ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.315.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 315

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55o anno
14 novembre 2012


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE ( 1 )

1

 

*

Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI

57

 

*

Direttiva 2012/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sul coordinamento delle garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 54, secondo paragrafo, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa ( 1 )

74

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

DIRETTIVE

14.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 315/1


DIRETTIVA 2012/27/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 ottobre 2012

sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

L'Unione si trova di fronte a sfide senza precedenti determinate da una maggiore dipendenza dalle importazioni di energia, dalla scarsità di risorse energetiche, nonché dalla necessità di limitare i cambiamenti climatici e di superare la crisi economica. L'efficienza energetica costituisce un valido strumenti per affrontare tali sfide. Essa migliora la sicurezza di approvvigionamento dell'Unione, riducendo il consumo di energia primaria e diminuendo le importazioni di energia. Essa contribuisce a ridurre le emissioni di gas serra in modo efficiente in termini di costi e quindi a ridurre i cambiamenti climatici. Il passaggio a un'economia più efficiente sotto il profilo energetico dovrebbe inoltre accelerare la diffusione di soluzioni tecnologiche innovative e migliorare la competitività dell'industria dell'Unione, rilanciando la crescita economica e la creazione di posti di lavoro di qualità elevata in diversi settori connessi con l'efficienza energetica.

(2)

Le conclusioni del Consiglio europeo dell'8 e 9 marzo 2007 hanno sottolineato la necessità di aumentare l'efficienza energetica nell'Unione in modo da raggiungere l'obiettivo di un risparmio dei consumi di energia primaria dell'Unione del 20 % rispetto alle proiezioni entro il 2020. Le conclusioni del Consiglio europeo del 4 febbraio 2011 hanno sottolineato che si deve raggiungere l'obiettivo di efficienza energetica del 20 % all'orizzonte 2020, convenuto dal Consiglio europeo del giugno 2010, che attualmente non è in via di realizzazione. Proiezioni realizzate nel 2007 hanno indicato un consumo di energia primaria nel 2020 pari a 1 842 Mtoe. Una riduzione del 20 % corrisponde a un consumo di 1 474 Mtoe nel 2020, ovvero a una riduzione di 368 Mtoe rispetto alle proiezioni.

(3)

Le conclusioni del Consiglio europeo del 17 giugno 2010 hanno confermato che l'obiettivo di efficienza energetica rientra fra gli obiettivi prioritari della nuova strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva («strategia Europa 2020»). Nell'ambito di questo processo, e al fine di attuare tale obiettivo a livello nazionale, gli Stati membri sono tenuti a fissare obiettivi nazionali di concerto con la Commissione e a indicare nei rispettivi programmi nazionali di riforma come intendano conseguirli.

(4)

La comunicazione della Commissione del 10 novembre 2010, intitolata «Energia 2020», colloca l'efficienza energetica al centro della strategia energetica dell'Unione per il 2020 e illustra la necessità di una nuova strategia per l'efficienza energetica che consentirà a tutti gli Stati membri di svincolare l'uso dell'energia dalla crescita economica.

(5)

Nella risoluzione del 15 dicembre 2010 sulla revisione del piano d'azione per l'efficienza energetica, il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a inserire nel suo piano d'azione riveduto per l'efficienza energetica misure atte a colmare il ritardo nel conseguimento dell'obiettivo generale dell'Unione in materia di efficienza energetica nel 2020.

(6)

Una delle iniziative della strategia Europa 2020 è rappresentata dall'iniziativa emblematica «Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse», adottata dalla Commissione il 26 gennaio 2011. Tale iniziativa individua nell'efficienza energetica uno degli elementi principali per garantire la sostenibilità dell'utilizzo delle risorse energetiche.

(7)

Le conclusioni del Consiglio europeo del 4 febbraio 2011 hanno riconosciuto che l'obiettivo di efficienza energetica dell'Unione non è in via di realizzazione e che sono necessari interventi decisi per cogliere le notevoli possibilità di risparmio energetico nei settori dell'edilizia, dei trasporti, nei prodotti e dei processi di produzione. Tali conclusioni prevedono inoltre che l'attuazione dell'obiettivo di efficienza energetica dell'Unione sarà riesaminata entro il 2013 e che saranno prese in considerazione, se necessario, ulteriori misure.

(8)

L'8 marzo 2011 la Commissione ha adottato la comunicazione su un piano di efficienza energetica 2011. La comunicazione ha confermato che l'Unione non è sulla buona strada per conseguire il proprio obiettivo di efficienza energetica. Ciò si verifica nonostante i progressi delle politiche nazionali di efficienza energetica illustrati nei primi piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica presentati dagli Stati membri in applicazione della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici (4). Una prima analisi del secondo piano d'azione conferma che l'Unione non è sulla buona strada. Per porre rimedio a tale situazione il piano di efficienza energetica 2011 ha indicato una serie di politiche e misure di efficienza energetica che interessano tutta la catena energetica, ivi incluse la produzione, la trasmissione e la distribuzione dell'energia; il ruolo guida del settore pubblico nell'ambito dell'efficienza energetica; gli edifici e le apparecchiature; l'industria; e la necessità di consentire ai clienti finali di gestire i propri consumi energetici. Allo stesso tempo l'efficienza energetica nel settore dei trasporti è stata presa in esame nel Libro bianco sui trasporti, adottato il 28 marzo 2011. In particolare, l'iniziativa 26 del libro bianco invita a definire norme adeguate per le emissioni di CO2 dei veicoli in tutti i modi di trasporto, integrandole se necessario con requisiti in materia di efficienza energetica per tener conto di tutti i tipi di sistemi di propulsione.

(9)

L'8 marzo 2011 la Commissione ha parimenti adottato «Una tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050», in cui segnalava la necessità, da questo punto di vista, di concentrare gli sforzi sull'efficienza energetica.

(10)

In questo ambito occorre aggiornare il quadro giuridico dell'Unione relativo all'efficienza energetica con una direttiva che persegua l'obiettivo generale della realizzazione dell'obiettivo di efficienza energetica che mira a ridurre del 20 % il consumo di energia primaria dell'Unione entro il 2020 e di realizzare ulteriori miglioramenti in materia di efficienza energetica dopo il 2020. A tal fine la presente direttiva dovrebbe stabilire un quadro comune per promuovere l'efficienza energetica all'interno dell'Unione e definire interventi specifici per attuare alcune delle proposte incluse nel piano di efficienza energetica 2011, nonché concretizzare le notevoli potenzialità di risparmio energetico non realizzate da essa individuate.

(11)

La decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (5), invita la Commissione a valutare e riferire entro il 2012 sui progressi compiuti dall'Unione e dai suoi Stati membri verso l'obiettivo della riduzione del consumo di energia del 20 % entro il 2020 rispetto alle proiezioni. Essa stabilisce inoltre che, per aiutare gli Stati membri a rispettare l'impegno dell'Unione a ridurre le emissioni di gas serra, la Commissione dovrebbe proporre, entro il 31 dicembre 2012, misure rafforzate o nuove per accelerare i miglioramenti nel campo dell'efficienza energetica. La presente direttiva risponde a tale esigenza. Essa contribuisce inoltre al conseguimento degli obiettivi fissati dalla tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050, in particolare riducendo le emissioni di gas serra del settore energetico e giungendo ad avere entro il 2050 una produzione di elettricità a zero emissioni.

(12)

Al fine di cogliere tutte le potenzialità di risparmio energetico esistenti, è necessario adottare un approccio integrato che includa i risparmi nell'approvvigionamento energetico e i settori d'uso finale. Nel contempo è opportuno rafforzare le disposizioni della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia (6) e della direttiva 2006/32/CE.

(13)

Sarebbe auspicabile che l'obiettivo del 20 % di efficienza energetica sia conseguito grazie all'attuazione cumulativa di misure specifiche nazionali ed europee che promuovano l'efficienza energetica in diversi ambiti. È opportuno chiedere agli Stati membri di definire obiettivi, regimi e programmi nazionali indicativi in materia di efficienza energetica. Tali obiettivi e gli sforzi individuali di ciascuno Stato membro dovrebbero essere valutati dalla Commissione, unitamente ai dati sui progressi compiuti, per stimare le probabilità di conseguire l'obiettivo generale dell'Unione e verificare in che misura i singoli sforzi siano sufficienti per conseguire l'obiettivo comune. È opportuno pertanto che la Commissione effettui un attento monitoraggio dell'attuazione dei programmi nazionali di efficienza energetica mediante il suo quadro legislativo rivisto e nell'ambito del processo Europa 2020. Nel fissare gli obiettivi nazionali indicativi di efficienza energetica, gli Stati membri dovrebbero poter tenere conto delle circostanze nazionali che incidono sul consumo di energia primaria, quali le rimanenti possibilità di risparmi energetici efficienti in termini di costi, le variazioni nelle importazioni ed esportazioni di energia, lo sviluppo di tutte le fonti di energie rinnovabili, l'energia nucleare, la cattura e lo stoccaggio del carbonio e le azioni intraprese in fasi precoci. Nello svolgimento di esercizi di modellizzazione, la Commissione dovrebbe consultarsi in maniera tempestiva e trasparente con gli Stati membri riguardo alle ipotesi di modelli e ai progetti di risultati dei modelli. È necessario migliorare la modellizzazione dell'impatto delle misure di efficienza energetica e dell'insieme delle tecnologie e delle loro prestazioni.

(14)

La direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (7) afferma che Cipro e Malta, in ragione del loro carattere insulare e periferico, dipendono dal trasporto aereo quale modalità di trasporto essenziale per i loro cittadini e per la loro economia. Di conseguenza, Cipro e Malta hanno un consumo finale lordo di energia per il trasporto aereo nazionale che è sproporzionatamente elevato, vale a dire che supera più di tre volte la media della Comunità per il 2005, e sono dunque condizionati in maniera sproporzionata dagli attuali vincoli tecnologici e normativi.

(15)

Il volume totale della spesa pubblica corrisponde al 19 % del prodotto interno lordo dell'Unione. Per tale motivo il settore pubblico costituisce uno strumento importante per stimolare la trasformazione del mercato verso prodotti, edifici e servizi più efficienti, nonché per indurre cambiamenti di comportamento dei cittadini e delle imprese relativamente al consumo di energia. Inoltre, la diminuzione del consumo di energia grazie a misure che permettono di migliorare l'efficienza energetica può liberare risorse pubbliche da destinare ad altri fini. Gli enti pubblici a livello nazionale, regionale e locale dovrebbero svolgere un ruolo esemplare in materia di efficienza energetica.

(16)

Tenuto conto che le conclusioni del Consiglio del 10 giugno 2011 sul piano di efficienza energetica 2011 hanno sottolineato che gli immobili rappresentano il 40 % del consumo finale di energia dell'Unione ed al fine di cogliere le opportunità di crescita e occupazione nei settori qualificati del commercio e dell'edilizia, nonché nella produzione di prodotti edili e nelle attività professionali, quali l'architettura, la consulenza e l'ingegneria, gli Stati membri dovrebbero mettere a punto una strategia a lungo termine al di là del 2020 per mobilizzare gli investimenti nella ristrutturazione di edifici residenziali e commerciali al fine di migliorare la prestazione energetica del parco immobiliare. Tale strategia dovrebbe riguardare ristrutturazioni profonde ed efficaci in termini di costi che comportino un ammodernamento tale da ridurre il consumo energetico sia fornito che finale di un edificio di una percentuale significativa rispetto ai livelli precedenti alla ristrutturazione, conducendo ad una prestazione energetica molto elevata. Tali ristrutturazioni profonde potrebbero anche essere effettuate per gradi.

(17)

È necessario aumentare il tasso delle ristrutturazioni di immobili, in quanto il parco immobiliare esistente rappresenta il settore individuale con le maggiori potenzialità di risparmio energetico. Inoltre, gli edifici sono fondamentali per conseguire l'obiettivo dell'Unione di ridurre dell'80-95 % le emissioni di gas serra entro il 2050 rispetto al 1990. Gli edifici di proprietà degli enti pubblici rappresentano una quota considerevole del parco immobiliare e godono di notevole visibilità nella vita pubblica. È pertanto opportuno fissare un tasso annuo di ristrutturazione per gli edifici di proprietà del governo centrale nel territorio di uno Stato membro e da esso occupati in modo da migliorarne la prestazione energetica. Tale tasso di ristrutturazione dovrebbe far salvi gli obblighi relativi agli edifici a energia quasi zero, di cui alla direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (8). L'obbligo di ristrutturare gli edifici del governo centrale previsto dalla presente direttiva integra tale direttiva che impone agli Stati membri di garantire che la prestazione energetica degli edifici destinati a subire ristrutturazioni di grande portata sia migliorata al fine di soddisfare i requisiti minimi di prestazione energetica. Gli Stati membri dovrebbero poter adottare misure alternative efficienti in termini di costi per conseguire un miglioramento equivalente della prestazione energetica degli edifici del parco immobiliare del loro governo centrale. L'obbligo di ristrutturare la superficie degli edifici del governo centrale dovrebbe applicarsi ai servizi amministrativi la cui competenza si estende su tutto il territorio di uno Stato membro. Se in un determinato Stato membro e per una determinata competenza non esiste un servizio amministrativo che copre tutto il territorio, l'obbligo dovrebbe applicarsi ai servizi amministrativi le cui competenze coprono congiuntamente tutto il territorio.

(18)

Una serie di comuni e di altri enti pubblici degli Stati membri hanno già messo in atto approcci integrati al risparmio e all'approvvigionamento energetici, ad esempio mediante piani d'azione sostenibili nel settore dell'energia, come quelli adottati nell'ambito dell'iniziativa del patto dei sindaci, e approcci urbani integrati che vanno oltre gli interventi singoli relativamente a edifici o modi di trasporto. È opportuno che gli Stati membri incoraggino i comuni e altri enti pubblici ad adottare piani di efficienza energetica integrati e sostenibili che abbiano obiettivi chiari, a coinvolgere i cittadini nella loro elaborazione e attuazione e ad informare adeguatamente i cittadini in merito ai contenuti e ai progressi nel raggiungimento degli obiettivi. Tali piani possono comportare risparmi considerevoli di energia, soprattutto se attuati mediante sistemi di gestione dell'energia che consentano agli enti pubblici interessati di gestire meglio il loro consumo di energia. È opportuno incoraggiare lo scambio di esperienze tra città e altri enti pubblici sulle esperienze più innovative.

(19)

Per quanto riguarda l'acquisto di determinati prodotti e servizi e l'acquisto e l'affitto di edifici, è opportuno che i governi centrali che concludono contratti per opere pubbliche, forniture o servizi dimostrino un comportamento esemplare e adottino decisioni di acquisto efficienti sotto il profilo energetico. Ciò dovrebbe applicarsi ai servizi amministrativi la cui competenza si estende su tutto il territorio di uno Stato membro. Se in un determinato Stato membro e per una determinata competenza non esiste un servizio amministrativo che copre tutto il territorio, l'obbligo dovrebbe applicarsi ai servizi amministrativi le cui competenze coprono congiuntamente tutto il territorio. Dovrebbero essere fatte salve, tuttavia, le disposizioni delle direttive dell'Unione in materia di appalti pubblici. Per i prodotti diversi da quelli soggetti ai requisiti di efficienza energetica per l'acquisto di cui alla presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare gli enti pubblici a tener conto dell'efficienza energetica dell'acquisto.

(20)

La valutazione della possibilità di introdurre un regime di «certificati bianchi» a livello di Unione ha evidenziato che un tale regime, nella situazione attuale, determinerebbe costi amministrativi eccessivi e che rischierebbe di vedere i risparmi energetici concentrati in un certo numero di Stati membri anziché diffusi in tutta l'Unione. L'obiettivo di tale regime a livello di Unione potrebbe essere conseguito meglio, quantomeno nella fase attuale, mediante regimi nazionali obbligatori di efficienza energetica per le imprese di pubblica utilità del settore energetico o mediante altre misure politiche alternative che permettano di realizzare gli stessi risparmi di energia. Considerato il loro livello di ambizione, è opportuno che tali regimi siano definiti nell'ambito di un quadro comune a livello di Unione, garantendo nel contempo sufficiente flessibilità agli Stati membri per tenere pienamente conto dell'organizzazione nazionale degli operatori di mercato, del contesto specifico del settore dell'energia e delle abitudini dei clienti finali. Tale quadro comune dovrebbe offrire alle imprese di pubblica utilità del settore energetico la possibilità di offrire servizi energetici a tutti i clienti finali e non solo a quelli a cui vendono energia. Ciò accresce la concorrenza sul mercato dell'energia, in quanto le imprese in questione possono differenziare il loro prodotto, fornendo servizi energetici complementari. Il quadro comune dovrebbe consentire agli Stati membri di inserire nei rispettivi regimi nazionali requisiti finalizzati a obiettivi sociali, in particolare per garantire che i clienti vulnerabili abbiano accesso ai benefici di una maggiore efficienza energetica. Gli Stati membri dovrebbero determinare, in base a criteri oggettivi e non discriminatori, quali distributori di energia o società di vendita di energia al dettaglio debbano essere obbligati a raggiungere l'obiettivo del risparmio energetico allo stadio finale stabilito dalla presente direttiva.

Gli Stati membri dovrebbero, in particolare, avere la facoltà di non imporre tale obbligo ai piccoli distributori di energia, alle piccole società di vendita di energia al dettaglio ed ai settori energetici di piccole dimensioni per evitare oneri amministrativi sproporzionati. La comunicazione della Commissione del 25 giugno 2008 fissa principi che gli Stati membri dovrebbero tenere in considerazione qualora decidano di non avvalersi di tale possibilità. Quale strumento per sostenere le iniziative nazionali in materia di efficienza energetica le parti obbligate in virtù dei regimi nazionali obbligatori di efficienza energetica potrebbero adempiere ai loro obblighi versando annualmente a un fondo nazionale per l'efficienza energetica un importo corrispondente agli investimenti richiesti in base a tale regime.

(21)

Considerato l'imperativo generale di ripristinare la sostenibilità delle finanze pubbliche e risanare il bilancio, nell'attuazione di misure particolari rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva è opportuno riservare debita attenzione al rapporto costo/efficacia a livello di Stato membro di misure di attuazione in materia di efficienza energetica in base ad un livello adeguato di analisi e valutazione.

(22)

L'obbligo di realizzare risparmi delle vendite annuali di energia ai clienti finali rispetto alle vendite abituali di energia non costituisce un limite alle vendite o al consumo di energia. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di escludere la totalità o una parte, in volume, delle vendite dell'energia utilizzata per le attività industriali elencate all'allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (9), dal calcolo delle vendite di energia ai clienti finali, posto che taluni settori o sottosettori di tali attività possono essere esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. È opportuno che gli Stati membri siano consapevoli dei costi dei regimi per potere essere in grado di valutare con esattezza i costi delle misure.

(23)

Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 7 e al fine di limitare l'onere amministrativo, ciascuno Stato membro può riunire tutte le singole misure politiche per l'attuazione dell'articolo 7 in un programma nazionale globale per l'efficienza energetica.

(24)

Per cogliere le possibilità di risparmio energetico in determinati segmenti di mercato in cui gli audit energetici non rientrano generalmente nell'offerta commerciale (ad esempio, le piccole e medie imprese - PMI), gli Stati membri dovrebbero elaborare programmi intesi ad incoraggiare le PMI a sottoporsi a audit energetici. Per le grandi imprese gli audit energetici dovrebbero essere obbligatori ed essere effettuati con cadenza periodica dal momento che i risparmi energetici possono essere significativi. Gli audit energetici dovrebbero tener conto delle pertinenti norme europee o internazionali, quali EN ISO 50001 (sistemi di gestione dell'energia), o EN 16247-1 (audit energetici) o, se includono un audit energetico, EN ISO 14000 (sistemi di gestione ambientale) e pertanto essere in linea anche con le disposizioni dell'allegato VI della presente direttiva poiché tali disposizioni non vanno oltre i requisiti di dette norme pertinenti. Una norma europea specifica sugli audit energetici è attualmente in fase di elaborazione.

(25)

Qualora gli audit energetici siano realizzati da esperti interni, questi ultimi non dovrebbero essere direttamente coinvolti nell'attività oggetto dell'audit affinché sia garantita la necessaria indipendenza.

(26)

Nel mettere a punto le misure di miglioramento dell'efficienza energetica, è opportuno tener conto dei vantaggi in termini di efficienza e di risparmio ottenuti tramite l'applicazione diffusa di innovazioni tecnologiche efficaci in termini di costi, ad esempio i contatori intelligenti. Qualora siano stati installati, i contatori intelligenti non dovrebbero essere usati dalle società per una fatturazione retroattiva ingiustificata.

(27)

Per quanto riguarda l'energia elettrica, e conformemente alla direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (10), che giudica positivamente l'introduzione dei contatori intelligenti, almeno l’80 % dei consumatori dovrebbe essere dotato di sistemi intelligenti di misurazione entro il 2020. Per quanto riguarda il gas, e conformemente alla direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (11), che giudica positivamente l'introduzione dei sistemi di misurazione intelligenti, gli Stati membri o qualsiasi autorità competente da essi designata, dovrebbero elaborare un calendario per l’attuazione di sistemi di misurazione intelligenti.

(28)

L'uso di contatori o contabilizzatori di calore individuali per misurare il consumo individuale di riscaldamento nei condomini alimentati dal teleriscaldamento o dal riscaldamento comune centralizzato comporta benefici se i clienti finali dispongono di un mezzo per controllare il proprio consumo individuale. Pertanto, il loro uso ha un senso solo negli edifici in cui i radiatori sono attrezzati di valvole termostatiche.

(29)

In alcuni condomini alimentati dal teleriscaldamento o dal riscaldamento comune centralizzato l'uso di contatori di calore individuali precisi sarebbe complicato dal punto di vista tecnico e costoso, dato che l'acqua calda usata per il riscaldamento entra negli appartamenti e ne esce in vari punti. È lecito ritenere che la misurazione individuale del consumo di calore nei condomini è, tuttavia, possibile dal punto di vista tecnico qualora l'installazione di misuratori individuali non richieda la sostituzione delle tubature interne dell'edificio per la produzione di acqua calda. In tali edifici la misurazione del consumo individuale di calore può essere effettuata mediante contabilizzatori di calore individuali installati su ciascun radiatore.

(30)

La direttiva 2006/32/CE impone agli Stati membri di assicurare che i clienti finali ricevano a prezzi concorrenziali contatori individuali che riflettono con precisione il loro consumo di energia effettivo e forniscono informazioni sul tempo effettivo d'uso. Nella maggior parte dei casi tale requisito è soggetto alle condizioni di essere tecnicamente possibile, finanziariamente ragionevole e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. Quando si procede ad un allacciamento in un nuovo edificio o si eseguono importanti ristrutturazioni, come definiti nella direttiva 2010/31/UE, contatori individuali di questo tipo dovrebbero, tuttavia, essere sempre forniti. La direttiva 2006/32/CE impone inoltre che sia fornita una fatturazione chiara basata sul consumo effettivo con frequenza tale da consentire ai consumatori di regolare il proprio consumo energetico.

(31)

Le direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE impongono agli Stati membri di assicurare l’attuazione di sistemi di misurazione intelligenti, che favoriscano la partecipazione attiva dei consumatori nei mercati della fornitura di energia elettrica e di gas. Per quanto riguarda l'energia elettrica, qualora l’introduzione dei contatori intelligenti sia reputata efficiente in termini di costi, almeno l’80 % dei consumatori deve essere dotato di contatori intelligenti entro il 2020. Per quanto riguarda il gas naturale, non è fornita alcuna scadenza, ma è richiesta l'elaborazione di un calendario. Tali direttive prevedono inoltre che i clienti finali devono essere adeguatamente informati del consumo effettivo di energia elettrica/gas e dei relativi costi, con frequenza tale da consentire loro di regolare il proprio consumo.

(32)

L'impatto sul risparmio energetico delle disposizioni in materia di contatori e fatturazione di cui alle direttive 2006/32/CE, 2009/72/CE e 2009/73/CE è stato limitato. In molte parti dell'Unione tali disposizioni non hanno comportato per i clienti la ricezione di informazioni aggiornate riguardo al loro consumo energetico, né una fatturazione basata sul consumo effettivo con la frequenza che, in base agli studi, è necessaria per consentire ai clienti di regolare il proprio consumo energetico. Nei settori del riscaldamento degli ambienti e della produzione di acqua calda nei condomini l'insufficiente chiarezza di tali disposizioni ha inoltre condotto a numerosi reclami da parte dei cittadini.

(33)

Al fine di rafforzare la responsabilizzazione dei clienti finali per quanto riguarda l'accesso alle informazioni relative alla misurazione e alla fatturazione dei loro consumi energetici individuali, tenuto conto delle opportunità associate al processo di attuazione di sistemi di misurazione intelligenti e all'introduzione dei contatori intelligenti negli Stati membri, è importante rendere più chiari i requisiti del diritto dell'Unione in questo settore. Ciò dovrebbe contribuire a ridurre i costi connessi all'attuazione di sistemi di misurazione intelligente corredati di funzioni che potenziano il risparmio energetico e sostengono lo sviluppo di mercati per i servizi energetici e la gestione della domanda. L'attuazione di sistemi di misurazione intelligenti consente la fatturazione frequente basata sul consumo effettivo. È opportuno, tuttavia, chiarire altresì i requisiti relativi all'accesso alle informazioni e ad una fatturazione equa ed accurata basata sul consumo effettivo nei casi in cui i contatori intelligenti non siano disponibili entro il 2020, anche in relazione alla misurazione e fatturazione del consumo individuale di riscaldamento, raffreddamento e acqua calda in condomini dotati di impianti di teleriscaldamento/teleraffreddamento o di un proprio sistema comune di riscaldamento installato in tali edifici.

(34)

Nel mettere a punto le misure di miglioramento dell'efficienza energetica, gli Stati membri dovrebbero tenere in debito conto l'esigenza di garantire un corretto funzionamento del mercato interno e un'attuazione coerente dell'acquis, in conformità del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(35)

La cogenerazione ad alto rendimento e il teleriscaldamento e teleraffreddamento presentano significative possibilità di risparmio di energia primaria che sono largamente inutilizzate nell'Unione. È opportuno che gli Stati membri effettuino una valutazione globale del potenziale della cogenerazione ad alto rendimento e del teleriscaldamento e teleraffreddamento. Tali valutazioni dovrebbero essere aggiornate, su richiesta della Commissione, per fornire agli investitori informazioni relative ai piani nazionali di sviluppo e contribuire a creare un contesto stabile e favorevole agli investimenti. I nuovi impianti di produzione di energia elettrica e gli impianti esistenti che sono stati profondamente ammodernati o i cui permessi o licenze sono rinnovati dovrebbero, su riserva di un'analisi costi-benefici che dimostri un surplus costi-benefici, essere dotati di unità di cogenerazione ad alto rendimento per recuperare il calore di scarto derivante dalla produzione di energia elettrica. Il calore di scarto potrebbe poi essere trasportato dove è necessario mediante le reti di teleriscaldamento. Gli eventi che determinano l'obbligo di applicare i criteri di autorizzazione saranno in genere eventi che determinano anche gli obblighi riguardanti le autorizzazioni a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (12) e le autorizzazioni a norma della direttiva 2009/72/CE.

(36)

Può essere appropriato che le centrali nucleari o gli impianti di produzione di energia elettrica che sono predisposti per ricorrere allo stoccaggio geologico permesso ai sensi della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (13), siano ubicati in luoghi in cui il recupero di calore di scarto attraverso la cogenerazione ad alto rendimento o mediante teleriscaldamento o teleraffreddamento non è efficiente in termini di costi. Gli Stati membri dovrebbero pertanto avere la possibilità di esentare tali impianti dall'obbligo di effettuare un'analisi costi-benefici per dotare l'impianto di attrezzature che consentono il recupero di calore di scarto attraverso un'unità di cogenerazione ad alto rendimento. Dovrebbe essere possibile altresì esentare dall'obbligo di produrre anche calore gli impianti di produzione di energia elettrica per i carichi di punta e l'energia elettrica di riserva progettati per essere in funzione per meno di 1 500 ore operative annue calcolate in media mobile per un periodo di cinque anni.

(37)

È opportuno che gli Stati membri incoraggino l'introduzione di misure e procedure volte a promuovere gli impianti di cogenerazione con una potenza termica nominale totale inferiore a 20 MW al fine di promuovere la produzione distribuita di energia.

(38)

La cogenerazione ad alto rendimento dovrebbe essere definita in base ai risparmi energetici ottenuti dalla produzione combinata rispetto alla produzione separata di calore e di energia elettrica. Le definizioni di cogenerazione e di cogenerazione ad alto rendimento utilizzate nella normativa dell'Unione dovrebbero far salvo l'uso di definizioni diverse nelle legislazioni nazionali per finalità differenti da quelle della normativa dell'Unione in questione. Per massimizzare il risparmio energetico ed evitare di perdere opportunità in tal senso, è opportuno prestare la massima attenzione alle condizioni di esercizio delle unità di cogenerazione.

(39)

Per aumentare la trasparenza affinché i clienti finali siano in grado di scegliere fra l'energia elettrica da cogenerazione e l'energia elettrica prodotta con altre tecniche, è opportuno garantire l'origine della cogenerazione ad alto rendimento sulla base di valori di riferimento armonizzati in materia di rendimento. I regimi di garanzia di origine non implicano di per sé il diritto di beneficiare di meccanismi di sostegno nazionali. È importante che la garanzia di origine possa coprire tutte le forme di energia elettrica prodotta mediante cogenerazione ad alto rendimento. Le garanzie di origine dovrebbero essere distinte da certificati scambiabili.

(40)

È opportuno tenere conto della struttura specifica dei settori della cogenerazione e del teleriscaldamento e teleraffreddamento, che comprendono molti produttori di piccole e medie dimensioni, soprattutto in sede di revisione delle procedure amministrative per ottenere l'autorizzazione a sviluppare capacità di cogenerazione o reti associate, in applicazione del principio «innanzitutto pensare piccolo» («Think Small First»).

(41)

La maggior parte delle imprese dell'Unione sono PMI. Esse rappresentano enormi potenzialità di risparmio energetico per l'Unione. Per aiutarle ad adottare misure di efficienza energetica, gli Stati membri dovrebbero definire un quadro favorevole teso a garantire alle PMI assistenza tecnica e informazioni mirate.

(42)

La direttiva 2010/75/UE contempla l'efficienza energetica tra i criteri per determinare le migliori tecniche disponibili che dovrebbero fungere da riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione degli impianti che rientrano nel suo ambito di applicazione, tra cui gli impianti di combustione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW. Tuttavia, detta direttiva lascia agli Stati membri la possibilità di non imporre alcun requisito di efficienza energetica con riguardo alle unità di combustione o altre unità che emettono biossido di carbonio in situ in relazione alle attività elencate all'allegato I della direttiva 2003/87/CE. Gli Stati membri potrebbero includere informazioni relative ai livelli di efficienza energetica nelle loro relazioni a norma della direttiva 2010/75/UE.

(43)

Gli Stati membri dovrebbero stabilire, sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, norme in materia di assunzione e ripartizione dei costi per le connessioni alla rete e il potenziamento della rete e per gli adeguamenti tecnici necessari per integrare i nuovi produttori di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento, tenendo conto degli orientamenti e dei codici elaborati conformemente al regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica (14), e al regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale (15). È opportuno che i produttori di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento siano autorizzati a indire una gara d'appalto per i lavori di connessione. È opportuno facilitare l'accesso alla rete dell'energia elettrica prodotta mediante cogenerazione ad alto rendimento, soprattutto per le unità di piccola cogenerazione o di microcogenerazione. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72/CE e all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/73/CE, gli Stati membri possono imporre alle imprese che operano nei settori dell'energia elettrica e del gas obblighi di servizio pubblico, anche con riguardo all'efficienza energetica.

(44)

La gestione della domanda è uno strumento importante per migliorare l'efficienza energetica, in quanto accresce notevolmente le possibilità per consumatori o terzi da essi designati di agire sulla base delle informazioni di consumo e di fatturazione e costituisce dunque un meccanismo per ridurre o reindirizzare il consumo che comporta risparmi energetici sia nel consumo finale sia, attraverso un uso ottimizzato delle reti e degli impianti di produzione, nella produzione, trasmissione e distribuzione di energia.

(45)

La gestione della domanda può basarsi sulle risposte dei clienti finali ai segnali di prezzo o sull'automazione degli edifici. Le condizioni della gestione della domanda e dell'accesso alla medesima dovrebbero essere migliorate, anche per i piccoli consumatori finali. Tenuto conto del continuo sviluppo di reti intelligenti, gli Stati membri dovrebbero pertanto assicurare che le autorità nazionali di regolamentazione dell'energia siano in grado di garantire che le tariffe e la regolamentazione della rete incentivino miglioramenti dell'efficienza energetica e sostengano una tariffazione dinamica per misure di gestione della domanda dei clienti finali. Dovrebbero essere perseguite l'integrazione del mercato e pari opportunità di accesso ai mercati per quanto riguarda sia le risorse dal lato della domanda (fornitura e carico utente) sia la produzione. Gli Stati membri dovrebbero inoltre provvedere affinché le autorità nazionali di regolamentazione dell'energia adottino un approccio integrato che comprenda risparmi potenziali nei settori della fornitura di energia e dell'uso finale.

(46)

Dovrebbe essere disponibile un numero sufficiente di professionisti affidabili e competenti nel settore dell'efficienza energetica al fine di garantire un'attuazione efficace e tempestiva della presente direttiva, ad esempio per quanto concerne la conformità con i requisiti in materia di audit energetici e l'attuazione dei regimi obbligatori di efficienza energetica. Gli Stati membri dovrebbero pertanto porre in essere regimi di certificazione dei fornitori di servizi energetici, audit energetici e altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica.

(47)

È necessario continuare a sviluppare il mercato dei servizi energetici per garantire la disponibilità di domanda e offerta di servizi energetici. La trasparenza, ad esempio mediante elenchi di fornitori di servizi energetici, può contribuire a tale obiettivo. Anche i contratti tipo, lo scambio di migliori pratiche e orientamenti, in particolare per quanto riguarda i contratti di rendimento energetico, possono contribuire a stimolare la domanda. Come in altre forme di finanziamento tramite terzi, in un contratto di prestazione energetica il beneficiario del servizio energetico evita i costi di investimento utilizzando parte del valore finanziario dei risparmi energetici per ripagare l'investimento effettuato totalmente o in parte da terzi.

(48)

È necessario individuare e rimuovere gli ostacoli di tipo regolamentare e non regolamentare all'uso dei contratti di rendimento energetico e di altri accordi di finanziamento da parte di terzi per realizzare risparmi energetici. Tali ostacoli comprendono norme e pratiche contabili che impediscono che gli investimenti di capitale e i risparmi finanziari annui ottenuti grazie alle misure di miglioramento dell'efficienza energetica siano adeguatamente rispecchiati nella contabilità per l'intera durata dell'investimento. È opportuno inoltre affrontare a livello nazionale la questione degli ostacoli alla ristrutturazione del parco immobiliare esistente dovuti alla frammentazione degli incentivi tra i differenti soggetti interessati.

(49)

È opportuno incoraggiare gli Stati membri e le regioni ad utilizzare appieno i fondi strutturali e il fondo di coesione per stimolare gli investimenti nelle misure di miglioramento dell'efficienza energetica. Gli investimenti nell'efficienza energetica possono contribuire alla crescita economica, all'occupazione, all'innovazione e alla riduzione della precarietà energetica delle famiglie e contribuiscono pertanto in modo positivo alla coesione economica, sociale e territoriale. Tra i settori potenziali di finanziamento si annoverano misure di efficienza energetica negli edifici pubblici e negli alloggi sociali e la fornitura di nuove competenze che favoriscano l'occupazione nel settore dell'efficienza energetica.

(50)

Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare il ricorso a strumenti di finanziamento per promuovere gli obiettivi della presente direttiva. Tali strumenti di finanziamento potrebbero comprendere contributi finanziari e ammende per mancato rispetto di talune disposizioni della presente direttiva; risorse assegnate all'efficienza energetica a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE; risorse assegnate all'efficienza energetica nel quadro finanziario pluriennale, in particolare a titolo del fondo di coesione, dei fondi strutturali e del fondo di sviluppo rurale, e strumenti finanziari europei dedicati, come il fondo europeo per l'efficienza energetica.

(51)

Gli strumenti di finanziamento potrebbero basarsi, se del caso, su risorse assegnate all'efficienza energetica provenienti da obbligazioni per il finanziamento di progetti dell'Unione; risorse assegnate all'efficienza energetica dalla Banca europea per gli investimenti e da altri istituti finanziari europei, in particolare la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e la Banca per lo sviluppo del Consiglio d'Europa; risorse ottenute da istituti finanziari per effetto leva; risorse nazionali, anche attraverso la creazione di quadri regolamentari e fiscali che incentivino l'attuazione di iniziative e programmi di efficienza energetica; entrate derivanti dalle assegnazioni annuali di emissioni a norma della decisione n. 406/2009/CE.

(52)

Gli strumenti di finanziamento potrebbero, in particolare, utilizzare tali contributi, risorse ed entrate per consentire e incoraggiare gli investimenti di capitali privati, in particolare ricorrendo agli investitori istituzionali, al contempo applicando criteri che garantiscano il rispetto degli obiettivi ambientali e sociali per la concessione di fondi; avvalersi di meccanismi di finanziamento innovativi (ad esempio garanzie di credito per il capitale privato, garanzie di credito per incoraggiare i contratti di rendimento energetico, sovvenzioni, crediti agevolati e linee di credito dedicate, sistemi di finanziamento da parte di terzi) che riducano i rischi dei progetti di efficienza energetica e consentano ristrutturazioni efficaci in termini di costi anche per le famiglie a basso o medio reddito; essere collegati a programmi o agenzie che riuniranno e valuteranno la qualità dei progetti di risparmio energetico, forniranno assistenza tecnica, stimoleranno il mercato dei servizi energetici e aiuteranno a generare domanda di consumo per i servizi energetici.

(53)

Gli strumenti di finanziamento potrebbero altresì mettere a disposizione adeguate risorse a sostegno di programmi di formazione e certificazione aventi lo scopo di accrescere e accreditare le competenze in materia di efficienza energetica; fornire risorse a favore della ricerca sulle tecnologie di piccola scala e sulle microtecnologie per produrre energia, della dimostrazione e dell'adozione più celere di dette tecnologie nonché dell'ottimizzazione delle connessioni di tali generatori alla rete; essere collegati a programmi di azione volti a promuovere l'efficienza energetica in tutte le abitazioni, a prevenire la precarietà energetica e ad incoraggiare i proprietari degli immobili in locazione a rendere le loro proprietà quanto più efficienti possibile sotto il profilo energetico; fornire risorse adeguate a sostegno del dialogo sociale e della fissazione di norme volte a migliorare l'efficienza energetica e a garantire buone condizioni di lavoro, di salute e di sicurezza sul lavoro.

(54)

Per concretizzare l'obiettivo di migliorare la prestazione energetica degli edifici degli enti pubblici dovrebbero essere utilizzati gli strumenti finanziari dell'Unione disponibili e meccanismi di finanziamento innovativi. A tale riguardo gli Stati membri possono usare le entrate derivanti dalle assegnazioni annuali di emissioni a norma della decisione n. 406/2009/CE per lo sviluppo di tali meccanismi su base volontaria e tenendo conto delle norme di bilancio nazionali.

(55)

Per l'attuazione dell'obiettivo del 20 % di efficienza energetica, la Commissione dovrà monitorare l'impatto delle nuove misure sulla direttiva 2003/87/CE che istituisce il sistema per lo scambio di quote di emissione dell'Unione, al fine di mantenere gli incentivi nel sistema per lo scambio di quote a favore degli investimenti miranti a ridurre le emissioni di carbonio e preparare i settori del sistema per lo scambio delle quote di emissioni alle innovazioni necessarie in futuro. Essa dovrà monitorare l'impatto sui settori dell'industria che sono esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, come definito dalla decisione 2010/2/UE della Commissione, del 24 dicembre 2009, che determina, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio (16), al fine di assicurare che la presente direttiva promuova e non impedisca lo sviluppo di tali settori.

(56)

La direttiva 2006/32/CE impone agli Stati membri di adottare e di sforzarsi di conseguire un obiettivo nazionale indicativo globale di risparmio energetico pari al 9 % entro il 2016, che deve essere ottenuto tramite servizi energetici e altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica. Tale direttiva stabilisce che il secondo piano di azione in materia di efficienza energetica adottato dagli Stati membri è seguito, se opportuno e ove necessario, da proposte di misure supplementari ad opera della Commissione, ivi inclusa una proroga del periodo di applicazione degli obiettivi. Se da una relazione si evince che non sono stati compiuti sufficienti progressi verso il conseguimento degli obiettivi nazionali indicativi stabiliti dalla tale direttiva, dette proposte devono essere incentrate sul livello e sulla natura degli obiettivi. La valutazione d'impatto che accompagna la presente direttiva indica che gli Stati membri sono sulla buona strada per conseguire l'obiettivo del 9 %, che è notevolmente meno ambizioso dell'obiettivo del 20 % di risparmio energetico entro il 2020 adottato in seguito, e pertanto non è necessario prendere in esame il livello degli obiettivi.

(57)

Il programma «Energia intelligente — Europa» istituito con la decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) (17), ha contribuito a creare un ambiente favorevole alla corretta attuazione delle politiche energetiche sostenibili dell'Unione, eliminando gli ostacoli sul mercato quali un'insufficiente consapevolezza e capacità degli attori del mercato e delle istituzioni, ostacoli tecnici o amministrativi a livello nazionale al corretto funzionamento del mercato interno dell'energia o mercati del lavoro non sufficientemente sviluppati per adeguarsi alle esigenze poste dall'economia a basse emissioni di carbonio. Molti di tali ostacoli sono ancora presenti.

(58)

Al fine di cogliere le notevoli potenzialità di risparmio energetico dei prodotti connessi all'energia, è opportuno accelerare ed ampliare l'attuazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (18), e della direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (19). La priorità dovrebbe essere data ai prodotti che offrono le maggiori potenzialità di risparmio energetico quali indicati dal piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile, nonché alla revisione, se del caso, delle misure esistenti.

(59)

Al fine di precisare le condizioni alle quali gli Stati membri possono stabilire requisiti di prestazione energetica a norma della direttiva 2010/31/UE nel rispetto della direttiva 2009/125/CE e delle sue misure di attuazione, è opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2009/125/CE.

(60)

Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire raggiungere l'obiettivo di efficienza energetica dell'Unione pari al 20 % entro il 2020 e gettare le basi per ulteriori miglioramenti dell'efficienza energetica oltre il 2020, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri senza l'adozione di ulteriori misure di efficienza energetica e può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(61)

Al fine di consentire l'adeguamento al progresso tecnico e cambiamenti nella distribuzione delle fonti di energia, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo al riesame dei valori di riferimento armonizzati in materia di rendimento stabiliti sulla base della direttiva 2004/8/CE e riguardo ai valori, ai metodi di calcolo, ai coefficienti di base per l'energia primaria e ai requisiti di cui agli allegati della presente direttiva. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(62)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (20).

(63)

È opportuno abrogare tutte le disposizioni sostanziali delle direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, ad eccezione dell'articolo 4, paragrafi da 1 a 4, e degli allegati I, III e IV della direttiva 2006/32/CE. Queste ultime disposizioni dovrebbero continuare ad applicarsi fino al termine per il conseguimento dell'obiettivo del 9 %. È opportuno altresì sopprimere l'articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/30/UE, che prevede l'obbligo per gli Stati membri di cercare soltanto di acquistare prodotti appartenenti alla migliore classe di efficienza energetica.

(64)

È opportuno limitare l'obbligo di recepire la presente direttiva nel diritto nazionale alle disposizioni che costituiscono modifiche sostanziali rispetto alle direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. L'obbligo di recepire le disposizioni rimaste immutate discende da dette direttive.

(65)

La presente direttiva dovrebbe fare salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

(66)

Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E OBIETTIVI DI EFFICIENZA ENERGETICA

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   La presente direttiva stabilisce un quadro comune di misure per la promozione dell'efficienza energetica nell'Unione al fine di garantire il conseguimento dell'obiettivo principale dell'Unione relativo all'efficienza energetica del 20 % entro il 2020 e di gettare le basi per ulteriori miglioramenti dell'efficienza energetica al di là di tale data.

Essa stabilisce norme atte a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell'energia e a superare le carenze del mercato che frenano l'efficienza nella fornitura e nell'uso dell'energia e prevede la fissazione di obiettivi nazionali indicativi in materia di efficienza energetica per il 2020.

2.   I requisiti stabiliti dalla presente direttiva sono requisiti minimi e non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o introdurre misure più rigorose. Tali misure sono compatibili con il diritto dell'Unione. Qualora la normativa nazionale preveda misure più rigorose, gli Stati membri notificano tale normativa alla Commissione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1)

«energia», tutte le forme di prodotti energetici, combustibili, energia termica, energia rinnovabile, energia elettrica o qualsiasi altra forma di energia, quali definiti all'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia (21);

2)

«consumo di energia primaria», il consumo interno lordo, ad esclusione degli usi non energetici;

3)

«consumo di energia finale», tutta l'energia fornita per l'industria, i trasporti, le famiglie, i servizi e l'agricoltura. Sono escluse le forniture al settore della trasformazione dell'energia e alle industrie energetiche stesse;

4)

«efficienza energetica», il rapporto tra un risultato in termini di rendimento, servizi, merci o energia e l'immissione di energia;

5)

«risparmio energetico», quantità di energia risparmiata, determinata mediante una misurazione e/o una stima del consumo prima e dopo l'attuazione di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico;

6)

«miglioramento dell'efficienza energetica», l'incremento dell'efficienza energetica risultante da cambiamenti tecnologici, comportamentali e/o economici;

7)

«servizio energetico», la prestazione materiale, l'utilità o il vantaggio derivante dalla combinazione di energia con tecnologie o operazioni che utilizzano in maniera efficiente l'energia, che possono includere le attività di gestione, di manutenzione e di controllo necessarie alla prestazione del servizio, la cui fornitura è effettuata sulla base di un contratto e che in circostanze normali ha dimostrato di produrre un miglioramento dell'efficienza energetica o risparmi energetici primari verificabili e misurabili o stimabili;

8)

«enti pubblici», le «amministrazioni aggiudicatrici» quali definite dalla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (22);

9)

«governo centrale», tutti i servizi amministrativi la cui competenza si estende su tutto il territorio di uno Stato membro;

10)

«superficie coperta utile totale», la superficie coperta di un immobile o di parte di un immobile in cui l’energia è utilizzata per il condizionamento del clima degli ambienti interni;

11)

«sistema di gestione dell'energia», un insieme di elementi che interagiscono o sono intercorrelati all'interno di un piano che stabilisce un obiettivo di efficienza energetica e una strategia atta a conseguirlo;

12)

«norma europea», norma adottata dal Comitato europeo di normalizzazione, dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica o dall’Istituto europeo per le norme di telecomunicazione e resa disponibile per uso pubblico;

13)

«norma internazionale», una norma adottata dall'Organizzazione internazionale per la normalizzazione e resa accessibile al pubblico;

14)

«parte obbligata», un distributore di energia o una società di vendita di energia al dettaglio vincolati ai regimi nazionali obbligatori di efficienza energetica di cui all'articolo 7;

15)

«parte incaricata», un'entità giuridica alla quale un governo o altro organismo pubblico hanno delegato il potere di elaborare, amministrare o gestire un regime di finanziamento a nome di detto governo o altro organismo pubblico;

16)

«parte partecipante», un'impresa o un organismo pubblico che ha assunto l'impegno di raggiungere determinati obiettivi nell'ambito di un accordo volontario o è disciplinato da uno strumento politico normativo nazionale;

17)

«autorità pubblica responsabile dell'attuazione», un organismo di diritto pubblico responsabile dell'attuazione o del controllo dell'imposizione sull'energia o sul carbonio, dei regimi e strumenti finanziari, degli incentivi fiscali, delle norme, dei regimi di etichettatura, nonché della formazione o istruzione;

18)

«misura politica» uno strumento normativo, finanziario, fiscale, volontario o inteso a fornire informazioni, formalmente stabilito e attuato in uno Stato membro per creare un quadro di sostegno, un obbligo o un incentivo per gli operatori del mercato a fornire e acquistare servizi energetici e ad adottare altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica;

19)

«azione individuale», un'azione che produce miglioramenti dell'efficienza energetica verificabili e misurabili o stimabili ed è intrapresa in applicazione di una misura politica;

20)

«distributore di energia», una persona fisica o giuridica, compreso un gestore del sistema di distribuzione, responsabile del trasporto di energia al fine della sua fornitura a clienti finali e a stazioni di distribuzione che vendono energia a clienti finali;

21)

«gestore del sistema di distribuzione», un «gestore del sistema di distribuzione» quale definito, rispettivamente, nella direttiva 2009/72/CE e nella direttiva 2009/73/CE;

22)

«società di vendita di energia al dettaglio», una persona fisica o giuridica che vende energia a clienti finali;

23)

«cliente finale», una persona fisica o giuridica che acquista energia per proprio uso finale;

24)

«fornitore di servizi energetici», una persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici o altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali del cliente finale;

25)

«audit energetico», una procedura sistematica finalizzata a ottenere un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati;

26)

«piccole e medie imprese» o «PMI», imprese ai sensi del titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (23); la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR;

27)

«contratti di rendimento energetico», accordi contrattuali tra il beneficiario e il fornitore di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, laddove siano erogati investimenti (lavori, forniture o servizi) nell'ambito della misura in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari;

28)

«sistema di misurazione intelligente», un sistema elettronico in grado di misurare il consumo di energia, fornendo maggiori informazioni rispetto ad un dispositivo convenzionale, e di trasmettere e ricevere dati utilizzando una forma di comunicazione elettronica;

29)

«gestore del sistema di trasmissione», il «gestore del sistema di trasmissione» quale definito, rispettivamente, nella direttiva 2009/72/CE e nella direttiva 2009/73/CE;

30)

«cogenerazione», la produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica o meccanica;

31)

«domanda economicamente giustificabile», una domanda non superiore al fabbisogno di riscaldamento o di raffreddamento e che sarebbe altrimenti soddisfatta a condizioni di mercato mediante processi di produzione di energia diversi dalla cogenerazione;

32)

«calore utile», il calore prodotto in un processo di cogenerazione per soddisfare una domanda economicamente giustificabile di calore o di raffreddamento;

33)

«elettricità da cogenerazione», l'elettricità generata in un processo abbinato alla produzione di calore utile e calcolata secondo la metodologia riportata nell'allegato I;

34)

«cogenerazione ad alto rendimento», la cogenerazione conforme ai criteri indicati nell'allegato II;

35)

«rendimento complessivo», la somma annua della produzione di elettricità e di energia meccanica e della produzione termica utile divisa per il combustibile di alimentazione usato per il calore prodotto in un processo di cogenerazione e per la produzione lorda di elettricità e di energia meccanica;

36)

«rapporto elettricità/calore», il rapporto tra elettricità da cogenerazione e calore utile durante il funzionamento in pieno regime di cogenerazione usando dati operativi dell'unità specifica;

37)

«unità di cogenerazione», un'unità che è in grado di operare in cogenerazione;

38)

«unità di piccola cogenerazione», un'unità di cogenerazione con una capacità installata inferiore a 1 MWe;

39)

«unità di micro-cogenerazione», un'unità di cogenerazione con una capacità massima inferiore a 50 kWe;

40)

«coefficiente di edificazione», il rapporto tra la superficie coperta degli immobili e la superficie del terreno di un determinato territorio;

41)

«teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti», un sistema di teleriscaldamento o teleraffreddamento che usa per almeno il 50 % energia rinnovabile, il 50 % calore di scarto, il 75 % calore cogenerato o il 50 % una combinazione di tale energia e calore;

42)

«riscaldamento e raffreddamento efficienti», un'opzione di riscaldamento e raffreddamento che, rispetto a uno scenario di riferimento che rispecchia le condizioni abituali, riduce in modo misurabile l'apporto di energia primaria necessaria per rifornire un'unità di energia erogata nell'ambito di una pertinente delimitazione di sistema in modo efficiente in termini di costi, come valutato nell'analisi costi-benefici di cui alla presente direttiva, tenendo conto dell'energia richiesta per l'estrazione, la conversione, il trasporto e la distribuzione;

43)

«riscaldamento e raffreddamento individuali efficienti», un'opzione di fornitura individuale di riscaldamento e raffreddamento che, rispetto al teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti, riduce in modo misurabile l'apporto di energia primaria non rinnovabile necessaria per rifornire un'unità di energia erogata nell'ambito di una pertinente delimitazione di sistema o richiede lo stesso apporto di energia primaria non rinnovabile ma a costo inferiore, tenendo conto dell'energia richiesta per l'estrazione, la conversione, il trasporto e la distribuzione;

44)

«ammodernamento sostanziale», un ammodernamento il cui costo è superiore al 50 % dei costi di investimento per una nuova unità comparabile;

45)

«aggregatore», un fornitore di servizi su richiesta che accorpa una pluralità di carichi utente di breve durata per venderli o metterli all'asta in mercati organizzati dell'energia.

Articolo 3

Obiettivi di efficienza energetica

1.   Ciascuno Stato membro stabilisce un obiettivo nazionale indicativo di efficienza energetica, basato sul consumo di energia primaria o finale, sul risparmio di energia primaria o finale o sull'intensità energetica. Gli Stati membri notificano tali obiettivi alla Commissione conformemente all'articolo 24, paragrafo 1 e all'allegato XIV, parte 1. All'atto della notifica gli Stati membri esprimono tali obiettivi anche sotto forma di livello assoluto di consumo di energia primaria e di consumo di energia finale nel 2020 e precisano come, e in base a quali dati, sono stati effettuati i calcoli.

Nel definire tali obiettivi gli Stati membri tengono conto:

a)

del fatto che nel 2020 il consumo energetico dell'Unione non deve essere superiore a 1 474 Mtoe di energia primaria o non superiore a 1 078 Mtoe di energia finale;

b)

delle misure previste dalla presente direttiva;

c)

delle misure adottate per raggiungere gli obiettivi nazionali di risparmio energetico a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2006/32/CE; e

d)

di altre misure intese a promuovere l'efficienza energetica negli Stati membri e a livello di Unione.

Nel definire tali obiettivi gli Stati membri possono tenere conto anche delle circostanze nazionali che incidono sul consumo di energia primaria quali:

a)

le rimanenti possibilità di risparmi energetici efficienti in termini di costi;

b)

l'evoluzione e la previsione del PIL;

c)

le variazioni nelle importazioni ed esportazioni di energia;

d)

lo sviluppo di tutte le fonti di energie rinnovabili, l'energia nucleare, la cattura e lo stoccaggio del carbonio; e

e)

le azioni intraprese in fasi precoci.

2.   Entro il 30 giugno 2014 la Commissione valuta i progressi compiuti e se l'Unione sia in grado di raggiungere un consumo energetico non superiore a 1 474 Mtoe di energia primaria e/o non superiore a 1 078 Mtoe di energia finale entro il 2020.

3.   Nell'effettuare il riesame di cui al paragrafo 2 la Commissione:

a)

fa la somma degli obiettivi indicativi nazionali di efficienza energetica comunicati dagli Stati membri;

b)

valuta se la somma di tali obiettivi può essere considerata un indicatore affidabile per stabilire se l'Unione nel suo insieme sia sulla buona strada, tenendo conto dell'esame della prima relazione annuale conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, e della valutazione dei piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica conformemente all'articolo 24, paragrafo 2;

c)

tiene conto dell'analisi complementare risultante:

i)

dalla valutazione dei progressi in materia di consumo energetico e di consumo energetico in relazione all'attività economica a livello di Unione, compresi i progressi nell'efficienza della fornitura di energia negli Stati membri che hanno basato i rispettivi obiettivi nazionali indicativi sul consumo di energia finale o sul risparmio di energia finale, compresi i progressi derivanti dal rispetto, da parte di tali Stati membri, del capo III della presente direttiva;

ii)

dai risultati degli esercizi di modellizzazione in relazione a future tendenze del consumo energetico a livello di Unione;

d)

confronta i risultati di cui alle lettere da a) a c) con l'entità del consumo energetico che sarebbe necessario per raggiungere un consumo energetico non superiore a 1 474 Mtoe di energia primaria e/o non superiore a 1 078 Mtoe di energia finale nel 2020.

CAPO II

EFFICIENZA NELL'USO DELL'ENERGIA

Articolo 4

Ristrutturazioni di immobili

Gli Stati membri stabiliscono una strategia a lungo termine per mobilitare investimenti nella ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e commerciali, sia pubblici che privati. Tale strategia comprende:

a)

una rassegna del parco immobiliare nazionale fondata, se del caso, su campionamenti statistici;

b)

l'individuazione di approcci alle ristrutturazioni efficaci in termini di costi, pertinenti al tipo di edificio e alla zona climatica;

c)

politiche e misure volte a stimolare ristrutturazioni degli edifici profonde ed efficaci in termini di costi, comprese profonde ristrutturazioni per fasi;

d)

una prospettiva rivolta al futuro per guidare le decisioni di investimento dei singoli individui, del settore dell'edilizia e delle istituzioni finanziarie;

e)

una stima fondata su prove del risparmio energetico atteso, nonché dei benefici in senso lato.

Una prima versione della strategia è pubblicata entro il 30 aprile 2014 e successivamente aggiornata ogni tre anni e trasmessa alla Commissione nel quadro dei piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica.

Articolo 5

Ruolo esemplare degli edifici degli enti pubblici

1.   Fatto salvo l'articolo 7 della direttiva 2010/31/UE, ciascuno Stato membro garantisce che dal 1o gennaio 2014 il 3 % della superficie coperta utile totale degli edifici riscaldati e/o raffreddati di proprietà del proprio governo centrale e da esso occupati sia ristrutturata ogni anno per rispettare almeno i requisiti minimi di prestazione energetica che esso ha stabilito in applicazione dell'articolo 4 della direttiva 2010/31/UE.

La quota del 3 % è calcolata sulla superficie coperta totale degli edifici con una superficie coperta utile totale superiore a 500 m2 di proprietà del governo centrale dello Stato membro interessato e da esso occupati che, al 1o gennaio di ogni anno, non soddisfano i requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti in applicazione dell'articolo 4 della direttiva 2010/31/UE. Tale soglia è portata a 250 m2 a partire dal 9 luglio 2015.

Se uno Stato membro estende l'obbligo di ristrutturare ogni anno il 3 % della superficie coperta totale degli edifici alla superficie coperta degli edifici di proprietà di servizi amministrativi o da essi occupati ad un livello inferiore a quello del governo centrale, la quota del 3 % è calcolata sulla superficie coperta totale degli edifici con una superficie coperta utile totale superiore a 500 m2 e, a partire dal 9 luglio 2015, superiore a 250 m2, di proprietà del governo centrale e di detti servizi amministrativi dello Stato membro interessato e da essi occupati che, al 1o gennaio di ogni anno, non soddisfano i requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti in applicazione dell'articolo 4 della direttiva 2010/31/UE.

Nell'attuare misure per la ristrutturazione globale degli edifici del governo centrale conformemente al primo comma, gli Stati membri possono scegliere di considerare l'edificio come un insieme comprendente l'involucro dell'edificio, le attrezzature, il funzionamento e la manutenzione.

Gli Stati membri dispongono che le misure di efficienza energetica siano destinate prioritariamente agli edifici del governo centrale con la più bassa prestazione energetica, laddove ciò è efficiente in termini di costi e tecnicamente possibile.

2.   Gli Stati membri possono decidere di non fissare o di non applicare i requisiti di cui al paragrafo 1 per le seguenti categorie di edifici:

a)

edifici ufficialmente protetti in virtù dell'appartenenza a determinate aree ovvero del loro particolare valore architettonico o storico, nella misura in cui il rispetto di determinati requisiti minimi di prestazione energetica modificherebbe in maniera inaccettabile il loro carattere o aspetto;

b)

edifici di proprietà delle forze armate o del governo centrale e destinati a scopi di difesa nazionale, ad eccezione degli alloggi individuali o degli edifici adibiti a uffici per le forze armate e altro personale dipendente dalle autorità preposte alla difesa nazionale;

c)

edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.

3.   Se uno Stato membro ristruttura più del 3 % della superficie coperta totale degli edifici del governo centrale nel corso di un determinato anno, esso può contabilizzare l'eccesso nel tasso annuo di ristrutturazione nel corso di uno dei tre anni precedenti o seguenti.

4.   Gli Stati membri possono contabilizzare nel tasso annuo di ristrutturazione degli edifici del governo centrale gli edifici nuovi occupati e posseduti in sostituzione di edifici specifici del governo centrale demoliti nel corso di uno dei due anni precedenti o gli edifici che sono stati venduti, demoliti o messi in disuso nel corso di uno dei due anni precedenti per via di un uso più intenso di altri edifici.

5.   Ai fini del paragrafo 1, entro il 31 dicembre 2013 gli Stati membri stabiliscono e rendono pubblico un inventario degli edifici riscaldati e/o raffreddati del governo centrale con una superficie coperta utile totale superiore a 500 m2 e, a partire dal 9 luglio 2015, superiore a 250 m2, ad eccezione degli edifici esentati a norma del paragrafo 2. L'inventario comprende i seguenti dati:

a)

la superficie coperta in m2; e

b)

la prestazione energetica di ciascun edificio o dati energetici pertinenti.

6.   Fatto salvo l'articolo 7 della direttiva 2010/31/UE, gli Stati membri possono optare per un approccio alternativo ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo, adottando altre misure efficaci in termini di costi, comprese ristrutturazioni profonde e misure intese a modificare il comportamento degli occupanti, al fine di conseguire entro il 2020 un volume di risparmio energetico negli edifici ammissibili di proprietà del loro governo centrale o da esso occupati almeno equivalente a quello richiesto al paragrafo 1, su cui riferiscono su base annua.

Ai fini dell'approccio alternativo gli Stati membri possono stimare il risparmio energetico che sarebbe generato dall'applicazione dei paragrafi da 1 a 4 usando appropriati valori standard per il consumo energetico di edifici di riferimento del governo centrale prima e dopo la ristrutturazione e in base a stime riguardanti la superficie del loro parco immobiliare. Le categorie di riferimento degli edifici del governo centrale sono rappresentative di tale parco immobiliare.

Gli Stati membri che optano per l'approccio alternativo comunicano alla Commissione, entro il 31 dicembre 2013, le misure alternative che intendono adottare e precisano come intendono raggiungere un miglioramento equivalente della prestazione energetica degli edifici del parco immobiliare del governo centrale.

7.   Tenendo in debito conto le rispettive competenze e l'assetto amministrativo, gli Stati membri incoraggiano gli enti pubblici, anche a livello regionale e locale, e gli organismi di diritto pubblico competenti per l'edilizia sociale, a:

a)

adottare un piano di efficienza energetica, autonomo o nel quadro di un piano ambientale più ampio, che contenga obiettivi e azioni specifici di risparmio energetico e di efficienza energetica, nell'intento di conformarsi al ruolo esemplare degli edifici delle amministrazioni centrali di cui ai paragrafi 1, 5 e 6;

b)

instaurare un sistema di gestione dell'energia, compresi audit energetici, nel quadro dell'attuazione di detto piano;

c)

ricorrere, se del caso, alle società di servizi energetici e ai contratti di rendimento energetico per finanziare le ristrutturazioni e attuare piani volti a mantenere o migliorare l'efficienza energetica a lungo termine.

Articolo 6

Acquisto da parte di enti pubblici

1.   Gli Stati membri provvedono affinché il governo centrale acquisti esclusivamente prodotti, servizi ed edifici ad alta efficienza energetica, nella misura in cui ciò è coerente con il rapporto costi-efficacia, la fattibilità economica, una più ampia sostenibilità, l'idoneità tecnica, nonché un livello sufficiente di concorrenza, come indicato nell'allegato III.

L'obbligo di cui al primo comma si applica agli appalti per l'acquisto di prodotti, servizi ed edifici da parte di enti pubblici nella misura in cui tali appalti hanno un importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 7 della direttiva 2004/18/CE.

2.   L'obbligo di cui al paragrafo 1 si applica agli appalti delle forze armate solo nella misura in cui la sua applicazione non sia in contrasto con la natura e l'obiettivo primario delle attività delle forze armate. L'obbligo non si applica agli appalti per la fornitura di materiale militare ai sensi della direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori (24).

3.   Tenendo in debito conto le rispettive competenze e l'assetto amministrativo, gli Stati membri incoraggiano gli enti pubblici, anche a livello regionale e locale, a conformarsi al ruolo esemplare dei rispettivi governi centrali acquistando esclusivamente prodotti, servizi ed edifici ad alta efficienza energetica. Gli Stati membri incoraggiano gli enti pubblici, in caso di bandi di gara per appalti di servizi con un contenuto energetico significativo, a valutare la possibilità di concludere contratti di rendimento energetico a lungo termine che consentano risparmi energetici a lungo termine.

4.   Fatto salvo il paragrafo 1, in caso di acquisto di un pacchetto di prodotti contemplato nell'insieme da un atto delegato adottato a norma della direttiva 2010/30/UE, gli Stati membri possono prevedere che l'efficienza energetica complessiva prevalga rispetto all'efficienza energetica dei singoli prodotti di tale pacchetto, acquistando il pacchetto di prodotti rispondente al criterio dell'appartenenza alla classe di efficienza energetica più elevata.

Articolo 7

Regimi obbligatori di efficienza energetica

1.   Ciascuno Stato membro istituisce un regime nazionale obbligatorio di efficienza energetica. Tale regime garantisce che i distributori di energia e/o le società di vendita di energia al dettaglio che sono parti designate o obbligate a norma del paragrafo 4 e che operano sul territorio di ciascuno Stato membro conseguano un obiettivo cumulativo di risparmio energetico finale entro il 31 dicembre 2020, fatto salvo il paragrafo 2.

Detto obiettivo è almeno equivalente al conseguimento ogni anno dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, di nuovi risparmi pari all'1,5 %, in volume, delle vendite medie annue di energia ai clienti finali di tutti i distributori di energia o tutte le società di vendita di energia al dettaglio realizzate nell'ultimo triennio precedente al 1o gennaio 2013. Le vendite di energia, in volume, utilizzata nei trasporti possono essere escluse in tutto o in parte da questo calcolo.

Gli Stati membri determinano la ripartizione della quantità calcolata di nuovi risparmi di cui al secondo comma nel corso del periodo.

2.   Alle condizioni di cui al paragrafo 3, ciascuno Stato membro può:

a)

effettuare il calcolo previsto al paragrafo 1, secondo comma, usando valori dell'1 % nel 2014 e 2015; dell'1,25 % nel 2016 e 2017; e dell'1,5 % nel 2018, 2019 e 2020;

b)

escludere dal calcolo la totalità o una parte delle vendite, in volume, dell'energia utilizzata per le attività industriali elencate all'allegato I della direttiva 2003/87/CE;

c)

consentire che nel volume dei risparmi energetici richiesti ai sensi del paragrafo 1 siano contabilizzati i risparmi energetici realizzati nei settori della trasformazione, distribuzione e trasmissione di energia, comprese le infrastrutture di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti, per effetto dell'attuazione dei requisiti di cui all'articolo 14, paragrafo 4, all'articolo 14, paragrafo 5, lettera b), e all'articolo 15, paragrafi da 1 a 6 e 9; e

d)

contabilizzare nel volume dei risparmi energetici di cui al paragrafo 1 i risparmi energetici risultanti da azioni individuali la cui attuazione è cominciata a partire dal 31 dicembre 2008 che continuano ad avere un impatto nel 2020 e che possono essere misurate e verificate.

3.   L'applicazione del paragrafo 2 non comporta una riduzione superiore al 25 % del volume dei risparmi energetici di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri che ricorrono al paragrafo 2 ne informano la Commissione entro il 5 giugno 2014, comunicandole anche gli elementi elencati al paragrafo 2 da applicare e un calcolo che illustri il loro impatto sul volume dei risparmi energetici di cui al paragrafo 1.

4.   Fatto salvo il calcolo dei risparmi energetici ai fini dell'obiettivo conformemente al paragrafo 1, secondo comma, ciascuno Stato membro, ai fini del paragrafo 1, primo comma, designa, in base a criteri oggettivi e non discriminatori, parti obbligate tra i distributori di energia e/o le società di vendita di energia al dettaglio che operano sul suo territorio e può includere i distributori o i commercianti al dettaglio di carburante per trasporto che operano sul suo territorio. Il volume dei risparmi energetici necessari per rispettare l'obbligo è realizzato dalle parti obbligate tra i clienti finali, designati, se del caso, dagli Stati membri, indipendentemente dal calcolo effettuato a norma del paragrafo 1 o, se gli Stati membri lo decidono, mediante risparmi energetici certificati derivanti da altre parti come descritto al paragrafo 7, lettera b).

5.   Gli Stati membri definiscono il volume di risparmi energetici richiesti a ciascuna parte obbligata in termini di consumo energetico finale o primario. Il metodo scelto per definire il volume di risparmio energetico richiesto è usato anche per calcolare i risparmi dichiarati dalle parti obbligate. Si applicano i fattori di conversione di cui all'allegato IV.

6.   Gli Stati membri garantiscono che i risparmi derivanti dai paragrafi 1, 2 e 9 del presente articolo e dall'articolo 20, paragrafo 6 siano calcolati conformemente all'allegato V, punti 1 e 2. Essi istituiscono sistemi di misurazione, controllo e verifica in base ai quali sono verificati almeno una parte statisticamente significativa e un campione rappresentativo delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica realizzate dalle parti obbligate. Tali misurazione, controllo e verifica sono effettuati indipendentemente dalle parti obbligate.

7.   Nell'ambito dei regimi obbligatori di efficienza energetica, gli Stati membri possono:

a)

includere requisiti con una finalità sociale tra gli obblighi di risparmio che impongono, anche richiedendo che una parte delle misure di efficienza energetica sia attuata in via prioritaria presso le famiglie interessate dalla precarietà energetica o negli alloggi sociali;

b)

consentire alle parti obbligate di contabilizzare, ai fini dei loro obblighi, i risparmi energetici certificati ottenuti da fornitori di servizi energetici o da terzi, anche quando le parti obbligate promuovono misure attraverso altri organismi riconosciuti dallo Stato o attraverso autorità pubbliche che possono coinvolgere o non coinvolgere partenariati formali e possono accompagnarsi ad altre fonti di finanziamento. Se gli Stati membri lo consentono, essi garantiscono l'esistenza di una procedura di riconoscimento chiara, trasparente e aperta a tutti gli operatori del mercato e che miri a ridurre al minimo i costi della certificazione;

c)

consentire alle parti obbligate di contabilizzare i risparmi ottenuti in un determinato anno come se fossero stati ottenuti in uno dei quattro anni precedenti o dei tre successivi.

8.   Una volta l'anno, gli Stati membri pubblicano i risparmi energetici realizzati da ciascuna parte obbligata, o da ciascuna sottocategoria di parte obbligata, nonché complessivamente nel quadro del regime.

Gli Stati membri provvedono affinché le parti obbligate forniscano su richiesta:

a)

informazioni statistiche aggregate sui loro clienti finali (che evidenzino cambiamenti significativi alle informazioni presentate in precedenza); e

b)

informazioni attuali sui consumi dei clienti finali, compresi, ove opportuno, profili di carico, segmentazione della clientela e ubicazione geografica dei clienti, tutelando nel contempo l'integrità e la riservatezza delle informazioni che riguardano la sfera privata o sono sensibili sul piano commerciale, in conformità della normativa dell'Unione applicabile.

Tale richiesta non è presentata più di una volta l'anno.

9.   In alternativa all'istituzione di un regime nazionale obbligatorio di efficienza energetica a norma del paragrafo 1, gli Stati membri possono scegliere di adottare altre misure politiche per realizzare risparmi energetici tra i clienti finali, purché tali misure politiche soddisfino i criteri di cui ai paragrafi 10 e 11. Il volume annuo di nuovi risparmi energetici realizzati grazie a questo approccio è equivalente al volume di nuovi risparmi energetici richiesti dai paragrafi 1, 2 e 3. A condizione che sia mantenuta l'equivalenza, gli Stati membri possono combinare regimi obbligatori con misure politiche alternative, compresi programmi nazionali di efficienza energetica.

Le misure politiche di cui al primo comma possono includere, in via non esaustiva, le seguenti misure politiche o combinazioni di queste ultime:

a)

imposte sull'energia o sul CO2 che hanno l'effetto di ridurre il consumo finale di energia;

b)

regimi o strumenti di finanziamento o incentivi fiscali che portano all'applicazione di tecnologie o tecniche efficienti dal punto di vista energetico e hanno l'effetto di ridurre il consumo finale di energia;

c)

regolamentazioni o accordi volontari che comportano l'applicazione di tecnologie o tecniche efficienti dal punto di vista energetico e hanno l'effetto di ridurre il consumo finale di energia;

d)

standard e norme diretti a migliorare l'efficienza energetica dei prodotti e dei servizi, compresi gli edifici e i veicoli, fatta eccezione per i casi in cui sono obbligatorie e applicabili negli Stati membri in virtù del diritto dell'Unione;

e)

regimi di etichettatura energetica, fatta eccezione per quelli obbligatori e applicabili negli Stati membri in virtù del diritto dell'Unione;

f)

programmi di formazione e istruzione, compresi programmi di consulenza in materia di energia, che comportano l'applicazione di tecnologie o tecniche efficienti dal punto di vista energetico e hanno l'effetto di ridurre il consumo finale di energia.

Gli Stati membri notificano alla Commissione entro il 5 dicembre 2013 le misure politiche che intendono adottare ai fini del primo comma e dell'articolo 20, paragrafo 6, seguendo il quadro di cui all'allegato V, punto 4 e indicano come intendono realizzare il volume di risparmi richiesto. Per quanto riguarda le misure politiche di cui al secondo comma e all'articolo 20, paragrafo 6, tale notifica indica come sono rispettati i criteri di cui al paragrafo 10. Per quanto riguarda le misure politiche diverse da quelle di cui al secondo comma o all'articolo 20, paragrafo 6, gli Stati membri precisano come è raggiunto un livello equivalente di risparmi, monitoraggio e verifica. La Commissione può formulare proposte di modifica nei tre mesi successivi alla notifica.

10.   Fatto salvo il paragrafo 11, per le misure politiche adottate a norma del paragrafo 9, secondo comma, e dell'articolo 20, paragrafo 6, valgono i criteri seguenti:

a)

le misure politiche prevedono almeno due periodi intermedi entro il 31 dicembre 2020 e portano al conseguimento del livello di ambizione di cui al paragrafo 1;

b)

la responsabilità di ciascuna parte incaricata, parte partecipante o autorità pubblica responsabile dell'attuazione, a seconda dei casi, è definita;

c)

i risparmi energetici da conseguire sono determinati in modo trasparente;

d)

il volume dei risparmi energetici richiesti o da conseguire grazie alla misura politica sono espressi in termini di consumo energetico finale o primario, usando i fattori di conversione stabiliti all'allegato IV;

e)

i risparmi energetici sono calcolati usando i metodi e principi di cui all'allegato V, punti 1 e 2;

f)

i risparmi energetici sono calcolati usando i metodi e principi di cui all'allegato V, punto 3;

g)

una relazione annuale sui risparmi energetici conseguiti è presentata dalle parti partecipanti, salvo non sia fattibile, e resa accessibile al pubblico;

h)

è assicurato il monitoraggio dei risultati e sono previste misure adeguate se i progressi non sono soddisfacenti;

i)

è istituito un sistema di controllo che include anche la verifica indipendente di una parte statisticamente significativa delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica; e

j)

i dati sull'andamento annuale dei risparmi energetici sono pubblicati annualmente.

11.   Gli Stati membri provvedono affinché le imposte di cui al paragrafo 9, secondo comma, lettera a) siano conformi ai criteri elencati al paragrafo 10, lettere a), b), c), d), f), h) e j).

Gli Stati membri provvedono affinché le regolamentazioni e gli accordi volontari di cui al paragrafo 9, secondo comma, lettera c) siano conformi ai criteri elencati al paragrafo 10, lettere a), b), c), d), e), g), h), i) e j).

Gli Stati membri provvedono affinché le altre misure politiche di cui al paragrafo 9, secondo comma, e i fondi nazionali per l'efficienza energetica di cui all'articolo 20, paragrafo 6 siano conformi ai criteri elencati al paragrafo 10, lettere a), b), c), d), e), h), i) e j).

12.   Gli Stati membri provvedono affinché non si proceda a un doppio conteggio dei risparmi energetici nei casi in cui l'impatto delle misure politiche si sovrappone a quello delle azioni individuali.

Articolo 8

Audit energetici e sistemi di gestione dell'energia

1.   Gli Stati membri promuovono la disponibilità, per tutti i clienti finali, di audit energetici di elevata qualità, efficaci in rapporto ai costi e:

a)

svolti in maniera indipendente da esperti qualificati e/o accreditati secondo criteri di qualificazione; o

b)

eseguiti e sorvegliati da autorità indipendenti conformemente alla legislazione nazionale.

Gli audit energetici di cui al primo comma possono essere svolti da esperti interni o auditor dell'energia a condizione che lo Stato membro interessato abbia posto in essere un regime di garanzia e controllo della qualità, inclusa, se del caso, una selezione casuale annuale di almeno una percentuale statisticamente significativa di tutti gli audit energetici svolti.

Allo scopo di garantire l'elevata qualità degli audit energetici e dei sistemi di gestione dell'energia, gli Stati membri stabiliscono criteri minimi trasparenti e non discriminatori per gli audit energetici sulla base dell'allegato VI.

Gli audit energetici non includono clausole che impediscono il trasferimento dei risultati dell'audit a un fornitore di servizi energetici qualificato/accreditato, a condizione che il cliente non si opponga.

2.   Gli Stati membri elaborano programmi intesi ad incoraggiare le PMI a sottoporsi a audit energetici e favorire la successiva attuazione delle raccomandazioni risultanti da tali audit.

Sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori e fatto salvo il diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato, gli Stati membri possono istituire regimi di sostegno per le PMI, anche se queste hanno concluso accordi volontari, per coprire i costi di un audit energetico e i costi dell'attuazione di interventi altamente efficaci in rapporto ai costi in esso raccomandati, se le misure proposte sono attuate.

Gli Stati membri richiamano l'attenzione delle PMI, anche attraverso le rispettive organizzazioni intermedie rappresentative, su esempi concreti di come i sistemi di gestione dell'energia possono aiutarle nelle loro attività. La Commissione assiste gli Stati membri sostenendo lo scambio delle migliori pratiche in questo settore.

3.   Gli Stati membri elaborano inoltre programmi intesi a sensibilizzare le famiglie ai benefici di tali audit attraverso servizi di consulenza adeguati.

Gli Stati membri incoraggiano programmi di formazione per la qualificazione degli auditor dell'energia al fine di favorire la disponibilità di un numero sufficiente di esperti.

4.   Gli Stati membri garantiscono che le imprese che non sono PMI siano soggette a un audit energetico svolto in maniera indipendente ed efficiente in termini di costi da esperti qualificati e/o accreditati o eseguito e sorvegliato da autorità indipendenti conformemente alla legislazione nazionale entro il 5 dicembre 2015 e almeno ogni quattro anni dalla data del precedente audit energetico.

5.   Si considera che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 4 gli audit energetici svolti in maniera indipendente, sulla base di criteri minimi fondati sull'allegato VI ed eseguiti sulla base di accordi volontari conclusi tra associazioni di soggetti interessati e un organismo designato e sorvegliato dallo Stato membro interessato, o da altri organismi che le autorità competenti hanno delegato a tal fine, o dalla Commissione.

L'accesso dei partecipanti al mercato che offrono servizi energetici è basato su criteri trasparenti e non discriminatori.

6.   Le imprese che non sono PMI e che attuano un sistema di gestione dell'energia o ambientale — certificato da un organismo indipendente secondo le pertinenti norme europee o internazionali — sono esentate dai requisiti di cui al paragrafo 4, a condizione che gli Stati membri assicurino che il sistema di gestione in questione includa un audit energetico sulla base dei criteri minimi fondati sull'allegato VI.

7.   Gli audit energetici possono essere indipendenti o far parte di un audit ambientale di più ampia portata. Gli Stati membri possono richiedere che la valutazione della fattibilità tecnica ed economica del collegamento a una rete locale di teleriscaldamento o teleraffreddamento esistente o pianificata faccia parte dell'audit energetico.

Fatta salva la legislazione dell'Unione sugli aiuti di Stato, gli Stati membri possono attuare regimi d'incentivazione e sostegno per l'attuazione delle raccomandazioni risultanti dagli audit energetici e misure analoghe.

Articolo 9

Misurazione

1.   Gli Stati membri provvedono affinché, nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile, finanziariamente ragionevole e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, i clienti finali di energia elettrica, gas naturale, teleriscaldamento, teleraffreddamento e acqua calda per uso domestico, ricevano a prezzi concorrenziali contatori individuali che riflettano con precisione il loro consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d'uso.

Un tale contatore individuale a prezzi concorrenziali è sempre fornito quando:

a)

è sostituito un contatore esistente, salvo ciò sia tecnicamente impossibile o non efficiente in termini di costi in relazione al potenziale risparmio energetico stimato a lungo termine;

b)

si procede ad un nuovo allacciamento in un nuovo edificio o si eseguono importanti ristrutturazioni come previsto dalla direttiva 2010/31/UE.

2.   Quando, e nella misura in cui gli Stati membri adottano sistemi di misurazione intelligenti e introducono contatori intelligenti per il gas naturale e/o l'energia elettrica conformemente alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE:

a)

provvedono affinché, al momento di definire le funzionalità minime dei contatori e gli obblighi imposti ai partecipanti al mercato, i sistemi di misurazione forniscano ai clienti finali informazioni sul tempo d'uso effettivo e affinché si tenga pienamente conto degli obiettivi di efficienza energetica e dei vantaggi per i clienti finali;

b)

garantiscono la sicurezza dei contatori intelligenti e della comunicazione dei dati nonché la privacy dei clienti finali, in conformità della pertinente legislazione dell'Unione sulla protezione dei dati e la privacy;

c)

nel caso dell'energia elettrica e su richiesta del cliente finale, impongono agli operatori dei contatori di assicurare che il contatore o i contatori siano in grado di tenere conto dell'energia elettrica immessa nella rete dai locali del cliente finale;

d)

provvedono affinché, se il cliente finale lo richiede, i dati del contatore relativi all'immissione e al prelievo di energia elettrica siano messi a sua disposizione o a disposizione di un terzo che agisce a suo nome in un formato facilmente comprensibile che possa essere utilizzato per raffrontare offerte comparabili;

e)

richiedono che i clienti ottengano consulenza e informazioni adeguate al momento dell'installazione dei contatori intelligenti, in particolare riguardo al loro pieno potenziale, in merito a gestione della lettura dei contatori e monitoraggio del consumo energetico.

3.   Qualora il riscaldamento e il raffreddamento o l'acqua calda per un edificio siano forniti da una rete di teleriscaldamento o da una fonte centrale che alimenta una pluralità di edifici, un contatore di calore o di acqua calda è installato in corrispondenza dello scambiatore di calore o del punto di fornitura.

Nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento/raffreddamento centrale o da una rete di teleriscaldamento o da una fonte centrale che alimenta una pluralità di edifici, sono inoltre installati entro il 31 dicembre 2016 contatori individuali per misurare il consumo di calore o raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità, se tecnicamente possibile ed efficiente in termini di costi. Nei casi in cui l'uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, per misurare il riscaldamento, sono usati contabilizzatori di calore individuali per misurare il consumo di calore a ciascun radiatore, salvo che lo Stato membro in questione dimostri che l'installazione di tali contabilizzatori di calore non sarebbe efficiente in termini di costi. In tali casi possono essere presi in considerazione metodi alternativi efficienti in termini di costi per la misurazione del consumo di calore.

Quando i condomini sono alimentati dal teleriscaldamento o teleraffreddamento o i sistemi propri comuni di riscaldamento o raffreddamento per tali edifici sono prevalenti, gli Stati membri possono introdurre regole trasparenti sulla ripartizione dei costi connessi al consumo di calore o di acqua calda in tali edifici, al fine di assicurare la trasparenza e la precisione del conteggio del consumo individuale. Se del caso, tali regole comprendono orientamenti sulle modalità per ripartire i costi relativi al calore e/o all'acqua calda utilizzati come segue:

a)

acqua calda per il fabbisogno domestico;

b)

calore irradiato dall'impianto dell'edificio e ai fini del riscaldamento di aree comuni (qualora le scale e i corridoi siano dotati di radiatori);

c)

per il riscaldamento di appartamenti.

Articolo 10

Informazioni sulla fatturazione

1.   Qualora i clienti finali non dispongano dei contatori intelligenti di cui alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, gli Stati membri provvedono affinché, entro il 31 dicembre 2014, le informazioni sulla fatturazione siano precise e fondate sul consumo reale, conformemente all'allegato VII, punto 1.1, per tutti i settori che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, compresi i distributori di energia, i gestori dei sistemi di distribuzione e le società di vendita di energia al dettaglio, qualora ciò sia possibile dal punto di vista tecnico ed economicamente giustificato.

Tale obbligo può essere soddisfatto con un sistema di autolettura periodica da parte dei clienti finali in base al quale questi ultimi comunicano i dati dei propri contatori al fornitore di energia. La fatturazione si basa sul consumo stimato o un importo forfettario unicamente qualora il cliente finale non abbia comunicato la lettura del contatore per un determinato periodo di fatturazione.

2.   I contatori installati conformemente alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE consentono informazioni sulla fatturazione precise e basate sul consumo effettivo. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali abbiano la possibilità di accedere agevolmente a informazioni complementari sui consumi storici che consentano di effettuare controlli autonomi dettagliati.

Le informazioni complementari sui consumi storici comprendono:

a)

dati cumulativi relativi ad almeno i tre anni precedenti o al periodo trascorso dall'inizio del contratto di fornitura, se inferiore. I dati corrispondono agli intervalli per i quali sono state fornite frequenti informazioni sulla fatturazione; e

b)

dati dettagliati corrispondenti al tempo di utilizzazione per ciascun giorno, mese e anno. Tali dati sono resi disponibili al cliente finale via internet o mediante l'interfaccia del contatore per un periodo che include almeno i 24 mesi precedenti o per il periodo trascorso dall'inizio del contratto di fornitura, se inferiore.

3.   Indipendentemente dal fatto che i contatori intelligenti siano stati installati o no, gli Stati membri:

a)

richiedono che, nella misura in cui sono disponibili informazioni relative alla fatturazione energetica e ai consumi storici dei clienti finali, queste siano rese disponibili, su richiesta del cliente finale, a un fornitore di servizi energetici designato dal cliente finale;

b)

provvedono affinché ai clienti finali sia offerta l'opzione di ricevere informazioni sulla fatturazione e bollette in via elettronica e affinché ricevano, su richiesta, una spiegazione chiara e comprensibile sul modo in cui la loro fattura è stata compilata, soprattutto qualora le fatture non sono basate sul consumo effettivo;

c)

provvedono affinché insieme alla fattura siano rese disponibili adeguate informazioni per presentare al cliente finale un resoconto globale dei costi energetici attuali, in conformità dell'allegato VII;

d)

possono prevedere che, su richiesta del cliente finale, le informazioni contenute in dette fatture non siano considerate richieste di pagamento. In tal caso, gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di fonti di energia offrano soluzioni flessibili per i pagamenti effettivi;

e)

richiedono che le informazioni e le stime dei costi energetici siano fornite ai consumatori, su richiesta, tempestivamente e in un formato facilmente comprensibile che consenta ai consumatori di raffrontare offerte comparabili.

Articolo 11

Costi dell'accesso alle informazioni sulla misurazione e sulla fatturazione

1.   Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali ricevano gratuitamente tutte le loro fatture e informazioni sulla fatturazione per il consumo di energia e possano inoltre accedere in modo appropriato e gratuitamente ai dati relativi ai loro consumi.

2.   In deroga al paragrafo 1, la ripartizione dei costi relativi alle informazioni sulla fatturazione per il consumo individuale di riscaldamento e raffreddamento nei condomini e negli edifici polifunzionali ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, è effettuata senza scopo di lucro. I costi risultanti dall'assegnazione di questo compito a un terzo, quale un fornitore di servizi o il fornitore locale di energia, che coprono la misurazione, la ripartizione e il conteggio del consumo individuale effettivo in tali edifici possono essere fatturati ai clienti finali, nella misura in cui tali costi sono ragionevoli.

Articolo 12

Programma di informazione e coinvolgimento dei consumatori

1.   Gli Stati membri adottano le misure appropriate per promuovere e facilitare un uso efficiente dell'energia da parte dei piccoli clienti di energia, comprese le utenze domestiche. Dette misure possono rientrare in una strategia nazionale.

2.   Ai fini del paragrafo 1, dette misure comprendono uno o più degli elementi elencati alle lettere a) o b):

a)

un corredo di strumenti e politiche atti a favorire cambiamenti comportamentali, che possono includere:

i)

incentivi fiscali;

ii)

accesso a finanaziamenti, contributi o sovvenzioni;

iii)

erogazione di informazioni;

iv)

progetti esemplari;

v)

attività sul luogo di lavoro;

b)

modi e mezzi per coinvolgere i consumatori e le loro associazioni durante l'eventuale introduzione dei contatori intelligenti mediante la comunicazione di:

i)

cambiamenti efficaci in termini costi e di facile realizzazione per quanto riguarda l'uso dell'energia;

ii)

informazioni sulle misure di efficienza energetica.

Articolo 13

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di inosservanza delle disposizioni nazionali adottate ai sensi degli articoli da 7 a 11 e dell'articolo 18, paragrafo 3, e adottano le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano dette disposizioni alla Commissione entro il 5 giugno 2014 e le notificano immediatamente eventuali modifiche successive.

CAPO III

EFFICIENZA NELLA FORNITURA DELL'ENERGIA

Articolo 14

Promozione dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento

1.   Entro il 31 dicembre 2015 gli Stati membri effettuano e notificano alla Commissione una valutazione globale del potenziale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento nonché del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti che comprende le informazioni di cui all'allegato VIII. Qualora abbiano già effettuato una valutazione equivalente, la notificano alla Commissione.

La valutazione globale tiene pienamente conto dell'analisi dei potenziali nazionali di cogenerazione ad alto rendimento svolta a norma della direttiva 2004/8/CE.

Su richiesta della Commissione, la valutazione è aggiornata e notificata alla Commissione ogni cinque anni. La Commissione presenta tale richiesta almeno un anno prima della data prevista.

2.   Gli Stati membri adottano politiche che incoraggiano a prendere debitamente in considerazione, a livello locale e regionale, il potenziale insito nell'uso di sistemi di riscaldamento e raffreddamento efficienti, in particolare di impianti di cogenerazione ad alto rendimento. Si tiene conto del potenziale di sviluppo dei mercati locali e regionali del calore.

3.   Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri effettuano un'analisi costi-benefici relativa al loro territorio basata sulle condizioni climatiche, la fattibilità economica e l'idoneità tecnica conformemente all'allegato IX, parte 1. L'analisi costi-benefici è atta ad agevolare l'individuazione delle soluzioni più efficienti in termini di uso delle risorse e di costi in modo da soddisfare le esigenze in materia di riscaldamento e raffreddamento. Tale analisi costi-benefici può rientrare in una valutazione ambientale ai sensi della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (25).

4.   Qualora la valutazione di cui al paragrafo 1 e l'analisi di cui al paragrafo3 individuino un potenziale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento e/o del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti i cui vantaggi superino i costi, gli Stati membri adottano misure adeguate affinché infrastrutture efficienti di teleriscaldamento e raffreddamento siano sviluppate e/o adattate allo sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento e all'uso di riscaldamento e raffreddamento da calore di scarto e da fonti di energia rinnovabile conformemente ai paragrafi 1, 5 e 7.

Qualora la valutazione di cui al paragrafo 1 e l'analisi di cui al paragrafo 3 non individuino un potenziale i cui vantaggi superino i costi, inclusi i costi amministrativi per la realizzazione dell'analisi costi-benefici di cui al paragrafo 5, lo Stato membro interessato può esentare le installazioni dai requisiti di cui a tale paragrafo.

5.   Gli Stati membri provvedono affinché sia effettuata un'analisi costi-benefici conformemente all'allegato IX, parte 2, quando, dopo il 5 giugno 2014:

a)

è progettato un nuovo impianto di generazione di energia termica con potenza termica totale superiore a 20 MW, al fine di valutare i costi e i benefici della predisposizione del funzionamento dell'impianto come impianto di cogenerazione ad alto rendimento;

b)

un impianto esistente di generazione di energia termica con potenza termica totale superiore a 20 MW è sottoposto ad un ammodernamento sostanziale, al fine di valutare i costi e i benefici della sua conversione alla cogenerazione ad alto rendimento;

c)

un impianto industriale con potenza termica totale superiore a 20 MW, che genera calore di scarto a un livello di temperatura utile è progettato o sottoposto a un ammodernamento sostanziale, al fine di valutare i costi e benefici dell'uso del calore di scarto per soddisfare una domanda economicamente giustificabile, anche attraverso la cogenerazione, e della connessione di tale impianto a una rete di teleriscaldamento e teleraffreddamento;

d)

è progettata una nuova rete di teleriscaldamento e di teleraffreddamento o nell'ambito di una rete di teleriscaldamento e di teleraffreddamento esistente è progettato un nuovo impianto di produzione di energia con potenza termica totale superiore a 20 MW o quando un impianto esistente di questo tipo è sottoposto a un ammodernamento sostanziale, al fine di valutare i costi e benefici dell'uso del calore di scarto degli impianti industriali situati nelle vicinanze.

L'installazione di attrezzature per la cattura di biossido di carbonio prodotto da un impianto di combustione a scopo di stoccaggio geologico a norma della direttiva 2009/31/CE non è considerata un ammodernamento ai fini delle lettere b), c) e d) del presente paragrafo.

Gli Stati membri possono richiedere che l'analisi costi-benefici di cui alle lettere c) e d) sia effettuata in cooperazione con le società responsabili per il funzionamento delle reti di teleriscaldamento e di teleraffreddamento.

6.   Gli Stati membri possono esentare dal paragrafo 5:

a)

gli impianti di produzione dell'energia elettrica per i carichi di punta e l'energia elettrica di riserva progettati per essere in funzione per meno di 1 500 ore operative annue calcolate in media mobile per un periodo di cinque anni, in base a una procedura di verifica istituita dagli Stati membri per garantire che tale criterio di esenzione sia soddisfatto;

b)

le centrali nucleari;

c)

gli impianti che devono essere ubicati in prossimità di un sito di stoccaggio geologico approvato ai sensi della direttiva 2009/31/CE.

Gli Stati membri possono inoltre stabilire soglie, espresse in termini di livello di calore di scarto utile disponibile, domanda di calore o distanze tra gli impianti industriali e le reti di teleriscaldamento, per l'esenzione di singoli impianti dalle disposizioni del paragrafo 5, lettere c) e d).

Gli Stati membri notificano alla Commissione le esenzioni adottate a norma del presente paragrafo entro il 31 dicembre 2013 e comunicano in seguito qualsiasi modifica successiva.

7.   Gli Stati membri adottano criteri di autorizzazione di cui all'articolo 7 della direttiva 2009/72/CE o criteri equivalenti in materia di permessi per:

a)

tener conto dell'esito delle valutazioni globali di cui al paragrafo 1;

b)

garantire che siano soddisfatti i requisiti di cui al paragrafo 5; e

c)

tener conto dell'esito dell'analisi costi-benefici di cui al paragrafo 5.

8.   Gli Stati membri possono esentare singoli impianti dall'obbligo, a titolo dei criteri di autorizzazione e dei criteri in materia di permessi di cui al paragrafo 7, di applicare opzioni i cui benefici siano superiori ai costi, se esistono motivi imperativi di diritto, proprietà o bilancio per farlo. In tal caso lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una notifica motivata della sua decisione entro tre mesi dalla data di adozione.

9.   I paragrafi 5, 6, 7 e 8 del presente articolo si applicano agli impianti contemplati dalla direttiva 2010/75/UE fatti salvi i requisiti di detta direttiva.

10.   Sulla base dei valori di rendimento di riferimento armonizzati di cui all'allegato II, lettera f), gli Stati membri assicurano che l'origine dell'energia elettrica prodotta dalla cogenerazione ad alto rendimento possa essere garantita secondo criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, stabiliti da ciascuno Stato membro. Essi assicurano altresì che questa garanzia di origine sia conforme ai requisiti e contenga almeno le informazioni di cui all'allegato X. Le garanzie di origine sono reciprocamente riconosciute dagli Stati membri esclusivamente come prova delle informazioni di cui al presente paragrafo. Qualsiasi rifiuto di riconoscere la garanzia di origine quale prova in questo senso, in particolare per ragioni connesse con la prevenzione delle frodi, deve essere fondato su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori. Gli Stati membri notificano alla Commissione tale rifiuto e la sua motivazione. In caso di rifiuto di riconoscere una garanzia di origine, la Commissione può adottare una decisione per obbligare la parte che oppone il rifiuto a riconoscere la garanzia di origine, in particolare facendo riferimento ai criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori sui quali è basato il riconoscimento.

Alla Commissione è conferito il potere di rivedere, mediante atti delegati conformemente all'articolo 23 della presente direttiva, i valori di rendimento di riferimento armonizzati di cui alla decisione di esecuzione 2011/877/UE della Commissione (26) sulla base della direttiva 2004/8/CE entro il 31 dicembre 2014.

11.   Gli Stati membri garantiscono che qualsiasi possibile sostegno alla cogenerazione sia subordinato alla condizione che l'energia elettrica prodotta provenga da cogenerazione ad alto rendimento e che il calore di scarto sia effettivamente usato per realizzare risparmi di energia primaria. Il sostegno pubblico a favore della cogenerazione, della produzione di teleriscaldamento e delle reti di teleriscaldamento è subordinato, se del caso, alle regole in materia di aiuti di Stato.

Articolo 15

Trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione del settore energetico tengano nella dovuta considerazione l'efficienza energetica nell'esercitare le funzioni di regolatori specificate dalla direttiva 2009/72/CE e dalla direttiva 2009/73/CE per quanto riguarda le loro decisioni in materia di funzionamento delle infrastrutture del gas e dell'energia elettrica.

In particolare, gli Stati membri garantiscono che le autorità nazionali di regolamentazione del settore energetico attraverso lo sviluppo delle tariffe di rete e della regolamentazione delle reti, nel quadro della direttiva 2009/72/CE e tenendo conto dei costi e benefici di ogni misura, incoraggino gli operatori di rete a mettere a disposizione degli utenti della rete servizi che consentano loro di attuare misure di miglioramento dell'efficienza energetica nel quadro del continuo sviluppo di reti intelligenti.

Tali servizi di sistema possono essere stabiliti dall'operatore del sistema e non hanno effetti negativi sulla sicurezza del sistema.

Per quanto riguarda l'energia elettrica, gli Stati membri garantiscono che la regolamentazione delle reti e le tariffe di rete soddisfino i criteri di cui all'allegato XI, tenendo conto degli orientamenti e dei codici messi a punto a norma del regolamento (CE) n. 714/2009.

2.   Gli Stati membri provvedono entro il 30 giugno 2015 affinché:

a)

sia effettuata una valutazione dei potenziali di efficienza energetica delle loro infrastrutture per il gas e l'energia elettrica, in particolare per quanto riguarda la trasmissione, la distribuzione, la gestione del carico, l'interoperabilità e la connessione agli impianti di produzione di energia, incluse le possibilità di accesso per i generatori di energia di microdimensioni;

b)

siano individuate misure concrete e investimenti per introdurre nelle infrastrutture di rete miglioramenti dell'efficienza energetica vantaggiosi efficienti in termini di costi, prevedendo un calendario per la loro introduzione.

3.   Gli Stati membri possono autorizzare elementi dei regimi e delle strutture tariffarie con finalità sociale per la trasmissione e la distribuzione dell'energia di rete, purché eventuali effetti negativi sul sistema di trasmissione e di distribuzione siano mantenuti al minimo necessario e non siano sproporzionati rispetto alla finalità sociale.

4.   Gli Stati membri assicurano la soppressione, nelle tariffe per la trasmissione e la distribuzione, degli incentivi che pregiudicano l'efficienza generale (ivi compresa l'efficienza energetica) della produzione, trasmissione, distribuzione e fornitura di energia elettrica o di quelli che potrebbero ostacolare la partecipazione della gestione della domanda, nei mercati di bilanciamento e negli appalti per servizi ausiliari. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori di rete siano incentivati a migliorare l'efficienza di progettazione e funzionamento delle infrastrutture e, nel quadro della direttiva 2009/72/CE, che le tariffe consentano ai fornitori di migliorare la partecipazione dei consumatori all'efficienza del sistema, compresa la gestione della domanda in funzione delle situazioni nazionali.

5.   Fatto salvo l'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE e tenuto conto dell'articolo 15 della direttiva 2009/72/CE nonché della necessità di garantire la continuità della fornitura di calore, gli Stati membri si adoperano affinché, con riserva dei requisiti di mantenimento dell'affidabilità e della sicurezza della rete, sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori stabiliti dalle autorità nazionali competenti, i gestori del sistema di trasmissione e del sistema di distribuzione, se responsabili del dispacciamento degli impianti di produzione nel loro territorio:

a)

garantiscano la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento;

b)

assicurino l'accesso prioritario o garantito alla rete di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento;

c)

nel dispacciamento degli impianti di produzione dell'energia elettrica, assicurino il dispacciamento prioritario di elettricità da cogenerazione ad alto rendimento, purché il funzionamento in sicurezza del sistema elettrico nazionale lo consenta.

Gli Stati membri provvedono affinché le norme relative alla classificazione delle diverse priorità di accesso e dispacciamento attribuite nei loro sistemi di energia elettrica siano precisate chiaramente e dettagliatamente e siano pubblicate. Nell'assicurare l'accesso o il dispacciamento prioritario per la cogenerazione ad alto rendimento, gli Stati membri possono stabilire una classificazione tra l'energia rinnovabile e la cogenerazione ad alto rendimento, nonché tra diversi tipi delle stesse, e provvedono in ogni caso affinché l'accesso prioritario o il dispacciamento di energia da varie fonti energetiche rinnovabili non sia ostacolato.

Oltre agli obblighi di cui al primo comma, i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione rispettano i requisiti di cui all'allegato XII.

Gli Stati membri possono agevolare in particolare la connessione alla rete dell'energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento prodotta da unità di piccola cogenerazione e di micro-cogenerazione. Se opportuno, gli Stati membri adottano provvedimenti per incoraggiare i gestori di rete ad adottare un semplice procedimento di «installazione e notifica» per l'installazione di unità di micro-cogenerazione, al fine di semplificare ed abbreviare le procedure di autorizzazione per i singoli cittadini e installatori.

6.   Con riserva dei requisiti di mantenimento dell'affidabilità e della sicurezza della rete, gli Stati membri adottano le misure adeguate per garantire che, qualora sia tecnicamente ed economicamente fattibile con la modalità di funzionamento di un impianto di cogenerazione ad alto rendimento, i gestori della cogenerazione ad alto rendimento possano offrire servizi di bilanciamento e altri servizi operativi a livello di gestori dei sistemi di trasmissione o dei sistemi di distribuzione. I gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione garantiscono che tali servizi rientrino in una procedura di offerta dei servizi trasparente, non discriminatoria e soggetta a controllo.

Se del caso, gli Stati membri possono chiedere ai gestori dei sistemi di trasmissione e ai gestori dei sistemi di distribuzione di incoraggiare, riducendo i costi di connessione e di uso del sistema, la scelta di ubicare gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento in prossimità delle zone della domanda.

7.   Gli Stati membri possono consentire ai produttori di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento che desiderano connettersi alla rete di indire una gara d'appalto per i lavori di connessione.

8.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione incentivino le risorse sul lato della domanda, quali la gestione della domanda, a partecipare nel contesto dei mercati di approvvigionamento all'ingrosso e al dettaglio.

Fatte salve le restrizioni di carattere tecnico insite nella gestione delle reti, gli Stati membri provvedono affinché i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione, nel soddisfare i requisiti per il bilanciamento e i servizi ausiliari, trattino i gestori della domanda, compresi gli aggregatori, in modo non discriminatorio, sulla base delle loro capacità tecniche.

Fatte salve le restrizioni di carattere tecnico insite nella gestione delle reti, gli Stati membri promuovono l'accesso e la partecipazione della gestione della domanda ai mercati di bilanciamento, di riserva e di altri servizi di sistema, tra l'altro esigendo dalle autorità nazionali di regolamentazione o, se lo richiedono i sistemi nazionali di regolamentazione, dai gestori di sistemi di trasmissione e distribuzione in stretta collaborazione con i fornitori di servizi su richiesta e i consumatori, di definire modalità tecniche per la partecipazione a tali mercati, sulla base dei requisiti tecnici di detti mercati e delle capacità di gestione della domanda. Tali specifiche includono la partecipazione degli aggregatori.

9.   Quando elaborano le relazioni a norma della direttiva 2010/75/UE e fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 2, di tale direttiva, gli Stati membri esaminano la possibilità di includere informazioni sui livelli di efficienza energetica degli impianti che praticano la combustione di combustibili con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW, alla luce delle migliori tecniche disponibili sviluppate in conformità della direttiva 2010/75/UE e della direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (27).

Gli Stati membri possono incoraggiare gli operatori di impianti di cui al primo comma a migliorare la media annua delle loro quote operative nette.

CAPO IV

DISPOSIZIONI ORIZZONTALI

Articolo 16

Disponibilità di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione

1.   Quando uno Stato membro ritiene che il livello nazionale di competenza tecnica, oggettività e affidabilità sia insufficiente, esso provvede affinché, entro il 31 dicembre 2014, regimi di certificazione e/o accreditamento e/o regimi equivalenti di qualificazione, inclusi eventualmente adeguati programmi di formazione, diventino disponibili o siano disponibili per i fornitori di servizi energetici e di audit energetici, per i responsabili delle questione energetiche e gli installatori di elementi edilizi connessi all'energia quali definiti all'articolo 2, paragrafo 9, della direttiva 2010/31/UE.

2.   Gli Stati membri provvedono a che i regimi di cui al paragrafo 1 garantiscano trasparenza ai consumatori, siano affidabili e contribuiscano al conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica.

3.   Gli Stati membri rendono pubblici i regimi di certificazione e/o accreditamento o i regimi equivalenti di qualificazione di cui al paragrafo 1 e cooperano tra loro e con la Commissione per comparare i regimi e garantirne il riconoscimento.

Gli Stati membri adottano misure appropriate per sensibilizzare i consumatori alla disponibilità dei regimi di qualificazione e/o certificazione, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1.

Articolo 17

Informazione e formazione

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni in merito ai meccanismi di efficienza energetica e ai quadri finanziari e giuridici disponibili siano trasparenti e divulgate largamente a tutti i pertinenti attori del mercato, quali consumatori, costruttori, architetti, ingegneri, auditor ambientali e dell'energia e installatori di elementi edilizi quali definiti alla direttiva 2010/31/UE.

Gli Stati membri incoraggiano la fornitura alle banche e alle altre istituzioni finanziarie di informazioni sulle possibilità di partecipare, anche attraverso la creazione di partenariati pubblico/privato, al finanziamento delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica.

2.   Gli Stati membri stabiliscono condizioni adeguate affinché gli operatori del mercato forniscano ai consumatori di energia informazioni adeguate e mirate nonché consulenza in materia di efficienza energetica.

3.   La Commissione riesamina l'impatto delle misure da essa adottate per sostenere lo sviluppo di piattaforme che includono, tra l'altro, gli organi di dialogo sociale europeo nell'incentivare i programmi di formazione per l'efficienza energetica e presenta, se del caso, ulteriori misure. La Commissione incoraggia le parti sociali europee nelle loro discussioni in materia di efficienza energetica.

4.   Gli Stati membri, con la partecipazione dei soggetti interessati, ivi incluse le autorità locali e regionali, promuovono adeguate iniziative d'informazione, sensibilizzazione e formazione, al fine di informare i cittadini sui benefici e gli aspetti pratici legati all'adozione di misure di miglioramento dell'efficienza energetica.

5.   La Commissione incoraggia lo scambio e l'ampia diffusione di informazioni sulle migliori pratiche in materia di efficienza energetica negli Stati membri.

Articolo 18

Servizi energetici

1.   Gli Stati membri promuovono il mercato dei servizi energetici e l'accesso delle PMI a tale mercato:

a)

diffondendo informazioni chiare e accessibili su:

i)

contratti relativi ai servizi energetici disponibili e clausole che dovrebbero esservi incluse, al fine di garantire risparmi energetici e tutelare i diritti dei clienti finali;

ii)

strumenti finanziari, incentivi, contributi e prestiti per sostenere i progetti nel settore dei servizi di efficienza energetica;

b)

incoraggiando lo sviluppo di marchi di qualità, tra l'altro, da parte di organizzazioni professionali;

c)

rendendo pubblici e aggiornando periodicamente un elenco dei fornitori di servizi energetici disponibili qualificati e/o certificati e le relative qualificazioni e/o certificazioni conformemente all'articolo 16, o predisponendo un'interfaccia che consenta ai fornitori di servizi energetici di trasmettere informazioni;

d)

sostenendo il settore pubblico nell'esame delle offerte di servizi energetici, in particolare per gli interventi di ristrutturazione edilizia:

i)

offrendo contratti tipo per i contratti di rendimento energetico che contengono almeno gli elementi elencati all'allegato XIII;

ii)

fornendo informazioni sulle migliori pratiche per i contratti di rendimento energetico, che includano, se disponibile, un'analisi costi-benefici basata sull'approccio del ciclo di vita;

e)

effettuando, nell'ambito del piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica, un esame qualitativo riguardante lo sviluppo attuale e futuro del mercato dei servizi energetici.

2.   Gli Stati membri sostengono il corretto funzionamento del mercato dei servizi energetici, se del caso:

a)

individuando e pubblicando il punto o i punti di contatto da cui i clienti finali possono ottenere le informazioni di cui al paragrafo 1;

b)

adottando, se necessario, misure per eliminare gli ostacoli di ordine regolamentare e non regolamentare che impediscono l'introduzione di contratti di rendimento energetico e altri modelli di servizi di efficienza energetica per l'individuazione e/o l'attuazione di misure di risparmio energetico;

c)

prendendo in considerazione la creazione o la designazione di un meccanismo indipendente, come un mediatore, per garantire il trattamento efficiente dei reclami e la risoluzione stragiudiziale delle controversie nate in relazione a contratti relativi ai servizi energetici;

d)

consentendo agli intermediari di mercato indipendenti di svolgere un ruolo nello stimolare lo sviluppo del mercato sul lato della domanda e dell'offerta.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché i distributori di energia, i gestori dei sistemi di distribuzione e le società di vendita di energia al dettaglio si astengano da ogni attività che possa impedire la richiesta e la prestazione di servizi energetici o di altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica od ostacolare lo sviluppo dei mercati di tali servizi o misure, compresa la preclusione dell'accesso al mercato per i concorrenti o l'abuso di posizione dominante.

Articolo 19

Altre misure per promuovere l'efficienza energetica

1.   Gli Stati membri valutano e, se necessario, adottano misure adeguate per eliminare gli ostacoli di ordine regolamentare e non regolamentare all'efficienza energetica, fatti salvi i principi di base della legislazione degli Stati membri in materia di proprietà e di locazione, in particolare per quanto riguarda:

a)

la separazione degli incentivi tra proprietari e inquilini di un immobile o tra gli stessi proprietari, con l'intento di evitare che essi rinuncino a realizzare investimenti intesi a migliorare l'efficienza energetica, che avrebbero invece realizzato in altre condizioni, perché non ne otterranno individualmente i pieni benefici o per l'assenza di regole che disciplinano la ripartizione dei costi e dei benefici, incluse le norme e le misure nazionali che disciplinano i processi decisionali per i beni in multiproprietà;

b)

le disposizioni giuridiche e regolamentari e le pratiche amministrative in materia di acquisti pubblici e di bilancio e contabilità annuali, con l'intento di assicurare che i singoli enti pubblici non siano dissuasi dal realizzare investimenti intesi a migliorare l'efficienza energetica e ridurre al minimo i costi previsti per l'intero ciclo di vita e dal ricorrere a contratti di rendimento energetico e ad altri meccanismi di finanziamento tramite terzi su base contrattuale a lungo termine.

Tali misure destinate a eliminare gli ostacoli possono comprendere l'erogazione di incentivi, l'abrogazione o la modifica di disposizioni giuridiche o regolamentari, o l'adozione di orientamenti e comunicazioni interpretative o la semplificazione delle procedure amministrative. Le misure possono essere combinate con azioni di istruzione, formazione e informazione specifica, nonché con assistenza tecnica in materia di efficienza energetica.

2.   La valutazione degli ostacoli e delle misure di cui al paragrafo 1 è notificata alla Commissione nel primo piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica di cui all'articolo 24, paragrafo 2. La Commissione incoraggia la condivisione delle migliori pratiche nazionali a tale riguardo.

Articolo 20

Fondo nazionale per l'efficienza energetica, finanziamento e supporto tecnico

1.   Fatti salvi gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli Stati membri agevolano l'istituzione di strumenti finanziari, o il ricorso a quelli esistenti, per misure di miglioramento dell'efficienza energetica volte a massimizzare i vantaggi di molteplici canali di finanziamento.

2.   Ove opportuno, la Commissione, direttamente o per il tramite degli istituti finanziari europei, assiste gli Stati membri nella messa a punto dei meccanismi di finanziamento e dei regimi di supporto tecnico per incrementare l'efficienza energetica in vari settori.

3.   La Commissione facilita lo scambio delle migliori prassi tra le autorità o gli organismi competenti nazionali o regionali, ad esempio tramite riunioni annuali delle autorità di regolamentazione, banche dati pubbliche con informazioni sull'attuazione delle misure da parte degli Stati membri e analisi comparative tra paesi.

4.   Gli Stati membri possono istituire un fondo nazionale per l'efficienza energetica, destinato a sostenere iniziative nazionali in materia di efficienza energetica.

5.   Gli Stati membri possono autorizzare a soddisfare gli obblighi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, tramite contributi annuali al fondo nazionale per l'efficienza energetica di un importo corrispondente agli investimenti richiesti per adempiere a tali obblighi.

6.   Gli Stati membri possono prevedere che le parti obbligate possano adempiere ai propri obblighi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, versando annualmente al fondo nazionale per l'efficienza energetica un importo corrispondente agli investimenti richiesti per adempiere a tali obblighi.

7.   Gli Stati membri possono usare le entrate derivanti dalle assegnazioni annuali di emissioni a norma della decisione n. 406/2009/CE per lo sviluppo di meccanismi di finanziamento innovativi per concretizzare l'obiettivo di cui all'articolo 5 di migliorare la prestazione energetica degli edifici.

Articolo 21

Coefficienti di conversione

Ai fini del raffronto dei risparmi energetici e per la conversione in un'unità comparabile si applicano i fattori di conversione stabiliti all'allegato IV, salvo non sia giustificabile il ricorso ad altri fattori di conversione.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22

Atti delegati

1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 per rivedere i valori di rendimento di riferimento armonizzati di cui al secondo comma dell'articolo 14, paragrafo 10.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 per adattare al progresso tecnico i valori, i metodi di calcolo, i coefficienti di base per l'energia primaria e i requisiti di cui agli allegati I, II, III, IV, V, VII, VIII,, X e XII.

Articolo 23

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 22 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 4 dicembre 2012.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 22 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 22 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato, o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo sia il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 24

Riesame e monitoraggio dell'attuazione

1.   Entro il 30 aprile di ogni anno a decorrere dal 2013, gli Stati membri riferiscono sui progressi realizzati nel conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica, in conformità dell'allegato XIV, parte 1. La relazione può essere parte dei programmi nazionali di riforma di cui alla raccomandazione 2010/410/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, sugli orientamenti di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell’Unione (28).

2.   Entro il 30 aprile 2014, e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri presentano piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica. I piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica comprendono le misure significative di miglioramento dell'efficienza energetica e i risparmi di energia attesi e/o conseguiti, inclusi quelli nella fornitura, trasmissione e distribuzione dell'energia nonché negli usi finali della stessa, in vista del conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica di cui all'articolo 3, paragrafo 1. I piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica sono integrati da stime aggiornate sul consumo generale di energia primaria previsto nel 2020, nonché da stime dei livelli di consumo di energia primaria nei settori di cui all'allegato XIV, parte 1.

Entro il 31 dicembre 2012 la Commissione fornisce un modello che serve da guida per i piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica. Tale modello è adottato secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 26, paragrafo 2. I piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica includono in ogni caso le informazioni specificate all'allegato XIV.

3.   La Commissione esamina le relazioni annuali e i piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica e valuta in che misura gli Stati membri hanno realizzato progressi nel conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e nell'attuazione della presente direttiva. La Commissione invia la propria valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Sulla base della valutazione delle relazioni e dei piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica, la Commissione può formulare raccomandazioni per gli Stati membri.

4.   La Commissione verifica l'impatto dell'attuazione della presente direttiva sulle direttive 2003/87/CE, 2009/28/CE e 2010/31/UE, nonché sulla decisione n. 406/2009/CE e sui settori dell'industria, in particolare quelli esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, come definito dalla decisione 2010/2/UE.

5.   La Commissione esamina la necessità di continuare a prevedere le esenzioni di cui all'articolo 14, paragrafo 6, per la prima volta nella valutazione del primo piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica e successivamente ogni tre anni. Se dall'esame emerge che determinati criteri per tali esenzioni non possono più essere giustificati tenendo conto della disponibilità di carichi calorifici e delle condizioni reali di funzionamento degli impianti oggetto dell'esenzione, la Commissione propone misure adeguate.

6.   Gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 30 aprile di ogni anno, statistiche sulla produzione nazionale di energia elettrica e di calore da cogenerazione ad alto e basso rendimento, conformemente alla metodologia di cui all'allegato I, in relazione alla produzione totale di calore e di energia elettrica. Essi presentano anche statistiche annuali relative alle capacità di cogenerazione di calore e di energia elettrica e ai combustibili usati per la cogenerazione, nonché alla produzione e alle capacità di teleriscaldamento e teleraffreddamento, in relazione alla produzione e alle capacità totali di calore e di energia elettrica. Gli Stati membri presentano statistiche sui risparmi di energia primaria realizzati applicando la cogenerazione, conformemente alla metodologia esposta all'allegato II.

7.   Entro il 30 giugno 2014 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio la valutazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, corredata, se necessario, da proposte di ulteriori misure.

8.   La Commissione riesamina l'efficacia dell'attuazione dell'articolo 6 entro il 5 dicembre 2015, tenendo conto dei requisiti di cui alla direttiva 2004/18/CE e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione è corredata, se del caso, da proposte di ulteriori misure.

9.   Entro il 30 giugno 2016 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione dell'articolo 7. Tale relazione è corredata, se del caso, da una proposta legislativa per uno o più dei seguenti fini:

a)

modificare la data finale stabilita all'articolo 7, paragrafo 1;

b)

riesaminare i requisiti di cui all'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3;

c)

stabilire requisiti comuni supplementari, in particolare per quanto riguarda gli aspetti di cui all'articolo 7, paragrafo 7.

10.   Entro il 30 giugno 2018 la Commissione valuta i progressi realizzati dagli Stati membri nell'eliminazione degli ostacoli di ordine regolamentare e non regolamentare di cui all'articolo 19, paragrafo 1. Tale valutazione è seguita, se del caso, da proposte di ulteriori misure.

11.   La Commissione mette a disposizione del pubblico le relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 25

Piattaforma in linea

La Commissione istituisce una piattaforma in linea al fine di promuovere l'attuazione pratica della presente direttiva a livello nazionale, regionale e locale. Tale piattaforma sostiene lo scambio di esperienze su prassi, informazioni di riferimento, attività di rete, nonché pratiche innovative.

Articolo 26

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 27

Modifiche e abrogazioni

1.   La direttiva 2006/32/CE è abrogata con effetto dal 5 giugno 2014, ad eccezione dell'articolo 4, paragrafi da 1 a 4, e degli allegati I, III e IV, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi al termine di recepimento nel diritto nazionale. L'articolo 4, paragrafi da 1 a 4, e gli allegati I, III e IV della direttiva 2006/32/CE sono soppressi a decorrere dal 1o gennaio 2017.

La direttiva 2004/8/CE è abrogata con effetto dal 5 giugno 2014, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi al termine di recepimento nel diritto nazionale.

I riferimenti alle direttive 2006/32/CE e 2004/8/CE si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XV.

2.   L'articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/30/UE è soppresso con effetto dal 5 giugno 2014.

3.   La direttiva 2009/125/CE è così modificata:

1)

è inserito il considerando seguente:

«(35 bis)

La direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia (29), impone agli Stati membri di fissare requisiti di prestazione energetica per gli elementi edilizi che sono parte dell'involucro dell'edificio e requisiti di impianto relativi al rendimento energetico globale, alla corretta installazione e alle dimensioni, alla regolazione e al controllo adeguati degli impianti tecnici per l’edilizia installati negli edifici esistenti. Essa è coerente con gli obiettivi della presente direttiva che tali requisiti possano in talune circostanze limitare l'installazione di prodotti connessi all'energia conformi alla presente direttiva e alle relative misure di attuazione, purché tali requisiti non costituiscano un ostacolo al mercato ingiustificato.

2)

alla fine dell'articolo 6, paragrafo 1, è aggiunta la seguente frase:

«Ciò fa salvi i requisiti di prestazione energetica e i requisiti di impianto fissati dagli Stati membri conformemente all'articolo 4, paragrafo 1 e all'articolo 8 della direttiva 2010/31/UE.»

Articolo 28

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 5 giugno 2014.

Fatto salvo il primo comma, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 4, all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 5, paragrafo 6, all'articolo 7, paragrafo 9, ultimo comma, all'articolo 14, paragrafo 6, all'articolo 19, paragrafo 2, all'articolo 24, paragrafo 1 e all'articolo 24, paragrafo 2 nonché all'allegato V, punto 4, entro le date ivi specificate.

Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 29

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 30

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 25 ottobre 2012

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  GU C 24 del 28.1.2012, pag. 134.

(2)  GU C 54 del 23.2.2012, pag. 49.

(3)  Posizione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 4 ottobre 2012.

(4)  GU L 114 del 27.4.2006, pag. 64.

(5)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136.

(6)  GU L 52 del 21.2.2004, pag. 50.

(7)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.

(8)  GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13.

(9)  GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

(10)  GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55.

(11)  GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94.

(12)  GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17.

(13)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114.

(14)  GU L 211 del 14.8.2009, pag. 15.

(15)  GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36.

(16)  GU L 1 del 5.1.2010, pag. 10.

(17)  GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15.

(18)  GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.

(19)  GU L 153 del 18.6.2010, pag. 1.

(20)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(21)  GU L 304 del 14.11.2008, pag. 1.

(22)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

(23)  GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

(24)  GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76.

(25)  GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30.

(26)  GU L 343 del 23.12.2011, pag. 91.

(27)  GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8.

(28)  GU L 191 del 23.7.2010, pag. 28.

(29)  GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13.»;


ALLEGATO I

PRINCIPI GENERALI PER IL CALCOLO DELL'ELETTRICITÀ DA COGENERAZIONE

Parte I

Principi generali

I valori usati per calcolare l'elettricità da cogenerazione sono determinati sulla base del funzionamento effettivo o previsto dell'unità, in condizioni normali di utilizzazione. Per le unità di micro-cogenerazione il calcolo può essere basato su valori certificati.

a)

La produzione di energia elettrica da cogenerazione è considerata pari alla produzione annua totale di energia elettrica dell'unità misurata al punto di uscita dei principali generatori;

i)

nelle unità di cogenerazione dei tipi b), d), e), f), g) e h) di cui alla parte 2, con rendimento complessivo annuo fissato dagli Stati membri ad un livello pari almeno al 75 %; e

ii)

nelle unità di cogenerazione dei tipi a) e c) di cui alla parte 2, con rendimento complessivo annuo fissato dagli Stati membri ad un livello pari almeno all'80 %.

b)

Nelle unità di cogenerazione con rendimento complessivo annuo inferiore al valore di cui alla lettera a), punto i) [unità di cogenerazione dei tipi b), d), e), f), g) e h) di cui alla parte 2], o con rendimento complessivo annuo inferiore al valore di cui alla lettera a), punto ii) [unità di cogenerazione dei tipi a) e c) di cui alla parte 2], la cogenerazione è calcolata in base alla seguente formula:

ECHP = HCHP*C

dove:

 

ECHP corrisponde alla quantità di elettricità da cogenerazione;

 

C corrisponde al rapporto elettricità/calore;

 

HCHP corrisponde alla quantità di calore utile prodotto mediante cogenerazione (calcolato a tal fine come produzione totale di calore meno qualsiasi calore prodotto in caldaie separate o mediante estrazione di vapore fresco dal generatore di vapore prima della turbina).

Il calcolo dell'energia elettrica da cogenerazione deve essere basato sul rapporto effettivo elettricità/calore. Se per un'unità di cogenerazione tale rapporto non è noto, si possono utilizzare, in particolare a fini statistici, i seguenti valori di base per le unità dei tipi a), b), c), d) ed e) di cui alla parte 2, purché l'energia elettrica da cogenerazione calcolata sia pari o inferiore alla produzione totale di elettricità dell'unità:

Tipo di unità

Rapporto elettricità/calore di base, C

Turbina a gas a ciclo combinato con recupero di calore

0,95

Turbina di pressione a vapore

0,45

Turbina di condensazione a estrazione di vapore

0,45

Turbina a gas con recupero di calore

0,55

Motore a combustione interna

0,75

Se gli Stati membri introducono valori di base per i rapporti elettricità/calore per le unità dei tipi f), g), h), i), j) e k) di cui alla parte 2, tali valori sono pubblicati e notificati alla Commissione.

c)

Se una parte del contenuto energetico del combustibile di alimentazione nel processo di cogenerazione è recuperata sotto forma di sostanze chimiche e riciclata, detta parte può essere dedotta dal combustibile di alimentazione prima di calcolare il rendimento complessivo di cui alle lettere a) e b).

d)

Gli Stati membri possono determinare il rapporto elettricità/calore come il rapporto tra elettricità e calore utile durante il funzionamento a capacità ridotta in regime di cogenerazione usando dati operativi dell'unità specifica.

e)

Gli Stati membri possono utilizzare periodi di rendicontazione diversi da un anno ai fini dei calcoli effettuati conformemente alle lettere a) e b).

Parte II

Tecnologie di cogenerazione contemplate dalla presente direttiva

a)

Turbina a gas a ciclo combinato con recupero di calore

b)

Turbina a vapore a contropressione

c)

Turbina di condensazione a estrazione di vapore

d)

Turbina a gas con recupero di calore

e)

Motore a combustione interna

f)

Microturbine

g)

Motori Stirling

h)

Pile a combustibile

i)

Motori a vapore

j)

Cicli Rankine a fluido organico

k)

Ogni altro tipo di tecnologia o combinazione di tecnologie che rientrano nelle definizioni di cui all'articolo 2, punto 30.

Ai fini dell'attuazione e dell'applicazione dei principi generali per il calcolo dell'elettricità da cogenerazione, gli Stati membri utilizzano le linee guida dettagliate stabilite dalla decisione 2008/952/CE della Commissione, del 19 novembre 2008, che stabilisce linee guida dettagliate per l’applicazione e l’utilizzo dell’allegato II della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1).


(1)  GU L 338 del 17.12.2008, pag. 55.


ALLEGATO II

METODO DI DETERMINAZIONE DEL RENDIMENTO DEL PROCESSO DI COGENERAZIONE

I valori usati per calcolare il rendimento della cogenerazione e il risparmio di energia primaria sono determinati sulla base del funzionamento effettivo o previsto dell'unità in condizioni normali d'uso.

a)   Cogenerazione ad alto rendimento

Ai fini della presente direttiva, la cogenerazione ad alto rendimento risponde ai seguenti criteri:

la produzione mediante cogenerazione delle unità di cogenerazione fornisce risparmi di energia primaria, calcolati in conformità della lettera b), pari ad almeno il 10 % rispetto ai valori di riferimento per la produzione separata di energia elettrica e calore;

la produzione mediante unità di piccola cogenerazione e di micro-cogenerazione che forniscono un risparmio di energia primaria può essere definita cogenerazione ad alto rendimento.

b)   Calcolo del risparmio di energia primaria

L'entità del risparmio di energia primaria fornito dalla produzione mediante cogenerazione secondo la definizione di cui all'allegato I è calcolato secondo la seguente formula:

Formula

dove:

 

PES è il risparmio di energia primaria;

 

CHP Hη è il rendimento termico della produzione mediante cogenerazione, definito come il rendimento annuo di calore utile diviso per il combustibile di alimentazione usato per produrre la somma del rendimento annuo di calore utile e di elettricità da cogenerazione;

 

Ref Hη è il valore di rendimento di riferimento per la produzione separata di calore;

 

CHP Eη è il rendimento elettrico della produzione mediante cogenerazione, definito come elettricità annua da cogenerazione divisa per il carburante di alimentazione usato per produrre la somma del rendimento annuo di calore utile e di elettricità da cogenerazione. Allorché un'unità di cogenerazione genera energia meccanica, l'elettricità annua da cogenerazione può essere aumentata di un fattore supplementare che rappresenta la quantità di elettricità equivalente a quella dell'energia meccanica. Questo fattore supplementare non crea un diritto a rilasciare garanzie d'origine ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 10;

 

Ref Eη è il valore di rendimento di riferimento per la produzione separata di elettricità.

c)   Calcoli del risparmio di energia usando un sistema di calcolo alternativo

Gli Stati membri possono calcolare il risparmio di energia primaria ottenuto mediante la produzione di calore ed energia elettrica e di energia meccanica come indicato di seguito senza applicare l'allegato I per escludere le quote di calore ed elettricità non cogenerate dello stesso processo. Tale produzione può essere considerata cogenerazione ad alto rendimento purché risponda ai criteri di efficienza di cui alla lettera a) del presente allegato e, per le unità di cogenerazione con una capacità elettrica superiore a 25 MW, il rendimento complessivo sia superiore al 70 %. Tuttavia, ai fini del rilascio di una garanzia di origine e per scopi statistici, la specificazione della quantità di energia elettrica da cogenerazione prodotta in tale produzione è determinata conformemente all'allegato I.

Se il risparmio di energia primaria per un processo è calcolato utilizzando il sistema di calcolo alternativo indicato sopra, il risparmio di energia primaria è calcolato utilizzando la formula di cui alla lettera b) del presente allegato sostituendo: «CHP Hη» con «Hη» e «CHP Eη» con «Eη», dove:

Hη corrisponde al rendimento termico del processo, definito come il rendimento annuo di calore diviso per il combustibile di alimentazione usato per produrre la somma del rendimento di calore e del rendimento di elettricità;

Eη corrisponde al rendimento di elettricità del processo, definito come il rendimento annuo di elettricità diviso per il combustibile di alimentazione usato per produrre la somma del rendimento di calore e del rendimento di elettricità. Allorché un'unità di cogenerazione genera energia meccanica, l'elettricità annua da cogenerazione può essere aumentata di un fattore supplementare che rappresenta la quantità di elettricità equivalente a quella dell'energia meccanica. Questo fattore supplementare non crea un diritto a rilasciare garanzie d'origine ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 10.

d)   Gli Stati membri possono applicare periodi di rendicontazione diversi da un anno ai fini dei calcoli effettuati conformemente alle lettere b) e c) del presente allegato.

e)   Per le unità di micro-cogenerazione, il calcolo del risparmio di energia primaria può essere basato su dati certificati.

f)   Valori di rendimento di riferimento per la produzione separata di elettricità e di calore

I valori di rendimento di riferimento armonizzati constano di una matrice di valori differenziati da fattori pertinenti, tra cui l'anno di costruzione e i tipi di combustibile, e devono essere basati su un'analisi ben documentata che tenga conto, tra l'altro, dei dati relativi ad un uso operativo in condizioni reali, della miscela di combustibili, delle condizioni climatiche nonché delle tecnologie di cogenerazione applicate.

I valori di rendimento di riferimento per la produzione separata di energia elettrica e di calore conformemente alla formula di cui alla lettera b) definiscono il rendimento di esercizio della produzione separata di elettricità e di calore che la cogenerazione è destinata a sostituire.

I valori di rendimento di riferimento sono calcolati secondo i seguenti principi:

1)

per le unità di cogenerazione, il confronto con una produzione separata di elettricità si basa sul principio secondo cui si confrontano le stesse categorie di combustibile;

2)

ogni unità di cogenerazione è confrontata con la migliore tecnologia per la produzione separata di calore ed energia elettrica disponibile sul mercato ed economicamente giustificabile nell'anno di costruzione dell'unità di cogenerazione;

3)

i valori di rendimento di riferimento per le unità di cogenerazione di più di dieci anni sono fissati sui valori di riferimento delle unità di dieci anni;

4)

i valori di rendimento di riferimento per la produzione separata di energia elettrica e di calore riflettono le differenze climatiche tra gli Stati membri.


ALLEGATO III

REQUISITI DI EFFICIENZA ENERGETICA PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI, SERVIZI ED EDIFICI DA PARTE DEL GOVERNO CENTRALE

Il governo centrale che acquista prodotti, servizi o edifici, nella misura in cui ciò è coerente con il rapporto costi-efficacia, la fattibilità economica, una più ampia sostenibilità, l'idoneità tecnica nonché un livello sufficiente di concorrenza:

a)

qualora un prodotto sia contemplato da un atto delegato adottato ai sensi della direttiva 2010/30/UE o da una direttiva di esecuzione della Commissione collegata, acquista soltanto prodotti che soddisfano il criterio dell'appartenenza alla classe di efficienza energetica più elevata possibile in considerazione dell'esigenza di garantire un livello sufficiente di concorrenza;

b)

qualora un prodotto non contemplato alla lettera a) sia contemplato da una misura di attuazione ai sensi della direttiva 2009/125/CE, adottata dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, acquista soltanto prodotti conformi ai parametri di efficienza energetica specificati in detta misura di attuazione;

c)

acquista apparecchiature per ufficio contemplate dalla decisione 2006/1005/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2006, sulla conclusione dell'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e la Comunità europea per il coordinamento dei programmi di etichettatura in materia di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio (1), e conformi a requisiti di efficienza energetica altrettanto rigorosi di quelli elencati all'allegato C dell'accordo allegato a tale decisione;

d)

acquista soltanto pneumatici conformi al criterio della più elevata efficienza energetica in relazione al consumo di carburante, quale definito dal regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’etichettatura degli pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali (2). Questo requisito non impedisce che gli enti pubblici possano acquistare pneumatici della classe più elevata di aderenza sul bagnato o di rumorosità esterna di rotolamento, laddove ciò sia giustificato da ragioni di sicurezza o salute pubblica;

e)

richiede, nei bandi di gara per appalti di servizi che i fornitori, per fornire i servizi in questione, utilizzino esclusivamente prodotti conformi ai requisiti di cui alle lettere da a) a d). Questo requisito si applica soltanto ai nuovi prodotti acquistati dai fornitori interamente o parzialmente ai fini della fornitura del servizio in questione;

f)

acquista o conclude nuovi contratti per affittare esclusivamente edifici conformi quantomeno ai requisiti minimi di prestazione energetica di cui all'articolo 5, paragrafo 1, tranne qualora l'acquisto sia finalizzato a:

i)

intraprendere una ristrutturazione profonda o una demolizione;

ii)

nel caso degli enti pubblici, rivendere l'edificio senza che l'ente pubblico se ne avvalga per fini propri di ente pubblico; o

iii)

salvaguardare l'edificio in quanto ufficialmente protetto in virtù dell'appartenenza a determinate aree ovvero del suo particolare valore architettonico o storico.

La conformità con i citati requisiti è verificata mediante gli attestati di prestazione energetica di cui all'articolo 11 della direttiva 2010/31/UE.


(1)  GU L 381 del 28.12.2006, pag. 24.

(2)  GU L 342 del 22.12.2009, pag. 46.


ALLEGATO IV

TENORE DI ENERGIA DI UNA SERIE DI COMBUSTIBILI PER IL CONSUMO FINALE — TABELLA DI CONVERSIONE  (1)

Fonte di energia

kJ (NCV)

kgoe (NCV)

kWh (NCV)

1 kg di carbone

28 500

0,676

7,917

1 kg di carbon fossile

17 200 — 30 700

0,411 — 0,733

4,778 — 8,528

1 kg di mattonelle di lignite

20 000

0,478

5,556

1 kg di lignite nera

10 500 — 21 000

0,251 — 0,502

2,917 — 5,833

1 kg di lignite

5 600 — 10 500

0,134 — 0,251

1,556 — 2,917

1 kg di scisti bituminosi

8 000 — 9 000

0,191 — 0,215

2,222 — 2,500

1 kg di torba

7 800 — 13 800

0,186 — 0,330

2,167 — 3,833

1 kg di mattonelle di torba

16 000 — 16 800

0,382 — 0,401

4,444 — 4,667

1 kg di olio pesante residuo (olio pesante)

40 000

0,955

11,111

1 kg di olio combustibile a basso tenore di zolfo

42 300

1,010

11,750

1 kg di carburante (benzina)

44 000

1,051

12,222

1 kg di paraffina

40 000

0,955

11,111

1 kg di GPL

46 000

1,099

12,778

1 kg di gas naturale (2)

47 200

1,126

13,10

1 kg di GNL

45 190

1,079

12,553

1 kg di legname (umidità 25 %) (3)

13 800

0,330

3,833

1 kg di pellet/mattoni di legno

16 800

0,401

4,667

1 kg di rifiuti

7 400 — 10 700

0,177 — 0,256

2,056 — 2,972

1 MJ di calore derivato

1 000

0,024

0,278

1 kWh di energia elettrica

3 600

0,086

1 (4)

Fonte: Eurostat


(1)  Gli Stati membri possono applicare fattori di conversione diversi purché giustificati.

(2)  93 % metano.

(3)  Gli Stati membri possono applicare altri valori in funzione del tipo di legname maggiormente utilizzato nel rispettivo Stato membro.

(4)  Applicabile quando i risparmi energetici sono calcolati in termini di energia primaria utilizzando una metodologia «bottom-up» basata sul consumo finale di energia. Per i risparmi di energia elettrica in kWh gli Stati membri possono applicare un coefficiente di base di 2,5. Gli Stati membri possono applicare un coefficiente diverso a condizione di poterlo giustificare.


ALLEGATO V

Metodi e principi comuni di calcolo dell'impatto dei regimi obbligatori di efficienza energetica o di altre misure politiche a norma dell'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 9, e dell'articolo 20, paragrafo 6

1.

Metodi per il calcolo dei risparmi energetici ai fini dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 7, paragrafo 9, secondo comma, lettere b), c), d), e) ed f), e dell'articolo 20, paragrafo 6.

Le parti obbligate, partecipanti o incaricate o le autorità pubbliche responsabili dell'attuazione possono utilizzare uno o più dei seguenti metodi per il calcolo dei risparmi energetici:

a)

risparmi previsti, con riferimento ai risultati di precedenti miglioramenti energetici soggetti a controlli indipendenti in impianti analoghi. L'approccio generico è definito «ex-ante»;

b)

risparmi misurati, in cui i risparmi derivanti dall'applicazione di una misura o di un pacchetto di misure si determinano registrando la riduzione reale del consumo di energia, tenendo debitamente conto di fattori come l'addizionalità, l'occupazione, i livelli di produzione e le condizioni meteorologiche che possono influire sui consumi. L'approccio generico è definito «ex-post»;

c)

risparmi di scala, in cui si utilizzano stime tecniche dei risparmi. Questo approccio può essere utilizzato soltanto nel caso in cui la fissazione di solidi dati di misura per un impianto specifico risulti difficile o sproporzionatamente costosa, come ad esempio la sostituzione di un compressore o di un motore elettrico con una potenza in kWh diversa da quella per la quale è stata misurata l'informazione indipendente sui risparmi o quando sono effettuati in base a metodologie e parametri stabiliti a livello nazionale da parte di esperti qualificati o accreditati che sono indipendenti rispetto alle parti obbligate, partecipanti o incaricate interessate;

d)

risparmi monitorati, in cui si determina la risposta dei consumatori ai consigli, alle campagne di informazione, a regimi di etichettatura o certificazione o ai contatori intelligenti. Questo approccio può essere utilizzato solo per risparmi risultanti da cambiamenti nel comportamento del consumatore. Non può essere usato per risparmi risultanti dall'installazione di misure fisiche.

2.

Nel determinare il risparmio energetico per una misura di efficienza energetica ai fini dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 7, paragrafo 9, secondo comma, lettere b), c), d), e) ed f), e dell'articolo 20, paragrafo 6, si applicano i seguenti principi:

a)

possono essere presi in considerazione soltanto i risparmi che superano i livelli seguenti:

i)

livelli di prestazione dell'Unione in materia di emissioni delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi in seguito all'attuazione, rispettivamente, del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell’ambito dell’approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (1), e del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (2);

ii)

requisiti dell'Unione relativi al ritiro dal mercato di taluni prodotti connessi all'energia in seguito all'applicazione delle misure di attuazione previste dalla direttiva 2009/125/CE; e

b)

per tener conto delle variazioni climatiche tra le regioni, gli Stati membri possono scegliere di regolare i risparmi in base ad un valore standard o di stabilire risparmi energetici differenti secondo le variazioni di temperatura tra le regioni;

c)

le attività della parte obbligata, partecipante o incaricata devono essere manifestamente rilevanti per il conseguimento dei risparmi dichiarati;

d)

i risparmi risultanti da un'azione individuale non possono essere dichiarati da più di una parte;

e)

il calcolo dei risparmi energetici tiene conto della durata dei risparmi. Ciò è possibile calcolando i risparmi ottenuti da ciascuna azione individuale tra la sua data di attuazione e il 31 dicembre 2020. In alternativa, gli Stati membri possono adottare un altro metodo secondo cui si prevede di ottenere un risparmio totale almeno equivalente. Quando si avvalgono di altri metodi, gli Stati membri provvedono affinché il risparmio energetico totale con essi calcolato non sia superiore al risparmio energetico che sarebbe risultato dal loro calcolo contando i risparmi di ciascuna azione individuale tra la loro data di attuazione e il 31 dicembre 2020. Nei primi piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica di cui all'allegato XIV della presente direttiva gli Stati membri descrivono dettagliatamente gli altri metodi utilizzati e le disposizioni adottate per conformarsi a detti vincoli di calcolo;

f)

sono consentite azioni, individuali o collettive, di parti obbligate, partecipanti o incaricate, miranti a realizzare una trasformazione duratura dei prodotti, delle apparecchiature o dei mercati nel senso di un maggior livello di efficienza energetica; e

g)

nel promuovere l'introduzione di misure di efficienza energetica, gli Stati membri fanno in modo che si mantengano norme di qualità relativamente ai prodotti, ai servizi e alla realizzazione degli interventi. In assenza di tali norme, gli Stati membri collaborano con le parti obbligate, partecipanti o incaricate al fine di introdurle.

3.

Per determinare i risparmi energetici derivanti dalle misure politiche applicate a norma dell'articolo 7, paragrafo 9, secondo comma, lettera a), si applicano i seguenti principi:

a)

sono presi in considerazione soltanto i risparmi energetici derivanti da misure fiscali che superano i livelli di tassazione minimi applicabili ai combustibili come previsto nella direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (3), o nella direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (4);

b)

per calcolare l'incidenza si impiegano dati ufficiali recenti e rappresentativi sull'elasticità dei prezzi; e

c)

i risparmi energetici derivanti da strumenti di politica fiscale di accompagnamento, compresi gli incentivi fiscali o i versamenti a un fondo, sono contabilizzati separatamente.

4.

Notifica del metodo

Entro il 5 dicembre 2013 gli Stati membri notificano alla Commissione il metodo dettagliato che essi propongono per il funzionamento dei regimi obbligatori di efficienza energetica e ai fini dell'articolo 7, paragrafo 9, e dell'articolo 20, paragrafo 6. Fatto salvo il caso delle imposte, tale notifica comprende informazioni dettagliate concernenti:

a)

le parti obbligate, partecipanti o incaricate o le autorità pubbliche responsabili dell'attuazione;

b)

i settori interessati;

c)

il livello degli obiettivi di risparmio energetico o dei risparmi previsti da ottenere nell'intero periodo e nei periodi intermedi;

d)

la durata del periodo obbligatorio e dei periodi intermedi;

e)

le categorie di misure rispondenti ai requisiti richiesti;

f)

il metodo di calcolo, con indicazione anche di come debbano essere determinate l'addizionalità e la rilevanza, nonché quali metodologie e parametri sono utilizzati per le stime tecniche;

g)

i cicli di vita delle misure;

h)

l'approccio adottato per tenere conto delle variazioni climatiche all'interno dello Stato membro;

i)

le norme di qualità;

j)

i protocolli di monitoraggio e di verifica e il modo in cui è garantita la loro indipendenza dalle parti obbligate, partecipanti o incaricate;

k)

i protocolli di audit; e

l)

il modo in cui si tiene conto dell'esigenza di rispettare l'obbligo di cui all'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma.

Nel caso delle imposte, la notifica comprende informazioni dettagliate concernenti:

a)

i settori interessati e le fasce di contribuenti;

b)

l'autorità pubblica responsabile dell'attuazione;

c)

i risparmi attesi da conseguire;

d)

la durata della misura fiscale e dei periodi intermedi; e

e)

il metodo di calcolo, con indicazione anche delle elasticità dei prezzi utilizzate.


(1)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1.

(2)  GU L 145 del 31.5.2011, pag. 1.

(3)  GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.

(4)  GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.


ALLEGATO VI

Criteri minimi per gli audit energetici, compresi quelli realizzati nel quadro dei sistemi di gestione dell'energia

Gli audit energetici di cui all'articolo 8 si basano sui seguenti orientamenti:

a)

sono basati su dati operativi relativi al consumo di energia aggiornati, misurati e tracciabili e (per l'energia elettrica) sui profili di carico;

b)

comprendono un esame dettagliato del profilo di consumo energetico di edifici o di gruppi di edifici, di attività o impianti industriali, ivi compreso il trasporto;

c)

ove possibile, si basano sull'analisi del costo del ciclo di vita, invece che su semplici periodi di ammortamento, in modo da tener conto dei risparmi a lungo termine, dei valori residuali degli investimenti a lungo termine e dei tassi di sconto;

d)

sono proporzionati e sufficientemente rappresentativi per consentire di tracciare un quadro fedele della prestazione energetica globale e di individuare in modo affidabile le opportunità di miglioramento più significative.

Gli audit energetici consentono calcoli dettagliati e convalidati per le misure proposte in modo da fornire informazioni chiare sui potenziali risparmi.

I dati utilizzati per gli audit energetici possono essere conservati per le analisi storiche e per il monitoraggio della prestazione.


ALLEGATO VII

Criteri minimi per la fatturazione e le relative informazioni fondate sul consumo effettivo

1.   Requisiti minimi in materia di fatturazione

1.1.   Fatturazione basata sul consumo effettivo

Per consentire al cliente finale di regolare il proprio consumo di energia, la fatturazione dovrebbe avvenire sulla base del consumo effettivo almeno una volta l'anno e le informazioni sulla fatturazione dovrebbero essere rese disponibili almeno ogni trimestre, su richiesta, o quando i consumatori hanno optato per la fatturazione elettronica, altrimenti due volte l'anno. Può essere esentato da tale requisito il gas utilizzato solo a fini di cottura.

1.2.   Informazioni minime che figurano sulla fattura

Gli Stati membri provvedono affinché, se del caso, i clienti finali dispongano delle seguenti informazioni in modo chiaro e comprensibile nelle loro fatture, contratti, transazioni e ricevute emessi dalle stazioni di distribuzione, o unitamente ai medesimi:

a)

prezzi correnti effettivi e consumo energetico effettivo;

b)

confronti tra il consumo attuale di energia del cliente finale e il consumo nello stesso periodo dell'anno precedente, preferibilmente sotto forma di grafico;

c)

informazioni sui punti di contatto per le organizzazioni dei clienti finali, le agenzie per l'energia o organismi analoghi, compresi i siti internet, da cui si possono ottenere informazioni sulle misure di miglioramento dell'efficienza energetica disponibili, profili comparativi di clienti finali e specifiche tecniche obiettive per le apparecchiature che utilizzano energia.

Inoltre, ogniqualvolta ciò risulti utile e possibile, gli Stati membri provvedono affinché le fatture, i contratti, le transazioni e le ricevute emessi dalle stazioni di distribuzione contengano, siano accompagnati o rimandino a confronti rispetto a un cliente finale medio o di riferimento della stessa categoria di utenza da fornire ai clienti finali in modo chiaro e comprensibile;

1.3.   Consigli sull'efficienza energetica allegati alle fatture e altre informazioni al cliente finale

Quando inviano contratti, modifiche contrattuali e fatture ai clienti finali o nei siti web destinati ai clienti individuali i distributori di energia, i gestori del sistema di distribuzione o le società di vendita di energia al dettaglio comunicano ai loro clienti in modo chiaro e comprensibile i recapiti dei centri indipendenti di assistenza ai consumatori, delle agenzie per l'energia o organismi analoghi, inclusi i relativi indirizzi internet, dove i clienti possono ottenere informazioni e consigli sulle misure di efficienza energetica disponibili, profili comparativi sui loro consumi di energia, nonché le specifiche tecniche delle apparecchiature elettriche al fine di ridurre il consumo delle stesse.


ALLEGATO VIII

Potenziale dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento

1.

La valutazione globale dei potenziali nazionali di riscaldamento e raffreddamento di cui all'articolo 14, paragrafo 1, comprende:

a)

una descrizione della domanda di riscaldamento e raffreddamento;

b)

la previsione di come la domanda evolverà nei successivi dieci anni, tenendo conto in particolare dell'evoluzione della domanda nel settore dell'edilizia e nei diversi settori industriali;

c)

una mappa del territorio nazionale che indichi, proteggendo nel contempo le informazioni sensibili sul piano commerciale:

i)

i punti in cui esiste una domanda di riscaldamento e raffreddamento, tra cui:

comuni e agglomerati urbani con un coefficiente di edificazione di almeno 0,3, e

zone industriali con un consumo annuo totale di riscaldamento e raffreddamento superiore a 20 GWh;

ii)

le infrastrutture di teleriscaldamento e teleraffreddamento esistenti o in fase di progetto;

iii)

i possibili punti per la fornitura di riscaldamento e raffreddamento, tra cui:

gli impianti di produzione di energia elettrica con una produzione annua totale superiore a 20 GWh, e

gli impianti di incenerimento dei rifiuti,

gli impianti di cogenerazione esistenti e in fase di progetto che usano tecnologie di cui all'allegato I, parte 2, e gli impianti di teleriscaldamento;

d)

l'individuazione della domanda di riscaldamento e raffreddamento che potrebbe essere soddisfatta mediante la cogenerazione ad alto rendimento, compresa la microcogenerazione residenziale, e mediante il teleriscaldamento e il teleraffreddamento;

e)

l'individuazione dei potenziali per aumentare la cogenerazione ad alto rendimento, mediante tra l'altro l'ammodernamento degli impianti industriali e di generazione o di altri impianti che generano calore di scarto o la costruzione di nuovi impianti;

f)

l'individuazione dei potenziali di efficienza energetica delle infrastrutture di teleriscaldamento e teleraffreddamento;

g)

strategie, politiche e misure che possono essere adottate entro il 2020 e il 2030 per realizzare i potenziali di cui alla lettera e) e soddisfare la domanda di cui alla lettera d), tra cui, se del caso, proposte:

i)

per aumentare la quota di cogenerazione nella produzione di riscaldamento, raffreddamento ed energia elettrica;

ii)

per sviluppare infrastrutture efficienti di teleriscaldamento e teleraffreddamento per tenere conto dello sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento e dell'uso di riscaldamento e raffreddamento da calore di scarto e da fonti di energia rinnovabile;

iii)

per promuovere l'installazione dei nuovi impianti di generazione di energia termica e degli impianti industriali che producono calore di scarto in siti nei quali possa essere recuperato il massimo del calore di scarto disponibile per soddisfare la domanda effettiva o attesa di riscaldamento e raffreddamento;

iv)

per promuovere l'ubicazione delle nuove zone residenziali o dei nuovi impianti industriali che consumano calore nei loro processi produttivi in aree dove il calore di scarto disponibile, in base a quanto evidenziato nella valutazione globale, possa contribuire a soddisfarne la domanda di riscaldamento e raffreddamento. Ciò potrebbe includere proposte a favore del raggruppamento di diversi impianti singoli nello stesso sito con l'obiettivo di garantire un equilibrio ottimale tra domanda e offerta di calore e raffreddamento;

v)

per promuovere il collegamento degli impianti di generazione di energia termica, degli impianti industriali che producono calore di scarto, degli impianti di incenerimento dei rifiuti e di altri impianti di termovalorizzazione alla rete locale di teleriscaldamento o teleraffreddamento;

vi)

per promuovere il collegamento delle zone residenziali e degli impianti industriali che consumano calore nei loro processi produttivi alla rete locale di teleriscaldamento o teleraffreddamento;

h)

la quota della cogenerazione ad alto rendimento, i potenziali individuati e i progressi compiuti nell'ambito della direttiva 2004/8/CE;

i)

una stima dei possibili risparmi di energia primaria;

j)

una stima delle eventuali misure di sostegno pubblico per il riscaldamento e il raffreddamento nel bilancio pubblico annuo e l'individuazione dei potenziali elementi di aiuto, senza che ciò pregiudichi la notifica distinta dei regimi di sostegno pubblico ai fini della valutazione degli aiuti di Stato.

2.

Nella misura adeguata, la valutazione globale può essere costituita da un insieme di piani e strategie regionali o locali.


ALLEGATO IX

ANALISI COSTI/BENEFICI

Parte 1

Principi generali dell'analisi costi-benefici

L'elaborazione di analisi costi-benefici, in rapporto a misure di promozione dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento di cui all'articolo 14, paragrafo 3, mira a fornire una base decisionale per stabilire una scala di priorità affidabile di risorse limitate nell'ambito della società.

L'analisi costi-benefici può riguardare la valutazione di un progetto relativo a un singolo impianto o di un gruppo di progetti per una più ampia valutazione a livello locale, regionale o nazionale in modo da stabilire l'opzione di riscaldamento o raffreddamento più efficiente in termini di costi e vantaggiosa per una determinata zona geografica ai fini della pianificazione del sistema di riscaldamento.

Le analisi costi-benefici ai fini dell'articolo 14, paragrafo 3, comportano un'analisi economica che contempla fattori socio-economici e ambientali.

Le analisi costi-benefici includono le fasi e gli elementi seguenti:

a)

definizione del limite di sistema e del limite geografico

Il campo di applicazione delle analisi costi-benefici in questione determina il pertinente sistema energetico. Il limite geografico copre un'idonea zona geografica ben definita, ad esempio una determinata regione o area metropolitana, per evitare di adottare soluzioni subottimizzate in base ad un approccio progetto per progetto;

b)

approccio integrato alle opzioni relative alla domanda e all'offerta

L'analisi costi-benefici tiene conto di tutte le pertinenti risorse disponibili per quanto riguarda l'offerta entro il limite di sistema e il limite geografico, utilizzando i dati disponibili, compreso il calore di scarto derivante dalla produzione di energia elettrica e dagli impianti industriali e dalle fonti di energia rinnovabile, nonché delle caratteristiche e delle tendenze della domanda di riscaldamento e raffreddamento;

c)

costruzione di uno scenario di riferimento

Lo scopo dello scenario di riferimento è quello di fungere da punto di riferimento per la valutazione degli scenari alternativi;

d)

individuazione di scenari alternativi

Sono considerate tutte le pertinenti alternative allo scenario di riferimento. Gli scenari non praticabili a causa di motivi tecnici, ragioni finanziarie, normative nazionali o limiti di tempo possono essere esclusi nella fase iniziale dell'analisi costi-benefici se ciò è giustificato sulla base di considerazioni accurate, esplicite e ben documentate.

Nell'analisi costi-benefici, gli scenari alternativi di cui tenere conto rispetto a quello di riferimento dovrebbero essere soltanto le opzioni relative alla cogenerazione ad alto rendimento, al teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti o al riscaldamento e raffreddamento individuali efficienti;

e)

metodo di calcolo del surplus costi-benefici

i)

È valutato e confrontato l'insieme dei costi e dei benefici a lungo termine delle opzioni di fornitura di riscaldamento e raffreddamento;

ii)

il criterio di valutazione è quello del valore attuale netto (VAN);

iii)

l'orizzonte temporale è scelto in modo tale da includere tutti i pertinenti costi e benefici degli scenari. Ad esempio, per una centrale elettrica alimentata a gas un orizzonte temporale appropriato potrebbe essere 25 anni, per un sistema di teleriscaldamento 30 anni e per apparecchi di riscaldamento quali le caldaie, 20 anni;

f)

calcolo e previsione dei prezzi ed altre ipotesi per l'analisi economica

i)

Ai fini delle analisi costi-benefici, gli Stati membri formulano ipotesi sui prezzi dei principali fattori di input/output e sul tasso di attualizzazione;

ii)

il tasso di attualizzazione impiegato nell'analisi economica per il calcolo del valore attuale netto è scelto conformemente agli orientamenti europei o nazionali (1);

iii)

gli Stati membri impiegano previsioni sull'evoluzione dei prezzi nazionali d'energia nazionali, europee o internazionali, se del caso nel loro contesto nazionale e/o regionale/locale;

iv)

i prezzi usati nell'analisi economica rispecchiano i reali costi e benefici socio-economici e dovrebbero includere i costi esterni, come gli effetti sull'ambiente e sulla salute, nella misura del possibile, vale a dire quando esiste un prezzo di mercato o quando quest'ultimo è già indicato nella normativa europea o nazionale;

g)

analisi economica: inventario degli effetti

Le analisi economiche tengono conto di tutti i pertinenti effetti economici.

Gli Stati membri, nell'elaborare una decisione, possono valutare e tenere conto dei costi e dei risparmi energetici derivanti dalla maggiore flessibilità nella fornitura di energia e da un migliore funzionamento delle reti elettriche, compresi i costi evitati e i risparmi derivanti dalla riduzione degli investimenti nelle infrastrutture, negli scenari analizzati.

I costi e i benefici tenuti in considerazione includono almeno i seguenti:

i)

benefici

valore della produzione per il consumatore (calore ed energia elettrica),

benefici esterni quali benefici per l'ambiente e la salute, nella misura del possibile;

ii)

costi

costi di capitale degli impianti e delle apparecchiature,

costi di capitale delle reti di energia associate,

costi variabili e fissi di funzionamento,

costi energetici,

costi ambientali e costi sanitari, nella misura del possibile;

h)

analisi di sensibilità

È effettuata anche un'analisi di sensibilità per valutare i costi e i benefici di un progetto o di un gruppo di progetti in base a diversi prezzi dell'energia, tassi di attualizzazione ed altri fattori variabili con un impatto significativo sul risultato dei calcoli.

Gli Stati membri designano le competenti autorità responsabili dell'attuazione delle analisi costi-benefici previste all'articolo 14. Gli Stati membri possono chiedere alle competenti autorità locali, regionali e nazionali o agli operatori di singoli impianti di svolgere le analisi economiche e finanziarie. Essi elaborano le metodologie e le ipotesi in dettaglio, conformemente al presente allegato, e definiscono e rendono pubbliche le procedure per l'analisi economica.

Parte 2

Principi ai fini dell'articolo 14, paragrafi 5 e 7

Le analisi costi-benefici forniscono informazioni ai fini delle misure dell'articolo 14, paragrafi 5 e 7.

Se si progetta un impianto per la produzione di sola energia elettrica o un impianto senza recupero di calore, si effettua un confronto tra gli impianti progettati o l'ammodernamento progettato e un impianto equivalente che produca lo stesso quantitativo di elettricità o di calore di processo, ma che recuperi il calore di scarto e fornisca calore mediante cogenerazione ad alto rendimento e/o reti di teleriscaldamento o teleraffreddamento.

Nell'ambito di un dato limite geografico la valutazione tiene conto dell'impianto progettato e di ogni idoneo punto esistente o potenziale in cui si registra una domanda di riscaldamento che potrebbe essere servito da tale impianto, tenendo conto delle possibilità razionali (ad esempio la fattibilità tecnica e la distanza).

Il limite di sistema è stabilito in modo da includere l'impianto progettato e i carichi calorifici, quali edificio o edifici e processo industriale. Nell'ambito del limite di sistema il costo totale della fornitura di calore ed elettricità è determinato per entrambi i casi e confrontato.

I carichi calorifici comprendono i carichi calorifici esistenti, quali l'impianto industriale o un sistema di teleriscaldamento esistente nonché, nelle zone urbane, il carico calorifico e i costi che emergerebbero se un gruppo di edifici o un settore di una città fossero forniti da una nuova rete di teleriscaldamento e/o ad essa collegati.

L'analisi costi-benefici si basa su una descrizione dell'impianto progettato e dell'impianto o degli impianti di confronto che contempli la capacità termica ed elettrica, secondo il caso, il tipo di combustibile, l'uso previsto e il numero previsto di ore di funzionamento annuale, l'ubicazione e la domanda di energia elettrica e di energia termica.

Ai fini del confronto, si tiene conto della domanda di energia termica e delle tipologie di riscaldamento e raffreddamento utilizzate dai punti in cui si registra una domanda di calore situati in prossimità. Il confronto riguarda i costi relativi alle infrastrutture dell'impianto progettato e di quello di confronto.

Le analisi costi-benefici ai fini dell'articolo 14, paragrafo 5, comportano un'analisi economica che contempla un'analisi finanziaria che rispecchia le effettive transazioni di flussi di cassa connesse con gli investimenti in singoli impianti e con il loro funzionamento.

I progetti con risultati positivi in termini di costi/benefici sono quelli in cui la somma dei benefici attualizzati nell'analisi economica e finanziaria supera la somma dei costi attualizzati (surplus costi-benefici).

Gli Stati membri stabiliscono principi guida per la metodologia, le ipotesi e l'orizzonte temporale dell'analisi economica.

Gli Stati membri possono richiedere che le società responsabili del funzionamento degli impianti di generazione di elettricità termica, le società industriali, le reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento, o altre parti influenzate dal limite di sistema e dal limite geografico definiti, forniscano dati da usare nel valutare i costi e i benefici di un singolo impianto.


(1)  Il tasso nazionale di sconto scelto ai fini dell'analisi economica dovrebbe tenere conto dei dati forniti dalla Banca centrale europea.


ALLEGATO X

Garanzia di origine dell'energia elettrica prodotta da cogenerazione ad alto rendimento

a)

Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che:

i)

la garanzia di origine dell'energia elettrica prodotta da cogenerazione ad alto rendimento:

consenta ai produttori di dimostrare che l'energia elettrica da essi venduta è prodotta mediante cogenerazione ad alto rendimento ed è rilasciata a tal fine su richiesta del produttore,

sia precisa, affidabile e a prova di frode,

sia rilasciata, trasferita e annullata elettronicamente;

ii)

la stessa unità di energia da cogenerazione ad alto rendimento sia presa in considerazione solo una volta.

b)

La garanzia di origine di cui all'articolo 14, paragrafo 10, comprende quantomeno le seguenti informazioni:

i)

la denominazione, l'ubicazione, il tipo e la capacità (termica ed elettrica) dell'impianto nel quale l'energia è stata prodotta;

ii)

le date e i luoghi di produzione;

iii)

il potere calorifico inferiore della fonte di combustibile da cui è stata prodotta l'energia elettrica;

iv)

la quantità e l'uso del calore generato insieme all'energia elettrica;

v)

la quantità di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento, conformemente all'allegato II, che la garanzia rappresenta;

vi)

il risparmio di energia primaria, calcolato secondo l'allegato II, basato sui valori di rendimento di riferimento armonizzati indicati nell'allegato II, lettera f);

vii)

l'efficienza nominale elettrica e termica dell'impianto;

viii)

se e in che misura l'impianto abbia beneficiato di un sostegno agli investimenti;

ix)

se e in che misura l'unità di energia abbia beneficiato in qualsiasi altro modo di un regime nazionale di sostegno e la natura di tale regime;

x)

la data di messa in servizio dell'impianto; e

xi)

la data e il paese di rilascio e il numero identificativo unico.

La garanzia di origine corrisponde a una quantità standard di 1 MWh ed è relativa alla produzione netta di energia misurata alle estremità dell'impianto e trasferita alla rete.


ALLEGATO XI

Criteri di efficienza energetica per la regolamentazione delle reti dell'energia e per le tariffe della rete elettrica

1.

Le tariffe di rete rispecchiano i risparmi di costi nelle reti imputabili alla domanda e a misure di gestione della domanda e di produzione distribuita, compresi i risparmi ottenuti grazie alla riduzione dei costi di consegna o degli investimenti nelle reti e a un funzionamento migliore di quest'ultime.

2.

La regolamentazione e le tariffe di rete non impediscono agli operatori di rete o ai rivenditori al dettaglio di rendere disponibili servizi di sistema nell'ambito di misure di risposta e gestione della domanda e di generazione distribuita sui mercati organizzati dell'energia elettrica, in particolare:

a)

lo spostamento del carico da parte dei clienti finali dalle ore di punta alle ore non di punta, tenendo conto della disponibilità di energia rinnovabile, di energia da cogenerazione e di generazione distribuita;

b)

i risparmi di energia ottenuti grazie alla gestione della domanda di clienti decentralizzati da parte degli aggregatori di energia;

c)

la riduzione della domanda grazie a misure di efficienza energetica adottate dai fornitori di servizi energetici, comprese le società di servizi energetici;

d)

la connessione e il dispacciamento di fonti di generazione a livelli di tensione più ridotti;

e)

la connessione di fonti di generazione da siti più vicini ai luoghi di consumo; e

f)

lo stoccaggio dell'energia.

Ai fini della presente disposizione la definizione «mercati organizzati dell'energia elettrica» include i mercati non regolamentati («over-the counter») e le borse dell'energia elettrica per lo scambio di energia, capacità, volumi di bilanciamento e servizi ausiliari in tutte le fasce orarie, compresi i mercati a termine, giornalieri o infragiornalieri.

3.

Le tariffe di rete o di vendita al dettaglio possono sostenere una tariffazione dinamica per misure di gestione della domanda dei clienti finali, quali:

a)

tariffe differenziate a seconda dei periodi di consumo;

b)

tariffe di picco critico;

c)

tariffazione in tempo reale; e

d)

tariffazione ridotta in ora di punta.


ALLEGATO XII

REQUISITI DI EFFICIENZA ENERGETICA PER I GESTORI DEI SISTEMI DI TRASMISSIONE E I GESTORI DEI SISTEMI DI DISTRIBUZIONE

I gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione:

a)

elaborano e rendono pubbliche norme standard in materia di assunzione e ripartizione dei costi degli adattamenti tecnici, quali le connessioni alla rete e il potenziamento della rete, una migliore gestione della rete e norme in materia di applicazione non discriminatoria dei codici di rete necessari per integrare i nuovi produttori che immettono nella rete interconnessa l'energia elettrica prodotta dalla cogenerazione ad alto rendimento;

b)

forniscono a tutti i nuovi produttori di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento che desiderano connettersi al sistema tutte le informazioni a tal fine necessarie, tra cui:

i)

una stima esauriente e dettagliata dei costi di connessione;

ii)

un calendario preciso e ragionevole per la ricezione e il trattamento della domanda di connessione alla rete;

iii)

un calendario indicativo ragionevole per ogni connessione alla rete proposta. La procedura per la connessione alla rete non dovrebbe durare complessivamente più di 24 mesi, tenuto conto di ciò che è ragionevolmente praticabile e non discriminatorio.

c)

definire procedure standardizzate e semplificate per facilitare la connessione alla rete dei produttori decentralizzati di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento.

Le norme standard di cui alla lettera a) si basano su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori che tengono conto in particolare di tutti i costi e i benefici della connessione di tali produttori alla rete. Esse possono prevedere diversi tipi di connessione.


ALLEGATO XIII

Elementi minimi che devono figurare nei contratti di rendimento energetico sottoscritti con il settore pubblico o nel relativo capitolato d'appalto

Un elenco chiaro e trasparente delle misure di efficienza da applicare o dei risultati da ottenere in termini di efficienza,

i risparmi garantiti da conseguire applicando le misure previste dal contratto,

la durata e gli aspetti fondamentali del contratto, le modalità e i termini previsti,

un elenco chiaro e trasparente degli obblighi che incombono a ciascuna parte contrattuale,

data o date di riferimento per la determinazione dei risparmi realizzati,

un elenco chiaro e trasparente delle fasi di attuazione di una misura o di un pacchetto di misure e, ove pertinente, dei relativi costi,

l'obbligo di dare piena attuazione alle misure previste dal contratto e la documentazione di tutti i cambiamenti effettuati nel corso del progetto,

disposizioni che disciplinino l'inclusione di requisiti equivalenti in eventuali concessioni in appalto a terze parti.

un‘indicazione chiara e trasparente delle implicazioni finanziarie del progetto e la quota di partecipazione delle due parti ai risparmi pecuniari realizzati (ad esempio, remunerazione dei prestatori di servizi),

disposizioni chiare e trasparenti per la quantificazione e la verifica dei risparmi garantiti conseguiti, controlli della qualità e garanzie,

disposizioni che chiariscano la procedura per gestire modifiche delle condizioni quadro che incidono sul contenuto e i risultati del contratto (ad esempio, modifica dei prezzi dell'energia, intensità d'uso di un impianto),

informazioni dettagliate sugli obblighi di ciascuna delle parti contraenti e sulle sanzioni in caso di inadempienza.


ALLEGATO XIV

QUADRO GENERALE PER LA RENDICONTAZIONE

Parte 1

Quadro generale per le relazioni annuali

Le relazioni annuali di cui all'articolo 24, paragrafo 1, forniscono la base per il monitoraggio dei progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi nazionali per il 2020. Gli Stati membri si assicurano che le relazioni comprendano quantomeno le seguenti informazioni:

a)

una stima dei seguenti indicatori in relazione all'anno precedente all'ultimo anno trascorso [anno X (1)-2]:

i)

il consumo di energia primaria;

ii)

il consumo finale totale di energia;

iii)

il consumo finale di energia ripartito per settori:

industria,

trasporti (con ripartizione per trasporto passeggeri e merci, se disponibile),

nuclei familiari,

servizi;

iv)

valore aggiunto lordo per settore:

industria,

servizi;

v)

reddito disponibile delle famiglie;

vi)

prodotto interno lordo (PIL);

vii)

energia elettrica prodotta dalla generazione di energia termica;

viii)

energia elettrica prodotta dalla cogenerazione di calore e elettricità;

ix)

calore prodotto dalla generazione di energia termica;

x)

calore prodotto da impianti di cogenerazione di calore ed elettricità, compreso il calore di scarto derivante da impianti industriali;

xi)

consumo di combustibile per la generazione di energia termica;

xii)

numero di passeggeri-chilometro (pkm), se disponibile;

xiii)

numero di tonnellate-chilometro (tkm), se disponibile;

xiv)

chilometraggio del trasporto combinato (pkm + tkm), qualora xii) e xiii) non siano disponibili;

xv)

popolazione.

Nei settori in cui il consumo di energia è stabile o in crescita, gli Stati membri ne analizzano le ragioni e allegano alle stime le loro valutazioni;

la seconda relazione e le successive includono anche le lettere da b) a e):

b)

un aggiornamento relativo alle principali misure legislative e non legislative attuate nel corso dell'anno precedente che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi generali di efficienza energetica fissati per il 2020;

c)

la superficie totale degli edifici con una superficie coperta utile totale superiore a 500 m2 e, a partire dal 9 luglio 2015, superiore a 250 m2 di proprietà del governo centrale degli Stati membri o da esso occupati che, al 1o gennaio dell'anno in cui deve essere inviata la relazione, non soddisfano i requisiti di prestazione energetica di cui all'articolo 5, paragrafo 1;

d)

la superficie coperta utile totale di edifici riscaldati e/o raffreddati di proprietà del governo centrale degli Stati membri o da esso occupati che sono stati oggetto di ristrutturazione nel corso dell'anno precedente di cui all'articolo 5, paragrafo 1 o i risparmi energetici negli edifici ammissibili di proprietà del loro governo centrale o da esso occupati di cui all'articolo 5, paragrafo 6;

e)

i risparmi di energia conseguiti grazie ai regimi nazionali obbligatori di efficienza energetica di cui all'articolo 7, paragrafo 1, o alle misure alternative adottate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 9.

La prima relazione include inoltre gli obiettivi nazionali di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

Nelle relazioni annuali di cui all'articolo 24, paragrafo 1, gli Stati membri possono includere anche obiettivi nazionali supplementari. Questi ultimi possono essere connessi, in particolare, agli indicatori statistici elencati alla lettera a) della presente parte, o combinazioni degli stessi, come l'intensità di energia primaria o finale o le intensità di energia settoriali.

Parte 2

Quadro generale dei piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica

I piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica di cui all'articolo 24, paragrafo 2, forniscono un quadro relativo all'elaborazione delle strategie nazionali di efficienza energetica.

I piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica illustrano le misure significative di miglioramento dell'efficienza energetica e i risparmi di energia attesi/conseguiti, inclusi quelli nella fornitura, trasmissione e distribuzione dell'energia come pure negli usi finali della stessa. Gli Stati membri assicurano che i piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica comprendano quantomeno le seguenti informazioni.

1.

Obiettivi e strategie

L'obiettivo nazionale indicativo di efficienza energetica per il 2020, come previsto dall'articolo 3, paragrafo 1,

gli obiettivi nazionali indicativi in materia di risparmio energetico, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2006/32/CE,

altri obiettivi di efficienza energetica già definiti e relativi all'economia nel suo insieme o a settori specifici.

2.

Misure e risparmio energetico

I piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica forniscono informazioni sulle misure adottate o pianificate in vista dell'attuazione dei principali elementi della presente direttiva e dei relativi risparmi.

a)

Risparmi di energia primaria

I piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica elencano le misure e azioni significative finalizzate a realizzare risparmi di energia primaria in tutti i settori dell'economia. Per ogni misura o pacchetto di misure/azioni sono indicate le stime dei risparmi attesi nel 2020 e dei risparmi conseguiti al momento della stesura della relazione.

Se disponibili, dovrebbero essere inviate informazioni relative ad altri effetti/benefici delle misure (riduzione delle emissioni di gas serra, miglioramento della qualità dell'aria, creazione di posti di lavoro, ecc.) e il bilancio per la loro attuazione.

b)

Risparmi di energia finale

I primi e i secondi piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica riportano tutti i risultati relativi al conseguimento dell'obiettivo di risparmio di energia finale di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/32/CE. Qualora non siano disponibili calcoli/stime di risparmi relativi alle singole misure, sono indicate le riduzioni di energia a livello di settori conseguite grazie alle (insieme delle) misure.

I primi e i secondi piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica comprendono inoltre la metodologia di calcolo e/o di misurazione utilizzata per quantificare i risparmi energetici. Qualora sia usata la «metodologia raccomandata» (2), riferimenti in tal senso dovrebbero figurare nel piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica.

3.

Informazioni specifiche relative alla presente direttiva

3.1.

Enti pubblici (articolo 5)

I piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica comprendono un elenco di enti pubblici che hanno messo a punto piani di efficienza energetica conformemente all'articolo 5, paragrafo 7.

3.2.

Obblighi di efficienza energetica (articolo 7)

I piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica indicano i coefficienti nazionali adottati in conformità dell'allegato IV.

Il primo piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica comprende una breve descrizione del regime nazionale di cui all'articolo 7, paragrafo 1, o le misure alternative adottate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 9.

3.3.

Audit energetici e sistemi di gestione (articolo 8)

I piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica comprendono:

a)

il numero di audit energetici realizzati nel precedente periodo;

b)

il numero di audit energetici realizzati nelle grandi imprese nel precedente periodo;

c)

il numero di grandi imprese presenti nel territorio dello Stato membro, specificando a quali di esse sia applicabile l'articolo 8, paragrafo 5.

3.4.

Promozione di sistemi efficienti di riscaldamento e raffreddamento (articolo 14)

I piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica comprendono una valutazione dei progressi realizzati nell'attuazione della valutazione globale di cui all'articolo 14, paragrafo 1.

3.5.

Trasmissione e distribuzione dell'energia (articolo 15)

I primi piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica e le successive relazioni da presentare in seguito ogni dieci anni comprendono le valutazioni compiute, le misure e gli investimenti individuati per utilizzare le potenzialità di efficienza energetica dell'infrastruttura per il gas e l'energia elettrica di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

3.6.

Gli Stati membri riferiscono, quale parte dei relativi piani nazionali d'azione per l'efficienza energetica, in merito alle misure intraprese per consentire e sviluppare la gestione della domanda di cui all'articolo 15.

3.7.

Disponibilità di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione (articolo 16)

I piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica comprendono informazioni sui regimi nazionali di qualificazione, accreditamento e certificazione disponibili o sui regimi equivalenti di qualificazione per i fornitori di servizi energetici, di audit energetici e misure di miglioramento dell'efficienza.

3.8.

Servizi energetici (articolo 18)

I piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica comprendono un link internet verso un sito che permetta di consultare gli elenchi o l'interfaccia dei fornitori di servizi energetici, di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c).

3.9.

Altre misure per promuovere l'efficienza energetica (articolo 19)

I primi piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica comprendono un elenco delle misure di cui all'articolo 19, paragrafo 1.


(1)  Da intendere come X = anno in corso.

(2)  Raccomandazioni sui metodi di verifica e di calcolo nel quadro della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici.


ALLEGATO XV

Tavola di concordanza

Direttiva 2004/8/CE

La presente direttiva

Articolo 1

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 2

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 3, lettera a)

Articolo 2, punto 30

Articolo 3, lettera b)

Articolo 2, punto 32

Articolo 3, lettera c)

Articolo 2, punto 31

Articolo 3, lettera d)

Articolo 2, punto 33

Articolo 3, lettere e) ed f)

Articolo 3, lettera g)

Articolo 2, punto 35

Articolo 3, lettera h)

Articolo 3, lettera i)

Articolo 2, punto 34

Articolo 3, lettera j)

Articolo 3, lettera k)

Articolo 2, punto 36

Articolo 3, lettera 1)

Articolo 2, punto 37

Articolo 3, lettera m)

Articolo 2, punto 39

Articolo 3, lettera n)

Articolo 2, punto 38

Articolo 3, lettera o)

Articolo 2, punti 40, 41, 42, 43 e 44

Articolo 4, paragrafo 1

Allegato II, lettera f), punto 1

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 14, paragrafo 10, secondo comma

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 5

Articolo 14, paragrafo 10, primo comma e allegato X

Articolo 6

Articolo 14, paragrafi 1 e 3, allegati VIII e IX

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 14, paragrafo 11

Articolo 7, paragrafi 2 e 3

Articolo 8

Articolo 15, paragrafo 5

Articolo 15, paragrafi 6, 7, 8 e 9

Articolo 9

Articolo 10, paragrafi 1 e 2

Articolo 14, paragrafo 1, e articolo 24, paragrafo 2, allegato XIV, parte 2

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 24, paragrafo 6

Articolo 11

Articolo 24, paragrafo 3

Articolo 24, paragrafo 5

Articolo 12, paragrafi 1 e 3

Articolo 12, paragrafo 2

Allegato II, lettera c)

Articolo 13

Articolo 22, paragrafo 2

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 28

Articolo 16

Articolo 17

Articolo 29

Articolo 18

Articolo 30

Allegato I

Allegato I, parte 2

Allegato II

Allegato I, parte 1 e parte 2, ultimo comma

Allegato III

Allegato II

Allegato IV

Allegato VIII

Allegato IX


Direttiva 2006/32/CE

La presente direttiva

Articolo 1

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 2

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 3, lettera a)

Articolo 2, punto 1

Articolo 3, lettera b)

Articolo 2, punto 4

Articolo 3, lettera c)

Articolo 2, punto 6

Articolo 3, lettera d)

Articolo 2, punto 5

Articolo 2, punti 2 e 3

Articolo 3, lettera e)

Articolo 2, punto 7

Articolo 3, lettere f), g), h) e i)

Articolo 2, punti da 8 a 19

Articolo 3, lettera j)

Articolo 2, punto 27

Articolo 2, punto 28

Articolo 3, lettera k)

Articolo 3, lettera l)

Articolo 2, punto 25

Articolo 2, punto 26

Articolo 3, lettera m)

Articolo 3, lettera n)

Articolo 2, punto 23

Articolo 3, lettera o)

Articolo 2, punto 20

Articolo 3, lettera p)

Articolo 2, punto 21

Articolo 3, lettera q)

Articolo 2, punto 22

Articolo 3, lettere r) ed s)

Articolo 2, punti 24, 29, 44 e 45

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5

Articoli 5 e 6

Articolo 6, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 7, paragrafo 8, lettere a) e b)

Articolo 6, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 18, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafi 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12

Articolo 7, paragrafi 2 e 3

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 18, paragrafo 2, lettere b) e c)

Articolo 6, paragrafo 5

Articolo 7

Articolo 17

Articolo 8

Articolo 16, paragrafo 1

Articolo 16, paragrafi 2 e 3

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 19

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 18, paragrafo 1, lettera d), punto i)

Articolo 18, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), punto ii), e lettera e)

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 15, paragrafo 4

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 15, paragrafo 3

Articolo 15, paragrafi 7, 8 e 9

Articolo 11

Articolo 20

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafi 2, 3, 4, 5, 6 e 7

Articolo 12, paragrafo 3

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 9

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 10 e allegato VII, punto 1.1

Articolo 13, paragrafo 3

Allegato VII, punti 1.2 e 1.3

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 15, paragrafi 1 e 2

Articolo 18, paragrafo 2, lettere a) e d)

Articolo 21

Articolo 14, paragrafi 1 e 2

Articolo 24, paragrafi 1 e 2

Articolo 14, paragrafo 3

Articolo 14, paragrafi 4 e 5

Articolo 24, paragrafo 3

Articolo 24, paragrafi 4, e paragrafi da 7 a 11

Articolo 22, paragrafo 1

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 22, paragrafo 2

Articolo 15, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 23

Articolo 25

Articolo 16

Articolo 26

Articolo 17

Articolo 27

Articolo 18

Articolo 28

Articolo 19

Articolo 29

Articolo 20

Articolo 30

Allegato I

Allegato II

Allegato IV

Allegato III

Allegato IV

Allegato V

Allegato VI

Allegato III

Allegato V

Allegato VI

Allegato VII

Allegato XI

Allegato XII

Allegato XIII

Allegato XIV

Allegato XV


14.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 315/57


DIRETTIVA 2012/29/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 ottobre 2012

che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

L'Unione si è posta l'obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, la cui pietra angolare è il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie in materia civile e penale.

(2)

L'Unione si è impegnata nella protezione delle vittime di reato e nell'istituzione di norme minime in tale ambito e il Consiglio ha adottato la decisione quadro 2001/220/GAI, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (4). Nell'ambito del programma di Stoccolma — Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini (5), adottato dal Consiglio europeo durante la sua riunione del 10 e 11 dicembre 2009, la Commissione e gli Stati membri sono stati invitati a esaminare come migliorare la legislazione e le misure concrete di sostegno per la protezione delle vittime, con particolare attenzione all'assistenza e al riconoscimento di tutte le vittime, incluse, in via prioritaria, le vittime del terrorismo.

(3)

A norma dell'articolo 82, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), è possibile stabilire norme minime applicabili negli Stati membri al fine di facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale, in particolare per quanto riguarda i diritti delle vittime della criminalità.

(4)

Nella risoluzione del 10 giugno 2011 relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti e della tutela delle vittime, in particolare nei procedimenti penali (6) («la tabella di marcia di Budapest»), il Consiglio ha dichiarato che si dovrebbero intraprendere azioni a livello di Unione per rafforzare i diritti, il sostegno e la tutela delle vittime di reato. A tal fine e in conformità con la citata risoluzione, la presente direttiva mira a rivedere e a integrare i principi enunciati nella decisione quadro 2001/220/GAI e a realizzare significativi progressi nel livello di tutela delle vittime in tutta l'Unione, in particolare nei procedimenti penali.

(5)

Nella risoluzione del 26 novembre 2009 sull'eliminazione della violenza contro le donne (7), il Parlamento europeo ha esortato gli Stati membri a migliorare le normative e le politiche nazionali volte a combattere tutte le forme di violenza contro le donne e ad affrontarne le cause, in particolare mediante misure di prevenzione, e ha invitato l'Unione a garantire a tutte le vittime di violenza il diritto all'assistenza e al sostegno.

(6)

Nella risoluzione del 5 aprile 2011 sulle priorità e sulla definizione di un nuovo quadro politico dell'UE in materia di lotta alla violenza contro le donne (8) il Parlamento europeo ha proposto una strategia di lotta alla violenza contro le donne, alla violenza domestica e alla mutilazione genitale femminile come base per futuri strumenti legislativi di diritto penale contro la violenza di genere, compreso un quadro in materia di lotta alla violenza contro le donne (politica, prevenzione, protezione, procedimento giudiziario, provvedimenti e partenariato), cui dovrà far seguito un piano d'azione dell'Unione. La regolamentazione internazionale in materia include la convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) adottata il 18 dicembre 1979, le raccomandazioni e decisioni del comitato CEDAW e la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza contro le donne e la violenza domestica, adottata il 7 aprile 2011.

(7)

La direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo (9), stabilisce un meccanismo per il reciproco riconoscimento delle misure di protezione in materia penale tra gli Stati membri. La direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (10), e la direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile (11), trattano, tra l'altro, le esigenze specifiche delle particolari categorie di vittime della tratta di esseri umani, degli abusi sessuali sui minori, dello sfruttamento sessuale e della pedopornografia.

(8)

La decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (12), riconosce che il terrorismo costituisce una delle più gravi violazioni dei principi sui quali l'Unione si fonda, incluso il principio della democrazia, e ribadisce che esso costituisce tra l'altro una minaccia al libero esercizio dei diritti dell'uomo.

(9)

Un reato è non solo un torto alla società, ma anche una violazione dei diritti individuali delle vittime. Come tali, le vittime di reato dovrebbero essere riconosciute e trattate in maniera rispettosa, sensibile e professionale, senza discriminazioni di sorta fondate su motivi quali razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età, genere, espressione di genere, identità di genere, orientamento sessuale, status in materia di soggiorno o salute. In tutti i contatti con un'autorità competente operante nell'ambito di un procedimento penale e con qualsiasi servizio che entri in contatto con le vittime, quali i servizi di assistenza alle vittime o di giustizia riparativa, si dovrebbe tenere conto della situazione personale delle vittime e delle loro necessità immediate, dell'età, del genere, di eventuali disabilità e della maturità delle vittime di reato, rispettandone pienamente l'integrità fisica, psichica e morale. Le vittime di reato dovrebbero essere protette dalla vittimizzazione secondaria e ripetuta, dall'intimidazione e dalle ritorsioni, dovrebbero ricevere adeguata assistenza per facilitarne il recupero e dovrebbe essere garantito loro un adeguato accesso alla giustizia.

(10)

La presente direttiva non affronta le condizioni di soggiorno delle vittime di reati nel territorio degli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie affinché i diritti previsti dalla presente direttiva non siano subordinati allo status delle vittime in materia di soggiorno nel loro territorio o alla loro cittadinanza o nazionalità. Per contro, la denuncia del reato e la partecipazione al procedimento penale non creano diritti in ordine allo status della vittima in materia di soggiorno.

(11)

La presente direttiva stabilisce norme minime. Gli Stati membri possono ampliare i diritti da essa previsti al fine di assicurare un livello di protezione più elevato.

(12)

I diritti previsti dalla presente direttiva fanno salvi i diritti dell'autore del reato. Il termine «autore del reato» si riferisce a una persona che è stata condannata per un reato. Tuttavia, ai fini della presente direttiva, esso si riferisce altresì a una persona indagata o imputata prima dell'eventuale dichiarazione di responsabilità o della condanna e fa salva la presunzione d'innocenza.

(13)

La presente direttiva si applica in relazione ai reati commessi nell'Unione e ai procedimenti penali che si svolgono nell'Unione. Essa conferisce diritti alle vittime di reati extraterritoriali solo in relazione a procedimenti penali che si svolgono nell'Unione. Le denunce presentate ad autorità competenti al di fuori dell'Unione, quali le ambasciate, non fanno scattare gli obblighi previsti dalla presente direttiva.

(14)

Nell'applicare la presente direttiva, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente, conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo adottata il 20 novembre 1989. Le vittime minorenni dovrebbero essere considerate e trattate quali detentori a pieno titolo dei diritti previsti dalla presente direttiva e dovrebbero poter esercitare i loro diritti in un modo che tenga conto della loro capacità di formarsi opinioni proprie.

(15)

Nell'applicare la presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero garantire che le vittime con disabilità siano in grado di beneficiare pienamente dei diritti da essa previsti su una base di parità con gli altri, tra l'altro agevolando l'accessibilità ai luoghi in cui si svolge il procedimento penale e l'accesso alle informazioni.

(16)

Le vittime del terrorismo hanno subito aggressioni destinate fondamentalmente a ledere la società e possono pertanto aver bisogno di un'attenzione, un'assistenza e una protezione speciali, a motivo della particolare natura del reato commesso nei loro riguardi. Le vittime del terrorismo possono trovarsi particolarmente esposte all'opinione pubblica e hanno spesso bisogno di riconoscimento sociale e di essere trattate in modo rispettoso dalla società. Gli Stati membri dovrebbero pertanto tenere particolarmente conto delle necessità delle vittime del terrorismo e cercare di tutelarne la dignità e la sicurezza.

(17)

Per violenza di genere s'intende la violenza diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere. Può provocare un danno fisico, sessuale, emotivo o psicologico, o una perdita economica alla vittima. La violenza di genere è considerata una forma di discriminazione e una violazione delle libertà fondamentali della vittima e comprende la violenza nelle relazioni strette, la violenza sessuale (compresi lo stupro, l'aggressione sessuale e le molestie sessuali), la tratta di esseri umani, la schiavitù e varie forme di pratiche dannose, quali i matrimoni forzati, la mutilazione genitale femminile e i cosiddetti «reati d'onore». Le donne vittime della violenza di genere e i loro figli hanno spesso bisogno di un'assistenza e protezione speciali a motivo dell'elevato rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni connesso a tale violenza.

(18)

La violenza nelle relazioni strette è quella commessa da una persona che è l'attuale o l'ex coniuge o partner della vittima ovvero da un altro membro della sua famiglia, a prescindere dal fatto che l'autore del reato conviva o abbia convissuto con la vittima. Questo tipo di violenza potrebbe includere la violenza fisica, sessuale, psicologica o economica e provocare un danno fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche. La violenza nelle relazioni strette è un problema sociale serio e spesso nascosto, in grado di causare un trauma fisico e psicologico sistematico dalle gravi conseguenze in quanto l'autore del reato è una persona di cui la vittima dovrebbe potersi fidare. Le vittime di violenza nell'ambito di relazioni strette possono pertanto aver bisogno di speciali misure di protezione. Le donne sono colpite in modo sproporzionato da questo tipo di violenza e la loro situazione può essere peggiore in caso di dipendenza dall'autore del reato sotto il profilo economico, sociale o del diritto di soggiorno.

(19)

Una persona dovrebbe essere considerata vittima indipendentemente dal fatto che l'autore del reato sia identificato, catturato, perseguito o condannato e indipendentemente dalla relazione familiare tra loro. È possibile che anche i familiari della vittima subiscano un danno a seguito del reato. In particolare, i familiari di una persona la cui morte sia stata causata direttamente da un reato potrebbero subire un danno a seguito del reato. La presente direttiva dovrebbe pertanto tutelare anche questi familiari vittime indirette del reato. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero poter stabilire procedure per limitare il numero di familiari ammessi a beneficiare dei diritti previsti dalla presente direttiva. Nel caso di un minore, il minore stesso o, a meno che ciò non sia in contrasto con l'interesse superiore del minore, il titolare della responsabilità genitoriale a nome del minore dovrebbero avere la facoltà di esercitare i diritti previsti dalla presente direttiva. La presente direttiva fa salve eventuali procedure e formalità amministrative nazionali richieste per stabilire che una persona è una vittima.

(20)

Il ruolo delle vittime nel sistema giudiziario penale e la possibilità per le stesse di partecipare attivamente al procedimento penale variano tra gli Stati membri, a seconda del sistema nazionale, e dipendono da uno o più dei criteri seguenti: se il sistema nazionale prevede lo status giuridico di parte del procedimento penale; se la vittima è obbligata per legge o invitata a partecipare attivamente al procedimento penale, ad esempio in quanto testimone; se la vittima è legittimata a norma del diritto nazionale a partecipare attivamente al procedimento penale e ne ha fatto richiesta, qualora il sistema nazionale non preveda che le vittime abbiano lo status giuridico di una parte del procedimento penale. Gli Stati membri dovrebbero stabilire quale di questi criteri si applica per determinare la portata dei diritti previsti dalla presente direttiva, laddove vi sono riferimenti al ruolo della vittima nel pertinente sistema giudiziario penale.

(21)

Le autorità competenti, i servizi di assistenza alle vittime e i servizi di giustizia riparativa competenti dovrebbero fornire informazioni e consigli con modalità quanto più possibile diversificate e in modo da assicurarne la comprensione da parte della vittima. Tali informazioni e consigli dovrebbero essere forniti in un linguaggio semplice e accessibile. È inoltre opportuno garantire che, nel corso del procedimento, la vittima sia a sua volta compresa, tenendo pertanto conto della sua conoscenza della lingua usata per dare le informazioni, dell'età, della maturità, della capacità intellettiva ed emotiva, del grado di alfabetizzazione e di eventuali menomazioni psichiche o fisiche. Si dovrebbe tenere conto in modo particolare dei problemi di comprensione o di comunicazione che possono sorgere a causa di eventuali disabilità, come problemi di udito o difficoltà di linguaggio. Nel corso del procedimento penale si dovrebbe anche tenere conto di eventuali limitazioni della capacità della vittima di comunicare informazioni.

(22)

Ai fini della presente direttiva si dovrebbe considerare che il momento in cui è presentata una denuncia rientra nell'ambito del procedimento penale. Ciò dovrebbe comprendere i casi in cui le autorità avviano d'ufficio il procedimento penale a seguito del reato subito da una vittima.

(23)

È opportuno che le informazioni sul rimborso delle spese siano fornite sin dal momento del primo contatto con l'autorità competente, ad esempio indicando in forma scritta le condizioni di base per tale rimborso. Gli Stati membri non dovrebbero avere l'obbligo, in questa prima fase del procedimento penale, di decidere se la vittima interessata soddisfi le condizioni per il rimborso delle spese.

(24)

All'atto della denuncia di un reato, la polizia dovrebbe rilasciare alle vittime un avviso di ricevimento scritto della loro denuncia che indichi gli elementi essenziali del reato, quali il tipo di reato, l'ora e il luogo in cui è stato commesso e qualsiasi pregiudizio o danno causato dal reato stesso. Tale avviso di ricevimento dovrebbe comprendere un numero di fascicolo nonché l'ora e il luogo della denuncia del reato per servire come prova dell'avvenuta denuncia del reato, ad esempio in relazione a indennizzi assicurativi.

(25)

Fatte salve le norme relative ai termini di prescrizione, il ritardo nella denuncia di un reato per paura di ritorsioni, umiliazioni o stigmatizzazione non dovrebbe dar luogo al rifiuto di rilasciare l'avviso di ricevimento dell'avvenuta denuncia da parte della vittima.

(26)

Le informazioni fornite dovrebbero essere sufficientemente dettagliate per garantire che le vittime siano trattate in maniera rispettosa e per consentire loro di prendere decisioni consapevoli in merito alla loro partecipazione al procedimento. A tale riguardo, particolarmente importanti sono le informazioni relative allo stato del procedimento. Altrettanto rilevanti sono quelle che servono alle vittime per decidere se chiedere la revisione di una decisione di non esercitare l'azione. Salvo ove diversamente previsto, dovrebbe essere possibile fornire le informazioni comunicate alla vittima in forma orale o scritta, anche per via elettronica.

(27)

Le informazioni destinate alla vittima dovrebbero essere fornite all'ultimo recapito postale conosciuto o alle coordinate elettroniche comunicate dalla vittima all'autorità competente. In casi eccezionali, ad esempio qualora un elevato numero di vittime sia coinvolto in un caso, dovrebbe essere possibile fornire le informazioni tramite la stampa, un sito web ufficiale dell'autorità competente o qualsiasi altro canale di comunicazione analogo.

(28)

Gli Stati membri non dovrebbero avere l'obbligo di fornire informazioni la cui divulgazione potrebbe pregiudicare il corretto svolgimento di un procedimento o arrecare danno ad un determinato caso o ad una data persona o siano considerate in contrasto con gli interessi essenziali della loro sicurezza.

(29)

Le autorità competenti dovrebbero provvedere affinché la vittima ottenga gli estremi aggiornati della persona cui rivolgersi per comunicazioni sul proprio caso, a meno che non abbia espresso il desiderio di non ricevere tali informazioni.

(30)

Il riferimento a una «decisione» nel contesto del diritto all'informazione, all'interpretazione e alla traduzione dovrebbe essere inteso solo come riferimento alla pronuncia di colpevolezza o a una pronuncia che metta altrimenti fine al procedimento penale. I motivi di tale decisione dovrebbero essere forniti alla vittima attraverso una copia del documento che contiene tale decisione o attraverso un breve riassunto.

(31)

Il diritto all'informazione sull'ora e il luogo di un processo conseguente alla denuncia relativa a un reato subito dalla vittima si dovrebbe applicare anche all'informazione sull'ora e il luogo di un'udienza relativa all'impugnazione di una pronuncia nella causa.

(32)

Dovrebbero essere fornite alle vittime, su richiesta, informazioni specifiche sulla scarcerazione o evasione dell'autore del reato, almeno nei casi in cui possa sussistere un pericolo o un rischio concreto di danno per le vittime, salvo se tale notifica comporti un rischio concreto di danno per l'autore del reato, nel qual caso l'autorità competente dovrebbe tenere conto dell'insieme degli altri rischi nel determinare l'azione appropriata. Il riferimento al «rischio concreto di danno per le vittime» dovrebbe comprendere fattori quali la natura e la gravità del reato e il rischio di ritorsioni. Pertanto, non dovrebbe essere applicato alle situazioni in cui siano stati commessi reati minori e vi sia quindi soltanto un debole rischio di danno per le vittime.

(33)

Le vittime dovrebbero essere informate in merito all'eventuale diritto di presentare ricorso avverso una decisione di scarcerazione dell'autore del reato, se tale diritto esiste nell'ordinamento nazionale.

(34)

Non si può ottenere realmente giustizia se le vittime non riescono a spiegare adeguatamente le circostanze del reato e a fornire prove in modo comprensibile alle autorità competenti. È altrettanto importante garantire che le vittime siano trattate in maniera rispettosa e siano in grado di far valere i propri diritti. Dovrebbe quindi essere messa a disposizione l'interpretazione gratuita durante l'interrogatorio delle vittime e per consentire loro di partecipare attivamente alle udienze, a seconda del ruolo della vittima nel pertinente sistema giudiziario penale. Per quanto riguarda gli altri aspetti del procedimento, la necessità di un servizio di interpretazione e traduzione può variare a seconda delle specifiche questioni, del ruolo della vittima nel pertinente sistema giudiziario penale, del suo coinvolgimento nel procedimento e di altri specifici diritti di cui goda. In questi altri casi, il servizio di interpretazione e di traduzione deve essere fornito solo nella misura in cui serva alla vittima per esercitare i propri diritti.

(35)

La vittima dovrebbe avere il diritto di impugnare una decisione che dichiari che non sussiste la necessità di interpretazione o traduzione, conformemente alle procedure previste dal diritto nazionale. Tale diritto non comporta per gli Stati membri l'obbligo di prevedere un meccanismo separato o una procedura di ricorso con cui tale decisione potrebbe essere impugnata e non dovrebbe prolungare irragionevolmente i procedimenti penali. Sarebbe sufficiente un riesame interno della decisione in conformità delle procedure nazionali esistenti.

(36)

Il fatto che la vittima parli una lingua non di uso esteso non dovrebbe costituire di per sé un motivo per decidere che l'interpretazione o la traduzione prolungherebbero irragionevolmente il procedimento penale.

(37)

L'assistenza dovrebbe essere disponibile dal momento in cui la vittima è nota alle autorità competenti e nel corso di tutto il procedimento penale e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale in funzione delle necessità della vittima e conformemente ai diritti previsti dalla presente direttiva. L'assistenza dovrebbe essere fornita in modi diversi, senza formalità eccessive e prevedendo una sufficiente distribuzione geografica in tutto lo Stato membro che consenta a tutte le vittime di accedere a tali servizi. Le vittime che hanno subito un notevole danno per la gravità del reato potrebbero chiedere servizi di assistenza specialistica.

(38)

Alle persone particolarmente vulnerabili o in situazioni che le espongono particolarmente a un rischio elevato di danno, quali le persone vittime di violenze reiterate nelle relazioni strette, le vittime della violenza di genere o le persone vittime di altre forme di reato in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza o in cui non risiedono dovrebbero essere fornite assistenza specialistica e protezione giuridica. I servizi di assistenza specialistica dovrebbero basarsi su un approccio integrato e mirato che tenga conto, in particolare, delle esigenze specifiche delle vittime, della gravità del danno subito a seguito del reato, nonché del rapporto tra vittime, autori dei reato, minori e loro ambiente sociale allargato. Uno dei principali compiti di tali servizi e del loro personale, che svolgono un ruolo importante nell'assistere la vittima affinché si ristabilisca e superi il potenziale danno o trauma subito a seguito del reato, dovrebbe consistere nell'informare le vittime dei diritti previsti dalla presente direttiva cosicché le stesse possano assumere decisioni in un ambiente in grado di assicurare loro sostegno e di trattarle con dignità e in modo rispettoso e sensibile. I tipi di assistenza che questi servizi specialistici dovrebbero offrire potrebbero includere la fornitura di alloggi o sistemazioni sicure, assistenza medica immediata, rinvio ad esame medico e forense a fini di prova in caso di stupro o aggressione sessuale, assistenza psicologica a breve e lungo termine, trattamento del trauma, consulenza legale, patrocinio legale e servizi specifici per i minori che sono vittime dirette o indirette di reati.

(39)

Non è richiesto ai servizi di assistenza alle vittime di fornire direttamente vaste competenze specialistiche e professionali. Se necessario, i servizi di assistenza alle vittime dovrebbero aiutare queste ultime a rivolgersi all'assistenza professionale esistente, quali gli psicologi.

(40)

Benché l'offerta di assistenza non debba dipendere dal fatto che le vittime abbiano presentato denuncia in relazione a un reato alle autorità competenti, come la polizia, queste sono spesso le più indicate per informare le vittime delle possibilità di aiuto esistenti. Gli Stati membri sono quindi esortati a instaurare condizioni adeguate che consentano di indirizzare le vittime verso gli specifici servizi di assistenza, garantendo al tempo stesso che gli obblighi in materia di protezione dei dati possano essere e siano rispettati. È opportuno evitare una successione di rinvii.

(41)

Si dovrebbe ritenere che il diritto delle vittime di essere sentite sia stato garantito qualora alle stesse sia permesso di rendere dichiarazioni o fornire spiegazioni per iscritto.

(42)

Non si dovrebbe precludere il diritto delle vittime minorenni di essere sentite in un procedimento penale unicamente in base al fatto che la vittima è un minore o in base all'età della stessa.

(43)

Il diritto alla revisione di una decisione di non esercitare l'azione penale dovrebbe essere inteso come riferito a decisioni adottate da pubblici ministeri e giudici istruttori oppure da autorità di contrasto quali gli agenti di polizia, ma non alle decisioni adottate dalla magistratura giudicante. È opportuno che la revisione di una decisione di non esercitare l'azione penale sia svolta da una persona o da un'autorità diversa da quella che ha adottato la decisione originaria, a meno che la decisione iniziale di non esercitare l'azione penale sia stata adottata dalla massima autorità responsabile dell'esercizio dell'azione penale le cui decisioni non possono formare oggetto di revisione, nel qual caso la revisione può essere svolta da tale stessa autorità. Il diritto alla revisione di una decisione di non esercitare l'azione penale non riguarda le procedure speciali, quali i procedimenti contro membri del parlamento o del governo in relazione all'esercizio della loro funzione ufficiale.

(44)

Dovrebbe essere considerata come una decisione che mette fine al procedimento penale la situazione in cui il pubblico ministero decide di ritirare le accuse o di interrompere il procedimento.

(45)

La decisione del pubblico ministero che si traduce in una composizione extragiudiziale, ponendo così fine al procedimento penale, esclude le vittime dal diritto alla revisione di una decisione di non esercitare l'azione penale solo se la composizione comporta un avvertimento o un obbligo.

(46)

I servizi di giustizia riparativa, fra cui ad esempio la mediazione vittima-autore del reato, il dialogo esteso ai gruppi parentali e i consigli commisurativi, possono essere di grande beneficio per le vittime, ma richiedono garanzie volte ad evitare la vittimizzazione secondaria e ripetuta, l'intimidazione e le ritorsioni. È opportuno quindi che questi servizi pongano al centro gli interessi e le esigenze della vittima, la riparazione del danno da essa subito e l'evitare ulteriori danni. Nell'affidare un caso ai servizi di giustizia riparativa e nello svolgere un processo di questo genere, è opportuno tenere conto di fattori come la natura e la gravità del reato, il livello del trauma causato, la violazione ripetuta dell'integrità fisica, sessuale o psicologica della vittima, gli squilibri di potere, l'età, la maturità o la capacità intellettiva della vittima, che potrebbero limitarne o ridurne la facoltà di prendere decisioni consapevoli o che potrebbero pregiudicare l'esito positivo del procedimento seguito. In linea di principio i processi di giustizia riparativa dovrebbero svolgersi in modo riservato, salvo che non sia concordato diversamente dalle parti o richiesto dal diritto nazionale per preminenti motivi di interesse pubblico. Situazioni quali minacce o qualsiasi altra forma di violenza perpetrate in questo contesto potranno essere ritenute meritevoli di essere segnalate nell'interesse generale.

(47)

Non si dovrebbe pretendere che le vittime sostengano spese per partecipare a procedimenti penali. Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a rimborsare soltanto le spese necessarie delle vittime per la loro partecipazione a procedimenti penali e non dovrebbero essere tenuti a rimborsare le spese legali delle vittime. Gli Stati membri dovrebbero poter imporre condizioni in relazione al rimborso delle spese nel quadro del rispettivo diritto nazionale, tra cui termini per la richiesta di rimborso, importi forfettari per le spese di soggiorno e di viaggio e diaria massima per la perdita di retribuzione. Il diritto al rimborso delle spese in un procedimento penale non dovrebbe sussistere in una situazione nella quale una vittima rende una dichiarazione su un reato. Le spese dovrebbero essere rimborsate solo nella misura in cui la vittima è obbligata o invitata dalle autorità competenti ad essere presente e a partecipare attivamente al procedimento penale.

(48)

I beni restituibili sequestrati nell'ambito del procedimento penale dovrebbero essere restituiti il più presto possibile alla vittima del reato, salvo che ricorrano circostanze eccezionali, quali una controversia riguardante la proprietà o laddove il possesso dei beni o il bene stesso siano illegali. Il diritto alla restituzione dei beni non dovrebbe ostacolare il legittimo mantenimento del sequestro ai fini di altri procedimenti giudiziari.

(49)

Il diritto di ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte dell'autore del reato e la pertinente procedura applicabile dovrebbero applicarsi anche alle vittime residenti in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato commesso il reato.

(50)

L'obbligo di trasmettere denunce previsto dalla presente direttiva dovrebbe far salva la competenza degli Stati membri ad avviare un procedimento e lascia impregiudicate le norme sui conflitti di competenza relativi all'esercizio della giurisdizione previste dalla decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali (13).

(51)

Qualora la vittima abbia lasciato il territorio dello Stato membro in cui è stato commesso il reato, tale Stato membro non dovrebbe più essere tenuto a fornire assistenza, sostegno e protezione, eccetto per quanto è direttamente connesso al procedimento penale che ha avviato in relazione al reato interessato, come le misure speciali di protezione durante il procedimento giudiziario. Lo Stato membro di residenza della vittima dovrebbe fornire l'assistenza, il sostegno e la protezione necessari alle esigenze di recupero della vittima.

(52)

Dovrebbero sussistere misure per proteggere la sicurezza e la dignità delle vittime e dei loro familiari da vittimizzazione secondaria e ripetuta, da intimidazione e da ritorsioni, quali provvedimenti provvisori o ordini di protezione o di non avvicinamento.

(53)

È opportuno limitare il rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni — da parte dell'autore del reato o a seguito della partecipazione al procedimento penale — svolgendo il procedimento in un modo coordinato e rispettoso, che consenta alle vittime di stabilire un clima di fiducia con le autorità. È opportuno che l'interazione con le autorità competenti avvenga nel modo più agevole possibile ma che si limiti al tempo stesso il numero di contatti non necessari fra queste e la vittima, ricorrendo ad esempio a registrazioni video delle audizioni e consentendone l'uso nei procedimenti giudiziari. È opportuno che gli operatori della giustizia abbiano a disposizione una gamma quanto più varia possibile di misure per evitare sofferenza alle vittime durante il procedimento giudiziario, soprattutto a causa di un eventuale contatto visivo con l'autore del reato, i suoi familiari, i suoi complici o i cittadini che assistono al processo. A tal fine gli Stati membri dovrebbero essere esortati ad adottare, in particolare in relazione ai tribunali e alle stazioni di polizia, misure pratiche e realizzabili per consentire di creare strutture quali ingressi e luoghi d'attesa separati per le vittime. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero, nella misura del possibile, organizzare il procedimento penale in modo da evitare i contatti tra la vittima e i suoi familiari e l'autore del reato, ad esempio convocando la vittima e l'autore del reato alle udienze in orari diversi.

(54)

Proteggere la vita privata della vittima può essere un mezzo importante per evitare la vittimizzazione secondaria e ripetuta, l'intimidazione e le ritorsioni, e a tal fine è possibile avvalersi di una serie di provvedimenti fra cui, ad esempio, la non divulgazione, o la divulgazione limitata, di informazioni riguardanti la sua identità e il luogo in cui si trova. Tale protezione è particolarmente importante in caso di vittime minorenni e include la non divulgazione dei nomi. Tuttavia, potrebbero esservi situazioni in cui, eccezionalmente, la divulgazione o addirittura l'ampia diffusione di informazioni possono giovare al minore, ad esempio nei casi di rapimento. Le misure volte a proteggere la vita privata e l'immagine della vittima e dei suoi familiari dovrebbero sempre essere conformi al diritto a un equo processo e alla libertà di espressione, quali riconosciuti dagli articoli 6 e 10, rispettivamente, della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

(55)

Nel corso dei procedimenti penali alcune vittime sono particolarmente esposte al rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni da parte dell'autore del reato. È possibile che tale rischio derivi dalle caratteristiche personali della vittima o dal tipo, dalla natura o dalle circostanze del reato. Solo una valutazione individuale, svolta al più presto, può permettere di riconoscere efficacemente tale rischio. Tale valutazione dovrebbe essere effettuata per tutte le vittime allo scopo di stabilire se corrono il rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni e di quali misure speciali di protezione hanno bisogno.

(56)

Le valutazioni individuali dovrebbero tenere conto delle caratteristiche personali della vittima, quali età, genere, identità o espressione di genere, appartenenza etnica, razza, religione, orientamento sessuale, stato di salute, disabilità, status in materia di soggiorno, difficoltà di comunicazione, relazione con la persona indagata o dipendenza da essa e precedente esperienza di reati. Dovrebbero altresì tenere conto del tipo o della natura e delle circostanze dei reati, ad esempio se si tratti di reati basati sull'odio, generati da danni o commessi con la discriminazione quale movente, violenza sessuale, violenza in una relazione stretta, se l'autore del reato godesse di una posizione di autorità, se la residenza della vittima sia in una zona ad elevata criminalità o controllata da gruppi criminali o se il paese d'origine della vittima non sia lo Stato membro in cui è stato commesso il reato.

(57)

Le vittime della tratta di esseri umani, del terrorismo, della criminalità organizzata, della violenza nelle relazioni strette, di violenza o sfruttamento sessuale, della violenza di genere, di reati basati sull'odio, e le vittime disabili e le vittime minorenni tendono a presentare un elevato tasso di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni. Occorre prestare particolare attenzione quando si valuta se tali vittime corrano il rischio di tale vittimizzazione, intimidazione o di ritorsioni e presumere che trarranno vantaggio da misure speciali di protezione.

(58)

È opportuno che le vittime identificate come vulnerabili al rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni possano godere di adeguate misure di protezione durante il procedimento penale. Il preciso carattere di queste misure dovrebbe essere determinato attraverso la valutazione individuale, tenendo conto dei desideri della vittima. La portata di queste misure dovrebbe essere determinata lasciando impregiudicati i diritti della difesa e nel rispetto della discrezionalità giudiziale. Le preoccupazioni e i timori delle vittime in relazione al procedimento dovrebbero essere fattori chiave nel determinare l'eventuale necessità di misure particolari.

(59)

Necessità e vincoli operativi immediati possono rendere impossibile assicurare, per esempio, che le audizioni della vittima siano effettuate sempre dallo stesso operatore di polizia; esempi di questi vincoli sono malattia, maternità o congedo parentale. Inoltre, locali opportunamente concepiti per le audizioni delle vittime potrebbero non essere disponibili, ad esempio per causa di rinnovo. Nel caso di tali vincoli operativi o pratici può non essere possibile provvedere al trattamento specialistico delle vittime.

(60)

Quando, conformemente alla presente direttiva, deve essere nominato un tutore o un rappresentante per il minore, queste funzioni potrebbero essere svolte dalla stessa persona o da una persona giuridica, un'istituzione o un'autorità.

(61)

È opportuno che i funzionari coinvolti in procedimenti penali che possono entrare in contatto personale con le vittime abbiano accesso e ricevano un'adeguata formazione sia iniziale che continua, di livello appropriato al tipo di contatto che intrattengono con le vittime, cosicché siano in grado di identificare le vittime e le loro esigenze e occuparsene in modo rispettoso, sensibile, professionale e non discriminatorio. È opportuno che le persone che possono essere implicate nella valutazione individuale per identificare le esigenze specifiche di protezione delle vittime e determinare la necessità di speciali misure di protezione ricevano una formazione specifica sulle modalità per procedere a tale valutazione. Gli Stati membri dovrebbero garantire tale formazione per i servizi di polizia e il personale giudiziario. Parimenti, si dovrebbe promuovere una formazione per gli avvocati, i pubblici ministeri e i giudici e per gli operatori che forniscono alle vittime sostegno o servizi di giustizia riparativa. Tale obbligo dovrebbe comprendere la formazione sugli specifici servizi di sostegno cui indirizzare le vittime o una specializzazione qualora debbano occuparsi di vittime con esigenze particolari e una formazione specifica in campo psicologico, se del caso. Ove necessario, tale formazione dovrebbe essere sensibile alle specificità di genere. Le azioni degli Stati membri in materia di formazione dovrebbero essere completate da orientamenti, raccomandazioni e scambio di buone prassi, conformemente alla tabella di marcia di Budapest.

(62)

Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare le organizzazioni della società civile, comprese le organizzazioni non governative riconosciute e attive che lavorano con le vittime di reato, e collaborare strettamente con esse, in particolare per quanto riguarda le iniziative politiche, le campagne di informazione e sensibilizzazione, i programmi nel campo della ricerca e dell'istruzione, e la formazione, nonché la verifica e valutazione dell'impatto delle misure di assistenza e di protezione di tali vittime. Per prestare alle vittime di reato assistenza, sostegno e protezione adeguate è opportuno che i servizi pubblici operino in maniera coordinata e intervengano a tutti i livelli amministrativi: a livello dell'Unione e a livello nazionale, regionale e locale. Le vittime andrebbero assistite individuando le autorità competenti e indirizzandole ad esse al fine di evitare la ripetizione di questa pratica. Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione lo sviluppo di «punti unici d'accesso» o «sportelli unici», che si occupino dei molteplici bisogni delle vittime allorché sono coinvolte in un procedimento penale, compreso il bisogno di ricevere informazioni, assistenza, sostegno, protezione e risarcimento.

(63)

Al fine di incoraggiare e agevolare la segnalazione di reati e di permettere alle vittime di rompere il ciclo della vittimizzazione ripetuta, è essenziale che siano a loro disposizione servizi di sostegno affidabili e che le autorità competenti siano pronte a rispondere alle loro segnalazioni in modo rispettoso, sensibile, professionale e, non discriminatorio. Ciò potrebbe accrescere la fiducia delle vittime nei sistemi di giustizia penale degli Stati membri e ridurre il numero dei reati non denunciati. Gli operatori preposti a raccogliere denunce di reato presentate da vittime dovrebbero essere adeguatamente preparati ad agevolare la segnalazione di reati, e dovrebbero essere poste in essere misure che consentano a parti terze, comprese le organizzazioni della società civile, di effettuare le segnalazioni. Dovrebbe essere possibile avvalersi di tecnologie di comunicazione, come la posta elettronica, videoregistrazioni o moduli elettronici in linea per la presentazione delle denunce.

(64)

La raccolta sistematica e adeguata di dati statistici è un elemento riconosciuto essenziale per la definizione di politiche efficaci in ordine ai diritti previsti dalla presente direttiva. Al fine di agevolare la valutazione dell'attuazione della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione i dati statistici relativi all'applicazione delle procedure nazionali in materia di vittime di reato, compresi almeno il numero e il tipo dei reati denunciati e, nella misura in cui tali dati sono noti e disponibili, il numero, il sesso e l'età delle vittime. Dati statistici pertinenti possono includere i dati registrati dalle autorità giudiziarie e dalle autorità di contrasto e, per quanto possibile, i dati amministrativi raccolti dai servizi di assistenza sanitaria e di assistenza sociale e dalle organizzazioni pubbliche e non governative di assistenza alle vittime o dai servizi di giustizia riparativa e di altro tipo che lavorano con le vittime di reato. I dati giudiziari possono includere informazioni sul reato denunciato, il numero di casi oggetto di indagine e le persone processate e condannate. I dati amministrativi inerenti a servizi possono includere, per quanto possibile, informazioni sulle modalità di ricorso delle vittime ai servizi offerti dalle autorità statali e dalle organizzazioni di assistenza pubbliche e private, quali il numero di casi di rinvio da parte della polizia ai servizi di assistenza alle vittime, il numero delle vittime che chiedono, ottengono o non ottengono assistenza o giustizia riparativa.

(65)

La presente direttiva è volta a modificare e ad ampliare le disposizioni della decisione quadro 2001/220/GAI. Poiché le modifiche da apportare sono considerevoli per quantità e natura, a fini di chiarezza è opportuno sostituire completamente la suddetta decisione quadro in relazione agli Stati membri che partecipano all'adozione della presente direttiva.

(66)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, è volta a promuovere il diritto alla dignità, alla vita, all'integrità fisica e psichica, alla libertà e alla sicurezza, il rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto di proprietà, il principio di non-discriminazione, il principio della parità tra donne e uomini, i diritti dei minori, degli anziani e delle persone con disabilità e il diritto a un giudice imparziale.

(67)

Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire stabilire norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della portata e degli effetti potenziali, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(68)

I dati personali trattati nell'ambito dell'attuazione della presente direttiva dovrebbero essere protetti conformemente alla decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (14), e conformemente ai principi stabiliti dalla convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, che tutti gli Stati membri hanno ratificato.

(69)

La presente direttiva non incide sulle disposizioni di più ampia portata contenute in altri atti giuridici dell'Unione che trattano in modo più mirato le specifiche esigenze di particolari categorie di vittime quali le vittime della tratta degli esseri umani e i minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale e pedopornografia.

(70)

A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, detti Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva.

(71)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(72)

Il 17 ottobre 2011 (15) il Garante europeo della protezione dei dati ha espresso un parere basato sull'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (16),

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Obiettivi

1.   Scopo della presente direttiva è garantire che le vittime di reato ricevano informazione, assistenza e protezione adeguate e possano partecipare ai procedimenti penali.

Gli Stati membri assicurano che le vittime siano riconosciute e trattate in maniera rispettosa, sensibile, personalizzata, professionale e non discriminatoria, in tutti i contatti con servizi di assistenza alle vittime o di giustizia riparativa o con un'autorità competente operante nell'ambito di un procedimento penale. I diritti previsti dalla presente direttiva si applicano alle vittime in maniera non discriminatoria, anche in relazione al loro status in materia di soggiorno.

2.   Gli Stati membri assicurano che nell'applicazione della presente direttiva, se la vittima è un minore, sia innanzitutto considerato l'interesse superiore del minore e si proceda a una valutazione individuale. Si privilegia un approccio rispettoso delle esigenze del minore, che ne tenga in considerazione età, maturità, opinioni, necessità e preoccupazioni. Il minore e il titolare della potestà genitoriale o altro eventuale rappresentante legale sono informati in merito a eventuali misure o diritti specificamente vertenti sui minori.

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini della presente direttiva si intende per:

a)

«vittima»:

i)

una persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato;

ii)

un familiare di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona;

b)

«familiare»: il coniuge, la persona che convive con la vittima in una relazione intima, nello stesso nucleo familiare e in modo stabile e continuo, i parenti in linea diretta, i fratelli e le sorelle, e le persone a carico della vittima;

c)

«minore»: una persona di età inferiore agli anni diciotto;

d)

«giustizia riparativa»: qualsiasi procedimento che permette alla vittima e all'autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l'aiuto di un terzo imparziale.

2.   Gli Stati membri possono stabilire procedure:

a)

per limitare il numero di familiari ammessi a beneficiare dei diritti previsti dalla presente direttiva tenendo conto delle circostanze specifiche di ciascun caso; e

b)

in relazione al paragrafo 1, lettera a), punto ii), per determinare quali familiari hanno la priorità in relazione all'esercizio dei diritti previsti dalla presente direttiva.

CAPO 2

IINFORMAZIONI E SOSTEGNO

Articolo 3

Diritto di comprendere e di essere compresi

1.   Gli Stati membri adottano le misure adeguate per assistere la vittima, fin dal primo contatto e in ogni ulteriore necessaria interazione con un'autorità competente nell'ambito di un procedimento penale, incluso quando riceve informazioni da questa, a comprendere e a essere compresa.

2.   Gli Stati membri provvedono a che le comunicazioni fornite alla vittima siano offerte oralmente o per iscritto in un linguaggio semplice e accessibile. Tali comunicazioni tengono conto delle personali caratteristiche della vittima, comprese eventuali disabilità che possano pregiudicare la sua facoltà di comprendere o di essere compreso.

3.   Gli Stati membri consentono alla vittima di essere accompagnata da una persona di sua scelta nel primo contatto con un'autorità competente, laddove, in conseguenza degli effetti del reato, la vittima necessiti di assistenza per comprendere o essere compresa, a condizione che ciò non pregiudichi gli interessi della vittima o l'andamento del procedimento.

Articolo 4

Diritto di ottenere informazioni fin dal primo contatto con un'autorità competente

1.   Gli Stati membri provvedono a che alla vittima siano offerte fin dal primo contatto con un'autorità competente, senza indebito ritardo, e affinché possa accedere ai diritti previsti dalla presente direttiva, le informazioni seguenti:

a)

il tipo di assistenza che può ricevere e da chi, nonché, se del caso, informazioni di base sull'accesso all'assistenza sanitaria, ad un'eventuale assistenza specialistica, anche psicologica, e su una sistemazione alternativa;

b)

le procedure per la presentazione di una denuncia relativa ad un reato e il ruolo svolto dalla vittima in tali procedure;

c)

come e a quali condizioni è possibile ottenere protezione, comprese le misure di protezione;

d)

come e a quali condizioni è possibile avere accesso all'assistenza di un legale, al patrocinio a spese dello Stato e a qualsiasi altra forma di assistenza;

e)

come e a quali condizioni è possibile l'accesso a un risarcimento;

f)

come e a quali condizioni ha diritto all'interpretazione e alla traduzione;

g)

qualora risieda in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato commesso il reato, quali sono le misure, le procedure o i meccanismi speciali a cui può ricorrere per tutelare i propri interessi nello Stato membro in cui ha luogo il primo contatto con l'autorità competente;

h)

le procedure disponibili per denunciare casi di mancato rispetto dei propri diritti da parte dell'autorità competente operante nell'ambito di un procedimento penale;

i)

a chi rivolgersi per comunicazioni sul proprio caso;

j)

i servizi di giustizia riparativa disponibili;

k)

come e a quali condizioni le spese sostenute in conseguenza della propria partecipazione al procedimento penale possono essere rimborsate.

2.   L'entità o il livello di dettaglio delle informazioni di cui al paragrafo 1 possono variare in base alle specifiche esigenze e circostanze personali della vittima, nonché al tipo o alla natura del reato. Ulteriori informazioni dettagliate possono essere fornite nelle fasi successive, in funzione delle esigenze della vittima e della pertinenza di tali informazioni in ciascuna fase del procedimento.

Articolo 5

Diritti della vittima al momento della denuncia

1.   Gli Stati membri provvedono a che la vittima ottenga un avviso di ricevimento scritto della denuncia formale da essi presentata alla competente autorità di uno Stato membro che indichi gli elementi essenziali del reato interessato.

2.   Gli Stati membri assicurano che la vittima che intende presentare una denuncia relativa a un reato e non comprende o non parla la lingua dell'autorità competente abbia la possibilità di presentare la denuncia utilizzando una lingua che comprende o ricevendo la necessaria assistenza linguistica.

3.   Gli Stati membri assicurano che la vittima che non comprende o non parla la lingua dell'autorità competente disponga, qualora ne faccia richiesta, della traduzione gratuita, in una lingua che comprende, dell'avviso di ricevimento scritto della sua denuncia di cui al paragrafo 1.

Articolo 6

Diritto di ottenere informazioni sul proprio caso

1.   Gli Stati membri provvedono a che la vittima sia informata, senza indebito ritardo, del proprio diritto di ricevere le seguenti informazioni sul procedimento avviato a seguito della denuncia relativa a un reato da essa subito e provvedono a che la stessa ottenga, previa richiesta, tali informazioni:

a)

un'eventuale decisione di non esercitare l'azione penale o di non proseguire le indagini o di non perseguire l'autore del reato;

b)

la data e il luogo del processo e la natura dei capi d’imputazione a carico dell'autore del reato.

2.   Gli Stati membri provvedono a che, secondo il ruolo nel pertinente sistema giudiziario penale, la vittima sia informata, senza indebito ritardo, del proprio diritto di ricevere le seguenti informazioni sul procedimento penale avviato a seguito della denuncia relativa a un reato da essa subito e provvedono a che la stessa ottenga, previa richiesta, tali informazioni:

a)

l'eventuale sentenza definitiva di un processo;

b)

le informazioni che consentono alla vittima di essere al corrente dello stato del procedimento, salvo in casi eccezionali in cui tale comunicazione potrebbe pregiudicare il corretto svolgimento del procedimento.

3.   Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2, lettera a), includono la motivazione o una breve sintesi della motivazione della decisione in questione, eccetto il caso di una decisione della giuria o di una decisione qualora le motivazioni siano riservate, nel qual caso le stesse non sono fornite in base alla legge nazionale.

4.   La volontà della vittima di ottenere o di non ottenere informazioni vincola l'autorità competente, a meno che tali informazioni non debbano essere comunicate a motivo del diritto della vittima a partecipare attivamente al procedimento penale. Gli Stati membri consentono alla vittima di modificare in qualunque momento la sua volontà e ne tengono conto.

5.   Gli Stati membri garantiscono alla vittima la possibilità di essere informata, senza indebito ritardo, della scarcerazione o dell'evasione della persona posta in stato di custodia cautelare, processata o condannata che riguardano la vittima. Gli Stati membri garantiscono che la vittima riceva altresì informazioni circa eventuali pertinenti misure attivate per la sua protezione in caso di scarcerazione o evasione dell'autore del reato.

6.   La vittima, previa richiesta, riceve le informazioni di cui al paragrafo 5 almeno nei casi in cui sussista un pericolo o un rischio concreto di danno nei suoi confronti, salvo se tale notifica comporta un rischio concreto di danno per l'autore del reato.

Articolo 7

Diritto all’interpretazione e alla traduzione

1.   Gli Stati membri assicurano che la vittima che non comprende o non parla la lingua del procedimento penale in questione sia assistita, previa richiesta, da un interprete secondo il ruolo della vittima previsto nel pertinente sistema giudiziario penale nell'ambito del procedimento penale, gratuitamente, almeno durante le audizioni o gli interrogatori della vittima nel corso del procedimento penale dinanzi alle autorità inquirenti e giudiziarie, inclusi gli interrogatori di polizia, così come per la sua partecipazione attiva alle udienze, comprese le necessarie udienze preliminari.

2.   Fatti salvi i diritti della difesa e nel rispetto della discrezionalità giudiziale, è possibile utilizzare tecnologie di comunicazione quali la videoconferenza, il telefono o internet, a meno che la presenza fisica dell’interprete non sia necessaria perché la vittima possa esercitare correttamente i suoi diritti o comprendere il procedimento.

3.   Gli Stati membri assicurano che alla vittima che non comprende o non parla la lingua del procedimento penale in questione sia fornita, secondo il ruolo della vittima previsto nell'ambito del procedimento penale dal pertinente sistema giudiziario penale, previa richiesta, la traduzione delle informazioni essenziali affinché possa esercitare i suoi diritti nel procedimento penale in una lingua da essa compresa, gratuitamente, nella misura in cui tali informazioni siano rese accessibili alla vittima. Le traduzioni di tali informazioni comprendono almeno la decisione che mette fine al procedimento penale relativo al reato da essa subito e, previa richiesta della vittima, la motivazione o una breve sintesi della motivazione della decisione, eccetto il caso di una decisione della giuria o di una decisione le cui motivazioni siano riservate, nel qual caso le stesse non sono fornite in base al diritto nazionale.

4.   Gli Stati membri assicurano che alla vittima che ha diritto a informazioni sulla data e sul luogo del processo, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b),e che non comprende la lingua dell'autorità competente, sia fornita la traduzione delle informazioni che ha diritto a ricevere, previa richiesta.

5.   La vittima può presentare una richiesta motivata affinché un documento sia considerato fondamentale. Non vi è l'obbligo di tradurre i passaggi di documenti fondamentali che non sono rilevanti allo scopo di consentire alle vittime di partecipare attivamente al procedimento penale.

6.   In deroga ai paragrafi 1 e 3, è possibile fornire una traduzione orale o un riassunto orale di documenti fondamentali, anziché una traduzione scritta, a condizione che tale traduzione orale o riassunto orale non pregiudichi l’equità del procedimento.

7.   Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente valuti se le vittime necessitino dell’interpretazione o della traduzione, come previsto ai paragrafi 1 e 3. La vittima può impugnare una decisione di non fornire l’interpretazione o la traduzione. Le norme procedurali di tale impugnazione sono determinate dal diritto nazionale.

8.   L'interpretazione e la traduzione e l'eventuale esame di un'impugnazione avverso una decisione di non fornire l’interpretazione o la traduzione a norma del presente articolo non prolungano irragionevolmente il procedimento penale.

Articolo 8

Diritto di accesso ai servizi di assistenza alle vittime

1.   Gli Stati membri provvedono a che la vittima, in funzione delle sue esigenze, abbia accesso a specifici servizi di assistenza riservati, gratuiti e operanti nell'interesse della vittima, prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale. I familiari hanno accesso ai servizi di assistenza alle vittime in conformità delle loro esigenze e dell'entità del danno subito a seguito del reato commesso nei confronti della vittima.

2.   Gli Stati membri agevolano l'indirizzamento delle vittime da parte dell’autorità competente che ha ricevuto la denuncia e delle altre entità pertinenti verso gli specifici servizi di assistenza.

3.   Gli Stati membri adottano misure per istituire servizi di assistenza specialistica gratuiti e riservati in aggiunta a, o come parte integrante di, servizi generali di assistenza alle vittime, o per consentire alle organizzazioni di assistenza alle vittime di avvalersi di entità specializzate già in attività che forniscono siffatta assistenza specialistica. In funzione delle sue esigenze specifiche, la vittima ha accesso a siffatti servizi e i familiari vi hanno accesso in funzione delle loro esigenze specifiche e dell'entità del danno subito a seguito del reato commesso nei confronti della vittima.

4.   I servizi di assistenza alle vittime e gli eventuali servizi di assistenza specialistica possono essere istituiti come organizzazioni pubbliche o non governative e possono essere organizzati su base professionale o volontaria.

5.   Gli Stati membri assicurano che l’accesso a qualsiasi servizio di assistenza alle vittime non sia subordinato alla presentazione da parte della vittima di formale denuncia relativa a un reato all'autorità competente.

Articolo 9

Assistenza prestata dai servizi di assistenza alle vittime

1.   I servizi di assistenza alle vittime, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, forniscono almeno:

a)

informazioni, consigli e assistenza in materia di diritti delle vittime, fra cui le possibilità di accesso ai sistemi nazionali di risarcimento delle vittime di reato, e in relazione al loro ruolo nel procedimento penale, compresa la preparazione in vista della partecipazione al processo;

b)

informazioni su eventuali pertinenti servizi specialistici di assistenza in attività o il rinvio diretto a tali servizi;

c)

sostegno emotivo e, ove disponibile, psicologico;

d)

consigli relativi ad aspetti finanziari e pratici derivanti dal reato;

e)

salvo ove diversamente disposto da altri servizi pubblici o privati, consigli relativi al rischio e alla prevenzione di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni.

2.   Gli Stati membri incoraggiano i servizi di assistenza alle vittime a prestare particolare attenzione alle specifiche esigenze delle vittime che hanno subito un notevole danno a motivo della gravità del reato.

3.   Salvo ove diversamente disposto da altri servizi pubblici o privati, i servizi di assistenza specialistica di cui all'articolo 8, paragrafo 3, sviluppano e forniscono almeno:

a)

alloggi o altra eventuale sistemazione temporanea a vittime bisognose di un luogo sicuro a causa di un imminente rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni;

b)

assistenza integrata e mirata a vittime con esigenze specifiche, come vittime di violenza sessuale, vittime di violenza di genere e vittime di violenza nelle relazioni strette, compresi il sostegno per il trauma subito e la relativa consulenza.

CAPO 3

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO PENALE

Articolo 10

Diritto di essere sentiti

1.   Gli Stati membri garantiscono che la vittima possa essere sentita nel corso del procedimento penale e possa fornire elementi di prova. Quando la vittima da sentire è un minore, si tengono in debito conto la sua età e la sua maturità.

2.   Le norme procedurali in base alle quali la vittima può essere sentita nel corso del procedimento penale e può fornire elementi di prova sono stabilite dal diritto nazionale.

Articolo 11

Diritti in caso di decisione di non esercitare l'azione penale

1.   Gli Stati membri garantiscono alla vittima, secondo il ruolo di quest'ultima nel pertinente sistema giudiziario penale, il diritto di chiedere il riesame di una decisione di non esercitare l'azione penale. Le norme procedurali per tale riesame sono determinate dal diritto nazionale.

2.   Laddove, a norma del diritto nazionale, il ruolo della vittima nel pertinente sistema giudiziario penale è stabilito soltanto in seguito alla decisione di esercitare l'azione penale contro l'autore del reato, gli Stati membri garantiscono almeno alle vittime di gravi reati il diritto di chiedere il riesame di una decisione di non esercitare l'azione penale. Le norme procedurali per tale riesame sono determinate dal diritto nazionale.

3.   Gli Stati membri provvedono a che la vittima sia informata, senza indebito ritardo, del proprio diritto di ricevere e di ottenere informazioni sufficienti per decidere se chiedere il riesame di una decisione di non esercitare l'azione penale, previa richiesta.

4.   Qualora la decisione di non esercitare l'azione penale sia adottata dalla massima autorità responsabile dell'esercizio dell'azione penale avverso le cui decisioni non è possibile chiedere la revisione secondo il diritto nazionale, la revisione può essere svolta dalla stessa autorità.

5.   I paragrafi 1, 3 e 4 non si applicano a una decisione di non esercitare l'azione penale se tale decisione si traduce in una composizione extragiudiziale, sempre che il diritto nazionale disponga in tal senso.

Articolo 12

Diritto a garanzie nel contesto dei servizi di giustizia riparativa

1.   Gli Stati membri adottano misure che garantiscono la protezione delle vittime dalla vittimizzazione secondaria e ripetuta, dall'intimidazione e dalle ritorsioni, applicabili in caso di ricorso a eventuali servizi di giustizia riparativa. Siffatte misure assicurano che una vittima che sceglie di partecipare a procedimenti di giustizia riparativa abbia accesso a servizi di giustizia riparativa sicuri e competenti, e almeno alle seguenti condizioni:

a)

si ricorre ai servizi di giustizia riparativa soltanto se sono nell’interesse della vittima, in base ad eventuali considerazioni di sicurezza, e se sono basati sul suo consenso libero e informato, che può essere revocato in qualsiasi momento;

b)

prima di acconsentire a partecipare al procedimento di giustizia riparativa, la vittima riceve informazioni complete e obiettive in merito al procedimento stesso e al suo potenziale esito, così come informazioni sulle modalità di controllo dell’esecuzione di un eventuale accordo;

c)

l’autore del reato ha riconosciuto i fatti essenziali del caso;

d)

ogni accordo è raggiunto volontariamente e può essere preso in considerazione in ogni eventuale procedimento penale ulteriore;

e)

le discussioni non pubbliche che hanno luogo nell’ambito di procedimenti di giustizia riparativa sono riservate e possono essere successivamente divulgate solo con l’accordo delle parti o se lo richiede il diritto nazionale per preminenti motivi di interesse pubblico.

2.   Gli Stati membri facilitano il rinvio dei casi, se opportuno, ai servizi di giustizia riparativa, anche stabilendo procedure o orientamenti relativi alle condizioni di tale rinvio.

Articolo 13

Diritto al patrocinio a spese dello Stato

Gli Stati membri garantiscono che le vittime che sono parti del procedimento penale abbiano accesso al patrocinio a spese dello Stato. Le condizioni o le norme procedurali in base alle quali le vittime accedono al patrocinio a spese dello Stato sono stabilite dal diritto nazionale.

Articolo 14

Diritto al rimborso delle spese

Gli Stati membri concedono alle vittime che partecipano al procedimento penale la possibilità di ottenere il rimborso delle spese sostenute a seguito di tale attiva partecipazione, secondo il ruolo della vittima nel pertinente sistema giudiziario penale. Le condizioni o le norme procedurali in base alle quali le vittime possono ottenere il rimborso sono stabilite dal diritto nazionale.

Articolo 15

Diritto alla restituzione dei beni

Gli Stati membri provvedono a che, in seguito a una decisione di un'autorità competente, i beni restituibili sequestrati nell’ambito del procedimento penale siano resi senza ritardo alle vittime, tranne quando il procedimento penale imponga altrimenti. Le condizioni o le norme procedurali in base alle quali tali beni sono restituiti alle vittime sono stabilite dal diritto nazionale.

Articolo 16

Diritto di ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte dell’autore del reato nell’ambito del procedimento penale

1.   Gli Stati membri garantiscono alla vittima il diritto di ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte dell’autore del reato nell’ambito del procedimento penale entro un ragionevole lasso di tempo, tranne qualora il diritto nazionale preveda che tale decisione sia adottata nell'ambito di un altro procedimento giudiziario.

2.   Gli Stati membri promuovono misure per incoraggiare l’autore del reato a prestare adeguato risarcimento alla vittima.

Articolo 17

Diritti delle vittime residenti in un altro Stato membro

1.   Gli Stati membri garantiscono che le proprie autorità competenti siano in grado di adottare le misure appropriate per ridurre al minimo le difficoltà derivanti dal fatto che la vittima è residente in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato commesso il reato, in particolare per quanto concerne lo svolgimento del procedimento. A tal fine le autorità dello Stato membro in cui è stato commesso il reato devono essere in grado, in particolare:

a)

di raccogliere la deposizione della vittima immediatamente dopo l’avvenuta denuncia relativa al reato all’autorità competente;

b)

di ricorrere nella misura del possibile, per l’audizione delle vittime che risiedono all’estero, alle disposizioni relative alla videoconferenza e alla teleconferenza di cui alla convenzione del 29 maggio 2000 relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea (17).

2.   Gli Stati membri assicurano che la vittima di un reato perpetrato in uno Stato membro diverso da quello in cui essa risiede possa sporgere denuncia presso le autorità competenti dello Stato membro di residenza qualora non sia stata in grado di farlo nello Stato membro in cui è stato commesso il reato o, in caso di reato grave ai sensi del diritto nazionale di tale Stato membro, qualora non abbia desiderato farlo.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché l’autorità competente dinanzi alla quale la vittima presenta la denuncia la trasmetta senza indugio all'autorità competente dello Stato membro in cui è stato commesso il reato, qualora la competenza ad avviare il procedimento non sia esercitata dallo Stato membro in cui è stata presentata la denuncia.

CAPO 4

PROTEZIONE DELLE VITTIME E RICONOSCIMENTO DELLE VITTIME CON SPECIFICHE ESIGENZE DI PROTEZIONE

Articolo 18

Diritto alla protezione

Fatti salvi i diritti della difesa, gli Stati membri assicurano che sussistano misure per proteggere la vittima e i suoi familiari da vittimizzazione secondaria e ripetuta, intimidazione e ritorsioni, compreso il rischio di danni emotivi o psicologici, e per salvaguardare la dignità della vittima durante gli interrogatori o le testimonianze. Se necessario, tali misure includono anche procedure istituite ai sensi del diritto nazionale ai fini della protezione fisica della vittima e dei suoi familiari.

Articolo 19

Diritto all’assenza di contatti fra la vittima e l'autore del reato

1.   Gli Stati membri instaurano le condizioni necessarie affinché si evitino contatti fra la vittima e i suoi familiari, se necessario, e l'autore del reato nei locali in cui si svolge il procedimento penale, a meno che non lo imponga il procedimento penale.

2.   Gli Stati membri provvedono a munire i nuovi locali giudiziari di zone di attesa riservate alle vittime.

Articolo 20

Diritto delle vittime alla protezione durante le indagini penali

Fatti salvi i diritti della difesa e nel rispetto della discrezionalità giudiziale, gli Stati membri provvedono a che durante le indagini penali:

a)

l'audizione della vittima si svolga senza indebito ritardo dopo la presentazione della denuncia relativa a un reato presso l'autorità competente;

b)

il numero delle audizioni della vittima sia limitato al minimo e le audizioni abbiano luogo solo se strettamente necessarie ai fini dell'indagine penale;

c)

la vittima possa essere accompagnata dal suo rappresentante legale e da una persona di sua scelta, salvo motivata decisione contraria;

d)

le visite mediche siano limitate al minimo e abbiano luogo solo se strettamente necessarie ai fini del procedimento penale.

Articolo 21

Diritto alla protezione della vita privata

1.   Gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti possano adottare, nell’ambito del procedimento penale, misure atte a proteggere la vita privata, comprese le caratteristiche personali della vittima rilevate nella valutazione individuale di cui all'articolo 22, e l’immagine della vittima e dei suoi familiari. Gli Stati membri provvedono altresì affinché le autorità competenti possano adottare tutte le misure legali intese ad impedire la diffusione pubblica di qualsiasi informazione che permetta l'identificazione di una vittima minorenne.

2.   Per proteggere la vita privata, l’integrità personale e i dati personali della vittima, gli Stati membri, nel rispetto della libertà d'espressione e di informazione e della libertà e del pluralismo dei media, incoraggiano i media ad adottare misure di autoregolamentazione.

Articolo 22

Valutazione individuale delle vittime per individuarne le specifiche esigenze di protezione

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le vittime siano tempestivamente oggetto di una valutazione individuale, conformemente alle procedure nazionali, per individuare le specifiche esigenze di protezione e determinare se e in quale misura trarrebbero beneficio da misure speciali nel corso del procedimento penale, come previsto a norma degli articoli 23 e 24, essendo particolarmente esposte al rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni.

2.   La valutazione individuale tiene conto, in particolare, degli elementi seguenti:

a)

le caratteristiche personali della vittima;

b)

il tipo o la natura del reato; e

c)

le circostanze del reato.

3.   Nell'ambito della valutazione individuale è rivolta particolare attenzione alle vittime che hanno subito un notevole danno a motivo della gravità del reato, alle vittime di reati motivati da pregiudizio o discriminazione che potrebbero essere correlati in particolare alle loro caratteristiche personali, alle vittime che si trovano particolarmente esposte per la loro relazione e dipendenza nei confronti dell'autore del reato. In tal senso, sono oggetto di debita considerazione le vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, della tratta di esseri umani, della violenza di genere, della violenza nelle relazioni strette, della violenza o dello sfruttamento sessuale o dei reati basati sull'odio e le vittime con disabilità.

4.   Ai fini della presente direttiva si presume che i minori vittime di reato abbiano specifiche esigenze di protezione essendo particolarmente esposti al rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni. Per determinare se e in quale misura debbano avvalersi delle misure speciali di cui agli articoli 23 e 24, i minori vittime di reato sono oggetto di una valutazione individuale come previsto nel paragrafo 1 del presente articolo.

5.   La portata della valutazione individuale può essere adattata secondo la gravità del reato e il grado di danno apparente subito dalla vittima.

6.   La valutazione individuale è effettuata con la stretta partecipazione della vittima e tiene conto dei suoi desideri, compresa la sua eventuale volontà di non avvalersi delle misure speciali secondo il disposto degli articoli 23 e 24.

7.   Qualora gli elementi alla base della valutazione individuale siano mutati in modo sostanziale, gli Stati membri provvedono affinché questa sia aggiornata durante l'intero corso del procedimento penale.

Articolo 23

Diritto alla protezione delle vittime con esigenze specifiche di protezione nel corso del procedimento penale

1.   Fatti salvi i diritti della difesa e nel rispetto della discrezionalità giudiziale, gli Stati membri provvedono a che le vittime con esigenze specifiche di protezione che si avvalgono delle misure speciali individuate sulla base di una valutazione individuale di cui all'articolo 22, paragrafo 1, possano avvalersi delle misure di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo. Una misura speciale prevista a seguito di una valutazione individuale può non essere adottata qualora esigenze operative o pratiche non lo rendano possibile o se vi è urgente bisogno di sentire la vittima e in caso contrario questa o un'altra persona potrebbero subire un danno o potrebbe essere pregiudicato lo svolgimento del procedimento.

2.   Durante le indagini penali le vittime con esigenze specifiche di protezione individuate a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, possono avvalersi delle misure speciali seguenti:

a)

le audizioni della vittima si svolgono in locali appositi o adattati allo scopo;

b)

le audizioni della vittima sono effettuate da o tramite operatori formati a tale scopo;

c)

tutte le audizioni della vittima sono svolte dalle stesse persone, a meno che ciò sia contrario alla buona amministrazione della giustizia;

d)

tutte le audizioni delle vittime di violenza sessuale, di violenza di genere o di violenza nelle relazioni strette, salvo il caso in cui siano svolte da un pubblico ministero o da un giudice, sono svolte da una persona dello stesso sesso della vittima, qualora la vittima lo desideri, a condizione che non risulti pregiudicato lo svolgimento del procedimento penale.

3.   Durante il procedimento giudiziario le vittime con esigenze specifiche di protezione individuate a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, possono avvalersi delle misure seguenti:

a)

misure per evitare il contatto visivo fra le vittime e gli autori dei reati, anche durante le deposizioni, ricorrendo a mezzi adeguati fra cui l’uso delle tecnologie di comunicazione;

b)

misure per consentire alla vittima di essere sentita in aula senza essere fisicamente presente, in particolare ricorrendo ad appropriate tecnologie di comunicazione;

c)

misure per evitare domande non necessarie sulla vita privata della vittima senza rapporto con il reato; e

d)

misure che permettano di svolgere l’udienza a porte chiuse.

Articolo 24

Diritto dei minori a beneficiare di protezione nel corso del procedimento penale

1.   Se la vittima è un minore gli Stati membri, oltre alle misure di cui all’articolo 23, provvedono affinché:

a)

nell’ambito delle indagini penali tutte le audizioni del minore vittima di reato possano essere oggetto di registrazione audiovisiva e tali registrazioni possano essere utilizzate come prova nei procedimenti penali;

b)

nell’ambito delle indagini penali e del procedimento, secondo il ruolo della vittima nel pertinente sistema giudiziario penale, le autorità competenti nominino un rappresentante speciale per i minori vittime di reato qualora, ai sensi del diritto nazionale, i titolari della responsabilità genitoriale non siano autorizzati a rappresentare il minore vittima di reato in ragione di un conflitto di interesse con quest'ultimo oppure il minore vittima di reato non sia accompagnato o sia separato dalla famiglia;

c)

i minori vittime di reato, qualora abbiano diritto a un avvocato, godano del diritto alla consulenza e rappresentanza legale, in nome proprio, nell'ambito di procedimenti in cui sussiste, o potrebbe sussistere, un conflitto di interessi tra il minore vittima di reato e i titolari della potestà genitoriale.

Le norme procedurali per le registrazioni audiovisive di cui al primo comma, lettera a), e la loro utilizzazione sono determinate dal diritto nazionale.

2.   Ove l'età della vittima risulti incerta e vi sia motivo di ritenere che si tratti di un minore, ai fini della presente direttiva si presume che la vittima sia un minore.

CAPO 5

ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 25

Formazione degli operatori

1.   Gli Stati membri provvedono a che i funzionari suscettibili di entrare in contatto con la vittima, quali gli agenti di polizia e il personale giudiziario, ricevano una formazione sia generale che specialistica, di livello appropriato al tipo di contatto che intrattengono con le vittime, che li sensibilizzi maggiormente alle esigenze di queste e dia loro gli strumenti per trattarle in modo imparziale, rispettoso e professionale.

2.   Fatta salva l'indipendenza della magistratura e le differenze nell'organizzazione del potere giudiziario nell'ambito dell'Unione, gli Stati membri richiedono che i responsabili della formazione di giudici e pubblici ministeri coinvolti nei procedimenti penali offrano l'accesso a una formazione, sia generale che specialistica, che li sensibilizzi maggiormente alle esigenze delle vittime.

3.   Con il dovuto rispetto per l'indipendenza della professione forense, gli Stati membri raccomandano che i responsabili della formazione degli avvocati offrano l'accesso a una formazione, sia generale che specialistica, che sensibilizzi maggiormente questi ultimi alle esigenze delle vittime.

4.   Attraverso i loro servizi pubblici o finanziando organizzazioni che sostengono le vittime, gli Stati membri incoraggiano iniziative che consentano a coloro che forniscono servizi di assistenza alle vittime e di giustizia riparativa di ricevere un’adeguata formazione, di livello appropriato al tipo di contatto che intrattengono con le vittime, e rispettino le norme professionali per garantire che i loro servizi siano forniti in modo imparziale, rispettoso e professionale.

5.   A seconda delle mansioni svolte e della natura e del livello dei contatti fra l’operatore e le vittime, la formazione mira ad abilitare l'operatore a riconoscere le vittime e a trattarle in maniera rispettosa, professionale e non discriminatoria.

Articolo 26

Cooperazione e coordinamento dei servizi

1.   Gli Stati membri adottano azioni adeguate per facilitare la cooperazione tra Stati membri al fine di migliorare l'accesso delle vittime ai diritti previsti dalla presente direttiva e dal diritto nazionale. Tale cooperazione persegue almeno i seguenti obiettivi:

a)

scambio di migliori prassi;

b)

consultazione in singoli casi; e

c)

assistenza alle reti europee che lavorano su questioni direttamente pertinenti per i diritti delle vittime.

2.   Gli Stati membri adottano azioni adeguate, anche attraverso internet, intese a sensibilizzare circa i diritti previsti dalla presente direttiva, riducendo il rischio di vittimizzazione e riducendo al minimo gli effetti negativi del reato e i rischi di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni, in particolare focalizzandosi sui gruppi a rischio come i minori, le vittime della violenza di genere e della violenza nelle relazioni strette. Tali azioni possono includere campagne di informazione e sensibilizzazione e programmi di ricerca e di istruzione, se del caso in cooperazione con le pertinenti organizzazioni della società civile e con altri soggetti interessati.

CAPO 6

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 16 novembre 2015.

2.   Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 28

Comunicazione di dati e statistiche

Entro il 16 novembre 2017, e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati disponibili relativi al modo e alla misura in cui le vittime hanno avuto accesso ai diritti previsti dalla presente direttiva.

Articolo 29

Relazione

Entro il 16 novembre 2017 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta in che misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva, compresa una descrizione delle misure adottate ai sensi degli articoli 8, 9 e 23, corredata se del caso di proposte legislative.

Articolo 30

Sostituzione della decisione quadro 2001/220/GAI

La decisione quadro 2001/220/GAI è sostituita in relazione agli Stati membri che partecipano all’adozione della presente direttiva, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini per il recepimento nel diritto nazionale.

In relazione agli Stati membri che partecipano all’adozione della presente direttiva, i riferimenti alla suddetta decisione quadro si intendono fatti alla presente direttiva.

Articolo 31

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 32

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il 25 ottobre 2012

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  GU C 43 del 15.2.2012, pag. 39.

(2)  GU C 113 del 18.4.2012, pag. 56.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 12 settembre 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale) e decisione del Consiglio del 4 ottobre 2012.

(4)  GU L 82 del 22.3.2001, pag. 1.

(5)  GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.

(6)  GU C 187 del 28.6.2011, pag. 1.

(7)  GU C 285 E del 21.10.2010, pag. 53.

(8)  GU C 296 E del 2.10.2012, pag. 26.

(9)  GU L 338 del 21.12.2011, pag. 2.

(10)  GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1.

(11)  GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1.

(12)  GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3.

(13)  GU L 328 del 15.12.2009, pag. 42.

(14)  GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60.

(15)  GU C 35 del 9.2.2012, pag. 10.

(16)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(17)  GU C 197 del 12.7.2000, pag. 3.


14.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 315/74


DIRETTIVA 2012/30/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 ottobre 2012

sul coordinamento delle garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 54, secondo paragrafo, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa

(rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 50, paragrafi 1 e 2, lettera g),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 54, secondo comma, del trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (3), è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese (4). In occasione di nuove modificazioni è opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla rifusione di tale direttiva.

(2)

Il coordinamento previsto dall'articolo 50, paragrafo 2, lettera g), del trattato e dal programma generale per l'abolizione delle restrizioni alla libertà di stabilimento, che ha avuto inizio con la prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle equivalenti all’interno della Comunità, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società ai sensi dell’articolo 58, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e di terzi (5), riveste particolare importanza segnatamente per le società per azioni, in quanto l'attività di queste società è predominante nell'economia degli Stati membri e supera spesso i confini nazionali.

(3)

Per assicurare l'equivalenza minima della protezione degli azionisti e dei creditori delle società occorre in particolare coordinare le disposizioni nazionali riguardanti la loro costituzione nonché la salvaguardia, l'aumento e la riduzione del capitale delle società per azioni.

(4)

Nell'Unione lo statuto o l'atto costitutivo della società per azioni deve permettere agli interessati di conoscere gli elementi essenziali di tale società, in particolare l'esatto ammontare del suo capitale.

(5)

Sono necessarie norme dell'Unione per salvaguardare il capitale, che costituisce una garanzia per i creditori, vietando in particolare indebite distribuzioni di utili agli azionisti e limitando la possibilità di una società di acquistare azioni proprie.

(6)

Le limitazioni in materia di acquisizione di azioni proprie dovrebbero applicarsi non solo alle acquisizioni effettuate dalla società stessa, ma anche alle operazioni effettuate tramite una persona che agisce a nome proprio, ma per conto di tale società.

(7)

Per evitare che una società per azioni si serva di un’altra società, in cui dispone della maggioranza dei voti o può esercitare un’influenza dominante, per procedere a tali acquisizioni senza rispettare i limiti imposti al riguardo, è opportuno estendere il regime applicabile agli acquisti di azioni proprie da parte di una società anche alle acquisizioni più importanti e più frequenti di azioni effettuate dall’altra società suddetta. Occorre estendere lo stesso regime alla sottoscrizione di azioni della società per azioni.

(8)

Per evitare elusioni della presente direttiva occorre applicare alle società che rientrano nella direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell’articolo 54, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (6), nonché a quelle che sono soggette al diritto di un paese terzo e hanno una forma giuridica paragonabile il regime di cui al considerando 7.

(9)

Quando fra la società per azioni e l’altra società, di cui al considerando 7, vi è soltanto una relazione indiretta, sembra giustificato rendere meno rigorose le disposizioni che si applicano allorché tale relazione è diretta, prevedendo la sospensione dal voto come misura minima per conseguire gli obiettivi della presente direttiva.

(10)

È inoltre giustificato prevedere deroghe per i casi in cui il carattere specifico di un’attività professionale esclude qualsiasi pericolo per l’applicazione degli obiettivi della presente direttiva.

(11)

In conformità degli obiettivi di cui all'articolo 50, paragrafo 2, lettera g), del trattato, è necessario che, in materia di aumento e di riduzione del capitale, gli Stati membri, nelle loro legislazioni tutelino l'osservanza e armonizzino l'applicazione dei principi atti a salvaguardare la parità di trattamento degli azionisti che si trovano in condizioni identiche e la protezione dei creditori esistenti prima della decisione di riduzione.

(12)

Al fine di potenziare la tutela standardizzata dei creditori in tutti gli Stati membri, a determinate condizioni, i creditori dovrebbero potere ricorrere al giudice o all’autorità amministrativa quando vi sia pericolo di pregiudizio dei loro diritti a seguito della riduzione del capitale di una società per azioni.

(13)

Per prevenire abusi di mercato, gli Stati membri dovrebbero tener conto, ai fini dell’attuazione della presente direttiva, delle disposizioni della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (7), del regolamento (CE) n. 2273/2003 della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le deroghe per i programmi di riacquisto di azioni proprie e per le operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari (8), e della direttiva 2004/72/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prassi di mercato ammesse, la definizione di informazione privilegiata in relazione agli strumenti derivati su merci, l’istituzione di un registro delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate, la notifica delle operazioni effettuate da persone che esercitano responsabilità di direzione e la segnalazione di operazioni sospette (9).

(14)

Alla luce della sentenza della Corte di giustizia del 6 maggio 2008 nella causa C-133/06, Parlamento c. Consiglio (10), occorre riformulare l'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 77/91/CEE per eliminare una base giuridica supplementare e prevedere l'esame e, se necessario, la revisione dell'importo di cui al paragrafo 1 di detto articolo da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.

(15)

La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini per il recepimento nel diritto nazionale e l'applicazione delle direttive indicati nell'allegato II, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1.   Le misure di coordinamento prescritte dalla presente direttiva si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti i tipi di società di cui all'allegato I.

La denominazione sociale di ciascuna società che sia di uno dei tipi di cui all'allegato I deve comportare un'indicazione diversa da quelle prescritte agli altri tipi di società o deve essere accompagnata da tale indicazione.

2.   Gli Stati membri possono non applicare la presente direttiva alle società di investimento a capitale variabile e alle cooperative, costituite in uno dei tipi di società di cui all'allegato I. Qualora le legislazioni degli Stati membri si avvalgano di tale facoltà, esse impongono a queste società di far comparire rispettivamente i termini «società di investimento a capitale variabile» o «cooperativa» su tutti i documenti di cui all'articolo 5 della direttiva 2009/101/CE.

Per «società d'investimento a capitale variabile», ai sensi della presente direttiva, s'intendono esclusivamente le società:

il cui unico oggetto consiste nel collocamento dei propri fondi in valori mobiliari diversi, in valori immobiliari diversi o in altri valori, all'unico scopo di ripartire i rischi d'investimento e di far beneficiare i loro azionisti dei risultati della gestione dei loro averi,

che fanno appello al pubblico per collocare le proprie azioni,

il cui statuto prevede che, entro i limiti di un capitale minimo e di un capitale massimo, esse possano in qualsiasi momento emettere azioni, riscattarle o rivenderle.

Articolo 2

Lo statuto o l'atto costitutivo della società contengono almeno le seguenti indicazioni:

a)

il tipo e la denominazione della società;

b)

l'oggetto sociale;

c)

quando la società non ha un capitale autorizzato, l'importo del capitale sottoscritto,

d)

quando la società ha un capitale autorizzato, il suo importo e l'importo del capitale sottoscritto al momento della costituzione della società o dell'ottenimento dell'autorizzazione a iniziare le attività, nonché in occasione di ogni modifica del capitale autorizzato, fatto salvo l'articolo 2, lettera e), della direttiva 2009/101/CE;

e)

quando non siano disciplinate dalla legge, le norme relative al numero e alle modalità di designazione dei membri degli organi incaricati della rappresentanza nei confronti dei terzi, dell'amministrazione, della direzione, della vigilanza o del controllo della società, nonché le norme relative alla ripartizione delle competenze tra questi organi;

f)

la durata della società, se quest'ultima non è costituita a tempo indeterminato.

Articolo 3

Lo statuto o l'atto costitutivo o un documento separato che formi oggetto di una pubblicità eseguita secondo le modalità previste nella legislazione di ogni Stato membro in conformità dell'articolo 3 della direttiva 2009/101/CE, deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

a)

la sede sociale;

b)

il valore nominale delle azioni sottoscritte e almeno annualmente, il numero di tali azioni;

c)

il numero di azioni sottoscritte prive di un valore nominale, quando la legislazione nazionale ne autorizzi l'emissione;

d)

eventualmente le condizioni particolari che limitano il trasferimento delle azioni;

e)

le indicazioni di cui alle lettere b), c) e d) per ciascuna categoria di azioni eventualmente esistenti e i diritti inerenti alle azioni di ciascuna categoria;

f)

la forma delle azioni, cioè se nominative o al portatore, allorché la legislazione nazionale preveda tali due forme, nonché tutte le disposizioni relative alla loro conversione, salvo che quest'ultima sia disciplinata dalla legge;

g)

l'importo del capitale sottoscritto versato al momento della costituzione della società o al momento dell'ottenimento dell'autorizzazione a iniziare l'attività;

h)

il valore nominale delle azioni o, in mancanza di un valore nominale, il numero delle azioni emesse come corrispettivo di ogni conferimento non in contanti, nonché l'oggetto di tale conferimento e il nome della persona che effettua il conferimento;

i)

le generalità delle persone fisiche o giuridiche o delle società che hanno sottoscritto o in nome delle quali è stato sottoscritto lo statuto o l'atto costitutivo ovvero, quando la costituzione della società non è simultanea, le generalità delle persone fisiche o giuridiche o delle società che hanno sottoscritto o in nome delle quali è stato sottoscritto il progetto di statuto o di atto costitutivo;

j)

l'importo totale, almeno approssimativo, di tutte le spese che, in occasione della costituzione della società e, se del caso, prima che la società ottenga l'autorizzazione a iniziare la propria attività, incombono alla società stessa o sono poste a suo carico; e

k)

qualsiasi utile particolare attribuito in occasione della costituzione della società o, sino a che quest'ultima non abbia ottenuto l'autorizzazione a dare inizio alla propria attività, a chiunque abbia partecipato alla costituzione della società o alle operazioni dirette a ottenere la suddetta autorizzazione.

Articolo 4

1.   La legislazione di uno Stato membro, qualora prescriva che una società non può dare inizio alle sue attività senza avere ricevuto per ciò l'autorizzazione, deve altresì prevedere disposizioni circa la responsabilità per gli impegni assunti dalla società o per conto della stessa nel periodo precedente il momento in cui detta autorizzazione è assentita o negata.

2.   Il paragrafo 1 non si applica agli impegni derivanti da contratti conclusi dalla società a condizione che l'autorizzazione a iniziare le attività sia concessa.

Articolo 5

1.   In ogni Stato membro la cui legislazione prescriva ai fini della costituzione di una società, il concorso di più soci, l'appartenenza delle azioni a una sola persona o la riduzione del numero dei soci al di sotto del minimo legale dopo la costituzione della società non comporta lo scioglimento di diritto della società.

2.   Se, nei casi di cui al paragrafo 1 la legislazione di uno Stato membro prevede che può essere pronunciato lo scioglimento giudiziale della società, l'autorità giudiziaria competente deve poter accordare a quest'ultima un termine sufficiente per regolarizzare la propria situazione.

3.   Con la pronuncia di scioglimento di cui al paragrafo 2 la società deve essere liquidata.

Articolo 6

1.   Per la costituzione della società o per il conseguimento dell'autorizzazione a iniziare la propria attività, le legislazioni degli Stati membri prescrivono la sottoscrizione di un capitale minimo che non può essere fissato a un importo inferiore a 25 000 EUR.

2.   Ogni cinque anni il Parlamento europeo e il Consiglio, su proposta della Commissione conformemente all'articolo 50, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera g), del trattato, procedono all'esame e, se del caso, alla revisione dell’importo di cui al paragrafo 1, espresso in euro, tenendo conto, da un lato, dell'evoluzione economica e monetaria nell'Unione e, dall'altro, della tendenza a riservare alle grandi e medie imprese la scelta dei tipi di società di cui all'allegato I.

Articolo 7

Il capitale sottoscritto può essere costituito unicamente da elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. Tali elementi dell'attivo non possono tuttavia essere costituiti da impegni di esecuzione di lavori o di prestazione di servizi.

Articolo 8

Le azioni non possono essere emesse per un importo inferiore al loro valore nominale o, in mancanza di questo, al valore contabile.

Tuttavia gli Stati membri possono permettere che le persone che, professionalmente, collocano azioni, corrispondano un importo inferiore all'importo totale delle azioni da essi sottoscritte nel corso di tale operazione.

Articolo 9

Le azioni emesse come corrispettivo di conferimenti devono essere liberate al momento della costituzione della società o quando la società ottiene l'autorizzazione a iniziare la propria attività, in misura non inferiore al 25 % del valore nominale o, in mancanza di un valore nominale, del valore contabile.

Tuttavia, le azioni emesse come corrispettivo di conferimenti non in contanti al momento della costituzione della società o quando la società ottiene l'autorizzazione a iniziare la propria attività devono essere interamente liberate entro cinque anni dalla costituzione della società o da quando essa ha ottenuto l'autorizzazione.

Articolo 10

1.   I conferimenti non in contanti formano oggetto di una relazione redatta, prima della costituzione della società o prima che essa ottenga l'autorizzazione a iniziare la propria attività, da uno o più esperti indipendenti dalla stessa, designati o autorizzati da un'autorità amministrativa o giudiziaria. Tali esperti possono, secondo la legislazione di ogni Stato membro, essere persone fisiche o persone giuridiche o società.

2.   La relazione degli esperti di cui al paragrafo 1 deve contenere almeno la descrizione dei singoli conferimenti, nonché i criteri di valutazione adottati, e indicare se i valori risultanti dall'applicazione di tali criteri corrispondono almeno al numero e al valore nominale o, in mancanza di un valore nominale, al valore contabile ed eventualmente, al premio d'emissione delle azioni da emettere come corrispettivo.

3.   La relazione degli esperti deve formare oggetto di pubblicità da effettuarsi secondo le modalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato membro, in conformità dell'articolo 3 della direttiva 2009/101/CE.

4.   Gli Stati membri possono non applicare il presente articolo quando il 90 % del valore nominale o, in mancanza di questo, del valore contabile di tutte le azioni è emesso come corrispettivo di conferimenti non in contanti effettuati da una o più società e quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

per quanto riguarda la società beneficiaria di tali conferimenti, i soggetti indicati all'articolo 3, lettera i), hanno rinunciato alla relazione di esperti;

b)

tale rinuncia ha formato oggetto di una pubblicità conformemente al paragrafo 3;

c)

le società che effettuano tali conferimenti dispongono di riserve di cui la legge o lo statuto non consentono la distribuzione e il cui importo è almeno pari al valore nominale o, in mancanza, al valore contabile delle azioni emesse come corrispettivo dei conferimenti non in contanti;

d)

le società che effettuano tali conferimenti si impegnano a garantire, a concorrenza dell'importo indicato alla lettera c), i debiti della società beneficiaria insorti nel lasso di tempo compreso tra l'emissione delle azioni come corrispettivo dei conferimenti non in contanti e un anno dopo la pubblicazione dei conti annuali di tale società relativi all'esercizio durante il quale sono stati effettuati i conferimenti; durante tale periodo è vietato qualunque trasferimento delle azioni;

e)

la garanzia di cui alla lettera d) ha formato oggetto di una pubblicità, conformemente al paragrafo 3; e

f)

le società che effettuano tali conferimenti incorporano un importo, pari a quello indicato nella lettera c), in una riserva che potrà essere distribuita soltanto alla scadenza di un periodo di tre anni a decorrere dalla pubblicazione dei conti annuali della società beneficiaria relativi all'esercizio durante il quale sono stati effettuati i conferimenti o successivamente, se del caso, dal momento in cui tutti i reclami concernenti la garanzia di cui alla lettera d), e inoltrati in tale periodo, saranno stati risolti.

5.   Gli Stati membri possono decidere di non applicare il presente articolo alla formazione di una nuova società tramite fusione o scissione quando viene redatta una relazione di esperti indipendenti sul progetto di fusione o di scissione.

Quando gli Stati membri decidono di applicare il presente articolo nei casi di cui al primo comma, possono prevedere che la relazione di cui al presente articolo e la relazione degli esperti indipendenti sul progetto di fusione o di scissione possano essere redatte dallo stesso esperto o esperti.

Articolo 11

1.   Gli Stati membri possono decidere di non applicare l'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3, della presente direttiva qualora, su decisione dell'organo di amministrazione o di direzione, i conferimenti non in contanti siano costituiti dai valori mobiliari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 18, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (11), o dagli strumenti del mercato monetario di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 19, della stessa direttiva, valutati al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della stessa direttiva durante un periodo sufficiente, come definito dalle legislazioni nazionali, precedente la data effettiva del conferimento non in contanti.

Tuttavia, qualora si siano verificati fatti eccezionali che abbiano inciso in misura tale sul prezzo da modificare sensibilmente il valore che le attività hanno alla data effettiva del loro conferimento, comprese le situazioni in cui il mercato di tali valori mobiliari o strumenti del mercato monetario non è più liquido, si procede ad una nuova valutazione su iniziativa e sotto la responsabilità dell'organo di amministrazione o di direzione.

Ai fini di tale nuova valutazione, si applica l'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3.

2.   Gli Stati membri possono decidere di non applicare l'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3, qualora, su decisione dell'organo di amministrazione o di direzione, il conferimento non in contanti sia costituito da attività diverse dai valori mobiliari e dagli strumenti del mercato monetario di cui al paragrafo 1 del presente articolo il cui valore equo sia già stato valutato da un esperto indipendente abilitato e siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

il valore equo è determinato con riferimento a una data non anteriore di oltre sei mesi rispetto alla data effettiva del conferimento; e

b)

la valutazione è stata effettuata conformemente ai principi e ai criteri di valutazione generalmente riconosciuti nello Stato membro per il tipo di attività da cui è costituito il conferimento.

Qualora intervengano fatti nuovi rilevanti che possano modificare sensibilmente il valore equo delle attività alla data effettiva del conferimento, si procede ad una nuova valutazione su iniziativa e sotto la responsabilità dell'organo di amministrazione o di direzione.

Ai fini di tale nuova valutazione si applica l'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3.

In mancanza di tale nuova valutazione, uno o più azionisti che detengano una quota complessiva pari ad almeno il 5 % del capitale sottoscritto della società alla data in cui è stata adottata la decisione relativa all'aumento del capitale possono chiedere una valutazione da parte di un esperto indipendente, nel qual caso si applica l'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3.

L'azionista o gli azionisti possono richiedere tale valutazione fino alla data effettiva del conferimento, a condizione che, alla data della richiesta, l'azionista o gli azionisti in questione detengano ancora una quota complessiva pari ad almeno il 5 % del capitale sottoscritto della società, come esistente alla data in cui è stata adottata la decisione relativa all'aumento del capitale.

3.   Gli Stati membri possono decidere di non applicare l'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3, qualora, su decisione dell'organo di amministrazione o di direzione, il conferimento non in contanti sia costituito da attività diverse dai valori mobiliari o dagli strumenti del mercato monetario di cui al paragrafo 1 del presente articolo il cui valore equo sia ricavato, per ogni singolo cespite, dai conti obbligatori dell'esercizio precedente, a condizione che i conti siano stati sottoposti a revisione ai sensi della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (12).

Il paragrafo 2, commi dal secondo al quinto, del presente articolo si applica mutatis mutandis.

Articolo 12

1.   Qualora sia effettuato un conferimento non in contanti conformemente all’articolo 11 senza la relazione di un esperto di cui all’articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3, oltre alle informazioni previste all’articolo 3, lettera h), ed entro un mese dalla data effettiva del conferimento, viene pubblicata una dichiarazione contenente le seguenti informazioni:

a)

una descrizione del conferimento non in contanti in oggetto;

b)

il relativo valore, l’indicazione della fonte di tale valutazione e, se del caso, il metodo di valutazione;

c)

una dichiarazione che precisi se il valore risultante corrisponde almeno al numero e al valore nominale, o, in mancanza di valore nominale, al valore contabile ed, eventualmente, al premio di emissione delle azioni da emettere a fronte di tale conferimento; e

d)

una dichiarazione che indichi che non sono intervenuti fatti nuovi rilevanti che incidono sulla valutazione iniziale.

La pubblicazione viene effettuata secondo le modalità definite dalla legislazione di ciascuno Stato membro conformemente all’articolo 3 della direttiva 2009/101/CE.

2.   Qualora sia offerto un conferimento non in contanti senza la relazione di un esperto di cui all’articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3, a fronte di un aumento di capitale proposto ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 2, viene pubblicato un annuncio indicante la data in cui è stata adottata la decisione relativa all’aumento del capitale contenente le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, secondo le modalità definite dalla legislazione di ciascuno Stato membro e in conformità dell’articolo 3 della direttiva 2009/101/CE, prima che il conferimento non in contanti venga effettuato. In tal caso, la dichiarazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo si limita all’indicazione che non sono intervenuti fatti nuovi rilevanti dopo la pubblicazione del summenzionato annuncio.

3.   Ogni Stato membro prevede garanzie adeguate per assicurare il rispetto delle procedure stabilite all’articolo 11 e al presente articolo qualora sia effettuato un conferimento non in contanti senza la relazione di un esperto di cui all’articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3.

Articolo 13

1.   L'acquisizione da parte della società di elementi dell'attivo appartenenti a una delle persone o società di cui all'articolo 3, lettera i), per un controvalore di almeno 1/10 del capitale sottoscritto è soggetta a verifica e a pubblicità analoghe a quelle previste dall'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3, nonché all'approvazione dell'assemblea quando detta acquisizione ha luogo entro un termine stabilito dalla legislazione nazionale, non inferiore a due anni a decorrere dalla costituzione della società o dal momento in cui essa ha ottenuto l'autorizzazione a iniziare la propria attività.

Gli articoli 11 e 12 si applicano mutatis mutandis.

Gli Stati membri possono anche prevedere l'applicazione di queste disposizioni quando l'elemento dell'attivo appartiene a un azionista o a un'altra persona.

2.   Il paragrafo 1 non si applica alle acquisizioni effettuate nell'ambito dell'amministrazione ordinaria della società né alle acquisizioni effettuate su iniziativa o sotto il controllo di un'autorità amministrativa o giudiziaria, né alle acquisizioni in borsa.

Articolo 14

Fatte salve le disposizioni sulla riduzione del capitale sottoscritto, gli azionisti non possono essere esonerati dall'obbligo del conferimento.

Articolo 15

Fino a ulteriore coordinamento delle legislazioni nazionali, gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché almeno garanzie identiche a quelle previste dagli articoli da 2 a 14 siano richieste in caso di trasformazione di una società di diverso tipo in società per azioni.

Articolo 16

Gli articoli da 2 a 15 lasciano impregiudicate le disposizioni previste dagli Stati membri sulla competenza e la procedura concernente la modifica dello statuto o dell'atto costitutivo.

Articolo 17

1.   Ad eccezione dei casi di riduzione del capitale sottoscritto, nessuna distribuzione a favore degli azionisti può aver luogo se, alla data di chiusura dell'ultimo esercizio, l'attivo netto quale risulta dai conti annuali è o potrebbe diventare, in seguito a tale distribuzione, inferiore all'importo del capitale sottoscritto aumentato delle riserve che la legge o lo statuto non permettono di distribuire.

2.   L'importo del capitale sottoscritto indicato al paragrafo 1 è diminuito dell'importo del capitale sottoscritto non richiesto dalla società, quando quest’ultimo non è contabilizzato all’attivo del bilancio.

3.   L'importo di una distribuzione a favore degli azionisti non può superare l'importo del risultato dell'ultimo esercizio chiuso, aumentato degli utili degli esercizi precedenti e dei prelievi effettuati su riserve disponibili a questo scopo e diminuito delle perdite degli esercizi precedenti e delle somme iscritte in riserva conformemente alla legge o allo statuto.

4.   Il termine «distribuzione» quale figura ai paragrafi 1 e 3 comprende in particolare il versamento dei dividendi e quello degli interessi relativi alle azioni.

5.   Quando la legislazione di uno Stato membro ammette il versamento di acconti sui dividendi, lo sottopo ne almeno alle seguenti condizioni:

a)

esiste una situazione contabile che dimostri che i fondi disponibili per la distribuzione sono sufficienti,

b)

l'importo da distribuire non può superare l'importo dei risultati realizzati dalla fine dell'ultimo esercizio per cui sono stati stabiliti i conti annuali, aumentato degli utili degli esercizi precedenti e dei prelievi effettuati sulle riserve disponibili a tal fine e diminuito delle perdite degli esercizi precedenti e delle somme da iscrivere in riserva in virtù di un obbligo legale o statutario.

6.   I paragrafi da 1 a 5 non pregiudicano le disposizioni degli Stati membri relative a un aumento del capitale sottoscritto mediante capitalizzazione delle riserve.

7.   La legislazione di uno Stato membro può prevedere deroghe al paragrafo 1 nel caso di una società di investimento a capitale fisso.

Per «società di investimento a capitale fisso» ai sensi del presente paragrafo si intendono esclusivamente le società:

a)

il cui unico oggetto consiste nel collocamento dei propri fondi in valori mobiliari diversi o in valori immobiliari diversi o in altri valori all'unico scopo di ripartire i rischi di investimento e di far beneficiare i loro azionisti dei risultati della gestione dei loro averi, e

b)

che fanno appello al pubblico per collocare le proprie azioni.

Qualora le legislazioni degli Stati membri si avvalgono di questa facoltà, esse:

a)

impongono a queste società di far comparire i termini «società di investimento» su tutti i documenti indicati all'articolo 5 della direttiva 2009/101/CE;

b)

non autorizzano una società di questo tipo il cui attivo netto sia inferiore all'importo specificato nel paragrafo 1 a procedere a una distribuzione agli azionisti se, alla data di chiusura dell'ultimo esercizio, il totale dell'attivo della società quale risulta dai conti annuali è o potrebbe diventare, in seguito a tale distribuzione, inferiore a una volta e mezza l'importo totale dei debiti della società verso i creditori risultante dai conti annuali; e

c)

impongono a ogni società di questo tipo che proceda a una distribuzione mentre il suo attivo netto è inferiore all'importo specificato nel paragrafo 1 di precisarlo in una nota nei propri conti annuali.

Articolo 18

Ogni distribuzione fatta in contrasto con l'articolo 17 deve essere restituita dagli azionisti che l'hanno ricevuta, se la società dimostra che tali azionisti erano a conoscenza dell'irregolarità delle distribuzioni fatte a loro favore o non potevano ignorarla, tenuto conto delle circostanze.

Articolo 19

1.   In caso di perdita grave del capitale sottoscritto, l'assemblea deve essere convocata nel termine previsto dalla legislazione degli Stati membri, per esaminare se sia necessario sciogliere la società o prendere altri provvedimenti.

2.   La legislazione di uno Stato membro non può fissare a più di metà del capitale sottoscritto l'importo della perdita considerata come grave ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 20

1.   La società non può sottoscrivere azioni proprie.

2.   È considerato sottoscrittore per conto proprio chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della società, azioni di quest'ultima.

3.   Le persone o società di cui all'articolo 3, lettera i) o, in caso di aumento del capitale sottoscritto, i membri dell'organo di amministrazione o di direzione sono tenuti a liberare le azioni sottoscritte in violazione del presente articolo.

La legislazione di uno Stato membro può tuttavia prevedere che ogni interessato potrà liberarsi da tale obbligo dimostrando che non gli si può imputare personalmente alcuna colpa.

Articolo 21

1.   Fatti salvi il principio della parità di trattamento di tutti gli azionisti che si trovano in condizioni identiche e la direttiva 2003/6/CE, lo Stato membro può autorizzare una società ad acquisire azioni proprie, o direttamente o tramite una persona che agisca in nome proprio ma per conto di tale società. Nella misura in cui tali acquisizioni sono autorizzate, gli Stati membri le subordinano alle seguenti condizioni:

a)

l'autorizzazione è accordata dall'assemblea, che ne determina modalità e condizioni, in particolare il numero massimo di azioni da acqu isire, il periodo per cui è accordata l'autorizzazione, la cui durata massima sarà determinata dalla legislazione nazionale ma che, in ogni caso, non può essere superiore a 5 anni e, in caso di acquisizione a titolo oneroso, il corrispettivo minimo e il corrispettivo massimo. I membri dell'organo di amministrazione o di direzione si assicurano che, per ogni acquisizione autorizzata, siano rispettate le condizioni di cui alle lettere b) e c);

b)

le acquisizioni, ivi comprese le azioni acquisite in precedenza dalla società e detenute nel suo portafoglio, nonché le azioni acquisite da una persona che agisca in nome proprio ma per conto della società non possono avere l'effetto di diminuire l'attivo netto al di sotto dell'importo di cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 2; e

c)

l'operazione può riguardare soltanto azioni interamente liberate.

Gli Stati membri possono inoltre subordinare le acquisizioni di cui al primo comma a una delle seguenti condizioni:

a)

il valore nominale o, in mancanza di valore nominale, il valore contabile delle azioni acquisite, comprese le azioni acquisite in precedenza dalla società e detenute nel suo portafoglio, nonché le azioni acquisite da una persona che agisce in nome proprio, ma per conto della società, non superi un limite determinato dagli Stati membri; tale limite non può essere inferiore al 10 % del capitale sottoscritto;

b)

la facoltà della società di acquisire azioni proprie ai sensi del primo comma, il numero massimo di azioni da acquisire, il periodo per il quale la facoltà è accordata nonché l'importo del corrispettivo minimo o massimo risultino dallo statuto o dall'atto costitutivo della società;

c)

la società soddisfi requisiti adeguati in materia di obblighi di comunicazione e di notifica;

d)

talune società, come stabilito dagli Stati membri, possano essere tenute ad annullare le azioni acquisite, a condizione che un importo equivalente al valore nominale delle azioni annullate sia iscritto in una riserva che non può essere distribuita agli azionisti eccetto in caso di riduzione del capitale sottoscritto; tale riserva può essere utilizzata solo per aumentare il capitale sottoscritto mediante capitalizzazione delle riserve; e

e)

l'acquisizione non pregiudichi la soddisfazione dei diritti dei creditori.

2.   La legislazione di uno Stato membro può derogare al paragrafo 1, lettera a), prima frase, quando le acquisizioni di azioni proprie sono necessarie per evitare alla società un danno grave e imminente. In tal caso, l'assemblea immediatamente successiva deve essere informata dall'organo di amministrazione o di direzione dei motivi e dello scopo delle acquisizioni effettuate, del numero e del valore nominale o, in mancanza di valore nominale, del valore contabile delle azioni acquisite, della frazione del capitale sottoscritto che esse rappresentano nonché del corrispettivo di tali azioni.

3.   Gli Stati membri possono non applicare il paragrafo 1, lettera a), prima frase, alle azioni acquisite dalla società stessa ovvero da una persona che agisce a nome proprio, ma per conto di tale società, allo scopo di essere distribuite al suo personale o al personale di una società collegata a quest'ultima. La distribuzione di queste azioni deve essere effettuata entro dodici mesi a decorrere dall'acquisizione di tali azioni.

Articolo 22

1.   Gli Stati membri possono non applicare l'articolo 21:

a)

alle azioni acquisite in esecuzione di una decisione di riduzione del capitale o nei casi di cui all'articolo 43;

b)

alle azioni acquisite in seguito a trasmissione a titolo universale di patrimonio;

c)

alle azioni interamente liberate acquisite a titolo gratuito o acquisite da banche e da altri istituti finanziari a titolo di commissione d'acquisto;

d)

alle azioni acquisite in virtù di un obbligo legale risultante da una decisione giudiziaria a tutela delle minoranze di azionisti, in particolare in caso di fusione, di cambiamento dell'oggetto o del tipo della società, di trasferimento della sede sociale all'estero o di introduzione di limitazioni per il trasferimento delle azioni;

e)

alle azioni acquisite da un azionista a causa dell'omessa liberazione delle stesse;

f)

alle azioni acquisite per indennizzare azionisti minoritari di società collegate;

g)

alle azioni interamente liberate acquisite in occasione d'una vendita forzata eseguita per soddisfare un credito della società nei confronti del proprietario di tali azioni; e

h)

alle azioni interamente liberate emesse da una società d'investimento a capitale fisso ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 7, secondo comma e acquisite da questa o da una società ad essa collegata, su richiesta di coloro che effettuano gli investimenti. L'articolo 17, paragrafo 7, terzo comma, lettera a), è applicabile. Tali acquisizioni non possono avere l'effetto che l'attivo netto scenda al di sotto dell'importo del capitale sottoscritto aumentato delle riserve che la legge non consente di distribuire.

2.   Tuttavia le azioni acquisite nei casi indicati al paragrafo 1, lettere da b) a g), devono essere trasferite entro un termine massimo di tre anni dalla loro acquisizione, salvo che il valore nominale o, in mancanza di questo, il valore contabile delle azioni acquisite, comprese le azioni che la società può aver acquisito attraverso una persona che agisce in suo nome, ma per conto della società, non superi il 10 % del capitale sottoscritto.

3.   In mancanza di trasferimento entro il termine fissato al paragrafo 2, le azioni devono essere annullate. La legislazione di uno Stato membro può subordinare tale annullamento a una riduzione del capitale sottoscritto di un importo corrispondente. Tale riduzione dev'essere obbligatoria qualora l'acquisizione di azioni da annullare abbia come effetto che l'attivo netto diventi inferiore all'importo di cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 2.

Articolo 23

Le azioni acquisite in violazione degli articoli 21 e 22 debbono essere trasferite entro un anno a decorrere dalla loro acquisizione. Se esse non sono state trasferite entro tale termine, si applica l'articolo 22, paragrafo 3.

Articolo 24

1.   Qualora la legislazione di uno Stato membro permetta a una società di acquisire azioni proprie o direttamente o tramite una persona che agisce a nome proprio, ma per conto di tale società, essa sottopone in ogni momento la detenzione di tali azioni, almeno alle condizioni seguenti:

a)

fra i diritti di cui sono fornite le azioni, è in ogni caso sospeso il diritto di voto delle azioni proprie;

b)

se tali azioni sono contabilizzate nell'attivo del bilancio, una riserva indisponibile dello stesso importo è iscritta al passivo.

2.   Qualora la legislazione di uno Stato membro permetta a una società di acquisire azioni proprie o direttamente o tramite una persona che agisce a nome proprio, ma per conto di tale società, essa esige che il rapporto di gestione precisi almeno:

a)

i motivi delle acquisizioni fatte durante l'esercizio;

b)

il numero e il valore nominale o, in mancanza di valore nominale, il valore contabile delle azioni acquisite e trasferite durante l'esercizio, nonché la quota di capitale sottoscritto corrispondente a tali azioni;

c)

in caso di acquisizione o di trasferimento a titolo oneroso, il corrispettivo delle azioni;

d)

il numero e il valore nominale o, in mancanza di valore nominale, il valore contabile di tutte le azioni acquisite e detenute in portafoglio, nonché la quota di capitale sottoscritto corrispondente a tali azioni.

Articolo 25

1.   Qualora uno Stato membro permetta a una società di anticipare fondi, accordare prestiti o fornire garanzie per l'acquisizione delle sue azioni da parte di un terzo, direttamente o indirettamente, esso subordina tali operazioni alle condizioni enunciate ai paragrafi da 2 a 5.

2.   Le operazioni hanno luogo sotto la responsabilità dell'organo di amministrazione o di direzione, a condizioni di mercato eque, in particolare per quanto riguarda gli interessi pagati e le garanzie prestate alla società per i prestiti o l'anticipo di fondi di cui al primo paragrafo.

Il merito di credito del terzo o, in caso di transazioni multilaterali, di ciascuna controparte, deve essere stato debitamente valutato.

3.   L'organo di amministrazione o di direzione sottopone l'operazione all'autorizzazione preventiva dell'assemblea, la quale delibera secondo le regole in materia di numero legale e di maggioranza di cui all'articolo 44.

L'organo di amministrazione o di direzione presenta all'assemblea una relazione scritta illustrando:

a)

le ragioni dell'operazione,

b)

l'interesse che l'operazione presenta per la società,

c)

le condizioni dell'operazione,

d)

i rischi che essa comporta per la liquidità e

e)

la solvibilità della società e il prezzo al quale il terzo acquisirà le azioni.

Tale relazione viene trasmessa al registro per la successiva pubblicazione ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2009/101/CE.

4.   L'importo complessivo dell'assistenza finanziaria prestata ai terzi non comporta mai una riduzione dell'attivo netto della società al di sotto dell'importo di cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 2, tenuto conto anche dell'eventuale riduzione dell'attivo netto derivante dall'acquisto, da parte della società o per conto della stessa, di azioni proprie conformemente all'articolo 21, paragrafo 1.

La società iscrive nel passivo del bilancio una riserva indisponibile pari all'importo complessivo dell'assistenza finanziaria.

5.   Qualora un terzo, usufruendo dell'assistenza finanziaria della società acquisti da essa azioni proprie di cui all'articolo 21, paragrafo 1, ovvero sottoscriva azioni emesse nel quadro di un aumento del capitale sottoscritto, tale acquisizione o tale sottoscrizione sono realizzate a un giusto prezzo.

6.   I paragrafi da 1 a 5 non si applicano agli atti negoziali effettuati nell'ambito delle operazioni correnti delle banche e di altri istituti finanziari, né alle operazioni effettuate per l'acquisizione di azioni da parte del o per il personale della società o di una società collegata a quest'ultima.

Questi atti negoziali e queste operazioni non possono tuttavia avere l'effetto che l'attivo netto della società scenda al di sotto dell' importo di cui all'articolo 17, paragrafo 1.

7.   I paragrafi da 1 a 5 non si applicano alle operazioni effettuate per l'acquisizione di azioni di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera h).

Articolo 26

Qualora singoli membri dell'organo di amministrazione o di direzione della società partecipante ad un'operazione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, o singoli membri dell'organo di amministrazione o di direzione di un'impresa madre ai sensi dell'articolo 1 della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio,del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 50, paragrafo 2, lettera g), del trattato e relativa ai conti consolidati (13), o la stessa impresa madre, o terzi che agiscano a nome proprio ma per conto di detti membri o di detta impresa, siano parti di una tale operazione, gli Stati membri assicurano, tramite garanzie adeguate, che l'operazione non sia contraria al miglior interesse della società.

Articolo 27

1.   L'accettazione in garanzia da parte della società delle proprie azioni, direttamente o tramite una persona che agisce in nome proprio ma per conto di tale società, è equiparata alle acquisizioni di cui all'articolo 21, all'articolo 22, paragrafo 1, e agli articoli 24 e 25.

2.   Gli Stati membri possono applicare il paragrafo 1 alle operazioni correnti di banche e di altri istituti finanziari.

Articolo 28

1.   La sottoscrizione, l'acquisizione o la detenzione di azioni della società per azioni da parte di un'altra società ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 2009/101/CE in cui la società per azioni dispone direttamente o indirettamente della maggioranza dei voti o può esercitare direttamente o indirettamente un'influenza dominante, è considerata come effettuata dalla società per azioni stessa.

Il primo comma si applica anche quando l'altra società è soggetta al diritto di un paese terzo e ha una forma giuridica paragonabile a quella di cui all'articolo 1 della direttiva 2009/101/CE.

Tuttavia, quando la società per azioni dispone indirettamente della maggioranza dei voti o può esercitare indirettamente un'influenza dominante, gli Stati membri hanno la facoltà di non applicare il primo e secondo comma, purché prevedano la sospensione dal diritto di voto connesso con le azioni della società per azioni di cui dispone l'altra società.

2.   In mancanza di un coordinamento delle disposizioni nazionali sul diritto dei gruppi, gli Stati membri possono:

a)

definire i casi in cui si presume che una società per azioni possa esercitare un'influenza dominante su un'altra società; se uno Stato membro si avvale di questa facoltà, la sua legislazione deve comunque prevedere che esista la possibilità di un'influenza dominante quando una società per azioni:

ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza ed è allo stesso tempo azionista o socio dell'altra società, o

è azionista o socio dell'altra società e detiene da sola, in base ad un accordo con altri azionisti o soci di tale società, il controllo della maggioranza dei voti degli azionisti o dei soci di detta società.

Gli Stati membri non sono tenuti a prevedere altri casi oltre ai due menzionati al primo e al secondo trattino;

b)

definire i casi in cui si considera che una società per azioni disponga indirettamente del voto o eserciti indirettamente un'influenza dominante;

c)

precisare le circostanze in cui si considera che una società per azioni disponga del voto.

3   Gli Stati membri hanno tuttavia la facoltà di non applicare il primo e secondo comma del paragrafo 1 qualora la sottoscrizione, l'acquisizione o la detenzione sia effettuata per conto di una persona diversa da quella che sottoscrive, acquisisce o detiene, che non sia né la società per azioni di cui al paragrafo 1 né un'altra società in cui la società per azioni disponga direttamente o indirettamente della maggioranza dei diritti di voto o possa esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante.

4.   Gli Stati membri hanno inoltre la facoltà di non applicare il primo e secondo comma del paragrafo 1 qualora la sottoscrizione, l'acquisizione o la detenzione sia effettuata dall'altra società nella sua qualità di operatore professionale su titoli e nell'ambito di tale attività, purché essa sia membro di una borsa valori situata od operante in uno Stato membro o sia autorizzata o controllata da un'autorità di uno Stato membro competente per la vigilanza degli operatori professionali su titoli che, ai sensi della presente direttiva, possono includere gli enti creditizi.

5.   Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare il primo e secondo comma del paragrafo 1 qualora la detenzione di azioni della società per azioni da parte dell'altra società derivi da un'acquisizione effettuata prima che fra le due società in questione si istituisca una relazione corrispondente ai criteri stabiliti al paragrafo 1.

Tuttavia, i diritti di voto connessi con queste azioni sono sospesi e le azioni sono prese in considerazione per stabilire se sia soddisfatta la condizione di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera b).

6.   Gli Stati membri hanno la facoltà di non applicare i paragrafi 2 e 3 dell'articolo 22 e l'articolo 23 in caso di acquisizione di azioni di una società per azioni da parte dell'altra società, purché essi prevedano:

a)

la sospensione dal diritto di voto connesso con le azioni della società per azioni di cui dispone l'altra società e

b)

l'obbligo per i membri dell'organo di amministrazione o di direzione della società per azioni di riacquistare dall'altra società le azioni di cui ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 22 e all'articolo 23 al prezzo al quale sono state acquistate da quest'altra società; questa sanzione non è applicabile nel solo caso in cui detti membri provino che la società per azioni è totalmente estranea alla sottoscrizione o all'acquisizione di dette azioni.

Articolo 29

1.   Gli aumenti di capitale sono decisi dall'assemblea. Tale decisione nonché attuazione dell'aumento del capitale sottoscritto formano oggetto di pubblicità secondo le modalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato membro, in conformità dell'articolo 3 della direttiva 2009/101/CE.

2.   Tuttavia, lo statuto, l'atto costitutivo o l'assemblea la cui decisione deve formare oggetto di pubblicità in conformità del paragrafo 1, possono autorizzare l'aumento del capitale sottoscritto fino a concorrenza di un importo massimo che essi stabiliscono rispettando l'importo massimo eventualmente previsto dalla legge. Nei limiti dell'importo stabilito, l'organo della società a tal uopo autorizzato decide, se del caso, di aumentare il capitale sottoscritto. I poteri di quest'ultimo non possono superare i cinque anni e possono essere rinnovati una o più volte dall'assemblea per un periodo che, ogni volta, non può superare i cinque anni.

3.   Se esistono più categorie di azioni, la decisione dell'assemblea concernente l'aumento di capitale di cui al paragrafo 1 o l'autorizzazione di aumentare il capitale di cui al paragrafo 2 è subordinata ad una votazione separata almeno per ciascuna categoria di azionisti i cui diritti siano lesi dall'operazione.

4.   Il presente articolo si applica all'emissione di tutti i titoli convertibili in azioni o forniti di un diritto di sottoscrizione, ma non alla conversione dei titoli né all'esercizio del diritto di sottoscrizione.

Articolo 30

Le azioni emesse come corrispettivo di conferimenti a seguito di un aumento del capitale sottoscritto devono essere liberate in misura non inferiore al 25 % del loro valore nominale o, in mancanza di valore nominale, del loro valore contabile. Se è previsto un premio di emissione, il relativo importo deve essere versato integralmente.

Articolo 31

1.   Le azioni emesse come corrispettivo di conferimenti non in contanti a seguito di un aumento del capitale sottoscritto debbono essere interamente liberate entro cinque anni dalla decisione di aumentare il capitale sottoscritto.

2.   I conferimenti di cui al paragrafo 1 formano oggetto di una relazione redatta, prima dell'attuazione dell'aumento del capitale sottoscritto, da uno o più esperti indipendenti dalla società, designati o autorizzati da un'autorità amministrativa o giudiziaria. Tali esperti possono, secondo la legislazione di ogni Stato membro, essere persone fisiche o persone giuridiche o società.

Si applicano l'articolo 10, paragrafi 2 e 3, e gli articoli 11 e 12.

3.   Gli Stati membri possono decidere di non applicare il paragrafo 2 se l’aumento del capitale sottoscritto è effettuato per realizzare una fusione, una scissione o un’offerta pubblica di acquisto o di scambio di azioni e per retribuire gli azionisti di una società assorbita, o scissa, oppure oggetto dell’offerta pubblica di acquisto o di scambio.

Nel caso di fusione o di scissione, tuttavia, gli Stati membri applicano il primo comma solo quando è redatta una relazione di esperti indipendenti sul progetto di fusione o di scissione.

Quando gli Stati membri decidono di applicare il paragrafo 2 in caso di fusione o scissione, essi possono prevedere che la relazione di cui al presente articolo e la relazione degli esperti indipendenti sul progetto di fusione o di scissione possano essere redatte dallo stesso esperto o esperti.

4.   Gli Stati membri possono non applicare il paragrafo 2 quando tutte le azioni emesse a seguito di un aumento del capitale sottoscritto sono emesse come corrispettivo di conferimenti non in contanti effettuati da una o più società, purché tutti gli azionisti della società beneficiaria dei conferimenti abbiano rinunciato alla relazione di esperti e siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 4, lettere da b) a f).

Articolo 32

Se l'aumento di capitale non è integralmente sottoscritto, il capitale è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se le condizioni di emissione hanno espressamente previsto tale possibilità.

Articolo 33

1.   Nel caso di aumento di capitale sottoscritto mediante conferimenti in denaro, le azioni devono essere offerte in opzione agli azionisti in proporzione della quota di capitale rappresentata dalle loro azioni.

2.   Gli Stati membri possono:

a)

non applicare il paragrafo 1 alle azioni fornite di un diritto limitato di partecipazione alle distribuzioni ai sensi dell'articolo 17 e/o alla suddivisione del patrimonio sociale in caso di liquidazione; oppure,

b)

permettere che quando il capitale sottoscritto di una società avente più categorie di azioni, per cui il diritto di voto o il diritto di partecipazione alla distribuzione ai sensi dell'articolo 17 o di suddivisione del patrimonio sociale in caso di liquidazione sono diversi, viene aumentato mediante l'emissione di nuove azioni in una sola di tali categorie, gli azionisti delle altre categorie esercitino il diritto di opzione solo dopo che gli azionisti della categoria in cui le azioni sono emesse abbiano esercitato lo stesso diritto.

3.   L'offerta di sottoscrizione in opzione e il termine entro il quale questo diritto deve essere esercitato formano oggetto di pubblicazione nel bollettino nazionale designato in conformità della direttiva 2009/101/CE. La legislazione di uno Stato membro può tuttavia non prevedere tale pubblicazione quando tutte le azioni della società sono nominative. In questo caso tutti gli azionisti debbono essere informati per iscritto. Il diritto di opzione deve essere esercitato entro un termine che non può essere inferiore a quattordici giorni a decorrere dalla pubblicazione dell'offerta o dall'invio delle lettere agli azionisti.

4.   Il diritto di opzione non può essere escluso o limitato dallo statuto o dall'atto costitutivo. L'esclusione o la limitazione possono essere tuttavia decise dall'assemblea. L'organo di amministrazione o di direzione è tenuto a presentare a tale assemblea una relazione scritta che precisi i motivi per limitare o sopprimere il diritto di opzione e giustifichi il prezzo di emissione proposto. L'assemblea delibera secondo le regole di numero legale e di maggioranza prescritta nell'articolo 44. La sua decisione forma oggetto di pubblicità effettuata secondo le modalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato membro, in conformità dell'articolo 3 della direttiva 2009/101/CE.

5.   La legislazione di uno Stato membro può prevedere che lo statuto, l'atto costitutivo o l'assemblea che delibera secondo le regole in materia di numero legale, di maggioranza e di pubblicità indicate al paragrafo 4 possono dare il potere di escludere o di limitare il diritto di opzione all'organo della società che può decidere l'aumento del capitale sottoscritto nei limiti del capitale autorizzato. Questo potere non può avere una durata superiore a quella dei poteri previsti all'articolo 29, paragrafo 2.

6.   I paragrafi da 1 a 5 si applicano all'emissione di tutti i titoli convertibili in azioni o forniti di un diritto di sottoscrizione di azioni, ma non alla conversione di tali titoli né all'esercizio del diritto di sottoscrizione.

7.   Non vi è esclusione del diritto d'opzione ai sensi dei paragrafi 4 e 5 quando, secondo la decisione sull'aumento del capitale sottoscritto, le azioni sono emesse a banche o altri istituti finanziari per essere offerte agli azionisti della società in conformità dei paragrafi 1 e 3.

Articolo 34

Qualsiasi riduzione del capitale sottoscritto, eccettuata quella disposta con decisione giudiziaria, deve almeno essere subordinata a una decisione dell'assemblea che delibera secondo le regole di numero legale e di maggioranza fissate all'articolo 44 fatti salvi gli articoli 40 e 41. Tale decisione forma oggetto di pubblicità effettuata secondo le modalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato membro, in conformità dell'articolo 3 della direttiva 2009/101/CE.

Nella convocazione dell'assemblea deve essere indicato almeno lo scopo della riduzione e la relativa modalità di attuazione.

Articolo 35

Se esistono più categorie di azioni, la decisione dell'assemblea sulla riduzione del capitale sottoscritto è subordinata a una votazione separata almeno per ciascuna categoria di azionisti i cui diritti siano lesi dall'operazione.

Articolo 36

1.   In caso di riduzione del capitale sottoscritto, almeno i creditori il cui titolo sia anteriore alla pubblicazione della decisione relativa alla riduzione hanno quanto meno il diritto di ottenere una garanzia per i crediti non scaduti al momento della pubblicazione. Gli Stati membri possono negare tale diritto soltanto se il creditore gode di adeguate garanzie o se tali garanzie non sono necessarie, tenuto conto del patrimonio della società.

Gli Stati membri stabiliscono le modalità di esercizio del diritto di cui al primo comma. In ogni caso, gli Stati membri provvedono affinché i creditori possano rivolgersi all'autorità amministrativa o giudiziaria competente per ottenere adeguate tutele, a condizione che possano dimostrare, in modo credibile, che la riduzione del capitale sottoscritto pregiudichi i loro diritti e che la società non ha fornito loro adeguate tutele.

2.   Inoltre le legislazioni degli Stati membri dispongono almeno che la riduzione non è operante o che gli azionisti non possono beneficiare di alcun pagamento finché i creditori non siano stati soddisfatti o finché un'autorità giudiziaria non abbia disposto il rigetto della loro domanda.

3.   Il presente articolo si applica qualora la riduzione del capitale sottoscritto abbia luogo mediante la totale o parziale liberazione degli azionisti dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti.

Articolo 37

1.   Gli Stati membri possono non applicare l'articolo 36 alle riduzioni del capitale sottoscritto attuate allo scopo di compensare le perdite o di incorporare alcune somme in una riserva, purché, a seguito di tale operazione, l'importo di detta riserva non sia superiore al 10 % del capitale sottoscritto ridotto. Questa riserva, tranne in caso di riduzione del capitale sottoscritto, non può essere distribuita agli azionisti; essa può essere utilizzata solo per compensare le perdite o per aumentare il capitale sottoscritto mediante incorporazione di riserve nella misura in cui gli Stati membri consentano tale operazione.

2.   Nei casi di cui al paragrafo 1 le legislazioni degli Stati membri prevedono almeno le misure necessarie ad assicurare che le somme provenienti dalla riduzione del capitale sottoscritto non possano essere utilizzate per effettuare versamenti o distribuzioni agli azionisti e nemmeno per la liberazione degli azionisti dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti.

Articolo 38

Il capitale sottoscritto non può essere ridotto a un importo inferiore al capitale minimo stabilito in conformità dell'articolo 6.

Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare tale riduzione se essi stabiliscono anche che la decisione di procedere a una riduzione ha effetto solo se si procede a un aumento del capitale sottoscritto allo scopo di portare quest'ultimo a un livello almeno pari al minimo prescritto.

Articolo 39

Qualora la legislazione di uno Stato membro autorizzi l'ammortamento totale o parziale del capitale sottoscritto senza riduzione, essa stabilisce almeno il rispetto delle condizioni seguenti:

a)

se lo statuto o l'atto costitutivo prevede l'ammortamento, esso è deciso dall'assemblea, che delibera almeno nel rispetto delle norme ordinarie in materia di numero legale e di maggioranza; qualora lo statuto o l'atto costitutivo non preveda l'ammortamento, esso è deciso dall'assemblea, che delibera almeno nel rispetto delle norme in materia di numero legale e di maggioranza previste all'articolo 44. La decisione forma l'oggetto di pubblicità effettuata secondo le modalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato membro, in conformità dell'articolo 3 della direttiva 2009/101/CE;

b)

l'ammortamento può essere effettuato soltanto con le somme distribuibili in conformità dell'articolo 17, paragrafi da 1 a 4;

c)

gli azionisti le cui azioni siano ammortizzate conservano i loro diritti nella società ad eccezione del diritto al rimborso del conferimento e del diritto di partecipazione alla distribuzione di un primo dividendo sulle azioni non ammortizzate.

Articolo 40

1.   Qualora la legislazione di uno Stato membro autorizzi le società a ridurre il capitale sottoscritto mediante ritiro forzato di azioni, essa stabilisce almeno il rispetto delle seguenti condizioni:

a)

il ritiro forzato deve essere prescritto o autorizzato dallo statuto o l'atto costitutivo prima delle azioni oggetto del ritiro;

b)

se il ritiro forzato è autorizzato soltanto dallo statuto o dall'atto costitutivo, esso è deciso dall'assemblea a meno che gli azionisti in questione l'abbiano approvato all'unanimità;

c)

l'organo della società che delibera sul ritiro forzato fissa le condizioni e le modalità di tale operazione quando esse non siano fissate nello statuto o l'atto costitutivo;

d)

si applica l'articolo 36 a meno che si tratti di azioni interamente liberate che sono messe gratuitamente a disposizione della società o che formano oggetto di un ritiro mediante le somme distribuibili in conformità dell'articolo 17, paragrafi da 1 a 4; in tali casi un importo pari al valore nominale o, in mancanza di valore nominale, al valore contabile di tutte le azioni ritirate deve essere incorporato in una riserva; questa riserva, tranne in caso di riduzione del capitale sottoscritto, non può essere distribuita agli azionisti; essa può essere utilizzata solo per compensare le perdite o per aumentare il capitale sottoscritto mediante incorporazione di riserve nella misura in cui gli Stati membri consentano tale operazione; e

e)

la decisione sul ritiro forzato è oggetto di pubblicità effettuata secondo le modalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato membro, in conformità dell'articolo 3 della direttiva 2009/101/CE.

2.   L'articolo 34, paragrafo 1, e gli articoli 35, 37 e 44 non si applicano nei casi previsti al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 41

1.   In caso di riduzione del capitale sottoscritto mediante ritiro d'azioni acquistate dalla società stessa o da una persona che agisce in nome proprio ma per conto della medesima, il ritiro deve essere sempre deciso dall'assemblea.

2.   L'articolo 36 si applica a meno che non si tratti di azioni interamente liberate che sono acquisite a titolo gratuito o mediante le somme distribuibili ai sensi dell'articolo 17, dal paragrafo 1 a 4; in tali casi, un importo pari al valore nominale o, in mancanza di valore nominale, al valore contabile di tutte le azioni ritirate deve essere incorporato in una riserva. Questa riserva, tranne in caso di riduzione del capitale sottoscritto, non può essere distribuita agli azionisti; essa può essere utilizzata solo per compensare le perdite o per aumentare il capitale sottoscritto mediante incorporazione di riserve nella misura in cui gli Stati membri consentano tale operazione.

3.   Gli articoli 35, 37 e 44 non sono applicabili nei casi previsti al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 42

Nei casi di cui all'articolo 39, all'articolo 40, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 41, paragrafo 1, quando esistono più categorie di azioni, la decisione dell'assemblea sull'ammortamento del capitale sottoscritto o la riduzione dello stesso mediante ritiro di azioni è subordinata a una votazione separata, almeno per ciascuna categoria di azionisti i cui diritti sono lesi dall'operazione.

Articolo 43

Qualora la legislazione di uno Stato membro autorizzi le società ad emettere delle azioni riscattabili, essa stabilisce per il riscatto di tali azioni almeno il rispetto delle condizioni seguenti:

a)

il riscatto deve essere autorizzato dallo statuto o l'atto costitutivo prima della sottoscrizione delle azioni riscattabili;

b)

queste azioni devono essere interamente liberate;

c)

le condizioni e le modalità del riscatto sono fissate dallo statuto o dall'atto costitutivo;

d)

il riscatto può essere effettuato soltanto con le somme distribuibili in conformità dell'articolo 17, paragrafi da 1 a 4, o con i proventi di una nuova emissione effettuata per tale riscatto;

e)

un importo pari al valore nominale o, in mancanza di valore nominale, al valore contabile di tutte le azioni riscattate deve essere incorporato in una riserva che non può essere distribuita agli azionisti, tranne in caso di riduzione del capitale sottoscritto; questa riserva può essere utilizzata solo per aumentare il capitale sottoscritto mediante incorporazione di riserve;

f)

la lettera e) non si applica quando il riscatto è avvenuto mediante i proventi di una nuova emissione effettuata ai fini di tale riscatto;

g)

quando, in seguito al riscatto, è previsto il versamento di un premio agli azionisti, tale premio può essere prelevato soltanto dalle somme distribuibili in conformità dell'articolo 17, paragrafi da 1 a 4, o da una riserva diversa da quella di cui alla lettera e) del presente articolo che non può essere distribuita agli azionisti, tranne in caso di riduzione del capitale sottoscritto; tale riserva può essere utilizzata solo per aumentare il capitale sottoscritto mediante incorporazione di riserve, per coprire le spese di cui all'articolo 3, lettera j), o quelle delle emissioni di azioni o di obbligazioni o per effettuare il versamento di un premio a favore dei detentori delle azioni o delle obbligazioni da riscattare;

h)

il riscatto è oggetto di pubblicità effettuata secondo le modalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato membro, in conformità dell'articolo 3 della direttiva 2009/101/CE.

Articolo 44

Le legislazioni degli Stati membri stabiliscono che le decisioni di cui all'articolo 33, paragrafi 4 e 5, e agli articoli 34, 35, 39 e 42 devono essere almeno prese ad una maggioranza che non può essere inferiore ai due terzi dei voti attribuiti ai titoli rappresentati o al capitale sottoscritto rappresentato.

Le legislazioni degli Stati membri possono tuttavia stabilire che la maggioranza semplice dei voti indicati nel paragrafo 1 è sufficiente quanto è rappresentata almeno la metà del capitale sottoscritto.

Articolo 45

1.   Gli Stati membri possono derogare all’articolo 9, paragrafo 1, all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), prima frase, nonché agli articoli 29, 30 e 33, quando la deroga è necessaria per l'adozione o l'applicazione di disposizioni miranti a favorire la partecipazione dei dipendenti o di altre categorie di persone indicate dalla normativa nazionale al capitale delle imprese.

2.   Gli Stati membri possono non applicare l'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), prima frase, nonché gli articoli 34, 35, 40, 41, 42 e 43 alle società a statuto speciale che emettano azioni di capitale e azioni di lavoro, queste ultime in favore della collettività del personale rappresentata alle assemblee degli azionisti da mandatari aventi diritto di voto.

Articolo 46

Per l'applicazione della presente direttiva le legislazioni degli Stati membri salvaguardano la parità di trattamento degli azionisti che si trovano in condizioni identiche.

Articolo 47

1.   Gli Stati membri possono non applicare l'articolo 3, lettere g), i), j) e k), alle società già costituite alla data dell'entrata in vigore delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni amministrative, adottati al fine di soddisfare la direttiva 77/91/CEE.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 48

La direttiva 77/91/CEE, modificata dagli strumenti di cui all'allegato II, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione delle direttive indicati all'allegato II, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all'allegato III.

Articolo 49

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 50

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 25 ottobre 2012

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  GU C 132 del 3.5.2011, pag. 113.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 15 novembre 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 10 ottobre 2012.

(3)  GU L 26 del 31.1.1977, pag. 1. Nota: il titolo della direttiva 77/91/CEE è stato adattato per tener conto della rinumerazione degli articoli del trattato che istituisce la Comunità europea, conformemente all'articolo 5 del trattato di Lisbona; esso conteneva inizialmente un riferimento all'articolo 58 del trattato.

(4)  Vedi allegato II, parte A.

(5)  GU L 65 del 14.3.1968, pag. 8.

(6)  GU L 258 dell'1.10.2009, pag. 11. Nota: il titolo della direttiva 2009/101/CE è stato adeguato per tener conto della nuova numerazione degli articoli del trattato che istituisce la Comunità europea, conformemente all'articolo 5 del trattato di Lisbona; esso conteneva in origine il riferimento all'articolo 48, secondo comma, del trattato.

(7)  GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16.

(8)  GU L 336 del 23.12.2003, pag. 33.

(9)  GU L 162 del 30.4.2004, pag. 70.

(10)  Racc. 2008, pag. I-3189.

(11)  GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

(12)  GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87.

(13)  GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1. Nota: il titolo della direttiva 83/349/CEE è stato adeguato per tener conto della nuova numerazione degli articoli del trattato che istituisce la Comunità europea, conformemente all'articolo 5 del trattato di Lisbona; esso conteneva in origine il riferimento all'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato.


ALLEGATO I

TIPI DI SOCIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1, PRIMO COMMA

per il Belgio:

société anonyme/naamloze vennootschap;

per la Bulgaria:

акционерно дружество;

per la Repubblica ceca:

akciová společnost;

per la Danimarca:

aktieselskab;

per la Germania:

Aktiengesellschaft;

per l’Estonia:

aktsiaselts;

per l'Irlanda:

public company limited by shares e

public company limited by guarantee and having a share capital

per la Grecia:

άνώνυμη έταιρία;

per la Spagna:

sociedad anónima;

per la Francia:

société anonyme;

per l'Italia:

società per azioni;

per Cipro:

δημόσιες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με μετοχές, δημόσιες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση που διαθέτουν μετοχικό κεφάλαιο;

per la Lettonia:

akciju sabiedrība;

per la Lituania:

akcinė bendrovė;

per il Lussemburgo:

société anonyme;

per l'Ungheria:

nyilvánosan működő részvénytársaság;

per Malta:

kumpanija pubblika/public limited liability company;

per i Paesi Bassi:

naamloze vennootschap;

per l'Austria:

aktiengesellschaft;

per la Polonia:

spółka akcyjna;

per il Portogallo:

sociedade anonima;

per la Romania:

societate pe acțiuni;

per la Slovenia:

delniška družba;

per la Slovacchia:

akciová spoločnosť;

per la Finlandia:

julkinen osakeyhtiö/publikt aktiebolag;

per la Svezia:

aktiebolag;

per il Regno Unito:

public company limited by shares e

public company limited by guarantee and having a share capital.


ALLEGATO II

PARTE A

Direttiva abrogata e modificazioni successive

(di cui all'articolo 48)

Direttiva 77/91/CEE del Consiglio

(GU L 26 del 31.1.1977, pag. 1)

 

Allegato I, Punto III, lettera C dell’atto di adesione del 1979

(GU L 291 del 19.11.1979, pag. 89)

 

Allegato I dell’atto di adesione del 1985

(GU L 302 del 15.11.1985, pag. 157)

 

Direttiva 92/101/CEE del Consiglio

(GU L 347 del 28.11.1992, pag. 64)

 

Allegato I, Punto XI, lettera A dell’atto di adesione del 1994

(GU C 241 del 29.8.1994, pag. 194)

 

Allegato II, Punto 4, lettera A dell’atto di adesione 2003

(GU L 236 del 23.9.2003, pag. 338)

 

Direttiva 2006/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 264 del 25.9.2006, pag. 32)

 

Direttiva 2006/99/CE del Consiglio

(GU L 363 del 20.12.2006, pag. 137)

limitatamente alla lettera A, paragrafo 2, dell’allegato

Direttiva 2009/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 259 del 2.10.2009, pag. 14)

limitatamente all’articolo 1

PARTE B

Elenco dei termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione

(di cui all’articolo 48)

Direttiva

Termine di attuazione

Termine di applicazione

77/91/CEE

17 dicembre 1978

92/101/CEE

31 dicembre 1993

1o gennaio 1995

2006/68/CE

15 aprile 2008

2006/99/CE

1o gennaio 2007

2009/109/CE

30 giugno 2011


ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 77/91/CEE

Presente direttiva

Articolo 1, paragrafo 1, primo comma, frase introduttiva

Articolo 1, paragrafo 1, primo comma

Articolo 1, paragrafo 1, primo comma, dal primo al ventisettesimo trattino

Allegato I

Articolo 1, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 1, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 2, frase introduttiva

Articolo 2, frase introduttiva

Articolo 2, lettera a)

Articolo 2, lettera a)

Articolo 2, lettera b)

Articolo 2, lettera b)

Articolo 2, lettera c), primo trattino

Articolo 2, lettera c)

Articolo 2, lettera c), secondo trattino

Articolo 2, lettera d)

Articolo 2, lettera d)

Articolo 2, lettera e)

Articolo 2, lettera e)

Articolo 2, lettera f)

Articoli da 3 a 5

Articoli da 3 a 5

Articolo 6, paragrafo 1, primo comma

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 10

Articolo 10

Articolo 10 bis, paragrafo 1, primo comma

Articolo 11, paragrafo 1, primo comma

Articolo 10 bis, paragrafo 1, secondo comma, prima frase

Articolo 11, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 10 bis, paragrafo 1, secondo comma, seconda frase

Articolo 11, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 10 bis, paragrafo 2, primo comma

Articolo 11, paragrafo 2, primo comma

Articolo 10 bis, paragrafo 2, secondo comma, prima frase

Articolo 11, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 10 bis, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase

Articolo 11, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 10 bis, paragrafo 2, terzo comma, prima frase

Articolo 11, paragrafo 2, quarto comma

Articolo 10 bis, paragrafo 2, terzo comma, seconda frase

Articolo 11, paragrafo 2, quinto comma

Articolo 10 bis, paragrafo 3

Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 10 ter

Articolo 12

Articolo 11, paragrafo 1, primo comma, prima frase

Articolo 13, paragrafo 1, primo comma

Articolo 11, paragrafo 1, primo comma, seconda frase

Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 11, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 13, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 12

Articolo 14

Articolo 13

Articolo 15

Articolo 14

Articolo 16

Articolo 15, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 15 paragrafo 1, lettera b)

Articolo 17, paragrafo 2

Articolo 15 paragrafo 1, lettera c)

Articolo 17, paragrafo 3

Articolo 15, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 17, paragrafo 4

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 17, paragrafo 5

Articolo 15, paragrafo 3

Articolo 17, paragrafo 6

Articolo 15, paragrafo 4, primo comma

Articolo 17, paragrafo 7, primo comma

Articolo 15, paragrafo 4, secondo comma, primo trattino

Articolo 17, paragrafo 7, secondo comma, lettera a)

Articolo 15, paragrafo 4, secondo comma, secondo trattino

Articolo 17, paragrafo 7, secondo comma, lettera b)

Articolo 15, paragrafo 4, terzo comma

Articolo 17, paragrafo 7, terzo comma

Articolo 16

Articolo 18

Articolo 17

Articolo 19

Articolo 18

Articolo 20

Articolo 19, paragrafo 1, primo comma

Articolo 21

Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, punti da i) a v)

Articolo 21, paragrafo 1, secondo comma, lettere da a) a e)

Articolo 19, paragrafi 2 e 3

Articolo 21, paragrafi 2 e 3

Articolo 20

Articolo 22

Articolo 21

Articolo 23

Articolo 22

Articolo 24

Articolo 23, paragrafo 1, primo comma

Articolo 25, paragrafo 1

Articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, prima frase

Articolo 25, paragrafo 2, primo comma

Articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, seconda frase

Articolo 25, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 23, paragrafo 1, terzo comma, prima frase

Articolo 25, paragrafo 3, primo comma

Articolo 23, paragrafo 1, terzo comma, prima parte della seconda frase

Articolo 25, paragrafo 3, secondo comma, frase introduttiva

Articolo 23, paragrafo 1, terzo comma, seconda parte della seconda frase

Articolo 25, paragrafo 3, secondo comma, lettere da a) a e)

Articolo 23, paragrafo 1, terzo comma, terza frase

Articolo 25, paragrafo 3, terzo comma

Articolo 23, paragrafo 1, quarto comma, prima frase

Articolo 25, paragrafo 4, primo comma

Articolo 23, paragrafo 1, quarto comma, seconda frase

Articolo 25, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 23, paragrafo 1, quinto comma

Articolo 25, paragrafo 5

Articolo 23, paragrafo 2, prima frase

Articolo 25, paragrafo 6, primo comma

Articolo 23, paragrafo 2, seconda frase

Articolo 25, paragrafo 6, secondo comma

Articolo 23, paragrafo 3

Articolo 25, paragrafo 7

Articolo 23 bis

Articolo 26

Articolo 24

Articolo 27

Articolo 24 bis, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 28, paragrafo 1, primo comma

Articolo 24 bis, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 28, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 24 bis, paragrafo 2

Articolo 28, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 24 bis, paragrafo 3

Articolo 28, paragrafo 2

Articolo 24 bis, paragrafo 4, lettera a)

Articolo 28, paragrafo 3

Articolo 24 bis, paragrafo 4, lettera b)

Articolo 28, paragrafo 4

Articolo 24 bis, paragrafo 5

Articolo 28, paragrafo 5

Articolo 24 bis, paragrafo 6

Articolo 28, paragrafo 6

Articolo 25

Articolo 29

Articolo 26

Articolo 30

Articolo 27

Articolo 31

Articolo 28

Articolo 32

Articolo 29

Articolo 33

Articolo 30

Articolo 34

Articolo 31

Articolo 35

Articolo 32

Articolo 36

Articolo 33

Articolo 37

Articolo 34, prima frase

Articolo 38, primo comma

Articolo 34, seconda frase

Articolo 38, secondo comma

Articolo 35

Articolo 39

Articolo 36

Articolo 40

Articolo 37

Articolo 41

Articolo 38

Articolo 42

Articolo 39

Articolo 43

Articolo 40, paragrafo 1

Articolo 44, primo comma

Articolo 40, paragrafo 2

Articolo 44, secondo comma

Articolo 41

Articolo 45

Articolo 42

Articolo 46

Articolo 43, paragrafo 1

Articolo 43, paragrafo 2, primo comma

Articolo 47, paragrafo 1

Articolo 43, paragrafo 2, secondo e terzo comma

Articolo 43, paragrafo 3

Articolo 47, paragrafo 2

Articolo 48

Articolo 49

Articolo 44

Articolo 50

Allegato II

Allegato III