ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2012.295.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 295 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
55o anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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DECISIONI |
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2012/658/UE |
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2012/659/UE |
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Rettifiche |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
25.10.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 295/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 980/2012 DELLA COMMISSIONE
del 17 ottobre 2012
recante divieto di pesca del cicerello e delle catture accessorie connesse nelle acque UE delle zone IIa, IIIa e IV, escluse le acque entro sei miglia dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula per le navi battenti bandiera tedesca
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 44/2012 del Consiglio, del 17 gennaio 2012, che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all’UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (2), fissa i contingenti per il 2012. |
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2012. |
(3) |
È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2012 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
Lowri EVANS
Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) GU L 25 del 27.1.2012, pag. 55.
ALLEGATO
N. |
59/TQ44 |
Stato membro |
Germania |
Stock |
SAN/2A3A4. |
Specie |
Cicerello e catture accessorie connesse (Ammodytes spp.) |
Zona |
Acque UE delle zone IIa, IIIa e IV, escluse le acque entro sei miglia dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula |
Data |
1.10.2012 |
25.10.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 295/3 |
REGOLAMENTO (UE) N. 981/2012 DELLA COMMISSIONE
del 17 ottobre 2012
recante divieto di pesca del merluzzo bianco nelle acque groenlandesi delle zone NAFO 0 e 1 e nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV per le navi battenti bandiera tedesca
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 44/2012 del Consiglio, del 17 gennaio 2012, che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all’UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (2), fissa i contingenti per il 2012. |
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2012. |
(3) |
È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2012 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
Lowri EVANS
Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) GU L 25 del 27.1.2012, pag. 55.
ALLEGATO
N. |
58/TQ44 |
Stato membro |
Germania |
Stock |
COD/N01514 |
Specie |
Merluzzo bianco (Gadus Morhua) |
Zona |
Acque groenlandesi delle zone NAFO 0 e 1; acque groenlandesi delle zone V e XIV |
Data |
26.9.2012 |
25.10.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 295/5 |
REGOLAMENTO (UE) N. 982/2012 DELLA COMMISSIONE
del 18 ottobre 2012
recante divieto di pesca dello sgombro nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque UE della zona COPACE 34.1.1 per le navi battenti bandiera tedesca
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 44/2012 del Consiglio, del 17 gennaio 2012, che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all’UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (2), fissa i contingenti per il 2012. |
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2012. |
(3) |
È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2012 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
Lowri EVANS
Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) GU L 25 del 27.1.2012, pag. 55.
ALLEGATO
N. |
60/TQ44 |
Stato membro |
Germania |
Stock |
MAC/8C3411 |
Specie |
Sgombro (Scomber scombrus) |
Zona |
Zone VIIIc, IX e X e acque UE della zona COPACE 34.1.1 |
Data |
3.10.2012 |
25.10.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 295/7 |
REGOLAMENTO (UE) N. 983/2012 DELLA COMMISSIONE
del 22 ottobre 2012
recante divieto di pesca del sugarello e delle catture accessorie connesse nelle acque UE delle zone IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe, nelle acque UE e internazionali della zona Vb e nelle acque internazionali delle zone XII e XIV per le navi battenti bandiera spagnola
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 44/2012 del Consiglio, del 17 gennaio 2012, che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all’UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (2), fissa i contingenti per il 2012. |
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2012. |
(3) |
È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2012 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
Lowri EVANS
Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) GU L 25 del 27.1.2012, pag. 55.
ALLEGATO
N. |
61/TQ44 |
Stato membro |
Spagna |
Stock |
JAX/2A-14 |
Specie |
Sugarello (Trachurus spp.) |
Zona |
Acque UE delle zone IIa e IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV |
Data |
5.10.2012 |
25.10.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 295/9 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 984/2012 DELLA COMMISSIONE
del 24 ottobre 2012
che modifica il regolamento (CE) n. 391/2007 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio per quanto riguarda le spese sostenute dagli Stati membri per l’attuazione dei sistemi di controllo e monitoraggio applicabili nell’ambito della politica comune della pesca
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un’azione finanziaria della Comunità per l’attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
L’Unione, dal 1990, finanzia interventi degli Stati membri in materia di controllo ed esecuzione nel settore della pesca, conformemente agli obiettivi fissati dal regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (2). |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 861/2006 prevede, tra l’altro, una partecipazione finanziaria dell’Unione alle spese in materia di controllo, ispezione e sorveglianza della pesca per il periodo 2007-2013. Il regolamento (CE) n. 391/2007 (3) della Commissione stabilisce le modalità di applicazione delle suddette misure. |
(3) |
Il regolamento (UE) n. 693/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha modificato la data entro la quale gli Stati membri devono presentare alla Commissione il programma annuale di controllo della pesca. |
(4) |
A fini di semplificazione e tenendo conto del costo modesto di alcuni investimenti, è opportuno accettare progetti di entità inferiore a 40 000 EUR senza chiedere giustificazioni agli Stati membri. |
(5) |
Le norme riguardanti i documenti a sostegno delle richieste di prefinanziamento andrebbero rese conformi alle relative disposizioni di cui al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5). |
(6) |
In ossequio al principio della sana gestione finanziaria, è opportuno fornire agli Stati membri chiare indicazioni sulle norme cui è subordinata la partecipazione finanziaria dell’Unione alle spese sostenute in materia di controllo ed esecuzione nel settore della pesca. |
(7) |
È opportuno semplificare e chiarire le norme applicabili alla partecipazione finanziaria dell’Unione ai programmi nazionali di controllo. |
(8) |
Gli investimenti in materia di controllo e di esecuzione possono essere effettuati dalle competenti autorità nazionali, da organi amministrativi o dal settore privato. La dichiarazione di spesa dovrebbe essere adeguata in tal senso. |
(9) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 391/2007. |
(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 391/2007 è così modificato:
(1) |
All’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: “1. Gli Stati membri che desiderano ricevere un contributo finanziario per le spese sostenute ai sensi dell’articolo 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 861/2006 presentano alla Commissione un programma annuale di controllo della pesca entro il 15 novembre dell’anno che precede l’anno di attuazione considerato.” |
(2) |
All’articolo 5, la lettera c) è soppressa. |
(3) |
All’articolo 10, il titolo è sostituito da “Prefinanziamento”. |
(4) |
All’articolo 10, paragrafo 1, il termine “anticipo” è sostituito da “prefinanziamento”. |
(5) |
All’articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: “2. Il prefinanziamento è erogato in base a un contratto concluso tra l’amministrazione competente e il fornitore o in base a documenti giustificativi che permettano di verificare la conformità delle azioni finanziate con le clausole dei progetti di cui al paragrafo 1.” |
(6) |
All’allegato IV, lettera a), il punto iv) è sostituito dal seguente:
|
(7) |
L’allegato V è così modificato:
|
(8) |
All’allegato VI, il punto x) è sostituito dal seguente:
|
(9) |
L’allegato VII è sostituito dal testo figurante nell’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 160 del 14.6.2006, pag. 1.
(2) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
(3) GU L 97 del 12.4.2007, pag. 30.
(4) GU L 192 del 22.7.2011, pag. 33.
(5) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
ALLEGATO
«ALLEGATO VII
Dichiarazione di spesa
SPESA (1) SOSTENUTA PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE RELATIVO AI SISTEMI DI CONTROLLO, ISPEZIONE E SORVEGLIANZA DELLE ATTIVITÀ DI PESCA
di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 391/2007 della Commissione
Decisione della Commissione del/n. _
Riferimento nazionale (se del caso) _
Il sottoscritto_, rappresentante l’autorità _ competente per le procedure finanziarie e di controllo applicabili, certifica, previa verifica, che tutti gli importi sotto indicati rappresentano la spesa totale, sostenuta nel 20_, conformemente alle pertinenti disposizioni della legislazione nazionale, per progetti approvati e relativi agli interventi di cui all’articolo 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio:
a) |
attrezzatura informatica e reti IT |
_EUR (2) |
b) |
apparecchiatura per controllo a distanza e dispositivi elettronici di registrazione e comunicazione |
_EUR |
c) |
progetti pilota in materia di nuove tecnologie |
_EUR |
d) |
programmi di formazione e di scambio di funzionari dei servizi di controllo |
_EUR |
e) |
programmi pilota in materia di ispezione e osservatori |
_EUR |
f) |
valutazione della spesa pubblica nel settore del controllo |
_EUR |
g) |
seminari e mezzi di comunicazione |
_EUR |
h) |
acquisto e ammodernamento di imbarcazioni ed aeromobili |
_EUR |
TOTALE |
_EUR |
Il sottoscritto certifica altresì che le spese dichiarate sono esatte e che la domanda di pagamento tiene conto di eventuali recuperi effettuati.
Le operazioni si sono svolte in conformità degli obiettivi stabiliti dal regolamento (CE) n. 861/2006 e dal regolamento (CE) n. 391/2007, e delle disposizioni del regolamento (CE) n. 2371/2002, segnatamente per quanto riguarda:
— |
l’osservanza delle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 391/2007 della Commissione. Nel caso di contratti di appalto, certifico che i contratti sono stati aggiudicati all’offerta che presentava il miglior rapporto tra qualità e prezzo, evitando ogni conflitto di interessi, nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento e, se del caso, in conformità alla normativa comunitaria in materia di coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi. |
— |
L’applicazione delle procedure di gestione e di controllo destinate a verificare la consegna dei beni e servizi cofinanziati e la veridicità delle spese intese a prevenire, individuare e correggere le irregolarità, reprimere le frodi e recuperare gli importi indebitamente pagati. |
Infine il sottoscritto certifica di aver/ non aver (3) ricevuto un pagamento anticipato per l’intervento/gli interventi _ di cui sopra.
Le spese dichiarate sono esatte.
Data,
Nome in stampatello, timbro, qualifica e firma dell’autorità competente
(1) Gli investimenti di cui all’articolo 8, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 861/2006 possono essere effettuati dalle autorità nazionali competenti, da organi amministrativi o dal settore privato.
(2) Importo esatto con due decimali.
(3) Cancellare le voci non pertinenti.»
25.10.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 295/12 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 985/2012 DELLA COMMISSIONE
del 24 ottobre 2012
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
AL |
32,3 |
MA |
56,0 |
|
MK |
36,4 |
|
ZZ |
41,6 |
|
0707 00 05 |
MK |
25,7 |
TR |
122,1 |
|
ZZ |
73,9 |
|
0709 93 10 |
TR |
116,3 |
ZZ |
116,3 |
|
0805 50 10 |
AR |
88,1 |
CL |
85,7 |
|
TR |
90,5 |
|
ZA |
112,0 |
|
ZZ |
94,1 |
|
0806 10 10 |
BR |
262,0 |
MK |
80,9 |
|
TR |
155,8 |
|
ZZ |
166,2 |
|
0808 10 80 |
AR |
216,2 |
CL |
148,8 |
|
MK |
29,8 |
|
NZ |
106,2 |
|
ZA |
140,5 |
|
ZZ |
128,3 |
|
0808 30 90 |
CN |
60,3 |
TR |
106,9 |
|
ZZ |
83,6 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
25.10.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 295/14 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO
del 9 ottobre 2012
che modifica la decisione di esecuzione 2011/344/UE sulla concessione di assistenza finanziaria dell’Unione al Portogallo
(2012/658/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell’11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente all’articolo 3, paragrafo 9, della decisione di esecuzione 2011/344/UE del Consiglio (2), la Commissione, in collaborazione con il Fondo monetario internazionale (FMI) e di concerto con la Banca centrale europea (BCE), ha portato a termine il quinto riesame dei progressi compiuti dalle autorità portoghesi nell’attuazione delle misure concordate nel quadro del programma di aggiustamento economico e finanziario («programma»), nonché dell’efficacia e dell’impatto economico e sociale di tali misure. |
(2) |
Il riequilibrio dell’economia portoghese si sta realizzando a un ritmo più rapido del previsto. Nel secondo trimestre del 2012 si è registrata una consistente contrazione del prodotto interno lordo (PIL) su base trimestrale dell’1,2 %, dopo un primo trimestre piatto. Su base annua il previsto andamento della recessione economica è rimasto invariato a - 3 %. Il disavanzo delle partite correnti sta diminuendo più rapidamente del previsto: è sceso infatti al 3 % del PIL nel 2012 dal 10 % circa di appena due anni fa. Questo aggiustamento interviene sulla scia dei buoni risultati delle esportazioni e della rapida diminuzione delle importazioni. Nel prossimo futuro l’attività economica risentirà della diminuzione dello stimolo della domanda esterna e dell’impatto delle ulteriori misure di risanamento del bilancio. Di conseguenza, la crescita del PIL è stata rivista al ribasso di circa 1 punto percentuale sia nel 2013 che nel 2014 a circa - 1 % e + 1 %. |
(3) |
Nonostante una rigorosa esecuzione del bilancio sul lato della spesa, i dati fino a luglio indicano uno scostamento di bilancio pari a 1,75 % di PIL nel 2012 rispetto al programma di bilancio. Per quanto l’aggiustamento più rapido del previsto dell’economia, orientata ormai sulle esportazioni invece che sulla domanda interna, costituisca un’evoluzione positiva, esso incide in due modi sull’esecuzione del bilancio. In primo luogo, settori nazionali ad alta intensità di manodopera, quale il settore edilizio, risultano tra i più duramente colpiti e il conseguente aumento della disoccupazione pesa sul bilancio della sicurezza sociale. In secondo luogo, cala l’intensità fiscale della produzione e del consumo, con conseguente netta diminuzione delle entrate. L’effetto della composizione della crescita sulle entrate è accentuato da spostamenti tra categorie, dai prodotti a tassazione più elevata, quali i beni durevoli, verso prodotti di consumo quotidiano a minore tassazione. Inoltre, la debolezza dell’imposizione diretta è esacerbata da una progressione all’inverso nelle fasce retributive, dato che i minori redditi sono assoggettati ad aliquote più basse e il gettito fiscale sugli utili si riduce. Per contro, la spesa ha registrato un andamento nel complesso in linea con le previsioni, con risparmi superiori al previsto sulle retribuzioni dei dipendenti pubblici. L’esecuzione del bilancio sta beneficiando altresì di pagamenti di interessi inferiori al previsto e della riprogrammazione dei fondi strutturali dell’Unione. Sebbene alcuni fattori straordinari possano ridurre lo scostamento a circa 0,75 % di PIL nel 2012, permarrà un ampio trascinamento al 2013 e al 2014 di approssimativamente 1,5 % di PIL, che rende irraggiungibili gli obiettivi di bilancio previsti nel programma per il periodo 2012-2014. |
(4) |
In considerazione della notevole diminuzione delle entrate e di prospettive di crescita più modeste, gli obiettivi di disavanzo sono stati aggiustati al 5,0 % del PIL nel 2012, 4,5 % nel 2013 e 2,5 % del PIL nel 2014. Dato che lo scostamento di bilancio sembra in gran parte sfuggire al controllo del governo, appare appropriata una revisione degli obiettivi per tener conto della diminuzione delle entrate. Anche con i nuovi obiettivi, nel 2013 e nel 2014 saranno necessari notevoli sforzi di risanamento equivalenti, rispettivamente, a 3 % e 1,75 % di PIL. È opportuno accelerare in qualche misura l’aggiustamento al fine di preservare la credibilità del programma. |
(5) |
Una serie di misure strutturali sulla spesa e sulle entrate contribuirà a conseguire i nuovi obiettivi di bilancio. Misure equivalenti allo 0,25 % di PIL dovrebbero ancora essere adottate nel 2012 per raggiungere l’obiettivo del 5 % del PIL. Ciò include, tra l’altro, il blocco della spesa e l’anticipazione di alcune delle misure previste per il 2013. Per raggiungere l’obiettivo del 4,5 % del PIL nel 2013 dovrebbero essere inserite in bilancio misure di risanamento equivalenti al 3 % del PIL. Queste dovrebbero comprendere un’ulteriore riduzione della spesa salariale principalmente attraverso la riduzione del numero di dipendenti pubblici, una riduzione dei consumi intermedi, un taglio dei trasferimenti sociali, un’ulteriore razionalizzazione del settore sanitario, la riduzione della spesa per investimenti, nonché aumenti delle entrate mediante una riforma dell’imposta sul reddito delle persone fisiche mirante a semplificare la struttura impositiva, ad allargare la base impositiva mediante l’abolizione di taluni benefici fiscali, ad aumentare l’aliquota fiscale media incrementando allo stesso tempo la progressività, l’allargamento della base imponibile dell’imposta sul reddito delle società, con l’abolizione della detraibilità degli interessi, l’aumento delle accise e la modifica della tassazione degli immobili. Per il 2014 è stata avviata una revisione generale della spesa al fine di identificare i tagli di spesa (pari a 4 miliardi di EUR nel biennio) per conseguire un disavanzo di bilancio del 2,5 % del PIL. |
(6) |
Sono stati messi in atto strumenti per il controllo della spesa pubblica. Il nuovo sistema di controllo degli impegni è in fase di attuazione, ma occorre assicurarne il pieno rispetto in modo da evitare un nuovo accumulo di arretrati di pagamento. La frammentazione di bilancio dovrebbe essere ridotta e dovrebbero essere eliminati i costi dovuti all’inefficienza in vari settori, con misure quali il contenimento delle perdite delle imprese pubbliche, la rinegoziazione dei partenariati pubblico-privato (PPP) e ulteriori risparmi nel settore sanitario. |
(7) |
Sulla base delle attuali proiezioni della Commissione sulla crescita nominale del PIL (- 1,0 % nel 2011, - 2,7 % nel 2012, 0,3 % nel 2013 e 2,2 % nel 2014) e tenendo conto degli obiettivi di bilancio rivisti, l’andamento del rapporto debito/PIL dovrebbe essere il seguente: 107,8 % nel 2011, 119,1 % nel 2012, 123,7 % nel 2013 e 123,6 % nel 2014. Tale rapporto debito/PIL si stabilizzerebbe pertanto al di sotto del 124 % nel 2014 e si collocherebbe successivamente su una traiettoria discendente, nell’ipotesi che il disavanzo continui a diminuire. Le dinamiche del debito risentono di diverse operazioni fuori bilancio, tra le quali si annoverano consistenti acquisizioni di attività finanziarie, in particolare per eventuali ricapitalizzazioni di banche e finanziamento di imprese pubbliche, e le differenze fra la spesa per interessi secondo la contabilità di competenza e di cassa. |
(8) |
Le condizioni di liquidità e di solvibilità del sistema bancario sono migliorate dopo il quarto riesame, grazie alla riduzione in corso della leva finanziaria, al sostegno eccezionale di liquidità fornito dall’Eurosistema e ad un aumento di capitale superiore a 7 miliardi di EUR. Le banche hanno presentato i piani aggiornati di finanziamento e di capitale (4a edizione). Benché leggermente meno ottimistiche sulla crescita dei depositi, tutte le banche prevedono di conseguire entro il 2014 l’obiettivo indicativo di un rapporto prestiti/depositi pari al 120 %. Nel complesso, l’attuazione del protocollo d’intesa su condizioni specifiche da rispettare in materia di politica economica («protocollo d’intesa») nella parte relativa al settore finanziario procede conformemente agli obiettivi previsti per preservare la stabilità finanziaria. Alcune banche devono ancora compiere sforzi per soddisfare entro fine anno l’obiettivo per il 2012 del 10 % di un capitale di base di classe 1 fissato dal Banco de Portugal. |
(9) |
I progressi nell’attuazione delle riforme miranti ad accrescere la competitività, l’occupazione e il potenziale di crescita sono nel complesso soddisfacenti. Il nuovo codice del lavoro è entrato in vigore nell’agosto 2012. Ulteriori importanti riforme in materia di indennità di licenziamento e di contrattazione collettiva sono in programma per la fine di settembre 2012. Il governo portoghese ha adottato di recente una serie di politiche attive del mercato del lavoro per migliorare il funzionamento dei servizi pubblici per l’impiego, sostenere la creazione di posti di lavoro, rafforzare l’attivazione e offrire migliori opportunità di formazione. Nel settore giudiziario, procedono con successo le riforme in tema di procedura civile e organizzazione dei tribunali, che consentiranno di accelerare la risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale, decongestionando i tribunali. Sono state adottate misure per migliorare il quadro in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, con l’adozione di modifiche alla legge di recepimento della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (3), e con l’adozione da parte del governo portoghese di un disegno di legge mirante a migliorare il funzionamento delle professioni rigidamente regolamentate. I lavori per l’attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (4), procedono a ritmo sostenuto per quanto riguarda la legislazione settoriale e l’adozione delle restanti modifiche necessarie della legislazione settoriale è prevista entro il 2012. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi sono essenziali ulteriori sforzi per attuare l’iniziativa per l’abolizione delle autorizzazioni preventive e per la creazione dello sportello unico previsto dalla direttiva 2006/123/CE. Al fine di agevolare l’accesso ai finanziamenti per le piccole e medie imprese (PMI), il governo portoghese si è impegnato ad adottare, se necessario, una serie di altre iniziative, tra cui meccanismi volti a rafforzare l’orientamento alle esportazioni delle PMI. |
(10) |
Sulla base della relazione indipendente sulle principali autorità nazionali di regolamentazione, il Portogallo preparerà una legge quadro per tutelare l’interesse pubblico e promuovere l’efficienza del mercato. La legge quadro garantirà l’indipendenza delle autorità di regolamentazione e la loro autonomia finanziaria, amministrativa e di gestione nell’esercizio delle loro competenze, in conformità alla normativa dell’Unione. La legge quadro contribuirà inoltre ad accrescere l’efficacia dell’autorità della concorrenza nel controllo del rispetto delle regole di concorrenza e permetterà pertanto di rafforzare e completare l’effetto della legge sulla concorrenza di recente adozione. |
(11) |
Il quinto aggiornamento del protocollo d’intesa contiene un’intera sezione dedicata alla promozione di procedure di rilascio delle licenze che tengano conto delle esigenze delle imprese, la quale prevede un calendario più dettagliato e tappe intermedie specifiche per la revisione di alcuni importanti regimi giuridici, in particolare in materia di ambiente e pianificazione territoriale, nonché di rilascio di licenze industriali, commerciali e turistiche. |
(12) |
Alla luce di tali sviluppi, è opportuno modificare la decisione 2011/344/UE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’articolo 3 della decisione di esecuzione 2011/344/UE è così modificato:
1) |
i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3. Il disavanzo pubblico non supera il 5,9 % del PIL nel 2011, il 5,0 % nel 2012, il 4,5 % nel 2013 e il 2,5 % nel 2014, in linea con i requisiti rivisti della procedura per i disavanzi eccessivi. Ai fini del calcolo del disavanzo non sono presi in considerazione i possibili costi di bilancio delle misure di sostegno al settore bancario adottate nel contesto della strategia del governo portoghese per il settore finanziario. Il risanamento avviene tramite misure permanenti di elevata qualità e minimizzandone l’impatto sui gruppi vulnerabili. 4. Il Portogallo adotta le misure specificate ai paragrafi da 5 a 8 prima della fine dell’anno indicato, rispettando i termini precisati per gli anni dal 2011 al 2014 nel protocollo d’intesa. Il Portogallo è pronto a prendere misure di risanamento aggiuntive per ridurre il disavanzo al di sotto del 3 % del PIL entro il 2014 in caso di scostamenti dagli obiettivi.»; |
2) |
i paragrafi da 6 a 9 sono sostituiti dai seguenti: «6. Il Portogallo adotta le seguenti misure durante il 2012, in linea con i requisiti specificati nel protocollo d’intesa:
7. Il Portogallo adotta le seguenti misure durante il 2013, in linea con i requisiti specificati nel protocollo d’intesa:
8. Nel 2014 il disavanzo delle amministrazioni pubbliche non supera il 2,5 % del PIL. Per conseguire questo obiettivo il Portogallo applica un accurato piano di riduzione della spesa equivalente a circa 4 miliardi di EUR nel biennio 2014-2015. Una revisione complessiva della spesa mirante a specificare tutte le fonti addizionali di risparmio è effettuata per il sesto riesame e le misure sono tutte specificate entro febbraio 2013. I piani di risanamento del bilancio per il biennio 2014-2015 sono pienamente definiti nel programma di stabilità per il 2013. 9. Per ripristinare la fiducia nel settore finanziario, il Portogallo mira a mantenere un livello adeguato di capitali nel suo settore bancario e provvede a un processo ordinato di riduzione della leva finanziaria. In tale ambito il Portogallo attua la strategia per il settore bancario portoghese concordata con la Commissione, la BCE e l’FMI in modo da preservare la stabilità finanziaria. In particolare, il Portogallo:
|
3) |
è aggiunto il seguente paragrafo: «10. Ai fini della corretta attuazione delle condizioni previste nel programma e della correzione duratura degli squilibri, la Commissione fornisce orientamento e consulenza continui sulle riforme strutturali, del bilancio e dei mercati finanziari. Nel quadro dell’assistenza da fornire al Portogallo, insieme all’FMI e in collaborazione con la BCE, la Commissione rivede periodicamente l’efficacia e l’impatto economico e sociale delle misure concordate e raccomanda le correzioni necessarie al fine di rafforzare la crescita e la creazione di posti di lavoro, assicurare il risanamento finanziario necessario e minimizzare gli effetti sociali negativi, in particolare per i gruppi più vulnerabili della società portoghese.» |
Articolo 2
La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.
Fatto a Lussemburgo, il 9 ottobre 2012
Per il Consiglio
Il presidente
A. D. MAVROYIANNIS
(1) GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1.
(2) GU L 159 del 17.6.2011, pag. 88.
(3) GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.
(4) GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.
(5) GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.
(6) GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.
(7) GU L 48 del 23.2.2011, pag. 1.»;
25.10.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 295/20 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 23 ottobre 2012
relativa alla concessione di una deroga richiesta dal Regno di Danimarca ai sensi della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole
[notificata con il numero C(2012) 7182]
(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)
(2012/659/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (1), in particolare l’allegato III, punto 2, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Se il quantitativo di effluente per ettaro che uno Stato membro intende applicare ogni anno non corrisponde a quelli indicati nella direttiva 91/676/CEE, allegato III, punto 2, secondo comma, prima frase e alla lettera a) del medesimo comma, detto quantitativo deve essere stabilito in maniera tale da non pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1 della medesima direttiva e deve essere giustificato in base a criteri oggettivi quali stagioni di crescita prolungate e colture con grado elevato di assorbimento di azoto. |
(2) |
Il 18 novembre 2002 la Commissione ha adottato la decisione 2002/915/CE (2) relativa alla concessione di una deroga richiesta dalla Danimarca a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, consentendo l’applicazione di effluente di allevamento contenente fino a 230 kg di azoto per ettaro all’anno in determinati allevamenti di bovini nel quadro del programma d’azione danese per il periodo 1999-2003. La deroga è stata estesa dalla decisione 2005/294/CE (3) del Consiglio, nell’ambito del programma d’azione danese adottato per il periodo 2004-2007 e dalla decisione 2008/664/CE (4) del Consiglio, nell’ambito del programma d’azione danese adottato per il periodo 2008-2012. |
(3) |
La deroga concessa dalla decisione 2008/664/CE riguardava circa (per la campagna 2009/2010) 1 507 allevamenti bovini, 299 901 capi di bestiame e 134 698 ettari di seminativi, corrispondenti rispettivamente al 3,3 %, 12,5 % e 6,1 % del totale in Danimarca. |
(4) |
Il 20 giugno 2012 la Danimarca ha presentato alla Commissione una domanda di rinnovo della deroga ai sensi dell’allegato III, punto 2, terzo comma, della direttiva 91/676/CEE. |
(5) |
La Danimarca ha stabilito un programma d’azione per il periodo 2012-2015, in conformità all’articolo 5 della direttiva 91/676/CEE, mediante l’ordinanza n. 764, del 28 giugno 2012, relativa al bestiame commerciale, agli effluenti di allevamento, ai foraggi insilati ecc. (Avviso sugli effluenti di allevamento), la legge consolidata n. 415, del 3 maggio 2011, sull’impiego di fertilizzanti nelle aziende agricole e sulla copertura vegetale e l’ordinanza n. 845, del 12 luglio 2011, sull’impiego di fertilizzanti e sulla copertura vegetale che si applica all’intero territorio danese. |
(6) |
I dati di monitoraggio evidenziano che nelle acque sotterranee l’82 % dei siti controllati ha una concentrazione media di nitrati inferiore a 50 mg/l, e il 67 % inferiore a 25 mg/l. Per quanto riguarda i corsi d’acqua, il 99 % dei siti monitorati ha una concentrazione media di nitrati inferiore a 50 mg/l, e il 76 % inferiore a 25 mg/l. |
(7) |
La Commissione, dopo aver esaminato la richiesta della Danimarca e alla luce dell’esperienza fornita dalla deroga di cui alle decisioni 2002/915/CE, 2005/294/CE e 2008/664/CE, ritiene che il quantitativo di effluente proposto dalla Danimarca, pari a 230 kg di azoto per ettaro all’anno, non ostacolerà la realizzazione degli obiettivi di cui alla direttiva 91/676/CEE se verranno rigorosamente rispettate determinate condizioni. |
(8) |
La decisione 2008/664/CE è scaduta il 31 luglio 2012. Per consentire agli allevatori di bovini interessati di continuare a fruire della deroga, è opportuno estendere la validità di detta decisione. |
(9) |
Gli articoli di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato nitrati, istituito ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 91/676/CEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Alle condizioni stabilite nella presente decisione è concessa la deroga richiesta dal Regno di Danimarca con lettera del 20 giugno 2012, finalizzata a consentire l’applicazione di un quantitativo di effluenti di allevamento superiore a quello previsto nella direttiva 91/676/CEE, allegato III, punto 2, secondo comma, prima frase e lettera a).
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente decisione si intende per:
a) |
«allevamento di bovini»: un’azienda con più di tre capi di bestiame, nella quale almeno due terzi dei capi siano bovini; |
b) |
«praticoltura», una zona destinata a praticoltura in via permanente o temporanea (il termine temporaneo in genere copre un periodo inferiore a quattro anni); |
c) |
«coltura intercalata da praticoltura»: cereali insilati, mais e/o orzo primaverile insilati, da intercalare prima del raccolto (mais) o dopo il raccolto con prati che fungeranno da colture miglioratrici intercalate per la ritenzione biologica dell’azoto residuo durante l’inverno; |
d) |
«barbabietole»: barbabietole destinate a foraggio; |
e) |
«colture con grado elevato di assorbimento di azoto e stagioni di crescita prolungate»: praticoltura, colture miglioratrici intercalate da praticoltura o coltura di barbabietole e altre colture intercalate da praticoltura; |
f) |
«profilo del suolo»: lo strato di suolo fino a 0,90 metri dalla superficie, a meno che non sia inferiore il livello medio più elevato delle acque sotterranee, nel qual caso si prenderà come riferimento il livello medio più elevato delle acque sotterranee; |
g) |
«strato arabile»: i 30 cm superiori del terreno agricolo in cui si esegue l’analisi del suolo al fine di garantire una fertilizzazione accurata. |
Articolo 3
Campo di applicazione
La presente deroga si applica, su base individuale e purché siano rispettate le condizioni degli articoli da 4 a 6 della presente decisione, agli allevamenti di bovini nei quali la rotazione delle colture comprende una percentuale superiore al 70 % di colture con grado elevato di assorbimento di azoto e stagioni di crescita prolungate.
Articolo 4
Autorizzazione annuale e dichiarazione di impegno
1. Gli allevatori di bestiame presentano a scadenze annue una domanda di deroga alle autorità competenti.
2. Oltre a presentare annualmente detta domanda, essi si impegnano per iscritto a rispettare le condizioni di cui agli articoli 5 e 6 della presente decisione.
Articolo 5
Applicazione di effluente di allevamento e di altri fertilizzanti
Negli allevamenti di bovini che beneficiano di una deroga individuale il quantitativo annuale di effluente di allevamento applicato sul terreno, compreso quello emesso dagli animali stessi, non deve superare il quantitativo di effluente di allevamento contenente 230 kg di azoto per ettaro, nel rispetto delle seguenti condizioni:
1) |
l’apporto complessivo di azoto corrisponde all’assorbimento di nutrienti della coltura considerata, tenuto conto dell’azoto rilasciato dal suolo. Per tutte le colture in nessun caso si devono superare i massimali standard d’applicazione per l’azoto stabiliti dal programma d’azione. I massimali standard d’applicazione per l’azoto sono fissati almeno ad un livello inferiore del 10 % rispetto al livello ottimale sotto il profilo economico; |
2) |
ciascun allevamento di bovini che beneficia di una deroga individuale prepara, per l’intera superficie coltivabile, un piano di fertilizzazione che deve essere conservato nell’azienda. Esso copre il periodo dal 1o agosto al 31 luglio dell’anno seguente. Il piano di fertilizzazione contiene i dati seguenti:
I piani sono aggiornati entro sette giorni dall’introduzione di eventuali modifiche delle pratiche agricole al fine di garantire la corrispondenza tra i piani e le pratiche agricole effettivamente adottate; |
3) |
ogni allevamento di bovini che beneficia di una deroga individuale presenta un resoconto della fertilizzazione alle autorità competenti, compresi i quantitativi applicati dell’effluente e dei fertilizzanti azotati, entro la fine di marzo di ogni anno; |
4) |
analisi periodiche del contenuto di azoto e fosforo nello strato arabile sono effettuate da ogni allevamento di bovini che beneficia di una deroga individuale, al fine di garantire una fertilizzazione accurata. Per ogni area dell’azienda omogenea sotto il profilo pedologico e della rotazione delle colture, occorre effettuare analisi e campionamenti almeno una volta ogni quattro anni. È necessario eseguire almeno un’analisi ogni cinque ettari di terreno agricolo; i risultati dell’analisi del contenuto di azoto e fosforo nello strato arabile sono a disposizione presso l’allevamento di bovini che beneficia di una deroga; |
5) |
è vietato applicare effluente di allevamento nel periodo autunnale prima della semina dei prati. |
Articolo 6
Gestione dei terreni
1) Almeno il 70 % della superficie coltivabile disponibile per l’applicazione di effluente in un allevamento di bovini che beneficia di una deroga individuale è destinato a colture con grado elevato di assorbimento di azoto e stagioni di crescita prolungate.
2) Le colture miglioratrici intercalate da praticoltura non sono arate anteriormente al 1o marzo per garantire una copertura vegetale permanente della superficie arabile al fine di recuperare le perdite autunnali di nitrati nel sottosuolo e per limitare le perdite invernali.
3) I terreni adibiti a praticoltura in via temporanea sono arati in primavera e l’aratura è seguita da una coltura con grado elevato di assorbimento di azoto.
4) La rotazione delle colture non comprende leguminose o altri vegetali fissatori dell’azoto atmosferico. Tale disposizione non si applica al trifoglio o all’erba medica presenti nei terreni prativi in percentuale inferiore al 50 % e all’orzo o ai piselli intercalati da praticoltura.
Articolo 7
Monitoraggio
1. Le autorità competenti accertano che le mappe che indicano la percentuale di allevamenti di bovini, di bestiame e di superficie agricola oggetto della deroga individuale in ciascun comune siano stilate e aggiornate ogni anno.
2. Al fine di accertare che la deroga non pregiudichi l’obiettivo della direttiva 91/676/CEE, il monitoraggio è effettuato nelle acque della rizosfera, nelle acque superficiali e nelle acque sotterranee, al fine di fornire indicazioni sulla concentrazione di azoto e di fosforo nel profilo del suolo e sulle concentrazioni di nitrati nelle acque superficiali e sotterranee, in regime sia di deroga sia di non deroga. Il monitoraggio è effettuato a livello di allevamento nell’ambito del programma nazionale di controllo dei bacini di drenaggio agricoli. I siti monitorati comprendono i tipi di suoli, le pratiche di fertilizzazione e le colture principali.
3. Le indagini e le analisi continue dei nutrienti sono eseguite nell’ambito del programma nazionale di controllo dei bacini di drenaggio agricoli e forniscono indicazioni sull’utilizzo locale del terreno, sulla rotazione delle colture e sulle pratiche agricole adottate negli allevamenti di bovini che beneficiano di una deroga individuale. Le informazioni e i dati raccolti dalle analisi dei nutrienti di cui all’articolo 5 e dal monitoraggio di cui all’articolo 7, paragrafo 2, sono utilizzati per calcolare, sulla base di modelli, il quantitativo delle perdite di azoto e di fosforo dagli allevamenti di bovini che beneficiano di una deroga individuale, in base a principi scientifici.
4. Le autorità competenti determinano la percentuale delle terre oggetto di deroga coperte da trifoglio o erba medica nella praticoltura e da orzo o piselli intercalati da praticoltura.
Articolo 8
Controlli
1. Le autorità competenti provvedono affinché tutte le domande di deroga siano oggetto di un controllo amministrativo. Qualora dal controllo risulti che le condizioni di cui agli articoli 5 e 6 non sono rispettate, il richiedente ne è informato. In tale caso la domanda è respinta.
2. È predisposto un programma di ispezioni basato sull’analisi dei rischi, sui risultati dei controlli effettuati negli anni precedenti e sull’esito dei controlli casuali generali sull’applicazione della normativa di attuazione della direttiva 91/676/CEE. Le ispezioni consistono in ispezioni sul terreno e controlli in loco riguardo al rispetto delle condizioni stabilite agli articoli 5 e 6 e interessano ogni anno almeno il 5 % degli allevamenti che beneficiano di una deroga individuale. Qualora la verifica evidenzi una mancata conformità, l’allevatore riceve un’ammenda in base al sistema nazionale e la sua domanda di deroga per l’anno successivo è respinta.
3. Le autorità competenti dispongono dei poteri e dei mezzi necessari per verificare il rispetto delle condizioni relative alla deroga concessa a norma della presente decisione.
Articolo 9
Trasmissione delle informazioni
Ogni anno entro dicembre, e nel 2016 entro giugno, le autorità competenti presentano una relazione contenente le informazioni seguenti:
a) |
le mappe con l’indicazione della percentuale di allevamenti di bovini, di bestiame, di superficie agricola oggetto di deroghe individuali per ciascun comune, nonché le mappe sull’utilizzo locale del terreno, di cui all’articolo 7, paragrafo 1; |
b) |
i risultati del monitoraggio delle acque sotterranee e superficiali per quanto riguarda le concentrazioni di nitrati e di fosforo, comprese le informazioni relative all’evoluzione della qualità delle acque, in regime sia di deroga sia di non deroga, nonché l’impatto della deroga sulla qualità delle acque, in conformità all’articolo 7, paragrafo 2; |
c) |
i risultati del monitoraggio del suolo per quanto riguarda le concentrazioni di azoto e di fosforo nelle acque della rizosfera, in regime sia di deroga sia di non deroga, di cui all’articolo 7, paragrafo 2; |
d) |
i risultati delle indagini sull’utilizzo locale del terreno, la rotazione delle colture e le pratiche agricole, di cui all’articolo 7, paragrafo 3; |
e) |
i risultati dei calcoli, basati su modelli, relativi ai quantitativi delle perdite di azoto e fosforo dagli allevamenti che beneficiano di una deroga individuale, di cui all’articolo 7, paragrafo 3; |
f) |
le tabelle che indicano la percentuale della superficie agricola oggetto di deroga coperta da trifoglio o erba medica presente nelle praticolture e da orzo o piselli intercalati da praticoltura, di cui all’articolo 7, paragrafo 4; |
g) |
la valutazione dell’attuazione del regime di deroga, sulla base di controlli presso l’allevamento nonché informazioni sugli allevamenti non conformi, sulla scorta dei controlli amministrativi e delle ispezioni sul terreno, di cui all’articolo 8, paragrafi 1 e 2. |
Articolo 10
La presente deroga si applica a decorrere dal 1o agosto 2012. Essa scade il 31 luglio 2016.
Articolo 11
Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2012
Per la Commissione
Janez POTOČNIK
Membro della Commissione
(1) GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.
(2) GU L 319 del 23.11.2002, pag. 24.
(3) GU L 94 del 13.4.2005, pag. 34.
(4) GU L 217 del 13.8.2008, pag. 16.
Rettifiche
25.10.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 295/24 |
Rettifica dell’informazione relativa alla data di entrata in vigore dell’Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 219 del 14 agosto 2008 )
A pagina 64, primo comma:
anziché:
«… rispettivamente il 28 febbraio 2007 e il 24 luglio2008 …»,
leggi:
«… rispettivamente il 28 febbraio 2007 e il 2 novembre 2007 …»;
A pagina 64, secondo comma:
anziché:
«L’accordo è pertanto entrato in vigore il 24 luglio 2008 …»,
leggi:
«L’accordo è pertanto entrato in vigore il 2 novembre 2007 …».