ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.350.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 350

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55o anno
20 dicembre 2012


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 1231/2012 del Consiglio, del 17 dicembre 2012, che modifica il regolamento (UE) n. 7/2010 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

1

 

*

Regolamento (UE) n. 1232/2012 del Consiglio, del 17 dicembre 2012, che modifica il regolamento (UE) n. 1344/2011 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca

8

 

*

Regolamento (UE) n. 1233/2012 della Commissione, del 17 dicembre 2012, recante divieto di pesca delle razze nelle acque UE della zona VIId per le navi battenti bandiera neerlandese

36

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1234/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, recante modifica del regolamento (UE) n. 468/2010 che stabilisce l’elenco UE delle navi che esercitano pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

38

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1235/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale ( 1 )

44

 

*

Regolamento (UE) n. 1236/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che apre un’inchiesta sull’eventuale elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2010 del Consiglio sulle importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di determinati cavi di molibdeno leggermente modificati contenenti, in peso, una percentuale uguale o superiore al 97 % ma inferiore al 99,95 % di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese, e che dispone la registrazione di tali importazioni

51

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1237/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che approva la sostanza attiva virus del mosaico giallo dello zucchino a debole virulenza in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 1 )

55

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che approva la sostanza attiva Trichoderma asperellum (ceppo T34) in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 1 )

59

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 543/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame

63

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1240/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

67

 

 

DECISIONI

 

 

2012/799/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 23 ottobre 2012, sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2010, sezione II — Consiglio

69

Risoluzione del Parlamento europeo, del 23 ottobre 2012, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2010, sezione II — Consiglio

71

 

 

2012/800/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 23 ottobre 2012, sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare per l’esercizio finanziario 2010

76

Risoluzione del Parlamento europeo, del 23 ottobre 2012, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare per l’esercizio 2010

77

 

 

2012/801/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 23 ottobre 2012, sulla chiusura dei conti dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare per l’esercizio 2010

81

 

 

2012/802/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 23 ottobre 2012, sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia europea per i medicinali per l’esercizio 2010

82

Risoluzione del Parlamento europeo, del 23 ottobre 2012, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia europea per i medicinali per l’esercizio 2010

84

 

 

2012/803/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 23 ottobre 2012, sulla chiusura dei conti dell’Agenzia europea per i medicinali per l’esercizio 2010

88

 

 

2012/804/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 23 ottobre 2012, sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia europea dell’ambiente per l’esercizio 2010

89

Risoluzione del Parlamento europeo, del 23 ottobre 2012, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia europea dell’ambiente per l’esercizio 2010

91

 

 

2012/805/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 23 ottobre 2012, sulla chiusura dei conti dell’Agenzia europea dell’ambiente per l’esercizio 2010

95

 

 

2012/806/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 17 dicembre 2012, recante modifica della decisione 2007/767/CE relativa alla deroga alle norme di origine definite nella decisione 2001/822/CE del Consiglio per quanto riguarda alcuni prodotti della pesca importati dalle isole Falkland [notificata con il numero C(2012) 9408]

97

 

 

2012/807/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 19 dicembre 2012, che istituisce un programma specifico di controllo e ispezione per la pesca pelagica nelle acque occidentali dell’Atlantico nord-orientale

99

 

 

III   Altri atti

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

*

Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 157/12/COL, del 9 maggio 2012, sulla vendita del terreno gnr 271/8 da parte del Comune di Oppdal (Norvegia)

109

 

*

Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 339/12/COL, del 20 settembre 2012, recante modifica dell’elenco contenuto al punto 39 della parte 1.2 del capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE che fornisce un elenco dei posti d’ispezione frontalieri in Islanda e Norvegia riconosciuti ai fini dei controlli veterinari su animali vivi e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi e che abroga la decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 92/12/COL

114

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

20.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 350/1


REGOLAMENTO (UE) N. 1231/2012 DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2012

che modifica il regolamento (UE) n. 7/2010 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti la cui produzione nell’Unione è insufficiente e per evitare perturbazioni del mercato per taluni prodotti agricoli e industriali, il regolamento (UE) n. 7/2010 del Consiglio ha aperto dei contingenti tariffari autonomi (1). I prodotti compresi in detti contingenti tariffari possono essere importati ad aliquota ridotta o nulla. Per gli stessi motivi è necessario aprire, con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2013, un nuovo contingente tariffario ad aliquota nulla per un volume adeguato per i prodotti recanti i numeri d’ordine 09.2658, 09.2659, 09.2660 e 09.2661.

(2)

Il volume dei contingenti tariffari autonomi recanti i numeri d’ordine 09.2628, 09.2634 e 09.2929 è insufficiente per soddisfare il fabbisogno dell’industria dell’Unione per il periodo contingentale in corso, che termina il 31 dicembre 2012. È opportuno pertanto aumentare i volumi contingentali in questione con effetto a decorrere dal 1o luglio 2012. Tuttavia, per il contingente tariffario autonomo recante il numero d’ordine 09.2634 l’aumento dei volumi contingentali non dovrebbe essere proseguito dopo il 31 dicembre 2012.

(3)

Il volume dei contingenti tariffari autonomi recanti il numero d’ordine 09.2603 dovrebbe essere sostituito dal volume indicato nell’allegato del presente regolamento.

(4)

Per i prodotti recanti i numeri d’ordine 09.2615, 09.2636, 09.2640, 09.2813 e 09.2986 non è più nell’interesse dell’Unione continuare a concedere un contingente tariffario nel 2013. È pertanto opportuno chiudere tali contingenti con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2013 e cancellare i prodotti corrispondenti dall’allegato del regolamento (UE) n. 7/2010.

(5)

In considerazione delle numerose modifiche da apportare, a fini di chiarezza l’allegato del regolamento (UE) n. 7/2010 dovrebbe essere integralmente sostituito.

(6)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 7/2010.

(7)

Poiché i contingenti tariffari dovrebbero prendere effetto a decorrere dal 1o gennaio 2013, è opportuno che il presente regolamento si applichi a partire dalla medesima data ed entri immediatamente in vigore previa pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (UE) n. 7/2010 è sostituito dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Con effetto dal 1o luglio 2012, nell’allegato del regolamento (UE) n. 7/2010:

1)

il volume per il contingente tariffario autonomo con numero d’ordine 09.2628 è fissato a 3 000 000 m2;

2)

il volume per il contingente tariffario autonomo con numero d’ordine 09.2634 è fissato a 8 000 tonnellate per il periodo fino al 31 dicembre 2012;

3)

il volume per il contingente tariffario autonomo con numero d’ordine 09.2929 è fissato a 10 000 tonnellate.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013, tranne per l’articolo 2 che si applica a decorrere dal 1o luglio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

S. ALETRARIS


(1)  GU L 3 del 7.1.2010, pag. 1.


ALLEGATO

«ALLEGATO

Numero d’ordine

Codice NC

TARIC

Designazione delle merci

Periodo contingentale

Volume contin-gentale

Dazio contin-gentale (%)

09.2849

ex 0710 80 69

10

Funghi della specie Auricularia polytricha, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati, destinati alla fabbricazione di piatti preparati (1)  (2)

01.01-31.12

700 tonnellate

0 %

09.2913

ex 2401 10 35

91

Tabacco greggio o non lavorato, anche tagliato in forma regolare, avente valore doganale non inferiore a 450 EUR/100 kg netti, destinato a essere utilizzato come fascia esterna o come sottofascia nella fabbricazione di prodotti della sottovoce 2402 10 00 (1)

01.01-31.12

6 000 tonnellate

0 %

ex 2401 10 70

10

ex 2401 10 95

11

ex 2401 10 95

21

ex 2401 10 95

91

ex 2401 20 35

91

ex 2401 20 70

10

ex 2401 20 95

11

ex 2401 20 95

21

ex 2401 20 95

91

09.2928

ex 2811 22 00

40

Materiale di riempimento in silice sotto forma di granuli, con tenore minimo di diossido di silicio del 97 %

01.01-31.12

1 700 tonnellate

0 %

09.2703

ex 2825 30 00

10

Ossidi e idrossidi di vanadio, destinati esclusivamente alla fabbricazione di leghe (1)

01.01-31.12

13 000 tonnellate

0 %

09.2806

ex 2825 90 40

30

Triossido di tungsteno, ivi compreso l’ossido di tungsteno blu (CAS RN 1314-35-8 + 39318-18-8)

01.01-31.12

12 000 tonnellate

0 %

09.2929

2903 22 00

 

Tricloroetilene (CAS RN 79-01-6)

01.01-31.12

10 000 tonnellate

0 %

09.2837

ex 2903 79 90

10

Bromoclorometano (CAS RN 74-97-5)

01.01-31.12

600 tonnellate

0 %

09.2933

ex 2903 99 90

30

1,3-Diclorobenzene (CAS RN 541-73-1)

01.01-31.12

2 600 tonnellate

0 %

09.2950

ex 2905 59 98

10

2-Cloroetanolo, destinato alla fabbricazione di tioplasti liquidi della sottovoce 4002 99 90, (CAS RN 107-07-3) (1)

01.01-31.12

15 000 tonnellate

0 %

09.2851

ex 2907 12 00

10

o-Cresolo di purezza, in peso, non inferiore al 98,5 % (CAS RN 95-48-7)

01.01-31.12

20 000 tonnellate

0 %

09.2624

2912 42 00

 

Etilvanillina (3-etossi-4-idrossibenzaldeide), (CAS RN 121-32-4)

01.01-31.12

950 tonnellate

0 %

09.2638

ex 2915 21 00

10

Acido acetico di purezza, in peso, del 99 % o più (CAS RN 64-19-7)

01.01-31.12

1 000 000 tonnellate

0 %

09.2972

2915 24 00

 

Anidride acetica (CAS RN 108-24-7)

01.01-31.12

20 000 tonnellate

0 %

09.2769

ex 2917 13 90

10

Sebacato di dimetile (CAS RN 106-79-6)

01.01-31.12

1 300 tonnellate

0 %

09.2634

ex 2917 19 90

40

Acido dodecandioico, di purezza, in peso, di più di 98,5 % (CAS RN 693-23-2)

01.01-31.12

4 600 tonnellate

0 %

09.2808

ex 2918 22 00

10

Acido o-acetilsalicilico (CAS RN 50-78-2)

01.01-31.12

120 tonnellate

0 %

09.2975

ex 2918 30 00

10

Dianidride benzofenon-3,3’,4,4’-tetracarbossilica (CAS RN 2421-28-5)

01.01-31.12

1 000 tonnellate

0 %

09.2632

ex 2921 22 00

10

Esametilendiammina (CAS RN 124-09-4)

01.01-31.12

40 000 tonnellate

0 %

09.2602

ex 2921 51 19

10

o-Fenilendiammina (CAS RN 95-54-5)

01.01-31.12

1 800 tonnellate

0 %

09.2977

2926 10 00

 

Acrilonitrile (CAS RN 107-13-1)

01.01-31.12

75 000 tonnellate

0 %

09.2917

ex 2930 90 13

90

Cistina (CAS RN 56-89-3)

01.01-31.12

600 tonnellate

0 %

09.2603

ex 2930 90 99

79

Tetrasolfuro di bis(3-trietossisililpropile) (CAS RN 40372-72-3)

01.01-31.12

9 000 tonnellate

0 %

09.2810

2932 11 00

 

Tetraidrofurano (CAS RN 109-99-9)

01.01-31.12

20 000 tonnellate

0 %

09.2955

ex 2932 19 00

60

Flurtamone (ISO) (CAS RN 96525-23-4)

01.01-31.12

300 tonnellate

0 %

09.2812

ex 2932 20 90

77

Esan-6-olide (CAS RN 502-44-3)

01.01-31.12

4 000 tonnellate

0 %

09.2658

ex 2933 99 80

73

5-(Acetoacetilammino)benzimidazolone (CAS RN 26576-46-5)

01.01-31.12

200 tonnellate

0 %

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-Xilosio (CAS RN 58-86-6)

01.01-31.12

400 tonnellate

0 %

09.2659

ex 3802 90 00

19

Terra di diatomee, calcinata con il flusso della soda

01.01-31.12

30 000 tonnellate

0 %

09.2908

ex 3804 00 00

10

Lignosolfonato di sodio

01.01-31.12

40 000 tonnellate

0 %

09.2889

3805 10 90

 

Essenza di cellulosa al solfato

01.01-31.12

25 000 tonnellate

0 %

09.2935

ex 3806 10 00

10

Colofonie e acidi resinici resinici di gemma

01.01-31.12

280 000 tonnellate

0 %

09.2814

ex 3815 90 90

76

Catalizzatore costituito da biossido di titanio e triossido di tungsteno

01.01-31.12

3 000 tonnellate

0 %

09.2829

ex 3824 90 97

19

Estratto solido del residuo, insolubile nei solventi alifatici, ottenuto durante l’estrazione di colofonia dal legno, che presenta le seguenti caratteristiche:

tenore, in peso, di acidi resinici non superiore a 30 %,

numero di acidità non superiore a 110,

e

punto di fusione non inferiore a 100 °C

01.01-31.12

1 600 tonnellate

0 %

09.2907

ex 3824 90 97

86

Miscela di fitosteroli, in polvere, contenente in peso:

75 % o più di steroli,

non più del 25 % di stanoli, destinata alla fabbricazione di stanoli o steroli o esteri di stanoli o esteri di steroli (1)

01.01-31.12

2 500 tonnellate

0 %

09.2644

ex 3824 90 97

96

Preparazione contenente:

il 55 %, ma non più del 78 % di glutarato di dimetile,

il 10 %, ma non più del 28 % di adipato di dimetile, e

non più del 25 % di succinato di dimetile

01.01-30.06.2013

7 500 tonnellate

0 %

09.2140

ex 3824 90 97

98

Miscuglio di ammine terziarie, contenente in peso:

2,0-4,0 % di N,N-dimetil-1-octanamine,

94 % come minimo di N,N-dimetil-1-decanamine,

2 % al massimo di N,N-dimetil-1-dodecanamine

01.01-31.12

4 500 tonnellate

0 %

09.2660

ex 3902 30 00

96

Copolimero di etilene e propilene, caratterizzato da una viscosità di fusione non superiore a 1 700 mPa a 190 °C in base al metodo ASTM D 3236

01.01-31.12

500 tonnellate

0 %

09.2639

3905 30 00

 

Poli(alcole vinilico), anche contenente gruppi di acetato non idrolizzato

01.01-31.12

18 000 tonnellate

0 %

09.2616

ex 3910 00 00

30

Polidimetilsiloxan con un grado di polimerizzazione di 2 800 unità monomeriche (± 100)

01.01-31.12

1 300 tonnellate

0 %

09.2816

ex 3912 11 00

20

Fiocchi di acetato di cellulosa

01.01-31.12

75 000 tonnellate

0 %

09.2641

ex 3913 90 00

87

Ialuronato di sodio, non sterile, caratterizzato da:

peso molecolare medio ponderale (Mw) non superiore a 900 000

livello di endotossina non superiore a 0,008 unità di endotossina (EU)/mg,

un tenore di etanolo non superiore all’1 % in peso,

un tenore di isopropanolo non superiore allo 0,5 % in peso,

01.01-31.12

200 kg

0 %

09.2661

ex 3920 51 00

50

Fogli di polimetilmetacrilato conformi alle norme:

EN 4364 (MIL-P-5425E) e DTD5592 A, oppure

EN 4365 (MIL-P-8184) e DTD5592 A

01.01-31.12

100 tonnellate

0 %

09.2645

ex 3921 14 00

20

Masso cellulare di cellulosa rigenerata, impregnato di acqua contenente cloruro di magnesio e ammonio quaternario, che misura 100 cm (± 10 cm) × 100 cm (± 10 cm) × 40 cm (± 5 cm)

01.01-31.12

1 300 tonnellate

0 %

09.2818

ex 6902 90 00

10

Mattoni refrattari

che hanno una lunghezza dello spigolo superiore a 300 mm, e

che hanno un tenore in peso di TiO2 non superiore all’1 %, e

che hanno un tenore in peso di Al2O3 non superiore a 0,4 % ,e

che presentano una variazione di volume inferiore al 9 % a 1 700 °C

01.01-31.12

75 tonnellate

0 %

09.2628

ex 7019 52 00

10

Fibra di vetro a maglia, con armatura in vetroresina plastificata, di peso pari a 120 g/m2(± 10 g/m2), normalmente utilizzata per la fabbricazione di zanzariere avvolgibili o a telaio fisso

01.01-31.12

3 000 000 m2

0 %

09.2799

ex 7202 49 90

10

Ferrocromo contenente, in peso, 1,5 % o più, ma non più di 4 % di carbonio e non più di 70 % di cromo

01.01-31.12

50 000 tonnellate

0 %

09.2629

ex 7616 99 90

85

Manico telescopico in alluminio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di valigie (1)

01.01-31.12

800 000 unità

0 %

09.2763

ex 8501 40 80

30

Motore elettrico a collettore a corrente alterna, monofase, con una potenza superiore a 750 W, una potenza di ingresso superiore a 1 600 W, ma non superiore a 2 700 W, un diametro esterno di oltre 120 mm (± 0,2 mm) ma non superiore a 135 mm (± 0,2 mm), una velocità nominale di oltre 30 000 rpm ma non superiore a 50 000 rpm, attrezzato con un ventilatore a induzione, utilizzato nella fabbricazione di aspirapolveri (1)

01.01-31.12

2 000 000 unità

0 %

09.2642

ex 8501 40 80

40

Unità costitutita da

motore elettrico a collettore a corrente alterna, monofase, di potenza uguale o superiore a 480 W, ma non superiore a 1 400 W, di potenza in ingresso superiore a 900 W, ma non superiore a 1 600 W, di diametro esterno superiore a 119,8 mm, ma non superiore a 135,2 mm, e velocità nominale superiore a 30 000 giri al minuto, ma non superiore a 50 000 giri al minuto, e

un ventilatore a induzione destinata alla fabbricazione di aspirapolveri (1)

01.01-31.12

120 000 unità

0 %

09.2633

ex 8504 40 82

20

Raddrizzatore elettrico di potenza non superiore a 1 kVA, impiegato nella fabbricazione di depilatori elettrici (1)

01.01-31.12

4 500 000 unità

0 %

09.2643

ex 8504 40 82

30

Schede di alimentazione destinate ad essere utilizzate nella fabbricazione di prodotti di cui alle voci 8521 e 8528 (1)

01.01-31.12

1 038 000 unità

0 %

09.2620

ex 8526 91 20

20

Unità del sistema GPS avente la funzione di determinare la posizione

01.01-31.12

3 000 000 unità

0 %

09.2003

ex 8543 70 90

63

Generatore di frequenze controllato in tensione, consistente di elementi attivi e passivi montati su un circuito stampato e contenuti in una cassa le cui dimensioni non superano 30 mm × 30 mm

01.01-31.12

1 400 000 unità

0 %

09.2635

ex 9001 10 90

20

Fibre ottiche destinate alla fabbricazione di cavi in fibre ottiche di vetro di cui alla voce 8544 (1)

01.01-31.12

3 300 000 km

0 %

09.2631

ex 9001 90 00

80

Lenti, prismi ed elementi cementati in vetro, non montati, usati per la fabbricazione di merci dei codici NC 9002, 9005, 9013 10 e 9015 (1)

01.01-31.12

5 000 000 unità

0 %


(1)  La sospensione dei dazi è subordinata alle disposizioni di cui agli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1).

(2)  Tuttavia non è possibile beneficiare della misura se il trattamento è effettuato da imprese di vendita al minuto o di ristorazione.»


20.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 350/8


REGOLAMENTO (UE) N. 1232/2012 DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2012

che modifica il regolamento (UE) n. 1344/2011 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

È nell’interesse dell’Unione sospendere totalmente i dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti nuovi che attualmente non figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 1344/2011 del Consiglio (1).

(2)

Non è più nell’interesse dell’Unione mantenere la sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per 39 prodotti che attualmente figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 1344/2011. Di conseguenza, tali prodotti dovrebbero essere soppressi.

(3)

Occorre modificare la designazione dei prodotti per 56 sospensioni contenute nell’allegato del regolamento (UE) n. 1344/2011 al fine di tener conto dell’evoluzione tecnica dei prodotti e delle tendenze economiche del mercato nonché degli adattamenti linguistici. Inoltre, i codici TARIC di quattro prodotti dovrebbero essere modificati. Inoltre, per tre prodotti la classificazione doppia è considerata necessaria, mentre per due la classificazione multipla non è più ritenuta necessaria.

(4)

Le sospensioni per le quali sono necessarie modifiche tecniche dovrebbero essere eliminate dall’elenco delle sospensioni figurante nell’allegato del regolamento (UE) n. 1344/2011 e reinserite in tale elenco con le nuove designazioni dei prodotti o i nuovi codici NC o TARIC.

(5)

Vari prodotti sono stati riesaminati dalla Commissione conformemente all’articolo 2, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1344/2001. È nell’interesse dell’Unione prevedere un ulteriore riesame obbligatorio di tali prodotti. Le sospensioni oggetto del riesame dovrebbero pertanto essere eliminate dall’elenco delle sospensioni figurante nell’allegato del regolamento (UE) n. 1344/2011 e reinserite in tale elenco con l’indicazione delle nuove scadenze per il riesame obbligatorio.

(6)

In considerazione del loro carattere temporaneo, le sospensioni elencate nell’allegato I del presente regolamento dovrebbero essere sistematicamente riesaminate cinque anni dopo la loro applicazione o il loro rinnovo. Inoltre, la soppressione di talune sospensioni dovrebbe essere consentita in qualsiasi momento, a seguito di una proposta presentata dalla Commissione sulla base di un riesame condotto su iniziativa della stessa o su richiesta di uno o più Stati membri, per il fatto che il loro mantenimento non è più nell’interesse dell’Unione oppure a causa dell’evoluzione tecnica dei prodotti, del mutare delle circostanze o delle tendenze economiche del mercato.

(7)

Poiché è necessario che le sospensioni stabilite nel presente regolamento prendano effetto a decorrere dal 1o gennaio 2013, il presente regolamento dovrebbe essere applicato a decorrere dalla stessa data e entrare in vigore immediatamente dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (UE) n. 1344/2011 è così modificato:

1)

sono inserite le righe corrispondenti ai prodotti elencati nell’allegato I del presente regolamento;

2)

sono soppresse le righe corrispondenti ai prodotti i cui codici NC e TARIC sono elencati nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

S. ALETRARIS


(1)  GU L 349 del 31.12.2011, pag. 1.


ALLEGATO I

Codice NC

TARIC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi autonomi

Data prevista per il riesame obbligatorio

ex 2008 60 19

ex 2008 60 39

30

30

Ciliege dolci con l’aggiunta di spirito, con o senza un contenuto di zucchero del 9 % in peso, di diametro non superiore a 19,9 mm, con il nocciolo, destinate a essere utilizzate in prodotti di cioccolato (1)

10 % (2)

30.06.2013

ex 2008 93 91

20

Mirtilli rossi secchi dolcificati, escluso il solo imballaggio in quanto trasformazione, destinati alla fabbricazione di prodotti delle industrie di trasformazione alimentare (3)

0 %

31.12.2017

ex 2008 99 49

ex 2008 99 99

70

11

Foglie di vite sbiancate del genere Karakishmish, in salamoia, contenenti:

tra 14 % e 16 % (± 2 %) di sale,

tra 0,2 % e 0,3 %(± 0,1 %) di acido citrico, e

tra 0,03 % e 0,05 % (± 0,01 %) di benzoato di sodio,

destinate alla produzione di foglie di vite farcite di riso (1)

0 %

31.12.2017

ex 2009 49 30

91

Succo di ananasso, non in polvere:

di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67,

di valore superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto,

contenente zuccheri addizionati,

utilizzato nella fabbricazione di prodotti dell’industria alimentare e delle bevande (1)

0 %

31.12.2014

ex 2805 19 90

10

Litio metallico di purezza, in peso, di 99,7 % o più (CAS RN 7439-93-2)

0 %

31.12.2017

ex 2805 30 90

ex 2805 30 90

ex 2805 30 90

40

50

60

Metalli delle terre rare, scandio e ittrio, di purezza, in peso, non inferiore al 98,5 %

0 %

31.12.2015

ex 2816 40 00

10

Idrossido di bario (CAS RN 17194-00-2)

0 %

31.12.2017

ex 2823 00 00

10

Diossido di titanio (CAS RN 13463-67-7):

di purezza in peso, del 99,9 % o più,

di granulometria media compresa fra 1,2 μm e 1,8 μm,

di superficie specifica compresa fra 5,0 m2/g e 7,5 m2/g

0 %

31.12.2017

ex 2823 00 00

20

Diossido di titanio (CAS RN 13463-67-7) di purezza di 99,7 % o più e contenente in peso:

meno dello 0,005 % di potassio e sodio combinati (espressi come sodio e potassio elementare),

meno dello 0,01 % di fosforo (espresso come fosforo elementare),

per usi metallurgici (1)

0 %

31.12.2017

ex 2825 10 00

10

Cloruro di idrossilammonio (CAS RN 5470-11-1)

0 %

31.12.2017

ex 2825 60 00

10

Diossido di zirconio (CAS RN 1314-23-4)

0 %

31.12.2017

ex 2835 10 00

10

Ipofosfito di sodio, monoidrato (CAS RN 10039-56-2)

0 %

31.12.2017

ex 2837 20 00

20

Esacianoferrato (II) di ammonio e ferro (III) (CAS RN 25869-00-5)

0 %

31.12.2017

ex 2839 19 00

10

Disilicato di disodio (CAS RN 13870-28-5)

0 %

31.12.2017

ex 2841 80 00

10

Wolframato di diammonio (paratungstato di ammonio) (CAS RN 11120-25-5)

0 %

31.12.2017

ex 2841 90 85

10

Ossido di litio e cobalto (III) con un tenore di cobalto pari almeno al 59 % (CAS RN 12190-79-3)

0 %

31.12.2017

ex 2850 00 20

30

Nitruro di titanio con particelle di dimensioni non superiori a 250 nm (CAS RN 25583-20-4)

0 %

31.12.2017

ex 2904 90 95

40

Cloruro di 4-clorobenzensolfonile (CAS RN 98-60-2)

0 %

31.12.2017

ex 2905 19 00

70

Tetrabutanolato di titanio (CAS RN 5593-70-4)

0 %

31.12.2017

ex 2905 19 00

80

Tetraisopropossido di titanio (CAS RN 546-68-9)

0 %

31.12.2017

ex 2908 99 00

40

Acido 4,5-diidrossinaftalen-2,7-disolfonico (CAS RN 148-25-4)

0 %

31.12.2017

ex 2912 49 00

20

4-Idrossibenzaldeide (CAS RN 123-08-0)

0 %

31.12.2017

ex 2914 19 90

20

Eptan-2-one (CAS RN 110-43-0)

0 %

31.12.2017

ex 2914 19 90

30

3-Metilbutanone (CAS RN 563-80-4)

0 %

31.12.2017

ex 2914 19 90

40

Pentan-2-one (CAS RN 107-87-9)

0 %

31.12.2017

ex 2914 39 00

30

Benzofenone (CAS RN 119-61-9)

0 %

31.12.2017

ex 2914 39 00

70

Benzile (CAS RN 134-81-6)

0 %

31.12.2017

ex 2914 39 00

80

4’-Metilacetofenone (CAS RN 122-00-9)

0 %

31.12.2017

ex 2914 50 00

60

2-Fenil-2,2-dimetossiacetofenone (CAS RN 24650-42-8)

0 %

31.12.2017

ex 2914 50 00

70

16α,17α-Epossi-3β-idrossipregn-5-en-20-one (CAS RN 974-23-2)

0 %

31.12.2017

ex 2915 90 70

75

Cloruro di 2,2-dimetilbutirril (CAS RN 5856-77-9)

0 %

31.12.2017

ex 2916 12 00

60

Acrilato di ottadecile (CAS RN 4813-57-4)

0 %

31.12.2017

ex 2916 39 90

55

Acido 4-terz-butilbenzoico (CAS RN 98-73-7)

0 %

31.12.2017

ex 2916 39 90

75

Acido m-toluico (CAS RN 99-04-7)

0 %

31.12.2017

ex 2916 39 90

85

Acido (2,4,5-trifluorofenil)acetico (CAS RN 209995-38-0)

0 %

31.12.2017

ex 2917 19 10

20

Malonato di dietile (CAS RN 105-53-3)

0 %

31.12.2017

ex 2918 29 00

70

Tetrachis(3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato) di pentaeritritolo (CAS RN 6683-19-8)

0 %

31.12.2017

ex 2918 29 00

80

Propanoato di butil 3,5-bis(1,1-dimetilmetilene)-4-idrossibenzene (CAS RN 52449-44-2)

0 %

31.12.2017

ex 2920 19 00

10

Fenitrotion (ISO) (CAS RN 122-14-5)

0 %

31.12.2013

ex 2921 19 60

10

Cloridrato di cloruro di 2-(N,N-Dietilammino)etile (CAS RN 869-24-9)

0 %

31.12.2017

ex 2921 30 99

30

1,3-Cicloesanodimetanammina (CAS RN 2579-20-6)

0 %

31.12.2015

ex 2921 42 00

86

2,5-Dicloroanilina, di una purezza in peso pari almeno a 99,5 % (CAS RN 95-82-9)

0 %

31.12.2017

ex 2921 42 00

87

N-Metilanilina (CAS RN 100-61-8)

0 %

31.12.2017

ex 2921 42 00

88

Acido 3,4-dicloroanilina-6-solfonico (CAS RN 6331-96-0)

0 %

31.12.2017

ex 2921 43 00

80

6-Cloro-α,α,α-trifluoro-m-toluidina (CAS RN 121-50-6)

0 %

31.12.2017

ex 2921 49 00

85

4-Isopropilanilina (CAS RN 99-88-7)

0 %

31.12.2017

ex 2921 59 90

30

Dicloridrato di 3,3’-diclorobenzidina (CAS RN 612-83-9)

0 %

31.12.2017

ex 2921 59 90

60

Dicloridato (2R, 5R)-1,6-difenilesano-2,5-diammina (CAS RN 1247119-31-8)

0 %

31.12.2017

ex 2922 49 85

20

Acido 3-ammino-4-clorobenzoico (CAS RN 2840-28-0)

0 %

31.12.2017

ex 2922 49 85

60

4-dimetilamminobenzoato di etile (CAS RN 10287-53-3)

0 %

31.12.2017

ex 2924 19 00

80

Tetrabutilurea (CAS RN 4559-86-8)

0 %

31.12.2017

ex 2924 29 98

51

2-Amino-4-[[(2,5-diclorofenil)ammino]carbonil]benzoato di metile (CAS RN 59673-82-4)

0 %

31.12.2017

ex 2924 29 98

53

4-Ammino-N-[4-(amminocarbonil)fenil]benzammide (CAS RN 74441-06-8)

0 %

31.12.2017

ex 2924 29 98

86

Antranilammide di purezza, in peso, di 99,5 % o più (CAS RN 88-68-6)

0 %

31.12.2017

ex 2925 19 95

20

4,5,6,7-Tetraidroisoindole-1,3-dione (CAS RN 4720-86-9)

0 %

31.12.2017

ex 2925 19 95

30

N,N’-(m-Fenilene)dimaleimide (CAS RN 3006-93-7)

0 %

31.12.2017

ex 2926 90 95

18

Cianoacetato di metile (CAS RN 105-34-0)

0 %

31.12.2017

ex 2927 00 00

80

Acido 4-[(2,5-Diclorofenil)azo]-3-idrossi-2-naftoico (CAS RN 51867-77-7)

0 %

31.12.2017

ex 2928 00 90

75

Metaflumizone (ISO) (CAS RN 139968-49-3)

0 %

31.12.2016

ex 2928 00 90

80

Cyflufenamid (ISO) (CAS RN 180409-60-3)

0 %

31.12.2013

ex 2928 00 90

85

Daminozide (ISO) avente purezza, in peso, pari o superiore al 99 % (CAS RN 1596-84-5)

0 %

31.12.2016

ex 2930 20 00

10

Prosulfocarb (ISO) (CAS RN 52888-80-9)

0 %

31.12.2017

ex 2930 90 99

66

Solfuro di difenile (CAS RN 139-66-2)

0 %

31.12.2017

ex 2930 90 99

67

Acido 3-bromometil-2-cloro-4 -(metilsulfonil)- benzoico (CAS RN 120100-05-2)

0 %

31.12.2013

ex 2930 90 99

68

Clethodim (ISO) (CAS RN 99129-21-2)

0 %

31.12.2017

ex 2930 90 99

71

Cloruro di trifenilsolfonio (CAS RN 4270-70-6)

0 %

31.12.2013

ex 2930 90 99

83

Metil-p-tolil solfone (CAS RN 3185-99-7)

0 %

31.12.2017

ex 2931 90 90

14

Diisobutil ditiofosfato di sodio (CAS RN 13360-78-6) in soluzione acquosa

0 %

31.12.2017

ex 2932 20 90

20

Etil 6’-(dietilammino)-3-osso-3H-spiro[2-benzofuran-1,9’-xantene]-2’-carbossilato (CAS RN 154306-60-2)

0 %

31.12.2017

ex 2932 20 90

40

(S)-(-)-α-Ammino-γ-butirrolattone bromidrato (CAS RN 15295-77-9)

0 %

31.12.2017

ex 2933 19 90

40

Edaravone (INN) (CAS RN 89-25-8)

0 %

31.12.2013

ex 2933 19 90

80

Acido 3-(4,5-diidro-3-metil-5-osso-1H-pirazolo-1-il)benzenesolfonico (CAS RN 119-17-5)

0 %

31.12.2017

ex 2933 29 90

40

Triflumizolo (ISO) (CAS RN 68694-11-1)

0 %

31.12.2013

ex 2933 39 99

12

2,3-Dicloropiridina (CAS RN 2402-77-9)

0 %

31.12.2017

ex 2933 39 99

18

6-Cloro-3-nitropiridin-2-ilammina (CAS RN 27048-04-0)

0 %

31.12.2017

ex 2933 39 99

55

Piriprossifene (ISO) di purezza, in peso, di 97 % o più (CAS RN 95737-68-1)

0 %

31.12.2014

ex 2933 59 95

77

Cloridrato di 3-(trifluorometil)-5,6,7,8-tetraidro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pirazina (1:1) (CAS RN 762240-92-6)

0 %

31.12.2017

ex 2933 69 80

55

Terbutrina (ISO) (CAS RN 886-50-0)

0 %

31.12.2015

ex 2933 79 00

30

5-Vinil-2-pirrolidone (CAS RN 7529-16-0)

0 %

31.12.2017

ex 2933 99 80

18

4,4’-[(9-Butil-9H-carbazolo-3-yl)metilene]bis[N-metil-N-fenilalanina] (CAS RN 67707-04-4)

0 %

31.12.2017

ex 2933 99 80

22

(2S)-2-Benzil-N,N-dimetilaziridina-1-solfonammide (CAS RN 902146-43-4)

0 %

31.12.2017

ex 2933 99 80

24

1,3-Dihydro-5,6-diamino-2H-benzimidazol-2-one (CAS RN 55621-49-3)

0 %

31.12.2017

ex 2933 99 80

28

N-(2,3-Diidro-2-osso-1H-benzimidazol-5-il)-3-idrossinaftalene-2-carbossamide (CAS RN 26848-40-8)

0 %

31.12.2017

ex 2933 99 80

50

Metconazolo (ISO) (CAS RN 125116-23-6)

3,2 %

31.12.2013

ex 2933 99 80

89

Carbendazina (ISO) (CAS RN 10605-21-7)

0 %

31.12.2013

ex 2934 10 00

15

Carbonato di 4-nitrofenil e di tiazol-5-ilmetile (CAS RN 144163-97-3)

0 %

31.12.2017

ex 2934 10 00

25

Ossalato di (S)-etil 2-(3-((2-isopropiltiazolo-4-il)metil)-3-metilureido)-4-morfolinobutanoato (CAS RN 1247119-36-3)

0 %

31.12.2017

ex 2934 10 00

35

(2-Isopropiltiazol-4-il)-N-metilmetanammina dicloridrato (CAS RN 1185167-55-8)

0 %

31.12.2017

ex 2934 20 80

40

1,2-Benzisotiazol-3(2H)-one (Benziothiazolinon (BIT)) (CAS RN 2634-33-5)

0 %

31.12.2017

ex 2934 30 90

10

2-Metil-tiofenotiazina (CAS RN 7643-08-5)

0 %

31.12.2017

ex 2934 99 90

12

Oligomeri morfolini fosforodiamidati (oligonucleotidi morfolino) destinati alla ricerca genetica (1)

0 %

31.12.2017

ex 2934 99 90

14

Etil N-{[1-metil-2-({[4-(5-osso-4,5-diidro-1,2,4-ossadiazol-3-il)fenil]ammino}metil)-1H-benzimidazol-5-il]carbonil}-N-piridin-2-il-b-alaninato (CAS RN 872728-84-2)

0 %

31.12.2017

ex 2934 99 90

15

Carbossina (ISO) (CAS RN 5234-68-4)

0 %

31.12.2013

ex 2934 99 90

18

3,3-Bis(2-Metil-1-ottil-1H-indole-3-yl)ftalide (CAS RN 50292-95-0)

0 %

31.12.2017

ex 2934 99 90

22

7-[4-(Dietilamino)-2-etossifenil]-7-(2-metil-1-ottil-1H-indol-3-ile) furo[3,4-b]piridin-5(7H)-one (CAS RN 87563-89-1)

0 %

31.12.2017

ex 2934 99 90

23

Bromuconazolo (ISO) avente purezza, in peso, pari o superiore al 96 % (CAS RN 116255-48-2)

0 %

31.12.2016

ex 2934 99 90

74

2-Isopropiltioxantone (CAS RN 5495-84-1)

0 %

31.12.2017

ex 2934 99 90

83

Flumioxazin (ISO), legalább96 tömegszázalék tisztaságú (CAS RN 103361-09-7)

0 %

31.12.2014

ex 2934 99 90

84

Etoxasole (ISO) di purezza, in peso, di 94,8 % o più (CAS RN 153233-91-1)

0 %

31.12.2014

ex 2942 00 00

10

Tricloro(N,N-dimetilottilammina)boro (1:1) (CAS RN 34762-90-8)

0 %

31.12.2017

ex 3102 50 90

10

Nitrato di sodio naturale (CAS RN 7631-99-4)

0 %

31.12.2017

ex 3204 11 00

70

Colorante C.I. Disperse Red 343

0 %

31.12.2017

ex 3204 13 00

20

(2,2’-(3,3’-Diossidobifenil-4,4’-diildiazo)bis(6-(4-(3-(dietilammino)propilammino)-6-(3-(dietilammonio)propilammino)-1,3,5-triazin-2-ilammino)-3-sulfonato-1-naftolato)]dirame(II) acetato lattato (CAS RN 159604-94-1)

0 %

31.12.2017

ex 3204 15 00

10

Colorante C.I. Vat Orange 7 (C.I. Pigment Orange 43)

0 %

31.12.2017

ex 3204 17 00

30

Colorante C.I. Pigment Yellow 97

0 %

31.12.2017

ex 3204 17 00

80

Colorante C.I. Pigment Red 207

0 %

31.12.2017

ex 3204 17 00

85

Colorante C.I. Pigment Blue 61

0 %

31.12.2017

ex 3204 17 00

88

Colorante C.I. Pigment Violet 3

0 %

31.12.2017

ex 3204 19 00

84

Colorante C.I. Solvent Blue 67

0 %

31.12.2017

ex 3204 19 00

85

Colorante C.I. Solvent Red HPR

0 %

31.12.2017

ex 3208 90 19

ex 3208 90 91

25

20

Copolimero di tetrafluoroetilene in una soluzione di acetato di butile con un contenuto di solvente del 50 % (± 2 %) in peso

0 %

31.12.2017

ex 3208 90 19

75

Copolimero di acenaftaleno in soluzione di lattato di etile

0 %

31.12.2017

ex 3402 13 00

20

Tensioattivo contenente 1,4-dimetil-1,4-bis(2- metilpropil)-2butino-1,4 diyl polimerizzato con ossirano, metile terminale

0 %

31.12.2017

ex 3802 90 00

11

Diatomite calcinata in continuo con carbonato di sodio, lavata in acido, destinata a fungere da filtro nella preparazione di prodotti farmaceutici e/o biochimici

0 %

31.12.2017

ex 3808 91 90

10

Indoxacarb (ISO) e suo isomero (R), fissati su un supporto di diossido di silicio

0 %

31.12.2013

ex 3808 91 90

50

Virus della poliedrosa nucleare di spodoptera exigua (SeNPV) in sospensione acquosa di glicerolo

0 %

31.12.2013

ex 3808 91 90

60

Spinetoram (ISO) (CAS RN 935545-74-7), preparazione di due componenti dello spinosyn (3’-etossi-5,6-diidro spinosyn J) e (3’-etossi- spinosyn L)

0 %

31.12.2017

ex 3808 92 90

10

Fungicida sotto forma di polvere, contenente, in peso, 65 % o più e non più di 75 % di hymexazole (ISO), non condizionato per la vendita al minuto

0 %

31.12.2013

ex 3808 93 15

10

Preparazione a base di un concentrato contenente in peso una percentuale pari o superiore al 45 % ma non superiore al 55 % dell’ingrediente attivo erbicida Penoxsulam in sospensione acquosa

0 %

31.12.2017

ex 3811 21 00

30

Additivi per oli lubrificanti, contenenti oli minerali, consistenti in sali di calcio dei prodotti della reazione del fenolo sostituito da poliisobutilene con acido salicilico e formaldeide, usati come additivo concentrato per la produzione di oli per motore mediante processo di miscelatura

0 %

31.12.2017

ex 3811 21 00

40

Additivi per oli lubrificanti, contenenti oli minerali, a base di una miscela di dodecilfenolo solfuro di sali di calcio (CAS RN 68784-26-9), usati come additivo concentrato per la produzione di oli per motore mediante processo di miscelatura

0 %

31.12.2017

ex 3811 21 00

50

Additivi per oli lubrificanti,

a base di alchilbenzensulfonati C16-24 di calcio (CAS RN 70024-69-0),

contenenti oli minerali,

usati come additivo concentrato per la produzione di oli per motore mediante processo di miscelatura

0 %

31.12.2017

ex 3811 21 00

60

Additivi per oli lubrificanti, contenenti oli minerali,

a base di benzensulfonato sostituito da polipropilenile (CAS RN 75975-85-8), avente un contenuto in peso compreso fra il 25 % e il 35 %,

con un totale di basicità (TBN) compreso tra 280 e 320,

usati come additivo concentrato per la produzione di oli per motore mediante processo di miscelatura

0 %

31.12.2017

ex 3811 21 00

70

Additivi per oli lubrificanti,

contenenti poliisobutilene succinimide derivato da prodotti di reazione delle polietilenepoliammine con anidride poliisobutenilsuccinica (CAS RN 84605-20-9),

contenenti oli minerali,

avente un contenuto di cloro compreso fra il 0,05 % e lo 0,25 % in peso,

con un totale di basicità (TBN) superiore a 20,

usati come additivo concentrato per la produzione di oli per motore mediante processo di miscelatura

0 %

31.12.2017

ex 3811 29 00

10

Additivi per oli lubrificanti, consistenti in prodotti della reazione di difenilammina con noneni ramificati (CAS RN 36878-20-3 e CAS RN 27177-41-9), usati come additivo concentrato per la produzione di oli per motore mediante processo di miscelatura

0 %

31.12.2017

ex 3811 29 00

20

Additivi per oli lubrificanti, consistenti in prodotti della reazione di bis(2-metilpentan-2-il)acido ditiofosforico con propilene ossido, anidride fosforica e ammine delle catene alchiliche C12-14, usati come additivo concentrato per la produzione di oli per motore mediante processo di miscelatura

0 %

31.12.2017

ex 3811 29 00

30

Additivi per oli lubrificanti, contenenti oli minerali, consistenti in prodotti della reazione di butil-cicloesa-3-enecarbossilato, zolfo e fosfito di trifenile (CAS RN 93925-37-2), usati come additivo concentrato per la produzione di oli per motore mediante processo di miscelatura

0 %

31.12.2017

ex 3811 29 00

40

Additivi per oli lubrificanti, consistenti in prodotti della reazione di 2-metil-prop-1-ene con monocloruro di zolfo e solfuro di sodio (CAS RN 68511-50-2), aventi un contenuto di cloro in peso compreso fra lo 0,05 % e lo 0,5 %, usati come additivo concentrato per la produzione di oli per motore mediante processo di miscelatura

0 %

31.12.2017

ex 3811 29 00

50

Additivi per oli lubrificanti, consistenti in una miscela di N,N-dialchil -2-idrossiacetamidi con catene alchiliche aventi una lunghezza compresa fra 12 e 18 atomi di carbonio (CAS RN 866259-61-2), usati come additivo concentrato per la produzione di oli per motore mediante processo di miscelatura

0 %

31.12.2017

ex 3811 90 00

30

Soluzione di un (dimetilammino)metil-derivato di poliisobutilenfenolo, contenente, in peso, fra il 10 % e il 19,9 % di nafta (petrolio)

0 %

31.12.2017

ex 3811 90 00

40

Soluzione di un sale di ammonio quaternario a base di poliisobutenil-succinimmide, contenente in peso fra il 20 % e il 29,9 % di 2-etilesanolo

0 %

31.12.2017

ex 3815 90 90

16

Iniziatore a base di dimetilaminopropilurea

0 %

31.12.2017

ex 3815 90 90

18

Catalizzatore di ossidazione con un ingrediente attivo di di[manganese (1+)], 1,2-bis(ottaidro-4,7-dimetil-1H-1,4,7-triazonina-1-il-kN1, kN4, kN7)etano-di-μ-osso-μ-(etanoato-kO, kO’)-, di[cloruro(1-)], usato per accelerare l’ossidazione chimica o lo sbiancamento (CAS RN 1217890-37-3)

0 %

31.12.2017

ex 3815 90 90

85

Catalizzatore a base di alluminosilicato (zeolite), destinato all’alchilazione di idrocarburi aromatici, alla transalchilazione di idrocarburi alchilaromatici o all’oligomerizzazione di olefine (1)

0 %

31.12.2017

ex 3815 90 90

89

Batteri Rhodococcus rhodocrous J1, contenenti enzimi, in una sospensione di gel di poliacrilamide o nell’acqua, destinati ad essere utilizzati come catalizzatore nella produzione di acrilamide mediante idratazione dell’acrilonitrile (1)

0 %

31.12.2016

ex 3824 90 97

33

Preparazione, contenente:

ossido di trioctilfosfina (CAS RN 78-50-2),

ossido di dioctilessilfosfina (CAS RN 31160-66-4),

ossido di octildiessilfosfina (CAS RN 31160-64-2), e

ossido di triessilfosfina (CAS RN 9084-48-8)

0 %

31.12.2016

ex 3824 90 97

35

Miscela di:

3,3-bis(2-metil-1-ottil-1H-indol-3-il)ftalide (CAS RN 50292-95-0), e

etil-6’-(dietilammino)-3-osso-spiro-[isobenzofuran-1(3H),9’-[9H]xantene]-2’-carbossilato (CAS RN 154306-60-2)

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97

36

Preparazione a base di etossilato di 2,5,8,11-tetrametil-6-dodecyn-5,8-diol (CAS RN 169117-72-0)

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97

37

Miscela di cristalli liquidi da adoperare nella fabbricazione di schermi (1)

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97

38

Preparazione a base di carbonato di alchile che contiene anche un dispositivo assorbente di raggi ultravioletti, adoperata nella fabbricazione di lenti per occhiali (1)

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97

41

Preparazione, costituita da:

dipropilenglicole,

tripropilenglicole,

tetrapropilenglicole, e

pentapropilenglicole

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97

43

Nickel idrossido, drogato con zinco idrossido e cobalto idrossido in peso compreso fra il 12 % e il 18 %, del tipo usato per produrre elettrodi positivi per accumulatori

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97

44

Miscela di fitosteroli, non in polvere, contenente in peso:

75 % o più di steroli,

non più del 25 % di stanoli,

destinata alla fabbricazione di stanoli o steroli o esteri di stanoli o esteri di steroli (1)

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97

70

Pasta con un contenuto di rame in peso pari o superiore al 75 % ma non superiore all’85 %, contenente anche ossidi inorganici, cellulosa di etile e un solvente

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97

78

Miscela di fitosteroli derivati dal legno e da olii a base di legno (tallolio), sotto forma di polvere con particelle di dimensioni pari o inferiori a 300 μm, contenenti in peso:

una percentuale di sitosteroli pari o superiore al 60 % ma non superiore all’80 %,

una percentuale di campesteroli non superiore al 15 %,

una percentuale di stigmasteroli non superiore al 5 %,

una percentuale di betasitonastoli non superiore al 15 %

0 %

31.12.2017

ex 3903 90 90

ex 3911 90 99

35

43

Copolimero di α-metilstirene e stirene, con punto di rammollimento superiore a 113 °C

0 %

31.12.2013

ex 3903 90 90

86

Miscela contenente in peso:

fra il 45 % e il 65 % di polimeri di stirene,

fra il 35 % e il 45 % di etere polifenilenico,

non più del 10 % di altri additivi;

e con uno o più dei seguenti effetti speciali di colorazione:

effetto metallico o perlescente con un metamerismo angolare dovuto alla presenza di almeno lo 0,3 % di pigmento a scaglie,

effetto fluorescente, caratterizzato da emissione di luce durante l’assorbimento di radiazioni ultraviolette,

effetto bianco brillante, caratterizzato da L*non inferiore a 92, b* non superiore a 2 e a* compreso tra – 5 e 7 sulla scala colorimetrica CIELab

0 %

31.12.2013

ex 3904 69 80

85

Copolimero di etilene con clorotrifluoroetilene, modificato o no con esafluoroisobutilene, in polvere, con o senza carica

0 %

31.12.2017

ex 3907 30 00

60

Resina di poliglicerolo poliglicidiletere (CAS RN 105521-63-9)

0 %

31.12.2017

ex 3907 60 80

50

Pacchetti flessibili (per polimeri sensibili all’ossigeno) prodotti da un laminato di:

non oltre 75 μm di polietilene,

non oltre 50 μm di poliammide,

non oltre 15 μm di polietilene tereftalato, e

non oltre 9 μm di alluminio

aventi una resistenza alla trazione superiore a 70 N/15 mm e una velocità di trasmissione dell’osssigeno inferiore a 0,1 cm3/m2/24 h a 0,1 MPa

0 %

31.12.2017

ex 3907 99 90

25

Copolimero, contenente il 72 % in peso di acido tereftalico e/o relativi isomeri e cicloesandimetanolo

0 %

31.12.2017

ex 3907 99 90

60

Copolimero di acido tereftalico e di acido isoftalico con bisfenolo A

0 %

31.12.2017

ex 3908 90 00

60

Copolimero, costituito da:

acido esandioico,

acido 12-amminododecanoico,

esaidro-2H-azepin-2-one, e

1,6-esandiammina

0 %

31.12.2017

ex 3909 40 00

20

Polvere di particelle in resina termoindurente nella quale le particelle magnetiche sono state distribuite uniformemente, destinata alla fabbricazione di toner per fotocopiatrici, fax, stampanti e dispositivi multifunzione (1)

0 %

31.12.2015

ex 3909 40 00

30

Miscela di:

resina alchilfenol-formaldeide, bromurata o no, e

ossido di zinco

0 %

31.12.2017

ex 3910 00 00

50

Adesivo a base di silicone sensibile alla pressione in un solvente contenente gomma copolimerica (dimetilsilossano/difenilsilossano)

0 %

31.12.2017

ex 3911 90 19

30

Copolimero di etilenoimina e ditiocarbamato di etilenoimina, in una soluzione acquosa di idrossido di sodio

0 %

31.12.2017

ex 3911 90 99

53

Polimero idrogenato di 1,2,3,4,4a,5,8,8a-ottaidro-1,4:5,8-dimetanonaftalene con 3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metano-1H-indene e 4,4a,9,9a-tetraidro-1,4-metano-1H-fluorene (CAS RN 503442-46-4)

0 %

31.12.2017

ex 3911 90 99

57

Polimero idrogenato di 1,2,3,4,4a,5,8,8a-ottaidro-1,4:5,8-dimetanonaftalene con 4,4a,9,9a-tetraidro-1,4-metano-1H-fluorene (CAS RN 503298-02-0)

0 %

31.12.2017

ex 3919 10 80

ex 3919 90 00

43

26

Foglio di etilene/acetato di vinile:

avente uno spessore di almeno 100 μm,

rivestito da un lato da un adesivo acrilico sensibile alla pressione o agli UV e una pellicola di poliestere

0 %

31.12.2014

ex 3919 10 80

ex 3919 90 00

45

45

Nastro rinforzato in schiuma polietilene, rivestito su entrambi i lati di adesivo in acrilico con microcanali sensibile alla pressione e su un lato di un foglio con uno spessore di applicazione pari o superiore a 0,38 mm e inferiore a 1,53 mm

0 %

31.12.2017

ex 3919 10 80

ex 3919 90 00

55

53

Nastro di schiuma acrilica, rivestito su un lato da un adesivo attivabile dal calore o da un adesivo acrilico sensibile alla pressione e sull’altro lato da un adesivo acrilico sensibile alla pressione e da un foglio di protezione amovibile, di un adesione (peel adhesion) ad un angolo di 90o superiore a 25 N/cm (secondo il metodo ASTM D 3 330)

0 %

31.12.2017

ex 3919 10 80

ex 3919 90 00

85

28

Pellicola di poli(cloruro di vinile) o di polietilene o di qualsiasi altro poliolefine:

di uno spessore pari o superiore a 65 μm,

ricoperta, su un lato, da un adesivo acrilico sensibile ai raggi UV e da una protezione amovibile in poliestere

0 %

31.12.2014

ex 3919 90 00

25

Pellicola consistente di un insieme a più strati di poli(etilene tereftalato) e di un copolimero di butilacrilato e di metilmetacrilato, ricoperto su un lato di uno strato di acrilico resistente all’abrasione contenente nanoparticelle di ossido di stagno e antimonio e nerofumo e sull’altro lato di un adesivo in acrilico sensibile alla pressione e di un foglio di protezione di poli(etilene tereftalato) rivestito di silicone

0 %

31.12.2017

ex 3919 90 00

ex 9001 20 00

47

40

Pellicola polarizzatrice in rotoli, composta da un foglio multistrato di alcool polivinilico inserito tra due fogli protettivi di triacetato di cellulosa, con una pellicola adesiva amovibile sensibile alla pressione su uno dei due lati

0 %

31.12.2017

ex 3920 10 40

30

Pellicola coestrusa avente da sette a nove strati, essenzialmente di copolimeri di etilene o di polimeri funzionalizzati di etilene, consistente in:

una barriera a tre strati con un nucleo essenzialmente di etilene vinilalcole rivestito su ambo i lati da uno strato essenzialmente di polimeri ciclici di olefina,

ricoperto su entrambi i lati da uno o più strati di materiali polimerici,

dallo spessore complessivo non superiore a 110μm

0 %

31.12.2017

ex 3920 20 29

ex 3920 20 80

55

93

Pellicola coestrusa avente da sette a nove strati, essenzialmente di copolimeri di propilene, consistente in:

una barriera a tre strati con un nucleo essenzialmente di etilene vinilalcole rivestito su ambo i lati da uno strato essenzialmente di polimeri ciclici di olefine,

ricoperta su entrambi i lati da uno o più strati di materiali polimerici,

dallo spessore complessivo non superiore a 110 μm

0 %

31.12.2017

ex 3920 20 29

94

Foglio coestruso a tre strati,

ciascuno dei quali costituito da una miscela di polipropilene e polietilene,

contenente, in peso, non più del 3 % di altri polimeri,

con uno strato centrale contenente o no biossido di titanio,

con uno spessore totale uguale o inferiore a 70 μm

0 %

31.12.2016

ex 3920 51 00

40

Fogli di polimetilmetacrilato conformi alla norma EN 4 366 (MIL-PRF-25690)

0 %

31.12.2013

ex 3920 62 19

42

Pellicola di poli(etilene tereftalato), di spessore compreso fra 18 μm e 25 μm, avente:

un restringimento di 3,4 (± 0,1) % in direzione di macchina (secondo il metodo ASTM D 1204 a 190 °C per 20 min), e

un restringimento di 0,3 (± 0,2) % in direzione trasversale (secondo il metodo ASTM D 1204 a 190 °C per 20 min)

0 %

31.12.2013

ex 3920 62 19

81

Fogli di poli(etilene tereftalato), di spessore non superiore a 20 μm, rivestiti su entrambi i lati da uno strato impermeabile ai gas costituito da una matrice polimerica in cui è dispersa della silice di spessore non superiore a 2 μm

0 %

31.12.2017

ex 3920 79 90

10

Pellicola di acetilbutirrato di cellulosa, in combinazione o meno con uno strato di policarbonato, di spessore non superiore a 0,81 mm, munita di microlamelle con un tipico angolo visivo di 30 gradi, misurato su ciascun lato della perpendicolare alla superficie

0 %

31.12.2013

ex 3920 92 00

30

Fogli di poliammide, di spessore non superiore a 20 μm, rivestiti su entrambi i lati da uno strato impermeabile ai gas costituito da una matrice polimerica in cui è dispersa della silice di uno spessore non superiore a 2 μm

0 %

31.12.2013

ex 5407 10 00

10

Tessuto costituito da fili di filamenti d’ordito di poliammide-6,6 e da fili di filamenti di trama di poliammide-6,6, di poliuretano e di un copolimero di acido tereftalico, di p-fenilendiammina e di 3,4’-ossibis (fenilenammina)

0 %

31.12.2017

ex 5603 11 10

ex 5603 11 90

20

20

Stoffe non tessute, di peso non superiore a 20 g/m2, contenenti filamenti continui saldati ottenuti con fusione e soffiatura, sovrapposti in tre strati in modo che i due strati esterni contengano filamenti continui fini (di diametro superiore a 10 μm ma non superiore a 20 μm) e lo strato interno contenga filamenti continui superfini (di diametro superiore a 1 μm ma non superiore a 5 μm), destinate alla fabbricazione di pannolini per neonati e articoli sanitari simili (1)

0 %

31.12.2017

ex 5603 12 90

50

Tessuto non-tessuto:

di peso uguale o superiore a 30 g/m2, ma non superiore a 60 g/m2,

contenente fibre di polipropilene o di polipropilene e polietilene,

anche stampato, nel quale:

su un lato, il 65 % della superficie totale presenta pompon del diametro di 4 mm, composti da fibre arricciate, non unite, rialzate e fissate alla base, atte ad aderire a uncini estrusi, e il restante 35 % della superficie è composto da fibre unite,

e l’altro lato è costituito da una superficie non testurizzata liscia,

utilizzato nella fabbricazione di pannolini per bambini piccoli e oggetti di igiene simili (1)

0 %

31.12.2017

ex 5603 12 90

ex 5603 13 90

ex 5603 92 90

ex 5603 93 90

70

70

40

10

Stoffe non tessute di polipropilene con:

una nappa di fibre ottenute per polverizzazione del polimero fuso, sigillata termicamente su ciascuna faccia a una nappa di filamenti di polipropilene ottenuti mediante filatura diretta,

un peso uguale o inferiore a 150 g/m2,

in pezza o semplicemente tagliate a quadrati o rettangoli, e

non impregnate

0 %

31.12.2013

ex 5603 92 90

ex 5603 94 90

70

40

Stoffe non tessute, costituite da vari strati di una miscela di fibre ottenute per polverizzazione del polimero fuso e da fibre in fiocco di polipropilene e di poliestere, anche stratificato su un lato o sui due lati con filamenti di polipropilene ottenuti per filatura diretta

0 %

31.12.2013

ex 5603 92 90

ex 5603 93 90

80

50

Tessuto non tessuto di poliolefina costituito da uno strato elastomerico laminato su entrambi i lati con filamenti di poliolefina:

di peso compreso fra 25 g/m2 e 150 g/m2,

in pezza o semplicemente tagliato a quadrati o rettangoli,

non impregnato,

con proprietà elastiche in senso trasversale o nel senso della macchina,

utilizzato nella fabbricazione di prodotti per la cura di neonati e bambini (1)

0 %

31.12.2016

ex 6909 19 00

15

Anello ceramico avente sezione trasversale rettangolare, diametro esterno compreso fra 19 mm (+ 0,00 mm/– 0,10 mm) e 29 mm (+ 0,00 mm/– 0,20 mm), diametro interno compreso fra 10 mm (+ 0,00 mm/– 0,20 mm) e 19 mm (+ 0,00 mm/– 0,30 mm), spessore variabile da 2 mm (± 0,10 mm) a 3,70 mm (± 0,20 mm) e resistenza al calore almeno 240 °C, contenente in peso:

90 % (± 1,5 %) di ossido di alluminio,

7 % (± 1 %) di ossido di titanio

0 %

31.12.2017

ex 7005 10 30

10

Vetro «flotté»:

di spessore uguale o superiore a 4,0 mm ma non superiore a 4,2 mm,

con una trasmissione della luce pari o superiore al 91 % misurata con una fonte luminosa di tipo D,

ricoperto su un lato di SnO2 laccato al fluoro come strato riflettente

0 %

31.12.2017

ex 7019 12 00

ex 7019 12 00

05

25

Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings), con titolo compreso fra 1 980 e 2 033 tex, composti da filamenti continui di vetro di 9 μm (± 0,5 μm)

0 %

31.12.2013

ex 7019 19 10

15

Filati di tipo S-glass di 33 tex o di un multiplo di 33 tex (± 13 %), ottenuti da fibre tessili di vetro continue di diametro di 9 μm (– 1 μm/+ 1,5 μm)

0 %

31.12.2017

ex 7326 90 98

40

Base di sostegno per televisore, con parte superiore metallica che consente di fissare e stabilizzare l’apparecchio

0 %

31.12.2016

ex 7601 20 20

ex 7601 20 80

10

10

Placche e billette di alluminio secondario contenenti litio

0 %

31.12.2017

ex 7604 29 10

ex 7606 12 99

10

20

Fogli e barre in leghe di alluminio-litio

0 %

31.12.2015

ex 7606 12 92

ex 7607 11 90

20

20

Nastro in lega di alluminio e magnesio:

in rotoli,

di spessore uguale o superiore a 0,14 mm ma non superiore a 0,40 mm,

di larghezza uguale o superiore a 12,5 mm ma non superiore a 359 mm,

con una resistenza alla trazione uguale o superiore a 285 N/mm2 e

un allungamento a rottura uguale o superiore all’1 %, e

contenente in peso:

93,3 % o più di alluminio,

2,2 % o più ma non più di 5 % di magnesio, e

non più di 1,8 % di altri elementi

0 %

31.12.2017

ex 7607 11 90

30

Foglio laminato di alluminio con:

99 % o più di alluminio,

un rivestimento idrofilico privo di silice e di vetro solubile,

uno spessore totale non superiore a 0,120 mm,

una resistenza alla trazione uguale o superiore a 100 N/mm2 (determinata con il metodo di prova ASTM E8), e

un allungamento a rottura uguale o superiore all’1 %

0 %

30.06.2013

ex 7607 20 90

10

Foglio stratificato di alluminio di spessore complessivo non superiore a 0,123 mm, costituito da uno strato di alluminio di spessore non superiore a 0,040 mm, da un foglio di base di poliammide e polipropilene nonché da un rivestimento protettivo contro la corrosione da acido idrofluorico, destinato alla fabbricazione di batterie al litio polimeri (1)

0 %

31.12.2017

ex 8102 10 00

10

Molibdeno in polvere

di purezza, in peso, di 99 % o più, e

di una dimensione di particella di 1,0 μm o più ma non superiore a 5,0 μm

0 %

31.12.2017

ex 8108 90 30

20

Barre, aste e cavi in lega di titanio e alluminio, contenenti un peso di alluminio pari o superiore all’1 % ma non superiore al 2 %, destinati alla fabbricazione di marmitte e tubi di scappamento delle sottovoci 8708 92 o 8714 10 00 (1)

0 %

31.12.2017

ex 8108 90 50

30

Lega di titanio e silicio, contenente in peso una percentuale di silicio pari o superiore allo 0,15 % ma non superiore allo 0,60 %, in lastre o rotoli, destinata alla fabbricazione di:

sistemi di scappamento per motori a combustione interna, o

tubi della sottovoce 8108 90 60 (1)

0 %

31.12.2017

ex 8108 90 50

40

Fogli in lega di titanio per la produzione di parti strutturali di aeromobili (1)

0 %

31.12.2017

ex 8108 90 50

50

Piastre, fogli, strisce e lamine di una lega di titanio, rame e niobio, contenenti un peso di rame pari o superiore allo 0,8 % ma non superiore all’1,2 % e un peso di niobio pari o superiore allo 0,4 % ma non superiore allo 0,6 %

0 %

31.12.2017

ex 8108 90 50

85

Lamiere, nastri e fogli di titanio non legato

0 %

31.12.2017

ex 8113 00 90

10

Piastra di supporto in carburo di silicio di alluminio (AlSiC-9) per circuiti elettronici

0 %

31.12.2017

ex 8207 30 10

10

Insieme di strumenti per lo stampaggio per trasferimento e/o tandem, per formare a freddo, stampare, trafilare, tagliare, punzonare, curvare, calibrare, rifilare e scanalare fogli di metallo, destinati alla produzione di parti di telaio di veicoli a motore (1)

0 %

31.12.2017

ex 8407 33 00

ex 8407 90 80

ex 8407 90 90

10

10

10

Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla, di cilindrata uguale o superiore a 300 cm3 e di potenza uguale o superiore a 6 kW, ma non superiore a 20,0 kW, destinati alla fabbricazione:

di tosatrici da prato semoventi munite d’un sedile della sottovoce 8433 11 51, e di tosatrici da prato azionate a mano della sottovoce 8433 11 90,

di trattori della sottovoce 8701 90 11 che hanno per funzione principale quella di tosatrice da prato,

di motofalciatrici con motore a quattro tempi d’una capacità di cilindrata non inferiore a 300 cm3 della sottovoce 8433 20 10, o

di spazzaneve della sottovoce 8430 20 (1)

0 %

31.12.2017

ex 8408 90 43

ex 8408 90 45

ex 8408 90 47

30

20

30

Motore a quattro cilindri a quattro tempi, ad accensione per compressione e raffreddato a liquido, di:

cilindrata massima di 3 850 cm3, e

di potenza nominale pari o superiore a 15 kW ma non superiore a 55 kW,

destinato alla fabbricazione dei veicoli di cui alla voce 8 427 (1)

0 %

31.12.2017

ex 8411 99 00

30

Componente per turbina a gas a forma di ruota munito di lame, del tipo utilizzato nei turbocompressori:

di una lega a base di nickel in fusione di precisione conforme alla norma DIN G- NiCr13Al16MoNb o DIN NiCo10W10Cr9AlTi o AMS AISI:686,

avente una resistenza al calore non superiore a 1 100 °C,

avente un diametro tra 30 mm e 80 mm,

avente un’altezza tra 30 mm e 50 mm

0 %

31.12.2017

ex 8481 80 69

60

Valvola reversibile a quattro vie per refrigeranti, consistente in:

una valvola pilota a solenoide,

un corpo di valvola in ottone comprensivo di rubinetto corsoio e connettori di rame,

destinati a una pressione d’esercizio non superiore a 4,5 MPa

0 %

31.12.2017

ex 8483 30 38

30

Alloggiamento cilindrico per cuscinetti

di ghisa grigia in fusione di precisione conforme alla norma DIN EN 1561,

con camere d’olio,

senza cuscinetti,

avente un diametro tra 60 mm e 180 mm,

avente un’altezza tra 60 mm e 120 mm,

con o senza camere d’acqua e connettori

0 %

31.12.2017

ex 8501 31 00

70

Motori CC,senza spazzole:

aventi un diametro esterno tra 80 mm e 100 mm,

di tensione di alimentazione di 12 V,

di potenza a 20 °C tra 300 W e 550 W,

aventi una coppia a 20 °C tra 2,90 Nm e 5,30 Nm,

una velocità di rotazione nominalea 20 °C tra 600 rpm e 1 200 rpm,

muniti di sensore della posizione dell’angolo del rotore di tipo risolutore o di tipo «effetto hall»,

del tipo utilizzato nei sistemi sterzanti con assistenza per Ie automobili

0 %

31.12.2017

ex 8501 33 00

ex 8501 40 80

ex 8501 53 50

30

50

10

Motopropulsore elettrico per autoveicoli, di potenza non superiore a 315 kW, che comprende:

un motore a corrente continua o a corrente alternata con o senza trasmissione,

elettronica di potenza connessa via cavo

0 %

31.12.2016

ex 8501 62 00

30

Sistema di celle a combustibile

composto da, quanto meno, celle a combustibile ad acido fosforico (del tipo PAFC),

in un involucro dotato di gestione dell’acqua e trattamento del gas integrati,

destinato alla fornitura fissa e permanente di energia

0 %

31.12.2017

ex 8504 31 80

20

Trasformatore destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di invertitori nei moduli LCD (1)

0 %

31.12.2017

ex 8504 31 80

40

Trasformatori elettrici:

aventi capacità non superiore a 1 kVA,

senza spine né cavi,

per uso interno nella fabbricazione di ricevitori e televisori (1)

0 %

31.12.2017

ex 8504 40 82

40

Circuito stampato dotato di un raddrizzatore a ponte e di altri componenti attivi e passivi e avente le seguenti caratteristiche:

due connettori di uscita,

due connettori di ingresso che possono essere montati e utilizzati contemporaneamente,

possibilità di commutare il modo di funzionamento da luminoso a scuro,

tensione di ingresso di 40 V (+ 25 % – 15 %) o di 42 V (+ 25 % – 15 %) in modo di funzionamento luminoso e tensione di ingresso di 30 V (± 4 V) in modo di funzionamento scuro, oppure

tensione di ingresso di 230 V (+ 20 % – 15 %) in modo di funzionamento luminoso, e tensione di ingresso di 160 V (± 15 %) in modo di funzionamento scuro, oppure

tensione di ingresso di 120 V (15 % – 35 %) in modo di funzionamento luminoso e tensione di ingresso di 60 V (± 20 %) in modo di funzionamento scuro,

la corrente di ingresso raggiunge l’80 % del suo valore nominale nell’arco di 20 ms,

frequenza di ingresso pari o superiore a 45 Hz, ma non superiore a 65 Hz, per le versioni a 42 V e 230 V, e compresa tra 45 e 70 Hz per le versioni a 120 V,

picco massimo di corrente transitoria non superiore al 250 % della corrente di ingresso,

durata del picco massimo di corrente transitoria non superiore a 100 ms,

picco minimo di corrente transitoria non inferiore al 50 % della corrente di ingresso,

durata del picco minimo di corrente transitoria non superiore a 20 ms,

corrente di uscita preimpostabile,

la corrente di uscita raggiunge il 90 % del suo valore nominale preimpostato nell’arco di 50 ms,

la corrente di uscita raggiunge il valore zero entro 30 ms dall’interruzione della tensione di ingresso,

stato di errore definito in caso di mancanza di carico o di carico eccessivo (funzione «end-of-life»)

0 %

30.06.2013

ex 8504 40 82

50

Trasformatore integrato in un alloggiamento avente:

una potenza nominale non superiore a 30 W,

una tensione in ingresso di almeno 90 V, ma non superiore a 305 V,

una frequenza di alimentazione compresa fra 47 Hz e 63 Hz,

una corrente costante in uscita compresa fra 350 mA e 1 050 mA,

una corrente di chiusura del circuito non superiore a 10 A,

temperature d’esercizio comprese fra – 20 °C e + 65 °C,

destinato all’accensione di LED

0 %

31.12.2017

ex 8504 50 95

50

Solenoide con:

un consumo non superiore a 6 W,

una resistenza d’isolamento superiore a 100 M ohm, e

unforo d’ingresso compreso fra 11,4 mm e11,8 mm

0 %

31.12.2017

ex 8505 11 00

33

Calamite permanenti composti da una lega di neodimio, ferro e boro, a forma di rettangolo arrotondato di dimensioni non superiori a 15 mm × 10 mm × 2 mm, oppure a forma di disco con diametro non superiore a 90 mm, con o senza foro al centro

0 %

31.12.2013

ex 8505 11 00

50

Barre di forma specifica destinate a diventare magneti permanenti dopo magnetizzazione contenenti neodimio, ferro e boro, delle dimensioni seguenti:

lunghezza pari o superiore a 15 mm ma non superiore a 52 mm,

larghezza pari o superiore a 5 mm ma non superiore a 42 mm,

del tipo utilizzato nella produzione di servomotori elettrici per l’automazione industriale

0 %

31.12.2017

ex 8505 11 00

60

Anelli, tubi, filiere o collari di una lega di neodimio, ferro e boro, con:

diametro non superiore a 45 mm,

altezza non superiore a 45 mm,

del tipo usato nella fabbricazione di calamite permanenti dopo magnetizzazione

0 %

31.12.2017

ex 8507 60 00

40

Batterie ricaricabili per accumulatori elettrici agli ioni di litio aventi le seguenti caratteristiche:

una lunghezza compresa fra 1 203 mm e 1 297 mm,

una larghezza compresa fra 282 mm e 772 mm,

un’altezza compresa fra 792 mm e 839 mm,

un peso compreso fra 260 kg e 293 kg,

una potenza di 22 o di 26 kWh, e

sotto forma di 24 o 48 moduli

0 %

31.12.2017

ex 8507 60 00

50

Moduli per l’assemblaggio di accumulatori elettrici a batterie agli ioni di litio aventi:

una lunghezza compresa tra 298 mm e 408 mm,

una larghezza compresa tra 33,5 mm e 209 mm,

un’altezza compresa tra 138 mm e 228 mm,

un peso compreso tra 3,6 kg e 17 kg, e

una potenza compresa tra 485 kWh e 2 158 kWh

0 %

31.12.2017

ex 8507 60 00

55

Accumulatore agli ioni di litio di forma cilindrica,

con una base a forma di ellissi appiattita al centro,

di lunghezza pari a minimo 49 mm (senza connessioni),

di larghezza pari a minimo 33,5 mm,

di spessore pari a minimo 9,9 mm,

con una capacità nominale pari ad almeno 1,75 Ah,

e un voltaggio nominale pari a 3,7 V,

destinato alla fabbricazione di batterie ricaricabili (1)

0 %

31.12.2017

ex 8507 60 00

57

Accumulatore agli ioni di litio di forma cubica,

con angoli parzialmente arrotondati,

di lunghezza pari ad almeno 76 mm (senza connessioni),

di larghezza pari ad almeno 54,5 mm,

di spessore pari ad almeno a 5,2 mm,

con una capacità nominale pari ad almeno 3 100 mAh,

e un voltaggio nominale pari a 3,7 V,

destinato alla fabbricazione di batterie ricaribili (1)

0 %

31.12.2017

ex 8507 90 80

70

Piastra tagliata in foglio di rame placcato in nichel caratterizzata da:

una larghezza di 70 mm (± 5 mm),

uno spessore di 0,4 mm (± 0,2 mm),

una lunghezza non superiore a 55 mm,

destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di batterie agli ioni di litio per veicoli elettrici (1)

0 %

31.12.2016

ex 8518 29 95

30

Diffusori aventi:

un’impedenza compresa tra 4 Ohm e 16 Ohm,

una potenza nominale compresa tra 2 W e 20 W,

con o senza braccio di plastica, e

con o senza cavo elettrico munito di connettori,

del tipo utilizzato per la produzione di apparecchi TV monitor video

0 %

31.12.2017

ex 8522 90 80

96

Disco rigido destinato ad essere incorporato in prodotti della posizione tariffaria 8 521 (1)

0 %

31.12.2017

ex 8528 59 40

20

Monitor a colori a cristalli liquidi con una potenza d’ingresso CC compresa fra 7 V e 30 V, con una diagonale di schermo non superiore a 33,2 cm,

sia senza alloggiamento, con coperchio posteriore e quadro di supporto,

sia con un alloggiamento progettato appositamente per il montaggio,

idoneo all’incorporazione in merci dei capitoli da 84 a 90 e 94

0 %

31.12.2013

ex 8529 90 65

75

Moduli contenenti quanto meno chip semiconduttori per:

generare segnali di controllo per indirizzare i pixel, o per

controllare l’indirizzamento dei pixel

0 %

31.12.2017

ex 8529 90 92

47

Sensore d’immagine di superficie («progressive scan» Interline CCD-Sensor o CMOS Sensor) per videocamere digitali sotto forma di circuito integrato monolitico analogico o digitale, i cui pixel hanno una superficie inferiore a 12 μm × 12 μm in versione monocromatica, avente una rete di microlenti con una lente montata su ogni pixel; o in versione a colori con un filtro colore, altresì avente una rete di microlenti con una lente montata su ogni pixel.

0 %

31.12.2014

ex 8529 90 92

50

Schermo a colori LCD per monitor LCD della voce 8 528:

con una misura diagonale dello schermo uguale o superiore a 14,48 cm ma non superiore a 31,24 cm,

con retroilluminazione, microunità di comando,

con sistema di comando CAN (Controller area network) dotato di interfaccia LVDS (Low-voltage differential signaling) e presa di alimentazione CAN/corrente elettrica o con un controller APIX con interfaccia APIX,

in un alloggiamento con o senza pozzo caldo sul retro dello stesso,

non dotato di modulo di elaborazione del segnale,

destinato alla fabbricazione degli autoveicoli di cui al capitolo 87 (1)

0 %

31.12.2015

ex 8536 69 90

81

Connettore a passo destinato alla fabbricazione di apparecchiature di ricezione televisiva LCD (1)

0 %

31.12.2017

ex 8536 69 90

87

Connettori di tipo D-subminiatura (D-sub), inseriti in un involucro di plastica o di metallo, con 15 pin disposti su 3 file, utilizzati per la fabbricazione di prodotti delle voci 8 521 e 8 528 (1)

0 %

31.12.2016

ex 8536 69 90

88

Connettori femmina per schede Secure Digital (SD), CompactFlash, «Smart Card» e a 64 pin per PC, del tipo usato per saldatura su circuiti stampati, per connettere apparecchi elettrici e circuiti e commutare o proteggere i circuiti elettrici con un voltaggio non superiore a 1 000 V

0 %

31.12.2017

ex 8537 10 91

30

Modulo per pannello di controllo per veicoli destinato a elaborare e analizzare dati, funzionante attraverso il protocollo CAN-bus, contenente almeno:

relè a microprocessore,

motore passo-passo,

memoria EEPROM, e

altri componenti passivi (come connettori, diodi, stabilizzatori di potenza, resistenze, condensatori, transistor),

con una tensione di 13,5 V

0 %

31.12.2017

ex 8543 90 00

40

Parte di uno strumento per l’elettrolisi, composto da un pannello in nichel fornito di una rete in nichel, fissato con nervature in nichel, e da un pannello in titanio fornito di una rete in titanio, fissato con nervature in titanio, i cui due pannelli sono fissati assieme dorso a dorso

0 %

31.12.2017

ex 8544 20 00

ex 8544 42 90

ex 8544 49 93

ex 8544 49 95

10

20

20

10

Cavo flessibile isolato in PET/PVC c

tensione non superiore a 60 V,

corrente non superiore a 1 A,

resistenza al calore non superiore a 105 °C,

singoli cavi con spessore non superiore a 0,1 mm (± 0,01 mm) e larghezza non superiore 0,8 mm (± 0,03 mm),

distanza tra i conduttori non superiore a 0,5 mm, e

passo (distanza tra gli assi centrali dei conduttori) non superiore a 1,25 mm

0 %

31.12.2013

ex 8544 42 90

10

Cavo per la trasmissione di dati con velocità di trasmissione pari o superiore a 600 Mbit/s, con le seguenti caratteristiche:

tensione di 1,25 V (± 0,25 V),

connettori a una o a entrambe le estremità, uno dei quali, almeno, con contatti con passo di 1 mm,

schermatura esterna,

utilizzato esclusivamente per la comunicazione tra un pannello LCD, PDP o OLED e circuiti elettronici per il trattamento di video

0 %

31.12.2013

ex 8548 90 90

50

Filtri con nucleo ferromagnetico, usati per eliminare il rumore ad alta frequenza nei circuiti elettronici, per la fabbricazione di televisori e monitor della voce 8528 (1)

0 %

31.12.2017

ex 8704 23 91

20

Telaio per autoveicoli con una capacità di autoaccensione di almeno 8 000 cm3, munito di cabina su 3, 4 o 5 ruote con un interasse di almeno 480 cm, non contenente ingranaggi, da installare su veicoli di larghezza di 300 cm o più (1)

0 %

31.12.2017

ex 9001 20 00

10

Materiale costituito da una pellicola polarizzante, in rotoli o no, con o senza strato adesivo, rinforzata su uno o entrambi i lati da materiale trasparente, ricoperta su uno o entrambi i lati da uno strato di protezione amovibile

0 %

31.12.2017

ex 9001 90 00

75

Filtro anteriore composto da pannelli in vetro con trattamento a stampa e pellicole di rivestimento speciali, destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di moduli di schermi al plasma (1)

0 %

31.12.2017

ex 9002 11 00

20

Obiettivi

le cui dimensioni non superano 80 mm × 55 mm × 50 mm,

con una risoluzione di almeno 160 linee/mm, e

con un fattore di zoom pari a 18,

del tipo utilizzato nella produzione di visualizzatori o di telecamere destinate alla trasmissione di immagini in diretta

0 %

31.12.2017

ex 9002 11 00

30

Obiettivi

le cui dimensioni non superano 180 mm × 100 mm × 100 mm per una distanza focale massima di oltre 200 mm,

con una risoluzione di almeno130 linee/mm, e

con un fattore di zoom pari a 18,

del tipo utilizzato nella produzione di visualizzatori o di telecamere destinate alla trasmissione di immagini in diretta

0 %

31.12.2017

ex 9002 11 00

40

Obiettivi

le cui dimensioni non superano 125 mm × 65 mm × 65 mm,

con una risoluzione di almeno 125 linee/mm, e

con un fattore di zoom pari a 16,

del tipo utilizzato nella produzione di visualizzatori o di telecamere destinate alla trasmissione di immagini in diretta

0 %

31.12.2017

ex 9002 11 00

70

Obiettivi

le cui dimensioni non superano 180 mm × 100 mm × 100 mm per una distanza focale massima di oltre 200 mm,

con un valore di almeno 7steradianti al mm2, e

con un fattore di zoom pari a 16,

del tipo utilizzato nella produzione di visualizzatori o di telecamere destinate alla trasmissione di immagini in diretta

0 %

31.12.2017

ex 9032 89 00

40

Controllore digitale di valvole per la regolazione di liquidi e di gas

0 %

31.12.2017

ex 9405 40 39

30

Apparato di illuminazione elettrica, contenente:

schede di circuiti stampati, e

diodi a emissione luminosa (LED),

destinati alla fabbricazione di unità di illuminazione posteriore per televisori a schermo piatto (1)

0 %

30.06.2013


(1)  La sospensione dei dazi è subordinata alle disposizioni degli articoli da 291a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1).

(2)  Il dazio specifico addizionale è applicabile.

(3)  In conformità della procedura di cui all’articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93, è istituita una sorveglianza delle importazioni di merci cui si applica la presente sospensione tariffaria.


ALLEGATO II

Codice NC

TARIC

ex 2008 60 19

30

ex 2008 60 39

30

ex 2008 93 91

20

ex 2009 49 30

91

ex 2710 12 25

10

ex 2805 30 90

30

ex 2823 00 00

10

ex 2835 10 00

10

ex 2839 19 00

10

ex 2841 80 00

10

ex 2841 90 85

10

ex 2850 00 20

30

ex 2904 10 00

40

ex 2914 19 90

20

ex 2914 19 90

30

ex 2914 19 90

40

ex 2914 39 00

30

ex 2914 39 00

40

ex 2914 50 00

60

ex 2914 50 00

70

ex 2916 39 90

55

ex 2917 39 95

40

ex 2918 23 00

10

ex 2920 19 00

10

ex 2921 30 99

20

ex 2921 30 99

30

ex 2921 59 90

30

ex 2922 49 85

60

ex 2924 29 98

35

ex 2924 29 98

86

ex 2928 00 90

75

ex 2928 00 90

80

ex 2928 00 90

85

ex 2930 20 00

10

ex 2930 90 99

66

ex 2930 90 99

67

ex 2930 90 99

68

ex 2930 90 99

69

ex 2930 90 99

71

ex 2930 90 99

82

ex 2930 90 99

83

ex 2932 99 00

60

ex 2933 19 90

40

ex 2933 29 90

40

ex 2933 39 99

55

ex 2933 69 80

35

ex 2933 69 80

55

ex 2933 79 00

30

ex 2933 99 80

50

ex 2933 99 80

73

ex 2933 99 80

89

ex 2934 20 80

40

ex 2934 99 90

15

ex 2934 99 90

23

ex 2934 99 90

74

ex 2934 99 90

78

ex 2934 99 90

83

ex 2934 99 90

84

ex 3204 15 00

10

ex 3204 17 00

30

ex 3204 17 00

75

ex 3208 90 19

75

ex 3208 90 91

10

ex 3402 13 00

20

ex 3808 91 90

10

ex 3808 91 90

50

ex 3808 92 90

10

ex 3808 93 15

10

ex 3808 93 27

20

ex 3815 19 90

41

ex 3815 90 90

16

ex 3815 90 90

85

ex 3815 90 90

89

ex 3824 90 97

33

ex 3824 90 97

36

ex 3824 90 97

37

ex 3824 90 97

38

ex 3824 90 97

44

ex 3824 90 97

47

ex 3824 90 97

70

ex 3824 90 97

78

ex 3901 10 10

10

ex 3901 20 90

30

ex 3903 90 90

35

ex 3903 90 90

86

ex 3906 10 00

10

ex 3907 99 90

60

ex 3909 40 00

20

ex 3910 00 00

50

ex 3911 90 19

30

ex 3919 10 80

45

ex 3919 10 80

55

ex 3919 90 00

25

ex 3919 90 00

26

ex 3919 90 00

28

ex 3919 90 00

45

ex 3919 90 00

47

ex 3919 90 00

53

ex 3919 90 00

55

ex 3920 20 29

94

ex 3920 51 00

10

ex 3920 51 00

40

ex 3920 62 19

41

ex 3920 62 19

43

ex 3920 62 19

80

ex 3920 62 19

82

ex 3920 79 90

10

ex 3920 92 00

30

ex 5407 10 00

10

ex 5603 11 10

20

ex 5603 11 90

20

ex 5603 12 90

50

ex 5603 12 90

70

ex 5603 13 90

70

ex 5603 92 90

40

ex 5603 92 90

70

ex 5603 92 90

80

ex 5603 93 90

10

ex 5603 93 90

50

ex 5603 94 90

40

ex 7005 10 25

10

ex 7005 10 30

10

ex 7006 00 90

60

ex 7007 19 20

20

ex 7326 90 98

40

ex 7410 22 00

10

ex 7601 20 99

10

ex 7604 29 10

10

ex 7606 12 92

20

ex 7606 12 99

20

ex 7607 11 90

20

ex 7607 11 90

30

ex 7607 20 90

10

ex 8108 90 30

20

ex 8108 90 50

30

ex 8108 90 50

40

ex 8108 90 50

50

ex 8113 00 90

10

ex 8407 31 00

10

ex 8407 33 00

10

ex 8407 90 80

10

ex 8407 90 90

10

ex 8412 21 80

50

ex 8419 89 98

30

ex 8419 89 98

40

ex 8462 21 80

10

ex 8477 59 80

10

ex 8501 33 00

30

ex 8501 40 80

50

ex 8501 53 50

10

ex 8504 31 80

20

ex 8504 40 82

40

ex 8505 11 00

33

ex 8507 90 80

70

ex 8522 90 80

96

ex 8528 59 40

20

ex 8529 90 49

10

ex 8529 90 65

75

ex 8529 90 65

80

ex 8529 90 92

46

ex 8529 90 92

47

ex 8529 90 92

50

ex 8529 90 92

60

ex 8536 69 90

81

ex 8536 69 90

87

ex 8540 91 00

95

ex 8543 90 00

40

ex 8544 42 90

10

ex 8544 49 93

20

ex 8704 23 91

20

ex 9001 20 00

10

ex 9001 20 00

40

ex 9001 90 00

75

ex 9032 10 89

20

ex 9032 89 00

40

ex 9405 40 39

30


20.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 350/36


REGOLAMENTO (UE) N. 1233/2012 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2012

recante divieto di pesca delle razze nelle acque UE della zona VIId per le navi battenti bandiera neerlandese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 43/2012 del Consiglio, del 17 gennaio 2012, che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse alle navi UE per alcuni stock o gruppi di stock ittici che non sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (2), fissa i contingenti per il 2012.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2012.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2012 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  GU L 25 del 27.1.2012, pag. 1.


ALLEGATO

N.

80/TQ43

Stato membro

Paesi Bassi

Stock

SRX/07D.

Specie

Razze (rajiformes)

Zona

Acque UE della zona VIId

Data

30.11.2012


20.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 350/38


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1234/2012 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2012

recante modifica del regolamento (UE) n. 468/2010 che stabilisce l’elenco UE delle navi che esercitano pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (1), in particolare l’articolo 30,

considerando quanto segue:

(1)

Il capo V del regolamento (CE) n. 1005/2008 definisce procedure per l’identificazione dei pescherecci che esercitano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (navi INN), nonché procedure per stabilire un elenco UE di tali navi. L’articolo 37 del regolamento prevede misure applicabili ai pescherecci figuranti nell’elenco.

(2)

Il primo elenco UE delle navi INN è stato stabilito dal regolamento (UE) n. 468/2010 (2) e successivamente modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 724/2011 della Commissione (3).

(3)

Conformemente all’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, l’elenco UE comprende i pescherecci iscritti negli elenchi delle navi INN adottati dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca.

(4)

Tutte le organizzazioni regionali di gestione della pesca hanno adottato il principio di pubblicare un elenco delle navi INN e di aggiornare i rispettivi elenchi nel corso delle riunioni annuali (4).

(5)

Conformemente all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1005/2008, la Commissione, una volta ricevuti gli elenchi dei pescherecci presumibilmente o sicuramente implicati nella pesca INN trasmessi dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca, aggiorna l’elenco UE.

(6)

La Commissione ha ricevuto gli elenchi aggiornati nelle riunioni annuali delle organizzazioni regionali di gestione della pesca.

(7)

Poiché la stessa nave può figurare nell’elenco con nomi e/o bandiere differenti in funzione del momento in cui è stata inclusa negli elenchi delle organizzazioni regionali di gestione della pesca, l’elenco UE aggiornato deve comprendere i differenti nomi e/o bandiere stabiliti dalle rispettive organizzazioni regionali di gestione della pesca.

(8)

È pertanto opportuno modificare in tal senso il regolamento (UE) n. 468/2010.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l’acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La parte B dell’allegato al regolamento (UE) n. 468/2010 è sostituita dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

(2)  GU L 131 del 29.5.2010, pag. 22.

(3)  GU L 194 del 26.7.2011, pag. 14.

(4)  Ultimi aggiornamenti: CCAMLR: elenco INN 2011 quale adottato nel corso della riunione annuale CCAMLR-XXX del 24 ottobre - 4 novembre 2011; SEAFO: la SEAFO include nel proprio elenco INN gli elenchi CCAMLR, NEAFC-B e NAFO; ICCAT: elenco INN 2012 quale adottato nel corso della riunione annuale del novembre 2011 (raccomandazione 11-18); IATTC: elenco 2012 quale adottato nel corso dell’83a riunione dello IATTC del giugno 2012; NEAFC: elenco INN B AM 2011-18 quale adottato nel corso della 30a riunione annuale del novembre 2011; NAFO: elenco 2012 quale adottato nel corso della 33a riunione annuale del 19-23 settembre 2011; WCPFC: elenco navi INN della WCPFC per il 2012 al 30 marzo 2012 (effettivo a decorrere dal 30 maggio 2012).


ALLEGATO

«PARTE B

Navi elencate in conformità all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1005/2008

Numero IMO (1) di identificazione della nave/Riferimento ORGP

Nome della nave (nome precedente) (2)

Stato o territorio di bandiera (secondo un’ORGP) (2)

Figurante nell’elenco dell’ORGP (2)

20060010 (ICCAT)

ACROS NO. 2

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Honduras)

ICCAT

20060009 (ICCAT)

ACROS NO. 3

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Honduras)

ICCAT

7306570

ALBORAN II (WHITE ENTERPRISE)

Panama (bandiera precedente: Saint Kitts e Nevis)

NEAFC, NAFO, SEAFO

7424891

ALDABRA (OMOA 1)

Tanzania (bandiere precedenti: Togo, Honduras)

CCAMLR, SEAFO

7036345

AMORINN (ICEBERG II, LOME [CCAMLR]/ICEBERG II, NOEMI [SEAFO])

Sconosciuto (bandiere precedenti: Togo, Belize)

CCAMLR, SEAFO

12290 (IATTC) / 20110011 (ICCAT)

BHASKARA N. 10

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Indonesia)

IATTC, ICCAT

12291 (IATTC) / 20110012 (ICCAT)

BHASKARA N. 9

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Indonesia)

IATTC, ICCAT

20060001 (ICCAT)

BIGEYE

Sconosciuto

ICCAT

20040005 (ICCAT)

BRAVO

Sconosciuto

ICCAT

9407 (IATTC) / 20110013 (ICCAT)

CAMELOT

Sconosciuto

IATTC, ICCAT

6622642

CHALLENGE (MILA/PERSEVERANCE)

Panama (bandiere precedenti: Guinea equatoriale, Regno Unito)

CCAMLR, SEAFO

125 (IATTC) / 20110014 (ICCAT)

CHIA HAO No 66

Sconosciuto

IATTC, ICCAT

20080001(ICCAT)

DANIAA (CARLOS)

Repubblica di Guinea (Conakry)

ICCAT

8422852

DOLPHIN (OGNEVKA)

Sconosciuto (bandiere precedenti: Russia, Georgia [NAFO])

NEAFC, NAFO, SEAFO

6163 (IATTC)

DRAGON III

Sconosciuto

IATTC

8604668

EROS DOS (FURABOLOS)

Panama (bandiera precedente: Seychelles)

NEAFC, NAFO, SEAFO

7355662

FU LIEN No. 1

Georgia

WCPFC

200800005 (ICCAT)

GALA I (MANARA II/ROAGAN)

Sconosciuto (ultime bandiere conosciute: Libia, Isola di Man)

ICCAT

6591 (IATTC)

GOIDAU RUEY No 1

Sconosciuto

IATTC

7020126

GOOD HOPE (TOTO/SEA RANGER V)

Nigeria [CCAMLR]/Niger [SEAFO] (bandiera precedente: Belize)

CCAMLR, SEAFO

6719419

GORILERO (GRAN SOL)

Sconosciuto (ultime bandiere conosciute: Sierra Leone, Panama [NAFO])

NEAFC, NAFO, SEAFO

2009003 (ICCAT)

GUNUAR MELYAN 21

Sconosciuto

IOTC, ICCAT

7322926

HEAVY SEA [CCAMLR]/HEAVY SEAS [SEAFO]

(DUERO/KETA)

Panama

CCAMLR, SEAFO

201000004 (ICCAT)

HOOM XIANG 11

Sconosciuto (bandiera precedente: Malaysia)

IOTC, ICCAT

7322897

HUANG HE 22 [CCAMLR]/SIMA QIAN BARU 22 [SEAFO] (SIMA QIAN BARU 22, CORVUS [CCAMLR]/CORVUS, GALAXY [SEAFO])

Tanzania [bandiere precedenti: Corea del Nord (DPRK), Panama]

CCAMLR, SEAFO

7332218

IANNIS 1

Panama [NAFO, SEAFO]/Sconosciuto [NEAFC]

NEAFC, NAFO, SEAFO

 

JINN FENG TSAIR No 1

Taiwan

WCPFC

9505 (IATTC)

JYI LIH 88

Sconosciuto

IATTC

7905443

KOOSHA 4

Iran (bandiera precedente: Spagna)

CCAMLR

6905408

KUKO (TYPHOON-1, RUBIN [CCAMLR]/TYPHOON-1, ARTIC RANGER [SEAFO])

Sconosciuto (bandiere precedenti: Mongolia, Togo)

CCAMLR, SEAFO

9037537

LANA (ZEUS/TRITON-1)

Sconosciuto (bandiere precedenti: Mongolia, Togo)

CCAMLR, SEAFO

20060007 (ICCAT)

LILA NO. 10

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Panama)

ICCAT

7388267

LIMPOPO (ROSS/ALOS)

Sconosciuto (ultime bandiere conosciute: Togo, Ghana)

CCAMLR, SEAFO

20040007 (ICCAT)

MADURA 2

Sconosciuto

ICCAT

20040008 (ICCAT)

MADURA 3

Sconosciuto

ICCAT

7325746

MAINE (MAPOSA NOVENO, GUINESPA I [SEAFO])

Repubblica di Guinea (Conakry)

NEAFC, NAFO, SEAFO

20110001 (ICCAT)

MAR CANTABRICO

Bolivia

ICCAT

20060002 (ICCAT)

MARIA

Sconosciuto

ICCAT

9435 (IATTC)/20110002 (ICCAT)

MARTA LUCIA R

Colombia

IATTC, ICCAT

20060005 (ICCAT)

MELILLA NO. 101

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Panama)

ICCAT

20060004 (ICCAT)

MELILLA NO. 103

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Panama)

ICCAT

7385174

MURTOSA

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Togo [NAFO,]/Portogallo [SEAFO])

NEAFC, NAFO, SEAFO

14613 (IATTC) 20110003 (ICCAT)

NEPTUNE

Georgia

IATTC, ICCAT, WCPFC,

20060003 (ICCAT)

No. 101 GLORIA (GOLDEN LAKE)

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Panama)

ICCAT

20060008 (ICCAT)

No. 2 CHOYU

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Honduras)

ICCAT

20060011 (ICCAT)

No. 3 CHOYU

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Honduras)

ICCAT

9230658

NORTH OCEAN (BOSTON/BOSTON-1)

Cina (bandiere precedenti: Georgia, Russia)

SEAFO

20040006 (ICCAT)

OCEAN DIAMOND

Sconosciuto

ICCAT

7826233

OCEAN LION

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Guinea equatoriale)

IOTC, ICCAT

11369 (IATTC)/

ORCA

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Belize)

IATTC

20060012 (ICCAT)

ORIENTE NO. 7

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Honduras)

ICCAT

5062479

PERLON [CCAMLR)/CHERNE [SEAFO] (CHERNE, BIGARO, [CCAMLR]/BIGARO, LUGALPESCA [SEAFO])

Sconosciuto (ultime bandiere conosciute: Mongolia, Togo)

CCAMLR, SEAFO

8713392

PION [CCAMLR]/THE BIRD [SEAFO]

(THE BIRD, CHU LIN [CCAMLR]/(ULYSES, GALE [SEAFO])

Honduras [CCAMLR]/Sconosciuto [SEAFO] (ultime bandiere conosciute: Mongolia, Togo [CCAMLR]/Guinea equatoriale, Uruguay [SEAFO])

CCAMLR, SEAFO

6607666

RAY [CCAMLR]/KILY [SEAFO] (KILY, CONSTANT [CCAMLR]/CONSTANT, ISLA GRACIOSA [SEAFO])

Belize (ultime bandiere conosciute: Mongolia, Guinea equatoriale)

CCAMLR, SEAFO

6706084

RED (KABOU)

Panama [bandiera precedente: Repubblica di Guinea (Conakry)]

NEAFC, NAFO, SEAFO

95 (IATTC)/

REYMAR 6

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Belize)

IATTC

6803961

SEABULL 22

(CARMELA/GOLD DRAGON)

Nigeria (ultime bandiere conosciute: Togo, Guinea equatoriale)

CCAMLR, SEAFO

200800004 (ICCAT)

SHARON 1 (MANARA I/POSEIDON)

Sconosciuto (ultime bandiere conosciute: Libia, Regno Unito)

ICCAT

20050001 (ICCAT)

SOUTHERN STAR 136 (HSIANG CHANG)

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: St. Vincent e Grenadine)

ICCAT

9405 (IATTC)

TA FU 1

Sconosciuto

IATTC

6818930

TCHAW (INCA, VIKING [CCAMLR]/REX, AROSA CUARTO [SEAFO])

Sconosciuto (ultime bandiere conosciute: Togo, Seychelles)

CCAMLR, SEAFO

13568 (IATTC)

TCHING YE No. 6

Sconosciuto (ultime bandiere conosciute: Panama, Belize)

IATTC

129 (IATTC)

WEN TENG No. 688

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Belize)

IATTC

9230672

WEST OCEAN (KIEV/DARVIN)

Cina (bandiere precedenti: Georgia, Russia)

SEAFO

9319856

HUIQUAN (WUTAISHAN ANHUI 44) [CCAMLR]/YANGZI HUA 44 [SEAFO]

(YANGZI HUA 44, TROSKY [CCAMLR]/TROSKY, JIAN HUAN [SEAFO])

Tanzania [CCAMLR]/Sconosciuto [SEAFO] (bandiere precedenti: Mongolia, Namibia)

CCAMLR, SEAFO

9042001

SHAANXI HENAN 33 (XIONG NU BARU 33 DRACO-1, LIBERTY [CCAMLR]/DRACO-1, CARRAN [SEAFO])

Tanzania [bandiere precedenti: Corea del Nord (DPRK), Panama]

CCAMLR, SEAFO

 

YU FONG 168

Taiwan

WCPFC

2009002 (ICCAT)

YU MAAN WON

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Georgia)

IOTC, ICCAT

7321374

YUCATAN BASIN [NEAFC, SEAFO]/YUCUTAN BASIN [NAFO] (ENXEMBRE/FONTE NOVA)

Panama (bandiera precedente: Marocco)

NEAFC, NAFO, SEAFO


(1)  Organizzazione marittima internazionale.

(2)  Per ulteriori informazioni consultare i siti web delle ORGP.»


20.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 350/44


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1235/2012 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2012

che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione (2) stabilisce le regole concernenti il livello accresciuto di controlli ufficiali che devono essere effettuati sulle importazioni dei mangimi e degli alimenti di origine non animale elencati nel suo allegato I («l’elenco») ai punti d’entrata nei territori indicati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004.

(2)

L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 669/2009 dispone che l’elenco deve essere sottoposto a riesame periodico, almeno trimestralmente, prendendo in considerazione almeno le fonti di informazioni indicate in tale articolo.

(3)

La comparsa e la gravità degli incidenti nel mercato degli alimenti, notificati mediante il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi, le risultanze delle missioni di audit effettuate nei paesi terzi dall’Ufficio alimentare e veterinario, nonché le relazioni trimestrali sulle partite di mangimi e di alimenti di origine non animale presentate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 669/2009, indicano la necessità di modificare l’elenco.

(4)

In particolare per le partite di uve secche dall’Afghanistan, angurie/cocomeri dal Brasile, fragole dalla Cina, piselli e fagioli dal Kenya, menta dal Marocco, semi di anguria/cocomero e prodotti derivati da Sierra Leone e determinate erbe, spezie e verdure dal Vietnam, dalle fonti d’informazione pertinenti risulta l’insorgenza di nuovi rischi e/o un grado di non conformità con i requisiti di sicurezza applicabili; questi elementi giustificano l’introduzione di un livello accresciuto di controlli ufficiali. Occorre pertanto inserire nell’elenco voci relative a tali partite.

(5)

È opportuno anche modificare l’elenco riducendo la frequenza dei controlli ufficiali sui prodotti per i quali le informazioni disponibili indicano un miglioramento generale della conformità ai pertinenti requisiti stabiliti nella normativa dell’Unione e l’attuale frequenza di controlli ufficiali non è quindi più giustificata. Le voci dell’elenco riguardanti melanzane e melone amaro dalla Repubblica dominicana, spezie dall’India e fagioli asparago, melanzane e cavoli dalla Thailandia devono quindi essere modificate di conseguenza.

(6)

Occorre anche modificare l’elenco sopprimendo le voci relative ai prodotti per i quali le informazioni disponibili indicano un grado in generale soddisfacente di conformità ai pertinenti requisiti di sicurezza stabiliti nella normativa dell’Unione e per i quali una maggiore frequenza di controlli ufficiali non è quindi più giustificata. Le voci dell’elenco relative alle pesche dall’Egitto, agli additivi per mangimi e alle premiscele dall’India e al Capsicum annuum dal Perù devono quindi essere modificate di conseguenza.

(7)

Per una più precisa definizione di determinati prodotti contenuti nell’elenco è opportuno aggiungere i rispettivi codici TARIC, ove necessario. È altrettanto necessario modificare taluni codici NC per allinearli alla nomenclatura combinata riveduta, applicabile a partire dal 1o gennaio 2013.

(8)

A fini di coerenza e di chiarezza della legislazione dell’Unione, è opportuno sostituire l’allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 con il testo dell’allegato del presente regolamento.

(9)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 669/2009.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)  GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11.


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Mangimi e alimenti di origine non animale oggetto di un livello accresciuto di controlli ufficiali nel punto di entrata designato

Mangimi e alimenti

(utilizzazione prevista)

Codice NC (1)

Suddivisione TARIC

Paese di origine

Rischio

Frequenza dei controlli fisici e dei controlli d’identità

(%)

Uve secche

0806 20

 

Afghanistan (AF)

Ocratossina A

50

(Alimenti)

 

Nocciole

(con guscio o sgusciate)

0802 21 00; 0802 22 00

 

Azerbaigian (AZ)

Aflatossine

10

(Mangimi e alimenti)

 

Anguria o cocomero

0807 11 00

 

Brasile (BR)

Salmonella

10

(Alimenti)

 

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Brasile (BR)

Aflatossine

10

Arachidi sgusciate

1202 42 00

Burro di arachidi

2008 11 10

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Mangimi e alimenti)

 

Fragole (congelate)

0811 10

 

Cina (CN)

Norovirus ed epatite A

5

(Alimenti)

 

Brassica oleracea

(altri prodotti commestibili del genere Brassica, “broccoli cinesi”) (13)

ex 0704 90 90

40

Cina (CN)

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (14)

10

(Alimenti — freschi o refrigerati)

 

 

Paste alimentari secche

ex 1902 11 00;

10

Cina (CN)

Alluminio

10

ex 1902 19 10;

10

ex 1902 19 90;

10

ex 1902 20 10;

10

ex 1902 20 30;

10

ex 1902 20 91;

10

ex 1902 20 99;

10

ex 1902 30 10;

10

ex 1902 30 10

91

(Alimenti)

 

 

Pomeli

ex 0805 40 00

31; 39

Cina (CN)

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (11)

20

(Alimenti — freschi)

 

 

Tè, anche aromatizzato

0902

 

Cina (CN)

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (10)

10

(Alimenti)

 

Melanzane

0709 30 00; ex 0710 80 95

72

Repubblica dominicana (DO)

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (3)

10

Melone amaro (Momordica charantia)

ex 0709 99 90;

70

ex 0710 80 95

70

(Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate)

 

 

Fagiolo asparago (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

10

Repubblica dominicana (DO)

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (3)

20

ex 0710 22 00

10

Peperoni (dolci e altri) (Capsicum spp.)

0709 60 10; ex 0709 60 99

20

0710 80 51; ex 0710 80 59

20

(Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate)

 

 

Arance fresche o secche

0805 10 20; 0805 10 80

 

Egitto (EG)

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (7)

10

Melagrane

ex 0810 90 75

30

Fragole

0810 10 00

 

(Alimenti — frutta fresca)

 

Peperoni (dolci e altri) (Capsicum spp.)

0709 60 10; ex 0709 60 99;

20

Egitto (EG)

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (12)

10

0710 80 51; ex 0710 80 59

20

(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

 

 

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Ghana (GH)

Aflatossine

50

Arachidi sgusciate

1202 42 00

Burro di arachidi

2008 11 10

(Mangimi e alimenti)

 

Foglie di curry (Bergera/Murraya koenigii)

ex 1211 90 86

10

India (IN)

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (5)

50

(Alimenti — erbe aromatiche)

 

 

Capsicum annuum, interi

0904 21 10

 

India (IN)

Aflatoxins

10

Capsicum annuum, tritati o polverizzati

ex 0904 22 00

10

Altri frutti essiccati del genere Capsicum, interi, diversi dai peperoni dolci (Capsicum annuum)

0904 21 90

 

Curry (prodotti derivati dal peperoncino)

0910 91 05

Noci moscate (Myristica fragrans)

0908 11 00; 0908 12 00

Macis (Myristica fragrans)

0908 21 00; 0908 22 00

Zenzero (Zingiber officinale)

0910 11 00; 0910 12 00

Curcuma longa (curcuma)

0910 30 00

(Alimenti — spezie essiccate)

 

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

India (IN)

Aflatossine

20

Arachidi sgusciate

1202 42 00

Burro di arachidi

2008 11 10

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Mangimi e alimenti)

 

Gombo

ex 0709 99 90

20

India (IN)

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (2)

50

(Alimenti — freschi)

 

Noci moscate (Myristica fragrans)

0908 11 00; 0908 12 00

 

Indonesia (ID)

Aflatossine

20

Macis (Myristica fragrans)

0908 21 00; 0908 22 00

(Alimenti — spezie essiccate)

 

Piselli non sgranati

ex 0708 10 00

40

Kenya (KE)

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (16)

10

Fagioli non sgranati

ex 0708 20 00

40

(Alimenti — freschi o refrigerati)

 

 

Semi di anguria/cocomero (Egusi, Citrullus lanatus) e prodotti derivati

ex 1207 70 00;

10

Nigeria (NG)

Aflatossine

50

ex 1106 30 90;

30

ex 2008 99 99

50

(Alimenti)

 

 

Menta

ex 1211 90 86

30

Marocco (MA)

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (17)

10

(Alimenti — erbe aromatiche)

 

 

Semi di anguria/cocomero (Egusi, Citrullus lanatus) e prodotti derivati

ex 1207 70 00;

10

Sierra Leone (SL)

Aflatossine

50

ex 1106 30 90;

30

ex 2008 99 99

50

(Alimenti)

 

 

Peperoni (diversi dai peperoni dolci) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

Thailandia (TH)

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (9)

10

(Alimenti — freschi)

 

 

Foglie di coriandolo

ex 0709 99 90

72

Thailandia (TH)

Salmonella (6)

10

Basilico

ex 1211 90 86

20

Menta

ex 1211 90 86

30

(Alimenti — erbe aromatiche)

 

 

Foglie di coriandolo

ex 0709 99 90

72

Thailandia (TH)

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (4)

20

Basilico

ex 1211 90 86

20

(Alimenti — erbe aromatiche)

 

 

Fagiolo asparago (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

10

Thailandia (TH)

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (4)

20

ex 0710 22 00

10

Melanzane

0709 30 00; ex 0710 80 95

72

Cavoli

0704; ex 0710 80 95

76

(Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate)

 

 

Peperoni (Capsicum annuum)

0709 60 10; 0710 80 51

 

Turchia (TR)

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (8)

10

Pomodori

0702 00 00; 0710 80 70

(Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate)

 

Uve secche

0806 20

 

Uzbekistan (UZ)

Ocratossina A

50

(Alimenti)

 

Foglie di coriandolo

ex 0709 99 90

72

Vietnam (VN)

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (15)

20

Basilico

ex 1211 90 86

20

Menta

ex 1211 90 86

30

Prezzemolo

ex 0709 99 90

40

(Alimenti — erbe aromatiche)

 

 

Gombo

ex 0709 99 90

20

Vietnam (VN)

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (15)

20

Peperoni (diversi dai peperoni dolci) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

(Alimenti — freschi)

 

 

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Sud Africa (ZA)

Aflatossine

10

Arachidi sgusciate

1202 42 00

Burro di arachidi

2008 11 10

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Mangimi e alimenti)

 


(1)  Qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC debbano essere sottoposti a controlli e nella nomenclatura combinata non sia contemplata alcuna particolare suddivisione all’interno di tale codice, il codice NC è contrassegnato con “ex”.

(2)  Segnatamente residui delle seguenti sostanze: acefato, metamidofos, triazofos, endosulfan, monocrotofos, metomil, tiodicarb, diafentiuron, tiametoxam, fipronil, oxamil, acetamiprid, indoxacarb, mandipropamid.

(3)  Segnatamente residui delle seguenti sostanze: amitraz, acefato, aldicarb, benomil, carbendazim, clorfenapir, clorpirifos, CS2 (ditiocarbammati), diafentiuron, diazinon, diclorvos, dicofol, dimetoato, endosulfan, fenamidone, imidacloprid, malation, metamidofos, metiocarb, metomil, monocrotofos, ometoato, oxamil, profenofos, propiconazolo, tiabendazolo, tiacloprid.

(4)  Segnatamente residui delle seguenti sostanze: acefato, carbaril, carbendazim, carbofurano, clorpirifos, clorpirifos-metile, dimetoato, etion, malation, metalaxil, metamidofos, metomil, monocrotofos, ometoato, profenofos, protiofos, quinalfos, triadimefon, triazofos, dicrotofos, EPN, triforina.

(5)  Segnatamente residui delle seguenti sostanze: triazofos, oxidemeton-metile, clorpirifos, acetamiprid, thiametoxam, clotianidin, metamidofos, acefato, propargite, monocrotofos.

(6)  Metodo di riferimento EN/ISO 6579 o un metodo convalidato in base al metodo di riferimento, come previsto all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

(7)  Segnatamente residui delle seguenti sostanze: carbendazim, ciflutrin, ciprodinil, diazinon, dimetoato, etion, fenitrotion, fenpropatrin, fludioxonil, esaflumuron, lambda-cialotrina, metiocarb, metomil, ometoato, oxamil, fentoato, tiofanato-metile.

(8)  Segnatamente residui delle seguenti sostanze: metomil, oxamil, carbendazim, clofentezine, diafentiuron, dimetoato, formetanato, malation, procimidone, tetradifon, tiofanato-metile.

(9)  Segnatamente residui delle seguenti sostanze: carbofurano, metomil, ometoato, dimetoato, triazofos, malation, profenofos, protiofos, etion, carbendazim, triforina, procimidone, formetanato.

(10)  Segnatamente residui delle seguenti sostanze: buprofezina; imidacloprid; fenvalerato e esfenvalerato (somma di isomeri RS e SR); profenofos; trifluralin; triazofos, triadimefon e triadimenol (somma di triadimefon e triadimenol), cipermetrina [cipermetrina, incluse altre miscele degli isomeri costituenti (somma degli isomeri)].

(11)  Segnatamente residui delle seguenti sostanze: triazofos, triadimefon e triadimenol (somma di triadimefon e triadimenol), paration metile, fentoato, methidation.

(12)  Segnatamente residui delle seguenti sostanze: carbofurano (somma), clorpirifos, cipermetrina (somma), ciproconazolo, dicofol (somma), difenoconazolo, dinotefuran, etion, flusilazol, folpet, procloraz, profenofos, propiconazolo, tiofanato-metile e triforina.

(13)  Specie di Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L) Alef var. Italica Plenck, cultivar alboglabra. Conosciute anche come “Kai Lan”, “Gai Lan”, “Gailan”, “Kailan”, “Chinese bare Jielan”.

(14)  Segnatamente residui delle seguenti sostanze: clorfenapir, fipronil, carbendazim, acetamiprid, dimetomorf e propiconazolo.

(15)  Segnatamente residui delle seguenti sostanze: clorfenapir, carbofurano, carbendazim (somma), clorpirifos, profenofos, permetrina, esaconazolo, difenoconazolo, propiconazolo, fipronil, propargite, flusilazol, fentoato, cipermetrina, metomil, quinalfos, pencicuron, metidation, dimetoato (somma), fenbuconazolo.

(16)  Segnatamente residui delle seguenti sostanze: dimetoato (somma), clorpirifos, acefato, metamidofos, metomil, diafentiuron, indoxacarb.

(17)  Segnatamente residui delle seguenti sostanze: clorpirifos, cipermetrina, dimetoato (somma), endosulfan (somma), exaconazolo, paration-metile (somma), metomil, flutriafol, carbendazim (somma), flubendiamide, miclobutanil, malation (somma).»


20.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 350/51


REGOLAMENTO (UE) N. 1236/2012 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2012

che apre un’inchiesta sull’eventuale elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2010 del Consiglio sulle importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di determinati cavi di molibdeno leggermente modificati contenenti, in peso, una percentuale uguale o superiore al 97 % ma inferiore al 99,95 % di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese, e che dispone la registrazione di tali importazioni

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (di seguito «il regolamento di base»), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, e l’articolo 14, paragrafo 5,

sentito il comitato consultivo, conformemente all’articolo 13, paragrafo 3, e all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base,

considerando quanto segue:

A.   DOMANDA

(1)

La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto, in conformità all’articolo 13, paragrafo 3, e all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, una domanda con la quale le viene richiesto di aprire un’inchiesta sull’eventuale elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese e di assoggettare a registrazione le importazioni di determinati cavi di molibdeno leggermente modificati, contenenti, in peso, una percentuale uguale o superiore al 97 % ma inferiore al 99,95 % di molibdeno, originari della Repubblica popolare cinese.

(2)

La domanda è stata presentata il 5 novembre 2012 da Plansee SE, un produttore dell’Unione di determinati cavi di molibdeno.

B.   PRODOTTO

(3)

Il prodotto, oggetto della possibile elusione, è costituito da cavi di molibdeno contenenti, in peso, almeno il 99,95 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 1,35 mm e uguale o inferiore a 4,0 mm, originari della Repubblica popolare cinese e attualmente dichiarati con il codice NC ex 8102 96 00 (codici TARIC 8102960011 e 8102960019) («il prodotto in esame»).

(4)

Il prodotto oggetto dell’inchiesta è lo stesso descritto nel precedente considerando, ma contenente, in peso, una percentuale uguale o superiore al 97 % ma inferiore al 99,95 % di molibdeno, attualmente classificato allo stesso codice NC del prodotto in esame ma con un diverso codice TARIC (8102960090, fino all’entrata in vigore del presente regolamento) e originario della Repubblica popolare cinese («il prodotto oggetto dell’inchiesta»).

C.   MISURE IN VIGORE

(5)

Le misure attualmente in vigore che potrebbero eventualmente essere oggetto di elusione sono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2010 del Consiglio (2), sulle importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese.

D.   MOTIVAZIONE

(6)

La domanda contiene elementi di prova a prima vista sufficienti a dimostrare che le misure antidumping applicate alle importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese sono eluse mediante le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta.

(7)

Gli elementi di prova presentati sono i seguenti:

(8)

La domanda dimostra che, dopo l’istituzione del dazio antidumping definitivo sul prodotto in esame stabilita dal regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2010, la configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla Repubblica popolare cinese verso l’Unione ha subito un notevole cambiamento, senza che vi fossero motivi sufficienti o giustificazioni economiche a parte l’istituzione del dazio.

(9)

Tale cambiamento risulta essere determinato dall’importazione nell’Unione del prodotto oggetto dell’inchiesta. La domanda contiene elementi di prova a prima vista sufficienti a dimostrare che il prodotto oggetto dell’inchiesta presenta le stesse caratteristiche essenziali e ha gli stessi impieghi del prodotto in esame.

(10)

La domanda contiene inoltre elementi di prova a prima vista sufficienti a dimostrare che gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore sul prodotto in esame risultano compromessi in termini quantitativi e di prezzo. Volumi significativi di importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta risultano aver sostituito le importazioni del prodotto in esame. Vi sono inoltre elementi di prova a prima vista sufficienti del fatto che le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta avvengono a prezzi inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell’inchiesta che ha determinato l’istituzione delle misure in vigore.

(11)

Infine la domanda contiene elementi di prova a prima vista sufficienti a dimostrare che i prezzi del prodotto oggetto dell’inchiesta sono oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito per tale prodotto.

(12)

Se nel corso dell’inchiesta saranno individuate pratiche di elusione di cui all’articolo 13 del regolamento di base, diverse da quella summenzionata, l’inchiesta potrà riguardare anche tali pratiche.

E.   PROCEDURA

(13)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l’apertura di un’inchiesta a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, e per disporre la registrazione delle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta, in conformità all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

a)   Questionari

(14)

Per ottenere le informazioni che ritiene necessarie ai fini dell’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori noti e alle associazioni note di produttori esportatori della Repubblica popolare cinese, agli importatori noti e alle associazioni note di importatori dell’Unione, nonché alle autorità della Repubblica popolare cinese. Potranno eventualmente essere chieste informazioni anche all’industria dell’Unione.

(15)

In ogni caso, tutte le parti interessate sono invitate a contattare immediatamente la Commissione entro il termine indicato all’articolo 3 del presente regolamento e a richiedere un questionario entro il termine indicato all’articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, dato che il termine indicato all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento si applica a tutte le parti interessate.

(16)

Le autorità della Repubblica popolare cinese saranno informate dell’apertura dell’inchiesta.

b)   Raccolta di informazioni e audizioni

(17)

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova in merito. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere un’audizione.

c)   Esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure

(18)

In conformità all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta possono essere esentate dalla registrazione o dalle misure se l’importazione non costituisce una forma di elusione.

(19)

Poiché l’eventuale elusione si verifica all’esterno dell’Unione, possono essere concesse esenzioni, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, ai produttori del prodotto oggetto dell’inchiesta nella Repubblica popolare cinese che dimostrino di non essere collegati (3) ad alcun produttore interessato dalle misure (4) e che non risultino coinvolti in pratiche di elusione di cui all’articolo 13, paragrafo 1 e paragrafo 2, del regolamento di base. I produttori che desiderino beneficiare dell’esenzione devono presentare una domanda sostenuta dagli opportuni elementi di prova entro il termine di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento.

F.   REGISTRAZIONE

(20)

In conformità all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, occorre disporre la registrazione delle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta al fine di consentire, qualora le conclusioni dell’inchiesta confermino l’elusione, la riscossione dell’appropriato ammontare di dazi antidumping a decorrere dalla data di imposizione della registrazione di tali importazioni.

G.   TERMINI

(21)

Ai fini di una buona amministrazione, devono essere precisati i termini entro i quali:

le parti interessate possono manifestarsi alla Commissione, presentare le loro osservazioni per iscritto e inviare le risposte al questionario o eventuali altre informazioni di cui si debba tener conto nel corso dell’inchiesta,

i produttori nella Repubblica popolare cinese possono chiedere l’esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure,

le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.

(22)

Si noti che l’esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti dal regolamento di base è subordinato al rispetto dei termini fissati all’articolo 3 del presente regolamento.

H.   OMESSA COLLABORAZIONE

(23)

Qualora una parte interessata neghi l’accesso alle necessarie informazioni, oppure non le comunichi entro i termini stabiliti, oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, a norma dell’articolo 18 del regolamento di base.

(24)

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili.

(25)

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni sono stabilite sulla base dei dati disponibili, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base, l’esito per tale parte può essere meno favorevole rispetto a quello che sarebbe stato raggiunto se avesse collaborato.

I.   CALENDARIO DELL’INCHIESTA

(26)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base l’inchiesta verrà conclusa entro nove mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

J.   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(27)

Si noti che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati a norma del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (5).

K.   CONSIGLIERE-AUDITORE

(28)

Le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione che si occupano dell’inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Egli può organizzare un’audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

(29)

Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere-auditore si occupa anche di organizzare un’audizione delle parti che consenta la presentazione delle diverse posizioni e delle relative controdeduzioni.

(30)

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate sono invitate a consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore all’interno del sito web della direzione generale del Commercio: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È aperta un’inchiesta, conformemente all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009, al fine di determinare se le importazioni nell’Unione di cavi di molibdeno contenenti, in peso, una percentuale uguale o superiore al 97 % ma inferiore al 99,95 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 1,35 mm e uguale o inferiore a 4,0 mm, originari della Repubblica popolare cinese e attualmente dichiarati con il codice NC ex 8102 96 00 (codice TARIC 8102960030), eludono le misure istituite dal regolamento d’esecuzione (UE) n. 511/2010.

Articolo 2

Le autorità doganali, conformemente all’articolo 13, paragrafo 3, e all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009, prendono gli opportuni provvedimenti per registrare le importazioni nell’Unione di cui all’articolo 1 del presente regolamento.

Le importazioni sono soggette a registrazione per un periodo di 9 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Con apposito regolamento la Commissione può disporre che le autorità doganali pongano termine alla registrazione delle importazioni nell’Unione dei prodotti fabbricati dai produttori che hanno presentato una domanda di esenzione dalla registrazione e la cui situazione risulta conforme alle condizioni previste per la concessione dell’esenzione.

Articolo 3

1.   I questionari devono essere richiesti alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   Salvo indicazione contraria le parti interessate, affinché le loro osservazioni siano prese in considerazione nel corso dell’inchiesta, devono manifestarsi mettendosi in contatto con la Commissione, presentare il loro punto di vista per iscritto e presentare le risposte al questionario o qualunque altra informazione entro 37 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

3.   I produttori della Repubblica popolare cinese che desiderino chiedere l’esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure devono presentare una domanda sostenuta da sufficienti elementi di prova entro lo stesso termine di 37 giorni.

4.   Le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 37 giorni.

5.   Le parti interessate devono presentare tutte le comunicazioni e le richieste in formato elettronico (le comunicazioni non riservate per e-mail e quelle riservate su CD-R/DVD), indicando il proprio nome, indirizzo, e-mail e i numeri di telefono e di fax. Le deleghe, le certificazioni firmate e i relativi aggiornamenti che accompagnano le risposte al questionario devono però essere presentati in formato cartaceo, vale a dire inviati per posta o consegnati a mano, all’indirizzo sottoindicato. A norma dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base, se una parte interessata non è in grado di trasmettere le comunicazioni e le richieste in formato elettronico, deve informarne immediatamente la Commissione. Per ulteriori informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, le parti interessate possono consultare il sito internet della direzione generale del Commercio: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence.

Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente regolamento, le risposte al questionario e la corrispondenza inviate dalle parti interessate su base riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» (6) (a diffusione limitata) e, conformemente all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, essere corredate di una versione non riservata, contrassegnata dalla dicitura «For inspection by interested parties» (Consultabile da tutte le parti interessate).

Indirizzo della Commissione da utilizzare per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: N105 08/020

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax + 32229.86287

E-mail: TRADE-MW-CIRCUMVENTION@ec.europa.eu

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 150 del 16.6.2010, pag. 17.

(3)  A norma dell’articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1) riguardante l’applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate legate solo se: a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l’una è il datore di lavoro dell’altra; d) una persona qualsiasi possegga, controlli o detenga, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra; e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra; f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. In questo contesto, «persona» indica persone fisiche o giuridiche.

(4)  Anche se i produttori sono legati nel modo sopraindicato a società soggette alle misure istituite nei confronti delle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese (le misure antidumping iniziali), può comunque essere accordata un’esenzione se non esistono elementi di prova del fatto che la relazione con le società sottoposte alle misure iniziali è stata stabilita o utilizzata per eludere le misure iniziali.

(5)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(6)  Un documento a diffusione limitata («Limited») è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 e dell’articolo 6 dell’accordo OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è protetto anche a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).


20.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 350/55


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1237/2012 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2012

che approva la sostanza attiva virus del mosaico giallo dello zucchino a debole virulenza in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2, e l’articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 80, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1107/2009, per quanto riguarda la procedura e le condizioni di approvazione la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (2) si applica alle sostanze attive in rapporto alle quali è stata adottata una decisione conformemente all’articolo 6, paragrafo 3 di tale direttiva prima del 14 giugno 2011. Per quanto riguarda il virus del mosaico giallo dello zucchino a debole virulenza le condizioni di cui all’articolo 80, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono rispettate dalla decisione 2006/586/CE della Commissione (3).

(2)

Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il 16 marzo 2005 il Regno Unito ha ricevuto dalla Bio-Oz Biotechnologies Ltd una richiesta concernente l’iscrizione della sostanza attiva virus del mosaico giallo dello zucchino a debole virulenza nell’allegato I della suddetta direttiva. Con decisione 2006/586/CE della Commissione è stata riconosciuta la completezza del fascicolo, nel senso che poteva essere considerato conforme, in linea di massima, ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.

(3)

Gli effetti di tale sostanza attiva sulla salute umana e animale e sull’ambiente sono stati valutati a norma di quanto disposto dall’articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE relativamente agli impieghi proposti dal richiedente. Lo Stato membro relatore designato ha presentato un progetto di rapporto di valutazione il 30 giugno 2006.

(4)

Il progetto di rapporto di valutazione è stato esaminato dagli Stati membri e dall’Autorità per la sicurezza alimentare («l’Autorità»). Il 28 maggio 2012 quest’ultima ha presentato alla Commissione le sue conclusioni sull’esame della valutazione dei rischi dell’uso come antiparassitario della sostanza attiva virus del mosaico giallo dello zucchino a debole virulenza (4). Il progetto di relazione di valutazione e le conclusioni dell’Autorità sono state esaminate dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e approvati il 20 novembre 2012 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione sul virus del mosaico giallo dello zucchino a debole virulenza.

(5)

Sulla scorta delle valutazioni effettuate è lecito supporre che i prodotti fitosanitari contenenti virus del mosaico giallo dello zucchino a debole virulenza ottemperino in generale alle prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nei rapporti di riesame della Commissione. È pertanto opportuno approvare il virus del mosaico giallo dello zucchino a debole virulenza.

(6)

È opportuno far trascorrere un periodo di tempo ragionevole prima dell’approvazione, al fine di consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi ad adempiere alle nuove prescrizioni risultanti dall’approvazione.

(7)

Fermi restando gli obblighi conseguenti all’approvazione stabiliti dal regolamento (CE) n. 1107/2009, tenuto conto della particolare situazione creatasi con il passaggio dalla direttiva 91/414/CEE al regolamento (CE) n. 1107/2009 è opportuno concedere agli Stati membri un periodo di 6 mesi dopo l’approvazione per riesaminare le autorizzazioni rilasciate ai prodotti fitosanitari contenenti il virus del mosaico giallo dello zucchino a debole virulenza. Gli Stati membri dovranno all’occorrenza modificare, sostituire o revocare le autorizzazioni in vigore. In deroga al termine di cui sopra, occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione dell’aggiornamento del fascicolo completo di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE per ogni prodotto fitosanitario e per ogni impiego cui è destinato, in conformità ai principi uniformi.

(8)

In base all’esperienza acquisita con precedenti iscrizioni nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione dell’11 dicembre 1992 recante disposizioni d’attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (5), possono presentarsi difficoltà di interpretazione per quanto riguarda gli obblighi dei titolari di autorizzazioni vigenti in relazione all’accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà è perciò necessario chiarire gli obblighi degli Stati membri, in particolare quello di verificare che il titolare di un’autorizzazione dimostri di avere accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II di detta direttiva. Tale chiarimento non impone tuttavia agli Stati membri o ai titolari di autorizzazioni alcun nuovo obbligo oltre a quelli già previsti dalle direttive finora adottate che modificano l’allegato I di detta direttiva o dai regolamenti che approvano le sostanze attive.

(9)

In ottemperanza all’articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è opportuno modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (6).

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione della sostanza attiva

La sostanza attiva virus del mosaico giallo dello zucchino a debole virulenza di cui all’allegato I è approvata alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Nuova valutazione dei prodotti fitosanitari

1.   In conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 gli Stati membri modificano o revocano, se necessario, le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti il virus del mosaico giallo dello zucchino a debole virulenza come sostanza attiva entro il 30 novembre 2013.

Entro tale data essi verificano in particolare che siano rispettate le condizioni di cui all’allegato I del presente regolamento, escluse quelle riportate nella colonna di tale allegato relativa alle disposizioni specifiche, e che il titolare dell’autorizzazione sia in possesso di, o abbia accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II della direttiva 91/414/CEE, conformemente alle condizioni specificate all’articolo 13, paragrafi da 1 a 4, di tale direttiva e all’articolo 62 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

2.   In deroga al paragrafo 1, ogni prodotto fitosanitario autorizzato che contenga il virus del mosaico giallo dello zucchino a debole virulenza come unica sostanza attiva o come una tra più sostanze attive, tutte iscritte non oltre il 31 maggio 2013 nell’elenco di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, è sottoposto dagli Stati membri a una nuova valutazione secondo i principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in base a un fascicolo che rispetti le prescrizioni dell’allegato III della direttiva 91/414/CEE e tenendo conto della colonna dell’allegato I del presente regolamento contenente le disposizioni specifiche. Rifacendosi a tale valutazione essi stabiliscono se il prodotto è conforme alle condizioni di cui all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

In riferimento ai risultati della valutazione, gli Stati membri:

a)

nel caso di un prodotto contenente il virus del mosaico giallo dello zucchino a debole virulenza come unica sostanza attiva modificano o revocano a seconda dei casi l’autorizzazione entro il 30 novembre 2014; oppure

b)

nel caso di un prodotto contenente il virus del mosaico giallo dello zucchino a debole virulenza come una tra più sostanze attive modificano o revocano a seconda dei casi l’autorizzazione entro il 30 novembre 2014 oppure entro il termine fissato per tale modifica o revoca dagli atti legislativi che hanno iscritto le sostanze nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE o hanno approvato tali sostanze, qualora esso risulti posteriore.

Articolo 3

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 4

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o giugno 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(3)  GU L 236 del 31.8.2006, pag. 31.

(4)  The EFSA Journal 2012; 10(6):2754. Disponibile on line all’indirizzo: http://www.efsa.europa.eu/it/

(5)  GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.

(6)  GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO I

Nome comune,

numeri d’identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Disposizioni specifiche

Virus del mosaico giallo dello zucchino a debole virulenza

Numero d’inventario degli ATCC: PV-593

Non applicabile

≥ 0,05 mg/l

1o giugno 2013

31 maggio 2023

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul virus del mosaico giallo dello zucchino a debole virulenza, in particolare delle sue appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 20 novembre 2012.

Nella valutazione complessiva gli Stati membri presteranno particolare attenzione ai rischi per le piante non bersaglio e ai casi in cui le colture sono coinfettate da altri virus trasmessi dagli afidi.

Le condizioni d’impiego devono comprendere eventuali misure di attenuazione dei rischi.


(1)  Ulteriori dettagli sull’identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.


ALLEGATO II

Alla parte B dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è aggiunta la seguente voce:

Numero

Nome comune, numeri d’identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Disposizioni specifiche

«30

Virus del mosaico giallo dello zucchino a debole virulenza

Numero d’inventario degli ATCC: PV-593

Non applicabile

≥ 0,05 mg/l

1o giugno 2013

31 maggio 2023

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul virus del mosaico giallo dello zucchino a debole virulenza, in particolare delle sue appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 20 novembre 2012.

Nella valutazione complessiva gli Stati membri presteranno particolare attenzione ai rischi per le piante non bersaglio e ai casi in cui le colture sono coinfettate da altri virus trasmessi dagli afidi.

Le condizioni d’impiego devono comprendere eventuali misure di attenuazione dei rischi.»


(1)  Ulteriori dettagli sull’identità e le specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.


20.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 350/59


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1238/2012 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2012

che approva la sostanza attiva Trichoderma asperellum (ceppo T34) in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2, e l’articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 80, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1107/2009, per quanto riguarda la procedura e le condizioni di applicazione, la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (2) si applica alle sostanze attive con riferimento alle quali è stata adottata una decisione a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva prima del 14 giugno 2011. Per la sostanza Trichoderma asperellum (ceppo T34) la decisione 2010/132/UE della Commissione (3) rispetta le condizioni dell’articolo 80, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(2)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE il 22 aprile 2010 il Regno Unito ha ricevuto da Biocontrol Technologies S.L. la richiesta di iscrizione della sostanza attiva Trichoderma asperellum (ceppo T34) nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2010/132/UE ha riconosciuto la completezza del fascicolo giudicando che potesse considerarsi in linea di massima conforme alle prescrizioni concernenti i dati e le informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.

(3)

Gli effetti di tale sostanza attiva sulla salute umana e animale e sull’ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4 della direttiva 91/414/CEE relativamente agli impieghi proposti dal richiedente. Lo Stato membro relatore designato ha presentato un progetto di rapporto di valutazione il 16 maggio 2011.

(4)

Il progetto di rapporto di valutazione è stato esaminato dagli Stati membri e dall’Autorità per la sicurezza alimentare (nel seguito «l’Autorità»). Il 20 aprile 2012 quest’ultima ha presentato alla Commissione le sue conclusioni sull’esame della valutazione dei rischi dell’uso come antiparassitario della sostanza attiva Trichoderma asperellum (ceppo T34) (4). Il progetto di relazione di valutazione e le conclusioni dell’Autorità sono state esaminate dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e approvati il 20 novembre 2012 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione relativo al Trichoderma asperellum (ceppo T34).

(5)

In base agli esami effettuati è lecito supporre che i prodotti fitosanitari contenenti Trichoderma asperellum (ceppo T34) soddisfino generalmente le prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b) e all’articolo 5, paragrafo 3 della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È pertanto opportuno approvare la sostanza Trichoderma asperellum (ceppo T34).

(6)

È opportuno lasciar trascorrere un periodo di tempo ragionevole prima dell’approvazione, al fine di consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi ad adempiere alle nuove prescrizioni risultanti dall’approvazione.

(7)

Fermi restando gli obblighi conseguenti all’approvazione stabiliti dal regolamento (CE) n. 1107/2009, tenuto conto della particolare situazione creatasi con il passaggio dalla direttiva 91/414/CEE al regolamento (CE) n. 1107/2009 agli Stati membri va concesso un periodo di sei mesi dall’approvazione per riesaminare le autorizzazioni rilasciate ai prodotti fitosanitari contenenti Trichoderma asperellum (ceppo T34). Gli Stati membri dovranno eventualmente modificare, sostituire o revocare le autorizzazioni in vigore. In deroga al termine suddetto è opportuno concedere un periodo più lungo per presentare e valutare il fascicolo completo di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE relativo a ogni prodotto fitosanitario e a ogni suo impiego previsto, in conformità ai principi uniformi.

(8)

L’esperienza acquisita con le iscrizioni nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell’11 dicembre 1992, recante disposizioni d’attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (5), ha dimostrato che possono manifestarsi difficoltà di interpretazione per quanto riguarda gli obblighi dei titolari delle autorizzazioni vigenti in relazione all’accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà occorre perciò chiarire gli obblighi degli Stati membri, in particolare quello di verificare che il titolare di un’autorizzazione dimostri di avere accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II di detta direttiva. Tale chiarimento non impone tuttavia agli Stati membri o ai titolari di autorizzazioni alcun nuovo obbligo in aggiunta a quelli già stabiliti dalle direttive finora adottate che modificano l’allegato I di detta direttiva o dai regolamenti che approvano le sostanze attive.

(9)

Conformemente all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009 è opportuno modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (6).

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione della sostanza attiva

La sostanza attiva Trichoderma asperellum (ceppo T34), specificata nell’allegato I, è approvata alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Nuova valutazione dei prodotti fitosanitari

1.   In conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 gli Stati membri modificano o revocano all’occorrenza le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti Trichoderma asperellum (ceppo T34) come sostanza attiva entro il 30 novembre 2013.

Entro tale data essi verificano in particolare che siano rispettate le condizioni di cui all’allegato I del presente regolamento, escluse quelle della colonna relativa alle disposizioni specifiche di tale allegato, e che il titolare dell’autorizzazione sia in possesso di o abbia accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II della direttiva 91/414/CEE, nel rispetto delle condizioni specificate all’articolo 13, paragrafi da 1 a 4, di tale direttiva e all’articolo 62, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

2.   In deroga al paragrafo 1 ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente Trichoderma asperellum (ceppo T34) come unica sostanza attiva o in combinazione con altre sostanze attive, iscritte entro il 31 maggio 2013 nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, è oggetto di un riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in base a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato III della direttiva 91/414/CEE e tenendo conto della colonna relativa alle disposizioni specifiche dell’allegato I del presente regolamento. In base a tale valutazione, essi stabiliscono se il prodotto è conforme alle condizioni di cui all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

In base a quanto stabilito, gli Stati membri:

a)

nel caso di un prodotto contenente Trichoderma asperellum (strain T34) come unica sostanza attiva modificano o revocano a seconda dei casi l’autorizzazione entro il 30 novembre 2014; o

b)

nel caso di un prodotto contenente Trichoderma asperellum (ceppo T34) in combinazione con altre sostanze attive, modificano o revocano a seconda dei casi l’autorizzazione entro il 30 novembre 2014 oppure, laddove questo risulti posteriore, entro il termine fissato per tale modifica o revoca rispettivamente dall’atto o dagli atti che hanno approvato o inserito la sostanza o le sostanze in questione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 3

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 4

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o giugno 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(3)  GU L 52 del 3.3.2010, pag. 51.

(4)  The EFSA Journal 2012; 10(1):2666. Disponibile on line all’indirizzo: www.efsa.europa.eu

(5)  GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.

(6)  GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO I

Nome comune, numeri d’identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Disposizioni specifiche

Trichoderma asperellum (ceppo T34)

CECT: 20417

Non applicabile

1 × 1010 cfu/g

1o giugno 2013

31 maggio 2023

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, va tenuto conto delle conclusioni sul Trichoderma asperellum (ceppo T34), in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 20 novembre 2012.

In tale valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione alla protezione di operatori e lavoratori, tenendo conto che la sostanza Trichoderma asperellum (ceppo T34) va considerata un potenziale sensibilizzante.

Le condizioni d’impiego comprenderanno se necessario misure di attenuazione dei rischi.


(1)  Ulteriori dettagli sull’identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.


ALLEGATO II

Alla parte B dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è aggiunta la seguente voce:

Numero

Nome comune, numeri d’identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Disposizioni specifiche

«29

Trichoderma asperellum (ceppo T34)

CECT: 20417

Non applicabile

1 × 1010 cfu/g

1o giugno 2013

31 maggio 2023

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, va tenuto conto delle conclusioni sul Trichoderma asperellum (ceppo T34), in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 20 novembre 2012.

In tale valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione alla protezione di operatori e lavoratori, tenendo conto che la sostanza Trichoderma asperellum (ceppo T34) va considerata un potenziale sensibilizzante.

Le condizioni d’impiego comprenderanno se necessario misure di attenuazione dei rischi.»


(1)  Ulteriori dettagli sull’identità e le specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.


20.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 350/63


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1239/2012 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2012

che modifica il regolamento (CE) n. 543/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 121, lettera e), in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 15, paragrafo 1, e l’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 543/2008 della Commissione (2) dispongono che i polli surgelati e congelati e alcuni tagli di pollame possano essere commercializzati all’interno dell’Unione solo se il tenore d’acqua non supera i livelli tecnicamente inevitabili, determinati secondo i metodi di analisi descritti rispettivamente negli allegati VI, VII e VIII del suddetto regolamento.

(2)

L’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 543/2008 dispone che presso i macelli si proceda a verifiche regolari dell’assorbimento d’acqua secondo quanto indicato nell’allegato IX del suddetto regolamento o alle verifiche a norma dell’allegato VI dello stesso regolamento.

(3)

Gli allegati VI e VII del regolamento (CE) n. 543/2008 fissano valori limite per il tenore d’acqua delle carcasse di polli congelati e surgelati, l’allegato VIII del medesimo regolamento fissa valori limite per il tenore d’acqua di alcuni tagli di pollame e l’allegato IX dello stesso regolamento fissa valori limite per il tenore d’acqua delle carni di pollame fresche nell’ambito delle verifiche dell’assorbimento d’acqua nello stabilimento di produzione. Questi valori limite sono tutti determinati con riferimento a tre metodi di raffreddamento definiti all’articolo 10 del suddetto regolamento, ossia raffreddamento ad aria, raffreddamento per aspersione o ventilazione e raffreddamento per immersione.

(4)

Le nuove tecnologie hanno permesso lo sviluppo di nuovi metodi di raffreddamento per i quali è opportuno applicare le stesse norme previste per i metodi di raffreddamento definiti all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 543/2008. È pertanto necessario stabilire i valori limite che saranno applicati in concomitanza all’uso di nuovi metodi di raffreddamento.

(5)

Dato che le nuove tecnologie per il raffreddamento delle carcasse di polli vengono studiate al fine di migliorare la qualità generale delle carni di pollame, è opportuno che i valori limite per questi nuovi metodi di raffreddamento non superino i valori limite più bassi fissati per il metodo di raffreddamento ad aria.

(6)

L’allegato XI del regolamento (CE) n. 543/2008 contiene l’elenco dei laboratori nazionali di riferimento. Le autorità competenti di Malta hanno notificato alla Commissione la nuova designazione del loro laboratorio nazionale di riferimento.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 543/2008.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati da VI a IX e l’allegato XI del regolamento (CE) n. 543/2008 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 17.6.2008, pag. 46.


ALLEGATO

Gli allegati da VI a IX e l’allegato XI del regolamento (CE) n. 543/2008 sono modificati come segue:

1)

nell’allegato VI, il punto 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Valutazione del risultato

Se per il campione di 20 carcasse la quantità media d’acqua proveniente dal decongelamento è superiore alle percentuali di seguito indicate, si ritiene che la quantità d’acqua assorbita durante il trattamento superi il limite consentito.

Le percentuali in parola sono:

per il raffreddamento ad aria: 1,5 %,

per il raffreddamento per aspersione e ventilazione: 3,3 %,

per il raffreddamento per immersione: 5,1 %,

per un altro metodo di raffreddamento o una combinazione di due o più metodi definiti all’articolo 10: 1,5 %.»;

2)

nell’allegato VII, il punto 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Calcolo dei risultati

6.1.

a)

Il peso dell’acqua (W) contenuta in ogni carcassa è dato dalla formula aP1/100 e il peso delle proteine (RP) dalla formula bP1/100, espressi in grammi. Determinare i totali dei pesi dell’acqua (W7) e dei pesi delle proteine (RP7) delle sette carcasse analizzate.

b)

Nel caso dell’analisi di un campione composto, determinare il tenore medio d’acqua (a %) e di proteine (b %) dei due campioni analizzati. Il peso dell’acqua (W7) delle sette carcasse è dato dalla formula aP7/100 e il peso delle proteine (RP7) dalla formula bP7/100, espressi in grammi.

6.2.

Determinare il peso medio d’acqua (WA) e di proteine (RPA) dividendo W7 e RP7 per sette.

6.3.

Il tenore teorico d’acqua fisiologica determinato mediante questo metodo può essere calcolato con la seguente formula:

polli: Formula.

6.4.

a)

Raffreddamento ad aria

Assumendo che il minimo assorbimento d’acqua tecnicamente inevitabile al momento della preparazione sia pari al 2 % (1), il valore massimo ammissibile del tenore totale d’acqua (WG) espresso in grammi (compreso l’intervallo di fiducia) determinato mediante questo metodo si ottiene con la seguente formula:

polli: Formula.

b)

Raffreddamento per aspersione e ventilazione

Assumendo che il minimo assorbimento d’acqua tecnicamente inevitabile al momento della preparazione sia pari al 4,5 % (1), il valore massimo ammissibile del tenore totale d’acqua (WG) espresso in grammi (compreso l’intervallo di fiducia) determinato mediante questo metodo si ottiene con la seguente formula:

polli: Formula.

c)

Raffreddamento per immersione

Assumendo che l’assorbimento d’acqua tecnicamente inevitabile al momento della preparazione sia pari al 7 % (1), il valore massimo ammissibile del tenore totale d’acqua (WG) espresso in grammi (compreso l’intervallo di fiducia) determinato mediante questo metodo si ottiene con la seguente formula:

polli: Formula.

d)

Altri metodi di raffreddamento o una combinazione di due o più metodi definiti all’articolo 10

Assumendo che il minimo assorbimento d’acqua tecnicamente inevitabile al momento della preparazione sia pari al 2 % (1), il valore massimo ammissibile del tenore totale d’acqua (WG) espresso in grammi (compreso l’intervallo di fiducia) determinato mediante questo metodo si ottiene con la seguente formula:

polli: Formula.

6.5.

Se il valore medio del tenore d’acqua (WA) delle sette carcasse, determinato in base al punto 6.2, non è superiore ai valori massimi di cui al punto 6.4 (WG), la quantità di pollame sottoposto a controllo è considerata conforme.

3)

nell’allegato VIII, il punto 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Calcolo dei risultati

6.1.

a)

Il peso dell’acqua (W) di ciascun taglio è dato dalla formula aP1/100 e il peso delle proteine (RP) dalla formula bP1/100, espressi in grammi.

Determinare la somma dei pesi d’acqua (W5) e di proteine (RP5) nei cinque tagli analizzati.

b)

Nel caso dell’analisi di un campione composto, determinare il tenore medio d’acqua (a %) e di proteine (b %) dei due campioni analizzati. Il peso dell’acqua (W5) nei cinque tagli è dato dalla formula aP5/100 e quello delle proteine (RP5) dalla formula bP5/100; ambedue i valori sono espressi in grammi.

6.2.

Determinare il peso medio d’acqua (WA) e di proteine (RPA) dividendo rispettivamente per cinque i valori di W5 e RP5.

6.3.

Il rapporto teorico medio W/RP determinato con questo metodo è il seguente:

filetto/fesa e petto di pollo: 3,19 ± 0,12,

coscia e quarto della coscia di pollo: 3,78 ± 0,19,

filetto/fesa e petto di tacchino: 3,05 ± 0,15,

coscia di tacchino: 3,58 ± 0,15,

carne di coscia di tacchino disossata: 3,65 ± 0,17.

6.4.

Assumendo che il minimo assorbimento d’acqua tecnicamente inevitabile al momento della preparazione sia pari al 2 %, 4 % o 6 % (2) a seconda del tipo di prodotto e del metodo di raffreddamento utilizzato, i valori massimi ammissibili per il rapporto W/RP determinati con questo metodo sono i seguenti:

 

Raffreddamento ad aria

Raffreddamento per aspersione

Raffreddamento per immersione

Filetto/fesa e petto di pollo, senza pelle

3,40

3,40

3,40

Petto di pollo, con pelle

3,40

3,50

3,60

Sovraccoscia, fuso, coscia, coscetta di pollo, quarto della coscia, con pelle

4,05

4,15

4,30

Filetto/fesa e petto di tacchino, senza pelle

3,40

3,40

3,40

Petto di tacchino con pelle

3,40

3,50

3,60

Sovraccoscia, fuso, coscia di tacchino, con pelle

3,80

3,90

4,05

Carne di coscia di tacchino disossata, senza pelle

3,95

3,95

3,95

Nel caso in cui vengano utilizzati altri metodi di raffreddamento o una combinazione di due o più dei metodi definiti all’allegato + 10, l’assorbimento d’acqua inevitabile è del 2 % e i valori massimi ammissibili per il rapporto W/RP sono quelli fissati per il metodo di raffreddamento ad aria che figurano nella tabella precedente.

Se il rapporto medio WA/RPA dei cinque tagli, determinato in base ai valori di cui al punto 6.2, non è superiore ai rapporti indicati al punto 6.4, la quantità di tagli di pollame sottoposta al controllo è considerata conforme.

4)

nell’allegato IX è aggiunto il seguente punto 11:

«11.

Nei casi in cui le carcasse vengano raffreddate con un altro metodo di raffreddamento o una combinazione di due o più dei metodi definiti all’allegato 10, il tenore massimo d’acqua non supera lo 0 % del peso originale della carcassa.»;

5)

nell’allegato XI la voce relativa a Malta è sostituita dalla seguente:

«Malta

MCCAA Laboratory Services Directorate

Standards and Metrology Institute

Malta Competition and ConsumerAffairs Authority

F22, Mosta Technopark

Mosta MST3000

Malta».


(1)  Calcolato rispetto alla carcassa, esclusa l’acqua estranea assorbita.;

(2)  Calcolato in base al taglio, esclusa l’acqua estranea assorbita. Per i filetti (senza pelle) e la carne di coscia di tacchino disossata, la percentuale è pari al 2 % per ciascuno dei metodi di refrigerazione.»;


20.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 350/67


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1240/2012 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2012

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

32,6

MA

80,2

TN

114,7

TR

94,8

ZZ

80,6

0707 00 05

TR

117,4

ZZ

117,4

0709 93 10

MA

140,4

TR

134,6

ZZ

137,5

0805 10 20

MA

71,3

TR

44,0

ZA

51,8

ZZ

55,7

0805 20 10

MA

66,7

ZZ

66,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

97,8

JM

129,1

MA

98,7

TR

84,7

ZZ

102,6

0805 50 10

TR

78,8

ZZ

78,8

0808 10 80

MK

39,0

NZ

165,3

US

141,8

ZA

123,7

ZZ

117,5

0808 30 90

CN

59,8

TR

135,1

US

156,8

ZZ

117,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

20.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 350/69


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 23 ottobre 2012

sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2010, sezione II — Consiglio

(2012/799/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2010 (1),

visti i conti annuali dell’Unione europea relativi all’esercizio 2010 [COM(2011) 473 — C7-0258/2011] (2),

vista la relazione annuale del Consiglio sulle revisioni contabili interne effettuate nel 2010, presentata all’autorità competente per il discarico,

vista la relazione annuale della Corte dei conti sull’esecuzione del bilancio per l’esercizio finanziario 2010, corredata delle risposte delle istituzioni (3),

vista la dichiarazione (4) attestante l’affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l’esercizio 2010 a norma dell’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

viste la sua decisione del 10 maggio 2012 (5) che rinvia la decisione di discarico per l’esercizio 2010, e la risoluzione che la accompagna,

visti l’articolo 314, paragrafo 10, e gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (6), in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,

vista la decisione n. 31/2008 del segretario generale del Consiglio/Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune relativa al rimborso delle spese di viaggio dei delegati dei membri del Consiglio (7),

visto l’accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, del 17 maggio 2006, sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (8),

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

vista la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0301/2012),

1.

rifiuta il discarico al segretario generale del Consiglio per l’esecuzione del bilancio del Consiglio per l’esercizio 2010;

2.

esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell’Unione europea, alla Corte dei conti, al Mediatore europeo e al Garante europeo della protezione dei dati, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)  GU L 64 del 12.3.2010.

(2)  GU C 332 del 14.11.2011, pag. 1.

(3)  GU C 326 del 10.11.2011, pag. 1.

(4)  GU C 332 del 14.11.2011, pag. 134.

(5)  GU L 286 del 17.10.2012, pag. 22.

(6)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(7)  Decisione emanante dal regolamento interno del Consiglio del 22 luglio 2002 (GU L 230 del 28.8.2002, pag. 7).

(8)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.


RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 23 ottobre 2012

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2010, sezione II — Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2010 (1),

visti i conti annuali dell’Unione europea relativi all’esercizio 2010 [COM(2011) 0473 — C7-0258/2011] (2),

vista la relazione annuale del Consiglio sulle revisioni contabili interne effettuate nel 2010, presentata all’autorità competente per il discarico,

vista la relazione annuale della Corte dei conti sull’esecuzione del bilancio per l’esercizio finanziario 2010, corredata delle risposte delle istituzioni (3),

vista la dichiarazione (4) attestante l’affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l’esercizio 2010 a norma dell’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

viste la sua decisione del 10 maggio 2012 (5) che rinvia la decisione di discarico per l’esercizio 2010, e la risoluzione che la accompagna,

visti l’articolo 314, paragrafo 10, e gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (6), in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,

vista la decisione n. 31/2008 del segretario generale del Consiglio/Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune relativa al rimborso delle spese di viaggio dei delegati dei membri del Consiglio (7),

visto l’accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, del 17 maggio 2006, sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (8),

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

vista la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0301/2012),

A.

considerando che «i cittadini hanno il diritto di sapere come sono spese le somme versate al fisco e come gli organi politici fanno uso dei poteri loro attribuiti» (9);

B.

considerando che il Consiglio in quanto istituzione dell’Unione deve essere oggetto di un controllo da parte dei cittadini dell’Unione per quanto riguarda l’esecuzione dei fondi di quest’ultima;

C.

considerando che il Parlamento è l’unica istituzione dell’Unione eletta a suffragio diretto e che è competente a concedere il discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea;

1.

evidenzia il ruolo che il trattato sul funzionamento dell’Unione europea conferisce al Parlamento in relazione al discarico del bilancio;

2.

ricorda che, conformemente all’articolo 335 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, «l’Unione è rappresentata da ciascuna delle istituzioni, in base alla loro autonomia amministrativa, per le questioni connesse al funzionamento della rispettiva istituzione», il che significa — tenuto conto dell’articolo 50 del regolamento finanziario — che le istituzioni sono individualmente responsabili dell’esecuzione dei loro bilanci;

3.

ricorda che, conformemente all’articolo 77 del regolamento del Parlamento, «Le disposizioni che disciplinano la procedura relativa al discarico alla Commissione per l’esecuzione del bilancio si applicano anche alla procedura relativa al discarico da dare: […]

alle persone responsabili dell’esecuzione dei bilanci di altre istituzioni e organi dell’Unione europea, quali il Consiglio (per quanto riguarda la sua funzione esecutiva), la Corte di giustizia dell’Unione europea, la Corte dei conti, il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni»;

Parere della Corte dei conti sul Consiglio contenuto nella dichiarazione di affidabilità 2010

4.

sottolinea che nella sua relazione annuale per l’esercizio 2010 la Corte dei conti ha criticato il finanziamento del progetto immobiliare «Residence Palace» per via degli anticipi versati (punto 7.19); osserva che la Corte dei conti ha constatato che nel corso del periodo 2008-2010 l’importo complessivo degli anticipi versati dal Consiglio è ammontato a 235 milioni di EUR; constata che gli importi versati provenivano da linee di bilancio sottoutilizzate; osserva che il termine «sottoutilizzate» è una espressione politicamente corretta per indicare una dotazione di bilancio eccessiva; sottolinea che nel 2010 il Consiglio ha aumentato di 40 milioni di EUR la dotazione della linea di bilancio «Acquisto di beni immobili»;

5.

prende nota delle spiegazioni fornite dal Consiglio circa il fatto che gli stanziamenti sono stati resi disponibili mediante storni di bilancio autorizzati dall’autorità di bilancio conformemente alle procedure previste agli articoli 22 e 24 del regolamento finanziario;

6.

condivide il punto di vista della Corte dei conti secondo cui una siffatta procedura contrasta con il principio della verità di bilancio, nonostante i risparmi ottenuti a livello del pagamento dei canoni di locazione;

7.

prende atto della risposta del Consiglio in base alla quale gli importi destinati alle linee di bilancio per l’interpretazione e le spese di viaggio delle delegazioni dovrebbero essere maggiormente adeguati alla loro effettiva utilizzazione e chiede una migliore pianificazione di bilancio al fine di evitare che le prassi attuali si ripetano in futuro;

8.

ricorda alla Corte dei conti la richiesta avanzata dal Parlamento di procedere a una valutazione approfondita dei sistemi di sorveglianza e di controllo esistenti al Consiglio, sulla falsariga delle valutazioni da essa effettuate presso la Corte di giustizia, il Mediatore europeo e il Garante europeo della protezione dei dati nella fase di preparazione della relazione annuale della Corte dei conti per l’esercizio 2010;

9.

ribadisce che il controllo efficace dell’esecuzione del bilancio è una grande responsabilità e che la sua realizzazione dipende interamente da una cooperazione interistituzionale senza ostacoli fra Consiglio e Parlamento;

Questioni in sospeso

10.

si rammarica delle continue difficoltà incontrate con il Consiglio durante le procedure di discarico per gli esercizi 2007, 2008 e 2009 nell’avviare un dialogo aperto e formale con la commissione per il controllo dei bilanci e nel rispondere ai quesiti di quest’ultima; ricorda che il Parlamento ha rifiutato il discarico al segretario generale del Consiglio sull’esecuzione del bilancio del Consiglio per l’esercizio 2009 per i motivi precisati nelle risoluzioni del 10 maggio 2011 (10) e del 25 ottobre 2011 (11);

11.

dichiara di aver ricevuto una serie di documenti destinati alla procedura di discarico 2010 (stati finanziari definitivi del 2010, compresi i conti, la relazione di attività in materia finanziaria e la sintesi delle revisioni contabili interne del 2010); rimane in attesa di tutti i documenti che sono necessari ai fini del discarico (in particolare di quelli relativi alla revisione contabile interna completa effettuata nel 2010);

12.

ricorda che il 31 gennaio 2012 il presidente della commissione per il controllo dei bilanci ha inviato una lettera (12) alla presidenza in carica del Consiglio chiedendo che detta istituzione risponda alle domande allegate alla lettera nel quadro del discarico;

13.

ricorda che nella sua risoluzione recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della precitata decisione del 10 maggio 2012 riguardante il discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2010, sezione II — Consiglio, il Parlamento ha posto ventisei quesiti supplementari legati alla procedura di discarico;

14.

si rammarica che il Consiglio rifiuti di rispondere ai quesiti posti;

15.

si rammarica altresì del fatto che il Consiglio non abbia accolto l’invito del Parlamento alla riunione nel corso della quale la commissione per il controllo dei bilanci ha discusso il discarico del Consiglio per l’esercizio 2010;

16.

lamenta che con il suo atteggiamento il Consiglio ostacoli il controllo democratico, la trasparenza e la responsabilità nei confronti dei contribuenti dell’Unione;

17.

si compiace, nondimeno, che la presidenza in carica del Consiglio abbia accettato l’invito del Parlamento alle discussioni sulle relazioni di discarico per l’esercizio 2010 che si sono svolte in Aula il 10 maggio 2012; condivide il suo punto di vista secondo cui sarebbe auspicabile che Parlamento e Consiglio trovassero con la massima urgenza un accordo sul modo di preparare il discarico;

18.

tiene a ringraziare la presidenza danese per l’apporto costruttivo fornito durante tutta la procedura di discarico 2010; si rammarica tuttavia del fatto che detta presidenza non abbia potuto conservare i risultati raggiunti dalle presidenze spagnola e svedese;

La concessione del discarico: un diritto del Parlamento

19.

sottolinea il diritto del Parlamento di concedere il discarico a norma degli articoli 316, 317 e 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che devono essere interpretati alla luce del loro contesto e del loro obiettivo, che consiste nel sottoporre l’esecuzione della totalità del bilancio dell’Unione, senza eccezioni, al controllo e alla sorveglianza parlamentari, e nel concedere il discarico in maniera autonoma per quanto riguarda non solo la sezione del bilancio eseguita dalla Commissione, ma anche le sezioni del bilancio eseguite dalle altre istituzioni di cui all’articolo 1 del regolamento finanziario;

20.

constata che, nella sua risposta del 25 novembre 2011 alla lettera del presidente della commissione per il controllo dei bilanci, la Commissione dichiara che è auspicabile che il Parlamento continui a concedere, rinviare o rifiutare il discarico alle altre istituzioni, come è sempre avvenuto, cosa che rende ancor più difficilmente comprensibile la posizione eccezionale del Consiglio;

21.

è del parere che, in ogni caso, sia necessario procedere a una valutazione della gestione del Consiglio in quanto istituzione dell’Unione nel corso dell’esercizio in esame, facendo così rispettare le prerogative del Parlamento, segnatamente la garanzia di una responsabilità democratica nei confronti dei cittadini dell’Unione;

22.

ricorda che le spese del Consiglio devono essere soggette alla stessa verifica che si applica alle spese delle altre istituzioni e ritiene che gli elementi fondamentali di tale verifica debbano essere, in particolare, i seguenti:

a)

una riunione formale organizzata sulla base di un questionario scritto, tra i rappresentanti del Consiglio e della commissione parlamentare incaricata della procedura di discarico, al fine di rispondere ai quesiti dei membri della commissione;

b)

conformemente alla risoluzione del 16 giugno 2010 (13) sulla procedura di discarico relativa al Consiglio per l’esercizio 2008, il discarico è basato sui seguenti documenti scritti trasmessi dalle varie istituzioni:

i conti dell’esercizio precedente relativi all’esecuzione dei rispettivi bilanci,

un bilancio finanziario che esponga l’attivo e il passivo,

la relazione annuale di attività concernente la loro gestione di bilancio e finanziaria,

la relazione annuale del loro revisore interno,

la pubblicazione delle decisioni interne del Consiglio in materia di bilancio;

23.

si rammarica del fatto che, in occasione dei negoziati per un regolamento finanziario rivisto, non sia stato possibile trovare un accordo circa il modo di migliorare la procedura di discarico;

24.

si compiace del fatto che in seno alla commissione per il controllo dei bilanci sia stato organizzato un seminario sui ruoli diversi del Parlamento e del Consiglio nella procedura di discarico, che potrebbero prendere in considerazione, fra l’altro, gli elementi seguenti:

l’articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea invita le istituzioni ad attuare tra loro una leale cooperazione,

l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea definisce il ruolo del Consiglio e quello del Parlamento nella procedura di discarico,

i)

il ruolo del Consiglio è di rivolgere al Parlamento europeo una raccomandazione concernente il discarico di tutte le istituzioni e di tutti gli organi dell’Unione;

ii)

il ruolo del Parlamento europeo è di prendere una decisione di discarico riguardante tutte le istituzioni e tutti gli organi dell’Unione;

l’autonomia amministrativa di ciascuna delle istituzioni dell’Unione per quanto riguarda il rispettivo funzionamento,

gli articoli del regolamento finanziario relativi al discarico (articoli da 145 a 147),

il principio democratico fondamentale di trasparenza e responsabilità,

l’obiettivo di migliorare l’efficacia, l’efficienza e l’economia in materia di esecuzione del bilancio,

affinché Parlamento e Consiglio possano svolgere i loro ruoli rispettivi, il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e il regolamento finanziario precisano che deve essere messo a disposizione dell’autorità di discarico un certo numero di documenti:

i)

la relazione annuale della Corte dei conti, accompagnata dalle risposte delle istituzioni controllate alle osservazioni della Corte stessa, comprese la dichiarazione di affidabilità ed eventuali altre relazioni speciali della Corte dei conti;

ii)

una relazione annuale di attività basata sui risultati conseguiti in particolare rispetto alle indicazioni fornite dal Parlamento e dal Consiglio, conformemente all’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

iii)

i conti dell’esercizio finanziario precedente attinenti all’esecuzione del bilancio;

iv)

un bilancio finanziario che esponga l’attivo e il passivo;

v)

una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio;

vi)

una relazione che sintetizzi il numero e il tipo di revisioni contabili interne effettuate, le raccomandazioni formulate e il seguito dato a tali raccomandazioni;

il Consiglio dovrebbe trasmettere al Parlamento, in quanto autorità incaricata di prendere la decisione di discarico, tutte le informazioni in materia di discarico da esso richieste,

il Consiglio risponde per iscritto alle domande del Parlamento in materia di discarico,

tutte le istituzioni e tutti gli organi dell’Unione devono ricevere lo stesso trattamento quando il Consiglio elabora la sua raccomandazione relativa al discarico,

prima della fine di gennaio 2013 sarà organizzato un incontro tra Parlamento e Consiglio sulle questioni attinenti al discarico, in relazione ai punti di cui sopra,

la presidenza del Consiglio dovrebbe partecipare attivamente alla presentazione della relazione annuale della Corte dei conti e alla discussione in Aula del Parlamento riservata al discarico.


(1)  GU L 64 del 12.3.2010.

(2)  GU C 332 del 14.11.2011, pag. 1.

(3)  GU C 326 del 10.11.2011, pag. 1.

(4)  GU C 332 del 14.11.2011, pag. 134.

(5)  GU L 286 del 17.10.2012, pag. 22.

(6)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(7)  Decisione emanante dal regolamento interno del Consiglio del 22 luglio 2002 (GU L 230 del 28.8.2002, pag. 7).

(8)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(9)  L’iniziativa europea in materia di trasparenza.

(10)  GU L 250 del 27.9.2011, pag. 25.

(11)  GU L 313 del 26.11.2011, pag. 13.

(12)  Lettera n. 301653 del 31 gennaio 2012.

(13)  GU L 252 del 25.9.2010, pag. 24.


20.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 350/76


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 23 ottobre 2012

sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare per l’esercizio finanziario 2010

(2012/800/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare relativi all’esercizio 2010,

vista la relazione annuale della Corte dei conti sui conti annuali dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare relativi all’esercizio 2010, corredata delle risposte dell’Autorità (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 21 febbraio 2012 (06083/2012 — C7-0051/2012),

vista la sua decisione del 10 maggio 2012 (2) che rinvia la decisione di discarico relativa all’esecuzione del bilancio dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare per l’esercizio 2010, la risoluzione di accompagnamento e le risposte da parte del direttore esecutivo della predetta Autorità,

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), e in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), che istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, e in particolare l’articolo 44,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, recante il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), e in particolare l’articolo 94,

visti la dichiarazione congiunta sulle agenzie decentrate e l’allegato orientamento comune, adottati nel giugno 2012 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione, frutto dell’attività del gruppo di lavoro interistituzionale sulle agenzie decentrate istituito nel marzo 2009 e, in particolare, le sezioni dell’orientamento comune riguardanti la governance, le operazioni, la programmazione, la responsabilità e la trasparenza,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

visti la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0299/2012),

1.

concede il discarico al direttore dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare per l’esecuzione del bilancio dell’Autorità per l’esercizio 2010;

2.

esprime le proprie osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)  GU C 366 del 15.12.2011, pag. 106.

(2)  GU L 286 del 17.10.2012, pag. 367.

(3)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(4)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

(5)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 23 ottobre 2012

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare per l’esercizio 2010

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare relativi all’esercizio 2010,

vista la relazione annuale della Corte dei conti sui conti annuali dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare relativi all’esercizio 2010, corredata delle risposte dell’Autorità (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 21 febbraio 2012 (06083/2012 — C7-0051/2012),

vista la sua decisione del 10 maggio 2012 (2) che rinvia la decisione di discarico relativa all’esecuzione del bilancio dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare per l’esercizio 2010, con la risoluzione di accompagnamento e le risposte da parte del direttore esecutivo della predetta Autorità,

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), e in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), che istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, e in particolare l’articolo 44,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, recante il regolamento quadro finanziario degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), e in particolare l’articolo 94,

visti la dichiarazione congiunta sulle agenzie decentrate e l’allegato orientamento comune, adottati nel giugno 2012 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione, frutto dell’attività del gruppo di lavoro interistituzionale sulle agenzie decentrate istituito nel marzo 2009 e, in particolare, le sezioni dell’orientamento comune riguardanti la governance, le operazioni, la programmazione, la responsabilità e la trasparenza,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

visti la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0299/2012),

A.

considerando che, il 10 maggio 2012, il Parlamento ha rinviato la propria decisione sul discarico e la chiusura dei conti dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (l’Autorità) per l’esercizio finanziario 2010,

B.

considerando che l’Autorità ha risposto esaustivamente all’autorità di discarico nelle sue lettere in data 29 giugno 2012 e 20 agosto 2012,

C.

considerando che il discarico è a tale riguardo un valido strumento del Parlamento europeo, che richiede una decisione basata su argomenti fattuali e sostanziali; ricordando, in tale contesto, le norme vigenti, ovvero lo statuto dei funzionari e le condizioni di assunzione degli altri agenti delle Comunità europee, il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, il regolamento istitutivo dell’Autorità e le politiche e procedure specifiche stabilite dall’Autorità,

Gestione finanziaria e di bilancio

1.

prende atto della dichiarazione dell’Autorità secondo la quale sono state ora avviate misure adeguate per migliorare la gestione finanziaria e che il tasso di esecuzione del bilancio per quanto concerne gli stanziamenti di impegno ha raggiunto quasi il 100 % nel 2011;

2.

accoglie con favore le informazioni pervenute sulle significative riduzioni delle spese di riunione del consiglio di amministrazione, che ammontavano a 6 175 EUR per membro nel 2010; plaude in particolare alla riduzione delle spese del 66 % rispetto al 2010, conseguita passando allo streaming audio su richiesta, utilizzando l’inglese come unica lingua alle riunioni del consiglio di amministrazione e tenendo tutte le riunioni nella sede di Parma;

Procedura di gestione dei contratti

3.

prende nota del fatto che l’Autorità ha elaborato uno «strumento per le sovvenzioni e gli appalti» volto a migliorare il controllo delle procedure di affidamento, la gestione dei contratti e la capacità di previsione della spesa; rileva che la nuova base dati per le sovvenzioni e gli appalti è stata messa in funzione il 28 giugno 2012;

Conflitto di interessi e trasparenza

4.

rileva che il compito principale dell’Autorità è di fornire consulenza scientifica indipendente e trasparente su questioni con un impatto diretto o indiretto sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi;

5.

evidenzia la necessità di adottare misure per salvaguardare la credibilità dell’Autorità;

6.

accoglie favorevolmente l’organizzazione di una riunione obbligatoria in materia di deontologia e integrità per tutti i membri del consiglio di amministrazione prevista per l’ottobre 2012 ed esorta il consiglio di amministrazione ad applicare efficacemente il proprio codice di condotta e ad adottare disposizioni volte a prevenire e sanzionare fenomeni quali le cosiddette «porte girevoli», al fine di evitare in futuro casi analoghi a quello dell’ex presidente nel 2010;

7.

ha affrontato già in passato alcune carenze in relazione a conflitto di interesse, dichiarazione di interesse e trasparenza; desidera sottolineare che nel 2010 l’ex presidente del consiglio di amministrazione ha omesso di dichiarare la propria appartenenza al consiglio di amministrazione dell’International LIFE Sciences Institute (ILSI), ente finanziato da imprese dei settori alimentare, chimico e farmaceutico; rileva che i membri del consiglio di amministrazione dell’Autorità non sono nominati dal direttore esecutivo e quindi non possono essere destituiti dallo stesso;

8.

accoglie favorevolmente l’impegno dell’Autorità di proporre al consiglio di amministrazione di eleggere il proprio presidente a scrutinio palese; ritiene che una procedura trasparente rafforzerà la responsabilizzazione del consiglio di amministrazione;

9.

prende atto con attenzione di tutte le nuove politiche, norme, misure di attuazione e azioni che sono state adottate fin dal 2007 al fine di evitare i conflitti di interesse fra gli esperti scientifici e il personale; accoglie con favore il codice di condotta del consiglio di amministrazione dell’Autorità e il suo approccio attivo nel riesame delle dichiarazioni di interessi, nonché le nuove regole per individuare i conflitti di interesse in vigore dal luglio 2012, utilizzate attivamente nel rinnovo dei comitati scientifici; è determinato a controllare le conseguenze di queste azioni; continuerà a invitare il direttore esecutivo per uno scambio di opinioni su base regolare, per favorire lo scambio di informazioni, anche attraverso la persona di contatto designata fra i suoi membri, e a visitare l’Autorità ogni due anni; ricorda che l’ultima visita ha avuto luogo nel maggio 2012;

10.

prende nota del fatto che la nuova politica dell’Autorità in materia di indipendenza e processi decisionali in ambito scientifico, nonché le relative modalità di esecuzione, sono entrate in vigore nel luglio 2012 e che la nuova definizione di «conflitto di interessi» proposta dall’Autorità è conforme agli orientamenti dell’OCSE; rileva che l’approccio concreto dell’Autorità per quanto riguarda la violazione delle norme in materia di indipendenza da parte di un esperto consiste nell’esclusione per un periodo di 5 anni; propone l’inserimento di una serie di sanzioni proporzionate tassative nell’ambito delle modalità di esecuzione della politica in materia di indipendenza;

11.

osserva che l’Autorità ha previsto una valutazione della sua politica in materia di indipendenza entro la fine del 2013 e si è impegnata a considerare, tra l’altro, la possibilità di pubblicare i risultati delle procedure sull’abuso di fiducia, compresi i risultati delle procedure volte a verificare l’integrità degli esami scientifici e ad estendere e rafforzare il mandato del suo comitato sui conflitti di interessi, ad esempio con un mandato analogo a quello del comitato per le norme etiche e la prevenzione dei conflitti di interessi dell’agenzia francese per l’alimentazione e la sicurezza ambientale e occupazionale (ANSES); si attende che l’Autorità informi l’autorità di discarico a questo proposito prima dell’inizio della prossima procedura di discarico;

12.

incoraggia l’Autorità a rafforzare ulteriormente la propria politica in materia di indipendenza e a considerare l’adozione di disposizioni riguardanti tra l’altro le sanzioni e pubblicando i curriculum e le dichiarazioni di interessi degli esperti interni e degli scienziati;

13.

è fermamente convinto che debbano essere intraprese le azioni necessarie qualora si verificassero casi di mancato rispetto delle norme vigenti; ritiene che, in tali casi, l’Autorità dovrebbe elaborare un piano d’azione, corredato di un calendario preciso, volto a porre rimedio alle carenze, che la sua applicazione dovrebbe essere monitorata dal Parlamento europeo e che questi problemi dovrebbero essere affrontati modificando le norme e i regolamenti esistenti al fine di eliminare le eventuali lacune;

14.

rileva la dichiarazione dell’Autorità secondo la quale essa ha adottato una politica in materia di doni e ospitalità in data 4 luglio 2012; plaude a tale iniziativa e invita l’Autorità a pubblicare tale politica sul suo sito Internet;

15.

riconosce che, in data 1o ottobre 2012, l’Autorità ha effettuato il suo primo esame a campione di una serie di dichiarazioni di interessi al fine di verificarne la coerenza con la politica che ha recentemente adottato in materia di indipendenza e le relative modalità di esecuzione; si aspetta che l’Autorità condivida i risultati dell’esame di tutte le dichiarazioni con l’autorità di discarico entro il 1o marzo 2013, affinché sia possibile rispecchiare tali risultati nella prossima procedura di discarico;

16.

riconosce l’impegno dell’Autorità a collaborare con la Commissione al fine di definire le modalità del pieno accesso dei cittadini ai dati grezzi non pubblicati;

17.

osserva che otto gruppi di esperti nonché il comitato scientifico dell’Autorità sono stati rinnovati nel giugno 2012; accoglie favorevolmente la pubblicazione delle dichiarazioni di interessi dei nuovi esperti designati sul sito Internet dell’Autorità, ma osserva che alcuni dei curriculum non sono ancora disponibili; invita l’Autorità a pubblicare tutti i curriculum entro il 1o gennaio 2013;

18.

osserva che 37 esperti appartenenti a due gruppi sono stati nominati nel 2011, prima che l’Autorità adottasse la sua nuova politica in materia di indipendenza e processi decisionali in ambito scientifico; concorda quindi con l’iniziativa dell’Autorità di analizzare, entro il 31 ottobre 2012, le dichiarazioni di interessi di tali esperti a fronte della nuova politica adottata e delle relative modalità di esecuzione; invita l’Autorità a informare l’autorità di discarico in merito al risultato della procedura di analisi prima dell’inizio della prossima procedura di discarico;

19.

esorta l’Autorità a introdurre, nella sua relazione annuale di attività, una sezione destinata a descrivere le azioni intraprese per prevenire e gestire i conflitti di interessi, che dovrebbe comprendere tra l’altro:

il numero di casi di presunti conflitti di interessi accertati,

il numero di casi di «porte girevoli»,

i provvedimenti presi in ciascuna categoria di casi,

il numero di procedure di abuso di fiducia avviate e il loro risultato,

le sanzioni comminate;

20.

incoraggia l’Autorità a migliorare l’accessibilità e la trasparenza delle procedure di valutazione dei rischi, al fine di tenere maggiormente conto della letteratura scientifica indipendente soggetta a revisione paritaria e di fornire motivazioni dettagliate quando respinge opinioni divergenti; incoraggia l’Autorità a rafforzare il dialogo e la cooperazione con gli esperti esterni e le agenzie nazionali, soprattutto quando essi mantengono opinioni divergenti su una specifica procedura di valutazione dei rischi;

21.

accoglie in generale con favore la dichiarazione congiunta e l’orientamento comune sulle agenzie decentrate sopra menzionati, che affrontano e accettano taluni elementi importanti ai fini della procedura di discarico ed è convinto che la tabella di marcia sul seguito dato all’orientamento comune, che la Commissione è tenuta a presentare entro la fine del 2012, terrà debitamente conto di tali questioni;

22.

rimanda, per le altre osservazioni che accompagnano la sua decisione sul discarico e che sono di carattere orizzontale, alla sua risoluzione del 10 maggio 2012 (6) sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.


(1)  GU C 366 del 15.12.2011, pag. 106.

(2)  GU L 286 del 17.10.2012, pag. 367.

(3)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(4)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

(5)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(6)  GU L 286 del 17.10.2012, pag. 388.


20.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 350/81


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 23 ottobre 2012

sulla chiusura dei conti dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare per l’esercizio 2010

(2012/801/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare relativi all’esercizio 2010,

vista la relazione annuale della Corte dei conti sui conti annuali dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare relativi all’esercizio 2010, corredata delle risposte dell’Autorità (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 21 febbraio 2012 (06083/2012–C7-0051/2012),

vista la sua decisione del 10 maggio 2012 (2) che rinvia la decisione di discarico relativa all’esecuzione del bilancio dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare per l’esercizio 2010, con la risoluzione di accompagnamento e le risposte da parte del direttore esecutivo della predetta Autorità,

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), e in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), che istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, e in particolare l’articolo 44,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, recante il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), e in particolare l’articolo 94,

visti la dichiarazione congiunta sulle agenzie decentrate e l’allegato orientamento comune, adottati nel giugno 2012 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione, frutto dell’attività del gruppo di lavoro interistituzionale sulle agenzie decentrate istituito nel marzo 2009 e, in particolare, le sezioni dell’orientamento comune riguardanti la governance, le operazioni, la programmazione, la responsabilità e la trasparenza,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

visti la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0299/2012),

1.

approva la chiusura dei conti dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare per l’esercizio 2010;

2.

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al direttore dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)  GU C 366 del 15.12.2011, pag. 106.

(2)  GU L 286 del 17.10.2012, pag. 367.

(3)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(4)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

(5)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


20.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 350/82


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 23 ottobre 2012

sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia europea per i medicinali per l’esercizio 2010

(2012/802/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Agenzia europea per i medicinali relativi all’esercizio 2010,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’Agenzia europea per i medicinali relativi all’esercizio 2010, corredata delle risposte dell’Agenzia (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 21 febbraio 2012 (06083/2012 — C7-0051/2012),

viste la sua decisione del 10 maggio 2012 (2), che rinvia la decisione sul discarico relativa all’esecuzione del bilancio dell’Agenzia europea per i medicinali per l’esercizio 2010, e le risposte del direttore esecutivo della predetta Agenzia,

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), che istituisce l’Agenzia europea per i medicinali, e in particolare l’articolo 68,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, recante il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), e in particolare l’articolo 94,

visti la dichiarazione congiunta sulle agenzie decentrate e l’allegato orientamento comune, adottati nel giugno 2012 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione, frutto dell’attività del gruppo di lavoro interistituzionale sulle agenzie decentrate istituito nel marzo 2009 e, in particolare, le sezioni dell’orientamento comune riguardanti la governance, le operazioni, la programmazione, la responsabilità e la trasparenza,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

visti la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0298/2012),

1.

concede il discarico al direttore esecutivo dell’Agenzia europea per i medicinali per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia per l’esercizio 2010;

2.

esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore esecutivo dell’Agenzia europea per i medicinali, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)  GU C 366 del 15.12.2011, pag. 27.

(2)  GU L 286 del 17.10.2012, pag. 377.

(3)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(4)  GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1.

(5)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 23 ottobre 2012

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia europea per i medicinali per l’esercizio 2010

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Agenzia europea per i medicinali relativi all’esercizio 2010,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’Agenzia europea per i medicinali relativi all’esercizio 2010, corredata delle risposte dell’Agenzia (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 21 febbraio 2012 (06083/2012 — C7-0051/2012),

viste la sua decisione del 10 maggio 2012 (2) che rinvia la decisione sul discarico relativa all’esecuzione del bilancio dell’Agenzia europea per i medicinali per l’esercizio 2010, la risoluzione ad essa allegata e le risposte del direttore esecutivo della predetta Agenzia,

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), che istituisce l’Agenzia europea per i medicinali, in particolare l’articolo 68,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, recante il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), e in particolare l’articolo 94,

visti la dichiarazione congiunta sulle agenzie decentrate e l’orientamento comune ad essa allegato, adottati nel giugno 2012 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione, frutto dell’attività del gruppo di lavoro interistituzionale sulle agenzie decentrate istituito nel marzo 2009 e, in particolare, le sezioni dell’orientamento comune riguardanti la governance, le operazioni, la programmazione, la responsabilità e la trasparenza,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

visti la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0298/2012),

A.

considerando che il 10 maggio 2012 il Parlamento europeo ha rinviato la propria decisione sul discarico e la chiusura dei conti dell’Agenzia europea per i medicinali (l’Agenzia) per l’esercizio 2010;

B

considerando che l’Agenzia ha affrontato in larga misura le carenze evidenziate nella relazione del 10 maggio 2012 e ha fornito all’autorità di discarico informazioni sostanziali con le lettere in data 2 e 6 luglio 2012 e 2, 7 e 24 agosto 2012;

C.

considerando che il discarico è un valido strumento del Parlamento europeo, che richiede una decisione basata su argomenti fattuali e sostanziali; ricordando, a tal riguardo, le norme vigenti, ovvero lo statuto dei funzionari e le condizioni di assunzione degli altri agenti delle Comunità europee, il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, il regolamento istitutivo dell’Agenzia e le sue politiche e procedure specifiche;

1.

ricorda l’importanza del lavoro svolto dall’Agenzia, che fornisce i migliori pareri scientifici possibili su qualsiasi questione riguardante la valutazione della qualità, la sicurezza e l’efficacia dei medicinali per uso umano e veterinario agli Stati membri e alle istituzioni;

Seguito dato al discarico 2009

2.

prende atto che il 7 giugno 2012 il consiglio di amministrazione ha approvato la nuova struttura e l’ambito di attività del comitato consultivo per gli appalti e i contratti; accoglie con favore il fatto che l’Agenzia abbia posto in essere un piano pluriennale in materia di appalti per il periodo 2012-2014, come richiesto dall’autorità di discarico nella sua relazione sul discarico per l’esercizio 2009;

Riporti e annullamenti di stanziamenti

3.

rammenta che la Corte dei conti ha rilevato un elevato livello di riporti per l’esercizio finanziario 2010 nonché il mancato rispetto del principio dell’annualità di bilancio; si compiace che l’Agenzia abbia potenziato le procedure di previsione dei diritti riscossi mediante la creazione di un gruppo che analizza, in stretta collaborazione con l’industria farmaceutica, lo stato di avanzamento della ricerca sul prodotto farmaceutico prima della presentazione all’Agenzia; prende atto del fermo impegno dell’Agenzia a collaborare con la direzione generale del bilancio della Commissione al fine di ottenere un quadro stabile grazie all’attuale revisione dei regolamenti quadro finanziari;

4.

sostiene pienamente tutti gli sforzi a livello esecutivo e amministrativo dell’Agenzia per riformare il sistema di pagamento per i servizi prestati dalle autorità degli Stati membri, che dovrebbe chiaramente basarsi sui costi effettivi; accoglie pertanto con favore l’iniziativa dell’Agenzia di preparare una nuova proposta da presentare al consiglio di amministrazione; sollecita e si aspetta che il consiglio di amministrazione discuta e decida quanto prima in merito a tale sistema di pagamento;

Trasparenza e gestione dei conflitti di interesse

5.

prende atto che l’Agenzia sta organizzando, per il mese di novembre 2012, un seminario che riunirà una vasta gamma di parti interessate per mettere a punto le modalità di accesso del pubblico ai dati relativi alle prove cliniche, e che la selezione e la formazione del personale scientifico dell’Agenzia allo scopo di rafforzare l’analisi dei dati grezzi è a buon punto;

6.

osserva che l’Agenzia ha migliorato il campo di applicazione e la metodologia dei controlli sistematici ex ante ed ex post relativi all’analisi delle dichiarazioni di interesse; accoglie altresì con favore la decisione dell’Agenzia di procedere a una valutazione annuale della sua politica revisionata in materia di dichiarazioni di interesse; invita pertanto l’Agenzia a tenere informata l’autorità di discarico, su base semestrale, in merito all’attuazione della sua politica revisionata, e in particolare dei suoi controlli sistematici ex ante ed ex post;

7.

rileva con soddisfazione che l’Agenzia ha iniziato a pubblicare i verbali di alcune riunioni dei comitati scientifici, a iniziare dal comitato pediatrico nel luglio 2012; prende atto che il processo di pubblicazione dei verbali di tutte le riunioni dei comitati scientifici sarà completato soltanto entro la fine del 2013;

8.

osserva che le preoccupazioni espresse riguardo ai circuiti finanziari e ai potenziali conflitti di interesse nel trattamento dei pagamenti a causa dell’insufficiente separazione delle mansioni sono state risolte dall’Agenzia grazie all’introduzione del software SAP quale sistema centrale di contabilità;

9.

sottolinea che a giugno 2012 si è verificato nell’Agenzia un caso di «porte girevoli», quando l’ex capo del Servizio giuridico è divenuto consulente presso uno studio legale con sede negli Stati Uniti che annovera tra i suoi clienti un certo numero di aziende del settore farmaceutico; prende atto che il direttore esecutivo dell’Agenzia ha avviato una revisione del lavoro svolto dall’ex direttore del Servizio giuridico; invita l’Agenzia a informare l’autorità di discarico dei risultati di tale revisione entro la fine del 2012;

10.

prende atto che l’Agenzia ha avviato un esame analitico delle dichiarazioni di interesse dei suoi esperti e dei membri del comitato che hanno partecipato direttamente alle attività dell’Agenzia tra il 1o gennaio e il 31 maggio 2012, confrontandole con i loro curriculum vitae; rileva che circa il 54 % degli esperti e dei membri del comitato hanno presentato all’Agenzia un curriculum vitae aggiornato; invita l’Agenzia a informare l’autorità di discarico sui tempi e l’esito dell’esame analitico del restante 46 % entro l’inizio della prossima procedura di discarico;

11.

accoglie con favore l’iniziativa dell’Agenzia di pubblicare sul suo sito web le dichiarazioni di interesse del personale che occupa posizioni di gestione e degli esperti coinvolti nella valutazione dei medicinali; nota con interesse che l’elenco degli esperti indica anche il loro livello di rischio in termini di conflitto di interesse; accoglie con favore l’impegno dell’Agenzia a pubblicare accanto alle dichiarazioni di interesse i profili professionali e formativi degli esperti scientifici appartenenti alla sua banca dati di esperti dal primo trimestre del 2013 e dichiara la sua intenzione di seguire da vicino il processo di pubblicazione durante le prossime procedure di discarico;

12.

valuta positivamente che l’Agenzia abbia dichiarato di voler introdurre un sistema ex ante ed ex post per le dichiarazioni di interesse, in particolare attraverso il confronto casuale delle stesse con i CV e le informazioni forniti dagli esperti a livello nazionale; chiede all’Agenzia di comunicare all’autorità preposta al controllo del bilancio un calendario preciso per l’attuazione del nuovo sistema;

13.

conviene con l’Agenzia che per raggiungere un elevato livello di affidabilità e veridicità degli interessi dichiarati è strettamente necessario che siano le società farmaceutiche stesse a rendere pubblici l’elenco degli esperti e dei centri di ricerca con cui collaborano e il valore dei legami finanziari nei loro confronti; concorda con l’Agenzia che è opportuno valutare la pertinenza di un’iniziativa legislativa al riguardo;

14.

riconosce gli sforzi intrapresi dall’Agenzia per affrontare le preoccupazioni dell’autorità di discarico riguardo alla prevenzione e gestione dei conflitti di interesse; prende atto, in particolare, delle relazioni del 29 giugno 2012 e del 7 agosto 2012, ricevute dall’autorità di discarico, sulla revisione della gestione dei casi di conflitto di interesse individuati dal SAI e sulla revisione dei potenziali conflitti di interesse degli esperti coinvolti nella valutazione del medicinale Pandemrix;

15.

è fermamente convinto che debbano essere intraprese le misure necessarie qualora si verificassero casi di mancato rispetto delle norme vigenti; ritiene che, in tali casi, l’Agenzia dovrebbe elaborare un piano d’azione corredato di un calendario preciso per porre rimedio alle carenze, che la sua applicazione dovrebbe essere monitorata dal Parlamento europeo e che questi problemi dovrebbero essere affrontati modificando le norme e i regolamenti esistenti al fine di eliminare le eventuali lacune;

16.

invita l’Agenzia a introdurre in ciascuna delle sue relazioni annuali di attività una sezione speciale che descriva le azioni intraprese per prevenire e gestire i conflitti di interesse, e che dovrebbero comprendere tra l’altro:

il numero dei casi di presunti conflitti di interesse accertati,

il numero dei casi di «porte girevoli»,

i provvedimenti presi in ciascuna categoria di casi,

il numero di procedure per l’abuso di fiducia avviate e il loro risultato,

le sanzioni comminate;

chiede all’Agenzia di informare l’autorità di discarico delle misure dettagliate adottate in merito;

17.

reputa degno di nota il fatto che la commissione competente sia in stretto contatto con l’Agenzia invitando almeno una volta all’anno il direttore esecutivo per uno scambio di opinioni, avendo nominato una persona di contatto fra i suoi membri e visitando l’Agenzia ogni due anni; ricorda che l’ultima visita ha avuto luogo nel giugno 2011;

18.

accoglie in generale con favore la dichiarazione congiunta e l’orientamento comune sulle agenzie decentrate sopra menzionati, che affrontano e accettano taluni elementi importanti ai fini della procedura di discarico ed è convinto che la tabella di marcia sul seguito dato all’orientamento comune, che la Commissione è tenuta a presentare entro la fine del 2012, terrà debitamente conto di tali questioni;

19.

rinvia, per altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione sul discarico, alla sua risoluzione del 10 maggio 2012 (6) sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.


(1)  GU C 366 del 15.12.2011, pag. 27.

(2)  GU L 286, del 17.10.2012, pag. 377.

(3)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(4)  GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1.

(5)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(6)  GU L 286 del 17.10.2012, pag. 388.


20.12.2012   

IT

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L 350/88


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 23 ottobre 2012

sulla chiusura dei conti dell’Agenzia europea per i medicinali per l’esercizio 2010

(2012/803/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Agenzia europea per i medicinali relativi all’esercizio 2010,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’Agenzia europea per i medicinali relativi all’esercizio 2010, corredata delle risposte dell’Agenzia (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 21 febbraio 2012 (06083/2012 — C7-0051/2012),

viste la sua decisione del 10 maggio 2012 (2) che rinvia la decisione sul discarico relativa all’esecuzione del bilancio dell’Agenzia europea per i medicinali per l’esercizio 2010, la risoluzione ad essa allegata e le risposte del direttore esecutivo della predetta Agenzia,

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), che istituisce l’Agenzia europea per i medicinali, in particolare l’articolo 68,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, recante il regolamento quadro finanziario degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), ed in particolare l’articolo 94,

visti la dichiarazione congiunta sulle agenzie decentrate e l’orientamento comune ad essa allegato, adottati nel giugno 2012 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione, frutto dell’attività del gruppo di lavoro interistituzionale sulle agenzie decentrate istituito nel marzo 2009 e, in particolare, le sezioni dell’orientamento comune riguardanti la governance, le operazioni, la programmazione, la responsabilità e la trasparenza,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

visti la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0298/2012),

1.

approva la chiusura dei conti dell’Agenzia europea per i medicinali per l’esercizio 2010;

2.

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell’Agenzia europea per i medicinali, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)  GU C 366 del 15.12.2011, pag. 27.

(2)  GU L 286 del 17.10.2012, pag. 377.

(3)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(4)  GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1.

(5)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


20.12.2012   

IT

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L 350/89


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 23 ottobre 2012

sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia europea dell’ambiente per l’esercizio 2010

(2012/804/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Agenzia europea dell’ambiente relativi all’esercizio 2010,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell’Agenzia europea dell’ambiente relativi all’esercizio 2010, accompagnata dalle risposte dell’Agenzia (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 21 febbraio 2012 (06083/2012 — C7-0051/2012),

viste la sua decisione del 10 maggio 2012 (2), che rinvia la decisione sul discarico relativa all’esecuzione del bilancio dell’Agenzia europea dell’ambiente per l’esercizio 2010, la sua risoluzione di accompagnamento e le risposte del direttore esecutivo della predetta Agenzia,

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), e in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull’istituzione dell’Agenzia europea dell’ambiente e della rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale (4), e in particolare l’articolo 13,

visto il regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull’Agenzia europea dell’ambiente e la rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale (5), e in particolare l’articolo 13,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, recante il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (6), e in particolare l’articolo 94,

visti la dichiarazione congiunta sulle agenzie decentrate e l’allegato orientamento comune, adottati nel giugno 2012 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione, frutto dell’attività del gruppo di lavoro interistituzionale sulle agenzie decentrate istituito nel marzo 2009 e, in particolare, le sezioni dell’orientamento comune riguardanti la governance, le operazioni, la programmazione, la responsabilità e la trasparenza,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

visti la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0300/2012),

1.

concede il discarico al direttore dell’Agenzia europea dell’ambiente per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia per l’esercizio 2010;

2.

esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore esecutivo dell’Agenzia europea dell’ambiente, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)  GU C 366 del 15.12.2011, pag. 57.

(2)  GU L 286 del 17.10.2012, pag. 356.

(3)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(4)  GU L 120 dell’11.5.1990, pag. 1.

(5)  GU L 126 del 21.5.2009, pag. 13.

(6)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 23 ottobre 2012

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia europea dell’ambiente per l’esercizio 2010

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Agenzia europea dell’ambiente relativi all’esercizio 2010,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell’Agenzia europea dell’ambiente relativi all’esercizio 2010, accompagnata dalle risposte dell’Agenzia (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 21 febbraio 2012 (06083/2012 — C7-0051/2012),

viste la sua decisione del 10 maggio 2012 (2) che rinvia la decisione sul discarico relativa all’esecuzione del bilancio dell’Agenzia europea dell’ambiente per l’esercizio 2010, la sua risoluzione di accompagnamento, e le risposte del direttore esecutivo della predetta Agenzia

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull’istituzione dell’Agenzia europea dell’ambiente e della rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale (4), e in particolare l’articolo 13,

visto il regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull’Agenzia europea dell’ambiente e la rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale (5), in particolare l’articolo 13,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, recante il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (6), in particolare l’articolo 94,

visti la dichiarazione congiunta sulle agenzie decentrate e l’allegato orientamento comune, adottati nel giugno 2012 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione, frutto dell’attività del gruppo di lavoro interistituzionale sulle agenzie decentrate istituito nel marzo 2009 e, in particolare, le sezioni dell’orientamento comune riguardanti la governance, le operazioni, la programmazione, la responsabilità e la trasparenza

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

visti la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0300/2012),

A.

considerando che il 10 maggio 2012 il Parlamento europeo ha rinviato la decisione sul discarico e la chiusura dei conti dell’Agenzia europea dell’ambiente («l’Agenzia») per l’esercizio 2010;

B.

considerando che l’Agenzia ha risposto all’autorità di discarico con lettere in data 24 maggio, 15 giugno e 3 luglio 2012; che il consiglio di amministrazione dell’Agenzia ha trasmesso all’autorità di discarico informazioni sulle misure intraprese dopo il rinvio del discarico 2010 con lettera in data 6 giugno 2012;

C.

considerando che il discarico è un valido strumento del Parlamento europeo per valutare il corretto utilizzo delle sovvenzioni dell’Unione sulla base di argomenti fattuali e sostanziali; che vanno ricordate, in tale contesto, le norme vigenti, ovvero lo statuto dei funzionari e il regime applicabile altri agenti delle Comunità europee, il regolamento finanziario applicabile alle Comunità europee, il regolamento istitutivo dell’Agenzia e le politiche e procedure specifiche stabilite dall’Agenzia stessa;

D.

considerando che il bilancio dell’Agenzia per l’esercizio 2010 ammontava a 50 600 000 EUR, ossia il 26 % in più rispetto al 2009; che il contributo dell’Unione al bilancio dell’Agenzia per il 2010 è stato di 35 258 000 EUR rispetto ai 34 560 000 EUR del 2009, pari a un incremento del 2 %;

1.

ha sempre accolto con favore la messa a disposizione professionale, affidabile e indipendente di informazioni da parte dell’Agenzia per tutte le istituzioni, gli Stati membri e gli organi decisionali dell’Unione; si aspetta quindi anche in futuro lo stesso tipo di professionalità;

2.

constata che i livelli di esecuzione del bilancio dell’Agenzia in termini di stanziamenti d’impegno e di pagamento erano, rispettivamente, del 100 % e del 90,75 %;

3.

rimanda al paragrafo 16 dell’orientamento comune allegato alla dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulle agenzie decentrate; auspica, fatta salva l’indipendenza dell’agenzia, una procedura di selezione aperta e trasparente per la nomina del direttore esecutivo nel giugno 2013, tale da garantire una rigorosa valutazione dei candidati e un elevato livello di indipendenza; suggerisce pertanto un’audizione dei candidati in seno alle competenti commissioni del Parlamento sia parte della procedura di nomina alla carica di direttore esecutivo;

Gestione finanziaria e di bilancio

4.

ricorda che per cinque mesi, dal 22 maggio 2010 all’ottobre 2010, l’Agenzia ha coperto il suo edificio con una facciata verde, costata 294 641 EUR, senza che fosse stata bandita alcuna gara d’appalto;

5.

ricorda che per coprire i costi connessi alla facciata verde la linea di bilancio 2140 «Sistemazione dei locali» è stata incrementata, in data 9 aprile 2010, mediante uno storno di stanziamenti per 180 872 EUR provenienti dalla linea di bilancio 2100 «Affitti»;

6.

chiede pertanto all’Agenzia di definire precise norme interne in merito al ricorso all’articolo 126, paragrafo 1, lettera b) della modalità di esecuzione del regolamento finanziario; rileva che il consiglio di amministrazione ha deciso di effettuare controlli preventivi sulle spese straordinarie;

7.

è fermamente convinto che debbano essere intraprese le misure necessarie qualora si verificassero casi di mancato rispetto delle norme vigenti; ritiene che, in tali casi, l’Agenzia dovrebbe elaborare un piano d’azione corredato di un calendario preciso per porre rimedio alle carenze, che la sua applicazione dovrebbe essere monitorata dal Parlamento europeo e che questi problemi dovrebbero essere affrontati modificando le norme e i regolamenti esistenti al fine di eliminare le eventuali lacune;

Risorse umane

8.

rileva che l’Agenzia ha accolto12 scienziati «ospiti», che lavoravano nei suoi locali, senza pubblicare, per 11 di loro, un curriculum vitae comprendente almeno i titoli di studio e le esperienze lavorative; prende atto delle dichiarazioni del consiglio di amministrazione secondo cui l’attuale politica dell’Agenzia applicabile agli scienziati ospiti sarebbe in fase di revisione e le regole per la selezione e la gestione degli scienziati ospiti saranno rafforzate al fine di assicurare una chiarezza e una trasparenza maggiori;

9.

rammenta che, tra il giugno 2010 e l’aprile 2011, il direttore esecutivo dell’Agenzia era amministratore e membro del comitato consultivo internazionale di Earthwatch, un’organizzazione ambientalista internazionale di beneficenza, ed è stato erroneamente indicato come membro del comitato consultivo europeo di Worldwatch Europe; riconosce che il direttore esecutivo ha rinunciato ai propri incarichi in seno a Earthwatch su consiglio del presidente della Corte dei conti, nel quadro di un possibile conflitto di interessi;

10.

osserva che, nel febbraio 2010, prima che il direttore esecutivo fosse direttamente coinvolto nelle attività di Earthwatch, era stata organizzata una formazione per 29 membri del personale dell’Agenzia, fra cui lo stesso direttore esecutivo, i quali si sono recati ai Caraibi o nell’area mediterranea per missioni di ricerca della durata massima di 10 giorni nel quadro di vari progetti in materia di biodiversità gestiti da Earthwatch, e che l’Agenzia ha versato all’ONG un totale di 33 791,28 EUR, come dichiarato dal direttore esecutivo dell’Agenzia stessa; osserva altresì che la relazione finale della Corte dei conti per il 2010 non conteneva alcun accertamento concernente conflitti d’interessi a tale riguardo;

11.

prende atto della decisione del consiglio di amministrazione di effettuare controlli preventivi sulle funzioni del direttore esecutivo nell’ambito di organi esterni e sulla politica di formazione dell’Agenzia;

12.

prende atto dell’assicurazione dell’Agenzia che nel novembre 2010 l’istituto Worldwatch Europe aveva registrato come suo indirizzo di contatto quello dell’Agenzia senza il consenso della stessa; rileva inoltre che il direttore esecutivo dell’istituto Worldwatch Europe era uno degli scienziati «ospiti» dell’Agenzia; invita l’Agenzia ad assicurare assoluta chiarezza negli eventuali futuri accordi con scienziati «ospiti»; rileva inoltre che:

nella lettera in data 11 aprile 2012 il direttore esecutivo dell’Agenzia ha tra l’altro dichiarato che, «quando l’EEA ha constatato che l’istituto World Watch Europe aveva pubblicato sul suo sito web la notizia dell’allestimento di un ufficio europeo nei locali dell’Agenzia, sono stati adottati provvedimenti immediati»,

l’atto istitutivo dell’istituto World Watch Europe dimostra che esso è stato costituito il 5 novembre 2010 nei locali dell’Agenzia,

inoltre, l’inaugurazione dell’istituto World Watch Europe ha avuto luogo nei locali dell’Agenzia il 25 febbraio 2011, e il direttore esecutivo dell’Agenzia era oratore ospite, come riportato sul sito web dell’istituto World Watch Europe;

13.

rileva che l’Agenzia ha elaborato una politica e un piano d’azione aggiornati sui conflitti di interesse attenendosi alle raccomandazioni del Mediatore europeo; invita l’Agenzia a divulgare il progetto e a promuovere la discussione sulla politica e il piano d’azione prima di presentarli al consiglio di amministrazione;

14.

rileva che i curriculum vitae dei membri del personale direttivo e di quelli del comitato scientifico sono ora disponibili sul sito web dell’Agenzia; rileva inoltre che anche le dichiarazioni di interessi dei membri del comitato scientifico sono ormai a disposizione; sottolinea che, contrariamente a quanto dichiarato dall’Agenzia nella lettera in data 15 giugno 2012, sul suo sito web non sono disponibili i curriculum vitae dei membri del consiglio di amministrazione ma è presente soltanto un link alle rispettive organizzazioni; invita l’Agenzia, in un’ottica di maggiore trasparenza in termini di prevenzione e contrasto dei conflitti di interesse, a pubblicare sul suo sito web le dichiarazioni di interessi e i curriculum vitae degli esperti, dei futuri scienziati ospiti e dei membri del consiglio di amministrazione; è del parere che, attraverso le citate misure, l’autorità di bilancio e la collettività potrebbero prendere atto delle loro qualifiche e prevenire potenziali conflitti di interesse;

15.

resta in attesa di ricevere informazioni sulle indagini amministrative in corso riguardanti l’Agenzia;

16.

sottolinea che la commissione competente è in stretto contatto con l’Agenzia e invita almeno una volta all’anno il direttore esecutivo per uno scambio di opinioni, ha nominato una persona di contatto fra i suoi membri e visita regolarmente l’Agenzia stessa; rileva che l’ultima visita ha avuto luogo nel settembre 2011;

17.

sottolinea che l’Agenzia è tenuta a stabilire gli opportuni contatti con le parti interessate e a cooperare con portatori di interesse come le organizzazioni esterne; rileva che tali attività non sono state accompagnate da corrispondenti misure e norme volte a escludere il possibile rischio reputazionale; accoglie pertanto con favore l’impegno del consiglio di amministrazione e del direttore esecutivo ad adottare apposite misure per eliminare immediatamente i rischi in questione;

18.

accoglie in generale con favore la dichiarazione congiunta e l’orientamento comune sulle agenzie decentrate sopra menzionati, che affrontano e accettano taluni elementi importanti ai fini della procedura di discarico ed è convinto che la tabella di marcia sul seguito dato all’orientamento comune, che la Commissione è tenuta a presentare entro la fine del 2012, terrà debitamente conto di tali questioni;

Risultati

19.

è consapevole del fatto che l’Agenzia è attualmente soggetta a una valutazione periodica esterna, che sarà consegnata all’autorità di bilancio nel 2013; prende atto della dichiarazione del consiglio di amministrazione secondo cui le procedure interne dell’Agenzia saranno inserite nella valutazione;

20.

rimanda, per le altre osservazioni che accompagnano la sua decisione sul discarico e che sono di carattere orizzontale, alla sua risoluzione del 10 maggio 2012 (7) sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.


(1)  GU C 366 del 15.12.2011, pag. 57.

(2)  GU L 286 del 17.10.2012, pag. 356.

(3)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(4)  GU L 120 dell’11.5.1990, pag. 1.

(5)  GU L 126 del 21.5.2009, pag. 13.

(6)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(7)  GU L 286 del 17.10.2012, pag. 388.


20.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 350/95


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 23 ottobre 2012

sulla chiusura dei conti dell’Agenzia europea dell’ambiente per l’esercizio 2010

(2012/805/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i conti annuali definitivi dell’Agenzia europea dell’ambiente relativi all’esercizio 2010,

vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell’Agenzia europea dell’ambiente relativi all’esercizio 2010, accompagnata dalle risposte dell’Agenzia (1),

vista la raccomandazione del Consiglio del 21 febbraio 2012 (06083/2012 — C7-0051/2012),

viste la sua decisione del 10 maggio 2012 (2), che rinvia la decisione sul discarico relativa all’esecuzione del bilancio dell’Agenzia europea dell’ambiente per l’esercizio 2010, la sua risoluzione di accompagnamento, e le risposte del direttore esecutivo della predetta Agenzia,

visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), e in particolare l’articolo 185,

visto il regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull’istituzione dell’Agenzia europea dell’ambiente e della rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale (4), e in particolare l’articolo 13,

visto il regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull’Agenzia europea dell’ambiente e la rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale (5), e in particolare l’articolo 13,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, recante il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (6), e in particolare l’articolo 94,

visti la dichiarazione congiunta sulle agenzie decentrate e l’allegato orientamento comune, adottati nel giugno 2012 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione, frutto dell’attività del gruppo di lavoro interistituzionale sulle agenzie decentrate istituito nel marzo 2009 e, in particolare, le sezioni dell’orientamento comune riguardanti la governance, le operazioni, la programmazione, la responsabilità e la trasparenza,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

visti la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0300/2012),

1.

approva la chiusura dei conti dell’Agenzia europea dell’ambiente per l’esercizio 2010;

2.

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al direttore dell’Agenzia europea dell’ambiente, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Martin SCHULZ

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)  GU C 366 del 15.12.2011, pag. 57.

(2)  GU L 286, del 17.10.2012, pag. 356.

(3)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(4)  GU L 120 dell’11.5.1990, pag. 1.

(5)  GU L 126 del 21.5.2009, pag. 13.

(6)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


20.12.2012   

IT

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L 350/97


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2012

recante modifica della decisione 2007/767/CE relativa alla deroga alle norme di origine definite nella decisione 2001/822/CE del Consiglio per quanto riguarda alcuni prodotti della pesca importati dalle isole Falkland

[notificata con il numero C(2012) 9408]

(2012/806/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare alla Comunità europea («decisione sull’associazione d’oltremare») (1), in particolare l’articolo 37 dell’allegato III,

considerando quanto segue:

(1)

Il 15 novembre 2007 la Commissione ha adottato la decisione 2007/767/CE che deroga alla definizione di «prodotti originari» per tener conto della particolare situazione delle isole Falkland per quanto riguarda varie specie di pesce congelato del codice NC 0303, varie specie di filetti di pesce congelato del codice NC 0304, calamari congelati della specie Loligo e calamari congelati del genere Illex del codice NC 0307 (2). La deroga è scaduta il 30 novembre 2012.

(2)

Il 12 ottobre 2012 le isole Falkland hanno chiesto una nuova deroga alle norme di origine di cui all’allegato III della decisione 2001/822/CE per il periodo dal 1o dicembre 2012 fino all’adozione della nuova decisione sull’associazione d’oltremare. La richiesta riguarda un quantitativo complessivo di 8 750 tonnellate di pesce congelato del codice NC 0303, 1 683 tonnellate di filetti di pesce congelato del codice NC 0304, 29 400 tonnellate di calamari congelati della specie Loligo e 15 500 tonnellate di calamari congelati del genere Illex di cui al codice NC 0307.

(3)

Le isole Falkland hanno motivato la propria richiesta adducendo che la manodopera locale limitata e la penuria di competenze riducono le possibilità di reclutare per le proprie navi equipaggi provenienti dalle isole Falkland. Il fatto che gli equipaggi provenienti dai PTOM, dalla Comunità o dai paesi ACP non dispongano attualmente di tutte le competenze specifiche necessarie in materia di pesca deriva in particolare dalla posizione geografica peculiare delle isole Falkland.

(4)

È opportuno concedere la deroga alle norme di origine previste nell’allegato III della decisione 2001/822/CE per i prodotti di cui ai codici NC 0303 e 0304, per i calamari della specie Loligo di cui al codice NC 0307 49 35 e per i calamari del genere Illex di cui al codice NC 0307 99 11. Tale deroga è giustificata a norma dell’articolo 37, paragrafo 1, del suddetto allegato, in particolare tenendo conto dello sviluppo dell’industria locale esistente.

(5)

È necessario assicurare la continuità delle importazioni dalle isole Falkland nell’Unione. La decisione 2007/767/CE deve pertanto essere prorogata con effetto a decorrere dal 1o dicembre 2012 fino all’entrata in vigore della nuova decisione sull’associazione d’oltremare prevista per il 1o gennaio 2014.

(6)

La decisione 2007/767/CE va pertanto modificata di conseguenza.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2007/767/CE è modificata come segue:

1)

l’articolo 2, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«La deroga di cui all’articolo 1 si applica al pesce catturato in mare da navi o navi officina e ai quantitativi annui indicati nell’allegato della presente decisione importati nella Comunità dalle isole Falkland nel periodo compreso tra il 1o dicembre 2007 e il 31 dicembre 2013.»;

2)

l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

La presente decisione si applica dal 1o dicembre 2007 al 31 dicembre 2013.»;

3)

l’allegato è sostituito dal testo di cui all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2012

Per la Commissione

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1.

(2)  GU L 310 del 28.11.2007, pag. 19.


ALLEGATO

«ALLEGATO

N. d’ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Periodo

Quantitativo complessivo annuo (1)

(in t)

09.1914

0303

Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci del codice 0304

Dall’1.12.2007 al 30.11.2012

12 500

Dall’1.12.2012 al 31.12.2013

8 750

09.1915

ex 0304

Filetti di pesce congelati

Dall’1.12.2007 al 30.11.2012

5 100

Dall’1.12.2012 al 31.12.2013

1 683

09.1916

0307 49 35

Calamari della specie Loligo Patagonica (Loligo gahi), congelati

Dall’1.12.2007 al 30.11.2012

34 600

Dall’1.12.2012 al 31.12.2013

29 400

09.1917

0307 99 11

Calamari del genere Illex, congelati

Dall’1.12.2007 al 30.11.2012

31 000

Dall’1.12.2012 al 31.12.2013

15 500


(1)  Il quantitativo complessivo riguarda tutte le specie.»


20.12.2012   

IT

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L 350/99


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2012

che istituisce un programma specifico di controllo e ispezione per la pesca pelagica nelle acque occidentali dell’Atlantico nord-orientale

(2012/807/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l’articolo 95,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica a tutte le attività oggetto della politica comune della pesca, esercitate sul territorio degli Stati membri o nelle acque dell’Unione da pescherecci dell’Unione o, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera, da cittadini degli Stati membri, e prevede in particolare che gli Stati membri provvedano affinché il controllo, l’ispezione e l’esecuzione delle norme siano effettuati in maniera non discriminatoria per quanto concerne settori, pescherecci o persone e sulla base della gestione del rischio.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1300/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano pluriennale per lo stock di aringa presente a ovest della Scozia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock (2), stabilisce le condizioni da rispettare per garantire uno sfruttamento sostenibile dell’aringa.

(3)

L’articolo 95 del regolamento (CE) n. 1224/2009 prevede che la Commissione possa determinare, di concerto con gli Stati membri interessati, le attività di pesca che saranno soggette a programmi specifici di controllo e ispezione. I programmi specifici di controllo e ispezione devono definire gli obiettivi, le priorità e le procedure nonché i parametri di riferimento per le attività di ispezione; tali parametri sono stabiliti sulla base della gestione del rischio e sono soggetti a revisione periodica previa analisi dei risultati conseguiti. Gli Stati membri interessati sono tenuti ad adottare le misure necessarie per garantire l’attuazione dei programmi specifici di controllo e ispezione, in particolare per quanto riguarda le risorse umane e materiali da utilizzare e i periodi e le zone in cui saranno impiegate.

(4)

L’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009 prevede che il programma specifico di controllo e ispezione precisi i parametri di riferimento per le attività di ispezione che devono essere stabiliti sulla base della gestione del rischio. A tal fine, è opportuno stabilire criteri comuni di valutazione e di gestione del rischio per le attività di controllo, ispezione e verifica per consentire la realizzazione in tempo utile delle analisi del rischio e delle valutazioni globali di tutte le informazioni pertinenti in materia di controllo e ispezione. I criteri comuni sono volti a garantire un approccio armonizzato in materia di ispezioni e verifiche in tutti gli Stati membri e a creare condizioni paritarie per tutti gli operatori.

(5)

Il programma specifico di controllo e ispezione deve essere stabilito per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015 e deve essere attuato dalla Danimarca, dalla Germania, dall’Estonia, dall’Irlanda, dalla Spagna, dalla Francia, dalla Lettonia, dalla Lituania, dai Paesi Bassi, dalla Polonia, dal Portogallo e dal Regno Unito.

(6)

A norma dell’articolo 98, paragrafi 1 e 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione (3), fatte salve le disposizioni contemplate da piani pluriennali, le autorità competenti degli Stati membri devono adottare un approccio basato sul rischio per la selezione dei pescherecci da ispezionare, avvalendosi di tutte le informazioni disponibili e, nel quadro di una strategia di controllo e di esecuzione basata sul rischio, svolgere le necessarie attività di ispezione in modo obiettivo al fine di prevenire la conservazione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, la trasformazione, il trasporto, il magazzinaggio, la commercializzazione e lo stoccaggio di prodotti della pesca derivanti da attività non conformi alle norme della politica comune della pesca.

(7)

L’Agenzia europea di controllo della pesca istituita dal regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio (4) (di seguito «l’EFCA») è tenuta a coordinare l’attuazione del programma specifico di controllo e ispezione tramite un piano di impiego congiunto che dia forma concreta agli obiettivi, alle priorità, alle procedure e ai parametri di riferimento per le attività di ispezione stabiliti nel programma specifico di controllo e ispezione e identifichi i mezzi di controllo e ispezione che potrebbero essere messi in comune dagli Stati membri interessati. Occorre pertanto chiarire i rapporti tra le procedure definite dal programma specifico di controllo e ispezione e quelle definite dal piano di impiego congiunto.

(8)

Al fine di armonizzare le procedure di controllo e ispezione delle attività di pesca dell’aringa, dello sgombro, del sugarello, dell’acciuga e del melù nelle acque UE delle sottozone CIEM V, VI, VII, VIII e IX e del Copace, nonché per garantire l’efficacia del piano pluriennale per lo stock di aringa presente a ovest della Scozia, è opportuno stabilire norme comuni per le attività di controllo e ispezione svolte dalle autorità competenti degli Stati membri interessati, compreso il reciproco accesso ai dati pertinenti. A tal fine, l’intensità delle attività di controllo e ispezione deve essere determinata mediante opportuni obiettivi di riferimento.

(9)

Le attività congiunte di ispezione e sorveglianza degli Stati membri devono essere svolte, ove del caso, conformemente ai piani di impiego congiunto stabiliti dall’EFCA, al fine di armonizzare le pratiche di controllo, ispezione e sorveglianza e di contribuire a un migliore coordinamento delle attività di controllo, ispezione e sorveglianza tra le autorità competenti di tali Stati membri.

(10)

I risultati ottenuti con l’applicazione del programma specifico di controllo e ispezione devono essere valutati mediante relazioni di valutazione annuali che ogni Stato membro interessato trasmette alla Commissione e all’EFCA.

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono state stabilite di concerto con gli Stati membri interessati. Tali Stati membri devono essere pertanto i destinatari della presente decisione.

(12)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la pesca e l’acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione istituisce un programma specifico di controllo e ispezione applicabile agli stock di aringa, sgombro, sugarello, acciuga e melù nelle acque UE delle sottozone CIEM V, VI, VII, VIII e IX e nelle acque UE della zona Copace 34.1.11 (in appresso «le acque occidentali»).

Articolo 2

Campo di applicazione

1.   Il programma specifico di controllo e ispezione riguarda in particolare le seguenti attività:

a)

le attività di pesca ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, nelle zone di cui all’articolo 1;

b)

le attività inerenti alla pesca, compresi la pesatura, la trasformazione, la commercializzazione, il trasporto e il magazzinaggio dei prodotti della pesca;

c)

l’importazione quale definita all’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio (5);

d)

l’esportazione quale definita all’articolo 2, paragrafo 13, del regolamento (CE) n. 1005/2008.

2.   Il programma specifico di controllo e ispezione si applica fino al 31 dicembre 2015.

3.   Il programma specifico di controllo e ispezione è attuato dalla Danimarca, dalla Germania, dall’Estonia, dall’Irlanda, dalla Spagna, dalla Francia, dalla Lettonia, dalla Lituania, dai Paesi Bassi, dalla Polonia, dal Portogallo e dal Regno Unito (in appresso «gli Stati membri interessati»).

CAPO II

OBIETTIVI, PRIORITÀ, PROCEDURE E PARAMETRI DI RIFERIMENTO

Articolo 3

Obiettivi

1.   Il programma specifico di controllo e ispezione garantisce l’attuazione armonizzata ed efficace delle misure di conservazione e di controllo applicabili agli stock di cui all’articolo 1.

2.   Le attività di controllo e ispezione svolte nell’ambito del programma specifico di controllo e ispezione intendono in particolare garantire il rispetto delle seguenti disposizioni:

a)

la gestione delle possibilità di pesca e le condizioni specifiche ad esse eventualmente associate, compreso il monitoraggio dell’utilizzo dei contingenti e del regime dello sforzo di pesca nelle zone di cui all’articolo 1;

b)

gli obblighi in materia di dichiarazione applicabili alle attività di pesca nelle acque occidentali, in particolare per quanto concerne l’affidabilità dei dati registrati e comunicati;

c)

le disposizioni relative al divieto di selezione qualitativa;

d)

le norme speciali relative alla pesatura di determinate specie pelagiche di cui agli articoli da 78 a 89 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.

Articolo 4

Priorità

1.   Gli Stati membri interessati effettuano attività di controllo e ispezione con riguardo alle attività di pesca praticate dai pescherecci e alle attività inerenti alla pesca praticate da altri operatori sulla base di una strategia di gestione del rischio, conformemente all’articolo 4, paragrafo 18, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e all’articolo 98 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.

2.   Ogni peschereccio, gruppo di pescherecci, categoria di attrezzi di pesca, operatore e/o attività inerente alla pesca, per ciascuno stock di cui all’articolo 1, è oggetto di controlli e ispezioni in funzione del livello di priorità attribuito a norma del paragrafo 3.

3.   Ogni Stato membro interessato attribuisce un livello di priorità in base ai risultati della valutazione del rischio effettuata conformemente alle procedure di cui all’articolo 5.

Articolo 5

Procedure relative alla valutazione del rischio

1.   Il presente articolo si applica agli Stati membri interessati nonché, ai soli fini dell’applicazione del paragrafo 4, a tutti gli altri Stati membri.

2.   Gli Stati membri valutano i rischi inerenti agli stock e alle zone interessate sulla base della tabella di cui all’allegato I.

3.   La valutazione del rischio effettuata da ciascuno Stato membro esamina, sulla base dell’esperienza acquisita e facendo uso di tutte le informazioni disponibili e pertinenti, la probabilità che una determinata infrazione venga commessa e, nel caso, le possibili conseguenze. Combinando questi elementi, ciascuno Stato membro stabilisce un livello di rischio («molto basso», «basso», «medio», «alto» e «molto alto») per ciascuna categoria di ispezione di cui all’articolo 4, paragrafo 2.

4.   Nel caso in cui un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro che non rientra fra quelli interessati, o un peschereccio di un paese terzo, operi nelle zone di cui all’articolo 1, a tale peschereccio viene attribuito un livello di rischio in conformità del paragrafo 3. In assenza di informazioni e a meno che le autorità di bandiera non forniscano, nel quadro dell’articolo 9, i risultati della propria valutazione del rischio effettuata a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, e del paragrafo 3, al peschereccio in questione viene attribuito un livello di rischio «molto alto».

Articolo 6

Strategia di gestione del rischio

1.   Sulla base della propria valutazione del rischio, ciascuno Stato membro interessato definisce una strategia di gestione del rischio volta a garantire il rispetto delle norme. Tale strategia implica l’identificazione, la descrizione e l’assegnazione di strumenti di controllo e mezzi di ispezione adeguati ed efficaci sotto il profilo dei costi, in relazione alla natura e al livello stimato di ciascun rischio, nonché la realizzazione di obiettivi di riferimento.

2.   La strategia di gestione del rischio di cui al paragrafo 1 è coordinata a livello regionale tramite un piano di impiego congiunto quale definito all’articolo 2, lettera c), del regolamento (CΕ) n. 768/2005.

Articolo 7

Collegamento con le procedure dei piani di impiego congiunto

1.   Nell’ambito di un piano di impiego congiunto, se del caso, ciascuno Stato membro interessato comunica all’EFCA i risultati della valutazione del rischio effettuata conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, e, in particolare, un elenco dei livelli stimati di rischio e degli obiettivi corrispondenti in materia di ispezione.

2.   Se del caso, gli elenchi relativi ai livelli di rischio e agli obiettivi di cui al paragrafo 1 sono aggiornati sulla base delle informazioni raccolte durante le operazioni congiunte di ispezione e sorveglianza. L’EFCA è informata senza indugio al termine di ciascun aggiornamento.

3.   L’EFCA utilizza le informazioni ricevute dagli Stati membri interessati per coordinare la strategia di gestione del rischio a livello regionale a norma dell’articolo 6, paragrafo 2.

Articolo 8

Obiettivi di riferimento

1.   Fatti salvi gli obiettivi di riferimento definiti all’allegato I del regolamento (CE) n. 1224/2009 e all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, gli obiettivi di riferimento a livello dell’Unione per i pescherecci e/o gli altri operatori che presentano un livello di rischio «alto» e «molto alto» sono fissati nell’allegato II.

2.   Gli obiettivi di riferimento per i pescherecci e/o gli altri operatori che presentano un livello di rischio «molto basso», «basso» e «medio» sono fissati dagli Stati membri interessati mediante i programmi nazionali di controllo di cui all’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e le misure nazionali di cui all’articolo 95, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono anche applicare obiettivi di riferimento diversi, espressi in termini di livelli superiori di conformità, a condizione che:

a)

un’analisi dettagliata delle attività di pesca o delle attività inerenti alla pesca e degli aspetti connessi all’esecuzione giustifichi la necessità di fissare obiettivi di riferimento espressi in termini di livelli superiori di conformità,

b)

gli obiettivi di riferimento espressi in termini di livelli superiori di conformità siano notificati alla Commissione e quest’ultima non sollevi obiezioni in proposito entro un termine di 90 giorni; inoltre essi non devono essere discriminatori e non devono compromettere gli obiettivi, le priorità e le procedure fondate sul rischio definiti dal programma specifico di controllo ed ispezione.

4.   Tutti gli obiettivi di riferimento sono valutati annualmente sulla scorta delle relazioni di valutazione di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e, se del caso, sono rivisti di conseguenza nell’ambito della valutazione di cui all’articolo 13, paragrafo 4.

5.   Se del caso, gli obiettivi di riferimento di cui al presente articolo vengono resi effettivi da un piano di impiego congiunto.

CAPO III

ATTUAZIONE

Articolo 9

Cooperazione fra gli Stati membri e con i paesi terzi

1.   Gli Stati membri interessati cooperano ai fini dell’attuazione del programma specifico di controllo e ispezione.

2.   Se del caso, tutti gli altri Stati membri cooperano con gli Stati membri interessati.

3.   Gli Stati membri possono cooperare con le autorità competenti dei paesi terzi ai fini dell’attuazione del programma specifico di controllo e ispezione.

Articolo 10

Attività congiunte di ispezione e sorveglianza

1.   Al fine di migliorare l’efficienza e l’efficacia dei propri sistemi nazionali di controllo della pesca, gli Stati membri interessati effettuano attività congiunte di ispezione e sorveglianza nelle acque sotto la loro giurisdizione e, se del caso, sul loro territorio. Se del caso, tali attività sono svolte nel quadro dei piani di impiego congiunto di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 768/2005.

2.   Ai fini delle attività congiunte di ispezione e sorveglianza, gli Stati membri interessati:

a)

provvedono affinché gli ispettori di altri Stati membri interessati siano invitati a partecipare alle attività congiunte di ispezione e sorveglianza;

b)

stabiliscono procedure operative congiunte applicabili alle loro navi di sorveglianza;

c)

designano, se del caso, i punti di contatto di cui all’articolo 80, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

3.   Alle attività congiunte di ispezione e sorveglianza possono partecipare funzionari e ispettori dell’Unione.

Articolo 11

Scambio di dati

1.   Ai fini dell’attuazione del programma specifico di controllo ed ispezione, ogni Stato membro interessato provvede allo scambio elettronico diretto dei dati di cui all’articolo 111 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e all’allegato XII del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 con altri Stati membri interessati e con l’EFCA.

2.   I dati di cui al paragrafo 1 riguardano le attività di pesca e le attività inerenti alla pesca svolte nelle zone contemplate dal programma specifico di controllo e ispezione.

Articolo 12

Informazioni

1.   In attesa della piena attuazione del capo III, titolo XII, del regolamento (CE) n. 1224/2009, e conformemente al formato previsto all’allegato III della presente decisione, ciascuno Stato membro interessato comunica per via elettronica alla Commissione e all’EFCA, entro il decimo giorno di ogni trimestre, le seguenti informazioni relative al trimestre precedente:

a)

l’identificazione, la data e il tipo di ciascuna operazione di controllo e/o di ispezione effettuata nel trimestre precedente;

b)

l’identificazione di ciascun peschereccio (numero del registro della flotta dell’Unione), veicolo e/o operatore (nome della società) soggetto a un controllo e/o a un’ispezione;

c)

se del caso, il tipo di attrezzo ispezionato, e

d)

nel caso in cui siano state constatate una o più infrazioni gravi:

i)

il tipo o i tipi di infrazione grave constatati;

ii)

lo stato di avanzamento del procedimento relativo alle infrazioni gravi (ad esempio, indagine in corso, caso pendente, appello), e

iii)

la sanzione o le sanzioni comminate in caso di infrazione grave: entità delle ammende, valore del pesce e/o dell’attrezzo confiscato, punti assegnati a norma dell’articolo 126, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 e/o ogni altro tipo di sanzione.

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono comunicate per ciascun controllo e/o ispezione e vengono riportate e aggiornate in ciascuna relazione fino alla conclusione del procedimento a norma del diritto dello Stato membro interessato. Qualora in seguito al rilevamento di un’infrazione grave non venga preso alcun provvedimento occorre darne motivazione.

Articolo 13

Valutazione

1.   Ogni Stato membro interessato trasmette alla Commissione e all’EFCA, entro il 31 marzo dell’anno successivo all’anno civile in questione, una relazione di valutazione relativa all’efficacia delle attività di controllo e ispezione svolte nell’ambito del programma specifico di controllo e ispezione.

2.   La relazione di valutazione di cui al paragrafo 1 include almeno le informazioni di cui all’allegato IV. Gli Stati membri interessati possono inoltre includere nella loro relazione di valutazione altre misure (ad esempio, sessioni di formazione o di informazione destinate a migliorare il rispetto delle norme da parte dei pescherecci e degli altri operatori).

3.   Nel quadro della valutazione annuale dell’efficacia dei piani di impiego congiunto di cui all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 768/2005, l’EFCA tiene conto delle relazioni di valutazione di cui al paragrafo 1.

4.   La Commissione organizza una volta all’anno una riunione del comitato per la pesca e l’acquacoltura al fine di valutare l’idoneità, l’adeguatezza e l’efficacia del programma specifico di controllo e ispezione nonché il suo impatto generale sul rispetto delle norme da parte dei pescherecci e degli altri operatori, sulla base delle relazioni di valutazione di cui al paragrafo 1. Gli obiettivi di riferimento di cui all’allegato II possono essere riesaminati di conseguenza.

Articolo 14

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  GU L 344 del 20.12.2008, pag. 6.

(3)  GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1.

(4)  GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1.

(5)  GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.


ALLEGATO I

PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Ogni peschereccio, gruppo di pescherecci, categoria di attrezzi di pesca, operatore, e/o attività inerente alla pesca, per i vari stock e le varie zone di cui all’articolo 1, sono soggetti a controlli e ispezioni in funzione del livello di priorità attribuito. Il livello di priorità è attribuito in funzione dell’esito della valutazione del rischio effettuata da ciascuno Stato membro interessato, o da qualunque altro Stato membro ai soli fini dell’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4, sulla base della procedura descritta di seguito:

Descrizione del rischio [in funzione del rischio, del tipo di pesca, della zona e dei dati disponibili]

Indicatore [in funzione del rischio, del tipo di pesca, della zona e dei dati disponibili]

Fase della catena della pesca/della commercializzazione (quando e dove il rischio si manifesta)

Elementi da prendere in considerazione [in funzione del rischio, del tipo di pesca, della zona e dei dati disponibili]

Frequenza nel tipo di pesca (1)

Possibili conseguenze (1)

Livello di rischio (1)

[Nota: i rischi identificati dagli Stati membri devono essere conformi agli obiettivi definiti all’articolo 3]

 

 

Livelli di catture/sbarchi ripartiti per pescherecci, stock e attrezzi

Disponibilità di contingenti per i pescherecci, ripartita per pescherecci, stock e attrezzi

Utilizzo di casse standardizzate

Livello e fluttuazione del prezzo di mercato per i prodotti della pesca sbarcati (prima vendita)

Numero di ispezioni svolte precedentemente e numero di infrazioni rilevate per il peschereccio e/o ogni altro operatore interessato

Antecedenti e/o potenziale pericolo di frode correlati al porto/luogo/regione e al mestiere

Ogni altra informazione pertinente

Alta/media/scarsa/irrilevante

Gravi/rilevanti/accettabili/marginali

Molto basso/basso/medio/alto/molto alto


(1)  Nota: Elementi che devono essere valutati dagli Stati membri. La valutazione del rischio esamina, sulla base dell’esperienza acquisita e facendo uso di tutte le informazioni disponibili e pertinenti, la probabilità che una determinata infrazione venga commessa e, nel caso, le possibili conseguenze.


ALLEGATO II

OBIETTIVI DI RIFERIMENTO

1.   Livello di ispezioni in mare (inclusa se del caso la sorveglianza aerea)

Gli obiettivi di riferimento di seguito indicati (1) devono essere raggiunti annualmente per le ispezioni in mare dei pescherecci che praticano la pesca dell’aringa, dello sgombro, del sugarello, dell’acciuga e del melù nella zona, qualora le ispezioni in mare siano pertinenti in relazione alla fase della catena della pesca e rientrino nella strategia di gestione del rischio.

Obiettivi di riferimento annui (2)

Livello di rischio stimato per i pescherecci ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2

Alto

Molto alto

Tipo di pesca n. 1

Aringa, sgombro e sugarello

Ispezione in mare di almeno il 5 % delle bordate di pesca dei pescherecci a rischio «alto» che praticano il tipo di pesca in questione

Ispezione in mare di almeno il 10 % delle bordate di pesca dei pescherecci a rischio «molto alto» che praticano il tipo di pesca in questione

Tipo di pesca n. 2

Acciuga

Ispezione in mare di almeno il 2,5 % delle bordate di pesca dei pescherecci a rischio «alto» che praticano il tipo di pesca in questione

Ispezione in mare di almeno il 5 % delle bordate di pesca dei pescherecci a rischio «molto alto» che praticano il tipo di pesca in questione

Tipo di pesca n. 3

Melù

Ispezione in mare di almeno il 5 % delle bordate di pesca dei pescherecci a rischio «alto» che praticano il tipo di pesca in questione

Ispezione in mare di almeno il 10 % delle bordate di pesca dei pescherecci a rischio «molto alto» che praticano il tipo di pesca in questione

2.   Livello di ispezioni a terra (inclusi I controlli documentali e le ispezioni nei porti o al momento della prima vendita)

Gli obiettivi di riferimento di seguito indicati (3) devono essere raggiunti annualmente per le ispezioni a terra (compresi i controlli documentali e le ispezioni nei porti o al momento della prima vendita) dei pescherecci e di altri operatori che praticano la pesca dell’aringa, dello sgombro, del sugarello, dell’acciuga e del melù nella zona, qualora le ispezioni a terra siano pertinenti in relazione alla fase della catena della pesca/della commercializzazione e rientrino nella strategia di gestione del rischio.

Obiettivi di riferimento annui (4)

Livello di rischio per i pescherecci e/o altri operatori (primo acquirente)

Alto

Molto alto

Tipo di pesca n. 1

Aringa, sgombro e sugarello

Ispezione in porto di almeno il 15 % dei quantitativi totali sbarcati da pescherecci a rischio «alto»

Ispezione in porto di almeno il 15 % dei quantitativi totali sbarcati da pescherecci a rischio»molto alto»

Tipo di pesca n. 2

Acciuga

Ispezione in porto di almeno il 5 % dei quantitativi totali sbarcati da pescherecci a rischio «alto»

Ispezione in porto di almeno il 10 % dei quantitativi totali sbarcati da pescherecci a rischio»molto alto»

Tipo di pesca n. 3

Melù

Ispezione in porto di almeno il 5 % dei quantitativi totali sbarcati da pescherecci a rischio «alto»

Ispezione in porto di almeno il 10 % dei quantitativi totali sbarcati da pescherecci a rischio»molto alto»

Le ispezioni condotte successivamente allo sbarco o al trasbordo vengono utilizzate in particolare come meccanismo complementare di controllo incrociato per verificare l’affidabilità delle informazioni registrate e comunicate in relazione alle catture e agli sbarchi.


(1)  Per i pescherecci che trascorrono meno di 24 ore in mare per bordata, e sulla base della strategia di gestione del rischio, gli obiettivi di riferimento possono essere ridotti della metà.

(2)  espressi in % annua delle bordate effettuate nella zona dalle navi a rischio alto e molto alto (se la pesca è praticata con attrezzi aventi maglie che consentono la cattura delle specie in questione come specie bersaglio).

(3)  Per i pescherecci che sbarcano meno di 10 tonnellate di catture per sbarco, e sulla base della strategia di gestione del rischio, gli obiettivi di riferimento possono essere ridotti della metà.

(4)  espressi in % annua dei quantitativi sbarcati da pescherecci a rischio alto e molto alto.


ALLEGATO III

INFORMAZIONI PERIODICHE RELATIVE ALL’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA SPECIFICO DI CONTROLLO E ISPEZIONE

Formato per la comunicazione delle informazioni da trasmettere a norma dell’articolo 12 per ciascuna ispezione da includere nella relazione.

Nome dell’elemento

Codice

Descrizione e contenuto

Identificazione dell’ispezione

II

Codice del paese (ISO alpha2) + 9 cifre, ad esempio DK201200000

Data dell’ispezione

DA

AAAA-MM-GG

Tipo di ispezione o di controllo

IT

In mare, a terra, trasporto, documento (da precisare)

Identificazione di ciascun peschereccio, veicolo o operatore

ID

Numero di iscrizione del peschereccio nel registro della flotta dell’Unione, identificazione del veicolo e/o ragione sociale dell’operatore

Tipo di attrezzo da pesca

GE

Codice dell’attrezzo basato sulla «Classificazione Statistica Internazionale Standardizzata degli Attrezzi da Pesca» della FAO

Infrazione grave

SI

S = sì, N = no

Tipo di infrazione grave constatata

TS

Specificare il tipo di infrazione grave constatata, facendo riferimento al numero (colonna di sinistra) menzionato nell’allegato XXX del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011. Inoltre, le infrazioni gravi di cui all’articolo 90, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento sul controllo devono essere identificate rispettivamente con i numeri «13», «14» e «15».

Stato di avanzamento del procedimento

FU

Indicare lo stato di avanzamento: IN CORSO, APPELLO o ARCHIVIATO

Ammenda

SF

Ammenda in EUR, ad esempio 500

Confisca

SC

CATTURE/ATTREZZO in caso di confisca fisica. Importo confiscato in caso di valore delle catture/degli attrezzi in EUR, ad esempio 10 000

Altro

SO

In caso di revoca della licenza/autorizzazione, indicare LI o AU + il numero di giorni, ad esempio AU30.

Punti

SP

Numero di punti assegnati, ad esempio 12

Osservazioni

RM

Se alla constatazione di un’infrazione grave non ha fatto seguito l’adozione di opportune misure, darne motivazione con testo libero.


ALLEGATO IV

CONTENUTO DELLE RELAZIONI DI VALUTAZIONE

Le relazioni di valutazione devono contenere almeno le seguenti informazioni.

I.   Analisi generale delle attività di controllo, ispezione ed esecuzione effettuate (per ogni Stato membro interessato)

Descrizione dei rischi identificati dallo Stato membro interessato e del contenuto della strategia di gestione del rischio adottata, compresa una descrizione della procedura di riesame e di revisione.

Raffronto tra il tipo di strumenti di controllo e ispezione utilizzati e il numero di mezzi di ispezione utilizzati/numero di mezzi forniti nell’esecuzione del programma specifico di controllo ed ispezione, comprese la durata e le zone in cui sono stati utilizzati.

Raffronto tra il tipo di strumenti di controllo e ispezione utilizzati e il numero di attività di controllo e ispezione effettuate (completare sulla base delle informazioni fornite in conformità dell’allegato III)/il numero di infrazioni gravi constatate e, ove possibile, analisi dei motivi che hanno condotto a commettere tali infrazioni.

Sanzioni imposte per le infrazioni gravi (completare in base alle informazioni trasmesse in conformità dell’allegato III).

Analisi di altre azioni (diverse dalle attività di controllo, d’ispezione e di esecuzione, ad esempio, sessioni di formazione o di informazione) destinate ad avere un impatto sul rispetto delle norme da parte delle navi da pesca e/o di altri operatori [ad esempio: numero di attrezzi più selettivi utilizzati, numero di campioni di merluzzo bianco/novellame ecc.]

II.   Analisi dettagliata delle attività di controllo, ispezione ed esecuzione effettuate (per ogni Stato membro interessato)

1.

Analisi delle attività di ispezione in mare (compresa se del caso la sorveglianza aerea), in particolare:

raffronto tra il numero di navi pattuglia previste/messe a disposizione;

percentuale di infrazioni gravi in mare;

percentuale di ispezioni in mare su pescherecci che presentano un livello di rischio «molto basso», «basso» o «medio» che hanno permesso di constatare una o più infrazioni gravi;

percentuale di ispezioni in mare su pescherecci che presentano un livello di rischio «alto» o «molto alto» che hanno permesso di constatare una o più infrazioni gravi;

tipo e livello delle sanzioni/valutazione dell’effetto deterrente.

2.

Analisi delle attività di ispezione a terra (compresi i controlli documentali e le ispezioni nei porti, al momento della prima vendita o in occasione di trasbordi), in particolare:

raffronto tra il numero di unità di ispezione a terra previste/messe a disposizione;

percentuale di infrazioni gravi a terra;

percentuale di ispezioni a terra su pescherecci e/o operatori che presentano un livello di rischio «molto basso», «basso» o «medio» che hanno permesso di constatare una o più infrazioni gravi;

percentuale di ispezioni a terra su pescherecci e/o operatori che presentano un livello di rischio «alto» o «molto alto» che hanno permesso di constatare una o più infrazioni gravi;

tipo e livello delle sanzioni/valutazione dell’effetto deterrente.

3.

Analisi degli obiettivi di riferimento espressi in termini di livelli di conformità (se del caso), in particolare:

raffronto tra il numero di mezzi di ispezione previsti/messi a disposizione;

percentuale di infrazioni gravi ed evoluzione (rispetto ai 2 anni precedenti);

percentuale di ispezioni su pescherecci/operatori che hanno permesso di constatare una o più infrazioni gravi;

tipo e livello delle sanzioni/valutazione dell’effetto deterrente.

4.

Analisi di altre attività di ispezione e di controllo: trasbordo, sorveglianza aerea, importazione/esportazione ecc. e altre azioni, quali sessioni di formazione o informazione destinate ad avere un impatto sul rispetto delle norme da parte dei pescherecci e/o di altri operatori.

III.   Proposte volte a migliorare l’efficacia delle attività di controllo, ispezione ed esecuzione effettuate (per ogni Stato membro interessato)


III Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

20.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 350/109


DECISIONE DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 157/12/COL

del 9 maggio 2012

sulla vendita del terreno gnr 271/8 da parte del Comune di Oppdal (Norvegia)

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA (DI SEGUITO “L'AUTORITÀ”),

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito “l’accordo SEE”), in particolare l’articolo 61 e il protocollo 26,

visto l'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (di seguito “l'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte”), in particolare l'articolo 24,

visto il protocollo 3 all’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte (di seguito il “protocollo 3”), in particolare l’articolo 1, paragrafo 2, della parte I nonché l’articolo 7, paragrafo 2, della parte II,

vista la versione consolidata della decisione dell'Autorità n. 195/04/COL del 14 luglio 2004 relativa alle disposizioni di esecuzione di cui all'articolo 27 della parte II del protocollo 3 (di seguito “la decisione relativa alle disposizioni di esecuzione”) (1),

dopo aver invitato gli interessati a presentare le proprie osservazioni conformemente a tali disposizioni (2) e viste le osservazioni trasmesse,

Considerando quanto segue:

I.   FATTI

1   Procedura

Con lettera del 3 luglio 2008 (evento n. 484519), la Oppdal Booking AS (di seguito “OB”), denunciante, ha presentato una denuncia contro il progetto di vendita da parte del Comune di Oppdal (di seguito "il Comune”) del terreno gnr 271/8 (di seguito “il bene”), sito nel Comune di Oppdal, alla Strand Drift Oppdal AS (di seguito “SDO”).

Con lettera del 9 luglio 2008 (evento n. 485146), l'Autorità ha chiesto ulteriori informazioni alle autorità norvegesi.

Con lettera dell’8 settembre 2008 (evento n. 491369), l’acquirente, SDO, ha presentato osservazioni all’Autorità. Con lettera del 9 settembre 2008 (evento n. 490914), le autorità norvegesi hanno risposto alla richiesta d’informazioni. Con lettera del 1o ottobre 2008 (evento n. 493593), il denunciante ha presentato ulteriori informazioni.

La decisione dell’Autorità n. 417/10/COL di avviare la procedura d’indagine formale ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della parte I del protocollo 3 (di seguito “la decisione di avvio”) è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e nel relativo supplemento SEE (3). L’Autorità ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito alla decisione.

Con lettera del 3 dicembre 2010 (evento n. 579649), le autorità norvegesi hanno trasmesso le loro osservazioni (e quelle di SDO) al riguardo.

2   Cronologia dei fatti

Con lettera del 7 febbraio 2007 (4), SDO ha proposto, mediante istanza al Comune, di costruire un'infrastruttura di servizio destinata ai clienti della stazione sciistica sul terreno gnr 271/8 che, per poter essere utilizzato a tal fine, avrebbe dovuto essere rizonizzato.

Con lettera del 19 ottobre 2007 (5), SDO ha manifestato il proprio interesse ad acquistare il bene. In una lettera del 30 novembre 2007 (6), il Comune ha risposto che la manifestazione d’interesse ad acquistare il bene non poteva essere presa in considerazione fino a che non si fosse proceduto alla rizonizzazione.

Tale rizonizzazione è avvenuta il 31 marzo 2008 (7). Con lettera del 23 aprile 2008 (8) OB ha presentato un reclamo contro la decisione di rizonizzare il terreno. Con lettera del 7 maggio 2008 (9) il Comune ha informato SDO che, in seguito al reclamo, la sua manifestazione d’interesse ad acquistare il bene non poteva essere presa in considerazione fintantoché non venisse adottata una decisione in merito al reclamo. Il 26 maggio 2008 il Comune ha deciso di non dare seguito al reclamo di OB relativo alla rizonizzazione del terreno ma di rinviarlo all’Ufficio del Governatore della contea di Oppland (Fylkesmannen) (10).

Con lettera del 30 maggio 2008 (11) OB ha manifestato l’interesse ad acquistare il terreno qualora il suo reclamo non fosse accettato dall’Ufficio del Governatore della contea. Con lettera del 6 giugno 2008 (12), il Comune ha informato SDO della sua decisione di non prendere in considerazione la manifestazione d’interesse di SDO ad acquistare il bene fintantoché non fosse stata presa una decisione in merito al reclamo da parte dell’Ufficio del Governatore della contea. Inoltre, il Comune ha precisato di non aver concesso alcuna opzione di acquisto sul bene a SDO (13).

Il 30 giugno 2008 la giunta comunale ha deciso di richiedere due valutazioni separate del bene e di avviare successivamente delle trattative di vendita con SDO (14). Con lettera del 3 luglio 2008 (15) OB ha presentato una denuncia all’Autorità contro l’intenzione del Comune di vendere il bene a SDO.

Con lettera del 10 luglio 2008 (16) OB ha chiesto l’accesso alle due valutazioni indipendenti.

In data 16 luglio 2008 (17) SDO e il Comune hanno discusso una bozza di contratto di vendita del terreno. Il Comune ha informato SDO riguardo le valutazioni indipendenti e il prezzo di vendita del bene, fissato a 850 000 NOK, in linea con le valutazioni indipendenti. Il termine dato a SDO per valutare il contratto è stato fissato al 17 luglio 2008, mentre la decisione da parte del Comune in merito alla vendita era prevista per la riunione fissata al 24 luglio 2008 (18). SDO ha firmato il contratto il 18 luglio 2008 (19).

Con lettera del 23 luglio 2008 (20) OB ha presentato un’offerta d’acquisto del bene per 3,1 milioni NOK.

Il Comune di Oppdal ha concluso il contratto di vendita con SDO il 31 luglio 2008 (21).

3   La denuncia

Nel luglio 2008 OB ha presentato una denuncia all’Autorità sostenendo che il Comune di Oppdal progettava di vendere il terreno gnr 271/8 a SDO senza una procedura di offerta pubblica. Il bene faceva parte, prima della rizonizzazione, di una zona assegnata a parcheggio per i clienti di un vicino impianto sciistico.

OB possiede e gestisce l’impianto sciistico di Oppdal e le connesse attività commerciali. L’acquirente del terreno in questione, SDO, è un concorrente di OB, che in precedenza aveva da questo affittato un bene immobile per la propria attività connessa alle attrezzature sciistiche e ai servizi di corsi di sci. Dopo l’aumento del canone d’affitto da parte di OB, SDO ha iniziato la ricerca di nuovi locali (22).

Nella denuncia OB sostiene che il terreno sia stato venduto senza una procedura di offerta pubblica, quale descritta negli orientamenti dell’Autorità sugli elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità (di seguito “gli orientamenti”) (23), punto 2.1. Inoltre, OB afferma che il Comune non ha agito in conformità alla procedura alternativa descritta al punto 2.2 degli orientamenti, dal momento che le trattative di vendita con il potenziale acquirente sono state avviate prima di aver ottenuto una valutazione indipendente del bene (24).

OB sostiene altresì che i principi in base ai quali sono state redatte le valutazioni non sono chiari e che la sua offerta, pari a 3,1 milioni NOK, fondata sullo stesso utilizzo del terreno rispetto all’acquirente, dimostra che il prezzo di vendita non rispecchia il valore di mercato. Inoltre, OB afferma di non poter essere considerato un acquirente con un interesse particolare nei riguardi del bene (25).

4   Motivi che hanno determinato l’avvio del procedimento

L’Autorità ha avviato il procedimento d’indagine formale in virtù del fatto che la vendita del terreno da parte del Comune di Oppdal alla Strand Drift Oppdal AS potrebbe costituire un aiuto di Stato. In particolare, l’Autorità ha sollevato dubbi quanto al fatto che il prezzo di vendita rispecchiasse il valore di mercato del bene e che potesse rinvenirsi un aiuto di Stato illegale. Come regola generale, ad avviso dell'Autorità, qualora un comune riceva una controfferta più elevata per un bene immobile successivamente ad una valutazione di periti indipendenti, il comune è tenuto a verificare più accuratamente l’offerta più elevata al fine di garantire che il bene sia venduto al prezzo di mercato. Ciò può avvenire sia mediante la richiesta di un’altra valutazione del bene che mediante una rivalutazione da parte del perito estimatore indipendente.

L’Autorità ha fatto riferimento alla decisione C 35/2006 (26) della Commissione in cui si trattava della vendita di un terreno da parte del Comune di Åre in Svezia laddove il detto Comune aveva ricevuto una controfferta più alta per il bene in questione.

Inoltre, l’Autorità ha sollevato dubbi quanto alla possibilità di considerare la vendita del terreno compatibile con il funzionamento dell’accordo SEE, in particolar modo ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c) dell'accordo.

5   Osservazioni delle autorità norvegesi

Nella lettera del 3 dicembre 2010 (27) le autorità norvegesi si riferiscono alla loro lettera all'Autorità del 9 settembre 2008 (28).

Nella lettera del 9 settembre 2008 le autorità norvegesi sostengono che la procedura descritta al punto 2.2 degli orientamenti è stata seguita e che quindi non si riscontrano aiuti di Stato nell'operazione di vendita. Inoltre, esse sostengono che le valutazioni dei periti erano state ottenute prima di qualunque trattativa di vendita con SDO e che dette valutazioni riflettono il prezzo di mercato del bene. In aggiunta, le autorità norvegesi hanno presentato un prospetto prodotto dal Comune di Oppdal che mostra che, a quanto risulta al Comune, il prezzo del bene è il più alto per metro quadro della zona.

Le autorità norvegesi sostengono altresì che il prezzo di mercato dovrebbe rispecchiare il valore che un acquirente medio sarebbe disposto a pagare per il bene, ad eccezione degli acquirenti con un interesse particolare. Ad avviso delle autorità norvegesi, quindi, l’offerta di OB pari a 3,1 milioni NOK deve considerarsi come presentata da una parte che ha un interesse particolare, visto che OB detiene una posizione dominante sul mercato locale dei servizi sciistici ed è pertanto disposto a pagare un prezzo eccessivamente alto per eliminare i concorrenti da detto mercato. Le autorità ritengono quindi che il valore indicato dai periti estimatori rispecchia il valore di mercato effettivo del bene.

6   Osservazioni della Strand Drift Oppdal AS  (29)

SDO sostiene che il presente caso e la decisione C 35/2006 della Commissione non siano comparabili. In detta decisione, la valutazione indipendente del bene era stata condotta quasi due anni e mezzo prima della vendita e durante questo lungo periodo il valore del terreno poteva essere significativamente variato. In secondo luogo, SDO afferma che i fatti del caso C 35/2006 non chiariscono se la valutazione indipendente sia stata usata per determinare il valore del contratto. Nel caso di specie, invece, SDO sostiene che la vendita è stata realizzata in conformità al punto 2.2 degli orientamenti dell’Autorità.

SDO afferma anche che l’offerta di OB fa parte di una strategia per diventare l'unico fornitore di servizi sciistici nel mercato locale, il che spiegherebbe, secondo SDO, perché OB avrebbe presentato un'offerta di gran lunga superiore al valore di mercato del bene. SDO fa altresì riferimento alle informazioni fornite dal Comune di Oppdal in un prospetto del 29 agosto 2008 (30) da cui si evince che il prezzo di vendita del bene è il più alto al metro quadro che risulti al Comune.

SDO sostiene inoltre che il denunciante ha acquistato beni immobili nella zona a prezzi considerevolmente più bassi del prezzo di vendita del caso di specie. Secondo SDO, ai sensi del diritto dei contratti norvegese, un contratto è concluso e vincolante quando le parti raggiungono un accordo sulle sue clausole, a prescindere dall’avvenuta firma del contratto. Pertanto, SDO è dell’avviso che il Comune di Oppdal fosse giuridicamente vincolato a vendere il bene a SDO al momento in cui OB ha presentato la sua offerta.

SDO ritiene che la vendita del bene sia stata conclusa al valore di mercato, visto che il prezzo di vendita si basa sulla valutazione di due periti indipendenti in conformità agli orientamenti dell’Autorità e che quindi non costituisca aiuto di Stato.

II.   VALUTAZIONE

L'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE stipula quanto segue:

"Salvo deroghe contemplate dal presente accordo, sono incompatibili con il funzionamento del medesimo, nella misura in cui incidano sugli scambi fra Parti contraenti, gli aiuti concessi da Stati membri della Comunità, da Stati AELS (EFTA) o mediante risorse statali sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza".

6.1   Orientamenti relativi agli elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità  (31)

L'aiuto deve essere concesso dallo Stato o mediante risorse statali. Ai fini degli aiuti di Stato, i comuni sono ritenuti parte dello Stato, quindi le risorse del Comune di Oppdal sono considerate risorse statali.

Gli orientamenti relativi agli elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità ("gli orientamenti") specificano ulteriormente il modo in cui l'Autorità interpreta e applica le disposizioni dell'accordo SEE in materia di aiuti di Stato qualora si tratti di valutare la vendita di terreni e fabbricati pubblici. Il punto 2.1 degli orientamenti concerne la vendita mediante procedura di offerta incondizionata mentre il punto 2.2 descrive la procedura che si avvale della valutazione di periti indipendenti.

La vendita di terreni e fabbricati di proprietà dello Stato a un prezzo inferiore al valore di mercato implica il ricorso a risorse statali. Tuttavia, gli orientamenti prevedono due casi in cui, laddove siano soddisfatte le condizioni applicabili, il prezzo corrisposto per il bene è ritenuto corrispondente al valore di mercato, escludendo pertanto la presenza di risorse statali. Come già accennato, detti casi si verificano quando: a) la vendita è avvenuta attraverso una procedura di offerta incondizionata e b) la vendita è avvenuta sulla base della valutazione di periti indipendenti.

Nel caso di specie, il Comune non ha organizzato una procedura di offerta incondizionata ma si è basato su due valutazioni di periti indipendenti per determinare il prezzo di vendita.

Il punto 2.2 degli orientamenti stabilisce quanto segue: "qualora le pubbliche autorità non intendano seguire la procedura di cui al punto 2.1, prima delle trattative in vista della vendita deve essere eseguita una valutazione indipendente, da parte di uno o più periti estimatori indipendenti, per stabilire il valore di mercato sulla base di indicatori di mercato e di norme di valutazione generalmente riconosciuti. Il prezzo di mercato in tal modo determinato rappresenta il prezzo minimo di vendita che può essere accettato senza configurare un aiuto di Stato".

Le autorità norvegesi affermano che il Comune di Oppdal ha commissionato a due periti estimatori indipendenti, il Signor Geir Husebø e il Signor Ragnar Lian, due stime del valore del bene, realizzate rispettivamente il 7 e il 9 luglio 2008. Benché SDO avesse manifestato interesse verso il bene nel febbraio 2007 e più tardi nello stesso anno si fosse detto interessato ad acquistarlo, le autorità norvegesi non avevano concesso alcuna opzione d'acquisto e, dalla corrispondenza fornita dalle autorità norvegesi, non risulta che le trattative di vendita si fossero concluse o che fosse stato trovato un accordo sul prezzo d'acquisto prima che le conclusioni dei due periti fossero rese note. Le perizie hanno stimato valori di mercato simili, rispettivamente 800 000 NOK e 850 000 NOK

6.2   La vendita del bene

Come precisato nella decisione di avvio del procedimento dell'Autorità, gli orientamenti non prevedono espressamente il caso in cui sia ricevuta una controfferta dopo il ricevimento della valutazione del perito ma prima della conclusione del contratto. L'Autorità ritiene che in una situazione del genere, la presentazione di una controfferta più elevata possa legittimamente generare dubbi sul fatto che le valutazioni riflettano l'effettivo valore di mercato del bene.

Nella decisione di avvio del procedimento l'Autorità fa riferimento alla decisione della Commissione nel caso C 35/2006 in cui era stata presentata un'offerta dopo il ricevimento della perizia dell'esperto. Nella decisione la Commissione stabilisce quanto segue:

"Anche se era stata realizzata una valutazione di esperti conformemente alla comunicazione  (32) (si trattava cioè di una stima del terreno in vendita, realizzata prima della transazione e sulla base di criteri generalmente riconosciuti), una simile valutazione, in assenza di offerte reali, sarebbe stata solo uno strumento di ripiego per stabilire il valore del terreno sul mercato. A partire dal momento in cui viene presentata un'offerta credibile e vincolante che sia direttamente comparabile con il valore stimato da un perito e sia superiore a questo, va privilegiata tale offerta. Essa rappresenta pertanto il valore commerciale reale. Nel caso in esame la differenza tra l'offerta e il prezzo di vendita effettivo va considerata come il migliore parametro di misurazione della perdita di risorse dello Stato" (33).

La decisione della Commissione è stata impugnata dinanzi al Tribunale, il quale (34), in disaccordo con la valutazione della Commissione, ha ritenuto che nella transazione per la vendita del terreno non fossero implicati aiuti di Stato. Il Tribunale ha concluso che l'offerta più elevata non era credibile né comparabile rispetto a quella accettata dal Comune (35). Il Tribunale ha inoltre sottolineato l'importanza di prendere in considerazione le circostanze specifiche del caso al momento di stabilire se una controfferta possa essere ritenuta comparabile (36).

Nel caso di specie, le autorità norvegesi hanno sostenuto che OB fosse un acquirente che aveva dimostrato un interesse particolare verso il bene e che, proprio sulla base di questo interesse, fosse disposto a pagare un prezzo eccessivamente elevato per impedire che SDO avviasse un'attività concorrente. OB è il fornitore dominante di servizi sciistici presso la stazione sciistica. Le attività di SDO sarebbero state in concorrenza diretta con i servizi forniti da OB, minacciando quindi la posizione di quest'ultimo sul mercato. OB si è opposto alla rizonizzazione del terreno e quando il suo reclamo è stato respinto ha voluto acquistarne la proprietà. Ciò dimostra chiaramente le sue intenzioni ed è pertanto possibile concludere che OB avesse un interesse particolare verso il bene, che si è tradotto in un'offerta tanto elevata, ovvero di tre volte superiore (3 100 000 NOK) al prezzo stabilito dai periti indipendenti. All'Autorità non risulta che le stime realizzate dai periti indipendenti presentassero errori. Nel caso di specie l'Autorità ritiene che le offerte presentate da SDO e OB non siano comparabili, tenuto conto dell'interesse particolare di OB verso il bene. Sulla base di questo interesse particolare, per acquistare il bene OB si è mostrato disposto a presentare un'offerta eccessivamente elevata e quindi non comparabile a quella fatta da SDO, che invece riflette il valore stabilito dai periti indipendenti.

Pertanto, considerate le circostanze specifiche del caso, l'Autorità conclude che il bene sia stato venduto al prezzo di mercato, conformemente alla procedura descritta al punto 2.2 degli orientamenti EFTA relativi agli elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità.

Alla luce di quanto precede, l'Autorità non ritiene che siano presenti aiuti di Stato nella vendita del bene a SDO da parte del Comune di Oppdal, dal momento che la controfferta fatta da OB deve considerarsi proveniente da un acquirente con un interesse particolare verso il bene. L'Autorità ritiene pertanto che la vendita sia stata conclusa al valore di mercato, conformemente alla proceduta di cui al punto 2.2 degli orientamenti EFTA relativi agli elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità.

7   Conclusioni

Alla luce della valutazione che precede, l'Autorità ritiene che la vendita del bene immobile gnr 271/8 da parte del Comune di Oppdal a Strand Drift Oppdal AS non costituisca aiuto di Stato ai sensi delle disposizioni in materia di aiuti di Stato dell'Accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'Autorità di vigilanza EFTA ritiene che la vendita del bene immobile gnr 271/8 da parte del Comune di Oppdal a Strand Drift Oppdal AS non costituisca aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61 dell'accordo SEE.

Articolo 2

È pertanto chiuso il procedimento avviato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 13, della parte II del protocollo 3 relativo alla vendita del bene immobile gnr 271/8 del Comune di Oppdal.

Articolo 3

Il Regno di Norvegia è destinatario della presente decisione.

Articolo 4

Il testo in lingua inglese è il solo facente fede.

Fatto a Bruxelles, il 9 maggio 2012

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Oda Helen SLETNES

Presidente

Sabine MONAUNI-TÖMÖRDY

Membro del Collegio


(1)  Disponibili all’indirizzo: http://www.eftasurv.int/media/decisions/195-04-COL.pdf

(2)  Pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, GU C 34 del 3.2.2011, e nel HYPERLINK "http://www.efta.int/publications/eea-supplements.aspx" EEA Supplement to the Official Journal No 6, 3.2.2011.

(3)  Tali documenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, GU C 34 del 3.2.2011 e nel Supplemento SEE alla Gazzetta ufficiale n. 6 del 3.2.2011.

(4)  Evento n. 491369.

(5)  Evento n. 491369.

(6)  Evento n. 491369.

(7)  Si veda il verbale della riunione del 31.3.2008 presso il Comune di Oppdal – Ufficio di urbanistica (evento n. 490914).

(8)  Evento n. 491369.

(9)  Evento n. 491369.

(10)  Si veda il verbale della riunione del 26.5.2008 presso il Comune di Oppdal – Ufficio di urbanistica (evento n. 490914).

(11)  Evento n. 491369.

(12)  Evento n. 491369.

(13)  Evento n. 491369.

(14)  Si veda il verbale della riunione del 30.6.2008 presso il Comune di Oppdal – Giunta comunale (evento n. 493593).

(15)  Evento n. 484869.

(16)  Evento n. 490914.

(17)  Si veda il verbale della riunione del 16.7.2008 – evento n. 491369.

(18)  Si veda il verbale della riunione del 16.7.2008 – evento n. 491369.

(19)  Si veda il contratto concluso tra SDO e il Comune di Oppdal (evento n. 490914).

(20)  Eventi n. 491369 e 493593.

(21)  Si veda il contratto concluso tra SDO e il Comune di Oppdal (evento n. 490914).

(22)  Evento n. 491369.

(23)  Questo capitolo degli orientamenti corrisponde alla comunicazione della Commissione sugli elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità (GU C 209 del 10.7.1997, pag. 3), disponibili anche all'indirizzo internet: http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/

(24)  Evento n. 493593.

(25)  Evento n. 493593.

(26)  Decisione della Commissione, del 30 gennaio 2008, relativa all'aiuto di Stato C 35/06 (GU L 366 del 14.5.2008, pag. 3).

(27)  Evento n. 579649.

(28)  Evento n. 490914.

(29)  Evento n. 579649.

(30)  Evento n. 490914.

(31)  Disponibile all'indirizzo: http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/

(32)  Il punto 2.2 degli orientamenti relativi agli elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità corrisponde alla comunicazione della Commissione relativa agli elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità (GU C 209 del 10.7.1997, pag. 3).

(33)  Decisione della Commissione, del 30 gennaio 2008, relativa all'aiuto di Stato C 35/06 (GU L 366 del 14.5.2008, pag.3, punto 59).

(34)  Causa T-244/08 Konsum Nord vs Commissione, sentenza del 13 dicembre 2011, non ancora pubblicata.

(35)  Causa T-244/08 Konsum Nord vs Commissione, punti 72-76.

(36)  Causa T-244/08 Konsum Nord vs Commissione, punto 73.


20.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 350/114


DECISIONE DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 339/12/COL

del 20 settembre 2012

recante modifica dell’elenco contenuto al punto 39 della parte 1.2 del capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE che fornisce un elenco dei posti d’ispezione frontalieri in Islanda e Norvegia riconosciuti ai fini dei controlli veterinari su animali vivi e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi e che abroga la decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 92/12/COL

L’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

visti i punti 4(B)(1) e (3) e il punto 5(b) della parte introduttiva del capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE,

visto l’atto di cui al punto 4 della parte 1.1 del capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE (direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità  (1), modificato e adeguato all’accordo SEE dalle modifiche settoriali di cui all’allegato I del medesimo accordo, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2, dell’atto,

vista la decisione del Collegio n. 326/12/COL che conferisce al membro del Collegio competente la facoltà di adottare la presente decisione,

considerando quanto segue:

Il 17 luglio 2012 l’Autorità norvegese per la sicurezza alimentare ha reso noto all’Autorità di vigilanza EFTA di aver apportato modifiche all’elenco dei posti d’ispezione frontalieri (PIF) norvegesi per quanto concerne il centro d’ispezione Ellingsøy. Questo centro rientra nel PIF di Ålesund Port (NO AES 1) e figura nell’allegato della decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 92/12/COL, del 13 marzo 2012 (2), con l’autorizzazione a importare prodotti della pesca imballati e congelati per il consumo umano [HC-TF(FR)(1)(2)(3)].

Il 14 giugno 2012 l’Autorità norvegese per la sicurezza alimentare ne ha revocato l’autorizzazione come centro d’ispezione a seguito di una richiesta dell’azienda e, con lettera del 17 luglio 2012, ha chiesto all’Autorità di vigilanza di cancellare il centro d’ispezione Ellingsøy dall’elenco dei posti di ispezione frontalieri in Islanda e Norvegia riconosciuti ai fini dei controlli veterinari su animali vivi e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi.

Ai sensi della direttiva 97/78/CE, l’Autorità è tenuta a stilare e pubblicare un elenco dei posti d’ispezione frontalieri riconosciuti, che può successivamente essere modificata o integrata per riflettere i cambiamenti apportati negli elenchi nazionali. Con decisione n. 92/12/COL, del 13 marzo 2012, l’Autorità ha approvato l’elenco aggiornato dei posti d’ispezione frontalieri.

Spetta quindi all’Autorità modificare l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri in Islanda e Norvegia e pubblicare un nuovo elenco, che tenga conto della cancellazione del centro d’ispezione Ellingsøy del PIF di Ålesund Port (NO AES 1) dall’elenco dei PIF norvegesi.

Con decisione n. 326/12/COL, l’Autorità ha informato in materia il comitato veterinario EFTA, che la assiste; quest’ultimo ha approvato all’unanimità la proposta di modifica dell’elenco. Di conseguenza, i provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere unanime del comitato veterinario EFTA, che assiste l’Autorità di vigilanza EFTA, e il testo definitivo delle misure rimane inalterato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il centro d’ispezione Ellingsøy del PIF di Ålesund Port (n. AES 1) è soppresso dall’elenco contenuto al punto 39 della parte 1.2 del capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE che fornisce un elenco dei posti d’ispezione frontalieri in Islanda e Norvegia riconosciuti ai fini dei controlli veterinari su animali vivi e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi.

Articolo 2

I controlli veterinari sugli animali vivi e sui prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi in Islanda e in Norvegia sono effettuati a cura delle autorità nazionali competenti ai posti d’ispezione frontalieri elencati in allegato alla presente decisione.

Articolo 3

La decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 92/12/COL del 13 marzo 2012 è abrogata.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 20 settembre 2012.

Articolo 5

L’Islanda e la Norvegia sono destinatarie della presente decisione.

Articolo 6

Il testo della decisione in lingua inglese è il solo facente fede.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2012

Per l’Autorità di vigilanza EFTA

Sverrir Haukur GUNNLAUGSSON

Membro del Collegio

Xavier LEWIS

Direttore


(1)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

(2)  GU L 141 del 31.5.2012, pag. 16, e supplemento SEE n. 29 del 31.5.2012, pag. 1.


ALLEGATO

ELENCO DEI POSTI D’ISPEZIONE FRONTALIERI RICONOSCIUTI

1

=

Nome

2

=

Codice TRACES

3

=

Tipo

A

=

Aeroporto

F

=

Ferrovia

P

=

Porto

R

=

Strada

4

=

Centro d’ispezione

5

=

Prodotti

HC

=

Tutti i prodotti per il consumo umano

NHC

=

Altri prodotti

NT

=

Prodotti che non richiedono temperature specifiche

T

=

Prodotti che richiedono temperature specifiche

T(FR)

=

Prodotti congelati

T(CH)

=

Prodotti refrigerati

6

=

Animali vivi

U

=

Ungulati: bovini, suini, ovini, caprini, solipedi selvatici e domestici

E

=

Equidi registrati ai sensi della direttiva 90/426/CEE del Consiglio

O

=

Altri animali

5-6

=

Note particolari

(1)

=

Controllo secondo le disposizioni della decisione 93/352/CEE della Commissione in applicazione dell’articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 97/78/CE del Consiglio

(2)

=

Unicamente prodotti imballati

(3)

=

Unicamente prodotti della pesca

(4)

=

Unicamente proteine animali

(5)

=

Unicamente lana e pelli

(6)

=

Unicamente grassi e oli liquidi e oli di pesce

(7)

=

Pony islandesi (solo da aprile ad ottobre)

(8)

=

Unicamente equidi

(9)

=

Unicamente pesci tropicali

(10)

=

Unicamente cani, gatti, roditori, lagomorfi, pesci vivi, rettili e uccelli diversi dai ratiti

(11)

=

Unicamente alimenti per animali in massa

(12)

=

Per (U) nel caso di solipedi, unicamente quelli spediti a uno zoo, nonché per (O), unicamente pulcini di un giorno, pesci, cani, gatti, insetti o altri animali spediti a uno zoo

(13)

=

Nagylak HU: posto d’ispezione frontaliero (per prodotti) e luogo di transito (per animali vivi) sulla frontiera tra Ungheria e Romania, soggetto a misure transitorie secondo quanto negoziato e previsto nel trattato di adesione per prodotti di origine animale e animali vivi. Cfr. decisione 2003/630/CE della Commissione

(14)

=

Designato per il transito nella Comunità europea di partite di taluni prodotti di origine animale destinati al consumo umano, provenienti dalla Russia o diretti in Russia, secondo le procedure specifiche previste nella pertinente legislazione comunitaria

(15)

=

Unicamente animali di acquacoltura

(16)

=

Unicamente farina di pesce

Paese: Islanda

1

2

3

4

5

6

Akureyri

IS AKU1

P

 

HC-T(1)(2)(3), NHC(16)

 

Hafnarfjörður

IS HAF 1

P

 

HC(1)(2)(3), NHC-NT(2)(6)(16)

 

Húsavík

IS HUS 1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Ísafjörður

IS ISA1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Keflavík Airport

IS KEF 4

A

 

HC(2), NHC(2)

O(15)

Reykjavík Eimskip

IS REY 1a

P

 

HC(2), NHC(2)

 

Reykjavík Samskip

IS REY 1b

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3), NHC-NT(2)(6)(16)

 

Þorlákshöfn

IS THH1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(6), NHC-NT(6)

 


Paese: Norvegia

1

2

3

4

5

6

Borg

NO BRG 1

P

 

HC, NHC

E(7)

Båtsfjord

NO BJF 1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)

 

Egersund

NO EGE 1

P

 

HC-NT(6), NHC-NT(6)(16)

 

Florø EWOS

NO FRO 1

P

 

NHC-NT(6)(16)

 

Hammerfest

NO HFT 1

P

Rypefjord

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)

 

Honningsvåg

NO HVG 1

P

Honningsvåg

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Gjesvær

HC-T(1)(2)(3)

 

Kirkenes

NO KKN 1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)

 

Kristiansund

NO KSU 1

P

Kristiansund

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3) HC-NT(6), NHC-NT(6)

 

Larvik

NO LAR 1

P

 

HC(2)

 

Måløy

NO MAY 1

P

Gotteberg

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

 

Trollebø

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

 

Oslo

NO OSL 1

P

 

HC, NHC

 

Oslo

NO OSL 4

A

 

HC, NHC

U,E,O

Sortland

NO SLX 1

P

Melbu

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Sortland

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Storskog

NO STS 3

R

 

HC, NHC

U,E,O

Tromsø

NO TOS 1

P

Bukta

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Solstrand

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Vadsø

NO VOS 1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Ålesund

NO AES 1

P

Breivika

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

 

Skutvik

HC-T(1)(2)(3), HC-NT(6), NHC-T(FR)(2)(3), NHC-NT(6)