ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.347.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 347

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55o anno
15 dicembre 2012


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1203/2012 della Commissione, del 14 dicembre 2012, sulla vendita separata di servizi di roaming al dettaglio regolamentati all’interno dell’Unione ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1204/2012 della Commissione, del 14 dicembre 2012, recante approvazione delle modifiche del disciplinare di una denominazione iscritta nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Castelmagno (DOP)]

8

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1205/2012 della Commissione, del 14 dicembre 2012, recante modifica del regolamento (UE) n. 802/2010 per quanto riguarda l’efficienza delle compagnie di navigazione ( 1 )

10

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1206/2012 della Commissione, del 14 dicembre 2012, relativo all’autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Aspergillus oryzae (DSM 10287) come additivo per mangimi destinati al pollame da ingrasso, suinetti svezzati e suini da ingrasso e che modifica i regolamenti (CE) n. 1332/2004 e (CE) n. 2036/2005 (titolare dell’autorizzazione: DSM Nutritional Products) ( 1 )

12

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2012 della Commissione, del 14 dicembre 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

15

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1208/2012 della Commissione, del 14 dicembre 2012, recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 dicembre 2012

17

 

 

DECISIONI

 

 

2012/782/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, dell'11 dicembre 2012, che determina le restrizioni quantitative e assegna le quote di sostanze controllate a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, per il periodo compreso fra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2013 [notificata con il numero C(2012) 8899]

20

 

 

2012/783/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 13 dicembre 2012, relativa al riconoscimento del Regno hascemita di Giordania a norma della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare [notificata con il numero C(2012) 9253]  ( 1 )

28

 

 

2012/784/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 13 dicembre 2012, sulle disposizioni nazionali notificate dall’Austria relative ad alcuni gas industriali ad effetto serra [notificata con il numero C(2012) 9256]

29

 

 

2012/785/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 13 dicembre 2012, che approva alcuni programmi modificati di eradicazione e di sorveglianza delle malattie degli animali e delle zoonosi per il 2012 e che modifica la decisione di esecuzione 2011/807/UE per quanto riguarda il contributo finanziario dell’Unione a determinati programmi approvati con tale decisione [notificata con il numero C(2012) 9264]

31

 

 

2012/786/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 13 dicembre 2012, che modifica la decisione 2010/221/UE per quanto riguarda le misure nazionali volte a impedire l’introduzione di talune malattie degli animali acquatici in alcune zone dell’Irlanda, della Finlandia e del Regno Unito [notificata con il numero C(2012) 9295]  ( 1 )

36

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2012/787/UE

 

*

Decisione n. 1/2012 del Comitato di cooperazione doganale ESA-UE, del 29 novembre 2012, concernente una deroga alle norme di origine stabilite dal protocollo n. 1 dell’accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell’Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, al fine di tenere conto della particolare situazione degli Stati dell’Africa orientale e australe con riguardo alle conserve di tonno e ai filetti di tonno

38

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (UE) n. 692/2012 del Consiglio, del 24 luglio 2012, che modifica i regolamenti (UE) n. 43/2012 e (UE) n. 44/2012 per quanto riguarda la protezione della manta gigante e determinate possibilità di pesca (GU L 203 del 31.7.2012)

41

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1155/2012 della Commissione, del 5 dicembre 2012, recante centottantatreesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (GU L 335 del 7.12.2012)

43

 

*

Rettifica del regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 181 del 12.7.2012)

43

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

15.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1203/2012 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2012

sulla vendita separata di servizi di roaming al dettaglio regolamentati all’interno dell’Unione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2,

sentito l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 531/2012 introduce il concetto di vendita separata di servizi di roaming al dettaglio regolamentati. Innanzitutto, l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 531/2012 impone ai fornitori nazionali l’obbligo di permettere ai propri clienti di accedere a servizi di chiamata vocale, di SMS e di dati in roaming, forniti sotto forma di pacchetto da qualsiasi fornitore alternativo di roaming. Inoltre, le disposizioni in materia di vendita separata di servizi di roaming al dettaglio regolamentati, previste dall’articolo 4, paragrafo 1, comprendono l’obbligo per i fornitori nazionali e per i fornitori di roaming di non precludere ai clienti l’accesso ai servizi di dati in roaming regolamentati forniti direttamente sulla rete ospitante da un fornitore alternativo di roaming.

(2)

Per garantire l’attuazione coerente e simultanea nell’Unione della vendita separata di servizi di roaming al dettaglio regolamentati, a norma del regolamento (UE) n. 531/2012 la Commissione è tenuta ad adottare, mediante atti di esecuzione, le modalità di applicazione relative agli obblighi di informazione circa la possibilità, per i clienti in roaming, di optare per un fornitore alternativo di roaming e relative a una soluzione tecnica per l’attuazione della vendita separata di servizi di roaming al dettaglio regolamentati.

(3)

A norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 531/2012, la soluzione tecnica per l’attuazione della vendita separata di servizi di roaming al dettaglio regolamentati può combinare una o più modalità tecniche per soddisfare tutti i criteri previsti dal paragrafo 3 dello stesso articolo. Se quindi un’unica modalità tecnica non permette di soddisfare tutti questi criteri, è necessario attuare più modalità tecniche. È opportuno che il presente regolamento preveda modalità di applicazione relative a questa soluzione tecnica, compresi gli obblighi, per i fornitori nazionali, di mettere a disposizione gli elementi della rete e fornire i relativi servizi per ciascuna modalità tecnica, in modo da garantire l’accesso alle infrastrutture necessarie per permettere ai fornitori alternativi di roaming di offrire servizi di roaming separati e di rendere possibile il passaggio dal fornitore di roaming cedente al fornitore ricevente.

(4)

Allo stesso tempo la soluzione tecnica dovrebbe permettere di far osservare gli obblighi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 531/2012. La soluzione tecnica dovrebbe quindi garantire, da un lato, che i clienti abbiano la possibilità di accedere a servizi regolamentati di chiamata vocale, di SMS e di dati in roaming, forniti sotto forma di pacchetto da qualsiasi fornitore alternativo di roaming, e, dall’altro, che i fornitori nazionali e i fornitori di roaming rispettino l’obbligo di non precludere ai clienti l’accesso ai servizi di dati in roaming regolamentati forniti direttamente sulla rete ospitante da un fornitore alternativo di roaming.

(5)

Attualmente tutti i servizi al dettaglio di roaming sono forniti dal fornitore nazionale insieme a servizi nazionali di comunicazione mobile. Il regolamento (UE) n. 531/2012 permette al cliente in roaming di selezionare un fornitore alternativo di roaming per i servizi di roaming regolamentati forniti sotto forma di pacchetto e di acquistare questi servizi di roaming separatamente dai servizi nazionali di comunicazione mobile. A tal fine, il cliente in roaming conclude un contratto con un fornitore alternativo di roaming per la prestazione di questi servizi.

(6)

Esistono diverse modalità tecniche per realizzare la vendita separata di servizi di roaming offerti sotto forma di pacchetto: ad esempio la doppia identità utente mobile internazionale (International Mobile Subscriber Identity — IMSI, con due distinte IMSI facenti capo a un’unica carta SIM) e l’IMSI semplice (una sola IMSI condivisa tra fornitore nazionale e fornitore di roaming). La modalità tecnica della doppia IMSI si basa su un secondo profilo installato nella carta SIM del cliente, che può essere usato dal fornitore alternativo di roaming per la vendita di servizi di roaming regolamentati, mentre il primo profilo continua ad essere usato dal fornitore nazionale per la vendita di servizi nazionali e, eventualmente, di servizi di roaming non regolamentati. Nella modalità tecnica della IMSI semplice, invece, i servizi di roaming separati continuano ad essere forniti, sul piano tecnico, dal fornitore nazionale, che funge da operatore di rete mobile ospitante per il fornitore alternativo di roaming. I servizi di roaming separati sono forniti all’ingrosso al fornitore alternativo di roaming, il quale li rivende al cliente in roaming al dettaglio. Nella versione di base si tratta quindi di una semplice operazione di rivendita. Esistono poi varie possibilità di estensione della modalità tecnica di semplice rivendita, che permettono al fornitore alternativo di roaming di stabilire le reti ospitanti da usare di preferenza e di sfruttare gli sconti sui servizi di roaming all’ingrosso acquistati all’operatore della rete mobile (MNO) ospitante in virtù di accordi commerciali all’ingrosso conclusi con gli operatori della rete ospitante o con aggregatori all’ingrosso.

(7)

A norma dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 531/2012, l’accesso agli elementi della rete e ai servizi necessari per la vendita separata di servizi di roaming al dettaglio regolamentati deve essere gratuito. Di conseguenza, l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 531/2012 non si applica alla fatturazione di servizi supplementari che vadano al di là di quanto necessario per la vendita separata di servizi di roaming al dettaglio regolamentati. L’accesso alle infrastrutture e ai servizi di supporto necessari per la vendita separata di servizi di roaming al dettaglio regolamentati comprende le infrastrutture e i servizi necessari per permettere al cliente di passare da un fornitore all’altro.

(8)

L’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche («BEREC») ha fatto valutare dai propri esperti le soluzioni che permettono di attuare servizi separati di roaming (2). Il BEREC ritiene che il ricorso alla doppia IMSI richieda opere di sviluppo e di standardizzazione non indifferenti, i cui costi di realizzazione comporterebbero, a suo parere, l’imposizione di un ricarico considerevole ai prezzi al dettaglio. Tenendo inoltre conto del fatto che questa modalità tecnica richiederebbe anche un potenziamento delle carte SIM attualmente in uso per includervi la funzionalità della doppia IMSI, la modalità tecnica della doppia IMSI non costituisce un’opzione efficiente sotto il profilo dei costi, né rispondente alle esigenze dei clienti, ai fini della vendita separata di servizi di roaming al dettaglio regolamentati.

(9)

La modalità tecnica della IMSI semplice appare invece più appropriata tenendo conto dei criteri di cui all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 531/2012. In primo luogo, con riferimento ai criteri di cui alle lettere h), i), j), e k), tutte le modalità tecniche individuate, compresa la IMSI semplice, possono essere attuate in modo da rispondervi. In secondo luogo, la IMSI semplice è facile da usare e risponde alle esigenze del consumatore, dato che il servizio di roaming continua ad essere fornito con le stesse modalità tecniche e gli utenti continuerebbero a usarlo senza problemi esattamente come ora. In terzo luogo, i costi di attuazione della IMSI semplice sono inferiori a quelli della IMSI doppia e la sua adozione non richiede grandi attività di standardizzazione. Il BEREC ritiene altresì che non vi siano strozzature che ostacolino l’attuazione della IMSI semplice.

(10)

L’efficienza della modalità tecnica della IMSI semplice potrebbe essere rafforzata, in termini di effetti sulla concorrenza, se i fornitori alternativi di roaming fossero in grado di dirigere il traffico di roaming verso la rete ospitante di loro preferenza. Tuttavia, accordi sulla direzione del traffico per la modalità tecnica della IMSI semplice rafforzata potrebbero essere giustificati soltanto se i costi di realizzazione fossero proporzionati ai benefici attesi sul piano della concorrenza. Finora non è comprovato che sia possibile attuare entro il 1o luglio 2014, a costi ragionevoli, gli accordi sulla direzione del traffico necessari per la modalità tecnica della IMSI semplice rafforzata. In questa fase si ritiene pertanto che la modalità tecnica della IMSI semplice sotto forma di rivendita di servizi di roaming sia sufficiente a rispondere a tutti i criteri previsti dall’articolo 5, paragrafo 3, tranne i criteri di cui alle lettere b) e e), che sono rispettati solo in parte.

(11)

Né la modalità tecnica della IMSI doppia, né la modalità tecnica della IMSI semplice, né le estensioni di quest’ultima, permettono di soddisfare tutti i criteri previsti dall’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 531/2012. In particolare, nessuna di queste modalità permette di rispettare l’obbligo imposto ai fornitori nazionali e ai fornitori di roaming di non precludere ai clienti l’accesso ai servizi di dati in roaming regolamentati forniti direttamente sulla rete ospitante da un fornitore alternativo di roaming. Tuttavia, come minimo una delle modalità tecniche della soluzione tecnica deve permettere di far osservare quest’obbligo, che è uno degli obblighi imposti dall’articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

(12)

L’attuale struttura e configurazione delle reti d’origine impediscono di fornire simili servizi locali di dati in roaming. È quindi necessaria una seconda modalità tecnica che permetta di soddisfare l’obbligo previsto dal regolamento (UE) n. 531/2012. Per separare i servizi locali di dati in roaming dal pacchetto nazionale, è opportuno non impedire agli operatori della rete ospitante non solo di trattare tecnicamente il traffico di dati del cliente in roaming, ma anche di fornire il servizio al dettaglio.

(13)

D’altro canto, la modalità tecnica della IMSI semplice non permette di rispondere in termini competitivi a tutti i tipi di domanda dei consumatori, come ad esempio l’uso intensivo di servizi di dati. Dato che i massimali all’ingrosso validi per i servizi di dati in roaming non sono rigorosamente orientati ai costi e non scenderanno dopo il 2014, nonostante l’attesa diminuzione dei costi all’ingrosso, non appare realistico pensare che i fornitori alternativi di roaming, che dipendono dall’offerta all’ingrosso di servizi di dati in roaming, siano in grado di offrire ai clienti che fanno un uso intenso di dati i medesimi servizi al dettaglio a prezzi appetibili rispetto ai prezzi dei servizi di dati mobili nazionali. Tuttavia, una modalità tecnica che renda effettivo l’obbligo fatto ai fornitori nazionali e ai fornitori di roaming di non precludere ai clienti l’accesso ai servizi di dati in roaming regolamentati forniti direttamente sulla rete ospitante da un fornitore alternativo di roaming consente ai fornitori alternativi di dati in roaming di fornire servizi locali di dati in roaming, ossia servizi di dati in roaming che non dipendono da un servizio di dati in roaming all’ingrosso.

(14)

Attualmente, i servizi di dati in roaming sono forniti da fornitori nazionali in virtù di accordi di fornitura all’ingrosso conclusi con gli operatori della rete ospitante. Il traffico di dati in roaming è trasmesso e ricevuto sulla rete di accesso radio dell’operatore della rete ospitante e inoltrato tra la rete ospitante e la rete d’origine. L’operatore della rete d’origine fornisce la connessione al servizio Internet e fattura i servizi di dati in roaming al cliente in roaming. Le norme attuali GSM/GPRS, EDGE e UMTS permettono già oggi all’operatore della rete ospitante di gestire tecnicamente il traffico di dati in roaming e di dare la connessione al servizio Internet senza alcuna necessità di inoltro tra rete d’origine e rete ospitante. Tuttavia, secondo la prassi attualmente in vigore nel settore, l’operatore della rete d’origine continua a fatturare al cliente il servizio di dati in roaming, mentre l’operatore della rete ospitante fornisce il trattamento del traffico all’operatore della rete d’origine come servizio all’ingrosso.

(15)

Esistono vari modi di rispettare l’obbligo di non precludere l’accesso a servizi locali di dati in roaming. I requisiti di base sono l’attuazione e l’attivazione del trattamento del traffico di dati in roaming sulla rete ospitante e l’obbligo di non precludere la selezione manuale o automatica di una rete ospitante. Eventuali migliorie potrebbero essere, ad esempio, la modifica di elementi della direzione del traffico per non interrompere una sessione locale di dati in roaming in corso e l’attivazione di funzioni specifiche per aiutare i clienti in roaming a selezionare una rete ospitante o per facilitare la selezione automatica di queste reti. Simili requisiti di base sono destinati a permettere di sviluppare modelli commerciali diversi per la fornitura di servizi locali di dati in roaming, su base temporanea o permanente.

(16)

In caso di servizi locali temporanei di dati in roaming, il cliente in roaming può scegliere un operatore della rete mobile locale del paese per la fornitura diretta di servizi di dati in roaming al dettaglio se il servizio è offerto nel paese visitato e se esiste un accordo sul roaming tra l’operatore della rete ospitante e l’operatore della rete nazionale. La natura temporanea di questo servizio non implica quindi una configurazione permanente della rete o dell’apparecchiatura terminale, per cui non appena cessa l’utilizzo del servizio locale di dati in roaming viene ripristinata l’impostazione originale del roaming. Per il cliente di questo tipo di servizio l’esperienza sarebbe analoga alla connessione tramite reti locali senza fili, come il wi-fi usato attualmente, quando ci si trova all’estero, da molti computer portatili, dagli smartphone e dalle tavolette. I servizi di telefonia vocale, gli SMS e gli altri servizi di roaming associati sarebbero invece forniti dall’operatore della rete d’origine come sempre, tranne se il fornitore di roaming nella rete ospitante offra anche questi servizi.

(17)

In caso di servizi locali permanenti di dati in roaming, il cliente in roaming stipula un contratto con un fornitore di servizi locali di dati in roaming anziché con il fornitore di roaming che utilizza la rete d’origine. In tal caso un fornitore alternativo di servizi di roaming, ad esempio un operatore di rete mobile o un rivenditore, fornisce servizi locali di dati in roaming e la necessaria assistenza tecnica (sotto forma di applicazioni specifiche o simili) in uno o più paesi a clienti in roaming su base permanente, in funzione della propria copertura di rete e/o di quella delle reti sfruttate dagli operatori di rete mobile con i quali ha concluso accordi di rivendita nei singoli paesi.

(18)

Se le offerte commerciali più semplici non rispondono al meglio al criterio della convivialità rispetto alle esigenze del cliente in roaming, il quale deve ad esempio cambiare le impostazioni del terminale o inviare un codice via SMS per attivare il servizio e per selezionare la rete ospitante, è verosimile che, in funzione del successo del servizio, i fornitori di servizi locali di dati in roaming, i fabbricanti di terminali, i produttori di applicazioni e altri interessati sviluppino soluzioni commerciali destinate ad aumentare la convivialità d’uso. La convivialità d’uso dei servizi locali di dati in roaming è considerata buona grazie alla flessibilità che permette di selezionare direttamente e scollegarsi istantaneamente da un dato fornitore locale di servizi di dati in roaming. I servizi locali di dati in roaming permettono ai fornitori alternativi di roaming di sfruttare le proprie infrastrutture e accordi commerciali per il roaming di dati, ad esempio attraverso accordi di rivendita o servizi locali permanenti di dati in roaming che coprono più paesi. A parere del BEREC, i servizi locali di dati in roaming possono essere attuati piuttosto rapidamente e sono efficaci sotto il profilo dei costi, perché i costi sono sostenuti per la maggior parte dai fornitori alternativi in proporzione alla reale messa a disposizione di tali servizi. Esiste un elevato grado di interoperabilità perché già vigono norme relative all’attuazione del trattamento del traffico sulla rete ospitante. Pertanto, la modalità tecnica che permette l’accesso ai servizi locali di dati in roaming soddisfa tutti i criteri di cui all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 531/2012, tranne i criteri di cui alle lettere b) e e), che sono rispettati solo parzialmente.

(19)

La modalità tecnica che permette l’accesso ai servizi locali di dati in roaming garantisce esclusivamente l’accesso ai servizi di dati in roaming. Essa non risponde quindi del tutto al criterio di cui all’articolo 5, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) n. 531/2012. Inoltre, questa modalità tecnica non risponde del tutto al criterio di cui alla lettera b), perché solo gli utilizzatori di dati sono suscettibili di essere interessati all’accesso ai servizi locali di dati in roaming.

(20)

La soluzione tecnica che combina entrambe le modalità tecniche, ossia la modalità tecnica della IMSI semplice, attuata come servizio di rivendita di roaming, e la modalità tecnica che permette l’accesso ai servizi locali di dati in roaming sulla rete ospitante, risponde a tutti i criteri previsti dall’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 531/2012. La modalità tecnica della IMSI semplice e la modalità tecnica che permette l’accesso ai servizi locali di dati in roaming non rispettano pienamente, se prese singolarmente, i criteri di cui alle lettere b) e e): esse sono quindi complementari e soddisfano i criteri di cui alle lettere b) e e) solo se combinate tra loro.

(21)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 531/2012, il passaggio tra fornitori di roaming deve essere effettuato senza indebito ritardo, e in ogni caso nel termine più breve possibile, in funzione della soluzione tecnica scelta per l’attuazione della vendita separata dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati. Nel caso della modalità tecnica della IMSI semplice, come nel caso del cambiamento di fornitore di servizi nazionali, non è necessaria alcuna interazione con l’utente dopo la conclusione del contratto con il fornitore alternativo di roaming. Questa modalità tecnica permette di realizzare il passaggio entro un periodo di tempo simile a quello previsto per il cambiamento di fornitore di servizi nazionali, vale a dire un giorno lavorativo. Pertanto, nel caso della modalità tecnica della IMSI semplice il passaggio da o a un fornitore alternativo di roaming che richieda un tempo superiore a quello previsto per il cambiamento in caso di servizi nazionali deve essere considerato un ritardo ingiustificato, perché non vi sono motivi tecnici che giustificano un tempo superiore a quello previsto per l’analogo cambiamento di fornitore di servizi nazionali. Nel caso della modalità tecnica che permette l’accesso a servizi locali di dati in roaming, i clienti in roaming devono selezionare il fornitore alternativo di roaming che fornirà servizi locali di dati in roaming subito prima di utilizzare il servizio locale di dati in roaming. La modalità tecnica permette di passare a un altro fornitore di servizi locali di dati in roaming o di cambiare fornitore immediatamente dopo la conclusione del contratto con il fornitore di servizi di roaming ricevente.

(22)

Ai fini di una realizzazione tecnica coordinata di servizi separati di roaming sono necessari la collaborazione e il coordinamento tra gli operatori del mercato, il BEREC e la Commissione. Occorre in particolare dar vita a un approccio coordinato per individuare le interfacce tecniche pertinenti e garantirne la corretta attuazione, in modo da assicurare l’attuazione coerente e simultanea in tutta l’Unione della vendita separata di servizi di roaming al dettaglio regolamentati. Una sede utile per tale coordinamento potrebbe essere costituita da una piattaforma settoriale aperta a tutti i partecipanti del mercato.

(23)

Per garantire la realizzazione tempestiva della vendita separata di servizi di roaming al dettaglio regolamentati è opportuno che le imprese non rifiutino di testare le interfacce tecniche prima di diffondere sul mercato servizi di roaming al dettaglio forniti di fornitori alternativi di roaming anteriormente al 1o luglio 2014.

(24)

In conformità al considerando 38 del regolamento (UE) n. 531/2012 il BEREC, in collaborazione con le parti interessate, dovrebbe elaborare orientamenti sugli elementi tecnici necessari a consentire la vendita separata di servizi di roaming.

(25)

L’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 531/2012 contiene disposizioni generali relative alle modalità e ai tempi previsti per informare i clienti che hanno la possibilità di scegliere un fornitore alternativo di roaming. Per aiutare il consumatore a compiere una scelta informata occorre specificare ulteriormente il contenuto di tali informazioni e le possibili modalità di comunicazione delle stesse. Per sensibilizzare i consumatori alle possibilità loro offerte dal mercato del roaming è necessario ricorrere a tutti i mezzi disponibili per aiutarli a beneficiare dell’apertura dei mercati.

(26)

Per permettere a tutti i clienti di beneficiare di offerte alternative, è necessario che i fornitori nazionali garantiscano che i contratti conclusi o rinnovati dopo il 1o luglio 2014 permettano al cliente di passare, in qualsiasi momento e gratuitamente, a un altro fornitore di roaming senza che gli siano fatturate spese da parte del fornitore cedente.

(27)

I fornitori di roaming, compresi i fornitori alternativi che offrono servizi locali di dati in roaming, sono tenuti, in virtù dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 531/2012, a rispettare la trasparenza e applicare meccanismi di salvaguardia per i servizi di dati da loro forniti. Per garantire la trasparenza i fornitori di roaming sono anche tenuti a fornire ai clienti in roaming informazioni sui servizi che potrebbero non essere disponibili quando usano servizi locali di dati in roaming, come servizi proprietari forniti dalla rete nazionale.

(28)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le comunicazioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione relative alla vendita separata di servizi di roaming al dettaglio regolamentati nell’Unione.

Esso stabilisce le modalità di applicazione relative a una soluzione tecnica di attuazione della vendita separata di servizi di roaming al dettaglio regolamentati. Esso stabilisce inoltre le modalità di applicazione relative agli obblighi di informazione che incombono ai fornitori nazionali nei confronti dei loro clienti in roaming in merito alla possibilità di optare per servizi di roaming forniti da un fornitore alternativo.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«rivendita di servizi di roaming al dettaglio», la fornitura di servizi di roaming regolamentati, forniti sotto forma di pacchetto, e di servizi associati, come servizi di segreteria telefonica, solitamente accessibili ai clienti in roaming, senza la necessità per i clienti in roaming di cambiare carta SIM o dispositivo mobile, ai termini di un accordo di fornitura all’ingrosso concluso tra un fornitore alternativo di roaming e un fornitore nazionale;

b)

«servizio locale di dati in roaming», un servizio di dati in roaming regolamentato fornito, in via temporanea o permanente, a clienti in roaming direttamente su una rete ospitante da un fornitore alternativo di roaming, senza la necessità per i clienti in roaming di cambiare carta SIM o dispositivo mobile;

c)

«nome del punto di accesso Internet UE (APN)», un identificatore comune, regolato manualmente o automaticamente, sul dispositivo mobile del cliente in roaming e riconosciuto dalla rete d’origine e dalla rete ospitante, che permette di indicare la scelta del cliente in roaming di usare servizi locali di dati in roaming;

d)

«direzione del traffico», la funzione di controllo usata dall’operatore della rete d’origine per selezionare le reti ospitanti per i propri clienti in roaming in base ad una lista prioritaria di reti ospitanti preferite;

e)

«blocco di rete», la funzione di controllo usata dall’operatore della rete d’origine per evitare la selezione di determinate reti ospitanti per i propri clienti in roaming;

f)

«supporto duraturo», qualsiasi strumento che permetta al cliente di archiviare informazioni che gli sono indirizzate personalmente, in modo da garantirne l’accessibilità per usi futuri per un periodo di tempo appropriato, tenendo conto dei fini per i quali le informazioni possono essere utilizzate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni archiviate;

g)

«fornitore di roaming ricevente», il fornitore di roaming che, dopo il cambiamento di fornitore di roaming, fornisce servizi di roaming in luogo dei servizi di roaming attualmente forniti dal fornitore cedente;

h)

«fornitore di roaming cedente», il fornitore di roaming che fornisce attualmente servizi di roaming a un cliente.

Articolo 3

Modalità tecnica per l’attuazione della vendita separata di servizi di roaming al dettaglio regolamentati forniti sotto forma di pacchetto

1.   Per permettere ai clienti in roaming di accedere ai servizi di chiamata vocale, di SMS e di dati in roaming regolamentati, forniti sotto forma di pacchetto da qualsiasi fornitore alternativo di roaming, i fornitori nazionali che sfruttano reti pubbliche terrestri di comunicazioni mobili forniscono i necessari elementi della rete e i relativi servizi che permettono al fornitore alternativo di roaming di rivendere servizi di roaming al dettaglio ai clienti del fornitore nazionale parallelamente ai servizi nazionali di comunicazioni mobili, senza la necessità per i clienti in roaming di cambiare carta SIM o dispositivo mobile.

2.   Gli elementi della rete e i relativi servizi di cui al paragrafo 1 comprendono in particolare:

a)

le infrastrutture necessarie per procedere al cambiamento di fornitore di roaming a norma del paragrafo 5;

b)

le infrastrutture relative all’informazione della clientela, come i dati di localizzazione del cliente e le informazioni sul cliente ai fini del processo di fatturazione, necessarie per la fornitura di servizi di roaming al dettaglio;

c)

le infrastrutture necessarie per l’applicazione dei limiti finanziari per il periodo specifico di uso dei servizi di dati in roaming previsti dall’articolo 15 del regolamento (UE) n. 531/2012.

3.   I fornitori nazionali che sfruttano una rete pubblica terrestre di comunicazioni mobili accettano tutte le domande ragionevoli di accesso agli elementi della rete e ai servizi in conformità ai paragrafi 1 e 2.

4.   I fornitori nazionali garantiscono che i clienti in roaming dei fornitori alternativi di roaming possano continuare a usare i propri servizi di segreteria telefonica esistenti.

5.   Il fornitore di roaming cedente collabora con il fornitore di roaming ricevente per far sì che i clienti di roaming che hanno concluso un contratto con il fornitore di roaming ricevente siano in grado di utilizzare i servizi da quest’ultimo forniti entro un giorno lavorativo.

Articolo 4

Modalità tecnica per realizzare l’accesso ai servizi locali di dati in roaming sulla rete ospitante

1.   Per non precludere ai clienti in roaming l’accesso ai servizi di dati in roaming regolamentati forniti direttamente sulla rete ospitante da un fornitore alternativo di roaming, i fornitori nazionali che sfruttano una rete pubblica terrestre di comunicazioni mobili soddisfano le richieste ragionevoli di accesso ai necessari elementi della rete e i relativi servizi che permettono il trattamento del traffico di dati in roaming nella rete ospitante e la fornitura al dettaglio di servizi locali di dati in roaming da parte dei fornitori alternativi di roaming

2.   Gli elementi della rete e i relativi servizi di cui al paragrafo 1 comprendono in particolare:

a)

le infrastrutture necessarie perché un cliente in roaming possa passare da un fornitore di roaming che usa una rete d’origine a un fornitore alternativo di roaming che fornisce servizi locali di dati in roaming, per poter avvalersi di servizi di dati in roaming in conformità al paragrafo 4;

b)

le infrastrutture che consentono di creare profili di accesso dell’utente per il punto di accesso Internet UE nella rete d’origine e un meccanismo nella rete d’origine che permette il trattamento del traffico di dati in roaming nella rete ospitante, l’inoltro del traffico di dati in roaming al fornitore alternativo di roaming selezionato e la fornitura al dettaglio del servizio di dati in roaming da parte dell’operatore della rete ospitante per questi profili di accesso dell’utente;

c)

le infrastrutture che garantiscono che la direzione del traffico, il blocco di rete o altri meccanismi applicati nella rete d’origine non impediscano agli utenti di selezionare la rete ospitante di loro scelta per i servizi locali di dati in roaming;

d)

le infrastrutture che garantiscono all’utente di non essere disconnesso dalla rete ospitante di sua scelta su cui utilizza i servizi locali di dati in roaming a causa del meccanismo di direzione del traffico o di altri meccanismi applicati nella rete d’origine.

3.   Se un fornitore alternativo di roaming intende offrire servizi locali di dati in roaming, i fornitori nazionali che sfruttano reti pubbliche terrestri di comunicazioni mobili soddisfano, a tal fine, le richieste ragionevoli di accesso in roaming all’ingrosso da parte di tale fornitore alternativo e permettono la fornitura di servizi locali di dati in roaming da parte del fornitore alternativo e la fornitura dei restanti servizi di roaming (servizi vocali e SMS) da parte del fornitore di roaming che usa la rete d’origine ai clienti in roaming interessati mentre utilizzano i servizi locali di dati in roaming.

4.   Il fornitore di roaming cedente collabora con il fornitore di roaming ricevente per far sì che i clienti in roaming che hanno concluso un contratto con il fornitore di roaming ricevente per la fornitura di servizi locali di dati in roaming siano in grado di usare i servizi da quest’ultimo forniti istantaneamente a partire dal momento in cui il fornitore ricevente invia una richiesta al fornitore cedente.

Il fornitore cedente e il fornitore alternativo di roaming provvedono affinché, nel dare attuazione alla modalità tecnica, qualsiasi cliente in roaming che usa i servizi locali di dati in roaming abbia in qualsiasi momento la possibilità di cessare di utilizzare tali servizi e di ritornare a utilizzare i servizi standard di roaming forniti dal fornitore cedente. Il fornitore alternativo di roaming che fornisce servizi locali di dati in roaming non impedisce il ripristino automatico dei servizi standard di roaming istantaneamente a partire dal momento in cui il fornitore cedente invia una richiesta al fornitore alternativo di roaming.

Articolo 5

Soluzione tecnica per realizzare la vendita separata di servizi di roaming al dettaglio regolamentati

I fornitori nazionali che sfruttano una rete pubblica terrestre di comunicazioni mobili applicano la modalità tecnica per la realizzazione della vendita separata di servizi di roaming al dettaglio regolamentati, forniti sotto forma di pacchetto, insieme alla modalità tecnica per la realizzazione dell’accesso ai servizi locali di dati in roaming su una rete ospitante.

I fornitori di roaming collaborano per garantire l’interoperabilità delle interfacce per la soluzione tecnica che permette la vendita separata di servizi di roaming al dettaglio regolamentati in base a norme comuni approvate. Possono essere utilizzati documenti di riferimento e le procedure delle banche dati applicate dagli operatori di rete per il roaming, a condizione che siano disponibili per il pubblico e conformi al regolamento (UE) n. 531/2012 e al presente regolamento.

Articolo 6

Informazione dei clienti sulla vendita separata di servizi di roaming al dettaglio regolamentati

1.   A partire dal 1o luglio 2014 i fornitori nazionali informano i loro clienti in roaming esistenti e i nuovi clienti in roaming prima della conclusione del contratto che hanno la possibilità di scegliere servizi separati di roaming forniti da fornitori alternativi. Essi forniscono in particolare le seguenti informazioni:

a)

le operazioni dettagliate che i clienti in roaming devono seguire per passare a un fornitore alternativo di roaming o da un fornitore alternativo a un altro;

b)

la possibilità di passare a un fornitore alternativo di roaming o da un fornitore alternativo a un altro in qualsiasi momento e gratuitamente;

c)

le modifiche che saranno apportate alle condizioni contrattuali in essere, che devono garantire che il fornitore di roaming cedente non applichi al cliente alcun addebito per il passaggio a un altro fornitore;

d)

il termine entro il quale sarà effettuato il passaggio a un fornitore alternativo o il cambiamento di fornitore alternativo;

e)

un’avvertenza che, in caso di cambiamento di fornitore nazionale, il nuovo fornitore nazionale non ha l’obbligo di supportare i servizi di roaming forniti da uno specifico fornitore alternativo di roaming;

f)

al momento della conclusione di un nuovo contratto o del rinnovo di un contratto esistente i clienti confermano espressamente di essere stati informati della possibilità di scegliere un fornitore alternativo di roaming.

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite su un supporto duraturo e redatte in forma chiara, comprensibile e facilmente accessibile. I fornitori nazionali informano i clienti con schede ricaricabili dei quali non conoscono il recapito mediante l’invio di SMS o con qualsiasi altro mezzo idoneo.

I clienti di roaming hanno il diritto di chiedere e di ricevere gratuitamente informazioni più dettagliate sulla possibilità di passare a un altro fornitore di roaming in qualsiasi momento.

Articolo 7

Riesame

Nell’ambito del riesame previsto dall’articolo 19 del regolamento (UE) n. 531/2012 la Commissione valuta anche, in consultazione col BEREC, l’efficacia della soluzione tecnica prescelta per attuare la vendita separata di servizi di roaming al dettaglio regolamentati ed eventualmente la necessità di adattarla tenendo conto degli sviluppi della tecnologia o del mercato. Il riesame valuta in particolare se la soluzione tecnica continui a rispondere nel modo più efficace ai criteri stabiliti dall’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 531/2012.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica dal 1o luglio 2014 al 30 giugno 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 172 del 30.6.2012, pag. 10.

(2)  BoR (12) 68 e BoR (12) 109.


15.12.2012   

IT

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L 347/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1204/2012 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2012

recante approvazione delle modifiche del disciplinare di una denominazione iscritta nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Castelmagno (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 e in virtù dell’articolo 17, paragrafo 2, del suddetto regolamento, la domanda dell’Italia concernente l’approvazione delle modifiche del disciplinare della denominazione «Castelmagno» è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

Il Lussemburgo ha notificato alla Commissione una dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 510/2006.

(3)

Con lettera del 23 settembre 2010 la Commissione ha invitato le parti interessate ad avviare idonee consultazioni. Nel termine di sei mesi non è stato raggiunto nessun accordo tra le parti. Tuttavia il Lussemburgo ha ritirato la sua opposizione con lettera del 2 agosto 2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono approvate le modifiche del disciplinare pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 24 dicembre 2009, concernenti la denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 320 del 24.12.2009, pag. 27.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.3.   Formaggi

ITALIA

Castelmagno (DOP)


15.12.2012   

IT

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L 347/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1205/2012 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2012

recante modifica del regolamento (UE) n. 802/2010 per quanto riguarda l’efficienza delle compagnie di navigazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (1), in particolare l’articolo 27,

considerando quanto segue:

(1)

L’efficienza delle compagnie di navigazione è uno dei parametri generici che definiscono il profilo di rischio delle navi.

(2)

Al fine di valutare l’efficienza delle compagnie, occorre prendere in considerazione le percentuali di carenze e di fermi di tutte le navi della flotta di una compagnia sottoposte a ispezione nell’Unione e nella regione oggetto del protocollo di intesa di Parigi sul controllo dello Stato di approdo (protocollo di intesa di Parigi).

(3)

Il regolamento (UE) n. 802/2010 della Commissione, del 13 settembre 2010, recante attuazione dell’articolo 10, paragrafo 3, e dell’articolo 27 della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’efficienza delle compagnie di navigazione (2), stabilisce le norme da applicare al fine di determinare i criteri relativi all’efficienza delle compagnie con riguardo al profilo di rischio delle navi nonché la metodologia per redigere gli elenchi da pubblicare.

(4)

Da simulazioni di pubblicazione degli elenchi, effettuate in base alle informazioni registrate nella banca dati sulle ispezioni, risulta opportuno rendere più mirata la metodologia di pubblicazione stabilita dal regolamento (UE) n. 802/2010.

(5)

Pertanto, per rendere pertinenti gli elenchi delle compagnie con un livello d’efficienza basso o molto basso, è necessario modificare i criteri utilizzati per la redazione di tali elenchi in modo che la pubblicazione riguardi segnatamente le compagnie con il livello di efficienza più basso. Ciò non dovrebbe comportare modifiche nel metodo di calcolo dell’efficienza delle compagnie di navigazione al fine di determinare il profilo di rischio della nave.

(6)

Per essere inserita negli elenchi di compagnie con un livello d’efficienza basso e molto basso, una determinata compagnia deve aver mostrato uno scarso livello di efficienza nel corso di un periodo ininterrotto di 36 mesi che precede direttamente la pubblicazione. Un livello d’efficienza costantemente basso per un periodo così lungo dimostra che la società non vuole o è incapace di migliorare la propria efficienza. Poiché l’inserimento negli elenchi è basato sul trattamento dei dati relativi all’efficienza delle compagnie nel corso di un periodo di 36 mesi, occorre prevedere un congruo periodo di tempo anteriormente alla prima pubblicazione al fine di raccogliere nella base dati THETIS i dati trasmessi dagli Stati membri in conformità della direttiva 2009/16/CE.

(7)

Le compagnie da inserire negli elenchi sono scelte esclusivamente sulla base delle informazioni trasferite nella banca dati sulle ispezioni e convalidate dagli Stati membri, in conformità dell’articolo 24, paragrafo 3, della direttiva 2009/16/CE. Dette informazioni includono le ispezioni delle navi, le carenze individuate durante le ispezioni e i fermi nonché le informazioni sulla nave (nome, numero di identificazione IMO, indicativo radio e bandiera) e il nome del proprietario o della persona, come l’armatore o il noleggiatore a scafo nudo, che ha assunto la responsabilità dell’esercizio della nave e si fa carico di tutti i doveri e le responsabilità imposti dal codice internazionale di gestione della sicurezza (ISM). In tal modo l’efficienza di una compagnia e delle navi di cui è responsabile può essere monitorata automaticamente nella banca dati sulle ispezioni e gli elenchi possono essere aggiornati quotidianamente.

(8)

Utilizzando le sue funzionalità automatiche, la Commissione deve poter reperire nella banca dati sulle ispezioni i dati rilevanti al fine di determinare le compagnie da inserire nell’elenco delle compagnie con un livello di prestazione basso e molto basso.

(9)

La metodologia utilizzata per stabilire la matrice del livello di prestazione delle compagnie è basata sull’elaborazione dell’indice di fermi e dell’indice delle carenze della compagnia di cui all’allegato del regolamento (UE) n. 802/2010.

(10)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 802/2010 è sostituito dal seguente:

«2.   A decorrere dal 1o gennaio 2014, l’EMSA pubblica e aggiorna quotidianamente sul suo sito web pubblico le informazioni seguenti:

a)

l’elenco delle compagnie il cui livello d’efficienza è stato molto basso per un periodo ininterrotto di 36 mesi;

b)

l’elenco delle compagnie il cui livello d’efficienza è stato basso o molto basso per un periodo ininterrotto di 36 mesi;

c)

l’elenco delle compagnie il cui livello d’efficienza è stato basso per un periodo ininterrotto di 36 mesi.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 131 del 28.5.2009, pag. 57.

(2)  GU L 241 del 14.9.2010, pag. 4.


15.12.2012   

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L 347/12


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1206/2012 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2012

relativo all’autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Aspergillus oryzae (DSM 10287) come additivo per mangimi destinati al pollame da ingrasso, suinetti svezzati e suini da ingrasso e che modifica i regolamenti (CE) n. 1332/2004 e (CE) n. 2036/2005 (titolare dell’autorizzazione: DSM Nutritional Products)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 dispone che gli additivi destinati all’alimentazione animale siano soggetti a un’autorizzazione e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L’articolo 10 del suddetto regolamento prevede il riesame degli additivi autorizzati ai sensi della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2).

(2)

In conformità alla direttiva 70/524/CEE, il regolamento (CE) n. 1332/2004 (3) autorizzava senza limiti temporali un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotto da Aspergillus oryzae (DSM 10287) come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso, ai tacchini da ingrasso e ai suinetti e il regolamento (CE) n. 2036/2005 (4) autorizzava l’additivo per 4 anni per i suini da ingrasso e le anatre. Il preparato veniva perciò registrato tra gli additivi per mangimi quale prodotto esistente, in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003 in combinato disposto con l’articolo 7 dello stesso regolamento, veniva presentata una domanda di riesame del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotto da Aspergillus oryzae (DSM 10287), come additivo per mangimi destinati a polli e tacchini da ingrasso, suinetti svezzati, suini da ingrasso e anatre, e, ai sensi dell’articolo 7 del medesimo regolamento, veniva chiesto che il preparato avesse un nuovo impiego in tutte le specie di pollame da ingrasso e l’additivo fosse classificato nella categoria «additivi zootecnici». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

L’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») nel suo parere del 12 giugno 2012 (5) concludeva che, alle condizioni di uso proposte, il preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da Aspergillus oryzae (DSM 10287) non aveva effetti dannosi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente e che avrebbe potuto influire positivamente sulla resa dei polli da ingrasso, dei tacchini da ingrasso e delle anatre da ingrasso. La stessa conclusione può essere estrapolata per tutte le specie avicole minori da ingrasso. Esso concludeva inoltre che l’additivo avrebbe potuto influire positivamente sulla resa dei suinetti e i dei suini da ingrasso. L’Autorità non ritiene necessario un monitoraggio specifico per il periodo successivo alla commercializzazione. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento, istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

Dalla valutazione del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotto da Aspergillus oryzae (DSM 10287) emerge che le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. Di conseguenza, l’impiego del preparato può essere autorizzato nei modi specificati dall’allegato del presente regolamento.

(6)

In seguito al rilascio di una nuova autorizzazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, i regolamenti (CE) n. 1332/2004 e (CE) n. 2036/2005 vanno modificati di conseguenza,

(7)

Poiché non esistono ragioni di sicurezza che impongano di applicare immediatamente le modifiche delle condizioni d’autorizzazione è opportuno che le parti interessate dispongano di un periodo transitorio per prepararsi a ottemperare ai nuovi obblighi derivanti dall’autorizzazione.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Il preparato di cui all’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo per mangimi alle condizioni stabilite all’allegato stesso.

Articolo 2

Modifiche del regolamento (CE) n. 1332/2004

Il regolamento (CE) n. 1332/2004 è modificato come segue:

1)

L’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Il preparato appartenente al gruppo “Enzimi”, di cui all’allegato II, è autorizzato a tempo indeterminato a essere impiegato come additivo nell’alimentazione animale, alle condizioni ivi specificate nell’allegato stesso.»

2)

L’allegato I è soppresso.

Articolo 3

Modifiche del regolamento (CE) n. 2036/2005

Nell’allegato III del regolamento (CE) n. 2036/2005, viene soppressa la voce n. 5, Endo-1,4-beta-xilanasi CE 3.2.1.8.

Articolo 4

Misure transitorie

Il preparato di cui all’allegato e i mangimi contenenti tale preparato, prodotti ed etichettati prima del 4 luglio 2013 in conformità della normativa applicabile prima del 4 gennaio 2013 possono continuare a essere commercializzati e usati fino a esaurimento delle scorte.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.

(3)  GU L 247 del 21.7.2004, pag. 8.

(4)  GU L 328 del 15.12.2005, pag. 13.

(5)  EFSA Journal 2012; 10(7):2790.


ALLEGATO

Numero d’identificazione dell’additivo

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

Unità di attività/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi zootecnici. Gruppo funzionale: promotori della digestione

4a1607

DSM Nutritional Products

Endo-1,4-beta-xilanasi

EC 3.2.1.8

 

Composizione dell’additivo

Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Aspergillus oryzae (DSM 10287) avente un’attività minima di:

 

in forma solida: 1 000 FXU (1)/g

 

in forma liquida: 650 FXU/ml

 

Caratterizzazione della sostanza attiva

endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Aspergillus oryzae (DSM 10287)

 

Metodo analitico  (2)

Per quantificare l’endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Aspergillus oryzae (DSM 10827) in un additivo per mangimi:

Metodo colorimetrico che misura frammenti idrosolubili colorati, rilasciati dall’endo-1,4-beta-xilanasi a partire dal substrato di azo-arabinoxilano di frumento, colorato con blu brillante di remazol.

Per quantificare l’endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Aspergillus oryzae (DSM 10827) nelle premiscele e nei mangimi:

Metodo colorimetrico che misura frammenti idrosolubili colorati, rilasciati dall’endo-1,4-beta-xilanasi a partire dal substrato di azo-arabinoxilano di frumento reticolato con azzurrina.

Pollame da ingrasso

100 FXU

1.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

2.

Dose massima raccomandata per kg di mangime completo:

pollame da ingrasso: 200 FXU

suinetti (svezzati): 400 FXU

suini da ingrasso: 200 FXU

3.

Da utilizzare in mangimi ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto arabinoxilani),

4.

Da utilizzare nei suinetti svezzati fino a circa 35 kg.

5.

Per motivi di sicurezza: durante la manipolazione utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio e guanti.

4 gennaio 2023

Suinetti (svezzati)

Suini da ingrasso

200 FXU


(1)  1 FXU è la quantità di enzima che libera 7,8 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) al minuto, a partire dall’azo-arabinoxilano di frumento, a pH 6,0 e a 50 °C.

(2)  Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento:

http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


15.12.2012   

IT

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L 347/15


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1207/2012 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2012

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

48,7

MA

82,6

TN

99,6

TR

81,9

ZZ

78,2

0707 00 05

AL

88,1

JO

174,9

TR

104,4

ZZ

122,5

0709 93 10

MA

141,3

TR

108,9

ZZ

125,1

0805 10 20

MA

64,0

TR

49,9

ZA

51,3

ZW

43,2

ZZ

52,1

0805 20 10

MA

70,6

ZZ

70,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

100,7

JM

129,1

MA

106,4

TR

84,6

ZZ

105,2

0805 50 10

TR

81,0

ZZ

81,0

0808 10 80

MK

32,3

NZ

165,3

US

150,2

ZA

138,0

ZZ

121,5

0808 30 90

CN

65,3

TR

135,1

US

200,5

ZZ

133,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


15.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/17


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1208/2012 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2012

recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 dicembre 2012

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [frumento (grano) tenero da seme], ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 e 1007 90 00 è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all'importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2)

A norma dell'articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai fini del calcolo del dazio all'importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all'importazione cif.

(3)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [frumento (grano) tenero da seme], ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 e 1007 90 00 corrisponde al prezzo rappresentativo cif all'importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all'articolo 5 del medesimo regolamento.

(4)

Occorre fissare i dazi all'importazione per il periodo a decorrere dal 16 dicembre 2012, applicabili fino all'entrata in vigore di una nuova fissazione.

(5)

Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 16 dicembre 2012, i dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono quelli fissati nell'allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5.


ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 136, dal paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 16 dicembre 2012

Codice NC

Designazione delle merci

Dazio all'importazione (1)

(EUR/t)

1001 19 00

1001 11 00

FRUMENTO (grano) duro di alta qualità

0,00

di media qualità

0,00

di bassa qualità

0,00

ex 1001 91 20

FRUMENTO (grano) tenero da seme

0,00

ex 1001 99 00

FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00

1002 10 00

1002 90 00

SEGALA

0,00

1005 10 90

GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

0,00

1005 90 00

GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)

0,00

1007 10 90

1007 90 00

SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

0,00


(1)  A norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010, l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo (al di là dello stretto di Gibilterra) o nel Mar Nero e se le merci arrivano nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez,

2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della Penisola iberica e se le merci arrivano nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico.

(2)  L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 642/2010.


ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell'allegato I

30.11.2012-13.12.2012

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

(EUR/t)

 

Frumento tenero (1)

Granturco

Frumento duro di alta qualità

Frumento duro di media qualità (2)

Frumento duro di bassa qualità (3)

Borsa

Minnéapolis

Chicago

Quotazione

274,78

224,02

Prezzo fob USA

264,60

254,60

234,60

Premio sul Golfo

23,20

Premio sui Grandi Laghi

26,11

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

Spese di nolo: Golfo del Messico — Rotterdam:

14,78 EUR/t

Spese di nolo: Grandi Laghi — Rotterdam:

46,98 EUR/t


(1)  Premio positivo di 14 EUR/t incluso [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

(2)  Premio negativo di 10 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

(3)  Premio negativo di 30 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].


DECISIONI

15.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/20


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 2012

che determina le restrizioni quantitative e assegna le quote di sostanze controllate a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, per il periodo compreso fra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2013

[notificata con il numero C(2012) 8899]

(I testi in lingua francese, inglese, italiana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, spagnola, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)

(2012/782/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 2, e l’articolo 16, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L’immissione in libera pratica nell’Unione di sostanze controllate importate è subordinata a restrizioni quantitative.

(2)

La Commissione è tenuta a stabilire tali restrizioni e assegna le quote alle imprese.

(3)

La Commissione deve inoltre stabilire le quantità di sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi utilizzabili per gli usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi, così come le imprese che ne possono fare uso.

(4)

Le quote assegnate per gli usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi devono essere determinate in modo da garantire il rispetto delle restrizioni quantitative di cui all’articolo 10, paragrafo 6, applicando il regolamento (UE) n. 537/2011 della Commissione, del 1o giugno 2011, relativo al meccanismo di attribuzione di quote di sostanze controllate consentite per usi di laboratorio e a fini di analisi nell’Unione a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (2). Poiché tali restrizioni comprendono le quantità di idroclorofluorocarburi autorizzate per usi di laboratorio e a fini di analisi, l’assegnazione deve contemplare anche la produzione e l’importazione di idroclorofluorocarburi per detti usi e fini.

(5)

La Commissione ha pubblicato una comunicazione rivolta alle imprese che nel 2013 intendono importare nell’Unione europea o esportare dall’Unione europea sostanze controllate che riducono lo strato di ozono e alle imprese che intendono richiedere per il 2013 una quota di tali sostanze per usi di laboratorio e a fini di analisi (2012/C 53/09) (3), a seguito della quale ha ricevuto le dichiarazioni relative alle importazioni previste per il 2013.

(6)

Le restrizioni quantitative e le quote devono essere determinate per il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2013, in conformità con le relazioni annuali da presentare a titolo del protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2009,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Quantità destinate ad essere immesse in libera pratica

Le quantità di sostanze controllate, soggette al regolamento (CE) n. 1005/2009, che possono essere immesse in libera pratica nell’Unione europea nel 2013 a partire da fonti esterne sono le seguenti:

Sostanze controllate

Quantitativo

(in potenziale di riduzione dell’ozono — Ozone Depletion Potential — in kg)

Gruppo I (clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115) e gruppo II (altri clorofluorocarburi completamente alogenati)

22 033 000,00

Gruppo III (halon)

18 222 010,00

Gruppo IV (tetracloruro di carbonio)

9 295 220,00

Gruppo V (1,1,1-tricoloroetano)

1 500 001,50

Gruppo VI (bromuro di metile)

870 120,00

Gruppo VII (idrobromofluorocarburi)

1 869,00

Gruppo VIII (idroclorofluorocarburi)

5 314 106,00

Gruppo IX (bromoclorometano)

294 012,00

Articolo 2

Assegnazione delle quote destinate ad essere immesse in libera pratica

1.   Le quote di clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115 e altri clorofluorocarburi completamente alogenati sono assegnate, per il periodo compreso fra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2013, per i fini e alle imprese indicati nell’allegato I.

2.   Le quote di halon sono assegnate, per il periodo compreso fra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2013, per i fini e alle imprese indicati nell’allegato II.

3.   Le quote di tetracloruro di carbonio sono assegnate, per il periodo compreso fra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2013, per i fini e alle imprese indicati nell’allegato III.

4.   Le quote di 1,1,1-tricloroetano sono assegnate, per il periodo compreso fra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2013, per i fini e alle imprese indicati nell’allegato IV.

5.   Le quote di bromuro di metile sono assegnate, per il periodo compreso fra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2013, per i fini e alle imprese indicati nell’allegato V.

6.   Le quote di idrobromofluorocarburi sono assegnate, per il periodo compreso fra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2013, per i fini e alle imprese indicati nell’allegato VI.

7.   Le quote di idroclorofluorocarburi sono assegnate, per il periodo compreso fra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2013, per i fini e alle imprese indicati nell’allegato VII.

8.   Le quote di bromoclorometano sono assegnate, per il periodo compreso fra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2013, per i fini e alle imprese indicati nell’allegato VIII.

9.   Le quote assegnate a ciascuna impresa figurano nell’allegato IX.

Articolo 3

Quote per gli usi di laboratorio e a fini di analisi

Le quote per l’importazione e la produzione di sostanze controllate per usi di laboratorio e a fini di analisi per l’anno 2013 sono assegnate alle imprese di cui all’allegato X.

Sono indicate nell’allegato XI le quantità massime destinate a usi di laboratorio e a fini di analisi che possono essere prodotte o importate nel 2013, assegnate alle suddette imprese.

Articolo 4

Periodo di validità

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013 e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2013.

Articolo 5

Destinatari

La presente decisione è destinata alle seguenti imprese:

1

ABCR Dr. Braunagel GmbH & Co. (DE)

Im Schlehert 10

76187 Karlsruhe

GERMANIA

2

Aesica Queenborough Ltd.

North Street

Queenborough

Kent, ME11 5EL

REGNO UNITO

3

AGC Chemicals Europe, Ltd.

PO Box 4, Hillhouse Site

Thornton Cleveleys, Lancs, FY5 4QD

REGNO UNITO

4

Airbus Operations SAS

316 Route de Bayonne

31300 Toulouse

FRANCIA

5

Albany Molecular Research (UK) Ltd

Mostyn Road

Holywell

Flintshire, CH8 9DN

REGNO UNITO

6

Albemarle Europe SPRL

Parc Scientifique Einstein

Rue du Bosquet 9

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIO

7

Arkema France SA

420 rue d’Estienne D’Orves

92705 Colombes Cedex

FRANCIA

8

Arkema Quimica S.A.

Avenida de Burgos 12

28036 Madrid

SPAGNA

9

Ateliers Bigata SAS

10 rue Jean Baptiste Perrin,

33320 Eysines Cedex

FRANCIA

10

BASF Agri Production SAS

32 rue de Verdun

76410 Saint-Aubin lès Elbeuf

FRANCIA

11

Bayer Crop Science AG

Gebäude A729

41538 Dormagen

GERMANIA

12

Diverchim S.A.

100 rue Louis Blanc

60765 Montataire Cedex

FRANCIA

13

Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH

Bützflether Sand

21683 Stade

GERMANIA

14

DuPont de Nemours (Nederland) BV

Baanhoekweg 22

3313 LA Dordrecht

PAESI BASSI

15

Dyneon GmbH

Industrieparkstrasse 1

84508 Burgkirchen

GERMANIA

16

Eras Labo

222 D1090

38330 Saint Nazaire les Eymes

FRANCIA

17

Eusebi Impianti srl

Via Mario Natalucci 6

60131 Ancona

ITALIA

18

Eusebi Service srl

Via Vincenzo Pirani 4

60131 Ancona

ITALIA

19

Fire Fighting Enterprises Ltd.

9 Hunting Gate,

Hitchin SG4 0TJ

REGNO UNITO

20

Fujifilm Electronic Materials (Europe) NV

Keetberglaan 1 A

Haven 1061

2070 Zwijndrecht

BELGIO

21

Gedeon Richter Nyrt.

Gyömrői út 19-211

103, Budapest

UNGHERIA

22

Gielle di Luigi Galantucci

Via Ferri Rocco 32

70022 Altamura (BA)

ITALIA

23

Halon & Refrigerants Services Ltd.

J.Reid Trading Estate

Factory Road, Sandycroft

Deeside, Flintshire CH5 2QJ

REGNO UNITO

24

Harp International Ltd

Gellihirion Industrial Estate

Rhondda, Cynon Taff

Pontypridd CF37 5SX

REGNO UNITO

25

Honeywell Fluorine Products Europe B.V.

Laarderhoogtweg 18

1101 EA Amsterdam

PAESI BASSI

26

Honeywell Specialty Chemicals GmbH

Wunstorfer Strasse 40

Postfach 100262

30918 Seelze

GERMANIA

27

Hovione Farmaciencia SA

Sete Casas

2674-506 Loures

PORTOGALLO

28

Hydraulik-liftsysteme/Walter Mayer GmbH

Heinrich-Hertz-Str. 3

76646 Bruchsal

GERMANIA

29

ICL-IP Europe B.V.

Fosfaatweeg 48

1013 BM Amsterdam

PAESI BASSI

30

Laboratorios Miret SA

Geminis 4,

08228 Terrassa, Barcelona

SPAGNA

31

LGC Standards GmbH

Mercatorstr. 51

46485 Wesel

GERMANIA

32

LPG Tecnicas en Extincion de Incendios SL

C/Mestre Joan Corrales 107-109

08950 Esplugas de Llobregat, Barcelona

SPAGNA

33

Ludwig-Maximilians-Universität

Department Chemie

Butenandstr. 5-13 (Haus D)

81377 München

GERMANIA

34

Mebrom NV

Assenedestraat 4

9940 Rieme Ertvelde

BELGIO

35

Merck KgaA

Frankfurter Strasse 250

64271 Darmstadt

GERMANIA

36

Meridian Technical Services Ltd

P.O. Box 16919

UJ- SE3 9WE London

REGNO UNITO

37

Mexichem UK Ltd.

PO Box 13

The Heath

Runcorn Cheshire WA7 4QX

REGNO UNITO

38

Ministry of Defence

Defence Fuel Lubricants and Chemicals

P.O. Box 10.000

1780 CA Den Helder

PAESI BASSI

39

Panreac Quimica S.L.U.

Pol. Ind. Pla de la Bruguera, C/Garraf 2

08211 Castellar del Vallès-Barcelona

SPAGNA

40

Poż-Pliszka Sp. z o.o.

ul. Szczecińska 45

80-392 Gdańsk

POLONIA

41

R.P. Chem srl

Via San Michele 47

31062 Casale sul Sile (TV)

ITALIA

42

Safety Hi-Tech srl

Via Cavour 96

67051 Avezzano (AQ)

ITALIA

43

Savi Technologie Sp. z o.o.

Ul. Wolności 20

Psary

51-180 Wrocław

POLONIA

44

Sigma Aldrich Chemie GmbH

Riedstrasse 2

89555 Steinheim

GERMANIA

45

Sigma Aldrich Chimie SARL

80 rue de Luzais

L’isle d’abeau Chesnes

38297 St Quentin Fallavier

FRANCIA

46

Sigma Aldrich Company Ltd

The Old Brickyard, New Road

Gillingham SP8 4XT

REGNO UNITO

47

Solvay Fluor GmbH

Hans-Böckler-Allee 20

30173 Hannover

GERMANIA

48

Solvay Fluores France

25 rue de Clichy

75442 Paris

FRANCIA

49

Solvay Specialty Polymers France SAS

Avenue de la Republique

39501 Tavaux Cedex

FRANCIA

50

Solvay Specialty Polymers Italy SpA

Viale Lombardia 20

20021 Bollate (MI)

ITALIA

51

Sterling Chemical Malta Ltd

48 Squad Nru 2, Triqix, Xatt, Pta

9044 Pieta

MALTA

52

Sterling SpA

Via della Carboneria 30

06073 Solomeo di Corciano (PG)

ITALIA

53

Syngenta Crop Protection

Surrey Research Park

30 Priestly Road

Guildford Surrey GU2 7YH

REGNO UNITO

54

Tazzetti SpA

Corso Europa n. 600/a

10070 Volpiano (TO)

ITALIA

55

TEGA Technische Gase und Gastechnik GmbH

Werner-von-Siemens-Strasse 18

97076 Würzburg

GERMANIA

56

Thomas Swan & Co Ltd.

Rotary Way

Consett

County Durham DH8 7ND

REGNO UNITO

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2012

Per la Commissione

Connie HEDEGAARD

Membro della Commissione


(1)  GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1.

(2)  GU L 147 del 2.6.2011, pag. 4.

(3)  GU C 53 del 23.2.2012, pag. 18.


ALLEGATO I

GRUPPI I E II

Quote di importazione dei clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115 e degli altri clorofluorocarburi completamente alogenati assegnate agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 per l’uso come materie prime e agenti di fabbricazione nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2013.

Impresa

Honeywell Fluorine Products Europe BV (NL)

Mexichem UK Limited (UK)

Solvay Specialty Polymers Italy SpA (IT)

Syngenta Crop Protection (UK)

Tazzetti SpA (IT)

TEGA Technische Gase und Gastechnik GmbH (DE)


ALLEGATO II

GRUPPO III

Quote di importazione degli halon assegnate agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 per l’uso come materia prima e per usi critici nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2013.

Impresa

ABCR Dr. Braunagel GmbH & Co. (DE)

Ateliers Bigata (FR)

BASF Agri Production SAS (FR)

ERAS Labo (FR)

Eusebi Impianti srl (IT)

Eusebi Service srl (IT)

Fire Fighting Enterprises Ltd (UK)

Gielle di Luigi Galantucci (IT)

Halon & Refrigerant Services Ltd (UK)

Hydraulik-liftsysteme/Walter Mayer GmbH (DE)

LPG Tecnicas en Extincion de Incendios SL (ES)

Meridian Technical Services Ltd (UK)

Poz Pliszka (PL)

Safety Hi-Tech srl (IT)

Savi Technologie Sp. z o.o. (PL)


ALLEGATO III

GRUPPO IV

Quote di importazione di tetracloruro di carbonio assegnate agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 per l’uso come materia prima e agente di fabbricazione nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2013.

Impresa

Arkema France SA (FR)

Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH (DE)

Mexichem UK Limited (UK)

Solvay Fluores France (FR)


ALLEGATO IV

GRUPPO V

Quote di importazione di 1,1,1-tricloroetano assegnate agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 per l’uso come materia prima nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2013.

Impresa

Arkema France SA (FR)

Fujifilm Electronic Materials Europe (BE)


ALLEGATO V

GRUPPO VI

Quote di importazione di bromuro di metile assegnate agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 per l’uso come materia prima nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2013.

Impresa

Albemarle Europe SPRL (BE)

ICL-IP Europe BV (NL)

Mebrom NV (BE)

Sigma Aldrich Chemie GmbH (DE)


ALLEGATO VI

GRUPPO VII

Quote di importazione di idrobromofluorocarburi assegnate agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 per l’uso come materia prima nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2013.

Impresa

ABCR Dr. Braunagel GmbH & Co. (DE)

Albany Molecular Research (UK)

Hovione Farmaciencia SA (PT)

R.P. Chem srl (IT)

Sterling Chemical Malta Ltd (MT)

Sterling SpA (IT)


ALLEGATO VII

GRUPPO VIII

Quote di importazione di idroclorofluorocarburi assegnate agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 per l’uso come materia prima nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2013.

Impresa

ABCR Dr. Braunagel GmbH & Co. (DE)

AGC Chemicals Europe, Ltd. (UK)

Aesica Queenborough Ltd. (UK)

Arkema France SA (FR)

Arkema Quimica SA (ES)

Bayer CropScience AG (DE)

DuPont de Nemours (Nederland) B.V. (NL)

Dyneon GmbH (DE)

Honeywell Fluorine Products Europe B.V. (NL)

Mexichem UK Limited (UK)

Solvay Fluor GmbH (DE)

Solvay Specialty Polymers France SAS (FR)

Solvay Specialty Polymers Italy SpA (IT)

Tazzetti SpA (IT)


ALLEGATO VIII

GRUPPO IX

Quote di importazione di bromoclorometano assegnate agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 per l’uso come materia prima nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2013.

Impresa

Albemarle Europe SPRL (BE)

ICL-IP Europe BV (NL)

Laboratorios Miret SA (ES)

Sigma Aldrich Chemie GmbH (DE)

Thomas Swan & Co Ltd (UK)


ALLEGATO IX

(Informazioni commerciali sensibili — riservate — non destinate alla pubblicazione)


ALLEGATO X

Imprese autorizzate a produrre o importare per usi di laboratorio e a fini di analisi

Imprese a cui sono assegnate quote di sostanze controllate utilizzabili per usi di laboratorio e a fini di analisi:

Impresa

ABCR Dr. Braunagel GmbH & Co. (DE)

Airbus Operations SAS (FR)

Arkema France SA (FR)

Diverchim SA (FR)

Gedeon Richter Nyrt. (HU)

Harp International Ltd. (UK)

Honeywell Fluorine Products Europe BV (NL)

Honeywell Specialty Chemicals GmbH (DE)

LGC Standards GmbH (DE)

Ludwig-Maximilians-Universität (DE)

Merck KGaA (DE)

Mexichem UK Limited (UK)

Ministry of Defense (NL)

Panreac Quimica SLU (ES)

Sigma Aldrich Chemie GmbH (DE)

Sigma Aldrich Chimie SARL (FR)

Sigma Aldrich Company Ltd (UK)

Solvay Fluor GmbH (DE)

Tazzetti SpA (IT)


ALLEGATO XI

(Informazioni commerciali sensibili — riservate — non destinate alla pubblicazione)


15.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/28


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2012

relativa al riconoscimento del Regno hascemita di Giordania a norma della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare

[notificata con il numero C(2012) 9253]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/783/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma della direttiva 2008/106/CE, gli Stati membri possono decidere di convalidare i certificati adeguati rilasciati da paesi terzi, a condizione che il paese terzo di cui trattasi sia riconosciuto dalla Commissione. Tali paesi terzi devono soddisfare tutti i requisiti definiti nell’ambito della convenzione dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO) del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, (di seguito «convenzione STCW»), modificata nel 1995.

(2)

La domanda di riconoscimento del Regno hascemita di Giordania è stata presentata dalla Repubblica ellenica con lettera del 21 luglio 2008. A seguito di tale richiesta, la Commissione ha valutato i sistemi di formazione e abilitazione del Regno hascemita di Giordania per verificare se tale paese soddisfi tutti gli obblighi imposti dalla convenzione STCW e se siano state adottate misure atte a prevenire frodi in relazione ai certificati. Tale esame si basava sui risultati di un’ispezione effettuata dagli esperti dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima nel novembre 2009. Nel corso di tale ispezione erano state rilevate alcune carenze nei sistemi di formazione e abilitazione.

(3)

La Commissione aveva trasmesso agli Stati membri una relazione sui risultati del suddetto esame.

(4)

Con lettere del 21 settembre 2010 e del 13 febbraio 2012, la Commissione ha informato le autorità giordane del rilevamento delle carenze e ha chiesto al Regno hascemita di Giordania di fornire le prove dell’avvenuta correzione delle stesse.

(5)

Le principali carenze riguardavano l’applicazione, nella legislazione giordana, di talune disposizioni della convenzione STCW sull’abilitazione degli ufficiali, ossia la mancanza di un requisito di valutazione della competenza in determinati casi e la durata del servizio di navigazione. Inoltre, il sistema di norme di qualità non comprendeva tutte le attività pertinenti dell’amministrazione e le procedure non sempre garantivano il conseguimento dei livelli di competenza prescritti. Infine, nell’istituto di formazione mancavano determinate strutture di formazione.

(6)

Con lettere del 21 novembre 2010, 18 aprile 2011 e 12 marzo 2012, il Regno hascemita di Giordania ha comunicato alla Commissione di aver preso misure volte a colmare le suddette lacune: in particolare, le autorità giordane hanno indicato di aver allineato alla convenzione le disposizioni nazionali sui requisiti di abilitazione; hanno inoltre fornito la prova della piena attuazione del sistema di norme di qualità da parte dell’amministrazione e delle nuove procedure di approvazione dei corsi; è stata infine trasmessa alla Commissione la prova della disponibilità e della messa in funzione delle strutture di formazione precedentemente mancanti.

(7)

I risultati finali della valutazione dimostrano che il Regno hascemita di Giordania soddisfa i requisiti previsti dalla convenzione STCW e che esso ha adottato misure appropriate per prevenire le frodi riguardanti i certificati.

(8)

La misura di cui alla presente decisione è conforme al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Regno hascemita di Giordania è riconosciuto per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare ai fini dell’articolo 19 della direttiva 2008/106/CE.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2012

Per la Commissione

Siim KALLAS

Vicepresidente


(1)  GU L 323 del 3.12.2008, pag. 33.


15.12.2012   

IT

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L 347/29


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2012

sulle disposizioni nazionali notificate dall’Austria relative ad alcuni gas industriali ad effetto serra

[notificata con il numero C(2012) 9256]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(2012/784/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Con lettera del 27 giugno 2012 e a norma dell’articolo 114, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) l’Austria ha notificato alla Commissione che intende mantenere le proprie disposizioni nazionali su taluni gas industriali ad effetto serra, che sono più rigorose rispetto a quelle previste dal regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relative ad alcuni gas fluorurati ad effetto serra (1) oltre il 31 dicembre 2012, vale a dire oltre la data di scadenza dell’autorizzazione concessa con decisione della Commissione 2008/80/CE, del 21 dicembre 2007, relativa alle disposizioni nazionali notificate dalla Repubblica d’Austria su taluni gas fluorurati ad effetto serra (2), adottata conformemente all’articolo 95, paragrafo 6, del trattato che istituisce la Comunità europea (TCE) (ora articolo 114, paragrafo 6, TFUE).

(2)

Il regolamento (CE) n. 842/2006 relativo a taluni gas fluorurati ad effetto serra mira a prevenire e contenere le emissioni di alcuni gas fluorurati contemplati dal protocollo di Kyoto (HFC, PFC e SF6). Esso prevede inoltre un numero limitato di divieti di uso e di immissione in commercio quando esistono a livello comunitario alternative economicamente vantaggiose e quando non è possibile migliorare il contenimento e il recupero.

(3)

Il regolamento ha una doppia base giuridica: l’articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE (ora articolo 192, paragrafo 1, TFUE) per tutte le disposizioni salvo quelle previste dagli articoli 7, 8 e 9, che si basano sull’articolo 95 del trattato CE (ora articolo 114 TFUE) a causa delle loro implicazioni in materia di libera circolazione delle merci all’interno del mercato unico dell’UE.

(4)

Nel 2002 l’Austria ha adottato disposizioni nazionali relative a taluni gas fluorurati ad effetto serra. Il 29 giugno 2007, conformemente alle disposizioni dell’articolo 9, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 842/2006, la Repubblica d’Austria ha informato la Commissione di tali misure nazionali (BGB1. II n. 447/2002 — Ordinanza del ministro federale dell’agricoltura, delle foreste, dell’ambiente e la gestione delle acque sui divieti e le restrizioni per gli idrocarburi parzialmente fluorurati e totalmente fluorurati, pubblicata nella Gazzetta ufficiale federale il 10 dicembre 2002), così come modificate dall’ordinanza BGB1 n. 139/2007 del 21.6.2007 (nel prosieguo «l’ordinanza»).

(5)

L’ordinanza riguarda i gas fluorurati ad effetto serra classificati nel protocollo di Kyoto, la maggior parte dei quali sono gas ad alto potenziale di riscaldamento globale [idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC) e esafluoruro di zolfo (SF6)] ed è volta a rispettare gli obiettivi di riduzione delle emissioni dell’Austria. Il 21 dicembre 2007 la Commissione ha deciso, con riferimento all’articolo 95, paragrafo 6, del trattato CE (ora articolo 114, paragrafo 6, TFUE), di autorizzare l’Austria a mantenere le disposizioni nazionali fino al 31 dicembre 2012.

(6)

Dall’adozione della decisione 2008/80/CE, le circostanze che hanno giustificato il mantenimento di disposizioni più rigorose, come stabilito nella decisione, persistono. Il decreto si iscrive in una strategia generale attuata dall’Austria ai fini del conseguimento del proprio obiettivo di riduzione delle emissioni nell’ambito del protocollo di Kyoto e dell’accordo sulla ripartizione degli oneri conseguentemente adottato a livello dell’Unione. Nell’ambito di questo accordo, l’Austria si è impegnata a ridurre le proprie emissioni di gas serra del 13 % nel periodo 2008-2012, rispetto agli anni di riferimento 1990 e 1985.

(7)

Nelle decisioni adottate congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio concernenti gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni di gas a effetto serra nel rispetto degli impegni comunitari di riduzione di tali emissioni fino al 2020 (3), l’Austria si è impegnata a ridurle ulteriormente, entro il 2020, del 16 % rispetto ai livelli del 2005.

(8)

Le misure notificate hanno contribuito in modo significativo alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in Austria e hanno evitato che il loro previsto aumento si verificasse. Le deroghe previste nell’ordinanza, nonché la possibilità di concedere esenzioni individuali dal divieto generale, garantiscono la proporzionalità della misura. Inoltre, il decreto riguarda solo le attrezzature nuove e autorizza l’impiego di gas fluorurati a effetto serra per la manutenzione e riparazione di attrezzature esistenti, onde evitare che vengano inutilmente dismesse.

(9)

Pur constatando che l’ordinanza comporta alcune implicazioni sulla libera circolazione delle merci all’interno dell’Unione, le disposizioni sono generali e si applicano sia ai prodotti nazionali sia ai prodotti importati. Non vi è alcuna prova che le disposizioni nazionali notificate siano state usate, o lo saranno, a fini di discriminazione arbitraria tra operatori economici nell’Unione. In considerazione dei rischi per l’ambiente risultanti dall’uso di gas fluorurati a effetto serra, la Commissione ribadisce che le disposizioni nazionali notificate non costituiscono un ostacolo sproporzionato al funzionamento del mercato interno rispetto all’obiettivo perseguito, in particolare tenendo conto delle conclusioni della recente valutazione circa l’attuazione, gli effetti e l’adeguatezza del regolamento (CE) n. 842/2006 (4), secondo la quale, per conseguire gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in tutta l’Unione, sono necessarie ulteriori misure per la riduzione delle emissioni di gas fluorurati a effetto serra.

(10)

La Commissione ritiene che la richiesta dell’Austria, inviata il 27 giugno 2012, di mantenere in vigore la propria legislazione nazionale, più rigorosa rispetto al regolamento (CE) n. 842/2006, in materia di immissione in commercio di prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas e in materia di utilizzo di tali sostanze, è ammissibile.

(11)

Inoltre, la Commissione conferma la sua decisione 2008/80/CE, secondo la quale le disposizioni nazionali presenti nell’ordinanza:

soddisfano esigenze relative alla protezione dell’ambiente,

tengono conto dell’esistenza e della disponibilità tecnica ed economica di alternative rispetto alle applicazioni vietate in Austria,

avranno, presumibilmente, un impatto economico limitato,

non sono un mezzo di discriminazione arbitraria,

non costituiscono una restrizione dissimulata nel commercio tra Stati membri e

sono pertanto compatibili con il trattato.

La Commissione ritiene pertanto che possano essere approvate.

(12)

La Commissione può in qualsiasi momento verificare che le condizioni di riconoscimento continuino ad essere soddisfatte. In particolare, ciò può rivelarsi necessario in caso di modifiche sostanziali al regolamento (CE) n. 842/2006 o alla decisione n. 406/2009/CE. Considerando questa possibilità e gli impegni a lungo termine dell’UE e degli Stati membri per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, una limitazione della durata del riconoscimento ad una data specifica non è ritenuta necessaria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono approvate le disposizioni nazionali relative a taluni gas fluorurati ad effetto serra che l’Austria ha notificato alla Commissione con lettera del 27 giugno 2012 e che sono più rigorose del regolamento (CE) n. 842/2006 in materia di immissione in commercio di prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas e in materia di utilizzo di tali sostanze.

Articolo 2

La Repubblica d’Austria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2012

Per la Commissione

Connie HEDEGAARD

Membro della Commissione


(1)  GU L 161 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 24 del 29.1.2008, pag. 45.

(3)  Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136).

(4)  Relazione della Commissione: Applicazione, effetti e adeguatezza del regolamento su taluni gas fluorurati ad effetto serra [regolamento (CE) n. 842/2006], COM(2011) 581 definitivo.


15.12.2012   

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L 347/31


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2012

che approva alcuni programmi modificati di eradicazione e di sorveglianza delle malattie degli animali e delle zoonosi per il 2012 e che modifica la decisione di esecuzione 2011/807/UE per quanto riguarda il contributo finanziario dell’Unione a determinati programmi approvati con tale decisione

[notificata con il numero C(2012) 9264]

(2012/785/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 27, paragrafi 5 e 6,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2009/470/CE stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria dell’Unione a programmi di eradicazione, lotta e sorveglianza delle malattie animali e delle zoonosi.

(2)

In forza della decisione 2008/341/CE della Commissione, del 25 aprile 2008, che fissa i criteri comunitari applicabili ai programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi a talune malattie degli animali e zoonosi (2) per essere approvati a titolo del provvedimento di cui all’articolo 27, paragrafo 1, della decisione 2009/470/CE, i programmi di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi alle malattie degli animali e alle zoonosi di cui all’allegato I di tale decisione, presentati dagli Stati membri alla Commissione, devono ottemperare almeno ai criteri fissati nell’allegato della decisione 2008/341/CE.

(3)

La decisione di esecuzione 2011/807/UE della Commissione, del 30 novembre 2011, recante approvazione dei programmi annuali e pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza di talune malattie animali e zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2012 e gli anni successivi, nonché del contributo finanziario dell’Unione a detti programmi (3), approva alcuni programmi nazionali e fissa la percentuale e l’importo massimo del contributo finanziario dell’Unione per ciascun programma presentato dagli Stati membri.

(4)

Nel 2012 in Italia (Sardegna) la peste suina africana ha mostrato una massiccia recrudescenza: in 7 delle 8 province sarde sono individuati diversi focolai della malattia, non solo in piccoli allevamenti, ma anche in grandi aziende agricole commerciali. La peste suina africana è una malattia virale altamente contagiosa che colpisce maiali e cinghiali. Se la malattia non viene adeguatamente contrastata in Sardegna, l’intera Unione può risultarne colpita con importanti conseguenze sulla situazione sanitaria ed economica di tutti gli Stati membri.

(5)

Per contrastare efficacemente la malattia l’Italia ha pertanto presentato un programma modificato di lotta e sorveglianza della peste suina africana per il 2012. L’Italia ha informato la Commissione che, data la situazione epidemiologica eccezionale e dato l’elevato rischio di propagazione della malattia al di fuori della Sardegna, per garantire che gli interventi previsti siano attuati occorre sostenere ulteriormente il personale a contratto.

(6)

Il Portogallo ha presentato un programma modificato per l’eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della febbre catarrale dei bovini. Il Regno Unito ha presentato un programma modificato per l’eradicazione della tubercolosi bovina. La Spagna ha presentato un programma modificato per l’eradicazione della brucellosi e della febbre catarrale di ovini e caprini. La Slovenia ha presentato un programma modificato di lotta e sorveglianza della peste suina classica. L’Italia e la Grecia hanno presentato programmi modificati relativi a encefalopatie spongiformi trasmissibili, encefalopatia spongiforme bovina e scrapie, la Bulgaria ha presentato un programma modificato per l’eradicazione della rabbia.

(7)

La Commissione ha esaminato sotto il profilo veterinario e finanziario tali programmi modificati, che sono risultati conformi alla normativa veterinaria dell’Unione, in particolare ai criteri di cui all’allegato della decisione 2008/341/CE. È pertanto opportuno approvare i programmi modificati anzidetti.

(8)

La Commissione ha inoltre esaminato le relazioni intermedie presentate dagli Stati membri a norma dell’articolo 27, paragrafo 7 della decisione 2009/470/CE per quanto riguarda le spese sostenute per tali programmi. Dall’esame emerge che alcuni Stati membri non utilizzeranno interamente gli stanziamenti a essi assegnati per l’anno 2012, mentre altri sosterranno spese superiori rispetto all’importo assegnato.

(9)

Occorre pertanto adeguare il contributo finanziario dell’Unione concesso a una serie di programmi nazionali. Per ottimizzare l’impiego dei fondi messi a disposizione è opportuno riassegnarli stornando quelli non interamente utilizzati nell’ambito di un programma nazionale per riassegnarli a programmi che probabilmente avranno spese superiori a causa di situazioni sanitarie impreviste in tali Stati membri. La riassegnazione dovrà basarsi sui dati più recenti relativi alle spese effettivamente sostenute dagli Stati membri interessati.

(10)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2011/807/UE.

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Approvazione del programma modificato di eradicazione della brucellosi bovina presentato dal Portogallo

Il programma modificato per la brucellosi bovina presentato dal Portogallo il 30 aprile 2012 è approvato per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012.

Articolo 2

Approvazione dei programmi modificati di eradicazione della tubercolosi bovina presentati da Portogallo e Regno Unito

Il programma modificato per la tubercolosi bovina presentato dal Portogallo il 30 aprile 2012 è approvato per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012.

Il programma modificato per la tubercolosi bovina presentato dal Regno Unito il 3 agosto 2012 è approvato per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012.

Articolo 3

Approvazione del programma modificato di eradicazione della brucellosi ovina e caprina presentato dalla Spagna

Il programma modificato relativo alla brucellosi ovina e caprina presentato dalla Spagna il 30 marzo 2012 è approvato per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012.

Articolo 4

Approvazione dei programmi modificati di eradicazione e sorveglianza della febbre catarrale presentati da Spagna e Portogallo

Il programma modificato relativo alla febbre catarrale presentato dalla Spagna il 14 settembre 2012 è approvato per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012.

Il programma modificato relativo alla febbre catarrale presentato dal Portogallo il 31 dicembre 2011 è approvato per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012.

Articolo 5

Approvazione del programma modificato relativo alla peste suina classica presentato dalla Slovenia

Il programma modificato di lotta e sorveglianza della peste suina classica presentato dalla Slovenia il 19 giugno 2012 è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.

Articolo 6

Approvazione del programma modificato relativo alla peste suina africana presentato dall’Italia.

Il programma modificato di lotta e sorveglianza della peste suina africana presentato dall’Italia il 2 ottobre 2012 è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.

Articolo 7

Approvazione dei programmi modificati relativi alle encefalopatie spongiformi trasmissibili, all’encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e allo scrapie presentati da Grecia e Italia

Il programma modificato relativo alla sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e all’eradicazione dell’encefalopatia spongiforme bovina e dello scrapie presentato dalla Grecia il 9 gennaio 2012 è approvato per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012.

Il programma modificato relativo alla sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e all’eradicazione dell’encefalopatia spongiforme bovina e dello scrapie presentato dall’Italia il 26 settembre 2012 è approvato per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012.

Articolo 8

Approvazione del programma modificato relativo alla rabbia presentato dalla Bulgaria

Il programma modificato relativo alla rabbia presentato dalla Bulgaria il 27 dicembre 2011 è approvato per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012.

Articolo 9

Modifiche della decisione di esecuzione 2011/807/UE

La decisione di esecuzione 2011/807/UE è modificata come segue:

1)

all’articolo 1, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

non supera i seguenti importi:

i)

3 600 000 EUR per la Spagna;

ii)

2 300 000 EUR per l’Italia;

iii)

1 050 000 EUR per il Portogallo;

iv)

1 050 000 EUR per il Regno Unito.»;

2)

all’articolo 2, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

consiste di un importo forfettario di indennizzo di tutte le spese sostenute per espletare le seguenti attività e/o test:

i)

0,5 EUR per animale domestico sottoposto a campionamento per il test del gamma interferone e sospettato come positivo nel macello;

ii)

1,5 EUR per tubercolinoreazione;

iii)

5 EUR per test del gamma interferone;

iv)

20 EUR per esame batteriologico.»;

3)

all’articolo 2, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

non supera i seguenti importi:

i)

19 000 000 EUR per l’Irlanda;

ii)

14 000 000 EUR per la Spagna;

iii)

4 000 000 EUR per l’Italia;

iv)

2 650 000 EUR per il Portogallo;

v)

31 000 000 EUR per il Regno Unito.»;

4)

all’articolo 3, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

non supera i seguenti importi:

i)

800 000 EUR per la Grecia,

ii)

8 900 000 EUR per la Spagna;

iii)

3 700 000 EUR per l’Italia;

iv)

180 000 EUR per Cipro;

v)

1 800 000 EUR per il Portogallo.»;

5)

all’articolo 4, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

non supera i seguenti importi:

i)

150 000 EUR per il Belgio;

ii)

15 000 EUR per la Bulgaria;

iii)

40 000 EUR per la Repubblica ceca;

iv)

80 000 EUR per la Germania;

v)

10 000 EUR per l’Estonia;

vi)

25 000 EUR per l’Irlanda;

vii)

60 000 EUR per la Grecia;

viii)

700 000 EUR per la Spagna,

ix)

1 200 000 EUR per la Francia;

x)

650 000 EUR per l’Italia;

xi)

20 000 EUR per la Lettonia;

xii)

10 000 EUR per la Lituania;

xiii)

10 000 EUR per il Lussemburgo;

xiv)

30 000 EUR per l’Ungheria;

xv)

10 000 EUR per Malta;

xvi)

20 000 EUR per i Paesi Bassi;

xvii)

10 000 EUR per l’Austria;

xviii)

50 000 EUR per la Polonia;

xix)

300 000 EUR per il Portogallo;

xx)

150 000 EUR per la Romania;

xxi)

40 000 EUR per la Slovenia;

xxii)

50 000 EUR per la Slovacchia;

xxiii)

10 000 EUR per la Finlandia;

xxiv)

10 000 EUR per la Svezia.»;

6)

all’articolo 5, paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

non supera i seguenti importi:

i)

1 200 000 EUR per il Belgio;

ii)

20 000 EUR per la Bulgaria;

iii)

1 200 000 EUR per la Repubblica ceca;

iv)

250 000 EUR per la Danimarca;

v)

900 000 EUR per la Germania;

vi)

30 000 EUR per l’Estonia;

vii)

200 000 EUR per l’Irlanda;

viii)

1 000 000 EUR per la Grecia;

ix)

1 100 000 EUR per la Spagna;

x)

1 550 000 EUR per la Francia;

xi)

1 200 000 EUR per l’Italia;

xii)

100 000 EUR per Cipro;

xiii)

350 000 EUR per il Lettonia;

xiv)

10 000 EUR per il Lussemburgo;

xv)

2 000 000 EUR per l’Ungheria;

xvi)

150 000 EUR per Malta;

xvii)

2 700 000 EUR per i Paesi Bassi;

xviii)

1 100 000 EUR per l’Austria;

xix)

500 000 EUR per la Polonia;

xx)

50 000 EUR per il Portogallo;

xxi)

350 000 EUR per la Romania;

xxii)

70 000 EUR per la Slovenia;

xxiii)

600 000 EUR per la Slovacchia;

xxiv)

75 000 EUR per il Regno Unito.»;

7)

l’articolo 6 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Il contributo finanziario dell’Unione per i programmi presentati dagli Stati membri di cui al paragrafo 1, lettera a):»;

ii)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

non supera i seguenti importi:

i)

210 000 EUR per la Bulgaria;

ii)

1 200 000 EUR per la Germania;

iii)

200 000 EUR per la Francia;

iv)

10 000 EUR per il Lussemburgo;

v)

340 000 EUR per l’Ungheria;

vi)

900 000 EUR per la Romania;

vii)

30 000 EUR per la Slovenia;

viii)

500 000 EUR per la Slovacchia.»;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3.

Il contributo finanziario dell’Unione per il programma presentato dall’Italia di cui al paragrafo 1, lettera b):

a)

è fissato al 50 % delle spese sostenute dall’Italia per:

i)

l’effettuazione di test di laboratorio e non supera i seguenti importi:

2 EUR per test ELISA;

10 EUR per test PCR

10 EUR per test virologico;

ii)

gli stipendi del personale a contratto appositamente assunto per svolgere attività di tale programma, che non siano test di laboratorio;

b)

non supera 850 000 EUR.»

8)

all’articolo 8, paragrafo 2, la lettera c) è modificata come segue:

a)

il punto ix) è sostituito dal seguente:

«ix)

140 000 EUR per la Spagna;»

b)

il punto xi) è sostituito dal seguente:

«xi)

1 000 000 EUR per l’Italia;»

c)

il punto xxii) è sostituito dal seguente:

«xxii)

350 000 EUR per la Romania;»

d)

il punto xxvii) è sostituito dal seguente:

«xxvii)

110 000 EUR per il Regno Unito.»;

9)

all’articolo 9, paragrafo 2, la lettera c) è modificata come segue:

a)

il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii)

340 000 EUR per la Bulgaria;»

b)

il punto iv) è sostituito dal seguente:

«iv)

750 000 EUR per la Danimarca;»

c)

il punto v) è sostituito dal seguente:

«v)

6 300 000 EUR per la Germania;»

d)

il punto viii) è sostituito dal seguente:

«viii)

1 800 000 EUR per la Grecia;»

e)

il punto xi) è sostituito dal seguente:

«xi)

4 800 000 EUR per l’Italia;»

f)

il punto xvi) è sostituito dal seguente:

«xvi)

1 300 000 EUR per l’Ungheria;»

g)

il punto xviii) è sostituito dal seguente:

«xviii)

2 200 000 EUR per i Paesi Bassi;»

h)

il punto xxi) è sostituito dal seguente:

«xxi)

1 100 000 EUR per il Portogallo;»

i)

il punto xxvii) è sostituito dal seguente:

«xxvii)

5 100 000 EUR per il Regno Unito.»;

10)

all’articolo 10, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

non supera i seguenti importi:

i)

1 650 000 EUR per la Bulgaria;

ii)

620 000 EUR per l’Estonia;

iii)

1 400 000 EUR per l’Ungheria;

iv)

9 850 000 EUR per la Polonia;

v)

2 200 000 EUR per la Romania;

vi)

400 000 EUR per la Slovacchia.»

11)

all’articolo 11, paragrafo 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

non supera i seguenti importi:

i)

1 200 000 EUR per l’Italia;

ii)

1 700 000 EUR per l’Italia;

iii)

2 950 000 EUR per la Lituania,

iv)

190 000 EUR per l’Austria;

v)

840 000 EUR per la Slovenia;

vi)

360 000 EUR per la Finlandia.»

Articolo 10

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2012

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 155 de 18.6.2009, pag. 30.

(2)  GU L 115 del 29.4.2008, pag. 44.

(3)  GU L 322 del 6.12.2011, pag. 11.


15.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/36


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2012

che modifica la decisione 2010/221/UE per quanto riguarda le misure nazionali volte a impedire l’introduzione di talune malattie degli animali acquatici in alcune zone dell’Irlanda, della Finlandia e del Regno Unito

[notificata con il numero C(2012) 9295]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/786/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (1), in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2010/221/UE della Commissione, del 15 aprile 2010, recante approvazione delle misure nazionali volte a limitare l’impatto di alcune malattie degli animali di acquacoltura e degli animali acquatici selvatici, in conformità all’articolo 43 della direttiva 2006/88/CE (2) del Consiglio, consente ad alcuni Stati membri di applicare limitazioni alle partite di tali animali al fine di impedire l’introduzione di determinate malattie sul loro territorio, purché essi dimostrino di essere indenni da tali malattie, in tutto il loro territorio o in alcune zone ben definite, o di aver istituito un programma di eradicazione o di sorveglianza, miranti a ottenere tale indennità.

(2)

Le parti continentali del territorio della Finlandia sono elencate nell’allegato II della decisione 2010/221/UE in quanto territori che dispongono di un programma di eradicazione approvato per la nefrobatteriosi (bacterial kidney disease — BKD).

(3)

Di conseguenza, la decisione 2010/221/UE approva determinate misure nazionali che la Finlandia applica in tali zone a partite di animali d’acquacoltura di specie sensibili.

(4)

La Finlandia ha comunicato alla Commissione che, benché si siano registrati dei progressi in varie zone, altre sono ancora infette da BKD. La Finlandia ha perciò chiesto che il bacino idrografico di Vesijärvi sia escluso dal programma di eradicazione. Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato II.

(5)

L’allegato III della decisione 2010/221/UE elenca attualmente 9 compartimenti del territorio irlandese che dispongono di programmi di sorveglianza approvati per l’ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar).

(6)

L’Irlanda ha notificato alla Commissione l’individuazione del virus OsHV-1 μνar a Drumcliff (compartimento 3), nell’estuario dello Shannon (compartimento 6) e nell’Oysterhaven Bay (compartimento 9). Di conseguenza, nell’allegato III della decisione 2010/221/UE occorre modificare la delimitazione geografica di tali compartimenti.

(7)

L’allegato III della decisione 2010/221/UE elenca i territori della Gran Bretagna, dell’Irlanda del Nord e di Guernsey, dotati di un programma di sorveglianza approvato per l’OsHV-1 μνar.

(8)

Il Regno Unito ha notificato alla Commissione l’individuazione del virus OsHV-1 μνar in Inghilterra e nell’Irlanda del Nord. Di conseguenza, nell’allegato III della decisione 2010/221/UE occorre modificare la delimitazione geografica di tali territori.

(9)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/221/UE.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati II e III della decisione 2010/221/UE sono sostituiti dal testo di cui all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2012

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.

(2)  GU L 98 del 20.4.2010, pag. 7.


ALLEGATO

«

ALLEGATO II

Stati membri e loro parti che dispongono di programmi di eradicazione per determinate malattie degli animali d’acquacoltura e sono autorizzati ad applicare misure nazionali per lottare contro tali malattie, in conformità all’articolo 43, paragrafo 2, della direttiva 2006/88/CE

Malattia

Stato membro

Codice

Delimitazione geografica della zona in cui si applicano le misure nazionali approvate

Nefrobatteriosi (BKD)

Finlandia

FI

I seguenti bacini idrografici:

Kymijoki (tranne il bacino idrografico di Vesijärvi), Juustilanjoki, Hounijoki, Tervajoki, Vilajoki, Urpalanjoki, Vaalimaanjoki, Virojoki, Vehkajoki, Summajoki, Vuoksi, Jänisjoki, Kiteenjoki-Tohmajoki, Hiitolanjoki, Tenojoki, Näätämöjoki, Uutuanjoki, Paatsjoki, Tuulomajoki

Svezia

SE

Le parti continentali del territorio

Necrosi pancreatica infettiva (IPN)

Svezia

SE

Le zone costiere del territorio

ALLEGATO III

Stati membri e zone che dispongono di programmi di sorveglianza per l’ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar) e che sono autorizzati ad applicare misure nazionali per lottare contro tale malattia, in conformità all’articolo 43, paragrafo 2, della direttiva 2006/88/CE

Malattia

Stato membro

Codice

Delimitazione geografica della zona in cui si applicano misure nazionali approvate

(Stati membri, zone e settori)

Ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar)

Irlanda

IE

Compartimento 1: Sheephaven Bay

Compartimento 2: Gweebara Bay

Compartimento 3: Killala, Broadhaven e Blacksod Bays

Compartimento 4: Streamstown Bay

Compartimento 5: Bertraghboy e Galway Bays.

Compartimento 6: Poulnasharry, Askeaton e Ballylongford Bays

Compartimento 7: Kenmare Bay

Compartimento 8: Dunmanus Bay

Compartimento 9: Kinsale Bay

Regno Unito

UK

Il territorio della Gran Bretagna, fuorché Whitstable Bay, Kent

Il territorio dell’Irlanda del Nord, eccetto Killough Bay, Lough Foyle, Carlingford Lough e Strangford Lough

Il territorio di Guernsey

»

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

15.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/38


DECISIONE N. 1/2012 DEL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE ESA-UE

del 29 novembre 2012

concernente una deroga alle norme di origine stabilite dal protocollo n. 1 dell’accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell’Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, al fine di tenere conto della particolare situazione degli Stati dell’Africa orientale e australe con riguardo alle conserve di tonno e ai filetti di tonno

(2012/787/UE)

IL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE,

visto l’accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell’Africa orientale e australe, da un lato, e la Comunità europea con i suoi Stati membri, dall’altro, in particolare l’articolo 41, paragrafo 4, del relativo protocollo n. 1,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra i paesi dell’Africa orientale e australe, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro (1) (di seguito «APE interinale»), si applica in via provvisoria a decorrere dal 14 maggio 2012 tra l’Unione e la Repubblica del Madagascar, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica delle Seychelles e la Repubblica dello Zimbabwe.

(2)

Il protocollo n. 1 dell’APE interinale relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa contiene le norme di origine per l’importazione nell’Unione di prodotti originari degli Stati dell’Africa orientale e australe («Stati dell’ESA»).

(3)

A norma dell’articolo 42, paragrafo 8, del protocollo n. 1 dell’APE interinale, le deroghe a dette norme di origine sono concesse automaticamente entro i limiti di contingenti annui di 8 000 tonnellate per le conserve di tonno e di 2 000 tonnellate per i filetti di tonno.

(4)

Al fine di consentire un utilizzo efficace e completo del contingente disponibile, Maurizio, Seychelles e Madagascar hanno chiesto una deroga che copra i quantitativi annui di 8 000 tonnellate di conserve di tonno e di 2 000 tonnellate di filetti di tonno importati nell’Unione dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2022.

(5)

Dato che i quantitativi richiesti rientrano nei limiti del contingente annuo automaticamente autorizzato su richiesta degli Stati dell’ESA, è opportuno che il Comitato di cooperazione doganale conceda il quantitativo globale a detti Stati. Occorre dunque concedere una deroga agli Stati dell’ESA in relazione alle conserve di tonno e ai filetti di tonno per i quantitativi richiesti.

(6)

Il riferimento alle «conserve di tonno» all’articolo 42, paragrafo 8, del protocollo n. 1 dell’APE interinale va inteso come comprensivo del tonno conservato in olio vegetale o in altri modi. Per questi tipi di tonno l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (2) («nomenclatura combinata»), fa riferimento al termine «conserve». Il termine «conserve di tonno» comprende sia il tonno in scatola che il tonno confezionato sottovuoto in sacchetti di plastica o in altri imballaggi. È opportuno quindi utilizzare il termine «conserve di tonno».

(7)

A fini di chiarezza è opportuno esplicitare che, affinché le conserve di tonno e i filetti di tonno possano beneficiare della deroga, la sola materia non originaria ammessa nella produzione di conserve di tonno e filetti di tonno del codice NC 1604 14 16 è il tonno della voce SA 0302 o 0303.

(8)

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3), stabilisce le regole relative alla gestione dei contingenti tariffari. Ai fini di una gestione efficiente, condotta in stretta collaborazione tra le autorità degli Stati dell’ESA, le autorità doganali dell’Unione e la Commissione, è necessario che le suddette regole si applichino mutatis mutandis ai quantitativi importati in virtù della deroga concessa dalla presente decisione.

(9)

La deroga deve essere concessa per un periodo di cinque anni, come previsto all’articolo 42, paragrafo 10, lettera a), del protocollo n. 1 dell’APE interinale.

(10)

Per consentire un controllo efficace dell’applicazione della deroga, è necessario che le autorità degli Stati dell’ESA comunichino periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate sui certificati di circolazione EUR.1 rilasciati,

DECIDE:

Articolo 1

In deroga al protocollo n. 1 dell’APE interinale e conformemente all’articolo 42, paragrafo 8, dello stesso protocollo, le conserve di tonno e i filetti di tonno della voce SA 1604, ottenuti da tonni non originari della voce SA 0302 o 0303, sono considerati originari degli Stati dell’ESA alle condizioni specificate agli articoli da 2 a 5 della presente decisione.

Articolo 2

La deroga di cui all’articolo 1 si applica su base annua ai prodotti e ai quantitativi stabiliti nell’allegato della presente decisione provenienti dagli Stati dell’ESA che sono dichiarati per l’immissione in libera pratica nell’Unione nel periodo dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2017.

Articolo 3

I quantitativi indicati nell’allegato sono gestiti a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 4

Le autorità doganali degli Stati dell’ESA effettuano controlli quantitativi sulle esportazioni dei prodotti di cui all’articolo 1.

Tutti i certificati di circolazione EUR.1 rilasciati dalle suddette autorità in relazione ai prodotti di cui all’articolo 1 recano un riferimento alla presente decisione.

Entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, le autorità doganali di tali paesi trasmettono alla Commissione, attraverso la segreteria del Comitato di cooperazione doganale, una dichiarazione dei quantitativi per cui sono stati emessi certificati di circolazione EUR. 1 conformemente alla presente decisione nonché i numeri d’ordine di detti certificati.

Articolo 5

Nella casella 7 dei certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a norma della presente decisione figura una delle seguenti diciture:

«Derogation — Decision No 1/2012 of the ESA-EU Customs Cooperation Committee of […]»; «Dérogation — Décision n. 1/2012 du Comité de Coopération Douanière AfOA-UE du […]»;

Articolo 6

1.   Gli Stati dell’ESA e l’Unione adottano da parte loro le misure necessarie per applicare la presente decisione.

2.   Qualora l’Unione, sulla base di informazioni oggettive, rilevi irregolarità o frodi oppure l’inosservanza ripetuta degli obblighi stabiliti all’articolo 4, può chiedere la sospensione temporanea della deroga di cui all’articolo 1 conformemente alla procedura stabilita all’articolo 22, paragrafi 5 e 6, dell’APE interinale.

Articolo 7

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2012

Per il Comitato di cooperazione doganale ESA-UE

I copresidenti

Péter KOVÁCS, Vivianne FOCK TAVE


(1)  GU L 111 del 24.4.2012, pag. 2.

(2)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(3)  GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.


ALLEGATO

N. d’ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Periodo

Quantitativi

(tonnellate)

09.1618

ex 1604 14 11, ex 1604 14 18, ex 1604 20 70

Conserve di tonno (1)

1.1.2013 — 31.12.2013

8 000

1.1.2014 — 31.12.2014

8 000

1.1.2015 — 31.12.2015

8 000

1.1.2016 — 31.12.2016

8 000

1.1.2017 — 31.12.2017

8 000

09.1619

1604 14 16

Filetti di tonno

1.1.2013 — 31.12.2013

2 000

1.1.2014 — 31.12.2014

2 000

1.1.2015 — 31.12.2015

2 000

1.1.2016 — 31.12.2016

2 000

1.1.2017 — 31.12.2017

2 000


(1)  In qualsiasi condizionamento corrispondente al concetto di «conserve» ai sensi della voce SA 1604.


Rettifiche

15.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/41


Rettifica del regolamento (UE) n. 692/2012 del Consiglio, del 24 luglio 2012, che modifica i regolamenti (UE) n. 43/2012 e (UE) n. 44/2012 per quanto riguarda la protezione della manta gigante e determinate possibilità di pesca

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 203 del 31 luglio 2012 )

A pagina 3, articolo 3, terzo comma:

anziché:

«In deroga al secondo comma del presente articolo, l’articolo 1, …»,

leggi:

«Tuttavia, l’articolo 1, …»;

a pagina 11, allegato II, punto 2, lettera f):

anziché:

«f)

la voce relativa allo sgombro nelle zone IIIa e IV; nelle acque UE delle zone IIa, IIIb, IIIc, e sottodivisioni 22-32 è sostituita dalla seguente: …»,

leggi:

«f)

la voce relativa allo sgombro nelle zone IIIa e IV; nelle acque UE delle zone IIa, IIIb, IIIc e IIId è sostituita dalla seguente: …»;

a pagina 18, allegato II, punto 4, lettera a), voce relativa all'Unione:

anziché:

«5 330,5»,

leggi:

«5 292»;

a pagina 18, allegato II, punto 4, lettera b): la lettera b) è soppressa;

a pagina 21, allegato II, punto 4, lettera g):

dopo la lettera g) è aggiunta la seguente nuova lettera:

«h)

la voce relativa alla musdea americana nella zona NAFO 3NO è sostituita dalla seguente:

“Specie

:

Musdea americana

Urophycis tenuis

Zona

:

NAFO 3NO

(HKW/N3NO.)

Spagna

1 273

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.»;

Portogallo

1 667

Unione

2 940

TAC

5 000”;

a pagina 21, allegato II, punto 6:

anziché:

«6.

All’allegato VI, il punto 2 è sostituito dal seguente:

“2.

Numero massimo di navi UE autorizzate a pescare il pesce spada e tonno bianco nella zona della Convenzione IOTC:

ALLEGATO VI

ZONA DELLA CONVENZIONE IOTC

1.

Numero massimo di navi UE autorizzate a pescare il tonno tropicale nella zona della Convenzione IOTC

Stati membri

Numero massimo di navi

Capacità

(stazza lorda)

Spagna

22

61 364

Francia

22

33 604

Portogallo

5

1 627

Unione

49

96 595

2.

Numero massimo di navi UE autorizzate a pescare il pesce spada e il tonno bianco nella zona della Convenzione IOTC

Stati membri

Numero massimo di navi

Capacità

(stazza lorda)

Spagna

27

11 590

Francia

41

5 382

Portogallo

15

6 925

Regno Unito

4

1 400

Unione

87

25 297

3.

Le navi di cui al punto 1 sono altresì autorizzate a pescare il pesce spada e il tonno bianco nella zona della Convenzione IOTC.

4.

Le navi di cui al punto 2 sono altresì autorizzate a pescare il tonno tropicale nella zona della Convenzione IOTC.

”»,

leggi:

«6.

All’allegato VI, il punto 2 è sostituito dal seguente:

“2.

Numero massimo di navi UE autorizzate a pescare il pesce spada e il tonno bianco nella zona della Convenzione IOTC

Stati membri

Numero massimo di navi

Capacità

(stazza lorda)

Spagna

27

11 590

Francia

41

5 382

Portogallo

15

6 925

Regno Unito

4

1 400

Unione

87

25 297”».


15.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/43


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1155/2012 della Commissione, del 5 dicembre 2012, recante centottantatreesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 335 del 7 dicembre 2012 )

A pagina 41, voce b), dell’allegato:

anziché:

«Benevolence International Foundation [alias a) Al-Bir Al-Dawalia; b) BIF; c) BIF-USA; d) Mezhdunarodnyj Blagotvoritel’nyj Fond]. Indirizzo: a) 8820, Mobile Avenue, 1 A, Oak Lawn, Illinois, 60453, Stati Uniti d’America; b) P.O. box 548, Worth, Illinois, 60482, Stati Uniti d’America; c) (sede precedente) 9838, S. Roberts Road, Suite 1 W, Palos Hills, Illinois, 60465, Stati Uniti d’America; d) (sede precedente) 20-24, Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, Stati Uniti d’America; e) PO box 1937, Khartoum, Sudan; f) Bangladesh; g) Striscia di Gaza; h) Yemen. Altre informazioni: a) numero di identificazione del datore di lavoro: 36-3823186 (Stati Uniti d’America); b) il nome della Fondazione nei Paesi Bassi è: Stichting Benevolence International Nederland (BIN).»,

leggi:

«Benevolence International Fund [alias a) Benevolent International Fund; b) BIF-Canada]. Indirizzo: a) 2465, Cawthra Road, Unit 203, Mississauga, Ontario, L5 A 3P2 Canada; b) PO box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Canada; c) PO box 40015, 75, King Street South, Waterloo, Ontario, N2 J 4V1 Canada; d) 92, King Street, 201, Waterloo, Ontario, N2 J 1P5 Canada. Altre informazioni: associato alla Benevolence International Foundation. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 21.11.2002.»


15.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/43


Rettifica del regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 181 del 12 luglio 2012 )

A pagina 41, articolo 25, paragrafo 1, sesta riga:

anziché:

«3 664 t CO2/t C,»

leggi:

«3,664 t CO2/t C,»

A pagina 45, articolo 36, paragrafo 3, terza riga:

anziché:

«3 664 t CO2/t C.»

leggi:

«3,664 t CO2/t C.»