ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.299.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 299

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55o anno
27 ottobre 2012


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza ( 1 )

1

 

*

Direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti di opere orfane ( 1 )

5

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione n. 994/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell’energia ( 1 )

13

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 995/2012 della Commissione, del 26 ottobre 2012, recante le modalità di attuazione della decisione n. 1608/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la produzione e lo sviluppo di statistiche comunitarie in materia di scienza e tecnologia ( 1 )

18

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 996/2012 della Commissione, del 26 ottobre 2012, che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti e mangimi originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012 ( 1 )

31

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 997/2012 della Commissione, del 26 ottobre 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

42

 

 

DECISIONI

 

 

2012/664/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativa all’avvio dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli con la Svezia

44

 

*

Decisione 2012/665/PESC del Consiglio, del 26 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/638/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea

45

 

 

2012/666/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 25 ottobre 2012, che modifica la decisione 2008/855/CE per quanto riguarda le misure di protezione contro la peste suina classica in Ungheria [notificata con il numero C(2012) 7433]  ( 1 )

46

 

 

2012/667/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 25 ottobre 2012, che fissa il contributo finanziario dell’Unione alle spese sostenute nel contesto delle misure di emergenza adottate per combattere l’influenza aviaria nei Paesi Bassi nel 2011 [notificata con il numero C(2012) 7440]

47

 

 

2012/668/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 25 ottobre 2012, che fissa il contributo finanziario dell’Unione alle spese sostenute nel contesto delle misure urgenti adottate per combattere l’afta epizootica in Bulgaria nel 2011 [notificata con il numero C(2012) 7454]

49

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

DIRETTIVE

27.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 299/1


DIRETTIVA 2012/26/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 ottobre 2012

che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114 e l’articolo 168, paragrafo 4, lettera c),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Recenti episodi di farmacovigilanza nell’Unione hanno evidenziato la necessità di una procedura automatica a livello di Unione in caso di specifici problemi di sicurezza al fine di garantire che una questione sia valutata e affrontata in tutti gli Stati membri in cui il medicinale è autorizzato. È opportuno chiarire l’ambito di applicazione delle diverse procedure dell’Unione relative ai medicinali autorizzati a livello nazionale, come stabilito dalla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (3).

(2)

Inoltre, le azioni su base volontaria del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio non dovrebbero determinare una situazione in cui le preoccupazioni in merito ai rischi o ai benefici di un medicinale autorizzato nell’Unione non siano affrontate correttamente in tutti gli Stati membri. È opportuno, pertanto, che il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio sia tenuto a informare le pertinenti autorità competenti e l’agenzia europea per i medicinali dei motivi del ritiro o dell’interruzione della commercializzazione di un medicinale, della richiesta di revoca di un’autorizzazione all’immissione in commercio o del mancato rinnovo di un’autorizzazione all’immissione in commercio.

(3)

È opportuno chiarire e rafforzare ulteriormente la procedura normale e la procedura d’urgenza dell’Unione al fine di garantire il coordinamento, una rapida valutazione in caso di urgenza e la possibilità di adottare un’azione immediata, se necessario, per tutelare la salute pubblica, prima dell’adozione di una decisione a livello di Unione. La procedura normale dovrebbe essere avviata per questioni concernenti la qualità, la sicurezza o l’efficacia dei medicinali in casi in cui siano coinvolti interessi dell’Unione. Si dovrebbe avviare la procedura d’urgenza dell’Unione quando sia necessario valutare rapidamente le problematiche risultanti dall’esame di dati provenienti da attività di farmacovigilanza. A prescindere dal fatto che sia applicata la procedura d’urgenza dell’Unione o la procedura normale e a prescindere dalla procedura mediante la quale il medicinale è stato autorizzato, sia essa centralizzata o altro, il comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza dovrebbe sempre formulare la sua raccomandazione quando la motivazione del provvedimento è fondata su dati di farmacovigilanza. È opportuno che il gruppo di coordinamento e il comitato per i medicinali per uso umano si basino su detta raccomandazione al momento di effettuare la valutazione della questione.

(4)

È opportuno che i casi concernenti nuove controindicazioni, riduzioni della dose raccomandata o restrizioni delle indicazioni relative ai medicinali autorizzati in linea con la procedura decentrata e con la procedura di mutuo riconoscimento siano portati all’attenzione del gruppo di coordinamento dagli Stati membri quando non è avviata la procedura di urgenza. Al fine di garantire l’armonizzazione di tali medicinali, il gruppo di coordinamento può discutere l’opportunità di intervenire nel caso in cui nessuno Stato membro abbia avviato la procedura normale.

(5)

Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire armonizzare in tutta l’Unione le norme in materia di farmacovigilanza, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(6)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2001/83/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2001/83/CE è così modificata:

1)

all’articolo 23 bis, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«In caso di interruzione, temporanea o definitiva, della commercializzazione del medicinale in uno Stato membro, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio ne dà comunicazione all’autorità competente di tale Stato membro. Detta comunicazione, salvo circostanze eccezionali, è effettuata non meno di due mesi prima dell’interruzione della commercializzazione del medicinale. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio informa l’autorità competente dei motivi di tale azione conformemente all’articolo 123, paragrafo 2.»;

2)

l’articolo 31 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Tuttavia, se è soddisfatto uno dei criteri elencati all’articolo 107 decies, paragrafo 1, si applica la procedura di cui agli articoli da 107 decies a 107 duodecies.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Se il comitato è adito in ordine a una serie di medicinali o a una classe terapeutica, l’agenzia può limitare la procedura a determinate parti specifiche dell’autorizzazione.

In tal caso, l’articolo 35 si applica a detti medicinali soltanto se sono oggetto delle procedure di autorizzazione di cui al presente capo.

Se la portata della procedura avviata a norma del presente articolo riguarda una serie di medicinali o una classe terapeutica, sono inclusi nella procedura anche i medicinali autorizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 726/2004 appartenenti a tale serie o classe.

3.   Fatto salvo il paragrafo 1, uno Stato membro può, se è necessaria un’azione urgente per tutelare la salute pubblica in qualunque fase della procedura, sospendere l’autorizzazione all’immissione in commercio e vietare l’uso del medicinale in questione sul proprio territorio fino all’adozione di una decisione definitiva. Esso informa la Commissione, l’agenzia e gli altri Stati membri dei motivi della sua azione non più tardi del giorno feriale successivo.

4.   Se la portata della procedura avviata a norma del presente articolo, quale definita conformemente al paragrafo 2, comprende medicinali autorizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 726/2004, la Commissione può, se è necessaria un’azione urgente per tutelare la salute pubblica in qualunque fase della procedura, sospendere le autorizzazioni all’immissione in commercio e vietare l’uso dei medicinali in questione fino all’adozione di una decisione definitiva. La Commissione informa l’agenzia e gli altri Stati membri dei motivi della sua azione non più tardi del giorno feriale successivo.»;

3)

all’articolo 34, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:

«Se la portata della procedura avviata a norma dell’articolo 31 comprende medicinali autorizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 726/2004 in applicazione dell’articolo 31, paragrafo 2, terzo comma, della presente direttiva, la Commissione adotta, se necessario, le decisioni di modifica, sospensione o revoca delle autorizzazioni all’immissione in commercio o di diniego del rinnovo delle autorizzazioni all’immissione in commercio interessate.»;

4)

all’articolo 37, i termini «Gli articoli 35 e 36 si applicano» sono sostituiti dai termini «L’articolo 35 si applica»;

5)

l’articolo 63 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1.   Le indicazioni di cui agli articoli 54, 59 e 62 relative all’etichettatura sono redatte in una lingua ufficiale o in più lingue ufficiali dello Stato membro in cui il medicinale è immesso in commercio come specificato, ai fini della presente direttiva, da tale Stato membro.»;

b)

al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«2.   Il foglietto illustrativo è redatto e strutturato in modo tale da risultare chiaro e comprensibile, permettendo agli utilizzatori un uso corretto, se necessario con l’aiuto degli operatori sanitari. Il foglietto illustrativo deve essere chiaramente leggibile in una lingua ufficiale o in più lingue ufficiali dello Stato membro in cui il medicinale è immesso in commercio come specificato, ai fini della presente direttiva, da tale Stato membro.»;

c)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Se il medicinale non è destinato a essere fornito direttamente al paziente oppure laddove sussistano gravi difficoltà in relazione alla disponibilità del medicinale, le autorità competenti possono, nel rispetto di provvedimenti che essi ritengano necessari per salvaguardare la salute umana, dispensare dall’obbligo di far figurare determinate indicazioni sull’etichettatura e sul foglietto illustrativo di medicinali specifici. Esse possono altresì dispensare pienamente o parzialmente dall’obbligo che etichettatura e foglietto illustrativo debbano essere redatti in una lingua ufficiale o in più lingue ufficiali dello Stato membro in cui il medicinale è immesso in commercio come specificato, ai fini della presente direttiva, da tale Stato membro.»;

6)

l’articolo 85 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 85 bis

Nel caso di distribuzione all’ingrosso di medicinali verso paesi terzi, l’articolo 76 e l’articolo 80, primo comma, lettera c), non si applicano. Inoltre, l’articolo 80, primo comma, lettere b) e c bis), non si applica nel caso di un medicinale ricevuto direttamente da un paese terzo ma non importato. Tuttavia, in tal caso i distributori all’ingrosso garantiscono che i medicinali sono stati ottenuti unicamente da persone che sono autorizzate o abilitate a fornire medicinali ai sensi delle disposizioni giuridiche e amministrative applicabili del paese terzo interessato. Qualora i distributori all’ingrosso forniscano medicinali a persone in paesi terzi, essi garantiscono che le forniture siano eseguite solo a persone che sono autorizzate o abilitate a ricevere i medicinali per la distribuzione all’ingrosso o la fornitura al pubblico ai sensi delle disposizioni giuridiche e amministrative del paese terzo interessato. Le disposizioni di cui all’articolo 82 si applicano alla fornitura di medicinali a persone di paesi terzi autorizzate o abilitate a fornire medicinali al pubblico.»;

7)

all’articolo 107 decies, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Uno Stato membro o la Commissione, secondo il caso, sulla base di preoccupazioni risultanti dall’esame dei dati delle attività di farmacovigilanza, avvia la procedura di cui alla presente sezione informando gli altri Stati membri, l’agenzia e la Commissione se:

a)

intende sospendere o revocare un’autorizzazione all’immissione in commercio;

b)

intende vietare la fornitura di un medicinale;

c)

intende rifiutare il rinnovo di un’autorizzazione all’immissione in commercio; o

d)

ha ricevuto comunicazione da parte del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio che, per motivi di sicurezza, il titolare ha interrotto la commercializzazione di un medicinale o ha avviato un’azione di ritiro di un’autorizzazione o intende avviare tale azione o non ha richiesto il rinnovo di un’autorizzazione all’immissione in commercio.

1 bis.   Uno Stato membro o la Commissione, secondo il caso, sulla base di preoccupazioni risultanti dall’esame dei dati delle attività di farmacovigilanza, informa gli altri Stati membri, l’agenzia e la Commissione, se ritiene che sia necessaria una nuova controindicazione, una riduzione della dose raccomandata o una restrizione delle indicazioni di un medicinale. Tale informazione indica l’azione considerata e i relativi motivi.

Gli Stati membri o la Commissione, secondo il caso, qualora ritengano necessaria un’azione urgente, avviano la procedura di urgenza prevista alla presente sezione in uno qualsiasi dei casi di cui al presente paragrafo.

Qualora la procedura prevista alla presente sezione non sia avviata, per i medicinali autorizzati ai sensi delle procedure di cui al titolo III, capo 4, il caso è portato all’attenzione del gruppo di coordinamento.

L’articolo 31 è applicabile nei casi in cui siano coinvolti interessi dell’Unione.

1 ter.   Qualora sia avviata la procedura prevista alla presente sezione, l’agenzia verifica se il problema di sicurezza si riferisce a medicinali diversi da quello contemplato dalle informazioni, o se è comune a tutti i medicinali appartenenti alla stessa categoria o classe terapeutica.

Nel caso in cui il medicinale in questione sia autorizzato in più di uno Stato membro, l’agenzia comunica tempestivamente al promotore del procedimento il risultato di tale verifica, e si applicano le procedure di cui agli articoli 107 undecies e 107 duodecies. In caso contrario, il problema di sicurezza è affrontato dallo Stato membro interessato. L’agenzia o lo Stato membro, a seconda del caso, trasmette l’informazione che la procedura è stata avviata ai titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio.»;

8)

all’articolo 107 decies, paragrafo 2, i termini «del paragrafo 1 del presente articolo» sono sostituiti dai termini «dei paragrafi 1 e 1 bis del presente articolo»;

9)

all’articolo 107 decies, paragrafo 3, secondo comma, i termini «a norma del paragrafo 1» sono sostituiti dai termini «a norma dei paragrafi 1 e 1 bis»;

10)

all’articolo 107 decies, paragrafo 5, i termini «al paragrafo 1» sono sostituiti dai termini «ai paragrafi 1 e 1 bis»;

11)

all’articolo 107 undecies, paragrafo 1, primo comma, i termini «di cui all’articolo 107 decies, paragrafo 1» sono sostituiti dai termini «di cui all’articolo 107 decies, paragrafi 1 e 1 bis»;

12)

l’articolo 123 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio è tenuto a notificare immediatamente agli Stati membri interessati qualsiasi sua azione volta a sospendere la commercializzazione di un medicinale, a ritirare un medicinale dal commercio, a chiedere il ritiro di un’autorizzazione all’immissione in commercio o a non chiederne il rinnovo, unitamente ai motivi di tale azione. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio specifica in particolare se tale azione si fonda su uno dei motivi di cui all’articolo 116 e all’articolo 117, paragrafo 1.

2 bis.   Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio notifica l’azione a norma del paragrafo 2 del presente articolo nei casi in cui essa è effettuata in un paese terzo e nei casi in cui tale azione si fonda su uno dei motivi di cui all’articolo 116 e all’articolo 117, paragrafo 1.

2 ter.   Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio notifica altresì all’agenzia se l’azione di cui al paragrafo 2 o 2 bis del presente articolo si fonda su uno dei motivi di cui all’articolo 116 o all’articolo 117, paragrafo 1.

2 quater.   L’agenzia trasmette senza indebito ritardo le notifiche ricevute ai sensi del paragrafo 2 ter a tutti gli Stati membri.»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Ogni anno l’agenzia pubblica un elenco dei medicinali per i quali sono state respinte, revocate o sospese le autorizzazioni all’immissione in commercio nell’Unione, la cui fornitura è stata vietata o che sono stati ritirati dal mercato, specificando i motivi di tali provvedimenti.».

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 28 ottobre 2013. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 28 ottobre 2013.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 25 ottobre 2012

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  GU C 181 del 21.6.2012, pag. 201.

(2)  Posizione del Parlamento europeo dell’11 settembre 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 4 ottobre 2012.

(3)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.


27.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 299/5


DIRETTIVA 2012/28/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 ottobre 2012

su taluni utilizzi consentiti di opere orfane

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, e gli articoli 62 e 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Le biblioteche, gli istituti di istruzione e i musei accessibili al pubblico, nonché gli archivi, gli istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro e le emittenti di servizio pubblico aventi sede negli Stati membri sono attivi nella digitalizzazione su ampia scala delle loro collezioni o dei loro archivi al fine di creare biblioteche digitali europee. Svolgono altresì un ruolo importante nella creazione di biblioteche digitali europee, come Europeana, grazie al loro impegno a favore della conservazione e della diffusione del patrimonio culturale europeo. Le tecnologie che consentono la digitalizzazione di massa di opere in formato cartaceo, nonché la ricerca e l’indicizzazione, aumentano il valore delle collezioni delle biblioteche ai fini della ricerca. La creazione di vaste biblioteche online promuove la ricerca telematica e gli strumenti di identificazione delle risorse che aprono nuovi orizzonti a ricercatori e studiosi, che altrimenti dovrebbero fare affidamento solo su metodi di ricerca più tradizionali e analogici.

(2)

L’esigenza di promuovere la libera circolazione della conoscenza e dell’innovazione nel mercato interno costituisce un elemento importante della strategia Europa 2020, confermato anche nella comunicazione della Commissione intitolata «Europa 2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva», che include tra le iniziative emblematiche la creazione di un’agenda digitale europea.

(3)

L’istituzione di un quadro giuridico che promuova la digitalizzazione e la diffusione di opere e di altri contenuti protetti dai diritti d’autore o dai diritti connessi e il cui titolare dei diritti non sia stato individuato o, se individuato, non sia stato rintracciato, le cosiddette opere orfane, rientra nelle azioni fondamentali dell’agenda digitale europea, così come previsto dalla comunicazione della Commissione intitolata «Un’agenda digitale europea». La presente direttiva affronta il problema specifico della determinazione giuridica dello status delle opere orfane e delle relative conseguenze in termini di utilizzatori e utilizzi consentiti delle opere o dei fonogrammi considerati opere orfane.

(4)

La presente direttiva lascia impregiudicato lo sviluppo di soluzioni specifiche negli Stati membri per far fronte a questioni di più ampia scala sulla digitalizzazione di massa, come nel caso delle cosiddette opere «fuori commercio». Tali soluzioni tengono conto delle specificità dei diversi tipi di contenuto e dei differenti utilizzatori e si basano sul consenso delle pertinenti parti interessate. L’approccio in questione è stato altresì seguito nel memorandum d’intesa sui principi chiave relativi alla digitalizzazione e alla messa a disposizione di opere fuori commercio, firmato il 20 settembre 2011 dai rappresentanti di biblioteche, autori, editori e società di gestione collettiva europei, alla presenza della Commissione. La presente direttiva lascia impregiudicato il memorandum d’intesa in parola, che invita gli Stati membri e la Commissione a garantire che gli accordi volontari conclusi tra utilizzatori, titolari dei diritti e organizzazioni di gestione collettiva dei diritti relativi in materia di concessione di licenze di utilizzo per le opere fuori commercio sulla base dei principi contenuti nel memorandum stesso godano della necessaria certezza del diritto in un contesto nazionale e transfrontaliero.

(5)

Il diritto d’autore è il fondamento economico dell’industria creativa, dato che stimola l’innovazione, la creazione, gli investimenti e la produzione. La digitalizzazione e la diffusione di massa delle opere sono pertanto un mezzo per tutelare il patrimonio culturale europeo. Il diritto d’autore è uno strumento importante per garantire che il settore creativo sia remunerato per il proprio lavoro.

(6)

I diritti esclusivi dei titolari dei diritti per la riproduzione e la messa a disposizione del pubblico delle proprie opere e di altri contenuti protetti, armonizzati dalla direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (3), impongono il consenso preventivo dei titolari dei diritti per la digitalizzazione e la messa a disposizione al pubblico di un’opera o di un altro contenuto protetto.

(7)

Nel caso delle opere orfane non è possibile ottenere tale consenso preventivo all’esecuzione di atti di riproduzione o alla messa a disposizione del pubblico.

(8)

La coesistenza di approcci diversi al riconoscimento dello status di opera orfana nei diversi Stati membri può ostacolare il buon funzionamento del mercato interno, nonché l’utilizzo delle opere orfane e l’accesso ad esse in altri paesi. Detti approcci diversi potrebbero inoltre limitare la libera circolazione di beni e servizi che incorporano contenuti culturali. Pertanto è opportuno garantire il riconoscimento reciproco di tale status poiché consentirà l’accesso alle opere orfane in tutti gli Stati membri.

(9)

In particolare, un approccio comune al conferimento dello status di opera orfana e alla definizione degli utilizzi consentiti delle stesse è necessario per garantire la certezza del diritto nel mercato interno per quanto concerne l’utilizzo di opere orfane da parte di biblioteche, istituti di istruzione e musei accessibili al pubblico, nonché archivi, istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro ed emittenti di servizio pubblico.

(10)

Tra le opere cinematografiche o audiovisive e i fonogrammi conservati negli archivi di emittenti di servizio pubblico e prodotti dalle stesse figurano opere orfane. Vista la situazione particolare delle emittenti radiotelevisive in quanto produttori di fonogrammi e di materiale audiovisivo e tenuto conto della necessità di adottare misure che limitino il fenomeno delle opere orfane nel futuro, occorre stabilire una data limite per l’applicazione della presente direttiva alle opere e ai fonogrammi conservati negli archivi di tali emittenti.

(11)

Ai fini della presente direttiva è opportuno che le opere cinematografiche e audiovisive e i fonogrammi contenuti negli archivi di emittenti di servizio pubblico e prodotti da tali emittenti siano considerati comprensivi delle opere cinematografiche e audiovisive e dei fonogrammi commissionati da tali emittenti esclusivamente per uso proprio o per uso di altre emittenti di servizio pubblico coproduttrici. Le opere cinematografiche e audiovisive e i fonogrammi contenuti negli archivi di emittenti di servizio pubblico che non sono stati prodotti o commissionati da tali emittenti ma che queste sono state autorizzate a utilizzare mediante un accordo di licenza non dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione della presente direttiva.

(12)

Per ragioni di cortesia internazionale, è opportuno che la presente direttiva si applichi esclusivamente ad opere e fonogrammi di prima pubblicazione nel territorio di uno Stato membro o, in caso di mancata pubblicazione, di prima trasmissione nel territorio di uno Stato membro o, in caso di mancata pubblicazione o trasmissione, resi pubblicamente accessibili dai beneficiari della presente direttiva con il consenso dei titolari dei diritti. In quest’ultimo caso, è opportuno che la presente direttiva si applichi soltanto se è ragionevole presumere che il titolare dei diritti non si opporrebbe all’utilizzo consentito dalla presente direttiva.

(13)

Prima che un’opera o un fonogramma si possano considerare come opere orfane, occorre svolgere in buona fede una ricerca diligente per individuarne i titolari dei diritti, compresi i titolari dei diritti di opere e altri contenuti protetti che sono inclusi o incorporati nell’opera o nel fonogramma. È opportuno che gli Stati membri abbiano la facoltà di disporre che tale ricerca diligente sia eseguita dalle organizzazioni di cui alla presente direttiva, oppure da altre organizzazioni. Queste ultime possono esigere un corrispettivo per svolgere la ricerca diligente.

(14)

Occorre che tale ricerca diligente sia regolata da un approccio armonizzato, al fine di garantire un alto livello di protezione dei diritti d’autore e dei diritti connessi all’interno dell’Unione. È necessario che la ricerca diligente preveda anche la consultazione di fonti che forniscano informazioni sulle opere e sugli altri contenuti protetti, fonti determinate, conformemente alla presente direttiva, dallo Stato membro in cui deve essere svolta la ricerca diligente. Nel farlo gli Stati membri potrebbero far riferimento agli orientamenti sulla ricerca diligente concordati nel contesto del gruppo di lavoro ad alto livello sulle biblioteche digitali istituito quale parte dell’iniziativa in materia di biblioteche digitali i2010.

(15)

Al fine di evitare una duplicazione delle ricerche, la ricerca diligente dovrebbe essere svolta nello Stato membro di prima pubblicazione dell’opera o del fonogramma oppure, nel caso in cui la pubblicazione non sia avvenuta, nello Stato membro di prima trasmissione. La ricerca diligente delle opere cinematografiche o audiovisive il cui produttore ha la sede o risiede abitualmente in uno Stato membro dovrebbe essere svolta nello Stato membro in questione. Nel caso di opere cinematografiche o audiovisive che sono il frutto di una co-produzione tra produttori aventi la sede in Stati membri diversi, la ricerca diligente dovrebbe essere svolta in ciascuno degli Stati membri in questione. Per quanto riguarda le opere e i fonogrammi che non sono stati né pubblicati né trasmessi ma che sono stati resi pubblicamente accessibili dai beneficiari della presente direttiva con il consenso dei titolari dei diritti, la ricerca diligente dovrebbe essere svolta nello Stato membro in cui è stabilita l’organizzazione che ha reso l’opera o il fonogramma pubblicamente accessibili con il consenso del titolare dei diritti. Le ricerche diligenti dei titolari dei diritti per le opere e gli altri contenuti protetti che sono inclusi o incorporati in un’opera o in un fonogramma dovrebbero essere svolte nello Stato membro in cui si svolge la ricerca diligente relativa all’opera o al fonogramma che contiene o incorpora l’opera o il contenuto protetto interessati. Occorre altresì effettuare una consultazione delle fonti di informazioni disponibili in altri paesi se sussistono motivi per ritenere che in tali altri paesi possano essere recuperate informazioni pertinenti sui titolari dei diritti. Le ricerche diligenti possono produrre diversi tipi di informazioni, quali una documentazione della ricerca e l’esito della ricerca. È opportuno conservare la documentazione della ricerca affinché l’organizzazione interessata possa dimostrare che la ricerca effettuata è stata diligente.

(16)

Occorre che gli Stati membri garantiscano che le organizzazioni interessate conservino la documentazione delle ricerche diligenti e che gli esiti di dette ricerche, in particolare qualsiasi risultanza che indichi che un’opera o un fonogramma devono essere considerati un’opera orfana ai sensi della presente direttiva, nonché le informazioni relative ai cambiamenti di status e all’utilizzo delle opere orfane da parte di tali organizzazioni siano raccolti e messi a disposizione del pubblico, in particolare tramite la registrazione delle pertinenti informazioni in una banca dati online. Tenendo in particolare considerazione la dimensione paneuropea e al fine di evitare una duplicazione delle medesime ricerche, è opportuno prevedere la creazione di una banca dati online unica per l’Unione che contenga le summenzionate informazioni e la sua messa a disposizione del pubblico in modo trasparente. In tal modo sia le organizzazioni che svolgono le ricerche diligenti sia i titolari dei diritti possono accedere facilmente a dette informazioni. La banca dati può altresì svolgere un ruolo importante nel prevenire e nel far cessare eventuali violazioni dei diritti d’autore, in particolare nel caso di modifiche allo status di opere orfane di opere e fonogrammi. Il regolamento (UE) n. 386/2012 (4) prevede che all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno («Ufficio») siano assegnati taluni compiti e attività, per il cui finanziamento l’Ufficio ricorre a fondi propri, intesi a facilitare e sostenere le attività delle autorità nazionali, del settore privato e delle istituzioni dell’Unione nella lotta alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, compresa la loro prevenzione.

In particolare, a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), di detto regolamento, tali compiti dell’Ufficio includono quello di fornire meccanismi che contribuiscano a migliorare, tra le autorità degli Stati membri attive nel settore dei diritti di proprietà intellettuale, lo scambio online di informazioni pertinenti e promuovere la cooperazione tra tali autorità. È pertanto opportuno fare affidamento sull’Ufficio per la creazione e la gestione della banca dati europea contenente le informazioni relative alle opere orfane di cui alla presente direttiva.

(17)

Possono esistere più titolari dei diritti in relazione a una determinata opera o fonogramma, e le opere e i fonogrammi stessi possono a loro volta includere altre opere o contenuti protetti. È opportuno che la presente direttiva non pregiudichi i diritti di titolari identificati e rintracciati. Se almeno un titolare dei diritti sia stato identificato e rintracciato, un’opera o un fonogramma non dovrebbero essere considerati un’opera orfana. Ai beneficiari della presente direttiva dovrebbe essere consentito soltanto di utilizzare un’opera o un fonogramma il cui o i cui titolari dei diritti non sono stati identificati o rintracciati, se sono autorizzati a effettuare gli atti di riproduzione o di messa a disposizione del pubblico di cui rispettivamente agli articoli 2 e 3 della direttiva 2001/29/CE dai titolari dei diritti che sono stati identificati e rintracciati, compresi i titolari dei diritti delle opere e degli altri contenuti protetti che sono contenuti o incorporati nelle opere o nei fonogrammi in questione. I titolari dei diritti che sono stati identificati e rintracciati possono concedere detta autorizzazione soltanto per quanto riguarda i diritti che detengono, o perché i diritti spettano loro o perché i diritti sono stati loro trasferiti, e ai sensi della presente direttiva non dovrebbero poter autorizzare alcun utilizzo a nome dei titolari dei diritti che non sono stati identificati e rintracciati. Analogamente, quando dei titolari dei diritti precedentemente non identificati e non rintracciati rivendicano i diritti sull’opera o sul fonogramma, l’utilizzo lecito dell’opera o del fonogramma in questione da parte dei beneficiari può continuare soltanto se i titolari dei diritti concedono la loro autorizzazione all’utilizzo ai sensi della direttiva 2001/29/CE per quanto riguarda i diritti che detengono.

(18)

I titolari dei diritti dovrebbero potere porre fine allo status di opera orfana nel caso in cui rivendichino i loro diritti sulle opere o su altri contenuti protetti. I titolari dei diritti che pongono fine allo status di opera orfana per un’opera o un altro contenuto protetto dovrebbero ricevere un equo compenso per l’utilizzo che è stato fatto della loro opera o altro contenuto protetti a norma della presente direttiva, che sarà determinato dallo Stato membro in cui ha sede l’organizzazione che utilizza l’opera orfana. È opportuno che gli Stati membri siano liberi di stabilire le circostanze in cui il pagamento di suddetto compenso può essere organizzato, compreso il momento in cui il pagamento è dovuto. Allo scopo di stabilire il possibile livello di equo compenso, occorre tenere in debito conto, tra l’altro, gli obiettivi di promozione culturale degli Stati membri, la natura non commerciale dell’utilizzo fatto dalle organizzazioni in questione per conseguire gli obiettivi connessi alla loro missione di interesse pubblico, quali la promozione dell’apprendimento e la diffusione della cultura, nonché l’eventuale danno arrecato ai titolari dei diritti.

(19)

Se un’opera o un fonogramma sono stati indebitamente considerati opere orfane a seguito di una ricerca che non è stata diligente, rimangono validi i mezzi di ricorso per le violazioni dei diritti d’autore previsti nella legislazione nazionale degli Stati membri, conformemente alle disposizioni nazionali pertinenti e al diritto dell’Unione.

(20)

Al fine di promuovere l’apprendimento e la diffusione della cultura, occorre che gli Stati membri prevedano un’eccezione o una limitazione oltre a quelle previste all’articolo 5 della direttiva 2001/29/CE. Tale eccezione o limitazione dovrebbe concedere a talune organizzazioni, di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2001/29/CE e agli istituti per il patrimonio cinematografico e sonoro che operano senza scopo di lucro nonché alle emittenti di servizio pubblico, di riprodurre e mettere a disposizione del pubblico, ai sensi di detta direttiva, opere orfane, a condizione che tali utilizzi rientrino nella loro missione di interesse pubblico, volta in particolare a conservare, restaurare e concedere l’accesso alle loro collezioni a fini culturali e formativi, comprese le loro collezioni digitali. Ai fini della presente direttiva, si considera che gli istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro comprendano le organizzazioni designate dagli Stati membri per svolgere attività di collezione, catalogazione, conservazione e restauro di filmati e altre opere audiovisive o fonogrammi che fanno parte del loro patrimonio culturale. Ai fini della presente direttiva, per emittenti di servizio pubblico si intendono le emittenti che assicurano una missione di interesse pubblico, quale assegnata, definita e organizzata da ciascuno Stato membro. L’eccezione o la limitazione istituita dalla presente direttiva per consentire l’utilizzo di opere orfane lascia impregiudicate le eccezioni e le limitazioni previste dall’articolo 5 della direttiva 2001/29/CE e può essere applicata solo in determinati casi speciali che non sono in conflitto con il normale sfruttamento dell’opera o dell’altro contenuto protetto e che non arrecano ingiustificatamente pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari dei diritti.

(21)

Onde incentivare la digitalizzazione, ai beneficiari della presente direttiva dovrebbe essere consentito generare guadagni dall’utilizzo delle opere orfane ai sensi della presente direttiva per conseguire gli obiettivi connessi con la loro missione di interesse pubblico, anche nel contesto degli accordi di partenariato pubblico-privato.

(22)

Gli accordi contrattuali possono contribuire a incentivare la digitalizzazione del patrimonio culturale europeo, restando inteso che le biblioteche, gli istituti di istruzione e i musei accessibili al pubblico, nonché gli archivi, gli istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro e le emittenti di servizio pubblico dovrebbero avere la facoltà, nel quadro degli utilizzi consentiti dalla presente direttiva, di concludere accordi con partner commerciali per quanto concerne la digitalizzazione e la messa a disposizione del pubblico di opere orfane. Tali accordi possono prevedere contributi finanziari da parte di questi partner. Tali accordi non dovrebbero imporre alcuna restrizione ai beneficiari della presente direttiva per quanto riguarda il loro utilizzo di opere orfane e non dovrebbero conferire al partner commerciale alcun diritto a utilizzare le opere orfane o a controllarne l’utilizzo.

(23)

Al fine di migliorare l’accesso al patrimonio culturale europeo da parte dei cittadini dell’Unione, è altresì necessario garantire che le opere orfane digitalizzate e messe a disposizione del pubblico in uno Stato membro possano anche essere accessibili al pubblico negli altri Stati membri. È opportuno che biblioteche, istituti di istruzione e musei accessibili al pubblico, nonché archivi, istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro ed emittenti di servizio pubblico che utilizzano un’opera orfana nel quadro della propria missione di interesse pubblico abbiano la possibilità di mettere a disposizione del pubblico l’opera orfana in altri Stati membri.

(24)

La presente direttiva lascia impregiudicate le modalità di gestione dei diritti, quali le licenze collettive estese, le presunzioni legali di rappresentanza o di trasferimento, la gestione collettiva o modalità simili oppure qualsiasi combinazione di tali elementi, anche a fini di digitalizzazione di massa, concordate negli Stati membri.

(25)

Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire assicurare la certezza del diritto in merito all’utilizzo di opere orfane, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della necessità di uniformare le norme sull’utilizzo delle opere orfane, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   La presente direttiva disciplina taluni utilizzi di opere orfane effettuati da biblioteche, istituti di istruzione e musei accessibili al pubblico, nonché archivi, istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro ed emittenti di servizio pubblico aventi sede negli Stati membri, al fine di conseguire gli obiettivi connessi alla loro missione di interesse pubblico.

2.   La direttiva si applica a:

a)

opere pubblicate sotto forma di libri, riviste, quotidiani, rotocalchi o altre pubblicazioni conservati nelle collezioni di biblioteche, istituti di istruzione o musei accessibili al pubblico, nonché nelle collezioni di archivi o di istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro;

b)

opere cinematografiche o audiovisive e fonogrammi conservati nelle collezioni di biblioteche, istituti di istruzione o musei accessibili al pubblico, nonché nelle collezioni di archivi o di istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro; e

c)

opere cinematografiche o audiovisive e fonogrammi prodotti da emittenti di servizio pubblico fino al 31 dicembre 2002 e che siano conservati nei loro archivi

che sono protetti dal diritto d’autore o da diritti connessi, di prima pubblicazione in uno Stato membro o, in caso di mancata pubblicazione, di prima trasmissione in uno Stato membro.

3.   La presente direttiva si applica altresì alle opere e ai fonogrammi di cui al paragrafo 2 che non sono mai stati né pubblicati né trasmessi, ma che sono stati resi pubblicamente accessibili dalle organizzazioni di cui al paragrafo 1 con il consenso dei titolari dei diritti, se è ragionevole presumere che i titolari dei diritti non si opporrebbero agli utilizzi di cui all’articolo 6. Gli Stati membri possono limitare l’applicazione del presente paragrafo alle opere e ai fonogrammi che sono stati depositati presso le organizzazioni in questione entro il 29 ottobre 2014.

4.   La presente direttiva si applica anche alle opere e agli altri contenuti protetti che sono inclusi, incorporati o che formano parte integrante delle opere o dei fonogrammi di cui ai paragrafi 2 e 3.

5.   La presente direttiva non interferisce con le modalità di gestione dei diritti a livello nazionale.

Articolo 2

Opere orfane

1.   Un’opera o un fonogramma sono considerati opere orfane se nessuno dei titolari dei diritti su tale opera o fonogramma è stato individuato oppure, anche se uno o più di loro sia stato individuato, nessuno di loro è stato rintracciato nonostante una ricerca diligente dei titolari dei diritti sia stata svolta e registrata conformemente all’articolo 3.

2.   Ove vi sia più di un titolare dei diritti su un’opera o su un fonogramma e non tutti i titolari siano stati individuati oppure, anche quando siano stati individuati, non siano stati rintracciati in seguito a una ricerca diligente svolta e registrata conformemente all’articolo 3, l’opera o il fonogramma possono essere utilizzati in conformità della presente direttiva a condizione che i titolari dei diritti che sono stati identificati e rintracciati abbiano autorizzato, per quanto riguarda i diritti da loro detenuti, le organizzazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, a effettuare gli atti di riproduzione e di messa a disposizione del pubblico di cui rispettivamente agli articoli 2 e 3 della direttiva 2001/29/CE.

3.   Il paragrafo 2 lascia impregiudicati i diritti concernenti l’opera o il fonogramma dei titolari dei diritti che sono stati individuati e rintracciati.

4.   L’articolo 5 si applica, mutatis mutandis, ai titolari dei diritti sulle opere di cui al paragrafo 2 che non siano stati individuati e rintracciati.

5.   La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni nazionali in materia di opere anonime o pseudonime.

Articolo 3

Ricerca diligente

1.   Al fine di stabilire se un’opera o un fonogramma sia un’opera orfana, le organizzazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, garantiscono lo svolgimento in buona fede di una ricerca diligente relativamente a ciascuna opera o ad ogni altro contenuto protetto, tramite consultazione delle fonti appropriate per la categoria di opere e di altri contenuti protetti in oggetto. La ricerca diligente è effettuata anteriormente all’utilizzo dell’opera o del fonogramma.

2.   Ciascuno Stato membro stabilisce le fonti appropriate per le singole categorie di opere o di fonogrammi in oggetto, in consultazione con i titolari dei diritti e con gli utilizzatori, includendo almeno le fonti pertinenti elencate nell’allegato.

3.   Una ricerca diligente è svolta nello Stato membro di prima pubblicazione o, in caso di mancata pubblicazione, di prima trasmissione, ad eccezione delle opere cinematografiche o audiovisive il cui produttore ha sede o risiede abitualmente in uno Stato membro, nel qual caso la ricerca diligente è svolta nello Stato membro in cui sia stabilita la sua sede principale o la sua abituale residenza.

Nel caso di cui all’articolo 1, paragrafo 3, la ricerca diligente è effettuata nello Stato membro in cui è stabilita l’organizzazione che ha reso l’opera o il fonogramma pubblicamente accessibile con il consenso del titolare dei diritti.

4.   Se sussistono motivi per ritenere che informazioni pertinenti sui titolari dei diritti debbano essere recuperate in altri paesi, si procede alla consultazione anche delle fonti di informazioni disponibili in tali paesi.

5.   Gli Stati membri garantiscono che le organizzazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, conservino la documentazione relativa alle loro ricerche diligenti e che tali organizzazioni forniscano le seguenti informazioni alle autorità nazionali competenti:

a)

gli esiti delle ricerche diligenti effettuate dalle organizzazioni e che hanno permesso di concludere che un’opera o un fonogramma sono considerati un’opera orfana;

b)

l’utilizzo che le organizzazioni fanno delle opere orfane conformemente alla presente direttiva;

c)

qualsiasi modifica, conformemente all’articolo 5, dello status di opera orfana delle opere e dei fonogrammi utilizzati dalle organizzazioni;

d)

le pertinenti informazioni di contatto dell’organizzazione interessata.

6.   Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari a garantire che le informazioni di cui al paragrafo 5 siano registrate in un’unica banca dati online pubblicamente accessibile, istituita e gestita dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno («Ufficio») conformemente al regolamento (UE) n. 386/2012. A tal fine, essi trasmettono tali informazioni all’Ufficio senza indugio dopo averle ricevute dalle organizzazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 4

Riconoscimento reciproco dello status di opera orfana

Opere o fonogrammi considerati opere orfane in uno Stato membro ai sensi dell’articolo 2 sono considerati come tali in tutti gli Stati membri. Tali opere o fonogrammi possono essere utilizzati e consultati in conformità della presente direttiva in tutti gli Stati membri. La presente disposizione si applica altresì alle opere e ai fonogrammi di cui all’articolo 2, paragrafo 2, per quanto riguarda i diritti dei titolari che non siano stati individuati o rintracciati.

Articolo 5

Termine dello status di opera orfana

Gli Stati membri provvedono a garantire che il titolare dei diritti su un’opera o su un fonogramma considerati opera orfana abbia, in qualunque momento, la possibilità di porre fine a tale status, per quanto riguarda i diritti ad esso spettanti.

Articolo 6

Utilizzi consentiti di opere orfane

1.   Gli Stati membri introducono un’eccezione o una limitazione al diritto di riproduzione e al diritto di messa a disposizione del pubblico previsti, rispettivamente, agli articoli 2 e 3 della direttiva 2001/29/CE per garantire che le organizzazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, abbiano facoltà di utilizzare le opere orfane contenute nelle loro collezioni con le seguenti modalità:

a)

messa a disposizione del pubblico dell’opera orfana ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2001/29/CE;

b)

atti di riproduzione, ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, a fini di digitalizzazione, messa a disposizione, indicizzazione, catalogazione, conservazione o restauro.

2.   Le organizzazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, utilizzano un’opera orfana in conformità del paragrafo 1 del presente articolo unicamente per scopi connessi con le loro missioni di interesse pubblico, in particolare la conservazione, il restauro e la concessione dell’accesso a fini culturali e formativi di opere e fonogrammi contenuti nella propria collezione. Le organizzazioni possono generare entrate nel corso di detti utilizzi al solo scopo di coprire i costi sostenuti per la digitalizzazione delle opere orfane e per la messa a disposizione del pubblico delle stesse.

3.   Gli Stati membri garantiscono che le organizzazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, indichino in qualsiasi utilizzo dell’opera orfana il nome degli autori e degli altri titolari dei diritti che sono stati individuati.

4.   La presente direttiva non pregiudica la libertà contrattuale di tali organizzazioni nell’adempimento della propria missione di interesse pubblico, in particolare rispetto ai contratti di partenariato pubblico-privato.

5.   Gli Stati membri dispongono che ai titolari dei diritti che pongono fine allo status di opera orfana delle loro opere o degli altri contenuti protetti spetti un equo compenso per l’utilizzo che è stato fatto dalle organizzazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, di dette opere e altro contenuto protetto conformemente al paragrafo 1 del presente articolo. Gli Stati membri sono liberi di stabilire le circostanze in cui il pagamento di tale compenso può essere organizzato. Il livello del compenso è fissato, entro i limiti imposti dal diritto dell’Unione, dal diritto dello Stato membro in cui è stabilita l’organizzazione che utilizza l’opera orfana in questione.

Articolo 7

Applicazione continuata di altre disposizioni giuridiche

La presente direttiva non osta all’applicazione delle disposizioni concernenti segnatamente i brevetti, i marchi, i disegni o i modelli, i modelli di utilità, le topografie di prodotti a semiconduttori, i caratteri tipografici, l’accesso condizionato, l’accesso via cavo ai servizi di diffusione, la protezione dei beni appartenenti al patrimonio nazionale, gli obblighi di deposito legale, le norme sulle pratiche restrittive e sulla concorrenza sleale, il segreto industriale, la sicurezza, la riservatezza, la tutela dei dati e il rispetto della vita privata, l’accesso ai documenti pubblici, il diritto contrattuale e le norme sulla libertà di stampa e la libertà di espressione nei mezzi di comunicazione.

Articolo 8

Applicazione nel tempo

1.   La presente direttiva si applica a tutte le opere e fonogrammi di cui all’articolo 1 e che sono tutelati dalla legislazione degli Stati membri relativa al diritto d’autore il o successivamente al 29 ottobre 2014.

2.   La presente direttiva non si applica agli atti conclusi e ai diritti acquisiti prima del 29 ottobre 2014.

Articolo 9

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 29 ottobre 2014. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 10

Clausola di riesame

La Commissione tiene costantemente sotto osservazione lo sviluppo delle fonti di informazione sui diritti ed entro il 29 ottobre 2015, e successivamente a cadenza annuale, presenta una relazione sull’eventualità di estendere l’ambito di applicazione della presente direttiva agli editori e ad opere o altro materiale protetto attualmente non compreso nel suo ambito di applicazione, in particolare singole fotografie e altre immagini.

Entro il 29 ottobre 2015, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull’applicazione della presente direttiva, tenendo conto dello sviluppo delle biblioteche digitali.

Ove opportuno, in particolare per garantire il funzionamento del mercato interno, la Commissione presenta proposte di modifica della presente direttiva.

Qualora abbia validi motivi per ritenere che l’attuazione della presente direttiva pregiudichi una delle modalità nazionali relativa alla gestione dei diritti di cui all’articolo 1, paragrafo 5, uno Stato membro può sottoporre la questione all’attenzione della Commissione, corredandola di tutti i pertinenti elementi di prova. La Commissione prende in considerazione detti elementi in fase di elaborazione della relazione di cui al secondo comma del presente articolo e in sede di valutazione della necessità di presentare proposte di modifica della presente direttiva.

Articolo 11

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 12

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 25 ottobre 2012

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  GU C 376 del 22.12.2011, pag. 66.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 13 settembre 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 4 ottobre 2012.

(3)  GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10.

(4)  Regolamento (UE) n. 386/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, che attribuisce all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) compiti inerenti al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, tra cui la convocazione di rappresentanti del settore pubblico e privato in un Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 129 del 16.5.2012, pag. 1).


ALLEGATO

Le fonti di cui all’articolo 3, paragrafo 2, comprendono le seguenti.

1)

Per i libri pubblicati:

a)

il deposito legale, i cataloghi di biblioteche e i registri delle autorità conservati da biblioteche e altri istituti;

b)

le associazioni degli editori e degli autori del rispettivo paese;

c)

le banche dati e i registri esistenti, WATCH (Writers, Artists and their Copyright Holders), ISBN (International Standard Book Number) e le banche dati in cui sono elencati libri in formato cartaceo;

d)

le banche dati delle società di gestione collettiva, in particolare le organizzazioni che gestiscono i diritti di riproduzione;

e)

le fonti che completano banche dati e registri multipli, inclusi VIAF (Virtual International Authority Files) e ARROW (Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works);

2)

per i quotidiani, i rotocalchi e le riviste:

a)

l’ISSN (International Standard Serial Number) per i periodici;

b)

gli indici e i cataloghi di raccolte storiche e collezioni di biblioteche;

c)

il deposito legale;

d)

le associazioni degli editori e le associazioni degli autori e dei giornalisti del rispettivo paese;

e)

le banche dati delle società di gestione collettiva, inclusi gli organismi che gestiscono i diritti di riproduzione;

3)

per le opere visive, inclusi gli oggetti d’arte, la fotografia, le illustrazioni, il design, l’architettura, le bozze di tali opere e di altro materiale riprodotto in libri, riviste, quotidiani e rotocalchi o altre opere:

a)

le fonti di cui ai punti 1 e 2;

b)

le banche dati delle società di gestione collettiva, in particolare riguardanti le arti visive e incluse le organizzazioni che gestiscono i diritti di riproduzione;

c)

se del caso, le banche dati di agenzie fotografiche;

4)

per le opere audiovisive e i fonogrammi:

a)

il deposito legale;

b)

le associazioni dei produttori del rispettivo paese;

c)

le banche dati di istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro e le biblioteche nazionali;

d)

le banche dati con i relativi standard e identificatori, come ISAN (International Standard Audiovisual Number) per il materiale audiovisivo, ISWC (International Standard Music Work Code) per le composizioni musicali e ISRC (International Standard Recording Code) per i fonogrammi;

e)

le banche dati delle società di gestione collettiva, in particolare per autori, interpreti o esecutori, produttori di fonogrammi e produttori di opere audiovisive;

f)

l’elenco di quanti hanno partecipato alla realizzazione e altre informazioni riportate sulla confezione dell’opera;

g)

le banche dati di altre associazioni pertinenti che rappresentano una categoria specifica di titolari dei diritti.


DECISIONI

27.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 299/13


DECISIONE N. 994/2012/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 ottobre 2012

che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell’energia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 194,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il Consiglio europeo ha invitato gli Stati membri a informare la Commissione, a decorrere dal 1o gennaio 2012, di tutti i loro accordi bilaterali, nuovi e vigenti, con i paesi terzi nel settore dell’energia. È opportuno che la Commissione renda disponibili tali informazioni a tutti gli altri Stati membri in una forma appropriata, tenendo conto dell’esigenza di tutela delle informazioni commercialmente sensibili.

(2)

L’articolo 4 del trattato sull’Unione europea (TUE) impone agli Stati membri di adottare tutte le misure atte ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell’Unione. È pertanto opportuno che gli Stati membri evitino o eliminino le incompatibilità fra il diritto dell’Unione e gli accordi internazionali conclusi fra Stati membri e paesi terzi.

(3)

L’adeguato funzionamento del mercato interno dell’energia comporta che l’energia importata nell’Unione sia interamente disciplinata dalle norme che istituiscono un mercato interno dell’energia. Un mercato interno dell’energia che non funzioni correttamente pone l’Unione in una posizione vulnerabile e svantaggiosa per quanto riguarda la sicurezza dell’approvvigionamento energetico e compromette i suoi potenziali benefici per i consumatori e l’industria europei. Un elevato grado di trasparenza per quanto riguarda gli accordi fra gli Stati membri e i paesi terzi in materia di energia consentirebbe all’Unione di adottare misure coordinate, in uno spirito di solidarietà, al fine di garantire che tali accordi siano conformi al diritto dell’Unione e assicurino in maniera efficace l’approvvigionamento energetico. Tale trasparenza sarebbe inoltre utile al fine di conseguire sia una più stretta cooperazione all’interno dell’Unione nel settore delle relazioni esterne in materia di energia sia gli obiettivi della politica a lungo termine dell’Unione relativi all’energia, al clima e alla sicurezza dell’approvvigionamento energetico.

(4)

È pertanto opportuno istituire un nuovo meccanismo di scambio di informazioni che riguardi soltanto gli accordi intergovernativi che hanno ripercussioni sul mercato interno dell’energia o sulla sicurezza dell’approvvigionamento energetico nell’Unione, in quanto questi due aspetti sono intrinsecamente collegati. Dovrebbe spettare agli Stati membri valutare inizialmente se un accordo intergovernativo, o un altro testo al quale un accordo intergovernativo faccia esplicito riferimento, abbia ripercussioni sul mercato interno dell’energia o sulla sicurezza dell’approvvigionamento energetico nell’Unione; in caso di dubbio, gli Stati membri dovrebbero consultare la Commissione. In linea di principio, gli accordi che non sono più in vigore o che non sono più applicati non hanno ripercussioni sul mercato interno dell’energia o sulla sicurezza dell’approvvigionamento energetico nell’Unione e pertanto non dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione del presente meccanismo di scambio delle informazioni. È opportuno che il meccanismo di scambio di informazioni comprenda in particolare tutti gli accordi intergovernativi che hanno ripercussioni sulla fornitura di gas, petrolio o elettricità mediante infrastrutture fisse o che hanno ripercussioni sulla quantità di energia importata nell’Unione.

(5)

È opportuno escludere dal sistema di scambio di informazioni gli accordi intergovernativi che devono essere integralmente notificati alla Commissione sulla base di altri atti dell’Unione. Tuttavia, tale esenzione non dovrebbe applicarsi agli accordi intergovernativi con paesi terzi che hanno ripercussioni sullo sviluppo e sull’uso delle infrastrutture del gas e sulle forniture di gas e che devono essere comunicati alla Commissione a norma dell’articolo 13, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas (3). Tali accordi dovrebbero essere notificati conformemente alle regole stabilite nella presente decisione. Al fine di evitare duplicazioni, una notifica presentata ai sensi della presente decisione dovrebbe essere considerata conforme all’obbligo stabilito all’articolo 13, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 994/2010.

(6)

Gli accordi intergovernativi riguardanti materie di competenza del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica non dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione della presente decisione.

(7)

La presente decisione non istituisce alcun obbligo per quanto riguarda gli accordi fra enti commerciali. Tuttavia, non impedisce agli Stati membri di comunicare alla Commissione, su base volontaria, accordi commerciali cui è fatto esplicito riferimento in accordi intergovernativi. Inoltre, poiché è possibile che gli accordi commerciali contengano disposizioni regolamentari, gli operatori commerciali che negoziano accordi commerciali con operatori di paesi terzi dovrebbero avere la possibilità di chiedere alla Commissione indicazioni per evitare potenziali conflitti con il diritto dell’Unione.

(8)

È opportuno che gli Stati membri presentino alla Commissione tutti gli accordi intergovernativi vigenti, indipendentemente dal fatto che siano entrati in vigore o che siano applicati in via provvisoria ai sensi dell’articolo 25 della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, e tutti i nuovi accordi intergovernativi.

(9)

Una maggiore trasparenza riguardo ad accordi intergovernativi futuri da negoziare o in corso di negoziato tra Stati membri e paesi terzi nel settore dell’energia potrebbe contribuire alla coerenza dell’approccio degli Stati membri verso tali accordi, nonché alla conformità con il diritto dell’Unione e alla sicurezza dell’approvvigionamento energetico nell’Unione. È pertanto opportuno che gli Stati membri abbiano la possibilità di informare la Commissione in merito ai negoziati su nuovi accordi intergovernativi o a modifiche degli accordi intergovernativi vigenti. Ove gli Stati membri si avvalgano di tale possibilità, la Commissione dovrebbe essere informata regolarmente degli sviluppi dei negoziati. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di invitare la Commissione a partecipare ai negoziati in qualità di osservatrice.

La Commissione dovrebbe inoltre avere la possibilità di partecipare ai negoziati in qualità di osservatrice su sua richiesta, previa approvazione dello Stato membro interessato. Gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la possibilità di chiedere alla Commissione di assisterli durante i loro negoziati con i paesi terzi. In tal caso, la Commissione dovrebbe avere la possibilità di fornire consulenza sul modo in cui evitare incompatibilità con il diritto dell’Unione e attirare l’attenzione sugli obiettivi della politica energetica dell’Unione e sul principio di solidarietà tra gli Stati membri.

(10)

La Commissione dovrebbe valutare la compatibilità degli accordi intergovernativi vigenti con il diritto dell’Unione. In caso di incompatibilità, gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per trovare una soluzione adeguata al fine di eliminare le incompatibilità identificate.

(11)

Al fine di garantire una maggiore trasparenza ed evitare potenziali conflitti con il diritto dell’Unione, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di informare la Commissione di un nuovo accordo intergovernativo con un paese terzo prima o durante i negoziati. Se uno Stato membro che ha negoziato un accordo intergovernativo ne ha informato la Commissione prima della chiusura dei negoziati e le ha trasmesso il progetto di accordo intergovernativo, la Commissione dovrebbe avere la possibilità di informare lo Stato membro del suo parere in merito alla compatibilità dell’accordo negoziato col diritto dell’Unione. La Commissione ha il diritto di avviare un procedimento di infrazione a norma dell’articolo 258 trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù del TFUE.

(12)

È opportuno che tutti gli accordi intergovernativi definitivi e ratificati che rientrano nell’ambito di applicazione della presente decisione siano trasmessi alla Commissione affinché tutti gli altri Stati membri ne siano informati.

(13)

È opportuno che la Commissione metta tutte le informazioni pervenutele a disposizione di tutti gli altri Stati membri in formato elettronico sicuro. È opportuno che la Commissione rispetti le richieste degli Stati membri di trattare le informazioni trasmessele come informazioni riservate. È tuttavia auspicabile che le richieste in materia di riservatezza non limitino l’accesso della Commissione stessa alle informazioni riservate, in quanto questa deve disporre di informazioni complete ai fini della valutazione. La Commissione dovrebbe essere garante dell’applicazione della clausola di confidenzialità. Le richieste di riservatezza non dovrebbero pregiudicare il diritto di accesso ai documenti a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (4).

(14)

Se uno Stato membro ritiene riservato un accordo intergovernativo, ne dovrebbe fornire una sintesi alla Commissione, affinché questa ne metta al corrente gli altri Stati membri.

(15)

È auspicabile che uno scambio permanente di informazioni sugli accordi intergovernativi a livello di Unione consenta di elaborare migliori prassi. Sulla base di tali migliori prassi, la Commissione dovrebbe sviluppare, se del caso in collaborazione con il servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) per quanto riguarda le politiche esterne dell’Unione, clausole modello facoltative da utilizzare negli accordi intergovernativi fra gli Stati membri e i paesi terzi. L’uso di tali clausole modello dovrebbe mirare a evitare eventuali contrasti fra gli accordi intergovernativi e il diritto dell’Unione, in particolare il diritto della concorrenza e la normativa sul mercato interno dell’energia, e conflitti con gli accordi internazionali conclusi dall’Unione. Il loro uso dovrebbe essere facoltativo e dovrebbe essere possibile adattare il loro contenuto a eventuali circostanze particolari.

(16)

Dal momento che esistono il mercato interno dell’energia e gli obiettivi della politica energetica dell’Unione, gli Stati membri dovrebbero tenere debito conto di tali obiettivi all’atto di negoziare accordi intergovernativi nel settore dell’energia che hanno ripercussioni sulla politica energetica dell’Unione.

(17)

La migliore conoscenza reciproca degli accordi intergovernativi nuovi e vigenti dovrebbe consentire un migliore coordinamento nel settore dell’energia tra Stati membri e tra questi ultimi e la Commissione. Tale coordinamento rafforzato dovrebbe consentire agli Stati membri di beneficiare appieno del peso economico e politico dell’Unione e permettere alla Commissione di proporre soluzioni ai problemi identificati nel settore degli accordi intergovernativi.

(18)

La Commissione dovrebbe agevolare e promuovere il coordinamento tra gli Stati membri al fine di rafforzare il ruolo strategico globale dell’Unione attraverso un approccio coordinato forte ed efficace nei confronti dei paesi produttori, di transito e consumatori.

(19)

Il meccanismo per lo scambio di informazioni, comprese le valutazioni che gli Stati membri devono effettuare nel quadro della sua attuazione, fa salva l’applicazione delle norme dell’Unione relative alle infrazioni, agli aiuti di Stato e alla concorrenza.

(20)

La Commissione dovrebbe valutare se la presente decisione sia sufficiente ed efficace per garantire la conformità degli accordi intergovernativi con il diritto dell’Unione e un elevato livello di coordinamento fra gli Stati membri in materia di accordi intergovernativi nel settore dell’energia.

(21)

Poiché l’obiettivo della presente decisione, vale a dire lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione in materia di accordi intergovernativi nel settore dell’energia, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo degli effetti della presente decisione, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 TUE. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   La presente decisione istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni fra gli Stati membri e la Commissione in materia di accordi intergovernativi nel settore dell’energia, quali definiti all’articolo 2, al fine di ottimizzare il funzionamento del mercato interno dell’energia.

2.   La presente decisione non si applica agli accordi intergovernativi che sono già soggetti, in tutti i loro elementi, ad altre procedure di notifica specifiche conformemente al diritto dell’Unione.

In deroga al primo comma, la presente decisione si applica agli accordi intergovernativi che devono essere comunicati alla Commissione in conformità dell’articolo 13, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 994/2010.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

1)   «accordo intergovernativo»: ogni accordo giuridicamente vincolante fra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi che ha ripercussioni sull’operatività o il funzionamento del mercato interno dell’energia o sulla sicurezza dell’approvvigionamento energetico nell’Unione; tuttavia, se tale accordo giuridicamente vincolante contempla anche altri aspetti, solo le disposizioni che riguardano l’energia, comprese le disposizioni generali applicabili a dette disposizioni connesse all’energia, costituiscono un «accordo intergovernativo»;

2)   «accordo intergovernativo vigente»: un accordo intergovernativo entrato in vigore o applicato provvisoriamente prima dell’entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 3

Scambio di informazioni fra gli Stati membri e la Commissione

1.   Entro 17 febbraio 2013 gli Stati membri sottopongono alla Commissione tutti gli accordi intergovernativi vigenti, compresi gli allegati e le modifiche apportate a tali accordi. Qualora tali accordi intergovernativi vigenti facciano esplicito riferimento ad altri testi, gli Stati membri sottopongono alla Commissione anche tali altri testi, nella misura in cui presentino elementi che hanno ripercussioni sul funzionamento del mercato interno dell’energia o sulla sicurezza dell’approvvigionamento energetico nell’Unione. Tuttavia tale obbligo non si applica agli accordi fra enti commerciali.

Gli accordi intergovernativi vigenti già comunicati alla Commissione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 994/2010, alla data di entrata in vigore della presente decisione si considerano presentati ai fini del presente paragrafo, a condizione che tale comunicazione soddisfi i requisiti di cui al primo comma del presente paragrafo. Entro 17 febbraio 2013 gli Stati membri informano la Commissione se parti di tali accordi intergovernativi debbano considerarsi riservate e se le informazioni fornite possano essere condivise con altri Stati membri.

Qualora, conformemente al presente paragrafo, uno Stato membro sottoponga alla Commissione accordi intergovernativi vigenti che rientrano altresì nell’ambito di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 994/2010, si considera che si sia conformato all’obbligo di comunicazione fissato in tale articolo.

2.   Qualora la Commissione, a seguito della sua prima valutazione, nutra dubbi circa la compatibilità con il diritto dell’Unione degli accordi che le sono stati sottoposti ai sensi del paragrafo 1, in particolare con il diritto in materia di concorrenza e con la normativa dell’Unione sul mercato interno dell’energia, ne informa gli Stati membri interessati entro nove mesi dalla trasmissione di tali accordi.

3.   Prima o durante i negoziati con un paese terzo relativi a un accordo intergovernativo o alle modifiche di un accordo intergovernativo vigente, uno Stato membro può informare la Commissione per iscritto degli obiettivi dei negoziati e delle disposizioni che saranno oggetto di negoziati e può comunicare alla Commissione altre informazioni pertinenti. Ove dia notizia alla Commissione dei negoziati, lo Stato membro interessato tiene la Commissione regolarmente informata degli sviluppi degli stessi.

Lo Stato membro interessato indica alla Commissione se le informazioni presentate a norma del primo comma possano essere condivise con tutti gli altri Stati membri. Ove lo Stato membro abbia indicato che le informazioni possono essere condivise, la Commissione mette le informazioni ricevute a disposizione di tutti gli altri Stati membri in formato elettronico sicuro, ad eccezione di eventuali parti riservate individuate ai sensi dell’articolo 4.

4.   Agli Stati membri che l’abbiano informata dei negoziati a norma del paragrafo 3 la Commissione può fornire consulenza su come evitare eventuali incompatibilità tra l’accordo intergovernativo o la modifica di un accordo intergovernativo vigente oggetto di negoziati e il diritto dell’Unione.

5.   Dopo la ratifica di un accordo intergovernativo o di una modifica di un accordo intergovernativo, lo Stato membro interessato sottopone alla Commissione l’accordo intergovernativo o la modifica dello stesso, compresi eventuali allegati dell’accordo o della modifica.

Qualora l’accordo intergovernativo o la modifica dell’accordo intergovernativo facciano esplicito riferimento ad altri testi, gli Stati membri sottopongono alla Commissione anche questi ultimi nella misura in cui presentino elementi che hanno ripercussioni sul funzionamento del mercato interno dell’energia o sulla sicurezza dell’approvvigionamento energetico nell’Unione. Tuttavia, tale obbligo non si applica agli accordi fra enti commerciali.

6.   Fatto salvo il paragrafo 7 del presente articolo e l’articolo 4, la Commissione rende i documenti ricevuti ai sensi dei paragrafi 1 e 5 accessibili a tutti gli altri Stati membri in formato elettronico sicuro.

7.   Lo Stato membro che chieda alla Commissione, ai sensi dell’articolo 4, di non rendere accessibile agli altri Stati membri un accordo intergovernativo vigente, una modifica di un accordo intergovernativo vigente o un nuovo accordo intergovernativo mette a disposizione una sintesi delle informazioni trasmesse. Tale sintesi comporta almeno le seguenti informazioni relative all’accordo o alla modifica in questione:

a)

l’argomento;

b)

la finalità e l’ambito di applicazione;

c)

la durata;

d)

le parti contraenti;

e)

informazioni sugli elementi principali.

La Commissione mette le sintesi a disposizione di tutti gli altri Stati membri in formato elettronico.

Articolo 4

Riservatezza

1.   Nel fornire informazioni alla Commissione conformemente all’articolo 3, paragrafi da 1 a 6, uno Stato membro può indicare se parte delle informazioni, commerciali o di altra natura, la cui diffusione potrebbe nuocere alle attività dei soggetti coinvolti, debba considerarsi riservata e se le informazioni fornite possano essere condivise con altri Stati membri. La Commissione rispetta tali indicazioni.

2.   Le richieste di riservatezza ai sensi del presente articolo non limitano l’accesso della Commissione stessa alle informazioni riservate. La Commissione garantisce che l’accesso alle informazioni confidenziali sia rigorosamente riservato ai servizi della Commissione per i quali è assolutamente necessario disporre di tali informazioni.

Articolo 5

Assistenza della Commissione

Lo Stato membro che informi la Commissione dei negoziati a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, può chiedere l’assistenza della Commissione in detti negoziati.

Su richiesta dello Stato membro interessato, o su richiesta della Commissione corredata dell’approvazione scritta dello Stato membro interessato, la Commissione può partecipare ai negoziati in qualità di osservatrice.

Se partecipa ai negoziati in qualità di osservatrice, la Commissione può fornire consulenza allo Stato membro interessato su come evitare eventuali incompatibilità tra l’accordo intergovernativo o la modifica oggetto di negoziati e il diritto dell’Unione.

Articolo 6

Valutazione della compatibilità

1.   All’atto di negoziare un accordo intergovernativo o una modifica di un accordo intergovernativo vigente e qualora non siano potuti giungere a una conclusione definitiva sulla compatibilità tra l’accordo intergovernativo o la modifica oggetto di negoziati con il diritto dell’Unione, gli Stati membri ne informano la Commissione prima della chiusura dei negoziati e le trasmettono il progetto di accordo o di modifica unitamente a eventuali allegati.

2.   Entro quattro settimane dalla data di ricevimento del progetto di accordo o di modifica, ivi compresi i relativi allegati, la Commissione informa lo Stato membro interessato di ogni eventuale dubbio sulla compatibilità del progetto di accordo intergovernativo o di modifica con il diritto dell’Unione. In assenza di una risposta da parte della Commissione entro tale periodo, si considera che la Commissione non abbia dubbi.

3.   Qualora informi lo Stato membro interessato ai sensi del paragrafo 2 circa i propri dubbi, la Commissione informa lo Stato membro interessato del suo parere sulla compatibilità del progetto di accordo o di modifica con il diritto dell’Unione entro dieci settimane dalla data di ricevimento di cui al paragrafo 2 (periodo d’esame). Previa approvazione dello Stato membro interessato, il periodo d’esame può essere esteso. In assenza di un parere della Commissione entro il periodo d’esame, si considera che la Commissione non abbia sollevato obiezioni.

4.   I periodi di cui ai paragrafi 2 e 3 sono abbreviati in accordo con la Commissione se le circostanze lo giustificano.

Articolo 7

Coordinamento tra gli Stati membri

La Commissione agevola e promuove il coordinamento fra gli Stati membri al fine di:

a)

esaminare l’evoluzione della situazione in relazione agli accordi intergovernativi e perseguire l’uniformità e la coerenza nelle relazioni esterne dell’Unione in materia di energia con i paesi produttori, di transito e consumatori;

b)

individuare i problemi comuni in relazione ad accordi intergovernativi e prendere in considerazione le misure adeguate per affrontare tali problemi e, se del caso, proporre soluzioni;

c)

sulla base delle migliori prassi e in consultazione con gli Stati membri, elaborare clausole modello facoltative che, se applicate, migliorino notevolmente la conformità dei futuri accordi intergovernativi con il diritto dell’Unione;

d)

sostenere, ove appropriato, lo sviluppo di accordi intergovernativi multilaterali che coinvolgano più Stati membri o l’Unione nel suo insieme.

Articolo 8

Relazioni e riesame

1.   Entro il 1o gennaio 2016 la Commissione presenta una relazione sull’attuazione della presente decisione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.

2.   La relazione valuta, in particolare, in quale misura la presente decisione promuova la conformità degli accordi intergovernativi con il diritto dell’Unione e un elevato livello di coordinamento fra gli Stati membri in materia di accordi intergovernativi. Valuta altresì l’incidenza della presente decisione sui negoziati degli Stati membri con i paesi terzi e l’adeguatezza dell’ambito di applicazione della presente decisione e delle procedure ivi stabilite.

3.   Dopo la presentazione della prima relazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione riferisce ogni tre anni al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alle informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 3, tenendo debitamente conto delle disposizioni della presente decisione in materia di riservatezza.

Articolo 9

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 10

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Strasburgo, il 25 ottobre 2012

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  GU C 68 del 6.3.2012, pag. 65.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 13 settembre 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 4 ottobre 2012.

(3)  GU L 295 del 12.11.2010, pag. 1.

(4)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

27.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 299/18


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 995/2012 DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 2012

recante le modalità di attuazione della decisione n. 1608/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la produzione e lo sviluppo di statistiche comunitarie in materia di scienza e tecnologia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione n. 1608/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003, concernente la produzione e lo sviluppo di statistiche comunitarie in materia di scienza e tecnologia (1), in particolare l’articolo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di tener conto dell’evoluzione nel campo delle statistiche in materia di scienza e tecnologia, nonché della richiesta di nuove statistiche più dettagliate e frequenti, è necessario stabilire nuove modalità di attuazione della decisione n. 1608/2003/CE.

(2)

Per utilizzare al meglio le risorse disponibili e minimizzare l’onere gravante sui rispondenti, occorre mantenere il supporto statistico esistente per le decisioni adottate nei settori d’azione attuali e rispondere alle ulteriori esigenze poste da nuove iniziative.

(3)

Il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), relativo alle statistiche europee, stabilisce un quadro di riferimento, in particolare per quanto riguarda le norme sull’accesso alle fonti di dati amministrativi e sulla riservatezza statistica.

(4)

Occorre garantire che le statistiche europee in materia di scienza e tecnologia siano coerenti con le altre norme internazionali. A tal fine è necessario tener conto dei lavori svolti dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) e da altre organizzazioni internazionali. Come riferimento valgono in particolare il manuale di Frascati sulle statistiche in materia di ricerca e sviluppo, il manuale di Canberra sulle statistiche sulle risorse umane impiegate nei settori della scienza e della tecnologia, il manuale sulle statistiche sui brevetti pubblicato dall’OCSE, nonché il manuale di Oslo sulle statistiche in materia di innovazione, pubblicato congiuntamente dall’OCSE e dalla Commissione europea (Eurostat).

(5)

Per motivi di chiarezza occorre abrogare il regolamento (CE) n. 753/2004 della Commissione, del 22 aprile 2004, recante attuazione della decisione n. 1608/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle statistiche comunitarie in materia di scienza e tecnologia (3) e il regolamento (CE) n. 1450/2004 della Commissione, del 13 agosto 2004, recante attuazione della decisione n. 1608/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio con riferimento alla produzione e allo sviluppo di statistiche comunitarie sull’innovazione (4).

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce norme dettagliate sulla produzione di statistiche europee in materia di scienza e tecnologia.

Articolo 2

1.   Il presente regolamento ha per oggetto le seguenti statistiche:

a)

le statistiche in materia di ricerca e sviluppo (R&S);

b)

le statistiche sugli stanziamenti pubblici per la ricerca e lo sviluppo;

c)

le statistiche in materia di innovazione;

d)

le statistiche sulle risorse umane impiegate nei settori della scienza e della tecnologia, comprese le statistiche sulla ripartizione per sesso e sulla mobilità, le statistiche sui brevetti, le statistiche sulle industrie ad alta tecnologia e sui servizi basati sulla conoscenza e altre statistiche in materia di scienza e tecnologia.

Gli elenchi delle variabili statistiche, le attività e i settori oggetto delle rilevazioni, le ripartizioni dei risultati, la frequenza di rilevazione, i termini per la trasmissione dei dati e il periodo di riferimento sono specificati negli allegati I e II.

Per i settori di cui alla lettera d) del primo comma, i dati necessari sono ottenuti da fonti statistiche o da altre fonti di dati, come indicato nell’allegato I, sezione 3.

2.   Gli elenchi delle variabili statistiche, le attività e i settori oggetto delle rilevazioni, le ripartizioni dei risultati, la frequenza di rilevazione, i termini per la trasmissione dei dati e le altre caratteristiche specificate negli allegati I e II sono riveduti con periodicità regolare, se del caso.

Articolo 3

Gli Stati membri acquisiscono i dati necessari utilizzando una combinazione di fonti diverse, come indagini per campione, fonti di dati amministrativi e altre fonti di dati. Queste ultime devono essere almeno equivalenti, per quanto riguarda la qualità o le procedure di stima statistica, alle indagini per campione o alle fonti di dati amministrativi.

Articolo 4

Le statistiche di cui agli allegati I e II si basano su concetti e definizioni armonizzati, in particolare su quelli contenuti nelle versioni più recenti del manuale di Frascati (statistiche su R&S), del manuale di Canberra (statistiche sulle risorse umane impiegate nei settori della scienza e della tecnologia), del manuale dell’OCSE (statistiche sui brevetti), del manuale di Oslo (statistiche sull’innovazione) o di altre norme armonizzate.

Articolo 5

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) le variabili di cui agli allegati I e II, compresi i dati riservati, utilizzando la norma tecnica stabilita dalla Commissione (Eurostat) in collaborazione con gli Stati membri.

Gli Stati membri possono, su base volontaria, trasmettere alla Commissione (Eurostat) le registrazioni di singoli dati sulle statistiche in materia di innovazione utilizzando la norma tecnica stabilita dalla Commissione (Eurostat).

Articolo 6

1.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire la qualità dei dati trasmessi.

2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) relazioni standard sulla qualità concernenti i dati in materia di:

a)

ricerca e sviluppo (R&S);

b)

stanziamenti pubblici per la ricerca e lo sviluppo;

c)

innovazione.

Per quanto riguarda le statistiche sulla ricerca e lo sviluppo, sono redatte relazioni sulla qualità separate per il settore delle imprese commerciali, il settore pubblico e il settore dell’istruzione superiore. Per il settore privato senza scopo di lucro, le relazioni sulla qualità sono redatte solo se le spese di R&S in questo settore sono superiori al 5 % del totale delle spese nazionali per la R&S.

3.   Le relazioni sulla qualità sono redatte dagli Stati membri secondo le norme stabilite nell’allegato III e coprono i criteri di qualità di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009.

4.   Per le statistiche sulla ricerca e lo sviluppo e quelle sugli stanziamenti pubblici per la ricerca e lo sviluppo, la prima relazione sulla qualità deve essere redatta per i dati relativi all’anno di riferimento 2011 e presentata entro il 31 ottobre 2013. Per le statistiche in materia di innovazione, la prima relazione sulla qualità deve essere redatta per i dati relativi all’anno di riferimento 2012 e presentata entro il 31 ottobre 2014. Le relazioni sulla qualità successive devono essere presentate alla Commissione (Eurostat) ogni due anni, entro 22 mesi dalla fine dell’anno di riferimento per il quale sono stati rilevati i dati.

Articolo 7

Il regolamento (CE) n. 753/2004 e il regolamento (CE) n. 1450/2004 sono abrogati.

Il regolamento (CE) n. 753/2004 continua tuttavia ad applicarsi per le statistiche sulla ricerca e lo sviluppo e quelle sugli stanziamenti pubblici per la ricerca e lo sviluppo per l’anno di riferimento 2011.

I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 230 del 16.9.2003, pag. 1.

(2)  GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.

(3)  GU L 118 del 23.4.2004, pag. 23.

(4)  GU L 267 del 14.8.2004, pag. 32.


ALLEGATO I

STATISTICHE IN MATERIA DI SCIENZA E TECNOLOGIA

Sezione 1

Statistiche su ricerca e sviluppo

1.   Le statistiche devono essere elaborate per le attività di R&S svolte in tutta l’economia. I risultati si riferiscono alla popolazione di tutte le unità operanti nella R&S classificate nelle sezioni da A a U della classificazione statistica comune delle attività economiche stabilita dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) (NACE Rev. 2).

2.   Le unità statistiche da utilizzare per produrre le statistiche elencate al punto 3 sono: a) le imprese, per le statistiche da elaborare a livello nazionale; e b) le unità locali, per le statistiche da compilare a livello regionale (NUTS 2). Le definizioni delle unità statistiche da utilizzare («impresa» e «unità locale») sono contenute nel regolamento (CEE) n. 696/93 del 15 marzo 1993, del Consiglio, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità (2).

3.   L’elenco delle statistiche (con le relative ripartizioni) da elaborare è riportato qui di seguito.

Codice

Titolo

Tutti i settori

Per settore esecutore

Settore delle imprese commerciali

Settore dell’istruzione superiore

Settore pubblico

Settore privato senza scopo di lucro

Osservazioni

1.11

Personale addetto alla R&S in numero di persone

 

Senza ripartizione

1.11.0.0

1.11.0.1

1.11.0.2

1.11.0.3

1.11.0.4

 

 

Per impiego e sesso

1.11.1.0

1.11.1.1

1.11.1.2

1.11.1.3

1.11.1.4

 

 

Per qualifica e sesso

1.11.2.0

1.11.2.1

1.11.2.2

1.11.2.3

1.11.2.4

Facoltativo

 

Per attività economica principale (NACE)

 

1.11.3.1

 

 

 

 

 

Per disciplina scientifica e sesso

 

 

1.11.4.2

1.11.4.3

 

 

 

Per regione (NUTS 2)

1.11.5.0

1.11.5.1

1.11.5.2

1.11.5.3

1.11.5.4

 

 

Per regione (NUTS 2) e sesso

1.11.6.0

1.11.6.1

1.11.6.2

1.11.6.3

1.11.6.4

Facoltativo

 

Per attività economica principale (NACE) e sesso

 

1.11.7.1

 

 

 

 

1.12

Ricercatori in numero di persone

 

Senza ripartizione

1.12.0.0

1.12.0.1

1.12.0.2

1.12.0.3

1.12.0.4

 

 

Per sesso

1.12.1.0

1.12.1.1

1.12.1.2

1.12.1.3

1.12.1.4

 

 

Per qualifica e sesso

1.12.2.0

1.12.2.1

1.12.2.2

1.12.2.3

1.12.2.4

Facoltativo

 

Per attività economica principale (NACE) e sesso

 

1.12.3.1

 

 

 

 

 

Per disciplina scientifica e sesso

 

 

1.12.4.2

1.12.4.3

 

 

 

Per regione (NUTS 2)

1.12.5.0

1.12.5.1

1.12.5.2

1.12.5.3

1.12.5.4

 

 

Per regione (NUTS 2) e sesso

1.12.6.0

1.12.6.1

1.12.6.2

1.12.6.3

1.12.6.4

Facoltativo

 

Per fascia di età e sesso

1.12.7.0

1.12.7.1

1.12.7.2

1.12.7.3

1.12.7.4

Facoltativo

 

Per cittadinanza e sesso

1.12.8.0

1.12.8.1

1.12.8.2

1.12.8.3

1.12.8.4

Facoltativo

1.13

Numero di addetti alla R&S in unità equivalenti a tempo pieno

 

Senza ripartizione

1.13.0.0

1.13.0.1

1.13.0.2

1.13.0.3

1.13.0.4

Annuale

 

Per impiego

1.13.1.0

1.13.1.1

1.13.1.2

1.13.1.3

1.13.1.4

 

 

Per qualifica

1.13.2.0

1.13.2.1

1.13.2.2

1.13.2.3

1.13.2.4

Facoltativo

 

Per attività economica principale (NACE)

 

1.13.3.1

 

 

 

 

 

Per disciplina scientifica e sesso

 

 

1.13.4.2

1.13.4.3

 

Facoltativo

 

Per regione (NUTS 2)

1.13.5.0

1.13.5.1

1.13.5.2

1.13.5.3

1.13.5.4

 

 

Per classe dimensionale

 

1.13.6.1

 

 

 

Facoltativo per le classi di 0 e 1-9 dipendenti

1.14

Numero di ricercatori in unità equivalenti a tempo pieno

 

Senza ripartizione

1.14.0.0

1.14.0.1

1.14.0.2

1.14.0.3

1.14.0.4

Annuale

 

Per sesso

1.14.1.0

1.14.1.1

1.14.1.2

1.14.1.3

1.14.1.4

Facoltativo

 

Per qualifica

1.14.2.0

1.14.2.1

1.14.2.2

1.14.2.3

1.14.2.4

Facoltativo

 

Per attività economica principale (NACE)

 

1.14.3.1

 

 

 

 

 

Per disciplina scientifica e sesso

 

 

1.14.4.2

1.14.4.3

 

Facoltativo

 

Per regione (NUTS 2)

1.14.5.0

1.14.5.1

1.14.5.2

1.14.5.3

1.14.5.4

 

 

Per regione (NUTS 2) e sesso

1.14.6.0

1.14.6.1

1.14.6.2

1.14.6.3

1.14.6.4

Facoltativo

 

Per classe dimensionale

 

1.14.7.1

 

 

 

Facoltativo per le classi di 0 e 1-9 dipendenti

1.20

Spesa per R&S intra muros

 

Senza ripartizione

1.20.0.0

1.20.0.1

1.20.0.2

1.20.0.3

1.20.0.4

Annuale

 

Per fonte di finanziamento

1.20.1.0

1.20.1.1

1.20.1.2

1.20.1.3

1.20.1.4

 

 

Per tipo di R&S

1.20.3.0

1.20.3.1

1.20.3.2

1.20.3.3

1.20.3.4

Facoltativo per «Tutti i settori» e per il «Settore dell’istruzione superiore»

 

Per tipo di spesa

1.20.4.0

1.20.4.1

1.20.4.2

1.20.4.3

1.20.4.4

 

 

Per attività economica principale (NACE)

 

1.20.5.1.1

 

 

 

 

Per settore di prodotti (NACE)

 

1.20.5.1.2

 

 

 

Facoltativo

 

Per classe dimensionale

 

1.20.6.1

 

 

 

Facoltativo per le classi di 0 e 1-9 dipendenti

 

Per fonte di finanziamento e classe dimensionale

 

1.20.7.1

 

 

 

Facoltativo per le classi di 0 e 1-9 dipendenti

 

Per disciplina scientifica

 

 

1.20.8.2

1.20.8.3

 

 

 

Per obiettivo socioeconomico

 

 

 

1.20.9.3

 

Facoltativo

 

Per regione (NUTS 2)

1.20.10.0

1.20.10.1

1.20.10.2

1.20.10.3

1.20.10.4

 

4.   Tutte le variabili sono trasmesse ogni due anni, tutti gli anni dispari, fuorché quelle trasmesse annualmente in base alle tabelle del punto 3.

5.   Il primo anno di riferimento per il quale sono elaborate le statistiche elencate al punto 3 è l’anno 2012.

6.   I risultati devono essere trasmessi entro 18 mesi dalla fine dell’anno civile del periodo di riferimento. I risultati preliminari per le variabili con cadenza annuale devono invece essere trasmessi entro 10 mesi dalla fine dell’anno civile del periodo di riferimento.

7.   Elaborazione dei risultati

7.1.

I risultati delle statistiche disaggregate per impiego sono ripartiti in «ricercatori» e «altro personale di R&S».

7.2.

I risultati delle statistiche disaggregate per qualifica sono ripartiti in «titolari di dottorato di ricerca (ISCED 2011 livello 8)», «altri diplomi universitari e altri diplomi terziari (ISCED 2011 livelli 5, 6 e 7)» e «altre qualifiche».

7.3.

I risultati delle statistiche disaggregate per disciplina scientifica sono ripartiti in «scienze naturali», «ingegneria e tecnologia», «scienze mediche», «scienze agrarie», «scienze sociali» e «scienze umanistiche».

7.4.

I risultati delle statistiche per classe dimensionale sono ripartiti nelle seguenti classi: «0 dipendenti», «1-9 dipendenti», «10-49 dipendenti», «50-249 dipendenti», «250-499 dipendenti» e «500 e più dipendenti».

7.5.

I risultati delle statistiche per fonte di finanziamento sono ripartiti in «settore delle imprese commerciali», «settore pubblico», «settore privato senza scopo di lucro», «settore dell’istruzione superiore» e «estero». La categoria «estero» è ripartita ulteriormente in: «imprese commerciali estere», «Commissione europea», «organizzazioni internazionali» e «altre fonti». Per il settore delle imprese commerciali la categoria «imprese commerciali estere» è ripartita ulteriormente in «imprese estere dello stesso gruppo» e «altre imprese estere».

7.6.

I risultati delle statistiche per tipo di R&S sono ripartiti in «ricerca di base», «ricerca applicata» e «sviluppo sperimentale».

7.7.

I risultati delle statistiche per tipologia di spesa sono ripartiti in «spese correnti (spese di manodopera e altre spese)» e «spese in conto capitale».

7.8.

I risultati delle statistiche per obiettivo socio-economico sono ripartiti secondo la nomenclatura per l’analisi ed il confronto dei programmi e dei bilanci scientifici (NABS) a livello di capitolo.

7.9.

I risultati delle statistiche per fascia di età sono ripartiti nelle seguenti fasce d’età (in anni): «fino a 25», «da 25 a 34», «da 35 a 44», «da 45 a 54», «da 55 a 64» e «65 ed oltre».

7.10.

I risultati delle statistiche per cittadinanza sono ripartiti nelle seguenti categorie: «cittadinanza nazionale», «cittadinanza di altri Stati membri dell’UE», «cittadinanza di altri paesi europei», «cittadinanza dell’America settentrionale», «cittadinanza dell’America centrale e meridionale», «cittadinanza dell’Asia», «cittadinanza dell’Africa» e «altra cittadinanza».

7.11.

I risultati delle statistiche per attività economica principale e per settore di prodotti (NACE Rev. 2) sono ripartiti in divisioni, gruppi e aggregati NACE Rev. 2:

«01, 02, 03», «05, 06, 07, 08, 09», «da 10 a 33», «10, 11, 12», «10, 11», «12», «13, 14, 15», «13», «14», «15», «16, 17, 18», «16», «17», «18», «19», «20», «21», «22», «23», «24», «25, 26, 27, 28, 29, 30», «25», «25.4», «26», «26.1», «26.2», «26.3», «26.4», «26.5», «26.6», «26.7», «27», «28», «29», «30», «30.1», «30.2», «30.3», «30.4», «31», «32», «32.5», «33», «35, 36, 37, 38, 39»«35, 36», «37, 38, 39», «41, 42, 43», «45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82», «45, 46, 47», «49, 50, 51, 52, 53», «55, 56», «58, 59, 60, 61, 62, 63», «61», «62», «63», «64, 65, 66», «68», «69, 70, 71, 72, 73, 74, 75», «71», «72», «72.1», «72.2», «77, 78, 79, 80, 81, 82», «84, 85», «86, 87, 88», «86», «87, 88», «90, 91, 92, 93», «94, 95, 96, 97, 98, 99», «da 01 a 99».

8.   I concetti e le definizioni relativi alle statistiche considerate nella presente sezione sono specificati nel manuale di Frascati.

9.   La Commissione e/o gli Stati membri effettueranno, su base volontaria, studi pilota su altre variabili e ripartizioni delle statistiche su R&S, al fine di rafforzare la base di conoscenze scientifiche nel campo delle politiche di R&S. Gli studi pilota sono effettuati per valutare la pertinenza e la fattibilità del rilevamento dei dati, considerando i vantaggi della disponibilità dei dati rispetto ai costi di rilevazione e all’onere gravante sulle imprese. Le tematiche degli studi pilota sono decise in stretta collaborazione con gli Stati membri.

Sezione 2

Statistiche sugli stanziamenti pubblici per la ricerca e lo sviluppo

1.   Le statistiche da produrre sono le seguenti:

Codice

Titolo

21.0

Stanziamenti pubblici per R&S nel bilancio di previsione (approvato dal Parlamento all’inizio dell’esercizio finanziario)

21.1

Stanziamenti pubblici per R&S nel bilancio definitivo (bilancio riveduto approvato durante l’esercizio finanziario)

22.0

Finanziamenti pubblici nazionali per R&S coordinati a livello transnazionale

2.   Tutte le variabili sono trasmesse annualmente.

3.   Il primo anno di riferimento per il quale vanno prodotte le statistiche è l’anno civile 2012.

4.   I risultati devono essere trasmessi entro 6 mesi dalla fine dell’anno civile del periodo di riferimento per la variabile 21.0 (con tutte le ripartizioni) ed entro 12 mesi per le variabili 21.1 e 22.0 (con tutte le ripartizioni).

5.   Elaborazione dei risultati

5.1.

I risultati delle statistiche prodotte per le variabili 21.0 e 21.1 sono ripartiti secondo la nomenclatura per l’analisi ed il confronto dei programmi e dei bilanci scientifici (NABS 2007) a livello di capitolo.

5.2.

I risultati delle statistiche prodotte per la variabile 21.1 sono ripartiti come segue:

a)

secondo la nomenclatura per l’analisi ed il confronto dei programmi e dei bilanci scientifici (NABS 2007) a livello di sottocapitolo — facoltativo;

b)

in «finanziamenti di progetti» e «finanziamenti istituzionali» — facoltativo.

5.3.

I risultati delle statistiche prodotte per la variabile 22.0 sono ripartiti in «contributi nazionali a entità pubbliche operanti nella R&S a livello transnazionale», «contributi nazionali a programmi pubblici transnazionali di R&S a livello europeo» e «contributi nazionali a programmi pubblici bilaterali o multilaterali di R&S istituiti tra i governi degli Stati membri (e con i paesi candidati e i paesi dell’EFTA)».

6.   I concetti e le definizioni relativi alle statistiche considerate nella presente sezione sono specificati nel manuale di Frascati o in altre norme armonizzate.

Sezione 3

Altre statistiche in materia di scienza e tecnologia

I lavori nell’ambito delle altre statistiche in materia di scienza e tecnologia si riferiscono in particolare ai seguenti settori:

a)

statistiche sulle risorse umane impegnate nei settori della scienza e della tecnologia (comprese quelle sulla ripartizione per sesso e sulla mobilità): sviluppo e applicazione di un quadro globale per le statistiche sulle risorse umane impegnate nei settori della scienza e della tecnologia, principalmente mediante un utilizzo più efficace delle fonti di dati nazionali e internazionali esistenti (anche all’interno del sistema statistico europeo). Particolare attenzione va prestata alla ripartizione per sesso;

b)

statistiche sui brevetti: sviluppo e applicazione di un quadro globale per le statistiche sui brevetti mediante la regolare produzione di indicatori e di statistiche sui brevetti nazionali e internazionali sulla base delle informazioni disponibili presso gli uffici brevetti nazionali e internazionali;

c)

statistiche sulle industrie ad alta tecnologia e sui servizi basati sulla conoscenza: sviluppo e applicazione di un quadro globale per le statistiche sulle industrie ad alta tecnologia e sui servizi basati sulla conoscenza, principalmente mediante un utilizzo più efficace delle fonti di dati nazionali e internazionali esistenti (anche all’interno del sistema statistico europeo). Tali lavori comprendono anche l’individuazione e la classificazione delle attività e dei prodotti, la misurazione dei risultati economici di queste attività e il loro contributo all’andamento dell’economia in generale;

d)

altre statistiche in materia di scienza e tecnologia: i lavori supplementari di sviluppo e applicazione sono legati, tra l’altro, alle statistiche sulla biotecnologia, sulla nanotecnologia o su altri settori in cui la scienza e la tecnologia sono essenziali per il raggiungimento delle priorità dell’Unione europea (come la salute, la sicurezza, l’ambiente e il cambiamento climatico).

Per i settori elencati nella presente sezione, i dati necessari saranno tratti principalmente dalle fonti esistenti di dati statistici o di altri dati (ad esempio nel settore delle statistiche sociali o economiche).


(1)  GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  GU L 76 del 30.3.1993, pag. 1.


ALLEGATO II

STATISTICHE IN MATERIA D’INNOVAZIONE

Sezione 1

L’unità statistica da utilizzare per la produzione delle statistiche di cui alla sezione 2 è l’impresa. Le definizioni delle unità statistiche da utilizzare figurano nel regolamento (CEE) n. 696/93.

Sezione 2

Gli Stati membri producono le seguenti statistiche in materia d’innovazione:

Variabile

Titolo

Osservazioni

1

Numero di imprese che svolgono attività di innovazione

In valore assoluto e in % del totale delle imprese

2

Numero di imprese innovatrici che hanno introdotto prodotti nuovi o notevolmente migliorati, che costituiscono una novità per il mercato/l’impresa

In valore assoluto, in % del totale delle imprese e in % del totale delle imprese che svolgono attività di innovazione

3

Fatturato dovuto all’innovazione, relativo a prodotti nuovi o notevolmente migliorati, che costituiscono una novità per il mercato

In valore assoluto, in % del fatturato totale e in % del fatturato totale delle imprese che svolgono attività di innovazione

4

Fatturato dovuto all’innovazione, relativo a prodotti nuovi o notevolmente migliorati, che costituiscono una novità per l’impresa, ma non per il mercato

In valore assoluto, in % del fatturato totale e in % del fatturato totale delle imprese che svolgono attività di innovazione

5

Numero di imprese che svolgono attività di innovazione impegnate nella cooperazione per l’innovazione

In valore assoluto e in % delle imprese che svolgono attività di innovazione

6

Spese per l’innovazione

In valore assoluto, in % del fatturato totale e in % del fatturato totale delle imprese che svolgono attività di innovazione

7

Numero di imprese che svolgono attività di innovazione che hanno indicato come molto importanti gli obiettivi dell’innovazione

In valore assoluto e in % del totale delle imprese che svolgono attività di innovazione — facoltativo

8

Numero di imprese che svolgono attività di innovazione che hanno indicato come molto importanti le fonti d’informazione per l’innovazione

In valore assoluto e in % del totale delle imprese che svolgono attività di innovazione — facoltativo

9

Numero di imprese che si trovano ad affrontare considerevoli fattori d’ostacolo

In valore assoluto, in % del totale delle imprese, in % del totale delle imprese che svolgono attività di innovazione e in % delle imprese che non svolgono attività di innovazione — facoltativo

10

Numero di imprese innovatrici che hanno sviluppato innovazioni da sole o insieme ad altre imprese/istituzioni

In valore assoluto e in % del totale delle imprese che svolgono attività di innovazione

Oltre alle statistiche sopraindicate, gli Stati membri possono produrre statistiche aggiuntive (con le relative ripartizioni) in conformità alle principali tematiche elencate nel manuale di Oslo. L’inclusione di queste statistiche aggiuntive sarà decisa in stretta collaborazione con gli Stati membri e inserita nel questionario d’indagine armonizzato.

Sezione 3

Sono comprese le imprese che svolgono attività di mercato appartenenti alle sezioni B, C, D, E, H, J, K e alle divisioni 46, 71, 72 e 73 della NACE Rev. 2. Gli Stati membri hanno la possibilità di ampliare ulteriormente la gamma di imprese.

Sezione 4

Tutte le variabili sono prodotte ogni due anni, tutti gli anni pari.

Sezione 5

Il primo anno di riferimento per il quale devono essere prodotte le statistiche è l’anno civile 2012.

Sezione 6

1.

Tutti i risultati sono ripartiti per attività economica, secondo le sezioni, divisioni o altri aggregati della NACE Rev. 2 e per classi dimensionali di dipendenti:

Categoria NACE/classe dimensionale

10-49 dipendenti

50-249 dipendenti

Oltre 249 dipendenti

Totale

«B-C-D-E-46-H-J-K-71-72-73»

x

x

x

x

«B-C-D-E»

x

x

x

x

«B»

x

x

x

x

«C»

x

x

x

x

«da 10 a 12»

 

 

 

x

«da 13 a 15»

 

 

 

x

«da 16 a 18»

 

 

 

x

«da 19 a 22»

 

 

 

x

«20»

 

 

 

x

«21»

 

 

 

x

«23»

 

 

 

x

«24»

 

 

 

x

«da 25 a 30»

 

 

 

x

«25»

 

 

 

x

«26»

 

 

 

x

«da 31 a 33»

 

 

 

x

«D»

x

x

x

x

«E»

x

x

x

x

«36»

 

 

 

x

«da 37 a 39»

 

 

 

x

«46-H-J-K-71-72-73»

x

x

x

x

«46»

x

x

x

x

«H»

x

x

x

x

«da 49 a 51»

 

 

 

x

«da 52 a 53»

 

 

 

x

«J»

x

x

x

x

«58»

 

 

 

x

«61»

 

 

 

x

«62»

 

 

 

x

«63»

 

 

 

x

«K»

x

x

x

x

«64»

 

 

 

x

«65»

 

 

 

x

«66»

 

 

 

x

«71-72-73»

x

x

x

x

«71»

 

 

 

x

«72»

 

 

 

x

«73»

 

 

 

x

2.

I risultati della variabile 1 consistono e sono ripartiti in 4 tipi di innovazioni: le innovazioni del processo di produzione, del prodotto, organizzative e di marketing. I risultati delle variabili da 5 a 10 comprendono le imprese con attività di innovazione del prodotto e/o del processo di produzione. La copertura e la ripartizione in 4 tipi di innovazione per le variabili diverse dalla variabile 1 sono decise in stretta collaborazione con gli Stati membri e inserite nel questionario d’indagine armonizzato.

3.

I risultati della variabile 5 sono ripartiti per tipo di cooperazione in materia d’innovazione. I risultati della variabile 6 sono ripartiti per tipo di spesa per l’innovazione. I risultati della variabile 7 sono ripartiti per tipo di obiettivi d’innovazione. I risultati della variabile 8 sono ripartiti per tipo di fonte d’informazione. I risultati della variabile 9 sono ripartiti per tipo di fattori d’ostacolo. I risultati della variabile 10 sono ripartiti per tipo di responsabili dello sviluppo. Queste ripartizioni saranno decise in stretta collaborazione con gli Stati membri e inserite nel questionario d’indagine armonizzato.

Sezione 7

1.

Tutti i risultati devono essere trasmessi entro 18 mesi dalla fine dell’anno civile del periodo di riferimento.

2.

Gli Stati membri possono, su base volontaria, trasmettere alla Commissione (Eurostat) le registrazioni di singoli dati relativi a tutte le unità statistiche considerate nell’ambito delle indagini nazionali sull’innovazione.

Sezione 8

1.

Il questionario utilizzato per le indagini sull’innovazione effettuate ogni due anni a partire dall’anno di riferimento 2012 tratta le principali tematiche elencate nel manuale di Oslo per quanto riguarda la misurazione dell’innovazione nelle imprese.

2.

La Commissione (Eurostat), in stretta collaborazione con gli Stati membri, formula raccomandazioni metodologiche per le indagini sull’innovazione, al fine di raggiungere un alto livello di armonizzazione dei risultati delle indagini. Tali raccomandazioni riguardano almeno la popolazione bersaglio, la metodologia d’indagine (compresi gli aspetti regionali), il questionario d’indagine armonizzato, il rilevamento, l’elaborazione e la trasmissione dei dati, nonché i requisiti di qualità dei dati.

3.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) le informazioni necessarie sulle metodologie utilizzate per le statistiche nazionali in materia d’innovazione.


ALLEGATO III

REQUISITI DELLE RELAZIONI SULLA QUALITÀ

Sezione 1

Introduzione

Le relazioni sulla qualità contengono indicatori sia quantitativi che qualitativi relativi alla qualità dei dati, nella struttura standard stabilita dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri. La Commissione (Eurostat) fornisce i risultati per tali indicatori quantitativi, che possono essere calcolati in base ai dati trasmessi dagli Stati membri. Gli Stati membri interpretano e commentano questi risultati alla luce della loro metodologia di rilevazione e trasmettono gli altri indicatori quantitativi nonché le informazioni qualitative.

Sezione 2

Calendario

La Commissione (Eurostat) trasmette agli Stati membri ogni due anni, entro 20 mesi dalla fine dell’anno di riferimento (entro fine agosto), i progetti di relazioni standard sulla qualità precompilati con gli indicatori qualitativi e le altre informazioni di cui dispone.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) ogni due anni, entro 22 mesi dalla fine dell’anno di riferimento (entro fine ottobre), le relazioni standard sulla qualità completate.


27.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 299/31


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 996/2012 DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 2012

che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti e mangimi originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (1) e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 prevede la possibilità di adottare, a tutela della salute pubblica, della salute degli animali e dell’ambiente, appropriate misure urgenti a livello dell’Unione per gli alimenti e i mangimi importati da un paese terzo qualora il rischio non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dai singoli Stati membri.

(2)

Dopo l'incidente verificatosi alla centrale nucleare di Fukushima l'11 marzo 2011 la Commissione è stata informata che i livelli di radionuclidi in alcuni prodotti alimentari originari del Giappone superavano i livelli di intervento negli alimenti applicabili in Giappone. Questa contaminazione può costituire una minaccia per la salute pubblica e degli animali nell’Unione e per questo è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 297/2011 della Commissione, del 25 marzo 2011, che impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima (2). Tale regolamento è stato sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011 (3), a sua volta successivamente sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012 (4).

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012 è stato modificato varie volte per tener conto degli sviluppi della situazione. Dal momento in cui occorrono modifiche ulteriori, è opportuno sostituire il regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012 con un nuovo regolamento.

(4)

Le misure in vigore sono state riesaminate tenendo conto di oltre 26 000 dati di occorrenza sulla radioattività negli alimenti per animali e nei prodotti alimentari forniti dalle autorità giapponesi e riguardanti il secondo periodo vegetativo successivo all'incidente.

(5)

È opportuno escludere scorte personali dall'applicazione delle disposizioni del presente regolamento. Per quanto riguarda alimenti e mangimi di origine animale è opportuno riferirsi alle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 206/2009 della Commissione, del 5 maggio 2009, relativo all'introduzione nella Comunità di scorte personali di prodotti di origine animale e che modifica il regolamento (CE) n. 136/2004 (5). Per quanto riguarda altri mangimi ed alimenti occorre disporre che le spedizioni possono essere considerate spedizioni personali solo se sono non commerciali e destinate ad un privato per consumi o usi personali.

(6)

Le autorità giapponesi hanno fornito informazioni dettagliate alla Commissione per quanto riguarda il fatto che oltre alle bevande alcoliche già esentate (saké, whisky e shochu), ci sono anche altre bevande alcoliche che non contengono livelli misurabili di radioattività. I processi di pulitura e fermentazione riducono in misura significativa la radioattività nelle bevande alcoliche. Risulta quindi opportuno escludere dal campo d’applicazione del presente regolamento talune altre bevande alcoliche, al fine di ridurre l’onere amministrativo per le autorità giapponesi e per le autorità competenti degli Stati membri importatori.

(7)

I dati presentati dalle autorità giapponesi dimostrano che non occorre più richiedere il campionamento e l'analisi di mangimi ed alimenti provenienti dalle prefetture di Yamanashi e Shizuoka per la presenza di radioattività prima dell'esportazione nell'Unione. La richiesta di fornire campionamento e analisi dovrà essere mantenuta soltanto per il tè proveniente da Shizuoka e per i funghi provenienti da Shizuoka e Yamanashi.

(8)

Poiché i mangimi e gli alimenti provenienti dalla prefettura di Fukushima continuano a contenere livelli non conformi o significativi di radioattività, è opportuno mantenere le prescrizioni esistenti di campionamento e analisi prima dell'esportazione nell'Unione per tutti i mangimi e gli alimenti provenienti da questa prefettura. Tuttavia le esenzioni generali che riguardano le bevande alcoliche e le spedizioni personali devono continuare ad applicarsi in relazione a tali mangimi e bevande.

(9)

Per quanto riguarda le prefetture di Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Iwate, Chiba e Kanagawa per le quali sono attualmente richiesti campionamento e analisi di tutti i mangimi e gli alimenti prima dell'esportazione nell'Unione, è opportuno limitare questa prescrizione a funghi, tè, prodotti della pesca, talune piante selvatiche commestibili, taluni ortofrutticoli, riso e semi di soia e tutti i prodotti da essi ottenuti o derivati. Le stesse prescrizioni devono essere applicate ai prodotti alimentari composti che contengono oltre il 50% di uno o più ingredienti per i quali sono richieste prove preliminari prima dell'esportazione verso l'Unione.

(10)

I controlli effettuati all'importazione indicano che le condizioni particolari stabilite dal diritto dell'Unione sono correttamente applicate dalle autorità giapponesi e che non ci sono stati casi di non conformità per più di un anno. È quindi opportuno ridurre la frequenza dei controlli all'importazione ed la comunicazione dei risultati alla Commissione.

(11)

È opportuno prevedere un'ulteriore revisione quando saranno disponibili i risultati dei campionamenti e delle analisi per la presenza di radioattività in mangimi ed alimenti del terzo periodo vegetativo in seguito all'incidente,vale a dire entro il 31 marzo 2014. Tuttavia per quanto riguarda i prodotti raccolti prevalentemente nella seconda metà del periodo vegetativo, poiché i dati del secondo periodo vegetativo non sono ancora disponibili, è opportuno prevedere una revisione delle disposizioni riguardanti questi prodotti entro il 31 marzo 2013.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica agli alimenti per animali e ai prodotti alimentari ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (Euratom) n. 3954/87 (6) del Consiglio originari del Giappone o da esso provenienti, esclusi:

(a)

i prodotti che hanno lasciato il Giappone prima del 28 marzo 2011;

(b)

i prodotti che sono stati raccolti e/o trasformati prima dell'11 marzo 2011;

(c)

le bevande alcoliche di cui ai codici NC da 2203 a 2208;

(d)

le scorte personali di mangimi e alimenti di origine animale di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) 206/2009;

(e)

le scorte personali di mangimi e alimenti diversi da quelli di origine animale, di impiego non commerciale e destinate ad un privato per consumi o usi personali. In caso di dubbi l'onere della prova incombe al destinatario della spedizione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, per "misure transitorie previste dalla legislazione giapponese" si intendono le misure transitorie adottate dalle autorità giapponesi il 24 febbraio 2012 relative ai livelli massimi per la somma di cesio-134 e cesio-137 di cui all’allegato III.

Per "spedizione" si intende la quantità di qualsiasi mangime o alimento che rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento, della stessa classe e descrizione, oggetto dello stesso documento o degli stessi documenti, trasportata con lo stesso mezzo di trasporto e proveniente dalla stessa prefettura o dalle stesse prefetture del Giappone nei limiti della dichiarazione di cui all'articolo 5.

Articolo 3

Importazione nell'Unione

Gli alimenti e i mangimi (nel seguito "i prodotti") di cui all’articolo 1 possono essere importati nell’Unione solo se conformi al presente regolamento.

Articolo 4

Livelli massimi di cesio-134 e cesio-137

1.   I prodotti di cui all'articolo 1, eccetto quelli riportati all'allegato III, rispettano i livelli massimi per la somma di cesio-134 e cesio-137 di cui all'allegato II.

2.   I prodotti di cui all'allegato III rispettano i livelli massimi di cesio radioattivo stabiliti in tale allegato.

Articolo 5

Dichiarazione

1.   Le partite dei prodotti di cui all'articolo 1 sono accompagnate da una dichiarazione valida elaborata e firmata a norma dell'articolo 6.

2.   La dichiarazione di cui al paragrafo 1:

(a)

attesta che i prodotti sono conformi alla legislazione vigente in Giappone; e

(b)

specifica se ai prodotti si applicano o non si applicano le misure transitorie previste dalla legislazione giapponese.

3.   La dichiarazione di cui al paragrafo 1 certifica inoltre che:

(a)

il prodotto è stato raccolto e/o trasformato prima dell'11 marzo 2011; o

(b)

il prodotto, diverso da tè e funghi provenienti dalla prefettura di Shizuoka e diverso da funghi provenienti dalla prefettura di Yamanashi, proviene da o viene spedito da una prefettura diversa da Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa e Iwate; o

(c)

il prodotto proviene da o viene spedito da Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa e Iwate, ma non figura nell'allegato IV di questo regolamento (e pertanto non è richiesta un'analisi prima dell'esportazione); o

(d)

che il prodotto è spedito dalle prefetture di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa e Iwate, ma non è originario di una di tali prefetture e non è stato esposto a radioattività durante il transito; o

(e)

nel caso di tè e funghi provenienti dalla prefettura di Shizuoka, funghi provenienti da Yamanashi, prodotti da essi derivati o mangimi e alimenti composti contenenti oltre il 50 % di questi prodotti, esso è accompagnato da un rapporto di analisi recante i risultati del campionamento e dell'analisi; o

(f)

se il prodotto di cui all'allegato IV di questo regolamento proviene dalle prefetture di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa e Iwate o è un mangime o alimento composto contenente oltre il 50 % di questi prodotti, esso è accompagnato da un rapporto di analisi recante i risultati del campionamento e dell'analisi. L'elenco di prodotti di cui all'allegato IV non pregiudica le prescrizioni del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (7); o

(g)

se non è noto l'origine del prodotto o degli ingredienti presenti ad un livello superiore al 50% ,il prodotto è accompagnato da un rapporto di analisi recante i risultati del campionamento e dell'analisi.

4.   Il paragrafo 3, lettera f), si applica anche ai prodotti catturati o raccolti nelle acque costiere delle prefetture ivi elencate, indipendentemente dal loro luogo di sbarco.

Articolo 6

Redazione e firma della dichiarazione

1.   La dichiarazione di cui all'articolo 5 è redatta conformemente al modello riportato nell'allegato I.

2.   Per i prodotti di cui all’articolo 5, paragrafo 3, lettere a), b), c), o d) la dichiarazione è firmata da un rappresentante autorizzato dell’autorità giapponese competente o da un rappresentante autorizzato di un organismo autorizzato dall’autorità giapponese competente sotto l’autorità e la supervisione dell’autorità giapponese competente.

3.   Per i prodotti di cui all’articolo 5, paragrafo 3, lettere e), f) e g) la dichiarazione è firmata da un rappresentante autorizzato dell’autorità competente del Giappone ed è accompagnata da un rapporto di analisi recante i risultati del campionamento e dell’analisi.

Articolo 7

Identificazione

Ogni partita dei prodotti di cui all'articolo 1 è identificata da un codice che è riportato nella dichiarazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, nel rapporto di analisi di cui all'articolo 5, paragrafo 3, nel certificato sanitario e nei documenti commerciali che accompagnano la partita.

Articolo 8

Posti d'ispezione frontalieri e punti di entrata designati

Le partite dei prodotti di cui all’articolo 1, eccetto quelli che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 97/78/CE (8) del Consiglio, sono immesse nell’Unione attraverso un punto di entrata designato ai sensi dell’articolo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 669/2009 (9) della Commissione (di seguito "punto di entrata designato").

Articolo 9

Notifica preventiva

Almeno due giorni lavorativi prima dell'arrivo fisico della partita, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi o i loro rappresentanti notificano alle autorità competenti del posto d'ispezione frontaliero o del punto di entrata designato l'arrivo di ogni partita dei prodotti di cui all'articolo 1.

Articolo 10

Controlli ufficiali

1.   Le autorità competenti del posto d'ispezione frontaliero o del punto di entrata designato effettuano:

(a)

controlli documentali su tutte le partite di prodotti di cui all'articolo 1;

(b)

controlli di identità e materiali, comprese le analisi di laboratorio per verificare la presenza di cesio-134 e cesio-137, su 5 % delle partite.

2.   Le partite sono tenute sotto controllo ufficiale per un massimo di cinque giorni lavorativi in attesa che siano disponibili i risultati delle analisi di laboratorio.

3.   Qualora i risultati delle analisi di laboratorio provino che le garanzie fornite nella dichiarazione sono false, la dichiarazione è ritenuta non valida e la partita di alimenti e mangimi non è conforme alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 11

Spese

Tutte le spese derivanti dai controlli ufficiali di cui all’articolo 10 e dalle eventuali misure adottate in caso di non conformità sono a carico degli operatori del settore alimentare e dei mangimi.

Articolo 12

Immissione in libera pratica

Le partite possono essere immesse in libera pratica solo se l'operatore del settore alimentare e dei mangimi o un suo rappresentante presenta alle autorità doganali la dichiarazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, che:

(a)

è stata debitamente vidimata dall’autorità competente del posto d’ispezione frontaliero o del punto di entrata designato; e

(b)

dimostra l'esecuzione dei controlli ufficiali di cui all’articolo 10 e i risultati favorevoli di questi ultimi.

Articolo 13

Prodotti non conformi

I prodotti che non rispettano le prescrizioni del presente regolamento non vengono immessi sul mercato. Tali prodotti sono eliminati in condizioni di sicurezza o rinviati al paese di origine.

Articolo 14

Relazioni

Ogni tre mesi, mediante il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF). gli Stati membri informano la Commissione di tutti i risultati delle analisi effettuate. Le relazioni sono presentate nel corso del mese successivo a ciascun trimestre.

Articolo 15

Abrogazione

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 16

Misure transitorie

In deroga all’articolo 3, i prodotti di cui all’articolo 1 possono essere importati nell’Unione se conformi al regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012, a condizione che:

(a)

abbiano lasciato il Giappone prima dell’entrata in vigore del presente regolamento; o

(b)

siano accompagnati da una dichiarazione a norma del regolamento di esecuzione (UE) n.284/2012, rilasciata prima del 1 novembre 2012, e abbiano lasciato il Giappone prima del 1 dicembre 2012.

Articolo 17

Entrata in vigore e periodo di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dall'entrata in vigore e fino al 31 marzo 2014.

Il presente regolamento sarà riesaminato prima del 31 marzo 2013 per quanto riguarda i prodotti per i quali la raccolta avviene tra agosto e novembre e per quanto riguarda i pesci ed i prodotti della pesca.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 31 del 1.2.2002, pag. 1.

(2)  GU L 80 del 26.3.2011, pag. 5.

(3)  GU L 252 del 28.9.2011, pag. 10.

(4)  GU L 92 del 30.3.2012, pag. 16.

(5)  GU L 77 del 24.3.2009, pag. 1.

(6)  GU L 371 del 30.12.1987, pag. 11.

(7)  GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

(8)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

(9)  GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11.


ALLEGATO I

Dichiarazione per l'importazione nell'Unione europea di

… (prodotto e paese di origine)

Codice identificativo della partita … Numero della dichiarazione …

A norma delle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 996/2012 della Commissione che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima,

(rappresentante autorizzato di cui all'articolo 6, paragrafo 2) o articolo 6, paragrafo 3) del regolamento di esecuzione (UE) n. 996/2012)

DICHIARA che …

… (prodotti di cui all'articolo 1)

della presente spedizione così composta: …

… (descrizione della spedizione, del prodotto, numero e tipo di colli, peso netto o lordo)

imbarcata a … (luogo di imbarco)

il … (data di imbarco)

da … (identificazione del trasportatore)

diretta a … (località e paese di destinazione)

proveniente dallo stabilimento …

… (denominazione e indirizzo dello stabilimento)

è conforme alla legislazione in vigore in Giappone per quanto riguarda i livelli massimi per la somma di cesio-134 e cesio-137.

DICHIARA che la spedizione contiene alimenti per animali o prodotti alimentari

ai quali non si applicano le misure transitorie previste dalla legislazione giapponese in vigore (cfr. allegato III del regolamento esecuzione (UE) n. 996/2012) per quanto riguarda i livelli massimi per la somma di cesio-134 e cesio-137

ai quali si applicano le misure transitorie previste dalla legislazione giapponese in vigore (cfr. allegato III del regolamento esecuzione (UE) n. 996/2012) per quanto riguarda i livelli massimi per la somma di cesio-134 e cesio-137

DICHIARA che la spedizione contiene:

mangimi o alimenti che sono stati raccolti e/o trasformati prima dell’11 marzo 2011;

mangimi o alimenti provenienti da e spediti da prefetture diverse da Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa e Iwate, diversi da tè e funghi provenienti dalla prefettura di Shizuoka e diversi da funghi provenienti dalla prefettura di Yamanashi;

mangimi e alimenti spediti dalle prefetture di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa e Iwate, ma non provenienti da una di tali prefetture e non essere stati esposti a radioattività durante il transito;

mangimi e alimenti che non figurano nell'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 996/2012, provenieni e spediti da Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa e Iwate;

tè, funghi o mangimi o alimenti composti che contengono oltre il 50 % di questi prodotti, che provengono dalla prefettura di Shizuoka e sono stati sottoposti a campionamento … (data), sottoposti ad analisi di laboratorio il …

(data) presso …

(nome del laboratorio), per stabilire il livello dei radionuclidi cesio-134 e cesio-137. Si allega il rapporto di analisi.

funghi o mangimi o alimenti composti che contengono più di 50 % di questi prodotti, che provengono dalla prefettura di Yamanashi e sono stati sottoposti a campionamento … (data), sottoposti ad analisi di laboratorio il …

(data) presso …

(nome del laboratorio), per stabilire il livello dei radionuclidi cesio-134 e cesio-137. Si allega il rapporto di analisi.

mangimi e alimenti che figurano nell'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 996/2012 o mangimi o alimenti composti che contengono oltre il 50 % di questi prodotti, che sono provenieni dalle prefetture di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawae Iwate e che sono stati sottoposti a campionamento; … (data) – sottoposti ad analisi di laboratorio il … (data) presso … (nome del laboratorio), per stabilire il livello di radionuclidi, cesio-134 e cesio-137. Si allega il rapporto di analisi.

mangimi ed alimenti di origine sconosciuta o contenenti più di 50 % di uno o più ingredienti di origine sconosciuta e che sono stati sottoposti a campionamento … (data) – sottoposti ad analisi di laboratorio il … (data) presso … (nome del laboratorio), per stabilire il livello di radionuclidi, cesio-134 e cesio-137. Si allega il rapporto di analisi.

Fatto a … il …

Timbro e firma del (rappresentante autorizzato di cui all'articolo 6, paragrafo 2, o articolo 6, paragrafo 3, del regolamento esecuzione (UE) n. 996/2012)

Parte che deve essere compilata dall'autorità competente del posto d'ispezione frontaliero (PIF) o del punto di entrata designato (PED)

La spedizione è stata accettata ai fini dell’immissione in libera pratica dalle autorità doganali dell’Unione europea.

La spedizione NON è stata accettata ai fini dell’immissione in libera pratica dalle autorità doganali dell’Unione europea.

(Autorità competente, Stato membro)

Data

Timbro

Firma


ALLEGATO II

Livelli massimi per gli alimenti  (1) (Bq/kg) stabiliti dalla legislazione giapponese

 

Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia

Latte e bevande a base di latte

Altri prodotti alimentari, eccetto acque minerali e bevande simili e tè ottenuto da foglie non fermentate

Acque minerali e bevande simili e tè ottenuto da foglie non fermentate

Somma di Cs-134 e Cs-137

50 (2)

50 (2)

100 (2)

10 (2)


Livelli massimi per i mangimi  (3) (Bq/kg) stabiliti dalla legislazione giapponese

 

Alimenti destinati a mucche e cavalli

Alimenti dedddedestinali ai suini

Alimenti dedddedestinali Per il pollame:

Alimenti per pesci (5)

Somma di Cs-134 e Cs-137

100 (4)

80 (4)

160 (4)

40 (4)


(1)  Per prodotti essiccati destinati ad essere consumati ricostituiti; il livello massimo si applica al prodotto ricostituito pronto per il consumo.

Per i funghi essiccati si applica un fattore di ricostituzione pari a 5.

Per il tè, il livello massimo per gli alimenti liquidi si applica all'infuso di foglie di tè. Il fattore di trasformazione per il tè essiccato è 50; di conseguenza il livello massimo di 500 Bq/kg per le foglie di tè essiccate garantisce che il livello nell'infuso non ecceda il valore massimo di 10 Bq/kg.

(2)  Per garantire la coerenza con i livelli di azione attualmente applicati in Giappone, questi valori sostituiscono a titolo provvisorio i valori di cui al regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio

(3)  Livello massimo relativo a un mangime con un tasso di umidità del 12%.

(4)  Per garantire la coerenza con i livelli massimi attualmente applicati in Giappone, questo valore sostituisce a titolo provvisorio il valore di cui al regolamento (Euratom) n. 770/90 della Commissione (GU L 83 del 30.3.1990, pag. 78).

(5)  Eccetto gli alimenti per pesci ornamentali


ALLEGATO III

Misure transitorie previste dalla legislazione giapponese e applicabili per il presente regolamento

(a)

Il latte e i prodotti a base di latte e le acque minerali e le bevande simili fabbricati e/o trasformati prima del 31 marzo 2012 non devono contenere più di 200 Bq/kg di cesio radioattivo. Altri prodotti alimentari, eccetto il riso, la soia e i relativi prodotti trasformati, fabbricati e/o trasformati prima del 31 marzo 2012, non devono contenere più di 500 Bq/kg di cesio radioattivo.

(b)

I prodotti a base di riso fabbricati e/o trasformati prima del 30 settembre 2012 non devono contenere più di 500 Bq/kg di cesio radioattivo.

(c)

I semi di soia raccolti ed immessi sul mercato prima del 31 dicembre 2012 non devono contenere più di 500 Bq/kg di cesio radioattivo.

(d)

I prodotti a base di semi di soia fabbricati e/o trasformati prima del 31 dicembre 2012 non devono contenere più di 500 Bq/kg di cesio radioattivo.


ALLEGATO IV

Mangimi ed alimenti per i quali sono richiesti campionamento e analisi per accertare la presenza di cesio-134 e cesio-137 prima dell'esportazione verso l'Unione

(a)

prodotti provenienti dalla prefettura di Fukushima:

tutti i prodotti tenendo conto delle esenzioni di cui all'articolo 1 di questo regolamento.

(b)

prodotti provenienti dalla prefettura di Shizuoka:

tè ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici NC 09022101 20 e 2202 90 10;

funghi ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici NC 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 e 2005 99 80.

(c)

prodotti provenienti dalla prefettura di Yamanashi:

funghi ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici NC 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 e 2005 99 80.

(d)

prodotti provenienti dalle prefetture di Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa o Iwate:

tè ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici NC 0902, 2101 20 e 2202 90 10;

funghi ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici NC 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 e 2005 99 80;

pesci e prodotti della pesca di cui ai codici NC 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307 e 0308 (1);

riso ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici NC 1006, 1102 90 50, 1103 19 50, 1103 20 50, 1104 19 91, 1104 19 99, 1104 29 17, 1104 29 30, 1104 29 59, 1104 29 89, 1104 30 90, 1901, 1904 10 30, 1904 20 95, 1904 90 10 e 1905 90 (1);

semi di soia ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici NC 1201 90, 1208 10, 1507 (1);

fagioli azuki di cui ai codici NC 0708 20, 0713 32 00 ed i relativi prodotti trasformati di cui al codice NC 1106 10 (1);

mirtilli ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici NC 0810 40 30, 0810 40 50, 0811 90 50, 0811 90 70, 0812 90 40, 0813 40 95;

semi di ginkgo biloba di cui al codice NC 0802 90 85 ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici 9019, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95;

albicocco del Giappone di cui ai codici NC 0809 40 05 ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95;

agrumi di cui al codice NC 0805, scorza di agrumi di cui al codice NC 0814 00 00 ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici NC 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 25, 0812 90 98, 0813 40 95 (1);

kaki di cui al codice NC 0810 70 00 ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici NC 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95 (1);

melagrane di cui al codice NC 0810 90 75 ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici NC 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95 (1);

chocolate-vine (Akebia quinata) ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici NC 0810 90 75, 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98 e 0813 40 95;

pomacee (Chaenomeles) di cui al codice NC 0810 90 75 ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici NC 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95 (1);

papaie (Asimina triloba) di cui al codice NC 0810 90 75 ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici NC0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95 (1);

pere di cui al codice NC 0810 30 10 ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici NC 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 30 (1);

castagne di cui ai codici NC 0802 41 00 e 0802 42 00 ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici NC 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95 (1);

noci di cui ai codici NC 0802 31 00 e 0802 32 00 ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici NC 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95 (1);

Ashitaba (Angelica keiskei) ed i realtivi prodotti trasformati di cui ai codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90;

farfaraccio maggiore (fuki), steli di farfaraccio giapponese (Petasites japonica) ed i realtivi prodotti trasformati di cui ai codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90;

Zenzero giapponese (Myoga) di cui ai codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90 ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici NC 2008 99 49, 2008 99 67;

parti commestibili di Aralia sp. ed i realtivi prodotti trasformati di cui ai codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90;

germoglio di bambù (Phyllostacys pubescens) ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90, 2004 90 e 2005 91;

felce maggiore (Pteridium aquilinum) ed i realtivi prodotti trasformati di cui ai codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90;

parti commestibili di ravanello giapponese o wasbi (Wasabia japonica) ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90 e 0910 99;

prezzemolo giapponese (Oenanthe javanica) ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90;

pepe nero giapponese (Zanthoxylum piperitum) di cui al codice NC 0910 99;

felce florida giapponese (Osmunda japonica) ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90;

koshiabura (germoglio di Eleuterococcus sciadophylloides) ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90;

momijigasa (Parasenecio delphiniifolius) ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90;

felce penna di struzzo (Matteuccia struthioptheris) ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90;

aurea marginata (Hosta Montana) ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90;

uwabamisou (Elatostoma umbellatum var. majus) ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90;

aglio serpentino (Allium victorialis subsp. Platyphyllum) ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici NC 0703 10, 0710 80, 0711 90, 0712 90 e 0712 90;

cardo giapponese (Cirsium japonicum) ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90 (1);

yobusumaso (honma) (Cacalia hastate ssp orientalis) ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90 (1);

Synurus pungens (oyamabokuchi) ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90 (1);

equiseto dei campi (Equisetum arvense) ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90 (1);

Actinidia polygama (vite d'argento) ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici NC 0810 90 75, 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98 e 0813 40 95 (1).

taro (Colocasia esculenta) ed i relativi prodotti trasformati di cui al codice NC 0714 40 (1);

yacón (Smallanthus sonchifolius) ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90 e 0714 90 (1);

(e)

prodotti composti contenenti più del 50 % dei prodotti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente allegato.


(1)  l'elenco dei prodotti sarà riesaminato prima del 31 marzo 2013 tenendo conto dei risultati delle analisi ottenuti nel periodo settembre 2012 dicembre 2012.


27.10.2012   

IT

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L 299/42


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 997/2012 DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 2012

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

38,5

MA

49,6

MK

40,5

ZZ

42,9

0707 00 05

AL

36,9

MK

32,3

TR

126,2

ZZ

65,1

0709 93 10

TR

116,3

ZZ

116,3

0805 50 10

AR

57,6

CL

75,4

TR

83,1

UY

56,6

ZA

88,8

ZZ

72,3

0806 10 10

BR

258,6

LB

333,4

MK

87,0

TR

158,3

US

225,7

ZZ

212,6

0808 10 80

CL

148,8

CN

95,2

MK

34,4

NZ

128,3

US

118,8

ZA

150,3

ZZ

112,6

0808 30 90

CN

51,0

TR

113,5

ZZ

82,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

27.10.2012   

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L 299/44


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 ottobre 2012

relativa all’avvio dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli con la Svezia

(2012/664/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (1), in particolare l’articolo 25,

vista la decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all’attuazione della decisione 2008/615/GAI (2), in particolare l’articolo 20 e il capo 4 dell’allegato,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi del protocollo sulle disposizioni transitorie accluso al trattato sull’Unione europea, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, gli effetti giuridici degli atti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione adottati prima dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona sono mantenuti finché tali atti non saranno stati abrogati, annullati o modificati in applicazione dei trattati.

(2)

L’articolo 25 della decisione 2008/615/GAI è pertanto applicabile e il Consiglio deve decidere all’unanimità se gli Stati membri hanno attuato le disposizioni del capo 6 di tale decisione.

(3)

L’articolo 20 della decisione 2008/616/GAI dispone che le decisioni di cui all’articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI devono essere adottate sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario. Per quanto riguarda lo scambio automatizzato di dati conformemente al capo 2 della decisione 2008/615/GAI, la relazione di valutazione deve basarsi su una visita di valutazione e un’esperienza pilota.

(4)

A norma del capo 4, punto 1.1, dell’allegato della decisione 2008/616/GAI, il questionario elaborato dal gruppo di lavoro competente del Consiglio, riguarda ciascuno degli scambi automatizzati di dati e deve essere completato da uno Stato membro non appena ritenga di soddisfare le condizioni preliminari per lo scambio di dati nella pertinente categoria di dati.

(5)

La Svezia ha completato il questionario sulla protezione dei dati e il questionario sui dati di immatricolazione dei veicoli.

(6)

La Svezia ha effettuato con successo un’esperienza pilota con i Paesi Bassi.

(7)

In Svezia ha avuto luogo una visita di valutazione sulla quale il gruppo di valutazione belga/neerlandese ha elaborato una relazione che è stata trasmessa al gruppo di lavoro competente del Consiglio.

(8)

È stata presentata al Consiglio una relazione globale di valutazione che sintetizza i risultati del questionario, della visita di valutazione e dell’esperienza pilota riguardo ai dati di immatricolazione dei veicoli,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della consultazione automatizzata di dati di immatricolazione dei veicoli, la Svezia ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e può ricevere e trasmettere dati personali a norma dell’articolo 12 di tale decisione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 25 ottobre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

E. MAVROU


(1)  GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.

(2)  GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12.


27.10.2012   

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L 299/45


DECISIONE 2012/665/PESC DEL CONSIGLIO

del 26 ottobre 2012

che modifica la decisione 2010/638/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 25 ottobre 2010 con decisione 2010/638/PESC (1) il Consiglio ha imposto misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea.

(2)

In base ad un riesame della decisione 2010/638/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 27 ottobre 2013.

(3)

È necessario modificare le misure relative all’embargo sulle armi previste dalla decisione 2010/638/PESC.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/638/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/638/PESC è così modificata:

1)

l’articolo 2, paragrafo 1, è così modificato:

a)

è aggiunta la lettera seguente:

«g)

alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di esplosivi e relative apparecchiature destinati unicamente all’uso civile per investimenti nel settore minerario e delle infrastrutture e alla fornitura di assistenza tecnica, ai servizi di mediazione ed altri servizi nonché alla concessione di finanziamenti e alla prestazione di assistenza finanziaria connessi a tali prodotti, purché lo stoccaggio e l’uso degli esplosivi e delle apparecchiature e dei servizi connessi siano controllati e verificati da un organismo indipendente e i fornitori dei servizi connessi siano identificati;»;

b)

è aggiunto il seguente comma:

«Nei casi contemplati dalla lettera g), uno Stato membro informa gli altri Stati membri con due settimane di anticipo della propria intenzione di concedere un’autorizzazione a norma di detta lettera.»;

2)

all’articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La presente decisione si applica fino al 27 ottobre 2013. Essa è costantemente riesaminata. Se del caso, essa può essere prorogata o modificata se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  GU L 280 del 26.10.2010, pag. 10.


27.10.2012   

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L 299/46


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 2012

che modifica la decisione 2008/855/CE per quanto riguarda le misure di protezione contro la peste suina classica in Ungheria

[notificata con il numero C(2012) 7433]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/666/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2008/855/CE della Commissione, del 3 novembre 2008, recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri (3), stabilisce alcune misure di controllo relative alla peste suina classica negli Stati membri o nelle regioni di cui all’allegato di tale decisione. Nell’elenco di cui all’allegato figura la contea di Nógrád in Ungheria.

(2)

L’Ungheria ha informato la Commissione dei recenti sviluppi della peste suina classica nel territorio della contea di Nógrád di cui all’allegato della decisione 2008/855/CE.

(3)

Secondo queste informazioni, la peste suina classica è stata eradicata nel territorio di tale contea. È dunque opportuno sospendere l’applicazione delle misure di cui alla decisione 2008/855/CE in tale contea e cancellare il riferimento alla contea di Nógrád dall’elenco di cui alla parte I del suo allegato.

(4)

La decisione 2008/855/CE va pertanto modificata di conseguenza.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella parte I dell’allegato della decisione 2008/855/CE, il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Ungheria

Il territorio della contea di Pest a nord e ad est del Danubio, a sud del confine con la Slovacchia, a ovest del confine con la contea di Nógrád e a nord dell’autostrada E 71.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2012

Per la Commissione

Maroš ŠEFČOVIČ

Vicepresidente


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  GU L 302 del 13.11.2008, pag. 19.


27.10.2012   

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L 299/47


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 2012

che fissa il contributo finanziario dell’Unione alle spese sostenute nel contesto delle misure di emergenza adottate per combattere l’influenza aviaria nei Paesi Bassi nel 2011

[notificata con il numero C(2012) 7440]

(Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede)

(2012/667/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 75 del regolamento finanziario e dell’articolo 90, paragrafo 1, delle modalità d’esecuzione, l’impegno di spesa a carico del bilancio dell’Unione è preceduto da una decisione di finanziamento che stabilisce gli elementi essenziali dell’intervento che comporta la spesa ed è adottata dall’istituzione o dalle autorità da questa delegate.

(2)

La decisione 2009/470/CE stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria dell’Unione a favore di azioni veterinarie specifiche, comprese quelle d’urgenza. Al fine di sostenere l’eradicazione dell’influenza aviaria nel più breve tempo possibile è opportuno che l’Unione contribuisca finanziariamente alle spese ammissibili sostenute dagli Stati membri. L’articolo 4, paragrafo 3, primo e secondo trattino, di detta decisione, stabilisce norme sulla percentuale da applicare alle spese sostenute dagli Stati membri.

(3)

L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio (2), fissa norme relative alle spese ammissibili alla partecipazione finanziaria dell’Unione.

(4)

Con la decisione 2012/132/UE della Commissione, del 15 febbraio 2012, relativa a una partecipazione finanziaria dell’Unione alle misure urgenti di lotta contro l’influenza aviaria in Germania, in Italia e nei Paesi Bassi nel 2011 (3) è stato concesso un contributo finanziario dell’Unione per provvedimenti urgenti presi per combattere l’influenza aviaria nei Paesi Bassi nel 2011. Il 13 aprile 2012 i Paesi Bassi hanno presentato una richiesta ufficiale di rimborso, come previsto dall’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 349/2005.

(5)

Il versamento del contributo finanziario dell’Unione è subordinato alla condizione che gli interventi programmati siano stati effettivamente attuati e che le autorità abbiano fornito tutte le informazioni necessarie entro i termini previsti.

(6)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 4, della decisione 2009/470/CE, i Paesi Bassi hanno immediatamente informato la Commissione e gli altri Stati membri circa le misure applicate conformemente alla legislazione comunitaria in materia di notifica e di eradicazione, nonché i risultati conseguiti. In osservanza dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 349/2005 la domanda di rimborso è accompagnata da una relazione finanziaria, dai documenti giustificativi, da una relazione epidemiologica su ogni azienda i cui animali sono stati abbattuti o distrutti e dai risultati dei rispettivi controlli.

(7)

Le osservazioni della Commissione, il metodo di calcolo delle spese ammissibili e le conclusioni definitive sono stati comunicati ai Paesi Bassi il 25 aprile 2012 e il 4 giugno 2012. I Paesi Bassi hanno espresso il loro accordo per posta elettronica in data 11 giugno 2012.

(8)

È ora pertanto possibile fissare l’importo totale del contributo finanziario dell’Unione alle spese ammissibili sostenute nel contesto dell’eradicazione dell’influenza aviaria nei Paesi Bassi nel 2011.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il contributo finanziario dell’Unione alle spese connesse all’eradicazione dell’influenza aviaria nei Paesi Bassi nel 2011 è fissato a 429 425,74 EUR.

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione, che costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell’articolo 75 del regolamento finanziario.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2012

Per la Commissione

Maroš ŠEFČOVIČ

Vicepresidente


(1)  GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

(2)  GU L 55 dell’1.3.2005, pag. 12.

(3)  GU L 59 dell’1.3.2012, pag. 34.


27.10.2012   

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L 299/49


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 2012

che fissa il contributo finanziario dell’Unione alle spese sostenute nel contesto delle misure urgenti adottate per combattere l’afta epizootica in Bulgaria nel 2011

[notificata con il numero C(2012) 7454]

(Il testo in lingua bulgara è il solo facente fede)

(2012/668/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 14,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 75 del regolamento finanziario e dell’articolo 90, paragrafo 1, delle modalità d’esecuzione, l’impegno di spesa a carico del bilancio dell’Unione è preceduto da una decisione di finanziamento che stabilisce gli elementi essenziali dell’intervento che comporta la spesa ed è adottata dall’istituzione o dalle autorità da questa delegate.

(2)

La decisione 2009/470/CE stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria dell’Unione a favore di azioni veterinarie specifiche, comprese quelle d’urgenza. Al fine di sostenere l’eradicazione dell’afta epizootica nel più breve tempo possibile è opportuno che l’Unione contribuisca finanziariamente alle spese sostenute dagli Stati membri. L’articolo 14, paragrafo 4, di detta decisione, stabilisce norme sulla percentuale da applicare alle spese sostenute dagli Stati membri.

(3)

L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio (2), fissa norme relative alle spese ammissibili alla partecipazione finanziaria dell’Unione.

(4)

Con la decisione di esecuzione 2011/730/UE della Commissione, del 9 novembre 2011, relativa a un contributo finanziario dell’Unione agli interventi urgenti di lotta contro l’afta epizootica in Bulgaria nel 2011 (3), è stato concesso un contributo finanziario dell’Unione per gli interventi urgenti adottati per combattere l’afta epizootica in Bulgaria nel 2011. Il 9 dicembre 2011 e il 24 gennaio 2012 la Bulgaria ha presentato una richiesta ufficiale di rimborso, come previsto dall’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 349/2005.

(5)

Il versamento del contributo finanziario dell’Unione è subordinato alla condizione che gli interventi programmati siano stati effettivamente attuati e che le autorità abbiano fornito tutte le informazioni necessarie entro i termini previsti.

(6)

A norma dell’articolo 14, paragrafo 3, della decisione 2009/470/CE, la Bulgaria ha immediatamente informato la Commissione e gli altri Stati membri sui provvedimenti applicati conformemente alla legislazione dell’Unione in tema di notifica e di eradicazione, nonché sui risultati conseguiti. In osservanza dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 349/2005 la domanda di rimborso è accompagnata da una relazione finanziaria, dai documenti giustificativi, da una relazione epidemiologica su ogni azienda i cui animali sono stati abbattuti o distrutti e dai risultati dei rispettivi controlli.

(7)

Le osservazioni della Commissione, il metodo di calcolo delle spese ammissibili e le conclusioni definitive sono stati comunicati alla Bulgaria il 19 giugno 2012. La Bulgaria ha espresso il suo accordo per posta elettronica in data 20 giugno 2012.

(8)

È ora pertanto possibile fissare l’importo totale del contributo finanziario dell’Unione alle spese ammissibili sostenute nel contesto dell’eradicazione dell’afta epizootica in Bulgaria nel 2011.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il contributo finanziario dell’Unione alle spese connesse all’eradicazione dell’afta epizootica in Bulgaria nel 2011 è fissato a 463 583,37 EUR.

Articolo 2

La Repubblica di Bulgaria è destinataria della presente decisione, che costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell’articolo 75 del regolamento finanziario.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2012

Per la Commissione

Maroš ŠEFČOVIČ

Vicepresidente


(1)  GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

(2)  GU L 55 dell’1.3.2005, pag. 12.

(3)  GU L 293 dell’11.11.2011, pag. 36.