ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2012.323.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 323 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
55o anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
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ACCORDI INTERNAZIONALI |
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REGOLAMENTI |
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DECISIONI |
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2012/713/UE |
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2012/714/UE |
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III Altri atti |
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SPAZIO ECONOMICO EUROPEO |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
22.11.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 323/1 |
Informazione relativa all’entrata in vigore, tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia, della convenzione tra l’Unione europea e la Repubblica d’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen
La suddetta convenzione (1) è stata firmata a Bruxelles il 22 settembre 2011. Poiché le procedure necessarie all’entrata in vigore della convenzione tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia sono state espletate il 31 ottobre 2012, tale convenzione entrerà in vigore per il Regno di Norvegia il 1o dicembre 2012, conformemente all’articolo 7 della convenzione stessa.
(1) GU L 103 del 13.4.2012, pag. 4.
REGOLAMENTI
22.11.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 323/2 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1088/2012 DEL CONSIGLIO
del 20 novembre 2012
che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), prevede che le misure che disciplinano l’accesso alle acque e alle risorse e l’esercizio sostenibile delle attività di pesca siano stabilite tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili e, in particolare, delle relazioni redatte dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), nonché alla luce di eventuali pareri ricevuti dai consigli consultivi regionali. |
(2) |
Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca per tipo di pesca o per gruppo di tipi di pesca, comprese, se del caso, alcune condizioni ad esse funzionalmente collegate. Le possibilità di pesca dovrebbero essere ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca nel pieno rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (CE) n. 2371/2002. |
(3) |
I totali ammissibili di catture (TAC) dovrebbero essere stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento tra le industrie della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi durante la consultazione delle parti, in particolare durante le riunioni con il comitato consultivo per la pesca e l’acquacoltura e i consigli consultivi regionali interessati. |
(4) |
Le possibilità di pesca applicabili a stock soggetti a piani pluriennali specifici dovrebbero essere fissate conformemente alle norme stabilite nei piani stessi. Di conseguenza, i limiti delle catture e dello sforzo di pesca per gli stock di merluzzo bianco nel Mar Baltico dovrebbero essere stabiliti conformemente alle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock (2) («Piano per il merluzzo bianco del Mar Baltico»). |
(5) |
Alla luce dei più recenti pareri scientifici, la flessibilità nella gestione dello sforzo di pesca per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico può essere introdotta senza compromettere gli obiettivi del piano per il merluzzo bianco del Mar Baltico e senza causare un aumento della mortalità per pesca. Tale flessibilità consentirebbe una gestione più efficace dello sforzo di pesca nel caso in cui i contingenti non fossero ugualmente ripartiti tra la flotta di uno Stato membro e faciliterebbe reazioni rapide agli scambi di contingenti. Uno Stato membro dovrebbe pertanto avere la facoltà di assegnare a pescherecci battenti la sua bandiera giorni supplementari di assenza dal porto se un uguale numero di giorni di assenza dal porto è ritirato ad altri pescherecci battenti la bandiera di detto Stato membro. |
(6) |
L’uso delle possibilità di pesca stabilito nel presente regolamento dovrebbe essere soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (3), e, in particolare, alle disposizioni concernenti la registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e la notifica dei dati sull’esaurimento delle possibilità di pesca. Occorre pertanto specificare i codici relativi agli sbarchi di stock soggetti al presente regolamento, che gli Stati membri devono utilizzare quando trasmettono tali dati alla Commissione. |
(7) |
Ai sensi del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (4), è necessario individuare gli stock soggetti alle varie misure ivi menzionate. |
(8) |
Al fine di evitare un’interruzione delle attività di pesca e garantire una fonte di reddito ai pescatori dell’Unione è importante che le attività di pesca in questione vengano aperte a decorrere dal 1o gennaio 2013. Per motivi di urgenza il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici nel Mar Baltico per il 2013.
Articolo 2
Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica ai pescherecci dell’Unione operanti nel Mar Baltico.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) «zone del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM)»: le zone geografiche specificate nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell’Øresund (5);
b) «Mar Baltico»: sottodivisioni CIEM da 22 a 32;
c) «peschereccio dell’Unione»: un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell’Unione;
d) «totale ammissibile di catture (TAC)»: il quantitativo che può essere annualmente prelevato da ogni stock;
e) «contingente»: la quota del TAC assegnata all’Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;
f) «giorno di assenza dal porto»: qualsiasi periodo continuativo di 24 ore, o parte di esso, durante il quale una nave è fuori dal porto.
CAPO II
POSSIBILITÀ DI PESCA
Articolo 4
TAC e loro ripartizione
I TAC, i contingenti, e, se del caso, le condizioni che vi sono funzionalmente collegate sono stabiliti nell’allegato I.
Articolo 5
Disposizioni speciali in materia di ripartizione
1. La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non pregiudica:
a) |
gli scambi a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002; |
b) |
le attribuzioni effettuate a norma dell’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009; |
c) |
gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96; |
d) |
i quantitativi riportati a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96; |
e) |
le detrazioni effettuate a norma degli articoli 37, 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009. |
2. Salvo se diversamente specificato nell’allegato I del presente regolamento, l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a un TAC precauzionale e l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a un TAC analitico.
Articolo 6
Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie
La conservazione a bordo e lo sbarco di pesci provenienti da stock per i quali sono stati stabiliti limiti di cattura sono consentiti unicamente se le catture sono state effettuate da navi di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito.
Articolo 7
Limitazioni dello sforzo di pesca
1. Le limitazioni dello sforzo di pesca figurano nell’allegato II.
2. Le limitazioni di cui al paragrafo 1 si applicano altresì alle sottodivisioni CIEM 27 e 28.2, a meno che la Commissione non abbia deciso, ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1098/2007, di escludere tali sottodivisioni dalle restrizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), all’articolo 8, paragrafi 3, 4 e 5, e all’articolo 13 di detto regolamento.
3. Le limitazioni di cui al paragrafo 1 non si applicano alla sottodivisione CIEM 28.1, a meno che la Commissione non abbia deciso, ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1098/2007, che le restrizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 8, paragrafi 3, 4 e 5, di detto regolamento si applicano a tale sottodivisione.
CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 8
Trasmissione dei dati
Per la trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell’allegato I del presente regolamento.
Articolo 9
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2012
Per il Consiglio
Il presidente
A. D. MAVROYIANNIS
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
(2) GU L 248 del 22.9.2007, pag. 1.
(3) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(4) GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.
(5) GU L 349 del 31.12.2005, pag. 1.
ALLEGATO I
TAC APPLICABILI AI PESCHERECCI DELL’UNIONE IN ZONE IN CUI SONO IMPOSTI TAC PER SPECIE E PER ZONA
Nelle seguenti tabelle sono riportati i TAC e i contingenti per ogni stock (in tonnellate di peso vivo, salvo diversa indicazione) e, se del caso, le condizioni che vi sono funzionalmente collegate.
I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a zone CIEM, salvo se diversamente specificato.
All’interno di ogni zona, gli stock ittici figurano secondo l’ordine alfabetico dei nomi latini delle specie.
Ai fini del presente regolamento è riportata in appresso una tavola comparativa dei nomi comuni e dei nomi latini utilizzati:
Nome scientifico |
Codice alfa a 3 lettere |
Nome comune |
Clupea harengus |
HER |
Aringa |
Gadus morhua |
COD |
Merluzzo bianco |
Pleuronectes platessa |
PLE |
Passera di mare |
Salmo salar |
SAL |
Salmone atlantico |
Sprattus sprattus |
SPR |
Spratto |
|
|
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Finlandia |
86 905 |
TAC analitico |
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Svezia |
19 095 |
|||||||
Unione |
106 000 |
|||||||
TAC |
106 000 |
|
|
|||||||
Danimarca |
3 617 |
TAC analitico Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Germania |
14 234 |
|||||||
Finlandia |
2 |
|||||||
Polonia |
3 357 |
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Svezia |
4 590 |
|||||||
Unione |
25 800 |
|||||||
TAC |
25 800 |
|
|
|||||||
Danimarca |
1 984 |
TAC analitico |
||||||
Germania |
526 |
|||||||
Estonia |
10 131 |
|||||||
Finlandia |
19 776 |
|||||||
Lettonia |
2 500 |
|||||||
Lituania |
2 633 |
|||||||
Polonia |
22 468 |
|||||||
Svezia |
30 162 |
|||||||
Unione |
90 180 |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Estonia |
14 120 |
TAC analitico |
||||||
Lettonia |
16 456 |
|||||||
Unione |
30 576 |
|||||||
TAC |
30 576 |
|
|
|||||||
Danimarca |
14 143 |
TAC analitico |
||||||
Germania |
5 626 |
|||||||
Estonia |
1 378 |
|||||||
Finlandia |
1 082 |
|||||||
Lettonia |
5 259 |
|||||||
Lituania |
3 464 |
|||||||
Polonia |
16 285 |
|||||||
Svezia |
14 328 |
|||||||
Unione |
61 565 |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Danimarca |
8 749 |
TAC analitico Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Germania |
4 277 |
|||||||
Estonia |
194 |
|||||||
Finlandia |
172 |
|||||||
Lettonia |
724 |
|||||||
Lituania |
469 |
|||||||
Polonia |
2 341 |
|||||||
Svezia |
3 117 |
|||||||
Unione |
20 043 |
|||||||
TAC |
20 043 |
|
|
|||||||
Danimarca |
2 443 |
TAC precauzionale |
||||||
Germania |
271 |
|||||||
Polonia |
511 |
|||||||
Svezia |
184 |
|||||||
Unione |
3 409 |
|||||||
TAC |
3 409 |
|
|
|||||||
Danimarca |
22 538 (1) |
TAC analitico Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Germania |
2 508 (1) |
|||||||
Estonia |
2 291 (1) |
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Finlandia |
28 103 (1) |
|||||||
Lettonia |
14 335 (1) |
|||||||
Lituania |
1 685 (1) |
|||||||
Polonia |
6 837 (1) |
|||||||
Svezia |
30 465 (1) |
|||||||
Unione |
108 762 (1) |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Estonia |
1 581 (2) |
TAC precauzionale |
||||||
Finlandia |
13 838 (2) |
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Unione |
15 419 (2) |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
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Danimarca |
24 659 (3) |
TAC analitico |
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Germania |
15 622 (3) |
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Estonia |
28 634 (3) |
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Finlandia |
12 908 (3) |
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Lettonia |
34 583 (3) |
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Lituania |
12 510 (3) |
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Polonia |
73 392 (3) |
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Svezia |
47 670 (3) |
|||||||
Unione |
249 978 |
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TAC |
Non pertinente |
(1) Numero di individui
(2) Numero di individui
(3) Almeno il 92 % degli sbarchi imputati al contingente deve essere costituito da spratto. Le catture accessorie di aringa devono essere imputate al rimanente 8 % del contingente (HER/*3BCDC).
ALLEGATO II
LIMITAZIONI DELLO SFORZO DI PESCA
1. |
Gli Stati membri assegnano alle navi che battono le rispettive bandiere e che pescano con reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi analoghi aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm o con reti da posta fisse, reti da posta impiglianti e tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm o con palangari fissi, palangari, eccetto i palangari derivanti, lenze a mano e attrezzatura per la tecnica della «jigging» il diritto fino ad un massimo di:
|
2. |
Il numero massimo annuo di giorni di assenza dal porto durante i quali una nave può essere presente nelle due zone di cui al punto 1, lettere a) e b), pescando con gli attrezzi specificati nel punto 1, non può superare il numero massimo di giorni di assenza dal porto assegnato per una delle due zone. |
3. |
In deroga ai punti 1 e 2, e ove richiesto da una gestione efficace delle possibilità di pesca, uno Stato membro può assegnare ai pescherecci battenti la sua bandiera il diritto a giorni supplementari di assenza dal porto se un uguale numero di giorni di assenza dal porto è ritirato ad altri pescherecci battenti la sua bandiera che sono soggetti a limitazione dello sforzo nella stessa zona e qualora la capacità, in termini di kW, di ciascun peschereccio cedente sia uguale o superiore a quella dei pescherecci riceventi. Il numero dei pescherecci riceventi non può superare il 15 % del numero totale di pescherecci dello Stato membro interessato, come indicato al punto 1. |
22.11.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 323/10 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1089/2012 DELLA COMMISSIONE
del 19 novembre 2012
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2). |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
ALLEGATO
Descrizione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazione |
||||||
(1) |
(2) |
(3) |
||||||
Un apparecchio elettronico (cosiddetto «multi-switch») in un alloggiamento dalle dimensioni approssimative di 26 × 12 × 7 cm, munito delle seguenti interfacce:
È munito di amplificatore integrato per compensare la perdita di segnale del cavo. L’apparecchio è progettato per essere utilizzato nei sistemi multiutente per ricevere la televisione via satellite, come i sistemi «quad LNB». Esso consente a diversi ricevitori satellitari di ricevere diversi segnali televisivi attraverso un’unica antenna parabolica ma non converte né modifica i segnali. L’apparecchio consente anche la distribuzione di un segnale televisivo terrestre. |
8543 70 90 |
La classificazione è a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 8543, 8543 70 e 8543 70 90. Considerato che l’apparecchio consente unicamente la distribuzione di segnali televisivi e considerato che l’antenna satellitare può funzionare senza l’apparecchio, questo non è ritenuto essenziale ai fini di funzionamento dell’antenna. È quindi esclusa la classificazione come parte di un’antenna della voce 8529. L’apparecchio deve quindi essere classificato nel codice NC 8543 70 90 quale apparecchio con una funzione specifica, non nominato né compreso altrove nel capitolo 85. |
22.11.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 323/12 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1090/2012 DELLA COMMISSIONE
del 21 novembre 2012
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
AL |
35,4 |
MA |
46,4 |
|
MK |
32,3 |
|
TN |
73,5 |
|
TR |
69,6 |
|
ZZ |
51,4 |
|
0707 00 05 |
AL |
56,9 |
EG |
209,3 |
|
MK |
42,0 |
|
TR |
119,2 |
|
ZZ |
106,9 |
|
0709 93 10 |
MA |
129,8 |
TR |
103,8 |
|
ZZ |
116,8 |
|
0805 20 10 |
MA |
91,9 |
ZZ |
91,9 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
CN |
65,5 |
HR |
57,9 |
|
TR |
83,0 |
|
ZA |
193,6 |
|
ZZ |
100,0 |
|
0805 50 10 |
TR |
86,1 |
ZA |
49,1 |
|
ZZ |
67,6 |
|
0808 10 80 |
CA |
156,2 |
CN |
79,8 |
|
MK |
37,9 |
|
US |
174,2 |
|
ZA |
128,2 |
|
ZZ |
115,3 |
|
0808 30 90 |
CN |
76,4 |
TR |
106,9 |
|
US |
136,8 |
|
ZZ |
106,7 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
22.11.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 323/14 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1091/2012 DELLA COMMISSIONE
del 21 novembre 2012
recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione presentate dal 9 novembre al 16 novembre 2012 nell'ambito del sottocontingente III del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1067/2008 per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento «unico OCM») (1),
visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1067/2008 della Commissione (3) ha aperto un contingente tariffario annuo globale per l'importazione di 3 112 030 tonnellate di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta. Detto contingente è suddiviso in quattro sottocontingenti. |
(2) |
L'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1067/2008 ha suddiviso il sottocontingente III (numero d'ordine 09.4125) in quattro sottoperiodi trimestrali e ha fissato in 594 596 tonnellate il quantitativo per il sottoperiodo n. 4, per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2012. |
(3) |
Dalla comunicazione effettuata a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1067/2008, risulta che le domande presentate dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 9 novembre 2012 alle ore 13 (ora di Bruxelles) del 16 novembre 2012, secondo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dello stesso regolamento, superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti. |
(4) |
È inoltre opportuno che non siano più rilasciati titoli di importazione nell'ambito del sottocontingente III di cui al regolamento (CE) n. 1067/2008 per il periodo contingentale in corso. |
(5) |
Ai fini di un'efficace gestione della procedura di rilascio dei titoli di importazione, il presente regolamento deve entrare in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Ogni domanda di titolo d'importazione nell'ambito del sottocontingente III di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1067/2008, presentata dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 9 novembre 2012 alle ore 13 (ora di Bruxelles) del 16 novembre 2012, dà luogo al rilascio di un titolo per i quantitativi richiesti previa applicazione di un coefficiente di attribuzione del 50 %.
2. È sospeso, per il periodo contingentale in corso, il rilascio di titoli per i quantitativi richiesti a partire dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 16 novembre 2012 nell'ambito del sottocontingente III di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1067/2008.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.
(3) GU L 290 del 31.10.2008, pag. 3.
22.11.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 323/15 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1092/2012 DELLA COMMISSIONE
del 21 novembre 2012
recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 892/2012 per la campagna 2012/13
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,
considerando quanto segue:
(1) |
Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2012/13 sono stati fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 892/2012 della Commissione (3). I prezzi e i dazi suddetti sono stati modificati da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1087/2012 della Commissione (4). |
(2) |
Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, conformemente all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006. |
(3) |
Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 892/2012 per la campagna 2012/13, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.
(3) GU L 263 del 28.9.2012, pag. 37.
(4) GU L 322 del 21.11.2012, pag. 6.
ALLEGATO
Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 22 novembre 2012
(in EUR) |
||
Codice NC |
Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto |
Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto |
1701 12 10 (1) |
36,41 |
0,23 |
1701 12 90 (1) |
36,41 |
3,68 |
1701 13 10 (1) |
36,41 |
0,36 |
1701 13 90 (1) |
36,41 |
3,98 |
1701 14 10 (1) |
36,41 |
0,36 |
1701 14 90 (1) |
36,41 |
3,98 |
1701 91 00 (2) |
40,96 |
5,18 |
1701 99 10 (2) |
40,96 |
2,05 |
1701 99 90 (2) |
40,96 |
2,05 |
1702 90 95 (3) |
0,41 |
0,27 |
(1) Prezzo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(2) Prezzo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(3) Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.
DECISIONI
22.11.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 323/17 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 13 novembre 2012
relativa all’avvio dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli con la Lituania
(2012/713/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (1), in particolare l’articolo 25,
vista la decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all’attuazione della decisione 2008/615/GAI (2), in particolare l’articolo 20 e il capo 4 dell’allegato,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi del protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al trattato sull’Unione europea, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, gli effetti giuridici degli atti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione adottati prima dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona sono mantenuti finché tali atti non saranno stati abrogati, annullati o modificati in applicazione dei trattati. |
(2) |
L’articolo 25 della decisione 2008/615/GAI è pertanto applicabile e il Consiglio deve decidere all’unanimità se gli Stati membri hanno attuato le disposizioni del capo 6 di tale decisione. |
(3) |
L’articolo 20 della decisione 2008/616/GAI dispone che le decisioni di cui all’articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI, devono essere adottate sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario. Per quanto riguarda lo scambio automatizzato di dati conformemente al capo 2 della decisione 2008/615/GAI, la relazione di valutazione deve basarsi su una visita di valutazione e un’esperienza pilota. |
(4) |
A norma del capo 4, punto 1.1, dell’allegato della decisione 2008/616/GAI, il questionario elaborato dal gruppo di lavoro competente del Consiglio riguarda ciascuno degli scambi automatizzati di dati e deve essere completato da uno Stato membro non appena ritenga di soddisfare le condizioni preliminari per lo scambio di dati nella pertinente categoria di dati. |
(5) |
La Lituania ha completato il questionario sulla protezione dei dati e il questionario sui dati di immatricolazione dei veicoli. |
(6) |
La Lituania ha effettuato con successo un’esperienza pilota con i Paesi Bassi. |
(7) |
In Lituania ha avuto luogo una visita di valutazione sulla quale il gruppo di valutazione belga/neerlandese ha elaborato una relazione che è stata trasmessa al gruppo di lavoro competente del Consiglio. |
(8) |
È stata presentata al Consiglio una relazione globale di valutazione che sintetizza i risultati del questionario, della visita di valutazione e dell’esperienza pilota riguardo ai dati di immatricolazione dei veicoli, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Ai fini della consultazione automatizzata di dati di immatricolazione dei veicoli, la Lituania ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e può ricevere e trasmettere dati personali a norma dell’articolo 12 di tale decisione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2012
Per il Consiglio
Il presidente
V. SHIARLY
(1) GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.
(2) GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12.
22.11.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 323/18 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 21 novembre 2012
che conferma la partecipazione della Lituania alla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale
(2012/714/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 328, paragrafo 1, e l’articolo 331, paragrafo 1,
vista la decisione 2010/405/UE del Consiglio, del 12 luglio 2010, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (1),
visto il regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (2),
vista la notifica, da parte della Lituania, della sua intenzione di partecipare alla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 12 luglio 2010 il Consiglio ha deciso di autorizzare la cooperazione rafforzata tra il Belgio, la Bulgaria, la Germania, la Spagna, la Francia, l’Italia, l’Ungheria, la Lettonia, il Lussemburgo, Malta, l’Austria, il Portogallo, la Romania e la Slovenia nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale. |
(2) |
Il 20 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 1259/2010 relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale. |
(3) |
Con lettera del 25 maggio 2012, protocollata dalla Commissione il 19 giungo 2012, la Lituania ha notificato la sua intenzione di partecipare alla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale. |
(4) |
La Commissione osserva che la decisione 2010/405/UE non impone alcuna particolare condizione di partecipazione alla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale e che la partecipazione della Lituania rafforzerà i benefici di detta cooperazione rafforzata. |
(5) |
Deve pertanto essere confermata la partecipazione della Lituania alla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale. |
(6) |
È opportuno che la Commissione adotti misure transitorie necessarie per la Lituania ai fini dell’applicazione del regolamento (UE) n. 1259/2010. |
(7) |
È auspicabile che il regolamento (UE) n. 1259/2010 entri in vigore in Lituania il giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Partecipazione della Lituania alla cooperazione rafforzata
1. È confermata la partecipazione della Lituania alla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, autorizzata dalla decisione 2010/405/UE.
2. Il regolamento (UE) n. 1259/2010 si applica alla Lituania conformemente alla presente decisione.
Articolo 2
Informazioni che devono essere fornite dalla Lituania
Entro il 22 agosto 2013 la Lituania comunica alla Commissione le proprie disposizioni nazionali, se del caso, riguardo:
a) |
ai requisiti di forma applicabili agli accordi sulla scelta della legge applicabile ai sensi dell’articolo 7, paragrafi da 2 a 4, del regolamento (UE) n. 1259/2010; nonché |
b) |
alla possibilità di designare la legge applicabile ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1259/2010. |
Articolo 3
Disposizioni transitorie per la Lituania
1. Il regolamento (UE) n. 1259/2010 si applica alla Lituania solo relativamente ai procedimenti avviati, nonché agli accordi di cui all’articolo 5 di detto regolamento conclusi, a partire dal 22 maggio 2014.
Tuttavia, anche gli accordi sulla scelta della legge applicabile conclusi prima del 22 maggio 2014 sono efficaci per la Lituania, purché siano conformi agli articoli 6 e 7 del regolamento (UE) n. 1259/2010.
2. Il regolamento (UE) n. 1259/2010 non pregiudica per la Lituania gli accordi relativi alla scelta della legge applicabile conclusi conformemente alla legge di uno Stato membro partecipante alla cooperazione rafforzata, la cui autorità giurisdizionale sia adita prima del 22 maggio 2014.
Articolo 4
Entrata in vigore e data di applicazione del regolamento (UE) n. 1259/2010 in Lituania
Il regolamento (UE) n. 1259/2010 entra in vigore in Lituania il giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il regolamento (UE) n. 1259/2010 si applica in Lituania a partire dal 22 maggio 2014.
Articolo 5
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 189 del 22.7.2010, pag. 12.
(2) GU L 343 del 29.12.2010, pag. 10.
III Altri atti
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
22.11.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 323/20 |
DECISIONE DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA
N. 206/11/COL
del 29 giugno 2011
sull’operazione mutui ipotecari (Islanda)
L’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,
visto l’accordo sullo spazio economico europeo, in particolare l’articolo 61 e il protocollo 26,
visto l’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, in particolare l’articolo 24,
visto l’articolo 1 della parte I e l’articolo 7, paragrafo 5, della parte II del protocollo 3 all’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte («protocollo 3»),
vista la decisione dell’Autorità di vigilanza del 14 luglio 2004 relativa alle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 27 della parte II del protocollo 3 (1),
dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della parte II del protocollo 3 (2) e viste le osservazioni pervenute,
CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:
I. FATTI
1. PROCEDIMENTO
Dall’ottobre al dicembre 2008 si sono svolte le discussioni pre-notifica tra l’Autorità di vigilanza EFTA («l’Autorità») e le autorità islandesi in relazione all’introduzione di un programma per l’acquisto di mutui ipotecari («operazione mutui ipotecari»). In tale contesto, le autorità islandesi hanno presentato tre lettere all’Autorità, datate 14 ottobre 2008 (documento n. 494902), 3 novembre 2008 (documento n. 496979) e 3 dicembre 2008 (documento n. 500670).
Il 27 maggio 2009 le autorità islandesi hanno notificato l’operazione mutui ipotecari all’Autorità (documento n. 519720).
Con lettera datata 25 giugno 2009 (documento n. 520515) e messaggio di posta elettronica datato 29 giugno 2009 (documento n. 523605), l’Autorità ha richiesto alle autorità islandesi di fornire ulteriori informazioni. Le autorità islandesi hanno replicato con le lettere datate 27 luglio 2009 (documento n. 525671) e 28 agosto 2009 (documento n. 528493).
Il caso è stato discusso anche in una conferenza telefonica tra l’Autorità e le autorità islandesi il 1o luglio 2009, e nuovamente il 4 novembre 2009 in occasione dell’incontro sul pacchetto di aiuti di Stato in Islanda.
Con lettera datata 16 novembre 2009 (evento n. 536644), l’Autorità ha richiesto informazioni per approfondire le discussioni. Le autorità islandesi hanno risposto il 25 novembre 2009 (documento n. 538088).
Con lettera datata 10 marzo 2010 (documento n. 548915), l’Autorità ha informato le autorità islandesi in merito alla sua decisione di avviare un procedimento a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, della parte 1 del protocollo 3 all’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte rispetto all’operazione mutui ipotecari.
La decisione n. 76/10/COL dell’Autorità di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e nel relativo supplemento SEE il 14 ottobre (3). L’Autorità ha invitato gli interessati a presentare osservazioni, ma non ne ha ricevute.
Con lettera pervenuta il 3 maggio 2010, le autorità islandesi hanno presentato osservazioni in merito alla decisione n. 76/10/COL dell’Autorità di aprire il procedimento d’indagine formale (documenti n. 555824 e 555999).
Le autorità islandesi hanno presentato ulteriori informazioni, ivi compreso il parere di un esperto, il 25 maggio 2010 (documenti n. 558177 e 558531).
Il 1o giugno 2010, il caso è stato discusso tra l’Autorità e le autorità islandesi in occasione dell’incontro sul pacchetto di aiuti di Stato in Islanda.
2. DESCRIZIONE DELLE MISURE
2.1. Contesto
In conseguenza del turbamento dei mercati finanziari mondiali nel 2008 e 2009, una serie di istituti finanziari islandesi hanno dovuto affrontare una situazione di carenza di liquidità e disponibilità limitata di credito. In risposta alla crisi, le autorità islandesi hanno adottato una serie di misure intese a garantire il funzionamento dei mercati finanziari in Islanda.
Una di queste misure è l’introduzione dell’operazione mutui ipotecari, che autorizza l’ente islandese per gli alloggi, denominato Fondo per il finanziamento degli alloggi (Íbúðalánasjóður) (HFF), ad acquistare mutui ipotecari da determinati istituti finanziari in Islanda in cambio delle obbligazioni del Fondo (HFF) in forma di permuta (swap) permanente. Gli istituti finanziari in seguito possono utilizzare le obbligazioni HFF come garanzia reale per contrarre prestiti in contanti presso la Banca centrale d’Islanda (4).
L’obiettivo generale dell’operazione mutui ipotecari è fornire liquidità a istituti finanziari ammissibili e garantire la disponibilità di mutui sul mercato degli alloggi residenziali (tutelando in tal modo gli interessi dei proprietari di immobili) (5).
Le autorità islandesi hanno spiegato che l’operazione mutui ipotecari fa seguito a un programma precedente approvato dall’Autorità il 27 marzo 2009 (decisione n. 168/09/COL) che autorizzava l’HFF a intervenire per conto dello Stato islandese nel contesto della crisi finanziaria con il temporaneo rifinanziamento di prestiti ipotecari («operazione prestiti ipotecari temporanei») (6). Ai sensi dell’operazione prestiti ipotecari temporanei, le ipoteche potevano essere oggetto di permuta (swap) su base temporanea, mentre l’operazione mutui ipotecari prevede la permuta permanente. Le ipoteche soggette all’operazione prestiti ipotecari temporanei devono essere restituite al beneficiario prima di qualsiasi accordo di swap ai sensi dell’operazione mutui ipotecari.
L’operazione mutui ipotecari è diretta principalmente alle piccole casse di risparmio che per l’accesso alla liquidità dipendono da altri istituti finanziari nazionali anch’essi afflitti da problemi di liquidità (7). Le casse di risparmio forniscono prevalentemente servizi bancari tradizionali alle comunità locali (persone fisiche, aziende e autorità locali) di cui formano parte integrante. In molte regioni, le casse di risparmio sono gli unici istituti finanziari operativi (8).
2.2. Base giuridica
L’operazione mutui ipotecari si basa sul capitolo V della legge n. 125/2008 del 6 ottobre 2008 sull’Autorità per gli esborsi del Tesoro dovuti a circostanze insolite del mercato finanziario, ecc. (la «legge di emergenza») (9), che ha modificato, tra l’altro, la legge n. 44/1998 in materia di alloggi (la «legge in materia di alloggi»). Ulteriori dettagli sono contenuti nel regolamento n. 1081/2008 del 26 novembre 2008 sull’autorità del Fondo per il finanziamento degli alloggi di acquistare obbligazioni garantite da ipoteche su abitazioni residenziali ed emesse da imprese finanziarie (il «regolamento»). Il regolamento è stato adottato ed è entrato in vigore il 27 novembre 2008.
Inoltre, il consiglio dell’HFF ha pubblicato le Norme concernenti l’acquisto di prestiti ipotecari da imprese finanziarie (le «norme supplementari») (10). A seguito dell’approvazione del ministro degli Affari sociali e della Sicurezza sociale, le norme supplementari sono state pubblicate il 15 gennaio 2009 e sono entrate in vigore nello stesso giorno, così come l’operazione mutui ipotecari.
2.3. Domande a norma dell’operazione mutui ipotecari
Ai sensi dell’operazione mutui ipotecari, gli istituti finanziari ammissibili possono richiedere di scambiare attività (mutui ipotecari) con l’HFF. A seguito dello swap, l’HFF rileva a titolo permanente i mutui ipotecari (o «pool di mutui ipotecari») dell’istituto finanziario richiedente in cambio di obbligazioni dell’HFF, che vengono trasferite allo stesso istituto.
Tutte le banche, le casse di risparmio e gli istituti di credito in possesso di una licenza per operare in Islanda ai sensi della legge n. 161/2002 sulle imprese finanziarie, comprese le controllate e le filiali di banche straniere costituite in Islanda, possono richiedere uno swap nell’ambito dell’operazione mutui ipotecari.
Per candidarsi, l’istituto finanziario deve inviare una domanda scritta, che comprende informazioni sulle dimensioni stimate del pool di prestiti ipotecari che desidera scambiare con l’HFF. Su tale base, l’HFF negozia i termini dell’operazione con l’istituto finanziario richiedente. Un elemento importante in questa procedura è la determinazione del valore dei mutui ipotecari (cfr. sezione 2.4 in appresso). Se la domanda viene accettata, l’HFF rileva il pool di mutui ipotecari dall’istituto finanziario richiedente senza che sia necessario chiedere il permesso al debitore (mutuatario) per il trasferimento.
Successivamente allo swap, l’HFF assume il ruolo di prestatore nei confronti del mutuatario ai sensi del mutuo ipotecario, previo trasferimento formale del contratto ipotecario.
Le autorità islandesi hanno informato l’Autorità che tra il 22 ottobre 2008 e il 18 dicembre 2008 sette istituti finanziari hanno presentato domanda per uno swap ai sensi dell’operazione mutui ipotecari, segnatamente le cassa di risparmio Keflavik, BYR, Bolungarvik, Ólafsfjarðar, Mýrasýsla, Höfðhverfinga e la SPRON.
Keflavik, BYR e Bolungarvik hanno stipulato accordi di swap con l’HFF rispettivamente il 23 marzo 2009, il 20 maggio 2009 e il 3 luglio e 5 agosto 2009 (11).
Il primo accordo nell’ambito dell’operazione mutui ipotecari è un accordo di trasferimento di un mutuo ipotecario firmato il 23 marzo 2009 tra HFF e cassa di risparmio Keflavik per un valore totale di ISK 9 959 972 471,00 (12). Con le casse di risparmio BYR e Bolungarvik sono stati firmati accordi per un valore, rispettivamente, di 2 707 559 690,00, e ISK 477 141 823,00 e ISK 425 924 422,00.
La domande delle altre banche citate sopra sono state respinte.
2.4. Valutazione dei mutui ipotecari e delle obbligazioni HFF ai sensi dell’operazione mutui ipotecari
Ai sensi dell’operazione mutui ipotecari, l’HHF è tenuto a procedere in diverse fasi alla valutazione del pool di mutui ipotecari di un istituto finanziario richiedente e delle obbligazioni HFF oggetto dello scambio.
L’articolo 3 del regolamento (13) e l’articolo 6 (14) delle norme supplementari prevedono che l’HFF «effettui la valutazione del valore delle obbligazioni offerte al fondo e che il valore contabile del prestito di norma funga da base per il prezzo». In altre parole, lo stesso HFF effettua una valutazione «interna» del valore dei prestiti ipotecari, basandosi sul valore contabile dei prestiti.
2.4.1. Selezione dei mutui ipotecari da parte dell’HFF (15)
Prima di stimare il valore di un pool di mutui ipotecari, l’HFF considera se effettivamente ha interesse a rilevare i prestiti. A tale scopo, l’HFF valuta i prestiti sulla base dello stato dei pagamenti del debitore, del rapporto tra prestito ipotecario e valore dell’immobile (LTV), dello stato dei pagamenti del debitore e dei termini del contratto di prestito ipotecario. Su questa base, l’HFF divide i mutui ipotecari in tre categorie:
a) |
mutui ipotecari non in default che soddisfano tutti i requisiti generali di prestito dell’HFF; |
b) |
altri mutui ipotecari non in default che non soddisfano tutti i requisiti generali di prestito dell’HFF; |
c) |
mutui ipotecari in default. |
I muti ipotecari rientranti nelle prime due categorie sono ammissibili per uno swap ai sensi dell’operazione mutui ipotecari, mentre i mutui ipotecari rientranti nella categoria c) sono ammissibili esclusivamente se il mutuo ipotecario è escluso dal recupero crediti e tutti gli oneri e le spese sono pagati prima della permuta.
2.4.2. Determinazione del valore dei mutui ipotecari da parte dell’HFF
L’articolo 3 del regolamento e l’articolo 6 delle norme supplementari prevedono che l’HFF sia tenuto a basare il prezzo d’acquisto dei mutui ipotecari sul loro valore di mercato. Tuttavia, l’articolo 6 prevede altresì che l’HFF debba basare il valore di mercato sul valore contabile dei mutui ipotecari (tenendo conto del rischio di estinzione anticipata, dei costi operativi e di altri fattori). Quanto precede è stato confermato all’Autorità dalle autorità islandesi (16) che hanno altresì confermato che il valore contabile di ogni singolo prestito corrisponde alla somma capitale prestata al mutuatario, senza riduzioni di valore (17). Un istituto finanziario che richieda di aderire all’operazione mutui ipotecari ha l’obbligo di fornire all’HFF il valore contabile di ogni singolo prestito (18).
2.4.3. Determinazione del rischio di credito e del «cuscinetto di credito» (buffer) da parte dell’HFF
La terza fase consiste nel determinare il rischio di credito associato ai mutui ipotecari in questione. Ai sensi dell’articolo 3 del regolamento e dell’articolo 5 delle norme supplementari, l’HHF utilizza un modello di rischio di credito fornito da KPMG Islanda, ai sensi del quale la valutazione del rischio di credito di pool di mutui ipotecari viene effettuata sulla base della norma internazionale Basilea II sulla valutazione del rischio di capitale degli istituti finanziari. La valutazione implica il calcolo della perdita attesa moltiplicando i tre fattori che seguono: probabilità di default, perdita in caso di default ed esposizione in caso di default. Ciascuna di queste variabili viene valutata per ogni mutuo ipotecario e per ogni anno di durata del prestito.
Il modello si basa su una serie di parametri studiati per valutare la probabile perdita su crediti per singoli prestiti, oltre che su una serie di fattori macroeconomici che possono influire sui mutui ipotecari. I parametri utilizzati nella valutazione dei singoli prestiti sono: i) rapporto tra prestito e valore del bene; e ii) storia del pagamento. L’analisi macroeconomica è una previsione a medio termine (fino al 2014) di prezzi degli immobili, inflazione, tendenze salariali e altri fattori che possono influire sul pool di mutui ipotecari in modo generale. Dopo il 2014, si assume una cifra fissa di perdita su crediti sulla base dell’esperienza storica.
A seguito della determinazione di un rischio di credito da parte dell’HFF, il valore contabile non viene immediatamente ridotto del valore di tale rischio, che si utilizza esclusivamente per determinare il valore delle obbligazioni che l’istituto finanziario richiedente riceverà al momento dello swap.
Ai sensi dell’articolo 3 del regolamento e dell’articolo 6 delle norme supplementari, l’HFF si serve del rischio di credito atteso per istituire un buffer, o «cuscinetto di credito». Ciò significa che inizialmente l’istituto finanziario riceverà solo le obbligazioni HFF corrispondenti ad un massimo dell’80 % del valore contabile complessivo del pool di mutui ipotecari. Il cuscinetto può essere superiore al 20 %, a seconda della perdita stimata in relazione al pool di mutui ipotecari, e aumenta secondo l’ammontare della perdita stimata (articolo 5 delle norme supplementari). Il cuscinetto sarà sempre superiore alla perdita stimata. In pratica, l’HFF calcola il cuscinetto di credito aggiungendo un ulteriore 10 % alla perdita stimata.
All’incirca 8-10 anni dopo l’accordo iniziale, si valuta la prestazione del pool di mutui durante tale periodo. Inoltre, si valuta il rischio di credito del pool previsto in quel momento. Sulla base di entrambi questi elementi, l’istituto finanziario riceve ulteriori obbligazioni HFF fino al valore del cuscinetto di credito. In altre parole, se dopo 8-10 anni il rischio di credito si è materializzato solo in parte, vale a dire se le perdite effettive sono inferiori a quelle stimate al momento dell’accordo, HFF trasferirà obbligazioni fino al valore del cuscinetto di credito diminuito delle perdite effettive, subordinatamente alla stima del rischio di credito prevista. Tuttavia, se il rischio di credito si concretizza appieno, vale a dire se tutte le perdite attese si materializzano, l’HFF non trasferirà ulteriori obbligazioni all’istituto finanziario. Infine, ove le perdite effettive siano superiori al cuscinetto di credito, s’intendono a carico dell’HFF.
2.4.4. Determinazione dell’importo corrispondente di obbligazioni HFF da parte dell’HFF
Ai sensi dell’articolo 5 del regolamento e dell’articolo 7 delle norme supplementari (19), l’HFF stabilisce il valore delle obbligazioni HFF da trasferire all’impresa finanziaria con l’operazione di swap del pool di mutui ipotecari (sottraendo il cuscinetto di credito).
L’HFF determina il valore delle obbligazioni sulla base del prezzo effettivo di fine giornata (end-of-day dirty price) nel giorno dell’operazione, secondo la quotazione OMX Islanda. Tale prezzo viene adeguato in base al tasso di interesse medio ponderato dei mutui ipotecari (diminuito di rischio estinzione anticipata, costi operativi e perdite su crediti). Sulla base delle informazioni fornite dalle autorità islandesi, non è chiaro se questo implichi una riduzione o un aumento del valore delle obbligazioni.
2.4.5. Liquidazione dello swap nell’ambito dell’operazione mutui ipotecari
Una volta stabilito il valore del pool di mutui ipotecari, quest’ultimo viene trasferito all’HFF in cambio delle obbligazioni HFF, che vengono trasferite all’istituto finanziario (20).
La liquidazione finale avviene all’incirca 8-10 anni dopo la stipulazione del contratto (21). In quel momento, subordinatamente alla valutazione descritta nella sezione 2.4.3 che precede, l’HFF trasferisce ulteriori obbligazioni all’istituto finanziario fino al valore del cuscinetto di credito (meno eventuali perdite effettive e stimate per il restante periodo di durata del mutuo ipotecario) (22).
2.5. Durata e bilancio
L’operazione mutui ipotecari non ha limiti di tempo, vale a dire non esiste una data finale per la sua attuazione o un periodo stabilito nel quale è possibile presentare domande di adesione all’operazione. Quindi l’operazione mutui ipotecari è tuttora in vigore e gli istituti finanziari ammissibili possono presentare domanda.
Per quanto concerne il bilancio, le autorità islandesi non hanno fornito all’Autorità una stima delle spese annuali o totali per l’operazione mutui ipotecari.
2.6. Ulteriori informazioni di mercato pertinenti
Il 22 aprile 2010, l’autorità di vigilanza finanziaria (FME) ha emesso una decisione sul trasferimento delle attività e passività della cassa di risparmio Keflavik alla cassa di risparmio Spkef (23). Il 5 marzo 2011, l’autorità di vigilanza finanziaria ha emesso una decisione sul trasferimento delle attività e passività della cassa di risparmio Spkef a NBI hf. (New Landsbanki) (24).
A seguito del crollo della cassa di risparmio Byr (Old Byr) nell’aprile 2010, lo Stato islandese ha finanziato la Byr hf (New Byr), una società a responsabilità limitata di totale proprietà dello Stato. La Old Byr è ora oggetto di una procedura di liquidazione. La New Byr rileverà tutte le attività e determinate passività e operazioni della Old Byr (25).
3. MOTIVI PER AVVIARE IL PROCEDIMENTO D’INDAGINE FORMALE
Nel marzo 2010, l’Autorità ha deciso di avviare il procedimento d’indagine formale in questo caso perché dubitava che le transazioni effettuate nel quadro dell’operazione mutui ipotecari fossero a condizioni di mercato e quindi che l’operazione potesse comportare elementi di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE (26).
L’Autorità inoltre dubitava che i potenziali aiuti si potessero considerare compatibili con le disposizioni sugli aiuti di Stato dell’accordo SEE e riteneva che il quadro di riferimento adeguato per valutare la compatibilità della misura fossero gli orientamenti relativi alle attività deteriorate (IAG) (27). Sulla base di tali orientamenti l’Autorità nutriva dubbi sul fatto che i) il valore di mercato delle attività fosse stato calcolato correttamente (e rispecchiato nel prezzo di trasferimento); e ii) gli accordi di swap comprendessero una remunerazione sufficiente per lo Stato, che garantisse un’adeguata condivisione degli oneri tra le parti.
Infine, l’Autorità contestava il fatto che le autorità islandesi non avessero previsto un limite di tempo («finestra di ingresso») entro il quale gli istituti finanziari potessero presentare domanda ai sensi dell’operazione mutui ipotecari, né avessero specificato l’importo del bilancio totale o annuale dell’operazione. In altre parole, l’operazione mutui ipotecari era illimitata in termini di bilancio e di durata.
4. OSSERVAZIONI DI TERZI
L’Autorità non ha ricevuto osservazioni di terzi a seguito della pubblicazione della decisione n. 76/10/COL di avviare il procedimento d’indagine formale.
5. OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ ISLANDESI
Le autorità islandesi hanno affermato che il trasferimento di mutui ipotecari nell’ambito dell’operazione mutui ipotecari si svolge a condizioni di mercato, garantendo che il trasferimento di obbligazioni HFF agli istituti finanziari richiedenti non comporta aiuti di Stato.
Le autorità islandesi si chiedono inoltre se sia corretto valutare l’operazione mutui ipotecari con riferimento agli orientamenti relativi alle attività deteriorate (IAG) poiché i mutui ipotecari oggetto dello swap nell’ambito dell’operazione non sono deteriorati. Le autorità islandesi sostengono che alle casse di risparmio è stata offerta la possibilità di scambiare i mutui ipotecari con obbligazioni HFF non perché le loro attività fossero deteriorate, ma piuttosto perché non disponevano di liquidità sufficiente (28).
Qualora l’Autorità giunga comunque alla conclusione che l’operazione mutui ipotecari comporta aiuti di Stato e dev’essere valutata nel quadro degli orientamenti relativi alle attività deteriorate, le autorità islandesi affermano che l’aiuto è compatibile con i criteri per il ricorso a un esperto indipendente. Spiegano che il modello del rischio di credito utilizzato nella valutazione dei mutui ipotecari effettuata dall’HFF si basa su un modello studiato da KPMG Islanda, un esperto valutatore indipendente. Le autorità islandesi sostengono inoltre che la presenza di un «cuscinetto di credito» garantisce che il valore contabile dei mutui ipotecari sia adeguato al loro valore di mercato (29).
Dopo la decisione dell’Autorità di avviare il procedimento di indagine formale, le autorità islandesi hanno presentato anche una valutazione preparata da un esperto finanziario indipendente [ALM Finance LTD (ALM)] (30) del pool di mutui ipotecari e delle obbligazioni HFF già oggetto dell’operazione. La valutazione di ALM si basa su un modello di flusso di cassa ponderato per le probabilità e sul tasso di rendimento privo di rischio al fine di calcolare il valore attuale (valore economico reale) dei pool di mutui ipotecari oggetto dell’operazione. Il calcolo del valore economico reale dei pool di mutui è stato effettuato con riferimento a due scenari economici: uno scenario atteso e uno scenario stressato. La valutazione di ALM conferma approssimativamente la valutazione effettuata dall’HFF.
Le autorità islandesi affermano inoltre che l’operazione mutui ipotecari comprende una remunerazione per l’autorità concedente, l’HFF, sulla base del fatto che l’HFF adegua il valore delle proprie obbligazioni per coprire costi operativi, rischio di estinzione anticipata e perdite su crediti (31).
Le autorità islandesi sostengono inoltre che l’operazione mutui ipotecari dovrebbe essere considerata come parte di un piano più ampio di ristrutturazione delle casse di risparmio in Islanda e che pertanto dovrebbe essere valutata con riferimento agli orientamenti dell’Autorità in materia di ristrutturazione (32). Il ministero delle Finanze e la Banca centrale hanno adottato misure studiate per ricapitalizzare la casse di risparmio in Islanda. Nell’ambito di tale piano di ristrutturazione generale, l’autorità di vigilanza finanziaria ha sorvegliato la ristrutturazione delle casse di risparmio e definito una serie di requisiti a tale proposito.
Infine, per quanto riguarda la proporzionalità della misura, le autorità islandesi rilevano che sono disposte a prendere le misure necessarie per rispondere alle preoccupazioni dell’Autorità in merito alla limitazione della durata e della portata del bilancio dell’operazione mutui ipotecari.
II. VALUTAZIONE
1. LA PRESENZA DI AIUTI DI STATO AI SENSI DELL’ARTICOLO 61, PARAGRAFO 1, DELL’ACCORDO SEE
L’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE recita come segue:
«Salvo deroghe contemplate dal presente accordo, sono incompatibili con il funzionamento del medesimo, nella misura in cui incidano sugli scambi fra parti contraenti, gli aiuti concessi da Stati membri della Comunità, da Stati AELS (EFTA) o mediante risorse statali sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».
Perché una misura configuri un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE, devono ricorrere contemporaneamente i quattro criteri seguenti: la misura deve i) conferire al beneficiario un vantaggio economico di cui non godrebbe nella normale attività imprenditoriale; ii) essere concessa dallo Stato o tramite risorse statali; iii) essere selettiva, favorendo talune imprese o talune produzioni; e iv) falsare la concorrenza e incidere sugli scambi fra parti contraenti.
1.1. Presenza di risorse statali
La misura dev’essere concessa dallo Stato o tramite risorse statali.
In linea con la giurisprudenza consolidata, l’aiuto può essere concesso direttamente dallo Stato o da enti pubblici o privati che lo stesso istituisce o designa al fine della gestione (33).
In cambio di mutui ipotecari, gli istituti finanziari richiedenti ricevono obbligazioni HFF. Il Fondo per il finanziamento degli alloggi (HFF) è stato istituito dalla legge in materia di alloggi come ente statale per gli alloggi, di totale proprietà dello Stato islandese e soggetto alla vigilanza amministrativa del ministro del Welfare, che nomina i cinque membri del consiglio di amministrazione dell’HFF. I compiti dell’HFF (concedere prestiti a persone fisiche, comuni e aziende per il finanziamento dell’acquisto o della costruzione di alloggi residenziali) sono definiti e disciplinati da normative, quali la legge in materia di alloggi e la legislazione secondaria (ad esempio, il regolamento n. 57/2009 sulle categorie di prestiti dell’HFF).
Quindi le misure in questione in questo caso sono state attuate tramite un ente pubblico, l’HFF, soggetto al pieno controllo dello Stato. Le azioni dell’HFF sono pertanto imputabili allo Stato. Di conseguenza, il trasferimento di obbligazioni HFF agli istituti finanziari coinvolge delle risorse statali.
1.2. Favorire talune imprese o produzioni
1.2.1. Vantaggio economico
La misura deve conferire ai beneficiari dei vantaggi che li sollevano da oneri normalmente a carico del loro bilancio.
Come spiegato dalle autorità islandesi, l’operazione mutui ipotecari è stata istituita per consentire a determinati istituti finanziari di ottenere finanziamenti da fonti diverse dai prestiti interbancari, poiché il prestito interbancario si stava esaurendo in conseguenza delle difficoltà del settore finanziario a livello mondiale.
L’Autorità ritiene improbabile che, data la crisi finanziaria, un investitore dell’economia di mercato avrebbe fornito un finanziamento di entità paragonabile e a condizioni analoghe a istituti finanziari ammissibili a partecipare all’operazione mutui ipotecari. Di conseguenza, la transazione in quanto tale fornisce alle banche partecipanti un vantaggio economico di cui non avrebbero potuto disporre alle condizioni di mercato del momento.
L’operazione mutui ipotecari migliora la posizione degli istituti finanziari beneficiari aumentando la liquidità delle loro attività ed eliminando una fonte di volatilità dai loro bilanci. Questo a sua volta migliora la loro posizione sul mercato.
1.2.2. Selettività
Per configurare un aiuto di Stato, la misura deve favorire determinate imprese, la produzione di determinati beni o la fornitura di determinati servizi.
L’operazione mutui ipotecari è selettiva in quanto favorisce solo taluni istituti finanziari. Il fatto che tutte le imprese operanti in un dato settore possano beneficiare di una misura non porta necessariamente alla conclusione che la misura sia di carattere generale. Al contrario, la misura è selettiva in quanto favorisce solo un settore dell’economia (34).
1.3. Distorsione della concorrenza ed incidenza sugli scambi tra parti contraenti
L’operazione mutui ipotecari è suscettibile di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra parti contraenti. L’operazione migliora la posizione degli istituti finanziari beneficiari aumentando la liquidità delle loro attività ed eliminando una fonte di volatilità dai loro bilanci, rafforzando così la loro posizione rispetto ai concorrenti di altri paesi SEE.
Tutte le banche, le casse di risparmio e gli istituti di credito in possesso di una licenza per operare in Islanda, a prescindere dalle dimensioni, in linea di principio sono ammessi a richiedere il sostegno nel quadro dell’operazione mutui ipotecari. I servizi e i prodotti del settore bancario e finanziario sono scambiati a livello internazionale. Anche in questa luce l’operazione mutui ipotecari potrebbe falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra parti contraenti.
2. OBBLIGHI PROCEDURALI
Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 «all’Autorità di vigilanza sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti […]. Lo Stato interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale».
Con lettera del 27 marzo 2009, le autorità islandesi hanno notificato l’operazione mutui ipotecari all’Autorità (documento n. 519720). Tuttavia, le norme supplementari del consiglio dell’HFF concernenti l’acquisto di mutui ipotecari da imprese finanziarie sono entrate in vigore il 15 gennaio 2009, e quindi prima che l’Autorità avesse preso una decisione finale in merito alla notifica.
Alla luce di quanto precede, le autorità islandesi non hanno rispettato gli obblighi posti a loro carico ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3.
3. COMPATIBILITÀ DELL’AIUTO
Le misure di sostegno che si configurano come aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE, in generale sono incompatibili con il funzionamento dell’accordo SEE, a meno che si applichi una delle deroghe di cui all’articolo 61, paragrafi 2 o 3, dell’accordo SEE. La deroga prevista all’articolo 61, paragrafo 2, non è applicabile all’aiuto in questione, che non è studiato per realizzare gli obiettivi elencati nell’articolo. Allo stesso modo, le deroghe di cui all’articolo 61, paragrafo 3, lettere a) e c), dell’accordo SEE, non si applicano alla misura di aiuto in esame. In particolare, la misura non è concessa con l’intento di promuovere o agevolare lo sviluppo economico di talune aree o attività economiche.
L’aiuto in questione non è connesso ad investimenti in capitale di produzione, bensì si limita a ridurre i costi che le aziende dovrebbero normalmente sostenere nello svolgimento delle attività quotidiane e pertanto dev’essere classificato come aiuto operativo. Di norma, l’aiuto operativo non è considerato idoneo ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche o di talune regioni come previsto all’articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell’accordo SEE. L’aiuto operativo è consentito solo in circostanze particolari (ad esempio per determinate tipologie di aiuti ambientali o regionali), quando i pertinenti orientamenti dell’Autorità prevedono una simile deroga.
L’articolo 61, paragrafo 3, lettera b), dell’accordo SEE, consente all’Autorità di dichiarare un aiuto compatibile con il funzionamento dell’accordo SEE ove sia studiato per «porre rimedio ad un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro della CE o di uno Stato dell’EFTA». L’Autorità ricorda che, in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia europea e con le prassi decisionali dell’Autorità e della Commissione europea (la «Commissione»), l’articolo 61, paragrafo 3, lettera b), dev’essere applicato in modo restrittivo e le misure in questione devono porre rimedio a un turbamento dell’intera economia nazionale (35).
L’Autorità riconosce che l’operazione mutui ipotecari è stata adottata in risposta all’attuale crisi finanziaria internazionale. In Islanda, in particolare le piccole casse di risparmio hanno dovuto affrontare problemi di liquidità in conseguenza delle difficoltà finanziarie subite dalle banche più grandi, che tradizionalmente fornivano finanziamenti alle piccole casse di risparmio. Diversamente dalle imprese finanziarie più grandi, le casse di risparmio non hanno accesso diretto ai finanziamenti della Banca centrale islandese.
Come dichiarato nella decisione di apertura del procedimento d’indagine formale, l’Autorità ritiene che il quadro di riferimento adeguato per la valutazione della compatibilità dell’operazione mutui ipotecari siano gli orientamenti relativi alle attività deteriorate (IAG), basati sull’articolo 61, paragrafo 3, lettera b), dell’accordo SEE. L’operazione mutui ipotecari deve pertanto essere valutata ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 3, lettera b), dell’accordo SEE, e degli IAG.
Prima di stabilire se l’operazione mutui ipotecari è compatibile a norma degli orientamenti relativi alle attività deteriorate (IAG), nel caso in questione è pertinente stabilire se l’operazione si qualifica come «regime» ai sensi del protocollo 3 all’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte. L’articolo 1, lettera d) ,della parte II del protocollo 3, prevede quanto segue:
«“regime di aiuti”: atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere adottate singole misure di aiuto a favore di imprese definite nell’atto in linea generale e astratta e qualsiasi atto in base al quale l’aiuto, che non è legato a uno specifico progetto, può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito».
Secondo il parere dell’Autorità (che non è stato contestato dalle autorità islandesi), l’operazione mutui ipotecari si basa su disposizioni — la legge in materia di alloggi, il regolamento e le norme supplementari — con riferimento alle quali, senza che si rendano necessarie ulteriori misure di attuazione, è possibile concedere aiuti individuali alle imprese definite in modo generale e astratto in tali norme. L’operazione mutui ipotecari si qualifica pertanto come regime di aiuti ai sensi dell’articolo 1, lettera d), della parte II del protocollo 3. A tale proposito, l’Autorità ricorda che nella causa C-310/99, la Corte di giustizia europea ha stabilito che: «La decisione impugnata non doveva contenere un’analisi degli aiuti concessi in casi individuali sulla base di tale regime. È solo a livello del recupero degli aiuti che si renderà necessario verificare la situazione individuale di ciascuna impresa interessata.» (36).
Conformemente a tale giurisprudenza, l’Autorità ha valutato l’operazione mutui ipotecari sulla base delle sue caratteristiche generali (invece delle caratteristiche specifiche di singole concessioni effettuate nel quadro dell’operazione).
Come descritto sopra, le autorità islandesi hanno affermato che l’Autorità dovrebbe considerare l’operazione mutui ipotecari come parte della ristrutturazione in atto del settore delle casse di risparmio islandesi e che nella valutazione dovrebbe fare riferimento agli orientamenti sulla ristrutturazione applicabili agli istituti finanziari nel contesto dell’attuale crisi («orientamenti sulla ristrutturazione del settore bancario») (37). Tuttavia, lo swap nell’ambito dell’operazione mutui ipotecari non richiede interventi generali di ristrutturazione degli istituti finanziari che beneficiano del regime. L’operazione mutui ipotecari si può applicare a qualsiasi istituto finanziario, a prescindere dal fatto che sia in corso di ristrutturazione. In simili circostanze, l’Autorità ritiene che gli orientamenti appropriati applicabili alla misura non siano quelli sulla ristrutturazione del settore bancario. Come stabilito sopra, le caratteristiche dell’operazione mutui ipotecari sono tali per cui sussistono le condizioni per applicare gli orientamenti relativi alle attività deteriorate (IAG).
3.1. Applicazione degli orientamenti relativi alle attività deteriorate (IAG) — ammissibilità delle attività
Per essere dichiarato compatibile con l’articolo 61, paragrafo 3, lettera b), dell’accordo SEE, l’aiuto dev’essere concesso sulla base di criteri non discriminatori, essere adeguatamente mirato a porre rimedio a un grave turbamento nell’economia, ed essere necessario e proporzionale a tale fine, limitando effetti di ricaduta negativi per i concorrenti. Gli orientamenti traducono questi principi generali in condizioni specifiche per il sostegno a fronte di attività deteriorate.
Come già accennato, le autorità islandesi hanno contestato l’applicabilità degli orientamenti relativi alle attività deteriorate allo swap di attività previsto dall’operazione mutui ipotecari, sulla base del fatto che i mutui ipotecari oggetto dei contratti di swap non sono attività deteriorate. Le autorità islandesi sostengono che i mutui ipotecari rappresentano l’attività finanziariamente più interessante in possesso delle banche e pertanto non sono deteriorati.
Gli orientamenti definiscono le attività deteriorate come: «attività generalmente definite “tossiche” (ad esempio i titoli statunitensi garantiti da ipoteca, le coperture e i derivati associati), che hanno provocato la crisi finanziaria e sono diventate per la maggior parte illiquide o soggette a forti riduzioni di valore…». Gli orientamenti prevedono inoltre che nello stabilire se le attività sono deteriorate occorre adottare un approccio pragmatico contenente elementi di flessibilità (38).
Come già rilevato, le casse di risparmio che attualmente partecipano all’operazione mutui ipotecari normalmente finanziano le loro attività attraverso i depositi dei clienti e assumendo prestiti dalle principali banche islandesi. Se questo non si dimostra sufficiente, al fine di continuare ad operare la normale procedura per una cassa di risparmio sarebbe quella di vendere alcune delle sue attività (ad esempio, mutui ipotecari).
Tuttavia, le autorità islandesi hanno spiegato che le principali banche islandesi sono in fallimento e in corso di ristrutturazione, per cui è escluso che possano concedere prestiti. Inoltre, i soli depositi dei clienti non sono sufficienti per coprire le necessità di finanziamento delle casse di risparmio. Le autorità islandesi hanno informato l’Autorità che la terza possibilità — la vendita di attività — non è stata possibile a causa della crisi finanziaria. A fronte di un simile contesto è stata introdotta l’operazione mutui ipotecari.
L’Autorità ritiene che, poiché le casse di risparmio non sono state in grado di vendere i propri mutui ipotecari sul mercato, tali attività sono illiquide e quindi deteriorate. L’allegato 3 degli orientamenti relativi alle attività deteriorate contiene un elenco di categorie di attività deteriorate che sono considerate ammissibili a misure di sostegno. L’elenco comprende le ipoteche su immobili.
Alla luce di quanto precede, per essere ritenuta compatibile con l’accordo SEE l’operazione mutui ipotecari deve soddisfare le condizioni per la compatibilità del sostegno a fronte di attività deteriorate indicate negli orientamenti relativi alle attività deteriorate. Le relative condizioni sono esaminate nelle sezioni da 3.2 a 3.6 che seguono.
3.2. Valutazione del mutuo ipotecario – esperto indipendente
Il paragrafo 20, primo punto, degli orientamenti relativi alle attività deteriorate prevede che le richieste di aiuto devono essere presentate «sulla base di una valutazione adeguata, certificata da esperti indipendenti riconosciuti […].»
L’articolo 3 del regolamento prevede che l’HFF è tenuto a effettuare una valutazione del valore dei mutui ipotecari offerti al Fondo. Questo è quanto accade anche nella pratica: le attività oggetto di swap nell’ambito dell’operazione mutui ipotecari vengono valutate dall’HFF e quindi non da un esperto indipendente, contrariamente agli obblighi stabiliti dagli orientamenti relativi alle attività deteriorate (IAG).
Il fatto che un elemento della valutazione — il metodo del rischio di credito — sia stato preparato da un esperto indipendente (KPMG Islanda) non significa automaticamente che l’intera valutazione si debba ritenere effettuata da un esperto indipendente. Un altro importante elemento della valutazione, e precisamente la determinazione della base per la valutazione (ossia la scelta di mutui ipotecari ammissibili, la base per il valore (valore contabile), la valutazione del rischio di credito, la decisione in merito alle modalità di calcolo del cuscinetto di credito e la determinazione dell’importo corrispondente dovuto in obbligazioni HFF) è disciplinata dal regolamento o comunque esclusivamente dall’HFF. Il fatto che il metodo per la valutazione del rischio di credito sia stato elaborato da un esperto indipendente non cambia la circostanza che sia l’HFF stesso ad applicarlo, ossia, in altre parole, ad effettuare la valutazione. Non esistono controlli sull’effettiva applicazione del metodo da parte dell’HFF e sulle sue modalità.
In simili circostanze, l’Autorità conclude che la valutazione delle attività effettuata nel quadro dell’operazione mutui ipotecari non è conforme al paragrafo 20 degli orientamenti relativi alle attività deteriorate.
Come già accennato, nel corso dell’indagine formale le autorità islandesi hanno presentato una relazione sulla valutazione delle attività effettuata da un esperto finanziario indipendente, ALM, rispetto ai mutui ipotecari già oggetto di swap nell’ambito dell’operazione mutui ipotecari. Tuttavia, questo non cambia il fatto che ai sensi della stessa operazione mutui ipotecari, nonché delle disposizioni giuridiche pertinenti, sia lo stesso HFF a dover effettuare la valutazione dei mutui ipotecari rilevati nell’ambito dell’operazione.
Come dichiarato nella parte II, sezione 3 che precede, l’Autorità considera l’operazione mutui ipotecari solo come un «regime di aiuti» ai sensi dell’articolo 1, lettera d) della parte II del Protocollo 3. Quindi, ferma restando la valutazione effettuata nei singoli casi nel quadro dell’operazione, quest’ultima non soddisfa le condizioni stabilite negli orientamenti relativi alle attività deteriorate.
Sulla base di quanto precede, l’Autorità conclude che il sistema di valutazione dei mutui ipotecari non soddisfa le condizioni stabilite negli orientamenti relativi alle attività deteriorate.
3.3. Valutazione dei mutui ipotecari — base per la valutazione
Gli orientamenti definiscono anche un metodo per la valutazione delle attività deteriorate nel contesto di una misura di sostegno. I paragrafi 39 e 40 degli orientamenti e l’allegato 3 introducono i concetti di «costo», «valore corrente di mercato», «valore economico reale» e «valore di trasferimento». Questi concetti sono definiti come segue negli orientamenti relativi alle attività deteriorate (39):
— |
per costo s’intende il valore contabile o valore nominale dei prestiti meno la riduzione di valore, |
— |
per valore corrente di mercato s’intende il valore che le attività deteriorate avrebbero potuto ottenere sul mercato, |
— |
per valore economico reale s’intende il valore economico a lungo termine delle attività sulla base di flussi di cassa sottostanti e di orizzonti temporali più ampi, che si dovrebbe calcolare per uno scenario di base e uno scenario di stress, |
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per valore di trasferimento s’intende il valore attribuito alle attività deteriorate nell’ambito di un programma di sostegno. |
Di norma, gli orientamenti prevedono che, se il valore di trasferimento è superiore al valore corrente di mercato, si configura un aiuto di Stato. Affinché l’aiuto sia dichiarato compatibile, il valore di trasferimento dev’essere inferiore o uguale al valore economico reale.
L’articolo 6 delle norme supplementari stabilisce che il valore dei pool di mutui ipotecari si basa sul valore contabile di ogni singola ipoteca. Il valore contabile normalmente non corrisponde al valore economico reale delle attività, che si basa su flussi di cassa sottostanti e orizzonti temporali più ampi.
Alla luce di quanto precede, l’Autorità ritiene che il governo islandese non abbia dimostrato (né calcolato) che il valore di trasferimento si basa sul valore economico reale. Gli argomenti delle autorità islandesi sul fatto che la presenza di un «cuscinetto di credito» garantisca che il valore contabile sia adeguato al valore di mercato non sono accettabili. Innanzitutto, il «cuscinetto di credito» è studiato esclusivamente per proteggere l’HFF da un rischio di credito (posticipando parte del corrispettivo per i mutui ipotecari) e non per stabilire un valore di mercato. Secondo, all’atto della liquidazione finale, gli istituti finanziari riceveranno obbligazioni HFF corrispondenti al valore contabile dei mutui ipotecari diminuito di eventuali riduzioni di valore già attuate e future e non corrispondenti all’effettivo valore economico dei mutui ipotecari.
Di conseguenza, sulla base delle informazioni disponibili e in conformità ai principi stabiliti negli orientamenti, l’Autorità non può escludere che l’operazione mutui ipotecari comporti aiuti di Stato incompatibili.
3.4. Condivisione degli oneri
Per quanto concerne la condivisione degli oneri, gli orientamenti relativi alle attività deteriorate stabiliscono, ai paragrafi da 21 a 25, il principio generale che gli istituti finanziari dovrebbero sostenere per quanto possibile le perdite associate alle attività deteriorate. Questo implica che dovrebbero sostenere le perdite derivanti dalla differenza tra il valore corrente di mercato e il valore economico reale delle attività deteriorate.
Poiché l’HFF non ha effettuato una valutazione conforme agli orientamenti relativi alle attività deteriorate, non è possibile stabilire in che misura gli istituti finanziari ammissibili sopportano una quota dell’onere come richiesto dagli orientamenti.
3.5. Remunerazione
L’Autorità rileva che i paesi dell’EFTA devono anche garantire che «la fissazione del prezzo del sostegno a fronte di attività deteriorate deve comprendere una remunerazione per lo Stato che tenga debitamente conto del rischio di future perdite superiori a quelle previste nella determinazione del “valore economico reale” e di tutti i rischi supplementari derivanti da un valore di trasferimento superiore al valore economico reale» (40).
Gli orientamenti suggeriscono che tale remunerazione può essere garantita fissando un prezzo di trasferimento delle attività che sia inferiore al «valore economico reale» in misura sufficiente per fornire una compensazione adeguata per il rischio assunto dallo Stato (41). Qualsiasi sistema di fissazione del prezzo dovrebbe garantire che il contributo complessivo degli istituti finanziari beneficiari riduca la portata dell’intervento netto dello Stato al minimo indispensabile. Tuttavia, poiché l’operazione mutui ipotecari non soddisfa i requisiti degli orientamenti in merito alla valutazione, non è possibile stabilire se le autorità islandesi abbiano rispettato le disposizioni sulla remunerazione.
Come già accennato, le autorità islandesi hanno affermato che agli istituti finanziari beneficiari è addebitata una commissione di 95 punti base che si aggiunge al costo del capitale di HFF quando stipulano un contratto ai sensi dell’operazione mutui ipotecari. Tuttavia, secondo le informazioni a disposizione dell’Autorità, 95 punti base è l’attuale premio generalmente addebitato dall’HFF ai clienti per coprire costi operativi (25 punti base), rischio di estinzione anticipata (50 punti base) e perdite su crediti (20 punti base) per i normali prestiti ipotecari.
Quindi, pur riconoscendo che questo influisce sul valore delle obbligazioni HFF trasferite a un istituto finanziario beneficiario, l’Autorità rileva che l’HFF sostiene tali costi in relazione alla gestione dei mutui ipotecari trasferiti nel corso della durata dell’ipoteca. Finora, l’Autorità non ha ricevuto prove documentarie del contrario (42). Alla luce di quanto precede, la commissione di 95 punti base non si può considerare una remunerazione pagata allo Stato dagli istituti finanziari beneficiari.
3.6. Portata e durata illimitate
Le autorità islandesi non hanno specificato un limite di tempo dell’operazione mutui ipotecari, né un limite di tempo entro il quale gli istituti finanziari possono presentare domanda di adesione all’operazione mutui ipotecari (la cosiddetta «finestra di ingresso») (43).
Gli orientamenti prevedono che ai fini della compatibilità con l’accordo SEE la durata delle misure di sostegno a fronte di attività deteriorate non deve andare oltre il periodo della crisi finanziaria (44). Le misure di sostegno non si possono approvare per un periodo di tempo illimitato.
Sulla base delle prassi decisionali della Commissione europea, la finestra di ingresso delle misure di sostegno di norma è approvata per un massimo di sei mesi. Eventuali estensioni della durata (di solito per altri sei mesi) devono essere nuovamente notificate con congruo anticipo e tenere conto dell’evoluzione della situazione nei mercati finanziari pertinenti. I programmi di sostegno si possono approvare per un periodo fino a due anni, purché l’Autorità riceva relazioni biennali (45).
Allo stesso modo, le autorità islandesi non hanno specificato un bilancio totale per l’operazione mutui ipotecari, né una spesa annua stimata; non hanno presentato un numero stimato di beneficiari, né un limite del valore delle attività potenzialmente ammissibili per uno swap ai sensi dell’operazione. Quindi l’operazione mutui ipotecari sembra avere una portata illimitata e pertanto non è proporzionale come richiesto ai sensi degli orientamenti relativi alle attività deteriorate.
4. CONCLUSIONE
Sulla base delle informazioni presentate dalle autorità islandesi, l’Autorità conclude che l’operazione mutui ipotecari comporta la concessione di un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE, che non è compatibile con il funzionamento dell’accordo SEE per i motivi sopra esposti. Tuttavia, singoli aiuti concessi nell’ambito dell’operazione mutui ipotecari che soddisfano i criteri stabiliti negli orientamenti in materia di aiuti di Stato relativi alle attività deteriorate sono compatibili con il funzionamento dell’accordo SEE (46).
L’operazione mutui ipotecari è stata notificata all’Autorità dopo la sua entrata in vigore e prima che l’Autorità avesse preso una decisione definitiva rispetto alla notifica. Le autorità islandesi hanno quindi attuato illegalmente la misura di aiuto in questione, in violazione dell’articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3.
Dall’articolo 14 della parte II del protocollo 3 consegue che un aiuto illegale incompatibile con le norme in materia di aiuti di Stato ai sensi dell’accordo SEE debba essere recuperato dai beneficiari.
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’operazione mutui ipotecari costituisce un aiuto di Stato incompatibile con il funzionamento dell’accordo SEE, ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE.
Articolo 2
In considerazione della mancata osservanza da parte delle autorità islandesi dell’obbligo di notifica all’Autorità di vigilanza EFTA prima di attuare l’operazione mutui ipotecari, in conformità all’articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3, l’operazione mutui ipotecari comporta aiuti di Stato illegali.
Articolo 3
Le autorità islandesi sono tenute ad abolire l’operazione mutui ipotecari con effetto immediato e a prendere tutte le misure necessarie per recuperare eventuali aiuti incompatibili e illegali concessi ai sensi dell’operazione mutui ipotecari, di cui agli articoli 1 e 2.
Articolo 4
Entro il 30 agosto 2011, le autorità islandesi sono tenute a informare l’Autorità di vigilanza EFTA in merito alle misure prese per conformarsi alla presente decisione.
Articolo 5
Il recupero avrà luogo immediatamente, e in ogni caso non oltre il 30 ottobre 2011, conformemente alle procedure del diritto nazionale, al fine di permettere l’esecuzione immediata ed efficace della presente decisione. Gli aiuti da recuperare includono gli interessi (ivi compresi gli interessi composti) a decorrere dalla data nella quale gli stessi sono stati messi a disposizione dei beneficiari, fino alla data del loro recupero. Gli interessi saranno calcolati sulla base dell’articolo 9 della decisione n. 195/04/COL.
Articolo 6
La Repubblica d’Islanda è destinataria della presente decisione.
Articolo 7
Fa fede solo il testo inglese della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2011
Per l’Autorità di vigilanza EFTA
Per SANDERUD
Presidente
Sabine MONAUNI-TÖMÖRDY
Membro del Collegio
(1) Decisione n. 195/04/COL del 14.7.2004, pubblicata nella GU L 139 del 25.5.2006, pag. 37, e supplemento SEE n. 26 del 25.5.2006, pag. 1, e successive modifiche. Consultare la versione consolidata della decisione all’indirizzo www.eftasurv.int
(2) GU C 277 del 14.10.2010, pag. 4, e supplemento SEE n. 57 del 14.10.2010, pag. 4.
(3) Cfr. nota 2 che precede.
(4) Le autorità islandesi hanno spiegato che non era possibile per gli istituti finanziari reperire fondi liquidi sul mercato aperto, in quanto all’epoca non esisteva un mercato interbancario funzionante in Islanda a causa della crisi finanziaria, e che le casse di risparmio più piccole non disponevano di attività che si qualificassero come garanzia reale presso la banca centrale.
(5) Cfr. la dichiarazione del governo del 19.6.2008 concernente misure relative al mercato immobiliare e finanziario e il comunicato stampa del governo del 18.7.2008. A causa della crisi finanziaria in Islanda la durata dei mutui ipotecari è stata prolungata a 70 anni.
(6) GU C 241 dell’8.10.2009, pag. 16, e supplemento SEE n. 52 dell’8.10.2009, pag. 1. La decisione è disponibile anche sul sito web dell’Autorità: http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/stateaidregistry/sadecice09/168_09_col.pdf
(7) Prima della crisi finanziaria, il settore bancario islandese era costituito essenzialmente da due segmenti: il primo comprendeva le tre ex maggiori banche Glitnir, Landsbanki e Kaupthing, con un’esposizione internazionale relativamente forte, mentre il secondo comprendeva piccole casse di risparmio, dipendenti dai finanziamenti delle banche più grandi.
(8) Cfr. decisione n. 168/09/COL, pag. 3.
(9) La legge n. 125/2008 è entrata in vigore all’atto della pubblicazione, il 7.10.2008.
(10) La legge in materia di alloggi modificata e il regolamento autorizzano l’HFF ad acquistare (o rifinanziare) obbligazioni garantite da ipoteche su alloggi residenziali. Tuttavia, le norme supplementari riguardano l’acquisto dei prestiti ipotecari. Le autorità islandesi hanno spiegato che l’intento era di riferirsi alla stessa cosa.
(11) Gli accordi stipulati tra HFF e cassa di risparmio Bolungarvik sono due.
(12) Secondo l’accordo tra le parti dello swap, il prezzo finale doveva essere stabilito il 15.4.2009.
(13) Per quanto concerne la determinazione del prezzo delle obbligazioni, l’articolo 3 del regolamento prevede che «il Fondo per il finanziamento degli alloggi effettua una valutazione indipendente del valore delle obbligazioni offerte. Nel determinare il valore delle obbligazioni, il Fondo deve tenere conto, tra l’altro, dello stato dei pagamenti del debitore, della percentuale ipotecata dell’abitazione residenziale al momento dell’acquisto dell’obbligazione, di eventuali default dell’obbligazione e relativi termini, affinché il prezzo dell’obbligazione rispecchi il suo valore di mercato. Inoltre, i termini contrattuali e il prezzo d’acquisto devono essere studiati per ridurre al minimo i rischi di credito del Fondo.»
(14) L’articolo 6 delle norme supplementari, concernente il «prezzo d’acquisto», prevede che:
«il prezzo d’acquisto dei mutui ipotecari si basa sul loro valore di mercato. Nei contratti di acquisto di mutui ipotecari il valore contabile del prestito di norma costituisce la base per la determinazione del prezzo, tenendo conto di rischio di estinzione anticipata, costi operativi e altri fattori. Il prezzo finale del pool di mutui ipotecari è determinato dal suo rendimento e dalle perdite attese all’atto della liquidazione finale del prezzo d’acquisto.
Il prezzo d’acquisto pagato all’atto della firma del contratto non deve mai superare l’80 % del prezzo di mercato del pool. La percentuale si riduce in proporzione all’aumento della perdita stimata, ai sensi dell’articolo 5. La quota mantenuta del prezzo d’acquisto dev’essere sempre superiore alla perdita stimata.
I contratti di acquisto di mutui ipotecari devono specificare la liquidazione finale del prezzo d’acquisto, che di norma avviene 8-10 anni dopo la data dell’acquisto. Al momento della liquidazione finale, l’HFF è tenuto a pagare al venditore la quota residua del prezzo d’acquisto al netto dell’ammortamento già effettuato del pool di mutui ipotecari e della perdita stimata del pool nel corso della sua durata, ai sensi dell’articolo 5.»
(15) Articolo 4 delle norme supplementari.
(16) Lettera delle autorità islandesi all’Autorità datata 27.8.2009.
(17) Per l’Autorità s’intende la somma capitale prestata al mutuatario (senza riduzioni di valore).
(18) Secondo l’articolo 3 delle norme supplementari, «l’impresa finanziaria è tenuta a presentare informazioni leggibili tramite computer che l’HFF ritenga essenziali per valutare il valore e il rischio di credito dei pool di mutui ipotecari oggetto di una vendita all’HFF.»
(19) A norma dell’articolo 7 delle norme supplementari, concernente il «pagamento di obbligazioni ipotecarie», «l’HFF paga i mutui ipotecari cedendo in cambio obbligazioni HFF. Il rendimento delle obbligazioni HFF si baserà sulla durata e sui termini dei mutui ipotecari. Si terrà conto anche del rischio di estinzione anticipata e dei costi operativi oltre ad altri fattori.»
(20) L’articolo 5 del regolamento prevede che il «corrispettivo per le obbligazioni acquistate dal Fondo per il finanziamento degli alloggi generalmente assumerà la forma di obbligazioni HFF.» Su questa base il regolamento consente, in linea di principio, altre forme di corrispettivo, quali il pagamento in contanti. Tuttavia, finora sono state utilizzate come corrispettivo solo obbligazioni HFF.
(21) La data effettiva della liquidazione finale di norma è specificata nell’accordo.
(22) Articolo 3 del regolamento e articolo 6 delle norme supplementari.
(23) Cfr. http://www.fme.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=7199
(24) Cfr. http://www.fme.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=7997
(25) Cfr. la decisione ESA n. 126/11/COL del 13.4.2011 relativa agli aiuti di Stati per la costituzione e la capitalizzazione di Byr hf., non ancora pubblicata, disponibile sul sito Internet dell’Autorità: http://www.eftasurv.int/media/decisions/126-11-COL.pdf
(26) Cfr. la nota 2 che precede.
(27) La versione aggiornata della Guida sugli aiuti di Stato è pubblicata sul sito Internet dell’Autorità: http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/
(28) L’Autorità rileva che quanto affermato è in contrasto con la notifica dell’operazione mutui ipotecari all’Autorità del 27.5.2009 (documento n. 519720), dove le autorità islandesi sostengono che sarebbe corretto valutare l’operazione con riferimento agli orientamenti relativi alle attività deteriorate (ove l’Autorità dovesse concludere che l’operazione comporta aiuti di Stato).
(29) Per quanto concerne la compatibilità dell’operazione mutui ipotecari, le autorità islandesi si riferiscono anche a precedenti argomenti presentati all’Autorità in merito all’importanza sistemica delle casse di risparmio in Islanda — cfr. ad esempio una lettera della Banca centrale d’Islanda datata 19.5.2009, che conferma la necessità delle misure (Allegato 5 alla notifica). A sostegno le autorità islandesi hanno presentato uno studio del Centro europeo di studi politici (CEPS) («Investigating Diversity in the Banking Sector in Europe: The Performance and Role of Savings Banks», CEPS, 26.6.2009).
(30) La relazione è stata preparata da Hjörtur H. Jónsson di ALM.
(31) Il premio addebitato per quanto riguarda Spkef è stato di 95 punti base per coprire il rischio di estinzione anticipata, i costi operativi e le perdite su crediti in eccesso. 95 punti base è l’attuale premio generalmente addebitato dall’HFF ai clienti: 25 punti base per i costi operativi, 50 punti base per il rischio di estinzione anticipata e 20 punti base per le perdite su crediti.
(32) L’Autorità presuppone che le autorità islandesi si riferiscano agli orientamenti dell’Autorità sul ripristino della redditività e la valutazione delle misure di ristrutturazione del settore finanziario nel contesto dell’attuale crisi in conformità alle norme sugli aiuti di Stato.
(33) Causa 78/76, Steinike e Weinlig/Repubblica Federale di Germania, Racc. 1977, pag. 595, punto 21.
(34) Cause riunite E-5/04, E-6/04 e E-7/04, Fesil e Finnfjord, relazione della Corte EFTA [2005], pag 117, punto 77. Questa sentenza conferma la giurisprudenza della Corte di giustizia europea contenuta nella causa C-75/97, Belgio/Commissione, Racc. 1999, pag. I-3671, punto 33. Cfr. anche la causa C-66/02, Italia/Commissione, Racc. 2005 pag. I-10901, punto 95.
(35) Cause riunite T-132/96 e T-143/96, Freistaat Sachsen e Volkswagen AG contro Commissione, Racc. 1999, pag. II-3663, punto 167. Cfr. la decisione della Commissione nella causa NN 70/07, Northern Rock (GU C 43 del 16.2.2008, pag. 1), e nella causa NN 25/08, Aiuti per il salvataggio a favore di WestLB (GU C 189 del 26.7.2008, pag. 3); e la decisione della Commissione del 4.6.2008, C9/08, SachsenLB (GU L 104 del 24.4.2009). Cfr. anche la decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 36/09/COL, del 30.1.2009, sull’accordo tra lo Stato norvegese ed Eksportfinans ASA relativamente al finanziamento statale di Eksportfinans (GU C 156 del 9.7.2009, pag. 17, e supplemento SEE n. 36 del 9.7.2009, pag. 9); la decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 205/09/COL, dell’8 maggio 2009, relativa al regime di ricapitalizzazione temporanea di banche fondamentalmente sane per promuovere la stabilità finanziaria e favorire la concessione di prestiti all’economia reale (GU L 29 del 3.2.2011, pag. 36, e supplemento SEE n. 6 del 3.2.2011, p. 1); la decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 235/09/COL, del 20 maggio 2009, relativa al regime temporaneo di aiuti di piccola entità (GU L 46 del 19.2.2011, pag. 59, e supplemento SEE n. 8 del 17.2.2011, pag. 1); la decisione n. 168/09/COL, del 27.3.2009, su una tipologia di prestiti del fondo per il finanziamento degli alloggi concessi alle banche, alle casse di risparmio e ad altri istituti finanziari allo scopo di rifinanziare temporaneamente i prestiti ipotecari (GU C 241 del 8.10.2009, pag. 16, e supplemento SEE n. 52 del 8.10.2009, pag. 1).
(36) Causa C-310/99, Italia/Commissione, Racc. 2002, pag. I-2289, punto 91. Nella causa C-66/02 Italia/Commissione, Racc. 2005, pag. I-10901, punto 91, la Corte afferma «Nel caso di un regime d’aiuti, la Commissione può, al fine di verificare se il detto regime presenti elementi di aiuto, limitarsi a studiarne le caratteristiche generali, senza essere tenuta ad esaminare ogni singolo caso di applicazione». Cfr. anche la causa E-2/05, ESA/Islanda, relazione della Corte EFTA [2005], pag. 202, punto 24 e la causa C-71/09 P, C-73/09 P e C-76/09 P, Comitato «Venezia vuole vivere»/Commissione, non ancora riportata, punti 63-64.
(37) Cfr. nota 32.
(38) Cfr. paragrafo 32 degli orientamenti relativi alle attività deteriorate (IAG).
(39) Il paragrafo 39 prevede che: «In una prima fase, le attività dovrebbero essere valutate, per quanto possibile, sulla base del loro valore corrente di mercato. In linea di massima, qualsiasi trasferimento di attività cui si applica un regime e la cui valutazione superi il prezzo di mercato costituirà un aiuto di Stato. Il valore corrente di mercato, tuttavia, può discostarsi notevolmente dal valore contabile di queste attività nelle circostanze attuali o può essere inesistente in mancanza di un mercato (per determinate attività, il valore può effettivamente essere nullo)».
Il paragrafo 40 prevede che: «In una seconda fase, il valore attribuito alle attività deteriorate nell'ambito di un programma di sostegno (“valore di trasferimento”) supererà inevitabilmente i prezzi correnti di mercato per ottenere l'effetto di sostegno. Per garantire coerenza nel valutare la compatibilità dell'aiuto, la Commissione considererebbe un valore di trasferimento che rifletta il valore economico a lungo termine (“valore economico reale”) delle attività, sulla base dei flussi di cassa sottostanti e di orizzonti temporali più ampi, un parametro accettabile da cui risulti la compatibilità dell'importo dell'aiuto in quanto minimo necessario».
Inoltre, la tabella 1, Prestiti non cartolarizzati, introduce i concetti di «costo», «valore economico» e «valore di trasferimento» come base per la valutazione ai sensi del regime.
(40) Allegato 4.II degli orientamenti relativi alle attività deteriorate.
(41) Allegato 4.II degli orientamenti relativi alle attività deteriorate.
(42) Anche se la commissione di 95 bp fosse accettata come remunerazione per lo swap di attività, resta da stabilire se il livello della commissione è sufficiente per rappresentare una remunerazione adeguata, cfr. allegato 4.II degli orientamenti relativi alle attività deteriorate.
(43) L’argomento delle autorità islandesi che la natura della legge di emergenza è temporanea e pertanto i regimi attuati nel quadro della stessa per definizione non sono di natura permanente non può essere accettato. Nella legislazione pertinente non esistono disposizioni che impedirebbero alle autorità islandesi di proseguire per un periodo indefinito l’operazione mutui ipotecari. Questo contraddice il principio generale della proporzionalità e della necessità alla base degli orientamenti in materia di aiuti di Stato durante la crisi finanziaria. Il fatto che il parlamento islandese intendesse rivedere la legge di emergenza entro l’1.1.2010 non influisce su tale conclusione. In ogni caso, secondo le informazioni disponibili all’Autorità, finora il parlamento islandese non ha effettuato tale revisione.
(44) Orientamenti dell’Autorità sugli istituti finanziari, paragrafo 12.
(45) Orientamenti dell’Autorità sugli istituti finanziari, paragrafo 24.
(46) Cfr. ad esempio, la decisione della Commissione, del 16.12.2003, concernente il regime di aiuto attuato dalla Francia per il rilevamento di imprese in difficoltà (GU L 108 del 16.4.2004, pag. 38), e la decisione della Commissione del 20.12.2001 relativa al regime di aiuti di Stato al quale la Spagna ha dato esecuzione nel 1993, in favore di alcune imprese di recente costituzione in Vizcaya (Spagna) (GU L 40 del 14.2.2003, pag. 11). Cfr. anche la decisione ESA n. 754/08/COL del 3 dicembre 2008 relativa al programma di innovazione per le imprese del settore del legno (GU C 58, del 12.3.2009, pag. 12, e supplemento SEE n. 14 del 12.3.2009, pag. 5).
22.11.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 323/32 |
DECISIONE DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA
N. 232/11/COL
del 13 luglio 2011
sulla notifica della vendita di un terreno a Nesøyveien 8, gnr. 32 bnr. 17 nel comune di Asker (Norvegia)
L’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA (“l’Autorità”),
Visto l’accordo sullo Spazio economico europeo (“l’accordo SEE”), in particolare l’articolo 61 e il protocollo 26,
Visto l’accordo fra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (“l’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte”), in particolare l’articolo 24,
Visto il protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte (“protocollo 3”), in particolare l’articolo 1, paragrafo 2, della parte I e gli articoli 7, paragrafo 5, e 14 della parte II,
Vista la versione consolidata della decisione dell’Autorità n. 195/04/COL del 14 luglio 2004 relativa alle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 27 della parte II del protocollo 3 (“la decisione relativa alle disposizioni di esecuzione”) (1),
Dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni ai sensi delle suddette disposizioni (2) ed esaminate le osservazioni pervenute,
Considerando quanto segue:
I. ANTEFATTI
1. PROCEDIMENTO
Con lettera del 15 dicembre 2008 (doc. n. 508884), ricevuta dall’Autorità il 13 febbraio 2009, le autorità norvegesi hanno notificato la vendita di un terreno a Nesøyveien 8, gnr. 32 bnr. 17 da parte del Comune di Asker, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3.
Con lettera dell’8 aprile 2009 (doc. n. 512188), l’Autorità ha richiesto ulteriori informazioni. Le autorità norvegesi hanno risposto con lettera datata 11 maggio 2009 (doc. n. 518079).
Con lettera del 7 luglio 2009 (doc. n. 521778), l’Autorità ha inviato una seconda richiesta di informazioni. Le autorità norvegesi hanno risposto con lettera datata 14 agosto 2009 (doc. n. 527555).
L’Autorità ha quindi informato le autorità norvegesi di aver deciso di avviare il procedimento ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della parte I del protocollo 3 in relazione alla vendita del terreno.
La decisione dell’Autorità n. 538/09/COL di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e nel supplemento SEE l’8 luglio 2010 (3). L’Autorità ha invitato gli interessati a presentare osservazioni.
L’Autorità ha ricevuto osservazioni da una parte interessata, ossia dall’acquirente Asker Brygge AS. La lettera del 29 gennaio 2010 è stata inviata dal Comune di Asker in allegato alla lettera del Comune recante la stessa data.
Il 14 ottobre 2010 si è tenuta una riunione tra l’Autorità e le autorità norvegesi per discutere il caso. Dopo la riunione, le autorità norvegesi hanno presentato le proprie osservazioni conclusive sul caso il 19 novembre 2010.
2. DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA DI NOTIFICA
Le autorità norvegesi hanno notificato la vendita di un appezzamento di terreno da parte del Comune di Asker all’impresa Asker Brygge AS (“Asker Brygge”). La proprietà è stata registrata presso il catasto norvegese come Nesøyveien 8, gnr. 32 bnr. 17 nel comune di Asker (“gbnr. 32/17”) e ha una superficie di circa 9 700 m2. La proprietà non conteneva alcun edificio. Slependen Båtforening ha affittato parte della proprietà dal Comune.
Il Comune di Asker e Asker Brygge hanno concluso un accordo nel 2001 (“l’accordo d’opzione”), che conferiva ad Asker Brygge un diritto d’opzione, fino al 31 dicembre 2009, per l’acquisto di un terreno per un importo fisso di 8 milioni di NOK, adeguato in funzione dell’indice dei prezzi al consumo. In base all’accordo d’opzione il Comune intendeva conferire ad Asker Brygge il diritto d’opzione per l’acquisto della proprietà al prezzo di mercato, a condizione che Asker Brygge effettuasse un’attività di ricerca e pianificazione ad ampio raggio al fine di ottenere una revisione delle norme applicabili alla proprietà e, successivamente, di valorizzare la proprietà.
Nel 2004 è stato rinnovato l’accordo d’opzione, e la validità dell’opzione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2014 a condizioni simili per quanto riguarda l’avanzamento dell’attività concernente la revisione delle norme applicabili alla proprietà.
Nel 2005, Asker Brygge si è avvalsa del diritto d’opzione per l’acquisto del terreno. Le parti hanno sottoscritto un accordo di vendita il 21 marzo 2007 al prezzo di 8 727 462 NOK. Il terreno è stato trasferito ad Asker Brygge lo stesso giorno, benché solo la prima rata, pari al 30% del prezzo di vendita, fosse stata versata alla data del trasferimento della proprietà. La seconda e più importante rata, pari al 70% del prezzo di vendita (6 109 223 NOK), dev’essere versata entro il 31 dicembre 2011. Il Comune di Asker non applicherà alcun tasso di interesse su questa seconda rata.
Il Comune di Asker ed Asker Brygge ritengono che il contratto di vendita non comporti alcun aiuto di Stato poiché il prezzo di vendita riflette il valore di mercato. Le autorità norvegesi tuttavia hanno deciso di notificare la transazione per motivi di certezza giuridica.
3. COMMENTI DELLE AUTORITÀ NORVEGESI
Il Comune di Asker ritiene che il contratto di vendita non comporti alcun aiuto di Stato poiché il prezzo di vendita riflette il valore di mercato. Il Comune di Asker ha sottolineato che il prezzo di vendita non è stato soggetto a negoziati dal momento che è stato fissato nel 2001. Benché al momento della stipula dell’accordo d’opzione nel 2001 non sia stata effettuata alcuna stima indipendente del valore, il Comune in quell’occasione ha e la propria valutazione sulla base dell’ampia esperienza acquisita nel mercato immobiliare di Asker.
Il Comune ha dichiarato di aver diritto a un certo margine discrezionale. Le stime del valore effettuate nel giugno 2006 e nel giugno 2008 hanno stimato il valore di mercato del 2001 rispettivamente a 9,6 milioni di NOK (con una possibile variazione pari a ± 15 %) e 8 milioni di NOK. Le stime quindi sono conformi al prezzo di vendita del 2001, che è il periodo pertinente per la valutazione. La stima datata 18 gennaio 2008 si fondava su premesse sbagliate, e non teneva conto di fattori di valutazione importanti.
Non si può ritenere che il diritto d’opzione sia stato concesso senza contropartita dal momento che Asker Brygge in cambio ha assunto obblighi in materia di ricerca e pianificazione. Il Comune riteneva che la proprietà fosse difficile da valorizzare, e non intendeva svolgere l’attività di ricerca necessaria a individuare i rischi connessi alle difficili condizioni del suolo e all’inquinamento. La ricerca effettuata da Asker Brygge ha escluso i suddetti rischi, e il Comune quindi ha potuto vendere la proprietà senza dover discutere di tali rischi con i potenziali acquirenti. Di conseguenza l’obbligo assunto da Asker Brygge è stato importante per il Comune.
Il Comune conviene che un investitore privato non avrebbe concesso una dilazione di pagamento esente da interessi per il 70 % dell’importo della vendita, ma qualsiasi eventuale aiuto di Stato dovuto al mancato computo di tali interessi sarebbe considerato un aiuto de minimis.
4. OSSERVAZIONI DEI TERZI
Asker Brygge ha affermato che l’Autorità non può concludere che la vendita abbia comportato aiuti di Stato.
4.1 Il valore nel 2001
Asker Brygge ritiene che la valutazione delle presunte misure d’aiuto debba basarsi sui fatti a disposizione del Comune nel momento in cui questo aveva sottoscritto l’accordo d’opzione con il quale ad Asker Brygge è stato conferito il diritto di acquistare la proprietà in questione, ossia nel 2001. Quindi la stima del valore di mercato della proprietà deve riferirsi al momento in cui è stato concluso l’accordo d’opzione. Non spetta all’Autorità sostituirsi al Comune per quanto riguarda la stima economica del valore della proprietà nel 2001. Quindi Asker Brygge ritiene che il Comune goda di un margine discrezionale nella stima del prezzo di mercato della proprietà nel 2001.
Nel 2001, l’accordo con Slependen Båtforening (Slependen) e l’obbligo di definire una soluzione futura per Slependen devono essere considerati un gravame sulla proprietà che ha evidentemente influito sul suo valore di mercato.
Sarebbe stata quindi necessaria una revisione delle norme applicabili alla proprietà per valorizzare il terreno a fini commerciali, ma questa nel 2001 non era un’alternativa realistica per il Comune. Il lavoro preparatorio che sarebbe necessario prima di effettuare una completa revisione delle norme applicabili alla proprietà sarebbe impegnativo sia in termini di costi che di tempo. Inoltre Asker Brygge correva il rischio che il Comune e altre istituzioni pubbliche, come l’amministrazione della viabilità pubblica o il governatore della contea, non accettassero la domanda di revisione.
Peraltro, era necessario tener conto del fatto che la proprietà è molto vicina all’autostrada E18, ed è quindi esposta al rumore proveniente dall’autostrada e all’inquinamento. Inoltre, la vicinanza all’autostrada limita considerevolmente la possibilità di valorizzare la proprietà. Secondo il piano di sviluppo dell’autostrada, era proibito costruire a una distanza dall’autostrada inferiore a 35 metri. Dal momento che la proprietà è molto stretta e ubicata vicino all’autostrada, tale limite implica che il 90 % circa della proprietà era soggetto a tale divieto. Tra l’altro, come risulta dalla sezione 1 dell’accordo e conformemente a un piano di sviluppo stradale pubblico, una parte della proprietà avrebbe dovuto essere utilizzata per una nuova strada ubicata a fianco dell’autostrada già esistente. Circa 1/3 della proprietà sarebbe stato incluso nella nuova strada.
Asker Brygge vorrebbe anche sottolineare l’incertezza che regna in merito alle condizioni della proprietà. Come si è detto, la proprietà era considerata difficile da sviluppare a causa delle condizioni del terreno. Si riteneva anche probabile che il terreno e la fascia costiera fossero molto inquinati. Quindi, quando Asker Brygge ha contattato il Comune nel 2001 allo scopo di acquistare il terreno, il Comune riteneva quasi impossibile valorizzarlo a fini economici. Né Asker Brygge né il Comune disponevano di informazioni sufficienti o esatte in materia, e per la valorizzazione sarebbe stata necessaria un’analisi approfondita delle condizioni della proprietà. Asker Brygge ritiene che i limiti summenzionati si debbano considerare gravami sulla proprietà che ne hanno chiaramente influenzato il valore di mercato.
Inoltre, l’Autorità non può basare la propria valutazione sulle successive circostanze fattuali, giacché in tal modo l’Autorità fonderebbe le proprie decisioni su fatti di cui il Comune non era a conoscenza al momento di sottoscrivere l’Accordo. Qualsiasi incremento registrato dal valore della proprietà dopo il 2001 è dovuto al lavoro svolto da Asker Brygge, senza il quale l’area probabilmente sarebbe rimasta esclusa da qualsiasi attività di valorizzazione, con un valore monetario assai limitato per il Comune.
4.2 Rilevanza del valore nel 2007
Nella misura in cui il valore del 2007 è rilevante, l’Autorità prende in considerazione e deduce il valore aggiunto derivante dal lavoro svolto da Asker Brygge nel periodo 2001-2007.
4.3 Contropartita per il diritto d’opzione
Secondo Asker Brygge è necessario tener conto dell’obbligo di finanziare il lavoro di ricerca, che ammonta a circa 4 o 5 milioni di NOK, al momento di valutare la contropartita per il diritto d’opzione conferito ad Asker Brygge. In generale questo metodo non è insolito come base per fissare il prezzo di un’opzione su un terreno non valorizzato, come in questo caso.
4.4 Le stime del valore
Nessuna delle stime del valore della proprietà tiene debito conto delle circostanze fattuali del 2001. La principale obiezione di Asker Brygge alle valutazioni è che la stima del prezzo di mercato, tra l’altro, si è basata sul presupposto che l’ulteriore valorizzazione del porto turistico fosse possibile e prevista dal Comune e da Asker Brygge. Si fa riferimento alla stima del valore effettuata da TJB Eiendomstaksering alle pagine 6-9, in cui il perito basa la propria stima sulla possibilità di dragare la fascia costiera per realizzare altri posti barca e depositi barche a terra. Si fa anche riferimento alla stima del valore di Takstsenteret, pagine 14 e 15, che basa la propria stima su tale valorizzazione della proprietà.
Tuttavia, alla conclusione dell’Accordo nel 2001 la valorizzazione della proprietà non era stata prevista né ritenuta possibile dal Comune né da Asker Brygge. Inoltre, a causa delle condizioni della linea costiera situata al di sotto del terreno, e per evitare uno spostamento di massa e danni alle fondamenta di un ponte stradale vicino alla proprietà, l’amministrazione della viabilità pubblica ha proibito altri dragaggi nella zona.
II. VALUTAZIONE
1. PRESENZA DI AIUTI DI STATO
Aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE
Ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE:
“Salvo deroghe contemplate dal presente accordo, sono incompatibili con il funzionamento del medesimo, nella misura in cui incidano sugli scambi fra Parti contraenti, gli aiuti concessi da Stati membri della Comunità, da Stati AELS (EFTA) o mediante risorse statali sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.”
1.1 Principio dell’investitore operante in un’economia di mercato
1.1.1 Introduzione
Se la transazione fosse avvenuta secondo il principio dell’investitore operante in un’economia di mercato, ossia se il Comune avesse venduto il terreno al suo valore di mercato e le condizioni della transazione fossero state accettabili per un venditore privato, la transazione non avrebbe comportato la concessione dell’aiuto di Stato. La vendita del terreno potrebbe essere considerata un aiuto di Stato se non avesse avuto luogo a prezzi di mercato. Come punto di partenza, sarebbe opportuno accertare, al momento della stipula del contratto, se una proprietà sia stata venduta al valore di mercato. Le circostanze di questa vendita di terreno sono alquanto particolari in quanto esistono diversi accordi concernenti la vendita: un accordo d’opzione a partire dal 2001, un accordo d’opzione ampliato a partire dal 2004 e un accordo di vendita a partire dal 2007.
Oltre a conferire a Asker Brygge il diritto di acquistare la proprietà in qualsiasi momento negli anni successivi, l’accordo di opzione fissava il prezzo di questo trasferimento. L’opzione comportava quindi la possibilità per Asker Brygge di osservare l’andamento dei prezzi delle proprietà per un certo numero di anni e di avvalersi successivamente dell’opzione, acquistando il terreno al prezzo concordato nel 2001. Se da un lato l’Autorità riconosce pienamente il diritto delle autorità pubbliche di operare anche in un mercato a condizioni commerciali, essa ritiene opportuno comunque indagare attentamente la possibilità che un simile accordo venisse concluso da un operatore privato. A tal proposito l’Autorità si chiede se Asker Brygge abbia pagato per l’opzione in quanto tale e se le condizioni favorevoli per l’acquirente siano state controbilanciate da obblighi corrispondenti per quest’ultimo o da diritti per il venditore.
L’Autorità ha concluso che non è possibile affermare che l’accordo d’opzione in quanto tale rispetti il principio dell’investitore operante in un’economia di mercato. L’Autorità quindi ha valutato se la proprietà sia stata trasferita al valore di mercato quando l’accordo di vendita è stato concluso nel 2007 sulla base del prezzo concordato nel 2001. Su questo punto l’Autorità ha concluso che nel 2007 la proprietà è stata venduta a un valore inferiore a quello di mercato. Quindi, per quanto segue l’Autorità ha valutato in primo luogo l’accordo d’opzione del 2001 (e l’estensione firmata nel 2004), e in secondo luogo se la vendita effettiva del terreno nel 2007 abbia avuto luogo a prezzo di mercato.
1.1.2 Il prezzo di mercato dell’accordo d’opzione firmato nel 2001
Per quanto riguarda l’accordo d’opzione, è necessario accertare se un investitore operante in un’economia di mercato avrebbe scelto di stipulare un accordo simile, per quanto riguarda il prezzo e le condizioni, a quello stipulato tra il Comune di Asker e Asker Brygge nel 2001. Per compiere tale valutazione, l’Autorità non può sostituire il proprio parere commerciale a quello del Comune; quest’ultimo, quale venditore dell’appezzamento di terreno, deve godere di un margine discrezionale. Possono esserci alcuni validi motivi, di natura commerciale, per sottoscrivere un accordo a certe condizioni. Se non c’è alcuna spiegazione plausibile che giustifichi la scelta del Comune, la misura può essere considerata un aiuto di Stato.
Sulla base delle informazioni disponibili all’Autorità, le condizioni per quest’ultima vendita sono state fissate nell’accordo d’opzione firmato nel 2001. Questo accordo ha conferito ad Asker Brygge il diritto, ma non l’obbligo, di acquistare la proprietà a condizioni predeterminate in qualsiasi momento fino al 31 dicembre 2009. D’altro canto, al Comune è stato proibito di vendere la proprietà a chiunque altro nello stesso periodo. Le principali caratteristiche dell’accordo d’opzione rilevanti per la valutazione in materia di aiuto di Stato sono (i) il prezzo concordato di 8 milioni di NOK, adeguato in funzione dell’indice dei prezzi al consumo, (ii) il diritto di rinegoziazione concordato per Asker Brygge in caso di forte diminuzione dei prezzi immobiliari prima che questi si avvalesse del diritto di opzione (non esisteva alcun diritto corrispondente di rinegoziazione per il Comune qualora i prezzi del mercato immobiliare fossero aumentati considerevolmente), (iii) il pagamento in due rate, in base al quale il 70% del prezzo di vendita sarebbe stato pagato al più tardi entro il 31 dicembre 2011, senza applicare alcun interesse di mora.
Nel 2004 il Comune e Asker Brygge hanno prorogato l’accordo d’opzione fino al 2014, senza modificare nessuna delle altre condizioni per la transazione (4).
Sulla base delle informazioni disponibili all’Autorità, il Comune non ha effettuato alcuna stima indipendente della proprietà prima di sottoscrivere l’accordo con Asker Brygge nel 2001. Il Comune ha spiegato di aver stimato il valore sulla base dell’esperienza acquisita nel mercato immobiliare, ma non ha fornito altri dettagli oltre a quelli comunicati all’Autorità. Quindi non è chiaro all’Autorità su quali basi il Comune abbia definito il prezzo concordato di 8 milioni di NOK per la vendita del terreno.
Se anche si presumesse che 8 milioni di NOK rappresentavano il prezzo di mercato per la proprietà in quanto tale nel 2001 (5), si dovrà stimare il valore di mercato degli altri elementi concordati nell’accordo d’opzione. Secondo l’Autorità, se si dovesse considerare soltanto il valore di mercato della proprietà, ciò comporterebbe che ad Asker Brygge il diritto d’opzione era stato conferito gratuitamente senza alcuna considerazione economica per questo diritto preferenziale d’acquisto.
Come si è detto in precedenza, grazie a questa opzione l’azienda ha potuto osservare l’andamento dei prezzi immobiliari per alcuni anni. Statisticamente i prezzi immobiliari tendono ad aumentare nel corso del tempo. Inoltre, Asker è vicina a Oslo e ha registrato una continua crescita demografica, elemento che solitamente ha effetti positivi sui prezzi immobiliari.
L’accordo d’opzione ha impedito al Comune di vendere la proprietà a un altro acquirente, e quindi ha immobilizzato il capitale che il Comune avrebbe potuto impiegare diversamente o per il quale avrebbe potuto ricevere un interesse. Il Comune tuttavia non avrebbe ricevuto alcun pagamento né compensazione se Asker Brygge avesse deciso di non acquistare la proprietà.
Inoltre, nel 2004 l’estensione ha prorogato l’opzione per altri 5 anni senza fornire alcuna contropartita. Ciò ha consentito ad Asker Brygge di negoziare attivamente con il Comune perché le norme applicabili alla proprietà fossero rivedute per aumentarne il valore di mercato.
Nell’ambito dell’accordo d’opzione, sono stati concordati anche alcuni aspetti di un possibile futuro contratto di vendita. In particolare, per quanto riguarda la revisione delle norme applicabili all’area, Asker Brygge aveva l’obbligo di concludere i lavori preparatori che avrebbero portato al processo di revisione delle norme applicabili alla proprietà. Qualora tale condizione non fosse stata soddisfatta, il Comune di Asker avrebbe potuto risolvere il contratto.
Secondo le autorità norvegesi, non si può ritenere che il diritto d’opzione sia stato concesso senza contropartita, dal momento che Asker Brygge in cambio ha assunto obblighi in materia di ricerca e pianificazione. Benché il Comune ritenesse che la proprietà fosse difficile da valorizzare, e non intendesse svolgere l’attività di ricerca necessaria a individuare i rischi connessi alle difficili condizioni del suolo e all’inquinamento, grazie all’accordo d’opzione Asker Brygge ha avuto la possibilità di lavorarci per vari anni prima di decidere di acquistare la proprietà; l’autorità ritiene che questo abbia ridotto sensibilmente i rischi. Inoltre, se la proprietà fosse stata soggetta a revisione delle norme applicabili, il suo valore sarebbe aumentato. L’accordo d’opzione quindi non comportava alcun rischio reale per Asker Brygge. La spesa a favore della ricerca sarebbe andata a vantaggio dell’acquirente, e se la ricerca avesse dimostrato che la proprietà non era adatta a essere valorizzata, si sarebbe interrotta l’attività di ricerca riducendo i costi al minimo, senza alcun obbligo di acquistare la proprietà.
Secondo Asker Brygge, al momento di valutare la contropartita per il diritto d’opzione è necessario tener conto dell’obbligo di finanziare l’attività di ricerca, che dovrebbe comportare un costo di 4 o 5 milioni di NOK. Questo metodo non è insolito come base per fissare il prezzo di un’opzione su un terreno non valorizzato, come in questo caso. L’Autorità ha dichiarato che Asker Brygge non ha presentato alcun documento sulle rivendicazioni menzionate in precedenza. Le autorità norvegesi non sono state in grado di confermare gli importi spesi per la ricerca, né che si tratti di un metodo comune per fissare il prezzo di terreni non valorizzati.
Secondo l’Autorità, indipendentemente dal fatto che si decidesse di avvalersene, la stessa opzione aveva un valore nel 2001 quando l’accordo è stato concluso. Sulla base della documentazione e delle spiegazioni che l’Autorità ha ricevuto finora, nulla dimostra che l’acquirente abbia pagato, per il diritto di opzione in sé, un prezzo che un investitore privato avrebbe accettato.
L’accordo d’opzione riguarda la possibilità che Asker Brygge svolga attività di ricerca sulla proprietà con l’intento di regolamentarla per scopi diversi in cambio dell’opzione di acquistare la proprietà al prezzo di mercato. Non c’era però alcuna garanzia che la proprietà sarebbe stata oggetto di una ricerca adeguata. Non c’era alcun obbligo incondizionato di svolgere alcun tipo particolare di ricerca giacché l’acquirente avrebbe potuto decidere di non concludere un accordo di vendita, per esempio se l’attività di ricerca iniziale avesse dimostrato che il progetto non era redditizio, o per qualsiasi altro motivo. I rischi per l’acquirente nell’ambito dell’accordo d’opzione quindi erano minimi, mentre il Comune non ne avrebbe beneficiato se la ricerca avesse dimostrato che la proprietà poteva essere valorizzata. L’acquirente quindi sarebbe stato in grado di attendere la valorizzazione del mercato immobiliare per un lungo periodo, e poteva decidere di acquistare la proprietà a un prezzo fissato quando ciò risultasse più redditizio per l’acquirente stesso. Inoltre, sulla base delle informazioni disponibili all’Autorità, il requisito che Asker Brygge avrebbe dovuto svolgere attività di ricerca entro precisi limiti di tempo per mantenere l’opzione non poteva essere considerato, secondo il principio dell’investitore operante in un’economia di mercato, un pagamento adeguato per la possibilità di acquistare il terreno.
L’accordo d’opzione comprendeva anche altri elementi che apparentemente possono aumentare il valore dell’opzione. Il primo elemento riguarda il meccanismo di regolamentazione del prezzo. Asker Brygge aveva il diritto di chiedere di rinegoziare il prezzo qualora i prezzi delle proprietà ad Asker avessero registrato un sensibile calo prima che l’impresa si fosse avvalsa dell’opzione. Come si è detto in precedenza, l’accordo non prevedeva un corrispondente diritto di rinegoziazione per il Comune qualora i prezzi delle proprietà fossero aumentati considerevolmente. Secondo le autorità norvegesi, il motivo per includere il diritto di Asker Brygge di rinegoziare l’accordo stava nel fatto che il Comune di Asker riteneva difficile valorizzare la proprietà, anche per la breve distanza rispetto dall’autostrada (E18), e quindi la transazione avrebbe comportato un considerevole rischio economico. L’Autorità tuttavia ritiene che un investitore operante in un’economia di mercato non avrebbe sottoscritto un simile accordo senza il reciproco diritto di adeguamento nel caso di sensibili aumenti o decrementi dei prezzi delle proprietà. A questo proposito, il diritto del Comune di adeguare i prezzi conformemente all’indice dei prezzi al consumo non sembra sufficiente per compensare la mancanza di un diritto corrispondente a rinegoziare.
Secondo l’Autorità, l’indice dei prezzi al consumo non è l’indice corretto da usare per l’adeguamento alle variazioni dei prezzi delle proprietà. L’indice dei prezzi al consumo è una misura che valuta le variazioni del prezzo medio dei beni di consumo e dei servizi acquistati dalle famiglie, ma non riflette l’evoluzione dei prezzi del mercato immobiliare. I prezzi delle proprietà seguono un andamento diverso dagli altri prezzi, e i prezzi di proprietà immobiliari come quella in questione normalmente non vengono presi in considerazione al momento di determinare l’indice dei prezzi al consumo.
Inoltre, l’accordo d’opzione include il consenso del Comune di Asker a rinviare il pagamento del 70% del prezzo di vendita concordato al più tardi al 31 dicembre 2011 (6) senza applicare alcun tasso di interesse per tale rinvio. Secondo le autorità norvegesi, il rinvio del pagamento completo senza l’applicazione di alcun interesse era stato accettato perché si riteneva che la proprietà fosse difficile da valorizzare. L’Autorità ritiene che un operatore privato non avrebbe acconsentito a rinviare il pagamento per un periodo così lungo senza richiedere alcun interesse. Ritiene inoltre che un operatore privato non avrebbe trasferito la piena proprietà prima di aver ricevuto il pagamento integrale. Il Comune di Asker conviene che un investitore privato avrebbe richiesto una contropartita per il rinvio del pagamento. Benché il Comune di Asker abbia argomentato che qualsiasi aiuto sotto questo punto di vista sarebbe al di sotto della soglia de minimis, non ha fornito alcun documento a riguardo.
Per i motivi summenzionati, l’Autorità ritiene che un operatore privato non avrebbe sottoscritto un accordo d’opzione per un periodo così lungo, a condizioni analoghe a quelle del Comune di Asker, senza chiedere una contropartita per l’opzione e per le stesse condizioni favorevoli. Limitandosi a chiedere una contropartita corrispondente al valore della proprietà nel 2001, il Comune di Asker ha accettato il rischio di concedere successivamente un aiuto di Stato soprattutto nel caso di un successivo incremento dei prezzi delle proprietà.
L’Autorità giunge quindi alla conclusione che l’accordo d’opzione non è stato sottoscritto a condizioni di mercato e di conseguenza non è possibile escludere la presenza di aiuti di Stato.
È perciò necessario accertare se la proprietà sia stata venduta a un prezzo inferiore al valore di mercato.
1.1.3 Il valore di mercato della proprietà al momento della stipula dell’accordo di vendita
Nel 2005, Asker Brygge si è avvalsa dell’opzione. Benché le condizioni di vendita fossero state fissate nell’accordo d’opzione del 2001, il contratto di vendita non è stato concluso fino al 21 marzo 2007. Le autorità norvegesi hanno spiegato che il prezzo di vendita non era stato soggetto a negoziati nel 2007 ma era stato concordato nel 2001.
Il valore della proprietà nel 2001 non è decisivo per determinare se con l’attuale transazione sia stato concesso un aiuto di Stato, dal momento che la vendita non è stata effettuata nel 2001 ma nel 2007. Mentre l’accordo d’opzione del 2001 ha conferito ad Asker Brygge il diritto di acquistare la proprietà nei successivi 10 anni, nel frattempo la proprietà è rimasta al Comune finché Asker Brygge non si è avvalsa del diritto di opzione. Quindi il momento rilevante perché l’Autorità possa valutare l’esistenza dell’aiuto di Stato è quello in cui la proprietà è stata venduta e trasferita a un nuovo proprietario nel 2007.
L’Autorità confronterà in appresso il prezzo di 8 727 462 NOK pagato nel 2007 da Asker Brygge al momento della vendita con il valore di mercato della proprietà.
Secondo la Guida dell’Autorità agli aiuti di Stato in materia di vendita di terreni, la vendita di terreni e fabbricati sulla base di una procedura di offerta incondizionata, sufficientemente pubblicizzata (simile ad una vendita all’asta) e aggiudicata al migliore o all’unico offerente, avviene per definizione al valore di mercato e non contiene pertanto aiuti di Stato. In alternativa, per escludere l’esistenza di aiuti quando la vendita di un terreno avviene senza una procedura di offerta incondizionata, è necessario che uno o più periti estimatori indipendenti svolgano una valutazione indipendente prima dei negoziati di vendita per stabilire il valore di mercato sulla base di indicatori di mercato e standard di valutazione generalmente accettati. Il perito estimatore deve svolgere la propria opera in modo indipendente, ossia le autorità pubbliche non devono avere il diritto di emettere ordini in merito al risultato della valutazione. Nel caso in questione, il Comune di Asker non ha organizzato una procedura di offerta incondizionata né ha richiesto la valutazione di un esperto indipendente prima di sottoscrivere l’accordo. L’esistenza di un aiuto di Stato quindi non può essere esclusa automaticamente.
Nella notifica, le autorità norvegesi hanno presentato tre stime del valore della proprietà in questione. Nessuna delle stime è stata effettuata prima della stipula dell’accordo d’opzione nel 2001, e il valore della proprietà è stato fissato successivamente.
La prima relazione, risalente al 30 giugno 2006, è stata effettuata da periti autorizzati di Verditakst AS, Takst Senteret e Agdestein (7). Questa relazione ha stimato il valore del terreno nel 2001, anno in cui è stato concluso il contratto d’opzione, a 9,6 milioni di NOK, con una possibile variazione di ± 15 %. Apparentemente si tratta di una stima molto approssimativa. I valutatori hanno semplicemente considerato il valore della proprietà sulla base dell’utilizzo consentito (soprattutto a fini di porto turistico) conformemente al regime normativo vigente al momento della stima (che era lo stesso del 2001), e il valore per un uso alternativo che affiancasse al porto turistico iniziative edilizie e industriali, stimando il valore della proprietà quale valore medio di queste due alternative (8).Tuttavia, come si è detto in precedenza, è il valore del terreno nel 2007, quando la proprietà è stata venduta e trasferita al nuovo proprietario, a essere rilevante per una valutazione dell’aiuto di Stato.
Le autorità norvegesi hanno allegato alla notifica altre due stime del valore che TJB Eiendomstaksering – Ek & Mosveen AS – Bjørn Aarvik avevano effettuato a nome del Comune. La prima relazione, datata 18 gennaio 2008 (9), ha stimato il valore di mercato del terreno nel 2007 a 26 milioni di NOK. Poiché il contratto tra il Comune e Asker Brygge è stato sottoscritto nel 2001, questo prezzo è stato scontato ai valori del 2001. Il valore scontato di 26 milioni di NOK del 2007, utilizzando un tasso del 5,5 % per 7,5 anni, corrisponde a 17 milioni di NOK del 2001.
Nella seconda relazione datata 16 giugno 2008 (10), TJB Eiendomstaksering – Ek & Mosveen AS – Bjørn Aarvik hanno stimato il valore di mercato del terreno nel 2007 a 12 milioni di NOK. Il valore scontato di 12 milioni di NOK del 2007, utilizzando lo stesso tasso di sconto utilizzato in precedenza (ossia il 5,5 % per 7,5 anni), corrisponde a 8 milioni di NOK del 2001. La discrepanza tra la due relazioni quindi è pari a 9 milioni di NOK per il valore della proprietà nel 2001 e a 14 milioni di NOK per il valore della proprietà nel 2007.
Le autorità norvegesi hanno spiegato che tale differenza si basa soprattutto sulla stima della riduzione di valore derivante da un obbligo supplementare imposto ad Asker Brygge per quanto riguarda l’uso di una parte della proprietà ad opera di Slependen Båtforening AS (11). L’accordo d’opzione del 2001 comprende una clausola in cui si afferma che una parte della proprietà viene affittata a Slependen Båtforening come porto turistico per piccole imbarcazioni, e che Asker Brygge verserà una compensazione per il diritto a sfruttare un porto turistico per piccole imbarcazioni/compensazione che andrà a favore del Comune di Asker se la valorizzazione della proprietà inizia prima della scadenza del contratto di affitto. Il contratto di affitto è giunto a scadenza nel giugno 2009. Inoltre, alla clausola 3 dell’accordo d’opzione si afferma che Asker Brygge, insieme al Comune di Asker, raggiungerà una soluzione soddisfacente per le esigenze di Slependen Båtforening nell’ambito dell’attività al momento dell’accordo.
Quando l’accordo d’opzione è stato stipulato nel 2001, Slependen Båtforening versava un canone annuale di 19 500 NOK al Comune di Asker (12). Benché fosse difficile definire le precise conseguenze economiche dell’obbligo per Asker Brygge al momento in cui è stato sottoscritto l’accordo d’opzione, Asker Brygge e Slependen Båtforening hanno firmato un accordo il 1o giugno 2006 in base al quale quest’ultima avrebbe dovuto pagare 850 000 NOK (cfr. clausola 2.4 dell’accordo) (13). Sulla base delle spiegazioni fornite dalle autorità norvegesi, a partire dal gennaio 2008 la stima del valore si è basata su un’interpretazione errata di un accordo sottoscritto da Asker Brygge e Slependen Båtforening dal momento che non teneva conto del diritto di quest’ultima di pagare soltanto 850 000 NOK per l’area in questione. I periti estimatori hanno interpretato la clausola contenuta nell’accordo d’opzione in modo da attribuire a Slependen Båtforening il diritto di affittare o acquistare i posti barca al prezzo di mercato dopo la scadenza del contratto di affitto. Le autorità norvegesi tuttavia ritengono che si sarebbe dovuto tener conto dell’importo di 850 000 NOK, che rappresenta l’adempimento dell’obbligo nei confronti di Slependen Båtforening, al momento di stimare il valore di mercato della proprietà per il 2001 e il 2007. Quindi il Comune di Asker ha invitato TJB Eiendomstaksering – Ek & Mosveen AS – Bjørn Aarvik a utilizzare, nella loro stima datata 16 giugno 2008, 850 000 NOK come base per la stima del valore dei 65 posti barca di Slependen Båtforening. L’autorità ritiene che tale importo sia rilevante per la stima del valore della proprietà nel 2007, giacché era un’informazione nota in quel momento.
Inoltre, la stima del giugno 2008 prendeva in considerazione i rischi di inquinamento del terreno, come ha fatto notare lo stesso Comune (14). Infine, la stima del giugno 2008 non comprendeva più il deposito per imbarcazioni sotto l’autostrada (E18) come ha ricordato il Comune (15).
Asker Brygge ha contestato la validità delle stime. La sua obiezione principale è che le stime comprendono la possibilità di dragare la linea costiera per realizzare altri posti barca e costruire depositi di barche a terra. Secondo Asker Brygge nel 2001 non era prevedibile alcuna valorizzazione della proprietà, e l’amministrazione della viabilità pubblica aveva proibito altri dragaggi nella zona (16).
L’Autorità fa notare che Asker Brygge non ha fornito alcun documento per dimostrare che le premesse fattuali della stima del giugno 2008 fossero errate. Inoltre l’Autorità osserva che il Comune non ha contestato la validità della stima del giugno 2008, che sembra ritenere piuttosto precisa (17). Al contrario, nei suoi commenti all’Autorità, il Comune cita la stima per la parte in cui prende in considerazione il dragaggio (in rapporto alla valutazione dell’inquinamento del terreno) e tace sul fatto che il dragaggio non sarebbe stato possibile. L’Autorità quindi non ritiene che i documenti giustificativi forniti possano mettere in dubbio le premesse fattuali della valutazione del giugno 2008.
Le due relazioni di TBJ Eiendomstaksering – Ek & Mosveen AS – Bjørn Aarvik hanno determinato il prezzo del terreno nel 2007. La prima relazione preparata nel gennaio 2008 stimava il valore del terreno a 26 milioni di NOK, cifra assai superiore al prezzo di 8,7 milioni di NOK pagato da Asker Brygge AS. L’ultima stima del valore (la più bassa), quella contenuta nella seconda relazione datata 16 giugno 2008 (18), stimava il valore di mercato del terreno nel 2007 a 12 milioni di NOK, ossia 3 272 538 NOK in più rispetto al prezzo effettivamente pagato. Contrariamente alla prima relazione, secondo le informazioni fornite dal Comune di Asker, la seconda relazione tiene conto delle informazioni più accurate che erano disponibili nel 2007, quando la cessione è stata portata a termine.
Asker Brygge ha chiesto che, nella misura in cui il valore del 2007 è rilevante, l’Autorità tenga conto del valore aggiunto derivante dal lavoro svolto da Asker Brygge nel periodo 2001–2007 e lo deduca. Tale lavoro consisteva nell’attività di ricerca effettuata da Asker Brygge nella proprietà (19).
L’Autorità ritiene che non vi siano le basi per dedurre dal valore il lavoro svolto da Asker Brygge nel periodo 2001–2007. A tale proposito, l’Autorità osserva che le stime del valore del 2008 si basano sullo status normativo della proprietà vigente nel 2001 e nel 2007. Le norme erano rimaste immutate dal 1998, secondo la stima del valore del giugno 2008 (20). L’utilizzo atteso della proprietà era quindi un porto turistico e un deposito per imbarcazioni sia nel 2001 che nel 2007 (21). L’Autorità non ritiene che su tale stima abbia influito l’attività di ricerca svolta da Asker Brygge. Inoltre, la stima del giugno 2008 menziona il rischio di inquinamento nel terreno, ma aggiunge che i valutatori non hanno svolto alcuna ricerca più approfondita in materia (22). Sembra quindi che, al momento di determinare il valore dell’appezzamento di terreno, i valutatori abbiano agito correttamente evitando di prendere in considerazione la ricerca svolta da Asker Brygge.
Come si è detto, la stima del giugno 2008 si basava sull’uso dell’area come porto turistico, conformemente alle norme vigenti. Sembra però che già nel 2001 Asker Brygge avesse individuato un potenziale nella valorizzazione della proprietà, un potenziale che normalmente corrisponderebbe al valore aggiunto. Il Comune, nella lettera ai valutatori dell’11 aprile 2008, sottolineava che questi ultimi avrebbero dovuto considerare la possibilità di procedere a una eventuale revisione delle norme (presumibilmente in vista di un utilizzo più redditizio). I valutatori tuttavia si sono rifiutati di prendere in considerazione tale possibilità, ritenendola una forma di speculazione. I valutatori hanno inoltre affermato che la stima sarebbe stata assai diversa (ossia di gran lunga superiore) se la valutazione avesse previsto la possibilità di consentire attività edilizie e industriali nella proprietà (23).
L’Autorità dubita che un investitore privato avrebbe tenuto conto della probabilità di regolamentare la proprietà per usi futuri diversi e più redditizi e che tali possibilità avrebbero generato un maggiore valore di mercato, ovvero (nettamente) superiore alla valutazione del giugno 2008. L’Autorità tuttavia ha preso nota delle particolari incertezze connesse all’uso futuro della proprietà in questione, tra cui l’inquinamento e i requisiti normativi connessi all’autostrada vicina alla proprietà. Di conseguenza, secondo l’Autorità la stima del giugno 2008, che non teneva conto di alcun potenziale di valorizzazione della proprietà che consentisse un uso diverso da quello esistente, è moderata ma precisa, se si pensa alle specifiche caratteristiche della proprietà oggetto della stima.
Per tali motivi, l’Autorità conclude che la vendita del terreno gbnr. 32/17 nel 2007 al prezzo di 8 727 462 NOK è stata effettuata a un prezzo inferiore a quello di mercato, fissato a 12 milioni di NOK dalla stima effettuata da un esperto indipendente nel giugno 2008, stima che era stata presentata dalle autorità norvegesi.
1.1.4 Conclusioni sul principio dell’investitore operante in un’economia di mercato
Per i suddetti motivi, l’Autorità ritiene che il prezzo concordato nell’accordo d’opzione non corrispondesse al prezzo di mercato per tale accordo, che avrebbe dovuto riflettere il valore della proprietà al momento in cui è stato stipulato l’accordo combinato con il valore dell’opzione e al regime speciale concesso all’acquirente. Inoltre, l’Autorità ritiene che il prezzo effettivo concordato nell’accordo di vendita non corrispondesse al prezzo di mercato della proprietà al momento in cui è stato stipulato l’accordo di vendita. Quindi l’Autorità ha concluso che la vendita dell’appezzamento di terreno in oggetto gbnr. 32/17 ad Asker Brygge AS per il prezzo di vendita di 8 727 462 NOK non è stata effettuata conformemente al principio dell’investitore operante in un’economia di mercato.
1.2 Risorse statali
Per qualificarsi come aiuto di Stato, la misura dev’essere concessa dallo Stato o attraverso risorse statali. Il concetto di Stato non si riferisce soltanto all’amministrazione centrale ma comprende tutti i livelli dell’amministrazione statale (compresi i Comuni) nonché le aziende pubbliche.
Dal momento che il Comune ha venduto il terreno al di sotto del prezzo di mercato, ha rinunciato a un reddito. In tali circostanze, Asker Brygge avrebbe dovuto pagare un prezzo maggiore per il terreno e quindi si è registrato un trasferimento di risorse da parte del Comune.
Per i suddetti motivi, l’Autorità ritiene che, dal momento che la vendita non ha avuto luogo conformemente alle condizioni del mercato, vi sia stato ricorso a risorse statali ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE.
1.3 Favorire talune imprese o talune produzioni
In primo luogo la misura deve offrire ad Asker Brygge dei vantaggi che esentino l’impresa dagli oneri normalmente sostenuti dal suo bilancio. Dal momento che la transazione è stata effettuata a condizioni favorevoli, giacché Asker Brygge avrebbe dovuto pagare un prezzo più alto per la proprietà se la vendita del terreno si fosse svolta secondo il principio dell’investitore operante in un’economia di mercato, nonché pagare tassi di interesse di mercato per il prestito se avesse dovuto chiedere lo stesso importo a una banca, l’impresa è stata avvantaggiata ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato.
Nella lettera datata 11 maggio 2009 (24), il Comune ha illustrato il modo in cui ha calcolato il livello di eventuali aiuti stimati pari a 5,3 milioni di NOK nel modulo della notifica presentato all’Autorità, punto 5 (25). La stima si basa sulla differenza tra la stima del valore del giugno 2008 (26) (che aveva determinato il valore del terreno nel 2007, quando l’accordo di vendita era stato sottoscritto) e l’importo della vendita, pari a circa 3,3 milioni di NOK. Inoltre il Comune ha aggiunto il vantaggio economico derivante dal rinvio del pagamento del rimanente 70 % del prezzo di vendita. Il Comune ha basato i suoi calcoli su un interesse del 7 % per un periodo di 4 anni e 9 mesi su un importo di 6 milioni di NOK, e ha riscontrato che il vantaggio massimo conferito dal prestito agevolato è pari a 2 milioni di NOK.
In secondo luogo, la misura dev’essere selettiva, in quanto destinata a favorire “talune imprese o talune produzioni”. C’è soltanto un unico beneficiario possibile della misura oggetto della stima, ossia Asker Brygge. La misura quindi è selettiva.
1.4 Concorrenza falsata ed effetti sugli scambi tra le parti contraenti
Gli aiuti falsano necessariamente la concorrenza e influiscono sugli scambi tra le parti contraenti dell’accordo SEE.
Una misura di sostegno concessa dallo Stato rafforzerebbe la posizione di Asker Brygge nei confronti di altri concorrenti che operano anch’essi nel settore delle proprietà immobiliari e della valorizzazione della proprietà. Qualsiasi concessione di aiuti rafforza la posizione del beneficiario nei confronti dei suoi concorrenti e di conseguenza falsa la concorrenza ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE. Nella misura in cui l’impresa opera nei settori soggetti a scambi intra-SEE, sono soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE secondo i quali una misura si configura come un aiuto di Stato. L’attività di valorizzazione delle proprietà immobiliari è, sia in linea di principio che in pratica, aperta agli scambi intra-SEE. L’Autorità giunge quindi alla conclusione che gli aiuti minacciano di falsare la concorrenza e incidono sugli scambi e sono quindi in contrasto con le disposizioni dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE.
1.5 Conclusioni
Per i suddetti motivi, l’Autorità ritiene che l’operazione relativa alla vendita dell’appezzamento di terreno gbnr 32/17 ad Asker Brygge, secondo quanto previsto dall’accordo d’opzione firmato nel 2001 e da successivi accordi, comporti la concessione di aiuti di Stato.
2. REQUISITI PROCEDURALI
Le autorità norvegesi hanno presentato una notifica della vendita il 13 febbraio 2009 (doc. n. 508884). Le autorità norvegesi hanno firmato l’accordo d’opzione che fissa le condizioni per l’acquisto dell’appezzamento di terreno nel 2001 e hanno eseguito la vendita il 21 marzo 2007 quando è stato concluso il contratto di vendita. La vendita quindi è stata eseguita prima che l’Autorità prendesse una decisione finale in merito alla sua validità. L’Autorità perciò ha concluso che le autorità norvegesi non hanno ottemperato agli obblighi previsti all’articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3.
3. COMPATIBILITÀ DEGLI AIUTI
Le misure di sostegno che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE sono generalmente incompatibili con il funzionamento dell’accordo SEE, a meno che esse beneficino della deroga prevista dall’articolo 61, paragrafi 2 o 3, dell’accordo SEE.
La deroga prevista dall’articolo 61, paragrafo 2, non è applicabile all’aiuto in questione, che non intende realizzare nessuno degli obiettivi elencati in quella disposizione. Neppure l’articolo 61, paragrafo 3, lettera a), o l’articolo 61, paragrafo 3, lettera b), dell’accordo SEE si applicano al caso in questione. Inoltre l’area in cui è ubicata la proprietà non può beneficiare di alcun aiuto regionale che rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell’accordo SEE.
L’Autorità ritiene perciò che la transazione in corso di valutazione non possa essere giustificata in conformità delle disposizioni sugli aiuti di Stato dell’accordo SEE.
4. RECUPERO
A norma dell’articolo 14, parte II, protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, in caso di aiuti illeciti ritenuti incompatibili l’Autorità, di regola, impone allo Stato EFTA interessato di recuperare l’aiuto presso il beneficiario.
L’Autorità è dell'avviso che nessuno dei principi generali precluda la restituzione dell’aiuto nel caso di specie. In base alla giurisprudenza consolidata, l’abolizione di un aiuto illecito mediante il recupero dello stesso rappresenta una conseguenza logica della constatazione del suo carattere illegittimo. Pertanto, il recupero degli aiuti di Stato concessi illegittimamente, finalizzato a ripristinare la situazione precedente, non può, in linea di principio, essere considerato sproporzionato rispetto agli obiettivi dell’accordo SEE in materia di aiuti di Stato. Restituendo l’aiuto, il beneficiario perde il vantaggio di cui godeva sul mercato rispetto ai suoi concorrenti e viene ristabilita la situazione che esisteva prima del versamento dell’aiuto (27). Salvo circostanze eccezionali, la restituzione dell’aiuto implica che, di regola, l’Autorità non supera i suoi limiti di discrezionalità, riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte, se chiede allo Stato EFTA interessato di recuperare le somme concesse sotto forma di un aiuto illegittimo, poiché in tal modo essa si limita a ripristinare la situazione precedente (28). Inoltre, considerando la natura obbligatoria del controllo sugli aiuti di Stato esercitato dall’Autorità in base al protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, le imprese alle quali è stato concesso un aiuto non possono, in linea di principio, nutrire legittime aspettative circa la regolarità dell’aiuto, salvo che quest’ultimo sia stato concesso nel rispetto della procedura stabilita dalle disposizioni di tale protocollo (29). Il caso in questione non presenta circostanze eccezionali tali da indurre i beneficiari a nutrire legittime aspettative.
In linea con l’articolo 14, paragrafo 2, della parte II del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte e con gli articoli 9 e 11 della decisione 195/04/COL dell’Autorità, del 14 luglio 2004, il recupero degli aiuti illegittimamente concessi dovrebbe comprendere gli interessi composti.
5. CONCLUSIONI
L’Autorità ritiene che le autorità norvegesi abbiano dato illegittimamente attuazione all’aiuto in questione in violazione dell’articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3.
Le condizioni della vendita della proprietà ubicata a Nesøyveien 8, gnr. 32 bnr. 17 ad Asker Brygge AS comporta un aiuto di Stato che – per le ragioni summenzionate – non è compatibile con il funzionamento dell’accordo SEE e dev’essere recuperato a partire dalla data dell’accordo di vendita firmato il 21 marzo 2007.
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La vendita dell’appezzamento di terreno ubicato a Nesøyveien 8, gnr. 32 bnr. 17 dal Comune di Asker ad Asker Brygge AS comporta un aiuto di Stato che non è compatibile con il funzionamento dell’accordo SEE ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE.
Articolo 2
Le autorità norvegesi adottano tutte le misure necessarie per recuperare da Asker Brygge AS l’aiuto di cui all’articolo 1 illegittimamente messo a disposizione del beneficiario.
Articolo 3
Il recupero viene effettuato senza indugio e in conformità con le procedure previste dalla legislazione nazionale, a condizione che esse consentano l’esecuzione effettiva ed immediata della decisione. L’aiuto da recuperare comprende gli interessi e gli interessi composti maturati a partire dalla data in cui esso è stato messo a disposizione di Asker Brygge AS fino alla data del recupero. Gli interessi vengono calcolati sulla base dell’articolo 9 della decisione n. 195/04/COL dell’Autorità di vigilanza EFTA.
Articolo 4
La Norvegia informa l’Autorità dell’importo complessivo (capitale e interessi) da recuperare presso il beneficiario, nonché delle altre misure pianificate o adottare per recuperare l’aiuto, entro il 13 settembre 2011.
La Norvegia deve eseguire la decisione dell’Autorità e recuperare l’intero aiuto entro il 13 novembre 2011.
Articolo 5
Il Regno di Norvegia è destinatario della presente decisione.
Articolo 6
Il testo in lingua inglese della presente decisione è il solo facente fede.
Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2011
Per l’Autorità di vigilanza EFTA
Oda Helen SLETNES
Presidente
Sverrir Haukur GUNNLAUGSSON
Membro del Collegio
(1) Disponibile all’indirizzo: http://www.eftasurv.int/media/decisions/195-04-COL.pdf
(2) Pubblicato nella GU C 184 dell’8.7.2010, pag. 20 e supplemento SEE n. 35 dell’8.7.2010.
(3) Cfr. GU C 184, dell’8.7.2010 e il supplemento SEE della Gazzetta ufficiale n. 35 dell’8.7.2010.
(4) Doc. n. 518079, allegato 1.
(5) Il fatto che questo corrisponda al prezzo di mercato verrà valutato qui di seguito al punto 1.1.2.
(6) La clausola 3 del contratto di vendita prevede che il pagamento abbia luogo prima dell’inizio di qualsiasi attività edilizia e in ogni caso entro il 31.12.2011, cfr. doc. n. 508884, allegato 1.
(7) Doc. n. 508884, allegato 9 alla notifica.
(8) Doc. n. 508884, allegato 9 alla notifica, stima a pag. 15.
(9) Doc. n. 508884, allegato 5 alla notifica.
(10) Doc. n. 508884, allegato 3 alla notifica.
(11) Doc. n. 518079, lettera del Comune all’Autorità datata 11.5.2009, pagine 2–3.
(12) Questo importo è stato determinato sulla base di un accordo stipulato nel 1999 tra il Comune di Asker e Slependen Båtforening. Allegato 8 alla lettera datata 11.5.2009, doc. n. 518079.
(13) L’accordo è valutato dallo studio legale Hjort, cfr. doc. n. 508884, allegato 7.
(14) Doc. n. 508884, cfr. allegato 3 alla notifica, stima a pagina 5, lettera del Comune ai valutatori datata 5.5.2008, allegato 8 alla notifica, e commenti del Comune nella lettera all’Autorità datata 29.1.2010 alle pagine 3–4, doc. n. 544706.
(15) Doc. n. 508884, cfr. allegato 3 alla notifica, stima alle pagine 4 e 7, lettera del Comune ai valutatori datata 5.5.2008, allegato 8 alla notifica, e commenti del Comune nella lettera all’Autorità datata 29.1.2010 a pagina 4 (punto 3.3, ultimo paragrafo), doc. n. 544706.
(16) Doc. n. 545173, commenti di Asker Brygge, punto 4.
(17) Doc. n. 544706, cfr. pagine 3–4, e doc. n. 518079, lettera del Comune all’Autorità in cui viene utilizzata la stima come base per illustrare i calcoli dell’importo di aiuti eventualmente concessi come si afferma nella notifica all’Autorità.
(18) Allegato 3 alla notifica.
(19) Doc. n. 545173, punto 3.
(20) Cfr. doc. n. 508884, allegato 3.
(21) Cfr. doc. n. 508884, allegato 3, stima del valore alle pagine 6–7.
(22) Cfr. doc. n. 508884, allegato 3, stima del valore a pagina 5.
(23) Cfr. doc. n. 508884, allegato 8, lettera del Comune a pagina 2, e lettera dei valutatori (non datata) a pagina 1.
(24) Doc. n. 518079 alle pagine 1–2.
(25) Doc. n. 508884, allegato 1, modulo della notifica, punto 5.
(26) Secondo l’Autorità, delle tre stime, la valutazione del giugno 2008 che stimava il valore di mercato del terreno nel 2007 a 12 milioni di NOK offre la migliore indicazione del valore di mercato della proprietà nel 2007.
(27) Causa C-350/93 Commissione/Italia (Raccolta 1995,. pag. I-699, punto 22).
(28) Causa C-75/97 Belgio/Commissione (Raccolta 1999, pag. I-3671, punto 66) e causa C-310/99 Italia/Commissione (Raccolta 2002, pag. I-2289, punto 99).
(29) Causa C-169/95 Spagna/Commissione (Raccolta 1997,. pag. I-135, punto 51).