ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.328.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 328

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55o anno
28 novembre 2012


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione n. 1104/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che modifica la decisione 2008/971/CE del Consiglio per includere i materiali forestali di moltiplicazione della categoria qualificati e per aggiornare i nomi delle autorità responsabili dell’ammissione e del controllo della produzione

1

 

*

Decisione n. 1105/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che modifica la decisione 2003/17/CE del Consiglio estendendo il periodo della sua applicazione e aggiornando i nomi di un paese terzo e delle autorità incaricate di certificare e controllare la produzione ( 1 )

4

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l’aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori ( 1 )

7

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1107/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

16

 

 

DECISIONI

 

 

2012/730/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 20 novembre 2012, sulla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, nell’ambito del gruppo di studio internazionale sulla iuta con riguardo al negoziato del nuovo mandato dopo il 2014

18

 

 

2012/731/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ai sensi del punto 28 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2012/003 DK/Vestas, presentata dalla Danimarca)

19

 

 

2012/732/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, relativa alla mobilizzazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità del punto 28 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2012/002 DE/manroland, presentata dalla Germania)

20

 

 

2012/733/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 26 novembre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la compensazione delle domande e delle offerte di lavoro e la ricostituzione della rete EURES [notificata con il numero C(2012) 8548]  ( 1 )

21

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

DECISIONI

28.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 328/1


DECISIONE N. 1104/2012/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 21 novembre 2012

che modifica la decisione 2008/971/CE del Consiglio per includere i materiali forestali di moltiplicazione della categoria «qualificati» e per aggiornare i nomi delle autorità responsabili dell’ammissione e del controllo della produzione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2008/971/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa all’equivalenza dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti in paesi terzi (3) stabilisce le condizioni di importazione nell’Unione dei materiali forestali di moltiplicazione appartenenti alle categorie «identificati alla fonte» e «selezionati», prodotti in un paese terzo di cui all’allegato I di tale decisione.

(2)

Le norme nazionali relative alla certificazione dei materiali forestali di moltiplicazione in Canada, Croazia, Norvegia, Serbia, Svizzera, Turchia e negli Stati Uniti prevedono un’ispezione ufficiale in campo da effettuarsi durante la raccolta e la trasformazione delle sementi e la produzione di postime.

(3)

Secondo tali norme, i sistemi di ammissione e registrazione dei materiali di base, nonché la successiva produzione di materiali di moltiplicazione da tali materiali di base dovrebbero rispettare il sistema OCSE di certificazione dei materiali forestali di moltiplicazione destinati al commercio internazionale (sistema OCSE per sementi e piante forestali). Inoltre, tali norme dispongono che sementi e postime appartenenti alle categorie «identificati alla fonte», «selezionati» e «qualificati» siano certificati ufficialmente e che gli imballaggi di sementi siano chiusi ufficialmente in conformità del sistema OCSE per sementi e piante forestali.

(4)

Da un esame di tali norme in relazione alla categoria «qualificati» è emerso che le modalità di ammissione dei materiali di base soddisfano le prescrizioni di cui alla direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (4). Inoltre, fatta eccezione per le condizioni relative alla qualità delle sementi, alla purezza della specie e alla qualità del postime, le norme vigenti in tali paesi terzi offrono le stesse garanzie per quanto riguarda le condizioni applicabili a sementi e postime della nuova categoria «qualificati» di cui alla direttiva 1999/105/CE. Ne consegue che le norme relative alla certificazione di materiali forestali appartenenti alla categoria «qualificati» in Canada, Croazia, Norvegia, Serbia, Svizzera, Turchia e negli Stati Uniti dovrebbero essere considerate equivalenti a quelle stabilite nella direttiva 1999/105/CE, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all’allegato II della decisione 2008/971/CE relative a sementi e postime.

(5)

Per quanto concerne i materiali della categoria «qualificati», tali condizioni dovrebbero comprendere la fornitura di informazioni indicanti se i prodotti siano stati geneticamente modificati o meno. Tali informazioni dovrebbero agevolare l’applicazione dei requisiti della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (5) oppure, se del caso, del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (6), e del regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l’etichettatura degli organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi derivati da organismi geneticamente modificati (7).

(6)

Inoltre sono cambiati i nomi di talune autorità responsabili dell’ammissione e del controllo della produzione, elencati all’allegato I della decisione 2008/971/CE.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2008/971/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2008/971/CE è così modificata:

1)

all’articolo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«La presente decisione determina le condizioni di importazione nell’Unione di materiali forestali di moltiplicazione appartenenti alle categorie “identificati alla fonte”, “selezionati” e “qualificati” prodotti in un paese terzo figurante nell’allegato I.»;

2)

all’articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Sementi e postime appartenenti alle categorie “identificati alla fonte”, “selezionati” e “qualificati” delle specie di cui all’allegato I della direttiva 1999/105/CE, prodotti nei paesi terzi figuranti nell’allegato I della presente decisione e certificati ufficialmente dalle autorità dei paesi terzi figuranti nel medesimo allegato, sono considerati equivalenti a sementi e postime conformi alla direttiva 1999/105/CE, purché le condizioni stabilite nell’allegato II della presente decisione siano soddisfatte.»;

3)

all’articolo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il fornitore responsabile dell’importazione di sementi e postime nell’Unione informa preliminarmente all’importazione l’organismo ufficiale dello Stato membro d’importazione. Prima dell’immissione in commercio di tali materiali, l’organismo ufficiale rilascia un certificato principale basato sul certificato ufficiale di provenienza dell’OCSE.»;

4)

gli allegati I e II sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Strasburgo, il 21 novembre 2012

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  GU C 351 del 15.11.2012, pag. 91.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 novembre 2012.

(3)  GU L 345 del 23.12.2008, pag. 83.

(4)  GU L 11 del 15.1.2000, pag. 17.

(5)  GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.

(6)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

(7)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24.


ALLEGATO

Gli allegati I e II della decisione 2008/971/CE sono così modificati:

1)

l’allegato I è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

Paesi e autorità

Paese (1)

Autorità responsabile dell’ammissione e del controllo della produzione

CA

National Forest Genetic Resources Centre/Centre national des ressources génétiques forestières

Natural Resources Canada/Ressources naturelles Canada

Canadian Forest Service-Atlantic/Service canadien des forêts —Atlantique

P.O. Box 4000,

FREDERICTON, NB: E3B 5P7

CH

Federal Office for the Environment (FOEN)

Department of the Environment, Transport, Energy and Communications (UVEK)

Forest Division

Federal Plant Protection Service

Zürcherstraße 111

CH-8903 BIRMENSDORF

HR

Croatian Forest Research Institute – CFI

Division of Genetics, Forest Tree Breeding and Seed Science

Cvjetno naselje 41

10450 Jastrebarsko

NO

Norwegian Forest Research Institute

Høgskoleveien 12

N-1432 AAS

Norwegian Forest Seed Station

P.O. Box 118

N-2301 HAMAR

RS

Group for Forest Reproductive Material and Genetic Resources Directorate for Forest

Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management

Ministry of AFW — Directorate for Forest

Omladinskih brigada 1

Novi Beograd

TR

Ministry of Environment and Forestry

General Directorate of Forestation and Erosion Control

Bestepe 06560

Ankara

US

USA United States Department of Agriculture, Forest Service

Cooperative Forestry

National Seed Laboratory

5675 Riggins Mill Road

Dry Branch, Georgia 31020

AUTORITÀ UFFICIALI DI CERTIFICAZIONE STATALE

(Autorizzate a rilasciare certificati OCSE in virtù di un accordo di cooperazione con il servizio forestale USDA — USDA Forest Service)

Washington State Crop Improvement Association, Inc.

1610 NE Eastgate Blvd, Suite 610

Pullman, Washington 99163

2)

all’allegato II è aggiunta la sezione seguente:

«C.   Condizioni aggiuntive relative a sementi e postime della categoria “qualificati” prodotti in paesi terzi.

Per sementi e postime della categoria “qualificati”, l’etichetta OCSE e l’etichetta o il documento del fornitore devono recare l’indicazione se è stato fatto ricorso o meno alla modificazione genetica nella produzione del materiale di base.».


(1)  CA — Canada, CH — Svizzera, HR — Croazia, NO — Norvegia, RS — Serbia, TR — Turchia, US — Stati Uniti»


28.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 328/4


DECISIONE N. 1105/2012/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 21 novembre 2012

che modifica la decisione 2003/17/CE del Consiglio estendendo il periodo della sua applicazione e aggiornando i nomi di un paese terzo e delle autorità incaricate di certificare e controllare la produzione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2003/17/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa all’equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all’equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi (3), stabilisce che, per un periodo limitato, le ispezioni in campo effettuate nei paesi terzi sulle colture di sementi di determinate specie siano considerate equivalenti alle ispezioni in campo effettuate in conformità agli atti giuridici dell’Unione e che le sementi di determinate specie prodotte in tali paesi terzi siano considerate equivalenti alle sementi prodotte in conformità agli atti giuridici dell’Unione.

(2)

Le ispezioni in campo effettuate nei paesi terzi sembrano offrire ancora le stesse garanzie delle ispezioni in campo effettuate dagli Stati membri. È quindi opportuno continuare a considerarle equivalenti.

(3)

Poiché la decisione 2003/17/CE cesserà di produrre effetti il 31 dicembre 2012, è opportuno che il periodo per il quale tale decisione riconosce l’equivalenza sia prorogato. Appare pertanto opportuno prorogare il periodo di dieci anni.

(4)

Il riferimento alla Jugoslavia nella decisione 2003/17/CE dovrebbe essere soppresso. In quanto membro dei sistemi dell’OCSE per la certificazione varietale delle sementi nel commercio internazionale e membro dell’Associazione internazionale per l’analisi delle sementi, la Serbia dovrebbe essere aggiunta all’elenco dei paesi terzi dell’allegato I della decisione 2003/17/CE. Inoltre, alcune autorità incaricate della certificazione e del controllo della produzione, figuranti nell’allegato I della decisione 2003/17/CE, hanno cambiato nome.

(5)

È opportuno abrogare le disposizioni della decisione 2003/17/CE che fanno riferimento alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4), poiché, nell’ambito della presente decisione, la loro applicazione sarebbe incompatibile con il sistema di poteri delegati e poteri di esecuzione introdotti dagli articoli 290 e 291 del trattato.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2003/17/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2003/17/CE è così modificata:

1)

l’articolo 4 è abrogato;

2)

l’articolo 5 è abrogato;

3)

all’articolo 6, la data «31 dicembre 2012» è sostituita dalla data «31 dicembre 2022»;

4)

l’allegato I è sostituito dall’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Strasburgo, il 21 novembre 2012

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  GU C 351 del 15.11.2012, pag. 92.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 novembre 2012.

(3)  GU L 8 del 14.1.2003, pag. 10.

(4)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.


ALLEGATO

«ALLEGATO I

PAESI, AUTORITÀ E SPECIE

Paesi (1)

Autorità

Specie indicate nelle seguenti direttive

1

2

3

AR

Istituto Nacional de Semillas (INASE)

Av. Paseo Colón 922, 3 Piso

1063 BUENOS AIRES

66/401/CEE

66/402/CEE

2002/57/CE

AU

Australian Seeds Authority LTD.

P.O. BOX 187

LINDFIELD, NSW 2070

66/401/CEE

66/402/CEE

2002/57/CE

CA

Canadian Food Inspection Agency, Seed Section, Plant Health & Biosecurity Directorate

59 Camelot Drive, Room 250, OTTAWA, ON K1 A 0Y9

66/401/CEE

66/402/CEE

2002/57/CE

CL

Ministerio de Agricultura

Servicio Agricola y Ganadero, División de Semillas

Casilla 1167, Paseo Bulnes 140 — SANTIAGO DE CHILE

2002/54/CE

66/401/CEE

66/402/CEE

2002/57/CE

HR

State Institute for Seed and Seedlings,

Vinkovacka Cesta 63

31000 OSIJEK

2002/54/CE

66/401/CEE

66/402/CEE

2002/57/CE

IL

Ministry of Agriculture & Rural Development

Plant Protection and Inspection Services

P.O. BOX 78, BEIT-DAGAN 50250

66/401/CEE

66/402/CEE

2002/57/CE

MA

D.P.V.C.T.R.F.

Service de Contrôle des Semences et Plants,

B.P. 1308 RABAT

66/401/CEE

66/402/CEE

2002/57/CE

NZ

Ministry for Primary Industries,

25 “The Terrace”

P.O. BOX 2526

6140 WELLINGTON

2002/54/CE

66/401/CEE

66/402/CEE

2002/57/CE

RS

Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management Plant Protection Directorate

Omladinskih brigada 1, 11070 NOVI BEOGRAD

Il ministero dell’Agricoltura ha autorizzato le seguenti istituzioni a rilasciare certificati OCSE:

National Laboratory for Seed Testing

Maksima Gorkog 30 — 21000 Novi Sad

Maize Research Institute “ZEMUN POLJE”

Slobodana Bajica 1

11080 ZEMUN, BEOGRAD

2002/54/CE

66/401/CEE

66/402/CEE

2002/57/CE

TR

Ministry of Agriculture and Rural Affairs,

Variety Registration and Seed Certification Centre

Gayret mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvari No:62

P.O.BOX: 30,

06172 Yenimahalle/ANKARA

2002/54/CE

66/401/CEE

66/402/CEE

2002/57/CE

US

USDA — Agricultural Marketing Service

Seed Regulatory & Testing Branch

801 Summit Crossing, Suite C, GASTONIA NC 28054

2002/54/CE

66/401/CEE

66/402/CEE

2002/57/CE

UY

Instituto Nacional de Semillas (INASE)

Cno. Bertolotti s/n y Ruta 8 km 29

91001 PANDO — CANELONES

66/401/CEE

66/402/CEE

2002/57/CE

ZA

National Department of Agriculture,

c/o S.A.N.S.O.R.

Lynnwood Ridge, P.O. BOX 72981, 0040 PRETORIA

66/401/CEE

66/402/CEE – solo per quanto concerne le sementi Zea mays e Sorghum spp.

2002/57/CE


(1)  AR — Argentina, AU — Australia, CA — Canada, CL — Cile, HR — Croazia, IL — Israele, MA — Marocco, NZ — Nuova Zelanda, RS — Serbia, TR — Turchia, US — Stati Uniti, UY — Uruguay, ZA — Sud Africa».


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

28.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 328/7


REGOLAMENTO (UE) N. 1106/2012 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 2012

che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l’aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione, del 13 dicembre 2006, relativo alla nomenclatura di paesi e territori per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra i suoi Stati membri (2) ha definito la versione di tale nomenclatura valida a decorrere dal 1o gennaio 2007.

(2)

Il Sud Sudan è divenuto uno Stato indipendente.

(3)

Le Antille olandesi sono state dissolte.

(4)

Saint-Barthélemy non appartiene più al territorio doganale dell’Unione europea.

(5)

È necessario prevedere un codice per le operazioni relative agli impianti in alto mare (piattaforme petrolifere, parchi eolici, cavi transoceanici).

(6)

La codifica alfabetica dei paesi e territori deve rispecchiare la vigente norma ISO alpha 2, nella misura in cui essa è compatibile con la legislazione e con i bisogni statistici dell’Unione.

(7)

È quindi necessario stabilire una nuova versione della nomenclatura che tenga conto di questa evoluzione e dei cambiamenti che interessano alcuni codici.

(8)

Le disposizioni di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle statistiche degli scambi di beni con i paesi terzi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La versione della nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero dell’Unione e del commercio tra i suoi Stati membri valida dal 1o gennaio 2013 figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1833/2006 è abrogato con effetto dal 1o gennaio 2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 152 del 16.6.2009, pag. 23.

(2)  GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19.


ALLEGATO

NOMENCLATURA DEI PAESI E TERRITORI PER LE STATISTICHE DEL COMMERCIO ESTERO DELL’UNIONE E DEL COMMERCIO TRA I SUOI STATI MEMBRI

(Versione valida dal 1o gennaio 2013)

Codice

Designazione

Descrizione

AD

Andorra

 

AE

Emirati arabi uniti

Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujayrah, Ras al Khaimah, Sharjah e Umm al Qaiwain

AF

Afghanistan

 

AG

Antigua e Barbuda

 

AI

Anguilla

 

AL

Albania

 

AM

Armenia

 

AO

Angola

Compresa Cabinda

AQ

Antartide

Territori a sud del 60° di latitudine sud, escluse Terre australi e antartiche francesi (TF), Isola di Bouvet (BV) e Georgia del sud e Sandwich australi (GS)

AR

Argentina

 

AS

Samoa americane

 

AT

Austria

 

AU

Australia

 

AW

Aruba

 

AZ

Azerbaigian

 

BA

Bosnia-Erzegovina

 

BB

Barbados

 

BD

Bangladesh

 

BE

Belgio

 

BF

Burkina Faso

 

BG

Bulgaria

 

BH

Bahrein

 

BI

Burundi

 

BJ

Benin

 

BL

Saint-Barthélemy

 

BM

Bermuda

 

BN

Brunei Darussalam

Denominazione corrente: Brunei

BO

Stato plurinazionale di Bolivia

Denominazione corrente: Bolivia

BQ

Bonaire, Sint Eustatius e Saba

 

BR

Brasile

 

BS

Bahamas

 

BT

Bhutan

 

BV

Isola di Bouvet

 

BW

Botswana

 

BY

Bielorussia

 

BZ

Belize

 

CA

Canada

 

CC

Isole Cocos (Keeling)

 

CD

Repubblica democratica del Congo

Ex Zaire

CF

Repubblica centrafricana

 

CG

Congo

 

CH

Svizzera

Compresi il territorio tedesco di Büsingen e il comune italiano di Campione d’Italia

CI

Costa d’Avorio

 

CK

Isole Cook

 

CL

Cile

 

CM

Camerun

 

CN

Cina

 

CO

Colombia

 

CR

Costa Rica

 

CU

Cuba

 

CV

Capo Verde

 

CW

Curaçao

 

CX

Isola Christmas

 

CY

Cipro

 

CZ

Repubblica ceca

 

DE

Germania

Compresa l’Isola di Helgoland; escluso il territorio di Büsingen

DJ

Gibuti

 

DK

Danimarca

 

DM

Dominica

 

DO

Repubblica dominicana

 

DZ

Algeria

 

EC

Ecuador

Comprese le Isole Galápagos

EE

Estonia

 

EG

Egitto

 

EH

Sahara occidentale

 

ER

Eritrea

 

ES

Spagna

Comprese le Isole Baleari e le Isole Canarie; escluse Ceuta (XC) e Melilla (XL)

ET

Etiopia

 

FI

Finlandia

Comprese le Isole Åland

FJ

Figi

 

FK

Isole Falkland

 

FM

Stati federati di Micronesia

Chuuk, Kosrae, Pohnpei e Yap

FO

Faer Øer

 

FR

Francia

Compresi Monaco, i dipartimenti francesi d’oltremare (Guadalupa, Guyana francese, Martinica e Riunione) e la parte settentrionale francese dell’isola Saint-Martin

GA

Gabon

 

GB

Regno Unito

Gran Bretagna, Irlanda del Nord, Isole del Canale e Isola di Man

GD

Grenada

Comprese le Grenadine meridionali

GE

Georgia

 

GH

Ghana

 

GI

Gibilterra

 

GL

Groenlandia

 

GM

Gambia

 

GN

Guinea

 

GQ

Guinea equatoriale

 

GR

Grecia

 

GS

Georgia del sud e Isole Sandwich australi

 

GT

Guatemala

 

GU

Guam

 

GW

Guinea-Bissau

 

GY

Guyana

 

HK

Hong Kong

Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese

HM

Isole Heard e McDonald

 

HN

Honduras

Comprese le Isole del Cigno

HR

Croazia

 

HT

Haiti

 

HU

Ungheria

 

ID

Indonesia

 

IE

Irlanda

 

IL

Israele

 

IN

India

 

IO

Territorio britannico dell’Oceano Indiano

Arcipelago delle Chagos

IQ

Iraq

 

IR

Repubblica islamica dell’Iran

 

IS

Islanda

 

IT

Italia

Compreso Livigno; escluso il comune di Campione d’Italia

JM

Giamaica

 

JO

Giordania

 

JP

Giappone

 

KE

Kenya

 

KG

Kirghizistan

 

KH

Cambogia

 

KI

Kiribati

 

KM

Comore

Anjouan, Grande Comore e Mohéli

KN

Saint Kitts e Nevis

 

KP

Repubblica popolare democratica di Corea

Denominazione corrente: Corea del Nord

KR

Repubblica di Corea

Denominazione corrente: Corea del Sud

KW

Kuwait

 

KY

Isole Cayman

 

KZ

Kazakhstan

 

LA

Repubblica democratica popolare del Laos

Denominazione corrente: Laos

LB

Libano

 

LC

Santa Lucia

 

LI

Liechtenstein

 

LK

Sri Lanka

 

LR

Liberia

 

LS

Lesotho

 

LT

Lituania

 

LU

Lussemburgo

 

LV

Lettonia

 

LY

Libia

 

MA

Marocco

 

MD

Repubblica moldova

 

ME

Montenegro

 

MG

Madagascar

 

MH

Isole Marshall

 

MK  (1)

ex Repubblica iugoslava di Macedonia

 

ML

Mali

 

MM

Myanmar

Denominazione corrente: Birmania

MN

Mongolia

 

MO

Macao

Regione amministrativa speciale di Macao della Repubblica popolare cinese

MP

Isole Marianne settentrionali

 

MR

Mauritania

 

MS

Montserrat

 

MT

Malta

Comprese Gozo e Comino

MU

Maurizio

Isola Maurizio, Isola di Rodrigues, Isole Agalega e Cargados Carajos (Saint Brandon)

MV

Maldive

 

MW

Malawi

 

MX

Messico

 

MY

Malaysia

Malaysia peninsulare e Malaysia orientale (Labuan, Sabah e Sarawak)

MZ

Mozambico

 

NA

Namibia

 

NC

Nuova Caledonia

Comprese le Isole della Lealtà (Lifou, Maré e Ouvéa)

NE

Niger

 

NF

Isola Norfolk

 

NG

Nigeria

 

NI

Nicaragua

Comprese le Isole del Mais

NL

Paesi Bassi

 

NO

Norvegia

Comprese le Isole Svalbard e Jan Mayen

NP

Nepal

 

NR

Nauru

 

NU

Niue

 

NZ

Nuova Zelanda

Esclusa la Dipendenza di Ross (Antartide)

OM

Oman

 

PA

Panama

Compresa l’ex Zona del Canale

PE

Perú

 

PF

Polinesia francese

Isole Marchesi, Isole della Società (tra cui Tahiti), Isole Tuamotu, Isole Gambier e Isole Australi

PG

Papua Nuova Guinea

Parte orientale della Nuova Guinea, Arcipelago di Bismarck (Nuova Britannia, Nuova Irlanda, Lavongai o Nuova Hannover e Isole dell’Ammiragliato); Isole Salomone settentrionali (Bougainville e Buka); Isole Trobriand, Isola Woodlark; Isole d’Entrecasteaux e Arcipelago della Louisiade

PH

Filippine

 

PK

Pakistan

 

PL

Polonia

 

PM

Saint Pierre e Miquelon

 

PN

Isole Pitcairn

Comprese le Isole Ducie, Henderson e Oeno

PS

Territorio palestinese occupato

Cisgiordania (compresa Gerusalemme est) e Striscia di Gaza

PT

Portogallo

Comprese le Azzorre e Madera

PW

Palau

 

PY

Paraguay

 

QA

Qatar

 

RO

Romania

 

RU

Federazione russa

Denominazione corrente: Russia

RW

Ruanda

 

SA

Arabia Saudita

 

SB

Isole Salomone

 

SC

Seychelles

Mahé, Praslin, La Digue, Frégate e Silhouette; Isole Amirante (comprese Desroches, Alphonse, Platte e Coetivy); Isole Farquhar (compresa Providence); Isole Aldabra e Isole Cosmoledo

SD

Sudan

 

SE

Svezia

 

SG

Singapore

 

SH

Sant’Elena, Ascensione e Tristan da Cunha

 

SI

Slovenia

 

SK

Slovacchia

 

SL

Sierra Leone

 

SM

San Marino

 

SN

Senegal

 

SO

Somalia

 

SR

Suriname

 

SS

Sud Sudan

 

ST

São Tomé e Príncipe

 

SV

El Salvador

 

SX

Sint Maarten

Parte meridionale dell’isola; la parte settentrionale (Saint-Martin) è francese

SY

Repubblica araba siriana

Denominazione corrente: Siria

SZ

Swaziland

 

TC

Isole Turks e Caicos

 

TD

Ciad

 

TF

Terre australi e antartiche francesi

Isole Kerguelen, Isola Amsterdam, Isola Saint-Paul, Isole Crozet e Isole francesi dell’Oceano indiano (Bassas da India, Europa, Glorioso, Juan de Nova e Tromelin)

TG

Togo

 

TH

Thailandia

 

TJ

Tagikistan

 

TK

Tokelau

 

TL

Timor-Leste

 

TM

Turkmenistan

 

TN

Tunisia

 

TO

Tonga

 

TR

Turchia

 

TT

Trinidad e Tobago

 

TV

Tuvalu

 

TW

Taiwan

Territorio doganale distinto di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu

TZ

Repubblica unita di Tanzania

Isola di Pemba, Isola di Zanzibar e Tanganica

UA

Ucraina

 

UG

Uganda

 

UM

Isole minori periferiche degli Stati Uniti

Isola Baker, Isola Howland, Isola Jarvis, Atollo Johnston, Scoglio Kingman, Isole Midway, Isola Navassa, Atollo Palmyra e Isola Wake

US

Stati Uniti

Compreso Portorico

UY

Uruguay

 

UZ

Uzbekistan

 

VA

Santa Sede (Stato della Città del Vaticano)

 

VC

Saint Vincent e Grenadine

 

VE

Repubblica bolivariana del Venezuela

Denominazione corrente: Venezuela

VG

Isole Vergini britanniche

 

VI

Isole Vergini americane

 

VN

Vietnam

 

VU

Vanuatu

 

WF

Wallis e Futuna

Compresa l’Isola Alofi

WS

Samoa

Ex Samoa occidentali

XC

Ceuta

 

XK

Kosovo

Come definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999

XL

Melilla

Comprese le dipendenze Peñón de Vélez de la Gomera, Peñón de Alhucemas e isole Chafarinas

XS

Serbia

 

YE

Yemen

Ex Yemen del Nord e Yemen del Sud

YT

Mayotte

Grande-Terre e Pamandzi

ZA

Sud Africa

 

ZM

Zambia

 

ZW

Zimbabwe

 

VARIE

EU

Unione europea

Codice riservato, nell’ambito degli scambi con i paesi terzi, per la dichiarazione di origine delle merci conformemente alle disposizioni UE in materia. Codice da non utilizzarsi a fini statistici.

QP

Alto mare

Settore marittimo al di fuori delle acque territoriali

QQ

Provviste e dotazioni di bordo

Rubrica facoltativa

oppure

 

 

QR

Provviste e dotazioni di bordo nel quadro degli scambi intra UE

Rubrica facoltativa

QS

Provviste e dotazioni di bordo nel quadro degli scambi con i paesi terzi

Rubrica facoltativa

QU

Paesi e territori non specificati

Rubrica facoltativa

oppure

 

 

QV

Paesi e territori non specificati nel quadro degli scambi intra UE

Rubrica facoltativa

QW

Paesi e territori non specificati nel quadro degli scambi con i paesi terzi

Rubrica facoltativa

QX

Paesi e territori non specificati per ragioni commerciali o militari

Rubrica facoltativa

oppure

 

 

QY

Paesi e territori non specificati per ragioni commerciali o militari nel quadro degli scambi intra UE

Rubrica facoltativa

QZ

Paesi e territori non specificati per ragioni commerciali o militari nel quadro degli scambi con i paesi terzi

Rubrica facoltativa


(1)  Codice provvisorio che non pregiudica in alcun modo la denominazione definitiva del paese che sarà stabilita alla fine dei negoziati attualmente in corso nel quadro delle Nazioni Unite.


28.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 328/16


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1107/2012 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 2012

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

44,1

MA

50,0

MK

37,4

TN

73,5

TR

64,0

ZZ

53,8

0707 00 05

AL

64,5

MA

141,4

MK

58,4

TR

89,6

ZZ

88,5

0709 93 10

MA

88,6

TR

100,6

ZZ

94,6

0805 20 10

MA

76,3

ZZ

76,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

65,5

HR

35,6

TR

81,7

ZZ

60,9

0805 50 10

AR

68,7

TR

85,8

ZA

49,1

ZZ

67,9

0808 10 80

MK

38,5

NZ

138,3

US

125,4

ZA

113,0

ZZ

103,8

0808 30 90

CN

59,5

TR

116,3

US

136,8

ZZ

104,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

28.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 328/18


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 novembre 2012

sulla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, nell’ambito del gruppo di studio internazionale sulla iuta con riguardo al negoziato del nuovo mandato dopo il 2014

(2012/730/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafi 3 e 4, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione 2002/312/CE del Consiglio (1) è stato approvato, a nome della Comunità europea, l’accordo recante il mandato del gruppo di studio internazionale sulla iuta, 2001 («accordo»).

(2)

L’attuale mandato scade il 30 aprile 2014 e la questione dell’apertura di negoziati per il rinnovo di tale mandato sarà discussa in occasione della 15a sessione del consiglio del gruppo di studio internazionale sulla iuta nel dicembre 2012.

(3)

La proroga dell’accordo non è nell’interesse dell’Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, rappresentata dalla Commissione, nell’ambito del gruppo di studio internazionale sulla iuta è di votare contro l’apertura di negoziati per la proroga del mandato dopo il 2014.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  GU L 112 del 27.4.2002, pag. 34.


28.11.2012   

IT

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L 328/19


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 21 novembre 2012

concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ai sensi del punto 28 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2012/003 DK/Vestas, presentata dalla Danimarca)

(2012/731/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto l’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2), in particolare l’articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori licenziati in conseguenza dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)

L’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il FEG nei limiti di un importo annuo massimo di 500 000 000 EUR.

(3)

Il 14 maggio 2012 la Danimarca ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG, in relazione ai licenziamenti nell’impresa Vestas Group, e fino al 10 luglio 2012 ha inviato ulteriori informazioni a integrazione della stessa. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone quindi di mobilitare un importo pari a 7 488 000 EUR.

(4)

Occorre pertanto procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dalla Danimarca,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell’Unione europea stabilito per l’esercizio 2012, una somma pari a 7 488 000 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento è mobilitata nell’ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Strasburgo, il 21 novembre 2012

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.


28.11.2012   

IT

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L 328/20


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 21 novembre 2012

relativa alla mobilizzazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità del punto 28 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2012/002 DE/manroland, presentata dalla Germania)

(2012/732/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto l’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), e in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2), in particolare l’articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori licenziati in conseguenza dei grandi cambiamenti strutturali nel commercio mondiale dovuti alla globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)

L’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il FEG nei limiti di un importo annuo massimo di 500 000 000 EUR.

(3)

Il 4 maggio 2012 la Germania ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione agli esuberi presso l’impresa manroland AG, due sue controllate e un fornitore, e ha fornito ulteriori informazioni in merito fino al 10 luglio 2012. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone quindi di mobilitare un importo pari a 5 352 944 EUR.

(4)

Occorre pertanto procedere alla mobilizzazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dalla Germania,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell’Unione europea stabilito per l’esercizio 2012, una somma pari a 5 352 944 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento è mobilitata nell’ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Strasburgo, il 21 novembre 2012

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.


28.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 328/21


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2012

che attua il regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la compensazione delle domande e delle offerte di lavoro e la ricostituzione della rete EURES

[notificata con il numero C(2012) 8548]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/733/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione (1), in particolare l’articolo 38,

considerando quanto segue:

(1)

Dal lancio iniziale della rete EURES, istituita dalla decisione 93/569/CEE della Commissione, del 22 ottobre 1993, relativa all’applicazione del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità riguardo segnatamente a una rete denominata EURES (EURopean Employment Services) (2), sono stati compiuti molti progressi nell’attuazione del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio (3). La rete è stata riorganizzata e ricostituita dalla decisione 2003/8/CE della Commissione (4), che l’ha consolidata e rafforzata.

(2)

Il Consiglio europeo del 17 giugno 2010 ha approvato la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e si è pronunciato per una piena mobilitazione degli strumenti e delle politiche dell’UE in grado di favorire il raggiungimento degli obiettivi comuni e ha invitato gli Stati membri a intensificare l’azione coordinata.

(3)

Il Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 2012 ha adottato un «Patto per la crescita e l’occupazione» e, sulla base della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Verso una ripresa fonte di occupazione», del 18 aprile 2012, ha indicato la necessità di fare del portale EURES un autentico strumento europeo di collocamento e di assunzione.

(4)

EURES ha il compito di contribuire a migliorare il funzionamento dei mercati del lavoro e di soddisfare le esigenze economiche, facilitando la mobilità transnazionale e transfrontaliera dei lavoratori e garantendo la mobilità a condizioni eque e nel rispetto delle norme in materia di lavoro. Deve inoltre contribuire a una maggiore trasparenza sui mercati del lavoro, assicurando lo scambio e il trattamento delle offerte e delle domande di lavoro (la «compensazione», secondo il regolamento), e sostenere attività nel campo dell’assunzione, della consulenza e dell’orientamento a livello nazionale e transfrontaliero, contribuendo in tal modo a realizzare gli obiettivi della strategia Europa 2020.

(5)

Alla luce dell’esperienza acquisita dall’avvio della rete nel 1993 e dalla sua riorganizzazione nel 2003, e tenendo conto della necessità di potenziarla e di ampliarla in modo da consentirle di sostenere pienamente gli obiettivi della strategia Europa 2020, è necessario rivedere la composizione attuale della rete, la ripartizione delle responsabilità e le procedure decisionali, nonché il catalogo dei servizi prestati.

(6)

A tal fine occorre che EURES sia dotata di una gestione incentrata maggiormente sugli obiettivi e sui risultati sul piano della compensazione di domanda e offerta, del collocamento e dell’assunzione. In questo contesto, per «collocamento» si intende la prestazione di servizi da parte di un intermediario tra l’offerta e la domanda sul mercato del lavoro in vista di un’assunzione e per «assunzione» la copertura di un posto vacante.

(7)

L’abolizione dei monopoli e altri sviluppi hanno portato all’emergere sul mercato del lavoro di un’ampia gamma di prestatori di servizi per l’impiego. Per realizzare il suo intero potenziale, EURES deve aprirsi alla partecipazione di operatori che si impegnano a rispettare pienamente le norme della legislazione del lavoro e le norme di qualità EURES.

(8)

I servizi EURES devono essere chiaramente definiti, affinché gli obblighi imposti agli Stati membri dal regolamento, vale a dire la compensazione delle offerte e delle domande di lavoro, nonché lo scambio e la diffusione di informazioni sul mercato del lavoro, siano rispettati in modo efficiente ed efficace. Ciò comporterà, se del caso, il coinvolgimento di diversi attori, tra cui le parti sociali.

(9)

Nel «Patto per la crescita e l’occupazione» il Consiglio europeo ha chiesto che fosse esaminata la possibilità di allargare la rete EURES agli apprendistati e ai tirocini. Per realizzare sinergie e far sì che la rete EURES contribuisca appieno alla realizzazione degli obiettivi della strategia Europa 2020, vale a dire innalzare al 75 % il tasso di occupazione entro il 2020, nel rispetto dell’ambito di applicazione del regolamento, la rete deve poter coprire gli apprendistati e i tirocini a condizione che gli interessati siano di età superiore a 18 anni e siano considerati lavoratori ai sensi del regolamento, e sia ritenuta possibile la divulgazione di tali informazioni secondo norme appropriate.

(10)

Affinché i servizi siano prestati nel modo più efficace possibile, è opportuno integrare EURES nell’offerta generale di servizi degli organismi partecipanti, che potranno fruire di finanziamenti del Fondo sociale europeo per attività nazionali e transfrontaliere.

(11)

Al fine di contribuire efficacemente a un migliore funzionamento dei mercati del lavoro in vista dello sviluppo di un mercato del lavoro europeo, EURES deve anche svolgere un ruolo di maggior rilievo quando vi sono difficoltà a coprire posti di lavoro vacanti e nell’aiutare gruppi specifici di lavoratori e di datori di lavoro allargando EURES al sostegno ad attività di mobilità specifiche a livello dell’UE, in particolare per incentivare lo scambio di giovani lavoratori.

(12)

Occorre tener pienamente conto delle opportunità offerte dai nuovi strumenti delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per migliorare e razionalizzare ulteriormente i servizi prestati.

(13)

Il trattamento dei dati personali nel quadro della presente decisione deve rispettare le legislazioni nazionali e dell’UE in materia di protezione dei dati personali.

(14)

Per motivi di chiarezza, è auspicabile ricostituire la rete EURES definendone in modo più preciso composizione, costituzione e funzioni.

(15)

Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Rete EURES

Al fine di adempiere agli obblighi previsti al capo II del regolamento (UE) n. 492/2011, la Commissione, di concerto con gli Stati membri, istituisce e gestisce una rete europea di servizi per l’impiego, denominata EURES.

Articolo 2

Obiettivi

Nell’interesse delle persone in cerca di occupazione, dei lavoratori e dei datori di lavoro, EURES promuove, in cooperazione, se del caso, con altri servizi o reti europee:

a)

lo sviluppo di un mercato del lavoro europeo aperto e accessibile a tutti, nel pieno rispetto delle norme della legislazione del lavoro;

b)

la compensazione e il collocamento a livello transnazionale, interregionale e transfrontaliero, attraverso lo scambio delle offerte e delle domande di lavoro, e la partecipazione ad attività di mobilità specifiche a livello dell’Unione europea;

c)

la trasparenza e lo scambio di informazioni sui mercati del lavoro europei, comprese informazioni sulle condizioni di vita e di lavoro nonché sulle opportunità di acquisizione di competenze;

d)

l’adozione di misure volte a incoraggiare e a facilitare la mobilità dei giovani lavoratori;

e)

lo scambio di informazioni su tirocini e apprendistati ai sensi del regolamento (UE) n. 492/2011 e, se del caso, sul collocamento di tirocinanti e apprendisti;

f)

l’elaborazione di metodologie e di indicatori a tal fine.

Articolo 3

Composizione

EURES comprende:

a)

l’Ufficio europeo di coordinamento incaricato di coordinare la compensazione delle offerte e delle domande di lavoro, a norma degli articoli 18, 19 e 20, del regolamento (UE) n. 492/2011;

b)

i membri della rete EURES, vale a dire i servizi specializzati designati dagli Stati membri conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/2011 («uffici di coordinamento nazionali») come previsto all’articolo 5;

c)

i partner di EURES, conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 492/2011. I partner di EURES sono designati dai rispettivi membri della rete EURES e possono comprendere prestatori di servizi pubblici o privati operanti a livello di collocamento e di occupazione e organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro. Per essere riconosciuti come partner di EURES i candidati si impegnano ad assolvere le funzioni e le responsabilità di cui all’articolo 7;

d)

i partner associati di EURES, che, conformemente all’articolo 6, prestano servizi limitati sotto la supervisione e la responsabilità di un partner di EURES o dell’Ufficio europeo di coordinamento.

Articolo 4

Funzioni e responsabilità dell’ufficio europeo di coordinamento

1.   La Commissione è responsabile della gestione dell’ufficio europeo di coordinamento.

2.   L’ufficio europeo di coordinamento sovrintende all’osservanza delle disposizioni di cui al capo II del regolamento (UE) n. 492/2011 e assiste la rete nello svolgimento delle sue attività.

3.   In particolare, esso provvede:

a)

a definire un approccio globale coerente e a fornire un appoggio orizzontale alla rete EURES e ai suoi utilizzatori tramite:

1)

la gestione e lo sviluppo di un portale europeo della mobilità professionale («portale EURES») e dei relativi servizi informatici, compresi i sistemi e le procedure per lo scambio di offerte di lavoro, le domande di lavoro sotto forma di lettere di candidatura, i CV, i passaporti delle competenze ecc., nonché altre informazioni, in collaborazione con altri servizi o reti europee pertinenti;

2)

attività di informazione e comunicazione riguardanti EURES;

3)

la formazione del personale coinvolto in EURES;

4)

la facilitazione della messa in rete, lo scambio delle migliori pratiche e l’apprendimento reciproco tra i membri e i partner di EURES;

5)

la partecipazione di EURES ad attività di mobilità specifiche a livello dell’UE;

b)

all’analisi della mobilità geografica e professionale in vista del raggiungimento di un equilibrio tra domanda e offerta, e allo sviluppo di un approccio generale della mobilità nell’ottica della strategia europea per l’occupazione;

c)

al monitoraggio generale e alla valutazione delle attività di EURES, alla definizione di indicatori di efficienza, di collocamento e altri indicatori di efficienza, nonché di misure volte a verificare se tali attività sono svolte in conformità al regolamento (UE) n. 492/2011 e alla presente decisione.

4.   L’ufficio europeo di coordinamento adotta i suoi programmi di lavoro e fissa gli obiettivi della rete EURES, in cooperazione con il gruppo di coordinamento EURES e previa consultazione del consiglio di amministrazione di EURES.

Articolo 5

Funzioni e responsabilità degli uffici di coordinamento nazionali

1.   Ogni Stato membro designa un servizio specializzato come previsto all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/2011, incaricato di organizzare i lavori della rete EURES in tale Stato membro.

2.   L’ufficio di coordinamento nazionale provvede a che siano rispettati tutti gli obblighi che incombono agli Stati membri in virtù del regolamento (UE) n. 492/2011, in particolare quelli riguardanti lo scambio di informazioni conformemente agli articoli 12, 13 e 14, mediante:

a)

la creazione e la manutenzione delle infrastrutture e dei sistemi tecnici e funzionali necessari per permettere ai partner di EURES e ai partner associati di EURES di partecipare al sistema di scambio;

b)

la fornitura delle informazioni richieste effettuata direttamente o, sotto la sua responsabilità, dai partner di EURES.

3.   L’ufficio di coordinamento nazionale, in stretta collaborazione con l’ufficio di coordinamento EURES e gli altri uffici di coordinamento nazionali, procede in particolare:

a)

alla designazione di uno o più partner di EURES, sulla base del sistema di selezione e di accreditamento di cui all’articolo 10, paragrafo 2, lettera b), punto vii), e al monitoraggio delle loro attività;

b)

alla pianificazione e all’elaborazione di relazioni periodiche sulle attività e sui risultati della rete EURES nazionale per l’ufficio di coordinamento EURES;

c)

al coordinamento della partecipazione di EURES ad attività di mobilità a livello dell’UE.

4.   Nel designare i partner di EURES l’ufficio di coordinamento nazionale si sforza di ottenere la massima estensione geografica e la migliore copertura del mercato del lavoro possibili e di prestare un servizio ottimale alle persone in cerca di lavoro, ai lavoratori e ai datori di lavoro assicurando un’adeguata partecipazione dei servizi per l’impiego e degli attori del mercato del lavoro interessati.

5.   Sulla base degli obiettivi operativi convenuti, l’ufficio di coordinamento nazionale elabora i programmi di lavoro per la sua rete nazionale da sottoporre all’ufficio europeo di coordinamento. Il programma di lavoro indica in particolare:

a)

le principali attività che l’ufficio di coordinamento nazionale, i partner di EURES e i partner associati di EURES svolgeranno sotto la sua responsabilità nell’ambito della rete, comprese le attività transnazionali, transfrontaliere e settoriali previste all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 492/2011;

b)

le risorse umane e finanziarie destinate all’applicazione delle disposizioni del capo II del regolamento (UE) n. 492/2011;

c)

le misure di monitoraggio e di valutazione delle attività previste.

I programmi di lavoro includono anche una valutazione delle attività realizzate e dei risultati conseguiti nel periodo precedente.

Le parti sociali e altri soggetti interessati EURES sono consultati in merito ai programmi di lavoro al livello appropriato.

6.   L’ufficio di coordinamento nazionale può decidere di prestare esso stesso i servizi EURES direttamente alle persone in cerca di un impiego e ai datori di lavoro; al riguardo, è soggetto alle norme applicabili ai partner di EURES che prestano gli stessi servizi. In questo caso l’ufficio di coordinamento nazionale richiede all’ufficio europeo di coordinamento il suo accreditamento come partner di EURES.

7.   Gli Stati membri provvedono affinché l’ufficio di coordinamento nazionale disponga del personale e delle altre risorse necessarie per l’espletamento delle sue funzioni.

8.   L’ufficio di coordinamento nazionale è presieduto dal coordinatore nazionale EURES, come previsto all’articolo 10, paragrafo 2, lettera b), punto iii).

Articolo 6

Funzioni e responsabilità dei partner di EURES

1.   Gli organismi che desiderano diventare partner di EURES trasmettono la loro candidatura al rispettivo ufficio di coordinamento nazionale, che può designarli in conformità dell’articolo 3, lettera b), purché si impegnino, sotto la supervisione dell’ufficio di coordinamento nazionale, a collaborare a livello regionale, nazionale ed europeo nell’ambito della rete EURES e a prestare quantomeno tutti i servizi universali di cui all’articolo 7.

2.   Un partner di EURES designa, da solo o in collaborazione con altri partner di EURES, uno o più punti di contatto, quali uffici di collocamento e di assunzione, call center, strumenti self-service e affini, attraverso i quali le persone in cerca di lavoro, i lavoratori e i datori di lavoro possono accedere ai suoi servizi.

3.   I partner di EURES indicano chiaramente quali servizi del catalogo dei servizi EURES essi offrono. Il livello e il contenuto dei servizi possono variare da un punto di contatto all’altro a condizione che il pacchetto di servizi offerti da un partner di EURES includa tutti i servizi universali necessari.

4.   Tutti i partner di EURES si impegnano a partecipare pienamente allo scambio di offerte e domande di lavoro di persone interessate a lavorare in un altro Stato membro, ai sensi dell’articolo 13, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 492/2011 e dell’articolo 4, lettera a), punto i), della presente decisione. Essi provvedono a che tutto il personale che partecipa alla prestazione dei servizi EURES abbia libero accesso agli strumenti informatici e agli altri strumenti di comunicazione messi a disposizione dalla rete.

5.   I partner di EURES che non prestano un particolare servizio complementare incluso nel catalogo dei servizi EURES indirizzano le richieste relative a tale servizio verso altri partner di EURES che prestano tale servizio.

6.   I partner di EURES possono affidare ad altri organismi la prestazione di servizi che apportano un valore aggiunto ai propri servizi. Tali organismi sono quindi considerati partner associati di EURES che operano sotto la piena responsabilità dei partner di EURES cui sono associati.

7.   Per assolvere le sue funzioni, un partner di EURES può stabilire partnership con uno o più partner di EURES in altri Stati membri.

8.   I partner di EURES o i partner associati di EURES possono essere chiamati a contribuire alle infrastrutture e ai sistemi tecnici e funzionali di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera a).

9.   Per mantenere l’accreditamento, un partner di EURES continua ad adempiere ai suoi obblighi, a prestare i servizi convenuti e a essere sottoposto a esami periodici come previsto dal sistema di selezione e d’accreditamento di cui all’articolo 10, paragrafo 2, lettera b), punto vii).

Articolo 7

Servizi EURES

1.   La gamma completa dei servizi EURES comprende l’assunzione, la compensazione tra domanda e offerta e il collocamento e copre tutte le fasi del collocamento, dalla preparazione precedente l’assunzione all’assistenza successiva al collocamento, nonché l’informazione e l’orientamento.

2.   Tali servizi figurano in dettaglio nel catalogo dei servizi EURES che fa parte della Carta EURES conformemente all’articolo 10 e sono costituiti dai servizi universali prestati da tutti i partner di EURES e da servizi complementari.

3.   I servizi universali sono quelli previsti dal capo II del regolamento (UE) n. 492/2011, in particolare dall’articolo 12, paragrafo 3, e dall’articolo 13. I servizi complementari non sono obbligatori ai sensi del capo II del regolamento (UE) n. 492/2011, ma rispondono a bisogni importanti del mercato del lavoro.

4.   Tutti i servizi destinati alle persone in cerca di un impiego e ai lavoratori sono gratuiti. Se i partner di EURES impongono oneri per i servizi prestati ad altri utilizzatori, i diritti percepiti per i servizi EURES corrispondono a quelli applicabili a servizi comparabili prestati da tali partner. Nel fissare gli oneri va tenuto conto di eventuali stanziamenti dell’Unione europea a sostegno della prestazione dei servizi EURES al fine di evitare doppi finanziamenti.

Articolo 8

Consiglio di amministrazione di EURES

1.   Il consiglio di amministrazione di EURES assiste la Commissione, l’ufficio europeo di coordinamento e gli uffici di coordinamento nazionali nella promozione e nella supervisione dello sviluppo di EURES.

2.   Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro.

3.   Se le attività di EURES in uno Stato membro sono sovvenzionate da uno strumento finanziario dell’UE come il Fondo sociale europeo, l’organismo nazionale che eroga il finanziamento può, se necessario, essere associato.

4.   I rappresentanti delle organizzazioni europee delle parti sociali sono invitati a partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione in veste di osservatori.

5.   Il consiglio di amministrazione stabilisce i suoi metodi di lavoro e adotta il suo regolamento interno. Il presidente lo convoca generalmente due volte all’anno. Il consiglio formula i suoi pareri a maggioranza semplice.

6.   Il consiglio di amministrazione è presieduto da un rappresentante dell’ufficio europeo di coordinamento che provvede ai compiti di segreteria.

7.   La Commissione consulta il consiglio di amministrazione di EURES su questioni concernenti la pianificazione strategica, lo sviluppo, l’attuazione, il monitoraggio e la valutazione dei servizi e delle attività di cui alla presente decisione, compresi:

a)

la Carta EURES, in conformità all’articolo 10;

b)

le strategie, gli obiettivi operativi e i programmi di lavoro della rete EURES;

c)

le relazioni della Commissione previste dall’articolo 17 del regolamento (UE) n. 492/2011.

Articolo 9

Gruppo di coordinamento EURES

1.   Per assisterlo nello sviluppo, nell’esecuzione e nel monitoraggio delle attività EURES, l’ufficio europeo di coordinamento costituisce un gruppo di coordinamento composto dai coordinatori nazionali di EURES, ciascuno dei quali rappresenta un membro della rete. L’ufficio europeo di coordinamento può invitare rappresentanti delle parti sociali europee e, se del caso, rappresentanti di altri partner di EURES ed esperti a partecipare alle riunioni del gruppo di coordinamento.

2.   Il gruppo di coordinamento partecipa attivamente all’elaborazione dei programmi di lavoro e al coordinamento della loro attuazione.

3.   Il gruppo di coordinamento può costituire gruppi di lavoro permanenti o gruppi ad hoc, in particolare per la pianificazione e la realizzazione di attività di sostegno orizzontali.

4.   L’ufficio europeo di coordinamento organizza i lavori del gruppo di coordinamento.

Articolo 10

Carta EURES

1.   La Commissione adotta la Carta EURES in conformità alle procedure di cui all’articolo 12, paragrafo 2, all’articolo 13, paragrafo 2, all’articolo 19, paragrafo 1, e all’articolo 20 del regolamento (UE) n. 492/2011, previa consultazione del consiglio di amministrazione della rete istituito dall’articolo 8 della presente decisione.

2.   Sulla base del principio secondo cui tutte le offerte e le domande di lavoro pubblicate dai membri di EURES devono essere accessibili in tutta l’Unione europea, la Carta EURES stabilisce in particolare:

a)

il catalogo dei servizi della rete EURES, che descrive i servizi universali e i servizi complementari prestati dai membri e dai partner di EURES, comprendenti i servizi di messa in relazione delle offerte e delle domande di lavoro, quale la consulenza personalizzata ai clienti, che si tratti di persone in cerca di lavoro, di lavoratori o di datori di lavoro;

b)

lo sviluppo di una cooperazione transnazionale e transfrontaliera innovativa tra i servizi per l’impiego, come le agenzie di collocamento comuni, al fine di migliorare il funzionamento dei mercati del lavoro, la loro integrazione e la mobilità. La cooperazione può includere i servizi sociali, le parti sociali e altre istituzioni interessate;

c)

la promozione di un monitoraggio e di una valutazione coordinati delle eccedenze e delle carenze di competenze;

d)

gli obiettivi operativi della rete EURES, le norme di qualità da applicare e gli obblighi che incombono ai membri e ai partner EURES, tra cui:

i)

l’interoperabilità delle pertinenti banche dati sulle offerte e domande di lavoro con il meccanismo EURES di scambio delle offerte di lavoro e i livelli di servizio da applicare;

ii)

il tipo di informazioni (ad esempio, sul mercato del lavoro, sulle condizioni di vita e di lavoro, sulle offerte e domande di lavoro, sulle opportunità di tirocinio e di apprendistato, sugli incentivi alla mobilità dei giovani, sull’acquisizione di competenze e sugli ostacoli alla mobilità) che devono fornire ai loro clienti e al resto della rete, in collaborazione con altri servizi o altre reti europee pertinenti;

iii)

la descrizione dei compiti e i criteri di designazione dei coordinatori nazionali, dei consulenti EURES e di altre posizioni chiave a livello nazionale;

iv)

la formazione e le qualifiche richieste al personale EURES, nonché le condizioni e le procedure per l’organizzazione di visite e missioni dei responsabili e del personale specializzato;

v)

l’elaborazione, la presentazione all’ufficio europeo di coordinamento e l’esecuzione dei programmi di lavoro;

vi)

le condizioni di utilizzo del logo EURES da parte dei membri e dei partner di EURES;

vii)

il sistema di selezione e di accreditamento dei partner di EURES;

viii)

i principi che regolano il monitoraggio e la valutazione delle attività EURES;

e)

le procedure per istituire un sistema uniforme e modelli comuni per lo scambio di informazioni sul mercato del lavoro e sulla mobilità all’interno della rete EURES, come previsto dagli articoli 12, 13 e 14 del regolamento (UE) n. 492/2011, incluse informazioni sui posti di lavoro e sulle opportunità di apprendimento nell’Unione europea da inserire nel portale EURES.

Articolo 11

Promozione di EURES

1.   I membri e i partner di EURES promuovono attivamente la rete EURES.

2.   Essi attuano una strategia di comunicazione globale intesa a garantire la coerenza e la coesione della rete nei confronti dei suoi utilizzatori e partecipano ad attività comuni di informazione e di promozione.

3.   L’acronimo «EURES» è riservato alle attività svolte nell’ambito di EURES. È illustrato da un logo unificato, definito da un progetto grafico, adottato dall’ufficio di coordinamento EURES.

4.   Il logo, registrato come marchio comunitario presso l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI), è utilizzato dai membri e dai partner di EURES per tutte le loro attività legate a EURES per garantire un’identità visiva comune.

Articolo 12

Cooperazione con altri servizi e altre reti

I membri e i partner della rete EURES collaborano attivamente con altri servizi e altre reti di informazione e consulenza a livello europeo, nazionale e regionale per creare sinergie ed evitare sovrapposizioni.

Articolo 13

Abrogazione

La decisione 2003/8/CE è abrogata. Tuttavia, essa continua ad applicarsi alle operazioni per le quali è stata presentata una domanda prima dell’entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 14

Data della domanda

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Articolo 15

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2012

Per la Commissione

László ANDOR

Membro della Commissione


(1)  GU L 141 del 27.5.2011, pag. 1.

(2)  GU L 274 del 6.11.1993, pag. 32.

(3)  GU L 257 del 19.10.1968, pag. 2.

(4)  GU L 5 del 10.1.2003, pag. 16.