ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.351.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 351

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55o anno
20 dicembre 2012


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

1

 

*

Regolamento (UE) n. 1216/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, che istituisce, in occasione dell’adesione della Croazia all’Unione europea, misure particolari e temporanee per l’assunzione di funzionari e agenti temporanei dell’Unione europea

33

 

*

Regolamento (UE) n. 1217/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, sull’assegnazione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa verso l’Unione europea

34

 

*

Regolamento (UE) n. 1218/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, relativo all’attuazione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il Brasile, ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, concernente la modifica delle concessioni, per quanto riguarda le carni di pollame trasformate, previste nell’elenco dell’UE allegato al GATT 1994, e dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Thailandia, ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, concernente la modifica delle concessioni, per quanto riguarda le carni di pollame trasformate, previste nell’elenco dell’UE allegato al GATT 1994, recante modifica e integrazione dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

36

 

*

Regolamento (UE) n. 1219/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, che stabilisce disposizioni transitorie per gli accordi bilaterali conclusi tra Stati membri e paesi terzi in materia di investimenti

40

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2012/792/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 6 dicembre 2012, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il Brasile, ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, concernente la modifica delle concessioni, per quanto riguarda le carni di pollame trasformate, previste nell’elenco dell’UE allegato al GATT 1994, e dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Thailandia, ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, concernente la modifica delle concessioni, per quanto riguarda le carni di pollame trasformate, previste nell’elenco dell’UE allegato al GATT 1994

47

Accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il Brasile, ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT) 1994, concernente la modifica delle concessioni, per quanto riguarda le carni di pollame trasformate, previste nell’elenco dell’UE allegato al GATT 1994

48

Accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Thailandia, ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT) 1994, concernente la modifica delle concessioni, per quanto riguarda le carni di pollame trasformate, previste nell’elenco dell’UE allegato al GATT 1994

52

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

20.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 351/1


REGOLAMENTO (UE) N. 1215/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2012

concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

(rifusione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 67, paragrafo 4, e l’articolo 81, paragrafo 2, lettere a), c) ed e),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il 21 aprile 2009 la Commissione ha adottato una relazione sull’applicazione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (3). La relazione giunge alla conclusione che il regolamento (CE) n. 44/2001 funziona, nel complesso, in modo soddisfacente ma che è auspicabile migliorare l’applicazione di determinate disposizioni, agevolare ulteriormente la libera circolazione delle decisioni e garantire un migliore accesso alla giustizia. Poiché esso deve essere modificato è opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla rifusione di detto regolamento.

(2)

Nella riunione tenutasi a Bruxelles il 10 e 11 dicembre 2009 il Consiglio europeo ha adottato un nuovo programma pluriennale dal titolo «Programma di Stoccolma — Un’Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini» (4). Nel programma di Stoccolma, il Consiglio europeo ha considerato che il processo di abolizione di tutte le procedure intermedie (exequatur) dovrebbe proseguire durante il periodo contemplato da tale programma. Nel contempo la soppressione dell’exequatur dovrebbe essere accompagnata da una serie di salvaguardie.

(3)

L’Unione si prefigge l’obiettivo di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, inter alia facilitando l’accesso alla giustizia, in particolare attraverso il principio del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali in materia civile. Al fine di una progressiva istituzione di tale spazio, l’Unione deve adottare misure nel settore della cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, in particolare se necessario al buon funzionamento del mercato interno.

(4)

Alcune divergenze tra le norme nazionali sulla competenza giurisdizionale e sul riconoscimento delle decisioni rendono più difficile il buon funzionamento del mercato interno. È pertanto indispensabile adottare disposizioni che consentano di unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale e di garantire che le decisioni emesse in uno Stato membro siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice.

(5)

Tali disposizioni rientrano nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile ai sensi dell’articolo 81 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

(6)

Per la realizzazione dell’obiettivo della libera circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale, è necessario e opportuno che le norme riguardanti la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni siano stabilite mediante un atto giuridico dell’Unione cogente e direttamente applicabile.

(7)

Il 27 settembre 1968, gli allora Stati membri delle Comunità europee hanno concluso, ai sensi dell’articolo 220, quarto trattino, del trattato che istituisce la Comunità europea, la convenzione di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, successivamente modificata dalle convenzioni di adesione di nuovi Stati membri a tale convenzione (la «Convenzione di Bruxelles del 1968») (5). Il 16 settembre 1988 gli allora Stati membri delle Comunità europee e alcuni Stati EFTA hanno concluso la convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (6) (la «Convenzione di Lugano del 1988»), che è una convenzione parallela alla convenzione di Bruxelles del 1968. La convenzione di Lugano del 1988 è diventata applicabile alla Polonia il 1o febbraio 2000.

(8)

Il 22 dicembre 2000 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 44/2001 che sostituisce tra tutti gli Stati membri, a eccezione della Danimarca, la convenzione di Bruxelles del 1968 per quanto riguarda i territori degli Stati membri coperti dal TFUE. Con la decisione 2006/325/CE del Consiglio (7), la Comunità ha concluso un accordo con la Danimarca per garantire l’applicazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 44/2001 in Danimarca. La convenzione di Lugano del 1988 è stata riveduta dalla convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (8) sottoscritta a Lugano il 30 ottobre 2007 dalla Comunità, dalla Danimarca, dall’Islanda, dalla Norvegia e dalla Svizzera (la «Convenzione di Lugano del 2007»).

(9)

La convenzione di Bruxelles del 1968 continua ad applicarsi ai territori degli Stati membri che rientrano nel suo ambito di applicazione territoriale e che sono esclusi dal presente regolamento ai sensi dell’articolo 355 TFUE.

(10)

È opportuno includere nell’ambito d’applicazione del presente regolamento la parte essenziale della materia civile e commerciale, esclusi alcuni settori ben definiti, in particolare le obbligazioni alimentari, che dovrebbero essere esclusi dall’ambito d’applicazione a seguito dell’adozione del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (9).

(11)

Ai fini del presente regolamento le autorità giurisdizionali degli Stati membri dovrebbero comprendere le autorità giurisdizionali comuni a più Stati membri, quale ad esempio la Corte di giustizia del Benelux, quando è competente per questioni che rientrano nell’ambito d’applicazione del presente regolamento. Pertanto le decisioni emesse da tali autorità giurisdizionali dovrebbero essere riconosciute ed eseguite conformemente al presente regolamento.

(12)

Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi all’arbitrato. Nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe impedire alle autorità giurisdizionali di uno Stato membro investite di un’azione in una materia per la quale le parti hanno stipulato una convenzione arbitrale, di rinviare le parti all’arbitrato o di sospendere il procedimento o dichiarare irricevibile la domanda e di esaminare l’eventuale nullità, inoperatività o inapplicabilità della convenzione arbitrale, conformemente al proprio diritto nazionale.

La decisione dell’autorità giurisdizionale di uno Stato membro relativa alla nullità, inoperatività o inapplicabilità di una convenzione arbitrale non dovrebbe essere soggetta alle disposizioni del presente regolamento in materia di riconoscimento ed esecuzione, indipendentemente dal fatto che l’autorità giurisdizionale abbia adottato tale decisione in via principale o in via incidentale.

Dall’altro lato, la decisione adottata da un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro che eserciti la competenza giurisdizionale in base al presente regolamento o in base al diritto nazionale, che dichiara nulla, inoperante o inapplicabile una convenzione arbitrale non dovrebbe impedire il riconoscimento e, se del caso, l’esecuzione, conformemente al presente regolamento, della decisione dell’autorità giurisdizionale nel merito della controversia. Ciò non dovrebbe pregiudicare la competenza delle autorità giurisdizionali degli Stati membri a decidere sul riconoscimento e sull’esecuzione dei lodi arbitrali conformemente alla convenzione per il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, conclusa a New York il 10 giugno 1958 (la «Convenzione di New York del 1958»), che prevale sul presente regolamento.

Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi alle cause o ai procedimenti accessori riguardanti, in particolare, la costituzione di un collegio arbitrale, i poteri degli arbitri, lo svolgimento di una procedura arbitrale o qualsiasi altro aspetto di tale procedura, né alle cause o alle decisioni riguardanti l’annullamento, il riesame, l’impugnazione, il riconoscimento o l’esecuzione di un lodo arbitrale.

(13)

Occorre un collegamento tra i procedimenti cui si applica il presente regolamento e il territorio degli Stati membri. Di conseguenza, quando il convenuto è domiciliato in uno Stato membro dovrebbero applicarsi in linea di principio le norme comuni in materia di competenza giurisdizionale.

(14)

Il convenuto non domiciliato nel territorio di uno Stato membro dovrebbe in generale essere soggetto alle norme nazionali in materia di competenza giurisdizionale applicabili nel territorio dello Stato membro dell’autorità giurisdizionale adita.

Al fine di provvedere alla protezione dei consumatori e dei lavoratori dipendenti nonché di salvaguardare la competenza giurisdizionale delle autorità giurisdizionali degli Stati membri in circostanze in cui esse hanno competenza esclusiva e di rispettare l’autonomia delle parti, dovrebbe essere possibile applicare talune norme riguardanti la competenza giurisdizionale nel presente regolamento indipendentemente dal domicilio del convenuto.

(15)

È opportuno che le norme sulla competenza presentino un alto grado di prevedibilità e si basino sul principio generale della competenza dell’autorità giurisdizionale del domicilio del convenuto. Tale principio dovrebbe valere in ogni ipotesi, salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. Per le persone giuridiche il domicilio deve essere definito autonomamente, in modo da aumentare la trasparenza delle norme comuni ed evitare i conflitti di competenza.

(16)

Il criterio del foro del domicilio del convenuto dovrebbe essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, basati sul collegamento stretto tra l’autorità giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia. L’esistenza di un collegamento stretto dovrebbe garantire la certezza del diritto ed evitare la possibilità che il convenuto sia citato davanti a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non sia per questi ragionevolmente prevedibile. Tale aspetto è importante soprattutto nelle controversie in materia di obbligazioni extracontrattuali derivanti da violazioni della privacy e dei diritti della personalità, compresa la diffamazione.

(17)

Il proprietario di un bene culturale di cui all’articolo 1, punto 1, della direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro (10) dovrebbe poter avviare a norma del presente regolamento un procedimento con riguardo a un’azione civile per il recupero, sulla base del titolo di proprietà, di tale bene culturale dinanzi alle autorità giurisdizionali del luogo in cui si trovava il bene al momento in cui l’autorità giurisdizionale è stata adita. Tali azioni dovrebbero svolgersi fatte salve le azioni avviate a norma della direttiva 93/7/CEE.

(18)

Nei contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro è opportuno tutelare la parte più debole con norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali.

(19)

Fatti salvi i criteri di competenza esclusiva previsti dal presente regolamento, dovrebbe essere rispettata l’autonomia delle parti relativamente alla scelta del foro competente per i contratti non rientranti nella categoria dei contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro in cui tale autonomia è limitata.

(20)

Quando emerge una questione circa la validità di un accordo relativo alla scelta del foro a favore dell’autorità giurisdizionale o delle autorità giurisdizionali di uno Stato membro, essa dovrebbe essere decisa secondo la legge dello Stato membro del foro o dei fori prescelti nell’accordo, comprese le norme di tale Stato membro sul conflitto di leggi.

(21)

Il funzionamento armonioso della giustizia presuppone che si riduca al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e che non vengano emesse, in due diversi Stati membri, decisioni tra loro incompatibili. Dovrebbe essere stabilito un meccanismo chiaro ed efficace per risolvere i casi di litispendenza e di connessione e, viste le differenze nazionali esistenti in materia, è opportuno definire il momento in cui una causa si considera pendente. Ai fini del presente regolamento tale momento dovrebbe essere definito in modo autonomo.

(22)

Tuttavia, per migliorare l’efficacia degli accordi di scelta esclusiva del foro e impedire tattiche processuali scorrette, è necessario prevedere una deroga alla regola generale di litispendenza al fine di risolvere in modo soddisfacente una situazione specifica in cui potrebbero verificarsi procedimenti paralleli. Tale situazione si verifica quando un’autorità giurisdizionale non designata in un accordo di scelta esclusiva del foro è stata adita e l’autorità giurisdizionale prescelta è investita successivamente di una controversia tra le medesime parti avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo. In tal caso l’autorità giurisdizionale adita dovrebbe essere sollecitata a sospendere il procedimento non appena l’autorità giurisdizionale prescelta sia stata adita e fino a quando quest’ultima dichiari la propria incompetenza in virtù dell’accordo di scelta esclusiva del foro. In tal modo si assicura che, in siffatte situazioni, l’autorità giurisdizionale prescelta abbia la priorità nel decidere sulla validità dell’accordo e sulla sua portata nella controversia dinanzi a essa pendente. L’autorità giurisdizionale prescelta dovrebbe poter procedere a prescindere dal fatto che l’autorità giurisdizionale non prescelta abbia già deciso di sospendere il procedimento.

Tale deroga non dovrebbe applicarsi ai casi in cui le parti hanno stipulato accordi configgenti di scelta esclusiva del foro o in cui l’autorità giurisdizionale prescelta nell’accordo di scelta esclusiva del foro sia stata adita per prima. In tali casi dovrebbe applicarsi la regola generale in materia di litispendenza di cui al presente regolamento.

(23)

Il presente regolamento dovrebbe predisporre un meccanismo flessibile che permetta alle autorità giurisdizionali degli Stati membri di tenere conto dei procedimenti pendenti davanti alle autorità giurisdizionali di Stati terzi, considerando, in particolare, se sia possibile o meno far riconoscere ed eseguire la decisione di uno Stato terzo nello Stato membro interessato in virtù del diritto di quest’ultimo nonché la corretta amministrazione della giustizia.

(24)

Nel considerare la corretta amministrazione della giustizia, l’autorità giurisdizionale dello Stato membro interessato dovrebbe valutare tutte le circostanze del caso sottoposto al suo esame. Tali circostanze possono includere i collegamenti tra i fatti della controversia e le parti e lo Stato terzo interessato, lo stadio raggiunto dal procedimento nello Stato terzo al momento dell’avvio di un procedimento davanti all’autorità giurisdizionale dello Stato membro e la possibilità o meno di attendersi una decisione dell’autorità giurisdizionale dello Stato terzo entro un termine ragionevole.

Nell’ambito di tale valutazione si può altresì esaminare la questione relativa alla competenza esclusiva dell’autorità giurisdizionale dello Stato terzo nel caso particolare in cui un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro abbia competenza esclusiva.

(25)

La nozione di provvedimenti provvisori e cautelari dovrebbe includere, ad esempio, ordinanze cautelari dirette a ottenere informazioni o a conservare le prove di cui agli articoli 6 e 7 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (11). Dovrebbero invece essere esclusi i provvedimenti che non hanno natura cautelare, come quelli che ordinano l’audizione di un teste. Dovrebbe essere fatta salva l’applicazione del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (12).

(26)

La fiducia reciproca nell’amministrazione della giustizia all’interno dell’Unione giustifica il principio secondo cui le decisioni emesse in uno Stato membro dovrebbero essere riconosciute in tutti gli Stati membri senza la necessità di una procedura speciale. Inoltre, la volontà di ridurre la durata e i costi dei procedimenti giudiziari transfrontalieri giustifica l’abolizione della dichiarazione di esecutività che precede l’esecuzione nello Stato membro interessato. Di conseguenza, la decisione emessa dall’autorità giurisdizionale di uno Stato membro dovrebbe essere trattata come se fosse stata pronunciata nello Stato membro interessato.

(27)

Ai fini della libera circolazione delle decisioni, una decisione adottata in uno Stato membro dovrebbe essere riconosciuta ed eseguita in un altro Stato membro anche se essa è emanata nei confronti di un soggetto non domiciliato in uno Stato membro.

(28)

Quando una decisione contiene un provvedimento ignoto al diritto dello Stato membro richiesto, tale provvedimento, compreso ogni eventuale diritto in esso indicato, dovrebbe essere adattato, nella misura del possibile, a un provvedimento che in base al diritto di tale Stato membro abbia efficacia equivalente e persegua obiettivi analoghi. Ogni singolo Stato membro dovrebbe determinare le modalità e i soggetti competenti per l’adattamento.

(29)

L’esecuzione diretta nello Stato membro richiesto di una decisione emessa in un altro Stato membro senza dichiarazione di esecutività non dovrebbe compromettere il rispetto dei diritti della difesa. Pertanto, il soggetto a carico del quale si chiede l’esecuzione dovrebbe poter chiedere il rigetto del riconoscimento o dell’esecuzione di una decisione qualora ritenga che sussistano motivi per rigettare il riconoscimento. Tra detti motivi dovrebbe figurare anche la mancata possibilità di presentare le proprie difese qualora la decisione sia stata resa in contumacia nell’ambito di un’azione civile collegata a un procedimento penale. Dovrebbero figurare altresì i motivi che possono essere invocati sulla base di un accordo tra lo Stato membro richiesto e uno Stato terzo a norma dell’articolo 59 della convenzione di Bruxelles del 1968.

(30)

La parte che si oppone all’esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro dovrebbe, nei limiti del possibile e, conformemente al sistema giuridico dello Stato membro richiesto, poter invocare, nella medesima procedura, oltre ai motivi di diniego contemplati dal presente regolamento, i motivi di diniego previsti dal diritto nazionale ed entro i termini previsti da tale diritto. Tuttavia, il riconoscimento di una decisione dovrebbe essere negato solo in presenza di uno o più dei motivi di diniego previsti dal presente regolamento.

(31)

Nel contesto dell’opposizione all’esecuzione di una decisione dovrebbe essere possibile per le autorità giurisdizionali dello Stato membro richiesto, nel corso dell’intero procedimento di opposizione, anche in fase di impugnazione, consentire che si proceda all’esecuzione purché ne siano previsti limiti o siano costituite garanzie.

(32)

Al fine di informare la persona contro cui è chiesta l’esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro, l’attestato rilasciato ai sensi del presente regolamento, eventualmente corredato della decisione, dovrebbe essere notificato o comunicato alla persona in tempo ragionevole anteriormente alla prima misura di esecuzione. In questo contesto, per prima misura di esecuzione dovrebbe intendersi la prima misura di esecuzione dopo la notifica o comunicazione.

(33)

Quando sono adottati provvedimenti provvisori, compresi i provvedimenti cautelari, da parte di un’autorità giurisdizionale competente a conoscere nel merito, dovrebbe esserne assicurata la libera circolazione a norma del presente regolamento. Tuttavia i provvedimenti provvisori, compresi i provvedimenti cautelari, disposti da un’autorità giurisdizionale senza che il convenuto sia stato invitato a comparire, non dovrebbero essere riconosciuti ed eseguiti a norma del presente regolamento a meno che la decisione comprendente il provvedimento sia stata notificata o comunicata al convenuto prima dell’esecuzione. Ciò non osta a che i provvedimenti siano riconosciuti ed eseguiti a norma della legislazione nazionale. Quando invece i provvedimenti provvisori, tra cui anche quelli cautelari, sono disposti da un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non è competente a conoscere nel merito, la loro efficacia a norma del presente regolamento dovrebbe limitarsi al territorio dello Stato membro interessato.

(34)

È opportuno garantire la continuità tra la convenzione di Bruxelles del 1968, il regolamento (CE) n. 44/2001 e il presente regolamento e a tal fine è opportuno prevedere adeguate disposizioni transitorie. Lo stesso bisogno di continuità si applica altresì all’interpretazione delle disposizioni della convenzione di Bruxelles del 1968 e dei regolamenti che la sostituiscono, a opera della Corte di giustizia dell’Unione europea.

(35)

Il rispetto degli impegni internazionali assunti dagli Stati membri implica che il presente regolamento non incida sulle convenzioni alle quali gli Stati membri aderiscono e che riguardano materie specifiche.

(36)

Fatti salvi gli obblighi derivanti agli Stati membri dai trattati, il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare l’applicazione delle convenzioni e degli accordi bilaterali tra uno Stato terzo e uno Stato membro conclusi prima della data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 44/2001 che riguardino materie disciplinate dal presente regolamento.

(37)

Al fine di assicurare che gli attestati da utilizzare in collegamento con il riconoscimento o l’esecuzione delle decisioni, gli atti pubblici e le transazioni giudiziarie a norma del presente regolamento siano tenuti aggiornati, il potere di adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 290 TFUE dovrebbe essere conferito alla Commissione riguardo alle modifiche degli allegati I e II del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(38)

Il presente regolamento garantisce il pieno rispetto dei diritti fondamentali e si conforma ai principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale garantito dall’articolo 47.

(39)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in modo sufficiente dagli Stati membri, e possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(40)

Il Regno Unito e l’Irlanda, a norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al TUE e in precedenza al trattato che istituisce la Comunità europea, hanno partecipato all’adozione e all’applicazione del regolamento (CE) n. 44/2001. A norma dell’articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, tali Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all’adozione e all’applicazione del presente regolamento.

(41)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né é soggetta alla sua applicazione, fatta salva la possibilità che la Danimarca applichi le modifiche apportate al regolamento (CE) n. 44/2001 ai sensi dell’articolo 3 dell’accordo del 19 ottobre 2005 tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (13),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

1.   Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’autorità giurisdizionale. Esso non si estende, in particolare, alla materia fiscale, doganale e amministrativa né alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell’esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii).

2.   Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento:

a)

lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi o derivante da rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al matrimonio;

b)

i fallimenti, le procedure relative alla liquidazione di società o altre persone giuridiche che si trovino in stato di insolvenza, i concordati e le procedure affini;

c)

la sicurezza sociale;

d)

l’arbitrato;

e)

le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;

f)

i testamenti e le successioni, comprese le obbligazioni alimentari mortis causa.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento s’intende per:

a)   «decisione»: a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione emessa da un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, compresi un decreto, un’ordinanza, una decisione o un mandato di esecuzione, nonché una decisione relativa alla determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere.

Ai fini del capo III, la «decisione» comprende anche i provvedimenti provvisori e cautelari emessi da un’autorità giurisdizionale competente a conoscere nel merito ai sensi del presente regolamento. Essa non comprende i provvedimenti provvisori e cautelari emessi da tale autorità giurisdizionale senza che il convenuto sia stato invitato a comparire, a meno che la decisione contenente il provvedimento sia stata notificata o comunicata al convenuto prima dell’esecuzione;

b)   «transazione giudiziaria»: la transazione approvata dall’autorità giurisdizionale di uno Stato membro o conclusa davanti all’autorità giurisdizionale di uno Stato membro nel corso di un procedimento;

c)   «atto pubblico»: qualsiasi documento che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico nello Stato membro d’origine e la cui autenticità:

d)   «Stato membro d’origine»: lo Stato membro nel quale, a seconda dei casi, è stata emessa la decisione, è stata approvata o conclusa la transazione giudiziaria, è stato formalmente redatto o registrato l’atto pubblico;

e)   «Stato membro richiesto»: lo Stato membro in cui è chiesto il riconoscimento della decisione o l’esecuzione della decisione, della transazione giudiziaria o dell’atto pubblico;

f)   «autorità giurisdizionale d’origine»: l’autorità giurisdizionale che ha emesso la decisione di cui si chiede il riconoscimento o di cui si sollecita l’esecuzione.

Articolo 3

Ai fini del presente regolamento, la nozione di «autorità giurisdizionale» comprende le seguenti autorità nella misura in cui sono competenti per le materie rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento:

a)

in Ungheria, nei procedimenti sommari relativi a ingiunzioni di pagamento (fizetési meghagyásos eljárás), il notaio (közjegyző);

b)

in Svezia, nei procedimenti sommari relativi a ingiunzioni di pagamento (betalningsföreläggande) e all’assistenza (handräckning), l’autorità per l’esecuzione forzata (Kronofogdemyndigheten).

CAPO II

COMPETENZA

SEZIONE 1

Disposizioni generali

Articolo 4

1.   A norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro.

2.   Alle persone che non possiedono la cittadinanza dello Stato membro nel quale esse sono domiciliate si applicano le norme sulla competenza vigenti per i cittadini di tale Stato membro.

Articolo 5

1.   Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro solo ai sensi delle norme di cui alle sezioni da 2 a 7 del presente capo.

2.   In particolare, nei confronti delle persone di cui al paragrafo 1 non trovano applicazione le norme nazionali sulla competenza giurisdizionale che gli Stati membri devono notificare alla Commissione ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 1, lettera a).

Articolo 6

1.   Se il convenuto non è domiciliato in uno Stato membro, la competenza delle autorità giurisdizionali di ciascuno Stato membro è disciplinata dalla legge di tale Stato, salva l’applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, dell’articolo 21, paragrafo 2, e degli articoli 24 e 25.

2.   Chiunque sia domiciliato in un determinato Stato membro può, indipendentemente dalla propria cittadinanza e al pari dei cittadini di questo Stato membro, far valere nei confronti di tale convenuto le norme nazionali sulla competenza in vigore nello Stato medesimo, in particolare quelle che gli Stati membri devono notificare alla Commissione ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 1, lettera a).

SEZIONE 2

Competenze speciali

Articolo 7

Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

1)

a)

in materia contrattuale, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio;

b)

ai fini dell’applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è:

nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto,

nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto;

c)

la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b);

2)

in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire;

3)

qualora si tratti di un’azione di risarcimento danni o di restituzione nascente da illecito penale, davanti all’autorità giurisdizionale presso la quale è esercitata l’azione penale, sempre che secondo la propria legge tale autorità giurisdizionale possa conoscere dell’azione civile;

4)

qualora si tratti di un’azione per il recupero, sulla base del titolo di proprietà, di un bene culturale ai sensi dell’articolo 1, punto 1, della direttiva 93/7/CEE, avviata dal soggetto che rivendica il diritto di recuperare il bene in questione, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui si trova il bene culturale quando viene adita l’autorità giurisdizionale;

5)

qualora si tratti di controversia concernente l’esercizio di una succursale, di un’agenzia o di qualsiasi altra sede d’attività, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui essa è situata;

6)

qualora si tratti di una controversia proposta contro un fondatore, trustee o beneficiario di un trust costituito in applicazione di una legge o per iscritto o con clausola orale confermata per iscritto, davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il trust ha domicilio;

7)

qualora si tratti di una controversia concernente il pagamento del corrispettivo per l’assistenza o il salvataggio di un carico o un nolo, davanti all’autorità giurisdizionale nell’ambito della cui competenza il carico o il nolo a esso relativo:

a)

è stato sequestrato a garanzia del pagamento; o

b)

avrebbe potuto essere sequestrato a tal fine ma è stata fornita una cauzione o altra garanzia,

purché la presente disposizione si applichi solo qualora si faccia valere che il convenuto è titolare di un interesse sul carico o sul nolo o aveva un tale interesse al momento dell’assistenza o del salvataggio.

Articolo 8

Una persona domiciliata in uno Stato membro può inoltre essere convenuta:

1)

in caso di pluralità di convenuti, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui uno di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un collegamento così stretto da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica onde evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivanti da una trattazione separata;

2)

qualora si tratti di chiamata in garanzia o altra chiamata di terzo, davanti all’autorità giurisdizionale presso la quale è stata proposta la domanda principale, a meno che quest’ultima non sia stata proposta solo per distogliere colui che è stato chiamato in causa dalla sua autorità giurisdizionale naturale;

3)

qualora si tratti di una domanda riconvenzionale derivante dal contratto o dal fatto su cui si fonda la domanda principale, davanti all’autorità giurisdizionale presso la quale è stata proposta la domanda principale;

4)

in materia contrattuale, qualora l’azione possa essere riunita con un’azione in materia di diritti reali immobiliari proposta contro il medesimo convenuto, davanti all’autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui l’immobile è situato.

Articolo 9

Qualora ai sensi del presente regolamento un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro abbia competenza per le azioni relative alla responsabilità derivanti dall’impiego o dall’esercizio di una nave, tale autorità, o qualsiasi altra autorità giurisdizionale competente secondo la legge nazionale, è anche competente per le domande relative alla limitazione di tale responsabilità.

SEZIONE 3

Competenza in materia di assicurazioni

Articolo 10

In materia di assicurazioni, la competenza è disciplinata dalla presente sezione, fatti salvi l’articolo 6 e l’articolo 7, punto 5.

Articolo 11

1.   L’assicuratore domiciliato in uno Stato membro può essere convenuto:

a)

davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato in cui è domiciliato;

b)

in un altro Stato membro, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui è domiciliato l’attore qualora l’azione sia proposta dal contraente dell’assicurazione, dall’assicurato o da un beneficiario; o

c)

se si tratta di un coassicuratore, davanti all’autorità giurisdizionale di uno Stato membro presso il quale sia stata proposta l’azione contro l’assicuratore al quale è affidata la delega del contratto di assicurazione.

2.   Qualora l’assicuratore non sia domiciliato nel territorio di uno Stato membro, ma possieda una succursale, un’agenzia o qualsiasi altra sede d’attività in uno Stato membro, egli è considerato, per le contestazioni relative al loro esercizio, come avente domicilio nel territorio di quest’ultimo Stato.

Articolo 12

L’assicuratore può essere altresì convenuto davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui si è verificato l’evento dannoso, qualora si tratti di assicurazione della responsabilità civile o di assicurazione sugli immobili. Lo stesso dicasi nel caso in cui l’assicurazione riguardi contemporaneamente beni immobili e beni mobili coperti dalla stessa polizza e colpiti dallo stesso sinistro.

Articolo 13

1.   In materia di assicurazione della responsabilità civile, l’assicuratore può altresì essere chiamato in causa davanti all’autorità giurisdizionale presso la quale è stata proposta l’azione esercitata dalla parte lesa contro l’assicurato, qualora la legge di tale autorità giurisdizionale lo consenta.

2.   Le disposizioni di cui agli articoli 10, 11 e 12 sono applicabili all’azione diretta proposta dalla parte lesa contro l’assicuratore, sempre che tale azione sia possibile.

3.   Se la legge relativa all’azione diretta prevede la chiamata in causa del contraente dell’assicurazione o dell’assicurato, la stessa autorità giurisdizionale è competente anche nei loro confronti.

Articolo 14

1.   Salve le disposizioni dell’articolo 13, paragrafo 3, l’azione dell’assicuratore può essere proposta solo davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il convenuto, sia egli contraente dell’assicurazione, assicurato o beneficiario.

2.   Le disposizioni della presente sezione non pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti all’autorità giurisdizionale investita della domanda principale in conformità della presente sezione.

Articolo 15

Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da una convenzione:

1)

posteriore al sorgere della controversia;

2)

che consenta al contraente dell’assicurazione, all’assicurato o al beneficiario di adire un’autorità giurisdizionale diversa da quelle indicate nella presente sezione;

3)

che, stipulata tra un contraente dell’assicurazione e un assicuratore aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato membro al momento della conclusione del contratto, abbia per effetto, anche nel caso in cui l’evento dannoso si produca all’estero, di attribuire la competenza alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro, sempre che la legge di quest’ultimo non vieti siffatte convenzioni;

4)

stipulata da un contraente dell’assicurazione che non abbia il proprio domicilio in uno Stato membro, salvo che si tratti di assicurazione obbligatoria o relativa a un immobile situato in uno Stato membro; o

5)

che riguardi un contratto di assicurazione nella misura in cui esso copre uno o più rischi di cui all’articolo 16.

Articolo 16

I rischi di cui all’articolo 15, punto 5, sono i seguenti:

1)

ogni danno o pregiudizio:

a)

subito dalle navi, dagli impianti offshore e d’alto mare o dagli aeromobili, causato da un avvenimento in relazione alla loro utilizzazione a fini commerciali;

b)

subito dalle merci diverse dai bagagli dei passeggeri, durante un trasporto effettuato totalmente da tali navi o aeromobili oppure effettuato da questi ultimi in combinazione con altri mezzi di trasporto;

2)

ogni responsabilità, salvo per lesioni personali dei passeggeri o danni ai loro bagagli:

a)

risultante dall’impiego o dall’esercizio delle navi, degli impianti o degli aeromobili di cui al punto 1, lettera a), sempre che, per quanto riguarda questi ultimi, la legge dello Stato membro in cui l’aeromobile è immatricolato non vieti le clausole attributive di competenza nell’assicurazione di tali rischi;

b)

derivante dalle merci durante un trasporto ai sensi del punto 1, lettera b);

3)

ogni perdita pecuniaria connessa con l’impiego e l’esercizio delle navi, degli impianti o degli aeromobili di cui al punto 1, lettera a), in particolare quella del nolo o del corrispettivo del noleggio;

4)

ogni rischio connesso con uno dei rischi di cui ai precedenti punti da 1 a 3;

5)

fatti salvi i punti da 1 a 4, tutti i «grandi rischi» quali definiti nella direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (14).

SEZIONE 4

Competenza in materia di contratti conclusi da consumatori

Articolo 17

1.   Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6 e dall’articolo 7, punto 5, la competenza in materia di contratti conclusi da una persona, il consumatore, per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale è regolata dalla presente sezione:

a)

qualora si tratti di una vendita a rate di beni mobili materiali;

b)

qualora si tratti di un prestito con rimborso rateizzato o di un’altra operazione di credito, connessi con il finanziamento di una vendita di tali beni; o

c)

in tutti gli altri casi, qualora il contratto sia stato concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, purché il contratto rientri nell’ambito di dette attività.

2.   Qualora la controparte del consumatore non abbia il proprio domicilio in uno Stato membro ma possieda una succursale, un’agenzia o qualsiasi altra sede d’attività in uno Stato membro, essa è considerata, per le controversie relative al loro esercizio, come avente domicilio in quest’ultimo Stato membro.

3.   La presente sezione non si applica ai contratti di trasporto che non prevedono prestazioni combinate di trasporto e di alloggio per un prezzo globale.

Articolo 18

1.   L’azione del consumatore contro l’altra parte del contratto può essere proposta davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui è domiciliata tale parte o, indipendentemente dal domicilio dell’altra parte, davanti alle autorità giurisdizionali del luogo in cui è domiciliato il consumatore.

2.   L’azione dell’altra parte del contratto contro il consumatore può essere proposta solo davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il consumatore.

3.   Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti all’autorità giurisdizionale investita della domanda principale in conformità della presente sezione.

Articolo 19

Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da una convenzione:

1)

posteriore al sorgere della controversia;

2)

che consenta al consumatore di adire un’autorità giurisdizionale diversa da quelle indicate nella presente sezione; o

3)

che, stipulata tra il consumatore e la sua controparte aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato membro al momento della conclusione del contratto, conferisca la competenza alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro, sempre che la legge di quest’ultimo non vieti siffatte convenzioni.

SEZIONE 5

Competenza in materia di contratti individuali di lavoro

Articolo 20

1.   Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6, dall’articolo 7, punto 5 e, se l’azione è proposta contro un datore di lavoro, dall’articolo 8, punto 1, la competenza in materia di contratti individuali di lavoro è disciplinata dalla presente sezione.

2.   Qualora un lavoratore concluda un contratto individuale di lavoro con un datore di lavoro che non sia domiciliato in uno Stato membro ma possieda una succursale, un’agenzia o qualsiasi altra sede d’attività in uno Stato membro, il datore di lavoro è considerato, per le controversie relative al loro esercizio, come avente domicilio nel territorio di quest’ultimo Stato.

Articolo 21

1.   Il datore di lavoro domiciliato in uno Stato membro può essere convenuto:

a)

davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato in cui è domiciliato; o

b)

in un altro Stato membro:

i)

davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui o da cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività o a quello dell’ultimo luogo in cui o da cui la svolgeva abitualmente; o

ii)

qualora il lavoratore non svolga o non abbia svolto abitualmente la propria attività in un solo paese, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui è o era situata la sede d’attività presso la quale è stato assunto.

2.   Il datore di lavoro non domiciliato in uno Stato membro può essere convenuto davanti a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro ai sensi del paragrafo 1, lettera b).

Articolo 22

1.   L’azione del datore di lavoro può essere proposta solo davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio il lavoratore è domiciliato.

2.   Le disposizioni della presente sezione non pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti all’autorità giurisdizionale investita della domanda principale in conformità della presente sezione.

Articolo 23

Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da un accordo:

1)

posteriore al sorgere della controversia; o

2)

che consenta al lavoratore di adire un’autorità giurisdizionale diversa da quelle indicate nella presente sezione.

SEZIONE 6

Competenze esclusive

Articolo 24

Indipendentemente dal domicilio delle parti, hanno competenza esclusiva le seguenti autorità giurisdizionali di uno Stato membro:

1)

in materia di diritti reali immobiliari e di contratti di locazione di immobili, le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l’immobile è situato.

Tuttavia, in materia di contratti di locazione di immobili a uso privato temporaneo stipulati per un periodo massimo di sei mesi consecutivi, hanno competenza anche le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il convenuto è domiciliato, purché il conduttore sia una persona fisica e il locatore e il conduttore siano domiciliati nel medesimo Stato membro;

2)

in materia di validità della costituzione, nullità o scioglimento delle società o persone giuridiche, o riguardo alla validità delle decisioni dei rispettivi organi, le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui la società o persona giuridica ha sede. Al fine di determinare tale sede l’autorità giurisdizionale applica le proprie norme di diritto internazionale privato;

3)

in materia di validità delle trascrizioni e iscrizioni nei pubblici registri, le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio i registri sono tenuti;

4)

in materia di registrazione o di validità di brevetti, marchi, disegni e modelli e di altri diritti analoghi per i quali è prescritto il deposito ovvero la registrazione, a prescindere dal fatto che la questione sia sollevata mediante azione o eccezione le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio il deposito o la registrazione sono stati richiesti, sono stati effettuati o sono da considerarsi effettuati a norma di un atto normativo dell’Unione o di una convenzione internazionale.

Fatta salva la competenza dell’Ufficio europeo dei brevetti in base alla convenzione sul rilascio di brevetti europei, sottoscritta a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973, le autorità giurisdizionali di ciascuno Stato membro hanno competenza esclusiva in materia di registrazione o di validità di un brevetto europeo rilasciato per tale Stato membro;

5)

in materia di esecuzione delle decisioni, le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio ha o ha avuto luogo l’esecuzione.

SEZIONE 7

Proroga di competenza

Articolo 25

1.   Qualora le parti, indipendentemente dal loro domicilio, abbiano convenuto la competenza di un’autorità o di autorità giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza spetta a questa autorità giurisdizionale o alle autorità giurisdizionali di questo Stato membro, salvo che l’accordo sia nullo dal punto di vista della validità sostanziale secondo la legge di tale Stato membro. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. L’accordo attributivo di competenza deve essere:

a)

concluso per iscritto o provato per iscritto;

b)

in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro; o

c)

nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale ambito, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel settore commerciale considerato.

2.   La forma scritta comprende qualsiasi comunicazione con mezzi elettronici che permetta una registrazione durevole dell’accordo attributivo di competenza.

3.   L’autorità o le autorità giurisdizionali di uno Stato membro alle quali l’atto costitutivo di un trust ha attribuito competenza a giudicare hanno competenza esclusiva per le azioni contro un fondatore, un trustee o un beneficiario di un trust, ove si tratti di relazioni tra tali persone o di loro diritti od obblighi nell’ambito del trust.

4.   Gli accordi attributivi di competenza e le clausole simili di atti costitutivi di trust non sono valide se in contrasto con le disposizioni degli articoli 15, 19 o 23 o se derogano alle norme sulla competenza esclusiva attribuita alle autorità giurisdizionali ai sensi dell’articolo 24.

5.   Una clausola attributiva di competenza che fa parte di un contratto si considera indipendente dalle altre clausole contrattuali.

La validità della clausola attributiva di competenza non può essere contestata per il solo motivo che il contratto è invalido.

Articolo 26

1.   Oltre che nei casi in cui la sua competenza giurisdizionale risulta da altre disposizioni del presente regolamento, l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro davanti al quale il convenuto è comparso è competente. Tale norma non è applicabile se la comparizione avviene per eccepire l’incompetenza o se esiste un’altra autorità giurisdizionale esclusivamente competente ai sensi dell’articolo 24.

2.   Nelle materie di cui alle sezioni 3, 4 o 5, se il contraente dell’assicurazione, l’assicurato, il beneficiario di un contratto di assicurazione, la parte lesa, il consumatore o il lavoratore è il convenuto, l’autorità giurisdizionale, prima di dichiararsi competente ai sensi del paragrafo 1, si assicura che il convenuto sia informato del suo diritto di eccepire l’incompetenza dell’autorità giurisdizionale e delle conseguenze della comparizione o della mancata comparizione.

SEZIONE 8

Esame della competenza e della ricevibilità dell’azione

Articolo 27

L’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, se investita a titolo principale di una controversia per la quale l’articolo 24 stabilisce la competenza esclusiva di un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro, dichiara d’ufficio la propria incompetenza.

Articolo 28

1.   Se il convenuto domiciliato in uno Stato membro è citato davanti a un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro e non compare, l’autorità giurisdizionale dichiara d’ufficio la propria incompetenza, a meno che non sia competente in base alle disposizioni del presente regolamento.

2.   L’autorità giurisdizionale sospende il processo fino a quando non sarà accertato che al convenuto è stata data la possibilità di ricevere la domanda giudiziale o un atto equivalente in tempo utile per poter presentare le proprie difese, ovvero che sono state adottate tutte le misure a tal fine necessarie.

3.   Le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo sono sostituite da quelle dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione o comunicazione degli atti) (15), qualora sia stato necessario trasmettere da uno Stato membro a un altro la domanda giudiziale o un atto equivalente in esecuzione del suddetto regolamento.

4.   Ove il regolamento (CE) n. 1393/2007 non sia applicabile, si applica l’articolo 15 della convenzione dell’Aia, del 15 novembre 1965, relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, qualora sia stato necessario trasmettere all’estero la domanda giudiziale o un atto equivalente ai sensi della suddetta convenzione.

SEZIONE 9

Litispendenza e connessione

Articolo 29

1.   Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 31, paragrafo 2, qualora davanti alle autorità giurisdizionali di Stati membri differenti e tra le medesime parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l’autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d’ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza dell’autorità giurisdizionale adita in precedenza.

2.   Nei casi di cui al paragrafo 1, su istanza di un’autorità giurisdizionale investita della controversia, ogni altra autorità giurisdizionale comunica senza indugio all’autorità giurisdizionale adita per prima la data in cui è stato adita a norma dell’articolo 32.

3.   Se la competenza dell’autorità giurisdizionale precedentemente adita è stata accertata, l’autorità giurisdizionale successivamente adita dichiara la propria incompetenza a favore della prima.

Articolo 30

1.   Ove più cause connesse siano pendenti davanti ad autorità giurisdizionali di Stati membri differenti, l’autorità giurisdizionale successivamente adita può sospendere il procedimento.

2.   Se la causa davanti all’autorità giurisdizionale adita per prima è pendente in primo grado, qualunque altra autorità giurisdizionale può inoltre dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti, a condizione che l’autorità giurisdizionale precedentemente adita sia competente a conoscere delle domande proposte e la legge a essa applicabile ne consenta la riunione.

3.   Ai fini del presente articolo si considerano connesse le cause aventi tra di loro un collegamento così stretto da rendere opportuna un’unica trattazione e decisione per evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivante da una trattazione separata.

Articolo 31

1.   Qualora la competenza esclusiva a conoscere delle domande spetti a più autorità giurisdizionali, quella successivamente adita rimette la causa all’autorità giurisdizionale adita in precedenza.

2.   Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 26, qualora sia adita l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro al quale un accordo di cui all’articolo 25 conferisce competenza esclusiva, qualunque autorità giurisdizionale di un altro Stato membro sospende il procedimento fino a quando l’autorità giurisdizionale adita sulla base dell’accordo dichiara di non essere competente ai sensi dell’accordo.

3.   Se l’autorità giurisdizionale designata nell’accordo ha accertato la propria competenza in base all’accordo, qualunque autorità giurisdizionale di un altro Stato membro dichiara la propria incompetenza a favore della prima.

4.   I paragrafi 2 e 3 non si applicano alle materie di cui alle sezioni 3, 4 o 5 nei casi in cui l’azione è proposta dal contraente dell’assicurazione, dall’assicurato, da un beneficiario del contratto di assicurazione, dalla parte lesa, dal consumatore o dal lavoratore e l’accordo è invalido ai sensi delle disposizioni contenute nelle suddette sezioni.

Articolo 32

1.   Ai fini della presente sezione un’autorità giurisdizionale è considerata adita:

a)

quando la domanda giudiziale o un atto equivalente sono depositati presso l’autorità giurisdizionale, purché successivamente l’attore non abbia omesso di prendere tutte le misure che era tenuto a prendere affinché fosse effettuata la notificazione o comunicazione al convenuto; o

b)

se l’atto deve essere notificato o comunicato prima di essere depositato presso l’autorità giurisdizionale, quando l’autorità competente per la notificazione o comunicazione lo riceve, purché successivamente l’attore non abbia omesso di prendere tutte le misure che era tenuto ad adottare affinché l’atto fosse depositato presso l’autorità giurisdizionale.

L’autorità competente per la notificazione o comunicazione di cui alla lettera b) è la prima autorità che riceve gli atti da notificare o comunicare.

2.   L’autorità giurisdizionale o le autorità competenti per la notificazione o comunicazione di cui al paragrafo 1, annotano rispettivamente la data del deposito della domanda giudiziale o dell’atto equivalente o la data del ricevimento degli atti da notificare o comunicare.

Articolo 33

1.   Quando la competenza si fonda sull’articolo 4 o sugli articoli 7, 8 o 9 e davanti a un’autorità giurisdizionale di uno Stato terzo pende un procedimento al momento in cui l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro è investita di una causa tra le medesime parti, avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo del procedimento promosso davanti all’autorità giurisdizionale dello Stato terzo, l’autorità giurisdizionale dello Stato membro può sospendere il procedimento qualora:

a)

si preveda che l’autorità giurisdizionale dello Stato terzo emetta una decisione che può essere riconosciuta e, se del caso, eseguita nello Stato membro; e

b)

l’autorità giurisdizionale dello Stato membro sia convinta che la sospensione è necessaria per la corretta amministrazione della giustizia.

2.   L’autorità giurisdizionale dello Stato membro può proseguire il procedimento in qualunque momento se:

a)

il procedimento davanti all’autorità giurisdizionale dello Stato terzo è sospeso o interrotto;

b)

l’autorità giurisdizionale dello Stato membro ritiene improbabile che il procedimento davanti all’autorità giurisdizionale dello Stato terzo si concluda entro un termine ragionevole; o

c)

è necessario proseguire il procedimento per la corretta amministrazione della giustizia.

3.   L’autorità giurisdizionale dello Stato membro dichiara l’estinzione del processo se il procedimento davanti all’autorità giurisdizionale dello Stato terzo si è concluso con una decisione che può essere riconosciuta e, se del caso, eseguita in tale Stato membro.

4.   L’autorità giurisdizionale dello Stato membro applica il presente articolo su istanza di parte o, laddove ammesso dalla legge nazionale, d’ufficio.

Articolo 34

1.   Quando la competenza si fonda sull’articolo 4 o sugli articoli 7, 8 o 9 e davanti a un’autorità giurisdizionale di uno Stato terzo pende una causa al momento in cui l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro è investita di una causa connessa a quella promossa dinnanzi all’autorità giurisdizionale nello Stato terzo, l’autorità giurisdizionale dello Stato membro può sospendere il procedimento qualora:

a)

siano opportune una trattazione e una decisione uniche sulle cause connesse onde evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivante da una trattazione separata;

b)

ci si attenda che l’autorità giurisdizionale dello Stato terzo emetta una decisione che può essere riconosciuta e, se del caso, eseguita in tale Stato membro; e

c)

l’autorità giurisdizionale dello Stato membro sia convinta che la sospensione è necessaria per la corretta amministrazione della giustizia.

2.   L’autorità giurisdizionale dello Stato membro può proseguire il procedimento in qualunque momento se:

a)

l’autorità giurisdizionale dello Stato membro ritiene che non sussista più il rischio di decisioni incompatibili;

b)

il procedimento davanti all’autorità giurisdizionale dello Stato terzo è sospeso o interrotto;

c)

l’autorità giurisdizionale dello Stato membro ritiene improbabile che il procedimento davanti all’autorità giurisdizionale dello Stato terzo si concluda entro un termine ragionevole; o

d)

è necessario proseguire il procedimento per la corretta amministrazione della giustizia.

3.   L’autorità giurisdizionale dello Stato membro può dichiarare l’estinzione del processo se il procedimento davanti all’autorità giurisdizionale dello Stato terzo si è concluso con una decisione che può essere riconosciuta e, se del caso, eseguita in tale Stato membro.

4.   L’autorità giurisdizionale dello Stato membro applica il presente articolo su domanda di parte o, laddove ammesso dalla legge nazionale, d’ufficio.

SEZIONE 10

Provvedimenti provvisori e cautelari

Articolo 35

I provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato membro possono essere richiesti all’autorità giurisdizionale di detto Stato membro anche se la competenza a conoscere del merito è riconosciuta all’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro.

CAPO III

RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE

SEZIONE 1

Riconoscimento

Articolo 36

1.   La decisione emessa in uno Stato membro è riconosciuta in un altro Stato membro senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare.

2.   Ogni parte interessata può, conformemente alla procedura di cui alla sezione 3, sottosezione 2, chiedere una decisione attestante l’assenza di motivi di diniego del riconoscimento di cui all’articolo 45.

3.   Se l’esito di un procedimento pendente davanti a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro dipende dalla soluzione di una richiesta di diniego di riconoscimento sollevata in via incidentale, tale autorità giurisdizionale è competente al riguardo.

Articolo 37

1.   La parte che desidera invocare una decisione emessa in un altro Stato membro produce:

a)

una copia della decisione che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l’autenticità; e

b)

l’attestato rilasciato ai sensi dell’articolo 53.

2.   L’autorità giurisdizionale o altra autorità davanti cui è invocata una decisione emessa in un altro Stato membro può, se del caso, richiedere alla parte che intende avvalersene di fornire, conformemente all’articolo 57, la traduzione o la traslitterazione del contenuto dell’attestato di cui al paragrafo 1, lettera b). L’autorità giurisdizionale o altra autorità può richiedere alla parte di produrre la traduzione della decisione stessa anziché la traduzione del contenuto dell’attestato se non è in grado di procedere senza tale traduzione.

Articolo 38

L’autorità giurisdizionale o altra autorità davanti alla quale è invocata una decisione emessa in un altro Stato membro può sospendere il procedimento, in tutto o in parte, se:

a)

la decisione è impugnata nello Stato membro d’origine; o

b)

è stata presentata una domanda al fine di accertare che non sussistono motivi di diniego del riconoscimento di cui all’articolo 45 ovvero al fine di accertare che il riconoscimento deve essere negato per uno dei predetti motivi.

SEZIONE 2

Esecuzione

Articolo 39

La decisione emessa in uno Stato membro che è esecutiva in tale Stato membro è altresì esecutiva negli altri Stati membri senza che sia richiesta una dichiarazione di esecutività.

Articolo 40

Una decisione esecutiva implica di diritto l’autorizzazione a procedere a provvedimenti cautelari previsti dalla legge dello Stato membro richiesto.

Articolo 41

1.   Fatte salve le disposizioni della presente sezione, il procedimento d’esecuzione delle decisioni emesse in un altro Stato membro è disciplinato dalla legge dello Stato membro richiesto. Le decisioni emesse in uno Stato membro che sono esecutive nello Stato membro richiesto sono eseguite alle stesse condizioni delle decisioni emesse nello Stato membro richiesto.

2.   In deroga al paragrafo 1, i motivi di diniego o di sospensione dell’esecuzione previsti dalla legge dello Stato membro richiesto si applicano nella misura in cui non sono incompatibili con i motivi di cui all’articolo 45.

3.   La parte che chiede l’esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro non è obbligata ad avere un recapito postale nello Stato membro richiesto, né è tenuta ad avere un rappresentante autorizzato nello Stato membro richiesto, a meno che tale rappresentante sia obbligatorio a prescindere dalla cittadinanza o dal domicilio delle parti.

Articolo 42

1.   Ai fini dell’esecuzione in uno Stato membro di una decisione emessa in un altro Stato membro, il richiedente fornisce alla competente autorità incaricata dell’esecuzione:

a)

una copia della decisione che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l’autenticità; e

b)

l’attestato rilasciato ai sensi dell’articolo 53, che certifica l’esecutività della decisione, e contenente anche un estratto della decisione nonché, se del caso, le informazioni pertinenti sulle spese processuali ripetibili e sul calcolo degli interessi.

2.   Ai fini dell’esecuzione in uno Stato membro di una decisione emessa in un altro Stato membro che dispone un provvedimento provvisorio o cautelare, il richiedente fornisce alla competente autorità incaricata dell’esecuzione:

a)

una copia della decisione che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l’autenticità;

b)

l’attestato rilasciato ai sensi dell’articolo 53, contenente una descrizione del provvedimento e certificante che:

i)

l’autorità giurisdizionale è competente a conoscere del merito;

ii)

la decisione è esecutiva nello Stato membro d’origine; e

c)

qualora il provvedimento sia stato disposto senza che il convenuto sia stato invitato a comparire, la prova della notificazione o comunicazione della decisione.

3.   L’autorità competente per l’esecuzione può, se del caso, esigere dal richiedente che fornisca, in conformità dell’articolo 57, la traduzione o la traslitterazione del contenuto dell’attestato.

4.   L’autorità competente per l’esecuzione può esigere che il richiedente fornisca una traduzione della decisione solo se non sia in grado di procedere senza una tale traduzione.

Articolo 43

1.   Quando si chiede l’esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro, l’attestato rilasciato ai sensi dell’articolo 53 è notificato o comunicato alla persona contro cui è chiesta l’esecuzione prima dell’inizio della stessa. L’attestato è corredato della decisione qualora questa non sia già stata notificata o comunicata a detta persona.

2.   Se la persona contro cui è chiesta l’esecuzione è domiciliata in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d’origine, essa può richiedere una traduzione della decisione per contestare l’esecuzione della decisione, qualora quest’ultima non sia redatta o accompagnata da una traduzione in una delle seguenti lingue:

a)

una lingua a essa comprensibile; o

b)

la lingua ufficiale dello Stato membro in cui è domiciliata oppure, laddove tale Stato membro abbia più lingue ufficiali, la lingua ufficiale o una delle lingue ufficiali del luogo in cui è domiciliata.

Quando si chiede una traduzione della decisione ai sensi del primo comma del presente paragrafo, non può essere adottata alcuna misura di esecuzione, a eccezione delle misure cautelari, fino a che la persona contro cui è chiesta l’esecuzione abbia ricevuto detta traduzione.

Il presente paragrafo non si applica se la decisione è già stata notificata o comunicata alla persona contro cui è chiesta l’esecuzione in una o più lingue tra quelle di cui al primo comma, o se sia corredata di una traduzione in una o più delle suddette lingue.

3.   Il presente articolo non si applica all’esecuzione di un provvedimento cautelare contenuto in una decisione o laddove la persona che chiede l’esecuzione procede a provvedimenti cautelari ai sensi dell’articolo 40.

Articolo 44

1.   Quando si chiede il rigetto dell’esecuzione di una decisione a norma della sezione 3, sottosezione 2, l’autorità giurisdizionale dello Stato membro richiesto può, su istanza della parte contro cui è chiesta l’esecuzione:

a)

limitare il procedimento di esecuzione ai provvedimenti cautelari;

b)

subordinare l’esecuzione alla costituzione di una garanzia da esso determinata; o

c)

sospendere, in tutto o in parte, il procedimento di esecuzione.

2.   Su istanza della parte contro cui è chiesta l’esecuzione, l’autorità competente dello Stato membro richiesto sospende il procedimento di esecuzione se l’esecutività della decisione è sospesa nello Stato membro d’origine.

SEZIONE 3

Diniego del riconoscimento e dell’esecuzione

Sottosezione 1

Diniego del riconoscimento

Articolo 45

1.   Su istanza di ogni parte interessata, il riconoscimento di una decisione è negato:

a)

se il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico (ordre public) nello Stato membro richiesto;

b)

se la decisione è stata resa in contumacia, qualora la domanda giudiziale o un atto equivalente non siano stati notificati o comunicati al convenuto in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, questi non abbia impugnato la decisione;

c)

se la decisione è incompatibile con una decisione emessa tra le medesime parti nello Stato membro richiesto;

d)

se la decisione è incompatibile con una decisione emessa precedentemente tra le medesime parti in un altro Stato membro o in un paese terzo, in una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, sempre che tale decisione soddisfi le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato membro richiesto; o

e)

se la decisione è in contrasto con:

i)

le disposizioni del capo II, sezioni 3, 4 e 5 nella misura in cui il contraente dell’assicurazione, l’assicurato, il beneficiario di un contratto di assicurazione, la parte lesa, il consumatore o il lavoratore sia il convenuto; o

ii)

le disposizioni del capo II, sezione 6.

2.   Nell’accertamento delle ipotesi di cui al paragrafo 1, lettera e), l’autorità giurisdizionale cui sia stata presentata l’istanza è vincolata dall’accertamento dei fatti sul quale l’autorità giurisdizionale d’origine ha fondato la propria competenza.

3.   Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 1, lettera e), la competenza dell’autorità giurisdizionale d’origine non può essere oggetto di riesame. I motivi di ordine pubblico di cui al paragrafo 1, lettera a) non si applicano alle norme in materia di competenza.

4.   La domanda di diniego del riconoscimento è presentata in conformità delle procedure di cui alla sottosezione 2 e, se del caso, della sezione 4.

Sottosezione 2

Diniego dell’esecuzione

Articolo 46

Su istanza della parte contro cui è chiesta l’esecuzione, l’esecuzione di una decisione è negata qualora sia dichiarata la sussistenza di uno dei motivi di cui all’articolo 45.

Articolo 47

1.   La domanda di diniego dell’esecuzione è proposta all’autorità giurisdizionale che lo Stato membro richiesto ha indicato alla Commissione come l’autorità giurisdizionale a cui deve essere presentata l’istanza, conformemente all’articolo 75, lettera a).

2.   Nella misura in cui non sia disciplinata dal presente regolamento, la procedura per il diniego dell’esecuzione è disciplinata dalla legge dello Stato membro richiesto.

3.   Il richiedente fornisce all’autorità giurisdizionale una copia della decisione e, ove necessario, una traduzione o traslitterazione della stessa.

L’autorità giurisdizionale può dispensare la parte dalla produzione dei documenti di cui al primo comma qualora ne sia già in possesso o qualora ritenga irragionevole chiedere al richiedente di fornirli. In quest’ultimo caso, l’autorità giurisdizionale può chiedere all’altra parte di fornire tali documenti.

4.   La parte che chiede il diniego dell’esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro non è obbligata ad avere un recapito postale nello Stato membro richiesto, né è tenuta ad avere un rappresentante autorizzato nello Stato membro richiesto, a meno che tale rappresentante sia obbligatorio indipendentemente dalla cittadinanza o dal domicilio delle parti.

Articolo 48

L’autorità giurisdizionale statuisce senza indugio sulla domanda di diniego dell’esecuzione.

Articolo 49

1.   Ciascuna delle parti può impugnare la decisione relativa alla domanda di diniego dell’esecuzione.

2.   L’impugnazione è proposta davanti all’autorità giurisdizionale che lo Stato membro richiesto ha indicato alla Commissione come l’autorità giurisdizionale davanti alla quale deve essere proposta tale impugnazione, conformemente all’articolo 75, lettera b).

Articolo 50

La decisione emessa sull’impugnazione può essere impugnata a sua volta unicamente se l’autorità giurisdizionale davanti alla quale l’ulteriore impugnazione è presentata, è stata indicata dallo Stato membro interessato alla Commissione ai sensi dell’articolo 75, lettera c).

Articolo 51

1.   L’autorità giurisdizionale davanti alla quale è presentata una domanda di diniego dell’esecuzione o è proposta un’impugnazione ai sensi dell’articolo 49 o dell’articolo 50 può sospendere il procedimento se la decisione è stata impugnata con un mezzo d’impugnazione ordinario nello Stato membro d’origine o se il termine per proporre l’impugnazione non è ancora scaduto. In quest’ultimo caso, l’autorità giurisdizionale può fissare un termine entro il quale l’impugnazione deve essere depositata.

2.   Quando la decisione è stata emessa in Irlanda, a Cipro o nel Regno Unito, qualsiasi mezzo di impugnazione esperibile nello Stato membro d’origine è considerato ordinario ai fini del paragrafo 1.

SEZIONE 4

Disposizioni comuni

Articolo 52

In nessun caso una decisione emessa in uno Stato membro può formare oggetto di un riesame del merito nello Stato membro richiesto.

Articolo 53

L’autorità giurisdizionale d’origine, su istanza di qualsiasi parte interessata, rilascia l’attestato utilizzando il modulo di cui all’allegato I.

Articolo 54

1.   Se la decisione contiene un provvedimento ignoto alla legge dello Stato membro richiesto, tale provvedimento è adattato, nella misura del possibile, a un provvedimento previsto dalla legge di tale Stato membro che abbia efficacia equivalente e che persegua obiettivi e interessi analoghi.

Da tale adattamento non derivano effetti che vanno oltre quelli previsti dalla legge dello Stato membro d’origine.

2.   Qualsiasi parte può impugnare l’adattamento del provvedimento davanti a un’autorità giurisdizionale.

3.   Se necessario, si può esigere dalla parte che invoca una decisione, o che ne chiede l’esecuzione, che fornisca una traduzione o una traslitterazione della decisione.

Articolo 55

Le decisioni emesse in uno Stato membro che dispongono il pagamento di una penalità sono esecutive nello Stato membro richiesto solo se l’ammontare di quest’ultima è stato definitivamente fissato dall’autorità giurisdizionale d’origine.

Articolo 56

Alla parte che chiede l’esecuzione in uno Stato membro di una decisione emessa in un altro Stato membro non può essere imposta alcuna garanzia, cauzione o deposito, indipendentemente dalla relativa denominazione, a motivo della cittadinanza straniera o per difetto di domicilio o residenza nello Stato membro richiesto.

Articolo 57

1.   Le traduzioni o le traslitterazioni richieste ai sensi del presente regolamento sono effettuate nella lingua ufficiale dello Stato membro interessato oppure, ove tale Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dei procedimenti giudiziari del luogo in cui è invocata una decisione emessa in un altro Stato membro o in cui è presentata la domanda, conformemente alla legge di quello Stato membro.

2.   Ai fini dei moduli di cui agli articoli 53 e 60, le traduzioni o le traslitterazioni possono essere altresì effettuate in qualunque altra lingua ufficiale delle istituzioni dell’Unione che lo Stato membro interessato abbia dichiarato di accettare.

3.   Qualsiasi traduzione ai sensi del presente regolamento è effettuata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati membri.

CAPO IV

ATTI PUBBLICI E TRANSAZIONI GIUDIZIARIE

Articolo 58

1.   Gli atti pubblici aventi efficacia esecutiva nello Stato membro di origine hanno efficacia esecutiva negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività. L’esecuzione di un atto pubblico può essere negata soltanto se è manifestamente contraria all’ordine pubblico (ordre public) nello Stato membro richiesto.

Le disposizioni della sezione 2, della sezione 3, sottosezione 2, e della sezione 4 del capo III si applicano, se del caso, agli atti pubblici.

2.   L’atto pubblico deve presentare tutte le condizioni di autenticità previste nello Stato membro d’origine.

Articolo 59

Le transazioni giudiziarie aventi efficacia esecutiva nello Stato membro d’origine sono eseguite negli altri Stati membri alle stesse condizioni previste per gli atti pubblici.

Articolo 60

L’autorità giurisdizionale o l’autorità competente dello Stato membro d’origine rilascia, su istanza di qualsiasi parte interessata, un attestato, utilizzando il modulo di cui all’allegato II, contenente una sintesi dell’obbligazione esecutiva registrata nell’atto pubblico o una sintesi di quanto concordato tra le parti e registrato nella transazione giudiziaria.

CAPO V

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 61

Per i documenti emessi in uno Stato membro nel contesto del presente regolamento non è richiesta alcuna legalizzazione né altra formalità analoga.

Articolo 62

1.   Al fine di determinare se una parte ha il domicilio nel territorio dello Stato membro le cui autorità giurisdizionali siano adite, l’autorità giurisdizionale applica la propria legge nazionale.

2.   Qualora una parte non sia domiciliata nello Stato membro le cui autorità giurisdizionali sono adite, l’autorità giurisdizionale, al fine di stabilire se essa ha il domicilio in un altro Stato membro, applica la legge di quest’ultimo Stato.

Articolo 63

1.   Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, una società o altra persona giuridica è domiciliata nel luogo in cui si trova:

a)

la sua sede statutaria;

b)

la sua amministrazione centrale; oppure

c)

il suo centro d’attività principale.

2.   Per quanto riguarda l’Irlanda, Cipro e il Regno Unito, per «sede statutaria» si intende il «registered office» o, se non esiste alcun «registered office», il «place of incorporation» (luogo di acquisizione della personalità giuridica), ovvero, se nemmeno siffatto luogo esiste, il luogo in conformità della cui legge è avvenuta la «formation» (costituzione).

3.   Al fine di definire se un trust ha domicilio nel territorio di uno Stato membro le cui autorità giurisdizionali siano adite, l’autorità giurisdizionale applica le norme del proprio diritto internazionale privato.

Articolo 64

Salvo disposizioni nazionali più favorevoli, le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro alle quali sia contestata una violazione non dolosa davanti alle autorità giurisdizionali penali di un altro Stato membro di cui non sono cittadini possono, anche se non compaiono personalmente, farsi difendere da persone a tal fine abilitate. Tuttavia, l’autorità giurisdizionale adita può ordinare la comparizione personale; se la comparizione non ha luogo, la decisione emessa nell’azione civile senza che la persona in causa abbia avuto la possibilità di difendersi potrà non essere riconosciuta né eseguita negli altri Stati membri.

Articolo 65

1.   La competenza, contemplata all’articolo 8, punto 2, e all’articolo 13, concernente la chiamata in garanzia o la chiamata in causa di terzo può essere invocata negli Stati membri figuranti nell’elenco stilato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 1, lettera b) e dell’articolo 76, paragrafo 2, solo se il diritto nazionale lo consente. Una persona domiciliata in un altro Stato membro può essere invitata a costituirsi in causa dinanzi alle autorità giurisdizionali di tali Stati membri conformemente alle disposizioni sulla chiamata in causa del terzo di cui al predetto elenco.

2.   Le decisioni emesse in uno Stato membro ai sensi dell’articolo 8, punto 2, o dell’articolo 13 sono riconosciute ed eseguite conformemente al capo III in ogni altro Stato membro. Tutti gli effetti che le decisioni emesse negli Stati membri figuranti nell’elenco di cui al paragrafo 1 possono produrre in base al diritto di tali Stati membri nei confronti di terzi, in applicazione del paragrafo 1, sono riconosciuti in tutti gli Stati membri.

3.   Gli Stati membri figuranti nell’elenco di cui al paragrafo 1 forniscono, nel quadro della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale istituita dalla decisione 2001/470/CE del Consiglio (16) (la «rete giudiziaria europea»), le informazioni sul modo in cui determinare, in base al loro diritto nazionale, gli effetti delle decisioni di cui al secondo periodo del paragrafo 2.

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 66

1.   Il presente regolamento si applica solo alle azioni proposte, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse alla data o successivamente al 10 gennaio 2015.

2.   In deroga all’articolo 80, il regolamento (CE) n. 44/2001 continua ad applicarsi alle decisioni emesse nei procedimenti promossi, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse anteriormente al 10 gennaio 2015 che rientrano nel relativo ambito di applicazione.

CAPO VII

RELAZIONE CON ALTRI ATTI NORMATIVI

Articolo 67

Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione delle disposizioni che, in materie particolari, disciplinano la competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni e che sono contenute negli atti dell’Unione o nelle legislazioni nazionali armonizzate in esecuzione di tali atti.

Articolo 68

1.   Il presente regolamento sostituisce, tra gli Stati membri, le disposizioni della convenzione di Bruxelles del 1968 salvo per quanto riguarda i territori degli Stati membri che rientrano nell’ambito di applicazione territoriale di tale convenzione e che sono esclusi dal presente regolamento ai sensi dell’articolo 355 TFUE.

2.   Nella misura in cui il presente regolamento sostituisce, tra gli Stati membri, le disposizioni della convenzione di Bruxelles del 1968, ogni riferimento a tale convenzione si intende fatto al presente regolamento.

Articolo 69

Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 70 e 71, il presente regolamento sostituisce tra gli Stati membri le convenzioni relative alle stesse materie soggette al presente regolamento. In particolare, sono sostituite le convenzioni figuranti nell’elenco stilato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 1, lettera c), e dell’articolo 76, paragrafo 2.

Articolo 70

1.   Le convenzioni di cui all’articolo 69 continuano a produrre i loro effetti nelle materie alle quali non si applica il presente regolamento.

2.   Esse continuano a produrre i loro effetti con riguardo alle decisioni emesse, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse prima della data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 44/2001.

Articolo 71

1.   Il presente regolamento lascia impregiudicate le convenzioni, di cui gli Stati membri siano parti contraenti, che disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materie particolari.

2.   Ai fini della sua interpretazione uniforme, il paragrafo 1 si applica nel modo seguente:

a)

il presente regolamento non osta a che l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro che sia parte di una convenzione relativa a una materia particolare possa fondare la propria competenza giurisdizionale su tale convenzione anche se il convenuto è domiciliato in uno Stato che non è parte della medesima convenzione. L’autorità giurisdizionale adita applica in ogni caso l’articolo 28 del presente regolamento;

b)

le decisioni emesse in uno Stato membro da un’autorità giurisdizionale che abbia fondato la propria competenza giurisdizionale su una convenzione relativa a una materia particolare sono riconosciute ed eseguite negli altri Stati membri in conformità del presente regolamento.

Se una convenzione relativa a una materia particolare di cui sono parti lo Stato membro d’origine e lo Stato membro richiesto determina le condizioni del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni, si applicano tali condizioni. È comunque possibile applicare le disposizioni del presente regolamento concernenti il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni.

Articolo 72

Il presente regolamento lascia impregiudicati gli accordi anteriori all’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 44/2001 con i quali gli Stati membri si siano impegnati, ai sensi dell’articolo 59 della convenzione di Bruxelles del 1968, a non riconoscere una decisione emessa, in particolare in un altro Stato contraente della convenzione, contro un convenuto che aveva il proprio domicilio o la propria residenza abituale in uno Stato terzo, qualora la decisione sia stata fondata, in un caso previsto all’articolo 4 della convenzione, soltanto sulle norme in materia di competenza di cui all’articolo 3, secondo comma, della convenzione stessa.

Articolo 73

1.   Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione della convenzione di Lugano del 2007.

2.   Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione della convenzione di New York del 1958.

3.   Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione delle convenzioni e degli accordi bilaterali tra uno Stato terzo e uno Stato membro conclusi prima della data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 44/2001 che riguardino materie disciplinate dal presente regolamento.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 74

Gli Stati membri forniscono, nel quadro della rete giudiziaria europea, e affinché le informazioni siano messe a disposizione dei cittadini, una descrizione delle norme e delle procedure nazionali in materia di esecuzione, comprese le autorità competenti incaricate dell’esecuzione, e le informazioni su eventuali limitazioni a tale riguardo, in particolare le norme relative alla tutela del debitore e ai periodi di prescrizione o decadenza.

Gli Stati membri tengono costantemente aggiornate tali informazioni.

Articolo 75

Entro il 10 gennaio 2014 gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a)

le autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere presentata la domanda di diniego dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 1;

b)

le autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta l’impugnazione contro la decisione relativa alla domanda di diniego dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 2;

c)

le autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta un’ulteriore impugnazione ai sensi dell’articolo 50; e

d)

le lingue accettate per la traduzione dei moduli di cui all’articolo 57, paragrafo 2.

La Commissione rende accessibili al pubblico le informazioni comunicate con qualsiasi mezzo appropriato, in particolare tramite la rete giudiziaria europea.

Articolo 76

1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a)

le norme sulla competenza di cui all’articolo 5, paragrafo 2, e all’articolo 6, paragrafo 2;

b)

le disposizioni sulla chiamata in causa del terzo di cui all’articolo 65; e

c)

le convenzioni di cui all’articolo 69.

2.   La Commissione, sulla base delle notifiche degli Stati membri di cui al paragrafo 1, redige gli elenchi corrispondenti.

3.   Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali successive modifiche da effettuarsi a tali elenchi. La Commissione modifica tali elenchi di conseguenza.

4.   La Commissione pubblica gli elenchi e le eventuali successive modifiche effettuate agli stessi nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

5.   La Commissione rende accessibili al pubblico tutte le informazioni notificate ai sensi dei paragrafi 1 e 3 con qualsiasi altro mezzo appropriato, in particolare tramite la rete giudiziaria europea.

Articolo 77

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell’articolo 78, per la modifica degli allegati I e II.

Articolo 78

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 77 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 9 gennaio 2013.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 77 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 77 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 79

Entro l'11 gennaio 2022 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull’applicazione del presente regolamento. La relazione comprende una valutazione dell’eventuale necessità di estendere ulteriormente le regole in materia di competenza ai convenuti non domiciliati in uno Stato membro, alla luce del funzionamento del presente regolamento e dei possibili sviluppi a livello internazionale. Se del caso, la relazione è corredata di una proposta di modifica del presente regolamento.

Articolo 80

Il presente regolamento abroga il regolamento (CE) n. 44/2001. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e sono letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato III.

Articolo 81

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 10 gennaio 2015 a eccezione degli articoli 75 e 76 che si applicano a decorrere dal 10 gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il 12 dicembre 2012

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  GU C 218 del 23.7.2011, pag. 78.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 20 novembre 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 6 dicembre 2012.

(3)  GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

(4)  GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.

(5)  GU L 299 del 31.12.1972, pag. 32; GU L 304 del 30.10.1978, pag. 1; GU L 388 del 31.12.1982, pag. 1; GU L 285 del 3.10.1989, pag. 1; GU C 15 del 15.1.1997, pag. 1. Per la versione consolidata cfr. GU C 27 del 26.1.1998, pag. 1.

(6)  GU L 319 del 25.11.1988, pag. 9.

(7)  GU L 120 del 5.5.2006, pag. 22.

(8)  GU L 147 del 10.6.2009, pag. 5.

(9)  GU L 7 del 10.1.2009, pag. 1.

(10)  GU L 74 del 27.3.1993, pag. 74.

(11)  GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45.

(12)  GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1.

(13)  GU L 299 del 16.11.2005, pag. 62.

(14)  GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.

(15)  GU L 324 del 10.12.2007, pag. 79.

(16)  GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25.


ALLEGATO I

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ALLEGATO II

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ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 44/2001

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2, frase introduttiva

Articolo 1, paragrafo 2, frase introduttiva

Articolo 1, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e f)

Articolo 1, paragrafo 2, lettere da b) a d)

Articolo 1, paragrafo 2, lettere da b) a d)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera e)

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 4

Articolo 3

Articolo 5

Articolo 4

Articolo 6

Articolo 5, frase introduttiva

Articolo 7, frase introduttiva

Articolo 5, punto 1

Articolo 7, punto 1

Articolo 5, punto 2

Articolo 5, punti 3 e 4

Articolo 7, punti 2 e 3

Articolo 7, punto 4

Articolo 5, punti da 5 a 7

Articolo 7, punti da 5 a 7

Articolo 6

Articolo 8

Articolo 7

Articolo 9

Articolo 8

Articolo 10

Articolo 9

Articolo 11

Articolo 10

Articolo 12

Articolo 11

Articolo 13

Articolo 12

Articolo 14

Articolo 13

Articolo 15

Articolo 14

Articolo 16

Articolo 15

Articolo 17

Articolo 16

Articolo 18

Articolo 17

Articolo 19

Articolo 18

Articolo 20

Articolo 19, punti 1 e 2

Articolo 21, paragrafo 1

Articolo 21, paragrafo 2

Articolo 20

Articolo 22

Articolo 21

Articolo 23

Articolo 22

Articolo 24

Articolo 23, paragrafi 1 e 2

Articolo 25, paragrafi 1 e 2

Articolo 23, paragrafo 3

Articolo 23, paragrafi 4 e 5

Articolo 25, paragrafi 3 e 4

Articolo 25, paragrafo 5

Articolo 24

Articolo 26, paragrafo 1

Articolo 26, paragrafo 2

Articolo 25

Articolo 27

Articolo 26

Articolo 28

Articolo 27, paragrafo 1

Articolo 29, paragrafo 1

Articolo 29, paragrafo 2

Articolo 27, paragrafo 2

Articolo 29, paragrafo 3

Articolo 28

Articolo 30

Articolo 29

Articolo 31, paragrafo 1

Articolo 31, paragrafo 2

Articolo 31, paragrafo 3

Articolo 31, paragrafo 4

Articolo 30

Articolo 32, paragrafo 1, lettere a) e b)

Articolo 32, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 32, paragrafo 2

Articolo 33

Articolo 34

Articolo 31

Articolo 35

Articolo 32

Articolo 2, lettera a)

Articolo 33

Articolo 36

Articolo 37

Articolo 39

Articolo 40

Articolo 41

Articolo 42

Articolo 43

Articolo 44

Articolo 34

Articolo 45, paragrafo 1, lettere da a) a d)

Articolo 35, paragrafo 1

Articolo 45, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 35, paragrafo 2

Articolo 45, paragrafo 2

Articolo 35, paragrafo 3

Articolo 45, paragrafo 3

Articolo 45, paragrafo 4

Articolo 36

Articolo 52

Articolo 37, paragrafo 1

Articolo 38, lettera a)

Articolo 38

Articolo 39

Articolo 40

Articolo 41

Articolo 42

Articolo 43

Articolo 44

Articolo 45

Articolo 46

Articolo 47

Articolo 48

Articolo 46

Articolo 47

Articolo 48

Articolo 49

Articolo 50

Articolo 51

Articolo 54

Articolo 49

Articolo 55

Articolo 50

Articolo 51

Articolo 56

Articolo 52

Articolo 53

Articolo 54

Articolo 53

Articolo 55, paragrafo 1

Articolo 55, paragrafo 2

Articolo 37, paragrafo 2, articolo 47, paragrafo 3, e articolo 57

Articolo 56

Articolo 61

Articolo 57, paragrafo 1

Articolo 58, paragrafo 1

Articolo 57, paragrafo 2

Articolo 57, paragrafo 3

Articolo 58, paragrafo 2

Articolo 57, paragrafo 4

Articolo 60

Articolo 58

Articoli 59 e 60

Articolo 59

Articolo 62

Articolo 60

Articolo 63

Articolo 61

Articolo 64

Articolo 62

Articolo 3

Articolo 63

Articolo 64

Articolo 65

Articolo 65, paragrafi 1 e 2

Articolo 65, paragrafo 3

Articolo 66

Articolo 66

Articolo 67

Articolo 67

Articolo 68

Articolo 68

Articolo 69

Articolo 69

Articolo 70

Articolo 70

Articolo 71

Articolo 71

Articolo 72

Articolo 72

Articolo 73

Articolo 73

Articolo 79

Articolo 74, paragrafo 1

Articolo 75, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e articolo 76, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 74, paragrafo 2

Articolo 77

Articolo 78

Articolo 80

Articolo 75

Articolo 76

Articolo 81

Allegato I

Articolo 76, paragrafo 1, lettera a)

Allegato II

Articolo 75, lettera a)

Allegato III

Articolo 75, lettera b)

Allegato IV

Articolo 75, lettera c)

Allegato V

Allegati I e II

Allegato VI

Allegato II

Allegato III


20.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 351/33


REGOLAMENTO (UE) N. 1216/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2012

che istituisce, in occasione dell’adesione della Croazia all’Unione europea, misure particolari e temporanee per l’assunzione di funzionari e agenti temporanei dell’Unione europea

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 336,

vista la proposta della Commissione europea, presentata previa consultazione del Comitato dello statuto,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Corte di giustizia (1),

visto il parere della Corte dei conti (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

In occasione dell’adesione della Croazia all’Unione europea il 1o luglio 2013, dovrebbero essere adottate misure particolari e temporanee in deroga allo statuto dei funzionari dell’Unione europea («statuto») e al regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (4).

(2)

Considerati la dimensione della Croazia e il numero di persone potenzialmente interessate, le misure particolari e temporanee dovrebbero restare in vigore per un congruo periodo. La data del 30 giugno 2018 appare la scadenza più idonea al riguardo.

(3)

Considerata la necessità di procedere alle previste assunzioni prima possibile dopo l’adesione, è opportuno adottare il presente regolamento prima dell’effettiva data di adesione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Assunzione di funzionari

1.   In deroga all’articolo 4, secondo e terzo comma, all’articolo 7, paragrafo 1, all’articolo 27 e all’articolo 29, paragrafo 1, lettere a) e b), dello statuto, i posti vacanti possono essere coperti, a partire dall’effettiva data di adesione della Croazia e fino al 30 giugno 2018, mediante nomina come funzionari di cittadini della Croazia, limitatamente ai posti previsti e tenendo conto delle decisioni in materia di bilancio.

2.   Tali funzionari sono nominati a decorrere dall’effettiva data di adesione e, ad eccezione del personale di inquadramento superiore (direttori generali o loro equivalenti di grado AD 16 o AD 15 e direttori o loro equivalenti di grado AD 15 o AD 14), a seguito di concorsi per titoli o esami, o per titoli ed esami, organizzati conformemente all’allegato III dello statuto.

Articolo 2

Assunzione di personale temporaneo

1.   L’articolo 1, paragrafo 1, si applica mutatis mutandis all’assunzione di cittadini della Croazia come agenti temporanei.

2.   Tali agenti temporanei sono assunti a decorrere dalla data effettiva dell’adesione.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 12 dicembre 2012

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Parere del 12 novembre 2012 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU C 364 del 23.11.2012, pag. 1.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 20 novembre 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 12 dicembre 2012.

(4)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.


20.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 351/34


REGOLAMENTO (UE) N. 1217/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2012

sull’assegnazione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa verso l’Unione europea

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Alla luce dell’importanza economica per l’Unione delle importazioni di legname grezzo e dell’importanza che la Federazione russa riveste per l’Unione in quanto fornitore di legname grezzo, la Commissione ha negoziato con la Federazione russa impegni da parte di quest’ultima a ridurre o eliminare i dazi all’esportazione di legname grezzo.

(2)

Detti impegni, che sono entrati a far parte dell’elenco delle concessioni e degli impegni sulle merci dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) della Federazione russa nel quadro della sua adesione all’OMC, comprendono contingenti tariffari all’esportazione di tipi specifici di legname di conifere, una parte dei quali è stata assegnata alle esportazioni verso l’Unione.

(3)

Nel contesto dei negoziati relativi all’adesione della Federazione russa all’OMC, la Commissione ha negoziato, a nome dell’Unione, un accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Federazione russa per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa nell’Unione europea (2) (l’«accordo»).

(4)

L’Unione e la Federazione russa hanno anche negoziato un protocollo sulle modalità tecniche in applicazione dell’accordo (3) (il «protocollo»).

(5)

Il 14 dicembre 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/105/UE (4), che autorizza la firma dell’accordo e del protocollo e la loro applicazione provvisoria a decorrere dalla data di adesione della Federazione russa all’OMC. L’accordo e il protocollo sono stati firmati il 16 dicembre 2011. La Federazione russa ha aderito all’OMC il 22 agosto 2012.

(6)

Secondo i termini dell’accordo, l’Unione deve gestire la parte di contingenti tariffari ad essa assegnati conformemente alle sue procedure interne. La decisione 2012/105/UE stabilisce che la Commissione deve adottare le disposizioni particolareggiate sul metodo di assegnazione delle autorizzazioni contingentate conformemente al protocollo, nonché tutte le altre disposizioni necessarie per la gestione, da parte dell’Unione, delle quantità di contingenti tariffari assegnati all’esportazione verso l’Unione. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 498/2012 della Commissione (5) ha stabilito le modalità di esecuzione provvisorie necessarie al fine di consentire all’Unione una gestione pienamente operativa della sua parte di contingenti tariffari entro la data di adesione della Federazione russa all’OMC. Tale regolamento cesserà di applicarsi nel momento in cui l’accordo e il protocollo saranno conclusi ed entreranno in vigore.

(7)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione dell’accordo e del protocollo dopo la loro entrata in vigore, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (6).

(8)

Al fine di garantire la certezza e la continuità giuridiche per gli operatori economici, è opportuno che gli effetti giuridici delle misure transitorie già adottate a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 498/2012 siano conservati nei nuovi atti di esecuzione che devono essere adottati ai sensi del presente regolamento. Dette misure transitorie dovrebbero pertanto essere trattate come se fossero state adottate in conformità delle corrispondenti disposizioni di tali nuovi atti di esecuzione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Al fine di attuare l’accordo tra l’Unione europea e la Federazione russa per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa nell’Unione e il protocollo sulle modalità tecniche in applicazione di tale accordo, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono disposizioni particolareggiate sul metodo di assegnazione delle autorizzazioni contingentate a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, del protocollo, e che stabiliscono tutte le altre disposizioni necessarie per la gestione, da parte dell’Unione, della parte di contingenti tariffari assegnati alle esportazioni verso l’Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 2, paragrafo 2.

2.   Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 conservano gli effetti giuridici delle misure transitorie adottate a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 498/2012.

Articolo 2

1.   La Commissione è assistita dal comitato per il legno istituito dall’articolo 5 della decisione 2012/105/UE. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Il comitato per il legno può esaminare qualsiasi questione relativa all’applicazione dell’accordo e del protocollo sollevata dalla Commissione o su richiesta di uno Stato membro.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 12 dicembre 2012

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 21 novembre 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 3 dicembre 2012.

(2)  GU L 57 del 29.2.2012, pag. 3.

(3)  GU L 57 del 29.2.2012, pag. 5.

(4)  GU L 57 del 29.2.2012, pag. 1.

(5)  GU L 152 del 13.6.2012, pag. 28.

(6)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.


20.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 351/36


REGOLAMENTO (UE) N. 1218/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2012

relativo all’attuazione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il Brasile, ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, concernente la modifica delle concessioni, per quanto riguarda le carni di pollame trasformate, previste nell’elenco dell’UE allegato al GATT 1994, e dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Thailandia, ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, concernente la modifica delle concessioni, per quanto riguarda le carni di pollame trasformate, previste nell’elenco dell’UE allegato al GATT 1994, recante modifica e integrazione dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2) ha istituito una nomenclatura delle merci («nomenclatura combinata») e ha fissato i dazi convenzionali della tariffa doganale comune.

(2)

Con decisione 2012/792/UE del 6 dicembre 2012, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il Brasile, ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, concernente la modifica delle concessioni, per quanto riguarda le carni di pollame trasformate, previste nell’elenco dell’UE allegato al GATT 1994, e dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Thailandia, ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, concernente la modifica delle concessioni, per quanto riguarda le carni di pollame trasformate, previste nell’elenco dell’UE allegato al GATT 1994 (3) (gli «accordi»), il Consiglio ha approvato gli accordi, a nome dell’Unione, al fine di concludere i negoziati avviati ai sensi dell’articolo XXVIII del GATT 1994.

(3)

Gli accordi sono stati negoziati sulla base dei codici della nomenclatura combinata allora in vigore.

(4)

Nella versione più recente dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, stabilita nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1006/2011 della Commissione (4) le linee tariffarie 16 023 940 e 16 023 980 sono state fuse nella nuova linea tariffaria 16 023 985. L’allegato del presente regolamento tiene conto di questa nuova situazione.

(5)

I dazi autonomi della tariffa doganale comune per le linee tariffarie oggetto dei negoziati sono attualmente fissati a livelli inferiori alle nuove aliquote dei dazi convenzionali derivanti dalla modifica delle concessioni ai sensi dell’articolo XXVIII del GATT 1994. Tuttavia, in conformità del regolamento (CEE) n. 2658/87, i dazi autonomi si applicano se sono inferiori ai dazi convenzionali.

(6)

È pertanto opportuno aumentare l’aliquota dei dazi autonomi fissata nella tariffa doganale comune sino al livello dei dazi convenzionali.

(7)

È opportuno modificare e integrare di conseguenza l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La parte seconda («Tabella dei dazi») dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificata con i dazi che figurano nell’allegato del presente regolamento.

Le aliquote dei dazi autonomi sono fissate al livello delle aliquote dei dazi convenzionali.

Articolo 2

La parte terza, sezione III, allegato 7 («Contingenti tariffari OMC che le competenti autorità comunitarie devono aprire») dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificata con i contingenti tariffari e integrato con i volumi e i dazi che figurano nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore degli accordi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 12 dicembre 2012

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 21 novembre 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 12 dicembre 2012.

(2)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(3)  Cfr. pagina 47 della presente Gazzetta ufficiale.

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 282 del 28.10.2011, pag. 1).


ALLEGATO

Fatte salve le regole d’interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto, nel contesto del presente allegato, le concessioni sono determinate sulla base dei codici NC esistenti al momento dell’adozione del presente regolamento.

Parte seconda

Tabella dei dazi

Codice NC

Descrizione delle merci

Aliquota dei dazi (autonomi e convenzionali)

1602 32 11

Carni di galli e di galline trasformate, non cotte, contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili

2 765 EUR/t

1602 32 30

Carni di galli e di galline trasformate, contenenti, in peso, 25 % o più e meno di 57 % di carne o di frattaglie di volatili

2 765 EUR/t

1602 32 90

Carni di galli e di galline trasformate, contenenti, in peso, meno di 25 % di carne o di frattaglie di volatili

2 765 EUR/t

1602 39 21

Carni di oca, anatra e faraona trasformate, non cotte, contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili

2 765 EUR/t

1602 39 29

Carni di oca, anatra e faraona trasformate, cotte, contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili

2 765 EUR/t

1602 39 85

Carni di oca, anatra e faraona trasformate, contenenti, in peso, meno di 57 % di carne o di frattaglie di volatili

2 765 EUR/t


Parte terza

Allegati tariffari

Codice NC

Descrizione delle merci

Aliquota dei dazi

1602 32 11

Carni di galli e di galline trasformate, non cotte, contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili

Apertura di un contingente tariffario di 16 140 t, di cui 15 800 t attribuite al Brasile

Dazio contingentale: 630 EUR/t

1602 32 30

Carni di galli e di galline trasformate, contenenti, in peso, 25 % o più e meno di 57 % di carne o di frattaglie di volatili

Apertura di un contingente tariffario di 79 705 t, di cui 62 905 t attribuite al Brasile e 14 000 t alla Thailandia

Dazio contingentale: 10,9 %

1602 32 90

Carni di galli e di galline trasformate, contenenti, in peso, meno di 25 % di carne o di frattaglie di volatili

Apertura di un contingente tariffario di 2 865 t, di cui 295 t attribuite al Brasile e 2 100 t alla Thailandia

Dazio contingentale: 10,9 %

1602 39 21

Carni di oca, anatra e faraona trasformate, non cotte, contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili

Apertura di un contingente tariffario di 10 t per la Thailandia

Dazio contingentale: 630 EUR/t

1602 39 29

Carni di oca, anatra e faraona trasformate, cotte, contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili

Apertura di un contingente tariffario di 13 720 t, di cui 13 500 t attribuite alla Thailandia

Dazio contingentale: 10,9 %

ex 1602 39 85

Carni di oca, anatra e faraona trasformate, contenenti, in peso, 25 % o più e meno di 57 % di carne o di frattaglie di volatili

Apertura di un contingente tariffario di 748 t, di cui 600 t attribuite alla Thailandia

Dazio contingentale: 10,9 %

ex 1602 39 85

Carni di oca, anatra e faraona trasformate, contenenti, in peso, meno di 25 % di carne o di frattaglie di volatili

Apertura di un contingente tariffario di 725 t, di cui 600 t attribuite alla Thailandia

Dazio contingentale: 10,9 %

A tutte le summenzionate linee tariffarie si applicano le esatte designazioni tariffarie dell’elenco UE dell’OMC.


20.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 351/40


REGOLAMENTO (UE) N. 1219/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2012

che stabilisce disposizioni transitorie per gli accordi bilaterali conclusi tra Stati membri e paesi terzi in materia di investimenti

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

A seguito dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona, gli investimenti diretti esteri figurano nell’elenco delle questioni attinenti alla politica commerciale comune. Conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE»), l’Unione europea ha competenza esclusiva in materia di politica commerciale comune. Di conseguenza, soltanto l’Unione può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti in tale settore. Gli Stati membri possono farlo autonomamente solo se autorizzati dall’Unione, conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, TFUE.

(2)

Inoltre, la parte terza, titolo IV, capo 4, TFUE definisce norme comuni in materia di circolazione dei capitali tra gli Stati membri e i paesi terzi, inclusi movimenti di capitali in relazione ad investimenti. Gli accordi internazionali in materia di investimenti esteri conclusi dagli Stati membri possono interferire con tali norme.

(3)

Il presente regolamento lascia impregiudicata la ripartizione delle competenze tra l’Unione e i suoi Stati membri conformemente al TFUE.

(4)

All’entrata in vigore del trattato di Lisbona, gli Stati membri hanno mantenuto in vigore numerosi accordi bilaterali conclusi con paesi terzi in materia di investimenti. Il TFUE non contiene disposizioni transitorie esplicite per tali accordi, che rientrano ora nella competenza esclusiva dell’Unione. Inoltre, alcuni di tali accordi possono comprendere disposizioni che interferiscono con le norme comuni relative alla circolazione dei capitali di cui alla parte terza, titolo IV, capo 4, TFUE.

(5)

Anche se, secondo il diritto internazionale pubblico, gli accordi bilaterali in materia di investimenti restano vincolanti per gli Stati membri e anche se saranno sostituiti progressivamente dagli accordi che saranno conclusi dall’Unione nella stessa materia, è opportuno gestire in maniera appropriata le condizioni alle quali possono essere mantenuti in vigore e i loro rapporti con la politica dell’Unione attinente agli investimenti. Tali rapporti sono destinati ad evolvere via via che l’Unione eserciterà la propria competenza.

(6)

Nell’interesse degli investitori dell’Unione e dei loro investimenti nei paesi terzi, nonché nell’interesse degli Stati membri che ospitano investitori e investimenti esteri, dovrebbero essere mantenuti in vigore gli accordi bilaterali che definiscono e garantiscono le condizioni d’investimento e sostituiti progressivamente da accordi in materia di investimenti dell’Unione con un elevato livello di tutela degli investimenti.

(7)

Il presente regolamento dovrebbe riguardare lo status, secondo il diritto dell’Unione, degli accordi bilaterali degli Stati membri in materia di investimenti, firmati prima del 1o dicembre 2009. Tali accordi possono essere mantenuti in vigore, o entrare in vigore, conformemente al presente regolamento.

(8)

Il presente regolamento dovrebbe altresì stabilire le condizioni alle quali agli Stati membri è conferito il potere di concludere e/o mantenere in vigore accordi bilaterali in materia di investimenti, firmati tra il 1o dicembre 2009 e il 9 gennaio 2013.

(9)

Il presente regolamento dovrebbe inoltre stabilire le condizioni alle quali agli Stati membri è conferito il potere di modificare o concludere accordi bilaterali in materia di investimenti con paesi terzi successivamente al 9 gennaio 2013.

(10)

Ove accordi bilaterali con paesi terzi in materia di investimenti siano mantenuti in vigore da parte degli Stati membri a norma del presente regolamento, o siano state concesse le autorizzazioni ad avviare negoziati o a concludere tali accordi con paesi terzi, ciò non dovrebbe ostare a che l’Unione proceda alla negoziazione o alla conclusione di accordi in materia di investimenti.

(11)

Gli Stati membri sono tenuti ad adottare le misure necessarie per eliminare eventuali incompatibilità con il diritto dell’Unione contenute negli accordi bilaterali in materia di investimenti da essi conclusi con paesi terzi. L’attuazione del presente regolamento non pregiudica l’applicazione dell’articolo 258 TFUE relativamente agli inadempimenti degli Stati membri con riguardo agli obblighi ad essi incombenti in forza del diritto dell’Unione.

(12)

L’autorizzazione a modificare o concludere accordi bilaterali in materia di investimenti prevista dal presente regolamento dovrebbe permettere, in particolare, agli Stati membri di affrontare eventuali incompatibilità tra i rispettivi accordi bilaterali in materia di investimenti e il diritto dell’Unione, diverse dalle incompatibilità derivanti dalla ripartizione delle competenze tra l’Unione e i suoi Stati membri, che sono disciplinate dal presente regolamento.

(13)

La Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento. Tale relazione dovrebbe, tra l’altro, verificare la necessità di continuare ad applicare il capo III. Se la relazione dovesse raccomandare la sospensione dell’applicazione delle disposizioni del capo III o ne dovesse proporre la modifica, essa può essere corredata, se del caso, da una proposta legislativa.

(14)

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero provvedere affinché le informazioni indicate come riservate siano trattate in conformità del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (2).

(15)

Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi agli accordi in materia di investimenti conclusi tra gli Stati membri.

(16)

È necessario prevedere talune disposizioni per garantire che gli accordi bilaterali in materia di investimenti mantenuti in vigore in virtù del presente regolamento rimangano applicabili, anche per quanto riguarda la risoluzione delle controversie, nel rispetto della competenza esclusiva dell’Unione.

(17)

Al fine di garantire condizioni di esecuzione uniformi del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (3).

(18)

In particolare, tali competenze dovrebbero essere conferite alla Commissione dato che le procedure previste agli articoli 9, 11 e 12 conferiscono agli Stati membri il potere di agire in settori di competenza esclusiva dell’Unione e le decisioni in materia devono essere adottate a livello dell’Unione.

(19)

Ai fini dell’adozione delle autorizzazioni ai sensi degli articoli 9, 11 e 12 dovrebbe applicarsi la procedura consultiva, dato che tali autorizzazioni devono essere concesse sulla base di criteri chiaramente definiti nel presente regolamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Fatta salva la ripartizione delle competenze stabilita dal TFUE, il presente regolamento riguarda lo status degli accordi bilaterali degli Stati membri in materia di investimenti conformemente al diritto dell’Unione e stabilisce i termini, le condizioni e le procedure secondo cui gli Stati membri sono autorizzati a modificare o concludere accordi bilaterali in materia di investimenti.

2.   Ai fini del presente regolamento per «accordi bilaterali in materia di investimenti» si intende qualsiasi accordo concluso con un paese terzo che contiene disposizioni sulla protezione degli investimenti. Il presente regolamento riguarda soltanto le disposizioni degli accordi bilaterali in materia di investimenti relative alla protezione degli investimenti.

CAPO II

MANTENIMENTO IN VIGORE DEGLI ACCORDI BILATERALI ESISTENTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI

Articolo 2

Notifica alla Commissione

Entro l'8 febbraio 2013 o entro trenta giorni dalla data della loro adesione all’Unione, gli Stati membri notificano alla Commissione tutti gli accordi bilaterali in materia di investimenti conclusi con paesi terzi firmati prima del 1o dicembre 2009 o prima della data di adesione, se posteriore, che desiderano mantenere o fare entrare in vigore in conformità a quanto disposto dal presente capo. La notifica contiene una copia di tali accordi bilaterali in materia di investimenti. Gli Stati membri notificano altresì alla Commissione qualsiasi successiva modifica allo status di tali accordi.

Articolo 3

Mantenimento in vigore

Fatti salvi gli altri obblighi incombenti agli Stati membri in forza del diritto dell’Unione, gli accordi bilaterali in materia di investimenti notificati a norma dell’articolo 2 del presente regolamento possono essere mantenuti in vigore, o entrare in vigore, a norma del TFUE e del presente regolamento, fino a quando non entri in vigore un accordo bilaterale in materia di investimenti tra l’Unione e lo stesso paese terzo.

Articolo 4

Pubblicazione

1.   Ogni dodici mesi la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un elenco degli accordi bilaterali in materia di investimenti notificati a norma dell’articolo 2, dell’articolo 11, paragrafo 6, o dell’articolo 12, paragrafo 6.

2.   La prima pubblicazione dell’elenco di accordi bilaterali in materia di investimenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo ha luogo entro i tre mesi successivi al termine fissato per le notifiche effettuate ai sensi dell’articolo 2.

Articolo 5

Valutazione

La Commissione può valutare se una o più delle disposizioni degli accordi bilaterali in materia di investimenti notificati a norma dell’articolo 2 costituiscano un grave ostacolo alla negoziazione o alla conclusione, da parte dell’Unione, di accordi bilaterali in materia di investimenti con paesi terzi in vista della progressiva sostituzione degli accordi bilaterali in materia di investimenti notificati a norma dell’articolo 2.

Articolo 6

Obbligo di cooperare

1.   Gli Stati membri adottano le misure appropriate per assicurare che le disposizioni degli accordi bilaterali in materia di investimenti notificati a norma dell’articolo 2 non costituiscano un grave ostacolo alla negoziazione o alla conclusione, da parte dell’Unione, di accordi bilaterali in materia di investimenti con paesi terzi, in vista della progressiva sostituzione degli accordi bilaterali in materia di investimenti notificati a norma dell’articolo 2.

2.   Se la Commissione constata che una o più delle disposizioni di un accordo bilaterale in materia di investimenti notificato a norma dell’articolo 2 costituisce un grave ostacolo alla negoziazione o alla conclusione, da parte dell’Unione, di accordi bilaterali in materia di investimenti con paesi terzi, in vista della progressiva sostituzione degli accordi bilaterali in materia di investimenti notificati a norma dell’articolo 2, la Commissione e lo Stato membro interessato procedono rapidamente a consultazioni e cooperano al fine di individuare le azioni appropriate per risolvere la questione. La durata di tali consultazioni non supera i novanta giorni.

3.   Fatto salvo il paragrafo 1, la Commissione può, entro sessanta giorni dal termine delle consultazioni, indicare le misure appropriate che lo Stato membro interessato deve adottare per rimuovere gli ostacoli di cui al paragrafo 2.

CAPO III

AUTORIZZAZIONE A MODIFICARE O CONCLUDERE ACCORDI BILATERALI IN MATERIA DI INVESTIMENTI

Articolo 7

Autorizzazione a modificare o concludere un accordo bilaterale in materia di investimenti

Alle condizioni di cui agli articoli da 8 a 11, uno Stato membro è autorizzato ad avviare negoziati con un paese terzo al fine di modificare un accordo bilaterale in materia di investimenti esistente o di concluderne uno nuovo.

Articolo 8

Notifica alla Commissione

1.   Ove uno Stato membro intenda avviare negoziati con un paese terzo al fine di modificare o concludere un accordo bilaterale in materia di investimenti, ne dà notifica per iscritto alla Commissione.

2.   La notifica di cui al paragrafo 1 è corredata dalla documentazione pertinente nonché da un’indicazione delle disposizioni che devono essere negoziate o rinegoziate, dagli obiettivi dei negoziati e da ogni altra informazione pertinente.

3.   La notifica di cui al paragrafo 1 è trasmessa almeno cinque mesi prima dell’inizio dei negoziati formali.

4.   Se le informazioni trasmesse dallo Stato membro non sono sufficienti ai fini dell’autorizzazione all’avvio di negoziati formali conformemente all’articolo 9, la Commissione può richiedere informazioni supplementari.

5.   La Commissione mette a disposizione degli altri Stati membri la notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo e, su richiesta, la documentazione accompagnatoria, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all’articolo 14.

Articolo 9

Autorizzazione ad aprire negoziati formali

1.   La Commissione autorizza gli Stati membri ad aprire i negoziati formali con un paese terzo al fine di modificare o concludere un accordo bilaterale in materia di investimenti, salvo nel caso in cui concluda che l’apertura di siffatti negoziati:

a)

presenterebbe incompatibilità con il diritto dell’Unione diverse dalle incompatibilità derivanti dalla ripartizione delle competenze tra l’Unione e i suoi Stati membri;

b)

sarebbe superflua, in quanto la Commissione ha presentato o ha deciso di presentare una raccomandazione per avviare negoziati con il paese terzo interessato a norma dell’articolo 218, paragrafo 3, TFUE;

c)

sarebbe in contrasto con i principi e gli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione elaborati in conformità alle disposizioni generali del titolo V, capo 1, del trattato sull’Unione europea; o

d)

costituirebbe un grave ostacolo alla negoziazione o alla conclusione di accordi bilaterali in materia di investimenti con paesi terzi da parte dell’Unione.

2.   Nel quadro dell’autorizzazione di cui al paragrafo 1, la Commissione può chiedere allo Stato membro di includere in tali negoziati e nel futuro accordo bilaterale in materia di investimenti o di eliminare da essi qualsiasi clausola qualora ciò sia necessario al fine di assicurare la coerenza con la politica in materia di investimenti dell’Unione o la compatibilità con il diritto dell’Unione.

3.   L’autorizzazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo è concessa secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 16, paragrafo 2. La Commissione adotta la sua decisione entro un termine di novanta giorni dal ricevimento della notifica di cui all’articolo 8. Se sono necessarie informazioni supplementari per adottare una decisione, il termine di novanta giorni decorre dalla data di ricevimento di tali informazioni.

4.   La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio riguardo alle decisioni adottate ai sensi del paragrafo 3.

5.   Qualora non conceda un’autorizzazione a norma del paragrafo 1, la Commissione ne informa lo Stato membro interessato e ne indica i motivi.

Articolo 10

Partecipazione della Commissione ai negoziati

Nella misura in cui riguardi gli investimenti, la Commissione è tenuta al corrente dell’andamento e dei risultati delle varie fasi dei negoziati finalizzati a modificare o a concludere un accordo bilaterale esistente in materia di investimenti e può chiedere di prendere parte ai negoziati in materia di investimenti tra lo Stato membro e il paese terzo.

Articolo 11

Autorizzazione a firmare e concludere un accordo bilaterale in materia di investimenti

1.   Prima di firmare un accordo bilaterale in materia di investimenti, lo Stato membro interessato notifica alla Commissione i risultati dei negoziati e le trasmette il testo di siffatto accordo.

2.   Il presente articolo si applica altresì agli accordi bilaterali in materia di investimenti che sono stati negoziati prima del 9 gennaio 2013, ma che non sono soggetti all’obbligo di notifica a norma dell’articolo 2 o dell’articolo 12.

3.   Ricevuta la notifica, la Commissione valuta se l’accordo bilaterale in materia di investimenti negoziato è incompatibile con i requisiti di cui all’articolo 9, paragrafi 1 e 2.

4.   Se la Commissione ritiene che i negoziati abbiano prodotto un accordo bilaterale in materia di investimenti che soddisfi i requisiti di cui all’articolo 9, paragrafi 1 e 2, autorizza lo Stato membro a firmare e a concludere tale accordo. Gli articoli 3, 5 e 6 si applicano a siffatti accordi come se fossero stati notificati a norma dell’articolo 2.

5.   Le decisioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo sono adottate secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 16, paragrafo 2. La Commissione adotta la sua decisione entro novanta giorni dal ricevimento delle notifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Se sono necessarie informazioni supplementari per adottare la decisione, il termine di novanta giorni decorre dalla data di ricevimento di tali informazioni.

6.   Qualora la Commissione conceda un’autorizzazione a norma del paragrafo 4, lo Stato membro interessato notifica alla Commissione la conclusione e l’entrata in vigore dell’accordo bilaterale in materia di investimenti, nonché ogni successiva modifica allo status di tale accordo.

7.   La Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio ogni decisione adottata a norma del paragrafo 4.

8.   Qualora la Commissione non conceda l’autorizzazione a norma del paragrafo 4, essa ne informa lo Stato membro interessato e ne indica i motivi.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12

Accordi firmati dagli Stati membri tra il 1o dicembre 2009 e il 9 gennaio 2013

1.   Se tra il 1o dicembre 2009 e il 9 gennaio 2013 uno Stato membro ha firmato un accordo bilaterale in materia di investimenti, tale Stato membro notifica alla Commissione siffatto accordo che desidera mantenere o far entrare in vigore, entro l'8 febbraio 2013. La notifica contiene una copia di siffatto accordo.

2.   Ricevuta la notifica, la Commissione valuta se l’accordo bilaterale in materia di investimenti notificato a norma del paragrafo 1 del presente articolo è incompatibile con i requisiti di cui all’articolo 9, paragrafi 1 e 2.

3.   Qualora la Commissione ritenga che un accordo bilaterale in materia di investimenti notificato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo soddisfi i requisiti di cui all’articolo 9, paragrafi 1 e 2, autorizza il mantenimento o l’entrata in vigore di siffatto accordo a norma del diritto dell’Unione.

4.   La Commissione adotta le decisioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo entro centottanta giorni dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Se sono necessarie informazioni supplementari per adottare la decisione, il termine di centottanta giorni decorre dalla data di ricevimento di tali informazioni. Le decisioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo sono adottate secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 16, paragrafo 2.

5.   A meno che un accordo bilaterale in materia di investimenti non sia stato autorizzato a norma del paragrafo 3, lo Stato membro non adotta ulteriori misure per la conclusione di siffatto accordo e ritira o annulla le misure adottate.

6.   Se la Commissione concede un’autorizzazione a norma del paragrafo 3 del presente articolo, lo Stato membro interessato notifica alla Commissione l’entrata in vigore dell’accordo bilaterale in materia di investimenti e le eventuali successive modifiche allo status di siffatto accordo. Gli articoli 3, 5 e 6 si applicano a siffatto accordo come se fosse stato notificato a norma dell’articolo 2.

7.   La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio riguardo alle decisioni adottate a norma del paragrafo 3.

8.   Qualora la Commissione non conceda un’autorizzazione a norma del paragrafo 3, essa ne informa lo Stato membro interessato e ne indica i motivi.

Articolo 13

Condotta degli Stati membri per quanto riguarda un accordo bilaterale in materia di investimenti con un paese terzo

Ove un accordo bilaterale in materia di investimenti rientri nell’ambito di applicazione del presente regolamento, lo Stato membro interessato:

a)

informa senza indugio la Commissione di tutte le riunioni che avranno luogo in applicazione delle disposizioni dell’accordo. Alla Commissione sono forniti l’ordine del giorno e tutte le informazioni pertinenti che consentano la comprensione degli argomenti da trattare in tali riunioni. La Commissione può richiedere ulteriori informazioni allo Stato membro interessato. Qualora una questione da trattare possa influire sull’attuazione delle politiche dell’Unione in materia di investimenti, in particolare della politica commerciale comune, la Commissione può chiedere allo Stato membro interessato di adottare una particolare posizione;

b)

informa senza indugio la Commissione di qualsiasi osservazione ricevuta circa l’incompatibilità di una data misura con l’accordo. Lo Stato membro informa inoltre immediatamente la Commissione di ogni richiesta di risoluzione di controversie presentata nel quadro dell’accordo bilaterale in materia di investimenti, non appena ne viene a conoscenza. Lo Stato membro e la Commissione cooperano pienamente e adottano tutte le misure necessarie per assicurare un’efficace difesa, ivi compresa, se del caso, la partecipazione della Commissione alla procedura;

c)

chiede l’approvazione della Commissione prima di attivare i pertinenti meccanismi per la risoluzione delle controversie contro un paese terzo previsti nell’accordo bilaterale in materia di investimenti e, su richiesta della Commissione, attiva tali meccanismi, che comprendono consultazioni con l’altra parte di un accordo bilaterale in materia di investimenti e la risoluzione delle controversie qualora previste dall’accordo. Lo Stato membro e la Commissione cooperano pienamente allo svolgimento delle procedure nell’ambito dei pertinenti meccanismi, il che può comprendere, se del caso, la partecipazione della Commissione alle procedure pertinenti.

Articolo 14

Riservatezza

Quando notificano alla Commissione i negoziati e i relativi risultati conformemente agli articoli 8 e 11, gli Stati membri possono specificare se le informazioni fornite debbano considerarsi riservate e se possano essere condivise con gli altri Stati membri.

Articolo 15

Riesame

1.   La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento entro il 10 gennaio 2020.

2.   La relazione contiene una visione d’insieme delle autorizzazioni richieste e concesse a norma del capo III, nonché un riesame della necessità di continuare l’applicazione di tale capo.

3.   Se la relazione raccomanda di sospendere l’applicazione del capo III o di modificarne le disposizioni, tale relazione è accompagnata da una proposta legislativa appropriata.

Articolo 16

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato per gli accordi in materia di investimenti. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 17

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 12 dicembre 2012

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 10 maggio 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 4 ottobre 2012 (GU C 352 E del 16.11.2012, pag. 23). Posizione del Parlamento europeo dell’11 dicembre 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(3)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.


DICHIARAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

Il fatto che il presente regolamento e in particolare i considerando 17, 18 e 19 prevedano il ricorso alle procedure di cui al regolamento (UE) n. 182/2011 non costituisce un precedente riguardo a futuri regolamenti intesi a consentire all'Unione di autorizzare gli Stati membri, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 del TFUE, a legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti in settori di competenza esclusiva dell'Unione. Inoltre, nel presente regolamento, il ricorso alla procedura consultiva anziché alla procedura di esame non è considerato un precedente per futuri regolamenti intesi a stabilire il quadro per la politica commerciale comune.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

20.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 351/47


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 6 dicembre 2012

relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il Brasile, ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, concernente la modifica delle concessioni, per quanto riguarda le carni di pollame trasformate, previste nell’elenco dell’UE allegato al GATT 1994, e dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Thailandia, ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, concernente la modifica delle concessioni, per quanto riguarda le carni di pollame trasformate, previste nell’elenco dell’UE allegato al GATT 1994

(2012/792/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Il 25 maggio 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati ai sensi dell’articolo XXVIII del GATT 1994 allo scopo di rinegoziare le concessioni sulle linee tariffarie per le carni di pollame di cui al capitolo 16 della nomencaltura combinata di cui all’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2658/87, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1) («NC»).

(2)

Tali negoziati hanno dato luogo agli accordi in forma di scambi di lettere siglati con la Thailandia il 22 novembre 2011 e con il Brasile il 7 dicembre 2011 («accordi»).

(3)

Conformemente alla decisione 2012/231/UE del Consiglio, del 23 aprile 2012 (2), gli accordi sono stati firmati a nome dell’Unione il 26 giugno 2012 con il Brasile e il 18 giugno 2012 con la Thailandia.

(4)

È opportuno approvare gli accordi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il Brasile, ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, concernente la modifica delle concessioni, per quanto riguarda le carni di pollame trasformate, previste nell’elenco dell’UE allegato al GATT 1994, e l’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Thailandia, ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, concernente la modifica delle concessioni, per quanto riguarda le carni di pollame trasformate, previste nell’elenco dell’UE allegato al GATT 1994, sono approvati a nome dell’Unione.

Il testo degli accordi è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alle notifiche previste negli accordi.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

S. CHARALAMBOUS


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 117 dell'1.5.2012, pag. 1.


ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il Brasile, ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT) 1994, concernente la modifica delle concessioni, per quanto riguarda le carni di pollame trasformate, previste nell’elenco dell’UE allegato al GATT 1994

Ginevra, 26 giugno 2012

Signor,

a seguito dei negoziati a norma dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT) 1994, sulla modifica delle concessioni dell’UE per quanto riguarda le carni di pollame trasformate, ho l’onore di proporre quanto segue:

1)

l’Unione europea incorpora nel proprio elenco le seguenti modifiche:

 

il dazio consolidato per i prodotti delle voci 1602 3211, 1602 3230 e 1602 3290 è pari a 2 765 EUR/t;

 

per i prodotti della voce 1602 3211 è aperto un contingente tariffario di 16 140 tonnellate, di cui 15 800 tonnellate sono attribuite al Brasile. Il dazio contingentale è pari a 630 EUR/t;

 

per i prodotti della voce 1602 3230 è aperto un contingente tariffario di 79 705 tonnellate, di cui 62 905 tonnellate sono attribuite al Brasile. Il dazio contingentale è pari al 10,9 %;

 

per i prodotti della voce 1602 3290 è aperto un contingente tariffario di 2 865 tonnellate, di cui 295 tonnellate sono attribuite al Brasile. Il dazio contingentale è pari al 10,9 %;

2)

le importazioni nell’ambito dei contingenti tariffari di cui al punto 1 sono effettuate sulla base di certificati di origine rilasciati in modo non discriminatorio dalle competenti autorità del Brasile;

3)

consultazioni in merito a ciascuna delle questioni di cui sopra possono aver luogo in ogni momento su richiesta di una delle parti.

La prego di confermarmi che il Suo governo è d’accordo sul contenuto della presente lettera. In caso affermativo, la presente lettera e la Sua conferma costituiscono insieme un accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il Brasile.

L’Unione europea e il Brasile si notificano reciprocamente l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per l’entrata in vigore dell’accordo. L’accordo entra in vigore 14 (quattordici) giorni dopo la data dell’ultima notifica.

Voglia accettare, Signor, l’espressione della mia profonda stima.

Съставено в Женева на

Hecho en Ginebra, el

V Ženevě dne

Udfærdiget i Geneve, den

Geschehen zu Genf am

Genf,

Έγινε στη Γενεύη, στις

Done at Geneva,

Fait à Genève, le

Fatto a Ginevra, addì

Ženēvā,

Priimta Ženevoje,

Kelt Genfben,

Magħmul f’Ġinevra,

Gedaan te Genève,

Sporządzono w Genewie dnia

Feito em Genebra,

Întocmit la Geneva, la

V Ženeve

V Ženevi,

Tehty Genevessä,

Utfärdat i Genève den

Image

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Гια την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l’Union européenne

Per l’Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Ginevra, 26 giugno 2012

Signor,

mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera del 26 giugno 2012, così redatta:

«a seguito dei negoziati a norma dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT) 1994, sulla modifica delle concessioni dell’UE per quanto riguarda le carni di pollame trasformate, ho l’onore di proporre quanto segue:

1)

l’Unione europea incorpora nel proprio elenco le seguenti modifiche:

 

il dazio consolidato per i prodotti delle voci 1602 3211, 1602 3230 e 1602 3290 è pari a 2 765 EUR/t;

 

per i prodotti della voce 1602 3211 è aperto un contingente tariffario di 16 140 tonnellate, di cui 15 800 tonnellate sono attribuite al Brasile. Il dazio contingentale è pari a 630 EUR/t;

 

per i prodotti della voce 1602 3230 è aperto un contingente tariffario di 79 705 tonnellate, di cui 62 905 tonnellate sono attribuite al Brasile. Il dazio contingentale è pari al 10,9 %;

 

per i prodotti della voce 1602 3290 è aperto un contingente tariffario di 2 865 tonnellate, di cui 295 tonnellate sono attribuite al Brasile. Il dazio contingentale è pari al 10,9 %;

2)

le importazioni nell’ambito dei contingenti tariffari di cui al punto 1 sono effettuate sulla base di certificati di origine rilasciati in modo non discriminatorio dalle competenti autorità del Brasile;

3)

consultazioni in merito a ciascuna delle questioni di cui sopra possono aver luogo in ogni momento su richiesta di una delle parti.

La prego di confermarmi che il Suo governo è d’accordo sul contenuto della presente lettera. In caso affermativo, la presente lettera e la Sua conferma costituiscono insieme un accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il Brasile.

L’Unione europea e il Brasile si notificano reciprocamente l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per l’entrata in vigore dell’accordo. L’accordo entra in vigore 14 (quattordici) giorni dopo la data dell’ultima notifica.»

Con la presente mi pregio comunicarLe l’accordo del mio governo sul contenuto della lettera che precede.

Feito em Genebra,

Съставено в Женева на

Hecho en Ginebra, el

V Ženevě dne

Udfærdiget i Geneve, den

Geschehen zu Genf am

Genf,

Έγινε στη Γενεύη, στις

Done at Geneva,

Fait à Genève, le

Fatto a Ginevra, addì

Ženēvā,

Priimta Ženevoje,

Kelt Genfben,

Magħmul f’Ġinevra,

Gedaan te Genève,

Sporządzono w Genewie dnia

Întocmit la Geneva, la

V Ženeve

V Ženevi,

Tehty Genevessä,

Utfärdat i Genève den

Image

Pelo Brasil

За Бразилия

Por Brasil

Za Brazílii

For Brasilien

Für Brasilien

Brasiilia nimel

Για τη Βραζιλία

For Brazil

Pour le Brésil

Per il Brasile

Brazīlijas vārdā –

Brazilijos vardu

Brazília részéről

Għall-Brażil

Voor Brazilië

W imieniu Brazylii

Pentru Brazilia

Za Brazíliu

Za Brazilijo

Brasilian puolesta

För Brasilien

Image


TRADUZIONE

ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Thailandia, ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT) 1994, concernente la modifica delle concessioni, per quanto riguarda le carni di pollame trasformate, previste nell’elenco dell’UE allegato al GATT 1994

Bruxelles, 18 giugno 2012

Signor,

a seguito dei negoziati a norma dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT) 1994, sulla modifica delle concessioni dell’UE per quanto riguarda le carni di pollame trasformate, ho l’onore di proporre quanto segue:

1)

l’Unione europea incorpora nel proprio elenco le seguenti modifiche:

 

il dazio consolidato per i prodotti delle voci 1602 3230, 1602 3290 e 1602 39 è pari a 2 765 EUR/t;

 

per i prodotti della voce 1602 3230 è aperto un contingente tariffario di 79 705 tonnellate, di cui 14 000 tonnellate sono attribuite alla Thailandia. Il dazio contingentale è pari al 10,9 %;

 

per i prodotti della voce 1602 3290 è aperto un contingente tariffario di 2 865 tonnellate, di cui 2 100 tonnellate sono attribuite alla Thailandia. Il dazio contingentale è pari al 10,9 %;

 

per i prodotti della voce 1602 3921 è aperto un contingente tariffario di 10 tonnellate attribuite alla Thailandia. Il dazio contingentale è pari a 630 EUR/t;

 

per i prodotti della voce 1602 3929 è aperto un contingente tariffario di 13 720 tonnellate, di cui 13 500 tonnellate sono attribuite alla Thailandia. Il dazio contingentale è pari al 10,9 %;

 

per i prodotti della voce 1602 3940 è aperto un contingente tariffario di 748 tonnellate, di cui 600 tonnellate sono attribuite alla Thailandia. Il dazio contingentale è pari al 10,9 %;

 

per i prodotti della voce 1602 3980 è aperto un contingente tariffario di 725 tonnellate, di cui 600 tonnellate sono attribuite alla Thailandia. Il dazio contingentale è pari al 10,9 %;

2)

le importazioni nell’ambito dei contingenti tariffari di cui al punto 1 sono effettuate sulla base di certificati di origine rilasciati in modo non discriminatorio dalle competenti autorità della Thailandia;

3)

consultazioni in merito a ciascuna delle questioni di cui sopra possono aver luogo in ogni momento su richiesta di una delle parti.

La prego di confermarmi che il Suo governo è d’accordo sul contenuto della presente lettera. In caso affermativo, la presente lettera e la Sua conferma costituiscono insieme un accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Thailandia.

L’Unione europea e la Thailandia si notificano reciprocamente l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per l’entrata in vigore dell’accordo. L’accordo entra in vigore 14 (quattordici) giorni dopo la data dell’ultima notifica.

Voglia accettare, Signor, l’espressione della mia profonda stima.

Per l’Unione europea

Bruxelles, 18 giugno 2012

Signor,

mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera del 18 giugno 2012, così redatta:

«a seguito dei negoziati a norma dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT) 1994, sulla modifica delle concessioni dell’UE per quanto riguarda le carni di pollame trasformate, ho l’onore di proporre quanto segue:

1)

l’Unione europea incorpora nel proprio elenco le seguenti modifiche:

 

il dazio consolidato per i prodotti delle voci 1602 3230, 1602 3290 e 1602 39 è pari a 2 765 EUR/t;

 

per i prodotti della voce 1602 3230 è aperto un contingente tariffario di 79 705 tonnellate, di cui 14 000 tonnellate sono attribuite alla Thailandia. Il dazio contingentale è pari al 10,9 %;

 

per i prodotti della voce 1602 3290 è aperto un contingente tariffario di 2 865 tonnellate, di cui 2 100 tonnellate sono attribuite alla Thailandia. Il dazio contingentale è pari al 10,9 %;

 

per i prodotti della voce 1602 3921 è aperto un contingente tariffario di 10 tonnellate attribuite alla Thailandia. Il dazio contingentale è pari a 630 EUR/t;

 

per i prodotti della voce 1602 3929 è aperto un contingente tariffario di 13 720 tonnellate, di cui 13 500 tonnellate sono attribuite alla Thailandia. Il dazio contingentale è pari al 10,9 %;

 

per i prodotti della voce 1602 3940 è aperto un contingente tariffario di 748 tonnellate, di cui 600 tonnellate sono attribuite alla Thailandia. Il dazio contingentale è pari al 10,9 %;

 

per i prodotti della voce 1602 3980 è aperto un contingente tariffario di 725 tonnellate, di cui 600 tonnellate sono attribuite alla Thailandia. Il dazio contingentale è pari al 10,9 %;

2)

le importazioni nell’ambito dei contingenti tariffari di cui al punto 1 sono effettuate sulla base di certificati di origine rilasciati in modo non discriminatorio dalle competenti autorità della Thailandia;

3)

consultazioni in merito a ciascuna delle questioni di cui sopra possono aver luogo in ogni momento su richiesta di una delle parti.

La prego di confermarmi che il Suo governo è d’accordo sul contenuto della presente lettera. In caso affermativo, la presente lettera e la Sua conferma costituiscono insieme un accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Thailandia.

L’Unione europea e la Thailandia si notificano reciprocamente l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per l’entrata in vigore dell’accordo. L’accordo entra in vigore 14 (quattordici) giorni dopo la data dell’ultima notifica.»

Con la presente mi pregio comunicarLe l’accordo del mio governo sul contenuto della lettera che precede.

Per il Regno di Thailandia