il numero di navi autorizzate a pescare nello stesso tempo è limitato a 9.

7.   

Riposo biologico

Se del caso, la Commissione mista adotta un periodo di riposo biologico sulla base del parere del comitato scientifico congiunto.

8.   

Osservazioni

I canoni sono fissati per tutto il periodo di applicazione del protocollo.

La sciabica può essere impiegata solo per la pesca delle esche destinate alla pesca con la lenza o con le nasse.

L’uso della nassa è autorizzato per un massimo di 7 navi di stazza inferiore a 135 GT.


CATEGORIA DI PESCA 4:

GRANCHI

1.   

Zona di pesca

a)

A nord di 19° 15,60 N: ad ovest della linea che congiunge i punti seguenti:

20° 46,30N

17° 03,00 W

20° 36,00N

17° 11,00 W

20° 36,00N

17° 36,00 W

20° 03,00N

17° 36,00 W

19° 45,70N

17° 03,00 W

19° 29,00N

16° 51,50 W

19° 15,60N

16° 51,50 W

19° 15,60N

16° 49,60 W

b)

A sud di 19° 15,60 N e fino a 17° 50 N: a ovest della linea delle 18 miglia nautiche calcolate a partire dalla linea di bassa marea.

2.   

Attrezzi autorizzati

Nassa

3.   

Dimensioni minime autorizzate delle maglie

60 mm (pezza di rete)

4.   

Taglie minime

Per i crostacei la taglia minima deve essere misurata dalla punta del rostro all’estremità della coda. La punta del rostro corrisponde al prolungamento del carapace che si trova nella parte anteriore mediana del cefalotorace (si veda l’appendice 4).

La commissione mista può determinare una taglia minima per le specie che non sono elencate sopra.

5.   

Catture accessorie

Autorizzate

Non autorizzate

Pesci, cefalopodi e crostacei diversi dalla specie bersaglio

La commissione mista può determinare un tasso di catture accessorie per le specie che non sono elencate sopra.

6.   

Possibilità di pesca / Canoni

Periodo

Anno 1

Anno 2

Volume di catture autorizzate (in tonnellate)

200

200

Canone

310 EUR/t

310 EUR/t

 

Il canone è calcolato al termine di ciascun periodo di tre mesi durante il quale la nave è stata autorizzata a pescare, tenendo conto delle catture effettuate in tale periodo.

Il rilascio della licenza è subordinato al pagamento di un anticipo di 1 000 EUR per nave, da detrarre dall’importo totale del canone; tale anticipo è versato all’inizio di ciascun periodo di tre mesi per il quale la nave è stata autorizzata a pescare.

Il numero massimo autorizzato di nasse non potrà essere superiore a 500 per licenza.

7.   

Riposo biologico

Due (2) periodi di due (2) mesi: maggio-giugno e ottobre-novembre.

Eventuali modifiche del periodo di riposo biologico sono subordinate a una decisione della commissione mista basata su pareri scientifici.

8.   

Osservazioni

I canoni sono fissati per tutto il periodo di applicazione del protocollo.


CATEGORIA DI PESCA 5:

TONNIERE CON RETI A CIRCUIZIONE:

1.   

Zona di pesca

a)

A nord di 19° 21,00 N: a ovest della linea delle 30 miglia nautiche calcolate a partire dalla linea di base Cap Blanc-Cap Timiris

b)

A sud di 19° 21,00 N: a ovest della linea delle 30 miglia nautiche calcolate a partire dalla linea di bassa marea.

2.   

Attrezzi autorizzati

Sciabica

3.   

Dimensioni minime autorizzate delle maglie

4.   

Taglie minime

Per i pesci la taglia minima deve essere misurata dalla punta del muso all’estremità della pinna caudale (lunghezza totale).

La commissione mista può determinare una taglia minima per le specie che non sono elencate nell’appendice 4.

5.   

Catture accessorie

Autorizzate

Non autorizzate

Altre specie diverse dalla specie o dal gruppo di specie bersaglio

La commissione mista può determinare un tasso di catture accessorie per le specie che non sono elencate nel giornale di bordo adottato dall’ICCAT.

6.   

Possibilità di pesca / Canoni

Numero di navi autorizzate

22 tonniere con reti a circuizione

Canone forfettario annuo

1 750 EUR per tonniera con reti a circuizione, per 5 000 tonnellate di catture di specie altamente migratorie e specie associate

Parte calcolata sulle catture

35 EUR/t

7.   

Riposo biologico

8.   

Osservazioni

I canoni sono fissati per tutto il periodo di applicazione del protocollo.


CATEGORIA DI PESCA 6:

TONNIERE CON LENZE E CANNE E PESCHERECCI CON PALANGARI DI SUPERFICIE

1.   

Zona di pesca

Pescherecci con palangari di superficie

a)

A nord di 19° 21,00 N: a ovest della linea delle 30 miglia nautiche calcolate a partire dalla linea di base Cap Blanc-Cap Timiris

b)

A sud di 19° 21,00 N: a ovest della linea delle 30 miglia nautiche calcolate a partire dalla linea di bassa marea.

Tonniere con lenze e canne

a)

A nord di 19° 21,00 N: a ovest della linea delle 15 miglia nautiche calcolate a partire dalla linea di base Cap Blanc-Cap Timiris

b)

A sud di 19° 21,00 N: a ovest della linea delle 12 miglia nautiche calcolate a partire dalla linea di bassa marea.

Pesca con esca viva

a)

A nord di 19° 48,50 N: a ovest della linea delle 3 miglia nautiche calcolate a partire dalla linea di base Cap Blanc-Cap Timiris

b)

A sud di 19° 48,50 N e fino a 19° 21,00 N: a ovest di 16° 45,00 O

c)

A sud di 19° 21,00 N: a ovest della linea delle 3 miglia nautiche calcolate a partire dalla linea di bassa marea.

2.   

Attrezzi autorizzati

Tonniere con lenze e canne: canna e rete da traino (per la pesca con esca viva)

Pescherecci con palangari da superficie: palangaro di superficie

3.   

Dimensioni minime autorizzate delle maglie

16 mm (pesca con esca viva)

4.   

Taglie minime

Per i pesci la taglia minima deve essere misurata dalla punta del muso all’estremità della pinna caudale (lunghezza totale) (si veda l’appendice 4).

La commissione mista può determinare una taglia minima per le specie che non sono elencate nell’appendice 4.

5.   

Catture accessorie

Autorizzate

Non autorizzate

Altre specie diverse dalla specie o dal gruppo di specie bersaglio

La commissione mista può determinare un tasso di catture accessorie per le specie che non sono elencate sopra.

6.   

Possibilità di pesca / Canoni

Numero di navi autorizzate

22 tonniere con lenze e canne o pescherecci con palangari

Canone forfettario annuo

2 500 EUR per tonniera con lenze e canne

3 500 EUR per peschereccio con palangari di superficie

per la cattura di 10 000 tonnellate di specie altamente migratorie e specie associate

Parte calcolata sulle catture

25 EUR/t per tonniera con lenze e canne

35 EUR/t per peschereccio con palangari di superficie

7.   

Riposo biologico

8.   

Osservazioni

I canoni sono fissati per tutto il periodo di applicazione del protocollo.

Pesca con esca viva

La pesca con esca viva è limitata a un numero di giorni/mese deciso dalla commissione mista. L’inizio e la fine di tale attività di pesca devono essere notificati alla Sorveglianza.

Le due parti definiscono di comune accordo le modalità pratiche volte a consentire alla categoria in questione di pescare o raccogliere le esche vive necessarie per l’attività dei pescherecci considerati. Qualora tali attività si svolgano in zone sensibili o con attrezzi non convenzionali, le suddette modalità sono definite sulla base delle raccomandazioni dell’IMROP e di concerto con la Sorveglianza.

Squali

1)

In conformità alle raccomandazioni dell’ICCAT e della FAO in materia, è vietata la pesca delle specie squalo elefante (Cetorhinus maximus), pescecane (Carcharodon carcharias), squalo toro (Carcharias taurus) e canesca (Galeorhinus galeus).

2)

In conformità alle raccomandazioni dell’ICCAT 04-10 e 05-05 relative alla conservazione degli squali catturati nell’ambito delle attività di pesca gestite dall’ICCAT.


CATEGORIA DI PESCA 7:

PESCHERECCI DA TRAINO CONGELATORI PER LA PESCA PELAGICA

1.   

Zona di pesca

a)

A nord di 19°00,00 N, zona delimitata dalla linea che congiunge i punti seguenti:

20°46,30N

17°03,00W

20°36,00N

17°11,00W

20°36,00N

17°35,00W

20°00,00N

17°30,00W

19°34,00N

17°00,00W

19°21,00N

16°52,00W

19°10,00N

16°41,00W

19°00,00N

16°39,50W

b)

A sud di 19°00,00 N, fino a 16°04,00 N, a 20 miglia nautiche calcolate a partire dalla linea di bassa marea.

2.   

Attrezzi autorizzati

Rete da traino pelagica

Il sacco della rete da traino può essere rinforzato da una pezza avente dimensione minima di maglia di 400 mm (maglie stirate) e da cinte di rinforzo poste a una distanza minima di un metro e mezzo (1,5 m) l’una dall’altra, ad eccezione della cinta situata sulla parte posteriore della rete da traino, che deve trovarsi ad almeno 2 m dalla finestra del sacco. È vietato rinforzare o doppiare il sacco con qualsiasi altro dispositivo. La rete da traino non deve essere in alcun caso utilizzata per catturare specie diverse da quelle autorizzate (piccoli pelagici).

3.   

Dimensioni minime autorizzate delle maglie

40 mm

4.   

Taglie minime

Per i pesci la taglia minima deve essere misurata dalla punta del muso all’estremità della pinna caudale (lunghezza totale) (si veda l’appendice 4).

La commissione mista può determinare una taglia minima per le specie che non sono elencate sopra.

5.   

Catture accessorie

Autorizzate

Non autorizzate

3 % del totale della specie o del gruppo di specie bersaglio autorizzate (espresso in peso vivo)

Crostacei o cefalopodi ad eccezione del calamaro

La commissione mista può determinare un tasso di catture accessorie per le specie che non sono elencate nell’appendice 4.

6.   

Possibilità di pesca / Canoni

Periodo

Anno 1

Anno 2

Volume di catture autorizzate (in tonnellate)

300 000

300 000

Canone

123 EUR/t

123 EUR/t

 

Il canone è calcolato al termine di ciascun periodo di tre mesi durante il quale la nave è stata autorizzata a pescare, tenendo conto delle catture effettuate in tale periodo.

Il rilascio della licenza è subordinato al pagamento di un anticipo di 5 000 EUR per nave, da detrarre dall’importo totale del canone; tale anticipo è versato all’inizio di ciascun periodo di tre mesi per il quale la nave è stata autorizzata a pescare.

Il numero di navi autorizzate a pescare nello stesso tempo è limitato a 19.

7.   

Riposo biologico

Un riposo biologico potrebbe essere convenuto dalle due parti in sede di commissione mista sulla base del parere del comitato scientifico congiunto.

8.   

Osservazioni

I canoni sono fissati per tutto il periodo di applicazione del protocollo.

I fattori di conversione per i piccoli pelagici sono fissati nell’appendice 5.

Le possibilità di pesca non utilizzate della categoria 8 possono essere trasferite alla categoria 9 limitatamente a 2 licenze al mese.


CATEGORIA DI PESCA 8:

NAVI PER LA PESCA PELAGICA FRESCA

1.   

Zona di pesca

a)

A nord di 19° 00,00 N: ad ovest della linea che congiunge i punti seguenti:

20° 46,30 N

17° 03,00 W

20° 36,00 N

17° 11,00 W

20° 36,00 N

17° 35,00 W

20° 00,00 N

17° 30,00 W

19° 34,00 N

17° 00,00 W

19° 21,00 N

16° 52,00 W

19° 10,00 N

16° 41,00 W

19° 00,00 N

16° 39,50 W

b)

A sud di 19°00,00 N, fino a 16°04,00 N, a 20 miglia nautiche calcolate a partire dalla linea di bassa marea.

2.   

Attrezzi autorizzati

Rete da traino pelagica e cianciolo per pesca industriale.

Il sacco della rete da traino può essere rinforzato da una pezza avente dimensione minima di maglia di 400 mm (maglie stirate) e da cinte di rinforzo poste a una distanza minima di un metro e mezzo (1,5 m) l’una dall’altra, ad eccezione della cinta situata sulla parte posteriore della rete da traino, che deve trovarsi ad almeno 2 m dalla finestra del sacco. È vietato rinforzare o doppiare il sacco con qualsiasi altro dispositivo. La rete da traino non deve essere in alcun caso utilizzata per catturare specie diverse da quelle autorizzate (piccoli pelagici).

3.   

Dimensioni minime autorizzate delle maglie

40 mm per le reti da traino e 20 mm per i ciancioli

4.   

Taglie minime

Per i pesci la taglia minima deve essere misurata dalla punta del muso all’estremità della pinna caudale (lunghezza totale). (si veda l’appendice 4).

La commissione mista può determinare una taglia minima per le specie che non sono elencate sopra.

5.   

Catture accessorie

Autorizzate

Non autorizzate

3 % del totale della specie o del gruppo di specie bersaglio autorizzate (espresso in peso vivo)

Crostacei e cefalopodi ad eccezione del calamaro

La commissione mista può determinare un tasso di catture accessorie per le specie che non sono elencate sopra.

6.   

Possibilità di pesca / Canoni

Volume di catture autorizzate (in tonnellate)

15 000 tonnellate all’anno.

Se sono utilizzate, tali possibilità di pesca devono essere detratte dall’assegnazione di 300 000 t prevista per la categoria 7.

Periodo

Anno 1

Anno 2

Canone

123 EUR/t

123 EUR/t

 

Il canone è calcolato al termine di ciascun periodo di tre mesi durante il quale la nave è stata autorizzata a pescare, tenendo conto delle catture effettuate in tale periodo.

Il rilascio della licenza è subordinato al pagamento di un anticipo di 5 000 EUR per nave, da detrarre dall’importo totale del canone; tale anticipo è versato all’inizio di ciascun periodo di tre mesi per il quale la nave è stata autorizzata a pescare.

Il numero di navi autorizzate a pescare allo stesso tempo è limitato a 2, equivalente a due licenze trimestrali per i pescherecci da traino congelatori adibiti alla pesca pelagica della categoria 7.

7.   

Riposo biologico

Un riposo biologico potrebbe essere convenuto dalle due parti in sede di commissione mista sulla base di pareri del comitato scientifico congiunto.

8.   

Osservazioni

I canoni sono fissati per tutto il periodo di applicazione del protocollo.

I fattori di conversione per i piccoli pelagici sono fissati nell’appendice 5.


CATEGORIA DI PESCA 9:

CEFALOPODI

1.   

Zona di pesca

p.m.

2.   

Attrezzi autorizzati

p.m.

3.   

Dimensioni minime autorizzate delle maglie

p.m.

4.   

Catture accessorie

Autorizzate

Non autorizzate

p.m.

p.m.

5.   

Stazza autorizzata / Canoni

Periodo

Anno 1

Anno 2

Volume di catture autorizzate (in tonnellate)

p.m.

p.m.

Canone

p.m.

p.m.

6.   

Riposo biologico

p.m.

7.   

Osservazioni

p.m.

Appendice 1

ACCORDO DI PESCA MAURITANIA - UNIONE EUROPEA

DOMANDA DI LICENZA DI PESCA

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Appendice 2

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Appendice 3

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Appendice 4

Legislazione in vigore sulle taglie minime delle catture detenute a bordo

Sezione III:   Taglie e pesi minimi delle specie

1.

Le dimensioni minime delle specie devono essere misurate:

per i pesci, dalla punta del muso all’estremità della pinna caudale (lunghezza totale);

per i cefalopodi, prendendo in considerazione la sola lunghezza del corpo (mantello) senza tentacoli;

per i crostacei, dalla punta del rostro all’estremità della coda.

La punta del rostro corrisponde al prolungamento del carapace che si trova nella parte anteriore mediana del cefalotorace. Per l’aragosta di fondale deve essere scelto come punto di riferimento il centro della parte concava del carapace situata tra i due corni frontali.

2.

Le taglie e i pesi minimi dei pesci di mare, dei cefalopodi e dei crostacei di cui è autorizzata la pesca sono i seguenti:

a)

Per i pesci di mare:

Alaccia (Sardinella aurita e Sardinella maderensis)

18 cm

Sardina (Sardina pilchardus)

16 cm

Suro e sugarello (Trachurus spp)

19 cm

Sugarotto (Decapturus rhonchus)

19 cm

Sgombro (Scomber japonicus)

25 cm

Orata (Sparus auratus)

20 cm

Pagro azzurro, pagro (Sparus coeruleostictus)

23 cm

Pagro reale (Sparus auriga), pagro mediterraneo (Sparus pagrus)

23 cm

Dentice (Dentex spp)

15 cm

Pagello rosso (Pagellus bellottii), pagello mafrone (Pagellus acarne)

19 cm

Pesce burro (Plectorhynchus mediterraneus)

25 cm

Cernia nera

25 cm

Corvina (Sciana umbra)

25 cm

Ombrina boccadoro (Argirosomus regius) e ombrina bianca (Pseudotholithus senegalensis)

70 cm

Cernia (Epinephelus spp.)

40 cm

Pesce serra (Pomatomus saltator)

30 cm

Triglia dentata (Pseudupeneus prayensis)

17 cm

Muggine (Mugil spp)

20 cm

Palombo (Mustellus mustellus, Leptocharias smithi)

60 cm

Trota di mare, spigola macchiata (Dicentrarchus punctatus)

20 cm

Cinoglossidi (Cynoglossus canariensis, Cynoglossus monodi)

20 cm

Cinoglossidi (Cynoglossus cadenati, Cynoglossus senegalensis)

30 cm

Nasello (Merluccius spp.)

30 cm

Albacora (Thunnus albacares) di peso inferiore a

3,2 kg

Tonno obeso (Thunnus obesus) di peso inferiore a

3,2 kg

b)

Per i cefalopodi:

Polpo (Octopus vulgaris)

500 gr (éviscéré)

Calamaro (Loligo vulgaris)

13 cm

Seppia (Sepia officinalis)

13 cm

Seppiola (Sepia bertheloti)

07 cm

c)

Per i crostacei:

Aragosta verde (Panulirus regius)

21 cm

Aragosta di fondale (Palinurus mauritanicus)

23 cm

Gambero rosa mediterraneo (Parapeneus longriostrus)

6 cm

Granchio rosso di fondale (Geyryon maritae)

6 cm

Mazzancolla rosa o gambero imperiale (Penaeus notialis, Penaeus kerathurus)

200 indv/kg

Appendice 5

Elenco dei fattori di conversione

TASSI DI CONVERSIONE DA APPLICARE AI PRODOTTI FINITI DELLA PESCA OTTENUTI A PARTIRE DA PICCOLI PELAGICI TRASFORMATI A BORDO DEI PESCHERECCI DA TRAINO

Produzione

Metodo di trattamento

Tasso di conversione

Alacce

Decapitati

Taglio manuale

1,416

Decapitati, eviscerati

Taglio manuale

1,675

Decapitati, eviscerati

Taglio meccanico

1,795

Sgombri

Decapitati

Taglio manuale

1,406

Decapitati, eviscerati

Taglio manuale

1,582

Decapitati

Taglio meccanico

1,445

Decapitati, eviscerati

Taglio meccanico

1,661

Pesci sciabola

Decapitati, eviscerati

Taglio manuale

1,323

Tranci

Taglio manuale

1,340

Decapitati, eviscerati (taglio speciale)

Taglio manuale

1,473

Sardine

Decapitati

Taglio manuale

1,416

Decapitati, eviscerati

Taglio manuale

1,704

Decapitati, eviscerati

Taglio meccanico

1,828

Sugarelli

Decapitati

Taglio manuale

1,570

Decapitati

Taglio meccanico

1,634

Decapitati, eviscerati

Taglio manuale

1,862

Decapitati, eviscerati

Taglio meccanico

1,953

NB: Per la trasformazione di pesce in farina il tasso di conversione adottato è di 5,5 tonnellate di pesce fresco per 1 tonnellata di farina.

Appendice 6

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Appendice 7

LIMITI DELLE ZONE DA PESCA MAURITANE

Coordinate della ZEE/Protocollo

VMS UE

1

Confine meridionale

Lat.

16°

04′

N

Long.

19°

58′

W

2

Coordinate

Lat.

16°

30′

N

Long.

19°

54′

W

3

Coordinate

Lat.

17°

00′

N

Long.

19°

47′

W

4

Coordinate

Lat.

17°

30′

N

Long.

19°

33′

W

5

Coordinate

Lat.

18°

00′

N

Long.

19°

29′

W

6

Coordinate

Lat.

18°

30′

N

Long.

19°

28′

W

7

Coordinate

Lat.

19°

00′

N

Long.

19°

43′

W

8

Coordinate

Lat.

19°

23′

N

Long.

20°

01′

W

9

Coordinate

Lat.

19°

30′

N

Long.

20°

04′

W

10

Coordinate

Lat.

20°

00′

N

Long.

20°

14,5′

W

11

Coordinate

Lat.

20°

30′

N

Long.

20°

25,5′

W

12

Confine settentrionale

Lat.

20°

46′

N

Long.

20°

04,5′

W

Appendice 8

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ALLEGATO 2

SOSTEGNO FINANZIARIO PER LA PROMOZIONE DI UNA PESCA RESPONSABILE E SOSTENIBILE

1.   Oggetto e importi

Il sostegno finanziario è un aiuto pubblico allo sviluppo, indipendente dalla componente commerciale di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo e all’articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo.

Il sostegno finanziario di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del presente protocollo, ammonta a 3 milioni di EUR all’anno. Esso mira a contribuire allo sviluppo di una pesca responsabile e sostenibile nelle zone di pesca mauritane, in armonia con gli obiettivi strategici di conservazione delle risorse alieutiche e di una migliore integrazione del settore nell’economia nazionale.

Il sostegno finanziario si compone dei seguenti tre assi d’intervento:

 

Azioni

Asse I:

COOPERAZIONE SCIENTIFICA E FORMAZIONE

Sostegno all’attuazione dei piani di sviluppo della pesca (IMROP, ONISPA, ENEMP)

Asse II:

SORVEGLIANZA

Sostegno alle attività della DSPCM

Asse III:

AMBIENTE

Conservazione dell’ambiente marino e costiero (PNBA e PND)

2.   Beneficiari

I beneficiari del presente sostegno sono, rispettivamente, il Ministero della pesca e il Ministero dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile. I beneficiari istituzionali operano in stretto contatto con il Ministero delle finanze.

3.   Quadro di attuazione

L’Unione europea e la Mauritania convengono nell’ambito della commissione mista prevista all’articolo 10 dell’accordo, a seguito dell’entrata in vigore del presente protocollo, le condizioni di ammissibilità al presente sostegno, le basi legali, la programmazione, il controllo, la valutazione e le modalità di pagamento.

4.   Visibilità

La Mauritania si impegna a garantire la visibilità delle misure attuate tramite il sostegno. A tal fine i beneficiari si coordinano con la delegazione dell’Unione europea a Nouakchott per attuare gli orientamenti in materia di visibilità elaborati dalla Commissione europea. In particolare, ciascun progetto deve comprendere una clausola di visibilità del sostegno dell’Unione europea, segnatamente tramite l’utilizzo del logo ("bandiera UE"). La Mauritania comunica infine all’Unione europea un programma per le inaugurazioni.


REGOLAMENTI

31.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 361/85


REGOLAMENTO (UE) N. 1258/2012 DEL CONSIGLIO

del 28 novembre 2012

relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo concordato tra l’Unione europea e la Repubblica del Madagascar che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 15 novembre 2007 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 31/2008 relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Madagascar (1) («accordo di partenariato»).

(2)

Un nuovo protocollo dell’accordo di partenariato («nuovo protocollo») è stato siglato il 10 maggio 2012. Il nuovo protocollo conferisce alle navi dell’UE possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Madagascar in materia di pesca.

(3)

Il 28 novembre 2012, il Consiglio ha adottato la decisione 2012/826/UE (2) relativa alla firma e all’applicazione provvisoria del nuovo protocollo.

(4)

È opportuno definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri per il periodo di applicazione del nuovo protocollo.

(5)

Conformemente al regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all’accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie (3), qualora risulti che le autorizzazioni di pesca o le possibilità di pesca concesse all’Unione a norma del nuovo protocollo non sono pienamente utilizzate, la Commissione ne informa gli Stati membri interessati. La mancata risposta entro il termine fissato dal Consiglio è da considerarsi conferma del fatto che le navi dello Stato membro interessato non fanno pieno uso delle loro possibilità di pesca nel periodo considerato. È opportuno fissare tale termine.

(6)

Poiché si prevede che il protocollo si applichi a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma e comunque non prima del 1o gennaio 2013, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla data così determinata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le possibilità di pesca previste dal protocollo concordato tra l’Unione europea e la Repubblica del Madagascar che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti («protocollo») sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

Tipo di nave

Stato membro

Possibilità di pesca

tonniere con reti a circuizione

Spagna

21

Francia

18

Italia

1

pescherecci con palangari di stazza superiore a 100 GT

Spagna

17

Francia

9

Portogallo

5

Regno Unito

3

pescherecci con palangari di stazza inferiore o pari a 100 GT

Francia

22

2.   Il regolamento (CE) n. 1006/2008 si applica fatto salvo l’accordo di partenariato.

3.   Se le domande di autorizzazione di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono tutte le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione prende in esame le domande di autorizzazione di pesca presentate da qualsiasi altro Stato membro, conformemente all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008.

4.   Il termine entro cui gli Stati membri sono tenuti a confermare che non fanno pieno uso delle possibilità di pesca concesse, quale previsto all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008, è fissato a dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la Commissione informa gli Stati membri che le possibilità di pesca non sono pienamente utilizzate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dalla data della firma del protocollo, e comunque non prima del 1o gennaio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

S. ALETRARIS


(1)  GU L 15 del 18.1.2008, pag. 1.

(2)  Cfr. pagina 11 della presente Gazzetta ufficiale.

(3)  GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33.


31.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 361/87


REGOLAMENTO (UE) N. 1259/2012 DEL CONSIGLIO

del 3 dicembre 2012

relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di due anni, e che modifica il regolamento (CE) n. 1801/2006

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 30 novembre 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1801/2006 relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania (1) («accordo di partenariato»).

(2)

Un nuovo protocollo dell’accordo di partenariato («nuovo protocollo») è stato siglato il 26 luglio 2012. Il nuovo protocollo conferisce alle navi dell’UE possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Mauritania in materia di pesca.

(3)

Il 18 dicembre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/827/UE (2) relativa alla firma e all’applicazione provvisoria del nuovo protocollo.

(4)

È opportuno definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri per il periodo di applicazione del nuovo protocollo.

(5)

Conformemente al regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all’accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie (3), qualora risulti che le autorizzazioni di pesca o le possibilità di pesca concesse all’Unione a norma del nuovo protocollo non sono pienamente utilizzate, la Commissione ne informa gli Stati membri interessati. La mancata risposta entro il termine fissato dal Consiglio è da considerarsi conferma del fatto che le navi dello Stato membro interessato non fanno pieno uso delle loro possibilità di pesca nel periodo considerato. È opportuno fissare tale termine.

(6)

Il protocollo attuale è giunto a scadenza il 31 luglio 2012. È opportuno che il nuovo protocollo sia applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma e che pertanto il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le possibilità di pesca previste dal protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di due anni («protocollo») prendono in considerazione le catture effettive tra il 2008 e il 2012 e sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

a)

Categoria 1 — Pescherecci adibiti alla pesca di crostacei ad eccezione di aragoste e granchi (numero massimo di unità: 36)

Spagna

4 150 tonnellate

Italia

600 tonnellate

Portogallo

250 tonnellate

b)

Categoria 2 — Pescherecci da traino (non congelatori) e pescherecci con palangari di fondo adibiti alla pesca del nasello (numero massimo di unità: 11)

Spagna

4 000 tonnellate

c)

Categoria 3 — Pescherecci adibiti alla cattura di specie demersali diverse dal nasello con attrezzi diversi dalle reti da traino (numero massimo di unità: 9)

Spagna

2 500 tonnellate

d)

Categoria 4 — Pescherecci adibiti alla pesca dei granchi

Spagna

200 tonnellate

e)

Categoria 5 — tonniere con reti a circuizione

Spagna

17 licenze

Francia

5 licenze

f)

Categoria 6 — tonniere con lenze e canne e pescherecci con palangari di superficie

Spagna

18 licenze

Francia

4 licenze

g)

Categoria 7 — Pescherecci da traino congelatori adibiti alla pesca pelagica

Germania

15 396 tonnellate

Francia

3 205 tonnellate

Lettonia

66 087 tonnellate

Lituania

70 658 tonnellate

Paesi Bassi

76 727 tonnellate

Polonia

32 008 tonnellate

Regno Unito

10 457 tonnellate

Irlanda

10 462 tonnellate

Nelle acque mauritane possono essere impiegati al massimo 19 pescherecci alla volta. In caso di mancata utilizzazione di licenze nella categoria 8, al massimo 16 licenze trimestrali possono essere aggiunte trasferendole dalla categoria 8.

Nei due anni di validità del protocollo, agli Stati membri è assegnato il seguente numero di licenze trimestrali:

Germania

8

Francia

4

Lettonia

40

Lituania

44

Paesi Bassi

32

Polonia

16

Regno Unito

4

Irlanda

4

Gli Stati membri si adoperano per comunicare alla Commissione se determinate licenze possono essere messe a disposizione di altri Stati membri.

h)

Categoria 8 — Pescherecci adibiti alla pesca pelagica fresca

Irlanda

15 000 tonnellate

In caso di mancata utilizzazione, tali possibilità di pesca possono essere trasferite alla categoria 7 secondo il criterio di ripartizione di detta categoria.

Nelle acque mauritane possono essere impiegate al massimo 16 licenze trimestrali. In caso di mancata utilizzazione, tali licenze possono essere trasferite alla categoria 7.

All’Irlanda sono assegnate 16 licenze trimestrali (con possibilità di trasferimento alla categoria 7 in caso di mancata utilizzazione).

Entro il 1o luglio di ogni anno di validità del protocollo l’Irlanda comunica alla Commissione se le possibilità di pesca possono essere messe a disposizione di altri Stati membri.

2.   Il regolamento (CE) n. 1006/2008 si applica fatto salvo l’accordo di partenariato.

3.   Se le domande di autorizzazione di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono tutte le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione prende in esame le domande di autorizzazione di pesca presentate da qualsiasi altro Stato membro, conformemente all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008.

4.   Il termine entro cui gli Stati membri sono tenuti a confermare che non fanno pieno uso delle possibilità di pesca concesse, quale previsto all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008, è fissato a dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la Commissione informa gli Stati membri che le possibilità di pesca non sono pienamente utilizzate.

Articolo 2

L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1801/2006 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dalla data della firma del protocollo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

N. SYLIKIOTIS


(1)  GU L 343 dell’8.12.2006, pag. 1.

(2)  Cfr. pag. 43 della presente Gazzetta ufficiale.

(3)  GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33.


31.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 361/89


REGOLAMENTO (UE) N. 1260/2012 DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2012

relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria con riferimento al regime di traduzione applicabile

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 118, secondo comma,

vista la decisione 2011/167/UE del Consiglio, del 10 marzo 2011, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria (1),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo,

deliberando secondo la procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

A norma della decisione 2011/167/UE, Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Francia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito («Stati membri partecipanti») sono stati autorizzati a instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria.

(2)

A norma del regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria (2), taluni brevetti europei concessi dall’Ufficio europeo dei brevetti («UEB») secondo le norme e le procedure della Convenzione sulla concessione di brevetti europei del 5 ottobre 1973, riveduta il 17 dicembre 1991 e il 29 novembre 2000 («CBE»), dovrebbero, su richiesta del titolare del brevetto, beneficiare dell'effetto unitario negli Stati membri partecipanti.

(3)

È opportuno che il regime di traduzione per i brevetti europei che beneficiano dell'effetto unitario negli Stati membri partecipanti («brevetto europeo con effetto unitario») sia istituito mediante un regolamento distinto, conformemente all’articolo 118, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE»).

(4)

Conformemente alla decisione 2011/167/UE, il regime di traduzione per i brevetti europei con effetto unitario dovrebbe essere semplice ed efficiente in termini di costi. Esso dovrebbe corrispondere a quello previsto nella proposta di regolamento del Consiglio sul regime di traduzione del brevetto dell’Unione europea, presentata dalla Commissione il 30 giugno 2010, unitamente agli elementi di compromesso proposti dalla presidenza nel novembre 2010 che hanno riscosso un ampio sostegno in seno al Consiglio.

(5)

Tale regime di traduzione dovrebbe assicurare la certezza del diritto e incentivare l’innovazione e, in particolare, favorire le piccole e medie imprese (PMI). Esso dovrebbe rendere l’accesso al brevetto europeo con effetto unitario e al sistema brevettuale in generale più facile, meno costoso e giuridicamente sicuro.

(6)

Dal momento che l’UEB è responsabile della concessione di brevetti europei, è opportuno che il regime di traduzione per il brevetto europeo con effetto unitario si basi sulla procedura in vigore presso l’UEB. Tale regime dovrebbe mirare a conseguire il necessario equilibrio tra gli interessi degli operatori economici e il pubblico interesse, in termini di costo del procedimento e di disponibilità delle informazioni tecniche.

(7)

Fatte salve le disposizioni transitorie, se il fascicolo di un brevetto europeo con effetto unitario è stato pubblicato conformemente all’articolo 14, paragrafo 6, della CBE, non dovrebbe essere necessaria alcuna altra traduzione. L’articolo 14, paragrafo 6, della CBE stabilisce che il fascicolo di un brevetto europeo è pubblicato nella lingua del procedimento presso l'UEB e contiene una traduzione delle rivendicazioni nelle altre due lingue ufficiali dell'UEB.

(8)

In caso di controversia riguardante un brevetto europeo con effetto unitario, è legittimo esigere che il titolare del brevetto, su richiesta del presunto contraffattore, fornisca una traduzione integrale del brevetto in una lingua ufficiale dello Stato membro partecipante in cui ha avuto luogo la presunta contraffazione o dello Stato membro nel quale è domiciliato il presunto contraffattore. Il titolare del brevetto dovrebbe inoltre fornire, su richiesta del tribunale competente negli Stati membri partecipanti per le controversie riguardanti il brevetto europeo con effetto unitario, una traduzione integrale del brevetto nella lingua utilizzata nel procedimento dinanzi a tale tribunale. Tali traduzioni non dovrebbero essere effettuate mediante mezzi automatici e dovrebbero essere fornite a spese del titolare del brevetto.

(9)

In caso di controversia concernente una domanda di risarcimento, il tribunale adito dovrebbe prendere in considerazione il fatto che, prima di poter disporre di una traduzione nella sua lingua, il presunto contraffattore può aver agito in buona fede, senza sapere o senza aver avuto motivi ragionevoli per sapere che stava violando il brevetto. Il tribunale competente dovrebbe valutare le circostanze del singolo caso e, inter alia, considerare se il presunto contraffattore sia una PMI che opera solamente a livello locale, la lingua del procedimento dinanzi all’UEB e, durante il periodo transitorio, la traduzione trasmessa unitamente alla richiesta di effetto unitario.

(10)

Per agevolare l’accesso ai brevetti europei con effetto unitario, in particolare per le PMI, i richiedenti dovrebbero poter depositare la propria domanda di brevetto presso l’UEB in qualsiasi lingua ufficiale dell’Unione. Quale misura complementare, taluni richiedenti che ottengano un brevetto europeo con effetto unitario e che abbiano depositato una domanda di brevetto europeo in una delle lingue ufficiali dell'Unione che non è una lingua ufficiale dell’UEB e che abbiano la residenza o la principale sede di attività in uno Stato membro, dovrebbero ricevere rimborsi supplementari delle spese di traduzione dalla lingua della domanda di brevetto verso la lingua del procedimento dinanzi all’UEB, oltre a quanto attualmente previsto presso l’UEB. Tali rimborsi dovrebbero essere gestiti dall’UEB conformemente all’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1257/2012.

(11)

Al fine di promuovere la disponibilità di informazioni sui brevetti e la divulgazione delle conoscenze tecnologiche, è opportuno disporre prima possibile di traduzioni automatiche delle domande di brevetto e dei fascicoli in tutte le lingue ufficiali dell’Unione. L'UEB è impegnato nello sviluppo di traduzioni automatiche, che sono uno strumento molto importante per migliorare l’accesso alle informazioni sui brevetti e divulgare ampiamente le conoscenze tecnologiche. La disponibilità tempestiva di traduzioni automatiche di alta qualità dei fascicoli e delle domande dei brevetti europei in tutte le lingue ufficiali dell’Unione favorirà tutti gli utenti del sistema brevettuale europeo. La traduzione automatica è un aspetto fondamentale della politica dell'Unione europea. Tali traduzioni automatiche dovrebbero servire unicamente a fini informativi e dovrebbero essere prive di effetti giuridici.

(12)

Durante il periodo transitorio, prima che sia disponibile un sistema di traduzioni automatiche di alta qualità in tutte le lingue ufficiali dell’Unione, la richiesta di effetto unitario di cui all’articolo 9 del regolamento UE n. 1257/2012 dovrebbe essere accompagnata da una traduzione integrale in inglese del fascicolo del brevetto, se la lingua del procedimento dinanzi all’UEB è il francese o il tedesco, o in una delle lingue ufficiali degli Stati membri che sia una lingua ufficiale dell’Unione, se la lingua del procedimento dinanzi all’UEB è l’inglese. Tali modalità garantirebbero che durante il periodo transitorio tutti i brevetti europei con effetto unitario siano disponibili in inglese, che costituisce la lingua abitualmente utilizzata nel settore della ricerca tecnologica e delle pubblicazioni internazionali. Inoltre, tali modalità garantirebbero che, per i brevetti europei con effetto unitario, siano pubblicate traduzioni in altre lingue ufficiali degli Stati membri partecipanti. Tali traduzioni non dovrebbero essere effettuate con mezzi automatici e la loro elevata qualità dovrebbe contribuire alla formazione dei motori di traduzione da parte dell’UEB. Esse migliorerebbero inoltre la divulgazione delle informazioni sui brevetti.

(13)

È opportuno che il periodo transitorio termini non appena siano disponibili traduzioni automatiche di alta qualità in tutte le lingue ufficiali dell’Unione, su riserva di una valutazione regolare e oggettiva della qualità da parte di un comitato di esperti indipendenti costituito dagli Stati membri partecipanti nel quadro dell’Organizzazione europea dei brevetti e composto di rappresentanti dell’UEB e degli utenti del sistema brevettuale europeo. Considerato lo stato dello sviluppo tecnologico, non si può considerare che il periodo massimo per lo sviluppo di traduzioni automatiche di alta qualità superi dodici anni. Di conseguenza, il periodo transitorio dovrebbe terminare dodici anni a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento, salvo non sia stato deciso di porre fine a tale periodo anticipatamente.

(14)

Poiché le disposizioni sostanziali applicabili al brevetto europeo con effetto unitario sono disciplinate dal regolamento (UE) n. 1257/2012 e sono integrate dal regime di traduzione previsto dal presente regolamento, quest’ultimo dovrebbe applicarsi a decorrere dalla stessa data del regolamento (UE) n. 1257/2012.

(15)

Il presente regolamento non pregiudica le norme che disciplinano il regime linguistico delle istituzioni dell'Unione istituito conformemente all’articolo 342 TFUE e il regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità Economica Europea (3). Il presente regolamento si basa sul regime linguistico dell’UEB e non dovrebbe essere considerato alla stregua di un nuovo regime linguistico specifico per l’Unione, né un precedente volto a creare un regime linguistico limitato in qualsiasi futuro strumento giuridico dell’Unione.

(16)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, segnatamente la creazione di un regime di traduzione uniforme e semplice per i brevetti europei con effetto unitario, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della portata e degli effetti del presente regolamento, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire, se del caso, mediante una cooperazione rafforzata, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento attua una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria, autorizzata dalla decisione 2011/167/UE in relazione al regime di traduzione applicabile.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a)

«brevetto europeo con effetto unitario», un brevetto europeo che beneficia dell’effetto unitario negli Stati membri partecipanti in virtù del regolamento (UE) n. 1257/2012;

b)

«lingua del procedimento», la lingua utilizzata nel procedimento dinanzi all’UEB, come definita dall’articolo 14, paragrafo 3, della Convenzione sulla concessione di brevetti europei del 5 ottobre 1973, riveduta il 17 dicembre 1991 e il 29 novembre 2000 («CBE»).

Articolo 3

Regime di traduzione per il brevetto europeo con effetto unitario

1.   Fatti salvi gli articoli 4 e 6 del presente regolamento, se il fascicolo di un brevetto europeo che beneficia dell'effetto unitario è stato pubblicato conformemente all’articolo 14, paragrafo 6, della CBE, non sono necessarie ulteriori traduzioni.

2.   La richiesta di effetto unitario di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1257/2012 è presentata nella lingua del procedimento.

Articolo 4

Traduzione in caso di controversia

1.   In caso di controversia relativa ad una presunta contraffazione di un brevetto europeo con effetto unitario, il titolare del brevetto fornisce, su richiesta e secondo la scelta di un presunto contraffattore, una traduzione integrale del brevetto europeo con effetto unitario in una lingua ufficiale dello Stato membro partecipante nel quale ha avuto luogo la presunta contraffazione o dello Stato membro nel quale è domiciliato il presunto contraffattore.

2.   In caso di controversia riguardante un brevetto europeo con effetto unitario, il titolare del brevetto fornisce nel corso del procedimento giudiziario, su richiesta del tribunale competente negli Stati membri partecipanti per le controversie riguardanti i brevetti europei con effetto unitario, una traduzione integrale del brevetto nella lingua utilizzata nel procedimento dinanzi a tale tribunale.

3.   Il costo delle traduzioni di cui ai paragrafi 1 e 2 è a carico del titolare del brevetto.

4.   In caso di controversia riguardante una domanda di risarcimento, il tribunale adito valuta e prende in considerazione, in particolare se il presunto contraffattore è una PMI, una persona fisica o un'organizzazione senza fini di lucro, un'università o un'organizzazione pubblica di ricerca, se il presunto contraffattore abbia agito senza sapere o senza avere motivi ragionevoli di sapere che stava violando il brevetto europeo con effetto unitario, prima di poter disporre della traduzione di cui al paragrafo 1.

Articolo 5

Gestione di un regime di compensazione

1.   Dato che le domande di brevetto europeo possono essere presentate in qualsiasi lingua a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, della CBE, gli Stati membri partecipanti, conformemente all’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1257/2012, assegnano all’UEB, ai sensi dell’articolo 143 della CBE, il compito di gestire un regime di compensazione per il rimborso di tutti i costi di traduzione entro un massimale per i richiedenti che depositano le domande di brevetto presso l’UEB in una delle lingue ufficiali dell’Unione che non sia una lingua ufficiale dell’UEB.

2.   Il regime di compensazione di cui al paragrafo 1 è alimentato dalle tasse di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1257/2012 ed è disponibile unicamente per le PMI, le persone fisiche, le organizzazioni senza fini di lucro, le università e gli istituti pubblici di ricerca che hanno la residenza o la sede principale di attività in uno Stato membro.

Articolo 6

Misure transitorie

1.   Durante un periodo transitorio che comincia dalla data di applicazione del presente regolamento, la richiesta di effetto unitario di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1257/2012 è presentata unitamente a quanto segue:

a)

se la lingua del procedimento è il francese o il tedesco, una traduzione integrale in inglese del fascicolo del brevetto europeo; o

b)

se la lingua del procedimento è l’inglese, una traduzione integrale del fascicolo del brevetto europeo in un'altra lingua ufficiale dell’Unione.

2.   Conformemente all’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1257/2012, gli Stati membri partecipanti assegnano all’UEB, ai sensi dell’articolo 143 della CBE, il compito di pubblicare le traduzioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo prima possibile dopo la data di presentazione della richiesta di effetto unitario di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1257/2012. Il testo di tali traduzioni è privo di effetti giuridici e serve unicamente a fini informativi.

3.   Sei anni dopo la data di applicazione del presente regolamento, e successivamente ogni due anni, un comitato di esperti indipendenti effettua una valutazione oggettiva della disponibilità di traduzioni automatiche di alta qualità delle domande e dei fascicoli di brevetti in tutte le lingue ufficiali dell’Unione, nel quadro del sistema sviluppato dall’UEB. Tale comitato di esperti è istituito dagli Stati membri partecipanti nel quadro dell’Organizzazione europea dei brevetti ed è composto da rappresentanti dell’UEB e delle organizzazioni non governative che rappresentano gli utenti del sistema brevettuale europeo invitate dal consiglio d’amministrazione dell’Organizzazione europea dei brevetti in qualità di osservatori, conformemente all’articolo 30, paragrafo 3, della CBE.

4.   Sulla base della prima delle valutazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, e successivamente ogni due anni sulla base delle valutazioni successive, la Commissione presenta una relazione al Consiglio e, se del caso, formula proposte per porre fine al periodo transitorio.

5.   Se non si pone fine al periodo transiorio sulla base di una proposta della Commissione, tale periodo termina dodici anni dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 7

Entrata in vigore

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014 o dalla data di entrata in vigore dell'accordo su un tribunale unificato dei brevetti, se successiva.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri partecipanti conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

S. ALETRARIS


(1)  GU L 76 del 22.3.2011, pag. 53.

(2)  Crf. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(3)  GU 17 del 6.10.1958, pag. 385/58.