ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.300.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 300

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55o anno
30 ottobre 2012


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie

1

 

 

2012/669/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 9 ottobre 2012, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall’altro

2

Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall’altro

3

 

 

2012/670/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 9 ottobre 2012, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica di Maurizio

34

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 998/2012 del Consiglio, del 9 ottobre 2012, relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall’altro

35

 

*

Regolamento (UE) n. 999/2012 del Consiglio, del 9 ottobre 2012, relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca nell’ambito del protocollo dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica di Maurizio

37

 

*

Regolamento (UE) n. 1000/2012 della Commissione, del 25 ottobre 2012, recante divieto di pesca del pesce sciabola nero nelle acque dell’UE e nelle acque internazionali delle zone V, VI, VII, VIII e IX per le navi battenti bandiera del Regno Unito

39

 

*

Regolamento (UE) n. 1001/2012 della Commissione, del 25 ottobre 2012, recante divieto di pesca del brosmio nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone I, II e XIV per le navi battenti bandiera del Regno Unito

41

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1002/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante centottantunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

43

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1003/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

45

 

 

DECISIONI

 

 

Corte di giustizia dell'Unione europea

 

 

2012/671/UE

 

*

Decisione della Corte di giustizia, del 23 ottobre 2012, relativa alle funzioni giurisdizionali del vicepresidente della Corte

47

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

30.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 300/1


Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie

L'accordo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie, firmato a Bruxelles il 13 dicembre 2010 (1), entrerà in vigore il 1o novembre 2012.


(1)  GU L 176 del 5.7.2011, pag. 2.


30.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 300/2


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 9 ottobre 2012

relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall’altro

(2012/669/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 luglio 2007 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 893/2007 relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall’altro (1) («accordo»). Un protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo ha cessato di produrre effetti il 15 settembre 2012.

(2)

L’Unione ha negoziato con la Repubblica di Kiribati un nuovo protocollo che conferisce alle navi UE possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica di Kiribati in materia di pesca («protocollo»).

(3)

In esito a tali negoziati, il 3 giugno 2012 è stato siglato il protocollo.

(4)

Al fine di garantire la prosecuzione delle attività di pesca delle navi UE, il protocollo deve essere applicato in via provvisoria a decorrere dal 16 settembre 2012, secondo il disposto del suo articolo 15.

(5)

È opportuno firmare e applicare in via provvisoria il protocollo, in attesa che siano espletate le procedure necessarie alla sua conclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall’altro («protocollo»), è autorizzata a nome dell’Unione, con riserva della sua conclusione.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell’Unione.

Articolo 3

Il protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dal 16 settembre 2012, in attesa che siano espletate le procedure necessarie alla sua conclusione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 9 ottobre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

V. SHIARLY


(1)  GU L 205 del 7.8.2007, pag. 1.


PROTOCOLLO

che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea (1), da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall’altro

Articolo 1

Periodo di applicazione e possibilità di pesca

1.   A norma dell’articolo 6 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca (in appresso: «l’accordo»), Kiribati concede autorizzazioni di pesca (2) annuali alle navi tonniere dell’Unione europea, entro i limiti fissati dalle misure di conservazione e gestione della Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) e in particolare dalla CMM 2008-01.

2.   Per un periodo di tre anni a decorrere dal 16 settembre 2012, le possibilità di pesca concesse all’interno della zona economica esclusiva (ZEE) di Kiribati a norma dell’articolo 5 dell’accordo ammontano a 15 000 tonnellate di specie altamente migratorie, quali elencate all’allegato 1 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, per 4 (quattro) pescherecci con reti a circuizione e 6 (sei) pescherecci con palangari.

3.   A decorrere dal secondo anno di applicazione del presente protocollo e fatti salvi l’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), dell’accordo e l’articolo 5 del presente protocollo, il numero delle autorizzazioni di pesca per pescherecci con reti a circuizione concesse in conformità dell’articolo 1, paragrafo 2, del presente protocollo potrà essere aumentato, su richiesta dell’Unione, se le risorse esistenti lo consentono e conformemente alle misure di conservazione e di gestione della WCPFC.

4.   I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 6 del presente protocollo.

Articolo 2

Contropartita finanziaria - Modalità di pagamento

1.   La somma degli importi di cui al paragrafo 2 del presente articolo è pagata annualmente dall’Unione durante il periodo di applicazione del presente protocollo.

2.   La contropartita finanziaria di cui all’articolo 7 dell’accordo per il periodo specificato all’articolo 1, paragrafo 2, del presente protocollo comprende:

a)

un importo annuo di 975 000 EUR per l’accesso alla ZEE di Kiribati, corrispondente a un quantitativo di riferimento di 15 000 tonnellate annue;

b)

un importo specifico di 350 000 EUR per il sostegno e l’attuazione di iniziative adottate nel contesto della politica settoriale della pesca di Kiribati.

3.   Il paragrafo 1 del presente articolo si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 4, 5, 6 e 8 del presente protocollo e degli articoli 14 e 15 dell’accordo.

4.   Entrambe le parti garantiscono un accurato monitoraggio delle catture dell’Unione nella ZEE di Kiribati. Qualora il quantitativo totale di catture annue effettuate da navi dell’Unione europea nella ZEE di Kiribati superi le 15 000 tonnellate, la contropartita finanziaria annua di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo, è aumentata di 250 EUR/t per le prime 2 500 tonnellate supplementari e di 300 EUR/t per ogni ulteriore tonnellata che superi queste 2 500 tonnellate supplementari. Questi costi aggiuntivi sono a carico dell’Unione a concorrenza di 65 EUR per tonnellata supplementare, mentre la parte residua è a carico degli armatori.

5.   Il pagamento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), viene effettuato non oltre il 30 giugno successivo all’entrata in vigore del presente protocollo per il primo anno e non oltre il 30 giugno per gli anni successivi.

6.   La destinazione della contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del presente protocollo è di competenza esclusiva delle autorità di Kiribati.

7.   La quota della contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del presente protocollo è versata sul conto n. 4 del governo di Kiribati presso la ANZ Bank of Kiribati, Ltd, Betio, Tarawa («Fisheries Development Fund» - Fondo per lo sviluppo della pesca), aperto a favore del governo di Kiribati dal ministero delle finanze. La quota rimanente della contropartita finanziaria è versata sul conto n. 1 del governo di Kiribati presso la ANZ Bank of Kiribati, Ltd, Betio, Tarawa, aperto a favore del governo di Kiribati dal ministero delle finanze.

Articolo 3

Promozione di una pesca responsabile nella ZEE di Kiribati

1.   La contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), è gestita dalle autorità di Kiribati in funzione degli obiettivi concordati dalle parti.

2.   Subito dopo l’entrata in vigore del presente protocollo e comunque entro tre mesi da tale data, le autorità di Kiribati presentano alla commissione mista un programma annuale e pluriennale dettagliato. La commissione mista approva il programma, che include i seguenti requisiti:

a)

gli orientamenti, su base annuale e pluriennale, in base ai quali sarà utilizzata la contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), per le iniziative da svolgere ogni anno;

b)

gli obiettivi da conseguire, su base annuale e pluriennale, ai fini della promozione nel tempo di una pesca sostenibile e responsabile, tenuto conto delle priorità espresse da Kiribati nell’ambito della politica nazionale della pesca o di altre politiche atte ad incidere sulla promozione di una pesca responsabile e sostenibile o a questo correlate;

c)

i criteri e le procedure da utilizzare ai fini della valutazione dei risultati ottenuti su base annuale.

3.   Qualsiasi proposta di modifica del programma settoriale pluriennale deve essere approvata da entrambe le parti nell’ambito della commissione mista. Le modifiche urgenti del programma settoriale pluriennale richieste dalle autorità di Kiribati con riguardo alla promozione di una pesca sostenibile possono essere apportate al di fuori della commissione mista tramite una comunicazione all’Unione europea.

4.   Kiribati destina ogni anno, se opportuno, un importo supplementare alla contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), ai fini dell’attuazione del programma pluriennale. Tale stanziamento supplementare deve essere notificato all’Unione europea. Kiribati notifica all’Unione europea il nuovo stanziamento entro il 1o marzo di ogni anno.

5.   Se la valutazione annuale dei risultati conseguiti nell’attuazione del programma settoriale pluriennale lo giustifica, l’Unione europea può chiedere tramite la commissione mista una revisione della contropartita finanziaria prevista all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del presente protocollo al fine di adeguare a tali risultati l’ammontare effettivo delle risorse finanziarie destinate all’attuazione del programma.

6.   Alla commissione mista compete la responsabilità di sorvegliare l’attuazione del programma di sostegno settoriale pluriennale. Se necessario, le parti proseguono tale sorveglianza nell’ambito della commissione mista anche dopo la scadenza del presente protocollo, fino al completo utilizzo della contropartita finanziaria destinata al sostegno settoriale di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b).

7.   Il pagamento della contropartita finanziaria prevista all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), non può tuttavia essere effettuato una volta trascorso un periodo di dieci mesi dalla scadenza del presente protocollo.

Articolo 4

Cooperazione scientifica per una pesca responsabile

1.   Entrambe le parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle acque di Kiribati, basata sui principi del Codice di condotta della FAO e sul principio della non discriminazione tra le varie flotte pescherecce operanti in tali acque.

2.   Nel periodo di applicazione del presente protocollo, l’Unione europea e Kiribati garantiscono l’uso sostenibile delle risorse alieutiche nella ZEE di Kiribati.

3.   Le parti si impegnano a promuovere la cooperazione a livello sub-regionale in materia di pesca responsabile, in particolare nell’ambito della Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC), della Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC) e di ogni altra organizzazione sub-regionale o internazionale competente.

4.   Conformemente all’articolo 4 dell’accordo, all’articolo 4, paragrafo 1, del presente protocollo e alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili, in sede di commissione mista le parti adottano, nei confronti delle attività delle navi dell’Unione europea titolari di licenza e autorizzate a praticare attività di pesca in virtù del presente protocollo, le misure eventualmente necessarie per garantire la gestione sostenibile delle risorse alieutiche nella ZEE di Kiribati.

Articolo 5

Modifica di comune accordo delle possibilità di pesca

1.   Le possibilità di pesca di cui all’articolo 1 del presente protocollo possono essere modificate di comune accordo quando le raccomandazioni della WCPFC confermano che tale modifica garantirebbe la gestione sostenibile delle risorse di Kiribati. In tal caso la contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del presente protocollo viene adeguata proporzionalmente, pro rata temporis.

2.   Qualora le possibilità di pesca vengano ridotte in seguito all’imposizione di un nuovo divieto in una parte rilevante della ZEE di Kiribati, la contropartita finanziaria prevista dal presente protocollo può essere adeguata proporzionalmente, pro rata temporis, previa consultazione tra le parti in sede di commissione mista.

Articolo 6

Nuove possibilità di pesca

1.   Se l’Unione europea è interessata ad accedere a nuove possibilità di pesca non contemplate all’articolo 1 del presente protocollo deve rivolgere una richiesta in tal senso a Kiribati. Tale accesso a nuove possibilità di pesca può essere reso disponibile e può essere oggetto di un altro accordo.

2.   A tal fine, su richiesta di una delle parti, esse si consultano e stabiliscono, caso per caso, le specie, le condizioni ed altri parametri pertinenti per condurre attività di pesca sperimentale nelle acque di Kiribati.

3.   Le parti esercitano le attività di pesca sperimentale in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari di Kiribati e di comune accordo. Le autorizzazioni relative alla pesca sperimentale possono essere concesse per un periodo massimo di tre (3) mesi.

4.   Se le parti concludono che le attività di pesca sperimentale hanno prodotto buoni risultati e che sono state identificate nuove specie commerciali, nel rispetto della tutela degli ecosistemi e della conservazione delle risorse biologiche marine, possono essere concesse nuove possibilità di pesca per queste specie alle navi dell’Unione europea, previa consultazione tra le parti.

Articolo 7

Condizioni per l’esercizio della pesca – clausola di esclusiva

1.   I pescherecci dell’Unione europea possono svolgere attività di pesca nella ZEE di Kiribati soltanto se sono in possesso di un’autorizzazione di pesca rilasciata dalle autorità di Kiribati a norma del presente protocollo.

2.   Le autorità di Kiribati possono rilasciare alle navi dell’Unione europea autorizzazioni alla pesca per categorie di pesca non contemplate dal presente protocollo nonché per la pesca sperimentale. La concessione di tali autorizzazioni è tuttavia soggetta alle disposizioni legislative e regolamentari di Kiribati e a comune accordo.

Articolo 8

Sospensione e revisione del pagamento della contropartita finanziaria

1.   La contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), del presente protocollo può essere riveduta o sospesa se circostanze anomale, diverse dai fenomeni naturali, impediscono lo svolgimento delle attività di pesca nella ZEE di Kiribati previa consultazione tra le due parti entro un periodo di due mesi dalla richiesta di una di esse e a condizione che l’Unione europea abbia versato tutti gli importi dovuti al momento della sospensione.

2.   L’Unione europea può sospendere, del tutto o in parte, il pagamento della contropartita specifica di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del presente protocollo quando la commissione mista riconosce che:

a)

i risultati ottenuti in seguito a una valutazione effettuata dalla commissione mista non risultano conformi alla programmazione; oppure

b)

Kiribati viene meno all’impegno di utilizzare tale contropartita specifica.

3.   Ai fini della sospensione del pagamento, l’Unione europea è tenuta a notificare la sua intenzione per iscritto almeno due mesi prima della data in cui è previsto che la sospensione prenda effetto.

4.   Il pagamento della contropartita finanziaria riprende una volta che sia stato posto rimedio alla situazione con opportune misure correttive e previa consultazione e accordo delle parti che confermi che la situazione consente con ogni evidenza la ripresa delle normali attività di pesca.

Articolo 9

Sospensione e ripristino dell’autorizzazione di pesca

Kiribati si riserva il diritto di sospendere le autorizzazioni di pesca previste all’articolo 1, paragrafo 2, del presente protocollo quando:

a)

una nave specifica commetta un’infrazione grave, quale definita dalle disposizioni legislative e regolamentari di Kiribati; oppure

b)

l’armatore non abbia ottemperato a un’ordinanza del tribunale emessa in relazione a un’infrazione commessa da una determinata nave. Dopo che l’ordinanza del tribunale sia stata ottemperata, l’autorizzazione di pesca per la nave viene ripristinata per il periodo residuo.

Articolo 10

Sospensione dell’applicazione del protocollo

1.   Nel caso in cui le consultazioni si concludano senza giungere a una composizione amichevole, l’applicazione del presente protocollo può essere sospesa su iniziativa di una delle parti se:

a)

l’Unione europea omette di effettuare i versamenti previsti all’articolo 2, paragrafo 2, del presente protocollo per ragioni diverse da quelle previste all’articolo 8 del presente protocollo;

b)

tra le parti sorge una controversia in merito all’interpretazione o all’applicazione del presente protocollo;

c)

una delle parti viola le disposizioni del presente protocollo; oppure

d)

una delle parti constata una violazione di elementi essenziali e fondamentali in materia di diritti umani stabiliti dall’articolo 9 dell’accordo di Cotonou.

2.   L’applicazione del protocollo può essere sospesa su iniziativa di una parte se la controversia tra le parti è considerata grave e le consultazioni condotte tra le parti non hanno permesso di giungere a una composizione amichevole.

3.   La sospensione dell’applicazione del presente protocollo è subordinata alla notifica della propria intenzione effettuata per iscritto dalla parte interessata, con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data prevista di entrata in vigore della sospensione.

4.   In caso di sospensione dell’applicazione, le parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Se le parti raggiungono un’intesa il presente protocollo riprende ad essere applicato e l’importo della contropartita finanziaria è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione.

Articolo 11

Disposizioni legislative e regolamentari nazionali

1.   Le attività dei pescherecci dell’Unione europea operanti nella ZEE di Kiribati nell’ambito del presente protocollo sono disciplinate dalle leggi e dai regolamenti applicabili a Kiribati, salvo diversa disposizione dell’accordo e del presente protocollo, compresi l’allegato e le relative appendici.

2.   Le eventuali modifiche o le nuove norme di legge nel settore della pesca si applicano all’Unione europea a decorrere dal 60o giorno successivo alla data del ricevimento della notifica di Kiribati da parte dell’Unione.

Articolo 12

Clausola di riesame

Trascorso un periodo di due anni di applicazione del presente protocollo, la contropartita degli armatori viene rivista e ogni eventuale modifica è soggetta all’accordo di entrambe le parti. Il terzo anno di applicazione del presente protocollo è considerato un periodo di transizione preliminare alla futura introduzione della nuova misura di gestione e di conservazione prevista dalle autorità di Kiribati.

Articolo 13

Durata

Il presente protocollo e il relativo allegato si applicano per un periodo di tre anni a decorrere dal 16 settembre 2012, salvo denuncia in conformità dell’articolo 14 del presente protocollo.

Articolo 14

Denuncia

1.   Il presente protocollo può essere denunciato da ciascuna delle parti in caso di circostanze anomale, quali il degrado degli stock interessati, la constatazione di un livello ridotto di sfruttamento delle possibilità di pesca concesse alle navi dell’Unione europea o il mancato rispetto degli impegni assunti dalle parti in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

2.   In caso di denuncia del presente protocollo, la parte interessata notifica per iscritto all’altra parte la propria intenzione di denunciare il protocollo almeno sei mesi prima della data alla quale la denuncia prende effetto. L’invio della notifica di cui alla frase precedente comporta l’avvio di consultazioni tra le parti.

3.   L’ammontare della contropartita finanziaria prevista all’articolo 2 del presente protocollo per l’anno in cui ha effetto la denuncia è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis.

Articolo 15

Applicazione provvisoria

Il presente protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dal 16 settembre 2012.

Articolo 16

Entrata in vigore

Il presente protocollo e i relativi allegati entrano in vigore alla data in cui le parti si notificano l’avvenuto espletamento delle procedure a tal fine necessarie.


(1)  La Comunità europea è divenuta Unione europea il 1o dicembre 2009.

(2)  Ai fini del presente protocollo e del suo allegato, per «autorizzazione di pesca» si intende «licenza di pesca».

ALLEGATO

CONDIZIONI PER L’ESERCIZIO DELLA PESCA NELLA ZONA DI PESCA DI KIRIBATI DA PARTE DELLE NAVI DELL’UNIONE EUROPEA

CAPO I

GESTIONE DELLE AUTORIZZAZIONI DI PESCA (LICENZE)

SEZIONE 1

Registrazione

1.

Le navi dell’Unione europea che intendono esercitare attività di pesca nella ZEE di Kiribati devono chiedere un numero di registrazione alle autorità competenti di Kiribati.

2.

La domanda di registrazione va compilata sull’apposito formulario rilasciato dalle autorità competenti di Kiribati, secondo il modello riportato nell’appendice I.

3.

La registrazione è subordinata alla presentazione di una fotografia (di formato 15 cm per 20 cm) della nave richiedente e al pagamento di una tassa di registrazione di 2 300 EUR per imbarcazione, al netto di eventuali detrazioni, da versare sul conto n. 1 del governo di Kiribati in conformità dell’articolo 2, paragrafo 7, del protocollo.

SEZIONE 2

Autorizzazioni di pesca

1.

Solo le navi ammissibili possono ottenere un’autorizzazione di pesca nella ZEE di Kiribati.

2.

Affinché una nave sia ammissibile, l’armatore e il comandante devono avere assolto tutti i precedenti obblighi derivanti dalla loro attività di pesca a Kiribati nell’ambito dell’accordo. La nave deve essere regolarmente iscritta nel registro regionale delle navi da pesca della FFA e nel registro delle navi da pesca della WCPFC.

Tutte le navi dell’Unione europea che chiedono un’autorizzazione di pesca devono essere rappresentate da un agente raccomandatario residente a Kiribati. La domanda di autorizzazione di pesca reca il nome, l’indirizzo e i numeri di contatto di tale rappresentante.

La Commissione europea presenta al ministero della pesca di Kiribati, con copia alla delegazione dell’Unione europea competente per Kiribati (in appresso: «la delegazione») una domanda per ogni nave che intende esercitare attività di pesca in virtù del protocollo.

Le domande sono presentate al ministero della pesca di Kiribati su formulari redatti secondo il modello riportato nell’appendice II.

3.

Le autorità di Kiribati adottano tutte le disposizioni necessarie affinché i dati ricevuti nell’ambito della domanda di autorizzazione di pesca siano trattati in modo riservato. Tali dati vengono utilizzati esclusivamente nel quadro dell’applicazione del presente protocollo.

4.

Ogni domanda di autorizzazione di pesca è accompagnata dai seguenti documenti:

a)

il pagamento o la prova del pagamento del canone per il periodo di validità dell’autorizzazione di pesca;

b)

una copia del certificato di stazza, autenticato dallo Stato membro di bandiera, in cui sia indicata la stazza della nave in TSL o TL;

c)

qualsiasi altro documento o attestato previsto dalle disposizioni specifiche applicabili in funzione del tipo di nave in virtù del protocollo.

d)

un certificato di iscrizione al registro regionale della FFA e al registro delle navi da pesca della WCPFC;

e)

una copia del certificato di assicurazione in lingua inglese, valido per l’intera durata dell’autorizzazione di pesca;

f)

un contributo annuo di 2 300 EUR per nave a favore del programma di osservazione.

5.

Il pagamento dei canoni, ad eccezione del contributo per il programma di osservazione, è effettuato, al netto di eventuali detrazioni, sul conto n. 1 del governo di Kiribati in conformità dell’articolo 2, paragrafo 7, del protocollo.

I canoni comprendono tutte le tasse nazionali e locali, escluse le tasse portuali, gli oneri per prestazioni di servizi e i diritti per i trasbordi.

Le autorizzazioni di pesca per tutte le navi sono rilasciate agli armatori in formato sia elettronico che cartaceo con copia elettronica alla Commissione europea e alla delegazione entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento di tutti i documenti di cui al paragrafo 4 da parte del ministero della pesca di Kiribati. Una volta ricevuta la versione su carta, questa sostituisce la copia elettronica.

6.

L’autorizzazione di pesca è rilasciata a nome di una nave specifica e non è trasferibile.

7.

Su richiesta dell’Unione europea e in caso di dimostrata forza maggiore, l’autorizzazione di pesca di una nave è sostituita da una nuova autorizzazione per il periodo residuo di durata della prima autorizzazione a nome di un’altra nave avente caratteristiche analoghe a quelle della nave da sostituire, senza che debba essere versato un nuovo canone. Nel determinare il totale delle catture dell’Unione europea, al fine di stabilire gli eventuali pagamenti supplementari a carico dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, del protocollo, si terrà conto delle catture complessivamente praticate dalle due navi.

L’armatore della nave da sostituire consegna l’autorizzazione di pesca da annullare alle autorità competenti di Kiribati tramite la delegazione.

La nuova autorizzazione di pesca prende effetto il giorno del suo rilascio da parte del ministero della pesca di Kiribati e resta valida per il periodo residuo della durata della prima autorizzazione di pesca. La delegazione viene informata in merito alla nuova autorizzazione di pesca.

8.

L’autorizzazione di pesca deve essere conservata a bordo in qualsiasi momento ed esposta in modo ben visibile nella timoneria, fatto salvo quanto previsto al capo V, sezione 3, del presente allegato. Per un periodo di tempo ragionevole dopo il rilascio dell’autorizzazione di pesca (non superiore a 45 giorni) e in attesa del ricevimento, da parte della nave, dell’autorizzazione di pesca originale, un documento ricevuto per via elettronica o un altro documento approvato dalle autorità di Kiribati costituisce un documento valido e una prova sufficiente, ai fini della sorveglianza, del controllo e dell’applicazione dell’accordo. Una volta ricevuta la versione cartacea, questa sostituisce il documento trasmesso per via elettronica.

9.

Le parti si accordano per promuovere la creazione di un sistema di autorizzazioni di pesca basato esclusivamente sullo scambio elettronico delle informazioni e della documentazione sopra descritte. Le parti si accordano per promuovere la rapida sostituzione dell’autorizzazione di pesca cartacea con un equivalente elettronico, quale l’elenco delle navi autorizzate a pescare nella ZEE di Kiribati, come specificato al paragrafo 1 della presente sezione.

SEZIONE 3

Condizioni per l’autorizzazione di pesca - canoni e anticipi

1.

Le autorizzazioni di pesca hanno una durata di validità di un anno e possono essere rinnovate annualmente. Il rinnovo delle autorizzazioni di pesca è subordinato alle possibilità di pesca disponibili stabilite dal protocollo.

2.

Il canone relativo all’autorizzazione di pesca è fissato a 35 EUR per tonnellata pescata nella ZEE di Kiribati.

3.

Le autorizzazioni di pesca sono rilasciate previo versamento da parte degli armatori, sul conto n. 1 del governo di Kiribati di cui all’articolo 2, paragrafo 7, del protocollo, dei seguenti importi forfettari:

a)

131 250 EUR per tonniera con reti a circuizione e

b)

15 000 EUR per peschereccio con palangari di superficie.

4.

All’importo indicato al paragrafo 3 della presente sezione deve essere aggiunta una contropartita speciale per l’autorizzazione di pesca, pari a 300 000 EUR per tonniera con reti a circuizione, che gli armatori devono versare sul conto n. 1 del governo di Kiribati a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, del protocollo.

5.

Il computo definitivo dei canoni dovuti per la campagna di pesca è effettuato dalla Commissione europea entro il 30 giugno di ogni anno per i quantitativi catturati nell’anno civile precedente, sulla base delle dichiarazioni di cattura compilate dagli armatori. I dati devono essere convalidati dagli istituti scientifici competenti per la verifica dei dati relativi alle catture dell’Unione europea, quali l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD), l’Instituto Español de Oceanografía (IEO) o l’Instituto Portugues de Investigação Maritima (IPIMAR).

6.

Il computo dei canoni elaborato dalla Commissione europea è trasmesso al ministero della pesca di Kiribati per verifica e approvazione.

Le autorità di Kiribati possono contestare il computo dei canoni entro 30 giorni dalla presentazione e, in caso di disaccordo, possono chiedere una riunione speciale della commissione mista, secondo quanto previsto all’articolo 9, paragrafo 2, dell’accordo.

In assenza di obiezioni entro il periodo di 30 giorni dalla presentazione, il computo dei canoni si considera accettato dalle autorità di Kiribati.

7.

Il computo definitivo dei canoni è notificato immediatamente al ministero della pesca di Kiribati, alla delegazione e agli armatori.

Entro quarantacinque (45) giorni dalla notifica del computo finale convalidato gli armatori provvedono a effettuare eventuali pagamenti supplementari alle autorità competenti di Kiribati, al netto di eventuali detrazioni, sul conto n. 1 del governo di Kiribati in conformità dell’articolo 2, paragrafo 7, del protocollo.

8.

Tuttavia, se il computo definitivo è inferiore all’ammontare dell’anticipo di cui al paragrafo 3 della presente sezione, il saldo corrispondente non viene rimborsato all’armatore.

9.

Nel caso in cui le possibilità di pesca debbano essere ridotte a causa di una nuova chiusura di una parte rilevante della ZEE di Kiribati, il canone a carico dell’armatore può essere adeguato proporzionalmente e pro rata temporis previa consultazione tra le parti in sede di commissione mista.

CAPO II

ZONE E ATTIVITÀ DI PESCA

SEZIONE 1

Zone di pesca

1.

Le navi di cui all’articolo 1 del protocollo sono autorizzate a praticare attività di pesca nella ZEE di Kiribati, ad eccezione delle zone designate come protette o precluse alla pesca che figurano nella carta 83005-FLC e conformemente alle disposizioni normative e regolamentari di Kiribati.

2.

Kiribati comunica alla Commissione europea le eventuali modifiche delle suddette zone protette o precluse alla pesca non appena esse vengano adottate.

3.

L’esercizio della pesca non è comunque autorizzato entro una distanza di 12 miglia nautiche dalla linea di base ed entro un raggio di 1 miglio nautico da eventuali dispositivi ancorati di concentrazione del pesce, la cui posizione geografica sia stata comunicata mediante coordinate geografiche da qualsiasi altro cittadino o ente. In particolare è fatto divieto alle navi con reti a circuizione di pescare entro 60 miglia nautiche dalle linee di base delle isole di Tarawa, Kanton e Kiritimati e dalle scogliere sommerse raffigurate nelle carte nautiche di cui al paragrafo 1 della presente sezione.

SEZIONE 2

Attività di pesca

1.

È autorizzata unicamente la pesca delle specie di cui all’articolo 1 del protocollo da parte di navi con reti a circuizione e con palangari. Eventuali catture accidentali di specie diverse da quelle definite all’articolo 1 del protocollo devono essere notificate alle autorità di Kiribati conformemente al capo III del presente allegato.

2.

Le attività di pesca delle navi dell’Unione europea vengono esercitate in conformità a quanto prescritto dalle misure di conservazione e gestione della WCPFC.

3.

Nella ZEE di Kiribati sono vietate la pesca a strascico e la pesca dei coralli.

4.

L’esercizio della pesca da parte delle navi dell’Unione europea non deve interferire con le attività di pesca locali e tradizionali; tartarughe, mammiferi marini, uccelli marini e pesci di scogliera vanno liberati in modo da garantire a tali catture miste le massime possibilità di sopravvivenza.

5.

Nell’esercizio delle loro attività, le navi dell’Unione europea e i rispettivi comandanti e operatori procurano di non ostacolare le operazioni di pesca di altre imbarcazioni e di non interferire con gli attrezzi da pesca di altri pescherecci.

CAPO III

MONITORAGGIO

SEZIONE 1

Modalità di registrazione delle catture

1.

I comandanti delle navi registrano nel loro giornale di bordo le informazioni elencate nelle appendici III A e III B. La trasmissione elettronica dei dati sulle catture e dei dati del giornale di bordo si applica alle navi di lunghezza superiore a 24 metri a partire dal 1o gennaio 2010 e gradualmente alle navi di lunghezza superiore a 12 metri a partire dal 2012. Le parti si accordano per promuovere la creazione di un sistema di informazioni sulla pesca basato esclusivamente sullo scambio elettronico delle informazioni e della documentazione sopra descritte. Le parti si accordano per promuovere la rapida sostituzione dei formulari su carta (giornale di bordo) con il formato elettronico.

2.

Se in un giorno determinato una nave non ha effettuato alcuna cala o se ha effettuato una cala senza praticare catture, tale informazione deve essere registrata nel formulario del giornale di bordo dal comandante della nave. Per i giorni in cui non vengono effettuate operazioni di pesca occorre registrare nel giornale di bordo, entro la mezzanotte locale del giorno in questione, che non sono state praticate operazioni.

3.

L’ora e la data delle entrate e delle uscite dalla ZEE di Kiribati viene registrata nel giornale di bordo immediatamente dopo tali entrate e uscite dalla ZEE di Kiribati.

4.

Per le catture accidentali di specie diverse da quelle definite all’articolo 1 del protocollo, le navi dell’Unione europea dichiarano le specie catturate e la taglia e i quantitativi di ciascuna specie, in peso o in numero, compilando le corrispondenti rubriche del giornale di bordo sia per le catture detenute a bordo che per quelle riversate in mare.

5.

Il giornale di bordo viene compilato quotidianamente in modo leggibile e firmato dal comandante della nave non oltre le ore 23.59 di ogni giorno.

SEZIONE 2

Regime di dichiarazione delle catture

1.

Ai fini del presente allegato, la durata di una bordata di pesca di una nave dell’Unione europea è definita come segue:

a)

il periodo compreso tra un’entrata e un’uscita dalla ZEE di Kiribati, oppure

b)

il periodo compreso tra un’entrata nella ZEE di Kiribati e un trasbordo, oppure

c)

il periodo compreso tra un’entrata nella ZEE di Kiribati e uno sbarco in un porto designato di Kiribati.

2.

Tutte le navi dell’Unione europea autorizzate a pescare nella ZEE di Kiribati nell’ambito dell’accordo sono tenute a notificare le rispettive catture al ministero della pesca di Kiribati nel giornale di bordo secondo le modalità in appresso specificate:

a)

tutti i giornali di bordo firmati vengono inviati attraverso il centro di controllo della pesca degli Stati membri di bandiera al centro di controllo della pesca di Kiribati e alla Commissione europea per via elettronica o con altri mezzi, entro 5 giorni dopo ogni operazione di sbarco o di trasbordo;

b)

il comandante della nave invia settimanalmente la relazione sulle catture contenente le informazioni di cui all’appendice IV, parte 3, al ministero della pesca di Kiribati e alla Commissione europea, per via elettronica o con altri mezzi; le posizioni settimanali e le relazioni sulle catture vengono detenute a bordo fino alla conclusione delle operazioni di sbarco o di trasbordo.

3.

Entrata e uscita dalla zona

a)

Le navi dell’Unione europea notificano al ministero della pesca di Kiribati, con un preavviso minimo di 24 ore, la loro intenzione di entrare nella ZEE di Kiribati e, subito dopo l’uscita, la loro partenza dalla medesima. Non appena entrate nella ZEE di Kiribati, le navi dell’Unione europea ne informano il ministero della pesca di Kiribati via fax o posta elettronica (servendosi del modello riportato nell’appendice IV) oppure via radio;

b)

nel notificare l’uscita, le navi comunicano altresì la propria posizione nonché i quantitativi e le specie delle catture detenute a bordo servendosi del modello riportato nell’appendice IV. Tali comunicazioni vengono effettuate via fax, mediante posta elettronica o via radio.

4.

Una nave sorpresa a praticare attività di pesca senza averne informato il ministero della pesca di Kiribati è considerata una nave sprovvista di autorizzazione di pesca.

5.

Il numero di fax, il numero di telefono e l’indirizzo di posta elettronica delle autorità di Kiribati sono comunicati al momento del rilascio dell’autorizzazione di pesca.

6.

Le navi dell’Unione europea tengono a disposizione immediata i giornali di bordo e le dichiarazioni di cattura giornaliere affinché possano essere esaminate dai funzionari addetti al controllo o da altri soggetti e organismi chiaramente identificati da un documento d’identità riconosciuto che confermi che l’ispettore è autorizzato dalle autorità di Kiribati a svolgere procedure di imbarco e di ispezione.

SEZIONE 3

Sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS)

1.

Le navi dell’Unione europea sono tenute a conformarsi al sistema di controllo dei pescherecci via satellite (Vessel Monitoring System - VMS) della FFA attualmente applicabile nella ZEE di Kiribati quando operano in tale zona. Su ogni nave dell’Unione europea deve essere installata un’unità mobile di trasmissione (Monitoring Transmission Unit - MTU) approvata dalla FFA; tale dispositivo deve essere sottoposto a regolare manutenzione e mantenuto pienamente operativo in ogni momento.

2.

La nave e l’operatore si impegnano a non manomettere, rimuovere o far rimuovere tale dispositivo dopo la sua installazione, salvo nel caso in cui siano necessari lavori di manutenzione o di riparazione. L’operatore e la nave si fanno carico dell’acquisto, della manutenzione e dei costi operativi del sistema MTU e collaborano pienamente con le autorità di Kiribati nell’utilizzo di tale sistema (per i particolari si veda l’appendice V).

3.

Quanto disposto al paragrafo 1 lascia impregiudicato il diritto delle parti di considerare sistemi VMS alternativi compatibili con il VMS della WCPFC.

4.

Tutti i dati trasmessi al CCP di Kiribati possono essere utilizzati esclusivamente a fini di controllo nella ZEE di Kiribati. I dati VMS non possono essere inoltrati, venduti, offerti o trasmessi sotto qualsiasi forma a terzi a fini di controllo o ad ogni altro fine al di fuori della ZEE di Kiribati.

5.

Il paragrafo precedente non si applica nel contesto degli obblighi previsti dalla WCPFC con riguardo alle attività di monitoraggio, controllo e sorveglianza in alto mare nella zona della convenzione WCPFC.

SEZIONE 4

Sbarco

1.

Le navi dell’Unione europea che intendono sbarcare catture nei porti di Kiribati effettuano tale operazione nei porti designati di Kiribati. Un elenco di tali porti designati figura all’appendice VI.

2.

Gli armatori di tali navi comunicano le informazioni di seguito indicate al ministero della pesca di Kiribati e al centro di controllo della pesca dello Stato membro di bandiera con almeno 48 ore di anticipo, servendosi del modello riportato nell’appendice IV, parte 4. Se gli sbarchi sono effettuati in un porto esterno alla ZEE di Kiribati, la comunicazione viene effettuata, alle stesse condizioni indicate precedentemente, allo Stato del porto dove avverrà lo sbarco e al centro di controllo dello Stato membro di bandiera.

3.

I comandanti delle navi dell’Unione europea impegnate in operazioni di sbarco in un porto di Kiribati consentono ai funzionari autorizzati di Kiribati di procedere al controllo di tali operazioni e ne agevolano l’operato. Al termine di ogni ispezione, al comandante della nave è rilasciato un attestato.

SEZIONE 5

Trasbordo

1.

Le navi dell’Unione europea che intendono trasbordare catture nelle acque di Kiribati effettuano tale operazione nei porti designati di Kiribati. Un elenco di tali porti designati figura all’appendice VI.

2.

Gli armatori di tali navi comunicano al ministero della pesca di Kiribati, con almeno 48 ore di anticipo, le informazioni di seguito indicate.

3.

Il trasbordo è considerato la conclusione di una bordata. Le navi devono pertanto trasmettere al ministero della pesca di Kiribati le rispettive dichiarazioni di cattura, specificando se intendono proseguire l’attività di pesca oppure uscire dalla ZEE di Kiribati.

4.

In nessun caso le navi dell’Unione europea operanti nella ZEE di Kiribati effettuano trasbordi in mare delle catture da esse operate.

5.

Nella ZEE di Kiribati è vietata qualsiasi operazione di trasbordo delle catture non contemplata dai precedenti paragrafi. Chiunque contravvenga a questa disposizione incorre nelle sanzioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti a Kiribati.

6.

I comandanti delle navi dell’Unione europea impegnate in operazioni di trasbordo in un porto di Kiribati consentono agli ispettori di Kiribati di procedere al controllo di tali operazioni e ne agevolano l’operato. Al termine di ogni ispezione, al comandante della nave è rilasciato un attestato.

CAPO IV

OSSERVATORI

1.

All’atto della presentazione di una domanda di autorizzazione di pesca ogni nave dell’Unione europea interessata è tenuta al pagamento di un contributo specificamente destinato al programma di osservazione, secondo quanto specificato al capo I, sezione 2, punto 4, lettera f); tale contributo è versato sul conto n. 4 del governo di Kiribati.

2.

Le navi dell’Unione europea autorizzate a praticare attività di pesca nella ZEE di Kiribati nell’ambito dell’accordo imbarcano a bordo osservatori alle condizioni di seguito precisate.

A.

Per i pescherecci con reti a circuizione:

Per tutta la durata delle operazioni nella ZEE di Kiribati, i pescherecci con reti a circuizione dell’Unione europea ospitano a bordo un osservatore del programma di osservazione della pesca di Kiribati, autorizzato nel quadro del programma di osservazione regionale della WCPFC, o un osservatore autorizzato dal programma di osservazione regionale della WCPFC o un osservatore della IATTC autorizzato tramite il memorandum di intesa concordato tra la WCPFC e la IATTC sulla reciproca approvazione di osservatori riconosciuti. Gli armatori interessati, o i loro rappresentanti, comunicano quanto prima al ministero della pesca di Kiribati il nome dell’osservatore e il programma nell’ambito del quale viene autorizzato.

B.

Per i pescherecci con palangari:

a)

il ministero della pesca di Kiribati determina ogni anno il campo di applicazione del programma di osservazione a bordo in funzione del numero di navi autorizzate a praticare attività di pesca nella ZEE di Kiribati e dello stato delle risorse che tali navi intendono pescare. Esso stabilisce di conseguenza il numero o la percentuale delle navi che sono tenute ad imbarcare un osservatore a bordo. Tale numero o percentuale si basa sul programma di osservazione regionale della WCPFC e la copertura di osservazione deve rispettare quella prevista da tale programma nella ZEE di Kiribati.

b)

Il ministero della pesca di Kiribati redige un elenco delle navi designate per prendere a bordo un osservatore e un elenco degli osservatori autorizzati per l’imbarco secondo quanto definito al punto 2, lettera A del presente paragrafo. Tali elenchi vengono regolarmente aggiornati. Gli elenchi vengono comunicati alla Commissione europea al momento in cui sono redatti e, successivamente, ogni tre mesi con gli eventuali aggiornamenti.

c)

L’armatore interessato, o il suo rappresentante, prende le disposizioni necessarie per conformarsi ai requisiti previsti da Kiribati a norma delle lettere a) e b) del presente comma e notifica al ministero della pesca di Kiribati, al più tardi quindici (15) giorni prima della data prevista per l’imbarco, l’intenzione di prendere a bordo della sua nave un osservatore autorizzato, il cui nome verrà comunicato non appena possibile.

d)

La durata della permanenza a bordo dell’osservatore è fissata dal ministero della pesca di Kiribati, ma in linea di massima non deve superare il tempo necessario all’espletamento delle sue funzioni. Essa è comunicata dal ministero della pesca di Kiribati agli armatori o ai loro rappresentanti all’atto della notifica del nome dell’osservatore designato per l’imbarco.

3.

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, lettera A, del presente capo, gli armatori interessati comunicano, 10 giorni prima della data prevista per l’imbarco (data di inizio della bordata), in quali porti di Kiribati e in quali date intendono imbarcare gli osservatori.

4.

In caso di imbarco in un porto straniero, le spese di viaggio dell’osservatore sono a carico dell’armatore. Se una nave avente a bordo un osservatore di Kiribati lascia la ZEE di Kiribati, occorre adottare i provvedimenti atti a garantire il rimpatrio dell’osservatore nel più breve tempo possibile, a spese dell’armatore.

5.

Qualora l’osservatore non si presenti nel luogo e al momento convenuti o nelle sei (6) ore che seguono, l’armatore sarà automaticamente dispensato dall’obbligo di prenderlo a bordo.

6.

Agli osservatori è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. Essi assolvono i compiti di seguito elencati:

a)

osservano le attività di pesca delle navi;

b)

verificano la posizione delle navi impegnate in operazioni di pesca;

c)

procedono al prelievo di campioni biologici nell’ambito di programmi scientifici;

d)

prendono nota degli attrezzi da pesca utilizzati;

e)

verificano i dati relativi alle catture effettuate nella ZEE di Kiribati riportati nel giornale di bordo;

f)

verificano le percentuali di catture accessorie ed effettuano una stima del volume di rigetti delle specie di pesci, crostacei, cefalopodi e mammiferi marini commercializzabili;

g)

comunicano settimanalmente, via radio o con altri mezzi, i dati di pesca, compreso il volume delle catture principali e accessorie detenute a bordo.

7.

Il comandante consente agli osservatori autorizzati di salire a bordo delle navi autorizzate operanti nella ZEE di Kiribati e adotta tutti i provvedimenti che gli competono affinché all’osservatore siano garantiti il rispetto della sua persona e la sicurezza nell’esercizio delle sue funzioni:

a)

il comandante consente l’accesso a bordo dell’osservatore autorizzato ai fini dello svolgimento di mansioni scientifiche, di controllo e di altro tipo e ne agevola l’operato;

b)

il comandante si adopera affinché l’osservatore autorizzato abbia pieno accesso e possa utilizzare gli impianti e le attrezzature presenti a bordo che ritiene necessari per espletare le proprie funzioni;

c)

l’osservatore ha accesso al ponte, al pescato detenuto a bordo e agli spazi utilizzabili per conservare, trasformare, pesare e immagazzinare il pesce;

d)

l’osservatore può prelevare un numero ragionevole di campioni e ha pieno accesso ai registri della nave, compreso il giornale di bordo, le dichiarazioni di cattura e la documentazione, a fini di controllo e di riproduzione e

e)

all’osservatore è consentito di raccogliere qualsiasi altra informazione riguardante l’attività di pesca nella ZEE di Kiribati.

8.

Durante la sua permanenza a bordo, l’osservatore

a)

prende le disposizioni necessarie affinché la sua presenza non interferisca con il normale funzionamento della nave e

b)

rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo, nonché la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave.

9.

Durante la sua permanenza a bordo l’osservatore ha:

a)

pieno accesso e utilizzo di tutti gli impianti e le attrezzature, nel rispetto di tutte le norme di procedura e funzionamento delle attrezzature della nave, che l’osservatore ritenga necessari per l’espletamento delle proprie funzioni, compreso il pieno accesso al ponte, al pescato detenuto a bordo e agli spazi utilizzabili per conservare, trasformare, pesare e immagazzinare il pesce;

b)

diritto di svolgere le proprie mansioni senza subire aggressioni, impedimenti, resistenze, rallentamenti, intimidazioni o interferenze nell’espletamento dei propri compiti.

10.

Relazione dell’osservatore:

a)

al termine del periodo di osservazione, indipendentemente dal fatto che la bordata si sia o meno conclusa secondo la definizione di cui al capo III, sezione 2, paragrafo 1, del presente allegato, una volta che l’osservatore sia sbarcato e abbia riferito la sua relazione all’organismo da cui dipende, quest’ultimo redige una relazione finale che descrive tutte le attività di pesca, incluse le inadempienze, e la trasmette all’armatore e/o ai suoi rappresentanti, con copia alla delegazione, per consentire al comandante del peschereccio interessato di formulare eventuali osservazioni;

b)

in deroga al disposto della parte 10, lettera a), subito dopo lo sbarco dell’osservatore, l’organismo da cui quest’ultimo dipende mette a disposizione del comandante del peschereccio o dell’armatore una relazione preliminare contenente una sintesi delle attività di pesca, incluse le inadempienze, affinché possano esprimere le proprie osservazioni;

c)

l’organismo da cui dipende l’osservatore provvede in seguito a trasmettere la relazione finale di quest’ultimo alla Commissione europea, all’autorità competente dello Stato di bandiera e all’armatore o ai suoi rappresentanti. Tale trasmissione deve avvenire al massimo entro 30 giorni lavorativi dallo sbarco dell’osservatore.

11.

Le spese di vitto e alloggio degli osservatori sono a carico dell’armatore, che garantisce loro condizioni analoghe a quelle riservate agli ufficiali.

12.

La retribuzione dell’osservatore e i relativi oneri sociali sono a carico delle autorità di Kiribati quando la nave opera nella ZEE di Kiribati.

CAPO V

CONTROLLO ED ESECUZIONE

SEZIONE 1

Identificazione della nave

1.

Ai fini della sicurezza della pesca e della sicurezza marittima, ogni nave è contrassegnata e identificata in conformità delle specifiche standard dell’Organizzazione della FAO per l’alimentazione e l’agricoltura relative alla marcatura e all’identificazione dei pescherecci.

2.

La lettera (le lettere) del porto o del distretto in cui la nave è immatricolata nonché il numero (i numeri) d’immatricolazione sono dipinti o indicati su entrambi i lati della prua, più in alto possibile rispetto al livello dell’acqua, in modo da essere chiaramente visibili dal mare e dal cielo, in un colore contrastante con il fondo su cui sono tracciati. Il nome della nave e il porto di immatricolazione sono dipinti anche sulla prua e sulla poppa della nave.

3.

Kiribati e l’Unione europea possono imporre, se necessario, che l’indicativo di chiamata internazionale (IRCS), il numero dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO) o le lettere e i numeri di immatricolazione esterni vengano dipinti sopra la timoneria, in modo da essere chiaramente visibili dal cielo, in un colore contrastante con il fondo su cui sono tracciati:

a)

i colori contrastanti sono bianco e nero e

b)

i numeri e le lettere di immatricolazione dipinti o indicati sullo scafo della nave non devono poter essere rimossi, cancellati, alterati, resi illeggibili, coperti o occultati.

4.

Le imbarcazioni il cui nome e indicativo di chiamata non siano visibili conformemente a quanto prescritto possono essere scortate verso un porto di Kiribati per ulteriori indagini.

5.

Al fine di agevolare le comunicazioni con le autorità di Kiribati preposte alla gestione e alla sorveglianza delle attività di pesca e all’applicazione della pertinente normativa, un operatore della nave è costantemente sintonizzato sulla frequenza internazionale di chiamata e di soccorso di 2 182 kHz (HF) e/o sulla frequenza internazionale di sicurezza e di chiamata di 156,8 MHz (canale 16, VHF-FM).

6.

Un operatore della nave provvede affinché a bordo venga conservata e sia sempre accessibile una copia recente e aggiornata del Codice internazionale dei segnali marittimi (INTERCO).

SEZIONE 2

Comunicazione con le navi pattuglia di kiribati

1.

La comunicazione tra le navi autorizzate e le navi pattuglia del governo è effettuata mediante i seguenti codici internazionali di segnalazione:

Codice internazionale di segnalazione — Significato:

L

Fermatevi immediatamente

SQ3

Fermatevi o rallentate, intendiamo salire a bordo della vostra nave

QN

Portatevi a tribordo della nostra nave

QN1

Portatevi a babordo della nostra nave

TD2

Siete un peschereccio?

C

N

No

QR

Non riusciamo ad accostare alla vostra nave

QP

Ci accingiamo ad accostare alla vostra nave

2.

Kiribati fornisce alla Commissione europea un elenco di tutte le navi pattuglia da utilizzare ai fini del controllo della pesca. Tale elenco comprende tutti i dettagli relativi alle navi, cioè: nome, bandiera, tipo, foto, segni di identificazione esterni, IRCS e capacità di comunicazione.

3.

Le navi pattuglia recano segni chiari e identificabili che indicano il loro utilizzo o servizio per conto dello Stato.

SEZIONE 3

Elenco dei pescherecci

La Commissione europea tiene un elenco aggiornato delle navi alle quali è stata rilasciata un’autorizzazione di pesca nell’ambito del presente protocollo. Tale elenco è notificato alle autorità di Kiribati preposte al controllo della pesca subito dopo la sua elaborazione e in occasione di ogni successivo aggiornamento.

SEZIONE 4

Disposizioni legislative e regolamentari nazionali

La nave e i suoi operatori si conformano pienamente al presente allegato e alle disposizioni legislative e regolamentari di Kiribati nonché ai trattati e alle convenzioni internazionali e agli accordi di gestione della pesca di cui Kiribati e l’Unione europea sono parte contraente. La mancata o incompleta osservanza del presente allegato e delle disposizioni legislative e regolamentari di Kiribati può dar luogo all’applicazione di cospicue ammende e di altre sanzioni civili e penali.

SEZIONE 5

Procedure di controllo

1.

I comandanti di navi dell’Unione europea impegnate in attività di pesca nella ZEE di Kiribati autorizzano e facilitano in qualsiasi momento, nella ZEE di Kiribati, l’imbarco e l’espletamento delle mansioni di qualsiasi funzionario autorizzato di Kiribati responsabile dell’ispezione e del controllo delle attività di pesca.

2.

Al fine di rendere più sicure le procedure di ispezione, l’accesso a bordo deve essere effettuato mediante preavviso inviato alla nave, specificando l’identità della piattaforma di ispezione e il nome dell’ispettore.

3.

I funzionari autorizzati devono avere pieno accesso ai registri della nave, compreso il giornale di bordo, le dichiarazioni di cattura e qualsiasi dispositivo elettronico utilizzato per la registrazione o la memorizzazione dei dati; il comandante della nave consente a tali funzionari autorizzati di effettuare annotazioni sui permessi rilasciati dalle autorità di Kiribati o su altri documenti richiesti nell’ambito dell’accordo.

4.

Il comandante si conforma senza indugio a tutte le disposizioni ragionevoli impartite dai funzionari autorizzati, dei quali agevola l’imbarco in condizioni di sicurezza; egli agevola altresì l’ispezione della nave, degli attrezzi e delle apparecchiature, dei registri, dei pesci e dei prodotti della pesca.

5.

Il comandante della nave e l’equipaggio non aggrediscono, ostacolano, respingono o ritardano gli ispettori autorizzati, non si oppongono al loro imbarco, non li minacciano e non interferiscono con essi nell’esecuzione dei loro compiti.

6.

La presenza a bordo di tali funzionari non deve superare il tempo necessario per lo svolgimento delle loro mansioni.

7.

In caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente capo, Kiribati si riserva il diritto di sospendere l’autorizzazione di pesca della nave che ha commesso l’infrazione fino al completo espletamento delle formalità e di applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente di Kiribati. La Commissione europea ne è informata.

8.

Al termine di ogni ispezione, al comandante della nave è rilasciato un attestato.

9.

Kiribati provvede affinché il personale che effettua direttamente le ispezioni delle navi da pesca che rientrano nel presente accordo disponga delle capacità necessarie per condurre un’ispezione di pesca e abbia una adeguata conoscenza dell’attività di pesca in questione. Durante l’ispezione a bordo delle navi da pesca che rientrano nel presente accordo, i funzionari della pesca autorizzati di Kiribati provvedono affinché l’equipaggio, la nave e il suo carico vengano trattati nel pieno rispetto delle disposizioni internazionali previste dalle procedure di accesso a bordo e ispezione della WCPFC.

SEZIONE 6

Procedura di fermo

Fermo dei pescherecci

a)

Il ministero della pesca di Kiribati informa la delegazione, entro un termine di 24 ore, di qualsiasi fermo o sanzione imposti a una nave dell’Unione europea nella ZEE di Kiribati.

b)

Alla delegazione è trasmessa nel contempo una breve relazione sulle circostanze e sui motivi che sono all’origine del fermo.

CAPO VI

RESPONSABILITÀ AMBIENTALE

1.

Le navi dell’Unione europea riconoscono la necessità di preservare il delicato equilibrio ambientale (marino) delle lagune e degli atolli di Kiribati; esse non riversano in mare sostanze che possano danneggiare o deteriorare la qualità delle risorse marine. L’Unione europea garantisce l’osservanza delle disposizioni della legge sulla tutela dell’ambiente di Kiribati (Kiribati Environment Act).

2.

Quando, nel corso di una bordata di pesca nella ZEE di Kiribati, vengono effettuate operazioni di approvvigionamento o di trasferimento di qualsiasi prodotto incluso nel Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose delle Nazioni Unite (IMDG), le navi dell’Unione europea comunicano tali operazioni alle autorità di Kiribati.

CAPO VII

EQUIPAGGIO

1.

Ogni nave dell’Unione europea operante nell’ambito dell’accordo si impegna a impiegare almeno tre marinai di Kiribati tra i membri del proprio equipaggio. Gli armatori fanno il possibile per imbarcare ulteriori marinai locali.

2.

Gli armatori versano 600 EUR al mese per equipaggio a titolo di compensazione se non in grado di assumere marinai di Kiribati a bordo delle proprie navi provviste di licenza quali definite al paragrafo 1. Il pagamento è effettuato annualmente dagli armatori sul conto n. 4 del governo di Kiribati.

3.

Gli armatori hanno la facoltà di scegliere i marinai da imbarcare sulle loro navi tra quelli compresi in un elenco presentato dal ministero della pesca di Kiribati.

4.

L’armatore o un suo rappresentante comunica al direttore esecutivo i nomi dei marinai di Kiribati imbarcati a bordo della nave in questione, specificandone la posizione nell’equipaggio.

5.

La Dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro si applica di diritto ai marittimi imbarcati su navi dell’Unione europea. Ciò riguarda in particolare la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva e l’eliminazione della discriminazione in materia di impiego e di professione.

6.

I contratti di lavoro dei marinai di Kiribati, di cui è consegnata copia ai firmatari, sono conclusi tra i rappresentanti degli armatori e i marinai e/o i loro sindacati o rappresentanti di concerto con il ministero della pesca di Kiribati. Tali contratti garantiscono ai marittimi l’iscrizione al regime di previdenza sociale pertinente, che comprende un’assicurazione su vita, malattia e infortuni.

7.

Il salario dei marinai di Kiribati è a carico degli armatori. Esso deve essere stabilito prima del rilascio delle autorizzazioni di pesca, di comune accordo tra gli armatori o i loro rappresentanti e il ministero della pesca di Kiribati. Tuttavia le condizioni di retribuzione dei marinai di Kiribati non possono essere inferiori a quelle che si applicano agli equipaggi di Kiribati e, in ogni caso, a quanto previsto dalle norme dell’OIL.

8.

I marinai reclutati dalle navi dell’Unione europea devono presentarsi al comandante della nave il giorno precedente a quello proposto per l’imbarco. Se un marittimo non si presenta alla data e all’ora previste per l’imbarco, l’armatore sarà automaticamente dispensato dall’obbligo di imbarcarlo.

CAPO VIII

RESPONSABILITÀ DELL’OPERATORE

1.

L’operatore garantisce che le proprie navi siano idonee alla navigazione e dotate di adeguati dispositivi di sicurezza e attrezzi di salvataggio per ciascun passeggero e membro dell’equipaggio.

2.

Ai fini della tutela di Kiribati e dei suoi cittadini e residenti, l’operatore contrae per le proprie navi una polizza assicurativa adeguata e completa presso una compagnia di assicurazione riconosciuta a livello internazionale e approvata dalle autorità di Kiribati per la ZEE di Kiribati, comprese le zone all’interno delle lagune e gli atolli, il mare territoriale, le scogliere sommerse, in conformità del certificato di assicurazione di cui al capo I, sezione 2, paragrafo 4, lettera e), del presente allegato.

3.

Nel caso in cui una nave dell’Unione europea sia coinvolta in un incidente marittimo o in un incidente nelle acque di Kiribati che comporti inquinamento e danni di qualsivoglia natura all’ambiente, a persone o cose, la nave e l’operatore ne informano senza indugio le autorità di Kiribati. Se la nave dell’Unione europea è responsabile dei danni sopra menzionati, la nave e l’operatore sono tenuti a pagare le relative spese.

Appendici

I.

Modulo di domanda d’iscrizione nel registro dei pescherecci della Repubblica di Kiribati

II.

Modulo di domanda di autorizzazione di pesca

III A.

Giornale di bordo regionale SPC/FFA per la pesca con reti a circuizione

III B.

Giornale di bordo regionale SPC/FFA per la pesca con palangari

IV.

Dati da comunicare

V.

Protocollo VMS

VI.

Elenco dei porti designati

VII.

Coordinate geografiche della zona di pesca di Kiribati

VIII.

Ccoordinate del centro di controllo della pesca di Kiribati

Appendice I

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Appendice II

Formulario di domanda di licenza di pesca

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Appendice III A

GIORNALE DI BORDO REGIONALE SPC/FFA PER LA PESCA CON RETI A CIRCUIZIONE

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Appendice III B

GIORNALE DI BORDO SPC/FFA PER LA PESCA CON PALANGARI

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Appendice IV

DATI DA COMUNICARE

RAPPORTI DA TRASMETTERE AL DIRETTORE PER LA PESCA

Tel. (686) 21099 fax (686) 21120 E-mail: flue@mfmrd.gov.ki

1.   Rapporto di entrata nella zona

24 ore prima dell’entrata nella zona di pesca:

a)

Codice del rapporto (ZENT)

b)

Numero di registrazione o di licenza

c)

Indicativo di chiamata

d)

Data di entrata (GG-MM-AA)

e)

Ora di entrata (GMT)

f)

Punto di entrata

g)

Totale catture a bordo, ripartite per peso e specie:

TONNETTO STRIATO (SJ)_._(t)

TONNO ALBACORA (YF)_._(t)

ALTRI (OT)_._(t)

Es. ZENT/89TKS-PS001TN/JJAP2/11.10.89/0635Z/0230N;17610E/SK-510:YF-120:OT-10

2.   Rapporto di uscita dalla zona

Subito dopo l’uscita dalla zona di pesca:

a)

Codice del rapporto (ZDEP)

b)

Numero di registrazione o di licenza

c)

Indicativo di chiamata

d)

Data di uscita

e)

Ora di uscita (GMT)

f)

Punto di uscita

g)

Catture a bordo, suddivise per peso e specie:

TONNETTO STRIATO (SJ)_._(t)

TONNO ALBACORA (YF)_._(t)

ALTRI (OT)_._(t)

h)

Totale catture nella zona, ripartite per peso e specie (come per le catture a bordo)

i)

Totale giorni di pesca (l’effettivo numero di giorni in cui sono state effettuate cale nella zona)

Es. ZDEP/89TKS-PS001TN/JJAP2/21.10.89/1045Z/0125S;16730E/SJ-450:YF-190:OT-4/SJ-42:BE-70:OT-1/14

3.   Rapporto settimanale di posizione e di cattura durante la permanenza nella zona

Durante la permanenza nella zona di pesca, ogni martedì dopo il rapporto di entrata o dopo l’ultimo rapporto settimanale:

a)

Codice del rapporto (WPCR)

b)

Numero di registrazione o di licenza

c)

Indicativo di chiamata

d)

Data del rapporto WPCR (GG:MM:AA)

e)

Posizione al momento del rapporto

f)

Catture effettuate dall’ultimo rapporto:

TONNETTO STRIATO (SJ)_._(t)

TONNO ALBACORA (YF)_._(t)

ALTRI (OT)_._(t)

g)

Giorni di pesca dall’ultimo rapporto

Es. WPCR/89TKS-PS001TN/JJAP2/11.12.89/0140N;16710 W/SJ-23:YF-9:OT-2.0/7

4.   Entrata in porto, anche per motivi di trasbordo, approvvigionamento, sbarco di membri dell’equipaggio o emergenze

Almeno 48 ore prima dell’entrata in porto della nave:

a)

Codice del rapporto (PENT)

b)

Numero di registrazione o di licenza

c)

Indicativo di chiamata

d)

Data del rapporto (GG:MM:AA)

e)

Posizione al momento del rapporto

f)

Nome del porto

g)

Ora prevista di arrivo (LST) GGMM:oomm

h)

Catture a bordo, suddivise per peso e specie:

TONNETTO STRIATO (SJ)_._(t)

TONNO ALBACORA (YF)_._(t)

ALTRI (OT)_._(t)

i)

Motivo dell’entrata in porto

Es. PENT/89TKS-PS001TN/JJAP2/24.12.89/0130S;17010E/BETIO/26.12:1600L/SJ-562:YF-150:OT-4/TRANSSHIPPING

5.   Uscita dal porto

Subito dopo l’uscita dal porto:

a)

Codice del rapporto (PDEP)

b)

Numero di registrazione o di licenza

c)

Indicativo di chiamata

d)

Data del rapporto (GMT) GG-MM-AA

e)

Nome del porto

f)

Data e ora della partenza (LST) GG-MM:oomm

g)

Catture a bordo, suddivise per peso e specie:

TONNETTO STRIATO (SJ)_._(t)

TONNO ALBACORA (YF)_._(t)

ALTRI (OT)_._(t)

h)

Prossima destinazione

Es. PDEP/89TKS-PS001TN/JJAP2/30.12.89/BETIO/29.12:1600L/SJ-0.0:YF-0.0:OT-4/FISHING GROUND

6.   Entrata in una zona preclusa alla pesca (vietata) o protetta e uscita dalla stessa

Almeno 12 ore prima dell’entrata nella zona preclusa alla pesca (vietata) o protetta e subito dopo l’uscita dalla stessa:

a)

Tipo di rapporto (ENCA per l’entrata e DECA per l’uscita)

b)

Numero di registrazione o di licenza

c)

Indicativo di chiamata

d)

Data dell’ENCA o DECA

e)

Ora dell’ENCA o DECA (GMT) GG-MM-AA:oomm

f)

Posizione al momento dell’ENCA o DECA (precisare al minuto)

g)

Velocità e rotta

h)

Motivo dell’ENCA

Es. ENCA/89TKS-PS001TN/JJAP2/30.12.89:1645Z/0130S;17010E/7:320/ENTER PORT

7.   Comunicazione di rifornimento carburante

Almeno 24 ore prima del rifornimento di carburante da una nave rifornitrice provvista di licenza:

a)

Tipo di rapporto (FUEL)

b)

Numero di registrazione o di licenza

c)

Indicativo di chiamata

d)

Data del rapporto (GMT)

e)

Posizione al momento del rapporto (precisare al minuto)

f)

Quantitativo di carburante a bordo (chilolitri)

g)

Data prevista per il rifornimento

h)

Posizione prevista al momento del rifornimento

i)

Nome della nave rifornitrice

Es. FUEL/89TKS-PS001TN/JJAP2/06.02.90/0130S;17010E/35/08.02.90/0131S;17030E/CHEMSION

8.   Rapporto di attività di rifornimento

Immediatamente dopo l’approvvigionamento di carburante da una nave rifornitrice provvista di licenza:

a)

Tipo di rapporto (BUNK)

b)

Numero di registrazione o di licenza

c)

Indicativo di chiamata

d)

Data e ora di inizio dell’approvvigionamento (GMT) GG-MM-AA: oomm

e)

Posizione all’inizio dell’approvvigionamento

f)

Quantitativo di combustibile ricevuto (chilolitri)

g)

Ora di conclusione dell’approvvigionamento (GMT)

h)

Posizione al termine dell’approvvigionamento

i)

Nome della nave rifornitrice

Es. BUNK/89TKS-S001TN/JJAP2/08.02.90:1200Z/0131S;17030E/160/08.02.90:1800Z/0131S;17035E/CRANE PHOENIX

9.   Rapporto di attività di trasbordo

Immediatamente dopo il trasbordo in un porto autorizzato di Kiribati verso una nave da trasporto provvista di licenza:

a)

Tipo di rapporto (TSHP)

b)

Numero di registrazione o di licenza

c)

Indicativo di chiamata

d)

Data di scarico (GG-MM-AA)

e)

Porto di scarico

f)

Catture trasbordate, suddivise per peso e specie:

TONNETTO STRIATO (SJ)_._(t)

TONNO ALBACORA (YF)_._(t)

ALTRI (OT)_._(t)

g)

Nome della nave frigorifera

h)

Destinazione delle catture

Es. TSHP/89TKS-PS001TN/JJAP2/11.12.89/BETIO/SJ-450:YF-150:OT-0.0/JAPANSTAR/PAGO PAGO:

10.   Rapporto conclusivo

Entro 48 ore dal termine della bordata con lo scarico delle catture in altri porti di pesca (al di fuori di Kiribati), compreso il porto di base o il porto di origine:

a)

Tipo di rapporto (COMP)

b)

Nome della nave

c)

Numero della licenza

d)

Indicativo di chiamata

e)

Data di scarico (GG-MM-AA)

f)

Catture scaricate, suddivise per specie:

TONNETTO STRIATO (SJ)_._(t)

TONNO ALBACORA (YF)_._(t)

ALTRI (OT)_._(t)

g)

Nome del porto

Es. COMP/89TKS-PS001TN/JJAP2/26.12.89/SJ-670:YF-65:OT-0.0/BETIO

Appendice V

PROTOCOLLO VMS

Disposizioni relative al controllo via satellite dei pescherecci dell’Unione europea operanti nella ZEE di Kiribati

1.

Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri operanti in virtù del presente accordo sono soggetti a sorveglianza satellitare quando pescano nella ZEE di Kiribati.

Ai fini del controllo via satellite, le autorità di Kiribati comunicano all’Unione europea le coordinate (latitudine e longitudine) della ZEE di Kiribati.

Le autorità di Kiribati trasmettono tali informazioni, espresse in gradi decimali (GG.GGG), su supporto informatico secondo il sistema geodesico WGS84.

2.

Le parti procedono a uno scambio di informazioni relativo agli indirizzi e alle specifiche utilizzate nelle comunicazioni elettroniche tra i propri centri di controllo della pesca (CCP) conformemente a quanto stabilito ai punti da 5 a 7 della presente appendice. Tali informazioni comprendono, nella misura del possibile, i nominativi, i numeri di telefono, di telex e di fax e gli indirizzi elettronici che possono essere utilizzati per le comunicazioni generali tra i CCP.

3.

La posizione delle navi è determinata con un margine di errore inferiore a 500 m e con un intervallo di confidenza del 99 %.

4.

Ogniqualvolta una nave operante in virtù dell’accordo e soggetta a sorveglianza satellitare in forza della legislazione dell’Unione europea entra nella ZEE di Kiribati, il CCP invia immediatamente i successivi rapporti di posizione (data, ora, identificazione della nave, latitudine, longitudine, rotta e velocità) al centro di controllo della pesca (CCP) di Kiribati, ad intervalli massimi di tre ore.

Il primo rapporto POS proveniente da una nave la cui presenza è stata rilevata all’interno della ZEE di Kiribati è identificato come un messaggio ENTRATA (ENT). Questi messaggi devono avere il formato indicato nella tabella 1.

I successivi rapporti POS provenienti da una nave durante la sua permanenza all’interno della ZEE di Kiribati sono identificati come messaggi di POSIZIONE (POS). Questi messaggi devono avere il formato indicato nella tabella 2.

Il primo rapporto POS proveniente da una nave la cui presenza è stata rilevata all’esterno della ZEE di Kiribati è identificato come un messaggio USCITA (EXI). Questi messaggi devono avere il formato indicato nella tabella 3.

5.

I messaggi di cui al punto 4 della presente appendice sono trasmessi per via elettronica nel formato ivi stabilito o con qualsiasi altro protocollo di sicurezza. Tali messaggi sono comunicati in tempo quasi reale e contengono gli elementi previsti nelle tabelle 1, 2 e 3.

6.

In caso di problema tecnico o di avaria dell’unità di rilevamento mobile (Mobile Tracking Unit – MTU) installata a bordo del peschereccio, il comandante della nave trasmette in tempo utile al CCP dello Stato di bandiera e al CCP di Kiribati le informazioni di cui al punto 4 della presente appendice, manualmente o con altri mezzi. In tal caso è necessario inviare un rapporto di posizione globale ogni otto ore. Detto rapporto comprende i rapporti di posizione registrati ogni tre ore dal comandante della nave secondo le modalità di cui al punto 4 della presente appendice.

L’attrezzatura difettosa deve essere riparata o sostituita entro un termine massimo di un mese. Trascorso tale termine, la nave in questione dovrà uscire dalla ZEE di Kiribati.

7.

I CCP degli Stati di bandiera controllano i movimenti delle loro navi nella ZEE di Kiribati. Qualora si constati che il controllo delle navi non avviene secondo le modalità previste, il CCP di Kiribati ne viene immediatamente informato e si applica la procedura prevista al punto 6 della presente appendice.

8.

Se il CCP di Kiribati constata che lo Stato di bandiera non comunica le informazioni previste al punto 4, i servizi competenti della Commissione europea ne vengono immediatamente informati.

9.

I dati di controllo comunicati all’altra parte secondo le presenti disposizioni sono destinati esclusivamente al controllo e alla sorveglianza, da parte delle autorità di Kiribati, della flotta comunitaria operante nell’ambito del presente accordo. In nessun caso tali dati possono essere comunicati a terzi.

10.

I componenti hardware e software della MTU devono essere affidabili e tali da escludere qualsiasi rischio di falsificazione delle posizioni o di manomissione.

Il sistema deve essere interamente automatico e pienamente operativo in ogni momento, a prescindere dalle condizioni ambientali e climatiche. È vietato distruggere, danneggiare, disattivare la MTU o interferire con essa.

I comandanti delle navi provvedono affinché:

i dati trasmessi dalla MTU non siano modificati;

l’antenna o le antenne collegate al dispositivo MTU non siano ostruite in nessun modo;

l’alimentazione elettrica del dispositivo MTU non sia interrotta; e

il dispositivo MTU non venga spostato o asportato dalla nave.

11.

Qualsiasi controversia sull’interpretazione o sull’applicazione delle presenti disposizioni è oggetto di consultazioni tra le parti nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 9 dell’accordo.

12.

Le parti convengono di riesaminare le presenti disposizioni, se necessario.

COMUNICAZIONE DEI MESSAGGI VMS A KIRIBATI

RAPPORTO DI POSIZIONE

Tabella 1 —   Messaggio di ENTRATA

Dato

Codice

Obbligatorio/Facoltativo

Osservazioni

Inizio della registrazione

SR

O

Dato relativo al sistema; indica l’inizio della registrazione

Indirizzo

AD

O

Dato relativo al messaggio; destinatario, codice ISO alfa 3 del paese

Mittente

FR

O

Dato relativo al messaggio; mittente, codice ISO alfa 3 del paese

Numero di registrazione

RN

F

Dato relativo al messaggio; numero di serie della registrazione per l’anno in causa

Data di registrazione

RD

F

Dato relativo al messaggio; data della trasmissione

Ora di registrazione

RT

F

Dato relativo al messaggio; ora della trasmissione

Tipo di messaggio

TM

O

Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio, «ENT»

Nome della nave

NA

F

Nome della nave

Numero di immatricolazione esterno

XR

F

Dato relativo alla nave; numero sulla fiancata della nave

Indicativo di chiamata

RC

O

Dato relativo alla nave; indicativo internazionale di chiamata della nave

Nome del comandante

MA

O

Nome del comandante della nave

Numero di riferimento interno

IR

O

Dato relativo alla nave; numero individuale della nave (codice ISO alfa 3 dello Stato di bandiera seguito da un numero)

Latitudine

LT

O

Dato relativo alla posizione; posizione ± 99.999 (WGS-84)

Longitudine

LG

O

Dato relativo alla posizione; posizione ± 999.999 (WGS-84)

Velocità

SP

O

Dato relativo alla posizione; velocità della nave in decimi di nodi

Rotta

CO

O

Dato relativo alla posizione; rotta della nave su scala di 360°

Data

SD

O

Dato relativo alla posizione; data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG)

Ora

TI

O

Dato relativo alla posizione; ora di registrazione della posizione UTC (OOMM)

Fine della registrazione

ER

O

Dato relativo al sistema; indica la fine della registrazione

Tabella 2 —   Messaggio/rapporto di POSIZIONE

Dato

Codice

Obbligatorio/Facoltativo

Osservazioni

Inizio della registrazione

SR

O

Dato relativo al sistema; indica l’inizio della registrazione

Indirizzo

AD

O

Dato relativo al messaggio; destinatario, codice ISO alfa 3 del paese

Mittente

FR

O

Dato relativo al messaggio; mittente, codice ISO alfa 3 del paese

Numero di registrazione

RN

F

Dato relativo al messaggio; numero di serie della registrazione per l’anno in causa

Data di registrazione

RD

F

Dato relativo al messaggio; data della trasmissione

Ora di registrazione

RT

F

Dato relativo al messaggio; ora della trasmissione

Tipo di messaggio

TM

O

Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio, «POS» (1)

Nome della nave

NA

F

Nome della nave

Numero di immatricolazione esterno

XR

F

Dato relativo alla nave; numero sulla fiancata della nave

Indicativo di chiamata

RC

O

Dato relativo alla nave; indicativo internazionale di chiamata della nave

Nome del comandante

MA

O

Nome del comandante della nave

Numero di riferimento interno

IR

O

Dato relativo alla nave; numero individuale della nave (codice ISO alfa 3 dello Stato di bandiera seguito da un numero)

Latitudine

LT

O

Dato relativo alla posizione; posizione ± 99.999 (WGS-84)

Longitudine

LG

O

Dato relativo alla posizione; posizione ± 999.999 (WGS-84)

Attività

AC

F (2)

Dato relativo alla posizione; «ANC» indica un modo di comunicazione a frequenza ridotta

Velocità

SP

O

Dato relativo alla posizione; velocità della nave in decimi di nodi

Rotta

CO

O

Dato relativo alla posizione; rotta della nave su scala di 360°

Data

SD

O

Dato relativo alla posizione; data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG)

Ora

TI

O

Dato relativo alla posizione; ora di registrazione della posizione UTC (OOMM)

Fine della registrazione

ER

O

Dato relativo al sistema; indica la fine della registrazione

Tabella 3 —   Messaggio di USCITA

Dato

Codice

Obbligatorio/Facoltativo

Osservazioni

Inizio della registrazione

SR

O

Dato relativo al sistema; indica l’inizio della registrazione

Indirizzo

AD

O

Dato relativo al messaggio; destinatario, codice ISO alfa 3 del paese

Mittente

FR

O

Dato relativo al messaggio; mittente, codice ISO alfa 3 del paese

Numero di registrazione

RN

F

Dato relativo al messaggio; numero di serie della registrazione per l’anno in causa

Data di registrazione

RD

F

Dato relativo al messaggio; data della trasmissione

Ora di registrazione

RT

F

Dato relativo al messaggio; ora della trasmissione

Tipo di messaggio

TM

O

Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio, «EXI»

Nome della nave

NA

F

Nome della nave

Numero di immatricolazione esterno

XR

F

Dato relativo alla nave; numero sulla fiancata della nave

Indicativo di chiamata

RC

O

Dato relativo alla nave; indicativo internazionale di chiamata della nave

Nome del comandante

MA

O

Nome del comandante della nave

Numero di riferimento interno

IR

O

Dato relativo alla nave; numero individuale della nave (codice ISO alfa 3 dello Stato di bandiera seguito da un numero)

Data

SD

O

Dato relativo alla posizione; data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG)

Ora

TI

O

Dato relativo alla posizione; ora di registrazione della posizione UTC (OOMM)

Fine della registrazione

ER

O

Dato relativo al sistema; indica la fine della registrazione

4)   Formato per la trasmissione dei dati

In ogni messaggio la trasmissione dei dati è strutturata come segue:

una doppia barra (//) e i caratteri «SR» indicano l’inizio di un messaggio;

una doppia barra (//) e un codice indicano l’inizio dell’informazione;

una barra (/) separa il codice dal dato;

coppie di dati sono separate da uno spazio;

i caratteri «ER» e una doppia barra (//) indicano la fine della registrazione.

Set di caratteri: ISO 8859.1


(1)  Per le comunicazioni effettuate dalle navi dotate di un impianto di localizzazione satellitare difettoso il tipo di messaggio è «MAN».

(2)  Applicabile unicamente se la nave trasmette messaggi POS con una frequenza ridotta.

Appendice VI

ELENCO DEI PORTI DESIGNATI

Porti designati:

Tarawa

Kiritimati

Appendice VII

COORDINATE GEOGRAFICHE DELLA ZONA DI PESCA DI KIRIBATI

Le autorità di Kiribati comunicano all’Unione europea le coordinate geografiche della ZEE di Kiribati (carta 83005-FLC) entro il 30o giorno successivo alla data in cui il protocollo produce effetti.

Appendice VIII

COORDINATE DEL CENTRO DI CONTROLLO DELLA PESCA DI KIRIBATI

Nome del CCP: Fisheries Licensing and Enforcement Unit

Tel. VMS: 00686 21099

E-mail: VMS: fleu@mfmrd.gov.ki


30.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 300/34


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 9 ottobre 2012

relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica di Maurizio

(2012/670/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’Unione ha negoziato con la Repubblica di Maurizio un accordo di partenariato nel settore della pesca che conferisce alle navi dell’UE possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica di Maurizio.

(2)

A seguito di tali negoziati, il 23 febbraio 2012 è stato siglato un accordo di partenariato tra l’Unione europea e la Repubblica di Maurizio nel settore della pesca («accordo di partenariato nel settore della pesca»).

(3)

Occorre sostituire l’accordo tra la Comunità economica europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio (1) con l’accordo di partenariato nel settore della pesca.

(4)

È opportuno firmare l’accordo di partenariato nel settore della pesca,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica di Maurizio è autorizzata a nome dell’Unione, con riserva della sua conclusione (2).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo di partenariato nel settore della pesca a nome dell’Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 9 ottobre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

V. SHIARLY


(1)  GU L 159 del 10.6.1989, pag. 2.

(2)  Il testo dell’accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.


REGOLAMENTI

30.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 300/35


REGOLAMENTO (UE) N. 998/2012 DEL CONSIGLIO

del 9 ottobre 2012

relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall’altro

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 luglio 2007 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 893/2007 relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall’altro (1) («accordo»).

(2)

Un nuovo protocollo dell’accordo («protocollo»)è stato siglato il 3 giugno 2012. Il protocollo conferisce alle navi UE possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica di Kiribati in materia di pesca.

(3)

Il 9 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/669/UE (2) relativa alla firma e all’applicazione provvisoria del protocollo.

(4)

È opportuno definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri quando si applica il protocollo.

(5)

A norma dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all’accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie (3), qualora risulti che il numero di autorizzazioni di pesca o il volume delle possibilità di pesca assegnate all’Unione nell’ambito del protocollo non sono pienamente utilizzati, la Commissione ne deve informare gli Stati membri interessati. La mancata risposta entro il termine fissato dal Consiglio dev’essere considerata una conferma del fatto che le navi dello Stato membro interessato non fanno pieno uso delle loro possibilità di pesca nel periodo considerato. È pertanto opportuno che il Consiglio fissi tale termine.

(6)

Poiché il protocollo deve essere applicato in via provvisoria dal 16 settembre 2012, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 16 settembre 2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall’altro («protocollo»), che deve essere applicato in via provvisoria dal 16 settembre 2012, sono così distribuite tra gli Stati membri:

a)

pescherecci con reti a circuizione:

Spagna

3 unità

Francia

1 unità

b)

pescherecci con palangari:

Spagna

3 unità

Portogallo

3 unità.

2.   Il regolamento (CE) n. 1006/2008 si applica fatto salvo l’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall’altro.

3.   Se le domande di autorizzazione di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono tutte le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione prende in esame le domande di autorizzazione di pesca presentate da qualsiasi altro Stato membro a norma dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008.

4.   Il termine di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008 è fissato a dieci giorni lavorativi dal giorno in cui la Commissione comunica agli Stati membri che le possibilità di pesca non sono state completamente utilizzate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 16 settembre 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 9 ottobre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

V. SHIARLY


(1)  GU L 205 del 7.8.2007, pag. 1.

(2)  Cfr. pagina 2

(3)  GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33.


30.10.2012   

IT

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L 300/37


REGOLAMENTO (UE) N. 999/2012 DEL CONSIGLIO

del 9 ottobre 2012

relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca nell’ambito del protocollo dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica di Maurizio

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

In data 9 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/670/UE (1) relativa alla firma dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica di Maurizio («accordo di partenariato nel settore della pesca»). Il protocollo che fissa le opportunità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo («protocollo») costituisce parte integrante dell’accordo di partenariato nel settore della pesca.

(2)

È opportuno definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri per il periodo di applicazione del protocollo.

(3)

Conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all’accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie (2), se risulta che le possibilità di pesca assegnate all’Unione nell’ambito del protocollo non sono pienamente utilizzate, la Commissione deve informare gli Stati membri interessati. La mancata risposta entro il termine fissato dal Consiglio è considerata conferma del fatto che le navi dello Stato membro interessato non fanno pieno uso delle loro possibilità di pesca nel periodo in questione. Tale termine dovrebbe pertanto essere stabilito dal Consiglio.

(4)

Considerato che il protocollo si applica per un periodo di tre anni a decorrere dalla sua entrata in vigore, il presente regolamento dovrebbe applicarsi da tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le possibilità di pesca fissate dal protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica di Maurizio («protocollo») sono così ripartite tra gli Stati membri:

a)

tonniere con reti a circuizione

Spagna

22 unità

Francia

16 unità

Italia

2 unità

Regno Unito

1 unità

Totale

41 unità

b)

pescherecci con palangari di superficie

Spagna

12 unità

Francia

29 unità

Portogallo

4 unità

Totale

45 unità

2.   Il regolamento (CE) n. 1006/2008 si applica fatte salve le disposizioni dell’accordo di partenariato e del protocollo.

3.   Se le domande di autorizzazione di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 del presente articolo non esauriscono tutte le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione prende in considerazione le domande di autorizzazione presentate da altri Stati membri a norma dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008.

4.   Il termine di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008 è fissato a dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la Commissione informa gli Stati membri che le possibilità di pesca non sono state pienamente utilizzate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del protocollo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 9 ottobre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

V. SHIARLY


(1)  Cfr. pag. 34 della presente Gazzetta.

(2)  GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33.


30.10.2012   

IT

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L 300/39


REGOLAMENTO (UE) N. 1000/2012 DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 2012

recante divieto di pesca del pesce sciabola nero nelle acque dell’UE e nelle acque internazionali delle zone V, VI, VII, VIII e IX per le navi battenti bandiera del Regno Unito

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1225/2010 del Consiglio, del 13 dicembre 2010, che stabilisce, per il 2011 e il 2012, le possibilità di pesca delle navi dell’UE per gli stock ittici di determinate specie di acque profonde (2), fissa i contingenti per il 2012.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2012.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2012 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  GU L 336 del 21.12.2010, pag. 1.


ALLEGATO

N.

62/DSS

Stato membro

Regno Unito

Stock

BSF/56712-

Specie

Pesce sciabola nero (Aphanopus carbo)

Zona

Acque dell’UE e acque internazionali delle zone V, VI, VII e XII

Data

7.10.2012


30.10.2012   

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L 300/41


REGOLAMENTO (UE) N. 1001/2012 DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 2012

recante divieto di pesca del brosmio nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone I, II e XIV per le navi battenti bandiera del Regno Unito

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 44/2012 del Consiglio, del 17 gennaio 2012, che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all’UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (2), fissa i contingenti per il 2012.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2012.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2012 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  GU L 25 del 27.1.2012, pag. 55.


ALLEGATO

N.

63/TQ44

Stato membro

Regno Unito

Stock

USK/1214EI.

Specie

Brosmio (Brosme brosme)

Zona

Acque UE e acque internazionali delle zone I, II e XIV

Data

7.10.2012


30.10.2012   

IT

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L 300/43


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1002/2012 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2012

recante centottantunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 17 ottobre 2012 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere due persone fisiche al suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche.

(3)

Occorre pertanto aggiornare opportunamente l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002,

(4)

Il presente regolamento deve entrare immediatamente in vigore per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Capo del servizio degli strumenti di politica estera


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

le voci seguenti sono aggiunte all’elenco "Persone fisiche":

(a)

"Ayyub Bashir (alias (a) Alhaj Qari Ayub Bashar, (b) Qari Muhammad Ayub). Titolo: (a) Qari, (b) Alhaj. Data di nascita: (a) 1966, (b) 1964, (c) 1969, (d) 1971. Nazionalità: (a) uzbeka, (b) afghana. Indirizzo: Mir Ali, Agenzia del Waziristan settentrionale, aree tribali ad amministrazione federale, Pakistan. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 18.10.2012."

(b)

"Aamir Ali Chaudhry (alias (a) Aamir Ali Chaudary, (b) Aamir Ali Choudry, (c) Amir Ali Chaudry, (d) Huzaifa). Data di nascita: 3.8.1986. Nazionalità: pakistana. N. passaporto: BN 4196361 (passaporto pakistano rilasciato il 28.10.2008, che scade il 27.10.2013. Numero di identificazione nazionale: 33202-7126636-9 (carta d'identità nazionale pakistana). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 18.10.2012."


30.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 300/45


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1003/2012 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2012

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

38,5

MA

49,1

MK

40,5

ZZ

42,7

0707 00 05

AL

36,9

MK

32,3

TR

126,7

ZZ

65,3

0709 93 10

TR

116,3

ZZ

116,3

0805 50 10

AR

68,5

CL

75,4

TR

87,6

UY

56,6

ZA

92,3

ZZ

76,1

0806 10 10

BR

265,2

LB

333,4

MK

87,0

TR

168,0

US

225,7

ZZ

215,9

0808 10 80

CL

148,8

CN

95,2

MK

34,4

NZ

121,3

US

118,8

ZA

132,8

ZZ

108,6

0808 30 90

CN

67,1

TR

114,3

ZZ

90,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

Corte di giustizia dell'Unione europea

30.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 300/47


DECISIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

del 23 ottobre 2012

relativa alle funzioni giurisdizionali del vicepresidente della Corte

(2012/671/UE)

LA CORTE

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, in particolare, gli articoli 278, 279, 280 e 299, quarto comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica e, in particolare, gli articoli 81, terzo e quarto comma, 157 e 164, terzo comma,

visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e, in particolare, gli articoli 9 bis, 39 e 57,

visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia, del 25 settembre 2012, e, in particolare, gli articoli 10, paragrafo 3, 13 e da 160 a 166,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 39, secondo comma, del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, i poteri di cui al primo comma di tale disposizione possono essere esercitati, alle condizioni determinate dal regolamento di procedura, dal vicepresidente della Corte di giustizia.

(2)

Conformemente all’articolo 10, paragrafo 3, del suo regolamento di procedura, la Corte, mediante decisione, precisa le condizioni in presenza delle quali il vicepresidente sostituisce il presidente della Corte nell’esercizio delle sue funzioni giurisdizionali.

(3)

Il regolamento di procedura della Corte di giustizia, del 25 settembre 2012, entrerà in vigore il 1o novembre 2012.

(4)

La decisione relativa alle condizioni in presenza delle quali il vicepresidente sostituisce il presidente della Corte nell’esercizio delle sue funzioni giurisdizionali dovrebbe entrare in vigore alla stessa data.

ADOTTA LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il vicepresidente della Corte sostituisce il presidente della Corte nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali previste dagli articoli 39, primo comma, e 57 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea nonché dagli articoli da 160 a 166 del regolamento di procedura della Corte di giustizia.

In caso di impedimento del vicepresidente, le funzioni menzionate nel comma precedente sono esercitate da uno dei presidenti delle sezioni di cinque giudici o, in mancanza, da uno dei presidenti delle sezioni di tre giudici o, in mancanza, da uno degli altri giudici, secondo l’ordine stabilito dall’articolo 7 del regolamento di procedura.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2012.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 23 ottobre 2012

Il Cancelliere

A. CALOT ESCOBAR

Il Presidente

V. SKOURIS