ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.332.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 332

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55o anno
4 dicembre 2012


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1139/2012 del Consiglio, del 3 dicembre 2012, che attua l’articolo 11, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) n. 753/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1140/2012 della Commissione, del 28 novembre 2012, recante approvazione di modifiche non minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Coppia Ferrarese (IGP)]

8

 

*

Regolamento (UE) n. 1141/2012 della Commissione, del 30 novembre 2012, recante divieto di pesca del merluzzo carbonaro nelle acque norvegesi a sud di 62° N per le navi battenti bandiera svedese

10

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1142/2012 della Commissione, del 3 dicembre 2012, recante centottantaduesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

12

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1143/2012 della Commissione, del 3 dicembre 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

16

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2012/45/UE della Commissione, del 3 dicembre 2012, che adegua per la seconda volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose ( 1 )

18

 

 

DECISIONI

 

 

2012/743/PESC

 

*

Decisione Atalanta/3/2012 del Comitato politico e di sicurezza, del 27 novembre 2012, relativa alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta)

20

 

 

2012/744/UE

 

*

Decisione del Consiglio di comune accordo con il presidente della Commissione, del 28 novembre 2012, relativa alla nomina di un nuovo membro della Commissione europea

21

 

*

Decisione di esecuzione 2012/745/PESC del Consiglio, del 3 dicembre 2012, che attua la decisione 2011/486/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan

22

 

 

2012/746/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 30 novembre 2012, sull’importazione in franchigia doganale di merci destinate ad essere distribuite o messe a disposizione gratuitamente delle persone colpite dai terremoti che si sono verificati in Italia nel maggio 2012 [notificata con il numero C(2012) 8687]

29

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88 del 24.3.2012)

31

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

4.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 332/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1139/2012 DEL CONSIGLIO

del 3 dicembre 2012

che attua l’articolo 11, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) n. 753/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio, del 1o agosto 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan (1), in particolare l’articolo 11, paragrafi 1 e 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il 1o agosto 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 753/2011.

(2)

Il 13 agosto, il 15 agosto, il 19 ottobre, il 25 ottobre e il 2 novembre 2012 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, istituito a norma del punto 30 della risoluzione 1988 (2011) del Consiglio di sicurezza, ha aggiornato e modificato l’elenco di persone, gruppi, imprese e entità soggette alle misure restrittive.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

N. SYLIKIOTIS


(1)  GU L 199 del 2.8.2011, pag. 1.


ALLEGATO

I.   Le voci dell’elenco riportato nell’allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011 relative alle persone e entità in appresso sono sostituite dalle voci seguenti:

A.   Persone legate ai talibani

1.

Nik Mohammad Dost Mohammad (alias Nik Mohammad).

Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: viceministro del commercio sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1957. Luogo di nascita: villaggio di Zangi Abad, distretto di Panjwai, provincia di Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; b) appartiene alla tribù dei Nurzai. Data di designazione dell’ONU: 31.1.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell’inserimento nell’elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Nik Mohammad è stato inserito nell’elenco il 31 gennaio 2001 come viceministro del commercio del regime talibano, il che rientra nelle disposizioni delle risoluzioni 1267 (1999) e 1333 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite concernenti gli atti e le attività delle autorità talibane.

2.

Atiqullah.

Titolo: a) Haji, b) Mullah. Motivi dell’inserimento nell’elenco: viceministro dei lavori pubblici sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1962. Luogo di nascita: distretto di Tirin Kot, provincia di Uruzgan, Afghanistan b) distretto di Arghandab. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) membro della commissione politica del consiglio militare supremo dei talibani nel 2010; b) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; c) appartiene alla tribù degli Alizai. Data di designazione dell’ONU: 31.1.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell’inserimento nell’elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

dopo la conquista di Kabul da parte dei talibani nel 1996, Atiqullah è stato nominato ad un posto di responsabilità a Kandahar. Nel 1999 o 2000 è stato nominato primo viceministro dell’agricoltura e poi viceministro dei lavori pubblici del regime talibano. Dopo la caduta del regime talibano, Atiqullah è diventato ufficiale operativo dei talibani nell’Afghanistan meridionale. Nel 2008 è stato nominato vice del governatore talibano della provincia di Helmand (Afghanistan).

3.

Abdul Kabir Mohammad Jan (alias A. Kabir).

Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: a) secondo vicepresidente (Affari economici) del Consiglio dei ministri sotto il regime talibano; b) governatore della provincia di Nangarhar sotto il regime talibano; c) capo del settore orientale sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1963. Luogo di nascita: a) distretto di Pul-e-Khumri o di Baghlan Jadid, provincia di Baghlan, Afghanistan; b) distretto di Neka, provincia di Paktia, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) partecipa a operazioni terroristiche nell’Afghanistan orientale; b) raccoglie denaro dai trafficanti di droga; c) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; d) appartiene alla tribù degli Zadran. Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell’inserimento nell’elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

nell’ottobre 2006 Abdul Kabir Mohammad Jan era membro del gran consiglio talibano, come annunciato da Mohammed Omar; nell’ottobre 2007 è stato nominato comandante militare del settore orientale.

4.

Mohammad Naim Barich Khudaidad [alias: a) Mullah Naeem Barech; b) Mullah Naeem Baraich; c) Mullah Naimullah; d) Mullah Naim Bareh; e) Mohammad Naim; f) Mullah Naim Barich; g) Mullah Naim Barech; h) Mullah Naim Barech Akhund; i) Mullah Naeem Baric; j) Naim Berich; k) Haji Gul Mohammed Naim Barich; l) Gul Mohammad; m) Haji Ghul Mohammad; n) Gul Mohammad Kamran].

Titolo: Mullah. Motivi dell’inserimento nell’elenco: viceministro dell’aviazione civile sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1975. Luogo di nascita: a) villaggio di Lakhi, zona di Hazarjuft, distretto di Garmsir, provincia di Helmand, Afghanistan; b) villaggio di Laki, distretto di Garmsir, provincia di Helmand, Afghanistan, c) villaggio di Lakari, distretto di Garmsir, provincia di Helmand, Afghanistan; d) Darvishan, distretto di Garmsir, provincia di Helmand, Afghanistan; e) villaggio di De Luy Wiyalah, distretto di Garmsir, provincia di Helmand, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) membro del consiglio talibano di Gerd-e-Jangal nel giugno 2008; b) membro della commissione militare talibana nel marzo 2010; c) membro dei talibani responsabile della provincia di Helmand, Afghanistan, dal 2008; d) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; e) appartiene alla tribù dei Barich. Data di designazione dell’ONU: 23.2.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell’inserimento nell’elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Mohammad Naim è membro del consiglio talibano di Gerdi Jangal. È l’ex vice di Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed, alto esponente del consiglio dei capi talibani. Mohammad Naim comanda una base militare nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan.

5.

Abdul Baqi Basir Awal Shah (alias Abdul Baqi).

Titolo: a) Maulavi; b) Mullah. Motivi dell’inserimento nell’elenco: a) governatore delle province di Khost e Paktika sotto il regime talibano; b) viceministro dell’informazione e della cultura sotto il regime talibano; c) ministero degli affari esteri, servizi consolari sotto il regime talibano. Data di nascita: tra il 1960 e il 1962. Luogo di nascita: a) Jalalabad, provincia di Nangarhar, Afghanistan; b) distretto di Shinwar, provincia di Nangarhar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; b) membro dei talibani responsabile della provincia di Nangarhar nel 2008. Data di designazione dell’ONU: 23.2.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell’inserimento nell’elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Abdul Baqi è stato dapprima governatore delle province di Khost e Paktika, sotto il regime talibano. Successivamente è stato nominato viceministro dell’informazione e della cultura. Ha inoltre prestato servizio presso il ministero degli affari esteri, servizi consolari del regime talibano.

Nel 2003, Abdul Baqi ha partecipato ad attività militari antigovernative nei distretti di Shinwar, Achin, Naziyan e Dur Baba della provincia di Nangarhar. A partire dal 2009, ha preso parte all’organizzazione di attività militanti nell’intera regione orientale, segnatamente nella provincia di Nangarhar e nella città di Jalalabad.

6.

Rustum Hanafi Habibullah [alias: a) Rostam Nuristani; b) Hanafi Sahib].

Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: viceministro dei lavori pubblici sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1963. Luogo di nascita: Dara Kolum, distretto di Do Aab, provincia di Nuristan, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) membro dei talibani responsabile della provincia di Nuristan, Afghanistan, nel maggio 2007; b) appartiene alla tribù dei Nuristani; c) sarebbe deceduto all’inizio del 2012. Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001.

7.

Mohammad Wali Mohammad Ewaz (alias Mohammad Wali).

Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: ministro per la prevenzione dei vizi e la diffusione della virtù sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1965. Luogo di nascita: a) villaggio di Jelawur, distretto di Arghandab, provincia di Kandahar, Afghanistan; b) villaggio di Siyachoy, distretto di Panjwai, provincia di Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) sarebbe deceduto nel dicembre 2006; b) apparteneva alla tribù dei Ghilzai. Data di designazione dell’ONU: 31.1.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell’inserimento nell’elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

nella sua veste di ministro per la prevenzione dei vizi e la diffusione della virtù sotto il regime talibano, Mohammad Wali ha fatto spesso ricorso alla tortura e ad altri mezzi per intimidire la popolazione. Dopo la caduta del regime talibano resta attivo tra i talibani nella provincia di Kandahar, Afghanistan.

8.

Sayed Esmatullah Asem Abdul Quddus [alias: a) Esmatullah Asem b) Asmatullah Asem c) Sayed Esmatullah Asem].

Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: a) viceministro per la prevenzione del vizio e la diffusione della virtù sotto il regime talibano; b) segretario generale della società della Mezzaluna rossa afgana (ARCS) sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1967. Luogo di nascita: Qalayi Shaikh, distretto di Chaparhar, provincia di Nangarhar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) membro del consiglio supremo dei talibani nel maggio 2007; b) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; c) membro della shura dei talibani a Peshawar; d) responsabile dell’attività dei talibani afghani nelle aree tribali ad amministrazione federale del Pakistan nel 2008; e) eminente esperto negli attentati suicidi con IED dal 2012. Data di designazione dell’ONU: 23.2.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell’inserimento nell’elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

al momento del suo inserimento nell’elenco, Sayed Esmatullah Asem era inoltre segretario generale della società della Mezzaluna rossa afgana (ARCS) sotto il regime talibano. Dal maggio 2007, è diventato membro della dirigenza talibana. Nel 2009 era anche membro di un consiglio regionale talibano.

Sayed Esmatullah Asem è stato al comando di un gruppo di combattenti talibani nel distretto di Chaparhar nella provincia afgana di Nangarhar. Comandante talibano nella provincia di Konar, ha inviato attentatori suicidi in varie province dell’Afghanistan orientale nel 2007.

Alla fine del 2008, Sayed Esmatullah Asem è stato incaricato di dirigere una base di sosta talibana nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan.

9.

Ahmad Taha Khalid Abdul Qadir.

Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: governatore della provincia di Paktia (Afghanistan) sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1963. Luogo di nascita: a) provincia di Nangarhar, Afghanistan, b) provincia di Khost, Afghanistan; c) villaggio di Siddiq Khel, distretto di Naka, provincia di Paktia, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) membro dei talibani responsabile della provincia di Nangarhar nel 2011; b) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; c) appartiene alla tribù degli Zadran; d) stretto collaboratore di Sirajjudin Jallaloudine Haqqani. Data di designazione dell’ONU: 23.2.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell’inserimento nell’elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

alla fine del 2001 Taha era anche governatore della provincia di Kunar sotto il regime talibano. Nel settembre 2009 era responsabile della provincia di Wardak per i talibani.

10.

Mohammad Shafiq Ahmadi Fatih Khan (alias Mohammad Shafiq Ahmadi).

Titolo: Mullah. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Governatore della Provincia di Samangan sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: 1956-1957. Luogo di nascita: villaggio di Charmistan, distretto di Tirin Kot, provincia di Uruzgan, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: appartiene alla tribù degli Hottak. Data di designazione dell’ONU: 23.2.2001.

11.

Abdul Wahab Abdul Ghafar (alias Abdul Wahab).

Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: a) addetto commerciale talibano a Riyadh, Arabia saudita; b) primo segretario, Ambasciata talibana di Islamabad, Pakistan. Data di nascita: intorno al 1973. Luogo di nascita: villaggio di Kuzbahar, distretto di Khogyani, provincia di Nangarhar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) nel 2010, membro della Quetta Shura talibana; b) confermato suo decesso nel dicembre 2010 in Pakistan; c) apparteneva alla tribù dei Khogyani. Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001.

12.

Abdul Qadeer Basir Abdul Baseer [alias: a) Abdul Qadir; b) Ahmad Haji; c) Abdul Qadir Haqqani; d) Abdul Qadir Basir].

Titolo: a) Generale; b) Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: addetto militare, Ambasciata talibana di Islamabad, Pakistan. Data di nascita: 1964. Luogo di nascita: a) distretto di Surkh Rod, provincia di Nangarhar, Afghanistan; b) distretto di Hisarak, provincia di Nangarhar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Passaporto n.: D 000974 (passaporto afgano). Altre informazioni: a) consulente finanziario del consiglio militare talibano di Peshawar e presidente della commissione finanziaria talibana di Peshawar; b) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan. Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell’inserimento nell’elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

nel 2009, Abdul Qadeer Abdul Baseer è stato tesoriere dei talibani a Peshawar (Pakistan). All’inizio del 2010, è stato consulente finanziario del consiglio militare talibano di Peshawar e presidente della commissione finanziaria talibana di Peshawar. Consegna personalmente i fondi della shura della dirigenza talibana a gruppi di talibani in tutto il Pakistan.

13.

Mohammad Sadiq Amir Mohammad.

Titolo: a) Alhaj; b) Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: capo dell’agenzia commerciale afgana di Peshawar, Pakistan. Data di nascita: 1934. Luogo di nascita: a) provincia di Ghazni, Afghanistan; b) provincia di Logar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Passaporto n.: SE 011252 (passaporto afgano). Altre informazioni: sarebbe deceduto. Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell’inserimento nell’elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

nell’ottobre 2006, Mohammad Sadiq Amir Mohammad era membro del nuovo consiglio consultivo (majlis shura), la cui creazione sarebbe stata annunciata da Mohammed Omar.

14.

Agha Jan Alizai [alias: a) Haji Agha Jan Alizai; b) Hajji Agha Jan; c) Agha Jan Alazai; d) Haji Loi Lala; e) Loi Agha; f) Abdul Habib].

Titolo: Haji. Data di nascita: a) 15.10.1963; b) 14.2.1973; c) 1967; d) intorno al 1957. Luogo di nascita: a) villaggio di Hitemchai, provincia di Helmand, Afghanistan; b) provincia di Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) ha diretto una rete di traffico di droga nella provincia di Helmand, Afghanistan; b) si è recato periodicamente in Pakistan. Data di designazione dell’ONU: 4.11.2010.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell’inserimento nell’elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Agha Jan Alizai ha gestito una delle più imponenti reti di narcotraffico della provincia di Helmand (Afghanistan) ed ha finanziato i talibani in cambio di protezione delle sue attività di narcotraffico. Nel 2008 un gruppo di narcotrafficanti, fra cui Alizai, ha accettato di versare ai talibani un’imposta sui terreni coltivati a papaveri da oppio in cambio dell’accordo dei talibani ad organizzare il trasporto di materiale narcotico.

I talibani hanno accettato altresì di garantire la sicurezza dei narcotrafficanti e dei loro depositi in cambio della disponibilità dei trafficanti a dare rifugio e provvedere al trasporto dei combattenti talibani. Alizai è inoltre intervenuto nell’acquisto di armi per i talibani e si è recato periodicamente in Pakistan per incontrarvi alti dirigenti talibani. Ha altresì agevolato membri dei talibani nell’acquisizione di passaporti iraniani falsi che permettessero loro di recarsi in Iran a fini di addestramento. Nel 2009 ha fornito ad un comandante talibano il passaporto e i fondi necessari per recarsi in Iran.

15.

Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad (alias Saleh Mohammad).

Data di nascita: a) intorno al 1962; b) 1961. Luogo di nascita: a) villaggio di Nulgham, distretto di Panjwai, provincia di Kandahar, Afghanistan; b) villaggio di Sangesar, distretto di Panjwai, provincia di Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) è stato a capo di una rete organizzata di contrabbando nelle province di Kandahar e Helmand, Afghanistan; b) in precedenza ha gestito laboratori di eroina a Band-e-Timor, nella provincia di Kandahar, Afghanistan; c) è stato proprietario di una concessionaria di auto a Mirwais Mena, distretto di Dand, provincia di Kandahar, Afghanistan; d) arrestato nel 2008-2009 e detenuto in Afghanistan nel 2011; e) imparentato per matrimonio al Mullah Ubaidullah Akhund Yar Mohammad Akhund; f) appartiene alla tribù dei Kakar. Data di designazione dell’ONU: 4.11.2010.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell’inserimento nell’elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Saleh Mohammad Kakar è un narcotrafficante che è stato a capo di una rete organizzata di contrabbando nelle province di Kandahar e Helmand (Afghanistan), che ha soddisfatto esigenze logistiche e finanziarie dei talibani. Prima di essere arrestato dalle autorità afgane Saleh Mohammad Kakar ha gestito laboratori di eroina nella zona di Band-e-Timor nella provincia di Kandahar, che godevano della protezione dei talibani.

Era in contatto con alti dirigenti talibani, ha raccolto per loro conto denaro dai narcotrafficanti e ha gestito e occultato fondi appartenenti a membri di spicco dei talibani. Si è inoltre dedicato ad agevolare il versamento di imposte ai talibani per conto dei narcotrafficanti. È stato proprietario di una concessionaria di auto a Kandahar che ha fornito ai talibani veicoli usati per attacchi suicidi.

16.

Sangeen Zadran Sher Mohammad [alias: a) Sangin; b) Sangin Zadran; c) Sangeen Khan Zadran; d) Sangeen; e) Fateh; f) Noori].

Titolo: a) Maulavi (ortografia alternativa: Maulvi); b) Mullah. Data di nascita: a) intorno al 1976; b) intorno al 1979. Luogo di nascita: Tang Stor Khel, distretto di Ziruk, provincia di Paktika, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) governatore ombra della provincia di Paktika (Afghanistan) e comandante della rete Haqqani, un gruppo di militanti affiliato ai talibani che opera nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan. Primo luogotenente di Sirajuddin Lallaloudine Haqqani; b) appartiene alla tribù dei Kharoti. Data di designazione dell’ONU: 16.08.2011.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell’inserimento nell’elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Sangeen Zadran è uno dei capi degli insorti nella provincia di Paktika (Afghanistan) e un comandante della rete Haqqani. La rete Haqqani, un gruppo di militanti affiliato ai talibani che opera nella zona di frontiera tra Afghanistan e Pakistan, ha un ruolo di primo piano nell’attività insurrezionale in Afghanistan ed è responsabile di numerosi attacchi di alto profilo. Zadran è il primo luogotenente del capo della rete Haqqani, Sirajuddin Haqqani.

Sangeen Zadran contribuisce a guidare i combattenti negli attacchi perpetrati nell’Afghanistan sudorientale e si ritiene che abbia pianificato e coordinato l’arrivo di combattenti stranieri in Afghanistan. Sangeen Zadran è stato anche implicato in numerosi attacchi perpetrati con ordigni esplosivi improvvisati (IED).

Oltre al suo ruolo in tali attacchi, Sangeen Zadran è stato anche implicato nel sequestro di cittadini afgani e stranieri nella regione di frontiera tra Afghanistan e Pakistan.

17.

Jan Mohammad Madani Ikram.

Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: addetto commerciale, Ambasciata talibana di Abu Dhabi, Emirati arabi uniti. Data di nascita: 1954-1955. Luogo di nascita: villaggio di Siyachoy, distretto di Panjwai, provincia di Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; b) appartiene alla tribù degli Alizai. Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001.

18.

Abdul Manan Mohammad Ishak.

Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: a) primo segretario, ambasciata talibana di Riyadh, Arabia Saudita; b) addetto commerciale, ambasciata talibana di Abu Dhabi, Emirati arabi uniti. Data di nascita: 1940-1941. Luogo di nascita: villaggio di Siyachoy, distretto di Panjwai, provincia di Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell’inserimento nell’elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Abdul Manan è stato un alto comandante talibano nelle province di Paktia, Paktika e Khost nell’Afghanistan orientale. È stato inoltre incaricato di assicurare il passaggio dei combattenti talibani e delle armi alla frontiera afgano-pakistana.

19.

Din Mohammad Hanif [alias: a) Qari Din Mohammad; b) Iadena Mohammad].

Titolo: Qari. Motivi dell’inserimento nell’elenco: a) ministro della pianificazione sotto il regime talibano; b) ministro dell’istruzione superiore sotto il regime talibano. Data di nascita: a) intorno al 1955; b) 1.1.1969 (come Iadena Mohammad). Luogo di nascita: a) villaggio di Shakarlab, distretto di Yaftali Pain, provincia di Badakhshan, Afghanistan; b) Badakhshan (come Iadena Mohammad). Cittadinanza: afgana. Passaporto n.: OA 454044 (come Iadena Mohammad). Altre informazioni: a) membro del consiglio supremo dei talibani responsabile delle province di Takhar e Badakhshan; b) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan. Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001.

B.   Entità e altri gruppi e imprese associati ai talibani

1.

Ufficio cambi Haji Khairullah Haji Sattar [alias: a) Ufficio cambi Hai Khairullah; b) Servizio finanziario Haji Khair Ullah; c) Haji Salam Hawala; d) Haji Hakim Hawala; e) Haji Alim Hawala; f) Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah; g) Haji Khairullah — Haji Sattar Sarafi; h) Haji Khairullah e Abdul Sattar & Co].

Indirizzo: a) succursale 1: i) Chohar Mir Road, bazar Kandahari, Quetta, provincia di Baluchistan, Pakistan; ii) stanza numero 1, Abdul Sattar Plaza, Hafiz Saleem Street, Munsafi Road, Quetta, provincia di Baluchistan, Pakistan; iii) negozio numero 3, Dr. Bano Road, Quetta, provincia di Baluchistan, Pakistan; iv) ufficio numero 3, vicino alla Fatima Jinnah Road, Dr. Bano Road, Quetta, provincia di Baluchistan, Pakistan; v) Kachara Road, Nasrullah Khan Chowk, Quetta, provincia di Baluchistan, Pakistan; vi) Wazir Mohammad Road, Quetta, provincia di Baluchistan, Pakistan; b) succursale 2: Peshawar, provincia di Khyber Paktunkhwa, Pakistan; c) succursale 3: Moishah Chowk Road, Lahore, provincia di Punjab, Pakistan; d) succursale 4: Karachi, provincia di Sindh, Pakistan; e) succursale 5: i) Larran Road numero 2, Chaman, provincia di Baluchistan, Pakistan; ii) bazaar centrale di Chaman, Chaman, provincia di Baluchistan, Pakistan; f) succursale 6: negozio numero 237, mercato Shah Zada (anche noto come Sarai Shahzada), zona Puli Khisti, distretto di polizia 1, Kabul, Afghanistan, telefono: + 93-202-103386, + 93-202-101714, 0202-104748, telefono mobile: + 93-797-059059, + 93-702-222222; g) succursale 7: i) negozi numero 21 e 22, secondo piano, mercato Sarafi di Kandahar, Kandahar, provincia di Kandahar, Afghanistan; ii) nuovo mercato Sarafi, secondo piano, Kandahar, provincia di Kandahar, Afghanistan; iii) mercato Safi, Kandahar, provincia di Kandahar, Afghanistan; h) succursale 8: Gereshk, distretto di Nahr-e Saraj, provincia di Helmand, Afghanistan; i) succursale 9: i) bazar di Lashkar Gah, Lashkar Gah, distretto di Lashkar Gah, provincia di Helmand, Afghanistan; ii) mercato di Haji Ghulam Nabi, secondo piano, distretto di Lashkar Gah, provincia di Helmand, Afghanistan; j) succursale 10: i) suite numero 196-197, terzo piano, mercato Khorasan, Herat, provincia di Herat, Afghanistan; ii) mercato Khorasan, Shahre Naw, distretto 5, Herat, provincia di Herat, Afghanistan; k) succursale 11: i) mercato Sarafi, distretto di Zaranj, provincia di Nimroz, Afghanistan; ii) mercato Ansari, secondo piano, provincia di Nimroz, Afghanistan; l) succursale 12: mercato Sarafi, Wesh, distretto di Spin Boldak, Afghanistan; m) succursale 13: mercato Sarafi, Farah, Afghanistan; n) succursale 14: Dubai, Emirati arabi uniti; o) succursale 15: Zahedan, Iran; p) succursale 16: Zabul, Iran. Numeri di codice fiscale e di licenza: a) numero di codice fiscale nazionale pakistano: 1774308; b) numero di codice fiscale nazionale pakistano: 0980338; c) numero di codice fiscale nazionale pakistano: 3187777; d) numero della licenza afgana di fornitore di servizi finanziari: 044. Altre informazioni: a) l’ufficio cambi Haji Khairullah Haji Sattar è stato usato dalla dirigenza talibana per trasferire denaro ai comandanti talibani per finanziare combattenti e operazioni in Afghanistan dal 2011; b) associato con Abdul Sattar Abdul Manan e Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Data di designazione dell’ONU: 29.6.2012.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell’inserimento nell’elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Abdul Satar Abdul Manan e Khairullah Barakzai Khudai Nazar sono compropietari dell’ufficio cambi Haji Khairullah Haji Sattar (HKHS). Satar e Khairullah hanno gestito insieme uffici cambio in tutto l’Afghanistan, il Pakistan e a Dubai, Emirati arabi uniti. Dirigenti talibani si sono serviti di HKHS per distribuire denaro ai governatori ombra e ai comandanti talibani e per ricevere trasferimenti di denaro per i talibani tramite l’hawala (sistema informale di trasferimento di valori). Dal 2011 la dirigenza talibana ha trasferito denaro ai comandanti talibani in Afghanistan mediante HKHS. Alla fine del 2011 la succursale HKHS di Lashkar Gah, provincia di Helmand, Afghanistan, è stata usata per inviare denaro al governatore ombra dei talibani responsabile della provincia di Helmand. Alla metà del 2011 un comandante dei talibani si è servito di una filiale HKHS della regione di confine tra l’Afghanistan e il Pakistan per finanziare i combattenti e le operazioni in Afghanistan. Da quando i talibani hanno iniziato a depositare mensilmente una somma ingente di denaro in contanti presso questa filiale HKHS, i comandanti talibani hanno avuto accesso ai fondi da qualsiasi filiale HKHS. Nel 2010 membri dei talibani si sono serviti di HKHS per trasferire denaro ad hawala in Afghanistan, dove i comandanti operativi avevano accesso ai fondi. Dalla fine del 2009 il direttore della filiale HKHS di Lashkar Gah ha sorvegliato il movimento di fondi dei talibani tramite HKHS.

II.   Le voci seguenti sono aggiunte all’elenco riportato nell’allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011.

A.   Persone legate ai talibani

1.

Abdul Rauf Zakir (alias Qari Zakir).

Titolo: Qari. Data di nascita: tra il 1969 e il 1971. Luogo di nascita: provincia di Kabul, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) capo di operazioni suicide per la rete Haqqani sotto l’autorità di Sirajuddin Jallaloudine Haqqani e incaricato di tutte le operazioni nelle province di Kabul, Takhar, Kunduz e Baghlan; b) supervisiona l’addestramento degli attentatori suicidi e fornisce istruzioni su come fabbricare gli ordigni esplosivi improvvisati (IED). Data di designazione dell’ONU: 5.11.2012.

B.   Entità e altri gruppi e imprese associati ai talibani

1.

Rete Haqqani (alias HQN).

Altre informazioni: a) rete di combattenti talibani basata alla frontiera tra la provincia di Khost, Afghanistan, e il Nord Waziristan, Pakistan; b) fondata da Jalaluddin Haqqani e diretta attualmente dal figlio Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. Gli altri membri elencati sono: Nasiruddin Haqqani, Sangeen Zadran Sher Mohammad, Abdul Aziz Abbasin, Fazl Rabi, Ahmed Jan Wazir, Bakht Gul, Abdul Rauf Zakir; c) responsabile degli attacchi suicidi e di omicidi mirati nonché di sequestri di persona a Kabul e nelle altre province dell’Afghanistan; d) legata ad Al-Qaida, al movimento islamico dell’Uzbekistan, all’organizzazione Tehrik-e Taliban Pakistan, a Lashkar I Jhangvi, e a Jaish-IMohammed. Data di designazione dell’ONU: 5.11.2012


4.12.2012   

IT

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L 332/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1140/2012 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2012

recante approvazione di modifiche non minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Coppia Ferrarese (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda dell’Italia relativa all’approvazione di modifiche del disciplinare dell’indicazione geografica protetta «Coppia Ferrarese», registrata con il regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione (2) come modificato dal regolamento (CE) n. 2036/2001 (3).

(2)

Non trattandosi di modifiche minori ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (4) a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del suddetto regolamento. Poiché alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, le modifiche devono essere approvate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono approvate le modifiche del disciplinare pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relative alla denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11.

(3)  GU L 275 del 18.10.2001, pag. 9.

(4)  GU C 75 del 14.3.2012, pag. 13.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 2.4.   Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

ITALIA

Coppia Ferrarese (IGP)


4.12.2012   

IT

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L 332/10


REGOLAMENTO (UE) N. 1141/2012 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2012

recante divieto di pesca del merluzzo carbonaro nelle acque norvegesi a sud di 62° N per le navi battenti bandiera svedese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 44/2012 del Consiglio, del 17 gennaio 2012, che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all’UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (2), fissa i contingenti per il 2012.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2012.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2012 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  GU L 25 del 27.1.2012, pag. 55.


ALLEGATO

N.

68/TQ44

Stato membro

Svezia

Stock

POK/04-N

Specie

Merluzzo carbonaro (Pollachius virens)

Zona

Acque norvegesi a sud di 62° N

Data

5.11.2012


4.12.2012   

IT

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L 332/12


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1142/2012 DELLA COMMISSIONE

del 3 dicembre 2012

recante centottantaduesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e b), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 23 novembre 2012 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare una persona fisica dal suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche, dopo aver esaminato la richiesta di cancellazione dall'elenco presentata da questa persona e la relazione globale del mediatore istituito a norma della risoluzione 1904(2009) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Il 25 novembre 2012 il Comitato ha deciso di depennare dall'elenco altre cinque persone fisiche. Il 15 novembre 2012 il Comitato ha inoltre deciso di modificare nove voci dell'elenco.

(3)

La Slovenia ha chiesto che sia modificato l'indirizzo delle sue autorità competenti.

(4)

Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate.

(5)

Occorre pertanto aggiornare opportunamente gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 881/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

(1)

L’allegato I è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;

(2)

l'allegato II è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Capo del servizio degli strumenti di politica estera


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO I

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

(1)

Le voci seguenti sono depennate dall'elenco "Persone fisiche":

(a)

"Ibrahim Ben Hedhili Ben Mohamed Al-Hamami. Indirizzo: Via Vistarini 3, Frazione Zorlesco, Casal Pusterlengo, Lodi, Italia. Data di nascita: 20.11.1971. Luogo di nascita: Koubellat, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: Z106861 (passaporto tunisino rilasciato il 18.2.2004, scaduto il 17.2.2009). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.6.2003."

(b)

"Habib Ben Ali Ben Said Al-Wadhani. Data di nascita: 1.6.1970. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L550681 (passaporto tunisino rilasciato il 23.09.1997, scaduto il 22.9.2002). Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano: WDDHBB70H10Z352O; (b) membro del Tunisian Combatant Group; (a) a quanto risulta, è deceduto; (d) il nome della madre è Aisha bint Mohamed. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 3.9.2002."

(c)

"Sulayman Khalid Darwish (alias (a) Abu al-Ghadiya (b) Suleiman Darwish). Data di nascita: (a) 2.5.1976, (b) 1974. Luogo di nascita: villaggio di Al-Ebada, Damasco, Siria. Nazionalità: siriana. N. passaporto: (a) 3936712 (passaporto siriano), (b) 11012 (passaporto siriano). Altre informazioni: (a) il nome del padre è Khalid Darwish bin Qasim; (b) sarebbe deceduto nel 2005 in Iraq. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 28.1.2005."

(d)

"Suhayl Fatilloevich Buranov (alias Suhayl Fatilloyevich Buranov). Nome nella grafia originale: Бypaнов Сухайл Фатиллоевич. Indirizzo: Massiv Kara-Su-6, building 12, apt. 59, Tashkent, Uzbekistan. Data di nascita: 1983. Luogo di nascita: Tashkent, Uzbekistan. Nazionalità: uzbeka. Altre informazioni: (a) era uno dei leader del Gruppo Jihad islamica; (b) sarebbe deceduto in Pakistan nel 2009. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 21.4.2008."

(e)

"Najmiddin Kamolitdinovich Jalolov. Nome nella grafia originale: Жалолов Ηажмиддин Камолитдинович. Indirizzo: S. Jalilov Street 14, Khartu, regione di Andijan, Uzbekistan. Data di nascita: 1972. Luogo di nascita: regione di Andijan, Uzbekistan. Nazionalità: uzbeka. Altre informazioni: (a) era uno dei leader del Gruppo della Jihad islamica; (b) sarebbe deceduto in Pakistan nel settembre 2009. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 21.4.2008."

(f)

"Mahdhat Mursi Al-Sayyid Umar (alias (a) Abu Hasan, (b) Abu Khabab, (c) Abu Rabbab). Data di nascita: 19.10.1953. Luogo di nascita: Alessandria, Egitto. Nazionalità: egiziana. Altre informazioni: (a) membro della Jihad islamica egiziana, (b) confermato suo decesso in Pakistan nel 2008. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 29.9.2005."

(2)

La voce "Dieman Abdulkadir Izzat (alias Deiman Alhasenben Ali Aljabbari). Indirizzo: Baviera, Germania. Data di nascita: 4.7.1965. Luogo di nascita: Kirkuk, Iraq. Nazionalità: irachena. N. passaporto: documento di viaggio tedesco ("Reiseausweis") A 0141062. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.12.2005." dell’elenco "Persone fisiche" è sostituita dalla seguente:

"Dieman Abdulkadir Izzat (alias Deiman Alhasenben Ali Aljabbari). Indirizzo: Baviera, Germania. Data di nascita: 4.7.1965. Luogo di nascita: Kirkuk, Iraq. Nazionalità: irachena. N. passaporto: documento di viaggio tedesco ("Reiseausweis") A 0141062 (revocato con decorrenza settembre 2012). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.12.2005."

(3)

La voce "Mazen Salah Mohammed (alias (a) Mazen Ali Hussein, (b) Issa Salah Muhamad). Data di nascita: (a) 1.1.1982, (b) 1.1.1980. Luogo di nascita: Baghdad, Iraq. Nazionalità: irachena. N. passaporto: documento di viaggio tedesco ("Reiseausweis") A 0144378. Indirizzo: Germania. Altre informazioni: (a) membro di Alsar Al-Islam; (b) in carcere in Germania. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.12.2005." dell’elenco "Persone fisiche" è sostituita dalla seguente:

"Mazen Salah Mohammed (alias (a) Mazen Ali Hussein, (b) Issa Salah Muhamad). Data di nascita: (a) 1.1.1982, (b) 1.1.1980. Luogo di nascita: Baghdad, Iraq. Nazionalità: irachena. N. passaporto: documento di viaggio tedesco ("Reiseausweis") A 0144378 (revocato con decorrenza settembre 2012). Indirizzo: 94051 Hauzenberg, Germania. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.12.2005."

(4)

La voce "Farhad Kanabi Ahmad (alias (a) Kaua Omar Achmed (b) Kawa Hamawandi (già elencato come). Data di nascita: 1.7.1971. Luogo di nascita: Arbil, Iraq. Nazionalità: irachena. N. passaporto: documento di viaggio tedesco ("Reiseausweis") A 0139243. Indirizzo: Germania. Altre informazioni: in carcere in Germania. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.12.2005." dell’elenco "Persone fisiche" è sostituita dalla seguente:

"Farhad Kanabi Ahmad (alias (a) Kaua Omar Achmed (b) Kawa Hamawandi (già elencato come). Data di nascita: 1.7.1971. Luogo di nascita: Arbil, Iraq. Nazionalità: irachena. N. passaporto: documento di viaggio tedesco ("Reiseausweis") A 0139243 (revocato con decorrenza settembre 2012). Indirizzo: Iraq. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.12.2005."

(5)

La voce "Yahia Djouadi (alias (a) Yahia Abou Ammar; (b) Abou Ala). Data di nascita: 1.1.1967. Luogo di nascita: M’Hamid,Wilaya (provincia) di Sidi Bel Abbes, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: (a) è uno dei leader dell'organizzazione Al-Qaida nel Maghreb islamico; (b). localizzato nel Mali settentrionale dal giugno 2008; (c) nome della madre: Zohra Fares. Nome del padre: Mohamed." dell’elenco "Persone fisiche" è sostituita dalla seguente:

"Yahia Djouadi (alias (a) Yahia Abou Ammar, (b) Abou Ala). Data di nascita: 1.1.1967. Luogo di nascita: M’Hamid,Wilaya (provincia) di Sidi Bel Abbes, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: (a) localizzato nel Mali settentrionale dal giugno 2008; (b) il nome della madre è Zohra Fares; (c) il nome del padre è Mohamed. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 3.7.2008."

(6)

La voce "Amor Mohamed Ghedeir (alias (a) Abdelhamid Abou Zeid; (b) Youcef Adel; (c) Abou Abdellah, (d) Abid Hammadou). Data di nascita: intorno al 1958. Luogo di nascita: Deb-Deb, Amenas, Wilaya (provincia) di Illizu, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: (a) il nome della madre è Benarouba Bachira; (b) il nome del padre è Mabrouk. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 3.7.2008." dell’elenco "Persone fisiche" è sostituita dalla seguente:

"Amor Mohamed Ghedeir (alias (a) Abdelhamid Abou Zeid, (b) Youcef Adel, (c) Abou Abdellah, (d) Abid Hammadou). Data di nascita: intorno al 1958. Luogo di nascita: Deb-Deb, Amenas, Wilaya (provincia) di Illizi, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: (a) il nome della madre è Benarouba Bachira; (b) il nome del padre è Mabrouk. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 3.7.2008."

(7)

La voce "Salah Gasmi (alias (a) Abou Mohamed Salah; (b) Bounouadher). Data di nascita: 13.4.1974. Luogo di nascita: Zeribet El Oued, Wilaya (provincia) di Biskra, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: (a) è uno dei leader dell'organizzazione Al-Qaida nel Maghreb islamico. Partecipa in particolare alle attività di propaganda dell'organizzazione; (b) localizzato nel Mali settentrionale dal giugno 2008; (c) nome della madre: Yamina Soltane. Nome del padre: Abdelaziz." dell’elenco "Persone fisiche" è sostituita dalla seguente:

"Salah Eddine Gasmi (alias (a) Abou Mohamed Salah, (b) Bounouadher). Data di nascita: 13.4.1974. Luogo di nascita: Zeribet El Oued, Wilaya (provincia) di Biskra, Algeria. Nazionalità: algerina. Indirizzo: Algeria. Altre informazioni: (a) il nome della madre è Yamina Soltane; (b) il nome del padre è Abdelaziz. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 3.7.2008."

(8)

La voce "Ahmed Deghdegh (alias Abd El Illah). Data di nascita: 17.1.1967. Luogo di nascita: Anser, Wilaya (provincia) di Jijel, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: (a) è uno dei leader dell'organizzazione Al-Qaida nel Maghreb islamico. Coinvolto in particolare nella gestione finanziaria dell'organizzazione; (b) nome della madre: Zakia Chebira. Nome del padre: Lakhdar." dell’elenco "Persone fisiche" è sostituita dalla seguente:

"Ahmed Deghdegh (alias (a) Abd El Illah, (b) Abdellillah, (c) Abdellah Ahmed, (d) Said). Data di nascita: 17.1.1967. Luogo di nascita: Anser, Wilaya (provincia) di Jijel, Algeria. Nazionalità: algerina. Indirizzo: Algeria. Altre informazioni: (a) il nome della madre è Zakia Chebira; (b) il nome del padre è Lakhdar. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 3.7.2008."

(9)

La voce "Khalifa: Muhammad Turki Al-Subaiy (alias (a) Khalifa Mohd Turki Alsubaie; (b) Khalifa Mohd Turki al-Subaie; (c) Khalifa Al-Subayi; (d) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy). Data di nascita: 1.1.1965. Nazionalità: qatariana. Passaporto n.: 00685868 (rilasciato a Doha il 5.2.2006, scade il 4.2.2011). Carta d'identità n.: 26563400140 (Qatar). Indirizzo: Doha, Qatar. Altre informazioni: arrestato in Qatar nel marzo 2008. Ha scontato la pena in Qatar ed è stato successivamente rilasciato. il nome della madre è Hamdah Ahmad Haidoos. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 10.10.2008." dell’elenco "Persone fisiche" è sostituita dalla seguente:

"Khalifa Muhammad Turki Al-Subaiy (alias (a) Khalifa Mohd Turki Alsubaie, (b) Khalifa Mohd Turki al-Subaie, (c) Khalifa Al-Subayi, (d) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy). Data di nascita: 1.1.1965. Luogo di nascita: Doha, Qatar. Nazionalità: qatariana. N. passaporto: 00685868 (rilasciato a Doha il 5.2.2006, scade il 4.2.2010). N. carta d'identità: 26563400140 (Qatar). Indirizzo: Doha, Qatar. Altre informazioni: il nome della madre è Hamdah Ahmad Haidoos. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 10.10.2008."

(10)

La voce "Redouane El Habhab (alias Abdelrahman). Indirizzo: Iltisstrasse 58, 24143 Kiel, Germania (indirizzo precedente). Data di nascita: 20.12.1969. Luogo di nascita: Casablanca, Marocco. Nazionalità: (a) tedesca, (b) marocchina. Passaporto n.: 1005552350 (passaporto tedesco rilasciato il 27.3.2001 dal comune di Kiel, Germania, scade il 26.3.2011). Carta d'identità n.: 1007850441 (carta d'identità federale tedesca rilasciata il 27.3.2001 dal comune di Kiel, Germania, scade il 26.3.2011). Altre informazioni: attualmente in carcere in Germania. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 12.11.2008." dell’elenco "Persone fisiche" è sostituita dalla seguente:

"Redouane El Habhab (alias Abdelrahman). Indirizzo: Iltisstrasse 58, 24143 Kiel, Germania (indirizzo precedente). Data di nascita: 20.12.1969. Luogo di nascita: Casablanca, Marocco. Nazionalità: (a) tedesca, (b) marocchina. N. passaporto: 1005552350 (passaporto tedesco rilasciato il 27.3.2001 dal comune di Kiel, Germania, scaduto il 26.3.2011). N. carta d'identità: 1007850441 (carta d'identità federale tedesca rilasciata il 27.3.2001 dal comune di Kiel, Germania, scaduta il 26.3.2011). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 12.11.2008."


ANNEX II

L'allegato II del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

L'indirizzo che figura sotto la dicitura "Slovenia" è sostituito dal seguente:

"Articolo 2 bis

Ministrstvo za finance

Župančičeva 3

1502 Ljubljana

Tel.: +386 1 369 5200

Fax: + 386 1 369 6659

E-mail: gp.mf@gov.si

Articolo 2 ter

Banka Slovenije

Slovenska 35

1505 Ljubljana

Slovenija

Tel.: + 386 1 471 90 00

Fax: + 386 1 251 55 16

E-mail: info@bsi.si:

Articolo 5

Ministrstvo za zunanje zadeve

Prešernova cesta 25

1001 Ljubljana

Tel.: + 386 1 478 2000

Fax: + 386 1 478 2340

E-mail: gp.mzz@gov.si"


4.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 332/16


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1143/2012 DELLA COMMISSIONE

del 3 dicembre 2012

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

48,7

MA

54,3

TN

74,5

TR

71,1

ZZ

62,2

0707 00 05

AL

65,0

MA

133,1

TR

129,5

ZZ

109,2

0709 93 10

MA

115,9

TR

121,0

ZZ

118,5

0805 20 10

MA

77,3

ZZ

77,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

71,1

HR

45,0

MA

91,3

TR

79,5

ZZ

71,7

0805 50 10

TR

77,0

ZZ

77,0

0808 10 80

MK

34,4

US

125,1

ZA

214,1

ZZ

124,5

0808 30 90

CN

47,7

TR

116,3

US

159,5

ZZ

107,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DIRETTIVE

4.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 332/18


DIRETTIVA 2012/45/UE DELLA COMMISSIONE

del 3 dicembre 2012

che adegua per la seconda volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato I, sezione I.1, l’allegato II, sezione II.1, e l’allegato III, sezione III.1, della direttiva 2008/68/CE, rimandano a disposizioni stabilite in accordi internazionali sul trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per vie navigabili, come definito all’articolo 2 di tale direttiva.

(2)

Le disposizioni dei sopra citati accordi internazionali vengono aggiornate ogni due anni. Pertanto, le ultime versioni modificate di tali accordi si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2013, con un periodo transitorio che terminerà il 30 giugno 2013.

(3)

L’allegato I, sezione I.1, l’allegato II, sezione II.1 e l’allegato III, sezione III.1, della direttiva 2008/68/CE, devono pertanto essere modificati di conseguenza.

(4)

Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per il trasporto di merci pericolose,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2008/68/CE

La direttiva 2008/68/CE è così modificata:

1)

all’allegato I, il capo I.1 è sostituito dal testo seguente:

«I.1.   ADR

Allegati A e B dell’ADR come applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2013, restando inteso che i termini “parte contraente” sono sostituiti dai termini “Stato membro”, come opportuno.»;

2)

all’allegato II, la sezione II.1 è sostituita dal seguente testo:

«II.1.   RID

Allegato del RID che figura come appendice C della Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF), applicabile con effetto dal 1o gennaio 2013, restando inteso che “Stato contraente del RID” è sostituito da “Stato membro”, come opportuno.»;

3)

all’allegato III, la sezione III.1 è sostituita dal seguente testo:

«III.1.   ADN

I regolamenti allegati all’ADN, applicabili con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2013, così come l’articolo 3, lettere f) e h), e l’articolo 8, paragrafi 1 e 3, dell’ADN, nei quali “parte contraente” è sostituito con “Stato membro”, come opportuno.»

Articolo 2

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2013. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13.


DECISIONI

4.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 332/20


DECISIONE ATALANTA/3/2012 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 27 novembre 2012

relativa alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta)

(2012/743/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38,

vista l'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (1), in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'azione comune 2008/851/PESC, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare decisioni relative alla nomina del comandante della forza dell'UE.

(2)

Il 3 luglio 2012 il CPS ha adottato la decisione Atalanta/2/2012 (2), che nomina il contrammiraglio Enrico CREDENDINO comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta).

(3)

Il comandante dell'operazione dell'UE ha raccomandato di nominare il contrammiraglio Pedro Ángel GARCĺA DE PAREDES PÉREZ DE SEVILLA nuovo comandante della forza dell'UE per Atalanta affinché subentri al contrammiraglio Enrico CREDENDINO.

(4)

Il comitato militare dell'UE appoggia tale raccomandazione.

(5)

A norma dell'articolo 5 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il contrammiraglio Pedro Ángel GARCĺA DE PAREDES PÉREZ DE SEVILLA è nominato comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia a decorrere dal 6 dicembre 2012.

Articolo 2

La decisione Atalanta/2/2012 è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 dicembre 2012.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2012

Per il Comitato politico e di sicurezza

Il presidente

O. SKOOG


(1)  GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33.

(2)  GU L 176 del 6.7.2012, pag. 64.


4.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 332/21


DECISIONE DEL CONSIGLIO

di comune accordo con il presidente della Commissione

del 28 novembre 2012

relativa alla nomina di un nuovo membro della Commissione europea

(2012/744/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 246, secondo comma,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il 9 febbraio 2010 il Consiglio europeo ha adottato la decisione 2010/80/UE (2) recante nomina della Commissione europea per il periodo fino al 31 ottobre 2014.

(2)

Con lettera del 16 ottobre 2012, il sig. José Manuel DURÃO BARROSO, presidente della Commissione, ha informato il Consiglio che il sig. John DALLI ha rassegnato le dimissioni da membro della Commissione con effetto immediato.

(3)

Conformemente all’articolo 246, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il posto divenuto vacante a seguito di dimissioni volontarie è coperto, per la restante durata del mandato del membro, da un nuovo membro della stessa nazionalità.

(4)

È pertanto opportuno procedere alla nomina di un nuovo membro della Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Di comune accordo con il sig. José Manuel DURÃO BARROSO, presidente della Commissione, il Consiglio nomina il sig. Tonio BORG membro della Commissione per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 31 ottobre 2014.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

S. ALETRARIS


(1)  Parere del 21 novembre 2012 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 38 dell’11.2.2010, pag. 7.


4.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 332/22


DECISIONE DI ESECUZIONE 2012/745/PESC DEL CONSIGLIO

del 3 dicembre 2012

che attua la decisione 2011/486/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Union europea, in particolare l’articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2011/486/PESC del Consiglio, del 1o agosto 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan (1), in particolare l’articolo 5 e l’articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il 1o agosto 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/486/PESC.

(2)

Il 13 agosto, il 15 agosto, il 19 ottobre, il 25 ottobre e il 2 novembre 2012 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, istituito a norma del punto 30 della risoluzione 1988 (2011) del Consiglio di sicurezza, ha aggiornato e modificato l’elenco di persone, gruppi, imprese e entità soggette alle misure restrittive.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato della decisione 2011/486/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione 2011/486/PESC è modificato come indicato nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

N. SYLIKIOTIS


(1)  GU L 199 del 2.8.2011, pag. 57.


ALLEGATO

I.   Le voci dell’elenco riportato nell’allegato della decisione 2011/486/PESC relative alle persone e entità in appresso sono sostituite dalle voci seguenti.

A.   Persone legate ai talibani:

1.

Nik Mohammad Dost Mohammad (alias Nik Mohammad).

Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: viceministro del commercio sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1957. Luogo di nascita: villaggio di Zangi Abad, distretto di Panjwai, provincia di Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; b) appartiene alla tribù dei Nurzai. Data di designazione dell’ONU: 31.1.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell’inserimento nell’elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Nik Mohammad è stato inserito nell’elenco il 31 gennaio 2001 come viceministro del commercio del regime talibano, il che rientra nelle disposizioni delle risoluzioni 1267 (1999) e 1333 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite concernenti gli atti e le attività delle autorità talibane.

2.

Atiqullah.

Titolo: a) Haji; b) Mullah. Motivi dell’inserimento nell’elenco: viceministro dei lavori pubblici sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1962. Luogo di nascita: distretto di Tirin Kot, provincia di Uruzgan, Afghanistan b) distretto di Arghandab. Cittadinanza: afgana: Altre informazioni: a) membro della commissione politica del consiglio militare supremo dei talibani nel 2010; b) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; c) appartiene alla tribù degli Alizai. Data di designazione dell’ONU: 31.1.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell’inserimento nell’elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

dopo la conquista di Kabul da parte dei talibani nel 1996, Atiqullah è stato nominato a un posto di responsabilità a Kandahar. Nel 1999 o 2000 è stato nominato primo viceministro dell’agricoltura e poi viceministro dei lavori pubblici del regime talibano. Dopo la caduta del regime talibano, Atiqullah è diventato ufficiale operativo dei talibani nell’Afghanistan meridionale. Nel 2008 è stato nominato vice del governatore talibano della provincia di Helmand (Afghanistan).

3.

Abdul Kabir Mohammad Jan (alias A. Kabir).

Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: a) secondo vicepresidente (Affari economici) del Consiglio dei ministri sotto il regime talibano; b) governatore della provincia di Nangarhar sotto il regime talibano; c) capo del settore orientale sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1963. Luogo di nascita: a) distretto di Pul-e-Khumri o di Baghlan Jadid, provincia di Baghlan, Afghanistan; b) distretto di Neka, provincia di Paktia, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) partecipa a operazioni terroristiche nell’Afghanistan orientale; b) raccoglie denaro dai trafficanti di droga; c) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; d) appartiene alla tribù degli Zadran. Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell’inserimento nell’elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

nell’ottobre 2006 Abdul Kabir Mohammad Jan era membro del gran consiglio talibano, come annunciato da Mohammed Omar; nell’ottobre 2007 è stato nominato comandante militare del settore orientale.

4.

Mohammad Naim Barich Khudaidad [alias: a) Mullah Naeem Barech; b) Mullah Naeem Baraich; c) Mullah Naimullah; d) Mullah Naim Bareh; e) Mohammad Naim; f) Mullah Naim Barich; g) Mullah Naim Barech; h) Mullah Naim Barech Akhund; i) Mullah Naeem Baric; j) Naim Berich; k) Haji Gul Mohammed Naim Barich; l) Gul Mohammad; m) Haji Ghul Mohammad; n) Gul Mohammad Kamran].

Titolo: Mullah. Motivi dell’inserimento nell’elenco: viceministro dell’aviazione civile sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1975. Luogo di nascita: a) villaggio di Lakhi, zona di Hazarjuft, distretto di Garmsir, provincia di Helmand, Afghanistan; b) villaggio di Laki, distretto di Garmsir, provincia di Helmand, Afghanistan, c) villaggio di Lakari, distretto di Garmsir, provincia di Helmand, Afghanistan; d) Darvishan, distretto di Garmsir, provincia di Helmand, Afghanistan; e) villaggio di De Luy Wiyalah, distretto di Garmsir, provincia di Helmand, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) membro del consiglio talibano di Gerd-e-Jangal nel giugno 2008; b) membro della commissione militare talibana nel marzo 2010; c) membro dei talibani responsabile della provincia di Helmand, Afghanistan, dal 2008; d) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; e) appartiene alla tribù dei Barich. Data di designazione dell’ONU: 23.2.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell’inserimento nell’elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Mohammad Naim è membro del consiglio talibano di Gerdi Jangal. È l’ex vice di Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed, alto esponente del consiglio dei capi talibani. Mohammad Naim comanda una base militare nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan.

5.

Abdul Baqi Basir Awal Shah (alias Abdul Baqi).

Titolo: a) Maulavi; b) Mullah. Motivi dell’inserimento nell’elenco: a) governatore delle province di Khost e Paktika sotto il regime talibano; b) viceministro dell’informazione e della cultura sotto il regime talibano; c) ministero degli affari esteri, servizi consolari sotto il regime talibano. Data di nascita: tra il 1960 e il 1962. Luogo di nascita: a) Jalalabad, provincia di Nangarhar, Afghanistan; b) distretto di Shinwar, provincia di Nangarhar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana: Altre informazioni: a) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; b) membro dei talibani responsabile della provincia di Nangarhar nel 2008. Data di designazione dell’ONU: 23.2.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell’inserimento nell’elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Abdul Baqi è stato dapprima governatore delle province di Khost e Paktika, sotto il regime talibano. Successivamente è stato nominato viceministro dell’informazione e della cultura. Ha inoltre prestato servizio presso il ministero degli affari esteri, servizi consolari del regime talibano.

Nel 2003, Abdul Baqi ha partecipato ad attività militari antigovernative nei distretti di Shinwar, Achin, Naziyan e Dur Baba della provincia di Nangarhar. A partire dal 2009, ha preso parte all’organizzazione di attività militanti nell’intera regione orientale, segnatamente nella provincia di Nangarhar e nella città di Jalalabad.

6.

Rustum Hanafi Habibullah [alias: a) Rostam Nuristani; b) Hanafi Sahib].

Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: viceministro dei lavori pubblici sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1963. Luogo di nascita: Dara Kolum, distretto di Do Aab, provincia di Nuristan, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) membro dei talibani responsabile della provincia di Nuristan, Afghanistan, nel maggio 2007; b) appartiene alla tribù dei Nuristani; c) sarebbe deceduto all’inizio del 2012. Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001.

7.

Mohammad Wali Mohammad Ewaz (alias Mohammad Wali).

Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: ministro per la prevenzione dei vizi e la diffusione della virtù sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1965. Luogo di nascita: a) villaggio di Jelawur, distretto di Arghandab, provincia di Kandahar, Afghanistan; b) villaggio di Siyachoy, distretto di Panjwai, provincia di Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) sarebbe deceduto nel dicembre 2006; b) apparteneva alla tribù dei Ghilzai. Data di designazione dell’ONU: 31.1.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell’inserimento nell’elenco forniti dal comitato delle sanzioni:.

nella sua veste di ministro per la prevenzione dei vizi e la diffusione della virtù sotto il regime talibano, Mohammad Wali ha fatto spesso ricorso alla tortura e ad altri mezzi per intimidire la popolazione. Dopo la caduta del regime talibano resta attivo tra i talibani nella provincia di Kandahar, Afghanistan.

8.

Sayed Esmatullah Asem Abdul Quddus [alias: a) Esmatullah Asem; b) Asmatullah Asem; c) Sayed Esmatullah Asem].

Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: a) viceministro per la prevenzione del vizio e la diffusione della virtù sotto il regime talibano; b) segretario generale della società della Mezzaluna rossa afgana (ARCS) sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1967. Luogo di nascita: Qalayi Shaikh, distretto di Chaparhar, provincia di Nangarhar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) membro del consiglio supremo dei talibani nel maggio 2007; b) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; c) membro della shura dei talibani a Peshawar; d) responsabile dell’attività dei talibani afghani nelle aree tribali ad amministrazione federale del Pakistan nel 2008; e) eminente esperto negli attentati suicidi con IED dal 2012. Data di designazione dell’ONU: 23.2.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell’inserimento nell’elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

al momento del suo inserimento nell’elenco, Sayed Esmatullah Asem era inoltre segretario generale della società della Mezzaluna rossa afgana (ARCS) sotto il regime talibano. Dal maggio 2007, è diventato membro della dirigenza talibana. Nel 2009 era anche membro di un consiglio regionale talibano.

Sayed Esmatullah Asem è stato al comando di un gruppo di combattenti talibani nel distretto di Chaparhar nella provincia afgana di Nangarhar. Comandante talibano nella provincia di Konar, ha inviato attentatori suicidi in varie province dell’Afghanistan orientale nel 2007.

Alla fine del 2008, Sayed Esmatullah Asem è stato incaricato di dirigere una base di sosta talibana nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan.

9.

Ahmad Taha Khalid Abdul Qadir.

Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: governatore della provincia di Paktia (Afghanistan) sotto il regime talibano. Data di nascita: Intorno al 1963. Luogo di nascita: a) provincia di Nangarhar, Afghanistan; b) provincia di Khost, Afghanistan; c) villaggio di Siddiq Khel, distretto di Naka, provincia di Paktia, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) membro dei talibani responsabile della provincia di Nangarhar nel 2011; b) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; c) appartiene alla tribù degli Zadran; d) stretto collaboratore di Sirajjudin Jallaloudine Haqqani. Data di designazione dell’ONU: 23.2.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell’inserimento nell’elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

alla fine del 2001 Taha era anche governatore della provincia di Kunar sotto il regime talibano. Nel settembre 2009 era responsabile della provincia di Wardak per i talibani.

10.

Mohammad Shafiq Ahmadi Fatih Khan (alias Mohammad Shafiq Ahmadi).

Titolo: Mullah. Motivi dell’inserimento nell’elenco: governatore della provincia di Samangan sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: 1956-1957. Luogo di nascita: villaggio di Charmistan, distretto di Tirin Kot, provincia di Uruzgan, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: appartiene alla tribù degli Hottak. Data di designazione dell’ONU: 23.2.2001.

11.

Abdul Wahab Abdul Ghafar (alias Abdul Wahab).

Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: a) addetto commerciale talibano a Riyadh, Arabia saudita; b) primo segretario, Ambasciata talibana di Islamabad, Pakistan. Data di nascita: intorno al 1973. Luogo di nascita: villaggio di Kuzbahar, distretto di Khogyani, provincia di Nangarhar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) nel 2010, membro della Quetta Shura talibana; b) confermato suo decesso nel dicembre 2010 in Pakistan; c) apparteneva alla tribù dei Khogyani. Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001.

12.

Abdul Qadeer Basir Abdul Baseer [alias: a) Abdul Qadir; b) Ahmad Haji; c) Abdul Qadir Haqqani; d) Abdul Qadir Basir].

Titolo: a) Generale; b) Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: addetto militare, Ambasciata talibana di Islamabad, Pakistan. Data di nascita: 1964. Luogo di nascita: a) distretto di Surkh Rod, provincia di Nangarhar, Afghanistan; b) distretto di Hisarak, provincia di Nangarhar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Passaporto n.: D 000974 (passaporto afgano). Altre informazioni: a) consulente finanziario del consiglio militare talibano di Peshawar e presidente della commissione finanziaria talibana di Peshawar; b) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan. Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell’inserimento nell’elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

nel 2009, Abdul Qadeer Abdul Baseer è stato tesoriere dei talibani a Peshawar (Pakistan). All’inizio del 2010, è stato consulente finanziario del consiglio militare talibano di Peshawar e presidente della commissione finanziaria talibana di Peshawar. Consegna personalmente i fondi della shura della dirigenza talibana a gruppi di talibani in tutto il Pakistan.

13.

Mohammad Sadiq Amir Mohammad.

Titolo: a) Alhaj; b) Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: capo dell’agenzia commerciale afgana di Peshawar, Pakistan. Data di nascita: 1934. Luogo di nascita: a) provincia di Ghazni, Afghanistan; b) provincia di Logar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Passaporto n.: SE 011252 (passaporto afgano). Altre informazioni: sarebbe deceduto. Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell’inserimento nell’elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

nell’ottobre 2006, Mohammad Sadiq Amir Mohammad era membro del nuovo consiglio consultivo (majlis shura), la cui creazione sarebbe stata annunciata da Mohammed Omar.

14.

Agha Jan Alizai [alias: a) Haji Agha Jan Alizai; b) Hajji Agha Jan; c) Agha Jan Alazai; d) Haji Loi Lala; e) Loi Agha; f) Abdul Habib].

Titolo: Haji. Data di nascita: a) 15.10.1963; b) 14.2.1973; c) 1967; d) intorno al 1957. Luogo di nascita: a) villaggio di Hitemchai, provincia di Helmand, Afghanistan; b) provincia di Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) ha diretto una rete di traffico di droga nella provincia di Helmand, Afghanistan; b) si è recato periodicamente in Pakistan. Data di designazione dell’ONU: 4.11.2010.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell’inserimento nell’elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Agha Jan Alizai ha gestito una delle più imponenti reti di narcotraffico della provincia di Helmand (Afghanistan) e ha finanziato i talibani in cambio di protezione delle sue attività di narcotraffico. Nel 2008 un gruppo di narcotrafficanti, fra cui Alizai, ha accettato di versare ai talibani un’imposta sui terreni coltivati a papaveri da oppio in cambio dell’accordo dei talibani a organizzare il trasporto di materiale narcotico.

I talibani hanno accettato altresì di garantire la sicurezza dei narcotrafficanti e dei loro depositi in cambio della disponibilità dei trafficanti a dare rifugio e provvedere al trasporto dei combattenti talibani. Alizai è inoltre intervenuto nell’acquisto di armi per i talibani e si è recato periodicamente in Pakistan per incontrarvi alti dirigenti talibani. Ha altresì agevolato membri dei talibani nell’acquisizione di passaporti iraniani falsi che permettessero loro di recarsi in Iran a fini di addestramento. Nel 2009 ha fornito a un comandante talibano il passaporto e i fondi necessari per recarsi in Iran.

15.

Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad (alias Saleh Mohammad).

Data di nascita: a) intorno al 1962; b) 1961. Luogo di nascita: a) villaggio di Nulgham, distretto di Panjwai, provincia di Kandahar, Afghanistan; b) villaggio di Sangesar, distretto di Panjwai, provincia di Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) è stato a capo di una rete organizzata di contrabbando nelle province di Kandahar e Helmand, Afghanistan; b) in precedenza ha gestito laboratori di eroina a Band-e-Timor, nella provincia di Kandahar, Afghanistan; c) è stato proprietario di una concessionaria di auto a Mirwais Mena, distretto di Dand, provincia di Kandahar, Afghanistan; d) arrestato nel 2008-2009 e detenuto in Afghanistan nel 2011; e) imparentato per matrimonio al Mullah Ubaidullah Akhund Yar Mohammad Akhund; f) appartiene alla tribù dei Kakar. Data di designazione dell’ONU: 4.11.2010.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell’inserimento nell’elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Saleh Mohammad Kakar è un narcotrafficante che è stato a capo di una rete organizzata di contrabbando nelle province di Kandahar e Helmand (Afghanistan), che ha soddisfatto esigenze logistiche e finanziarie dei talibani. Prima di essere arrestato dalle autorità afgane Saleh Mohammad Kakar ha gestito laboratori di eroina nella zona di Band-e-Timor nella provincia di Kandahar, che godevano della protezione dei talibani.

Era in contatto con alti dirigenti talibani, ha raccolto per loro conto denaro dai narcotrafficanti e ha gestito e occultato fondi appartenenti a membri di spicco dei talibani. Si è inoltre dedicato ad agevolare il versamento di imposte ai talibani per conto dei narcotrafficanti. È stato proprietario di una concessionaria di auto a Kandahar che ha fornito ai talibani veicoli usati per attacchi suicidi.

16.

Sangeen Zadran Sher Mohammad [alias: a) Sangin; b) Sangin Zadran; c) Sangeen Khan Zadran; d) Sangeen; e) Fateh; f) Noori].

Titolo: a) Maulavi (ortografia alternativa: Maulvi); b) Mullah. Data di nascita: a) intorno al 1976; b) intorno al 1979. Luogo di nascita: Tang Stor Khel, distretto di Ziruk, provincia di Paktika, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) governatore ombra della provincia di Paktika (Afghanistan) e comandante della rete Haqqani, un gruppo di militanti affiliato ai talibani che opera nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan. Primo luogotenente di Sirajuddin Lallaloudine Haqqani; b) appartiene alla tribù dei Kharoti. Data di designazione dell’ONU: 16.8.2011.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell’inserimento nell’elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Sangeen Zadran è uno dei capi degli insorti nella provincia di Paktika (Afghanistan) e un comandante della rete Haqqani. La rete Haqqani, un gruppo di militanti affiliato ai talibani che opera nella zona di frontiera tra Afghanistan e Pakistan, ha un ruolo di primo piano nell’attività insurrezionale in Afghanistan ed è responsabile di numerosi attacchi di alto profilo. Zadran è il primo luogotenente del capo della rete Haqqani, Sirajuddin Haqqani.

Sangeen Zadran contribuisce a guidare i combattenti negli attacchi perpetrati nell’Afghanistan sudorientale e si ritiene che abbia pianificato e coordinato l’arrivo di combattenti stranieri in Afghanistan. Sangeen Zadran è stato anche implicato in numerosi attacchi perpetrati con ordigni esplosivi improvvisati (IED).

Oltre al suo ruolo in tali attacchi, Sangeen Zadran è stato anche implicato nel sequestro di cittadini afgani e stranieri nella regione di frontiera tra Afghanistan e Pakistan.

17.

Jan Mohammad Madani Ikram.

Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: addetto commerciale, Ambasciata talibana di Abu Dhabi, Emirati arabi uniti. Data di nascita: 1954-1955. Luogo di nascita: villaggio di Siyachoy, distretto di Panjwai, provincia di Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; b) appartiene alla tribù degli Alizai. Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001.

18.

Abdul Manan Mohammad Ishak.

Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: a) primo segretario, ambasciata talibana di Riyadh, Arabia Saudita; b) addetto commerciale, Ambasciata talibana di Abu Dhabi, Emirati arabi uniti. Data di nascita: 1940-1941. Luogo di nascita: villaggio di Siyachoy, distretto di Panjwai, provincia di Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell’inserimento nell’elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Abdul Manan è stato un alto comandante talibano nelle province di Paktia, Paktika e Khost nell’Afghanistan orientale. È stato inoltre incaricato di assicurare il passaggio dei combattenti talibani e delle armi alla frontiera afgano-pakistana.

19.

Din Mohammad Hanif [alias: a) Qari Din Mohammad; b) Iadena Mohammad].

Titolo: Qari. Motivi dell’inserimento nell’elenco: a) ministro della pianificazione sotto il regime talibano; b) ministro dell’istruzione superiore sotto il regime talibano. Data di nascita: a) intorno al 1955; b) 1.1.1969 (come Iadena Mohammad). Luogo di nascita: a) villaggio di Shakarlab, distretto di Yaftali Pain, provincia di Badakhshan, Afghanistan; b) Badakhshan (come Iadena Mohammad). Cittadinanza: afgana. Passaporto: OA 454044 (come Iadena Mohammad). Altre informazioni: a) membro del consiglio supremo dei talibani responsabile delle province di Takhar e Badakhshan; b) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan. Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001.

B.   Entità e altri gruppi e imprese associati ai talibani

1.

Ufficio cambi Haji Khairullah Haji Sattar [alias: a) Ufficio cambi Hai Khairullah; b) Servizio finanziario Haji Khair Ullah; c) Haji Salam Hawala; d) Haji Hakim Hawala; e) Haji Alim Hawala; f) Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah; g) Haji Khairullah- Haji Sattar Sarafi; h) Haji Khairullah e Abdul Sattar & Co].

Indirizzo: a) succursale 1: i) Chohar Mir Road, bazar Kandahari, Quetta, provincia di Baluchistan, Pakistan; ii) stanza numero 1, Abdul Sattar Plaza, Hafiz Saleem Street, Munsafi Road, Quetta, provincia di Baluchistan, Pakistan; iii) negozio numero 3, Dr. Bano Road, Quetta, provincia di Baluchistan, Pakistan; iv) ufficio numero 3, vicino alla Fatima Jinnah Road, Dr. Bano Road, Quetta, provincia di Baluchistan, Pakistan; v) Kachara Road, Nasrullah Khan Chowk, Quetta, provincia di Baluchistan, Pakistan; vi) Wazir Mohammad Road, Quetta, provincia di Baluchistan, Pakistan; b) succursale 2: Peshawar, provincia di Khyber Paktunkhwa, Pakistan; c) succursale 3: Moishah Chowk Road, Lahore, provincia di Punjab, Pakistan; d) succursale 4: Karachi, provincia di Sindh, Pakistan; e) succursale 5: i) Larran Road numero 2, Chaman, provincia di Baluchistan, Pakistan; ii) bazaar centrale di Chaman, Chaman, provincia di Baluchistan, Pakistan; f) succursale 6: negozio numero 237, mercato Shah Zada (anche noto come Sarai Shahzada), zona Puli Khisti, distretto di polizia 1, Kabul, Afghanistan, telefono: + 93-202-103386, + 93-202-101714, 0202-104748, telefono mobile: + 93-797-059059, + 93-702-222222; g) succursale 7: i) negozi numero 21 e 22, secondo piano, mercato Sarafi di Kandahar, Kandahar, provincia di Kandahar, Afghanistan; ii) nuovo mercato Sarafi, secondo piano, Kandahar, provincia di Kandahar, Afghanistan; iii) mercato Safi, Kandahar, provincia di Kandahar, Afghanistan; h) succursale 8: Gereshk, distretto di Nahr-e Saraj, provincia di Helmand, Afghanistan; i) succursale 9: i) bazar di Lashkar Gah, Lashkar Gah, distretto di Lashkar Gah, provincia di Helmand, Afghanistan; ii) mercato di Haji Ghulam Nabi, secondo piano, distretto di Lashkar Gah, provincia di Helmand, Afghanistan; j) succursale 10: i) suite numero 196-197, terzo piano, mercato Khorasan, Herat, provincia di Herat, Afghanistan; ii) mercato Khorasan, Shahre Naw, distretto 5, Herat, provincia di Herat, Afghanistan; k) succursale 11: i) mercato Sarafi, distretto di Zaranj, provincia di Nimroz, Afghanistan; ii) mercato Ansari, secondo piano, provincia di Nimroz, Afghanistan; l) succursale 12: mercato Sarafi, Wesh, distretto di Spin Boldak, Afghanistan; m) succursale 13: mercato Sarafi, Farah, Afghanistan; n) succursale 14: Dubai, Emirati arabi uniti; o) succursale 15: Zahedan, Iran; p) succursale 16: Zabul, Iran. Numeri di codice fiscale e di licenza: a) numero di codice fiscale nazionale pakistano: 1774308; b) numero di codice fiscale nazionale pakistano: 0980338; c) numero di codice fiscale nazionale pakistano: 3187777; d) numero della licenza afgana di fornitore di servizi finanziari: 044. Altre informazioni: a) l’ufficio cambi Haji Khairullah Haji Sattar è stato usato dalla dirigenza talibana per trasferire denaro ai comandanti talibani per finanziare combattenti e operazioni in Afghanistan dal 2011; b) associato con Abdul Sattar Abdul Manan e Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Data di designazione dell’ONU: 29.6.2012.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell’inserimento nell’elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Abdul Satar Abdul Manan e Khairullah Barakzai Khudai Nazar sono copropietari dell’ufficio cambi Haji Khairullah Haji Sattar (HKHS). Satar e Khairullah hanno gestito insieme uffici cambio in tutto l’Afghanistan, il Pakistan e a Dubai, Emirati arabi uniti. Dirigenti talibani si sono serviti di HKHS per distribuire denaro ai governatori ombra e ai comandanti talibani e per ricevere trasferimenti di denaro per i talibani tramite l’hawala (sistema informale di trasferimento di valori). Dal 2011 la dirigenza talibana ha trasferito denaro ai comandanti talibani in Afghanistan mediante HKHS. Alla fine del 2011 la succursale HKHS di Lashkar Gah, provincia di Helmand, Afghanistan, è stata usata per inviare denaro al governatore ombra dei talibani responsabile della provincia di Helmand. Alla metà del 2011 un comandante dei talibani si è servito di una filiale HKHS della regione di confine tra l’Afghanistan e il Pakistan per finanziare i combattenti e le operazioni in Afghanistan. Da quando i talibani hanno iniziato a depositare mensilmente una somma ingente di denaro in contanti presso questa filiale HKHS, i comandanti talibani hanno avuto accesso ai fondi da qualsiasi filiale HKHS. Nel 2010 membri dei talibani si sono serviti di HKHS per trasferire denaro ad hawala in Afghanistan, dove i comandanti operativi avevano accesso ai fondi. Dalla fine del 2009 il direttore della filiale HKHS di Lashkar Gah ha sorvegliato il movimento di fondi dei talibani tramite HKHS.

II.   Le voci seguenti sono aggiunte all’elenco riportato nell’allegato della decisione 2011/486/PESC.

A.   Persone legate ai talibani

1.

Abdul Rauf Zakir (alias Qari Zakir).

Titolo: Qari. Data di nascita: tra il 1969 e il 1971. Luogo di nascita: provincia di Kabul, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) capo di operazioni suicide per la rete Haqqani sotto l’autorità di Sirajuddin Jallaloudine Haqqani e incaricato di tutte le operazioni nelle province di Kabul, Takhar, Kunduz e Baghlan; b) supervisiona l’addestramento degli attentatori suicidi e fornisce istruzioni su come fabbricare gli ordigni esplosivi improvvisati (IED). Data di designazione dell’ONU: 5.11.2012.

B.   Entità e altri gruppi e imprese associati ai talibani

1.

Rete Haqqani (alias HQN).

Altre informazioni: a) rete di combattenti talibani basata alla frontiera tra la provincia di Khost, Afghanistan, e il Nord Waziristan, Pakistan; b) fondata da Jalaluddin Haqqani e diretta attualmente dal figlio Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. Gli altri membri elencati sono: Nasiruddin Haqqani, Sangeen Zadran Sher Mohammad, Abdul Aziz Abbasin, Fazl Rabi, Ahmed Jan Wazir, Bakht Gul, Abdul Rauf Zakir; c) responsabile degli attacchi suicidi e di omicidi mirati nonché di sequestri di persona a Kabul e nelle altre province dell’Afghanistan; d) legato ad Al-Qaida, al Movimento islamico dell’Uzbekistan, all’organizzazione Tehrik-e Taliban Pakistan, a Lashkar I Jhangvi, e a Jaish-IMohammed. Data di designazione dell’ONU: 5.11.2012


4.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 332/29


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2012

sull’importazione in franchigia doganale di merci destinate ad essere distribuite o messe a disposizione gratuitamente delle persone colpite dai terremoti che si sono verificati in Italia nel maggio 2012

[notificata con il numero C(2012) 8687]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(2012/746/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (1), in particolare l’articolo 76,

vista la richiesta presentata dalla Repubblica italiana in data 12 settembre 2012 per l’importazione in franchigia doganale di merci destinate ad essere messe a disposizione gratuitamente delle persone colpite dai terremoti che si sono verificati in Italia nel maggio 2012,

considerando quanto segue:

(1)

I terremoti come quelli verificatisi in Italia nel maggio 2012 costituiscono una catastrofe ai sensi del capo XVII, sezione C, del regolamento (CE) n. 1186/2009; vi è quindi motivo per autorizzare l’importazione in franchigia di merci che rispondono ai requisiti degli articoli 74-80 del suddetto regolamento (CE) n. 1186/2009.

(2)

È necessario che la Repubblica italiana informi la Commissione in merito alla natura e ai quantitativi delle varie merci ammesse in franchigia doganale a beneficio delle vittime dei terremoti verificatisi in Italia nel maggio 2012, alle organizzazioni autorizzate a distribuire o mettere a disposizione tali merci e ai provvedimenti adottati per impedire che le merci in questione siano destinate ad usi diversi dall’aiuto ai terremotati.

(3)

È opportuno che la franchigia doganale sia accordata per le merci importate a decorrere dalla data della prima scossa di terremoto.

(4)

Gli altri Stati membri sono stati consultati a norma dell’articolo 76 del regolamento (CE) n. 1186/2009,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   È ammessa l’importazione di merci in franchigia dai dazi all’importazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1186/2009, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a)

le merci sono destinate ad uno dei seguenti usi:

i)

distribuzione gratuita alle persone colpite dai terremoti che si sono verificati in Italia nel maggio 2012 da parte degli enti e delle organizzazioni di cui alla lettera c);

ii)

messa a disposizione gratuita, a beneficio delle persone di cui sopra, delle merci in questione che rimangono di proprietà delle organizzazioni autorizzate;

b)

le merci soddisfano i requisiti di cui agli articoli 75, 78 e 79 del regolamento (CE) n. 1186/2009;

c)

le merci sono importate per l’immissione in libera pratica da enti statali o da organizzazioni autorizzate dalle competenti autorità italiane.

2.   Sono ammesse in franchigia doganale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1186/2009, anche le merci importate per l’immissione in libera pratica dalle unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità per tutta la durata del loro intervento in soccorso delle vittime dei terremoti verificatisi in Italia nel maggio 2012.

Articolo 2

Entro e non oltre il 31 gennaio 2013 la Repubblica italiana comunica alla Commissione le seguenti informazioni:

a)

un elenco delle organizzazioni autorizzate di cui all’articolo 1, paragrafo 1;

b)

informazioni concernenti la natura e i quantitativi delle varie merci ammesse in franchigia a norma dell’articolo 1;

c)

i provvedimenti adottati per garantire l’osservanza degli articoli 78, 79 e 80 del regolamento (CE) n. 1186/2009 in relazione alle merci che rientrano nel campo di applicazione della presente decisione.

Articolo 3

L’articolo 1 si applica alle importazioni effettuate dal 20 maggio 2012 al 31 dicembre 2012.

Articolo 4

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2012

Per la Commissione

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23.


Rettifiche

4.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 332/31


Rettifica del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 88 del 24 marzo 2012 )

A pagina 2, considerando 11; a pagina 10, articolo 23, paragrafo 2, lettera c); a pagina 58, allegato VIII, punto B., il titolo; a pagina 79, allegato IX, punto II, il titolo; a pagina 80, allegato IX, punto II, voce B.1, seconda colonna; a pagina 81, allegato IX, punto II, voce B.5, quarta colonna:

anziché:

«Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche»,

leggi:

«Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane»;

a pagina 8, articolo 14, paragrafo 1, lettera c):

anziché:

«all’importazione, all’acquisto e al trasporto di prodotti petrolchimici esportati dall’Iran prima del 23 gennaio 2012 oppure, se l’esportazione è stata effettuata a norma della lettera b), il 1o maggio 2012 o prima di tale data,»,

leggi:

«all’importazione, all’acquisto e al trasporto di prodotti petrolchimici esportati dall’Iran prima del 23 gennaio 2012, oppure se l’esportazione è stata effettuata a norma della lettera a) il 1o maggio 2012 o prima di tale data, oppure se l’esportazione è stata effettuata a norma della lettera b),»;

a pagina 13, articolo 30, paragrafo 3, lettera a), punto v):

anziché:

«v)

le notifiche e le richieste di autorizzazione relative al trasferimento di fondi da una persona, un’entità o un organismo iraniani nell’Unione sono rivolte dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, o per suo conto, alle autorità competenti dello Stato membro in cui è dato l’ordine iniziale di esecuzione del trasferimento;»,

leggi:

«v)

le notifiche e le richieste di autorizzazione relative al trasferimento di fondi da una persona, un’entità o un organismo iraniani nell’Unione sono rivolte dal prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante, o per suo conto, alle autorità competenti dello Stato membro in cui è dato l’ordine iniziale di esecuzione del trasferimento;»;

a pagina 14, articolo 32, paragrafo 2, lettere b) e c):

anziché:

«b)

succursali e filiali, rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 50, di enti finanziari e creditizi e uffici dei cambiavalute con sede in Iran;

c)

succursali e filiali, non rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 50, di enti finanziari o creditizi e uffici dei cambiavalute con sede in Iran; e»,

leggi:

«b)

succursali e filiali, rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 49, di enti finanziari e creditizi e uffici dei cambiavalute con sede in Iran;

c)

succursali e filiali, non rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 49, di enti finanziari o creditizi e uffici dei cambiavalute con sede in Iran; e»;

a pagina 14, articolo 33, paragrafo 1:

anziché:

«1.   Agli enti finanziari o creditizi che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 49 è vietato:»,

leggi:

«1.   Agli enti finanziari o creditizi che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 49 è vietato:»;

a pagina 21, allegato II, Nota generale sulla tecnologia (NGT), punto 2:

anziché:

«… dell’allegato IV …»,

leggi:

«… dell’allegato III …»;

a pagina 27, allegato II, voce II.A2.014, colonna «Designazione delle merci»:

anziché:

«N.B. SI VEDA ANCHE IV.A2.008»,

leggi:

«N.B. SI VEDA ANCHE .A2.008»;

a pagina 27, allegato II, voce II.A2.015, colonna «Designazione delle merci»:

anziché:

«N.B. SI VEDA ANCHE IV.A2.009»,

leggi:

«N.B. SI VEDA ANCHE III.A2.009»;

a pagina 28, allegato II, voce II.A2.016, colonna «Designazione delle merci»:

anziché:

«N.B. SI VEDA ANCHE IV.A2.010»,

leggi:

«N.B. SI VEDA ANCHE III.A2.010»;

a pagina 33, allegato II.B, voce II.B.001, colonna «Designazione delle merci»:

anziché:

«Tecnologie necessarie per lo sviluppo, la produzione o l’utilizzo degli articoli elencati nella parte A (beni).»,

leggi:

«Tecnologie necessarie per lo sviluppo, la produzione o l’utilizzo degli articoli elencati nella parte II.A (Beni).

Nota tecnica:

Il termine “tecnologie” comprende anche il software.»;

a pagina 33, allegato II.B, voce II.B.002, colonna «Designazione delle merci»:

anziché:

«… nella parte IV A. (Beni) dell’allegato IV»,

leggi:

«… nella parte III A. (Beni) dell’allegato III»;

a pagina 47, allegato VI, parte 2.A, punto 13, nota tecnica:

anziché:

«La formula per calcolare l’indice PRE è: Formula»,

leggi:

«La formula per calcolare l’indice PRE è: Formula»;

a pagina 47, allegato VI, parte 2.A, punto 15:

anziché:

«“Pig launcher” (cassette di lancio) e “pig catcher” (cassette di ricevimento) per l’introduzione e la rimozione dei pig»,

leggi:

«“Pig launcher” (cassette di lancio) e “pig catcher” (cassette di ricevimento) per l’introduzione e la rimozione dei “pigs”»;

a pagina 49, allegato VI, parte 3.A, punto 6:

anziché:

«6.

Compressore centrifugo e/o alternativo con una potenza installata superiore a 2 MW e conforme alla specifica API610.»,

leggi:

«6.

Compressore centrifugo e/o alternativo con una potenza installata superiore a 2 MW e conforme alle specifiche API 617 o API 618.»;

a pagina 51, allegato VIII, parte A, punto 3):

anziché:

«Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica»,

leggi:

«Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane»;

a pagina 58, allegato VIII, parte B, il titolo:

anziché:

«Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica»,

leggi:

«Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane»;

a pagina 58, allegato VIII, parte B, punto 1):

anziché:

«Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche»,

leggi:

«Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane»;

a pagina 79, allegato IX, parte II, il titolo:

anziché:

«Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (Islamic Revolution Guards Corps — IRGC)

A.   VPersone»,

leggi:

«Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane (Iranian Revolutionary Guard Corps — IRGC)

A.   Persone»;

a pagina 80, allegato IX, parte II B, riga 1, seconda colonna:

anziché:

«Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (Islamic Revolution Guards Corps — IRGC)»,

leggi:

«Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane (Iranian Revolutionary Guard Corps — IRGC)»;

a pagina 81, allegato IX, parte II B, riga 5, quarta colonna:

anziché:

«Corpo delle Guardie della rivoluzione islamica iraniana»,

leggi:

«Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane».